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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
65° anno |
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Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2022/C 257/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2022/C 257/01)
Ultime pubblicazioni
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/2 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 maggio 2022 — Commissione europea / Repubblica italiana
(Causa C-573/19) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2008/50/CE - Qualità dell’aria ambiente - Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI - Superamento sistematico e continuato dei valori limite fissati per il biossido di azoto (NO2) in alcune zone ed in alcuni agglomerati italiani - Articolo 23, paragrafo 1 - Allegato XV - Periodo di superamento «il più breve possibile» - Misure appropriate)
(2022/C 257/02)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e E. Manhaeve, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da G. Palatiello e P. Pucciariello, avvocati dello Stato)
Dispositivo
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1) |
La Repubblica italiana, non avendo provveduto affinché non fosse superato, in modo sistematico e continuato, il valore limite annuale fissato per il biossido di azoto (NO2),
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2) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/3 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 maggio 2022 — Commissione europea / Repubblica di Bulgaria
(Causa C-730/19) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 2008/50/CE - Qualità dell’aria ambiente - Articolo 13, paragrafo 1, e allegato XI - Superamento sistematico e persistente dei valori limite stabiliti per il biossido di zolfo (SO2) nella zona BG0006 (sud est), Bulgaria - Articolo 23, paragrafo 1, e allegato XV - Periodo di superamento «il più breve possibile» - Misure appropriate)
(2022/C 257/03)
Lingua processuale: il bulgaro
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Y. Marinova e E. Manhaeve, agenti)
Convenuta: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: E. Petranova e T. Mitova, agenti)
Dispositivo
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1) |
La Repubblica di Bulgaria, non avendo provveduto affinché non fossero superati in modo sistematico e persistente, nella zona zone BG0006 (sud est), da un lato, a partire dal 2007 fino al 2018 incluso, il valore limite orario fissato per il biossido di zolfo (SO2) e, dall’altro, a partire dal 2007 fino al 2018 incluso, ad eccezione degli anni 2010 e 2012, il valore limite giornaliero fissato per tale sostanza inquinante, è venuta meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, e non avendo adottato, a partire dall’11 giugno 2010, misure appropriate per garantire l’osservanza dei valori limite fissati per il SO2 in tale zona e, in particolare, non avendo provveduto affinché i piani relativi alla qualità dell’aria prevedessero misure appropriate a far sì che i periodi di superamento di tali valori limite fossero il più breve possibile, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto dell’articolo 23, paragrafo 1, e dell’allegato XV, sezione A, di tale direttiva |
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2) |
La Repubblica di Bulgaria è condannata alle spese. |
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/3 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 maggio 2022 — Commissione europea / Hansol Paper Co. Ltd, European Thermal Paper Association (ETPA)
(Causa C-260/20 P) (1)
(Impugnazione - Dumping - Regolamento di esecuzione (UE) 2017/763 - Importazioni di determinati tipi di carta termica leggera originari della Repubblica di Corea - Dazio antidumping definitivo - Regolamento (UE) 2016/1036 - Articoli 6, 16 e 18 - Prova - Informazioni fornite al di fuori della risposta a un questionario antidumping - Ponderazione delle vendite che incide sul calcolo del dumping - Articolo 2, paragrafi 1 e 3 - Calcolo del valore normale - Gerarchia tra i metodi di calcolo - Articolo 3, paragrafi 2 e 3 - Pregiudizio - Calcolo del margine di sottoquotazione - Impugnazione incidentale - Articolo 2, paragrafo 11 - Entità effettiva del dumping - Articolo 18 - Esenzione dall’obbligo di risposta al questionario antidumping - Insussistenza dell’omessa collaborazione)
(2022/C 257/04)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J.-F. Brakeland e A. Demeneix, successivamente J.-F. Brakeland e G. Luengo, agenti)
Altre parti nel procedimento: Hansol Paper Co. Ltd (rappresentanti: J.-F. Bellis, B. Servais e V. Crochet, avocats), European Thermal Paper Association (ETPA) (rappresentanti: H. Hobbelen, B. Vleeshouwers, K. Huyghebaert, advocaten, e J. Rivas, abogado)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale sono respinte. |
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2) |
La Commissione europea è condannata alle spese relative all’impugnazione principale. |
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3) |
La European Thermal Paper Association (ETPA) è condannata alle spese relative all’impugnazione incidentale. |
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/4 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 maggio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Servizio Elettrico Nazionale SpA, ENEL SpA, Enel Energia SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e a.
(Causa C-377/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Posizione dominante - Sfruttamento abusivo - Articolo 102 TFUE - Incidenza di una pratica sul benessere dei consumatori e sulla struttura del mercato - Abuso diretto all’esclusione di un concorrente - Capacità della pratica di produrre un effetto escludente - Ricorso a mezzi diversi da quelli propri di una concorrenza basata sui meriti - Impossibilità per un ipotetico concorrente altrettanto efficiente di replicare la pratica - Esistenza di un intento anticoncorrenziale - Apertura alla concorrenza del mercato della vendita di energia elettrica - Trasferimento di informazioni commercialmente sensibili all’interno di un gruppo di società al fine di mantenere su un mercato una posizione dominante ereditata da un monopolio legale - Imputabilità del comportamento della società figlia alla società madre)
(2022/C 257/05)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Servizio Elettrico Nazionale SpA, ENEL SpA, Enel Energia SpA
Convenute: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ENEL SpA, Servizio Elettrico Nazionale SpA, Eni Gas e Luce Spa, Eni SpA, Axpo Italia SpA, Gala SpA, E.Ja SpA, Green Network SpA, Ass.ne Codici — Centro per i Diritti del Cittadino
nei confronti di: Green Network SpA, Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader — AIGET, Ass.ne Codici — Centro per i Diritti del Cittadino, Associazione Energia Libera, Metaenergia SpA
Dispositivo
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1) |
L’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che, al fine di accertare se una pratica costituisca uno sfruttamento abusivo di posizione dominante, è sufficiente che un’autorità garante della concorrenza dimostri che tale pratica è idonea a pregiudicare la struttura di effettiva concorrenza sul mercato rilevante, a meno che l’impresa dominante in questione non dimostri che gli effetti anticoncorrenziali che possono derivare da detta pratica sono controbilanciati, se non superati, da effetti positivi per i consumatori, in particolare in termini di prezzi, di scelta, di qualità e di innovazione. |
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2) |
L’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che, al fine di escludere il carattere abusivo di una condotta di un’impresa in posizione dominante, deve essere considerata non sufficiente, di per sé, la prova, addotta dall’impresa in questione, che tale condotta non ha prodotto effetti restrittivi concreti. Tale elemento può costituire un indizio dell’incapacità della condotta in questione di produrre effetti anticoncorrenziali, il quale, tuttavia, dovrà essere integrato da altri elementi di prova volti a dimostrare tale incapacità. |
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3) |
L’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che l’esistenza di una pratica escludente abusiva da parte di un’impresa in posizione dominante deve essere valutata sulla base della capacità di tale pratica di produrre effetti anticoncorrenziali. Un’autorità garante della concorrenza non è tenuta a dimostrare l’intento dell’impresa in questione di escludere i propri concorrenti ricorrendo a mezzi o risorse diversi da quelli su cui si impernia una concorrenza basata sui meriti. La prova di un simile intento costituisce nondimeno una circostanza di fatto che può essere presa in considerazione ai fini della determinazione di un abuso di posizione dominante. |
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4) |
L’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che una pratica lecita al di fuori del diritto della concorrenza può, qualora sia attuata da un’impresa in posizione dominante, essere qualificata come «abusiva», ai sensi di tale disposizione, se può produrre un effetto escludente e se si basa sull’utilizzo di mezzi diversi da quelli propri di una concorrenza basata sui meriti. Qualora queste due condizioni siano soddisfatte, l’impresa in posizione dominante interessata può nondimeno sottrarsi al divieto di cui all’articolo 102 TFUE dimostrando che la pratica in questione era obiettivamente giustificata e proporzionata a tale giustificazione oppure controbilanciata, se non superata, da vantaggi in termini di efficienza che vanno a beneficio anche dei consumatori. |
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5) |
L’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che, quando una posizione dominante è sfruttata in modo abusivo da una o più società figlie appartenenti a un’unità economica, l’esistenza di tale unità è sufficiente per ritenere che la società madre sia anch’essa responsabile di tale abuso. L’esistenza di una simile unità deve essere presunta qualora, all’epoca dei fatti, almeno la quasi totalità del capitale di tali società figlie fosse detenuta, direttamente o indirettamente, dalla società madre. L’autorità garante della concorrenza non è tenuta a fornire alcuna prova aggiuntiva, a meno che la società madre non dimostri che essa non aveva il potere di definire i comportamenti delle società figlie, le quali agivano autonomamente. |
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/5 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 maggio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca de Braga — Juízo do Trabalho de Barcelos — Portugal) — GD, ES / Luso Temp — Empresa de Trabalho Temporário SA
(Causa C-426/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2008/104/CE - Lavoro tramite agenzia interinale - Articolo 5, paragrafo 1 - Principio della parità di trattamento - Articolo 3, paragrafo 1, lettera f) - Nozione di «condizioni di base di lavoro e d’occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale» - Indennità dovuta a titolo dei giorni di ferie annuali retribuite non godute e dell’indennità per ferie corrispondente in caso di cessazione del rapporto di lavoro)
(2022/C 257/06)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Judicial da Comarca de Braga — Juízo do Trabalho de Barcelos
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: GD, ES
Convenuta: Luso Temp — Empresa de Trabalho Temporário SA
Dispositivo
L’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale l’indennità a cui i lavoratori tramite agenzia interinale hanno diritto, in caso di cessazione del loro rapporto di lavoro con un’impresa utilizzatrice, a titolo dei giorni di ferie annuali retribuite non godute e dell’indennità per ferie corrispondente, è inferiore all’indennità alla quale tali lavoratori avrebbero diritto, nella medesima situazione e allo stesso titolo, se fossero stati direttamente impiegati da tale impresa utilizzatrice per svolgervi il medesimo lavoro per la stessa durata.
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/6 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 maggio 2022 — Christoph Klein / Commissione europea
(Causa C-430/20 P) (1)
(Impugnazione - Articolo 265 TFUE - Ricorso per carenza - Direttiva 93/42/CEE - Dispositivi medici - Articolo 8, paragrafi 1 e 2 - Procedimento di clausola di salvaguardia - Notifica da parte di uno Stato membro di una decisione di divieto d’immissione in commercio di un dispositivo medico - Prolungata inerzia da parte della Commissione europea - Insussistenza di una decisione - Ricevibilità - Legittimazione ad agire - Termine di ricorso - Invito ad agire entro un termine ragionevole - Principio di buona amministrazione - Obbligo di motivazione incombente al Tribunale dell’Unione europea)
(2022/C 257/07)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Christoph Klein (rappresentante: H.-J. Ahlt, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Hermes, F. Thiran e M. Jáuregui Gómez, successivamente C. Hermes e F. Thiran, agenti)
Dispositivo
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1) |
L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 2 luglio 2020, Klein/Commissione (T-562/19, EU:T:2020:300), è annullata nella parte in cui il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile il ricorso del sig. Christoph Klein, fondato sull’articolo 265 TFUE e diretto a far dichiarare che la Commissione europea ha illegittimamente omesso di agire nell’ambito del procedimento di clausola di salvaguardia avviato il 7 gennaio 1998 dalla Repubblica federale di Germania nonché di adottare una decisione ai sensi della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici, riguardo al dispositivo Inhaler Broncho Air®. |
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2) |
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché si pronunci sul merito. |
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3) |
Le spese sono riservate. |
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/6 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 maggio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale promosso da RR, JG
(Causa C-505/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea - Direttiva 2014/42/UE - Articolo 4 - Confisca - Articolo 7 - Congelamento - Articolo 8 - Garanzie procedurali - Congelamento e confisca di un bene appartenente a un soggetto terzo rispetto al procedimento penale - Normativa nazionale che non prevede mezzi di ricorso per soggetti terzi nel corso del procedimento giudiziario e che non ammette l’eventuale restituzione di detto bene prima della conclusione del procedimento penale)
(2022/C 257/08)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Spetsializiran nakazatelen sad
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: RR, JG
Con l’intervento di: Spetsializirana prokuratura
Dispositivo
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1) |
L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale, quando dei beni sono congelati quali sospetti beni strumentali o proventi da reati, il proprietario di tali beni, terzo in buona fede, non è legittimato, durante la fase giudiziale del procedimento penale, a proporre dinanzi al giudice competente una domanda di restituzione di detti beni. |
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2) |
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/42 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che esclude la confisca di un bene appartenente a un terzo in buona fede e utilizzato come bene strumentale di un reato, anche quando detto bene sia stato messo da tale terzo stabilmente a disposizione dell’imputato. |
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/7 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 maggio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Schneider Electric SE e a. / Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance
(Causa C-556/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 90/435/CE - Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi - Articolo 4 e articolo 7, paragrafo 2 - Prevenzione della doppia imposizione economica dei dividendi)
(2022/C 257/09)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Schneider Electric SE, Axa SA, BNP Paribas SA, Engie SA, Orange SA, L’Air liquide, société anonyme pour l’étude et l’exploitation des procédés Georges Claude
Resistenti: Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance
Dispositivo
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede che una società madre è tenuta a versare un anticipo d’imposta in caso di ridistribuzione ai propri azionisti di utili versati dalle sue società figlie, che dà luogo al riconoscimento di un credito d’imposta, allorché tali utili non sono stati assoggettati all’imposta sulle società secondo l’aliquota normale, quando le somme dovute a titolo di detto anticipo d’imposta superano la soglia del 5 % prevista all’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva. Una normativa siffatta non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, di detta direttiva.
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/8 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 5 maggio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Procedimento penale a carico di BV
(Causa C-570/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Dissimulazione fraudolenta dell’imposta dovuta - Sanzioni - Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per i medesimi fatti - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 49 - Articolo 50 - Principio del ne bis in idem - Articolo 52, paragrafo 1 - Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem - Requisito della previsione di norme chiare e precise - Possibilità di prendere in considerazione l’interpretazione della legislazione nazionale da parte dei giudici nazionali - Necessaria previsione di norme che assicurino la proporzionalità dell’insieme delle sanzioni inflitte - Sanzioni di diversa natura)
(2022/C 257/10)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti nel procedimento penale principale
BV
con l’intervento di: Direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie
Dispositivo
Il diritto fondamentale garantito all’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 1, della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso
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non osta a che la limitazione del cumulo di procedimenti e di sanzioni di natura penale in caso di dissimulazioni fraudolente o di omissioni dichiarative in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), previsto da una normativa nazionale, ai casi più gravi, risulti solo da una giurisprudenza consolidata che interpreta, in maniera restrittiva, le disposizioni di legge che definiscono le condizioni di applicazione di tale cumulo, a condizione che sia ragionevolmente prevedibile, al momento in cui il reato è commesso, che tale reato può comportare un cumulo di procedimenti e di sanzioni di natura penale, ma |
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osta a una normativa nazionale che, in caso di cumulo di una sanzione pecuniaria e di una pena detentiva, non garantisce con norme chiare e precise, eventualmente quali interpretate dai giudici nazionali, che l’insieme delle sanzioni inflitte non ecceda la gravità del reato accertato. |
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/8 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 maggio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Poznaniu — Polonia) — W. J. / L. J. e J. J., legalmente rappresentati da A. P.
(Causa C-644/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari - Determinazione della legge applicabile - Protocollo dell’Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari - Articolo 3 - Residenza abituale del creditore - Momento in cui determinare la residenza abituale - Illecito mancato ritorno di un minore)
(2022/C 257/11)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: W. J.
Convenuti: L. J. e J. J., legalmente rappresentati da A.P.
Dispositivo
L’articolo 3 del protocollo dell’Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, approvato, a nome della Comunità europea, con la decisione 2009/941/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione della legge applicabile al credito alimentare di un figlio minorenne trasferito da uno dei suoi genitori nel territorio di uno Stato membro, la circostanza che un giudice di tale Stato membro abbia ordinato, nell’ambito di un procedimento distinto, il ritorno di tale minore nello Stato in cui risiedeva abitualmente con i genitori immediatamente prima del suo trasferimento, non è sufficiente a impedire che detto minore possa acquisire la residenza abituale nel territorio di tale Stato membro.
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/9 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 5 maggio 2022 — Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd / Commissione europea
(Causa C-718/20 P) (1)
(Impugnazione - Dumping - Importazione di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese - Istituzione di un dazio antidumping definitivo)
(2022/C 257/12)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd (rappresentanti: K. Adamantopoulos e P. Billiet, avocats)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: M. Gustafsson, P. Němečková e E. Schmidt, agenti)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/9 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 maggio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Comune di Lerici / Provincia di La Spezia
(Causa C-719/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Gestione dei rifiuti - Affidamento «in house» - Direttiva 2014/24/UE - Articoli 12 e 72 - Perdita delle condizioni di «controllo analogo» a seguito di un’aggregazione d’imprese - Possibilità per l’operatore economico succeduto di proseguire la prestazione di servizi)
(2022/C 257/13)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Comune di Lerici
Convenuta: Provincia di La Spezia
con l’intervento di: IREN SpA, ACAM Ambiente SpA
Dispositivo
La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa o a una prassi nazionale in forza della quale l’esecuzione di un appalto pubblico, aggiudicato inizialmente, senza gara, ad un ente «in house», sul quale l’amministrazione aggiudicatrice esercitava, congiuntamente, un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi, sia proseguita automaticamente dall’operatore economico che ha acquisito detto ente, al termine di una procedura di gara, qualora detta amministrazione aggiudicatrice non disponga di un simile controllo su tale operatore e non detenga alcuna partecipazione nel suo capitale.
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/10 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 maggio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — HJ / Ministerstvo práce a sociálních věcí
(Causa C-101/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2008/94/CE - Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro - Articolo 2, paragrafo 2 - Nozione di «lavoratore subordinato» - Articolo 12, lettere a) e c) - Limitazioni alla responsabilità degli organismi di garanzia - Persona che esercita, sulla base di un contratto di lavoro concluso con una società commerciale, le funzioni di membro del consiglio di amministrazione e di direttore di tale società - Cumulo di funzioni - Giurisprudenza nazionale che nega a tale persona il beneficio delle garanzie previste da tale direttiva)
(2022/C 257/14)
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší správní soud
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: HJ
Convenuto: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dispositivo
L’articolo 2, paragrafo 2, e l’articolo 12, lettere a) e c), della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, devono essere interpretati nel senso che ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale una persona che esercita, sulla base di un contratto di lavoro valido alla luce del diritto nazionale, cumulativamente le funzioni di direttore e di membro dell’organo statutario di una società commerciale non può essere qualificata come lavoratore subordinato, ai sensi di tale direttiva, e, pertanto, non può beneficiare delle garanzie previste da detta direttiva.
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/11 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 maggio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — absoluts-bikes and more- GmbH & Co. KG / the-trading-company GmbH
(Causa C-179/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 2011/83/UE - Articolo 6, paragrafo 1, lettera m) - Contratto a distanza tra un consumatore e un professionista - Obbligo del professionista di informare il consumatore dell’esistenza di una garanzia commerciale del produttore e delle relative condizioni - Condizioni in presenza delle quali sorge un tale obbligo - Contenuto dell’informazione da comunicare al consumatore in merito alla garanzia commerciale del produttore - Incidenza dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 1999/44/CE)
(2022/C 257/15)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: absoluts-bikes and more- GmbH & Co. KG
Convenuta: the-trading-company GmbH
Dispositivo
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1) |
L’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che, per quanto riguarda la garanzia commerciale proposta dal produttore, l’obbligo di informazione posto a carico del professionista da tale disposizione sorge non già per il semplice fatto dell’esistenza di tale garanzia, ma soltanto qualora il consumatore abbia un interesse legittimo ad ottenere informazioni in merito a detta garanzia per poter prendere la sua decisione di vincolarsi contrattualmente al professionista. Un tale interesse legittimo è dimostrato, in particolare, quando il professionista fa della garanzia commerciale del produttore un elemento centrale o determinante della sua offerta. Al fine di determinare se la garanzia commerciale del produttore costituisca un tale elemento centrale o determinante, occorre tener conto del contenuto e della configurazione generale dell’offerta rispetto al bene in questione, dell’importanza, in termini di argomento di vendita o di messaggio pubblicitario, della menzione della garanzia commerciale del produttore, della posizione occupata da tale menzione nell’offerta, del rischio di errore o di confusione che tale indicazione potrebbe indurre nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e sensibile ai diversi tipi di garanzie che egli può esercitare o all’effettiva identità del garante, della presenza o meno, nell’offerta, di spiegazioni relative alle altre garanzie collegate al bene nonché di qualsiasi altro elemento idoneo a dimostrare un’esigenza oggettiva di tutela del consumatore. |
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2) |
L’articolo 6, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2011/83, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, deve essere interpretato nel senso che le informazioni che devono essere fornite al consumatore in merito alle condizioni relative alla garanzia commerciale del produttore comprendono qualsiasi elemento informativo che riguardi le condizioni di applicazione e attuazione di una tale garanzia, che consenta al consumatore di prendere la propria decisione di vincolarsi contrattualmente o meno al professionista. |
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/12 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 5 maggio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven — Paesi Bassi) — R. en R. / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(Causa C-189/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica agricola comune (PAC) - Regolamento (UE) n. 1306/2013 - Allegato II - Criterio di gestione obbligatorio 10 - Regolamento (UE) n. 1107/2009 - Articolo 55, primo comma e secondo comma, prima frase - Regimi di sostegno diretto - Norme comuni - Riduzione o esclusione di tutto o parte dell’aiuto ricevuto a titolo della PAC - Inosservanza delle regole di condizionalità - Uso di un prodotto fitosanitario che non è o non è più autorizzato nello Stato membro interessato e, in quest’ultima ipotesi, il cui termine ultimo di utilizzo sia scaduto)
(2022/C 257/16)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: R. en R.
Convenuti: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Dispositivo
Il criterio di gestione obbligatorio 10, quale previsto all’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, che fa riferimento all’articolo 55, primo comma e secondo comma, prima frase, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso riguarda anche l’uso di un prodotto fitosanitario che non sia o non sia più autorizzato nello Stato membro interessato e, in quest’ultima ipotesi, il cui termine ultimo di utilizzo sia scaduto.
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/12 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 maggio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Autoridade Tributária e Aduaneira / DSR — Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA
(Causa C-218/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Aliquote - Disposizioni temporanee per alcuni servizi ad alta intensità di lavoro - Allegato IV, punto 2 - Ristrutturazione e riparazione di abitazioni private - Applicazione di un’aliquota IVA ridotta ai servizi di riparazione e manutenzione di ascensori di immobili ad uso abitativo)
(2022/C 257/17)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal Administrativo
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Autoridade Tributária e Aduaneira
Convenuta: DSR — Montagem e Manutenção de Ascensores e Escadas Rolantes SA
Dispositivo
L’allegato IV, punto 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «ristrutturazione e [di] riparazione di abitazioni private», ai sensi di tale disposizione, i servizi di riparazione e di ristrutturazione di ascensori di immobili ad uso abitativo, ad esclusione dei servizi di manutenzione di ascensori di tale tipo.
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/13 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 maggio 2022 — Évariste Boshab / Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-242/21 P) (1)
(Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo - Regolamento (CE) n. 1183/2005 - Articolo 2 ter e articolo 9, paragrafo 2 - Decisione 2010/788/PESC - Articolo 3, paragrafo 2, e articolo 9, paragrafo 2 - Mantenimento del ricorrente negli elenchi delle persone ed entità interessate - Decisione (PESC) 2018/1940 - Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1931 - Diritto di essere ascoltato)
(2022/C 257/18)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Évariste Boshab (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, T. Payan e A. Guillerme, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente J.-P. Hix, S. Lejeune, in seguito S. Lejeune, agenti)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
Il sig. Évariste Boshab è condannato a sopportare oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/14 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 17 maggio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Estaleiros Navais de Peniche SA / Município de Aveiro, Navaltagus — Reparação e Construção Naval SA, Navalrocha — Sociedade de Construção e Reparações Navais SA
(Causa C-787/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori - Direttiva 89/665/CEE - Articolo 1, paragrafo 3 - Interesse ad agire - Accesso alle procedure di ricorso - Offerente escluso con decisione dell’amministrazione aggiudicatrice divenuta definitiva, non avendo contestato l’insieme delle motivazioni del rigetto della sua offerta - Carenza di interesse ad agire)
(2022/C 257/19)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal Administrativo
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Estaleiros Navais de Peniche SA
Resistenti: Município de Aveiro, Navaltagus — Reparação e Construção Naval SA, Navalrocha — Sociedade de Construção e Reparações Navais SA
Dispositivo
L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un offerente escluso da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico con una decisione dell’amministrazione aggiudicatrice divenuta definitiva possa impugnare la decisione di aggiudicazione di tale appalto. A tal riguardo, è irrilevante che l’offerente escluso sostenga che potrebbe eventualmente ottenere l’aggiudicazione dell’appalto nell’ipotesi in cui, a seguito dell’annullamento di tale decisione, l’amministrazione aggiudicatrice decida di avviare una nuova procedura di aggiudicazione.
(1) Data di deposito: 16.12.2021.
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 29 settembre 2020 — Fastweb SpA e a. / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
(Causa C-468/20)
(2022/C 257/20)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Appellanti: Fastweb SpA, Tim SpA, Vodafone Italia SpA, Wind Tre SpA
Appellata: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la corretta interpretazione dell’art. 267 TFUE imponga al giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, di operare il rinvio pregiudiziale su una questione di interpretazione del diritto [dell’Unione europea] rilevante nell’ambito della controversia principale, anche qualora possa escludersi un dubbio interpretativo sul significato da attribuire alla pertinente disposizione europea — tenuto conto della terminologia e del significato propri del diritto [dell’Unione europea] attribuibili alle parole componenti la relativa disposizione, del contesto normativo europeo in cui la stessa è inserita e degli obiettivi di tutela sottesi alla sua previsione, considerando lo stadio di evoluzione del diritto europeo al momento in cui va data applicazione alla disposizione rilevante nell’ambito del giudizio nazionale –, ma non sia possibile provare in maniera circostanziata, sotto un profilo soggettivo, avuto riguardo alla condotta di altri organi giurisdizionali, che l’interpretazione fornita dal giudice procedente sia la stessa di quella suscettibile di essere data dai giudici degli altri Stati membri e dalla Corte di Giustizia ove investiti di identica questione; |
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2) |
se la corretta interpretazione degli artt. 49 e 56 TFUE, nonché del quadro normativo armonizzato espresso dalle direttive 2002/19/CE (1), 2002/20/CE (2), 2002/21/CE (3) e 2002/22/CE (4) e, in particolare, dagli artt. 8, par. 2 e par. 4, Direttiva 2002/21/CE, come modificata dalla Direttiva 2009/140/CE (5), dall’art. 3 Direttiva 2002/20/CE, come modificata dalla Direttiva 2009/140/CE, e dagli artt. 20, 21 e 22 Direttiva 2002/22/CE, come modificata dalla Direttiva 2009/136/CE (6), osti ad una norma nazionale, quale quella desumibile dal combinato disposto degli artt. 13, 70 e 71 D. Lgs. n. 259/03, 2, comma 12, lett. h) e l) L. n. 481/1995 e 1, comma 6, n. 2, L. n. 249/1997, che attribuisce all’Autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche il potere di imporre: i) per la telefonia mobile, una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione non inferiore a quattro settimane con la contestuale previsione dell’obbligo per i relativi operatori economici che adottino una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione su base diversa da quella mensile, di informare prontamente l’utente, tramite l’invio di un SMS, dell’avvenuto rinnovo dell’offerta; ii) per la telefonia fissa, una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione su base mensile o suoi multipli; iii) in caso di offerte convergenti con la telefonia fissa, l’applicazione della cadenza relativa a quest’ultima; |
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3) |
se la corretta interpretazione ed applicazione del principio di proporzionalità, in combinazione con gli artt. 49 e 56 TFUE e il quadro normativo armonizzato espresso dalle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e, in particolare, dagli artt. 8, par. 2 e par. 4, Direttiva 2002/21/CE, come modificata dalla Direttiva 2009/140/CE, dall’art. 3 Direttiva 2002/20/CE, come modificata dalla Direttiva 2009/140/CE, e dagli artt. 20, 21 e 22 Direttiva 2002/22/CE, come modificata dalla Direttiva 2009/136/CE, osti all’adozione di misure regolatorie assunte dall’Autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche volte a imporre: i) per la telefonia mobile, una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione non inferiore a quattro settimane con la contestuale previsione dell’obbligo per i relativi operatori economici che adottino una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione su base diversa da quella mensile, di informare prontamente l’utente, tramite l’invio di un SMS, dell’avvenuto rinnovo dell’offerta; ii) per la telefonia fissa, una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione su base mensile o suoi multipli; iii) in caso di offerte convergenti con la telefonia fissa, l’applicazione della cadenza relativa a quest’ultima; |
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4) |
se la corretta interpretazione ed applicazione dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, in combinazione con gli artt. 49 e 56 TFUE e il quadro normativo armonizzato espresso dalle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE e, in particolare, dagli artt. 8, par. 2 e par. 4, Direttiva 2002/21/CE, come modificata dalla Direttiva 2009/140/CE, dall’art. 3 Direttiva 2002/20/CE, come modificata dalla Direttiva 2009/140/CE, e dagli artt. 20, 21 e 22 Direttiva 2002/22/CE, come modificata dalla Direttiva 2009/136/CE, osti all’adozione di misure regolatorie assunte dall’Autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche volte a imporre: i) per la telefonia mobile, una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione non inferiore a quattro settimane con la contestuale previsione dell’obbligo per i relativi operatori economici che adottino una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione su base diversa da quella mensile, di informare prontamente l’utente, tramite l’invio di un SMS, dell’avvenuto rinnovo dell’offerta; ii) per la telefonia fissa, una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione su base mensile o suoi multipli; iii) in caso di offerte convergenti con la telefonia fissa, l’applicazione della cadenza relativa a quest’ultima. |
(1) Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU 2002, L 108, pag. 7.).
(2) Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU 2002, L 108, pag. 21.).
(3) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L 108, pag. 33.).
(4) Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU 2002, L 108, pag. 51.).
(5) Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2009, L 337, pag. 37.).
(6) Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (GU 2009, L 337, pag. 11.).
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Ascoli Piceno (Italia) il 13 ottobre 2020 — Procedimento penale a carico di OL
(Causa C-517/20)
(2022/C 257/21)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Ascoli Piceno
Imputato nel procedimento principale
OL
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se i principi della libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli artt. 49, 56 e 106 TFUE, nonché il canone di ragionevolezza in essi racchiuso, ostino ad una normativa nazionale che, per effetto di una disposizione o atto nazionale avente valore di legge, determina la proroga delle vecchie concessioni e degli altri diritti di raccolta rilasciati con bandi di gara o con procedura di sanatoria (senza gara) la cui scadenza naturale era già stata fissata per il giugno del 2016. |
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2) |
Se gli artt. 49, 56 e 106 TFUE ostino ad una normativa nazionale che tramite la tecnica dell’affidamento diretto, realizzato per mezzo di un atto di proroga, non preceduto dal previo espletamento di un confronto concorrenziale, realizzi un’indebita chiusura del mercato nazionale. |
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3) |
Se gli artt. 49, 56 e 106 TFUE ostino ad una normativa nazionale che, in assenza di un contestuale espletamento di una nuova procedura di gara, autorizzi tutte le concessioni già dichiarate illegittime dalle successive pronunce della CGUE ad operare nel mercato nazionale, impedendo l’accesso di nuovi operatori stranieri. |
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Income Tax Tribunal of Gibraltar (Regno Unito) il 21 dicembre 2020 — Fossil (Gibraltar) Limited / Commissioner of Income Tax
(Causa C-705/20)
(2022/C 257/22)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Income Tax Tribunal of Gibraltar (Regno Unito)
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Fossil (Gibraltar) Limited
Resistente: Commissioner of Income Tax
Questione pregiudiziale
Se la concessione da parte del Commissioner of Income Tax di una riduzione d’imposta ai sensi dell’ITA 2010 per le imposte pagate negli Stati Uniti in relazione al reddito da royalties della ricorrente violi la Decisione (1) o se quest’ultima osti all’adozione di una siffatta misura per altri motivi.
(1) Decisione (UE) 2019/700 della Commissione, del 19 dicembre 2018, relativa all'aiuto di stato SA.34914 (2013/C) attuato dal Regno Unito in relazione al regime di tassazione delle imprese a Gibilterra [notificata con il numero C(2018) 7848] (GU 2019, L 119, pag. 151).
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad (Tribunale distrettuale di Kula, Bulgaria) il 25 agosto 2021 — OP, MN, KL, IJ, GH, EF, CD e AB / Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto» kam Ministerstvo na vatreshnite raboti (Direzione generale «Sicurezza antincendio e protezione civile» del Ministero dell’Interno)
(Cause riunite C-529/21, C-530/21, C-531/21, C-532/21, C-533/21, C-534/21, C-535/21 e С-536/21)
(2022/C 257/23)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Rayonen sad Kula (Bulgaria)
Parti
Ricorrenti: OP, MN, KL, IJ, GH, EF, CD e AB
Resistente: Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto» kam Ministerstvo na vatreshnite raboti (Direzione generale «Sicurezza antincendio e protezione civile» del Ministero dell’Interno)
Questioni pregiudiziali
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1. |
Se la direttiva 2003/88/CE (1) si applichi quando particolarità inerenti ad alcune attività specifiche nel pubblico impiego, per esempio nelle forze armate o nella polizia, o ad alcune attività specifiche nei servizi di protezione civile, vi si oppongono in modo imperativo, tenuto conto che: a norma del suo articolo 1, paragrafo 3, la direttiva 2003/88/CE si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 89/391/CEE; (2) ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 2, la direttiva 89/391/CEE non è applicabile quando particolarità inerenti ad alcune attività specifiche nel pubblico impiego, per esempio nelle forze armate o nella polizia, o ad alcune attività specifiche nei servizi di protezione civile vi si oppongono in modo imperativo. |
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2. |
Se, nel valutare l’equivalenza dei mezzi appropriati di protezione ai sensi dell’articolo 12, lettera b), della direttiva 2003/88/CE di una categoria di lavoratori che prestano lavoro notturno di durata non superiore a 7 ore nell’arco di 24 ore rispetto a un’altra categoria di lavoratori che prestano anch’essi lavoro notturno di durata non superiore a 8 ore, ma che godono di benefici quali maggiori ferie, un’indennità di fine trattamento superiore e una maggiorazione della retribuzione in caso di anzianità superiore, occorra tener conto dei benefici riconosciuti ai lavoratori della seconda categoria. |
(1) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
(2) Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989 L 183, pag. 1).
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Kula (Bulgaria) il 30 novembre 2021 — AB, BC, CD, DE, EF, FG e GH / Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto» kam Ministerstvo na vatreshnite raboti
(Cause riunite C-732/21, C-733/21, C-734/21, C-735/21, C-736/21, C-737/21 e C-738/21)
(2022/C 257/24)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Rayonen sad Kula
Parti
Ricorrenti: AB, BC, CD, DE, EF, FG e GH.
Resistente: Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zaschtita na naselenieto» kam Ministerstvo na vatreshnite raboti
Questioni pregiudiziali
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1. |
Se la direttiva 2003/88/CE (1) si applichi quando particolarità inerenti ad alcune attività specifiche nel pubblico impiego, per esempio nelle forze armate o nella polizia, o ad alcune attività specifiche nei servizi di protezione civile, vi si oppongono in modo imperativo, tenuto conto che: a norma del suo articolo 1, paragrafo 3, la direttiva 2003/88/CE si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 89/391/CEE (2); ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 2, la direttiva 89/391/CEE non è applicabile quando particolarità inerenti ad alcune attività specifiche nel pubblico impiego, per esempio nelle forze armate o nella polizia, o ad alcune attività specifiche nei servizi di protezione civile vi si oppongono in modo imperativo. |
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2. |
Se, nel valutare l’equivalenza dei mezzi appropriati di protezione ai sensi dell’articolo 12, lettera b), della direttiva 2003/88/CE di una categoria di lavoratori che prestano lavoro notturno di durata non superiore a 7 ore nell’arco di 24 ore rispetto a un’altra categoria di lavoratori che prestano anch’essi lavoro notturno di durata non superiore a 8 ore, ma che godono di benefici quali maggiori ferie, un’indennità di fine trattamento superiore e una maggiorazione della retribuzione in caso di anzianità superiore, occorra tener conto dei benefici riconosciuti ai lavoratori della seconda categoria. |
(1) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).
(2) Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989, L 183, pag. 1)
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/19 |
Impugnazione proposta il 10 dicembre 2021 dalla TUIfly GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 29 settembre 2021, causa T-619/18, TUIfly GmbH/Commissione europea
(Causa C-764/21 P)
(2022/C 257/25)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: TUIfly GmbH (rappresentanti: L. Giesberts e D. Westarp, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Con ordinanza del 19 maggio 2022, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Decima Sezione) ha respinto l’impugnazione in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata e ha condannato la ricorrente a farsi carico delle proprie spese.
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgerichts Vorarlberg (Austria) il 28 gennaio 2022 — NK
(Causa C-55/22)
(2022/C 257/26)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesverwaltungsgerichts Vorarlberg
Parti
Ricorrente: NK
Autorità convenuta: Bezirkshauptmannschaft Feldkirch
Questione pregiudiziale
Se il principio del [ne] bis in idem, quale garantito dall’articolo 50 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che la competente autorità amministrativa penale di uno Stato membro infligga a una persona una sanzione pecuniaria per violazione di una disposizione della normativa sul gioco d’azzardo qualora un procedimento avente ad oggetto l’imposizione di una sanzione amministrativa svolto in precedenza contro la stessa persona per violazione di un’altra disposizione della normativa sul gioco d’azzardo (o, più in generale, di una normativa nell’ambito dello stesso settore giuridico) e vertente sugli stessi fatti sia stato archiviato definitivamente a seguito dello svolgimento di un’udienza durante la quale sono state assunte prove.
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Ufficio del Giudice di pace di Rimini (Italia) il 7 marzo 2022 — BL / Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Causa C-190/22)
(2022/C 257/27)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Ufficio del Giudice di pace di Rimini
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: BL
Ingiunta: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Questioni pregiudiziali
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1) |
[Se i]l diritto dell’Unione e, in particolare, gli articoli 15, 20, 30 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, le clausole 2 e 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 (1), il principio fondamentale dell’indipendenza e dell’inamovibilità del giudice europeo, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nella sentenza UX contro Governo italiano (EU:C:2020:572), ostino rispetto a disposizione interna quale è l’articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, di seguito decreto legislativo n. 116/2017, che, senza ragioni oggettive, discrimina, rispetto alle condizioni di lavoro dei magistrati professionali comparabili, la giudice di pace ricorrente, sussistendo la seguente situazione di fatto:
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2) |
Nel caso di risposta affermativa al primo quesito, se l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 267 TFUE, le clausole 2 e 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, il principio fondamentale dell’indipendenza e dell’inamovibilità del giudice europeo ostano ad una norma interna — quale l’articolo 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116 — che espone il giudice di pace del rinvio, privo di tutele effettive giuridiche, economiche e previdenziali, che intenda applicare il diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte di giustizia nella sentenza UX, disapplicando le norme interne ostative al riconoscimento della tutela richiesta, all’automatica risoluzione dell’incarico giurisdizionale da parte di organi dello Stato italiano parte del procedimento principale, quali il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia, senza contraddittorio e senza procedimento disciplinare previsto prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2017. |
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3) |
Alla luce della risposta positiva ai primi due quesiti, se costituisce violazione dello «Stato di diritto», nella nozione definita dall’articolo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione (2), una situazione interna allo Stato italiano in cui:
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4) |
Se, alla luce della risposta positiva ai primi tre quesiti, l’articolo 278 del Trattato per il funzionamento dell’Unione TFUE e l’articolo 160 del Regolamento di procedura della Corte sono illegittimi, per contrasto con gli articoli 2, 6 e 19 del Trattato [sull’Unione europea], nella parte in cui non consentono alla Corte di giustizia, nell’ambito di procedimenti pregiudiziali promossi ai sensi dell’articolo 267 TFUE, l’adozione di provvedimenti provvisori necessari anche di sospensione di atti legislativi nazionali che ledono lo Stato di diritto e gli interessi finanziari dell’Unione secondo i principi e le condizionalità di cui al regolamento 2020/2092. |
(1) Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats’s-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 18 marzo 2022 — F / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
(Causa C-208/22)
(2022/C 257/28)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Den Haag, zittingsplaats’s-Hertogenbosch
Parti
Ricorrente: F
Resistente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Questioni pregiudiziali
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I |
Se il regolamento di Dublino (1), alla luce dei considerando 3, 32 e 39 e in combinato disposto con gli articoli 1, 4, 6, 18, 19 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato e applicato nel senso che il principio di fiducia interstatale non è divisibile, cosicché violazioni gravi e sistematiche del diritto dell’Unione che vengono commesse dallo Stato membro eventualmente competente prima del trasferimento nei confronti di cittadini di paesi terzi che non sono (ancora) rimpatriati [in base al sistema] di Dublino ostano in senso assoluto al trasferimento a detto Stato membro. |
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II |
In caso di risposta negativa alla questione precedente, se l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di Dublino, in combinato disposto con gli articoli 1, 4, 6, 18, 19 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che, laddove lo Stato membro eventualmente competente violi il diritto dell’Unione in modo grave e strutturale, lo Stato membro che effettua il trasferimento non può fondarsi sul principio di fiducia interstatale, ma deve eliminare ogni dubbio o dimostrare che, dopo il trasferimento, il richiedente non verrà a trovarsi in una situazione in contrasto con l’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
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III |
Con quali mezzi di prova il richiedente possa suffragare i suoi argomenti che l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di Dublino osta al suo trasferimento e quale livello probatorio sia applicabile al riguardo. Se allo Stato membro che effettua il trasferimento, in considerazione del rinvio all’acquis dell’Unione nel preambolo del regolamento di Dublino, incomba un dovere di cooperazione e/o di accertamento [quanto alla situazione cui il ricorrente va incontro], oppure, in caso di violazioni gravi e strutturali di diritti fondamentali nei confronti di cittadini di paesi terzi, se debbano essere ottenute dallo Stato membro competente garanzie individuali che dopo il trasferimento saranno rispettati i diritti fondamentali del richiedente. Se la risposta a questa domanda sarebbe diversa nel caso in cui il richiedente si trovi in difficoltà a presentare la prova/in caso di indisponibilità della prova, laddove non sia in grado di avvalorare con documenti le sue dichiarazioni coerenti e dettagliate, laddove ciò, in considerazione della natura delle dichiarazioni, non possa pretendersi. |
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IV |
Se la risposta alle questioni precedenti al punto III sia diversa qualora il richiedente dimostri che non sarà possibile e/o efficace presentare denunce alle autorità e/o presentare ricorsi. |
(1) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180, pag. 31).
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 18 marzo 2022 — Stappert Deutschland GmbH / Hauptzollamt Hannover
(Causa C-210/22)
(2022/C 257/29)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Hamburg
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Stappert Deutschland GmbH
Convenuto: Hauptzollamt Hannover
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la nozione di «profilati cavi» nella regola di origine relativa alla sottovoce 7304 41 SA di cui all’allegato 22-01 del regolamento delegato che integra il codice doganale dell’Unione (1), che fa dipendere l’acquisizione dell’origine dal «passaggio dai profilati cavi della sottovoce 7304 49» (regola di origine dei profilati cavi), comprenda materiale prodotto a caldo della sottovoce 7304 49 SA, diritto e a pareti di spessore uniforme, che non soddisfa i requisiti di alcuna norma tecnica per tubi in acciaio inossidabile senza saldature prodotti a caldo e che viene utilizzato per la fabbricazione mediante lavorazione a freddo di tubi di differenti profili o spessori di parete. |
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2) |
Nel caso in cui si debba rispondere in senso negativo o non si debba rispondere alla prima questione: se la regola di origine dei profilati cavi violi gli articoli 60, paragrafo 2, e 284 del CDU (2) e l’articolo 290 TFUE in quanto
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3) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se l’acquisizione di origine di merci della sottovoce 7304 41 SA di cui alla controversia principale sia determinata in base alla regola di origine «CTH» relativa alla sottovoce 7304 41 SA di cui all’allegato 22-01 del regolamento delegato che integra il CDU, alla regola residuale del capitolo 73 SA di cui all’allegato 22-01 del regolamento delegato medesimo, o ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, del CDU. |
(1) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU 2015, L 343, pag. 1)
(2) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1).
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/23 |
Ricorso proposto il 25 marzo 2022 — Commissione europea/Repubblica portoghese
(Causa C-220/22)
(2022/C 257/30)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. Melo Sampaio e M. Noll-Ehlers, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
dichiarare che il Portogallo, avendo superato, in modo sistematico e persistente, il valore limite annuale di NO2, a partire dal 1o gennaio 2010, nelle zone PT-3001 Lisboa Norte, PT-1004 Porto Litoral e PT-1009 Entre Douro e Minho (in precedenza, PT-1001 Braga), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XI, punto B, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (1); |
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— |
dichiarare che il Portogallo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE, considerato separatamente e in combinato disposto con l’allegato XV, punto A, della suddetta direttiva, relativamente all’insieme di tali zone, e in particolare all’obbligo ad esso incombente in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di adottare le misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile; |
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— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
I dati trasmessi dal Portogallo dimostrano che, a partire dal 1o gennaio 2010, tale Stato membro è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XI, punto B, della direttiva 2008/50, per quanto riguarda le zone Porto Litoral (PT-1004), Entre Douro e Minho (PT-1009) e Lisboa Norte (PT-3001).
Inoltre, le autorità portoghesi si sono astenute dall’adottare o attuare tutte le misure appropriate e necessarie per garantire che il periodo di superamento, nelle zone Lisboa Norte (PT-3001), Porto Litoral (PT-1004) e Entre Douro e Minho (PT-1009), del valore limite annuale di NO2 di cui all’articolo 13, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato XI, punto B, della direttiva 2008/50, fosse il più breve possibile, come prescritto dall’articolo 23, paragrafo 1, di detta direttiva.
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 31 marzo 2022 — Nexive Commerce Srl e a. / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e a.
(Causa C-226/22)
(2022/C 257/31)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Nexive Commerce Srl, Nexive Scarl, Nexive Services Srl, Nexive Network Srl, Nexive SpA, Brt SpA, A.I.C.A.I. Associazione Italiana Corrieri Aerei Internazionali, DHL Express (Italy) Srl, TNT Global Express Srl, Fedex Express Italy Srl, United Parcel Service Italia Srl, General Logistics Systems Enterprise Srl, General Logistics Systems Italy SpA, Federal Express Europe Inc. Filiale Italiana
Resistenti: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, e paragrafo 3, nonché l’articolo 22 della direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (1), come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (2), devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, quale quella rilevante nell’ordinamento italiano (espressa dagli articoli 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 65 decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96), che consente di porre esclusivamente a carico dei fornitori del settore postale, inclusi quelli che non forniscono servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del servizio universale, l’obbligo di contribuire finanziariamente ai costi operativi dell’autorità di regolamentazione per il settore postale, in tale modo ammettendo la possibilità di escludere qualsiasi forma di cofinanziamento pubblico a carico del bilancio statale; |
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2) |
se l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, e l’articolo 22 della direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari, devono essere interpretati nel senso di consentire di annoverare tra i costi operativi finanziabili dai fornitori di servizi postali anche i costi da sostenere per attività di regolamentazione riguardanti servizi postali esulanti dall’ambito di applicazione del servizio universale, nonché i costi per strutture amministrative e di indirizzo politico (c.d. strutture «trasversali») la cui attività, pur non essendo direttamente destinata alla regolamentazione dei mercati dei servizi postali, risulta comunque funzionale allo svolgimento di tutte le competenze istituzionali dell’Autorità, con conseguente possibilità di una sua attribuzione in via indiretta e parziale (pro quota) al settore dei servizi postali; |
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3) |
se il principio di proporzionalità, il principio di non discriminazione, l’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, quarto trattino, e terzo comma, nonché l’articolo 22 della direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari, ostino ad una normativa nazionale, quale quella italiana (espressa dagli articoli 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e 65 decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96), che impone di porre a carico dei fornitori del settore postale l’obbligo di contribuire al finanziamento dell’autorità di regolamentazione per il settore postale, senza possibilità di distinguere la posizione dei fornitori dei servizi di corriere espresso dalla posizione dei fornitori del servizio universale e, dunque, senza possibilità di valorizzare la diversa intensità dell’attività di regolamentazione svolta dall’ANR in relazione alle differenti tipologie di servizi postali. |
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Bruxelles (Belgio) il 1o aprile 2022 — État belge / Autorité de protection des données
(Causa C-231/22)
(2022/C 257/32)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d’appel de Bruxelles
Parti
Ricorrente: État belge
Convenuta: Autorité de protection des données
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 4, punto 7, del regolamento generale sulla protezione dei dati personali (1) debba essere interpretato nel senso che una Gazzetta ufficiale di uno Stato membro — incaricata di un compito di servizio pubblico di pubblicazione e archiviazione di documenti ufficiali, la quale, in forza della normativa nazionale applicabile, è responsabile della pubblicazione di atti e di documenti ufficiali di cui è stata disposta la pubblicazione da parte di enti pubblici terzi, quali comunicati da detti enti, dopo che essi stessi hanno trattato i dati personali contenuti in tali atti e documenti, senza essere incaricata dal legislatore nazionale di alcun potere di valutazione riguardo al contenuto dei documenti da pubblicare, né quanto alle finalità e ai mezzi della pubblicazione — rivesta la qualità di titolare del trattamento. |
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2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati personali debba essere interpretato nel senso che solo la Gazzetta ufficiale in questione è tenuta al rispetto degli obblighi che incombono al titolare del trattamento ai sensi di detta disposizione, ad esclusione degli enti pubblici terzi che hanno precedentemente trattato i dati contenuti negli atti e nei documenti ufficiali di cui essi chiedono la pubblicazione, o se tali obblighi siano cumulativamente imposti a ciascuno dei successivi titolari del trattamento. |
(1) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio) il 5 aprile 2022 — État belge e Promo 54 / Promo 54 e État belge
(Causa C-239/22)
(2022/C 257/33)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: État belge, Promo 54
Resistenti: Promo 54, État belge
Questione pregiudiziale
Se gli articoli 12, paragrafi 1 e 2, e 135, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/112/CE (1) (…), debbano essere interpretati nel senso che, qualora lo Stato membro non abbia determinato le modalità di applicazione del criterio della prima occupazione alla trasformazione di edifici, la cessione, dopo la trasformazione, di un fabbricato che, anteriormente alla trasformazione, è stato oggetto di una prima occupazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 12, paragrafo 2, comma 3, della direttiva, debba rimanere esente dall’imposta sul valore aggiunto.
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Évora (Portogallo) il 6 aprile 2022 — TL
(Causa C-242/22)
(2022/C 257/34)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal da Relação de Évora
Parti nel procedimento principale
TL
Altra parte: Ministério Público
Questione pregiudiziale
Se gli articoli da 1 a 3 della [direttiva 2010/64/UE] (1) e 3 della [direttiva 2012/13/UE] (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, di per sé o in combinato disposto con l’articolo 6 della CEDU, possano essere interpretati nel senso che non ostano a una norma di diritto nazionale che prevede il vizio della nullità relativa, rilevabile su istanza di parte, in caso di mancata nomina d’interprete e di omissione della traduzione di atti processuali fondamentali per un indagato che non comprende la lingua del procedimento, permettendo che tali vizi siano sanati decorsi i rispettivi termini di legge.
(1) Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU 2010, L 280, pag. 1).
(2) Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1).
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 22 aprile 2022 — Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zrt. / Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
(Causa C-277/22)
(2022/C 257/35)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Törvényszék
Parti
Ricorrente: Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zrt.
Convenuta: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Interveniente a sostegno della resistente: FGSZ Földgázszállító Zrt.
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (1), letto in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale ai sensi della quale, nel contesto delle procedure di fissazione, da parte dell’autorità di regolamentazione dello Stato membro interessato, dei corrispettivi di uso della rete, delle tariffe di servizi che possono essere eseguiti dai gestori del sistema mediante una tariffazione speciale e dei corrispettivi di allaccio, si riconosce esclusivamente al gestore del sistema la qualità di parte che è stata direttamente oggetto di una decisione, il quale gestore, in quanto tale, dispone in via esclusiva del diritto di ricorso avverso una decisione adottata nell’ambito della procedura. |
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2) |
In caso di risposta affermativa della Corte alla prima questione, se l’articolo 41, paragrafo 17, della direttiva, letto in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che, applicando tale disposizione in un caso come quello oggetto del procedimento principale, un operatore del mercato del gas naturale che si trovi in una situazione analoga a quella della ricorrente, da cui il gestore del sistema, sulla base di una decisione dell’autorità di regolamentazione dello Stato membro che fissa i corrispettivi di uso della rete, le tariffe di servizi che possono essere eseguiti dai gestori del sistema mediante una tariffazione speciale e i corrispettivi di allaccio, riscuote una tariffa a fronte di un servizio che può essere fornito mediante tariffazione speciale, deve essere considerato parte oggetto di tale decisione e, in quanto tale, ha il diritto di proporre ricorso avverso la stessa. |
(1) Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU 2009, L 211, pag. 94).
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/28 |
Impugnazione proposta il 22 aprile 2022 dal sig. Michaël Julien avverso l’ordinanza del Tribunale (Decima Sezione) del 24 febbraio 2022 nella causa T-442/21, Rhiannon Thomas e Michaël Julien / Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-285/22 P)
(2022/C 257/36)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Michaël Julien (rappresentanti: J. Fouchet e J.-N. Caubet-Hilloutou, avocats)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare l’ordinanza T-442/21 del Tribunale dell’Unione europea del 24 febbraio 2022; |
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— |
annullare la decisione 2021/689 (1) adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 29 aprile 2021, nella misura in cui essa approva l’articolo COMPROV.16 dell’accordo sugli scambi commerciali firmato il 30 dicembre 2020 dall’Unione europea e dal Regno Unito e nella misura in cui tale accordo non garantisce il mantenimento della libertà di circolazione a favore dei cittadini britannici che hanno vincoli familiari e patrimoniali stretti sul territorio dell’Unione europea; |
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— |
condannare l’Unione europea alla totalità delle spese del procedimento, compresi gli onorari di avvocato fino a concorrenza di EUR 5 000. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente fa valere che, per quanto riguarda i diritti delle persone, l’organizzazione del recesso del Regno Unito dall’Unione europea è stata concepita in senso restrittivo e che l’indifferenza dell’accordo sugli scambi commerciali nei confronti dei diritti dei singoli lede la sua situazione di cittadino britannico di origine francese, con familiari francesi e proprietario di un immobile in Francia, nel quale soggiorna regolarmente per più di 90 giorni.
Di conseguenza, il ricorrente è titolare di un interesse che gli attribuisce la legittimazione ad agire contro la decisione relativa alla conclusione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e, non riconoscendolo, il Tribunale ha violato l’articolo 263 TFUE, circostanza che deve indurre la Corte ad annullare l’ordinanza di quest’ultimo e a statuire sul merito della causa.
In particolare, il Tribunale è incorso in errori di diritto nella sua valutazione dei criteri di ricevibilità del ricorso di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE. Infatti, da un lato, gli atti impugnati, in quanto atti di portata generale non soggetti alla procedura legislativa, sono effettivamente atti regolamentari; dall’altro, dal momento che l’accordo sugli scambi commerciali non prevede alcunché quanto ai cittadini britannici che hanno mantenuto legami personali, familiari o patrimoniali stretti con l’Unione europea, esso non comporta, per loro, alcuna misura d’esecuzione.
Inoltre, anche il criterio dell’incidenza diretta sulla situazione individuale del ricorrente è soddisfatto, in quanto i diritti alla vita privata e familiare, alla certezza del diritto e all’uso pacifico e libero del diritto di proprietà, che dipendono dalla sua libertà di circolazione, gli sono stati negati dall’accordo sugli scambi commerciali, non avendo quest’ultimo previsto alcunché per la cerchia ristretta di soggetti che si trovano nella sua stessa situazione.
Il ricorrente è quindi interessato in modo sufficientemente individuale dalle omissioni dell’accordo sugli scambi commerciali relative alla libertà di circolazione dei cittadini britannici che hanno mantenuto legami personali, familiari e patrimoniali stretti sul territorio dell’Unione europea.
(1) Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU 2021, L 149, pag. 2).
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/29 |
Ricorso proposto il 16 maggio 2022 — Commissione europea / Repubblica di Slovenia
(Causa C-328/22)
(2022/C 257/37)
Lingua processuale: lo sloveno
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Rous Demiri, E. Sanfrutos Cano)
Convenuta: Repubblica di Slovenia
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede che la Corte voglia:
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1. |
dichiarare che, non avendo assicurato la realizzazione di reti fognarie appropriate per le acque reflue urbane
la Repubblica di Slovenia è venuta meno ai pertinenti obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 4, 5 e 15, nonché dell’allegato I, sezioni B e D, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, concernente il trattamento delle acque reflue urbane; |
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2. |
condannare la Repubblica di Slovenia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La presente causa riguarda l’attuazione in Slovenia della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Alla base di tale controversia vi è un lungo ed articolato procedimento inteso all’accertamento del mancato rispetto di obblighi previsti dal diritto dell’Unione, che dura dal 2014 e nel quale la Commissione ha constatato diverse violazioni.
Oggetto della violazione è la mancata conformità alla direttiva delle acque reflue di alcuni agglomerati e il monitoraggio inadeguato degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Il numero di agglomerati che non si sono adeguati è variato nel corso del procedimento, poiché alcune infrazioni sono state sanate nel corso del periodo in questione, ma altre rimangono e costituiscono la base del presente ricorso.
(1) Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU, L 135, pag. 40).
Tribunale
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/30 |
Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2022 — Larko / Commissione
(Causa T-423/14 RENV) (1)
(«Aiuti di Stato - Aiuti concessi dalla Grecia - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno - Nozione di aiuto di Stato - Vantaggio - Principio dell’operatore privato - Premio di garanzia - Impresa in difficoltà - Conoscenza delle autorità elleniche - Comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato sotto forma di garanzie - Errore manifesto di valutazione»)
(2022/C 257/38)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: I. Drillerakis, E. Rantos e N. Korogiannakis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentante: A. Bouchagiar, agente)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione 2014/539/UE della Commissione, del 27 marzo 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.34572 (13/C) (ex 13/NN) al quale la Grecia ha dato esecuzione in favore di Larco General Mining & Metallurgical Company SA (GU 2014, L 254, pag. 24),
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nelle cause T-423/14 e T-423/14 RENV nonché nella causa C-244/18 P. |
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/30 |
Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2022 — OC/Commissione
(Causa T-384/20) (1)
(«Responsabilità extracontrattuale - Indagine dell’OLAF - Comunicato stampa - Trattamento di dati personali - Presunzione d’innocenza - Riservatezza delle indagini dell’OLAF - Diritto a un buon andamento dell’amministrazione - Proporzionalità - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti alle persone»)
(2022/C 257/39)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: OC (rappresentanti: P. Yatagantzidis e V. Cheirdaris, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e T. Adamopoulos, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subito a causa della pubblicazione del comunicato stampa n. 13/2020 dell’OLAF, del 5 maggio 2020, in quanto l’OLAF avrebbe realizzato un trattamento illecito dei suoi dati personali e diffuso informazioni false sul suo conto.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
OC è condannata alle spese. |
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/31 |
Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2022 — Advanced Superabrasives / EUIPO — Adi (ASI ADVANCED SUPERABRASIVES)
(Causa T-4/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ASI ADVANCED SUPERABRASIVES - Marchi dell’Unione europea figurativo e denominativo anteriori ADI - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Rinvio del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione - Articolo 71, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 - Articolo 27, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2018/625»)
(2022/C 257/40)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Advanced Superabrasives, Inc. (Mars Hill, Carolina del Nord, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Piróg e A. Rytel, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: V. Ruzek, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Adi S.r.l. (Thiene, Italia) (rappresentante: B. Saguatti, avvocata)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 ottobre 2020 (procedimento R 2713/2019-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Adi e la Advanced Superabrasives.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Advanced Superabrasives, Inc. è condannata alle spese. |
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/32 |
Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2022 — Deichmann/EUIPO — Munich (Raffigurazione di due strisce incrociate sulla parte laterale di una scarpa)
(Causa T-117/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo raffigurante una croce sulla parte laterale di una scarpa sportiva - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001] - Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»)
(2022/C 257/41)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Deichmann SE (Essen, Germania) (rappresentante: C. Onken, avvocata)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Gája e V. Ruzek, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Munich, SL (La Torre de Claramunt, Spagna) (rappresentanti: J. Güell Serra e M. Guix Vilanova, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 dicembre 2020 (procedimento R 2882/2019-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Deichmann e la Munich.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Deichmann SE è condannata alle spese sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Munich, SL. |
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/32 |
Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2022 — Fidelity National Information Services/EUIPO — IFIS (FIS)
(Causa T-237/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo FIS - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore IFIS - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2022/C 257/42)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Fidelity National Information Services, Inc. (Jacksonville, Florida, Stati Uniti) (rappresentante: P. Wilhelm, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. Frydendahl e V. Ruzek, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Banca IFIS SpA (Mestre, Italia)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 febbraio 2021 (procedimento R 1460/2020-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Banca IFIS e la Fidelity National Information Services.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Fidelity National Information Services, Inc. è condannata alle spese. |
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/33 |
Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2022 — Bodegas Beronia / EUIPO — Bodegas Carlos Serres (ALEGRA DE BERONIA)
(Causa T-298/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo ALEGRA DE BERONIA - Marchio nazionale denominativo anteriore ALEGRO - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2022/C 257/43)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Bodegas Beronia, SA (Ollauri, Spagna) (rappresentante: J. Mora Cortés, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: R. Raponi e J. Ivanauskas, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Bodegas Carlos Serres, SL (Haro, Spagna) (rappresentanti: F. Pérez Álvarez e J. Pérez Itarte, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 marzo 2021 (procedimento R 2013/2020-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Bodegas Carlos Serres e la Bodegas Beronia.
Dispositivo
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1) |
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 12 marzo 2021 (procedimento R 2013/2020-1) è annullata. |
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2) |
L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Bodegas Beronia, SA, inclusa la metà delle spese indispensabili sostenute da quest’ultima ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO. |
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3) |
La Bodegas Carlos Serres, SL sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Bodegas Beronia, inclusa la metà delle spese indispensabili sostenute da quest’ultima ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO. |
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/33 |
Ricorso proposto il 29 aprile 2022 — Usmanov/Consiglio
(Causa T-237/22)
(2022/C 257/44)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Alisher Usmanov (Tashkent, Uzbekistan) (rappresentante: J. Grand d’Esnon, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
in via principale, |
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— |
annullare la decisione (PESC) 2022/337 del Consiglio, del 28 febbraio 2022 (1), nella parte in cui riguarda il sig. Usmanov; |
|
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio, del 28 febbraio 2022 (2), nella parte in cui riguarda il sig. Usmanov; |
|
— |
annullare la decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, del 25 febbraio 2022 (3); |
|
— |
annullare il regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022 (4); |
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— |
in subordine, |
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— |
annullare la decisione (PESC) 2022/337 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, nella parte in cui riguarda il sig. Usmanov; |
|
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, nella parte in cui riguarda il sig. Usmanov; |
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— |
annullare l’articolo 1, paragrafo 2, lettere f) e g), della decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, del 25 febbraio 2022; |
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— |
annullare l’articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, e |
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— |
in ogni caso, |
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— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea a versare al sig. Usmanov la somma di EUR 20 000 a norma dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale a titolo di spese dal medesimo sostenute per la difesa dei propri interessi. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce nove motivi, i quali sono, in sostanza, identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-234/22, Ismailova/Consiglio.
(1) Decisione (PESC) 2022/337 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 59, pag. 1).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 58, pag. 1).
(3) Decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 50, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 51, pag. 1).
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/34 |
Ricorso proposto il 29 aprile 2022 — Narzieva/Consiglio
(Causa T-238/22)
(2022/C 257/45)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Saodat Narzieva (Tashkent, Uzbekistan) (rappresentante: J. Grand d’Esnon, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
in via principale, annullare:
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— |
in subordine, annullare:
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— |
in ogni caso, condannare il Consiglio dell’Unione europea a versare alla sig.ra Narzieva la somma di EUR 20 000 a norma dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale a titolo di spese dalla medesima sostenute per la difesa dei propri interessi. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi, i quali sono, in sostanza, identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-234/22, Ismailova/Consiglio.
(1) Decisione (PESC) 2022/582 del Consiglio, dell’8 aprile 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 110, pag. 55).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 del Consiglio, dell’8 aprile 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 110, pag. 3).
(3) Decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 50, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 51, pag. 1).
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/35 |
Ricorso proposto il 13 maggio 2022 — Yanukovych / Consiglio
(Causa T-256/22)
(2022/C 257/46)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Viktor Fedorovych Yanukovych (Rostov-on-Don, Russia) (rappresentante: B. Kennelly, Barrister)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione (PESC) 2022/376 del Consiglio, del 3 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (1), nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2022/375 del Consiglio, del 3 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (2), nella parte in cui essi riguardano il ricorrente; e |
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— |
condannare il Consiglio al pagamento delle spese sostenute dal ricorrente per il presente ricorso. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
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1. |
Primo motivo di ricorso, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe verificato né avrebbe potuto verificare se la/e decisione/i delle autorità ucraine su cui esso si è basato al momento dell’inserimento del nome del ricorrente nell’elenco fossero state adottate nel rispetto dei suoi diritti fondamentali della difesa e a una tutela giurisdizionale effettiva. |
|
2. |
Secondo motivo di ricorso, vertente su errori manifesti di valutazione in cui il Consiglio sarebbe incorso nello stabilire che il criterio di designazione era stato soddisfatto. In particolare, il Consiglio avrebbe accettato gli elementi forniti dalle autorità ucraine senza procedere a un adeguato esame e/o senza tener conto delle inesattezze individuate dal ricorrente. Il Consiglio avrebbe dovuto effettuare controlli aggiuntivi e richiedere ulteriori prove alle autorità ucraine, in considerazione delle osservazioni che il ricorrente ha presentato e delle prove a discarico dal medesimo prodotte; tuttavia, le indagini limitate del Consiglio sarebbero state insufficienti rispetto a quanto necessario. Di conseguenza, le sanzioni del 2022 non avrebbero una base fattuale sufficientemente solida. |
|
3. |
Terzo motivo di ricorso, vertente sul fatto che i diritti di proprietà del ricorrente, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sarebbero stati violati, atteso che, in particolare, le misure restrittive costituirebbero una restrizione ingiustificata, non necessaria e sproporzionata di tali diritti, in quanto: i) nulla suggerirebbe che i capitali asseritamente distratti dal ricorrente siano stati trasferiti al di fuori dell’Ucraina; ii) le misure interne ucraine sarebbero pienamente adeguate e sufficienti; e iii) le misure restrittive sarebbero ormai in vigore da otto anni e, ancora una volta, sarebbero state imposte sulla base di indagini preliminari che sarebbero, in realtà, chiaramente perente e/o quantomeno in una fase di totale ristagno e, per quanto riguarda una di esse, su cui il Consiglio non si sarebbe basato in nessuno dei due anni precedenti. |
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/36 |
Ricorso proposto il 13 maggio 2022 — Yanukovych / Consiglio
(Causa T-257/22)
(2022/C 257/47)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (San Pietroburgo, Russia) (rappresentante: B. Kennelly, Barrister)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione (PESC) 2022/376 del Consiglio, del 3 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (1), nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2022/375 del Consiglio, del 3 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (2), nella parte in cui essi riguardano il ricorrente; e |
|
— |
condannare il Consiglio al pagamento delle spese sostenute dal ricorrente per il presente ricorso. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
|
1. |
Primo motivo di ricorso, vertente sul fatto che il Consiglio non avrebbe verificato né avrebbe potuto verificare se la/e decisione/i delle autorità ucraine su cui esso si è basato al momento dell’inserimento del nome del ricorrente nell’elenco fossero state adottate nel rispetto dei suoi diritti fondamentali della difesa e a una tutela giurisdizionale effettiva. |
|
2. |
Secondo motivo di ricorso, vertente su errori manifesti di valutazione in cui il Consiglio sarebbe incorso nello stabilire che il criterio di designazione era stato soddisfatto. In particolare, il Consiglio avrebbe accettato gli elementi forniti dalle autorità ucraine senza procedere a un adeguato esame e/o senza tener conto delle inesattezze individuate dal ricorrente. Il Consiglio avrebbe dovuto effettuare controlli aggiuntivi e richiedere ulteriori prove alle autorità ucraine, in considerazione delle osservazioni che il ricorrente ha presentato e delle prove a discarico dal medesimo prodotte; tuttavia, le indagini limitate del Consiglio sarebbero state insufficienti rispetto a quanto necessario. Di conseguenza, le sanzioni del 2022 non avrebbero una base fattuale sufficientemente solida. |
|
3. |
Terzo motivo di ricorso, vertente sul fatto che i diritti di proprietà del ricorrente, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sarebbero stati violati, atteso che, in particolare, le misure restrittive costituirebbero una restrizione ingiustificata, non necessaria e sproporzionata di tali diritti, in quanto: i) nulla suggerirebbe che i capitali asseritamente distratti dal ricorrente siano stati trasferiti al di fuori dell’Ucraina; ii) le misure interne ucraine sarebbero pienamente adeguate e sufficienti; e iii) le misure restrittive sarebbero ormai in vigore da otto anni e sarebbero state imposte sulla base di un’indagine preliminare che sarebbe, in realtà, chiaramente perenta e/o quantomeno in una fase di totale ristagno e su cui il Consiglio non si sarebbe basato in nessuno dei due anni precedenti. |
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/37 |
Ricorso proposto il 12 maggio 2022 — BSW — management company of «BMC» holding / Consiglio
(Causa T-258/22)
(2022/C 257/48)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: AAT Byelorussian Steel Works — management company of «Byelorussian Metallurgical Company» holding (BSW — management company of «BMC» holding) (Zhlobin, Bielorussa) (rappresentanti: N. Tuominen e L. Engelen, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione (PESC) 2022/356 del Consiglio, del 2 marzo 2022, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (1), e il regolamento (UE) 2022/355 del Consiglio, del 2 marzo 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 (2), nella loro interezza nei limiti in cui riguardano la ricorrente; e |
|
— |
condannare il Consiglio alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che gli atti impugnati contravvengono all’obbligo di motivazione, violano il diritto a un equo processo e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che gli atti impugnati violano il principio della parità di trattamento e sono viziati da sviamento di potere. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che gli atti impugnati sono sproporzionati, ledono le competenze legislative dell’Unione e violano i diritti fondamentali della ricorrente. |
|
4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/38 |
Ricorso proposto il 12 maggio 2022 — Mostovdrev / Consiglio
(Causa T-259/22)
(2022/C 257/49)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: AAT Mostovdrev (Mosty, Bielorussia) (rappresentanti: N. Tuominen e L. Engelen)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione (PESC) 2022/356 del Consiglio, del 2 marzo 2022, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (1), e il regolamento (UE) 2022/355 del Consiglio, del 2 marzo 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 (2), nella loro interezza nei limiti in cui riguardano la ricorrente; |
|
— |
condannare il Consiglio alle spese del presente procedimento |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che gli atti impugnati contravvengono all’obbligo di motivazione, violano il diritto a un equo processo e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che gli atti impugnati violano il principio della parità di trattamento e sono viziati da sviamento di potere |
|
3. |
Terzo motivo, sul fatto che gli atti impugnati sono sproporzionati, ledono le competenze legislative dell'Unione e violano i diritti fondamentali della ricorrente. |
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/38 |
Ricorso proposto il 13 maggio 2022 — mBank/EUIPO — European Merchant Bank (EMBANK European Merchant Bank)
(Causa T-261/22)
(2022/C 257/50)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: mBank S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: E. Skrzydło-Tefelska e M. Stępkowski, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: European Merchant Bank UAB (Vilnius, Lituania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo EMBANK European Merchant Bank — Marchio dell’Unione europea n. 18 048 966
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 febbraio 2022 nel procedimento R 1845/2020-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
riformare la decisione impugnata e accogliere integralmente la domanda di dichiarazione di nullità; |
|
— |
condannare l’EUIPO e l’interveniente a sopportare le proprie spese nonché quelle della ricorrente, incluse le spese sostenute nel procedimento dinanzi all’EUIPO. |
Motivi invocati
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
|
— |
violazione dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione. |
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/39 |
Ricorso proposto il 13 maggio 2022 — CCCME e a. / Commissione
(Causa T-263/22)
(2022/C 257/51)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (in prosieguo: la «CCCME») (Pechino, Cina) e altri 8 (rappresentanti: R. Antonini, E. Monard e B. Maniatis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (1), nella parte in cui riguarda la CCCME, le singole società e i membri interessati; e |
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— |
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.
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1. |
Primo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base e il principio di buona amministrazione nella sua determinazione del valore normale. |
|
2. |
Secondo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe garantito un confronto equo nella sua determinazione del dumping, in violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. |
|
3. |
Terzo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato l’articolo 18 del regolamento di base, nonché l’articolo 6, paragrafo 8, e l’allegato II dell’accordo antidumping dell’OMC nel suo utilizzo dei dati di fatto disponibili per la manodopera. |
|
4. |
Quarto motivo di ricorso, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato l’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base nella sua determinazione del margine di dumping per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione. |
|
5. |
Quinto motivo di ricorso, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe effettuato un esame obiettivo del pregiudizio e del nesso di causalità basato su prove positive, in violazione dell’articolo 3, paragrafi 2, 3, 5 e 6, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
|
6. |
Sesto motivo di ricorso, vertente sul fatto che l’analisi dell’undercutting effettuata dalla Commissione violerebbe gli articoli 3, paragrafi 2 e 3, e 9, paragrafo 4, del regolamento di base. |
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7. |
Settimo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe effettuato un confronto equo nella sua valutazione degli effetti sui prezzi, in violazione degli articoli 3, paragrafi 2, 3 e 6, e 9, paragrafo 4, del regolamento di base. |
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8. |
Ottavo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe effettuato un esame obiettivo basato su prove positive per quanto riguarda gli indicatori di pregiudizio, in violazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 5, del regolamento di base. |
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9. |
Nono motivo di ricorso, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato l’articolo 6, paragrafo 7, l’articolo 19, paragrafi 1, 2 e 3, e l’articolo 20, paragrafi 2 e 4, del regolamento di base, nonché i diritti della difesa. |
|
4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/40 |
Ricorso proposto il 13 maggio 2022 — PSCC 2012/EUIPO — Starwood Hotels & Resorts Worldwide (LA BOTTEGA W)
(Causa T-265/22)
(2022/C 257/52)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: PSCC 2012 Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: P. Alessandrini e E. Montelione, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Starwood Hotels & Resorts Worldwide LLC (Bethesda, Maryland, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo LA BOTTEGA W — Marchio dell’Unione europea n. 11 592 581
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di annullamento
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 febbraio 2022 nel procedimento R 621/2019-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare e riformare la decisione impugnata e respingere la richiesta di annullamento del marchio LA BOTTEGA W; |
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— |
condannare la parte resistente alle spese del procedimento. |
Motivi invocati
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— |
Violazione degli articoli 60 e 8 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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— |
Violazione dell’articolo 42 del Regolamento di procedura delle Commissioni di ricorso. |
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/41 |
Ricorso proposto il 16 maggio 2022 — Consulta/EUIPO — Karlinger (ACASA)
(Causa T-267/22)
(2022/C 257/53)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Consulta GmbH (Cham, Svizzera) (rappresentanti: M. Kinkeldey e S. Brandstätter, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Mario Karlinger (Sölden, Austria)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «ACASA» –Marchio dell’Unione europea n. 7 587 165
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 gennaio 2022 nel procedimento R 487/2021-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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— |
Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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— |
violazione dell’articolo 72, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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— |
violazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza del Tribunale dell’Unione europea in relazione all’interpretazione delle suddette disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/41 |
Ricorso proposto il 17 maggio 2022 — Pumpyansky / Consiglio
(Causa T-270/22)
(2022/C 257/54)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Dmitry Alexandrovich Pumpyansky (Ekaterinburg, Russia) (rappresentanti: G. Lansky, P. Goeth, A. Egger, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione (PESC) 2022/397 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (1), nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (2) (in prosieguo: gli «atti impugnati»), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente; e |
|
— |
condannare il Consiglio alle spese, ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
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1. |
Primo motivo di ricorso, vertente su un’illegittima violazione dei diritti fondamentali del ricorrente, ivi compreso il diritto alla vita privata e familiare, al domicilio e alle comunicazioni, nonché il diritto di proprietà.
|
|
2. |
Secondo motivo di ricorso, vertente su un errore di valutazione commesso dal Consiglio nell’inserire il nome del ricorrente negli allegati agli atti impugnati.
|
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/42 |
Ricorso proposto il 17 maggio 2022 — Melnichenko / Consiglio
(Causa T-271/22)
(2022/C 257/55)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Andrey Melnichenko (St. Moritz, Svizzera) (rappresentanti: G. Lansky, P. Goeth, A. Egger, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione (PESC) 2022/397 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (1), nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (2) (in prosieguo: gli «atti impugnati»), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente; e |
|
— |
condannare il Consiglio alle spese, ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
|
1. |
Primo motivo di ricorso, vertente su un’illegittima violazione dei diritti fondamentali del ricorrente, ivi compreso il diritto alla vita privata e familiare, al domicilio e alle comunicazioni, nonché il diritto di proprietà.
|
|
2. |
Secondo motivo di ricorso, vertente su un errore di valutazione commesso dal Consiglio nell’inserire il nome del ricorrente negli allegati agli atti impugnati.
|
|
4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/43 |
Ricorso proposto il 17 maggio 2022 — Pumpyanskaya / Consiglio
(Causa T-272/22)
(2022/C 257/56)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Galina Evgenyevna Pumpyanskaya (Ekaterinburg, Russia) (rappresentanti: G. Lansky, P. Goeth e A. Egger, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione (PESC) 2022/397 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (1), nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (2) (in prosieguo: gli «atti impugnati»), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente; e |
|
— |
condannare il Consiglio alle spese, ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
|
1. |
Primo motivo di ricorso, vertente su un errore di valutazione commesso dal Consiglio nell’inserire il nome della ricorrente negli allegati agli atti impugnati.
|
|
2. |
Secondo motivo di ricorso, vertente su un’illegittima violazione dei diritti fondamentali della ricorrente, ivi compreso il diritto alla vita privata e familiare, al domicilio e alle comunicazioni, nonché il diritto di proprietà.
|
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/44 |
Ricorso proposto il 17 maggio 2022 — Groz-Beckert/EUIPO (Marchio di posizione composto dai colori bianco, rosso medio e verde scuro su una confezione a forma di parallelepipedo)
(Causa T-276/22)
(2022/C 257/57)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Groz-Beckert KG (Albstadt, Germania) (rappresentanti: M. Nielen e U. Kaufmann, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso: Domanda di registrazione del marchio di posizione composto dai colori bianco, rosso medio e verde scuro su una confezione a forma di parallelepipedo — Domanda di registrazione n. 18 243 039
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 marzo 2022 nel procedimento R 1447/2021-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
|
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
|
— |
violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/45 |
Ricorso proposto il 17 maggio 2022 Groz-Beckert/EUIPO (Marchio di posizione composto dai colori rosso e bianco su una confezione a forma di parallelepipedo)
(Causa T-277/22)
(2022/C 257/58)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Groz-Beckert KG (Albstadt, Germania) (rappresentanti: M. Nielen e U. Kaufmann, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso: Domanda di registrazione del marchio di posizione composto dai colori rosso e bianco su una confezione a forma di parallelepipedo — Domanda di registrazione n. 18 243 038
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 marzo 2022 nel procedimento R 1444/2021-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione impugnata; |
|
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
|
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
|
— |
violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, prima fase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/45 |
Ricorso proposto il 18 maggio 2022 — Mazepin / Consiglio
(Causa T-282/22)
(2022/C 257/59)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Dmitry Arkadievich Mazepin (Mosca, Russia) (rappresentanti: D. Rovetta, M. Campa, M. Moretto e V. Villante, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione (PESC) 2022/397 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (1), nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (2); e |
|
— |
condannare il Consiglio alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
|
1. |
Primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, nonché sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
|
2. |
Secondo motivo di ricorso, vertente su un errore manifesto di valutazione, sul mancato assolvimento dell’onere della prova, sulla violazione dei criteri di inserimento negli elenchi enunciati negli articoli 1, paragrafo 1, lettere a) ed e), e 2, paragrafo 1, lettere a) e g), della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, e nell’articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e g), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, entrambi concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. |
|
3. |
Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e sulla violazione dei diritti fondamentali di proprietà e di libertà d’impresa del ricorrente (articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea). |
|
4. |
Quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio fondamentale di non discriminazione. |
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/46 |
Ricorso proposto il 19 maggio 2022 — Moshkovich / Consiglio
(Causa T-283/22)
(2022/C 257/60)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Vadim Nikolaevich Moshkovich (Tambov, Russia) (rappresentanti: D. Rovetta, M. Campa, T. Bontinck, A. Guillerme, L. Burguin, M. Moretto, V. Villante e M. Pirovano, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione (PESC) 2022/397 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (1), nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (2); e |
|
— |
condannare il Consiglio alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
|
1. |
Primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché sulla violazione dell’obbligo di motivazione e dell’articolo 296 TFUE. |
|
2. |
Secondo motivo di ricorso, vertente su un errore manifesto di valutazione e sulla violazione dei criteri di inserimento enunciati negli articoli 1, paragrafo 1, e 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nonché dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. |
|
3. |
Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e sulla violazione dei diritti fondamentali di proprietà e di libertà d’impresa del ricorrente (articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea). |
|
4. |
Quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio fondamentale di non discriminazione. |
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/47 |
Ricorso proposto il 18 maggio 2022 — Pumpyanskiy / Consiglio
(Causa T-291/22)
(2022/C 257/61)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Alexander Dmitrievich Pumpyanskiy (Ginevra, Svizzera) (rappresentanti: T. Bontinck, A. Guillerme e L. Burguin, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione (PESC) 2022/397 (1) del Consiglio, del 9 marzo 2022, nella parte in cui inserisce il ricorrente al n. 719 dell’allegato a tale decisione; |
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— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 (2), del 9 marzo 2022, nella parte in cui inserisce il ricorrente al n. 719 dell’allegato I a tale regolamento; |
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— |
condannare il Consiglio al pagamento della somma di EUR 100 000, in via provvisionale, a titolo di risarcimento del danno morale subito dal ricorrente; |
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— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva e dell’obbligo di motivazione da parte dell’amministrazione. |
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2. |
Secondo motivo di ricorso, vertente su un errore manifesto di valutazione quanto ai motivi dedotti dal Consiglio. |
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3. |
Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali, per quanto concerne l’adozione delle misure restrittive nei confronti del ricorrente e l’ingerenza ingiustificata nei diritti fondamentali di quest’ultimo sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
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4. |
Quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento e del principio della certezza del diritto, per quanto concerne l’applicazione del criterio riguardante le persone «associate» a persone incluse nell’elenco delle persone sottoposte a misure restrittive. |
(1) Decisione (PESC) 2022/397 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 80, pag. 31).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 80, pag. 1).
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/48 |
Ricorso proposto il 19 maggio 2022 — PB / CRU
(Causa T-293/22)
(2022/C 257/62)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: PB (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della presidente del CRU del 16 luglio 2021, che non ha disposto la riclassificazione del ricorrente a conclusione dell’esercizio di riclassificazione 2021; |
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— |
per quanto necessario, annullare la decisione del CRU del 14 febbraio 2022 con cui è stato respinto il reclamo presentato dal ricorrente il 15 ottobre 2021 avverso la decisione che non ha disposto la sua riclassificazione; |
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— |
condannare il convenuto alle spese |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione delle norme procedurali applicabili allo svolgimento dell’esercizio di riclassificazione come previsto dall’articolo 5 delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 54 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: le «DGE»). |
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2. |
Secondo motivo, vertente sull’analisi errata dell’articolo 4 delle DGE e sulla valutazione errata dei livelli di responsabilità in base alla funzione e non già in base al grado. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione delle norme procedurali del comitato misto di riclassificazione e dell’obbligo di redigere una relazione per ciascun esercizio di valutazione. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto di accesso ai documenti, sulla violazione dei principi di trasparenza, di prevedibilità e di certezza del diritto, nonché sulla sussistenza di una parzialità, quantomeno oggettiva, a causa dell’assenza di informazione in varie fasi della procedura |
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5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e sugli errori commessi nell’elenco dei fattori valutati |
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6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’allegato II delle DGE e della media-obiettivo stabilita. |
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7. |
Settimo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione del fascicolo del ricorrente, dei suoi meriti e della sua anzianità rispetto ai colleghi appartenenti alla stessa direzione. |
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/48 |
Ricorso proposto il 20 maggio 2022 — Crush Series Publishing/EUIPO — Mediaproduccion (The Crush Series)
(Causa T-T-295/22)
(2022/C 257/63)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Crush Series Publishing s.r.o. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: D. M. Belciu, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Mediaproduccion SLU (Barcellona, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo «The Crush Series» — Domanda di registrazione n. 18 119 385
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 marzo 2022 nel procedimento R 1303/2021-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
respingere l’opposizione e autorizzare la registrazione della domanda di marchio dell’Unione europea «The Crush Series». n. 18 119 385 |
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— |
condannare l’EUIPO e l’interveniente a sopportare le spese del presente procedimento nonché quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE)201/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio: |
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Violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE)201/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/49 |
Ricorso proposto il 20 maggio 2022 — BB Services/EUIPO — Lego Juris (Forma di una figurina giocattolo con incastro sulla testa)
(Causa T-297/22)
(2022/C 257/64)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: BB Services GmbH (Flörsheim am Main, Germania) (rappresentante: M. Krogmann, Rechtsanwalt)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lego Juris A/S (Billund, Danimarca)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea tridimensionale (Forma di una figurina giocattolo con incastro sulla testa — Marchio dell’Unione europea n. 50 450
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 marzo 2022 nel procedimento R 1355/2021-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata e dichiarare nullo il marchio dell’Unione europea n. 50 450; |
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condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/50 |
Ricorso proposto il 20 maggio 2022 — BB Services/EUIPO — Lego Juris (Forma di una figurina giocattolo)
(Causa T-298/22)
(2022/C 257/65)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: BB Services GmbH (Flörsheim am Main, Germania) (rappresentante: M. Krogmann, Rechtsanwalt)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lego Juris A/S (Billund, Danimarca)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea tridimensionale (Forma di una figurina giocattolo) — Marchio dell’Unione europea n. 50 518
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 marzo 2022 nel procedimento R 1354/2021-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata e dichiarare nullo il marchio dell’Unione europea n. 50 518; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/51 |
Ricorso proposto il 23 maggio 2022 — Aven / Consiglio
(Causa T-301/22)
(2022/C 257/66)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Petr Aven (Virginia Water, Regno Unito) (rappresentanti: T. Marembert e A. Bass, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione 2022/337 (1) del Consiglio del 28 febbraio 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nella parte in cui riguarda il ricorrente; |
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— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 (2) del Consiglio del 28 febbraio 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nella parte in cui riguarda il ricorrente; |
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— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo di ricorso, vertente su un errore di valutazione. Il ricorrente sostiene, da un lato, che nessuno degli elementi di prova forniti dal Consiglio soddisfa i requisiti della giurisprudenza dell’Unione europea in materia di standard e di qualità della prova e, dall’altro, che nessuna delle asserzioni della motivazione del Consiglio è stata dimostrata e non può quindi soddisfare i criteri a) e d) della decisione 2014/145/PESC nella versione allora in vigore, criteri espressamente menzionati nella motivazione del Consiglio. |
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2. |
Secondo motivo di ricorso, vertente sull’eccezione di illegittimità di detto criterio a causa di una duplice violazione del principio di proporzionalità. Il ricorrente ritiene, da un lato, che il criterio invocato dal Consiglio sia manifestamente inidoneo rispetto all’obiettivo perseguito e, dall’altro, che esistesse la possibilità di avvalersi di mezzi meno restrittivi. |
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3. |
Terzo motivo di ricorso, vertente sull’assenza di base giuridica, in quanto non sarebbe stato dimostrato un legame sufficiente tra la categoria di persone cui si riferisce tale criterio e la Federazione russa. |
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4. |
Quarto motivo di ricorso, vertente su un errore di valutazione, in quanto il Consiglio non avrebbe dimostrato né che il ricorrente sia un uomo d’affari importante, né che egli sia influente, né che egli operi in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa. |
(1) Decisione (PESC) 2022/337 del Consiglio del 28 febbraio 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 59, pag. 1).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio del 28 febbraio 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 58, pag. 1).
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4.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 257/52 |
Ricorso proposto il 24 maggio 2022 — Fridman / Consiglio
(Causa T-304/22)
(2022/C 257/67)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Mikhail Fridman (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: T. Marembert e A. Bass, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione 2022/337 (1) del Consiglio del 28 febbraio 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nella parte in cui riguarda il ricorrente; |
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— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 (2) del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nella parte in cui riguarda il ricorrente; |
|
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
|
1. |
Primo motivo di ricorso, vertente su un errore di valutazione. Il ricorrente sostiene, da un lato, che nessuno degli elementi di prova forniti dal Consiglio soddisfa i requisiti della giurisprudenza dell’Unione europea in materia di standard e di qualità della prova e, dall’altro, che nessuna delle asserzioni della motivazione del Consiglio è stata dimostrata e non può quindi soddisfare i criteri a) e d) della decisione 2014/145/PESC nella versione allora in vigore, criteri espressamente menzionati nella motivazione del Consiglio. |
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2. |
Secondo motivo di ricorso, vertente sull’eccezione di illegittimità di detto criterio a causa di una duplice violazione del principio di proporzionalità. Il ricorrente ritiene, da un lato, che il criterio invocato dal Consiglio sia manifestamente inidoneo rispetto all’obiettivo perseguito e, dall’altro, che esistesse la possibilità di avvalersi di mezzi meno restrittivi. |
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3. |
Terzo motivo di ricorso, vertente sull’assenza di base giuridica, in quanto non sarebbe stato dimostrato un legame sufficiente tra la categoria di persone cui si riferisce tale criterio e la Federazione russa. |
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4. |
Quarto motivo di ricorso, vertente su un errore di valutazione, in quanto il Consiglio non avrebbe dimostrato né che il ricorrente sia un uomo d’affari importante, né che egli sia influente, né che egli operi in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa. |
(1) Decisione (PESC) 2022/337 del Consiglio del 28 febbraio 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 59, pag. 1).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio del 28 febbraio 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 58, pag. 1).