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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
65° anno |
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Sommario |
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PARLAMENTO EUROPEO
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RISOLUZIONI |
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Parlamento europeo |
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Martedì 14 dicembre 2021 |
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2022/C 251/01 |
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Mercoledì 15 dicembre 2021 |
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2022/C 251/02 |
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2022/C 251/03 |
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2022/C 251/04 |
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2022/C 251/05 |
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2022/C 251/06 |
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2022/C 251/07 |
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2022/C 251/08 |
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Giovedì 16 dicembre 2021 |
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2022/C 251/09 |
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2022/C 251/10 |
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2022/C 251/11 |
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2022/C 251/12 |
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2022/C 251/13 |
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2022/C 251/14 |
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2022/C 251/15 |
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2022/C 251/16 |
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2022/C 251/17 |
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2022/C 251/18 |
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III Atti preparatori |
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Parlamento europeo |
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Lunedì 13 dicembre 2021 |
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2022/C 251/19 |
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Martedì 14 dicembre 2021 |
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2022/C 251/20 |
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2022/C 251/21 |
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2022/C 251/22 |
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2022/C 251/23 |
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2022/C 251/24 |
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2022/C 251/25 |
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2022/C 251/26 |
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2022/C 251/27 |
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2022/C 251/28 |
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2022/C 251/29 |
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2022/C 251/30 |
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2022/C 251/31 |
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Mercoledì 15 dicembre 2021 |
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2022/C 251/32 |
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2022/C 251/33 |
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Significato dei simboli utilizzati
(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto) Emendamenti del Parlamento: Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito. |
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IT |
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30.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/1 |
PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2021-2022
Sedute dal 13 al 16 dicembre 2021
TESTI APPROVATI
I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RISOLUZIONI
Parlamento europeo
Martedì 14 dicembre 2021
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30.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/2 |
P9_TA(2021)0489
Lotta alla violenza basata sul genere: la violenza online
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza di genere: violenza online (2020/2035(INL))
(2022/C 251/01)
Il Parlamento europeo,
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visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, |
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visti l'articolo 8, l’articolo 83, paragrafo 1, e gli articoli 84 e 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 7, 8, 10, 11, 12, 21, 23, 24, 25, 26 e 47, |
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vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2020 dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025» e, in particolare, l'obiettivo di liberare donne e ragazze dalla violenza e dagli stereotipi, |
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vista la comunicazione della Commissione del 14 aprile 2021 sulla strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025, |
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vista la comunicazione della Commissione del 28 settembre 2017 dal titolo «Lotta ai contenuti illeciti online — Verso una maggiore responsabilità delle piattaforme online», |
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vista la comunicazione della Commissione del 24 giugno 2020 dal titolo «Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)», |
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vista la comunicazione della Commissione del 12 novembre 2020 dal titolo «Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025», |
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vista la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, presentata dalla Commissione, |
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vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione, relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE, |
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visto il codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online, pubblicato dalla Commissione nel maggio 2016 e ora giunto al quinto ciclo di monitoraggio, che ha prodotto il documento «Factsheet — 5th monitoring round of the Code of Conduct» (Scheda informativa — quinto ciclo di valutazione del codice di condotta), |
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vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul, |
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vista la convenzione del Consiglio d'Europa del 23 novembre 2001 sulla criminalità informatica, |
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vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla strategia dell'UE per la parità di genere (1), |
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vista la sua risoluzione del 10 giugno 2021 sulla promozione della parità di genere negli studi e nelle carriere in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (STEM) (2), |
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vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2021 sulla proclamazione dell'Unione europea come zona di libertà per le persone LGBTIQ (3), |
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vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sull'attuazione della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (4), |
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vista la sua risoluzione dell'11 febbraio 2021 sulle sfide future in relazione ai diritti delle donne in Europa: 25 anni dopo la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino (5), |
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vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla prospettiva di genere nella crisi COVID-19 e nel periodo successivo alla crisi (6), |
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vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sull'eliminazione del divario digitale di genere: la partecipazione delle donne all'economia digitale (7), |
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vista la sua risoluzione del 25 novembre 2020 sul rafforzamento della libertà dei media: protezione dei giornalisti in Europa, incitamento all'odio, disinformazione e ruolo delle piattaforme (8), |
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vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze (9), |
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vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere (10), |
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vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2019 sull'attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere nell'UE (11), |
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vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2018 sulle misure per prevenire e contrastare il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, nei luoghi pubblici e nella vita politica nell'UE (12), |
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vista la sua risoluzione del 17 aprile 2018 sull'emancipazione delle donne e delle ragazze attraverso il settore digitale (13), |
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vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2017 sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE (14), |
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vista la sua risoluzione del 3 ottobre 2017 sulla lotta alla criminalità informatica (15), |
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vista la sua risoluzione del 12 settembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (16), |
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viste le disposizioni contenute negli strumenti giuridici delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, in particolare per quanto concerne i diritti delle donne e dei minori, e gli altri strumenti delle Nazioni Unite sulla violenza nei confronti delle donne e dei minori, |
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viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 16 dicembre 2020 sull'intensificazione degli sforzi per prevenire ed eliminare tutte le forme di violenza nei confronti di donne e ragazze (A/RES/75/161) e sul diritto alla tutela della vita privata nell'era digitale (A/RES/75/176), |
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vista la risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite del 5 luglio 2018 sull'accelerazione degli sforzi per eliminare la violenza nei confronti di donne e ragazze: prevenire e contrastare la violenza nei confronti di donne e ragazze nei contesti digitali (A/HRC/RES/38/5), |
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viste le relazioni delle Nazioni Unite presentate dai relatori speciali sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze, in particolare la relazione del 18 giugno 2018 sulla violenza online contro le donne e le ragazze dalla prospettiva dei diritti umani (A/HRC/38/47), la relazione del 6 maggio 2020 sulla lotta contro violenza nei confronti delle giornaliste (A/HRC/44/52) e la relazione del 24 luglio 2020 sull'intersezione tra la pandemia della malattia da coronavirus (COVID-19) e la pandemia di violenza di genere contro le donne, con un'attenzione particolare nei confronti della violenza domestica e dell'iniziativa «Peace in the home», |
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vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne del 20 dicembre 1993, |
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vista la convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti, del 10 dicembre 1984, |
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vista la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne del 18 dicembre 1979, |
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vista la raccomandazione generale n. 35 del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne del 14 luglio 2017, sulla violenza di genere nei confronti delle donne, che aggiorna la raccomandazione generale n. 19, |
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vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, |
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vista l'osservazione generale n. 13 (2011) del Comitato sui diritti del fanciullo, del 18 aprile 2011, sul diritto del fanciullo a essere libero da ogni forma di violenza, |
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vista l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e in particolare l’obiettivo di sviluppo sostenibile 5 sulla parità di genere, |
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vista la relazione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa sulla sicurezza delle giornaliste online (17), |
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visto lo studio del Servizio Ricerca del Parlamento europeo dal titolo «Combating gender-based violence: Cyber violence — European added value assessment» (Contrastare la violenza di genere: violenza online — valutazione del valore aggiunto europeo), |
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visto lo studio del Servizio Ricerca del Parlamento europeo dal titolo «Cyber violence and hate speech online against women» (Violenza online e incitamento all'odio online contro le donne), |
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visto l'indice sull'uguaglianza di genere dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, |
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vista la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (18), |
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vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (19), |
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visto il regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori (20), |
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vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali del 3 marzo 2014 dal titolo «Violence against women: an EU-wide survey»(Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea), |
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vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali del 14 maggio 2020 dal titolo «EU LGBTI II: A long way to go for LGBTI equality» (21) (La lunga strada da percorrere per l'uguaglianza delle persone LGBTI), |
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visto il parere legale dell'avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, inteso a chiarire l'incertezza giuridica riguardo a se e quando l'Unione possa concludere e ratificare la convenzione, formulato l'11 marzo 2021 (22), |
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visto il lavoro dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e dell’Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), compresi il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica, e la sua valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata su Internet, |
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visti gli articoli 47 e 54 del suo regolamento, |
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viste le deliberazioni congiunte della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere a norma dell'articolo 58 del regolamento, |
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vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere (A9-0338/2021), |
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A. |
considerando che la parità di genere è un valore fondamentale e un obiettivo centrale dell'Unione e che dovrebbe riflettersi in tutte le politiche dell'Unione; che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 2 e dall'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), dagli articoli 8, 10, 19 e 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dagli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»); che il primo obiettivo della strategia per la parità di genere 2020-2025 dell'Unione è quello di porre fine alla violenza di genere, descritta come «una delle maggiori sfide delle nostre società», in quanto colpisce le donne a tutti i livelli della società, indipendentemente dell'età, dall'istruzione, dal reddito, dall'estrazione sociale o dal paese di origine o di residenza, e costituisce uno dei principali ostacoli alla realizzazione della parità di genere; |
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B. |
considerando che la violenza nei confronti delle donne e delle ragazze e le altre forme di violenza di genere sono diffuse nell'Unione europea e devono essere intese come forma estrema di discriminazione che ha un enorme impatto sulle vittime e le loro famiglie e comunità e una violazione dei diritti umani radicata nella disuguaglianza di genere, che contribuiscono a far proseguire e a rafforzare; che la violenza di genere affonda le sue radici nella distribuzione iniqua del potere tra uomini e donne, nelle strutture e pratiche patriarcali e nelle norme di genere consolidate, nel sessismo e negli stereotipi di genere dannosi e nei pregiudizi che hanno portato alla dominazione e alla discriminazione da parte degli uomini nei confronti delle donne e delle ragazze in tutta la loro diversità, comprese le persone LGBTIQ; |
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C. |
considerando che la violenza nei confronti delle donne dovrebbe essere intesa come tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata o perpetrati online o offline; |
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D. |
considerando che le donne e le ragazze in tutta la loro diversità e le persone LGBTIQ possono essere vittime della violenza di genere online per motivi di genere, identità di genere, espressione di genere o caratteristiche sessuali; che le forme intersezionali di discriminazione, compresa la discriminazione fondata sulla razza, la lingua, la religione, le convinzioni personali, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale o etnica, la nascita, l'orientamento sessuale, l'età, lo stato di salute, la disabilità, lo stato civile o lo status di migrante o rifugiato, possono esacerbare le conseguenze della violenza di genere online; che la strategia dell'Unione per l'uguaglianza LGBTIQ ricorda che tutti hanno diritto alla sicurezza a casa propria, in pubblico o online; |
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E. |
considerando che l'indagine II dell’Unione concernente le persone LGBTIQ nell'UE condotta dall'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali evidenzia che il 10 % delle persone LGBTIQ aveva subito molestie online nell'anno precedente all’indagine, anche sui social media, per il fatto di essere LGBTIQ; che le persone intersessuali e transgender sono colpite in maniera sproporzionata (16 %); che gli adolescenti di età compresa tra i 15 e i 17 anni sono stati il gruppo più colpito da molestie informatiche dovute al fatto di essere LGBTIQ (15 %), rispetto ad altre fasce d'età (7 %-12 %); |
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F. |
considerando che la violenza nei confronti delle donne e delle ragazze in tutta la loro diversità e la violenza di genere presentano forme e manifestazioni che sono diverse ma che non si escludono reciprocamente; che la violenza online è spesso interconnessa alla violenza offline, e inseparabile da essa, poiché la prima può precedere, accompagnare o dare seguito alla seconda; che la violenza di genere online dovrebbe pertanto essere intesa come una prosecuzione della violenza di genere offline nell'ambiente online; |
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G. |
considerando che lo studio del Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS) dal titolo «Combating gender-based violence: Cyber violence — European added value assessment» (Lotta contro la violenza di genere: violenza online — valutazione del valore aggiunto europeo) sulla violenza di genere online stima che una percentuale di donne compresa tra il 4 e il 7 % nell'Unione abbia subito molestie online nei 12 mesi precedenti alla valutazione, mentre tra l'1 e il 3 % abbia subito atti persecutori online; che gli atti persecutori online assumono molteplici forme e sono la forma più comune di incitamento all'odio, da soli o in combinazione con altri atti, e che per troppo tempo non sono stati né riconosciuti né affrontati; che l'indagine della World Wide Web Foundation condotta nel 2020 con la partecipazione di intervistati di 180 paesi ha rivelato che il 52 % delle giovani donne e delle ragazze aveva subito abusi online come la condivisione di immagini, video o messaggi privati senza il loro consenso, messaggi ostili e umilianti, linguaggio offensivo e minaccioso, molestie sessuali e contenuti falsi, e che il 64 % degli intervistati ha dichiarato di conoscere qualcuno che aveva subito abusi di questo genere; |
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H. |
considerando che le giovani donne e le ragazze corrono un maggiore rischio di subire violenza online, in particolare molestie e bullismo online; che almeno il 12,5 % dei casi di bullismo a scuola avviene online (23); che i giovani sono ora sempre più connessi ai social network in un'età più precoce; che queste nuove forme di violenza aumentano il peso delle disuguaglianze sociali perché sono spesso i più svantaggiati a esserne vittima; che secondo l'UNICEF, le ragazze sono molestate in percentuale doppia rispetto ai ragazzi (24); che secondo tale indagine, le donne sono più scettiche riguardo all'utilizzo, da parte delle imprese del settore tecnologico, dei dati in modo responsabile; |
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I. |
considerando che, nel 2014, secondo la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) del 3 marzo 2014, dal titolo «Violence against women: an EU-wide survey» (Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea), l’11 % delle donne ha subito molestie online e il 14 % ha subito atti persecutori dall'età di 15 anni nell'Unione; |
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J. |
considerando che la connettività a Internet e l'accesso alla sfera digitale pubblica stanno diventando sempre più necessari per lo sviluppo delle nostre società ed economie; che i posti di lavoro richiedono e dipendono con sempre maggiore frequenza da soluzioni digitali, con conseguenti rischio crescente per le donne di incontrare la violenza di genere online nello svolgimento dell'attività lavorativa ed economica; |
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K. |
considerando che l'aumento della portata di Internet, la rapida diffusione dell'informazione mobile e l'utilizzo dei social media, uniti alla prosecuzione di forme multiple, ricorrenti e intercorrelate di violenza di genere, hanno portato alla proliferazione della violenza online basata sul genere; che le donne e le ragazze che hanno accesso a Internet affrontano più spesso la violenza online rispetto agli uomini; che il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze ha osservato che le nuove tecnologie «daranno inevitabilmente luogo a manifestazioni diverse e nuove di violenza online contro le donne»; che l'innovazione avviene a un ritmo che spesso non consente di riflettere sulle sue conseguenze a lungo termine e che la prevalenza della violenza di genere online continuerà probabilmente ad aumentare nei prossimi anni; che occorre valutare adeguatamente l'impatto della violenza di genere online sulle vittime e comprendere i meccanismi che consentono ai responsabili di tale forma di violenza di genere di perpetrare violenza, al fine di garantire l'accesso alla giustizia, l'assunzione di responsabilità e la prevenzione; |
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L. |
considerando che, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (25), una donna su tre in tutto il mondo subisce violenza fisica o sessuale principalmente ad opera di un partner intimo; che la violenza di genere è aumentata durante la pandemia di Covid-19 e che i confinamenti hanno aggravato il rischio di violenza e abusi domestici; che il maggiore utilizzo di Internet durante la pandemia di Covid-19 ha aumentato la violenza online e la violenza di genere facilitata dalle TIC, dal momento che i partner e gli ex partner responsabili degli abusi controllano, seguono e minacciano altresì le vittime e compiono violenza con strumenti digitali; che la violenza online può coincidere con la violenza fisica e sfociare in essa, se non affrontata tempestivamente; che nella strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025), la Commissione prende atto della situazione attuale in cui la pandemia di COVID-19 ha provocato un aumento di reati online come le molestie sessuali e i reati generati dall'odio; |
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M. |
considerando che i tipi più comuni di violenza di genere online sono reati quali le molestie online, gli atti persecutori online, la violazione della vita privata connessa alle TIC, compresi l'accesso, l'acquisizione, la registrazione, la condivisione e la creazione e manipolazione di dati o immagini, anche di natura intima, senza consenso, il furto di identità e l'incitamento all'odio online, il controllo coercitivo mediante la sorveglianza digitale e il controllo delle comunicazioni tramite app di stalkerware e spyware, e l'uso di mezzi tecnologici per la tratta di esseri umani, anche a fini di sfruttamento sessuale; |
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N. |
considerando che la violenza di genere online può essere perpetrata utilizzando una serie di canali e strumenti di comunicazione online, tra cui i social media, i contenuti web, i siti di discussione, i siti web di incontri, le sezioni di commenti e le chat room di giochi; che la violenza di genere online può essere perpetrata con molta più facilità e su più ampia scala rispetto alla forma di genere in forma fisica; |
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O. |
considerando che alcuni Stati membri hanno adottato leggi solo su alcune forme specifiche di violenza di genere online e che, pertanto, permangono notevoli lacune; che attualmente non esiste una definizione comune o un approccio politico efficace alla lotta contro la violenza di genere online a livello dell'Unione; che tale assenza di una definizione armonizzata a livello di Unione comporta notevoli differenze riguardo alla misura in cui gli Stati membri combattono e impediscono la violenza di genere online, lasciando vaste disparità e frammentazione nel livello di tutela da essi garantito, nonostante la natura transfrontaliera del reato; che occorre quindi una definizione giuridica armonizzata della violenza di genere online per garantire convergenza a livello sia nazionale che dell’Unione; |
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P. |
considerando che, secondo il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze, la definizione di «violenza online contro le donne» si estende a qualsiasi atto di violenza di genere contro le donne commesso, coadiuvato o aggravato in tutto o in parte mediante l'utilizzo delle TIC, ad esempio i telefoni cellulari e gli smartphone, internet, le piattaforme dei social media o la posta elettronica, nei confronti di una donna in quanto tale o che colpisca le donne in maniera sproporzionata (26); |
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Q. |
considerando che la qualificazione come reato della violenza di genere online potrebbe avere un effetto deterrente sui responsabili per il timore di sanzioni o la consapevolezza di commettere un reato; |
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R. |
stanno emergendo nuove forme a causa del rapido sviluppo e uso delle tecnologie e delle applicazioni digitali; che tali diverse forme di violenza di genere online e di molestie online si rivolgono contro tutte le fasce di età, dalla prima infanzia alla vita scolastica e professionale, fino agli anni successivi; che non si dovrebbe nemmeno escludere la possibilità che la violenza nel ciberspazio si manifesti psicologicamente; |
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S. |
considerando che, secondo l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), sette donne su dieci hanno subito atti persecutori online; che lo stalkerware è un software che, restando invisibile, facilita gli abusi, consentendo di monitorare il dispositivo di una persona senza il suo consenso e senza rendere nota l'attività di monitoraggio al proprietario del dispositivo; che lo stalkerware può essere utilizzato e acquistato legalmente nell'Unione, spesso commercializzato come software di controllo parentale; |
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T. |
considerando che gli abusi sessuali basati sulle immagini sono spesso utilizzati come armi per molestare e umiliare le vittime; che i «deepfake» sono un modo relativamente nuovo per commettere violenza di genere, ricorrendo all'intelligenza artificiale per sfruttare, umiliare e molestare le donne; |
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U. |
considerando che gli abusi sessuali basati sulle immagini e i siti internet sui quali tali abusi sono diffusi costituiscono una forma crescente di violenza domestica; che le conseguenze degli abusi sessuali basati sulle immagini possono essere di tipo sessuale, quando l'incontro sessuale è registrato e/o diffuso senza consenso, di tipo psicologico, a causa dell'impatto che ha sulle vittime il fatto di aver reso pubblica la loro vita privata, e di tipo economico, in quanto l'abuso sessuale con immagini può potenzialmente compromettere la vita professionale presente e futura delle vittime; |
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V. |
considerando che vi è un incremento del rischio che i video intimi e sessuali non consensuali delle donne siano diffusi sui siti internet di pornografia e a scopo di lucro; che la diffusione online di contenuti privati senza il consenso della vittima, e in particolare di abusi sessuali, aggiunge un elemento traumatico alla violenza, spesso con conseguenze drammatiche, compreso il suicidio; |
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W. |
considerando che le giovani donne, e le ragazze in particolare, sono vittime della violenza di genere online per mezzo dell'uso di nuove tecnologie, e anche di molestie online e atti persecutori online sotto forma di minacce di stupro, minacce di morte, violazioni della vita privata connesse alle TIC e pubblicazione di informazioni e foto private; |
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X. |
considerando che attualmente 15 Stati membri non includono l'identità di genere nella normativa contro l'incitamento all'odio; che la Commissione, nella strategia dell'Unione per la parità di genere 2020-2025 e nella strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025, si è impegnata a presentare un'iniziativa per ampliare le sfere di criminalità in cui sia possibile l'armonizzazione per includere forme specifiche di violenza di genere a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE; |
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Y. |
considerando che le statistiche citate nella presente risoluzione indicano che l'incitamento all'odio contro le persone LGBTIQ è pervasivo, in particolare online, e che in alcuni Stati membri è vistosamente assente la normativa per prevenire, affrontare e sanzionare queste forme di abusi online; |
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Z. |
considerando che nel 2017 l'Unione ha firmato la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («Convenzione di Istanbul»), che resta il punto di riferimento delle norme internazionali per l'eliminazione della violenza di genere, e che la conclusione dell'adesione dell'Unione a tale Convenzione è una priorità fondamentale della Commissione; |
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AA. |
considerando che, per eliminare la violenza di genere, inclusa la violenza di genere online, è necessario basarsi su dati amministrativi coerenti, tangibili, rappresentativi e comparabili, fondati su un quadro solido e coordinato di raccolta dei dati; che mancano dati disaggregati completi e comparabili su tutte le forme di violenza di genere e sulle loro cause profonde; che, nonostante una crescente consapevolezza di tale fenomeno, la mancata raccolta di dati su tutte le forme di violenza di genere non consente di realizzare una valutazione accurata della sua prevalenza; che tale mancanza di dati disponibili è collegata allo scarso tasso di segnalazione dei casi di violenza di genere online; che ai sensi della Convenzione di Istanbul e della direttiva 2012/29/UE, gli Stati membri sono tenuti a comunicare i dati statistici e a produrre dati disaggregati per genere; |
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AB. |
considerando che la risposta della giustizia penale nei confronti delle vittime della violenza di genere online accusa ancora ritardi, dimostrando una mancanza di comprensione e consapevolezza della gravità dei reati stessi e scoraggiando le denunce in molti Stati membri; che dotando gli ufficiali di polizia di competenze trasversali che consentano loro di ascoltare con attenzione, capire e rispettare tutte le vittime di tutte le forme di violenza di genere, si può contribuire a ridurre lo scarso tasso di denuncia e la vittimizzazione secondaria; che garantire procedure e meccanismi di denuncia accessibili, nonché mezzi di ricorso, è indispensabile per promuovere un ambiente più sicuro per tutte le vittime della violenza di genere; che le vittime di violenza online dovrebbero poter disporre di informazioni su come e chi contattare presso i servizi di contrasto, nonché sui mezzi di ricorso disponibili per prestare aiuto in situazioni di disagio; |
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AC. |
considerando che il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica di Europol, Eurojust e l'Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) hanno condotto ricerche sulla criminalità informatica online; che alcune donne e persone LGBTIQ, quali femministe e attivisti LGBTIQ, artisti, politici, donne con cariche pubbliche, giornalisti, blogger, difensori dei diritti umani e altre personalità pubbliche, sono particolarmente colpite dalla violenza di genere online, e ciò non solo provoca danni alla reputazione, danni psicologici e sofferenze, ma può anche comportare perturbazioni della vita della vittima, violazioni della privacy e danni alle relazioni personali e alla vita familiare, e può rappresentare un deterrente per una loro partecipazione alla vita politica, sociale, economica e culturale online; |
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AD. |
considerando che la violenza di genere online conduce spesso all'autocensura e tale situazione può avere ripercussioni negative sulla vita professionale e la reputazione delle relative vittime; che la natura violenta e legata al genere delle minacce significa che spesso le vittime ricorrono a pseudonimi, mantengono un basso profilo online e decidono di sospendere, disattivare o cancellare permanentemente gli account online, o persino di abbandonare completamente la loro professione; che ciò può mettere a tacere le voci e le opinioni femminili e peggiorare una disuguaglianza di genere già presente nella vita politica, sociale e culturale; che la violenza di genere online di cui sono vittime le donne può impedire loro di partecipare ulteriormente allo stesso settore digitale, consolidando in tal modo la concezione, lo sviluppo e l'attuazione di nuove tecnologie distorti dal punto di vista del genere e provocando la riproposizione delle pratiche discriminatorie e degli stereotipi esistenti che contribuiscono alla normalizzazione della violenza di genere online; |
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AE. |
considerando che la violenza di genere online ha un impatto diretto sulla salute e sul benessere sessuali, fisici e psicologici delle donne e ha un impatto sociale ed economico negativo; che la violenza di genere online incide negativamente sulla capacità delle vittime di esercitare pienamente i loro diritti fondamentali, portando a conseguenze disastrose per la società e la democrazia nel suo complesso; |
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AF. |
considerando che l'incidenza economica negativa della violenza di genere e i problemi di salute mentale che ne derivano possono avere un grave impatto sulle vittime, anche sulla loro capacità di cercare lavoro, e possono essere causa di problemi finanziari; che l'incidenza economica della violenza di genere può comportare conseguenze sull'occupazione, come una minore presenza sul posto di lavoro, un rischio di compromissione dello status occupazionale, inducendo a un rischio di perdita di posti di lavoro o una minore produttività; che l'impatto sulla salute mentale della violenza di genere online può essere complesso e a lungo termine; che l'impatto sulla salute mentale della violenza di genere online, come l'ansia, la depressione e i sintomi post-traumatici persistenti, ha implicazioni interpersonali, sociali, giuridiche, economiche e politiche dannose e, in ultima analisi, incide sui mezzi di sussistenza e sull'identità dei giovani; che alcune di tali conseguenze si uniscono ad altre forme di discriminazione, esacerbando le forme esistenti di discriminazione e le disuguaglianze; |
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AG. |
considerando che secondo lo studio dell'EPRS dal titolo «Combating gender-based violence: Cyber violence — European added value assessment» (Lotta contro la violenza di genere: violenza online — valutazione del valore aggiunto europeo) i costi complessivi delle molestie online e degli atti persecutori online sono stimati tra 49 e 89,3 miliardi di EUR, e che la principale voce di costo è costituita dal valore della perdita in termini di qualità della vita, che riguarda più della metà dei costi complessivi (circa il 60 % per le molestie online e circa il 50 % per gli atti persecutori online); |
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AH. |
considerando che la prevenzione, in particolare attraverso l'istruzione, comprese l'alfabetizzazione e le competenze digitali, come l'igiene cibernetica e la netiquette, deve essere un elemento essenziale di qualsiasi politica pubblica finalizzata ad affrontare la violenza di genere online; |
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1. |
sottolinea che la violenza di genere online è una prosecuzione della violenza di genere offline, e che nessuna alternativa politica sarà efficace se non terrà conto di tale realtà; sottolinea che gli attuali atti giuridici dell'Unione non prevedono i meccanismi necessari ad affrontare adeguatamente la violenza di genere online; invita gli Stati membri e la Commissione a formulare e attuare misure legislative e non legislative, ad affrontare la violenza online di genere e a includere la voce delle vittime di tale violenza nelle strategie per affrontarla, associandole a iniziative volte a eliminare gli stereotipi di genere, gli atteggiamenti sessisti e le discriminazioni nei confronti delle donne; sottolinea che tali future proposte dovrebbero operare in linea con quelle esistenti, come la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE, nonché gli atti giuridici già in vigore, quali la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (27) e la direttiva 2012/29/UE; |
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2. |
ricorda che l'assenza di una definizione comune della violenza di genere online comporta notevoli differenze riguardo alle relative misure preventive e di contrasto degli Stati membri, lasciando tra questi ultimi vaste disparità nella tutela, nel sostegno e nel risarcimento delle vittime; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a elaborare e adottare una definizione comune di violenza di genere online che agevoli il lavoro di analisi delle varie forme di violenza di genere online e che la contrasti, garantendo in tal modo che le vittime di tale violenza negli Stati membri abbiano un accesso effettivo alla giustizia e a servizi di sostegno specializzati; |
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3. |
sottolinea che il concetto di violenza di genere online non può essere limitato all'utilizzo di sistemi informatici, ma dovrebbe restare ampio, comprendendo l'utilizzo delle TIC per provocare, facilitare o minacciare la violenza nei confronti degli individui; |
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4. |
accoglie con favore la strategia dell'Unione per la parità di genere 2020-2025, presentata dalla Commissione come strumento per contrastare la violenza nei confronti delle donne in tutta la loro diversità e per combattere la violenza di genere e affrontarne le cause profonde; sottolinea che la violenza di genere online è profondamente radicata nelle dinamiche di potere, negli squilibri economici e nelle norme di genere; invita gli Stati membri e la Commissione a far fronte alle cause profonde della violenza di genere online e ad affrontare i ruoli di genere e gli stereotipi che rendono accettabile la violenza contro le donne; |
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5. |
invita gli Stati membri ad assegnare risorse umane e finanziarie idonee agli organismi di governance nazionali, regionali e locali nonché agli istituti per l'assistenza legale, l'assistenza sanitaria, in particolare nell'ambito della salute mentale, e la protezione sociale, comprese le organizzazioni delle donne, per aiutare a prevenire e proteggere efficacemente le donne dalla violenza di genere online; |
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6. |
invita la Commissione a garantire che anche la violenza online sia affrontata, comprese le forme che assume attraverso l'industria del sesso; invita la Commissione e gli Stati membri a porre fine a un'industria pornografica basata sulla tratta di esseri umani a fini sessuali, sullo stupro e su altre forme di aggressione e abusi nei confronti delle donne e dei minori; invita la Commissione e gli Stati membri a inserire la misoginia tra le forme di incitamento all'odio e gli attacchi misogini tra i reati generati dall'odio; |
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7. |
sottolinea che la discriminazione sistemica e sociale, compresa la discriminazione basata sul genere, sulla razza e sulle condizioni economiche, si riproduce e viene amplificata online; ricorda che tali forme di discriminazione si intersecano, il che comporta conseguenze più estreme per le persone in situazioni vulnerabili quali le donne migranti, le donne appartenenti a comunità etniche o religiose, le donne con diversità funzionali, le persone LGBTIQ e gli adolescenti; |
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8. |
accoglie con favore l'impegno assunto dalla Commissione nel quadro della strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025 per estendere l'elenco dei «reati dell'UE» di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, ai reati generati dall'odio e all'incitamento all'odio, anche quando sono mirati alle persone LGBTIQ; |
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9. |
sottolinea l'urgenza di affrontare le cause profonde della violenza di genere e invita la Commissione a tenere in considerazione tale approccio nelle sue future proposte; |
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10. |
sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha portato a un drammatico aumento della violenza e degli abusi da parte dei partner, la cosiddetta «pandemia ombra» comprendente violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica, nonché la relativa dimensione online, dal momento la vita sociale delle persone ha assunto una dimensione online molto maggiore e le vittime sono state costrette a trascorrere più tempo con gli autori di tali atti, con una tendenza a essere più isolate dalle reti di sostegno; sottolinea inoltre che durante il confinamento dovuto alla COVID-19 molte persone LGBTIQ sono state oggetto di molestie, abusi o sono state esposte a violenze, anche da parte di familiari, tutori legali o conviventi; |
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11. |
sottolinea che la «pandemia ombra» ha reso difficile per le donne accedere a una tutela efficace, a servizi di sostegno e alla giustizia e ha messo in luce la carenza di risorse e strutture di sostegno, lasciando molte di loro senza una protezione adeguata e tempestiva; invita gli Stati membri a rafforzare l'assistenza offerta attraverso i rifugi, le linee telefoniche di assistenza e i servizi di sostegno specializzati, per proteggere le vittime, facilitare i ricorsi e le segnalazioni dei casi di violenza di genere, nonché la relativa azione penale; |
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12. |
esprime preoccupazione per i reati generati dall'odio e i reati che incitano alla discriminazione o alla violenza, verificatisi durante la pandemia di COVID-19, che hanno portato alla stigmatizzazione di alcuni soggetti appartenenti a gruppi vulnerabili; |
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13. |
invita la Commissione a effettuare un'analisi più approfondita degli effetti della pandemia di COVID-19 su tutte le forme di violenza di genere online e invita gli Stati membri ad adottare misure efficaci con il sostegno delle organizzazioni della società civile e degli organi, uffici e agenzie dell'Unione quali la FRA e Europol (28); incoraggia inoltre la Commissione a sviluppare un protocollo dell'Unione sulla violenza di genere in tempi di crisi e di emergenza al fine di includere i servizi di protezione delle vittime tra i «servizi essenziali» negli Stati membri; |
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14. |
invita la Commissione e gli Stati membri ad ampliare la portata dell'incitamento all'odio per includervi l'incitamento all'odio sessista; |
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15. |
sottolinea la natura transnazionale della violenza di genere online; sottolinea che la violenza di genere online ha ulteriori implicazioni transnazionali, considerando che l'uso delle TIC ha una dimensione transfrontaliera; sottolinea che gli autori utilizzano piattaforme online o telefoni cellulari collegati o ospitati da paesi diversi da quelli in cui si trovano le vittime della violenza di genere online; sottolinea che i rapidi sviluppi tecnologici e la digitalizzazione potrebbero far nascere nuove forme di violenza di genere online, portando in ipotesi a non ritenere responsabili coloro che la commettono, e rafforzare la cultura dell'impunità; |
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16. |
invita le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, nonché gli Stati membri e le rispettive autorità di contrasto, a collaborare e adottare misure concrete per coordinare le loro azioni volte a contrastare la violenza di genere online; |
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17. |
sottolinea l'importanza di considerare la sovrapposizione tra la violenza di genere online e la tratta di esseri umani basata sullo sfruttamento sessuale delle donne e delle ragazze, in particolare nel contesto della pandemia di COVID-19; sottolinea che l'opera di sensibilizzazione in relazione alla tratta di esseri umani online sui social media è essenziale per impedire che nuove vittime finiscano nelle reti della tratta; sottolinea inoltre che l'abuso sessuale basato sulle immagini è una violazione estrema della vita privata e costituisce anche una forma di violenza di genere, come esemplificato da quanto accaduto in Irlanda, nel novembre 2020, quando decine di migliaia di immagini sessualmente esplicite di donne e ragazze sono state rese pubbliche senza il loro consenso; incoraggia con forza gli Stati membri, pertanto, ad aggiornare la loro normativa nazionale per includere l'abuso sessuale basato sulle immagini o qualsiasi condivisione non consensuale di materiale intimo esplicito nell'elenco dei reati sessuali, separatamente dai casi che riguardano materiale relativo agli abusi sessuali sui minori; |
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18. |
incoraggia gli Stati membri ad adottare e attuare in modo corretto ed efficace una normativa nazionale adeguata, anche di diritto penale, e politiche specifiche volte a promuovere la sensibilizzazione e a istituire campagne, programmi di formazione e di istruzione, anche in materia di istruzione, alfabetizzazione e competenze digitali, rivolti anche alle generazioni più giovani; invita la Commissione a sostenere gli Stati membri a tal fine; |
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19. |
sottolinea l'importanza della parità di genere nei programmi scolastici al fine di affrontare le cause profonde della violenza di genere con l'eliminazione degli stereotipi di genere e il cambiamento degli atteggiamenti sociali e culturali che portano a norme sociali e di genere dannose; sottolinea il ruolo di professionisti qualificati della formazione, come il personale didattico, nel supporto degli studenti per le questioni connesse alla violenza di genere online e l'importanza di investire in tali ambiti; osserva che è opportuno prestare particolare attenzione all'istruzione dei ragazzi e degli uomini; |
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20. |
invita gli Stati membri a elaborare politiche e programmi volti a sostenere e garantire il risarcimento delle vittime e ad adottare misure adeguate contro l'impunità degli autori di tali atti, anche valutando la possibilità di rivedere e modificare il loro diritto nazionale in materia di provvedimenti giudiziari al fine di includere la violenza online tra le violazioni dell'ordine giudiziario; |
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21. |
invita gli Stati membri a istituire reti di punti di contatto nazionali e iniziative per migliorare il ravvicinamento delle norme e rafforzare l'applicazione delle norme in vigore per affrontare la violenza di genere online; ricorda che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali e la Convenzione di Istanbul richiedono la qualificazione come reato di comportamenti specifici che includono o comportano violenza contro donne e bambini, come la violenza di genere online; |
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22. |
invita la Commissione e gli Stati membri a fornire finanziamenti adeguati alle organizzazioni di difesa e alle organizzazioni di sostegno delle vittime; sottolinea l'importanza della ricerca sul fenomeno della violenza di genere online; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri ad aumentare i finanziamenti, quali quelli destinati alle campagne di sensibilizzazione e alla lotta contro gli stereotipi di genere; |
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23. |
invita gli Stati membri a fornire uno sviluppo di capacità, un'istruzione e una formazione obbligatori, continui e sensibili alla dimensione di genere per tutti i professionisti interessati, in particolare per le autorità giudiziarie e le autorità di contrasto nella lotta contro la violenza di genere online in tutte le sue fasi, al fine di dotarli di conoscenze sulla violenza di genere online e aiutarli a comprendere meglio le vittime e ad assisterle, in particolare chi decide di presentare denunce, al fine di evitare qualsiasi vittimizzazione secondaria e ritraumatizzazione; sottolinea altresì la necessità di fornire formazione in materia di indagini e di perseguimento dei reati di violenza di genere online; |
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24. |
ricorda la necessità di fornire servizi di sostegno, linee telefoniche di assistenza, meccanismi di segnalazione e mezzi di ricorso accessibili volti a proteggere e sostenere le vittime della violenza di genere online; invita gli Stati membri a elaborare, con il sostegno dell'Unione, un repertorio armonizzato, di facile utilizzo, accessibile e aggiornato periodicamente dei servizi di sostegno, delle linee telefoniche di assistenza e dei meccanismi di segnalazione disponibili nei singoli casi di violenza online contro le donne, che potrebbe essere messo a disposizione su un'unica piattaforma e potrebbe anche contenere informazioni sul sostegno disponibile per altre forme di violenza contro le donne; osserva che il problema della violenza di genere online è probabilmente più rilevante di quanto suggeriscano i dati, a causa dell'insufficiente segnalazione e della normalizzazione della violenza online contro le donne; |
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25. |
sottolinea l'importanza dei media e dei social media nella sensibilizzazione dei cittadini in merito alla prevenzione della violenza di genere online e alla lotta contro tale fenomeno; |
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26. |
invita la Commissione a promuovere campagne di sensibilizzazione, informazione e sostegno che affrontino la violenza di genere online in tutte le sue forme e contribuiscano a garantire uno spazio pubblico digitale sicuro per tutti; ritiene che una campagna di sensibilizzazione a livello di Unione sulla violenza di genere online dovrebbe contenere, tra l'altro, informazioni volte a educare i cittadini più giovani dell'Unione su come riconoscere e segnalare forme di violenza online e informazioni sui diritti digitali; osserva che le giovani donne sono particolarmente bersagliate dalla violenza di genere online e chiede altresì, a tale riguardo, lo sviluppo di specifiche iniziative di prevenzione e sensibilizzazione (29); |
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27. |
esorta la Commissione e gli Stati membri a istituire un sistema affidabile per la raccolta regolare a livello di Unione di dati statistici disaggregati, comparabili e pertinenti sulla violenza di genere, ivi compresa la violenza online, la sua prevalenza, le sue dinamiche e le sue conseguenze, e a sviluppare indicatori che misurino i progressi; ribadisce la necessità di raccogliere dati d'insieme disaggregati e comparabili, compresi dati scientifici, al fine di misurare la portata della violenza di genere, trovare soluzioni e misurare i progressi; invita gli Stati membri a raccogliere e fornire i dati pertinenti; raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di avvalersi delle capacità e delle competenze dell'EIGE, di Eurostat, della FRA, di Europol, di Eurojust e dell'ENISA; si compiace dell'impegno della Commissione di effettuare un'indagine a livello di Unione sulla violenza di genere, i cui risultati saranno presentati nel 2023; |
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28. |
osserva che la violenza di genere online può avere un ampio impatto, con conseguenze gravi e permanenti per le vittime, quali un impatto fisiologico e ripercussioni sulla salute mentale, tra cui stress, problemi di concentrazione, ansia, attacchi di panico, scarsa autostima, depressione, sindrome da stress post-traumatico, isolamento sociale, mancanza di fiducia e mancanza di senso di controllo, paura, autolesionismo e ideazioni suicide; |
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29. |
sottolinea che l'impatto della violenza di genere online sulle vittime può portare a danni alla reputazione, a problemi fisici e medici, a perturbazioni della loro situazione di vita, a violazioni del diritto alla vita privata e al ritiro dagli ambienti online e offline; evidenzia che la violenza di genere online può anche avere ripercussioni economiche negative in termini di minore presenza al lavoro, rischio di perdita del posto di lavoro, maggiore difficoltà nella ricerca di impiego e ridotta qualità della vita, e sottolinea che alcuni di questi effetti si uniscono ad altre forme di discriminazione affrontate dalle donne e dalle persone LGBTIQ sul mercato del lavoro; |
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30. |
è preoccupato per gli effetti che le conseguenze sulla salute mentale possono avere in particolare sui giovani, provocando non solo un notevole declino del rendimento scolastico, ma anche il ritiro dalla vita sociale e pubblica e l'isolamento dalla famiglia; |
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31. |
sottolinea che la violenza di genere online provoca conseguenze psicologiche, sociali ed economiche negative sulla vita delle donne e delle ragazze, sia online che offline; osserva che la violenza di genere online colpisce le donne e le ragazze in modi diversi per effetto della sovrapposizione tra forme di discriminazione fondate, oltre che sul loro genere, anche sull'orientamento sessuale, l'età, la razza, la religione o la disabilità, e ricorda che un approccio intersezionale è essenziale per comprendere queste forme specifiche di discriminazione; |
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32. |
invita la Commissione e gli Stati membri a prestare particolare attenzione alle forme intersezionali di violenza di genere online che possono colpire le donne e le ragazze appartenenti a gruppi che si trovano in una situazione vulnerabile, quali le minoranze etniche, le persone con disabilità e le persone LGBTIQ; ricorda che la pratica di etichettare le persone LGBTIQ come una «ideologia» va rafforzandosi nella comunicazione online e offline e nelle campagne in atto contro la cosiddetta «ideologia di genere»; sottolinea che le femministe e gli attivisti LGBTIQ sono spesso bersaglio di campagne diffamatorie, di incitamento all'odio online e di bullismo online; |
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33. |
invita gli Stati membri a mettere a punto specifici servizi di sostegno gratuiti e accessibili per i gruppi in situazione vulnerabile, compresi il sostegno di emergenza e a lungo termine, come l'assistenza psicologica, medica, legale, pratica e socioeconomica, nonché programmi relativi in particolare all'istruzione, all'alfabetizzazione e alle competenze digitali; invita la Commissione a sostenere gli Stati membri a tal fine; |
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34. |
si rammarica del fatto che la violenza di genere online stia diventando sempre più comune e riduca la partecipazione delle donne e delle persone LGBTIQ alla vita pubblica e al dibattito che, di conseguenza, erode la democrazia dell'Unione e i suoi principi e impedisce loro di esercitare pienamente i loro diritti e libertà fondamentali, in particolare la libertà di parola; si rammarica, inoltre, del fatto che la violenza di genere online porti anche alla censura; lamenta che tale «effetto museruola» sia stato mirato soprattutto nei confronti delle attiviste, comprese le donne e le ragazze femministe, le attiviste LGBTIQ+, le artiste, le donne nei settori in cui la forza lavoro è prevalentemente maschile, le giornaliste, le rappresentanti politiche, le difenditrici dei diritti umani e le blogger, al fine di scoraggiare la presenza delle donne nella vita pubblica, comprese la politica e le sfere decisionali; esprime preoccupazione per il fatto che l'effetto dissuasivo causato dalla violenza di genere online si ripercuote spesso sulla realtà offline e che la normalizzazione della violenza online nei confronti delle donne che partecipano al dibattito pubblico contribuisce attivamente all'insufficiente segnalazione di tali reati e limita in particolare il coinvolgimento delle giovani donne; |
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35. |
ricorda l'aumento dei movimenti misogini, anti-genere e anti-femministi e i loro attacchi ai diritti delle donne; |
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36. |
ricorda che le norme e gli stereotipi di genere sono alla radice della discriminazione di genere; sottolinea l'impatto della rappresentazione degli stereotipi di genere nei media e attraverso la pubblicità sulla parità di genere; invita i mezzi di comunicazione e le imprese del settore a rafforzare i meccanismi di autoregolamentazione e i codici di condotta per condannare e combattere le pubblicità sessiste e i contenuti mediatici quali le immagini, il linguaggio e le pratiche sessiste nonché gli stereotipi di genere; |
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37. |
osserva che nella maggior parte dei casi gli uomini sono i colpevoli della violenza di genere; sottolinea il ruolo essenziale di trattare e promuovere sin dalla più tenera età, attraverso l'educazione, i temi dello status e delle relazioni di potere paritari tra uomini e donne e tra ragazzi e ragazze, nonché di estirpare i pregiudizi e gli stereotipi di genere che portano a norme sociali di genere dannose; è altresì preoccupato per il fatto che la violenza degli uomini contro le donne ha spesso inizio con la violenza dei ragazzi contro le ragazze; ricorda che la lingua, i programmi di studio e i libri utilizzati nelle scuole possono rafforzare gli stereotipi di genere e ricorda ulteriormente l'importanza di fornire istruzione in materia di competenze digitali quali l'igiene informatica e il galateo del web, di un uso rispettoso della tecnologia da parte di uomini e ragazzi, di norme di comportamento nei confronti delle donne e delle ragazze online, nonché di garantire la libertà di espressione delle donne e una loro partecipazione significativa al dibattito pubblico; invita a tale riguardo gli Stati membri a elaborare strategie per combattere gli stereotipi di genere nell'istruzione attraverso la formazione pedagogica, la revisione dei piani di studi, i materiali e le pratiche pedagogiche; |
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38. |
sottolinea che le donne, le ragazze e le persone LGBTIQ affrontano numerose barriere per accedere al settore delle TIC e ai settori digitali; lamenta che il divario di genere esista in tutti gli ambiti della tecnologia digitale, comprese le nuove tecnologie come l'IA, ed è particolarmente preoccupato dal divario di genere nel settore dell'innovazione tecnologica e della ricerca; sottolinea che uno dei punti deboli più rilevanti dell'IA riguarda alcuni tipi di pregiudizi come il genere, l'età, la disabilità, la religione, l'origine razziale o etnica, l'origine sociale o l'orientamento sessuale; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le misure volte ad affrontare tali pregiudizi, in particolare contrastando il divario di genere nel settore, e a garantire la piena tutela dei diritti fondamentali; |
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39. |
incoraggia gli Stati membri a promuovere il coinvolgimento delle donne nel settore delle TIC e a promuovere le carriere in tale settore per le donne offrendo incentivi sufficienti nei rispettivi piani d'azione o politiche nazionali, regionali e locali in materia di genere; esorta la Commissione e gli Stati membri ad affrontare il divario di genere nei settori delle TIC e della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM) attraverso l'istruzione, campagne di sensibilizzazione, la formazione professionale, finanziamenti adeguati, la promozione della rappresentanza delle donne in tali settori, in particolare nelle posizioni decisionali, un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, pari opportunità, ambienti di lavoro sicuri e abilitanti, comprese politiche di tolleranza zero nei confronti delle molestie sessuali e psicologiche; |
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40. |
invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la corretta applicazione della direttiva 2011/93/UE al fine di fare opera di sensibilizzazione e di ridurre il rischio che i minori divengano vittime di abusi o di sfruttamento sessuali online; |
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41. |
accoglie con favore l'annuncio della Commissione, nella sua recente strategia per i diritti delle vittime, del lancio di una rete dell'Unione sulla prevenzione della violenza di genere e della violenza domestica e di misure a tutela della sicurezza delle vittime della criminalità di genere online attraverso la facilitazione dello sviluppo di un quadro di cooperazione tra le piattaforme Internet e gli altri portatori di interessi; |
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42. |
prende atto dell'invito, da parte del comitato consultivo per le pari opportunità tra donne e uomini della Commissione, ad adottare una legislazione a livello dell'Unione per contrastare la violenza online contro le donne; |
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43. |
sottolinea la necessità di proteggere, abilitare e sostenere le vittime della violenza di genere online, garantendo loro risarcimento, e di fornire un accesso equo alla giustizia, in particolare fornendo sostegno psicologico essenziale e consulenze legali, accessibile a tutte le vittime di violenza di genere online; |
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44. |
invita gli Stati membri a garantire una formazione di qualità con un approccio sensibile alla dimensione di genere per gli operatori del settore e altri professionisti, compresi il personale dei servizi sociali, le autorità di contrasto, i funzionari della giustizia e il personale didattico, in cooperazione con le organizzazioni della società civile; |
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45. |
ricorda, in tale contesto, l'importanza di dotare le organizzazioni indipendenti della società civile delle risorse finanziarie e umane necessarie per fornire servizi di sostegno, quali consulenza legale, sostegno psicologico e consulenza; |
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46. |
invita gli Stati membri a rendere accessibili a tutte le vittime i servizi di sostegno, compresa la consulenza legale e psicologica, a definire un protocollo chiaro per assistere le vittime della violenza di genere online, a prevenire ulteriori danni e la rivittimizzazione e a garantire che le vittime abbiano un accesso immediato alla giustizia; sottolinea la necessità di sensibilizzare le vittime in merito ai servizi di sostegno disponibili; invita inoltre gli Stati membri a elaborare e diffondere informazioni accessibili sulle procedure legali e i servizi di sostegno a disposizione delle vittime della violenza di genere online e a creare meccanismi di denuncia che siano facilmente e immediatamente accessibili alle vittime, anche attraverso mezzi digitali; |
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47. |
esprime preoccupazione per la commercializzazione di tecnologie che facilitano gli abusi, in particolare di software stalkerware; respinge l'idea che le applicazioni di stalkerware possano essere considerate applicazioni di controllo parentale; |
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48. |
sottolinea l'importante ruolo che le piattaforme online devono svolgere nell'affrontare e combattere la violenza di genere online; sottolinea la necessità che gli Stati membri cooperino con le piattaforme online per adottare misure volte a garantire meccanismi di segnalazione tempestivi e accessibili nella lotta contro la violenza online e a garantire la sicurezza online, la privacy delle donne online e adeguati meccanismi di ricorso; |
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49. |
chiede una cooperazione efficace tra le autorità di contrasto e le imprese e i fornitori di servizi tecnologici, che dovrebbero essere pienamente conformi ai diritti e alle libertà fondamentali e alle norme in materia di protezione dei dati, al fine di garantire che i diritti delle vittime siano salvaguardati e tutelati; |
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50. |
accoglie con favore, a tale proposito, la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE, che mira a creare uno spazio digitale più sicuro e in linea con i pertinenti atti giuridici dell'Unione, in cui sono tutelati i diritti e le libertà fondamentali; |
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51. |
esorta il Consiglio a ultimare con urgenza il processo di ratifica della Convenzione di Istanbul da parte dell'Unione sulla base di un'adesione ampia senza alcuna limitazione, nonché a promuoverne la ratifica, la rapida e corretta attuazione e l'applicazione da parte di tutti gli Stati membri; si rammarica del fatto che, ad oggi, solo 21 Stati membri l'abbiano ratificata e invita la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania e la Slovacchia a ratificare la convenzione; |
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52. |
sottolinea che la Convenzione di Istanbul rappresenta il trattato internazionale più esaustivo per far fronte alle cause profonde della violenza di genere in tutte le sue forme, garantendo un intervento legislativo riguardo alla violenza di genere sia online che offline e che dovrebbe essere intesa come una norma minima; condanna fermamente i tentativi di alcuni Stati membri di screditare la Convenzione di Istanbul e di frenare i progressi compiuti nella lotta contro la violenza di genere; sottolinea l'importanza di attuare efficacemente la convenzione in tutta l'Unione e ricorda che la mancata conclusione della sua ratifica compromette la credibilità dell'Unione; sottolinea che tale invito non sostituisce l'appello ad adottare un atto vincolante dell'Unione sulla lotta alla violenza di genere ma, piuttosto, costituisce una sua integrazione; ricorda che le nuove misure legislative dovrebbero in ogni caso essere coerenti con i diritti e gli obblighi fissati dalla Convenzione di Istanbul e dovrebbero essere complementari alla sua ratifica; esorta pertanto gli Stati membri e l'UE ad adottare ulteriori misure, comprese misure legislative vincolanti, per combattere queste forme di violenza nel quadro dell'imminente direttiva sulla prevenzione e la lotta contro tutte le forme di violenza di genere; |
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53. |
riafferma con vigore il suo impegno, già manifestato in precedenza, ad affrontare la violenza di genere e ribadisce il suo invito riguardo alla necessità di una direttiva globale che includa tutte le forme di violenza di genere, tra cui le violazioni della salute sessuale e riproduttiva delle donne e dei relativi diritti, la violenza online e lo sfruttamento e l'abuso sessuale, nonché l'obbligo di prevenzione, di indagine e prosecuzione dei rei, l'obbligo di proteggere vittime e testimoni e l'obbligo di raccogliere dati, quale soluzione migliore per porre fine alla violenza di genere online; |
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54. |
esorta la Commissione a utilizzare l'imminente direttiva per configurare quale reato la violenza di genere online, quale pietra angolare per l'armonizzazione degli atti giuridici esistenti e futuri; |
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55. |
invita il Consiglio ad attivare una clausola «passerella» adottando una decisione che identifichi la violenza di genere come una sfera di criminalità particolarmente grave che presenta una dimensione transnazionale a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, terzo comma, TFUE; |
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56. |
chiede alla Commissione di presentare quanto prima, nell'ambito della sua imminente proposta legislativa e sulla base dell'articolo 83, paragrafo 1, primo comma, TFUE, una proposta di atto che stabilisca misure di lotta contro la violenza di genere online, seguendo le raccomandazioni formulate nell'allegato alla presente proposta di risoluzione; sottolinea che detta proposta non dovrebbe compromettere gli sforzi volti a identificare la violenza di genere come una nuova sfera di criminalità particolarmente grave che presenta una dimensione transnazionale a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, terzo comma, TFUE o qualunque altro atto giuridico derivato sulla violenza di genere, come richiesto dal Parlamento europeo nei suoi precedenti appelli; |
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57. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio. |
(1) GU C 456 del 10.11.2021, pag. 208.
(2) Testi approvati, P9_TA(2021)0296.
(3) GU C 474 del 24.11.2021, pag. 140.
(4) GU C 465 del 17.11.2021, pag. 30.
(5) GU C 465 del 17.11.2021, pag. 160.
(6) GU C 456 del 10.11.2021, pag. 191.
(7) GU C 456 del 10.11.2021, pag. 232.
(8) GU C 425 del 20.10.2021, pag. 28.
(9) GU C 316 del 6.8.2021, pag. 2.
(10) GU C 232 del 16.6.2021, pag. 48.
(11) GU C 449 del 23.12.2020, pag. 102.
(12) GU C 433 del 23.12.2019, pag. 31.
(13) GU C 390 del 18.11.2019, pag. 28.
(14) GU C 346 del 27.9.2018, pag. 192.
(15) GU C 346 del 27.9.2018, pag. 29.
(16) GU C 337 del 20.9.2018, pag. 167.
(17) https://www.osce.org/files/f/documents/2/9/468861_0.pdf
(18) GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.
(19) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.
(20) GU L 274 del 30.7.2021, pag. 41.
(21) https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf
(22) https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=238745&doclang=en
(23) https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/OnlineViolence.aspx
(24) https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/-/bullying-perspectives-practices-and-insights-2017-
(25) https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256
(26) Relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze, del 18 giugno 2018, sulla violenza online contro le donne e le ragazze da una prospettiva dei diritti umani (A/HRC/38/47).
(27) Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
(28) https://www.europol.europa.eu/publications-documents/pandemic-profiteering-how-criminals-exploit-covid-19-crisis
(29) Relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), del 3 marzo 2014, dal titolo «Violence against women: an EU-wide survey» (Violenza nei confronti delle donne: un'indagine a livello dell'Unione europea).
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:
RACCOMANDAZIONI ALLA COMMISSIONE RELATIVE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA DI GENERE: VIOLENZA ONLINE
Raccomandazione 1 sull'obiettivo della proposta legislativa
L'obiettivo è includere nell'imminente direttiva sulla lotta alla violenza di genere norme minime, quale risposta politica armonizzata, sulla definizione del reato di violenza di genere online e le relative sanzioni, di introdurre misure volte a promuovere e sostenere l'azione degli Stati membri in materia di prevenzione di tale reato nonché di introdurre misure volte a proteggere e sostenere le vittime e garantire loro un risarcimento.
In linea con la strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025, si intende altresì includere nell'imminente proposta la definizione di reato generato dall'odio online e di incitamento all'odio online nei confronti delle persone LGBTIQ.
La proposta in parola non dovrebbe pregiudicare gli sforzi volti a identificare tutte le forme di violenza di genere come una nuova sfera di criminalità particolarmente grave.
Raccomandazione 2 sull'ambito di applicazione e le definizioni
La definizione di violenza di genere online dovrebbe stabilire l'ambito di applicazione, la portata e la natura di genere e intersezionale della violenza online e sottolineare che la violenza di genere online fa parte del continuum della violenza di genere.
La proposta dovrebbe contenere una definizione basata sulle definizioni contenute negli strumenti esistenti, quali la convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica o la Convenzione di Istanbul, le definizioni elaborate dal comitato della convenzione sulla criminalità informatica, dal comitato consultivo della Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini e dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze e le definizioni inquadrate nel contesto della criminalità informatica o della violenza online nei confronti dei minori o della violenza contro le donne.
Sulla base degli strumenti esistenti, una possibile definizione potrebbe essere: «La violenza di genere online è una forma di violenza di genere e consiste in qualsiasi atto di violenza di genere commesso, coadiuvato o aggravato, in tutto o in parte, mediante l'utilizzo delle TIC, ad esempio i telefoni cellulari e gli smartphone, internet, le piattaforme dei social media o la posta elettronica, nei confronti di una donna in quanto donna o che colpisca le donne in maniera sproporzionata, o nei confronti di persone LGBTIQ in ragione della loro identità di genere, espressione di genere o caratteristiche sessuali, e che provoca o è suscettibile di provocare danni fisici, sessuali, psicologici o economici, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, nella vita pubblica o privata».
— Quali reati?
L'inclusione, nell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, dell'espressione «criminalità informatica» può comprendere anche i reati commessi nei confronti delle reti di comunicazione elettronica o dei sistemi di informazione o mediante il loro utilizzo. Le forme gravi di violenza di genere online con una dimensione transnazionale possono rientrare altresì nell'ambito della «criminalità informatica» ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE.
Inoltre, le misure volte a prevenire la violenza di genere online e ad assistere le vittime potrebbero essere stabilite sulla base dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE poiché hanno carattere accessorio rispetto all'obiettivo principale della proposta legislativa.
L'ambito di applicazione della proposta legislativa dovrebbe includere tutte le forme di violenza di genere commessa, coadiuvata o aggravata in tutto o in parte mediante l'utilizzo delle TIC, ad esempio i telefoni cellulari e gli smartphone, Internet, le piattaforme dei social media o la posta elettronica, diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in modo sproporzionato, ovvero diretta contro le persone LGBTIQ a causa dell'identità di genere, dell'espressione di genere o delle caratteristiche sessuali.
Benché non sia possibile presentare una tipologia esaustiva delle diverse forme di violenza di genere online viste la sua costante evoluzione e la nascita di nuove forme, è opportuno menzionare e definire le seguenti tipologie:
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molestie online, che includono il bullismo online, le molestie sessuali online, la ricezione indesiderata di materiale con contenuti sessuali espliciti, il mobbing e il «dead naming»; |
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atti persecutori online; |
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violazioni della vita privata connesse alle TIC, che includono l'accesso a immagini o dati privati, la loro registrazione, condivisione, creazione e manipolazione, ivi compresi specificamente gli abusi sessuali basati sulle immagini, la creazione o distribuzione non consensuale di immagini private di natura sessuale, il «doxing» e il furto d'identità; |
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registrazione e condivisione di immagini di stupri o altre forme di aggressioni sessuali; |
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controllo o sorveglianza a distanza, anche attraverso applicazioni di spionaggio sui dispositivi mobili; |
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minacce, che includono le minacce dirette, le minacce di violenza e l'istigazione alla violenza, come le minacce di stupro, l'estorsione, l'estorsione di prestazioni sessuali o «sextorsion», il ricatto nei confronti delle vittime, dei loro figli o familiari o altre persone che supportano le vittime e che sono indirettamente colpite; |
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incitamento all'odio in chiave sessista, che include la pubblicazione e la condivisione di contenuti che incitano alla violenza o all'odio contro le donne o le persone LGBTIQ per motivi legati alla loro identità di genere, alla loro espressione di genere o alle loro caratteristiche sessuali; |
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istigazione alla violenza autoinflitta, come suicidio o anoressia e danni psichici; |
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danni informatici a file, programmi, dispositivi, attacchi a siti web e ad altri canali di comunicazione digitale; |
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accesso illecito a messaggi di telefoni cellulari, messaggi di posta elettronica o a messaggistica istantanea o ad account di social media; |
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violazione delle restrizioni di comunicazione imposte mediante provvedimenti giudiziari; |
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uso di mezzi tecnologici per la tratta di esseri umani, anche per lo sfruttamento sessuale di donne e ragazze. |
— Quali vittime?
L'ambito di applicazione personale della proposta dovrebbe includere tutte le vittime della violenza di genere online, con un riconoscimento specifico delle forme intersezionali di discriminazione e delle vittime che partecipano alla vita pubblica, comprese:
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donne e ragazze in tutta la loro diversità, e |
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persone LGBTIQ per motivi legati alla loro identità di genere, alla loro espressione di genere o alle loro caratteristiche sessuali. |
Raccomandazione 3 sulle misure di prevenzione
Gli Stati membri dovrebbero attuare una serie di misure per prevenire la violenza di genere online; tutte queste misure dovrebbero impedire la ripetizione del trauma e la stigmatizzazione delle vittime della violenza di genere online, essere incentrate sulle vittime e adottare un approccio intersettoriale. Le misure dovrebbero comprendere quanto segue:
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programmi di sensibilizzazione e di educazione, compresi programmi rivolti ai ragazzi e agli uomini, nonché campagne che coinvolgano tutti gli attori e i portatori di interesse pertinenti per far fronte alle cause profonde della violenza di genere online, nel contesto generale della violenza di genere, al fine di favorire cambiamenti negli atteggiamenti sociali e culturali ed eliminare le norme e gli stereotipi di genere, promuovendo al contempo il rispetto dei diritti fondamentali nello spazio online, con particolare riferimento alle piattaforme dei social media, e migliorando le conoscenze sull'utilizzo sicuro di Internet; |
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ricerche sulla violenza di genere online (compresi aspetti quali cause, prevalenza, impatto, vittime, autori dei reati, manifestazioni, canali e necessità di servizi di sostegno); tali ricerche dovrebbero includere studi e adeguamenti delle statistiche dei reati relativi alla violenza di genere online per individuare le esigenze di carattere legislativo e non legislativo; esse andrebbero sostenute raccogliendo dati disaggregati, intersezionali e completi; |
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integrazione di educazione, alfabetizzazione e competenze digitali, quali igiene cibernetica e netiquette, anche nei piani di studio scolastici, al fine di favorire una migliore comprensione delle tecnologie digitali, in particolare per impedire l'utilizzo scorretto dei social media, responsabilizzare gli utenti, rafforzare l'inclusione digitale, assicurare il rispetto dei diritti fondamentali, eliminare le disuguaglianze e i pregiudizi di genere nell'accesso alle tecnologie e garantire la diversità di genere nel settore tecnologico, specialmente nello sviluppo di nuove tecnologie, compresa la formazione per gli insegnanti; |
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facilitazione dell'accesso delle donne all'istruzione e all'ambito accademico in tutti i settori delle tecnologie digitali, al fine di eliminare il divario di genere, compreso il divario digitale di genere, e garanzia della diversità di genere nei settori tecnologici, come le TIC e l'ambito STEM, in particolare nello sviluppo delle nuove tecnologie, compresa l'IA, e soprattutto nelle posizioni decisionali; |
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promozione e condivisione delle migliori pratiche relativamente all'accesso alla giustizia, all'emissione di sentenze e a mezzi di ricorso che abbiano un approccio attento alle problematiche di genere; |
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promozione di programmi di educazione e trattamento integrati e globali finalizzati a impedire ai colpevoli di commettere nuovi reati e ad allontanare il loro comportamento e atteggiamento dalla violenza, in collaborazione con le istituzioni pertinenti e le organizzazioni della società civile, tenendo conto delle prassi di prossimità e degli approcci trasformativi della giustizia, che sono essenziali per interrompere il ciclo del danno; |
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sviluppo della cooperazione tra gli Stati membri per lo scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche, specialmente attraverso la rete europea di prevenzione della criminalità, in coordinamento con il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica di Europol e con altri organismi, uffici e agenzie interessati come Eurojust, in linea con i diritti fondamentali; |
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per le piattaforme online che sono utilizzate principalmente per la diffusione di contenuti pornografici generati dagli utenti, garanzia che le piattaforme adottino le necessarie misure tecniche e organizzative per assicurare che gli utenti che diffondono i contenuti siano stati sottoposti a verifica tramite una doppia registrazione di consenso con posta elettronica e cellulare; |
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riconoscimento, sostegno e fornitura di informazioni sulle organizzazioni della società civile che operano nel campo della prevenzione della violenza di genere, anche garantendo loro un sostegno finanziario; |
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promozione di una formazione mirata e continua degli operatori e altri professionisti, ivi compresi il personale dei servizi sociali, i funzionari delle autorità di contrasto, gli operatori della giustizia e gli altri attori pertinenti, per garantire che le cause e gli effetti della violenza di genere online siano compresi e che le vittime siano trattate in modo adeguato e per assicurare che la formazione erogata a tutti gli operatori segua un approccio attento alle problematiche di genere; |
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valutazione della possibilità di regolamentare lo sviluppo del software delle applicazioni di monitoraggio, allo scopo di esaminare eventuali utilizzi scorretti o abusi di tali applicazioni e prevedere garanzie adeguate per tutelare i diritti fondamentali e assicurare il rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati; divieto da parte della Commissione di commercializzare qualsiasi software di monitoraggio che svolga attività di sorveglianza senza il consenso dell'utente e senza chiare indicazioni della sua attività; |
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esame del codice deontologico per le piattaforme online, tenendo conto delle sue possibili implicazioni o del suo ruolo nel contesto della violenza di genere online, e garanzia che le organizzazioni della società civile possano partecipare alla valutazione e alla revisione del codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online; adozione di misure che obblighino le imprese informatiche a migliorare il feedback che forniscono agli utenti attraverso notifiche che consentirebbero loro di reagire in modo rapido ed efficace in caso di contenuti segnalati come illeciti; |
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riconoscimento della dimensione digitale della violenza di genere nelle strategie, nei programmi e nei piani d'azione nazionali, nel quadro di una risposta olistica contro tutte le forme di violenza di genere; |
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promozione della cooperazione tra Stati membri, intermediari di Internet e ONG che si occupano della questione, ad esempio tramite eventi di apprendimento tra pari o conferenze pubbliche; |
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cooperazione multidisciplinare e tra i portatori di interessi, anche con le imprese del settore tecnologico, i fornitori di servizi di hosting e le autorità competenti, in merito alle migliori pratiche per il contrasto della violenza di genere in linea con i diritti fondamentali. |
Raccomandazione 4 sulla protezione delle vittime, il sostegno alle stesse e il loro risarcimento
È opportuno che la Commissione e gli Stati membri adottino le seguenti azioni, che dovrebbero essere tutte incentrate sulle vittime e avere un approccio intersezionale:
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promuovere attività di formazione obbligatorie, specifiche e continue per gli operatori e i professionisti che si occupano delle vittime della violenza di genere online, tra cui le autorità di contrasto, gli assistenti sociali, gli operatori sanitari e dell'infanzia, gli attori nell'ambito della giustizia penale nonché i membri della magistratura; si potrebbero attuare programmi di formazione a livello dell'Unione nel quadro dei programmi Giustizia e Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e insieme all'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e alla rete europea di formazione giudiziaria; più specificamente, occorrerebbe prestare attenzione alla vittimizzazione secondaria e a come evitarla, alla duplice dimensione della violenza di genere (online/offline) e alla discriminazione intersezionale nonché all'assistenza fornita alle vittime con esigenze speciali; |
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garantire che la formazione di tutti gli operatori abbia un approccio sensibile alla dimensione di genere e che il programma preveda azioni volte a scongiurare una nuova vittimizzazione della vittima durante il procedimento penale (rivittimizzazione e stigmatizzazione); |
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per le piattaforme online che sono utilizzate principalmente per la diffusione di contenuti pornografici generati dagli utenti, garantire che le piattaforme adottino le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare l'accessibilità di una procedura di notifica qualificata in una forma che consenta agli individui di notificare alla piattaforma la segnalazione che le immagini che li ritraggono o che si suppone li ritraggano sono diffuse senza il loro consenso e di fornire alla piattaforma gli elementi di prova prima facie della loro identità fisica nonché di richiedere che i contenuti notificati tramite tale procedura siano sospesi entro 48 ore; |
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per le piattaforme online che sono utilizzate principalmente per la diffusione di contenuti pornografici generati dagli utenti, garantire che le piattaforme adottino le necessarie misure tecniche e organizzative per assicurare una moderazione professionale dei contenuti da parte di esseri umani in cui siano esaminati i contenuti con alta probabilità di essere illeciti, come i contenuti voyeuristici o che mostrano scene di stupro; |
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istituire punti di contatto nazionali nei servizi sociali e nelle autorità di contrasto con personale appositamente formato in merito alla violenza di genere online affinché le vittime possano denunciare la violenza di genere online in un ambiente sicuro; i punti di contatto dovrebbero essere coordinati attraverso una rete; tali misure contribuirebbero ad affrontare il problema della scarsa segnalazione e della rivittimizzazione e creerebbero un ambiente più sicuro per le vittime della violenza di genere online; |
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facilitare l'accesso alle informazioni in un linguaggio semplice e accessibile che la vittima possa capire, in particolare riguardo agli aiuti e alle azioni legali e ai servizi di sostegno, e sviluppare servizi specifici per le vittime della violenza online (linee telefoniche di assistenza, rifugi, assistenza legale e psicologica); agevolare le segnalazioni da parte delle vittime, consentendo loro di ottenere ordini di protezione, e mettere a punto meccanismi di ricorso con misure risarcitorie adeguate; |
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dotare le linee telefoniche di assistenza delle risorse e competenze necessarie per rispondere alla dimensione digitale della violenza di genere; |
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istituire una linea telefonica di assistenza a livello di Unione quale punto di contatto per le vittime e garantire che queste ultime possano utilizzarla facilmente e gratuitamente; sviluppare un repertorio dei servizi di sostegno, compresi le linee telefoniche di assistenza e i meccanismi di denuncia disponibili nei singoli casi di violenza online; |
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garantire che le vittime della violenza di genere online negli Stati membri abbiano accesso ai servizi di sostegno specializzati e alla giustizia, a mezzi di ricorso e a procedure e meccanismi di segnalazione sicuri e accessibili, indipendentemente dalla presentazione di una denuncia; eliminare tutti gli ostacoli che potrebbero incontrare le vittime che decidono di presentare una denuncia e creare meccanismi di denuncia facilmente e immediatamente accessibili alle vittime, anche per via digitale; |
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sviluppare meccanismi di cooperazione tra Stati membri, intermediari di Internet e ONG che si occupano della questione, nonché tra attori pertinenti, quali la magistratura, i pubblici ministeri, le autorità di contrasto, le autorità locali e regionali e le organizzazioni della società civile; |
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sostenere le organizzazioni della società civile, in particolare quelle che forniscono servizi di sostegno alle vittime, anche offrendo sostegno finanziario; |
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promuovere lo sviluppo e l'utilizzo etici di soluzioni tecnologiche che forniscano sostegno alle vittime e che contribuiscano a identificare i colpevoli, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti fondamentali. |
La Commissione dovrebbe elaborare principi guida per i funzionari delle autorità di contrasto che si occupano delle vittime che segnalano casi di violenza di genere online, al fine di dotarli delle competenze trasversali necessarie ad ascoltare con attenzione, capire e rispettare tutte le vittime della violenza di genere online; i principi guida dovrebbero seguire un approccio sensibile alla dimensione di genere.
Gli Stati membri dovrebbero sviluppare servizi specializzati di tutela e sostegno che siano accessibili e gratuiti per tutte le vittime, compreso il sostegno di emergenza e a lungo termine, come l'assistenza psicologica, medica, legale, pratica e socioeconomica, tenendo conto delle specifiche esigenze delle vittime, e prestare particolare attenzione alle vittime appartenenti a gruppi particolarmente esposti o in stato di necessità. La Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri a tal fine.
Raccomandazione 5 sulla perseguibilità e la configurazione come reato della violenza di genere online
Sulla base della definizione di cui alla raccomandazione 2 e se si considera che qualificando come reato la violenza di genere online si potrebbe avere un effetto deterrente sui responsabili, la configurazione come reato della violenza di genere online dovrebbe tenere conto dei seguenti criteri:
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le forme di violenza di genere online cui gli Stati membri devono attribuire il carattere di reato (includendo anche le fasi iniziali della criminalità informatica — incitamento, favoreggiamento, concorso e tentativo); |
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sanzioni minime e massime (carcere e ammende); |
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indagini e azioni penali transnazionali; |
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disposizioni specifiche che indichino gli orientamenti per le indagini e le azioni penali, rivolti principalmente alle autorità di contrasto e ai pubblici ministeri, che dovrebbero contenere anche indicazioni specifiche sulla raccolta delle prove ai fini dell'attività di contrasto; |
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l'efficace cooperazione tra autorità di contrasto e imprese e fornitori di servizi del settore tecnologico, in particolare riguardo all'identificazione dei colpevoli e alla raccolta delle prove, che dovrebbero avvenire nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e delle norme sulla protezione dei dati; |
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qualsiasi prova dovrebbe essere raccolta con modalità che non provochino la vittimizzazione secondaria e la ripetizione del trauma della vittima; |
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circostanze aggravanti, a seconda del profilo delle donne, ragazze e persone LGBTIQ vittime della violenza, ad esempio sfruttamento di caratteristiche e vulnerabilità specifiche di donne, ragazze e persone LGBTIQ online; |
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le valutazioni del rischio dovrebbero inserire e tenere in considerazione modelli di comportamento e aspetti dell'incidente legati al genere, come gli stereotipi, la discriminazione, le minacce a sfondo sessuale e l'intimidazione; tali informazioni dovrebbero essere utilizzate per stabilire azioni di follow-up e per migliorare la raccolta dei dati relativi alle diverse manifestazioni della violenza di genere online; |
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la produzione di prove non dovrebbe rappresentare un onere per le vittime né contribuire a un'ulteriore vittimizzazione. |
Tutte le azioni dovrebbero essere incentrate sulle vittime e adottare un approccio intersezionale.
Raccomandazione 6 sulla raccolta e la comunicazione di dati
La Commissione e gli Stati membri dovrebbero raccogliere e pubblicare periodicamente dati completi, disaggregati e comparabili sulle diverse forme di violenza di genere online, sulla base non solo delle informazioni fornite dalle autorità di contrasto o dalle organizzazioni della società civile ma anche delle esperienze delle vittime. Tali dati potrebbero essere seguiti da studi globali. I dati degli Stati membri sulla violenza di genere online dovrebbero essere raccolti e resi disponibili attraverso le banche dati statistiche dell'EIGE, della FRA e di Eurostat, e gli Stati membri dovrebbero garantire il miglior utilizzo delle capacità e risorse dell'EIGE. La FRA dovrebbe condurre una nuova e vasta ricerca nell'Unione su tutte le forme di violenza di genere online, che dovrebbe basarsi sui dati più recenti dell'Unione, così da fornire una risposta precisa.
La Commissione dovrebbe presentare periodicamente una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure contenute nella presente raccomandazione. La Commissione dovrebbe anche migliorare i dati disaggregati per genere sulla diffusione e i danni della violenza di genere online a livello dell’Unione.
La Commissione e gli Stati membri dell'UE dovrebbero sviluppare indicatori per misurare l'efficacia dei loro interventi di lotta contro la violenza di genere online.
Le raccomandazioni aggiuntive potrebbero includere:
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l'elaborazione di statistiche sulla diffusione e le forme di violenza online, promuovendo allo stesso tempo l'uniformità e la comparabilità dei dati raccolti dagli Stati membri; |
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un programma di raccolta dei dati a livello dell'Unione; |
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la raccolta periodica di dati affinché le conoscenze tengano il passo con la costante evoluzione degli strumenti e delle tecnologie che possono essere utilizzati per commettere violenza online; |
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la raccomandazione di avvalersi delle capacità e delle competenze dell'EIGE, di Eurostat, della FRA, di Europol, di Eurojust e dell'ENISA. |
Mercoledì 15 dicembre 2021
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30.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/23 |
P9_TA(2021)0500
Parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel periodo 2018-2020
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2021 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2018-2020 (2021/2020(INI))
(2022/C 251/02)
Il Parlamento europeo,
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visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea, gli articoli 6, 8, 10, 83, 153 e 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, |
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vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, |
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viste le direttive adottate dall'UE a partire dal 1975 su vari aspetti della parità di trattamento tra le donne e gli uomini, in particolare la direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (1), la direttiva 86/613/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità (2), la direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (3), la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (4), la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (5), la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES (6), e la direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (7), |
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vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1949 per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, |
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visti l'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare l'obiettivo 5 e i relativi traguardi e indicatori, |
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vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul), |
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visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate alla quarta Conferenza mondiale sulle donne il 15 settembre 1995, e i successivi documenti finali adottati in occasione delle sessioni speciali delle Nazioni Unite di Pechino + 5, + 10, + 15 e + 20, |
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vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, del 18 dicembre 1979, |
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vista la Convenzione n. 100 dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente l'uguaglianza di remunerazione fra mano d'opera maschile e mano d'opera femminile per un lavoro di valore uguale, |
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vista la Convenzione n. 156 dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente la parità di opportunità e di trattamento per lavoratori e lavoratrici: lavoratori con responsabilità familiari, |
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vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2020, dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025» (COM(2020)0152), |
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vista la comunicazione della Commissione del 12 novembre 2020, dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025» (COM(2020)0698), |
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visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 5 marzo 2021, dal titolo «2021 Report on gender equality in the EU» (Relazione 2021 sulla parità di genere nell'UE) (SWD(2021)0055), |
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vista la comunicazione della Commissione del 24 marzo 2021, dal titolo «Strategia dell'UE sui diritti dei minori (2020-2025)» (COM(2021)0142), |
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visto lo studio dal titolo «The gendered impact of the COVID-19 crisis and post-crisis period» (L'impatto di genere della crisi della COVID-19 e del periodo successivo alla crisi), pubblicato il 30 settembre 2020 dal dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali della Direzione generale delle Politiche interne, |
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visto l'indice sull'uguaglianza di genere per il 2019 e il 2020 dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, |
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vista la sua risoluzione del 9 giugno 2015 sulla strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015 (8), |
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vista la sua risoluzione del 14 giugno 2017 sulla necessità di una strategia dell'Unione europea per eliminare e prevenire il divario tra le pensioni degli uomini e delle donne (9), |
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vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sulla necessità di una configurazione del Consiglio dedicata alla parità di genere (10), |
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vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla strategia dell'UE per la parità di genere (11), |
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vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla prospettiva di genere nella crisi COVID-19 e nel periodo successivo alla crisi (12), |
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vista la sua risoluzione dell'11 febbraio 2021 sulle sfide future in relazione ai diritti delle donne in Europa: oltre 25 anni dopo la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino (13), |
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vista la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sulla situazione della salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti nell'UE, nel quadro della salute delle donne (14), |
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visto l'articolo 54 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere (A9-0315/2021), |
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A. |
considerando che i diritti delle donne sono diritti umani e, pertanto, sono universali e indivisibili, come sancito dal trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali; che la lotta per la parità di genere e la promozione e la tutela dei diritti delle donne è una responsabilità autenticamente collettiva che richiede progressi più rapidi e sforzi da parte delle istituzioni e degli Stati membri dell'UE; che l'UE e i suoi Stati membri devono mirare a combattere le disuguaglianze e le discriminazioni fondate sul genere e il sesso, promuovere l'uguaglianza di genere e garantire la parità di diritti e trattamento tra le donne e gli uomini in tutta la loro diversità, nonché assicurare che abbiano lo stesso potere e le stesse opportunità di plasmare la società e la propria vita; che, secondo l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, ci vorranno almeno 60 anni per conseguire la piena parità di genere nell'UE; che nell'UE non è stata ancora raggiunta la parità di genere e che in alcune regioni e in alcuni paesi i progressi in tal senso restano lenti, hanno subito una battuta d'arresto o addirittura un'involuzione; che il punteggio dell'UE nell'indice sull'uguaglianza di genere è aumentato solo di 4,1 punti dal 2010 e di 0,5 punti dal 2017 (15); che nel 2020 gli Stati membri hanno ottenuto in media 67,9 punti su 100; |
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B. |
considerando che le donne devono avere le stesse opportunità degli uomini di conseguire l'indipendenza economica; che, nonostante i tassi di occupazione femminile siano aumentati, la disuguaglianza di genere nel mercato del lavoro continua a rappresentare una realtà preoccupante e una sfida significativa, mentre le tendenze nel mercato del lavoro alla luce della pandemia mostrano un impatto più considerevole sulle donne rispetto agli uomini (16); che nel 2019 il tasso di occupazione degli uomini in età lavorativa si attestava al 79 % nell'UE-27, superando quello delle donne di 11,7 punti percentuali; che, per quanto riguarda la partecipazione al mercato del lavoro, l'8 % degli uomini nell'UE lavora a tempo parziale rispetto al 31 % delle donne, il che rivela persistenti disuguaglianze; che il divario di genere nel tasso di occupazione equivalente a tempo pieno è aumentato in otto Stati membri dal 2010; che sono stati compiuti progressi troppo scarsi nel contrastare la segregazione di genere settoriale e occupazionale nel mercato del lavoro; che il divario occupazionale è particolarmente marcato nel caso delle donne che presentano uno stato socioeconomico precario, come madri sole, prestatrici di assistenza, donne con disabilità, migranti e rifugiate, donne di origini etniche e razziali diverse e appartenenti a minoranze religiose, donne con bassi livelli di istruzione, donne LBTIQ+ nonché donne giovani e anziane; |
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C. |
considerando che, in media, la retribuzione oraria delle donne nell'UE è inferiore del 14 % rispetto a quella degli uomini e che il divario retributivo di genere varia tra il 3,3 % e il 21,7 % nei diversi Stati membri; che, nonostante il principio della parità di retribuzione per gli uomini e le donne faccia parte dell'acquis dell'UE dal 1957 e di un numero significativo di legislazioni nazionali, e malgrado le azioni adottate e le risorse spese per cercare di ridurre tali disparità, i progressi sono estremamente lenti e la disuguaglianza salariale si è persino acuita in diversi Stati membri; che molte più donne che uomini lavorano a tempo parziale (8,9 milioni contro 560 000) a causa delle loro responsabilità di assistenza; che le crescenti esigenze di assistenza a lungo termine e la mancanza di servizi in tale ambito aggravano le disuguaglianze di genere all'interno dei nuclei familiari e nell'occupazione; che i dati di Eurostat evidenziano che nel 2020 la disoccupazione femminile è aumentata dal 6,9 % ad aprile al 7,9 % ad agosto, mentre la disoccupazione maschile è aumentata dal 6,5 % al 7,1 % nello stesso periodo; |
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D. |
considerando che le donne si trovano ad affrontare disuguaglianze e discriminazioni intersezionali, anche in ragione della loro origine razziale, etnica o sociale, dell'orientamento sessuale, dell'identità e dell'espressione di genere, della religione o delle convinzioni personali, dello status di soggiorno e della disabilità, e che occorre impegnarsi per far fronte a tutte le forme di discriminazione al fine di raggiungere la parità di genere per tutte le donne; che finora le politiche dell'UE non hanno adottato un approccio intersezionale e si sono concentrate solo sulla dimensione individuale della discriminazione, che ne sminuisce gli aspetti istituzionali, strutturali e storici; che lo svolgimento di un'analisi intersezionale non solo consente di comprendere le barriere strutturali, ma fornisce anche i dati necessari per elaborare parametri di riferimento e aprire la via a politiche strategiche ed efficaci contro la discriminazione, l'esclusione e le disuguaglianze sociali sistemiche; |
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E. |
considerando che, stando alle conclusioni della relazione 2021 della Commissione sulla parità di genere nell'UE, la pandemia di COVID-19 ha avuto notevoli ripercussioni sulla vita delle donne e ha esacerbato le disuguaglianze di genere esistenti sotto quasi ogni aspetto; che, per quanto riguarda le persone in prima linea nella lotta alla pandemia, circa il 70 % dei lavoratori del settore sociale e sanitario è composto da donne, tra cui infermiere, dottoresse o addette alla pulizia; che i molteplici effetti della pandemia sulle donne spaziano da un aumento della violenza e delle molestie di genere e domestiche a un onere maggiore in termini di responsabilità domestiche e di assistenza non retribuite, e che le donne continuano a farsi carico della maggior parte delle incombenze domestiche e familiari, soprattutto se telelavoratrici, disoccupate o lavoratrici a tempo parziale; che le donne devono inoltre far fronte a svantaggi economici nel mercato del lavoro, in particolare le operatrici sanitarie, le prestatrici di assistenza e le lavoratrici in altri settori a prevalenza femminile e precari, e a un accesso limitato alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti; che l'impatto economico della pandemia rischia di annullare i progressi in materia di indipendenza economica delle donne che sono stati conseguiti con fatica nell'ultimo decennio; che l'occupazione femminile ha subito un crollo più drastico durante la pandemia rispetto a quanto avvenuto durante la recessione del 2008 (17), con conseguenze significative per le donne e le loro famiglie e per l'economia più in generale, tra cui una contrazione in termini di opportunità, libertà, diritti e benessere; che la relazione 2021 sul divario di genere mondiale afferma che, a seguito della pandemia, i tempi per il superamento del divario di genere si sono allungati di una generazione, passando da 99,5 anni a 135,6 anni (18); |
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F. |
considerando che nell'ultimo decennio si è prestata un'attenzione senza precedenti alla parità di genere nello sport, ma non sempre per le migliori ragioni e finalità, in particolare per quanto riguarda i diritti delle donne nella pratica; |
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G. |
considerando che l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere definisce la violenza di genere contro le donne come qualsiasi forma di violenza diretta contro una donna a causa del fatto che è una donna o che colpisce le donne in modo sproporzionato; che la violenza contro le donne, in tutte le sue forme (fisica, sessuale, psicologica, economica o online), rappresenta una violazione dei diritti umani, una forma estrema di discriminazione nei confronti delle donne e uno dei più gravi ostacoli alla realizzazione della parità di genere; che la violenza di genere affonda le sue radici nella distribuzione iniqua del potere tra i generi, nelle strutture patriarcali e negli stereotipi di genere, che hanno condotto alla dominazione sulle donne e alla loro discriminazione da parte degli uomini, e può assumere apparenza, intensità e forma diverse; che una società libera dalla violenza di genere deve essere riconosciuta come un requisito imprescindibile per l'uguaglianza di genere; |
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H. |
considerando che il 31 % delle donne in Europa ha subito violenze fisiche e/o sessuali e che innumerevoli donne sono vittime di violenza sessuale e molestie nell'ambito delle proprie relazioni intime e della propria vita pubblica (19); che dalle segnalazioni e dai dati forniti da diversi Stati membri si evince un preoccupante aumento della violenza di genere durante la pandemia di COVID-19; che, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, durante la pandemia alcuni Stati membri hanno segnalato un aumento del 60 % delle chiamate di emergenza da parte di donne vittime di violenza per mano del proprio partner (20); che, secondo una relazione di Europol, gli abusi sessuali sui minori online hanno fatto registrare un aumento drammatico nell'UE (21); che l'impatto dell'isolamento sulla vita sociale, economica, psicologica e democratica ha colpito in modo sproporzionatamente grave le persone e le donne in situazioni vulnerabili, in particolare in termini di esposizione alla violenza, maggiore dipendenza economica e disuguaglianze sul luogo di lavoro e tra ruoli di assistenza; che le misure di confinamento hanno inoltre reso più difficile la ricerca di aiuto da parte delle vittime di violenza per mano del partner, essendo spesso confinate con l'autore delle violenze e avendo un accesso limitato ai servizi di sostegno; che la carenza o l'inadeguatezza delle strutture di sostegno e delle risorse ha aggravato una pandemia «sommersa» preesistente; |
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I. |
considerando che esistono preoccupanti movimenti anti-genere e anti-femministi che attaccano i diritti delle donne in tutta Europa, mettendo a rischio i risultati e i progressi conseguiti e pregiudicando di conseguenza i valori democratici; che la regressione legata alle politiche in materia di uguaglianza di genere e ai diritti delle donne sta diventando motivo di forte preoccupazione; |
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J. |
considerando che la tratta di esseri umani è un fenomeno con una forte connotazione di genere, in quanto quasi tre quarti delle vittime segnalate nell'UE sono donne e ragazze, prevalentemente oggetto della tratta a fini di sfruttamento sessuale; che la tratta di esseri umani costituisce una componente sempre più cospicua della criminalità organizzata e una violazione dei diritti umani; che il 78 % di tutti i minori vittime di tratta è rappresentato da ragazze e che il 68 % degli adulti oggetto di tratta è costituito da donne; |
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K. |
considerando che l'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti — compresi l'educazione in materia di sessualità e relazioni, la pianificazione familiare, i metodi contraccettivi e l'aborto sicuro e legale — è un fattore essenziale per conseguire l'uguaglianza di genere ed eliminare la violenza di genere; che l'autonomia delle donne e delle ragazze e la loro capacità di prendere decisioni libere e indipendenti riguardo al loro corpo e alla loro vita costituiscono una condizione preliminare per la loro indipendenza economica e di conseguenza per la parità di genere e l'eliminazione della violenza di genere; che è inaccettabile che numerosi Stati membri stiano tentando di limitare l'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti attraverso leggi fortemente restrittive, con conseguenti discriminazioni di genere e ripercussioni negative per la salute delle donne; |
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L. |
considerando che nell'UE le donne sono sproporzionatamente più a rischio di povertà o esclusione sociale rispetto agli uomini, in particolare le donne vittime di forme di discriminazione intersezionali a causa di fattori strutturali, norme di genere e stereotipi; che dal 2010 il divario di genere in termini di retribuzioni è aumentato in 17 Stati membri, mentre il divario di genere in termini di reddito ha registrato un incremento in 19 Stati membri, determinando un aumento complessivo della disuguaglianza di genere in termini di retribuzioni e reddito nell'UE (22); che nel 2019 il 40,3 % delle famiglie monoparentali dell'UE era a rischio di povertà o esclusione sociale (23); che le donne corrono un rischio maggiore di povertà e precarietà del lavoro e che coloro che sono a rischio spesso svolgono lavori scarsamente retribuiti, con salari che non consentono di oltrepassare la soglia della povertà e in condizioni di lavoro precarie; |
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M. |
considerando che è importante garantire il diritto alla parità retributiva per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, come sancito dai trattati; |
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N. |
considerando che il divario retributivo di genere nell'UE è del 14,1 %, con variazioni fra gli Stati membri; che tale divario ha diverse implicazioni, non da ultimo una differenza del 29,5 % (24) in termini di diritti pensionistici corrispondenti, il che determina una divario pensionistico di genere che espone le donne anziane a un rischio maggiore di povertà ed esclusione sociale; che ciò è il risultato dei divari in termini di carriera e occupazione che si sono venuti a creare a causa delle responsabilità di assistenza e/o dei lavori a tempo parziale assunti nel tempo dalle donne, e delle conseguenti ripercussioni in termini di accesso alle risorse finanziarie come prestazioni e pagamenti pensionistici; che il diritto alla parità di retribuzione a parità di lavoro o per un lavoro di pari valore non è sempre garantito e continua a essere una delle maggiori sfide da affrontare nell'ambito degli sforzi volti a contrastare la discriminazione retributiva (25); che la condivisione equa dal punto di vista del genere dei congedi parentali è importante per affrontare il divario retributivo di genere; che, pur essendo essenziale e di alto valore socioeconomico, il lavoro nei settori a prevalenza femminile, come l'assistenza, le pulizie, la vendita al dettaglio e l'istruzione, è spesso valorizzato e retribuito in misura minore rispetto a quello nei settori a prevalenza maschile; che questo fatto evidenzia l'urgente necessità di rivalutare l'adeguatezza dei salari nei settori a prevalenza femminile; |
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O. |
considerando che il 20,6 % delle donne con disabilità ha un'occupazione a tempo pieno nell'UE, mentre per gli uomini con disabilità si tratta del 28,5 %; che, secondo i dati, in media il 29,5 % delle donne con disabilità nell'UE è a rischio di povertà ed esclusione sociale, mentre per gli uomini con disabilità tale dato si attesta al 27,5 %; |
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P. |
considerando che gli stereotipi di genere continuano a influenzare la ripartizione dei compiti nell'ambiente domestico, nell'istruzione, nel lavoro e nella società; che il lavoro assistenziale e domestico non remunerato, svolto principalmente dalle donne, impone un onere sproporzionato su queste ultime, che svolgono un ruolo cruciale a tale riguardo; che la pandemia di COVID-19 ha messo allo scoperto la situazione allarmante delle case di cura europee e dell'intero settore, che impiega principalmente donne; che l'80 % dell'assistenza nell'UE è fornito da prestatori di assistenza informali, il 75 % dei quali è costituito da donne (26); che, prima della pandemia di COVID-19, ogni settimana le donne nell'UE dedicavano in media 13 ore in più al lavoro domestico e di assistenza non remunerato rispetto agli uomini; che la ripartizione iniqua delle responsabilità di assistenza negli Stati membri è esacerbata dall'accesso limitato o completamente inesistente a strutture assistenziali adeguate e accessibili, in particolare strutture di assistenza per bambini e anziani, il che determina periodi di assenza dal mercato del lavoro e amplia il divario retributivo e pensionistico di genere; che nel 2019 erano 7,7 milioni le donne di età compresa tra i 20 e i 64 anni che si erano allontanate dal mercato del lavoro dell'UE poiché si stavano occupando di bambini o di altre persone con esigenze di assistenza, mentre nel caso degli uomini tale dato è di 450 000; che gli investimenti nei servizi universali, ivi incluso nei servizi di assistenza, possono alleviare le sproporzionate responsabilità assistenziali che incombono sulle donne e migliorare la loro capacità di partecipare liberamente al mercato del lavoro; che tutti, indipendentemente dal genere, hanno diritto al lavoro e all'equilibrio tra vita professionale e vita privata; |
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Q. |
considerando che le misure volte a raggiungere l'equilibrio tra vita professionale e vita privata sono importanti per garantire un'equa ripartizione delle responsabilità di assistenza tra le donne e gli uomini e affrontare le disparità in termini di reddito e occupazione; che il raggiungimento dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata dipende dalla disponibilità e dall'accessibilità di servizi di assistenza di alta qualità e affidabili; che tutte le prestazioni di maternità dovrebbero essere garantite e mantenute e che gli Stati membri dovrebbero attuare appieno la direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare (27); che sono necessarie politiche pubbliche per la tutela e la promozione dell'allattamento al seno, senza pregiudicare la scelta delle donne; |
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R. |
considerando che il 5 marzo 2020 la Commissione ha adottato la strategia per la parità di genere 2020-2025, che definisce un quadro ambizioso sulle modalità per promuovere la parità di genere nell'UE; che le politiche devono contribuire maggiormente a promuovere l'uguaglianza di genere; che le donne sono colpite in misura sproporzionata dall'aumento della disoccupazione, dalla maggiore precarietà, dalle basse retribuzioni e dai tagli di bilancio, anche nei servizi pubblici, segnatamente nei settori della sanità e dell'istruzione; che il Parlamento ha invitato la Commissione a stabilire una tabella di marcia precisa con scadenze, obiettivi, un meccanismo di revisione e monitoraggio annuale, indicatori di successo chiari e quantificabili, nonché misure mirate supplementari; che, attraverso le politiche, i programmi e le relazioni con gli Stati membri, inclusa la stretta cooperazione nell'ambito dei fondi nazionali per la ripresa, l'UE dovrebbe valutare attentamente gli Stati membri onde assicurarsi che stiano tenendo debitamente conto della dimensione di genere della pandemia di COVID-19; |
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S. |
considerando che la presenza delle donne in entrambe le camere dei parlamenti nazionali dell'UE è aumentata dal 24 % nel 2010 al 32 % nel 2020; che l'equilibrio di genere ha registrato un miglioramento tra i ministri dei governi nazionali, passando dal 26 % nel 2010 al 32 % nel 2020; che, tuttavia, sussistono differenze significative tra gli Stati membri e solo sette di essi hanno raggiunto la parità di genere o un equilibrio di genere nei rispettivi gabinetti; che questo cambiamento continua ad avvenire a un ritmo estremamente lento a livello regionale e locale, con solo il 29 % delle donne rappresentate nel 2019 e un tasso di rappresentanza maschile superiore all'80 % nelle assemblee regionali di Ungheria, Slovacchia e Romania; |
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T. |
considerando che il diritto alla parità di retribuzione a parità di lavoro e per lavoro di pari valore non è garantito in molte circostanze, anche se sancito dalla legge; che occorre affrontare le cause profonde di tale discriminazione, che sia tutelando e rafforzando i diritti dei lavoratori o intensificando il monitoraggio delle imprese, in particolare da parte degli ispettorati del lavoro nazionali; che la contrattazione collettiva è fondamentale per invertire e superare le disuguaglianze di genere; |
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U. |
considerando che la parità di genere è strettamente correlata alle transizioni verde e digitale e che l'inclusione delle donne nei processi decisionali è un presupposto dello sviluppo sostenibile e della gestione efficiente delle transizioni verde e digitale al fine di conseguire una transizione equa e giusta che non lasci indietro nessuno; che tutte le azioni per il clima e le politiche digitali devono includere una prospettiva di genere e intersezionale; |
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V. |
considerando che gli effetti del coinvolgimento degli uomini e della paternità sulle famiglie evidenziano che l'impegno degli uomini nelle attività di assistenza è importante per lo sviluppo ottimale dei bambini e può migliorare l'equilibrio tra vita privata e vita professionale, contribuendo a correggere la disparità di genere a livello relazionale; che l'impegno maschile può contribuire a prevenire la violenza nelle famiglie e favorire società più eque; |
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W. |
considerando che il persistere degli stereotipi di genere e delle aspettative riguardanti il ruolo degli uomini e dei ragazzi può renderli riluttanti a mostrare le emozioni positive e indurli a interiorizzare le emozioni negative, come la tristezza e l'ansia, portandoli a esprimere maggiori livelli di aggressività e rabbia rispetto alle donne; che tali circostanze possono tradursi in uomini e ragazzi che hanno maggiori probabilità di perpetrare violenze come la violenza di genere; |
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X. |
considerando che lo squilibrio di genere è un fenomeno persistente nelle banche centrali, che sono pietre angolari del processo decisionale economico e definiscono le realtà sociali, politiche ed economiche; che tutte le banche centrali degli Stati membri sono attualmente controllate da un uomo, mentre lo scorso anno le donne occupavano solo un quarto (24,6 %) delle posizioni in seno ai principali organi decisionali delle banche centrali nazionali dell'UE; |
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Y. |
considerando che l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere ha constatato che le prestazioni degli Stati membri dell'UE in termini di integrazione della dimensione di genere continuano a peggiorare dal 2012; che, nonostante i governi abbiano assunto impegni lievemente più ambiziosi in materia di integrazione della dimensione di genere nella pubblica amministrazione, la disponibilità di strutture per l'integrazione della dimensione di genere e l'uso di strumenti in tal senso è diminuita; |
Un'economia basata sulla parità di genere
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1. |
sottolinea che il rispetto del diritto al lavoro, unitamente alla parità di retribuzione e di trattamento, è un prerequisito essenziale per la parità di diritti, l'indipendenza economica e la realizzazione professionale delle donne; evidenzia che le pari opportunità e una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro accrescono la prosperità economica delle donne in Europa; ritiene che la lotta alle disparità di genere debba essere una considerazione preminente sul luogo di lavoro; rammenta che le donne sono sovrarappresentate tra coloro che percepiscono retribuzioni basse e minime e nel lavoro a tempo parziale e precario; riconosce il pari diritto delle donne e degli uomini a un'equa retribuzione che assicuri loro e alle loro famiglie un livello di vita soddisfacente; insiste pertanto sul fatto che la lotta all'occupazione precaria dovrebbe essere rafforzata, in modo che tutti i lavoratori ricevano una remunerazione equa tale da assicurare loro e alle loro famiglie un livello di vita soddisfacente, mediante meccanismi statutari di definizione di salari minimi o accordi collettivi, in linea con il principio secondo cui ogni posto di lavoro a tempo indeterminato deve prevedere un rapporto di lavoro effettivo nonché il riconoscimento e il consolidamento dei diritti sul luogo di lavoro; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere politiche volte a eliminare il lavoro precario e il lavoro a tempo parziale involontario, in modo da migliorare la situazione delle donne nel mercato del lavoro; incoraggia gli Stati membri, in collaborazione con le parti sociali, ad affrontare le disparità tra gli uomini e le donne attraverso politiche atte a migliorare il valore del lavoro, i salari, le condizioni lavorative e le condizioni di vita di tutti i lavoratori e delle loro famiglie; |
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2. |
evidenzia la necessità di prestare particolare attenzione alla situazione e ai diritti degli atleti professionisti e non professionisti di alto livello che rappresentano i loro paesi nelle competizioni internazionali ed europee sia durante che dopo la loro carriera sportiva; esorta gli Stati membri a garantire ai bambini e ai giovani il pieno diritto di dedicarsi allo sport e a combattere il crescente divario sociale relativo all'accesso allo sport; |
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3. |
esprime preoccupazione per i risultati dell'indice sull'uguaglianza di genere 2020 e 2021; sottolinea che oltre un terzo degli Stati membri ha ottenuto meno di 60 punti nel 2018 (28); si rammarica della lentezza dei progressi verso il conseguimento dell'uguaglianza e del fatto che non tutti gli Stati membri vi attribuiscono priorità politica; deplora il fatto che la Slovenia abbia compiuto un passo indietro in materia di parità di genere, perdendo 0,1 punti nel 2019; invita gli Stati membri ad adottare misure pratiche per garantire che le donne abbiano pari accesso al mercato del lavoro, all'occupazione e a condizioni di lavoro dignitose, in particolare posti di lavoro in cui vengano garantite la parità di diritti e di retribuzione nonché una remunerazione equa, segnatamente nei settori a prevalenza femminile; riconosce il ruolo delle parti sociali e della contrattazione collettiva nell'invertire e superare le disuguaglianze nella promozione della disparità di genere e nella lotta alla discriminazione retributiva nei confronti delle donne in tutta la loro diversità; chiede che il principio della parità retributiva per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore sia rispettato de iure e de facto; |
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4. |
accoglie con favore la proposta della Commissione sulle misure vincolanti per la trasparenza retributiva quale importante iniziativa per combattere il divario retributivo di genere e applicare il principio della parità di retribuzione a parità di lavoro e per un lavoro di pari valore, ma sottolinea che la sola trasparenza retributiva non porrà rimedio alle profonde disuguaglianze di genere alla base di tale divario; invita gli Stati membri a definire obiettivi chiari per affrontare il divario retributivo e pensionistico di genere; pone in evidenza la necessità di integrare in tale piano d'azione una prospettiva intersezionale e le diverse realtà ed esperienze di discriminazione che le donne appartenenti a gruppi specifici si trovano ad affrontare; |
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5. |
sottolinea che è importante che gli Stati membri impongano misure severe, comprese sanzioni, qualora le imprese non rispettino la legislazione in materia di lavoro contro la discriminazione di genere e i pregiudizi di genere; evidenzia la necessità di assicurare la condizionalità nell'assegnazione dei fondi dell'UE in caso di società che non garantiscono i diritti dei lavoratori, in particolare se discriminano le donne, in violazione della legislazione; invita la Commissione e il Consiglio a garantire che tutti gli stanziamenti di bilancio nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 rispettino il principio della parità tra uomini e donne e promuovano l'integrazione della dimensione di genere e il bilancio di genere in tutte le politiche dell'UE; chiede che l'indice sull'uguaglianza di genere siano integrato nel quadro di valutazione della situazione sociale e che siano forniti dati disaggregati per genere sugli indicatori esistenti, in modo da affrontare meglio le sfide specifiche per paese; chiede che siano sostenute le azioni a favore dell'indipendenza economica delle donne in tutti i programmi e i fondi strutturali dell'UE, come l'attuazione strategica del Fondo sociale europeo, che dovrebbe essere impiegato per promuovere l'uguaglianza di genere, migliorare l'accesso delle donne al mercato del lavoro e il reinserimento nello stesso, e contrastare la disoccupazione, la povertà e l'esclusione sociale delle donne e tutte le forme di discriminazione; invita la Commissione a proporre misure proattive attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale al fine di sostenere l'occupazione femminile nelle zone rurali; |
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6. |
sottolinea l'importanza di garantire che tutti, indipendentemente dal genere, abbiano diritto al lavoro e all'equilibrio tra vita professionale e vita privata; invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere ulteriormente i diritti relativi alla maternità e alla paternità migliorando i periodi di congedo equo e pienamente retribuito, al fine di coinvolgere anche gli uomini, in condizioni di parità, nel lavoro non retribuito, ivi comprese le responsabilità di assistenza, tenendo conto nel contempo della raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanità; chiede che sia garantito nella pratica il diritto a un regime di lavoro flessibile a seguito di un congedo parentale, di maternità o di paternità, che consenta a entrambi i genitori di condividere equamente il lavoro e le responsabilità di assistenza, trovando un equilibrio tra di essi; chiede che tali misure siano sostenute da investimenti in infrastrutture moderne e di qualità a livello locale, nonché da finanziamenti per servizi e prestatori di assistenza, onde assicurare l'educazione e la cura universali della prima infanzia, anche attraverso i servizi pubblici; |
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7. |
osserva che la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto drastico sulla vita delle donne, in particolare delle lavoratrici; rileva che una quota sproporzionata dell'onere ha gravato sulle donne che lavorano da remoto, le cui vite sono state rese più difficili dalla necessità di conciliare lavoro, assistenza all'infanzia e incombenze domestiche; sottolinea che molte donne hanno dovuto affrontare maggiori spese a fronte di una retribuzione inferiore; |
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8. |
sottolinea che il tasso di occupazione femminile nell'UE deve aumentare; chiede l'adozione di misure per valorizzare il lavoro e la retribuzione, per contrastare efficacemente la disoccupazione e promuovere l'occupazione a tempo pieno per tutte le donne; chiede la promozione dei sistemi nazionali esistenti, attribuendo particolare importanza al dialogo sociale, alla contrattazione collettiva e alle sue ripercussioni vincolanti, al rilancio dell'occupazione e alla lotta contro la precarietà; osserva che uomini e donne si trovano ad affrontare rischi differenti sul lavoro e sottolinea dunque l'importanza di adottare un approccio attento alla dimensione di genere in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo che l'orario di lavoro sia organizzato in modo tale da consentire sia agli uomini sia alle donne di beneficiare equamente di periodi di riposo giornalieri e settimanali, pause e vacanze, e che siano assicurate condizioni di lavoro adeguate; invita l'UE e gli Stati membri a incoraggiare i datori di lavoro ad adottare misure favorevoli alla famiglia, tra cui la possibilità di ridurre l'orario di lavoro per uomini e donne al fine di garantire la cura e l'educazione dei figli; |
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9. |
esorta la Commissione e gli Stati membri a migliorare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra donne e uomini per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari valore in tutti i settori economici; chiede, in tal senso, la creazione di strumenti di valutazione del lavoro e criteri di classificazione neutrali dal punto di vista del genere, in stretta collaborazione con le parti sociali e nel rispetto della loro autonomia, dei contratti collettivi e delle tradizioni e dei modelli nazionali del mercato del lavoro, che possono contribuire a una migliore valutazione e, di conseguenza, a una retribuzione più equa del lavoro nei settori a prevalenza femminile; |
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10. |
invita l'UE a presentare un insieme di politiche, programmi, finanziamenti e raccomandazioni intesi a favorire la transizione verso un'economia dell'assistenza al fine di progredire verso società in cui la vita e il benessere di tutti siano prioritari e in cui il valore del lavoro di assistenza, sia esso retribuito o meno, sia posto al centro delle nostre economie, rispondendo nel contempo agli impatti sociali che si ripercuotono sulle persone con responsabilità di assistenza; |
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11. |
chiede l'adozione di misure volte a stimolare l'imprenditoria maschile e femminile nell'Unione mediante la promozione di misure fiscali, economiche e finanziarie che consentano a questa importante iniziativa di creare nuovi posti di lavoro e alleviare l'onere finanziario che grava sugli imprenditori; |
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12. |
sottolinea la fondamentale importanza di eliminare i pregiudizi di genere in ambito fiscale e altre disuguaglianze, obiettivo a cui i regimi fiscali devono contribuire, ivi compresi i regimi di imposta sul reddito delle persone fisiche; invita gli Stati membri a garantire che la politica fiscale, compresa l'imposizione, sia orientata ad affrontare ed eliminare le disparità socioeconomiche e di genere in tutte le loro dimensioni; |
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13. |
sottolinea che la COVID-19 ha messo in luce la precaria situazione delle donne occupate in professioni intellettuali (ricercatrici, architette e altre) che, in assenza di un rapporto di lavoro stabile, sono state particolarmente colpite; pone in evidenza la necessità di misure straordinarie per mitigare le conseguenze dei provvedimenti di confinamento adottati dagli Stati membri e pone l'accento sull'importanza di interventi strutturali che tengano conto della parità sul lavoro e nella vita quotidiana e facciano rispettare i diritti delle donne; |
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14. |
sottolinea il ruolo delle donne che lavorano nel settore sociale; riconosce che il loro carico di lavoro è stato appesantito dalla pandemia e che i bassi salari, l'aumento dello sfruttamento (in particolare delle donne migranti) e l'assunzione di persone senza formazione o qualifiche per i compiti da svolgere aggravano le loro condizioni di lavoro e di vita; sottolinea l'importanza di migliorare le condizioni di lavoro e la retribuzione, rispettare l'orario di lavoro e ricorrere alla contrattazione collettiva quale garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro; |
L'eliminazione della violenza di genere
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15. |
richiama l'attenzione sui casi di trattamento iniquo e molestie nei confronti delle donne sul luogo di lavoro e sottolinea la necessità di contrastare lo sfruttamento, le disuguaglianze, la discriminazione e la violenza che interessano le donne, osservando che le molestie sul luogo di lavoro conducono ad un'esclusione delle donne dalla carriera e dai settori di loro scelta e rappresentano una grave aggressione alla loro salute psicologica e fisica; osserva che le donne hanno molte più probabilità degli uomini di subire molestie sessuali; invita gli Stati membri e l'UE a ratificare la Convenzione n. 190 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, onde rispettare le norme globali volte a porre fine alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro, e la Convenzione n. 189 sul lavoro domestico, che è stata ratificata solamente da otto paesi e mira a offrire riconoscimento giuridico ai lavoratori domestici, a estendere i diritti a tutte le lavoratrici domestiche, in particolare quelle operanti nell'economia informale, e a impedire violazioni e abusi; esorta l'UE e i suoi stati membri a elaborare una legislazione «Me Too» per contrastare le molestie sessuali sul luogo di lavoro; invita gli Stati membri, i datori di lavoro e le associazioni a garantire procedure adeguate intese a prevenire la discriminazione di genere, le molestie sessuali e la violenza di genere, le quali creano un ambiente tossico, e insiste affinché proteggano le vittime e garantiscano l'assunzione di responsabilità per le violenze di genere commesse sul luogo di lavoro o all'interno della loro organizzazione; |
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16. |
condanna ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze in tutta la loro diversità; riafferma con forza il suo impegno a contrastare la violenza di genere; invita l'UE e gli Stati membri, ivi comprese la Bulgaria, la Repubblica Ceca, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania e la Slovacchia, a ratificare e/o attuare adeguatamente la convenzione di Istanbul, che pone in evidenza, tra l'altro, le convinzioni errate sui ruoli di genere nella nostra società, come i «valori tradizionali della famiglia», e cerca di combattere le visioni repressive delle donne; rammenta che la convenzione dovrebbe essere considerata una norma minima e ribadisce con convinzione il suo precedente appello per una legislazione globale che contempli tutte le forme di violenza di genere, in quanto miglior strumento per porvi fine; |
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17. |
osserva che la violenza tra uomini e donne aumenta durante qualsiasi tipo di emergenza, sia essa una crisi economica, un conflitto o un'epidemia; rileva che le disparità e le pressioni sociali ed economiche causate dal confinamento dovuto alla COVID-19, che ha comportato restrizioni alla circolazione e un isolamento sociale, hanno portato a un aumento della violenza contro le donne; sottolinea che numerose donne sono state confinate in casa con i loro aggressori; osserva che, in linea generale, durante il primo confinamento la violenza domestica è aumentata fino al 30 % in alcuni Stati membri (29); invita gli Stati membri a elaborare e attuare politiche e misure efficaci onde far fronte alla violenza contro le donne e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che i responsabili degli abusi siano identificati e monitorati dalla polizia e dalle altre autorità, per contribuire a prevenire gli episodi di violenza e i decessi, oltre che fornire protezione, sostegno e risarcimenti alle vittime, assicurando lo stanziamento di risorse più cospicue e adeguate e una risposta più efficace da parte degli Stati membri; sottolinea la necessità di programmi specifici per tutelare e monitorare le vittime di violenza e di misure atte a rafforzare il sostegno sociale e migliorare l'accesso alla giustizia, agli alloggi e all'assistenza nell'ambito della salute mentale per quanto concerne la prevenzione, il trattamento e la riabilitazione; |
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18. |
accoglie con favore l'intenzione della Commissione di proporre misure volte a contrastare la violenza online contro le donne; ritiene che la natura transfrontaliera della violenza online contro le donne e le ragazze richieda una risposta comune a livello di Unione; sottolinea la necessità che gli Stati membri istituiscano programmi volti a segnalare meglio il rischio di episodi ricorrenti di violenza domestica, le violenze recidive e i femminicidi e a prevenirli, e che siano adottate misure per eliminare tutte le forme di violenza online; pone in evidenza l'impellente necessità di proteggere le donne e le ragazze dalla violenza online e offline e rammenta che la violenza contro le donne può assumere varie forme; riconosce la natura strutturale della violenza contro le donne come violenza basata sul genere, e sottolinea che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione di subordinazione rispetto agli uomini; osserva che tale tipo di violenza non sempre è denunciata e spesso non è seguita da risposte adeguate; |
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19. |
sottolinea che la violenza degli uomini nei confronti delle donne ha inizio con la violenza dei ragazzi contro le ragazze; richiama l'attenzione sul fatto che un'educazione completa e adeguata all'età in materia di relazioni e sessualità è fondamentale per prevenire la violenza di genere e fornire ai bambini e ai giovani le competenze necessarie per creare relazioni sicure e prive di violenza sessuale, di genere e da parte del partner; invita gli Stati membri ad attuare programmi di prevenzione, ivi comprese misure di educazione incentrate sui giovani e attuate sulla base dei loro contributi, per esempio in merito alle competenze necessarie per creare relazioni sane e sicure, la sensibilizzazione riguardo ai preconcetti radicati relativi alle responsabilità di assistenza, l'uguaglianza tra donne e uomini, il rispetto reciproco, la risoluzione non violenta dei conflitti nelle relazioni interpersonali, la violenza di genere nei confronti delle donne e il diritto all'integrità personale; |
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20. |
sottolinea che dal 2010 la segregazione di genere nell'istruzione, in particolare la preponderanza di un genere in determinate competenze, è leggermente aumentata, con un peggioramento della situazione in 13 Stati membri e condizioni pressoché invariate negli altri casi (30); sottolinea che la segregazione di genere nell'istruzione resta un ostacolo importante alla parità di genere nell'UE; invita gli Stati membri a garantire che tutti abbiano pieno accesso a pari opportunità per realizzare tutto il loro potenziale senza essere ostacolati da strutture, pregiudizi e percezioni stereotipate basate sul genere; invita gli Stati membri ad affrontare il sessismo e gli stereotipi di genere dannosi nei loro sistemi di istruzione e a contrastare la segmentazione del mercato del lavoro basata sul genere nelle carriere STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) investendo nell'istruzione formale, informale e non formale, nell'apprendimento permanente e nella formazione professionale per le donne, affinché abbiano accesso a un'occupazione e a opportunità di alta qualità che consentano loro di riqualificarsi e di migliorare le proprie competenze in vista delle future richieste del mercato del lavoro e per evitare un circolo vizioso di segregazione di genere nel lavoro; |
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21. |
sottolinea che lo sfruttamento sessuale costituisce una grave forma di violenza che colpisce soprattutto le donne e i bambini; ricorda in particolare che quasi tre quarti di tutte le vittime della tratta di esseri umani nell'UE sono donne e ragazze, prevalentemente oggetto della tratta a scopo di sfruttamento sessuale; sottolinea che la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, in particolare di donne e bambini, è una forma di schiavitù e un attacco alla dignità umana; pone in evidenza che la tratta di esseri umani è un fenomeno in espansione nel mondo, alimentato dall'espansione della criminalità organizzata, sempre più redditizia; sottolinea l'importanza di un approccio alla tratta di esseri umani attento alla prospettiva di genere e la necessità che gli Stati membri garantiscano finanziamenti adeguati da destinare al sostegno sociale e psicologico e l'accesso ai servizi pubblici per le vittime di tratta o sfruttamento sessuale e a servizi specializzati dedicati all'inclusione sociale di donne e ragazze vulnerabili; invita gli Stati membri a dare piena attuazione alla direttiva anti-tratta (31) e a fermare urgentemente la detenzione o l'espulsione di potenziali vittime; sottolinea tuttavia che lo sfruttamento sessuale e la tratta di esseri umani a fini sessuali sono alimentati dalla domanda e che gli sforzi profusi per contrastarli devono essere incentrati sull'attività di prevenzione e sull'eliminazione della domanda; insiste sul fatto che l'intera legislazione sui reati sessuali deve basarsi sul consenso; insiste affinché solo gli atti sessuali volontari siano considerati legali; invita la Commissione a rendere prioritaria la prevenzione della tratta a fini di sfruttamento sessuale, anche attraverso campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione, adottando misure e programmi volti a scoraggiare e ridurre la domanda e adottando una legislazione specifica in futuro; |
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22. |
sottolinea che la violenza di genere si interseca con molteplici assi di oppressione; evidenzia che le donne e le ragazze con disabilità hanno una probabilità da due a cinque volte superiore di subire varie forme di violenza; pone in evidenza che l'Unione europea, in quanto parte della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è tenuta ad adottare misure atte a garantire il pieno ed equo godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle donne e delle ragazze con disabilità; osserva che nel 2015 il Comitato sui diritti delle persone con disabilità ha raccomandato all'UE di intensificare i suoi sforzi in tale direzione, tra l'altro mediante la ratifica della convenzione di Istanbul; |
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23. |
plaude alla difesa risoluta di tutte le libertà in ogni parte del mondo, condannando le misure che ledono i diritti, le libertà e le garanzie e deplorando tutte le forme di pregiudizio e di discriminazione basate su qualsiasi motivazione; chiede una prevenzione efficace della violenza di genere, comprese misure educative rivolte ai giovani e attuate sulla base dei loro contributi, nonché di provvedere affinché tutti i giovani beneficino di una completa educazione in materia di relazioni e di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti; chiede ulteriori misure per contrastare gli stereotipi di genere, anche concentrando l'attenzione su uomini e ragazzi e mettendo in discussione le relazioni tossiche e le norme di genere; invita gli Stati membri ad attuare misure più chiare per prendere di mira tali modelli, in quanto gli stereotipi di genere sono una delle cause profonde della disparità di genere e riguardano tutti i settori della società; sottolinea l'importanza di affrontare la povertà e le crescenti disuguaglianze tra le donne, in particolare quelle che si trovano in situazioni di vulnerabilità; |
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24. |
sottolinea che qualsiasi strategia concepita per conseguire la parità di genere deve affrontare tutte le forme di violenza contro le donne, compreso il deterioramento dei diritti sanitari e della salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti acquisiti dalle donne e la violazione degli stessi; ribadisce che l'accesso all'assistenza sanitaria e ai servizi, compresi i servizi pubblici, l'accesso a un aborto sicuro, legale e libero e il sostegno psicologico alle donne vittime di violenza dovrebbero essere considerati una priorità; sottolinea che le violazioni della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti, compresa la negazione dell'assistenza all'aborto sicuro e legale, rappresentano una forma di violenza contro le donne e le ragazze; pone in evidenza che l'autonomia delle donne e delle ragazze e la possibilità di prendere decisioni libere e indipendenti riguardo ai loro corpi e alle loro vite costituiscono una condizione preliminare per la loro indipendenza economica e, pertanto, per la parità di genere e l'eliminazione della violenza di genere; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare il loro sostegno politico a favore dei difensori dei diritti umani, dei prestatori di assistenza sanitaria che lavorano per promuovere la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti e delle organizzazioni della società civile che si battono per i diritti delle donne e la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, che sono attori essenziali per società basate sulla parità di genere e fornitori fondamentali di servizi e informazioni in materia di salute sessuale e mercato della salute riproduttiva; |
Salute, istruzione, inclusione e povertà
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25. |
sottolinea che l'accesso all'assistenza in materia di salute sessuale e riproduttiva e alle altre forme di assistenza sanitaria rivolta alle donne è un diritto fondamentale che deve essere rafforzato e non può essere in alcun modo limitato o revocato; ricorda che i servizi concernenti la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti sono servizi sanitari essenziali che dovrebbero essere accessibili a tutti, comprese donne migranti e rifugiate; condanna le azioni dei movimenti anti-genere e anti-femministi in Europa e nel mondo che attaccano sistematicamente i diritti delle donne e delle persone LGBTIQ+, compresi i diritti sessuali e riproduttivi; invita la Commissione a condannare con fermezza il regresso dei diritti delle donne, dei diritti sessuali e riproduttivi e dei diritti delle persone LGBTIQ+ in alcuni Stati membri e a utilizzare tutti i poteri a sua disposizione per rafforzare le azioni volte a contrastarlo, anche potenziando il sostegno ai difensori dei diritti delle donne e alle organizzazioni per i diritti delle donne nell'UE, così come alle organizzazioni che si battono per la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti e la comunità LGBTIQ +; |
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26. |
sottolinea la necessità che gli Stati membri adottino una politica che privilegi in modo particolare il miglioramento dei sistemi sanitari e dei relativi servizi e la prevenzione delle malattie, per esempio nei loro aspetti specifici di genere, garantendo un'assistenza sanitaria accessibile e di alta qualità e provvedendo affinché siano disponibili le risorse necessarie per contrastare i principali problemi di salute pubblica, come nel caso dell'attuale crisi pandemica; richiama l'attenzione sull'accumularsi di disuguaglianze in ambito sanitario per le donne con un basso livello di istruzione e le donne con disabilità, che devono far fronte a condizioni di salute precarie e a un accesso limitato ai servizi sanitari; sottolinea che in alcuni Stati membri l'accesso all'assistenza sanitaria è stato limitato dalle misure di contenimento della COVID-19 e che non sono state fornite consulenze, cure e diagnosi; esorta gli Stati membri a potenziare i sistemi sanitari, ivi compresi i servizi pubblici, al fine di accelerare le visite, i trattamenti e le diagnosi annullate; |
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27. |
accoglie con favore la revisione programmata degli obiettivi di Barcellona e sottolinea la necessità di conseguirli e di fornire educazione e assistenza per la prima infanzia, compresa l'istruzione prescolare pubblica; pone in evidenza la necessità di fornire servizi di assistenza per l'educazione e la cura della prima infanzia che siano realmente accessibili per tutti i bambini e che rivestano un ruolo globale nell'accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, in particolare alla luce delle esperienze della pandemia di COVID-19; riconosce la necessità di creare ed ampliare le strutture di sostegno per gli anziani e le persone con disabilità, oltre a sviluppare strutture di assistenza a lungo termine; invita la Commissione e gli Stati membri a raggiungere tali obiettivi, che sono fondamentali per promuovere l'uguaglianza di genere e il modello paritario in termini di retribuzione e assistenza; |
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28. |
sottolinea che la povertà e l'esclusione sociale si concentrano in determinati gruppi di donne come madri sole, donne di età superiore ai 65 anni, donne con disabilità e donne con un basso livello di istruzione e provenienti da contesti migratori; insiste sull'importanza di contrastare la povertà e l'esclusione sociale e le loro molteplici cause; esorta gli Stati membri ad adottare misure specifiche volte a prevenire e combattere il rischio di povertà per le donne anziane e in pensione, in ragione dell'invecchiamento della popolazione e della percentuale di donne anziane in situazioni svantaggiate o vulnerabili; ritiene indispensabile affrontare la questione dell'equilibrio tra vita professionale e vita privata e superare il divario pensionistico di genere garantendo una pensione equa per tutte le donne e un accesso a sistemi di sicurezza sociale universali e solidali e migliorando l'applicazione del principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro, onde colmare il divario retributivo di genere e impedirne l'accumulo nelle carriere delle donne; esprime profonda preoccupazione per il fatto che dal 2017 il divario di genere in termini di povertà è aumentato in 21 Stati membri (32); |
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29. |
sottolinea che persiste ancora una convinzione errata relativa al fatto che la mancanza di fissa dimora tra le donne sia un problema sociale relativamente contenuto in Europa; richiama l'attenzione sul fatto che la mancanza di dati di base sulla natura e la portata del fenomeno delle donne senza fissa dimora rende tale problema meno visibile; sottolinea l'importanza di riconoscere la violenza di genere e le esperienze traumatiche associate al genere quale causa profonda della condizione di senza dimora delle donne, nonché di analizzare i problemi sociali più estesi che si intersecano con barriere socioeconomiche e strutturali più ampie, come la povertà, la mancanza di alloggi a prezzi accessibili e altri fattori strutturali; esorta l'UE e gli Stati membri a integrare una prospettiva di genere nelle politiche e nelle pratiche riguardanti il fenomeno dei senza dimora e a elaborare una strategia specifica per combattere tale condizione tra le donne e garantire che i servizi funzionino in modo appropriato ed efficace al fine di soddisfare le esigenze delle donne senza fissa dimora; |
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30. |
ricorda la necessità di combattere le forme intersezionali di discriminazione, in particolare nei confronti di gruppi emarginati, tra cui le donne con disabilità, le donne di colore, le donne migranti, appartenenti a minoranze etniche e rom, le donne anziane, le madri sole, le persone LGBTIQ+ e le donne senza dimora; sottolinea l'importanza di soddisfarne le esigenze e affrontarne le preoccupazioni nelle politiche e nelle iniziative dell'UE; invita la Commissione a elaborare orientamenti specifici in merito all'attuazione del quadro intersezionale e a presentare un piano d'azione dell'UE recante misure specifiche intese a migliorare la situazione socioeconomica delle donne che devono far fronte a forme intersezionali di discriminazione e a combattere la femminilizzazione della povertà e del lavoro precario; |
Parità nella vita di tutti i giorni
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31. |
riconosce che è fondamentale garantire un'ampia gamma di misure efficaci, adeguate e mirate per contrastare gli atteggiamenti e le pratiche discriminatori, conseguire la parità di opportunità e la parità di retribuzione per uno stesso lavoro e compiere progressi in materia di parità di genere, dedicando particolare attenzione agli effetti della pandemia di COVID-19, promuovendo gli scambi di migliori prassi nella lotta alla discriminazione e consentendo alle donne di esercitare i loro diritti civici e politici su base paritaria e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della nostra società; sottolinea la necessità di garantire investimenti adeguati nei servizi di interesse generale e nei servizi pubblici, in particolare la salute, l'istruzione e i trasporti, al fine di promuovere l'indipendenza, l'uguaglianza e l'emancipazione delle donne; invita gli Stati membri ad attuare misure sociali specifiche e che tengano conto della dimensione di genere per contrastare il rischio di esclusione sociale e povertà relativamente all'accesso agli alloggi, ai trasporti e all'energia, in particolare per le donne in situazioni vulnerabili; |
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32. |
nutre profonda preoccupazione per il fatto che il Green Deal europeo e le relative iniziative per il clima e l'ambiente non includano una prospettiva di genere; esorta la Commissione a rispettare l'obbligo di integrare la dimensione di genere in tutte le politiche dell'UE, comprese le sue politiche ambientali e climatiche; chiede che tali politiche si basino su una rigorosa analisi di genere per garantire che esse affrontino le disparità di genere e le altre forme di esclusione sociale; invita la Commissione a formulare una tabella di marcia per rispettare gli impegni stabiliti nel piano d'azione sulla parità di genere concordato in occasione della 25a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP25) e a creare un punto di riferimento permanente dell'UE sulle questioni di genere e i cambiamenti climatici, dotato di risorse di bilancio sufficienti, per attuare e monitorare un'azione per il clima responsabile sotto il profilo di genere nell'UE e nel mondo; |
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33. |
sottolinea il notevole contributo delle donne nei settori dell'occupazione, della cultura, dell'istruzione, della scienza e della ricerca; riconosce il profondo deterioramento delle condizioni di vita delle donne occupate nelle arti e nella cultura, delle donne che gestiscono microimprese e piccole imprese e di quelle che lavorano nelle aziende agricole e vivono nelle comunità rurali, a seguito della sospensione delle attività economiche e culturali durante il periodo della pandemia di COVID-19; |
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34. |
esorta gli Stati membri a raggiungere quanto prima una posizione comune sulla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (33), che risulta bloccata sin dalla sua approvazione da parte del Parlamento europeo ad aprile 2009; |
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35. |
ribadisce l'importanza dell'integrazione della dimensione di genere quale approccio sistematico per conseguire la parità di genere; accoglie pertanto con favore l'istituzione della task force sulla parità da parte della Commissione; sottolinea l'importanza della trasparenza e del coinvolgimento delle organizzazioni che promuovono i diritti delle donne e delle organizzazioni della società civile provenienti da contesti diversi; |
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36. |
ritiene essenziale promuovere la partecipazione delle donne alle attività e alle strutture sportive e allo sviluppo dello sport; riconosce la necessità di affrontare le disuguaglianze relative all'accesso delle donne allo sport e all'assegnazione dei premi; |
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37. |
invita gli Stati membri e il Consiglio a creare una formazione formale del Consiglio sulla parità di genere al fine di fornire ai ministri e ai segretari di Stato responsabili per tale ambito un consesso dedicato di discussione, in modo tale da garantire che le questioni relative alla parità di genere siano discusse al più alto livello politico e agevolare maggiormente l'integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche dell'UE; |
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38. |
sottolinea l'importanza del bilancio di genere per l'applicazione del principio dell'integrazione della dimensione di genere in tutti i processi di bilancio; |
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39. |
sottolinea che la Corte dei conti europea ha concluso che la Commissione non ha ancora mantenuto il suo impegno a favore dell'integrazione della dimensione di genere nel bilancio dell'UE; invita pertanto la Commissione ad attuare le raccomandazioni della Corte dei conti europea di rafforzare il quadro istituzionale a sostegno del bilancio di genere, effettuare analisi di genere delle esigenze e degli impatti e aggiornare i suoi orientamenti per legiferare meglio, raccogliere, analizzare e riferire sistematicamente i dati esistenti disaggregati per sesso ai fini dei programmi di finanziamento dell'UE, utilizzare obiettivi e indicatori relativi al genere per monitorare i progressi, elaborare un sistema di tracciamento dei fondi stanziati e utilizzati per sostenere la parità di genere e riferire annualmente in merito ai risultati conseguiti in termini di parità di genere; |
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40. |
accoglie con favore l'impegno di tenere conto dell'uguaglianza di genere nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, l'elemento principale dello strumento Next Generation EU; si rammarica profondamente, tuttavia, del fatto che sarà difficile monitorare l'impatto di genere di tali fondi e dare seguito ai risultati in considerazione della mancanza di indicatori e obiettivi specifici per genere; invita pertanto la Commissione a utilizzare dati e indicatori disaggregati per genere, in particolare nel quadro di valutazione della ripresa e della resilienza, a valutare l'impatto di genere delle misure attuate e dei risultati in sede di valutazione dei piani nazionali che definiscono le riforme degli Stati membri e i loro programmi di investimento e a imporre una governance improntata all'equilibrio di genere in relazione al dispositivo per la ripresa e la resilienza e al semestre europeo; |
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41. |
si rammarica del debole legame tra la nuova strategia dell'UE per la parità di genere e il Green Deal europeo; invita la Commissione a rafforzare il collegamento tra le politiche in materia di cambiamenti climatici e la parità di genere nelle sue future proposte; |
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42. |
invita la Commissione a integrare la parità di genere in tutte le politiche e a effettuare valutazioni d'impatto in materia di genere in sede di definizione di nuove politiche per contribuire ad assicurare una risposta politica dell'Unione più coerente e basata su dati concreti ai problemi legati alla parità di genere; invita gli Stati membri ad adottare misure corrispondenti a livello nazionale; |
o
o o
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43. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 6 del 10.1.1979, pag. 24.
(2) GU L 359 del 19.12.1986, pag. 56.
(3) GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.
(4) GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37.
(5) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
(6) GU L 68 del 18.3.2010, pag. 13.
(7) GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1.
(8) GU C 407 del 4.11.2016, pag. 2.
(9) GU C 331 del 18.9.2018, pag. 60.
(10) Testi approvati, P9_TA(2020)0379.
(11) Testi approvati, P9_TA(2021)0025.
(12) Testi approvati, P9_TA(2021)0024.
(13) Testi approvati, P9_TA(2021)0058.
(14) Testi approvati, P9_TA(2021)0314.
(15) Relazione sull'indice sull'uguaglianza di genere 2020.
(16) Eurostat, May 2021 Euroindicator: Euro area unemployment at 7,9 %, EU at 7,3 % (Euroindicatore maggio 2021: la disoccupazione è al 7,9 % nell'area euro e al 7,3 % nell'UE), 1o luglio 2021.
(17) Indice sull'uguaglianza di genere 2020.
(18) Forum economico mondiale, Relazione 2021 sul divario di genere mondiale, 31 marzo 2021.
(19) Organizzazione mondiale della sanità, Violence Against Women Prevalence Estimates, 2018: Global, regional and national prevalence estimates for intimate partner violence against women and global and regional prevalence estimates for non-partner sexual violence against women (Stime della prevalenza della violenza nei confronti delle donne 2018: stime di prevalenza a livello globale, regionale e nazionale relativamente alla violenza nei confronti delle donne da parte del partner e stime di prevalenza a livello globale e regionale relativamente alla violenza sessuale nei confronti delle donne da parte di una persona diversa dal partner), 2021.
(20) Dichiarazione alla stampa del dott. Hans Henri P. Kluge, direttore regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità, 7 maggio 2020.
(21) Europol, Exploiting isolation: Offenders and victims of online child sexual abuse during the COVID-19 pandemic (Approfittarsi dell'isolamento: autori e vittime di abusi sessuali su minori online durante la pandemia di COVID-19), 19 giugno 2020.
(22) Eurostat, statistiche in materia di divario salariale tra uomini e donne, febbraio 2021.
(23) Eurostat, «Children at risk of poverty or social exclusion» (I minori a rischio di povertà o esclusione sociale), ottobre 2020.
(24) Relazione 2021 della Commissione sulla parità di genere nell'UE.
(25) Relazione 2021 della Commissione sulla parità di genere nell'UE.
(26) Eurocarers, The gender dimension of informal care (La dimensione di genere dell'assistenza informale), 2017.
(27) Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79).
(28) Classifica completa dell'indice sull'uguaglianza di genere (UE-28 e media): Svezia (83,9), Danimarca (77,4), Francia (75,1), Finlandia (74,7), Paesi Bassi (74,1), Regno Unito (72,7), Irlanda (72,2), Spagna (72,0), Belgio (71,4), Lussemburgo (70,3), media UE (67,9), Slovenia (67,7), Germania (67,5), Austria (66,5), Italia (63,5), Malta (63,4), Portogallo (61,3), Lettonia (60,8), Estonia (60,7), Bulgaria (59,6), Croazia (57,9), Cipro (56,9), Lituania (56,3), Cechia (56,2), Polonia (55,8), Slovacchia (55,5), Romania (54,4), Ungheria (53), Grecia (52,2).
(29) Gama, A., Pedro, A. R., de Carvalho, M. J. L., Guerreiro, A. E., Duarte, V., Quintas, J., Matias, A., Keygnaert, I. e Dias, S., «Domestic Violence during the COVID-19 Pandemic in Portugal» (Violenza domestica durante la pandemia di COVID-19 in Portogallo), Portuguese Journal of Public Health, 2020, 38 (Suppl. 1), pagg. 32-40.
(30) Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, «Gender segregation in education, training and the labour market: Review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States» (Segregazione di genere nell'istruzione, nella formazione e nel mercato del lavoro: esame dell'attuazione della piattaforma d'azione di Pechino negli Stati membri dell'UE), 2017.
(31) Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
(32) Indice sull'uguaglianza di genere — relazione 2020.
(33) Proposta della Commissione del 2 luglio 2008 (COM(2008)0426).
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30.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/37 |
P9_TA(2021)0501
Impatto della criminalità organizzata sulle risorse proprie dell'UE e sull'uso improprio dei fondi dell'UE
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2021 sull'impatto della criminalità organizzata sulle risorse proprie dell'UE e sull'uso improprio dei fondi dell'UE con particolare attenzione alla gestione concorrente da una prospettiva di audit e di controllo (2020/2221(INI))
(2022/C 251/03)
Il Parlamento europeo,
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visti gli articoli 310, 317 e 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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vista la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale («direttiva PIF») (1), |
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vista la direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (2), |
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visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (3) (regolamento finanziario), |
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viste le relazioni 2019 e 2020 dell'OLAF e le relazioni di attività 2019 e 2020 del comitato di vigilanza dell'OLAF, |
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vista la relazione speciale n. 01/2019 della Corte dei conti europea dal titolo «Lottare contro le frodi nella spesa dell'UE: sono necessari interventi», |
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vista la relazione speciale n. 06/2019 della Corte dei conti europea dal titolo «Lotta alle frodi nella spesa UE per la coesione: le autorità di gestione devono potenziare le attività di individuazione, risposta e coordinamento», |
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vista la relazione speciale n. 13/2021 della Corte dei conti europea dal titolo «Gli sforzi dell'UE per contrastare il riciclaggio di denaro nel settore bancario sono frammentari e l'attuazione è insufficiente», |
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visti la comunicazione della Commissione del 28 aprile 2019 dal titolo «Strategia antifrode della Commissione: un'azione più incisiva a tutela del bilancio dell'UE» (COM(2019)0196) e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione, intitolato «Fraud risk assessment» (Valutazione del rischio di frode) (SWD(2019)0171), |
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visti la relazione del 3 settembre 2020 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Trentunesima relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e sulla lotta contro la frode (2019)» (relazione PIF) (COM(2020)0363), e i relativi documenti di lavoro dei servizi della Commissione (SWD(2020)0156, SWD(2020)0157, SWD(2020)0158, SWD(2020)0159 e SWD(2020)0160), |
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visto il regolamento (UE) 2021/785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma antifrode dell’Unione e abroga il regolamento (UE) n. 250/2014 (4), |
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visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (5), |
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vista la decisione (UE) 2019/1798 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 relativa alla nomina del procuratore capo europeo della Procura europea (6), |
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visti l'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, |
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vista la relazione del 2019 dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) dal titolo «Fraud and corruption in European Structural and Investment Funds — a spotlight on common schemes and preventive actions» (Frode e corruzione nei fondi strutturali e di investimento europei — Analisi dei meccanismi comuni e delle azioni preventive) (7), |
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visti gli orientamenti in materia di strategie nazionali antifrode elaborati da un gruppo di lavoro composto da esperti degli Stati membri, diretto e coordinato dall'unità Prevenzione, segnalazione e analisi delle frodi dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (8), pubblicati il 13 dicembre 2016, |
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vista la comunicazione della Commissione, del 14 aprile 2021, dal titolo «Strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025» (COM(2021)0170), |
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visto lo studio pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche interne del Parlamento europeo il 7 luglio 2021, dal titolo «The Impact of Organised Crime on the EU's Financial Interests» (L'impatto della criminalità organizzata sugli interessi finanziari dell'UE), |
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visto il pacchetto di quattro proposte legislative della Commissione volto ad armonizzare le norme dell'UE in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo, pubblicato il 20 luglio 2021, |
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vista la sua risoluzione del 7 luglio 2021 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Lotta contro la frode — Relazione annuale 2019 (9), |
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visto l'articolo 54 del suo regolamento, |
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visti i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, |
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vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0330/2021), |
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A. |
considerando che la criminalità economica e finanziaria comprende corruzione, frode, coercizione, violenza, collusione, ostruzionismo e intimidazione per ottenere un ingiusto profitto e che il denaro di provenienza illegale è occultato attraverso il riciclaggio e, eventualmente, utilizzato per ulteriori fini illeciti tra cui anche il finanziamento al terrorismo; |
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B. |
considerando che, secondo la Corte dei conti, la prevenzione delle frodi non ha ricevuto attenzione sufficiente e la Commissione non dispone di informazioni complete sull'entità, la natura e le cause delle frodi; |
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C. |
considerando che un numero crescente di gruppi della criminalità organizzata è attivo nell'UE, spesso con un raggio d'azione transfrontaliero; che il fenomeno è sempre più complesso e che con la globalizzazione e le nuove tecnologie emergono nuovi mercati criminali e nuovi modi di operare; che le organizzazioni di tipo mafioso sono particolarmente attive nel tentativo di intercettare i fondi dell'UE nei vari Stati membri; |
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D. |
considerando che la tecnologia offre nuove capacità di individuazione e monitoraggio, che rendono più efficace il lavoro degli investigatori e consentono la progettazione di misure di applicazione più intelligenti; |
Fondi dell'UE colpiti dalla criminalità organizzata
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1. |
sottolinea che la criminalità organizzata ha dimostrato di possedere un elevato livello di infiltrazione nel tessuto sociale, politico, economico, finanziario, imprenditoriale e amministrativo degli Stati membri nonché la capacità di riciclare nell'economia legale gli enormi proventi dei reati, compresi quelli commessi contro gli interessi finanziari dell'UE, e, pertanto, rappresenta una grave minaccia alle libertà dei cittadini dell'UE; sottolinea in tale contesto che la criminalità organizzata rappresenta una grave minaccia alla democrazia e allo Stato di diritto e che la lotta alla corruzione e all'infiltrazione della criminalità organizzata nelle economie legali è fondamentale per garantire parità di trattamento di fronte alla legge, tutelare i diritti e il benessere dei cittadini, prevenire gli abusi e assicurare la responsabilità dei titolari di cariche pubbliche; reputa necessaria una risposta comune e coordinata da parte dell'UE e degli Stati membri; |
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2. |
osserva che la frode sul versante delle entrate è un ambito in cui i danni arrecati dalla criminalità organizzata sono particolarmente consistenti, compresa la frode doganale; rileva che le frodi doganali costituiscono una componente rilevante delle frodi sul versante delle entrate; osserva che le frodi di questo tipo sono spesso commesse falsificando le dichiarazioni di importazione, utilizzando documenti fraudolenti per la dichiarazione delle merci e dichiarando falsamente l'origine delle merci al fine di eludere i dazi antidumping dell'UE; osserva che recentemente la Corte dei conti ha posto in evidenza le lacune nella legislazione in materia di controlli doganali e nella relativa applicazione, che si traducono in un'armonizzazione, una valutazione dei rischi e uno scambio di informazioni insufficienti in tutta l'Unione e fra Stati membri; è preoccupato che tale situazione offra alla criminalità organizzata l'occasione di sfruttare le debolezze del sistema attuale e di sottrarre reddito all'Unione e agli Stati membri; osserva che spesso le frodi doganali sono commesse anche dichiarando un valore delle merci importate nell'UE inferiore a quello reale, grazie al quale gli autori di frodi possono evitare di pagare dazi più elevati all'importazione; osserva che i meccanismi di frode per sottovalutazione sui quali l'OLAF ha svolto indagini negli ultimi anni riguardano principalmente le merci importate dalla Cina; accoglie con favore il lavoro svolto dall'OLAF nelle indagini su tali casi, che ha ridotto le perdite stimate a carico del bilancio dell'UE da oltre 1 miliardi di EUR nel 2017 a 180 milioni di EUR nel 2020 (10); sottolinea che, nonostante tali sviluppi positivi, gli sforzi volti a contrastare le frodi da sottovalutazione devono continuare, in quanto i sistemi di frode stanno mutando per sviluppare nuovi modelli, in particolare nel settore del commercio elettronico; |
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3. |
osserva che la frode relativa all'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un'altra importante componente della frode sul versante delle entrate; osserva che la frode relativa all'IVA è definita come l'elusione del pagamento dell'IVA o la richiesta fraudolenta di rimborsi dell'IVA da autorità nazionali sulla base di una catena illecita di transazioni; osserva che le forme più comuni di frode relativa all'IVA consistono nelle frodi intracomunitarie dell'operatore inadempiente, frodi nel commercio elettronico e frodi contro il regime doganale 42; sottolinea che il settore dei carburanti è tra i più a rischio di frode relativa all'IVA, mediante la quale le reti criminali abusano delle regole in materia di esenzione IVA e delle differenze di prezzo tra i diversi tipi di carburante arrecando perdite ingenti di gettito fiscale; è preoccupato per il fatto che è stato appurato che i gruppi criminali si scambiano conoscenze, informazioni e intelligence nel campo della frode relativa all'IVA, avvalendosi ampiamente delle nuove tecnologie, delle criptovalute alternative e delle lacune delle strutture economiche legali per favorire e nascondere le loro attività criminali, generando così proventi pari a svariati miliardi di euro attraverso le frodi relative all'IVA; mette in evidenza che, secondo la relazione di Europol del 2021 sulla valutazione da parte dell'Unione europea della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità (SOCTA), le frodi relative all'IVA sono commesse da persone con una buona conoscenza delle procedure fiscali, della legislazione e del sistema dell'IVA; ritiene deplorevoli la debolezza sistemica dell'attuale sistema intracomunitario dell'IVA e l'insufficiente scambio di informazioni tra gli Stati membri; |
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4. |
esprime rammarico per il fatto che i sussidi siano un ambito colpito dalla frode sul versante delle spese del bilancio dell'Unione; rileva con profonda preoccupazione che, secondo le relazioni di Europol, il numero di tali casi è costantemente aumentato nel corso degli anni; osserva che le frodi riguardanti i sussidi avvengono in molti ambiti della spesa dell'UE, come la politica agricola, la politica di coesione, la ricerca e lo sviluppo e la politica ambientale; osserva con preoccupazione che le domande fraudolente di sovvenzioni e appalti europei sono solitamente basate su fatture, relazioni sullo stato di avanzamento e dichiarazioni false; sottolinea che molte attività fraudolente analoghe sono perpetrate da gruppi della criminalità organizzata, anche di tipo mafioso; |
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5. |
osserva che, oltre agli evidenti pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblici dovuti alle manifestazioni di violenza tipiche delle organizzazioni criminali, la criminalità organizzata può determinare emergenze altrettanto gravi, rappresentate dalla penetrazione nell'economia legale e dalle connesse condotte corruttive nei confronti dei pubblici funzionari, con conseguente infiltrazione nelle istituzioni e nelle pubbliche amministrazioni; ribadisce il suo appello all'UE affinché diventi senza indugio un membro a pieno titolo del Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO); sottolinea la necessità di dotare il sistema giudiziario di risorse sufficienti e di utilizzare tutti gli strumenti disponibili in modo coerente negli Stati membri per individuare e rispondere alle frodi e ai reati finanziari ed economici; |
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6. |
sottolinea che la politica agricola comune (PAC) è la voce più importante del bilancio dell'UE e rappresenta il 31 % della spesa totale di bilancio per il periodo 2021-2027; sottolinea che è fondamentale che i sistemi di controllo della PAC a livello europeo e nazionale funzionino correttamente, al fine di garantire un'efficace protezione degli interessi finanziari dell'UE e dei suoi cittadini da qualsiasi uso improprio dei fondi dell'UE; prende atto dello specifico impatto della criminalità organizzata nell'uso improprio dei fondi della PAC; ribadisce la sua preoccupazione che la struttura attuale delle sovvenzioni della PAC incentivi l'accaparramento dei terreni da parte di strutture criminali e oligarchiche; sottolinea che le strutture oligarchiche danneggiano finanziariamente la PAC in egual misura o in misura maggiore rispetto ai gruppi della criminalità organizzata e che l'individuazione di tali strutture è essenziale per proteggere gli agricoltori veri e propri; pone l'accento sulla necessità di proteggere gli agricoltori dalle intimidazioni delle organizzazioni criminali che cercano di rivendicare sovvenzioni per i loro terreni; pone in evidenza che la limitata trasparenza, unita alla corruzione, consente alle organizzazioni criminali di mantenere nascoste le loro azioni e di impedire che i finanziamenti dell'UE raggiungano i beneficiari previsti; ribadisce che sviluppare strumenti giuridici adeguati a livello dell'UE contro l'accaparramento dei terreni e consentire una condivisione efficace delle informazioni è fondamentale in tal senso; ribadisce con fermezza la necessità di migliorare la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri; |
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7. |
mette in evidenza che la creazione di una banca dati centralizzata interoperabile con dati standardizzati e di elevata qualità che mostri i beneficiari finali e diretti delle sovvenzioni dell'UE è fondamentale per identificare gli autori di frodi, le reti criminali e le strutture oligarchiche nonché per evitare che utilizzino in modo improprio i fondi dell'UE; sottolinea che tale banca dati rafforzerebbe notevolmente la capacità delle autorità di contrasto di recuperare i fondi utilizzati in modo improprio; sottolinea che, per creare tale banca dati, è necessario migliorare l'interoperabilità tra le banche dati esistenti a livello nazionale ed europeo; invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare nella creazione di tale banca dati centralizzata in conformità con le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea; mette in evidenza che le informazioni devono essere di qualità adeguata ed essere disponibili in un formato standardizzato affinché possano essere scambiate e aggregate in modo automatico; sottolinea che i beneficiari devono disporre di un identificatore unico che ne garantisca la tracciabilità tra gli Stati membri e i fondi, a prescindere dal metodo di gestione; mette in evidenza che l'utilizzo di nuove tecnologie, quali i registri catastali digitali completi, è essenziale per promuovere la trasparenza, un'efficace raccolta dei dati e l'attenuazione dei rischi, il che in ultima istanza riduce le opportunità per gli autori di frodi; plaude agli sforzi della Commissione volti ad ampliare l'uso di tali tecnologie e invita tutti gli Stati membri ad accelerare l'attuazione di tali soluzioni; segnala la necessità di maggiori controlli da parte della Commissione o delle agenzie competenti, anche sul versante dell'allevamento, e in particolare per quanto riguarda i fondi concessi per numero di capi di bestiame, la cui effettiva esistenza deve essere adeguatamente verificata; |
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8. |
evidenzia che la concentrazione del sostegno al reddito agricolo è determinata principalmente dai pagamenti diretti basati sulla superficie; sottolinea la necessità di un sostegno più mirato e di un migliore equilibrio tra beneficiari grandi e piccoli a livello di Stati membri; deplora il fatto che il livellamento rimanga volontario nella nuova PAC; invita gli Stati membri a utilizzare i diversi strumenti ridistributivi nell'ambito della nuova PAC come misura contro l'uso improprio dei fondi agricoli e per una loro distribuzione più equa; critica il fatto che gli Stati membri, in occasione del Consiglio europeo straordinario del luglio 2020, abbiano deciso unilateralmente di non introdurre importi massimi per le persone fisiche nell'ambito del primo o del secondo pilastro, vanificando una decisione nel quadro dei negoziati del trilogo sulla riforma della PAC; |
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9. |
evidenzia che gli Stati membri sono responsabili dei fondi agricoli dell'UE in regime di gestione concorrente con la Commissione; ritiene che il nuovo modello di attuazione e i nuovi piani strategici nazionali possano rappresentare un'opportunità per rafforzare i controlli da parte degli Stati membri e della Commissione in materia di distribuzione e gestione dei fondi, a condizione che gli Stati membri dispongano di sistemi efficaci di gestione e controllo, e per sensibilizzare le autorità responsabili della concessione delle sovvenzioni sulle possibilità di frode; sottolinea che il principio dell'audit unico dovrebbe contribuire ad alleviare la pressione sugli agricoltori e che i controlli non dovrebbero comportare oneri amministrativi inutili o aggiuntivi per i piccoli e medi agricoltori; evidenzia, in tale contesto, l'importanza degli scambi tra gli attori europei preposti all'applicazione della legge e le autorità responsabili dell'erogazione dei finanziamenti, al fine di garantire a monte il massimo livello possibile di consapevolezza delle possibili frodi; |
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10. |
invita la Commissione a sensibilizzare gli Stati membri riguardo alla criminalità organizzata attiva nell'ambito dell'evasione fiscale, della corruzione e delle pratiche illegali (tra cui i «contratti sottobanco») in connessione alle transazioni fondiarie e a sostenerli nella lotta contro tali reati; |
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11. |
ritiene che sia opportuno compiere ogni sforzo per garantire che il nuovo modello di attuazione della PAC non comporti una riduzione del livello di assorbimento dei fondi della PAC da parte dei beneficiari finali a causa di errori involontari, della mancanza di trasparenza delle norme o della mancanza di informazioni adeguate, in particolare durante il periodo iniziale di attuazione; |
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12. |
sottolinea la necessità di un sistema specifico di prevenzione delle frodi per prevenire qualsiasi uso improprio dei fondi agricoli dell'UE; sottolinea che, sebbene il numero di casi di frode sia notevolmente diminuito negli ultimi anni, le misure antifrode dovrebbero rimanere una priorità elevata per l'UE e gli Stati membri; evidenzia che i fondi dell'UE devono essere recuperati tempestivamente e si compiace delle disposizioni previste dal regolamento orizzontale della PAC sulle sanzioni proporzionate come deterrenti efficaci; |
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13. |
rileva che l'OLAF è responsabile della lotta alle frodi nell'ambito dei pagamenti della PAC e che a tal fine i fascicoli aperti si basano sulle informazioni provenienti dagli Stati membri o sulle denunce dei cittadini interessati, che possono pertanto essere esposti a ritorsioni; sottolinea, inoltre, che i fascicoli dell'OLAF sono altamente riservati e non sono ampiamente pubblicizzati al momento della loro archiviazione; chiede pertanto che gli informatori siano protetti e che le autorità investigative sulle frodi negli Stati membri condividano le migliori pratiche in questo settore; |
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14. |
evidenzia la necessità di monitorare gli organismi pagatori del settore agricolo negli Stati membri, di garantire la loro indipendenza formale e informale e di allineare le loro attività alle norme dell'UE, prevedendo, tra le altre misure, ispezioni in loco, che possono condurre a un sistema di controllo migliore; |
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15. |
sottolinea che il regolamento finanziario, in particolare l'articolo 61, deve essere rispettato e attuato in tutti gli Stati membri e applicato a tutti i pagamenti dei fondi dell'UE, compresi i pagamenti diretti destinati al settore agricolo; |
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16. |
esorta la Commissione a proporre l'istituzione di un meccanismo di denuncia centralizzato a livello dell'Unione per sostenere chi è vittima di pratiche scorrette di accaparramento delle terre e intimidazioni da parte delle organizzazioni criminali, dando loro l'opportunità di presentare rapidamente una denuncia alla Commissione; |
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17. |
invita gli Stati membri ad attuare celermente la direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (11) (la direttiva sugli informatori) e a includere, nell'ambito del processo di attuazione, garanzie legali per i singoli e per gli organismi indipendenti che denunciano la corruzione, compresi giornalisti, informatori, media indipendenti e ONG contro la corruzione; esorta tutti gli Stati membri a istituire quadri esaustivi per la tutela degli informatori; ribadisce l'urgenza di tale richiesta date le segnalazioni di attacchi fisici sempre più frequenti contro giornalisti, l'aumento di azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (azioni SLAPP) e il ricorso a leggi accelerate in materia di sicurezza in taluni Stati membri che configurano come reato la diffusione di immagini o dati concernenti i funzionari delle autorità di contrasto, ostacolando in tal modo il lavoro dei giornalisti e limitando l'assunzione di responsabilità da parte delle autorità nazionali; |
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18. |
osserva con preoccupazione che la Commissione e l'OLAF hanno appurato che le frodi nei concorsi pubblici e negli appalti rappresentano una tendenza rilevante fra gli autori di frodi; osserva che la collusione tra persone e organizzazioni, l'utilizzo di fatture false, la creazione di credenziali false e società fittizie e il dirottamento di fondi in favore di scopi diversi da quelli originariamente previsti sono modalità comuni per compromettere le procedure degli appalti pubblici; sottolinea che i sistemi di frode spesso hanno dimensione transnazionale e possono estendersi su diversi paesi (europei e terzi), il che li rende difficili da individuare e smantellare; esprime rammarico per il fatto che in molti Stati membri non esista una legislazione specifica contro la criminalità organizzata; mette in evidenza che la cooperazione tempestiva tra le autorità di contrasto nazionali costituisce un elemento chiave per una risposta efficace alla criminalità transnazionale; invita le autorità nazionali ed europee pertinenti a migliorare l'interoperabilità dei loro sistemi, facilitando uno scambio di informazioni tempestivo nonché agevolando la cooperazione e le operazioni congiunte per contrastare la criminalità organizzata transnazionale; chiede pertanto che la natura transnazionale della lotta contro la frode e l'armonizzazione delle legislazioni penali negli Stati membri per combattere la criminalità organizzata siano rafforzate, il che riveste un'importanza fondamentale; incoraggia la Commissione a sviluppare un quadro di norme comuni che consenta agli Stati membri di trasferire i procedimenti penali in un altro Stato membro, al fine di evitare indagini parallele; |
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19. |
osserva che la pandemia di COVID-19 crea nuove opportunità per gli autori di frodi e la criminalità organizzata; rileva con preoccupazione che Europol ha osservato un aumento delle attività criminali legate al coronavirus, sotto forma di criminalità informatica, frode e contraffazione anche di materiale sanitario e dispositivi di protezione individuali; ricorda, fra i tanti esempi dannosi, le truffe e le finte offerte di vaccini individuate dai paesi dell'UE, con le quali gli autori di frodi hanno cercato di vendere oltre 1,1 miliardi di dosi di vaccini per un prezzo totale di oltre 15,4 miliardi di EUR; mette in evidenza che la minaccia delle vendite illecite di certificati COVID digitali falsi è in rapido aumento con numerosi esempi individuati in vari Stati membri; |
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20. |
è preoccupato per la valutazione della relazione PIF, la quale ha riscontrato che nel 2019 sette Stati membri hanno individuato frodi relative all'infrastruttura sanitaria e che l'infrastruttura sanitaria era particolarmente interessata da violazioni delle norme in materia di appalti pubblici; sottolinea che la dipendenza dalle procedure di appalto d'emergenza in risposta alla crisi della COVID-19 può aver aggravato tali problemi; mette in evidenza che le procedure di emergenza devono rispettare le medesime norme in materia di trasparenza e rendicontabilità previste per le procedure ordinarie; invita la Commissione e le autorità degli Stati membri a integrare tali procedure con l'utilizzo di strumenti per l'attenuazione del rischio, incentrati sulla prevenzione, nonché con verifiche e controlli globali ex post; |
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21. |
è estremamente preoccupato per il fatto che, secondo le previsioni di Europol, la recessione successiva alla pandemia creerà nuove opportunità per la criminalità organizzata; mette in guardia dal fatto che, siccome la criminalità organizzata segue il denaro, l'aumento senza precedenti della spesa dell'UE nell'ambito del piano per la ripresa Next Generation EU offre un notevole potenziale di uso improprio dei fondi da parte della criminalità organizzata; mette in evidenza che tale aumento senza precedenti della spesa deve essere accompagnato da risorse adeguate da assegnare alle istituzioni competenti che costituiscono i quadri nazionali ed europei per la lotta contro la corruzione, le frodi e la criminalità organizzata; ricorda a tale proposito che l'utilizzo di nuove tecnologie, quali la banca dati Arachne e il sistema di individuazione precoce e di esclusione, dovrebbe divenire un elemento obbligatorio dell'esecuzione del bilancio dell'UE; ribadisce il suo invito al Consiglio ad approvare l'aggiunta di 40 posti di revisore contabile presso la Corte dei conti, così come quello rivolto all'OLAF e alla Procura europea (EPPO) affinché garantiscano lo stanziamento di risorse sufficienti per individuare e perseguire le attività criminali a scapito di Next Generation EU; |
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22. |
sottolinea che è noto come la criminalità organizzata, in particolare quella di stampo mafioso, già in passato abbia orientato le proprie attività verso le energie rinnovabili; mette in guardia rispetto al fatto che, essendo già attive in questo settore, le organizzazioni criminali possono facilmente intercettare fondi stanziati ai fini della transizione ecologica, che rappresentano una percentuale significativa dei fondi di Next Generation EU; |
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23. |
prende atto con preoccupazione degli elementi che facilitano la criminalità organizzata, quali il riciclaggio di denaro, la criminalità informatica, il falso documentale, la corruzione, l'intestazione fittizia e l'uso di società di comodo; sottolinea che tali azioni incidono sulla capacità delle autorità di monitorare efficacemente che il denaro dell'UE sia speso come previsto; |
Stime dell'impatto finanziario della criminalità organizzata
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24. |
esprime preoccupazione per il fatto che effettuare una stima della portata e della gravità dell'impatto della criminalità organizzata sul bilancio dell'UE sia stato più volte considerato estremamente difficile o persino impossibile a causa, tra l'altro, delle diverse definizioni di criminalità organizzata tra gli Stati membri e della mancanza di stime attendibili in merito alla valutazione della situazione, il che ostacola gli sforzi di coordinamento delle misure, così come le indagini e le azioni penali legate ai vari casi; lamenta che la Commissione e le autorità nazionali dispongano di scarse conoscenze sull'entità, la natura e le cause delle frodi e che ad oggi non abbiano svolto una valutazione coerente delle frodi non individuate; pone in evidenza che la mancanza di stime attendibili impedisce una valutazione accurata della situazione, il che ostacola la lotta alla criminalità organizzata; invita le autorità nazionali competenti a migliorare la raccolta dei dati e ad aumentare l'affidabilità dei dati comunicati alla Commissione; invita la Commissione a coordinare le autorità degli Stati membri e a collaborare con esse al fine di effettuare una valutazione globale a livello europeo dell'entità, della natura e delle cause reali delle frodi, coinvolgendo le pertinenti agenzie dell'UE e cooperando con i partner dei paesi del vicinato dell'UE; |
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25. |
osserva che la relazione PIF 2019 ha individuato 514 irregolarità fraudolente sul versante della spesa, pari a un valore finanziario di 381,4 milioni di EUR, e 425 irregolarità fraudolente sul versante delle entrate, per un totale di 79,7 milioni di EUR; sottolinea che tali numeri non rispecchiano la reale portata delle frodi, che probabilmente è notevolmente maggiore; evidenzia inoltre che non tutte le frodi sono commesse da gruppi della criminalità organizzata, in particolare sul versante della spesa, ambito nel quale le frodi sono spesso commesse da singole persone o imprese e possono persino vedere coinvolti funzionari governativi e pubblici di alto grado; |
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26. |
osserva che, secondo recenti studi, la penetrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici dell'UE varia tra il 2,7 % e il 3,6 % della spesa totale; si rammarica che ciò indichi che tra il 2014 e il 2020 la criminalità organizzata potrebbe aver sottratto un importo compreso tra 1,9 miliardi e 2,6 miliardi di EUR di fondi di coesione dell'UE; osserva che, sebbene le limitazioni relative ai dati incidano sull'affidabilità di tali stime, esse sono comunque indicative della gravità del problema; |
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27. |
sottolinea con preoccupazione che la corruzione è parte integrante di quasi tutte le attività delle organizzazioni criminali e che rappresenta una grave minaccia per gli interessi finanziari dell'Unione europea, con una perdita stimata del PIL compresa tra 170 e 990 miliardi di EUR e un costo per l'UE pari a oltre 5 miliardi di EUR all'anno per la sola sezione del bilancio relativa agli appalti pubblici (12); |
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28. |
lamenta che, secondo le stime di Europol, tra 40 e 60 miliardi di EUR sono persi ogni anno a favore dei gruppi della criminalità organizzata attraverso una specifica forma di frode IVA, ovvero la frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente (frode MTIC); sottolinea che la maggior parte delle perdite relative all'IVA è sostenuta dagli Stati membri, dato che solo lo 0,3 % dell'IVA riscossa è trasferito al bilancio dell'UE; sottolinea, tuttavia, che nel 2019 le risorse proprie basate sull'IVA costituivano l'11,97 % delle entrate totali del bilancio dell'UE, il che indica che le perdite dell'IVA causate dalle organizzazioni criminali hanno gravi ripercussioni sulle entrate dell'UE; |
Misure di audit e controllo contro la criminalità organizzata
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29. |
si rammarica che la Commissione abbia individuato lacune nella raccolta e nell'analisi dei dati relativi alla lotta contro le frodi, all'uso dei sistemi di segnalazione (come EDES e Arachne) da parte degli Stati membri, nonché nel flusso di informazioni; osserva che la legislazione dell'UE sullo scambio di informazioni relative alla criminalità transfrontaliera è stata aggiornata soltanto di recente e non copre tutte le autorità competenti, ostacolando di conseguenza lo scambio efficace di informazioni fra gli organismi dell'UE e gli Stati membri; |
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30. |
considera la direttiva PIF un passo importante verso la protezione del bilancio dell'UE, in quanto stabilisce una definizione comune di reato e di uso improprio dei fondi, così come l'armonizzazione delle sanzioni per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE; apprezza il fatto che la direttiva stabilisca procedure chiare di segnalazione e indagine, definisca il monitoraggio del quadro di gestione del rischio di frode e promuova l'uso di informazioni, banche dati e analisi dei dati da parte degli Stati membri; accoglie con favore la recente valutazione della Commissione concernente l'attuazione della direttiva PIF, così come il fatto che tutti gli Stati membri abbiano trasmesso la notifica del loro completo recepimento della succitata direttiva (13); esprime tuttavia preoccupazione in merito alla misura in cui la direttiva è stata recepita nel diritto nazionale; ricorda che la Commissione ha individuato problemi di conformità in numerosi Stati membri; osserva che tali questioni riguardano, tra l'altro, la definizione di reato («frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione», «riciclaggio di denaro», «corruzione», «appropriazione indebita»), le sanzioni per le persone fisiche e giuridiche nonché le loro responsabilità, come pure l'obbligo degli Stati membri di comunicare annualmente dati statistici alla Commissione; esorta gli Stati membri ad allineare integralmente la rispettiva legislazione nazionale con i requisiti stabiliti dalla direttiva PIF ed esorta la Commissione a monitorare attentamente la conformità degli Stati membri, poiché un adeguato recepimento è fondamentale per consentire all'EPPO di condurre indagini e avviare azioni penali in modo efficace; esorta la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie a garantire un recepimento completo e corretto, che preveda la possibilità di avviare procedure di infrazione; |
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31. |
accoglie con favore l'istituzione dell'EPPO, con il suo mandato di indagare, perseguire e portare in giudizio i reati commessi contro il bilancio dell'UE, quale risorsa importante nella lotta contro le frodi e la criminalità organizzata nell'Unione; chiede che l'EPPO sia finanziata efficacemente e che le siano assegnate risorse umane adeguate; ritiene che il ruolo dell'EPPO sia particolarmente promettente nella lotta alla criminalità transfrontaliera che incide sul bilancio dell'Unione, in quanto le autorità nazionali sono soggette a limiti costituiti dalle loro frontiere nell'esercizio dell'azione penale mentre altri organismi europei (ad esempio Eurojust, Europol e OLAF) non dispongono dei necessari poteri di indagine e di esercizio dell'azione penale; osserva che l'elemento centrale del mandato dell'EPPO è definito nella direttiva PIF e comprende la lotta contro le frodi sul versante delle entrate e delle spese dell'UE, le frodi relative all'IVA, il riciclaggio di denaro, la corruzione e la partecipazione a organizzazioni criminali; pone in evidenza che tali aspetti chiave sono essenziali nella lotta contro la criminalità organizzata ed è convinto che l'EPPO rappresenti pertanto uno strumento efficace per contrastare le organizzazioni criminali che ledono il bilancio dell'UE; si rammarica del fatto che cinque Stati membri non abbiano ancora aderito all'EPPO e li invita ad attuare le misure necessarie in tal senso; invita la Commissione, nel frattempo, ad intensificare la sorveglianza dei suddetti Stati membri; lamenta le mancate designazioni dei procuratori europei delegati, in particolare da parte della Slovenia, e i considerevoli ritardi in molti altri Stati membri; sottolinea che ciò indebolisce considerevolmente l'efficacia e l'efficienza di una solida lotta alla criminalità transfrontaliera paneuropea; |
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32. |
sottolinea la necessità di contrastare più efficacemente i reati ambientali di carattere transfrontaliero e che interessano la biodiversità e le risorse naturali, come il commercio illegale di piante e animali, il disboscamento illegale, il traffico illecito di legname e il traffico illecito di rifiuti; invita la Commissione ad avviare l'estensione del mandato dell'EPPO al fine di includere i reati ambientali transfrontalieri; |
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33. |
deplora che la Commissione abbia definito un organico per l'EPPO che non consente a quest'ultima di svolgere in modo efficace il proprio mandato; sottolinea che un organico adeguato è necessario affinché l'EPPO possa adempiere al suo compito principale, ovvero la lotta contro i reati transfrontalieri che ledono il bilancio dell'UE; si rammarica che l'EPPO disponga attualmente di un numero insufficiente di analisti di casi e di investigatori finanziari ai fini del sostegno delle attività giudiziarie dei procuratori europei delegati; lamenta il fatto che attualmente il personale operativo dell'EPPO si occupi principalmente della registrazione dei casi e non del loro perseguimento; si rammarica che l'EPPO abbia manifestato un'urgente necessità di esperti informatici e giuridici qualificati supplementari, come pure di personale amministrativo, per consentire il corretto svolgimento delle sue attività; pone in evidenza che, oltre al carico di lavoro annuale costituito da 2 000 casi, l'EPPO deve occuparsi di oltre 3 000 casi arretrati; esprime preoccupazione per il fatto che il carico di lavoro dell'EPPO aumenterà ulteriormente nei prossimi anni alla luce degli importi senza pari mobilitati attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza e dell'accelerazione delle procedure di appalto durante la crisi della COVID-19; pone l'accento sul fatto che il piano della Commissione relativo all'organico dell'EPPO per il 2022 non è sufficiente a ovviare alle carenze espresse dall'EPPO; pone in evidenza che, una volta pienamente operativa, i vantaggi offerti dall'EPPO in materia di protezione del bilancio dell'UE supereranno i costi ad essa associati; chiede con fermezza alla Commissione di aumentare il bilancio e il personale qualificato disponibili per l'EPPO, affinché possa sfruttare appieno le sue potenzialità nella lotta contro la criminalità; |
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34. |
accoglie con favore la comunicazione della Commissione sulla strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025 e la sua attenzione alla promozione di scambi di informazioni efficaci e tempestivi fra gli organismi dell'UE e gli Stati membri, ad esempio attraverso una migliore interoperabilità fra i sistemi di informazione dell'UE e garantendo il collegamento alle banche dati pertinenti negli Stati membri; valuta positivamente l'impegno della Commissione di ottimizzare la cooperazione in materia di attività di contrasto e di sfruttare appieno le potenzialità degli strumenti esistenti, quali la piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT); accoglie con favore l'obiettivo della Commissione di migliorare lo scambio di informazioni e la cooperazione fra Europol, Eurojust e i paesi terzi; |
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35. |
si compiace che la Commissione si concentri sull'impedire che la criminalità organizzata penetri nell'economia legale, ad esempio rivedendo il quadro antiriciclaggio e le norme anticorruzione dell'UE in vigore; plaude all'attenzione riservata dalla Commissione all'adeguamento delle attività di contrasto onde renderle efficaci nell'era digitale; |
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36. |
osserva che il riciclaggio di denaro consente ai criminali di mantenere nascosti i propri proventi e che l'offerta di servizi per il riciclaggio di denaro è di per sé divenuta un'attività redditizia per le organizzazioni criminali; pone in evidenza che ciò ha impatti significativi sugli interessi finanziari dell'Unione e degli Stati membri, in quanto uno sconcertante 98 % dei proventi di reato stimati non è confiscato e resta a disposizione dei criminali; ritiene che la lotta contro il riciclaggio di denaro sia fondamentale per prevenire l'uso improprio dei fondi da parte delle organizzazioni criminali; esprime profonda preoccupazione per le conclusioni della Corte dei conti europea (14), secondo cui le azioni dell'UE volte a prevenire il riciclaggio di denaro sono frammentarie e scarsamente coordinate, il quadro giuridico vigente è incoerente e non è ancora stato pienamente recepito da tutti gli Stati membri e ciò può essere sfruttato dai criminali; elogia la Commissione per il nuovo pacchetto legislativo finalizzato alla revisione del quadro AML/CTF, una serie unica di norme che rappresenta un importante progresso nella lotta contro il riciclaggio di denaro e che consentirà un'applicazione uniforme della legislazione AML/CTF; |
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37. |
accoglie con favore, in particolare, la proposta relativa alla creazione di una nuova agenzia dell'UE, l'Autorità antiriciclaggio (AMLA), e sottolinea che quest'ultima deve essere dotata di risorse umane e finanziarie adeguate per poter essere pienamente operativa; esprime rammarico per il fatto che l'istituzione dell'AMLA non sia prevista fino al 2023 e che l'autorità non sarà pienamente operativa fino al 2026; sottolinea che i problemi esistenti in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo sono impellenti e non permettono di perdere altro tempo; invita la Commissione a presentare misure concrete volte ad affrontare i problemi esistenti fino a quando l'AMLA non sarà pienamente operativa; |
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38. |
plaude in particolare alle nuove proposte della Commissione sulle cripto-attività, un settore in gran parte non regolamentato e ampiamente sfruttato dalla criminalità organizzata, che fa circolare impunemente notevoli flussi di denaro illecito sul mercato delle criptovalute; ricorda che l'anonimato offerto da alcune criptovalute sta causando il loro crescente impiego per attività illegittime; invita gli Stati membri a incoraggiare le società di gestione delle criptovalute a utilizzare strumenti di analisi per valutare la potenziale attività criminale associata agli indirizzi di destinazione e di ricezione e ad assicurare che esse applichino pienamente la normativa antiriciclaggio quando gli utenti convertono le criptovalute in valuta reale; pone l'accento sul fatto che le criptovalute devono essere soggette ai medesimi organismi di controllo previsti per le valute tradizionali; |
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39. |
osserva che le unità di informazione finanziaria (FIU) svolgono un ruolo importante nella rilevazione dei casi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo transfrontalieri; osserva che, all'interno dell'Unione, le FIU operano a livello nazionale e che, secondo la Commissione, il coordinamento e lo scambio di informazioni tra le FIU nazionali è insufficiente (15); deplora il fatto che sussistano differenze nella quantità e nella tipologia di dati scambiati tra le FIU; osserva che ciò ostacola la loro cooperazione, il che a sua volta si ripercuote negativamente sulla loro capacità di rilevare e perseguire i reati transfrontalieri in modo tempestivo; |
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40. |
lamenta che gli approcci nazionali per contrastare la criminalità organizzata varino notevolmente fra gli Stati membri in termini di legislazione, strategie e capacità operativa; osserva che ciò è dovuto in parte ai diversi gradi di adozione e attuazione della legislazione dell'UE; esprime preoccupazione relativamente ai diversi ruoli e alle differenti capacità dei servizi di coordinamento antifrode (AFCOS) negli Stati membri, probabilmente ascrivibili al fatto che la legislazione dell'UE non definisce in modo abbastanza preciso il loro mandato, complicando il coordinamento a livello nazionale e dell'UE; esprime preoccupazione per il fatto che agli sforzi per contrastare le frodi a danno dei fondi europei non sia generalmente accordata una priorità pari a quella delle frodi a danno delle spese nazionali; osserva che ciò è messo in evidenza dal fatto che oltre la metà delle indagini dell'OLAF non riceve alcun seguito da parte degli Stati membri e un numero ancora inferiore raggiunge la fase dell'azione penale; esprime profondo rammarico per il fatto che alcuni Stati membri scelgano costantemente di non attuare le raccomandazioni dell'OLAF a seguito della conclusione di un'indagine e non avviino azioni giudiziarie volte al recupero dei fondi europei oggetto di frodi; invita la Commissione ad avvalersi delle prerogative conferitele e ad adottare le misure necessarie per garantire la corretta e tempestiva attuazione della legislazione europea; |
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41. |
deplora che, secondo una recente ricerca, alcuni Stati membri non accordino alle frodi che ledono i fondi europei la medesima priorità accordata alle frodi a danno della spesa nazionale; osserva che, sebbene la Commissione abbia incoraggiato gli Stati membri a elaborare strategie antifrode nazionali, solo 13 Stati membri hanno agito in tal senso e nessuno di loro ha utilizzato il modello fornito dalla Commissione; osserva con preoccupazione che tali differenze fra gli Stati membri ostacolano l'efficienza della cooperazione; chiede pertanto che la Commissione intervenga in modo più risoluto al fine di imporre agli Stati membri l'obbligo di definire norme volte a impedire le frodi ai danni dell'Unione europea; |
Conclusioni
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42. |
chiede alla Commissione di sviluppare un approccio comune per valutare l'impatto della criminalità organizzata sui fondi dell'Unione ed esaminare l'efficacia delle misure adottate per far fronte al problema nei vari Stati membri; considera essenziale uno scambio tempestivo, completo ed efficace delle informazioni e ribadisce pertanto l'importanza di armonizzare le definizioni al fine di ottenere dati comparabili fra gli organismi dell'UE e gli Stati membri, onde stimare l'impatto delle attività della criminalità organizzata sulle finanze dell'UE e attuare azioni tempestive per contrastarle; |
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43. |
è preoccupato che l'attuale sistema costituito da approcci nazionali divergenti impedisca un approccio efficace e transfrontaliero al problema, il che offre ai criminali l'opportunità di proseguire le proprie azioni senza essere chiamati a risponderne; chiede agli Stati membri di cooperare strettamente tra loro e con gli organismi dell'UE e di sfruttare gli strumenti e i servizi dell'Unione nella lotta alla criminalità organizzata, al fine di massimizzare lo scambio di dati e agevolare le operazioni transfrontaliere contro le attività della criminalità organizzata che ledono il bilancio dell'UE; |
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44. |
invita gli Stati membri e la Commissione a prendere in considerazione un uso più coerente di tutti gli strumenti disponibili per individuare e contrastare le frodi, in particolare la piattaforma informatica Arachne ed EDES; pone in evidenza il fatto che l'interoperabilità di Arachne, EDES e delle banche dati nazionali e istituzionali è cruciale per garantire un proficuo scambio di informazioni volto a prevenire e individuare le frodi a danno del bilancio dell'UE; deplora che la portata di Arachne ed EDES sia attualmente limitata, così come sono limitati la conoscenza e l'utilizzo di tali strumenti da parte degli Stati membri; sottolinea, a tale proposito, che EDES si occupa di fondi a gestione diretta e indiretta ma non dei fondi in regime di gestione concorrente, sebbene questi ultimi rappresentino circa l'80 % della spesa dell'UE; invita la Commissione a estendere l'applicazione di EDES ai succitati fondi; ribadisce altresì il suo invito alla Commissione e, segnatamente, agli Stati membri in sede di Consiglio a rendere obbligatorio l'utilizzo di Arachne; invita la Commissione a rivalutare il quadro per lo scambio dei dati tra le istituzioni europee e con gli Stati membri, al fine di massimizzare il livello di efficacia dello scambio di informazioni e, al contempo, osservare le prescrizioni in materia di protezione dei dati; |
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45. |
invita la Commissione a sostenere gli Stati membri fornendo formazione alle autorità nazionali al fine di dotarle delle conoscenze adeguate per utilizzare strumenti quali EDES e Arachne nel modo più efficace possibile e in conformità delle norme di segnalazione dell'UE; invita la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, ad analizzare le difficoltà che le autorità nazionali devono affrontare nell'utilizzo di EDES e Arachne nonché a pubblicare raccomandazioni specifiche e migliorare gli orientamenti generali esistenti come pure la facilità d'uso di tali strumenti; deplora che alcuni Stati membri si oppongano all'utilizzo di tali strumenti per timore di incorrere in oneri burocratici più gravosi; pone in evidenza che, se correttamente integrati, tali strumenti possono in realtà ridurre la burocrazia; invita gli Stati membri a rivalutare la propria posizione su tale questione e chiede alla Commissione di adoperarsi ulteriormente per promuovere i benefici di EDES e Arachne per gli Stati membri; chiede l'introduzione di programmi di formazione riguardanti la lotta al riciclaggio di denaro che consentano alle autorità di rilevare il rischio di potenziali frodi prima dell'erogazione dei fondi, segnatamente nel settore della conoscenza dei propri clienti e del coinvolgimento non divulgato di persone politicamente esposte in sussidi, progetti e sovvenzioni relativi alla PAC; |
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46. |
ritiene che il regolamento sulle disposizioni comuni (16) (regolamento RDC), che stabilisce norme comuni applicabili ai Fondi strutturali e d'investimento europei, al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus e al Fondo di coesione, sia un altro importante elemento per prevenire l'uso improprio dei fondi dell'UE da parte della criminalità organizzata; |
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47. |
sottolinea che un importante progresso nella lotta alla criminalità organizzata sarebbe renderla meno redditizia; ricorda, in tale contesto, l'operato dell'OLAF, le cui indagini sono uno strumento cruciale nella lotta alle frodi; si rammarica che il tasso di imputazioni a seguito delle raccomandazioni dell'OLAF agli Stati membri sia basso e mostri una tendenza discendente, dal momento che è passato dal 53 % nel periodo 2007-2014 al 37 % nel periodo 2016-2020; osserva inoltre che la misura in cui gli importi finanziari raccomandati per il recupero sono effettivamente recuperati non è stata valutata negli ultimi anni, e che la valutazione più recente relativa al periodo 2002-2016 indica un tasso di recupero del 30 %; chiede all'OLAF e alla Commissione di indagare sulle cause alla base di tale fenomeno e agli Stati membri di adempiere al loro obbligo giuridico di recuperare i fondi e di cooperare strettamente con gli organismi dell'Unione, onde garantire che i fondi utilizzati impropriamente dalla criminalità organizzata siano effettivamente recuperati, in quanto uno sconcertante 98 % dei proventi di reato stimati non è confiscato e rimane a disposizione dei criminali; invita l'OLAF a raccogliere informazioni sul tasso di recupero a seguito delle sue raccomandazioni finanziarie e a pubblicare tali informazioni nelle sue relazioni annuali; ritiene che un'incisiva azione di recupero dei fondi, anche attraverso sequestri preventivi o per equivalente, possa scoraggiare le organizzazioni criminali dal commettere frodi ai danni dell'Unione europea, tutelando in tal modo gli interessi finanziari della stessa; invita gli Stati membri ad aumentare il tasso di confisca dei fondi associati a frodi, dedicando maggiore attenzione alle misure preventive; invita la Commissione a valutare la possibilità di integrare l'attuale approccio frammentario per il recupero delle attività attraverso un organismo europeo incaricato di garantire il recupero efficace e tempestivo dei fondi dell'UE; |
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48. |
ritiene che la prevenzione delle frodi e la lotta contro le frodi commesse dalla criminalità organizzata dovrebbero costituire una priorità delle autorità di gestione, certificazione e audit, nonché essere oggetto di indagini finanziarie specializzate; reputa che la lotta contro i gruppi della criminalità organizzata richieda anche norme e misure rafforzate in materia di congelamento e confisca dei beni, compreso, se del caso, il sequestro temporaneo di proprietà di valore equivalente ai proventi di reato, al fine di evitare il trasferimento o la cessione di tali proventi di reato prima della conclusione del procedimento penale; ribadisce la fondamentale importanza di adoperarsi con ogni mezzo per il recupero dei fondi sottratti nell'ambito di frodi ai danni dell'UE; sostiene con determinazione indagini più efficaci al fine di smantellare le strutture della criminalità organizzata e sottolinea che le autorità di contrasto devono essere un passo avanti ai criminali, che fanno sempre maggior uso delle nuove tecnologie e sfruttano ogni possibilità per espandere le proprie attività illegali, sia online che offline; |
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49. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29.
(2) GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43.
(3) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(4) GU L 172 del 17.5.2021, pag. 110.
(5) GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.
(6) GU L 274 del 28.10.2019, pag. 1.
(7) https://www.oecd.org/gov/ethics/prevention-fraud-corruption-european-funds.pdf
(8) https://ec.europa.eu/sfc/sites/default/files/EN-ORI-General%20Guidelines%20on%20National%20Anti-Fraud%20Strategies%20ARES%282016%296943965.pdf
(9) Testi approvati, P9_TA(2021)0337.
(10) Relazione OLAF 2020.
(11) GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17.
(12) Rand Europe, 2016, «The Cost of Non-Europe in the area of Organised Crime and Corruption: Annex II: Corruption» (Il costo della non-Europa nel settore della criminalità organizzata e della corruzione — Allegato II: corruzione).
(13) Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (COM(2021)0536).
(14) Corte dei conti europea — Relazione speciale n. 13/2021: «Gli sforzi dell'UE per contrastare il riciclaggio di denaro nel settore bancario sono frammentari e l'attuazione è insufficiente».
(15) Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2021)0190. Valutazione di impatto che accompagna il pacchetto antiriciclaggio, del 20 luglio 2021.
(16) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).
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30.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/48 |
P9_TA(2021)0502
Evitare la corruzione, la spesa irregolare e l'uso improprio dei fondi UE e nazionali in caso di fondi di emergenza e settori di spesa connessi alla crisi
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2021 sulla valutazione delle misure preventive per evitare la corruzione, la spesa irregolare e l'uso improprio dei fondi UE e nazionali in caso di fondi di emergenza e settori di spesa connessi alla crisi (2020/2222(INI))
(2022/C 251/04)
Il Parlamento europeo,
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visti gli articoli 310, 317 e 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, |
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vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (1), |
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vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (2), |
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vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2017 sul ruolo degli informatori nella protezione degli interessi finanziari dell'UE (3), |
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vista la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale («direttiva PIF») (4), |
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vista la direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (5), |
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visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (6), |
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viste la relazione 2019 dell'OLAF (7) e la relazione annuale di attività 2019 del comitato di vigilanza dell'OLAF, |
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vista la relazione speciale n. 01/2019 della Corte dei conti europea, dal titolo «Lottare contro le frodi nella spesa dell'UE: sono necessari interventi», |
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vista la relazione speciale n. 06/2019 della Corte dei conti europea, dal titolo «Lotta alle frodi nella spesa UE per la coesione: le autorità di gestione devono potenziare le attività di individuazione, risposta e coordinamento», |
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vista la relazione n. 06/2020 della Corte dei conti europea dal titolo «Rischi, sfide e opportunità nella risposta di politica economica dell'UE alla crisi provocata dalla COVID-19», |
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vista la 21a relazione generale sull'attività del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) 2020, |
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visto lo studio dal titolo «Public Integrity for an Effective COVID-19 Response and Recovery» (Integrità pubblica per una risposta efficace alla COVID-19 e per la ripresa), pubblicato dall'OCSE nell'aprile 2020, |
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visto lo studio dal titolo «Corruption in the times of Pandemia» (La corruzione nei periodi di pandemia), pubblicato nel maggio 2020 (8), |
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visti la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 3 settembre 2020 dal titolo «Trentunesima relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e sulla lotta contro la frode (2019)» (COM(2020)0363) e i relativi documenti di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagnano (9), |
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visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU) (10), |
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visto lo strumento per il sostegno di emergenza (Emergency Support Instrument — ESI), |
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visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (11), |
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visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che abroga il regolamento (UE) 2015/1017 (12), |
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visto il regolamento (UE) 2021/785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma antifrode dell'Unione e abroga il regolamento (UE) n. 250/2014 (13), |
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visti l'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, |
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visti il parere n. 4/2020 della Corte dei conti sulla proposta (2020/0101(COD)) di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive straordinarie e le modalità di attuazione nel quadro dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU), e la proposta modificata (2018/0196(COD)) di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (14), |
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visto il comunicato stampa dell'Europol del 5 giugno 2020, dal titolo «Europol launches the European Financial and Economic Crime Centre» (Europol avvia il Centro europeo per la lotta alla criminalità finanziaria ed economica) (15), |
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visto il comunicato stampa di Europol del 12 aprile 2021, dal titolo «Serious and organised crime in the EU: A corrupting influence» (La criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità nell'Unione: un potere di corruzione") (16), |
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vista la sua risoluzione del 29 aprile 2021 sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia e lo Stato di diritto a Malta (17), |
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vista la sua risoluzione del 7 luglio 2021 sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE — lotta contro la frode — Relazione annuale 2019 (18), |
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vista la sua risoluzione del 10 giugno 2021 sulla valutazione in corso da parte della Commissione e del Consiglio dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza (19), |
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visto l'articolo 54 del suo regolamento, |
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visto il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, |
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vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0320/2021), |
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A. |
considerando che la criminalità finanziaria ed economica si riferisce ad atti illegali commessi da un individuo o da un gruppo di individui per ottenere un vantaggio economico o professionale e comprende, fra l'altro, la corruzione, la frode, la coercizione, la collusione, l'ostruzionismo, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; |
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B. |
considerando che la crisi sanitaria pubblica causata dalla pandemia di COVID-19, assieme all'emergenza economica e alle agitazioni sociali che ne sono conseguite, hanno costretto l'Unione e le autorità pubbliche degli Stati membri a mettere a disposizione finanziamenti supplementari, o a partecipare alla loro gestione, e ad aumentare la spesa in misura sostanziale e in tempi rapidi; |
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C. |
considerando che il dispositivo per la ripresa e la resilienza, con una dotazione di oltre 670 miliardi di EUR, e il REACT-EU, con una dotazione di oltre 50 miliardi di EUR, costituiscono potenti strumenti per sostenere la ripresa dei paesi dell'UE; che, già nella primavera 2020, la politica di coesione ha dato una risposta di emergenza dell'ordine di 11,2 miliardi di EUR in sostegno alle imprese, 7,6 miliardi di EUR in riassegnazioni dell'UE per azioni sanitarie e 4,1 miliardi di EUR in sostegno diretto ai lavoratori; |
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D. |
considerando che il 2 aprile 2020, nell'ambito della risposta dell'UE all'epidemia di COVID-19, la Commissione ha proposto di attivare lo strumento per il sostegno di emergenza (ESI); |
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E. |
considerando che la decisione relativa all'attivazione è stata adottata dal solo Consiglio, senza il coinvolgimento del Parlamento, conformemente alle disposizioni sull'attivazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/369 sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione («regolamento ESI») (20); |
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F. |
considerando che NextGenerationEU è uno strumento temporaneo per la ripresa, per un ammontare di circa 800 miliardi di EUR a prezzi correnti, istituito per sostenere la ripresa dell'UE in seguito alla pandemia di COVID-19 e per contribuire alla costruzione di un'Europa più verde, digitale e resiliente; |
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G. |
considerando che, in ragione della natura urgente della crisi, le procedure di appalto e le modalità di controllo sono state rese in molti casi più flessibili, al fine di accelerarne l'attuazione; |
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H. |
considerando che i piani di risposta non tengono sufficientemente in considerazione la governance e il problema delle attività illecite come la corruzione e la frode, né le misure per evitare le irregolarità non fraudolente; |
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I. |
considerando che la crisi crea opportunità per numerose violazioni dell'integrità e potrebbe aggravare le frodi e la corruzione nonché le irregolarità non fraudolente, in particolare negli appalti pubblici, nei pacchetti di incentivi economici e nelle organizzazioni pubbliche; |
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J. |
considerando che, secondo la Corte dei conti, la prevenzione delle frodi non ha ricevuto abbastanza attenzione e la Commissione non dispone di informazioni complete sull'entità, la natura e le cause delle frodi; che le statistiche ufficiali sulle frodi individuate non sono complete e che la Commissione non ha condotto finora alcuna valutazione sulle frodi non individuate (21); |
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K. |
considerando che la corruzione costituisce una grave minaccia tanto nel settore privato quanto in quello pubblico e ha un impatto sproporzionato sui gruppi più vulnerabili, poiché provoca una perdita di risorse che minaccia la crescita a lungo termine, la protezione sociale e l'accesso equo ai servizi pubblici (tra cui la sanità, l'istruzione e la giustizia), e che tutto ciò non fa che minare la fiducia dei cittadini, aumentare le disuguaglianze sociali e compromettere i valori fondamentali dell'Unione; che è essenziale comprendere meglio le cause della corruzione per poter lottare efficacemente contro questo fenomeno e le sue conseguenze dannose; |
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L. |
considerando che il numero di organizzazioni criminali attive nell'UE è in crescita e che spesso la loro attività si estende oltre i confini nazionali; che tale fenomeno sta diventando sempre più complesso, con l'emergere di nuovi mercati criminali e nuovi modi operandi a seguito della globalizzazione, nonché di nuove tecnologie che consentono di operare da qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi momento; |
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M. |
considerando che la tecnologia offre nuove possibilità in termini di individuazione e di monitoraggio, riducendo gli oneri a carico degli investigatori e consentendo l'approntamento di misure esecutive più efficaci; |
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N. |
considerando che l'integrità del sistema finanziario dell'Unione dipende dalla trasparenza delle società e di altri soggetti giuridici, trust e affini; |
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O. |
considerando che la Commissione ha adottato una serie di misure per affrontare i rischi legati alla corruzione e all'uso improprio di fondi nell'Unione, anche attraverso i progressi compiuti nelle sue proposte legislative in materia di antiriciclaggio, protezione degli informatori e appalti pubblici, nonché riguardo al meccanismo europeo per lo Stato di diritto; |
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P. |
considerando che, in base all'ultima relazione di Transparency International e del centro di collaborazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (WHO CC) (22), la Commissione europea non sta rispettando pienamente i propri impegni in materia di trasparenza e i principi internazionali di «buone pratiche» sulla trasparenza dei contratti pubblici quando ricorre eccessivamente all'espunzione per occultare elementi del testo degli accordi preliminari di acquisto; che, tuttavia, la Commissione è tenuta per legge a rispettare le disposizioni del regolamento finanziario e che occorre approntare una struttura potenziata e migliore per una risposta più rapida della Commissione a future crisi; |
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Q. |
considerando che la lotta alla corruzione richiede responsabilità da parte del governo a favore delle riforme, sostegno pubblico, impegno politico, cooperazione internazionale e uno sforzo congiunto tra la società civile e il settore privato; |
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R. |
considerando che, in una situazione caratterizzata da aspettative elevate, forti pressioni e volumi di spesa senza precedenti, la responsabilità di raccogliere la sfida spetta ai funzionari pubblici, che hanno bisogno di un sostegno appropriato per far fronte sia al maggior rigore degli standard professionali, sia alle nuove difficoltà nello svolgimento del proprio compito; che, inoltre, i funzionari potrebbero non essere rapidamente informati delle situazioni di conflitto di interessi; |
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S. |
considerando che è dimostrato che la professionalizzazione e stipendi adeguati nel settore degli appalti pubblici hanno un'influenza positiva sui funzionari pubblici, inducendoli a non cedere alla corruzione (23); |
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T. |
considerando che il trattato di Lisbona si pone l'obiettivo di rafforzare il ruolo del Parlamento europeo al fine di favorire la coerenza, il controllo parlamentare e la responsabilità democratica; |
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U. |
considerando che la lotta contro la corruzione è essenziale per proteggere gli interessi finanziari dell'UE e per mantenere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell'Unione; |
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1. |
riconosce che le recenti crisi hanno confermato la necessità di essere in grado di mobilitare investimenti e anticipare misure di sostegno finanziario già dai primi anni di ripresa; è consapevole che, nei periodi di crisi, le risorse devono essere rese disponibili in tempi brevi e in circostanze rapidamente mutevoli; sottolinea che la portata significativa delle risorse aggiuntive da spendere in tempi brevi fa aumentare la pressione sui sistemi di controllo; ribadisce, tuttavia, che il rapido impiego dei fondi e l'adozione celere di atti legislativi devono essere accompagnati da idonee misure amministrative; evidenzia che la pressione della necessità di fornire assistenza e l'urgenza di impiegare le risorse nel più breve tempo possibile potrebbero comportare maggiori rischi in termini di corruzione, frode e altre irregolarità e che una situazione siffatta richiede efficaci misure preventive e procedure di gestione dei controlli; ribadisce che tutte le procedure di appalto devono rispettare le più rigorose norme in materia di apertura, trasparenza e responsabilità; |
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2. |
invita la Commissione e gli Stati membri a includere nelle rispettive strategie anticorruzione misure mirate specificamente riguardanti la spesa pubblica in tempi di crisi; sottolinea, a tal riguardo, che le norme relative alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione si applicano anche, analogamente, al sostegno di emergenza e ai relativi strumenti, quali l'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus (CRII), la CRII+, l'assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa (REACT-EU) e il dispositivo per la ripresa e la resilienza; |
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3. |
richiama l'attenzione sul ruolo importante delle misure preventive nell'anticipare i rischi di corruzione nelle situazioni di crisi e nel rispondervi efficacemente, come pure nel rafforzare non solo le politiche contro la corruzione e a favore dell'integrità, ma anche gli organi preposti alla loro applicazione, e quindi nel migliorare la governance in generale; ritiene, a tale riguardo, che la crisi della COVID-19 attribuirà un maggiore rilievo alla governance negli anni a venire, come risultato dei maggiori sforzi volti ad affrontare gli effetti devastanti della pandemia e i costi in termini umani ed economici; |
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4. |
ritiene che lo Stato di diritto sia un prerequisito essenziale per il rispetto del principio della sana gestione finanziaria dei fondi di emergenza nel quadro nel bilancio dell'UE; ricorda che lo Stato di diritto si applica in ogni momento, anche nei momenti di crisi, e che le misure di emergenza devono garantire il rispetto dello Stato di diritto e dei principi di proporzionalità e di necessità, devono avere una durata limitata e devono essere sottoposte a controlli regolari intesi a verificarne l'impatto; |
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5. |
sottolinea che le situazioni di emergenza, in particolare le crisi sanitarie e inerenti alla sicurezza, incidono anche sul funzionamento delle autorità pubbliche e favoriscono le possibilità di violazione dell'integrità, il che può portare all'utilizzo improprio di fondi e alla corruzione in un momento in cui le risorse pubbliche sono già sotto pressione; incoraggia la Commissione ad affrontare la questione della resilienza delle istituzioni dell'Unione in tali situazioni, in modo da proteggere i fondi di emergenza; |
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6. |
ribadisce la necessità di aumentare il livello complessivo di trasparenza dell'ambiente economico e finanziario dell'Unione, in quanto la prevenzione dei reati economici e finanziari non può essere efficace se ai criminali non viene impedito di cercare protezione per le proprie azioni attraverso strutture non trasparenti; |
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7. |
sottolinea, a tale riguardo, che l'UE, intesa sia come istituzioni che come Stati membri, non può permettersi di perdere risorse preziose in condizioni ottimali e tanto meno durante e dopo una pandemia; |
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8. |
riconosce tutti gli sforzi profusi dalla Commissione per sostenere le riforme a favore della trasparenza, del controllo e della lotta alla corruzione negli Stati membri mediante il suo pacchetto di strumenti rafforzato relativo allo Stato di diritto; esprime, tuttavia, la propria preoccupazione per il fatto che l'attuazione di tali riforme ha incontrato una certa resistenza in alcuni Stati membri, il che può essere imputabile, nella maggior parte dei casi, a lacune legislative o istituzionali, oppure, in taluni casi molto specifici, al fatto che le riforme in questione incidono sugli interessi personali dei legislatori e dei funzionari di governo incaricati di farle applicare; insiste sul fatto che occorre prevenire qualsiasi conflitto di interessi, effettivo o potenziale, che coinvolga i legislatori e i funzionari di governo e che gli Stati membri devono porre in essere solidi quadri anticorruzione; |
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9. |
ricorda che occorre compiere maggiori sforzi nei controlli ex ante per quanto riguarda la tracciabilità dei fondi, in particolare nei casi in cui tali controlli e valutazioni sono effettuati nel quadro di misure eccezionali; ricorda che i governi e le altre autorità pubbliche necessitano di relazioni efficienti e trasparenti, di audit ex post e di procedure di attribuzione delle responsabilità indipendenti, nonché di canali di comunicazione aperti con la società civile e con il settore privato, per far sì che i fondi e le misure di sostegno raggiungano effettivamente le persone più bisognose; segnala l'importanza di fornire al pubblico informazioni aggiornate, trasparenti e affidabili durante i periodi di crisi; |
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10. |
sottolinea il ruolo cruciale delle organizzazioni della società civile e dei giornalisti investigativi nel denunciare la corruzione; si rammarica quindi del fatto che, durante la pandemia di COVID-19, diversi Stati membri abbiano adottato misure che hanno ostacolato l'accesso del pubblico ai documenti e che i professionisti dei media abbiano incontrato difficoltà e dinieghi ingiustificati, come pure pressioni e minacce, in relazione all'accesso ai documenti pubblici; reputa importante non soltanto tenere informati i cittadini, ma anche coinvolgerli nella lotta alla corruzione, nonché offrire loro una protezione totale dalle conseguenze personali o professionali negative, specialmente nei casi di denuncia di irregolarità; ribadisce, a tal riguardo, la necessità di attuare rapidamente la direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione degli informatori; |
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11. |
sottolinea che la partecipazione dei cittadini al processo decisionale pubblico è fondamentale per rispondere efficacemente alle situazioni di emergenza; esorta gli Stati membri a elaborare piani globali di gestione delle crisi al fine di prepararsi a situazioni analoghe future e a includere misure di salvaguardia del ruolo di controllo pubblico della società civile; rammenta che l'accesso del pubblico ai documenti in un formato leggibile meccanicamente è un elemento fondamentale per garantire la trasparenza e il controllo della spesa pubblica; invita la Commissione a predisporre piattaforme idonee a favorire la partecipazione e ricorda la possibilità, attualmente disponibile, di segnalare presunti casi di frode alla Procura europea (EPPO) e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); |
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12. |
osserva che durante una crisi economica, sanitaria o inerente alla sicurezza i governi hanno la tendenza a rendere più flessibili le procedure di aggiudicazione dei contratti, per poter reagire tempestivamente alla crisi; sottolinea il fatto che la direttiva dell'UE sugli appalti pubblici prevede già procedure molto più rapide e meno onerose sotto il profilo amministrativo e che i governi degli Stati membri dovrebbero gestire tali procedure nell'ambito dei requisiti giuridici vigenti; sottolinea che l'eventuale allentamento delle procedure e le eventuali misure di semplificazione, che possano essersi resi necessari durante le situazioni di crisi al fine di prevenire errori onerosi e irregolarità non fraudolente imputabili alla complessità delle norme, dovrebbero essere integrati da orientamenti specifici e da rigorosi controlli effettuati mediante meccanismi di verifica ex post; |
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13. |
accoglie con favore l'azione coordinata e decisiva a livello dell'UE che ha portato all'adozione di un ampio pacchetto di iniziative, sotto il nome di NextGenerationEU, volto a mitigare le conseguenze negative della destabilizzante pandemia di COVID-19 sulla salute dei cittadini e sulle aziende in tutta l'UE; sottolinea, tuttavia, che l'aumento senza precedenti dei finanziamenti dell'UE è soggetto a maggiori rischi di corruzione e frode e comporta ulteriori sfide in termini di monitoraggio e obbligo di rendere conto; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare e attuare politiche anticorruzione efficaci; |
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14. |
ricorda, al fine di garantire la trasparenza, la responsabilità e l'efficacia della spesa dell'UE, l'importanza dei sistemi di monitoraggio e audit nell'ambito dei fondi a gestione concorrente; ribadisce il ruolo essenziale del Parlamento nel controllo del pacchetto di incentivi e l'obbligo della Commissione di informarlo regolarmente in merito alla sua attuazione; |
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15. |
osserva che il dispositivo per la ripresa e la resilienza (24), lo strumento al centro di NextGenerationEU, permette di offrire agli Stati membri sovvenzioni (fino a 312 miliardi di EUR) e prestiti (fino a 360 miliardi di EUR) (25) per investimenti pubblici e riforme volte ad affrontare carenze strutturali e a rendere più resilienti le economie degli Stati membri, concentrandosi nel contempo sulla transizione sostenibile, sulla trasformazione digitale, sulla coesione economica, sociale e territoriale, sulla resilienza istituzionale e sul pilastro dei diritti sociali; |
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16. |
si compiace dell'attribuzione della delega di poteri alla Commissione per l'istituzione, attraverso un atto delegato, di un quadro di valutazione per monitorare attentamente l'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri; |
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17. |
ricorda che il quadro di valutazione servirà come base per il dialogo sulla ripresa e la resilienza e che la Commissione dovrebbe aggiornarlo due volte l'anno; invita la Commissione, a tal riguardo, a garantire che i progressi compiuti nell'attuazione dei traguardi e degli obiettivi fissati siano monitorati in modo approfondito e rigoroso in linea con il regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, sulla base degli indicatori comuni e della metodologia di comunicazione definiti; ricorda inoltre che il dispositivo per la ripresa e la resilienza è vincolato a condizioni che garantiscono un uso trasparente del denaro erogato e che dovrebbero prevenire la corruzione o la frode, i doppi finanziamenti o i conflitti di interessi e ritiene che i controlli dovrebbero essere estesi anche ai costi effettivamente sostenuti dai beneficiari finali; si compiace del fatto che, grazie al Parlamento europeo, gli Stati membri sono ora tenuti a fornire informazioni sui beneficiari finali; |
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18. |
incoraggia le autorità dell'UE e nazionali a tenere in considerazione il contributo delle autorità locali e regionali in sede di elaborazione e attuazione delle misure di emergenza e ripresa; |
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19. |
rileva che il Parlamento ha insistito, nella sua risoluzione sulla posizione del Parlamento sulla valutazione in corso da parte della Commissione e del Consiglio dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza, su una trasparenza e una rendicontabilità solide da parte della Commissione, degli Stati membri e di tutti i partner esecutivi nel processo di attuazione; |
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20. |
invita la Commissione a monitorare accuratamente i potenziali rischi per gli interessi finanziari dell'UE e a non effettuare alcun pagamento qualora non siano rispettati gli obiettivi intermedi collegati alle misure volte a prevenire, individuare e contrastare la corruzione e la frode; invita inoltre la Commissione a informare immediatamente le autorità di bilancio riguardo a tutte le situazioni in cui i fondi non siano versati a causa di accuse di abuso, corruzione, frode o violazioni dello Stato di diritto e nei casi in cui gli Stati membri non dispongano di sufficienti sistemi antifrode; |
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21. |
ritiene che occorra perseguire una sana gestione finanziaria e che l'assorbimento, pur rimanendo un obiettivo importante, non dovrebbe avere la priorità rispetto ai risultati, alle considerazioni sul rapporto costi-benefici e al valore aggiunto dei programmi per l'UE e che, in caso di irregolarità, i recuperi dovrebbero essere assicurati mediante rettifiche finanziarie; |
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22. |
invita gli Stati membri a integrare valutazioni dei rischi di corruzione in tutte le fasi di elaborazione e attuazione dei programmi nei settori degli incentivi e dei sussidi economici; osserva che le situazioni di rischio dovrebbero essere affrontate in modo esaustivo, adottando, ove possibile, un approccio che coinvolga tutte le autorità; |
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23. |
ritiene che una maggiore trasparenza, accompagnata dalla tecnologia e dalla scienza dei dati, sia fondamentale al fine di prevenire e ridurre la corruzione; invita la Commissione e gli Stati membri, a tale riguardo, ad avvalersi pienamente degli strumenti disponibili, quali il sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES), Arachne e il sistema di gestione delle irregolarità (IMS), per individuare in maniera efficace ed efficiente gli operatori economici problematici e i soggetti privati (o le persone fisiche) a essi collegati in gestione sia diretta che indiretta; |
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24. |
sottolinea i benefici supplementari che la condivisione delle informazioni può apportare alla lotta contro la corruzione; esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire che ciò avvenga attraverso un sistema digitale, interoperabile e standardizzato per la raccolta dei dati e incoraggia gli Stati membri a scambiare informazioni sia tra di loro che con gli organi competenti dell'UE (in particolare la Corte dei conti europea, l'OLAF, l'EPPO ed Europol) e a cooperare più strettamente, soprattutto nelle situazioni di crisi, al fine di migliorare la raccolta dei dati, potenziare l'efficacia dei controlli e garantire il recupero dei fondi utilizzati impropriamente; |
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25. |
sottolinea che è fondamentale sapere chi beneficia dei fondi dell'UE al fine di prevenire la corruzione, la spesa irregolare e l'uso improprio dei fondi; si rammarica del fatto che, attualmente, i dati per l'identificazione degli operatori economici e dei loro titolari effettivi non siano facilmente accessibili o non lo siano affatto (26); ritiene che la creazione di un'unica banca dati interoperabile che mostri i beneficiari diretti e finali delle sovvenzioni dell'UE rappresenterebbe un passo importante per porre rimedio a questa situazione; |
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26. |
sottolinea che i beneficiari devono poter essere identificati in tutti gli Stati membri a prescindere dal tipo di fondi, compresi quelli a gestione diretta e a gestione concorrente; sottolinea che la banca dati dovrebbe limitarsi alle informazioni necessarie e che le informazioni possono essere pubblicate conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE); esorta gli Stati membri a collaborare con la Commissione al fine di creare tale banca dati unica e centralizzata per tracciare i flussi di denaro dell'UE; |
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27. |
ribadisce l'esigenza di rafforzare il sistema EDES e il suo campo di applicazione nel contesto di una prossima revisione mirata del regolamento finanziario; invita la Commissione a estendere il campo di applicazione del sistema EDES ai fondi in regime di gestione concorrente, nel dovuto rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza; |
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28. |
si rammarica del fatto che l'OLAF e la Corte dei conti non abbiano pieno accesso allo strumento di valutazione del rischio Arachne e siano obbligati a richiedere l'accesso al calcolo del rischio di Arachne caso per caso, il che complica il processo di scambio di informazioni, ostacolando così l'individuazione di modelli di rischio emergenti e la risposta ad essi; reputa necessario trovare una soluzione per consentire all'OLAF e alla Corte dei conti di accedere allo strumento di valutazione del rischio Arachne; è del parere che l'integrazione di Arachne nei sistemi nazionali di gestione e controllo dovrebbe essere obbligatoria per tutte le autorità di gestione; |
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29. |
invita la Commissione a valutare la risposta alla pandemia di COVID-19 su vari fronti, anche per quanto riguarda le misure preventive anticorruzione, l'analisi delle prove empiriche e il tasso di assorbimento delle richieste di pagamento, a verificare se la corruzione abbia inciso sui risultati e se l'integrità sia stata mantenuta o compromessa, e a riferire al Parlamento in merito ai principali risultati per consentirgli (in qualità di autorità di discarico) di includere un capitolo dedicato ai fondi di emergenza e alla spesa connessa alle crisi nel discarico 2020; |
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30. |
si rammarica del fatto che la Commissione si avvalga ampiamente della tecnica dell'espunzione per occultare talune parti dei contratti basati su accordi preliminari di acquisto; ribadisce che, nonostante la natura sensibile delle informazioni, tali dettagli sono importanti per migliorare l'affidabilità e la risposta globale al virus; invita la Commissione ad affrontare meglio gli aspetti relativi alla trasparenza e alla rendicontabilità in risposta a crisi future, contribuendo in tal modo a rafforzare la fiducia dei cittadini, alimentare il dibattito pubblico e promuovere i valori dell'UE; osserva che la Commissione applica l'articolo 38, paragrafo 3, lettera d), del regolamento finanziario con riferimento al caso in cui la divulgazione rischia di ledere gli interessi commerciali dei destinatari, e chiede l'applicazione del principio di proporzionalità per un controllo più efficace e per la piena affidabilità dell'uso delle risorse nell'interesse pubblico; |
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31. |
ritiene che, se i dati pertinenti relativi agli appalti pubblici fossero resi liberamente e facilmente accessibili al pubblico per l'analisi, in formato aperto e standardizzato, unitamente ai dati sulle condanne e sui registri societari, ciò potrebbe favorire notevolmente la prevenzione e la rilevazione dei potenziali casi di corruzione; ritiene, pertanto, che le informazioni pertinenti riguardanti tutti i contratti di appalto pubblici (per i quali sono utilizzati fondi pubblici) dovrebbero essere rese disponibili e pubblicate su un sito web dedicato, con un livello minimo di espunzione, nel pieno rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati e di altri requisiti giuridici; |
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32. |
rileva che, conformemente al regolamento (UE) 2016/369 del 15 marzo 2016 sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione, la decisione di attivare lo strumento per il sostegno di emergenza deve essere adottata dal Consiglio sulla base di una proposta della Commissione; critica tuttavia il fatto che, nonostante la stretta connessione con il bilancio dell'Unione, l'attivazione dello strumento per il sostegno di emergenza sia avvenuta senza rispettare e osservare pienamente le prerogative del Parlamento in qualità di autorità di bilancio e supervisore finale del bilancio dell'Unione; |
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33. |
si rammarica del fatto che, nonostante i numerosi tentativi attuati per ottenere una chiara visione d'insieme, alle commissioni per i bilanci e per il controllo dei bilanci non sia dato accesso ai dati pertinenti sui fondi dell'UE spesi nell'ambito dello strumento per il sostegno di emergenza per finanziare i contratti basati su accordi preliminari di acquisto, per un ammontare di circa 2,5 miliardi di EUR per sei accordi di questo tipo; |
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34. |
riconosce che l'accordo di aggiudicazione congiunta (27) consente agli Stati membri, ai paesi del SEE e ad altri paesi di negoziare collettivamente condizioni migliori per la fornitura di apparecchiature mediche; invita la Commissione a valutare, al fine di stabilire buone prassi per crisi future, l'efficienza e l'efficacia dell'accordo di aggiudicazione congiunta e della costituzione di scorte di attrezzature mediche rescEU; esorta la Commissione, inoltre, a porre in essere un quadro solido e trasparente in materia di appalti pubblici dell'UE allorché siano impiegati, esclusivamente o parzialmente, fondi provenienti dal bilancio dell'UE, al fine di consentire un controllo esaustivo da parte del Parlamento, con particolare riguardo ai principali settori di spesa in materia di economia, sicurezza e salute connessi alla crisi; |
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35. |
esorta la Commissione a proporre una revisione del regolamento finanziario che includa una solida base giuridica per l'uso obbligatorio di dati aperti e standardizzati sugli appalti pubblici e a rendere i sistemi informatici di controllo del bilancio obbligatori, pubblici e interoperabili con le banche dati nazionali; |
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36. |
invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare per l'adozione di solide strategie nazionali antifrode (NAFS) che offrano il vantaggio di coordinare le azioni di diversi entità e di garantire l'ottimizzazione delle risorse e la copertura di tutti i settori di interesse (spese in gestione indiretta e concorrente, fondi nazionali, ecc.); osserva che alla fine del 2020 erano 14 gli Stati membri ad aver adottato strategie nazionali antifrode e 5 ad aver avviato le procedure per farlo; osserva che ciò rappresenta un progresso rispetto al 2019, ma si rammarica che non tutti gli Stati membri abbiano ancora adottato strategie nazionali antifrode o intendano farlo; è preoccupato per il fatto che le strategie esistenti differiscano in termini di portata e livello di dettaglio e debbano essere aggiornate in tal senso; |
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37. |
esorta gli Stati membri ad armonizzare e allineare le rispettive norme e invita la Commissione ad avviare procedure d'infrazione nei confronti degli Stati membri che si rifiutano di farlo; invita la Commissione a individuare i punti deboli delle strategie nazionali antifrode esistenti e a sostenere gli Stati membri affinché migliorino le rispettive strategie per garantire che in tutta l'Unione esistano solide strategie di questo tipo; |
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38. |
ritiene importante che la Commissione valuti non solo l'esistenza ma anche l'efficacia delle strategie nazionali antifrode nella sua prossima relazione sullo Stato di diritto; è inoltre del parere che le future relazioni sullo Stato di diritto dovrebbero basarsi su buone pratiche e fornire raccomandazioni specifiche per paese su come affrontare le preoccupazioni individuate o come porre rimedio alle violazioni, compresi i termini per l'attuazione, se del caso, e i parametri di riferimento da seguire; ritiene che occorra esaminare anche le misure adottate in risposta alla pandemia di COVID-19 che hanno un impatto sullo Stato di diritto; |
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39. |
ricorda che la tutela degli interessi finanziari dell'Unione è della massima importanza e che sono necessari sforzi continui e forti a tale riguardo a tutti i livelli; |
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40. |
insiste sulla necessità di collaborazione tra l'EPPO e altri organismi dell'UE quali Eurojust, Europol e l'OLAF nella conduzione delle indagini e dei procedimenti penali, ognuno nell'ambito del proprio mandato/sfera di competenza; pone l'accento sul ruolo cruciale svolto da tali istituzioni e organi durante le situazioni di emergenza e di crisi nel contrastare quanti approfittano senza scrupoli dei fondi dell'UE, e riconosce a tal riguardo gli accordi di lavoro tra essi sottoscritti; sottolinea che una collaborazione efficace è possibile solo se gli organismi dell'UE dispongono di sostegno politico e sono dotati di sufficienti risorse umane e finanziarie; |
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41. |
critica il fatto che la Commissione abbia ignorato la richiesta del Parlamento di ampliare l'organico dell'EPPO e non abbia attuato l'accordo di conciliazione per l'esercizio 2020; ribadisce la necessità di aumentare le risorse e il personale sia per l'EPPO che per l'OLAF al fine di facilitare la lotta contro la corruzione, la frode, le spese irregolari e l'uso improprio dei fondi; |
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42. |
avverte che i gruppi di criminalità organizzata operano prescindendo dalle frontiere e sempre più spesso acquisiscono beni in Stati membri diversi rispetto a quello in cui sono stabiliti e in paesi terzi; |
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43. |
sollecita una più efficace collaborazione internazionale in materia di assunzione delle prove, riconoscimento reciproco, notificazione degli atti e confisca e blocco dei beni al fine di fornire alle autorità competenti gli strumenti per tracciare, bloccare, gestire e confiscare i proventi di reato; invita la Commissione, pertanto, a sostenere e promuovere l'armonizzazione delle definizioni dei reati di corruzione a livello dell'Unione e a utilizzare meglio gli insiemi di dati esistenti e la metodologia per elaborarne di nuovi, al fine di ottenere dati comparativi in tutta l'UE sul trattamento dei casi di corruzione; |
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44. |
chiede una maggiore cooperazione tra i rappresentanti delle autorità nazionali e l'OLAF al fine di garantire che le indagini condotte in relazione alle frodi a danno del bilancio dell'UE siano prese debitamente in considerazione; |
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45. |
sottolinea che il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) ha formulato raccomandazioni esaustive destinate agli Stati membri per quanto riguarda l'uso di denaro pubblico in situazioni di crisi e di emergenza; invita tutti gli Stati membri ad attuare pienamente tali raccomandazioni, migliorando così la trasparenza e la responsabilità; accoglie con favore, a tale riguardo, la possibilità che l'UE aderisca al GRECO come membro a pieno titolo; |
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46. |
accoglie con favore il pacchetto di proposte legislative presentato dalla Commissione per rafforzare le norme dell'UE contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo; chiede un'attuazione efficace e coerente del futuro quadro, che anticipa le situazioni di emergenza che possono compromettere la stabilità e la sicurezza nell'UE; |
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47. |
prende atto con preoccupazione della conclusione di Europol secondo cui i criminali sono nativi digitali, il che significa che praticamente tutte le attività criminali presentano ora una qualche componente online e che molti reati si sono completamente trasferiti alla dimensione online; è preoccupato per il fatto che le nuove tecnologie fanno sì che i reati tradizionali possano continuare a essere commessi anche in modo non tradizionale, da qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi momento; invita la Commissione e gli Stati membri a effettuare un investimento decisivo e ad assumere un forte impegno politico per affrontare queste nuove sfide; |
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48. |
ritiene che i progressi nel campo dell'IA rappresentino un'enorme opportunità per il settore pubblico per quanto riguarda la rilevazione e la prevenzione delle frodi, ad esempio per il rafforzamento della capacità analitica centrale della Commissione, poiché gli strumenti informatici permettono di individuare, mettere in collegamento e analizzare facilmente i dati necessari e rilevare potenziali irregolarità, frodi e corruzione; invita la Commissione e gli Stati membri ad attivare un sistema unico di informazione e monitoraggio integrato e interoperabile comprensivo di uno strumento unico di estrazione di dati e valutazione del rischio per accedere ai dati pertinenti e analizzarli e aumentare l'affidabilità dei controlli, ai fini di un'applicazione generalizzata, anche con l'aiuto dello strumento di sostegno tecnico; |
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49. |
rileva che la raccolta di dati relativi ai beneficiari finali, diretti o indiretti, dei finanziamenti dell'Unione in regime di gestione concorrente e per i progetti e le riforme sostenuti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, compresi i dati sui proprietari effettivi dei beneficiari dei finanziamenti, è necessaria per garantire controlli e audit efficaci, e che le norme relative alla raccolta e al trattamento di tali dati dovrebbero essere conformi alle norme applicabili in materia di protezione dei dati; |
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50. |
sottolinea i benefici che i registri fondiari digitali apportano in termini di trasparenza della proprietà e di prevenzione e lotta contro la corruzione; si compiace delle iniziative della Commissione per attuare tali programmi in tutta l'UE; invita le autorità nazionali a collaborare con la Commissione per realizzare in modo completo tali programmi; |
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51. |
ritiene che un sistema centralizzato di informazione e monitoraggio dovrebbe includere i requisiti in materia di appalti, con dati disponibili al pubblico in tutta l'UE, paese per paese, affinché gli appaltatori e le amministrazioni aggiudicatrici riferiscano sistematicamente i dati specifici del progetto, i progressi nel raggiungimento degli obiettivi intermedi e i proprietari effettivi diretti e finali (in un formato standardizzato); ritiene che un tale sistema dovrebbe essere creato per facilitare la raccolta, l'interoperabilità e il trattamento dei dati a livello dell'UE e per garantire controlli e audit efficaci; sottolinea che il sistema dovrebbe limitarsi alle informazioni necessarie e che dovrebbe essere possibile pubblicare le informazioni conformemente alla giurisprudenza consolidata della CGUE; fa notare, tuttavia, che si potrebbe introdurre un livello intermedio su scala nazionale (ossia un punto di raccolta decentrato) per facilitare l'esercizio di raccolta dei dati, tenendo conto delle differenze linguistiche e delle caratteristiche locali (come le responsabilità regionali); |
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52. |
suggerisce l'uso di sistemi di divulgazione finanziaria/dichiarazione patrimoniale per la prevenzione, l'individuazione e l'indagine e/o il perseguimento della corruzione, al fine di promuovere l'assunzione di responsabilità e la consapevolezza tra i funzionari pubblici, evitando in tal modo conflitti di interessi; |
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53. |
ritiene che le piattaforme di dati possano rafforzare i meccanismi di vigilanza e favorire un'effettiva condivisione delle informazioni con altri servizi amministrativi; |
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54. |
crede nei vantaggi dati dalla professionalizzazione e da stipendi adeguati nel settore degli appalti pubblici e, in particolare, ritiene che il fatto di disporre di personale specializzato, ben formato e ben retribuito che condivida esperienze, conoscenze e informazioni (di mercato), anche attraverso le frontiere degli Stati membri, sia una pratica benefica da applicare unitamente ad altre tecniche di prevenzione della corruzione; |
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55. |
incoraggia gli Stati membri a fare buon uso dei fondi e dei programmi dell'UE; invita le autorità nazionali a collaborare con l'OLAF per la formazione del personale per quanto concerne le diverse tipologie di frode, le tendenze, le minacce e i rischi, la corruzione e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE; |
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56. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1.
(2) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.
(3) GU C 252 del 18.7.2018, pag. 56.
(4) GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29.
(5) GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43.
(6) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(7) OLAF, «Ventesima relazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, 1o gennaio — 31 dicembre 2019», 2020.
(8) Gallego, J., Prem, M. e Vargas, J.F., «Corruption in the times of Pandemia», maggio 2020.
(9) SWD(2020)0156, SWD(2020)0157, SWD(2020)0158, SWD(2020)0159 e SWD(2020)0160.
(10) GU L 437 del 28.12.2020, pag. 30.
(11) GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.
(12) GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30.
(13) GU L 172 del 17.5.2021, pag. 110.
(14) GU C 272 del 17.8.2020, pag. 1.
(15) https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-launches-european-financial-and-economic-crime-centre
(16) https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/serious-and-organised-crime-in-eu-corrupting-influence
(17) Testi approvati, P9_TA(2021)0148.
(18) Testi approvati, P9_TA(2021)0337.
(19) Testi approvati, P9_TA(2021)0288.
(20) GU L 70 del 16.3.2016, pag. 1.
(21) Lottare contro le frodi nella spesa dell'UE: sono necessari interventi (europa.eu)
(22) http://ti-health.org/wp-content/uploads/2021/05/For-Whose-Benefit-Transparency-International.pdf
(23) https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/309580
(24) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
(25) Entrambi i valori espressi si riferiscono al 2018.
(26) Studio dal titolo «The Largest 50 Beneficiaries in each EU Member State of CAP and Cohesion Funds» (I 50 principali beneficiari in ciascuno Stato membro dei fondi della PAC e di coesione), Parlamento europeo, Direzione generale per le politiche interne, dipartimento tematico Affari di bilancio, maggio 2021.
(27) https://ec.europa.eu/health/security/preparedness_response_it
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30.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/58 |
P9_TA(2021)0503
Attuazione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2021 sull'attuazione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (2021/2077(INI))
(2022/C 251/05)
Il Parlamento europeo,
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visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, |
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vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sulla massimizzazione del potenziale di efficienza energetica del parco immobiliare dell'Unione europea (1), |
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vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sull'accesso a un alloggio dignitoso e a prezzi abbordabili per tutti (2), |
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vista la sua risoluzione del 19 maggio 2021 su una strategia europea per l'integrazione del sistema energetico (3), |
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vista la sua risoluzione del 19 maggio 2021 su una strategia europea per l'idrogeno (4), |
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vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (5) (direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia — EPBD), |
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vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (6) (direttiva sull'efficienza energetica), |
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viste la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (7), e la revisione di cui sarà oggetto, |
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visti il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi (8) come pure la proposta della Commissione, del 14 luglio 2021, di modificare il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda il rafforzamento dei summenzionati livelli, in linea con la maggiore ambizione dell'Unione in materia di clima (COM(2021)0556), |
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visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (9), |
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vista la raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione, dell'8 maggio 2019, sulla ristrutturazione degli edifici (10), |
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vista la raccomandazione (UE) 2019/1019 della Commissione, dell'7 giugno 2019, sull’ammodernamento degli edifici (11), |
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viste la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640) e la risoluzione del Parlamento del 15 gennaio 2020 (12) al riguardo, |
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vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2020 su un nuovo piano d'azione per l'economia circolare — Per un'Europa più pulita e più competitiva (COM(2020)0098), |
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vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 su «Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita» (COM(2020)0662), |
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vista la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2020 su una strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro (COM(2020)0789), |
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vista la comunicazione della Commissione del 6 luglio 2021 sulla strategia per finanziare la transizione verso un'economia sostenibile (COM(2021)0390), |
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visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 25 marzo 2021 dal titolo «Preliminary analysis of the long-term renovation strategies of 13 Member States» (Analisi preliminare delle strategie di ristrutturazione a lungo termine di 13 Stati membri) (SWD(2021)0069), |
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visto il pacchetto «Pronti per il 55 %» di recente pubblicazione, |
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visti l'articolo 54 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e) e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa, |
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visto il parere della commissione per i trasporti e il turismo, |
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vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0321/2021), |
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A. |
considerando che gli edifici sono responsabili del 36 % delle emissioni totali di gas a effetto serra e che il settore della ristrutturazione edilizia è uno dei settori chiave per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di neutralità climatica, efficienza energetica e Green Deal europeo; |
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B. |
considerando che le ristrutturazioni approfondite e graduali dei 210 milioni di edifici esistenti saranno fondamentali per qualsiasi strategia convincente, dal momento che questi sono i più inefficienti sotto il profilo energetico e che fino a 110 milioni di edifici necessitano potenzialmente di ristrutturazione (13); |
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C. |
considerando che nel 2019 il 6 % delle famiglie dell'UE non era in grado di pagare le proprie bollette; che l'efficienza energetica degli edifici può avere un impatto positivo nella lotta contro la povertà energetica; |
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D. |
considerando che il tasso di ristrutturazione degli edifici è attualmente molto basso, pari a circa l'1 % annuo, con un tasso di ristrutturazioni profonde pari allo 0,2 % annuo; che i programmi di ristrutturazione non sempre contemplano miglioramenti dell'efficienza energetica e aumenti delle fonti energetiche rinnovabili; |
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E. |
considerando che ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 2018/1999 (14) sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, «l'efficienza energetica al primo posto» è un principio guida della politica energetica dell'UE per rendere più efficiente la domanda e l'offerta di energia, in particolare mediante risparmi energetici nell'uso finale efficaci in termini di costi, iniziative domanda-risposta e una conversione, trasmissione e distribuzione dell'energia più efficienti; |
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F. |
considerando che, secondo quanto stimato dalla Commissione, nelle famiglie dell'UE il riscaldamento e l'acqua calda da soli rappresentano il 79 % del consumo finale totale di energia (192,5 Mtep) (15); |
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G. |
considerando che l'ultima revisione della EPBD nel 2018 mediante la direttiva (UE) 2018/844 (16) mirava ad accelerare la ristrutturazione degli edifici esistenti entro il 2050, a sostenere la modernizzazione di tutti gli edifici con tecnologie intelligenti e un legame più chiaro con la mobilità pulita, e a creare un contesto stabile per le decisioni di investimento e a consentire ai consumatori e alle imprese di compiere scelte più informate per risparmiare energia e denaro; |
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H. |
considerando che, dall'ultima revisione della direttiva EPBD, l'UE ha adottato l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050; |
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I. |
considerando che la EPBD incarica gli Stati membri di adottare strategie di ristrutturazione a lungo termine (SRLT), ma senza obbligarli a ristrutturare o impartire istruzioni su come procedere in tal senso, e non fornisce loro mezzi chiari per verificare le loro strategie rispetto ai risultati; |
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J. |
considerando che le SRLT dovrebbero sostenere adeguatamente la prestazione energetica degli alloggi sociali; |
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K. |
considerando che le misure relative ai sistemi di automazione e controllo negli edifici, incluse nella revisione della direttiva EPBD, non sono ancora state completamente recepite negli Stati membri; che l'attuazione creerebbe maggiore certezza per gli investitori e i professionisti; |
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L. |
considerando che la direttiva sull'efficienza energetica richiede agli Stati membri di effettuare valutazioni globali dell'efficienza di soluzioni di riscaldamento e raffreddamento da fonti rinnovabili, al fine di identificare il potenziale delle soluzioni di riscaldamento e raffreddamento nel settore dell'edilizia e proporre politiche volte a fornire un potenziale in termini di efficienza ed energie rinnovabili; |
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M. |
considerando che l'iniziativa del nuovo Bauhaus europeo mira a eliminare la separazione tra progettazione e funzionalità, stile di vita sostenibile, l’uso intelligente delle risorse e soluzioni innovative e inclusive; |
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N. |
considerando che l'accesso a fondi e finanziamenti adeguati è fondamentale per avviare l'ondata di ristrutturazioni; che la ristrutturazione è un settore di punta per gli investimenti e le riforme nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza; |
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O. |
considerando che i veicoli elettrici sono una componente centrale della transizione dell'UE verso l'energia pulita, basata su misure di efficienza energetica, energie rinnovabili, combustibili alternativi e soluzioni innovative per la gestione della flessibilità energetica e per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica al più tardi entro il 2050; |
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P. |
considerando che la EPBD integra la direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi fornendo la base giuridica per l'installazione dei punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali; che la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia riveste un ruolo fondamentale, a livello dell'Unione, per promuovere la ricarica intelligente e privata, dato che la maggior parte delle operazioni di ricarica avverrà probabilmente in siti privati e siti non residenziali accessibili al pubblico; |
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Q. |
considerando che i dispositivi di ricarica privati per i veicoli elettrici hanno spesso requisiti tecnici e applicazioni differenti rispetto ai punti di ricarica pubblici, in quanto funzionano con minore energia elettrica e sono utilizzati per periodi di ricarica più lunghi, pur rimanendo in larga misura il metodo di ricarica più accessibile sotto il profilo economico; |
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R. |
considerando che la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia dovrebbe rispecchiare i requisiti per l'installazione di un numero minimo di punti di ricarica per i parcheggi degli edifici, imponendo l'introduzione di un adeguato pre-cablaggio per la ricarica dei veicoli elettrici; che dal 2025 gli Stati membri dovranno stabilire un requisito minimo relativo ai punti di ricarica per tutti gli edifici non residenziali, sia pubblici che privati, con oltre 20 posti auto, a seconda delle pertinenti condizioni nazionali, regionali e locali; |
Osservazioni
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1. |
sottolinea che le disposizioni di cui all'articolo 2 bis della EPBD dovranno essere rafforzate e attuate in modo efficace per garantire che il settore dell'edilizia contribuisca con successo al conseguimento di almeno il 55 % di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e dell'obiettivo dell'UE in materia di neutralità climatica al più tardi entro il 2050; ritiene che anche l’obiettivo principale e le tappe intermedie e gli indicatori della EPBD dovranno essere adattati di conseguenza, in quanto le SRLT non sono attualmente ai livelli necessari per conseguire gli obiettivi della direttiva; |
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2. |
sottolinea che la EPBD e le strategie dettagliate di ristrutturazione a lungo termine dovrebbero trainare l'aumento della portata, della profondità, della velocità e della qualità della ristrutturazione del parco immobiliare europeo attraverso nuove misure strategiche innovative, come suggerito nell'«ondata di ristrutturazioni»; |
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3. |
si rammarica del fatto che alcuni Stati membri abbiano presentato le loro strategie di ristrutturazione a lungo termine in ritardo e che uno Stato membro non abbia ancora presentato le proprie; sottolinea che, di conseguenza, è difficile confrontare i piani degli Stati membri; evidenzia il fatto positivo che le presentazioni tardive abbiano potuto includere collegamenti ai piani nazionali di ripresa adottati in seguito alla crisi della Covid-19 e alle più recenti iniziative politiche dell'UE, come il Green deal europeo e l'ondata di ristrutturazioni; osserva, tuttavia, che ciò ha creato disparità tra gli Stati membri che hanno presentato le loro SRLT prima dei loro piani di ripresa pandemica; |
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4. |
ricorda l'importanza di mettere a disposizione risorse finanziarie adeguate attraverso NextGenerationEU nel settore della ristrutturazione, del rendimento energetico e dell'efficienza degli edifici; ritiene che il collegamento tra la ristrutturazione degli edifici e i fondi per la ripresa offra un'opportunità economica e uno strumento affinché gli Stati membri riducano le emissioni di gas a effetto serra; |
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5. |
osserva che le SRLT presentate hanno in generale ampiamente rispettato i requisiti di cui all'articolo 2 bis della EPBD, fornendo informazioni sulle diverse categorie ivi enunciate; si rammarica, tuttavia, del fatto che il livello di dettaglio e di ambizione differisca da una SRLT all'altra; si rammarica del fatto che diversi Stati membri non abbiano fissato obiettivi chiari per il 2030, 2040 e 2050 come richiesto dall'articolo 2 bis; si rammarica del fatto, inoltre, che non tutte le strategie di ristrutturazione a lungo termine forniscano dati sulla riduzione dei gas a effetto serra, il che rende difficile valutare l'ambizione delle strategie in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici; ritiene che le SRLT dovrebbero adoperarsi per creare misure e strumenti di monitoraggio chiari per triplicare il tasso annuo di ristrutturazione, tenendo conto dei diversi punti di partenza e dei diversi parchi immobiliari negli Stati membri; |
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6. |
sottolinea che gli Stati membri si sono ampiamente concentrati sulla decarbonizzazione dei sistemi di approvvigionamento energetico e sulle emissioni di gas a effetto serra, anziché elaborare attivamente misure e politiche dedicate volte a migliorare il rendimento energetico degli edifici applicando il principio dell'efficienza energetica al primo posto e riducendo così complessivamente il consumo energetico in questo settore, nell'ambito di un approccio integrato e sistematico all'energia; sottolinea che l'efficienza energetica e l'impiego di energia rinnovabile dovrebbero essere attuati al massimo lungo l'intera catena del valore dell'energia, compresi l'elettricità, il calore e il gas, e non solo per i singoli edifici; |
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7. |
invita la Commissione a monitorare attentamente se gli obiettivi delle SRLT siano in linea con l'ondata di ristrutturazioni, le valutazioni globali per il riscaldamento e il raffreddamento richieste dalla direttiva sull'efficienza energetica e dalla direttiva sulle energie rinnovabili (17), nonché i nuovi obiettivi in materia di clima ed energia per ciascuno Stato membro in base al rispettivo parco immobiliare; |
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8. |
invita gli Stati membri a promuovere una ristrutturazione che favorisca l'integrazione del sistema delle energie rinnovabili negli edifici, come l'installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, l'accumulo termico e la connessione a reti intelligenti; incoraggia gli Stati membri e la Commissione a promuovere la condivisione delle migliori prassi; |
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9. |
ritiene che il coinvolgimento dei cittadini nella transizione verde e nelle ristrutturazioni degli edifici è fondamentale per il loro successo; sottolinea che l'inclusione di esperti e la raccolta di competenze pubbliche possono contribuire a migliorare l'attuazione; invita gli Stati membri ad offrire sufficiente trasparenza in tutto il processo di consultazione pubblica sulle SRLT e a garantire che il processo sia inclusivo, facilitando il coinvolgimento di tutte le parti interessate pertinenti, conformemente ai requisiti specifici della EPBD; |
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10. |
si rammarica del fatto che l'UE non abbia raggiunto il suo obiettivo di efficienza energetica nel 2020; sottolinea che vi è un divario collettivo di ambizione in termini di contributi nazionali nell'ambito dei piani nazionali per l'energia e il clima al fine di conseguire l'obiettivo di efficienza energetica nel 2030 e che gli Stati membri dovranno pertanto intensificare notevolmente i loro sforzi; |
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11. |
rileva che l'edilizia è un'attività complessa che richiede uno stretto coordinamento tra un grande numero di professionisti e artigiani e si basa sull'uso di un'ampia gamma di tecniche e materiali da costruzione; ritiene che la revisione della direttiva EPBD debba tenere conto dell'interazione con altre politiche in materia di edilizia sostenibile e neutralità dei materiali al fine di decarbonizzare in modo efficiente gli edifici europei; |
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12. |
sottolinea l'importanza della sostenibilità nell'utilizzo dei materiali e nel consumo delle risorse di un ciclo di vita di un edificio, dall'estrazione del materiale, dalla costruzione e dall'utilizzo all'uso finale e alla demolizione, nonché al riciclaggio e al riutilizzo, compresi i materiali rinnovabili e sostenibili a base naturale; sottolinea, inoltre, che la progettazione degli edifici dovrebbe utilizzare l’economia circolare durante le diverse fasi del processo di costruzione; |
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13. |
sostiene l'impiego di materiali da costruzione sostenibili, innovativi e non tossici e sottolinea l'importanza di rafforzare la circolarità dei materiali da costruzione mediante l'applicazione o la creazione di un sistema di etichettatura dell'economia circolare basato su norme ambientali e criteri specifici per taluni materiali; osserva che sono necessarie ulteriori ricerche sui materiali sostenibili e sui processi sostenibili; sottolinea che i materiali a base di legno possono svolgere un ruolo nella sostituzione delle alternative basate sui combustibili fossili nella costruzione di edifici ed evidenzia il loro potenziale di deposito di carbonio a lungo termine; |
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14. |
riconosce che, sebbene le ristrutturazioni profonde abbiano il vantaggio di determinare un cambiamento generale del rendimento energetico di un edificio, le ristrutturazioni graduali e graduali profonde possono consentire misure di ristrutturazione meno invasive e più efficienti in termini di costi se si fanno coincidere a determinate «soglie di intervento»; osserva che tali occasioni sono dettate da opportunità pratiche, circostanze personali, passaggi di proprietà o da un cambiamento del locatario di immobili in affitto; incoraggia gli Stati membri a valutare come utilizzare tali «soglie di intervento» per incentivare i lavori di ristrutturazione; rileva che le ristrutturazioni a fase unica e quelle graduali non sono in concorrenza tra loro, ma sono entrambe soluzioni adeguate a seconda della situazione particolare; ritiene che le ristrutturazioni graduali e le ristrutturazioni graduali profonde debbano essere eseguite in linea con le norme relative alle ristrutturazioni profonde per evitare effetti di dipendenza («lock-in»), garantendo una tabella di marcia per la ristrutturazione degli edifici; |
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15. |
osserva che l'attuale definizione di edifici a energia quasi zero contenuta nella EPBD è di natura qualitativa e lascia ampia discrezionalità agli Stati membri nella definizione delle norme corrispondenti; invita la Commissione a prevedere una norma relativa alle ristrutturazioni profonde per conseguire risparmi energetici e riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, nonché una definizione armonizzata di edifici a energia quasi zero; |
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16. |
ritiene che le ristrutturazioni e gli standard per nuovi edifici dovrebbero prendere in considerazione la sicurezza antincendio e i rischi legati all'intensa attività sismica, che incidono sull'efficienza energetica e sulla durata degli edifici, e dovrebbero includere elevati standard sanitari; invita gli Stati membri a sviluppare un regime di ispezione elettrica in considerazione del fatto che il 30 % degli incendi domestici e il 50 % degli incendi domestici accidentali sono di origine elettrica (18); ritiene che la ristrutturazione del parco immobiliare europeo dovrebbe integrare controlli e aggiornamenti di sicurezza in materia di elettricità e garantire una ventilazione sufficiente per il fumo in caso di incendio; sottolinea che le SRLT dovrebbero altresì contribuire al rafforzamento statico e strutturale del parco immobiliare; |
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17. |
ribadisce la necessità di tenere conto della presenza di prodotti contenenti amianto negli edifici e di rimuovere tali prodotti e proteggere gli edifici dall'emissione di amianto nell'ambiente quando sono migliorati ai fini dell'efficienza energetica (19); |
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18. |
si rammarica del fatto che, sebbene il termine per il recepimento della EPBD sia scaduto il 10 marzo 2020, alcuni Stati membri non abbiano ancora attuato pienamente tale legislazione; |
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19. |
ricorda l'importanza di prevedere incentivi adeguati per la ristrutturazione degli edifici, nonché misure finanziarie subordinate al miglioramento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 6, della EPBD e per garantire l’accessibilità delle ristrutturazioni sotto il profilo economico; |
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20. |
sottolinea l'importanza di informazioni chiare e accurate sul rendimento energetico e sui costi dell'energia per i potenziali acquirenti e i potenziali locatari; riconosce la necessità di migliorare e armonizzare meglio gli attestati di prestazione energetica (APE) in tutti gli Stati membri, al fine di renderli più facilmente comparabili, di migliore qualità e più affidabili, tenendo conto nel contempo dei diversi punti di partenza e dei diversi parchi immobiliari negli Stati membri; ritiene pertanto che gli APE dovrebbero essere resi più accessibili e leggibili, dovrebbero mostrare informazioni pratiche sulla prestazione energetica reale, in particolare sull'effettiva impronta di carbonio di un edificio, dovrebbero essere digitalizzati e dovrebbero integrare le informazioni provenienti dal mercato locale a livello dell'UE e le informazioni relative ai parametri di qualità degli ambienti interni, come il comfort termico; sottolinea che gli APE potrebbero pertanto essere utilizzati per servizi facoltativi di gestione della domanda come riferimento per le misure normative, i programmi di finanziamento e le politiche integrate di ristrutturazione; |
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21. |
sottolinea il divario tra le prestazione energetica effettiva e prestazione calcolata attraverso gli APE, che è fonte di confusione per gli utenti di tali certificati; sottolinea la necessità di integrare i passaporti per la ristrutturazione degli edifici, i registri digitali degli edifici e gli indicatori della predisposizione degli edifici all'intelligenza nell'ambito dei certificati di prestazione energetica al fine di prevenire la moltiplicazione degli strumenti e offrire maggiore chiarezza ai consumatori; ritiene che ciò faciliterà le ristrutturazioni, ne aumenterà la profondità, garantirà il coordinamento tra le diverse misure nel tempo e ne coglierà i molteplici vantaggi; |
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22. |
ricorda che le SRLT dovrebbero includere i benefici più ampi delle ristrutturazioni, come la salute, la sicurezza, il comfort termico e la qualità dell'aria interna; osserva che secondo lo studio della Commissione (20), la salute è stata l'incentivo principale dei proprietari di abitazioni private nell’effettuare ristrutturazioni energetiche, con un chiaro collegamento tra qualità della casa, povertà energetica e salute; ritiene che gli Stati membri dovrebbero includere la qualità dell'aria interna nella promozione delle ristrutturazioni degli edifici attraverso sistemi di incentivi pubblici e campagne di informazione, tra le altre iniziative; incoraggia gli Stati membri a migliorare la raccolta di dati sui parametri di qualità degli ambienti interni, al fine di sviluppare standard minimi di qualità degli ambienti interni; |
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23. |
sottolinea che obiettivi ambiziosi per la ristrutturazione profonda e graduale del parco immobiliare esistente potrebbero creare fino a 2 milioni di posti di lavoro (21), posizioni soprattutto locali, non esternalizzabili, in particolare nelle piccole e medie imprese, e fornire ai consumatori energia pulita e a prezzi accessibili ed offrire miglioramenti alle condizioni di vita degli occupanti; |
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24. |
ricorda che gli edifici pubblici devono fungere da apripista per quanto riguarda i tassi di ristrutturazione e il conseguimento della decarbonizzazione, dell'efficienza energetica e dell'efficienza in termini di costi, contribuendo così ad aumentare la consapevolezza e a guadagnarsi l'accettazione da parte di un pubblico più ampio; |
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25. |
ribadisce la sua richiesta di promuovere un'iniziativa dell'UE per le competenze, che comprenda aspetti tesi ad incoraggiare l'inclusività di genere, unitamente agli sforzi nazionali per consentire agli intermediari quali installatori, architetti o fornitori di consigliare, prescrivere o installare le soluzioni richieste, comprese le soluzioni digitali, per offrire programmi di efficienza energetica e un parco immobiliare decarbonizzato, nonché concentrarsi sul miglioramento delle competenze e sulla riqualificazione di tutti gli attori coinvolti nel settore delle costruzioni; ritiene necessario che gli Stati membri forniscano un chiaro collegamento tra le loro strategie di ristrutturazione a lungo termine nazionali e iniziative adeguate per promuovere lo sviluppo di competenze e la formazione nei settori dell'edilizia e dell'efficienza energetica; |
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26. |
ritiene che i principi dell'efficienza sotto il profilo dei costi e della neutralità dei costi, in base ai quali gli aumenti del canone di locazione sono controbilanciati dai risparmi energetici, ridurranno l'importo delle bollette per i consumatori finali; incoraggia gli Stati membri a includere sistematicamente nelle rispettive strategie di ristrutturazione a lungo termine politiche e azioni volte ad affrontare la povertà energetica e gli edifici con le peggiori prestazioni all'interno del parco immobiliare nazionale, così come a contrastare le distorsioni del mercato e le acquisizioni speculative che causano un aumento dei canoni di locazione, il che colpisce in maniera sproporzionata i locatari a basso reddito; ricorda che l'onere che grava sui consumatori più vulnerabili a causa della variabilità dei mercati dell'energia può essere alleviato in modo significativo migliorando l'efficienza energetica degli edifici; sottolinea la necessità di garantire un sostegno finanziario flessibile e meccanismi rivolti ai suddetti consumatori, al fine di contribuire ad affrontare la povertà energetica; osserva tuttavia che sarebbe opportuno prendere in considerazione incentivi atti a ridurre i costi di ristrutturazione per gruppi e settori specifici; |
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27. |
sottolinea che la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia dovrebbe garantire che la ristrutturazione offra un buon utile sul capitale investito per i proprietari di abitazioni e di immobili, introducendo miglioramenti reali e quantificati nella prestazione energetica degli edifici; pone l'accento sul fatto che un approccio basato sull'energia misurata risparmiata grazie alla ristrutturazione ridurrà i costi e aumenterà la profondità, la qualità e la portata delle riqualificazioni energetiche per gli edifici esistenti; invita la Commissione a verificare se sia necessaria una revisione del livello ottimale in funzione dei costi, quale definito dall'articolo 2, punto 14, nell'ambito della revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia; |
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28. |
accoglie con favore il relativo successo degli sportelli unici e sottolinea il ruolo fondamentale che essi possono svolgere nel collegare i potenziali progetti con gli attori del mercato, compresi i cittadini, le autorità pubbliche e gli sviluppatori di progetti, in particolare per progetti su piccola scala; osserva che non esiste una definizione comune di sportello unico, dal momento che i modelli esistenti in tutta l'UE differiscono in termini di struttura, gestione e tipo di assistenza fornita; rammenta l'importanza della sensibilizzazione in merito agli sportelli unici, anche a livello locale e regionale; sottolinea che gli sportelli unici possono svolgere un ruolo importante nell'affrontare il problema relativo a procedure di autorizzazione lunghe e macchinose nonché nel favorire l'accesso ai finanziamenti per la ristrutturazione degli edifici, contribuendo a diffondere informazioni in merito a termini e condizioni; ritiene che gli sportelli unici dovrebbero offrire consulenza e sostegno sia agli edifici unifamiliari sia a quelli composti da più unità, nonché fornire supporto agli installatori accreditati; |
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29. |
ricorda che l'articolo 19 della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia prevede una clausola di revisione, la quale include una valutazione ex post da effettuarsi al più tardi entro il 2026; sottolinea che ciò dovrebbe consentire di trarre insegnamenti dall'attuazione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia ed essere utile ai fini della valutazione dei progressi compiuti nella sua applicazione in tutta l'Unione; |
Raccomandazioni
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30. |
sottolinea che la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia è fondamentale ai fini della riuscita dell'ondata di ristrutturazioni e del conseguimento della riduzione delle emissioni; |
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31. |
invita gli Stati membri a garantire la corretta attuazione della direttiva in ogni suo aspetto, con particolare riferimento al parco di edilizia popolare; sollecita la Commissione a continuare a monitorarne l'attuazione e a intervenire, se necessario, in caso di inadempienza; |
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32. |
invita la Commissione a rafforzare le disposizioni vigenti della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia onde garantire che le strategie di ristrutturazione a lungo termine degli Stati membri siano coerenti con gli obiettivi dell'UE in materia di neutralità climatica ed energia; sottolinea che la ristrutturazione degli edifici dovrà essere effettuata mantenendo un tasso pari al 3 % annuo per le riqualificazioni profonde e le riqualificazioni profonde graduali affinché l'UE possa raggiungere la neutralità climatica entro il 2050; |
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33. |
invita la Commissione a stabilire come elaborare un modello standard che gli Stati membri possano utilizzare per garantire il rispetto di tutti i requisiti di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia e ad armonizzare gli obiettivi e i requisiti ai fini di una migliore comparabilità di progressi e risultati e di una valutazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza, ovvero di qualsiasi altro finanziamento dell'UE subordinato a una strategia completa di ristrutturazione a lungo termine; incoraggia la Commissione a creare una rete di esperti ad hoc per sostenere gli Stati membri nei processi di progettazione, monitoraggio e attuazione delle rispettive strategie di ristrutturazione a lungo termine; |
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34. |
invita la Commissione a valutare in che modo agevolare ulteriormente lo sviluppo di sportelli unici che forniscano servizi di consulenza ai cittadini e ad altri portatori di interessi, anche attraverso misure più rigorose nella direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia; è del parere che altri orientamenti e ulteriori misure di sostegno, in particolare assistenza tecnica, campagne di informazione, formazione e il finanziamento di progetti, possano condurre a un più elevato tasso di ristrutturazione; |
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35. |
invita gli Stati membri a massimizzare le sinergie tra le rispettive strategie di ristrutturazione a lungo termine, i piani nazionali per la ripresa e la resilienza e altre misure finalizzate alla ripresa, garantendo in tal modo che Next Generation EU fornisca finanziamenti immediati per le ristrutturazioni profonde e le ristrutturazioni graduali profonde, con particolare riferimento agli edifici aventi le peggiori prestazioni e alle famiglie a basso reddito, e crei nel contempo un quadro favorevole affinché i mercati guida delle ristrutturazioni sostenibili continuino a crescere oltre la fine del periodo di finanziamento; |
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36. |
ritiene che la digitalizzazione degli edifici e delle tecnologie di costruzione, laddove percorribile, possa rivestire un ruolo importante ai fini di una maggiore efficienza energetica; reputa che la revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia dovrebbe servire a promuovere ulteriormente tecnologie edilizie intelligenti e flessibili, in linea con il principio «dell'efficienza energetica al primo posto», e favorire un approccio basato sui dati; incoraggia l'uso e la diffusione di tecnologie emergenti, come i contatori, i sistemi di ricarica e gli impianti di riscaldamento intelligenti, le tecnologie di stoccaggio e i sistemi di gestione dell'energia interoperabili con la rete, la modellizzazione e la simulazione 3D e l'intelligenza artificiale, al fine di ridurre le emissioni di carbonio in tutte le fasi del ciclo di vita dell'edificio, dalla pianificazione e progettazione fino alla costruzione, all'esercizio e alla riqualificazione; |
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37. |
sottolinea che dati aggiornati, affidabili e completi sulle prestazioni dell'intero parco immobiliare europeo sono fondamentali per elaborare e attuare politiche efficaci volte a migliorare l'efficienza energetica del settore; rileva che le tecnologie digitali dovrebbero essere utilizzate anche a supporto della mappatura del parco immobiliare esistente e per sostenere la diffusione delle strategie di ristrutturazione a lungo termine; |
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38. |
ritiene che si debba ricorrere a un approccio basato sui dati per garantire una più ampia disponibilità di dati aggregati e anonimizzati per i proprietari di abitazioni, i locatari e i terzi, che possono utilizzarli per ottimizzare il consumo energetico, anche attraverso sistemi di consenso sicuri basati sul RGPD, così come per fini statistici e di ricerca; |
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39. |
incoraggia gli Stati membri a garantire un'attuazione efficace, ambiziosa e coerente del sistema di indicatori della predisposizione degli edifici all'intelligenza approvato in tutta l'UE; sottolinea che tale sistema dovrebbe servire alla realizzazione dell'ondata di ristrutturazioni e all'integrazione del sistema energetico, sostenendo la diffusione di edifici intelligenti e flessibili; riconosce che il sistema di indicatori della predisposizione degli edifici all'intelligenza contribuirà a incoraggiare ulteriormente la progettazione e la costruzione di nuovi edifici come edifici a energia zero; |
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40. |
ritiene che le strategie di ristrutturazione a lungo termine dovrebbero fornire maggiori dettagli in merito alle azioni a lungo termine e alla pianificazione infrastrutturale integrata, sulla base di una tabella di marcia contenente politiche concrete e scadenze relative a traguardi chiari per il 2030, il 2040 e il 2050, al fine di creare un ambiente più stabile per gli investitori, gli sviluppatori, i proprietari di abitazioni e i locatari e affrontare l'impatto dell'intero ciclo di vita degli edifici; sottolinea che gli Stati membri devono migliorare l'accesso a una serie di meccanismi finanziari e fiscali per sostenere la mobilitazione di investimenti privati e promuovere partenariati pubblici e privati; chiede un'azione volta a promuovere prestiti basati sull'efficienza energetica quale criterio per concedere tassi di interesse inferiori; |
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41. |
sottolinea che la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia dovrebbe garantire che la ristrutturazione offra un buon rapporto costi-benefici, un utile sul capitale investito per i proprietari di abitazioni e di immobili, una riduzione dell'importo delle bollette e una maggiore sostenibilità, introducendo miglioramenti reali e quantificati nella prestazione energetica degli edifici; pone in evidenza che un approccio basato sulla reale energia risparmiata grazie alla ristrutturazione ridurrà i costi e aumenterà sia la qualità che la portata delle riqualificazioni energetiche per gli edifici esistenti; |
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42. |
richiama l'attenzione sul potenziale delle infrastrutture verdi, come i tetti e le pareti verdi, per migliorare la prestazione energetica degli edifici e favorire la mitigazione e l'adattamento climatici e la biodiversità, in particolare nelle aree urbane; |
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43. |
invita gli Stati membri ad utilizzare le strategie di ristrutturazione a lungo termine per attuare politiche innovative volte a coinvolgere attivamente i cittadini nell'introduzione e nell'attuazione delle stesse, così come nei programmi di efficienza energetica; sottolinea l'importanza di coinvolgere e mobilitare i portatori di interessi, compresi i cittadini, i comuni, le associazioni edilizie e i professionisti dell'edilizia, nell'elaborazione di piani integrati e strategie di attuazione per la decarbonizzazione degli edifici; |
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44. |
riconosce l'esistenza di differenti dinamiche di costruzione e ristrutturazione per i diversi tipi di edifici (pubblici e privati, non residenziali e residenziali) negli Stati membri; invita la Commissione a fornire un quadro atto all'introduzione di norme minime in materia di prestazione energetica che tengano conto dei diversi punti di partenza e dei diversi parchi immobiliari in tutti gli Stati membri, con riferimento soprattutto a edifici di particolare pregio architettonico o storico, al fine di accelerare i tassi di ristrutturazione e dare visibilità all'intera catena del valore in merito ai miglioramenti attesi, nonché di stimolare l'innovazione, garantendo nel contempo l'accessibilità economica, in particolare per le persone con un reddito limitato e in situazioni di vulnerabilità; |
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45. |
incoraggia gli Stati membri a sviluppare un quadro integrato che includa finanziamenti pertinenti e assistenza tecnica per l'introduzione graduale di norme minime in materia di prestazione energetica, che, in ultima analisi, garantiranno il raggiungimento dei traguardi fondamentali per il 2030, 2040 e 2050 definiti nelle loro strategie di ristrutturazione a lungo termine; sottolinea che tali requisiti minimi contribuirebbero a spianare la strada verso la neutralità climatica nel settore edile al più tardi entro il 2050 e potrebbero fornire visibilità e sicurezza al mercato in merito alla trasformazione del parco immobiliare esistente; riconosce che gli Stati membri dispongono della flessibilità per definire le misure necessarie a tenere conto delle diverse condizioni economiche, climatiche, politiche, sociali e costruttive; ritiene che dovrebbero essere concessi incentivi e strumenti finanziari specifici per gli edifici gravati da vincoli tecnici, architettonici, storici o legati al patrimonio che non possono essere ristrutturati a un costo ragionevole rispetto al valore della proprietà; |
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46. |
invita la Commissione a collegare le strategie di ristrutturazione a lungo termine alle pertinenti disposizioni della direttiva sull'efficienza energetica e della direttiva sulle energie rinnovabili relative all'efficienza del teleriscaldamento e del teleraffreddamento e alla promozione dell'energia rinnovabile nel settore edilizio, come l'energia solare, termica e geotermica, nonché a un ruolo di maggior rilievo per lo stoccaggio dell'energia e l'autoconsumo, in risposta ai segnali delle reti e delle micro-reti, riconoscendo nel contempo che i combustibili fossili, in particolare il gas naturale, sono attualmente impiegati nei sistemi di riscaldamento degli edifici; osserva che i consumatori hanno bisogno di sostegno per abbandonare i combustibili fossili; |
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47. |
invita gli Stati membri ad attuare pienamente le disposizioni dell'articolo 14 e dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, fornendo ai cittadini e ai professionisti dettagli chiari su come il sistema di automazione e controllo degli edifici possa fornire quanto prima le capacità richieste, al fine di garantire che tutte le azioni preparatorie si svolgano senza indugio e prima della scadenza fissata al 2025; invita la Commissione e gli Stati membri a prendere in considerazione, in fase di recepimento delle succitate disposizioni, l'utilizzo di strumenti o liste di controllo sviluppati da esperti e professionisti; |
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48. |
esorta gli Stati membri a mirare alla decarbonizzazione del riscaldamento e del raffreddamento negli edifici, in linea con le priorità stabilite dall'ondata di ristrutturazioni, e a prendere in considerazione regimi di incentivi, dedicando particolare attenzione ai consumatori più vulnerabili, al fine di sostituire i vecchi sistemi di riscaldamento degli edifici, basati sui combustibili fossili e inefficienti, anche mediante l'introduzione di obiettivi di sostituzione coerenti con le strategie di ristrutturazione a lungo termine; |
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49. |
ricorda la sua richiesta affinché la prossima revisione valuti la necessità di aumentare i requisiti in materia di infrastrutture di ricarica previsti dalla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto della necessità di garantire la stabilità della rete, ad esempio mettendo in atto funzionalità di ricarica intelligenti, e di promuovere la mobilità sostenibile, e affinché includa un approccio integrato, sistematico e circolare per lo sviluppo urbano e rurale, in conformità di una pianificazione urbana e di itinerari di trasporto adeguati; |
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50. |
incoraggia gli Stati membri a valutare come sfruttare al meglio i benefici di un approccio per distretto relativamente alle ristrutturazioni su larga scala, in collaborazione con i soggetti interessati e le comunità locali; |
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51. |
invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i punti di ricarica negli edifici siano pronti per la ricarica intelligente e ad allineare i relativi requisiti alla revisione della direttiva sulle energie rinnovabili; invita gli Stati membri a elaborare un quadro che contribuisca alla semplificazione e all'accelerazione dell'introduzione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali nuovi ed esistenti, che affronti eventuali ostacoli normativi e che promuova soluzioni adeguate per garantire un accesso agevole e uno spazio per riporre le biciclette nella progettazione degli edifici; |
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52. |
accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia riconosciuto l'importanza della mobilità elettrica con l'introduzione di requisiti minimi per i parcheggi che superano determinate dimensioni e altri requisiti minimi in materia di infrastrutture per gli edifici di minori dimensioni; pone l'accento sulla necessità di sostenere ulteriormente la realizzazione delle infrastrutture di ricarica; |
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53. |
sottolinea l'importante ruolo che la ristrutturazione degli edifici esistenti e la progettazione di nuovi edifici possono rivestire nel promuovere la diffusione dei veicoli elettrici quali automobili, furgoni, biciclette e motocicli, offrendo sia spazi di parcheggio che infrastrutture di ricarica adeguati e contribuendo in tal modo alla decarbonizzazione complessiva del settore dei trasporti; osserva che, grazie a tale intervento, gli edifici possono essere resi più sani, più verdi e interconnessi all'interno di un quartiere urbano, nonché più resilienti rispetto agli effetti negativi dei cambiamenti climatici; invita la Commissione a valutare la possibilità di ampliare la portata della mobilità nella direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia introducendo requisiti minimi, se possibile, per differenti tipologie di edifici in relazione alle infrastrutture di parcheggio dedicate alle biciclette e ai punti di ricarica per le biciclette elettriche; |
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54. |
plaude al riconoscimento dell'importanza dei requisiti delle infrastrutture di pre-cablaggio negli edifici residenziali e non residenziali di nuova costruzione come una delle condizioni per la rapida installazione dei punti di ricarica; invita la Commissione a incoraggiare l'inclusione di tali requisiti nei quadri strategici nazionali; |
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55. |
sottolinea che la disponibilità di punti di ricarica è uno degli incentivi che incoraggiano un residente o un proprietario di un'abitazione privata a scegliere una soluzione di mobilità elettrica; osserva tuttavia che la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia stabilisce attualmente soltanto i requisiti relativi alle infrastrutture di canalizzazione per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a importanti opere di ristrutturazione aventi più di dieci posti auto; fa notare che la direttiva prevede un'esenzione qualora il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superasse il 7 % del costo totale della ristrutturazione complessiva dell'edificio; invita la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, a esaminare attraverso un'analisi dei costi le possibili modalità per incoraggiare gli sviluppatori a prevedere infrastrutture appropriate per gli utilizzatori dei veicoli elettrici; |
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56. |
ricorda che gli Stati membri devono stabilire requisiti per l'installazione di un determinato numero di punti di ricarica per tutti gli edifici non residenziali con più di venti posti auto entro il 1o gennaio 2025; prende atto, in tal senso, dell'importanza di individuare le carenze nell'attuazione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, la cui revisione dovrebbe includere disposizioni che agevolino e incoraggino ulteriormente la realizzazione di infrastrutture di ricarica pubbliche e private negli edifici residenziali e non residenziali; |
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57. |
sottolinea che le soluzioni per la mobilità elettrica devono essere prontamente accessibili a tutte le persone; mette a tale proposito in evidenza la necessità di ristrutturare gli edifici, ivi compresi i parcheggi, al fine di migliorarne l'accessibilità per le persone a mobilità ridotta; sottolinea altresì la necessità di riservare spazi per riporre l'attrezzatura di aiuto alla mobilità negli edifici nuovi e ristrutturati, ivi compresi sedie a rotelle e passeggini; |
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58. |
accoglie con favore il riconoscimento delle misure necessarie ad agevolare e accelerare la realizzazione di infrastrutture di ricarica facendo fronte a ostacoli esistenti quali gli incentivi divergenti e gli oneri amministrativi; mette in evidenza, tuttavia, che a livello locale e nazionale continuano a persistere ostacoli amministrativi in relazione alla pianificazione delle infrastrutture e alle procedure di autorizzazione per le infrastrutture di ricarica, che stanno ostacolando la realizzazione delle infrastrutture di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali esistenti e di nuova costruzione; pone l'accento sul fatto che sono necessari ulteriori sforzi per eliminare tali evidenti ostacoli amministrativi; |
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59. |
richiama l'attenzione sull'idea che la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici residenziali e non residenziali debba integrare le infrastrutture di ricarica accessibili al pubblico per garantire la capacità di ricarica dei veicoli elettrici; mette in evidenza la necessità di realizzare maggiori investimenti nel settore della mobilità elettrica e di introdurre infrastrutture di ricarica dotate di sistemi di ricarica intelligenti, che possono agevolare la modulazione dei picchi e la gestione della domanda, creando reti elettriche più efficienti e meno costose con un minor fabbisogno di capacità di generazione e infrastrutture; |
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60. |
ritiene che la realizzazione di infrastrutture di ricarica intelligenti pubbliche, semi-pubbliche e private continui a costituire una condizione preliminare fondamentale per promuovere la diffusione sul mercato dei veicoli elettrici; chiede pertanto maggiori investimenti negli edifici e nella mobilità, la promozione dell'innovazione e l'utilizzo di strumenti digitali per la mobilità elettrica; |
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61. |
fa notare che le pertinenti norme dell'UE dovrebbero agevolare l'introduzione di punti di ricarica per i veicoli elettrici in relazione alle opere di ristrutturazione, ai nuovi edifici e ai nuovi impianti; mette in evidenza l'importanza degli investimenti nelle stazioni di ricarica pubbliche lungo i corridoi della rete centrale e sulla rete globale, ma pone l'accento sul fatto che tali stazioni possono solo essere un elemento complementare al numero molto più elevato di punti di ricarica che saranno necessari nelle zone urbane; pone in evidenza che il modo più pratico ed efficace sotto il profilo dei costi per accelerare il passaggio all'alimentazione elettrica del parco veicoli consiste nel rendere disponibili punti di ricarica nei pressi delle abitazioni e dei luoghi di lavoro, dove fungono da integrazione fondamentale delle infrastrutture di ricarica rapida, necessarie ma più onerose; |
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62. |
evidenzia l'importanza di garantire una mobilità inclusiva, coesa e sostenibile per tutti i cittadini e le regioni dell'Europa, ivi comprese le regioni ultraperiferiche; sottolinea l'importanza di promuovere modi di trasporto alternativi inclusivi, sicuri e sostenibili e le relative infrastrutture necessarie; invita gli Stati membri a verificare la coesione socioeconomica e territoriale in sede di definizione dei requisiti per l'installazione di un numero minimo di punti di ricarica; esorta gli Stati membri a individuare e affrontare ogni ostacolo di natura sociale, economica, giuridica, normativa e amministrativa al rapido sviluppo dei punti di ricarica; |
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63. |
riconosce l'importanza di mantenere quanto più possibile gli spazi verdi urbani esistenti e i sistemi di drenaggio urbano sostenibili in sede di pianificazione della costruzione di infrastrutture di ricarica e parcheggi residenziali e non residenziali; |
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64. |
osserva che solo pochi Stati membri hanno registrato progressi promettenti in termini di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici negli edifici e nei parcheggi; esprime preoccupazione per la mancanza di progressi in altri Stati membri e chiede una disponibilità di dati più ampia e tempestiva; osserva che la maggior parte degli Stati membri ha fornito stime per la diffusione dei veicoli elettrici e obiettivi per l'installazione dei dispositivi di ricarica elettrica per il 2020; fa tuttavia notare che solo due terzi di essi hanno fornito dati sugli obiettivi per il 2025 e il 2030; |
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65. |
osserva che diverse autorità locali hanno iniziato a elaborare piani di decarbonizzazione che comprendono altresì scadenze vincolanti relativamente al divieto di utilizzare veicoli con motore a combustione interna; invita tali autorità a garantire che i loro piani prevedano un sostegno tecnico e finanziario dedicato per l'adeguamento del loro parco immobiliare, al fine di rispettare i loro piani in materia di decarbonizzazione; |
o
o o
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66. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 385 del 22.9.2021, pag. 68.
(2) GU C 456 del 10.11.2021, pag. 145.
(3) Testi approvati, P9_TA(2021)0240.
(4) Testi approvati, P9_TA(2021)0241.
(5) GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13.
(6) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.
(7) GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1.
(8) GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13.
(9) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.
(10) GU L 127 del 16.5.2019, pag. 34.
(11) GU L 165 del 21.6.2019, pag. 70.
(12) GU C 270 del 7.7.2021, pag. 2.
(13) Direzione generale delle Politiche interne del Parlamento europeo, Dipartimento tematico Politica economica e scientifica, Boosting Building Renovation: What Potential and Value for Europe?, ottobre 2016.
(14) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
(15) Studio dal titolo “Mapping and analyses of the current and future (2020-2030) heating/cooling fuel deployment (fossil/renewables), marzo 2017.
(16) GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75.
(17) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.
(18) Forum for European Electrical Domestic Safety (FEEDS), «In the news: the European Parliament calls on Member States to develop an electrical inspection regime».
(19) Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei lavoratori dall'amianto (Testi approvati, P9_TA(2021)0427).
(20) Comprehensive study of building energy renovation activities and the uptake of nearly zero-energy buildings in the EU, novembre 2019.
(21) Comunicazione della Commissione del 27 maggio 2020 intitolata «Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione» (COM(2020)0456).
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30.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/69 |
P9_TA(2021)0504
Controllo multilaterale delle armi e delle armi di distruzione di massa, e regimi di disarmo: sfide e prospettive
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2021 sul controllo multilaterale delle armi e delle armi di distruzione di massa, e i regimi di disarmo: sfide e prospettive (2020/2001(INI))
(2022/C 251/06)
Il Parlamento europeo,
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vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2019 sul futuro del trattato INF e l'impatto sull'Unione europea (1), |
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vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate (2), |
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vista la sua raccomandazione del 21 ottobre 2020 al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente la preparazione del 10o processo di revisione del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP), il controllo degli armamenti nucleari e le opzioni di disarmo nucleare (3), |
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vista la sua risoluzione del 20 gennaio 2021 sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune — Relazione annuale 2020 (4), |
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vista la sua risoluzione del 12 settembre 2018 sui sistemi d'arma autonomi (5), |
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vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2013 sulle raccomandazioni della Conferenza di revisione del trattato di non proliferazione nucleare relative alla creazione di una zona libera da armi di distruzione di massa in Medio Oriente (6), |
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vista la sua risoluzione del 27 ottobre 2016 sulla sicurezza nucleare e la non proliferazione (7), |
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visto il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (8) («regolamento sui prodotti a duplice uso»), |
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viste le relazioni annuali sull'attuazione della strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM), in particolare quelle del 2019 (9) e del 2020 (10), |
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vista la decisione 2010/212/PESC del Consiglio, del 29 marzo 2010, relativa alla posizione dell'Unione europea per la conferenza di revisione del 2010 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (11), |
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vista la decisione (PESC) 2020/1656 del Consiglio, del 6 novembre 2020, sul sostegno dell'Unione europea alle attività svolte dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nei settori della sicurezza nucleare e nel quadro dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (12), |
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vista la decisione (PESC) 2020/901 del Consiglio, del 29 giugno 2020, sul sostegno dell'Unione alle attività della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (13), |
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vista la decisione (PESC) 2019/938 del Consiglio, del 6 giugno 2019, che sostiene un processo di rafforzamento della fiducia che porti a creare una zona senza armi nucleari e tutte le altre armi di distruzione di massa in Medio Oriente (14), |
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visti il regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche (15) e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1480 del Consiglio, del 14 ottobre 2020, che attua il regolamento (UE) 2018/1542 relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche (16), |
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vista la decisione (PESC) 2020/906 del Consiglio, del 29 giugno 2020, che modifica la decisione (PESC) 2019/615 sul sostegno dell'Unione alle attività preparatorie della conferenza di revisione del 2020 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) (17), |
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vista la decisione (PESC) 2019/97 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (18), |
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vista la dichiarazione del Consiglio del Nord Atlantico, del 15 dicembre 2020, relativa all'entrata in vigore del trattato sulla proibizione delle armi nucleari, |
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vista la dichiarazione del Consiglio del Nord Atlantico, del 3 febbraio 2021, relativa alla proroga del nuovo trattato START, |
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vista la 16a conferenza annuale della NATO sulle ADM, il controllo degli armamenti, il disarmo e la non proliferazione del 10 novembre 2020, |
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vista la dichiarazione del Consiglio del Nord Atlantico, del 18 giugno 2021, relativa al trattato sui cieli aperti, |
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vista la dichiarazione del segretario generale della NATO del 2 agosto 2019 sulla fine del trattato INF, |
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visto il discorso tenuto il 10 novembre 2020 dal segretario generale della NATO alla 16a conferenza annuale della NATO sulle ADM, il controllo degli armamenti, il disarmo e la non proliferazione, |
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vista l'agenda delle Nazioni Unite per il disarmo del 2018 dal titolo «Assicurare il nostro futuro comune», |
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vista la dichiarazione del segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres del 24 ottobre 2020 relativa all'entrata in vigore del trattato sulla proibizione delle armi nucleari, |
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visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, in particolare l'OSS 16 volto a promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile, |
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vista la decisione della Conferenza degli Stati parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, del 21 aprile 2021, relativa al possesso e all'uso di armi chimiche da parte della Repubblica araba siriana, |
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visto il piano d'azione congiunto globale (PACG — Accordo nucleare con l'Iran) del 2015, |
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vista la dichiarazione E3 (19) del Consiglio, del 19 agosto 2021, sul PACG, |
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vista la 64a conferenza generale dell'AIEA, tenutasi dal 21 al 25 settembre 2020 a Vienna, |
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visto il discorso del presidente della Repubblica francese del 7 febbraio 2020 sulla strategia francese di difesa e deterrenza, |
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vista la dichiarazione congiunta dei presidenti degli Stati Uniti e della Russia, del 16 giugno 2021, sulla stabilità strategica, |
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visto l'articolo 54 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0324/2021), |
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A. |
considerando che le armi di distruzione di massa (ADM), in particolare quelle nucleari, costituiscono una grave minaccia alla sicurezza umana a lungo termine; che un'architettura solida e completa in materia di controllo degli armamenti, non proliferazione e disarmo, basata su trattati vincolanti e su solidi meccanismi di rafforzamento della fiducia e rafforzata da una procedura di verifica affidabile e trasparente è fondamentale per costruire e mantenere la pace, la stabilità, la prevedibilità, la sicurezza, lo sviluppo sostenibile e il progresso economico e sociale, per allentare le tensioni esistenti tra gli Stati e per ridurre la probabilità di conflitti armati con conseguenze imprevedibili e catastrofiche umanitarie, ambientali, sociali ed economiche; |
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B. |
considerando che negli attuali contesti geopolitici europei e globali carichi di tensioni, i principali trattati sul controllo degli armamenti entrati in vigore alla fine della Guerra fredda sono stati recentemente indeboliti o abrogati; che le tensioni e una mancanza di fiducia tra le parti del TNP sono aumentate negli ultimi anni, esacerbate da un crescente deterioramento delle relazioni bilaterali USA-Russia e dalle misure adottate di conseguenza dalla Russia al fine di rivalutare gli aspetti nucleari della sua dottrina militare; che è emerso un nuovo clima internazionale basato su crescenti lotte di potere; che in questo nuovo contesto, in cui la necessaria stabilità e prevedibilità per l'architettura di sicurezza europea e mondiale non è garantita, l'UE ha avviato un processo di riflessione sui possibili modi per rafforzare la propria autonomia strategica; che in un mondo caratterizzato dall'interdipendenza globale, la sicurezza dell'UE non può essere conseguita senza un rinnovato impegno nel controllo degli armamenti e negli sforzi per il disarmo a livello globale; che il 16 giugno 2021 gli Stati Uniti e la Federazione russa si sono impegnati a favore di un dialogo integrato sulla stabilità strategica; |
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C. |
considerando che l'UE mira a essere un attore globale per la pace e sostiene l'ordine internazionale basato su regole; che il controllo degli armamenti e la non proliferazione nucleare sono alla base del progetto dell'UE, e lo sono stati fin dall'inizio, in particolare attraverso la creazione della Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM); che l'UE, attraverso la sua strategia contro la proliferazione delle ADM, contribuisce al disarmo in tal senso e alla prevenzione dell'uso e della proliferazione delle ADM; che la strategia dovrebbe essere incentrata anche sulle nuove minacce quali sistemi d'arma autonomi e altre tecnologie emergenti e distruttive; |
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D. |
considerando che durante gli oltre cinquant'anni della sua esistenza il TNP, con i suoi tre pilastri che si rinforzano a vicenda, si è dimostrato e rimane una pietra angolare dell'architettura globale in materia di controllo degli armamenti nucleari e uno strumento efficace per sostenere la pace e la sicurezza a livello internazionale, garantendo che la stragrande maggioranza degli Stati firmatari rispetti i propri obblighi di non proliferazione attraverso l'attuazione di rigorose salvaguardie e norme che vietano l'acquisizione di armi nucleari; che ci attendiamo che l'articolo 6 del TNP sia rispettato; che la 10a conferenza di revisione del TNP è stata rinviata a causa della pandemia di COVID-19; |
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E. |
considerando che non esiste un meccanismo internazionale che regoli l'esportazione di combustibile di uranio altamente arricchito per i sottomarini nucleari; |
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F. |
considerando che l'AIEA svolge un ruolo determinante nell'attuazione del TNP; che il protocollo aggiuntivo amplia in modo sostanziale la capacità dell'AIEA di verificare la presenza di impianti nucleari illegali; |
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G. |
considerando che le tensioni e la sfiducia tra le parti del TNP sono aumentate negli ultimi anni; |
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H. |
considerando che il trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW), entrato in vigore il 22 gennaio 2021, è il risultato di un movimento al quale hanno aderito diversi paesi e regioni volto a richiamare l'attenzione sulle catastrofiche conseguenze umanitarie di qualsiasi uso di armi nucleari, che tre Stati membri dell'UE sono Stati parte del TPNW; che sei Stati membri dell'UE hanno partecipato ai negoziati per il TPNW in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite e cinque di loro hanno votato a favore dell'adozione del nuovo trattato; che nessun membro della NATO e nessuno Stato in possesso di armi nucleari è Stato parte del TPNW; che non esiste una posizione del Consiglio sul TPNW; che il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutti gli Stati parte del TNP e di tutti gli Stati nucleari è auspicabile per ottenere risultati significativi nell'impegno per il disarmo a livello globale; |
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I. |
considerando che il PACG è stato un traguardo della diplomazia multilaterale guidata dall'UE; che le parti del PACG 2015 — UE, Cina, Russia, Iran e Stati Uniti — hanno avviato negoziati indiretti affinché Iran e Stati Uniti riprendano ad attuare il PACG; che nel 2018 gli Stati Uniti hanno reimposto le sanzioni e l'Iran ha eliminato i limiti alla sua produzione di uranio arricchito; che l'Iran ha interrotto l'applicazione del protocollo aggiuntivo e del codice 3.1 modificato degli accordi supplementari all'accordo di salvaguardia dell'Iran, intensificando al contempo i suoi programmi di arricchimento dell'uranio portandoli a un livello che si classifica come armamento; che ciò rappresenta una grave minaccia alla pace e alla sicurezza regionali e internazionali nonché all'impegno globale per il disarmo e la non proliferazione; che il governo e il nuovo presidente iraniano devono ancora dimostrare se intendono o meno conformarsi al PACG e cercare un impegno costruttivo e pacifico con l'UE; |
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J. |
considerando che il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT) non è ancora stato ratificato da tutti gli Stati; che la ratifica da parte di otto Stati, compresi gli Stati Uniti e la Cina, è ancora necessaria per l'entrata in vigore del CTBT; che l'UE ha promosso costantemente il contributo del CTBT alla pace, alla sicurezza, al disarmo e alla non proliferazione; |
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K. |
considerando che la Conferenza del disarmo, dopo 25 anni di scarsi progressi, non ha ancora formalmente avviato i negoziati sul proposto trattato sul bando della produzione di materiale fissile, che vieterebbe la produzione di materiale fissile per armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari; |
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L. |
considerando che, in seguito al fallimento del trattato sulle forze nucleari a raggio intermedio (INF), a causa del ritiro degli Stati Uniti nell'agosto 2019, dopo che la Russia non aveva persistentemente rispettato i propri obblighi a norma di tale trattato mediante il dispiegamento di un sistema missilistico SSC-8, gli Stati Uniti e la Russia non sono più soggetti al divieto di costruire e dispiegare tale categoria di armi e di intraprendere una nuova corsa agli armamenti soprattutto in Europa e in Asia; che il comportamento aggressivo della Russia nel suo vicinato ha aumentato la minaccia dello scontro militare; che la Russia ha recentemente movimentato diversi sistemi missilistici balistici dotati di capacità nucleare ritenuti in grado di superare un raggio di 500 km vicino ai confini con l'UE; |
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M. |
considerando che gli Stati Uniti e la Federazione russa hanno deciso di prorogare il nuovo trattato per la riduzione delle armi strategiche (START) di cinque anni; |
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N. |
considerando che le iniziative presidenziali in campo nucleare (PNI), che sono misure unilaterali volontarie, hanno portato a riduzioni sostanziali dell'arsenale dispiegato sia dagli Stati Uniti che dalla Russia; |
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O. |
considerando che i missili balistici e da crociera lanciati da terra con un raggio compreso tra 500 e 5 500 km sono considerati particolarmente pericolosi a causa del loro breve tempo di volo, della letalità, della manovrabilità, della difficoltà di intercettazione, nonché della loro capacità di trasportare testate nucleari; che negli ultimi anni è emersa una nuova generazione di missili da crociera e tattici; |
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P. |
considerando che negli ultimi anni la Cina ha notevolmente intensificato lo sviluppo delle sue capacità convenzionali, missilistiche e nucleari; che la Cina si è mostrata poco trasparente e riluttante ad avviare negoziati in merito alla sua potenziale partecipazione a strumenti multilaterali di controllo degli armamenti, il che le ha permesso di accumulare senza ostacoli un grande arsenale di missili balistici a raggio intermedio tecnologicamente avanzati, come i Dong-Feng 26; che l'UE dovrebbe coordinarsi con partner che condividono gli stessi principi per impegnarsi in un'intensa diplomazia con la Cina, al fine di sviluppare un controllo funzionale degli armamenti e un'architettura in materia di disarmo e non proliferazione, e proteggere gli interessi di sicurezza dell'UE; |
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Q. |
considerando che la Francia e il Regno Unito, quali unici paesi europei dotati di armi nucleari, condividono l'opinione secondo cui una deterrenza nucleare minima e credibile è fondamentale per la sicurezza collettiva dell'Europa e della NATO; che, a seguito del recesso del Regno Unito dall'UE, attualmente la Francia è l'unico Stato membro dell'UE dotato di armi nucleari, che continua a modernizzare il suo arsenale nucleare; che nel 2020 il presidente francese Emmanuel Macron ha proposto di avviare un dialogo strategico con i partner europei disponibili per discutere del ruolo potenziale che la deterrenza nucleare francese svolge nell'ambito della nostra sicurezza collettiva; che il Regno Unito ha annunciato che aumenterà di oltre il 40 % il limite massimo per le dimensioni complessive delle sue scorte nucleari, portandole a 260 testate operative disponibili, e che renderà la sua posizione nucleare meno trasparente in quanto non dichiarerà più il numero delle sue scorte; |
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R. |
considerando che Israele non è parte del TNP; |
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S. |
considerando che numerosi altri Stati hanno acquisito le capacità scientifiche, tecnologiche e industriali necessarie per produrre missili balistici e da crociera; che l'India e il Pakistan hanno dichiarato di essere in possesso di armi nucleari; che entrambi i paesi non sono parte del TNP; |
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T. |
considerando che il rischio che un arsenale nucleare finisca nelle mani di organizzazioni terroristiche è motivo di preoccupazione; che la proliferazione clandestina tra i regimi corrotti rimane un rischio, come dimostrato dalla rete Abdul Qadeer Khan; |
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U. |
considerando che il codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici (HCOC) presenta una dimensione relativa alla non proliferazione missilistica malgrado la sua natura giuridicamente non vincolante; |
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V. |
considerando che il trattato sui cieli aperti, in vigore dal 2002, era inteso a instaurare fiducia, sicurezza e comprensione reciproca tra la Russia e gli Stati Uniti e i suoi alleati europei; che per molti anni la Russia non ha rispettato i suoi obblighi di cui al trattato sui cieli aperti; che gli Stati Uniti e la Russia si sono successivamente ritirati dal trattato; |
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W. |
considerando che la convenzione sulle armi chimiche è il primo accordo multilaterale sul disarmo a livello mondiale che sancisce l'eliminazione verificabile di un'intera categoria di ADM; che nell'ultimo decennio la norma giuridica contro l'uso delle armi chimiche è stata violata più volte, anche dal governo siriano e dalla Russia; che la convenzione sulle armi chimiche deve adattarsi a nuovi processi di produzione industriale, all'industria chimica innovativa e all'ascesa di nuovi attori; |
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X. |
considerando che l'UE ha partecipato pienamente agli sforzi internazionali per migliorare la biosicurezza e la biodiversità attraverso l'attuazione della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BWC); che 13 paesi non sono ancora parte della BWC; che la BWC è stata concordata in assenza di meccanismi di verifica volti a garantirne il rispetto; che i negoziati su un protocollo di verifica si sono arrestati 20 anni fa; |
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Y. |
considerando che le attività e i programmi in materia di missili balistici, nucleare e ADM della Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC), nonché la proliferazione e l'esportazione di tali armi, rappresentano una grave minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali nonché all'impegno globale per il disarmo e la non proliferazione; che la leadership della RPDC cerca spesso di utilizzare il suo programma in materia di armi nucleari per estorcere concessioni politiche ed economiche alla comunità internazionale, mentre continua a propagandare la sua tecnologia missilistica a corto e medio raggio e il suo know-how nucleare; |
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Z. |
considerando che l'emergere del disarmo umanitario ha decisamente messo in discussione le pratiche tradizionali di disarmo ereditate dalla guerra fredda; |
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AA. |
considerando che il numero di donne coinvolte negli sforzi volti a eliminare le armi di distruzione di massa rimane in modo preoccupante molto basso, anche nei settori della diplomazia della non proliferazione e del disarmo; |
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AB. |
considerando che i rischi legati al clima potrebbero incidere negativamente sul contesto di sicurezza strategico dell'UE; che gli sforzi per il disarmo e la non proliferazione delle ADM contribuiscono notevolmente allo sviluppo sostenibile, alla sicurezza globale, alla prevedibilità, alla stabilità a lungo termine e alla protezione dei mezzi di sussistenza, dell'ambiente e del pianeta; |
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AC. |
considerando che la pandemia di COVID-19 ha dimostrato la necessità di migliorare la preparazione e consapevolezza dell'UE in termini di difesa chimica, biologica, radiologica e nucleare (CBRN), di rafforzare la cooperazione tra i settori CBRN civili e militari e i relativi investimenti, di sviluppare misure di prevenzione, risposta e ripresa nel quadro dell'attuale meccanismo dell'UE di protezione civile, di creare una riserva di competenze in materia di CBRN e di promuovere il legame tra salute e sicurezza; |
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1. |
ribadisce il suo pieno impegno a favore del mantenimento di regimi internazionali efficaci per il controllo degli armamenti, il disarmo e la non proliferazione quali pietre angolari della sicurezza mondiale ed europea; ricorda il suo impegno a perseguire politiche tese a compiere progressi nella riduzione e nell'eliminazione di tutti gli arsenali nucleari e a creare le condizioni per realizzare un mondo libero dalle armi nucleari e CBRN; chiede l'adozione di un rinnovato ordine multilaterale per il controllo degli armamenti e il disarmo che coinvolga tutti gli attori; |
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2. |
è allarmato per la costante erosione dell'architettura globale in materia di non proliferazione, disarmo e controllo degli armamenti, accentuata dal rapido sviluppo di nuovi sistemi potenzialmente destabilizzanti come i sistemi d'arma basati sull'intelligenza artificiale (IA) e le tecnologie dei missili ipersonici e dei droni; sottolinea la necessità di affrontare, in particolare, la questione della tecnologia missilistica ipersonica, che accresce il rischio di utilizzo di armi nucleari in risposta a un attacco; teme che il recesso dai principali trattati sul controllo degli armamenti o la loro mancata proroga danneggerebbe gravemente i regimi internazionali di controllo degli armamenti, che hanno garantito una certa stabilità, e pregiudicherebbe le relazioni tra gli Stati dotati di armi nucleari; sottolinea l'urgente necessità di ripristinare la fiducia transfrontaliera; esprime preoccupazione e una netta condanna in merito a qualsiasi ricorso alle armi di distruzione di massa come mezzo di risoluzione delle controversie geopolitiche; |
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3. |
è preoccupato per la decisione di rivalutazione dell'aspetto nucleare delle loro dottrine militari intrapresa da diversi Stati; invita tutti gli Stati dotati di armi nucleari a far fronte alle loro responsabilità e a considerare di ridurre il ruolo e l'importanza delle armi nucleari nelle loro idee, dottrine e politiche in materia militare e di sicurezza; accoglie con favore l'intenzione degli Stati Uniti di valutare, nel quadro dell'attuale documento di revisione della strategia nucleare, possibili modi per ridurre l'importanza delle armi nucleari nella loro strategia di sicurezza nazionale; |
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4. |
ribadisce il suo pieno sostegno al TNP e ai suoi tre pilastri che si rafforzano a vicenda in quanto è uno degli strumenti giuridicamente vincolanti più universalmente accettati e la pietra angolare del regime di non proliferazione nucleare; ricorda che il TNP ha contribuito a sostenere un'ampia serie di norme relative al disarmo e all'uso pacifico dell'energia nucleare, applicando nel contempo la norma sulla non proliferazione nucleare; si aspetta che gli Stati dotati di armi nucleari prendano provvedimenti in buona fede per rispettare i loro obblighi a norma del trattato al fine di dimostrare l'autenticità del loro impegno a favore del disarmo nucleare adottando le azioni concrete di cui alla versione definitiva del TNP del 2010 nonché rafforzando la norma di non proliferazione e ampliando la capacità di salvaguardia dell'AIEA; avverte che il futuro del TNP non dovrebbe essere dato per scontato ed esorta gli Stati parte a fare il possibile per contribuire a un esito positivo e ambizioso dell'imminente 10a conferenza di revisione in tutti i suoi pilastri — disarmo, non proliferazione e uso pacifico dell'energia nucleare — accordandosi su una sostanziale dichiarazione finale che contribuisca a rafforzare ulteriormente il trattato nonché a preservare la stabilità strategica e a impedire una nuova corsa agli armamenti; invita tutti gli Stati a firmare il TNP, ad aderirvi e a mantenere il proprio impegno nei suoi confronti; invita la 10a conferenza di revisione del TPN a discutere la scappatoia del trattato sulle esportazioni di reattori a propulsione nucleare per scopi militari; invita gli Stati membri dell'UE a inviare alla conferenza di revisione i loro massimi rappresentanti politici; invita pertanto tutti gli Stati parte del TNP a impegnarsi in modo costruttivo nel quadro del TNP e a concordare misure realistiche, efficaci, concrete, reciproche e verificabili che contribuiscano al raggiungimento dell'obiettivo condiviso del disarmo nucleare; |
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5. |
insiste sulla necessità di garantire che l'UE svolga un ruolo forte e costruttivo nello sviluppo e nel potenziamento degli sforzi globali di non proliferazione basati su regole e dell'architettura in materia di controllo degli armamenti e disarmo, con l'obiettivo a lungo termine di eliminare tutte le armi CBRN utilizzando appieno tutti gli strumenti disponibili; si compiace, a tale riguardo, del lavoro svolto dall'inviato speciale dell'UE per la non proliferazione e il disarmo; invita il Consiglio ad adoperarsi affinché l'UE si esprima in modo unanime nei consessi internazionali in materia di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti e a promuovere misure volte a rafforzare la fiducia tra tutte le parti del TNP, al fine di disinnescare le tensioni esistenti e ridurre la sfiducia reciproca; sottolinea la necessità di utilizzare il lavoro svolto tramite il processo della bussola strategica per integrare pienamente le questioni relative alla proliferazione delle ADM nella comprensione congiunta delle minacce e per sviluppare una cultura strategica comune in materia; invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) ad avviare un processo di riflessione sulle implicazioni della Brexit per la sua politica di disarmo e non proliferazione; |
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6. |
accoglie con favore il costante e significativo contributo finanziario dell'UE, tra l'altro, all'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite, all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), all'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) e al meccanismo del segretario generale delle Nazioni Unite per le indagini sul presunto uso di armi chimiche e biologiche (UNSGM); |
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7. |
sottolinea l'importanza cruciale della formazione e della sensibilizzazione; chiede, pertanto. che le competenze disponibili nell'UE nei settori della non proliferazione e del controllo degli armamenti, compreso il settore del calcolo quantistico, siano rafforzate e che la formazione del personale dell'Unione e degli Stati membri sia migliorata; sottolinea la necessità di rafforzare i legami tra il settore pubblico e privato, il mondo accademico, i think tank e le organizzazioni della società civile; accoglie con favore, al riguardo, il costante sostegno finanziario alla rete europea di formazione in campo nucleare, al consorzio dell'UE per la non proliferazione e il disarmo e al centro europeo di formazione per la sicurezza nucleare; sottolinea il potenziale in termini di cooperazione nell'ambito dei progetti di formazione e istruzione con l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa; invita a investire ulteriormente nell'educazione al disarmo e a facilitare il coinvolgimento dei giovani; |
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8. |
sottolinea il mandato ampliato in materia di comunicazione sulla trasparenza, coordinamento e applicazione, e la portata ampliata degli obblighi del regolamento sul duplice uso; |
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9. |
invita le delegazioni dell'UE a porre le questioni del disarmo globale e regionale, della non proliferazione e del controllo degli armamenti in cima all'agenda del dialogo politico con i paesi non membri dell'UE, per garantire che l'UE sostenga gli sforzi volti a rendere universali i trattati e gli strumenti esistenti in materia di disarmo, controllo degli armamenti e non proliferazione; chiede che il SEAE si adoperi ampiamente anche per potenziare la formazione e lo sviluppo delle capacità dei nostri partner più vicini, in particolare i paesi del vicinato e dell'allargamento, nei settori del disarmo, della non proliferazione e del controllo degli armamenti con riferimento alle ADM; accoglie con favore il contributo dell'UE alla mitigazione dei rischi di natura chimica, biologica, radiologica e nucleare a livello globale attraverso la fornitura di assistenza ai paesi partner ed elogia l'iniziativa dei centri di eccellenza per l'attenuazione del rischio CBRN dell'UE, finanziata nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale; |
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10. |
invita l'UE a rafforzare la propria leadership in materia di assistenza alle vittime e risanamento ambientale in risposta alle conseguenze degli esperimenti nucleari nelle zone interessate; chiede al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) di proporre azioni che possono essere intraprese a livello dell'UE e di Stati membri per rafforzare il ruolo dell'Unione in tal senso; |
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11. |
accoglie con favore il sostegno della NATO e la facilitazione del dialogo tra gli alleati e i partner per consentire loro di rispettare gli obblighi di non proliferazione; evidenzia che gli alleati NATO devono mantenere immutato l'impegno a creare le condizioni per un'ulteriore riduzione e l'eliminazione a lungo termine dell'arsenale nucleare e a favore di un mondo senza armi nucleari sulla base della reciprocità e di trattati giuridicamente vincolanti e verificabili; sottolinea che tutti gli Stati devono impegnarsi in un dialogo costruttivo e degno di fiducia su questo tema nei consessi internazionali e bilaterali pertinenti; |
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12. |
sottolinea il suo pieno sostegno all'operato dell'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite, all'ambiziosa agenda del Segretario generale delle Nazioni Unite per il disarmo così come ai processi deliberativi e negoziati multilaterali condotti sotto l'egida delle Nazioni Unite; pone l'accento sulla necessità di garantire il coinvolgimento di tutte le parti interessate, della società civile e del mondo accademico nonché la partecipazione significativa ed eterogenea dei cittadini ai dibattiti sul disarmo e sulla non proliferazione; |
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13. |
sostiene le misure di rafforzamento della fiducia adottate dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa quali importanti contributi per limitare malintesi o errori di calcolo e garantire una maggiore apertura e trasparenza; incoraggia tutti gli Stati dotati di armi nucleari ad adottare le misure necessarie per incrementare la trasparenza in relazione ai loro arsenali nucleari; |
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14. |
accoglie con favore l'impegno dell'UE a contribuire alla creazione di una zona senza ADM in Medio Oriente, in conformità con la risoluzione sul Medio Oriente della conferenza delle parti del 1995 per l'esame e l'estensione del trattato di non proliferazione delle armi nucleari, e la promozione da parte dell'Unione di misure volte a rafforzare la fiducia a sostegno di tale processo in modo completo, verificabile e irreversibile; |
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15. |
è preoccupato per le continue attività nucleari e balistiche della RPDC in violazione di numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e per il suo sviluppo di nuove capacità; ribadisce il suo auspicio di adoperarsi per conseguire una denuclearizzazione completa, irreversibile e verificabile della penisola coreana e ritiene che l'UE debba continuare ad adoperarsi per l'eliminazione di tutte le armi di distruzione di massa nella penisola; esorta la RPDC ad abbandonare immediatamente le sue attività nucleari e missilistiche, nonché altre armi di distruzione di massa e programmi di lancio, a rispettare pienamente tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a firmare e ratificare rapidamente il CTBT e a ripristinare il TNP; |
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16. |
invita gli Stati al di fuori del quadro del TNP che detengono armi nucleari ad astenersi dalla proliferazione di qualsiasi tecnologia nucleare di natura militare e ad aderire al TNP; |
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17. |
prende atto dell'entrata in vigore del TPNW e ne riconosce la visione a favore di un mondo privo di armi nucleari; ribadisce che il ruolo del TNP quale forum indispensabile atto a perseguire l'obiettivo del disarmo nucleare e a garantire la stabilità internazionale e la sicurezza collettiva non deve essere indebolito; sottolinea l'importanza del TNP, di cui fanno parte 191 Stati, e la necessità di garantirne l'efficacia, e invita pertanto tutti gli Stati parte del TNP a impegnarsi in modo costruttivo nel quadro dello stesso e a concordare misure realistiche, efficaci, concrete, reciproche e verificabili che contribuiscano al raggiungimento dell'obiettivo ultimo, condiviso e a lungo termine del disarmo nucleare; è del parere che il TPNW non dovrebbe indebolire la sicurezza degli Stati membri; |
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18. |
sottolinea il ruolo centrale svolto dall'AIEA quale garante del rispetto delle disposizioni del TNP da parte degli Stati partecipanti; sottolinea che le attività di verifica dell'AIEA sono strumentali al fine di prevenire la diffusione delle armi nucleari; invita gli Stati che non l'hanno ancora fatto a ratificare e applicare senza indugio il protocollo aggiuntivo dell'AIEA; invita gli Stati che hanno cessato di applicare il protocollo aggiuntivo a ripristinare la conformità ad esso; |
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19. |
sottolinea il ruolo cruciale dell'AIEA nel monitorare e verificare il rispetto dell'accordo di salvaguardia da parte dell'Iran ed elogia in particolare il ruolo fondamentale che svolge dal 23 febbraio 2021 nell'attuazione dell'intesa tecnica bilaterale temporanea raggiunta con l'Iran, che consente all'AIEA di proseguire con le sue necessarie attività di verifica e monitoraggio; |
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20. |
ribadisce il suo pieno sostegno al PACG quale elemento chiave dell'architettura globale in materia di non proliferazione nucleare; sottolinea che una piena attuazione dell'accordo è fondamentale per la sicurezza europea, nonché per la stabilità e la sicurezza in Medio Oriente e nel mondo; accoglie con favore il costante impegno dell'UE con l'Iran in merito a questioni relative alla cooperazione nucleare civile e le misure adottate per attuare progetti volti a migliorare la sicurezza nucleare ai sensi dell'allegato III del PACG; esorta l'Iran a cessare immediatamente le sue attività in materia nucleare in violazione del PACG, il che dovrebbe andare di pari passo con la revoca di tutte le sanzioni relative a tali attività; invita tutte le parti a riprendere i negoziati al fine di ristabilire il pieno ed effettivo rispetto dell'accordo; |
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21. |
conferma che l'entrata in vigore e la ratifica del CTBT, quale forte strumento di rafforzamento della fiducia e della sicurezza, continuano a rappresentare un obiettivo importante della strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle ADM; osserva che il CTBT è stato ratificato da 170 Stati e che ai fini della sua entrata in vigore è necessario che altri otto paesi agiscano in tal senso; accoglie con favore gli sforzi diplomatici dell'UE per comunicare con i paesi non firmatari al fine di sollecitare il loro impegno per la ratifica del CTBT e l'adesione universale allo stesso; accoglie con favore il sostegno dell'UE, anche tramite contributi finanziari, alle attività della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari volte a rafforzare le sue capacità di verifica e monitoraggio; invita tutti gli Stati che non hanno firmato il CTBT ad aderirvi ed esorta gli Stati che hanno firmato ma non ratificato il trattato ad agire in tal senso; invita tutti gli Stati ad astenersi dal condurre test nucleari; |
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22. |
ribadisce il suo sostegno di lunga data all'avvio dei negoziati sul trattato sul bando della produzione di materiale fissile e invita tutti gli Stati dotati di armi nucleari che non l'hanno ancora fatto ad adottare una moratoria immediata sulla produzione di materiale fissile per armi nucleari e altri ordigni esplosivi nucleari; |
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23. |
ribadisce il suo profondo rammarico per il fatto che gli Stati Uniti e la Federazione russa si siano ritirati dal trattato INF a seguito della persistente inosservanza dello stesso e per la mancanza di comunicazione tra le parti; è particolarmente preoccupato per il possibile riemergere di missili terrestri a raggio intermedio nell'ambito delle operazioni europee nel contesto successivo al trattato INF e per la nuova corsa agli armamenti e la rimilitarizzazione in Europa; si compiace dell'impegno assunto dagli Stati Uniti e dalla Russia di continuare ad adoperarsi per il conseguimento dei loro obiettivi comuni dichiarati di garantire la prevedibilità nel settore strategico e di ridurre il rischio di conflitti armati e la minaccia di una guerra nucleare; esorta entrambe le parti a sfruttare questo slancio per gettare basi ambiziose per il rilancio dei negoziati su una nuova architettura in materia di controllo degli armamenti e misure di riduzione del rischio che tengano conto del mutato contesto geopolitico e dell'emergere di nuove potenze; |
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24. |
invita tutti gli altri paesi che sono in possesso di sistemi missilistici intercontinentali e a raggio intermedio o li stanno sviluppando, in particolare la Cina, a impegnarsi a rendere multilaterale e universale il trattato che farà seguito al trattato INF, tenendo conto degli ultimi sviluppi nel settore dei sistemi d'arma, e a partecipare attivamente ai negoziati su qualsiasi altro accordo in materia di controllo degli armamenti; |
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25. |
prende atto con preoccupazione dell'attuale modernizzazione e ampliamento dell'arsenale nucleare della Cina, compresi i missili ipersonici dotati di capacità nucleare; invita la Cina a impegnarsi attivamente e in buona fede nei negoziati internazionali sul controllo degli armamenti, il disarmo e la non proliferazione; |
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26. |
rileva con preoccupazione la frequente violazione da parte della Russia di norme e trattati internazionali assieme alla sua retorica nucleare sempre più ostile contro gli Stati membri; esorta la Russia ad abbandonare tali attività ostili e a ripristinare il rispetto delle norme internazionali; è particolarmente preoccupato per la sperimentazione della Russia in materia di armi nucleari e per la costruzione della sua flotta di rompighiaccio a propulsione nucleare e convenzionale nell'Artico; sottolinea che tali attività sono contrarie all'obiettivo di mantenere la stabilità e la pace e possono altresì essere estremamente pericolose per il fragile ambiente dell'Artico; |
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27. |
accoglie con grande favore la decisione adottata dagli Stati Uniti e dalla Federazione russa di prorogare il nuovo trattato START quale importante contributo all'imminente 10a conferenza di revisione del TNP e all'attuazione dell'articolo VI del nuovo trattato START; sottolinea che la proroga di tale trattato dovrebbe fornire la base per negoziare un nuovo accordo in materia di controllo degli armamenti che comprenda armi schierate e non schierate nonché armi strategiche e non strategiche; invita entrambi i firmatari a valutare a fondo tutte le opzioni in relazione alla portata, al dispiegamento e alla categoria delle armi da includere e chiede un dialogo con gli altri paesi dotati di armi nucleari e il coinvolgimento di tali paesi nei negoziati su qualsiasi nuovo accordo in materia di controllo degli armamenti, in particolare la Cina alla luce del continuo rafforzamento e modernizzazione del suo arsenale nucleare, il Regno Unito e la Francia; invita tutti gli Stati dotati di armi nucleari a riaffermare il principio che una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta; |
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28. |
sottolinea l'importanza delle iniziative presidenziali in campo nucleare volte a ridurre le armi nucleari «tattiche» a corto raggio dispiegate; prende atto con preoccupazione degli attuali programmi di modernizzazione delle armi nucleari non strategiche in Russia, che sollevano interrogativi circa il rispetto da parte del paese degli obiettivi delle iniziative presidenziali in campo nucleare; ricorda che, nonostante la loro natura non vincolante, tali iniziative hanno svolto un ruolo fondamentale nell'architettura in materia di controllo degli armamenti e invita sia gli Stati Uniti che la Federazione russa a onorare gli impegni assunti in materia di armi nucleari non strategiche e a incrementare la trasparenza in relazione agli arsenali, agli schieramenti e allo stato dei rispettivi armamenti, alla loro modernizzazione e allo sviluppo di nuovi armamenti; |
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29. |
sottolinea che la comunità internazionale deve mettere a punto misure volte a contrastare il rischio di proliferazione dei missili; invita gli Stati che possiedono un numero significativo di missili da crociera a concentrarsi, come primo passo, su misure volte alla fiducia e alla trasparenza, tra cui la negoziazione e l'adozione di codici di condotta per il dispiegamento e l'uso dei missili da crociera; invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare un dialogo con gli Stati esportatori al fine di garantire che aderiscano pienamente e partecipino al coordinamento degli sforzi attraverso il regime di non proliferazione nel settore missilistico, l'unico accordo multilaterale esistente che disciplina il trasferimento di missili e di attrezzature missilistiche; |
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30. |
si compiace degli sforzi profusi dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al fine di promuovere l'universalizzazione dell'HCOC, l'unico strumento multilaterale per la trasparenza e il rafforzamento della fiducia incentrato sulla proliferazione dei missili balistici, con l'obiettivo di contribuire ulteriormente agli sforzi per contenere la proliferazione di missili balistici in grado di trasportare armi di distruzione di massa; invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a guidare gli sforzi verso un maggior allineamento tra l'HCOC e altri strumenti di controllo degli armamenti; |
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31. |
sottolinea il ruolo fondamentale svolto dal trattato sui cieli aperti nelle relazioni transatlantiche e il suo prezioso contributo all'architettura globale in materia di controllo degli armamenti, al rafforzamento della fiducia, alla trasparenza in merito alle attività militari svolte dagli Stati firmatari e alla stabilità a lungo termine europea e globale; sottolinea che il trattato sui cieli aperti ha consentito agli Stati europei più piccoli di monitorare i propri vicini e chiamarli a rendere conto delle loro attività militari; si rammarica per la recente adozione, da parte della Duma russa, di un progetto di legge per il recesso dal trattato sui cieli aperti nonché per il recesso degli Stati Uniti dallo stesso; invita gli altri firmatari a proseguire l'attuazione del trattato; esorta gli Stati Uniti e la Federazione russa a riprendere i negoziati al fine di aderire nuovamente al trattato e di ripristinarne la piena, effettiva e verificabile attuazione; esorta gli altri Stati a consolidare ulteriormente il trattato quale misura volta a rafforzare la fiducia ampliandone la portata per includere gli scambi tra scienziati, la cooperazione in caso di emergenza, il monitoraggio ambientale e altre missioni; |
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32. |
è allarmato per la minaccia rappresentata dalla guerra chimica a seguito dell'uso più significativo e prolungato di armi chimiche degli ultimi decenni; è particolarmente preoccupato per la maggiore capacità di alcuni attori statali e non statali di produrre agenti chimici vietati in modo più rapido e con indicatori limitati per il loro rilevamento; insiste sulla necessità di sostenere la norma etica globale contro le armi chimiche impedendo l'impunità per il loro uso; chiede che il nuovo regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani di recente adozione sia utilizzato efficacemente per sostenere tale norma; accoglie con favore l'adozione da parte del Consiglio di un regime di sanzioni orizzontale per far fronte alle crescenti violazioni in materia di produzione, stoccaggio, utilizzo e proliferazione delle armi chimiche; ribadisce la sua profonda preoccupazione per il tentato assassinio di Aleksej Naval'nyj e Sergej e Julia Skripal mediante l'uso dell'agente nervino vietato Novichok, considerato alla stregua di un'arma chimica ai sensi della convenzione sulle armi chimiche; plaude alle sanzioni imposte a funzionari russi, il 14 ottobre 2020, a seguito di tale palese violazione delle norme internazionali e degli impegni internazionali della Russia; invita la Russia a fornire risposte cruciali sull'avvelenamento del detrattore del Cremlino Aleksej Naval'nyj, come richiesto da un gruppo di 45 paesi occidentali secondo le norme dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW); |
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33. |
elogia il ruolo fondamentale svolto dall'Organizzazione nella distruzione controllata di agenti chimici; deplora con la massima fermezza lo sviluppo e l'uso su larga scala di armi chimiche da parte di Stati membri della Convenzione sulle armi chimiche e condanna le numerose violazioni dei diritti umani e le atrocità commesse dal regime di Bashar al-Assad della Repubblica araba siriana; sottolinea che la responsabilità di tali gravi violazioni della Convenzione deve essere garantita; accoglie con favore la decisione adottata durante la 25a sessione della Conferenza degli Stati parte della Convenzione sulle armi chimiche di sospendere determinati diritti e privilegi della Siria nell'ambito dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW); accoglie con favore il continuo sostegno dell'UE all'UNSGM, sottolineando al contempo l'importanza di salvaguardarne la responsabilità; condanna i tentativi di minare la natura indipendente dell'UNSGM subordinandola al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; |
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34. |
ribadisce il suo sostegno alla Convenzione sulle armi biologiche (BWC) che vieta l'uso di virus, batteri e sostanze tossiche pericolose contro le persone; accoglie con favore il contributo finanziario fornito dall'UE direttamente alla Convenzione e a sostegno del rafforzamento della biosicurezza al di fuori dell'UE; invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a proseguire il suo impegno per promuovere l'universalizzazione della BWC; sottolinea la necessità di intensificare gli sforzi tesi a istituire un meccanismo giuridicamente vincolante per verificare il rispetto della BWC; invita tutte le parti, compresi gli Stati Uniti, a riprendere i negoziati attraverso il gruppo ad hoc della BWC; |
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35. |
sottolinea l'importante lavoro svolto dal Centro satellitare dell'Unione europea nell'utilizzo di risorse spaziali, immagini satellitari e intelligence geospaziale per monitorare il rispetto degli impegni in materia di disarmo e non proliferazione delle ADM; |
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36. |
sottolinea i rapidi progressi nello sviluppo di sistemi basati sull'IA nel settore militare; ribadisce pertanto il suo invito all'UE di assumere la guida negli sforzi normativi internazionali per garantire che lo sviluppo e l'applicazione dell'IA per uso militare rispettino i rigorosi limiti fissati nel diritto internazionale, compreso il diritto umanitario internazionale e il diritto in materia di diritti umani; invita l'UE a preparare il terreno per negoziati globali volti ad aggiornare tutti gli strumenti esistenti di controllo degli armamenti, disarmo e non proliferazione in modo da tenere conto dei sistemi basati sull'IA utilizzati a fini bellici; evidenzia che le tecnologie emergenti non contemplate nel diritto internazionale dovrebbero essere giudicate alla luce del principio di umanità e dei dettami della coscienza pubblica; invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, gli Stati membri e il Consiglio europeo ad adottare una posizione comune sui sistemi d'arma autonomi che garantisca un controllo umano significativo sulle funzioni essenziali di tali sistemi; insiste affinché l'UE sostenga gli sforzi della Convenzione delle Nazioni Unite su alcune armi convenzionali, con cui le alte parti contraenti contribuiscono al lavoro del gruppo di esperti governativi sulle tecnologie emergenti relative ai sistemi di armi letali autonome, per raggiungere un consenso su uno strumento giuridicamente vincolante che vieti le armi completamente autonome senza un controllo umano significativo; |
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37. |
invita l'UE ad aumentare i suoi investimenti in capacità di IA in funzione dei concetti operativi degli Stati membri; sottolinea che la crescente importanza dell'IA richiede anche una maggiore cooperazione con i partner che condividono gli stessi principi; |
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38. |
sottolinea la necessità di garantire la piena e significativa partecipazione e integrazione delle donne su un piano di parità alle conferenze e ai forum sul disarmo e la non proliferazione, compresa la diplomazia del disarmo, e a tutti i processi decisionali relativi al disarmo; |
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39. |
sottolinea la necessità di adottare misure supplementari per contrastare il finanziamento della proliferazione delle ADM al fine di interrompere il trasferimento di tecnologie e conoscenze ad attori non statali ostili e sottolinea la potenziale minaccia che il terrorismo effettuato con armi di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare rappresenta per la nostra sicurezza collettiva; sottolinea la necessità per l'UE di promuovere una scienza responsabile, al fine di prevenire l'uso improprio della ricerca e della sperimentazione scientifica; sottolinea la necessità di combattere il contrabbando e il traffico illecito di materiale chimico, biologico, radiologico e nucleare e prevenire il rischio di deviazioni; invita il SEAE e la Commissione ad affrontare tale questione nella prevista comunicazione congiunta su un approccio strategico a sostegno del disarmo, della smobilitazione e del reinserimento degli ex combattenti; |
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40. |
sottolinea la necessità di intensificare gli sforzi per rafforzare ulteriormente la preparazione e le azioni dell'UE contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari attraverso lo sviluppo di capacità di decontaminazione, stoccaggio e monitoraggio nell'ambito dell'attuale meccanismo dell'UE di protezione civile; |
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41. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Servizio europeo per l'azione esterna, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 449 del 23.12.2020, pag. 149.
(2) GU C 404 del 6.10.2021, pag. 63.
(3) GU C 404 del 6.10.2021, pag. 240.
(4) GU C 456 del 10.11.2021, pag. 78.
(5) GU C 433 del 23.12.2019, pag. 86.
(6) GU C 440 del 30.12.2015, pag. 97.
(7) GU C 215 del 19.6.2018, pag. 202.
(8) GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1.
(9) GU C 341 del 13.10.2020, pag. 1.
(10) GU C 298 del 26.7.2021, pag. 1.
(11) GU L 90 del 10.4.2010, pag. 8.
(12) GU L 372 I del 9.11.2020, pag. 4.
(13) GU L 207 del 30.6.2020, pag. 15.
(14) GU L 149 del 7.6.2019, pag. 63.
(15) GU L 259 del 16.10.2018, pag. 12.
(16) GU L 341 del 15.10.2020, pag. 1.
(17) GU L 207 del 30.6.2020, pag. 36.
(18) GU L 19 del 22.1.2019, pag. 11.
(19) Francia, Germania e Regno Unito.
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30.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/80 |
P9_TA(2021)0505
Nuovi orientamenti per l'azione umanitaria dell'UE
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2021 sui nuovi orientamenti per l'azione umanitaria dell'UE (2021/2163(INI))
(2022/C 251/07)
Il Parlamento europeo,
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visti gli articoli 208 e 214 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, |
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visto il regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (1), |
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visto il regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (2), |
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visto il regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (3), |
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vista la dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, di Parlamento europeo e di Commissione europea relativa al consenso europeo sull'aiuto umanitario del 2008 (4), |
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vista la quarta Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra del 12 agosto 1949, |
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vista la decisione 2003/335/GAI del Consiglio, dell'8 maggio 2003, relativa all'accertamento e al perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (5), |
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viste le conclusioni del Consiglio, del 26 novembre 2018, dal titolo «Rafforzare la sicurezza alimentare e nutrizionale mondiale», |
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visti gli orientamenti dell'UE per promuovere l'osservanza del diritto internazionale umanitario (6), |
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vista la risoluzione 2286 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 3 maggio 2016, sulla protezione dei feriti e dei malati, del personale medico e del personale umanitario nei conflitti armati, |
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vista la relazione del segretario generale delle Nazioni Unite, del 23 agosto 2016, sui risultati del vertice umanitario mondiale e sugli impegni assunti dai partecipanti in occasione del vertice, |
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visti l'accordo «grande patto» (Grand Bargain), sottoscritto il 23 maggio 2016, le relative relazioni annuali indipendenti, segnatamente la relazione del 2021, come pure il quadro e gli allegati del «grande patto 2.0» presentati in occasione della riunione annuale del «grande patto» svoltasi dal 15 al 17 giugno 2021, |
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vista la relazione dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati del luglio 2021 sull'uso dei finanziamenti flessibili nel 2020 e i relativi aggiornamenti, |
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visti il quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030 adottato in occasione della terza conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulla riduzione del rischio di catastrofi svoltasi dal 14 al 18 marzo 2015 a Sendai (Giappone) e i risultati delle piattaforme globali per la riduzione del rischio di catastrofi tenutesi a Cancun nel 2017 e a Ginevra nel 2019, |
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visti l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), |
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visti la panoramica umanitaria globale del 2021 dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari e i relativi aggiornamenti mensili, |
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vista la comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2021, dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030» (COM(2021)0101), |
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viste la comunicazione della Commissione, del 10 marzo 2021, «sull'azione umanitaria dell'UE: nuove sfide, stessi principi» (COM(2021)0110) e le successive conclusioni del Consiglio del 20 maggio 2021, |
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viste le sue risoluzioni sull'aiuto umanitario, in particolare quella dell'11 dicembre 2013«sull'approccio dell'UE alla resilienza e la riduzione del rischio di catastrofi nei paesi in via di sviluppo: imparare dalle crisi della sicurezza alimentare» (7), quella del 26 novembre 2015 sull'istruzione per i bambini in situazioni di emergenza e di crisi prolungate (8), quella del 16 dicembre 2015 sui preparativi per il vertice umanitario mondiale: sfide e opportunità dell'assistenza umanitaria (9), quella del 1o giugno 2017 sulla resilienza quale priorità strategica dell'azione esterna dell'UE (10) e quella del 17 aprile 2018 sull'attuazione dello strumento per la cooperazione allo sviluppo, dello strumento per gli aiuti umanitari e del Fondo europeo di sviluppo (11), |
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visto l'articolo 54 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per lo sviluppo (A9-0328/2021), |
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A. |
considerando che le esigenze umanitarie, con 238 milioni di persone bisognose di assistenza nel 2021, sono ai massimi storici, principalmente a causa di conflitti ma anche di fattori sistemici quali i cambiamenti climatici, le calamità naturali, il degrado ambientale, la crescita della popolazione mondiale, l'insicurezza alimentare, le risorse idriche limitate e il fallimento della governance; che l'aumento delle esigenze umanitarie e la loro crescente complessità interessano tutti gli OSS e indicano una preoccupante mancanza di progressi a livello globale con riferimento all'Agenda 2030; |
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B. |
considerando che la pandemia di COVID-19 ha aggravato le fragilità e disuguaglianze esistenti, ha accentuato le esigenze umanitarie — segnatamente un netto aumento della fame e un approvvigionamento alimentare carente, con quasi 300 milioni di persone a rischio di trovarsi in condizioni di estrema insicurezza alimentare e oltre 40 milioni in situazioni di emergenza sotto il profilo dell'insicurezza alimentare — e ha ostacolato la risposta umanitaria a causa della chiusura delle frontiere e di altre restrizioni, come quelle tentate da talune parti di conflitti armati; che l'aumento delle esigenze umanitarie deriva, in parte, da aiuti allo sviluppo insufficienti per affrontare i fattori che causano le fragilità; che, secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), l'assistenza umanitaria per tutti i contesti fragili è aumentata del 38 % dal 2015 al 2016, mentre gli aiuti programmabili allo sviluppo per i contesti fragili non sono cresciuti nello stesso periodo (12); che tra il 2014 e il 2018 l'assistenza umanitaria ha rappresentato la seconda voce in ordine di importanza tra i contributi per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) nei 29 paesi membri del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) (13); |
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C. |
considerando che, da un lato, la pandemia di COVID-19 ha posto una serie di ostacoli logistici alle organizzazioni internazionali che effettuano operazioni di aiuto ma, dall'altro, tali sfide logistiche hanno contribuito a vari cambiamenti nelle modalità di attuazione dei programmi di aiuto, in particolare rafforzando l'importanza della localizzazione degli aiuti umanitari; |
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D. |
considerando che nel 2018 circa 108 milioni di persone hanno avuto bisogno di assistenza umanitaria internazionale a causa di tempeste, inondazioni, siccità e incendi forestali; che entro il 2050 oltre 200 milioni di persone potrebbero aver bisogno ogni anno di assistenza umanitaria a seguito di catastrofi legate al clima e delle ripercussioni socioeconomiche dei cambiamenti climatici; |
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E. |
considerando che le donne e le ragazze rappresentano la categoria maggiormente colpita dalle emergenze; che le adolescenti nelle zone di conflitto hanno probabilità del 90 % maggiori di non frequentare la scuola, il 70 % delle donne in contesti umanitari ha maggiore probabilità di subire violenze di genere e le donne rappresentano oltre il 70 % delle persone in condizioni di fame cronica; |
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F. |
considerando che il ponte aereo umanitario dell'UE, organizzato per far fronte alle restrizioni a livello di trasporti dovute alla pandemia, ha notevolmente contribuito a colmare le carenze critiche nella risposta umanitaria agevolando il trasporto di aiuti, risorse per l'assistenza emergenziale e personale umanitario; |
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G. |
considerando che la frequenza e l'intensità maggiori delle catastrofi causate dal clima alimentano i conflitti e costringono un numero maggiore di persone in una condizione di sfollamento protratto secondo modalità mai osservate prima, mentre una serie di crisi prolungate rimane irrisolta; |
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H. |
considerando che alle crescenti esigenze umanitarie non sono corrisposte risorse adeguate, con un conseguente rapido aumento del deficit di finanziamento; che nel 2020 è stato dato seguito a meno di metà degli appelli umanitari delle Nazioni Unite e ad agosto 2021 erano disponibili solo 10,9 miliardi di USD di finanziamenti per far fronte a esigenze che ammontavano a 36,6 miliardi di USD (30 % del totale) (14); che nel 2020 i finanziamenti non destinati alla risposta alla pandemia di COVID-19 messi a disposizione dai 20 principali donatori pubblici sono scesi al di sotto dei livelli del 2019 (15); |
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I. |
considerando che i finanziamenti umanitari globali continuano a dipendere in modo considerevole da un numero molto limitato di donatori, di cui i principali dieci forniscono circa l'85 % dei finanziamenti totali; |
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J. |
considerando che gli aiuti umanitari rappresentano un pilastro fondamentale dell'azione esterna dell'UE e che nel 2020 i finanziamenti combinati dell'UE e degli Stati membri si sono attestati al 36 % dell'assistenza umanitaria globale (la quota maggiore a livello mondiale); che il livello di contributi varia all'interno dell'UE, con quattro Stati membri e la Commissione che forniscono circa il 90 % di tutti i finanziamenti umanitari dell'UE; |
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K. |
considerando che il rinnovato impegno da parte dei firmatari del «grande patto 2.0» di assicurare che la risposta umanitaria sia quanto più locale possibile e tanto internazionale quanto necessario comporta l'impegno a fornire almeno il 25 % dei finanziamenti umanitari nel modo più diretto possibile ad attori locali e nazionali; che, tuttavia, tale obiettivo è ben lungi dall'essere conseguito; |
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L. |
considerando che tale deficit di finanziamenti rende indispensabile migliorare l'efficienza, l'efficacia, la visibilità, la condivisione dei rischi, la trasparenza e la responsabilità del sistema umanitario come pure garantire che un numero maggiore di paesi contribuisca agli sforzi umanitari, cosicché gli aiuti rispondano alle esigenze delle popolazioni colpite, come messo in evidenza di recente dal «grande patto 2.0», incentrato sulla localizzazione e i finanziamenti di qualità in quanto priorità di facilitazione essenziali; |
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M. |
considerando che i «finanziamenti di qualità» costituiscono una delle due priorità di facilitazione del «grande patto 2.0»; che il secondo pilastro del Forum politico di alto livello sui finanziamenti umanitari del 2016 invita a estendere la base di risorse umanitarie mediante partenariati con donatori bilaterali nuovi o emergenti e con il settore privato, agevolando i flussi di rimesse e la finanza sociale islamica (16); che l'assistenza umanitaria da parte di donatori privati è già in aumento, essendo cresciuta del 9 %, da 6,2 miliardi di USD nel 2018 al massimo storico di 6,8 miliardi di USD nel 2019 (17); |
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N. |
considerando che la Commissione ha proposto di avviare un progetto pilota sul finanziamento misto con l'obiettivo di accrescere significativamente la base di risorse per l'azione umanitaria e, a tal proposito, ha sollecitato un maggiore coinvolgimento del settore privato; |
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O. |
considerando che la frammentazione degli aiuti umanitari rimane una sfida costante a causa del gran numero di donatori e di agenzie operanti nel settore degli aiuti nonché della mancanza di coordinamento tra le loro attività e i loro progetti; |
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P. |
considerando che i donatori incoraggiano il ricorso all'organizzazione in consorzi nella cooperazione allo sviluppo e nell'assistenza umanitaria; che, rispetto ad altri metodi, l'organizzazione in consorzi è generalmente caratterizzata da obiettivi di maggiore portata e da risorse più cospicue; |
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Q. |
considerando che per far fronte alle crisi umanitarie non sono necessari solo ulteriori finanziamenti ma anche sforzi decisivi sotto il profilo politico volti a ridurre le esigenze attraverso la prevenzione e la cessazione dei conflitti, la protezione dei diritti umani fondamentali, la promozione dello sviluppo sostenibile, la riduzione dei rischi e delle vulnerabilità, la lotta ai cambiamenti climatici e l'adeguamento agli stessi, la lotta alla corruzione nell'assegnazione dei fondi e il superamento della mancanza di trasparenza nelle relazioni con le organizzazioni locali; |
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R. |
considerando che in tutto il mondo le norme e i principi di base sono messi in discussione mediante persistenti violazioni del diritto internazionale umanitario, ivi compresi gli attacchi contro i civili e gli operatori umanitari e medici, oltre ai crescenti ostacoli alla fornitura di aiuti umanitari; |
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S. |
considerando che gli attacchi contro gli operatori umanitari sono aumentati considerevolmente negli ultimi anni; |
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1. |
accoglie con favore la comunicazione della Commissione «sull'azione umanitaria dell'UE: nuove sfide, stessi principi» nonché le sue proposte concrete tese a migliorare la fornitura di aiuti umanitari; chiede una rapida attuazione di tali proposte, in stretta consultazione e collaborazione con i partner umanitari, al fine di garantire che gli aiuti siano prevedibili, non frammentari e non duplichino altre azioni; ribadisce che, in conformità del consenso europeo sull'aiuto umanitario, gli aiuti umanitari dell'UE devono sempre essere forniti unicamente sulla base di esigenze ben definite e previamente valutate, devono rispettare pienamente i principi umanitari di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza e devono accordare un'attenzione particolare alle sfide cui devono far fronte i gruppi vulnerabili, come le persone con disabilità, le minoranze e altri individui fortemente marginalizzati, per accedere all'assistenza umanitaria; invita la Commissione a porre il principio di «non lasciare indietro nessuno» al centro del nuovo approccio all'azione umanitaria; si compiace dell'iniziativa della Commissione volta a integrare l'istruzione nelle situazioni di emergenza al fine di prevenire l'abbandono scolastico, in particolare in caso di conflitti di lunga durata; |
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2. |
rileva con preoccupazione il netto aumento del deficit di finanziamenti umanitari, dovuto al fatto che i principali donatori stanno riducendo i finanziamenti in un periodo caratterizzato da esigenze crescenti; sottolinea le notevoli differenze sotto il profilo dei contribuiti sia a livello globale che all'interno dell'UE; chiede che la Commissione preveda una dotazione finanziaria annuale solida per gli aiuti umanitari dell'UE onde garantire finanziamenti tempestivi, prevedibili e flessibili per l'assistenza umanitaria fin dall'inizio di ciascun esercizio finanziario, volti sia ad affrontare crisi prolungate che a rispondere a nuove crisi, che mantenga una dotazione separata nell'ambito della riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza per le crisi umanitarie al di fuori dell'Unione e che preservi l'attuale capacità di mobilitare rapidamente fondi ulteriori in caso di urgenze emergenti, crescenti o improvvise; invita l'UE a promuovere una maggiore ripartizione internazionale delle responsabilità e un aumento dei finanziamenti umanitari; esorta gli Stati membri a dare il buon esempio e a contribuire agli aiuti umanitari con una quota fissa dei loro redditi nazionali lordi; chiede che la Commissione comunichi annualmente l'importo dei finanziamenti umanitari erogati dall'UE a livello mondiale; |
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3. |
invita la Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna a definire una strategia per la collaborazione a lungo termine con i paesi terzi, in particolare i donatori emergenti, sfruttando la diplomazia bilaterale, regionale e multilaterale dell'UE al fine di estendere la cerchia di paesi donatori che contribuiscono agli aiuti umanitari su base volontaria; sottolinea che un contributo da parte di ulteriori paesi donatori consentirebbe di raccogliere l'importo necessario per affrontare le crisi umanitarie internazionali; rileva con preoccupazione, nel quadro dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito, la mancanza di un accordo formale relativo agli aiuti umanitari e invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi per avviare un partenariato formale UE-Regno Unito per gli aiuti umanitari; |
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4. |
richiama l'attenzione sull'impegno della Commissione a mobilitare finanziamenti privati e a coinvolgere ulteriormente il settore privato nell'assistenza umanitaria dell'UE, nonché sull'avvio di un'iniziativa pilota sul finanziamento misto a titolo del bilancio umanitario dell'Unione nel 2021; invita la Commissione a fornire al Parlamento maggiori informazioni e una valutazione scritta relativa all'attuazione dell'iniziativa pilota sul finanziamento misto per l'azione umanitaria, esaminandone la conformità con gli obiettivi dell'azione esterna; sottolinea il potenziale delle iniziative di finanziamento misto, tra cui le obbligazioni a impatto umanitario e i regimi di assicurazione contro il rischio di catastrofi, compreso il pieno utilizzo della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus a fini umanitari; evidenzia tuttavia che un ulteriore impegno con il settore privato richiede un'analisi dei risultati conseguiti finora mediante tale collaborazione e la promozione esclusiva di partenariati che rispettano gli obiettivi dell'azione esterna dell'UE e i principi umanitari internazionali; |
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5. |
esprime preoccupazione per il crescente numero di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e del diritto in materia di diritti umani; chiede l'istituzione di un meccanismo di coordinamento dell'Unione volto a definire un approccio coerente dell'UE al diritto internazionale umanitario, nonché a monitorare le violazioni e sostenere il rispetto del diritto internazionale umanitario, anche mediante il ricorso alle pertinenti leve politiche, di aiuto allo sviluppo, commerciali ed economiche nell'azione esterna dell'UE; |
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6. |
invita la Commissione, il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli Stati membri a monitorare attentamente le violazioni del diritto internazionale umanitario e a includerle tra i criteri per l'inserimento di individui o entità negli elenchi dei pertinenti regimi sanzionatori dell'UE, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea per promuovere l'osservanza del diritto internazionale umanitario; osserva che le sanzioni e le misure restrittive adottate nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell'UE devono rispettare il diritto internazionale umanitario e non devono ostacolare lo svolgimento delle attività umanitarie; sottolinea la necessità di includere sistematicamente deroghe umanitarie nei regimi di misure restrittive e di fornire il sostegno e gli orientamenti necessari ai partner ai fini di un'applicazione efficace di tali deroghe; |
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7. |
invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare il diritto internazionale umanitario nonché a perseguire e sanzionare con decisione coloro che usano l'inanizione come arma di guerra, al fine di contrastare le diffuse violazioni del diritto all'alimentazione durante i conflitti, il ricorrente ricorso all'inanizione quale metodo di guerra e il diniego dell'accesso umanitario; |
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8. |
chiede che l'UE e i suoi Stati membri adempiano rapidamente agli impegni assunti in occasione del vertice umanitario mondiale e in qualità di parti del «grande patto»; mette in evidenza l'importanza di rendere gli aiuti umanitari più efficienti ed efficaci, tra l'altro, aumentando i finanziamenti flessibili mediante finanziamenti senza destinazione specifica, a destinazione flessibile e pluriennali che siano adeguati ai contesti locali, basati sulle esigenze e incentrati sulle persone, nonché riducendo gli onori amministrativi per i partner umanitari attraverso l'armonizzazione e la semplificazione dei requisiti applicabili alle proposte e alle comunicazioni dei donatori, finanziando gli attori nazionali e locali e promuovendo soluzioni innovative; ricorda che anche le crisi prolungate sono contesti umanitari e invita l'UE e i suoi Stati membri a elaborare soluzioni concrete per un'assegnazione efficace dei finanziamenti umanitari e dello sviluppo ai partner che operano in tali contesti; incoraggia l'UE e i suoi Stati membri a introdurre, nelle convenzioni di sovvenzione con i partner, misure volte a garantire una sufficiente flessibilità nei programmi, affinché tali partner possano passare rapidamente da attività di sviluppo a una risposta di emergenza in caso di acuta necessità, anche nei finanziamenti erogati nell'ambito del nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale; |
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9. |
invita la Commissione e gli Stati membri a portare avanti e promuovere un dialogo realistico sulla condivisione dei rischi tra i servizi competenti, con i loro partner umanitari e con gli altri portatori di interesse, attingendo alle esperienze recenti e agli insegnamenti appresi, nell'intendo di migliorare costantemente i regolamenti vigenti in materia di finanziamenti rendendoli più efficienti ed efficaci, in particolare nel caso di crisi umanitarie fortemente volatili; osserva che la consapevolezza dei rischi si è dimostrata uno strumento efficace per la loro mitigazione; |
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10. |
sottolinea che è particolarmente importante sostenere gli attori locali ed esorta la Commissione a elaborare una politica di localizzazione ambiziosa che, tra l'altro, promuova la trasparenza, si avvalga delle competenze e delle esperienze dei partner e indichi come intensificare e migliorare il sostegno ai soggetti locali al fine di rafforzarne le capacità, di consentire loro di ricorrere a tutti gli strumenti disponibili e di garantire il loro coinvolgimento nei processi decisionali, affrontando nel contempo la questione della reciproca assunzione di responsabilità e della condivisione dei rischi, dal momento che il rafforzamento dei soggetti locali è un fattore importante per ridurre la necessità di assistenza umanitaria internazionale in futuro; invita la Commissione ad assicurare che la partecipazione paritaria e l'emancipazione delle donne siano integrate esplicitamente in qualsiasi nuovo meccanismo volto a rafforzare il ruolo degli attori locali nell'azione umanitaria; |
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11. |
sottolinea che, nel contesto della pandemia di COVID-19, la localizzazione aiutare a fornire una risposta sanitaria adeguata al contesto dei paesi in via di sviluppo, onde evitare pregiudizi in Europa, in particolare per quanto concerne i protocolli di contenimento e le campagne di prevenzione; chiede che la prevalenza della prospettiva eurocentrica rispetto alle situazioni di emergenza sia messa opportunamente in discussione attraverso un'ulteriore localizzazione dell'azione umanitaria; |
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12. |
mette in rilievo le sfide poste dai cambiamenti climatici e plaude agli impegni volti a integrare ulteriormente gli effetti dei cambiamenti climatici e i fattori ambientali nell'azione umanitaria, a rafforzare la resilienza climatica delle regioni vulnerabili nonché a sviluppare la resilienza delle comunità vulnerabili ai cambiamenti climatici attraverso la preparazione alle catastrofi e l'azione preventiva mediante un approccio che si basi sul triplo nesso tra azione umanitaria, sviluppo e pace e coinvolga le popolazioni indigene e le comunità locali, tenendo conto delle esigenze specifiche in fatto di assistenza e protezione delle popolazioni colpite dalle catastrofi e dagli effetti negativi dei cambiamenti climatici, in particolare gli sfollati e le comunità ospitanti; si compiace inoltre degli impegni intesi a rafforzare la sostenibilità degli aiuti umanitari dell'UE da un punto di vista ambientale e a monitorare la spesa relativa al clima; invita la Commissione a fornire le risorse necessarie per l'adeguamento ai cambiamenti climatici e la riduzione del rischio di catastrofi attraverso, tra l'altro, lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, nonché ad accelerare l'attuazione degli impegni di Sendai nell'azione esterna dell'UE; |
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13. |
plaude ai risultati concreti conseguiti dal ponte aereo umanitario dell'UE come pure all'idea di sviluppare una capacità di risposta umanitaria europea per colmare le lacune nella risposta umanitaria dell'Unione; chiede che gli Stati membri e i partner umanitari siano consultati periodicamente in merito a qualsiasi nuova iniziativa della Commissione, che dovrebbe basarsi sulle capacità degli attori umanitari e sui meccanismi dell'UE esistenti, quale il meccanismo di protezione civile, anziché duplicarli; |
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14. |
sottolinea che, mentre gli aiuti umanitari mirano ad affrontare situazioni di pericolo imminente per la vita, le crisi sono causate da fattori che richiedono soluzioni a lungo termine e la fragilità di base è un fattore importante che precede le crisi umanitarie; invita la Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna ad adottare una comunicazione che definisca una politica chiara sul nesso tra azione umanitaria, sviluppo e pace, al fine di colmare i divari tra i singoli settori strategici, garantendo al contempo il rispetto della natura giuridica specifica e dei principi dell'assistenza umanitaria; sottolinea che un approccio basato su tale nesso dovrebbe rafforzare la resilienza e promuovere risposte sostenibili, mentre gli OSS dovrebbero fungere da quadro per un simile approccio, dal momento che l'Agenda 2030 rappresenta un'opportunità unica per affrontare le cause profonde delle fragilità e dei conflitti, attingendo, tra l'altro, all'esperienza pratica delle organizzazioni non governative (ONG); chiede che l'UE e gli Stati membri attuino rapidamente un approccio basato sul suddetto nesso, accordando un'attenzione particolare alla gestione delle fragilità, alla prevenzione dei conflitti, alla lotta contro la fame e contro gli sfollamenti dovuti alle catastrofi e agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, all'offerta di opportunità formative e di sostentamento, al sostegno alla ripresa precoce, al potenziamento della capacità di risposta nonché allo sviluppo dell'autonomia e della resilienza; invita la Commissione a pubblicare una valutazione dell'operatività del nesso tra aiuti umanitari e sviluppo nei sei progetti pilota individuati nel 2017; |
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15. |
invita la Commissione a valutare le esperienze e i programmi passati concernenti le questioni di genere dal momento, considerato il ruolo di primo piano delle donne in quanto vittime di conflitti e disastri, è sempre più necessario affrontare tali questioni; chiede l'attuazione di elementi di integrazione di genere più concreti nella futura azione umanitaria, comprese analisi specifiche per il contesto e sensibili alla dimensione di genere, tutelando al contempo i diritti dei gruppi vulnerabili, comprese donne, ragazze e persone LGBTIQ+; sostiene l'accesso senza restrizioni a servizi sanitari pubblici e gratuiti nonché gli sforzi tesi a ridurre la mortalità e la morbilità, e sottolinea la necessità di rafforzare la preparazione alle pandemie e alle epidemie; |
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16. |
invita l'UE e gli Stati membri ad attuare e a promuovere l'agenda dell'iniziativa di Nansen per la protezione degli sfollati transfrontalieri nel contesto delle catastrofi e dei cambiamenti climatici; sottolinea l'importanza della cooperazione tra gli attori attivi nell'ambito dell'azione umanitaria, dello sviluppo, della riduzione del rischio di catastrofi e dei cambiamenti climatici al fine di ridurre il rischio di sfollamento nel contesto delle catastrofi e degli effetti negativi dei cambiamenti climatici come pure di soddisfare le esigenze di assistenza e di protezione; |
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17. |
chiede che sia accordata particolare attenzione all'alimentazione, quale diritto fondamentale di tutte le persone, onde garantire la sicurezza alimentare e consentire una maggiore resilienza dei sistemi alimentari agli shock economici, climatici e umani; chiede altresì che il piano d'azione dell'UE sull'alimentazione sia rivisto al fine di affrontare tutte le forme di malnutrizione nei contesti umanitari e di sviluppo, conformemente alle conclusioni del Consiglio del novembre 2018; |
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18. |
ribadisce l'impegno e gli sforzi continui della Commissione tesi a promuovere la visibilità e la consapevolezza degli aiuti umanitari dell'UE tra i diversi portatori d'interessi, comprese le ONG, in tutta l'Unione e a rafforzare la visibilità dell'UE nella propria azione esterna; |
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19. |
accoglie con favore l'annuncio relativo al primo forum umanitario europeo, che si terrà nel gennaio 2022; pone l'accento sul fatto che tale forum dovrebbe essere inclusivo e accessibile, coinvolgere i partner umanitari esecutivi, mirare ad aumentare la visibilità degli aiuti umanitari dell'UE e dell'operato dei suoi partner, a promuovere un dialogo strategico sulla politica umanitaria dell'Unione, a mobilitare il sostegno politico e la consapevolezza in merito alla natura dell'assistenza umanitaria dell'Unione, basata su principi ed esigenze, nonché a portare avanti l'attuazione delle azioni chiave stabilite nella comunicazione della Commissione; |
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20. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al servizio europeo per l'azione esterna nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.
(2) GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1.
(3) GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1.
(4) GU C 25 del 30.1.2008, pag. 1.
(5) GU L 118 del 14.5.2003, pag. 12.
(6) GU C 303 del 15.12.2009, pag. 12.
(7) GU C 468 del 15.12.2016, pag. 120.
(8) GU C 366 del 27.10.2017, pag. 151.
(9) GU C 399 del 24.11.2017, pag. 106.
(10) GU C 307 del 30.8.2018, pag. 177.
(11) GU C 390 del 18.11.2019, pag. 33.
(12) Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, States of Fragility (Stati di fragilità), 17 luglio 2018.
(13) Nomura, S., Sakamoto, H., Ishizuka, A., Shimizu, K. e Shibuya, K., Tracking sectoral allocation of official development assistance: a comparative study of the 29 Development Assistance Committee countries, 2011-2018 (Monitoraggio della ripartizione settoriale dell'aiuto pubblico allo sviluppo: uno studio comparativo dei 29 paesi membri del comitato per l'assistenza allo sviluppo, 2011-2018), Global Health Action, gennaio 2021.
(14) Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, Servizio di verifica finanziaria, contributi per gli aiuti umanitari del 2021.
(15) Development Initiatives, Global Humanitarian Assistance Report 2021 (Relazione sull'assistenza umanitaria globale 2021).
(16) Relazione del gruppo ad alto livello sui finanziamenti umanitari destinata al segretario generale delle Nazioni Unite, Too important to fail—addressing the humanitarian financing gap (Troppo importante per fallire: affrontare il deficit di finanziamenti umanitari), 17 gennaio 2016.
(17) Development Initiatives, Global Humanitarian Assistance Report 2021 (Relazione sull'assistenza umanitaria globale 2021).
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30.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/87 |
P9_TA(2021)0506
Cooperazione in materia di contrasto alla criminalità organizzata nei Balcani occidentali
Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2021 sulla cooperazione in materia di contrasto alla criminalità organizzata nei Balcani occidentali (2021/2002(INI))
(2022/C 251/08)
Il Parlamento europeo,
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viste le pertinenti convenzioni delle Nazioni Unite, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e i relativi protocolli (protocollo di Palermo del 2000) e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, |
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viste le convenzioni penale e civile sulla corruzione del Consiglio d'Europa, aperte alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e il 4 novembre 1999, e le risoluzioni (98) 7 e (99) 5, adottate dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa rispettivamente il 5 maggio 1998 e il 1o maggio 1999, che istituiscono il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), |
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vista la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, |
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vista la convenzione europea sul trasferimento dei procedimenti penali, |
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vista la convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, |
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vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (convenzione di Budapest), |
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viste le attività del comitato di esperti per la valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Moneyval) e le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale, |
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viste le conclusioni del Consiglio del 26 giugno 2018, del 18 giugno 2019 e del 25 marzo 2020 sull'allargamento e il processo di stabilizzazione e di associazione, |
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vista la decisione (PESC) 2018/1788 del Consiglio, del 19 novembre 2018, a sostegno del Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro per l'attuazione della tabella di marcia regionale sulla lotta al traffico illecito di armi nei Balcani occidentali (1), |
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vista la comunicazione della Commissione del 6 febbraio 2018, dal titolo «Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell'UE per i Balcani occidentali» (COM(2018)0065), |
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vista la comunicazione della Commissione del 24 luglio 2020 sulla strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza (COM(2020)0605), |
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vista la comunicazione della Commissione del 24 luglio 2020, dal titolo «Piano d'azione 2020-2025 dell'UE sul traffico di armi da fuoco» (COM(2020)0608), |
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vista la comunicazione della Commissione del 14 aprile 2021 sulla strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025 (COM(2021)0170), corredata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «EMPACT, the flagship EU instrument for cooperation to fight organised and serious international crime» (EMPACT, lo strumento faro dell'UE per una cooperazione volta a contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale) (SWD(2021)0074), |
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vista la comunicazione della Commissione del 14 aprile 2021 sulla strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025 (COM(2021)0171), |
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visti gli accordi sulla cooperazione operativa e strategica tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, il Montenegro, la Macedonia del Nord e la Serbia, e l'accordo di lavoro che instaura relazioni di cooperazione tra le autorità di contrasto del Kosovo ed Europol, |
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visti gli accordi di cooperazione tra Eurojust e l'Albania, il Montenegro, la Macedonia del Nord e la Serbia, |
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visti gli accordi sulla cooperazione in materia di gestione delle frontiere tra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) e l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, il Montenegro, la Macedonia del Nord e la Serbia, |
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visti il processo di Berlino e gli impegni in materia di lotta alla corruzione assunti dai paesi dei Balcani occidentali nel 2018, |
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viste la valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità, del 12 aprile 2021, e la valutazione della minaccia della criminalità organizzata su Internet, del 5 ottobre 2020, elaborate da Europol, |
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vista la relazione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) dal titolo «Measuring Organised Crime in the Western Balkans» (Misurare la criminalità organizzata nei Balcani occidentali), |
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vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 sulla lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni esterne dell'Unione (2), |
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vista la sua raccomandazione del 19 giugno 2020 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente i Balcani occidentali, a seguito del vertice del 2020 (3), |
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viste le sue risoluzioni del 2019 e del 2020 sulle relazioni della Commissione sull'Albania, la Bosnia-Erzegovina, il Kosovo, il Montenegro, la Macedonia del Nord e la Serbia, |
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visto l'articolo 54 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0298/2021), |
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A. |
considerando che la criminalità organizzata è diventata una questione centrale negli affari internazionali e una minaccia alla pace e allo sviluppo, che richiede una risposta comune e coordinata da parte dell'UE, dei suoi Stati membri e dei partner internazionali; |
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B. |
considerando che la lotta efficace contro la criminalità organizzata fa parte del processo di adesione all'UE, in particolare nell'ambito del gruppo di capitoli sulle questioni fondamentali e del capitolo di negoziato 24 relativo alla giustizia, alla libertà e alla sicurezza; |
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C. |
considerando che la corruzione e la criminalità organizzata continuano a destare grave preoccupazione in tutta la regione dei Balcani occidentali, con possibili ripercussioni negative anche sugli Stati membri dell'UE; che le reti della criminalità organizzata sono strettamente interconnesse e radicate tanto negli Stati membri dell'UE quanto nei paesi terzi; |
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D. |
considerando che il processo di integrazione europea dei paesi dei Balcani occidentali dipende direttamente dalla normalizzazione delle relazioni che intrattengono sia tra loro sia con gli Stati membri dell'UE; |
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E. |
considerando che la criminalità organizzata nei Balcani occidentali rappresenta un problema strutturale avente legami profondamente radicati con le imprese e le istituzioni statali ed è uno dei sintomi dell'appropriazione dello Stato, che le riforme relative al processo di integrazione nell'UE mirano a superare; |
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F. |
considerando che la criminalità organizzata e la corruzione vanno di pari passo con attività di riciclaggio di denaro, evasione fiscale, clientelismo e impunità; |
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G. |
considerando che i gruppi della criminalità organizzata collaborano a livello transfrontaliero e oltre le linee etniche, contrariamente alle autorità di polizia e giudiziarie dei paesi dei Balcani occidentali, che hanno urgente bisogno di migliorare tale coordinamento; |
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H. |
considerando che i gruppi della criminalità organizzata collaborano con gruppi dei paesi del vicinato allargato dell'Unione europea in attività quali la tratta di esseri umani, il traffico di migranti, il contrabbando di opere d'arte e il riciclaggio di denaro; |
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I. |
considerando che quadri giuridici armonizzati e la relativa attuazione efficace, organismi indipendenti di lotta alla corruzione e alla criminalità nonché un'autentica volontà politica in tal senso sono fondamentali per l'eliminazione della criminalità organizzata; |
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J. |
considerando che, secondo la relazione dell'UNODC dal titolo «Measuring Organized Crime in the Western Balkans» (Misurare la criminalità organizzata nei Balcani occidentali), nei Balcani occidentali le azioni penali e le condanne tendono a concentrarsi sugli esponenti minori delle organizzazioni criminali, mentre i capigruppo rimangono più spesso impuniti; |
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K. |
considerando che le organizzazioni della società civile si sono affermate come importanti portatori di interessi nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione in tutta la regione e svolgono un ruolo cruciale, in particolare nel monitoraggio e nella valutazione delle politiche anticorruzione; |
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L. |
considerando che occorrono ricerche più approfondite e dati più affidabili sulla criminalità organizzata per migliorare l'elaborazione di risposte strategiche efficaci contro la criminalità organizzata e la corruzione nella regione; |
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M. |
considerando che l'istruzione svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione della criminalità e nella promozione di una cultura della legalità; |
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N. |
considerando che in alcuni paesi la minaccia rappresentata dai gruppi della criminalità organizzata provenienti dai Balcani occidentali è stata ingiustamente utilizzata come argomento per opporsi all'adesione all'UE e, pertanto, dovrebbe essere adeguatamente affrontata per compiere passi avanti nel processo di adesione all'UE dei paesi dei Balcani occidentali; |
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O. |
considerando che, per soddisfare i criteri di adesione all'UE, i paesi dei Balcani occidentali devono attuare riforme globali in settori fondamentali e ottenere risultati concreti nelle riforme giudiziarie nonché nella lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata; |
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P. |
considerando che il rafforzamento dello Stato di diritto e la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata sono i capisaldi della strategia dell'UE per i Balcani occidentali del 2018; |
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Q. |
considerando che circa 64 milioni di EUR sono stati destinati a progetti relativi alla lotta contro la criminalità organizzata nei Balcani occidentali a titolo dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), che ha finanziato numerosi progetti nazionali e multinazionali a sostegno di un'amministrazione della giustizia più efficace nelle cause di criminalità organizzata e corruzione nei Balcani occidentali, anche attraverso il monitoraggio dei processi; che anche l'IPA III prevede obiettivi specifici per sviluppare strumenti efficaci di prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, il traffico illecito di armi da fuoco e di stupefacenti e il riciclaggio di denaro; |
Situazione generale
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1. |
sottolinea che la criminalità organizzata e la corruzione danneggiano in primo luogo i cittadini dei paesi dei Balcani occidentali, in quanto compromettono il loro diritto alla sicurezza e alla coesione sociale nonché la loro fiducia nel sistema democratico, ostacolano le riforme democratiche e bloccano il processo di adesione, producendo altresì effetti negativi sia potenziali che reali sulla sicurezza e sulla stabilità degli Stati membri dell'UE; |
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2. |
sottolinea che privare i paesi dei Balcani occidentali di una prospettiva europea peggiora la situazione per quanto concerne la criminalità organizzata e che tale situazione può essere migliorata promuovendo il processo di integrazione nell'UE e la cooperazione con gli Stati membri; evidenzia che la lotta contro la criminalità organizzata e l'avanzamento del percorso di integrazione nell'UE sono processi che si rafforzano reciprocamente, motivo per cui è necessario accelerare il processo di integrazione nell'UE; |
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3. |
è del parere che collegare la liberalizzazione dei visti per il Kosovo alla lotta contro la criminalità organizzata sia controproducente, poiché l'isolamento incoraggia le attività criminali; sottolinea ancora una volta che il Kosovo ha soddisfatto tutti i criteri per la liberalizzazione dei visti e invita il Consiglio a concedere tale liberalizzazione senza ulteriori indugi; |
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4. |
osserva che lo Stato di diritto e la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata sono i settori fondamentali in cui i paesi dei Balcani occidentali devono dimostrare risultati concreti per poter compiere ulteriori progressi nel loro percorso verso l'UE; li esorta a intensificare notevolmente i loro sforzi per portare avanti le riforme necessarie e invita l'UE a promuovere, quale priorità della politica di allargamento, il corretto recepimento e la corretta attuazione degli strumenti internazionali pertinenti che sostengono lo Stato di diritto e mirano a contrastare la corruzione e la criminalità organizzata mediante assistenza finanziaria e cooperazione pratica; |
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5. |
accoglie con favore la strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata 2021-2025, pubblicata il 14 aprile 2021, ed esorta l'Unione a intensificare la cooperazione internazionale in materia di lotta alla criminalità organizzata, in particolare con i paesi dei Balcani occidentali, al fine di affrontare efficacemente questa minaccia transnazionale; |
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6. |
osserva che la mancanza di opportunità di lavoro, la corruzione, la disinformazione, gli elementi di appropriazione dello Stato, le disuguaglianze, le ingerenze straniere da parte di regimi non democratici come la Russia e la Cina nonché il lento processo di adesione all'UE sono alcuni dei fattori che rendono le società dei Balcani occidentali vulnerabili alla criminalità organizzata; esorta sia le autorità dei paesi dei Balcani occidentali che i loro partner internazionali, in particolare l'UE, a intensificare gli sforzi per affrontare tali sfide che alimentano l'instabilità, compromettono l'integrazione e ritardano lo sviluppo democratico ed economico; |
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7. |
si rammarica dell'assenza di un'autentica volontà politica tra alcuni membri delle élite politiche locali per combattere la criminalità organizzata e la corruzione ed eliminare qualsiasi elemento di appropriazione dello Stato; |
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8. |
deplora la frequente mancanza di indipendenza e di un corretto funzionamento della magistratura nei paesi dei Balcani occidentali e sollecita l'adozione di un approccio più strategico nell'affrontare le sfide poste dalla criminalità organizzata; invita l'UE a fornire ulteriore assistenza al fine di stimolare una cultura della professionalità e dell'efficienza nel campo della giustizia penale nonché di migliorare l'integrità della magistratura; osserva che, sebbene con le riforme giudiziarie siano stati compiuti alcuni progressi, occorrono ancora notevoli sforzi per raggiungere risultati concreti; |
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9. |
esorta i paesi dei Balcani occidentali ad affrontare in modo approfondito le carenze dei rispettivi sistemi di giustizia penale, compresa la durata dei procedimenti; invita l'UE e altri partner internazionali a fornire ulteriori orientamenti alle autorità di contrasto e alla magistratura per rafforzare la professionalità e l'efficienza della giustizia penale; |
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10. |
accoglie con favore il recepimento delle norme internazionali e dell'UE in materia di recupero dei beni negli ordinamenti nazionali dei paesi dei Balcani occidentali, nonché gli altri sforzi profusi per combattere la criminalità organizzata nella regione, come lo sviluppo di meccanismi di coordinamento governativo e l'istituzione di tribunali e di unità di contrasto speciali; deplora, tuttavia, il fatto che l'attuazione sia tuttora scarsa ed esorta le autorità dei Balcani occidentali ad acquisire una comprovata esperienza nel recupero di tali beni a beneficio di tutti i cittadini e a rendere la confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato prioritaria nella lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata; chiede che l'UE assista le autorità di contrasto affinché ottengano capacità sufficienti nonché condizioni e risorse adeguate, evidenziando in particolare la necessità di aumentare le competenze in materia di finanza forense nelle procure; |
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11. |
invita i paesi dei Balcani occidentali a incentrare i loro sforzi sulle organizzazioni criminali nel loro insieme oltre che sui singoli casi, acquisendo così una valida esperienza nel perseguire e condannare i criminali di alto profilo; osserva che la corretta identificazione e l'accurato svolgimento di indagini su un'attività criminale in quanto «organizzata» è essenziale ai fini della risposta da parte della giustizia penale; esorta le autorità competenti a colmare le lacune legislative che espongono informatori e denuncianti e a proteggerli, insieme ai loro parenti stretti, dalle molestie, dalle citazioni in giudizio e dalle minacce onde accrescere la capacità di smantellare i gruppi della criminalità organizzata e combattere efficacemente la corruzione e la criminalità organizzata; incoraggia lo scambio di migliori pratiche con gli Stati membri che combattono con straordinaria efficacia la criminalità organizzata; invita gli Stati membri dell'UE a sostenere i programmi di protezione dei testimoni, anche mediante il loro trasferimento; |
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12. |
invita i paesi dei Balcani occidentali a consolidare la loro esperienza nel contrasto alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio di denaro e ad elaborare relazioni nazionali periodiche in materia nonché a rafforzare la cooperazione interistituzionale, anche nell'ambito della raccolta e della condivisione di intelligence, al fine di comprendere e combattere meglio la criminalità organizzata; |
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13. |
ribadisce la necessità di eliminare i legami politici e amministrativi con la criminalità organizzata attraverso chiare salvaguardie anticorruzione e azioni penali efficaci per i casi di corruzione di alto profilo; invita l'UE ad aumentare il sostegno al consolidamento di amministrazioni pubbliche basate sul merito; esprime forte preoccupazione per le denunce e le accuse di legami tra figure politiche di alto livello e gruppi della criminalità organizzata, mentre il sistema giudiziario non agisce efficacemente in merito a tali accuse; sottolinea che nei Balcani occidentali il settore edilizio è tra i più vulnerabili alla criminalità organizzata e alla corruzione; |
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14. |
esprime preoccupazione per il fatto che la pandemia di COVID-19 è stata sfruttata dalle organizzazioni criminali, anche attraverso l'uso improprio degli appalti pubblici diretti per l'acquisto di attrezzature e servizi medici essenziali per le strutture sanitarie, la vendita di certificati COVID falsi e l'aumento della pratica dell'usura; invita le autorità dei Balcani occidentali a intervenire in risposta alla contraffazione dei vaccini e dei libretti di vaccinazione; invita la Commissione a collegare il sostegno al bilancio a chiari obiettivi di lotta alla corruzione; sottolinea la necessità, a tal fine, di istituire solidi meccanismi per monitorarne l'attuazione; |
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15. |
rammenta che l'IPA III dell'UE prevede una forte condizionalità e che i finanziamenti devono essere modulati o persino sospesi in caso di regressione significativa o persistente mancanza di progressi nelle cosiddette «questioni fondamentali», in particolare in materia di Stato di diritto e diritti fondamentali, compresa la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata; sottolinea che è nell'interesse della sicurezza dell'UE garantire che i fondi dell'Unione non diventino controproducenti rafforzando reti clientelari di politici corrotti e imprese privilegiate, nonché sua responsabilità; |
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16. |
osserva che i legami tra la criminalità organizzata, la politica e le imprese esistevano già prima della disgregazione della Jugoslavia e continuano ad esistere dagli anni '90; condanna l'apparente mancanza di volontà da parte delle autorità competenti di aprire gli archivi della ex Jugoslavia; ribadisce pertanto la sua richiesta di aprire gli archivi dell'ex Jugoslavia e, in particolare, di concedere l'accesso ai fascicoli dei servizi segreti dell'ex Jugoslavia e dei servizi segreti dell'esercito popolare jugoslavo, nonché di restituire i fascicoli ai rispettivi governi, qualora lo richiedano; |
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17. |
sottolinea l'importanza della cooperazione e della condivisione di intelligence con gli Stati membri, i partner internazionali quali gli Stati Uniti, il Canada e il Regno Unito nonché le organizzazioni internazionali come la NATO, il GRECO, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e l'UNODC; |
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18. |
accoglie con favore il rinnovato impegno costruttivo degli Stati Uniti nei Balcani occidentali, compresa l'attenzione rivolta alla lotta contro la corruzione; pone in evidenza, in tale contesto, l'ordinanza esecutiva statunitense che sanziona le persone che contribuiscono a destabilizzare la situazione dei Balcani occidentali, nonché i provvedimenti adottati dagli Stati Uniti nei confronti di persone ed entità che commettono significativi atti di corruzione; invita l'UE a valutare approfonditamente la possibilità di allinearsi a tali misure; |
Forme specifiche di criminalità organizzata
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19. |
osserva che i paesi dei Balcani occidentali sono un luogo di origine, di destinazione e di transito della tratta di esseri umani, che coinvolge principalmente donne e ragazze a fini di sfruttamento sessuale; osserva che la tratta di esseri umani è il reato più strettamente legato alla criminalità organizzata; invita le autorità competenti a concentrarsi maggiormente sulla prevenzione e sul rafforzamento della resilienza dei gruppi vulnerabili ai rischi legati alla tratta di esseri umani, sottolineando nel contempo la necessità di un approccio intersezionale sensibile alle questioni di genere; accoglie con favore le azioni congiunte condotte con partner internazionali, tra cui Interpol ed Europol, che hanno portato all'arresto di presunti trafficanti di esseri umani; |
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20. |
osserva che i paesi dei Balcani occidentali fungono da corridoio di transito per migranti e rifugiati e che i grandi spostamenti di popolazione degli ultimi anni hanno rappresentato un'enorme sfida per la regione e gli Stati membri; chiede maggiori sforzi per contrastare il traffico di migranti e proteggere i diritti fondamentali delle persone vittime di tale traffico, in particolare i minori non accompagnati, come pure un maggiore scambio di informazioni e un coordinamento rafforzato tra i paesi dei Balcani occidentali e gli Stati membri; incoraggia l'UE e i suoi Stati membri a fornire maggiore assistenza per affrontare tali questioni, ad esempio offrendo sostegno finanziario e tecnico, concludendo accordi informali sullo status e promuovendo la cooperazione attraverso l'ufficio operativo comune e la piattaforma operativa per la rotta del Mediterraneo orientale, tenendo conto nel contempo delle specificità e delle esigenze della rotta dei Balcani occidentali, nonché attraverso un'assistenza per la creazione di condizioni di accoglienza dignitose; chiede una maggiore protezione delle frontiere esterne dell'UE in collaborazione con gli Stati dei Balcani occidentali; |
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21. |
sottolinea che la lotta ai fondi di origine illegale è fondamentale per individuare le attività criminali e prevenire l'infiltrazione nell'economia legale; evidenzia che la trasparenza della titolarità effettiva costituisce uno strumento politico importante per combattere la corruzione, arginare i flussi finanziari illeciti e combattere l'evasione fiscale; accoglie con favore gli sforzi compiuti dai governi dei paesi dei Balcani occidentali per contrastare il riciclaggio di denaro, anche attraverso l'adozione di quadri antiriciclaggio riveduti; è preoccupato, tuttavia, per la loro attuazione inadeguata; ribadisce la necessità di migliorare in modo significativo l'applicazione delle disposizioni in materia di dovere di diligenza e la trasparenza della titolarità effettiva, anche nel settore bancario; |
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22. |
rileva con preoccupazione l'ampia percentuale rappresentata dall'economia sommersa (il cui valore è stimato a oltre il 30 % del PIL della regione) e i massicci pagamenti illegali in contanti che circolano nei Balcani occidentali; invita i governi della regione ad attuare misure volte a ridurre l'informalità, ove possibile; sottolinea che una regolamentazione insufficiente dell'attività bancaria online aumenta il rischio di riciclaggio di denaro e invita gli Stati dei Balcani occidentali e la Commissione ad affrontare la questione dell'armonizzazione internazionale e regionale nell'ambito del processo di allargamento dell'UE; |
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23. |
accoglie con favore l'impegno dei paesi dei Balcani occidentali a combattere il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro, in particolare mediante l'adozione di una tabella di marcia regionale in occasione del vertice UE-Balcani occidentali di Londra, che mira a contrastare la detenzione, l'uso, la fabbricazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro; sottolinea, tuttavia, che secondo il piano d'azione 2020-2025 dell'UE sul traffico di armi da fuoco, il possesso e il traffico illecito di armi da fuoco rimangono un problema grave, poiché molte delle armi recuperate e utilizzate dalla criminalità organizzata in tutta l'UE provengono da questa regione; invita i sei Stati dei Balcani occidentali a investire in programmi a sostegno del disarmo; |
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24. |
sottolinea l'importante lavoro svolto dal Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC) per rafforzare le capacità delle parti interessate nazionali e regionali di controllare e ridurre la proliferazione e l'uso illecito di armi leggere e di piccolo calibro ed esorta ad aumentare la cooperazione e il coordinamento con il SEESAC; |
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25. |
osserva che i sei paesi dei Balcani occidentali continuano a costituire un'importante regione di transito per il traffico di stupefacenti e che la produzione e il traffico di droga sono i reati per i quali sono emesse più comunemente condanne nella regione; accoglie con favore il numero crescente di operazioni congiunte di lotta al narcotraffico; chiede, in tale contesto, di intensificare la cooperazione tra i servizi di contrasto dell'UE, come Europol, le autorità di contrasto degli Stati membri e i loro omologhi dei Balcani occidentali; sottolinea che le autorità di contrasto devono sviluppare le proprie capacità per monitorare e combattere meglio il traffico di droga; |
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26. |
prende atto dell'aumento delle attività della criminalità informatica organizzata; plaude agli sforzi compiuti dai paesi dei Balcani occidentali per ampliare la loro capacità di combattere la criminalità informatica e all'aumento delle azioni penali relative alla criminalità informatica; incoraggia l'UE ad assistere i paesi dei Balcani occidentali con gli strumenti e i mezzi appropriati per affrontare i reati informatici e altre minacce su Internet, anche mediante il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza recentemente istituito; sottolinea l'importanza di combattere la disinformazione manipolatoria, in stretta cooperazione con i partner europei; |
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27. |
invita l'UE e i paesi dei Balcani occidentali a cooperare per affrontare le costanti e crescenti minacce alla tutela e alla conservazione del patrimonio culturale e il traffico di beni culturali, in particolare nelle zone di conflitto; sollecita una maggiore cooperazione tra i diversi servizi di contrasto, compresa la condivisione immediata delle informazioni tra le agenzie nazionali di intelligence, e una maggiore cooperazione tra le autorità di contrasto e le comunità artistiche e archeologiche; |
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28. |
rileva che i paesi dei Balcani occidentali devono intensificare gli sforzi per contrastare altre attività illegali svolte da gruppi della criminalità organizzata, che comprendono, tra l'altro, lo sfruttamento del lavoro, i reati ambientali, come il disboscamento illegale e il bracconaggio, nonché l'estorsione; |
Cooperazione con l'UE (i suoi Stati membri e le sue agenzie) e cooperazione interregionale
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29. |
accoglie con favore la maggiore cooperazione tra l'UE e i paesi dei Balcani occidentali nella lotta contro la criminalità organizzata e incoraggia l'UE a sostenere ulteriormente lo sviluppo di capacità nei Balcani occidentali nonché l'agevolazione della cooperazione di polizia e giudiziaria nella lotta contro la criminalità organizzata; sottolinea che qualsiasi accordo di cooperazione con le strutture dell'UE deve rispettare pienamente i diritti fondamentali e garantire un livello adeguato di protezione dei dati; invita i paesi dei Balcani occidentali a perseguire un'ulteriore armonizzazione legislativa con l'acquis dell'UE in materia di appalti pubblici, lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo, riciclaggio di denaro e criminalità informatica; |
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30. |
raccomanda di rafforzare le strutture esistenti sponsorizzate dall'UE, come il Consiglio di cooperazione regionale, affinché svolgano un ruolo costante nel promuovere un'ulteriore cooperazione tra l'UE, i suoi Stati membri e i paesi dei Balcani occidentali; |
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31. |
accoglie favorevolmente la conclusione di accordi di cooperazione tra Eurojust e Albania, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia, come pure l'autorizzazione ad avviare negoziati con la Bosnia-Erzegovina; esorta il Consiglio ad autorizzare il prima possibile l'avvio di negoziati relativi ad un accordo analogo con il Kosovo, dal momento che la cooperazione giudiziaria in materia penale con tutti i paesi dei Balcani occidentali è fondamentale per combattere la criminalità organizzata, in particolare la tratta di esseri umani e il contrabbando di droga, che rappresentano la maggior parte delle attività criminali nella regione; osserva che Eurojust ha facilitato circa 200 indagini penali congiunte tra gli Stati membri dell'UE e i paesi dei Balcani occidentali; |
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32. |
plaude alla proficua cooperazione con i magistrati di collegamento di Albania, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia distaccati presso Eurojust per fornire sostegno nelle indagini transfrontaliere che coinvolgono i loro paesi e sottolinea il significativo aumento dei casi trattati dopo la nomina di tali magistrati; incoraggia, a tale proposito, una cooperazione analoga con gli altri paesi dei Balcani occidentali; accoglie con favore l'aumento dei casi nell'ambito della cooperazione giudiziaria dal 2019, nonostante le difficili circostanze dovute alla pandemia di COVID-19; |
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33. |
sottolinea che i Balcani occidentali sono una regione di particolare rilevanza per Europol; accoglie con favore gli accordi di cooperazione operativa tra Europol e cinque paesi dei Balcani occidentali, nonché l'accordo di lavoro con le autorità di contrasto del Kosovo; chiede la piena attuazione di tali accordi e plaude al successo delle operazioni condotte nel contesto di tale cooperazione; accoglie con favore l'apertura dell'ufficio di collegamento di Europol in Albania nel 2019 e la decisione di aprire uffici di collegamento analoghi in Bosnia-Erzegovina e in Serbia; incoraggia una cooperazione simile con i restanti paesi dei Balcani occidentali; sottolinea inoltre l'importanza di cooperare con la Procura europea (EPPO) e con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); invita l'UE e i paesi dei Balcani occidentali, in tale contesto, a istituire un quadro per una proficua cooperazione tra l'EPPO e i paesi dei Balcani occidentali, al fine di garantire che l'EPPO possa esercitare efficacemente le sue competenze in materia di finanziamenti dell'UE, in particolare i fondi IPA III nei paesi dei Balcani occidentali; |
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34. |
accoglie con favore gli accordi di lavoro conclusi dall'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) con i paesi dei Balcani occidentali su temi specifici connessi alla lotta contro la criminalità organizzata; sottolinea l'importanza di rafforzare ulteriormente i meccanismi già previsti tra l'Agenzia e la regione dei Balcani occidentali; prende atto delle relazioni specializzate per paese pubblicate dal GRECO e sottolinea l'importanza che i paesi candidati all'adesione all'UE rafforzino la cooperazione con il GRECO e attuino pienamente le sue raccomandazioni specifiche; |
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35. |
sottolinea che Interpol è uno strumento importante nella lotta alla criminalità organizzata; si rammarica che il Kosovo non sia ancora membro di Interpol, nonostante i suoi molteplici tentativi al riguardo; invita gli Stati membri dell'UE a sostenere in modo proattivo la richiesta del Kosovo di aderire a tale organizzazione; ritiene che l'adesione di tutti e sei i paesi dei Balcani occidentali a Interpol migliorerebbe ulteriormente l'efficacia delle misure contro la criminalità transnazionale; |
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36. |
accoglie con favore l'entrata in vigore degli accordi di cooperazione in materia di gestione delle frontiere tra l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) e Albania, Montenegro e Serbia, che consentono a Frontex di eseguire operazioni congiunte in tali paesi al fine di migliorare la gestione delle loro frontiere, combattere la criminalità transfrontaliera e controllare la migrazione irregolare in linea con le norme internazionali e nel pieno rispetto dei diritti umani; accoglie con favore gli analoghi accordi sullo status avviati con la Macedonia del Nord e la Bosnia-Erzegovina e invita tutte le parti a procedere quanto prima alla ratifica di tali accordi e a lavorare a un accordo analogo con il Kosovo; sottolinea la necessità di sviluppare ulteriormente la cooperazione tra Frontex e i paesi dei Balcani occidentali in ambiti connessi alla lotta alla criminalità organizzata; |
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37. |
ribadisce la necessità di porre maggiormente l'accento sulle attività di prevenzione e sull'istruzione, in particolare sull'impatto sociale negativo della criminalità organizzata, della tratta di esseri umani e del traffico di armi e stupefacenti, nonché su una corretta comprensione della cittadinanza, e di aumentare la resilienza, prestando maggiore attenzione alle condizioni socioeconomiche, in particolare nelle zone suburbane e rurali, e fornendo sostegno alle iniziative locali volte a ridurre la vulnerabilità alla criminalità e alla corruzione, sottolineando nel contempo la necessità di un approccio intersezionale sensibile alle questioni di genere; sottolinea l'importanza del rafforzamento delle capacità democratiche nella regione dei Balcani occidentali, anche attraverso programmi specializzati e progetti pilota volti a rafforzare la democrazia partecipativa e discutere questioni legate alla lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione; |
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38. |
sottolinea l'importanza di monitorare i collegamenti tra i gruppi della criminalità organizzata, i soggetti radicalizzati e le organizzazioni terroristiche; ribadisce l'importanza del ruolo dell'UE nella lotta al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio di denaro; incoraggia un'ulteriore cooperazione al riguardo, in particolare attraverso il sostegno dell'UE alla formazione di esperti finanziari nella regione, la condivisione di informazioni e lo scambio di migliori pratiche e know-how; plaude al riconoscimento da parte dei partecipanti al vertice sui Balcani occidentali, tenutosi a Berlino il 5 luglio 2021, della necessità di una risposta che coinvolga più agenzie e comprenda la cooperazione con il settore privato e le organizzazioni della società civile, al fine di rafforzare l'efficacia del lavoro congiunto volto ad affrontare i crimini gravi, la criminalità organizzata, la finanza illecita, la corruzione e il terrorismo; |
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39. |
sottolinea che la cooperazione regionale è fondamentale per combattere efficacemente la criminalità organizzata; plaude al lavoro svolto dalle iniziative regionali esistenti inteso a rafforzare le relazioni interistituzionali nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata tra i paesi dei Balcani occidentali, ad esempio il Centro per l'applicazione della legge nell'Europa sudorientale (SELEC), e incoraggia il proseguimento della cooperazione regionale per combattere la criminalità organizzata transfrontaliera in modo più efficace; |
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40. |
plaude al ruolo svolto dalle iniziative regionali che coinvolgono gli Stati membri dell'UE e i paesi dei Balcani occidentali, quali la strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR), l'iniziativa adriatico-ionica, l'iniziativa centroeuropea e il processo di Berlino; incoraggia sia gli Stati membri dell'UE che i paesi dei Balcani occidentali a partecipare a tali iniziative e a sfruttarne appieno il potenziale; |
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41. |
accoglie con favore il finanziamento nell'ambito dell'IPA a progetti che interessano l'intera regione e mirano a migliorare le capacità dei paesi dei Balcani occidentali nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata; elogia in particolare il programma per la protezione dei testimoni (Witness Protection IPA II), che ha portato alla creazione della «rete balcanica»; chiede che tale cooperazione prosegua e che i partner dei Balcani occidentali la facciano propria per mantenere attiva la rete; |
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42. |
esprime sostegno al programma multinazionale finanziato dall'IPA «Supporting a More Effective Administration of Justice in Corruption and Organised Crime Cases in the Western Balkans through Trial Monitoring» (Sostenere un'amministrazione della giustizia più efficace nelle cause di corruzione e criminalità organizzata nei Balcani occidentali attraverso il monitoraggio dei processi), quale primo passo verso una risposta giudiziaria più efficace da parte delle autorità in materia di corruzione e criminalità organizzata nei Balcani occidentali; invita i governi dei paesi dei Balcani occidentali ad attuare pienamente le raccomandazioni formulate dagli esperti degli Stati membri nell'ambito delle revisioni tra pari; |
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43. |
ritiene che i partner dei Balcani occidentali dovrebbero impegnarsi attivamente nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa ed essere inclusi in un dibattito europeo più ampio sulla lotta alla criminalità organizzata; |
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44. |
invita i donatori internazionali a garantire un migliore coordinamento dei vari programmi di contrasto della criminalità organizzata e della corruzione nei Balcani occidentali per evitare duplicazioni e aumentare l'efficacia della cooperazione internazionale in questi settori; |
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45. |
rileva con preoccupazione la mancanza di dati credibili sulla criminalità organizzata nella regione e invita i paesi dei Balcani occidentali a migliorare la comprensione di tale fenomeno rafforzando la propria capacità di raccogliere ed elaborare dati affidabili sulla criminalità organizzata; sottolinea la necessità di una ricerca interdisciplinare più approfondita e di un approccio intersettoriale sensibile alla dimensione di genere e incoraggia i paesi dei Balcani occidentali a collaborare con i partner internazionali per istituire sistemi statistici nazionali che registrino e analizzino la criminalità organizzata al fine di elaborare meglio politiche efficaci e basate su dati concreti per prevenire e contrastare la criminalità organizzata e la corruzione; |
Ruolo della società civile e dei media
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46. |
sottolinea il ruolo cruciale delle organizzazioni della società civile, del mondo accademico e dei giornalisti nel monitorare il lavoro dei governi, delle autorità giudiziarie e dei servizi di contrasto e nel valutare i risultati ottenuti nella lotta contro la criminalità organizzata; osserva che i quadri giuridici e istituzionali per la partecipazione delle organizzazioni della società civile sono in larga misura presenti nei paesi dei Balcani occidentali, ma si rammarica che il loro potenziale non sia sfruttato appieno e che i governi dimostrino talvolta ostilità nei confronti delle organizzazioni della società civile che incentrano il loro operato sulla corruzione e la criminalità organizzata; chiede che le organizzazioni della società civile siano maggiormente coinvolte nel processo legislativo e siano in grado di apportare un contributo significativo agli atti legislativi fondamentali; invita le autorità dei Balcani occidentali, in tale contesto, a sviluppare, adottare e attuare con urgenza leggi migliori sul libero accesso alle informazioni attraverso processi inclusivi; |
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47. |
loda l'importante ruolo svolto dalle organizzazioni della società civile che consiste nello svolgere attività di prevenzione, sostenere i gruppi vulnerabili, formulare politiche e assumere un ruolo di supervisione in assenza di organismi pubblici indipendenti; esprime preoccupazione per le campagne diffamatorie, le pressioni e le intimidazioni che riducono sempre più rapidamente il campo d'azione delle organizzazioni della società civile; |
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48. |
incoraggia le organizzazioni della società civile dei Balcani occidentali a creare reti più forti tra gli attori della società civile, a individuare le controparti locali che si occupano di questioni simili e a condividere ulteriori esperienze e migliori pratiche al fine di comprendere la natura e le cause della criminalità organizzata e sostenere la prevenzione della radicalizzazione nella regione; accoglie con favore i contributi alle campagne di comunicazione strategica da parte dei portatori di interessi quali la rete di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione e la rete europea per la comunicazione strategica; |
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49. |
osserva che molte organizzazioni della società civile dipendono da finanziamenti privati e incontrano difficoltà nel raccogliere fondi sufficienti per sostenere le loro attività; riconosce che le sovvenzioni sono spesso concesse a progetti a breve termine e che il sostegno a favore delle attività contro la criminalità organizzata è scarso; riconosce che i finanziamenti a breve termine portano all'assunzione di personale solo per scopi specifici di un progetto, il che comporta una mancanza di norme stabili in materia di lavoro e offre al personale poche opportunità per sviluppare competenze di base, a scapito della pianificazione strategica a lungo termine; |
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50. |
elogia il lavoro prezioso svolto dai giornalisti investigativi che riferiscono su casi di alto profilo e rivelano i legami tra gruppi della criminalità organizzata, politici e imprese; condanna fermamente le aggressioni, tra cui le uccisioni mirate, le intimidazioni, l'incitamento all'odio e le campagne diffamatorie contro i giornalisti investigativi e la società civile; rileva con particolare preoccupazione i casi di incitamento all'odio e campagne diffamatorie da parte di funzionari statali, parlamentari e rappresentanti dei governi, dei partiti al potere e dei mezzi di comunicazione di proprietà o parzialmente finanziati dallo Stato; invita le autorità e i servizi di contrasto a garantire che i giornalisti investigativi e la società civile siano protetti e possano operare senza ostacoli ed esorta a punire tutte le forme di incitamento all'odio contro le minoranze e i gruppi vulnerabili, in particolare quelli di origine nazionale o etnica; ribadisce il suo invito alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna a rafforzare la cooperazione con la società civile, le ONG, i politici favorevoli alle riforme, il mondo accademico e i media indipendenti sul campo, nonché il sostegno nei loro confronti; incoraggia la Commissione e le delegazioni locali dell'UE a collaborare con i portatori di interessi a livello locale per rafforzare le procedure di monitoraggio regolare dei processi nelle cause di corruzione e criminalità organizzata; |
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51. |
esprime profondo rammarico per il numero crescente di casi di azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP), spesso utilizzate per minacciare giornalisti e singoli al fine di impedire loro di rivelare le irregolarità compiute da chi detiene il potere; invita le autorità dei Balcani occidentali ad aumentare fortemente il proprio operato per garantire la trasparenza della proprietà dei media e l'indipendenza delle sale di redazione e tutelare la libertà dei media dalle ingerenze politiche, in quanto elementi chiave in una società democratica e libera che risultano fondamentali per il successo della lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione; |
o
o o
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52. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi dei Balcani occidentali. |
(1) GU L 293 del 20.11.2018, pag. 11.
Giovedì 16 dicembre 2021
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30.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/96 |
P9_TA(2021)0507
Deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2020
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2021 sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2020 (2021/2019(INI))
(2022/C 251/09)
Il Parlamento europeo,
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viste le sue precedenti risoluzioni sulle deliberazioni della commissione per le petizioni, |
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visti gli articoli 10 e 11 del trattato sull'Unione europea (TUE), |
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visti gli articoli 20, 24 e 227 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che riflettono l'importanza che il trattato attribuisce al diritto dei cittadini e dei residenti dell'UE di richiamare l'attenzione del Parlamento sulle loro preoccupazioni, |
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visto l'articolo 228 TFUE sul ruolo e le funzioni del Mediatore europeo, |
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visto l'articolo 44 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta») relativo al diritto di petizione al Parlamento europeo, |
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viste le disposizioni del TFUE concernenti la procedura di infrazione, in particolare gli articoli 258 e 260, |
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visti l'articolo 54 e l'articolo 227, paragrafo 7, del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per le petizioni (A9-0323/2021), |
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A. |
considerando che nel 2020 il Parlamento ha ricevuto 1 573 petizioni, il che rappresenta un aumento del 15,9 % rispetto alle 1 357 petizioni presentate nel 2019 e un aumento del 28,9 % rispetto alle 1 220 petizioni presentate nel 2018; |
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B. |
considerando che nel 2020 il numero di utenti del portale web delle petizioni del Parlamento che hanno sostenuto una o più petizioni era di 48 882, il che rappresenta un aumento considerevole rispetto ai 28 076 utenti registrati nel 2019; che anche il numero di click a sostegno delle petizioni è aumentato nel 2020, raggiungendo un totale di 55 129; |
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C. |
considerando che l'elevato numero di petizioni che esprimono le preoccupazioni dei cittadini per la salute pubblica e le emergenze socioeconomiche derivanti dall'insorgenza della pandemia di COVID-19 ha contribuito in modo significativo all'aumento del numero di petizioni registrate nel 2020 rispetto agli anni precedenti; che il 13,23 % delle petizioni ricevute nel 2020 ha riguardato la pandemia di COVID-19; |
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D. |
considerando che l'elevato numero di petizioni presentate nel 2020 rivela che, in tempi di crisi, i cittadini si affidano ai propri rappresentanti eletti a livello dell'UE indirizzando loro direttamente le proprie preoccupazioni e denunce; |
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E. |
considerando che, tuttavia, il numero complessivo di petizioni rimane modesto in relazione alla popolazione totale dell'UE, il che rivela che devono ancora essere intensificati ulteriormente gli sforzi per sensibilizzare i cittadini in merito al loro diritto di petizione e incoraggiarli a esercitarlo; che, nell'esercitare il diritto di petizione, i cittadini si aspettano che le istituzioni dell'UE apportino un valore aggiunto individuando una soluzione riguardo ai loro problemi; |
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F. |
considerando che i criteri di ricevibilità delle petizioni, che figurano all'articolo 227 TFUE e all'articolo 226 del regolamento del Parlamento, prevedono che le petizioni debbano essere presentate da cittadini dell'UE o ivi residenti e riguardare materie che rientrano nel campo di attività dell'UE e che concernono direttamente i loro autori; |
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G. |
considerando che delle 1 573 petizioni presentate nel 2020, 392 sono state dichiarate irricevibili e 51 sono state ritirate; che la percentuale relativamente alta (24,92 %) di petizioni irricevibili nel 2020 dimostra che esiste ancora una diffusa mancanza di chiarezza in merito alla portata e ai limiti degli ambiti di competenza dell'Unione; |
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H. |
considerando che il diritto di inviare una petizione al Parlamento europeo è uno dei diritti fondamentali dei cittadini dell'UE; che il diritto di petizione fornisce ai cittadini e ai residenti dell'UE un meccanismo aperto, democratico e trasparente per rivolgersi direttamente ai loro rappresentanti eletti ed è pertanto essenziale per consentire ai cittadini di partecipare attivamente agli ambiti di attività dell'Unione; |
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I. |
considerando che il diritto di petizione offre al Parlamento l'opportunità di migliorare la prontezza di risposta alle denunce e alle preoccupazioni relative al rispetto dei diritti fondamentali dell'UE e alla conformità alla legislazione dell'UE negli Stati membri; che le petizioni costituiscono pertanto una fonte utile di informazione sui casi di errata applicazione o violazione del diritto dell'UE e consentono quindi al Parlamento e alle altre istituzioni dell'UE di valutare il recepimento e l'applicazione del diritto dell'UE e il suo possibile impatto sui diritti dei cittadini e residenti dell'UE; |
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J. |
considerando che da tempo il Parlamento svolge un ruolo di primo piano per quanto riguarda lo sviluppo del processo di petizione a livello internazionale e dispone del processo di petizione più aperto e trasparente in Europa, che consente la partecipazione dei firmatari alle sue attività; |
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K. |
considerando che la commissione per le petizioni esamina e tratta con attenzione ogni petizione presentata al Parlamento; che ciascun firmatario ha il diritto di ricevere nella sua lingua o nella lingua utilizzata nella petizione, entro un termine ragionevole, una risposta con informazioni in merito alla decisione sulla ricevibilità e al seguito dato dalla commissione per le petizioni; che ogni firmatario può chiedere la riapertura della propria petizione sulla base di nuovi elementi pertinenti; |
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L. |
considerando che le attività della commissione per le petizioni si basano sulle informazioni fornite dai firmatari; che le informazioni presentate dai firmatari nelle petizioni e nelle riunioni della commissione, unitamente alla valutazione della Commissione e alle risposte degli Stati membri e di altri organi, sono fondamentali per il lavoro della commissione; che le petizioni ricevibili forniscono anche un prezioso contributo ai lavori di altre commissioni parlamentari, dato che sono trasmesse dalla commissione per le petizioni ad altre commissioni per parere o per conoscenza; |
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M. |
considerando che la commissione per le petizioni attribuisce un'importanza fondamentale all'esame e alla discussione pubblica delle petizioni durante le sue riunioni; che i firmatari hanno il diritto di presentare le proprie petizioni e partecipano spesso alla discussione, contribuendo così in maniera attiva al lavoro della commissione; che nel 2020 la commissione per le petizioni ha tenuto 13 riunioni, durante le quali sono state discusse 116 petizioni alla presenza di 110 firmatari, mentre 78 firmatari hanno partecipato attivamente prendendo la parola; che il minor numero di petizioni discusse nelle riunioni del 2020 rispetto al 2019 è riconducibile alla riduzione delle fasce orarie concesse per le riunioni delle commissioni, in particolare da aprile a luglio, a causa dei limitati servizi di interpretazione in conseguenza delle misure precauzionali adottate dal Parlamento nel contesto della pandemia; |
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N. |
considerando che gli aspetti di maggior preoccupazione sollevati nelle petizioni presentate nel 2020 riguardano i diritti fondamentali (in particolare l'impatto delle misure di emergenza per la COVID-19 sullo Stato di diritto e la democrazia, nonché sulla libertà di circolazione, il diritto al lavoro, il diritto all'informazione e il diritto all'istruzione, oltre a un elevato numero di petizioni relative ai diritti delle persone LGBTQ+ nell'Unione), la salute (in particolare le questioni riguardanti la crisi sanitaria pubblica dovuta alla pandemia, che vanno dalla protezione della salute dei cittadini, comprese le cure e i dispositivi di protezione, alla gestione della crisi sanitaria negli Stati membri e l'acquisto e la distribuzione dei vaccini), l'ambiente (principalmente le attività estrattive e il loro impatto sull'ambiente, la sicurezza nucleare, l'inquinamento atmosferico e il deterioramento degli ecosistemi naturali), la giustizia (in particolare le questioni relative all'accesso alla giustizia o presunte irregolarità procedurali o preoccupazioni riguardanti lo Stato di diritto, nonché i casi transfrontalieri di sottrazione di minori e i diritti di affidamento), l'occupazione (in particolare l'accessibilità al mercato del lavoro e l'impiego precario), l'istruzione (in particolare le questioni relative all'accesso discriminatorio all'istruzione), il mercato interno (in particolare le questioni riguardanti le restrizioni di viaggio nazionali nel contesto della pandemia e il loro impatto sulla libertà di circolazione delle persone all'interno e all'esterno dell'UE), e l'attuazione dell'accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea, oltre a molti altri settori di attività; |
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O. |
considerando che il 79,7 % (1 254) delle petizioni ricevute nel 2020 è stato presentato tramite il portale web delle petizioni del Parlamento, rispetto al 73,9 % (1 003 petizioni) del 2019, a conferma che il portale web delle petizioni del Parlamento è diventato di gran lunga il canale più utilizzato per presentare le petizioni dei cittadini al Parlamento; |
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P. |
considerando che nel 2020 il portale web delle petizioni è stato ulteriormente sviluppato al fine di migliorarne la facilità di utilizzo, la sicurezza e l'accessibilità da parte dei cittadini; che le domande frequenti (FAQ) sono state aggiornate e sono stati apportati numerosi miglioramenti per quanto riguarda la protezione dei dati al fine di attuare le raccomandazioni del Garante europeo della protezione dei dati ed è stato introdotto un nuovo meccanismo di recupero della password; che l'interconnessione tra il portale web delle petizioni, ePeti e PETIGREF è stata ulteriormente sviluppata e si è lavorato per garantire l'integrazione degli sviluppi esterni e di Hermes; che è stato gestito con successo un numero elevato di richieste di assistenza individuale; |
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Q. |
considerando che nel 2020 numerose petizioni relative alla COVID-19 sono state iscritte all'ordine del giorno applicando la procedura d'urgenza; |
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R. |
considerando che nel 2020 la commissione per le petizioni ha effettuato una sola missione d'informazione; che non è stato possibile condurre altre missioni d'informazione a causa della situazione provocata dalla pandemia e della decisione adottata dal Presidente del Parlamento di annullare gli eventi parlamentari, comprese le delegazioni, come una delle misure necessarie e precauzionali adottate per contenere la diffusione della COVID-19 e ridurre al minimo i rischi per la salute dei deputati al Parlamento e del personale; |
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S. |
considerando che la commissione per le petizioni, in quanto commissione associata, insieme alle commissioni competenti per la materia, come la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) e la commissione per la cultura e l'istruzione (CULT), ha organizzato un'audizione pubblica sull'iniziativa dei cittadini europei (ICE) intitolata «Minority Safepack — un milione di firme per la diversità in Europa» il 15 ottobre 2020; che, a causa della pandemia, l'audizione si è svolta in formato ibrido e gli organizzatori dell'iniziativa hanno potuto partecipare all'incontro da remoto mentre il pubblico ha potuto seguire l'incontro tramite streaming sul web; |
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T. |
considerando che la Commissione, in quanto guardiana dei trattati, svolge un ruolo essenziale nell'ambito della commissione per le petizioni e che le informazioni fornite dai firmatari sono utili per rivelare possibili casi di violazione o applicazione errata del diritto europeo; |
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U. |
considerando che la strategia della Commissione in merito al trattamento delle petizioni è fondata sulla sua comunicazione del 2016 intitolata «Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione» (C(2016)8600); |
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V. |
considerando che le relazioni annuali della Commissione sul monitoraggio dell'applicazione del diritto dell'UE fanno riferimento alle petizioni in modo molto generico, rivelando la mancanza di un sistema adeguato per raccogliere informazioni sulle petizioni e sul loro collegamento con le procedure di infrazione o gli atti dell'UE; |
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W. |
considerando che, ai sensi del regolamento interno, la commissione per le petizioni è responsabile delle relazioni con il Mediatore europeo, che esamina le denunce concernenti i casi di cattiva amministrazione all'interno delle istituzioni e degli organi dell'UE; che l'attuale Mediatore europeo, Emily O'Reilly, ha presentato la sua relazione annuale per il 2019 alla commissione per le petizioni in occasione della riunione del 3 settembre 2020; |
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X. |
considerando che la commissione per le petizioni è membro della rete europea dei mediatori, la quale comprende altresì il Mediatore europeo, i difensori civici nazionali e regionali e organi simili degli Stati membri, dei paesi candidati e di altri paesi dello Spazio economico europeo, e mira a promuovere lo scambio di informazioni sul diritto e sulle politiche dell'UE e a condividere le migliori prassi; |
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1. |
evidenzia il ruolo fondamentale della commissione per le petizioni nel proteggere e promuovere i diritti dei cittadini e dei residenti dell'UE, garantendo che le preoccupazioni e le denunce dei firmatari siano prese in esame tempestivamente ed efficacemente e, ove possibile, risolte, attraverso un processo di petizione aperto, democratico, rapido e trasparente; sottolinea come lo strumento delle petizioni sia centrale per promuovere i principi di democrazia diretta e per migliorare la partecipazione attiva dei cittadini dell'UE; |
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2. |
evidenzia che la partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'Unione è essenziale per realizzare un'Unione più democratica, aperta e trasparente; sottolinea che la commissione per le petizioni svolge un ruolo fondamentale nel coinvolgere i cittadini europei nelle attività dell'Unione e rappresenta un consesso di discussione grazie al quale i cittadini possono far sentire la propria voce nelle istituzioni dell'UE; invita le istituzioni dell'UE a migliorare la loro risposta ai problemi dei cittadini nell'elaborazione delle politiche, tenendo conto delle opinioni e delle denunce espresse nelle petizioni; |
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3. |
ribadisce l'importanza di un dibattito pubblico continuo sui settori di attività dell'Unione al fine di garantire che i cittadini siano correttamente informati in merito all'ambito di competenza dell'Unione e ai diversi livelli decisionali; chiede, a tale riguardo, di promuovere campagne di sensibilizzazione efficaci; sottolinea che il coinvolgimento attivo dei servizi di stampa e comunicazione sia a livello europeo che nazionale e di media sociali più attivi rafforzerebbe la visibilità e la capacità di risposta del lavoro della commissione per le petizioni alle preoccupazioni pubbliche; |
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4. |
ritiene che tale sforzo contribuirebbe anche a evitare la disinformazione sull'attività della commissione per le petizioni, in linea con la lotta alla disinformazione promossa dalla Commissione, e contribuirebbe ad aumentare la conoscenza dei cittadini in merito al loro diritto di petizione, nonché alla portata e ai limiti delle responsabilità dell'Unione e delle competenze della commissione per le petizioni, nell'ottica di ridurre il numero di petizioni irricevibili; ritiene che sia altresì importante evidenziare i casi andati a buon fine, in cui una questione sollevata da un firmatario è stata risolta con il sostegno della commissione per le petizioni; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza della politica di comunicazione multilingue dell'UE al fine di stabilire un legame migliore con i cittadini di tutti gli Stati membri; |
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5. |
evidenzia che la Conferenza sul futuro dell'Europa dovrebbe essere sfruttata come un'opportunità per spiegare ai cittadini dell'UE il ruolo della commissione per le petizioni, al fine di sensibilizzarli al diritto di petizione e incoraggiarli a partecipare attivamente e a esprimere le proprie preoccupazioni e idee ai loro rappresentanti eletti; |
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6. |
rileva che le petizioni costituiscono per i cittadini la via d'accesso alle istituzioni europee e un'opportunità unica per il Parlamento e le altre istituzioni dell'UE di avere un collegamento diretto con i cittadini e i residenti dell'UE, comprendere i loro problemi e mantenere un dialogo periodico con loro, in particolare nei casi in cui sono interessati da un'errata applicazione del diritto dell'UE; sottolinea la necessità di rafforzare la cooperazione tra la commissione per le petizioni e le commissioni competenti, le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione e le autorità nazionali, regionali e locali sulle indagini e le proposte relative all'attuazione e al rispetto del diritto dell'UE, comprese le necessarie risposte alla commissione; ritiene che tale cooperazione sia fondamentale per affrontare e risolvere le preoccupazioni dei cittadini riguardanti l'applicazione del diritto dell'UE e contribuisca a rafforzare la legittimità democratica e la rendicontabilità dell'Unione; chiede pertanto una partecipazione più attiva dei rappresentanti degli Stati membri alle riunioni di commissione e risposte più rapide alle richieste di chiarimenti o informazioni inviate dalla commissione per le petizioni alle autorità nazionali; invita la Commissione ad adottare misure per garantire che l'interpretazione dell'ambito di applicazione dell'articolo 51 della Carta sia quanto più coerente e ampia possibile; |
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7. |
invita la Commissione a svolgere un ruolo più attivo in seno alla commissione per le petizioni per garantire che i cittadini ricevano una risposta dettagliata e comprensibile; |
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8. |
sottolinea la necessità di rispettare l'approccio e il punto di vista espressi dalla Commissione nelle sue risposte alla commissione per le petizioni e di rispettare il suo ruolo di guardiana dei trattati; |
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9. |
ricorda che le petizioni apportano un contributo considerevole al ruolo della Commissione di custode dei trattati; sottolinea che la cooperazione rafforzata tra la commissione per le petizioni e la Commissione è fondamentale per il trattamento efficace delle petizioni; esorta la Commissione ad astenersi da risposte generiche e a fornire risposte tempestive, precise, chiare e mirate per rispondere in maniera efficiente alle richieste concrete dei firmatari; invita la Commissione a garantire la trasparenza e l'accesso ai documenti e alle informazioni nel quadro delle procedure EU Pilot in relazione alle petizioni ricevute, nonché delle procedure EU Pilot e di infrazione già concluse, e a prendere in considerazione le questioni relative alla violazione del diritto dell'UE sollevate in via prioritaria dalle petizioni al momento di valutare l'opportunità di avviare una procedura di infrazione, in particolare quando si tratta di questioni connesse alla legislazione ambientale; |
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10. |
chiede alla Commissione di fornire chiarimenti in merito alle sue competenze in relazione alle petizioni, comprese quelle che sollevano questioni che rientrano in un campo di attività dell'UE, ma non in un ambito strategico in cui l'UE ha competenza legislativa; |
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11. |
invita le autorità nazionali a essere proattive nell'adottare le misure necessarie per rispondere alle preoccupazioni dei cittadini espresse nelle loro petizioni riguardanti casi di mancato rispetto sistemico del diritto dell'UE; invita la Commissione a dare periodicamente riscontro dei progressi compiuti relativamente alla conformità con la legislazione dell'UE nei casi esaminati; |
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12. |
sottolinea che la commissione per le petizioni deve rispettare i criteri di ricevibilità stabiliti dagli articoli 226 e 227 TFUE e dal regolamento del Parlamento europeo; |
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13. |
ricorda che la cooperazione con le altre commissioni del Parlamento è essenziale per il trattamento accurato ed esaustivo delle petizioni; osserva che, nel 2020, 56 petizioni sono state inviate ad altre commissioni per parere e 385 per conoscenza; si compiace del fatto che siano stati ricevuti da altre commissioni 40 pareri e 60 conferme che le petizioni sono state tenute in considerazione nel loro lavoro; osserva che le audizioni pubbliche organizzate congiuntamente con altre commissioni parlamentari contribuiscono a un esame esaustivo delle petizioni; ricorda che i firmatari sono informati delle decisioni di richiedere pareri ad altre commissioni per il trattamento delle loro petizioni; invita le commissioni parlamentari a intensificare gli sforzi per contribuire attivamente all'esame delle petizioni, dando prova della loro competenza, e consentire così al Parlamento di rispondere più rapidamente e in modo più esaustivo alle preoccupazioni dei cittadini; deplora che la rete per le petizioni non abbia potuto indire riunioni nel 2020 a causa della situazione legata alla pandemia di COVID-19; |
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14. |
reputa che la rete per le petizioni sia uno strumento utile per sensibilizzare in merito alle questioni sollevate nelle petizioni e facilitarne il trattamento da parte delle altre commissioni a cui sono trasmesse per parere o per conoscenza; osserva che vi è necessità di agevolare il seguito delle petizioni nell'attività parlamentare e legislativa; ritiene che tale rete dovrebbe rafforzare il dialogo e la collaborazione con la Commissione e le altre istituzioni dell'UE; è convinto che le riunioni periodiche della rete per le petizioni siano essenziali per rafforzare la cooperazione tra le commissioni parlamentari attraverso lo scambio di informazioni e la condivisione delle migliori pratiche tra i membri della rete; chiede al Parlamento di elaborare un meccanismo che consenta alla commissione per le petizioni di essere direttamente coinvolta nel processo legislativo; |
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15. |
richiama l'attenzione sulla sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sui risultati delle deliberazioni della commissione per le petizioni nel corso del 2019 (1); |
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16. |
sottolinea che, nonostante le fasce orarie ridotte per le riunioni di commissione nel 2020 a causa delle misure precauzionali adottate dal Parlamento per evitare la diffusione della COVID-19 all'interno dei suoi locali e la conseguente riduzione dei servizi di interpretazione, la commissione per le petizioni ha espresso il proprio parere su importanti questioni sollevate nelle petizioni contribuendo a un numero significativo di relazioni parlamentari, in particolare sulla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (2), sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea nel 2017 e 2018 (3), sulle raccomandazioni per i negoziati per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (4), sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea — Relazione annuale 2018-2019 (5), sulla riduzione delle disuguaglianze con particolare attenzione alla povertà lavorativa (6), sulla Turchia — Relazione annuale 2019 (7), e sull'applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro alla luce della UNCRPD (8); apprezza l'attività del segretariato della commissione per le petizioni in generale e durante la pandemia, in particolare, poiché le condizioni di lavoro sono diventate più complesse; sottolinea la necessità di riflettere sulle sfide affrontate durante la pandemia e di esaminare possibili modi per migliorare il lavoro della commissione, soprattutto durante i periodi di crisi; |
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17. |
evidenzia che nelle loro raccomandazioni per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito, i membri della commissione per le petizioni hanno sottolineato che ogni cittadino dell'UE residente nel Regno Unito ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 227 TFUE, il diritto di partecipare a un'iniziativa dei cittadini europei nonché il diritto di rivolgersi al Mediatore europeo dopo la fine prevista del periodo di transizione (31 dicembre 2020), invitando nel contempo la Mediatrice a proseguire il proprio lavoro, avviato durante i negoziati sull'accordo di recesso, al fine di assicurare la trasparenza dei negoziati per un futuro partenariato tra l'Unione europea e il Regno Unito; |
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18. |
richiama l'attenzione sull'elevato numero di petizioni riguardanti la COVID-19 che la commissione per le petizioni ha esaminato e a cui ha risposto nel 2020, principalmente applicando la procedura d'urgenza; sottolinea che la maggior parte di dette petizioni chiedeva la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini contro le misure di emergenza, comprese le misure di confinamento, e chiedeva trasparenza riguardo allo sviluppo, all'acquisto e alla distribuzione dei vaccini contro la COVID-19; sottolinea che tali petizioni includevano altresì domande su cure e dispositivi di protezione, nonché la valutazione della gestione della crisi sanitaria negli Stati membri; rammenta, altresì, che molti firmatari hanno espresso preoccupazione per l'impatto delle misure nazionali di emergenza, comprese le misure di confinamento, sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, mettendo in discussione le restrizioni ai viaggi e in ambito lavorativo, l'iniziale mancanza di coordinamento tra gli Stati membri sui controlli alle frontiere interne, gli ostacoli alla libertà di circolazione all'interno dell'area Schengen, mettendo particolarmente in difficoltà molti lavoratori transfrontalieri, studenti e coppie di nazionalità diversa, nonché la gestione dei voli e dei viaggi cancellati durante la pandemia e le politiche di rimborso delle compagnie aeree coinvolte; ricorda che tutte le misure restrittive devono essere necessarie, proporzionate e temporanee; sottolinea che garantire l'applicazione effettiva, equa e uniforme del diritto dell'UE è fondamentale per sostenere lo Stato di diritto, che è uno dei valori su cui si fondano l'Unione e i suoi Stati membri, ai sensi dell'articolo 2 TUE, anche in periodi di crisi come la pandemia di COVID-19; è del parere che un trattamento rapido ed efficiente delle petizioni, soprattutto in tempi di grave crisi, sia una condizione essenziale per conquistare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni dell'UE; |
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19. |
sottolinea la decisione adottata durante i primi mesi della pandemia di dare priorità, nell'ambito della commissione per le petizioni, alle petizioni relative alla COVID-19 al fine di affrontare adeguatamente le richieste urgenti espresse dai cittadini durante i primi mesi del 2020; |
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20. |
esprime seria preoccupazione per la salute pubblica e i danni socioeconomici causati dalla pandemia di COVID-19; plaude all'eccellente lavoro svolto dalla commissione per le petizioni che, dando voce alle preoccupazioni dei cittadini per la salute pubblica e le crisi socioeconomiche legate alla pandemia di COVID-19, ha contribuito a far sì che il Parlamento rispondesse alle esigenze e alle aspettative dei cittadini, in special modo quelli che sono stati particolarmente colpiti dalla crisi sanitaria, per quanto riguarda la capacità dell'Unione di affrontare una tale sfida globale; richiama l'attenzione, a tale proposito, sulle importanti azioni di monitoraggio intraprese dalla commissione per le petizioni per rispondere alle questioni sollevate nelle petizioni relative alla COVID-19, che hanno condotto all'adozione in plenaria delle risoluzioni sul sistema Schengen e le misure adottate durante la crisi della COVID-19 (9), sui diritti delle persone con disabilità intellettive e delle loro famiglie durante l'emergenza COVID-19 (10) e sulla riduzione delle percentuali di senzatetto nell'UE (11); |
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21. |
sottolinea l'importante contributo offerto dalla commissione per le petizioni alla tutela dei diritti dei minori, come evidenziato dal trattamento riservato a una serie di petizioni sulla sottrazione di minori da parte di uno dei genitori in Giappone; evidenzia, a tale proposito, la risoluzione sulla sottrazione internazionale e nazionale di minori dell'UE da parte di uno dei genitori in Giappone, la cui proposta è stata adottata dalla commissione per le petizioni il 16 giugno 2020 e adottata in plenaria l'8 luglio 2020 (12); |
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22. |
richiama l'attenzione sull'audizione del 29 ottobre 2020 sul tema «Cittadinanza dell'Unione: emancipazione, inclusione, partecipazione», che la commissione per le petizioni ha organizzato congiuntamente alla commissione giuridica, alla commissione per gli affari costituzionali e alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni; ritiene che tale evento abbia rappresentato un contributo significativo del Parlamento alla relazione della Commissione sulla cittadinanza dell'UE per il 2020 e ai lavori in corso della commissione per le petizioni sulla partecipazione dei cittadini; |
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23. |
prende atto del fatto che, insieme ai diritti fondamentali, la salute è stato il principale motivo di preoccupazione per i firmatari nel 2020, riconoscendo nel contempo che le preoccupazioni in materia di salute connesse alla pandemia di COVID-19 sono state al centro dell'attività della commissione per le petizioni; richiama l'attenzione sulla risoluzione sui fondi supplementari per la ricerca biomedica sull'encefalomielite mialgica, la cui proposta è stata adottata dalla commissione il 30 aprile 2020 e adottata in plenaria il 18 giugno 2020 (13); ricorda che la risoluzione del Parlamento è stata accolta con grande favore dalla comunità scientifica e dalle comunità di pazienti in quanto chiede un migliore riconoscimento di questo tipo di malattia a livello degli Stati membri attraverso l'organizzazione di corsi di formazione ad hoc per le autorità pubbliche, i prestatori di assistenza sanitaria e i funzionari pubblici in generale; ribadisce, a tale riguardo, il suo invito a promuovere attività di ricerca coordinate e rafforzate e a stanziare fondi supplementari, anche nell'ambito del programma Orizzonte Europa, per sostenere i progressi nella ricerca al fine di affrontare le conseguenze umane e socioeconomiche del numero crescente di persone che vivono e lavorano con condizioni invalidanti a lungo termine e croniche; |
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24. |
osserva che le questioni ambientali hanno continuato a rappresentare un ambito di grave preoccupazione per i firmatari nel 2020; si rammarica che le norme ambientali non siano sempre applicate correttamente negli Stati membri, come evidenziato in numerose petizioni contenenti denunce relative all'inquinamento atmosferico, al deterioramento degli ecosistemi naturali, alla sicurezza nucleare e all'impatto delle attività estrattive sull'ambiente; sottolinea l'importanza di rispondere alle aspettative dei cittadini dell'UE in materia di protezione dell'ambiente; esorta pertanto la Commissione a garantire, insieme agli Stati membri, la corretta attuazione della legislazione dell'UE in questo campo; |
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25. |
accoglie con favore il ruolo specifico di protezione svolto dalla commissione per le petizioni in seno all'UE nel contesto della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; evidenzia l'importante lavoro in corso della commissione riguardo alle petizioni relative a questioni legate alla disabilità; osserva che nel 2020 il numero di petizioni sulla disabilità è quasi raddoppiato rispetto all'anno precedente; sottolinea che la discriminazione e l'accesso all'istruzione e all'occupazione restano tra le principali sfide affrontate dalle persone con disabilità e ritiene necessari ulteriori sforzi da parte della Commissione e degli Stati membri per garantire una piena accessibilità ai servizi fondamentali; chiede l'attuazione di proposte concrete per promuovere l'inclusività e facilitare il riconoscimento e la portabilità delle competenze all'interno dell'UE; |
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26. |
ricorda che nel 2020 la commissione per le petizioni ha prestato particolare attenzione alla discussione delle petizioni relative alle difficoltà incontrate dalle persone con disabilità intellettiva e dalle loro famiglie durante la pandemia di COVID-19, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai servizi sanitari, l'assistenza personale e il contatto con le famiglie e i prestatori di assistenza; richiama l'attenzione, a tale riguardo, sulla risoluzione presentata dalla commissione per le petizioni e concernente i diritti delle persone con disabilità intellettive e delle loro famiglie durante l'emergenza COVID-19, che è stata adottata in plenaria l'8 luglio 2020; accoglie con favore l'esito del seminario annuale della commissione per le petizioni e riguardante la protezione dei diritti delle persone con disabilità — «La nuova strategia sulla disabilità» — che si è svolto in occasione della riunione della commissione del 28 ottobre 2020; |
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27. |
ricorda che le relazioni con il Mediatore europeo figurano tra le competenze conferite alla commissione per le petizioni dal regolamento del Parlamento; accoglie con favore la costruttiva collaborazione del Parlamento con il Mediatore europeo nonché la sua partecipazione alla rete europea dei difensori civici; riconosce i contributi periodici del Mediatore europeo nei confronti delle attività della commissione per le petizioni nell'arco dell'intero anno; è fermamente convinto che le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione debbano garantire un seguito coerente ed efficace alle raccomandazioni del Mediatore; |
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28. |
ritiene essenziale che i cittadini possano essere coinvolti direttamente nell'avvio delle proposte legislative; evidenzia che l'iniziativa dei cittadini europei è uno strumento importante per la cittadinanza attiva nonché uno strumento unico di democrazia partecipativa europea per la commissione per le petizioni e che pertanto deve essere affrontato con un approccio aperto e pronto all'azione; sottolinea che l'audizione pubblica è un'opportunità fondamentale per gli organizzatori di presentare pubblicamente la loro iniziativa alle istituzioni e agli esperti dell'UE, consentendo alla Commissione e al Parlamento di conseguire una comprensione approfondita dei risultati auspicati relativi all'iniziativa dei cittadini europei; invita la Commissione a valutare la possibilità di avviare una proposta legislativa sulla base del contenuto di qualsiasi iniziativa dei cittadini europei andata a buon fine; |
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29. |
sottolinea che la trasparenza e l'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni dell'UE sono fondamentali per garantire il massimo livello di tutela dei diritti democratici dei cittadini e la loro fiducia nelle istituzioni dell'UE; osserva che il vigente regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione non riflette più la situazione attuale; esprime profondo rammarico per il fatto che la revisione del regolamento (CE) n. 1049/2001 sia bloccata da anni senza progressi; chiede alla Commissione di presentare una proposta di rifusione del regolamento del 2001 al fine di migliorare la trasparenza e la rendicontabilità attraverso la promozione di una buona prassi amministrativa, in linea con i requisiti del trattato di Lisbona; |
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30. |
sottolinea che il portale web delle petizioni è uno strumento essenziale per garantire un processo di petizione agevole, efficiente e trasparente; plaude, a tale riguardo, ai miglioramenti riguardanti la protezione dei dati e le caratteristiche di sicurezza che hanno reso il portale più facile da usare e sicuro per i cittadini; sottolinea che occorre proseguire gli sforzi per far conoscere diffusamente il portale, attraverso i media sociali, e renderlo più facile da navigare e pienamente accessibile a tutti i cittadini, in particolare alle persone con disabilità, anche consentendo la presentazione di petizioni nelle lingue dei segni nazionali; chiede la pubblicazione di maggiori informazioni sul portale web delle petizioni, anche per quanto concerne lo stato di avanzamento delle petizioni e delle richieste ad altre istituzioni; chiede una valutazione su come impedire l'uso di identità rubate o false e sottolinea l'urgenza di modificare o aggiornare il sistema informatizzato di registrazione e firma affinché sia realmente agile e consenta la partecipazione dei cittadini in funzione delle loro esigenze, tutto in tempo reale; sostiene la creazione di un portale digitale unico cui i cittadini possano accedere e informarsi su tutte le procedure relative alle petizioni; |
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31. |
osserva che, sebbene il numero di adesioni a una o più petizioni sia in netto aumento, numerosi firmatari continuano a lamentare la complessità delle procedure che devono essere seguite sul portale delle petizioni online del Parlamento per poter esprimere il proprio sostegno a una petizione; è del parere che una semplificazione del processo consentirebbe ai cittadini di esercitare meglio il loro diritto di petizione; |
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32. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della commissione per le petizioni al Consiglio, alla Commissione, al Mediatore europeo e ai governi degli Stati membri nonché ai parlamenti degli Stati membri, alle commissioni per le petizioni degli Stati membri e ai loro difensori civici nazionali o agli organi competenti analoghi. |
(1) GU C 445 del 29.10.2021, pag. 168.
(2) Parere adottato il 21 gennaio 2020.
(3) Parere adottato il 19 febbraio 2020.
(4) Parere adottato il 30 aprile 2020.
(5) Parere adottato il 7 settembre 2020.
(6) Parere adottato il 7 settembre 2020.
(7) Parere adottato il 29 ottobre 2020.
(8) Parere adottato il 3 dicembre 2020.
(9) GU C 425 del 20.10.2021, pag. 7.
(10) GU C 371 del 15.9.2021, pag. 6.
(11) GU C 425 del 20.10.2021, pag. 2.
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30.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/104 |
P9_TA(2021)0508
Quadro europeo per i diritti di partecipazione dei lavoratori e revisione della direttiva sui comitati aziendali europei
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2021 sulla democrazia sul luogo di lavoro: quadro europeo per i diritti di partecipazione dei lavoratori e revisione della direttiva sui comitati aziendali europei (2021/2005(INI))
(2022/C 251/10)
Il Parlamento europeo,
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visto il quarto considerando del preambolo al trattato sull'Unione europea (TUE) che conferma l'attaccamento dell'UE al principio della democrazia, |
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visto l'articolo 3, paragrafo 3, TUE, |
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visti l'articolo 9, l'articolo 151 e l'articolo 153, paragrafo 1, lettere e) ed f), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
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visti gli articoli 12, 27, 28, 30 e 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»), |
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vista la direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (1), |
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vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (2), |
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vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 14 novembre 2012, riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure (direttiva relativa alla presenza delle donne nei consigli di amministrazione) (COM(2012)0614), |
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vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (3), |
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visto il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (4), |
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vista la direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (5), |
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viste la direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (6), e la direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (7), |
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vista la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (8), |
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visto lo studio del dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali del Parlamento europeo del maggio 2012 sulle relazioni tra gli organi di vigilanza e la dirigenza delle società, che propone di modificare la direttiva 2002/14/CE in merito all'informazione e alla consultazione generale dei lavoratori al fine di includere i rappresentanti dei lavoratori negli organi societari, |
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vista la direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (9), |
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vista la direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (10), |
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vista la direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (11) (direttiva sui comitati aziendali europei), |
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vista la valutazione del valore aggiunto europeo del gennaio 2021 dal titolo «European works councils (EWCs) — legislative-initiative procedure: revision of European Works Councils Directive» (Comitati aziendali europei (CAE) — procedura di iniziativa legislativa: revisione della direttiva sui comitati aziendali europei), |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 9 giugno 2021 sul tema «Nessun Green Deal senza Social Deal» (12), |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 2 dicembre 2020 sul tema «La transizione industriale verso un'economia europea verde e digitale: requisiti normativi e il ruolo delle parti sociali e della società civile» (13), |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 ottobre 2020 sul tema «Il dialogo sociale quale pilastro importante della sostenibilità economica e della resilienza delle economie alla luce dell'influenza del vivace dibattito pubblico negli Stati membri» (14), |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 agosto 2020 su un quadro giuridico dell'UE per la tutela e il rafforzamento dell'informazione, della consultazione e della partecipazione dei lavoratori, |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 sul pacchetto sul diritto societario europeo (15), |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 marzo 2016 intitolato «Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese» (16), che auspica un maggiore coinvolgimento dei lavoratori nella governance d'impresa, |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 marzo 2013 dal titolo «Coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori in quanto elementi fondamentali di un buon governo societario e di soluzioni equilibrate per superare la crisi» (17), |
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vista la sua risoluzione del 12 marzo 2009 sulla partecipazione dei dipendenti ad imprese provviste di uno statuto europeo ed altre misure di accompagnamento (18), |
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vista la sua risoluzione del 14 giugno 2012 sul futuro del diritto societario europeo (19), |
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vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'informazione e la consultazione dei lavoratori, l'anticipazione e la gestione delle ristrutturazioni (20), |
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vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 sulla contrattazione collettiva transfrontaliera e il dialogo sociale transnazionale (21), |
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vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 su un'Europa sociale forte per transizioni giuste (22), |
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vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla nuova strategia dell'UE per la parità di genere (23), che chiede di superare urgentemente l'impasse in seno al Consiglio e adottare la direttiva proposta riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure (COM(2012)0614), |
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vista la comunicazione della Commissione, del 12 dicembre 2012, dal titolo «Piano d'azione: diritto europeo delle società e governo societario — una disciplina giuridica moderna a favore di azionisti più impegnati e società sostenibili» (COM(2012)0740), |
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vista la risoluzione della Confederazione europea dei sindacati del 22 ottobre 2014 intitolata «Towards a new framework for more democracy at work» (Verso un nuovo quadro per una maggiore democrazia sul lavoro), |
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vista la posizione della Confederazione europea dei sindacati del 9 e 10 dicembre 2020 su un nuovo quadro dell'UE in materia di informazione, consultazione e rappresentanza a livello di consiglio di amministrazione per le forme societarie europee e per le società che si avvalgono degli strumenti del diritto societario dell'UE che consentono la mobilità aziendale, |
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visto il progetto di ricerca dell'Università di Lovanio del maggio 2016 «European Works Councils on the Move: Management Perspectives on the Development of a Transnational Institution for Social Dialogue» (Comitati aziendali europei in movimento: prospettive della direzione sullo sviluppo di un'istituzione transnazionale per il dialogo sociale), |
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vista la posizione della Confederazione europea dei sindacati del 15 e 16 marzo 2017 relativa a una direttiva moderna sui comitati aziendali europei (CAE) nell'era digitale, |
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vista la relazione della Lobby europea delle donne, del febbraio 2012, intitolata «Women on boards in Europe: from a snail's pace to a giant leap? Progress, gaps and good practice» (Le donne nei consigli di amministrazione europei: dai piccoli passi a un massiccio salto in avanti? Progressi, lacune e buone pratiche), |
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visto lo studio dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), del febbraio 2010, dal titolo «A comparative overview of terms and notions on employee participation» (Un'analisi comparativa dei termini e delle nozioni in materia di partecipazione dei lavoratori), |
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visto lo studio dell'OIL del novembre 2018 dal titolo «Corporate governance models: structure, diversity, evaluation and prospects» (Modelli di governo societario: struttura, diversità, valutazione e prospettive), |
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visti i principi di governo societario del G20/OCSE del 2015 e la dichiarazione della Commissione sindacale consultiva all'OCSE del 28 maggio 2021, |
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vista la terza indagine sulle imprese europee di Eurofound, del 14 dicembre 2015, sulla partecipazione diretta e indiretta dei lavoratori, |
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vista la quarta indagine sulle imprese europee di Eurofound, del 13 ottobre 2020, relativa alle pratiche sul luogo di lavoro che liberano il potenziale dei dipendenti, |
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visti i principi 7 e 8 del pilastro europeo dei diritti sociali, |
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vista la comunicazione della Commissione, del 4 marzo 2021, dal titolo «Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali» (COM(2021)0102), |
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visti la dichiarazione di Porto e l'Impegno sociale di Porto, |
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visto l'articolo 54 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0331/2021), |
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A. |
considerando che la democrazia in generale e la democrazia sul luogo di lavoro nello specifico sono valori fondamentali dell'Unione europea e forniscono basi molto solide per rafforzare la resilienza e il contratto sociale dell'Europa; che tali valori fondamentali sono anche incorporati nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori e nella Carta nonché nel pilastro europeo dei diritti sociali; che il lavoro è un'attività fondamentale che fornisce una struttura nella società e costituisce un mezzo non soltanto per vivere, ma anche per svilupparsi individualmente e costruire legami con la società; che è necessario intervenire per garantire l'equilibrio del potere contrattuale tra datori di lavoro e lavoratori, che può essere migliorato rafforzando la democrazia sul posto di lavoro; |
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B. |
considerando che il partenariato sociale e la contrattazione collettiva tra i rappresentanti dei lavoratori e i datori di lavoro a livello nazionale e il dialogo sociale a livello dell'UE sono elementi chiave del modello sociale europeo, la cui eredità comune, costituita dal dialogo sociale, dalla partecipazione dei lavoratori, dalla contrattazione collettiva, dalla rappresentanza dei lavoratori nei consigli di amministrazione, dalla rappresentanza in materia di salute e sicurezza e dal tripartitismo, offre gli elementi su cui costruire un futuro caratterizzato dalla diversità e dalla sostenibilità sul piano economico, sociale e ambientale; |
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C. |
considerando che il panorama normativo dell'Unione nell'ambito del diritto del lavoro e del diritto societario rimane eccessivamente frammentato, il che potrebbe tradursi in una mancanza di certezza del diritto riguardo alle norme e ai diritti applicabili sia per i datori di lavoro che per i lavoratori; che è essenziale rafforzare gli strumenti dell'Unione in questi settori introducendo un'ambiziosa direttiva quadro che razionalizzi e semplifichi la normativa applicabile e rafforzi i diritti dei lavoratori, in particolare il diritto di informazione, consultazione e partecipazione; |
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D. |
considerando che la democrazia sul luogo di lavoro svolge un ruolo fondamentale nel rafforzare i diritti umani sul luogo di lavoro e nella società, soprattutto quando i rappresentanti dei lavoratori, ivi compresi i sindacati, sono attivamente coinvolti nei processi di dovuta diligenza delle imprese; che una maggiore democrazia sul luogo di lavoro, unitamente a una maggiore trasparenza, sarebbe un modo efficace per contrastare le disuguaglianze sul lavoro e nella società; che la democrazia sul luogo di lavoro può migliorare la fiducia nei valori democratici e motivare i lavoratori a impegnarsi nella cultura e nelle pratiche democratiche; |
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E. |
considerando che la promozione della democrazia sul luogo di lavoro richiede la salvaguardia e il rispetto di vari diritti e principi sociali e del lavoro, compreso il diritto all'organizzazione e all'azione collettive; che livelli elevati di democrazia sul lavoro sono associati a rapporti di lavoro di migliore qualità, alla stabilità, a salari più elevati nonché a livelli più elevati di protezione della salute e della sicurezza, anche per quanto riguarda le molestie sul luogo di lavoro; che la giustizia sociale e, in particolare, la democrazia sul luogo di lavoro sono saldamente integrate negli strumenti e nelle norme internazionali ed europei in materia di diritti umani; che la democrazia sul luogo di lavoro ispira il progresso sociale in Europa e nel mondo da oltre un secolo; che l'OIL è stata fondata nel 1919 con la ferma convinzione che la pace universale possa essere instaurata solo se basata sulla giustizia sociale (24); che il dialogo sociale, la contrattazione collettiva e la rappresentanza dei lavoratori costituiscono valori e diritti centrali dell'OIL e sono previsti in numerose convenzioni e raccomandazioni dell'Organizzazione; che anche il Consiglio d'Europa annovera la democrazia sul luogo di lavoro tra i suoi valori fondamentali, come espresso dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Carta sociale europea; |
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F. |
considerando che la rappresentanza e la partecipazione dei lavoratori nonché la copertura della contrattazione collettiva sono essenziali per l'attuazione dei diritti dei lavoratori e il buon funzionamento delle società; che, secondo i dati di Eurofound (25), nel 2019 meno di un terzo (31 %) delle società nell'UE ha facilitato la regolare partecipazione diretta dei lavoratori al processo decisionale organizzativo; |
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G. |
considerando che, secondo i principi di governo societario del G20/OCSE del 2015, il grado di partecipazione dei lavoratori al governo societario dipende dalle leggi e dalle prassi nazionali e può comunque variare da un'impresa all'altra; |
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H. |
considerando che i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori hanno svolto un ruolo chiave nel mitigare l'impatto della pandemia di COVID-19 sul luogo di lavoro, dall'introduzione di misure volte a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare dei lavoratori essenziali nei luoghi di lavoro altamente esposti al virus, all'attuazione di meccanismi di conservazione del posto di lavoro, come la riduzione dell'orario lavorativo, e nuove forme di organizzazione del lavoro, come il lavoro da casa; |
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I. |
considerando che la pandemia di COVID-19 ha aggravato le disparità di genere preesistenti nel mercato del lavoro e ha ampliato il divario di genere nella partecipazione alla forza lavoro; che ciò ha colpito, in particolare, settori a forte prevalenza femminile caratterizzati da basse retribuzioni e condizioni di lavoro inadeguate, con un elevato numero di donne che lavorano in prima linea, specialmente nel settore della sanità, dell'assistenza, delle pulizie e della manutenzione nonché del lavoro domestico, combattendo il virus e dovendo spesso trovare un equilibrio con le responsabilità familiari durante i confinamenti; |
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J. |
considerando che attualmente, a causa della crisi della COVID-19, è in corso un numero significativo di processi di ristrutturazione; che l'impatto dirompente della pandemia ha temporaneamente accelerato il ritmo e ampliato la portata della ristrutturazione aziendale, specialmente in alcuni settori; che la consultazione dei lavoratori, la loro partecipazione e la contrattazione collettiva sono essenziali per affrontare gli effetti positivi e negativi delle ristrutturazioni; che gli sviluppi tecnologici, la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e la ripresa economica e sociale dalla pandemia di COVID-19 offrono l'opportunità di trasformare i luoghi di lavoro affinché abbraccino forme di organizzazione del lavoro improntate a un forte coinvolgimento a tutti i livelli; che, secondo Eurostat, negli Stati membri dell'UE dotati di sistemi di relazioni industriali, accordi di lavoro e regimi di lavoro ridotto ben sviluppati si sono registrati risultati migliori della media dell'UE nel 2020 e molti meno lavoratori hanno perso il lavoro; |
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K. |
considerando che le ricerche dimostrano che la partecipazione sul luogo di lavoro contribuisce alle prestazioni dell'impresa, alla qualità del lavoro e al benessere; che, secondo Eurofound (26), nel 2019 meno di un terzo (31 %) delle imprese nell'UE-27 ha facilitato la regolare partecipazione diretta dei lavoratori al processo decisionale organizzativo e che l'intensità della partecipazione dei lavoratori nell'UE è diminuita nell'ultimo decennio (27); che oltre la metà degli stabilimenti in Svezia (56 %) e Danimarca (55 %) era caratterizzata da un regolare coinvolgimento diretto e altamente incisivo dei lavoratori; che solo circa un quinto delle imprese in Polonia (20 %) e nei Paesi Bassi (21 %) presentava queste caratteristiche; |
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L. |
considerando che il governo societario sostenibile può essere conseguito solo con il coinvolgimento dei lavoratori; |
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M. |
considerando che, secondo lo studio dell'OIL del febbraio 2010 dal titolo «A comparative overview of terms and notions on employee participation» (Un'analisi comparativa dei termini e delle nozioni in materia di partecipazione dei lavoratori), vi è un'ampia varietà di modelli riguardanti la partecipazione dei lavoratori e in alcuni ordinamenti nazionali i lavoratori hanno il diritto di eleggere i propri rappresentanti presso gli organi di vigilanza o di amministrazione delle imprese; |
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N. |
considerando che le società sostenibili si distinguono per il fatto di disporre di meccanismi che consentono ai lavoratori di esprimersi e permettono di includere le considerazioni dei lavoratori nel processo di adozione delle decisioni strategiche che hanno un impatto sulla forza lavoro e su intere comunità e regioni (28); |
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O. |
considerando che gli studi effettuati hanno dimostrato che la partecipazione dei lavoratori migliora la produttività, l'impegno dei lavoratori, l'innovazione e l'organizzazione del lavoro, sostiene la transizione verso un'economia circolare, efficiente sotto il profilo delle risorse e neutra in termini di emissioni di carbonio e dal punto di vista climatico (29), nonché la parità di genere, migliora la buona organizzazione del lavoro e i processi decisionali e fornisce alternative alla riduzione dell'occupazione causata dalla crisi; |
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P. |
considerando che il divario di genere e retributivo continua a permanere negli organi decisionali, il che impedisce la piena partecipazione delle donne e il loro contributo alla vita economica e sociale e comporta il persistere di alti livelli di sottoccupazione femminile che hanno pesanti conseguenze sulla società e sulla crescita economica; |
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Q. |
considerando che, secondo il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 sul pacchetto sul diritto societario europeo, è necessario rafforzare il ruolo dei comitati aziendali europei in caso di trasformazioni che interessano grandi imprese, in conformità della direttiva 2009/38/CE; |
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R. |
considerando che i lavoratori non sono semplici «portatori di interessi» delle società, ma «parti costituenti» accanto ad azionisti e dirigenti; che la partecipazione dei lavoratori nelle società è una componente chiave di un modello pluralistico di governo societario basato sui principi della democrazia, sull'equità e sull'efficienza (30); |
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S. |
considerando che l'inclusione attiva dei lavoratori nei processi decisionali delle società sarà essenziale per garantire i cambiamenti politici e strategici rapidi, sostanziali e sostenibili necessari per la doppia transizione digitale e verde, che porterà a cambiamenti considerevoli nel mondo del lavoro; che ciò determinerà inoltre una migliore inclusione dei lavoratori più vulnerabili nel processo di transizione verso un'economia verde e digitale; |
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T. |
considerando che il piano per la ripresa offre sia ai datori di lavoro che ai lavoratori un'opportunità di innovazione senza precedenti nel finanziamento di investimenti e progetti sostenibili e digitali; che il coinvolgimento tempestivo ed efficace dei lavoratori nella programmazione e nella realizzazione di tali progetti è essenziale per individuare, anticipare e gestire adeguatamente i loro potenziali effetti trasformativi sul luogo di lavoro e sui rapporti tra le parti sociali; |
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U. |
considerando che la pandemia di COVID-19 ha messo in luce l'urgente necessità di una partecipazione molto più ampia e più forte delle parti sociali, soprattutto se si intende realizzare le transizioni verde e digitale verso un futuro sostenibile, equo e sociale per l'UE; |
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V. |
considerando che la conferenza sul futuro dell'Europa offre l'opportunità di superare la modalità di crisi e coinvolgere i cittadini dell'UE nella definizione del futuro dell'Unione, rafforzando così la democrazia a tutti i livelli; |
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W. |
considerando che le piccole e medie imprese (PMI) forniscono 6 posti di lavoro su 10 nell'UE; |
Partecipazione dei lavoratori alle imprese
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1. |
osserva la ricca e interconnessa rete di partecipazione dei lavoratori nei luoghi di lavoro in tutta l'Unione, dai lavoratori e rappresentanti dei lavoratori, ivi compresi i sindacati, selezionati tra la forza lavoro locale ed eletti dalla stessa, ai comitati aziendali trasversali nelle società più complesse, e ancora dalla rappresentanza in materia di salute e sicurezza alla rappresentanza dei lavoratori negli organi di controllo o di amministrazione delle società; |
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2. |
prende atto dei diversi quadri giuridici per la partecipazione dei lavoratori a livello di consiglio di amministrazione presenti in 18 Stati membri dell'UE; sottolinea che la portata e l'intensità della partecipazione dei lavoratori ai consigli di amministrazione aziendali variano notevolmente; evidenzia che le transizioni digitale e verde hanno un forte impatto sul mondo del lavoro e che le aziende più resilienti e sostenibili sono quelle dotate di sistemi consolidati per la partecipazione dei lavoratori alle questioni aziendali (31); |
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3. |
è convinto che il punto di vista dei lavoratori debba essere una componente chiave delle iniziative dell'UE per garantire un governo societario sostenibile e democratico e la dovuta diligenza in materia di diritti umani, anche relativamente al lavoro, nonché in materia di cambiamenti climatici e ambiente, come pure per ridurre il ricorso a pratiche sleali, come lo sfruttamento della forza lavoro e la concorrenza sleale nel mercato interno, anche, ove applicabile, alla luce dell'articolo 154 TFUE; |
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4. |
sottolinea l'importanza di migliorare costantemente le politiche dell'UE e degli Stati membri in materia di istruzione, formazione e competenze, compresa la formazione professionale, in particolare per garantire l'apprendimento e la formazione permanenti nonché il miglioramento delle competenze e la riqualificazione di tutti i lavoratori; |
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5. |
invita la Commissione a rispettare gli accordi tra le parti sociali europee a livello sia interdisciplinare che settoriale, come stabilito dai trattati; sottolinea che il rispetto degli accordi tra le parti sociali europee include la loro attuazione, su richiesta congiunta delle parti firmatarie, nelle materie disciplinate dall'articolo 153 TFUE, mediante una decisione del Consiglio a seguito di una proposta della Commissione; |
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6. |
rileva che lo statuto dell'UE relativo alla società europea (Societas Europeae — SE) può consentire involontariamente alle aziende, attraverso scappatoie (32), di eludere le normative nazionali, in particolare in materia di rappresentanza dei lavoratori a livello di consiglio di amministrazione; deplora che il pacchetto sul diritto societario del 2019 (33) non abbia posto rimedio a tale situazione e invita la Commissione ad effettuare una valutazione immediatamente dopo il recepimento del pacchetto da parte degli Stati membri al fine di valutare le presunte scappatoie; osserva che alcune fusioni transfrontaliere possono rafforzare il mercato unico in quanto garantiscono sinergie migliori tra le società europee, ma possono talvolta portare a pratiche sleali alle quali è opportuno porre rimedio e possono altresì essere utilizzate per evitare i diritti di rappresentanza; sottolinea che occorre prestare particolare attenzione alle complesse strutture aziendali e catene di approvvigionamento o di subappalto onde garantire il rispetto delle norme sociali; |
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7. |
sottolinea che i rappresentanti dei lavoratori devono avere il diritto di essere informati in merito all'impiego di lavoratori distaccati nelle catene di subappalto e poter contattare tali lavoratori, in linea con l'obbligo stabilito all'articolo 8 della direttiva sul lavoro tramite agenzia interinale (34) a norma del quale l'impresa utilizzatrice è tenuta a fornire informazioni agli organi rappresentativi dei lavoratori in merito al ricorso a lavoratori interinali; |
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8. |
sottolinea che il considerando 35 della direttiva (UE) 2019/2121 (35) relativa alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni transfrontaliere stabilisce che «[i]n determinate circostanze, il diritto delle società di effettuare operazioni transfrontaliere potrebbe essere utilizzato per scopi abusivi o fraudolenti, ad esempio per eludere i diritti dei lavoratori, gli obblighi previdenziali o fiscali, o per scopi criminali»; reputa essenziale, a tale riguardo, definire adeguatamente norme minime ambiziose dell'UE in materia di informazione, consultazione, nonché rappresentanza e partecipazione dei lavoratori a livello di consiglio di amministrazione in caso di ristrutturazioni societarie transfrontaliere; invita la Commissione, nel contesto dell'imminente valutazione della direttiva (UE) 2019/2121, a tenere conto dell'esistenza di buone pratiche nonché dei risultati di studi e valutazioni sugli effetti e le conseguenze socioeconomici positivi della rappresentanza dei lavoratori a livello di organi di gestione delle imprese, modificando altresì le direttive vigenti in materia che possono contribuire a migliorare il governo societario; esorta la Commissione a elaborare iniziative volte a sensibilizzare e ad accrescere la conoscenza delle norme nazionali e dell'Unione che regolano la rappresentanza dei lavoratori a livello di organi di gestione delle imprese presenti nei diversi Stati membri, nonché a sviluppare lo scambio di buone pratiche, valutando le distinte forme di partecipazione dei lavoratori e le relative conseguenze socioeconomiche; |
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9. |
ribadisce che numerosi atti giuridici dell'UE in materia di diritti di rappresentanza dei lavoratori a livello di consigli di amministrazione non stabiliscono i requisiti minimi di tale rappresentanza nelle società europee nelle loro varie forme o per le società che utilizzano gli strumenti del diritto societario dell'UE per consentire la mobilità aziendale transfrontaliera e la riorganizzazione giuridica, comprese le fusioni, le conversioni e le scissioni transfrontaliere (36); invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure urgenti e risolute per garantire che le società europee rispettino i diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori e che, di conseguenza, rispettino gli obblighi giuridici vigenti a livello di UE e nazionale; |
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10. |
invita la Commissione ad apportare i necessari miglioramenti ai quadri normativi che disciplinano le SE e le società cooperative europee e, sulla base di una valutazione tempestiva da parte della Commissione, al pacchetto sul diritto societario, nonché ad apportarvi modifiche al fine di introdurre norme minime dell'UE che disciplinino la partecipazione e la rappresentanza dei lavoratori nei consigli di vigilanza, anche per quanto riguarda la parità di genere; |
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11. |
invita la Commissione e gli Stati membri a stabilire le condizioni e i requisiti necessari per garantire che almeno l'80 % delle imprese dell'UE sia coperto da accordi in materia di governo societario sostenibile entro il 2030 (37), pur riconoscendo il particolare onere amministrativo che ciò comporta per le PMI; chiede, a tal fine, di definire strategie concordate con i lavoratori per influenzare positivamente lo sviluppo ambientale, sociale ed economico attraverso pratiche di governance e presenza sul mercato, per rafforzare il ruolo degli amministratori nel perseguire gli interessi a lungo termine della propria impresa, per incrementare la responsabilità degli amministratori in merito all'integrazione della sostenibilità nei processi decisionali aziendali e per promuovere pratiche di governo societario che contribuiscono alla sostenibilità aziendale, tra cui la rendicontazione aziendale, la remunerazione del consiglio di amministrazione, la composizione del consiglio di amministrazione e il coinvolgimento dei portatori di interessi (38); |
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12. |
invita la Commissione a rispettare il suo impegno a presentare senza ulteriori ritardi una direttiva sulla dovuta diligenza vincolante in materia di ambiente e diritti umani e una condotta aziendale responsabile, anche per quanto riguarda i diritti dei lavoratori come il diritto di organizzazione e contrattazione collettiva, alla salute e alla sicurezza, e a condizioni di lavoro adeguate; sottolinea che la presente direttiva dovrebbe stabilire un requisito obbligatorio di dovuta diligenza che includa le attività e le operazioni delle società e i loro rapporti commerciali, comprese le catene di approvvigionamento e subappalto, e dovrebbe garantire il pieno coinvolgimento dei sindacati e dei rappresentanti dei lavoratori durante il processo di dovuta diligenza, ivi compreso il processo di sviluppo e attuazione; |
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13. |
è convinto che l'introduzione di nuove tecnologie digitali possa avere un impatto positivo sull'ambiente di lavoro se sono attuate e monitorate in modo affidabile, fatto che richiederà informazioni tempestive e significative e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, ivi compresi i sindacati, al fine di garantire il pieno rispetto della loro salute e sicurezza, la protezione dei dati, la parità di trattamento, la stabilità dell'occupazione, la protezione sociale e il benessere sul lavoro, nonché di prevenire lo sfruttamento e la sorveglianza indebiti dei lavoratori, come pure la discriminazione e la stigmatizzazione, in particolare tramite la gestione mediante algoritmi; sottolinea che i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero avere l'accesso e i mezzi necessari per analizzare e valutare le tecnologie digitali prima della loro introduzione; sottolinea che le nuove tecnologie digitali e l'intelligenza artificiale non dovrebbero replicare la discriminazione e i pregiudizi sociali esistenti, ma dovrebbero contribuire all'inclusione sociale e alla partecipazione di diversi gruppi; sottolinea la necessità di applicare il principio dell'etica come impostazione predefinita durante l'intero ciclo di vita delle tecnologie digitali al fine di sfruttarne appieno il potenziale ed evitare pregiudizi; sottolinea che le strutture di dialogo sociale, la contrattazione collettiva di categoria, la fornitura di informazioni ai sindacati e ai rappresentanti dei lavoratori nonché la loro consultazione e partecipazione sono fondamentali per fornire il sostegno necessario affinché i lavoratori possano strutturare meglio la diffusione e il monitoraggio da parte delle parti sociali della tecnologia digitale sul luogo di lavoro e parteciparvi; |
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14. |
ritiene che i diritti dei lavoratori all'organizzazione, alla rappresentanza sindacale collettiva, alla libertà di riunione e di associazione e alla richiesta collettiva di riforme nei luoghi di lavoro siano aspetti fondamentali del progetto europeo e principi cardine del modello sociale, che sono sanciti e giuridicamente sostenuti dalle istituzioni dell'Unione; esprime preoccupazione per il fatto che alcuni lavoratori che partecipano a nuove forme di lavoro non godono di effettivi diritti di rappresentanza e partecipazione sul luogo di lavoro; deplora il fatto che tale situazione si verifichi specialmente in settori in cui la maggioranza dei lavoratori sono donne (39); ribadisce il suo invito alla Commissione e agli Stati membri a garantire il diritto dei lavoratori alla libertà di associazione e di partecipazione sul luogo di lavoro, in tutte le forme di occupazione; invita la Commissione a integrare le attività degli Stati membri volte a tutelare i lavoratori nell'esercizio del loro diritto alla libertà di associazione e nella partecipazione sul luogo di lavoro; |
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15. |
invita la Commissione e gli Stati membri, insieme alle parti sociali, a impegnarsi per raggiungere una copertura della contrattazione collettiva pari al 90 % entro il 2030 nei sistemi nazionali che combinano la regolamentazione obbligatoria e delle parti sociali per quanto riguarda l'occupazione e le condizioni lavorative; sottolinea che la contrattazione collettiva contribuisce all'economia sociale di mercato, come auspicato nel trattato di Lisbona; ribadisce che i trattati dell'UE, che tutelano espressamente l'autonomia delle parti sociali, e i sistemi di autoregolamentazione presenti in alcuni Stati membri devono essere protetti affinché le parti sociali possano regolamentarsi autonomamente, garantendo una forte legittimità e progressi nella copertura dei contratti collettivi; invita gli Stati membri ad abrogare qualsiasi normativa nazionale che ostacoli la contrattazione collettiva, anche garantendo l'accesso dei sindacati ai luoghi di lavoro a fini organizzativi; |
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16. |
sottolinea che le riforme negli Stati membri non dovrebbero influire negativamente sulla contrattazione collettiva, che deve essere promossa a livello settoriale, anche sostenendo lo sviluppo delle capacità delle parti sociali; esorta la Commissione e gli Stati membri a coinvolgere pienamente le parti sociali nel processo di definizione delle politiche a livello di UE; sottolinea che le riforme del lavoro a livello nazionale devono contribuire all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, compreso il principio 8 sul dialogo sociale e la partecipazione dei lavoratori, la contrattazione collettiva e il rispetto dell'autonomia delle parti sociali nonché i diritti all'azione collettiva e all'informazione e consultazione in tempo utile in merito al trasferimento, alla ristrutturazione e alla fusione delle imprese nonché ai licenziamenti collettivi; invita la Commissione ad analizzare le riforme del lavoro nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza in relazione a questi aspetti specifici; |
Un nuovo quadro per l'informazione, la consultazione e la rappresentanza a livello di consiglio di amministrazione
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17. |
sottolinea la necessità di applicare, valutare e, se necessario, sulla base di tale valutazione, rafforzare e consolidare attentamente tutte le pertinenti normative dell'UE per garantire che l'informazione e la consultazione dei lavoratori siano parte integrante del processo decisionale aziendale e che avvengano al pertinente livello all'interno della società; |
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18. |
sottolinea l'importanza di garantire informazioni e consultazioni tempestive e significative in tutta l'UE, prima dell'adozione di decisioni gestionali che abbiano un potenziale impatto sui lavoratori, sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro e in merito a politiche o misure, specialmente quelle che hanno ripercussioni transfrontaliere; sottolinea che i rappresentanti dei lavoratori, compresi i sindacati, devono avere accesso alle competenze necessarie e alla documentazione di sostegno relativa alle decisioni gestionali onde poter valutare le implicazioni di tali politiche e processi transfrontalieri per la forza lavoro e proporre alternative; sottolinea che un vero e proprio dialogo su tali alternative deve svolgersi tra i sindacati, i rappresentanti dei lavoratori e la dirigenza; |
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19. |
sottolinea l'importanza che i rappresentanti dei lavoratori, in particolare i comitati aziendali europei, partecipino in modo significativo, dopo essere stati effettivamente informati e consultati, all'elaborazione e attuazione di questioni transnazionali che incidono notevolmente sugli interessi dei lavoratori; sottolinea che dovrebbero essere incluse questioni che sono importanti per i lavoratori europei in termini di portata dei loro effetti potenziali o che comportano il trasferimento di attività tra Stati membri; sottolinea che il comitato aziendale europeo deve essere informato e consultato in merito a questioni riguardanti in particolare la situazione attuale e le probabili tendenze in relazione all'occupazione e agli investimenti, le modifiche sostanziali in merito all'organizzazione, l'introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi produttivi, i trasferimenti di produzione, le fusioni, la riduzione delle dimensioni o la chiusura di imprese, stabilimenti o loro parti importanti e i licenziamenti collettivi; sottolinea inoltre che il coinvolgimento del comitato aziendale europeo può sviluppare e promuovere la cultura e la coesione aziendali e che i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero partecipare all'elaborazione di piani sociali, con l'obiettivo di regolamentare i cambiamenti che possono colpire i lavoratori e portare a licenziamenti; ritiene essenziale rafforzare i comitati aziendali europei, tenendo conto delle differenze tra i sistemi di relazioni industriali degli Stati membri; |
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20. |
rileva che persistono divergenze tra i paesi dell'UE in merito alla qualità, alle tempistiche e all'efficacia dell'informazione e della consultazione prima che vengano prese le decisioni aziendali, e che i processi di ristrutturazione sono condotti in modo diverso all'interno dell'Europa; osserva che il dialogo sulle alternative agli esuberi e alla chiusura degli impianti varia all'interno dell'UE; ricorda di aver già proposto nel 2013 un quadro giuridico (40) in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché anticipazione e gestione delle ristrutturazioni, al fine di definire una ristrutturazione sostenibile e socialmente inclusiva senza lasciare indietro nessun lavoratore; ritiene che sia essenziale una strategia coerente dell'UE per dotare le imprese e i lavoratori dei mezzi per affrontare un'equa transizione verde e digitale; |
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21. |
sottolinea che il diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione dovrebbe sempre essere garantito in modo tempestivo e affrontare i potenziali effetti quantitativi e qualitativi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro nonché i cambiamenti derivanti dalle tecnologie e dalle applicazioni digitali al fine di migliorare i processi aziendali esistenti e l'efficienza della forza lavoro; fa notare che l'informazione dei lavoratori, la loro consultazione e la loro partecipazione a livello di consiglio di amministrazione sono strumenti efficaci per far rispettare i diritti dei lavoratori; |
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22. |
invita l'UE a garantire che i lavoratori siano rappresentati anche nei consigli di amministrazione delle società che si avvalgono della legislazione dell'UE (41) ai fini della ristrutturazione e della mobilità aziendale transfrontaliera; sottolinea la necessità di consigli di amministrazione equilibrati sotto il profilo di genere, sia in termini di numero di seggi per i lavoratori che nel consiglio di amministrazione in generale; ribadisce il suo invito al Consiglio a porre fine al blocco della direttiva relativa alla presenza delle donne nei consigli di amministrazione a riprova del fatto che, per realizzare luoghi di lavoro partecipativi, la parità di genere deve essere garantita a tutti i livelli; |
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23. |
afferma che resta ancora molto da fare per garantire la parità di genere e le pari opportunità in ogni aspetto della partecipazione dei lavoratori in tutta l'UE come pure un'adeguata rappresentanza dei lavoratori con disabilità; osserva che la persistente disuguaglianza di genere si riflette anche nell'accesso limitato delle donne alle posizioni dirigenziali e di rappresentanza sul luogo di lavoro; ribadisce che la parità di genere e la diversità nei consigli di amministrazione costituiscono un principio democratico fondamentale con effetti collaterali economici positivi; chiede l'introduzione di misure supplementari, in consultazione con le parti sociali, per garantire una rappresentanza equilibrata e la parità di genere; osserva che le quote di genere contribuiscono al raggiungimento di una maggiore diversità e all'equità e alla parità di genere in tutti gli organi decisionali; |
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24. |
ritiene che le imprese dovrebbero compiere progressi nel garantire la diversità e la parità di genere, anche attraverso la parità di retribuzione sul luogo di lavoro; esorta il Consiglio a realizzare progressi per quanto riguarda la direttiva relativa alla presenza delle donne nei consigli di amministrazione; chiede l'applicazione della quota del 40 % sia ai consigli non esecutivi che a quelli esecutivi (considerati separatamente), sia nelle società private che in quelle pubbliche, e che la normativa nazionale sia adeguata progressivamente; |
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25. |
invita la Commissione a dar seguito alle priorità inserite nella EU Gender Equality Strategy 2020-2025 e in particolare a fare in modo che venga sbloccata in Consiglio la proposta di direttiva riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure; |
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26. |
invita la Commissione, in seguito alla sua prevista valutazione d'impatto e in consultazione con le parti sociali, a introdurre una nuova direttiva quadro sull'informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori nelle società europee, nonché nelle aziende che ricorrono a strumenti dell'UE di mobilità delle imprese, al fine di stabilire norme minime riguardanti questioni quali l'anticipazione di cambiamenti, anche in relazione a misure in materia di cambiamenti climatici, la trasformazione digitale e le ristrutturazioni, segnatamente a livello aziendale; |
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27. |
sottolinea che alcune carenze del diritto dell'UE si supererebbero introducendo soglie per uno standard UE minimo di rappresentanza a livello di consiglio di amministrazione nell'ambito della nuova direttiva quadro; ritiene, a tal fine, che il numero/la percentuale di seggi nei consigli di amministrazione dei rappresentanti dei lavoratori dovrebbe variare da pochi seggi alla parità, a seconda del numero di dipendenti dell'impresa e delle sue filiali; |
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28. |
ricorda che la direttiva sui comitati aziendali europei fa parte dell'acquis dell'UE in materia di diritto dei lavoratori alla partecipazione, all'informazione e alla consultazione; esprime preoccupazione per le carenze nella concezione della direttiva, in particolare per quanto riguarda l'applicazione e l'efficacia dei diritti di informazione e consultazione, e deplora l'opportunità persa nel 2008 di sviluppare ulteriormente e migliorare in modo significativo la direttiva; |
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29. |
sottolinea la necessità di sensibilizzare in merito ai comitati aziendali europei tra i rappresentanti dei lavoratori e della direzione; sottolinea che i comitati aziendali europei sono organismi transnazionali unici (42) istituiti al fine di informare e consultare i lavoratori e costruire e promuovere l'identità aziendale, e che sono influenzati dal livello o dall'intensità delle relazioni industriali e dei quadri politici; deplora il fatto che le risorse finanziarie, materiali e giuridiche necessarie per consentire ai comitati aziendali europei di svolgere le loro funzioni in modo adeguato non siano sempre fornite dalla direzione centrale; invita la Commissione a esaminare le azioni necessarie per migliorare la partecipazione dei lavoratori e una migliore applicazione della direttiva sul comitato aziendale europeo e, se necessario, a proporre una revisione della direttiva al fine di rafforzare il diritto dei rappresentanti dei lavoratori all'informazione e alla consultazione, in particolare durante i processi di ristrutturazione; |
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30. |
invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere il rafforzamento dei diritti all'informazione e alla consultazione per assicurare che sia tenuto conto del parere del comitato aziendale europeo nelle decisioni aziendali e che tale parere sia espresso prima della conclusione della consultazione al rispettivo livello e prima dell'adozione di una decisione da parte degli organi di governo; invita inoltre la Commissione a rafforzare i meccanismi esecutivi, gli Stati membri a garantire l'accesso effettivo alla giustizia per le delegazioni speciali di negoziazione e per i comitati aziendali europei, a introdurre sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate al fine di garantire la conformità, a porre fine, dopo oltre 20 anni, alle esenzioni per i vecchi accordi cosiddetti «volontari», precedenti alla direttiva, a cercare di chiarire il concetto di «carattere transnazionale di una questione» nel contesto di una direttiva sui comitati aziendali europei, a prevenire l'abuso delle norme sulla riservatezza quale mezzo per limitare l'accesso all'informazione e la partecipazione effettiva, a rafforzare i requisiti in materia di sussidiarietà e ad assicurare il coordinamento efficiente dell'informazione, della consultazione e della partecipazione a livello locale, nazionale e dell'UE; |
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o o
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31. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16.
(2) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(3) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(4) GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1.
(5) GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.
(6) GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.
(7) GU L 207 del 18.8.2003, pag. 25.
(8) GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29.
(9) GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.
(10) GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1.
(11) GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28.
(12) GU C 341 del 24.8.2021, pag. 23.
(13) GU C 56 del 16.2.2021, pag. 10.
(14) GU C 10 dell'11.1.2021, pag. 14.
(15) GU C 62 del 15.2.2019, pag. 24.
(16) GU C 177 del 18.5.2016, pag. 1.
(17) GU C 161 del 6.6.2013, pag. 35.
(18) GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 133.
(19) GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 78.
(20) GU C 440 del 30.12.2015, pag. 23.
(21) GU C 93 del 9.3.2016, pag. 161.
(22) GU C 445 del 29.10.2021, pag. 75.
(23) GU C 456 del 10.11.2021, pag. 208.
(24) Si veda: costituzione dell'OIL (1919) e dichiarazione di Filadelfia (1944).
(25) https://www.eurofound.europa.eu/news/news-articles/companies-capitalise-on-direct-employee-involvement-to-enhance-performance-and-well-being
(26) Indagine sulle imprese europee 2019.
(27) Istituto sindacale europeo, 2021, «Benchmarking Working Europe 2020 — Covid-19 and the world of work: the impact of a pandemic» (Analisi comparativa del lavoro in Europa 2019 — COVID-19 e mondo del lavoro: l'impatto di una pandemia).
(28) Rapp, M. S., Wolff, M., Udoieva, I., Hennig, J. C., «Mitbestimmung im Aufsichtsrat und ihre Wirkung auf die Unternehmensführung», Hans-Böckler-Stiftung, n. 424, giugno 2019; Ernst & Young, «Study on directors' duties and sustainable corporate governance» (Studio sui doveri degli amministratori e sul governo societario sostenibile), luglio 2020.
(29) Orientamenti per una transizione giusta verso economie e società ecologicamente sostenibili per tutti, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432859.pdf; Occupazione e sviluppi sociali in Europa 2021, cfr. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e823d46f-e518-11eb-a1a5-01aa75ed71a1/language-en
(30) Studio ILO del novembre 2018 sui modelli di governo societario: struttura, diversità, valutazione e prospettive.
(31) https://www.boeckler.de/pdf/mbf_praes_arguments_co_determination.pdf
(32) https://www.etui.org/sites/default/files/R%20121%20Conchon%20BLER%20in% 20Europe%20EN%20WEB.pdf. Nella sua forma attuale, il quadro giuridico della SE non aiuta a tutelare i diritti preesistenti di rappresentanza dei lavoratori nei consigli di amministrazione, ma offre addirittura alle imprese la possibilità di eludere i diritti nazionali relativi a tale rappresentanza (Kluge e Stollt, 2011; Keller e Werner, 2010). Sembra che lo statuto della SE potrebbe essere utilizzato per altre tre potenziali strategie di elusione, ossia evitare i diritti di rappresentanza dei lavoratori nei consigli di amministrazione; «congelare» i diritti di rappresentanza dei lavoratori nei consigli di amministrazione; oppure ridurre il numero di seggi assegnati ai rappresentanti dei lavoratori a livello di consiglio di amministrazione, in particolare se occupati da sindacalisti esterni.
(33) Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 1).
(34) Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9).
(35) Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 1).
(36) https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/directive-on-cross-border-mobility-of-companies
(37) Documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 4 marzo 2021, che accompagna il piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali (SWD(2021)0046).
(38) Documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 4 marzo 2021, che accompagna il piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali (SWD(2021)0046).
(39) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/662491/IPOL_ STU(2020)662491_EN.pdf
(40) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2015.440.01.0023.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2015%3A440%3ATOC
(41) Direttiva (UE) 2019/2121, direttiva 2001/86/CE e direttiva 2003/72/CE.
(42) https://www.eurofound.europa.eu/it/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/european-works-councils%3A: «I comitati aziendali europei (CAE) sono organi permanenti che facilitano l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle società europee e nei gruppi europei di imprese, come previsto dalla direttiva del 1994 sul comitato aziendale europeo».
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30.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/115 |
P9_TA(2021)0509
Costante repressione nei confronti della società civile e dei difensori dei diritti umani in Russia: il caso dell'organizzazione per i diritti umani Memorial
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2021 sulla costante repressione nei confronti della società civile e dei difensori dei diritti umani in Russia: il caso dell'organizzazione per i diritti umani Memorial (2021/3018(RSP))
(2022/C 251/11)
Il Parlamento europeo,
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viste le sue precedenti risoluzioni e relazioni sulla Russia, |
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visti gli obblighi internazionali in materia di diritti umani che la Russia si è impegnata a rispettare in quanto membro del Consiglio d'Europa, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e delle Nazioni Unite, nonché in quanto firmataria di altri trattati in materia di diritti umani, |
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vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e i relativi protocolli, in particolare l'articolo 10 sul diritto alla libertà di espressione e l'articolo 11 sul diritto alla libertà di riunione e di associazione, |
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visti i pareri della Commissione di Venezia sulla legge russa relativa agli «agenti stranieri», |
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vista la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) del 13 novembre 2021 sulle azioni legali intraprese nei confronti dell'organizzazione non governativa (ONG) Memorial, |
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viste la dichiarazione resa il 12 novembre 2021 dalla Segretaria generale del Consiglio d'Europa Marija Pejčinović Burić e la lettera inviata il 30 novembre 2021 dalla commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa Dunja Mijatović al procuratore generale della Federazione russa, |
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visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che Memorial non solo è una delle organizzazioni più antiche e rispettate in materia di diritti umani in Russia, ma è anche un modello internazionale per le organizzazioni che si occupano di mantenere viva la memoria storica della repressione politica e di difendere i diritti umani; che, per decenni, Memorial si è battuta per una cultura dinamica e umanistica della memoria dei reati commessi dal regime sovietico contro la propria popolazione e altri popoli dell'Unione sovietica e di altri paesi, come pure per un impegno civico attivo a favore dei diritti umani e della protezione delle vittime e dei gruppi vulnerabili; che Memorial continua a fornire un prezioso contributo in termini di divulgazione della verità sui reati sovietici, rivalutazione storica e riabilitazione di quanti sono stati perseguitati politicamente e ingiustamente arrestati, ed è un simbolo della lotta senza sosta a favore della libertà, della democrazia e dei diritti umani nello spazio post-sovietico e non solo; |
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B. |
considerando che Memorial ha inoltre compilato un impressionante banca dati relativa a 40 000 ufficiali delle forze di sicurezza interna dell'Unione sovietica e ha documentato i crimini da essi commessi; che membri del regime di Putin, alcuni dei quali intrattengono legami professionali e familiari con il KGB, stanno cercando di occultare i crimini portati alla luce; |
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C. |
considerando che Memorial ha svolto un ruolo importante nella ricerca di documenti e dati sul massacro di Katyn del 1940, su una serie di omicidi di massa di quasi 22 000 ufficiali militari e membri dei servizi di intelligence polacchi, sulla retata di Augustów del 1945 e su altre repressioni dell'era sovietica e vittime del grande terrore di Josef Stalin; |
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D. |
considerando che Memorial è una delle ultime organizzazioni rimaste che continuano a occuparsi dei diritti umani in Cecenia, un'enclave quasi totalitaria nella Federazione russa, dove il leader locale sostenuto dal Cremlino, Ramzan Kadyrov, sopprime senza scrupoli qualsiasi forma di dissenso ricorrendo a una forma brutale di repressione; |
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E. |
considerando che il premio Sakharov del Parlamento europeo per la libertà di pensiero prende il nome dal cofondatore e primo presidente di Memorial, Andrei Sakharov, e nel 2009 è stato conferito a Memorial, rappresentata da Lyudmila Alexeyeva, Sergei Kovalev e Oleg Orlov; |
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F. |
considerando che le due persone giuridiche di Memorial, International Memorial e il Centro per i diritti umani Memorial, sono attualmente a rischio di liquidazione; che l'11 novembre 2021 International Memorial è venuta a conoscenza di un'azione legale avviata nei suoi confronti dal procuratore generale della Federazione russa con l'obiettivo di chiederne la chiusura per presunte reiterate violazioni della legislazione nazionale in materia di «agenti stranieri» e, in particolare, per non aver segnalato alcune pubblicazioni con la dicitura «agente straniero»; che il 12 novembre 2021 al Centro per i diritti umani Memorial è stata notificata una simile azione legale promossa dalla procura di Mosca sulla base di denunce aggiuntive secondo cui gli articoli del Centro avrebbero giustificato le attività di organizzazioni terroristiche ed estremiste attraverso la pubblicazione, sul sito web dell'ONG, di elenchi di prigionieri politici e di dichiarazioni che, tra l'altro, si esprimevano in difesa dei diritti umani dei tatari di Crimea e dei testimoni di Geova; che il processo ha avuto inizio il 23 novembre 2021 per il Centro per i diritti umani Memorial e il 25 novembre 2021 per International Memorial; che la prossima udienza avrà luogo il 16 dicembre 2021 per il Centro per i diritti umani Memorial e il 28 dicembre 2021 per International Memorial; |
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G. |
considerando che il 12 novembre 2021 persino il Consiglio presidenziale russo per la società civile e i diritti umani ha definito la causa sproporzionata, spiegando che nei 14 mesi precedenti non era stata rilevata alcuna infrazione imputabile a International Memorial, e solo due infrazioni minori commesse dal Centro per i diritti umani Memorial; |
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H. |
considerando che la decisione di liquidare queste importanti ONG arriva dopo anni di persecuzione a danno di entrambe le organizzazioni; che tali organizzazioni sono state etichettate come «agenti stranieri» nel 2014 e nel 2016 e hanno fatto fronte a sanzioni smisurate per presunta inosservanza della legge sugli «agenti stranieri» e ad un'azione penale arbitraria nei confronti del loro personale, altresì vittima di attacchi e vessazioni; che tali attacchi, come l'uccisione nel 2009 della ricercatrice del Centro per i diritti umani Memorial Natalya Estemirova, non sono stati oggetto di indagini adeguate e i responsabili continuano a godere dell'impunità; che Oyub Titiev, capo dell'ufficio del Centro per i diritti umani Memorial in Cecenia, e Yury Dmitriev, leader della sede careliana di International Memorial, sono stati incarcerati per motivi politici; che più di recente, il 14 ottobre 2021, presso l'ufficio di International Memorial di Mosca hanno fatto irruzione prima un gruppo violento e poi la polizia; |
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I. |
considerando che la persecuzione di Memorial si inserisce in un contesto di tentativi ripetuti e sistematici da parte del governo russo di riscrivere la storia e limitare il dibattito libero sulla valutazione dei reati e degli eventi storici, in particolare quelli legati al dominio dei governi sovietici; che le autorità hanno falsificato gli eventi storici per negare le scoperte realizzate dal Centro per i diritti umani Memorial sulla repressione e la persecuzione operate sotto Stalin; |
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J. |
considerando che i tentativi di intimidire, mettere a tacere e infine chiudere Memorial sono rappresentativi delle politiche sempre più repressive messe in atto dalle autorità russe, che vanno così ad aggiungere un nuovo capitolo alla storia di repressione politica della Russia; che tra il 1987 e il 1992 Memorial è stata fondata proprio a fini di documentazione, ricerca, commemorazione e istruzione su temi inerenti alle repressioni passate e al tragico patrimonio storico del paese; |
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K. |
considerando che una società civile attiva rappresenta un aspetto cruciale di una società democratica e aperta ed è essenziale per la salvaguardia dei diritti umani e dello Stato di diritto; che le ONG svolgono un ruolo cruciale nelle società democratiche moderne e devono pertanto essere in grado di operare liberamente, senza indebite interferenze da parte delle autorità pubbliche; che i procedimenti a carico di Memorial sono l'ultimo esempio della repressione esercitata dalle autorità russe sulla società civile e i difensori dei diritti umani e in ultima analisi nuocciono agli interessi del popolo russo e alle opportunità di dialogo libero e aperto; |
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L. |
considerando che la legge sugli «agenti stranieri» russi è stata adottata nel 2012 per poi essere estesa lo scorso anno dal parlamento russo in modo da essere applicabile a qualsiasi critico o attivista pubblico; che il numero di organizzazioni e individui che le autorità hanno designato come «agenti stranieri» ha conosciuto un drastico aumento negli ultimi mesi; che tale legge è stata utilizzata dalle autorità russe per facilitare la repressione della società civile indipendente attiva in Russia, prendendo di mira ONG, difensori dei diritti umani, giornalisti, avvocati, attivisti per i diritti delle donne e delle persone LGBTIQ+, e attivisti ambientali; che, al pari della legislazione sulle «organizzazioni indesiderate» e sulla «lotta contro le attività estremiste», questa legge viola la Costituzione russa e gli obblighi internazionali in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda la libertà di associazione ed espressione, il diritto alla riservatezza, il diritto di partecipare alle questioni pubbliche e il divieto di discriminazione; che il caso di Memorial è un chiaro esempio di come queste leggi vengono utilizzate dalle autorità russe come strumento per intimidire e mettere a tacere le voci critiche e indipendenti; |
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1. |
condanna la continua persecuzione di International Memorial e del Centro per i diritti umani Memorial nonché i recenti tentativi di matrice politica di farli chiudere; invita le autorità russe a ritirare immediatamente tutte le accuse nei confronti di Memorial e a garantire che quest'ultima possa portare avanti in sicurezza il suo importante lavoro senza interferenze statali; chiede che, nel frattempo, le autorità assicurino la piena protezione di tutti i beni materiali e immateriali di Memorial, e l'accesso agli stessi, inclusi gli archivi, come pure delle rappresentazioni e delle opere dei teatri, dei giornalisti e degli artisti indipendenti; |
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2. |
si compiace della lettera inviata il 30 novembre 2021 dalla commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa al procuratore generale della Federazione russa; insiste sul fatto che le istanze di liquidazione sono prive di qualsiasi fondamento giuridico ragionevole; invita la Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio e gli Stati membri dell'UE a rilasciare dichiarazioni aperte a sostegno degli inviti rivolti alle autorità russe affinché siano garantite la sicurezza e la totale assoluzione di Memorial; si rivolge alla delegazione dell'UE e ai rappresentanti degli Stati membri in Russia affinché dimostrino pubblicamente solidarietà a Memorial; |
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3. |
invita il VP/AR a imporre sanzioni nel quadro del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani nei confronti dei funzionari russi coinvolti nella repressione illecita di Memorial e nei procedimenti giudiziari a carico delle sue organizzazioni e dei suoi membri; |
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4. |
esorta la Russia a porre fine alla repressione in atto nei confronti della società civile, dei difensori dei diritti umani e dei media indipendenti, abrogando le leggi sugli «agenti stranieri» e le «organizzazioni indesiderate», desistendo dall'adozione di leggi speciali o dall'abuso delle norme penali o amministrative esistenti al fine di prendere di mira le voci dissidenti nel paese o all'estero, e conformando la propria legislazione agli impegni assunti volontariamente dalla Russia a norma del diritto internazionale e della propria Costituzione, anche attraverso il pieno ripristino della libertà di associazione e di espressione, nonché della libertà dei media e di Internet; invita le autorità russe a garantire misure di risarcimento e riparazione per far fronte alle violazioni commesse durante il processo di attuazione delle leggi sugli «agenti stranieri» e le «organizzazioni indesiderate»; |
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5. |
esprime la propria solidarietà nei confronti del popolo russo ed esorta le autorità del paese a porre fine alle persecuzioni nei confronti di Memorial, del suo personale e dell'insieme di altre ONG, difensori dei diritti umani, giornalisti, avvocati, studiosi, storici, attivisti per i diritti delle donne e delle persone LGBTIQ+ nonché degli attivisti ambientali in Russia; ribadisce il proprio sostegno alla società civile e ai difensori dei diritti umani russi e invita la Russia a istituire un quadro giuridico chiaro nonché un ambiente di lavoro sicuro per la società civile, in linea con le norme internazionali in materia di diritti umani; sottolinea la necessità di garantire procedure di ricorso legale efficaci ed efficienti per gli attori della società civile la cui la libertà di lavorare sia stata pregiudicata; |
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6. |
ribadisce che l'attività libera e indipendente delle organizzazioni della società civile e dei media costituisce il fondamento di una società democratica basata sullo Stato di diritto; invita pertanto la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e gli Stati membri ad aumentare il sostegno alla società civile, alle ONG indipendenti, ai difensori dei diritti umani, agli storici e ai mezzi di informazione indipendenti attivi in Russia, ivi compresi un sostegno finanziario sostenibile e flessibile e il sostegno di emergenza, nonché a incoraggiare la comunità internazionale a offrire un maggiore sostegno a tali attori e a coinvolgerli in misura più ampia nelle reti internazionali della società civile; si appella al senso di responsabilità del mondo accademico russo affinché i ricercatori e gli storici dispongano di mezzi adeguati e sicuri per perseguire la proprie attività accademiche; |
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7. |
condanna le campagne di diffamazione intraprese dalle attuali autorità russe contro gli storici e gli accademici che parlano apertamente dei crimini commessi dal regime comunista e che stanno scoprendo l'esistenza di legami diretti tra quel regime e quanti sono ora al potere in Russia; si rammarica del fatto che la Russia, che ad oggi rimane una delle principali vittime del totalitarismo comunista sovietico, non sia ancora in grado di fare i conti con il suo macabro passato, e che invece le sue autorità perseguitino chi lavora per gettare luce sui crimini del totalitarismo sovietico; |
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8. |
elogia il significativo contributo di Memorial in termini di documentazione, ricerca e istruzione in materia di repressione politica nell'Unione Sovietica, e sottolinea che tale contributo ha stabilito norme internazionali; plaude al suo instancabile lavoro in difesa dei diritti umani nella Russia odierna e non solo; loda in particolare le sue iniziative quali la richiesta di avviare procedimenti penali nei confronti di membri del gruppo Wagner a nome delle vittime in Siria e i suoi sforzi costanti per promuovere il perseguimento penale dei crimini e delle violazioni dei diritti umani in Cecenia; omaggia i membri di Memorial, come Natalya Estemirova, che hanno pagato il prezzo più alto per aver portato alla luce le atrocità commesse; evidenzia che la liquidazione di International Memorial e del Centro per i diritti umani Memorial avrebbe pertanto notevoli ripercussioni negative sulla società civile nel suo complesso e sulla tutela dei diritti umani in Russia nello specifico; |
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9. |
sottolinea che la liquidazione di tali organizzazioni porrebbe altresì fine alle preziose banche dati e raccolte di documenti di Memorial e ritiene che tali registri rappresentino un patrimonio unico dell'umanità; pone in risalto l'importanza di proteggerli e preservarli, nonché di garantire che restino a disposizione di tutti gli interessati, in particolare gli studenti, i ricercatori e i familiari delle vittime; invita pertanto la Commissione e il SEAE a elaborare, congiuntamente alla società civile e agli esperti russi in materia di diritti umani, una relazione globale sulla memoria vivente dei milioni di vittime del terrore politico nell'Unione sovietica, che si fonderebbe sulle testimonianze e le banche dati raccolte da Memorial; |
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10. |
condanna la politica di revisionismo storico e glorificazione dello stalinismo promossa dal governo e dalle autorità russe, impiegata non solo ai fini degli attuali tentativi di liquidazione del Centro per i diritti umani Memorial, ma anche in numerosi altri casi, come la scoperta di fosse comuni a Sandarmokh, nella Repubblica di Carelia, e la successiva condanna alla reclusione per motivi politici, basata su false accuse, di Yury Dmitriev, leader locale di Memorial, nonché la confisca del libro di Agnes Haikara sul tragico destino dei coloni norvegesi e finlandesi nella penisola di Kola; sottolinea che la commemorazione delle vittime dei regimi totalitari e autoritari nonché il riconoscimento e la presa di coscienza dei crimini commessi dal comunismo, dal nazismo e da altre dittature sono di importanza cruciale per l'unità dell'Europa e per promuovere la resilienza contro le minacce moderne alla democrazia, in particolare tra le generazioni più giovani; |
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11. |
invita la delegazione dell'UE e le rappresentanze diplomatiche nazionali in Russia a monitorare attentamente la situazione e i processi inerenti a Memorial sul campo, a garantire che tali sforzi siano visibili e a offrire all'organizzazione tutto il sostegno necessario, compresa l'assistenza finanziaria diretta per retribuire avvocati ed esperti, ma anche sostegno psicosociale e medico ai dipendenti durante questo periodo di estrema pressione; |
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12. |
chiede agli Stati membri dell'UE di continuare a sostenere le sedi di Memorial nei rispettivi paesi; esorta gli Stati membri a prendere in considerazione la possibilità di offrire rifugio alle ONG minacciate o messe al bando dalla Russia e a consentire loro di operare dai territori dell'UE, se necessario, e a fornire visti di emergenza ai dipendenti di Memorial e ad altri attivisti minacciati, in modo che possano lasciare la Russia e trovare un rifugio temporaneo nell'UE; |
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13. |
esorta il VP/AR e gli Stati membri a intraprendere un'azione coordinata con i paesi dalla mentalità affine per aumentare il controllo internazionale delle leggi, delle politiche e delle azioni restrittive della Russia e per riferire e condannare sistematicamente le restrizioni delle libertà fondamentali e dei diritti umani da parte delle autorità russe, anche attraverso interventi pubblici e di alto livello, azioni coordinate, il controllo costante nei consessi internazionali e regionali sui diritti umani e valutazioni d'impatto periodiche sui diritti umani, al fine di garantire che il dialogo con la Russia non comprometta gli obiettivi in materia di diritti umani o non contribuisca, direttamente o indirettamente, alle violazioni dei diritti umani; |
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14. |
incoraggia gli ambasciatori dell'UE e degli Stati membri in Russia a effettuare una visita di solidarietà congiunta e pubblicizzata presso l'ufficio di International Memorial e del Centro per i diritti umani Memorial in seguito all'esito delle udienze; |
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15. |
invita il SEAE a continuare a sollevare la questione della continua repressione della società civile, dei difensori dei diritti umani e dei media indipendenti in Russia, con particolare attenzione al recente caso di Memorial, ad avviare procedure di monitoraggio e valutazione in tutti i consessi pertinenti, quali l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, il Consiglio d'Europa e il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, e segnatamente ad iscrivere la persistente repressione della società civile russa all'ordine del giorno della prossima sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite che avrà inizio a febbraio del 2022; |
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16. |
invita il SEAE e la Commissione a monitorare da vicino e su base continuativa l'impatto della legge sugli «agenti stranieri», in particolare al fine di tenere un registro dettagliato delle organizzazioni e degli individui dichiarati «agenti stranieri» e sanzionati in quanto tali, nonché a valutare le modifiche giuridiche della legge e le relative ripercussioni sulla società civile russa; chiede che l'UE e i suoi Stati membri affrontino sistematicamente le preoccupazioni in merito alla legge sugli «agenti stranieri», nonché ad altre normative restrittive nei confronti della società civile e dei difensori dei diritti umani, in occasione di tutte le riunioni con i rappresentanti russi, e chiede loro di invitare la Russia ad abrogare immediatamente la legge sugli «agenti stranieri» e ad allineare la sua legislazione agli impegni internazionali e alle norme internazionali in materia di diritti umani; |
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17. |
invita il Consiglio, il SEAE e la Commissione a integrare i diritti umani e la consultazione della società civile in tutti i dialoghi e i settori di collaborazione tra l'UE, i suoi Stati membri e la Russia, nonché a onorare il loro impegno a favore dell'integrazione della dimensione di genere; |
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18. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, a International Memorial e al Centro per i diritti umani Memorial, nonché al Presidente, al governo e alla Duma di Stato della Federazione russa. |
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30.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/120 |
P9_TA(2021)0510
Situazione a Cuba, in particolare i casi di José Daniel Ferrer, Dama de Blanco Aymara Nieto, Maykel Castillo, Luis Robles, Félix Navarro, Luis Manuel Otero, Reverendo Lorenzo Rosales Fajardo, Andy Dunier García e Yunior García Aguilera
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2021 sulla situazione a Cuba, in particolare sui casi di José Daniel Ferrer, Dama de Blanco Aymara Nieto, Maykel Castillo, Luis Robles, Félix Navarro, Luis Manuel Otero, Reverendo Lorenzo Fajardo, Andy Dunier García e Yunior García Aguilera (2021/3019(RSP))
(2022/C 251/12)
Il Parlamento europeo,
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viste le sue precedenti risoluzioni su Cuba, in particolare quella del 16 settembre 2021 sulla repressione del governo nei confronti delle proteste e dei cittadini a Cuba (1), |
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visto l'accordo di dialogo politico e di cooperazione (PDCA) tra l'Unione europea e Cuba, firmato nel dicembre 2016 e applicato in via provvisoria dal 1o novembre 2017 (2), |
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vista la dichiarazione resa il 14 novembre 2021 dal portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sulla decisione di revocare l'accreditamento dei giornalisti dell'agenzia EFE, |
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visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e gli altri trattati e strumenti internazionali in materia di diritti umani, |
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vista la dichiarazione della Commissione interamericana dei diritti dell'uomo e dell'Ufficio del relatore speciale sulla libertà di espressione, del 29 novembre 2021, sulle azioni repressive dello Stato che hanno impedito la marcia civica indetta il 15 novembre 2021 a Cuba, |
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vista la dichiarazione rilasciata l'8 dicembre 2021 da diversi artisti insieme al PEN International, al progetto Artists at Risk Connection di PEN America e a Human Rights Watch sulla cessazione della repressione nei confronti degli artisti a Cuba, |
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vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, di cui Cuba è Stato parte, |
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vista la lettera in data 10 maggio 2021 del vicedirettore esecutivo del SEAE per le Americhe ai rappresentanti della società civile in merito alla loro partecipazione all'attuazione del PDCA (ARES(2021)247104), |
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vista la definizione di «organizzazione della società civile» pubblicata sul sito web della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (EUR-Lex), |
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visti la Costituzione cubana e il relativo Codice penale, |
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visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che l'11 luglio 2021 in più di 50 città dell'isola si sono svolte importanti manifestazioni per protestare pacificamente contro la grave crisi socioeconomica, la carenza cronica di medicinali e altri beni essenziali nonché contro le restrizioni sistematiche dei diritti umani; che tali rivendicazioni, parallelamente alla situazione causata dalla pandemia di COVID-19, hanno intensificato le richieste di diritti civili e politici e di democrazia; che, in risposta alle manifestazioni, il governo cubano ha sistematicamente preso di mira, tra gli altri, manifestanti, dissidenti politici, leader religiosi, attivisti per i diritti umani, artisti indipendenti, alcuni dei quali hanno vinto il Premio Sacharov, per il loro attivismo pacifico a favore della democrazia e dei diritti umani; che diverse decine di questi sarebbero state arbitrariamente arrestate, detenute o poste agli arresti domiciliari sotto costante sorveglianza e devono rispondere di accuse penali fittizie e abusive; |
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B. |
considerando che José Daniel Ferrer, la Dama de Blanco Aymara Nieto, Maykel Castillo, Luis Robles, Félix Navarro, Luis Manuel Otero, Reverendo Lorenzo Rosales Fajardo, Andy Dunier García e Yunior García Aguilera sono soltanto alcuni esempi delle centinaia di cubani vittime dell'ingiustizia e della repressione imposte dal regime cubano; |
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C. |
considerando che quanti sono stati arbitrariamente incarcerati sono soggetti a isolamento continuo, compresi periodi in celle di punizione, torture crudeli e trattamenti disumani e degradanti, senza avere accesso ai propri avvocati né a cure mediche adeguate; che alcuni di essi sono detenuti in carceri molto lontane dalle loro abitazioni, il che impedisce ai familiari di fare loro visita; che diverse persone detenute presentano problemi di salute, il che rende particolarmente urgente il loro rilascio; |
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D. |
considerando che molte altre persone che sono fuggite o sono state costrette a lasciare il paese non sono state autorizzate a farvi ritorno e rimarranno in esilio nel prossimo futuro; che il reato di espatrio forzato di dissidenti a Cuba è già stato denunciato da quattro relatori delle Nazioni Unite; |
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E. |
considerando che il 21 settembre 2021 la piattaforma Archipiélago e altri gruppi della società civile hanno richiesto alle autorità competenti, pubblicamente e in maniera trasparente, l'autorizzazione a organizzare una manifestazione pacifica il 15 novembre 2021 a favore del rispetto dei diritti umani e del rilascio dei prigionieri politici nel paese; che le autorità cubane hanno vietato le proteste previste ritenendole illegali e non riconoscendo la legittimità delle motivazioni addotte per lo svolgimento della manifestazione; |
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F. |
considerando che, alla vigilia delle manifestazioni pacifiche previste per il 15 novembre 2021, le autorità cubane hanno revocato l'accreditamento dei giornalisti che lavorano per l'agenzia di stampa spagnola EFE nel paese, nel chiaro tentativo di arrestare il flusso di notizie libere e precise provenienti dall'isola; |
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G. |
considerando che lo Stato di Cuba è tenuto a riconoscere, proteggere e garantire il diritto di riunione pacifica e la libertà di espressione, senza operare discriminazioni fondate sulle opinioni politiche; che è fondamentale che i funzionari delle autorità di contrasto dello Stato agiscano nel rigoroso rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani per quanto concerne i principi di legalità, eccezionalità, proporzionalità e necessità; |
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H. |
considerando che il 5 luglio 2017 il Parlamento ha dato la sua approvazione al PDCA, con chiare condizioni legate al miglioramento dei diritti umani e della democrazia a Cuba, tra cui figura una clausola sospensiva in caso di violazione delle disposizioni in materia di diritti umani; che il 26 febbraio 2021 l'UE e Cuba hanno tenuto il loro terzo dialogo formale in materia di diritti umani ai sensi del PDCA UE-Cuba; che le due parti hanno discusso la questione della libertà di riunione pacifica e di associazione; che l'UE ha sottolineato, in linea con il diritto internazionale in materia di diritti umani, l'importanza di consentire a tutti i cittadini di svolgere un ruolo attivo nella società attraverso le organizzazioni e le associazioni della società civile; che l'UE ha ricordato la necessità di rispettare gli obblighi derivanti dal diritto internazionale in materia di diritti umani; |
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I. |
che qualsiasi dialogo politico deve includere una partecipazione diretta e intensa della società civile indipendente e di tutti i soggetti politici dell'opposizione, senza alcuna limitazione, come precisato dall'articolo 36 del PDCA; |
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J. |
considerando che il Parlamento europeo ha ripetutamente condannato le violazioni dei diritti umani a Cuba, sottolineando le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 5, all'articolo 2, lettera c), agli articoli 5 e 22 nonché all'articolo 43, paragrafo 2, del PDCA tra l'Unione europea e Cuba firmato nel 2016, in cui il governo cubano si impegna a rispettare i diritti umani; |
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K. |
considerando che il Parlamento ha conferito il Premio Sacharov per la libertà di pensiero ad attivisti cubani in tre occasioni: nel 2002 a Oswaldo Payá, nel 2005 alle Damas de Blanco (Donne in bianco) e nel 2010 a Guillermo Fariñas; che i vincitori del Premio Sacharov e i loro familiari sono tuttora regolarmente oggetto di molestie e intimidazioni e viene loro impedito di lasciare il paese e di partecipare a eventi internazionali; che l'8 dicembre 2021 i vincitori del Premio Sacharov Berta Soler, leader delle Damas en Blanco, e Guillermo Fariñas hanno inviato all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza una lettera in cui hanno proposto di rinunciare al loro premio qualora nel prossimo futuro il SEAE continui ad abbandonare la società civile mentre a Cuba vengono perpetrati crimini contro l'umanità; che il 9 dicembre 2021 Guillermo Fariñas è stato rapito e condotto in un ospedale contro la sua volontà; |
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1. |
condanna con la massima fermezza gli abusi sistematici commessi nei confronti di, tra gli altri, manifestanti, dissidenti politici, leader religiosi, attivisti per i diritti umani e artisti indipendenti, comprese la loro detenzione arbitraria e le limitazioni abusive ai movimenti e alle comunicazioni, quali gli arresti domiciliari e la sorveglianza, nonché le torture e i maltrattamenti perpetrati dal governo cubano; |
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2. |
chiede il rilascio immediato e incondizionato di José Daniel Ferrer, della Donna in bianco Aymara Nieto, di Maykel Castillo, di Luis Robles, di Félix Navarro, di Luis Manuel Otero, del reverendo Lorenzo Rosales Fajardo e di Andy Dunier García, e di tutti coloro che sono detenuti per aver esercitato i loro diritti alla libertà di espressione e di riunione pacifica; invita le autorità cubane a ritirare le accuse penali abusive e a consentire alle persone in esilio di tornare nel loro paese, compreso, ad esempio, Yunior García; condanna il ricorso a espatri forzati sistematici per motivi di coscienza da parte del governo cubano; denuncia il recente rapimento e la detenzione arbitraria del vincitore del Premio Sacharov Guillermo Fariñas e, nonostante la sua recente liberazione, chiede che si ponga fine agli arresti arbitrari e alle vessazioni regolari e persistenti cui è sottosposto; |
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3. |
condanna la tortura, il trattamento inumano, degradante e il maltrattamento perpetrati dalle autorità cubane; chiede che siano condotte indagini tempestive e imparziali su tali casi e che alle famiglie delle vittime sia garantito un accesso immediato e che le vittime ricevano assistenza medica di loro scelta; |
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4. |
chiede garanzie credibili circa il diritto ad un processo equo e l'indipendenza della magistratura, nonché di garantire che le persone private della loro libertà abbiano accesso a un avvocato indipendente; |
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5. |
esorta le autorità cubane a porre immediatamente fine alla politica repressiva, che mantiene una cultura della paura e annulla tutte le forme di dialogo, nonché la libertà di espressione e di riunione; esprime la propria condanna per il protrarsi delle strategie repressive e intimidatorie di Cuba volte a ostacolare qualsiasi iniziativa della società civile a favore della democrazia, come la marcia civica indetta per il 15 novembre 2021, che non ha avuto luogo a causa di minacce, vessazioni, assedi, detenzioni e numerose altre azioni repressive contro i civili; sottolinea che i diritti fondamentali, quali la libertà di espressione, di associazione e di riunione, devono sempre essere sostenuti e rispettati; invita le autorità cubane ad assicurare e a garantire in ogni momento il diritto alla libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica, consentendo manifestazioni pacifiche nel paese; |
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6. |
insiste affinché le autorità cubane garantiscano il rispetto dei diritti economici, sociali e culturali della popolazione, al fine di rispondere alla loro esigenza di un maggiore accesso ai medicinali e ai prodotti alimentari e di fornire una risposta efficace alla pandemia di Covid-19; |
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7. |
invita le autorità cubane a concedere immediatamente al relatore speciale delle Nazioni Unite per la libertà di opinione e di espressione e al relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani l'accesso al paese al fine di documentare la situazione dei diritti umani a Cuba; |
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8. |
ribadisce il suo invito agli Stati membri, al SEAE e alla sua delegazione a Cuba a condannare con fermezza e pubblicamente la detenzione arbitraria e il confinamento dei sigg. Ferrer, Nieto, Castillo, Otero, Robles, Navarro, del reverendo Rosales Fajardo, del sig. García Lorenzo e delle centinaia di manifestanti pacifici incarcerati a seguito delle manifestazioni dell'11 luglio e del 15 novembre 2021, e ad adottare tutte le misure necessarie per difendere la democrazia e i diritti umani; invia il massimo sostegno agli artisti costretti all'espatrio e ai giornalisti, ai difensori dei diritti umani e agli attivisti sociali e politici che subiscono un esilio forzato da Cuba, come il sig. García Aguilera; |
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9. |
chiede alle autorità cubane di concedere l'accesso a una delegazione dell'UE e a rappresentanti degli Stati membri, nonché a organizzazioni indipendenti per i diritti umani, per monitorare i processi e visitare in carcere le centinaia di attivisti e cittadini comuni cubani che continuano ad essere detenuti per aver esercitato il loro diritto alla libertà di espressione e di riunione, compresi quelli accusati secondo disposizioni del codice penale quali, segnatamente, «oltraggio», «resistenza» e istigazione a commettere un reato”; |
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10. |
esorta il governo cubano ad allineare la sua politica in materia di diritti umani alle norme internazionali definite nelle carte, nelle dichiarazioni e negli strumenti internazionali di cui Cuba è un paese firmatario e a consentire alla società civile e agli attori politici dell'opposizione di partecipare attivamente alla vita politica e sociale, senza restrizioni, garantendo e applicando nel contempo le libertà fondamentali; invita le autorità cubane ad ascoltare la voce dei suoi cittadini e ad impegnarsi in un processo nazionale democratico; |
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11. |
condanna la revoca arbitraria dell’accreditamento per la stampa dell'EFE e tutte le restrizioni arbitrarie al lavoro dei corrispondenti internazionali e cubani; |
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12. |
ribadisce il suo forte sostegno nei confronti dei difensori dei diritti umani a Cuba e del loro operato; invita tutti i rappresentanti degli Stati membri a sollevare preoccupazioni in materia di diritti umani e a rafforzare il loro sostegno a favore di una società civile autentica e indipendente durante le visite alle autorità cubane, nonché a incontrare i vincitori del premio Sacharov quando si trovano in visita a Cuba, al fine di garantire un'applicazione coerente interna ed esterna della politica dell'UE in materia di diritti umani, rafforzando in tal modo la partecipazione dei rappresentanti indipendenti della società civile e migliorando il lavoro dei difensori dei diritti umani; deplora il fatto che i rappresentanti indipendenti della società civile cubana ed europea siano stati esclusi dalla partecipazione al dialogo, che è vincolante ai sensi delle disposizioni dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione; deplora le divergenze nelle posizioni e nelle politiche su Cuba tra il SEAE e il Parlamento europeo e invita vivamente il SEAE a non abbandonare la società civile di Cuba; |
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13. |
si rammarica profondamente per il rifiuto delle autorità cubane di permettere al Parlamento europeo, alle sue delegazioni e ad alcuni gruppi politici di recarsi in visita a Cuba, sebbene il Parlamento abbia approvato l'accordo di dialogo politico e di cooperazione; invita le autorità a garantire senza indugio l'accesso al paese; |
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14. |
sottolinea l'obbligo per tutte le parti di rispettare le disposizioni vincolanti dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione e la risoluzione del 5 luglio 2017; ricorda, in tale contesto, che ogni dialogo tra l'Unione europea e la società civile cubana sulle opportunità di finanziamento deve svolgersi solo con organizzazioni indipendenti della società civile, garantendo che nessun fondo contribuisca al finanziamento del regime cubano e che esse intendano migliorare il tenore di vita del popolo cubano; |
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15. |
esprime rammarico per il fatto che, nonostante l'adozione dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione, la situazione della democrazia e dei diritti umani non sia migliorata ma, al contrario, si sia gravemente deteriorata; rammenta che, alla luce dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione, Cuba deve rispettare e consolidare i principi dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti umani; esprime profondo rammarico per il fatto che tutti i casi summenzionati costituiscano violazioni supplementari e permanenti dell'accordo; |
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16. |
ribadisce il suo invito al Consiglio ad adottare sanzioni contro i responsabili delle persistenti violazioni dei diritti umani a Cuba; |
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17. |
ricorda che l'accordo di dialogo politico e di cooperazione contiene una cosiddetta «clausola relativa ai diritti umani», un elemento standard essenziale degli accordi internazionali dell'UE che consente di sospendere l'accordo in caso di violazioni delle disposizioni in materia di diritti umani; |
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18. |
ribadisce la sua richiesta all'Unione europea di attivare l'articolo 85, paragrafo 3, lettera b), al fine di chiedere una riunione immediata della commissione mista in caso di violazioni dell'accordo da parte del governo cubano che costituiscano un «caso di particolare urgenza» che possa determinare la sospensione dell'accordo per violazioni continue, gravi e sostanziali dei principi democratici e il mancato rispetto di tutti i diritti umani e libertà fondamentali, come stabilito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che costituiscono un elemento essenziale del presente accordo, come sancito dall'articolo 1, paragrafo 5, e il mancato intervento in materia, nonostante i numerosi inviti in tal senso; |
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19. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al governo e all'Assemblea nazionale del potere popolare di Cuba, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, alla Commissione, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e ai governi degli Stati membri dei paesi della Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici. |
(1) Testi approvati, P9_TA(2021)0389.
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30.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/124 |
P9_TA(2021)0511
Lavoro forzato nello stabilimento di Linglong e proteste ambientali in Serbia
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2021 sul lavoro forzato nello stabilimento di Linglong e le proteste ambientali in Serbia (2021/3020(RSP))
(2022/C 251/13)
Il Parlamento europeo,
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viste le sue precedenti risoluzioni sulla Serbia, |
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visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (1), entrato in vigore il 1o settembre 2013, nonché lo status di paese candidato della Serbia, |
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vista la relazione 2021 della Commissione sulla Serbia del 19 ottobre 2021 (SWD(2021)0288), |
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viste le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro, |
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vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), |
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vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, |
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— |
visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che la Serbia deve essere giudicata, come qualsiasi altro paese che aspiri a diventare uno Stato membro dell'UE, in base ai propri meriti in termini di adempimento, attuazione e rispetto dei criteri e dei valori comuni necessari per l'adesione; |
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B. |
considerando che la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto sono valori fondamentali su cui si basa l'UE e sono al centro dei processi di allargamento, stabilizzazione e associazione; che sono necessarie riforme sostenibili per affrontare le sfide significative che continuano a interessare tali settori; |
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C. |
considerando che è necessario che la Serbia sviluppi una comprovata e irreversibile esperienza nell'osservare, sostenere e difendere valori quali il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani; |
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D. |
considerando che la libertà di espressione e l'indipendenza dei media continuano a destare serie preoccupazioni che devono essere affrontate in via prioritaria; |
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E. |
considerando che la Serbia sta concludendo un numero crescente di contratti con i principali industriali cinesi e sta accordando alla Cina privilegi giuridici in misura sempre maggiore, anche quando questi sono contrari al diritto dell'Unione; che l'accordo tra Belgrado e Pechino sull'impiego degli stranieri consente di applicare il diritto del lavoro cinese in Serbia; che nel marzo 2021 la stampa ha riferito che la società cinese Zijin Mining, che nel 2018 ha acquisito una miniera di rame nella Serbia orientale, maltrattava i suoi dipendenti, confiscando i loro passaporti e fornendo loro alloggi precari; |
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F. |
considerando che sono state formulate gravi accuse nei confronti dell'azienda cinese produttrice di pneumatici Linglong Tire, con sede a Zrenjanin nella Serbia settentrionale, in riferimento alle condizioni di lavoro di 500 lavoratori vietnamiti; che tali accuse riguardano violazioni dei diritti umani, traffico di esseri umani e condizioni potenzialmente pericolose per la salute e la vita delle persone; che i passaporti dei lavoratori sono stati confiscati; che i contratti dei dipendenti dello stabilimento di Linglong Tire presentano irregolarità che indicano che si è verificato uno sfruttamento del lavoro per quanto riguarda i salari, i congedi e gli orari di lavoro, in violazione delle norme applicabili del diritto del lavoro della Serbia; |
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G. |
considerando che di recente sono state segnalate proteste ambientali diffuse in tutta la Serbia nel contesto dell'adozione affrettata di due leggi, la legge sui referendum e le iniziative popolari e la legge sull'espropriazione dei terreni; che si ritiene che quest'ultima legge aprirà la strada a controversi progetti di investimento stranieri, quale la miniera di Rio Tinto, che avranno gravi ripercussioni ambientali; che i cittadini serbi hanno esercitato il loro diritto umano fondamentale di riunione pacifica; che sono state formulate gravi accuse secondo cui le forze di polizia avrebbero violato il proprio obbligo di proteggere le vite, i diritti e le libertà dei cittadini, nonché di salvaguardare lo Stato di diritto; che la polizia ha fatto ampio ricorso alla forza e ha arrestato numerosi manifestanti; che i manifestanti sono stati attaccati da gruppi armati non identificati, teppisti e bulldozer; |
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H. |
considerando che, dopo che il Presidente ha deferito la legge sull'espropriazione dei terreni affinché fosse riesaminata, il governo serbo ha deciso di ritirarla dall'iter parlamentare; che il governo esaminerà la legge e apporterà modifiche in seguito a un ampio dibattito pubblico; che il 10 dicembre 2021 l'Assemblea nazionale ha approvato emendamenti alla legge sui referendum e le iniziative popolari riguardanti la certificazione delle firme e l'abolizione della tassa di verifica delle firme; |
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I. |
considerando che sia il caso dello stabilimento di Linglong Tire che le proteste ambientali sono segnate da accuse di intimidazioni e attacchi fisici contro gli operatori dei media, gli attivisti, le organizzazioni della società civile (OSC) e le organizzazioni non governative (ONG); |
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J. |
considerando che il 14 dicembre 2021, in occasione di una conferenza intergovernativa, è stato aperto il gruppo di capitoli 4 dei negoziati di adesione con la Serbia; |
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1. |
esprime profonda preoccupazione per le denunce di lavoro forzato, violazione dei diritti umani e traffico di esseri umani ai danni di circa 500 lavoratori vietnamiti presso il cantiere dello stabilimento della società cinese Linglong Tire in Serbia; |
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2. |
esorta le autorità serbe a svolgere indagini approfondite sul caso di specie e a garantire il rispetto dei diritti umani fondamentali nello stabilimento, in particolare i diritti dei lavoratori, nonché a comunicare all'UE l'esito delle indagini e ad assicurare i responsabili alla giustizia; invita le autorità serbe a consentire alle ONG, alle OSC, ai funzionari dell'UE e ai funzionari di altre organizzazioni internazionali un accesso libero, significativo e senza ostacoli allo stabilimento di Linglong Tire a Zrenjanin e agli alloggi dei lavoratori vietnamiti; esorta la delegazione dell'Unione europea in Repubblica di Serbia a seguire da vicino tali processi e le sorti dei 500 lavoratori vietnamiti; |
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3. |
invita la Serbia a migliorare l'allineamento con il diritto del lavoro dell'UE, ad adottare una nuova legge sul diritto di sciopero, a contrastare il lavoro sommerso e a modificare la legge sul controllo delle ispezioni per conformarsi alle pertinenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro ratificate dal paese; |
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4. |
esprime profonda preoccupazione per i gravi problemi di corruzione e le violazioni dello Stato di diritto nel settore ambientale, per la generale mancanza di trasparenza e per le valutazioni di impatto ambientale e sociale dei progetti di infrastrutture, compresi quelli finanziati mediante investimenti e prestiti cinesi così come da società multinazionali, quale Rio Tinto; prende atto, in tale contesto, dell'apertura del gruppo di capitoli 4 relativo all'agenda verde e alla connettività sostenibile nell'ambito dei negoziati di adesione all'UE; chiede che l'Unione europea e le autorità serbe diano seguito alle legittime preoccupazioni espresse durante le proteste ambientali e che affrontino urgentemente tali problemi nel corso dei negoziati; |
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5. |
esprime preoccupazione per la crescente influenza della Cina in Serbia e in tutti i Balcani occidentali; invita la Serbia a rafforzare le sue norme in materia di adempimenti giuridici per quanto riguarda le attività commerciali cinesi; sottolinea che la legislazione serba in materia di lavoro e ambiente dovrebbe applicarsi anche alle società cinesi che operano nel paese; |
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6. |
esprime profonda preoccupazione per la crescente violenza da parte di gruppi di estremisti e teppisti contro le manifestazioni ambientali pacifiche; deplora l'uso della forza da parte della polizia nei confronti dei manifestanti; condanna il comportamento violento dei teppisti nei confronti dei manifestanti pacifici; condanna fermamente qualsiasi violazione del diritto fondamentale di riunione pacifica; sottolinea che la libertà di riunione è un diritto umano; esorta le autorità serbe a condurre indagini adeguate sulle recenti proteste di massa durante le quali le forze di polizia hanno presumibilmente abusato della propria autorità o non hanno protetto i manifestanti dalle violenze né tutelato il loro diritto umano di riunione pacifica; invita le autorità serbe a condannare pubblicamente le azioni di tali teppisti a danno dei manifestanti; |
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7. |
condanna altresì, in tale contesto, il ruolo svolto dai gruppi di teppisti nella protezione del murale raffigurante il criminale di guerra condannato Ratko Mladić a Belgrado, così come gli episodi correlati che hanno rivelato la presenza di stretti legami tra i teppisti e la polizia; esprime preoccupazione per l'evidente riluttanza delle autorità a garantire la rimozione definitiva del murale, andando contro sia alla volontà degli inquilini che alle decisioni comunali ufficiali; |
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8. |
è preoccupato per i tempi e gli spazi limitati concessi al dibattito aperto sulla legge sui referendum e le iniziative popolari e sulla legge sull'espropriazione dei terreni; prende atto della decisione di ritirare e riesaminare la legge sull'espropriazione dei terreni come pure degli emendamenti approvati alla legge sui referendum e le iniziative popolari; |
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9. |
deplora le tendenze di lungo periodo quali la parzialità dei media e la mancanza di linee di demarcazione tra le attività dei funzionari statali, delle forze di polizia e degli esponenti dei partiti; deplora il deterioramento della libertà dei media e la diffusione del linguaggio offensivo, dell'intimidazione e persino dell'incitamento all'odio nei confronti di membri dell'opposizione parlamentare, intellettuali indipendenti, ONG, giornalisti e personalità di spicco, anche da parte di membri dei partiti al governo, la cui responsabilità di mostrare rispetto nei confronti di tutti i rappresentanti dei media è della massima importanza; esorta le autorità serbe ad adottare misure immediate per garantire la libertà di espressione e l'indipendenza dei media e per assicurare lo svolgimento di indagini adeguate in merito agli episodi di cui sopra; |
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10. |
prende atto con preoccupazione che il lavoro delle OSC e delle ONG si svolge in un ambiente che non è aperto alle critiche; deplora i recenti attacchi subiti da Marinika Tepić, leader dell'Opposizione unita della Serbia, a causa sulla sua origine etnica su un canale televisivo finanziato dal governo; invita le autorità serbe a contrastare la riduzione dello spazio concesso alla società civile e ai media indipendenti e a garantire che tali organizzazioni possano lavorare libere da ogni restrizione, comprese l'intimidazione o la criminalizzazione; esorta le autorità a favorire quanto prima un'atmosfera propizia al lavoro di tutte le OSC; |
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11. |
invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a rafforzare la cooperazione con la società civile, le ONG e i media indipendenti sul campo, nonché il sostegno nei loro confronti; ribadisce il suo sostegno al lavoro svolto dalle fondazioni politiche europee democratiche nel rafforzare i processi democratici in Serbia e nel promuovere una nuova generazione di leader politici; |
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12. |
invita il governo serbo a lavorare a riforme fondamentali efficaci e concrete e ad affrontare le riforme e le carenze strutturali nei settori dello Stato di diritto, dei diritti fondamentali, della libertà dei media, della lotta alla corruzione nonché del funzionamento delle istituzioni democratiche e della pubblica amministrazione; |
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13. |
si compiace del fatto che l'adesione all'UE continui a essere un obiettivo strategico della Serbia e che rientri tra le priorità del governo; incoraggia le autorità serbe a comunicare più attivamente e senza ambiguità il loro impegno a favore dei valori dell'Unione nei dibattiti pubblici e si attende un impegno chiaro e inequivocabile da parte della Serbia, sia a parole che con i fatti, ad adempiere gli obblighi previsti per il processo di adesione all'UE in modo visibile e verificabile; |
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14. |
si attende che l'apertura dei negoziati sul gruppo di capitoli 4 relativo all'agenda verde e alla connettività sostenibile (capitoli 14, 15, 21 e 27) sarà accompagnata da un nuovo slancio verso la piena attuazione delle norme dell'UE; |
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15. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Presidente, al governo e al parlamento della Serbia. |
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30.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/127 |
P9_TA(2021)0512
Diritti fondamentali e Stato di diritto in Slovenia, in particolare i ritardi nella nomina dei procuratori europei
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2021 sui diritti fondamentali e lo Stato di diritto in Slovenia, in particolare i ritardi nella nomina dei procuratori europei (2021/2978(RSP))
(2022/C 251/14)
Il Parlamento europeo,
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visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 2, |
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visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 86, |
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vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»), |
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vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), |
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viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDH), |
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viste le relazioni della Commissione sullo Stato di diritto 2020, del 30 settembre 2020 (COM(2020)0580), e 2021, del 20 luglio 2021, (COM(2021)0700), |
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vista la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sulla relazione della Commissione sullo Stato di diritto 2020 (1), |
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visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (2), |
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visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione («regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto») (3), |
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vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (4), |
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visto il resoconto di missione del 17 novembre 2021 redatto dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a seguito della visita effettuata da una delegazione ad hoc in Slovenia dal 13 al 15 ottobre 2021 per valutare il rispetto dei valori dell'UE e dello Stato di diritto, |
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visto il lavoro svolto dal gruppo di monitoraggio della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, |
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visto il dibattito tenutosi in seno al Parlamento europeo in occasione della seduta plenaria del 25 novembre 2020 sull'interferenza ungherese nei media in Slovenia e Macedonia del Nord, |
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viste le lettere inviate dalla Commissione al ministro della Giustizia in data 15 febbraio, 29 aprile e 23 giugno 2021, nelle quali si esprimeva preoccupazione per la finalizzazione della procedura nazionale in corso per la nomina dei due procuratori europei delegati e si manifestava il timore che la procedura nazionale non fosse stata seguita correttamente, |
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vista la lettera inviata dal ministro degli Affari esteri della Repubblica di Slovenia al commissario per la Giustizia, in data 4 maggio 2020, in risposta alla preparazione della prima relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto, |
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vista la lettera inviata dal primo ministro della Repubblica di Slovenia alla Presidente della Commissione, in data 23 febbraio 2021, in preparazione della presidenza slovena del Consiglio dell'UE, |
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visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che, a norma dell'articolo 2 TUE, l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, valori comuni a tutti gli Stati membri che devono essere rispettati dall'Unione, come da ogni singolo Stato membro, in tutte le loro politiche; |
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B. |
considerando che lo Stato di diritto è uno dei valori comuni su cui si fonda l'Unione; che la Commissione, di concerto con il Parlamento e il Consiglio, è tenuta in virtù dei trattati a garantire il rispetto dello Stato di diritto quale valore fondamentale dell'Unione, come pure ad assicurare il rispetto e l'osservanza del diritto, dei valori e dei principi dell'UE; |
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C. |
considerando che un sistema giudiziario efficace, indipendente e imparziale è essenziale per garantire lo Stato di diritto e la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà civili dei cittadini nell'Unione; |
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D. |
considerando che il regolamento (UE) 2017/1939 che istituisce l'EPPO sulla base di una cooperazione rafforzata tra 22 Stati membri, inclusa la Slovenia, è stato adottato il 12 ottobre 2017 ed è entrato in vigore il 20 novembre 2017; che l'EPPO, in quanto procura indipendente e decentrata dell'Unione europea, ha la competenza di individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati a danno del bilancio dell'UE, come la frode, la corruzione o le gravi frodi transfrontaliere in materia di IVA; |
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E. |
considerando che l'EPPO è organizzata a livello sia centrale che nazionale; che il livello decentrato è costituito dai procuratori europei delegati nei paesi dell'UE partecipanti, i quali si occupano dei casi e svolgono le indagini e l'azione penale nei loro Stati membri di origine; che i procuratori europei delegati sono una parte integrante dell'EPPO e, in quanto tali, sono funzionalmente e giuridicamente indipendenti nell'indagare e perseguire i reati di competenza dell'EPPO; |
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F. |
considerando che l'EPPO ha assunto i compiti di indagine e azione penale conferitile in virtù del regolamento (UE) 2017/1939 il 1o giugno 2021; che entro tale data avrebbero dovuto essere stati nominati almeno due procuratori europei delegati per ciascuno Stato membro prima del 1o giugno 2021; che la Slovenia, ultimo paese partecipante e con un ritardo significativo, ha nominato due procuratori delegati il 22 novembre 2021; che, secondo il governo sloveno, tali nomine erano solo temporanee, in attesa della conclusione della procedura di selezione nazionale; che il 24 novembre 2021 il collegio dell'EPPO ha nominato due procuratori europei delegati provenienti dalla Slovenia per un periodo di cinque anni; che uno Stato membro non può rimuovere dall'incarico un procuratore europeo delegato o adottare provvedimenti disciplinari nei suoi confronti per motivi connessi alle responsabilità che gli derivano dal regolamento EPPO senza il consenso del procuratore capo europeo; |
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G. |
considerando che in seguito alla nomina dei due procuratori delegati dell'EPPO, il ministro della Giustizia ha annunciato un emendamento legislativo, redatto dall'ufficio del primo ministro e approvato con una procedura accelerata senza le consuete consultazioni degli esperti, che conferisce al ministro della Giustizia il potere discrezionale di proporre candidati nell'eventualità in cui un numero insufficienti di candidati risponda all'invito pubblico, trasferendo così il potere dal Consiglio delle procure dello Stato al governo; |
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H. |
considerando che tale emendamento legislativo prevede inoltre disposizioni transitorie che consentirebbero di sostituire i procuratori delegati dell'EPPO entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge; |
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I. |
considerando che i procuratori pubblici sono una parte integrante del sistema giudiziario e svolgono un ruolo di primo piano in termini di salvaguardia dello Stato di diritto; che è essenziale che i procuratori pubblici siano indipendenti e in grado di assolvere le loro funzioni e responsabilità senza interferenze o pressioni ingiustificate; che in Slovenia, al momento, sono occupati solo 206 dei 258 posti per procuratori disponibili; che almeno 15 procuratori di Stato eletti sono in attesa di essere nominati dal governo; che, nel capitolo della relazione sullo Stato di diritto 2021 dedicato alla Slovenia, la Commissione ha affermato che le nomine dei procuratori di Stato avevano subito ritardi ingiustificati; |
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J. |
considerando che la libertà dei media è uno dei pilastri e delle garanzie di una democrazia funzionante e dello Stato di diritto; che la libertà, il pluralismo e l'indipendenza dei media nonché la sicurezza dei giornalisti sono elementi fondamentali del diritto alla libertà di espressione e di informazione e sono essenziali per il funzionamento democratico dell'UE e dei suoi Stati membri; |
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K. |
considerando che la Slovenia ha perso quattro posizioni nell'indice sulla libertà di stampa nel mondo di Report senza frontiere, passando dalla 32a posizione dello scorso anno (5) al 36o posto (18o nell'UE) nel 2021; che, secondo la relazione della Commissione sullo Stato di diritto 2021, ciò significa che il paese sta registrando un deterioramento in termini di libertà dei media e protezione dei giornalisti; che, nel suo memorandum del 4 giugno 2021, la commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha osservato che la Slovenia presenta un panorama mediatico e una società civile dinamici e che i diritti civili e politici, incluso il diritto alla libertà di espressione e di riunione pacifica, sono generalmente protetti nel diritto e nella pratica; che la commissaria per i diritti umani ha inoltre preso atto del deterioramento delle condizioni alla base della libertà dei media in Slovenia nell'ultimo anno e del fatto che, negli ultimi 13 mesi, sono state pubblicate 13 segnalazioni concernenti la Slovenia sulla piattaforma del Consiglio d'Europa; che ciò rappresenta un notevole aumento rispetto agli anni scorsi (6); |
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L. |
considerando che l'Agenzia di stampa slovena (STA), organo d'informazione nazionale e pubblico, ricopre un ruolo importante nel garantire la libertà e il pluralismo dei media nel paese; che l'indipendenza dell'agenzia — la quale deve essere libera da ingerenze politiche e finanziata in modo stabile — è fondamentale per il servizio pubblico da essa offerto; che l'articolo 3 della legge sulla STA stabilisce chiaramente il dovere dello Stato di garantire l'autonomia istituzionale, l'indipendenza redazionale e l'adeguato finanziamento della STA ai fini dell'esercizio della sua funzione di servizio pubblico; |
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M. |
considerando che, secondo la commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, la pertinente legislazione slovena non affronta la questione dei conflitti di interessi tra i proprietari di organi di comunicazione e i partiti politici; che la mancanza di trasparenza e di specifici obblighi per gli organi statali di rendere conto degli importi spesi dallo Stato o dalle imprese statali per le inserzioni pubblicitarie nei media solleva la questione della potenziale strumentalizzazione politica della pubblicità statale; che è in corso una revisione della legislazione sui media e i servizi audiovisivi; che, secondo la relazione della Commissione sullo Stato di diritto 2021, l'approvazione dei progetti di modifica della legge sui mass media, pubblicati dal governo nel luglio 2020, migliorerebbe la trasparenza in materia di proprietà dei media; |
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N. |
considerando che, nonostante l'obbligo giuridico di versare una sovvenzione statale, nel 2021 il governo sloveno ha trattenuto per 312 giorni i finanziamenti destinati alla STA per la fornitura del servizio pubblico; che la STA ha adito la giustizia per chiedere l'esecuzione del pagamento relativo alla fornitura del servizio pubblico; che l'8 novembre 2021 la STA e l'Ufficio comunicazioni del governo (UKOM) hanno sottoscritto un contratto di servizio pubblico per la prestazione di servizi pubblici per i mesi di novembre e dicembre 2021; che il 17 novembre 2021 l'UKOM ha versato 676 000 EUR per il servizio pubblico fornito dalla STA nel periodo gennaio-aprile; che sono inoltre stati pagati 140 000 EUR per il servizio pubblico della STA per il mese di agosto; che resta ancora da effettuare il pagamento di almeno 507 000 EUR per coprire le richieste di finanziamento per la prestazione di servizi pubblici; |
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O. |
considerando che l'Associazione dei giornalisti sloveni, in collaborazione con la STA, ha raccolto 385 132 EUR nell'ambito di due campagne di crowdfunding, dal titolo «#zaobSTAnek (7)», organizzate nel 2021 per evitare la bancarotta, dal momento che la sopravvivenza di questa agenzia professionale e autonoma e circa 100 posti di lavoro erano a serio rischio; |
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P. |
considerando che il contratto di servizio pubblico per il 2022 è attualmente oggetto di negoziati tra la STA e l'UKOM; che il 12 novembre 2021, in una dichiarazione congiunta (8) firmata dal Centro europeo per la libertà di stampa e dei media (ECPMF), dalla Federazione europea dei giornalisti (EFJ), da Free Press Unlimited (FPU), dall'International Press Institute (IPI) e da OBC Transeuropa (OBCT), il meccanismo Media Freedom Rapid Response ha lanciato un monito circa la sostenibilità finanziaria a lungo termine della STA e ha espresso preoccupazione per il fatto che la nuova supervisione dell'UKOM sulle attività finanziarie della STA possa violare l'indipendenza redazionale di quest'ultima, aggiungendo che le condizioni commerciali pattuite indeboliscono la sostenibilità del modello commerciale della STA nel quadro del contratto attuale, dal momento che è cruciale garantire finanziamenti adeguati ed equi nonché l'autonomia redazionale, come previsto dalla legge; |
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Q. |
considerando che le vessazioni online, le minacce e le azioni legali nei confronti dei giornalisti, e in particolare delle giornaliste, ad opera di personaggi di spicco della scena politica e pubblica, tra cui membri del governo, continuano ad aumentare in Slovenia; che sono stati segnalati casi di interferenza politica nei media in Slovenia; che l'accesso dei giornalisti a informazioni e documenti pubblici continua a essere ostacolato; |
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R. |
considerando che non esiste un insieme chiaro e trasparente di principi che regolino la distribuzione della pubblicità agli organi di comunicazione da parte delle autorità nazionali, regionali e locali; che la situazione dei media locali presenta particolari carenze in termini di trasparenza; che la situazione economica dei media in Slovenia è peggiorata durante la pandemia di COVID-19 e non sono state adottate misure specifiche per attenuare il suo impatto sugli organi di comunicazione; |
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S. |
considerando che la relazione dell'Osservatorio del pluralismo dei media 2021 dell'Istituto universitario europeo e diverse parti interessate hanno manifestato preoccupazione circa la situazione finanziaria dell'emittente nazionale RTV Slovenia e le pressioni politiche alle quali è esposta; che l'EFJ e Media Freedom Rapid Response hanno espresso preoccupazione per le modifiche proposte alla programmazione delle notizie sul canale televisivo pubblico sloveno RTV Slovenia, il che potrebbe ridurre la capacità dell'emittente di informare il pubblico ed esercitare il controllo su coloro che occupano posizioni di potere (9); |
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T. |
considerando che la Slovenia, come alcuni altri Stati membri, non ha ancora attuato integralmente la direttiva sui servizi di media audiovisivi (10) e il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (11), in particolare con riguardo all'indipendenza dell'autorità nazionale di regolamentazione del mercato dei media e alle norme rafforzate per combattere l'istigazione alla violenza o all'odio, o per promuovere un panorama audiovisivo più sicuro, più equo e diversificato; |
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U. |
considerando che sono state segnalate continue preoccupazioni in merito alle pressioni sulle istituzioni pubbliche indipendenti e sui media, tra cui campagne diffamatorie, calunnie, indagini penali, nonché azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica promosse da personalità pubbliche e politici di spicco, compresi membri del governo; che la Slovenia non ha completamente depenalizzato la diffamazione, il che può avere un effetto deterrente sulla libertà di espressione e sulla segnalazione di abusi da parte di coloro che ricoprono cariche pubbliche, e può condurre all'autocensura; |
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V. |
considerando che le misure restrittive per combattere la diffusione della pandemia di COVID-19 sono state per lo più adottate in forma di ordinanze e decreti, e con minore frequenza mediante leggi e atti; che numerosi decreti e disposizioni giuridiche del governo sloveno relativi a misure restrittive sono stati dichiarati incostituzionali dalla Corte costituzionale, sia perché violano il principio di proporzionalità, sia perché privi di base giuridica; |
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W. |
considerando che, nel capitolo dedicato alla Slovenia della relazione sullo Stato di diritto del 2020 e del 2021, la Commissione ha rilevato che la messa a disposizione di risorse adeguate per il Consiglio giudiziario e il Consiglio delle procure dello Stato è una condizione importante per il funzionamento indipendente ed efficace di tali organismi di autogoverno; |
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X. |
considerando che un numero record di cause è stato portato dinanzi alla Corte costituzionale; che diverse sentenze della Corte costituzionale non sono state attuate entro i termini previsti; |
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Y. |
considerando che sono state segnalate presunte interferenze politiche nell'attività delle autorità inquirenti e giudiziarie, in particolare presso l'Ufficio investigativo nazionale (NBI); che a ottobre 2020 il tribunale amministrativo si è pronunciato per l'illegittimità del licenziamento dell'ex direttore dell'NBI e contro tale sentenza pende il giudizio di appello; che, secondo il capitolo relativo alla Slovenia contenuto nella relazione della Commissione sullo Stato di diritto del 2021, mancano risultati concreti nelle indagini dell'Ufficio sui casi di corruzione ad alto livello; |
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Z. |
considerando che il governo ha emanato una nuova legge modificata sull'organizzazione e l'attività della polizia, in vigore dal 13 novembre 2021, comprendente disposizioni transitorie che stabiliscono la cessazione immediata delle funzioni per gli ufficiali di polizia di alto livello, mettendo in tal modo fine all'impiego di circa 130 capi di polizia, tra cui i direttori della polizia in uniforme e giudiziaria, i direttori di tutte le otto amministrazioni di polizia e 110 comandanti di stazioni di polizia; che le modifiche della legge sulla polizia modificano le procedure che disciplinano l'avvio temporale dell'azione penale da parte del pubblico ministero, il che potrebbe incidere sull'indipendenza degli uffici delle procure; che tre direttori dell'NBI sono stati licenziati nel 2021 e vi sono stati molteplici cambiamenti significativi nei più alti gradi della polizia, tra cui il licenziamento illegittimo del direttore dell'unità di polizia nazionale; che il ministro dell'Interno e il direttore generale della polizia non hanno finora dato attuazione alla sentenza n. 82/2020-33 relativa a tale licenziamento illegittimo (12); |
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AA. |
considerando che, secondo il capitolo relativo alla Slovenia nella relazione della Commissione sullo Stato di diritto del 2021, lo spazio dedicato alla società civile si è ridotto; che sono state segnalate campagne diffamatorie contro le organizzazioni non governative (ONG), in particolare attraverso l'utilizzo dei social media; che le organizzazioni della società civile che si occupano di migranti, alfabetizzazione mediatica o tratta di esseri umani sono state particolarmente colpite da tali campagne; che, secondo i dati ottenuti dalla rete nazionale di coordinamento delle ONG slovene CNVOS, solo le ONG cui è stato concesso lo status di operatori di interesse pubblico riescono a ottenere fondi pubblici; che vi è stato un aumento dei finanziamenti a favore delle ONG da 372 milioni di EUR nel 2019 a 416 milioni di EUR nel 2020, e il governo ha attuato diverse modifiche legislative per sostenere le ONG durante la pandemia (13); |
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AB. |
considerando che la Corte suprema slovena ha constatato che il comportamento della polizia slovena nel caso di un richiedente asilo vittima di una catena di respingimento è illegale e viola il divieto di espulsioni collettive, il divieto di tortura e il diritto del richiedente di accedere alle procedure di asilo (14); |
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AC. |
considerando che una delegazione del gruppo di monitoraggio sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (DRFMG) si è recata in visita in Slovenia dal 13 al 15 ottobre 2021 e ha concluso che, nel complesso, le istituzioni pubbliche funzionano bene, in particolare la Corte costituzionale, il Commissario per la protezione dei dati e il Procuratore supremo di Stato; che, nel contempo, ha espresso profonda preoccupazione per altre questioni affrontate nella presente risoluzione; |
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1. |
reputa fondamentale garantire il pieno rispetto dei valori comuni europei enunciati all'articolo 2 TUE; |
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2. |
esprime profonda preoccupazione per il livello del dibattito pubblico, il clima di ostilità, la sfiducia e la profonda polarizzazione in Slovenia, che ha eroso la fiducia negli enti pubblici e tra di essi; sottolinea che personalità pubbliche e politici di spicco, compresi i membri del governo, devono dare l'esempio e garantire un dibattito pubblico rispettoso e civile, libero da intimidazioni, attacchi, denigrazioni e vessazioni; |
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3. |
accoglie con favore, dopo un ritardo di sei mesi, la nomina avvenuta il 24 novembre 2021 dei due procuratori delegati della Slovenia al collegio dell'EPPO; ciò significa che la Procura europea è ora pienamente costituita e i procuratori delegati sono stati nominati da tutti gli Stati membri partecipanti; ritiene che una Procura europea pienamente funzionante sia fondamentale per tutelare l'integrità del bilancio dell'Unione e garantire il perseguimento dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE; esprime preoccupazione per le modifiche proposte dal ministero della Giustizia alla legislazione sui procuratori di Stato, che consentirebbero modifiche retroattive dei criteri di nomina dei procuratori e comporterebbero il rischio di destituire i due procuratori delegati dell'EPPO recentemente nominati dalla Slovenia (15); invita il governo sloveno a garantire l'effettivo funzionamento strutturale della Procura europea in Slovenia, conformemente alle norme stabilite nel regolamento EPPO; |
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4. |
invita il governo a concludere quanto prima la procedura di nomina dei procuratori nazionali, attualmente in attesa di conferma; prende atto dell'aumento delle risorse per il Consiglio giudiziario e il Consiglio delle procure dello Stato e sottolinea l'importanza dell'autonomia finanziaria di tali organi di autogoverno e della loro adeguata dotazione di risorse; |
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5. |
prende atto della ripresa dei pagamenti statali a favore dell'agenzia di stampa slovena STA; sottolinea l'importanza della sostenibilità finanziaria a lungo termine dell'Agenzia per consentirle di svolgere la sua funzione in modo indipendente; |
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6. |
invita il governo a riprendere il finanziamento statale a favore della STA, al quale è legalmente tenuto, e a effettuare tali pagamenti regolarmente e in piena conformità del diritto nazionale; invita il governo a garantire l'indipendenza editoriale dell'Agenzia; |
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7. |
esprime preoccupazione per tutti gli attacchi, le campagne diffamatorie, le calunnie, le indagini penali o azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica promosse da personalità pubbliche e politici di spicco, compresi membri del governo, in particolare quando provengono da autorità e funzionari pubblici, e invita tutti gli attori a porre fine a tali azioni; invita il governo sloveno a garantire finanziamenti sufficienti per la televisione pubblica RTV Slovenia, a porre fine a qualsiasi interferenza politica e pressione sulla sua politica editoriale e a salvaguardare l'indipendenza di tale emittente; invita le autorità a migliorare la trasparenza sulla proprietà dei media, a stabilire norme chiare sugli importi spesi per la pubblicità da parte delle imprese statali o di proprietà statale, e a garantire che il pubblico e i giornalisti possano avere un accesso adeguato alle informazioni pubbliche; |
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8. |
prende atto degli emendamenti presentati dal governo a luglio 2020, che dovrebbero essere adottati entro la fine del 2021 e che, in caso di adozione, aumenterebbero la trasparenza sulla proprietà dei media; invita il governo, l'Assemblea nazionale e il Consiglio nazionale sloveni ad accelerare le loro deliberazioni in merito alla legge sui media di massa, attualmente in via di adozione; sottolinea, inoltre, la necessità di norme chiare sulla ripartizione della pubblicità pubblica al fine di garantire un accesso effettivo alle informazioni pubbliche per il pubblico e i giornalisti; |
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9. |
esprime preoccupazione per la perdurante pratica di governo per decreto, e pertanto senza controllo parlamentare, ed esprime particolare inquietudine in merito alla necessità e alla proporzionalità delle attuali misure straordinarie nel contesto della pandemia di COVID-19; osserva che molti decreti governativi difettano di una base giuridica chiara e spesso non sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale; |
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10. |
osserva che il quadro giuridico e istituzionale per la prevenzione e la lotta alla corruzione ha continuato a migliorare, il che si riflette in particolare nelle modifiche legislative che hanno migliorato l'indipendenza, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per la prevenzione della corruzione, sebbene le risorse umane di tale organismo restino limitate, e che ha rafforzato il quadro giuridico in materia di lobbying, protezione degli informatori e dichiarazione dei beni; osserva che la precedente strategia è stata ampiamente attuata, ma continua a esprimere preoccupazione per la mancanza di un'applicazione efficace delle norme anticorruzione e per il fatto che alcune azioni sono ancora in sospeso e non è stato adottato alcun nuovo piano, nonché per la capacità di svolgere indagini efficaci e per il basso numero di condanne per casi di corruzione, in particolare per quelli di alto livello; |
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11. |
invita il governo sloveno a garantire che le modifiche alla legge sulla polizia non comportino in alcun modo indebite ingerenze politiche o compromettano la capacità delle forze di polizia e/o il ruolo e l'indipendenza dell'ufficio del pubblico ministero; invita il governo sloveno a fornire finanziamenti sufficienti per consentire alle autorità di svolgere pienamente i loro compiti senza indebiti ostacoli; |
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12. |
raccomanda alle autorità di intensificare gli sforzi per affrontare le principali questioni relative ai diritti umani che interessano i richiedenti asilo e i migranti, i rom, le persone «cancellate» e le persone che vivono in condizioni di povertà (16); |
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13. |
accoglie con favore il nuovo accreditamento del mediatore per i diritti umani come istituzione nazionale in materia di diritti umani di categoria A, conformemente ai principi di Parigi, a seguito degli sforzi compiuti dal 2015 per ottenere tale status; |
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14. |
invita il governo a rispettare pienamente la Costituzione slovena e il diritto e gli obblighi dell'Unione e internazionali; |
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15. |
ritiene che tutti gli Stati membri debbano rispettare pienamente il diritto dell'Unione nelle loro prassi legislative e amministrative, nonché rispettare pienamente lo Stato di diritto e il principio della separazione dei poteri; |
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16. |
invita la Slovenia a recepire senza ritardo nel diritto nazionale la direttiva sui servizi di media audiovisivi e il codice europeo delle comunicazioni elettroniche; invita inoltre la Slovenia a recepire nel diritto nazionale la direttiva sulla protezione degli informatori dell'UE (17); |
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17. |
invita il governo sloveno a dare piena e rapida attuazione alle sentenze della Corte costituzionale; invita il governo sloveno a garantire finanziamenti sufficienti per il Consiglio giudiziario e il Consiglio delle procure di Stato, la Corte costituzionale e la Corte suprema, e a rispettarne l'autonomia finanziaria affinché tali organi di autogoverno e istituzioni indipendenti possano funzionare in modo indipendente ed efficace; |
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18. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, al Presidente, al governo e al parlamento della Slovenia nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri. |
(1) Testi approvati, P9_TA(2021)0313.
(2) GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.
(3) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.
(4) GU C 395 del 29.9.2021, pag. 2.
(5) https://rsf.org/en/ranking/2021
(6) https://rm.coe.int/memorandum-on-freedom-of-expression-and-media-freedom-in-slovenia/1680a2ae85
(7) https://www.zaobstanek.si/en
(8) https://ipi.media/slovenia-mfrr-welcomes-end-to-sta-funding-crisis/
(9) https://www.ecpmf.eu/slovenia-concerns-over-controversial-changes-to-rtv-programming/
(10) Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69).
(11) Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).
(12) https://www.24ur.com/novice/slovenija/spremembe-policija.html
(13) https://www.cnvos.si/en/ngo-sector-slovenia/public-funding-aggregated-data/
(14) https://www.sodnapraksa.si/?q=&advanceSerch=1&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&database[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&doc_code=&task_code=23/2021&source2=&us_decision=&ecli=&meet_dateFrom=&meet_dateTo=&senat_judge=&areas=&institutes=&core_text=&decision=&description=&connection2=&publication=&rowsPerPage=20&page=0&id=2015081111448095
https://push-forward.org/novica/javno-pismo-ob-sodbi-vrhovnega-sodisca-glede-nezakonitosti-postopkov-slovenske-policije-na
(15) https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/seje-vlade/gradiva-v-obravnavi/show/7833
(16) https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-slovenia-from-20-to-23-march-2017-by-nils-muizn/1680730405
(17) Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).
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30.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/134 |
P9_TA(2021)0513
Situazione in Nicaragua
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2021 sulla situazione in Nicaragua (2021/3000(RSP))
(2022/C 251/15)
Il Parlamento europeo,
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viste le sue precedenti risoluzioni sul Nicaragua, in particolare quella dell'8 luglio 2021 sulla situazione in Nicaragua (1), |
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viste le dichiarazioni rilasciate, a nome dell'Unione europea, dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) e, in particolare, quella dell'8 novembre 2021 sul Nicaragua, |
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visto l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (2) (accordo di associazione tra l'Unione europea e l'America centrale), |
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visti i regolamenti e le decisioni del Consiglio concernenti misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani in Nicaragua, nonché la decisione del Consiglio dell'11 ottobre 2021 che modifica la decisione (PESC) 2019/1720 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua, che ha prorogato le sanzioni fino al 15 ottobre 2022 (3), |
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vista la dichiarazione congiunta di 59 paesi sul Nicaragua, adottata il 22 giugno 2021 in occasione della 47a sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, |
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visto l'aggiornamento orale presentato il 13 settembre 2021 dall'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, in occasione della 48a sessione del Consiglio dei diritti umani sulla situazione dei diritti umani in Nicaragua, |
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vista la risoluzione dell'Assemblea generale dell'Organizzazione degli Stati americani (OSA) del 12 novembre 2021 sulle elezioni in Nicaragua, |
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vista l'azione presidenziale del Presidente degli Stati Uniti Biden del 16 novembre 2021, dal titolo «A Proclamation on Suspension of Entry as Immigrants and Non-immigrants of Persons Responsible for Policies or Actions That Threaten Democracy in Nicaragua» (Proclamazione sulla sospensione dell'ingresso in qualità di migranti e non migranti delle persone responsabili di politiche o azioni che minacciano la democrazia in Nicaragua), |
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viste le dichiarazioni rese dalla Commissione interamericana dei diritti dell'uomo (IACHR), in particolare quella del 10 novembre 2021, in cui ha condannato le violazioni dei diritti umani segnalate durante le elezioni in Nicaragua, e quella del 20 novembre 2021, in cui ha ribadito la propria competenza giurisdizionale sul Nicaragua e ha espresso rammarico per la decisione del Nicaragua di denunciare la Carta dell'OSA in un contesto di gravi violazioni dei diritti umani, |
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vista la risoluzione dell'OSA dell'8 dicembre 2021 sull'esito delle deliberazioni del Consiglio permanente del 29 novembre 2021 sulla situazione in Nicaragua, |
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visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, |
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visto l'accordo regionale sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico e la giustizia in materia ambientale in America latina e nei Caraibi, firmato a Escazú, in Costa Rica, il 4 marzo 2018, |
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vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, |
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visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che il 7 novembre 2021 il regime di Daniel Ortega ha orchestrato una farsa, inscenando un processo elettorale in Nicaragua che non era né libero né equo, bensì completamente antidemocratico e illegittimo, nonché viziato da frodi; |
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B. |
considerando che il Presidente in carica Daniel Ortega, che governa il paese dal 2007, ha imposto la propria rielezione per un quinto mandato (il suo quarto mandato consecutivo) con circa il 75 % dei voti espressi e il 65 % di affluenza alle urne, secondo quanto indicato dal Consiglio elettorale supremo; che, secondo osservazioni credibili condotte da organizzazioni della società civile nicaraguense, l'affluenza alle urne era invece molto più bassa, con un tasso di astensione pari circa all'81,5 %; |
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C. |
considerando che Daniel Ortega ha incaricato tutte le altre autorità nicaraguensi di mobilitare tutte le risorse disponibili per manipolare il risultato di tale processo; che, tra il maggio e il novembre 2021, le autorità nicaraguensi hanno effettivamente eliminato ogni competizione elettorale credibile e vanificato l'integrità del processo elettorale attraverso incarcerazioni arbitrarie, vessazioni e intimidazioni sistematiche nei confronti di sette precandidati alle presidenziali e circa 40 leader dell'opposizione, leader studenteschi e rurali, giornalisti, difensori dei diritti umani e rappresentanti delle imprese; che sulle persone arrestate arbitrariamente pendono accuse penali inventate, mosse da motivi politici e ambigue, in assenza di prove e in un processo viziato da gravi violazioni delle garanzie procedurali, il che dimostra la mancanza di indipendenza della magistratura; che il Consiglio elettorale supremo guidato dal regime ha revocato la personalità giuridica di tutti i partiti indipendenti dell'opposizione, tra cui sette precandidati alle presidenziali; |
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D. |
considerando che, secondo le organizzazioni della società civile, il giorno delle elezioni si sono registrati 285 atti di violenza politica e di coercizione elettorale, tra cui atti di intimidazione, vessazioni, minacce e ricatti principalmente mirati a lavoratori statali, dipendenti pubblici, studenti e personale medico per costringerli a votare; che il regime del Nicaragua ha privato la popolazione dei diritti civili e politici e della libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica, ha messo fuori legge numerose organizzazioni della società civile ed è venuto meno ai propri impegni in materia di diritti umani e libertà fondamentali sanciti dalla Costituzione nicaraguense, dalla Carta democratica interamericana e dai patti internazionali di cui il paese è parte; |
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E. |
considerando che il regime ha preso di mira e attaccato con crescente intensità il giornalismo, la libertà di stampa e il diritto all'informazione; che a sette organi di informazione internazionali è stato precluso l'ingresso nel paese per coprire le elezioni fraudolente; che associazioni giornalistiche indipendenti hanno denunciato almeno 52 attacchi nei confronti di giornalisti indipendenti che hanno avuto luogo tra il 25 ottobre e il 7 novembre 2021; che il 7 novembre 2021 sono stati accreditati solo organi di informazione ufficiali, in violazione del diritto all'informazione e della libertà di espressione, il che ha avuto l'effetto di rafforzare ulteriormente la censura e l'oscuramento dei mezzi di informazione; che vengono attuate forme di repressione analoghe nei confronti di difensori dei diritti umani e dell'ambiente, donne e attivisti LGBTIQ, leader sociali e politici, leader di imprese, avvocati nonché personale medico e di organizzazioni non governative, fra gli altri; |
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F. |
considerando che fra il 3 e il 7 novembre 2021 sono state segnalate 35 detenzioni arbitrarie nel paese; che soltanto nove dei prigionieri sono stati rilasciati, mentre gli altri 26 sono ancora in carcere; che questo porta ad almeno 170 il totale delle persone detenute arbitrariamente; che tali violazioni dei diritti umani, che sarebbero state perpetrate soprattutto da agenti di polizia, impiegati municipali, agenti parastatali e gruppi civili organizzati come sostenitori delle milizie, si sono intensificate nei giorni precedenti alle elezioni fraudolente; |
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G. |
considerando che, secondo la relazione dell'IACHR dell'ottobre 2021, in Nicaragua è stato instaurato uno stato di polizia attraverso la repressione, la corruzione, la frode elettorale e l'impunità strutturale, concepite dal governo per perpetuare il proprio potere e per mantenere i privilegi e le immunità; |
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H. |
considerando che diverse organizzazioni internazionali e più di 40 nazioni hanno espresso forte disapprovazione per le elezioni in Nicaragua e si sono rifiutate di riconoscerle come democratiche; |
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I. |
considerando che negli ultimi anni il regime nicaraguense ha adottato leggi sempre più restrittive, che istituzionalizzano la repressione e legalizzano gli atti che sono stati commessi nel paese dopo la loro adozione; che il Nicaragua si è trasformato in una repubblica della paura, con oltre 140 000 cittadini costretti a cercare rifugio in esilio e a vivere in condizioni socioeconomiche estremamente difficili; |
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J. |
considerando che il regime del Nicaragua ha deforestato e distrutto i territori delle popolazioni indigene e di discendenza africana, accordando concessioni a società minerarie e prestando sostegno ai coloni; che in Nicaragua nel 2020 sono stati uccisi dodici leader ambientalisti, rispetto ai cinque del 2019, un dato che, rapportato alla popolazione, fa del Nicaragua il paese più pericoloso per i difensori della terra e dell'ambiente nel 2020; che gli omicidi e le aggressioni commessi a partire dal gennaio 2020 in relazione a controversie territoriali e nei confronti delle popolazioni indigene del Nicaragua continuano a essere impuniti, in particolare nella regione autonoma della costa caraibica settentrionale, tra cui l'omicidio di nove persone indigene avvenuto il 23 agosto 2020 e l'abuso sessuale di due donne avvenuto nell'ambito di un attacco legato a una disputa territoriale per l'estrazione di oro nel Sauni; |
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1. |
condanna la farsa elettorale orchestrata il 7 novembre 2021 dal regime Ortega-Murillo, che ha violato tutte le norme democratiche internazionali relative a elezioni credibili, inclusive, eque e trasparenti; contesta la legittimità dei risultati di tali false elezioni e, di conseguenza, la legittimità democratica di qualsiasi autorità istituzionale emersa da tale voto truccato; sostiene le dichiarazioni secondo cui tali elezioni completano la trasformazione del Nicaragua in un regime autocratico; |
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2. |
invita le autorità nicaraguensi a difendere e rispettare i diritti umani e a consentire alla popolazione nicaraguense di esercitare i propri diritti civili e politici; chiede lo svolgimento di elezioni conformi alle norme internazionali e alla Carta democratica interamericana, al fine di garantire la realizzazione delle aspirazioni democratiche della popolazione nicaraguense, e chiede che le organizzazioni internazionali e le organizzazioni della società civile abbiano accesso al paese senza restrizioni; |
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3. |
ribadisce la sua solidarietà nei confronti della popolazione nicaraguense e condanna la violenza, la repressione sistematica nei confronti dei leader dell'opposizione politica, la soppressione di attori della società civile, di difensori dei diritti umani e di media, nonché di loro familiari, e in particolare le morti causate, come pure la diffusa impunità per i crimini commessi nei loro confronti e la persistente corruzione praticata da funzionari del governo nicaraguense; ricorda che tali atti costituiscono una chiara violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto e dimostrano che il Presidente Daniel Ortega, la Vicepresidente Rosario Murillo e i funzionari del regime nicaraguense continuano a non difendere tali principi e valori; |
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4. |
ribadisce la sua richiesta di rilascio immediato e incondizionato per tutti i prigionieri politici, gli attivisti dell'opposizione, i difensori dei diritti umani e dell'ambiente e i giornalisti detenuti arbitrariamente, nonché di annullamento dei procedimenti legali nei loro confronti; condanna i continui abusi psicologici e fisici che queste persone, e in particolare le donne, subiscono per mano delle autorità di polizia e penitenziarie, come pure lo stato di detenzione in isolamento in cui alcune di esse si trovano, senza avere accesso ai loro avvocati, ai loro familiari o a cure mediche; ricorda che il Nicaragua deve rispettare le norme minime standard delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti (le cosiddette «regole Nelson Mandela»), che continuano a costituire un obbligo a norma del diritto internazionale; esige che il regime fornisca immediatamente la prova che le persone imprigionate sono ancora vive e dimostri dove si trovano; respinge la decisione del regime di Ortega di congelare i processi giudiziari nei loro confronti, che comporta la loro custodia cautelare a tempo indeterminato; |
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5. |
chiede giustizia e assunzione di responsabilità per tutte le vittime, in linea con le leggi, gli impegni e gli obblighi internazionali del Nicaragua, attraverso indagini imparziali, approfondite e indipendenti; esorta le autorità nicaraguensi ad avviare profonde riforme strutturali volte ad assicurare garanzie giuridiche minime e il principio del giusto processo; condanna inoltre le crescenti violenze e intimidazioni subite dai difensori dei diritti umani, dalle persone LGBTIQ, dalle donne e dagli attivisti indigeni nel paese, compresi i femminicidi; esorta le autorità del Nicaragua a porre fine alla repressione e alle violazioni dei diritti umani e a ripristinare il pieno rispetto dei diritti umani, in particolare attraverso l'abrogazione di tutte le leggi restrittive e illegittime e il ripristino della personalità giuridica delle organizzazioni per la difesa dei diritti umani; invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere la creazione di un meccanismo di indagine e di responsabilità in seno al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite; |
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6. |
ribadisce che l'unica soluzione alla profonda crisi politica in Nicaragua consiste in un dialogo nazionale inclusivo e significativo e deplora il reiterato disimpegno del regime nicaraguense e la sua riluttanza ad attuare un siffatto processo; osserva che lo svolgimento di elezioni libere, eque e trasparenti, il ripristino dello Stato di diritto e delle libertà, la fine della repressione e della paura, il rilascio dei prigionieri politici detenuti arbitrariamente, la riabilitazione dello status giuridico dei partiti politici sciolti arbitrariamente, il ritorno degli esuli senza esclusioni e con tutte le garanzie nonché il ritorno nel paese degli organismi internazionali per i diritti umani rappresentano condizioni indispensabili per qualsiasi dialogo con il regime nicaraguense; invita l'UE e i suoi Stati membri ad accompagnare gli sforzi in atto e gli sforzi futuri della società civile al fine di creare le condizioni per un dialogo che conduca a una transizione democratica, in linea con quanto stabilito negli accordi del marzo 2019; |
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7. |
sostiene la dichiarazione del VP/AR, che ha affermato di stare valutando tutti gli strumenti a disposizione dell'UE per adottare misure supplementari, incluse quelle che possono andare oltre le singole restrizioni, mirando nel contempo a evitare qualsiasi misura che possa aggravare la difficile situazione in cui si trova la popolazione del Nicaragua; si compiace dell'inserimento di Rosario Murillo, insieme a diverse altre persone, nell'elenco delle persone oggetto di sanzioni prorogato fino all'ottobre 2022; chiede il tempestivo inserimento di Daniel Ortega in tale elenco; |
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8. |
sottolinea che la corruzione di cui beneficia direttamente la famiglia Ortega-Murillo e il patrimonialismo del regime nicaraguense, che comprende anche la distruzione delle risorse naturali del paese, sono endemici e diffusi e stanno conducendo il paese al collasso economico e umanitario; sottolinea che l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero mantenere la loro assistenza umanitaria per sostenere le persone più vulnerabili, esaminando nel contempo misure alternative per affrontare una corruzione dilagante; invita l'UE e i suoi Stati membri, a tale riguardo, a monitorare i fondi europei destinati al paese, anche per il tramite di istituzioni multilaterali e finanziarie, onde assicurarsi che essi non contribuiscano a rafforzare la corruzione del regime; |
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9. |
esprime sgomento per la crescente criminalizzazione e persecuzione dei difensori dell'ambiente in Nicaragua; condanna i continui attacchi e le continue aggressioni contro la popolazione indigena del Nicaragua; invita il governo del Nicaragua a onorare gli obblighi assunti a norma dell'accordo di Escazú; |
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10. |
invita l'UE e i suoi Stati membri a seguire attentamente la situazione in loco attraverso i loro rappresentanti e le loro ambasciate nel paese, anche monitorando i procedimenti giudiziari e facendo visita ai critici del regime e ai leader dell'opposizione che si trovano in carcere o agli arresti domiciliari, nonché ad agevolare il rilascio di visti di emergenza e a fornire accoglienza temporanea per motivi politici negli Stati membri; sottolinea ed elogia il ruolo chiave svolto dalla società civile, dai difensori dei diritti umani e dell'ambiente e dai giornalisti in Nicaragua; chiede che il Servizio europeo per l'azione esterna rafforzi il suo dialogo regolare con le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani e potenzi i meccanismi a sostegno del loro indispensabile operato; |
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11. |
deplora la denuncia della Carta dell'OSA presentata il 19 novembre 2021 dal ministro degli Esteri del Nicaragua e sottolinea che tale decisione precluderà al paese l'accesso ai finanziamenti della Banca interamericana di sviluppo e implica il recesso del Nicaragua dai meccanismi regionali dell'OSA per la tutela dei diritti umani; ricorda che, sebbene si sia dissociato dalla Carta, il Nicaragua è ancora vincolato dai suoi obblighi ad altri strumenti dell'OSA, tra cui la Convenzione americana sui diritti dell'uomo; evidenzia che potrebbero occorrere fino a due anni perché il recesso di cui sopra prenda effetto; |
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12. |
invita la comunità internazionale e i partner democratici animati dagli stessi valori a intensificare la pressione politica nei confronti del regime nicaraguense in maniera coordinata nei consessi multilaterali, al fine di favorire e facilitare una rapida transizione attraverso cui la popolazione nicaraguense possa ristabilire integralmente l'ordine democratico e la sovranità popolare; |
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13. |
si rammarica del fatto che il 10 dicembre 2021 il regime nicaraguense abbia interrotto le relazioni diplomatiche con Taiwan, uno Stato democratico, per cercare il sostegno della Repubblica popolare cinese, uno Stato totalitario; |
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14. |
rammenta che, alla luce dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e l'America centrale, il Nicaragua deve rispettare e consolidare i principi dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti umani; ribadisce, alla luce delle attuali circostanze, la sua richiesta di attivazione della clausola democratica dell'accordo di associazione; |
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15. |
ribadisce la sua richiesta che Alessio Casimirri sia immediatamente estradato in Italia; |
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16. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana, al Parlamento centroamericano, al gruppo di Lima nonché al governo e al parlamento della Repubblica di Nicaragua. |
(1) Testi approvati, P9_TA(2021)0359.
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30.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/138 |
P9_TA(2021)0514
MeToo e molestie — conseguenze per le istituzioni dell'UE
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2021 su «MeToo» e molestie — conseguenze per le istituzioni dell'UE (2021/2986(RSP))
(2022/C 251/16)
Il Parlamento europeo,
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visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 8, 10 e 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visti gli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»), |
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viste la convenzione sulla violenza e sulle molestie dell'Organizzazione internazionale del lavoro e le sue principali disposizioni (n. 190), |
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vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul), entrata in vigore il 1o agosto 2014, |
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vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (1), |
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vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2020 dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025» (COM(2020)0152), |
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vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2017 sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE (2), |
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vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere (3), |
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vista la sua risoluzione del 14 maggio 2020 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2021 (4), |
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vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla prospettiva di genere nella crisi COVID-19 e nel periodo successivo alla crisi (5), |
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vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla strategia dell'UE per la parità di genere (6), |
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vista la relazione sull'indice relativo all'uguaglianza di genere 2020 dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, |
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vista la relazione del Mediatore europeo del 17 dicembre 2018 relativa alla dignità sul luogo di lavoro nelle istituzioni e nelle agenzie dell'UE, |
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visto l'allegato II del suo regolamento dal titolo «Codice di condotta appropriata per i deputati al Parlamento europeo nell'esercizio delle loro funzioni», |
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visto il parere SJ-0328/21 (D(2021)24350) del suo Servizio giuridico, del 18 novembre 2021, |
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vista l'interrogazione alla Commissione dal titolo «Me Too e molestie — conseguenze per le istituzioni dell'UE» (O-000074/2021 — B9-0045/2021), |
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visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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vista la proposta di risoluzione della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere, |
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A. |
considerando che la parità di genere è un valore fondamentale dell'Unione, sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea; che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale sancito dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali; |
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B. |
considerando che le molestie sessuali sono definite nel diritto dell'UE (7) come una «situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma verbale, non verbale o fisica, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare attraverso la creazione di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo»; che le molestie sessuali costituiscono una forma di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze e una forma estrema di discriminazione basata sul genere che colpisce in modo sproporzionato le donne e le ragazze; che la violenza di genere affonda le sue radici nella distribuzione iniqua del potere tra uomini e donne, nel sessismo e negli stereotipi di genere, che hanno condotto alla dominazione sulle donne e alla loro discriminazione da parte degli uomini; che circa il 90 % delle vittime di molestie sessuali sono donne e circa il 10 % uomini; |
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C. |
considerando che secondo l'indagine del 3 marzo 2014 intitolata «Violence against women: an EU-wide survey» (Violenza nei confronti delle donne: un'indagine a livello di UE) realizzata dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, una donna su tre ha subito atti di violenza fisica o sessuale in età adulta; che il 55 % delle donne nell'UE ha subito molestie sessuali; che il 32 % di tutte le vittime nell'UE dichiara che l'autore delle molestie era un superiore, un collega o un cliente; che il 75 % delle donne che svolgono professioni qualificate o che ricoprono incarichi dirigenziali ha subito molestie sessuali; che il 61 % delle donne che lavorano nel settore dei servizi ha subito molestie sessuali; |
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D. |
considerando che le molestie online, al pari di altre forme di violenza online basata sul genere, sono sempre più frequenti; che secondo la valutazione del valore aggiunto europeo relativo alla violenza di genere online (8), tra il 4 e il 7 % delle donne nell'UE avrebbe subito molestie online nei dodici mesi precedenti l'indagine; |
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E. |
considerando che i progressi compiuti nell'affrontare la questione delle molestie sessuali dopo tre anni dal movimento MeToo non sono sufficienti e resta ancora molto da fare all'interno delle istituzioni dell'UE e non solo; |
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F. |
considerando che la ricerca mostra che le molestie sono più diffuse di quanto comunemente si creda e che molto spesso non vengono denunciate (9); che le molestie sono spesso legate ad altre forme di discriminazione oltre a quella basata sul genere, che devono essere affrontate con un approccio intersettoriale e da tutte le prospettive; |
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G. |
considerando che la violenza sessuale e le molestie sul luogo di lavoro sono una questione di salute e sicurezza e in quanto tali andrebbero affrontate e prevenute; |
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H. |
considerando che le vittime di molestie sessuali sono spesso persone che occupano le posizioni più vulnerabili nell'organico del Parlamento, tra cui giovani professionisti, tirocinanti, assistenti parlamentari accreditati (APA) e agenti contrattuali; |
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I. |
considerando che uno dei motivi del numero ridotto di denunce dei casi di molestie sessuali è la mancanza di consapevolezza, talvolta basata su una scarsa comprensione della gravità del problema, sulla mancanza di conoscenza dei canali di sostegno alle vittime, sul modo in cui si percepisce a la delicatezza della questione o sul timore di vittimizzazione o di perdita del posto di lavoro; |
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J. |
considerando che il movimento MeToo ha spinto le istituzioni dell'UE a pianificare e iniziare ad adeguare le loro norme e procedure interne al fine di identificare, contrastare e sanzionare meglio le molestie; |
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K. |
considerando che è tuttora necessario promuovere e rafforzare ulteriormente la parità di genere e l'applicazione dell'integrazione della dimensione di genere nell'UE, anche nelle posizioni dirigenziali in seno alle istituzioni (10); |
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L. |
considerando che gli informatori svolgono un ruolo centrale nel denunciare le molestie sessuali e psicologiche, la cattiva gestione e la discriminazione sul luogo di lavoro; |
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M. |
considerando che, nelle sue precedenti risoluzioni, il Parlamento ha chiesto l'adozione di numerose misure per garantire un approccio di tolleranza zero come norma, ma che solo alcune di queste sono state attuate appieno conformemente alle richieste della sua risoluzione sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE, e che occorre pertanto darvi seguito; |
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N. |
considerando che la pandemia di COVID-19 e i nuovi metodi di lavoro adottati dal Parlamento europeo durante la pandemia possono aver ridotto la probabilità che si verifichino casi di molestie fisiche, ma hanno anche reso difficile per le vittime denunciare le molestie subite e rivolgersi a un consulente per ricevere orientamento e sostegno; |
Osservazioni generali
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1. |
condanna fermamente tutte le forme di violenza di genere, compresa la violenza sessuale, e tutte le forme di molestie, in particolare le molestie sessuali; riafferma con vigore il suo impegno, già espresso in precedenza, a combattere la violenza di genere e la sua convinzione che una direttiva globale che includa tutte le forme di violenza di genere sia la soluzione migliore per porre fine a tale violenza; ribadisce il suo invito al Consiglio affinché concluda urgentemente la ratifica da parte dell'UE della convenzione di Istanbul, sulla base di un'ampia adesione senza alcuna limitazione; |
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2. |
sottolinea che le molestie, in particolare quelle sessuali, subite sul luogo di lavoro costituiscono una violazione dei diritti umani e un grave attacco alla salute psicologica e fisica di una persona, rendendola insicure sul luogo di lavoro e, in alcuni casi, impedendole di svolgere le proprie mansioni; osserva che le donne hanno molte più probabilità di essere esposte a molestie sessuali rispetto agli uomini; |
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3. |
sottolinea che il fattore chiave per la creazione di un ambiente di lavoro sicuro è la prevenzione, che dovrebbe essere conseguita attraverso la fornitura di informazioni, la sensibilizzazione e la promozione di campagne e politiche anti-molestie, creando nel contempo strutture formali e informali per affrontare i problemi legati alle molestie, in particolare alle molestie sessuali, e fornire consulenza e assistenza psicologica alle vittime, nonché consigli per i contatti con la polizia e il ricorso a prestatori di assistenza giuridica; |
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4. |
plaude agli sforzi compiuti dal Parlamento durante la campagna MeToo, che contribuiscono a rompere il silenzio e a sensibilizzare in merito alla necessità di migliorare le condizioni di lavoro di tutto il personale; |
Garantire la tolleranza zero nei confronti delle molestie come aspetto importante della politica del Parlamento in materia di parità di genere
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5. |
ritiene che, nonostante alcuni sforzi compiuti finora per introdurre una politica anti-molestie, vi siano tuttora casi di molestie sessuali al Parlamento e che le vittime non sempre osino utilizzare i canali esistenti, il che significa che occorre intensificare gli sforzi per prevenire le molestie sessuali; |
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6. |
si compiace della decisione dell'Ufficio di presidenza del 2018 che stabilisce la procedura e le misure per la prevenzione delle molestie, in particolare le molestie sessuali, come il codice di condotta appropriata per i deputati, che è stato integrato nel regolamento nel gennaio 2019; |
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7. |
accoglie con favore l'adozione del piano d'azione del Parlamento sulla parità di genere, nel 2020, e di una tabella di marcia per la sua attuazione, nel 2021; |
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8. |
si rammarica, tuttavia, che le misure volte ad affrontare le molestie sessuali non siano sufficientemente incisive e non includano tutte le azioni richieste in precedenti risoluzioni, e pertanto:
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9. |
chiede che si migliori la sensibilizzazione e si introduca una formazione obbligatoria sulla politica del Parlamento per l'azzeramento delle molestie rivolta a tutte le persone che lavorano nei suoi locali su base regolare, in modo da fornire loro gli strumenti per riconoscere tutte le forme di molestie, comprese in particolare le molestie sessuali, e per denunciarle, nonché informazioni ad hoc sulle strutture di sostegno disponibili; sottolinea la necessità di far sì che tali strutture di sostegno siano più conosciute e facilmente accessibili; |
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10. |
chiede altresì misure volte a fornire protezione a chi sporge denuncia nonché a vittime, testimoni e informatori contro la vittimizzazione e le ritorsioni; |
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11. |
invita il Parlamento a continuare a condannare pubblicamente le molestie sessuali e a organizzare una campagna di sensibilizzazione volta a combattere ogni forma di molestia in seno al Parlamento stesso; |
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12. |
accoglie con favore l'introduzione di consulenti di fiducia per le vittime di molestie, in particolare le molestie sessuali, in quanto costituiscono una preziosa fonte di sostegno e consulenza, e invita gli organi competenti in seno al Parlamento a garantire che siano accessibili a tutti coloro che ne hanno bisogno e siano in grado di fornire tutta l'assistenza necessaria; sottolinea l'importanza di una procedura di selezione trasparente e di un calendario per i mandati dei membri dei comitati antimolestie e dei consulenti di fiducia; |
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13. |
chiede che gli organi competenti del Parlamento introducano meccanismi professionali volti a sostenere e aiutare le vittime di molestie sessuali, rendendoli più accessibili e visibili e ponendo fine alla stigmatizzazione; sottolinea la necessità di evitare la vittimizzazione e invita tali organi a garantire che l'avanzamento di carriera delle vittime non sia compromesso; |
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14. |
chiede una formazione più mirata per tutti i livelli della dirigenza in merito al ruolo istituzionale che rivestono nell'integrare la politica per l'azzeramento delle molestie nelle loro pratiche quotidiane, con un'attenzione particolare ai gruppi che si trovano nelle posizioni più vulnerabili, come i tirocinanti, gli APA e gli agenti contrattuali; |
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15. |
riconosce gli sforzi compiuti finora per cercare di garantire la parità di genere e l'integrazione della dimensione di genere in seno al Parlamento, anche per quanto riguarda l'equilibrio di genere nelle posizioni dirigenziali, e sottolinea che la piena attuazione della tabella di marcia e le revisioni periodiche previste per migliorare il piano d'azione del Parlamento sulla parità di genere potrebbero contribuire a creare una cultura del rispetto reciproco, a prevenire qualsiasi forma di molestia e a garantire la sensibilità del Parlamento alla dimensione di genere; sottolinea l'importanza di sensibilizzare in merito al piano d'azione sulla parità di genere e alla relativa tabella di marcia per garantirne l'effettiva attuazione; chiede che siano pubblicati sul sito web del Parlamento; |
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16. |
prende atto del lavoro svolto dal comitato consultivo sulle molestie e la relativa prevenzione sul luogo di lavoro e dal comitato consultivo competente per le denunce di molestie riguardanti assistenti parlamentari accreditati, da un lato, e deputati al Parlamento europeo, dall'altro, nonché per la relativa prevenzione sul luogo di lavoro; chiede piena trasparenza sul modo in cui il Parlamento affronta le questioni relative a molestie, ferma restando la tutela dell'identità delle persone colpite, e invita entrambi i comitati a redigere e pubblicare annualmente sul sito web del Parlamento europeo le relazioni di monitoraggio e le valutazioni dei rischi, nonché ad attuare meccanismi di controllo e, in particolare, a pubblicare la valutazione esterna effettuata sul comitato consultivo competente per le denunce di molestie riguardanti assistenti parlamentari accreditati, da un lato, e deputati al Parlamento europeo, dall'altro, nonché per la relativa prevenzione sul luogo di lavoro; chiede nuovamente (12) una valutazione indipendente dell'efficacia dell'attuale sistema da parte di revisori esterni e scelti in modo trasparente e, se necessario, proposte di modifica presentate al più presto e prima della fine dell'attuale legislatura, al fine di garantire l'indipendenza e l'equilibrio di genere ed evitare conflitti di interesse nelle strutture esistenti, e pertanto:
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17. |
raccomanda che, una volta all'anno, il Mediatore europeo fornisca al gruppo di alto livello del Parlamento sull'uguaglianza di genere e la diversità i dati sulle denunce di cattiva amministrazione ricevute che riguardano presunti casi di molestie in seno al Parlamento; |
Cooperazione tra le istituzioni dell'UE
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18. |
invita tutte le istituzioni e le agenzie dell'UE a scambiarsi regolarmente le migliori pratiche in materia di lotta alle molestie, comprese le politiche, gli orientamenti e le eventuali nuove disposizioni in materia di lotta alle molestie; |
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19. |
invita tutte le istituzioni dell'UE a introdurre una rete di consulenti di fiducia o di mediatori esterni al fine di fornire orientamento e sostegno alle vittime di molestie sessuali e incoraggia la cooperazione tra i consulenti di fiducia in diversi organismi dell'UE, che è essenziale per gli organismi più piccoli che dispongono di una dotazione di personale inferiore per fornire un sostegno adeguato; |
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20. |
invita tutte le istituzioni dell'UE a valutare e adattare di conseguenza le proprie politiche interne al fine di consentire a tutti, non solo al personale permanente, ma anche ai tirocinanti e ai contraenti esterni, di ricorrere a strutture formali e informali per richiamare l'attenzione sui casi di molestie e chiedere assistenza consultiva e psicologica; |
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21. |
invita il Servizio Ricerca del Parlamento europeo a commissionare uno studio sul valore aggiunto delle piattaforme di informatori nei luoghi di lavoro e su come potrebbero essere applicabili all'interno delle istituzioni dell'UE, presentando poi i risultati dello studio e le raccomandazioni in occasione di un seminario o di un'audizione con scambi di opinioni in seno alle commissioni competenti del Parlamento; |
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22. |
invita la Commissione a garantire, in sede di riesame dello statuto dei funzionari dell'UE, strumenti sufficienti per trattare i casi di molestie, evitare la vittimizzazione secondaria e assicurare risposte tempestive; |
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23. |
invita le agenzie e gli organismi dell'UE ad adeguare le proprie norme interne per combattere tutte le forme di molestie, in particolare le molestie sessuali, e a garantire altresì l'attuazione del principio fondamentale della parità di genere a livello di tutto il personale e della dirigenza, tenendo conto anche delle nuove condizioni di lavoro a distanza e dei relativi insegnamenti tratti durante la pandemia di COVID-19; invita la Commissione a monitorare l'attuazione di tali norme contro le molestie e del principio dei piani d'azione per la parità di genere al fine di promuovere e rafforzare ulteriormente la parità di genere in seno alle agenzie e agli organismi dell'UE; |
o
o o
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24. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alle agenzie e agli organismi dell'UE, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. |
(1) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.
(2) GU C 346 del 27.9.2018, pag. 192.
(3) GU C 232 del 16.6.2021, pag. 48.
(4) GU C 323 dell'11.8.2021, pag. 33.
(5) Testi approvati, P9_TA(2021)0024.
(6) Testi approvati, P9_TA(2021)0025.
(7) Direttiva 2006/54/CE.
(8) Studio del Parlamento europeo del marzo 2021 dal titolo «Combating gender-based violence: Cyber violence — European added value assessment» (Lotta contro la violenza di genere: la violenza online — Valutazione del valore aggiunto europeo").
(9) Relazione del Mediatore europeo relativa alla dignità sul luogo di lavoro nelle istituzioni e nelle agenzie dell'UE.
(10) Comunicazione della Commissione dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025».
(11) Risoluzione sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere, paragrafo 16: «invita il Presidente del Parlamento europeo, l'Ufficio di presidenza e l'amministrazione del Parlamento a continuare a lavorare per garantire che il Parlamento europeo sia uno spazio di lavoro privo di molestie e sessismo e ad attuare le seguenti misure, in linea con le richieste incluse nella risoluzione del 2017 sulla lotta contro le molestie e gli abusi sessuali nell'UE: […] attuare corsi di formazione obbligatori sul rispetto e la dignità sul luogo di lavoro per tutti i deputati al Parlamento europeo e per tutte le categorie di personale»; risoluzione sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE, paragrafo 17.
(12) Risoluzione sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2021, paragrafo 55.
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30.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/144 |
P9_TA(2021)0515
Situazione al confine ucraino e nei territori dell'Ucraina occupati dalla Russia
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2021 sulla situazione al confine ucraino e nei territori dell'Ucraina occupati dalla Russia (2021/3010(RSP))
(2022/C 251/17)
Il Parlamento europeo,
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viste le sue precedenti risoluzioni e relazioni sull'Ucraina e sulla Russia, |
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visti la Carta delle Nazioni Unite, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e la Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, |
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visti l'Atto finale di Helsinki del 1o agosto 1975 e i suoi successivi documenti, |
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vista la Carta di Parigi per una nuova Europa del 19-21 novembre 1990, |
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visti il memorandum di Minsk del 19 settembre 2014 e il pacchetto di misure per l'attuazione degli accordi di Minsk, adottato e firmato a Minsk il 12 febbraio 2015 e approvato nel suo complesso dalla risoluzione 2202 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 17 febbraio 2015, |
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visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, e in particolare il titolo II sul dialogo politico e la convergenza in materia di politica estera e di sicurezza (1), |
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visto il primo dialogo UE-Ucraina sulla cibersicurezza tenutosi il 3 giugno 2021, |
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vista la Carta del partenariato strategico USA-Ucraina, firmata il 10 novembre 2021 dal Segretario di Stato statunitense Antony Blinken e dal ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, |
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vista la dichiarazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, rilasciata in seguito al Consiglio «Affari esteri» del 13 dicembre 2021, secondo cui qualsiasi aggressione contro l'Ucraina avrà conseguenze politiche e un elevato costo economico per la Russia, |
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vista la dichiarazione del Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg a seguito della riunione dei ministri degli Affari esteri della NATO del 30 novembre 2021, |
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vista la dichiarazione dei ministri degli Esteri del G7 del 12 dicembre 2021 sulla Russia e sull'Ucraina, |
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vista la dichiarazione congiunta del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, del presidente del Consiglio europeo Charles Michel e della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, del 12 ottobre 2021, a seguito del 23o vertice UE-Ucraina, |
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vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 9 dicembre 2021 dal titolo «Problema della militarizzazione della Repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli, Ucraina, nonché di parti del Mar Nero e del Mar d'Azov», |
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visto il memorandum di Budapest sulle garanzie di sicurezza del 5 dicembre 1994, |
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vista la politica dell'UE in risposta alla crisi in Ucraina, comprese le sue misure restrittive in vigore dal 2014, |
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visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento, |
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A. |
considerando che, in conformità della Carta delle Nazioni Unite e dei principi del diritto internazionale, tutti gli Stati «devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza […] contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato»; |
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B. |
considerando che, nel contesto di una crisi al confine tra l'UE e la Bielorussia, la Federazione russa ha costantemente aumentato la sua presenza militare lungo i confini dell'Ucraina, radunando un totale di circa 100 000 soldati, e nelle zone ucraine di Donetsk e Luhansk, attualmente occupate da forze sostenute dalla Russia, e ha notevolmente incrementato la portata delle sue attività militari nella Crimea occupata e nel bacino del Mar Nero; che tale potenziamento delle forze militari è stato confermato da recenti immagini satellitari commerciali; che il recente potenziamento è considerato più significativo rispetto a quello avvenuto nella primavera di quest'anno; |
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C. |
considerando che, secondo le relazioni di intelligence degli Stati Uniti, questa volta la Russia potrebbe dispiegare fino a 175 000 soldati entro l'inizio del 2022; che tali azioni offensive possono essere interpretate come preparativi per un'offensiva militare multi-fronte o come una minaccia di ricorso alla forza nei confronti della vicina Ucraina con l'obiettivo di interferire con la sovranità e l'indipendenza politica di quest'ultima, il che è in contrasto con gli obblighi internazionali della Federazione russa; che Aljaksandr Lukašėnka ha annunciato il pieno sostegno alla Russia in caso di azione militare contro l'Ucraina; |
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D. |
considerando che i recenti movimenti di truppe russe nei pressi del confine ucraino sono stati accompagnati da un incremento delle ingerenze e delle campagne di disinformazione da parte di mandatari e organi di informazione russi nell'UE, in Ucraina e nella stessa Russia; che tali tattiche ibride hanno previsto un aumento di contenuti denigratori nei confronti della NATO e dell'Ucraina, tentativi di attribuire all'Ucraina e alla NATO la responsabilità di un'eventuale futura escalation militare russa, come pure la diffusione di false narrazioni, anche da parte dello stesso presidente Putin e dell'ex presidente Medvedev; |
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E. |
considerando che sono trascorsi più di sei anni dall'adozione degli accordi di Minsk e più di sette anni dall'annessione illegale della penisola di Crimea da parte della Federazione russa e dall'inizio della guerra in Ucraina condotta dalla Russia; che oltre 14 000 persone hanno perso la vita durante il conflitto in corso; che a causa degli scontri quasi due milioni di persone sono diventate sfollati interni; che i mezzi di sussistenza della popolazione dei territori controllati e annessi dalla Russia in Ucraina e nelle regioni circostanti continuano a essere gravemente colpiti; che la Russia è una delle parti coinvolte nel conflitto e non può pertanto presentarsi come mediatore; |
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F. |
considerando che l'attuazione del pacchetto di misure per l'attuazione degli accordi di Minsk del febbraio 2015 ha subito gravi battute d'arresto, in particolare a causa delle misure unilaterali adottate dalla Federazione russa in contrasto con gli impegni assunti nel quadro degli accordi; |
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G. |
considerando che la presenza nell'Ucraina orientale di dipendenti del Gruppo Wagner, una società militare privata russa, al fianco dei separatisti filorussi è segnalata dal 2014 e annoverava inizialmente circa 250 combattenti, giunti ora a 2 500; |
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H. |
considerando che l'ultima relazione della missione ONU di monitoraggio dei diritti umani in Ucraina, pubblicata il 1o dicembre 2021, ha rilevato un inasprimento delle ostilità nella zona di conflitto del Donbas, un aumento delle vittime civili sul versante ucraino e danni alle infrastrutture; che la relazione ha altresì indicato che i tribunali delle repubbliche autoproclamate del Donbas continuano a condannare civili per reati legati al conflitto senza lo svolgimento di un processo equo; |
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I. |
considerando che vi sono oltre 160 carceri illegali nei territori ucraini occupati dalla Russia nelle regioni di Donetsk e Luhansk, dove più di tremila persone sono detenute illegalmente e sottoposte a torture e a trattamenti disumani dall'inizio del conflitto; |
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J. |
considerando che la Russia continua a violare il cessate il fuoco nel Donbas, con 2 346 attacchi lanciati contro le postazioni ucraine, che hanno provocato la morte di 65 soldati ucraini e il ferimento di 261, tra cui l'uccisione di 29 militari delle forze armate ucraine per mano di cecchini tra il 27 luglio 2020 e il 2 dicembre 2021; |
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K. |
considerando che nell'aprile 2021 il ministero della Difesa russo ha unilateralmente chiuso le acque limitrofe allo stretto di Kerch alle imbarcazioni non commerciali provenienti da altri paesi, ostacolando in tal modo la libera circolazione delle navi da e verso il Mar d'Azov; che le restrizioni sono tuttora in vigore, sebbene la Russia abbia annunciato l'intenzione di revocarle nell'ottobre 2021; che tali ostacoli hanno conseguenze negative per i porti ucraini nel Mar d'Azov e per il transito marittimo internazionale nel Mar Nero; |
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L. |
considerando che il presidente russo Putin ha firmato un decreto il 15 novembre 2021 su norme commerciali semplificate per consentire l'accesso di merci da e verso le zone ucraine di Donetsk e Luhansk temporaneamente non controllate dal governo; |
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M. |
considerando che la Carta del partenariato strategico USA-Ucraina del 10 novembre 2021 stabilisce che gli Stati Uniti e l'Ucraina intendono portare avanti una serie di misure sostanziali volte a prevenire l'aggressione esterna diretta e ibrida nei confronti dell'Ucraina e a chiamare la Russia a rispondere di tali aggressioni e violazioni del diritto internazionale; |
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N. |
considerando che, il 1o dicembre 2021, il presidente Putin ha richiesto garanzie giuridicamente vincolanti da parte della NATO in merito al fatto che non condurrà ulteriori allargamenti ad est; che il 30 novembre 2021, dopo la riunione dei ministri degli Esteri della NATO, il Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha dichiarato che la Russia non ha «diritto di veto e di interferire in tale processo» in riferimento alla potenziale adesione dell'Ucraina alla NATO; |
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1. |
appoggia l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale; ribadisce il suo fermo sostegno alla politica dell'UE di non riconoscimento dell'annessione illegale della Repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli; condanna il coinvolgimento diretto e indiretto della Russia nel conflitto armato nell'Ucraina orientale, nonché le persistenti violazioni dei diritti umani perpetrate in tali territori e nella Crimea annessa; |
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2. |
condanna l'attuale notevole potenziamento delle forze militari russe lungo i confini con l'Ucraina e respinge qualsiasi giustificazione da parte russa a riguardo; ricorda che quest'anno è la seconda volta che si verifica un evento del genere; sottolinea che tale potenziamento delle forze militari è stato accompagnato da un drastico aumento della retorica belligerante da parte russa; |
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3. |
chiede che la Federazione russa ritiri immediatamente e integralmente le sue forze militari, ponga fine alla sua minaccia contro l'integrità territoriale dell'Ucraina, che ha un effetto destabilizzante per l'intera regione e non solo, ponga fine a tutte le misure che aggravano ulteriormente il conflitto e allenti le tensioni in linea con gli obblighi internazionali assunti dalla Russia; evidenzia la necessità di pervenire a una risoluzione pacifica del conflitto; |
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4. |
sottolinea che il potenziamento delle forze militari russe costituisce inoltre una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza globali dell'Europa e invita la Russia a rispettare i suoi obblighi internazionali, quali i principi e gli impegni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) in materia di trasparenza dei movimenti militari, compreso il documento di Vienna; esorta altresì la Russia a rispettare gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e a garantire la libertà di navigazione e di transito attraverso lo stretto internazionale di Kerch verso i porti del Mar d'Azov; |
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5. |
è seriamente preoccupato per la continua militarizzazione della regione del Mar d'Azov, del Mar Nero e del Mar Baltico, in particolare del distretto di Kaliningrad e della Crimea occupata illegalmente, compreso lo sviluppo di capacità anti-accesso e di interdizione del territorio (A2/AD) da parte della Federazione russa, che comporta il ricorso a nuovi sistemi antiaerei S-400, e uno sviluppo senza precedenti delle forze convenzionali e dei preparativi per un potenziale dispiegamento delle armi nucleari; |
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6. |
esprime la propria solidarietà al popolo ucraino, che ha subito notevoli sofferenze dal 2014 a causa della guerra, accompagnata da una grave crisi economica, e vive ora sotto la minaccia di un'offensiva militare su vasta scala che mette in pericolo la vita di tutti i cittadini; |
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7. |
ribadisce che un dialogo UE-Ucraina in materia di sicurezza dovrebbe essere ambizioso e contribuire a una valutazione convergente delle sfide di sicurezza sul campo; sottolinea che i paesi amici dovrebbero intensificare il rispettivo sostegno militare all'Ucraina e la loro fornitura di armi difensive, in linea con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, che consente l'autodifesa individuale e collettiva; accoglie con favore la decisione adottata il 2 dicembre 2021 dal Consiglio dell'UE di fornire all'Ucraina un pacchetto di 31 milioni di EUR a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) per contribuire a rafforzare la resilienza e le capacità di difesa; osserva che la potenziale futura partecipazione dell'Ucraina a progetti di cooperazione strutturata permanente (PESCO) migliorerebbe significativamente le capacità di difesa nazionale dell'Ucraina in linea con le migliori prassi e norme dell'UE, come dichiarato nell'accordo di associazione; |
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8. |
sottolinea che il ricorrente potenziamento di forze militari russe al confine ucraino costituisce uno strumento per ottenere concessioni politiche dall'Occidente a scapito dell'Ucraina; evidenzia che la scelta delle alleanze da parte di qualsiasi paese non deve essere soggetta all'approvazione di un paese terzo e respinge pertanto qualsiasi tentativo della Russia di includere alcuni paesi nella sua «sfera d'influenza» e quindi di plasmare il loro futuro; ricorda che gli atti di compromesso o pacificazione da parte dell'Occidente verrebbero percepiti dalla parte russa come una debolezza e la indurrebbero soltanto a inasprire ulteriormente il suo approccio aggressivo; |
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9. |
evidenzia che il potenziamento di forze militari russe fa altresì parte di una più ampia strategia, che comprende anche elementi di guerra ibrida, attuata dalla Russia contro l'Unione europea e i suoi partner animati dagli stessi principi provocando caos e confusione nel suo vicinato, alle sue frontiere e all'interno dell'Unione stessa; ribadisce che la Russia sta sfruttando una convergenza di minacce, ad esempio nel campo militare, digitale, energetico e della disinformazione, approfittando del sistema aperto dell'UE per indebolirlo; ritiene che l'UE debba essere consapevole delle proprie vulnerabilità e di quelle dei suoi partner nel vicinato e rafforzare la resilienza per poter contrastare efficacemente qualsiasi attacco ibrido e migliorare la cooperazione con i partner, in particolare in materia di disinformazione, nonché consolidare le capacità di risoluzione pacifica dei conflitti, prestando particolare attenzione alla situazione delle donne e dei gruppi vulnerabili nelle zone di conflitto; |
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10. |
sottolinea che l'Unione europea deve essere pronta a inviare alla Federazione russa un forte avvertimento, ossia che le ostilità militari non solo saranno inaccettabili, ma avranno anche un costo economico e politico elevato; accoglie con favore le ultime dichiarazioni dell'UE e dei ministri degli Esteri del G7 in cui si esprime il fermo sostegno a un'azione internazionale coordinata contro una potenziale aggressione militare da parte della Federazione russa ai danni dell'Ucraina; |
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11. |
esorta il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a garantire che il Consiglio continui a seguire le azioni militari della Federazione russa e sia sempre disposto a concordare rapidamente ulteriori azioni congiunte, in particolare l'adozione di severe sanzioni economiche e finanziarie in stretto coordinamento con gli Stati Uniti, la NATO e altri partner, al fine di far fronte alle minacce immediate e credibili rappresentate dalla Russia, anziché attendere che si verifichi un'altra invasione prima di intervenire; evidenzia la necessità di un approccio unificato in materia di deterrenza da parte dell'UE e dei suoi partner; sottolinea che tutte le misure dovrebbero essere adottate in coordinamento con l'Ucraina; |
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12. |
sottolinea che il nuovo pacchetto di sanzioni dovrebbe riguardare gli ufficiali e ammiragli russi coinvolti nella pianificazione di un'eventuale invasione, la cerchia immediata e gli oligarchi nell'orbita del presidente russo e i relativi familiari; chiede che tali sanzioni comportino il congelamento dei beni materiali e finanziari nell'UE, divieti di viaggio e l'esclusione della Russia dal sistema di pagamento SWIFT, estromettendo così le società russe dal mercato finanziario internazionale e vietando l'acquisto di debito sovrano russo sui mercati primari e secondari, colpiscano importanti settori dell'economia russa e interrompano il finanziamento dei servizi di intelligence e dell'esercito; |
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13. |
evidenzia che, nel caso di un attacco della Russia contro l'Ucraina, la prima e immediata linea d'azione dell'UE dovrebbe essere quella di cancellare tutte le opportunità di viaggio e revocare l'esenzione dal visto per i titolari di passaporti diplomatici russi, ad eccezione dei diplomatici accreditati; |
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14. |
chiede che l'UE adotti una serie di misure concrete e credibili per ridurre la propria dipendenza dalle importazioni di energia dalla Russia e invita l'UE a dimostrare una maggiore solidarietà energetica con l'Ucraina, conformemente all'accordo di associazione, incrementando le interconnessioni delle infrastrutture energetiche; esorta pertanto le istituzioni dell'UE e tutti gli Stati membri a garantire che il gasdotto Nord Stream 2 non diventi operativo, indipendentemente dalla sua eventuale conformità alle disposizioni della direttiva UE sul gas naturale (2); ribadisce le sue preoccupazioni fondamentali a lungo termine in merito ai rischi politici, economici e di sicurezza connessi al progetto Nord Stream 2; pone l'accento sulla necessità di porre fine alla costruzione delle controverse centrali nucleari della Rosatom; |
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15. |
rimarca che gli Stati membri dovrebbero garantire di non accogliere più patrimoni e investimenti di dubbia provenienza, anche istituendo un meccanismo globale di sanzioni anticorruzione, e attuando e applicando in modo coerente le vigenti direttive antiriciclaggio; invita la Commissione e il Consiglio a intensificare gli sforzi per limitare gli investimenti strategici del Cremlino all'interno dell'UE a fini di sovversione, compromissione delle istituzioni e dei processi democratici e diffusione della corruzione, nonché a garantire una maggiore trasparenza, in particolare per quanto riguarda i fondi depositati o spesi nell'UE dall'élite russa; |
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16. |
sottolinea l'importanza di adottare misure risolute volte a scoraggiare la Russia dall'aggirare le vigenti sanzioni dell'UE; ritiene che l'UE dovrebbe a tal fine rivedere e aggiornare la sua regolamentazione applicabile, al fine di colmare le molteplici lacune, così da rendere le sanzioni più efficaci e da aumentare propriamente il costo degli atti ostili della Russia; |
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17. |
invita il Consiglio europeo a discutere e valutare attentamente, in occasione della sua riunione del 16 dicembre 2021, tutte le reazioni possibili alle minacce poste dalla Federazione russa alla sicurezza europea nonché a portare avanti le precedenti discussioni in merito a una strategia globale dell'UE nei confronti della Russia; invita l'UE e i partner europei a discutere di piani a lungo termine per la sicurezza europea, al fine di affrontare congiuntamente le future minacce militari nel continente; esprime preoccupazione per il deterioramento in atto dei pilastri fondamentali dell'architettura internazionale in materia di sicurezza e controllo degli armamenti, pilastri che sono stati oggetto di manipolazioni e ripetute violazioni da parte della Russia; invita a tale riguardo il Consiglio e la Commissione, nell'ambito della bussola strategica, a considerare di conseguenza la Russia come una grave minaccia per il continente europeo, come affermato anche nella relazione del gruppo di riflessione della NATO; |
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18. |
invita la Federazione russa a cessare di adottare misure unilaterali che contraddicono gli impegni assunti nell'ambito degli accordi di Minsk e ne impediscono l'ulteriore attuazione, aggravano il conflitto nell'Ucraina orientale e sollevano dubbi a livello internazionale circa la volontà e la capacità politiche della Federazione russa di onorare i propri impegni; |
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19. |
esorta la Russia e i separatisti sostenuti dalla stessa a rispettare l'accordo di cessate il fuoco; invita la Russia a impegnarsi in modo costruttivo nell'ambito del formato Normandia e del gruppo di contatto tripartito e ad attuare gli obblighi internazionali ad essa incombenti, in particolare nell'ambito degli accordi di Minsk e della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare; chiede il rilascio immediato di tutti i cittadini ucraini detenuti e imprigionati illegalmente; incoraggia il Consiglio a estendere inoltre la portata delle sue sanzioni alla «passaportizzazione», all'organizzazione di elezioni illegali in Crimea e alla decisione di far partecipare alle elezioni della Duma di Stato del settembre 2021 i residenti delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk, nonché ad incrementare il prezzo che la Russia paga per bloccare l'attuazione degli accordi di Minsk e i colloqui nel formato Normandia; invita la Corte penale internazionale a indagare sui crimini commessi dalla parte russa e dai suoi mandatari nella penisola di Crimea e nell'Ucraina orientale; sottolinea il ruolo che la Corte internazionale di giustizia e i casi di giurisdizione universale possono svolgere a tale riguardo; ritiene che la leadership politica e militare delle autorità de facto delle cosiddette Repubbliche popolari di Luhansk e Donetsk debba essere sanzionata nel quadro del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani; |
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20. |
evidenzia l'importanza della missione speciale di monitoraggio dell'OSCE in Ucraina e della sua capacità di proseguire, senza alcuna restrizione, i lavori oltre marzo 2022, data in cui dovrebbe giungere a scadenza il suo mandato; condanna fermamente le azioni della Russia volte a impedire alla missione speciale di monitoraggio dell'OSCE di svolgere il proprio ruolo, disturbando i velivoli senza pilota della missione e bloccando l'accesso degli osservatori ai territori occupati; deplora la decisione della Russia di porre fine alla missione di osservazione dell'OSCE ai posti di controllo russi di Gukovo e Donetsk; |
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21. |
sostiene fermamente gli sforzi compiuti dall'Ucraina per consegnare alla giustizia i mercenari russi responsabili di crimini di guerra ed esorta l'UE e i suoi Stati membri a intensificare la cooperazione a tal fine; |
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22. |
riafferma il proprio sostegno ai fini di un'inchiesta internazionale sulle circostanze del tragico abbattimento del volo MH17 delle Malaysia Airlines, che potrebbe costituire un crimine di guerra, e ribadisce il proprio appello affinché i responsabili siano assicurati alla giustizia; |
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23. |
condanna la firma da parte del presidente Putin del decreto relativo a norme commerciali semplificate per consentire misure volte ad aumentare l'accesso di merci da e verso le zone ucraine di Donetsk e Luhansk temporaneamente non controllate dal governo, e invita la Russia a revocare tale decreto; sottolinea che tali misure unilaterali violano la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina, anche per quanto riguarda il controllo doganale, e potrebbero aumentare le tensioni e protrarre lo status quo, ostacolando nel contempo il futuro processo di reintegrazione; |
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24. |
si compiace per la creazione e le attività della piattaforma internazionale per la Crimea; ritiene che sia uno strumento importante per mantenere il tema dell'annessione illegale della penisola di Crimea in cima alle priorità dell'agenda internazionale; esprime soddisfazione per il forte sostegno dell'UE a tale iniziativa e invita l'Unione europea a contribuire ulteriormente allo sviluppo del relativo formato di consultazione e coordinamento; deplora il fatto che alle organizzazioni internazionali e ai difensori dei diritti umani sia tuttora negato l'accesso alla Crimea; |
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25. |
invita il popolo russo a non credere nell'onnipresente propaganda ufficiale che raffigura l'Occidente come nemico del popolo russo e dello Stato russo; ricorda che la democrazia e la libertà costituiscono una minaccia solo per le élite russe corrotte e non per il popolo; esprime il desiderio di avviare un dialogo e di intrecciare future relazioni con una Russia democratica; ricorda che la politica aggressiva sul piano interno ed esterno del «Cremlino prima di tutto» vittimizza il popolo russo; |
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26. |
sostiene le autorità ucraine nei loro sforzi di riforma del paese in linea con le disposizioni dell'accordo di associazione e della zona di libero scambio globale e approfondita; invita le istituzioni dell'UE a mantenere una prospettiva credibile a lungo termine per l'adesione dell'Ucraina all'UE, in linea con l'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, come per qualsiasi Stato europeo; sottolinea che tali sforzi sono necessari per aumentare la resilienza ucraina e contrastare più efficacemente l'aggressione russa attuale e futura; |
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27. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, al presidente, al governo e alla Verkhovna Rada dell'Ucraina e al presidente, al governo e alla Duma di Stato della Federazione russa. |
(1) GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.
(2) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).
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30.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/150 |
P9_TA(2021)0516
Attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley
Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2021 sull'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley (2021/2885(RSP))
(2022/C 251/18)
Il Parlamento europeo,
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— |
visto il sistema di certificazione del processo di Kimberley, |
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— |
visti il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (1) e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (COM(2021)0115), che mira alla rifusione delle conseguenti modifiche a fini di chiarezza, |
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— |
visto il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (2), |
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— |
visto il regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale (3), |
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— |
vista l'interrogazione alla Commissione sull'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley (O-000073/2021 — B9-0044/2021), |
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— |
visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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— |
vista la proposta di risoluzione della commissione per il commercio internazionale, |
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A. |
considerando che il sistema di certificazione del processo di Kimberley è stato istituito nel 2003 quale sistema di certificazione sotto il mandato dalle Nazioni Unite con l'obiettivo di porre fine al commercio di diamanti provenienti da zone di conflitto, responsabile di alimentare guerre civili; che il sistema di certificazione del processo di Kimberley ha una struttura tripartita, che coinvolge i governi in qualità di decisori e l'industria internazionale dei diamanti e i rappresentanti della società civile in qualità di osservatori; che le decisioni inerenti al sistema di certificazione del processo di Kimberley vengono adottate per consenso assoluto dei suoi 56 membri partecipanti in rappresentanza di 82 paesi, e che l'UE e i suoi 27 Stati membri contano come un unico partecipante; |
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B. |
considerando che il sistema di certificazione del processo di Kimberley definisce i diamanti provenienti da zone di conflitto come «diamanti grezzi utilizzati dai movimenti ribelli o dai loro alleati per finanziare i conflitti volti a rovesciare governi legittimi»; che il sistema sostiene di essere riuscito a fermare quasi completamente il traffico di diamanti provenienti da zone di conflitto, come originariamente stabilito, e che tale traffico rappresenta allo stato attuale meno dell'1 % del commercio di diamanti grezzi, rispetto al 15 % nel 2003; |
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C. |
considerando che continuano a verificarsi violazioni dei diritti umani in relazione all'estrazione dei diamanti nelle zone di conflitto o ad alto rischio ricche di diamanti e che tali violazioni possono includere il lavoro minorile e forzato, le percosse, la tortura, la violenza sessuale, le sparizioni forzate di persone, gli sgomberi e i trasferimenti forzati, l'accaparramento illegale di terreni e la distruzione di luoghi di rilevanza spirituale o culturale; |
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D. |
considerando che, dall'entrata in vigore nel 2003 del sistema di certificazione del processo di Kimberley quale iniziativa globale, la natura dei conflitti e le realtà sul campo sono cambiate; che il sistema non copre situazioni in cui forze di sicurezza pubbliche o private, imprese, criminali o gruppi armati fanno ricorso alla violenza diffusa o sistematica per difendere i propri interessi economici nella produzione di diamanti; che ad oggi non è possibile soddisfare l'esigenza dei consumatori di conoscere con certezza l'origine e la natura etica dei diamanti; che ne deriva un calo della domanda di diamanti naturali con conseguenti implicazioni negative per l'industria legittima dei diamanti e i minatori artigianali; che meccanismi quale il sistema di certificazione del processo di Kimberley devono essere periodicamente rivisti e aggiornati al fine di garantire che siano in grado di soddisfare le aspettative dei consumatori e di adempiere agli obblighi internazionali in materia di responsabilità sociale delle imprese e sviluppo sostenibile; |
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E. |
considerando che l'UE si è adoperata per ampliare la portata della definizione originaria di diamanti provenienti da zone di conflitto riportata nel documento di base del sistema di certificazione del processo di Kimberley al fine di includervi le violazioni dei diritti umani, ma che non è stata tuttavia raggiunta alcuna risoluzione al riguardo a causa della natura consensuale del processo decisionale e dell'opposizione di alcuni importanti paesi produttori, commerciali e consumatori; |
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F. |
considerando che il sistema di garanzie del Consiglio mondiale dei diamanti è un programma volontario di autoregolamentazione del settore che monitora il percorso dei diamanti certificati dal processo di Kimberley lungo la catena di approvvigionamento, arrivando sino al commercio delle pietre tagliate e lucidate; |
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1. |
sottolinea l'urgente necessità di rivedere la definizione di diamanti provenienti da zone di conflitto per includervi le dimensioni della produzione di diamanti che interessano i diritti umani e i conflitti sociali e ambientali, allo scopo di garantire che i diamanti che giungono sul mercato dell'UE non siano riconducibili a violazioni dei diritti umani o reati ambientali, siano essi compiuti da gruppi ribelli, governi o imprese private; pone l'accento sul fatto che il sistema di certificazione del processo di Kimberley dovrebbe applicarsi, oltre ai diamanti grezzi, alle pietre tagliate e lucidate; |
|
2. |
auspica un'attuazione più efficace del sistema di certificazione del processo di Kimberley, al fine di assicurare che nessun diamante proveniente da zone di conflitto entri nelle catene di approvvigionamento legittime; chiede di rafforzare e migliorare il monitoraggio e l'applicazione dei controlli interni degli Stati partecipanti; esorta le parti coinvolte a creare un meccanismo di monitoraggio indipendente, giacché le raccomandazioni formulate dalle visite di valutazione inter pares hanno carattere non vincolante e spesso non riescono ad affrontare le carenze nell'attuazione dei controlli interni o a introdurre cambiamenti significativi nei casi di non conformità ai requisiti minimi del sistema di certificazione del processo di Kimberley; |
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3. |
esprime profonda preoccupazione per le recenti segnalazioni in merito ai tentativi di mettere a tacere gli osservatori della società civile in occasione della riunione intersessione del processo di Kimberley; ribadisce il ruolo centrale della società civile nella struttura tripartita del sistema di certificazione del processo di Kimberley e chiede il pieno rispetto della libertà di espressione dei rappresentanti della società civile; rileva l'importanza di fornire finanziamenti affidabili alle organizzazioni della società civile che operano nel settore dei minerali e dei diamanti provenienti da zone di conflitto; |
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4. |
si compiace dell'impegno dell'industria legittima dei diamanti a favore del sistema di certificazione del processo di Kimberley e dell'istituzione del sistema di garanzie del Consiglio mondiale dei diamanti; osserva che la creazione di posti di lavoro e il reddito delle comunità minerarie dipendono da catene di approvvigionamento stabili, trasparenti e responsabili nel settore dei diamanti; |
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5. |
sottolinea che è essenziale poter monitorare il percorso dei diamanti dalla miniera al mercato, senza limitarsi alla semplice traccia cartacea che accompagna le spedizioni di diamanti; è pienamente favorevole all'idea di utilizzare nuove tecnologie come la blockchain per migliorare la tracciabilità; valuta positivamente i progressi in materia di digitalizzazione dei certificati del processo di Kimberley; |
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6. |
sottolinea l'importanza di affrontare le cause profonde della violenza e dei conflitti legati ai diamanti lungo tutta la catena di approvvigionamento; invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a garantire che siano stanziati fondi sufficienti per lo sviluppo di capacità nell'ambito del programma tematico per la pace, la stabilità e la prevenzione dei conflitti, in modo da promuovere una gestione sostenibile e attenta ai conflitti delle risorse naturali e assicurare la conformità al processo di Kimberley e ad altre iniziative analoghe applicabili ai minerali provenienti da zone di conflitto, al fine di migliorare i mezzi di sussistenza delle comunità minerarie e valorizzare l'estrazione mineraria artigianale; chiede che nell'assegnazione dei fondi geografici si tenga conto anche delle attività di sviluppo delle capacità e di prevenzione dei conflitti; |
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7. |
invita l'UE a preservare il proprio ruolo di leader mondiale nell'attuazione di iniziative per l'approvvigionamento responsabile, come la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio, nonché le linee guida aggiornate dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali; ribadisce che l'approvvigionamento responsabile e il dovere di diligenza devono essere conformi ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; |
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8. |
invita l'UE a dare l'esempio e a proseguire l'attuazione dell'agenda commerciale basata sui valori al fine di determinare cambiamenti positivi nei paesi terzi; osserva, a tale proposito, che le norme dell'UE in materia di commercio dei diamanti devono riflettere il massimo livello di ambizione; invita l'UE a valutare ulteriori misure autonome volte a garantire che i diamanti grezzi, tagliati e lucidati riconducibili a violazioni dei diritti umani non siano immessi sul mercato dell'UE, così da porre rimedio alle carenze del sistema di certificazione del processo di Kimberley; |
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9. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e al Servizio europeo per l'azione esterna, nonché agli attuali presidente e vicepresidente del sistema di certificazione del processo di Kimberley. |
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.
III Atti preparatori
Parlamento europeo
Lunedì 13 dicembre 2021
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30.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/153 |
P9_TA(2021)0484
Valutazione delle tecnologie sanitarie ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2021 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie e che modifica la direttiva 2011/24/UE (10531/3/2021 — C9-0422/2021 — 2018/0018(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)
(2022/C 251/19)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la posizione del Consiglio in prima lettura (10531/3/2021 — C9-0422/2021), |
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— |
visti i pareri motivati inviati dalla Camera dei deputati ceca, dal Bundestag tedesco, dal Senato francese e dalla Dieta polacca, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà, |
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— |
visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2018 e del 27 aprile 2021 (1), |
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— |
vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0051), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, |
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— |
visto l'articolo 67 del suo regolamento, |
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— |
vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0334/2021), |
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1. |
approva la posizione del Consiglio in prima lettura; |
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2. |
constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio; |
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3. |
incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
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4. |
incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
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5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) GU C 283 del 10.8.2018, pag. 28 e GU C 286 del 16.7.2021, pag. 95.
Martedì 14 dicembre 2021
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30.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/154 |
P9_TA(2021)0485
Contingente tariffario dell'Unione per carni bovine di alta qualità provenienti dal Paraguay ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contingente tariffario dell'Unione per carni bovine di alta qualità provenienti dal Paraguay (COM(2021)0313 — C9-0228/2021 — 2021/0146(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2022/C 251/20)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0313), |
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— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0228/2021), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'8 dicembre 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0333/2021), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P9_TC1-COD(2021)0146
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/216 per quanto riguarda il contingente tariffario dell'Unione per carni bovine di alta qualità provenienti dal Paraguay
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/111.)
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30.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/155 |
P9_TA(2021)0486
Anno europeo dei giovani 2022 ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2021 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo dei giovani 2022 (COM(2021)0634 — C9-0379/2021 — 2021/0328(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2022/C 251/21)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0634), |
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— |
visti l'articolo 249, paragrafo 2, l'articolo 165, paragrafo 4, e l'articolo 166, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0379/2021), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 2021 (1), |
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— |
previa consultazione del Comitato delle regioni, |
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— |
visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 10 dicembre 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
vista la lettera della commissione per i bilanci, del 17 novembre 2021, sull'esito della conciliazione di bilancio in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione, relativa a un Anno europeo dei giovani 2022, |
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— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A9-0322/2021), |
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A. |
considerando che, per motivi di urgenza, è giustificato procedere alla votazione prima della scadenza del termine di otto settimane di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità; |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, |
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2. |
approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, |
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3. |
approva la dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, |
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4. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente, |
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5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
P9_TC1-COD(2021)0328
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2021 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo dei giovani (2022)
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2021/2316.)
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento dell'Anno europeo della gioventù (2022) — Decisione (UE) 2021/2316
Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono che il bilancio operativo minimo per l'attuazione dell'Anno europeo della gioventù (2022) sia fissato a 8 milioni di EUR. Di tale importo, 3 milioni di EUR proverranno dal bilancio annuale per il 2022 del corpo europeo di solidarietà e 5 milioni di EUR dal bilancio annuale per il 2022 del programma Erasmus +.
Inoltre, i colegislatori si sono impegnati a favore di un lascito di lunga durata dell'Anno europeo oltre il 2022. Fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio, a norma dell'articolo 314 TFUE, qualsiasi finanziamento supplementare oltre il 2022 dovrebbe essere individuato nell'ambito del QFP 2021-2027.
Dichiarazione della Commissione sul finanziamento dell'Anno europeo della gioventù (2022) — Decisione (UE) 2021/2316
La Commissione prende atto dell'accordo dei colegislatori sull'introduzione di un bilancio operativo minimo di 8 milioni di EUR per l'attuazione dell'Anno europeo della gioventù (2022), fatta salva la possibilità di contributi complementari provenienti da altri programmi e strumenti pertinenti dell'Unione in aggiunta a tale importo di 8 milioni di EUR.
Inoltre, la Commissione effettuerà un esercizio di mappatura durante tutto l'Anno e lo aggiornerà regolarmente, definendo i contributi possibili ed effettivi dei programmi e degli strumenti dell'UE all'attuazione dell'Anno europeo della gioventù e relazionando in merito alle attività. I progressi nel ricorso ai contributi dei programmi dell'Unione saranno regolarmente presentati al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali contributi dovrebbero essere considerati complementari e ulteriori rispetto al bilancio operativo minimo di 8 milioni di EUR.
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30.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/158 |
P9_TA(2021)0487
Squadre investigative comuni: allineamento alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2021 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali (COM(2021)0020 — C9-0005/2021 — 2021/0008(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2022/C 251/22)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0020), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0005/2021), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 17 novembre 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0236/2021), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P9_TC1-COD(2021)0008
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2021 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2022/211.)
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30.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/159 |
P9_TA(2021)0488
Ordine europeo di indagine penale: allineamento alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2021 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/41/UE per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati personali (COM(2021)0021 — C9-0006/2021 — 2021/0009(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2022/C 251/23)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0021), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0006/2021), |
|
— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 17 novembre 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
|
— |
visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0237/2021), |
|
1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P9_TC1-COD(2021)0009
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2021 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/41/UE per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2022/228.)
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30.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/160 |
P9_TA(2021)0490
Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Croazia
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2021 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Croazia in relazione alla serie di terremoti verificatisi a partire dal 28 dicembre 2020 (COM(2021)0963 — C9-0403/2021 — 2021/0359(BUD))
(2022/C 251/24)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0963 — C9-0403/2021), |
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— |
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (1), |
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— |
visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (2), in particolare l'articolo 9, |
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— |
visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (3), in particolare il punto 10, |
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— |
vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sull'attenuazione delle conseguenze dei terremoti in Croazia (4), |
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— |
vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2021 sull'efficacia dell'utilizzo dei finanziamenti dell'Unione da parte degli Stati membri nel quadro del Fondo di solidarietà (in caso di catastrofe naturale) (5), |
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— |
vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale, |
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— |
vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0343/2021), |
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1. |
esprime la più profonda solidarietà ed empatia nei confronti di tutte le persone colpite dai terremoti, delle loro famiglie nonché delle autorità nazionali, regionali e locali croate coinvolte in operazioni di soccorso; |
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2. |
accoglie con favore la decisione come forma tangibile e visibile della solidarietà dell'Unione nei confronti dei suoi cittadini e delle regioni della Croazia colpite dai terremoti tra il 28 dicembre 2020 e il 21 febbraio 2021; |
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3. |
sottolinea l'urgente necessità di erogare assistenza finanziaria attraverso il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) per garantire che il sostegno possa raggiungere le regioni colpite in tempo utile; |
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4. |
deplora il considerevole lasso di tempo trascorso tra la domanda di assistenza finanziaria presentata dalla Croazia il 18 marzo 2021 e la proposta di mobilitazione presentata dalla Commissione alla fine di ottobre 2021; sottolinea ancora una volta l'importanza della rapida mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in futuro per fornire soccorso alle persone e alle regioni in difficoltà; |
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5. |
sottolinea che il FSUE è stato sottoposto a notevoli pressioni nel primo anno del QFP 2021-2027, che le catastrofi naturali sono intrinsecamente imprevedibili e che, a causa dei cambiamenti climatici, è probabile che nel tempo tali catastrofi aumenteranno per numero e gravità e comporteranno costi più elevati; esprime pertanto crescente preoccupazione per la scarsità delle risorse di cui dispone il FSUE per il periodo 2021-2027; ritiene che l'importo complessivo dei finanziamenti e le modalità di attribuzione della riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (SEAR) non garantiscano l'efficacia ottimale del FSUE e chiede una revisione della SEAR in occasione del prossimo riesame del QFP 2021-2027; |
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6. |
approva la decisione allegata alla presente risoluzione; |
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7. |
incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
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8. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.
(2) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.
(3) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.
(4) Testi approvati, P9_TA(2021)0023.
(5) Testi approvati, P9_TA(2021)0429.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Croazia in relazione alla serie di terremoti iniziata il 28 dicembre 2020
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2022/49.)
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30.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/163 |
P9_TA(2021)0491
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2021/003 IT/Porto Canale — Italia
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2021 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dall'Italia — EGF/2021/003 IT/Porto Canale (COM(2021)0935 — C9-0399/2021 — 2021/0337(BUD))
(2022/C 251/25)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0935 — C9-0399/2021), |
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— |
visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (1) («regolamento FEG»), |
|
— |
visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (2), in particolare l'articolo 8, |
|
— |
visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (3), in particolare il punto 9, |
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— |
vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, |
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— |
vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale, |
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— |
vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0345/2021), |
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A. |
considerando che l'Unione ha istituito strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze della globalizzazione e dei cambiamenti tecnologici e ambientali, come i cambiamenti nei modelli commerciali mondiali, le controversie commerciali, i cambiamenti significativi nelle relazioni commerciali dell'Unione o nella composizione del mercato interno e le crisi finanziarie o economiche, nonché la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, o a seguito della digitalizzazione o dell'automazione; |
|
B. |
considerando che il 15 luglio 2021 l'Italia ha presentato la domanda EGF/2021/003 IT/Porto Canale per un contributo finanziario del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), a seguito dell'espulsione dal lavoro di 190 lavoratori della società Porto Industriale di Cagliari S.p.A. nel settore economico classificato nella divisione 52 della NACE revisione 2 (Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti), nella regione NUTS 2 della Sardegna (ITG2) in Italia, per il periodo di riferimento per la domanda che va dal 1o settembre 2020 al 1o gennaio 2021; |
|
C. |
considerando che la domanda si basa sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento FEG, che derogano ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento, secondo cui la cessazione dell'attività deve riguardare almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori espulsi dal lavoro in imprese di fornitori o di produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata; |
|
D. |
considerando che, sebbene nel quadrimestre di riferimento vi siano state meno di 200 espulsioni dal lavoro, è stato possibile concedere la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), in quanto dette espulsioni si sono verificate in un mercato del lavoro di dimensioni ridotte, con un PIL pro capite di 21 600 EUR nel 2018 rispetto alla media europea di 31 000 EUR (4), e che ha risentito pesantemente della crisi del 2008 (5) e della crisi pandemica (6); |
|
E. |
considerando che l'attività nel porto di Cagliari era in declino tra il 2011 e il 2018 e che il traffico è diminuito del 90 % nel 2018, a causa della mancanza di collegamenti terrestri con il resto d'Italia e del graduale spostamento dei volumi e delle operazioni di trasporto container verso porti situati alle estremità del bacino mediterraneo; |
|
F. |
considerando che nel 2019 il gruppo Contship Italia, azionista unico di Porto Industriale di Cagliari S.p.A, concessionaria del terminal container, ha deciso di sospendere le proprie operazioni a Cagliari e di procedere alla liquidazione volontaria dell'impresa controllata Porto Industriale di Cagliari S.p.A., e che non è stato trovato un nuovo concessionario nonostante tre proroghe, con conseguente licenziamento dei 190 lavoratori che facevano ancora parte dell'impresa nel settembre 2020; |
|
G. |
considerando che il FEG non supera l'importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018), conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027; |
|
1. |
conviene con la Commissione che le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento FEG sono soddisfatte e che l'Italia ha diritto a un contributo finanziario di 1 493 407 EUR a norma di tale regolamento, contributo che rappresenta l'85 % del costo totale di 1 756 950 EUR, comprensivo di spese per servizi personalizzati pari a 1 686 750 EUR e di spese di attuazione del FEG (7) pari a 70 200 EUR; |
|
2. |
rileva che le autorità italiane hanno presentato la domanda il 15 luglio 2021 e che la Commissione ha completato la sua valutazione il 28 ottobre 2021 e l'ha comunicata al Parlamento il giorno stesso; |
|
3. |
constata che la domanda riguarda in totale 190 lavoratori espulsi dal lavoro, la cui attività presso la società Porto Industriale di Cagliari S.p.A. è cessata; osserva inoltre che l'Italia prevede che tutti i beneficiari ammissibili parteciperanno alle misure (beneficiari interessati); |
|
4. |
ricorda che le incidenze sociali degli esuberi dovrebbero essere considerevoli per l'economia sarda, anch'essa fortemente colpita dalla crisi della COVID-19, in cui il numero di posti di lavoro è diminuito del 4,6 % nel 2020 rispetto a un calo del 2,0 % nell'intera Italia (8); rileva inoltre che un'altra domanda FEG in corso riguarda l'espulsione dal lavoro presso Air Italy, in Sardegna; |
|
5. |
sottolinea che, a causa della pandemia, il numero di famiglie sarde senza reddito da lavoro è cresciuto fino al 16,5 % nel 2020 (pari a un aumento di 3,5 punti percentuali rispetto al 2019); |
|
6. |
evidenzia che la maggior parte dei lavoratori espulsi dal lavoro sono uomini (90,5 %) di età compresa tra i 30 e i 54 anni (98,4 %) e in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o post-secondaria (83,7 %); |
|
7. |
constata che l'Italia ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati l'8 ottobre 2020 e che il periodo di ammissibilità per un contributo finanziario a titolo del FEG sarà pertanto compreso tra l'8 ottobre 2020 e 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di finanziamento; |
|
8. |
ricorda che i servizi personalizzati che saranno offerti ai lavoratori dipendenti e autonomi consistono nelle azioni seguenti: informazioni generali e orientamento professionale, consulenza per lo sviluppo professionale, assistenza alla ricerca di un lavoro, accompagnamento all'inserimento lavorativo, tutoraggio per la creazione di imprese, contributo finanziario alla creazione di imprese, formazione nonché incentivi e contributo a costi specifici; |
|
9. |
accoglie con favore la possibilità di misure speciali di durata limitata nell'ambito del pacchetto coordinato tra cui, ma non solo, l'indennità per l'assistenza all'infanzia di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento FEG, onde agevolare la partecipazione delle persone in cerca di lavoro alle attività proposte come pure il loro passaggio al mondo del lavoro; |
|
10. |
si compiace del fatto che i corsi di formazione saranno incentrati sull'economia verde, sull'economia blu, sui servizi personali, sui servizi sanitari e sociali nonché sulla promozione del patrimonio e delle attività culturali; |
|
11. |
rileva che l'Italia ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG il 18 gennaio 2021 e che le spese per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione saranno pertanto ammissibili a un contributo finanziario a titolo del FEG dal 18 gennaio 2021 fino a 31 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione di finanziamento; |
|
12. |
si compiace del fatto che le misure siano state pianificate in linea con la strategia nazionale italiana per lo sviluppo sostenibile (SNSvS) (9) e che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati sia stato messo a punto tramite consultazione tra la Regione Sardegna, l'ASPAL (10), il Comune di Cagliari, l'Autorità portuale di Cagliari e i sindacati; osserva che le parti sociali sono state pienamente coinvolte nella pianificazione e nel perfezionamento del pacchetto di misure; |
|
13. |
sottolinea che le autorità italiane hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione; |
|
14. |
ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi, né le indennità o i diritti dei beneficiari dei finanziamenti del FEG onde garantire la piena addizionalità di questi ultimi; |
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15. |
rileva che tutti i requisiti procedurali sono stati soddisfatti; |
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16. |
approva la decisione allegata alla presente risoluzione; |
|
17. |
incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
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18. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.
(2) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.
(3) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.
(4) https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-monitor/base-profile/sardinia.
(5) https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regional-innovation-monitor/base-profile/sardinia.
(6) Banca d'Italia. L'economia della Sardegna. Rapporto annuale, giugno 2021.
(7) A norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento FEG.
(8) Banca d'Italia. L'economia della Sardegna. Rapporto annuale, giugno 2021.
(9) Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS).
(10) I servizi pubblici regionali per l'impiego.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dall'Italia — EGF/2021/003 IT/Porto Canale
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2022/48.)
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30.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/167 |
P9_TA(2021)0492
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2021/002 IT/Air Italy — Italia
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2021 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dall'Italia — EGF/2021/002 IT/Air Italy (COM(2021)0936 — C9-0400/2021 — 2021/0338(BUD))
(2022/C 251/26)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0936 — C9-0400/2021), |
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— |
visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (1) («regolamento FEG»), |
|
— |
visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (2), in particolare l'articolo 8, |
|
— |
visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (3), in particolare il punto 9, |
|
— |
vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, |
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— |
vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale, |
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— |
vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0346/2021), |
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A. |
considerando che l'Unione ha istituito strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze della globalizzazione e dei cambiamenti tecnologici e ambientali, come i cambiamenti nei modelli commerciali mondiali, le controversie commerciali, i cambiamenti significativi nelle relazioni commerciali dell'Unione o nella composizione del mercato interno e le crisi finanziarie o economiche, nonché la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio o a seguito della digitalizzazione o dell'automazione; |
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B. |
considerando che il 15 luglio 2021 l'Italia ha presentato la domanda EGF/2021/002 IT/Air Italy per un contributo finanziario del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), a seguito dell'espulsione dal lavoro di 466 lavoratori della società Air Italy SpA nel settore economico classificato nella divisione 51 della NACE revisione 2 (Trasporto aereo), nella regione NUTS 2 della Sardegna (ITG2) in Italia, per il periodo di riferimento per la domanda che va dal 1o settembre 2020 al 1o gennaio 2021; |
|
C. |
considerando che la domanda riguarda 466 lavoratori espulsi dal lavoro, la cui attività presso l'impresa Air Italy SpA è cessata, mentre 145 lavoratori sono stati espulsi dal lavoro prima o dopo il periodo di riferimento a seguito degli stessi eventi che hanno determinato la cessazione dell'attività dei lavoratori in esubero durante il periodo di riferimento e saranno pertanto considerati beneficiari ammissibili; |
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D. |
considerando che la domanda si basa sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG, secondo cui la cessazione dell'attività deve riguardare almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro, nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro; |
|
E. |
considerando che Air Italy aveva dovuto affrontare diversi problemi (4) sin dalla sua costituzione nel 2018, a seguito della fusione di Meridiana Fly ed Air Italy, che ha comportato perdite passate da 160 milioni di EUR nel 2018 a 230 milioni di EUR nel 2019; |
|
F. |
considerando che l'11 febbraio 2020 l'assemblea dei soci di Air Italy ha annunciato di aver approvato la liquidazione volontaria della compagnia e l'interruzione di tutte le operazioni a partire dal 25 febbraio 2020; |
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G. |
considerando che la procedura di licenziamento collettivo per i 1 453 dipendenti di Air Italy era stata sospesa fino al settembre 2020 a causa della pandemia di COVID-19 (5); |
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H. |
considerando che conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, il FEG non supera l'importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018) (6); |
|
1. |
conviene con la Commissione che le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che l'Italia ha diritto a un contributo finanziario di 3 874 640 EUR a norma di tale regolamento, contributo che rappresenta l'85 % del costo totale di 4 558 400 EUR, comprensivo di spese per servizi personalizzati pari a 4 376 000 EUR e di spese di attuazione del FEG (7) pari a 182 400 EUR; |
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2. |
rileva che le autorità italiane hanno presentato la domanda il 15 luglio 2021 e che la Commissione ha completato la sua valutazione il 28 ottobre 2021 e l'ha notificata al Parlamento il giorno stesso; |
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3. |
osserva che il numero totale di beneficiari ammissibili e interessati è di 611 e sottolinea che quasi la metà delle persone ammissibili è costituita da donne (48,11 %); |
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4. |
ricorda che si prevede che le incidenze sociali degli esuberi saranno considerevoli per l'economia sarda, anch'essa pesantemente colpita dalla crisi della COVID-19, in cui il numero di posti di lavoro è diminuito del 4,6 % nel 2020 rispetto a un calo del 2,0 % nell'intera Italia (8); rileva inoltre che un'altra domanda FEG in corso riguarda espulsioni dal lavoro presso il Porto Canale in Sardegna; |
|
5. |
sottolinea che, a causa della pandemia, il numero di famiglie sarde senza reddito da lavoro è cresciuto fino al 16,5 % nel 2020 (+3,5 punti percentuali rispetto al 2019); |
|
6. |
sottolinea che la maggior parte dei lavoratori espulsi dal lavoro ha un livello di istruzione secondaria superiore o post-secondaria (93,3 %) e ha un'età compresa tra i 30 e i 54 anni (69,23 %); osserva che la seconda fascia di età più numerosa è quella di coloro che hanno più di 54 anni (30,77 %), fascia che potrebbe dover affrontare difficoltà aggiuntive per il reinserimento nel mercato del lavoro; |
|
7. |
osserva che l'Italia ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 4 novembre 2020 e che il periodo di ammissibilità per un contributo finanziario a titolo del FEG sarà pertanto compreso tra il 4 novembre 2020 e 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di finanziamento; |
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8. |
ricorda che i servizi personalizzati che dovranno essere offerti ai lavoratori consistono nelle azioni di seguito indicate: informazioni generali e orientamento professionale, assistenza alla ricerca di un lavoro, formazione, tutoraggio per l'autoimprenditorialità, contributo finanziario alla creazione di un'impresa, nonché incentivi e contributo a spese specifiche; |
|
9. |
si compiace della possibilità di misure speciali di durata limitata nell'ambito del pacchetto coordinato, tra cui l'indennità per l'assistenza all'infanzia di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento FEG, onde agevolare la partecipazione delle persone in cerca di lavoro alle attività proposte e il loro passaggio al mondo del lavoro; |
|
10. |
ritiene che l'Unione abbia la responsabilità sociale di dotare i lavoratori espulsi dal lavoro delle necessarie qualifiche per la trasformazione ecologica e giusta dell'industria dell'Unione in linea con il Green Deal europeo, in particolare i lavoratori con qualifiche pertinenti per i settori ad alta intensità di carbonio; si compiace pertanto del fatto che i corsi di formazione saranno incentrati sull'economia verde, sull'economia blu, sui servizi personali, sui servizi sanitari e sociali e sulla promozione del patrimonio e delle attività culturali; |
|
11. |
rileva che l'Italia ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG il 4 novembre 2020 e che le spese per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione saranno pertanto ammissibili a un contributo finanziario a titolo del FEG dal 4 novembre 2020 fino a 31 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione di finanziamento; |
|
12. |
si compiace del fatto che le misure siano state pianificate in linea con la strategia nazionale italiana per lo sviluppo sostenibile (SNSvS) e che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati sia stato discusso tra l'ASPAL, i servizi pubblici regionali per l'impiego, la Regione Sardegna e i sindacati interessati; osserva che le parti sociali sono state pienamente coinvolte nella pianificazione di tali misure; |
|
13. |
sottolinea che le autorità italiane hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione; |
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14. |
ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le indennità o i diritti dei beneficiari del sostegno del FEG, al fine di garantire la piena addizionalità di tale sostegno; |
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15. |
rileva che tutti i requisiti procedurali sono stati soddisfatti; |
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16. |
approva la decisione allegata alla presente risoluzione; |
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17. |
incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
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18. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.
(2) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.
(3) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.
(4) Come le controversie con Alitalia sulle rotte tra l'Italia continentale e la Sardegna: www.quifinanza.it/soldi/air-italy; l'opposizione di tre vettori americani all'aumento dei voli senza scalo di Air Italy tra gli Stati Uniti e l'Europa: https://www.politico.com/f/?id=0000016a-26c5-d80c-a7ea-7fc56fae0000; o il fermo operativo di tre nuovi Boeing 737 Max dovuto a difetti di sicurezza: www.quifinanza.it/soldi/air-italy.
(5) Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18. art. 46.
(6) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.
(7) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento EGF.
(8) Banca d'Italia, L'economia della Sardegna. Rapporto annuale, giugno 2021.
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dall'Italia — EGF/2021/002 IT/Air Italy
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2022/51.)
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30.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/171 |
P9_TA(2021)0493
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2021/004 ES/Aragón automotive — Spagna
Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2021 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (domanda presentata dalla Spagna — EGF/2021/004 ES/Aragón automotive) (COM(2021)0683 — C9-0404/2021 — 2021/0356(BUD))
(2022/C 251/27)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0683 — C9-0404/2021), |
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— |
visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (1) («regolamento FEG»), |
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— |
visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (2) («regolamento QFP»), in particolare l'articolo 8, |
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— |
visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (3), in particolare il punto 9, |
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— |
vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, |
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— |
vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale, |
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— |
vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0344/2021), |
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A. |
considerando che l'Unione ha istituito strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze della globalizzazione e dei cambiamenti tecnologici e ambientali, come i cambiamenti nei modelli commerciali mondiali, le controversie commerciali, i cambiamenti significativi nelle relazioni commerciali dell'Unione o nella composizione del mercato interno e le crisi finanziarie o economiche, nonché la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, o a seguito della digitalizzazione o dell'automazione; |
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B. |
considerando che la Spagna ha presentato la domanda EGF/2021/004 ES/Aragón automotive relativa a un contributo finanziario del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) a seguito dell'espulsione dal lavoro di 592 lavoratori nel settore economico classificato alla divisione 29 della NACE revisione 2 (fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi) nella regione di livello NUTS 2 dell'Aragona (ES24), in Spagna, durante il periodo di riferimento che va dal 1o novembre 2020 al 1o maggio 2021; |
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C. |
considerando che la domanda riguarda 592 lavoratori espulsi dal lavoro, la cui attività presso 50 imprese (4) è cessata durante il periodo di riferimento, mentre 460 lavoratori sono stati espulsi dal lavoro prima o dopo il periodo di riferimento a seguito degli stessi eventi che hanno determinato la cessazione dell'attività dei lavoratori in esubero durante il periodo di riferimento e saranno pertanto considerati beneficiari ammissibili; |
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D. |
considerando che la domanda si basa sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento FEG, secondo cui la cessazione dell'attività deve riguardare almeno 200 lavoratori espulsi dal lavoro, nell'arco di un periodo di riferimento di sei mesi, in imprese operanti nello stesso settore economico definito a livello delle divisioni della NACE revisione 2, situate in una regione o due regioni contigue di livello NUTS 2 in uno Stato membro; |
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E. |
considerando che la pandemia di COVID-19, le rigorose misure di confinamento attuate in Spagna nel secondo trimestre del 2020 (5) e la successiva carenza di semiconduttori (6) hanno avuto ripercussioni negative sul settore automobilistico del Paese, tanto che nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2021 la produzione di veicoli in Spagna (1,2 milioni di unità) era ancora inferiore del 21,6 % rispetto alla produzione registrata nel primo semestre del 2019 (7); |
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F. |
considerando che in Aragona il settore automobilistico rappresenta il 2,42 % dell'occupazione netta e il 6 % circa del PIL regionale (8), e la disoccupazione registrata supera ora del 26 % i livelli precedenti la pandemia (nel giugno 2021 le persone in cerca di lavoro erano 75 578, rispetto a 60 000 nel giugno 2019) (9); |
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G. |
considerando che il FEG non supera un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018), come dispone l'articolo 8 del regolamento QFP; |
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1. |
conviene con la Commissione che le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento FEG sono soddisfatte e che la Spagna ha diritto a un contributo finanziario di 1 404 863 EUR nel quadro di tale regolamento, contributo che rappresenta l'85 % dei costi totali che ammontano a 1 652 780 EUR e che comprendono le spese per i servizi personalizzati, pari a 1 600 280 EUR, e le spese di attuazione del FEG (10), pari a 52 500 EUR; rileva che tutti i requisiti procedurali sono stati soddisfatti; |
|
2. |
rileva che le autorità spagnole hanno presentato la domanda il 26 luglio 2021 e che la Commissione ha completato la sua valutazione l'8 novembre 2021 notificandola al Parlamento il giorno stesso; |
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3. |
rileva che la domanda riguarda in totale 1 052 lavoratori collocati in esubero nel settore automobilistico spagnolo; si rammarica che la Spagna preveda che solo 320 dei beneficiari ammissibili totali parteciperanno alle misure (beneficiari interessati); incoraggia le autorità locali a motivare in modo più proattivo le persone collocate in esubero affinché partecipino alle azioni proposte; |
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4. |
evidenzia che un terzo dei beneficiari interessati è costituito da donne (34,1 %) e che quasi il 40 % ha più di 54 anni (39,7 %); |
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5. |
ricorda che le incidenze sociali degli esuberi dovrebbero essere considerevoli per l'economia dell'Aragona, dove il 60 % delle persone in cerca di lavoro è costituito da donne e il 49 % di tutte le persone in cerca di lavoro ha più di 50 anni (11); si rammarica pertanto del fatto che i licenziamenti interesseranno in modo particolare due categorie di lavoratori che sono già svantaggiate sul mercato regionale del lavoro; |
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6. |
constata che la Spagna ha iniziato a prestare i servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 15 ottobre 2021 e che il periodo di ammissibilità per un contributo finanziario a titolo del FEG andrà pertanto dal 15 ottobre 2021 a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di finanziamento; |
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7. |
ricorda che i servizi personalizzati che saranno prestati ai lavoratori dipendenti e autonomi consistono nelle azioni seguenti: sessioni generali di informazione e accoglienza, orientamento professionale, assistenza intensiva nella ricerca di lavoro, formazione orizzontale, formazione professionale finalizzata alla riqualificazione e formazione professionale finalizzata al miglioramento delle competenze nonché incentivi monetari; incoraggia le autorità, dal momento che il 34,1 % dei beneficiari interessati è costituito da donne, a concentrarsi maggiormente su programmi e azioni concepiti tenendo conto degli interessi delle donne; |
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8. |
osserva che le misure previste dovrebbero essere attuate in linea con la strategia spagnola per l'economia circolare basata su cicli di materiali non tossici e che le misure di formazione dovrebbero rispondere al requisito di diffondere le competenze richieste nell'era industriale digitale e in un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, in linea con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento FEG; |
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9. |
rileva che la Spagna ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG il 1o ottobre 2021 e che le spese per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione saranno pertanto ammissibili a un contributo finanziario a titolo del FEG dal 1o ottobre 2021 fino a 31 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione di finanziamento; |
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10. |
accoglie con favore il fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con le parti sociali (UGT (12), CCOO (13), CEPYME (14) e CEOE (15)); |
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11. |
sottolinea che le autorità spagnole hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione; |
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12. |
ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù del diritto nazionale o di contratti collettivi, né le indennità o i diritti dei beneficiari dei finanziamenti del FEG onde garantire la piena addizionalità di questi ultimi; |
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13. |
approva la decisione allegata alla presente risoluzione; |
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14. |
incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; |
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15. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.
(2) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.
(3) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.
(4) Adieconti S.L., Lear Corporation Asientos S.L., Adient Automotive S.L., Lecitrailer Post Venta Zaragoza S.L., Adient Seating Spain S.L., Lecitrailer S.A., Af Aftermarket Iberica S.L., Magna Automotive Spain S.A.U., Android Industries Zaragoza S.L., Mahle Behr Spain S.A., Arcelormital Tailored Blanks Zaragoza S.L., Majorel Sp Solutions S.A.U, Carrocerías Moncayo S.L., Mann-Hummel Iberica S.A., Carrocerías Vicam S.L., Modulos Ribera Alta S.L.U., Carrocerías Vicente Salomon Sanz S.L., Opel España S.L.U., Casting Ros S.A., Proma Hispania S.A.Ad, Celulosa Fabril S.A., Remolques Jalon S.L., Cooper Estándar Automotive España Slu, Rhenus Automotive Systems Zaragoza, Copo Aragón S.L.U., Rigual S.A., Copo Zaragoza S.A., Ronal Iberica S.A. Unipersonal, Dana Automoción S.A., Schmitz Cargobull Iberica S.A., Faurecia Automotive España S.A., Seguridad De Servicio Movil S.L., Faurecia Sistemas de Escape, Talleres Emilio Montañes S.A., Flexngate Aragón S.L., Ti Group Automotive Systems S.A., Gestamp Aragón S.A., Traf Automotions S.L., Gestamp Manufacturing Autochasis S.L., Tristone Flowtech Spain S.A., Icer Brakes S.A., Union Tecnológica del Automóvil S.L., Ilunion Servicios Industriales Aragón S.L., Valeo Térmico S.A., Ilunion Servicios Industriales S.L., Zanini Epila S.L., Insonorizantes Pelzer S.A., ZF-Aftermarket Ibérica SL., Kdk-Dongkook Automotive Spain S.A., e Zfoam España SL.
(5) Secondo i dati di Confemetal e Anfac, la pandemia ha avuto un impatto significativo sull'attività e sul fatturato delle imprese operanti nel settore automobilistico in Spagna, provocando nel 2020 un calo delle vendite (32,3 %), della produzione (18,9 %) e del fatturato (11,3 %) rispetto al 2019: https://anfac.com/wp-content/uploads/2021/07/ Informe-Anual-ANFAC-2020.pdf
(6) Se all'inizio del 2021 si stimavano perdite del valore di circa 60 miliardi di EUR nel comparto automobilistico, per effetto della crisi dei chip, la stima è stata rivista al rialzo a oltre 90 miliardi di EUR. https://www.consultancy.eu/news/6273/global-chip-shortage-costs-automotive-sector-90-billion
(7) https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/22/companias/1626961844_041144.html
(8) https://caaragon.com/
(9) https://www.facebook.com/GobAragon/posts/6537004519658572
(10) In conformità all'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento FEG.
(11) http://www.aragon.es/iaest (Disoccupazione registrata, giugno 2021).
(12) http://www.ugt.es
(13) https://www.ccoo.es
(14) https://www.cepyme.es
(15) https://www.ceoe.es
ALLEGATO
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Spagna — EGF/2021/004 ES/Aragón automotive
(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2022/50.)
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30.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/175 |
P9_TA(2021)0494
Prevedibilità per gli Stati membri e procedure di risoluzione delle controversie al momento della messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2021 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 al fine di migliorare la prevedibilità per gli Stati membri e di chiarire le procedure di risoluzione delle controversie al momento della messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL (COM(2021)0327 — C9-0257/2021 — 2021/0161(NLE))
(Consultazione)
(2022/C 251/28)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2021)0327), |
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— |
visti l'articolo 322, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C9-0257/2021), |
|
— |
visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (1), |
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— |
vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (2), e in particolare l'articolo 10, |
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— |
visto il regolamento (UE, Euratom) 2021/770 del Consiglio, del 30 aprile 2021, concernente il calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, le modalità e la procedura di messa a disposizione di tale risorsa, le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria, nonché taluni aspetti della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (3), |
|
— |
visto il parere n. 2/2021 della Corte dei conti sulla proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 al fine di migliorare la prevedibilità per gli Stati membri e di chiarire le procedure di risoluzione delle controversie al momento della messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL (COM(2021) 327 final del 25 giugno 2021, 2021/0161 (NLE)) (4), |
|
— |
vista la sua risoluzione legislativa del 25 marzo 2021 sul progetto di regolamento del Consiglio concernente il calcolo della risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, le modalità e la procedura di messa a disposizione di tale risorsa propria, le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria, nonché taluni aspetti della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (5), |
|
— |
visto l'articolo 82 del suo regolamento, |
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— |
vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0347/2021), |
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1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
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2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica; |
|
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
|
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
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5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — punto 4 — lettera b
Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014
Articolo 10 ter — paragrafo 7
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — punto 5 — lettera b
Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014
Articolo 12 — paragrafo 5 — comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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soppresso |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — punto 6 — lettera c
Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014
Articolo 13 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 1 — comma 1 — punto 7
Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014
Articolo 13 ter
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 13 ter |
soppresso |
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Procedura di riesame |
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1. In caso di disaccordo tra uno Stato membro e la Commissione di cui all'articolo 13, paragrafo 5, o in merito ad altri importi di risorse proprie tradizionali dovuti al bilancio dell'Unione, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di rivedere la propria valutazione entro tre mesi dal ricevimento della stessa. In caso di disaccordo tra uno Stato membro e la Commissione di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 7, lo Stato membro può chiedere alla Commissione di rivedere la propria valutazione entro due mesi dal ricevimento della stessa. Ad eccezione dei casi di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 7, tale richiesta fornisce i motivi del riesame richiesto e comprende i documenti giustificativi. La richiesta e la conseguente procedura non modificano l'obbligo degli Stati membri di mettere a disposizione risorse proprie quando sono dovute al bilancio dell'Unione. |
|
|
2. La Commissione comunica allo Stato membro entro sei mesi, a decorrere dalla ricezione della richiesta di cui al paragrafo 1, le sue osservazioni sui motivi indicati nella richiesta. Quando la Commissione ritiene necessario chiedere informazioni complementari, il termine di sei mesi inizia a decorrere dalla ricezione delle informazioni complementari richieste. Lo Stato membro in questione dispone di tre mesi per fornire le informazioni complementari. In caso di disaccordo tra uno Stato membro e la Commissione di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 7, la Commissione comunica allo Stato membro le sue osservazioni sui motivi indicati nella richiesta entro tre mesi dalla ricezione della richiesta. |
|
|
3. Se lo Stato membro non è in grado di fornire ulteriori informazioni pertinenti ai fini della procedura di riesame, può chiedere alla Commissione di rispondere sulla base delle informazioni disponibili. In tal caso il termine di sei mesi decorre dalla data di ricezione della richiesta. |
|
|
4. Qualora uno Stato membro presenti un ricorso di annullamento contro una decisione adottata dalla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, e se la Commissione non ha ancora risposto nell'ambito della procedura di riesame relativa alla stessa rettifica dell'IVA, la Commissione sospende la procedura di riesame in attesa della sentenza definitiva della Corte di giustizia dell'Unione europea.". |
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(1) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.
(2) GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.
(3) GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 15.
(4) GU C 402 I del 5.10.2021, pag. 1.
(5) Testi approvati, P9_TA(2021)0104.
(11) Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).
(11) Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).
(12) Regolamento (UE, Euratom) 2016/804 del Consiglio, del 17 maggio 2016, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 85).
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30.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/181 |
P9_TA(2021)0495
Accordo sui trasporti aerei UE-USA ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2021 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri (06385/2021 — C9-0368/2021 — 2010/0112(NLE))
(Approvazione)
(2022/C 251/29)
Il Parlamento europeo,
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— |
visto il progetto di decisione del Consiglio (06385/2021), |
|
— |
visto il progetto di protocollo di modifica dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea e i suoi Stati membri (1) (09913/2010), |
|
— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0368/2021), |
|
— |
visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento, |
|
— |
vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0335/2021), |
|
1. |
dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo; |
|
2. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli Stati Uniti d'America. |
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30.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/182 |
P9_TA(2021)0496
Accordo di partenariato nel settore della pesca Gabon/CE: protocollo di attuazione ***
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2021 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (2021-2026) (09172/2021 — C9-0253/2021 — 2021/0127(NLE))
(Approvazione)
(2022/C 251/30)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visto il progetto di decisione del Consiglio (09172/2021), |
|
— |
visto il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (2021-2026) (09171/2021), |
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— |
vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0253/2021), |
|
— |
visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento, |
|
— |
visti i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci, |
|
— |
vista la raccomandazione della commissione per la pesca (A9-0316/2021), |
1.
dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;
2.
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica gabonese.
|
30.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/183 |
P9_TA(2021)0497
Strumento per gli appalti internazionali ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 dicembre 2021, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi (COM(2016)0034 — C9-0018/2016 — 2012/0060(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2022/C 251/31)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Titolo del regolamento
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi |
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi al mercato degli appalti dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti dei paesi terzi |
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 7
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 8
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 10
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 11
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 13
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 17
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 19
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 19 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 20
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 22
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 23
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 23 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 24
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 25
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 26
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 27
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 28
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 30
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 32
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (di seguito «il regolamento finanziario») prevede che le norme e i principi in materia di appalti applicabili agli appalti pubblici aggiudicati dalle istituzioni dell'Unione per proprio conto dovrebbero basarsi sul pertinente acquis dell'UE sugli appalti pubblici. Nel riesaminare il regolamento finanziario, è pertanto opportuno prevedere l'applicazione del regolamento IPI anche agli appalti pubblici aggiudicati dalle istituzioni dell'Unione. |
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 33
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Il presente regolamento stabilisce misure destinate a migliorare l'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi. Fissa procedure che permettono alla Commissione di condurre indagini su presunte misure o pratiche restrittive e discriminatorie nel settore degli appalti pubblici adottate o applicate da paesi terzi nei confronti degli operatori economici, dei beni e dei servizi dell'Unione e di avviare consultazioni con i paesi terzi in questione. |
1. Il presente regolamento stabilisce misure destinate a migliorare l'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti e delle concessioni dei paesi terzi in materia di beni e servizi non contemplati . Fissa procedure che permettono alla Commissione di condurre indagini su presunte misure o pratiche di paesi terzi nei confronti degli operatori economici, dei beni e dei servizi dell'Unione e di avviare consultazioni con i paesi terzi in questione. |
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Esso prevede la possibilità di applicare misure di adeguamento del prezzo a determinate offerte presentate per l'esecuzione di lavori e/o opere, la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi e per l'aggiudicazione di concessioni in funzione dell'origine degli operatori economici, dei beni o dei servizi in questione . |
Il presente regolamento prevede la possibilità per la Commissione di imporre misure IPI, mediante atti di esecuzione, in relazione a misure o pratiche di paesi terzi che limitano l'accesso degli operatori economici, dei beni e dei servizi dei paesi terzi alle procedure di appalto nell'Unione . |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 2 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il presente regolamento si applica agli appalti rientranti nel campo di applicazione dei seguenti atti: |
2. Il presente regolamento si applica alle procedure di appalto rientranti nel campo di applicazione dei seguenti atti: |
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Il presente regolamento si applica all'aggiudicazione degli appalti per la fornitura di beni e/o servizi e per l'aggiudicazione di concessioni di lavori e di servizi. Esso si applica soltanto se i beni o servizi acquistati a scopi pubblici. Non si applica né se i beni sono acquistati a fini di rivendita commerciale né per essere utilizzati nella produzione di beni destinati alla vendita commerciale. Non si applica se i servizi sono acquistati a fini di rivendita commerciale o ai fini di un utilizzo nella prestazione di servizi destinati a scopi commerciali. |
soppresso |
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Il presente regolamento si applica unicamente per quanto riguarda misure o pratiche restrittive e/o discriminatorie nel settore degli appalti pubblici applicate da un paese terzo in relazione all'acquisto di beni e servizi non contemplati. L'applicazione del presente regolamento non pregiudica gli obblighi internazionali dell'Unione. |
soppresso |
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 4 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi internazionali dell'Unione o le misure che gli Stati membri e i relativi enti aggiudicatori e amministrazioni aggiudicatrici potrebbero adottare ai sensi degli atti di cui al paragrafo 2. |
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 bis. Il presente regolamento si applica solo alle procedure di appalto avviate dopo la sua entrata in vigore. Una misura IPI si applica solo alle procedure di appalto in essa contemplate e avviate in qualsiasi momento compreso tra l'entrata in vigore di tale misura e la sua scadenza, revoca o sospensione. Un riferimento all'applicazione del presente regolamento e di eventuali misure IPI applicabili è inserito dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori nei documenti di gara per le procedure che rientrano nell'ambito di applicazione di una misura IPI. |
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 5 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5 ter. Al fine di integrare adeguatamente i requisiti in materia ambientale, sociale e di lavoro nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano misure pertinenti per garantire il rispetto degli obblighi ambientali, sociali e del lavoro derivanti da leggi, regolamentazioni o disposizioni amministrative, adottati a livello nazionale e di Unione, nonché da contratti collettivi compatibili con il diritto dell'Unione applicabile al contratto di appalto. Analogamente, durante l'esecuzione dei contratti si applicano gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali ratificate da tutti gli Stati membri ed elencate nell'allegato X della direttiva 2014/23/UE, nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE e nell'allegato XIV della direttiva 2014/25/UE. |
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Gli Stati membri informano la Commissione di qualunque difficoltà, di fatto o di diritto, incontrata dai rispettivi operatori economici nel tentativo di ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi all'interno dell'UE o in paesi terzi, da essi riferita e riconducibile all'inosservanza del diritto ambientale, sociale e del lavoro di cui al primo comma. |
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera a ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera a quater (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera a quinquies (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera f ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera f quater (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera f quinquies (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera g bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera h
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Ai fini del presente regolamento l'esecuzione di lavori e/ o opere ai sensi delle direttive 2014/25/UE, 2014/24/UE e 2014/23/UE è considerata prestazione di servizio. |
2. Ai fini del presente regolamento , ad eccezione degli articoli 8 bis, paragrafo 3, e 8 bis, paragrafo 7, l'esecuzione di lavori o di un'opera ai sensi delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE è considerata prestazione di servizio. |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 3 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Norme in materia di origine |
Determinazione dell'origine |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. L'origine di un bene è determinata conformemente agli articoli da 22 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/1992del Consiglio (24) . |
soppresso |
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. L'origine di un servizio è determinata sulla base dell'origine dell'operatore economico che lo presta. |
soppresso |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera b — punto i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera b — punto ii
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 3 — comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Ai fini della lettera b), punto ii) del primo comma, se la persona giuridica non svolge un'attività commerciale sostanziale che comporti un legame diretto ed effettivo con l'economia dello Stato membro, la sua origine è l'origine della persona o delle persone che possiedono o controllano la persona giuridica. |
Ai fini della lettera b), punto ii) del primo comma, si presume che la persona o le persone esercitino un'influenza dominante sulla persona giuridica in uno dei seguenti casi in cui, direttamente o indirettamente: |
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Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 3 — comma 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Una persona giuridica è considerata: «posseduta» da persone di un determinato paese se più del 50 % del capitale proprio è di proprietà di persone di tale paese. |
soppresso |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 3 — comma 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Una persona giuridica è considerata «controllata» da persone di un determinato paese se tali persone hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque dirigerne legalmente l'operato. |
soppresso |
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Nel caso in cui un operatore economico sia un gruppo di persone fisiche o giuridiche e/o enti pubblici e almeno uno di tali persone o enti sia originario di un paese terzo i cui operatori economici, beni e servizi siano soggetti a una misura IPI, la misura IPI stessa si applicherà anche alle offerte presentate dal gruppo. Quanto sopra non si applica qualora la partecipazione al gruppo di tali persone o enti sia inferiore al 15 % del valore dell'offerta in questione, salvo che le persone o gli enti siano necessari per raggiungere la maggioranza per almeno uno dei criteri di selezione in una procedura di appalto. |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono richiedere all'operatore economico, in qualsiasi momento durante la procedura di appalto, di fornire, chiarire o integrare le informazioni o la documentazione relative alla verifica dell'origine dell'operatore economico entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia pienamente conforme con i principi di parità di trattamento e trasparenza. Le offerte degli operatori economici che non forniscono tali informazioni o documentazione sono respinte in base alle norme applicabili alla procedura di aggiudicazione. |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 3 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 quater. Per l'applicazione degli obblighi contrattuali supplementari all'aggiudicatario prevista dall'articolo 9 bis, l'origine dei bene è stabilita in conformità degli articoli da 59 a 62 del regolamento (UE) n. 952/2013, mentre l'origine dei servizi è determinata in base all'origine dell'operatore economico che lo presta. |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Capo 2 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 4 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il presente regolamento non si applica alle offerte il cui valore totale è costituito per più del 50 % da beni e/o servizi originari dei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 (27) e dei paesi in via di sviluppo considerati vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione e di un'integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale, quali definiti all'allegato VII del regolamento (UE) n. 978/2012. |
Il presente regolamento non si applica alle offerte presentate da un operatore economico originario dei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 (27) e dei paesi in via di sviluppo considerati vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione e di un'integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale, quali definiti all'allegato VII del regolamento (UE) n. 978/2012. La Commissione può esentare le offerte presentate da un operatore economico originario di paesi in via di sviluppo beneficiari del regime generale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012, a meno che l'economia di tali paesi non sia considerata competitiva nei settori interessati. |
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 5 |
soppresso |
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Esenzione delle offerte presentate da PMI |
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Il presente regolamento non si applica alle offerte presentate da PMI (28) che sono stabilite nell'Unione e svolgono un'attività commerciale sostanziale che comporta un legame diretto ed effettivo con l'economia di almeno uno Stato membro. |
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Emendamento 74
Proposta di regolamento
Capo 3 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Indagini, consultazioni e misure di adeguamento del prezzo |
Indagini, consultazioni, misure e obblighi contrattuali supplementari |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 6 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Indagini |
Indagini e consultazioni |
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Se lo giudica nell'interesse dell'Unione, la Commissione può avviare in ogni momento, di propria iniziativa o su richiesta delle parti interessate o di uno Stato membro, un'indagine su presunte misure o pratiche restrittive e/o discriminatorie applicate nel settore degli appalti . Se avvia un'indagine, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con il quale invita le parti interessate e gli Stati membri a fornirle tutte le informazioni pertinenti entro un termine prestabilito. |
1. Se lo giudica nell'interesse dell'Unione, la Commissione , avvia, di propria iniziativa o sulla base di una denuncia motivata di una parte interessata dell'Unione, del Parlamento europeo o di uno Stato membro, un'indagine su una presunta misura o pratica di paese terzo attraverso la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . La notifica di avvio contiene la valutazione preliminare della Commissione della misura o pratica di paese terzo e l'invito alle parti interessate dell'Unione e agli Stati membri a fornire alla Commissione le informazioni entro un termine prestabilito. |
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La Commissione mette a disposizione sul proprio sito Internet il formulario che le parti interessate o gli Stati membri sono tenuti a completare al fine di presentare una denuncia motivata. |
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Per decidere se sia necessario avviare un'indagine nell'interesse dell'Unione sono valutati i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli utenti e dei consumatori. Non si può avviare un'indagine se la Commissione, in base a tutte le informazioni fornite, giunge con chiarezza alla conclusione che non è nell'interesse dell'Unione avviare siffatta indagine. |
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Dopo la pubblicazione dell'avviso, la Commissione invita il paese terzo in questione a presentare il proprio parere, fornire informazioni e avviare consultazioni con la Commissione al fine di porre rimedio alla presunta misura o pratica di paese terzo. La Commissione informa periodicamente le parti interessate, il Parlamento europeo e gli Stati membri in seno al comitato istituito dall'articolo 7 del regolamento sugli ostacoli agli scambi. |
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La Commissione valuta se il paese terzo in questione ha adottato o applica presunte misure o pratiche restrittive e/o discriminatorie nel settore degli appalti sulla base delle informazioni fornite dalle parti interessate e dagli Stati membri, dei dati da essa raccolti durante l'indagine o sulla base di entrambi. La valutazione è conclusa entro otto mesi dall'avvio dell'indagine. In casi debitamente giustificati il termine può essere prorogato di quattro mesi. |
2. L'indagine e le consultazioni sono concluse entro sei mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'avviso di avvio. In casi debitamente giustificati , la Commissione può, prima della scadenza del primo termine di sei mesi, prorogare tale periodo di tre mesi attraverso la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e informando il paese terzo, le parti interessate, il Parlamento europeo e gli Stati membri . |
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Una volta concluse l'indagine e le consultazioni, la Commissione pubblica una relazione contenente le conclusioni principali dell'indagine e le misure proposte. La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo. |
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. La Commissione, qualora in esito all'indagine concluda che il paese terzo in questione non applica misure o pratiche restrittive e/o discriminatorie nel settore degli appalti, o che tali misure o pratiche non danno luogo a restrizioni dell'accesso degli operatori economici o dei beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni, chiude l'indagine. |
3. La Commissione, qualora in esito all'indagine concluda che le presunte misure o pratiche di paese terzo non sono applicate o che non danno luogo a gravi e ricorrenti restrizioni dell'accesso degli operatori economici, dei beni o servizi dell'Unione al mercato degli appalti e delle concessioni del paese terzo , chiude l'indagine e pubblica un avviso di conclusione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . |
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. La Commissione, una volta conclusa l'indagine, pubblica una relazione contenente le sue conclusioni principali. |
soppresso |
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. La Commissione può sospendere le indagini e le consultazioni in qualsiasi momento se il paese terzo: |
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La Commissione riavvia l'indagine e le consultazioni in qualsiasi momento qualora concluda che le ragioni per la sospensione non siano più valide. |
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La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in caso di sospensione o riavvio dell'indagine e delle consultazioni. |
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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[…] |
soppresso |
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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[…] |
soppresso |
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 8 bis |
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Misure IPI |
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1. La Commissione, qualora in esito ad un'indagine e alle consultazioni ai sensi dell'articolo 6 accerti l'esistenza di una misura o pratica di paese terzo, impone una misura IPI mediante un atto di esecuzione. Una misura IPI si applica solo se l'oggetto principale della procedura di appalto rientra nell'ambito di applicazione dell'atto di esecuzione, come specificato nel paragrafo 7, lettera a). La procedura di appalto non è concepita con l'intenzione di escludere tale procedura dall'ambito di applicazione del presente regolamento. |
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2. Alla luce delle informazioni disponibili, la misura IPI è determinata sulla base dei seguenti criteri: |
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3. La misura IPI si applica solo alle procedure di appalto del valore stimato di almeno 10 000 000 EUR al netto dell'imposta sul valore aggiunto per lavori e concessioni e di almeno 5 000 000 EUR al netto dell'imposta sul valore aggiunto per beni e servizi. |
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4. La misura IPI si applica anche in caso di specifici appalti aggiudicati nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, nei casi in cui tali sistemi siano soggetti alla misura IPI, ad eccezione di specifici appalti di valore stimato inferiore ai rispettivi valori stabiliti dall'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE, dall'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE e dall'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE. |
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La misura IPI non si applica alle procedure per l'aggiudicazione di appalti sulla base di un accordo quadro. La misura IPI non si applica, inoltre, a singoli lotti da aggiudicare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 10, della direttiva 2014/24/UE o dell'articolo 16, paragrafo 10, della direttiva 2014/25/UE. |
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5. Nel suo atto di esecuzione, la Commissione può decidere, entro l'ambito di applicazione stabilito al paragrafo 7 del presente articolo, di limitare l'accesso di operatori, beni o servizi di paesi terzi alle procedure di appalto richiedendo alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori di: |
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6. La misura di adeguamento del punteggio di cui al paragrafo 5, lettera a), si applica solo ai fini della valutazione e della classifica delle offerte. Tale misura non influisce sul prezzo fissato nel contratto da concludere con l'aggiudicatario. |
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7. L'atto di esecuzione, adottato ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, specifica l'ambito di applicazione della misura IPI, compresi: |
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8. Nel determinare la misura IPI sulla base delle opzioni di cui al paragrafo 5, lettere a), b) o c), la Commissione sceglie il tipo di misura che risolverebbe nel modo più efficace il livello di restrizione concernente gli operatori dell'UE nei mercati dei paesi terzi. |
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9. La Commissione può revocare la misura IPI o sospenderne l'applicazione se il paese terzo adotta misure correttive soddisfacenti, che pongano rimedio alle restrizioni all'accesso di beni, servizi o operatori economici dell'Unione ai suoi mercati degli appalti o delle concessioni, o se adotta impegni intesi a porre fine alla misura o pratica in questione. Se ritiene che le misure correttive o gli impegni assunti siano stati revocati, sospesi o attuati in modo inadeguato, la Commissione rende pubbliche le sue conclusioni e ripristina l'applicazione della misura IPI in qualsiasi momento. La Commissione può revocare, sospendere o ripristinare una misura IPI nel rispetto della procedura di esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e pubblicare successivamente un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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10. Una misura IPI scade cinque anni dopo la sua entrata in vigore. Una misura IPI può essere prorogata per una durata di cinque anni. Nove mesi prima della data di scadenza della misura IPI, la Commissione avvia di propria iniziativa un riesame della misura IPI in questione pubblicando un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale riesame si conclude entro sei mesi. A seguito di tale riesame, la Commissione può prorogare la durata della misura IPI, adeguarla appropriatamente o sostituirla con una diversa misura IPI. |
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 9 |
soppresso |
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Autorità o enti interessati |
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La Commissione determina le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori o le categorie di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, elencati dagli Stati membri, i cui appalti sono oggetto della misura. Ciascuno Stato membro presenta un elenco di amministrazioni aggiudicatrici o di enti aggiudicatori o di categorie di amministrazioni aggiudicatrici o di enti aggiudicatori adeguato, sul quale si baserà la decisione della Commissione. La Commissione vigila affinché sia adottato un adeguato livello d'azione e l'onere sia ripartito equamente tra gli Stati membri. |
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Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 9 bis |
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Obblighi contrattuali supplementari per l'aggiudicatario |
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1. Nelle procedure di appalto in cui è applicabile una misura IPI, nonché nel caso degli appalti aggiudicati sulla base di un accordo quadro in cui il valore stimato di tali appalti è pari o superiore ai valori di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE, rispettivamente, e in cui gli accordi quadro sono soggetti alla misura IPI, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori includono inoltre, tra le condizioni contrattuali con l'aggiudicatario: |
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2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), è sufficiente fornire prove attestanti che più del 75 % del valore totale del contratto è originato in paesi diversi dal paese terzo soggetto alla misura IPI. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore chiedono delle prove qualora emergano elementi che facciano ragionevolmente sospettare il mancato rispetto di quanto previsto dal paragrafo 1, lettere a) o b), o se il contratto è aggiudicato da un gruppo di operatori economici che comprende una persona giuridica originaria di un paese terzo soggetto a una misura IPI. |
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3. Come previsto nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, per le offerte presentate da PMI autonome originarie dell'Unione o di paesi terzi con i quali l'Unione ha stipulato un accordo internazionale in materia di appalti, la Commissione e gli Stati membri mettono a disposizione orientamenti sulle migliori pratiche per garantire l'efficacia del presente regolamento e la sua coerente attuazione. Tali orientamenti tengono conto, in particolare, delle esigenze di informazione delle PMI. |
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4. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori includono un riferimento alle condizioni supplementari previste dal presente articolo nella documentazione per le procedure di appalto cui è applicabile una misura IPI. |
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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[…] |
soppresso |
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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[…] |
soppresso |
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono decidere di non applicare alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della concessione la misura di adeguamento del prezzo se: |
1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono decidere , in via eccezionale, di non applicare alla procedura di aggiudicazione dell'appalto la misura IPI se: |
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera a ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore che non intende applicare la misura di adeguamento del prezzo menziona tale intenzione nel bando di gara pubblicato ai sensi dell'articolo 49 della direttiva2014/24/UE o dell'articolo 69 della direttiva 2014/25/UE o nel bando di concessione ai sensi dell'articolo 31 della direttiva 2014/23/UE. Ne dà comunicazione alla Commissione entro dieci giorni di calendario dalla pubblicazione del bando di gara . |
2. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore che non intende applicare una misura IPI ne dà comunicazione alla Commissione senza indugio e in ogni caso entro trenta giorni prima dell'aggiudicazione dell'appalto, e motiva in modo dettagliato il ricorso alla deroga . |
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 3 — comma 1 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Qualsiasi richiesta di deroga sulla base del presente articolo richiede l'approvazione della Commissione prima dell'aggiudicazione dell'appalto. |
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. La Commissione può opporsi a una richiesta di deroga a una misura IPI se la notifica è priva di una motivazione sufficientemente dettagliata. La Commissione comunica senza indebito ritardo all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore la sua decisione. |
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. L'amministrazione aggiudicatrice e/o l'ente aggiudicatore che procede all'aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara conformemente all'articolo 2 della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 50 della direttiva 2014/25/UE e decide di non applicare una misura di adeguamento del prezzo, ne fa menzione nell'avviso di aggiudicazione dell'appalto pubblicato ai sensi dell'articolo 50 della direttiva 2014/24/UE o dell'articolo 70 della direttiva 2014/25/UE o nell'avviso di aggiudicazione della concessione ai sensi dell'articolo 32 della direttiva 2014/23/UE e ne dà comunicazione alla Commissione entro dieci giorni di calendario dalla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione dell'appalto. |
soppresso |
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La comunicazione contiene le seguenti informazioni: |
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Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. I contratti conclusi con un operatore economico in violazione di misure di adeguamento del prezzo adottate o ripristinate ai sensi del presente regolamento sono privi di effetti. |
2. I contratti conclusi con un operatore economico in violazione di misure IPI adottate o ripristinate ai sensi del presente regolamento sono privi di effetti. |
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 13 bis Risorse La Commissione assicura che un'adeguata quantità di risorse sia assegnata all'attuazione e all'applicazione del presente regolamento. |
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 15
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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[…] |
soppresso |
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 16 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Entro il 31 dicembre 2018 e in seguito almeno ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sui progressi compiuti nei negoziati internazionali avviati a norma del presente regolamento per quanto riguarda l'accesso per gli operatori economici dell'Unione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici o delle concessioni nei paesi terzi. A tal fine, gli Stati membri forniscono su richiesta alla Commissione le informazioni necessarie. |
Due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e in seguito almeno ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sui progressi compiuti nei negoziati internazionali avviati a norma del presente regolamento per quanto riguarda l'accesso per gli operatori economici dell'Unione ai mercati degli appalti e delle concessioni nei paesi terzi. Gli Stati membri forniscono su richiesta alla Commissione le informazioni necessarie in merito all'applicazione delle misure a norma del presente regolamento, anche riguardo al numero di procedure di appalto a livello centralizzato e decentrato in cui è stata applicata una determinata misura IPI, al numero di offerte ricevute da paesi terzi soggetti a tale misura IPI, nonché ai casi in cui è stata applicata una specifica deroga dalla misura IPI. La relazione è resa pubblica. |
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 16 — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Basandosi sulle informazioni ricevute dagli Stati membri, la Commissione istituisce a livello dell'Unione una banca dati sui contratti di appalti pubblici o le procedure di aggiudicazione delle concessioni con paesi terzi e sull'applicazione di misure IPI a norma del presente regolamento. La Commissione aggiorna annualmente la banca dati. |
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 17
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 17 |
soppresso |
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Modifica della direttiva 2014/25/CE |
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Gli articoli 85 e 86 della direttiva 2014/25/UE sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
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Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 17 bis Riesame Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, la Commissione riesamina l'ambito di applicazione, il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento e riferisce le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio. In casi debitamente giustificati, la Commissione può prorogare il termine per il secondo riesame fino a cinque anni. In caso di proroga, la Commissione informa preventivamente il Parlamento europeo e il Consiglio. |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0337/2021).
(16) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(17) Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50).
(4) Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50).
(1 bis) C(2019)5494.
(5) Regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).
(20) Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33).
(21) Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14).
(20) Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33).
(21) Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14).
(22) Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1).
(1 bis) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(23) Raccomandazione 2003/261/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(24) Regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
(27) Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).
(27) Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).
(28) Secondo la definizione di cui alla raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
Mercoledì 15 dicembre 2021
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30.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/226 |
P9_TA(2021)0498
Disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e applicazione differita delle prescrizioni per i dispositivi fabbricati internamente ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 dicembre 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle prescrizioni per i dispositivi fabbricati internamente (COM(2021)0627 — C9-0381/2021 — 2021/0323(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2022/C 251/32)
Il Parlamento europeo,
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— |
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0627), |
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— |
visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0381/2021), |
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— |
visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'8 dicembre 2021 (1), |
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— |
previa consultazione del Comitato delle regioni, |
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— |
visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 24 novembre 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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— |
visti gli articoli 59 e 163 del regolamento, |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
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3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
(1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
P9_TC1-COD(2021)0323
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 15 dicembre 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2022/112.)
|
30.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/227 |
P9_TA(2021)0499
Legge sui mercati digitali ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 15 dicembre 2021, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020)0842 — C9-0419/2020 — 2020/0374(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2022/C 251/33)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 244
Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 20
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 21
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 23
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Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 29
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 30
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 31
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 32
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 33
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 36
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 36 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 37
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 38
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 39
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 40
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 41
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 42
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 44
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 46
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
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Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 47
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 48
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 49
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 52 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
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|
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 53
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 57
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 57 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
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Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 58
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 59
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 60
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 61
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 62
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 64
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 65 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 67
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Considerando 70
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Considerando 75
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 49
Proposta di regolamento
Considerando 75 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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|
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Considerando 75 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 51
Proposta di regolamento
Considerando 76
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 52
Proposta di regolamento
Considerando 77
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 53
Proposta di regolamento
Considerando 77 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 54
Proposta di regolamento
Considerando 77 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 55
Proposta di regolamento
Considerando 77 quater (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 56
Proposta di regolamento
Considerando 78
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 57
Proposta di regolamento
Considerando 78 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 58
Proposta di regolamento
Considerando 79
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare agli articoli 16, 47 e 50. Esso dovrebbe di conseguenza essere interpretato e applicato nel rispetto di tali diritti e principi, |
|
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate volte a garantire che i mercati nel settore digitale nei quali sono presenti gatekeeper (controllori dell'accesso) siano equi e contendibili in tutta l'Unione. |
1. Il presente regolamento ha l'obiettivo di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno stabilendo norme armonizzate volte a garantire che i mercati nel settore digitale nei quali sono presenti gatekeeper (controllori dell'accesso) siano equi e contendibili in tutta l'Unione, a vantaggio sia degli utenti finali che degli utilizzatori finali, in modo da incoraggiare l'innovazione e migliorare il benessere dei consumatori . |
Emendamento 231
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Il presente regolamento si applica ai servizi di piattaforma di base forniti o offerti dai gatekeeper a utenti commerciali stabiliti nell'Unione o a utenti finali stabiliti o situati nell'Unione, a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza dei gatekeeper e dalla normativa altrimenti applicabile alla fornitura del servizio. |
2. Il presente regolamento si applica ai servizi di piattaforma di base forniti o offerti dai gatekeeper a utenti finali stabiliti o situati nell'Unione e a utenti commerciali , a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza dei gatekeeper o degli utenti commerciali e dalla normativa altrimenti applicabile alla fornitura del servizio. Il presente regolamento si applica e viene interpretato nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente agli articoli 11, 16, 47 e 50. |
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 3 — lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 5
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5. Gli Stati membri non impongono ai gatekeeper ulteriori obblighi per mezzo di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative allo scopo di garantire l'equità e la contendibilità dei mercati. Quanto disposto lascia impregiudicate le norme che perseguono altri legittimi interessi pubblici, nel rispetto del diritto dell'Unione. In particolare, nessuna disposizione del presente regolamento impedisce agli Stati membri di imporre, al fine di tutelare i consumatori o di lottare contro atti di concorrenza sleale, obblighi compatibili con il diritto dell'Unione alle imprese, compresi i fornitori di servizi di piattaforma di base, se tali obblighi non riguardano le imprese pertinenti che hanno lo status di gatekeeper ai sensi del presente regolamento. |
5. Al fine di evitare la frammentazione del mercato interno, gli Stati membri non impongono ai gatekeeper ai sensi del presente regolamento ulteriori obblighi per mezzo di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative allo scopo di garantire l'equità e la contendibilità dei mercati. Quanto disposto lascia impregiudicate le norme che perseguono altri legittimi interessi pubblici, nel rispetto del diritto dell'Unione. In particolare, nessuna disposizione del presente regolamento impedisce agli Stati membri di imporre, al fine di tutelare i consumatori, di lottare contro atti di concorrenza sleale o di perseguire altri legittimi interessi pubblici, obblighi compatibili con il diritto dell'Unione alle imprese, compresi i fornitori di servizi di piattaforma di base, se tali obblighi non riguardano le imprese pertinenti che hanno lo status di gatekeeper ai sensi del presente regolamento. |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 6
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
6. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Esso lascia altresì impregiudicata l'applicazione: delle norme nazionali che vietano accordi anticoncorrenziali, decisioni delle associazioni di imprese, pratiche concordate e abusi di posizione dominante; delle norme nazionali in materia di concorrenza che vietano altre forme di comportamento unilaterale nella misura in cui sono applicate a imprese diverse dai gatekeeper o equivalgono a imporre obblighi aggiuntivi ai gatekeeper; del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (38) e delle norme nazionali relative al controllo delle concentrazioni ; dei regolamenti (UE) 2019/1150 e (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio (39) . |
6. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Esso lascia altresì impregiudicata l'applicazione: delle norme nazionali che vietano accordi anticoncorrenziali, decisioni delle associazioni di imprese, pratiche concordate e abusi di posizione dominante; delle norme nazionali in materia di concorrenza che vietano altre forme di comportamento unilaterale nella misura in cui tali norme sono applicate a imprese diverse dai gatekeeper a norma del presente regolamento o equivalgono a imporre obblighi aggiuntivi ai gatekeeper; del regolamento (CE) n. 139/2004 (38) del Consiglio e delle norme nazionali relative al controllo delle concentrazioni e del regolamento (UE) 2019/1150; |
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 7
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7. Le autorità nazionali non adottano decisioni che siano in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento. La Commissione e gli Stati membri operano in stretta collaborazione e coordinamento nell'ambito delle azioni di esecuzione. |
7. Le autorità nazionali non adottano decisioni che siano in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento. La Commissione e gli Stati membri operano in stretta collaborazione e coordinamento nell'ambito delle azioni di esecuzione sulla base dei principi di cui all'articolo 31 quinquies . |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 2 — lettera f bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
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|
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 2 — lettera f ter (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 2 — lettera f quater (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 2 — lettera h
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 6
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 10 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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|
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 10 ter (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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|
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 10 quater (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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|
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 14
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 14 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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|
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 18
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 18 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
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|
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 2 — punto 23 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 1 — parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Un fornitore di servizi di piattaforma di base è designato come gatekeeper se: |
1. Un'impresa è designata come gatekeeper se: |
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 1 — lettera b
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — parte introduttiva
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Si presume che un fornitore di servizi di piattaforma di base soddisfi: |
2. Si presume che un'impresa soddisfi: |
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera b — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
il requisito di cui al paragrafo 1, lettera b), se fornisce un servizio di piattaforma di base che annovera nell'ultimo esercizio finanziario più di 45 milioni di utenti finali attivi mensilmente, stabiliti o situati nell'Unione , e oltre 10 000 utenti commerciali attivi annualmente stabiliti nell'Unione ; |
il requisito di cui al paragrafo 1, lettera b), se fornisce uno o più servizi di piattaforma di base , ciascuno dei quali annovera nell'ultimo esercizio finanziario più di 45 milioni di utenti finali mensilmente, stabiliti o situati nel SEE , e oltre 10 000 utenti commerciali annualmente stabiliti nel SEE ; |
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera b — comma 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
ai fini del primo comma, con utenti finali attivi mensilmente si fa riferimento al numero medio di utenti finali attivi mensilmente nel corso della maggior parte dell'ultimo esercizio finanziario; |
soppresso |
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Ai fini della lettera b) |
||||
|
|
|
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
3. Se raggiunge tutte le soglie di cui al paragrafo 2, un fornitore di servizi di piattaforma di base notifica tale informazione alla Commissione entro tre mesi dal raggiungimento di tali soglie e fornisce alla Commissione le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2. Tale notifica comprende le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2 per ciascuno dei servizi di piattaforma di base del fornitore che raggiunge le soglie di cui al paragrafo 2, lettera b). La notifica è aggiornata ogniqualvolta altri servizi di piattaforma di base raggiungono singolarmente le soglie di cui al paragrafo 2, lettera b). |
3. Se raggiunge tutte le soglie di cui al paragrafo 2, l'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base notifica tale informazione alla Commissione senza indugio e in ogni caso entro due mesi dal raggiungimento di tali soglie e fornisce alla Commissione le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2. Tale notifica comprende le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2 per ciascuno dei servizi di piattaforma di base dell'impresa che raggiunge le soglie di cui al paragrafo 2, lettera b). La notifica è aggiornata ogniqualvolta altri servizi di piattaforma di base raggiungono singolarmente le soglie di cui al paragrafo 2, lettera b). |
|
La mancata notifica da parte di un pertinente fornitore di servizi di piattaforma di base dell'informazione richiesta a norma del presente paragrafo non impedisce alla Commissione di designare in qualsiasi momento tali fornitori come gatekeeper a norma del paragrafo 4. |
La mancata notifica da parte di una pertinente impresa che fornisce servizi di piattaforma di base dell'informazione richiesta a norma del presente paragrafo non impedisce alla Commissione di designare in qualsiasi momento tali imprese come gatekeeper a norma del paragrafo 4. |
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 4 — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
La Commissione designa, senza indebito ritardo e al più tardi entro 60 giorni dalla ricezione delle informazioni complete di cui al paragrafo 3, il fornitore di servizi di piattaforma di base che soddisfa tutte le soglie di cui al paragrafo 2 come gatekeeper a meno che tale fornitore presenti , con la propria notifica, argomentazioni sufficientemente fondate per dimostrare che, nelle circostanze relative al funzionamento del pertinente servizio di piattaforma di base e tenendo conto degli elementi elencati al paragrafo 6 , il fornitore non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1. |
La Commissione designa, senza indebito ritardo e al più tardi entro 60 giorni dalla ricezione delle informazioni complete di cui al paragrafo 3, l'impresa che fornisce servizi di piattaforma di base che soddisfa tutte le soglie di cui al paragrafo 2 come gatekeeper . L'impresa può presentare , con la propria notifica, argomentazioni convincenti per dimostrare che, nelle circostanze relative al funzionamento del pertinente servizio di piattaforma di base, l'impresa non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1. |
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 4 — comma 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Se il gatekeeper presenta tali argomentazioni sufficientemente fondate per dimostrare che non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione applica il paragrafo 6 per valutare se i criteri di cui al paragrafo 1 sono soddisfatti. |
soppresso |
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 4 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
4 bis. Se l'impresa che fornisce i servizi di piattaforma di base non informa la Commissione, non fornisce le informazioni di cui al paragrafo 3 o non presenta, entro il termine fissato dalla Commissione, tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutarne la designazione come gatekeeper ai sensi dei paragrafi 2 e 6, la Commissione ha il diritto di designare tale impresa come gatekeeper in qualsiasi momento sulla base delle informazioni a sua disposizione a norma del paragrafo 4. |
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 5
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per specificare la metodologia volta a determinare se le soglie quantitative stabilite al paragrafo 2 sono raggiunte e ad adeguarle periodicamente agli sviluppi tecnologici e di mercato, ove necessario , in particolare per quanto riguarda la soglia di cui al paragrafo 2, lettera a) . |
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per specificare la metodologia volta a determinare se le soglie quantitative stabilite al paragrafo 2 del presente articolo sono raggiunte e ad adeguare periodicamente la metodologia agli sviluppi tecnologici e di mercato, ove necessario . Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 37 per aggiornare l'elenco di indicatori riportato nell'allegato del presente regolamento . |
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 6 — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
La Commissione può identificare come gatekeeper, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 15, qualsiasi fornitore di servizi di piattaforma di base che soddisfa ciascuno dei requisiti di cui al paragrafo 1 ma non raggiunge ciascuna delle soglie di cui al paragrafo 2 o ha presentato argomentazioni sufficientemente fondate in conformità del paragrafo 4 . |
La Commissione identifica come gatekeeper, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 15, qualsiasi impresa che fornisce servizi di piattaforma di base , escluse le piccole e medie imprese o le microimprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, che soddisfa ciascuno dei requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ma non raggiunge ciascuna delle soglie di cui al paragrafo 2 del presente articolo . |
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 6 — comma 2 — lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 6 — comma 2 — lettera c
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 6 — comma 2 — lettera d
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 6 — comma 2 — lettera e bis (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 6 — comma 2 — lettera e ter (nuova)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
|
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 6 — comma 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Nell'effettuare tale valutazione, la Commissione tiene conto dei prevedibili sviluppi che interesseranno tali elementi. |
Nell'effettuare tale valutazione, la Commissione tiene conto dei prevedibili sviluppi che interesseranno tali elementi , compresi eventuali concentrazioni previste con un altro fornitore di servizi di piattaforma di base o di qualsiasi altro servizio fornito nel settore digitale . |
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 6 — comma 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Se il fornitore di un servizio di piattaforma di base che raggiunge le soglie quantitative di cui al paragrafo 2 non si conforma alle misure di indagine disposte dalla Commissione in maniera significativa e se tale mancata conformità persiste dopo che il fornitore è stato invitato a conformarsi entro un termine ragionevole e a presentare osservazioni, la Commissione ha facoltà di designare tale fornitore come gatekeeper. |
soppresso |
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 6 — comma 5
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Se il fornitore di un servizio di piattaforma di base che non raggiunge le soglie quantitative di cui al paragrafo 2 non si conforma alle misure di indagine disposte dalla Commissione in maniera significativa e se tale mancata conformità persiste dopo che il fornitore è stato invitato a conformarsi entro un termine ragionevole e a presentare osservazioni, la Commissione ha facoltà di designare tale fornitore come gatekeeper. |
soppresso |
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 7
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7. La Commissione individua, in relazione a ciascun gatekeeper identificato a norma del paragrafo 4 o del paragrafo 6, l'impresa pertinente cui esso appartiene ed elenca i pertinenti servizi di piattaforma di base forniti nell'ambito della medesima impresa e che costituiscono singolarmente un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali, conformemente al paragrafo 1, lettera b). |
7. Entro il termine stabilito al paragrafo 4, la Commissione individua, in relazione a ciascuna impresa designata come gatekeeper a norma del paragrafo 4 o del paragrafo 6, i pertinenti servizi di piattaforma di base forniti nell'ambito della medesima impresa e che costituiscono singolarmente un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali, conformemente al paragrafo 1, lettera b). |
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 8
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
8. Il gatekeeper garantisce l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 entro sei mesi dall'inserimento di un servizio di piattaforma di base nell'elenco di cui al paragrafo 7 del presente articolo. |
8. Il gatekeeper garantisce l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 quanto prima e, in ogni caso, entro quattro mesi dall'inserimento di un servizio di piattaforma di base nell'elenco di cui al paragrafo 7 del presente articolo. |
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
La Commissione verifica periodicamente, e almeno ogni due anni, se i gatekeeper designati continuano a soddisfare i requisiti stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 1, o se nuovi fornitori di servizi di piattaforma di base soddisfano tali requisiti. Nell'ambito del riesame periodico si valuta inoltre l'eventuale necessità di adeguare l'elenco dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper contemplati. |
La Commissione verifica periodicamente, e almeno ogni tre anni, se i gatekeeper designati continuano a soddisfare i requisiti stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 1, e almeno ogni anno se i nuovi servizi di piattaforma di base soddisfano tali requisiti. Nell'ambito del riesame periodico si valuta inoltre l'eventuale necessità di adeguare l'elenco dei servizi di piattaforma di base del gatekeeper contemplati. La verifica non ha alcun effetto sospensivo sugli obblighi del gatekeeper. |
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Se constata, sulla base del riesame di cui al primo comma, che i fatti su cui si basava la designazione come gatekeeper dei fornitori di servizi di piattaforma di base sono cambiati, la Commissione adotta una decisione corrispondente. |
Se constata, sulla base del riesame di cui al primo comma, che i fatti su cui si basava la designazione come gatekeeper delle imprese che forniscono servizi di piattaforma di base sono cambiati, la Commissione adotta una decisione corrispondente. |
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 3
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. La Commissione pubblica e aggiorna costantemente l'elenco dei gatekeeper e l'elenco dei servizi di piattaforma di base per i quali essi sono tenuti all'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6. |
3. La Commissione pubblica e aggiorna costantemente l'elenco delle imprese designate come gatekeeper e l'elenco dei servizi di piattaforma di base per i quali essi sono tenuti all'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6. La Commissione pubblica una relazione annuale in cui espone i risultati delle proprie attività di monitoraggio, incluso l'impatto sugli utenti commerciali, in particolare le piccole e medie imprese, e gli utenti finali, e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 5 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 5 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 5 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 5 — lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 5 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 5 — lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 5 — lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 5 — lettera g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 5 — lettera g — punto i (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 5 — lettera g — punto ii (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 5 — lettera g — punto iii (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 5 — lettera g — punto iv (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 5 — lettera g — punto v (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 5 — lettera g bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 235
Proposta di regolamento
Articolo 5 — lettera g ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 124
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 125
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 126
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera f
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 127
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 128
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera f ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 129
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera g
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 130
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera h
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 131
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 132
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1 — lettera k
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 133
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 6 — paragrafo 2 |
Articolo 5 — paragrafo 2 |
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2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a) , i dati non accessibili al pubblico comprendono tutti i dati aggregati e non aggregati generati dagli utenti commerciali che possono essere ricavati o raccolti attraverso le attività commerciali degli utenti commerciali o dei loro clienti sul servizio di piattaforma di base del gatekeeper. |
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera g bis) , i dati non accessibili al pubblico comprendono tutti i dati aggregati e non aggregati generati dagli utenti commerciali che possono essere ricavati o raccolti attraverso le attività commerciali degli utenti commerciali o dei loro clienti sul servizio di piattaforma di base o sui servizi ausiliari del gatekeeper. |
Emendamento 134
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Le misure attuate dal gatekeeper per garantire l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 sono efficaci ai fini del conseguimento dell'obiettivo del pertinente obbligo . Il gatekeeper garantisce che tali misure siano attuate nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE, nonché della legislazione in materia di cibersicurezza, protezione dei consumatori e sicurezza dei prodotti. |
1. Il gatekeeper attua misure efficaci per garantire la sua conformità agli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 e dimostra tale conformità quando è chiamato a farlo . Il gatekeeper garantisce che le misure che attua siano conformi al regolamento (UE) 2016/679 , alla direttiva 2002/58/CE, alla legislazione in materia di cibersicurezza, protezione dei consumatori e sicurezza dei prodotti , nonché ai requisiti di accessibilità per le persone con disabilità conformemente alla direttiva (UE) 2019/882 . |
Emendamento 135
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Entro sei mesi dalla sua designazione e in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 8, il gatekeeper presenta alla Commissione una relazione che descrive in modo dettagliato e trasparente le misure attuate per garantire l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6. La relazione è aggiornata almeno una volta all'anno. |
Emendamento 136
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Insieme alla relazione di cui al paragrafo 1 bis ed entro lo stesso termine, il gatekeeper presenta alla Commissione una sintesi non riservata della sua relazione, che sarà pubblicata dalla stessa senza indugio. La sintesi non riservata è aggiornata almeno una volta all'anno conformemente alla relazione dettagliata. |
|
|
Ai fini della conformità con gli obblighi sanciti all'articolo 6 e laddove il gatekeeper nutra dubbi ragionevoli circa il o i metodi di conformità, egli può richiedere che la Commissione avvii un processo di ricezione ed esame di richieste di chiarimenti e successivamente proceda a specificare ulteriormente le misure pertinenti che il gatekeeper è tenuto ad adottare per conformarsi in maniera effettiva e proporzionata a tali obblighi. Un'ulteriore precisazione degli obblighi sanciti all'articolo 6 è limitata a questioni relative alla necessità di garantire l'osservanza effettiva e proporzionata degli obblighi. Nel procedere in tal senso, la Commissione può decidere di consultare terzi di cui ritiene necessario il parere riguardo alle misure che il gatekeeper è tenuto ad attuare. La durata del processo non supera il periodo previsto dall'articolo 3, paragrafo 8, con la possibilità di prorogarlo di due mesi, a discrezione della Commissione, qualora il processo di dialogo non si concluda prima dello scadere di tale periodo. |
|
|
È a discrezione della Commissione decidere se avviare tale processo, tenendo debitamente conto dei principi di parità di trattamento, proporzionalità e giusto processo. Laddove la Commissione decida di non avviare tale processo, essa fornisce una motivazione scritta al gatekeeper interessato. Al termine del processo, la Commissione può altresì specificare mediante decisione le misure che il gatekeeper interessato è tenuto ad attuare derivanti dalla conclusione del processo di cui al paragrafo 1 ter. |
Emendamento 137
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Se constata che le misure che il gatekeeper intende attuare o ha attuato a norma del paragrafo 1 non garantiscono l'effettiva osservanza dei pertinenti obblighi sanciti dall'articolo 6, la Commissione può specificare mediante decisione le misure che il gatekeeper in questione deve attuare. La Commissione adotta tale decisione entro sei mesi dall'avvio del procedimento a norma dell'articolo 18. |
2. Se constata che le misure che il gatekeeper intende attuare o ha attuato a norma del paragrafo 1 non garantiscono l'effettiva osservanza dei pertinenti obblighi sanciti dall'articolo 6, la Commissione può specificare mediante decisione le misure che il gatekeeper in questione è tenuto ad attuare. La Commissione adotta tale decisione il prima possibile e ad ogni modo non oltre quattro mesi dall'avvio del procedimento a norma dell'articolo 18. |
Emendamento 138
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 4
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4. In vista dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 2, la Commissione comunica le proprie constatazioni preliminari entro tre mesi dall'apertura del procedimento. Nelle constatazioni preliminari la Commissione illustra le misure che intende adottare o che ritiene debbano essere adottate dal fornitore dei servizi di piattaforma di base interessato al fine di rispondere in maniera efficace alle constatazioni preliminari. |
4. Ai fini dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 2, la Commissione comunica le proprie constatazioni preliminari e pubblica una breve sintesi il prima possibile e ad ogni modo non oltre due mesi dall'apertura del procedimento. Nelle constatazioni preliminari la Commissione illustra le misure che intende adottare o che ritiene debbano essere adottate dal fornitore dei servizi di piattaforma di base interessato al fine di rispondere in maniera efficace alle constatazioni preliminari. La Commissione può decidere di invitare terzi interessati a presentare osservazioni entro un termine da essa fissato nella sua pubblicazione. Al momento della pubblicazione la Commissione tiene debitamente conto del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali. |
Emendamento 139
Proposta di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 7
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
7. Un gatekeeper può richiedere l'apertura di un procedimento a norma dell'articolo 18 affinché la Commissione determini se le misure che il gatekeeper intende attuare o ha attuato a norma dell'articolo 6 siano efficaci ai fini del conseguimento dell'obiettivo del pertinente obbligo nelle circostanze specifiche. Un gatekeeper può presentare, assieme alla sua domanda, una richiesta motivata per spiegare in particolare i motivi per cui le misure che intende attuare o ha attuato siano efficaci ai fini del conseguimento dell'obiettivo del pertinente obbligo nelle circostanze specifiche. |
7. Un gatekeeper può richiedere , entro il termine per l'attuazione di cui all'articolo 3, paragrafo 8, l'apertura di un procedimento a norma dell'articolo 18 affinché la Commissione determini se le misure che il gatekeeper intende attuare o ha attuato a norma dell'articolo 6 siano efficaci ai fini del conseguimento dell'obiettivo del pertinente obbligo nelle circostanze specifiche. Nella sua domanda, il gatekeeper presenta una richiesta motivata per spiegare in particolare i motivi per cui le misure che intende attuare o ha attuato siano efficaci ai fini del conseguimento dell'obiettivo del pertinente obbligo nelle circostanze specifiche. La Commissione adotta la propria decisione entro sei mesi dall'avvio del procedimento a norma dell'articolo 18. |
Emendamento 140
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La Commissione può in via eccezionale sospendere, integralmente o in parte, su richiesta motivata del gatekeeper, un obbligo specifico sancito dagli articoli 5 e 6 per un servizio di piattaforma di base mediante decisione adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4, se il gatekeeper dimostra che l'osservanza di tale obbligo specifico metterebbe a rischio, a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al controllo del gatekeeper, la redditività economica dell'attività del gatekeeper nell'Unione, e solo nella misura necessaria a far fronte a tale minaccia alla sua redditività. La Commissione si prefigge di adottare la decisione di sospensione senza indugio e al più tardi entro tre mesi dalla ricezione di una richiesta motivata completa. |
1. La Commissione può in via eccezionale sospendere, integralmente o in parte, su richiesta motivata del gatekeeper, un obbligo specifico sancito dagli articoli 5 e 6 per un servizio di piattaforma di base mediante decisione adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4, se il gatekeeper dimostra che l'osservanza di tale obbligo specifico metterebbe a rischio, a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al controllo del gatekeeper, la redditività economica dell'attività del gatekeeper nell'Unione, e solo nella misura necessaria a far fronte a tale minaccia alla sua redditività. La Commissione si prefigge di adottare la decisione di sospensione senza indugio e al più tardi entro tre mesi dalla ricezione di una richiesta motivata completa. La decisione di sospensione è accompagnata da una dichiarazione motivata che illustra i motivi della sospensione. |
Emendamento 141
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2. Se la sospensione è concessa a norma del paragrafo 1, la Commissione riesamina con cadenza annua la sua decisione di sospensione. A seguito di tale riesame la Commissione revoca la sospensione o decide che le condizioni di cui al paragrafo 1 continuano a essere soddisfatte. |
2. Se la sospensione è concessa a norma del paragrafo 1, la Commissione riesamina con cadenza annua la sua decisione di sospensione. A seguito di tale riesame la Commissione revoca in toto o in parte la sospensione o decide che le condizioni di cui al paragrafo 1 continuano a essere soddisfatte. |
Emendamento 142
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 3 — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
La Commissione può, agendo su richiesta motivata di un gatekeeper, sospendere provvisoriamente l'applicazione del pertinente obbligo in relazione a uno o più singoli servizi di piattaforma di base già prima della decisione a norma del paragrafo 1. |
Nei casi urgenti la Commissione può, agendo su richiesta motivata di un gatekeeper, sospendere provvisoriamente l'applicazione del pertinente obbligo in relazione a uno o più singoli servizi di piattaforma di base già prima della decisione a norma del paragrafo 1. |
Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 3 — comma 2
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Nel valutare la richiesta, la Commissione tiene conto in particolare dell'impatto dell'osservanza dell'obbligo specifico sulla redditività economica dell'attività del gatekeeper nell'Unione, nonché su terzi. La sospensione può essere subordinata a condizioni e obblighi definiti dalla Commissione al fine di garantire un giusto equilibrio tra tali interessi e gli obiettivi del presente regolamento. Una siffatta richiesta può essere presentata e accolta in qualsiasi momento in attesa della valutazione della Commissione a norma del paragrafo 1. |
Nel valutare la richiesta, la Commissione tiene conto in particolare dell'impatto dell'osservanza dell'obbligo specifico sulla redditività economica dell'attività del gatekeeper nell'Unione, nonché su terzi , in particolare sugli utenti commerciali minori e sui consumatori . La sospensione può essere subordinata a condizioni e obblighi definiti dalla Commissione al fine di garantire un giusto equilibrio tra tali interessi e gli obiettivi del presente regolamento. Una siffatta richiesta può essere presentata e accolta in qualsiasi momento in attesa della valutazione della Commissione a norma del paragrafo 1. |
Emendamento 144
Proposta di regolamento
Articolo 9 — titolo
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Esenzione per motivi imperativi di interesse pubblico |
Esenzione per motivi di moralità pubblica, sanità pubblica o pubblica sicurezza |
Emendamento 145
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. La Commissione, agendo su richiesta motivata di un gatekeeper o di propria iniziativa, può esentare tale gatekeeper, integralmente o in parte, mediante decisione adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4, da un obbligo specifico sancito dagli articoli 5 e 6 in relazione a un singolo servizio di piattaforma di base identificato a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, se tale esenzione è giustificata in base ai motivi di cui al paragrafo 2. La Commissione adotta la decisione di esenzione al più tardi entro tre mesi dalla ricezione di una richiesta motivata completa. |
1. La Commissione, agendo su richiesta motivata di un gatekeeper o di propria iniziativa, può esentare tale gatekeeper, integralmente o in parte, mediante decisione adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4, da un obbligo specifico sancito dagli articoli 5 e 6 in relazione a un singolo servizio di piattaforma di base identificato a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, se tale esenzione è giustificata in base ai motivi di cui al paragrafo 2. La Commissione adotta la decisione di esenzione al più tardi entro tre mesi dalla ricezione di una richiesta motivata completa. Tale decisione è accompagnata da una dichiarazione motivata che illustra i motivi dell'esenzione. |
Emendamento 146
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
1 bis. Se l'esenzione è concessa a norma del paragrafo 1, la Commissione riesamina ogni anno la sua decisione di esenzione. A seguito di tale riesame la Commissione revoca in toto o in parte l'esenzione o decide che le condizioni di cui al paragrafo 1 continuano a essere soddisfatte. |
Emendamento 147
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 3 — comma 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
La Commissione può, agendo su richiesta motivata di un gatekeeper o di propria iniziativa, sospendere provvisoriamente l'applicazione del pertinente obbligo in relazione a uno o più singoli servizi di piattaforma di base già prima della decisione a norma del paragrafo 1. |
Nei casi urgenti, la Commissione può, agendo su richiesta motivata di un gatekeeper o di propria iniziativa, sospendere provvisoriamente l'applicazione del pertinente obbligo in relazione a uno o più singoli servizi di piattaforma di base già prima della decisione a norma del paragrafo 1. |
Emendamento 148
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 1
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 per aggiornare gli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 se, sulla base di un'indagine di mercato a norma dell'articolo 17, ha individuato la necessità di stabilire nuovi obblighi riguardanti pratiche sleali o che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base in maniera analoga alle pratiche oggetto degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6. |
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37, con cui modifica gli articoli 5 e 6 aggiungendo obblighi se, sulla base di un'indagine di mercato a norma dell'articolo 17, ha individuato che ciò risulta necessario per affrontare pratiche sleali o che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base in maniera analoga alle pratiche oggetto degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6. Tali atti delegati possono aggiungere nuovi obblighi solo a quelli elencati agli articoli 5 e 6. |
Emendamento 149
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||||
|
|
1 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 che integrano il presente regolamento riguardo agli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6. Tali atti delegati contemplano unicamente quanto segue: |
||||||
|
|
|
Emendamento 150
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 2 — lettera a
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
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|
Emendamento 151
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 2 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
|
2 bis. In relazione all'obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f ter), la Commissione adotta entro … [18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] un atto delegato conformemente all'articolo 37 che integra il presente regolamento definendo la portata e le caratteristiche adeguate per l'interconnessione dei servizi di social network online dei gatekeeper nonché le norme o le specifiche tecniche di tale interconnessione. Tali norme o specifiche tecniche garantiscono un elevato livello di sicurezza e protezione dei dati personali. Nell'elaborare norme o specifiche tecniche, la Commissione può consultare gli organismi di normazione o altri soggetti interessati, come previsto dal regolamento (UE) n. 1025/2012. |
Emendamento 152
Proposta di regolamento
Articolo 11
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 11 |
Articolo 6 bis |
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Antielusione |
Antielusione |
|
1. Un gatekeeper garantisce l'effettiva osservanza degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6. L'attuazione degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, che si applicano in relazione ai servizi di piattaforma di base designati a norma dell'articolo 3, non è pregiudicata da alcun comportamento dell'impresa cui appartiene il gatekeeper, a prescindere dalla natura contrattuale, commerciale, tecnica o di qualsiasi altro tipo del comportamento. |
1. Un gatekeeper garantisce l'effettiva osservanza degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6. |
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|
1 bis. Mentre gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 si applicano in relazione ai servizi di piattaforma di base designati a norma dell'articolo 3, il gatekeeper, compresa qualsiasi impresa cui appartiene, non adotta alcun comportamento, a prescindere dalla natura contrattuale, commerciale, tecnica o di qualsiasi altro tipo del comportamento, che, pur formalmente, concettualmente o tecnicamente distinto da un comportamento vietato ai sensi degli articoli 5 e 6, possa in pratica avere un oggetto o un effetto equivalente. |
|
|
1 ter. Il gatekeeper non adotta alcun comportamento atto a scoraggiare l'interoperabilità utilizzando misure tecniche di protezione o condizioni di servizio discriminatorie, assoggettando le interfacce di programmazione delle applicazioni al diritto d'autore ovvero fornendo informazioni fuorvianti. |
|
2. Nei casi in cui è richiesto un consenso per la raccolta e il trattamento dei dati personali al fine di garantire la conformità al presente regolamento, un gatekeeper adotta i provvedimenti necessari per consentire agli utenti commerciali di ottenere direttamente il consenso necessario al loro trattamento, ove richiesto a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE, o per conformarsi in altro modo alle norme e ai principi dell'Unione in materia di protezione dei dati e privacy, anche fornendo agli utenti commerciali, ove opportuno, dati debitamente anonimizzati. Il gatekeeper non rende l'ottenimento di tale consenso da parte dell'utente commerciale più oneroso di quanto non sia previsto per i propri servizi. |
2. Nei casi in cui è richiesto un consenso per la raccolta, il trattamento e la condivisione dei dati personali al fine di garantire la conformità al presente regolamento, un gatekeeper adotta i provvedimenti necessari per consentire agli utenti commerciali di ottenere direttamente il consenso necessario al loro trattamento, ove richiesto a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE, o per conformarsi in altro modo alle norme e ai principi dell'Unione in materia di protezione dei dati e privacy, anche fornendo agli utenti commerciali, ove opportuno, dati debitamente anonimizzati. |
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3. Un gatekeeper non altera negativamente le condizioni o la qualità dei servizi di piattaforma di base forniti agli utenti commerciali o agli utenti finali che si avvalgono dei diritti o delle scelte di cui agli articoli 5 e 6 né rende l'avvalersi di tali diritti o scelte oltremodo difficile. |
3. Un gatekeeper non altera negativamente le condizioni o la qualità dei servizi di piattaforma di base forniti agli utenti commerciali o agli utenti finali che si avvalgono dei diritti o delle scelte di cui agli articoli 5 e 6 né rende l'avvalersi di tali diritti o scelte oltremodo difficile , anche offrendo scelte all'utente finale in maniera non neutrale, oppure compromettendo l'autonomia, il processo decisionale o la scelta dell'utente attraverso la struttura, la progettazione, la funzione o le modalità di funzionamento di un'interfaccia utente o di una parte della stessa . |
Emendamento 153
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Un gatekeeper informa la Commissione di qualsiasi progetto di concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 che coinvolge un altro fornitore di servizi di piattaforma di base o di qualsiasi altro servizio fornito nel settore digitale , a prescindere dal fatto che sia notificabile a un'autorità dell'Unione garante della concorrenza a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 o a un'autorità nazionale della concorrenza competente a norma delle norme nazionali sulle concentrazioni. |
Un gatekeeper informa la Commissione di qualsiasi progetto di concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, a prescindere dal fatto che sia notificabile a un'autorità dell'Unione garante della concorrenza a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 o a un'autorità nazionale della concorrenza competente a norma delle norme nazionali sulle concentrazioni. |
Emendamento 154
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione informa le autorità nazionali competenti di tali notifiche. |
Emendamento 155
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Se, a seguito di una concentrazione di cui al paragrafo 1, altri servizi di piattaforma di base raggiungono individualmente le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), il gatekeeper in questione informa in merito la Commissione entro tre mesi dalla realizzazione della concentrazione e fornisce alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2. |
3. Se, a seguito di una concentrazione di cui al paragrafo 1, è dimostrato che altri servizi di piattaforma di base raggiungono individualmente le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), il gatekeeper in questione informa in merito la Commissione entro tre mesi dalla realizzazione della concentrazione e fornisce alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2. |
Emendamento 156
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 3 bis (nuovo)
|
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
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3 bis. Le autorità nazionali competenti possono utilizzare le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 per chiedere alla Commissione di esaminare la concentrazione a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 139/2004. |
Emendamento 157
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 ter. La Commissione pubblica con cadenza annuale l'elenco delle acquisizioni di cui è stata informata dai gatekeeper. |
Emendamento 158
Proposta di regolamento
Articolo 13 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Un gatekeeper presenta alla Commissione entro sei mesi dalla sua designazione a norma dell'articolo 3 una descrizione sottoposta a audit indipendente delle tecniche di profilazione dei consumatori applicate dal gatekeeper ai suoi servizi di piattaforma di base identificati a norma dell'articolo 3 o nell'ambito di tali servizi. La descrizione è aggiornata almeno una volta all'anno. |
Un gatekeeper presenta alla Commissione e al gruppo ad alto livello di regolatori in ambito digitale entro sei mesi dalla sua designazione a norma dell'articolo 3 una descrizione sottoposta a audit indipendente delle tecniche di profilazione dei consumatori applicate dal gatekeeper ai suoi servizi di piattaforma di base identificati a norma dell'articolo 3 o nell'ambito di tali servizi. La descrizione è aggiornata almeno una volta all'anno. La Commissione elabora, in consultazione con il garante europeo della protezione dei dati, il comitato europeo per la protezione dei dati, la società civile e gli esperti, le norme e la procedura dell'audit. |
Emendamento 159
Proposta di regolamento
Articolo 13 — comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il gatekeeper rende pubblicamente disponibile una panoramica della descrizione sottoposta a audit di cui al primo comma, tenendo conto della necessità di rispettare il segreto aziendale. |
Emendamento 160
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 3 — lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 14 — paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. La Commissione può anche chiedere a una o più autorità nazionali competenti di sostenere la propria indagine di mercato. |
Emendamento 162
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La Commissione può procedere a un'indagine di mercato al fine di valutare l'opportunità di designare come gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, un fornitore di servizi di piattaforma di base o al fine di identificare servizi di piattaforma di base per un gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 7. Essa si adopera per concludere la propria indagine adottando una decisione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4, entro 12 mesi dall'avvio dell'indagine di mercato. |
1. La Commissione può procedere a un'indagine di mercato al fine di valutare l'opportunità di designare come gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, un fornitore di servizi di piattaforma di base o al fine di identificare servizi di piattaforma di base per un gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 7. La Commissione conclude la propria indagine adottando una decisione entro dodici mesi dall'avvio dell'indagine di mercato. |
Emendamento 163
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Nel corso di un'indagine di mercato a norma del paragrafo 1, la Commissione si adopera per comunicare le proprie constatazioni preliminari al fornitore di servizi di piattaforma di base interessato entro sei mesi dall'avvio dell'indagine. Nelle constatazioni preliminari la Commissione spiega se ritiene opportuno, in via provvisoria, designare il fornitore di servizi di piattaforma di base come gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 6. |
2. Nel corso di un'indagine di mercato a norma del paragrafo 1, la Commissione comunica le proprie constatazioni preliminari al fornitore di servizi di piattaforma di base interessato quanto prima e, in ogni caso, al più tardi entro sei mesi dall'avvio dell'indagine. Nelle constatazioni preliminari la Commissione spiega se ritiene opportuno, in via provvisoria, designare il fornitore di servizi di piattaforma di base come gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 6. |
Emendamento 164
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Se il fornitore di servizi di piattaforma di base raggiunge le soglie stabilite dall'articolo 3, paragrafo 2, ma ha presentato argomentazioni significativamente fondate in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, la Commissione si adopera per concludere l'indagine di mercato entro cinque mesi dal relativo avvio con una decisione a norma del paragrafo 1. In tal caso la Commissione si adopera per comunicare le proprie constatazioni preliminari a norma del paragrafo 2 al fornitore di servizi di piattaforma di base entro tre mesi dall'avvio dell'indagine. |
soppresso |
Emendamento 165
Proposta di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Se la Commissione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, designa come gatekeeper un fornitore di servizi di piattaforma di base che non detiene ancora una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività, ma che prevedibilmente acquisirà una siffatta posizione nel prossimo futuro, la Commissione dichiara applicabili al gatekeeper solo gli obblighi sanciti dall'articolo 5, lettera b), e dall'articolo 6 , paragrafo 1, lettere e), f), h) e i), come specificato nella decisione di designazione. La Commissione dichiara applicabili solo quegli obblighi appropriati e necessari per impedire che il gatekeeper in questione consegua con mezzi sleali una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività . La Commissione riesamina una siffatta designazione secondo la procedura stabilita dall'articolo 4. |
4. Se la Commissione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, designa come gatekeeper un fornitore di servizi di piattaforma di base che non detiene ancora una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività, ma che prevedibilmente acquisirà una siffatta posizione nel prossimo futuro, la Commissione dichiara applicabili al gatekeeper gli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6. La Commissione riesamina una siffatta designazione a norma dell'articolo 4. |
Emendamento 166
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Se l'indagine di mercato dimostra che il gatekeeper ha violato sistematicamente gli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 e ha ulteriormente rafforzato o ampliato la sua posizione di gatekeeper in relazione alle caratteristiche di cui all'articolo 3, paragrafo 1 , la Commissione può imporre a tale gatekeeper , mediante decisione adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4, qualsiasi rimedio comportamentale o strutturale proporzionato alla violazione commessa e necessario per garantire il rispetto del presente regolamento. La Commissione conclude la propria indagine adottando una decisione entro dodici mesi dall'avvio dell'indagine di mercato. |
1. La Commissione può condurre un'indagine di mercato allo scopo di accertare se un gatekeeper sia colpevole di inosservanza sistematica. Se l'indagine di mercato dimostra che il gatekeeper ha violato sistematicamente gli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6, la Commissione può imporre a tale gatekeeper un rimedio comportamentale o strutturale efficace e necessario per garantire il rispetto del presente regolamento. La Commissione ha il diritto, se del caso, di richiedere che i rimedi siano verificati per ottimizzarne l'efficacia . La Commissione conclude la propria indagine adottando una decisione quanto prima e, in ogni caso, al più tardi entro dodici mesi dall'avvio dell'indagine di mercato. |
Emendamento 167
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. A norma del paragrafo 1, la Commissione può limitare, per un periodo circoscritto, i gatekeeper a effettuare acquisizioni in settori pertinenti per il presente regolamento, a condizione che tali limitazioni siano proporzionate e necessarie per porre rimedio ai danni causati da violazioni ripetute o per evitare ulteriori danni alla contendibilità ed equità del mercato interno. |
Emendamento 168
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La Commissione può imporre solo rimedi strutturali a norma del paragrafo 1 se non esiste un rimedio comportamentale parimenti efficace o se un rimedio comportamentale parimenti efficace risulterebbe più oneroso, per il gatekeeper interessato, del rimedio strutturale. |
soppresso |
Emendamento 169
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Si considera che un gatekeeper ha violato sistematicamente gli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 se la Commissione ha emesso nei confronti di un gatekeeper almeno tre decisioni in materia di inosservanza o di ammende, a norma rispettivamente degli articoli 25 e 26, in relazione a uno dei suoi servizi di piattaforma di base entro un periodo di cinque anni precedente l'adozione della decisione di avvio di un'indagine di mercato in vista dell'eventuale adozione di una decisione a norma del presente articolo. |
3. Si considera che un gatekeeper ha violato sistematicamente gli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 se la Commissione ha emesso nei confronti di un gatekeeper almeno due decisioni in materia di inosservanza o di ammende, a norma rispettivamente degli articoli 25 e 26, in relazione a uno dei suoi servizi di piattaforma di base entro un periodo di dieci anni precedente l'adozione della decisione di avvio di un'indagine di mercato in vista dell'eventuale adozione di una decisione a norma del presente articolo. |
Emendamento 170
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Si considera che un gatekeeper abbia ulteriormente consolidato o ampliato la propria posizione di gatekeeper in relazione alle caratteristiche di cui all'articolo 3, paragrafo 1, se il suo impatto sul mercato interno è cresciuto ulteriormente, se la sua importanza in qualità di punto di accesso affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali è ulteriormente aumentata o se il gatekeeper detiene una posizione ulteriormente consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività. |
soppresso |
Emendamento 171
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. La Commissione comunica le proprie obiezioni al gatekeeper interessato entro sei mesi dall'apertura delle indagini. La Commissione spiega nelle sue obiezioni se ritiene in via preliminare che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 e quale rimedio o quali rimedi ritiene, in via preliminare, necessari e proporzionati . |
5. La Commissione comunica le proprie obiezioni al gatekeeper interessato quanto prima e, in ogni caso, al più tardi entro quattro mesi dall'apertura delle indagini. La Commissione spiega nelle sue obiezioni se ritiene in via preliminare che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 e quale rimedio o quali rimedi ritiene, in via preliminare, efficaci e necessari. |
Emendamento 172
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6. La Commissione può in qualsiasi momento prorogare la durata di un'indagine di mercato in corso se tale proroga è giustificata da motivi oggettivi e proporzionata. La proroga può applicarsi al termine entro il quale la Commissione deve sollevare le proprie obiezioni o al termine per l'adozione della decisione finale. La durata totale della proroga o delle proroghe a norma del presente paragrafo non supera i sei mesi. La Commissione può tener conto degli impegni a norma dell'articolo 23 e renderli vincolanti nella sua decisione. |
6. Nel corso dell'indagine di mercato, la Commissione può prorogarne la durata se tale proroga è giustificata da motivi oggettivi e proporzionata. La proroga può applicarsi al termine entro il quale la Commissione deve sollevare le proprie obiezioni o al termine per l'adozione della decisione finale. La durata totale della proroga o delle proroghe a norma del presente paragrafo non supera i sei mesi. |
Emendamento 173
Proposta di regolamento
Articolo 16 — paragrafo 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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6 bis. Al fine di garantire l'effettivo adempimento da parte del gatekeeper dei suoi obblighi stabiliti dagli articoli 5 o 6, la Commissione riesamina regolarmente i rimedi imposti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione ha il diritto di modificare tali rimedi se, a seguito di un'indagine, rileva che non sono efficaci. |
Emendamento 174
Proposta di regolamento
Articolo 17 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione può procedere a un'indagine di mercato al fine di valutare se è opportuno aggiungere uno o più servizi del settore digitale all'elenco di servizi di piattaforma di base e per individuare tipi di pratiche potenzialmente sleali o che possono limitare la contendibilità dei servizi di piattaforma di base e che non sono affrontati in maniera efficace dal presente regolamento. La Commissione presenta una relazione pubblica al più tardi entro 24 mesi dall'avvio dell'indagine di mercato. |
La Commissione può procedere a un'indagine di mercato al fine di valutare se è opportuno aggiungere uno o più servizi del settore digitale all'elenco di servizi di piattaforma di base e per individuare tipi di pratiche potenzialmente sleali o che possono limitare la contendibilità dei servizi di piattaforma di base e che non sono affrontati in maniera efficace dal presente regolamento. La Commissione presenta una relazione pubblica al più tardi entro 18 mesi dall'avvio dell'indagine di mercato. |
Emendamento 175
Proposta di regolamento
Articolo 17 — comma 2 — lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 176
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La Commissione può, mediante semplice domanda o mediante decisione, richiedere alle imprese e alle associazioni di imprese di fornire tutte le informazioni necessarie, anche a fini di monitoraggio, attuazione e applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento. La Commissione può altresì chiedere l'accesso a banche dati e algoritmi delle imprese e chiedere chiarimenti in merito mediante semplice domanda o mediante decisione. |
1. La Commissione può, mediante semplice domanda o mediante decisione, richiedere alle imprese e alle associazioni di imprese di fornire tutte le informazioni necessarie, anche a fini di monitoraggio, attuazione e applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento. La Commissione può altresì chiedere l'accesso a banche dati, algoritmi delle imprese e informazioni sui test e chiedere chiarimenti in merito mediante semplice domanda o mediante decisione. |
Emendamento 177
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La Commissione può chiedere informazioni alle imprese e alle associazioni di imprese a norma del paragrafo 1 anche prima dell'apertura di un'indagine di mercato a norma dell'articolo 14 o di procedimenti a norma dell'articolo 18 . |
2. La Commissione può chiedere informazioni alle imprese e alle associazioni di imprese a norma del paragrafo 1 anche prima dell'apertura di un'indagine di mercato a norma dell'articolo 14. |
Emendamento 178
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Quando richiede alle imprese o associazioni di imprese di comunicare informazioni mediante decisione, la Commissione indica lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine entro il quale esse devono essere fornite. Quando richiede alle imprese di fornire accesso alle loro banche dati e ai loro algoritmi, la Commissione indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda e stabilisce un termine entro il quale esse tale accesso deve essere fornito. Indica inoltre le sanzioni previste dall'articolo 26 e indica o commina le penalità di mora di cui all'articolo 27. Fa menzione inoltre del diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione. |
4. Quando richiede alle imprese o associazioni di imprese di comunicare informazioni mediante decisione, la Commissione indica lo scopo della domanda, precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine entro il quale esse devono essere fornite. Quando richiede alle imprese di fornire accesso alle loro banche dati e ai loro algoritmi, la Commissione indica lo scopo della domanda , specifica le informazioni richieste e stabilisce un termine entro il quale tale accesso deve essere fornito. Indica inoltre le sanzioni previste dall'articolo 26 e indica o commina le penalità di mora di cui all'articolo 27. Fa menzione inoltre del diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione. |
Emendamento 179
Proposta di regolamento
Articolo 20 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La Commissione può sentire qualsiasi persona fisica o giuridica che acconsenta a essere ascoltata ai fini della raccolta di informazioni relative all'oggetto di un'indagine, anche in relazione al monitoraggio, all'attuazione e all'applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento. |
La Commissione e le autorità nazionali competenti a norma dell'articolo 31 quater possono sentire qualsiasi persona fisica o giuridica che acconsenta a essere ascoltata ai fini della raccolta di informazioni relative all'oggetto di un'indagine, anche in relazione al monitoraggio, all'attuazione e all'applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento. |
Emendamento 180
Proposta di regolamento
Articolo 21 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Gli accertamenti in loco possono essere effettuati anche con l'assistenza di auditor o esperti nominati dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 2. |
2. Gli accertamenti in loco possono essere effettuati anche con l'assistenza di auditor o esperti a rotazione nominati dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 2. |
Emendamento 181
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per gli utenti commerciali o gli utenti finali dei gatekeeper, la Commissione può, mediante decisione adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4, adottare misure cautelari, ove constati prima facie la sussistenza di un'infrazione degli articoli 5 o 6. |
1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e immediato per gli utenti commerciali o gli utenti finali dei gatekeeper, la Commissione può, mediante decisione adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4, adottare misure cautelari nei confronti del gatekeeper , ove constati prima facie la sussistenza di un'infrazione degli articoli 5 o 6. |
Emendamento 182
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Una decisione a norma del paragrafo 1 può essere adottata solo nel contesto di procedimenti aperti in vista dell'eventuale adozione di una decisione di inosservanza a norma dell'articolo 25, paragrafo 1. La decisione è applicabile per un determinato periodo di tempo e può, se necessario e opportuno, essere rinnovata. |
2. Una decisione a norma del paragrafo 1 è adottata solo nel contesto di procedimenti aperti in vista dell'eventuale adozione di una decisione di inosservanza a norma dell'articolo 25, paragrafo 1. Tale decisione è applicabile per un determinato periodo di tempo e può, se necessario e opportuno, essere rinnovata. |
Emendamento 183
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e immediato per gli utenti commerciali o gli utenti finali dei gatekeeper, derivante da nuove pratiche messe in atto da uno o più gatekeeper che potrebbero pregiudicare la contendibilità dei servizi di piattaforma di base o che potrebbero essere sleali ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, la Commissione può imporre misure cautelari ai gatekeeper interessati al fine di evitare il concretizzarsi di tale rischio. |
Emendamento 184
Proposta di regolamento
Articolo 22 — paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. Una decisione di cui al paragrafo 2 bis del presente articolo può essere adottata solo nel contesto di un'indagine di mercato ai sensi dell'articolo 17 ed entro sei mesi dall'avvio di tale indagine. Le misure cautelari si applicano per un periodo di tempo determinato e, in ogni caso, sono rinnovate o ritirate per tener conto della decisione finale risultante dall'indagine di mercato ai sensi dell'articolo 17. |
Emendamento 185
Proposta di regolamento
Articolo 23
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 23 |
soppresso |
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Impegni |
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1. Se nel corso dei procedimenti a norma degli articoli 16 o 25 il gatekeeper interessato offra di assumersi degli impegni relativi ai pertinenti servizi di piattaforma di base tali da garantire l'osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6, la Commissione può, mediante decisione adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4, rendere tali impegni vincolanti per tale gatekeeper e dichiarare che il proprio intervento non è più giustificato. |
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2. La Commissione può, su richiesta o di propria iniziativa, riaprire mediante decisione i pertinenti procedimenti nei seguenti casi: |
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3. Qualora ritenga che gli impegni presentati dal gatekeeper interessato non siano tali da garantire l'effettiva osservanza degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6, la Commissione chiarisce le ragioni per cui non rende vincolanti tali impegni nella decisione che conclude il pertinente procedimento. |
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Emendamento 186
Proposta di regolamento
Articolo 24 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La Commissione può adottare i provvedimenti necessari per monitorare l'attuazione e l'osservanza effettive degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 e delle decisioni adottate a norma degli articoli 7, 16, 22 e 23. |
1. La Commissione adotta i provvedimenti necessari per monitorare l'attuazione e l'osservanza effettive degli obblighi sanciti dagli articoli 5 e 6 e delle decisioni adottate a norma degli articoli 7, 16, 22 e 23. |
Emendamento 187
Proposta di regolamento
Articolo 24 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 24 bis Meccanismo di reclamo 1. Gli utenti commerciali, i concorrenti, gli utenti finali dei servizi di piattaforma di base, nonché i loro rappresentanti o altra persona con un interesse legittimo possono denunciare alle competenti autorità nazionali qualsiasi pratica o comportamento dei gatekeeper che rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento, compresa la sua violazione. Le autorità nazionali competenti valutano tali reclami e li comunicano alla Commissione. La Commissione valuta se vi siano motivi validi per avviare procedimenti ai sensi dell'articolo 18 o un'indagine di mercato a norma dell'articolo 14. 2. La direttiva (UE) 2019/1937 si applica ai reclami e alle segnalazioni delle violazioni del presente regolamento e alla protezione delle persone che le segnalano. |
Emendamento 188
Proposta di regolamento
Articolo 24 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 24 ter |
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Funzione di controllo della conformità |
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1. I gatekeeper istituiscono una funzione di controllo della conformità indipendente dalle funzioni operative del gatekeeper e nominano uno o più responsabili della conformità, compreso il capo della funzione di controllo della conformità. |
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2. Il gatekeeper garantisce che la funzione di controllo della conformità di cui al paragrafo 1 disponga di autorità, statura e risorse sufficienti, nonché dell'accesso all'organo di gestione del gatekeeper per monitorare la conformità del gatekeeper al presente regolamento. |
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3. Il gatekeeper garantisce che i responsabili della conformità nominati a norma del paragrafo 1 siano in possesso delle qualifiche professionali, delle conoscenze, dell'esperienza e delle capacità necessarie per svolgere i compiti di cui al paragrafo 4. |
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Il gatekeeper assicura inoltre che il capo della funzione di controllo della conformità nominato a norma del paragrafo 1 sia un alto dirigente con responsabilità distinte per la funzione di controllo della conformità e sia indipendente dalle funzioni operative e dall'organo di gestione del gatekeeper. |
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4. Il responsabile della funzione di controllo della conformità riferisce direttamente all'organo di gestione del gatekeeper e ha il potere di sollevare questioni e segnalare a tale organismo i rischi di non conformità al presente regolamento, fatte salve le responsabilità dell'organo di gestione nelle sue funzioni di supervisione e gestione. |
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Il capo della funzione di controllo della conformità non può essere rimosso senza previa approvazione dell'organo di gestione del gatekeeper. |
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5. I responsabili della conformità nominati dal gatekeeper a norma del paragrafo 1 vigilano sul rispetto, da parte del gatekeeper, degli obblighi di cui al presente regolamento, compresi almeno i seguenti compiti: |
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6. I gatekeeper comunicano alla Commissione il nominativo e i recapiti del responsabile della funzione di controllo della conformità. |
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7. L'organo di gestione del gatekeeper definisce, supervisiona ed è responsabile dell'attuazione delle disposizioni di governance del gatekeeper che garantiscono l'indipendenza della funzione di controllo della conformità, compresa la separazione delle funzioni nell'organizzazione del gatekeeper e la prevenzione dei conflitti di interesse. |
Emendamento 189
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 1 — lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 190
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. La Commissione adotta tale decisione entro dodici mesi dall'avvio del procedimento a norma dell'articolo 18. |
Emendamento 191
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Prima di adottare la decisione a norma del paragrafo 1 la Commissione comunica al gatekeeper interessato le proprie constatazioni preliminari. Nelle constatazioni preliminari la Commissione illustra le misure che intende adottare o che ritiene debbano essere adottate dal gatekeeper interessato al fine di rispondere in maniera efficace alle constatazioni preliminari. |
2. Prima di adottare la decisione a norma del paragrafo 1 la Commissione comunica al gatekeeper interessato le proprie constatazioni preliminari. In tali constatazioni preliminari la Commissione illustra le misure che sta valutando di adottare o che ritiene debbano essere adottate dal gatekeeper interessato al fine di rispondere in maniera efficace alle constatazioni preliminari. |
Emendamento 192
Proposta di regolamento
Articolo 25 — paragrafo 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4. Il gatekeeper fornisce alla Commissione la descrizione delle misure adottate per garantire la conformità alla decisione adottata a norma del paragrafo 1. |
4. Il gatekeeper fornisce alla Commissione la descrizione delle misure che ha adottato per garantire la conformità alla decisione adottata a norma del paragrafo 1. |
Emendamento 193
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Nella decisione a norma dell'articolo 25 la Commissione può irrogare a un gatekeeper ammende il cui importo non supera il 10 % del fatturato totale di quest'ultimo nel corso del precedente esercizio finanziario se constata che il gatekeeper, intenzionalmente o per negligenza, non rispetta: |
1. Nella decisione a norma dell'articolo 25 la Commissione può irrogare a un gatekeeper ammende il cui importo non sia inferiore al 4 % e non superi il 20 % del fatturato totale globale di quest'ultimo nel corso del precedente esercizio finanziario se constata che il gatekeeper, intenzionalmente o per negligenza, non rispetta: |
Emendamento 194
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 195
Proposta di regolamento
Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera a ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 196
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 1 — lettera e
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 197
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 198
Proposta di regolamento
Articolo 26 — paragrafo 2 — lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 199
Proposta di regolamento
Articolo 27 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Se le imprese hanno adempiuto l'obbligo per la cui osservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare mediante decisione adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4, l'ammontare definitivo di tale penalità di mora a un importo inferiore a quello che risulterebbe dalla decisione originaria . |
2. Se le imprese hanno adempiuto l'obbligo per la cui osservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare mediante decisione adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4, l'ammontare definitivo di tale penalità di mora. |
Emendamento 200
Proposta di regolamento
Articolo 28 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. I poteri conferiti alla Commissione in virtù degli articoli 26 e 27 sono soggetti a un termine di prescrizione triennale . |
1. I poteri conferiti alla Commissione in virtù degli articoli 26 e 27 sono soggetti a un termine di prescrizione quinquennale . |
Emendamento 201
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 7, dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafo 1, degli articoli 15, 16, 22, 23, 25 e 26 e dell'articolo 27, paragrafo 2, la Commissione dà al gatekeeper o all'impresa o all'associazione di imprese in questione l'opportunità di essere ascoltati in merito: |
1. Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 7, dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafo 1, degli articoli 15, 16, 22, 23, 25 e 26 e dell'articolo 27, paragrafo 2, la Commissione dà al gatekeeper o all'impresa o all'associazione di imprese in questione compresi terzi aventi un interesse legittimo l'opportunità di essere ascoltati in merito: |
Emendamento 202
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. I gatekeeper, le imprese e le associazioni di imprese in questione possono presentare le loro osservazioni sulle constatazioni preliminari della Commissione entro un termine fissato dalla Commissione nelle sue conclusioni preliminari, che non può essere inferiore a 14 giorni. |
2. I gatekeeper, le imprese e le associazioni di imprese in questione compresi terzi aventi un interesse legittimo possono presentare le loro osservazioni sulle constatazioni preliminari della Commissione entro un termine fissato dalla Commissione nelle sue conclusioni preliminari, che non può essere inferiore a 14 giorni. |
Emendamento 203
Proposta di regolamento
Articolo 30 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. La Commissione basa le proprie decisioni esclusivamente sugli addebiti cui i gatekeeper, le imprese e le associazioni di imprese in questione sono stati posti in condizione di essere ascoltati. |
3. La Commissione basa le proprie decisioni esclusivamente sugli addebiti cui i gatekeeper, le imprese, le associazioni di imprese in questione e terzi aventi un interesse legittimo sono stati posti in condizione di essere ascoltati. |
Emendamento 233
Proposta di regolamento
Articolo 30 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 30 bis |
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Rendicontazione |
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1. La Commissione adotta una relazione annuale sullo stato dell'economia digitale. Tale relazione offre un'analisi della posizione di mercato, dell'influenza e dei modelli d'impresa dei gatekeeper nel mercato comune. La relazione include una sintesi delle sue attività, in particolare delle misure di vigilanza adottate ai sensi dei capi II e IV del presente regolamento, nonché una valutazione dell'adeguatezza delle regole di concorrenza, delle disposizioni del presente regolamento (e del regolamento XX/2021 DSA) e degli attuali livelli di applicazione per affrontare comportamenti anticoncorrenziali e garantire la contendibilità e l'equità dei mercati digitali. La relazione annuale comprende anche una valutazione delle relazioni di audit previste all'articolo 13 e una valutazione dell'impatto sociale, che esamina i nuovi prodotti e servizi digitali e il loro potenziale impatto sulla salute mentale, il comportamento degli utenti, la disinformazione, la polarizzazione e la democrazia. Nell'adempimento di tale mandato, la Commissione coordina i propri sforzi di vigilanza e monitoraggio con quelli previsti dalla legge sui servizi digitali, in modo tale da conseguire le migliori sinergie possibili. |
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2. Il Parlamento europeo, tramite le proprie commissioni competenti, può formulare un parere sulla relazione della Commissione con cadenza annuale, comprensivo di proposte di indagini di mercato su nuovi servizi e nuove pratiche ai sensi dell'articolo 17. |
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3. La Commissione risponde per iscritto al parere adottato dal Parlamento europeo, reagisce a qualsiasi invito all'azione in relazione all'articolo 17 in esso contenuto, anche giustificando una prevista inazione, e risponde a qualsiasi domanda rivoltale dal Parlamento europeo o dal Consiglio entro cinque settimane dal ricevimento. |
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4. Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione partecipa a un'audizione dinanzi ad esso. L'audizione ha luogo almeno due volte l'anno. Il rispettivo commissario fa una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e risponde a eventuali domande poste dai suoi membri ogniqualvolta gli sia richiesto. Inoltre, un dialogo continuo ad alto livello tra il Parlamento europeo e la Commissione è garantito attraverso scambi, che hanno luogo non meno di quattro volte l'anno. |
Emendamento 204
Proposta di regolamento
Articolo 31 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Le informazioni raccolte a norma degli articoli 3, 12 , 13 , 19, 20 e 21 sono utilizzate solo ai fini del presente regolamento. |
1. Le informazioni raccolte a norma degli articoli 3, 19 , 20 , 21 e 31 quinquies sono utilizzate solo ai fini del presente regolamento. |
Emendamento 205
Proposta di regolamento
Articolo 31 — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Le informazioni raccolte a norma dell'articolo 12 sono utilizzate solo ai fini del presente regolamento, del regolamento (CE) n. 139/2004. |
Emendamento 206
Proposta di regolamento
Articolo 31 — paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 ter. Le informazioni raccolte a norma dell’articolo 13 sono utilizzate solo ai fini del presente regolamento e del regolamento (UE) 2016/679. |
Emendamento 207
Proposta di regolamento
Articolo 31 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Fatti salvi lo scambio e l'uso delle informazioni fornite ai fini dell'uso a norma degli articoli 32 e 33, la Commissione, le autorità degli Stati membri, i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di dette autorità, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi gli auditor e gli esperti nominati a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite o scambiate in applicazione del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio. Tale obbligo vale anche per tutti i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri partecipanti alle attività del comitato consultivo per i mercati digitali a norma dell'articolo 32. |
2. Fatti salvi lo scambio e l'uso delle informazioni fornite ai fini dell'uso a norma degli articoli 12, 13, 31 quinquies, 32 e 33, la Commissione, le autorità degli Stati membri, i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di dette autorità, nonché qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi gli auditor e gli esperti nominati a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite o scambiate in applicazione del presente regolamento e che, per la loro natura, sono protette dal segreto d'ufficio. Tale obbligo vale anche per tutti i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri partecipanti alle attività del comitato consultivo per i mercati digitali a norma dell'articolo 32. |
Emendamento 208
Proposta di regolamento
Articolo 31 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 31 bis Gruppo europeo ad alto livello di regolatori in ambito digitale 1. La Commissione istituisce un gruppo europeo ad alto livello di regolatori in ambito digitale (il «gruppo») sotto forma di un gruppo di esperti, formato da un rappresentante della Commissione, un rappresentante dei pertinenti organismi dell’Unione, rappresentanti delle autorità nazionali garanti della concorrenza e rappresentanti di altre autorità nazionali competenti in settori specifici, tra cui la protezione dei dati, le comunicazioni elettroniche e le autorità preposte alla tutela dei consumatori. 2. Ai fini del paragrafo 1, le autorità nazionali competenti sono rappresentate nel gruppo dai loro rispettivi capi. Al fine di facilitare i lavori del gruppo, la Commissione gli fornisce un segretariato. 3. Le attività del gruppo possono essere organizzate in gruppi di lavoro di esperti creando gruppi interdisciplinari di regolatori specializzati che forniscano alla Commissione competenze di livello elevato. |
Emendamento 209
Proposta di regolamento
Articolo 31 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 31 ter |
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Compiti del gruppo europeo ad alto livello di regolatori in ambito digitale |
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1. Il gruppo assiste la Commissione nel garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e nel monitorarne l'osservanza mediante consulenza, pareri e raccomandazioni. A tal fine il gruppo svolge i seguenti compiti: |
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2. Il gruppo riferisce ogni anno al Parlamento europeo in merito alle proprie attività e offre raccomandazioni e suggerimenti politici relativi all'applicazione del presente regolamento e ad altre questioni che contribuiscono allo sviluppo di un approccio normativo coerente al mercato unico digitale. |
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3. Il gruppo stabilisce il proprio regolamento in linea con le regole dei gruppi di esperti della Commissione stabilite dalla decisione C(2016)3301 della Commissione. |
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4. Le riunioni del gruppo con le parti interessate e i gatekeepers sono registrate e pubblicate mensilmente in linea con il registro per la trasparenza dell'UE. |
Emendamento 210
Proposta di regolamento
Articolo 31 quater (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 31 quater Ruolo delle autorità nazionali garanti della concorrenza e altre autorità competenti 1. Le autorità nazionali della garanti concorrenza e le altre autorità competenti designate dallo Stato membro sostengono la Commissione nel controllo del rispetto e dell’applicazione degli obblighi previsti dal presente regolamento e riferiscono regolarmente alla Commissione in merito al rispetto del presente regolamento. 2. Le autorità nazionali garanti della concorrenza e le altre autorità competenti possono, con il coordinamento della Commissione, offrire sostegno a un'indagine di mercato o a un procedimento a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, e degli articoli 15, 16, 17, 19, 20 e 21, acquisendo informazioni e offrendo consulenze. 3. Le autorità nazionali garanti della concorrenza e le altre autorità competenti possono raccogliere reclami secondo la procedura di cui all'articolo 24 bis. |
Emendamento 211
Proposta di regolamento
Articolo 31 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 31 quinquies |
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Collaborazione e coordinamento con gli Stati membri |
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1. La Commissione e gli Stati membri lavorano in stretta cooperazione e coordinano le loro azioni di contrasto per garantire un'applicazione coerente, efficace e complementare del presente regolamento. |
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2. Se un'autorità nazionale intende avviare un'indagine sui gatekeeper sulla base della legislazione nazionale di cui all'articolo 1, paragrafo 6, essa informa la Commissione per iscritto della prima misura formale di indagine, prima dell'avvio di tale misura o immediatamente dopo di esso. Tali informazioni possono essere fornite anche alle autorità nazionali garanti della concorrenza e ad altre autorità competenti degli altri Stati membri. |
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3. Qualora intenda imporre obblighi ai gatekeeper sulla base della legislazione nazionale di cui all'articolo 1, paragrafo 6, l'autorità nazionale comunica alla Commissione, al più tardi 60 giorni prima della sua adozione, il progetto di misura indicandone i motivi. Tali informazioni possono essere fornite anche alle autorità nazionali garanti della concorrenza e ad altre autorità competenti degli altri Stati membri. Se entro il termine di 60 giorni la Commissione comunica all'autorità nazionale interessata che il progetto di misura è in contrasto con il presente regolamento o con una decisione adottata dalla Commissione ai sensi del presente regolamento o prevista in un procedimento avviato dalla Commissione, tale autorità nazionale non adotta la misura. |
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4. La Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza e altre autorità competenti degli Stati membri che applicano le norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, hanno il potere di scambiarsi reciprocamente qualsiasi elemento di fatto o di diritto, comprese le informazioni riservate. |
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5. Le autorità nazionali garanti della concorrenza e altre autorità competenti degli Stati membri che applicano le norme di cui all'articolo 1, paragrafo 6, possono consultare la Commissione in merito a qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento. |
Emendamento 212
Proposta di regolamento
Articolo 32 — paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1 bis. Relativamente alle riunioni aventi per oggetto questioni specifiche, gli Stati membri sono autorizzati a nominare un rappresentante supplementare di un'autorità avente competenze attinenti alle questioni in esame. Ciò non pregiudica il diritto dei membri del comitato di essere assistiti da altri esperti degli Stati membri. |
Emendamento 213
Proposta di regolamento
Articolo 32 — paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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4 bis. Le riunioni tra il comitato consultivo per i mercati digitali e la Commissione con rappresentanti dei gatekeepers e altri soggetti sono registrate e rese pubbliche con cadenza mensile, in linea con il registro per la trasparenza dell'UE. |
Emendamento 214
Proposta di regolamento
Articolo 33 — paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Quando tre o più Stati membri chiedono alla Commissione di avviare un'indagine a norma dell'articolo 15 perché ritengono che vi siano motivi ragionevoli per sospettare che un fornitore di servizi di piattaforma di base debba essere designato come gatekeeper, la Commissione valuta entro quattro mesi se sussistono motivi ragionevoli per avviare un'indagine di questo tipo. |
1. Due o più autorità nazionali garanti della concorrenza o altre autorità nazionali competenti possono chiedere alla Commissione di avviare un'indagine a norma degli articoli 15, 16, 17 o 25. Le autorità competenti presentano prove a sostegno dello loro richiesta. La Commissione valuta entro quattro mesi se sussistono motivi ragionevoli per avviare un'indagine di questo tipo. Se ritiene che non vi siano motivi sufficienti per avviare un procedimento, la Commissione può respingere tale richiesta e informare le rispettive autorità competenti circa i motivi. La Commissione pubblica i risultati di tale valutazione. |
Emendamento 215
Proposta di regolamento
Articolo 33 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Gli Stati membri presentano prove a sostegno dello loro richiesta. |
soppresso |
Emendamento 216
Proposta di regolamento
Articolo 36 — titolo
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Testo della Commissione |
Emendamento |
Emendamento 217
Proposta di regolamento
Articolo 36 — paragrafo 1 — parte introduttiva
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La Commissione può adottare atti di esecuzione per quanto riguarda gli articoli 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 e 30, concernenti : |
1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono nel dettaglio le modalità di applicazione seguenti : |
Emendamento 218
Proposta di regolamento
Articolo 36 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 219
Proposta di regolamento
Articolo 36 — paragrafo 1 — lettera a ter (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 220
Proposta di regolamento
Articolo 36 — paragrafo 1 — lettera g bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 221
Proposta di regolamento
Articolo 36 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. le modalità pratiche per la collaborazione e il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 7. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4. Prima dell'adozione di qualsivoglia misura a norma del paragrafo 1, la Commissione ne pubblica un progetto e invita tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni entro un termine da essa stabilito, che non può essere inferiore ad un mese. |
2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 32, paragrafo 4. Prima dell'adozione di qualsivoglia misura a norma del paragrafo 1, la Commissione ne pubblica un progetto e invita tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni entro un termine da essa stabilito, che non può essere inferiore ad un mese. |
Emendamento 222
Proposta di regolamento
Articolo 36 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 36 bis Orientamenti Onde facilitare l'osservanza da parte dei gatekeeper degli obblighi di cui agli articoli 5, 6, 12 e 13 e garantirne l'applicazione, la Commissione può accompagnare gli obblighi di cui a tali articoli con orientamenti, ove la Commissione lo ritenga adeguato. Qualora lo ritenga appropriato e necessario, la Commissione può incaricare gli enti di normalizzazione di facilitare l'attuazione degli obblighi sviluppando norma adeguate. |
Emendamento 223
Proposta di regolamento
Articolo 37 — paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 6, e all'articolo 9, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal GG/MM/AAAA. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo quinquennale. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 6, e all'articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal GG/MM/AAAA. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo quinquennale. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
Emendamento 224
Proposta di regolamento
Articolo 37 — paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 6, e all'articolo 9, paragrafo 1 , può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 6, e all’articolo 10 , può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. |
Emendamento 225
Proposta di regolamento
Articolo 37 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 37 bis Modifica della direttiva (UE) 2019/1937 Alla parte XX dell'allegato della direttiva (UE) 2019/1937 è aggiunto il punto seguente: «Regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del…, relativo a XX (UE) 2021/XXX, e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L …).» |
Emendamento 226
Proposta di regolamento
Articolo 37 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 37 ter Modifiche della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori All'allegato I è aggiunto quanto segue: «(X) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali)» |
Emendamento 227
Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 2 — comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Esso si applica sei mesi dopo la sua entrata in vigore. |
Esso si applica due mesi dopo la sua entrata in vigore. |
Emendamento 228
Proposta di regolamento
Allegato 1 (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 229
Proposta di regolamento
Allegato 1 — tabella (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
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Servizio di piattaforma di base |
utenti finali |
utenti commerciali |
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Servizi di intermediazione online |
Numero di utenti finali unici che hanno interagito con il servizio di intermediazione online almeno una volta nel corso del mese, ad esempio effettuando attivamente un accesso, una ricerca, cliccandovi o scorrendo un'interfaccia o che hanno concluso una transazione attraverso il servizio di intermediazione online almeno una volta nel corso del mese. |
Numero di utenti commerciali unici che hanno avuto almeno un elemento figurante sull'elenco nel servizio di intermediazione online durante tutto l'anno o hanno concluso una transazione resa possibile dal servizio di intermediazione online nel corso dell'anno. |
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Motori di ricerca online |
Numero di utenti finali unici che hanno interagito con il motore di ricerca online almeno una volta nel corso del mese, ad esempio effettuando una ricerca. |
Numero di utenti commerciali unici con siti web aziendali (ossia siti web utilizzati a fini commerciali o professionali) indicizzati dal motore di ricerca online o parte dell'indice del motore di ricerca online nel corso dell'anno. |
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Servizi di social network online |
Numero di utenti finali unici che hanno interagito con il servizio di social network online almeno una volta nel corso del mese, ad esempio effettuando attivamente un accesso, aprendo una pagina, scorrendola, cliccando, cliccando mi piace, effettuando una ricerca, postando o commentando. |
Numero di utenti commerciali unici che sono iscritti in un elenco commerciale o dispongono di un account commerciale nel servizio di social network online e che hanno in qualche modo interagito con il servizio almeno una volta nel corso dell'anno, ad esempio effettuando attivamente un accesso, aprendo una pagina, scorrendola, cliccando, cliccando mi piace, effettuando una ricerca, postando, commentando o utilizzando i suoi strumenti per le imprese. |
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Servizi di piattaforma per la condivisione di video |
Numero di utenti finali unici che hanno interagito con il servizio di piattaforma per la condivisione di video almeno una volta nel corso del mese, ad esempio avviando la riproduzione di un segmento di contenuti audiovisivi, effettuando una ricerca o caricando un contenuto audiovisivo, compresi in particolare i video generati dagli utenti. |
Numero di utenti commerciali unici che hanno fornito almeno un contenuto audiovisivo caricato o riprodotto sul servizio di piattaforma per la condivisione di video nel corso dell'anno. |
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Servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero |
Numero di utenti finali unici che hanno in qualsiasi modo avviato una comunicazione o vi hanno partecipato attraverso il servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero, almeno una volta nel corso del mese. |
Numero di utenti commerciali unici che, almeno una volta nel corso dell'anno, hanno utilizzato un account commerciale o hanno in qualsiasi modo avviato una comunicazione o vi hanno partecipato attraverso il servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero al fine di comunicare direttamente con un utente finale. |
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Sistemi operativi |
Numero di utenti finali unici che hanno utilizzato un dispositivo dotato del sistema operativo, che è stato attivato, aggiornato o utilizzato almeno una volta nel corso del mese. |
Numero di sviluppatori unici che, nel corso dell'anno, hanno pubblicato, aggiornato o offerto almeno un'applicazione o un programma software che utilizza il linguaggio di programmazione o qualsiasi strumento di sviluppo software del sistema operativo o funzionante in qualsiasi modo sul sistema operativo. |
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Servizi di cloud computing |
Numero di utenti finali unici che hanno interagito con servizi di cloud computing del pertinente fornitore di servizi di cloud computing almeno una volta nel corso del mese, in cambio di qualsiasi tipo di remunerazione, indipendentemente dal fatto che tale remunerazione abbia luogo nello stesso mese. |
Numero di utenti commerciali unici che hanno fornito servizi di cloud computing ospitati nell'infrastruttura cloud del pertinente fornitore di servizi di cloud computing nel corso dell'anno. |
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Servizi pubblicitari |
Vendite proprietarie di spazi pubblicitari Numero di utenti finali unici che sono stati esposti a un'impressione pubblicitaria almeno una volta nel mese. Intermediazione pubblicitaria (comprese reti pubblicitarie, scambi pubblicitari e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria) Numero di utenti finali unici esposti a un'impressione pubblicitaria che ha determinato il servizio di intermediazione pubblicitaria almeno una volta nel mese. |
Vendite proprietarie di spazi pubblicitari Numero di inserzionisti unici che hanno visualizzato almeno un'impressione pubblicitaria nel corso dell'anno. Intermediazione pubblicitaria (comprese reti pubblicitarie, scambi pubblicitari e qualsiasi altro servizio di intermediazione pubblicitaria) Numero di utenti commerciali unici (compresi gli inserzionisti, gli editori o altri intermediari) che hanno interagito tramite il servizio di intermediazione pubblicitaria o sono stati da esso serviti nel corso dell'anno. |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0332/2021).
(26) Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).
(27) Regolamento (UE) …/.. del Parlamento europeo e del Consiglio — proposta relativa a un mercato unico per i servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE.
(28) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(29) Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).
(30) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
(31) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
(26) Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).
(27) Regolamento (UE) …/.. del Parlamento europeo e del Consiglio — proposta relativa a un mercato unico per i servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE.
(28) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(29) Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).
(30) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
(31) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
(32) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
(32) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).
(33) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(33) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(34) Comunicazione della Commissione Orientamenti sulla trasparenza del posizionamento a norma del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 424 dell'8.12.2020, pag. 1).
(34) Comunicazione della Commissione Orientamenti sulla trasparenza del posizionamento a norma del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 424 dell'8.12.2020, pag. 1).
(35) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(35) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(36) Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(36) Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(38) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
(39) Regolamento (UE) …/.. del Parlamento europeo e del Consiglio — proposta relativa a un mercato unico per i servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE.
(38) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).