ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 243

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
27 giugno 2022


Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Consiglio

2022/C 243/01

Raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, relativa all’apprendimento per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile ( 1 )

1

2022/C 243/02

Raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, relativa a un approccio europeo alle microcredenziali per l’apprendimento permanente e l’occupabilità

10

2022/C 243/03

Raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, sui conti individuali di apprendimento

26

2022/C 243/04

Raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica

35


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 243/05

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10251 — INVIVO GROUP / ETABLISSEMENTS J SOUFFLET) ( 1 )

52


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 243/06

Tassi di cambio dell’euro — 24 giugno 2022

53

2022/C 243/07

Sintesi delle decisioni dell’Unione europea relative alle autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali dal 24 giugno 2022 al 24 giugno 2022 (pubblicate a norma dell'articolo 13 o dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio o Articolo 5 del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio)

54


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2022/C 243/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10764 – SAGARD / BPIFRANCE / ADIT JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

55

2022/C 243/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10785 – ICG / KONECTA / COMDATA) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

57

2022/C 243/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10749 — PAI PARTNERS / THE CARLYLE GROUP / THERAMEX) ( 1 )

59

2022/C 243/11

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10758 – EIM / BROOKFIELD / NIELSEN) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

61


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Consiglio

27.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 243/1


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2022

relativa all’apprendimento per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile

(2022/C 243/01)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 165 e 166,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1.

Sebbene numerosi Stati membri dell’Unione abbiano compiuto buoni progressi nell’attuazione delle politiche e dei programmi di apprendimento intesi a sostenere la transizione verde e a promuovere l’apprendimento per lo sviluppo sostenibile, è necessario proseguire e intensificare gli sforzi in tal senso. Le politiche e le pratiche a favore di questo tipo di apprendimento dovrebbero essere ulteriormente stimolate e sostenute. È necessario riconoscere la necessità di un apprendimento interconnesso tra i pilastri ambientale, economico e sociale dello sviluppo sostenibile, prestando nel contempo particolare attenzione al pilastro ambientale.

2.

Il Green Deal europeo (1), la strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 (2), la strategia dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) Education for Sustainable Development for 2030 (Educazione allo sviluppo sostenibile per il 2030) e i relativi lavori della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) (3) sottolineano il ruolo chiave delle scuole, dell’istruzione superiore e di altri istituti di istruzione e formazione nel dialogo con i discenti, i genitori, gli educatori (4) e la comunità in generale riguardo ai cambiamenti necessari per una transizione verde riuscita, giusta e inclusiva. Nelle sue conclusioni dal titolo «Biodiversità - Perché non possiamo più indugiare» (5), il Consiglio sottolinea che investire nell’istruzione, tra gli altri settori, è fondamentale per raccogliere i dati migliori e per trovare le soluzioni migliori al riguardo. La strategia dell’UE per la gioventù individua come obiettivo un’Europa verde sostenibile e chiede che tutti i giovani siano attivi e istruiti dal punto di vista ambientale.

3.

L’apprendimento per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile sostiene i discenti di tutte le età nell’acquisire le conoscenze, le competenze e gli atteggiamenti necessari per vivere in modo più sostenibile, nel modificare i modelli di consumo e di produzione, nell’abbracciare stili di vita più sani e nel contribuire, individualmente e collettivamente, a un’economia e una società più sostenibili. Contribuisce inoltre a sviluppare le abilità e le competenze sempre più necessarie nel mercato del lavoro. Promuove la comprensione delle sfide globali interconnesse che ci troviamo ad affrontare, tra cui la crisi climatica, il degrado ambientale e la perdita di biodiversità, tutti fattori che hanno dimensioni ambientali, sociali, economiche e culturali.

4.

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l’obiettivo 4.7, richiedono che tutti i discenti acquisiscano entro il 2030 la conoscenza e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un’educazione finalizzata ad uno sviluppo e uno stile di vita sostenibili, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione della diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile (6).

5.

La comunicazione sullo spazio europeo dell’istruzione (7), il pilastro europeo dei diritti sociali (8), il quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell’istruzione e oltre (2021-2030) (9) e la comunicazione su un nuovo SER per la ricerca e l’innovazione (10) chiedono che le politiche e gli investimenti in materia di istruzione e formazione siano orientati alle transizioni verde e digitale inclusive per la resilienza e la prosperità future.

6.

Le competenze chiave, quali definite nel quadro di riferimento europeo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente (11), mirano a sostenere nell’intera Europa coloro che acquisiscono le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti necessari per la realizzazione e lo sviluppo personali, l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva in un’epoca di cambiamenti rapidi e profondi.

7.

L’agenda per le competenze per l’Europa (12) ha annunciato il sostegno allo sviluppo di un insieme di competenze verdi di base per il mercato del lavoro nell’ottica di creare una generazione di professionisti e di operatori dell’economia verde attenti all’ambiente, integrando le considerazioni ambientali e climatiche nell’istruzione generale, nell’istruzione superiore, nell’istruzione e formazione professionale e nella ricerca. L’Europa ha bisogno di professionisti altamente competenti per sostenere la transizione verde e diventare leader mondiale nel campo delle tecnologie sostenibili.

8.

La raccomandazione del Consiglio relativa all’istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza (13) e la dichiarazione di Osnabrück riconoscono che il settore dell’IFP è fondamentale per le transizioni verde e digitale.

9.

Il patto europeo per il clima invita i singoli, le comunità e le organizzazioni a partecipare all’azione per il clima e alla costruzione di un’Europa più verde offrendo opportunità per informarsi sui cambiamenti climatici, mettere a punto e attuare soluzioni e mettersi in contatto con altri per moltiplicare l’impatto di tali soluzioni. La coalizione «Istruzione per il clima» mira a creare una comunità guidata da studenti e insegnanti, insieme alle loro scuole e reti e ad altri soggetti del settore dell’istruzione, nonché a trarre insegnamento dal maggior numero possibile di esperienze pertinenti e colmare la frammentazione tra i settori, gli ambiti e le persone che formano il mondo dell’istruzione.

10.

Il piano d’azione per l’istruzione digitale (14) fornisce una visione per un’istruzione e una formazione digitali europee di elevata qualità, inclusive e accessibili e sottolinea l’importanza delle tecnologie digitali quali strumenti importanti per la transizione verde, agevolando nel contempo il passaggio a comportamenti sostenibili sia nello sviluppo che nell’uso dei prodotti digitali.

11.

Il nuovo Bauhaus europeo conferisce una dimensione culturale e creativa al Green Deal europeo, con l’obiettivo di dimostrare in che modo l’innovazione sostenibile offre cambiamenti tangibili e positivi nella nostra vita quotidiana, anche negli edifici scolastici e in altri ambienti di apprendimento.

12.

L’UNESCO, attraverso il suo programma di educazione allo sviluppo sostenibile, si è adoperata per rendere l’istruzione e la formazione una parte più centrale e visibile della risposta internazionale alla crisi climatica e per conseguire tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare l’obiettivo 4.7 sull’educazione per lo sviluppo sostenibile. Nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dell’accordo di Parigi, le parti si impegnano a promuovere le questioni relative ai cambiamenti climatici e a cooperare su di esse nel contesto dello sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni, in particolare in materia di istruzione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione del pubblico nonché accesso del pubblico alle informazioni.

13.

I giovani sono sempre più consapevoli e più desiderosi di impegnarsi nelle questioni relative allo sviluppo sostenibile, in particolare quelle ambientali e climatiche. I risultati di un’indagine Eurobarometro pubblicata nel maggio 2022 indicano che i giovani dell’UE considerano la «tutela dell’ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici» una delle priorità fondamentali su cui dovrebbe concentrarsi l’Anno europeo dei giovani (2022). I dati OCSE (15) del 2018 dimostrano già una forte consapevolezza tra i giovani di 15 anni in merito ai cambiamenti climatici, alla crisi ambientale e alla necessità di farvi fronte. Tuttavia, gli stessi dati OCSE indicano che sono molto meno numerosi gli studenti convinti che le loro azioni possano fare davvero la differenza. La portata della crisi climatica e ambientale può trasmettere ai discenti un senso di sopraffazione e impotenza, che può a sua volta essere acutizzato da informazioni inesatte e dalla disinformazione.

14.

È di grande importanza che i sistemi e gli istituti di istruzione e formazione offrano una risposta ai giovani, che fanno sempre più sentire la loro voce sul tema delle crisi del clima e della biodiversità, e li coinvolgano nell’elaborazione di soluzioni relative all’apprendimento per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile e nell’adozione di azioni per un futuro sostenibile. L’Anno europeo dei giovani 2022 svolge un ruolo importante nel promuovere ulteriormente la partecipazione dei giovani.

15.

La pandemia di COVID-19 ha messo in luce i nostri stretti legami con la natura e ha richiamato nuovamente l’attenzione sui sistemi di istruzione e formazione. Sono stati tratti insegnamenti sulle nuove possibilità di istruzione e formazione, che comprendono approcci di apprendimento misto in contesti diversi (anche online), il coinvolgimento e l’autonomia dei discenti e i legami tra l’istruzione formale e la comunità in generale. La pandemia ha inoltre aggravato una preoccupazione di lunga data per il benessere fisico, mentale ed emotivo dei minori, dei giovani e degli adulti.

16.

I singoli centri per l’educazione e la cura della prima infanzia, le scuole, gli istituti di istruzione superiore, le organizzazioni di ricerca, gli erogatori di IFP e le comunità locali stanno diventando sempre più attivi in relazione alle crisi del clima e della biodiversità. Tuttavia, la sostenibilità non è ancora una caratteristica sistemica dell’istruzione e della formazione in tutta l’UE.

17.

In molti paesi l’apprendimento per la sostenibilità e concetti altrettanto validi, come l’educazione allo sviluppo sostenibile e l’educazione alla cittadinanza globale, sono stati integrati in politiche, strategie e programmi di studio. Tuttavia, gli educatori hanno bisogno di ulteriore sostegno mirato nonché di ulteriori competenze e opportunità di formazione per integrare i principi della transizione verde e dello sviluppo sostenibile nelle loro pratiche di insegnamento e formazione. Spesso non si sentono sufficientemente preparati per affrontare l’ansia e il pessimismo legati alle problematiche ecologiche e per favorire un approccio positivo dei discenti alle questioni climatiche e ambientali.

18.

Gli approcci alla sostenibilità a livello di intero istituto, che inglobano tutti i settori di attività, non sono sempre sufficientemente presenti. Tali approcci possono comprendere l’insegnamento e l’apprendimento, la governance, la ricerca e l’innovazione, nonché infrastrutture, strutture e operazioni, e dovrebbero coinvolgere discenti, personale, genitori e comunità locali e più ampie.

19.

Occorre esplorare ulteriormente la possibilità e l’opportunità di integrare e rafforzare altri progetti in materia di istruzione e formazione. L’insegnamento e l’apprendimento per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile possono sostenere pienamente le politiche e i programmi per la salute, il benessere e l’inclusione, la cittadinanza attiva e globale, la solidarietà, l’apprendimento incentrato sullo studente, la ricerca e l’innovazione, nonché la trasformazione digitale, compresa l’intelligenza artificiale (16).

20.

L’integrazione sistematica della dimensione dell’istruzione e della formazione in altre politiche connesse alla transizione verde e allo sviluppo sostenibile in una prospettiva di apprendimento permanente può sostenere l’attuazione di tali politiche. Può inoltre collegare diversi settori della società e dell’economia e integrare efficacemente la sostenibilità nell’istruzione e nella formazione.

21.

La presente raccomandazione rispetta pienamente i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Riconosce che il livello di autonomia di cui godono gli istituti di istruzione e formazione varia notevolmente da uno Stato membro all’altro. In alcuni Stati membri, gli istituti di istruzione e formazione, gli istituti di formazione per docenti, nonché gli stessi docenti e formatori, godono di un elevato livello di autonomia. La raccomandazione sarà attuata in funzione delle circostanze nazionali e in cooperazione con gli Stati membri,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI, nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, e riconoscendo i diversi livelli di autonomia degli istituti di istruzione e formazione, a seconda delle circostanze nazionali, DI:

1.

Intensificare e potenziare gli sforzi volti a sostenere i sistemi di istruzione e formazione nell’adozione di misure a favore della transizione verde e dello sviluppo sostenibile, in modo che i discenti di tutte le età e di qualsiasi provenienza possano accedere a un’istruzione e a una formazione eque, inclusive e di elevata qualità in materia di sostenibilità, cambiamenti climatici, protezione dell’ambiente e biodiversità, tenendo debitamente conto delle considerazioni ambientali, sociali ed economiche.

2.

Definire l’apprendimento per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile come uno dei settori prioritari nelle politiche e nei programmi di istruzione e formazione al fine di sostenere e consentire il contributo del settore a un futuro sostenibile, integrato in una visione olistica dell’istruzione. Attuare e sviluppare ulteriormente approcci globali e collaborativi all’insegnamento e all’apprendimento per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile che coinvolgano tutte le parti interessate del sistema di istruzione e formazione e i portatori di interessi di altri settori pertinenti.

3.

Offrire una serie di opportunità di apprendimento in contesti formali, non formali e informali, in modo che gli individui di tutte le età possano prepararsi per la transizione verde e contribuirvi attivamente, nonché agire a favore di un’economia ecocompatibile, sostenibile, circolare e a impatto climatico zero e di società giuste, inclusive e pacifiche.

4.

Prendere in considerazione le seguenti misure a livello del sistema:

a)

allineare, in stretta cooperazione con i pertinenti portatori di interessi, le strategie e i piani di istruzione e formazione alla transizione verde e allo sviluppo sostenibile, compresi quelli relativi ai programmi di studio e alla valutazione, nonché alla formazione iniziale e allo sviluppo professionale continuo degli educatori. Sostenere l’attuazione di strategie e politiche nazionali e di altro tipo, anche relative a concetti correlati quali l’educazione allo sviluppo sostenibile, attraverso meccanismi di follow-up e monitoraggio;

b)

investire, se del caso, in attrezzature, risorse e infrastrutture (edifici, terreni e tecnologie) verdi e sostenibili per l’apprendimento, la socializzazione e le attività ricreative, nonché offrire una formazione al riguardo, al fine di garantire ambienti di apprendimento sani, sicuri, inclusivi, creativi e resilienti;

c)

sensibilizzare in merito ai benefici e alle opportunità dell’apprendimento per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile e sostenere gli istituti di istruzione e formazione formali e non formali, compresa l’educazione e la cura della prima infanzia, affinché rendano le questioni legate ai cambiamenti climatici, alla protezione dell’ambiente, alla biodiversità e alla sostenibilità pertinenti per la vita quotidiana dei loro discenti e promuovano una cultura della sostenibilità;

d)

sviluppare conoscenze, competenze e atteggiamenti dei discenti di tutte le età che consentano loro di vivere in modo più sostenibile, promuovere modelli di consumo e di produzione sostenibili, adottare stili di vita più sani e più rispettosi dell’ambiente e contribuire individualmente e collettivamente alla trasformazione delle nostre società;

e)

sostenere e migliorare l’insegnamento e l’apprendimento per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile fornendo infrastrutture, strumenti e risorse digitali e promuovendo l’acquisizione di competenze digitali da parte degli educatori;

f)

coinvolgere tutti i discenti in modo costruttivo e coordinato nel proporre e creare congiuntamente approcci sui contenuti, sui metodi e sul contesto dell’apprendimento avente come oggetto e finalità la transizione verde e lo sviluppo sostenibile. Incoraggiare la partecipazione equilibrata sotto il profilo del genere di discenti di qualsiasi provenienza, ivi compresi quelli con minori opportunità. Consentire a tutti i discenti di partecipare e contribuire al processo decisionale a livello della loro istituzione e delle loro comunità locali e oltre;

g)

elaborare e sostenere, in stretta cooperazione con le parti interessate, piani e quadri per programmi di studio che lascino ai discenti tempo e spazio per sviluppare competenze in materia di sostenibilità (17) sin dalla più tenera età. L’apprendimento intergenerazionale e gli esempi, i problemi e le risposte a livello locale possono rendere i programmi di studio più pertinenti per i discenti, dimostrando che i cambiamenti climatici, la biodiversità, la protezione dell’ambiente e la sostenibilità sono questioni di rilevanza locale e su cui è possibile agire;

h)

sostenere la cooperazione e la creazione di reti in materia di sostenibilità, protezione dell’ambiente e biodiversità, coinvolgendo ad esempio le autorità locali, il settore dell’animazione socioeducativa e le organizzazioni giovanili, i centri di istruzione e formazione ambientale, i centri di apprendimento globale, le foreste, i parchi, le aziende agricole, i musei, le biblioteche, le organizzazioni non governative, la ricerca, le organizzazioni dei consumatori e le imprese, rafforzando in tal modo i legami tra apprendimento formale, non formale e informale;

i)

sostenere la diffusione delle buone pratiche e della ricerca pedagogica sull’insegnamento e l’apprendimento per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile a tutti i livelli e in tutti i tipi di istruzione e formazione.

5.

Sostenere ulteriormente i discenti prendendo in considerazione le seguenti misure:

a)

offrire ai discenti, sin dall’età prescolare, opportunità per comprendere e valorizzare il mondo naturale e la sua biodiversità e interagire con essi, per sviluppare un senso di curiosità e meraviglia e per imparare ad agire a favore della sostenibilità, individualmente e collettivamente;

b)

rafforzare, anche attraverso un sostegno finanziario in linea con i regimi di sostegno finanziario nazionali pertinenti, un apprendimento permanente di alta qualità per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile, compresi tirocini, apprendistati, volontariato, attività extracurricolari, attività di animazione socioeducativa e altre forme di apprendimento formale, non formale e informale, insieme ai legami tra di esse. Incoraggiare e riconoscere le azioni e i programmi di impegno civico a tale riguardo;

c)

facilitare metodi e approcci di apprendimento collaborativi, sperimentali, orientati alla pratica e pertinenti ai contesti e alle tradizioni locali e sostenere attività interdisciplinari e trasversali. Ciò significa anche offrire ai discenti opportunità pratiche di osservare e curare la natura e di ridurre, riparare, riutilizzare e riciclare, aiutandoli in tal modo a comprendere l’importanza di stili di vita sostenibili e dell’economia circolare;

d)

fornire informazioni accessibili e basate sui fatti riguardo alle crisi del clima, dell’ambiente e della biodiversità e ai relativi fattori chiave, come concordato nell’ambito della convenzione di Aarhus (18);

e)

sviluppare capacità di risoluzione dei problemi e di collaborazione, promuovere il pensiero critico, l’alfabetizzazione mediatica e il pensiero sistemico, nonché sostenere azioni positive, compreso il volontariato, per affrontare e ridurre la paura e il senso di impotenza che i discenti potrebbero provare di fronte alle crisi planetarie.

6.

Sostenere ulteriormente gli educatori affinché facilitino l’apprendimento per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile prendendo in considerazione le seguenti misure:

a)

riconoscere che tutti gli educatori, qualunque sia la loro disciplina o il loro settore d’istruzione, sono educatori alla sostenibilità che devono sostenere i loro discenti nella preparazione alla transizione verde. Consentire loro di sensibilizzare i discenti in merito agli obiettivi di sviluppo sostenibile. Includere, consultare e sostenere gli educatori nello sviluppo di piani di studio e programmi, nonché in altre riforme dell’istruzione connesse alla transizione verde e allo sviluppo sostenibile, come pure nella concezione di uno sviluppo professionale adeguato;

b)

sostenere l’integrazione della transizione verde e dello sviluppo sostenibile nei programmi iniziali di istruzione per insegnanti e formatori, nei programmi di sviluppo professionale continuo, nonché negli standard professionali e nei quadri di riferimento per gli insegnanti al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze degli educatori in materia di sostenibilità;

c)

sostenere programmi di tutoraggio e di sviluppo professionale a livello delle istituzioni. Sostenere gli educatori nell’utilizzo, nella loro pratica, di strumenti e tecnologie digitali per migliorare l’insegnamento e l’apprendimento per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile;

d)

sviluppare ulteriormente ed esplorare opportunità e incentivi affinché gli educatori partecipino a programmi di sviluppo professionale relativi alla sostenibilità, ad esempio prendendoli in considerazione nell’avanzamento e nella progressione di carriera e creando ruoli per gli educatori, come quello di coordinatore per la sostenibilità;

e)

sostenere gli educatori, anche mettendo a disposizione il tempo e lo spazio necessari, nell’adozione di pedagogie che migliorano l’insegnamento e l’apprendimento per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile in modo interdisciplinare, nonché sviluppare gli aspetti socio-emotivi dell’apprendimento, in modo che tutti i discenti possano diventare agenti del cambiamento e imparino a riflettere e ad agire, individualmente e collettivamente, localmente e globalmente, per un mondo più sostenibile;

f)

incoraggiare e consentire, ove opportuno, l’insegnamento e l’apprendimento trasformativi e interdisciplinari utilizzando approcci di apprendimento tradizionali e innovativi, compresi l’apprendimento pratico, l’approccio STEAM (19), gli hackathon, l’apprendimento attraverso lo svolgimento di lavori di pubblica utilità (service learning) e la ludicizzazione;

g)

sviluppare e rendere disponibili risorse a sostegno degli educatori, anche per quanto riguarda la valutazione. Sostenere gli educatori nell’utilizzo di strumenti e materiali tradizionali e nuovi per l’insegnamento e la formazione in materia di transizione verde e sviluppo sostenibile in una serie di contesti interni ed esterni, digitali e non digitali. Fornire accesso ai centri di competenza, compresi i centri di educazione e formazione ambientale;

h)

incoraggiare la comunità della ricerca e dell’innovazione a collaborare con gli erogatori di istruzione e formazione formale, non formale e informale per sostenere gli educatori e i formatori nella transizione verde e nello sviluppo sostenibile. Promuovere la partecipazione a progetti e ricerche esplorativi in materia di emergenza climatica, crisi ambientale e sostenibilità.

7.

Continuare a sostenere gli istituti di istruzione e formazione formale e non formale nell’efficace integrazione, se del caso, della transizione verde e dello sviluppo sostenibile in tutte le loro attività e operazioni, prendendo in considerazione le seguenti misure:

a)

incoraggiare e agevolare approcci alla sostenibilità efficaci a livello di intero istituto che comprendano l’insegnamento e l’apprendimento, la visione, la pianificazione e la governance, la partecipazione attiva dei discenti e del personale, il coinvolgimento delle famiglie, la gestione di edifici e risorse, i partenariati con le comunità locali e più ampie, nonché la ricerca e l’innovazione. Sostenere i dirigenti del settore dell’istruzione nella gestione del cambiamento organizzativo con orientamenti e sviluppi professionali dedicati per il loro ruolo;

b)

sostenere gli istituti di istruzione e formazione nella concezione, nel monitoraggio e nella valutazione delle loro strategie di sostenibilità e/o nell’integrazione della sostenibilità nei processi e nelle misure esistenti (ad esempio piani di sviluppo scolastico, mandati e strategie per l’istruzione superiore). Riconoscere che si tratta di un processo a lungo termine che richiede piccoli passi misurabili che sono monitorati e valutati su base continuativa, anche attraverso l’autovalutazione da parte dell’istituto;

c)

conformemente alla loro autonomia istituzionale, incoraggiare e sostenere i centri per l’educazione e la cura della prima infanzia, le scuole, gli istituti di istruzione superiore, gli erogatori di IFP, gli istituti di istruzione e formazione degli adulti e altri erogatori di istruzione affinché partecipino a iniziative con il marchio di qualità ecologica che possono apportare benefici sotto il profilo ambientale, sociale, educativo ed economico. Fornire strutture di sostegno a tali iniziative, ad esempio agenzie o organismi a sostegno degli approcci a livello di istituto, tutoraggio e creazione di reti, modelli e orientamenti, nonché sostegno finanziario;

d)

incentrare sulla sostenibilità una parte dei meccanismi interni e/o esterni di revisione e garanzia della qualità delle organizzazioni di istruzione e formazione. Riconoscere l’effettiva partecipazione degli istituti di istruzione superiore attraverso mezzi adeguati, tra cui, ad esempio, meccanismi di finanziamento;

e)

integrare ulteriormente la transizione verde e lo sviluppo sostenibile nei programmi, piani di studio e moduli dell’IFP e dell’istruzione superiore (nel rispetto dell’autonomia istituzionale e della libertà accademica) in una serie di discipline, tra cui gli studi di economia e commercio, le scienze sociali, le scienze pedagogiche, le discipline umanistiche, le arti, l’architettura e l’ingegneria, la pianificazione e gestione del territorio. Utilizzare le risorse e i materiali sviluppati da organizzazioni non governative attive nei settori dell’ambiente e dell’istruzione e da altri organismi pertinenti;

f)

sostenere gli istituti di istruzione superiore, gli istituti di IFP e gli istituti per l’insegnamento agli adulti nello sviluppo di corsi su piccola scala e su misura riguardanti la transizione verde e lo sviluppo sostenibile, che possano condurre, tra l’altro a microcredenziali, al fine di approfondire, ampliare e aggiornare le competenze professionali;

g)

promuovere partenariati con tutte le discipline e tutti gli attori, tra cui le imprese, le arti, le aziende agricole, il patrimonio culturale, lo sport, i giovani, gli istituti di ricerca, le organizzazioni della società civile, l’industria delle risorse didattiche (comprese le attrezzature tecnologiche, le pubblicazioni e le attrezzature di altro tipo) e la ricerca nel settore dell’istruzione. Sostenere lo sviluppo di programmi extracurricolari, estivi e di altro tipo, fornendo nel contempo sostegno ai tirocini presso, ad esempio, laboratori, imprese, istituti di ricerca e organizzazioni non governative;

h)

sostenere programmi che promuovano l’innovazione e l’imprenditorialità in materia di sostenibilità. Rafforzare gli istituti di istruzione superiore e gli istituti di IFP al fine di istituire o rafforzare poli per la sostenibilità che potenzieranno l’innovazione e l’imprenditorialità per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile, l’economia circolare e la biodiversità.

8.

Se del caso, mobilitare fondi nazionali e dell’UE per investire in infrastrutture, formazione, strumenti e risorse al fine di aumentare la resilienza e la preparazione dell’istruzione e della formazione formale e non formale alla transizione verde, in particolare Erasmus+, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il corpo europeo di solidarietà, il Fondo sociale europeo Plus, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, il Fondo europeo di sviluppo regionale, lo strumento di sostegno tecnico, il programma Europa digitale, Orizzonte Europa e InvestEU.

9.

Investire nel monitoraggio, nella ricerca e nella valutazione delle sfide politiche e dell’impatto di tali iniziative al fine di trarre insegnamenti e ispirare l’elaborazione di politiche. Ciò può includere l’attuazione degli indicatori e degli obiettivi esistenti, anche a livello internazionale,

INVITA LA COMMISSIONE, NEL DEBITO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E IN FUNZIONE DEI CONTESTI NAZIONALI, A:

1.

Facilitare la cooperazione e l’apprendimento tra pari tra gli Stati membri e i portatori di interessi in materia di transizione verde e sviluppo sostenibile attraverso:

a)

il quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell’istruzione e oltre (2021-2030) (20), in cui l’istruzione e la formazione per la transizione verde sono settori prioritari fondamentali;

b)

la diffusione delle opportunità per promuovere, sostenere e consentire l’istruzione e la formazione formale e non formale per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile nell’ambito dei programmi di finanziamento dell’UE, quali Erasmus+, il corpo europeo di solidarietà, LIFE, il Fondo sociale europeo Plus, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, Orizzonte Europa, ivi comprese le azioni Marie Skłodowska-Curie, l’iniziativa Educazione e sensibilizzazione allo sviluppo e lo strumento di sostegno tecnico, e l’incoraggiamento a sfruttarle;

c)

la condivisione delle buone pratiche derivanti dagli scambi di personale, dai progetti e dalle reti Erasmus+, anche attraverso le alleanze universitarie europee, la comunità online eTwinning, le accademie degli insegnanti Erasmus+, nonché i centri di eccellenza professionale, le azioni Marie Skłodowska-Curie e l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia;

d)

l’individuazione, la documentazione e la condivisione di buone pratiche, anche attraverso le piattaforme online (21) esistenti, e il sostegno alla messa in rete delle organizzazioni nazionali e di altre organizzazioni attive in materia di istruzione e di transizione verde e sviluppo sostenibile nell’ambito dell’istruzione e della formazione formali e non formali;

e)

il coinvolgimento dei giovani nell’attuazione della raccomandazione, in particolare attraverso l’Anno europeo dei giovani 2022 e il dialogo dell’UE con i giovani, al fine di garantire che si tenga pienamente conto dei pareri, delle opinioni e delle esigenze dei giovani e delle organizzazioni giovanili;

f)

la creazione di sinergie con la coalizione «Istruzione per il clima» e il nuovo Bauhaus europeo.

2.

Sviluppare, condividere e mettere a disposizione, a fini di utilizzo su base volontaria, risorse, materiali e ricerche sull’apprendimento per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile, in cooperazione con gli Stati membri, anche su GreenComp, il nuovo quadro europeo delle competenze in materia di sostenibilità.

3.

Sostenere gli educatori nell’insegnamento per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile:

a)

offrendo risorse e materiali di sostegno da utilizzare su base volontaria sulla piattaforma europea per l’istruzione scolastica, su EPALE e sul Portale europeo per i giovani;

b)

riconoscendo gli sforzi straordinari nell’insegnamento e nell’apprendimento per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile attraverso i riconoscimenti dell’UE, tra cui il premio europeo per l’insegnamento innovativo, il premio eTwinning e i premi europei per le competenze professionali.

4.

Monitorare lo sviluppo delle competenze verdi o di atteggiamenti nei confronti della sostenibilità ambientale da parte dei laureati e dei diplomati dell’istruzione superiore e dell’IFP nonché dei ricercatori all’inizio della carriera, senza creare nuovi obblighi di comunicazione o oneri aggiuntivi per gli Stati membri, attraverso i sondaggi europei esistenti, come l’iniziativa europea di monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati, ad esempio includendo nei sondaggi quesiti su tali atteggiamenti.

5.

Monitorare i progressi in materia di educazione alla transizione verde e allo sviluppo sostenibile nel quadro delle relazioni esistenti sullo spazio europeo dell’istruzione e sul Green Deal europeo, senza creare nuovi obblighi di comunicazione o oneri aggiuntivi per gli Stati membri. Ciò comprende il sostegno allo sviluppo di possibili indicatori o obiettivi a livello dell’UE in materia di sostenibilità, come stabilito nella risoluzione del Consiglio relativa al quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell’istruzione e oltre (2021-2030).

6.

Rafforzare la cooperazione con le organizzazioni internazionali esistenti, in particolare l’UNESCO e altri organismi delle Nazioni Unite, ivi compresa l’UNECE, al fine di promuovere un approccio all’istruzione e alla formazione per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile con i responsabili politici, gli operatori e i portatori di interessi negli Stati membri e tra di essi, che includa equità, inclusione e giustizia, in linea con il Green Deal europeo, con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e con la tabella di marcia dell’UNESCO sull’educazione allo sviluppo sostenibile 2030.

7.

Continuare a rafforzare la dimensione verde dei programmi Erasmus+ e del corpo europeo di solidarietà, in entrambi i casi attraverso la mobilità sostenibile, la cooperazione online, le pratiche verdi nei progetti e una forte attenzione alla transizione verde e allo sviluppo sostenibile nell’ambito di una cooperazione tra i vari portatori di interessi nel settore dell’istruzione, della formazione e dei giovani.

Fatto a Lussemburgo, , il 16 giugno 2022

Per il Consiglio

Il presidente

O. DUSSOPT


(1)  COM(2019) 640 final.

(2)  COM(2020) 380 final.

(3)  Compreso il nuovo quadro per l’attuazione della strategia dell’UNECE in materia di educazione allo sviluppo sostenibile dal 2021 al 2030.

(4)  Ai fini della presente raccomandazione, il termine «educatori» comprende insegnanti, formatori, animatori socioeducativi, formatori degli insegnanti e tutti i professionisti dell’istruzione formale, non formale e informale.

(5)  Doc. 12210/20.

(6)  UNESCO, Education for sustainable development: a roadmap (Educazione allo sviluppo sostenibile: una tabella di marcia), 2020.

(7)  COM(2020) 625 final.

(8)  GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10.

(9)  GU C 66 del 26.2.2021, pag. 1.

(10)  COM(2020) 628 final.

(11)  Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (GU C 189 del 4.6.2018, pag. 1).

(12)  COM(2020) 274 final.

(13)  GU C 417 del 2.12.2020, pag. 1.

(14)  COM(2020) 624 final.

(15)  OCSE (2020), Are Students Ready to Thrive in an Interrelated World?, PISA 2018, volume VI.

(16)  Il Centro internazionale di ricerca sull’intelligenza artificiale (IRCAI), sotto l’egida dell’UNESCO, è il primo centro globale le cui attività riguardano l’intelligenza artificiale, l’istruzione e lo sviluppo sostenibile.

(17)  Il concetto di «competenze in materia di sostenibilità» descritto nel GreenComp, il quadro europeo delle competenze in materia di sostenibilità, comprende le conoscenze, le competenze e gli atteggiamenti necessari ai discenti di tutte le età per vivere, lavorare e agire in modo sostenibile (ivi compresi il pensiero critico, il pensiero sistemico e il collegamento con la natura). Le «competenze verdi» si riferiscono alle competenze professionali necessarie per tutti i settori e tutti i livelli del mercato del lavoro per la transizione verde, compresa la creazione di nuovi posti di lavoro «verdi».

(18)  Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.

(19)  L’approccio STEAM (scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica) sfrutta il potenziale creativo che risiede nel collegare l’istruzione STEM all’arte, alle discipline umanistiche e alle scienze sociali.

(20)  Risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell’istruzione e oltre (2021-2030), GU C 66 del 26.2.2021, pag. 1.

(21)  Tra cui la coalizione «Istruzione per il clima», la futura piattaforma europea per l’istruzione scolastica, il Learning Corner, la piattaforma Science is Wonderful!, il Portale europeo per i giovani, la piattaforma elettronica per l’apprendimento degli adulti in Europa (EPALE), Scientix, l’alleanza europea per l’apprendistato e il patto per le competenze.


27.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 243/10


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2022

relativa a un approccio europeo alle microcredenziali per l’apprendimento permanente e l’occupabilità

(2022/C 243/02)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 149 e 292 e gli articoli 165 e 166,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1.

In Europa, un numero crescente di persone ha bisogno di aggiornare e migliorare le proprie conoscenze, abilità e competenze per colmare il divario tra l’istruzione e la formazione formali ricevute e le esigenze di una società e di un mercato del lavoro in rapida evoluzione. La ripresa dalla pandemia di COVID-19, la transizione verde e quella digitale hanno accelerato il ritmo del cambiamento del nostro modo di vivere, apprendere e lavorare. Hanno inoltre evidenziato la necessità per le persone di essere meglio preparate per affrontare le sfide del momento e quelle future. La pandemia ha inciso sulle prospettive di carriera sia dei giovani che degli adulti. Ha anche causato l’aumento della disoccupazione e compromesso il benessere fisico, mentale ed emotivo di centinaia di milioni di persone in Europa.

2.

Una delle maggiori sfide che le imprese e i datori di lavoro europei devono affrontare è un’offerta insufficiente di competenze adeguate nel mercato del lavoro dell’UE. Al tempo stesso, i lavoratori si trovano di fronte a cambiamenti senza precedenti nell’organizzazione del lavoro. Inoltre i profili dei compiti e il fabbisogno di competenze stanno cambiando profondamente a causa delle transizioni verde e digitale. Come delineato nella decisione (UE) 2021/1868 del Consiglio, del 15 ottobre 2021, relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione (1), «gli Stati membri e l’Unione devono adoperarsi per sviluppare una strategia coordinata a favore dell’occupazione e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro qualificata, formata e adattabile nonché di mercati del lavoro orientati al futuro e in grado di rispondere ai mutamenti economici». Il continuo miglioramento del livello delle competenze e la continua riqualificazione sono essenziali perché i lavoratori possano rispondere alle esigenze del loro lavoro attuale o per passare a nuovi lavori e settori in espansione, come i settori verde e digitale, in particolare nel contesto dell’invecchiamento demografico.

3.

Le persone hanno bisogno di accedere a un insegnamento e un apprendimento di qualità erogati in modi e contesti diversi, al fine di sviluppare le proprie conoscenze, abilità e competenze personali, sociali, culturali e professionali. Sono stati lanciati appelli affinché i sistemi di istruzione e formazione diventino più flessibili e trovino soluzioni per offrire un apprendimento più incentrato sul discente, accessibile e inclusivo per una gamma maggiormente ampia di profili. Anche gli erogatori non formali di istruzione e formazione stanno affrontando questa esigenza fornendo nuove e innovative opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione.

4.

Un’efficace cultura dell’apprendimento permanente è fondamentale per garantire che tutti abbiano le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per prosperare nella società, nel mercato del lavoro e nella loro vita personale. È essenziale che le persone possano accedere a un’istruzione e una formazione pertinenti e di qualità, come pure a opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione altrettanto pertinenti e di qualità, durante tutta la loro vita. Le opportunità di apprendimento permanente dovrebbero far parte della strategia a lungo termine degli istituti di istruzione e formazione per migliorare la loro capacità di risposta alle esigenze in rapida evoluzione dei datori di lavoro e dei discenti. In questo modo un gruppo di discenti più diversificato (compresi i diplomati di tali istituti e altri discenti adulti) potrebbe migliorare il livello delle sue competenze e riqualificarsi. Si raccomanda che gli istituti di istruzione superiore, gli istituti di istruzione e formazione professionale (IFP), gli erogatori di istruzione per adulti e gli altri erogatori di microcredenziali, compresi i datori di lavoro, cooperino e integrino i risultati più recenti della ricerca nella concezione e nell’aggiornamento delle opportunità di apprendimento.

5.

Le microcredenziali potrebbero aiutare a certificare i risultati delle piccole esperienze di apprendimento su misura. Esse consentono l’acquisizione mirata e flessibile di conoscenze, abilità e competenze per soddisfare le esigenze nuove ed emergenti della società e del mercato del lavoro, e permettono alle persone di rimediare alla carenza delle competenze di cui necessitano per avere successo in un ambiente in rapida evoluzione, senza però sostituire le qualifiche tradizionali. Se del caso, possono integrare le qualifiche esistenti, fornendo un valore aggiunto senza nel contempo compromettere il principio fondamentale dei corsi di laurea completi nell’istruzione e nella formazione iniziali. Le microcredenziali potrebbero essere concepite e rilasciate da una serie di erogatori in diversi contesti di apprendimento (contesti di apprendimento formali, non formali e informali).

6.

Nonostante il loro crescente utilizzo, non esistono una definizione o norme comuni per le microcredenziali in Europa. Tale lacuna limita la comprensione e la diffusione delle microcredenziali, compromettendo pertanto la loro capacità di agevolare percorsi flessibili di apprendimento e di carriera. La presente raccomandazione mira a contribuire a rafforzare la fiducia nelle microcredenziali in tutta Europa tra tutti i soggetti coinvolti, siano essi erogatori o beneficiari.

7.

Il primo principio del pilastro europeo dei diritti sociali (2) afferma che ogni persona ha diritto a un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro, ovunque nell’Unione europea. Il quarto principio del pilastro europeo dei diritti sociali afferma che ogni persona ha diritto a un’assistenza tempestiva e su misura per migliorare le proprie prospettive di occupazione o di attività autonoma. Ciò include il diritto a ricevere un sostegno per la formazione e la riqualificazione. Il piano d’azione del pilastro europeo dei diritti sociali fa riferimento alle microcredenziali come strumenti innovativi che «possono facilitare percorsi di apprendimento flessibili e sostenere i lavoratori nel loro lavoro o durante le transizioni professionali». Le microcredenziali possono svolgere un ruolo importante nel raggiungimento degli obiettivi principali dell’UE fissati per il 2030, compreso l’obiettivo del 60 % di tutti gli adulti che partecipano ogni anno ad attività di formazione e quello di un tasso di occupazione di almeno il 78 %. Entrambi questi obiettivi sono stati accolti con favore dai leader dell’UE, dalle parti sociali e dalla società civile al vertice sociale di Porto e, successivamente, dal Consiglio europeo del 24 e 25 giugno 2021 (3).

8.

Parallelamente al piano d’azione, la Commissione ha adottato una raccomandazione relativa a un sostegno attivo ed efficace all’occupazione (EASE) in seguito alla crisi COVID-19 (la raccomandazione «EASE») (4). La raccomandazione offre agli Stati membri orientamenti strategici concreti sullo sviluppo di pacchetti di politiche coerenti volte a facilitare le transizioni professionali e favorire una ripresa dalla pandemia di COVID-19 che sia fonte di occupazione. Gli orientamenti strategici riguardano le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione e le misure di sostegno.

9.

L’agenda per le competenze per l’Europa (5) contiene, tra le sue 12 azioni faro, una nuova iniziativa su un approccio europeo alle microcredenziali che mira a sostenere la qualità, la trasparenza e la diffusione delle microcredenziali a livello dell’UE. L’agenda prevede anche un’iniziativa sui conti individuali di apprendimento che potrebbe contribuire a colmare le lacune esistenti nell’accesso degli adulti in età lavorativa all’istruzione e alla formazione e consentire alle persone di gestire le transizioni nel mercato del lavoro in maniera efficace. Le microcredenziali possono essere utilizzate come parte dell’istruzione e della formazione messe a disposizione delle persone per sostenere il funzionamento di tali conti individuali di apprendimento.

10.

La comunicazione della Commissione sulla realizzazione dello spazio europeo dell’istruzione entro il 2025 (6) ha annunciato che la Commissione si adopererà per sviluppare un approccio europeo alle microcredenziali, al fine di contribuire ad ampliare le opportunità di apprendimento e rafforzare il ruolo degli istituti di istruzione superiore e di istruzione e formazione professionale nell’apprendimento permanente.

11.

La raccomandazione del Consiglio relativa all’istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza (7) invita la Commissione a «esplorare il concetto e l’uso delle microcredenziali».

12.

La risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell’istruzione e oltre (2021-2030) (8) presenta la valutazione del concetto e dell’utilizzo delle microcredenziali come una delle questioni e azioni concrete per l’area prioritaria 2 del quadro strategico (apprendimento permanente e mobilità).

13.

Le conclusioni del Consiglio sull’iniziativa delle università europee – Colmare la distanza tra istruzione superiore, ricerca, innovazione e società: aprire la strada a una nuova dimensione dell’istruzione superiore europea (9) sottolineano che «sebbene non si discostino dal principio fondamentale dei corsi di laurea completi né lo compromettano, le microcredenziali potrebbero contribuire ad ampliare le opportunità di apprendimento per soddisfare le esigenze dei discenti non tradizionali e la richiesta di nuove competenze sul mercato del lavoro; rendere l’esperienza di apprendimento più flessibile e modulare; sostenere l’accesso all’istruzione superiore; e coinvolgere i discenti, indipendentemente dalle qualifiche precedenti o dai contesti di provenienza, promuovendo opportunità di riqualificazione e miglioramento del livello delle competenze, garantendo nel contempo un’istruzione di qualità».

14.

I ministri dell’istruzione dello spazio europeo dell’istruzione superiore si sono impegnati, nel comunicato di Roma del processo intergovernativo di Bologna (10), ad aiutare i loro istituti di istruzione superiore a: diversificare la loro offerta di apprendimento; e ii) innovare i contenuti didattici e le modalità di erogazione. Oltre ai programmi di laurea completi, e pur mantenendo il diritto di elaborare programmi di studio e di regolare le questioni relative al trasferimento dei crediti in modo indipendente, molti istituti di istruzione superiore offrono o prevedono di offrire unità di apprendimento più piccole, che possono aiutare i discenti a sviluppare o aggiornare le loro abilità e competenze culturali, professionali e trasversali in varie fasi della loro vita. La cooperazione nell’ambito del processo di Bologna studierà come e in che misura tali unità di apprendimento più piccole e flessibili, comprese quelle volte al conseguimento di microcredenziali, possono essere definite, sviluppate, realizzate e riconosciute utilizzando strumenti comuni.

15.

I sistemi di istruzione e formazione dovrebbero soddisfare le diverse esigenze, abilità e capacità individuali di tutti i discenti. Dovrebbero inoltre offrire opportunità di apprendimento a tutti, anche in contesti non formali e informali, come sottolineato dalle conclusioni del Consiglio su equità e inclusione nell’istruzione e nella formazione al fine di promuovere il successo scolastico per tutti (11). Microcredenziali ben concepite possono essere utilizzate nel contesto di misure mirate per sostenere l’inclusione e l’accesso all’istruzione e alla formazione per una fascia più ampia di discenti, tra cui gruppi svantaggiati e vulnerabili (come persone con disabilità, anziani, persone scarsamente qualificate/con un basso livello di competenze, persone appartenenti a minoranze, persone provenienti da contesti migratori, rifugiati e persone con minori opportunità a causa della loro ubicazione geografica e/o della loro situazione socioeconomica svantaggiata). Le microcredenziali possono essere utilizzate anche per aiutare a orientare meglio gli studenti, agevolare l’accesso all’apprendimento e alla formazione e il successo nei relativi percorsi, e agevolare la transizione dalla scuola al lavoro. L’aumento previsto del numero di rifugiati e richiedenti asilo richiederà l’elaborazione di strategie tese a integrare efficacemente questi gruppi nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro. Orientamenti e un apprendimento reciproco in tutta l’UE per quanto concerne la concezione e il rilascio delle microcredenziali possono favorire l’inclusione e garantire che i discenti di tutti i gruppi della società possano accedere ai loro vantaggi.

16.

Le microcredenziali possono anche sostenere lo sviluppo professionale e la mobilità dei lavoratori, comprese le persone in forme di lavoro atipiche, come quelle dell’economia delle piattaforme digitali (12), che possono incontrare difficoltà nell’accedere alla formazione in funzione della loro situazione occupazionale (13).

17.

Le microcredenziali potrebbero svolgere un ruolo attivo nel realizzare le iniziative politiche dell’UE volte a promuovere le transizioni verde e digitale. Le microcredenziali potrebbero: i) sostenere gli obiettivi del piano d’azione per l’istruzione digitale 2021-2027 (14) per aiutare a offrire opportunità di apprendimento flessibili e accessibili per l’acquisizione di competenze digitali; e ii) contribuire a realizzare gli obiettivi del piano «Bussola per il digitale 2030» della Commissione per disporre di una popolazione dotata di competenze digitali e di professionisti altamente qualificati nel settore digitale in Europa entro il 2030. Le microcredenziali potrebbero essere importanti anche nella realizzazione del «Green Deal europeo» (15), la strategia di crescita dell’Europa finalizzata a trasformare l’economia e la società e a indirizzarle su un percorso più sostenibile.

18.

La raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente e che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (16), presenta un quadro comune di riferimento per aiutare persone e organizzazioni a confrontare i diversi sistemi delle qualifiche e i rispettivi livelli. Come quadro di riferimento europeo, il quadro europeo delle qualifiche (EQF) è aperto a tutti i tipi e livelli di qualifiche e rappresenta lo standard comune di riferimento in materia di trasparenza, portabilità e comparabilità. Esso è aperto anche alle microcredenziali se e ove queste sono prima contenute nei quadri nazionali delle qualifiche.

19.

La raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale (17) ha invitato gli Stati membri a istituire entro il 2018, in conformità alle circostanze e alle specificità nazionali e nel modo da essi ritenuto appropriato, modalità per la convalida dell’apprendimento non formale e informale. Grazie a tali modalità le persone possono ottenere una convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite mediante l’apprendimento non formale e informale. Esse consentono anche alle persone di ottenere una qualifica completa o, se del caso, una qualifica parziale. La valutazione 2020 della raccomandazione (18) ha chiesto di sviluppare maggiormente i legami tra convalida e microcredenziali.

20.

La decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (19) stabilisce le basi per fornire strumenti basati sul web affinché le persone gestiscano la loro carriera e l’apprendimento permanente con servizi di autenticazione delle credenziali che garantiscano la portabilità delle microcredenziali.

21.

La pertinenza, lo sviluppo e l’aggiornamento delle microcredenziali dipendono:

i)

dalla cooperazione e dalla collaborazione tra autorità regionali e nazionali, organismi di istruzione e di formazione; e

ii)

dal dialogo sociale settoriale e intersettoriale (tale dialogo sociale dovrebbe coinvolgere organizzazioni che rappresentano lavoratori e datori di lavoro del settore sia privato che pubblico, piccole e medie imprese (PMI), professionisti e dirigenti d’impresa).

22.

La presente raccomandazione rispetta pienamente i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, i principi di autonomia istituzionale e libertà accademica, e la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto e l’organizzazione dell’istruzione e della formazione professionale conformemente alle circostanze nazionali e in stretta cooperazione con i pertinenti portatori di interessi.

23.

La presente raccomandazione non pregiudica la direttiva 2005/36/CE, modificata dalla direttiva 2013/55/UE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e il regime di riconoscimento automatico ivi previsto,

ha ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE, da attuare conformemente alla legislazione e alle priorità regionali, nazionali e dell’Unione, alle circostanze nazionali e alle risorse disponibili, incluse la situazione socioeconomica e le caratteristiche dei sistemi nazionali di istruzione, formazione, apprendimento permanente e occupazione, e in stretta cooperazione con tutti i pertinenti portatori di interessi.

Obiettivi

1.

Si raccomanda agli Stati membri di adottare un approccio europeo alle microcredenziali con l’obiettivo di:

a)

consentire alle persone di acquisire, aggiornare e migliorare le conoscenze, le abilità e le competenze di cui hanno bisogno per prosperare in un mercato del lavoro e in una società in evoluzione, in modo che possano beneficiare pienamente di una ripresa socialmente equa e di transizioni giuste verso l’economia verde e digitale e per essere meglio preparate per affrontare le sfide del momento e quelle future;

b)

sostenere la preparazione degli erogatori di microcredenziali per migliorare qualità, la trasparenza, l’accessibilità e la flessibilità dell’offerta di apprendimento al fine di consentire alle persone di creare percorsi di apprendimento e di carriera personalizzati;

c)

promuovere l’inclusività, l’accesso e le pari opportunità e contribuire a raggiungere la resilienza, l’equità sociale e la prosperità per tutti, in un contesto di cambiamenti demografici e della società e durante tutte le fasi dei cicli economici.

2.

Si raccomanda agli Stati membri di utilizzare le microcredenziali, ove opportuno, come strumento per rafforzare e integrare le opportunità di apprendimento esistenti, aumentare la partecipazione all’apprendimento permanente e contribuire a raggiungere l’obiettivo del 60 % di tutti gli adulti che partecipano ogni anno ad attività di formazione, stabilito nel piano d’azione del pilastro europeo dei diritti sociali e accolto con favore dai leader dell’UE e approvato dalla risoluzione del Consiglio su una nuova agenda europea per l’apprendimento degli adulti 2021-2030 (20).

Ambito di applicazione

3.

La presente raccomandazione riguarda le microcredenziali, così come le politiche che possono sostenerne la concezione; il rilascio e l’uso efficaci.

4.

Le microcredenziali possono essere utilizzate per integrare e migliorare gli ecosistemi di istruzione, formazione, apprendimento permanente e occupabilità. Le misure delineate nella presente raccomandazione sono volte a potenziare le opportunità di apprendimento e occupabilità senza perturbare l’istruzione iniziale, l’istruzione superiore, l’istruzione e la formazione professionale (IFP) e senza pregiudicare né sostituire le qualifiche e i diplomi esistenti. Le misure raccomandano l’introduzione di un approccio comune europeo all’erogazione in corso ed emergente di microcredenziali nell’Unione europea e presentano una definizione e orientamenti per la concezione, il rilascio e la descrizione delle microcredenziali con il proposito di migliorarne la qualità e la trasparenza e facilitarne la diffusione.

Definizioni

5.

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni seguenti:

a)

«microcredenziale»: la registrazione dei risultati dell’apprendimento ottenuti da un discente in seguito a un piccolo volume di apprendimento. Tali risultati dell’apprendimento saranno stati valutati in base a criteri trasparenti e chiaramente definiti. Le esperienze di apprendimento volte al conseguimento di microcredenziali sono concepite per fornire al discente conoscenze, abilità e competenze specifiche che rispondono a esigenze personali, culturali, della società o del mercato del lavoro. Il discente è titolare delle microcredenziali, che possono essere condivise, sono trasferibili e possono essere indipendenti o combinate in credenziali più ampie. Sono sostenute da una garanzia della qualità che segue norme concordate nel settore o nell’area di attività pertinente;

b)

«erogatore di microcredenziali»: gli istituti e le organizzazioni di istruzione e formazione, le parti sociali (ossia le organizzazioni che rappresentano i lavoratori e i datori di lavoro), i datori di lavoro e l’industria, le organizzazioni della società civile, i servizi pubblici per l’impiego (SPI) e le autorità regionali e nazionali, come pure altri tipi di attori che progettano, realizzano e rilasciano microcredenziali per l’apprendimento formale, non formale e informale. Ciò non pregiudica la legislazione e le circostanze a livello regionale e nazionale;

c)

«contesti di apprendimento»: i vari luoghi fisici, online, misti (21), virtuali e digitali come pure i contesti e le culture in cui le persone apprendono, comprendenti tutti i contesti in cui può avvenire l’apprendimento formale, non formale e informale;

d)

«apprendimento formale»: apprendimento erogato in un contesto organizzato e strutturato, specificamente dedicato all’apprendimento, che di norma porta all’ottenimento di qualifiche, generalmente sotto forma di certificati o diplomi; comprende sistemi di istruzione generale, istruzione e formazione professionale iniziale, continua e terziaria e istruzione superiore (22);

e)

«apprendimento non formale»: apprendimento che ha luogo al di fuori dell’istruzione e della formazione formale attraverso attività pianificate in termini di obiettivi e tempi dell’apprendimento, in cui è presente una qualche forma di sostegno all’apprendimento (23);

f)

«apprendimento informale»: apprendimento derivante da esperienze e attività quotidiane, non organizzato o strutturato in termini di obiettivi, tempi o sostegno all’apprendimento; esso può non essere intenzionale dal punto di vista del discente (24). Non dà luogo automaticamente a una microcredenziale ma può essere preso in considerazione nel contesto delle modalità di convalida che possono individuare, documentare, valutare e/o certificare i risultati dell’apprendimento di una persona;

g)

«portabilità»: la possibilità per un titolare di credenziali di conservare le proprie microcredenziali in un sistema di sua scelta, di condividere la credenziale con una parte di sua scelta (nazionale o transnazionale) e per tutte le parti nello scambio di poter comprendere il contenuto e verificare l’autenticità delle microcredenziali; Ciò consente la portabilità nei settori dell’istruzione e della formazione e tra di essi, nel mercato del lavoro e tra paesi;

h)

«cumulabilità»:la possibilità di combinare, ove opportuno, diverse microcredenziali e accumularle logicamente una con l’altra. Le decisioni di «accumulare» o combinare le credenziali spettano all’organizzazione ricevente (ad esempio istituti di istruzione e formazione, datori di lavoro, ecc.), in linea con le proprie pratiche, e dovrebbero sostenere gli obiettivi e le esigenze del discente. L’accumulo non crea automaticamente il diritto a una qualifica o a un diploma. Tali decisioni sono adottate dalle autorità o dagli istituti regionali e nazionali in linea con le rispettive procedure di attribuzione;

i)

«valutazione»: il processo o il metodo utilizzato per valutare, misurare e infine descrivere i risultati dell’apprendimento individuali acquisiti in contesti formali, non formali o informali. La valutazione è effettuata dall’erogatore o da altri erogatori di valutazioni riconosciuti.

Definizione ed elementi standard europei per descrivere una microcredenziale

6.

Si raccomanda agli Stati membri di adottare e promuovere l’uso di quanto segue:

a)

la definizione di microcredenziale di cui al punto 5, lettera a);

b)

gli elementi standard europei per descrivere una microcredenziale (come descritti nell’allegato I) compresi gli elementi obbligatori seguenti:

i)

identificazione del discente;

ii)

titolo della microcredenziale;

iii)

paese o paesi/regione o regioni dell’organismo di rilascio;

iv)

ente o enti che attribuiscono la microcredenziale;

v)

data di rilascio;

vi)

risultati dell’apprendimento;

vii)

carico di lavoro teorico necessario per raggiungere i risultati dell’apprendimento (espresso conformemente al sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti – ECTS, laddove possibile);

viii)

livello (e ciclo, se applicabile) dell’esperienza di apprendimento volta al conseguimento della microcredenziale (quadro europeo delle qualifiche, quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell’istruzione superiore), se applicabile;

ix)

tipo di valutazione;

x)

forma di partecipazione all’attività di apprendimento;

xi)

tipo di garanzia della qualità utilizzata a sostegno della microcredenziale;

c)

i principi europei per la concezione e il rilascio di microcredenziali (come descritti nell’allegato II).

Sviluppo dell’ecosistema per le microcredenziali

7.

Si raccomanda agli Stati membri di facilitare, se del caso, lo sviluppo in corso ed emergente delle microcredenziali in contesti di apprendimento formale, anche:

a)

sostenendo lo studio da parte degli istituti di istruzione superiore del ruolo delle microcredenziali nell’offrire opportunità di apprendimento a discenti di vario tipo, in particolare ampliando un’offerta attraente, accessibile, inclusiva e incentrata sul discente di attività di apprendimento permanente, anche attraverso le attività delle alleanze delle università europee (25), se applicabile;

b)

sostenendo lo studio da parte degli istituti di istruzione e formazione professionale e di altri erogatori di IFP del ruolo delle microcredenziali nell’istruzione e formazione professionale continua nel contribuire al miglioramento del livello delle competenze e alla riqualificazione degli adulti, anche attraverso le attività dei centri di eccellenza professionale di IFP, se applicabile;

c)

prendendo in considerazione l’erogazione di finanziamenti pubblici, a seconda delle circostanze nazionali, per lo sviluppo e l’erogazione di piccole attività di istruzione e formazione volte al conseguimento di microcredenziali, a tutti i livelli di istruzione e formazione, tenendo conto dell’autonomia istituzionale per consentire la diversità e la creatività.

8.

Si raccomanda agli Stati membri di sostenere, se del caso, lo sviluppo in corso ed emergente delle microcredenziali in contesti di apprendimento non formale e informale, anche:

a)

sostenendo la concezione e il rilascio di microcredenziali da parte di erogatori diversi da quelli di cui al punto 7 (tali erogatori potrebbero comprendere: imprese, parti sociali, organizzazioni della società civile, autorità locali, centri comunitari, associazioni professionali, organizzazioni di ricerca e innovazione ed erogatori privati), anche promuovendo la diversificazione delle fonti di finanziamento;

b)

promuovendo lo sviluppo di microcredenziali concepite e concordate dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori attraverso il dialogo sociale, se del caso;

c)

prendendo in considerazione l’adeguamento delle procedure per il riconoscimento dell’apprendimento precedente e la convalida dell’apprendimento non formale e informale al fine di consentire l’attribuzione di microcredenziali.

9.

Gli Stati membri sono incoraggiati a sostenere la qualità e la trasparenza delle microcredenziali, se del caso, anche:

a)

applicando, adeguando e sviluppando meccanismi di garanzia della qualità per le microcredenziali rilasciate da diverse tipologie di erogatori, servendosi ove possibile dei meccanismi esistenti (cfr. allegato 2);

b)

sostenendo l’uso di sistemi di «analisi del fabbisogno di competenze» per analizzare le esigenze del mercato del lavoro e i cambiamenti demografici, in modo da poter individuare eventuali necessità di sviluppo o aggiornamento delle microcredenziali;

c)

incoraggiando gli erogatori a pubblicare cataloghi delle microcredenziali che offrono, includendo, ove opportuno, la politica da essi applicata per quanto riguarda il riconoscimento delle microcredenziali rilasciate da altri erogatori;

d)

integrando le microcredenziali nei quadri e nei sistemi nazionali delle qualifiche. Le decisioni di integrare le microcredenziali nei quadri o sistemi regionali e nazionali sono adottate dalle autorità o dagli istituti nazionali in linea con le circostanze nazionali.

10.

Si incoraggiano gli Stati membri a promuovere e sostenere, se del caso, una sperimentazione, una cooperazione, una governance e partenariati efficaci tra:

i)

istituti di istruzione e formazione;

ii)

parti sociali;

iii)

datori di lavoro e industria;

iv)

organizzazioni di ricerca e innovazione;

v)

organizzazioni della società civile;

vi)

servizi per l’impiego e l’inclusione sociale; e

vii)

autorità locali, regionali e nazionali.

Tali forme di sperimentazione, cooperazione, governance e partenariato sono importanti per individuare le esigenze in materia di microcredenziali, elaborare congiuntamente le microcredenziali e aggiornarle, nonché per valutare l’impatto sul miglioramento del livello delle competenze e sulla riqualificazione, sull’apprendimento permanente e sullo sviluppo delle carriere.

Realizzare il potenziale delle microcredenziali

11.

Si raccomanda agli Stati di integrare, se del caso, le microcredenziali sia nei sistemi di istruzione e formazione sia nelle politiche in materia di competenze, anche:

a)

incoraggiando l’inclusione di offerte di istruzione e formazione volte al conseguimento di microcredenziali nei cataloghi delle opportunità di istruzione e formazione offerte;

b)

utilizzando le microcredenziali per migliorare l’accesso all’istruzione e alla formazione per tutti i discenti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili (come persone con disabilità, anziani, persone scarsamente qualificate/con un basso livello di competenze, persone appartenenti a minoranze, persone provenienti da contesti migratori, rifugiati e persone con minori opportunità a causa della loro ubicazione geografica e/o della loro situazione socioeconomica svantaggiata), se del caso;

c)

utilizzando le microcredenziali per sostenere percorsi di apprendimento flessibili e la transizione dall’istruzione secondaria superiore o dall’IFP all’istruzione terziaria e all’istruzione degli adulti, ove opportuno;

d)

utilizzando microcredenziali che possano essere integrate nei corsi di laurea o possano completarli, ove opportuno;

e)

utilizzando le microcredenziali come un ulteriore mezzo per migliorare le abilità e le competenze digitali di base e avanzate di una fascia più ampia di discenti, in linea con il piano d’azione per l’istruzione digitale e il piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali;

f)

utilizzando le microcredenziali per sostenere lo sviluppo dell’offerta di apprendimento per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile, come parte dell’attuazione nazionale della raccomandazione del Consiglio relativa all’apprendimento per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile;

g)

promuovendo l’uso di microcredenziali da parte di istituti di istruzione e formazione e altri erogatori, in collaborazione con il loro ecosistema della conoscenza e dell’innovazione circostante, per accrescere la pertinenza e aumentare il potenziale effetto positivo delle microcredenziali sull’economia a livello locale e regionale;

h)

promuovendo la comprensione e l’uso delle microcredenziali attraverso lo sviluppo professionale continuo per docenti e formatori, esperti in orientamento (ad esempio nel contesto delle accademie degli insegnanti Erasmus+), così come per esponenti del mondo accademico, ricercatori e altro personale correlato;

i)

promuovendo l’uso di microcredenziali per il rapido trasferimento dei risultati più recenti della ricerca in opportunità di apprendimento, rafforzando le sinergie tra lo spazio europeo dell’istruzione e lo spazio europeo della ricerca;

j)

esplorando l’uso delle microcredenziali nello spazio europeo dell’istruzione per mettere in discussione gli stereotipi di genere e altri stereotipi discriminatori riguardanti le scelte di studio e nell’ambito delle pratiche e dei materiali didattici.

12.

Si raccomanda agli Stati membri di integrare, se del caso, le microcredenziali nelle loro politiche occupazionali e nelle politiche attive del mercato del lavoro (ossia servizi per l’impiego, sostegno alla formazione e incentivi all’occupazione), anche:

a)

utilizzando le microcredenziali, se del caso, per:

i)

affrontare gli squilibri e le strozzature in termini di competenze in determinati settori economici e regioni; e

ii)

migliorare il livello delle competenze dei lavoratori e riqualificarli per le competenze e i lavori richiesti sul mercato del lavoro, in particolare nel contesto delle transizioni verde e digitale;

b)

inserendo attività di formazione volte al conseguimento di microcredenziali tra le opportunità di formazione riconosciute che possono essere collegate a conti individuali di apprendimento, qualora esistano, e ad altri sistemi di sostegno alla formazione;

c)

promuovendo l’utilizzo di microcredenziali come mezzo per aggiornare e migliorare il livello delle competenze dei lavoratori autonomi e atipici, comprese le persone che lavorano tramite piattaforme digitali e PMI;

d)

esplorando l’uso delle microcredenziali in iniziative mirate per sostenere e motivare i gruppi svantaggiati e vulnerabili (come i percettori di reddito minimo, le persone con disabilità, i disoccupati di lunga durata e le persone scarsamente qualificate) a rientrare nel mercato del lavoro o a mantenere un’occupazione;

e)

studiando il ruolo delle microcredenziali all’interno dei sistemi di attuazione della garanzia per i giovani rafforzata al fine di sostenere questi ultimi, in particolare nella formazione preparatoria e nelle offerte di istruzione o formazione continua qualitativamente valide;

f)

studiando il ruolo delle microcredenziali come parte dell’attuazione nazionale della raccomandazione relativa a un sostegno attivo ed efficace all’occupazione (EASE) in seguito alla crisi COVID-19;

g)

esplorando l’uso delle microcredenziali per sostenere lo sviluppo professionale dei lavoratori e soddisfare i requisiti obbligatori relativi al miglioramento del livello delle competenze e alla riqualificazione in determinati posti di lavoro e tipi di lavoro (ad esempio per licenze, formazione richiesta e permessi).

13.

Si raccomanda agli Stati membri di incoraggiare e sostenere, se del caso, la rete europea dei centri nazionali di informazione e dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico (reti ENIC-NARIC) od organismi adeguati per sviluppare, se del caso, procedure di riconoscimento trasparenti per le microcredenziali rilasciate da diverse tipologie di erogatori. Questo dovrebbe avvenire in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi di cui al paragrafo 10, anche esaminando la possibile fattibilità del riconoscimento automatico delle microcredenziali (26).

14.

Si raccomanda agli Stati membri, ove opportuno, di garantire che le informazioni e i consigli sull’individuazione e la selezione delle microcredenziali siano integrati nei servizi di orientamento per l’apprendimento permanente. Ciò include i servizi di orientamento professionale degli istituti di istruzione superiore, i servizi pubblici per l’impiego (SPI), i servizi privati per l’impiego, i servizi sociali e altri servizi di orientamento (occupazione, carriera, istruzione e formazione, coaching). L’integrazione di orientamenti sulle microcredenziali in questi servizi dovrebbe rispondere alle esigenze di tutti i discenti, compresi quelli svantaggiati e vulnerabili.

15.

Si raccomanda agli Stati membri, ove opportuno, di:

a)

definire misure basandosi su pertinenti accordi e quadri finanziari nazionali in vigore per attuare la presente raccomandazione. Potrebbe trattarsi di collegamenti con i conti individuali di apprendimento, ove esistenti (tenendo debitamente conto della responsabilità e dell’autonomia delle organizzazioni di istruzione, formazione e del mercato del lavoro nel contesto nazionale);

b)

utilizzare al meglio i fondi e gli strumenti dell’Unione per sostenere le riforme necessarie, dal quadro di sostegno allo sviluppo e all’uso delle microcredenziali.

Sostegno della Commissione

Il Consiglio accoglie con favore l’intenzione della Commissione, nel debito rispetto della sussidiarietà e delle circostanze nazionali e in stretta cooperazione con gli Stati membri, di:

16.

sviluppare e adattare, ove opportuno, gli strumenti e i servizi dell’Unione esistenti per sostenere lo sviluppo di microcredenziali da parte di tutte le tipologie di erogatori, anche:

a)

sostenendo l’elaborazione di orientamenti su come promuovere la trasparenza e applicare gli attuali strumenti dell’UE e di Bologna nel campo dell’istruzione superiore alla garanzia di qualità interna ed esterna delle microcredenziali;

b)

studiando come adattare la guida degli utenti del sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti nel campo dell’istruzione superiore per integrare le microcredenziali;

c)

studiando come adattare e sviluppare strumenti dell’UE per le competenze e le qualifiche per integrare le microcredenziali nei sistemi di IFP;

d)

promuovendo il ruolo dell’ENIC-NARIC e di altri organismi adeguati nel riconoscimento delle microcredenziali per ulteriori studi e/o per finalità di lavoro, anche elaborando orientamenti e formazioni;

e)

sostenendo una discussione strutturata sulla possibilità di includere le microcredenziali nei quadri nazionali delle qualifiche (NQF);

f)

studiando lo sviluppo dell’iniziativa relativa alla carta europea dello studente, che consentirà agli studenti di condividere i risultati delle microcredenziali ottenute all’estero durante i loro studi in modo sicuro con altri istituti di istruzione e formazione;

17.

sostenere la cooperazione tra gli Stati membri e i portatori di interessi, anche:

a)

sostenendo la condivisione di informazioni tra le autorità regionali e nazionali sulle pertinenti iniziative politiche regionali e nazionali e sui dati concreti del loro impatto, utilizzando al meglio il quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso lo spazio europeo dell’istruzione e oltre;

b)

promuovendo la cooperazione europea in materia di garanzia della qualità delle microcredenziali, rafforzando in tal modo la fiducia reciproca;

c)

incentivando la sperimentazione e l’uso delle microcredenziali da parte degli istituti di istruzione superiore e degli istituti di istruzione e formazione professionale, tra cui le alleanze delle «università europee» e i centri di eccellenza IFP, al fine di promuovere e incoraggiare l’adozione di microcredenziali da parte della comunità dell’istruzione e della formazione in generale;

d)

promuovendo l’impegno sulle microcredenziali nelle accademie degli insegnanti Erasmus+ e in altri erogatori di istruzione e formazione dei docenti, per rispondere, ove opportuno, alle esigenze di sviluppo professionale continuo degli stessi;

e)

studiando l’impegno sulle microcredenziali ad opera delle parti sociali, dei datori di lavoro e dell’industria, anche tramite il patto per le competenze e le iniziative di cooperazione collegate, quali il piano per la cooperazione settoriale sulle competenze, l’alleanza europea per l’apprendistato rafforzata e la coalizione per le competenze e le occupazioni digitali;

f)

sostenendo la cooperazione e lo scambio di buone pratiche tra SPI e datori di lavoro su come utilizzare le microcredenziali per favorire l’occupabilità nel contesto della rete di servizi pubblici per l’impiego;

g)

facilitando progetti di cooperazione tra le parti sociali e gli istituti di istruzione e formazione su come utilizzare e attuare le microcredenziali per soddisfare il fabbisogno di competenze a livello europeo, nazionale, locale e regionale, e in diversi settori;

18.

sostenere l’attuazione tecnica della raccomandazione studiando ulteriori sviluppi della piattaforma Europass per fornire, ove opportuno:

a)

informazioni sulle opportunità di apprendimento volte al conseguimento di microcredenziali e sugli erogatori che aderiscono all’approccio europeo alle microcredenziali;

b)

sostegno per l’autenticazione delle microcredenziali tramite credenziali digitali europee per l’apprendimento;

c)

sostegno per la portabilità, la cumulabilità, l’interoperabilità, lo scambio e la condivisione di informazioni sulle microcredenziali mediante uno standard aperto europeo che specifichi un formato comune per le microcredenziali;

19.

sostenere ulteriori ricerche:

i)

sull’adozione dell’approccio europeo alle microcredenziali, compreso il loro uso da parte di erogatori di istruzione e formazione, datori di lavoro e parti sociali;

ii)

su particolari risultati e vantaggi per i discenti;

iii)

sul loro valore aggiunto rispetto e in aggiunta a diplomi o qualifiche completi; e

iv)

su ulteriori dati in merito ai fattori che influenzano gli incentivi e la motivazione delle persone a seguire attività di formazione.

20.

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero lavorare insieme per migliorare la portata e la pertinenza della raccolta dati esistenti sulle microcredenziali a livello dell’Unione.

Informazione

21.

Si raccomanda agli Stati membri di attuare la presente raccomandazione quanto prima. Si invitano gli stessi a informare la Commissione entro dicembre 2023 in merito alle misure corrispondenti da adottare al livello appropriato per sostenere gli obiettivi della presente raccomandazione.

22.

Si invita la Commissione a monitorare i progressi compiuti nell’attuazione della presente raccomandazione attraverso i pertinenti quadri esistenti di monitoraggio e informazione dell’Unione, senza oneri aggiuntivi per gli Stati membri, in collaborazione con questi ultimi e previa consultazione dei portatori di interessi, e a riferire al Consiglio entro cinque anni dalla data della sua adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2022

Per il Consiglio

Il presidente

O. DUSSOPT


(1)  GU L 379 del 26.10.2021, pag. 1.

(2)  GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10.

(3)  «[...] il Consiglio europeo si compiace degli obiettivi principali dell’UE enunciati nel piano d’azione del pilastro europeo dei diritti sociali, in linea con la dichiarazione di Porto», conclusioni del Consiglio europeo, 24-25 giugno 2021, EUCO 7/21.

(4)  C(2021) 1372 final.

(5)  COM(2020) 274 final.

(6)  COM(2020) 625 final.

(7)  GU C 417 del 2.12.2020, pag. 1.

(8)  GU C 66 del 26.2.2021, pag. 1.

(9)  GU C 221 del 10.6.2021, pag. 14.

(10)  Comunicato ministeriale di Roma del 19 novembre 2020.

(11)  GU C 221 del 10.6.2021, pag. 3.

(12)  «[...] il concetto di economia delle piattaforme online dovrebbe essere inteso come comprendente tutte le attività economiche derivanti da transazioni commerciali effettive o previste nel mercato interno e facilitate direttamente o indirettamente da piattaforme online, in particolare servizi di intermediazione online e motori di ricerca online», decisione della Commissione del 26 aprile 2018 che istituisce un gruppo di esperti per l’osservatorio dell’economia delle piattaforme online, C(2018) 2393 final, 26 aprile 2018, pag. 1.

(13)  Nella risoluzione del Parlamento europeo, del 16 settembre 2021, su condizioni di lavoro eque, diritti e protezione sociale per i lavoratori delle piattaforme – Nuove forme di occupazione legate allo sviluppo digitale (2019/2186(INI)) è stato chiesto che l’istruzione e la formazione dei lavoratori delle piattaforme siano affrontate nel contesto dell’approccio dell’UE alle microcredenziali.

(14)  COM(2020) 624 final.

(15)  COM(2019) 640 final.

(16)  GU C 189 del 15.6.2017, pag. 15.

(17)  GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.

(18)  SWD (2020) 121 final.

(19)  GU L 112 del 2.5.2018, pag. 42.

(20)  GU C 504 del 14.12.2021, pag. 9.

(21)  Nell’istruzione e nella formazione formali si usa il termine «apprendimento misto» quando una scuola, un educatore o un discente adotta più di un approccio al processo di apprendimento.

(22)  Definizione basata sulla raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale (GU C 398 del 22.12.2012 pag. 1).

(23)  Definizione tratta dal regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1).

(24)  Definizione tratta dal regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1).

(25)  GU C 221 del 10.6.2021, pag. 14.

(26)  In base alla definizione di cui alla raccomandazione del Consiglio, del 26 novembre 2018, sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell’istruzione superiore e dell’istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all’estero (GU C 444 del 10.12.2018, pag. 1).


ALLEGATO I

Elementi standard europei per descrivere una microcredenziale

Il presente allegato contiene un elenco di elementi standard comuni europei per descrivere le microcredenziali raccomandate come risorsa a sostegno dell’attuazione (1).

Elementi obbligatori

Identificazione del discente

Titolo della microcredenziale

Paese o paesi/Regione o regioni dell’organismo di rilascio

Organismo od organismi che attribuiscono la microcredenziale

Data di rilascio

Risultati dell’apprendimento

Carico di lavoro teorico necessario per raggiungere i risultati dell’apprendimento (in crediti ECTS, ove possibile)

Livello (e ciclo, se applicabile) dell’esperienza di apprendimento volta al conseguimento della microcredenziale (EQF, QF-EHEA), se applicabile

Tipo di valutazione

Forma di partecipazione all’attività di apprendimento

Tipo di garanzia della qualità utilizzata a sostegno della microcredenziale

Elementi facoltativi, se pertinenti (elenco non esaustivo)

Prerequisiti necessari per iscriversi all’attività di apprendimento

Supervisione e verifica dell’identità durante la valutazione (senza supervisione e senza verifica dell’identità, con supervisione ma senza verifica dell’identità, supervisione online o in loco con verifica dell’identità)

Punteggio ottenuto

Opzioni di integrazione/cumulabilità (microcredenziale a sé stante, indipendente/integrata, cumulabile per un’altra credenziale)

Ulteriori informazioni

Questi elementi standard saranno inclusi in un modello di dati europeo (2) che specifica un formato comune per descrivere le microcredenziali. Il modello di dati sarà disponibile come standard aperto per essere utilizzato dagli erogatori di microcredenziali, ove opportuno, e potrebbe contribuire all’interoperabilità e a uno scambio più agevole di dati sulle microcredenziali.

La Commissione svilupperà il modello di dati sulla base degli elementi standard comuni elencati in precedenza. Elaborerà tale modello di dati in linea con:

i)

la consultazione con gli Stati membri e i portatori di interessi;

ii)

le esigenze degli utenti e i progressi tecnologici;

iii)

le trasformazioni dei mercati del lavoro; e

iv)

gli approcci esistenti per erogare istruzione e formazione.

Questo modello di dati è volto a sostenere la coerenza delle informazioni e a dimostrare un chiaro valore aggiunto. Il modello di dati per le microcredenziali sarà disciplinato secondo la decisione Europass, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e d), e l’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), che invitano già la Commissione a sviluppare, sottoporre a verifica e aggiornare standard aperti.


(1)  L’uso degli elementi standard europei per descrivere le microcredenziali non implica di per sé una convalida o un riconoscimento ufficiali, ma costituisce un fattore determinante in tal senso.

(2)  I modelli di dati sono rappresentazioni grafiche e/o lessicali di dati che ne specificano proprietà, struttura e interrelazioni. Sono utilizzati come standard aperti, sono gratuiti, trasparenti ed elaborati in base al consenso.


ALLEGATO II DELL’ALLEGATO

Principi europei per la concezione e il rilascio di microcredenziali

I 10 principi presentati di seguito specificano la natura delle microcredenziali e offrono orientamenti agli Stati membri, alle autorità pubbliche e agli erogatori in merito alla concezione e al rilascio di microcredenziali e ai sistemi per le microcredenziali. I principi evidenziano le caratteristiche chiave dell’approccio europeo alle microcredenziali, che possono consentire di creare fiducia in queste ultime e garantirne la qualità. I principi sono universali e possono essere applicati in qualsiasi area o settore, se del caso.

1

Qualità

Le microcredenziali sono soggette alla garanzia di qualità interna ed esterna da parte del sistema che le produce (ad esempio il contesto dell’istruzione, della formazione o del mercato del lavoro in cui la microcredenziale è sviluppata e realizzata). I processi di garanzia della qualità devono essere adatti allo scopo, chiaramente documentati e accessibili e rispondere alle esigenze e alle aspettative dei discenti e dei portatori di interessi.

Erogatori: la garanzia di qualità esterna si basa principalmente sulla valutazione degli erogatori (piuttosto che dei singoli corsi) e dell’efficacia delle loro procedure di garanzia di qualità interna.

Gli erogatori dovrebbero accertarsi che la garanzia di qualità interna riguardi tutti gli elementi seguenti:

la qualità complessiva della microcredenziale stessa, basata sulle norme illustrate di seguito;

la qualità del corso, se applicabile, volto al conseguimento della microcredenziale;

il riscontro dei discenti sull’esperienza di apprendimento volta al conseguimento della microcredenziale; e

il riscontro dei pari, compresi altri erogatori e portatori di interessi, sull’esperienza di apprendimento volta al conseguimento della microcredenziale.

Norme: la garanzia di qualità esterna deve essere condotta in linea con:

l’allegato IV della raccomandazione sul quadro europeo delle qualifiche, ove applicabile;

le norme e gli orientamenti per la garanzia della qualità nello spazio europeo dell’istruzione superiore, ove applicabile;

il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità (il quadro EQAVET) nel campo dell’istruzione e della formazione professionale, ove applicabile;

altri strumenti di garanzia della qualità, compresi registri e marchi, al fine di creare per il pubblico un clima di fiducia nelle microcredenziali, ove applicabile.

2

Trasparenza

Le microcredenziali sono misurabili, comparabili e comprensibili e contengono informazioni chiare sui risultati dell’apprendimento, sul carico di lavoro, sul contenuto, sul livello e sull’offerta di apprendimento, se del caso.

Carico di lavoro

Gli istituti di istruzione superiore dovrebbero utilizzare il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS) e rispettare i principi dell’allegato V della raccomandazione sull’EQF, ove possibile, per dimostrare il carico di lavoro teorico necessario a raggiungere i risultati di apprendimento della microcredenziale.

Gli erogatori che non utilizzano l’ECTS possono ricorrere ad altri sistemi o tipi di informazioni in grado di descrivere efficacemente i risultati dell’apprendimento e il carico di lavoro, conformemente ai principi dell’allegato V della raccomandazione sull’EQF.

Quadri/sistemi delle qualifiche

Le microcredenziali possono essere inserite nei quadri/sistemi nazionali delle qualifiche, se pertinenti e in linea con le priorità e le decisioni nazionali. I quadri/sistemi nazionali delle qualifiche fanno riferimento al quadro europeo delle qualifiche e, per le qualifiche dell’istruzione superiore, sono autocertificati nell’ambito del quadro delle qualifiche dello spazio europeo dell’istruzione superiore, che può sostenere ulteriormente la trasparenza delle microcredenziali e la fiducia nei loro confronti.

Informazioni sull’offerta di microcredenziali

I sistemi per le microcredenziali dovrebbero fornire informazioni chiare e trasparenti, al fine di sostenere i sistemi di orientamento per i discenti, in linea con le pratiche nazionali e le esigenze dei portatori di interessi:

le informazioni sugli erogatori di microcredenziali sono pubblicate, ove possibile, in registri esistenti pertinenti. Gli erogatori nell’ambito dell’istruzione superiore (e altri erogatori pertinenti) dovrebbero essere inclusi, se possibile, nella banca dati dei risultati della garanzia della qualità esterna (DEQAR), sulla base dalla garanzia della qualità in linea con le norme e gli orientamenti per la garanzia della qualità nello spazio europeo dell’istruzione superiore (ESG);

le informazioni sulle opportunità di apprendimento volte al conseguimento di microcredenziali dovrebbero essere accessibili e facilmente scambiate tramite piattaforme pertinenti, compreso Europass.

3

Pertinenza

Le microcredenziali dovrebbero essere concepite e rilasciate come risultati di apprendimento distinti e mirati e le opportunità di apprendimento volte al loro conseguimento devono essere opportunamente aggiornate per rispondere alle esigenze di apprendimento individuate.

Si incoraggia la collaborazione tra organismi di istruzione e formazione, datori di lavoro, parti sociali, altri erogatori e utenti di microcredenziali per aumentare la pertinenza delle microcredenziali per il mercato del lavoro.

4

Valutazione valida

I risultati dell’apprendimento attestati da microcredenziali sono valutati in base a criteri trasparenti.

5

Percorsi di apprendimento

Le microcredenziali sono concepite e rilasciate per sostenere percorsi di apprendimento flessibili, inclusa la possibilità di convalidare, riconoscere e «accumulare» le microcredenziali di diversi sistemi.

Cumulabilità

Le microcredenziali sono concepite in modo da essere modulari, affinché possano essere aggiunte ad altre microcredenziali per creare credenziali più ampie. Le decisioni di «accumulare» o combinare le credenziali spettano all’organizzazione ricevente (ad esempio istituti di istruzione e formazione, datori di lavoro, ecc.), in linea con le proprie pratiche, e dovrebbero sostenere gli obiettivi e le esigenze del discente. L’accumulo non crea automaticamente il diritto a una qualifica o a un diploma. Tali decisioni sono adottate dalle autorità o dagli istituti regionali e nazionali in linea con le rispettive procedure di attribuzione;

Convalida dell’apprendimento non formale e informale

È possibile conseguire microcredenziali in seguito alla valutazione dei risultati dell’apprendimento ottenuti mediante un corso specifico volto al conseguimento di una microcredenziale, oppure in base alla valutazione dei risultati dell’apprendimento derivanti dall’apprendimento non formale e informale.

6

Riconoscimento

Le microcredenziali hanno un chiaro valore di indicazione dei risultati dell’apprendimento per i moduli di apprendimento più piccoli. Il riconoscimento apre la strada a un’offerta più ampia di esperienze di apprendimento di questo tipo in modo comparabile in tutta l’UE.

Le microcredenziali sono riconosciute, ove possibile, dalle autorità competenti, per finalità accademiche, di formazione o occupazionali in base alle informazioni fornite conformemente agli elementi standard europei (allegato I) e ai principi per la concezione e il rilascio di microcredenziali (allegato II).

Quando le microcredenziali sono rilasciate da erogatori di istruzione formale, esse sono riconosciute, ove possibile, in base a procedure di riconoscimento standard utilizzate nel riconoscimento di qualifiche straniere e periodi di studio all’estero.

Ciò non pregiudica il diritto delle autorità competenti di definire procedure di riconoscimento o di verificare l’autenticità dei documenti.

7

Portabilità

Le microcredenziali sono di proprietà del titolare delle credenziali (il discente), che può conservarle e condividerle facilmente, anche attraverso portafogli digitali sicuri (ad esempio Europass), in linea con il regolamento generale sulla protezione dei dati. L’infrastruttura per l’archiviazione dei dati si basa su standard aperti e modelli di dati, in modo da garantire l’interoperabilità e lo scambio continuo di dati e consentirne agevoli verifiche dell’autenticità.

8

Discenti al centro

Le microcredenziali sono concepite per rispondere alle esigenze del gruppo destinatario di discenti. Questi ultimi sono coinvolti nei processi di garanzia della qualità interna ed esterna e il loro riscontro è preso in considerazione ai fini del miglioramento continuo della microcredenziale.

9

Autenticità

Le microcredenziali contengono informazioni sufficienti per verificare l’identità del titolare della credenziale (il discente), l’identità giuridica dell’organismo di rilascio, la data e il luogo di rilascio della microcredenziale.

10

Informazioni e orientamento

Informazioni e consigli sulle microcredenziali dovrebbero essere integrati nei servizi di orientamento per l’apprendimento permanente e dovrebbero raggiungere i gruppi più ampi possibili di discenti, in modo inclusivo, sostenendo le scelte di istruzione e formazione e quelle inerenti la carriera.


27.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 243/26


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2022

sui conti individuali di apprendimento

(2022/C 243/03)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292, in combinato disposto con l’articolo 149,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Una forza lavoro competente è cruciale per rafforzare la competitività sostenibile dell’Unione, sostenere una ripresa fonte di occupazione in seguito alla pandemia di COVID-19 e assicurare che le transizioni digitale e verde siano socialmente eque. Con l’evolversi dei mercati del lavoro le persone devono tenere il passo aggiornando le proprie competenze. Nel contesto del cambiamento demografico, nuove e migliori competenze offrono maggiori opportunità e preparano le persone a svolgere un ruolo attivo nella gestione delle transizioni nel mercato del lavoro e a partecipare pienamente alla società. Inoltre, il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione degli adulti possono essere strumenti molto efficaci per promuovere l’equità sociale e l’inclusione ai fini di una transizione giusta.

(2)

L’articolo 14, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali (1) stabilisce che ogni persona ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e continua. Il primo principio del pilastro europeo dei diritti sociali («pilastro»), proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017 (2), stabilisce che ogni persona ha diritto a un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro. Il quarto principio del pilastro riguarda il sostegno attivo all’occupazione, per difendere il diritto di ogni persona a un’assistenza tempestiva e su misura per migliorare le prospettive di occupazione o di attività autonoma. Il quinto principio del pilastro, che riguarda l’occupazione flessibile e sicura, sottolinea che, indipendentemente dal tipo e dalla durata del rapporto di lavoro, i lavoratori hanno diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro e l’accesso alla protezione sociale e alla formazione.

(3)

Il 25 giugno 2021 il Consiglio europeo ha accolto con favore gli obiettivi principali dell’Unione figuranti nel piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, che sono in linea con la dichiarazione di Porto dell’8 maggio 2021, sostenendo così l’ambizione di assicurare che, entro il 2030, almeno il 60 % di tutti gli adulti partecipi ogni anno ad attività di formazione. Tuttavia, nell’Unione la partecipazione degli adulti all’apprendimento è rimasta ferma nell’ultimo decennio, e 21 Stati membri non hanno raggiunto l’obiettivo a livello di Unione fissato per il 2020. Tenuto conto di ciò, il Consiglio ha adottato la risoluzione su una nuova agenda europea per l’apprendimento degli adulti 2021-2030 (3), al fine di sostenere i progressi verso l’obiettivo principale dell’Unione in materia di apprendimento degli adulti. Per molti adulti, come quelli che svolgono forme di lavoro atipiche, i dipendenti di piccole e medie imprese (PMI), i disoccupati, gli inattivi e le persone scarsamente qualificate, le opportunità di sviluppo delle competenze sono troppo spesso fuori portata.

(4)

L’agenda per le competenze per l’Europa, adottata dalla Commissione il 1o luglio 2020, invita a una rivoluzione delle competenze per trasformare le transizioni ecologica e digitale in opportunità per una ripresa rapida ed equa. Nel testo si annuncia, tra l’altro, che la Commissione valuterà in che modo i conti individuali di apprendimento possano sostenere il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione degli adulti in età lavorativa, a integrazione di altre azioni rivolte ai datori di lavoro e agli erogatori di istruzione e formazione.

(5)

Le competenze per la transizione verde nonché il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione della forza lavoro saranno necessari nel contesto del passaggio a un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, come previsto dal Green Deal europeo il cui obiettivo è raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. La comunicazione della Commissione, del 14 luglio 2021, dal titolo «Pronti per il 55 %», riconosce che la transizione verde può riuscire solo se l’Unione dispone della forza lavoro qualificata di cui ha bisogno per restare competitiva e indica le azioni faro dell’agenda per le competenze per l’Europa tese a dotare le persone delle competenze indispensabili per le transizioni verde e digitale.

(6)

La comunicazione della Commissione, del 9 marzo 2021, sul decennio digitale europeo, riconosce la carenza di personale con competenze digitali adeguate e lo squilibrio di genere tra gli specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e tra i laureati in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (science, technology, engineering and mathematics – STEM). Essa ribadisce l’obiettivo di garantire che entro il 2030 almeno l’80 % della popolazione dell’Unione abbia almeno competenze digitali di base e propone un obiettivo di 20 milioni di specialisti impiegati nel settore delle TIC, con una convergenza tra donne e uomini, sempre entro il 2030. La proposta della Commissione, del 15 settembre 2021, sul percorso per il decennio digitale, suggerisce di stabilire un quadro di riferimento per perseguire tali obiettivi. Il piano d’azione per l’istruzione digitale 2021-2027, del 30 settembre 2020, sottolinea che i mezzi tecnologici dovrebbero essere utilizzati per facilitare l’accessibilità e rafforzare la flessibilità delle opportunità di apprendimento, inclusi il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione.

(7)

La comunicazione della Commissione, del 10 marzo 2020, dal titolo «Una nuova strategia industriale per l’Europa», invita ad agire con risolutezza per assicurare che tutti usufruiscano dell’apprendimento permanente e che l’istruzione e la formazione continuino a stare al passo e contribuiscano a realizzare la duplice transizione.

(8)

Le conclusioni del Consiglio dell’8 giugno 2020 (4) invitano gli Stati membri, tenuto conto delle circostanze nazionali e nel rispetto del ruolo e dell’autonomia delle parti sociali, a esplorare possibili modelli di finanziamento pubblico e privato per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e lo sviluppo di competenze a livello individuale, in quanto finanziamenti sostenibili sono particolarmente importanti nel contesto della carenza di personale qualificato, e prestare particolare attenzione ai gruppi vulnerabili e ai lavoratori con bassi livelli di competenze e invitano la Commissione, in linea con le sue competenze, a sostenere gli Stati membri in tali sforzi.

(9)

L’insufficiente sostegno finanziario che le persone ricevono costituisce uno dei principali ostacoli che condizionano la partecipazione all’apprendimento. Nel complesso, gli investimenti pubblici e privati sono insufficienti. La maggior parte delle formazioni legate al lavoro nell’Unione sono offerte dal datore di lavoro. Tuttavia molte imprese, soprattutto PMI, non forniscono o finanziano attività di formazione per il loro personale, e chi svolge lavori atipici ha un accesso limitato o nullo alle formazioni offerte dal datore di lavoro. Tali disuguaglianze potrebbero compromettere il benessere e la salute delle persone, ridurre la competitività economica, tradursi in opportunità mancate e frapporre ostacoli all’innovazione, oltre a comportare il rischio di lasciare indietro qualcuno nella transizione verso attività economiche più sostenibili.

(10)

In aggiunta ai costi diretti, i vincoli di tempo sono un fattore importante che impedisce agli adulti di cercare attività di formazione. Sebbene nella maggior parte degli Stati membri siano in vigore disposizioni relative ai congedi di formazione retribuiti (5), l’esistenza dei congedi di formazione è spesso poco conosciuta tra gli adulti in età lavorativa, per cui se ne fa uno scarso utilizzo, e le disposizioni spesso non coprono i lavoratori atipici o non permettono agli adulti di cercare attività di istruzione e formazione durante i periodi di disoccupazione o di bassa attività economica.

(11)

Molti adulti, specialmente quelli scarsamente qualificati e quelli più lontani dal mercato del lavoro, non sono motivati a seguire attività di formazione. È possibile che non siano consapevoli del proprio fabbisogno di competenze e che non sappiano se siano disponibili sostegno e attività di formazione o se questi siano di buona qualità e riconosciuti nel mercato del lavoro. Inoltre le persone potrebbero non essere motivate a partecipare a un’attività di formazione che è stata scelta senza consultarle e che non è fatta su misura per il loro fabbisogno.

(12)

Nell’Unione occorre un nuovo approccio per il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione, che dovrebbe integrare gli strumenti esistenti e dare seguito agli impegni politici responsabilizzando le persone e dotandole del sostegno e degli strumenti di cui hanno bisogno per migliorare il loro livello di competenze o riqualificarsi, a tutti i livelli di competenza.

(13)

Nel suo parere del 16 agosto 2021 sull’iniziativa dell’Unione per i conti individuali di apprendimento e il rafforzamento dell’offerta formativa in Europa, il comitato consultivo per la formazione professionale (CCFP) sostiene che tale iniziativa dovrebbe contribuire ad accrescere l’impegno, la motivazione e il livello di partecipazione degli adulti ad attività di istruzione e formazione. La sfida principale è quella di migliorare l’incontro tra competenze e posti di lavoro e garantire l’accesso a opzioni formative diversificate e di qualità mediante un’offerta più pertinente e mirata. Nel parere il CCFP sottolinea che la scelta dei meccanismi di finanziamento e degli incentivi su misura per ciascun gruppo destinatario a livello nazionale dovrebbe seguire le esigenze e le priorità nazionali.

(14)

Un possibile approccio per affrontare i problemi delineati sopra è quello di fornire alle persone un sostegno diretto tramite diritti di formazione in conti individuali di apprendimento. Questo comporta inoltre l’istituzione di un ampio quadro di sostegno che garantisca alle persone l’accesso a opportunità di formazione, informazioni, orientamento, congedi di formazione retribuiti e riconoscimento dei risultati della formazione. Tale approccio potrebbe integrare le iniziative esistenti a livello nazionale.

(15)

Si raccomanda di definire un diritto individuale di formazione a livello nazionale, in linea con le esigenze formative delle persone (6) e tenendo conto di altri strumenti esistenti. Modulare i finanziamenti in base alle esigenze può accrescere l’efficienza dell’iniziativa. Gli Stati membri possono stabilire ulteriori diritti di formazione per le persone che più ne hanno bisogno, a seconda del contesto nazionale e dell’evoluzione del mercato del lavoro. Gli Stati membri potrebbero per esempio integrare i conti individuali di apprendimento in settori strategici (7), in modo tale da sostenere le transizioni verde e digitale. Oltre ai diritti finanziari, la pertinenza, l’utilità e il riconoscimento della formazione costituiscono fattori chiave che condizionano la partecipazione al miglioramento del livello delle competenze e alla riqualificazione. Si raccomanda inoltre di consultare le parti sociali e i portatori di interesse pertinenti su questi temi.

(16)

I conti individuali di apprendimento dovrebbero consentire alle persone di accumulare e usare i diritti di formazione per un periodo determinato, da definire a livello nazionale, affinché possano intraprendere attività di formazione più lunghe o più costose o formarsi durante i periodi di crisi economica in risposta all’emergente fabbisogno di competenze. Le persone dovrebbero poter conservare i propri diritti individuali di formazione indipendentemente dalla loro situazione lavorativa o condizione professionale e nei passaggi da una carriera a un’altra. Si invitano gli Stati membri a stabilire regole per la scadenza dei diritti, in modo da incentivare i discenti a fare pieno uso dei propri diritti.

(17)

Andrebbe promossa la possibilità di consentire la conservazione dei diritti individuali di formazione durante i periodi in cui la persona vive in un altro Stato membro o l’utilizzo dei diritti individuali di formazione per accedere a una formazione riconosciuta e di qualità garantita nel registro nazionale del proprio conto di apprendimento dall’estero. La trasferibilità dei diritti tra gli Stati membri è una caratteristica auspicabile nel lungo periodo, che deve però essere oggetto di ulteriori approfondimenti, tenendo conto dei possibili effetti sui mercati del lavoro nazionali.

(18)

Per aiutare le persone a individuare un percorso formativo adeguato e quindi motivarle maggiormente ad apprendere, va garantito l’accesso a opportunità di orientamento professionale e di convalida. È inoltre necessario mettere a disposizione registri pubblici aggiornati delle formazioni riconosciute mediante specifici portali digitali nazionali unici accessibili a tutti, anche alle persone con disabilità, e, preferibilmente, interconnessi con la piattaforma Europass.

(19)

Si raccomanda di utilizzare i conti individuali di apprendimento per accedere alla convalida, comprese le opportunità di valutazione delle competenze. La recente valutazione, da parte della Commissione, dei lavori svolti nell’ambito della raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale (8), indica che sono stati compiuti notevoli progressi, ma osserva anche la presenza di sfide persistenti e prende atto delle risposte proposte. Occorre, in particolare, fornire alle singole persone un sostegno su misura e garantire un coordinamento più stretto con i servizi di orientamento e un’efficace personalizzazione delle iniziative di convalida per i gruppi svantaggiati e vulnerabili. Si invitano gli Stati membri a incoraggiare la fornitura di microcredenziali, laddove pertinente, sulla base delle esigenze individuate, in linea con la raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, sulle microcredenziali per l’apprendimento permanente e l’occupabilità (9).

(20)

La presente raccomandazione sostiene l’attuazione dei congedi di formazione retribuiti. L’erogazione adeguata di congedi di formazione retribuiti consentirebbe ai lavoratori di mantenere la propria retribuzione o ricevere un reddito sostitutivo durante periodi di formazione. Si invitano gli Stati membri ad avviare un dialogo con le parti sociali su disposizioni che consentano ai lavoratori dipendenti di partecipare ad attività di formazione durante l’orario di lavoro utilizzando i loro conti individuali di apprendimento, tenendo conto delle possibilità e dei regimi di formazione nazionali. A questo proposito si dovrebbe altresì tenere conto della situazione delle PMI e delle microimprese.

(21)

Attività e campagne di divulgazione e sensibilizzazione più ampie sono fondamentali per aumentare in misura significativa i tassi di partecipazione degli adulti alle opportunità di apprendimento, in particolare tra i gruppi con scarsa consapevolezza delle possibilità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione, come quelli più lontani dal mercato del lavoro. La cooperazione tra autorità pubbliche, parti sociali, organizzazioni della società civile e altri portatori di interesse, basata sulla convinzione comune che il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione siano un mezzo di investimento, può aumentare l’efficacia delle attività di divulgazione e sensibilizzazione. Prestando attenzione all’accessibilità si dovrebbe facilitare la partecipazione degli adulti con disabilità.

(22)

Il monitoraggio a livello nazionale e il miglioramento continuo dei conti individuali di apprendimento e del quadro di sostegno sono fondamentali per favorire l’attuazione della presente raccomandazione. Gli adeguamenti successivi potrebbero riguardare l’ammontare dei diritti individuali di formazione, i gruppi prioritari o l’agevole integrazione dei vari elementi del quadro di sostegno.

(23)

Perché siano efficaci, è fondamentale che i regimi dei conti individuali di apprendimento beneficino di un adeguato finanziamento. Un regime nazionale dei conti individuali di apprendimento potrebbe facilitare la condivisione dei costi tra le varie fonti di finanziamento, come le autorità pubbliche, i datori di lavoro e i fondi gestiti dalle parti sociali, consentendo a tali fonti di contribuire al conto individuale di apprendimento. Una combinazione di fonti di finanziamento pubbliche e private dovrebbe garantire la sostenibilità dell’iniziativa negli Stati membri, che è fondamentale per la sua riuscita. Tale combinazione di fonti di finanziamento facilita la modulazione del sostegno e delle integrazioni dei datori di lavoro ai loro dipendenti, volontariamente o come conseguenza di accordi di contrattazione collettiva.

(24)

Fondi dell’Unione a sostegno dei regimi di apprendimento degli adulti, come il Fondo sociale europeo Plus (10), il Fondo europeo di sviluppo regionale (11) e il Fondo per una transizione giusta (12), nonché, se del caso, il dispositivo per la ripresa e la resilienza (13) nell’ambito di Next Generation EU e le consulenze mirate fornite attraverso lo strumento di sostegno tecnico (14), possono sostenere la creazione di conti individuali di apprendimento e del relativo quadro di sostegno. Il processo può inoltre essere sostenuto dall’apprendimento reciproco, agevolato dalla Commissione.

(25)

La presente raccomandazione non pregiudica la competenza esclusiva degli Stati membri e la ripartizione delle competenze all’interno di ciascuno Stato membro a livello nazionale, regionale o locale per quanto riguarda il finanziamento, nonché l’organizzazione e il contenuto dei loro sistemi di apprendimento e formazione degli adulti. Non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni in materia di apprendimento e formazione degli adulti diverse o più avanzate rispetto a quelle raccomandate nella presente raccomandazione.

(26)

Gli Stati membri dovrebbero coinvolgere nell’elaborazione delle riforme le parti sociali e tutti i portatori di interesse pertinenti, comprese le organizzazioni della società civile. La presente raccomandazione rispetta pienamente l’autonomia delle parti sociali, anche laddove esse siano responsabili dell’istituzione e della gestione dei regimi di formazione.

(27)

Le misure delineate nella presente raccomandazione non sostituiscono e non mirano a interferire con l’offerta formativa da parte dei datori di lavoro, dei servizi per l’impiego pubblici e privati o di altri erogatori di istruzione e formazione, né dovrebbero sostituire il sostegno pubblico alle istituzioni di istruzione e formazione o altri tipi di sostegno. È opportuno ridurre al minimo gli oneri amministrativi aggiuntivi,

RACCOMANDA:

Obiettivi

1.

La presente raccomandazione mira a sostenere le iniziative degli Stati membri volte a offrire a un maggior numero di adulti in età lavorativa la possibilità di partecipare a attività di formazione, in modo tale da aumentare i tassi di partecipazione e ridurre le carenze di competenze. Essa contribuisce pertanto all’obiettivo dell’Unione di promuovere un’economia sociale di mercato altamente competitiva, nell’ottica della piena occupazione e del progresso sociale. Nello specifico, mira a:

a)

sostenere tutti gli adulti in età lavorativa nell’accesso alla formazione, anche per le transizioni professionali e indipendentemente dalla loro situazione lavorativa o condizione professionale;

b)

incentivare e motivare maggiormente le persone a cercare attività di formazione.

2.

Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, si raccomanda agli Stati membri di prendere in considerazione la creazione di conti individuali di apprendimento, quale possibile strumento per consentire alle persone di partecipare ad attività di formazione pertinenti per il mercato del lavoro. Nella misura in cui gli Stati membri decidano di creare conti individuali di apprendimento, si raccomanda loro di mettere a punto un quadro di sostegno che includa opportunità di orientamento e di convalida, per promuovere l’effettiva fruizione di tale formazione, come stabilito nella presente raccomandazione.

Ambito di applicazione

3.

La presente raccomandazione riguarda gli adulti in età lavorativa che risiedono legalmente in uno Stato membro, indipendentemente dal loro livello d’istruzione e dalla loro attuale situazione lavorativa o condizione professionale. Si raccomanda agli Stati membri, conformemente alle loro esigenze e circostanze nazionali, di creare un conto individuale di apprendimento per ogni persona appartenente a questo gruppo.

Si raccomanda che i lavoratori frontalieri e i lavoratori autonomi che lavorano in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono legalmente siano coperti nello Stato membro in cui lavorano.

Definizioni

4.

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni seguenti:

a)

«diritto individuale di formazione»: il diritto di accedere a una dotazione personale a disposizione di una persona per coprire i costi diretti di attività di formazione pertinenti per il mercato del lavoro, di orientamento e consulenza, valutazione delle competenze o convalida ammissibili al finanziamento;

b)

«conto individuale di apprendimento»: modalità di erogazione per i diritti individuali di formazione. Si tratta di un conto personale che consente alla persona di accumulare e conservare i propri diritti nel tempo, per qualsiasi opportunità di formazione, orientamento o convalida ammissibile che ritenga più utile e quando lo desideri, in linea con le norme nazionali. Tale conto conferisce alla persona la piena titolarità dei diritti, indipendentemente dalla fonte di finanziamento;

c)

«trasferibilità» dei diritti individuali di formazione: il fatto che, una volta conferiti, tali diritti rimangono in possesso della persona interessata, anche durante le transizioni, per esempio tra lavori diversi, dal lavoro all’apprendimento, dall’occupazione alla disoccupazione e tra attività e inattività;

d)

«quadro di sostegno»: comprende il sostegno che promuove l’effettiva fruizione dei diritti individuali di formazione. Esso include opportunità di orientamento professionale e di convalida, un registro nazionale delle opportunità ammissibili al finanziamento a titolo dei diritti individuali di formazione, un portale digitale nazionale unico per accedere al conto individuale di apprendimento e al registro nazionale e congedi di formazione retribuiti.

Conto individuale di apprendimento

Si raccomanda agli Stati membri, in linea con le prassi e le esigenze nazionali, di:

5.

creare, previa consultazione delle parti sociali e dei portatori di interesse pertinenti, un conto individuale di apprendimento, che potrebbe integrare altre misure già in vigore, per ogni persona che rientra nell’ambito di applicazione della presente raccomandazione;

6.

garantire, per ogni conto individuale di apprendimento, un’adeguata erogazione annuale che possa essere accumulata e utilizzata nell’arco di un periodo determinato, al fine di consentire attività di formazione più consistenti;

7.

erogare, previa consultazione delle parti sociali e dei portatori di interesse pertinenti, ulteriori diritti individuali di formazione ai conti delle persone che più hanno bisogno di migliorare il proprio livello di competenze e di riqualificarsi, in base alle esigenze nazionali o settoriali, alla situazione lavorativa o contrattuale o al livello di qualificazione della persona e a qualsiasi altra circostanza pertinente, nonché secondo criteri chiari e trasparenti;

8.

invitare i datori di lavoro a erogare ulteriori diritti individuali di formazione ai conti individuali di apprendimento dei loro lavoratori e di altre persone che lavorano nella loro catena di valore, in particolare chi lavora nelle PMI, senza interferire con la formazione all’interno delle imprese;

9.

invitare i servizi per l’impiego pubblici e privati a erogare ulteriori diritti individuali di formazione ai conti individuali di apprendimento delle persone che più hanno bisogno di migliorare il proprio livello di competenze e di riqualificarsi;

10.

stabilire le condizioni alle quali i diritti individuali di formazione possono essere accumulati e conservati, al fine di trovare un equilibrio tra il fatto di consentire alla persona di accumulare i propri diritti per finanziare corsi di formazione più lunghi e il fatto di incoraggiarla a utilizzare regolarmente tali diritti nel corso della propria vita lavorativa. Per esempio, gli Stati membri potrebbero stabilire un limite temporale e un tetto massimo per l’accumulo e la conservazione;

11.

promuovere la possibilità di utilizzare i diritti individuali di formazione che si trovano in un conto in uno Stato membro per opportunità di formazione, orientamento professionale e convalida ammissibili in quello Stato membro, anche durante i periodi in cui la persona risiede legalmente in un altro Stato membro.

Quadro di sostegno

Si raccomanda agli Stati membri che introducono conti individuali di apprendimento di incorporarli in un quadro di sostegno che includa gli elementi che seguono.

Orientamento professionale e convalida

12.

Si raccomanda agli Stati membri di garantire che i servizi di orientamento professionale e le opportunità di convalida, comprese le opportunità di valutazione delle competenze, di persona od online, siano disponibili e accessibili per ciascun titolare di un conto individuale di apprendimento, a titolo gratuito o mediante l’utilizzo dei suoi diritti individuali di formazione, in linea con la raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale (15).

Un registro nazionale delle opportunità di formazione di qualità, orientamento professionale e convalida ammissibili

13.

Si raccomanda agli Stati membri di istituire e mantenere aggiornato un registro pubblico delle opportunità di formazione, orientamento professionale e convalida ammissibili al finanziamento a titolo dei diritti individuali di formazione (16). Nel registro dovrebbero essere inclusi anche i servizi di orientamento professionale e le opportunità di convalida che gli Stati membri forniscono alle persone a titolo gratuito.

14.

Si incoraggiano gli Stati membri a stabilire e pubblicare norme chiare per l’inclusione nel registro di varie forme di attività di formazione pertinenti per il mercato del lavoro, di orientamento professionale e di convalida, sulla base di requisiti di qualità trasparenti e di analisi sul fabbisogno di competenze, in collaborazione con le parti sociali e i portatori di interesse pertinenti. Essi dovrebbero provvedere al riesame periodico di tali norme al fine di promuoverne la rispondenza alle esigenze del mercato del lavoro.

15.

Ove opportuno, si raccomanda agli Stati membri di invitare gli erogatori di opportunità di apprendimento formale e non formale a sviluppare e ampliare la loro offerta sulla base delle esigenze individuate, anche, per esempio, fornendo microcredenziali, in linea con la raccomandazione sulle microcredenziali per l’apprendimento permanente e l’occupabilità, e mediante l’uso di quadri delle competenze a livello dell’Unione e nazionali.

16.

Si raccomanda agli Stati membri di invitare le parti sociali, il settore dell’istruzione e della formazione e gli altri portatori di interesse pertinenti a partecipare al processo di definizione dei criteri di ammissibilità per le attività di formazione incluse nel registro.

17.

Se del caso, si raccomanda agli Stati membri di aprire in modo trasparente il loro registro nazionale alle opportunità di formazione offerte dagli erogatori di altri paesi.

Portale digitale nazionale unico a sostegno dei conti individuali di apprendimento

18.

Si invitano gli Stati membri a mettere le singole persone in condizione di accedere al proprio conto individuale di apprendimento e di navigare facilmente nel registro mediante un’autenticazione elettronica sicura su un portale digitale nazionale unico (17), in linea con i requisiti di accessibilità della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), facilmente accessibile da dispositivi mobili e preferibilmente interconnesso con la piattaforma Europass.

Congedo di formazione retribuito

19.

Si raccomanda agli Stati membri di avviare un dialogo con le parti sociali su disposizioni che consentano ai lavoratori dipendenti di partecipare ad attività di formazione durante l’orario di lavoro utilizzando i loro conti individuali di apprendimento.

20.

Si raccomanda agli Stati membri di introdurre disposizioni relative al congedo di formazione retribuito o al reddito sostitutivo o di rivedere l’adeguatezza delle disposizioni esistenti, considerando:

a)

la copertura di tutti i tipi di rapporti di lavoro e dei lavoratori autonomi;

b)

il sostegno finanziario e non finanziario per i datori di lavoro (in particolare le PMI) i cui dipendenti fruiscono dei congedi di formazione retribuiti;

c)

la necessità di garantire l’efficace attuazione di tali disposizioni.

Attività di divulgazione e sensibilizzazione

21.

Si raccomanda agli Stati membri di intraprendere, insieme alle parti sociali, alle organizzazioni della società civile, alle organizzazioni regionali e locali e ad altri attori pertinenti, ampie attività e campagne di divulgazione e sensibilizzazione, adattate alle esigenze dei potenziali beneficiari del regime dei conti individuali di apprendimento. Si dovrebbe prestare particolare attenzione alle persone che più hanno bisogno di migliorare il proprio livello di competenze e di riqualificarsi secondo quanto definito a livello nazionale, per motivare le persone idonee e informarle sui loro diritti e vantaggi riguardo ai conti individuali di apprendimento e al quadro di sostegno. Le attività di sensibilizzazione dovrebbero altresì rivolgersi, tra gli altri, ai lavoratori delle PMI.

Monitoraggio e miglioramento continuo

22.

Si incoraggiano gli Stati membri che introducono conti individuali di apprendimento a monitorare e valutare a livello nazionale il funzionamento di tali conti e del quadro di sostegno nonché a realizzare gli adeguamenti necessari per raggiungere gli obiettivi della presente raccomandazione nel modo più efficiente, per esempio per quanto riguarda l’ammontare dei diritti di formazione, la definizione delle persone che più hanno bisogno di migliorare il proprio livello di competenze e di riqualificarsi e l’agevole integrazione dei vari elementi del quadro di sostegno. In tale processo si dovrebbero consultare le parti sociali e i portatori di interesse pertinenti.

Finanziamento

23.

Si raccomanda agli Stati membri di adottare provvedimenti per garantire un finanziamento adeguato e sostenibile dei conti individuali di apprendimento, tenendo conto delle circostanze nazionali e di altre misure già in vigore, riservando un’attenzione particolare alle PMI.

24.

Si incoraggiano gli Stati membri a facilitare la combinazione di varie fonti di finanziamento pubbliche e private per contribuire ai diritti individuali di formazione, anche come conseguenza della contrattazione collettiva.

25.

Si raccomanda agli Stati membri di garantire un finanziamento sostenibile del quadro di sostegno e delle attività di divulgazione e sensibilizzazione di cui alla presente raccomandazione.

26.

Si invitano gli Stati membri a utilizzare al massimo e nel modo più efficiente i fondi e gli strumenti dell’Unione, in particolare il Fondo sociale europeo Plus, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo per una transizione giusta, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e lo strumento di sostegno tecnico al fine di:

a)

istituire conti individuali di apprendimento nazionali, inseriti in un quadro di sostegno, anche sviluppando un portale digitale nazionale unico per i conti individuali di apprendimento e i relativi servizi riconosciuti e creando registri nazionali delle formazioni riconosciute;

b)

erogare ulteriori diritti individuali di formazione ai conti delle persone che più hanno bisogno di migliorare il proprio livello di competenze e di riqualificarsi, in linea con le circostanze nazionali e le priorità dell’Unione, comprese le transizioni verde e digitale;

c)

creare e fornire opportunità di orientamento professionale e di convalida;

d)

organizzare attività di divulgazione e sensibilizzazione.

Sostegno dell’Unione

27.

Il Consiglio accoglie con favore l’intenzione della Commissione, in linea con le competenze della stessa e nel debito rispetto del principio di sussidiarietà, di sostenere l’attuazione della presente raccomandazione, avvalendosi delle competenze del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), della Fondazione europea per la formazione (ETF), della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e dell’Autorità europea del lavoro (ELA):

a)

facilitando l’apprendimento reciproco tra gli Stati membri a sostegno dell’elaborazione e della realizzazione di opportune misure per l’attuazione della presente raccomandazione;

b)

ampliando la base di conoscenze sui conti individuali di apprendimento e sulle questioni a essi correlate nonché elaborando l’opportuno materiale di orientamento;

c)

valutando, in stretta cooperazione con gli Stati membri, ulteriori sviluppi della piattaforma Europass, in particolare per garantire l’interoperabilità con i portali digitali nazionali unici per i conti individuali di apprendimento, e rendendo visibili le opportunità di apprendimento, orientamento professionale e convalida per le quali si possono utilizzare i vari diritti individuali di formazione nazionali.

Rendicontazione e valutazione

28.

Si invitano gli Stati membri ad adottare provvedimenti per conseguire gli obiettivi di cui al punto 1 della presente raccomandazione. I progressi compiuti verso tali obiettivi dovrebbero essere monitorati nell’ambito della sorveglianza multilaterale effettuata nel contesto del ciclo del semestre europeo. La Commissione dovrebbe garantire che il monitoraggio utilizzi le informazioni già raccolte attraverso altri quadri di monitoraggio ed eviti duplicazioni, al fine di limitare gli oneri amministrativi.

29.

La Commissione dovrebbe esaminare e valutare i progressi compiuti nell’attuazione della presente raccomandazione, in cooperazione con gli Stati membri interessati e previa consultazione delle parti sociali e dei portatori di interesse pertinenti, e riferire al Consiglio entro 17 giugno 2027.

Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2022

Per il Consiglio

Il presidente

O. DUSSOPT


(1)  GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.

(2)  GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10.

(3)  GU C 504 del 14.12.2021, pag. 9.

(4)  Conclusioni del Consiglio, dell’8 giugno 2020, sulla riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze quale base per aumentare la sostenibilità e l’occupabilità, nel quadro del sostegno alla ripresa economica e alla coesione sociale (ST 8682/20).

(5)  In 24 Stati membri esistono disposizioni relative ai congedi di formazione e 12 Stati membri sono firmatari della Convenzione relativa al congedo per motivi di formazione retribuito dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) (al mese di marzo 2022).

(6)  I diritti di formazione potrebbero, per esempio, consentire attività di formazione riconosciute che corrispondono a 30 ore all’anno per tutti e a 50 ore per le persone che più ne hanno bisogno.

(7)  La comunicazione della Commissione del 5 maggio 2021 dal titolo «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell’Europa» si riferisce a 14 ecosistemi industriali ai quali fornire un sostegno specifico, anche per lo sviluppo delle competenze della loro forza lavoro attuale e futura.

(8)  GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.

(9)  Cfr. pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale.

(10)  Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

(11)  Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

(12)  Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

(14)  Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

(15)  GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.

(16)  Si invitano gli Stati membri a rendere tale registro compatibile con il modello di apprendimento europeo, un modello di dati che punta a standardizzare le modalità di condivisione e presentazione dei dati in materia di apprendimento. Il modello di apprendimento europeo può essere utilizzato in diversi contesti di apprendimento, per esempio per descrivere le opportunità di apprendimento, le qualifiche, le credenziali e l’accreditamento. Esso si basa sui campi dati descritti nell’allegato VI della raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2017, sul quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (GU C 189 del 15.6.2017, pag. 15).

(17)  Tali portali dovrebbero essere creati in linea con i principi della comunicazione della Commissione, del 23 marzo 2017, su un quadro europeo di interoperabilità.

(18)  Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).


27.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 243/35


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2022

relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica

(2022/C 243/04)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 166, paragrafo 4, e l’articolo 292, in combinato disposto con l’articolo 149,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Le emissioni di gas a effetto serra devono essere ridotte quanto prima, in particolare per ridurre l’innalzamento del livello del mare e la probabilità di eventi meteorologici estremi che colpiscono già tutte le regioni del mondo (1) e per diminuire i costi economici e sociali associati agli effetti del riscaldamento globale (2). L’Unione e gli Stati membri sono parti dell’accordo di Parigi adottato il 15 dicembre 2015 nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) («accordo di Parigi») (3), che vincola le parti a mantenere l’aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e a proseguire l’azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali.

(2)

I cambiamenti climatici e il degrado ambientale rappresentano gravi minacce che richiedono un intervento urgente, come ribadito di recente nella sesta relazione di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) sulle basi fisico-scientifiche. Le sofferenze umane e le perdite economiche dovute alla maggiore frequenza di eventi climatici estremi, come inondazioni, ondate di calore, siccità e incendi boschivi, stanno diventando sempre più frequenti. Nell’Unione tali perdite ammontano già, in media, a oltre 12 miliardi di EUR all’anno (4).

Esse potrebbero aumentare fino a raggiungere 175 miliardi di EUR pari all’1,38 % del PIL dell’Unione all’anno se l’incremento della temperatura globale toccherà 3 °C rispetto ai livelli preindustriali, rispetto a 65 miliardi di EUR nel caso di 2 °C e 36 miliardi di EUR all’anno nel caso di 1,5 °C. Ciò danneggerebbe in modo sproporzionato alcuni gruppi, in particolare le persone che si trovano già in situazioni di vulnerabilità e le regioni che sono già in difficoltà.

(3)

La comunicazione della Commissione, dell’11 dicembre 2019, dal titolo «Green Deal europeo» («Green Deal europeo»), illustra la strategia che consente all’Unione di diventare il primo continente climaticamente neutro e di trasformare l’Unione in una società sostenibile, più giusta e più prospera che rispetti i limiti del pianeta. La necessità di una transizione equa è parte integrante del Green Deal europeo, che ha sottolineato che occorre garantire che nessuna persona e nessun luogo siano esclusi da questo processo. La normativa europea sul clima (5) stabilisce l’obiettivo vincolante della neutralità climatica in tutta l’Unione entro il 2050 e un traguardo intermedio vincolante per una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. L’8o programma di azione per l’ambiente fino al 2030 (6) mira ad accelerare la transizione verde verso un’economia circolare climaticamente neutra, sostenibile, non tossica, efficiente sotto il profilo delle risorse, basata sulle energie rinnovabili, resiliente e competitiva in modo giusto, equo e inclusivo, nonché a proteggere, ripristinare e migliorare lo stato dell’ambiente.

(4)

Alla luce della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, la comunicazione della Commissione, del 18 maggio 2022, dal titolo «piano REPowerEU» («piano REPowerEU»), in linea con la dichiarazione di Versailles del 10 e 11 marzo 2022, definisce misure intese a eliminare gradualmente la dipendenza dell’Unione dai combustibili fossili provenienti dalla Russia diversificando le forniture di gas e riducendo più rapidamente la dipendenza dai combustibili fossili, anche mediante la diffusione di pompe solari, a vento e di calore, la decarbonizzazione dell’industria e l’accelerazione dell’iter autorizzativo dei progetti di energie rinnovabili.

(5)

La trasformazione in un’economia e una società climaticamente neutre richiede un’azione politica globale e investimenti considerevoli in molti settori, quali l’azione per il clima, l’energia, i trasporti, l’ambiente, l’industria, la ricerca e l’innovazione (7). Per conseguire il traguardo vincolante a livello dell’Unione per il 2030, il 14 luglio 2021 la Commissione ha redatto una comunicazione dal titolo «Pronti per il 55 %: realizzare l’obiettivo climatico dell’UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica», nonché una serie di relative proposte legislative ("pacchetto «Pronti per il 55 %»). Il pacchetto «Pronti per il 55 %» comprende alcune proposte di aggiornamento della legislazione pertinente, tra cui il sistema per lo scambio di quote di emissioni (UE ETS) (8) dell’UE, le direttive sulla tassazione dell’energia, sull’efficienza energetica e sulle energie rinnovabili, il regolamento sui livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture e dei furgoni, il regolamento relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura, la direttiva sull’infrastruttura per i combustibili alternativi e il regolamento sulla condivisione degli sforzi in relazione ai settori che non rientrano nell’attuale sistema UE ETS, ossia i settori dei trasporti e dell’edilizia.

Esso comprende inoltre nuove proposte legislative, in particolare per sostenere l’uso di carburanti più puliti nei settori del trasporto aereo e marittimo, nonché per introdurre un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e istituire un Fondo sociale per il clima, che è direttamente collegato alla proposta di introdurre un sistema di scambio delle quote di emissioni per i combustibili impiegati nell’edilizia e nel trasporto su strada. Il pacchetto «Pronti per il 55 %», combinato con misure adottate a livello dell’Unione per sostenere e incentivare i necessari investimenti pubblici e privati, è volto a sostenere e accelerare la crescita di nuovi mercati, per esempio per i combustibili puliti e i veicoli a basse emissioni, riducendo in tal modo i costi della transizione sostenibile sia per le imprese che per i cittadini.

(6)

Nella riunione del 20 giugno 2019 il Consiglio europeo si è impegnato, nella sua «Una nuova agenda strategica per il periodo 2019-2024», a garantire una transizione equa verso la neutralità climatica che sia inclusiva e non lasci indietro nessuno. A livello internazionale gli Stati membri hanno approvato gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e ratificato l’accordo di Parigi, che fanno riferimento agli imperativi di una giusta transizione per la forza lavoro e alla creazione di posti di lavoro decorosi e di qualità, nonché alla necessità di un adattamento e di uno sviluppo delle capacità che tengano conto degli aspetti legati al genere. Gli orientamenti dell’Organizzazione internazionale del lavoro forniscono un quadro politico consolidato a livello internazionale per una transizione giusta verso economie e società ecologicamente sostenibili per tutti (9). Inoltre, 54 firmatari (paesi e parti sociali) hanno approvato la «Dichiarazione di Slesia sulla solidarietà e l’equa transizione» (10), adottata alla 24° conferenza delle parti (COP) dell’UNFCCC a Katowice, tra cui la Commissione, a nome dell’Unione, e 21 singoli Stati membri. L’Unione e 10 Stati membri hanno firmato la dichiarazione dal titolo «Supporting the Conditions for a Just Transition Internationally» (Sostenere le condizioni per una transizione giusta a livello internazionale), adottata in occasione della COP-26 dell’UNFCCC a Glasgow, in cui si impegnano a includere informazioni sulla transizione giusta nelle relazioni biennali sulla trasparenza nel contesto della comunicazione delle rispettive politiche e misure per conseguire i propri contributi stabiliti a livello nazionale.

(7)

L’equità e la solidarietà sono principi fondanti delle politiche dell’Unione verso la transizione verde e rappresentano un requisito per il sostegno ampio e continuo dei cittadini. Il Green Deal europeo sottolinea che la transizione deve essere equa e inclusiva e mettere al primo posto le persone, tributando particolare attenzione al sostegno alle regioni, alle industrie, ai lavoratori, alle famiglie e ai consumatori che dovranno affrontare i problemi maggiori. Inoltre la comunicazione della Commissione, del 14 gennaio 2020, dal titolo «Un’Europa sociale forte per transizioni giuste», sottolinea che l’attuazione del Green Deal europeo darà all’Europa gli strumenti necessari per migliorare la convergenza verso l’alto, l’equità sociale e la prosperità condivisa. La comunicazione della Commissione, del 23 febbraio 2022, sul lavoro dignitoso in tutto il mondo per una transizione globale giusta e una ripresa sostenibile pone la promozione del lavoro dignitoso in tutto il mondo al centro di una transizione giusta e di una ripresa inclusiva, sostenibile e resiliente dalla pandemia.

(8)

La comunicazione della Commissione, del 4 marzo 2021, dal titolo «Il piano d’azione del pilastro europeo dei diritti sociali» (11), sottolinea che sono necessari unità, coordinamento e solidarietà per fare un salto in avanti verso un decennio più verde e più digitale in cui gli europei possano prosperare. Esso ha proposto tre obiettivi principali dell’UE per il 2030, vale a dire: che almeno il 78 % della popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni dovrebbe avere un lavoro entro il 2030 (12); che almeno il 60 % di tutti gli adulti dovrebbe partecipare ogni anno ad attività di formazione (13); e che il numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale dovrebbe essere ridotto di almeno 15 milioni entro il 2030 (14). Questi obiettivi principali per il 2030 sono stati accolti con favore dai leader dell’Unione nella dichiarazione di Porto dell’8 maggio 2021 nella riunione informale dei capi di Stato o di governo a Porto il 7-8 maggio 2021 e dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del 24-25 giugno 2021.

(9)

Con l’attuazione delle giuste politiche di accompagnamento (15), la transizione verde potrebbe creare complessivamente circa un milione di posti di lavoro di qualità supplementari (16) nell’Unione entro il 2030 e due milioni entro il 2050 (17) in settori quali l’edilizia, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione («TIC») o le energie rinnovabili, attenuando nel contempo il protratto calo dei posti di lavoro che richiedono qualifiche medie a seguito dell’automazione e della digitalizzazione. Tuttavia, in uno scenario pessimistico, gli effetti della transizione verde verso la neutralità climatica, se non sostenuti da un’adeguata combinazione di politiche, potrebbero comportare una perdita di posti di lavoro e PIL pari allo 0,39 % nell’Unione, nonché una perdita di posti di lavoro fino allo 0,26 % (18).

(10)

L’impatto della transizione verde sulle imprese e sull’occupazione varierà a seconda del settore, dell’occupazione, della regione e del paese, e ciò comporterà cambiamenti di posto di lavoro all’interno di un settore e di un ecosistema industriale, nonché una significativa riallocazione della forza lavoro tra tali settori ed ecosistemi (19). La ristrutturazione e l’adeguamento delle imprese, dei settori e degli ecosistemi interessati richiedono lo sviluppo di nuovi modelli di business e una significativa riallocazione della forza lavoro tra settori e regioni. Per esempio si prevedono perdite di posti di lavoro in alcune attività minerarie o nella produzione di energia a partire da combustibili fossili, nonché in alcune parti del settore automobilistico. Per contro si prevedono nuove opportunità di lavoro nelle attività circolari di conservazione del valore, nonché nella produzione di trasporti ed energie sostenibili. Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare approcci granulari, incentrati sulle singole regioni e i singoli ecosistemi interessati, in collaborazione con le parti sociali e/o le autorità locali e regionali e i portatori di interessi.

(11)

Creando opportunità di lavoro di qualità per tutti e adottando nel contempo misure per alleviare e prevenire la povertà energetica e dei trasporti, la transizione verde può contribuire all’aumento dei redditi e alla riduzione delle disuguaglianze e della povertà in generale (20). Essa può pertanto contribuire alla lotta contro l’esclusione sociale e le disuguaglianze socioeconomiche preesistenti, al miglioramento della salute e del benessere e alla promozione dell’uguaglianza, anche di genere. Occorre prestare particolare attenzione a determinati gruppi di popolazione, in particolare quelli che si trovano già in situazioni di vulnerabilità. Tra questi vi sono, in particolare, le famiglie che si situano nella fascia di reddito basso e medio-basso, che spendono una quota elevata del loro reddito in servizi essenziali come l’energia, i trasporti e gli alloggi, nonché le microimprese e le piccole e medie imprese. I risultati della modellizzazione mostrano che il carattere progressivo o regressivo delle imposte ambientali dipenderà in larga misura dall’elaborazione degli strumenti, compresa, per esempio, la misura in cui le riduzioni delle imposte sul reddito o altre opzioni di reimpiego dei proventi sono destinate ai percettori di reddito più basso (21).

(12)

Le attività circolari di conservazione del valore, compresi i modelli di business per la riparazione, il riutilizzo, la rifabbricazione e la servitizzazione, possono favorire un accesso sostenibile e a prezzi contenuti a beni e servizi. Inoltre, tali attività creano posti di lavoro e opportunità a vari livelli di competenze (anche per le donne, le persone con disabilità e i gruppi in situazioni di vulnerabilità) presso entità dell’economia sociale attive in tali settori. Promuovendo la circolarità dei prodotti, esse riducono notevolmente le emissioni di carbonio, mentre i posti di lavoro creati sono in prossimità dei prodotti che devono essere sottoposti a manutenzione, ammodernati o condivisi.

(13)

Dagli ultimi dati disponibili delle statistiche dell’UE sul reddito e sulle condizioni di vita per il 2019/2020 emerge che la povertà energetica ha colpito circa l’8 % della popolazione dell’Unione, vale a dire oltre 35 milioni di persone, che non sono riuscite a riscaldare adeguatamente le loro abitazioni, con notevoli differenze tra gli Stati membri e tra i gruppi di reddito (22). Secondo le stime dell’Osservatorio della povertà energetica, basate su una combinazione di indicatori, oltre 50 milioni di famiglie nell’Unione si trovano in condizioni di povertà energetica (23). La povertà energetica, che deriva da una combinazione di basso reddito, una quota elevata del reddito disponibile destinata all’energia e una scarsa efficienza energetica, rappresenta da tempo una grande sfida per l’Unione. Inoltre, il rischio di povertà energetica aumenta laddove i prezzi dell’energia sono elevati e volatili a causa di una serie di fattori, tra cui quelli connessi alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e alla conseguente risposta politica dell’Unione. In molti Stati membri questa forma di povertà non colpisce solo le famiglie a basso reddito, ma anche quelle a reddito medio-basso.

Anche le famiglie con un fabbisogno energetico superiore alla media, comprese le famiglie con bambini (tra cui le famiglie monoparentali), persone con disabilità e anziani, sono più esposte alla povertà energetica (24) e ai suoi effetti. Anche le donne, in particolare nelle famiglie monoparentali e le donne anziane (25), sono particolarmente colpite dalla povertà energetica. Oltre alla povertà energetica, trova sempre maggiore riconoscimento il concetto della povertà dei trasporti, in base al quale alcune categorie di popolazione non sono in grado di raggiungere un livello di servizi di trasporto necessario dal punto di vista sociale e materiale. In assenza delle giuste misure di accompagnamento per alleviare e prevenire la povertà energetica e dei trasporti, tali forme di povertà rischiano di essere aggravate in particolare a causa dell’internalizzazione dei costi delle emissioni nella formazione dei prezzi o a causa dei costi di adattamento ad alternative più efficienti e a basse emissioni.

(14)

I principi di equità sociale, coesione e solidarietà sono parte integrante dei pertinenti quadri per il clima, l’energia e l’ambiente a livello dell’Unione, anche attraverso il principio «chi inquina paga» e la condivisione degli sforzi tra gli Stati membri, nonché in una ridistribuzione delle quote UE ETS ai fini della solidarietà, della crescita e delle interconnessioni all’interno dell’Unione e del loro utilizzo per il Fondo per la modernizzazione, che contribuisce al notevole fabbisogno di investimenti degli Stati membri a reddito più basso per modernizzare i loro sistemi energetici. Il quadro della legislazione dell’Unione in materia di energia fornisce inoltre agli Stati membri strumenti per assicurare la protezione dei clienti in condizioni di povertà energetica e dei clienti civili vulnerabili, evitando nel contempo distorsioni del mercato. Tali strumenti, pur contribuendo ad agevolare la transizione verde, sono intesi a fornire i mezzi per garantire la necessaria protezione in generale, come dimostrato per esempio dalla comunicazione della Commissione, del 13 ottobre 2021, dal titolo «Risposta all’aumento dei prezzi dell’energia: un pacchetto di misure d’intervento e di sostegno», e dal piano REPowerEU.

(15)

Gli Stati membri dispongono di una serie di strumenti per definire e coordinare le loro azioni per una transizione equa. I piani nazionali per l’energia e il clima (PNEC) preparati conformemente al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (26) dovrebbero valutare il numero di famiglie in condizioni di povertà energetica e delineare le misure necessarie per affrontare le implicazioni sociali e territoriali della transizione energetica. I piani territoriali per una transizione giusta preparati conformemente al regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio (27) dovrebbero individuare i territori ammissibili al sostegno nell’ambito del Fondo per una transizione giusta fino al 2027. Finanziati da NextGenerationEU, i piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PRR) preparati conformemente al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (28) stabiliscono riforme e investimenti per promuovere la transizione verde, la crescita inclusiva, la coesione sociale e territoriale, la resilienza e le prospettive per la prossima generazione, con un orizzonte di attuazione fino al 2026. Alcune azioni per una transizione equa sono attuate anche nel quadro di altri programmi e iniziative, in particolare nell’ambito dei fondi della politica di coesione.

(16)

Sulla base dei principi e delle politiche, in particolare, del Green Deal europeo e del pilastro europeo dei diritti sociali, vi sono margini per migliorare la definizione delle politiche in modo globale e trasversale, nonché per garantire la coerenza degli sforzi di spesa, sia a livello dell’Unione che a livello nazionale. Nella comunicazione della Commissione, del 17 settembre 2020, dal titolo «Valutazione a livello dell’Unione dei piani nazionali per l’energia e il clima – Impulso alla transizione verde e promozione della ripresa economica attraverso la pianificazione integrata delle misure nei settori dell’energia e del clima», la Commissione, pur riconoscendo che gli PNEC definitivi forniscono alcuni indicatori e strategie sulla povertà energetica, ha concluso che non sempre essi definiscono in modo chiaro le priorità relative al fabbisogno di finanziamenti per la transizione equa, come anche per la riqualificazione professionale, il miglioramento delle competenze o il sostegno agli adeguamenti nel mercato del lavoro. I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero concentrarsi su territori selezionati, pertanto non sono stati concepiti per definire una strategia e politiche generali per una transizione equa a livello nazionale. Sebbene le riforme e gli investimenti che queste due tipologie di piani sostengono e contribuiscono a finanziare siano concepiti in modo da produrre un impatto duraturo, sia i piani territoriali per una transizione giusta che i piani per la ripresa e la resilienza sono limitati nel tempo.

(17)

Una transizione equa verso la neutralità climatica nell’Unione entro il 2050 garantirà che nessuno sia lasciato indietro, in particolare i lavoratori e le famiglie maggiormente colpiti dalla transizione verde, soprattutto coloro che si trovano già in situazioni di vulnerabilità. A tal fine, come enunciato nella presente raccomandazione, gli Stati membri dovrebbero predisporre pacchetti strategici globali (29), rafforzare gli elementi trasversali che promuovono una transizione verde equa e utilizzare in modo ottimale i finanziamenti pubblici e privati. I pacchetti strategici dovrebbero prendere in considerazione le persone e le famiglie maggiormente colpite dalla transizione verde, in particolare per quanto riguarda la perdita di posti di lavoro ma anche il cambiamento delle condizioni di lavoro e/o la necessità di svolgere nuovi compiti nel posto di lavoro, nonché i soggetti colpiti dalle ripercussioni negative sul reddito disponibile, sulla spesa e sull’accesso ai servizi essenziali. Nell’ambito dei gruppi più colpiti, i pacchetti strategici dovrebbero prendere in considerazione in particolare (senza peraltro limitarvisi) le persone e le famiglie in situazioni di vulnerabilità, segnatamente le persone più lontane dal mercato del lavoro, per esempio a causa delle loro competenze, delle condizioni territoriali del mercato del lavoro o di altre caratteristiche, quali sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Tra le persone e le famiglie in situazioni di vulnerabilità rientrano inoltre le persone e le famiglie che vivono o rischiano di trovarsi in condizioni di povertà e/o di povertà energetica, che devono affrontare ostacoli alla mobilità oppure oneri eccessivi in termini di costi abitativi, comprese le famiglie monoparentali, in cui il capofamiglia è più spesso una donna che un uomo. I pacchetti strategici dovrebbero essere adattati alle circostanze locali, tenendo conto delle esigenze delle regioni più vulnerabili e remote dell’Unione, comprese le regioni ultraperiferiche e le isole.

(18)

Il sostegno attivo a un’occupazione di qualità dovrebbe concentrarsi sull’assistenza ai lavoratori, alle persone in cerca di lavoro, alle persone che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET) e ai lavoratori autonomi maggiormente colpiti dalla transizione verde. In particolare le persone sottorappresentate, come le donne, i lavoratori poco qualificati, le persone con disabilità, gli anziani o le persone con capacità relativamente ridotte di adattarsi ai cambiamenti del mercato del lavoro, necessitano di un sostegno per migliorare la loro occupabilità e trovare un impiego, in linea con la raccomandazione (UE) 2021/402 della Commissione (30). Basandosi sugli orientamenti strategici precedenti, in particolare la raccomandazione e le decisioni (UE) 2020/1512 (31) e (UE) 2021/1868 del Consiglio (32), i pacchetti strategici dovrebbero pertanto includere misure ad hoc per sostenere gli incentivi all’assunzione e alla transizione, il sostegno all’imprenditorialità, in particolare per le donne o le persone con disabilità, e misure per la creazione di posti di lavoro di qualità, in particolare per le microimprese e le piccole e medie imprese nei territori più colpiti. Tali misure, combinate con un adeguato sostegno dell’Unione, possono anche essere determinanti per affrontare le sfide del mercato del lavoro, come quelle derivanti dall’afflusso di rifugiati ucraini, in particolare negli Stati membri più colpiti. Essi dovrebbero inoltre promuovere l’attuazione e l’applicazione efficaci delle norme vigenti in materia di condizioni di lavoro e di sostegno a una ristrutturazione socialmente responsabile, in linea con le regole e le norme in vigore. Alle parti sociali spetta il compito fondamentale di contribuire ad affrontare, tramite il dialogo, le conseguenze occupazionali e sociali delle sfide connesse alla transizione verde.

(19)

L’accesso a un’istruzione, una formazione e un apprendimento permanente inclusivi e di qualità per tutti è essenziale per garantire che la forza lavoro disponga delle competenze necessarie per realizzare la transizione verde. Pertanto gli aspetti della transizione equa dovrebbero essere integrati nello sviluppo e nell’attuazione di strategie nazionali in materia di competenze, tenendo conto delle proposte formulate dalla Commissione nella «agenda per le competenze per l’Europa» (33) e nella «nuova strategia industriale aggiornata» (34). Anche i partenariati per le competenze nell’ambito del patto per le competenze costituiranno uno strumento importante. La realizzazione di previsioni e analisi aggiornate del mercato del lavoro e del fabbisogno di competenze, anche a livello regionale, settoriale e occupazionale, consente di individuare e prevedere il pertinente fabbisogno di competenze trasversali e di competenze specifiche di ciascuna occupazione, anche come base per adeguare i programmi di studio al fine di soddisfare il fabbisogno di competenze per la transizione verde. L’istruzione e formazione professionale dovrebbe trasmettere ai giovani e agli adulti, con particolare attenzione alle donne e ai lavoratori poco qualificati, le competenze necessarie per gestire la transizione verde a norma della raccomandazione 2020/C 417/01 del Consiglio (35).

Gli apprendistati e i tirocini retribuiti, con solide componenti di formazione, in particolare per i giovani, contribuiscono alle transizioni nel mercato del lavoro, segnatamente verso attività che favoriscono il conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali, e sono utili per i settori che devono far fronte a una particolare carenza di competenze. È opportuno promuovere una maggiore partecipazione degli adulti all’apprendimento permanente al fine di rispondere alle esigenze di miglioramento delle competenze e di riqualificazione, anche consentendo ai singoli di accedere a una formazione adeguata alle loro esigenze e, se del caso, attraverso brevi corsi di qualità sulle competenze per la transizione verde, tenendo conto della raccomandazione del 16 giugno 2022 (36), che mira a facilitare la valorizzazione e il riconoscimento dei risultati di tali corsi.

(20)

La composizione dei sistemi fiscali e previdenziali e dei sistemi di protezione sociale dovrebbe essere esaminata alla luce delle esigenze specifiche derivanti dalla transizione verde, tenendo conto anche del principio «chi inquina paga» e della necessità che le politiche di accompagnamento non introducano sovvenzioni al consumo di combustibili fossili, non vincolino i consumatori a una tecnologia specifica, non riducano gli incentivi per la ristrutturazione degli edifici e la sostituzione dei sistemi di energia termica e, in generale, non riducano gli incentivi nell’ambito delle misure di efficienza energetica. Una combinazione di varie politiche può sostenere le famiglie e i lavoratori più vulnerabili maggiormente colpiti dalla transizione verde. A seconda della situazione nazionale e individuale, ciò potrebbe comportare, per esempio, uno spostamento del carico fiscale dal lavoro verso obiettivi climatici e ambientali, come previsto nella proposta di revisione della direttiva sulla tassazione dell’energia (37), un riesame dei regimi di disoccupazione e/o un sostegno diretto al reddito temporaneo e mirato, laddove necessario. I sistemi di protezione sociale, ivi comprese le politiche di inclusione sociale, possono essere riesaminati e, se del caso, adattati alla luce della transizione verde, in particolare per garantire la sicurezza del reddito, soprattutto durante le transizioni professionali, e per fornire servizi sociali, sanitari e assistenziali adeguati attraverso infrastrutture sociali idonee, in particolare nei territori più colpiti (per esempio le zone rurali e remote, quali le regioni ultraperiferiche) al fine di prevenire l’esclusione sociale e affrontare i rischi per la salute. Al fine di prevenire e combattere l’esclusione sociale dei minori, gli investimenti nelle infrastrutture sociali per i minori mirano a garantire l’accesso dei minori bisognosi a servizi fondamentali, come stabilito dalla raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio (38).

(21)

Per sviluppare una resilienza fisica e finanziaria agli effetti irreversibili dei cambiamenti climatici in modo inclusivo, è necessario promuovere soluzioni di sensibilizzazione sui rischi e di riduzione e trasferimento dei rischi, in particolare aumentando la disponibilità di soluzioni assicurative e investendo nella gestione dei rischi di catastrofi e nell’adattamento agli stessi per ridurre gli effetti fisici dei cambiamenti climatici, riducendo in tal modo le perdite e il divario in termini di protezione dagli eventi climatici, tenendo conto delle microimprese e delle piccole e medie imprese, nonché delle zone rurali e remote, quali le regioni ultraperiferiche e le isole. La gestione dei rischi di catastrofi, compresi i sistemi di protezione civile a livello nazionale e dell’Unione, dovrebbe essere rafforzata per prevenire meglio gli shock climatici, prepararvisi e rispondere nel modo migliore.

(22)

Ogni persona ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compresi l’energia, i trasporti, l’acqua, i servizi igienico-sanitari, i servizi finanziari e le comunicazioni digitali, e per le persone in stato di bisogno dovrebbe essere disponibile un sostegno per l’accesso equo a tali servizi (39). Inoltre, le persone in stato di bisogno dovrebbero avere accesso ad alloggi sociali o all’assistenza abitativa di qualità (40). Inoltre, le famiglie a basso e medio reddito, i clienti vulnerabili, compresi gli utenti finali, le persone che vivono o rischiano di trovarsi in condizioni di povertà energetica e le persone che abitano negli alloggi sociali possono beneficiare dell’applicazione del principio «l’efficienza energetica al primo posto». Oltre a proteggere e responsabilizzare i consumatori di energia, occorrono misure specifiche per prevenire e affrontare le cause profonde della povertà energetica, in particolare attraverso la promozione di investimenti destinati a migliorare l’efficienza energetica, segnatamente nel settore dell’edilizia sociale. Gli aggiornamenti proposti della direttiva sull’efficienza energetica (41) e della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia (42) sono anche intesi ad affrontare anche i principali ostacoli non economici alla ristrutturazione, quali la divergenza di interessi, compresi gli assetti proprietario/locatario e le strutture di comproprietà. In tale contesto è opportuno prestare un’attenzione particolare alle donne e a determinati gruppi che corrono maggiormente il rischio di trovarsi in condizioni di povertà energetica, per esempio le persone con disabilità, le famiglie monoparentali, gli anziani, i minori e le persone appartenenti a minoranze etniche o razziali.

Le difficoltà di mobilità preesistenti ed emergenti possono essere affrontate mediante misure di sostegno e lo sviluppo delle infrastrutture necessarie, come i trasporti pubblici. L’accessibilità, anche economica, e la sicurezza della mobilità sostenibile e di diverse modalità di trasporto, compresi i trasporti pubblici e privati, sono fondamentali per garantire che tutti traggano beneficio dalla transizione verde e ne facciano parte integrante. La mobilità urbana svolge un ruolo significativo in questo contesto, come dimostra anche la comunicazione della Commissione, del 14 dicembre 2021, dal titolo «Il nuovo quadro dell’UE per la mobilità urbana».

(23)

Un approccio alla transizione equa che coinvolge tutta la società dovrebbe sostenere un’azione politica basata sul coordinamento in sede di definizione delle politiche e sul rafforzamento delle capacità operative a tutti i livelli e in tutti i settori strategici pertinenti, attribuendo altresì un ruolo attivo alle autorità regionali e locali. Dovrebbe inoltre essere basato sul coinvolgimento delle parti sociali a tutti i livelli e in tutte le fasi, nonché su una partecipazione efficace e incisiva della società civile e dei portatori di interessi. Tale coordinamento e tale impegno potrebbero garantire che i principi di equità e solidarietà del Green Deal europeo siano integrati sin dall’inizio nell’elaborazione, nell’attuazione e nel monitoraggio delle politiche, e fungano da base per un sostegno ampio e a lungo termine a politiche inclusive che favoriscano la transizione verde.

(24)

Una solida base di conoscenze è fondamentale per mettere in atto politiche sociali e del mercato del lavoro valide che garantiscano una transizione equa e inclusiva. A tal fine, la graduale armonizzazione e la coerenza delle definizioni, dei concetti, delle classificazioni e delle metodologie, in particolare sulla base della raccomandazione (UE) 2020/1563 della Commissione (43), facilitano le valutazioni e la loro comparabilità. Ulteriori azioni di ricerca e innovazione possono contribuire alla base di conoscenze che può alimentare il dibattito politico e pubblico. Le interazioni con il pubblico, in tutta la sua diversità, e con i principali portatori di interessi, per esempio sui risultati delle valutazioni, delle previsioni e delle attività di monitoraggio, possono a loro volta contribuire all’elaborazione delle politiche e alla titolarità.

(25)

Occorre disporre di opportuni dati e indicatori granulari, disaggregati per genere e di elevata qualità, in particolare al fine di valutare gli impatti occupazionali, sociali e distributivi delle politiche in materia di cambiamenti climatici. Attualmente tali dati e indicatori non sono interamente disponibili. Per esempio, sebbene siano stati compiuti alcuni progressi nella misurazione della povertà energetica, si potrebbero elaborare indicatori per valutare la povertà dei trasporti, tenendo conto delle circostanze nazionali. Il monitoraggio e la valutazione possono essere rafforzati attraverso una serie di azioni incentrate su indicatori, quadri di valutazione, progetti pilota su piccola scala e sperimentazioni di politiche. Le azioni dovrebbero basarsi sui quadri di valutazione esistenti (quali il quadro di valutazione della situazione sociale e il quadro operativo del Green Deal europeo), che contengono informazioni pertinenti su aspetti specifici delle politiche in materia di transizione equa.

(26)

Alla luce del notevole fabbisogno di investimenti derivante dalla transizione verde, è particolarmente importante utilizzare in modo ottimale ed efficiente i finanziamenti pubblici e privati, mobilitare tutte le risorse disponibili e impiegarle in modo efficace. A livello di Unione, le azioni pertinenti sono sostenute attraverso il bilancio dell’Unione e NextGenerationEU. Esse saranno attuate nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, del meccanismo per una transizione giusta, compreso il Fondo per una transizione giusta (JTF), del Fondo sociale europeo Plus (FSE +), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo di coesione, dell’assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d’Europa (REACT-EU), del programma ERASMUS + e del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), del programma LIFE, del programma Orizzonte Europa, dei Fondi per la modernizzazione e l’innovazione (44) e dei fondi nell’ambito della politica agricola comune (PAC). La Commissione sostiene inoltre gli Stati membri attraverso lo strumento di sostegno tecnico, offrendo un’assistenza tecnica su misura per elaborare e attuare le riforme, comprese quelle che promuovono una transizione equa verso la neutralità in termini di emissioni di carbonio.

(27)

Il semestre europeo è il quadro di coordinamento delle politiche economiche e occupazionali dell’Unione. Esso continuerà a svolgere tale ruolo durante la fase di ripresa e nel promuovere le transizioni verde e digitale, articolandosi nelle quattro dimensioni della sostenibilità competitiva e supportando la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Nel quadro del semestre europeo, la Commissione monitorerà attentamente i risultati e gli impatti socioeconomici e, se del caso, proporrà raccomandazioni mirate specifiche per paese volte a garantire che nessuno sia lasciato indietro. La complementarità con le misure sostenute nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza sarà una priorità. Il monitoraggio della presente raccomandazione si svolgerà pertanto, se del caso, nel contesto del semestre europeo, anche nel quadro dei pertinenti comitati, nei loro rispettivi settori di competenza, sulla base di opportune analisi, delle valutazioni dell’impatto strategico e dello stato di attuazione degli orientamenti forniti nella presente raccomandazione. La modalità di monitoraggio non comporterà inutili oneri amministrativi per gli Stati membri.

(28)

Inoltre, nella redazione del progetto di aggiornamento e dell’ultimo aggiornamento dei loro PNEC rispettivamente nel 2023 e nel 2024, a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri dovrebbero basarsi sulla presente raccomandazione per considerare l’integrazione delle valutazioni degli impatti occupazionali, sociali e distributivi e degli aspetti relativi alla transizione equa nelle cinque dimensioni dell’Unione dell’energia e rafforzare ulteriormente le misure politiche per affrontare tali impatti, con particolare attenzione alla povertà energetica.

(29)

Inoltre, il monitoraggio dell’attuazione della presente raccomandazione può essere effettuato sulla base di dati disponibili nel contesto dei processi consolidati di sorveglianza multilaterale, come il semestre europeo. Il Consiglio o la Commissione possono chiedere al comitato per l’occupazione e al comitato per la protezione sociale, a norma rispettivamente degli articoli 150 e 160 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in cooperazione con altri comitati pertinenti, in particolare il comitato di politica economica, di esaminare, nei rispettivi settori di competenza, l’attuazione della presente raccomandazione sulla base di relazioni adeguate della Commissione e di altri strumenti di sorveglianza multilaterale. Anche in questo contesto la Commissione si sta adoperando per migliorare la disponibilità dei dati, disaggregati per genere, aggiornare e utilizzare i quadri e gli orientamenti metodologici esistenti, anche per misurare la povertà energetica e dei trasporti e le disuguaglianze ambientali, nonché per valutare l’efficacia e l’impatto effettivo delle misure politiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

OBIETTIVO

1)

In linea con i principi del Green Deal europeo e del pilastro europeo dei diritti sociali, la presente raccomandazione mira a garantire che la transizione dell’Unione verso un’economia climaticamente neutra e sostenibile dal punto di vista ambientale entro il 2050 sia equa e non lasci indietro nessuno.

2)

A tal fine, gli Stati membri sono invitati ad adottare e ad attuare, se del caso in stretta cooperazione con le parti sociali, pacchetti strategici completi e coerenti che affrontino gli aspetti occupazionali e sociali per promuovere una transizione equa in tutte le politiche, in particolare quelle in materia di clima, energia e ambiente, nonché per fare un uso ottimale dei finanziamenti pubblici e privati.

DEFINIZIONI

3)

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni seguenti:

a)

«transizione verde»: la transizione dell’economia e della società dell’Unione verso il conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali, principalmente attraverso politiche e investimenti, in linea con la normativa europea sul clima che stabilisce l’obbligo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, con il Green Deal europeo e gli impegni internazionali, compreso l’accordo di Parigi, con altri accordi multilaterali in materia di ambiente e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

b)

«obiettivi climatici e ambientali»: i sei obiettivi stabiliti dal regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (45), vale a dire: la mitigazione dei cambiamenti climatici; l’adattamento ai cambiamenti climatici; l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; la transizione verso un’economia circolare; la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento; e la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

c)

«persone e famiglie maggiormente colpite dalla transizione verde»: coloro il cui accesso effettivo a occupazioni di qualità, compreso il lavoro autonomo, e/o all’istruzione e alla formazione e/o a un tenore di vita dignitoso e a servizi essenziali è notevolmente limitato o rischia di essere significativamente limitato quale conseguenza diretta o indiretta della transizione verde;

d)

«persone e famiglie in situazioni di vulnerabilità»: coloro che, indipendentemente dalla transizione verde, affrontano o rischiano di trovarsi ad affrontare una situazione caratterizzata da un accesso limitato a occupazioni di qualità, compreso il lavoro autonomo, e/o all’istruzione e alla formazione e/o a un tenore di vita dignitoso e a servizi essenziali, e ciò implica scarse capacità di adattamento alle conseguenze della transizione verde;

e)

«microimprese e piccole e medie imprese»: imprese che occupano meno di 250 persone, inclusi i lavoratori autonomi individuali, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR, in base al metodo di calcolo di cui agli articoli da 3 a 6 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (46);

f)

«povertà energetica»: «l’impossibilità per una famiglia di accedere ai servizi energetici essenziali a un tenore di vita dignitoso e alla salute, compresa un’erogazione adeguata di calore, raffrescamento, illuminazione ed energia per alimentare gli apparecchi, nel rispettivo contesto nazionale, della politica sociale esistente e delle altre politiche pertinenti» (47); si applicherà la definizione di «povertà energetica» di cui alla presente raccomandazione, a meno che la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (48), nella versione eventualmente modificata o sostituita a seguito della proposta della Commissione del 14 luglio 2021 (49), contenga un’altra definizione di detto concetto, nel qual caso si applicherà tale definizione ai fini della presente raccomandazione;

g)

«servizi essenziali»: servizi essenziali di qualità, compresi l’acqua, i servizi igienico-sanitari, l’energia, i trasporti e la mobilità, i servizi finanziari e le comunicazioni digitali; per le persone in stato di bisogno dovrebbe essere disponibile un sostegno per l’accesso a tali servizi, conformemente al principio 20 del pilastro europeo dei diritti sociali, unitamente alla fornitura di opportunità di risparmio, anche attraverso servizi di riutilizzo, riparazione, donazione e condivisione;

h)

«pacchetto strategico»: un insieme completo e coerente di misure politiche che integra le politiche in materia di occupazione, competenze e aspetti sociali con le politiche in materia di clima, energia, trasporti, ambiente e altre politiche relative alla transizione verde, attraverso un approccio intersettoriale ben coordinato basato su una o più strategie e/o piani d’azione nazionali e che beneficia, se del caso, di meccanismi di coordinamento e di governance a livello dell’Unione e a livello nazionale.

PACCHETTI STRATEGICI PER UNA TRANSIZIONE VERDE EQUA

4)

Al fine di fornire un sostegno attivo a occupazioni di qualità per una transizione equa e sulla base della raccomandazione (UE) 2021/402, gli Stati membri sono incoraggiati, in stretta cooperazione con le parti sociali, a prendere in considerazione le seguenti misure a sostegno delle persone maggiormente colpite dalla transizione verde, in particolare quelle che si trovano in situazioni di vulnerabilità e, se del caso, ad assisterle nella transizione, attraverso l’occupazione o il lavoro autonomo, verso attività economiche che contribuiscono agli obiettivi climatici e ambientali:

a)

sostenere efficacemente l’accesso a occupazioni di qualità e il mantenimento delle stesse, in particolare attraverso servizi per l’impiego, compresa un’assistenza su misura nella ricerca di un lavoro e corsi di apprendimento che, se del caso, si concentrino anche sulle competenze verdi e digitali; prendere in considerazione anche programmi di occupazione ben concepiti, mirati e vincolati a scadenze precise che preparino, attraverso la formazione, i beneficiari (in particolare le persone appartenenti a gruppi sottorappresentati e le persone in situazioni di vulnerabilità), affinché possano continuare a partecipare al mercato del lavoro;

b)

fare un uso efficace di incentivi all’assunzione e alla transizione mirati e ben concepiti, anche prendendo in considerazione l’utilizzo adeguato di sussidi salariali e all’assunzione, nonché di incentivi relativi agli oneri sociali, per accompagnare le transizioni tra settori nel mercato del lavoro e la mobilità del lavoro tra regioni e paesi, in considerazione delle opportunità e delle sfide della transizione verde;

c)

promuovere l’imprenditorialità, comprese le imprese e tutte le altre entità dell’economia sociale (50), in particolare nelle regioni che devono affrontare le sfide legate alla transizione e, se del caso, nei settori che promuovono obiettivi climatici e ambientali quali l’economia circolare, prestando particolare attenzione all’imprenditorialità femminile; il sostegno dovrebbe combinare misure finanziarie, tra cui sovvenzioni, prestiti o investimenti azionari, e misure non finanziarie, compresi servizi di formazione e consulenza, con particolare attenzione alle attività di sensibilizzazione, adattate a ogni fase del ciclo di vita aziendale; il sostegno dovrebbe essere inclusivo e accessibile ai gruppi sottorappresentati e svantaggiati;

d)

stimolare la creazione di posti di lavoro di qualità, in particolare nei territori maggiormente colpiti dalla transizione verde e, se del caso, nei settori che promuovono obiettivi climatici e ambientali, quali l’economia circolare, agevolando l’accesso ai finanziamenti e ai mercati per le microimprese e le piccole e medie imprese, in particolare quelle che contribuiscono agli obiettivi climatici e ambientali, al fine di promuovere la competitività, l’innovazione e l’occupazione di qualità in tutto il mercato unico, anche nei settori e negli ecosistemi di rilevanza strategica in contesti nazionali e locali;

e)

analizzare l’impatto della transizione verde sulla salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e promuovere di conseguenza misure volte ad affrontare i nuovi rischi o il potenziale aggravamento dei rischi esistenti, tenendo conto della comunicazione della Commissione, del 28 giugno 2021, dal titolo «Quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 - Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione» del 28 giugno 2021;

f)

garantire un’attuazione e un’applicazione efficaci delle norme vigenti in materia di condizioni di lavoro, in particolare per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, l’organizzazione del lavoro e il coinvolgimento dei lavoratori, al fine di salvaguardare condizioni di lavoro eque e la qualità del lavoro nella transizione, anche nelle attività economiche che contribuiscono agli obiettivi climatici e ambientali;

g)

promuovere l’utilizzo di pratiche sugli appalti pubblici socialmente responsabili (51), anche attraverso criteri di aggiudicazione basati su aspetti sociali che creino opportunità per le persone maggiormente colpite dalla transizione verde, promuovendo nel contempo criteri di aggiudicazione verdi;

h)

prevedere il pieno e significativo coinvolgimento, comprese l’informazione e la consultazione, dei lavoratori a tutti i livelli e dei loro rappresentanti per quanto riguarda l’anticipazione dei cambiamenti e la gestione dei processi di ristrutturazione, compresi quelli legati alla transizione verde, in linea con la comunicazione della Commissione, del 13 dicembre 2013, dal titolo «Quadro UE per la qualità nell’anticipazione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni».

5)

Al fine di garantire la parità di accesso a un’istruzione, una formazione e un apprendimento permanente inclusivi, a prezzi abbordabili e di qualità, nonché le pari opportunità, anche al fine di rafforzare la parità di genere, gli Stati membri sono incoraggiati a prendere in considerazione le misure seguenti, da attuare in stretta cooperazione con le parti sociali, nel rispetto della loro autonomia, in particolare a sostegno delle persone e delle famiglie maggiormente colpite dalla transizione verde, soprattutto quelle che si trovano in situazioni di vulnerabilità:

a)

integrare gli aspetti occupazionali e sociali della transizione verde, comprese le potenziali carenze di manodopera, nello sviluppo e nell’attuazione delle pertinenti strategie nazionali che affrontano le sfide in materia di competenze, per esempio nell’ambito dell’agenda per le competenze per l’Europa, e sostenere l’istituzione e il coordinamento di partenariati con i portatori di interessi, anche nell’ambito del patto per le competenze, garantendo in particolare che le competenze siano al centro dei percorsi di transizione tracciati congiuntamente per gli ecosistemi industriali pertinenti che contribuiscono agli obiettivi climatici e ambientali;

b)

sviluppare previsioni e analisi aggiornate del mercato del lavoro e del fabbisogno di competenze, individuando e prevedendo il fabbisogno di competenze trasversali e specifiche di ciascuna occupazione. Basarsi sugli strumenti e sulle iniziative esistenti, avvalendosi anche dell’esperienza e della cooperazione delle parti sociali e dei pertinenti. portatori di interessi; prendere in considerazione l’adattamento dei programmi di istruzione e formazione, in funzione delle circostanze nazionali e regionali, alle esigenze della transizione verde e, di conseguenza, la fornitura di orientamento scolastico e professionale;

c)

fornire un’istruzione e una formazione iniziali inclusive, accessibili, a prezzi abbordabili e di elevata qualità, comprese un’istruzione e una formazione professionali, che dotino i discenti di capacità e competenze pertinenti ai fini della transizione verde. Un apprendimento per la sostenibilità, che includa scienze, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM), approcci interdisciplinari e competenze digitali, dovrebbe essere preso in considerazione e promosso, se del caso, come parte integrante dei programmi di istruzione e formazione; adottare azioni specifiche per attirare le persone con disabilità, le donne, i lavoratori poco qualificati e altri gruppi attualmente sottorappresentati nei settori professionali interessati e promuovere la loro carriera;

d)

introdurre o rafforzare regimi di sostegno per apprendistati e, ove possibile, per tirocini di qualità retribuiti e regimi di affiancamento lavorativo con una forte componente di formazione, in particolare nelle microimprese e nelle piccole e medie imprese, anche quelle che contribuiscono agli obiettivi climatici e ambientali e in settori che devono far fronte a una particolare carenza di competenze, come l’edilizia e le TIC. Tali regimi dovrebbero essere soggetti a monitoraggio e valutazione a livello nazionale o regionale, e dovrebbero salvaguardare la qualità del lavoro, tenendo in considerazione le raccomandazioni 2018/C 153/01 (52) e 2014/C 88/01 del Consiglio (53);

e)

aumentare la partecipazione degli adulti alla formazione lungo tutto l’arco della vita lavorativa, in linea con le esigenze di miglioramento delle competenze e di riqualificazione per la transizione verde, garantendo che sia disponibile un sostegno per la formazione sul posto di lavoro, le transizioni professionali e le competenze trasversali, in particolare per facilitare la riconversione verso settori e attività economiche per le quali si prevede un’espansione; consentire ai singoli di cercare una formazione adeguata alle loro esigenze, tra l’altro attraverso brevi corsi di qualità sulle competenze per la transizione verde; a tal fine, prevedere di fornire l’accesso a congedi di formazione retribuiti e orientamento professionale come pure l’opzione di creare conti individuali di apprendimento, tenendo conto della raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 (54), e promuovere lo sviluppo di corsi brevi e di qualità ampiamente riconosciuti, tenendo conto della raccomandazione del 16 giugno 2022 (55).

6)

Al fine di garantire che i sistemi fiscali e previdenziali e i sistemi di protezione sociale, incluse le politiche di inclusione sociale, continuino a essere equi nel contesto della transizione verde, e tenendo conto, se del caso, della raccomandazione 2019/C 387/01 del Consiglio (56), gli Stati membri sono incoraggiati a prendere in considerazione le misure seguenti a sostegno delle persone e delle famiglie maggiormente colpite dalla transizione verde, in particolare quelle che si trovano in situazioni di vulnerabilità, al fine di sostenere le transizioni nel mercato del lavoro, comprese le transizioni verso attività economiche che contribuiscono agli obiettivi climatici e ambientali, prevenire e alleviare la povertà energetica e dei trasporti in funzione delle circostanze nazionali e attenuare l’impatto regressivo delle misure politiche:

a)

valutare e, ove necessario, adattare i sistemi fiscali alla luce delle sfide derivanti dalla transizione verso la neutralità climatica, in particolare allentando la pressione fiscale sul lavoro e riducendo il carico fiscale per i gruppi a basso e medio reddito orientandolo verso altre fonti che contribuiscono agli obiettivi climatici e ambientali, prevenendo e attenuando l’impatto regressivo, preservando il carattere progressivo dell’imposizione fiscale diretta e salvaguardando il finanziamento di misure adeguate di protezione sociale e di investimento, in particolare quelle mirate alla transizione verde;

b)

rivedere e, ove opportuno, adattare i sistemi di protezione sociale, comprese le politiche di inclusione sociale, alla luce delle sfide occupazionali, sociali e sanitarie poste dalla transizione verde; a tal fine, valutare le modalità più efficaci per garantire l’offerta di un’adeguata sicurezza del reddito, per esempio attraverso regimi innovativi di transizione professionale, prestazioni di disoccupazione e sistemi di reddito minimo, e per adattarla in base alle esigenze derivanti dalla transizione verde; garantire altresì la fornitura di servizi sociali, sanitari e di assistenza a lungo termine di buona qualità, accessibili e a prezzi abbordabili, in particolare per le persone e le famiglie maggiormente colpite dalla transizione verde, segnatamente investendo in infrastrutture sociali per l’assistenza all’infanzia, l’assistenza a lungo termine e l’assistenza sanitaria;

c)

fornire, ove necessario, e a integrazione delle misure di cui al punto 7, lettera a), durante il periodo di attuazione, un sostegno diretto al reddito mirato e temporaneo, in particolare alle persone e alle famiglie in situazioni di vulnerabilità, per attenuare l’andamento negativo del reddito e dei prezzi, anche unitamente a migliori incentivi per conseguire quanto prima i necessari obiettivi climatici e ambientali, preservando nel contempo i segnali di prezzo a sostegno della transizione verde; a tal fine, assicurare la disponibilità di finanziamenti adeguati per tali misure, anche migliorando la qualità della spesa pubblica, utilizzando in maniera ottimale i pertinenti fondi dell’Unione e attingendo alle risorse di bilancio generate dalle imposte ambientali e sull’energia e dal sistema per lo scambio di quote di emissioni UE ETS, tra l’altro;

d)

migliorare le soluzioni di sensibilizzazione sui rischi, riduzione e trasferimento dei rischi per quanto riguarda le famiglie e le imprese, in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese, segnatamente garantendo la disponibilità e l’accessibilità economica di soluzioni assicurative, in particolare per le persone e le famiglie in situazioni di vulnerabilità.

7)

Al fine di garantire l’accesso a servizi essenziali e alloggi a prezzi accessibili per le persone e le famiglie maggiormente colpite dalla transizione verde, in particolare quelle in situazioni di vulnerabilità e quelle nelle regioni che devono affrontare le sfide legate alla transizione, gli Stati membri sono incoraggiati a prendere in considerazione le misure seguenti:

a)

mobilitare il sostegno finanziario pubblico e privato e fornire incentivi per gli investimenti privati nelle fonti di energia rinnovabili e nell’efficienza energetica, integrati da una consulenza ai consumatori che consenta loro di gestire meglio il consumo energetico e adottare decisioni informate sul risparmio energetico, al fine di ridurre l’importo delle loro bollette energetiche, con particolare attenzione alle famiglie e alle comunità vulnerabili; a tal fine, assicurare la disponibilità di finanziamenti adeguati per tali misure, anche migliorando la qualità della spesa pubblica, utilizzando in maniera ottimale i pertinenti fondi dell’Unione e attingendo alle risorse di bilancio generate dalle imposte ambientali e sull’energia e dalle entrate provenienti dal sistema per lo scambio di quote di emissioni UE ETS, tra l’altro;

b)

prevenire e alleviare la povertà energetica promuovendo e attuando misure di miglioramento dell’efficienza energetica, compresi investimenti pubblici e privati nelle abitazioni al fine di stimolare ristrutturazioni, anche nel settore dell’edilizia sociale (57); a tal fine, fornire incentivi, sovvenzioni e prestiti ben concepiti, unitamente alla relativa consulenza, anche alle microimprese e alle piccole e medie imprese, prestando nel contempo la dovuta attenzione agli incentivi, in particolare con riferimento ai proprietari e ai locatari, e all’evoluzione dei costi abitativi, specie per le famiglie in situazioni di vulnerabilità;

c)

responsabilizzare i consumatori di energia, comprese le famiglie in situazioni di vulnerabilità, sviluppando ulteriormente l’autoapprovvigionamento tramite accordi individuali relativi alle energie rinnovabili e altri servizi attraverso le comunità energetiche dei cittadini e le comunità di energie rinnovabili (58), accompagnati da misure e campagne educative, con un’attenzione particolare alle persone in situazioni di vulnerabilità e ai consumatori che vivono nelle zone rurali e remote, comprese le regioni ultraperiferiche, e alle isole;

d)

prevenire e affrontare le sfide e gli ostacoli legati alla mobilità e ai trasporti per le famiglie in situazioni di vulnerabilità, in particolare nelle regioni remote, rurali e a basso reddito, comprese le regioni ultraperiferiche e le isole, nonché nelle città, attraverso misure politiche e di sostegno adeguate e lo sviluppo delle infrastrutture necessarie, al fine di migliorare la connettività essenziale, consentendo l’accesso all’istruzione, alla formazione, ai servizi sanitari, all’occupazione di qualità e alla partecipazione sociale; garantire, nello specifico, la disponibilità, anche in termini di frequenza, dei trasporti pubblici a basse emissioni e, se del caso, promuovere la diffusione di modi sostenibili di mobilità privata (59), con particolare attenzione all’accessibilità, anche economica, e alla sicurezza;

e)

agevolare l’accesso al consumo sostenibile, anche dal punto di vista nutrizionale, soprattutto per le persone e le famiglie in situazioni di vulnerabilità e in particolare per i minori, e promuovere opportunità di risparmio nel settore dell’economia circolare, a tal fine, prevedere incentivi e strumenti efficaci, come azioni nel campo dell’innovazione sociale e iniziative locali, sostenere i programmi di riutilizzo, riparazione, riciclaggio, donazione e condivisione, anche attraverso le entità dell’economia sociale, e promuovere l’istruzione e la sensibilizzazione in materia di sostenibilità ambientale per i discenti di tutte le età e in tutti i livelli e tipi di istruzione e formazione.

ELEMENTI TRASVERSALI PER AZIONI STRATEGICHE A SOSTEGNO DI UNA TRANSIZIONE VERDE EQUA

8)

Per far progredire la transizione verde in modo inclusivo e democratico, integrando fin dall’inizio obiettivi di transizione equa nella definizione delle politiche a tutti i livelli e garantendo un approccio efficace alle politiche in materia di transizione equa che coinvolga tutta la società, gli Stati membri sono invitati a:

a)

coordinare l’elaborazione delle politiche a tutti i livelli e in tutti i settori strategici pertinenti, comprese la ricerca e l’innovazione, al fine di creare un quadro politico integrato e favorevole che presti la dovuta attenzione agli effetti distributivi e alle ricadute positive e negative, anche nelle regioni transfrontaliere, e, ove possibile, integri strategie di valutazione adeguate e sistematiche, comprese valutazioni ex ante ed ex post;

b)

incoraggiare gli enti regionali e locali a svolgere un ruolo attivo nello sviluppo, nell’attuazione e nel monitoraggio delle politiche in materia di transizione equa, considerata la loro vicinanza ai cittadini e alle imprese locali;

c)

coinvolgere attivamente le parti sociali a livello nazionale, regionale e locale, nel rispetto della loro autonomia, in tutte le fasi del processo di elaborazione e attuazione delle politiche previste dalla presente raccomandazione, se del caso anche attraverso il dialogo sociale e la contrattazione collettiva; inoltre, promuovere ulteriormente il pieno coinvolgimento delle parti sociali nella definizione e nell’attuazione di percorsi di transizione per gli ecosistemi industriali nel quadro della nuova strategia industriale aggiornata;

d)

rendere autonomi e in grado di agire le persone, specialmente le donne, la società civile e i portatori di interessi, comprese le organizzazioni che rappresentano le persone in situazioni di vulnerabilità (tra cui persone con disabilità, giovani e bambini) che chiedono un’azione urgente per il clima, e gli attori dell’economia sociale, anche attraverso il «Patto europeo per il clima» (60), in vista della loro partecipazione al processo decisionale e all’elaborazione e all’attuazione delle politiche, anche avvalendosi di nuovi modelli partecipativi che coinvolgano le persone in situazioni di vulnerabilità;

e)

rafforzare le capacità operative dei servizi pubblici pertinenti al fine di fornire orientamenti e sostegno efficaci per l’attuazione di politiche in materia di transizione equa; in particolare, rafforzare i servizi pubblici per l’impiego al fine di sostenere le transizioni nel mercato del lavoro e l’analisi del fabbisogno di competenze, nonché gli ispettorati del lavoro per salvaguardare le condizioni di lavoro; inoltre, mobilitare i servizi sociali e sanitari, se del caso, in particolare per sostenere le transizioni nel mercato del lavoro e affrontare la povertà energetica;

f)

sostenere una transizione verde equa anche nei paesi terzi nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi per eradicare la povertà, per esempio adottando politiche di transizione che tengano conto del loro impatto sui paesi terzi e perseguendo la collaborazione con i portatori di interessi e i partenariati globali.

9)

Al fine di garantire la disponibilità e la qualità dei dati e degli elementi necessari per mettere in atto politiche sociali e del mercato del lavoro valide che promuovano una transizione equa verso la neutralità climatica, gli Stati membri sono invitati a:

a)

rafforzare la base di conoscenze sulle politiche in materia di transizione equa, tra l’altro promuovendo, se del caso, la graduale armonizzazione e la coerenza delle definizioni, dei concetti e delle metodologie, anche sulla base della raccomandazione (UE) 2020/1563 e delle azioni di follow-up nell’ambito del gruppo di coordinamento per la povertà energetica e i consumatori vulnerabili, nonché avvalendosi dei metodi disponibili per le valutazioni dell’impatto delle politiche; includere anche strategie di valutazione e raccolta di dati, in particolare per quanto riguarda le competenze, i compiti e i posti di lavoro che contribuiscono alla transizione verde, utilizzando dati disaggregati per genere nella preparazione e nell’elaborazione delle pertinenti misure politiche e iniziative legislative;

b)

sviluppare l’utilizzo di valutazioni (ex ante) solide e trasparenti relative agli impatti occupazionali, sociali e distributivi e integrarle nelle riforme e misure nazionali in materia di clima, energia e ambiente;

c)

garantire un monitoraggio efficace e trasparente e una valutazione indipendente (ex post) degli effetti occupazionali, sociali e distributivi delle riforme e misure nazionali che contribuiscono agli obiettivi climatici e ambientali, coinvolgendo le parti sociali e gli altri portatori di interessi nell’individuazione delle questioni oggetto della valutazione e, se del caso, nella definizione e nell’attuazione delle strategie di valutazione e consultazione;

d)

rafforzare le azioni di ricerca e innovazione a livello regionale, nazionale e dell’Unione, anche attraverso finanziamenti del programma Orizzonte Europa e azioni nell’ambito dell’agenda politica dello Spazio europeo della ricerca (61), per migliorare la modellizzazione e la valutazione della dimensione macroeconomica, occupazionale e sociale delle politiche in materia di cambiamenti climatici; promuovere il coinvolgimento delle parti sociali nell’attuazione delle pertinenti azioni di ricerca e innovazione, in particolare le missioni nell’ambito di Orizzonte Europa «Adattamento ai cambiamenti climatici» e «Città intelligenti e climaticamente neutre», che possono contribuire a sviluppare soluzioni pratiche a sostegno della transizione verde a livello regionale e locale; utilizzare meglio gli indicatori e i quadri di monitoraggio esistenti e promuovere a livello dell’Unione, ove necessario, lo sviluppo di indicatori per le competenze, i compiti e i posti di lavoro che contribuiscono alla transizione verde;

e)

presentare al pubblico, a intervalli regolari, i risultati delle valutazioni e delle attività di previsione e di monitoraggio, e organizzare scambi con le parti sociali, la società civile e altri portatori di interessi sui principali risultati e sugli eventuali adeguamenti.

USO OTTIMALE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI E PRIVATI

10)

Al fine di fornire investimenti e sostegno finanziario efficaci sotto il profilo dei costi, anche alle piccole e medie imprese, in linea con le norme in materia di aiuti di Stato, per affrontare gli aspetti sociali e occupazionali di una transizione verde equa, sfruttando nel contempo le sinergie tra i programmi e gli strumenti disponibili e con particolare attenzione alle regioni e agli ecosistemi industriali maggiormente colpiti, gli Stati membri sono invitati a:

a)

attuare pienamente le riforme e gli investimenti pertinenti nell’ambito dei piani per la ripresa e la resilienza, garantendo la complementarità con altri fondi;

b)

mobilitare e garantire un uso coerente e ottimale di tutti gli strumenti e tutte le opzioni di finanziamento pertinenti, compresa l’assistenza tecnica, a livello degli Stati membri e dell’Unione, al fine di sostenere le azioni e gli investimenti pertinenti. Gli strumenti di finanziamento dell’Unione comprendono, in particolare, i fondi della politica di coesione, il meccanismo per una transizione giusta, InvestEU, il programma Orizzonte Europa, lo strumento di sostegno tecnico, ERASMUS+, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), il programma LIFE, il Fondo per l’innovazione e il Fondo per la modernizzazione;

c)

stanziare e mobilitare risorse nazionali adeguate per contribuire all’attuazione di serie complete di misure volte a realizzare una transizione verde equa; tali misure dovrebbero essere adeguatamente finanziate, anche migliorando la qualità della spesa pubblica, mobilitando ulteriori finanziamenti privati e/o utilizzando entrate pubbliche supplementari; in particolare, i proventi generati dall’UE ETS di emissione potrebbero essere utilizzati anche per finanziare misure che attenuino gli effetti sociali negativi della transizione verde; tenere conto degli aspetti occupazionali, sociali e distributivi nello sviluppo di pratiche di bilancio verdi;

d)

condividere le migliori pratiche con altri Stati membri, per esempio per quanto riguarda l’elaborazione di documenti di programmazione per i singoli fondi dell’Unione o lo sviluppo di strategie e progetti nazionali pertinenti.

AZIONI FUTURE PER UNA TRANSIZIONE VERDE EQUA

11)

Al fine di dare seguito alla presente raccomandazione, il Consiglio accoglie con favore l’intenzione della Commissione di:

a)

intensificare ulteriormente gli scambi con i principali portatori di interessi, le persone e le comunità interessate, nonché gli scambi di migliori pratiche, anche nel contesto dei percorsi di transizione degli ecosistemi industriali (62), segnatamente in un contesto transfrontaliero e con particolare attenzione alle regioni e ai settori maggiormente colpiti;

b)

sostenere il rafforzamento dell’adeguatezza, della coerenza e dell’efficacia delle politiche in materia di transizione equa degli Stati membri, anche per quanto riguarda gli aspetti occupazionali, sociali e distributivi da prendere in considerazione in fase di elaborazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei piani nazionali e delle strategie a lungo termine, se del caso anche nel contesto del futuro riesame del regolamento (UE) 2018/1999;

c)

valutare, nella revisione del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (63) che avrà luogo in previsione della sua scadenza alla fine del 2023, se i dati disponibili giustifichino un allentamento delle norme in materia di aiuti per l’accesso delle imprese sociali ai finanziamenti e di aiuti all’assunzione di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (64);

d)

consolidare la banca dati, in particolare accedendo alle fonti dei dati amministrativi e, se del caso, ai dati relativi a parti sociali, industrie, società civile (65) e sondaggi di opinione, e aggiornare gli orientamenti metodologici per l’analisi degli impatti occupazionali, sociali e distributivi delle politiche in materia di transizione equa, clima ed energia, anche in una prospettiva di genere e, ove opportuno, nel contesto del semestre europeo; rafforzare inoltre la conoscenza e la misurabilità di concetti chiave dell’economia verde, in particolare dei «posti di lavoro verdi» e dei «posti di lavoro sostenibili», a seconda dei casi, in stretta cooperazione con gli Stati membri e tenendo conto degli approcci e dei processi a tutti i livelli anche al fine di anticipare il cambiamento nel mercato del lavoro e affrontare in modo globale i processi di ristrutturazione che richiederanno politiche mirate ed efficaci di miglioramento delle competenze e di riqualificazione;

e)

rafforzare, se del caso, le regolari attività di monitoraggio e analisi prospettica dell’evoluzione e dei rischi della povertà energetica nell’Unione, compresi gli aspetti sociali e distributivi, anche per orientare i lavori del gruppo di coordinamento per la povertà energetica e i consumatori vulnerabili e di altri gruppi di esperti pertinenti;

f)

sviluppare ulteriormente la ricerca e migliorare la raccolta di dati relativi alla definizione, al monitoraggio e alla valutazione dei progressi verso la fornitura di un accesso adeguato ai servizi essenziali, in stretta cooperazione con gli Stati membri e tenendo conto degli approcci nazionali, anche sviluppando, se del caso, il concetto di «povertà dei trasporti», in particolare nel contesto della transizione verde verso un’economia del benessere sostenibile;

g)

esaminare i progressi compiuti nell’attuazione della presente raccomandazione, ove opportuno, nel contesto della sorveglianza multilaterale nel semestre europeo, anche in seno al comitato per l’occupazione e al comitato per la protezione sociale, in cooperazione con altri comitati pertinenti nei rispettivi settori di competenza, in particolare il comitato di politica economica, sulla base dei quadri di valutazione e dei quadri di monitoraggio esistenti, eventualmente integrati da indicatori supplementari in stretta cooperazione con gli Stati membri; prendere in considerazione gli orientamenti forniti nella presente raccomandazione concernenti il regolamento (UE) 2018/1999, in particolare nell’ambito delle relative valutazioni in occasione del prossimo aggiornamento dei PNEC previsto per il 2023-2024.

Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2022

Per il Consiglio

Il presidente

O. DUSSOPT


(1)  IPCC, 2021: Climate Change 2021: The Physical Science Basis (Cambiamenti climatici 2021: le basi fisico-scientifiche). Contributo del gruppo di lavoro I alla sesta relazione di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico.

(2)  Szewczyk, W., Feyen. L., Matei, A., Ciscar, J.C., Mulholland, E., Soria, A. (2020), Economic analysis of selected climate impacts, Publications Office of the European Union, Luxembourg, doi:10.2760/845605.

(3)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

(4)  Commissione europea (2021), studio PESETA IV dal titolo «Climate change impacts and adaptation in Europe» (Impatti del cambiamento climatico e adattamento in Europa), Centro comune di ricerca, Siviglia, http://ec.europa.eu/jrc/en/peseta-iv

(5)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

(6)  Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell’Unione per l’ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).

(7)  Per quanto riguarda le infrastrutture, per esempio, al fine di conseguire il suo obiettivo di riduzione delle emissioni entro il 2030, l’Unione necessiterà secondo le stime di 350 miliardi di EUR in investimenti aggiuntivi all’anno nel decennio in corso nei soli sistemi energetici, oltre ai 130 miliardi di EUR necessari per il conseguimento di altri obiettivi ambientali.

(8)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757, COM(2021) 551 final.

(9)  Gli orientamenti definiscono il concetto di transizione giusta e invitano i responsabili politici e le parti sociali a promuovere una transizione giusta a livello globale.

(10)  Cfr. documento ST 14545/2018 REV 1.

(11)  Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato e firmato dal Consiglio, dal Parlamento europeo e dalla Commissione al vertice di Göteborg del novembre 2017, è la bussola dell’Unione verso un’Europa sociale forte.

(12)  Per raggiungere questo traguardo globale, l’Europa deve puntare almeno a dimezzare il divario di genere a livello occupazionale rispetto al 2019; ridurre al 9 % il tasso di giovani (tra i 15 e i 29 anni) che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET); e aumentare l’offerta di servizi formali di educazione e cura della prima infanzia (ECEC).

(13)  In particolare, almeno l’80 % delle persone di età compresa tra i 16 e i 74 anni dovrebbe possedere competenze digitali di base; inoltre l’abbandono scolastico precoce dovrebbe essere ulteriormente ridotto e la partecipazione all’istruzione secondaria superiore dovrebbe essere aumentata.

(14)  Dei 15 milioni di persone da sottrarre allo stato di povertà o di esclusione sociale, almeno 5 milioni dovrebbero essere bambini.

(15)  Comunicazione della Commissione, del 14 luglio 2021, dal titolo «Pronti per il 55 %: realizzare l’obiettivo climatico dell’UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica».

(16)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Valutazione d’impatto che accompagna la comunicazione «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l’Europa - Investire in un futuro a impatto climatico zero nell’interesse dei cittadini», SWD(2020) 176 final. Proiezioni basate su E-QUEST che utilizzano uno scenario di riduzione della pressione fiscale sui lavoratori scarsamente qualificati.

(17)  Commissione europea (2019), Sustainable growth for all: choices for the future of Social Europe, Employment and Social Developments in Europe 2019, 4 July 2019. Based on the In-depth analysis accompanying the Communication of the Commission, COM(2018) 773.

(18)  SWD(2020) 176 final.

(19)  SWD(2020) 176 final.

(20)  Commissione europea (2019), Employment and Social Developments in Europe 2019 – Sustainable growth for all: choices for the future of Social Europe (Sviluppi occupazionali e sociali in Europa 2019 – Crescita sostenibile per tutti: scelte per il futuro dell’Europa sociale), capitolo 5, 4 luglio 2019, e Commissione europea (2020), Employment and Social Developments in Europe 2020 – Leaving no one behind and striving for more: fairness and solidarity in the European social market economy (Sviluppi occupazionali e sociali in Europa 2020 – Non lasciare indietro nessuno e impegnarsi di più: equità e solidarietà nell’economia sociale di mercato europea), capitolo 4.2.2, 15 settembre 2020. In questo contesto la povertà in generale è misurata utilizzando l’indicatore concordato per il tasso di rischio di povertà, in linea con gli indicatori del quadro di valutazione della situazione sociale e con il relativo obiettivo principale per il 2030 nell’ambito del piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali.

(21)  IEEP (2021), Green taxation and other economic instruments: internalising environmental costs to make the polluter pay.

(22)  Inoltre, fino al 6,2 % delle persone che vivono nell’Unione, vale a dire oltre 27 milioni di persone, ha arretrati nel pagamento delle bollette.

(23)  Commissione europea, EPOV Annual Report: Addressing Energy Poverty in the European Union: State of Play and Action, 2019, pag. 6.

(24)  Cfr. the report of the workshop on «Energy Poverty», organised on 9 November 2016 for the EP Committee on Industry, Research and Energy (ITRE).

(25)  Cfr. Gender perspective on access to energy in the EU (europa.eu), Gender and energy| European Institute for Gender Equality (europa.eu), GFE-Gender-Issues-Note-Session-6.2.pdf (oecd.org).

(26)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(27)  Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

(28)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

(29)  In particolare le strategie annuali per la crescita sostenibile 2021 e 2022, le raccomandazioni per la zona euro 2021 e le raccomandazioni specifiche per paese.

(30)  Raccomandazione (UE) 2021/402 della Commissione, del 4 marzo 2021, relativa a un sostegno attivo ed efficace all’occupazione (EASE) in seguito alla crisi COVID-19 (GU L 80 dell’8.3.2021, pag. 1).

(31)  Decisione (UE) 2020/1512 del Consiglio, del 13 ottobre 2020, relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione (GU L 344 del 19.10.2020, pag. 22).

(32)  Decisione (UE) 2021/1868 del Consiglio, del 15 ottobre 2021, relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione (GU L 379 del 26.10.2021, pag. 1).

(33)  Comunicazione della Commissione, del 1 luglio 2020, dal titolo «Un’agenda per le competenze per l’Europa per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza».

(34)  Comunicazione della Commissione, del 5 maggio 2021, dal titolo «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell’Europa».

(35)  Raccomandazione 2020/C 417/01 del Consiglio, del 24 novembre 2020, relativa all’istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza (GU C 417 del 2.12.2020, pag. 1).

(36)  Raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, relativa a un approccio europeo alle microcredenziali per l’apprendimento permanente e l’occupabilità (Cfr. pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale.).

(37)  Proposta di una direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro dell’Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (rifusione), COM(2021) 563 final, prevede un tale spostamento della tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità verso obiettivi climatici e ambientali.

(38)  Raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio, del 14 giugno 2021, che istituisce una garanzia europea per l’infanzia (GU L 223 del 22.6.2021, pag. 14).

(39)  «Pilastro europeo dei diritti sociali», proclamato solennemente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, 17 novembre 2017, principio 20.

(40)  «Pilastro europeo dei diritti sociali», proclamato solennemente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, 17 novembre 2017, principio 19 (a).

(41)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’efficienza energetica (rifusione), COM(2021) 558 final.

(42)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia (rifusione), COM(2021) 802 final.

(43)  Raccomandazione (UE) 2020/1563 della Commissione, del 14 ottobre 2020, sulla povertà energetica (GU L 357 del 27.10.2020, pag. 35).

(44)  Al di fuori del bilancio dell’Unione e del NextGenerationEU.

(45)  Il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13) («Regolamento sulla tassonomia») prevede un sistema comune di classificazione delle attività economiche sostenibili.

(46)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(47)  Sebbene la definizione del concetto «clienti vulnerabili» spetti agli Stati membri, esso comprende le famiglie che non sono in grado di riscaldare o rinfrescare adeguatamente la propria abitazione e/o che hanno arretrati nel pagamento delle bollette, in linea con la raccomandazione della Commissione sulla povertà energetica, C/2020/9600 final (GU L 357 del 27.10.2020, pag. 35).

(48)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(49)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’efficienza energetica (rifusione), COM(2021) 558 final.

(50)  Comunicazione della Commissione, del 9 dicembre 2021, dal titolo «Creare un’economia al servizio delle persone: un piano d’azione per l’economia sociale».

(51)  In linea con la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70), e con la comunicazione della Commissione «Acquisti sociali — Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici (seconda edizione)» (GU C 237 del 18.6.2021, pag. 1).

(52)  Raccomandazione 2018/C 153/01 del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1).

(53)  Raccomandazione 2014/C 88/01 del Consiglio, del 10 marzo 2014, su un quadro di qualità per i tirocini (GU C 88 del 27.3.2014, pag. 1).

(54)  Raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, sui conti individuali di apprendimento (Cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale.).

(55)  Raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, su un approccio europeo alle microcredenziali per l’apprendimento permanente e l’occupabilità (Cfr. pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale.).

(56)  Raccomandazione del Consiglio 2019/C 387/01, dell’8 novembre 2019, sull’accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (GU C 387 del 15.11.2019, pag. 1).

(57)  In linea con la comunicazione della Commissione, del 18 febbraio 2022, dal titolo «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022», se del caso.

(58)  «Comunità energetica dei cittadini» definita nell’articolo 2, punto 11, della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

(59)  Comunicazione della Commissione, del 9 dicembre 2020, «Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro».

(60)  Comunicazione della Commissione, del 9 dicembre 2020, dal titolo «Patto europeo per il clima».

(61)  Cfr. le conclusioni del Consiglio, del 26 novembre 2021, sulla futura governance dello Spazio europeo della ricerca (SER), che delineano l’agenda politica del SER per il periodo 2022-2024, compresa l’azione 4 per carriere attraenti e sostenibili nel campo della ricerca, l’azione 7 per una migliore valorizzazione delle conoscenze, l’azione 12 per accelerare la transizione verde/digitale e l’azione 20 per gli investimenti e le riforme nel settore R&I.

(62)  Come annunciato nella strategia industriale aggiornata, come l’edilizia, le industrie ad alta intensità energetica o la mobilità.

(63)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1) («Regolamento generale di esenzione per categoria»).

(64)  In linea con la comunicazione della Commissione, del 9 dicembre 2021, dal titolo «Creare un’economia al servizio delle persone: un piano d’azione per l’economia sociale».

(65)  Conformemente alla legislazione dell’Unione in materia di protezione dei dati e di accesso alle informazioni del settore pubblico, come il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1), e la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

27.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 243/52


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10251 — INVIVO GROUP / ETABLISSEMENTS J SOUFFLET)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 243/05)

Il 19 novembre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10251. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

27.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 243/53


Tassi di cambio dell’euro (1)

24 giugno 2022

(2022/C 243/06)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0524

JPY

yen giapponesi

142,19

DKK

corone danesi

7,4398

GBP

sterline inglesi

0,85773

SEK

corone svedesi

10,6940

CHF

franchi svizzeri

1,0072

ISK

corone islandesi

139,70

NOK

corone norvegesi

10,4345

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

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24,731

HUF

fiorini ungheresi

401,34

PLN

zloty polacchi

4,7023

RON

leu rumeni

4,9463

TRY

lire turche

18,2856

AUD

dollari australiani

1,5248

CAD

dollari canadesi

1,3657

HKD

dollari di Hong Kong

8,2609

NZD

dollari neozelandesi

1,6731

SGD

dollari di Singapore

1,4620

KRW

won sudcoreani

1 364,09

ZAR

rand sudafricani

16,7137

CNY

renminbi Yuan cinese

7,0478

HRK

kuna croata

7,5295

IDR

rupia indonesiana

15 633,96

MYR

ringgit malese

4,6327

PHP

peso filippino

57,830

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

37,360

BRL

real brasiliano

5,4851

MXN

peso messicano

20,9901

INR

rupia indiana

82,3985


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


27.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 243/54


Sintesi delle decisioni dell’Unione europea relative alle autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali dal 24 giugno 2022 al 24 giugno 2022

(pubblicate a norma dell'articolo 13 o dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o Articolo 5 del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (2))

(2022/C 243/07)

Rilascio di un’autorizzazione all’immissione in commercio (articolo 13 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio): Accettate

Data della decisione

 

Denominazione del medicinale

DCI (denominazione comune internazionale)

Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio

Numero d’iscrizione nel registro comunitario

Forma farmaceutica

Codice ATC (anatomico, terapeutico e chimico)

Data di notifica

24.6.2022

COVID-19 Vaccine (inactivated, adjuvanted) Valneva

Vaccino COVID-19 (inattivato, adiuvato, adsorbito)

Valneva Austria GmbH Campus Vienna Biocenter 3, 1030 Wien, Österreich

EU/1/21/1624

Sospensione iniettabile

J07BX03

24.6.2022


(1)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

27.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 243/55


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10764 – SAGARD / BPIFRANCE / ADIT JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 243/08)

1.   

In data 16 giugno 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Sagard SAS («Sagard», Francia),

Bpifrance Investissement («Bpifrance», Francia),

Groupe ADIT (Francia).

Sagard e Bpifrance acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune del gruppo ADIT.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Sagard: società di gestione di fondi di investimento che opera principalmente in Francia. È controllata dal gruppo canadese Power Corporation, una società internazionale di gestione e holding specializzata in servizi finanziari in America settentrionale, Europa e Asia,

Bpifrance: società di gestione di fondi di investimento che opera principalmente in Francia. Bpifrance è controllata congiuntamente dallo Stato francese e dalla Caisse des Dépôts et des Consignations, un ente pubblico che gestisce fondi privati,

il gruppo ADIT opera nei settori della consulenza strategica e della sicurezza delle imprese, principalmente nell’Unione europea.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10764 – SAGARD / BPIFRANCE / ADIT JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


27.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 243/57


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10785 – ICG / KONECTA / COMDATA)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 243/09)

1.   

In data 17 giugno 2022, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Intermediate Capital Group, plc («ICG», Regno Unito),

Grupo Konectanet, S.L.U («Konecta», Spagna),

Comdata, S.p.A («Comdata», Italia).

ICG acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Konecta e Comdata.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

ICG è un’impresa di investimenti e di gestione di attivi che opera in Europa, nella regione Asia Pacifico e negli Stati Uniti;

Konecta è un fornitore di servizi di esternalizzazione dei processi aziendali attivo in Europa e in America latina, che è attualmente controllato congiuntamente da ICG,

Comdata è un fornitore di servizi di esternalizzazione dei processi aziendali attivo in Africa, in Europa e in America latina.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10785 – ICG / KONECTA / COMDATA

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


27.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 243/59


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10749 — PAI PARTNERS / THE CARLYLE GROUP / THERAMEX)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 243/10)

1.   

In data 20 giugno 2022, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

PAI Partners SAS («PAI Partners», Francia),

The Carlyle Group, Inc. («Carlyle», Stati Uniti),

Theramex Healthcare Topco Limited («Theramex», Regno Unito).

PAI Partners e Carlyle acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di Theramex.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

PAI Partners è un’impresa di private equity che gestisce una serie di fondi che investono nei settori dei servizi alle imprese, dei prodotti alimentari e di consumo, dei prodotti industriali generali e dell’assistenza sanitaria;

Carlyle opera sul piano mondiale nella gestione alternativa degli attivi mediante fondi che investono su scala mondiale in tre ambiti di investimento: i) global private equity (compresi fondi di private equity, beni immobiliari e fondi di investimento in risorse naturali); ii) global credit (compresi crediti liquidi, crediti illiquidi e crediti reali); e iii) soluzioni di investimento (programma di fondi di fondi di private equity, che comprende fondi primari, attività secondarie e relative attività di coinvestimento);

Theramex è un’azienda farmaceutica su scala mondiale che è specializzata nella salute delle donne, in particolare per quanto riguarda la contraccezione, la fertilità, la menopausa e l’osteoporosi. La società commercializza un’ampia gamma di prodotti generici e di prodotti generici di marca in numerosi paesi del SEE e a livello mondiale.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10749 — PAI PARTNERS / THE CARLYLE GROUP / THERAMEX

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


27.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 243/61


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10758 – EIM / BROOKFIELD / NIELSEN)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 243/11)

1.   

In data 20 giugno 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Elliott Investment Management L.P. («EIM», Stati Uniti),

Brookfield Private Equity Holdings LLC («BPEH»), controllata da Brookfield Asset Management Inc. («Brookfield»), entrambe canadesi,

Nielsen Holdings Plc («Nielsen», Stati Uniti).

EIM e BPEH acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Nielsen.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni o altri mezzi.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

BPEH: controllata di Brookfield, che fornisce servizi di gestione patrimoniale incentrati su beni immobili, infrastrutture, energie rinnovabili e private equity,

EIM: società d’investimento specializzata nelle attività di gestione degli investimenti e dei rischi,

Nielsen: società di informazioni, dati e analisi dell’audience a livello mondiale, che fornisce servizi di misurazione dell’audience, pianificazione dei media, ottimizzazione del marketing e soluzioni di metadati dei contenuti.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10758 – EIM / BROOKFIELD / NIELSEN

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.