ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 234

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
17 giugno 2022


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 234/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10743 — TOWERBROOK / GSF) ( 1 )

1

2022/C 234/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10686 — LOV GROUP / BETCLIC EVEREST GROUP) ( 1 )

2

2022/C 234/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10731 — APOLLO MANAGEMENT / PRIMAFRIO) ( 1 )

3


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 234/04

Tassi di cambio dell’euro — 16 giugno 2022

4


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2022/C 234/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10560 - SIKA / MBCC GROUP) ( 1 )

5

2022/C 234/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10649 – PKN ORLEN / NORMBENZ / SELECTED HUNGARIAN AND SLOVAK ASSETS OF MOL) ( 1 )

7

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2022/C 234/07

Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

9

2022/C 234/08

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

14

2022/C 234/09

Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

24


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

17.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 234/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10743 — TOWERBROOK / GSF)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 234/01)

Il 8 giugno 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10743. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


17.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 234/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10686 — LOV GROUP / BETCLIC EVEREST GROUP)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 234/02)

Il 10 giugno 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10686. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


17.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 234/3


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10731 — APOLLO MANAGEMENT / PRIMAFRIO)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 234/03)

Il 10 giugno 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10731. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

17.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 234/4


Tassi di cambio dell’euro (1)

16 giugno 2022

(2022/C 234/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0400

JPY

yen giapponesi

138,24

DKK

corone danesi

7,4386

GBP

sterline inglesi

0,85550

SEK

corone svedesi

10,6942

CHF

franchi svizzeri

1,0142

ISK

corone islandesi

137,50

NOK

corone norvegesi

10,4588

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,742

HUF

fiorini ungheresi

398,10

PLN

zloty polacchi

4,7138

RON

leu rumeni

4,9443

TRY

lire turche

18,0126

AUD

dollari australiani

1,4939

CAD

dollari canadesi

1,3446

HKD

dollari di Hong Kong

8,1638

NZD

dollari neozelandesi

1,6608

SGD

dollari di Singapore

1,4451

KRW

won sudcoreani

1 346,88

ZAR

rand sudafricani

16,6052

CNY

renminbi Yuan cinese

6,9844

HRK

kuna croata

7,5245

IDR

rupia indonesiana

15 427,31

MYR

ringgit malese

4,5786

PHP

peso filippino

55,700

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

36,566

BRL

real brasiliano

5,2559

MXN

peso messicano

21,4115

INR

rupia indiana

81,1945


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

17.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 234/5


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10560 - SIKA / MBCC GROUP)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 234/05)

1.   

In data 7 giugno 2022, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Sika International AG («Sika», Svizzera), controllata al 100 % da SIKA AG («Sika AG», Svizzera);

LSF11 Skyscraper Holdco S.à.r.l. («MBCC», Lussemburgo), società madre di MBCC Group.

Sika acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di MBCC.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Sika: gruppo attivo nello sviluppo, nella produzione e nella fornitura di miscele chimiche, calcestruzzi, sigillanti e adesivi, materiali di smorzamento e rinforzo, sistemi di consolidamento strutturale, pavimentazioni industriali e sistemi di copertura e impermeabilizzazione utilizzati nell’edilizia e nelle industrie manifatturiere a livello mondiale;

MBCC: gruppo composto da due unità operative attive a livello mondiale, i) l’unità miscele chimiche, che fornisce soluzioni ai clienti dei settori della fabbricazione di calcestruzzi, del cemento e delle costruzioni sotterranee e ii) l’unità sistemi di costruzione, che offre soluzioni per la protezione e la riparazione di edifici e strutture.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10560 - SIKA / MBCC GROUP

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


17.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 234/7


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10649 – PKN ORLEN / NORMBENZ / SELECTED HUNGARIAN AND SLOVAK ASSETS OF MOL)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 234/06)

1.   

In data 10 giugno 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. («PKN ORLEN», Polonia),

Normbenz Magyarország Kft. («Normbenz», Ungheria),

attività selezionate in Ungheria e Slovacchia attualmente controllate da MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. («MOL», Ungheria).

PKN Orlen acquisirà, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Normbenz e di alcune attività in Ungheria e Slovacchia attualmente controllate da MOL.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni e di elementi dell’attivo.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

PKN ORLEN: società madre del gruppo ORLEN, una società multiservizi che opera nell’Europa centrale e in Canada nella raffinazione del petrolio e nella produzione di biocarburanti, di prodotti petrolchimici e di energia elettrica, nella vendita all’ingrosso e al dettaglio di carburanti per motori, nella vendita al dettaglio di beni di largo consumo e nell’estrazione di petrolio e gas naturale,

Normbenz: gestione di stazioni di servizio in Ungheria con il marchio Lukoil,

attività selezionate in Ungheria e Slovacchia attualmente controllate da MOL: insieme di attivi che costituiscono la base per la gestione di stazioni di servizio in Ungheria e Slovacchia.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10649 – PKN ORLEN / NORMBENZ / SELECTED HUNGARIAN AND SLOVAK ASSETS OF MOL

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

17.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 234/9


Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

(2022/C 234/07)

La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).

La domanda di approvazione della presente modifica minore può essere consultata nella banca dati eAmbrosia della Commissione.

DOCUMENTO UNICO

«Roquefort»

N. UE: PDO-FR-0131-AM05 – 18.2.2022

DOP (X) IGP ( )

1.   Nome

«Roquefort»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.3 Formaggi

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Il «Roquefort» è un formaggio a pasta erborinata, preparato e prodotto esclusivamente con latte di pecora crudo e intero in conformità alle usanze locali, fedeli alle tradizioni e costanti nel tempo.

La pasta non pressata, non cotta, insemenzata con spore di Penicillium roqueforti, fermentata e salata, a crosta umida, contiene almeno 52 grammi di materia grassa per 100 grammi di estratto secco e almeno 55 grammi di estratto secco per 100 grammi di formaggio stagionato.

Il formaggio ha forma cilindrica e un diametro di 19-20 centimetri, un’altezza di 8,5-11,5 centimetri e un peso compreso fra 2,5 e 3 chilogrammi.

La pasta è untuosa e compatta, uniformemente venata di verde-azzurro; l’aroma è molto particolare con un lieve odore di muffa, il sapore è fine e pronunciato.

Il formaggio viene messo a stagionare e a maturare per un periodo di almeno 90 giorni a decorrere dal giorno di produzione.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Il latte utilizzato proviene da greggi lattiere composte da pecore della razza Lacaune.

Le pecore sono tradizionalmente allevate con un’alimentazione a base di erba, foraggi e cereali provenienti per almeno tre quarti, in termini di sostanza secca e all’anno, dalla zona geografica di produzione.

Indipendentemente dalla loro origine, i mangimi acquistati all’esterno dell’azienda agricola, esclusi paglia e macinati su richiesta o equivalenti, ma inclusi i foraggi, i cereali e i mangimi complementari destinati alle pecore e alle agnelle da rimonta, non superano in media, per gregge e per anno, 200 kg di sostanza secca per pecora lattiera presente nell’azienda agricola.

Non tutti i mangimi, in particolare quelli complementari, provengono necessariamente dalla zona geografica perché i suoli adatti alla coltivazione sono scarsi e le condizioni climatiche, caratterizzate da frequenti fenomeni di siccità estiva, ne limitano la produzione.

Nei periodi in cui l’erba è disponibile, non appena le condizioni climatiche lo permettono, è obbligatorio il pascolo quotidiano.

Nei periodi di stabulazione, la razione giornaliera individuale comprende almeno un chilogrammo di sostanza secca di fieno, in media nel gregge.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi, dalla produzione del latte fino alla maturazione dei formaggi, avvengono nella zona geografica.

La stagionatura avviene nelle cantine situate nella zona dei ghiaioni del Mont Combalou (comune di Roquefort-sur-Soulzon), delimitata dalla sentenza del tribunale di grande istanza di Millau del 12 luglio 1961.

Dopo la stagionatura, la maturazione avviene esclusivamente nel comune di Roquefort-sur-Soulzon.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

È autorizzato il taglio del «Roquefort».

Le operazioni di stoccaggio prima dell’imballaggio, taglio, condizionamento, pre-imballaggio e imballaggio dei formaggi sono effettuate esclusivamente nel comune di Roquefort-sur-Soulzon, per i seguenti motivi:

a)

Al fine di garantire l’integrità del «Roquefort», tenuto conto delle sue condizioni di maturazione nel comune di Roquefort-sur-Soulzon a una temperatura che può raggiungere -5 °C, è indispensabile che il taglio e il condizionamento del formaggio prima della spedizione siano effettuati con particolare attenzione al rispetto della catena del freddo, evitando variazioni improvvise della temperatura del «Roquefort», per scongiurare il rischio di un deterioramento del prodotto;

b)

Solo grazie a un condizionamento effettuato il più rapidamente possibile, immediatamente dopo che il formaggio ha lasciato i locali a temperatura controllata in cui avviene la maturazione, si garantisce che le proprietà fisiche e organolettiche del «Roquefort» siano conservate dopo la stagionatura e la maturazione e raggiungano il consumatore. Al fine di conseguire tale obiettivo, gli stabilimenti di condizionamento si trovano nello stesso comune dei locali a temperatura controllata. Il formaggio «Roquefort» è infatti un prodotto fragile; la stagionatura e la maturazione sono processi molto lenti che devono avvenire al riparo dalla luce. Quando è stagionato, maturato e quindi pronto per il consumo, tollera solo una manipolazione limitata, da personale con una conoscenza specifica del prodotto, per essere condizionato il più rapidamente possibile al fine di evitare qualsiasi rischio di essiccazione, ossidazione o comparsa di colorazione anormale;

c)

Al fine di garantire la salubrità microbiologica del «Roquefort» fino al consumatore, è importante che, attraverso l’identificazione di ogni lotto di produzione (marchiatura incisa nel formaggio), il formaggio possa essere seguito e controllato durante le operazioni di taglio, condizionamento, pre-imballaggio e imballaggio fino al prodotto finale destinato al consumatore. Tali operazioni necessitano di competenze particolari e incidono direttamente sulla qualità di questo formaggio ottenuto da latte crudo.

Le disposizioni in materia di taglio e condizionamento suindicate non si applicano ai punti di distribuzione che effettuano il taglio dei formaggi a richiesta del consumatore o il taglio/condizionamento finalizzato alla vendita immediata ai sensi del regolamento n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

I formaggi «Roquefort» messi in vendita interi o tagliati sono condizionati in imballaggi su cui è riportato, oltre alle indicazioni obbligatorie previste dalla regolamentazione relativa all’etichettatura e alla presentazione degli alimenti,

il nome della denominazione di origine «Roquefort», scritto in caratteri di dimensione almeno pari a due terzi della dimensione dei caratteri più grandi che compaiono sull’etichetta.

Nello stesso campo visivo, il simbolo DOP dell’Unione europea.

Le stesse indicazioni sono riportate anche sulle casse o gli imballaggi di altro tipo contenenti questi formaggi.

L’etichetta reca inoltre il marchio collettivo dell’associazione denominata «Brebis rouge» (Pecora rossa). Sulle etichette ove il simbolo DOP è apposto a colori, il marchio collettivo è anch’esso apposto a colori; sugli imballaggi ove il simbolo DOP è apposto in bianco e nero o in negativo, il marchio collettivo è anch’esso apposto in bianco e nero o in negativo.

Ad eccezione di questo marchio confederale e di altri marchi di fabbrica o commerciali, nonché di ragioni sociali o di contrassegni, è vietato aggiungere alla denominazione «Roquefort» qualsiasi elemento qualificativo o altra menzione su etichette, materiali pubblicitari, comunicazioni, fatture o documenti commerciali.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

Dipartimento dell’Aude:

Comuni di Belpech*, Brousses-et-Villaret, Castans, Caudebronde, Cenne-Monestiés, Cuxac-Cabardès, Fanjeaux*, Fontiers-Cabardès, Fraisse-Cabardès, Labastide-Esparbairenque, Lacombe, Laprade, Lespinassière, Les Martys, Mas-Cabardès, Mayreville, Miraval-Cabardès, Montolieu, Pradelles-Cabardès, Roquefère, Saint-Denis, Saissac, La Tourette-Cabardès, Verdun-en-Lauragais, Villardonnel, Villemagne.

Dipartimento dell’Aveyron:

Cantoni di Causse-Comtal, Causses-Rougiers, Ceor-Ségala, Millau-1, Millau-2, Monts du Réquistanais, Nord-Lévezou, Raspes e Lévezou, Rodez-2, Rodez-Onet, Vallon, Saint-Affrique, Tarn e Causses.

Comuni di Les Albres, Anglars-Saint-Félix, Asprières, Auzits, Le Bas Ségala, Belcastel, Bertholène, Bessuéjouls, Bor-et-Bar, Bournazel, Brandonnet, La Capelle-Bleys, Castelmary, Castelnau-de-Mandailles*, Compolibat, Conques-en-Rouergue*, Crespin, Drulhe, Escandolières, Espalion, La Fouillade, Gaillac-d’Aveyron, Galgan, Goutrens, Laissac-Sévérac l’Église, Lanuéjouls, Lassouts, Lescure-Jaoul, Lugan, Lunac, Maleville, Mayran, Millau, Montbazens, Morlhon-le-Haut, Najac, Palmas d’Aveyron, Peyrusse-le-Roc, Pierrefiche, Pomayrols, Prades-d’Aubrac*, Prévinquières, Privezac, Rieupeyroux, Rignac, Rodez, Roussennac, Saint-André-de-Najac, Saint-Côme-d’Olt, Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac, Sainte-Eulalie-d’Olt, La Salvetat-Peyralès, Sanvensa, Sébrazac, Sonnac, Tayrac, Valzergues, Vaureilles, Villecomtal, Vimenet.

Dipartimento del Gard:

Comuni di Alzon, Blandas, Campestre-et-Luc, Causse-Bégon, Dourbies, Lanuéjols, Montdardier, Revens, Rogues, Saint-Sauveur-Camprieu, Trèves, Vissec.

Dipartimento dell’Hérault:

Comuni di Les Aires, Avène, Bédarieux, Le Bousquet-d’Orb, Brenas, Cambon-et-Salvergues, Camplong, Carlencas-et-Levas, Cassagnoles, Castanet-le-Haut, Le Caylar, Ceilhes-et-Rocozels, Colombières-sur-Orb, Combes, Courniou, Le Cros, Dio-et-Valquières, Ferrals-les-Montagnes, Fraisse-sur-Agout, Graissessac, Hérépian, Joncels, Lamalou-les-Bains, Lauroux, Lavalette, Liausson, Lodève, Lunas, Mérifons, Mons, Mourèze, Octon, Olargues, Olmet-et-Villecun, Pégairolles-de-l’Escalette, Pézènes-les-Mines, Les Plans, Le Poujol-sur-Orb, Le Pradal, Prémian, Le Puech, Riols, Les Rives, Romiguières, Roqueredonde, Rosis, Saint-Étienne-d’Albagnan, Saint-Étienne-Estréchoux, Saint-Félix-de-l’Héras, Saint-Geniès-de-Varensal, Saint-Gervais-sur-Mare, Saint-Julien, Saint-Martin-de-l’Arçon, Saint-Maurice-Navacelles, Saint-Michel, Saint-Pierre-de-la-Fage, Saint-Pons-de-Thomières, Saint-Vincent-d’Olargues, Salasc, La Salvetat-sur-Agout, Sorbs, Le Soulié, Taussac-la-Billière, La Tour-sur-Orb, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, Valmascle, Verreries-de-Moussans, Vieussan, Villemagne-l’Argentière.

Dipartimento della Lozère:

Cantone di Chirac.

Comuni di Allenc, Badaroux, Banassac-Canilhac, Les Bondons, Brenoux, La Canourgue, Cans et Cévennes*, Chadenet, Chanac, Florac Trois Rivières*, Fraissinet-de-Fourques, Gatuzières, Gorges du Tarn Causses, Les Hermaux, Hures-la-Parade, Ispagnac, Lachamp-Ribennes*, Lanuéjols, Laval-du-Tarn, La Malène, Marvejols, Mas-Saint-Chély, Massegros Causses Gorges, Mende, Meyrueis, Monts-de-Randon*, Le Rozier, Saint-Bauzile, Saint-Étienne-du-Valdonnez, Saint-Pierre-de-Nogaret, Saint-Pierre-des-Tripiers, Saint-Saturnin, Sainte-Hélène, La Tieule, Trélans, Vebron.

Dipartimento del Tarn:

Cantoni di Carmaux-1 Le Ségala, Les Hautes Terres d’Oc, Mazamet-1, Mazamet-2 Vallée du Thoré, La Montagne noire.

Comuni di Alban, Amarens*, Ambialet, Arifat, Arthès*, Bellegarde-Marsal*, Bernac*, Brousse, Burlats, Cagnac-les-Mines, Carmaux, Castanet, Castelnau-de-Lévis*, Castres, Cestayrols*, Cordes-sur-Ciel*, Curvalle, Dénat*, Fauch, Le Fraysse, Le Garric, Graulhet*, Labessière-Candeil, Lacapelle-Ségalar, Laparrouquial, Lasgraisses*, Lautrec, Lempaut*, Lescure-d’Albigeois, Lombers, Mailhoc*, Massals, Mazamet, Miolles, Monestiés, Montfa, Montirat, Montredon-Labessonnié, Mont-Roc, Mouzens*, Mouzieys-Panens*, Navès*, Paulinet, Peyregoux*, Poulan-Pouzols, Pratviel*, Puéchoursi*, Puylaurens*, Rayssac, Réalmont, Roquecourbe, Rouffiac, Saint-André, Saint-Christophe, Saint-Jean-de-Vals, Saint-Julien-du-Puy, Saint-Marcel-Campes, Saint-Martin-Laguépie, Saint-Salvy-de-la-Balme, Sainte-Croix, Salles, Le Ségur, Sieurac, Soual, Souel*, Técou*, Teillet, Terre-de-Bancalié, Trévien, Vénès, Villefranche-d’Albigeois, Viviers-lès-Montagnes.

*

Comuni parzialmente interessati

5.   Legame con la zona geografica

Il «Roquefort» è prodotto con il latte crudo degli ovini di razza Lacaune, perfettamente adattati alle condizioni ambientali della zona geografica. Le cantine di stagionatura attrezzate nei ghiaioni sui quali sorge l’eponimo villaggio offrono le condizioni indispensabili che consentono al Penicillium roqueforti di svilupparsi nel formaggio per successivamente rivelarne il gusto tipico. La fase successiva di maturazione lenta garantisce l’evoluzione del prodotto fino all’ottenimento di una consistenza cremosa e delle caratteristiche organolettiche ottimali.

La zona geografica corrisponde alla media montagna a sud del Massif Central nonché alle zone pedemontane e a quella dei bacini all’interno del massiccio. Il clima, determinato da un’altitudine superiore a 400 metri, risente dell’incontro tra gli influssi del Mediterraneo e dell’Atlantico ed è pertanto caratterizzato da inverni lunghi, che limitano il risveglio della vegetazione in primavera, e da fenomeni di siccità estivi, spesso aggravati dalle scarse riserve di acqua nel suolo. I substrati geologici risultanti dall’orogenesi ercinica o dai depositi calcarei dell’era secondaria e dall’erosione determinano una topografia sovente accidentata e suoli ricchi di sassi. La zona geografica comprende zone pastorali, con pascoli, e zone prative. Gli scarsi suoli adatti alla coltivazione sono utilizzati come prati temporanei e per i cereali destinati al consumo diretto.

Le cantine di stagionatura del «Roquefort», ubicate sotto lo stesso villaggio di Roquefort-sur-Soulzon, sono completamente scavate nei ghiaioni ai piedi delle falesie calcaree del Combalou che, nel corso dei secoli, sono state sede di fratture e crolli. Attraverso le fessure di questi ghiaioni, veri e propri camini naturali chiamati «fleurines», arriva una corrente di aria fresca e umida, più o meno violenta. A seconda delle variazioni della temperatura esterna e della pressione atmosferica, le fleurines funzionano infatti come un enorme generatore di aria umida e fresca: l’aria che entra dal suolo viene raffreddata dalle pareti fresche delle falesie orientate verso nord-est e ridiscende verso la base del ghiaione dove viene umidificata dal contatto con la falda acquifera sotterranea. In questo modo le fleurines creano e mantengono in equilibrio un particolare microclima naturale nelle cantine, in cui si sviluppa il Penicillium roqueforti.

Le origini del «Roquefort» sono molto antiche. Se ne trova menzione nel 1070 nel Cartulario dell’abbazia di Conques, nell’Aveyron. Nel 1666, un decreto del parlamento di Tolosa conferma tutti i privilegi reali concessi da Carlo VI a difesa del «Roquefort» e concede agli abitanti di Roquefort-sur-Soulzon l’esclusività della stagionatura del formaggio «Roquefort». Nel XVIII secolo Diderot e d’Alembert dichiarano il «Roquefort»«re dei formaggi». In seguito, numerose sentenze delimitano l’area di stagionatura del formaggio «Roquefort» alla sola zona dei ghiaioni del Mont Combalou. Il 26 luglio 1925 il Parlamento vota una legge che rende il «Roquefort» il primo formaggio al quale è riconosciuta la denominazione di origine.

Il sistema di allevamento nella zona geografica è un tratto caratteristico del «Roquefort». Si fonda sull’allevamento delle pecore di razza Lacaune e sull’uso di risorse foraggere vicine all’azienda agricola ed esclude il ricorso alla transumanza. Gli ovini di razza Lacaune sono particolarmente adatti all’ambiente: il vello lanoso, concentrato nella parte dorsale, assicura protezione dai raggi solari nel periodo estivo permettendo al contempo di sopportare il calore e gli zoccoli sono adatti ai suoli sassosi. Nella stagione del pascolo, questa pecora trae maggior vantaggio dalla vegetazione della zona geografica spesso povera in termini di qualità nutrizionali. Il lavoro di selezione genetica avviato decenni fa nella zona geografica rende la Lacaune una pecora oggi rinomata per le sue qualità lattiere. Il suo allevamento secondo la tradizione prevede un’alimentazione basata sui pascoli e sui prati temporanei e permanenti presenti nella zona geografica, sia per il pascolo che per costituire le riserve foraggere. Gli acquisti di mangimi al di fuori dell’azienda sono limitati.

La produzione del «Roquefort» richiede competenze specifiche ed è eseguita con latte crudo e intero. Le polveri e le colture di Penicillium roqueforti destinate all’insemenzamento della pasta del formaggio sono preparate a partire da ceppi tradizionali presenti nel microclima delle cantine naturali del comune di Roquefort-sur-Soulzon. Lo sgocciolamento avviene senza pressatura. Si effettua una perforazione del formaggio per aerare la pasta. Il formaggio «Roquefort» è successivamente stagionato nelle cantine che si trovano nella zona dei ghiaioni del Mont Combalou, attraversate da correnti naturali di aria fresca e umida, per il tempo necessario al buono sviluppo del Penicillium roqueforti. Esso è poi avvolto nell’imballaggio protettivo per rallentare la crescita del Penicillium roqueforti e prosegue la trasformazione con una maturazione lenta.

Il «Roquefort» è un formaggio erborinato prodotto esclusivamente a partire da latte di pecora crudo e intero, stagionato e maturato per almeno 90 giorni calcolati a partire dal giorno di produzione.

La pasta è cremosa, uniformemente venata di verde-azzurro, l’aroma è molto particolare con un lieve odore di muffa e il sapore è fine e pronunciato.

L’uso della razza Lacaune, il sistema di allevamento tradizionale e la dieta basata sulle risorse della zona geografica influenzano la composizione del latte di pecora, in particolare per quanto riguarda acidi grassi che determinano gli aromi. Il latte, crudo, contribuisce all’aroma particolare del «Roquefort» che si sviluppa con la stagionatura e la maturazione del formaggio grazie al Penicillium roqueforti.

L’uso di latte crudo e intero per produrre il «Roquefort» richiede che il mastro casaro si adatti continuamente: le competenze applicate alla produzione, quali lo sgocciolamento senza pressatura che determina la formazione di aperture regolari nella pasta del formaggio e la perforazione che permette la penetrazione di aria nel formaggio, sono indispensabili allo sviluppo del Penicillium roqueforti durante la stagionatura e permettono di ottenere una pasta erborinata attraversata da venature uniformi.

Le cantine per la stagionatura attrezzate nei ghiaioni del Mont Combalou, ventilate grazie alle «fleurines», offrono condizioni fisiche e biologiche particolarmente propizie alla stagionatura del «Roquefort». Questo clima così caratteristico è particolarmente adatto allo sviluppo del Penicillium roqueforti, che si propaga nel formaggio, ne trasforma la pasta, colorandola di verde-azzurro e conferendole tutto il suo sapore.

La maturazione lenta che segue il processo di stagionatura permette lo sviluppo della consistenza untuosa del formaggio «Roquefort» e gli consente, dopo un periodo minimo di 90 giorni, di esprimere pienamente il suo aroma particolare caratterizzato da un leggero odore di muffa.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-ce7087ff-374d-4ef9-bb80-df1367047144


(1)  GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.


17.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 234/14


Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2022/C 234/08)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

«Chianti Classico»

N. UE: PDO-IT-0108-AM03 — 20.3.2019

DOP (X) IGP ( )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Consorzio olio DOP Chianti Classico con sede in via Sangallo, 41 – loc. Sambuca – Tavernelle Val di Pesa- (FI).

Il predetto Consorzio possiede i requisiti previsti all’articolo 13, comma 1 del DM 14 ottobre 2013, n. 12511.

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Nome del prodotto

Designazione del prodotto

Zona geografica

Prova di Origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Immissione al consumo; modalità di confezionamento; controlli.

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Descrizione del prodotto

Si propongono alcune variazioni relative all’articolo 10 del disciplinare, punto 3.2 del documento unico.

La modifica riguarda la valutazione chimica per l’olio extra vergine di oliva DOP «Chianti Classico», in particolare è stata eliminata l’analisi dell’estinzione all’ultravioletto, si propone di eliminare il riferimento al metodo analitico relativo ai polifenoli totali, si è introdotto l’analisi dei biofenoli a basso peso molecolare, inoltre al posto dell’analisi dei tocoferoli totali è stata introdotta l’analisi relativa all’alfa-tocoferolo.

Pertanto dove è scritto:

«Valutazione chimica

a)

acidità (espressa in acido oleico) ≤ 0,5 %;

b)

numero massimo di perossidi 12 (meq di ossigeno);

c)

assorbenza alla radiazione all’ultravioletto K232 al massimo 2,1 e K270 al massimo0,2;

d)

alto tenore di acido oleico > 72 %;

e)

CMP totali (antiossidanti fenolici) superiori a 150 ppm;

f)

tocoferoli totali superiori a 140 ppm.»

Si è scritto:

«Valutazione chimica

a)

acidità (espressa in acido oleico) ≤ 0,5 %;

b)

numero massimo di perossidi 12 (meq di ossigeno);

c)

alto tenore di acido oleico > 72 %;

d)

polifenoli totali superiori a 150 ppm;

e)

alfa-tocoferolo superiore a 140 ppm.»

Si ritiene di potere eliminare l’analisi dell’estinzione all’ultravioletto.

Tale analisi si effettua per determinare il valore del K270 e del K232.

Il K270 è utile per evidenziare la presenza di olio rettificato in un olio vergine in quanto il valore del K270 sale in presenza di questa tipologia di frode.

Dopo anni di controllo è possibile escludere con certezza questa tipologia di frode negli oli DOP e/o IGP nazionali e pertanto si preferisce sostituire questa determinazione analitica con altre più utili per la valorizzazione e la tutela dell’olio DOP «Chianti Classico».

Il K232 fornisce informazioni qualitative sul grado di ossidazione dell’olio e questo valore sale quando l’olio sta invecchiando.

Si ritiene, sempre nell’ottica di non gravare ulteriormente sui costi dei produttori, che tale informazione sia ampiamente soddisfatta dall’analisi del numero dei perossidi.

Pertanto tali modifiche hanno lo scopo di migliorare la qualità delle informazioni analitiche sull’olio DOP «Chianti Classico», senza appesantire ulteriormente i costi.

Per quanto riguarda la precisazione sui polifenoli totali, si propone di eliminare il riferimento al metodo analitico messo a punto dalla Stazione Sperimentale di Milano, in quanto tale metodo non esiste più e tutti i laboratori nazionali abilitati a certificare gli oli DOP utilizzano un metodo uguale e accreditato.

Con l’analisi chimica dei biofenoli si introduce un’informazione che oggi sappiamo essere molto importante per il consumatore perché consente di comprendere l’effettivo valore qualitativo di un olio DOP «Chianti Classico».

In sostituzione dell’analisi generica dei tocoferoli (vitamine), analisi che fornisce indicazione sul totale di questi composti presenti in un olio, viene introdotta quella dell’alfa-tocoferolo e cioè quella di uno dei tocoferoli normalmente presenti.

Tale parametro appare più appropriato e significativo in quanto il totale dei tocoferoli in un olio è rappresentato per circa il 90-95 % proprio dal solo alfa-tocoferolo che è anche quello con maggiore potere bio-attivo. Pertanto, pur mantenendo il limite minimo di 140 ppm ma indicandolo come riferito all’alfa-tocoferolo, si garantisce un olio con un più alto tenore di vitamine totali (le altre sono rappresentate da gamma-tocoferolo, delta-tocoferolo e beta-tocoferolo).

Zona geografica

La zona geografica è rimasta invariata. Questa modifica riguarda l’articolo 3 del disciplinare di produzione e la sezione 4 del documento unico Tale articolo recepisce quanto stabilito con Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 63, che istituisce il comune di Barberino-Tavarnelle, costituito dalla fusione dei comuni di Barberino Val d’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa.

Pertanto dove è scritto:

La zona di produzione dell’olio del «Chianti Classico» comprende, nelle provincie di Siena e di Firenze, i territori amministrativi dei seguenti Comuni: Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Radda in Chianti per tutto il loro territorio, e, in parte Barberino Val d’Elsa, Castelnuovo Berardenga, Poggibonsi, San Casciano in Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa.

Si è scritto:

«La zona di produzione dell’olio del “Chianti Classico” comprende, nelle provincie di Siena e di Firenze, i territori amministrativi dei seguenti Comuni: Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Radda in Chianti per tutto il loro territorio, ed in parte Barberino-Tavarnelle, Castelnuovo Berardenga, Poggibonsi, San Casciano Val di Pesa.»

Metodo di produzione

È stato modificato l’articolo 2 del disciplinare di produzione, punto 3.2 del documento unico. Inoltre tali informazioni sono state spostate al punto 3 del documento unico in quanto più pertinente.

Pertanto il comma:

«L’olio extra vergine di oliva “Chianti Classico” è prodotto con olivi iscritti all’Albo che, per almeno l’80 % devono appartenere alle varietà Frantoio, Correggiolo, Moraiolo e Leccino, da sole o congiuntamente, e un massimo del 20 % di altre varietà della zona, e comunque iscritte nell’elenco del germoplasma olivicolo toscano.»

Si è scritto:

«L’olio extra vergine di oliva del “Chianti Classico” deve essere prodotto esclusivamente con le olive provenienti da oliveti della zona geografica di produzione presenti nell’area geografica delimitata dall’articolo 3 del disciplinare di produzione, iscritti all’albo e che in ambito aziendale siano costituiti da un minimo dell’80 % da olivi delle varietà “Frantoio”, “Correggiolo”, “Moraiolo”, “Leccino”, “Leccio del Corno”, da sole o congiuntamente, ed un massimo del 20 % da olivi da altre varietà della zona, e comunque iscritte nell’elenco del germoplasma olivicolo toscano.»

La precisazione viene proposta per chiarire meglio che è consentito iscrivere particelle di oliveti mono varietali anche non appartenenti alle varietà principali (Frantoio, Correggiolo, Leccino e Moraiolo). Per la valutazione della rispondenza al disciplinare di produzione è necessario che la singola azienda olivicola abbia nel suo complesso del patrimonio olivicolo, non meno dell’80 % delle varietà principali. Pertanto, è possibile iscrivere all’albo degli oliveti per la DOP «Chianti Classico» anche impianti con cultivar «minori» fermo restando il rispetto delle percentuali minime previste dal disciplinare di produzione.

Inoltre, è stata aggiunta tra le varietà principali che devono rappresentare almeno l’80 % del delle piante di olivo atte a produrre olive per l’olio DOP «Chianti Classico», anche il Leccio del Corno la cui origine e scoperta è proprio in un’azienda del territorio, nel comune di San Casciano Val di Pesa. La qualità dell’olio di Leccio del Corno presenta caratteristiche molto simili a quelle della varietà principali, con note intense di fruttato e sapore deciso in amaro e piccante.

Tale inserimento trova giustificazione da anni di analisi che dimostrano che il profilo organolettico medio dell’olio DOP «Chianti Classico» e il profilo organolettico medio dell’olio mono varietale «Leccio del Corno» nonché le caratteristiche chimico-fisiche dell’olio mono varietale «Leccio del Corno» rientrano pienamente nelle caratteristiche del «Chianti Classico» DOP.

È stato modificato l’articolo 5 del disciplinare di produzione relativo alla produzione

Pertanto il comma:

«La produzione di olio non può superare 650 chilogrammi per ettaro per oliveti con densità di almeno 200 piante.

Per gli impianti con densità inferiore, la produzione non può superare 3,25 chilogrammi a pianta.

Tale limite non può superare i 2 chilogrammi di olio a pianta negli impianti con densità superiore alle 500 piante per ettaro.»

Si è scritto:

«La produzione di olive non può superare i:

20 chilogrammi a pianta per oliveti con densità fino a 250 piante per ettaro e per unità aziendale;

12 chilogrammi a piante per oliveti con densità compresa tra 251 e 500 piante per ettaro e per unità aziendale;

8 chilogrammi a pianta per oliveti con densità superiore a 501 piante per ettaro e per unità aziendale.

In ogni caso la resa massima aziendale in olio, riferita a quintale di olive, non può superare il 20 %.

Tali limiti devono essere rispettati anche in caso di miscelazione di olive tra partite provenienti da più unità aziendali. La resa definita sarà quella media della partita lavorata.»

Con la modifica di questo articolo è stata effettuata la «conversione» da olio a olive riferita alle tre classi di densità olivicola già previste nell’articolo 5, senza di fatto introdurre limitazioni o incrementi nella capacità produttiva delle unità olivicole

Tale modifica ha lo scopo di rendere più agevole i controlli a carico degli olivicoltori.

È stato modificato l’articolo 7 del disciplinare relativo alle modalità di raccolta e conservazione

Pertanto il comma:

«Le olive devono essere direttamente staccate dalla pianta, raccolte eventualmente su reti o teli, trasportate e conservate in cassette sovrapponibili forate su 5 lati, in strati non superiori ai 30 cm in cassoni sempre forati o in carrelli. L’eventuale conservazione delle olive deve avvenire in appositi locali freschi e ventilati e per non più di tre giorni dalla raccolta. Il trasporto al frantoio può avvenire nelle stesse cassette o in altri recipienti idonei. È vietato l’uso di sacchi o balle.

Nel caso si utilizzino cassoni e/o carrelli, il trasporto delle olive al frantoio deve avvenire nella stessa giornata di raccolta.

La conservazione nei frantoi prima della molitura, deve avvenire in locali ed in contenitori idonei a garantire le caratteristiche di pregio del prodotto conferito.

La trasformazione delle olive deve avvenire entro le ventiquattro ore dal conferimento nei frantoi, che devono essere situati nell’ambito del territorio indicato nell’articolo 3 del presente disciplinare, ed idonei in base ai requisiti richiesti nel successivo articolo 8.»

Si è scritto:

«Le olive devono essere direttamente staccate dalla pianta, raccolte eventualmente su reti o teli, trasportate e conservate in cassette sovrapponibili forate su 5 lati, in strati non superiori ai 30 cm o in cassoni sempre forati o in carrelli. L’eventuale conservazione delle olive deve avvenire in appositi locali freschi e ventilati e per non più di tre giorni dalla raccolta. Il trasporto al frantoio può avvenire nelle stesse cassette o in altri recipienti idonei. È vietato l’uso di sacchi o balle.

La conservazione nei frantoi prima della molitura, deve avvenire in locali ed in contenitori idonei a garantire le caratteristiche di pregio del prodotto conferito.

Nel caso si utilizzino per la raccolta in campo, cassoni e/o carrelli, il trasporto delle olive al frantoio deve avvenire nella stessa giornata di raccolta.

La trasformazione delle olive deve avvenire entro le ventiquattro ore dal conferimento nei frantoi, che devono essere situati nell’ambito del territorio indicato nell’articolo 3 del presente disciplinare, ed idonei in base ai requisiti richiesti nel successivo articolo 8.»

Per maggiore precisione dopo 30 cm è stata inserita una «o» in modo da chiarire il senso della frase.

Inoltre, l’aggiunta del penultimo capoverso intende specificare che il trasporto delle olive al frantoio deve avvenire nello stesso giorno della raccolta qualora si utilizzino i cassoni o i carrelli come contenitori di stoccaggio delle olive raccolte. Tale modifica è necessaria per garantire di avviare velocemente alla lavorazione olive maggiormente soggette a danneggiamento.

È stato modificato l’articolo 8 del disciplinare relativo alle modalità di oleificazione e formazione delle partite

Pertanto il comma:

«L’estrazione dell’olio del “Chianti Classico” deve essere fatta, dopo lavaggio delle olive con acqua, o aria, a temperatura ambiente, con metodi meccanici e fisici leali e costanti, la temperatura degli impianti di estrazione deve essere regolata su valori non superiori a 27°C.»

Si è scritto:

«L’estrazione dell’olio del “Chianti Classico” deve essere fatta, dopo lavaggio delle olive con acqua, con o senza aria, a temperatura ambiente, con metodi meccanici e fisici leali e costanti, la temperatura degli impianti di estrazione deve essere regolata su valori non superiori a 27°C.»

Tale integrazione si è resa necessaria per chiarire che nella fase di lavaggio dei frutti può essere adottato l’utilizzo dell’acqua e dell’aria anche contemporaneamente

Legame

Non si tratta di una vera e propria modifica. Il legame non è presente nel disciplinare vigente ma solo nel documento unico pubblicato. Pertanto il testo presente nel documento unico è stato inserito in uno specifico articolo del disciplinare.

Di seguito si riporta il testo inserito nel disciplinare

«Legame

Articolo 18

Il territorio di produzione dell’olio “Chianti Classico” ha specifiche peculiarità climatiche ed idrogeologiche ed è geograficamente ben definito dal XIV secolo.

La zona è una placca abbastanza omogenea per terreno e clima, caratterizzata da autunni mediamente tiepidi ed asciutti seguiti da inverni rigidi. L’ambiente, nel suo insieme, ha caratteristiche tali che rendono la coltivazione dell’olivo al limite dell’areale naturale e questo ha influenzato ed influenza il processo di fruttificazione e maturazione delle olive.

Da sempre la tecnica olivicola di questo territorio vede applicata la raccolta dei frutti direttamente dalla pianta, in epoca anticipata rispetto a quella che sarebbe della maturazione fisiologica.

Le esigenze termiche hanno determinato anche la tipologia della forma di allevamento degli olivi adottata dagli agricoltori locali, generalmente espansa e a vaso aperto, che consente lo sviluppo delle chiome in volume così da favorire la distribuzione del calore e della luce all’interno della chioma, elementi questi che accompagnano lo sviluppo degli olivi per brevi periodi dell’anno.

L’olio extra vergine di oliva “Chianti Classico” è prodotto da varietà tradizionalmente coltivata in Toscana e si contraddistingue per il suo profilo sensoriale, riconducibile nello specifico all’intensità gustativa dell’amaro e del piccante unite a note fruttate percepibili all’olfatto.

Le caratteristiche chimiche ed organolettiche dell’olio extra vergine DOP “Chianti Classico” sono legate agli aspetti climatici della zona di produzione che influenzano in modo diretto la composizione quali – quantitativo dei fenoli, il livello di amaro e piccante del gusto e l’intensità del fruttato.

A seguito della necessità di proteggere i frutti dalle prime gelate autunnali, si è determinata tradizionalmente una tendenza a raccogliere le olive precocemente, ovvero prima del termine della maturazione. Questa pratica se da un lato determina una perdita di quantità di olio, dall’altro permette di cogliere le olive quando il contenuto in polifenoli è ancora elevato e quindi contribuisce all’esaltazione delle note gustative riconducibili all’amaro e al piccante che rendono riconoscibile l’olio “Chianti Classico”. Inoltre, grazie alle ampie escursioni termiche che caratterizzano questo territorio nel corso della stagione autunnale, l’olio extravergine di oliva “Chianti Classico” riesce a distinguersi anche per una evidente componente aromatica fruttata.

Un riconoscimento importante alla zona di produzione fu la promulgazione di un editto del 1716 con il quale il duca Cosimo III tracciava gli attuali confini del territorio per riconoscere il pregio e le peculiarità delle produzioni viticola ed olivicola della zona; una sorta di DOP ante litteram. Nel 1819 con il “Trattato teorico- pratico completo sull’ulivo”, il Tavanti elencava già le principali varietà esistenti nella zona del “Chianti Classico.”.»

Etichettatura

Si è modificato l’articolo 17 Designazione e Presentazione nel disciplinare di produzione ed il punto 3.6 del documento unico.

Si è sostituito al 2° rigo «leggi e dalle norme commerciali» con il più appropriato «normative vigenti».

Si è eliminata la parola «immediatamente» per l’apposizione della dicitura «Denominazione di Origine Protetta» dopo il nome della denominazione e si è consentito l’utilizzo dell’acronimo DOP.

Pertanto il comma:

«Sulle etichette dei contenitori di cui al precedente articolo, oltre alle normali dizioni previste dalle leggi e dalle norme commerciali, deve essere riportata la dizione “Olio Extravergine di Oliva Chianti Classico”, seguita immediatamente dalla dicitura “Denominazione di Origine Protetta”, riportando evidente e con caratteri indelebili l’annata di produzione, come indicato nell’Art. 6 del presente disciplinare.

Alla denominazione è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista da presente disciplinare. È tuttavia consentito l’uso di marchi di consorzi, nomi di aziende, tenute, fattorie ed indicazioni toponomastiche che fanno riferimento a località veritiere di produzione delle olive.

Il nome della denominazione deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta; i caratteri grafici per le eventuali diciture aggiuntive non potranno in ogni modo superare il 50 % della dicitura di denominazione prevista.»

Si è scritto:

«Sulle etichette dei contenitori di cui al precedente articolo, oltre alle normali dizioni previste dalle normative vigenti, deve essere riportata la dizione “Olio Extravergine di Oliva Chianti Classico”, e la dicitura “Denominazione di Origine Protetta” o l’acronimo DOP, riportando evidente e con caratteri indelebili l’annata di produzione, come indicato nell’articolo 6 del presente disciplinare.»

Alla denominazione è vietata l’aggiunta di qualsiasi espressione laudativa non espressamente prevista da presente disciplinare. È tuttavia consentito l’uso di marchi di consorzi, nomi di aziende, tenute, fattorie ed indicazioni toponomastiche che fanno riferimento a località veritiere di produzione delle olive.

Il nome della denominazione deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta; i caratteri grafici di tutte le altre diciture, non potranno in ogni modo superare il 50 % della dicitura di denominazione prevista."

Tali modifiche hanno lo scopo di consentire di adeguare le modalità di inserimento di queste dizioni alla tipologia di etichetta.

Immissione al consumo; modalità di confezionamento; controlli

Immissione al consumo

È stato modificato l’articolo 13 del disciplinare di produzione e tali informazioni sono state inserite anche al punto 3.5 del documento unico relativo alla tempistica relativa all’immissione al consumo ed al termine di imbottigliamento

Pertanto il comma:

È consentito l’imbottigliamento dell’olio del «Chianti Classico» sino al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di produzione, e la immissione al consumo nel mese di febbraio dell’anno seguente.

L’annata di produzione deve essere sempre chiaramente evidenziata nella etichettatura dell’olio del «Chianti Classico».

Si è scritto:

È consentito l’imbottigliamento dell’olio del «Chianti Classico» sino al 31 gennaio del secondo anno successivo a quello di produzione. L’annata di produzione deve essere sempre chiaramente evidenziata nella etichettatura dell’olio del «Chianti Classico».

Si propone di eliminare l’obbligo dell’immissione al consumo (cioè della vendita da parte dell’azienda confezionatrice) al 28 febbraio in quanto tale vincolo si è rivelato eccedente e limitante per l’attività delle imprese. La corretta informazione al consumatore è comunque garantita dall’obbligo di riportare l’annata in modo evidente sull’etichetta, e soprattutto dalla presenza in etichetta della data di scadenza dell’olio. Inoltre si propone di indicare come nuovo termine per l’imbottigliamento il 31 gennaio del secondo anno successivo a quello della raccolta.

L’olio, per sua natura e nella nostra realtà, si conserva meglio sfuso che confezionato. Le aziende pertanto tendono ad effettuare l’operazione di imbottigliamento preferibilmente in base agli ordini e cercano di avere magazzini minimali di bottiglie o lattine. Ciò appunto per preservare la freschezza e la qualità del prodotto.

Pertanto, alla luce d quanto sopra indicato, per superare ed evitare in futuro il determinarsi di problematiche di conservazione e di sbocco commerciale dell’olio DOP «Chianti Classico», in considerazione del fatto che l’olio DOP «Chianti Classico» riporta comunque obbligatoriamente in etichetta il termine di consumazione, si ritiene congruo ed opportuno indicare come nuovo termine per l’imbottigliamento il 31 gennaio del secondo anno successivo a quello della raccolta.

È stato modificato l’articolo 15 del disciplinare relativamente al nuovo termine di imbottigliamento alle modalità di conservazione dell’olio che non subisce il processo di filtrazione brillantante.

Pertanto il comma:

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, l’olio conforme alle norme del disciplinare può essere imbottigliato entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello della raccolta delle olive, nel caso in cui venga sottoposto a processo di filtrazione-brillantante entro il 31 dicembre dell’anno di produzione, ed in ogni caso entro la data di richiesta di certificazione.

Si è scritto:

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, l’olio conforme alle norme del disciplinare può essere imbottigliato entro il 31 gennaio del secondo anno successivo a quello della raccolta delle olive, nel caso in cui venga sottoposto a processo di filtrazione-brillantante entro il 31 dicembre dell’anno di produzione, ed in ogni caso entro la data di richiesta di certificazione

Si propone di indicare come nuovo termine per l’imbottigliamento il 31 gennaio del secondo anno successivo a quello della raccolta.

Questa modifica è la conseguenza della modifica dell’articolo 13 sopra indicato.

Si riporta di seguito la frase eliminata:

«Nel caso in cui l’olio, entro il 31 dicembre dell’anno di raccolta non abbia subito il processo di filtrazione brillantante dovrà essere obbligatoriamente conservato anche sotto gas inerte».

Si propone di eliminare l’obbligo di conservare sotto gas inerte un olio non filtrato mantenendo il limite di confezionamento entro 45 giorni dalla data della certificazione di idoneità.

Infatti, pur consapevoli che un olio non filtrato ma conservato sotto gas inerte mantiene le sue caratteristiche rispetto a oli non filtrati e conservati senza gas, si ritiene di poter tutelare ampiamente il consumatore obbligando le aziende a un imbottigliamento entro 45 giorni dalla data di idoneità. Qualora infatti l’imbottigliamento non avvenga entro 45 giorni sarà necessario ripetere i controlli chimici ed organolettici.

Modalità di confezionamento

È stato modificato l’articolo 16 del disciplinare di produzione, punto 3.5 del documento unico.

La formulazione:

«L’olio del “Chianti Classico” dovrà essere confezionato nella zona di produzione, in contenitori di vetro o metallici, nei volumi definiti e con quantità nominali fino a 5 (cinque) litri. Sono ammessi formati anche inferiori a 100 ml in vetro, metallo o PET purché si preveda il loro confezionamento in modo che siano rispettate le capacità totali ammesse dalla normativa in vigore. Le confezioni devono essere chiuse ermeticamente, in modo che l’apertura rompa il sigillo di garanzia.»

Si è scritto:

«L’olio “Chianti Classico” dovrà essere confezionato nella zona di produzione di cui all’articolo 3, in contenitori di materiali e quantità a norma di legge.

Le confezioni devono essere chiuse a norma di legge e munite di sigillo di garanzia. Per contenitori di capacità inferiore a 100 ml può essere omessa la capacità.»

Si propone di consentire l’utilizzo di contenitori di materiale e capacità diverse per permettere agli operatori di poter meglio rispondere alle richieste del mercato.

Inoltre, si consente agli operatori di apporre il sigillo di garanzia nel modo più consono a seconda della tipologia del contenitore.

Controlli

È stato inserito uno specifico articolo nel disciplinare di produzione relativo al Controllo inserendo tutte le informazioni relative all’organismo di controllo.

Si riporta di seguito il testo dell’articolo introdotto:

«Controlli

Articolo 19

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dai regolamenti comunitari vigenti. L’organismo di controllo incaricato è Valoritalia Srl, sede legale Via Piave, 24, 00187 ROMA, Tel. +390645437975; Fax +390645438908; E-mail: info@valoritalia.it.»

DOCUMENTO UNICO

«Chianti Classico»

N. UE: PDO-IT-0108-AM03 — 20.3.2019

DOP (X) IGP ( )

1.   Nome

«Chianti Classico»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto [cfr. allegato XI]

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

«Chianti Classico», è un olio extra vergine di oliva che per l’immissione al consumo deve presentare le seguenti caratteristiche:

Valutazione chimica

a)

acidità (espressa in acido oleico) ≤ 0,5 %;

b)

numero massimo di perossidi 12 (meq di ossigeno);

c)

alto tenore di acido oleico > 72 %;

d)

polifenoli totali superiori a 150 ppm;

e)

alfa-tocoferolo superiore a 140 ppm.

Valutazione organolettica

L’olio deve essere:

di colore da verde intenso a verde con sfumature dorate;

con aroma netto di olio di oliva e di fruttato.

In particolare, la scheda di assaggio con Panel-test deve risultare:

a)

fruttato verde 3-8

b)

amaro 2-8

c)

piccante 2-8

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

L’olio extra vergine di oliva «Chianti Classico» è prodotto con olivi iscritti all’albo e che in ambito aziendale per almeno l’80 % devono appartenere alla varietà «Frantoio», «Correggiolo», «Moraiolo», «Leccino», «Leccio del Corno», da sole o congiuntamente, ed un massimo del 20 % da olivi di altre varietà della zona e comunque iscritte all’elenco del germoplasma olivicolo toscano.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi del processo di produzione (coltivazione, raccolta, oleificazione) devono avvenire esclusivamente all’interno dell’area geografica di produzione di cui al punto 4.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

L’olio «Chianti Classico» può essere confezionato entro il 31 gennaio del secondo anno successivo a quello di produzione. L’annata di produzione deve essere sempre chiaramente evidenziata in etichetta.

L’olio extra vergine di oliva «Chianti Classico» dovrà essere confezionato nella zona di produzione di cui al punto 4, in contenitori di materiali e quantità a norma di legge. Le confezioni devono essere chiuse a norma di legge e munite di sigillo di garanzia. Per contenitori di capacità inferiore a 100 ml può essere omessa la capacità.

Il confezionamento dell’olio extra vergine di oliva «Chianti Classico» deve avvenire all’interno dell’area geografica di produzione per meglio garantire il controllo dell’origine del prodotto nonché per impedire che il trasporto dello stesso allo stato sfuso al di fuori di tale area geografica possa causare il deterioramento e la perdita delle sue peculiari caratteristiche definite al precedente punto 3.2, in particolare le tipiche note di amaro e piccante dell’olio extravergine di oliva «Chianti Classico», determinate dal contenuto in antiossidanti fenolici e dal profilo delle sostanze aromatiche. L’azione dell’ossigeno dell’aria durante la fase di travaso, pompaggio, trasporto e scarico, operazioni che si ripeterebbero con maggiore frequenza nell’eventualità dell’imbottigliamento fuori zona, può causare la perdita delle caratteristiche peculiari dell’olio extra vergine di oliva «Chianti Classico» descritte al punto 3.2

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Sulle etichette dei contenitori, oltre alle normali dizioni previste dalle normative vigenti, deve essere riportata la dizione «Olio Extravergine di Oliva Chianti Classico», e la dicitura «Denominazione di Origine Protetta» o l’acronimo DOP, riportando evidente e con caratteri indelebili l’annata di produzione.

Alla denominazione è vietata l’aggiunta di qualsiasi espressione laudativa non espressamente prevista da presente disciplinare. È tuttavia consentito l’uso di marchi di consorzi, nomi di aziende, tenute, fattorie ed indicazioni toponomastiche che fanno riferimento a località veritiere di produzione delle olive.

Il nome della denominazione deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta; i caratteri grafici per le eventuali diciture aggiuntive non potranno in ogni modo superare il 50 % della dicitura di denominazione prevista."

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione dell’olio «Chianti Classico» comprende, nelle province di Siena e di Firenze, i territori amministrativi dei seguenti comuni: Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Radda in Chianti per tutto il loro territorio, ed in parte Barberino-Tavarnelle, Castelnuovo Berardenga, Poggibonsi, San Casciano Val di Pesa.

Tale zona corrisponde a quella delimitata per il territorio del vino «Chianti Classico», già descritta nel decreto interministeriale del 31 luglio 1932, pubblicato sulla G.U. n. 209 del 9 settembre 1932.

5.   Legame con la zona geografica

Specificità della zona geografica

Il territorio di produzione dell’olio «Chianti Classico» ha specifiche peculiarità climatiche ed idrogeologiche ed è geograficamente ben definito dal XIV secolo.

La zona è una placca abbastanza omogenea per terreno e clima, caratterizzata da autunni mediamente tiepidi ed asciutti seguiti da inverni rigidi. L’ambiente, nel suo insieme, ha caratteristiche tali che rendono la coltivazione dell’olivo al limite dell’areale naturale e questo ha influenzato ed influenza il processo di fruttificazione e maturazione delle olive.

Da sempre la tecnica olivicola di questo territorio vede applicata la raccolta dei frutti direttamente dalla pianta, in epoca anticipata rispetto a quella che sarebbe della maturazione fisiologica.

Le esigenze termiche hanno determinato anche la tipologia della forma di allevamento degli olivi adottata dagli agricoltori locali, generalmente espansa e a vaso aperto, che consente lo sviluppo delle chiome in volume così da favorire la distribuzione del calore e della luce all’interno della chioma, elementi questi che accompagnano lo sviluppo degli olivi per brevi periodi dell’anno.

Specificità del prodotto

L’olio extra vergine di oliva «Chianti Classico» è prodotto da varietà tradizionalmente coltivata in Toscana e si contraddistingue per il suo profilo sensoriale, riconducibile nello specifico all’intensità gustativa dell’amaro e del piccante unite a note fruttate percepibili all’olfatto.

Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Le caratteristiche chimiche ed organolettiche dell’olio extra vergine DOP «Chianti Classico» sono legate agli aspetti climatici della zona di produzione che influenzano in modo diretto la composizione quali – quantitativo dei fenoli, il livello di amaro e piccante del gusto e l’intensità del fruttato.

A seguito della necessità di proteggere i frutti dalle prime gelate autunnali, si è determinata tradizionalmente una tendenza a raccogliere le olive precocemente, ovvero prima del termine della maturazione. Questa pratica se da un lato determina una perdita di quantità di olio, dall’altro permette di cogliere le olive quando il contenuto in polifenoli è ancora elevato e quindi contribuisce all’esaltazione delle note gustative riconducibili all’amaro e al piccante che rendono riconoscibile l’olio «Chianti Classico». Inoltre, grazie alle ampie escursioni termiche che caratterizzano questo territorio nel corso della stagione autunnale, l’olio extravergine di oliva «Chianti Classico» riesce a distinguersi anche per una evidente componente aromatica fruttata.

Un riconoscimento importante alla zona di produzione fu la promulgazione di un editto del 1716 con il quale il duca Cosimo III tracciava gli attuali confini del territorio per riconoscere il pregio e le peculiarità delle produzioni viticola ed olivicola della zona; una sorta di DOP ante litteram. Nel 1819 con il «Trattato teorico-pratico completo sull’ulivo», il Tavanti elencava già le principali varietà esistenti nella zona del «Chianti Classico».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su «Prodotti DOP IGP STG» (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


17.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 234/24


Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

(2022/C 234/09)

La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).

La domanda di approvazione di questa modifica minore può essere consultata nella banca dati e-Ambrosia della Commissione.

DOCUMENTO UNICO

«Farina di Neccio della Garfagnana»

N. UE: PDO-IT-0196-AM01 – 12.1.2022

DOP (X) IGP ( )

1.   Nome

«Farina di Neccio della Garfagnana»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6 Ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

La denominazione di origine protetta «Farina di Neccio della Garfagnana» è riservata alla farina dolce di castagne ottenute da alberi di castagno (Castanea Sativa Mill.) delle varietà descritte al successivo punto 3.3, le cui caratteristiche sono da attribuirsi esclusivamente a fattori naturali e all’opera dell’uomo.

La «Farina di Neccio della Garfagnana» DOP. prima di essere posta in commercio deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

granulometria: fine sia al tatto che al palato;

umidità massima: 13 %;

colore: che può variare dal bianco all’avorio scuro;

sapore: dolce con un leggero retrogusto amarognolo,

profumo: di castagne.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

La farina è ottenuta da castagne delle seguenti varietà provenienti dalla zona di cui al punto 4 del presente documento: Carpinese, Pontecosi, Mazzangaia, Pelorosa, Rossola, Verdola, Nerona e Capannaccia, insieme a varietà di castagne della medesima zona di cui al punto 4 del presente documento, ma con denominazioni puramente locali.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Tutte le fasi di produzione, dalla raccolta in campo, all’essiccazione, alla macinazione e preparazione per il consumo, avvengono nella zona geografica delimitata al successivo punto 4.

3.6.   Norme specifiche relative all’etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

A partire dal primo dicembre, la «Farina di Neccio della Garfagnana DOP» è commercializzata in sacchetti sigillati, di materiale per uso alimentare conformemente alle leggi vigenti, riciclabile o compostabile, a fondo squadrato, pluristrato con strato esterno cartaceo di colore Pantone N. 4026 C.

La capacità delle confezioni è di 0,500 e 1 chilogrammo. Per forniture non destinate al pubblico, la capacità delle confezioni è superiore.

Ogni confezione unitaria, oltre alle informazioni obbligatorie previste dalla normativa in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, deve riportare:

il logo della denominazione seguito immediatamente dalla dicitura «Denominazione Origine Protetta» o l’acronimo DOP e il simbolo DOP dell’Unione Europea nello stesso campo visivo,

il nome e l’indirizzo del confezionatore.

Alla denominazione «Farina di Neccio della Garfagnana DOP» non deve essere aggiunto nessun aggettivo di tipo qualificativo ad essa riferito, ancorché graficamente disgiunto.

Fermo restando il divieto di cui al precedente comma, sono ammesse descrizioni a carattere informativo quali: «lenta essiccazione», «macinata a pietra», «mulino ad acqua»;

indicazioni che facciano riferimento a ragioni sociali o marchi privati purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Logo:

Image 1

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica interessata alla produzione di Farina di neccio della Garfagnana, comprende le aree dei Comuni della provincia di Lucca di seguito elencati: Castelnuovo di Garfagnana; Castiglione Garfagnana; Pieve Fosciana; San Romano di Garfagnana; Sillano Giucugnano; Piazza al Serchio; Minucciano; Camporgiano; Careggine; Fosciandora; Molazzana; Vagli; Villa Collemandina; Gallicano; Borgo a Mozzano; Barga; Coreglia Antelminelli; Bagni di Lucca; Fabbriche di Vergemoli.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

La natura stessa del castagno, quale essenza forestale, dimostra un legame con il territorio a prescindere dalla presenza dell’uomo e dalle attività poste in essere per lo sfruttamento intensivo dell’essenza stessa.

In termini generali, è da sottolineare che il castagno è presente in aree con condizioni pedoclimatiche particolarmente favorevoli. Infatti, è cosa ardua introdurre il castagno in nuove aree, pur con condizioni pedoclimatiche simili a quelle di origine, se esso non è presente allo stato spontaneo.

In merito alla provincia di Lucca ed in particolare alla Garfagnana, numerosi documenti evidenziano l’influenza positiva che fin dall’antichità hanno esercitato il castagno e i relativi frutti, in termini economici ed alimentari, in favore delle popolazioni locali. Questo ha fatto sì che l’uomo instaurasse un legame privilegiato con tale specie vegetale per poterne sfruttare al massimo i prodotti.

5.2.   Specificità del prodotto

La «Farina di Neccio della Garfagnana» DOP è ottenuta da castagne di varietà giudicate piccole per il mercato del fresco ma molto dolci, il che ne caratterizza il sapore di castagna, che risulta dolce con un retrogusto amarognolo dovuto al tradizionale procedimento di lenta essiccazione a fuoco nei «metati», tipici essiccatoi situati proprio nei castagneti. L’elevato apprezzamento è dovuto inoltre alla fine granulometria ottenuta grazie alla macinazione a pietra, macinazione che avviene lentamente per non riscaldare e deteriorare il prodotto.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Limitando le considerazioni esclusivamente alla farina di castagne, nella fattispecie «farina di Neccio della Garfagnana» è opportuno sottolineare che la lavorazione che il prodotto richiede ha da tempi lontani impegnato l’uomo a realizzare opere che consentissero di agevolare le operazioni di trasformazione. Riscontriamo così sul territorio la presenza di molte strutture usate per l’essiccazione delle castagne, i metati, e per la macinatura delle stesse. Secondo stime approssimative nell’area considerata, si calcola che nel 1950 i metati fossero circa 5000, mentre nel 1800 erano presenti circa 245 mulini.

Queste strutture hanno caratteristiche architettoniche e strutturali particolari tanto che, sia nel disciplinare che nei regolamenti edilizi comunali, esistono vincoli affinché le stesse possano essere preservate, come espressione della cultura locale ed a manifestazione del legame con l’ambiente.

Un altro aspetto di rilievo è sicuramente quello che evidenzia quanto la farina di neccio abbia condizionato la cucina locale. Infatti, tra le ricette tipiche troviamo la polenta di farina di neccio, i manafregoli (farina di neccio cotta con il latte), il castagnaccio (pizza al forno ottenuta con farina di neccio, olio, noci e pinoli) per concludere con quello che potremmo definire il pane della Garfagnana che prende il nome di «neccio», prodotto con farina, acqua e sale.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su «Prodotti DOP IGP STG» (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.