ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 233

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
16 giugno 2022


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 233/01

Comunicazione della Commissione sugli orientamenti in materia di accesso delle persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina al mercato del lavoro, all’istruzione e formazione professionale e all’apprendimento degli adulti

1


 

III   Atti preparatori

 

BANCA CENTRALE EUROPEA

2022/C 233/02

Parere della Banca Centrale Europea del 24 marzo 2022 su una proposta di modifica del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l’output floor (CON/2022/11)

14

2022/C 233/03

Parere della Banca centrale europea dell’11 aprile 2022 su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (CON/2022/14)

22


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2022/C 233/04

Decisione del Consiglio, del 13 giugno 2022, relativa alla nomina di quattro membri del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali

26

 

Commissione europea

2022/C 233/05

Tassi di cambio dell’euro — 15 giugno 2022

28

2022/C 233/06

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006)  ( 1 )

29

2022/C 233/07

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006)  ( 1 )

30

2022/C 233/08

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

31

2022/C 233/09

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

33

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2022/C 233/10

Comunicazione pubblicata a norma dell’articolo 13 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi in merito allo scioglimento e alla conseguente liquidazione della Sberbank Europe AG (ente creditizio austriaco in fase di liquidazione)

34


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Ufficio europeo di selezione del personale

2022/C 233/11

Bando di concorso generale

35

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2022/C 233/12

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10748 – MACQUARIE / BCI / NATIONAL GRID / NATIONAL GRID GAS) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

36

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2022/C 233/13

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

38


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

16.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 233/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

sugli orientamenti in materia di accesso delle persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina al mercato del lavoro, all’istruzione e formazione professionale e all’apprendimento degli adulti

(2022/C 233/01)

1.   INTRODUZIONE

Dall’inizio della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina oltre 6,5 milioni di persone sono fuggite dall’Ucraina e hanno raggiunto l’UE: di queste, circa 3 milioni, per la maggior parte donne con bambini, si sono registrate per la protezione temporanea (1). Secondo le informazioni attualmente disponibili, solo un numero relativamente esiguo delle persone in età lavorativa è entrato nel mercato del lavoro dell’UE o si è registrato presso i servizi pubblici per l’impiego. Ciò potrebbe essere dovuto a traumi fisici e psicologici, a una fase di ambientamento negli Stati membri ospitanti, alla mancanza di informazioni sulle opportunità disponibili o ad altri ostacoli (quali la lingua e le mansioni di accudimento dei figli).

Malgrado l’incertezza sul numero di persone che probabilmente rimarranno nell’UE e sulle prospettive di rimpatrio, si prevede un aumento del numero di coloro che desiderano entrare nel mercato del lavoro negli Stati membri.

Un’integrazione rapida ed efficace nel mercato del lavoro sarà importante sia per le comunità di accoglienza che per le persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, che potranno ricostruire la propria vita e continuare a sviluppare le proprie competenze a beneficio di se stesse, dell’UE e, in ultima analisi, della ricostruzione dell’Ucraina.

La presente comunicazione contiene orientamenti politici per le azioni degli Stati membri in materia di accesso al mercato del lavoro, all’istruzione e formazione professionale e all’apprendimento degli adulti rivolte alle persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.

I presenti orientamenti si basano sulle azioni già intraprese a livello dell’UE per sostenere coloro che arrivano nell’UE, e le integrano. Il 4 marzo 2022 è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio (2) che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE («direttiva sulla protezione temporanea») e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea (3). Il 21 marzo la Commissione ha presentato orientamenti operativi per l’attuazione di tale decisione (4) («orientamenti operativi»), il 23 marzo una comunicazione sull’accoglienza delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina (5) («comunicazione del 23 marzo») e il 5 aprile una raccomandazione della Commissione relativa al riconoscimento delle qualifiche delle persone in fuga a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina (6) («raccomandazione relativa al riconoscimento delle qualifiche»). In occasione del Consiglio straordinario «Giustizia e affari interni» del 28 marzo la Commissione, in coordinamento con la presidenza francese del Consiglio, ha presentato un piano in 10 punti per un maggiore coordinamento europeo in materia di accoglienza delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina (7). Questi documenti chiave saranno oggetto di aggiornamenti, se necessario, per tenere conto del mutare delle circostanze e qualora siano utili orientamenti supplementari.

I beneficiari della protezione temporanea hanno il diritto di accedere al mercato del lavoro dell’UE, all’istruzione e formazione professionale e all’apprendimento degli adulti. Nella sua comunicazione del 23 marzo la Commissione ha incoraggiato gli Stati membri a concedere l’accesso al mercato del lavoro e a estendere le disposizioni dell’articolo 12 della direttiva sulla protezione temporanea anche alle persone che ricevono una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale, come previsto all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio («protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale»). Analogamente, con la presente comunicazione la Commissione invita gli Stati membri a estendere, nella misura del possibile, le disposizioni relative all’istruzione e formazione professionale e all’apprendimento degli adulti a norma dell’articolo 14 della direttiva sulla protezione temporanea anche alle persone che ricevono una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale. La presente comunicazione fa pertanto riferimento alle persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina ammissibili alla protezione temporanea a norma della direttiva sulla protezione temporanea, come pure alle persone ammissibili a una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale.

La Commissione intrattiene scambi, attraverso un’ampia gamma di canali, con le autorità nazionali, le parti sociali ed economiche, il settore privato e le organizzazioni della società civile impegnate nell’accoglienza e nell’integrazione delle persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. La piattaforma di solidarietà (8) coordina la cooperazione tra gli Stati membri, ad esempio per quanto riguarda la mappatura delle esigenze, delle risorse, delle capacità di accoglienza e dei trasferimenti, prestando particolare attenzione alle esigenze dei più vulnerabili, in particolare dei minori. La Commissione ha creato un sito web multilingue che fornisce alle persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina informazioni sui loro diritti, sulle loro opportunità e sulle procedure da seguire una volta giunte nell’UE (9). Inoltre una serie di iniziative a livello dell’UE garantisce che gli Stati membri possano fare pieno uso dei fondi dell’UE disponibili, in particolare nel quadro dell’«azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa» (iniziativa CARE(10).

La portata e la velocità degli arrivi sono senza precedenti e richiedono una risposta efficace a tutti i livelli. Il presente documento mira a fornire orientamenti politici agli Stati membri al fine di agevolare l’integrazione nel mercato del lavoro di coloro che arrivano dall’Ucraina e delinea azioni concrete che possono essere adottate dagli Stati membri sulla base degli insegnamenti tratti e delle migliori pratiche raccolte negli ultimi mesi e dalla crisi migratoria del 2015-2016. Il successo dell’integrazione nel mercato del lavoro dipende anche dalle misure adottate in altri settori quali l’accesso all’alloggio, all’assistenza sanitaria (anche per quanto riguarda la salute mentale e la salute riproduttiva), alla protezione e ai servizi sociali, come pure, per i genitori, all’educazione e cura della prima infanzia e all’istruzione scolastica. Le azioni che la Commissione sta intraprendendo in tutti questi settori (11) sono complementari.

Gli Stati membri sono incoraggiati ad attuare gli orientamenti contenuti nella presente comunicazione in linea con i principi del pilastro europeo dei diritti sociali (12), che sono essenziali per mercati del lavoro e sistemi di protezione sociale equi e ben funzionanti in Europa. Numerose azioni previste nel piano d’azione della Commissione per l’integrazione e l’inclusione 2021-2027 (13) sono di particolare rilievo per le persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. Si dovrebbe inoltre prestare attenzione alla non discriminazione e alle vulnerabilità specifiche di determinati gruppi soggetti a un maggiore rischio di discriminazione, tra cui i Rom e le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche, le persone con disabilità e la comunità LGBTIQ.

L’UE proseguirà la cooperazione con le autorità ucraine per sostenere misure volte a garantire che le persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina possano esercitare i propri diritti. La diaspora ucraina nell’UE svolge un ruolo specifico nel sostenere le persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.

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2.   ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO E ALLA FORMAZIONE

2.1   Attività di lavoro dipendente e attività di lavoro autonomo

Accedere al mercato del lavoro e integrarvisi in modo rapido ed efficace sono aspetti fondamentali per le persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina che possono e intendono lavorare. Tali persone possono svolgere un’attività di lavoro dipendente o autonomo che consenta loro anche di essere finanziariamente indipendenti, ricostruire la loro vita, come pure contribuire alla comunità locale durante il loro soggiorno nell’UE e integrarvisi, a beneficio di se stesse, dell’UE e, in ultima analisi, della ricostruzione dell’Ucraina.

I beneficiari della protezione temporanea devono essere autorizzati a esercitare un’attività di lavoro dipendente o autonomo, nel rispetto della normativa applicabile alla professione. Per ragioni legate alle politiche in materia di mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la priorità ai cittadini dell’UE, a quelli degli Stati vincolati dall’accordo sullo Spazio economico europeo e anche ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente e beneficiano di un’indennità di disoccupazione. Si applica la normativa vigente negli Stati membri in materia di retribuzione, di accesso ai regimi di sicurezza sociale connessa all’attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché di ogni altra condizione di lavoro.

Nella sua comunicazione del 23 marzo la Commissione ha raccomandato agli Stati membri di interpretare i diritti conferiti dalla direttiva sulla protezione temporanea per accedere al mercato del lavoro dell’UE nel modo più ampio possibile, applicando eccezioni alla libera circolazione nel mercato interno solo in circostanze debitamente giustificate. La Commissione incoraggia gli Stati membri a concedere tale accesso al loro mercato del lavoro anche ai beneficiari di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale. Nella raccomandazione relativa al riconoscimento delle qualifiche la Commissione ha inoltre raccomandato agli Stati membri di non introdurre né mantenere alcun obbligo per le imprese di dimostrare di non poter assumere un cittadino dell’UE prima di impiegare una persona che gode della protezione temporanea.

È inoltre importante evitare lo sfruttamento e il lavoro sommerso. L’Autorità europea del lavoro sostiene lo scambio di migliori pratiche attraverso la propria piattaforma volta a contrastare il lavoro sommerso (14) ai fini della lotta contro eventuali abusi o il possibile sfruttamento del lavoro. Negli ultimi anni la piattaforma ha promosso un approccio globale che coniuga misure preventive (quali la sensibilizzazione e la fornitura di informazioni) e sanzioni a seguito di ispezioni sul luogo di lavoro (15).

I servizi pubblici per l’impiego svolgono un ruolo chiave in termini di integrazione delle persone nel mercato del lavoro in quanto forniscono informazioni a coloro che arrivano e fungono da punto di incontro tra persone in cerca di lavoro e datori di lavoro. Essi cooperano e coordinano le azioni con altre parti interessate, quali altre amministrazioni nazionali, i comuni, le parti sociali e le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni di migranti e della diaspora ucraina, al fine di garantire un sostegno tempestivo e mirato. I servizi pubblici per l’impiego sono anche i principali fornitori di servizi EURES (16), alcuni dei quali possono essere utilizzati dalle persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. La Commissione è pronta ad agevolare ulteriormente gli scambi e la cooperazione su tali questioni attraverso la rete europea dei servizi pubblici per l’impiego.

Indagine sui servizi pubblici per l’impiego

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Nel marzo 2022 la Commissione ha avviato un’indagine tra i servizi pubblici per l’impiego, da cui è emerso che essi hanno adeguato rapidamente i processi pertinenti mediante informazioni online in più lingue (talvolta anche in ucraino) e consulenti appositi. In alcuni paesi i servizi pubblici per l’impiego hanno istituito filiali specifiche per le persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina che sono in cerca di lavoro e, in alcuni casi, stanno pubblicizzando offerte di lavoro specificamente rivolte a tali persone. Alcuni servizi pubblici per l’impiego sono già presenti nei centri e nei servizi di accoglienza e altri partecipano a gruppi o task force comuni di risposta alle emergenze per le persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. Negli ultimi anni molti servizi pubblici per l’impiego hanno acquisito una notevole esperienza nella registrazione e nella profilazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, come pure nel sostegno alla loro integrazione nel mercato del lavoro, e sono pertanto incoraggiati a cooperare e scambiare buone pratiche attraverso la rete europea dei servizi pubblici per l’impiego.

La Commissione collabora inoltre con le parti sociali ed economiche attraverso il partenariato europeo per l’integrazione (17) per far progredire l’integrazione nel mercato del lavoro delle persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare anche un approccio multipartecipativo a livello nazionale con le parti economiche e sociali in quanto queste ultime sono fondamentali per garantire la creazione e la disponibilità effettive di opportunità di lavoro dipendente e di lavoro autonomo con il sostegno necessario.

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La Commissione invita gli Stati membri, nel contesto dell’adozione di misure riguardanti l’accesso ad attività di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, a:

mettere a disposizione informazioni:

sul sostegno disponibile per le persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, non limitandosi all’obbligo giuridico di fornire loro informazioni sui loro diritti, ma fornendo informazioni sul sostegno, ad esempio in materia di orientamento professionale, consulenza, tutoraggio, protezione contro la discriminazione (in particolare durante la gravidanza e la genitorialità precoce) e misure di equilibrio tra vita professionale e vita privata. Informazioni di questo tipo potrebbero essere incluse nel documento da fornire a norma dell’articolo 9 della direttiva sulla protezione temporanea, idealmente nella lingua del destinatario, e messe a disposizione anche attraverso siti web, app o annunci pubblicitari appositi. Gli Stati membri sono incoraggiati a mettere a disposizione un documento e una serie di informazioni simili anche alle persone ammissibili a una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale;

sui diritti dei beneficiari della protezione temporanea e di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale, destinate ai centri che erogano servizi di integrazione, alle autorità locali, agli enti di sicurezza sociale, ai potenziali datori di lavoro e alle parti sociali. Ciò può avvenire mediante sessioni di informazione e formazione e incoraggiando i suddetti soggetti a partecipare a iniziative a livello dell’UE, come il patto per le competenze (18);

agevolare l’integrazione nel mercato del lavoro dei beneficiari della protezione temporanea e, se del caso, di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale:

incoraggiando coloro che arrivano nell’UE a registrarsi tempestivamente presso i servizi pubblici per l’impiego locali, ad esempio fornendo informazioni al riguardo al loro arrivo o nei centri e nei servizi di accoglienza;

tenendo conto delle esigenze delle persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina nel lavoro delle autorità nazionali e dei servizi pubblici per l’impiego:

prestando in primo luogo un’attenzione specifica alle professioni in cui i beneficiari della protezione temporanea e di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale possono sostenere altre persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina (ad esempio medici, infermieri, insegnanti e formatori, addetti all’educazione e cura della prima infanzia, consulenti del mercato del lavoro, come pure personale negli uffici dei servizi pubblici per l’impiego). Questo obiettivo potrebbe essere realizzato riducendo gli ostacoli all’accesso a tali professioni e cooperando con le autorità ucraine e la diaspora ucraina;

rivolgendo particolare attenzione all’accesso delle donne al mercato del lavoro e, in via prioritaria, rispondendo alle esigenze delle donne con bambini, anche per quanto riguarda i loro diritti di accesso all’educazione e cura della prima infanzia e all’istruzione scolastica, in quanto ciò può aiutarle a sfruttare le opportunità occupazionali;

incoraggiando l’inserimento in settori e professioni in cui sono state individuate carenze del mercato del lavoro negli Stati membri ospitanti. L’analisi effettuata dal Cedefop dei posti di lavoro vacanti in tutta Europa (19) può aiutare gli Stati membri a esaminare quali competenze siano necessarie e in quali ambiti, anche a livello regionale. Inoltre la relazione dell’Autorità europea del lavoro sulle principali occupazioni con carenze ed eccedenze (20) può aiutare gli Stati membri a individuare le esigenze;

sensibilizzando alla diversità sul posto di lavoro e fornendo corsi di orientamento civico/socio-culturale che rispecchino le esigenze di gruppi specifici (ad esempio donne, persone con disabilità, minoranze ecc.) e informando tali gruppi sui diritti di non discriminazione e su cosa fare in caso di violazione di tali diritti;

rafforzando il quadro abilitante per l’accesso ad attività di lavoro dipendente e di lavoro autonomo:

fornendo sostegno ai datori di lavoro che assumono persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e indennità per la creazione di start-up. Anche le imprese e le reti dell’economia sociale possono sostenere le iniziative di integrazione;

aprendo programmi di sostegno all’imprenditorialità alle persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina che prevedano ad esempio formazione, tutoraggio, coaching, sostegno alla creazione di reti nonché strumenti di microfinanza, o una combinazione di misure di sostegno finanziario e non finanziario. A tal fine può essere utilizzato lo strumento «Better Entrepreneurship Policy» (21);

promuovendo programmi europei di sostegno all’imprenditorialità come Erasmus per giovani imprenditori (22) e la rete Enterprise Europe (23);

garantire a chi esercita un’attività di lavoro dipendente o autonomo il più ampio accesso possibile al mercato del lavoro:

affrontando il rischio di sfruttamento e di lavoro sommerso (24) tramite la cooperazione tra i diversi attori, comprese le autorità di contrasto e gli ispettorati del lavoro, in linea con l’approccio olistico promosso negli ultimi anni dalla piattaforma volta a contrastare il lavoro sommerso, dalla strategia dell’UE per la lotta alla tratta degli esseri umani (2021-2025) (25) e dal piano comune di contrasto della tratta per affrontare i rischi connessi alla tratta di esseri umani e sostenere le potenziali vittime tra le persone in fuga dalla guerra in Ucraina (26);

non avvalendosi della possibilità di cui all’articolo 12 della direttiva sulla protezione temporanea di dare la priorità di accesso al mercato del lavoro ai cittadini dell’UE e a quelli degli Stati vincolati dall’accordo sullo Spazio economico europeo o ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente e beneficiano di un’indennità di disoccupazione;

garantendo che le azioni sul mercato del lavoro includano sempre la prospettiva delle persone con disabilità, assicurando l’accessibilità delle informazioni e dei servizi, in linea con il principio 17 del pilastro europeo dei diritti sociali e con gli impegni assunti nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD).

Esempi di progetti pertinenti finanziati dall’UE

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I progetti finanziati dall’UE (27) possono essere fonte di ispirazione e illustrare le buone pratiche. Ad esempio i programmi di integrazione rapida, con una duplice attenzione per la lingua e per la formazione sul lavoro, si sono dimostrati particolarmente efficaci ai fini dell’integrazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati.

Fostering Opportunities of Refugee Workers (FORWORK) (28) è un progetto pilota finanziato dal programma dell’Unione europea per l’occupazione e l’innovazione sociale, finalizzato all’integrazione nel mercato del lavoro di richiedenti asilo e rifugiati ospitati nei centri di accoglienza (CAS) in Piemonte e in Albania. Il progetto offre valutazioni delle competenze e servizi di tutoraggio specifici per genere, unitamente ad attività di formazione linguistica e professionale, al fine di elaborare un piano di integrazione individualizzato.

Un altro progetto pilota finanziato dal programma dell’Unione europea per l’occupazione e l’innovazione sociale è Fast-track Action Boost (FAB) (29), che assume una prospettiva incentrata sulle città per accelerare i percorsi di integrazione dei rifugiati e delle loro famiglie nel mercato del lavoro, con particolare attenzione alle donne rifugiate. Il partenariato del progetto ha riunito Belgrado, Berlino, Madrid, Milano, Stoccolma e Vienna.

Un esempio riuscito di partenariato multipartecipativo è il progetto Labour INT (30), che promuove percorsi di integrazione a più livelli (dagli arrivi al luogo di lavoro, passando per l’istruzione, la formazione e l’inserimento professionale) per i richiedenti asilo e i rifugiati sulla base dell’interesse e delle capacità delle imprese, delle camere dell’industria e del commercio, dei sindacati e delle associazioni di migranti.

Tra gli esempi di progetti finanziati dall’FSE incentrati sull’integrazione delle donne migranti nel mercato del lavoro figurano Stark im Beruf (31) (Germania) per le madri provenienti da un contesto migratorio, Mirjam (32) per le donne che arrivano in Svezia e CIAO (33) (Lussemburgo) per le donne provenienti da un contesto migratorio.

2.2   Mappatura delle competenze e rapido riconoscimento delle qualifiche

Ai fini di una rapida integrazione nel mercato del lavoro, i beneficiari della protezione temporanea e di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale devono poter dimostrare le competenze e le qualifiche di cui dispongono. Diversi Stati membri stanno predisponendo procedure per la valutazione dell’equivalenza degli studi e delle qualifiche nel caso in cui sia disponibile la relativa documentazione e, qualora non lo sia, per la convalida delle competenze come pure dell’apprendimento e dell’esperienza precedenti (ad esempio mediante test, valutazione pratica delle competenze o dimostrazioni delle competenze, colloqui o autovalutazione online). È importante che tali misure non introducano inutili ostacoli all’accesso effettivo al mercato del lavoro, quali ad esempio requisiti linguistici.

Per accedere alle professioni regolamentate, come diverse categorie di professioni nei settori della sanità e dell’insegnamento, sono di norma necessari una valutazione e un riconoscimento formale della qualifica straniera. La raccomandazione relativa al riconoscimento delle qualifiche, che fornisce orientamenti e suggerimenti pratici per assicurare un processo di riconoscimento rapido, equo e flessibile, ha ulteriormente evidenziato l’importanza di agevolare il riconoscimento accademico, ad esempio dei diplomi universitari. Tuttavia la maggior parte dei programmi di apprendimento, compresi l’apprendimento o i certificati acquisiti nel mercato del lavoro e gestiti dal datore di lavoro, non sono collegati a professioni regolamentate. Inoltre molte persone possono anche aver acquisito competenze attraverso il lavoro, la gestione di un’impresa o in altri contesti come il volontariato. Tali competenze possono essere molto preziose nel mercato del lavoro, ma rischiano di non venire riconosciute e di non essere prese nella giusta considerazione.

La Commissione offre diversi strumenti relativi alle competenze per gli utenti finali e gli intermediari, come lo strumento di determinazione delle competenze per i cittadini di paesi terzi (34), ora disponibile anche in lingua ucraina. Lo strumento, che può sostenere le persone di lingua ucraina in cerca di lavoro o che desiderano proseguire la formazione e gli studi, mappa le competenze e raccoglie le prove delle qualifiche e dell’esperienza nell’ambito di un colloquio strutturato. La classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO) (35) da giugno sarà disponibile anche in lingua ucraina per facilitare l’uso dello strumento di determinazione delle competenze e di strumenti analoghi utilizzati da soggetti privati. L’ePortfolio Europass (36) è disponibile in ucraino dalla fine di aprile 2022. La Commissione si sta inoltre preparando ad avviare l’iniziativa pilota relativa a un bacino di talenti dell’UE (37) attraverso lo sviluppo di un portale web a livello dell’UE, tramite il quale le persone fuggite dall’Ucraina potranno registrare le proprie competenze e segnalare il proprio interesse a trovare un impiego, facilitando così la mappatura delle competenze disponibili in tale comunità e le potenziali corrispondenze con i datori di lavoro. La progettazione dell’iniziativa pilota sta progredendo in consultazione con gli Stati membri e i principali portatori di interessi.

Per garantire che le qualifiche ucraine possano essere comprese più facilmente a livello transfrontaliero dai datori di lavoro come pure dagli erogatori di istruzione e formazione, la Commissione ha collaborato con la Fondazione europea per la formazione professionale (ETF), le autorità ucraine (38) e gli Stati membri dell’UE per confrontare il quadro nazionale delle qualifiche ucraino e il quadro europeo delle qualifiche (EQF). L’ETF ha creato una piattaforma di risorse (39) per aiutare sia le persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina con informazioni su come proseguire l’istruzione e la formazione e come chiedere assistenza per ottenere il riconoscimento delle loro qualifiche, sia coloro che hanno bisogno di aiuto per interpretarle. La Commissione sta inoltre esplorando le possibilità offerte dalle credenziali digitali europee per l’apprendimento per rilasciare nuovamente i diplomi in formato digitale a coloro che non dispongono dei documenti necessari, essendo fuggiti dalla guerra.

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La Commissione invita gli Stati membri, nel contesto dell’adozione di misure riguardanti la mappatura e il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche, a:

garantire che le competenze e le qualifiche delle persone possano essere considerate, valutate e riconosciute rapidamente, secondo necessità, indipendentemente dalla disponibilità o meno della documentazione, ad esempio attraverso il sostegno per quanto riguarda la preparazione dei CV, i test delle competenze e il recupero delle qualifiche mancanti. La cooperazione tra i servizi pubblici per l’impiego, le parti sociali, le istituzioni responsabili della convalida e del riconoscimento delle qualifiche, quali i centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico (40), come pure con le autorità ucraine, è indispensabile per sostenere una mappatura e un riconoscimento delle competenze e delle qualifiche rapidi, gratuiti e semplici nonché per garantire l’effettiva disponibilità delle informazioni su tali opzioni per le persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina;

incoraggiare i servizi responsabili della valutazione e del riconoscimento dell’esperienza e dell’apprendimento precedenti, compreso l’apprendimento non formale e informale, a impegnarsi in modo proattivo con le persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e con le organizzazioni che le sostengono, al fine di garantire che le persone con competenze di ogni tipo possano essere aiutate a individuare e mappare le loro competenze.

Esempi di progetti pertinenti finanziati dall’UE

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In Belgio (Vallonia), i centri di convalida delle competenze (41), finanziati dall’FSE, possono aiutare le persone con esperienza professionale in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina a ottenere la convalida ufficiale e gratuita delle loro competenze. Il riconoscimento ufficiale è utile a dimostrare le competenze a un datore di lavoro, a riprendere la formazione con una dispensa o ad accedere a una professione.

2.3   Istruzione e formazione professionale iniziale

La Commissione collabora con la Fondazione europea per la formazione professionale per sostenere il proseguimento dell’apprendimento da parte dei discenti dell’istruzione e formazione professionale (IFP) attraverso strumenti online. La Fondazione europea per la formazione professionale in particolare collabora con le autorità ucraine e altri partner per individuare e raccogliere contenuti di apprendimento e risorse per la formazione online, quali microcorsi e brevi moduli professionali degli Stati membri e dei paesi partner, che potrebbero essere ampiamente diffusi per offrire ai discenti sfollati provenienti dall’Ucraina opportunità di apprendimento funzionali al conseguimento di specifiche competenze IFP e microcredenziali.

Indagine sulle misure relative all’IFP

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Per raccogliere informazioni sulle misure relative all’IFP finora adottate negli Stati membri e per sostenere gli scambi di buone pratiche, nel marzo 2022 la Commissione ha avviato un’indagine tra i membri del comitato consultivo per la formazione professionale, i direttori generali dell’istruzione e della formazione professionale, le associazioni europee di erogatori di IFP e i membri del patto per le competenze (imprese, associazioni, camere di commercio, erogatori di formazione e altri).

I risultati preliminari (42) offrono una panoramica delle azioni intraprese finora dagli Stati membri e forniscono esempi di buone pratiche che possono servire da ispirazione per altri. Tra queste figurano le procedure accelerate, l’equivalenza degli studi e le procedure di convalida, i piani individuali, il tutoraggio e la consulenza, l’apprendimento basato sul lavoro e corsi preparatori, comprese le competenze linguistiche e interpersonali.

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La Commissione invita gli Stati membri a:

garantire un rapido accesso all’IFP iniziale, compresi gli apprendistati e, in collaborazione con le parti sociali ed economiche, ampliare l’offerta di opportunità di apprendistato e apprendimento basato sul lavoro di qualità, in linea con i principi del quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (43), anche per quanto riguarda la retribuzione;

sostenere gli erogatori di IFP attraverso finanziamenti supplementari, una maggiore flessibilità nell’adattamento dei programmi di formazione alle esigenze dei discenti in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e valutando la possibilità di assumere i beneficiari della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale che sono insegnanti e formatori dell’IFP;

riconoscere le esperienze di apprendimento e le qualifiche precedenti utilizzando i processi di convalida esistenti per assegnare correttamente percorsi di apprendimento specifici; coinvolgere inoltre le parti sociali ed economiche per aiutare i giovani discenti provenienti dall’Ucraina a sostenere un esame professionale finalizzato al rilascio di certificati professionali basati sulle competenze;

esplorare le possibilità esistenti per prolungare i soggiorni di mobilità Erasmus+ in corso per i discenti ucraini dell’istruzione e formazione professionale che non sono in grado di tornare a casa e che potrebbero richiedere la protezione temporanea.

Esempi di progetti pertinenti finanziati dall’UE

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Con Prima cameră, un progetto realizzato a Bucarest con il confinanziamento dell’FSE, la scuola professionale Concordia (44) fornisce servizi di formazione e consulenza a sostegno dell’integrazione sociale dei bambini e dei giovani che hanno recentemente beneficiato della tutela di sistemi di protezione dello Stato. La scuola professionale fornisce la certificazione delle loro competenze nonché orientamento per l’occupazione e l’impiego. I servizi integrati sostengono inoltre i giovani che non godono più della tutela del sistema affittando alloggi e stanze disponibili all’interno del centro di transito Concordia. Attualmente ricevono sostegno anche le persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.

2.4   Opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione per gli adulti per facilitarne l’accesso al mercato del lavoro

I beneficiari della protezione temporanea devono avere accesso alle opportunità di istruzione per gli adulti, alla formazione professionale e alle esperienze pratiche sul luogo di lavoro. La formazione pratica sul lavoro si è dimostrata molto efficace nell’integrazione di migranti e rifugiati. Inoltre il miglioramento delle competenze trasversali e tecniche (comprese le competenze imprenditoriali, lo sviluppo personale e l’alfabetizzazione informatica), in particolare la formazione linguistica (anche attraverso attività sul lavoro), è un elemento essenziale per una piena partecipazione al mercato del lavoro e alla società (anche in termini di consapevolezza dei migranti e di godimento dei loro diritti). Investendo oggi nelle competenze delle persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, gli Stati membri possono anche fornire un importante contributo alla futura ricostruzione dell’Ucraina.

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La Commissione invita gli Stati membri, nel contesto dell’adozione di misure riguardanti l’istruzione e la formazione per gli adulti, a:

fornire il prima possibile ai beneficiari opportunità mirate di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione, istruzione e formazione professionale e/o esperienze pratiche sul luogo di lavoro, tenendo conto delle esigenze di gruppi specifici (ad esempio donne, persone con disabilità, minoranze) e aiutandoli ad avvalersi proficuamente di tali opportunità. Gli Stati membri sono incoraggiati a collaborare con gli erogatori di istruzione e formazione, le parti sociali ed economiche e il settore privato, al fine di garantire che tali opportunità siano coerenti con le esigenze del mercato del lavoro e le carenze di competenze;

predisporre misure di sostegno e attività di sensibilizzazione per favorire l’utilizzo da parte dei beneficiari delle opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione, tra cui assistenza nell’individuazione dei programmi adeguati e sostegno finanziario (quali assegni di formazione e conti individuali di apprendimento).

Esempi di progetti pertinenti finanziati dall’UE

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Il centro di competenze Omnia (45), sostenuto da ERASMUS+, fornisce servizi agli immigrati a Espoo (Finlandia) per accrescere le loro competenze professionali e promuoverne l’occupazione. Organizza, tra l’altro, attività di formazione, coaching, consulenza e corsi di lingua finlandese.

Il progetto Bremer IntegrationsQualifizierung (46), finanziato dall’FSE in Germania, verte sull’accesso all’apprendimento e sulla creazione di percorsi occupazionali per gli immigrati di età compresa tra i 18 e i 26 anni, anche attraverso corsi di lingua intensivi. Gestito dalla Croce Rossa, questo progetto fornisce già sostegno ai giovani in fuga dalla guerra in Ucraina.

2.5   Opportunità per il completamento dell’istruzione degli adulti

Gli Stati membri possono consentire agli adulti che godono della protezione temporanea di accedere al sistema di istruzione generale. Ciò può essere utile per le persone che non hanno potuto completare l’istruzione formale iniziale e ottenere un titolo di istruzione secondaria superiore o che hanno dovuto interrompere gli studi superiori a causa dell’invasione, o per le persone che non hanno avuto l’opportunità di intraprendere studi superiori. Tali sforzi andranno a beneficio non solo delle persone interessate, ma anche dell’UE e, in ultima analisi, dell’Ucraina.

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La Commissione invita gli Stati membri, nel contesto dell’adozione di misure nazionali riguardanti il completamento dell’istruzione degli adulti, a:

offrire agli adulti in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina possibilità di accesso all’istruzione generale, anche attraverso la scuola della seconda opportunità. Tali possibilità dovrebbero essere flessibili e mirate, e tenere conto delle esigenze dei beneficiari della protezione temporanea e di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale. A tal fine, gli Stati membri sono invitati a collaborare con i portatori di interessi, compresi quelli della società civile e dei servizi di comunità, per aiutare le persone ad avvalersi proficuamente di tali possibilità;

offrire opportunità agli adulti in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina che desiderano iscriversi a un istituto di istruzione superiore per completare gli studi già avviati o iniziare nuovi percorsi. A tal fine, gli Stati membri possono incoraggiare e sostenere gli istituti di istruzione superiore affinché ne accettino l’iscrizione o consentano loro di continuare a studiare a distanza, ad esempio attraverso la promozione della cooperazione tra istituti di istruzione superiore dell’UE e ucraini, anche per facilitare il loro reinserimento nel sistema ucraino, se del caso;

fornire accesso alle infrastrutture, quali i centri di esame e le attrezzature informatiche, e cooperare con le autorità ucraine per consentire agli sfollati di sostenere esami di ammissione per accedere all’istruzione superiore ucraina.

3.   SOSTEGNO DEI FONDI DELL’UE

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Le azioni delineate nella presente comunicazione possono essere sostenute da vari fondi e iniziative dell’UE. Le recenti modifiche dei regolamenti esistenti hanno riguardato soprattutto i fondi non spesi nel periodo di programmazione 2014-2020, in particolare il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF).

L’iniziativa CARE («Azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa»), modificando i regolamenti che disciplinano i fondi (47), si è concentrata sulla concessione agli Stati membri di una maggiore flessibilità per mobilitare rapidamente i fondi di coesione dell’UE, senza modificarne la portata.

Iniziativa CARE

Le principali modifiche introdotte dal regolamento CARE sono le seguenti:

sostegno alle operazioni volte a far fronte alla crisi ucraina a decorrere dal 24 febbraio 2022, anche per le richieste presentate dopo tale data;

gli Stati membri possono utilizzare l’FSE o il FESR per sostenere azioni ammissibili a titolo dell’altro fondo senza alcuna limitazione. Ad esempio, le risorse del FESR destinate a progetti infrastrutturali possono essere riassegnate all’inclusione sociale, all’assistenza e all’istruzione per misure del tipo FSE e, viceversa, le risorse dell’FSE possono essere utilizzate per finanziare attrezzature e infrastrutture per i rifugiati in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina;

gli Stati membri possono beneficiare di un rimborso del 100 % delle spese dichiarate alla Commissione fino al 30 giugno 2022 (48);

gli Stati membri possono anche programmare la loro dotazione REACT-EU (fino a 10 miliardi di EUR in totale) per affrontare la crisi;

gli Stati membri hanno ricevuto 3,5 miliardi di EUR di prefinanziamento REACT-EU supplementare (a beneficio in particolare degli Stati membri che hanno accolto il maggior numero di persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina (49));

gli Stati membri possono utilizzare un nuovo costo unitario di 40 EUR alla settimana per persona, il che permetterà di fornire un aiuto immediato semplificando nel contempo le norme sulla dichiarazione di spesa (50).

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Il regolamento (UE) 2022/585, adottato il 6 aprile (51), proroga di un anno il periodo di attuazione dell’AMIF (Fondo Asilo, migrazione e integrazione) così come dell’ISF (Fondo Sicurezza interna) Frontiere e visti e dell’ISF Polizia (fino a giugno 2024) e sblocca i fondi AMIF 2014-2020 precedentemente destinati a scopi specifici.

Per aiutare gli Stati membri a sfruttare al massimo le possibilità di finanziamento e le modalità di programmazione disponibili, la Commissione ha stilato un elenco indicativo di misure ammissibili nell’ambito dell’FSE, del FEAD, del FESR, dell’AMIF e dell’ISF Frontiere e visti, e ha creato una pagina web di domande e risposte (52), accessibile principalmente, ma non esclusivamente, alle autorità del programma, per fornire risposte rapide e coordinate agli Stati membri.

L’FSE può contribuire a finanziare la maggior parte delle misure presentate nelle sezioni precedenti, tra cui il tutoraggio, l’orientamento professionale, il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione, l’inserimento occupazionale, gli apprendistati e i tirocini, il sostegno ai servizi pubblici per l’impiego, nonché disposizioni volte a evitare la discriminazione e a garantire l’accessibilità delle informazioni a tutti i lavoratori. L’FSE può inoltre sostenere i costi relativi al personale che lavora con le persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, alla frontiera o altrove negli Stati membri, nonché l’istruzione per minori e adulti e l’accesso ai servizi sanitari, abitativi e sociali.

Oltre a ciò, il FESR può sostenere l’accesso ai servizi generali non segregati nei settori dell’istruzione, dell’occupazione e della formazione, degli alloggi, dell’assistenza sanitaria e sociale attraverso lo sviluppo di infrastrutture accessibili (ad esempio costruzione/ristrutturazione/ampliamento) e le relative attrezzature. I fondi dell’AMIF come pure i fondi dell’ISF Frontiere e visti e dell’ISF Polizia possono coprire le esigenze di prima accoglienza delle persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e, nel caso dell’AMIF, sostenerne l’integrazione nei paesi ospitanti.

In aggiunta alla sua missione principale di migliorare le opportunità di occupazione nel lungo periodo, l’FSE può sostenere misure di emergenza, ad esempio per quanto riguarda l’assistenza alimentare e materiale di base e i costi di alloggio o di trasporto, a condizione che a queste sia abbinato un percorso di integrazione individuale nel paese che fornisce l’assistenza. Il FEAD ha un ambito di applicazione ancora più ampio e può essere impiegato a prescindere dallo status e dalla residenza dei destinatari per l’assistenza materiale di base, ad esempio prodotti alimentari, prodotti per l’igiene, articoli per neonati e bambini, ecc.

Possono inoltre essere utilizzati i finanziamenti nell’ambito di InvestEU, in particolare nel quadro della garanzia per le competenze e l’istruzione, per aiutare le persone a migliorare le loro competenze, oppure per ampliare l’offerta delle organizzazioni di istruzione e formazione, come pure nel lavoro autonomo e a sostegno delle imprese che assumono e formano gli sfollati. Inoltre lo strumento di sostegno tecnico (53) potrà, su richiesta, fornire assistenza tecnica agli Stati membri per facilitare l’accesso all’occupazione e alla formazione, l’inclusione sociale e l’istruzione.

La flessibilità intrinseca di Erasmus+ ha permesso di mobilitare le opportunità di finanziamento offerte dal programma. Gli insegnanti e i formatori in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina possono, ad esempio, ricevere sostegno finanziario destinato a facilitare la loro integrazione e ad aiutarli ad acquisire le competenze necessarie per lavorare nei sistemi di istruzione dell’UE. Personale qualificato può essere inviato, a titolo temporaneo, nelle regioni in cui sono ospitate le persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. Gli alunni possono inoltre essere accolti rapidamente dagli istituti di istruzione e formazione che partecipano ai progetti di cooperazione Erasmus+. I fondi dei progetti di cooperazione Erasmus+ possono essere utilizzati in modo flessibile per facilitare l’integrazione dei minori in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.

Infine eventuali esigenze connesse al sostegno delle persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina possono ancora essere prese in considerazione nei lavori in corso per la preparazione dei programmi di coesione 2021-2027. Una volta adottati, tali programmi saranno utilizzati anche per finanziare misure a sostegno delle persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina nei settori dell’occupazione, dell’istruzione e della formazione, dell’inclusione sociale, degli alloggi, dell’assistenza sanitaria e sociale, nonché dell’assistenza alimentare e materiale di base (a seguito dell’integrazione del FEAD nell’FSE+) (54). Le spese nell’ambito di questi programmi sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021.

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La Commissione invita gli Stati membri a:

utilizzare al meglio i fondi disponibili per tutte le azioni riguardo alle quali la presente comunicazione fornisce orientamenti;

stabilire un coordinamento tra le varie autorità responsabili, comprese le autorità regionali e locali, per garantire la pertinenza e la complementarità;

coordinarsi con la Commissione e utilizzare la summenzionata pagina web di domande e risposte.

4.   CONCLUSIONI E PROSSIME TAPPE

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Gli Stati membri sono invitati a proseguire gli sforzi volti a sostenere le persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e ad agevolarne l’integrazione nel mercato del lavoro, in linea con gli orientamenti contenuti nella presente comunicazione e con le altre iniziative presentate finora a livello dell’UE. Sono incoraggiati a collaborare con i portatori di interessi pertinenti per garantire una risposta globale e coordinata e a servirsi di tutto il sostegno disponibile a livello dell’UE, compresi i finanziamenti.

La Commissione è pronta a proseguire i lavori con le autorità nazionali e gli altri portatori di interessi pertinenti e continuerà a fornire orientamenti alla luce dell’evolversi della situazione, anche attraverso la piattaforma di solidarietà e la piattaforma di domande e risposte relativa ai fondi. La Commissione continuerà inoltre a sostenere l’apprendimento reciproco tra gli Stati membri, a raccogliere informazioni sulle azioni intraprese dagli Stati membri (55), in particolare attraverso reti dedicate quali la rete europea dei servizi pubblici per l’impiego e il comitato consultivo per la formazione professionale, e a fornire informazioni pertinenti alle persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina attraverso lo spazio web dedicato (56) e i social media. Ogni euro speso e ogni sforzo compiuto oggi per lo sviluppo umano delle persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina contribuisce al futuro dell’UE e dell’Ucraina.


(1)  Dati più recenti tratti dal meccanismo dell’UE di preparazione e di gestione delle crisi nel settore della migrazione, costituito in forma di rete (rete del programma).

(2)  GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1.

(3)  Come stabilito negli orientamenti operativi e nella comunicazione del 23 marzo, oltre che ai cittadini ucraini, l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio prevede che debba essere concessa la protezione temporanea ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi che beneficiano di protezione internazionale in Ucraina e ai loro familiari se risultano essere stati residenti in Ucraina il 24 febbraio 2022 o precedentemente. Per i cittadini di paesi terzi che soggiornavano in Ucraina il 24 febbraio o precedentemente sulla base di un permesso di soggiorno permanente e che non possono ritornare in condizioni sicure nel loro paese di origine, gli Stati membri devono applicare la protezione temporanea o una protezione adeguata ai sensi del loro diritto nazionale (articolo 2, paragrafo 2, della decisione di esecuzione del Consiglio). Gli Stati membri possono inoltre concedere protezione temporanea ad altri cittadini di paesi terzi che soggiornavano legalmente in Ucraina e che non possono ritornarvi (articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione del Consiglio). Come stabilito negli orientamenti operativi, la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione del Consiglio dura un anno dall’entrata in vigore della decisione, vale a dire dal 4 marzo 2022 al 4 marzo 2023, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE. Se durante tale periodo il Consiglio non adotta una decisione, su proposta della Commissione, per porre fine alla protezione temporanea, essa sarà automaticamente prorogata di sei mesi, ossia fino al 4 settembre 2023, e successivamente di altri sei mesi, ossia fino al 4 marzo 2024.

(4)  Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti operativi per l’attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea (GU C 126 I del 21.3.2022, pag. 1).

(5)  COM(2022) 131 final.

(6)  Raccomandazione (UE) 2022/554 della Commissione del 5 aprile 2022 relativa al riconoscimento delle qualifiche delle persone in fuga a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina (GU L 107 I del 6.4.2022, pag. 1).

(7)  Consiglio «Giustizia e affari interni»: piano in 10 punti (europa.eu).

(8)  Istituita dalla Commissione sulla base degli articoli da 24 a 27 della direttiva sulla protezione temporanea.

(9)  Informazioni per le persone in fuga dalla guerra in Ucraina | Commissione europea (europa.eu).

(10)  Ucraina: adozione finale di CARE | Fondo sociale europeo Plus (europa.eu) (solo in EN).

(11)  Sono in corso ulteriori azioni in questi settori - cfr. ad esempio le iniziative volte ad attuare il piano in 10 punti, compresa l’iniziativa «Case sicure»; per quanto riguarda l’istruzione la Commissione ha elaborato un orientamento politico per sostenere l’inclusione dei rifugiati ucraini nell’istruzione: considerazioni, principi chiave e pratiche (schooleducationgateway.eu).

(12)  Pilastro europeo dei diritti sociali | Commissione europea (europa.eu).

(13)  COM(2020) 758 final.

(14)  Piattaforma europea volta a contrastare il lavoro sommerso | Autorità europea del lavoro (europa.eu) (solo in EN).

(15)  Tali progetti sono stati finanziati anche tramite l’FSE. Cfr. ad esempio Integrazione migranti - Progetto P.I.U.Su.Pr.Eme (lavoro.gov.it).

(16)  EURES (europa.eu) è una rete europea di cooperazione di servizi per l’impiego, concepita per facilitare la libera circolazione dei lavoratori. Cfr. in particolare la sezione «Vita e lavoro».

(17)  Partenariato europeo per l’integrazione (europa.eu) (solo in EN). Il partenariato riunisce la Commissione europea e le cinque organizzazioni delle parti sociali ed economiche (CES, BusinessEurope, SMEunited, CEEP ed Eurochambres). Dall’avvio del partenariato nel 2017 le parti sociali ed economiche hanno attuato un’ampia gamma di azioni nel campo dell’integrazione nel mercato del lavoro in oltre 20 paesi dell’UE. La Commissione europea ha cofinanziato diversi progetti innovativi per aiutare i rifugiati e altri migranti a integrarsi nel mercato del lavoro; sta inoltre collaborando con le parti sociali ed economiche per rafforzare il partenariato europeo per l’integrazione e includervi l’integrazione nel mercato del lavoro delle persone in fuga a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina.

(18)  Il patto per le competenze è un modello di impegno condiviso per lo sviluppo delle competenze in Europa. La Commissione sta mobilitando i portatori di interessi che partecipano al patto al fine di offrire opportunità concrete di formazione e occupazione alle persone in fuga a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina.

(19)  Skills-OVATE | CEDEFOP (europa.eu) (solo in EN).

(20)  Analisi 2021 delle principali occupazioni con carenze ed eccedenze | Autorità europea del lavoro (europa.eu) (solo in EN).

(21)  Home | Strumento «Better Entrepreneurship Policy»: sviluppato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e dalla Commissione, si tratta di uno strumento online ideato per i responsabili politici e altre parti interessate a livello locale, regionale e nazionale che desiderano scoprire in che modo la politica pubblica può sostenere i giovani, le donne, i migranti e i disoccupati nella creazione d’impresa e nel lavoro autonomo, come pure lo sviluppo di imprese sociali.

(22)  Erasmus per giovani imprenditori (erasmus-entrepreneurs.eu): contribuisce a fornire agli aspiranti imprenditori europei le competenze necessarie per avviare e/o gestire con successo una piccola impresa in Europa.

(23)  Rete Enterprise Europe (europa.eu): aiuta le imprese a innovare e a crescere su scala internazionale. Si tratta della più grande rete al mondo di sostegno a favore delle piccole e medie imprese (PMI).

(24)  Cfr. ad esempio la notifica di allarme rapido - Guerra in Ucraina: i rifugiati che arrivano nell’UE dall’Ucraina sono a rischio di sfruttamento nell’ambito della tratta di esseri umani | Europol (europa.eu) (solo in EN).

(25)  COM(2021) 171 final.

(26)  Un nuovo piano antitratta volto a proteggere le persone in fuga dalla guerra in Ucraina (europa.eu) (solo in EN).

(27)  Esempi dei progetti sono disponibili sul sito web dell’FSE, sul sito web dell’FSE+ (solo in EN) e sul sito web europeo sull’integrazione (solo in EN). I più recenti esempi di buone pratiche sull’integrazione dei rifugiati e dei migranti sono sintetizzati nelle relazioni finali e tematiche delle conferenze di apprendimento reciproco del 2021, 2020 e 2019.

(28)  Forwork.

(29)  FAB.

(30)  Labour-INT.

(31)  Stark im Beruf.

(32)  Mirjam.

(33)  CIAO.

(34)  Strumento di determinazione delle competenze (europa.eu): questo strumento multilingue è destinato alle organizzazioni che offrono assistenza ai cittadini di paesi terzi. Esso aiuta a mappare le competenze, le qualifiche e le esperienze lavorative dei cittadini di paesi terzi e offre loro una consulenza personalizzata sulla strada da seguire, ad esempio per ottenere il riconoscimento dei diplomi o la convalida delle competenze, proseguire la formazione o rivolgersi ai servizi di sostegno all’occupazione.

(35)  Homepage (europa.eu): ESCO è la classificazione europea multilingue delle abilità, competenze e occupazioni. Funziona come un dizionario, descrivendo, individuando e classificando le occupazioni e le competenze professionali pertinenti per il mercato del lavoro dell’UE e per l’istruzione e la formazione.

(36)  Home | Europass: si tratta di una serie di strumenti online che aiutano gli utenti a creare CV e lettere di accompagnamento, ma anche a trovare posti di lavoro e corsi nell’UE.

(37)  Le tappe per l’avvio dell’iniziativa pilota sono delineate nella comunicazione della Commissione «Attirare competenze e talenti nell’UE» del 27 aprile 2022 (COM(2022) 657 final).

(38)  Quali il ministero dell’Istruzione, l’agenzia nazionale delle qualifiche, l’agenzia nazionale per la garanzia della qualità nell’istruzione superiore, il centro ENIC/NARIC.

(39)  Informazioni sull’istruzione e sull’occupazione per gli ucraini e i paesi dell’UE | ETF (europa.eu) (solo in EN).

(40)  ENIC-NARIC: la rete ENIC-NARIC (rete europea dei centri di informazione e dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico dell’Unione europea) ha sviluppato il progetto Q-entry di Erasmus+, una banca dati che contempla gli Stati membri e paesi terzi e fornisce informazioni sui titoli di studio che danno accesso all’istruzione superiore.

(41)  CVDC | Site de la validation des compétences (validationdescompetences.be).

(42)  Risultati preliminari: indagine sull’integrazione dei rifugiati ucraini nell’istruzione e formazione professionale (IFP) - Occupazione, affari sociali e inclusione - Commissione europea (europa.eu) (solo in EN).

(43)  Raccomandazione del Consiglio del 15 marzo 2018 relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1).

(44)  Il commissario Schmit visita i progetti finanziati dall’FSE in Romania a sostegno dei rifugiati dall’Ucraina | Fondo sociale europeo Plus (europa.eu) (solo in EN).

(45)  Support and training for immigrants at the Omnia Skills Centre | Omnia.

(46)  Creare percorsi occupazionali per gli immigrati attraverso l’apprendimento delle lingue | Fondo sociale europeo Plus (europa.eu) (solo in EN).

(47)  Il regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320)del Consiglio il regolamento (UE) n. 223/2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

(48)  Per il periodo contabile che decorre dal 1o luglio 2021 fino al 30 giugno 2022.

(49)  Aumento del prefinanziamento REACT-EU iniziale pari all’11 % fino al 15 % per tutti gli Stati membri e fino al 45 % per gli Stati membri in prima linea (HU, PL, RO, SK) e per quelli con il maggior numero di arrivi rispetto alla loro popolazione (oltre l’1 % della loro popolazione al 23 marzo: AT, BG, CZ, EE, LT).

(50)  Ucraina: rendere più facile e rapido per gli Stati membri l’utilizzo dei fondi di coesione a sostegno delle esigenze immediate dei rifugiati | Fondo sociale europeo Plus (europa.eu) (solo in EN). Tale costo unitario si applicherà a ciascuna delle persone cui è stata concessa la protezione temporanea ai sensi della direttiva sulla protezione temporanea, fino a 13 settimane dopo il loro arrivo.

(51)  Regolamento (UE) 2022/585, che modifica i regolamenti (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, (UE) n. 516/2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e (UE) 2021/1147 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione.

(52)  Si tratta di una pagina web semipubblica, accessibile principalmente, ma non esclusivamente, alle autorità del programma.

(53)  Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico.

(54)  La Commissione ha pubblicato un «Manuale sull’uso dei fondi dell’UE per l’integrazione delle persone provenienti da un contesto migratorio per il periodo di programmazione 2021-2027» (solo in EN) per promuovere l’uso del FESR, dell’FSE+ e dell’AMIF in modo complementare per l’integrazione delle persone provenienti da un contesto migratorio.

(55)  Avvalendosi di indagini e di ulteriori attività di monitoraggio, come quelle svolte dalle agenzie Eurofound, Cedefop ed ETF.

(56)  Informazioni per le persone in fuga dalla guerra in Ucraina | Commissione europea (europa.eu).


III Atti preparatori

BANCA CENTRALE EUROPEA

16.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 233/14


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 24 marzo 2022

su una proposta di modifica del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l’output floor

(CON/2022/11)

(2022/C 233/02)

Introduzione e base giuridica

Il 20 gennaio e il 21 gennaio 2022 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, rispettivamente, una richiesta di parere in merito a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l’output floor (1) (di seguito le «modifiche proposte al CRR»).

La BCE osserva che le modifiche proposte al CRR sono strettamente collegate a un’altra proposta in merito alla quale la BCE ha ricevuto una richiesta di consultazione, vale a dire una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance e che modifica la direttiva 2014/59/UE (2) (di seguito le «modifiche proposte alla CRD»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto le modifiche proposte al CRR contengono disposizioni che incidono sui compiti della BCE in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del trattato, nonché sul contributo del Sistema europeo di banche centrali ad una buona conduzione delle politiche concernenti la stabilità del sistema finanziario, di cui all’articolo 127, paragrafo 5, del trattato. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

La BCE accoglie con favore le proposte della Commissione, che attuano le riforme di Basilea III in sospeso nell’Unione, rafforzano il codice unico dell’Unione (3) e migliorano il quadro prudenziale per gli enti creditizi in vari settori.

La BCE sottolinea l’importanza di portare a termine l’attuazione da parte dell’Unione delle riforme di Basilea III in maniera tempestiva, completa e fedele. Tali riforme affrontano le principali carenze presenti nel quadro normativo attuale, individuate tramite precedenti analisi effettuate da organismi europei e internazionali anche in relazione alle banche europee e, pertanto, tali riforme sono essenziali per garantire la solidità del settore bancario europeo.

Un’attuazione tempestiva delle riforme di Basilea III è importante per affrontare rapidamente tali carenze. La BCE incoraggia pertanto gli organi legislativi dell’Unione a concludere il processo legislativo in modo tempestivo e senza periodi di attuazione eccessivamente lunghi. Ciò è importante per garantire che le banche possano resistere a future crisi.

La BCE ritiene inoltre importante attuare pienamente i principi di Basilea III. A tale riguardo, la BCE apprezza il fatto che la proposta della Commissione affronti tutti gli elementi elaborati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e approvati dal gruppo dei governatori delle banche centrali e dei capi della vigilanza nel dicembre 2017.

Infine, la BCE attribuisce grande importanza a un’attuazione fedele delle riforme di Basilea III. Ciò è importante per la stabilità finanziaria e per la credibilità internazionale dell’Unione. Un’attuazione coerente di queste riforme serve ad evidenziare l’impegno dell’Unione a favore della cooperazione finanziaria internazionale, contribuendo in tal modo a sostenere il funzionamento del sistema finanziario mondiale e la fiducia nelle banche dell’Unione. Allo stesso tempo, un’attuazione fedele fornisce la migliore garanzia possibile per un sistema bancario stabile, mentre le deviazioni e le scelte di attuazione proposte lascerebbero sacche di rischio non affrontate in maniera adeguata nel settore bancario. Come spiegato di seguito, tali rischi sorgono principalmente dal proposto trattamento prudenziale delle esposizioni immobiliari, del rischio di credito derivante dalle imprese prive di rating, del rischio di controparte, delle esposizioni in strumenti di capitale e del rischio operativo.

Le seguenti sezioni del parere forniscono valutazioni dettagliate sui principali elementi della proposta e sui rimanenti rischi che potrebbero non essere sufficientemente coperti se l’Unione decidesse di discostarsi dai principi di Basilea III.

È inoltre importante che il quadro prudenziale rimanga adeguato allo scopo colmando le lacune individuate e mantenendosi al passo con l’innovazione. Le nuove definizioni dei concetti chiave di imprese strumentali e enti finanziari proposte dalla Commissione sono accolte con favore, in quanto chiariscono i confini del perimetro normativo. La BCE accoglie inoltre con favore il mandato conferito alla Commissione di riferire in merito a una nuova proposta sul trattamento prudenziale delle cripto-attività.

La BCE concorda inoltre con il parere della Commissione, espresso nella relazione della proposta, secondo il quale non è necessario attribuire ulteriori poteri di vigilanza alle autorità competenti affinché possano imporre restrizioni alla distribuzione da parte degli enti creditizi in circostanze eccezionali di gravi perturbazioni a livello economico. Allo stesso tempo, la BCE osserva che, in tali periodi di difficoltà economiche e finanziarie, gli enti creditizi potrebbero non essere disposti a utilizzare le proprie riserve di capitale (4). Guardando al futuro, la BCE è del parere che occorra esaminare ulteriormente l’eliminazione dei disincentivi all’utilizzo delle riserve di capitale.

1.   Introduzione dell’output floor

1.1

L’output floor è un elemento importante delle riforme di Basilea III. Riduce la variabilità ingiustificata delle attività ponderate per il rischio tra gli enti, consolidando in tal modo la parità di condizioni e rafforzando il quadro prudenziale. La BCE accoglie con grande favore il fatto che la Commissione abbia optato per il cosiddetto approccio «single stack» riguardo l’attuazione dell’output floor, in cui le banche dispongono di un solo modo per misurare le proprie attività ponderate per il rischio (5).

1.2

La BCE rileva tuttavia che la proposta prevede anche disposizioni transitorie significative che comportano fattori di ponderazione del rischio inferiori a quelli previsti dalle norme di Basilea in alcuni settori specifici, vale a dire i) le esposizioni inerenti ad immobili residenziali con perdite storiche basse, ii) le esposizioni verso imprese prive di rating e iii) la calibrazione del rischio di controparte relativo alle esposizioni in derivati. La BCE ritiene che tali scostamenti dalle norme di Basilea III non siano giustificati da una prospettiva prudenziale e di stabilità finanziaria e possano lasciare irrisolte le sacche di rischio.

1.3

Il regime transitorio delle esposizioni inerenti ad immobili residenziali («residential real estate, RRE»), in particolare, desta diverse preoccupazioni. Il regime transitorio indebolirebbe la funzione di sostegno dell’output floor in relazione ai crediti per immobili residenziali, un settore potenzialmente in grado di mettere a repentaglio la stabilità finanziaria, come illustrato nelle recenti relazioni del CERS (6) e della BCE (7). L’indebitamento delle famiglie e la sopravvalutazione dell’RRE stanno aumentando in diversi Stati membri dell’Unione, aggiungendosi all’accumulo di vulnerabilità a medio termine e timori per una bolla immobiliare alimentata dal debito. Ciò potrebbe a sua volta far sì che alcune banche detengano fondi propri non commisurati alle potenziali perdite derivanti dal concretizzarsi di tali rischi. Il regime transitorio potrebbe anche comportare un’ulteriore frammentazione all’interno del mercato bancario dell’Unione, nella misura in cui gli enti possano essere soggetti a requisiti patrimoniali diversi per rischi analoghi, a seconda dell’attuazione da parte degli Stati membri. Alla luce di tali preoccupazioni, la BCE ritiene che non dovrebbe esserci un tale trattamento preferenziale delle RRE. Se mantenuto, tale meccanismo dovrebbe avere natura strettamente temporanea e limitata.

1.4

Inoltre, la BCE nutre preoccupazioni anche riguardo le disposizioni transitorie relative alle imprese prive di rating. In base ai principi di Basilea, l’erogazione di prestiti a tali imprese comporta un fattore di ponderazione del rischio più elevato, che riflette la maggiore incertezza circa la loro effettiva rischiosità. La riduzione del fattore di ponderazione del rischio sulla base delle stime del rischio proprie di una banca indebolisce la finalità dell’output floor, che è quella di proteggere dalla sottostima dei rischi da parte dei modelli propri degli enti, in quanto gli enti potrebbero basarsi sulle proprie stime della probabilità di default («PD») per attribuire un fattore di ponderazione del rischio inferiore alle imprese. La Commissione propone di subordinare l’applicazione di un fattore di ponderazione del rischio del 65 % ad una probabilità di inadempimento stimata a un anno, che potrebbe raggiungere lo 0,5 %. La BCE ritiene che tale margine sia troppo ampio, in quanto potrebbe coprire le imprese con un profilo di rischio elevato. Tenuto conto dei rischi connessi, la BCE ritiene pertanto che tale eccezione non debba essere prevista per le imprese prive di rating. Se mantenuto, tale meccanismo dovrebbe avere natura strettamente temporanea e limitata. Infine, la BCE sostiene pienamente gli sforzi volti ad aumentare la copertura dei rating tra le imprese europee nel medio e lungo termine, il che potrebbe fornire in aggiunta un importante contributo al progetto dell’Unione dei mercati dei capitali.

1.5

La BCE mette in guardia da qualsiasi modifica del trattamento del rischio di controparte legato alle esposizioni in derivati nel contesto dell’output floor, sia essa temporanea o permanente. La BCE teme che qualsiasi modifica nella calibrazione del metodo standardizzato per la misurazione delle esposizioni al rischio di controparte («SA-CCR») lasci scoperti alcuni rischi prudenziali e induca a una sottostima dell’importo dell’esposizione per il rischio di controparte.

1.6

Per quanto riguarda il livello di applicazione dell’output floor, la Commissione ha proposto di applicarlo al massimo livello di consolidamento. All’interno dei gruppi bancari, ciò è accompagnato da un meccanismo di ridistribuzione dell’impatto sostenuto al massimo livello di consolidamento tra l’impresa madre e le filiazioni (8). Questo meccanismo consente ai gruppi bancari dell’Unione che sono vincolati dall’output floor di assegnare il capitale all’interno del gruppo in modo più efficace rispetto ad una domanda a livello individuale, pur rispecchiando la rispettiva rischiosità della presenza del gruppo in ciascuno Stato membro. Tuttavia, l’introduzione di requisiti specifici per gli output floor a livello subconsolidato degli Stati membri può comunque incentivare i gruppi bancari a riorganizzare le attività in modo da ridurre al minimo l’impatto di output floor su singole parti del gruppo tramite modalità che potrebbero essere potenzialmente disallineate con le strutture organizzative consolidate o con una sana gestione del rischio. Inoltre, ciò bloccherebbe più capitale a livello locale, in contrasto con l’obiettivo di consentire la libera circolazione dei capitali fra i gruppi bancari europei, che costituisce un importante presupposto per l’integrazione finanziaria. Un’opzione alternativa consisterebbe nell’applicare l’output floor sia al più alto livello consolidato nell’Unione che al livello subconsolidato degli Stati membri, senza il meccanismo di distribuzione. Ciò semplificherebbe già il quadro di riferimento per le banche rispetto alla proposta della Commissione e garantirebbe un’adeguata capitalizzazione in ciascuno Stato membro, pur vincolando anche il capitale a tale livello subconsolidato. Una seconda opzione consisterebbe nell’applicare l’output floor solo al massimo livello di consolidamento, unitamente all’obbligo per le banche e le autorità competenti di garantire che la capitalizzazione dei soggetti autonomi sia adeguata (9). Tale approccio non solo sarebbe più semplice e ridurrebbe la frammentazione del settore bancario europeo, ma rifletterebbe debitamente anche il fatto che l’output floor sia stato calibrato per ridurre l’indebita variabilità delle attività ponderate per il rischio a livello di gruppo bancario, piuttosto che a livello di ciascuna entità. La BCE ritiene che quest’ultimo approccio sia preferibile.

1.7

Infine, la BCE osserva che la proposta CRD contiene disposizioni sulle interazioni tra l’output floor, i requisiti di vigilanza e le riserve di capitale macroprudenziali. Tali questioni saranno affrontate nel parere separato sulle modifiche proposte alla CRD (10).

2.   Quadro per il rischio di credito — metodo standardizzato

2.1

La BCE accoglie con favore le proposte di attuazione del nuovo metodo standardizzato per il rischio di credito, in quanto renderà gli enti che non dipendono da modelli interni più resilienti e i loro requisiti patrimoniali maggiormente sensibili al rischio. Tuttavia, la BCE rileva con preoccupazione che la proposta contiene anche diversi nuovi scostamenti dai principi di Basilea III, in particolare per quanto riguarda i) le esposizioni da finanziamenti specializzati, ii) le esposizioni in strumenti di capitale, iii) le esposizioni al dettaglio e iv) la metodologia per la valutazione delle garanzie per le esposizioni garantite da beni immobili. Sono state inoltre mantenute alcuni scostamenti esistenti (ad esempio per le piccole e medie imprese (PMI) e per le infrastrutture) che dovrebbero essere riesaminati dai colegislatori. La BCE ritiene che tali scostamenti possano ridurre nel complesso la coerenza e la sicurezza del nuovo approccio standardizzato e lasciare scoperti alcuni rischi. Ciò potrebbe, a sua volta, lasciare le banche prive di capitale disponibile sufficiente nel caso in cui i rischi si materializzino in questi segmenti di mercato. Più specificamente, lo schema di regolamentazione di Basilea III è stato calibrato in modo da riflettere la rischiosità delle esposizioni da finanziamenti specializzati e qualunque cambiamento, come la creazione di una nuova categoria per il finanziamento di attività materiali a destinazione specifica di elevata qualità o le modifiche ai criteri per il finanziamento di progetti di elevata qualità, potrebbe lasciare rischi scoperti, in particolare durante la fase preoperativa dei progetti, riducendo così la protezione delle banche. Inoltre, i fattori di ponderazione del rischio standardizzati non dovrebbero basarsi sul solo giudizio degli enti senza l’approvazione del modello per stabilire se il finanziamento di attività materiali a destinazione specifica possa soddisfare criteri di «alta qualità» simili al metodo di assegnazione basato sui rating interni (IRB).

2.2

Le esposizioni in strumenti di capitale sono intrinsecamente più rischiose perché sono per definizione subordinate a tutti gli altri crediti in caso di default. Le proposte di Basilea III tengono conto di ciò imponendo requisiti patrimoniali più elevati per le esposizioni in strumenti di capitale. La BCE pertanto teme gli scostamenti da questo solido principio in una serie di settori, in quanto potrebbe esporre le banche a maggiori rischi nel loro bilancio. Ciò vale in particolare per i) le esposizioni in strumenti di capitale verso altri membri dello stesso gruppo, comprese le partecipazioni in soggetti del settore finanziario che le banche sono autorizzate a non dedurre dai fondi propri, ii) i sistemi di tutela istituzionale e iii) le esposizioni in strumenti di capitale a lungo termine che durano già da sei anni o più, le quali hanno anche un impatto sull’adeguatezza dei fattori di ponderazione del rischio a livello consolidato. Ciò non solo bloccherebbe gli attuali fattori di ponderazione del rischio molto bassi che non riflettono la rischiosità intrinseca delle esposizioni in strumenti di capitale, ma prolungherebbe anche l’assenza di un’adeguata capacità di assorbimento delle perdite all’interno del gruppo. Inoltre, iv) la BCE ritiene che la minore ponderazione del rischio per le esposizioni in strumenti di capitale nel quadro di programmi legislativi dovrebbe essere applicabile se accompagnata dal requisito di Basilea di restrizioni agli investimenti (11) di cui si può tenere conto anche in una valutazione approfondita di tali programmi. Inoltre, v) la disposizione transitoria applicabile alle esposizioni in strumenti di capitale nel quadro del metodo IRB crea vantaggi indebiti in quanto le banche possono applicare fattori di ponderazione del rischio non solo inferiori a quelli attualmente applicabili, ma anche temporaneamente inferiori a quelli che saranno infine richiesti. La BCE suggerisce pertanto di evitare questo straordinario calo transitorio dei requisiti di fondi propri per le esposizioni in strumenti di capitale degli enti con l’autorizzazione per il metodo IRB al di sotto del livello che sarà permanentemente richiesto in futuro (12).

2.3

La BCE ritiene che la minore ponderazione del rischio per le esposizioni al dettaglio dovrebbe essere limitata alle persone fisiche con esposizioni totali inferiori a 1 milione di euro, che dovrebbero essere determinate tenendo conto del denaro già dovuto dai clienti e anche delle linee di credito non utilizzate. Inoltre, la necessaria correzione dei requisiti di fondi propri per le linee di credito incondizionatamente revocabili non dovrebbe essere ulteriormente ritardata.

2.4

La proposta della Commissione formula inoltre alcune modifiche alle metodologie di rivalutazione degli immobili, che non sarebbero in linea con i principi di Basilea. La BCE ritiene che tali rivalutazioni debbano essere condotte su una base solida, al fine di riflettere debitamente le variazioni nella valutazione delle garanzie immobiliari. L’applicazione di metodi statistici per la valutazione degli immobili (invece di fare affidamento su un perito indipendente qualificato) potrebbe trasmettere un senso di sicurezza inesatto. Ciò potrebbe portare a una sopravvalutazione strutturale del valore effettivo non solo dei singoli immobili ma dell’intero portafoglio soggetto alla rivalutazione, il che a sua volta riduce la resilienza delle banche contro il surriscaldamento dei mercati immobiliari. Inoltre, l’aumento del valore degli immobili sulla base dei valori medi passati potrebbe consentire alle banche di continuare a fare affidamento in modo imprudente su un aumento dei valori immobiliari che potrebbe non essere sostenibile. Ciò vale, ad esempio, in modo abbastanza chiaro, nell’attuale contesto di crescente sopravvalutazione. Tali modifiche aggraverebbero gli effetti ingiustificati del meccanismo transitorio relativo ai prestiti ipotecari a basso rischio nel contesto dell’output floor (come indicato al paragrafo 1.3) e potrebbero aumentare ulteriormente le vulnerabilità delle banche nei mercati immobiliari.

2.5

Lo schema di regolamentazione di Basilea III ha ricalibrato il trattamento delle specificità degli investimenti nelle PMI e nelle infrastrutture mediante l’applicazione di fattori di ponderazione del rischio calibrati empiricamente sui dati nei vari enti. La BCE ritiene pertanto che l’UE debba aderire alla calibrazione riveduta.

3.   Rischio operativo

3.1

La BCE accoglie con favore la decisione della Commissione di applicare il nuovo metodo standardizzato per il rischio operativo conformemente allo schema di regolamentazione di Basilea III, che mira ad aumentare la comparabilità e la semplicità del calcolo dei requisiti di fondi propri.

3.2

Pur riconoscendo che lo schema di regolamentazione di Basilea III offre la possibilità di non tenere conto delle perdite storiche per il calcolo dei requisiti patrimoniali per i rischi operativi, la BCE si rammarica che la Commissione non abbia optato per la rilevazione di tali perdite. La BCE ritiene che tenere conto delle evidenze storiche sulle perdite di un ente comporterebbe una maggiore sensibilità al rischio e una maggiore copertura delle perdite dei requisiti patrimoniali, affrontando la divergenza dei profili di rischio degli enti su questioni altamente sensibili quali il rischio di condotta, il riciclaggio di denaro o gli incidenti informatici, e fornirebbe maggiori incentivi per gli enti a migliorare la loro gestione del rischio operativo. La BCE favorirebbe pertanto un’attuazione in cui l’internal loss multiplier sia determinato dalle perdite storiche subite dall’ente e gradualmente introdotto.

3.3

La BCE osserva che le autorità di vigilanza sono tenute già da ora a prendere in considerazione la qualità della gestione del rischio, compresa la cronologia delle perdite, nel definire il profilo di rischio e i requisiti patrimoniali nell’ambito del processo di processo di revisione e valutazione prudenziale («Supervisory Examination and Review Process, SREP»). A tale riguardo, l’utilità dell’obbligo restrittivo proposto per le autorità di vigilanza di monitorare almeno ogni tre anni la qualità della raccolta delle perdite storiche da parte degli enti dovrebbe essere valutata alla luce dell’utilizzo finale di tali perdite storiche nello schema di regolamentazione, anche in considerazione del fatto che la qualità dei dati è solo una delle numerose considerazioni fondamentali per la gestione del rischio operativo.

4.   Rischio di mercato

4.1

Nel suo parere dell’8 novembre 2017 sulle modifiche al quadro dell’Unione per i requisiti patrimoniali degli enti creditizi e delle imprese di investimento (13) (14), la BCE ha richiesto una fase di attuazione sufficientemente lunga per i principi di Basilea sul rischio di mercato risultanti dalla revisione complessiva del portafoglio di negoziazione, tenendo conto anche di ulteriori modifiche ai principi di Basilea. Poiché le norme concordate a livello internazionale sono state ormai finalizzate, la BCE accoglie con favore la proposta della Commissione di trasformare l’attuale obbligo di segnalazione in requisiti di fondi propri.

4.2

La BCE osserva che la proposta consente alla Commissione di modificare la calibrazione dei requisiti patrimoniali nell’ambito del nuovo quadro di riferimento per il rischio di mercato, nonché di posticipare di altri due anni l’attuazione di tale quadro. Ciò potrebbe consentire la riduzione dei requisiti patrimoniali, discostandosi quindi dai principi di Basilea III. La BCE è favorevole a limitare tali poteri nell’ambito della presente proposta. La BCE ritiene importante che tali norme siano applicate in modo coerente a livello internazionale e richiede un’attuazione fedele di tali norme concordate a livello internazionale entro il 2025. Ciò sarebbe importante per fornire chiarezza agli enti e garantire la solidità del codice unico dell’Unione, evitando al contempo implicazioni negative per i piani di attuazione interni degli enti e per il processo di applicazione e approvazione dei modelli interni. Nonostante quanto precede, si potrebbe considerare la possibilità di disporre di una relazione della Commissione sull’attuazione del riesame complessivo del portafoglio di negoziazione in altre giurisdizioni nel 2025, la quale potrebbe servire come base per i legislatori dell’Unione per preparare eventuali misure supplementari al fine di garantire condizioni di parità su scala mondiale.

4.3

La BCE accoglie con favore la chiarezza offerta dalla proposta della Commissione sulla frequenza minima applicabile nel metodo «look-through» quando gli organismi di investimento collettivo sono inclusi nei modelli interni. Al contempo, la BCE teme che tale trattamento possa comportare la mancata inclusione di alcuni rischi nel modello interno e suggerisce pertanto di aggiungere un requisito distinto per individuare, misurare e monitorare i rischi rilevanti nel caso in cui non sia utilizzato un approccio look-through giornaliero.

5.   Rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA)

5.1

La BCE rileva con preoccupazione che la proposta della Commissione non riesamina le esenzioni esistenti adottate dall’Unione e ricorda che tali esenzioni sono state valutate come un’inosservanza rilevante nel precedente programma di valutazione della coerenza normativa del Comitato di Basilea nel 2014 (15). La BCE ritiene che tali deviazioni non siano giustificate da un punto di vista prudenziale e lascino gli enti esposti a rischi non garantiti dalle loro operazioni in derivati con controparti esentate (16).

5.2

La BCE riconosce tuttavia gli sforzi compiuti dalla Commissione per affrontare le questioni derivanti dalle coperture aperte relative al CVA di controparti esentate dall’Unione, consentendo agli enti di includere volontariamente tali controparti nel CVA (17) normativo e stabilendo nuovi obblighi di segnalazione per le controparti esentate dall’Unione. Sebbene quest’ultima attività possa contribuire a promuovere migliori pratiche di gestione del rischio da parte degli enti, non migliorerà la loro situazione prudenziale né incoraggerà alcuna disciplina di mercato. Per conseguire quest’ultimo obiettivo, dovrebbe essere attuato un obbligo di informativa. Qualora gli organi legislativi dell’Unione decidessero di mantenere le esenzioni esistenti, tali proposte contribuirebbero ad attenuare in qualche misura gli effetti negativi di tali esenzioni, sebbene non riducano sostanzialmente i rischi che tali esposizioni comportano per i bilanci delle banche.

6.   Metodo IRB

6.1

La BCE accoglie con favore le modifiche proposte al metodo basato sui modelli interni per il rischio di credito (IRB), in linea con il pacchetto finale di Basilea III (18), in quanto ritenute necessarie per mantenere la sensibilità al rischio riducendo al contempo in modo significativo la possibilità di un’indebita variabilità dell’importo dell’esposizione ponderato per il rischio (risk-weighted exposure amount, RWEA). La BCE sostiene la proposta di precludere i) l’uso del metodo IRB avanzato (A-IRB) per le esposizioni verso grandi imprese, le esposizioni verso enti creditizi e imprese di investimento e verso enti finanziari trattati come imprese e ii) l’uso del metodo IRB per le esposizioni in strumenti di capitale. Analogamente, la BCE sostiene l’attuazione di input floor sui parametri di rischio, che garantiranno un livello minimo di prudenza nei parametri del modello, riducendo al contempo la variabilità RWEA indebita.

6.2

Inoltre, la BCE sostiene gli ulteriori chiarimenti e miglioramenti relativi alla stima della PD, della perdita in caso di inadempimento (LGD) e dei fattori di conversione del credito (CCF).

6.3

Tuttavia, la BCE desidera evidenziare alcune incongruenze all’interno della proposta, che possono ostacolare la corretta attuazione generale dei requisiti. In particolare, al fine di ridurre il rischio di errata interpretazione, la BCE raccomanda di allineare ulteriormente, in diversi articoli del CRR modificato, i termini utilizzati per individuare le dimensioni delle imprese obbligate, quali «fatturato», «ricavi» e «vendite» (19).

6.4

Inoltre, occorre garantire la coerenza tra la definizione di default e la stima e l’attuazione dei parametri di rischio. In particolare, per quanto riguarda l’applicazione del metodo IRB a livello di classe di esposizioni, come introdotto dall’articolo 148 modificato, la BCE desidera sottolineare che, per le esposizioni al dettaglio, tale modifica crea la possibilità di utilizzare il metodo IRB per almeno una delle classi di esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, nuova lettera d), punti i), ii), iii) e iv). Allo stesso tempo, per le esposizioni al dettaglio, la BCE osserva che l’attuale articolo 178, paragrafo 1, consente agli enti di applicare la definizione di default a livello di singola linea di credito piuttosto che in relazione al totale delle obbligazioni del debitore. A tale riguardo, quando la definizione di default per le esposizioni al dettaglio è definita al livello del debitore, la BCE raccomanda di limitare la possibilità di utilizzare il metodo IRB per tutte le classi di esposizioni di cui all’articolo 147, paragrafo 2, lettera d), punti i), ii), iii) e iv), o per nessuna di esse, fatta salva la possibilità di chiedere un uso parziale permanente alle condizioni specificate all’articolo 150.

6.5

Inoltre, per quanto riguarda i nuovi requisiti per le stime delle PD, la BCE ritiene che un’ulteriore specificazione dell’orizzonte temporale per l’assegnazione dei rating, come proposto dalle norme definitive di Basilea III, garantirebbe un’adeguata differenziazione del rischio nonostante le condizioni economiche sfavorevoli e aumenterebbe la comparabilità delle attività ponderate per il rischio tra gli enti. Inoltre, nella proposta sono state introdotte alcune differenze tra i requisiti per le stime della PD per le esposizioni al dettaglio e i requisiti per le stime della PD per le esposizioni verso imprese ed enti, il che può ostacolare una corretta interpretazione da parte degli enti. In tale contesto, la BCE raccomanda di razionalizzare ulteriormente i requisiti in relazione a tali tipi di esposizioni.

7.   Informative e comunicazione di terzo pilastro

7.1

La BCE accoglie con favore l’obiettivo del nuovo polo integrato gestito dall’Autorità bancaria europea (ABE) per l’informativa di terzo pilastro da parte degli enti creditizi, che mira a ridurre l’onere per gli enti creditizi e ad agevolare l’uso dell’informativa di terzo pilastro da parte di tutte le parti interessate. Le autorità di vigilanza trarrebbero vantaggio da un centro di informazione centralizzato in quanto faciliterebbe il ruolo di queste ultime nel garantire la qualità delle informazioni di terzo pilastro. Tuttavia, la BCE osserva che la proposta applica approcci diversi in relazione alla informativa quantitativa al pubblico degli enti piccoli e non complessi (SNIC) e degli enti di maggiori dimensioni. Per gli SNIC, l’ABE utilizzerà le segnalazioni a fini di vigilanza per compilare la corrispondente informativa quantitativa al pubblico sulla base di una mappatura predefinita. Per gli enti di maggiori dimensioni sarebbe necessario sviluppare un nuovo processo di segnalazione per l’informativa, che porterebbe a una doppia segnalazione dei punti di dati, in quanto i requisiti in materia di dati di terzo pilastro si sovrappongono alle segnalazioni a fini di vigilanza. L’ABE riceverà quindi i nuovi modelli «in formato elettronico» e dovrà pubblicarli lo stesso giorno in cui li riceve. La BCE ritiene che il metodo degli SNIC per l’informativa quantitativa potrebbe essere applicato a tutte le istituzioni, indipendentemente dalle loro dimensioni e complessità, al fine di ridurre l’onere di segnalazione di tutte le istituzioni. La BCE osserva inoltre che il calendario per la pubblicazione da parte dell’ABE delle informazioni di terzo pilastro sul polo centralizzato non consente di effettuare una riconciliazione tra le segnalazioni di vigilanza e le informazioni di divulgazione di terzo pilastro, il che potrebbe comportare un carico di lavoro supplementare per le autorità di vigilanza e confusione per gli investitori e gli altri utenti delle informazioni di terzo pilastro. Secondo la stessa logica, per garantire coerenza, la politica in materia di ritrasmissioni all’ABE di cui all’articolo 434 bis modificato non dovrebbe limitarsi all’informativa al pubblico, ma dovrebbe riguardare anche le segnalazioni a fini di vigilanza.

7.2

Inoltre, le informazioni qualitative ed alcune informazioni quantitative (20) non possono essere estratte dalle segnalazioni a fini di vigilanza sulla base della mappatura predefinita. La questione riguarda sia le SNIC che gli altri enti. È pertanto opportuno chiarire la procedura di presentazione di tali informazioni all’ABE. Inoltre, la BCE prevede potenziali difficoltà per l’ABE nell’aggregare e confrontare le informazioni qualitative, a causa della loro natura non strutturata.

7.3

La BCE osserva che le modifiche alla CRD proposte prevedono una modifica dell’articolo 106 della CRD al fine di conferire alle autorità competenti il potere di imporre agli enti non SNIC di presentare le informazioni di divulgazione all’ABE per la loro pubblicazione su un sito web centralizzato dell’ABE. Tale emendamento alla CRD diverrebbe superfluo se il testo del CRR fosse modificato nella direzione proposta al paragrafo 7.1.

8.   Rischi ambientali, sociali e di governance

8.1

Una migliore integrazione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) nel quadro prudenziale è fondamentale per aumentare la resilienza del settore bancario. Le osservazioni dettagliate della BCE sulle proposte relative ai rischi ESG saranno fornite nel suo parere sulle modifiche proposte alla CRD (21). In particolare, per quanto riguarda le modifiche proposte al CRR, la BCE accoglie con favore la proposta della Commissione di introdurre definizioni armonizzate dei rischi e dei valori ESG, l’intenzione dichiarata di allineare le definizioni a quelle proposte dall’ABE nella sua relazione sulla gestione e la vigilanza dei rischi ESG per gli enti creditizi e le imprese di investimento (22). Tuttavia, la BCE rileva alcune divergenze nella formulazione delle definizioni proposte rispetto alla formulazione utilizzata dall’ABE. Le definizioni dell’ABE sono più ampie, comprendendo qualsiasi impatto negativo e non solo le perdite. Di conseguenza, esse riflettono più fedelmente la natura dei rischi ESG, che si traducono, fra gli altri, in rischi strategici e reputazionali. Tali rischi possono, ad esempio, determinare volumi di attività inferiori ed incidere sulla sostenibilità e sulla redditività dell’ente. Pertanto, la BCE propone di perfezionare la formulazione delle definizioni al fine di garantire un maggiore allineamento con quelle proposte dall’ABE.

8.2

La BCE accoglie con favore la proposta di modificare l’articolo 430 che impone agli enti di segnalare alle rispettive autorità competenti la propria esposizione ai rischi ESG. Poiché la segnalazione di informazioni qualitative e quantitative sui rischi ESG facilita la vigilanza su tali rischi, la BCE invita gli organi legislativi dell’Unione e l’ABE ad assicurare che l’obbligo di segnalazione proposto sia attuato quanto prima. La BCE osserva che tale segnalazione sarà soggetta al principio di proporzionalità di cui al considerando 40 degli emendamenti al CRR proposti.

8.3

La BCE concorda con il considerando 40 degli emendamenti al CRR proposti, in cui si afferma che l’esposizione ai rischi ESG non è necessariamente proporzionale alle dimensioni e alla complessità dell’ente. È pertanto indispensabile che i mercati e le autorità di vigilanza ottengano dati adeguati da tutti i soggetti esposti a tali rischi, indipendentemente dalle loro dimensioni. Pertanto, la BCE sostiene fermamente la proposta di applicare a tutti gli enti gli obblighi di informativa sui rischi ESG di cui all’articolo 449 bis. La BCE sostiene la proposta della Commissione di adeguare la frequenza e il livello di dettaglio degli obblighi di informativa alle dimensioni e alla complessità degli enti al fine di tenere debitamente conto del principio di proporzionalità. La BCE osserva che è importante garantire un’adeguata coerenza tra gli obblighi di informativa sui rischi ESG per gli enti e altre iniziative nel settore dell’informativa (ad esempio, la direttiva sulla comunicazione societaria sulla sostenibilità), nel senso che tali iniziative dovrebbero consentire agli enti di valutare adeguatamente i propri rischi e di rispettare i propri obblighi di informativa.

8.4

La BCE sostiene inoltre con forza la proposta di anticipare il termine entro il quale l’ABE deve presentare la sua relazione sul trattamento prudenziale dedicato alle esposizioni soggette all’impatto di fattori ambientali e/o sociali ai sensi dell’articolo 501 quater. La BCE sostiene fermamente questo progetto e ritiene che promuovere questa relazione sosterrebbe ulteriormente il contributo dell’UE al dibattito politico internazionale su tali questioni.

Quando la BCE raccomanda di modificare gli emendamenti proposti al CRR, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito internet EUR-Lex.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 24 marzo 2022

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  COM (2021) 664 final.

(2)  COM (2021) 663 final.

(3)  Le riforme di Basilea III, note anche come norme di Basilea III, sono norme adottate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB). I principi consolidati sono disponibili sul sito Internet della Banca dei regolamenti internazionali all’indirizzo www.bis.org

(4)  Cfr. parere CON/2020/16 della Banca centrale europea, del 20 maggio 2020, sulle modifiche al quadro prudenziale dell’Unione in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU C 180 del 29.5.2020, pag. 4). Tutti i pareri della BCE sono pubblicati su EUR-Lex.

(5)  Per ulteriori informazioni sull’approccio «single stack» per i requisiti patrimoniali basati sul rischio, consultare il documento Questions and Answers (domande e risposte) della Commissione.

(6)  Comitato europeo per il rischio sistemico, Vulnerabilities in the residential real estate sectors of the EEA countries, febbraio 2022.

(7)  Banca centrale europea, Financial Stability Review, novembre 2021.

(8)  Si veda la relazione della Commissione.

(9)  Conformemente all’OSC 10 dei principi di Basilea.

(10)  Cfr. la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi, i rischi ambientali, sociali e di governance e che modifica la direttiva 2014/59/UE.

(11)  Cfr. CRE 20.59 dei principi di Basilea.

(12)  I requisiti patrimoniali dei conglomerati finanziari guidati dalle banche risentono anche delle disposizioni di cui ai punti iii) e v) a causa del cosiddetto compromesso danese, secondo cui le disponibilità delle banche in strumenti di capitale emessi da imprese di assicurazione appartenenti allo stesso conglomerato finanziario possono essere ponderate per il rischio anziché dedotte.

(13)  Cfr. nota 1 in SCO30.5.

(14)  Parere CON/2017/46 della Banca centrale europea, dell’8 novembre 2017, sulle modifiche al quadro dell’Unione in materia di requisiti patrimoniali degli enti creditizi e delle imprese di investimento (GU C 34 del 31.1.2018, pag. 5).

(15)  Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2014), Regulatory Cosistency Assessment Programme (RCAP) — Assessment of Basel III Regulations — European Union (Programma di valutazione della coerenza della regolamentazione (RCAP) — Valutazione dei regolamenti Basilea III — Unione europea), disponibile sul sito Internet della Banca dei regolamenti internazionali all’indirizzo www.bis.org

(16)  Ciò è stato evidenziato anche dal parere dell’Autorità bancaria europea (2019) sulle riforme di Basilea III in materia di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) e rischio di mercato, raccomandazione CVA2: esenzioni dal CVA, pag. 9, disponibile sul sito web dell’ABE all’indirizzo www.eba.europa.eu

(17)  Si veda la relazione della Commissione explanatory memorandum.

(18)  Si veda in particolare Basilea III: Completamento delle riforme post-crisi (bis.org).

(19)  Ad esempio, all’articolo 142, paragrafo 1, punto 5bis), le «grandi imprese» sono definite con riferimento alla metrica «vendite», mentre nel nuovo articolo 5, paragrafo 8, le «piccole e medie imprese» sono definite con riferimento al «fatturato» metrico.

(20)  Ad esempio, con riferimento alle informazioni ESG e IRRBB.

(21)  Cfr. la nota 10 supra.

(22)  Autorità bancaria europea (2021), relazione dell’ABE sulla gestione e la vigilanza dei rischi ESG per gli enti creditizi e le imprese di investimento (EBA/REP/2021/18), disponibile sul sito web dell’ABE all’indirizzo www.eba.europa.eu


16.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 233/22


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell’11 aprile 2022

su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148

(CON/2022/14)

(2022/C 233/03)

Introduzione e base giuridica

In data 16 dicembre 2020, la Commissione europea ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (1) (di seguito la «proposta di direttiva»). Il 3 dicembre 2021 il Consiglio dell’Unione europea ha approvato il suo orientamento generale sulla proposta di direttiva (2). La Banca centrale europea (BCE) è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 127, paragrafo 4, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la proposta di direttiva contiene disposizioni che rientrano nella sua sfera di competenza, in particolare la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, il contributo alla buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la stabilità del sistema finanziario e i compiti della BCE relativi alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 2, quarto trattino, dell’articolo 127, paragrafo 5 e dell’articolo 127, paragrafo 6, del trattato. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

Osservazioni di carattere generale

La BCE sostiene fermamente gli obiettivi della proposta di direttiva di aumentare il livello di resilienza informatica (ciberresilienza) in tutti i settori pertinenti, ridurre le disomogeneità nel mercato interno e migliorare il livello di consapevolezza situazionale e la capacità collettiva di preparazione e risposta, garantendo una cooperazione efficiente nell’Unione.

La BCE riconosce l’importanza di mantenere forti legami tra la proposta di direttiva e il settore finanziario, che dovrebbe continuare a far parte dell’ecosistema delle reti e dei sistemi informativi (NIS) per promuovere la valutazione coerente dei rischi associati alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) nell’Unione, l’effettivo scambio di informazioni intersettoriale e la collaborazione nella gestione delle minacce informatiche. A tal fine, le autorità competenti ai sensi della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (3) (di seguito, la «proposta di regolamento DORA») dovrebbero poter partecipare alle discussioni strategiche delle politiche e ai lavori tecnici del gruppo di cooperazione NIS, nonché scambiare informazioni e cooperare ulteriormente con i punti di contatto unici e con i team nazionali di risposta agli incidenti di sicurezza informatica di cui alla proposta di direttiva (4).

1.   Ambito di applicazione della proposta di direttiva

1.1

La BCE evince che, per quanto riguarda i soggetti del settore finanziario, la proposta di regolamento DORA sarà considerata una normativa settoriale che introduce obblighi di gestione dei rischi di cibersicurezza e di segnalazione degli incidenti i cui effetti siano almeno equivalenti a quelli degli obblighi di cui alla proposta di direttiva (5). Pertanto, le disposizioni della proposta di direttiva riguardanti la gestione dei rischi di cibersicurezza, gli obblighi di segnalazione, la condivisione delle informazioni, la vigilanza e l’esecuzione non si applicano ai soggetti finanziari contemplati nella proposta di regolamento DORA (6). Come chiarito nei considerando della proposta di direttiva, invece delle disposizioni stabilite dalla proposta di direttiva dovrebbero applicarsi quelle della proposta di regolamento DORA relative alle misure di gestione dei rischi relativi alle TIC, alla gestione degli incidenti connessi alle TIC e alla segnalazione degli incidenti, nonché alle prove di resilienza operativa digitale, agli accordi di condivisione delle informazioni e al rischio di terze parti relativo alle TIC (7).

1.2

La BCE rileva inoltre che il Consiglio, nel proprio orientamento generale sulla proposta di direttiva, propone una modifica volta a escludere dall’applicazione della proposta di direttiva i «soggetti che svolgono attività nel settore giudiziario, dei parlamenti o delle banche centrali» (8). La BCE è consapevole del fatto che la modifica proposta si estenderebbe a tutti i compiti e competenze fondamentali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), come stabilito all’articolo 127, paragrafo 2, del trattato e all’articolo 3, paragrafo 1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC»), quali la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. A tale riguardo, si ritiene che le infrastrutture dei mercati finanziari possedute e gestite dall’Eurosistema, come TARGET2 e TARGET2-Securities, rientrino nell’esclusione delle banche centrali dall’ambito di applicazione della proposta di direttiva, proposta dal Consiglio.

2.   Competenze di sorveglianza del SEBC e dell’Eurosistema

2.1

Unitamente all’obiettivo primario del SEBC di mantenere la stabilità dei prezzi e in conformità all’articolo 127, paragrafo 2, del trattato, uno dei compiti fondamentali da assolvere attraverso il SEBC è quello di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento (9). Nell’assolvimento di tale compito fondamentale, la BCE e le banche centrali nazionali possono accordare facilitazioni, e la BCE può stabilire regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all’interno dell’Unione e nei rapporti con i paesi terzi (10). Nell’esercizio del suo ruolo di sorveglianza, la BCE ha adottato il regolamento della Banca centrale europea (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) (11) (di seguito, il «regolamento SPIS»), che traduce i Principi CPSS-IOSCO per le infrastrutture dei mercati finanziari (12) in una legge direttamente applicabile. Il regolamento SPIS stabilisce requisiti sia per i sistemi di pagamento di importo rilevante che per quelli al dettaglio di importanza sistemica, siano essi di proprietà pubblica o privata. I requisiti previsti dal regolamento SPIS comprendono già, tra l’altro, la gestione del rischio operativo e l’istituzione di un quadro per la ciberresilienza (13).

2.2

Oltre ai sistemi di pagamento di importanza sistemica, la sorveglianza dell’Eurosistema riguarda i sistemi di pagamento non di importanza sistemica, gli strumenti di pagamento elettronico, gli schemi e le disposizioni, nonché altre infrastrutture e fornitori di servizi critici, come stabilito nel quadro di riferimento della politica di sorveglianza dell’Eurosistema (14). I sistemi di pagamento e gli altri dispositivi oggetto della sorveglianza dell’Eurosistema non sono espressamente inclusi nell’ambito di applicazione della proposta di direttiva (15). Allo stesso tempo, dal momento che la proposta di direttiva è uno strumento di armonizzazione minima (16), la normativa di attuazione adottata dagli Stati membri potrebbe poi sovrapporsi alla competenza dell’Eurosistema in materia di sorveglianza. Per evitare che ciò accada, le competenze del SEBC ai sensi del trattato e dello Statuto del SEBC, nonché le competenze dell’Eurosistema ai sensi del regolamento SPIS e, in generale, del quadro di riferimento della politica di sorveglianza dell’Eurosistema, dovrebbero essere espressamente riconosciute nei considerando della proposta di direttiva.

3.   Rischio di terze parti relativo alle TIC, gestione delle crisi e degli incidenti su vasta scala, condivisione delle informazioni e strategia nazionale per la cibersicurezza

3.1   Gestione del rischio di terze parti relativo alle TIC

3.1.1

La proposta di direttiva conferisce alle autorità competenti, nell’esercizio dei rispettivi poteri di esecuzione nei confronti dei soggetti essenziali, il potere di emanare istruzioni vincolanti o un’ingiunzione che impongano a tali soggetti di porre rimedio alle carenze individuate o alle violazioni degli obblighi stabiliti dalla proposta di direttiva (17). Al contempo, l’«Autorità di sorveglianza capofila» designata ai sensi della proposta di regolamento DORA, può impartire raccomandazioni ai fornitori terzi di servizi di TIC critici per gestire i potenziali rischi sistemici derivanti dalla diffusione delle pratiche di esternalizzazione e dalla concentrazione dei servizi di TIC forniti da terzi (18).

3.1.2

Considerato che un soggetto essenziale ai sensi della proposta di direttiva può essere altresì designato come fornitore terzo di servizi di TIC critici ai sensi della proposta di regolamento DORA, la BCE ribadisce (19) che occorre evitare la formulazione di raccomandazioni contrastanti e istruzioni vincolanti. A tale riguardo, la BCE accoglie favorevolmente l’orientamento generale del Consiglio sulla proposta di direttiva. Secondo tale orientamento le autorità competenti devono informare il «forum di sorveglianza», istituito dalla proposta di regolamento DORA, quando esercitano i propri poteri di vigilanza ed esecuzione con riferimento a un soggetto essenziale designato come fornitore terzo di servizi di TIC critici ai sensi della proposta di regolamento DORA (20).

3.2   Gestione delle crisi e degli incidenti su vasta scala

3.2.1

Ai sensi della proposta di direttiva (21), gli Stati membri designano una o più autorità competenti responsabili della gestione delle crisi e degli incidenti su vasta scala. Come chiarito dai considerando della proposta di direttiva, per incidente su vasta scala si dovrebbe intendere un incidente che ha un impatto significativo su almeno due Stati membri o che causa perturbazioni che superano la capacità di risposta di uno Stato membro. Gli incidenti su vasta scala possono trasformarsi in vere e proprie crisi che pregiudicano il corretto funzionamento del mercato interno (22).

3.2.2

Mentre le autorità competenti, designate ai sensi della proposta di regolamento DORA, rimangono responsabili della gestione degli incidenti di cibersicurezza che riguardano le entità finanziarie, la cooperazione con le strutture e le autorità istituite a norma della proposta di direttiva è di fondamentale importanza per assicurare una risposta coordinata in tutta l’Unione. A tal fine, la BCE accoglierebbe favorevolmente la partecipazione delle autorità competenti designate ai sensi della proposta di regolamento DORA, inclusa la BCE, nella Rete europea delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche (EU-CyCLONe) (23), laddove gli incidenti di cibersicurezza su vasta scala incidano sul settore finanziario.

3.3   Condivisione delle informazioni

3.3.1

Come già indicato, la BCE sostiene con forza la cooperazione tra le autorità competenti designate ai sensi della proposta di regolamento DORA e le strutture e le autorità istituite ai sensi della proposta di direttiva. In particolare, la condivisione delle informazioni tra le autorità può consentire l’apprendimento intersettoriale, contribuire a prevenire e a gestire in modo efficace gli attacchi informatici e promuovere una valutazione coerente dei rischi connessi alle TIC in tutta l’Unione. Cionondimeno, la BCE sottolinea che lo scambio di informazioni dovrebbe avvenire in presenza di meccanismi di classificazione e condivisione delle informazioni chiaramente definiti, accompagnati da adeguate garanzie per assicurare la riservatezza (24). La BCE accoglie favorevolmente l’orientamento generale del Consiglio sulla proposta di direttiva, che propone lo scambio regolare di informazioni pertinenti tra le autorità (25), l’introduzione di accordi di cooperazione che specifichino un meccanismo per lo scambio di informazioni (26), e la trasmissione automatica e diretta delle segnalazioni di incidenti (27). A tale riguardo si dovrebbe assicurare che le informazioni riservate di cui alle disposizioni sul segreto professionale ai sensi della proposta di regolamento DORA (28) o della pertinente normativa settoriale (29) possano essere scambiate con le autorità competenti di cui alla proposta di direttiva solo nella misura in cui tale scambio sia necessario affinché le autorità competenti applichino le disposizioni della proposta di direttiva (30).

3.4   Strategia nazionale per la cibersicurezza

3.4.1

Ai sensi della proposta di direttiva, gli Stati membri adottano una strategia nazionale per la cibersicurezza che definisce obiettivi strategici e adeguate misure strategiche e normative al fine di raggiungere e mantenere un livello elevato di cibersicurezza (31). Come chiarito nei considerando della proposta di direttiva, gli Stati membri dovrebbero inoltre continuare a includere il settore finanziario nelle rispettive strategie di cibersicurezza (32). Indicativamente, nell’ambito delle loro strategie nazionali per la cibersicurezza, gli Stati membri dovrebbero adottare misure relative alla cibersicurezza nella catena di approvvigionamento dei prodotti e dei servizi delle TIC utilizzati da soggetti per la fornitura dei loro servizi. Per quanto riguarda il settore finanziario, le strategie nazionali per la cibersicurezza dovrebbero essere coerenti con il quadro normativo derivante dalla proposta di regolamento DORA. A tal riguardo, la BCE ritiene che siano necessari ulteriori chiarimenti per garantire che le strategie nazionali per la cibersicurezza siano coerenti con la normativa settoriale.

Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito internet EUR-Lex.

Fatto a Francoforte sul Meno, l’11 aprile 2022

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  COM (2020) 823 final.

(2)  Disponibile sul sito internet del Consiglio all’indirizzo www.consilium.europa.eu

(3)  COM(2020) 595 final.

(4)  Cfr. paragrafo 1.5 del Parere CON/2021/20 della Banca centrale europea, del 4 giugno 2021, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (GU C 343 del 26.8.2021, pag. 1). Tutti i pareri della BCE sono pubblicati su EUR-Lex. Articoli 17, paragrafo 5, e 42 della proposta di regolamento DORA; articolo 11 della proposta di direttiva.

(5)  Articolo 2, paragrafo 6, della proposta di direttiva.

(6)  Considerando 13 e articolo 2, paragrafo 6, della proposta di direttiva.

(7)  Considerando 13 della proposta di direttiva.

(8)  Articolo 2, paragrafo 3 bis, primo comma, lettera b), dell’orientamento generale del Consiglio sulla proposta di direttiva.

(9)  Articolo 127, paragrafo 2, del trattato e articolo 3.1 dello Statuto del SEBC.

(10)  Articolo 22 dello Statuto del SEBC.

(11)  Regolamento della Banca centrale europea (UE) n. 795/2014, del 3 luglio 2014, sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 16).

(12)  Cfr. Comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento (Committee of Payment and Settlement Systems, CPSS) e Comitato tecnico dell’Organizzazione internazionale delle commissioni sui titoli (International Organisation of Securities Commissions, IOSCO) disponibili sul sito Internet della Banca per i regolamenti internazionali all’indirizzo www.bis.org. La responsabilità D stabilisce che «tutti i membri del CPSS e della IOSCO sono tenuti ad applicare i principi alle pertinenti FMI nelle rispettive giurisdizioni nella misura massima consentita dal quadro giuridico della loro giurisdizione».

(13)  Articolo 15 del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28).

(14)  Eurosystem oversight policy framework, versione rivista (luglio 2016), disponibile sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.

(15)  Articolo 2 della proposta di direttiva e allegati I e II della proposta di direttiva.

(16)  Articolo 3 della proposta di direttiva.

(17)  Articolo 29, paragrafo 4, lettera b) della proposta di direttiva.

(18)  Articolo 31 della proposta di regolamento DORA.

(19)  Cfr. paragrafo 1.2 del parere CON/2021/20.

(20)  Articolo 29, paragrafo 10 dell’orientamento generale del Consiglio sulla proposta di direttiva.

(21)  Articolo 7, paragrafo 1 della proposta di direttiva.

(22)  Considerando 27 della proposta di direttiva.

(23)  Articolo 14 della proposta di direttiva.

(24)  Cfr. paragrafo 1.5 del parere CON/2021/20.

(25)  Articolo 11, paragrafo 5 dell’orientamento generale del Consiglio sulla proposta di direttiva.

(26)  Considerando 23bis dell’orientamento generale del Consiglio sulla proposta di direttiva.

(27)  Considerando 13 dell’orientamento generale del Consiglio sulla proposta di direttiva

(28)  Articolo 49 della proposta di regolamento DORA.

(29)  Articoli da 53 a 62 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176, 27.6.2013, pag. 338).

(30)  Articoli 2, paragrafo 5 e 11, paragrafo 4, della proposta di direttiva.

(31)  Articolo 5 della proposta di direttiva.

(32)  Considerando 13 della proposta di direttiva.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

16.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 233/26


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2022

relativa alla nomina di quattro membri del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali

(2022/C 233/04)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell’Unione per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali (1), in particolare l’articolo 65, paragrafo 1,

visto l’elenco dei candidati presentato al Consiglio dalla Commissione europea il 27 gennaio 2022,

visti i pareri espressi dal Parlamento europeo con lettera del 24 maggio 2022,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 726/2004, il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali («consiglio di amministrazione») attualmente in carica scadrà il 14 giugno 2022. I membri del consiglio di amministrazione il cui mandato inizia il 15 giugno 2022 devono essere nominati secondo la procedura di designazione e di nomina stabilita nel regolamento (CE) n. 726/2004.

(2)

L’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004 prevede che il consiglio di amministrazione comprenda anche due rappresentanti delle organizzazioni dei pazienti, un rappresentante delle organizzazioni dei medici e un rappresentante delle organizzazioni dei veterinari.

(3)

Tali membri devono essere nominati dal Consiglio, in consultazione con il Parlamento europeo, sulla base di un elenco stilato dalla Commissione, che deve contenere nominativi in numero notevolmente superiore ai posti da ricoprire. Il loro mandato dev’essere di tre anni e può essere rinnovato.

(4)

Il 27 gennaio 2022 la Commissione ha preparato e presentato al Consiglio un elenco di candidati. I candidati inclusi nell’elenco presentato dalla Commissione sono stati selezionati a seguito di un invito a manifestare interesse e sulla base delle loro qualifiche e della loro vasta gamma di pertinenti conoscenze specialistiche, nonché sulla base delle loro competenze in materia di gestione e dell’esperienza acquisita nel settore dei medicinali per uso umano o veterinario.

(5)

L’elenco presentato dalla Commissione è stato esaminato al fine di nominare i quattro membri del consiglio di amministrazione che rappresentano la società civile sulla scorta della documentazione fornita dalla Commissione e alla luce dei pareri espressi dal Parlamento europeo. La nomina di tali membri, mediante la presente decisione, garantisce inoltre che nel consiglio di amministrazione siano disponibili i più alti livelli di qualifica, una vasta gamma di pertinenti conoscenze specialistiche e la distribuzione geografica più ampia possibile nell’ambito dell’Unione, nonché competenze pertinenti in materia di gestione ed esperienza acquisita nel settore dei medicinali per uso umano o veterinario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti persone sono nominate membri del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali per un periodo di tre anni a decorrere dal 15 giugno 2022:

ORGANIZZAZIONI DEI PAZIENTI

ORGANIZZAZIONI DEI MEDICI

ORGANIZZAZIONI DEI VETERINARI

sig. Marco GRECO

sig.ra Virginie HIVERT

sig. Denis LACOMBE

sig.ra Despoina IATRIDOU

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 13 giugno 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. FESNEAU


(1)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.


Commissione europea

16.6.2022   

IT

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C 233/28


Tassi di cambio dell’euro (1)

15 giugno 2022

(2022/C 233/05)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0431

JPY

yen giapponesi

140,49

DKK

corone danesi

7,4392

GBP

sterline inglesi

0,86328

SEK

corone svedesi

10,6278

CHF

franchi svizzeri

1,0435

ISK

corone islandesi

137,50

NOK

corone norvegesi

10,3868

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,703

HUF

fiorini ungheresi

397,96

PLN

zloty polacchi

4,6690

RON

leu rumeni

4,9427

TRY

lire turche

18,0465

AUD

dollari australiani

1,5051

CAD

dollari canadesi

1,3498

HKD

dollari di Hong Kong

8,1883

NZD

dollari neozelandesi

1,6706

SGD

dollari di Singapore

1,4519

KRW

won sudcoreani

1 346,86

ZAR

rand sudafricani

16,7111

CNY

renminbi Yuan cinese

7,0013

HRK

kuna croata

7,5245

IDR

rupia indonesiana

15 361,97

MYR

ringgit malese

4,6037

PHP

peso filippino

55,627

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

36,529

BRL

real brasiliano

5,3164

MXN

peso messicano

21,4763

INR

rupia indiana

81,5142


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


16.6.2022   

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C 233/29


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006) (1)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 233/06)

Decisione di rilascio di un’autorizzazione

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Nome della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numero dell’autorizzazione

Uso autorizzato

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2022) 3678

9 giugno 2022

Triossido di cromo

N. CE: 215-607-8, n. CAS: 1333-82-0

Dicromato di sodio

N. CE: 234-190-3, n. CAS: 7789-12-0, 10588-01-9

Tata Steel IJmuiden B.V., Wenckebachstraat 1, 1951 JZ Velsen-Noord, Paesi Bassi

REACH/22/24/0

Uso del triossido di cromo per la passivazione della banda stagnata elettrolitica (ETP)

31 dicembre 2027

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.

REACH/22/24/1

Uso del dicromato di sodio per la passivazione della banda stagnata elettrolitica (ETP)


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea: Authorisation (europa.eu)


16.6.2022   

IT

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C 233/30


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1))

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 233/07)

Decisione di rilascio di un’autorizzazione

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Nome della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numero dell’autorizzazione

Uso autorizzato

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2022) 3685

9 giugno 2022

Triossido di cromo

N. CE: 215-607-8, n. CAS: 1333-82-0

Safran Aircraft Engines, 2 Boulevard du Général-Martial-Valin, 75724 Paris Cedex 15, Francia

REACH/22/25/0

Uso industriale di miscele a base di triossido di cromo per il trattamento superficiale dei pezzi di ricambio per prodotti fuori produzione di motori per aeromobili militari, comprese le componenti critiche per la sicurezza la cui avaria compromette l’aeronavigabilità

31 dicembre 2029

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito internet della Commissione europea al seguente indirizzo: Authorisation (europa.eu).


16.6.2022   

IT

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C 233/31


Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

(2022/C 233/08)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono così modificate:

A pagina 405 è inserita la nota esplicativa seguente:

«9405 31 00

e Stringhe luminose del tipo

9405 39 00

utilizzato per gli alberi di Natale Queste sottovoci comprendono le stringhe/catene luminose dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale.

Le caratteristiche oggettive di questi articoli, quali la lunghezza della catena, il tipo di luci, la distanza tra le lampade, la forma delle “lampadine” (forma standard o a tema natalizio) nonché la facilità con cui possono essere maneggiati per essere posizionati sull’albero di Natale, indicano che sono destinati ad essere utilizzati principalmente per decorare un albero di Natale illuminandolo.

Le “lampadine” a tema natalizio possono essere a forma di fiocchi di neve, stelle, stalattiti o altre immagini che richiamano l’inverno; non è indispensabile che ci sia un nesso basato su tradizioni di lunga data.

Esempi di prodotti da classificare nelle sottovoci 9405 31 00 e 9405 39 00 come “Stringhe luminose del tipo utilizzato per gli alberi di Natale”:

Image 17

Image 18

Rete leggera costituita da cavi elettrici di colore verde scuro che comportano 160 mini lampade a incandescenza trasparenti (1,5 V/0,5 V) collegate in modo da formare un reticolato di 320 × 150 cm. Le dimensioni della rete ne permettono la collocazione agevole su un albero di Natale. Il colore dei cavi e le dimensioni delle maglie (19 × 19 cm), che permettono di disporre la rete anche alla base dei rami infilandola attraverso le punte, sono tali per cui, una volta accesa la rete, i cavi e le lampadine sono nascosti dal bagliore esterno delle luci, offrendo un effetto decorativo uniforme.

Ghirlanda luminosa di 55 m di lunghezza costituita da un cavo elettrico munito di 240 mini lampade a incandescenza (2,5 V/0,25W). La distanza tra ciascuna lampada è di 21 cm. La ghirlanda può essere utilizzata sia all’interno che all’esterno.

Sono escluse da queste sottovoci le stringhe luminose che non sono destinate ad essere utilizzate principalmente per un albero di Natale e che sono destinate ad essere utilizzate per vari scopi decorativi nel corso dell’anno, ad esempio per decorare case, balconi, luoghi di feste di matrimonio, giardini o per decorare oggetti più piccoli quali una corona di fiori, un vaso da fiori o un tavolo.

Non rientrano inoltre in questa sottovoce le stringhe luminose con lampade a forma di zucca o di cuore, ad esempio, in quanto le lampade non sono a tema natalizio.

Esempi di prodotti da classificare nella sottovoce 9405 4x come “Altri apparecchi elettrici per l’illuminazione”:

Image 19

Image 20

Tendine luminose a LED a forma di ghirlanda (disponibili in varie lunghezze) costituite da due cavi elettrici isolati, da cui pendono trecce di varie lunghezze (di lunghezza compresa tra 30 e 70 cm) a intervalli di circa 15 cm. Le trecce sono dotate di circa 200 sorgenti luminose a LED in totale. La ghirlanda è dotata di un cavo di collegamento e di un trasformatore.

Catena luminosa a micro LED, di una lunghezza totale di 240 cm, costituita da un filo metallico e da 40 sorgenti luminose a distanza di 5 cm, alimentata a batteria.


Image 21

Catena luminosa a micro LED, di una lunghezza totale di 860 cm (di cui 500 cm come cavo di raccordo), costituita da un filo metallico e da 360 sorgenti luminose a distanza di 1 cm. La catena luminosa è dotata di un trasformatore.»


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  GU C 119 del 29.3.2019, pag. 1.


16.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 233/33


Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

(2022/C 233/09)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono così modificate:

A pagina 394 è inserita la nota esplicativa seguente:

«9113

Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti

Questa voce comprende tutti i tipi di cinturini e braccialetti per orologi utilizzati per fissare al polso tutti i tipi di orologi (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9113). Essa comprende cinturini e braccialetti per:

orologi e cosiddetti “smartwatch” delle voci 9101 e 9102; e

i cosiddetti “smartwatch” della voce 8517 (compresi cinturini e braccialetti muniti di adattatori speciali o di dispositivi di chiusura di un produttore specifico da fissare unicamente a uno specifico “smartwatch”).

La classificazione a livello di sottovoce è determinata dal loro materiale costitutivo. I cinturini e i braccialetti costituiti da materiali diversi sono classificati secondo la materia costitutiva che conferisce loro il carattere essenziale ai sensi della regola generale 3 b).»

A pagina 352 è inserita la nota esplicativa seguente:

«8517 79 00

Altri

La presente sottovoce non comprende i cinturini e i braccialetti presentati separatamente per fissare al polso i cosiddetti “smartwatch” della voce 8517 (voce 9113). Anche se muniti di adattatori speciali o di dispositivi di chiusura di un produttore specifico da fissare unicamente a uno specifico cosiddetto “smartwatch”, i braccialetti e i cinturini restano classificati nella voce 9113."

Cfr. nota esplicativa della voce 9113.»


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  GU C 119 del 29.3.2019, pag. 1.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

16.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 233/34


Comunicazione pubblicata a norma dell’articolo 13 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi in merito allo scioglimento e alla conseguente liquidazione della Sberbank Europe AG (ente creditizio austriaco in fase di liquidazione)

(2022/C 233/10)

INVITO ALL’INSINUAZIONE DI UN CREDITO. TERMINI DA OSSERVARE

Con decisione dell’assemblea generale del 21 aprile 2022 ai sensi dell’articolo 203, comma 1, punto 2, della legge federale sulle società per azioni (Aktiengesetz – AktG), si comunica lo scioglimento della Sberbank Europe AG, con sede legale e operativa in Schwarzenbergplatz 3, 1010 Vienna, iscritta nel registro delle imprese della Repubblica d’Austria con il numero FN 161285i. L’ente creditizio, che possiede una succursale in Germania denominata anche «Sberbank Direct», si trova in fase di liquidazione ai sensi del diritto austriaco.

Gli attuali membri del consiglio di amministrazione, Sonja Sarközi, Pavel Barchugov, Alexander Witte e Aleksei Mikhailov, rimangono in funzione seppur nel ruolo di liquidatori.

Si invitano i creditori della società a indirizzare la richiesta di insinuazione dei propri crediti ai suddetti liquidatori all’indirizzo: Schwarzenbergplatz 3, 1010 Vienna.

Sonja SARKÖZI, Pavel BARCHUGOV, Alexander WITTE e Aleksei MIKHAILOV

Sberbank Europe AG in fase di liquidazione


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ufficio europeo di selezione del personale

16.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 233/35


BANDO DI CONCORSO GENERALE

(2022/C 233/11)

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il seguente concorso generale:

EPSO/AD/400/22 - Amministratori (AD 7) ed esperti (AD 9) nei settori dell’industria della difesa e dello spazio

Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 233 A del 16 giugno 2022 .

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

16.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 233/36


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10748 – MACQUARIE / BCI / NATIONAL GRID / NATIONAL GRID GAS)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 233/12)

1.   

In data 8 giugno 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited, appartenente a Macquarie Group Limited («Macquarie», Australia),

British Columbia Investment Management Corporation («BCI», Canada),

National Grid plc («National Grid», Regno Unito),

le attività di trasporto e misurazione del gas di National Grid («National Grid Gas», Regno Unito).

Macquarie, BCI e National Grid acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di National Grid Gas.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Macquarie opera su scala mondiale nei servizi bancari, finanziari, di consulenza, di investimento e di gestione patrimoniale;

BCI è un agente del governo della Columbia Britannica canadese che investe in una serie di tipologie di attività per conto di clienti del settore pubblico della Columbia Britannica;

National Grid possiede e gestisce infrastrutture regolamentate per l’energia elettrica e il gas in Gran Bretagna e negli Stati Uniti nordorientali;

National Grid Gas svolge due attività principali: i) possiede e gestisce il sistema nazionale di trasporto del gas in Gran Bretagna e ii) possiede e gestisce National Grid Metering, una compagnia di misurazione del gas.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10748 – MACQUARIE / BCI / NATIONAL GRID / NATIONAL GRID GAS

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 2 29 64301

Indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

16.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 233/38


Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2022/C 233/13)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA / DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

«Scalogno di Romagna»

n. UE: PGI-IT-1539-AM01- 11.1.2021

DOP ( ) IGP (X)

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Gruppo: Consorzio Scalogno di Romagna

Indirizzo: C/o Comune di Riolo Terme, Via Aldo Moro 2, 48025 Riolo Terme – Ravenna, Italy

E-mail: consorzioscalognodiromagna@gmail.com

Il Consorzio Scalogno di Romagna è legittimato a presentare la domanda di modifica ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 12511 del 14 ottobre 2013.

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro [da precisare]

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifiche

Descrizione del prodotto

L’articolo 2:

«L’indicazione “Scalogno di Romagna” designa esclusivamente il bulbo cipollino delle specie Allium ascalonicum».

è così modificato e integrato:

«L’indicazione “Scalogno di Romagna” designa esclusivamente il bulbo cipollino delle specie Allium ascalonicum ecotipo romagnolo.

I bulbi dello “Scalogno di Romagna” presentano una forma allungata a fiaschetto, con una tunica esterna coriacea la cui colorazione può variare dal giallo al cuoio fino al fulvo, bruno o grigio mentre la parte carnosa interna ha una colorazione dal bianco al violaceo striato.

L’ecotipo romagnolo presenta radici lunghe e folte con foglie di forma affusolata, di colore verde chiaro.

I bulbilli, al momento della raccolta, si trovano uniti in un caspo dove, in numero variabile, si trovano legati tra loro dall’apparato radicale.

L’odore è pungente. Il sapore è dolce e delicato, più simile alla cipolla che all’aglio. Le caratteristiche aromatiche si avvicinano a quelle proprie delle liliacee e sono influenzate dalle considerevoli quantità di zolfo che assorbe dal terreno, mesoelemento che ne caratterizza il sapore e l’odore.

Il prodotto viene consumato fresco, essiccato ed è anche diffusa la conservazione sott’olio.

Tutte queste caratteristiche lo differenziano con evidenza dalle altre tipologie di scalogno».

Le modifiche apportate indicano in modo più preciso la tipologia del prodotto, rappresentata dall’ecotipo romagnolo, riportato anche nel disciplinare di produzione integrata della Regione Emilia-Romagna.

Tutte le integrazioni riguardano caratteristiche che rendono lo «Scalogno di Romagna» riconoscibile con facilità, e che lo differenziano in modo evidente da ogni altro tipo di scalogno.

Queste caratteristiche sono sempre state peculiarità del prodotto, espresse anche tramite documentazione fotografica, e vengono meglio dettagliate, allo scopo di facilitarne la riconoscibilità a favore dei consumatori e dei soggetti incaricati del controllo.

La modifica riguarda anche il punto 5b) della scheda riepilogativa e si applica al punto 3.2 del documento unico.

Zona geografica

Il disciplinare riscontra la modifica della denominazione della provincia di Forlì, che è stata denominata «provincia di Forlì-Cesena», e non comporta modifiche dell’area di produzione.

La modifica riguarda anche il punto 5c) della scheda riepilogativa e si applica al punto 4 del documento unico.

Prova dell’origine

Il testo originariamente riportato dall’art. 5 comprende indicazioni riguardanti normative non più in vigore; l’articolo riguardante la prova dell’origine è pertanto sostituito dal seguente testo:

«Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione degli agricoltori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo».

Metodo di produzione

Vengono indicate in modo più appropriato le condizioni riguardanti il divieto di ristoppio.

La frase «Devono trascorrere almeno 5 anni per il ritorno dello Scalogno sullo stesso appezzamento» è infatti sufficiente a esprimere tale divieto. La frase «Non è ammesso il ristoppio» è quindi ridondante e viene eliminata.

Si interviene con una precisazione sulle pratiche di successione colturale, al fine di evitare possibili dubbi nell’interpretazione, riformulando in modo più chiaro quanto già indicato dal disciplinare, cioè che lo Scalogno di Romagna non può essere coltivato in successione a solanacee, barbabietole e cavoli. La frase riformulata è la seguente: «È inoltre vietato coltivarlo in successione a solanacee, a barbabietole e a cavoli.»

Con riferimento alle modalità di trapianto si prescrive l’uso di bulbilli della specie Allium ascalonicum ecotipo romagnolo perché, in corrispondenza con quanto indicato nella parte relativa al legame con la zona d’origine, è possibile riprodurre lo «Scalogno di Romagna» solo tramite il reimpianto di bulbilli dello specifico ecotipo. Pertanto la seguente frase «L’impianto si deve effettuare nei mesi di novembre-dicembre, mentre la raccolta è attuata a partire dal mese di giugno dell’anno successivo» è cosi integrata: «L’impianto si deve effettuare nei mesi di novembre-dicembre, mettendo a dimora bulbilli della specie Allium ascalonicum ecotipo romagnolo, mentre la raccolta è attuata a partire dal mese di giugno dell’anno successivo».

Infine, la produzione massima unitaria, già indicata in 60-80 quintali per ettaro, viene definita con precisione (80 quintali per ettaro) per facilitare i controlli.

La modifica riguarda anche il punto 5e) della scheda riepilogativa.

Legame con l’ambiente

Il testo riguardante il legame con l’ambiente non è presente nel disciplinare vigente, risalente al 1997. È stato quindi predisposto un testo contenente la descrizione del legame con l’ambiente già presente nella documentazione depositata su DOOR, integrato da altre notizie storiche riguardanti la reputazione dello «Scalogno di Romagna».

A integrazione, inoltre, di quanto già affermato dal disciplinare e dalla scheda riepilogativa, si dà atto della caratteristica fondamentale di non creare infiorescenza, caratteristica propria dello «Scalogno di Romagna».

Il testo del disciplinare è quindi così integrato:

«Il legame tra lo “Scalogno di Romagna” e la zona geografica si basa sulla reputazione del prodotto. Lo “Scalogno di Romagna” è infatti noto quale particolare ecotipo di scalogno, che possiede caratteristiche proprie, diverse da quelle di altre tipologie presenti sul mercato.»

I terreni idonei per la coltivazione dello «Scalogno di Romagna» sono di natura collinare, tessitura media tendente all’argilloso, asciutti, ben dotati di potassio e sostanza organica, ben esposti e ben drenati. Sono terreni caratteristici della catena gessosa «La Vena dei Gessi Romagnola», che attraversando buona parte della zona di produzione, caratterizza e influenza tutto il territorio dell’areale, conferendo ai terreni una certa tendenza all’alcalinità. Inoltre il territorio dell’areale di produzione è noto quale zona termale, caratterizzata da componenti sulfuree dei terreni e delle acque.

Le qualità aromatiche proprie della famiglia delle liliacee sono così influenzate nelle componenti sulfuree da tali caratteristiche ambientali.

La flora microbica del terreno e la permanenza di attività enzimatiche durante la conservazione o l’essiccazione determinano lo sviluppo dell’aroma tipico, dolce e delicato seppure in presenza di un odore pungente, dello «Scalogno di Romagna».

Peculiarità dello «Scalogno di Romagna» è quella di non creare infiorescenze, pertanto l’unica tecnica di riproduzione possibile e, quindi, permessa è tramite il reimpianto dei bulbilli. Questa caratteristica ha mantenuto inalterato nel tempo il suo patrimonio genetico e le caratteristiche dello specifico ecotipo, non essendovi scambi di polline con altre specie né naturalmente né forzatamente e ha fatto sì che l’ecotipo romagnolo non abbia subito ibridazioni o interventi genetici a cui sono state sottoposte le altre varietà presenti sul mercato.

Lo «Scalogno di Romagna» da sempre non si trova allo stato selvatico, il che sta a significare che le popolazioni, i Celti, che lo portarono nei territori romagnoli coltivarono un prodotto originario ed autentico, che non si poteva in nessun modo né barattare né confondere né sostituire con qualsiasi altro bulbo di liliacea.

Un evidente legame fra «Scalogno di Romagna» e territorio locale è rappresentato dai produttori tutti, compresi coloro che ne coltivano pochi metri quadrati nell’orto di casa propria; grazie anche a loro non si è persa la possibilità di tramandare i preziosi bulbi, di non disperdere un così prezioso omaggio della generosa terra di Romagna. La competenza dei produttori è, inoltre, molto importante nella selezione dei bulbilli, operazione che viene eseguita a mano con eccellente maestria. Da questa selezione una parte viene destinata al consumo, e, abitualmente, la parte caratterizzata da pezzatura media e forma più ricurva viene utilizzata per il trapianto accorciando le radici e le foglie.

Vari scrittori citano tale prodotto, come ad esempio Corrado Contoli, nato e vissuto a Lugo, che nella «Guida alla veritiera cucina romagnola» (1963), nel capitolo «Le pietanze, Le carni di maiale» descrive una pioneristica e suggestiva testimonianza sullo scalogno. Altre testimonianze riguardanti la descrizione del prodotto e il suo uso in numerosissime ricette, risalenti al secolo scorso, sono riportate da Graziano Pozzetto in «Lo scalogno di Romagna. Cibo per Venere», pubblicato nel 2001. Vari cuochi nostrani hanno utilizzato lo «Scalogno di Romagna» nell’elaborazione di vari piatti, fra questi Tarcisio Raccagni dell’allora Albergo Ristorante «Gigiolè» di Brisighella, il quale ha lavorato per il recupero della cucina medioevale nelle cene allestite per le famose Feste medievali di Brisighella.

Si trovano inoltre in rete citazioni di testate che documentano la reputazione dello «Scalogno di Romagna» e il suo uso anche come condimento per la preparazione di vari piatti o nella presentazione sott’olio, come, a titolo di esempio, Giallo Zafferano, La Gazzetta del Gusto, Buonissimo, Geisha Gourmet, Taccuini Gastrosofici.

Quella dello «Scalogno di Romagna» è una storia bella ed esemplare, realizzata grazie al ruolo trainante della Proloco di Riolo Terme che ha realizzato nel 1993 la prima «Fiera dello Scalogno di Romagna», che si svolge ogni anno a fine luglio ed è tuttora esistente."

La modifica riguarda anche il punto 5f) della scheda riepilogativa e si applica al punto 5 del documento unico.

Controlli

Il testo riguardante il controllo, non presente nel disciplinare vigente, viene riportato di seguito:

«La verifica del rispetto del presente disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall’art. 37 del reg. (UE) 1151/2012. L’Organismo di Controllo preposto alla verifica del disciplinare è Check Fruit con sede in via Dei Mille 24, 40121 Bologna, Italy, Tel. 0516494836, Fax 0516494813, mail info@checkfruit.it.»

La modifica riguarda anche il punto 5g) della scheda riepilogativa.

Etichettatura

All’articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche.

1.

 

La frase

«In tutti i casi i contenitori debbono essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contenitore stesso».

è così modificata:

«In tutti i casi i contenitori debbono essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura della confezione stessa».

Si sostituisce la parola «contenitore» con la più appropriata parola «confezione».

La frase

«Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture “Scalogno di Romagna”, seguita immediatamente dalla dizione “Indicazione Geografica Protetta”».

è così modificata:

«Sulle confezioni o mazzi o trecce dovrà essere apposto un cartellino indicante in caratteri di stampa delle medesime dimensioni la dicitura “Scalogno di Romagna” seguita immediatamente dalla dizione “Indicazione Geografica Protetta”.»

Viene introdotto l’obbligo di utilizzare un cartellino riportante le informazioni su tutti i tipi di confezioni utilizzate. Il cartellino riporta le informazioni necessarie e si adatta facilmente ai diversi tipi di confezioni previste dal disciplinare.

La frase

«Ciascun tipo di confezione deve essere autorizzata dalla Regione Emilia-Romagna».

viene eliminata perché incompatibile con la normativa attuale.

La frase

«A richiesta dei produttori interessati può essere utilizzato un simbolo grafico relativo alla immagine artistica, compresa la base colorimetrica eventuale, del logo figurativo o del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la indicazione geografica».

è così modificata:

«Deve comparire il logo distintivo sottostante secondo la base colorimetrica indicata».

Image 22

Si rende pertanto obbligatorio l’utilizzo di un simbolo grafico, includendo la scheda tecnica che riporta la descrizione delle sue caratteristiche.

La frase

«Deve inoltre figurare la dizione “Prodotto in Italia” per le partite destinate alla esportazione».

è così modificata:

«Deve inoltre figurare la dizione “Prodotto in Italia”.»

L’aggiunta in etichetta della dizione «Prodotto In Italia» viene resa obbligatoria per tutte le partite e non solo per quelle destinate all’esportazione per sottolineare a beneficio del consumatore italiano che si tratta di un prodotto coltivato in Italia.

La modifica riguarda anche il punto 5h) della scheda riepilogativa e si applica al punto 3.6 del documento unico.

Altro

Confezionamento

2.

L’articolo 6:

«Lo “Scalogno di Romagna” all’atto dell’immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

A)

prodotto fresco: - mazzetti legati di circa 500 grammi al di sopra del colletto legati con rafia nella parte terminale;

B)

prodotto secco:

1)

mazzetti di bulbi del peso di gr. 500 circa. I mazzetti debbono essere composti da bulbi omogenei di pezzatura grossa. La legatura è fatta con rafia al di sopra dell’apice del bulbillo, ben stretta e con le foglie mozzate 5 cm sopra la legatura.

2)

Trecce. I bulbi devono essere selezionati, intrecciati o con le sole foglie oppure ordite con rafia.

3)

Bulbi secchi in confezione mignon in rete di plastica da gr. 100»

è così modificato:

«Lo “Scalogno di Romagna” all’atto dell’immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

A)

prodotto fresco:

mazzetti legati con rafia o altra fibra di origine vegetale con un peso compreso fra 100 g e 1 kg.

B)

prodotto essiccato:

1)

mazzetti legati, con rafia o altra fibra di origine vegetale, nella parte terminale con un peso compreso fra 100 g e 1 kg. I mazzetti debbono essere composti da bulbi di pezzatura omogenea. La legatura deve essere fatta al di sopra dell’apice del bulbillo, ben stretta e con le foglie mozzate 5 cm circa sopra la legatura.

2)

Trecce composte da bulbi selezionati, di pezzatura omogenea, intrecciati o con le sole foglie oppure ordite con rafia o altra fibra vegetale.

3)

Retine, sacchi o plateaux sigillati: i bulbi secchi con radici recise e di pezzatura variabile possono essere confezionati in retine o sacchi o plateaux sigillati di materiale idoneo al confezionamento di prodotti alimentari, di un peso compreso fra 100 g e 5 kg.

Le confezioni sopra descritte possono essere immesse al consumo anche in imballi di legno, plastica, carta, cartone o materiali vegetali naturali conformi alla normativa vigente.

È altresì ammessa presso i punti vendita la vendita frazionata del prodotto proveniente da confezioni o plateaux sigillati a condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o recipienti recanti, bene in vista, le stesse informazioni previste per le confezioni definite dal presente disciplinare di produzione.

I bulbi destinati alla trasformazione possono essere consegnati anche “alla rinfusa”, in imballaggi o contenitori conformi alla normativa vigente che riportino con caratteri leggibili e visibili su almeno uno dei lati la dicitura “Scalogno di Romagna IGP destinato alla trasformazione”.»

Si aggiorna l’articolo sul confezionamento per adattarlo alle attuali esigenze di mercato, semplificando le modalità di presentazione, prevedendo mazzetti di peso variabile compreso fra 100 g e 1 kg e l’aggiunta del confezionamento in retine, sacchi o plateaux.

Oltre a dare indicazioni sul confezionamento che rendano disponibili al consumatore più tipologie di confezioni, si interviene sulla possibilità di semplificare la gestione del prodotto destinato alla sola trasformazione. Esiste infatti la consuetudine di utilizzare il prodotto sott’olio oppure di arricchire con lo «Scalogno di Romagna» alcuni prodotti o preparazioni alimentari. Con questa modifica si consente di confezionare «alla rinfusa» il prodotto che verrà destinato alla trasformazione.

La modifica riguarda anche il punto 5h) della scheda riepilogativa e si applica al punto 3.5 del documento unico.

Modifiche redazionali

Vengono inseriti nel disciplinare i titoli degli articoli, al fine di definire meglio il contenuto di ciascuno di essi.

DOCUMENTO UNICO

«Scalogno di Romagna»

n. UE: PGI-IT-1539-AM01 – 11.1.2021

DOP ( ) IGP (X)

1.   Denominazione (denominazioni) [della DOP o IGP]

«Scalogno di Romagna»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L’indicazione «Scalogno di Romagna» designa esclusivamente il bulbo cipollino delle specie Allium ascalonicum ecotipo romagnolo.

I bulbi dello «Scalogno di Romagna» presentano una forma allungata a fiaschetto, con una tunica esterna coriacea la cui colorazione può variare dal giallo al cuoio fino al fulvo, bruno o grigio mentre la parte carnosa interna ha una colorazione dal bianco al violaceo striato.

L’ecotipo romagnolo presenta radici lunghe e folte con foglie di forma affusolata, di colore verde chiaro.

I bulbilli, al momento della raccolta, si trovano uniti in un caspo dove, in numero variabile, si trovano legati tra loro dall’apparato radicale.

L’odore è pungente. Il sapore è dolce e delicato, più simile alla cipolla che all’aglio. Le caratteristiche aromatiche si avvicinano a quelle proprie delle liliacee e sono influenzate dalle considerevoli quantità di zolfo che assorbe dal terreno, mesoelemento che ne caratterizza il sapore e l’odore.

Il prodotto viene consumato fresco, essiccato ed è anche diffusa la conservazione sott’olio.

Tutte queste caratteristiche lo differenziano con evidenza dalle altre tipologie di scalogno.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi della produzione dello «Scalogno di Romagna» fino alla raccolta del prodotto devono avvenire esclusivamente nell’ambito della zona geografica indicata al punto 4.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Lo «Scalogno di Romagna» all’atto dell’immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

A)

prodotto fresco:

mazzetti legati con rafia o altra fibra di origine vegetale con un peso compreso fra 100 g e 1 kg.

B)

prodotto essiccato:

1)

mazzetti legati, con rafia o altra fibra di origine vegetale, nella parte terminale con un peso compreso fra 100 g e 1 kg. I mazzetti debbono essere composti da bulbi di pezzatura omogenea. La legatura deve essere fatta al di sopra dell’apice del bulbillo, ben stretta e con le foglie mozzate 5 cm circa sopra la legatura.

2)

Trecce composte da bulbi selezionati, di pezzatura omogenea, intrecciati o con le sole foglie oppure ordite con rafia o altra fibra vegetale.

3)

Retine, sacchi o plateaux sigillati: i bulbi secchi con radici recise e di pezzatura variabile possono essere confezionati in retine o sacchi o plateaux sigillati di materiale idoneo al confezionamento di prodotti alimentari, di un peso compreso fra 100 g e 5 kg.

Le confezioni sopra descritte possono essere immesse al consumo anche in imballi di legno, plastica, carta, cartone o materiali vegetali naturali conformi alla normativa vigente.

È altresì ammessa presso i punti vendita la vendita frazionata del prodotto proveniente da confezioni o plateaux sigillati a condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o recipienti recanti, bene in vista, le stesse informazioni previste per le confezioni definite dal presente disciplinare di produzione.

I bulbi destinati alla trasformazione possono essere consegnati anche «alla rinfusa», in imballaggi o contenitori conformi alla normativa vigente che riportino con caratteri leggibili e visibili su almeno uno dei lati la dicitura «Scalogno di Romagna IGP destinato alla trasformazione»."

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

La commercializzazione dello «Scalogno di Romagna» ai fini dell’immissione al consumo deve essere effettuata dopo apposito confezionamento che consenta di apporre uno specifico contrassegno. In tutti i casi le confezioni debbono essere sigillate in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura della confezione stessa.

Sulle confezioni o mazzi o trecce dovrà essere apposto un cartellino indicante in caratteri di stampa delle medesime dimensioni la dicitura «Scalogno di Romagna» seguita immediatamente dalla dizione «Indicazione Geografica Protetta».

Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore nonché il peso lordo all’origine.

La dizione «Indicazione Geografica Protetta» può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell’etichetta anche in forma di acronimo «I.G.P.».

Deve comparire il logo distintivo sottostante secondo la base colorimetrica indicata.

Deve comparire la scritta «Prodotto in Italia».

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4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione comprende la parte del territorio della Regione Emilia-Romagna atta alla coltivazione dell’Allium ascalonicum e interessa i seguenti Comuni:

in provincia di Ravenna: Brisighella, Càsola Valsenio, Castelbolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo;

in provincia di Forlì-Cesena: Modigliana, Tredozio;

in provincia di Bologna: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Dozza, Fontanelice, Imola, Mordano.

5.   Legame con la zona geografica

Il legame tra lo «Scalogno di Romagna» e la zona geografica si basa sulla reputazione del prodotto. Lo «Scalogno di Romagna» è infatti noto quale particolare ecotipo di scalogno, che possiede caratteristiche proprie, diverse da quelle di altre tipologie presenti sul mercato.

I terreni idonei per la coltivazione dello «Scalogno di Romagna» sono di natura collinare, tessitura media tendente all’argilloso, asciutti, ben dotati di potassio e sostanza organica, ben esposti e ben drenati. Sono terreni caratteristici della catena gessosa «La Vena dei Gessi Romagnola», che attraversando buona parte della zona di produzione, caratterizza e influenza tutto il territorio dell’areale, conferendo ai terreni una certa tendenza all’alcalinità. Inoltre il territorio dell’areale di produzione è noto quale zona termale, caratterizzata da componenti sulfuree dei terreni e delle acque.

Le qualità aromatiche proprie della famiglia delle liliacee sono così influenzate nelle componenti sulfuree da tali caratteristiche ambientali.

La flora microbica del terreno e la permanenza di attività enzimatiche durante la conservazione o l’essiccazione determinano lo sviluppo dell’aroma tipico, dolce e delicato seppure in presenza di un odore pungente, dello «Scalogno di Romagna».

Peculiarità dello «Scalogno di Romagna» è quella di non creare infiorescenze, pertanto l’unica tecnica di riproduzione possibile e, quindi, permessa è tramite il reimpianto dei bulbilli. Questa caratteristica ha mantenuto inalterato nel tempo il suo patrimonio genetico e le caratteristiche dello specifico ecotipo, non essendovi scambi di polline con altre specie né naturalmente né forzatamente e ha fatto sì che l’ecotipo romagnolo non abbia subito ibridazioni o interventi genetici a cui sono state sottoposte le altre varietà presenti sul mercato.

Lo «Scalogno di Romagna» da sempre non si trova allo stato selvatico, il che sta a significare che le popolazioni, i Celti, che lo portarono nei territori romagnoli coltivarono un prodotto originario ed autentico, che non si poteva in nessun modo né barattare né confondere né sostituire con qualsiasi altro bulbo di liliacea.

Un evidente legame fra «Scalogno di Romagna» e territorio locale è rappresentato dai produttori tutti, compresi coloro che ne coltivano pochi metri quadrati nell’orto di casa propria; grazie anche a loro non si è persa la possibilità di tramandare i preziosi bulbi, di non disperdere un così prezioso omaggio della generosa terra di Romagna. La competenza dei produttori è, inoltre, molto importante nella selezione dei bulbilli, operazione che viene eseguita a mano con eccellente maestria. Da questa selezione una parte viene destinata al consumo, e, abitualmente, la parte caratterizzata da pezzatura media e forma più ricurva viene utilizzata per il trapianto accorciando le radici e le foglie.

Vari scrittori citano tale prodotto, come ad esempio Corrado Contoli, nato e vissuto a Lugo, che nella «Guida alla veritiera cucina romagnola» (1963), nel capitolo «Le pietanze, Le carni di maiale» descrive una pioneristica e suggestiva testimonianza sullo scalogno. Altre testimonianze riguardanti la descrizione del prodotto e il suo uso in numerosissime ricette, risalenti al secolo scorso, sono riportate da Graziano Pozzetto in «Lo scalogno di Romagna. Cibo per Venere», pubblicato nel 2001. Vari cuochi nostrani hanno utilizzato lo «Scalogno di Romagna» nell’elaborazione di vari piatti, fra questi Tarcisio Raccagni dell’allora Albergo Ristorante «Gigiolè» di Brisighella, il quale ha lavorato per il recupero della cucina medioevale nelle cene allestite per le famose Feste medievali di Brisighella.

Si trovano inoltre in rete citazioni di testate che documentano la reputazione dello «Scalogno di Romagna» e il suo uso anche come condimento per la preparazione di vari piatti o nella presentazione sott’olio, come, a titolo di esempio, Giallo Zafferano, La Gazzetta del Gusto, Buonissimo, Geisha Gourmet, Taccuini Gastrosofici.

Quella dello «Scalogno di Romagna» è una storia bella ed esemplare, realizzata grazie al ruolo trainante della Proloco di Riolo Terme che ha realizzato nel 1993 la prima «Fiera dello Scalogno di Romagna», che si svolge ogni anno a fine luglio ed è tuttora esistente.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.