ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 231

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
15 giugno 2022


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 231/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10623 — REPSOL / TELEFONICA / JV) ( 1 )

1

2022/C 231/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10705 — BLACKSTONE / CARLYLE / GOLDMAN SACHS / PRIMA) ( 1 )

2


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 231/03

Tassi di cambio dell’euro — 14 giugno 2022

3

2022/C 231/04

Attualizzazione intermedia del 2022 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati

4

2022/C 231/05

Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea che prestano servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE

10

 

Corte dei conti

2022/C 231/06

Relazione speciale 13/2022 — Libera circolazione nell’UE durante la pandemia di COVID-19 – Il controllo dei controlli alle frontiere interne è limitato, e le azioni intraprese dagli Stati membri non sono coordinate

16

 

Comitato di risoluzione unico

2022/C 231/07

Decisione sulla valutazione delle condizioni per la risoluzione nei confronti di Sberbank Europe AG

17

2022/C 231/08

Decisione di avviare un’azione di risoluzione nei confronti di Sberbank banka d.d.

18

2022/C 231/09

Decisione di avviare un’azione di risoluzione nei confronti di Sberbank d.d.

19


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2022/C 231/10

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico ( 1 )

20

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2022/C 231/11

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di barre di rinforzo originarie della Repubblica di Bielorussia

21

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2022/C 231/12

Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

31

2022/C 231/13

Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

37


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

15.6.2022   

IT

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C 231/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10623 — REPSOL / TELEFONICA / JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 231/01)

Il 9 giugno 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10623. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


15.6.2022   

IT

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C 231/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10705 — BLACKSTONE / CARLYLE / GOLDMAN SACHS / PRIMA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 231/02)

Il 8 giugno 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10705. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

15.6.2022   

IT

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C 231/3


Tassi di cambio dell’euro (1)

14 giugno 2022

(2022/C 231/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0452

JPY

yen giapponesi

140,62

DKK

corone danesi

7,4403

GBP

sterline inglesi

0,86578

SEK

corone svedesi

10,6220

CHF

franchi svizzeri

1,0394

ISK

corone islandesi

138,30

NOK

corone norvegesi

10,3945

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,749

HUF

fiorini ungheresi

398,68

PLN

zloty polacchi

4,6563

RON

leu rumeni

4,9443

TRY

lire turche

18,0600

AUD

dollari australiani

1,5174

CAD

dollari canadesi

1,3522

HKD

dollari di Hong Kong

8,2048

NZD

dollari neozelandesi

1,6755

SGD

dollari di Singapore

1,4541

KRW

won sudcoreani

1 346,72

ZAR

rand sudafricani

16,7959

CNY

renminbi Yuan cinese

7,0417

HRK

kuna croata

7,5238

IDR

rupia indonesiana

15 400,02

MYR

ringgit malese

4,6224

PHP

peso filippino

55,669

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

36,566

BRL

real brasiliano

5,3329

MXN

peso messicano

21,4832

INR

rupia indiana

81,5590


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


15.6.2022   

IT

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C 231/4


Attualizzazione intermedia del 2022 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati (1)

(2022/C 231/04)

1.1.   

Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni grado e scatto dei gruppi di funzioni AD e AST di cui all’articolo 66 dello statuto, applicabili dal 1o gennaio 2022:

1.1.2022

SCATTI

GRADI

1

2

3

4

5

16

19 958,49

20 797,17

21 671,09

 

 

15

17 639,97

18 381,23

19 153,62

19 686,51

19 958,49

14

15 590,76

16 245,92

16 928,59

17 399,57

17 639,97

13

13 779,65

14 358,68

14 962,04

15 378,33

15 590,76

12

12 178,90

12 690,67

13 223,96

13 591,86

13 779,65

11

10 764,11

11 216,42

11 687,75

12 012,93

12 178,90

10

9 513,69

9 913,45

10 330,05

10 617,43

10 764,11

9

8 408,50

8 761,84

9 130,04

9 384,03

9 513,69

8

7 431,71

7 744,00

8 069,41

8 293,92

8 408,50

7

6 568,39

6 844,41

7 132,01

7 330,44

7 431,71

6

5 805,35

6 049,31

6 303,50

6 478,88

6 568,39

5

5 130,98

5 346,58

5 571,25

5 726,26

5 805,35

4

4 534,93

4 725,47

4 924,05

5 061,05

5 130,98

3

4 008,09

4 176,54

4 352,05

4 473,11

4 534,93

2

3 542,50

3 691,35

3 846,47

3 953,49

4 008,09

1

3 130,98

3 262,54

3 399,63

3 494,24

3 542,50

2.   

Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni grado e scatto del gruppo di funzioni AST/SC di cui all’articolo 66 dello statuto, applicabili dal 1o gennaio 2022:

1.1.2022

SCATTI

GRADI

1

2

3

4

5

6

5 090,25

5 304,16

5 527,04

5 680,79

5 759,29

5

4 498,93

4 687,98

4 885,67

5 020,88

5 090,25

4

3 976,31

4 143,39

4 317,51

4 437,63

4 498,93

3

3 514,38

3 662,06

3 815,97

3 922,11

3 976,31

2

3 106,12

3 236,66

3 372,68

3 466,50

3 514,38

1

2 745,30

2 860,67

2 980,88

3 063,79

3 106,12

3.   

Tabella dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea di cui all’articolo 64 dello statuto contenente quanto segue:

i coefficienti correttori applicabili dal 1o gennaio 2022 alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti di cui all’articolo 64 dello statuto (seconda colonna della tabella riportata qui di seguito);

i coefficienti correttori applicabili dal 1o luglio 2022 ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’allegato VII dello statuto (terza colonna della tabella riportata qui di seguito);

i coefficienti correttori applicabili dal 1o gennaio 2022 alle pensioni ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto (quarta colonna della tabella riportata qui di seguito).

1

2

3

4

 

Retribuzione

Trasferimento

Pensione

Stato/Sede

1.1.2022

1.7.2022

1.1.2022

Bulgaria

62,4

59,5

 

Cechia

88,0

74,7

 

Danimarca

131,5

134,7

134,7

Germania

100,1

99,8

 

Karlsruhe

95,5

 

 

Monaco

111,9

 

 

Estonia

90,1

94,5

 

Irlanda

136,9

126,9

126,9

Grecia

83,7

81,3

 

Spagna

95,2

92,4

 

Francia

118,7

109,6

109,6

Croazia

77,3

68,0

 

Italia

94,1

95,7

 

Varese

90,1

 

 

Cipro

81,2

83,5

 

Lettonia

80,0

74,8

 

Lituania

81,6

71,5

 

Ungheria

75,7

63,0

 

Malta

92,0

96,5

 

Paesi Bassi

110,3

111,6

111,6

Austria

108,3

112,1

112,1

Polonia

72,3

62,3

 

Portogallo

90,6

85,9

 

Romania

69,0

58,3

 

Slovenia

87,1

83,0

 

Slovacchia

77,6

75,7

 

Finlandia

117,5

119,5

119,5

Svezia

129,3

118,9

118,9

Regno Unito

 

 

128,3

4.1.   

Importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis, secondo comma, dello statuto, applicabile dal 1o gennaio 2022: 1 075,51 EUR.

4.2.   

Importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis, terzo comma, dello statuto, applicabile dal 1o gennaio 2022: 1 434,02 EUR.

5.1.   

Importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o gennaio 2022: 201,15 EUR.

5.2.   

Importo dell’assegno per figlio a carico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o gennaio 2021: 439,54 EUR.

5.3.   

Importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o gennaio 2022: 298,23 EUR.

5.4.   

Importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o gennaio 2022: 107,38 EUR.

5.5.   

Importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o gennaio 2022: 596,18 EUR.

5.6.   

Importo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1o gennaio 2022: 428,58 EUR.

6.1.   

Importo dell’indennità chilometrica di cui all’articolo 7, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o gennaio 2022:

0 - 200  km:

0,0000

201 - 1 000  km:

0,2217

1 001 - 2 000  km:

0,3697

2 001 - 3 000  km:

0,2217

3 001 - 4 000  km:

0,0738

4 001 - 10 000  km:

0,0356

Oltre 10 000  km

0,0000

6.2.   

Importo forfettario supplementare aggiunto all’indennità chilometrica di cui all’articolo 7, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o gennaio 2022:

110,87 EUR se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è compresa tra 600 km e 1 200 km,

221,74 EUR se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è superiore a 1 200 km.

7.1.   

Importo dell’indennità chilometrica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o gennaio 2022:

0  EUR/km per una distanza compresa tra

0 e 200 km

0,4471  EUR/km per una distanza compresa tra

201 e 1 000  km

0,7452  EUR/km per una distanza compresa tra

1 001 e 2 000  km

0,4471  EUR/km per una distanza compresa tra

2 001 e 3 000  km

0,1489  EUR/km per una distanza compresa tra

3 001 e 4 000  km

0,0719  EUR/km per una distanza compresa tra

4 001 e 10 000  km

0  EUR/km per la distanza superiore a

10 000  km.

7.2.   

Importo forfettario supplementare aggiunto all’indennità chilometrica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o gennaio 2022:

223,52 EUR se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 600 km e 1 200 km,

447,01 EUR se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è superiore a 1 200 km.

8.   

Importo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o gennaio 2022:

46,20 EUR per il funzionario che abbia diritto all’assegno di famiglia;

37,26 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

9.   

Con effetto dal 1o gennaio 2022 il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

1 315,28 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia;

782,06 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

10.1.   

Con effetto dal 1o gennaio 2022, il limite inferiore e quello superiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

1 577,42 EUR (limite inferiore);

3 154,84 EUR (limite superiore).

10.2.   

Importo della detrazione forfettaria di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1o gennaio 2022:

1 434,02 EUR.

11.   

Tabella relativa agli stipendi base di cui all’articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1o gennaio 2022:

1.1.2022

SCATTI

GRUPPI DI

FUNZIONI

GRADI

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

6 880,19

7 023,27

7 169,31

7 318,41

7 470,61

7 625,96

7 784,54

 

17

6 080,90

6 207,34

6 336,43

6 468,21

6 602,72

6 740,02

6 880,19

 

16

5 374,44

5 486,20

5 600,30

5 716,76

5 835,66

5 957,02

6 080,90

 

15

4 750,06

4 848,84

4 949,69

5 052,62

5 157,70

5 264,95

5 374,44

 

14

4 198,24

4 285,54

4 374,67

4 465,64

4 558,54

4 653,29

4 750,06

 

13

3 710,50

3 787,67

3 866,43

3 946,85

4 028,92

4 112,71

4 198,24

III

12

4 750,00

4 848,77

4 949,62

5 052,53

5 157,59

5 264,84

5 374,33

 

11

4 198,21

4 285,49

4 374,61

4 465,57

4 558,44

4 653,23

4 750,00

 

10

3 710,49

3 787,65

3 866,41

3 946,82

4 028,89

4 112,68

4 198,21

 

9

3 279,45

3 347,65

3 417,26

3 488,34

3 560,88

3 634,91

3 710,49

 

8

2 898,49

2 958,77

3 020,30

3 083,09

3 147,22

3 212,66

3 279,45

II

7

3 279,38

3 347,60

3 417,21

3 488,28

3 560,86

3 634,91

3 710,50

 

6

2 898,36

2 958,62

3 020,17

3 082,99

3 147,10

3 212,56

3 279,38

 

5

2 561,58

2 614,85

2 669,24

2 724,77

2 781,43

2 839,29

2 898,36

 

4

2 263,94

2 311,03

2 359,11

2 408,18

2 458,26

2 509,39

2 561,58

I

3

2 789,00

2 846,88

2 905,98

2 966,28

3 027,83

3 090,68

3 154,84

 

2

2 465,60

2 516,77

2 569,00

2 622,32

2 676,75

2 732,31

2 789,00

 

1

2 179,70

2 224,95

2 271,11

2 318,24

2 366,36

2 415,47

2 465,60

12.   

Con effetto dal 1o gennaio 2022, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

989,32 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia;

586,56 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

13.1.   

Con effetto dal 1o gennaio 2022, il limite inferiore e quello superiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

1 183,06 EUR (limite inferiore);

2 366,10 EUR (limite superiore).

13.2   

Con effetto dal 1o gennaio 2022, la detrazione forfettaria di cui all’articolo 96, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti è fissata a 1 075,51 EUR.

13.3   

Con effetto dal 1o gennaio 2022, il limite inferiore e quello superiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:

1 040,82 EUR (limite inferiore);

2 449,03 EUR (limite superiore).

14.   

L’importo delle indennità nell’ambito di un servizio continuo o a turni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio (2) è fissato a:

450,83 EUR;

680,46 EUR;

744,00 EUR;

1 014,31 EUR.

15.   

Con effetto dal 1o gennaio 2022, agli importi di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio (3) si applica il coefficiente di 6,5078.

16.   

Tabella degli importi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto, applicabili dal 1o gennaio 2022:

1.1.2022

SCATTI

GRADI

1

2

3

4

5

6

7

8

16

19 958,49

20 797,17

21 671,09

 

 

 

 

 

15

17 639,97

18 381,23

19 153,62

19 686,51

19 958,49

20 797,17

 

 

14

15 590,76

16 245,92

16 928,59

17 399,57

17 639,97

18 381,23

19 153,62

19 958,49

13

13 779,65

14 358,68

14 962,04

15 378,33

15 590,76

 

 

 

12

12 178,90

12 690,67

13 223,96

13 591,86

13 779,65

14 358,68

14 962,04

15 590,76

11

10 764,11

11 216,42

11 687,75

12 012,93

12 178,90

12 690,67

13 223,96

13 779,65

10

9 513,69

9 913,45

10 330,05

10 617,43

10 764,11

11 216,42

11 687,75

12 178,90

9

8 408,50

8 761,84

9 130,04

9 384,03

9 513,69

 

 

 

8

7 431,71

7 744,00

8 069,41

8 293,92

8 408,50

8 761,84

9 130,04

9 513,69

7

6 568,39

6 844,41

7 132,01

7 330,44

7 431,71

7 744,00

8 069,41

8 408,50

6

5 805,35

6 049,31

6 303,50

6 478,88

6 568,39

6 844,41

7 132,01

7 431,71

5

5 130,98

5 346,58

5 571,25

5 726,26

5 805,35

6 049,31

6 303,50

6 568,39

4

4 534,93

4 725,47

4 924,05

5 061,05

5 130,98

5 346,58

5 571,25

5 805,35

3

4 008,09

4 176,54

4 352,05

4 473,11

4 534,93

4 725,47

4 924,05

5 130,98

2

3 542,50

3 691,35

3 846,47

3 953,49

4 008,09

4 176,54

4 352,05

4 534,93

1

3 130,98

3 262,54

3 399,63

3 494,24

3 542,50

 

 

 

17.   

Importo, applicabile dal 1o gennaio 2022, dell’indennità forfettaria di cui all’ex articolo 4 bis dell’allegato VII dello statuto, in vigore prima del 1o maggio 2004, utilizzato per l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto:

155,53 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;

238,46 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

18.   

Tabella relativa agli stipendi base di cui all’articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1o gennaio 2022:

1.1.2022

 

Grado

1

2

3

4

5

6

7

Stipendio base a tempo pieno

1 982,70

2 309,85

2 504,34

2 715,24

2 943,88

3 191,81

3 460,59

Grado

8

9

10

11

12

13

14

Stipendio base a tempo pieno

3 752,04

4 067,98

4 410,54

4 781,95

5 184,66

5 621,25

6 094,62

Grado

15

16

17

18

19

 

 

Stipendio base a tempo pieno

6 607,85

7 164,31

7 767,63

8 421,72

9 130,95

 

 

19.   

Per il personale assegnato in Estonia e Slovenia durante il periodo di riferimento, tutti i riferimenti al 1o gennaio 2022 di cui ai precedenti punti da 1 a 18 dovrebbero essere intesi come riferimenti al 16 novembre 2021 in conformità dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), dell’allegato XI dello statuto.


(1)  Secondo la relazione Eurostat con riferimento Ares(2022)3565929 del 10 maggio 2022 sull’attualizzazione intermedia delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell’Unione europea.

(2)  Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l’ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6).

(3)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).


15.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/10


Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea che prestano servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE (1)

(2022/C 231/05)

AGOSTO 2021

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica agosto 2021

Tasso di cambio agosto 2021  (*1)

Coefficiente correttore agosto 2021  (*2)

Repubblica democratica del Congo

2 956

2 361,21

125,2

Haiti

101,9

110,845

91,9

Cambogia

3 881

4 831,00

80,3

Sud Sudan

311,8

469,454

66,4

Sudan  (*3)

 

 

 


SETTEMBRE 2021

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica settembre 2021

Tasso di cambio settembre 2021  (*4)

Coefficiente correttore settembre 2021  (*5)

Angola

742,8

745,395

99,7

Brasile

4,000

6,15290

65,0


OTTOBRE 2021

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica ottobre 2021

Tasso di cambio ottobre 2021  (*6)

Coefficiente correttore ottobre 2021  (*7)

Argentina

92,81

114,943

80,7

Barbados

2,504

2,33579

107,2

Guyana

193,0

244,700

78,9

Iran

88 904

48 946,8

181,6

Giamaica

152,3

172,782

88,1

Kirghizistan

68,85

98,8259

69,7

Liberia

258,1

199,351

129,5

Montenegro

0,5977

1,00000

59,8

Paraguay

4 402

8 019,50

54,9

Sierra Leone

11 767

12 329,8

95,4

Stati Uniti (Washington)

1,121

1,16540

96,2

Zambia

14,58

19,5063

74,7


NOVEMBRE 2021

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica novembre 2021

Tasso di cambio novembre 2021  (*8)

Coefficiente correttore novembre 2021  (*9)

Angola

795,6

692,779

114,8

Brasile

4,247

6,47980

65,5

Colombia

2 633

4 382,59

60,1

Ecuador  (*8)

0,9352

1,15930

80,7

India

76,17

86,8032

87,8

Panama  (*8)

1,065

1,15930

91,9

Sud Sudan

346,1

474,615

72,9


DICEMBRE 2021

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica dicembre 2021

Tasso di cambio dicembre 2021  (*10)

Coefficiente correttore dicembre 2021  (*11)

Armenia

505,5

544,180

92,9

Burundi

1 985

2 245,46

88,4

Cuba  (*10)

1,102

1,12760

97,7

Georgia

2,476

3,49310

70,9

Liberia

238,9

160,354

149,0

Malawi

726,3

916,164

79,3

Mozambico

67,26

71,9100

93,5

Ruanda

811,4

1 129,04

71,9

Singapore

1,778

1,54410

115,1

Sud Sudan

303,9

464,913

65,4

Trinidad e Tobago

6,770

7,95275

85,1

Turchia

4,864

14,3166

34,0


GENNAIO 2022

SEDE DI SERVIZIO

Parità economica gennaio 2022

Tasso di cambio gennaio 2022

Coefficiente correttore gennaio 2022  (*13)

Afghanistan  (*14)

 

 

 

Albania

67,60

120,390

56,2

Algeria

102,3

157,088

65,1

Angola

846

638,119

132,6

Argentina

100,1

116,219

86,1

Armenia

512,4

541,110

94,7

Australia

1,657

1,55940

106,3

Azerbaigian

1,769

1,92678

91,8

Bangladesh

84,62

97,2457

87,0

Barbados

2,620

2,27166

115,3

Bielorussia

2,130

2,84960

74,7

Benin

610,0

655,957

93,0

Bolivia

6,104

7,83179

77,9

Bosnia-Herzegovina

1,107

1,95583

56,6

Botswana

8,481

13,1926

64,3

Brasile

4,474

6,37340

70,2

Burkina Faso

599,2

655,957

91,3

Burundi

2 011

2 271,22

88,5

Cambogia

4 032

4 636,00

87,0

Camerun

598,8

655,957

91,3

Canada

1,459

1,44810

100,8

Cabo Verde

75,98

110,265

68,9

Repubblica centrafricana

738,3

655,957

112,6

Ciad

631,7

655,957

96,3

Cile

629,6

973,126

64,7

Cina

6,386

7,22300

88,4

Colombia

2 711

4 526,97

59,9

Congo

744,9

655,957

113,6

Costa Rica

572,0

726,634

78,7

Cuba  (*12)

1,112

1,13340

98,1

Repubblica democratica del Congo

2 957

2 262,11

130,7

Gibuti

215,7

201,691

106,9

Repubblica dominicana

46,43

64,2744

72,2

Ecuador  (*12)

0,9577

1,13340

84,5

Egitto

15,68

17,7657

88,3

El Salvador  (*12)

0,7869

1,13340

69,4

Eritrea

17,78

17,2306

103,2

Eswatini

10,36

18,0173

57,5

Etiopia

38,38

55,9456

68,6

Figi

1,719

2,40154

71,6

Gabon

674,0

655,957

102,8

Gambia

54,37

60,5900

89,7

Georgia

2,514

3,48530

72,1

Ghana

5,868

6,76125

86,8

Guatemala

8,454

8,75491

96,6

Guinea

10 467

10 404,4

100,6

Guinea-Bissau

468,6

655,957

71,4

Guyana

197,6

236,960

83,4

Haiti

103,4

113,727

90,9

Honduras

22,71

27,5441

82,4

Hong Kong

10,23

8,83990

115,7

Islanda

188,7

147,600

127,8

India

77,91

84,2575

92,5

Indonesia

11 756

16 163,4

72,7

Iran

93 253

47 602,8

195,9

Iraq  (*14)

 

 

 

Israele

4,283

3,52040

121,7

Costa d’Avorio

581,5

655,957

88,6

Giamaica

160,6

171,968

93,4

Giappone

137,0

130,440

105,0

Giordania

0,7277

0,80358

90,6

Kazakistan

366,8

488,020

75,2

Kenya

118,2

128,119

92,3

Kosovo

0,5487

1,00000

54,9

Kuwait

0,3085

0,34285

90,0

Kirghizistan

71,60

96,1123

74,5

Laos

8 335

12 660,5

65,8

Libano  (*14)

 

 

 

Lesotho

10,77

18,0173

59,8

Liberia

235,7

162,671

144,9

Libia  (*14)

 

 

 

Madagascar

3 731

4 474,86

83,4

Malawi

738,9

925,226

79,9

Malaysia

3,983

4,73360

84,1

Mali

555,2

655,957

84,6

Mauritania

29,63

41,1050

72,1

Maurizio

35,36

48,9042

72,3

Messico

14,54

23,2431

62,6

Moldova

14,14

20,1515

70,2

Mongolia

2 254

3 228,64

69,8

Montenegro

0,5891

1,00000

58,9

Marocco

8,587

10,5070

81,7

Mozambico

68,47

72,3150

94,7

Myanmar/Birmania

1 328

2 017,45

65,8

Namibia

13,14

18,0173

72,9

Nepal

95,36

135,790

70,2

Nuova Caledonia

118,5

119,332

99,3

Nuova Zelanda

1,456

1,65450

88,0

Nicaragua

33,29

40,2595

82,7

Niger

477,2

655,957

72,7

Nigeria

412,2

469,626

87,8

Macedonia del Nord

29,84

61,6230

48,4

Norvegia

13,33

9,97030

133,7

Pakistan

140,8

201,831

69,8

Panama  (*12)

1,086

1,13340

95,8

Papua Nuova Guinea

3,994

3,97684

100,4

Paraguay

4 597

7 712,87

59,6

Perù

3,688

4,51615

81,7

Filippine

52,17

57,8490

90,2

Qatar

4,599

4,12558

111,5

Russia

77,24

84,8888

91,0

Ruanda

808,2

1 140,88

70,8

Sao Tomé e Principe

23,38

24,5000

95,4

Arabia Saudita

3,731

4,25025

87,8

Senegal

561,0

655,957

85,5

Serbia

71,89

117,559

61,2

Sierra Leone

12 006

12 847,2

93,5

Singapore

1,763

1,53300

115,0

Somalia  (*14)

 

 

 

Sud Africa

11,39

18,0173

63,2

Corea del Sud

1 234

1 347,56

91,6

Sud Sudan

326,8

486,975

67,1

Sri Lanka

158,3

227,221

69,7

Sudan  (*14)

 

 

 

Svizzera (Berna)

1,343

1,03630

129,6

Svizzera (Ginevra)

1,343

1,03630

129,6

Siria  (*14)

 

 

 

Taiwan

27,09

31,4000

86,3

Tagikistan

8,714

12,8074

68,0

Tanzania

2 338

2 603,71

89,8

Thailandia

27,07

37,8670

71,5

Timor Leste  (*12)

0,8641

1,13340

76,2

Togo

625,5

655,957

95,4

Trinidad e Tobago

6,854

8,30960

82,5

Tunisia

2,407

3,28030

73,4

Turchia

5,447

14,7184

37,0

Turkmenistan

5,102

3,96690

128,6

Uganda

2 736

4 003,02

68,3

Ucraina

26,21

30,8551

84,9

Emirati arabi uniti

3,693

4,16910

88,6

Regno Unito

0,8983

0,83930

107,0

Stati Uniti (New York)

1,176

1,13340

103,8

Stati Uniti (Washington)

1,113

1,13340

98,2

Uruguay

39,82

50,3740

79,0

Uzbekistan

8 317

12 252,3

67,9

Venezuela  (*14)

 

 

 

Vietnam

18 671

25 886,9

72,1

Cisgiordania - Striscia di Gaza

4,283

3,52040

121,7

Yemen  (*14)

 

 

 

Zambia

15,67

18,8211

83,3

Zimbabwe  (*14)

 

 

 


(1)  Secondo la relazione Eurostat del 10 maggio 2022 sull’attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea con sede di servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE conformemente all’articolo 64 e agli allegati X e XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web di Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat > «Data» > «Database» > «Economy and finance» > «Prices» > «Correction coefficients»).

(*1)  1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: nessuno della tabella sopra.

(*2)  Bruxelles e Lussemburgo = 100.

(*3)  Non disponibile per problemi legati all’instabilità locale o all’inattendibilità dei dati.

(*4)  1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: nessuno della tabella sopra.

(*5)  Bruxelles e Lussemburgo = 100.

(*6)  1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: nessuno della tabella sopra.

(*7)  Bruxelles e Lussemburgo = 100.

(*8)  1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Ecuador e Panama.

(*9)  Bruxelles e Lussemburgo = 100.

(*10)  1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba

(*11)  Bruxelles e Lussemburgo = 100.

(*12)  1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, Ecuador, El Salvador Panama e Timor Leste.

(*13)  Bruxelles e Lussemburgo = 100.

(*14)  Non disponibile per problemi legati all’instabilità locale o all’inattendibilità dei dati.


Corte dei conti

15.6.2022   

IT

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C 231/16


Relazione speciale 13/2022

«Libera circolazione nell’UE durante la pandemia di COVID-19 – Il controllo dei controlli alle frontiere interne è limitato, e le azioni intraprese dagli Stati membri non sono coordinate»

(2022/C 231/06)

La Corte dei conti europea ha appena pubblicato la relazione speciale 13/2022 intitolata: «Libera circolazione nell’UE durante la pandemia di COVID-19 – Il controllo dei controlli alle frontiere interne è limitato, e le azioni intraprese dagli Stati membri non sono coordinate».

La relazione sarà disponibile, per essere consultata direttamente o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=61240


Comitato di risoluzione unico

15.6.2022   

IT

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C 231/17


Decisione sulla valutazione delle condizioni per la risoluzione nei confronti di Sberbank Europe AG

(2022/C 231/07)

In data 1o marzo 2022, il Comitato di risoluzione unico ha deciso di non sottoporre Sberbank Europe AG a risoluzione. La presente decisione si basa sulla conclusione che non è stata soddisfatta la condizione di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 806/2014 (1). Gli elementi principali della decisione sono i seguenti:

Data di adozione della decisione

1o marzo 2022

Decisione n.

SRB/ESS/2022/19

Destinatario

Finanzmarktaufsicht

Ente

Sberbank Europe AG

Applicazione del potere di svalutazione e conversione degli strumenti di capitale

No

Azione di risoluzione

No

Aiuti del Fondo

No

Per maggiori informazioni in merito alla presente decisione si rimanda al sito internet ufficiale del Comitato di risoluzione unico: https://www.srb.europa.eu/en/cases


(1)  GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1.


15.6.2022   

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C 231/18


Decisione di avviare un’azione di risoluzione nei confronti di Sberbank banka d.d.

(2022/C 231/08)

In data 1o marzo 2022, il Comitato di risoluzione unico ha deciso di adottare un programma di risoluzione nei confronti di Sberbank banka d.d. La presente decisione si basa sull’articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014 (1). Gli elementi principali della decisione sono i seguenti:

Data di adozione della decisione

1o marzo 2022

Decisione n.

SRB/ESS/2022/20

Destinatario

Banca di Slovenia

Ente soggetto a risoluzione

Sberbank banka d.d.

Applicazione del potere di svalutazione e conversione degli strumenti di capitale

No

Azione di risoluzione

Strumento per la vendita dell’attività d’impresa

Acquirente

Nova Ljubljanska Banka d.d.

Aiuti del Fondo

No

Per maggiori informazioni in merito alla presente decisione si rimanda al sito internet ufficiale del Comitato di risoluzione unico: https://www.srb.europa.eu/en/cases


(1)  GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1


15.6.2022   

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C 231/19


Decisione di avviare un’azione di risoluzione nei confronti di Sberbank d.d.

(2022/C 231/09)

In data 1o marzo 2022, il Comitato di risoluzione unico ha deciso di adottare un programma di risoluzione nei confronti di Sberbank d.d. La presente decisione si basa sull’articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014 (1). Gli elementi principali della decisione sono i seguenti:

Data di adozione della decisione

1o marzo 2022

Decisione n.

SRB/ESS/2022/21

Destinatario

Banca nazionale croata

Ente soggetto a risoluzione

Sberbank d.d.

Applicazione del potere di svalutazione e conversione degli strumenti di capitale

No

Azione di risoluzione

Strumento per la vendita dell’attività d’impresa

Acquirente

Hrvatska Poštanska Banka

Aiuti del Fondo

No

Per maggiori informazioni in merito alla presente decisione si rimanda al sito internet ufficiale del Comitato di risoluzione unico: https://www.srb.europa.eu/en/cases


(1)  GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

15.6.2022   

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C 231/20


Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 231/10)

Stato Membro

Italia

Rotte interessate

Pantelleria-Trapani e viceversa

Pantelleria-Palermo e viceversa

Pantelleria-Catania e viceversa

Lampedusa-Palermo e viceversa

Lampedusa-Catania e viceversa

Periodo di validità del contratto

Dal: giorno successivo al termine dei sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso

Al: 31 ottobre 2025

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

2 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara pubblica d’appalto e all’onere di servizio pubblico

ENAC,

Direzione Trasporto Aereo e Licenze,

Viale Castro Pretorio, n. 118

00185 Roma

ITALIA

Tel. +39 0644596515

e mail: osp@enac.gov.it

Sito Internet: http://www.mit.gov.it

http://www.enac.gov.it


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

15.6.2022   

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C 231/21


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di barre di rinforzo originarie della Repubblica di Bielorussia

(2022/C 231/11)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di barre di rinforzo originarie della Repubblica di Bielorussia («il paese interessato»), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (2) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 16 marzo 2022 dalla European Steel Association («Eurofer» o «il richiedente») per conto dell’industria dell’Unione delle barre di rinforzo ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

Una versione consultabile della domanda e l’analisi del livello di sostegno alla domanda da parte dei produttori dell’Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull’accesso a tale fascicolo per le parti interessate.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da determinati barre e tondi per cemento armato, di ferro o di acciaio non legato, semplicemente fucinati, laminati, trafilati o estrusi a caldo, che abbiano o meno subito una torsione dopo la laminazione e aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con i codici NC ex 7214 10 00, ex 7214 20 00, ex 7214 30 00, ex 7214 91 10, ex 7214 91 90, ex 7214 99 10 ed ex 7214 99 95 (codici TARIC: 7214100010, 7214200020, 7214300010, 7214911010, 7214919010, 7214991010, 7214999510). Sono esclusi barre e tondi per cemento armato in ferro o in acciaio ad alta resistenza e altri prodotti lunghi, come barre di sezione circolare. I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo ferma restando la possibilità di una loro modifica in fasi successive del procedimento.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019 della Commissione (3).

4.   Motivazione del riesame

La richiesta è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

4.1.    Asserzione del rischio di persistenza del dumping

4.1.1.   Asserzione del rischio di persistenza del dumping da parte della Repubblica di Bielorussia

In assenza di dati attendibili sui prezzi praticati sul mercato nazionale della Bielorussia, l’asserzione del rischio di persistenza del dumping si basa su un confronto tra il valore normale, basato sui prezzi delle barre di rinforzo vendute sui mercati nazionali degli Stati Uniti e del Brasile (adeguati a livello franco fabbrica), utilizzati come paesi rappresentativi, e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto per l’esportazione nell’Unione.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per la Bielorussia.

4.2.    Asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio

Il richiedente sostiene che sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio da parte della Bielorussia. A tale proposito il richiedente ha fornito sufficienti elementi di prova del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento dell’attuale livello delle importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dalla Bielorussia, a causa dell’esistenza di capacità inutilizzate nel paese interessato, dell’attrattiva del mercato dell’Unione e delle varie misure di difesa commerciale in vigore sulle barre di rinforzo nei mercati terzi.

Il richiedente sostiene infine che il pregiudizio è stato eliminato soprattutto grazie all’esistenza delle misure e che, se queste dovessero scadere, la possibile ripresa di considerevoli importazioni a prezzi di dumping dalla Bielorussia potrebbe comportare la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova del rischio di dumping e di pregiudizio sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario della Bielorussia e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

La Commissione richiama inoltre l’attenzione delle parti sulla pubblicazione dell’avviso (4) sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni che può essere applicabile al presente procedimento.

5.1.    Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

5.2.    Osservazioni sulla domanda e sull’apertura dell’inchiesta

Tutte le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla domanda (comprese le questioni relative alla reiterazione del pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l’apertura dell’inchiesta (compreso il livello di sostegno alla domanda) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5).

Le domande di audizione riguardanti l’apertura dell’inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.3.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

In un riesame in previsione della scadenza la Commissione esamina le esportazioni nell’Unione effettuate durante il periodo dell’inchiesta di riesame e, indipendentemente da tali esportazioni, verifica se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nel paese interessato sia tale da comportare un rischio di persistenza o reiterazione di esportazioni nell’Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.

Tutti i produttori (6) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono pertanto invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.3.1.   Produttori del paese interessato oggetto dell’inchiesta

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori della Bielorussia oggetto del presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori oggetto dell’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulle loro società entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R773_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Le informazioni sull’accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori, la Commissione contatterà anche le autorità della Bielorussia ed eventualmente le associazioni note di produttori di tale paese.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti della Bielorussia, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Una copia del questionario per i produttori del paese interessato è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2607

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare.

5.3.2.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (7) (8)

Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame esportato dalla Bielorussia nell’Unione, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame originario della Bielorussia che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

La Commissione aggiungerà inoltre una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione metterà a disposizione questionari per gli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per gli importatori indipendenti è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2607.

5.4.    Procedura di determinazione del rischio di reiterazione del pregiudizio

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.4.1.   Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.

Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell’Unione che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno inoltre contattare la Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

I produttori dell’Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per i produttori dell’Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2607.

5.5.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o no all’interesse dell’Unione.

I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull’interesse dell’Unione.

Le informazioni riguardanti la valutazione dell’interesse dell’Unione devono essere fornite entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione.

Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2607. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione unicamente se sostenute, all’atto della presentazione, da elementi di prova effettivi che ne dimostrano la validità.

5.6.    Parti interessate

Per poter partecipare all’inchiesta, le parti interessate, quali i produttori del paese interessato, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

I produttori del paese interessato, i produttori dell’Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3.1, 5.3.2 e 5.4.1 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le altre parti potranno partecipare all’inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifestano e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina (9).

5.7.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.8.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l’audizione. L’audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell’audizione.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell’interesse di una buona amministrazione e al fine di consentire ai servizi della Commissione di procedere con l’inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l’audizione.

5.9.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») (10). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le richieste per essere registrate come parti interessate, le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi

E-mail:

TRADE-R773-REBARS-BELARUS-DUMPING@ec.europa.eu

TRADE-R773-REBARS-BELARUS-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendario dell’inchiesta

In conformità all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l’inchiesta sarà conclusa di norma entro 12 mesi e comunque non oltre 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

7.   Presentazione di informazioni

Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.

Al fine di completare l’inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale.

8.   Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere inviate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di un’ulteriore divulgazione finale, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

9.   Proroga dei termini specificati nel presente avviso

Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso dovrebbe essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell’avviso di apertura, le proroghe saranno limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.

10.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

11.   Consigliere-auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue risultanze non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Se una delle parti interessate ritiene giustificato un riesame delle misure, in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.

13.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/


(1)  GU C 372 del 16.9.2021, pag. 9.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019 della Commissione, del 16 giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia (GU L 155 del 17.6.2017, pag. 6).

(4)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29.

(5)  Tutti i riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono come riferimenti alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

(6)  Per «produttore» si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

(7)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori del paese o dei paesi interessati. Gli importatori collegati a produttori devono compilare l’allegato I del questionario destinato a tali produttori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(8)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(9)  In caso di problemi tecnici contattare il servizio di assistenza (Trade Service Desk) all’indirizzo trade-service-desk@ec.europa.eu o al Tel. +32 22979797.

(10)  Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(11)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

Versione sensibile

Versione consultabile dalle parti interessate

(barrare la casella corrispondente)

PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI BARRE DI RINFORZO ORIGINARIE DELLA REPUBBLICA DI BIELORUSSIA

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura.

La versione sensibile e la versione consultabile dalle parti interessate dovranno essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell’avviso di apertura.

1.   DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società

 

Indirizzo

 

Referente

 

E-mail:

 

Telefono

 

Internet:

 

2.   FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare il fatturato totale in EUR della società e il fatturato e le tonnellate delle importazioni e delle rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione dalla Bielorussia, nel periodo dell’inchiesta di riesame, delle barre di rinforzo quali definite nell’avviso di apertura e le tonnellate corrispondenti.

 

Tonnellate

Valore in EUR

Fatturato totale della propria società in EUR

 

 

Importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Bielorussia

 

 

Importazioni del prodotto oggetto del riesame (di qualsiasi origine)

 

 

Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto oggetto del riesame dalla Bielorussia

 

 

3.   ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (1)

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all’esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l’altro, l’acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.

Nome e ubicazione della società

Attività

Rapporto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5.   CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un’ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all’inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:


(1)  A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


ALTRI ATTI

Commissione europea

15.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/31


Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2022/C 231/12)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

«Garam Amed Bali / Bunga Garam Amed Bali»

N. UE: DOP-ID-02610 – 1.6.2020

DOP (X) IGP ( )

1.   Nome/i [del prodotto DOP o IGP]

«Garam Amed Bali / Bunga Garam Amed Bali»

2.   Stato membro o paese terzo

Indonesia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 2.6. Sale

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Il nome «Garam Amed Bali» si riferisce al sale di Amed Bali, mentre il nome «Bunga Garam Amed Bali» si riferisce al fior di sale di Amed Bali.

Il «Garam Amed Bali» e il «Bunga Garam Amed Bali» sono dei sali marini raccolti manualmente provenienti esclusivamente dalla regione di Amed a Bali, ottenuti trattenendo i minerali salini contenuti nell’acqua di mare attraverso l’impiego di terreni argillosi. Il terreno argilloso essiccato arricchito con minerali salini viene successivamente risciacquato con acqua marina fresca attraverso un sistema di filtrazione realizzato con bambù intrecciato per eliminare i minerali salini e produrre la salamoia, che viene quindi depositata in vasche di essiccazione costituite da tronchi di palme o palme da cocco tagliati a metà per la cristallizzazione. Sono dei sali marini non raffinati, non lavati dopo la raccolta e senza aggiunta di additivi. Si seguito sono riportate le proprietà e caratteristiche fisiche dei sali.

3.2.1.   «Garam Amed Bali»

Il «Garam Amed Bali» è un sale marino costituito da cristalli che si formano sul fondo delle vasche di essiccazione. Viene raccolto manualmente mediante un attrezzo specifico. I cristalli sono di forma prevalentemente cubica e saltuariamente tetragonale e granulometria compresa tra

0,8 mm e 2,0 mm, di colore bianco, brillanti, puliti e facilmente solubili, di sapore sapido, consistenza croccante e friabile con profumo di legno antico, e di gusto non amaro o pungente.

3.2.2.   «Bunga Garam Amed Bali»

Il «Bunga Garam Amed Bali» è costituito da fiocchi fini e leggeri e cristalli friabili che si formano alla superficie della salamoia delle vasche di essiccazione, sotto l’influenza di condizioni climatiche favorevoli (vento e sole). Il «Bunga Garam Amed Bali» viene raccolto manualmente attraverso la scrematura alla superficie delle vasche di essiccazione tramite un attrezzo specifico prima che precipiti sul fondo delle vasche. Se strofinato leggermente tra le dita, si frantuma facilmente in piccoli cristalli leggeri, di forma prevalentemente cubica e saltuariamente tetragonale, e granulometria compresa tra 0,6 mm e 1,7 mm, di colore bianco, brillanti e puliti. Il sapore è sapido e la consistenza croccante e friabile, con profumo di legno antico e gusto non amaro o pungente. L’estrema solubilità lo rende immediatamente utilizzabile come sale da cucina.

La tabella seguente illustra i risultati delle analisi fisiche e organolettiche condotte sul «Garam Amed Bali» e sul «Bunga Garam Amed Bali»:

Prodotto testato

Esame fisico

Esame visivo

Granulometria

Forma dei cristalli

Colore

Lucentezza

Pulizia

Corpi estranei

Garam Amed Bali

0,8 - 2,0mm

Principalmente cubica e saltuariamente tetragonale

Bianco

Lucido

Pulito

Tracce

Bunga Garam Amed Bali

0,6 - 1,7mm

Principalmente cubica e saltuariamente tetragonale

Bianco

Lucido

Pulito

Tracce


Prodotto testato

Odore

Tatto

Sapore

Odore

Durezza

Asciuttezza

Masticabilità

Solubilità

Sensazione al palato

Altri sapori

Garam Amed Bali

Profumo di legno antico

Ridotta

Asciutto

Tenero

Molto solubile

Intensa salinità con sapore non amaro

Sapido, croccante e friabile

Bunga Garam Amed Bali

Profumo di legno antico

Ridotta, si frantuma facilmente

Asciutto

Tenero

Estremamente solubile

Intensa salinità con sapore non amaro

Più sapido, croccante e friabile

L’analisi della composizione minerale del «Garam Amed Bali» e del «Bunga Garam Amed Bali» è la seguente (cfr. Allegati 4 bis e 8):

Elemento minerale

Unità di misura

Garam Amed Bali

Bunga Garam Amed Bali

Cloruro di sodio (NaCl)

% sul peso (sostanza secca)

superiore a 91,0

superiore a 88,0

Acqua (H2O)

% sul peso (in sostanza umida)

inferiore a 5,0

inferiore a 5,0

Piombo (Pb)

mg/ kg

non rilevato

inferiore a 0,16

Mercurio (Hg)

mg/ kg

non rilevato

non rilevato

Arsenico (As)

mg/ kg

non rilevato

non rilevato

Rame (Cu)

mg/ kg

superiore a 0,3

non rilevato

Zinco (Zn)

mg/100 g

superiore a 0,1

non rilevato

Sodio (Na)

mg/100 g

superiore a 39,200

superiore a 40,250

Ferro (Fe)

mg/100 g

superiore a 2

superiore a 0,15

Magnesio (Mg)

mg/100 g

superiore a 740

superiore a 910

Potassio (K)

mg/100 g

superiore a 310

superiore a 290

Calcio (Ca)

mg/100 g

superiore a 520

superiore a 340

Manganese (Mn)

mg/ kg

superiore a 2

superiore a 2

Iodio (calcolato come KIO3)

mg/ kg

superiore a 4

superiore a 2,5

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

-

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Preparazione delle vasche di essiccazione e dello strumento di filtrazione

Preparazione delle vasche salanti

Trasferimento del terreno argilloso nelle vasche salanti

Immissione di acqua marina nelle vasche salanti

Filtrazione

Mescolamento della salamoia

Essiccazione del sale

Raccolta

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

-

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Il logo IG indonesiano (cfr. oltre) per il «Garam Amed Bali» e il «Bunga Garam Amed Bali» deve essere utilizzato sulle confezioni di tutti i prodotti. Il logo è fornito a tutte le aziende che si occupano delle operazioni di confezionamento.

Image 1

È inoltre obbligatorio utilizzare il logo DOP dell’UE.

Viene attribuito un codice numerico di tracciabilità per consentire la tracciatura del produttore di sale, del relativo gruppo, del tipo di prodotto (sale o fior di sale), del mese di raccolta e dell’anno di produzione.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica delimitata comprende due comuni, Amed e Lebah, che fanno parte del villaggio di Purwakerthi nel distretto di Abang nella reggenza di Karangasem. La zona si trova sulla costa nordorientale dell’isola di Bali, a 20 km da Amlapura, capitale della reggenza di Karangasem, e a 100 km da Denpasar, capitale della provincia di Bali. Nel villaggio di Purwakerthi, la zona delimitata si estende per 1 km lungo la costa e per 1 km nell’entroterra.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

Le caratteristiche specifiche del «Garam Amed Bali» e del «Bunga Garam Amed Bali» derivano dai fattori naturali e dalle condizioni climatiche presenti nella zona geografica delimitata, nonché da fattori umani.

Fattori naturali

Amed sorge su una stretta fascia costiera che si affaccia sulle acque profonde, trasparenti e pulite dell’oceano, con onde basse. L’oceano è caratterizzato da correnti profonde, pulizia, densità minerale e purezza delle acque.

La tabella seguente riporta i risultati dell’analisi eseguita sull’acqua marina di Amed, che presenta un elevato contenuto di cloruro di sodio e un basso contenuto di sostanze inquinanti. Tali contenuti risultano migliori rispetto ai livelli fissati dall’organismo di normazione nazionale indonesiano.

Analisi dell’acqua marina di Amed eseguita dal Centro per le tecnologie di prevenzione dell’inquinamento industriale (del ministero dell’industria della Repubblica di Indonesia).

N.

Campione

Odore

Sapore

Colore

Contenuto (%)

Inquinanti metallici (mg/kg)

Cloruro di sodio (NaCl) minimo, secco

Acqua (H2O) massimo, umido

Sostanze insolubili, massimo, secco

Piombo (Pb) massimo

Rame (Cu) massimo

Mercurio (Hg)

Massimo

Arsenico (As)

massimo

1

Acqua marina di Amed

Normale

Salato

Normale trasparente

3,20

_

<0,005

0,97

<0,01

<0,001

<0,005

Le attrezzature utilizzate per produrre il «Garam Amed Bali» e il «Bunga Garam Amed Bali» sono realizzate con bambù e legno di alberi locali (palme e palme da cocco).

Il terreno argilloso intorno alla spiaggia di Amed è utilizzato per trattenere i minerali salini contenuti nell’acqua marina e arricchire il sale con altri minerali utili.

La produzione viene effettuata soltanto durante la stagione secca, tra giugno e ottobre, quando il sole si trova nella posizione più alta, e con la presenza di una brezza moderata che favorisce una distribuzione uniforme del calore durante il processo di cristallizzazione del sale.

Nella zona geografica delimitata non sono presenti attività di industria pesante e trasporto che potrebbero provocare danni ambientali.

Fattori umani

La specificità della zona geografica è legata anche a una storia umana di diversi secoli, che risale al regno di Karangasem, quando il sale rappresentava un tributo ufficiale pagato al regno dalla popolazione di Amed. Il «Garam Amed Bali» è prodotto da oltre 700 anni secondo metodi di produzione tradizionali.

La produzione di sale nella zona costiera di Amed è stata tramandata di generazione in generazione fino ad oggi in modo tradizionale e con le competenze acquisite, la saggezza e la cultura dei produttori di sale locali. L’inizio della stagione di produzione del sale è stabilito dagli anziani, che hanno una profonda conoscenza delle condizioni meteorologiche e decenni di esperienza nella produzione di sale.

Il processo si basa sull’impiego di una tecnica e attrezzature uniche.

La prima fase inizia con la preparazione delle attrezzature. Le vasche di essiccazione sono costruite con tronchi di vecchie palme/palme da cocco, tagliati a metà e svuotati. Un tronco tagliato a metà ha una lunghezza di

2,5 m e una larghezza di circa 25-30 cm. Lo strumento di filtrazione è realizzato con bambù intrecciato, rivestito internamente con uno spesso strato di plastica e riempito dal fondo verso l’alto con pietre, ghiaia e sabbia compattate. Sullo strato di sabbia sono collocate foglie intrecciate di palma/palma da cocco o panni spessi che fungono da barriera.

Nella seconda fase, vengono preparate le vasche salanti, che hanno una superficie di 200 metri quadrati e sono costituite da quattro sezioni quadrate, ciascuna di 7 metri per lato. Le vasche salanti vengono riempite con terreno argilloso locale che trattiene i minerali salini e che viene quindi livellato.

Nella terza fase, nelle vasche salanti riempite di terreno argilloso vengono versati ogni mattina da 375 a 600 litri di acqua marina prelevata al largo della costa di Amed. È consentito l’utilizzo di pompe idriche per il pompaggio dell’acqua nelle vasche. Il processo di irrigazione del terreno argilloso nelle vasche salanti dura quattro giorni consecutivi fino all’integrazione dei minerali salini e all’essiccamento.

Nella quarta fase, il terreno argilloso arricchito di sale contenuto nelle sezioni delle vasche salanti viene passato al rastrello, raccolto e trasferito nello strumento di filtrazione. I produttori di sale entrano nell’attrezzo di filtrazione per pestare, livellare e compattare il terreno argilloso arricchito di sale.

Nella quinta fase, a mezzogiorno da 120 a 200 litri di acqua marina fresca vengono versati nel sistema di filtrazione e portando il terreno argilloso a una temperatura tale da produrre una salamoia di buona qualità. L’aggiunta di acqua marina consente al terreno argilloso di impregnarsi e rilasciare i minerali salini durante la notte.

Nella sesta fase, l’acqua salina filtrata o salamoia viene raccolta in un bacino ricavato da un tronco di palma/palma da cocco scavato o in un canale di calcestruzzo e mescolata per poi essere trasferita nelle vasche di essiccazione, dove resta a seccare e cristallizzare per quattro giorni, fino alla formazione del fior di sale e dei cristalli di sale. Il fior di sale si forma soltanto in condizioni di vento e sole favorevoli.

Infine, il fior di sale formato sulla superficie della salamoia durante il processo di cristallizzazione viene raccolto manualmente attraverso la scrematura alla superficie con un raschietto di legno. La salamoia cristallizzata precipitata alla base delle vasche di essiccazione viene raccolta con il raschietto di legno sotto forma di sale.

La tradizione della raccolta di minerali salini attraverso l’impiego del terreno argilloso locale, della filtrazione mediante uno strumento realizzato con foglie, pietre, ghiaia e sabbia, e della cristallizzazione in tronchi tagliati a metà di palme/palme di cocco della regione è particolarmente specifica del sale di Amed. Altri tipi di sale sono raccolti in genere attraverso la semplice evaporazione dell’acqua marina in paludi salmastre o serre.

5.2.   Specificità del prodotto

Qualità o caratteristiche del prodotto

Il «Garam Amed Bali» e il «Bunga Garam Amed Bali» sono prodotti utilizzando specifici processi e attrezzi tradizionali.

I sali sono di colore naturalmente bianco, lucidi, puliti e facilmente solubili.

Sono bianco cristallo, hanno forma prevalentemente cubica e saltuariamente tetragonale e si distinguono dagli altri tipi di sale, i cui cristalli hanno una forma triclina e saltuariamente tetragonale.

Sono ricchi di minerali, quali magnesio, calcio e potassio. Il contenuto di magnesio, in particolare, è molto più alto rispetto a quello di altri sali marini, il cui contenuto non supera i 50 mg/100 g.

La consistenza è morbida e asciutta e la granulometria è compresa uniformemente tra 0,6 mm e 2,0 mm, a differenza di altri sali, che sono più duri e presentano una granulometria maggiore, compresa tra 2 mm e 5 mm. Il sale di Amed non ha un retrogusto amaro, non è pungente e ha un profumo legnoso.

Il «Bunga Garam Amed Bali» ha un contenuto di magnesio, calcio e potassio superiore rispetto al «Garam Amed Bali». È più fino e fragile, friabile e saporito. Se strofinato, si frantuma facilmente in cristalli molto piccoli e si scioglie facilmente a contatto con l’umidità dei cibi, esaltandone il sapore.

Il «Garam Amed Bali» e il «Bunga Garam Amed Bali» sono pronti per l’uso e non richiedono un "ulteriore trasformazione.

Grazie all’elevata qualità (prodotti esclusivi o premium) e allo status di sale da intenditori, il «Garam Amed Bali» e il «Bunga Garam Amed Bali» costituiscono attualmente un prodotto di ampio consumo in abitazioni, alberghi, ristoranti e nel settore della ristorazione e del catering. Il «Garam Amed Bali» e il «Bunga Garam Amed Bali» sono tenuti in alta considerazione dalla stampa nazionale e da chef di spicco.

5.3.   Legame tra le specificità del prodotto e le specificità della zona geografica

Le qualità uniche del «Garam Amed Bali» e del «Bunga Garam Amed Bali» sono dovute alla purezza dell’acqua di mare di Amed, all’utilizzo del terreno argilloso di Amed per trattenere i minerali salini, all’impiego di attrezzature tradizionali e al metodo esclusivo di cristallizzazione del sale, impiegato da oltre 700 anni.

L’elevato contenuto di minerali e la purezza dell’acqua di mare, che contiene meno dello 0,005 % di sostanze insolubili per effetto delle correnti profonde, insieme al processo tradizionale di assorbimento dei minerali salini attraverso l’impiego di terreni argillosi e dell’attrezzo tradizionale di filtrazione, determinano la composizione chimica del «Garam Amed Bali» e del «Bunga Garam Amed Bali» e contribuiscono al loro elevato contenuto di magnesio rispetto ad altri tipi di sale.

La purezza è messa in evidenza anche dalle caratteristiche sensoriali del sale, che è di colore bianco cristallo, non lavato dopo la raccolta e quindi pronto per il consumo come prodotto alimentare umano senza ulteriori trasformazioni, a differenza di altri tipi di sale che richiedono una nuova lavorazione da parte dei raccoglitori attraverso ripetute diluizioni con acqua di mare fresca e la successiva ricristallizzazione.

Il sapore specifico che non lascia un retrogusto amaro, la consistenza, la granulometria inferiore rispetto ad altri tipi di sale, e il colore sono altre caratteristiche direttamente attribuibili al contenuto di minerali e alla purezza dell’acqua del mare di Amed, e al processo di produzione tradizionale con l’assorbimento dei minerali salini attraverso l’impiego di terreni argillosi e di un sistema di filtrazione unico.

Il processo di cristallizzazione in tronchi di palme/palme da cocco conferisce al sale e al fior di sale un sapore caratteristico e un profumo legnoso.

Il «Bunga Garam Amed Bali» è costituito da fiocchi o cristalli di sale leggeri che presentano un contenuto di magnesio, calcio e potassio superiore rispetto al «Garam Amed Bali», con un sapore più sapido, croccante e friabile. Il fior di sale è più fino, fragile e friabile, si frantuma facilmente in cristalli molto piccoli e si scioglie molto facilmente a contatto con l’umidità. Il «Bunga Garam Amed Bali» si forma sulla superficie della salamoia nelle vasche di essiccazione sotto l’influenza di condizioni climatiche favorevoli (vento e sole) durante il processo di cristallizzazione prima della raccolta del sale.

L’utilizzo delle vasche di essiccazione ricavate da tronchi di palme/palme da cocco risulta perfettamente funzionale per la produzione di sale nella regione di Amed, che non possiede un’estesa zona costiera, ovvero terreni adiacenti alla spiaggia utilizzabili per l’essiccazione e l’evaporazione della salamoia, ma dove crescono numerose palme e palme da cocco per la preparazione delle vasche.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

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(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


15.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 231/37


Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2022/C 231/13)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

«Peitzer Karpfen»

N. UE: PGI-DE-02587 – 5.9.2019

DOP ( ) IGP (X)

1.   Nome

«Peitzer Karpfen»

2.   Stato membro o paese terzo

Germania

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

La «Peitzer Karpfen» è una carpa a specchio a dorso dritto, una fila completa di squame dorsali dalla testa alla coda e un numero ridotto di squame riflettenti alla base delle pinne accoppiate, del peduncolo caudale e dell’opercolo. Il resto del corpo presenta nessuna o poche squame singole sparse. La colorazione è caratterizzata da tonalità gialle sul ventre e sfumature verde oliva sulla parte dorsale. Il rapporto tra altezza e lunghezza varia tra 1:2,5 e 1:3,4. Il fattore di condizione dei pesci in fase di riproduzione è compreso tra 3,0 e 4,0. La forma è prevalentemente allungata.

Il rendimento in carne è il seguente:

eviscerato, con testa 70-80 %

eviscerato, senza testa 53-63 %

filetti con pelle 32-42 %

filetti senza pelle 28-38 %

La carne è di colore da rosa chiaro a rosa acceso, soda, tenera e magra, con un sapore caratteristico tipico della specie e un odore aromatico.

La «Peitzer Karpfen» può essere venduta viva; abbattuta, eviscerata, tagliata in pezzi o filetti; o come prodotto alimentare congelato. È consentita anche l’affumicatura; è possibile affumicare anche i pesci già sottoposti al processo di congelamento. L’affumicatura può avvenire a caldo o a freddo su trucioli di legno duro dopo l’immersione del pesce in salamoia. Tutti i metodi di preparazione e trasformazione elencati preservano il sapore caratteristico tipico della specie.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

La principale fonte di alimentazione per la «Peitzer Karpfen» è il cibo presente naturalmente nello stagno (zooplancton, fitoplancton, ecc.). Tale alimento influenza la crescita della «Peitzer Karpfen» in tutte le fasi di sviluppo, garantendo la qualità delle carni descritta sopra. È consentita l’integrazione di mangime, con l’impiego di cereali a partire dalla seconda fase di sviluppo. La somministrazione integrativa di cereali deve essere conforme alla normativa nazionale applicabile.

Tutti i mangimi integrativi utilizzati sono privi di OGM.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

I pesci sono allevati entro i confini della zona geografica delimitata. Nel determinare la densità di allevamento corrispondente alla fase del ciclo di produzione, si tiene conto delle condizioni adeguate alla specie e all’età degli animali. La scelta del coefficiente di densità è finalizzata al conseguimento di una crescita ottimale in termini di dimensioni e numero. Conformemente alle linee guida per una buona pratica professionale, la densità di allevamento e l’alimentazione assicurano l’utilizzo estensivo del cibo naturalmente disponibile nello stagno, garantendo in tal modo la qualità eccellente della carne.

Il ciclo di produzione della «Peitzer Karpfen» si compone delle fasi seguenti: gestione dei riproduttori e certificazione degli animali destinati alla riproduzione; allevamento delle «Peitzer Karpfen» riproduttrici in stagni artificiali; trasferimento delle uova in stagni naturali; allevamento degli avannotti; allevamento dei pesci da consumo; pulizia degli stagni; e mantenimento dei pesci in stagni naturali o artificiali.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica comprende la seguente regione dello Stato federale di Brandeburgo:

la città di Peitz nel circondario di Spree-Neiße;

il comune di Teichland nel circondario di Spree-Neiße;

il comune di Kolkwitz nel circondario di Spree-Neiße;

la città di Lübben nel circondario di Dahme-Spreewald;

il comune di Schlepzig nel circondario di Dahme-Spreewald.

5.   Legame con la zona geografica

1)   Specificità della zona geografica:

La domanda di registrazione dell’IGP «Peitzer Karpfen» si basa sulla qualità del prodotto e sulla sua rinomanza. La particolare attrattiva della carne di «Peitzer Karpfen» è dovuta al suo sapore caratteristico e all’odore aromatico. La produzione della regione geografica segue tradizioni che risalgono a oltre un secolo fa e che riguardano la selezione e l’allevamento, unitamente a condizioni geografiche e climatiche estremamente favorevoli, che garantiscono l’elevata qualità del prodotto e costituiscono le basi per la sua particolare rinomanza.

La regione che comprende la zona geografica della «Peitzer Karpfen» è un centro della cultura dell’acquacoltura nello Stato federale di Brandeburgo. Le dimensioni e la struttura degli allevamenti di carpe determinano la morfologia del paesaggio. Nella zona geografica della «Peitzer Karpfen» risaltano i canali artificiali collegati al fiume Sprea e ai suoi affluenti, come l’Hammergraben e il Priorgraben, che assicurano un approvvigionamento idrico stabile e di alta qualità per tutto l’anno. Gli stagni di Peitz presentano in prevalenza un fondo sabbioso, calcareo, relativamente povero di nutrienti e non particolarmente fangoso. Hanno una popolazione di microrganismi di buona qualità ma non eccessivamente abbondante. Il pH dell’acqua è compreso tra 7 e 8. Una caratteristica unica degli stagni di Peitz è la profondità media di appena 0,9-1,0 metri, nonostante le dimensioni (alcuni hanno una superficie superiore a 100 ettari). Gli stagni di svernamento possono essere più profondi. Il vantaggio biologico della scarsa profondità è la rapidità di riscaldamento dell’acqua, con il conseguente aumento della quantità di cibo naturale per la carpa.

Il potenziale di riscaldamento rapido è favorito dalla mitezza della temperatura media annua nella regione, che negli anni 1961-1990 è stata di 8,9 °C, 0,7 °C in più rispetto alla media tedesca nello stesso periodo. Questi fattori geografici, insieme alle pratiche di allevamento semi intensivo, assicurano una qualità unica della carne. In termini di sviluppo ponderale, la «Peitzer Karpfen» raggiunge in genere il peso di 25-50 g a un anno di età e di 250-500 g a due anni, ed è commercializzata prevalentemente all’età di tre anni con un peso compreso tra 1,5 e 2,5 kg. Gli esemplari più pesanti sono ottenuti all’età di tre anni con svernamento in acqua calda o dai quattro anni di età.

2)   Specificità del prodotto:

Lo stock «Peitzer Karpfen» può essere ricondotto a una varietà sviluppata nel territorio di Peitz da un funzionario pubblico di nome Kuhnert alla fine del XIX secolo e che costituisce da allora una razza pura.

Lo stock è il risultato di un incrocio tra le specie galiziana, Holstein landrace e Lusaziana, che ha prodotto una varietà caratterizzata da rapida crescita e ottima resistenza alle malattie e alle condizioni atmosferiche avverse, nonché da un elevato contenuto di carne e da un gusto piacevole.

La carpa «Peitzer Karpfen» è un tipo di carpa a specchio a dorso dritto. La forma del corpo prevalentemente allungata è caratterizzata da un rapporto tra altezza e lunghezza compreso tra 1:2,5 e 1:3,4. La «Peitzer Karpfen» è caratterizzata da una carne di colore da rosa chiaro a rosa acceso, soda, tenera e magra, con un sapore caratteristico tipico della specie e un odore aromatico. In termini di sviluppo ponderale, la «Peitzer Karpfen» raggiunge un peso di 25-50 g all’età di un anno e di 250-500 g a due anni. È commercializzata prevalentemente all’età di tre anni con un peso compreso tra 1,5 e 2,5 kg e a quattro anni di età con un peso pari o superiore a 2,5 kg.

3)   Legame causale:

La qualità del prodotto è il risultato delle seguenti fasi di produzione uniche, che rappresentano una caratteristica distintiva della carpa «Peitzer Karpfen»:

a)

Gestione dei riproduttori e certificazione degli animali destinati alla riproduzione che presentano caratteristiche maggiormente in linea a quelle della «Peitzer Karpfen». Gli animali destinati alla riproduzione sono tenuti in acque naturali ricche di nutrienti dove ricevono mangimi complementari a base di cereali al fine di ottenere una produzione di uova di qualità particolarmente elevata.

b)

Allevamento dei riproduttori «Peitzer Karpfen» in stagni artificiali, in alcuni dei quali viene aggiunta acqua calda. In questo caso, viene utilizzata la fecondazione artificiale per assicurare che il trasferimento delle uova avvenga nei periodi ottimali che offrono le condizioni migliori. Lo sviluppo dell’ocello e del sacco vitellino avviene in questa fase.

c)

Trasferimento delle uova in stagni naturali. Le uova vengono trasferite in stagni naturali durante la fase di sviluppo del sacco vitellino in modo da favorire il loro adattamento al cibo naturale. Entro la fine della fase di sviluppo del sacco vitellino, le uova sono alimentate quasi interamente con alimenti naturali.

d)

Allevamento degli avannotti – Sviluppo durante il primo anno fino a un anno di età in stagni di allevamento naturali. I pesci di età compresa tra uno e due anni con un peso medio di 25-50 grammi vengono prelevati dagli stagni di allevamento. I pesci svernano quindi negli stagni naturali o vengono trasferiti in stagni di allevamento artificiali, in cui viene aggiunta acqua calda, per proseguire la crescita.

I pesci di età compresa tra due e tre anni sono generalmente allevati negli stagni naturali o in bacini artificiali con acqua calda.

e)

Allevamento di pesci da consumo in adeguati stagni di crescita naturali fino ai tre anni di età e oltre. In generale, dopo la rimozione dei pesci viene aggiunta acqua dolce negli stagni.

f)

Mantenimento dei pesci in stagni naturali o artificiali, con l’aggiunta di acqua dolce e, se necessario, ossigeno (per almeno cinque giorni), in modo che la purezza tipica che caratterizza il sapore della carpa «Peitzer Karpfen» possa raggiungere la massima intensità.

In particolare, il mantenimento della linea genetica originaria si basa sul fattore umano, in quanto una politica di selezione del personale lungimirante e assunzioni a lungo termine per la prossima generazione di operatori consentono di mantenere e portare avanti le competenze sviluppate in centinaia di anni di tradizione. L’esecuzione delle singole fasi da parte di esperti garantisce che, al termine del processo, il prodotto abbia una qualità unica e che la carne presenti il suo sapore caratteristico e l’odore aromatico distintivo.

La rinomanza del prodotto è il risultato di una tradizione lunga oltre un secolo, attestata dalla designazione di specie destinata all’approvvigionamento della corte del Regno di Prussia e dall’eccezionale visibilità nel settore alimentare corrispondente.

La carpa «Peitzer Karpfen» detiene attualmente una posizione di primo piano sul mercato tedesco. Una carpa su venti prodotta in Germania proviene dalla zona geografica descritta. La qualità si basa sulla tradizione dello stock «Peitzer Karpfen», che risale a oltre un secolo fa, e sull’attenta selezione di esemplari sani e forti destinati alla riproduzione. Nel processo di selezione, si considerano le caratteristiche tipiche del prodotto, quali la buona profondità corporea, la struttura della carne e il rapporto carne/ossa. Inoltre, si evita l’ibridazione con altri ceppi per preservare le caratteristiche tipiche della specie. Pertanto, la qualità unica della carpa «Peitzer Karpfen» ha avuto modo di svilupparsi in condizioni geografiche e climatiche molto favorevoli (abbondante afflusso di acqua dal fiume Sprea, suolo sabbioso e povero di nutrienti, acque poco fangose e poco profonde). Personale esperto seleziona costantemente i pesci particolarmente sani e forti per la riproduzione, evitando così prodotti di qualità inferiore e garantendo un livello di qualità uniformemente elevato e il sapore unico della carne. Tale qualità viene rafforzata nella percezione dei consumatori e incrementa il volume di mercato del prodotto e la sua notorietà. La carpa «Peitzer Karpfen» ha ottenuto numerosi premi e onorificenze di rilievo, tra cui:

1897 Premio della città di Amburgo e medaglia doro

1898 Massimo riconoscimento a Dresda

1901 Campione alla mostra di pesca di Danzica

1904 Massimo riconoscimento e primo premio alla mostra di pesca della Società agricola tedesca a Danzica

1906 Premio alla mostra di pesca di Berlino

1964 Premio in occasione della XXII mostra agricola di Lipsia Markkleeberg

La qualità della carpa «Peitzer Karpfen» e l’eccellente affidabilità della sua produzione sono valse al settore dell’acquacoltura in stagni di Peitzer la designazione di fornitore alla corte del Regno di Prussia. Anche la notorietà e l’importanza dell’asta di carpe Cottbus possono essere ricondotte alla qualità e alla reputazione della carpa «Peitzer Karpfen». L’asta è da oltre cinquant’anni il fulcro del commercio di carpe nell’Europa centrale. Anche durante l’epoca della Repubblica Democratica Tedesca, la regione di Peitz è stata il centro del settore dell’allevamento di carpe. La «Peitzer Karpfen» veniva perfino esportata a Berlino Ovest, ad esempio.

Gli stagni di Peitz, con una superficie di oltre 1 000 ettari, costituiscono una delle regioni di stagni più grandi d’Europa. La carpa «Peitzer Karpfen» è molto apprezzata in Germania ed è distribuita a livello nazionale. Ogni anno vengono allevate e catturate oltre 500 tonnellate di «Peitzer Karpfen». Il loro allevamento e la relativa cattura sono possibili solo in questa zona geografica delimitata, dove il fiume Sprea e i suoi affluenti garantiscono un approvvigionamento idrico stabile. In particolare, negli anni di siccità, quando altre regioni registrano bassi livelli d’acqua, l’afflusso di acqua dolce dal fiume Sprea impedisce il proliferare della vegetazione acquatica e l’aumento del fango, che potrebbero avere un effetto negativo sulla carne della carpa allevata nella zona. Le carpe allevate in altre regioni hanno un sapore fangoso più intenso. La carne della carpa «Peitzer Karpfen», invece, mantiene un eccellente sapore, che si traduce nella qualità ed elevata notorietà del prodotto.

I mezzi di comunicazione citano spesso la carpa «Peitzer Karpfen». I canali televisivi ARD e WDR hanno trasmesso un lungo reportage sulla «Peitzer Karpfen». Il quotidiano Lausitzer Rundschau ha pubblicato un resoconto sullo stato della «Peitzer Karpfen» in occasione della Fiera internazionale della pesca del 2014.

Una lunga serie di mostre ed eventi informativi cita regolarmente la «Peitzer Karpfen». La pulizia annuale degli stagni nel periodo che va da settembre a novembre è segnata da festeggiamenti con migliaia di visitatori che assistono a battute di pesca dimostrativa nello stagno di allevamento di Peitz. Nel secondo fine settimana di agosto viene organizzata nella città di Peitz una festa dei pescatori che attira un numero elevato di visitatori provenienti anche da lontano. Il periodo che va da Natale a Capodanno attira principalmente clienti di Berlino e Cottbus, che attendono pazientemente in lunghe code ai tavoli di vendita. Il pesce fresco è venduto ai clienti in un "area nota come «strada Peitzer Karpfen», che si estende dalla città di Königs Wusterhausen, nei pressi di Berlino, fino alla città di Hoyerswerda, in Sassonia. Le visite agli stagni permettono di conoscere il variegato habitat e la pratica dell’acquacoltura. Un percorso naturale attraversa per 2,3 chilometri l’area degli stagni, con pannelli e cartelli didattici che forniscono informazioni sul paesaggio degli stagni di Peitz nel corso della storia fino ai giorni nostri. Esistono inoltre percorsi ciclistici ed escursionistici noti a livello regionale e nazionale che attraversano l’idilliaca regione degli stagni. Nel 2006 è stato aperto un museo della pesca dedicato alla «Peitzer Karpfen» e finanziato in parte dall’UE. L’apertura del museo è stata trasmessa sulle reti televisive nazionali. Il museo contiene una varietà di oggetti in mostra e illustra lo sviluppo storico dell’industria della pesca di Peitz nella regione degli stagni di Peitz fino ad oggi.

Su Internet sono disponibili raccolte di ricette con la «Peitzer Karpfen» e su Amazon è possibile acquistare un piccolo ricettario sulla «Peitzer Karpfen». Le guide turistiche sottolineano questa particolare prelibatezza. Ronny Pietzner, chef dell’hotel a cinque stelle Grand Elysee Hamburg, ha inserito nel suo libro di ricette una delle sue ricette preferite con la «Peitzer Karpfen».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare:

https://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/41757


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.