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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 226 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
65° anno |
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Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2022/C 226/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10667 — VESA / POSTNL) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2022/C 226/02 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2022/C 226/03 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10737 — HP / POLY) ( 1 ) |
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2022/C 226/04 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10780 – WATERLAND / KIDSFOUNDATION / PARTOU) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2022/C 226/05 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10775 – GBL / AFFIDEA) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2022/C 226/06 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10732 – EQT / BPEA) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2022/C 226/07 |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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10.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 226/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10667 — VESA / POSTNL)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 226/01)
Il 3 giugno 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10667. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
|
10.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 226/2 |
Tassi di cambio dell’euro (1)
9 giugno 2022
(2022/C 226/02)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,0743 |
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JPY |
yen giapponesi |
143,93 |
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DKK |
corone danesi |
7,4391 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,85653 |
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SEK |
corone svedesi |
10,5045 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,0495 |
|
ISK |
corone islandesi |
138,70 |
|
NOK |
corone norvegesi |
10,1818 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
24,689 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
396,45 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,5925 |
|
RON |
leu rumeni |
4,9453 |
|
TRY |
lire turche |
18,5104 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,4985 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,3506 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,4317 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6673 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,4779 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 348,99 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
16,4132 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,1722 |
|
HRK |
kuna croata |
7,5223 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
15 646,25 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,7199 |
|
PHP |
peso filippino |
56,872 |
|
RUB |
rublo russo |
|
|
THB |
baht thailandese |
37,079 |
|
BRL |
real brasiliano |
5,2506 |
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MXN |
peso messicano |
21,0248 |
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INR |
rupia indiana |
83,5260 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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10.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 226/3 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10737 — HP / POLY)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 226/03)
1.
In data 2 giugno 2022, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
HP Inc. («HP», Stati Uniti), |
|
— |
Plantronics, Inc. («Poly», Stati Uniti). |
HP acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Poly.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
HP: fornitura di dispositivi informatici personali e di altri dispositivi di accesso a reti, di prodotti per la riproduzione di immagini e la stampa e di tecnologie, soluzioni e servizi correlati; |
|
— |
Poly: impresa mondiale nel settore delle tecnologie della comunicazione che progetta, produce e commercializza soluzioni integrate di comunicazione e collaborazione per professionisti. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10737 – HP / POLY
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo:
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Commissione europea |
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Direzione generale della Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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10.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 226/5 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10780 – WATERLAND / KIDSFOUNDATION / PARTOU)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 226/04)
1.
In data 2 giugno 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
Waterland Private Equity Investment B.V. («Waterland», Paesi Bassi), |
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— |
Oange TopCo B.V. («KidsFoundation/Partou», Paesi Bassi), controllata congiuntamente da Waterland e Onex Corporation. |
Waterland acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di KidsFoundation/Partou.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
Waterland: gruppo indipendente di investimenti in private equity incentrato su quattro settori di investimento: invecchiamento della popolazione, esternalizzazione ed efficienza, tempo libero e lusso, sostenibilità. Waterland opera principalmente in Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia e Regno Unito, |
|
— |
KidsFoundation/Partou: organizzazione e gestione dell’assistenza all’infanzia nei Paesi Bassi e nel Regno Unito. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10780 – WATERLAND / KIDSFOUNDATION / PARTOU
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale della Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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10.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 226/6 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10775 – GBL / AFFIDEA)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 226/05)
1.
In data 2 giugno 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
Groupe Bruxelles Lambert SA («GBL», Belgio), |
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— |
Affidea Group B.V. («Affidea», Paesi Bassi). |
GBL acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Affidea.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
GBL è una holding pubblica di investimento quotata che investe in società a livello mondiale che operano in vari settori, quali il settore immobiliare e i servizi informatici; |
|
— |
Affidea è una società europea di diagnostica per immagini, con 320 centri attivi in 15 paesi, tra cui Italia, Polonia, Portogallo e Romania. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10775 – GBL / AFFIDEA
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale della Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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10.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 226/7 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10732 – EQT / BPEA)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 226/06)
1.
In data 2 giugno 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
EQT AB («EQT», Svezia), |
|
— |
Baring Private Equity Asia Group Limited («BPEA», Hong Kong e Singapore). |
EQT acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di BPEA.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
EQT è un’organizzazione mondiale di investimenti incentrata su strategie attive di titolarità. Dispone attualmente di 73,4 miliardi di EUR di attività gestite in 28 fondi attivi nell’ambito di due settori: capitale privato e attività reali. Le società del portafoglio dei fondi EQT operano in una serie di settori, quali i consumatori, i beni di consumo, l’energia e l’ambiente, le tecnologie finanziarie, l’assistenza sanitaria, la tecnologia industriale, le assicurazioni, i beni immobili, i servizi, le questioni sociali, la tecnologia, i media e le telecomunicazionie, la logistica e i trasporti, |
|
— |
BPEA è un’impresa dei mercati privati panasiatica che gestisce un programma di investimenti in private equity, sponsorizzando acquisizioni e fornendo capitale di crescita alle imprese per l’espansione o le acquisizioni, in particolare nella regione Asia-Pacifico, nonché fondi dedicati incentrati sui beni immobili privati e sul credito privato. BPEA fornisce consulenza a fondi di private equity attivi in diversi mercati, tra cui i settori dell’istruzione, dei servizi alle imprese, dell’industria manifatturiera, della logistica, dell’assistenza sanitaria e dei consumatori. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10732 – EQT / BPEA
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale della Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
|
10.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 226/9 |
Pubblicazione di una domanda di modifica dell’Unione del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(2022/C 226/07)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro due mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOMANDA DI MODIFICA DELL’UNIONE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«Colli di Rimini»
PDO-IT-A0297-AM03
Data della domanda: 11.2.2021
1. Richiedente e interesse legittimo
Consorzio vini di Romagna
Associazione produttori della DOP
2. Voce del disciplinare interessata dalla modifica
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☒ |
Nome del prodotto |
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☐ |
Categoria di prodotto vitivinicolo |
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☐ |
Legame |
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☒ |
Restrizioni in materia di commercializzazione |
3. Descrizione e motivi della modifica
3.1. Variazione del nome della denominazione da «Colli di Rimini» a «Rimini»
La variazione relativa all’utilizzo del solo nome «Rimini», in luogo di «Colli di Rimini», è stata richiesta in quanto maggiormente identificativa della zona geografica di produzione ricadente nell’ambito della provincia di Rimini, territorio che si estende dalle zone collinari degradando fino alle zone a ridosso del mare. Il riferimento geografico al solo nome «Rimini» risulta pertanto più coerente e connesso al territorio rappresentato dalla DOP, nonché più immediato e diretto, rendendo più facili e rapide le azioni di comunicazioni, sia a livello di commercializzazioni che di promozione del territorio, in sinergia con il consolidato brand turistico di Rimini, centro economico e culturale di riferimento della zona di produzione.
Trattasi pertanto di parziale modifica del nome della DOP che non incide sull’identità geografica della denominazione e sulla delimitazione della relativa area di produzione, ma va a identificare meglio la denominazione dei vini con il nome geografico «Rimini».
La modifica riguarda inoltre tutte le sezioni del documento unico ove il nome della denominazione viene citato.
3.2. Previsione imbottigliamento in zona delimitata
La modifica riguarda la previsione dell’imbottigliamento in zona di produzione delimitata. Con questa modifica i produttori della DOP «Rimini» intendono colmare una lacuna che era presente nell’originario disciplinare di produzione, approvato fin dal 1996, cioè in un’epoca in cui la normativa generale in materia di denominazioni d’origine, sia nazionale che comunitaria, non disciplinava l’imbottigliamento ed il confezionamento in zona delimitata. Infatti una tale normativa generale è stata prevista a seguito della sentenza della Corte di Giustizia europea del 16 maggio 2000 nella causa C-388/95.
La modifica è motivata dalla necessità di salvaguardare la qualità dei vini della DOP «Rimini», garantirne l’origine e assicurare l’efficacia, la tempestività ed economicità dei controlli.
Infatti si evidenzia che il trasporto e l’imbottigliamento al di fuori della zona di produzione possono compromettere la qualità del vino «Rimini», che potrebbe essere esposto a fenomeni di ossidoriduzione, sbalzi di temperatura e contaminazioni microbiologiche. Tali fenomeni in particolare possono generare effetti negativi sulle caratteristiche chimico-fisiche (acidità totale minima, estratto non riduttore minimo ecc.) e organolettiche (colore, odore e sapore).
Detti rischi sono tanto maggiori quanto più grande è la distanza percorsa. L’imbottigliamento nella zona di origine, in assenza di spostamenti delle partite di vino, o con minimi spostamenti, consente invece di contribuire a mantenere inalterate le caratteristiche e le qualità del prodotto.
Questi aspetti, associati all’esperienza e alla profonda conoscenza tecnico-scientifica delle qualità particolari dei vini, maturata negli anni dai produttori della denominazione di origine «Rimini», consentono di effettuare l’imbottigliamento nella zona di origine con le migliori accortezze tecnologiche, volte a preservare tutte le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei vini previste dal disciplinare.
L’imbottigliamento in zona di produzione si prefigge altresì di agevolare al massimo il controllo, da parte del competente organismo, garantendo la massima efficienza, efficacia ed economicità; requisiti che non possono essere forniti in egual misura al di fuori della zona di produzione.
Infatti l’organismo di controllo può programmare nella zona di produzione con la massima tempestività le visite ispettive presso tutte le ditte interessate al momento dell’imbottigliamento dei vini «Rimini», in conformità al relativo piano dei controlli.
Ciò al fine di accertare in maniera sistematica che soltanto le partite di vino DOP «Rimini» siano effettivamente imbottigliate, conseguendo così i migliori risultati in termini di efficacia dei controlli, nonché ad un costo contenuto a carico dei produttori, con il fine di offrire al consumatore la massima garanzia in merito all’autenticità del vino confezionato.
Inoltre, ai sensi della vigente normativa nazionale, a salvaguardia dei diritti precostituiti, le imprese imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l’imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata, a condizione che presentino apposita istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, allegando idonea documentazione atta a comprovare l’esercizio dell’imbottigliamento della DOP «Rimini» per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della modifica che introduce l’obbligo di imbottigliamento in zona. La modifica riguarda la sezione 1.9 «Ulteriori condizioni» del documento unico.
3.3. Deroga alla vinificazione in zona delimitata
La delimitazione della zona di vinificazione è consentita nella intera provincia di Rimini, in deroga alla zona di produzione delle uve. Detta deroga è prevista nel disciplinare di produzione fin dal riconoscimento della DOP, avvenuto nel 1996; pertanto si è provveduto opportunamente a inserire esplicitamente detta condizione nella sezione 1.9 «Ulteriori condizioni» del documento unico. Trattasi pertanto di modifica formale volta a integrare le informazioni da inserire nel documento unico circa una condizione, conforme alla vigente normativa unionale e nazionale, da sempre presente nel disciplinare.
La modifica riguarda la sezione 1.9 «Ulteriori condizioni » del documento unico.
3.4. Legame con la zona geografica
Viene ampliata la descrizione del legame con riferimento alle relative categorie di prodotti vitivinicoli, ai fattori naturali e umani nonché al nesso causale degli stessi con le caratteristiche del prodotto finale.
Le modifiche riguardano l’articolo 8 del disciplinare di produzione e la sezione 8 «Legame con la zona geografica» del documento unico.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome da registrare
Rimini
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
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1. |
Vino |
|
15. |
Vino ottenuto da uve appassite |
4. Descrizione dei vini
1. «Rimini» Bianco
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Il vino DOP «Rimini» Bianco presenta un colore paglierino più o meno intenso, un odore delicato variante dal fruttato al floreale ed un sapore da secco ad abboccato, sapido e armonico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol
Estratto non riduttore minimo: 15 g/l
I parametri analitici non indicati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
|
Caratteristiche analitiche generali |
|
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
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Acidità totale minima |
4,5 grammi per litro espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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2. «Rimini» Rosso
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Il vino DOP «Rimini» Rosso presenta un colore che varia dal rosso rubino al granato, con eventuali sentori di frutti rossi e note erbacee, speziate o minerali ed un sapore armonico, eventualmente tannico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol
Estratto non riduttore minimo: 20 g/l
I parametri analitici non indicati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
|
Caratteristiche analitiche generali |
|
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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|
Acidità totale minima |
4,5 grammi per litro espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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3. «Rimini» Rosso Riserva
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Il vino DOP «Rimini» Rosso Riserva presenta un colore dal rubino intenso al granato, un odore vinoso, ricco, con eventuali note erbacee, minerali ed eventuale sentore di legno, nonché un sapore pieno, robusto, armonico, da secco ad abboccato, con una elegante struttura ed eventuale tannicità.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol
Estratto non riduttore minimo: 22 g/l
I parametri analitici non indicati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
|
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
|
Acidità totale minima |
4,5 |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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4. «Rimini» Cabernet Sauvignon
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Il vino DOP «Rimini» Cabernet Sauvignon presenta un colore rosso rubino, a volte carico, un odore caratteristico, etereo, a volte speziato o erbaceo, ed un sapore pieno, da secco ad abboccato, armonico e talvolta leggermente tannico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol
Estratto non riduttore minimo: 20 g/l
I parametri analitici non indicati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
|
Caratteristiche analitiche generali |
|
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
|
Acidità totale minima |
4,5 grammi per litro espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
5. «Rimini» Cabernet Sauvignon Riserva
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Il vino DOP «Rimini» Cabernet Sauvignon Riserva presenta un colore rosso rubino, con riflessi granato, carico, un odore caratteristico, etereo, erbaceo, ed un sapore pieno, armonico e talvolta leggermente tannico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol
Estratto non riduttore minimo: 26 g/l
I parametri analitici non indicati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
4,5 grammi per litro espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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6. «Rimini» Biancame
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Il vino DOP «Rimini» Biancame presenta un colore paglierino scarico, con riflessi verdognoli, un odore caratteristico, talvolta con note floreali, da secco ad abboccato, fresco, equilibrato.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol
Estratto non riduttore minimo: 15 g/l
I parametri analitici non indicati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
4,5 grammi per litro espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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7. «Rimini» Sangiovese
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Il vino DOP «Rimini» Sangiovese presenta un colore rosso rubino, talvolta con riflessi violacei, un odore vinoso, a volte floreale o minerale, un sapore da secco ad abboccato, armonico, un po’ tannico, da secco ad abboccato, armonico, talvolta tannico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol
Estratto non riduttore minimo: 20 g/l
I parametri analitici non indicati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
4,5 grammi per litro espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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8. «Rimini» Sangiovese Superiore
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Il vino DOP «Rimini» Sangiovese superiore presenta un colore rosso rubino, talvolta con riflessi violacei, odore a volte floreale, sapore armonico, talvolta tannico, secco.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol
Estratto non riduttore minimo: 24 g/l
I parametri analitici non indicati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
4,5 grammi per litro espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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9. «Rimini» Sangiovese Riserva
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Il vino DOP «Rimini» Sangiovese Riserva presenta un colore rosso rubino, intenso, a volte floreale, sapore secco, armonico, talvolta tannico. Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol
Estratto non riduttore minimo: 26 g/l
I parametri analitici non indicati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
4,5 grammi per litro espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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10. «Rimini» Rebola secco
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Il vino DOP «Rimini» Rebola secco presenta un colore che varia dal giallo paglierino chiaro al dorato, un odore caratteristico, delicatamente fruttato, ed un sapore armonico, di caratteristica morbidezza e struttura.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol
Estratto non riduttore minimo: 17 g/l
I parametri analitici non indicati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
4,5 grammi per litro espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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11. «Rimini» Rebola passito
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Il vino DOP «Rimini» Rebola passito presenta un colore che varia dal giallo dorato all’ambrato, un odore caratteristico, intenso, fruttato, a volte con note muffate, ed un sapore pieno, dolce e vellutato, equilibrato dall’acidità.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00 % vol
Estratto non riduttore minimo: 24 g/l
I parametri analitici non indicati rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12,5 |
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Acidità totale minima |
4,0 grammi per litro espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche specifiche
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b. Rese massime
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1. |
«Rimini» Bianco anche Riserva 84 ettolitri per ettaro |
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2. |
«Rimini» Rosso 77 ettolitri per ettaro |
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3. |
«Rimini» Biancame 84 ettolitri per ettaro |
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4. |
«Rimini» Cabernet Sauvignon 77 ettolitri per ettaro |
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5. |
«Rimini» Cabernet Sangiovese 77 ettolitri per ettaro |
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6. |
«Rimini» Rebola 77 ettolitri per ettaro |
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7. |
«Rimini» Rebola passito 55 ettolitri per ettaro |
6. Zona geografica delimitata
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rimini» devono essere prodotte nell’ambito del territorio amministrativo della provincia di Rimini ad esclusione dei territori posti a valle della strada statale ss. 16 Adriatica e dell’intero comune di Bellaria Igea Marina.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Alicante N.
Biancame B.
Bombino bianco B.
Cabernet franc N. - Cabernet
Cabernet sauvignon N. - Cabernet
Merlot N.
Montepulciano N.
Petit verdot N.
Pignoletto B. - Grechetto gentile
Rebo N.
Sangiovese N.
Syrah N.
Trebbiano romagnolo B. - Trebbiano
8. Descrizione del legame/dei legami
8.1. Informazioni sulla zona geografica, fattori naturali rilevanti
La DOP «Rimini» si estende nella zona di confine tra la parte più meridionale della Pianura Padana e la parte più propriamente peninsulare dell’Italia, in un contesto ambientale pertanto fortemente influenzato dal mare.
Il territorio, perpendicolarmente alla linea di costa, è diviso in tre bacini idrografici principali: Marecchia, Conca e Marano, e in quattro secondari: Uso, Rio Melo, Ventena e Tavollo.
Parallelamente al mare, proseguendo nelle direttrici dei tre bacini idrografici, si evidenziano crescenti quote altimetriche passando dal territorio di pianura (sotto i 60 m s.l.m.) alle più tipiche e diffuse unità di paesaggio pedecollinari (60-250 m s.l.m.) a territori più alti e tipicamente collinari (200-400 m s.l.m.) nelle zone dell’entroterra dove compaiono anche affioramenti litoidi compatti.
Il contesto collinare è quello in cui maggiore è la concentrazione dei vigneti e che maggiormente rappresenta la tipicità di questo territorio soprattutto in riferimento ad un graduale passaggio da forme tipiche della pianura e della costa a quelle dei rilievi appenninici centro meridionali più dolci.
Pedologia
Il territorio collinare di della DOP «Rimini» possiede una certa uniformità geologica. Le forme del paesaggio sono generalmente costituite da ampi rilievi collinari blandamente ondulati (pendenze medie 5-25 %). Si possono individuare tre grandi zone con caratteristiche pedologiche sufficientemente omogenee.
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Una prima zona, coincidente con i territori della media e alta Valmarecchia, caratterizzata da elevato contenuto di argilla, pH sub-alcalini, alti livelli di calcare attivo, soprattutto in riva destra del fiume Marecchia, bassa o media dotazione di sostanza organica nei terreni di più alta collina. |
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Nella fascia collinare intermedia, compresa nelle vallate del Marano e del Conca, i terreni sono tendenzialmente di medio impasto, con elevata incidenza della componente limosa e talvolta argillosa, pH sub-alcalini, alti livelli di calcare attivo, bassa dotazione di sostanza organica. |
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Infine nei terreni interni, appartenenti alla collina più elevata della vallata del Conca, si ha una forte incidenza di terreni con tessitura tendenzialmente sciolta con prevalenza della componente limosa e, in alcune aree soprattutto di fondo valle, di quella argillosa, il pH è sub-alcalino o alcalino, il contenuto in calcare generalmente elevato, bassa dotazione di sostanza organica. |
Suoli
I suoli sono dolcemente inclinati o moderatamente ripidi (pendenza tipicamente compresa tra 5 e 25 %) e si sono formati in rocce prevalentemente argillose o pelitiche, con intercalazioni sabbiose, di età pliocenica e di origine marina (formazione delle argille azzurre e formazione delle arenarie di Borello).
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Tessitura fine o moderatamente fine, hanno moderata disponibilità di ossigeno, talvolta buona. |
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Tipicamente calcarei, talvolta scarsamente o non calcarei nella parte inferiore del suolo, sono moderatamente alcalini. |
Caratteristiche climatiche
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Temperatura media annua pari a 13,2 °C - temperatura media del mese più freddo pari a 3,4 °C - tre mesi con temperatura media maggiore o uguale a 20 °C - escursione termica annua pari a 18,8 °C. |
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Classificazione climatica a cavallo tra il clima temperato sublitoraneo e quello temperato subcontinentale. |
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Indice bioclimatico di Winkler in una fascia che va dai 2 100 ai 2 200 gradi/giorno. |
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Regime pluviometrico con una piovosità totale annua che mediamente si attesta sui 754 mm, abbastanza equamente distribuiti durante l’anno, con un massimo nella stagione autunnale di 229 mm ed un minimo in quella invernale di 164 mm; la stagione estiva presenta una media di 188 mm di precipitazione mentre quella primaverile si aggira sui 173 mm. |
8.2. Informazioni su qualità o caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico
Nel territorio della DOP «Rimini» i fattori di natura ambientale, climatica e pedologica concorrono a determinare le peculiari caratteristiche dei vini prodotti sia per la categoria (1) Vino che per la categoria (15) Vini ottenuti da uve appassite.
Categoria (1) Vino
La peculiare matrice calcareo-argillosa dei terreni, con fertilità medio bassa, determina in questi vini, in particolare nei rossi, un elevato potenziale in estratto secco e tenore in alcol, una buona intensità colorante ed un elevato tenore in polifenoli, i vini risultano pertanto avere una buona attitudine all’invecchiamento. La vicinanza del territorio al mare, inoltre, influenza positivamente il ciclo vegetativo della vite, opponendosi a minime termiche eccessive nel periodo invernale e mitigando le massime termiche nel periodo estivo, mantenendo l’ambiente ventilato dalle brezze e con una piovosità non eccessiva nel periodo estivo. Queste condizioni risultano ottimali per una equilibrata maturazione e una buona espressione delle caratteristiche varietali dei vitigni coltivati nella zona geografica della DOP, quali il Sangiovese, elettivo della zona, e il Cabernet Sauvignon, previsti sia come varietali che in assemblaggio con altri vitigni quali Cabernet franc, Merlot e Syrah, nella produzione della tipologia Rimini rosso. Sono vini che presentano colore dal rosso rubino al granato, talvolta con riflessi violacei, note erbacee o minerali a seconda della prevalenza dei vitigni utilizzati, sapore dal secco all’abboccato.
Per i vini bianchi vengono utilizzate le uve dei vitigni Grechetto gentile, Trebbiano, Bombino bianco e Biancame, nonché il Sangiovese vinificato in bianco. Questi vini, grazie anche alle favorevoli condizioni climatiche, risultano freschi e sapidi e, secondo i vitigni utilizzati, si presentano di colore dal giallo paglierino più o meno intenso al dorato, con note dal fruttato al floreale, sapore dal secco all’abboccato.
Categoria (15)
Vino ottenuto da uve appassite - Le medesime peculiarità ambientali, e in particolare la vicinanza al mare, permettono di mantenere l’ambiente ventilato, ottimale per la sanità delle uve, e pertanto ideali per essere poste in appassimento sia sulla pianta che su graticci o in locali adeguatamente condizionati. L’appassimento permette di esaltare le caratteristiche varietali dei vitigni tradizionalmente coltivati in questa zona geografica, quali il Grechetto gentile, con il quale viene prodotta la tipologia «Rimini» Rebola passito. Questi vini risultano dolci, armonici, equilibrati, con colore dal giallo dorato all’ambrato, ricchi di estratti, a volte con note muffate.
8.3. Fattori umani rilevanti per il legame col territorio ed elementi storici
I fattori umani incidono fortemente sul legame col territorio della DOP «Rimini», in quanto i produttori hanno ormai consolidato nel tempo una grande professionalità e competenza nella gestione dei vigneti, nello scegliere le migliori giaciture e le esposizione degli stessi, valorizzando al meglio i vitigni legati alle culture del territorio della zona di produzione, quali, in particolare, Sangiovese e Cabernet Sauvignon per i vini rossi e Grechetto gentile, Trebbiano e Biancame per i bianchi, rimodulando nel tempo la base ampelografica dei vini prodotti, consolidando l’utilizzo dei vitigni più interessanti e più presenti nella zona geografica, al fine di un ancor maggiore legame con la stessa, eliminando o relegando i vitigni scarsamente presenti, o meno interessanti, alle percentuali residue della composizione dei vini.
I produttori hanno scelto di adottare rese di uva per ettaro contenute, fra le 11 e le 12 tonnellate per ettaro, al fine di conseguire una maggiore qualità dei vini prodotti.
Pratica tradizionale è quella di porre in appassimento le uve, in pianta o su graticci o in ambienti termocondizionati. In particolare la tipologia «Rimini» Rebola passito viene prodotta con uve Grechetto gentile con rese di uva in vino molto basse, non superiori al 50 %.
Altra pratica è l’uso di vinificare in bianco le uve del vitigno Sangiovese, che può essere utilizzato, anche fino al 60 %, in assemblaggi con altri vitigni a bacca bianca, nella produzione della tipologia «Rimini» bianco.
Grande competenza inoltre è quella dei produttori nel porre in invecchiamento i vini rossi della DOP, che possono fregiarsi della menzione riserva dopo almeno 24 mesi a decorrere dal 1o dicembre dell’anno di vendemmia. Sono vini molto strutturati e armonici che nel tempo hanno acquisito grande rinomanza commerciale. Molto apprezzati sono i vini bianchi freschi e sapidi, che durante l’estate sono consumati dai turisti nei locali e sulle spiagge di Rimini come aperitivi e abbinandoli alla gastronomia locale.
Elementi storici
Il vino e la vite hanno una storia e una tradizione millenaria, legata al territorio della DOP «Rimini». Le prime attestazioni certe della presenza della vite sono databili all’VIII - VII secolo avanti Cristo, grazie ai reperti delle tombe villanoviano-etrusche di Verucchio costituiti da pollini e vinaccioli di Vitis vinifera. Da allora la coltura della vite nel riminese è documentata senza soluzione di continuità:
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le genti etrusche vi hanno introdotto l’usanza della potatura lunga e del sostegno vivo; |
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con i Romani, giunti nel III secolo avanti Cristo, la coltura della vite e la produzione del vino hanno assunto dimensioni ragguardevoli, diventando un fattore centrale dell’economia; |
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numerose testimonianze figurative e relazioni degli storici latini esaltano gli elevati rendimenti dei vigneti locali, capaci di alimentare, per lungo tempo, forti correnti di esportazione verso l’Urbe; |
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altre testimonianze provengono dai rinvenimenti di anfore vinarie prodotte dalle fornaci romane del riminese che coprono un periodo che va dal III secolo a.C. al III secolo d.C. |
Importanti sono le documentazioni relative agli Statuti medievali di Rimini, che regolamentavano meticolosamente la vita della città e del contado, con una moltitudine di indicazioni circa la viticoltura e la vinificazione, la conservazione, il trasporto, lo smercio e il consumo del vino, che rappresentano l’eredità di un patrimonio di conoscenze che possono considerarsi alla base delle conoscenze e dell’esperienza nella coltivazione della vite che tanto ha inciso sui fattori umani e sul legame col territorio della attuale DOP «Rimini».
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Zona di vinificazione
Quadro di riferimento giuridico:
nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare:
deroga alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini «Rimini» possono essere effettuate, oltre che all’interno della zona di produzione delimitata di cui alla sezione «Zona geografica delimitata», anche nell’ambito dell’intera unità amministrativa della provincia di Rimini, in conformità all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/33.
Imbottigliamento in zona delimitata
Quadro di riferimento giuridico:
nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare:
imbottigliamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
l’imbottigliamento dei vini della DOP «Rimini» deve essere effettuato nella zona delimitata del territorio amministrativo della provincia di Rimini.
La modifica è motivata dalla necessità di salvaguardare la qualità dei vini della DOP «Rimini», garantirne l’origine e assicurare l’efficacia, la tempestività ed economicità dei controlli.
Infatti il trasporto e l’imbottigliamento al di fuori della zona di produzione possono compromettere la qualità del vino «Rimini», che viene esposto a possibili fenomeni di ossidoriduzione, sbalzi di temperatura e contaminazioni microbiologiche. Tali fenomeni in particolare possono generare effetti negativi sulle caratteristiche chimico-fisiche (acidità totale minima, estratto non riduttore minimo ecc.) e organolettiche (colore, odore e sapore).
Detti rischi sono tanto maggiori quanto più grande è la distanza percorsa. Pertanto l’imbottigliamento nella zona di origine, con spostamenti assenti o limitati delle partite di vino, consente invece di avere maggiori garanzie di mantenere inalterate le caratteristiche e le qualità del prodotto.
Questi aspetti, associati all’esperienza e alla profonda conoscenza tecnico-scientifica delle qualità particolari dei vini, maturata negli anni dai produttori della denominazione di origine «Rimini», consentono di effettuare l’imbottigliamento nella zona di origine con le migliori accortezze tecnologiche, volte a preservare tutte le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei vini previste dal disciplinare.
L’imbottigliamento in zona di produzione delimitata si prefigge altresì di assicurare controlli più agevoli e mirati, da parte del competente organismo, massimizzandone l’efficienza, l’efficacia e l’economicità; requisiti che non possono essere forniti in egual misura al di fuori della zona di produzione.
Infatti l’organismo di controllo, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del disciplinare nella zona di produzione, può programmare con la massima tempestività le visite ispettive presso tutte le ditte interessate al momento dell’imbottigliamento del vino «Rimini», in conformità al relativo piano dei controlli. Ciò al fine di accertare in maniera sistematica che soltanto le partite di vino «Rimini», preventivamente certificate idonee agli esami chimico-fisici ed all’esame organolettico dallo stesso organismo di controllo, siano effettivamente imbottigliate, conseguendo così i migliori risultati in termini di efficacia dei controlli, nonché ad un costo contenuto a carico dei produttori e con il fine di offrire al consumatore la massima garanzia in merito all’autenticità del vino confezionato.
Inoltre, ai sensi della vigente normativa nazionale, a salvaguardia dei diritti precostituiti, le imprese imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l’imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata, a condizione che presentino apposita istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, allegando idonea documentazione atta a comprovare l’esercizio dell’imbottigliamento della DOP «Rimini» per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della modifica che introduce l’obbligo di imbottigliamento in zona.
Link al disciplinare del prodotto
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16522
Rettifiche
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10.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 226/22 |
Rettifica della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 30 marzo 2022, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (CERS/2022/3)
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 206 del 23 maggio 2022 )
(2022/C 226/08)
Pagina 14, allegato, «Norvegia», sezione I, punto 2:
anziché:
«[…]. Tuttavia, per gli enti creditizi che non si avvalgono di un metodo IRB avanzato, il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabile a tutte le esposizioni è fissato al 3 % fino al 31 dicembre 2020; successivamente, il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabile alle esposizioni nazionali è fissato al 4,5 %.»,
leggasi:
«Tuttavia, per gli enti creditizi che non si avvalgono di un metodo IRB avanzato, il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabile a tutte le esposizioni è fissato al 3 % fino al 31 dicembre 2022; successivamente, il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabile alle esposizioni nazionali è fissato al 4,5 %.».