ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
65° anno |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2022/C 222/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2022/C 222/02 |
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2022/C 222/03 |
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2022/C 222/04 |
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2022/C 222/05 |
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2022/C 222/07 |
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2022/C 222/09 |
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2022/C 222/10 |
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2022/C 222/11 |
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2022/C 222/12 |
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2022/C 222/13 |
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2022/C 222/15 |
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2022/C 222/19 |
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2022/C 222/20 |
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2022/C 222/21 |
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2022/C 222/22 |
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2022/C 222/23 |
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2022/C 222/24 |
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2022/C 222/25 |
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2022/C 222/26 |
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2022/C 222/27 |
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2022/C 222/28 |
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2022/C 222/29 |
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2022/C 222/30 |
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2022/C 222/31 |
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2022/C 222/32 |
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2022/C 222/33 |
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2022/C 222/34 |
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2022/C 222/35 |
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2022/C 222/36 |
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2022/C 222/37 |
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2022/C 222/38 |
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2022/C 222/39 |
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2022/C 222/40 |
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2022/C 222/41 |
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2022/C 222/42 |
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2022/C 222/43 |
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2022/C 222/44 |
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Tribunale |
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2022/C 222/45 |
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2022/C 222/46 |
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2022/C 222/47 |
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2022/C 222/48 |
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2022/C 222/49 |
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2022/C 222/50 |
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2022/C 222/51 |
Causa T-117/22: Ricorso proposto il 2 marzo 2022 — Grodno Azot e Khimvolokno Plant/Consiglio |
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2022/C 222/52 |
Causa T-166/22: Ricorso proposto il 30 marzo 2022 — Seifert/Consiglio |
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2022/C 222/53 |
Causa T-176/22: Ricorso proposto il 4 aprile 2022 — Mellish/Commissione |
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2022/C 222/54 |
Causa T-177/22: Ricorso proposto il 4 aprile 2022 — Chambers e a./ Commissione |
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2022/C 222/55 |
Causa T-192/22: Ricorso proposto il 13 aprile 2022 — Polynt / ECHA |
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2022/C 222/56 |
Causa T-194/22: Ricorso proposto il 14 aprile 2022 — Zelmotor/EUIPO — B&B Trends (zelmotor) |
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2022/C 222/57 |
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2022/C 222/58 |
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2022/C 222/59 |
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2022/C 222/60 |
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2022/C 222/61 |
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2022/C 222/62 |
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2022/C 222/63 |
Causa T-210/22: Ricorso proposto il 21 aprile 2022 — Procter & Gamble / EUIPO (Safeguard) |
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2022/C 222/64 |
Causa T-215/22: Ricorso proposto il 22 aprile 2022 — Synesis/Consiglio |
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2022/C 222/65 |
Causa T-216/22: Ricorso proposto il 22 aprile 2022 — Shatrov/Consiglio |
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2022/C 222/66 |
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2022/C 222/67 |
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2022/C 222/68 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2022/C 222/01)
Ultime pubblicazioni
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/2 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 18 gennaio 2022 — Ungheria/Commissione europea
(Causa C-185/20 P) (1)
(Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Ricorso di annullamento - FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea - Spese effettuate dall’Ungheria)
(2022/C 222/02)
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e G. Koós, agenti)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e J. Aquilina, agenti)
Dispositivo
1. |
L’impugnazione è respinta in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. |
2. |
L’Ungheria è condannata alle spese. |
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/2 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 3 marzo 2022 — Comitato di risoluzione unico / Hypo Vorarlberg Bank AG
(Causa C-663/20 P) (1)
(Impugnazione - Articolo 182 del regolamento di procedura della Corte - Unione bancaria - Meccanismo di risoluzione unico (MRU) - Fondo di risoluzione unico (FRU) - Calcolo dei contributi ex ante per il 2017 - Autenticazione di una decisione del Comitato di risoluzione unico (CRU) - Obbligo di motivazione - Dati riservati)
(2022/C 222/03)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Comitato di risoluzione unico (rappresentanti: inizialmente da P. A. Messina, J. Kerlin e H. Ehlers, agenti, assistiti da H.-G. Kamann e P. Gey, Rechtsanwälte, e da F. Louis, avocat, successivamente da J. Kerlin e H. Ehlers, agenti, assistiti da H.-G. Kamann e P. Gey, Rechtsanwälte, e da F. Louis, avocat)
Altra parte nel procedimento: Hypo Vorarlberg Bank AG (rappresentanti: G. Eisenberger e A. Brenneis, Rechtsanwälte)
Dispositivo
1. |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 23 settembre 2020, Hypo Vorarlberg Bank/CRU (T-414/17, non pubblicata, EU:T:2020:437), è annullata. |
2. |
La decisione del Comitato di risoluzione unico nella sessione esecutiva dell’11 aprile 2017, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2017 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2017/05), è annullata nella parte riguardante la Hypo Vorarlberg Bank AG. |
3. |
Gli effetti della decisione del Comitato di risoluzione unico nella sessione esecutiva dell’11 aprile 2017, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2017 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2017/05), nella parte concernente la Hypo Vorarlberg Bank AG, sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può superare sei mesi a partire dalla data di notifica della presente ordinanza, di una nuova decisione del Comitato di risoluzione unico che fissa il contributo ex ante al Fondo di risoluzione unico di tale ente per il 2017. |
4. |
Il Comitato di risoluzione unico sopporta, oltre alle proprie spese inerenti sia al procedimento di primo grado sia a quello di impugnazione, le spese sostenute dalla Hypo Vorarlberg Bank AG relative al procedimento di primo grado. |
5. |
La Hypo Vorarlberg Bank AG sopporta le proprie spese riguardanti il procedimento di impugnazione. |
6. |
Non occorre più statuire sulla domanda del Regno di Spagna di essere ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Comitato di risoluzione unico. |
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/3 |
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 3 marzo 2022 — Comitato di risoluzione unico (CRU) / Portigon AG, Commissione europea
(Causa C-664/20 P) (1)
(Impugnazione - Articolo 182 del regolamento di procedura della Corte - Unione bancaria - Meccanismo di risoluzione unico (MRU) - Fondo di risoluzione unico (FRU) - Calcolo dei contributi ex ante per il 2017 - Autenticazione di una decisione del Comitato di risoluzione unico (CRU) - Obbligo di motivazione - Dati riservati)
(2022/C 222/04)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Comitato di risoluzione unico (CRU) (rappresentanti: inizialmente da P. A. Messina e J. Kerlin, agenti, assistiti da H.-G. Kamann e P. Gey, Rechtsanwälte, e da F. Louis, avocat, successivamente da K. Jakub, agente, assistito da H.-G. Kamann e P. Gey, Rechtsanwälte, e da F. Louis, avocat)
Altre parti nel procedimento: Portigon AG (rappresentanti: D. Bliesener, F. Geber e V. Jungkind, Rechtsanwälte), Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou, A. Nijenhuis e A. Steiblytė, agenti)
Dispositivo
1. |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 23 settembre 2020, Portigon/CRU (T-420/17, non pubblicata, EU:T:2020:438), è annullata. |
2. |
La decisione del Comitato di risoluzione unico nella sessione esecutiva dell’11 aprile 2017, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2017 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2017/05), è annullata nella parte riguardante la Portigon AG. |
3. |
Gli effetti della decisione del Comitato di risoluzione unico nella sessione esecutiva dell’11 aprile 2017, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2017 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/SRF/2017/05), nella parte concernente la Portigon AG, sono mantenuti fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può superare sei mesi a partire dalla data di notifica della presente ordinanza, di una nuova decisione del Comitato di risoluzione unico che fissa il contributo ex ante al Fondo di risoluzione unico di tale ente per il 2017. |
4. |
Il Comitato di risoluzione unico sopporta, oltre alle proprie spese inerenti sia al procedimento di primo grado sia a quello di impugnazione, le spese sostenute dalla Portigon AG relative al procedimento di primo grado. |
5. |
La Portigon AG sopporta le proprie spese riguardanti il procedimento di impugnazione. |
6. |
Non occorre più statuire sulla domanda del Regno di Spagna di essere ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Comitato di risoluzione unico. |
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/4 |
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 31 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Łodzi — Polonia) — TM / EJ
(Causa C-28/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli - Direttiva 2009/103/CE - Articolo 3 - Obbligo di copertura dei danni alle cose - Portata - Normativa di uno Stato membro che esclude il lucro cessante dalla copertura assicurativa obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli)
(2022/C 222/05)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Okręgowy w ŁodzI
Parti nel procedimento principale
Attore: TM
Convenuta: EJ
Dispositivo
L’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione nazionale in forza della quale l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli non copre il danno consistente in un lucro cessante, purché tale limitazione di copertura si applichi senza differenza di trattamento in funzione dello Stato membro di residenza della persona lesa o del proprietario o del detentore del veicolo danneggiato.
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/5 |
Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 9 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad — Bulgaria) — «Konservinvest»OOD / «Bulkons Parvomay» OOD
(Causa C-35/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari - Regolamento (UE) n. 1151/2012 - Denominazioni di origine e indicazioni geografiche - Articolo 9 - Protezione nazionale transitoria - Indicazione geografica che designa un prodotto agricolo, registrata in base alla legislazione di uno Stato membro e beneficiante di una protezione a livello nazionale)
(2022/C 222/06)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria)
Parti nel procedimento principale
Ricorrente:«Konservinvest»OOD
Convenuta:«Bulkons Parvomay» OOD
Dispositivo
Il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che prevede un sistema nazionale di registrazione e protezione di designazioni geografiche qualificate, relative a prodotti agricoli e alimentari rientranti nell’ambito di applicazione di tale regolamento, destinato ad applicarsi soltanto alle controversie aventi ad oggetto violazioni dei diritti derivanti da tali designazioni tra operatori di tale Stato membro che producono, nel territorio di quest’ultimo, i prodotti per i quali tali designazioni sono state registrate ai sensi di detta normativa.
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/5 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 1o marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Irlanda) — Procedimento penale a carico di K.M.
(Causa C-493/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Politica comune della pesca - Regolamento (CE) n. 1224/2009 - Regime di controllo per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca - Articolo 89 - Misure dirette a garantire il rispetto delle norme - Articolo 90 - Sanzioni penali - Principio di proporzionalità - Interpretazione della sentenza dell’11 febbraio 2021, K. M. (Sanzioni inflitte al comandante di un peschereccio) (C-77/20, EU:C:2021:112))
(2022/C 222/07)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal
Parti nel procedimento penale principale
Ricorrente: K.M.
con l’intervento di: Director of Public Prosecutions
Dispositivo
Gli articoli 89 e 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, letti alla luce del principio di proporzionalità sancito all’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che spetta agli organi giurisdizionali nazionali valutare, applicando i criteri di valutazione forniti dalla Corte nella sentenza dell’11 febbraio 2021, K. M. (Sanzioni inflitte al comandante di un peschereccio) (C-77/20, EU:C:2021:112), se, rispetto al reato commesso, considerata anche la sua gravità, il sequestro obbligatorio di tutte le catture e gli attrezzi da pesca trovati a bordo dell’imbarcazione interessata sia proporzionato al conseguimento dell’obiettivo legittimo perseguito dal divieto riguardante le apparecchiature di classificazione previsto all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, come modificato dal regolamento (UE) n. 227/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, ed esaminare, se del caso, la necessità di modificare, modulare o attenuare la portata della decisione di sequestro delle catture e degli attrezzi da pesca.
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/6 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 1o marzo 2022 — Antonius Maria Vervloet, Cornelia Wilhelmina Vervloet-Mulder / Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB)
(Causa C-526/21 P) (1)
(Impugnazione - Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte - Requisito di chiarezza e precisione dei motivi d’impugnazione - Irricevibilità manifesta)
(2022/C 222/08)
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrenti: Antonius Maria Vervloet, Cornelia Wilhelmina Vervloet-Mulder (rappresentante: P. Van der Veld, advocaat)
Altra parta nel procedimento: Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB)
Dispositivo
1. |
L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente irricevibile. |
2. |
Il sig. Antonius Maria Vervloet e la sig.ra Cornelia Wilhelmina Vervloet-Mulder si faranno carico delle proprie spese. |
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/6 |
Impugnazione proposta il 16 agosto 2021 da Bálint Krátky avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 22 giugno 2021, causa T-13/21, Bálint Krátky / Parlamento europeo e altri
(Causa C-503/21 P)
(2022/C 222/09)
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Bálint Krátky (rappresentante: I. Kriston, ügyvéd)
Altre parti nel procedimento: Parlamento Europeo, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea
La Corte di giustizia dell’Unione europea (Nona Sezione) ha respinto l’impugnazione mediante ordinanza del 22 marzo 2022 e ha condannato la ricorrente alle spese.
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Croazia) l’8 settembre 2021 — Financijska agencija / HANN-INVEST d.o.o.
(Causa C-554/21)
(2022/C 222/10)
Lingua processuale: il croato
Giudice del rinvio
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Parti
Ricorrente: Financijska agencija
Resistente: HANN-INVEST d.o.o.
Questione pregiudiziale
Se si possa ritenere che la norma di cui alla seconda parte della prima frase e alla seconda frase dell’articolo 177, paragrafo 3, del Sudski poslovnik (regolamento di procedura dei tribunali), secondo cui «[i]n secondo grado, una causa si considera conclusa alla data di spedizione della decisione dall’ufficio del giudice, che ha luogo dopo la restituzione della causa dal servizio di registrazione. A decorrere dalla data in cui riceve il fascicolo, il servizio di registrazione è tenuto a restituirlo all’ufficio del giudice nel più breve tempo possibile. Si procede poi alla spedizione della decisione entro un nuovo termine di otto giorni», sia conforme all’articolo 19, paragrafo 1, TUE e all’articolo 47 della Carta.
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Croazia) il 7 ottobre 2021 — Financijska agencija / MINERAL-SEKULINE d.o.o.
(Causa C-622/21)
(2022/C 222/11)
Lingua processuale: il croato
Giudice del rinvio
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
Parti
Ricorrente: Financijska agencija
Resistente: MINERAL-SEKULINE d.o.o.
Questione pregiudiziale
Se si possa ritenere che la norma di cui alla seconda parte della prima frase e alla seconda frase dell’articolo 177, paragrafo 3, del Sudski poslovnik (regolamento di procedura dei tribunali), secondo cui «[i]n secondo grado, una causa si considera conclusa alla data di spedizione della decisione dall’ufficio del giudice, che ha luogo dopo la restituzione della causa dal servizio di registrazione. A decorrere dalla data in cui riceve il fascicolo, il servizio di registrazione è tenuto a restituirlo all’ufficio del giudice nel più breve tempo possibile. Si procede poi alla spedizione della decisione entro un nuovo termine di otto giorni», sia conforme all’articolo 19, paragrafo 1, TUE e all’articolo 47 della Carta.
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/8 |
Impugnazione proposta il 9 novembre 2021 dalla Eos Products Sàrl avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell’8 settembre 2021, causa T-489/20, Eos Products Sàrl/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
(Causa C-672/21 P)
(2022/C 222/12)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Eos Products Sàrl (rappresentante: S. Stolzenburg-Wiemer, Rechtsanwältin)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Con ordinanza del 4 febbraio 2022, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la ricorrente a farsi carico delle proprie spese.
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Visoki trgovački sud Republike Hrvatska (Croazia) il 30 novembre 2021 — UDRUGA KHL MEDVEŠČAK ZAGREB
(Causa C-727/21)
(2022/C 222/13)
Lingua processuale: il croato
Giudice del rinvio
Visoki trgovački sud Republike Hrvatska
Parti
Ricorrente: UDRUGA KHL MEDVEŠČAK ZAGREB
Questioni pregiudiziali
1) |
Se si possa ritenere che la norma di cui alla seconda parte della prima frase e alla seconda frase dell’articolo 177, paragrafo 3, del Sudski poslovnik (regolamento di procedura dei tribunali, Narodne novine, nn. 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20 e 47/20), secondo cui «[i]n secondo grado, una causa si considera conclusa alla data di spedizione della decisione dall’ufficio del giudice, che ha luogo dopo la restituzione della causa dal servizio di registrazione. A decorrere dalla data in cui riceve il fascicolo, il servizio di registrazione è tenuto a restituirlo all’ufficio del giudice nel più breve tempo possibile. Si procede poi alla spedizione della decisione entro un nuovo termine di otto giorni», sia conforme all’articolo 19, paragrafo 1, TUE e all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
2) |
Se la norma di cui all’articolo 40, paragrafo 2, dello Zakon o sudovima (legge relativa all’ordinamento giudiziario), la quale prevede che «[l]a posizione giuridica adottata nella riunione fra tutti i giudici o di una sezione del Vrhovni sud Republike Hrvatske (Corte suprema, Croazia), del Visoki trgovački sud Republike Hrvatske (Corte d’appello di commercio, Croazia), del Visoki upravni sud Republike Hrvatske (Corte amministrativa d’appello, Croazia), del Visoki kazneni sud Republike Hrvatske (Corte d’appello penale, Croazia), del Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske (Corte d’appello per i reati minori, Croazia) e nella riunione di una sezione di uno Županijski sud (Tribunale di comitato, Croazia) è vincolante per tutti i collegi o i giudici di secondo grado di tale sezione o organo giurisdizionale», sia conforme all’articolo 19, paragrafo 1, TUE e all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/9 |
Impugnazione proposta il 1o dicembre 2021 dalla Collibra avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 22 settembre 2021, cause T-128/20 e T-129/20, Collibra/EUIPO — Dietrich (COLLIBRA e collibra)
(Causa C-730/21 P)
(2022/C 222/14)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Collibra (rappresentanti: A. Renck e A. Bothe, Rechtsanwälte, e I. Junkar, abogada)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Hans Dietrich
Con ordinanza del 23 marzo 2022, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la Collibra a farsi carico delle proprie spese.
7.6.2022 |
IT |
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C 222/9 |
Impugnazione proposta il 16 dicembre 2021 dalla Daw SE avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 6 ottobre 2021, causa T-32/21, Daw SE/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
(Causa C-781/21 P)
(2022/C 222/15)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Daw SE (rappresentante: A. Haberl, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Con ordinanza del 28 marzo 2022, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la ricorrente a farsi carico delle proprie spese.
7.6.2022 |
IT |
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C 222/9 |
Impugnazione proposta il 21 dicembre 2021 da Luís Miguel Novais avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 25 ottobre 2021, causa T-595/21, Novais/Portogallo
(Causa C-816/21 P)
(2022/C 222/16)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Luís Miguel Novais (rappresentanti: Á. Oliveira e C. Almeida Lopes, advogados)
Altra parte nel procedimento: Repubblica portoghese
Con ordinanza dell’11 marzo 2022, La Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha deciso di respingere l’impugnazione in quanto manifestamente infondata e di condannare il sig. Luís Miguel Novais a farsi carico delle proprie spese.
7.6.2022 |
IT |
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C 222/10 |
Impugnazione proposta l’11 febbraio 2022 da HC avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 1o dicembre 2021, causa T-804/19, HC / Commissione
(Causa C-102/22 P)
(2022/C 222/17)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: HC (rappresentanti: D. Rovetta, V. Villante, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale del 1o dicembre 2021 nella causa T-804/19, HC/Commissione europea, ECLI:EU:T:2021:849, notificata a HC il 1o dicembre 2021. |
— |
dichiarare ricevibile e fondato il motivo relativo all’illegittimità, ai sensi dell’articolo 277 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, del bando di concorso di cui trattasi riguardante il suo regime linguistico; |
— |
annullare la «seconda decisione impugnata» in primo grado, ossia la lettera/decisione del 21 marzo 2019 con la quale EPSO ha respinto la domanda di riesame, informando il richiedente che la commissione giudicatrice aveva confermato la sua decisione di non invitarlo alle prove del centro di valutazione; |
— |
riconoscere il diritto del ricorrente al risarcimento del danno subito quantificato nell’importo di EUR 50 000; |
— |
in subordine, annullare la decisione del Tribunale impugnata e rinviare la causa dinanzi a quest’ultimo; |
— |
condannare la Commissione europea a sopportare le spese sostenute dal ricorrente relative al giudizio di primo grado e alla presente impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
Nella presente impugnazione, il ricorrente deduce due motivi principali.
Primo motivo d’impugnazione: errata qualificazione di fatti e snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale nella valutazione e nel giudizio della seconda parte del primo motivo in diritto dedotto dal ricorrente in primo grado — Violazione del bando di concorso. Il ricorrente contesta al Tribunale l’errata qualificazione dei fatti, lo snaturamento di elementi di prova e la violazione del bando di concorso a lui applicabile con riferimento alla valutazione della sua esperienza professionale e dei suoi titoli accademici.
Secondo motivo di impugnazione: Violazione ed errata interpretazione dell’articolo 277 del TFUE. Violazione degli articoli da 1 a 4 del regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 (1) che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea, nella sua versione attualmente vigente. Violazione degli articoli 1 quinquies e 28 dello Statuto dei funzionari e dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f) dell’allegato III di detto Statuto. Il ricorrente contesta al Tribunale di aver interpretato troppo restrittivamente il requisito di una «stretta connessione» tra il bando di concorso controverso e la decisione impugnata dinanzi al Tribunale al fine di sollevare un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE avverso detto bando di concorso. Il ricorrente ritiene che tale «stretta connessione» sussista e che pertanto l’eccezione di illegittimità da lui sollevata avverso la restrizione relativa all’uso del francese o dell’inglese come seconda lingua per il concorso di cui trattasi sia ricevibile e fondata.
7.6.2022 |
IT |
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C 222/11 |
Impugnazione proposta il 17 febbraio 2022 da Helene Hamers avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 dicembre 2021 nella causa T-159/20, Hamers/Cedefop
(Causa C-111/22 P)
(2022/C 222/18)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Helene Hamers (rappresentanti: Vasileios Spiridon Christianos, Alexandros Politis e Michail Rodopoulos, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)
Conclusioni della ricorrente
— |
annullamento parziale della sentenza del Tribunale 21 dicembre 2021, nella causa T-159/20, Hamers/Cedefop, EU: T:2021:913, |
— |
per quanto necessario, rinvio della causa al Tribunale per il giudizio, |
— |
condanna del Cedefop a tutte le spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Oggetto della sentenza impugnata è il danno subito dalla ricorrente a causa di atti e omissioni del Cedefop prima, durante e dopo la conclusione di un procedimento penale nazionale dinanzi alle autorità giudiziarie greche, relativo alla regolarità e alla legittimità dell'aggiudicazione di appalti pubblici da parte del Cedefop a terzi nel periodo dal 2001 al 2005.
La ricorrente presenta due motivi di ricorso e sostiene che la sentenza impugnata:
In primo luogo, ai punti da 55 a 61 e al punto 83, ha commesso un errore di diritto nell'interpretazione dell'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») perché, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale in tali punti, da un lato, la ricorrente non ha beneficiato di un esame imparziale da parte del Cedefop e, dall'altro, la decisione del Comitato per i ricorsi del Cedefop non ha posto rimedio al vizio della decisione del 3 luglio 2019. Al contempo, per le summenzionate ragioni, il Tribunale ha motivato in modo inadeguato i punti di cui sopra.
In secondo luogo, al punto 65 e ai punti da 68 a 75 e 83, ha commesso un errore di diritto nell'interpretazione della presunzione di innocenza invocata dalla ricorrente ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, della Carta, che è stato rafforzato dalla violazione del principio di leale cooperazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea. Al contempo, per le summenzionate ragioni, il Tribunale ha motivato in modo inadeguato i punti di cui sopra.
7.6.2022 |
IT |
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C 222/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 28 febbraio 2022 — LACD GmbH/BB Sport GmbH & Co. KG
(Causa C-133/22)
(2022/C 222/19)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Resistente, ricorrente in riconvenzionale e per cassazione: LACD GmbH
Ricorrente, resistente in riconvenzionale e per cassazione: BB Sport GmbH & Co. KG
Questioni pregiudiziali
1) |
Se sussista un qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità ai sensi dell’articolo 2, punto 14, della direttiva 2011/83/UE (1) e dell’articolo 2, punto 12, della direttiva (EU) 2019/771 (2) qualora l’obbligo del garante sia correlato a circostanze inerenti alla persona del consumatore, in particolare al suo atteggiamento soggettivo rispetto al bene acquistato (nel caso in esame: la soddisfazione rispetto a detto bene dipendente dal libero apprezzamento del consumatore) senza che tali circostanze personali siano necessariamente connesse con le condizioni o le caratteristiche del bene. |
2) |
Nel caso in cui venga fornita una risposta affermativa alla prima questione: Se l’assenza di requisiti basati su circostanze inerenti alla persona del consumatore (nel caso in esame: la sua soddisfazione rispetto al bene acquistato) debba poter essere accertata sulla base di circostanze oggettive. |
(1) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).
(2) Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU 2019, L 305, pag. 66).
7.6.2022 |
IT |
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C 222/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 1o marzo 2022 — MO / SM in qualità di curatore fallimentare della G GmbH
(Causa C-134/22)
(2022/C 222/20)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesarbeitsgericht
Parti
Ricorrente per cassazione: MO
Resistente per cassazione: SM in qualità di curatore fallimentare della G GmbH
Questione pregiudiziale
Quale sia la finalità dell’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 98/59/CE (1) del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, secondo cui il datore di lavoro deve trasmettere all’autorità pubblica competente almeno una copia degli elementi della comunicazione scritta alla rappresentanza dei lavoratori, previsti al primo comma, lettera b), punti da i) a v).
7.6.2022 |
IT |
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C 222/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Austria) il 3 marzo 2022 — RE / Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld
(Causa C-155/22)
(2022/C 222/21)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesverwaltungsgericht Niederösterreich
Parti
Ricorrente: RE
Autorità convenuta: Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld
Altra parte nel procedimento: Arbeitsinspektorat NÖ Wald- und Mostviertel
Questione pregiudiziale
Se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che è compatibile con una disposizione nazionale che consente al soggetto penalmente responsabile per un’impresa di trasporti di trasferire, mediante accordo, la sua responsabilità per infrazioni molto gravi delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tempi di lavoro e di riposo dei conducenti su una persona fisica, se tale trasferimento implica la mancata attuazione della verifica dell’onorabilità ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 (1) prevista, in base alle disposizioni nazionali, solo in caso di condanna penale del soggetto penalmente responsabile che ha operato il trasferimento.
(1) Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU 2009, L 300, pag. 51).
7.6.2022 |
IT |
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C 222/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stuttgart (Germania) il 17 febbraio 2022 — TAP Portugal / flightright GmbH
(Causa C-156/22)
(2022/C 222/22)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Stuttgart
Parti
Ricorrente in appello: TAP Portugal
Convenuta in appello: flightright GmbH
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) debba essere interpretato nel senso che si configura una circostanza eccezionale ai sensi di tale disposizione qualora un volo in partenza da un aeroporto situato al di fuori della base del vettore aereo operativo venga cancellato perché, poco prima della partenza, improvvisamente ed in modo imprevedibile per il vettore aereo, un membro dell’equipaggio assegnato a tale volo (nella fattispecie il copilota), che ha superato senza alcuna restrizione i prescritti esami medici periodici, decede o si ammala gravemente al punto di non essere in grado di effettuare il volo.
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU. 2004, L 46, pag. 1).
7.6.2022 |
IT |
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C 222/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stuttgart (Germania) il 17 febbraio 2022 — TAP Portugal / Myflyright GmbH
(Causa C-157/22)
(2022/C 222/23)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Stuttgart
Parti
Appellante: TAP Portugal
Resistente in appello: Myflyright GmbH
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) debba essere interpretato nel senso che si configura una circostanza eccezionale ai sensi di tale disposizione qualora un volo in partenza da un aeroporto situato al di fuori della base del vettore aereo operativo venga cancellato perché, poco prima della partenza, improvvisamente ed in modo imprevedibile per il vettore aereo, un membro dell’equipaggio assegnato a tale volo (nella fattispecie il copilota), che ha superato senza alcuna restrizione i prescritti esami medici periodici, decede o si ammala gravemente al punto di non essere in grado di effettuare il volo.
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU. 2004, L 46, pag. 1).
7.6.2022 |
IT |
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C 222/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Stuttgart (Germania) il 17 febbraio 2022 — TAP Portugal / Myflyright GmbH
(Causa C-158/22)
(2022/C 222/24)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Stuttgart
Parti
Appellante: TAP Portugal
Resistente in appello: Myflyright GmbH
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) debba essere interpretato nel senso che si configura una circostanza eccezionale ai sensi di tale disposizione qualora un volo in partenza da un aeroporto situato al di fuori della base del vettore aereo operativo venga cancellato perché, poco prima della partenza, improvvisamente ed in modo imprevedibile per il vettore aereo, un membro dell’equipaggio assegnato a tale volo (nella fattispecie il copilota), che ha superato senza alcuna restrizione i prescritti esami medici periodici, decede o si ammala gravemente al punto di non essere in grado di effettuare il volo.
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU. 2004, L 46, pag. 1).
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania) il 4 marzo 2022 — Groenland Poultry SRL, in liquidazione / Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul Judeţean Dâmboviţa
(Causa C-169/22)
(2022/C 222/25)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Bucureşti
Parti nel procedimento principale
Ricorrente-appellante: Groenland Poultry SRL, in liquidazione
Resistente-appellata: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul Judeţean Dâmboviţa
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), debba essere interpretato nel senso che i casi di «forza maggiore o circostanze eccezionali» comprendono anche l’ipotesi in cui il beneficiario dell’aiuto perde il diritto di utilizzare i beni locati, a seguito della cessazione del contratto di locazione dovuta all’insolvenza del proprietario dei beni locati (locatore). |
2) |
Se, alla luce del principio di proporzionalità, l’articolo 44, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), debba essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui, durante il periodo di adempimento di un impegno assunto come condizione per la concessione di un finanziamento, l’azienda di un beneficiario sia trasferita, in tutto o in parte, a un’altra persona, e questo secondo beneficiario, pur avendo adempiuto una parte significativa dell’impegno, cessi le sue attività agricole, e la successione nell’impegno medesimo non sia realizzabile, il secondo beneficiario dell’impegno [rectius: dell’aiuto] debba rimborsare l’aiuto che ha ricevuto (relativo al periodo in cui è stato beneficiario dell’aiuto) o se debba rimborsare anche l’aiuto ricevuto dal primo beneficiario del medesimo. |
3) |
Quali siano le condizioni che il giudice nazionale deve prendere in considerazione nell’interpretare l’articolo 44, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), al fine di valutare se «la successione nell’impegno medesimo non sia realizzabile». |
7.6.2022 |
IT |
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C 222/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania) l’8 marzo 2022 — Procedimento penale a carico di AR
(Causa C-179/22)
(2022/C 222/26)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Bucureşti
Persona oggetto del mandato d’arresto europeo
AR
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le disposizioni dell’articolo 25 della decisione quadro 2008/909/GAI (1) debbano essere interpretate nel senso che, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di un mandato [d’arresto] europeo, qualora intenda applicare l’articolo 4, [punto] 6, della decisione quadro 2002/584/GAI (2) ai fini del riconoscimento della sentenza di condanna, è tenuto a chiedere la [trasmissione] della sentenza e del certificato emessi ai sensi della decisione quadro 2008/909/GAI, nonché a ottenere il consenso dello Stato di condanna ai sensi dell’articolo 4, [paragrafo] 2, della decisione quadro 2008/909/GAI. |
2) |
Se le disposizioni dell’articolo 4, [punto] 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, in combinato disposto con l’articolo 25 e con l’articolo 4, [paragrafo] 2, della decisione quadro 2008/909/GAI, debbano essere interpretate nel senso che il rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva e il riconoscimento della sentenza di condanna, senza l’effettiva esecuzione mediante la carcerazione della persona condannata in seguito a grazia e sospensione dell’esecuzione della pena, conformemente alla legge dello Stato di esecuzione, e senza ottenere il consenso dello Stato di condanna nell’ambito del procedimento di riconoscimento, [comportano] la perdita del diritto dello Stato di condanna di procedere all’esecuzione della pena conformemente all’articolo 22, [paragrafo] 1, della decisione quadro 2008/909/GAI. |
3) |
Se l’articolo 8, [paragrafo] 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI debba essere interpretato nel senso che una sentenza di condanna a una pena detentiva sulla base della quale sia stato emesso un mandato d’arresto europeo la cui esecuzione sia stata rifiutata ai sensi dell’articolo 4, [punto] 6, [della medesima decisione quadro], con riconoscimento della sentenza, ma senza l’effettiva esecuzione mediante la carcerazione della persona condannata in seguito a grazia e sospensione dell’esecuzione della pena, conformemente alla legge dello Stato di esecuzione, e senza ottenere il consenso dello Stato di condanna nell’ambito del procedimento di riconoscimento, perde il suo carattere esecutivo. |
4) |
Se le disposizioni dell’articolo 4, [punto] 5, della decisione quadro 2002/584/GAI debbano essere interpretate nel senso che una sentenza recante il rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva e il riconoscimento della sentenza di condanna ai sensi dell’articolo 4, [punto] 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, ma senza l’effettiva esecuzione mediante la carcerazione della persona condannata in seguito a grazia e sospensione dell’esecuzione della pena, conformemente alla legge dello Stato di esecuzione (Stato membro UE), e senza ottenere il consenso dello Stato di condanna nell’ambito del procedimento di riconoscimento, costituisce una sentenza di «condanna per gli stessi fatti da un paese terzo». In caso di risposta affermativa alla quarta questione, |
5) |
Se le disposizioni dell’articolo 4, [punto] 5, della decisione quadro 2002/584/GAI debbano essere interpretate nel senso che una sentenza recante il rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva e il riconoscimento della sentenza di condanna ai sensi dell’articolo 4, [punto] 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, con sospensione dell’esecuzione della pena conformemente alla legge dello Stato di esecuzione, costituisce una «sentenza in corso di esecuzione» qualora la sorveglianza del condannato non sia stata ancora avviata. |
(1) Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27).
(2) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 9 marzo 2022 — Finanzamt Hamm / Harry Mensing
(Causa C-180/22)
(2022/C 222/27)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Finanzamt Hamm
Resistente: Harry Mensing
Questioni pregiudiziali
1) |
Se in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui un soggetto passivo sostiene, sulla base della sentenza Mensing (1), che anche la cessione di oggetti d’arte da lui acquistati a monte nell’ambito di una cessione intracomunitaria esente dall’autore (o dai suoi aventi diritto) ricade nel regime del margine di cui agli articoli 311 e segg. della direttiva 2006/112/CE (2), la base imponibile debba essere determinata — in conformità del punto 49 della suddetta sentenza – esclusivamente a norma del diritto dell’Unione, con conseguente inammissibilità dell’interpretazione di una disposizione di diritto nazionale (nella specie: l’articolo 25a, paragrafo 3, terza frase, dell’Umsatzsteuergesetz [legge relativa all’imposta sulla cifra d’affari]) compiuta dal giudice nazionale di ultima istanza secondo la quale l’imposta corrispondente all’acquisto intracomunitario non rientrerebbe nella base imponibile. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se gli articoli 311 e segg. della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che, in caso di applicazione del regime del margine a cessioni di oggetti d’arte acquistati a monte all’interno dell’Unione dall’autore (o dai suoi aventi diritto), l’imposta gravante sull’acquisto intracomunitario riduce il margine, o se sussista al riguardo una lacuna involontaria del diritto dell’Unione che non può essere sanata con un’elaborazione giurisprudenziale, ma soltanto con l’intervento del legislatore dell’Unione. |
(1) Sentenza della Corte del 29 novembre 2018 (C-264/17, EU:C:2018:968).
(2) Direttiva del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) l’11 marzo 2022 — FI / Bayerische Motoren Werke AG
(Causa C-192/22)
(2022/C 222/28)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesarbeitsgericht
Parti
Ricorrente in primo grado, in appello e per cassazione: FI
Resistente in primo grado, in appello e per cassazione: Bayerische Motoren Werke AG
Questioni pregiudiziali
1. |
Se l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE (1) o l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ostino all’interpretazione di una normativa nazionale quale l’articolo 7, paragrafo 3, del Bundesurlaubgesetz (legge federale in materia di ferie), per effetto della quale il diritto di un lavoratore alle ferie annuali retribuite, maturate nella fase di lavoro di un rapporto a tempo parziale nell’ambito di un prepensionamento progressivo e non ancora godute, si estingue nella fase di dispensa dal lavoro al termine dell’anno di riferimento oppure in un momento successivo. Ove la Corte dovesse fornire una risposta negativa alla prima questione: |
2. |
Se l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE o l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ostino all’interpretazione di una normativa nazionale quale l’articolo 7, paragrafo 3, del Bundesurlaubgesetz, per effetto della quale il diritto alle ferie annuali retribuite spettante a un lavoratore che, nel corso dell’anno di riferimento, è passato dalla fase di lavoro alla fase di dispensa dal lavoro di un rapporto a tempo parziale nell’ambito di un prepensionamento progressivo si estingua al termine dell’anno di riferimento oppure in un momento successivo, qualora il datore di lavoro — senza essersi previamente conformato ai propri obblighi di cooperazione ai fini dell’attuazione del diritto alle ferie — abbia concesso al lavoratore la totalità delle ferie annuali oggetto della richiesta per un periodo immediatamente precedente l’inizio della dispensa dal lavoro, ma il diritto alle ferie non ha potuto essere esercitato — almeno in parte — in quanto il lavoratore si trovava in uno stato di inabilità al lavoro a causa di malattia successivamente alla concessione delle ferie. |
(1) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) il 14 marzo 2022 — Vantage Logistics S.R.L. / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba, Auto Help Alba S.R.L., Banca Transilvania S.A., BRD — Groupe Société Générale S.A., S.C. Croma S.R.L., S.C. Polaris M.Holding, S.C. Elit România Piese Auto Originale S.R.L., S.C. Nedo Auto Service S.R.L., CH Insolvency I.P.U.R.L., in qualità di liquidatore giudiziario della S.C. Nedo Auto Service S.R.L.
(Causa C-200/22)
(2022/C 222/29)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Alba Iulia
Parti
Appellante: Vantage Logistics S.R.L.
Altre parti nel procedimento: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba, Auto Help Alba S.R.L., Banca Transilvania S.A., BRD — Groupe Société Générale S.A., S.C. Croma S.R.L., S.C. Polaris M.Holding, S.C. Elit România Piese Auto Originale S.R.L., S.C. Nedo Auto Service S.R.L., CH Insolvency I.P.U.R.L., in qualità di liquidatore giudiziario della S.C. Nedo Auto Service S.R.L.
Questione pregiudiziale
Se il diritto dell’Unione, il principio del rispetto e della tutela del diritto alla proprietà privata derivante dall’articolo 17 della Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea], il principio del primato del diritto dell’Unione sul diritto nazionale e, in particolare, l’articolo 9, paragrafo 6, prima frase, della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza) (1), possano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale [articolo 139, paragrafo (1), [punto] C, della legge n. 85/2014], la quale, nell’ambito di una procedura d’insolvenza, [consente] di considerare accettato il piano di riorganizzazione/ristrutturazione se, in presenza di due o quattro categorie di crediti, esso è votato da almeno la metà del numero di categorie, a condizione che una delle categorie svantaggiate accetti il piano e che almeno il 30 % del totale, in termini di valore, della massa dei creditori accetti il piano.
7.6.2022 |
IT |
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C 222/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichts Wien (Austria) il 16 marzo 2022 — CK
(Causa C-203/22)
(2022/C 222/30)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichts Wien
Parti
Ricorrente: CK
Altre parti del procedimento: Dun & Bradstreet Austria GmbH, Magistrat der Stadt Wien
Questioni pregiudiziali
1. |
Quali siano i requisiti sostanziali che devono essere soddisfatti dalle informazioni fornite per essere qualificate sufficientemente «significative» ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati; RGPD) (1). Se, in caso di profilazione, il titolare del trattamento debba comunicare — pur nel rispetto di un segreto aziendale preesistente — nell’ambito delle informazioni inerenti alla «logica utilizzata», in linea di principio, le informazioni essenziali per consentire la comprensione dell’esito della decisione automatizzata nel singolo caso, incluse, in particolare 1) la comunicazione dei dati dell’interessato oggetto del trattamento, 2) la divulgazione delle parti dell’algoritmo alla base della profilazione, le quali sono necessarie ai fini della sua comprensibilità e 3) le informazioni rilevanti per stabilire la correlazione tra l’informazione oggetto di trattamento e la valutazione che ne è risultata. Se, nei casi aventi ad oggetto una profilazione, all’avente diritto all’accesso ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) debbano essere fornite, anche nell’ipotesi in cui venga eccepita l’esistenza di un segreto aziendale, almeno le seguenti informazioni sullo specifico trattamento che lo riguarda per consentirgli di esercitare i diritti a lui conferiti dall’articolo 22, paragrafo 3 del medesimo regolamento:
|
2) |
Se il diritto di accesso conferito dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) sia correlato ai diritti di esprimere la propria opinione e di contestare una decisione automatizzata di cui all’articolo 22, paragrafo 3, dello stesso regolamento, nella misura in cui la portata delle informazioni da fornire a seguito della richiesta di accesso di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del medesimo regolamento è sufficientemente «significativa» solo qualora il soggetto richiedente l’accesso nonché interessato ai sensi di tale ultima disposizione venga messo in condizione di esercitare in maniera effettiva, articolata e prevedibilmente utile i diritti, garantiti dal summenzionato articolo 22, paragrafo 3, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione automatizzata che lo riguarda, in base all’articolo 22 del regolamento in parola. |
3 |
|
4 |
|
5) |
Se la disposizione dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) limiti in qualche modo la portata dell’accesso da fornire ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera h), del medesimo regolamento. In caso di risposta affermativa, in quale maniera detto diritto all’accesso venga limitato dall’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento generale sulla protezione dei dati, e come possa determinarsi la portata di detta limitazione nel rispettivo caso. |
6) |
Se la disposizione dell’articolo 4, paragrafo 6, della legge sulla protezione dei dati, secondo la quale «il diritto di accesso dell’interessato di cui all’articolo 15 del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) non sussiste, di regola, nei confronti di un titolare del trattamento, fatte salve altre limitazioni legali, qualora un siffatto accesso esponga a rischio un segreto commerciale o aziendale del titolare del trattamento o di terzi», sia compatibile con i requisiti dell’articolo 15, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 3, del medesimo regolamento. In caso di risposta affermativa, a quali condizioni sia assoggettata una tale compatibilità. |
(1) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU 2016, L 119, pag. 1).
(2) Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU 2016, L 157, pag. 1).
7.6.2022 |
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C 222/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Bologna (Italia) il 24 marzo 2022 — OV / Ministero dell’Interno — Unità Dublino
(Causa C-217/22)
(2022/C 222/31)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale ordinario di Bologna
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: OV
Resistente: Ministero dell’Interno — Unità Dublino
Questione pregiudiziale
1) |
Se gli articoli 4 e 5 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (1), anche alla luce del diritto ad un ricorso effettivo stabilito dall’articolo 27 dello stesso regolamento, devono essere interpretati nel senso che il ricorrente, il quale dinanzi all’autorità giurisdizionale dello Stato richiedente abbia proposto opposizione avverso il decreto di trasferimento adottato dall’Unità Dublino di quest’ultimo Stato nell’ambito di una procedura di ripresa in carico ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), sia o meno legittimato a far valere la violazione da parte dello Stato richiesto dell’obbligo informativo stabilito dall’articolo 4 ovvero dell’obbligo di disporre il colloquio personale del richiedente ai sensi dell’articolo 5 del regolamento medesimo e, in caso affermativo, quale rilevanza una tale violazione debba assumere. |
(1) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31.).
7.6.2022 |
IT |
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C 222/21 |
Impugnazione proposta il 5 aprile 2022 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 26 gennaio 2022, causa T-286/09 RENV, Intel Corporation / Commissione
(Causa C-240/22 P)
(2022/C 222/32)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, N. Khan, M. Kellerbauer e C. Sjödin, agenti)
Altre parti nel procedimento: Intel Corporation Inc., Association for Competitive Technology, Inc., Union fédérale des consommateurs — Que choisir (UFC — Que choisir)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata, tranne il paragrafo 3 del suo dispositivo; |
— |
rinviare il procedimento dinanzi al Tribunale; |
— |
riservare le spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce sei motivi di impugnazione.
Primo motivo di impugnazione: il controllo operato dalla sentenza impugnata sulla portata dell’analisi dei criteri di copertura e di durata, effettuata nella decisione (1), costituirebbe una statuizione ultra petita. Inoltre, la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto in quanto nega qualsiasi valutazione complessiva della capacità delle pratiche di Intel di escludere la concorrenza alla luce di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, e interpreta in modo errato le indicazioni contenute al riguardo nella sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2017, Intel/Commissione, C-413/14 P, EU:C:2017:632.
Secondo motivo di impugnazione: il controllo della sentenza impugnata sul test del concorrente altrettanto efficiente (in prosieguo: il «test AEC») effettuato nella decisione violerebbe i diritti della difesa della Commissione.
Terzo motivo di impugnazione: il controllo della sentenza impugnata sul test AEC contenuto nella decisione relativamente a Dell sarebbe viziato da errore riguardo al livello probatorio, snaturerebbe il senso manifesto degli elementi di prova, presenterebbe una motivazione contraddittoria e violerebbe i diritti della difesa della Commissione.
Quarto motivo di impugnazione: il controllo della sentenza impugnata sul test AEC contenuto nella decisione relativamente a Hewlett-Packard Company sarebbe viziato da errore riguardo al livello probatorio, violerebbe i diritti della difesa della Commissione e conterrebbe vari altri errori di diritto.
Quinto motivo di impugnazione: il controllo della sentenza impugnata sul test AEC contenuto nella decisione relativamente a Lenovo sarebbe viziato da un errore di interpretazione del test AEC e dell’articolo 102 TFUE, snaturerebbe gli elementi di prova e violerebbe i diritti della difesa della Commissione.
Sesto motivo di impugnazione: nella misura in cui la sentenza impugnata si fonda sul suo controllo del test AEC contenuto nella decisione ai fini dell’annullamento parziale di quest’ultima, essa non esaminerebbe debitamente gli effetti delle proprie conclusioni sul test AEC.
(1) Decisione C(2009) 3726 definitivo della Commissione, del 13 maggio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo [102 TFUE] e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (caso COMP/C-3/37.990 — Intel).
7.6.2022 |
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C 222/22 |
Impugnazione proposta il 15 aprile 2022 dalla Arysta LifeScience Great Britain Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 9 febbraio 2022, causa T-740/18, Taminco e Arysta LifeScience Great Britain / Commissione
(Causa C-259/22P)
(2022/C 222/33)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Arysta LifeScience Great Britain Ltd (rappresentante: C. Mereu, avocat)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la sentenza impugnata; |
— |
annullare il regolamento impugnato (1) e condannare la convenuta alle spese della presente impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale o condannare la convenuta alle spese della presente impugnazione e rinviare la causa al Tribunale per un riesame. |
Motivi e principali argomenti
1. |
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che i diritti della difesa della ricorrente siano limitati alle disposizioni specifiche di cui agli articoli 12, paragrafo 3, e 14, paragrafo 1, del regolamento n. 844/2012. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto omettendo di considerare che il processo di rinnovo dell'approvazione delle sostanze è di natura amministrativa e, pertanto, la ricorrente può esercitare i suoi diritti di difesa al di là delle disposizioni stabilite nel quadro giuridico pertinente che prevede esplicitamente tali diritti (ad esempio, i regolamenti n. 1107/2009 (2) e n. 844/2012 (3)). |
2. |
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto ritenendo che la ricorrente non possa ritirare uno dei suoi usi rappresentativi dal suo fascicolo di notifica. Ai sensi dei regolamenti n. 1107/2009 e n. 844/2012, la libertà di scegliere gli usi rappresentativi all'inizio della procedura di rinnovo rispecchia e comporta necessariamente la libertà di ritirarli durante tale procedura. Il Tribunale ha anche commesso un errore di diritto ritenendo applicabile la guida amministrativa dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). La procedura di rinnovo è un’unica procedura che combina due fasi interconnesse. È quindi irrilevante che la guida amministrativa dell'EFSA riguardi la procedura che inizia con il «deposito di una domanda e si conclude con l’adozione e la pubblicazione delle conclusioni dell’EFSA», e che, di conseguenza, il ritiro potrebbe avvenire solo nella prima fase davanti all'EFSA. |
3. |
Il Tribunale ha commesso un errore di diritto e/o ha distorto le prove giungendo così a una conclusione giuridica errata, facendo riferimento all'uso con spray fogliare della sostanza per giustificare le conclusioni sull'uso per la concia delle sementi. Esso ha fatto incoerentemente riferimento a questioni relative agli usi fogliari — che la ricorrente ha ritirato — per concludere che «la Commissione non era tenuta a fondare il regolamento di esecuzione impugnato unicamente su motivi connessi all’utilizzo del tiram per la concia delle sementi». Inoltre, il Tribunale ha commesso un errore di diritto e/o ha distorto le prove ritenendo che la Commissione abbia correttamente modificato il regolamento impugnato per riflettere il ritiro dell'uso con spray fogliare. Il regolamento impugnato continua a sostenere il mancato rinnovo del tiram sulla base di questioni relative all'uso con spray fogliare (ad esempio, il considerando 8 del regolamento impugnato così recita: «[l]'Autorità ha rilevato un rischio acuto elevato per i consumatori e per i lavoratori connesso all'applicazione di tiram con spray fogliare»), che è stato ritirato dalla ricorrente. |
4. |
Il Tribunale è incorso in un errore di diritto, ha distorto gli elementi di prova e/o ha basato le sue conclusioni su un ragionamento incoerente e/o senza una sufficiente motivazione, quando ha ritenuto che il metabolita M1 è rilevante per la valutazione degli utilizzi per la concia delle sementi. Qualsiasi riferimento al metabolita M1 — direttamente collegato all'uso con spray fogliare — avrebbe dovuto essere ignorato dal Tribunale a causa del ritiro di tale uso. Il Tribunale ha fatto lo stesso quando ha affermato che esiste un rischio per gli utilizzi per la concia delle sementi a causa della presenza del metabolita DMCS. Il rischio deve essere considerato accettabile per il trattamento delle sementi per quanto riguarda il metabolita DMCS in quanto i tassi sono molto più bassi per la concia delle sementi e sono stati rilevati sotto la soglia di preoccupazione. |
5. |
Il Tribunale ha interpretato erroneamente il principio di precauzione e/o ha commesso un errore di diritto e/o ha distorto le prove agli atti, giungendo così a una conclusione giuridica errata nel ritenere che la Commissione abbia condotto una corretta valutazione d'impatto ai sensi del principio di precauzione. La Commissione non ha condotto alcuna valutazione d'impatto, ma ha semplicemente concluso «che i rischi e i problemi individuati prevalgono sull’incidenza dell’eventuale perdita della sostanza». La Commissione avrebbe potuto almeno specificare gli elementi asseritamente presi in considerazione per pervenire a tale conclusione. |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1500 della Commissione, del 9 ottobre 2018, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tiram, che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tiram, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2018, L 254, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento n. 1107/2009 (GU 2012, L 252, pag. 26).
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/24 |
Ordinanza del presidente della Corte dell’11 marzo 2022 — Commissione europea / Repubblica federale di Germania
(Causa C-57/20) (1)
(2022/C 222/34)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/24 |
Ordinanza del presidente della terza Sezione della Corte, facente funzione del presidente della Nona Sezione, del 4 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg — Austria) — Airhelp Limited/ Austrian Airlines AG
(Causa C-164/20) (1)
(2022/C 222/35)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/24 |
Ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte del 1o febbraio 2022 — ViaSat, Inc. / Commissione europea, Inmarsat Ventures SE, già Inmarsat Ventures Ltd
(Causa C-235/20 P) (1)
(2022/C 222/36)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Seconda Sezione della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/25 |
Ordinanza del presidente della Corte del 4 febbraio 2022 — Repubblica ceca / Repubblica di Polonia, interveniente a sostegno della ricorrente: Commissione europea
(Causa C-121/21) (1)
(2022/C 222/37)
Lingua processuale: il polacco
Il presidente della Grande Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/25 |
Ordinanza del presidente della Corte del 18 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons — Belgio) — Ryanair DAC/ Happy Flights Srl, già Happy Flights Sprl
(Causa C-386/21) (1)
(2022/C 222/38)
Lingua processuale: il francese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/25 |
Ordinanza del presidente della Corte dell’11 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stade — Germania) — Antragsteller 1, Antragsteller 2, Antragsteller 3, Antragsteller 4, Antragsteller 5 / Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-504/21) (1)
(2022/C 222/39)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/25 |
Ordinanza del presidente della Corte del 25 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden — Germania) — FT/ Land Hessen, con l’intervento di: SCHUFA Holding AG
(Causa C-552/21) (1)
(2022/C 222/40)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/26 |
Ordinanza del presidente della Corte dell’11 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg — Austria) — PJ / Eurowings GmbH
(Causa C-751/21) (1)
(2022/C 222/41)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/26 |
Ordinanza del presidente della Corte del 15 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Győri Járásbíróság — Ungheria) — JH/ Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.)
(Causa C-771/21) (1)
(2022/C 222/42)
Lingua processuale: l’ungherese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
7.6.2022 |
IT |
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C 222/26 |
Ordinanza del presidente della Corte dell’11 marzo 2022 — Nec Corp. / Commissione europea
(Causa C-786/21 P) (1)
(2022/C 222/43)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/26 |
Ordinanza del presidente della Corte del 15 febbraio 2022 — European Union Copper Task Force / Commissione europea, Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-828/21) (1)
(2022/C 222/44)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/27 |
Sentenza del Tribunale del 6 aprile 2022 — Cilem Records International/EUIPO — KVZ Music (HALIX RECORDS)
(Causa T-118/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo HALIX RECORDS - Marchi denominativo e figurativo nazionali anteriori HALIX RECORDS - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001] - Regola 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuto articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625]»)
(2022/C 222/45)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Cilem Records International UG (Augusta, Germania) (rappresentante: E. Hecht, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Eberl e D. Hanf, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: KVZ Music Ltd (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: D. Stechern, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 gennaio 2021 (procedimento R 1060/2020-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Cilem Records International e la KVZ Music.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Cilem Records International UG è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’EUIPO. |
3) |
La KVZ Music Ltd sopporterà le proprie spese. |
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/27 |
Sentenza del Tribunale del 6 aprile 2022 — Biogena/EUIPO — Alter Farmacia (NUTRIFEM AGNUBALANCE)
(Causa T-370/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo NUTRIFEM AGNUBALANCE - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore NUTRIBEN - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2022/C 222/46)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Biogena GmbH & Co KG (Salisburgo, Austria) (rappresentante: I. Schiffer, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. F. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Alter Farmacia, SA (Madrid, Spagna)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 aprile 2021 (procedimento R 1208/2020-5), relativa a un procedimento di opposizione tra l’Alter Farmacia e la Biogena.
Dispositivo
1) |
La decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 aprile 2021 (procedimento R 1208/2020-5) è annullata nella parte in cui riguarda i prodotti rientranti nella classe 5, ai sensi dell’Accordo di Nizza, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e le «erbe essiccate; spezie ed erbe aromatiche conservate», rientranti nella classe 30. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese. |
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/28 |
Ordinanza del Tribunale del 25 marzo 2022 — Saure / Commissione
(Causa T-151/21) (1)
(«Ricorso di annullamento - Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Corrispondenza della Commissione relativa alla quantità e ai tempi di consegna dei vaccini contro la COVID-19 della BioNTech SE - Diniego iniziale - Atto che non può essere oggetto di ricorso - Domande di adeguamento delle conclusioni - valutazione della ricevibilità di un ricorso al momento della sua proposizione - Irricevibilità manifesta»)
(2022/C 222/47)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Hans-Wilhelm Saure (Berlino, Germania) (rappresentante: C. Partsch, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Spina, K. Hermann e G. Gattinara, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento della lettera della Commissione del 27 gennaio 2021 recante rigetto della domanda iniziale di accesso a taluni documenti.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
2) |
Il sig. Hans-Wilhelm Saure è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e relative alle domande di adeguamento della domanda e la Commissione è condannata a sopportare le proprie spese relative alla domanda. |
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/29 |
Ordinanza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Scania CV/EUIPO (V8)
(Causa T-327/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Revoca della decisione impugnata - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)
(2022/C 222/48)
Lingua processuale: lo svedese
Parti
Ricorrente: Scania CV AB (Södertälje, Svezia) (rappresentanti: C. Langenius, P. Sundin e S. Falkner, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Bosse e D. Hanf, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 aprile 2021 (procedimento R 1868/2020-1), relativa a una domanda di registrazione come marchio dell’Unione europea del segno figurativo V8.
Dispositivo
1) |
Non occorre più statuire sul ricorso. |
2) |
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Scania CV AB. |
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/29 |
Ordinanza del Tribunale del 23 marzo 2022 — Bambu Sales/EUIPO (BAMBU)
(Causa T-342/21) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Revoca della decisione impugnata - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)
(2022/C 222/49)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Bambu Sales, Inc. (Secaucus, New Jersey, Stati Uniti) (rappresentante: T. Stein, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 aprile 2021 (procedimento R 1702/2020-1), relativa a una domanda di registrazione come marchio dell’Unione europea del segno denominativo BAMBU.
Dispositivo
1) |
Non occorre più statuire sul ricorso. |
2) |
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Bambu Sales, Inc. |
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/30 |
Ordinanza del Tribunale del 25 marzo 2022 — Alcogroup e Alcodis/Commissione
(Causa T-691/21) (1)
(«Ricorso di annullamento - Concorrenza - Procedimento di transazione - Lettera della Commissione che invita un’impresa a manifestare il proprio interesse alla ripresa di un procedimento di transazione - Atto non impugnabile - Atto preparatorio - Atto intermedio - Irricevibilità»)
(2022/C 222/50)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Alcogroup (Bruxelles, Belgio), Alcodis (Bruxelles) (rappresentanti: P. de Bandt, C. Binet e M. Nuytten, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Berghe, T. Baumé e F. Jimeno Fernández, agenti)
Oggetto
Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 ottobre 2021, le ricorrenti chiedono l’annullamento della lettera della Commissione europea del 17 settembre 2021, con la quale quest’ultima le ha invitate a comunicarle, entro un termine di due settimane, il loro eventuale interesse alla ripresa di un procedimento di transazione, ai sensi dell’articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2004, L 123, pag. 18), come modificato, in merito a una possibile violazione dell’articolo 101 TFUE che esse avrebbero commesso insieme ad altre imprese.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è rispinto in quanto irricevibile. |
2) |
L’Alcogroup e l’Alcodis sono condannate alle spese. |
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/30 |
Ricorso proposto il 2 marzo 2022 — Grodno Azot e Khimvolokno Plant/Consiglio
(Causa T-117/22)
(2022/C 222/51)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Grodno Azot AAT (Grodno, Bielorussia) e Khimvolokno Plant (Grodno) (rappresentanti: N. Tuominen e L. Engelen, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2021/2125 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (1), e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2124 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (2) (le misure contestate); e |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che, inserendo le ricorrenti negli allegati delle misure contestate, il Consiglio avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione. Le ricorrenti sostengono in particolare che le misure contestate forniscono ragioni non corroborate, errate in fatto e infondate per la sua designazione. Inoltre, le ragioni fornite non dimostrerebbero un nesso sufficientemente sostanziale con l’oggetto delle misure. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che le misure contestate non soddisfarebbero il livello di prova richiesto per l’adozione di sanzioni individuali. Tentando di usare misure individuali per raggiungere l’obiettivo di limitare attività commerciali e profitti di un’impresa detenuta da un paese straniero, il Consiglio avrebbe applicato un tipo illegittimo di misura. |
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/31 |
Ricorso proposto il 30 marzo 2022 — Seifert/Consiglio
(Causa T-166/22)
(2022/C 222/52)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Evgenia Seifert (Monaco, Germania) (rappresentante: T. Seifert. avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare l’articolo 1, punto 9, del regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina; |
— |
condannare l’Unione europea a sopportare le spese del procedimento, comprese quelle indispensabili sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
Secondo la ricorrente, l’articolo 1, punto 9, del regolamento (UE) 2022/328 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1), la discrimina a causa della sua origine quale cittadina russa e, di conseguenza, viola l’articolo 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, in combinato disposto con i suoi diritti derivanti dall’articolo 8, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali. A tal riguardo, il Consiglio non può invocare lo stato d’urgenza ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1 di tale Convenzione nonché il diritto di deroga ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3 della medesima.
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/32 |
Ricorso proposto il 4 aprile 2022 — Mellish/Commissione
(Causa T-176/22)
(2022/C 222/53)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Philip Mellish (Uccle, Belgio) (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la busta paga del ricorrente del mese di giugno 2021 e la nota del Servizio Risorse Umane del 14 giugno 2021 della Commissione con la quale veniva informato che dal 2021 ed a seguito della Brexit, non avrebbe più ricevuto l’importo forfettario a titolo di rimborso delle spese di viaggio fino al luogo d’origine; |
— |
annullare, nei limiti in cui si dovesse ritenere che essa costituisca un’integrazione della motivazione della decisione impugnata, la decisione del 22 dicembre 2021 con la quale è stato respinto il reclamo del 1o settembre 2021; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo di ricorso, vertente su un’applicazione teleologica e utile dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo lo «Statuto»), su un errore di diritto commesso dall’amministrazione, sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 4, dell’allegato VII allo Statuto e sul fatto che le disposizioni generali di esecuzione relative al luogo di origine violerebbero lo Statuto. |
2. |
Secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento e su una discriminazione ingiustificata, sull’eccezione di illegittimità e sulla non applicazione della soppressione totale del rimborso in caso di perdita della cittadinanza. |
3. |
Terzo motivo di ricorso, in subordine, vertente, da un lato, sull’applicazione in linea con la flessibilità promessa dall’Unione europea riguardo all’interpretazione estensiva dello Statuto nei confronti dei cittadini britannici e coerente con le altre norme interne e, dall’altro, sulla violazione del principio di compensazione dello stato di dislocazione dell’agente. |
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/32 |
Ricorso proposto il 4 aprile 2022 — Chambers e a./ Commissione
(Causa T-177/22)
(2022/C 222/54)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Alexander Chambers (Barcellona, Spagna) e altri nove ricorrenti (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare le buste paga dei ricorrenti per il mese di giugno 2021 nella misura in cui illustrano una decisione di revoca dell'indennità forfettaria dovuta per il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo di origine; |
— |
annullare, nella parte in cui motiva ulteriormente la decisione impugnata, la decisione del 22 dicembre 2021 che respinge il reclamo del 30 agosto 2021; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi, essenzialmente identici o simili a quelli sollevati nell’ambito del procedimento T-177/22, Mellish/Commissione.
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/33 |
Ricorso proposto il 13 aprile 2022 — Polynt / ECHA
(Causa T-192/22)
(2022/C 222/55)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Polynt SpA (Scanzorosciate, Italia) (rappresentanti: C. Mereu e S. Abdel-Qader, lawyers)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ammissibile e fondato; |
— |
annullare la decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, inviata con lettera del 4 febbraio 2022 (FUP- DEV-01-21200655590-58-0000-CCH-1-2_FTR_NOTIF), che informa della mancata risposta a una decisione di valutazione del fascicolo; |
— |
dichiarare o imporre all'ECHA di adottare un nuovo provvedimento che dichiari che la ricorrente è esonerata dall'obbligo di fornire qualsiasi informazione all'ECHA a seguito della cessazione della produzione e della conseguente indisponibilità della sostanza in questione per cause di forza maggiore; e |
— |
condannare l'ECHA alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di forza maggiore da parte della convenuta, la quale ha ritenuto che la cessazione della fabbricazione della sostanza 1,3-diosso-2-benzofuran-5-acido carbossilico con nonan-1-olo (numero CE 941-303-6) (in prosieguo: le «sostanze») dopo l'adozione della decisione finale di verifica della conformità per cause di forza maggiore non esonera la ricorrente dall'obbligo di fornire le informazioni richieste nella decisione iniziale di verifica della conformità delle sostanze. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della convenuta, dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) («regolamento REACH»). |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte della convenuta degli articoli 5 e 6 del regolamento REACH. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità da parte della convenuta. |
(1) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/34 |
Ricorso proposto il 14 aprile 2022 — Zelmotor/EUIPO — B&B Trends (zelmotor)
(Causa T-194/22)
(2022/C 222/56)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco
Parti
Ricorrente: Zelmotor sp. z o.o (Rzeszów, Polonia) (rappresentante: Rumak, radca prawny)
Resistente: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: B B&B Trends, SL (Santa Perpetua de Mogoda, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo «zelmotor» — Marchio dell’Unione europea n. l0 980 225
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 4/2/2022 nel procedimento R 927/2021-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 febbraio 2022, nel procedimento R 927/2021-2, nella parte in cui dichiara invalidi i prodotti e servizi delle classi 7, 9 e 35, esclusi i rotori e gli statori della classe 7; |
— |
condannare l’EUIPO e l’altra parte nel procedimento a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/35 |
Ricorso proposto il 18 aprile 2022 — Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories/EUIPO — Arbora & Ausonia (InterMed Pharmaceutical Laboratories eva intima)
(Causa T-197/22)
(2022/C 222/57)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories SA (Atene, Grecia) (rappresentanti: C. Chrysanthis, P. Chardalia e A. Vasilogamvrou, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Arbora & Ausonia, SLU (Madrid, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo InterMed Pharmaceutical Laboratories eva intima — Domanda di registrazione n. 18 127 265
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o marzo 2022 nel procedimento R 1244/2021-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione contestata nella parte in cui è impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e l’ARBORA & AUSONIA, SLU, qualora intervenisse, alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio. |
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/35 |
Ricorso proposto il 18 aprile 2022 — Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories/EUIPO — Arbora & Ausonia (InterMed Pharmaceutical Laboratories eva intima)
(Causa T-198/22)
(2022/C 222/58)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories SA (Atene, Grecia) (rappresentanti: C. Chrysanthis, P. Chardalia e A. Vasilogamvrou, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Arbora & Ausonia, SLU (Madrid, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo InterMed Pharmaceutical Laboratories eva intima — Domanda di registrazione n. 18 127 266
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o marzo 2022 nel procedimento R 1245/2021-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione contestata nella parte in cui è impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e l’Arbora & Ausonia SLU, qualora intervenisse, alle spese sostenute dalla ricorrente. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio. |
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/36 |
Ricorso proposto il 13 aprile 2022 — Perfetti Van Melle/EUIPO (Rappresentazione di un contenitore cilindrico dalle linee ondulate)
(Causa T-199/22)
(2022/C 222/59)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Perfetti Van Melle SpA (Lainate, Italia) (rappresentanti: P. Testa e C. Pappalardo, avvocate)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo (Rappresentazione di un contenitore cilindrico dalle linee ondulate) — Domanda di registrazione n. 18 355 641
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 febbraio 2022 nel procedimento R 1530/2021-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/37 |
Ricorso proposto il 13 aprile 2022 — TA Towers / EUIPO — Wobben Properties (Materiali da costruzione)
(Causa T-201/22)
(2022/C 222/60)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: TA Towers ApS (Odense, Danimarca) (rappresentante: L. Andersen, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Wobben Properties GmbH (Aurich, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente
Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello comunitario n. 6 352 332-0002 (Materiali da costruzione)
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 febbraio 2022 nel procedimento R 2491/2020-3
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
annullare la decisione della divisione di annullamento del 20 novembre 2020 nel procedimento ICD 108 310; |
— |
condannare l’EUIPO e la richiedente la nullità alle spese dei procedimenti dinanzi alla divisione di annullamento, alla commissione di ricorso e al Tribunale. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio (CE) n. 6/2002; |
— |
violazione dell’articolo 8 del regolamento del Consiglio (CE) n. 6/2002; |
— |
violazione dell’articolo 62 del regolamento del Consiglio (CE) n. 6/2002. |
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/37 |
Ricorso proposto il 13 aprile 2022 — TA Towers / EUIPO — Wobben Properties (Materiali da costruzione)
(Causa T-202/22)
(2022/C 222/61)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: TA Towers ApS (Odense, Danimarca) (rappresentante: L. Andersen, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Wobben Properties GmbH (Aurich, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente
Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello comunitario n. 6 352 332-0001 (Materiali da costruzione)
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 febbraio 2022 nel procedimento R 2493/2020-3
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
annullare la decisione della divisione di annullamento del 20 novembre 2020 nel procedimento ICD 108 309; |
— |
condannare l’EUIPO e la richiedente la nullità alle spese dei procedimenti dinanzi alla divisione di annullamento, alla commissione di ricorso e al Tribunale. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 6 del regolamento del Consiglio (CE) n. 6/2002; |
— |
violazione dell’articolo 8 del regolamento del Consiglio (CE) n. 6/2002; |
— |
violazione dell’articolo 62 del regolamento del Consiglio (CE) n. 6/2002. |
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/38 |
Ricorso proposto il 14 aprile 2022 — Rimini Street/EUIPO — (OTHER COMPANIES DO SOFTWARE WE DO SUPPORT)
(Causa T-204/22)
(2022/C 222/62)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Rimini Street, Inc. (Las Vegas, Nevada, Stati Uniti) (rappresentante: E. Ratjen, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio OTHER COMPANIES DO SOFTWARE WE DO SUPPORT — Domanda di registrazione n. 1 559 651
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 febbraio 2022 nel procedimento R 1389/2021-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/39 |
Ricorso proposto il 21 aprile 2022 — Procter & Gamble / EUIPO (Safeguard)
(Causa T-210/22)
(2022/C 222/63)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: The Procter & Gamble Company (Cincinnati, Ohio, Stati Uniti) (rappresentante: M. Körner, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Safeguard — Domanda di registrazione n. 18 457 075
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 febbraio 2022 nel procedimento R 1753/2021-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/39 |
Ricorso proposto il 22 aprile 2022 — Synesis/Consiglio
(Causa T-215/22)
(2022/C 222/64)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Synesis TAA (Minsk, Bielorussia) (rappresentanti: G. Lansky e A. Egger, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione di esecuzione (PESC) 2022/307 del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 46, pag. 97) nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2022/300 del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 46, pag. 3), nei limiti in cui riguardano la ricorrente; |
— |
condannare il Consiglio alle spese, ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A fondamento dell’illegittimità degli atti impugnati nei limiti in cui la riguardano, la ricorrente fa valere un unico motivo, vertente sul fatto che il Consiglio è incorso in un errore manifesto di valutazione e, in particolare, ha violato i suoi obblighi di verifica. Il Consiglio non avrebbe presentato prove concrete tali da giustificare la validità dell’inserimento della ricorrente nell’elenco contenuto negli atti impugnati.
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/40 |
Ricorso proposto il 22 aprile 2022 — Shatrov/Consiglio
(Causa T-216/22)
(2022/C 222/65)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Alexander Evgenevich Shatrov (Minsk, Bielorussia) (rappresentanti: G. Lansky e A. Egger, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione di esecuzione (PESC) 2022/307 del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 46, pag. 97) nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2022/300 del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 46, pag. 3), nei limiti in cui riguardano il ricorrente; |
— |
condannare il Consiglio alle spese, ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A fondamento dell’illegittimità degli atti impugnati nei limiti in cui lo riguardano, il ricorrente fa valere un unico motivo, vertente sul fatto che il Consiglio è incorso in un errore manifesto di valutazione e, in particolare, ha violato i suoi obblighi di verifica. Il Consiglio non avrebbe presentato prove concrete tali da giustificare la validità dell’inserimento del ricorrente nell’elenco contenuto negli atti impugnati.
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/40 |
Ordinanza del Tribunale del 1 aprile 2022 — Classen Holz Kontor / EUIPO — Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer (DRYTILE)
(Causa T-307/21) (1)
(2022/C 222/66)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/41 |
Ordinanza del Tribunale del 1 aprile 2022 — Classen Holz Kontor / EUIPO — Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer (new type tiling DRYTILE)
(Causa T-308/21) (1)
(2022/C 222/67)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
7.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 222/41 |
Ordinanza del Tribunale del 31 marzo 2022 — lastminute foundation/EUIPO — Scai Comunicazione (B Heroes)
(Causa T-587/21) (1)
(2022/C 222/68)
Lingua processuale: l'italiano
Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.