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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 218 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
65° anno |
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Sommario |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2022/C 218/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10684 — SWISS LIFE / VAUBAN / WASCOSA) ( 1 ) |
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III Atti preparatori |
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BANCA CENTRALE EUROPEA |
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2022/C 218/02 |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2022/C 218/03 |
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Corte dei conti |
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2022/C 218/04 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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2.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 218/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10684 — SWISS LIFE / VAUBAN / WASCOSA)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 218/01)
Il 13 maggio 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10684. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
III Atti preparatori
BANCA CENTRALE EUROPEA
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2.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 218/2 |
PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 25 marzo 2022
su una proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea
(CON/2022/12)
(2022/C 218/02)
Introduzione e base giuridica
In data 3 e 28 gennaio 2022 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea, rispettivamente, una richiesta di parere su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 549/2013 e abroga 11 atti giuridici nel settore della contabilità nazionale (1) (di seguito la «proposta di regolamento»).
La competenza della BCE a formulare un parere si basa sugli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 127, paragrafo 2, del trattato e con l’articolo 3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC»), dal momento che la proposta di regolamento riguarda la competenza della BCE, ai sensi dell’articolo 5 dello statuto del SEBC, a raccogliere le necessarie informazioni statistiche al fine di svolgere i compiti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e a contribuire all’armonizzazione, ove necessario, delle norme e delle modalità relative alla raccolta, alla compilazione e alla distribuzione delle statistiche nelle aree di sua competenza. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5, del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.
1. Osservazioni di carattere generale
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1.1. |
Il SEBC e il Sistema statistico europeo (SSE) collaborano strettamente al fine di ridurre al minimo l’onere di segnalazione e di garantire la coerenza necessaria per la produzione di statistiche europee (2). La cooperazione tra il SEBC e il SSE è ulteriormente disciplinata dai pertinenti accordi tra il SEBC e il SSE, come il memorandum d’intesa sulla cooperazione tra i membri del sistema statistico europeo e i membri del sistema europeo delle banche centrali) (3) che riguarda settori di responsabilità condivisa o di interesse comune, vale a dire la bilancia dei pagamenti, le statistiche finanziarie, le statistiche sulle finanze pubbliche, le statistiche macroeconomiche e i conti nazionali. Sebbene i membri del SEBC e del SSE assolvano le proprie responsabilità in materia statistica nell’ambito di quadri giuridici distinti (4), tenuto conto delle interdipendenze tra il quadro di riferimento statistico del SEBC e del SSE, le modifiche del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (di seguito «il regolamento SEC 2010») sono rilevanti per gli obblighi di segnalazione statistica del SEBC, in particolare nei settori di responsabilità condivisa o di interesse comune (6). Inoltre, il regolamento SEC 2010 funge da riferimento in vari atti giuridici del quadro giuridico statistico della BCE. Pertanto, le modifiche al regolamento SEC 2010 possono avere implicazioni per il quadro giuridico statistico della BCE. |
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1.2. |
La BCE; in qualità di produttore e utente di statistiche europee, in generale accoglie con favore la proposta di modifica del regolamento SEC 2010 come un passo nella direzione dell’ulteriore miglioramento della qualità dei conti nazionali. Poiché il regolamento SEC 2010 costituisce il nucleo centrale delle statistiche macroeconomiche europee, esso svolge un ruolo essenziale ai fini dello svolgimento di vari compiti della BCE e dell’Eurosistema, quali l’analisi della politica monetaria e la preparazione di proiezioni economiche e di bilancio (7). |
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1.3. |
La BCE accoglie con favore il rafforzamento della coerenza dei dati, introdotto dalla proposta di regolamento, nelle varie tavole indicate nell’ambito del programma di trasmissione del SEC 2010. Al contempo, per la BCE è essenziale disporre di dati dei conti nazionali completi e tempestivi, in particolare per gli Stati membri dell’area dell’euro. A tale riguardo, il programma di trasmissione del SEC 2010 proposto garantisce un buon equilibrio tra tempestività, completezza e coerenza dei dati nazionali trasmessi (8). |
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1.4. |
Inoltre, la BCE accoglie con favore il fatto che la proposta di regolamento allinei il regolamento SEC 2010 con la classificazione dei consumi individuali secondo la funzione rivista (9), in quanto quest’ultima assicura la comparabilità dei dati tra i paesi e ne mantiene la pertinenza per gli utenti. |
2. Osservazioni specifiche: Allegato 2 della proposta di regolamento
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2.1. |
La BCE è in linea generale favorevole alle modifiche al programma di trasmissione del SEC 2010 contenute nell’allegato 2 della proposta di regolamento, fatte salve le seguenti osservazioni specifiche. |
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2.2. |
La BCE accoglie con favore l’inserimento della trasmissione facoltativa trimestrale di stime flash relative al prodotto interno lordo (PIL) e all’occupazione (tavola 1F), utilizzate per la pubblicazione degli aggregati dell’area dell’euro dopo la fine del trimestre di riferimento (10).Tali stime flash sono di particolare importanza per la BCE ai fini dell’analisi della crescita economica dell’area dell’euro e delle dinamiche soggiacenti. |
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2.3. |
Per quanto riguarda la ritrasmissione dei principali aggregati dei conti nazionali trimestrali (tavola 1Q) tre mesi dopo il trimestre di riferimento, essa può promuovere la coerenza tra tavole e frequenze. A tale riguardo, la BCE incoraggia la Commissione (Eurostat) a valutare l’impatto di tale ritrasmissione dei dati nazionali sulla frequenza e sul calendario della pubblicazione dei principali aggregati trimestrali del PIL dell’area dell’euro. In particolare, la nuova disposizione potrebbe consentire di adottare misure al fine di migliorare la tempestività della pubblicazione dei dati definitivi dell’area dell’euro per far sì che avvenga entro 100 giorni dalla fine del trimestre di riferimento. |
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2.4. |
La BCE accoglie con favore la trasmissione di nuovi dati sulle operazioni con istituzioni e organi dell’Unione europea (tavola 2 sui principali aggregati annuali delle amministrazioni pubbliche e dei loro sottosettori) e incoraggia la compilazione da parte della Commissione (Eurostat) dei conti delle istituzioni europee classificate nel settore delle amministrazioni pubbliche, in piena collaborazione tra la procedura per i disavanzi eccessivi e le statistiche di contabilità nazionale. L’avvio di NextGenerationEU depone inoltre a favore della revisione e della compilazione dei conti delle istituzioni europee al fine di garantire un solido quadro statistico e analitico. |
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2.5. |
L’allegato 2 alla proposta di regolamento introduce un nuovo obbligo per gli Stati membri di trasmettere alla Commissione (Eurostat) i conti finanziari annuali per settore (tavola 6) e i conti patrimoniali annuali per attività e passività finanziarie (tavola 7) già a partire da quattro mesi dopo la fine dell’anno. Le voci summenzionate, che ai sensi della proposta di regolamento saranno trasmesse alla Commissione (Eurostat) con frequenza annuale, sono altresì incluse nell’indirizzo 2014/3/UE della Banca centrale europea (BCE/2013/24) (11), in base al quale le banche centrali dell’Eurosistema sono tenute a segnalare alla BCE i conti finanziari trimestrali. Tali dati trimestrali tempestivi sono trasmessi ogni trimestre dalla BCE alla Commissione (Eurostat) e sono, salvo alcune eccezioni, coerenti con i dati annuali necessari in base alla proposta di regolamento. |
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2.6. |
Ogni trimestre la BCE e la Commissione (Eurostat) compilano e pubblicano congiuntamente i conti integrati dell’area dell’euro riguardanti i conti finanziari e non finanziari dei settori istituzionali dell’area dell’euro. Il programma di trasmissione del SEC 2010 è una fonte statistica essenziale per lo svolgimento di tale compito. Pertanto, la BCE accoglie con particolare favore il fatto che la proposta di regolamento mantenga la disponibilità di conti non finanziari trimestrali per settore (tavola 801), nonché conti finanziari e conti patrimoniali trimestrali delle amministrazioni pubbliche (tavola 27) per gli Stati membri dell’area dell’euro, 85 giorni dopo la fine del trimestre di riferimento. La fornitura di tali dati trimestrali tempestivi e affidabili è una priorità assoluta per la BCE. |
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2.7. |
La BCE riconosce l’importanza di adeguare le statistiche del Sistema europeo dei conti agli sviluppi economici e alle nuove esigenze degli utenti. Pertanto, la BCE incoraggia, ai fini dell’analisi delle politiche, una segnalazione più completa e obbligatoria per le statistiche sugli investimenti e sul capitale fisso relativo a tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con una disaggregazione per attività economica ove applicabile. Ciò riguarda i principali aggregati dei conti nazionali annuali (tavola 1A) e trimestrali (tavola 1Q), la classificazione incrociata del capitale fisso per branca di attività economica e per attività (tavola 20) e la classificazione incrociata degli investimenti fissi lordi per branca di attività economica e per attività (tavola 22). Inoltre, la BCE suggerisce di includere, nella tavola 1Q, la segnalazione obbligatoria di beni semidurevoli e non durevoli nonché di servizi e, nella tavola 26, almeno una segnalazione facoltativa di terreni sottostanti a fabbricati e altre opere nei conti patrimoniali per attività non finanziarie. |
Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 marzo 2022
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) COM (2021) 776 final.
(2) Cfr. articolo 2 bis, del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).
(3) Memorandum of Understanding on the Cooperation between the Members of the European Statistical System and the Members of the European System of Central Banks (Memorandum d’intesa sulla cooperazione tra i membri del sistema statistico europeo e i membri del sistema europeo delle banche centrali), del 24 aprile 2013, disponibile sul sito Internet della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.
(4) Cfr. paragrafo 3, del parere CON/2011/44 della Banca centrale europea, del 19 maggio 2011, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU C 203 del 9.7.2011, pag. 3). Tutti i pareri della BCE sono pubblicati su EUR-Lex.
(5) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).
(6) Cfr. paragrafo 7 del parere CON/2011/44.
(7) Cfr. paragrafo 1 del parere CON/2011/44.
(8) Allegato 2 della proposta di regolamento che modifica l’allegato B del regolamento SEC 2010.
(9) Allegato 1 della proposta di regolamento che modifica l’allegato A del regolamento SEC 2010.
(10) Le stime flash del PIL sono pubblicate 30 e 45 giorni dopo la fine del trimestre di riferimento. Le stime flash dell’occupazione sono pubblicate 45 giorni dopo la fine del trimestre di riferimento.
(11) Indirizzo 2014/3/UE della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2013/24) (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34).
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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2.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 218/5 |
Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):
0,00 % al 1o giugno 2022
Tassi di cambio dell’euro (2)
1o giugno 2022
(2022/C 218/03)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,0712 |
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JPY |
yen giapponesi |
138,68 |
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DKK |
corone danesi |
7,4393 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,85158 |
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SEK |
corone svedesi |
10,4758 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,0305 |
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ISK |
corone islandesi |
137,10 |
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NOK |
corone norvegesi |
10,0438 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
24,748 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
395,03 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,5913 |
|
RON |
leu rumeni |
4,9428 |
|
TRY |
lire turche |
17,6223 |
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AUD |
dollari australiani |
1,4861 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,3536 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,4057 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6442 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,4700 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 331,44 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
16,6090 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,1586 |
|
HRK |
kuna croata |
7,5345 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
15 574,33 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,6951 |
|
PHP |
peso filippino |
56,182 |
|
RUB |
rublo russo |
|
|
THB |
baht thailandese |
36,801 |
|
BRL |
real brasiliano |
5,0646 |
|
MXN |
peso messicano |
21,0678 |
|
INR |
rupia indiana |
83,0510 |
(1) Tasso applicato all’operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.
(2) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
Corte dei conti
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2.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 218/6 |
Relazione speciale n. 8/2022
Il sostegno del FESR a favore della competitività delle PMI – Le debolezze nell’impostazione riducono l’efficacia dei finanziamenti
(2022/C 218/04)
La Corte dei conti ha appena pubblicato la Relazione speciale n. 8/2022 intitolata: «Il sostegno del FESR a favore della competitività delle PMI – Le debolezze nell’impostazione riducono l’efficacia dei finanziamenti».
La relazione sarà disponibile, per essere consultata direttamente o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti: https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=61108
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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2.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 218/7 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10765 – KKR / OTPP / HIGHWAYS TRUST)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 218/05)
1.
In data 18 maggio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
KKR & Co. Inc. («KKR», Stati Uniti), |
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— |
Piano pensionistico degli insegnanti dell’Ontario («OTPP», Canada), |
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— |
Highways Infrastructure Trust («Highways Trust», India), controllata da KKR. |
KKR e OTPP acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di Highways Trust.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
KKR è un’impresa di investimento di livello mondiale che offre soluzioni per la gestione alternativa degli attivi, per i mercati dei capitali e in ambito assicurativo su scala mondiale; |
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— |
OTPP gestisce prestazioni pensionistiche e investimenti di attivi di piani pensione di insegnanti in servizio e in pensione della provincia canadese dell’Ontario; |
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— |
Highways Trust è un fondo per gli investimenti infrastrutturali che detiene società operanti nella progettazione, nel finanziamento, nella costruzione, nella gestione e nella manutenzione di strade in India. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10765 – KKR / OTPP / HIGHWAYS TRUST
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale della Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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2.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 218/9 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10653 – ESTAVAYER LAIT / GIVAUDAN / BÜHLER / JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 218/06)
1.
In data 19 maggio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
Estavayer Lait SA («Estavayer Lait», Svizzera), appartenente a Migros Group, |
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— |
Givaudan SA («Givaudan», Svizzera), |
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— |
Bühler AG («Bühler», Svizzera), |
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— |
Cultured Food Innovation Hub (Polo di innovazione sugli alimenti coltivati in laboratorio) (Svizzera). |
Estavayer Lait, Givaudan e Bühler acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b) e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Cultured Food Innovation Hub, una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune (joint venture, JV).
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
Estavayer Lait opera nella produzione e nel l’imballaggio di prodotti lattiero-caseari, nella produzione e nella stagionatura di formaggi, nella produzione di salse fredde e nella fabbricazione di prodotti lattiero-caseari, formaggi e prodotti alternativi alla carne a base vegetale; |
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— |
Givaudan è un produttore e fornitore di livello mondiale di fragranze e aromi per le industrie degli alimenti, delle bevande e dei beni di consumo. Produce inoltre aromi chimici che possono essere utilizzati come ingredienti nella produzione composti aromatici o profumati. |
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— |
Bühler è una società tecnologica attiva a livello mondiale che fornisce soluzioni tecnologiche per impianti, attrezzature e relativi servizi per la trasformazione di alimenti e la produzione di materiali avanzati. Le sue attività principali riguardano le tecnologie per la trasformazione dei cereali in farina e mangimi, la produzione di pasta e cioccolato e la fabbricazione di componenti pressofusi. |
3.
Cultured Food Innovation Hub fornirà strutture e competenze per accelerare le attività di ricerca e sviluppo di imprese terze interessate a operare nel settore della carne, del pesce e dei frutti di mare coltivati in laboratorio e della fermentazione di precisione. La carne, il pesce e i frutti di mare coltivati in laboratorio sono carne, pesce e frutti di mare prodotti a partire da colture cellulari in vitro di cellule animali.
4.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
5.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10653 – ESTAVAYER LAIT / GIVAUDAN / BÜHLER / JV
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo:
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Commissione europea |
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Direzione generale della Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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2.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 218/11 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10788– UTUM / SCHWARZ GROUP / APPLIEDAI)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 218/07)
1.
In data 23 maggio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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UnternehmerTUM Group («UTUM», GERMANIA), controllata in ultima istanza da Susanne Klatten, |
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Schwarz Dienstleistung KG (GERMANIA), controllata in ultima istanza da Schwarz Group, |
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— |
UnternehmerTUM Solutions GmbH («appliedAI», GERMANIA), attualmente controllata da UTUM. |
UTUM e Schwarz Group acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di appliedAI.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
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UTUM gestisce un centro per l’innovazione e la creazione di imprese in Europa e offre un’ampia gamma di programmi di qualificazione imprenditoriale per studenti, scienziati e professionisti, nonché servizi di consulenza, ricerca e qualificazione per le start-up e una solida rete di fondatori, |
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— |
Schwarz Group opera principalmente nella vendita al dettaglio di prodotti alimentari attraverso le sue catene di vendita al dettaglio Lidl e Kaufland, nella produzione di alimenti per le sue società di vendita al dettaglio e nella raccolta, cernita, trattamento e riciclaggio di rifiuti in qualità di fornitore di servizi integrati nel settore della gestione dei rifiuti. |
3.
AppliedAI comprenderà le attuali attività di ricerca e consulenza sull’intelligenza artificiale applicata di UTUM e fornirà servizi di ricerca, software e consulenza alle imprese europee. Inoltre, appliedAI costituirà una controllata al 100 % senza scopo di lucro che creerà un centro europeo di ricerca e formazione dedicato all’intelligenza artificiale.
4.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
5.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10788 – UTUM / SCHWARZ GROUP / APPLIEDAI
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo:
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Commissione europea |
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Direzione generale della Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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2.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 218/13 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10635 - CVC / HTB / FL)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 218/08)
1.
In data 20 maggio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. («CVC», Lussemburgo), |
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— |
Hartenberg Holding, s.r.o. («HTB», Repubblica ceca), |
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— |
FutureLife, a.s. («FL», Repubblica ceca), controllata da HTB. |
CVC e HTB acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di FL.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
CVC, le sue controllate e le sue società affiliate sono entità private che svolgono un’attività di consulenza in materia di investimenti e/o di gestione di investimenti per conto di alcuni fondi e piattaforme di investimento. Una delle società del portafoglio di CVC, Mehiläinen, offre trattamenti di fecondazione in vitro in cliniche situate in Finlandia; |
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— |
HTB è una società che investe principalmente in attivi dell’Europa centrale, soprattutto in Repubblica ceca, Slovacchia e Polonia, ed è l’attuale azionista che esercita il controllo esclusivo di FL; |
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— |
FL opera nella fornitura di medicinali per la riproduzione, in particolare nel settore della fecondazione in vitro, e dei relativi servizi ausiliari in diversi paesi europei. Le attività di FL in Finlandia e in Estonia non faranno parte della concentrazione proposta ma saranno trasferite a HTB, rimanendo sotto il controllo esclusivo di quest’ultima. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10635 – CVC / HTB / FL
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo:
|
Commissione europea |
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Direzione generale della Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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2.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 218/15 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10717 – KKR / PAI PARTNERS / BCI / REFRESCO)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 218/09)
1.
In data 23 maggio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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KKR & Co. Inc («KKR», Stati Uniti), |
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PAI Partners S.à.r.l. (PAI Partners, Francia), controllata da PAI Partners S.A.S., |
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— |
British Columbia Investment Management Corporation («BCI», Canada), |
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— |
Refresco Deutschland Holding GmbH («Refresco», Paesi Bassi), controllata da PAI Partners e BCI. |
KKR PAI Partners e BCI acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Refresco.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
KKR è un’impresa di investimento di livello mondiale che offre soluzioni per la gestione alternativa di attivi, per i mercati dei capitali e in ambito assicurativo; |
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— |
PAI Partners opera nella gestione di una serie di fondi che investono nei settori dei servizi alle imprese, della distribuzione, dei prodotti alimentari e di consumo, dei prodotti industriali generali e dell’assistenza sanitaria; |
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BCI è un ente governativo della Columbia Britannica che investe per conto di clienti del settore pubblico in una serie di classi di attivi, tra cui reddito fisso, public equity, private equity, infrastrutture, risorse rinnovabili, beni immobili e mutui ipotecari non residenziali; |
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— |
Refresco opera a livello mondiale nella produzione e nell’imbottigliamento di un’ampia gamma di bevande analcoliche per marchi privati appartenenti a dettaglianti e per proprietari di marchi nell’ambito della produzione a contratto. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10717 – KKR / PAI PARTNERS / BCI / REFRESCO
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo:
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Commissione europea |
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Direzione generale della Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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2.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 218/17 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10660 – MONTAGU / HG / WAYSTONE / KB ASSOCIATES)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 218/10)
1.
In data 24 maggio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
Montagu Private Equity LLP («Montagu», Regno Unito), |
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Hg Capital LLP («Hg», Regno Unito), |
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Sigma Luxco 2 S.à r.l. (insieme alle sue controllate «Waystone», Irlanda), |
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King TopCo Limited (insieme alle sue controllate «KB Associates», Irlanda). |
Montagu e Hg acquiscono il controllo congiunto di Waystone (operazione 1) e di KB Associates (attraverso Waystone, operazione 2) ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b).
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
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Montagu è una società di private equity che gestisce fondi a livello mondiale; |
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Hg è una società di private equity che opera a livello mondiale; |
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Waystone fornisce servizi di società di gestione («ManCo») e servizi accessori (2), concentrandosi sul settore dei fondi di investimento irlandese; |
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KB Associates fornisce servizi di consulenza e di ManCo, concentrandosi sul settore dei fondi di investimento. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10660 – MONTAGU / HG / WAYSTONE / KB ASSOCIATES
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale della Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
(2) I servizi di società di gestione consistono nel garantire i) il rispetto della normativa; ii) la gestione degli investimenti; iii) la gestione del rischio degli investimenti; iv) la gestione dei rischi operativi; v) la gestione patrimoniale e finanziaria; e vi) la distribuzione.
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2.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 218/19 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10729 – FOWI / MOL / TOHO / HOKURIKU / ORSTED / JERA / SWANCOR)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 218/11)
1.
In data 20 maggio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. («MOL», Giappone), |
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Toho Gas Co., Ltd. («Toho», Giappone), |
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Hokuriku Electric Power Company («Hokuriku», Giappone), |
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Orsted InvestCo Ltd. («Orsted», Taiwan), appartenente a Ørsted A/S (Danimarca), |
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JERA Power International B.V. («JERA», Giappone), appartenente a JERA Co. Inc. (Giappone), |
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Swancor Holding Co. Ltd. («Swancor», Taiwan), |
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Formosa I International Investment Co., Ltd. («FOWI», Taiwan). |
MOL, Toho, Hokuriku, Orsted, JERA e Swancor acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di FOWI.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
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MOL è una società di trasporti che opera nel settore del trasporto marittimo, del trasporto di rinfuse secche, di energia e offshore e del trasporto di prodotti, nonché in attività correlate; |
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Toho è un’impresa del gas che opera nel settore della fornitura di calore e di elettricità, della vendita di attrezzature e impianti per il gas e degli impianti di tubazioni del gas; |
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Hokuriku fornisce energia elettrica attraverso sistemi integrati di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica; |
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Orsted opera nello sviluppo, nella costruzione e nella gestione di parchi eolici offshore, impianti bioenergetici e soluzioni di termovalorizzazione innovative e nella fornitura di prodotti energetici intelligenti. Opera inoltre nell’acquisto, nella produzione, nella distribuzione e nel commercio di energia e di prodotti correlati in Europa e negli Stati Uniti; |
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JERA opera negli investimenti a monte nei combustibili e nelle attività di acquisto, commercio e trasporto di combustibili, nonché nello sviluppo e nella gestione di impianti per la produzione di energia; |
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Swancor opera nella produzione e nella distribuzione di sostanze chimiche speciali tra cui resine anticorrosione da utilizzare per cisterne e condutture in vari settori, ciminiere di centrali elettriche e resine epossidiche per pale di turbine eoliche. |
3.
FOWI gestisce un parco eolico offshore a Taiwan.
4.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
5.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10729 – FOWI / MOL / TOHO / HOKURIKU / ORSTED / JERA / SWANCOR
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale della Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).