ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 213

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
30 maggio 2022


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2022/C 213/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2022/C 213/02

Causa C-116/20: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Timişoara — Romania) — SC Avio Lucos SRL / Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul judeţean Dolj, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) — Aparat Central [Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Regime di pagamento unico per superficie – Regolamento (CE) n. 73/2009 – Articolo 2, lettera c) – Nozione di attività agricola – Articolo 35 – Regolamento (CE) n. 1122/2009 – Normativa nazionale che impone la produzione di un titolo giuridico che dimostri il diritto di utilizzare la parcella agricola messa a disposizione dell’agricoltore nell’ambito di un contratto di concessione e che subordina la validità di un siffatto contratto alla qualità di allevatore o di proprietario di animali del futuro concessionario – Concessionario di un pascolo che ha stipulato un contratto di collaborazione con allevatori di animali – Autorità di cosa giudicata]

2

2022/C 213/03

Causa C-140/20: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supreme Court — Irlanda) — G.D. / The Commissioner of An Garda Síochána, Minister for Communications, Energy and Natural Resources, Attorney General (Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – Riservatezza delle comunicazioni – Forniture di servizi di comunicazione elettronica – Conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione – Accesso ai dati conservati – Controllo giurisdizionale a posteriori – Direttiva 2002/58/CE – Articolo 15, paragrafo 1 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8 e 11 e articolo 52, paragrafo 1 – Possibilità per un giudice nazionale di limitare gli effetti nel tempo di una declaratoria di invalidità di una normativa nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione – Esclusione)

3

2022/C 213/04

Causa C-161/20: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 aprile 2022 — Commissione europea / Consiglio dell’Unione europea [Ricorso di annullamento – Decisione del Consiglio contenuta nell’atto del Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) del 5 febbraio 2020 che ha approvato il contributo di discussione destinato all’Organizzazione marittima internazionale (IMO) per quanto riguarda l’introduzione di linee guida relative al ciclo di vita per la stima delle emissioni di gas a effetto serra well-to-tank dei combustibili alternativi sostenibili – Articolo 17, paragrafo 1, TUE – Rappresentanza esterna dell’Unione europea – Trasmissione di tale contributo di discussione all’IMO da parte dello Stato membro incaricato della presidenza di turno del Consiglio, a nome degli Stati membri e della Commissione]

5

2022/C 213/05

Causa C-176/20: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia — Romania) — SC Avio Lucos SRL / Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul judeţean Dolj, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) — Aparat Central [Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Norme comuni – Regime di pagamento unico per superficie – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), e paragrafo 2, lettera b) – Normativa nazionale che subordina il sostegno diretto alla detenzione da parte dell’agricoltore di animali propri – Articolo 9, paragrafo 1 – Nozione di agricoltore in attività – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 60 – Clausola di elusione – Nozione di condizioni create artificialmente]

5

2022/C 213/06

Causa C-228/20: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Niedersächsisches Finanzgericht — Germania) — I GmbH / Finanzamt H [Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera b) – Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico – Esenzione dell’ospedalizzazione e delle cure medico-sanitarie – Istituto ospedaliero privato – Ente debitamente riconosciuto – Condizioni sociali analoghe]

6

2022/C 213/07

Causa C-236/20: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna — Italia) — PG / Ministero della Giustizia, CSM — Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 2 e 4 – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Giudici di pace e magistrati ordinari – Clausola 5 – Misure volte a sanzionare il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Ferie annuali retribuite)

7

2022/C 213/08

Causa C-333/20: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti — Romania) — Berlin Chemie A. Menarini SRL / Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii Bucureşti — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti [Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 44 – Luogo delle prestazioni di servizi – Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 – Articolo 11, paragrafo 1 – Prestazione di servizi – Luogo di collegamento fiscale – Nozione di stabile organizzazione – Società di uno Stato membro affiliata a una società situata in un altro Stato membro – Struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici – Capacità di ricevere e utilizzare i servizi per le esigenze proprie della stabile organizzazione – Prestazioni di servizi di marketing, regolamentazione, pubblicità e rappresentanza forniti, da una società collegata, alla società destinataria]

8

2022/C 213/09

Causa C-342/20: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Helsingin hallinto-oikeus — Finlandia) — A SCPI (Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Articoli 63 e 65 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Restrizioni – Imposta sul reddito delle persone giuridiche – Esenzione dei fondi di investimento – Condizioni di esenzione – Condizione relativa alla forma contrattuale dei fondi)

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2022/C 213/10

Causa C-385/20: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia no 49 de Barcelona — Spagna) — EL, TP / Caixabank SA (Rinvio pregiudiziale – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Principio di effettività – Principio di equivalenza – Procedimento giurisdizionale diretto all’accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale – Potere di controllo d’ufficio del giudice nazionale – Procedimento nazionale di liquidazione delle spese – Spese rimborsabili a titolo di onorari di avvocato)

9

2022/C 213/11

Causa C-429/20 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 7 aprile 2022 — Solar Ileias Bompaina AE / Commissione europea [Impugnazione – Aiuti di Stato – Mercato dell’elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabile – Normativa nazionale asseritamente avente l’effetto di concedere un vantaggio illegittimo a favore di fornitori di energia elettrica – Denuncia presentata alla Commissione europea – Decisione di rigetto senza avvio del procedimento d’indagine formale – Ricorso di annullamento – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 1, lettera h) – Nozione di parte interessata – Irricevibilità]

10

2022/C 213/12

Cause riunite C-447/20 e C-448/20: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) / LM (C-447/20), BD, Autoridade Tributária e Aduaneira (C-448/20) [Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Risorse proprie dell’Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Perseguimento di irregolarità – Articolo 4 – Adozione di misure amministrative – Articolo 3, paragrafo 1 – Termine di prescrizione delle azioni giudiziarie – Scadenza – Invocabilità nell’ambito del procedimento di recupero forzoso – Articolo 3, paragrafo 2 – Termine di esecuzione – Applicabilità – Dies a quo – Interruzione e sospensione – Margine di discrezionalità degli Stati membri]

11

2022/C 213/13

Causa C-489/20: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — UB / Kauno teritorinė muitinė (Rinvio pregiudiziale – Codice doganale dell’Unione – Estinzione dell’obbligazione doganale – Merci introdotte illegalmente nel territorio doganale dell’Unione – Sequestro e confisca – Direttiva 2008/118/CE – Accise – Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore aggiunto – Fatto generatore – Esigibilità)

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2022/C 213/14

Causa C-561/20: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel — Belgio) — Q, R, S / United Airlines, Inc. [Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Volo in coincidenza composto da due segmenti di volo – Ritardo prolungato alla destinazione finale riconducibile al secondo segmento di tale volo che collega due aeroporti di un paese terzo – Validità di detto regolamento alla luce del diritto internazionale]

12

2022/C 213/15

Causa C-568/20: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — J / H Limited [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Ambito di applicazione – Articolo 2, lettera a) – Nozione di decisione – Ingiunzione di pagamento adottata in un altro Stato membro dopo un esame sommario e in contraddittorio di una decisione emessa in uno Stato terzo – Articolo 39 – Forza esecutiva negli Stati membri]

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2022/C 213/16

Causa C-645/20: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — V A, Z A / TP [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 10 – Competenza sussidiaria in materia di successioni – Residenza abituale del defunto al momento del decesso situata in uno Stato non vincolato dal regolamento (UE) n. 650/2012 – Defunto che ha la cittadinanza di uno Stato membro e possiede beni in tale Stato membro – Obbligo per il giudice adito di detto Stato membro di esaminare d’ufficio i criteri della sua competenza sussidiaria – Nomina di un curatore dell’eredità]

14

2022/C 213/17

Causa C-668/20: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Y GmbH / Hauptzollamt (Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione delle merci – Voci 1302, 3301 e 3302 – Oleoresina di vaniglia d’estrazione – Accise – Direttiva 92/83/CEE – Esenzioni – Articolo 27, paragrafo 1, lettera e) – Nozione di aroma – Direttiva 92/12/CEE – Comitato delle accise della Commissione europea – Competenze)

14

2022/C 213/18

Cause riunite C-102/21 e C-103/21: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen — Italia) — KW (C-102/21), SG (C-103/21) / Autonome Provinz Bozen (Rinvio pregiudiziale – Aiuti concessi dagli Stati – Regime di aiuti per la costruzione di microcentrali idroelettriche – Rifugi alpini e di montagna privi di rete elettrica – Autorizzazione della Commissione europea – Scadenza)

15

2022/C 213/19

Causa C-150/21: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi — Polonia) — Procedimento relativo al riconoscimento e all’esecuzione di una sanzione pecuniaria inflitta a D. B. (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Reciproco riconoscimento – Decisione quadro 2005/214/GAI – Esecuzione delle sanzioni pecuniarie – Articolo 1, lettera a), punto ii) – Decisione che infligge una sanzione pecuniaria resa da un’autorità amministrativa – Decisione impugnabile dinanzi a un procuratore soggetto alle istruzioni del Ministro della Giustizia – Ricorso successivo dinanzi a un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale)

16

2022/C 213/20

Causa C-249/21: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Bottrop — Germania) — Fuhrmann-2-GmbH / B. (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 8, paragrafo 2 – Contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici – Obblighi di informazione gravanti sul professionista – Attivazione di un pulsante o di una funzione analoga ai fini dell’inoltro di un ordine con obbligo di pagare – Formulazione corrispondente inequivocabile indicante ordine con obbligo di pagare – Presa in considerazione, per valutare se una simile formulazione sia corrispondente, della sola dicitura riportata sul pulsante o sulla funzione analoga)

16

2022/C 213/21

Causa C-484/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia no 20 de Barcelona (Spagna) il 6 agosto 2021 — F C C e M A B / Caixabank S.A., precedentemente Bankia S.A.

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2022/C 213/22

Causa C-784/21 P: Impugnazione proposta il 15 dicembre 2021 da Wolfgang Kappes avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 13 ottobre 2021, causa T-429/20, Sedus Stoll AG/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

18

2022/C 213/23

Causa C-785/21 P: Impugnazione proposta il 15 dicembre 2021 da Wolfgang Kappes avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 13 ottobre 2021, causa T-436/20, Sedus Stoll AG/ Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

18

2022/C 213/24

Causa C-810/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) il 20 dicembre 2021 — Bankia SA / WE e XA

18

2022/C 213/25

Causa C-811/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) il 20 dicembre 2021 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA / TB e UK

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2022/C 213/26

Causa C-812/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) il 20 dicembre 2021 — Banco Santander, SA / OG

19

2022/C 213/27

Causa C-813/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) il 20 dicembre 2021 — OK e PI / Banco Sabadell

20

2022/C 213/28

Causa C-34/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (Belgio) il 17 gennaio 2022 — VN / Belgische Staat

21

2022/C 213/29

Causa C-58/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Craiova (Romania) il 28 gennaio 2022 — NR / Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova

21

2022/C 213/30

Causa C-61/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) il 1o febbraio 2022 — RL / Landeshauptstadt Wiesbaden

22

2022/C 213/31

Causa C-68/22 P: Impugnazione proposta il 2 febbraio 2022 dalla Banca europea per gli investimenti avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 24 novembre 2021, causa T-370/20, KL/Banca europea per gli investimenti

22

2022/C 213/32

Causa C-78/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrchní soud v Praze (Repubblica ceca) il 7 febbraio 2022 — ALD Automotive s.r.o. / DY, curatore fallimentare della debitrice GEDEM-STAV a.s.

23

2022/C 213/33

Causa C-83/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia de Cartagena (Spagna) l’8 febbraio 2022 — RTG / Tuk Tuk Travel S.L.

24

2022/C 213/34

Causa C-87/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 9 febbraio 2022 — TT / AK

25

2022/C 213/35

Causa C-125/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Den Haag sede di ’s-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 22 febbraio 2022 — X, Y e i loro sei figli minorenni / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

25

2022/C 213/36

Causa C-128/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgio) il 23 febbraio 2022 — BV NORDIC INFO / Belgische Staat

26

2022/C 213/37

Causa C-147/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 1 marzo 2022 — Procedimento penale contro Imputato 5

27

2022/C 213/38

Causa C-151/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 2 marzo 2022 — S, A, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie; altra parte: United Nations High Commissioner for Refugees

28

2022/C 213/39

Causa C-164/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional (Spagna) il 4 marzo 2022 — Procedimento penale a carico di Juan

28

2022/C 213/40

Causa C-177/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) l’ 8 marzo 2022 — JA / Wurth Automotive GmbH

29

2022/C 213/41

Causa C-183/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 10 marzo 2022 — Saint-Louis Sucre/Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, SICA des betteraviers d’Etrepagny

30

2022/C 213/42

Causa C-186/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 9 marzo 2022 — Sad Trasporto Locale SpA / Provincia autonoma di Bolzano

31

2022/C 213/43

Causa C-191/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) l’11 marzo 2022 — ME / État belge

32

2022/C 213/44

Causa C-196/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 11 marzo 2022 — IB / Regione Lombardia, Provincia di Pavia

33

2022/C 213/45

Causa C-209/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Lukovit (Bulgaria) il 18 marzo 2022 — Procedimento penale

34

2022/C 213/46

Causa C-237/22 P: Impugnazione proposta il 4 aprile 2022 dalla Mylan IRE Healthcare Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 26 gennaio 2022, causa T-303/16, Mylan IRE Healthcare / Commissione

35

2022/C 213/47

Causa C-251/22 P: Impugnazione proposta l’8 aprile 2022 dalla Scania AB, dalla Scania CV AB e dalla Scania Deutschland GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 2 febbraio 2022, causa T-799/17, Scania e a./Commissione

35

2022/C 213/48

Causa C-62/21: Ordinanza del presidente della Quinta Sezione della Corte dell’11 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG/ E. Leinfelder GmbH, TL, SW, WL

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Tribunale

2022/C 213/49

Causa T-277/21: Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Daimler / EUIPO (Raffigurazione di elementi a tre punte su sfondo nero I) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea a motivi ripetuti – Raffigurazione di elementi a tre punte su sfondo nero I – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

37

2022/C 213/50

Causa T-278/21: Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Daimler / EUIPO (Raffigurazione di elementi a tre punte su sfondo nero II) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea a motivi ripetuti – Raffigurazione di elementi a tre punte su sfondo nero II – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

37

2022/C 213/51

Causa T-279/21: Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Daimler / EUIPO (Raffigurazione di elementi a tre punte su sfondo nero IV) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo – Raffigurazione di elementi a tre punte su sfondo nero IV – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

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2022/C 213/52

Causa T-280/21: Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Daimler / EUIPO (Raffigurazione di elementi a tre punte su sfondo nero III) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo – Raffigurazione di elementi a tre punte su sfondo nero III – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

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2022/C 213/53

Causa T-445/21: Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Copal Tree Brands/EUIPO — Sumol + Compal Marcas (COPALLI) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo COPALLI – Marchio nazionale denominativo anteriore COMPAL – Impedimento alla registrazione relativo – Pregiudizio alla notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 – Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore]

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2022/C 213/54

Causa T-368/21: Ordinanza del Tribunale del 24 marzo 2022 — Di Taranto / Procura europea [Ricorso di annullamento – Diritto delle istituzioni – Cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea – Regolamento (UE) 2017/1939 – Nomina dei procuratori europei delegati della Procura europea – Illegittimità derivata – Candidati designati dalla Repubblica italiana – Designazione contestata dinanzi al giudice nazionale – Irricevibilità]

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2022/C 213/55

Causa T-764/21 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 23 febbraio 2022 — Atesos medical e a. / Commissione [Procedimento sommario – Dispositivi medici – Direttiva 93/42/CEE – Regolamento (UE) 2017/745 – Domanda di sospensione dell'esecuzione – Insussistenza dell’urgenza]

40

2022/C 213/56

Causa T-22/22 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 31 marzo 2022 — AL/Consiglio (Procedimento sommario – Funzione pubblica – Funzionari – Procedimento disciplinare – Destituzione – Domanda di provvedimenti provvisori – Urgenza – Fumus boni iuris – Bilanciamento degli interessi)

40

2022/C 213/57

Causa T-125/22 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 30 marzo 2022 — RT France/Consiglio (Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Sospensione delle attività di radiodiffusione di taluni organi di informazione – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza – Bilanciamento degli interessi)

41

2022/C 213/58

Causa T-164/22: Ricorso proposto il 25 marzo 2022 — Ryanair/Commissione

42

2022/C 213/59

Causa T-181/22: Ricorso proposto il 6 aprile 2022 — Pharol/Commissione

42

2022/C 213/60

Causa T-185/22: Ricorso proposto l’8 aprile 2022 — Ryanair/Commissione

43

2022/C 213/61

Causa T-186/22: Ricorso proposto il 12 aprile 2022 — BNP Paribas / BCE

44

2022/C 213/62

Causa T-187/22: Ricorso proposto il 12 aprile 2022 — BPCE e a. / BCE

45

2022/C 213/63

Causa T-188/22: Ricorso proposto il 12 aprile 2022 — Crédit agricole e a. / BCE

46

2022/C 213/64

Causa T-189/22: Ricorso proposto il 12 aprile 2022 — Conféderation nationale du Crédit Mutuel e a. / BCE

46

2022/C 213/65

Causa T-190/22: Ricorso proposto il 12 aprile 2022 — Banque postale / BCE

47

2022/C 213/66

Causa T-191/22: Ricorso proposto il 12 aprile 2022 — Société générale / BCE

47

2022/C 213/67

Causa T-193/22: Ricorso proposto il 15 aprile 2022 — OT/Consiglio

48

2022/C 213/68

Causa T-144/21: Ordinanza del Tribunale del 28 marzo 2022 — El Corte Inglés/EUIPO — Rimex Trading (UNK UNIK)

49


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

30.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2022/C 213/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 207 del 23.5.2022

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 198 del 16.5.2022

GU C 191 del 10.5.2022

GU C 171 del 25.4.2022

GU C 165 del 19.4.2022

GU C 158 dell’11.4.2022

GU C 148 del 4.4.2022

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

30.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/2


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Timişoara — Romania) — SC Avio Lucos SRL / Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul judeţean Dolj, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) — Aparat Central

(Causa C-116/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Politica agricola comune - Regimi di sostegno diretto - Norme comuni - Regime di pagamento unico per superficie - Regolamento (CE) n. 73/2009 - Articolo 2, lettera c) - Nozione di «attività agricola» - Articolo 35 - Regolamento (CE) n. 1122/2009 - Normativa nazionale che impone la produzione di un titolo giuridico che dimostri il diritto di utilizzare la parcella agricola messa a disposizione dell’agricoltore nell’ambito di un contratto di concessione e che subordina la validità di un siffatto contratto alla qualità di allevatore o di proprietario di animali del futuro concessionario - Concessionario di un pascolo che ha stipulato un contratto di collaborazione con allevatori di animali - Autorità di cosa giudicata)

(2022/C 213/02)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Timişoara

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: SC Avio Lucos SRL

Convenuti: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul judeţean Dolj, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) — Aparat Central

Dispositivo

1)

Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, come modificato dal regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento n. 73/2009 per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che subordina l’ottenimento di un sostegno in base al regime di pagamento unico per superficie all’obbligo per il richiedente di dimostrare che esso detiene un «diritto di uso» della superficie agricola oggetto di tale domanda, purché siano rispettati gli obiettivi perseguiti dalla normativa dell’Unione di cui trattasi e i principi generali del diritto dell’Unione, in particolare il principio di proporzionalità.

2)

Il regolamento n. 73/2009, come modificato dal regolamento n. 1310/2013, e il regolamento n. 1122/2009 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, nel caso particolare in cui il beneficiario di un sostegno concesso in base al regime di pagamento unico per superficie abbia giustificato il diritto di sfruttare una superficie agricola mediante la presentazione di un contratto di concessione di un pascolo appartenente al demanio pubblico di un ente amministrativo territoriale, a una normativa nazionale che subordini la validità di un siffatto contratto alla qualità di allevatore o di proprietario di animali del futuro concessionario.

3)

L’articolo 2, lettera c), del regolamento n. 73/2009, come modificato dal regolamento n. 1310/2013, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «attività agricola» comprende un’attività con la quale un soggetto prende in concessione un terreno adibito a pascolo e stipula successivamente un contratto di collaborazione con allevatori di animali, in forza del quale tali allevatori fanno pascolare gli animali sul terreno dato in concessione, laddove il concessionario conserva il diritto di uso del terreno, ma si impegna a non limitare l’attività di pascolo e si assume la responsabilità delle attività di manutenzione del pascolo, purché tali attività soddisfino le condizioni previste dalla norma facoltativa di cui all’allegato III a tale regolamento.

4)

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione, nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, del principio dell’autorità di cosa giudicata che, nell’ambito di una controversia tra le stesse parti vertente sulla legittimità di un atto di recupero di somme versate al richiedente di un sostegno concesso in base a un regime di pagamento unico per superficie, ostacola un esame, da parte del giudice adito, della conformità al diritto dell’Unione di requisiti nazionali relativi alla legittimità del titolo di sfruttamento della superficie agricola che è stata oggetto della domanda di sostegno, per il motivo che tale atto di recupero è basato sugli stessi fatti che oppongono le stesse parti e sulla stessa normativa nazionale che sono stati analizzati in una precedente decisione giurisdizionale divenuta definitiva.


(1)  GU C 279 del 24.8.2020.


30.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supreme Court — Irlanda) — G.D. / The Commissioner of An Garda Síochána, Minister for Communications, Energy and Natural Resources, Attorney General

(Causa C-140/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche - Riservatezza delle comunicazioni - Forniture di servizi di comunicazione elettronica - Conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione - Accesso ai dati conservati - Controllo giurisdizionale a posteriori - Direttiva 2002/58/CE - Articolo 15, paragrafo 1 - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 7, 8 e 11 e articolo 52, paragrafo 1 - Possibilità per un giudice nazionale di limitare gli effetti nel tempo di una declaratoria di invalidità di una normativa nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione - Esclusione)

(2022/C 213/03)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: G.D.

Convenuti: The Commissioner of An Garda Síochána, Minister for Communications, Energy and Natural Resources, Attorney General

Dispositivo

1)

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a misure legislative che prevedano, a titolo preventivo, per finalità di lotta alla criminalità grave e di prevenzione delle minacce gravi alla sicurezza pubblica, la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione. Il predetto articolo 15, paragrafo 1, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, non osta, invece, a misure legislative che prevedano, per finalità di lotta alla criminalità grave e di prevenzione delle minacce gravi alla sicurezza pubblica,

la conservazione mirata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione che sia delimitata, sulla base di elementi oggettivi e non discriminatori, in funzione delle categorie di persone interessate o mediante un criterio geografico, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario, ma rinnovabile;

la conservazione generalizzata e indifferenziata degli indirizzi IP attribuiti all’origine di una connessione, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario;

la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi all’identità civile degli utenti di mezzi di comunicazione elettronica, e

il ricorso a un’ingiunzione rivolta ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, mediante una decisione dell’autorità competente soggetta a un controllo giurisdizionale effettivo, di procedere, per un periodo determinato, alla conservazione rapida dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione di cui dispongono tali fornitori di servizi,

se tali misure garantiscono, mediante norme chiare e precise, che la conservazione dei dati di cui trattasi sia subordinata al rispetto delle relative condizioni sostanziali e procedurali e che le persone interessate dispongano di garanzie effettive contro il rischio di abusi.

2)

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, come modificato dalla direttiva 2009/136, letto alla luce degli articoli 7, 8, 11 e dell’articolo 52, paragrafo l, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale il trattamento centralizzato delle domande di accesso a dati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, provenienti dalla polizia nell’ambito della ricerca e del perseguimento di reati gravi, è affidato a un funzionario di polizia, assistito da un’unità istituita all’interno della polizia che gode di una certa autonomia nell’esercizio della sua missione e le cui decisioni possono essere successivamente sottoposte a controllo giurisdizionale.

3)

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale limiti nel tempo gli effetti di una declaratoria di invalidità ad esso spettante, in forza del diritto nazionale, nei confronti di una normativa nazionale che impone ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione, a causa dell’incompatibilità di tale normativa con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letto alla luce della Carta dei diritti fondamentali. L’ammissibilità degli elementi di prova ottenuti mediante una siffatta conservazione rientra, conformemente al principio di autonomia procedurale degli Stati membri, nell’ambito del diritto nazionale, sempreché nel rispetto, in particolare, dei principi di equivalenza e di effettività.


(1)  GU C 247 del 27.7.2020.


30.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/5


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 aprile 2022 — Commissione europea / Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-161/20) (1)

(Ricorso di annullamento - Decisione del Consiglio contenuta nell’atto del Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) del 5 febbraio 2020 che ha approvato il contributo di discussione destinato all’Organizzazione marittima internazionale (IMO) per quanto riguarda l’introduzione di linee guida relative al ciclo di vita per la stima delle emissioni di gas a effetto serra «well-to-tank» dei combustibili alternativi sostenibili - Articolo 17, paragrafo 1, TUE - Rappresentanza esterna dell’Unione europea - Trasmissione di tale contributo di discussione all’IMO da parte dello Stato membro incaricato della presidenza di turno del Consiglio, a nome degli Stati membri e della Commissione)

(2022/C 213/04)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J.-F. Brakeland, S.L. Kalėda, W. Mölls ed E. Georgieva, successivamente J.-F. Brakeland, S.L. Kalėda ed E. Georgieva, agenti)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: N. Rouam, K. Michoel, T. Haas e A. Norberg, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: S. Baeyens e P. Cottin, agenti, assistiti da V. Van Thuyne e W. Timmermans, advocaten), Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil, D. Czechová, K. Najmanová e L. Březinová, agenti), Regno di Danimarca (rappresentanti: inizialmente J. Nymann-Lindegren, M. Jespersen, V. Pasternak Jørgensen e M. Søndahl Wolff, successivamente V. Pasternak Jørgensen e M. Søndahl Wolff, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: D. Klebs e J. Möller, agenti), Repubblica ellenica (rappresentante: S. Chala, agente), Repubblica francese (rappresentanti: J.-L. Carré, T. Stéhelin e A.-L. Desjonquères, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M.K. Bulterman, M.H.S. Gijzen e J.M. Hoogveld, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentante: H. Leppo, agente), Regno di Svezia (rappresentanti: O. Simonsson, J. Lundberg, C. Meyer-Seitz, A.M. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, H. Shev, H. Eklinder e R. Shahsavan Eriksson, agenti).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 209 del 22.6.2020.


30.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia — Romania) — SC Avio Lucos SRL / Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul judeţean Dolj, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) — Aparat Central

(Causa C-176/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Politica agricola comune - Regimi di sostegno diretto - Norme comuni - Regime di pagamento unico per superficie - Regolamento (UE) n. 1307/2013 - Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), e paragrafo 2, lettera b) - Normativa nazionale che subordina il sostegno diretto alla detenzione da parte dell’agricoltore di animali propri - Articolo 9, paragrafo 1 - Nozione di «agricoltore in attività» - Regolamento (UE) n. 1306/2013 - Articolo 60 - Clausola di elusione - Nozione di «condizioni create artificialmente»)

(2022/C 213/05)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Alba Iulia

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: SC Avio Lucos SRL

Convenute: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul judeţean Dolj, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) — Aparat Central

Dispositivo

1)

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto iii), e paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che l’attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato che le rende idonee al pascolo o alla coltivazione, di cui a tali disposizioni, debba essere esercitata dall’agricoltore con animali da lui stesso detenuti.

2)

L’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), nonché l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013 devono essere interpretati nel senso che rientra nella nozione di «agricoltore in attività», ai sensi di tale seconda disposizione, una persona giuridica che ha stipulato un contratto di concessione avente ad oggetto una superfice da pascolo appartenente a un comune e che vi fa pascolare animali che gli sono stati prestati, a titolo gratuito, da persone fisiche che ne sono proprietarie, purché tale persona svolga, su tale superficie da pascolo, una «attività minima», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto iii), di tale regolamento.

3)

L’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, deve essere interpretato nel senso che una situazione in cui il richiedente un sostegno finanziario in base al regime di pagamento unico per superficie produce, per corroborare la sua domanda, un contratto di concessione avente ad oggetto superfici di pascolo e contratti di comodato d’uso, a titolo gratuito, riguardanti animali destinati a pascolare su tali superfici, può rientrare nella nozione di «condizioni create artificialmente», ai sensi di tale disposizione, a condizione che, da un lato, risulti da un insieme di circostanze oggettive che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa pertinente, l’obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto e, dall’altro, sia accertata l’intenzione di ottenere un vantaggio risultante dalla normativa dell’Unione creando artificialmente le condizioni richieste per il suo ottenimento.


(1)  GU C 297 del 7.9.2020.


30.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/6


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Niedersächsisches Finanzgericht — Germania) — I GmbH / Finanzamt H

(Causa C-228/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 132, paragrafo 1, lettera b) - Esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico - Esenzione dell’ospedalizzazione e delle cure medico-sanitarie - Istituto ospedaliero privato - Ente debitamente riconosciuto - Condizioni sociali analoghe)

(2022/C 213/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Niedersächsisches Finanzgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: I GmbH

Convenuto: Finanzamt H

Dispositivo

1)

L’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale, prevedendo che le prestazioni di cure fornite da un istituto ospedaliero privato siano esentate dall’imposta sul valore aggiunto se tale istituto è autorizzato conformemente alle disposizioni nazionali relative al regime generale di assicurazione malattia, in seguito all’integrazione nel piano ospedaliero di un Land o alla stipula di convenzioni di assistenza sanitaria con le casse di assicurazione malattia o ausiliarie obbligatorie, implica che gli istituti ospedalieri privati comparabili, che forniscono prestazioni simili a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli enti di diritto pubblico, siano trattati in modo diverso con riferimento all’esenzione prevista da detta disposizione.

2)

L’articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se prestazioni sanitarie erogate da un istituto ospedaliero privato siano fornite a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per gli enti ospedalieri di diritto pubblico, le autorità competenti di uno Stato membro possono prendere in considerazione, quando essi mirino a raggiungere l’obiettivo di ridurre i costi delle cure sanitarie e di rendere cure di buona qualità più accessibili ai singoli, le condizioni regolamentari applicabili alle prestazioni fornite dagli enti ospedalieri di diritto pubblico, nonché gli indici del livello di prestazione di tale istituto ospedaliero privato in materia di personale, di locali, di attrezzature, nonché dell’efficienza economica della sua gestione, allorché tali indici sono applicabili anche agli enti ospedalieri di diritto pubblico. Possono essere prese in considerazione anche le modalità di calcolo delle tariffe forfettarie giornaliere nonché la presa a carico, nell’ambito del regime di previdenza sociale o di convenzioni concluse con autorità pubbliche, delle prestazioni fornite da detto istituto ospedaliero di diritto privato, di modo che il costo sostenuto dal paziente si avvicini a quello sostenuto, per prestazioni simili, dal paziente di un istituto ospedaliero di diritto pubblico.


(1)  GU C 271 del 17.8.2020.


30.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/7


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna — Italia) — PG / Ministero della Giustizia, CSM — Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Causa C-236/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausole 2 e 4 - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo parziale - Clausola 4 - Principio di non discriminazione - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Giudici di pace e magistrati ordinari - Clausola 5 - Misure volte a sanzionare il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 7 - Ferie annuali retribuite)

(2022/C 213/07)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: PG

Convenuti: Ministero della Giustizia, CSM — Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza del Consiglio dei Ministri

con l’intervento di: Unione Nazionale Giudici di Pace (Unagipa), TR, PV, Associazione Nazionale Giudici di Pace — ANGDP, RF, GA, GOT Non Possiamo Più Tacere, Unione Nazionale Italiana Magistrati Onorari — UNIMO

Dispositivo

1)

L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, nonché la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non prevede, per il giudice di pace, alcun diritto a beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni né di un regime assistenziale e previdenziale che dipende dal rapporto di lavoro, come quello previsto per i magistrati ordinari, se tale giudice di pace rientra nella nozione di «lavoratore a tempo parziale» ai sensi dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e/o di «lavoratore a tempo determinato» ai sensi dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e si trova in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario.

2)

La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale in forza della quale un rapporto di lavoro a tempo determinato può essere oggetto, al massimo, di tre rinnovi successivi, ciascuno di quattro anni, per una durata totale non superiore a sedici anni, e che non prevede la possibilità di sanzionare in modo effettivo e dissuasivo il rinnovo abusivo di rapporti di lavoro.


(1)  GU C 271 del 17.8.2020.


30.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/8


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti — Romania) — Berlin Chemie A. Menarini SRL / Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii Bucureşti — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(Causa C-333/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 44 - Luogo delle prestazioni di servizi - Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 - Articolo 11, paragrafo 1 - Prestazione di servizi - Luogo di collegamento fiscale - Nozione di «stabile organizzazione» - Società di uno Stato membro affiliata a una società situata in un altro Stato membro - Struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici - Capacità di ricevere e utilizzare i servizi per le esigenze proprie della stabile organizzazione - Prestazioni di servizi di marketing, regolamentazione, pubblicità e rappresentanza forniti, da una società collegata, alla società destinataria)

(2022/C 213/08)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bucureşti

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Berlin Chemie A. Menarini SRL

Convenuta: Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii Bucureşti — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

con l’intervento di: Berlin Chemie AG

Dispositivo

L’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, e l’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112, devono essere interpretati nel senso che una società avente la propria sede legale in uno Stato membro non dispone di una stabile organizzazione in un altro Stato membro per il motivo che tale società vi detiene una società figlia che mette a sua disposizione mezzi umani e tecnici in forza di contratti con i quali essa le fornisce, in via esclusiva, servizi di marketing, regolamentazione, pubblicità e rappresentanza che sono in grado di avere un’influenza diretta sul volume delle sue vendite.


(1)  GU C 339 del 12.10.2020.


30.5.2022   

IT

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C 213/9


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Helsingin hallinto-oikeus — Finlandia) — A SCPI

(Causa C-342/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Articoli 63 e 65 TFUE - Libera circolazione dei capitali - Restrizioni - Imposta sul reddito delle persone giuridiche - Esenzione dei fondi di investimento - Condizioni di esenzione - Condizione relativa alla forma contrattuale dei fondi)

(2022/C 213/09)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Helsingin hallinto-oikeus

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: A SCPI

con l’intervento di: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Dispositivo

Gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che, riservando ai soli fondi d’investimento aventi forma contrattuale il beneficio dell’esenzione dei redditi da locazione e degli utili derivanti dalla cessione di immobili o di azioni di società proprietarie di immobili, escluda dal beneficio di tale esenzione un fondo d’investimento alternativo non residente avente forma statutaria, anche se quest’ultimo, beneficiando di un regime di trasparenza fiscale nello Stato membro in cui è stabilito, non è soggetto all’imposta sul reddito in quest’ultimo Stato membro.


(1)  GU C 339 del 12.10.2020.


30.5.2022   

IT

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C 213/9


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de Primera Instancia no 49 de Barcelona — Spagna) — EL, TP / Caixabank SA

(Causa C-385/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Principio di effettività - Principio di equivalenza - Procedimento giurisdizionale diretto all’accertamento del carattere abusivo di una clausola contrattuale - Potere di controllo d’ufficio del giudice nazionale - Procedimento nazionale di liquidazione delle spese - Spese rimborsabili a titolo di onorari di avvocato)

(2022/C 213/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia no 49 de Barcelona

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: EL, TP

Resistente: Caixabank SA

Dispositivo

1)

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che prevede, nell’ambito della liquidazione delle spese connesse a un ricorso relativo al carattere abusivo di una clausola contrattuale, un massimale applicabile agli onorari di avvocato che il consumatore risultato vittorioso nel merito può recuperare dal professionista condannato alle spese, a condizione che tale massimale consenta al primo di ottenere, a tale titolo, il rimborso di un importo ragionevole e proporzionato rispetto alle spese che egli ha dovuto oggettivamente sostenere per proporre tale ricorso.

2)

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale secondo la quale il valore della controversia, che costituisce la base di calcolo delle spese che possono essere recuperate dal consumatore risultato vittorioso nell’ambito di un ricorso relativo a una clausola contrattuale abusiva, dev’essere determinato nell’atto di ricorso o, in mancanza, è fissato da tale normativa, senza che tale dato possa essere modificato successivamente, a condizione che il giudice incaricato, in fine, della liquidazione delle spese resti libero di determinare il valore reale della controversia per il consumatore garantendogli di beneficiare del diritto al rimborso di un importo ragionevole e proporzionato rispetto alle spese che egli ha dovuto oggettivamente sostenere per proporre tale ricorso.


(1)  GU C 423 del 7.12.2020.


30.5.2022   

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C 213/10


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 7 aprile 2022 — Solar Ileias Bompaina AE / Commissione europea

(Causa C-429/20 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Mercato dell’elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabile - Normativa nazionale asseritamente avente l’effetto di concedere un vantaggio illegittimo a favore di fornitori di energia elettrica - Denuncia presentata alla Commissione europea - Decisione di rigetto senza avvio del procedimento d’indagine formale - Ricorso di annullamento - Regolamento (UE) 2015/1589 - Articolo 1, lettera h) - Nozione di «parte interessata» - Irricevibilità)

(2022/C 213/11)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Solar Ileias Bompaina AE (rappresentanti: A. Metaxas, dikigoros, A. Bartosch, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e K. Herrmann, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Solar Ileias Bompaina AE è condannata alle spese.


(1)  GU C 359 del 26.10.2020.


30.5.2022   

IT

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C 213/11


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo — Portogallo) — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) / LM (C-447/20), BD, Autoridade Tributária e Aduaneira (C-448/20)

(Cause riunite C-447/20 e C-448/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 - Risorse proprie dell’Unione europea - Tutela degli interessi finanziari dell’Unione - Perseguimento di irregolarità - Articolo 4 - Adozione di misure amministrative - Articolo 3, paragrafo 1 - Termine di prescrizione delle azioni giudiziarie - Scadenza - Invocabilità nell’ambito del procedimento di recupero forzoso - Articolo 3, paragrafo 2 - Termine di esecuzione - Applicabilità - Dies a quo - Interruzione e sospensione - Margine di discrezionalità degli Stati membri)

(2022/C 213/12)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

Resistenti: LM (C-447/20), BD, Autoridade Tributária e Aduaneira (C-448/20)

Dispositivo

1)

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari [dell’Unione europea], deve essere interpretato nel senso che, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale, ai fini dell’impugnazione di una decisione di recupero di somme indebitamente versate, adottata dopo la scadenza del termine di prescrizione delle azioni giudiziarie oggetto di tale disposizione, il suo destinatario è tenuto, a pena di decadenza, a far valere l’irregolarità di tale decisione entro un determinato termine dinanzi al tribunale amministrativo competente e non può più opporsi all’esecuzione di detta decisione invocando la medesima irregolarità nell’ambito del procedimento giudiziario di recupero forzoso avviato nei suoi confronti.

2)

L’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 2988/95 deve essere interpretato nel senso che esso produce un effetto immediato negli ordinamenti giuridici nazionali, senza che le autorità nazionali debbano adottare misure di applicazione. Ne consegue che il destinatario di una decisione di recupero delle somme indebitamente percepite deve, in ogni caso, poter far valere la scadenza del termine di esecuzione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento o, eventualmente, di un termine di esecuzione prorogato in applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, di detto regolamento, al fine di opporsi al recupero forzoso di tali somme.

3)

L’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 2988/95 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede che il termine di esecuzione da esso stabilito inizi a decorrere dall’adozione di una decisione che impone il rimborso delle somme indebitamente percepite, termine questo che deve decorrere dal giorno in cui tale decisione diventa definitiva, vale a dire dal giorno in cui scadono i termini di ricorso o dall’esaurimento dei mezzi di ricorso.

4)

L’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 2988/95 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale il termine di esecuzione previsto al primo comma di tale paragrafo è interrotto dalla citazione per il recupero forzoso del debito oggetto di una decisione di recupero.


(1)  GU C 443 del 21.12.2020.


30.5.2022   

IT

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C 213/12


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — UB / Kauno teritorinė muitinė

(Causa C-489/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Codice doganale dell’Unione - Estinzione dell’obbligazione doganale - Merci introdotte illegalmente nel territorio doganale dell’Unione - Sequestro e confisca - Direttiva 2008/118/CE - Accise - Direttiva 2006/112/CE - Imposta sul valore aggiunto - Fatto generatore - Esigibilità)

(2022/C 213/13)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: UB

Convenuto: Kauno teritorinė muitinė

con l’intervento di: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos

Dispositivo

1)

L’articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, deve essere interpretato nel senso che l’obbligazione doganale si estingue in una situazione in cui merci siano sequestrate e successivamente confiscate dopo essere già state introdotte illegalmente nel territorio doganale dell’Unione europea.

2)

L’articolo 2, lettera b), e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, nonché l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 70 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che l’estinzione dell’obbligazione doganale per la causa prevista all’articolo 124, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 952/2013 non comporta l’estinzione dell’obbligazione connessa, rispettivamente, alle accise e all’imposta sul valore aggiunto per merci introdotte illegalmente nel territorio doganale dell’Unione europea.


(1)  GU C 433 del 14.12.2020.


30.5.2022   

IT

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C 213/12


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel — Belgio) — Q, R, S / United Airlines, Inc.

(Causa C-561/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato - Volo in coincidenza composto da due segmenti di volo - Ritardo prolungato alla destinazione finale riconducibile al secondo segmento di tale volo che collega due aeroporti di un paese terzo - Validità di detto regolamento alla luce del diritto internazionale)

(2022/C 213/14)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Q, R, S

Convenuta: United Airlines, Inc.

Dispositivo

1)

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con gli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che un passeggero di un volo in coincidenza, composto da due segmenti di volo e che ha costituito oggetto di un’unica prenotazione presso un vettore comunitario, in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a destinazione di un aeroporto situato in un paese terzo passando per un altro aeroporto di tale paese terzo, ha diritto a una compensazione pecuniaria da parte del vettore aereo di un paese terzo che ha effettuato l’intero volo agendo in nome di tale vettore aereo comunitario, qualora detto passeggero abbia raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo di oltre tre ore riconducibile al secondo segmento di detto volo.

2)

Dall’esame della seconda questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità del regolamento n. 261/2004 alla luce del principio del diritto internazionale consuetudinario secondo cui ciascuno Stato gode di una sovranità piena ed esclusiva sul proprio spazio aereo.


(1)  GU C 128 del 12.4.2021.


30.5.2022   

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C 213/13


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — J / H Limited

(Causa C-568/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Ambito di applicazione - Articolo 2, lettera a) - Nozione di «decisione» - Ingiunzione di pagamento adottata in un altro Stato membro dopo un esame sommario e in contraddittorio di una decisione emessa in uno Stato terzo - Articolo 39 - Forza esecutiva negli Stati membri)

(2022/C 213/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: J

Convenuto: H Limited

Dispositivo

L’articolo 2, lettera a), e l’articolo 39 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretati nel senso che un’ordinanza d’ingiunzione di pagamento, adottata dal giudice di uno Stato membro sulla base di sentenze definitive emesse in uno Stato terzo, costituisce una decisione ed è esecutiva negli altri Stati membri qualora sia stata pronunciata al termine di un procedimento in contraddittorio nello Stato membro di origine e sia stata ivi dichiarata esecutiva; la natura di decisione non priva tuttavia il soggetto debitore in forza del titolo esecutivo del diritto di chiedere, ai sensi dell’articolo 46 di tale regolamento, il diniego dell’esecuzione per uno dei motivi di cui all’articolo 45 di quest’ultimo.


(1)  GU C 28 del 25.1.2021.


30.5.2022   

IT

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C 213/14


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — V A, Z A / TP

(Causa C-645/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 650/2012 - Articolo 10 - Competenza sussidiaria in materia di successioni - Residenza abituale del defunto al momento del decesso situata in uno Stato non vincolato dal regolamento (UE) n. 650/2012 - Defunto che ha la cittadinanza di uno Stato membro e possiede beni in tale Stato membro - Obbligo per il giudice adito di detto Stato membro di esaminare d’ufficio i criteri della sua competenza sussidiaria - Nomina di un curatore dell’eredità)

(2022/C 213/16)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: V A, Z A

Convenuto: TP

Dispositivo

L’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato membro deve rilevare d’ufficio la propria competenza in base alla norma sulla competenza sussidiaria prevista da tale disposizione quando, essendo stato adito sulla base della regola di competenza generale stabilita all’articolo 4 di tale regolamento, constata di non essere competente ai sensi di quest’ultima disposizione.


(1)  GU C 53 del 15.2.2021.


30.5.2022   

IT

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C 213/14


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Y GmbH / Hauptzollamt

(Causa C-668/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione delle merci - Voci 1302, 3301 e 3302 - Oleoresina di vaniglia d’estrazione - Accise - Direttiva 92/83/CEE - Esenzioni - Articolo 27, paragrafo 1, lettera e) - Nozione di «aroma» - Direttiva 92/12/CEE - Comitato delle accise della Commissione europea - Competenze)

(2022/C 213/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Y GmbH

Convenuto: Hauptzollamt

Dispositivo

1)

La nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754, della Commissione, del 6 ottobre 2015, deve essere interpretata nel senso che una merce, composta circa dall’85 % di etanolo, dal 10 % di acqua, dal 4,8 % di residuo secco, il cui tenore medio di vanillina è dello 0,5 % e che è ottenuta diluendo, a fini di standardizzazione, nell’acqua e nell’etanolo un prodotto intermedio, a sua volta estratto da baccelli di vaniglia mediante etanolo, rientra nella sottovoce 1302 1905 di tale nomenclatura.

2)

L’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche, deve essere interpretato nel senso che un’oleoresina di vaniglia rientrante nella sottovoce 1302 1905 della nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificata dal regolamento di esecuzione 2015/1754, deve essere considerata un «aroma», ai sensi di tale disposizione, a condizione che essa costituisca un ingrediente che apporta un gusto o un odore specifici a un determinato prodotto.


(1)  GU C 72 dell’1.3.2021.


30.5.2022   

IT

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C 213/15


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen — Italia) — KW (C-102/21), SG (C-103/21) / Autonome Provinz Bozen

(Cause riunite C-102/21 e C-103/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Aiuti concessi dagli Stati - Regime di aiuti per la costruzione di microcentrali idroelettriche - Rifugi alpini e di montagna privi di rete elettrica - Autorizzazione della Commissione europea - Scadenza)

(2022/C 213/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: KW (C-102/21), SG (C-103/21)

Resistente: Autonome Provinz Bozen

Dispositivo

1)

L’autorizzazione del regime di aiuti per la costruzione di microcentrali idroelettriche contenuta nella decisione della Commissione C(2012) 5048 final, del 25 luglio 2012, relativa all’aiuto di Stato SA.32113 (2010/N) — Italia: regimi di aiuto in materia di risparmio energetico, teleriscaldamento ed elettrificazione di zone isolate in Alto Adige/Südtirol non era più in vigore quando l’Autonome Provinz Bozen (Provincia autonoma di Bolzano, Italia) ha concesso i contributi a KW e a SG.

2)

L’articolo 108, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che non spetta alla Commissione europea richiedere allo Stato membro di recuperare gli aiuti illegali ai sensi dell’articolo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU C 217 del 7.6.2021.


30.5.2022   

IT

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C 213/16


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi — Polonia) — Procedimento relativo al riconoscimento e all’esecuzione di una sanzione pecuniaria inflitta a D. B.

(Causa C-150/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Reciproco riconoscimento - Decisione quadro 2005/214/GAI - Esecuzione delle sanzioni pecuniarie - Articolo 1, lettera a), punto ii) - Decisione che infligge una sanzione pecuniaria resa da un’autorità amministrativa - Decisione impugnabile dinanzi a un procuratore soggetto alle istruzioni del Ministro della Giustizia - Ricorso successivo dinanzi a un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale)

(2022/C 213/19)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Parti nel procedimento principale

Convenuto: D. B.

Con l’intervento di: Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty

Dispositivo

L’articolo 1, lettera a), punto ii), della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che una decisione che infligge, in via definitiva, una sanzione pecuniaria a una persona fisica e che sia stata resa da un’autorità dello Stato membro della decisione diversa da un’autorità giudiziaria, a seguito di un reato ai sensi della legislazione di detto Stato membro, costituisce una «decisione», a norma di tale disposizione, nel caso in cui la normativa di detto Stato membro preveda che, in una prima fase, il ricorso avverso tale decisione sia proposto dinanzi a un procuratore soggetto all’autorità gerarchica del Ministro della Giustizia, e che, successivamente, se tale procuratore respinge il ricorso, la persona interessata possa adire un’autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale, purché l’accesso a detta autorità giudiziaria non sia sottoposto a condizioni tali da renderlo impossibile o eccessivamente difficile.


(1)  GU C 329 del 16.8.2021.


30.5.2022   

IT

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C 213/16


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Bottrop — Germania) — Fuhrmann-2-GmbH / B.

(Causa C-249/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 2011/83/UE - Articolo 8, paragrafo 2 - Contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici - Obblighi di informazione gravanti sul professionista - Attivazione di un pulsante o di una funzione analoga ai fini dell’inoltro di un ordine con obbligo di pagare - Formulazione corrispondente inequivocabile indicante «ordine con obbligo di pagare» - Presa in considerazione, per valutare se una simile formulazione sia «corrispondente», della sola dicitura riportata sul pulsante o sulla funzione analoga)

(2022/C 213/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Bottrop

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Fuhrmann-2-GmbH

Convenuto: B.

Dispositivo

L’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che, per determinare, nell’ambito di un processo di inoltro di un ordine relativo alla conclusione di un contratto a distanza con mezzi elettronici, se una formulazione presente sul pulsante di inoltro dell’ordine o su una funzione analoga, quale la formulazione «conferma la prenotazione», «corrisponda» alla dicitura «ordine con obbligo di pagare», ai sensi di tale disposizione, occorre basarsi sulla sola dicitura riportata su tale pulsante o su tale funzione analoga.


(1)  GU C 297 del 26.7.2021.


30.5.2022   

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C 213/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia no 20 de Barcelona (Spagna) il 6 agosto 2021 — F C C e M A B / Caixabank S.A., precedentemente Bankia S.A.

(Causa C-484/21)

(2022/C 213/21)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia no 20 de Barcelona

Parti

Attori: F C C e M A B

Convenuta: Caixabank S.A., precedentemente Bankia S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia conforme all’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al principio di effettività del diritto dell’Unione e agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 (1) che il termine di prescrizione di un’azione per far valere le conseguenze economiche di una clausola abusiva, come quella sulle spese, inizi a decorrere prima che detta clausola sia stata dichiarata nulla in quanto abusiva.

2)

Se sia conforme all’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al principio di effettività del diritto dell’Unione e agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 far decorrere il termine di prescrizione di una [tale azione] dalla data in cui un tribunale con capacità di dettare giurisprudenza, come il Tribunal Supremo (Corte suprema), indichi che una determinata clausola è abusiva, indipendentemente dal fatto che il consumatore interessato conosca o meno il contenuto di tale sentenza.

3)

Se sia conforme all’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al principio di effettività del diritto dell’Unione e agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 stabilire che, in un contratto a lungo termine, il termine di prescrizione di un’azione per il rimborso di spese sostenute per costituire un’ipoteca decorre dal momento in cui è stato effettuato il pagamento, poiché la clausola abusiva che le prevede ha esaurito i suoi effetti in quel momento e non vi è rischio che venga applicata nuovamente.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).


30.5.2022   

IT

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C 213/18


Impugnazione proposta il 15 dicembre 2021 da Wolfgang Kappes avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 13 ottobre 2021, causa T-429/20, Sedus Stoll AG/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-784/21 P)

(2022/C 213/22)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wolfgang Kappes (rappresentanti: B. Schneiders, J. Schneiders, T. Pfeifer, N. Gottschalk, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Sedus Stoll AG, Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 5 aprile 2022, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l’impugnazione e ha condannato il ricorrente a sopportare le proprie spese.


30.5.2022   

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C 213/18


Impugnazione proposta il 15 dicembre 2021 da Wolfgang Kappes avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 13 ottobre 2021, causa T-436/20, Sedus Stoll AG/ Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-785/21 P)

(2022/C 213/23)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wolfgang Kappes (rappresentanti: B. Schneiders, J. Schneiders, T. Pfeifer, N. Gottschalk, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Sedus Stoll AG, Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 5 aprile 2022, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato il ricorrente a farsi carico delle proprie spese.


30.5.2022   

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C 213/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) il 20 dicembre 2021 — Bankia SA / WE e XA

(Causa C-810/21)

(2022/C 213/24)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Barcelona

Parti

Ricorrente: Bankia SA

Resistenti: WE e XA

Questioni pregiudiziali

1)

Se, nella proposizione di un’azione diretta a far valere gli effetti restitutori della dichiarazione di nullità di una clausola che pone a carico del mutuatario le spese di stipulazione del contratto, sia compatibile con l’articolo 6, paragrafo 1, e con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/2013 (1) assoggettare la proposizione dell’azione a un termine di prescrizione di dieci anni decorrente dall’esaurimento degli effetti della clausola che si produce al momento dell’esecuzione dell’ultimo pagamento, momento in cui il consumatore è a conoscenza dei fatti che determinano il carattere abusivo, o se sia necessario che il consumatore disponga di ulteriori informazioni sulla valutazione giuridica dei fatti.

Qualora sia necessaria la conoscenza della valutazione giuridica dei fatti, se il dies a quo del termine debba essere subordinato all’esistenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di nullità della clausola o se il giudice nazionale possa prendere in considerazione altre circostanze.

2)

Poiché l’azione di ripetizione dell’indebito è soggetta a un termine di prescrizione di dieci anni, se il momento in cui il consumatore deve essere in grado di conoscere il carattere abusivo della clausola e i diritti che gli sono conferiti dalla direttiva debba essere prima che il termine di prescrizione inizi a decorrere o prima della scadenza del termine.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).


30.5.2022   

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C 213/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) il 20 dicembre 2021 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA / TB e UK

(Causa C-811/21)

(2022/C 213/25)

Lingua processuale: il lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Barcelona

Parti

Ricorrente: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

Resistenti: TB e UK

Questioni pregiudiziali

1)

Se, nella proposizione di un’azione diretta a far valere gli effetti restitutori della dichiarazione di nullità di una clausola che pone a carico del mutuatario le spese di stipulazione del contratto, sia compatibile con l’articolo 6, paragrafo 1, e con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/2013 (1) assoggettare la proposizione dell’azione a un termine di prescrizione di dieci anni decorrente dall’esaurimento degli effetti della clausola che si produce al momento dell’esecuzione dell’ultimo pagamento, momento in cui il consumatore è a conoscenza dei fatti che determinano il carattere abusivo, o se sia necessario che il consumatore disponga di ulteriori informazioni sulla valutazione giuridica dei fatti.

Qualora sia necessaria la conoscenza della valutazione giuridica dei fatti, se il dies a quo del termine debba essere subordinato all’esistenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di nullità della clausola o se il giudice nazionale possa prendere in considerazione altre circostanze.

2)

Poiché l’azione di ripetizione dell’indebito è soggetta a un termine di prescrizione di dieci anni, se il momento in cui il consumatore deve essere in grado di conoscere il carattere abusivo della clausola e i diritti che gli sono conferiti dalla direttiva debba essere prima che il termine di prescrizione inizi a decorrere o prima della scadenza del termine.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).


30.5.2022   

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C 213/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) il 20 dicembre 2021 — Banco Santander, SA / OG

(Causa C-812/21)

(2022/C 213/26)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Barcelona

Parti

Ricorrente: Banco Santander, SA

Resistente: OG

Questioni pregiudiziali

1)

Se, nella proposizione di un’azione diretta a far valere gli effetti restitutori della dichiarazione di nullità di una clausola che pone a carico del mutuatario le spese di stipulazione del contratto, sia compatibile con l’articolo 6, paragrafo 1, e con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/2013 (1) assoggettare la proposizione dell’azione a un termine di prescrizione di dieci anni decorrente dall’esaurimento degli effetti della clausola che si produce al momento dell’esecuzione dell’ultimo pagamento, momento in cui il consumatore è a conoscenza dei fatti che determinano il carattere abusivo, o se sia necessario che il consumatore disponga di ulteriori informazioni sulla valutazione giuridica dei fatti.

Qualora sia necessaria la conoscenza della valutazione giuridica dei fatti, se il dies a quo del termine debba essere subordinato all’esistenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di nullità della clausola o se il giudice nazionale possa prendere in considerazione altre circostanze.

2)

Poiché l’azione di ripetizione dell’indebito è soggetta a un termine di prescrizione di dieci anni, se il momento in cui il consumatore deve essere in grado di conoscere il carattere abusivo della clausola e i diritti che gli sono conferiti dalla direttiva debba essere prima che il termine di prescrizione inizi a decorrere o prima della scadenza del termine.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).


30.5.2022   

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C 213/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna) il 20 dicembre 2021 — OK e PI / Banco Sabadell

(Causa C-813/21)

(2022/C 213/27)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Barcelona

Parti

Ricorrenti: OK e PI

Convenuto: Banco Sabadell

Questioni pregiudiziali

1)

Se, nella proposizione di un’azione diretta a far valere gli effetti restitutori della dichiarazione di nullità di una clausola che pone a carico del mutuatario le spese di stipulazione del contratto, sia compatibile con l’articolo 6, paragrafo 1, e con l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/2013 (1) assoggettare la proposizione dell’azione a un termine di prescrizione di dieci anni decorrente dall’esaurimento degli effetti della clausola che si produce al momento dell’esecuzione dell’ultimo pagamento, momento in cui il consumatore è a conoscenza dei fatti che determinano il carattere abusivo, o se sia necessario che il consumatore disponga di ulteriori informazioni sulla valutazione giuridica dei fatti.

Qualora sia necessaria la conoscenza della valutazione giuridica dei fatti, se il dies a quo del termine debba essere subordinato all’esistenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di nullità della clausola o se il giudice nazionale possa prendere in considerazione altre circostanze.

2)

Poiché l’azione di ripetizione dell’indebito è soggetta a un termine di prescrizione di dieci anni, se il momento in cui il consumatore deve essere in grado di conoscere il carattere abusivo della clausola e i diritti che gli sono conferiti dalla direttiva debba essere prima che il termine di prescrizione inizi a decorrere o prima della scadenza del termine.


(1)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).


30.5.2022   

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C 213/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent (Belgio) il 17 gennaio 2022 — VN / Belgische Staat

(Causa C-34/22)

(2022/C 213/28)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent

Parti

Ricorrente: VN

Convenuto: Belgische Staat

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 21, paragrafo 1, 5o del Wetboek van de inkomstenbelasting (WIB) del 1992, come modificato dall’articolo 170 del Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen (legge del 25 aprile 2014 recante disposizioni varie), violi le disposizioni degli articoli 56 e 63 TFUE nonché degli articoli 36 e 40 dell’Accordo SEE, posto che tale disposizione, pur essendo applicabile indistintamente per i prestatori di servizi nazionali e stranieri, esige che non solo siano soddisfatti requisiti analoghi a quelli previsti all’articolo 2 del Koninklijk besluit tot uitvoering van het WIB 1992) (regio decreto del 1992 relativo all’esecuzione del WIB) (in prosieguo: il KB/WIB 1992), che sono di fatto proprie del mercato belga, ma anche che siffatti requisiti analoghi siano stabiliti dai pubblici poteri nello Stato membro del SEE di cui trattasi, il che va oltre la condizione di rientrare nella vigilanza prudenziale nazionale e di essere coperti dal sistema di garanzia dei depositi, ai sensi della direttiva. 94/19/CE (1), e pertanto ostacola gravemente l’offerta di servizi in Belgio di prestatori di servizi stranieri.


(1)  Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU 1994, L 135, pag. 5).


30.5.2022   

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C 213/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Craiova (Romania) il 28 gennaio 2022 — NR / Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova

(Causa C-58/22)

(2022/C 213/29)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Craiova

Parti

Appellante-imputata: NR

Altra parte interessata: Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova

Questione pregiudiziale

Se il principio del ne bis in idem, come garantito dall’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con gli obblighi incombenti alla Romania di rispettare i parametri enunciati nella decisione MCV (decisione 2006/928 della Commissione europea), debba essere interpretato nel senso che una decisione di archiviazione, emessa dalla procura successivamente all’acquisizione delle prove essenziali nella relativa causa, precluda un’altra azione penale per lo stesso fatto, pur con una diversa qualificazione giuridica, nei confronti della stessa persona, in quanto la decisione è definitiva, salvo nei casi in cui si constati l’insussistenza della circostanza posta a fondamento dell’archiviazione oppure siano emersi fatti o circostanze nuovi da cui risulti che sia venuta meno la circostanza posta a fondamento dell’archiviazione.


30.5.2022   

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C 213/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) il 1o febbraio 2022 — RL / Landeshauptstadt Wiesbaden

(Causa C-61/22)

(2022/C 213/30)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parti

Ricorrente: RL

Resistente: Landeshauptstadt Wiesbaden

Questioni pregiudiziali

Se l’obbligo di inserire e memorizzare le impronte digitali nelle carte d’identità in forza dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1157 (1) costituisca una violazione del diritto dell’Unione di rango superiore, in particolare

a)

dell’articolo 77, paragrafo 3, TFUE

b)

degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

c)

dell’articolo 35, paragrafo 10, del regolamento generale sulla protezione dei dati (2)

e sia quindi invalido per uno di tali motivi.


(1)  Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (GU 2019, L 188, pag. 67).

(2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag 1).


30.5.2022   

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C 213/22


Impugnazione proposta il 2 febbraio 2022 dalla Banca europea per gli investimenti avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 24 novembre 2021, causa T-370/20, KL/Banca europea per gli investimenti

(Causa C-68/22 P)

(2022/C 213/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: G. Faedo, I. Zanin, agenti)

Altra parte nel procedimento: KL

Conclusioni della ricorrente

Con la sua impugnazione, la BEI chiede che la Corte voglia:

Accogliere l’impugnazione dichiarandola ricevibile e fondata;

Annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-370/20;

Se la Corte considera la controversia matura per la decisione, accogliere le conclusioni formulate dalla BEI in primo grado;

Condannare KL all’integralità delle spese relative ai due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la BEI deduce due motivi.

Il primo motivo, articolato in quattro punti, verte sull’errata interpretazione delle norme interne della BEI in materia di invalidità.

In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto quanto alla nozione di invalidità, come prevista dall’articolo 46-1 del regolamento transitorio del regime pensionistico applicabile ai membri del personale della BEI (RTRP) e all’articolo 11.1 delle disposizioni amministrative della BEI. Considerando che la nozione di invalidità ai sensi degli articoli suddetti debba essere interpretata nel senso che riguarda l’agente della BEI che viene dichiarato da una commissione di invalidità istituita da quest’ultima incapace di riprendere le sue funzioni o funzioni equivalenti al suo interno, il Tribunale avrebbe snaturato la lettera e il dettato delle norme interne della BEI e avrebbe adottato un’interpretazione che sarebbe in contraddizione con la ragion d’essere della pensione di invalidità come misura di protezione sociale.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto in quanto avrebbe escluso la competenza delle commissioni di invalidità istituite dalla BEI a pronunciarsi sulla capacità di un agente della Banca ad esercitare attività fuori di essa, sul mercato generale del lavoro.

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto interpretando gli articoli 46-1 RTRP e 11.1 delle disposizioni amministrative sulla base di un ragionamento svolto per analogia con l’articolo 78 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.

In quarto luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto respingendo l’interpretazione sostenuta dalla BEI dell’articolo 51-1 dell’RTRP e omettendo di interpretare tale articolo in connessione all’articolo 46-1 dell’RTRP.

Il secondo motivo, articolato in due punti, verte su un doppio snaturamento delle circostanze in fatto.

In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto considerando giuridicamente vincolanti documenti della commissione di invalidità che non erano stati sottoscritti da tutti i membri di tale commissione.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe valutato in modo erroneo il contenuto del parere della commissione di invalidità, in quanto ha considerato che la commissione di invalidità aveva dichiarato che il ricorrente era incapace di esercitare funzioni presso la BEI mentre i formulari sottoscritti da tutti i membri di detta commissione dichiaravano che il ricorrente non è invalido.


30.5.2022   

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C 213/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrchní soud v Praze (Repubblica ceca) il 7 febbraio 2022 — ALD Automotive s.r.o. / DY, curatore fallimentare della debitrice GEDEM-STAV a.s.

(Causa C-78/22)

(2022/C 213/32)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Vrchní soud v Praze

Parti

Attrice e appellante: ALD Automotive s.r.o.

Convenuto e appellato: DY, curatore fallimentare della debitrice GEDEM-STAV a.s.

Questioni pregiudiziali

1)

In base a quali criteri matura il diritto a ricevere l’importo fisso di almeno EUR 40 a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) nel caso di contratti con prestazioni ricorrenti o continue.

2)

Se un diritto ai sensi del suddetto articolo 6, paragrafo 1, possa non essere riconosciuto dai giudici degli Stati membri a seguito dell’applicazione dei principi generali del diritto privato.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, a quali condizioni i giudici degli Stati membri possono non riconoscere l’importo del diritto di cui al suddetto articolo 6, paragrafo 1.


(1)  Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU 2011, L 48, pag. 1).


30.5.2022   

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C 213/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia de Cartagena (Spagna) l’8 febbraio 2022 — RTG / Tuk Tuk Travel S.L.

(Causa C-83/22)

(2022/C 213/33)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia de Cartagena

Parti

Ricorrente: RTG

Convenuta: Tuk Tuk Travel S.L.

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 169, paragrafi 1 e 2, lettera a), TFUE, e 114, paragrafo 3, TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano all’articolo 5 della direttiva 2015/2302 (1) relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, giacché, tra le informazioni precontrattuali obbligatorie per il viaggiatore, detto articolo non include il diritto, riconosciuto dall’articolo 12 della direttiva, di risolvere il contratto prima dell’inizio del pacchetto, ottenendo il rimborso integrale della somma versata, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto.

2)

Se gli articoli 114 e 169 TFUE, nonché l’articolo 15 della direttiva 2015/2302, ostino all’applicazione dei principi del dispositivo e di congruenza previsti dagli articoli 216 e 218, paragrafo 1, della [Ley de Enjuiciamiento Civil (legge recante il codice di procedura civile)], qualora tali principi procedurali possano impedire la piena tutela del consumatore ricorrente.


(1)  Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU 2015, L 326, pag. 1).


30.5.2022   

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C 213/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 9 febbraio 2022 — TT / AK

(Causa C-87/22)

(2022/C 213/34)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Korneuburg

Parti

Ricorrente: TT

Resistente: AK

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (1), debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro, che è competente a conoscere del merito, possa anche chiedere all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare, che ritiene più adatta a trattare il caso, o una sua parte specifica, di esercitare la sua competenza giurisdizionale anche se l’altro Stato membro è divenuto la residenza abituale del minore dopo un trasferimento illecito.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1), debba essere interpretato nel senso che i criteri in esso enunciati per il trasferimento delle competenze giurisdizionali siano disciplinati in via esaustiva, senza necessità di applicare altri criteri che tengano conto di un procedimento instaurato ai sensi dell’articolo 8f della convenzione dell’Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.


(1)  GU 2003, L 338, pag. 1.


30.5.2022   

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C 213/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Den Haag sede di ’s-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 22 febbraio 2022 — X, Y e i loro sei figli minorenni / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Causa C-125/22)

(2022/C 213/35)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag, sede di ’s-Hertogenbosch

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: X, Y e i loro sei figli minorenni

Resistente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 15 della direttiva qualifiche (1), in combinato disposto con l’articolo 2, lettera g), e con l’articolo 4 della medesima direttiva, nonché con gli articoli 4 e 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che, per stabilire se un richiedente sia bisognoso di protezione sussidiaria, devono essere sempre esaminati e valutati, integralmente e in combinato disposto, tutti gli elementi rilevanti che riguardano sia la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente sia la situazione generale nel paese di origine, prima di indicare quale paventato aspetto di danno grave possa essere suffragato da detti elementi.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se la valutazione della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente nell’esame di cui all’articolo 15, lettera c), della direttiva qualifiche, relativamente alle quali la Corte ha già precisato che devono essere prese in considerazione, sia più estesa della verifica del requisito di individualizzazione, di cui alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa N.A./Regno Unito (2). Se detti elementi relativi alla stessa domanda di protezione sussidiaria possano essere presi in considerazione tanto nella valutazione di cui all’articolo 15, lettera b), della direttiva qualifiche quanto nella valutazione di cui all’articolo 15, lettera c), della medesima direttiva.

3)

Se l’articolo 15 della direttiva qualifiche debba essere interpretato nel senso che, nel valutare la necessità di protezione sussidiaria, la cosiddetta scala progressiva, relativamente alla quale la Corte ha già precisato che deve essere applicata per valutare un asserito timore di danno grave, ai sensi dell’articolo 15, lettera c), della direttiva qualifiche, deve essere applicata anche nel valutare un asserito timore di danno grave, ai sensi dell’articolo 15, lettera b), della direttiva qualifiche.

4)

Se l’articolo 15 della direttiva qualifiche, in combinato disposto con gli articoli 1, 4 e 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che circostanze umanitarie, che sono un effetto (in)diretto dell’azione e/o dell’omissione di un responsabile di danno grave, devono essere prese in considerazione per valutare se un richiedente sia bisognoso di protezione sussidiaria.


(1)  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).

(2)  Corte EDU 17 luglio 2008, n. 25904/07, N.A./Regno Unito, ECLI:CE:ECHR:2008:0717JUD002590407.


30.5.2022   

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C 213/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgio) il 23 febbraio 2022 — BV NORDIC INFO / Belgische Staat

(Causa C-128/22)

(2022/C 213/36)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Parti

Ricorrente: BV NORDIC INFO

Resistente: Belgische Staat

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 2, 4, 5, 27 e 29 della direttiva sulla cittadinanza 2004/38 (1), che danno attuazione agli articoli 20 e 21 del TFUE, debbano essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro [nel caso di specie derivante dagli articoli 18 e 22 del Ministerieel Besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (decreto ministeriale del 30 giugno 2020 recante misure urgenti per limitare la diffusione del coronavirus COVID-19), come modificati, rispettivamente, dagli articoli 3 e 5 del decreto ministeriale del 10 luglio 2020], che, con provvedimento generale:

impone ai cittadini belgi e ai loro familiari nonché ai cittadini dell’Unione che soggiornano nel territorio belga e ai loro familiari un divieto generale di uscita per viaggi non essenziali dal Belgio verso paesi all’interno dell’UE e dello spazio Schengen che, secondo un codice colore elaborato sulla base di dati epidemiologici, sono contraddistinti dal colore rosso;

impone a cittadini dell’Unione non belgi e ai loro familiari (che dispongano o meno di un diritto di soggiorno nel territorio belga) restrizioni all'ingresso (come quarantena e tamponi) per viaggi non essenziali da paesi all’interno dell’UE e dello spazio Schengen verso il Belgio, che, secondo un codice colore elaborato sulla base di dati epidemiologici, sono contraddistinti dal colore rosso.

2)

Se gli articoli 1, 3 e 22 del codice frontiere Schengen (2) debbano essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro [nel caso di specie derivante dagli articoli 18 e 22 del Ministerieel Besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (decreto ministeriale del 30 giugno 2020 recante misure urgenti per limitare la diffusione del coronavirus COVID-19), come modificati, rispettivamente, dagli articoli 3 e 5 del decreto ministeriale del 10 luglio 2020], che impone un divieto di uscita per viaggi non essenziali dal Belgio verso paesi all’interno dell’UE e dello spazio Schengen e un divieto di ingresso da questi paesi verso il Belgio, che non solo può dar luogo a controlli e sanzioni, ma che può anche essere attuato d’ufficio dal Ministro, dal sindaco e dal comandante di polizia.


(1)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).

(2)  Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU 2006, L 105, pag. 1).


30.5.2022   

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C 213/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 1 marzo 2022 — Procedimento penale contro Imputato 5

(Causa C-147/22)

(2022/C 213/37)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék.

Parti

Imputato 5

Questioni pregiudiziali

1)

Se il principio del ne bis in idem, sancito dall’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dall’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen (in prosieguo: la «CAAS»), osti allo svolgimento di un procedimento penale avviato in uno Stato membro nei confronti della stessa persona e per i medesimi fatti in relazione ai quali si è già svolto un procedimento penale in un altro Stato membro e che è stato definitivamente concluso con decisione del Pubblico Ministero che ha disposto l’archiviazione dell’indagine penale.

2)

Se sia compatibile con il principio del ne bis in idem, sancito dall’articolo 50 della Carta e dall’articolo 54 della CAAS, e impedisca definitivamente l’apertura di un nuovo procedimento penale in uno Stato membro nei confronti della stessa persona e per i medesimi fatti la circostanza che, anche qualora — in presenza di una decisione del Pubblico Ministero che dispone l’archiviazione del procedimento penale (indagine) in uno Stato membro — sia comunque possibile riaprire l’indagine penale fino alla prescrizione del reato, la Procura non abbia ritenuto giustificato procedere d’ufficio a tale riapertura.

3)

Se sia compatibile con il principio del ne bis in idem, sancito dall’articolo 50 della Carta e dall’articolo 54 della CAAS e possa ritenersi sufficientemente approfondita ed esaustiva un’indagine penale archiviata nei confronti di un imputato che non è stato interrogato in qualità di indagato riguardo a un reato relativo ai suoi coimputati, anche qualora siano state effettuate attività d’indagine nei confronti di tale persona in qualità di imputato e l’archiviazione dell’indagine penale sia stata basata su elementi di indagine forniti a seguito di una richiesta di cooperazione giudiziaria, nonché su dati relativi a conti bancari e sull’interrogatorio dei coimputati in qualità di indagati.


30.5.2022   

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C 213/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 2 marzo 2022 — S, A, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie; altra parte: United Nations High Commissioner for Refugees

(Causa C-151/22)

(2022/C 213/38)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: S, A, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Altra parte: United Nations High Commissioner for Refugees

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 10, paragrafo 1, parte iniziale e lettera e), della direttiva qualifiche (1) debba essere interpretato nel senso che il motivo di persecuzione per l’opinione politica può essere invocato anche da richiedenti che fanno valere soltanto di avere e/o di esprimere una convinzione politica, senza che durante il loro soggiorno nel paese d’origine e a partire al loro soggiorno nel paese di accoglienza siano stati oggetto di interesse ostile da parte di un responsabile della persecuzione.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, e dunque se una convinzione politica sia già sufficiente per essere considerata come un’opinione politica, quale ruolo si debba attribuire alla forza di detta opinione, pensiero o convinzione e all’importanza per lo straniero delle attività che ne derivano nell’esame e nella valutazione di una domanda di asilo, ossia nell’esame dell’aspetto di quanto sia realistico l’asserito timore di persecuzione di detto straniero.

3)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se il criterio sia che detta opinione politica debba essere profondamente radicata e, in caso contrario, quale sia il criterio da applicare e come debba essere applicato.

4)

Qualora il criterio sia che detta opinione politica deve essere profondamente radicata, se ci possa attendere da un richiedente, che non dimostra di avere un’opinione politica profondamente radicata, che al rientro nel paese di origine rinunci alla sua convinzione politica, per non suscitare l’interesse ostile di un responsabile della persecuzione.


(1)  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).


30.5.2022   

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C 213/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional (Spagna) il 4 marzo 2022 — Procedimento penale a carico di Juan

(Causa C-164/22)

(2022/C 213/39)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Nacional

Parte nel procedimento penale principale

Juan

Altra parte: Ministerio Fiscal

Questioni pregiudiziali

1)

Se nel caso di specie sussiste una situazione di «bis in idem» di cui all’articolo 50 della [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea] e all’articolo 54 della [Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen], dato che si tratta dei medesimi fatti, in base alla portata che la giurisprudenza europea conferisce a tale nozione, o se, al contrario, tale valutazione, dato che si tratta di un unico reato continuato, spetta a[l] giudice [del rinvio], conformemente ai principi espressi nella presente decisione di rinvio, tra cui la necessità dell’applicazione del cumulo giuridico (refundición) delle pene e della fissazione di un limite di pena secondo criteri di proporzionalità.

2)

2. Nel caso in cui si ritenesse che non sussiste una situazione di «bis in idem», poiché non vi è totale coincidenza dei fatti, secondo i criteri esposti nella presente decisione:

A)

Se, alla luce delle circostanze del caso di specie, le limitazioni degli effetti delle sentenze di altri Stati dell’UE, espressamente previste dall’articolo 14 paragrafo 2 della Ley Orgánica 7/2014 de 12 de noviembre sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea [legge organica n. 7/2014 del 12 novembre, sullo scambio di informazioni relative ai casellari giudiziari e sulla considerazione delle decisioni giudiziarie penali nell’Unione Europea], che traspone la normativa europea, siano compatibili con la decisione quadro 2008/675/GAI (1) del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, nonché con gli articoli 45 e 49, paragrafo 3, della [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea] e con il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all’interno dell’UE.

B)

Se l’assenza nel diritto spagnolo di una procedura o di un meccanismo che consenta il riconoscimento dei sentenze europee straniere, l’applicazione del cumulo giuridico delle pene e l’adattamento o la limitazione delle pene, in modo da garantire la proporzionalità di queste ultime, qualora si verifichi la situazione nella quale una sentenza straniera deve essere eseguita in Spagna, relativamente a fatti che si trovano in un rapporto di continuità o di connessione penale con altri procedimenti spagnoli e rispetto ai quali esista del pari una sentenza di condanna, sia contraria agli articoli 45 e 49 paragrafo 3 della [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea] in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro 2002/584/GAI (2) del 13 giugno 2002, e agli articoli 8, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/909/GAI (3) del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, nonché, in generale, al principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all’interno dell’UE.


(1)  Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (GU 2008, L 220, pag. 32).

(2)  Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).

(3)  Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27).


30.5.2022   

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C 213/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) l’ 8 marzo 2022 — JA / Wurth Automotive GmbH

(Causa C-177/22)

(2022/C 213/40)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Salzburg

Parti

Ricorrente: JA.

Resistente: Wurth Automotive GmbH

Questioni pregiudiziali

1.

Se, ai fini della valutazione della qualità di consumatore della ricorrente ai sensi degli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) n. 1215/2012 (1), sia rilevante

a)

se la ricorrente, alla data della conclusione del contratto di acquisto e immediatamente dopo, svolgesse l’attività di grafica e web designer da lei indicata nel procedimento esclusivamente quale lavoratrice dipendente o, almeno in parte, anche nell’ambito di un’attività indipendente e

b)

lo scopo per il quale la ricorrente abbia acquistato il veicolo, vale a dire soltanto per esigenze proprie ad uso privato o anche con riguardo ad un’attività o finalità professionale o commerciale presente o futura.

2.

Se la ricorrente non possa più invocare la qualità di consumatore da quando ha rivenduto l’autovettura nell’agosto 2019, e se al riguardo sia rilevante il profitto che abbia conseguito.

3.

Se possa negarsi la qualità di consumatore della ricorrente per il solo fatto di aver sottoscritto, senza alcuna obiezione e non facendo riferimento alla qualità di consumatore, un contratto di acquisto standardizzato predisposto dal resistente, nel cui formulario figurava la designazione dell’acquirente come «impresa» e, sotto la rubrica «Clausole speciali», in caratteri più piccoli, la menzione «Operazione commerciale/nessun reso, nessuna garanzia/consegna solo dietro pagamento».

4.

Se la ricorrente debba rispondere per il comportamento del suo compagno, intervenuto nell’acquisto in qualità di concessionario di automobili, che avrebbe potuto indurre la resistente a desumerne la qualità di professionista della ricorrente.

5.

Se, ai fini della valutazione della qualità di consumatore, deponga in sfavore della ricorrente la circostanza che il giudice di primo grado non sia stato in grado di stabilire il motivo per il quale il contratto scritto di acquisto sia diverso dalla precedente offerta effettuata dal compagno della ricorrente con riguardo alla designazione dell’acquirente e quale sia il contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse al riguardo tra il compagno della ricorrente e un venditore della resistente.

6.

Se sia decisivo per la qualità di consumatore della resistente il fatto che il compagno della ricorrente, alcune settimane dopo il ritiro del veicolo, abbia chiesto telefonicamente alla resistente se fosse possibile esporre l’IVA.


(1)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).


30.5.2022   

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C 213/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 10 marzo 2022 — Saint-Louis Sucre/Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, SICA des betteraviers d’Etrepagny

(Causa C-183/22)

(2022/C 213/41)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d’État

Parti

Ricorrente: Saint-Louis Sucre

Resistenti: Premier ministre, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, SICA des betteraviers d’Etrepagny

Questioni pregiudiziali

1)

Se la regola enunciata dall’articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013 (1), secondo la quale lo statuto di un’organizzazione di produttori impone ai propri aderenti di «aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda a una sola organizzazione di produttori», debba essere interpretata nel senso che essa si applica solo agli aderenti che siano produttori.

2)

Se, al fine di garantire il rispetto del principio previsto dall’articolo 153, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, principio secondo cui i produttori aderenti di un’organizzazione di produttori devono esercitare un controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese:

occorra, per valutare l’indipendenza degli aderenti dell’organizzazione, tener conto esclusivamente della detenzione del loro capitale da parte di una stessa persona fisica o giuridica, oppure anche di altri vincoli quali, per aderenti che non siano produttori, l’appartenenza alla medesima confederazione sindacale, o, per aderenti che siano produttori, l’esercizio di responsabilità direttive in seno a detta confederazione.

sia sufficiente, per concludere nel senso dell’effettività del controllo esercitato sull’organizzazione da parte dei produttori aderenti, che questi ultimi dispongano della maggioranza dei voti, oppure occorra esaminare se, tenuto conto della ripartizione dei voti tra aderenti realmente indipendenti, la quota di voti di uno o più aderenti che non siano produttori li ponga in grado, anche senza maggioranza, di controllare le decisioni prese dall’organizzazione.


(1)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).


30.5.2022   

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C 213/31


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 9 marzo 2022 — Sad Trasporto Locale SpA / Provincia autonoma di Bolzano

(Causa C-186/22)

(2022/C 213/42)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente e appellante: Sad Trasporto Locale SpA

Resistente e appellata: Provincia autonoma di Bolzano

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 1370/2007/CE (1) deve essere interpretato nel senso che osta all’applicazione del regolamento 1370/2007/CE all’esercizio di servizi pubblici nazionali e internazionali di trasporto multimodale di passeggeri, in cui, da un lato, il servizio pubblico di trasporto assume natura unitaria ai fini dell’aggiudicazione e viene fornito con tramvia, funicolare e funivia, dall’altro, il trasporto su rotaia assorbe oltre il 50 % del servizio complessivamente e unitariamente affidato al gestore;

2)

in caso di riscontro negativo al primo quesito, ove si ritenga applicabile il regolamento n. 1370 citato anche all’esercizio di servizi pubblici nazionali e internazionali di trasporto multimodale di passeggeri, in cui, da un lato, il servizio pubblico di trasporto assume natura unitaria ai fini dell’aggiudicazione e viene fornito con tramvia, funicolare e funivia, dall’altro, il trasporto su rotaia assorbe oltre il 50 % del servizio complessivamente e unitariamente affidato al gestore, si chiede ulteriormente «se l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1370/2007 deve essere interpretato nel senso di imporre, anche in relazione all’aggiudicazione diretta ad un operatore interno di un contratto di servizio pubblico comprendente il trasporto di passeggeri con tram, una verifica sulla forma giuridica assunta dall’atto di affidamento, con l’effetto di escludere dall’ambito di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, citato gli atti che non assumano la forma di contratti di concessione di servizi»;

3)

in caso di riscontro positivo al secondo quesito, si chiede ulteriormente «se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e comma 2, direttiva 2014/23/UE (2) deve essere interpretato nel senso che deve essere escluso il trasferimento all’affidatario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi qualora il contratto oggetto di affidamento: a) si basi sul gross cost, con l’imputazione della titolarità dei ricavi in capo all’Ente affidante; b) preveda in favore del gestore, quali ricavi di gestione, unicamente un corrispettivo versato dall’Ente [affidante], commisurato ai volumi di esercizio erogato (con esclusione, dunque, del rischio di domanda); c) lasci in capo all’ente affidante il rischio operativo di domanda (per la riduzione dei corrispettivi in ragione di una riduzione dei volumi di servizio oltre predefiniti limiti), il rischio normativo (per modifiche legislative o regolatorie, nonché per ritardato rilascio di autorizzazioni e/o certificazioni da parte di soggetti competenti), il rischio finanziario (per il mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi, oltre che per il mancato adeguamento dei corrispettivi), nonché il rischio per cause di forza maggiore (derivante dall’alterazione non prevedibile delle condizioni di svolgimento del servizio); nonché d) trasferisca all’ente affidatario il rischio operativo dell’offerta (per variazioni dei costi dei fattori non controllabili dall’operatore — energia, materie prime, materiali), il rischio per relazioni industriali (derivante dalle variazioni del costo del personale ai sensi della contrattazione collettiva), il rischio gestionale (discendente da una dinamica negativa dei costi operativi per errate stime previsionali), nonché il rischio socio-ambientale (derivante da eventi accidentali in corso di esecuzione su beni funzionali per l’erogazione del servizio)»;

4)

infine, si chiede: «se gli articoli 107, paragrafo 1, TFUE e 108, paragrafo 3, TFUE devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di un’aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri disposta da un’autorità competente a livello locale in favore di un operatore interno, configura un aiuto di Stato soggetto al procedimento di controllo preventivo di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE una compensazione di obblighi di servizio pubblico calcolata sulla base di costi di gestione che, pure correlati alle prevedibili esigenze di servizio, sono, da un lato, costruiti tenendo conto dei costi storici del servizio reso dal gestore uscente, affidatario di una concessione di servizi prorogata per oltre dieci anni, dall’altro, rapportati a costi o corrispettivi pur sempre relativi al precedente affidamento o, comunque, concernenti parametri standard di mercato riferibili alla generalità degli operatori di settore».


(1)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU 2007, L 315, pag. 1).

(2)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU 2014, L 94, pag. 1).


30.5.2022   

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C 213/32


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) l’11 marzo 2022 — ME / État belge

(Causa C-191/22)

(2022/C 213/43)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: ME

Resistente: État belge

Questioni pregiudiziali

«Se gli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e [l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c),] della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (1), nonché i principi di parità di trattamento e di certezza del diritto, debbano essere interpretati nel senso che impongono agli Stati membri di prendere in considerazione l’età della persona da ricongiungere non al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, ma al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale del soggiornante che sia stato riconosciuto come rifugiato, e di ritenere che la persona da ricongiungere sia minorenne, ai sensi dell'articolo 4, [paragrafo 1, lettera c),] della direttiva 2003/86/CE, se era minorenne nel momento in cui il soggiornante ha presentato domanda d’asilo ma è diventata maggiorenne prima dell’ottenimento, da parte del soggiornante, dello status di rifugiato e prima della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare».


(1)  GU 2003, L 251, pag. 12.


30.5.2022   

IT

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C 213/33


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 11 marzo 2022 — IB / Regione Lombardia, Provincia di Pavia

(Causa C-196/22)

(2022/C 213/44)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: IB

Resistenti: Regione Lombardia, Provincia di Pavia

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni contenute dal Regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992 (1), che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, senza tuttavia prevedere un regime decadenziale e sanzionatorio, ostino, pur tenendo conto delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995 (2), relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, all’applicazione di una disposizione di diritto interno che nel dare attuazione alle disposizioni del Regolamento 2080/92 preveda nel caso di accertata irregolarità nella concessione degli aiuti la decadenza dai medesimi e la restituzione delle somme a tale titolo ricevute.

2)

Se in caso di risposta negativa al quesito sub a) le disposizioni contenute dal Regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo ostino, pur tenendo conto delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, e dei principi di equità e di proporzionalità previsti dall’8o considerando di quest’ultimo, all’applicazione di una disposizione di diritto interno che, nel dare attuazione alle disposizioni recate dal Regolamento 2080/92, preveda nel caso di accertata irregolarità nella concessione degli aiuti la decadenza dai medesimi e la restituzione delle somme a tale titolo ricevute allorché la superficie rimboschita o migliorata sia inferiore del 20 % rispetto a quella ammessa all’aiuto e liquidata.

3)

Se in caso di risposta negativa al quesito sub a) le disposizioni contenute nel Regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo ostino, pur tenendo conto delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, all’applicazione retroattiva di una disposizione di diritto interno che nel dare attuazione alle disposizioni recate dal Regolamento 2080/92 preveda nel caso di accertata irregolarità nella concessione degli aiuti la decadenza dai medesimi e la restituzione delle somme a tale titolo ricevute.

4)

Se in caso di risposta negativa al quesito sub a) le disposizione contenute dal Regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo ostino, pur tenendo conto delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, ad un’interpretazione di una disposizione di diritto interno che, nel dare attuazione alle disposizioni recate dal Regolamento 2080/92, preveda nel caso di accertata irregolarità nella concessione degli aiuti la decadenza dai medesimi e la restituzione delle somme a tale titolo ricevute, nel senso che il beneficiario sia tenuto a restituire l’intero ammontare delle somme a tale titolo ricevute e non piuttosto a restituire le sole somme relative all’annualità per cui è stata accertata l’irregolarità nella concessione degli aiuti.


(1)  Regolamento (CEE) n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo (GU 1992, L 215, pag. 96.).

(2)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU 1995, L 312, pag. 1.).


30.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/34


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Lukovit (Bulgaria) il 18 marzo 2022 — Procedimento penale

(Causa C-209/22)

(2022/C 213/45)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Rayonen sad Lukovit (Bulgaria)

Parte nel procedimento penale principale

Rayonna prokuratura Lovech, teritorialno otdelenie Lukovit

Questioni pregiudiziali

1)

Se i casi in cui, in sede di indagine su un reato connesso al possesso di sostanze stupefacenti, sono stati adottati provvedimenti coercitivi sotto forma di perquisizione personale e confisca a carico di una persona fisica che la polizia suppone essere in possesso di siffatte sostanze ricadano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/48/UE (1), relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, e della direttiva 2012/13/UE (2), sul diritto all’informazione nei procedimenti penali.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, quale sia lo status di tale persona ai sensi delle direttive qualora il diritto nazionale non contempli la figura giuridica dell’«indagato» e l’«imputazione» della persona non avvenga mediante notifica ufficiale, e se a tale persona debba essere riconosciuto il diritto all’informazione e il diritto di avvalersi di un difensore.

3)

Se il principio di legalità e il divieto di arbitrarietà ammettano una disposizione nazionale come quella dell’articolo 219, paragrafo 2, del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale; in prosieguo: l’«NPK») ai sensi del quale l’autorità inquirente può formulare l’atto di imputazione a carico di una persona anche nel quadro della redazione del verbale sul primo atto investigativo compiuto a suo carico qualora la legislazione nazionale non contempli la figura giuridica dell’«indagato» e, in base alla stessa, i diritti della difesa sorgano solo a partire dalla formulazione ufficiale dell’«imputazione», rimessa, a sua volta, alla discrezionalità dell’autorità inquirente, e se una siffatta procedura nazionale leda l’esercizio effettivo e l’essenza del diritto di avvalersi di un difensore ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2013/48/UE.

4)

Se il principio dell’efficacia del diritto dell’Unione ammetta una prassi nazionale in base alla quale il sindacato giurisdizionale sui provvedimenti coercitivi finalizzati all’acquisizione di prove, compresa la perquisizione personale e la confisca disposte nel corso del procedimento istruttorio, non consente di verificare se sia stata commessa una violazione sufficientemente qualificata dei diritti fondamentali garantiti all’indagato e all’imputato dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dalla direttiva 2013/48/UE e dalla direttiva 2012/13/UE.

5)

Se il principio dello Stato di diritto ammetta disposizioni e una giurisprudenza nazionali ai sensi delle quali il giudice non ha il potere di esaminare l’imputazione di una persona, benché proprio ed esclusivamente da tale atto formale dipenda il riconoscimento dei diritti della difesa a favore di una persona fisica quando nei suoi confronti sono disposti provvedimenti coercitivi per finalità di indagine.


(1)  GU 2013, L 294, pag. 1.

(2)  GU 2012, L 142, pag. 1.


30.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/35


Impugnazione proposta il 4 aprile 2022 dalla Mylan IRE Healthcare Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 26 gennaio 2022, causa T-303/16, Mylan IRE Healthcare / Commissione

(Causa C-237/22 P)

(2022/C 213/46)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Mylan IRE Healthcare Ltd (rappresentanti: I. Vernimme e L. Bidaine, avocats)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, UAB VVB

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare l’impugnazione ricevibile e fondata;

annullare integralmente la sentenza impugnata;

ove la Corte ritenga che lo stato degli atti lo consenta, annullare la decisione di esecuzione C(2016) 2083 final della Commissione, del 4 aprile 2016, riguardante, nel quadro dell’articolo 29 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Tobramycin VVB e denominazioni associate», contenenti la sostanza attiva «tobramicina» (in prosieguo: la «decisione controversa»). In caso contrario, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

condannare la Commissione a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente sia per il presente procedimento che per il procedimento di primo grado;

condannare la UAB VVB a sopportare le proprie spese sostenute sia per il presente procedimento che per il procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo di impugnazione, vertente su un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «clinicamente superiore» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (1) (in prosieguo: il «regolamento medicinali orfani»), in particolare alla luce dell’interpretazione fornita dal Tribunale della nozione di «effetti benefici significativi» ai sensi dell’articolo 3 del regolamento medicinali orfani.

Secondo motivo di impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe motivato insufficientemente la propria conclusione in base alla quale il TOBI/tobramicina VVB era più sicuro del Tobi Podhaler per una frazione considerevole della popolazione target, in particolare alla luce del contenuto della decisione controversa.


(1)  GU 2000, L 18, pag. 1.


30.5.2022   

IT

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C 213/35


Impugnazione proposta l’8 aprile 2022 dalla Scania AB, dalla Scania CV AB e dalla Scania Deutschland GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 2 febbraio 2022, causa T-799/17, Scania e a./Commissione

(Causa C-251/22 P)

(2022/C 213/47)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Scania AB, Scania CV AB, Scania Deutschland GmbH (rappresentanti: D. Arts, advocaat, F. Miotto, avocate, N. De Backer, advocate, C.E. Schillemans, advocaat, C. Langenius, S. Falkner, L. Ulrichs, P. Hammarskiöld, advokater)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare, in tutto o in parte, la sentenza impugnata;

annullare, in tutto o in parte, la decisione C(2017) 6467 final, del 27 settembre 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39824 — Autocarri) e/o revocare o ridurre le ammende corrispondenti;

oppure, rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo, e

condannare la Commissione europea alle spese del giudizio di primo grado e della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, le ricorrenti deducono i seguenti quattro motivi:

1.

Nell’ambito del primo motivo di impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto, omettendo di riconoscere che la Commissione, adottando la decisione di transazione (1) e proseguendo successivamente la sua indagine nei confronti della Scania facendo ricorso al medesimo gruppo di lavoro, avrebbe violato l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

2.

Nell’ambito del secondo motivo di impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto, qualificando la portata geografica del comportamento al livello tedesco come estesa all’intero territorio del SEE, mentre essa sarebbe stata limitata alla Germania.

3.

Nell’ambito del terzo motivo di impugnazione le ricorrenti sostengono che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto, qualificando la serie di atti ai tre diversi livelli come un’infrazione unica.

4.

In subordine, nell’ambito del quarto motivo di impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto, confermando un’ammenda relativa a un comportamento ormai prescritto.


(1)  Decisione C(2016) 4673 final della Commissione, del 19 luglio 2016, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39824 — Autocarri).


30.5.2022   

IT

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C 213/36


Ordinanza del presidente della Quinta Sezione della Corte dell’11 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG/ E. Leinfelder GmbH, TL, SW, WL

(Causa C-62/21) (1)

(2022/C 213/48)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 189 del 17.5.2021.


Tribunale

30.5.2022   

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C 213/37


Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Daimler / EUIPO (Raffigurazione di elementi a tre punte su sfondo nero I)

(Causa T-277/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea a motivi ripetuti - Raffigurazione di elementi a tre punte su sfondo nero I - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2022/C 213/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Daimler AG (Stoccarda, Germania) (rappresentante: N. Siebertz, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Schäfer e E. Markakis, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 marzo 2021 (procedimento R 1895/2020-5), relativa a una domanda di registrazione di un segno a motivi ripetuti raffigurante elementi a tre punte su sfondo nero I come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Daimler AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 278 del 12.7.2021


30.5.2022   

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C 213/37


Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Daimler / EUIPO (Raffigurazione di elementi a tre punte su sfondo nero II)

(Causa T-278/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea a motivi ripetuti - Raffigurazione di elementi a tre punte su sfondo nero II - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2022/C 213/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Daimler (Stoccarda, Germania) (rappresentante: N. Siebertz, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Schäfer e E. Markakis, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 marzo 2021 (procedimento R 1896/2020-5), relativa a una domanda di registrazione di un segno a motivi ripetuti raffigurante elementi a tre punte su sfondo nero II come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Daimler AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 278 del 12.7.2021.


30.5.2022   

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C 213/38


Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Daimler / EUIPO (Raffigurazione di elementi a tre punte su sfondo nero IV)

(Causa T-279/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo - Raffigurazione di elementi a tre punte su sfondo nero IV - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2022/C 213/51)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Daimler AG (Stoccarda, Germania) (rappresentante: N. Siebertz, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Schäfer e E. Markakis, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 marzo 2021 (procedimento R 1898/2020-5), relativa a una domanda di registrazione di un segno figurativo che rappresenta elementi a tre punte su sfondo nero IV come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Daimler AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 278 del 12.7.2021.


30.5.2022   

IT

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C 213/38


Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Daimler / EUIPO (Raffigurazione di elementi a tre punte su sfondo nero III)

(Causa T-280/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo - Raffigurazione di elementi a tre punte su sfondo nero III - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2022/C 213/52)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Daimler AG (Stoccarda, Germania) (rappresentante: N. Siebertz, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Schäfer e E. Markakis, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 18 marzo 2021 (procedimento R 1897/2020-5), relativa a una domanda di registrazione di un segno figurativo che rappresenta elementi a tre punte su sfondo nero III come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Daimler AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 278 del 12.7.2021.


30.5.2022   

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C 213/39


Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 — Copal Tree Brands/EUIPO — Sumol + Compal Marcas (COPALLI)

(Causa T-445/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo COPALLI - Marchio nazionale denominativo anteriore COMPAL - Impedimento alla registrazione relativo - Pregiudizio alla notorietà - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 - Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore»)

(2022/C 213/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Copal Tree Brands, Inc. (Oakland, California, Stati Uniti) (rappresentante: B. Niemann Fadani, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: T. Frydendahl e D. Gája, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Sumol + Compal Marcas SA (Carnaxide, Portogallo) (rappresentante: A. de Sampaio, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 maggio 2021 (procedimento R 1581/2020-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Sumol + Compal Marcas e la Copal Tree Brands

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Copal Tree Brands, Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 368 del 13.9.2021.


30.5.2022   

IT

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C 213/39


Ordinanza del Tribunale del 24 marzo 2022 — Di Taranto / Procura europea

(Causa T-368/21) (1)

(«Ricorso di annullamento - Diritto delle istituzioni - Cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea - Regolamento (UE) 2017/1939 - Nomina dei procuratori europei delegati della Procura europea - Illegittimità derivata - Candidati designati dalla Repubblica italiana - Designazione contestata dinanzi al giudice nazionale - Irricevibilità»)

(2022/C 213/54)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Alessandro Di Taranto (Roma, Italia) (rappresentante: G. Pellegrino, avvocato)

Convenuta: Procura europea (rappresentanti: L. De Matteis e T. Gut, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione n. 34/2021 del collegio della Procura europea, del 3 maggio 2021, recante nomina di quindici procuratori europei delegati della Procura europea nella Repubblica italiana.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Il sig. Alessandro Di Taranto è condannato alle spese.


(1)  GU C 368 del 13.9.2021.


30.5.2022   

IT

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C 213/40


Ordinanza del presidente del Tribunale del 23 febbraio 2022 — Atesos medical e a. / Commissione

(Causa T-764/21 R)

(«Procedimento sommario - Dispositivi medici - Direttiva 93/42/CEE - Regolamento (UE) 2017/745 - Domanda di sospensione dell'esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»)

(2022/C 213/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Atesos medical AG (Aarau, Svizzera) e sette altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentanti: M. Meulenbelt, B. Natens e I. Willemyns, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Sanfrutos Cano, C. Hödlmayr e C. Vollrath, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta a ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione non pubblicata della Commissione, di data ignota, che prevede la scadenza della designazione della Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management Systeme quale organismo di valutazione della conformità dei dispositivi medici a norma della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU 1993, L 169, pag. 1), e che la elimina dalla banca dati degli organismi notificati e designati con effetto dal 28 settembre 2021.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


30.5.2022   

IT

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C 213/40


Ordinanza del presidente del Tribunale del 31 marzo 2022 — AL/Consiglio

(Causa T-22/22 R)

(«Procedimento sommario - Funzione pubblica - Funzionari - Procedimento disciplinare - Destituzione - Domanda di provvedimenti provvisori - Urgenza - Fumus boni iuris - Bilanciamento degli interessi»)

(2022/C 213/56)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: AL (rappresentante: R. Rata, avvocata)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e M. Alver, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta, da un lato, alla sospensione dell’esecuzione della decisione del Consiglio, del 27 settembre 2021, che infligge al ricorrente una sanzione disciplinare di destituzione con effetto dal 1o ottobre 2021 e, dall’altro, alla reintegrazione del ricorrente in quanto funzionario al suo posto e nella sua posizione precedente.

Dispositivo

1)

È sospesa l’esecuzione della decisione del Consiglio dell’Unione europea, del 27 settembre 2021, che infligge al ricorrente una sanzione disciplinare di destituzione con effetto dal 1o ottobre 2021.

2)

Le spese sono riservate.


30.5.2022   

IT

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C 213/41


Ordinanza del presidente del Tribunale del 30 marzo 2022 — RT France/Consiglio

(Causa T-125/22 R)

(«Procedimento sommario - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina - Sospensione delle attività di radiodiffusione di taluni organi di informazione - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza - Bilanciamento degli interessi»)

(2022/C 213/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: RT France (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentante: E. Piwnica, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Lejeune, R. Meyer e S. Emmerechts, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione (PESC) 2022/351 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2022, L 65, pag. 5), e del regolamento (UE) 2022/350 del Consiglio, del 1o marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2022, L 65, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate dalla Commissione europea, dal Regno del Belgio, dalla Repubblica francese e dalla Repubblica di Polonia.

3)

Le spese sono riservate, ad eccezione di quelle sostenute dalla Commissione europea, dal Regno del Belgio, dalla Repubblica francese e dalla Repubblica di Polonia. Questi ultimi si faranno carico delle spese relative alla loro istanza di intervento.


30.5.2022   

IT

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C 213/42


Ricorso proposto il 25 marzo 2022 — Ryanair/Commissione

(Causa T-164/22)

(2022/C 213/58)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F.-C. Laprévote, V. Blanc, D. Pérez de Lamo e S. Rating, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 21 dicembre 2021 relativa all’aiuto di Stato SA.63402 (2021/N) — Portogallo — COVID-19: Damage compensation to TAP II; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe applicato erroneamente l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nel suo esame della proporzionalità dell’aiuto rispetto al danno causato dalla pandemia di COVID-19.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione di disposizioni specifiche del TFUE nonché dei principi generali del diritto dell’Unione che presiedono alla liberalizzazione del trasporto aereo nell’Unione europea sin dalla fine degli anni ’80 (ossia il divieto di discriminazione, la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento).

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe omesso di avviare un procedimento di indagine formale nonostante l’esistenza di «gravi difficoltà» e avrebbe violato i diritti procedurali della ricorrente.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe venuta meno al proprio obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE.


30.5.2022   

IT

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C 213/42


Ricorso proposto il 6 aprile 2022 — Pharol/Commissione

(Causa T-181/22)

(2022/C 213/59)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Pharol, SGPS, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: N. Mimoso Ruiz e L. Bettencourt Nunes, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riconoscere il legittimo interesse della ricorrente nella proposizione del presente ricorso, ai sensi dell’articolo 263 del TFUE;

considerare il presente ricorso di annullamento regolarmente proposto e ricevibile, ai sensi dell’articolo 263 del TFUE;

annullare la decisione C(2022) 324 final, del 25 gennaio 2022, che modifica la decisione C(2013) 306 final, del 23 gennaio 2013, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (AT.39839 — Telefónica e Portugal Telecom) ai sensi dell’articolo 264 del TFUE;

in subordine e sempre ai sensi dell’articolo 264 del TFUE, per i motivi invocati, ridurre l’ammenda inflitta alla ricorrente ai sensi dell’articolo 1 della decisine impugnata;

condannare la Commissione al pagamento delle spese del procedimento e a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione di quanto accertato nella sentenza del Tribunale. La ricorrente sostiene che la decisione C(2022) 324 final, del 25 gennaio 2022, che modifica la decisione C(2013) 306 final, del 23 gennaio 2013, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (AT.39839 — Telefónica e Portugal Telecom) presuppone una nuova interpretazione della clausola di non concorrenza, che costituisce violazione di quanto accertato dal Tribunale nonché della res giudicata, cosicché la decisione impugnata deve essere annullata.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali e dei diritti della difesa della Pharol per non aver adottato una comunicazione degli addebiti. La ricorrente sostiene che la Commissione, nella misura in cui adotta una nuova interpretazione della clausola di non concorrenza, incidendo sulle conclusioni relative all’ambito dell’infrazione, avrebbe dovuto adottare una nuova comunicazione degli addebiti. Ha quindi violato le forme sostanziali e i diritti della difesa della ricorrente, per cui la decisione impugnata deve essere annullata.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore nella determinazione dei dati di vendita relativi all'infrazione. La ricorrente sostiene, in particolare, che l'elemento essenziale per l'analisi dell'esistenza di concorrenza potenziale, al fine di determinare con precisione le vendite direttamente o indirettamente connesse all'infrazione, deve essere la possibilità effettiva di entrare in ciascun mercato di cui trattasi, vale a dire, l'inesistenza di barriere insormontabili all'ingresso e, nel caso ciò avvenga, l'esistenza di possibilità reali e concrete per l'impresa di entrare in ciascuno dei mercati, non essendo sufficiente l’affermazione che non esistono barriere insormontabili fatta, anche se in modo errato, dalla Commissione nella decisione impugnata.


30.5.2022   

IT

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C 213/43


Ricorso proposto l’8 aprile 2022 — Ryanair/Commissione

(Causa T-185/22)

(2022/C 213/60)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F.-C. Laprévote, V. Blanc, D. Pérez de Lamo e S. Rating, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 22 dicembre 2021 relativa all’aiuto di Stato SA.100121 (2021/N) — Portogallo — COVID-19: Damage compensation to TAP III; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe applicato erroneamente l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nel suo esame della proporzionalità dell’aiuto rispetto al danno causato dalla pandemia di COVID-19.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione di disposizioni specifiche del TFUE nonché dei principi generali del diritto dell’Unione che presiedono alla liberalizzazione del trasporto aereo nell’Unione europea sin dalla fine degli anni ’80 (ossia il divieto di discriminazione, la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento).

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe omesso di avviare un procedimento di indagine formale nonostante l’esistenza di «gravi difficoltà» e avrebbe violato i diritti procedurali della ricorrente.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe venuta meno al proprio obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE.


30.5.2022   

IT

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C 213/44


Ricorso proposto il 12 aprile 2022 — BNP Paribas / BCE

(Causa T-186/22)

(2022/C 213/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: BNP Paribas (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e M. Dalon, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sezione 1.10 e le sezioni da 3.10.1 a 3.10.8 della decisione della BCE n. ECB-SSM-2022-FRBNP-7 (congiuntamente ai suoi allegati), del 2 febbraio 2022, in quanto impongono l’adozione di misure relativamente agli impegni di pagamento irrevocabili riguardanti i sistemi di garanzia dei depositi o i fondi di risoluzione;

condannare la convenuta all’integralità delle spese;

adottare, ai sensi degli articoli 88 e 89 del regolamento di procedura, una misura di organizzazione del procedimento diretta a che la BCE comunichi le decisioni riguardanti gli impegni di pagamento irrevocabili adottate rispetto ad altri istituti bancari nel 2021, e in particolare quelle relative agli altri istituti bancari francesi.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo di ricorso, vertente su un errore di diritto e sulla violazione dell’articolo 266 TFUE. A tal riguardo la ricorrente fa valere che la BCE, imponendo, nell’ambito della decisione impugnata, una misura di principio generale e fondata su un ragionamento che non tiene conto della sua situazione prudenziale individuale, avrebbe ecceduto le prerogative ad essa conferite dal regolamento n. 1024/2013 (1), come precisate dalla giurisprudenza del Tribunale dell’Unione europea.

2.

Secondo motivo di ricorso, vertente su un errore manifesto di valutazione e sulla violazione del principio di buona amministrazione. La ricorrente ritiene che la BCE, omettendo di tener conto dell’insieme degli elementi rilevanti che caratterizzano la sua situazione specifica, è giunta a conclusioni erronee in merito ai rischi prudenziali che il ricorso agli impegni di pagamento irrevocabili (in prosieguo: gli «IPC») indurrebbe nel suo singolo caso.

3.

Terzo motivo di ricorso, vertente su un errore di diritto in ragione della privazione dell’effetto utile delle disposizioni del diritto dell’Unione che disciplinano il ricorso agli IPC. Secondo la ricorrente, il fatto che la BCE abbia basato la sua analisi su considerazioni di principio che portano a concludere necessariamente per la detrazione integrale degli IPC dal capitale primario di classe 1 comporterebbe che gli strumenti di diritto dell’Unione che autorizzano gli enti creditizi a ricorrere agli IPC per assolvere parte dei loro obblighi nei confronti dei fondi di risoluzione e dei sistemi di garanzia dei depositi siano privati del loro effetto utile.

4.

Quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto la BCE avrebbe imposto alla ricorrente una misura di detrazione ingiustificata e sproporzionata rispetto alla sua situazione prudenziale.


(1)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63).


30.5.2022   

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C 213/45


Ricorso proposto il 12 aprile 2022 — BPCE e a. / BCE

(Causa T-187/22)

(2022/C 213/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: BPCE (Parigi, Francia) e altre 51 ricorrenti (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e M. Dalon, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la sezione 1.3 e le sezioni da 3.3.1 a 3.3.8 della decisione della BCE n. ECB-SSM-2022-FRBPC-10 (congiuntamente ai suoi allegati), del 2 febbraio 2022, in quanto impongono l’adozione di misure relativamente agli impegni di pagamento irrevocabili riguardanti i sistemi di garanzia dei depositi o i fondi di risoluzione;

condannare la convenuta all’integralità delle spese;

adottare, ai sensi degli articoli 88 e 89 del regolamento di procedura, una misura di organizzazione del procedimento diretta a che la BCE comunichi le decisioni riguardanti gli impegni di pagamento irrevocabili adottate rispetto ad altri istituti bancari nel 2021, e in particolare quelle relative agli altri istituti bancari francesi.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi che sono identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-186/22, BNP Paribas/BCE.


30.5.2022   

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C 213/46


Ricorso proposto il 12 aprile 2022 — Crédit agricole e a. / BCE

(Causa T-188/22)

(2022/C 213/63)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Crédit agricole SA (Montrouge, Francia) e altre 63 ricorrenti (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e M. Dalon, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la sezione 1.5 e le sezioni da 3.5.1 a 3.5.8 della decisione della BCE n. ECB-SSM-2022-FRCAG-5 (congiuntamente ai suoi allegati), del 2 febbraio 2022, in quanto impongono l’adozione di misure relativamente agli impegni di pagamento irrevocabili riguardanti i sistemi di garanzia dei depositi o i fondi di risoluzione;

condannare la convenuta all’integralità delle spese;

adottare, ai sensi degli articoli 88 e 89 del regolamento di procedura, una misura di organizzazione del procedimento diretta a che la BCE comunichi le decisioni riguardanti gli impegni di pagamento irrevocabili adottate rispetto ad altri istituti bancari nel 2021, e in particolare quelle relative agli altri istituti bancari francesi.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi che sono identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-186/22, BNP Paribas/BCE.


30.5.2022   

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C 213/46


Ricorso proposto il 12 aprile 2022 — Conféderation nationale du Crédit Mutuel e a. / BCE

(Causa T-189/22)

(2022/C 213/64)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Conféderation nationale du Crédit Mutuel (Parigi, Francia) e altre 37 ricorrenti (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e M. Dalon, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la sezione 1.4 e le sezioni da 3.4.1 a 3.4.8 della decisione della BCE n. ECB-SSM-2022-FRCMU-6 (congiuntamente ai suoi allegati), del 2 febbraio 2022, in quanto impongono l’adozione di misure relativamente agli impegni di pagamento irrevocabili riguardanti i sistemi di garanzia dei depositi o i fondi di risoluzione;

condannare la convenuta all’integralità delle spese;

adottare, ai sensi degli articoli 88 e 89 del regolamento di procedura, una misura di organizzazione del procedimento diretta a che la BCE comunichi le decisioni riguardanti gli impegni di pagamento irrevocabili adottate rispetto ad altri istituti bancari nel 2021, e in particolare quelle relative agli altri istituti bancari francesi.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi che sono identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-186/22, BNP Paribas/BCE.


30.5.2022   

IT

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C 213/47


Ricorso proposto il 12 aprile 2022 — Banque postale / BCE

(Causa T-190/22)

(2022/C 213/65)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: La Banque postale (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e M. Dalon, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sezione 1.2 e le sezioni da 3.2.1 a 3.2.8 della decisione della BCE n. ECB-SSM-2022-FRBPL-1 (congiuntamente ai suoi allegati), del 2 febbraio 2022, in quanto impongono l’adozione di misure relativamente agli impegni di pagamento irrevocabili riguardanti i sistemi di garanzia dei depositi o i fondi di risoluzione;

condannare la convenuta all’integralità delle spese;

adottare, ai sensi degli articoli 88 e 89 del regolamento di procedura, una misura di organizzazione del procedimento diretta a che la BCE comunichi le decisioni riguardanti gli impegni di pagamento irrevocabili adottate rispetto ad altri istituti bancari nel 2021, e in particolare quelle relative agli altri istituti bancari francesi.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi che sono identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-186/22, BNP Paribas/BCE.


30.5.2022   

IT

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C 213/47


Ricorso proposto il 12 aprile 2022 — Société générale / BCE

(Causa T-191/22)

(2022/C 213/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société générale (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e M. Dalon, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sezione 1.6 e le sezioni da 3.6.1 a 3.6.8 della decisione della BCE n. ECB-SSM-2022-FRSOG-7 (congiuntamente ai suoi allegati), del 2 febbraio 2022, in quanto impongono l’adozione di misure relativamente agli impegni di pagamento irrevocabili riguardanti i sistemi di garanzia dei depositi o i fondi di risoluzione;

condannare la convenuta all’integralità delle spese;

adottare, ai sensi degli articoli 88 e 89 del regolamento di procedura, una misura di organizzazione del procedimento diretta a che la BCE comunichi le decisioni riguardanti gli impegni di pagamento irrevocabili adottate rispetto ad altri istituti bancari nel 2021, e in particolare quelle relative agli altri istituti bancari francesi.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi che sono identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-186/22, BNP Paribas/BCE.


30.5.2022   

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C 213/48


Ricorso proposto il 15 aprile 2022 — OT/Consiglio

(Causa T-193/22)

(2022/C 213/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: OT (rappresentanti: J.-P. Hordies e C. Sand, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 87, pag. 1), nella parte in cui esso riguarda il ricorrente;

annullare la decisione (PESC) 2022/429 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 87, pag. 44), nella parte in cui essa riguarda il ricorrente;

condannare il Consiglio ai costi e alle spese del procedimento, inclusi quelli sostenuti dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 1, lettere d) e g), del regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 51, pag. 1), e sulla violazione dei principi di parità di trattamento, di certezza del diritto e di buona amministrazione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sulla violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e sulla violazione dell’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa.

5.

Quinto motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione dei fatti.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio generale di proporzionalità.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione sproporzionata del diritto di proprietà, della libertà d’impresa e del diritto di esercitare una professione.


30.5.2022   

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C 213/49


Ordinanza del Tribunale del 28 marzo 2022 — El Corte Inglés/EUIPO — Rimex Trading (UNK UNIK)

(Causa T-144/21) (1)

(2022/C 213/68)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 163 del 3.5.2021.