ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 205

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
20 maggio 2022


Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2021-2022
Seduta dell’11 novembre 2021
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 11 novembre 2021

2022/C 205/01

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021 sul tema Rafforzare la democrazia e la libertà e il pluralismo dei media nell'UE: il ricorso indebito ad azioni nel quadro del diritto civile e penale per mettere a tacere i giornalisti, le ONG e la società civile (2021/2036(INI))

2

2022/C 205/02

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021 sullo spazio europeo dell'istruzione: un approccio olistico condiviso (2020/2243(INI))

17

2022/C 205/03

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021 sul piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE (2021/2007(INI))

26

2022/C 205/04

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021 sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (2021/2018(INI))

37

2022/C 205/05

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021 sul primo anniversario del divieto di aborto de facto in Polonia (2021/2925(RSP))

44


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 11 novembre 2021

2022/C 205/06

Decisione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Fulvio Martusciello (2021/2049(IMM))

53

2022/C 205/07

Decisione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Harald Vilimsky (2021/2073(IMM))

55

2022/C 205/08

Decisione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Nils Ušakovs (2020/2239(IMM))

57


 

III   Atti preparatori

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 11 novembre 2021

2022/C 205/09

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (09722/1/2021 — C9-0371/2021 — 2016/0107(COD))

59

2022/C 205/10

P9_TA(2021)0447
Partenariato europeo sulla metrologia ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato europeo sulla metrologia avviato congiuntamente da più Stati membri (COM(2021)0089 — C9-0083/2021 — 2021/0049(COD))
P9_TC1-COD(2021)0049
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 novembre 2021 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato europeo sulla metrologia avviato congiuntamente da più Stati membri

61

2022/C 205/11

P9_TA(2021)0448
Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (COM(2016)0271 — C8-0174/2016 — 2016/0131(COD))
P9_TC1-COD(2016)0131
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 novembre 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010

63

2022/C 205/12

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 settembre e l'11 novembre 2021, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (COM(2020)0727 — C9-0367/2020 — 2020/0322(COD))

64

2022/C 205/13

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Commonwealth dell'Australia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (06102/2021 — C9-0376/2021 — 2021/0029(NLE))

157


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


20.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 205/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2021-2022

Seduta dell’11 novembre 2021

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Giovedì 11 novembre 2021

20.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 205/2


P9_TA(2021)0451

Rafforzare la democrazia e la libertà e il pluralismo dei media nell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021 sul tema «Rafforzare la democrazia e la libertà e il pluralismo dei media nell'UE: il ricorso indebito ad azioni nel quadro del diritto civile e penale per mettere a tacere i giornalisti, le ONG e la società civile» (2021/2036(INI))

(2022/C 205/01)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 2, l'articolo 3, l'articolo 4, paragrafo 3, e gli articoli 5, 6, 7 e 19,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 70, 81, 82, 114 e 352,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'UE (la «Carta»), in particolare gli articoli 11, 12, 15, 20, 47, 48 e 54,

visti il protocollo 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea e il protocollo 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegati al TUE e al TFUE,

visto il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (1),

visto il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I) (2),

vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (3),

visto il regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio (4),

visto il regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Giustizia e che abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013 (5),

vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea,

vista la comunicazione dal titolo «Programma di lavoro della Commissione per il 2021 — Un'Unione vitale in un mondo fragile» (COM(2020)0690),

vista la comunicazione della Commissione sul piano d'azione per la democrazia europea (COM(2020)0790),

vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2020 dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025» COM(2020)0152,

vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2020 dal titolo «Relazione sullo Stato di diritto 2020 — La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea» (COM(2020)0580) e i 27 capitoli per paese sullo Stato di diritto negli Stati membri (SWD(2020)0300-0326),

vista la comunicazione della Commissione del 12 novembre 2020 dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025» (COM(2020)0698),

vista la raccomandazione della Commissione relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'empowerment dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell'Unione europea (C/2021/6650),

visto il seguito dato dalla Commissione alla risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sul pluralismo e la libertà dei media nell'Unione europea,

visti la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali pubblicata il 17 gennaio 2018, dal titolo «Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU» (Le sfide cui devono far fronte le organizzazioni della società civile che operano nel settore dei diritti umani nell'UE), i bollettini relativi alle implicazioni della pandemia di coronavirus sui diritti fondamentali nell'UE pubblicati nel 2020, e altri dati, strumenti e relazioni dell'Agenzia, in particolare il sistema di informazione europeo sui diritti fondamentali (EFRIS),

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 19,

visti gli altri strumenti delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e le raccomandazioni e le relazioni dell'esame periodico universale delle Nazioni Unite, nonché la giurisprudenza degli organi previsti dai trattati sui diritti umani delle Nazioni Unite e le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani,

vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani dell'8 marzo 1999,

vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti alla libertà di riunione pacifica e di associazione sulle SLAPP e sui diritti alla libertà di riunione pacifica e di associazione,

viste la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Carta sociale europea, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e del Comitato europeo dei diritti sociali, nonché le convenzioni, le raccomandazioni, le risoluzioni, i pareri e le relazioni del Consiglio d'Europa, dell'Assemblea parlamentare, del Comitato dei ministri, del commissario per i diritti umani, della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, del Comitato direttivo sull'antidiscriminazione, la diversità e l'inclusione, della Commissione di Venezia e di altri organi del Consiglio d'Europa,

vista la dichiarazione del Consiglio d'Europa del 4 luglio 2012 sull'opportunità di elaborare norme internazionali relative alla scelta opportunistica del foro competente («forum shopping») con riferimento alla diffamazione, il «turismo della diffamazione» («libel tourism»), per garantire la libertà di espressione,

vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa agli Stati membri del 13 aprile 2016 sulla protezione del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti e degli altri operatori dei mezzi d'informazione (CM/Rec(2016)4[1]),

vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa del 28 novembre 2018 sulla necessità di rafforzare la protezione e la promozione dello spazio riservato alla società civile in Europa (CM/Rec(2018)11),

vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa agli Stati membri del 7 marzo 2018 sul pluralismo dei media e sulla trasparenza della proprietà nel settore dei media (CM/Rec(2018)1),

vista la risoluzione della conferenza ministeriale del Consiglio d'Europa dell'11 giugno 2021 sulla sicurezza dei giornalisti,

visto l'articolo del commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa dal titolo «Human Rights Comment: Time to take action against SLAPPs» (Commento sui diritti umani: è tempo di agire contro le SLAPP), pubblicato il 27 ottobre 2020,

vista la relazione annuale 2021 delle organizzazioni partner della piattaforma del Consiglio d'Europa per promuovere la protezione del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti,

viste le raccomandazioni e le relazioni dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, il rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione e altri organismi dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE),

visto lo studio della rete EU-CITZEN dal titolo «SLAPP in the EU context» (SLAPP nel contesto UE) del 29 maggio 2020 (6),

vista la richiesta di una direttiva anti-SLAPP da parte di una coalizione di organizzazioni non governative (7),

visto lo studio dal titolo «Il ricorso alle SLAPP per mettere a tacere giornalisti, ONG e società civile» del giugno 2021, commissionato dal dipartimento tematico del Parlamento europeo su richiesta della commissione giuridica,

vista la sua nota informativa dal titolo «Il valore aggiunto europeo di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali — valutazione preliminare» del 23 aprile 2020,

vista la sua risoluzione del 21 maggio 2013 sulla Carta dell'UE: stabilire norme per la libertà dei mezzi d'informazione in tutta l'UE (8),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (9),

vista la sua risoluzione del 19 aprile 2018 sulla necessità di istituire uno strumento europeo dei valori per sostenere le organizzazioni della società civile che promuovono i valori fondamentali all'interno dell'Unione europea a livello locale e nazionale (10),

vista la sua risoluzione del 19 aprile 2018 sulla protezione dei giornalisti investigativi in Europa: il caso dei giornalisti slovacchi Ján Kuciak e Martina Kušnírová (11),

vista la sua risoluzione del 3 maggio 2018 sul pluralismo e la libertà dei media nell'Unione europea (12),

vista la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sulla necessità di un meccanismo globale dell'UE per la protezione della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (13),

vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2019 sull'attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere nell'UE (14),

vista la sua risoluzione del 28 marzo 2019 sulla situazione dello Stato di diritto e della lotta contro la corruzione nell'UE, in particolare a Malta e in Slovacchia (15),

vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2019 sullo Stato di diritto a Malta dopo le recenti rivelazioni sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia (16),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sulla relazione annuale 2018 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia (17),

vista la sua risoluzione del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (18),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2020 sul rafforzamento della libertà dei media: protezione dei giornalisti in Europa, incitamento all'odio, disinformazione e ruolo delle piattaforme (19),

vista la sua risoluzione del 26 novembre 2020 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea — Relazione annuale 2018-2019 (20),

vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027, l'accordo interistituzionale, lo strumento dell'Unione europea per la ripresa e il regolamento sullo Stato di diritto (21),

vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2021 sulla proclamazione dell'Unione europea come zona di libertà per le persone LGBTIQ (22),

vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto (23),

vista la sua risoluzione del 29 aprile 2021 sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia e lo Stato di diritto a Malta (24),

vista la sua risoluzione del 19 maggio 2021 sugli effetti dei cambiamenti climatici sui diritti umani e il ruolo dei difensori dell'ambiente in tale ambito (25),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

viste le deliberazioni congiunte della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 58 del regolamento,

visto il parere della commissione per la cultura e l'istruzione,

vista la relazione della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0292/2021),

A.

considerando che i diritti alla libertà di espressione, all'informazione e alla partecipazione pubblica sono tra le pietre miliari della democrazia; che la libertà di espressione è indispensabile ai fini della realizzazione dei principi di trasparenza e responsabilità; che la partecipazione pubblica di una persona fisica o giuridica intesi a impegnarsi su una questione di interesse pubblico può esprimersi in una varietà di forme; che la partecipazione pubblica può includere l'esercizio online o offline del controllo pubblico e la diffusione di informazioni pubbliche, come le comunicazioni, le pubblicazioni o le opere giornalistiche, compresi i contenuti editoriali, le comunicazioni, le pubblicazioni o le opere di natura politica, scientifica, accademica, artistica, materiale di cronaca o satirico anche quando gli interessati sono, tra l'altro, figure aperte al controllo pubblico, nel contesto di interessi più ampi di una discussione aperta su temi politici; che le pubblicazioni che contribuiscono a dibattiti su questioni di interesse pubblico o di interesse generale godono di una soglia di protezione più alta; che i limiti di accettabilità delle critiche sono più estesi per le figure pubbliche, soprattutto per i politici e i funzionari statali;

B.

considerando che il giornalismo imparziale, professionale e responsabile indipendente, così come l'accesso a un'informazione pluralistica sono pilastri fondamentali della democrazia; che le informazioni, le relazioni, i pareri, le dichiarazioni, gli argomenti e altre affermazioni della società civile sono essenziali per far prosperare qualsiasi democrazia; che la limitazione dello spazio dedicato alla società civile in alcuni paesi è una questione che desta crescenti timori e può avere un impatto negativo sulle democrazie; che il giornalismo indipendente e di alta qualità e le organizzazioni della società civile svolgono un ruolo cruciale come custodi della democrazia e dello Stato di diritto, nel chiamare i detentori del potere a rendere conto delle proprie azioni e nel contrastare la disinformazione e la diffusione involontaria di notizie false, così come le ingerenze e le manipolazioni politiche straniere;

C.

considerando che negli ultimi anni i giornalisti e gli operatori dei mezzi d'informazione in Europa e all'estero subiscono crescenti minacce, attacchi fisici e assassinii a causa delle loro attività, soprattutto quando riguardano abusi di potere, corruzione, violazioni dei diritti fondamentali e attività criminali; sottolinea che l'esercizio effettivo della libertà di espressione richiede una serie di misure positive di protezione per i giornalisti, compresa la protezione della vita e le indagini sugli assassinii, nonché l'effettiva protezione delle loro fonti; osserva che tali minacce non sono solo di natura violenta e che le intimidazioni contro i giornalisti derivano anche da pressioni legali, politiche, socio-culturali ed economiche;

D.

considerando che il diritto alla libertà di espressione è un diritto fondamentale che deve essere esercitato con senso di dovere e responsabilità, tenendo conto del diritto fondamentale delle persone a ottenere informazioni imparziali, come anche del rispetto del diritto fondamentale a proteggere la propria reputazione (26) e la propria vita privata; che, nei casi di conflitto tra questi diritti, tutte le parti devono avere accesso ai tribunali se la situazione non è stata risolta in via amichevole;

E.

considerando che le azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP) sono procedimenti legali o altre azioni legali (ad esempio ingiunzioni, congelamento di beni) presentate da entità private e da singoli, e anche da funzionari pubblici, enti pubblici ed entità soggette al controllo pubblico, nei confronti di uno o più individui o gruppi, basate su una varietà di basi giuridiche soprattutto di diritto civile e penale, nonché la minaccia di tali azioni, aventi lo scopo di impedire le indagini e la segnalazione di violazioni del diritto dell'Unione e nazionale, di corruzione o di altre pratiche abusive, o di ostacolare o mettere a repentaglio in altro modo la partecipazione pubblica; che ciò ha un impatto diretto e dannoso sulla partecipazione democratica, sulla resilienza delle società e sul dialogo ed è contrario ai valori sanciti dall'articolo 2 TUE;

F.

considerando che la partecipazione pubblica comprende, ma non si limita a, indagare, parlare, segnalare o denunciare in altro modo questioni di interesse pubblico, tra le altre cose le pratiche che minacciano i diritti e le libertà fondamentali, la democrazia, lo Stato di diritto o il buon governo, e le attività di sostegno attraverso l'esercizio delle libertà civili come la libertà di associazione, la libertà di riunione pacifica e la libertà di espressione e d'informazione;

G.

considerando che le vittime di SLAPP sono più comunemente citate in giudizio per aver espresso opinioni critiche sul comportamento, o per aver denunciato illeciti, di società o autorità, nonché di funzionari pubblici, enti pubblici ed entità soggette al controllo pubblico, attraverso forme di espressione online o offline, o come ritorsione per il loro coinvolgimento in campagne, istanze giudiziarie, azioni o proteste; che le SLAPP sono comunemente caratterizzate da istanze prive di fondamento giuridico, sono palesemente infondate, da uno squilibrio di potere e dall'abuso di diritti o sviamento di procedura da parte del ricorrente che avanza pretese eccessive laddove il convenuto sta esercitando un diritto tutelato dalla legge, sfruttando pertanto il processo giudiziario per scopi diversi dall'esercitare realmente un diritto;

H.

considerando che, secondo le organizzazioni della società civile, i rappresentanti accademici, i professionisti legali e le vittime che operano in quest'ambito, le SLAPP stanno diventando sempre più sofisticate e più efficaci, e che tra suddette tecniche vi è quella di intentare cause multiple nei confronti della stessa persona per lo stesso argomento, il che significa che l'imputato deve gestire la difesa e il trattamento delle cause contemporaneamente e in parallelo, incrementando i costi in maniera sproporzionata; che le SLAPP sono spesso basate su denunce di diffamazione o calunnia, che costituiscono ancora reati nella maggior parte degli Stati membri, e che le vittime di SLAPP si trovano ad affrontare accuse penali e sono citate in giudizio per la responsabilità civile presumibilmente derivante dalla stessa condotta; che le SLAPP spesso violano il diritto delle vittime alla difesa riconosciuto dalla Carta, con possibili ripercussioni anche sul loro diritto a un equo processo e la presunzione di innocenza;

I.

considerando che la mancanza di un approccio giuridico e giudiziario coerente e globale all'interno dell'Unione non consente di identificare rapidamente e affrontare efficacemente le cause SLAPP; che il livello di protezione contro le cause SLAPP rimane molto frammentato negli Stati membri, vanificando la certezza del diritto e il diritto delle vittime di SLAPP a mezzi di ricorso effettivi; che una tra le principali sfide nella stesura della legislazione anti-SLAPP è rappresentata dalle modalità per trattare le richieste abusive, senza pregiudicare i diritti dei ricorrenti che derivano dalle costituzioni degli Stati membri e dai loro obblighi a norma della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti umani;

J.

considerando che dai fatti emerge che le SLAPP sono diventate una pratica sempre più diffusa, come dimostrano molti casi in tutta l'Unione, ad esempio il terrificante caso della giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia, che avrebbe dovuto affrontare 47 cause di diffamazione civile e penale (con conseguente congelamento dei suoi beni) in diverse giurisdizioni il giorno del suo assassinio, fortemente condannato, il 16 ottobre 2017, e le cause che i suoi eredi continuano ad affrontare; che altri casi rappresentativi e allarmanti contro i giornalisti e i media indipendenti includono Realtid Media, che ha subito ripetute minacce di azioni legali in una giurisdizione diversa da quella in cui ha avuto luogo la segnalazione in questione, e Gazeta Wyborcza, che continua a essere periodicamente citato in giudizio da una serie di enti e funzionari pubblici;

K.

considerando che le SLAPP sono frequentemente utilizzate dalle autorità pubbliche o dai loro delegati, come i media finanziati dallo Stato, le ONG finanziate dallo Stato o le aziende di proprietà dello Stato;

L.

considerando che le SLAPP possono rappresentare un mezzo per limitare a livello sistemico il pluralismo dei media, esercitando un effetto intimidatorio sui media indipendenti; che le SLAPP sono deliberatamente avviate con l'intento di rendere il contenzioso costoso, prolungato nel tempo e complicato per i convenuti, anche intimidendo e consumando le risorse finanziarie e psicologiche delle loro vittime; che le SLAPP non hanno un impatto negativo solo sulle vittime, ma anche sulle loro famiglie e in generale sulla partecipazione pubblica;

M.

considerando che il riferimento alle vittime e agli obiettivi delle SLAPP riguarda giornalisti, editori e organizzazioni dei media, gli esponenti del mondo accademico, le ONG, la società civile e altri attori impegnati nella partecipazione pubblica, come quelli che si occupano di diritti umani e questioni ambientali;

N.

considerando che le SLAPP all'interno dell'Unione sono spesso di natura transfrontaliera, il che comporta ritardi nella pubblicazione delle notizie o informazioni incomplete, come dimostrano molti casi, spesso relativi ai diritti umani o alla protezione ambientale, frode finanziaria e/o corruzione, e che rappresentano un evidente tentativo di ritardare la pubblicazione delle informazioni, ostacolando o screditando il lavoro dei singoli giornalisti e delle entità editoriali, privando così i cittadini del loro diritto all'informazione, con un impatto sul pluralismo, la libertà e la diversità dei media; che le SLAPP e le minacce di SLAPP possono essere presentate anche nei confronti degli organi di controllo pubblico all'interno dell'Unione anche da attori in paesi terzi e dinanzi a tribunali di paesi terzi;

O.

considerando che le cause interne SLAPP sono sempre più utilizzate all'interno degli Stati membri, allo scopo di limitare la libertà di parola e il diritto all'informazione, provocando un effetto intimidatorio contro le vittime di SLAPP, con lo scopo di consumare le risorse finanziarie e psicologiche delle loro vittime in modo da costringerle a non denunciare questioni di interesse pubblico;

P.

considerando che la mancanza di una legislazione vincolante in qualsiasi Stato membro sulle SLAPP e le disposizioni nazionali in materia di diffamazione, spesso ambigue e generali in tale contesto, nonché di sanzioni severe anche di natura penale, contribuiscono in modo significativo all'aumento del numero di queste cause abusive e alla conseguente intimidazione delle vittime;

Q.

considerando che la criminalizzazione dei giornalisti per le loro attività è una questione particolarmente grave; che la diffamazione penale è ancora in vigore in 23 Stati membri, nonostante i ripetuti appelli per la sua abolizione da parte, tra le altre organizzazioni, delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'OSCE, e di prestigiose ONG come Index on Censorship, International Press Institute e Committee to Protect Journalists;

R.

considerando che le misure non vincolanti sono misure complementari benaccette a corredo di una proposta legislativa e della revisione di determinati diritti internazionali privati attualmente in vigore, tuttavia da sole non forniscono una protezione giudiziaria completa;

S.

considerando che l'informazione sulle SLAPP assume un ruolo cruciale nel sensibilizzare sulla questione sia il pubblico che i professionisti legali, in particolare i giudici e gli avvocati;

T.

considerando che, laddove le cause SLAPP siano emesse da funzionari pubblici, enti pubblici ed entità soggette al controllo pubblico, quali le imprese statali, si trasformano in uno strumento di esercizio del potere politico e il danno sopportato dalle vittime di SLAPP può essere addirittura maggiore;

Effetti sui diritti fondamentali e sullo Stato di diritto

1.

sottolinea che le SLAPP hanno natura vessatoria, rappresentano un attacco diretto all'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e sono finalizzate a mettere a tacere la diversità di pensiero critico e di opinione pubblica, anche mediante autocensura giornalistica; sottolinea che i diritti fondamentali e la democrazia sono connessi alla difesa dello Stato di diritto, e che limitare la libertà dei media e la partecipazione democratica del pubblico, comprese le libertà di espressione e di informazione, di riunione e di associazione, equivale a minacciare i valori dell'Unione quali sanciti dall'articolo 2 TUE; ritiene che le SLAPP siano particolarmente preoccupanti se finanziate direttamente o indirettamente dai bilanci statali e se combinate con altre misure statali indirette e dirette contro i media indipendenti, il giornalismo indipendente e la società civile; accoglie con favore il fatto che la relazione 2020 della Commissione sullo Stato di diritto include le SLAPP nella sua valutazione della libertà dei media e del pluralismo nell'Unione, e che suddetta relazione definisce misure concrete e le migliori pratiche per contrastarle; chiede che le future relazioni annuali includano una valutazione approfondita dell'ambiente giuridico per i media, e del giornalismo investigativo in particolare e che esamini più accuratamente le sfide che riguardano i giornalisti e la società civile e il potenziale effetto intimidatorio delle SLAPP nei loro confronti; sottolinea che le cause SLAPP rappresentano una minaccia alla libertà e al pluralismo dei media; invita la Commissione a formulare altresì raccomandazioni specifiche per paese e a valutarne i progressi, anche su questioni riguardanti la situazione della libertà dei media negli Stati membri;

2.

esprime preoccupazione per la limitazione dello spazio per le organizzazioni della società civile e le minacce ai giornalisti i quali riferiscono su importanti questioni di interesse pubblico che sono critiche nei confronti dei membri potenti della società, nonché per il crescente uso di SLAPP come strumento per mettere a tacere e intimidire le vittime di SLAPP; esorta gli Stati membri a includere l'alfabetizzazione mediatica e il pensiero critico nei programmi scolastici nazionali e a collaborare a stretto contatto con i giornalisti a tutti i livelli della società, specialmente con i giovani e con chi è vulnerabile alla disinformazione, alla diffusione involontaria di notizie false e alla manipolazione; accoglie con favore l'introduzione di nuove azioni per migliorare la libertà dei media, il giornalismo di qualità e l'alfabetizzazione mediatica nell'ambito della sezione transettoriale del programma Europa creativa;

3.

rammenta che l'obbligo degli Stati membri di favorire l'esercizio dei diritti di libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione include il dovere di stabilire e mantenere un ambiente favorevole ai fini della partecipazione pubblica e degli organi di controllo pubblico; sottolinea l'importanza che tutti gli attori che si impegnano nella partecipazione pubblica siano in grado di agire liberamente e senza il timore di poter essere sottoposti a minacce, atti di intimidazione o violenze; sottolinea che gli Stati membri devono altresì garantire il diritto dei giornalisti a proteggere le loro fonti;

Effetti sul mercato interno

4.

sottolinea che anche la partecipazione del pubblico svolge un ruolo determinante ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, nonché dell'applicazione della legislazione e delle politiche dell'Unione, in quanto è spesso attraverso di essa che le violazioni del diritto dell'Unione, tra cui le violazioni dei diritti fondamentali, la corruzione e altre pratiche che pregiudicano il corretto funzionamento del mercato interno sono rese note al pubblico; sottolinea che le misure di protezione contro la pratica delle cause SLAPP sono essenziali per affrontare i rischi posti da tale pratica abusiva all'applicazione del diritto e delle politiche dell'UE;

5.

sottolinea che l'uso delle SLAPP ha un impatto negativo sul godimento delle libertà del mercato interno da parte degli individui e delle organizzazioni impegnati nella partecipazione pubblica e che sono vulnerabili a tali istanze, poiché l'assenza di un uguale livello di protezione contro di esse negli Stati membri potrebbe scoraggiarli dall'operare con fiducia in tutta l'Unione; sottolinea, inoltre, che le cause SLAPP o le minacce di SLAPP sono contrarie all'effettivo godimento dei diritti alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi, per via del loro effetto intimidatorio in particolare sui giornalisti, i quali potrebbero autocensurarsi anziché segnalare questioni di interesse pubblico in altri Stati membri, poiché corrono il rischio poi di affrontare SLAPP all'interno di sistemi giuridici diversi e sconosciuti;

6.

richiama l'attenzione sul fatto che il pluralismo e la diversità dei media sono a rischio laddove l'esistenza stessa dei fornitori di mezzi d'informazione di piccole dimensioni sia stata minacciata deliberatamente di danni sproporzionati da parte degli attori attraverso il turismo della diffamazione.

7.

ritiene a tal fine che, contribuendo all'applicazione del diritto dell'Unione e preservando l'efficace funzionamento dei sistemi giudiziari nazionali e dello spazio comune di cooperazione giudiziaria, la protezione dalle azioni legali SLAPP contribuirebbe sostanzialmente al corretto funzionamento del mercato interno;

Effetti sui sistemi di giustizia

8.

sottolinea che le SLAPP non solo compromettono gravemente il diritto di accesso alla giustizia delle vittime di SLAPP, e dunque lo Stato di diritto, bensì costituiscono un'utilizzazione abusiva dei sistemi giudiziari e dei quadri giuridici degli Stati membri, in particolare ostacolando la capacità degli Stati membri di affrontare con successo le attuali sfide comuni delineate nel quadro di valutazione della giustizia, come la durata dei procedimenti e la qualità dei sistemi giudiziari, nonché la gestione del carico burocratico e l'arretrato giudiziario; rammenta che un apparato giudiziario efficiente e indipendente emette sentenze senza indebiti ritardi e gestisce le risorse giudiziarie in modo tale da massimizzare l'efficienza, e che ciò può avvenire solamente se i giudici e gli organi giudiziari svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e in modo imparziale e non sono gravati dalla gestione di istanze infondate che vengono poi respinte come abusive e prive di legittimità giuridica; ritiene che il rapido respingimento di una causa SLAPP potrebbe basarsi su criteri oggettivi quali, per esempio, il numero e la natura delle querele o ricorsi presentati dal ricorrente, la scelta della giurisdizione adita e della legge applicabile al caso, un palese e gravoso squilibrio di potere tra ricorrente e convenuto; sottolinea pertanto che le SLAPP ostacolano gravemente l'effettivo accesso alla giustizia, compromettendo potenzialmente il diritto a un processo equo;

9.

sottolinea che l'indipendenza della magistratura è parte integrante del processo decisionale giudiziario ed è un requisito che deriva dal principio della tutela giurisdizionale effettiva sancito dall'articolo 19 TUE; esprime preoccupazione per gli sforzi dei governi di taluni Stati membri volti a indebolire la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura, nonché a utilizzare le SLAPP per mettere a tacere le voci critiche;

10.

sottolinea che l'indipendenza, la qualità e l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali sono essenziali per il conseguimento di una giustizia effettiva; sottolinea che la disponibilità del patrocinio a spese dello Stato e il livello delle spese legali possono avere un forte impatto sull'accesso alla giustizia; sottolinea che la Carta ha lo stesso valore giuridico dei trattati; osserva che, conformemente agli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea, la Carta è applicata dalle autorità giudiziarie degli Stati membri solo contestualmente all'attuazione di atti giuridici dell'Unione, ma che è tuttavia importante, ai fini della promozione di una cultura giuridica, giudiziaria e dello Stato di diritto comune, che i diritti sanciti dalla Carta siano sempre tenuti in considerazione;

Incitamento all'odio

11.

sottolinea che negli ultimi anni l'incitamento all'odio e la discriminazione nei media, sia online che offline, nonché la violenza online, nei confronti dei giornalisti, delle ONG, del mondo accademico, dei difensori dei diritti e di altri attori della società civile, compresi i difensori dei diritti LGBTIQ, delle questioni legate all'uguaglianza di genere, alla religione e al credo, si sono sempre più diffusi, minacciando così la libertà dei media, la libertà di espressione, di informazione e di riunione, nonché la sicurezza pubblica; ricorda che l'incitamento all'odio online può incitare alla violenza offline; ricorda la necessità di promuovere il codice di condotta della Commissione contro l'incitamento all'odio online; pone in rilievo il fatto che le giornaliste subiscono le stesse pressioni dei loro colleghi per quanto concerne le questioni relative ai contenuti, ma sono più spesso vittime di violenze e molestie sessuali;

12.

sottolinea l'importanza di norme comuni europee e di un approccio coordinato per far fronte all'incitamento all'odio, in particolare nell'ambiente online;

La situazione nell'Unione

13.

sottolinea che le SLAPP sono spesso prive di legittimità, infondate o basate su rivendicazioni esagerate e spesso abusive, e che non sono avviate allo scopo di ottenere un risultato giudiziario favorevole, bensì piuttosto per intimidire, screditare professionalmente, molestare, indebolire, esercitare pressione psicologica o consumare le risorse finanziarie dei soggetti contro cui si rivolgono, con l'obiettivo ultimo di ricattarli e costringerli al silenzio attraverso la procedura giudiziaria stessa; sottolinea che le SLAPP non causano solo un onere finanziario, ma hanno anche terribili conseguenze psicologiche per le vittime e i loro familiari, aggravate dal fatto che questi ultimi possono ereditare i procedimenti abusivi alla morte della vittima; sottolinea che le SLAPP hanno un enorme effetto intimidatorio, che porta all'autocensura, a reprimere la partecipazione alla vita democratica, oltre che a scoraggiare altre persone dal riferire su questioni analoghe, dall'accedere a queste professioni o dall'impegnarsi con le attività connesse pertinenti;

14.

sottolinea che le parti che ricorrono alle SLAPP per lo più usano e abusano delle leggi penali sulla diffamazione, delle cause civili per diffamazione, protezione della propria reputazione o dei diritti di proprietà intellettuale come il diritto d'autore; osserva tuttavia che ricorrono in modo scorretto anche a una serie di altri strumenti per mettere a tacere la partecipazione pubblica, come le sanzioni disciplinari (licenziamento), le responsabilità penali di frode fiscale, le procedure di audit fiscale e le norme in materia di protezione dei dati;

15.

deplora il fatto che i giornalisti abbiano pagato con la loro stessa vita per il semplice fatto di fare il loro lavoro e di essere i custodi delle nostre democrazie;

16.

sottolinea che uno squilibrio di potere tra il ricorrente e il convenuto, in particolare in termini di risorse finanziarie, e richieste di risarcimento per danni imprevedibilmente elevate causati da atti quali la diffamazione, sono una caratteristica comune delle SLAPP;

17.

sottolinea, a tale riguardo, l'assenza di una legislazione sulle garanzie minime finalizzate a prevenire potenziali vittime di SLAPP e atte a garantire il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le giurisdizioni degli Stati membri; sottolinea che l'indipendenza della magistratura è fondamentale per evitare che i membri di governo, gli enti pubblici e le autorità pubbliche intentino azioni SLAPP contro persone e organizzazioni che partecipano legittimamente al dibattito pubblico; sottolinea a questo proposito la necessità di misure concrete finalizzate a creare e a mantenere un ambiente sicuro per i giornalisti e i lavoratori dei media; invita gli Stati membri a garantire il pluralismo dei media e la trasparenza della proprietà nel settore dei media; invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare un quadro giuridico ambizioso, solido ed esaustivo nella sua futura legge sulla libertà dei media; riconosce che il passaggio al digitale ha profondamente modificato il panorama dei media; invita tutti gli Stati membri ad attuare rapidamente la direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (27) nella sua versione del 2018 integralmente rivista; accoglie con favore l'istituzione del gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA) e incoraggia la cooperazione tra gli organismi di regolamentazione dell'audiovisivo nel mercato interno, nonché con altri organismi di regolamentazione pertinenti per le attività di notizie online;

18.

è consapevole del fatto che le vittime o le potenziali vittime dei processi SLAPP al momento ricevono assistenza, in termini economici e psicologici, solamente da altri colleghi che hanno affrontato situazioni simili o che conoscono il carattere e le procedure dei processi SLAPP, affinché possano comprendere ed eventualmente contestare tali azioni legali; ritiene tuttavia che, per quanto encomiabile, tale aiuto sia insufficiente e che occorra adottare ulteriori misure;

19.

elogia l'importante e utile lavoro svolto dalla società civile nel generare consapevolezza sugli effetti dannosi delle SLAPP e per il sostegno offerto alle vittime e ai potenziali obiettivi delle SLAPP;

20.

è allarmato per il fatto che la pandemia di COVID-19 abbia avuto un impatto sull'intero settore dei media, in particolare in termini di calo delle entrate e deterioramento delle condizioni di lavoro dei giornalisti, aumentando così potenzialmente la loro vulnerabilità alle SLAPP; avverte che i governi hanno sfruttato l'emergenza della COVID-19 come pretesto per attuare misure restrittive che limitano la libertà di espressione;

SLAPP a livello globale

21.

si rammarica che nessuno Stato membro abbia finora adottato una normativa mirata per fornire protezione contro le SLAPP; osserva tuttavia che la legislazione anti-SLAPP risulta particolarmente sviluppata in alcuni Stati degli Stati Uniti e in Canada, nonché in Australia; incoraggia la Commissione ad analizzare le migliori pratiche anti-SLAPP attualmente applicate al di fuori dell'UE, che potrebbero fornire una preziosa ispirazione per le misure legislative e non legislative dell'Unione in materia; sottolinea l'importanza di un comune approccio dell'Unione a impegnarsi in una legislazione che sia quanto più ambiziosa possibile e nelle migliori pratiche attualmente in vigore per scoraggiare l'uso delle SLAPP nell'Unione;

Necessità di un'azione legislativa

22.

concorda con le numerose organizzazioni della società civile, i rappresentanti accademici, professionisti legali e vittime che sottolineano la necessità di un'azione legislativa contro il crescente problema delle SLAPP; chiede pertanto che i regolamenti Bruxelles I e Roma II siano modificati con urgenza per evitare il «turismo della diffamazione» o il «forum shopping», stabilendo che il foro competente e la legge applicabile alle cause penali o cause civili in materia di diffamazione, danno di immagine e protezione della propria reputazione, sia, in linea di principio, quella del luogo in cui il convenuto ha la propria residenza abituale, tra cui l'introduzione di una norma uniforme e prevedibile applicabile in materia di diffamazione; sollecita con urgenza la Commissione a presentare proposte di una legislazione vincolante a livello dell'Unione su garanzie comuni ed efficaci per le vittime di SLAPP in tutta l'Unione, anche mediante una direttiva avente lo scopo di istituire norme minime per la protezione contro le SLAPP, nel rispetto dei diritti e dei principi sanciti dalla Carta; sostiene che senza tale azione legislativa, le SLAPP continueranno a minacciare la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali di libertà di espressione, associazione e riunione pacifica, e informazione nell'Unione; teme che, se le disposizioni dovessero riguardare esclusivamente la diffamazione, sarebbe possibile continuare a ricorrere alle azioni basate su altre questioni civili o procedure penali su iniziativa di richiedenti con sede all'interno o al di fuori dell'Unione;

Base giuridica

23.

afferma che le misure legislative a livello dell'Unione potrebbero basarsi sull'articolo 81 TFUE (per le cause civili transfrontaliere) e sull'articolo 82 TFUE (per le cause penali), e separatamente sull'articolo 114 TFUE per tutelare la partecipazione pubblica al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno denunciando la corruzione e altre pratiche abusive; afferma che quest'ultima misura potrebbe altresì affrontare le SLAPP, intese come azioni legali utilizzate per scopi diversi dall'affermare o esercitare realmente un diritto, nel tentativo di impedire le indagini e la segnalazione di violazioni del diritto dell'Unione utilizzando un approccio analogo a quello che comporta l'adozione della direttiva (UE) 2019/1937 (direttiva sugli informatori); ritiene che le basi giuridiche di cui sopra potrebbero affrontare le SLAPP combinate di cause penali e civili, sebbene mediante distinti strumenti legislativi; chiede garanzie efficaci contro le SLAPP in tutta l'Unione sulla base di tali proposte della Commissione congiuntamente alle azioni degli Stati membri, per garantirne l'applicazione anche ai casi nazionali;

Norme di protezione generali e giustizia civile

24.

ritiene essenziale adottare un provvedimento legislativo che protegga il ruolo delle vittime di SLAPP allo scopo di prevenire, segnalare e denunciare le violazioni del diritto dell'Unione e a garanzia del buon funzionamento del mercato interno e del pieno rispetto dei diritti fondamentali; esorta la Commissione a presentare una proposta di legge che stabilisca le garanzie comuni per le persone che indagano, riferiscono o denunciano tali questioni di interesse pubblico;

25.

sollecita la Commissione a presentare una proposta relativa a un provvedimento per affrontare i casi di SLAPP, come le norme sul rapido respingimento delle SLAPP e altre azioni in tribunale aventi lo scopo di impedire la partecipazione pubblica, che dovrebbe includere sanzioni adeguate ad esempio sanzioni civili o ammende amministrative, la valutazione dell'elemento abusivo anche nei casi in cui le azioni legali non siano archiviate, i costi e i danni subiti dalla vittima (economici, alla reputazione, psicologici e di altra natura); sottolinea che le modalità di richiesta di rapido respingimento dovrebbero tenere conto delle sfide affrontate dalle vittime di SLAPP, in particolare prevedendo che il ricorrente giustifichi il motivo per cui l'azione non è abusiva, assegnando le spese procedurali al ricorrente e garantendo sostegno al convenuto; incoraggia vivamente gli Stati membri ad applicare tali garanzie di procedura civile anche ai casi di SLAPP nazionali e non solo ai casi transfrontalieri; invita la Commissione, inoltre, ad affrontare le questioni che danno origine al «forum shopping» e al «turismo della diffamazione» nella prossima revisione dei regolamenti Bruxelles I e Roma II, tenendo altresì conto dei lavori svolti alla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato; invita la Commissione, infine, a sensibilizzare i giudici e i procuratori in tutta l'Unione in materia di SLAPP, con informazioni sulla necessità di un rapido respingimento di tali procedimenti e sulla corretta applicazione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla diffamazione;

26.

rammenta che il principio della res judicata impedisce agli iniziatori di una SLAPP di intraprendere altre azioni relative agli stessi fatti e contro le stesse parti; ritiene che, nell'esaminare una richiesta relativa alle SLAPP, i tribunali dovrebbero tenere debitamente conto del fatto che una parte ha precedentemente avviato una SLAPP (anche quando i fatti e le parti non sono esattamente gli stessi, ma sono simili e/o collegati);

27.

ritiene che una revisione delle normative stabilite dal regolamento Bruxelles I dovrebbe tradursi in una revisione equivalente della Convenzione di Lugano al fine di assicurare un'applicazione coesiva del diritto internazionale sulla giurisdizione nelle questioni civili e commerciali oltre l'Unione e laddove siano coinvolti cittadini dell'Unione;

Giustizia penale

28.

sollecita la Commissione ad affrontare la gravità delle SLAPP portate avanti mediante procedimenti penali presentando una proposta di provvedimenti per garantire che la diffamazione e la calunnia, che costituiscono reato nella maggior parte degli Stati membri, non possano essere utilizzate ai fini delle azioni SLAPP mediante accusa pubblica o privata; sottolinea gli appelli del Consiglio d'Europa e dell'OSCE per la depenalizzazione della diffamazione; invita la Commissione ad affrontare le SLAPP come azioni legali utilizzate per scopi diversi dall'affermare o esercitare realmente un diritto; osserva che gli imputati spesso affrontano accuse penali e allo stesso tempo sono citati in giudizio per la responsabilità civile presumibilmente derivanti dalla stessa condotta e invita la Commissione a introdurre garanzie procedurali minime comuni contro le SLAPP combinate;

29.

rammenta che, inerente al diritto a un processo equo stabilito dall'articolo 47 della Carta e al cuore dello stesso, si trova il concetto di parità delle armi tra le parti nei procedimenti amministrativi, civili e penali; esprime il proprio timore circa il fatto che lo squilibrio di potere e di risorse tra le parti nei casi SLAPP comprometta la parità delle armi e, dunque, il diritto a un processo equo;

Interesse legittimo dei ricorrenti

30.

dichiara che un processo equo e tempestivo e la protezione equilibrata dei diritti legittimi, come il diritto a proteggere la propria reputazione, derivanti dal diritto dell'Unione deve essere garantita dai tribunali degli Stati membri e non può essere messa a repentaglio, compresi i diritti abitualmente citati nelle azioni legali abusive; sottolinea, pertanto, che le misure anti-SLAPP non devono in alcun modo pregiudicare le azioni del tribunale né il diritto di accesso alla giustizia dei ricorrenti; ribadisce, allo stesso tempo, che è necessario impedire qualsiasi uso abusivo dei sistemi di giustizia e di tali diritti in modo manifestamente contrario all'intenzione del legislatore nel conferirli alle persone fisiche o giuridiche per garantire il diritto a un processo equo; ritiene che a tal fine siano necessarie garanzie non solo per proteggere le vittime di SLAPP, bensì anche per prevenire e sanzionare l'uso improprio delle misure contro le SLAPP, ad esempio nei casi in cui i governi autoritari impieghino clausole anti-SLAPP quale arma per proteggere le loro ONG contro le legittime cause per diffamazione; osserva che prevenire tali abusi sia altrettanto necessario per la corretta e uniforme applicazione del diritto dell'Unione, salvaguardandone così l'efficacia;

Possibili misure non vincolanti

31.

sottolinea l'urgente necessità di un solido fondo a sostegno delle vittime di SLAPP e delle organizzazioni che le sostengono, posto che i fondi siano direttamente utilizzati per le spese legali o per fornire assistenza legale e sostegno psicologico; sottolinea l'importanza per le vittime e le potenziali vittime di SLAPP di disporre di informazioni chiare e accessibili su questi tipi di casi, sul sostegno e sull'assistenza legale, tra cui sostegno psicologico per le vittime e i membri delle loro famiglie;

32.

ritiene che il sostegno a organismi indipendenti che possano ascoltare le denunce e fornire assistenza alle potenziali vittime di SLAPP e un'adeguata formazione di giudici e avvocati possano contribuire in modo sostanziale a consolidare le conoscenze e le capacità di individuare e affrontare le SLAPP come cause utilizzate per scopi diversi dall'affermare o esercitare realmente un diritto, e le relative minacce;

33.

ritiene necessario raccogliere dati sui casi di SLAPP e aumentare la consapevolezza sulla natura e sugli effetti pregiudizievoli delle stesse;

34.

accoglie con favore la raccomandazione della Commissione relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell'empowerment dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell'Unione europea (C/2021/6650); nota il crescente ricorso a liberi professionisti, soprattutto a giovani giornalisti e professionisti della comunicazione a inizio carriera, per la copertura di zone ad alto rischio e di conflitto; esprime il proprio timore circa le precarie condizioni lavorative e il deterioramento delle condizioni di sicurezza nelle quali i liberi professionisti operano nelle zone ad alto rischio e di conflitto; invita gli Stati membri a dare piena attuazione alla raccomandazione del Consiglio d'Europa sulla tutela del giornalismo e la sicurezza di giornalisti e altri operatori dei media;

Complementarità con altri strumenti e politiche

35.

ritiene che le nuove misure anti-SLAPP legislative e non legislative dovrebbero completare gli altri strumenti e le altre politiche dell'UE; accoglie con favore la strategia dell'Unione contro la criminalità organizzata 2021-2025, e chiede di intensificare gli sforzi in questo senso; osserva che le misure legislative e quelle non vincolanti non possono essere efficaci negli Stati membri in cui vi siano timori circa l'indipendenza della magistratura o la lotta contro la corruzione; ribadisce a tale fine la necessità fondamentale di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, come proposto dal Parlamento;

36.

rammenta l'importanza del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, che si applica a tutti gli stanziamenti di impegno e di pagamento a partire dal 1o gennaio 2021; sottolinea che gli interessi economici dell'Unione devono essere protetti in linea con i valori e gli impegni dell'UE e che la Commissione dovrebbe ricorrere al regime di condizionalità se gli Stati membri non tutelano tali valori; loda, a tale proposito, l'importante lavoro svolto dai giornalisti investigativi che denunciano i casi di abusi dei fondi dell'UE e sottolinea l'importanza per i giornalisti di esercitare la propria professione senza essere pregiudicati dalle SLAPP;

37.

sottolinea che le misure a livello dell'Unione per combattere le SLAPP dovrebbero essere complementari e coerenti con strumenti disponibili, come il meccanismo di protezione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, le politiche di lotta alla corruzione e gli attuali programmi finanziari a sostegno della società civile e dei sistemi giudiziari;

38.

sottolinea che la lotta contro la corruzione è essenziale per preservare la democrazia, i diritti fondamentali e lo Stato di diritto, poiché la corruzione, che può assumere molte forme, pregiudica i nostri valori, il buon funzionamento degli Stati e consente il crimine organizzato;

39.

invita la Commissione a rafforzare, nel quadro del meccanismo annuale su democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, un dialogo regolare, inclusivo e strutturato con le autorità nazionali, le ONG, le associazioni professionali e altri attori al fine di proteggere e supportare i giornalisti e altri rappresentanti della società civile a rischio di SLAPP, prosecuzione o molestia;

o

o o

40.

invita la Commissione a presentare proposte sulla base dell'allegato alla presente risoluzione;

41.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.

(2)  GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1.

(3)  GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17.

(4)  GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1.

(5)  GU L 156 del 5.5.2021, pag. 21.

(6)  https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/ad-hoc-literature-review-analysis-key-elements-slapp_en.pdf

(7)  https://rsf.org/en/news/rsf-and-60-other-organisations-call-eu-anti-slapp-directive

(8)  GU C 55 del 12.2.2016, pag. 33.

(9)  GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.

(10)  GU C 390 del 18.11.2019, pag. 117.

(11)  GU C 390 del 18.11.2019, pag. 111.

(12)  GU C 41 del 6.2.2020, pag. 64.

(13)  GU C 363 del 28.10.2020, pag. 45.

(14)  GU C 449 del 23.12.2020, pag. 102.

(15)  GU C 108 del 26.3.2021, pag. 107.

(16)  GU C 255 del 29.6.2021, pag. 22.

(17)  GU C 388 del 13.11.2020, pag. 100.

(18)  GU C 395 del 29.9.2021, pag. 2.

(19)  GU C 425 del 20.10.2021, pag. 28.

(20)  GU C 425 del 20.10.2021, pag. 107.

(21)  GU C 445 del 29.10.2021, pag. 15.

(22)  Testi approvati, P9_TA(2021)0089.

(23)  Testi approvati, P9_TA(2021)0103.

(24)  Testi approvati, P9_TA(2021)0148.

(25)  Testi approvati, P9_TA(2021)0245.

(26)  Articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(27)  GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.


ALLEGATO

1.     Un pacchetto di misure vincolanti e non vincolanti

Misure legislative — un pacchetto che affronti le SLAPP, compresi meccanismi di rapido respingimento , dovrebbe includere proposte:

di regole generali che forniscano protezione contro le SLAPP; di una legislazione specifica che stabilisce norme minime comuni sulle misure di sostegno e deterrenti che forniscano protezione contro le SLAPP;

che affrontino specificamente questioni di giustizia civile; che gli Stati membri siano fortemente incoraggiati ad applicare anche ai casi nazionali di SLAPP e al diritto internazionale privato, compresa la cooperazione giudiziaria e il forum shopping;

che affrontino in particolare questioni di giustizia penale.

Misure non legislative — il pacchetto dovrebbe inoltre includere:

un'adeguata formazione dei giudici e degli operatori della giustizia in materia di SLAPP;

la valutazione dell'interazione tra diversi settori del diritto, come le leggi nazionali sui media e le leggi costituzionali in tale contesto;

un fondo specifico dell'Unione destinato a offrire sostegno alle vittime di SLAPP e ai loro familiari, anche in termini di assistenza finanziaria, assistenza legale e sostegno psicologico;

sostegno a organismi indipendenti (come i difensori civici) in grado di trattare le denunce di persone minacciate o che affrontano SLAPP, e di fornire loro assistenza, nonché agli organismi di autoregolamentazione dei media;

un registro dell'Unione relativo alle decisioni giudiziarie pertinenti accessibile al pubblico;

uno sportello unico/centro di supporto, sostenuto da reti nazionali dedicate di avvocati, operatori della giustizia e psicologi specializzati, a cui le vittime di SLAPP possano rivolgersi e dove possano ricevere orientamenti e facile accesso alle informazioni sulle SLAPP e al sostegno contro le SLAPP, anche per quanto riguarda la «prima assistenza», l'assistenza legale, il sostegno finanziario e psicologico, anche attraverso reti di interscambio fra pari.

2.     Norme generali

Una proposta legislativa relativa a una misura di protezione generale avrebbe il duplice scopo di tutelare, in linea con i diritti e i principi fondamentali riconosciuti in particolare dalla Carta, le persone che indagano, denunciano o espongono questioni di interesse pubblico che riguardano violazioni del diritto dell'Unione, tra cui pratiche abusive che non appaiono illecite ma vanificano l'oggetto o lo scopo della legge, nonché di tutelare il buon funzionamento del mercato interno.

La misura legislativa dovrebbe anche prevedere:

(a)

una chiara definizione di SLAPP, compresa la definizione di partecipazione pubblica su questioni di interesse pubblico;

(b)

norme in materia di riservatezza delle indagini e delle relazioni, comprese le fonti di informazione;

(c)

norme sul divieto di ritorsione e sanzioni efficaci e dissuasive contro le azioni SLAPP;

(d)

norme che prevengano l'uso improprio delle misure previste contro le SLAPP;

(e)

misure di sostegno, tra cui:

(i)

assistenza efficace, informazioni e consigli pratici e sostegno forniti da uno sportello unico per la «prima assistenza» alle vittime di SLAPP;

(ii)

assistenza legale e finanziaria;

(f)

misure efficaci contro la ritorsione derivante da squilibri di potere tra le parti e che consentano di riparare i potenziali danni subiti.

3.     Procedura civile

Una proposta legislativa relativa a una misura di procedura civile applicabile nelle cause SLAPP, che gli Stati membri sono fortemente incoraggiati ad applicare anche ai casi nazionali, dovrebbe sviluppare una cooperazione giudiziaria in ambito civile prevedendo norme armonizzate in materia di SLAPP derivanti da azioni di diritto civile e includere:

(a)

che il ricorrente, nei casi di partecipazione pubblica, specifichi e fornisca una motivazione del carattere non abusivo dell'azione;

(b)

che i tribunali respingano sommariamente le cause abusive, il più presto possibile, d'ufficio o su richiesta del convenuto basata sul suo diritto di presentare un'istanza di rigetto anticipato;

(c)

che i tribunali considerino l'elemento abusivo in qualsiasi decisione finale;

(d)

che le terze parti possano intervenire e surrogarsi nei diritti e obblighi del convenuto secondo il diritto procedurale nazionale;

(e)

che i tribunali considerino l'interesse pubblico e l'equilibrio delle risorse finanziarie tra le parti nella valutazione dei costi e nella concessione di un risarcimento danni;

(f)

i mezzi per proteggere le vittime di SLAPP perpetrate al di fuori dell'Unione;

(g)

il diritto al pieno riconoscimento delle spese;

(h)

il diritto al risarcimento per danni materiali e immateriali, compresi i danni economici, reputazionali, psicologici o di altro tipo subiti;

(i)

norme per prevenire l'ulteriore abuso del contenzioso da parte di soggetti già dichiarati colpevoli di SLAPP in relazione agli stessi fatti, ovvero tenendo conto di tale circostanza nell'esaminare un nuovo caso.

Una proposta della Commissione, volta a conseguire la certezza e la prevedibilità del diritto e a seguito della revisione degli strumenti di diritto internazionale privato dovrebbe stabilire:

(a)

una rifusione del regolamento Bruxelles I con una norma esplicita secondo cui, nelle azioni per diffamazione o in altre azioni di diritto civile e commerciale che possono costituire una SLAPP, la residenza abituale del convenuto rappresenta l'unico foro, tenendo conto dei casi in cui le vittime di diffamazione sono privati;

(b)

che la legge applicabile è quella del luogo in cui è diretta una pubblicazione o, qualora non sia possibile identificare tale luogo, il luogo del controllo editoriale o dell'attività pertinente per quanto riguarda la partecipazione del pubblico.

4.     Procedura penale

Una proposta legislativa riguardante gli aspetti penali delle SLAPP dovrebbe:

(a)

specificare che, laddove la diffamazione e la calunnia costituiscano reato, non possono essere utilizzate ai fini delle azioni SLAPP, nello specifico nemmeno mediante accusa privata;

(b)

specificare disposizioni a tutela dei diritti delle persone in modo che l'accusa non possa essere utilizzata per mettere a tacere le vittime di SLAPP;

(c)

favorire il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

(d)

stabilire norme minime comuni in materia di garanzie procedurali per proteggere i convenuti che si trovano ad affrontare le SLAPP sulla base di accuse penali combinate e di azioni di responsabilità civile asseritamente derivanti dalla stessa condotta;

Suddette misure dovrebbero essere complementari alle attività attuali della Commissione, alla legislazione già adottata e alle iniziative future.


20.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 205/17


P9_TA(2021)0452

Spazio europeo dell'istruzione: un approccio olistico condiviso

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021 sullo spazio europeo dell'istruzione: un approccio olistico condiviso (2020/2243(INI))

(2022/C 205/02)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 165 e 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

visto l'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto il primo principio del pilastro europeo dei diritti sociali,

visti l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e in particolare l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 4,

vista la comunicazione della Commissione, del 30 settembre 2020, sulla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 (COM(2020)0625),

vista la comunicazione della Commissione, del 30 settembre 2020, dal titolo «Piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027 — Ripensare l'istruzione e la formazione per l'era digitale» (COM(2020)0624),

vista la comunicazione della Commissione del 1o luglio 2020 dal titolo «Agenda per le competenze per l'Europa sulla competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza» (COM(2020)0274),

vista la comunicazione della Commissione, del 22 maggio 2018, dal titolo «Costruire un'Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura» (COM(2018)0268),

vista la comunicazione della Commissione, del 14 novembre 2017, dal titolo «Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura» (COM(2017)0673),

vista la risoluzione del Consiglio, del 26 febbraio 2021, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'istruzione e oltre (2021-2030) (1),

viste le conclusioni del Consiglio, del 17 maggio 2021, su equità e inclusione nell'istruzione e nella formazione al fine di promuovere il successo scolastico per tutti (2) e sull'iniziativa delle università europee — Colmare la distanza tra istruzione superiore, ricerca, innovazione e società: aprire la strada a una nuova dimensione dell'istruzione superiore europea (3),

viste le conclusioni del Consiglio, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020») (4),

viste le raccomandazioni del Consiglio, del 22 maggio 2018, sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento (5) e sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente (6), del 26 novembre 2018, sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei diplomi dell'istruzione superiore e dell'istruzione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero (7), del 22 maggio 2019, sui sistemi di educazione e cura della prima infanzia di alta qualità (8) e su un approccio globale all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue (9), e del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'istruzione non formale e informale (10),

vista la dichiarazione di Parigi del 17 marzo 2015 sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione,

visti il rapporto Eurydice 2021, del 24 marzo 2021, sugli insegnanti in Europa: carriera, sviluppo professionale e benessere, e gli studi pubblicati dal dipartimento tematico Politica strutturale e di coesione della Direzione generale delle Politiche interne nell'ottobre 2020, dal titolo «Towards a European Education — Critical perspectives on challenges ahead» (Verso un'istruzione europea — Prospettive critiche riguardo alle sfide future), e nel maggio 2021, dal titolo «L'istruzione e la gioventù nell'Europa post COVID-19 — Effetti della crisi e raccomandazioni strategiche»,

visto lo studio pubblicato dal dipartimento tematico Politica strutturale e di coesione della Direzione generale delle Politiche interne nel febbraio 2021 dal titolo «Making the European Education Area a reality: State of Affairs, Challenges and Prospects» (Trasformare in realtà lo spazio europeo dell'istruzione: situazione attuale, sfide e prospettive),

visto lo studio pubblicato dal dipartimento tematico Politica strutturale e di coesione della Direzione generale delle Politiche interne nel maggio 2018 dal titolo «European Identity» (Identità europea),

vista la sua relazione del 25 marzo 2021 sulla definizione della politica in materia di istruzione digitale (11),

vista la sua risoluzione dell'11 dicembre 2018 sull'istruzione nell'era digitale: sfide, opportunità e insegnamenti da trarre per la definizione delle politiche dell'Unione europea (12),

vista la sua risoluzione del 12 giugno 2018 sulla modernizzazione dell'istruzione nell'UE (13),

visto il parere del Comitato europeo delle regioni del 19 marzo 2021 sulla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 (14),

visto l'articolo 57 del suo regolamento,

visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A9-0291/2021),

A.

considerando che ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua;

B.

considerando che il processo di integrazione europea, il mercato unico dell'UE e le altre politiche dell'Unione hanno contribuito, sebbene in modo frammentario, al naturale sviluppo di uno spazio europeo dell'istruzione, storicamente sostenuto dalle tradizioni dell'umanesimo europeo e dai diritti e valori fondamentali dell'Europa;

C.

considerando che l'obiettivo finale è la realizzazione di uno spazio europeo dell'istruzione «dal basso», con obiettivi politici europei comuni, che garantisca un'istruzione di qualità, inclusiva e accessibile, rafforzi lo scambio delle buone prassi, assicuri un quadro efficace per la mobilità europea e richieda la rimozione degli attuali ostacoli, l'utilizzo di strumenti europei e la messa a punto di politiche di sostegno a livello nazionale ed europeo per permettere ai sistemi di istruzione di affrontare la crisi climatica e per consentire la riuscita della trasformazione verde e digitale;

D.

considerando che l'istruzione deve essere concettualizzata in senso lato come «apprendimento lungo tutto l'arco della vita», che va dall'istruzione prescolare a quella terziaria, inclusa l'istruzione e la formazione professionale e le competenze non formali e informali, ed essere volta all'acquisizione di competenze trasversali che consentono a tutti di sviluppare il proprio pieno potenziale a livello personale e professionale, di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo la transizione verso il mercato del lavoro;

E.

considerando che le sfide che l'UE e i suoi Stati membri devono affrontare oggi, tra cui la mancanza di competitività, i cambiamenti climatici, la trasformazione digitale della società, le diverse forme di estremismo e populismo, la disinformazione, la messa in discussione dell'istruzione fondata su elementi concreti e l'esacerbazione delle disuguaglianze esistenti per effetto della pandemia di COVID-19, possono richiedere risposte educative adeguate e un'azione europea concertata;

F.

considerando che l'intero settore dell'istruzione ha subito l'impatto negativo della pandemia, per cui le attuali differenze in termini di infrastrutture, competenze e accesso alle risorse tra uno Stato membro e l'altro e anche all'interno di uno stesso Stato e tra i diversi livelli e tipi di istruzione si sono ulteriormente accentuate durante la pandemia di COVID-19, principalmente per effetto della maggiore disuguaglianza, compresa la mancanza di accesso alle infrastrutture informatiche per le persone provenienti da un contesto svantaggiato dal punto di vista socioeconomico, con ripercussioni negative sull'accesso all'istruzione;

G.

considerando che l'istruzione in presenza resta essenziale per lo sviluppo sia intellettuale che personale dello studente;

H.

considerando che il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri a dare priorità agli investimenti a favore dell'istruzione e della formazione, ad esempio assegnando almeno il 10 % dei rispettivi bilanci nazionali per la ripresa e la resilienza alle relative politiche, e che ha chiesto un bilancio notevolmente più alto per il programma Erasmus+, ritenendo che la spesa per l'istruzione sia un investimento nel nostro futuro comune (15) piuttosto che un costo, al fine di realizzare una società più sostenibile, digitale e coesa dal punto di vista sociale; che il Parlamento ha chiesto che gli investimenti a favore dell'istruzione e della formazione siano un elemento importante dello strumento Next Generation EU della Commissione;

I.

considerando che investimenti di qualità nell'istruzione hanno un rendimento elevato sebbene il solo aumento della spesa nell'istruzione non porti necessariamente ai risultati desiderati; che il tasso di rendimento globale medio privato dell'istruzione resta elevato e stabile nel corso dei decenni (16);

J.

considerando che occorrono un migliore riconoscimento della professione di insegnante, che sta attraversando un periodo di crisi, insegnanti e formatori motivati e competenti e una formazione più continuativa; che esistono differenze notevoli tra gli Stati membri in termini di istruzione iniziale e avvio all'attività lavorativa, condizioni di lavoro, remunerazione, valutazione, carriera e sviluppo professionale continuo; che nel 2018, solo il 40,9 % degli insegnanti nell'UE era stato all'estero almeno una volta per ragioni professionali come studente, insegnante o entrambi (17);

K.

considerando che sono stati compiuti progressi nella realizzazione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore, quale risultato degli sforzi a lungo termine del processo di Bologna, e nel suo utilizzo come riferimento per apprendere dalle esperienze maturate nella sua attuazione; che è necessario promuovere le università europee, in quanto contribuiscono all'eccellenza europea e al ruolo geopolitico dell'UE;

L.

considerando che sussiste una chiara mancanza di riconoscimento dell'istruzione e della formazione professionale quale percorso di scelta ed eccellenza, su un livello di parità con altri percorsi di istruzione; che restano ancora molti ostacoli alla mobilità per i discenti, compresa la mobilità a lungo termine per gli apprendisti, nonostante i progressi compiuti nel quadro del processo di Copenaghen;

M.

considerando che gli Stati membri non hanno pienamente conseguito gli obiettivi, né soddisfatto i criteri di riferimento del quadro 2020 per l'istruzione e la formazione, in particolare gli obiettivi di promuovere un'istruzione equa e di qualità, di ridurre la percentuale di coloro che abbandonano prematuramente l'istruzione e la formazione e di portare al di sotto del 15 % la percentuale dei quindicenni con scarse competenze in lettura, matematica e scienze;

N.

considerando che la raccolta di dati di alta qualità e le statistiche sull'istruzione e la formazione sono due dei requisiti preliminari per meglio comprendere le sfide pertinenti in tutta l'UE e le divergenze al suo interno nonché per affrontarle meglio;

O.

considerando che l'istruzione digitale e competenze digitali adeguate dovrebbero essere considerate parte di un'istruzione orientata al futuro, non un sottoinsieme o un'alternativa rispetto alle modalità di apprendimento e insegnamento esistenti, pur sottolineando l'importanza dell'apprendimento in presenza; che ben oltre due terzi degli europei (42 %) non hanno neppure competenze digitali di base minime, con disparità notevoli all'interno degli Stati membri e tra di essi; che l'agenda per le competenze mira a garantire che il 70 % delle persone di età compresa tra i 16 e i 74 anni disponga di competenze digitali di base entro il 2025, con un aumento medio di 2 punti percentuali all'anno a fronte di un aumento annuo dello 0,75 % tra il 2015 e il 2019;

P.

considerando che lo spazio europeo dell'istruzione offre l'importante opportunità di promuovere la cooperazione internazionale;

La necessità di uno spazio europeo dell'istruzione

1.

sottolinea l'importanza dell'istruzione di qualità, accessibile, a costi abbordabili e inclusiva, aperta a tutti lungo l'intero arco della vita, ed evidenzia che l'iniziativa dello spazio europeo dell'istruzione dovrebbe aumentare e migliorare le opportunità offerte ai discenti nell'UE di studiare, formarsi, svolgere attività di ricerca e lavorare ovunque si trovino, stimolare la mobilità per fini di apprendimento, facilitare un dialogo costante e significativo con gli attori pertinenti nonché creare un ambiente che garantisca il riconoscimento e la valorizzazione di competenze, qualifiche, diplomi e lauree in tutta Europa;

2.

sottolinea che il tasso di rendimento dell'istruzione resta molto alto e che, pertanto, la maggiore istruzione e formazione ha una forte correlazione, in genere, con la crescita sociale ed economica, maggiore uguaglianza e un migliore tenore di vita per tutti e, a livello individuale, maggiori opportunità professionali e personali; evidenzia, pertanto, l'importanza fondamentale dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento, che dovrebbero essere accessibili a tutti, in quanto elementi più importanti per stimolare il progresso sociale e la crescita economica sostenibile; ritiene che lo spazio europeo dell'istruzione possa e debba svolgere un ruolo senza precedenti nel migliorare l'accesso all'istruzione e la sua qualità in tutta l'UE;

3.

pone l'accento sul ruolo dello spazio europeo dell'istruzione nel consentire la maggiore e migliore circolazione di discenti, insegnanti e conoscenze, nel promuovere un senso di appartenenza all'Europa e di consapevolezza civica, garantendo i diritti e i valori e offrendo opportunità eque e paritarie; sottolinea il potenziale dell'Europa di diventare una vera e propria potenza nell'ambito dell'istruzione arricchendosi grazie alla nostra diversità e allo scambio delle buone prassi per affrontare le sfide comuni;

4.

ritiene che l'istruzione e la cultura rappresentino la chiave per conseguire il progresso personale e sociale e il benessere nonché per promuovere la cittadinanza europea, migliorare la coesione sociale, stimolare la creazione di posti di lavoro e la prosperità economica e sociale in Europa in modo equo e sostenibile, nonché per garantire che l'UE sia un attore competitivo a livello mondiale e resiliente caratterizzato da maggiori livelli di imprenditorialità e si ponga alla guida della transizione verde e digitale;

5.

chiede di cogliere le numerose opportunità di «valore aggiunto europeo» offerte dall'istruzione, soprattutto grazie alla mobilità e alla condivisione delle migliori pratiche, ricordando il ruolo di particolare rilievo di programmi quali Erasmus+ e il Corpo europeo di solidarietà;

6.

chiede una dimensione geopolitica dello spazio europeo dell'istruzione più chiara e più solida, per consentire all'UE di utilizzare in modo strategico la sua influenza nell'ambito dell'istruzione nei confronti dei suoi vicini e partner;

Un ponte tra l'approccio istituzionale e quello dei portatori d'interessi

7.

prende atto della molteplicità di visioni e di approcci riguardanti lo spazio europeo dell'istruzione che sono espressione di un desiderio comune di dare un nuovo slancio al progetto europeo; considera l'istruzione come cardine della realizzazione del progetto europeo in cui l'UE è chiamata, fra l'altro, a sostenere e coordinare gli Stati membri nella condivisione delle buone pratiche, nel promuovere norme comuni e nel colmare i divari esistenti, mentre i contenuti didattici e i metodi di insegnamento restano di competenza nazionale; sottolinea la necessità di maggiore collaborazione in materia di istruzione in tutta Europa e oltre, per elaborare approcci e risposte condivisi a sfide comuni;

8.

apprezza gli sforzi della Commissione per promuovere uno spazio europeo dell'istruzione, pur rilevando la necessità di un approccio più olistico, che necessita di una cooperazione e di un coordinamento efficaci tra tutti gli attori e diverse parti interessate, che includono la comunità dell'istruzione e della formazione, le associazioni di genitori, le parti sociali, i sindacati, le organizzazioni giovanili, gli operatori che lavorano con i giovani e la società civile; chiede una maggiore apertura a nuove idee al fine di garantire che lo spazio europeo dell'istruzione continui a evolversi e funga da stimolo per partenariati più numerosi e solidi, anche tra il settore pubblico e quello privato, e per sinergie tra i portatori di interessi;

9.

si compiace della risposta del Consiglio alle proposte della Commissione, in particolare dell'accento posto sull'importanza dell'istruzione e della formazione professionale e delle opportunità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, che devono essere abbordabili e accessibili per tutti, in particolare nelle regioni ultraperiferiche dell'UE;

10.

accoglie con favore l'impegno della Commissione a realizzare lo spazio europeo dell'istruzione entro il 2025; fa presente che le proposte della Commissione rappresentano ancora essenzialmente un orientamento strategico, piuttosto che una tabella di marcia politica concreta; suggerisce pertanto di stabilire priorità chiare a medio e lungo termine, indicando obiettivi e termini realizzabili per le azioni che dovrebbero essere adottate, compresi risultati intermedi chiaramente definiti che rappresenteranno i diversi elementi costitutivi per realizzare un vero spazio europeo dell'istruzione senza ulteriori ritardi, tenendo debitamente conto delle capacità fiscali degli Stati membri;

11.

evidenzia l'urgente necessità di mettere a punto una strategia di attuazione e una tabella di marcia comuni che coinvolgano le istituzioni europee, gli Stati membri e tutte le parti interessate, comprese le amministrazioni locali e regionali e la società civile, e definiscano le rispettive responsabilità e opportunità; insiste affinché lo spazio europeo dell'istruzione sia chiaro e accessibile e rispecchi tutti i livelli di governance;

Trasformare la visione in realtà: priorità strategiche comuni e obiettivi a livello dell'Unione

12.

sottolinea le potenzialità nell'utilizzo degli strumenti di coordinamento delle politiche europee al fine di conseguire gli obiettivi comuni dello spazio europeo dell'istruzione, anche mediante il metodo di coordinamento aperto e il semestre europeo; ricorda il ruolo del semestre europeo ai fini dell'attuazione riuscita delle politiche dell'UE nel settore dell'istruzione, pur riconoscendo che era stato originariamente concepito come strumento di coordinamento delle politiche economiche in tutta l'UE al fine di garantire che i governi osservino la responsabilità fiscale;

13.

chiede a tutte le istituzioni dell'Unione e agli Stati membri di trovare un accordo su visione, priorità, obiettivi e parametri di riferimento comuni per quanto riguarda lo spazio europeo dell'istruzione, pur riconoscendo le diversità esistenti in Europa;

14.

sottolinea l'importanza di fissare la libertà accademica e l'autonomia pedagogica quali principi cardine dello spazio europeo dell'istruzione;

15.

invita a sfruttare le sinergie tra lo spazio europeo dell'istruzione, lo spazio europeo della ricerca e lo spazio europeo dell'istruzione superiore nonché tra i diversi programmi dell'UE; chiede di rafforzare ulteriormente i programmi Erasmus+, Orizzonte Europa, Europa creativa, Corpo europeo di solidarietà, Europa digitale e Cittadini, uguaglianza, diritti e valori, a beneficio di tutti gli insegnanti, gli operatori e i fornitori di istruzione, gli operatori che lavorano con i giovani e di tutti i discenti;

16.

sottolinea che l'inclusione dovrebbe essere una dimensione centrale dello spazio europeo dell'istruzione e presupposto indispensabile per conseguire l'obiettivo di un'istruzione di qualità per tutti; osserva che nessuno dovrebbe essere lasciato indietro, che ciascun discente possiede un talento e che le differenze individuali dovrebbero essere apprezzate e valorizzate; sottolinea che è possibile compiere progressi verso il conseguimento di obiettivi comuni soltanto attraverso un approccio più globale;

17.

sottolinea l'importanza di mettere il discente al centro del processo di apprendimento; pone in evidenza la necessità di garantire l'adozione di un approccio mirato nei confronti dei gruppi vulnerabili, comprese le persone con disabilità di qualunque tipo o differenze di apprendimento, come quelle affette dalla gamma di disturbi autistici o con elevato potenziale, e di promuovere un approccio allo spazio europeo dell'istruzione che riguardi l'intera scuola; invita la Commissione a consultare tutti i portatori di interessi pertinenti, quali le associazioni degli studenti, gli esperti nel campo del sostegno pedagogico, i prestatori di assistenza ai discenti con esigenze speciali e altri, soprattutto ai fini dello sviluppo delle università europee e dei centri di eccellenza professionale;

18.

accoglie con favore gli obiettivi del nuovo quadro strategico dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita, che è stato oggetto di una risoluzione del Consiglio il 19 febbraio 2021 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione, nonché le cinque priorità strategiche individuate in tale risoluzione, che comprende in particolare proposte concrete volte a rendere l'apprendimento permanente e la mobilità una realtà per tutti;

19.

sottolinea l'importanza di migliorare le condizioni di lavoro e di garantire che gli insegnanti e gli educatori siano retribuiti adeguatamente per il loro lavoro; esorta gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione europea, a investire nell'istruzione iniziale di insegnanti e formatori, in particolare riguardo all'inclusione della dimensione europea e della mobilità transnazionale nei loro piani di studio, a valorizzare le competenze e la motivazione nelle professioni del settore dell'istruzione, a rafforzare il riconoscimento del valore offerto dagli educatori alla società e a rafforzare l'autonomia pedagogica; sottolinea l'importanza della professionalizzazione del personale addetto all'istruzione e cura nella prima infanzia al fine di riconoscere e valorizzare adeguatamente il loro lavoro, che è indispensabile per l'istruzione dei bambini;

20.

esorta gli Stati membri a promuovere l'alfabetizzazione mediatica e relativa ai mezzi di informazione, il pensiero critico e una cultura della tolleranza in tutte le fasi dell'apprendimento, quale strumento fondamentale per responsabilizzare i cittadini europei e dotarli delle competenze richieste per far fronte alla crescente ondata di disinformazione e rispondere alle sfide del 21o secolo;

21.

chiede un quadro comune riguardante lo sviluppo delle competenze digitali; sottolinea la necessità di un sistema comune per il riconoscimento, la convalida e la certificazione delle competenze, qualifiche e credenziali digitali, al fine di ridurre i divari in termini di competenze digitali in tutta Europa, e che tutti i discenti, in particolare i bambini, abbiano accesso ad apparecchiature digitali di base;

22.

evidenzia la necessità di garantire la digitalizzazione delle università nell'UE e ribadisce l'invito a creare una piattaforma per un'università europea online; esorta l'UE a riconoscere la connettività e le infrastrutture digitali quale diritto correlato al diritto fondamentale all'istruzione;

23.

accoglie con favore le recenti modifiche della piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa e invita l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura a valutare come aumentare ulteriormente la visibilità, continuare lo sviluppo e rafforzare l'impatto della comunità di apprendimento degli adulti;

24.

è favorevole all'uso di indicatori quantitativi e di parametri di riferimento, tenendo debitamente conto delle differenze tra gli Stati membri e al loro interno, per consentire di confrontare e monitorare costantemente i progressi degli Stati membri verso gli obiettivi comuni e per incentivare ulteriori azioni politiche, ribadendo al contempo la necessità di indicatori qualitativi e parametri di riferimento aggiuntivi e facendo presente il rischio di obiettivi a medio termine eccessivamente ambiziosi;

25.

sottolinea la necessità di migliorare la qualità nonché di aumentare la frequenza delle necessarie attività di raccolta di dati e di garantire il monitoraggio attivo degli indicatori e dei parametri di riferimento pertinenti, come l'obiettivo fissato dall'agenda per le competenze per l'Europa di garantire che il 50 % della popolazione adulta partecipi ad attività di apprendimento; esorta la Commissione e gli Stati membri a conseguire obiettivi ambiziosi, come quelli riguardanti la percentuale di studenti con scarsi risultati e che abbandonano la scuola, riducendo il primo parametro dall'attuale 15 % al 10 % e il secondo dall'attuale 10 % al 5 %;

26.

esorta a una più stretta cooperazione dell'UE con altre organizzazioni e istituzioni come l'UNESCO e l'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica e per l'utilizzo attivo e il sostegno delle ricerche e degli studi esistenti e futuri nell'ambito dell'istruzione, al fine di aiutare gli Stati membri a individuare riforme efficaci delle politiche; esorta la Commissione e gli Stati membri a elaborare una ricerca comune e partecipativa in materia di istruzione, con un mandato e una linea di bilancio correttamente definiti nell'ambito delle competenze dell'UE;

27.

invita gli Stati membri e la Commissione a stanziare finanziamenti adeguati per l'istituzione, l'attuazione e lo sviluppo dello spazio europeo dell'istruzione e l'istituzione di uno strumento finanziario dedicato nel QFP 2028-2034, al fine di sviluppare ulteriormente lo spazio europeo dell'istruzione e facilitare il riconoscimento reciproco delle qualifiche; ribadisce l'invito ad assegnare almeno il 10 % dei finanziamenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza all'istruzione, compresa l'istruzione digitale, e invita gli Stati membri ad aumentare in misura significativa la spesa pubblica per l'istruzione superando la media UE (4,7 % del PIL nel 2019);

28.

incoraggia la Commissione europea e gli Stati membri a predisporre strategie di contenimento delle catastrofi per il settore dell'istruzione, in partenariato e consultazione con tutte le parti interessate e insiste sull'importanza dell'azione concertata dell'Europa in periodi di crisi, come nel caso della pandemia di COVID-19;

Misure e considerazioni settoriali

29.

sottolinea l'importanza dello studio delle lingue straniere e dell'inglese in particolare; pone l'accento sulla necessità che gli Stati membri si adoperino per promuovere lo sviluppo delle competenze linguistiche a tutti i livelli, in particolare nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria, per accogliere l'obiettivo del «plurilinguismo» formulato dal Consiglio d'Europa e per raggiungere il parametro di riferimento che prevede che tutti gli studenti abbiano una conoscenza sufficiente di almeno due altre lingue ufficiali dell'UE entro il termine del ciclo di istruzione secondaria di primo grado;

30.

invita la Commissione a elaborare strumenti per consentire agli Stati membri di attuare la raccomandazione del Consiglio su un approccio globale all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue e a monitorare di conseguenza i progressi; invita gli Stati membri a raccogliere dati comparabili sull'apprendimento delle lingue; invita la Commissione a finanziare le scuole che offrono competenze linguistiche europee, in particolare le lingue materne dei cittadini europei che ora vivono in altri paesi dell'UE;

31.

sottolinea la necessità di promuovere la ricerca e l'innovazione nell'istruzione; pone in evidenza l'importanza dello spazio europeo dell'istruzione nella promozione della comprensione, dello studio e della ricerca di tecnologie all'avanguardia come l'intelligenza artificiale (IA) e la robotica, in modo da sensibilizzare in merito alle opportunità e alle sfide ad esse associate nei contesti educativi, anche mediante specifici programmi di studio universitari di primo livello in tutti gli Stati membri; è preoccupato per il fatto che l'UE nel suo insieme non disponga di programmi sufficienti di studi universitari di primo livello specialistici nell'ambito dell'IA;

32.

accoglie con favore l'iniziativa dei centri europei di eccellenza professionale, che fornisce una struttura per il settore a livello europeo; invita a istituire uno spazio europeo dell'istruzione e formazione professionale quale parte integrante dello spazio europeo dell'istruzione; chiede alla Commissione e agli Stati membri di adoperarsi per pervenire a uno statuto europeo dell'apprendistato; evidenzia la necessità per alcuni Stati membri di far fronte alla mancanza di attrattiva e di prestigio dell'IFP e dei sistemi duali di istruzione; sottolinea che i sistemi IFP devono diventare ancora più incentrati sui discenti e adattarsi al mondo in mutamento del lavoro; ribadisce l'importanza del riconoscimento dell'istruzione e formazione professionale e invita gli Stati membri ad attuare correttamente e integralmente la relativa raccomandazione del Consiglio e l'agenda per le competenze per l'Europa; sottolinea l'importanza di creare percorsi flessibili e modulari per l'apprendimento, al fine di consentire ai discenti di combinare e utilizzare diverse esperienze e opportunità di apprendimento;

33.

evidenzia l'importanza dell'azione della Commissione e degli Stati membri nel campo dell'istruzione superiore, quale il rafforzamento del processo di Bologna, il consolidamento della dimensione internazionale dello spazio europeo dell'istruzione e la promozione della carta europea dello studente, anche sfruttando le sinergie offerte dagli attuali programmi dell'Unione;

34.

esorta a far sì che lo spazio europeo dell'istruzione costituisca una tappa fondamentale del riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche in tutta l'UE e invita la Commissione e gli Stati membri a favorire l'ampliamento del riconoscimento reciproco automatico dei risultati dell'apprendimento e dei periodi di studio all'estero, anche nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale e mediante microcredenziali europee;

35.

sottolinea l'importante ruolo dell'istruzione non formale e informale e del volontariato e ribadisce la necessità di riconoscerne i risultati; chiede che la Commissione e gli Stati membri promuovano le competenze trasversali in tutta l'Unione;

36.

incoraggia gli Stati membri ad attuare la raccomandazione del Consiglio del 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, allo scopo di promuovere progressi in tutti e otto i settori chiave, come le opportunità per i giovani discenti di avere almeno un'esperienza pratica in campo imprenditoriale nel corso della loro istruzione e, così facendo, migliorare il riconoscimento delle competenze acquisite attraverso l'apprendimento non formale e informale, in modo da migliorare la flessibilità dei percorsi di apprendimento per i discenti di tutte le età; chiede l'istituzione di un quadro europeo sulle competenze civiche e sociali che valorizzi, promuova e riconosca i vantaggi di pratiche quali il tutoraggio e la supervisione delle attività dei giovani;

37.

sottolinea che, in seguito alla pandemia di COVID-19, l'apprendimento a distanza è diventato un elemento della realtà quotidiana per molti discenti; pone l'accento sul fatto che, nell'istruzione primaria e secondaria, l'apprendimento a distanza debba essere una soluzione di ultima istanza e complementare all'apprendimento in presenza, fondamentale per l'insegnamento di preziose competenze sociali; sottolinea che un approccio moderno di apprendimento misto rivolto ai discenti in età scolare deve prevalentemente svilupparsi in aula e sotto la guida dell'insegnante, che per ragioni pedagogiche potrebbe scegliere di utilizzare diversi strumenti, siano essi digitali (compresi gli strumenti online) o non digitali, nel quadro del percorso di apprendimento (18);

38.

invita gli Stati membri a promuovere l'istruzione riguardante i cambiamenti climatici e la transizione ecologica e a sensibilizzare in merito al Green Deal;

39.

invita la Commissione e gli Stati membri a colmare il divario di genere nel settore dell'istruzione, ivi compreso nell'istruzione e nelle carriere in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico, artistico e matematico (STEAM), a combattere contro gli stereotipi e la discriminazione di genere, a eliminare il bullismo, il bullismo in linea e altre forme di molestie, la discriminazione e gli abusi violenti, in modo da promuovere la diversità culturale, etnica e di genere attraverso l'introduzione e lo scambio di buone prassi in tutta Europa;

40.

plaude all'impegno della presidenza portoghese del Consiglio di lanciare una piattaforma online volta ad agevolare la condivisione di dati tra gli Stati membri per quanto concerne le sfide legate alla disoccupazione giovanile provocata dalla pandemia;

41.

ribadisce l'importanza dei corsi online aperti e di massa (MOOC) in quanto elemento necessario per promuovere il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione professionale della forza lavoro in maniera interattiva e accessibile; ritiene che lo spazio europeo dell'istruzione dovrebbe promuovere l'utilizzo e lo sviluppo dei MOOC e rispecchiare tali obiettivi nell'approccio europeo alle microcredenziali;

42.

osserva che, attualmente, non esiste un'unica definizione concordata per il termine «microcredenziali»; ritiene, pertanto, che occorra definire norme uniformi a livello dell'intera UE per promuovere efficacemente il loro riconoscimento reciproco tra gli Stati membri e garantire che i datori di lavoro abbiano fiducia nel loro valore;

Quadro di governance

43.

invita la Commissione e gli Stati membri a istituire entro la fine del 2022 un concreto quadro strategico 2030 per lo spazio europeo dell'istruzione, che preveda un meccanismo generale di orientamento, monitoraggio e valutazione, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 4 delle Nazioni Unite, inteso a garantire un'istruzione di qualità inclusiva ed equa e a promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti, e con il primo principio del pilastro europeo dei diritti sociali; accoglie con favore la proposta di un comitato direttivo per lo spazio europeo dell'istruzione, che ponga le basi per un quadro di governance strutturato e sistematico; sottolinea il ruolo della Conferenza sul futuro dell'Europa nel discutere la via da seguire per rispondere alle sfide dell'istruzione europea e per lo sviluppo delle politiche;

44.

sollecita la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi nel tipo di partecipazione richiesta agli Stati membri e agli altri livelli amministrativi, compresi gli enti locali e regionali, nonché le istituzioni europee, e a mettere a punto efficaci meccanismi di governance multilivello che rispettino il principio di sussidiarietà, puntando nel contempo a generare un valore aggiunto europeo;

45.

chiede chiarezza sul livello di partecipazione previsto per quanto concerne i portatori di interessi, i settori dell'istruzione finora sottorappresentati e i pertinenti attori della società civile; sottolinea che il quadro di governance dovrebbe coinvolgere tutti i pertinenti portatori di interessi che operano in tutti gli ambiti dell'apprendimento, compresi gli operatori che lavorano con i giovani e le organizzazioni giovanili, nonché le associazioni di genitori;

46.

invita la Commissione a istituire una piattaforma dello spazio europeo dell'istruzione quale portale pubblico interattivo per sostenere gli Stati membri e i portatori di interessi nello scambio di informazioni e nella promozione della cooperazione e dello scambio di buone pratiche; ritiene che tale piattaforma dovrebbe essere adeguatamente finanziata ed essere disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE;

47.

sottolinea che i censimenti europei, la raccolta di dati e la ricerca sulle esigenze territoriali e le pratiche educative in tutta l'UE sono una priorità chiave per gli Stati membri e i relativi sistemi di istruzione;

Verso una maggiore dimensione europea nel settore dell'istruzione

48.

pone l'accento sulla necessità di una dimensione europea nell'istruzione, includendo una maggiore e distinta prospettiva europea nei piani di studio e nella formazione degli insegnanti, che comprenda tutti gli insegnanti, i formatori e i discenti di organizzazioni formali e non formali e il settore dell'istruzione e formazione professionale, anche con il sostegno delle azioni Jean Monnet e delle accademie degli insegnanti; propone che dette accademie siano chiamate «accademie degli insegnanti Comenius»; sostiene la creazione di un quadro comune per la definizione e lo sviluppo di qualifiche per gli insegnanti in tutti gli Stati membri;

49.

sottolinea la necessità di fornire ai discenti la conoscenza completa della storia e del patrimonio culturale, materiale e immateriale, di promuovere una memoria critica europea e una coscienza storica basata sui valori fondamentali su cui poggia l'UE; invita la Commissione europea, gli Stati membri e il Consiglio d'Europa a cooperare per la promozione della storia e del patrimonio culturale europei in tutta l'UE e sottolinea l'esigenza di finanziamenti mirati e iniziative tese a rafforzare la ricerca riguardo alla storia europea nonché la promozione della storia pubblica, tenendo conto della natura complessa della storia del nostro continente;

50.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di elaborare un quadro comune riguardante la conoscenza dell'Unione a tutti gli adeguati livelli e settori dell'istruzione; evidenzia la necessità di far conoscere ai discenti il processo dell'integrazione europea, le istituzioni e le politiche dell'UE, i diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione e le modalità per partecipare attivamente ai processi democratici dell'UE;

51.

invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare una strategia europea globale e un quadro comune sull'educazione civica con una dimensione europea, compresa la conoscenza dei valori europei, quali la dignità umana, la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e l'uguaglianza, al fine di incoraggiare lo scambio di buone prassi e lo sviluppo di materiali e approcci pedagogici comuni; chiede, a tale proposito, alla Commissione di valutare l'istituzione di una task force per l'educazione civica che coordini tale azione e migliori l'accesso all'educazione civica europea al fine di promuovere una cultura civica a livello europeo e un senso di appartenenza all'Europa, che vada a integrare le dimensioni locale, regionale, nazionale e globale;

o

o o

52.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU C 66 del 26.2.2021, pag. 1.

(2)  GU C 221 del 10.6.2021, pag. 3.

(3)  GU C 221 del 10.6.2021, pag. 14.

(4)  GU C 119 del 28.5.2009, pag. 2.

(5)  GU C 195 del 7.6.2018, pag. 1.

(6)  GU C 189 del 4.6.2018, pag. 1.

(7)  GU C 444 del 10.12.2018, pag. 1.

(8)  GU C 189 del 5.6.2019, pag. 4.

(9)  GU C 189 del 5.6.2019, pag. 15.

(10)  GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.

(11)  Testi approvati, P9_TA(2021)0095.

(12)  GU C 388 del 13.11.2020, pag. 2.

(13)  GU C 28 del 27.1.2020, pag. 8.

(14)  GU C 175 del 7.5.2021, pag. 6.

(15)  Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sulla definizione della politica in materia di istruzione digitale.

(16)  Psacharopoulos, G., Patrinos, H. A., Returns to Investment in Education: A Decennial Review of the Global Literature, World Bank Group, aprile 2018.

(17)  Rapporto Eurydice 2021, del 24 marzo 2021, sugli insegnanti in Europa: carriera, sviluppo professionale e benessere.

(18)  Cfr. proposta della Commissione, del 5 agosto 2021, di raccomandazione del Consiglio relativa all'apprendimento misto per un'istruzione primaria e secondaria di alta qualità e inclusiva (COM(2021)0455).


20.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 205/26


P9_TA(2021)0453

Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021 sul piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE (2021/2007(INI))

(2022/C 205/03)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione, del 25 novembre 2020, dal titolo «Strategia farmaceutica per l'Europa» (COM(2020)0761),

vista la comunicazione della Commissione, del 19 febbraio 2020, dal titolo «Una strategia europea per i dati» (COM(2020)0066),

vista la comunicazione della Commissione, del 25 novembre 2020, dal titolo «Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE — Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE» (COM(2020)0760),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

visto l'accordo su un tribunale unificato dei brevetti (1),

visto l'Accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio del 1995 (Accordo TRIPS),

visto l'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), entrato in vigore il 26 febbraio 2020 (2),

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (3),

visto il regolamento (UE) 2019/933 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 469/2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali (4),

vista la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (5),

vista la direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (6),

vista la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (7),

vista la direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (8),

visto il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (9),

vista la relazione relativa all'indagine sul settore farmaceutico pubblicata dalla Commissione nel 2009,

vista la relazione di analisi a livello aziendale sui diritti di proprietà intellettuale e le performance aziendali nell'Unione europea, pubblicata congiuntamente dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) e dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nel febbraio 2021,

vista la valutazione della Commissione della legislazione dell'UE in materia di protezione dei disegni e dei modelli,

viste le conclusioni del Consiglio che fissano le priorità dell'UE in materia di lotta alla criminalità organizzata e alle forme gravi di criminalità per l'EMPACT 2022-2025,

vista l'analisi approfondita dal titolo «Standard Essential Patents and the Internet of Things» (Brevetti essenziali standard e Internet delle cose), commissionata dal Parlamento europeo e pubblicata nel gennaio 2019,

vista la sua risoluzione del 9 giugno 2015 sul tema «Verso un rinnovato consenso sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale: piano d'azione dell'Unione europea» (10),

vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2020 sui diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale (11),

vista la sua risoluzione del 19 maggio 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulle sfide per gli organizzatori di eventi sportivi nell'ambiente digitale (12),

vista la sua risoluzione del 6 ottobre 2015 sulla possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione europea ai prodotti non agricoli (13),

vista la sua risoluzione del 10 luglio 2020 sulla strategia dell'UE in materia di sanità pubblica dopo la crisi della COVID-19 (14),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la cultura e l'istruzione,

vista la relazione della commissione giuridica (A9-0284/2021),

A.

considerando che una protezione e un'applicazione equilibrate dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) sono molto importanti per l'economia europea nonché per la ripresa e la resilienza dell'UE, in particolare nel contesto della pandemia di COVID-19;

B.

considerando che la pandemia di COVID-19 ha dimostrato l'importanza delle politiche in materia di proprietà intellettuale (PI), in quanto ha evidenziato la necessità di adottare misure efficaci per affrontare la carenza di vaccini contro la COVID-19, e ha minacciato i mezzi di sussistenza nonché comportato una perdita di reddito sostanziale per i lavoratori dei settori culturali e creativi;

C.

considerando che gli investimenti in beni immateriali sono stati colpiti in misura notevolmente minore dalla crisi economica del 2008, il che dimostra il potenziale dei beni di PI al fine di creare stabilità e crescita economiche, così come la correlazione positiva tra la titolarità dei DPI e la qualità e stabilità dell'occupazione; che dagli studi emerge che le imprese che utilizzano i DPI crescono più rapidamente, sono più resilienti alle flessioni dell'economia, aumentano il proprio valore e rafforzano la loro posizione nel mercato unico; che ciò indica anche l'importanza di incentivare e assistere le piccole e medie imprese (PMI) a proteggere e detenere i loro DPI;

D.

considerando che le registrazioni di PI sono leggermente aumentate nei primi mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020; che una ripresa economica post-COVID sostenibile e digitale potrebbe essere basata sui DPI; che durante l'attuale pandemia di COVID-19 il sistema di allerta rapida per i prodotti pericolosi («RAPEX») ha registrato un nuovo allarmante massimo storico di segnalazioni;

E.

considerando che le registrazioni di PI sono in costante aumento e che il mercato unico rimane frammentato a causa delle differenze tra le legislazioni nazionali; che vi è una persistente necessità di procedure nazionali parallele di convalida e di contenzioso per i brevetti europei; che permangono lacune, in particolare nell'applicazione delle norme, che possono ostacolare lo sviluppo delle imprese, in particolare le microimprese e le PMI, limitare l'accesso dei consumatori a prodotti innovativi e sicuri e impedire che le sfide sociali siano affrontate attraverso l'innovazione;

F.

considerando che i settori a elevata intensità di conoscenza sono fonte di crescita e prosperità; che, tra il 2012 e il 2016, tali settori hanno generato quasi il 30 % di tutti i posti di lavoro e quasi il 45 % dell'attività economica totale (PIL) nell'UE, come indicato nella relazione di analisi a livello settoriale dell'UEB e dell'EUIPO del 2019 (15); che i settori ad alta intensità di DPI sono responsabili del 93 % delle esportazioni totali di merci dall'UE verso il resto del mondo;

G.

considerando che la PI è un diritto fondamentale a norma dell'articolo 17 della Carta;

H.

considerando che lo sviluppo e l'avanzamento dei settori basati sulla conoscenza dipende in misura significativa dalle norme che disciplinano i DPI, e in particolare dalla garanzia di una tutela effettiva mediante una legislazione efficace in materia di brevetti, marchi, disegni, diritto d'autore e diritti correlati, indicazioni geografiche e protezione delle varietà vegetali, nonché attraverso un'applicazione adeguata e armonizzata delle norme sulla protezione dei segreti commerciali;

I.

considerando che i sistemi di PI contribuiscono allo sviluppo di nuovi medicinali e gli incentivi alla PI sono importanti per garantire un accesso effettivo a medicinali a prezzi accessibili; che i nuovi medicinali devono essere conformi al diritto internazionale in materia di diritti umani, al diritto internazionale pubblico nonché alle prescrizioni di sanità pubblica;

J.

considerando che gli innovatori europei sono all'avanguardia nelle tecnologie verdi, in quanto detengono una quota rilevante dei brevetti verdi e dispongono di solidi portafogli di PI in tecnologie aventi ad oggetto, tra l'altro, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, il trattamento delle acque e dei rifiuti;

K.

considerando che occorre promuovere la valorizzazione e la diffusione delle attività di ricerca e sviluppo in Europa, come testimoniato dal fatto che nel settore dell'IA gli europei costituiscono solo una minoranza dei richiedenti di brevetti a livello globale, nonostante una percentuale significativa di pubblicazioni di alto valore sull'IA provenga dall'Europa;

Aspetti generali

1.

sostiene la Commissione nell'attuazione degli obiettivi del suo piano d'azione sulla PI del novembre 2020, dal momento che una protezione forte, equilibrata e solida dei DPI a livello nazionale, europeo e internazionale, in grado di garantire il rendimento degli investimenti, è particolarmente importante per la ripresa economica e sociale dalla crisi della COVID-19 e da altre crisi globali e per la resilienza a lungo termine alle stesse, cosicché l'Unione possa rispondere alle crisi in modo agile e conforme ai principi del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (16) e assicurare la certezza del diritto e il rispetto della legislazione europea, nonché per la creazione in Europa di un'economia digitale, sostenibile e competitiva a livello globale, in cui l'innovazione persegua anche l'obiettivo di contribuire al bene comune della società;

2.

riconosce che la protezione dei DPI incoraggia le attività di creazione, invenzione e innovazione, offrendo così al maggior numero di persone i benefici derivanti da tali attività; osserva che tali attività permettono a inventori, innovatori e autori di ottenere un compenso per i loro sforzi creativi; invita la Commissione a continuare a sostenere la capacità delle imprese europee di innovare sulla base di un regime globale di PI, al fine di mantenere una protezione efficace dei loro investimenti in ricerca e sviluppo e di assicurare rendimenti equi attraverso la concessione delle licenze, nonché a continuare a elaborare norme tecnologiche aperte in grado di incentivare la concorrenza e la scelta e di garantire la partecipazione dell'industria dell'UE allo sviluppo di tecnologie chiave a livello globale;

PMI e protezione della PI

3.

sottolinea che i DPI presentano molti vantaggi per le PMI e le microimprese; evidenzia che i settori ad alta intensità di DPI offrono posizioni lavorative qualitativamente superiori, con condizioni di lavoro migliori e una retribuzione più elevata; osserva che le PMI titolari di DPI generano un reddito per dipendente superiore fino al 68 % e offrono salari del 20 % più elevati rispetto alle PMI che non detengono tali diritti; esprime pertanto preoccupazione per il fatto che molte PMI hanno difficoltà a definire la propria strategia in materia di PI e a gestire i propri DPI; accoglie dunque con favore i voucher per la PI, il servizio di diagnosi preliminare della PI («IP Scan») e altre iniziative della Commissione e dell'EUIPO tese a promuovere procedure di registrazione semplici e oneri amministrativi ridotti per le microimprese e le PMI nonché ad aiutarle a sfruttare al meglio la loro PI; chiede che la Commissione, l'UEB e l'EUIPO valutino la possibilità di estendere tali iniziative a tutti i tipi di beni di PI e a individuare ulteriori misure volte a promuovere i benefici della registrazione dei DPI ai fini dello sviluppo delle attività delle PMI;

4.

è convinto che il sostegno alle PMI, comprese le misure di natura finanziaria e non finanziaria, sia il modo giusto per fornire loro una migliore conoscenza dei DPI e agevolarne l' accesso agli stessi, e che gli strumenti finanziari e giuridici dell'Unione siano della massima importanza in tale contesto; invita pertanto la Commissione e l'EUIPO a continuare ad attuare misure di sostegno alla gestione della PI per le PMI e le microimprese nel contesto della ripresa economica, compresa la messa a disposizione di uno sportello unico di accesso alle informazioni e ai relativi servizi nonché a consulenze in materia di PI; sottolinea che tale sostegno contribuirà a incoraggiare e promuovere tutte le iniziative nazionali e regionali dei membri della rete dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPN);

5.

esprime preoccupazione per il fatto che, sebbene i beni immateriali siano fra le risorse di maggior valore, solo poche PMI europee ne sono consapevoli e sfruttano la loro PI per ottenere accesso ai finanziamenti; accoglie pertanto con favore l'annuncio della creazione del Centro europeo di informazioni sulla PI quale una delle tante misure volte a garantire che l'Europa continui a trarre vantaggio dal valore della conoscenza creata, sviluppata e condivisa costantemente dalle nostre imprese e che queste ultime siano dotate degli strumenti e delle informazioni necessari o gestiscano più attivamente tali beni; sottolinea che i modelli di utilità offrono una protezione rapida e a basso costo per le invenzioni tecniche e sono molto interessanti per le PMI; incoraggia pertanto gli Stati membri che non offrono ancora tale strumento a istituirlo e invita la Commissione a valutare la possibilità di introdurre la protezione, ancora non disponibile, consistente in un modello di utilità a livello dell'UE;

Pacchetto sul brevetto unitario

6.

evidenzia che il pacchetto sul brevetto unitario, che comprende il brevetto europeo con effetto unitario (brevetto unitario) e il tribunale unificato dei brevetti (TUB), renderà la tutela brevettuale più efficiente e la risoluzione delle controversie in Europa comprensibile, evitando l'avvio di procedure parallele negli Stati membri, meno costosa, riducendo le spese giuridiche, nonché più accessibile ed efficiente, rafforzando così la certezza del diritto; invita pertanto gli Stati membri partecipanti che non l'abbiano ancora fatto a procedere quanto prima alla ratifica del protocollo sull'applicazione provvisoria dell'accordo relativo al TUB o a dichiarare con altri mezzi che sono vincolati al protocollo, così da consentire una rapida entrata in funzione del pacchetto sul brevetto unitario;

7.

sottolinea che il brevetto unitario rappresenta un'opzione supplementare rispetto ai brevetti nazionali e incoraggia gli Stati membri che ancora non partecipano alla cooperazione rafforzata per l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e/o non hanno ancora aderito all'accordo relativo al TUB a proseguire il loro processo verso una piena partecipazione; ricorda che le PMI innovative beneficiano di un sistema brevettuale europeo coerente ed evidenzia che l'accordo relativo al TUB e il suo regolamento di procedura costituiscono una soluzione attentamente bilanciata, che rispecchia i principi fondamentali di proporzionalità, flessibilità, giustizia ed equità dell'Unione; prende atto delle riduzioni e del rimborso delle tasse per le PMI nel quadro del regolamento di procedura del TUB;

8.

accoglie con favore il sistema di sportello unico per la risoluzione alternativa delle controversie istituito a norma dell'articolo 35 dell'accordo relativo al TUB, che non interferisce con i sistemi nazionali esistenti, in modo che il diritto delle parti alla giustizia non sia pregiudicato; chiede che gli Stati membri consentano la rapida introduzione del centro di arbitrato e mediazione per i brevetti e invita la Commissione a valutare se tale centro possa, nel medio o lungo termine, trattare tutte le controversie in materia di PI; si compiace degli sforzi profusi dagli Stati membri per trovare soluzioni adeguate per far fronte agli effetti della Brexit;

Certificati protettivi complementari

9.

sottolinea che il regime dei certificati protettivi complementari (CPC) all'interno dell'UE, sebbene sia di grande rilevanza pratica, risente di un'attuazione frammentata in tutti gli Stati membri; esorta la Commissione a pubblicare orientamenti destinati agli Stati membri e ad affrontare tale frammentarietà, anche attraverso proposte legislative basate su una valutazione d'impatto esaustiva;

10.

riconosce che il pacchetto sul brevetto unitario non prevede un titolo unitario per i CPC e invita gli Stati membri a sostenere l'istituzione di tale titolo quale estensione logica della tutela brevettuale unitaria;

11.

chiede alla Commissione, in assenza di un titolo unitario per i CPC, di garantire la coerenza tra il futuro brevetto unitario e gli attuali regimi CPC in seno all'UE, chiarendo che i CPC nazionali possono essere rilasciati dagli uffici nazionali dei brevetti sulla base di un brevetto unitario;

12.

plaude all'intenzione della Commissione di valutare il potenziale impatto di una proposta di CPC unitario; osserva che l'introduzione di un titolo unitario per i CPC con una condizione sospensiva subordinata alla decisione formale a livello nazionale potrebbe avvenire anche prima dell'entrata in vigore del brevetto unitario; suggerisce pertanto di valutare la possibilità di estendere il mandato dell'UEB in modo da poter esaminare le domande di CPC sulla base di norme unificate;

13.

sottolinea che le inefficienze nelle procedure di rilascio dei CPC ostacolano gli innovatori e i produttori a scapito di un accesso equo dei pazienti ai trattamenti e che è essenziale garantire condizioni di parità per i produttori di medicinali generici e biosimilari nell'Unione; pone pertanto l'accento sulla necessità di affrontare efficacemente gli abusi delle domande divisionali e il «patent linkage»; ricorda che l'innovazione dovrebbe rispondere alle esigenze più urgenti della società e che in tale contesto dovrebbero essere promosse la fornitura tempestiva, l'accessibilità economica e la rapida disponibilità dei medicinali, compresi quelli generici e biosimilari; sottolinea che un'eventuale revisione della cosiddetta esenzione Bolar, che consente di condurre sperimentazioni su prodotti brevettati a sostegno delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali generici e biosimilari senza che siano considerate una violazione dei diritti di brevetto o dei CPC, nonché un ingresso effettivo e immediato sul mercato alla scadenza dei diritti di brevetto e dei CPC, può avvenire solo dopo una valutazione d'impatto esaustiva;

14.

sottolinea l'importante ruolo svolto dagli investimenti pubblici nella R&S e invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la trasparenza dei risultati della R&S nel settore farmaceutico finanziata con fondi pubblici, di modo che le condizioni di concessione di brevetti e licenze garantiscano un rendimento in termini di salute pubblica sugli investimenti pubblici;

Brevetti essenziali (standard essential patent — SEP)

15.

riconosce che le informazioni sull'esistenza, l'ambito di applicazione e la pertinenza dei brevetti SEP sono fondamentali affinché le negoziazioni per la concessione di licenze siano eque e i potenziali utilizzatori di una norma siano in grado di determinare in quale misura si espongono ai brevetti SEP e di identificare eventuali licenzianti; osserva che, sebbene nella maggior parte dei casi i negoziati tra le parti consenzienti si svolgano in buona fede, i brevetti SEP sono spesso oggetto di contenzioso; suggerisce alla Commissione di valutare eventuali incentivi alla negoziazione che evitino le controversie, dal momento che questa eviterebbe i costi legati alle controversie, riducendo altresì gli altri problemi ad esse correlati;

16.

evidenzia che molte domande di brevetto dichiarate potenzialmente essenziali dagli organismi di normazione durante il processo di definizione delle norme potrebbero, in ultima analisi, non essere essenziali per la norma definitivamente adottata o dopo la concessione del brevetto, e sottolinea che un adeguato meccanismo di controllo pienamente indipendente e trasparente migliorerebbe la trasparenza e aumenterebbe la certezza del diritto; accoglie con favore, a tale proposito, lo studio pilota per la valutazione del carattere essenziale dei brevetti SEP (17);

17.

chiede alla Commissione di esaminare ulteriormente, insieme agli attori pertinenti, i requisiti per un sistema indipendente, neutro e trasparente di verifica del carattere essenziale da parte di terzi, individuando la domanda, valutando l'impatto e definendo il ruolo che risorse quali le tecnologie emergenti come l'IA e le tecnologie ad essa correlate e/o le competenze tecniche fornite dall'UEB potrebbero svolgere in tale contesto, e a sfruttare le conoscenze acquisite quale contributo per l'iniziativa legislativa sui brevetti SEP prevista per l'inizio del 2022 sulla base di adeguate valutazioni d'impatto;

18.

riconosce l'importanza di un sistema di licenze equilibrato per i brevetti SEP e insiste sulla necessità di norme stabili, efficienti ed eque al riguardo; sottolinea che le condizioni FRAND (condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie) sono termini giuridici vaghi che comportano incertezza giuridica, e invita la Commissione a monitorare gli sviluppi del settore e a fare maggiore chiarezza su vari aspetti delle condizioni FRAND, nonché sulla giurisprudenza in materia, anche designando a tal fine un osservatorio (un centro di competenza); ricorda la precedente richiesta del Parlamento alla Commissione di pubblicare relazioni annuali che attestino casi effettivi di inosservanza delle condizioni FRAND e il cosiddetto comportamento di 'patent hold-up' e 'patent hold-out';

19.

pone l'accento sull'importanza di rendere più trasparenti le banche dati delle organizzazioni di normazione e invita queste ultime ad aggiornare il loro sistema di dichiarazione e le loro banche dati; sottolinea in tale contesto l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1257/2012 (18), che conferisce all'UEB il compito di ricevere e registrare gli impegni assunti dal titolare di un brevetto unitario in seno agli organismi internazionali di standardizzazione in materia di concessione di licenze; invita la Commissione a continuare a monitorare i comportamenti delle imprese di paesi terzi negli organismi internazionali di standardizzazione che, congiuntamente alle recenti decisioni da parte di tribunali stranieri, mettono le imprese europee in una situazione di grande svantaggio minando la competitività del mercato europeo;

20.

osserva l'importanza della trasparenza e la necessità di fornire le informazioni necessarie in anticipo e in maniera proattiva nell'ambito della concessione di brevetti essenziali in condizioni FRAND, così da garantire un esito equo di negoziati in buona fede tra le parti; sottolinea che non è ancora stato chiarito se i titolari di brevetti SEP possano scegliere il livello di concessione delle licenze in una catena di approvvigionamento o se qualsiasi società nella catena del valore debba avere accesso a una licenza e chiede pertanto alla Commissione di cooperare con i portatori di interessi pertinenti per trovare un approccio rispetto a tale questione e affrontarla;

21.

sottolinea il valore delle attuali iniziative volontarie guidate dall'industria volte ad agevolare la concessione delle licenze SEP per l'Internet delle cose, come i pool multilaterali, che riuniscono la grande maggioranza degli sviluppatori di tecnologie cellulari a livello europeo e internazionale;

Indicazioni geografiche

22.

ricorda che l'Unione europea protegge circa 3 300 prodotti come indicazioni geografiche (IG) e che il valore annuo di tutti questi prodotti è salito a oltre 75 miliardi di EUR; plaude pertanto alle iniziative e alle azioni volte a rafforzare, modernizzare, semplificare e attuare meglio il sistema delle IG per i prodotti agricoli e alimentari, il vino e le bevande spiritose al fine di renderlo più preciso ed efficace, visto che tali azioni contribuirebbero alla creazione e alla tutela di posti di lavoro di qualità, alla promozione della sostenibilità sociale, ambientale ed economica delle zone rurali e alla promozione della diversità culturale europea;

23.

ritiene che la questione del sovraccarico amministrativo dei produttori derivante dalla registrazione, dalla modifica e dalla gestione dei disciplinari delle IG e delle specialità tradizionali garantite (STG) dovrebbe essere il fulcro delle discussioni future; ricorda che, nel quadro della revisione della riforma della politica agricola comune, le procedure di modifica dei disciplinari delle IG sono state semplificate e razionalizzate per i prodotti vitivinicoli e agroalimentari e che tale approccio dovrebbe essere consolidato in futuro;

24.

rammenta che, secondo le stime, le sementi conservate dagli agricoltori equivalgono a più dell'80 % del fabbisogno totale di sementi degli agricoltori in alcuni paesi africani; invita l'UE a sostenere i regimi di diritti di proprietà intellettuale che favoriscono lo sviluppo di varietà di sementi adattate a livello locale e di sementi conservate dagli agricoltori, in linea con le disposizioni del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (ITPGRFA) e con l'articolo 19 della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e di altre persone che lavorano nelle zone rurali;

25.

ritiene fondamentale proteggere i diritti di proprietà intellettuale in modo tale da promuovere la ricerca e l'innovazione, in particolare al fine di introdurre varietà agricole più resilienti per far fronte ai cambiamenti climatici, sviluppare modelli di produzione sostenibili e agroecologici che tutelino le risorse naturali e rispettino il potenziale del materiale di riproduzione non protetto ed eterogeneo nel settore biologico; pone l'accento sull'assoluta necessità di tutelare le privative per ritrovati vegetali, che richiede un sistema di protezione solido e applicabile nell'UE, e sottolinea pertanto il ruolo importante svolto dalle privative comunitarie per ritrovati vegetali e dall'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali; sottolinea che i diritti di proprietà intellettuale devono anche contribuire alla sicurezza alimentare e alla resilienza e competitività del modello agroalimentare dell'Unione;

26.

sottolinea la necessità di compiere maggiori sforzi per aumentare la trasparenza relativa allo status e alla brevettabilità del materiale biologico; mette in rilievo che i costitutori dovrebbero avere un accesso adeguato alle informazioni relative al materiale biologico che utilizzeranno nel processo di selezione vegetale; evidenzia che la Commissione dovrebbe attuare nuovi metodi per una consultazione e uno scambio di informazioni efficaci; si oppone a qualsiasi brevetto per gli animali vivi;

27.

ritiene che il riconoscimento delle IG per i prodotti non agricoli sia in linea con le priorità dei programmi dell'UE in via di definizione, comprese quelle della strategia industriale, grazie allo sviluppo di catene di approvvigionamento corte, nonché con il Green Deal, dal momento che promuove prodotti fabbricati localmente che offrono una maggiore tracciabilità e trasparenza in relazione all'origine del prodotto e ai processi produttivi impiegati;

28.

sostiene la Commissione nella sua iniziativa volta a istituire, sulla base di un'accurata valutazione d'impatto, una protezione sui generis, efficace e trasparente, delle indicazioni geografiche dell'UE per i prodotti non agricoli, che identifica un prodotto come originario del territorio di uno Stato membro o di una regione o località di detto territorio laddove una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto sia imputabile perlopiù alla sua origine geografica, al fine di allinearsi, tra l'altro, all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, firmato dall'UE, che prevede la possibilità di proteggere le IG sia per i prodotti agricoli che per quelli non agricoli; si attende che la Commissione proponga una legislazione a tale riguardo quanto prima e al più tardi alla fine del 2021;

29.

sottolinea che l'introduzione di un sistema di protezione sui generis delle IG dell'Unione per i prodotti non agricoli dovrebbe mirare ad apportare vantaggi ai consumatori, favorendo la conoscenza delle indicazioni di autenticità dei prodotti, produrre un impatto economico positivo sulle microimprese e sulle PMI, nonché un impatto generale sull'occupazione, lo sviluppo e il turismo nelle zone rurali e nelle zone meno sviluppate, che potrebbero contribuire in particolare alla ripresa dell'UE dopo la crisi COVID-19; ritiene che tale protezione sui generis delle IG per i prodotti non agricoli agevolerebbe anche l'accesso ai mercati dei paesi terzi attraverso accordi commerciali dell'UE; ritiene che il sistema debba prevedere le necessarie salvaguardie, compresi meccanismi di domanda e opposizione efficaci e trasparenti;

30.

constata che l'attuale protezione dei marchi dell'Unione non consente ai produttori di certificare il legame fra qualità e origine geografica e che alcuni Stati membri hanno già istituito sistemi nazionali di protezione sui generis per le IG per i prodotti non agricoli, di conseguenza alla mancanza di un sistema di protezione armonizzato, che ha portato alla frammentazione del mercato e all'incertezza giuridica, e che ha inoltre avuto ripercussioni a discapito dei produttori; è del parere che una protezione armonizzata a livello di Unione apporterebbe la necessaria certezza giuridica per tutti gli attori, oltre a una garanzia per evitare la violazione della proprietà intellettuale dei prodotti industriali e artigianali, consentendo all'UE di proteggere maggiormente i suoi interessi a livello internazionale;

31.

propone di affidare all'EUIPO la responsabilità di istituire un registro delle IG per i prodotti non agricoli per garantire un esame e una protezione uniformi in tutta l'Unione;

Revisione della legislazione dell'UE in materia di protezione dei disegni e dei modelli

32.

sottolinea che l'attuale sistema di protezione dei disegni e dei modelli a livello dell'UE è stato istituito 20 anni fa e dovrebbe essere rivisto; si compiace pertanto della volontà della Commissione di modernizzare la legislazione dell'Unione in materia di protezione dei disegni e dei modelli al fine di contribuire in misura maggiore alla transizione verso l'economia digitale, sostenibile e verde; invita la Commissione, da un lato, ad aggiornare la procedura di registrazione per consentire la protezione delle nuove forme di disegno o modello, quali interfacce grafiche utente, disegni o modelli virtuali e animati, font e icone e le forme pertinenti a seguito dei nuovi sviluppi e delle nuove tecnologie, in modo semplice e meno oneroso e, dall'altro, ad armonizzare ulteriormente le procedure di domanda e invalidazione negli Stati membri;

33.

osserva che la protezione dei disegni per parti utilizzate nella riparazione di prodotti complessi è armonizzata soltanto parzialmente; sottolinea che alcuni Stati membri hanno già introdotto nella loro legislazione una 'deroga a scopo di ricambio' o 'clausola di riparazione', che consente la fabbricazione e la vendita di componenti di prodotti complessi senza violare i DPI; osserva che ciò crea frammentazione nel mercato interno e incertezza giuridica; invita pertanto la Commissione a includere una 'clausola di riparazione' nella sua futura proposta, che contribuirà a sostenere la transizione verso un'economia più verde e sostenibile e a evitare distorsioni della concorrenza;

34.

ritiene che il sistema di protezione dei disegni e dei modelli dell'UE dovrebbe essere allineato al sistema europeo dei marchi per consentire ai titolari dei disegni o dei modelli di evitare che merci che costituiscono una violazione degli stessi entrino nel territorio doganale dell'UE, dal momento che i diritti connessi ai marchi sono applicabili nei confronti delle merci costituenti violazioni che transitano attraverso l'UE, mentre quelli connessi ai disegni o modelli non lo sono; invita la Commissione a colmare tale lacuna in sede di revisione della legislazione in materia di disegni e modelli e a consentire ai titolari dei marchi di porre fine alle contraffazioni di disegni o modelli in transito nell'UE;

35.

è convinto che la protezione dei disegni e dei modelli dovrebbe essere offerta in modo uniforme in tutto il mercato unico e suggerisce alla Commissione di valutare l'ipotesi di allineare la direttiva sui disegni e modelli e il regolamento sui disegni e modelli comunitari per creare una più forte certezza del diritto;

Lotta alle violazioni dei DPI

36.

sottolinea che le merci contraffatte, quali ad esempio i medicinali contraffatti o i dispositivi e le mascherine di protezione personale contraffatti, nel contesto di crisi sanitarie come la pandemia di COVID-19 rappresentano gravi minacce per la salute e la sicurezza dei cittadini dell'UE e possono causare gravi danni alla salute pubblica; osserva che, sebbene le attività di vigilanza del mercato mirino a tutelare gli interessi pubblici in generale, mentre i prodotti contraffatti riguardano la protezione dei diritti di proprietà intellettuale privata, esiste una stretta relazione tra prodotti contraffatti e rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori;

37.

evidenzia che, nel 2016, fino al 6,8 % delle importazioni dell'UE, per un valore di 121 miliardi di EUR, era costituito da merci contraffatte e che la loro disponibilità sul mercato unico ha comportato perdite dirette di vendite ammontanti a 50 miliardi di EUR e perdite occupazionali dirette nell'ordine di 416 000 posti di lavoro per il periodo 2013-2017 (19); sottolinea che la violazione dei DPI comporta un basso livello di rischio in termini di probabilità di individuazione e sanzione, se rilevata; esorta gli Stati membri, unitamente alla Commissione, alle autorità doganali, all'Agenzia dell'UE per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), all'Interpol e alle autorità incaricate dell'applicazione della legge, a coordinare le strategie e a sviluppare sanzioni efficaci e dissuasive, in particolare per limitare la quantità di prodotti pericolosi messi a disposizione del pubblico e per combattere la contraffazione e la pirateria, soprattutto quando sono collegate alla criminalità organizzata;

38.

si rammarica dell'uso significativo di Internet per la distribuzione di prodotti contraffatti, contenuti illeciti e servizi che violano i DPI, con effetti negativi significativi per l'industria manifatturiera dell'UE, nonché per i settori creativo, culturale e sportivo; accoglie con favore la proposta della Commissione relativa a una legge sui servizi digitali; sottolinea il fatto che il principio della conoscenza dei propri clienti («know your business customer») e il sistema dei segnalatori di fiducia contribuirebbero enormemente alla lotta contro la contraffazione e che l'IA e la blockchain potrebbero svolgere un ruolo importante nell'affrontare il problema dei prodotti contraffatti e piratati disponibili online, oltre a contribuire a migliorare l'applicazione dei DPI nell'intera catena di approvvigionamento; sostiene pertanto l'uso di nuove tecnologie per combattere le violazioni della proprietà intellettuale e accoglie con favore le pubblicazioni a cura dell'Osservatorio dell'EUIPO;

39.

riconosce l'elevato potenziale delle tecnologie blockchain per la registrazione e la protezione dei DPI; sottolinea che i sistemi di blockchain possono contribuire a salvaguardare la catena di approvvigionamento attraverso la tracciabilità, garantendo la sicurezza e proteggendo ogni fase dai pericoli della contraffazione a tutti i livelli della catena di approvvigionamento; rileva, in particolare in relazione alla registrazione dei DPI, la necessità che gli Uffici per la proprietà intellettuale adottino per le loro soluzioni di blockchain standard tecnici che consentano l'interoperabilità; sottolinea che, per garantire la qualità e l'equità delle decisioni, l'IA e le tecnologie ad essa correlate usate per le procedure di registrazione ai fini della concessione dei DPI non possono sostituire la revisione umana svolta caso per caso;

40.

pone l'accento sul legame tra, da un lato, la criminalità connessa alla proprietà intellettuale e, dall'altro, la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale; valuta pertanto positivamente la decisione del Consiglio di reinserire le violazioni della proprietà intellettuale nell'elenco delle priorità dell'UE in materia di criminalità nel quadro della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) per il prossimo ciclo 2022-2025, e chiede al Consiglio di mantenerle su tale elenco così come di rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra le autorità nazionali, l'EUIPO, l'Europol, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

41.

accoglie con favore il fatto che la Commissione intenda creare un pacchetto di strumenti dell'UE per la lotta alla contraffazione al fine di migliorare la cooperazione fra i titolari dei diritti, le autorità pubbliche a livello nazionale e dell'UE e gli intermediari, chiarendone ulteriormente i ruoli e le responsabilità nell'intento di agevolare la condivisione efficace di informazioni e dati fra gli attori principali, promuovere l'uso di nuovi strumenti e tecnologie e combattere le attività di contraffazione; invita la Commissione a intraprendere azioni concrete per monitorare la violazione intenzionale dei DPI, anche quando la violazione è utilizzata in malafede come strategia commerciale deliberata, e a promuovere un controllo e una cooperazione transfrontaliera maggiori tra le agenzie doganali nel quadro della lotta contro l'importazione di prodotti contraffatti; invita la Commissione a prendere in considerazione la creazione di un pacchetto di strumenti dell'UE analogo per combattere altre violazioni dei DPI;

42.

sottolinea che sarebbe necessario anche un insegnamento a lungo termine nelle scuole in materia di proprietà intellettuale e attività di contraffazione e pirateria al fine di modificare la propensione a consumare beni e servizi che violano i DPI; invita pertanto gli Stati membri a cooperare con l'EUIPO per avviare campagne di sensibilizzazione, anche nel campo della stampa 3D; ricorda che la tecnologia della stampa 3D può sollevare alcune preoccupazioni giuridiche specifiche in relazione a tutti gli ambiti del diritto della proprietà intellettuale, come il diritto d'autore, i brevetti, i progetti, i marchi tridimensionali e le indicazioni geografiche;

43.

invita la Commissione a continuare a proteggere i DPI e a promuoverne l'applicazione nei paesi terzi, anche aumentando i finanziamenti per programmi mirati di cooperazione tecnica e costruzione di capacità dell'UE, come i tre programmi chiave di cooperazione in corso in materia di proprietà intellettuale con la Cina, il Sud-Est asiatico e l'America Latina e il partenariato congiunto con il continente africano, per promuovere una generazione e una gestione migliori della proprietà intellettuale, e sostenendo regimi di proprietà intellettuale che rafforzino lo sviluppo agricolo locale; incoraggia in tale contesto la Commissione, sulla base dell'esperienza dell'UE, ad assistere i responsabili delle politiche e le autorità di contrasto e a fornire loro conoscenze e orientamenti per migliorare la loro capacità di contrastare le violazioni dei DPI, a promuovere soluzioni praticabili, che potrebbero ridurre notevolmente i costi e semplificare le procedure per ottenere, mantenere e imporre la protezione dei DPI, nonché a fornire ai titolari dei diritti informazioni in merito all'evoluzione del panorama delle violazioni e alla fornitura di merci contraffatte;

Nuove sfide per l'elaborazione di politiche in materia di proprietà intellettuale

44.

sottolinea che la protezione della proprietà intellettuale connessa alle tecnologie di IA è importante e andrebbe presa debitamente in considerazione e che, sebbene le attuali norme sulla tutela tramite brevetti delle invenzioni attuate per mezzo di computer possano contemplare le tecnologie di IA, vi è necessità di criteri chiari per la tutela delle invenzioni generate con l'ausilio delle tecnologie di IA; chiede pertanto alla Commissione, in collaborazione con l'UEB e l'EUIPO, di garantire la certezza giuridica in materia e di seguire da vicino la questione a livello internazionale in seno all'OMPI;

45.

incoraggia gli Stati membri a recepire senza indugio le disposizioni della direttiva sul diritto d'autore in un modo che rifletta l'accordo raggiunto dai colegislatori per migliorare la protezione da essa fornita, e a consentire eccezioni quali l'accesso all'istruzione online e al patrimonio culturale digitalizzato; invita la Commissione a monitorare i contratti di acquisizione forfettaria di tutti i diritti («buy-out») per garantire un'equa remunerazione dei creatori sulla base dei diritti d'autore; sottolinea che la mancanza di armonizzazione delle norme in materia di paternità delle opere e titolarità dei diritti d'autore può portare a soluzioni nazionali divergenti per opere assistite dall'IA;

46.

sottolinea che, malgrado in tutta Europa vi sia un livello elevato di armonizzazione dei diritti di proprietà intellettuale, manca ancora un'efficace attuazione transfrontaliera di tali diritti all'interno dell'UE;

47.

accoglie con favore l'annuncio della Commissione di voler rivedere la direttiva sulle banche dati al fine di agevolare l'accesso ai dati e il loro utilizzo, salvaguardando nel contempo i legittimi interessi; sottolinea che la ricerca è ancora ostacolata da barriere inutili e che occorre sviluppare ulteriormente spazi di dati solidi per consentire ai ricercatori di trovare soluzioni scientifiche, anche in presenza di limiti temporali eccezionali; sottolinea a tale proposito il ruolo delle limitazioni e delle eccezioni ai diritti esclusivi;

48.

si rammarica che lo studio della Commissione del 2016 sugli aggregatori di brevetti (PAE) in Europa (20) non abbia determinato con chiarezza se i modelli commerciali di alcuni PAE, consistenti nell'acquistare brevetti da terzi e nel cercare di generare entrate facendoli valere nei confronti di presunti contraffattori sfruttando in modo improprio le asimmetrie in materia di controversie, abusino delle lacune nella legislazione vigente e costituiscano pertanto un problema da affrontare; incoraggia la Commissione a continuare a monitorare la questione e a svolgere un corrispondente studio approfondito;

49.

accoglie con favore gli sforzi profusi da tutti gli Stati membri per far sì che i tribunali tengano conto del principio di proporzionalità nell'affrontare i casi di ingiunzione;

50.

osserva che la protezione dei DPI è fondamentale per incentivare la ricerca e la produzione di prodotti e processi innovativi, compresi nuovi medicinali, ma è convinto che, per combattere le emergenze sanitarie globali, affrontare la questione dell'accessibilità di determinati prodotti medici e consentire interventi salvavita nell'interesse pubblico, rivestano importanza la messa in comune volontaria di brevetti, la concessione di licenze obbligatorie e le flessibilità previste dall'accordo TRIPS dell'OMC; invita pertanto la Commissione ad analizzare ed esaminare le possibili opzioni per garantire l'efficacia e un migliore coordinamento delle licenze obbligatorie nell'UE, tenendo conto dei casi in cui tale opzione è stata utilizzata nell'Unione, dei motivi del suo utilizzo, delle condizioni alle quali è stata concessa, delle sue conseguenze economiche e dei suoi eventuali effetti auspicati;

51.

sottolinea che una distribuzione più equa dei vaccini nel mondo è essenziale per combattere efficacemente la diffusione della COVID-19 e delle sue mutazioni e che è necessario sostenere l'accesso globale ai vaccini anti-COVID-19; osserva che la mancanza di accesso a vaccini a prezzi accessibili rappresenta ancora una sfida importante nei paesi in via di sviluppo; sostiene quindi la Commissione e gli Stati membri nei loro sforzi volti a spingere i paesi terzi a revocare gli attuali divieti di esportazione e a intensificare la donazione di vaccini; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare ulteriormente i loro sforzi volti a sostenere il trasferimento di tecnologia e la concessione volontaria di licenze di DPI al fine di migliorare l'accesso globale ai medicinali connessi alla COVID-19 a prezzi abbordabili e di affrontare i vincoli di produzione e le carenze di approvvigionamento a livello globale, consentendo così il trattamento di malattie infettive endemiche o pandemiche che colpiscono la popolazione mondiale;

52.

accoglie con favore il fatto che i paesi meno sviluppati godano già di una deroga, concessa fino al 1o gennaio 2033, sull'attuazione delle disposizioni TRIPS in materia di prodotti farmaceutici; esorta la Commissione, quindi, a dare seguito, in collaborazione con l'OMC, alla promessa di impegnarsi in negoziati attivi e costruttivi, basati su testi, in seno all'OMC al fine di adoperarsi per promuovere e sostenere l'aumento delle capacità di produzione di vaccini nei paesi in via di sviluppo e incentivare la messa in comune volontaria e rapida dei DPI in tempi di crisi, nonché per avviare un dialogo sugli attuali ostacoli alla concessione volontaria di licenze e sulle modalità per superarli;

53.

suggerisce di istituire a livello europeo la figura di coordinatore per la proprietà intellettuale onde garantire un approccio olistico e coordinato alla politica dell'UE in materia di proprietà intellettuale e di rafforzare la cooperazione tra le diverse autorità nazionali competenti in tale ambito, le direzioni generali della Commissione e altri organismi responsabili dei DPI, quali l'UEB, l'EUIPO, l'OMPI e altri attori pertinenti; ritiene che il coordinatore in materia di proprietà intellettuale potrebbe promuovere ulteriormente la lotta contro le violazioni dei DPI al più alto livello politico e assumere, se necessario, altri compiti connessi ai DPI;

54.

difende l'idea che vede necessario promuovere una migliore gestione della proprietà intellettuale nella comunità della ricerca e dell'innovazione per far sì che l'eccellente ricerca europea si concretizzi in innovazioni che siano vantaggiose per i suoi cittadini e le sue imprese; sottolinea che, in tale contesto, la proprietà intellettuale finanziata pubblicamente deve essere usata in modo equo ed efficace e che i risultati raggiunti con i fondi dell'UE dovrebbero essere utilizzati per migliorare l'economia dell'UE a vantaggio di tutti;

55.

ricorda che le industrie ad alta intensità di DPI generano la maggior parte delle attività commerciali dell'UE e che è essenziale proteggere e far rispettare i DPI anche nei paesi terzi; accoglie con favore l'impegno della Commissione a cercare una solida protezione della proprietà intellettuale nei futuri accordi di libero scambio; invita la Commissione a chiedere che l'applicazione dei DPI sia affrontata in seno all'OMC e all'OMPI;

56.

ricorda che una delle principali sfide per i paesi in via di sviluppo consiste nel progredire nella catena del valore globale attraverso la diversificazione economica, il che richiede norme commerciali globali eque e favorevoli allo sviluppo;

57.

incoraggia i paesi in via di sviluppo a consolidare le catene del valore regionali nonché gli scambi commerciali e gli investimenti intraregionali nel settore sanitario e in ambiti correlati, in particolare attraverso sforzi collettivi di ricerca e sviluppo nel settore medico e mediante la messa in comune di risorse a livello regionale; osserva con preoccupazione che, secondo il Global Trade Alert, al 21 marzo 2020, 54 governi avevano introdotto restrizioni alle esportazioni di forniture mediche essenziali sin dall'inizio di quell'anno; sottolinea che si dovrebbe ricorrere a patti commerciali regionali per evitare divieti di esportazione di prodotti essenziali in periodi di carenza a livello globale e regionale, come nel caso dell'attuale crisi pandemica;

o

o o

58.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU C 175 del 20.6.2013, pag. 1.

(2)  GU L 271 del 24.10.2019.

(3)  GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

(4)  GU L 153 dell'11.6.2019, pag. 1.

(5)  GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92.

(6)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 34.

(7)  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.

(8)  GU L 289 del 28.10.1998, pag. 28.

(9)  GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1.

(10)  GU C 407 del 4.11.2016, pag. 25.

(11)  GU C 404 del 6.10.2021, pag. 129.

(12)  Testi approvati, P9_TA(2021)0236.

(13)  GU C 349 del 17.10.2017, pag. 2.

(14)  GU C 371 del 15.9.2021, pag. 102.

(15)  UEB-EUIPO, «IPR-intensive industries and economic performances in the EU: Industry-level analysis report» (Settori ad alta intensità di DPI e risultati economici nell'UE: relazione di analisi a livello settoriale), terza edizione, settembre 2019.

(16)  GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

(17)  Centro comune di ricerca della Commissione europea, Pilot study for Essentiality Assessment of Standard Essential Patents, 2020.

(18)  Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 1).

(19)  Relazione 2020 dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sullo stato delle violazioni dei DPI: cifre medie annue per il periodo 2013-2017.

(20)  Centro comune di ricerca della Commissione europea, Patent Assertion Entities in Europe: Their impact on innovation and knowledge transfer in ICT markets (Aggregatori di brevetti in Europa:il loro impatto sull'innovazione e il trasferimento di conoscenze nei mercati delle TIC), 2016.


20.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 205/37


P9_TA(2021)0454

Statuto e finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021 sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (2021/2018(INI))

(2022/C 205/04)

Il Parlamento europeo,

visti l'articolo 2 e l'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE),

visti gli articoli 224 e 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1) (in appresso «il regolamento»), quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 maggio 2018 (2), e dal regolamento (UE, Euratom) 2019/493 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019 (3), in particolare l'articolo 38, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (4) («regolamento finanziario»),

visti il parere dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (in appresso «l'Autorità») e le sue relazioni annuali di attività,

vista la relazione del Segretario generale del Parlamento europeo all'Ufficio di presidenza del 19 aprile 2021, relativa al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a livello europeo,

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visto il parere della commissione per il controllo dei bilanci,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A9-0294/2021),

A.

considerando che partiti politici e fondazioni politiche forti a livello dell'UE sono fondamentali per lo sviluppo di una vera e propria sfera politica nell'Unione;

B.

considerando che i partiti politici europei dovrebbero svolgere un ruolo più incisivo nel processo elettorale europeo e contribuire a formare una coscienza politica europea e a esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione; che la diversità politica è essenziale per il dibattito pubblico e l'espressione delle scelte dei cittadini;

C.

considerando che i partiti non possono essere considerati entità imparziali nell'ambito della competizione politica e che il loro finanziamento non può essere ridotto a spese di natura non politica;

D.

considerando che il mandato delle fondazioni politiche europee è quello di accrescere la consapevolezza politica e di contribuire al dibattito sulle questioni politiche afferenti all'UE e sul processo di integrazione europea, e che in tale contesto le fondazioni sviluppano anche offerte che non sono rivolte esclusivamente ai membri o agli elettori di un determinato partito, ma sono aperte a tutti a condizioni di parità;

E.

considerando che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbero cooperare con i loro partiti nazionali membri e i loro partner nazionali per sostenerli nel compito di avvicinare l'Unione e le sue politiche ai cittadini e di accrescere la legittimità democratica;

F.

considerando che i partiti politici europei dovrebbero cooperare con le rispettive controparti nazionali al fine di facilitare una partecipazione interattiva alle questioni afferenti all'UE;

G.

considerando che, affinché i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possano continuare a conoscere ed esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione, è fondamentale che il loro ruolo e il loro funzionamento non si limitino a questioni di rilevanza esclusivamente europea a livello dell'Unione; che tali partiti politici europei e fondazioni politiche europee dovrebbero essere autorizzati a utilizzare i loro fondi per finanziare eventuali attività che contribuiscano a informare i cittadini dell'UE e a rafforzare la consapevolezza in merito a questioni afferenti alle politiche dell'Unione;

H.

considerando che la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti è una condizione essenziale affinché i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possano svolgere le loro funzioni, mentre la piena trasparenza e responsabilità dovrebbero essere un prerequisito per ricevere finanziamenti pubblici provenienti dal bilancio dell'Unione;

I.

considerando che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possono contribuire a promuovere le politiche dell'UE nei paesi vicini nel quadro della politica estera e di sicurezza comune nonché delle relazioni esterne dell'Unione; che, pertanto, dovrebbero essere aperti all'adesione di partiti o individui di tali paesi ed essere autorizzati a ricevere contributi da parte loro, a condizione che siano garantiti la piena trasparenza e il rispetto dell'articolo 325 TFUE come pure delle norme dell'Unione in materia di lotta contro la frode e la corruzione;

J.

considerando che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbero poter disporre di ulteriori categorie di entrate diverse da contributi e donazioni;

K.

considerando che un allineamento del tasso di cofinanziamento dei partiti politici europei al livello imposto alle fondazioni politiche impedirebbe l'accumulo del debito;

L.

considerando che il sistema di controllo amministrativo delle spese dovrebbe essere semplificato, nel debito rispetto della trasparenza e del corretto uso dei fondi pubblici, e che l'obbligo di rendicontare il bilancio conformemente ai principi internazionali d'informativa finanziaria dovrebbe essere abolito, in quanto non rispecchia la natura dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e rappresenta un onere inutile e dispendioso in termini di tempo e denaro;

M.

considerando che un allineamento del periodo di riporto delle fondazioni politiche europee ai requisiti imposti ai partiti politici eviterebbe un audit di secondo livello e ridurrebbe pertanto in modo significativo l'onere amministrativo che incombe sulle fondazioni;

Valutazione dell'applicazione del regolamento

1.

ricorda che il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee costituisce il quadro giuridico che stabilisce i loro diritti e obblighi; sottolinea che i finanziamenti concessi a norma del regolamento fanno parte del bilancio generale dell'Unione europea e dovrebbero pertanto essere attuati in conformità del regolamento finanziario, ponendo l'accento sul principio generale della sana gestione finanziaria;

2.

osserva che il 2018 è stato il primo anno di attuazione del regolamento; accoglie con favore la relazione annuale di attività 2019 presentata dall'Autorità; prende atto delle principali attività e sfide incontrate nel corso del 2019; osserva che l'Autorità ha effettuato il primo esame dei conti dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee nel contesto delle elezioni europee del 2019, onde assicurare la loro conformità al regolamento, mentre la Direzione generale delle Finanze del Parlamento europeo ha garantito il rispetto del regolamento finanziario; si compiace del fatto che nel 2019 l'Autorità non abbia dovuto imporre sanzioni ad alcun partito politico europeo o alcuna fondazione politica europea; rileva inoltre che l'Autorità è intervenuta nei procedimenti dinanzi al Tribunale dell'Unione europea e ha collaborato con gli Stati membri per istituire una rete di punti di contatto nazionali e di autorità preposte alla protezione dei dati;

3.

ricorda che l'articolo 38 del regolamento prevede che il Parlamento approvi una relazione sull'applicazione del regolamento entro la fine del 2021 e che, entro i sei mesi successivi, la Commissione presenti una relazione sulla stessa questione, che deve essere corredata di una proposta legislativa di modifica del regolamento; rileva che la tabella di marcia della Commissione comprende l'inasprimento delle norme finanziarie e di applicazione, la riduzione degli oneri amministrativi, il miglioramento della trasparenza e il rafforzamento di un'autentica rappresentanza elettorale dei cittadini dell'UE; sottolinea inoltre l'importanza di affrontare il rischio di ingerenze straniere e la violazione delle norme in materia di protezione dei dati;

4.

accoglie con favore l'annuncio della Commissione relativo a un nuovo piano d'azione per la democrazia europea, che comprende una proposta legislativa volta a garantire maggiore trasparenza in materia di pubblicità politica a pagamento e una revisione della legislazione sul finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee; ribadisce la sua proposta di modificare il regolamento, espressa nella sua risoluzione del 26 novembre 2020 sul bilancio delle elezioni europee (5), per quanto riguarda la partecipazione alle elezioni europee, la trasparenza del finanziamento e il divieto di donazioni da parte di organismi pubblici e privati di paesi terzi;

5.

riconosce che il regolamento ha migliorato lo status dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee rispetto al precedente quadro giuridico stabilito dal regolamento (CE) n. 2004/2003 (6), segnatamente riconoscendo che tali entità hanno personalità giuridica dell'Unione e istituendo l'Autorità;

6.

riconosce il ruolo dell'Autorità, che ha assunto i compiti affidatigli dal regolamento;

7.

osserva tuttavia che una serie di ostacoli amministrativi e politici continua a impedire ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee di realizzare appieno il loro potenziale in quanto soggetti attivi e visibili della democrazia europea, sia a livello europeo che di Stati membri dell'UE;

8.

sottolinea l'importanza della registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, in quanto presuppone la conformità a tutte le condizioni del regolamento, in particolare il rispetto dei valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE, e subordina l'ammissibilità al finanziamento a carico del bilancio dell'Unione a tale conformità, nonché alla necessità di garantire la piena trasparenza;

9.

osserva, a tal riguardo, che il regolamento dovrebbe essere modificato in modo da chiarire che il rispetto dei valori fondamentali dell'UE dovrebbe applicarsi sia ai partiti politici europei in quanto tali che ai loro membri;

10.

accoglie con favore il rafforzamento delle disposizioni relative al monitoraggio del rispetto dei valori fondamentali dell'Unione da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee nonché alla procedura di gestione delle violazioni, comprese le sanzioni e il recupero dei fondi;

11.

ritiene che la più recente modifica del regolamento, che ha introdotto sanzioni in caso di violazioni delle norme sulla protezione dei dati, sia stato un primo passo utile ma debba essere ulteriormente rafforzato;

12.

sostiene che l'attuale sistema di verifica del rispetto delle norme in materia di utilizzo di contributi e sovvenzioni debba essere migliorato in termini di chiarezza, efficienza e rapidità;

13.

è del parere che assoggettare i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a norme dell'UE e nazionali contenute in diversi strumenti giuridici generi confusione e incertezza del diritto; propone pertanto di armonizzare ulteriormente e rafforzare le norme che disciplinano i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, al fine di garantire un quadro normativo dell'UE esaustivo in materia di partiti politici europei e fondazioni politiche europee che stabilisca, in particolare, le condizioni di registrazione, la struttura e il funzionamento, la visibilità e la trasparenza, nonché le relative sanzioni;

14.

sottolinea che il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee deve essere trasparente, soggetto all'articolo 325 TFUE e non suscettibile di abusi e deve sostenere esclusivamente i programmi politici e le attività politiche conformi ai principi fondanti dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE;

Problemi rilevati

15.

ricorda che il regolamento impone ai partiti nazionali membri di pubblicare sui loro siti web il logo, il programma politico e il link al sito web del partito europeo a cui sono affiliati «in maniera chiaramente visibile e con possibilità di agevole consultazione» quale prerequisito per l'accesso del partito politico europeo ai finanziamenti; esprime preoccupazione per il fatto che, secondo il progetto Logos di European Democracy Consulting, la maggior parte dei partiti nazionali membri non ottempera in modo adeguato all'obbligo di pubblicazione previsto dal regolamento, dal momento che solo il 15 % di essi riporta il logo in maniera chiara e con possibilità di agevole consultazione;

16.

sottolinea la necessità di rendere più precisa e semplice la definizione dei finanziamenti indiretti forniti dai partiti politici europei e dalle fondazioni politiche europee alle controparti e ai membri nazionali, al fine di non ostacolare la loro necessaria cooperazione sul fronte della promozione e della presentazione delle politiche unionali, nonché la loro interazione con i cittadini dell'UE;

17.

evidenzia che il divieto di finanziare campagne referendarie relative a questioni afferenti all'Unione è in contraddizione con la finalità dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee;

18.

sottolinea che il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee è intrinsecamente legato ai criteri di registrazione elencati nel regolamento; riconosce la necessità di garantire che i criteri di registrazione e di adesione prevedano una rappresentanza inclusiva ed effettiva dei partiti politici attivi a livello dell'Unione, evitando nel contempo di ostacolare la rappresentanza democratica dei partiti politici più piccoli a tale livello; ricorda le discussioni tenutesi in seno alla commissione per gli affari costituzionali del Parlamento in merito alla soglia per la registrazione e al sostegno dei cittadini; osserva che, a seguito della Brexit, è fortemente necessario rivedere le diverse categorie di appartenenza ai partiti e la riscossione delle quote di adesione; suggerisce pertanto una revisione dei requisiti di registrazione e dei criteri di rappresentanza, compresa una riflessione sull'adesione diretta dei cittadini;

19.

si rammarica dell'interpretazione restrittiva del concetto di adesione stabilita dalla giurisprudenza, della mancanza di definizioni chiare per le modalità di adesione ai partiti politici europei e della mancanza di livelli differenziati di affiliazione alle fondazioni politiche europee nel regolamento, il che non consente flessibilità nell'organizzazione interna dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, in particolare per quanto riguarda i membri associati e i partner delle fondazioni politiche europee, compresi quelli di ex Stati membri e di altri paesi europei; teme che tale interpretazione restrittiva abbia come conseguenza di impedire ai partiti politici europei, senza alcun motivo valido, di ricevere contributi finanziari da tali membri; insiste sulla necessità di chiarire anche le modalità di adesione e di affiliazione alle fondazioni politiche europee, nonché ai partenariati di ricerca con esse;

20.

è del parere che il divieto di adesione a più di un partito o a più di una fondazione debba essere chiarito ed esteso;

21.

sottolinea che le categorie di entrate sono definite in modo troppo restrittivo nel regolamento e, in particolare, non tengono conto di altre possibili risorse proprie acquisite legalmente;

22.

evidenzia che il livello di cofinanziamento imposto, in particolare ai partiti politici europei, si è rivelato molto difficile da conseguire;

23.

ritiene che l'obbligo di rendicontare il bilancio dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee conformemente sia alle norme nazionali in materia di audit dello Stato membro in cui hanno sede sia ai principi internazionali d'informativa finanziaria non apporti alcun valore aggiunto e comporti costi e ritardi non necessari;

24.

deplora il fatto che la concezione lacunosa del regolamento limiti i partiti politici europei nello svolgimento effettivo del loro ruolo di partiti politici moderni atti a collegare i cittadini al sistema politico, poiché questi ultimi ne hanno una scarsa conoscenza a causa della limitata adesione individuale e del ruolo modesto dei partiti nell'influenzare il processo decisionale o plasmare le agende pubbliche, motivo per cui il livello di mobilitazione degli attivisti generato dai partiti europei non è in alcun modo paragonabile a quello che riescono a ottenere i partiti nazionali e regionali;

25.

sottolinea che l'Autorità dispone di poteri limitati per quanto riguarda il compito di verificare se un partito politico europeo registrato o una fondazione politica europea registrata violi i valori condivisi dell'UE e non abbia mai avviato, fino ad ora, la complessa procedura di conformità a tali valori; chiede che la struttura dell'Autorità sia rafforzata, affinché possa controllare meglio tutti i criteri stabiliti nel regolamento, compreso il rispetto dei valori dell'Unione e della governance democratica dei partiti politici europei, nonché l'osservanza delle norme pertinenti e l'attuazione delle sanzioni, nonché al fine di garantire la sua piena autonomia e completa neutralità;

26.

rileva con preoccupazione che diversi partiti politici transnazionali attivi nella politica dell'Unione e rappresentati in seno al Parlamento europeo non sono autorizzati a registrarsi ufficialmente come partiti politici europei a causa dei requisiti sproporzionati fissati nel regolamento, il che ostacola conseguentemente la rappresentanza democratica dei partiti politici più piccoli a livello dell'UE;

Proposte di miglioramento

27.

considera opportuno stabilire una serie di norme e condizioni chiare per l'organizzazione comune e il cofinanziamento di attività concernenti le questioni relative all'UE da parte dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee nonché dei loro membri; ritiene che in tali attività comuni dovrebbe essere richiesta l'esposizione del logo del partito politico europeo accanto a quello del partito nazionale membro;

28.

pone l'accento sul fatto che nessuna norma dovrebbe impedire la partecipazione dei rappresentanti e dei membri del personale dei partiti politici agli eventi delle fondazioni politiche europee, la quale è giustificata dalla loro stessa natura;

29.

invita la Commissione a elaborare requisiti chiari e orientamenti dettagliati in merito alla visibilità del partito politico europeo a cui si è affiliati, al fine di garantire l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento, concernente l'esposizione dei loghi dei partiti politici europei accanto a quelli dei partiti nazionali o regionali;

30.

sottolinea che il primo esame dei conti ha individuato margini di miglioramento, segnatamente per quanto concerne il livello di dettaglio e la comparabilità delle informazioni richieste fornite dai partiti europei e dalle fondazioni europee; accoglie con favore l'introduzione di modelli per facilitare il processo nel 2020; prende atto del fatto che nel 2019 la maggior parte delle risorse finanziarie dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee è stata destinata alle spese per il personale, le riunioni e la raccolta di informazioni;

31.

è del parere che la sana gestione finanziaria e la trasparenza richiedano norme rigorose che definiscano l'ammissibilità delle spese; chiede l'elaborazione di disposizioni esplicite relative alle attività avviate con le principali organizzazioni internazionali e i partner al di fuori dell'UE, nonché di norme dettagliate relative le spese per il personale e le riunioni, in particolare in termini di massimali e procedure di gara;

32.

chiede la revoca del divieto di finanziare campagne referendarie, al fine di consentire ai partiti politici europei di finanziare le campagne referendarie connesse all'attuazione del TUE o del TFUE;

33.

insiste sulla necessità di riconoscere diverse categorie di appartenenza ai partiti, alle fondazioni e ai partenariati di ricerca con le fondazioni, di consentire l'adesione di membri provenienti da Stati membri del Consiglio d'Europa e da altri paesi europei, di istituire una categoria di partner di ricerca per le fondazioni, nonché di autorizzare i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee a riscuotere legalmente quote di adesione sulla base di un ordine generale dei contributi che si applica equamente a tutti i loro membri;

34.

sottolinea la necessità di definire il concetto di «membri» al fine di garantire la certezza del diritto in relazione ai diversi tipi di appartenenza, al rapporto dei membri con il partito politico europeo a cui aderiscono e ai requisiti che devono soddisfare;

35.

propone di estendere l'ambito di applicazione del divieto di adesione a più di un partito ai membri dei parlamenti e delle assemblee nazionali e regionali;

36.

sostiene la creazione di ulteriori categorie di entrate, al fine di coprire tutte le fonti di reddito dei partiti politici e delle fondazioni politiche e non soltanto i contributi e le donazioni, tra cui una nuova categoria relativa ad «altre risorse proprie» che includa contributi da attività congiunte, vendita di pubblicazioni, quote di iscrizione a conferenze o seminari e altre attività direttamente collegate all'azione politica;

37.

sostiene la riduzione del tasso di risorse proprie richiesto ai partiti politici al 5 % invece che al 10 %, al fine di allinearlo a quello applicabile alle fondazioni;

38.

è favorevole all'estensione del periodo di riporto per le fondazioni all'intero anno successivo (N+1), allineandolo al periodo applicabile ai partiti;

39.

chiede l'abolizione dell'obbligo per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee di presentare i loro rendiconti finanziari annuali conformemente ai principi internazionali d'informativa finanziaria, oltre che ai principi contabili generalmente accettati;

40.

ricorda il ruolo degli altri organi di controllo finanziario nell'ambito dei rispettivi mandati, segnatamente la Corte dei conti europea, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Procura europea; rileva, nel contesto dell'audit e del controllo, l'importanza di sottoporre le spese dei partiti politici europei non solo ad un sistema di audit interno e al giudizio dei loro membri, ma anche a un revisore esterno, a autorità pubbliche e a un controllo pubblico;

41.

propone di sottoporre le spese dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee a un meccanismo di autocontrollo affiancato da un sistema di audit interno, alla supervisione di un revisore esterno e della Corte dei conti europea nonché al controllo pubblico;

42.

raccomanda di applicare un calendario armonizzato per le relazioni e i controlli che incombono, rispettivamente, ai partiti politici europei, all'Autorità e al Parlamento, al fine di evitare di dover ricalcolare gli importi finali dei finanziamenti, tenendo conto nel contempo delle scadenze imposte dalle norme pertinenti;

43.

è favorevole a una maggiore trasparenza nel finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, da conseguire introducendo l'obbligo per il Parlamento di pubblicare i rendiconti finanziari annuali ricevuti in modo facilmente fruibile; sottolinea che le informazioni relative alla registrazione e alla situazione finanziaria dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee dovrebbero essere, nella misura del possibile, rese pubblicamente accessibili nonché essere complete e aggiornate;

44.

è del parere che le informazioni pubblicate dal Parlamento e dall'Autorità dovrebbero essere presentate in formati aperti e leggibili meccanicamente, in modo agevolmente consultabile;

45.

ritiene che un controllo rafforzato da parte dell'Autorità delle donazioni complessive riferite di importo superiore a 3 000 EUR renderebbe più trasparenti le influenze esterne sostanziali o significative sui partiti politici europei; è del parere che l'Autorità dovrebbe concentrare tale controllo sui casi in cui osserva aumenti significativi e improvvisi del numero complessivo di piccole donazioni;

46.

ritiene inoltre che, al fine di rafforzare la trasparenza dei finanziamenti, le donazioni di uno stesso donatore a favore di un partito politico europeo, dei suoi partiti nazionali membri e delle loro sottostrutture regionali dovrebbero essere pubblicate dall'Autorità; è inoltre del parere che, al più tardi entro l'esercizio finanziario 2027, debbano essere predisposti strumenti idonei a garantire che, al fine di eludere le norme in materia di trasparenza, non siano effettuate donazioni a soggetti giuridicamente indipendenti facenti parte di uno stesso partito politico europeo che, nella loro totalità, supererebbero i limiti di trasparenza;

47.

esorta a garantire che, entro l'anno civile 2027, qualsiasi donazione effettuata da un donatore a un partito politico europeo sia equiparata, a norma della legislazione fiscale, alle donazioni effettuate a partiti politici nazionali nel rispettivo paese di residenza del donatore;

48.

sostiene l'idea di accrescere l'importanza delle risorse proprie dei partiti politici europei nel calcolo dell'importo finanziato dall'Unione;

49.

ritiene, ai fini della certezza e della chiarezza del diritto, che tutte le disposizioni applicabili ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee, comprese quelle che attualmente fanno parte del regolamento finanziario, dovrebbero essere riunite in un unico atto giuridico dell'Unione, vale a dire il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

50.

è del parere che le norme in materia di ammissibilità delle spese siano troppo restrittive e che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee dovrebbero essere autorizzati a finanziare qualsiasi attività che non sia organizzata come evento puramente interno bensì aperta al pubblico e che contribuisca ad accrescere la consapevolezza politica europea e a dare espressione alla volontà dei cittadini dell'Unione;

51.

propone l'istituzione di un vero e proprio status giuridico dell'UE e una personalità giuridica dell'UE per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee, fissando condizioni minime per la loro struttura e il loro funzionamento e rendendoli nel contempo più indipendenti dal diritto nazionale;

52.

sottolinea, in particolare, la necessità di includere misure volte a garantire che i partiti politici europei non siano classificati come entità giuridiche straniere a norma del diritto nazionale degli Stati membri;

53.

insiste sul fatto che i partiti politici europei e i loro membri devono avere una struttura democratica, rispettare i valori su cui si fonda l'Unione, assicurare procedure democratiche e trasparenza nella selezione dei propri leader di partito e candidati alle elezioni, nonché tenere una votazione democratica per l'approvazione del proprio regolamento interno e del proprio programma politico;

54.

esorta la Commissione a rivedere il regolamento per aggiornare le norme in materia di registrazione, finanziamento, campagne politiche ed elettorali e adesione, affinché i partiti politici europei diventino i portavoce dei cittadini nella politica e nella definizione delle politiche dell'Unione, nonché al fine di avvicinare i cittadini dell'UE ai processi decisionali a livello dell'Unione;

55.

chiede, in particolare, la revisione del regolamento al fine di allentare le condizioni di registrazione di cui all'articolo 3 e aprire l'adesione a tutti i cittadini dell'UE, onde garantire una rappresentanza più inclusiva dei partiti politici attivi a livello dell'Unione;

56.

considera opportuno chiarire lo status ibrido dell'Autorità e ridefinire la sua struttura, nonché prevedere la possibilità di un ricorso amministrativo contro le sue decisioni, dal momento che, conformemente al regolamento vigente, i denuncianti possono adire solo la Corte di giustizia dell'Unione europea;

57.

propone di operare una chiara distinzione tra la cancellazione dal registro quale misura di ultima istanza e le sanzioni finanziarie, nonché di migliorare la coerenza del regime di sanzioni finanziarie;

58.

insiste sulla necessità di rafforzare la coerenza e la certezza del diritto di talune disposizioni del regolamento, di sviluppare ulteriormente e chiarire i motivi della cancellazione dal registro, di definire una serie di norme comuni relative alla pubblicazione, all'entrata in vigore e all'esecuzione delle decisioni di cancellazione dal registro, nonché di chiarire le norme in materia di recupero;

59.

ritiene necessario adeguare le norme in materia di finanziamento dei partiti politici europei e delle loro fondazioni per renderle compatibili con una campagna della circoscrizione paneuropea nell'ambito delle elezioni del Parlamento europeo;

60.

raccomanda alla Commissione di rafforzare le disposizioni in materia di protezione dei dati includendo riferimenti ai reati di cui agli articoli da 3 a 6 della direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione (7); si compiace che l'Autorità abbia istituito una rete di autorità nazionali preposte alla protezione dei dati al fine di rendere pienamente operativa la nuova procedura di verifica;

61.

invita la Commissione a tenere debitamente conto di tali proposte in sede di elaborazione e presentazione della sua proposta di regolamento recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014;

o

o o

62.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1.

(2)  GU L 114 I del 4.5.2018, pag. 1.

(3)  GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 7.

(4)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(5)  GU C 425 del 20.10.2021, pag. 98.

(6)  Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1).

(7)  GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8.


20.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 205/44


P9_TA(2021)0455

Primo anniversario del divieto di fatto dell'aborto in Polonia

Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021 sul primo anniversario del divieto di aborto de facto in Polonia (2021/2925(RSP))

(2022/C 205/05)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 2 e l'articolo 7, paragrafo 1,

viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), del 4 novembre 1950, e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDH),

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e, in particolare, gli articoli 18 e 19,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'UE («la Carta»), in particolare gli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 21, 23, 35 e 45,

vista la Costituzione della Repubblica di Polonia,

visti il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite del 16 dicembre 1966, e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966,

viste la Convenzione delle Nazioni Unite, del 18 dicembre 1979, sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e le relative raccomandazioni generali n. 21 (1994), n. 24 (1999), n. 28 (2010), n. 33 (2015) e n. 35 (2017),

visti la piattaforma d'azione di Pechino e gli esiti delle sue conferenze di revisione,

visti la Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD) tenutasi al Cairo, il suo programma d'azione, nonché gli esiti delle successive conferenze di revisione, in particolare il Vertice di Nairobi sulla ICPD + 25 e il suo impegno ad adoperarsi per conseguire l'obiettivo dei «tre zeri», zero esigenze non soddisfatte in materia di informazioni e servizi di pianificazione familiare, zero casi di mortalità materna evitabili e zero violenza sessuale e di genere e pratiche dannose contro le donne e le ragazze,

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, concordati nel 2015, in particolare gli obiettivi 3 e 5,

visto il piano d'azione dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la salute sessuale e riproduttiva: verso la realizzazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile in Europa — non lasciare indietro nessuno,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,

vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica («la Convenzione di Istanbul»), entrata in vigore il 1o agosto 2014,

vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere (1),

visto il documento tematico della commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa del 4 dicembre 2017 sulla salute sessuale e riproduttiva delle donne e sui relativi diritti in Europa,

visti gli orientamenti tecnici internazionali dell'Unesco in materia di educazione sessuale del 2018,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Polonia e, in particolare quella del 15 novembre 2017 sulla situazione dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia (2) e quella del 17 settembre 2020 sulla proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia (3),

viste le quattro procedure di infrazione avviate dalla Commissione nei confronti della Polonia in relazione al sistema giudiziario polacco e la proposta di decisione del Consiglio del 20 dicembre 2017 sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia (COM(2017)0835),

vista la sua risoluzione del 1o marzo 2018 sulla decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE relativamente alla situazione in Polonia (4),

vista la sua risoluzione del 14 novembre 2019 sulla criminalizzazione dell'educazione sessuale in Polonia (5),

vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2019 sull'attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere nell'UE (6),

vista la sua risoluzione del 26 novembre 2020 sul divieto di fatto del diritto all'aborto in Polonia (7),

vista in particolare la sua risoluzione del 24 giugno 2021 sulla situazione della salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti nell'UE, nel quadro della salute delle donne (8),

visto l'Atlante delle politiche europee in materia di aborto del 2021, che classifica 52 paesi e territori europei assegnando punteggi per il loro quadro giuridico in relazione all'accesso all'assistenza per l'aborto sicuro,

viste in particolare le sue risoluzioni del 16 settembre 2021 sulla libertà dei media e l'ulteriore deterioramento dello Stato di diritto in Polonia (9) e del 21 ottobre 2021 sulla crisi dello Stato di diritto in Polonia e sul primato del diritto dell'UE (10),

visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'UE è fondata sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, della giustizia, dello Stato di diritto, del rispetto dei diritti umani e della non discriminazione, come sancito dall'articolo 2 TUE; che tutti gli Stati membri hanno assunto obblighi e doveri, nel quadro del diritto internazionale e dei trattati dell'Unione, di rispettare, garantire e soddisfare i diritti fondamentali;

B.

considerando che, secondo la Carta, la CEDU e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché la giurisprudenza degli organi previsti dal trattato delle Nazioni Unite, la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti sono correlati a molteplici diritti umani, quali il diritto alla vita, il diritto di accedere all'assistenza sanitaria, la libertà da trattamenti disumani o degradanti e il rispetto dell'integrità fisica, della vita privata e dell'autonomia personale; che tali diritti umani sono sanciti anche dalla Costituzione polacca; che gli Stati membri sono giuridicamente obbligati a difendere e tutelare i diritti umani conformemente alle loro costituzioni, ai trattati dell'UE e alla Carta, nonché al diritto internazionale;

C.

considerando che ritardare e negare l'accesso all'aborto costituisce una forma di violenza di genere; che l'accesso all'assistenza per l'aborto è essenziale per l'uguaglianza sociale ed economica; che diversi organismi per i diritti umani (11) hanno affermato che la negazione dell'aborto sicuro può equivalere a tortura o a trattamenti crudeli, disumani e degradanti e che aborti non sicuri che portano alla morte nel contesto dei divieti di aborto dovrebbero essere intesi come uccisioni arbitrarie di genere, subite unicamente dalle donne, a causa di discriminazioni sancite dalla legge;

D.

considerando che un anno fa, il 22 ottobre 2020, l’illegittimo Tribunale costituzionale polacco ha dichiarato incostituzionale la disposizione della legge del 1993 sulla pianificazione familiare, la protezione del feto umano e le condizioni per l'interruzione della gravidanza, che consentiva l'aborto nei casi in cui gli esami prenatali o altre considerazioni mediche indicassero un'elevata probabilità di anomalia grave e irreversibile o di una malattia incurabile pericolosa per la vita del feto; che ciò ha comportato un divieto di aborto de facto, dal momento che la stragrande maggioranza degli aborti legali effettuati in Polonia si basava sul suddetto motivo;

E.

considerando che l'erosione dello Stato di diritto in Polonia ha portato a violazioni dei diritti umani, tra cui la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti; che il divieto di aborto de facto in Polonia costituisce un nuovo chiaro attacco allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali e limita la realizzazione della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti in Polonia, successivamente ai numerosi attacchi contro lo Stato di diritto negli ultimi anni;

F.

considerando che il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha ripetutamente espresso preoccupazione in merito alla mancata attuazione, da oltre 13 anni, delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo da parte della Polonia in diversi casi (12) in cui la Corte ha constatato la violazione dei diritti umani da parte della Polonia a causa della sua incapacità di garantire l'accessibilità pratica dell'aborto legale;

G.

considerando che i precedenti tentativi di limitare la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti sono stati inizialmente interrotti nel 2016, nel 2018 e nel 2020, a seguito dell'opposizione di massa manifestata dai cittadini polacchi con le marce del «Venerdì nero», fortemente sostenute da deputati al Parlamento europeo appartenenti a diversi gruppi politici;

H.

considerando che, in risposta alla sentenza che limita ulteriormente l'accesso all'aborto, proteste senza precedenti si sono nuovamente verificate in tutta la Polonia, anche nelle piccole città e nei paesi, e nel mondo, e sono state nuovamente organizzate nell’ottobre 2021 in oltre 20 città in tutta la Polonia per ricordare l'anniversario di un anno del divieto de facto; che le proteste sono iniziate in opposizione alla grave restrizione che mina la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti fondamentali delle donne polacche, ma si sono trasformate in proteste contro ulteriori violazioni dello Stato di diritto e contro il governo responsabile di tali violazioni; che l'uso eccessivo e sproporzionato della forza contro i manifestanti da parte delle forze dell'ordine è stato ben documentato;

I.

considerando che, nonostante le manifestazioni senza precedenti, la sentenza è stata ufficialmente pubblicata il 27 gennaio 2021 e che pertanto il divieto de facto di aborto è diventato una realtà per le donne in Polonia, il che ha portato all'aumento degli aborti non sicuri e ha costretto le donne a spostarsi per cercare di abortire all'estero, compromettendo in tal modo la salute e i diritti delle donne, le loro autonomia e integrità sessuali e fisiche, e mettendo a rischio la loro vita;

J.

considerando che il 22 settembre 2021 una trentenne incinta, di nome Izabela, è morta di shock setticemico perché i suoi medici non le hanno praticato un aborto terapeutico, aspettando invece che morisse il feto, in ragione delle restrizioni imposte all'aborto legale e del loro effetto dissuasivo sui medici in Polonia; che la sua morte ha scatenato proteste in diverse città polacche e sui social media con lo slogan «Non una di più»;

K.

considerando che, secondo quanto riportato dai media, un'altra donna di nome Anna, al quinto mese di gravidanza, è morta di setticemia il 14 giugno 2021, dopo che i medici l'hanno costretta a partorire un neonato morto nonostante il sospetto di sepsi;

L.

considerando che, dopo la sentenza, molte donne polacche sono state costrette a chiedere aiuto attraverso iniziative quali Aborto senza frontiere e organizzazioni con sede in altri Stati membri per avere accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, in particolare ai servizi per l'aborto; che l'organizzazione delle procedure di aborto incombe alle organizzazioni per i diritti delle donne e ai gruppi informali e dipende dal denaro raccolto grazie alle donazioni;

M.

considerando che, negli ultimi 12 mesi, i gruppi Aborto senza frontiere hanno aiutato 34 000 persone (13) provenienti dalla Polonia ad accedere all'aborto; che tali cifre rappresentano solo una frazione del numero totale di donne polacche che necessitano di sostegno per accedere all'assistenza per l'aborto;

N.

considerando che, a causa delle restrizioni giuridiche e della stigmatizzazione, mancano dati affidabili sull'incidenza degli aborti in molti Stati membri, nonché sul contesto in cui sono effettuati gli aborti; che dati accurati, regolarmente aggiornati e anonimi sull'aborto provenienti da tutti gli Stati membri sono essenziali per comprendere le esigenze in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti e garantire i diritti delle donne;

O.

considerando che, secondo i dati raccolti dalla Federazione per le donne e la pianificazione familiare (FEDERA), negli ultimi 10 mesi solo 300 donne hanno avuto accesso ai servizi per l'aborto negli ospedali polacchi a causa di una minaccia per la vita e la salute; che la sentenza stigmatizza ulteriormente la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti e colpisce in modo sproporzionato le donne e le persone incinte che non dispongono dei mezzi economici per finanziare l'aborto medico o l'aborto all'estero, nonché quelle che non hanno accesso alle tecnologie dell'informazione;

P.

considerando che solo pochi ospedali polacchi effettuano aborti per timore di contenziosi; che le donne spesso si astengono dall'utilizzare i loro servizi per timore di procedure e trasferimenti onerosi e ritardati intenzionalmente; considerando che la possibilità di accedere al diritto all'aborto legale per motivi di salute mentale è sempre più utilizzata da donne in preda a gravi situazioni di salute mentale a causa del fatto di non ricevere alcuna assistenza istituzionale statale per accedere ai servizi per l'aborto legale in Polonia; che, nel luglio 2021, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha annunciato la propria intenzione di trattare le denunce delle donne polacche in merito alle violazioni dei loro diritti tutelati dalla CEDU (14);

Q.

considerando che la Polonia registra uno dei punteggi più bassi dell'Unione europea nell'Atlante europeo della contraccezione del 2020 (15), in quanto applica una delle politiche più restrittive in materia di accesso alle forniture di contraccettivi, alla pianificazione familiare, alla consulenza e disponibilità di informazioni online; che la Polonia è uno dei pochi paesi in cui è necessaria una prescrizione medica per la contraccezione di emergenza, spesso negata da medici obiettori di coscienza;

R.

considerando che, in base al codice penale polacco, chiunque ponga fine alla gravidanza di un'altra persona o aiuti o assista una persona incinta nel porre fine alla gravidanza in violazione delle disposizioni di legge, è passibile di responsabilità penale, compresa la reclusione; che, a causa delle disposizioni giuridiche vigenti, della stigmatizzazione sociale, della paura e della pressione da parte dei loro omologhi e delle autorità mediche, i medici polacchi preferiscono non essere associati a procedure di aborto, come già avveniva anche quando l'aborto era ancora legale; che oltre all'obiezione di coscienza, cui fanno ampiamente ricorso, taluni medici creano ulteriori ostacoli non regolamentari, quali visite mediche superflue, visite psicologiche o consultazioni aggiuntive con esperti, o limitano i diritti delle donne ai test prenatali e alle informazioni, che dovrebbero invece essere garantiti a tutti nel quadro del regime di sanità pubblica; che le convinzioni personali di un individuo in merito all'aborto non possono interferire con il diritto del paziente al pieno accesso all'assistenza sanitaria e ai servizi forniti a norma di legge;

S.

considerando che l'accesso alle cure ginecologiche in Polonia è fortemente limitato e quasi impossibile in alcune regioni, il che comporta un elevato numero di gravidanze indesiderate, una scarsa salute riproduttiva, un'elevata prevalenza del tumore al collo dell'utero e un accesso inadeguato alla contraccezione; che secondo la Corte dei conti, nel 2018 solo il 2 % delle donne incinte che vivevano in zone rurali in Polonia ha potuto sottoporsi a tutti i normali esami medici che sono necessari durante la gravidanza; che l'accesso delle persone LGBTI+ all'assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva è fortemente limitato, così come i loro diritti; che le persone transessuali e non binarie che necessitano di cure ginecologiche sono vittime di discriminazioni in ambito medico e spesso si vedono negare l'accesso alle cure; che un'educazione sessuale e relazionale adeguata all'età nelle scuole polacche non è obbligatoria, né completa e basata su dati concreti, e che si sta cercando di vietarla del tutto;

T.

considerando che in Polonia si è registrato un aumento del numero di preoccupanti minacce e campagne di odio nei confronti dei difensori dei diritti umani delle donne per aver sostenuto i diritti delle donne, il diritto all'aborto e il movimento «Women's Strike», che è stato in prima linea nelle proteste di massa contro le restrizioni all'accesso all'aborto legale; che tali minacce ricordano in modo allarmante l'aggravarsi dei rischi per i difensori dei diritti umani delle donne nel paese;

U.

considerando che i difensori dei diritti umani delle donne hanno raccolto firme per un progetto di legge, nell'ambito dell'iniziativa civica elaborata da FEDERA dal titolo «Aborto legale. Nessun compromesso», che revocherebbe il divieto di aborto e consentirebbe l'interruzione sicura di una gravidanza fino alla dodicesima settimana senza che alla paziente sia richiesto di fornire una motivazione, e in casi eccezionali dopo la dodicesima settimana; che nel settembre 2021 la Fondazione pro-right to life ha presentato al parlamento polacco un progetto di legge dal titolo «Stop aborto 2021» (Stop Aborcji), che vieterebbe completamente l'accesso all'aborto e lo criminalizzerebbe, con pene fino a 25 anni di carcere;

V.

considerando che le leggi del parlamento polacco relative al Tribunale costituzionale adottate il 22 dicembre 2015 e il 22 luglio 2016, nonché il pacchetto di tre leggi adottato alla fine del 2016 hanno minato gravemente l'indipendenza e la legittimità del Tribunale costituzionale; che le leggi del 22 dicembre 2015 e del 22 luglio 2016 sono state dichiarate incostituzionali dal Tribunale costituzionale, rispettivamente, il 9 marzo 2016 e l'11 agosto 2016; che tali sentenze non sono state pubblicate né sono state attuate all'epoca dalle autorità polacche; che la costituzionalità delle leggi polacche non può più essere effettivamente garantita in Polonia dall'entrata in vigore delle suddette modifiche legislative (16) e quindi la legittimità della sentenza del 22 ottobre 2020 è opinabile;

W.

considerando che il 7 ottobre 2021 il medesimo «Tribunale costituzionale» illegittimo ha presentato la sua decisione sulla causa K 3/21, adottata con due pareri dissenzienti, sulla richiesta presentata dal Primo ministro polacco il 29 marzo 2021, che ha dichiarato le disposizioni del TUE incompatibili con la Costituzione polacca per molteplici ragioni; che tale decisione costituisce un attacco alla comunità europea di valori e leggi nel suo complesso, che compromette il primato del diritto dell'UE come uno dei suoi principi fondamentali, conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea;

X.

considerando che la sentenza del 22 ottobre 2020 rappresenta un regresso dei diritti acquisiti delle donne polacche, dal momento che, prima della sua attuazione, l'aborto in Polonia era legale in tre casi, il che significa che l'attuale situazione giuridica delle donne polacche è peggiore di quella in cui si trovavano al momento in cui la Polonia ha aderito all'UE nel 2004; sottolinea che la costituzionalità delle tre deroghe esistenti non era stata messa in discussione dal Tribunale costituzionale fino a quando il governo a guida PiS non ha assunto il controllo del Tribunale e, più in generale, del sistema giudiziario;

Y.

considerando che un'organizzazione integralista, Ordo Iuris, strettamente legata alla coalizione di governo, è stata una delle forze propugnatrici delle campagne che minano i diritti umani e la parità di genere in Polonia, inclusi i tentativi di vietare l'aborto, le richieste di ritiro della Polonia dalla convenzione di Istanbul e la creazione di «zone libere da LGBTI»; che i valori culturali e religiosi in Polonia sono pertanto utilizzati a torto come ragioni per impedire la piena realizzazione dei diritti delle donne, la loro uguaglianza e il loro diritto di decidere del proprio corpo;

Z.

considerando che la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, la Corte europea dei diritti dell'uomo, il Parlamento e la Commissione hanno manifestato grave inquietudine in merito allo Stato di diritto, tra cui la legittimità, l'indipendenza e l'efficacia del Tribunale costituzionale; che la Commissione ha avviato una procedura ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, in seguito alle riforme del sistema giudiziario in Polonia nel 2015;

1.

ribadisce la ferma condanna per la sentenza pronunciata dal Tribunale costituzionale illegittimo il 22 ottobre 2020, che impone un divieto di aborto pressoché assoluto e per un tale flagrante attacco alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti in Polonia; invita il governo polacco a garantire rapidamente e pienamente l'accesso e la disponibilità di servizi di interruzione di gravidanza, a prestare servizi di aborto sicuri, legali, gratuiti e di elevata qualità e a renderli accessibili a tutte le donne e le ragazze; invita le autorità polacche a rispettare, garantire e promuovere i diritti umani delle donne alla vita, alla salute e all'uguaglianza, nonché la loro libertà da discriminazioni, violenze e torture o trattamenti crudeli, disumani e degradanti;

2.

deplora vivamente l'assenza, nell'anno trascorso, di qualsiasi iniziativa o proposta intesa a revocare il divieto di aborto de facto e le numerose restrizioni di accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti nel paese; ribadisce che il divieto di aborto de facto mette a repentaglio la salute e la vita delle donne e ha già provocato la morte di almeno una donna; ricorda che l'accesso universale all'assistenza sanitaria e alla salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti sono diritti umani fondamentali;

3.

esprime solidarietà alle donne polacche, agli attivisti e alle persone e organizzazioni coraggiose nel paese che continuano ad aiutare le donne ad accedere all'aborto in caso di necessità, in quanto si tratta del loro corpo e di una loro propria scelta; si rammarica profondamente dell'entrata in vigore della sentenza, nonostante le massicce manifestazioni a favore dell'accesso legale all'aborto; sostiene tutte le donne e i difensori dei diritti umani che continuano a protestare instancabilmente contro tali gravi restrizioni alle libertà e ai diritti fondamentali; rileva che i manifestanti esigono non solo l'annullamento della sentenza illegittima del Tribunale costituzionale, ma anche il diritto di accesso gratuito, legale e sicuro all'interruzione di gravidanza nonché il rispetto dell'autonomia e dell'integrità fisica; pone in evidenza il sostegno e l'interesse espressi per la causa delle donne polacche in numerosi Stati membri;

4.

insiste sul fatto che limitare o vietare il diritto di aborto non ne riduce in alcun modo la necessità, ma spinge bensì le donne a ricorrere all'aborto non sicuro, a recarsi all'estero per abortire o a portare a termine la gravidanza contro la loro volontà, anche in caso di malformazione grave o mortale del feto; insiste altresì sul fatto che si tratta di una violazione dei diritti umani e di una forma di violenza di genere che incide sul diritto delle donne e delle ragazze alla vita, all'integrità psicofisica, all'uguaglianza, alla non discriminazione e alla salute;

5.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che migliaia di donne siano costrette a viaggiare per fruire di un servizio sanitario essenziale come l'aborto; sottolinea che i servizi di aborto transfrontalieri non sono una scelta praticabile, in particolare per le persone in condizioni di povertà, vittime di discriminazioni intersezionali ed emarginate; esprime turbamento per il fatto che viaggiare all'estero mette a rischio la salute, la vita e il benessere delle donne; sottolinea l'importanza dell'assistenza post-aborto, in particolare per le donne che subiscono complicazioni dovute a un aborto incompleto o non sicuro;

6.

condanna fermamente tutte le proposte legislative o restrizioni intese a vietare, criminalizzare e limitare ulteriormente l'accesso all'aborto sicuro e legale in Polonia; ricorda al parlamento e alle autorità della Polonia che le misure volte a limitare la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti sono contrarie al principio di non regressione ai sensi del diritto internazionale in materia di diritti umani e li esorta a garantire la piena realizzazione della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti;

7.

condanna il contesto sempre più ostile e violento per i difensori dei diritti umani delle donne in Polonia e invita le autorità polacche a garantire il loro diritto di esprimersi pubblicamente, anche quando si oppongono alla politica del governo, senza timore di ripercussioni o minacce; invita le autorità polacche a proteggere con urgenza i difensori dei diritti umani delle donne che sono stati presi di mira, a indagare sulle minacce nei loro confronti e a chiamare i responsabili a rispondere delle loro azioni; esorta il governo polacco a contrastare le campagne abusive di disinformazione contro i difensori dei diritti umani delle donne; sottolinea che numerosi difensori dei diritti umani delle donne in Polonia sono attualmente accusati di illeciti penali per il loro ruolo nelle proteste contro il disegno di legge a seguito delle restrizioni imposte in quel momento dovute alla COVID-19; esorta il governo polacco ad astenersi dal promuovere azioni penali politicamente motivate nei confronti dei difensori dei diritti umani delle donne;

8.

condanna fermamente l'uso eccessivo e sproporzionato della forza e della violenza contro i manifestanti, tra cui attivisti e organizzazioni per i diritti delle donne, da parte delle autorità di contrasto e di attori non statali quali gruppi nazionalisti di estrema destra; invita le autorità polacche a garantire che i responsabili degli attacchi ai manifestanti siano chiamati a rispondere delle loro azioni;

9.

condanna la retorica ostile utilizzata dai funzionari del governo polacco nei confronti dei difensori dei diritti umani delle donne e di altre voci critiche delle politiche governative ed esorta la Commissione ad affrontare tale questione e a sostenere gli attivisti sia politicamente che finanziariamente;

10.

invita il governo polacco a garantire la partecipazione delle donne e delle ragazze all'elaborazione di leggi e politiche che incidono sulla loro vita, tra cui la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti nonché l'interruzione di gravidanza, e a garantire loro la possibilità di ricorrere in giudizio e presentare ricorso in caso di violazione dei loro diritti;

11.

invita il Consiglio e la Commissione a erogare finanziamenti sufficienti alle organizzazioni della società civile nazionali e locali al fine di promuovere un sostegno «dal basso» a favore della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali negli Stati membri, inclusa la Polonia; esorta la Commissione a garantire un sostegno immediato e diretto ai programmi e alle organizzazioni della società civile polacca che si adoperano per garantire la tutela della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere campagne di sensibilizzazione e formazione alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti attraverso programmi di finanziamento; plaude al sostegno fornito da alcuni Stati membri nel prestare assistenza alle organizzazioni della società civile che aiutano le donne polacche a realizzare la loro salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti e incoraggia altri Stati membri a fare altrettanto; invita gli Stati membri a cooperare più efficacemente per agevolare l'accesso transfrontaliero all'aborto, garantendo ad esempio alle donne polacche l'accesso a un aborto gratuito e sicuro nell'ambito dei sistemi sanitari nazionali;

12.

insiste sul fatto che praticare un aborto non dovrebbe configurarsi in alcuna forma e maniera come reato penale, in quanto ciò ha un effetto dissuasivo sui medici che, di conseguenza, si astengono dal prestare servizi di salute sessuale e riproduttiva per timore di sanzioni penali, limitando in tal modo l'assistenza sanitaria a disposizione delle donne e delle ragazze; è preoccupato per il fatto che, a causa di tale situazione, i medici tendono a privilegiare la sopravvivenza del feto piuttosto che la vita della donna; invita il governo polacco a garantire che «non una donna di più» in Polonia perda la vita a causa di questa legge restrittiva, a depenalizzare completamente l'aborto e a eliminare dal diritto penale qualsiasi elemento ad esso correlato, onde garantire che i medici accettino concretamente di praticare aborti entro i limiti giuridici del diritto nazionale, e ad assicurare che le informazioni fornite dal governo polacco sull'accesso all'aborto e ad altri diritti sessuali e riproduttivi siano imparziali e basate su dati concreti;

13.

ricorda che restrizioni eccessive ingiustificate all'accesso all'aborto sicuro in ragione della citata sentenza del Tribunale costituzionale illegittimo non tutelano la dignità e i diritti intrinseci e inalienabili delle donne, in quanto violano la Carta, la CEDU, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, numerose convenzioni internazionali di cui la Polonia è firmataria, nonché la Costituzione della Repubblica di Polonia; rinnova l'invito alle autorità polacche a rendere pienamente esecutive le sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle cause contro la Polonia, in cui ha statuito che limitare l'accesso all'aborto legale costituisce una violazione dei diritti umani delle donne;

14.

insiste sul fatto che l'accesso incondizionato e tempestivo ai servizi di salute riproduttiva e il rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza decisionale delle donne in materia di riproduzione sono fondamentali per tutelare i diritti umani delle donne e l'uguaglianza di genere; sottolinea quanto evidenziato dagli esperti delle Nazioni Unite (17), secondo cui i diritti umani delle donne sono diritti fondamentali che non possono essere subordinati a considerazioni di matrice culturale, religiosa o politica e che l'influenza delle interferenze di natura ideologica e religiosa nelle questioni di sanità pubblica è risultata particolarmente deleteria per la salute e il benessere delle donne e delle ragazze;

15.

esprime profonda preoccupazione per il ricorso alla clausola dell'obiezione di coscienza, che costituisce un rifiuto dell'assistenza medica sulla base di convinzioni personali; deplora che, a seguito della modifica della «legge sulle professioni mediche e dentistiche», i medici e le strutture sanitarie non siano tenuti a indicare una struttura o un medico alternativi in caso di rifiuto dell'aborto e di altri servizi di salute sessuale e riproduttiva in ragione di convinzioni personali; rileva che, a seguito della sentenza del Tribunale costituzionale illegittimo del 22 ottobre 2020, il ricorso all'obiezione di coscienza è praticamente di per sé limitato dalla mancanza di accesso all'aborto a causa delle condizioni del feto; deplora che, in ragione del modo in cui è formulata la clausola nel diritto polacco, non sia prevista alcuna procedura di ricorso contro l'uso abusivo dell'obiezione di coscienza; deplora altresì che i ginecologi la invochino spesso erroneamente quando viene chiesto loro di prescrivere contraccettivi, limitando in tal modo anche l'accesso alla contraccezione in Polonia; rimarca che tale sistema di negazione dell'assistenza medica per convinzioni personali ostacola anche l'accesso allo screening prenatale, il che costituisce non solo una violazione del diritto delle donne ad avere informazioni sulla condizione del feto, ma ostacola altresì l'efficacia delle terapie previste durante o immediatamente dopo la gravidanza; invita il governo polacco a regolamentare il rifiuto di prestare servizi di salute sessuale e riproduttiva da parte degli operatori sanitari in modo da non negare l'accesso alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti ed esorta il governo polacco ad adottare le riforme necessarie per introdurre l'obbligo di indicare a un paziente un medico alternativo e una procedura di ricorso contro l'uso abusivo dell'obiezione di coscienza;

16.

esorta le autorità polacche ad abrogare la legge che limita l'accesso alla pillola contraccettiva di emergenza e a finanziare, sviluppare e promuovere l'intera gamma di contraccettivi, compresa la contraccezione maschile;

17.

condanna il governo polacco per l'abuso del potere giudiziario e dei suoi poteri legislativi per strumentalizzare e politicizzare la vita e la salute delle donne e delle persone LGBTI+, da cui scaturiscono l'oppressione e la discriminazione nei loro confronti;

18.

ribadisce la profonda preoccupazione espressa nelle proprie risoluzioni in merito ai tentativi di criminalizzare la diffusione dell'educazione in materia di sessualità e rapporti affettivi in Polonia e invita la Commissione e gli Stati membri, tra cui la stessa Polonia, a garantire che gli studenti di ogni età e orientamento sessuale ricevano un'educazione sessuale e relazionale esaustiva adeguata all'età e basata su dati concreti è fondamentale per sviluppare le capacità dei giovani di formare relazioni sane, paritarie, costruttive e sicure, prive di discriminazioni, coercizioni e violenza; pone in evidenza che soltanto l'educazione, l'informazione e l'accesso universale alla contraccezione, l'eliminazione della violenza sessuale e una responsabilità condivisa tra donne e uomini in materia di contraccezione potranno ridurre la disinformazione e il numero di gravidanze indesiderate;

19.

condanna fermamente la decisione del ministro della Giustizia polacco di avviare ufficialmente la procedura di ritiro della Polonia dalla convenzione di Istanbul, che di per sé già rappresenta e, se portata a compimento, rappresenterebbe un ulteriore grave passo indietro per quanto riguarda la parità di genere, i diritti delle donne e la lotta alla violenza di genere; esorta le autorità polacche a revocare tale decisione e a garantire l'effettiva e concreta attuazione della Convenzione; invita il Consiglio a concludere con urgenza la ratifica della Convenzione di Istanbul da parte dell'UE;

20.

ricorda che i diritti delle donne sono diritti umani fondamentali e che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri hanno l'obbligo giuridico di rispettarli e proteggerli conformemente ai trattati e alla Carta, nonché al diritto internazionale;

21.

invita il Consiglio ad affrontare la questione e altre presunte violazioni dei diritti fondamentali in Polonia ampliando l'ambito di applicazione delle sue audizioni sulla situazione in tale paese, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, TUE;

22.

invita il governo polacco a conformarsi alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che dichiara illegittima la composizione della Corte costituzionale (18); rinnova l'invito alla Commissione a condurre una valutazione approfondita della composizione del Tribunale costituzionale illegittimo; sottolinea che la sentenza sull'aborto è un ulteriore esempio di acquisizione del controllo politico da parte della magistratura e del collasso sistemico dello Stato di diritto in Polonia e che le istituzioni dell'UE hanno l'obbligo di intervenire di conseguenza;

23.

chiede alla Commissione di aiutare gli Stati membri a garantire un accesso universale ai servizi per la salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, tra cui l'accesso all'aborto sicuro e legale per tutti i cittadini;

24.

invita la Commissione e il Consiglio a tutelare il diritto alla salute e ad assicurare che le donne e le ragazze in Polonia non siano lasciate indietro, adottando misure risolute e contrastando qualsiasi proposta legislativa o restrizione all'accesso ai servizi sanitari da parte della Polonia, tra cui l'assistenza all'aborto;

25.

invita i commissari alla Salute e la sicurezza alimentare, all'Uguaglianza e alla Democrazia e la demografia a facilitare e promuovere la tutela della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti in Polonia quale elemento essenziale per conseguire il diritto alla salute, alla sicurezza e alla parità di genere;

26.

chiede alla Commissione di adottare misure concrete per tutelare la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti nell'UE in generale, a partire dalla creazione di un inviato speciale dell'UE per la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti e, successivamente, di un apposito capitolo sulla «situazione della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti» nella relazione annuale dell'UE sui diritti umani e la democrazia;

27.

invita la Commissione ad adottare orientamenti per gli Stati membri onde garantire parità di accesso ai beni e ai servizi in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, in linea con il diritto dell'UE e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo;

28.

ricorda alla Commissione che dovrebbe proporre una direttiva globale sulla prevenzione e la lotta alla violenza di genere in ogni sua forma, tra cui le violazioni della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti;

29.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, al Presidente, al governo e al parlamento della Polonia nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU C 232 del 16.6.2021, pag. 48.

(2)  GU C 356 del 4.10.2018, pag. 44.

(3)  GU C 385 del 22.9.2021, pag. 317.

(4)  GU C 129 del 5.4.2019, pag. 13.

(5)  GU C 208 dell'1.6.2021, pag. 24.

(6)  GU C 449 del 23.12.2020, pag. 102.

(7)  GU C 425 del 20.10.2021, pag. 147.

(8)  Testi approvati, P9_TA(2021)0314.

(9)  Testi approvati, P9_TA(2021)0395.

(10)  Testi approvati, P9_TA(2021)0439.

(11)  Il comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, il comitato per i diritti umani, il relatore speciale sulla tortura e altre forme di pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti e il relatore speciale sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie (Serie di informazioni sulla salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Aborto, 2020).

(12)  Tysiąc c. Polonia (2007), R.R. c. Polonia (2011), e P. e S. c. Polonia (2012).

(13)  https://www.asn.org.uk/press-release-abortion-without-borders-helps-more-than-17000-with-abortion-in-six-months-after-polish-constitutional-court-ruling/

(14)  https://en.federa.org.pl/womens-collective-complaint-in-the-echr/

(15)  https://www.epfweb.org/european-contraception-atlas#:~:text=On%2012%20November%202020%2C%20MEPs,on%20access%20to%20modern%20contraception

(16)  Parere della Commissione di Venezia del 14 e 15 ottobre 2016 sulla legge relativa al Tribunale costituzionale, paragrafo 128; Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, Osservazioni conclusive sulla settima relazione periodica della Polonia, 23 novembre 2016, paragrafi 7 e 8; raccomandazione (UE) 2017/1520 della Commissione, del 26 luglio 2017, relativa allo Stato di diritto in Polonia (GU L 228 del 2.9.2017, pag. 19).

(17)  Gruppo di lavoro sulle discriminazioni nei confronti delle donne e delle ragazze, 14 settembre 2021, disponibile all'indirizzo: https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27457&LangID=E

(18)  Sentenza Xero Flor w Polsce sp. z o.o./Polonia, disponibile all'indirizzo: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210065


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Giovedì 11 novembre 2021

20.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 205/53


P9_TA(2021)0443

Richiesta di revoca dell'immunità di Fulvio Martusciello

Decisione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Fulvio Martusciello (2021/2049(IMM))

(2022/C 205/06)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Fulvio Martusciello, trasmessa il 31 marzo 2021 dal Servizio pubblico federale per gli affari esteri del Regno del Belgio e comunicata in Aula il 26 aprile 2021,

avendo ascoltato Fulvio Martusciello, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento del Parlamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, il 19 marzo 2010, il 6 settembre 2011, il 17 gennaio 2013 e il 19 dicembre 2019 (1),

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A9-0302/2021),

A.

considerando che il Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Bruxelles ha richiesto la revoca dell'immunità nei confronti di Fulvio Martusciello, deputato al Parlamento europeo eletto per l'Italia, in relazione a un'infrazione per superamento dei limiti di velocità in violazione dell'articolo 11.2.1, lettera a), del regio decreto dell'1 dicembre 1975 recante un regolamento generale sulla polizia stradale e sull’uso delle strade pubbliche, nonché dell'articolo 29, paragrafo 3, della legge del 16 marzo 1968 sulla polizia stradale;

B.

considerando che il 25 novembre 2020, nell'ambito di una campagna anti-velocità, la polizia stradale ha intercettato sull'autostrada E411 un veicolo che viaggiava a 179 km/h in una zona in cui il limite di velocità è di 120 km/h;

C.

considerando che il conducente del veicolo è stato identificato dalla polizia nella persona di Fulvio Martusciello, il quale ha affermato essere deputato al Parlamento europeo; considerando che il 15 dicembre 2020 è stata inviata dal Procuratore del Brabante vallone a Fulvio Martusciello copia del verbale di polizia, con il quale lo si invitava a presentare eventuali osservazioni e quest’ultimo, in risposta, non ha contestato l'infrazione del superamento di velocità;

D.

considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un «accusato» (2);

E.

considerando che la presunta infrazione non ha alcuna incidenza diretta o manifesta sull'esercizio, da parte di Fulvio Martusciello, delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo e non costituisce un'opinione o un voto espresso nell'esercizio di tali funzioni ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

F.

considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea dispone che:

«Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

a)

sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,

b)

sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri.»;

G.

considerando che, nella fattispecie, il Parlamento non ha riscontrato l'evidenza di fumus persecutionis, vale a dire di fatti dai quali si evince che l'intento alla base del procedimento giudiziario sia quello di danneggiare l'attività politica di un deputato in quanto membro del Parlamento europeo;

1.   

decide di revocare l'immunità di Fulvio Martusciello;

2.   

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente del Regno del Belgio e a Fulvio Martusciello.


(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, EU:C:2019:1115.

(2)  Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, Briois/Parlamento, T-214/18, EU:T:2019:266.


20.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 205/55


P9_TA(2021)0444

Richiesta di revoca dell'immunità di Harald Vilimsky

Decisione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Harald Vilimsky (2021/2073(IMM))

(2022/C 205/07)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Harald Vilimsky, presentata dalla Procura di Vienna e trasmessa il 7 maggio 2021 dal capo della rappresentanza permanente dell'Austria presso l'UE in relazione a procedimenti penali, e comunicata in Aula il 20 maggio 2021,

avendo ascoltato Harald Vilimsky, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, il 19 marzo 2010, il 6 settembre 2011, il 17 gennaio 2013 e il 19 dicembre 2019 (1),

visto l'articolo 57, paragrafi 2 e 3, della Costituzione austriaca,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A9-0303/2021),

A.

considerando che la Procura di Vienna ha chiesto la revoca dell'immunità di Harald VILIMSKY, deputato al Parlamento europeo, al fine di avviare un procedimento penale in relazione al reato di malversazione ai sensi del paragrafo 153, commi 1 e 3, primo caso, per la partecipazione al reato di appropriazione indebita ai sensi del paragrafo 12, seconda opzione, e del paragrafo 133, commi 1 e 2, primo caso, così come per il reato di distrazione di fondi ai sensi del paragrafo 153b, comma 1, comma 2 e comma 3 del codice penale austriaco;

B.

considerando che Harald Vilimsky è stato responsabile delle finanze del gruppo parlamentare del Partito della libertà austriaco (FPÖ) dal 27 ottobre 2006 al 23 ottobre 2019; che è stato eletto al Parlamento europeo in occasione delle elezioni europee tenutesi a maggio 2019;

C.

considerando che, dal 1o ottobre 2011 al 13 agosto 2019, Harald Vilimsky avrebbe abusato del suo potere di disporre dei conti bancari appartenenti al gruppo parlamentare dell'FPÖ presso l'Assemblea nazionale austriaca, provvedendo al pagamento di fatture mediante trasferimenti regolari dal conto del gruppo parlamentare dell'FPÖ per servizi di telefonia mobile utilizzati da terzi a fini esclusivamente privati, e da cui sono derivate perdite economiche per il gruppo parlamentare dell'FPÖ;

D.

considerando che avrebbe utilizzato i fondi concessi al gruppo parlamentare dell'FPÖ per scopi che esulano da quelli definiti alla sezione 1 della legge austriaca del 1985 sul finanziamento dei gruppi parlamentari (KlubFG), e che avrebbe avuto piena conoscenza del fatto che i servizi pagati non avevano alcun nesso col partito;

E.

considerando che il presunto reato non riguarda opinioni o voti espressi dal deputato nell'esercizio delle funzioni di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

F.

considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

G.

considerando che i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 57 della Costituzione austriaca dispongono quanto segue:

«2.   I membri del Consiglio nazionale possono essere arrestati per un illecito penale solo previa autorizzazione del Consiglio nazionale, salvo nel caso di arresto in flagranza di reato. Analogamente, le perquisizioni nelle abitazioni dei membri del Consiglio nazionale necessitano l'approvazione del Consiglio nazionale.

3.   Negli altri casi, i membri del Consiglio nazionale possono essere perseguiti ufficialmente, con il consenso del Consiglio nazionale, solo per un reato che manifestamente non abbia alcun nesso con l'attività ufficiale del deputato in questione. Tuttavia, l'autorità (Behörde) deve chiedere al Consiglio nazionale di pronunciarsi sull'esistenza di un siffatto nesso se il deputato interessato o un terzo dei membri del comitato permanente incaricato di tali questioni lo richiede. In caso di tale richiesta, ogni azione giudiziaria ufficiale deve cessare immediatamente o essere archiviata»;

H.

considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un «accusato» (2);

I.

considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti penali relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato;

J.

considerando che, in questo caso, il Parlamento non ha riscontrato prova di fumus persecutionis, vale a dire di elementi di fatto dai quali si evinca che l'intento alla base del procedimento giudiziario potrebbe essere quello di danneggiare l'attività politica di un deputato e di conseguenza il Parlamento europeo;

1.   

decide di revocare l'immunità di Harald Vilimsky;

2.   

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica d'Austria e a Harald Vilimsky.


(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

(2)  Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, Briois/Parlamento, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.


20.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 205/57


P9_TA(2021)0445

Richiesta di revoca dell'immunità di Nils Ušakovs

Decisione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Nils Ušakovs (2020/2239(IMM))

(2022/C 205/08)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Nils Ušakovs, in data 23 ottobre 2020, trasmessa dal procuratore generale della Repubblica di Lettonia nel quadro di un procedimento penale che sarà avviato nella Repubblica di Lettonia, e comunicata in Aula il 13 novembre 2020,

avendo ascoltato Nils Ušakovs, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013 e 19 dicembre 2019 (1),

visti gli articoli 29 e 30 della Costituzione lettone,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A9-0304/2021),

A.

considerando che il procuratore della Divisione di indagine per casi particolarmente gravi del Dipartimento di giustizia penale della Procura generale di Riga ha chiesto la revoca dell'immunità di Nils Ušakovs, deputato al Parlamento europeo, al fine di avviare un procedimento penale a suo carico per violazione del divieto di circolazione di dispositivi modificati per particolari operazioni clandestine;

B.

considerando che il 30 gennaio 2019, nel corso di una perquisizione autorizzata dell'ufficio occupato da Nils Ušakovs in qualità di presidente del consiglio comunale di Riga, nel quadro di un altro procedimento penale, è stato trovato un dispositivo principalmente destinato a effettuare videoregistrazioni clandestine e registrazioni sonore clandestine appositamente progettato e utilizzato per particolari operazioni clandestine;

C.

considerando che, tenendo il dispositivo nel suo ufficio presso i locali del consiglio comunale di Riga, Nils Ušakovs avrebbe violato il divieto previsto dall'articolo 51, paragrafo 1, della legge sulla circolazione di beni di importanza strategica, che vieta alle persone fisiche di acquisire o detenere attrezzature, dispositivi o strumenti, o relative componenti, appositamente progettati o modificati per particolare operazioni clandestine e figuranti nell'elenco nazionale della Repubblica di Lettonia di beni e servizi di importanza strategica; che, così facendo, Nils Ušakovs avrebbe commesso reato a norma dell'articolo 2371, paragrafo 2, del Codice penale lettone;

D.

considerando che Nils Ušakovs è stato eletto al Parlamento europeo in occasione delle elezioni europee tenutesi nel maggio 2019;

E.

considerando che il presunto reato non si riferisce a opinioni o voti espressi da Nils Ušakovs nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

F.

considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

G.

considerando che gli articoli 29 e 30 della Costituzione lettone stabiliscono che:

«Articolo 29

I membri della Saeima non possono essere arrestati, né i loro locali possono essere perquisiti, e la loro libertà personale non può essere limitata in alcun modo senza il consenso della Saeima. (…)

Articolo 30

Senza il consenso della Saeima non può avere inizio l'azione penale nei confronti del suo membro.»;

H.

considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un «accusato» (2);

I.

considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti penali relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato;

J.

considerando che, in questo caso, il Parlamento non ha riscontrato prova di fumus persecutionis, vale a dire di elementi di fatto dai quali si evinca che l'intento alla base del procedimento giudiziario potrebbe essere quello di danneggiare l'attività politica di un deputato e di conseguenza il Parlamento europeo;

1.   

decide di revocare l'immunità di Nils Ušakovs;

2.   

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica di Lettonia e a Nils Ušakovs.


(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

(2)  Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, Briois/Parlamento, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.


III Atti preparatori

Parlamento europeo

Giovedì 11 novembre 2021

20.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 205/59


P9_TA(2021)0446

Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (09722/1/2021 — C9-0371/2021 — 2016/0107(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2022/C 205/09)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (09722/1/2021 — C9-0371/2021),

vista la motivazione del Consiglio relativa alla sua posizione in prima lettura,

visti i pareri motivati inviati dal Parlamento irlandese e dal Parlamento irlandese e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 settembre 2016 (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0198),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo provvisorio approvato dalle commissioni competenti a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione giuridica (A9-0305/2021),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 487 del 28.12.2016, pag. 62.

(2)  GU C 108 del 26.3.2021, pag. 623.


20.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 205/61


P9_TA(2021)0447

Partenariato europeo sulla metrologia ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato europeo sulla metrologia avviato congiuntamente da più Stati membri (COM(2021)0089 — C9-0083/2021 — 2021/0049(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2022/C 205/10)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0089),

visti l'articolo 249, paragrafo 2, l'articolo 185 e l'articolo 188, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0083/2021),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera dell'8 ottobre 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0242/2021),

1.   

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.   

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.   

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.   

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  GU C 341 del 24.8.2021, pag. 34.


P9_TC1-COD(2021)0049

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 novembre 2021 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato europeo sulla metrologia avviato congiuntamente da più Stati membri

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2021/2084.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione

Per aiutare gli Stati membri a rafforzare le sinergie tra Orizzonte Europa e la politica di coesione, la Commissione elaborerà misure incentrate sulle opportunità offerte dal finanziamento alternativo, combinato e cumulativo e dal trasferimento di risorse.


20.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 205/63


P9_TA(2021)0448

Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (COM(2016)0271 — C8-0174/2016 — 2016/0131(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2022/C 205/11)

Il Parlamento europeo,

visti la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0271) e gli emendamenti alla proposta (COM(2018)0633),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0174/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 30 giugno 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per i bilanci,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0392/2016),

1.   

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.   

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.   

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


P9_TC1-COD(2016)0131

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'11 novembre 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/2303.)


20.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 205/64


P9_TA(2021)0449

Gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 14 settembre e l'11 novembre 2021, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE (COM(2020)0727 — C9-0367/2020 — 2020/0322(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2022/C 205/12)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)

Le disposizioni dei trattati in materia di salute sono ancora ampiamente sottoutilizzate rispetto agli scopi per i quali erano state concepite. Il regolamento dovrebbe pertanto mirare a fare il miglior uso possibile di tali basi giuridiche, al fine di dimostrare la forza della politica sanitaria dell'Unione, preservando nel contempo il normale funzionamento del mercato unico in caso di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

Emendamenti 2 e 244

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

Alla luce degli insegnamenti dell'attuale pandemia di COVID-19 e al fine di agevolare a livello di Unione una preparazione e una risposta adeguate a tutte le minacce per la salute a carattere transfrontaliero, il quadro normativo per la sorveglianza epidemiologica, il monitoraggio, l'allarme e la lotta alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, di cui alla decisione n. 1082/2013/UE, deve essere ampliato per quanto riguarda gli ulteriori obblighi di segnalazione e di analisi degli indicatori dei sistemi sanitari e la cooperazione tra gli Stati membri e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC). Inoltre per garantire una risposta efficace dell'Unione alle nuove minacce per la salute a carattere transfrontaliero, il quadro normativo per combattere tali gravi minacce dovrebbe consentire di adottare immediatamente definizioni di caso per la sorveglianza di nuove minacce e prevedere l'istituzione di una rete di laboratori di riferimento dell'UE nonché di una rete per sostenere il monitoraggio dell'insorgenza di malattie che sono pertinenti alle sostanze di origine umana. La capacità di tracciamento dei contatti dovrebbe essere rafforzata mediante la creazione di un sistema automatizzato basato su tecnologie moderne.

(2)

Alla luce degli insegnamenti dell'attuale pandemia di COVID-19 e al fine di agevolare a livello di Unione una prevenzione, una preparazione e una risposta adeguate a tutte le minacce per la salute a carattere transfrontaliero, comprese le minacce di origine zoonotica, il quadro normativo per la sorveglianza epidemiologica, il monitoraggio, l'allarme e la lotta alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, di cui alla decisione n. 1082/2013/UE, deve essere ampliato per quanto riguarda gli ulteriori obblighi di segnalazione e di analisi degli indicatori dei sistemi sanitari e la cooperazione tra gli Stati membri e  le agenzie dell'Unione, in particolare il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) , l'Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) e l'Agenzia europea per i medicinali (EMA), e le organizzazioni internazionali, segnatamente l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) . Inoltre per garantire una risposta efficace dell'Unione alle nuove minacce per la salute a carattere transfrontaliero, il quadro normativo per combattere tali gravi minacce dovrebbe consentire di adottare immediatamente definizioni di caso per la sorveglianza di nuove minacce e prevedere l'istituzione di una rete di laboratori di riferimento dell'UE nonché di una rete per sostenere il monitoraggio dell'insorgenza di malattie che sono pertinenti alle sostanze di origine umana. La capacità di tracciamento dei contatti dovrebbe essere rafforzata mediante la creazione di un sistema automatizzato basato su tecnologie moderne , nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio («GDPR»)  (1bis).

Emendamento 245

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)

L'HERA è stata istituita per rafforzare la capacità dell'Unione di prevenire, individuare e rispondere rapidamente alle emergenze sanitarie transfrontaliere, garantendo la fornitura di contromisure mediche pertinenti alla crisi, in particolare attraverso il monitoraggio, l'acquisizione e l'acquisto di tali contromisure, attivando piani di emergenza in materia di ricerca e innovazione, assegnando fondi e finanziamenti di emergenza e adottando misure concernenti la produzione, la disponibilità e la fornitura di tali contromisure mediche fondamentali.

Emendamento 246

Proposta di regolamento

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 ter)

Tutti questi investimenti pubblici in ricerca, sviluppo, costruzione, produzione, appalto, costituzione di riserve, fornitura e distribuzione di contromisure mediche dovrebbero essere trasparenti.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Il comitato per la sicurezza sanitaria (CSS), istituito formalmente dalla decisione n. 1082/2013/UE, svolge un ruolo importante nel coordinamento della pianificazione della preparazione e della risposta alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. A tale comitato dovrebbero essere attribuite ulteriori responsabilità per quanto riguarda l'adozione di orientamenti e pareri al fine di offrire un migliore sostegno agli Stati membri nella prevenzione e nel controllo delle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

(3)

Il comitato per la sicurezza sanitaria (CSS), istituito formalmente dalla decisione n. 1082/2013/UE, svolge un ruolo importante nel coordinamento della pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. A tale comitato dovrebbero essere attribuite ulteriori responsabilità per quanto riguarda l'adozione di orientamenti e pareri al fine di offrire un migliore sostegno agli Stati membri nella prevenzione e nel controllo delle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, e offrire un migliore coordinamento tra gli Stati membri per affrontare tali minacce. I rappresentanti designati dal Parlamento europeo dovrebbero poter partecipare al CSS in qualità di osservatori.

Emendamento 247

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)

Al fine di evitare la duplicazione degli sforzi e garantire la coerenza del processo decisionale a livello dell'Unione, il CSS dovrebbe cooperare strettamente con il comitato dell'HERA, istituito a norma della decisione della Commissione del 16 settembre 2021, con il comitato per la crisi sanitaria, istituito a norma di un regolamento del Consiglio relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di emergenza sanitaria pubblica a livello dell'Unione, e con altri organi e agenzie pertinenti dell'Unione, al fine di garantire l'esistenza di meccanismi efficaci di preparazione e risposta alle emergenze sanitarie.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

Le strategie di prevenzione e promozione riguardano tutte le politiche settoriali, comprese quelle fiscali, commerciali, economiche, agroambientali, educative, abitative, culturali e relative all'assistenza sociale. Il principio «Salute in tutte le politiche» dovrebbe essere un principio di tutte le politiche pubbliche. Uno strumento già utilizzato a livello nazionale per valutare l'impatto sulla salute delle diverse politiche settoriali è il cosiddetto test sanitario. È opportuno effettuare una valutazione dell'impatto sanitario per tutti i programmi gestiti dall'Unione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi senza pregiudicare le altre misure vincolanti riguardanti attività specifiche o che stabiliscono norme di qualità e di sicurezza per taluni beni o che prevedono obblighi e strumenti particolari per il monitoraggio, l'allarme rapido e la lotta contro minacce specifiche a carattere transfrontaliero. Tali misure comprendono in particolare la legislazione pertinente dell'Unione nel settore delle questioni di interesse comune in materia di sanità pubblica relative a beni quali i prodotti farmaceutici, i dispositivi medici, i prodotti alimentari e le sostanze di origine umana (sangue, tessuti e cellule, organi), nonché all'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

(5)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi senza pregiudicare le altre misure vincolanti riguardanti attività specifiche o che stabiliscono norme di qualità e di sicurezza per taluni beni o che prevedono obblighi e strumenti particolari per il monitoraggio, l'allarme rapido e la lotta contro minacce specifiche a carattere transfrontaliero come il regolamento sanitario internazionale (RSI) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) . Tali misure comprendono in particolare la legislazione pertinente dell'Unione nel settore delle questioni di interesse comune in materia di sanità pubblica e ambiente relative a beni quali i prodotti farmaceutici, i dispositivi medici, i  dispositivi e le applicazioni medico-diagnostici in vitro, e i prodotti alimentari, le sostanze di origine umana (sangue , plasma , tessuti e cellule, organi), nonché all'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Emendamento 242

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)

L'eccessivo sfruttamento delle specie selvatiche e di altre risorse naturali e l'accelerazione della perdita di biodiversità rappresentano un rischio per la salute umana. Poiché la salute degli esseri umani, la salute degli animali e la salute dell'ambiente sono indissolubilmente legate, è fondamentale rispettare i principi dell'approccio «One Health» per far fronte alle crisi attuali e a quelle emergenti.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

La protezione della salute umana è una tematica con una dimensione trasversale ed è pertinente per numerose politiche e attività dell'Unione. Al fine di raggiungere un livello elevato di protezione della salute umana ed evitare sovrapposizioni di attività, duplicazioni o azioni contraddittorie, la Commissione, in collegamento con gli Stati membri, dovrebbe assicurare il coordinamento e lo scambio di informazioni tra i meccanismi e le strutture istituiti nel quadro del presente regolamento e altri meccanismi e strutture istituiti a livello dell'Unione e in virtù del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato Euratom), le cui attività sono pertinenti per la pianificazione della preparazione e della risposta, il monitoraggio, l'allarme rapido e la lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. La Commissione dovrebbe assicurare in particolare che le informazioni pertinenti derivanti dai vari sistemi di allarme rapido e di informazione a livello dell'Unione e in virtù del trattato Euratom siano raccolte e comunicate agli Stati membri mediante il Sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) istituito con la decisione n. 2119/98/CE.

(6)

In linea con gli approcci «One Health» e «Salute in tutte le politiche», la protezione della salute umana è una tematica con una dimensione trasversale ed è pertinente per numerose politiche e attività dell'Unione. L'Unione dovrebbe sostenere gli Stati membri nella riduzione delle disuguaglianze sanitarie, all'interno degli Stati membri e tra di essi, nel conseguimento di una copertura sanitaria universale e nell'affrontare le sfide dei gruppi vulnerabili. L'Unione dovrebbe altresì esortare gli Stati membri ad attuare le raccomandazioni specifiche per paese in materia di salute e sostenere gli Stati membri nel rafforzare la resilienza, la capacità di risposta e la prontezza dei sistemi sanitari al fine di affrontare le sfide future, comprese le pandemie. Al fine di raggiungere un livello elevato di protezione della salute umana ed evitare sovrapposizioni di attività, duplicazioni o azioni contraddittorie, la Commissione, in collegamento con gli Stati membri, e con tutte le parti interessate pertinenti, quali gli operatori sanitari, le associazioni dei pazienti, le industrie e gli attori della catena di approvvigionamento, dovrebbe assicurare il coordinamento e lo scambio di informazioni tra i meccanismi e le strutture istituiti nel quadro del presente regolamento e altri meccanismi e strutture istituiti a livello dell'Unione e in virtù del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (trattato Euratom), le cui attività sono pertinenti per la pianificazione della preparazione e della risposta, il monitoraggio, l'allarme rapido e la lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero . Tali meccanismi dovrebbero ricercare sinergie tra le misure dell’unione e nazionali, cercando al contempo di evitare duplicazioni delle misure adottate nel contesto del quadro dell'OMS. La Commissione dovrebbe assicurare in particolare che le informazioni pertinenti derivanti dai vari sistemi di allarme rapido e di informazione a livello dell'Unione e in virtù del trattato Euratom siano raccolte e comunicate agli Stati membri mediante il Sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) istituito con la decisione n. 2119/98/CE.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

La pianificazione della preparazione e della risposta è un elemento essenziale per garantire l'efficacia del monitoraggio, dell'allarme rapido e della lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. È pertanto necessario che un piano dell'Unione per la preparazione alle crisi sanitarie e alle pandemie sia elaborato dalla Commissione e approvato dal CSS. Tale piano dovrebbe essere accompagnato dall'aggiornamento dei piani di preparazione e risposta degli Stati membri, in modo da garantire che questi ultimi siano compatibili a livello delle strutture regionali. Per sostenere gli Stati membri in questo sforzo la Commissione e le agenzie dell'Unione dovrebbero mettere a disposizione attività mirate di formazione e di scambio di conoscenze per gli operatori sanitari e il personale della sanità pubblica in modo da fornire loro le conoscenze e le competenze necessarie. Per garantire l'attuazione e la gestione di tali piani la Commissione, insieme agli Stati membri, dovrebbe effettuare prove di stress, esercitazioni e revisioni durante e dopo il completamento delle azioni. Tali piani dovrebbero essere coordinati, funzionali e aggiornati e disporre di sufficienti risorse per la loro operatività. Una volta effettuate le prove di stress e delle revisioni dei piani dovrebbero essere attuate azioni correttive e la Commissione dovrebbe essere tenuta informata di tutti gli aggiornamenti.

(7)

La pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta è un elemento essenziale per garantire l'efficacia del monitoraggio, dell'allarme rapido e della lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. È pertanto necessario che un piano dell'Unione per la preparazione alle crisi sanitarie e alle pandemie sia elaborato dalla Commissione e approvato dal CSS. Tale piano dovrebbe essere accompagnato dall'aggiornamento dei piani di prevenzione, preparazione e risposta degli Stati membri, in modo da garantire che questi ultimi siano compatibili a livello delle strutture regionali. I piani dovrebbero essere attuati attraverso una pianificazione interregionale di anticipazione delle crisi, prestando particolare attenzione alle regioni transfrontaliere per rafforzare la loro cooperazione sanitaria. Se del caso, le autorità regionali dovrebbero contribuire all'elaborazione di suddetti piani. Per sostenere gli Stati membri in questo sforzo, la Commissione e le agenzie dell'Unione dovrebbero offrire una formazione mirata e facilitare la condivisione delle migliori pratiche affinché gli operatori sanitari e il personale della sanità pubblica migliorino le loro conoscenze e  garantiscano le competenze necessarie. Per garantire l'attuazione e la gestione di tali piani la Commissione, insieme agli Stati membri, dovrebbe effettuare prove di stress, esercitazioni e revisioni durante e dopo il completamento delle azioni. Tali piani dovrebbero prevedere raccomandazioni per gli interventi strategici connessi all'attenuazione dell'impatto delle malattie trasmissibili sull'assistenza e sui servizi sanitari, anche per quanto riguarda le malattie gravi non trasmissibili. Tali piani dovrebbero essere coordinati, funzionali e aggiornati e disporre di sufficienti risorse per la loro operatività . Meritano particolari considerazioni le regioni di confine, in cui dovrebbero essere promosse esercitazioni transfrontaliere congiunte e gli operatori sanitari dovrebbero acquisire familiarità con i sistemi sanitari pubblici dei paesi vicini . Una volta effettuate le prove di stress e delle revisioni dei piani dovrebbero essere attuate azioni correttive e la Commissione dovrebbe essere tenuta informata di tutti gli aggiornamenti.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)

A tal fine gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione un aggiornamento sulla situazione più recente per quanto riguarda la pianificazione della preparazione e della risposta e l'attuazione a livello nazionale. Le informazioni comunicate dagli Stati membri dovrebbero contemplare gli elementi che gli Stati membri sono obbligati a riferire all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel contesto del regolamento sanitario internazionale (RSI) (15). A sua volta, la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio ogni due anni in merito allo stato dei lavori e ai progressi nella preparazione, pianificazione e attuazione della risposta a livello di Unione, comprese le azioni correttive, al fine di garantire che i piani nazionali di preparazione e risposta siano adeguati. Al fine di sostenere la valutazione di tali piani, gli audit dell'UE negli Stati membri dovrebbero essere condotti in coordinamento con l'ECDC e le agenzie dell'Unione. Tale pianificazione dovrebbe prevedere in particolare la preparazione adeguata dei settori fondamentali della società, quali l'energia, i trasporti, le comunicazioni o la protezione civile, i quali in una situazione di crisi fanno affidamento su sistemi sanitari pubblici ben preparati e sensibili alle specificità di genere, che dipendono a loro volta anche dal funzionamento di tali settori e dal mantenimento dei servizi essenziali a un livello adeguato. In caso di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero causate da un'infezione zoonotica, è importante assicurare l'interoperabilità tra settori sanitario e veterinario per la pianificazione della preparazione e della risposta.

(8)

A tal fine gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione un aggiornamento sulla situazione più recente per quanto riguarda la pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta e l'attuazione a livello nazionale e a livello regionale, se del caso . Le informazioni comunicate dagli Stati membri dovrebbero contemplare gli elementi che gli Stati membri sono obbligati a riferire all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel contesto del regolamento sanitario internazionale (RSI) (15). L'accesso a dati tempestivi e completi costituisce un presupposto per una rapida valutazione dei rischi e la mitigazione delle crisi. Per evitare la duplicazione degli sforzi e la divergenza delle raccomandazioni, dovrebbero aver luogo definizioni standardizzate, se del caso, e scambi flessibili di informazioni tra le agenzie dell'Unione, l'OMS e le agenzie nazionali.  A sua volta, la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio ogni anno in merito allo stato dei lavori e ai progressi nella prevenzione, preparazione, pianificazione e attuazione della risposta a livello di Unione, comprese le azioni correttive, al fine di garantire che i piani nazionali di preparazione e risposta siano adeguati. Al fine di sostenere la valutazione di tali piani, gli audit dell'UE negli Stati membri dovrebbero essere condotti in coordinamento con l'ECDC e le agenzie dell'Unione. Tale pianificazione dovrebbe prevedere in particolare la preparazione adeguata dell'assistenza sanitaria a lungo termine e dei settori fondamentali della società, quali l’agricoltura, l'energia, i trasporti, le comunicazioni o la protezione civile, i quali in una situazione di crisi fanno affidamento su sistemi sanitari pubblici ben preparati e sensibili alle specificità di genere, che dipendono a loro volta anche dal funzionamento di tali settori e dal mantenimento dei servizi essenziali a un livello adeguato. In caso di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero causate da un'infezione zoonotica, è importante assicurare l'interoperabilità tra settori sanitario e veterinario per la pianificazione della preparazione e della risposta.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)

L'esperienza maturata con l'attuale crisi COVID-19 ha dimostrato la necessità di un'ulteriore e più risoluta azione da parte dell'Unione, volta a sostenere la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, in particolare tra le regioni frontaliere limitrofe. I piani nazionali degli Stati membri che condividono una frontiera con almeno un altro Stato membro dovrebbero pertanto includere piani per migliorare la preparazione, la prevenzione e la risposta alle crisi sanitarie nelle zone frontaliere delle regioni limitrofe, anche attraverso la formazione transfrontaliera obbligatoria del personale sanitario e le esercitazioni di coordinamento per il trasferimento medico dei pazienti. La Commissione dovrebbe riferire regolarmente sullo stato di avanzamento nella preparazione alle crisi transfrontaliere nelle regioni limitrofe.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter)

Anche il ruolo degli operatori sanitari in prima linea è diventato evidente durante la pandemia, essendosi essi rivelati fondamentali per garantire l'accesso ai medicinali e alla continuità delle cure, per fornire supporto morale e dimostrandosi una fonte di informazioni affidabili contro le informazioni false. Per le emergenze future, è necessario rafforzare la conoscenza dei professionisti della salute, stabilendo norme in materia di formazione a favore dei lavoratori nel settore dell'assistenza sanitaria e della salute pubblica. È inoltre necessario integrare tali operatori nelle rispettive organizzazioni professionali per la definizione di politiche per la salute pubblica e la trasformazione digitale, per migliorare la qualità e l'efficienza dei sistemi sanitari e garantire la loro sostenibilità per il lavoro di coesione sanitaria, sociale e territoriale che svolgono.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 quater)

La letteratura di carattere sanitario svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione e nella mitigazione dell'impatto delle minacce a carattere transfrontaliero e contribuisce a una migliore comprensione da parte della popolazione delle contromisure e della valutazione dei rischi legati a diverse minacce. L'etichetta respiratoria, il corretto lavaggio delle mani, l'evitare i contatti stretti non necessari con chiunque manifesti sintomi simili a quelli influenzali e i contatti non protetti con gli animali selvatici dovrebbero fare parte delle campagne di educazione sanitaria volte a migliorare la condotta della popolazione in base alle evidenze più recenti.

Emendamenti 12 e 248

Proposta di regolamento

Considerando 8 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 quinquies)

Sulla scorta degli insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID-19, il presente regolamento dovrebbe rafforzare il mandato di coordinamento a livello dell'Unione. La dichiarazione di una situazione d'emergenza nell'Unione darebbe luogo a un maggiore coordinamento, consentendo l'elaborazione tempestiva, la costituzione di riserve e l'aggiudicazione congiunta di contromisure mediche nell'ambito dell'HERA.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 8 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 sexies)

Il presente regolamento garantisce inoltre un'azione coordinata a livello dell'Unione europea per assicurare il buon funzionamento del mercato interno e la libera circolazione delle forniture di base, compresi medicinali, prodotti medici e dispositivi di protezione individuale (DPI).

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 8 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 septies)

I meccanismi logistici sanitari dovrebbero soddisfare i requisiti giuridici specifici della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (1bis) e del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1ter) .

Emendamenti 15 e 249

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

Poiché le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero non si fermano ai confini dell'Unione, è opportuno estendere l'aggiudicazione congiunta di contromisure mediche agli Stati dell'Associazione europea di libero scambio e ai paesi candidati all'adesione all'Unione, conformemente alla legislazione dell'Unione applicabile. L'accordo di aggiudicazione congiunta, che stabilisce le modalità pratiche che disciplinano la procedura di aggiudicazione congiunta di cui all'articolo 5 della decisione n. 1082/2013/UE, dovrebbe inoltre essere adattato in modo da includere una clausola di esclusività per quanto riguarda la negoziazione e gli appalti per i paesi partecipanti a una procedura di aggiudicazione congiunta, al fine di consentire un migliore coordinamento all'interno dell'UE. La Commissione dovrebbe garantire il coordinamento e lo scambio di informazioni tra i soggetti che organizzano qualsiasi azione nell'ambito di diversi meccanismi istituiti a norma del presente regolamento e nell'ambito di altre strutture pertinenti dell'Unione relative agli appalti e alla costituzione di scorte di contromisure mediche, come la riserva strategica rescEU di cui alla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

(9)

Poiché le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero non si fermano ai confini dell'Unione, l'Unione dovrebbe adottare un approccio coordinato, caratterizzato da solidarietà e responsabilità, nella lotta contro tali minacce. È opportuno , quindi, estendere l'aggiudicazione congiunta di contromisure mediche agli Stati dell'Associazione europea di libero scambio e ai paesi candidati all'adesione all'Unione, al Principato di Andorra, al Principato di Monaco, alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano, conformemente alla legislazione dell'Unione applicabile. L'aggiudicazione congiunta di contromisure mediche rafforzerebbe la posizione negoziale dei paesi partecipanti, migliorerebbe la sicurezza dell'approvvigionamento e garantirebbe un accesso equo alle contromisure mediche. Procedure di aggiudicazione congiunta, compresi acquisti coordinati dall'HERA e relativi programmi di finanziamento d'emergenza, come rescEU, dovrebbero rispettare standard elevati in materia di trasparenza, anche per quanto riguarda la divulgazione delle quantità ordinate e fornite a ciascun paese partecipante e le informazioni dettagliate sulla loro responsabilità. L'accordo di aggiudicazione congiunta, che stabilisce le modalità pratiche che disciplinano la procedura di aggiudicazione congiunta di cui all'articolo 5 della decisione n. 1082/2013/UE, dovrebbe inoltre essere adattato in modo da includere una clausola di esclusività per quanto riguarda la negoziazione e gli appalti per i paesi partecipanti a una procedura di aggiudicazione congiunta, al fine di consentire un migliore coordinamento all'interno dell'UE. La clausola di esclusività dovrebbe garantire che i paesi che partecipano alla procedura di aggiudicazione congiunta non negozino e firmino contratti paralleli con i produttori e definire chiare conseguenze per chi agisce in questo modo. La Commissione dovrebbe garantire il coordinamento e lo scambio di informazioni tra i soggetti che organizzano e partecipano a qualsiasi azione nell'ambito di diversi meccanismi istituiti a norma del presente regolamento e nell'ambito di altre strutture pertinenti dell'Unione relative agli appalti e alla costituzione di scorte di contromisure mediche, come il quadro di misure adottate a norma di un regolamento del Consiglio relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di emergenza sanitaria pubblica a livello dell'Unione e la riserva strategica rescEU di cui alla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16) . Gli Stati membri dovrebbero assicurare una riserva sufficiente di medicinali critici per contrastare il rischio di penuria di prodotti critici .

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)

L'aggiudicazione congiunta dovrebbe essere basata su responsabilità condivise e su un approccio equo con diritti e obblighi per tutte le parti coinvolte. È opportuno prevedere e rispettare impegni chiari, con i produttori che forniscono i livelli di produzione concordati e con le autorità che acquistano i volumi riservati concordati.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 ter)

In tempi di crisi, la Commissione dovrebbe introdurre misure temporanee per limitare le carenze e facilitare la circolazione dei medicinali tra gli Stati membri, tra cui l'accettazione di diversi formati di imballaggio, la procedura di riutilizzo volta a consentire ai titolari di un'autorizzazione all'immissione in commercio di ottenere l'approvazione in un altro Stato membro, la proroga della validità dei certificati di buone prassi di fabbricazione, il prolungamento delle scadenze, l'utilizzo di medicinali veterinari. La Commissione dovrebbe monitorare rigorosamente il ricorso a tali misure per garantire che non sia compromessa la sicurezza dei pazienti e rendere disponibili i medicinali in caso di difficoltà o carenze.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 quater)

L’aggiudicazione congiunta dovrebbe essere effettuata in modo trasparente, tempestivo ed efficace. A tale proposito, è opportuno definire tappe chiare e trasparenti in termini di processo, ambito, capitolato d'appalto, specifiche, tempistiche e formalità. Dovrebbe essere garantita una fase di consultazione preliminare, soggetta ad adeguate garanzie contro il conflitto di interessi e l'asimmetria delle informazioni, che coinvolga i soggetti interessati, nonché una comunicazione bidirezionale durante l'intera procedura.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 9 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 quinquies)

La Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione a garantire che l'aggiudicazione congiunta per l'acquisto di contromisure mediche ai sensi dell'articolo 12 includa anche l'acquisto di medicinali orfani.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 9 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 sexies)

In caso di aggiudicazione congiunta, il processo di aggiudicazione dovrebbe tenere conto di criteri qualitativi quali la capacità del produttore di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento durante una crisi sanitaria, nonché il prezzo.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 9 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 septies)

Per garantire la trasparenza, il Parlamento europeo dovrebbe esercitare un controllo sui contratti conclusi nell'ambito della procedura di aggiudicazione congiunta. La Commissione dovrebbe fornire al Parlamento informazioni complete, tempestive e accurate sui negoziati in corso e consentire l'accesso ai documenti di gara nonché ai contratti conclusi.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 9 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 octies)

Nei casi in cui non sia stata utilizzata una procedura di aggiudicazione congiunta per l'acquisto di contromisure mediche, la Commissione dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a scambiarsi informazioni sui prezzi e sulle date di consegna di tali contromisure, al fine di garantire una maggiore trasparenza e consentire così agli Stati membri di avere accesso alle contromisure mediche e di negoziarle a condizioni più eque.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 9 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 nonies)

In tempi di crisi, dovrebbero essere impiegati altri meccanismi per consentire una risposta globale e l'attenuazione delle crisi. Tali meccanismi potrebbero includere, ad esempio, un meccanismo di controllo delle esportazioni dell'Unione, accordi di cooperazione rafforzata sulla produzione di contromisure mediche, la preassegnazione di parte dell’aggiudicazione congiunta dell'Unione, pool di know-how tecnologico sia volontari che obbligatori e accordi di concessione delle licenze tra aziende, che dovrebbero facilitare l'accesso alle contromisure per le persone, comprese quelle del partenariato orientale e i paesi a basso e medio reddito.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

A differenza delle malattie trasmissibili, la cui sorveglianza a livello dell'Unione è effettuata su base permanente dall'ECDC, allo stato attuale altre minacce potenzialmente gravi per la salute a carattere transfrontaliero non necessitano di un monitoraggio da parte delle agenzie dell'Unione. Un approccio basato sul rischio, in cui il monitoraggio è effettuato dagli Stati membri e le informazioni disponibili sono scambiate attraverso il SARR, risulta quindi più consono a tali minacce.

(10)

A differenza delle malattie trasmissibili, la cui sorveglianza a livello dell'Unione è effettuata su base permanente dall'ECDC, allo stato attuale altre minacce potenzialmente gravi per la salute a carattere transfrontaliero non necessitano di un monitoraggio da parte delle agenzie dell'Unione. Un approccio basato sul rischio, in cui il monitoraggio è effettuato dagli Stati membri e le informazioni disponibili sono scambiate attraverso il SARR, risulta quindi più consono a tali minacce. Tuttavia, l'ECDC dovrebbe avere la capacità di monitorare l'impatto delle malattie trasmissibili sulle malattie gravi non trasmissibili, comprese le malattie mentali, valutando la continuità dello screening, della diagnosi, del monitoraggio, del trattamento e della cura nel sistema sanitario, in coordinamento con le serie di dati, gli strumenti e i registri esistenti.

Emendamenti 25 e 250

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)

La Commissione dovrebbe rafforzare la cooperazione e le attività con gli Stati membri, l'ECDC, l'Agenzia europea per i medicinali («EMA»), altre agenzie dell'Unione, le infrastrutture di ricerca e l'OMS per migliorare la prevenzione delle malattie trasmissibili, come le malattie prevenibili da vaccino, e di altri problemi sanitari, come la resistenza antimicrobica.

(11)

La Commissione , in particolare l'HERA, dovrebbe rafforzare la cooperazione e le attività con gli Stati membri, l'ECDC, l'Agenzia europea per i medicinali («EMA»), altre agenzie o organismi dell'Unione, le infrastrutture di ricerca e l'OMS per migliorare , attraverso l'approccio «One Health», la prevenzione delle malattie trasmissibili, come le malattie prevenibili da vaccino, e di altri problemi sanitari, come la resistenza antimicrobica ed altre importanti malattie non trasmissibili. Durante le crisi sanitarie, occorre prestare particolare attenzione alla continuità dello screening, della diagnosi, del monitoraggio, del trattamento e della cura di altre malattie e condizioni, e alle implicazioni della crisi sulla salute mentale nonché ai bisogni psicosociali della popolazione.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

In caso di minacce per la salute a carattere transfrontaliero dovute a malattie trasmissibili, i servizi di trasfusione e di trapianto negli Stati membri possono consentire di testare rapidamente la popolazione di donatori e valutare l'esposizione alla malattia nella popolazione in generale nonché l'immunità dalla malattia. Tali servizi dipendono a loro volta da rapide valutazioni dei rischi da parte dell'ECDC per proteggere i pazienti che necessitano di terapie basate su sostanze di origine umana dalla trasmissione di tali malattie infettive. Tale valutazione dei rischi serve quindi da base per consentire l'adeguamento appropriato delle misure che stabiliscono norme di qualità e sicurezza di tali sostanze di origine umana. A tale duplice scopo l'ECDC dovrebbe istituire e gestire una rete dei servizi nazionali di trasfusione e di trapianto e delle relative autorità competenti.

(12)

In caso di minacce per la salute a carattere transfrontaliero dovute a malattie trasmissibili, i servizi di trasfusione e di trapianto , le farmacie e altre strutture sanitarie autorizzate negli Stati membri possono consentire di testare rapidamente la popolazione di donatori e valutare l'esposizione alla malattia nella popolazione in generale nonché l'immunità dalla malattia. Tali servizi dipendono a loro volta da rapide valutazioni dei rischi da parte dell'ECDC per proteggere i pazienti che necessitano di terapie basate su sostanze di origine umana o soggetti a un processo di riproduzione medicalmente assistita dalla trasmissione di tali malattie infettive. Tale valutazione dei rischi serve quindi da base per consentire l'adeguamento appropriato delle misure che stabiliscono norme di qualità e sicurezza di tali sostanze di origine umana. A tale duplice scopo l'ECDC dovrebbe istituire e gestire una rete dei servizi nazionali di trasfusione e di trapianto , nonché dei servizi farmaceutici e altri servizi e strutture sanitarie autorizzate, e delle relative autorità competenti.

Emendamenti 27 e 251

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)

Al fine di migliorare la preparazione rapida e la risposta all'emergenza di minacce sanitarie transfrontaliere, è fondamentale consentire un accesso costante e rapido ai dati sulla disponibilità delle contromisure mediche necessarie. È pertanto opportuno istituire, gestire e coordinare a livello di Unione dall'HERA una rete di servizi degli Stati membri che fornisca informazioni aggiornate sulle scorte strategiche nazionali e sulla disponibilità di contromisure mediche, scorte di prodotti medici, prodotti sanitari essenziali e test diagnostici. Rafforzare il coordinamento e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle riserve strategiche e le contromisure mediche disponibili è necessario per migliorare la raccolta, la modellizzazione e l'uso di dati prospettici che consentano l'invio di notifiche di allarme rapido a livello dell'Unione.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13)

Al fine di garantire che le autorità competenti degli Stati membri per la sanità pubblica e la Commissione siano debitamente informate in modo tempestivo, con la decisione n. 2119/98/CE è stato attuato un sistema che consente la notifica a livello dell'Unione degli allarmi relativi alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Tutte le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero contemplate dal presente regolamento sono incluse nel SARR. Il funzionamento del SARR dovrebbe rimanere nella sfera di competenza dell'ECDC. È opportuno che la notifica di un allarme sia richiesta solamente se le dimensioni e la gravità della minaccia in questione sono o possono diventare talmente significative da colpire, o da poter colpire, più di uno Stato membro e da richiedere, o da poter richiedere, una risposta coordinata a livello dell'Unione. Per evitare duplicazioni e garantire il coordinamento di tutti i sistemi di allarme dell'Unione, la Commissione e l'ECDC dovrebbero provvedere affinché le notifiche degli allarmi nell'ambito del SARR e di altri sistemi di allarme rapido a livello dell'Unione siano collegati tra loro nella misura del possibile in modo che le autorità competenti degli Stati membri possano evitare, per quanto possibile, di notificare lo stesso allarme attraverso sistemi diversi a livello dell'Unione e possano ricevere gli allarmi riguardanti tutte le minacce da un'unica fonte coordinata.

(13)

Al fine di garantire che le autorità competenti degli Stati membri per la sanità pubblica e la Commissione siano debitamente informate in modo tempestivo, con la decisione n. 2119/98/CE è stato attuato un sistema che consente la notifica a livello dell'Unione degli allarmi relativi alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Tutte le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero contemplate dal presente regolamento sono incluse nel SARR. Il funzionamento del SARR dovrebbe rimanere nella sfera di competenza dell'ECDC. È opportuno che la notifica di un allarme sia richiesta solamente se le dimensioni e la gravità della minaccia in questione sono o possono diventare talmente significative da colpire, o da poter colpire, più di uno Stato membro e da richiedere, o da poter richiedere, una risposta coordinata a livello dell'Unione. Per evitare duplicazioni e garantire il coordinamento di tutti i sistemi di allarme dell'Unione, la Commissione e l'ECDC dovrebbero provvedere affinché le notifiche degli allarmi nell'ambito del SARR e di altri sistemi di allarme rapido a livello dell'Unione siano pienamente interoperabili e, soggetti al controllo umano, automaticamente collegati tra loro nella misura del possibile in modo che le autorità competenti degli Stati membri possano evitare, per quanto possibile, di notificare lo stesso allarme attraverso sistemi diversi a livello dell'Unione e possano ricevere gli allarmi riguardanti tutte le minacce da un'unica fonte coordinata.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

Al fine di garantire che la valutazione dei rischi per la sanità pubblica a livello di Unione derivante da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero sia coerente e completa dal punto di vista della sanità pubblica, è opportuno che le competenze scientifiche disponibili siano mobilitate in modo coordinato, attraverso appositi canali o strutture a seconda del tipo di minaccia affrontata. Tale valutazione dei rischi per la sanità pubblica dovrebbe essere sviluppata tramite un processo interamente trasparente e basarsi sui principi di eccellenza, indipendenza, imparzialità e trasparenza. La partecipazione delle agenzie dell'Unione a tali valutazioni dei rischi deve essere ampliata in base alla loro specificità, in modo da garantire un approccio basato su tutti i rischi mediante una rete permanente di agenzie e di servizi della Commissione competenti che offra sostegno per la preparazione delle valutazioni.

(14)

Al fine di garantire che la valutazione dei rischi per la sanità pubblica a livello di Unione derivante da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero sia coerente e completa dal punto di vista della sanità pubblica, è opportuno che le competenze scientifiche disponibili siano mobilitate in modo coordinato e multidisciplinare , attraverso appositi canali o strutture a seconda del tipo di minaccia affrontata. Tale valutazione dei rischi per la sanità pubblica dovrebbe essere sviluppata tramite un processo interamente trasparente e basarsi sui principi di eccellenza, indipendenza, imparzialità e trasparenza. La partecipazione delle agenzie e degli organi dell'Unione a tali valutazioni dei rischi deve essere ampliata in base alla loro specificità, in modo da garantire un approccio basato su tutti i rischi mediante una rete permanente di agenzie e di servizi della Commissione competenti che offra sostegno per la preparazione delle valutazioni. Al fine di raggiungere un livello sufficiente di competenza ed efficacia, è opportuno aumentare le risorse finanziarie e umane delle agenzie e degli organi dell'Unione.

Emendamenti 30 e 252

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)

Gli Stati membri, la Commissione, in particolare l'HERA, e le agenzie dell'Unione dovrebbero, applicando l'approccio «One Health», individuare le organizzazioni e gli esperti riconosciuti in materia di sanità pubblica, sia nel settore delle malattie trasmissibili che in quello delle malattie non trasmissibili, e altri portatori di interessi in tutti i settori, disponibili a fornire assistenza nelle risposte dell'Unione alle minacce sanitarie. Detti esperti e portatori di interessi, ivi comprese le organizzazioni della società civile, dovrebbero essere strutturalmente coinvolti in tutte le attività di risposta alle crisi e contribuire ai processi decisionali. Le autorità nazionali dovrebbero altresì, se del caso, consultare e coinvolgere nell'attuazione del presente regolamento i rappresentanti delle organizzazioni dei pazienti e le parti sociali nazionali nel settore dell'assistenza sanitaria e dei servizi sociali. È essenziale che vi sia piena conformità alle norme in materia di trasparenza e conflitto di interessi per la partecipazione dei portatori di interessi.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 ter)

Le corsie verdi dovrebbero essere considerate uno strumento appropriato solo in situazioni pandemiche di emergenza di sanità pubblica dichiarata, ove esse siano volte ad assicurare che i beni essenziali, le contromisure mediche e i lavoratori transfrontalieri si muovano liberamente e in sicurezza nel mercato interno. La creazione di corsie verdi in queste situazioni non dovrebbe pregiudicare le pertinenti disposizioni dei trattati o la legislazione che disciplina i controlli alle frontiere.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)

La Commissione dovrebbe garantire che, al momento della dichiarazione dello stato di emergenza, siano noti il numero dei posti letto negli ospedali degli Stati membri e il numero dei posti letto disponibili nei reparti di terapia intensiva degli Stati membri, ai fini della circolazione transfrontaliera dei pazienti.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis)

Dovrebbero inoltre essere garantiti un dialogo regolare e il costante scambio di informazioni tra le autorità, l'industria, le entità competenti della catena di approvvigionamento farmaceutica, le organizzazioni degli operatori sanitari e dei pazienti, al fine di analizzare prontamente le eventuali minacce per la salute a carattere transfrontaliero attese sul mercato, condividendo informazioni circa eventuali limiti all'approvvigionamento o sollevando specifiche necessità cliniche, per consentire così un miglior coordinamento, maggiori sinergie e una reazione appropriata in caso di bisogno.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17)

Una comunicazione incoerente con il pubblico e le parti interessate, come gli operatori sanitari, può avere un impatto negativo sull'efficacia della risposta dal punto di vista della sanità pubblica, nonché sugli operatori economici. È pertanto necessario che il coordinamento della risposta in seno al CSS, assistito dai pertinenti sottogruppi, preveda un rapido scambio di informazioni relativamente ai messaggi e alle strategie di comunicazione e affronti le sfide che si pongono ad essa al fine di coordinare la comunicazione in merito al rischio e alla crisi, sulla base di una valutazione solida e indipendente dei rischi per la sanità pubblica, da adeguare alle esigenze e alle situazioni nazionali. Tali scambi di informazioni sono intesi a facilitare il monitoraggio della chiarezza e della coerenza dei messaggi rivolti al pubblico e agli operatori sanitari. Data la natura intersettoriale di questo tipo di crisi, è opportuno garantire il coordinamento anche con altri strumenti pertinenti, come il meccanismo unionale di protezione civile istituito dalla decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

(17)

Una comunicazione incoerente con il pubblico e le parti interessate, come gli operatori sanitari e della sanità pubblica , può avere un impatto negativo sull'efficacia della risposta dal punto di vista della sanità pubblica, nonché sugli operatori economici. È pertanto necessario che il coordinamento della risposta in seno al CSS, assistito dai pertinenti sottogruppi, preveda un rapido scambio di informazioni relativamente ai messaggi e alle strategie di comunicazione e affronti le sfide che si pongono ad essa al fine di coordinare la comunicazione in merito al rischio e alla crisi, sulla base di una valutazione olistica, solida e indipendente dei rischi per la sanità pubblica, da adeguare alle esigenze e alle situazioni nazionali e regionali. Negli Stati membri con regioni con competenze sanitarie, tali regioni dovrebbero fornire tali informazioni . Tali scambi di informazioni sono intesi a facilitare il monitoraggio della chiarezza e della coerenza dei messaggi rivolti al pubblico e agli operatori sanitari . A seguito delle raccomandazioni rivolte agli Stati membri e agli operatori sanitari, l'ECDC dovrebbe ampliare la sua attività di comunicazione al pubblico, creando e gestendo un portale online per condividere informazioni verificate e lottare contro la disinformazione . Data la natura intersettoriale di questo tipo di crisi, è opportuno garantire il coordinamento anche con altri strumenti pertinenti, come il meccanismo unionale di protezione civile istituito dalla decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

Emendamenti 35 e 253

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)

È opportuno ampliare il riconoscimento delle situazioni di emergenza di sanità pubblica e gli effetti giuridici di tale riconoscimento di cui alla decisione n. 1082/2013/UE. A tal fine il presente regolamento dovrebbe consentire alla Commissione di riconoscere formalmente un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione. Per il riconoscimento di una situazione di emergenza la Commissione dovrebbe istituire un comitato consultivo indipendente che fornisca una consulenza esperta sull'eventualità che una minaccia costituisca un'emergenza sanitaria pubblica a livello dell'Unione, sulle misure di risposta in materia di sanità pubblica e sulla cessazione di tale riconoscimento di emergenza. Il comitato consultivo dovrebbe essere composto da esperti indipendenti, selezionati dalla Commissione nei settori di competenza ed esperienza più pertinenti alla minaccia specifica che si sta verificando, da rappresentanti dell'ECDC, dell'EMA e di altri organismi o agenzie dell'Unione in qualità di osservatori. Il riconoscimento di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione fornirà la base per introdurre misure operative di sanità pubblica per i medicinali e i dispositivi medici, meccanismi flessibili per sviluppare, acquistare, gestire e attuare contromisure mediche, nonché per attivare il sostegno dell'ECDC al fine della mobilitazione delle unità di assistenza in caso di focolaio, note come «task force sanitarie dell'UE».

(18)

È opportuno ampliare il riconoscimento delle situazioni di emergenza di sanità pubblica e gli effetti giuridici di tale riconoscimento di cui alla decisione n. 1082/2013/UE. A tal fine il presente regolamento dovrebbe consentire alla Commissione di riconoscere formalmente un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione. Per il riconoscimento di una situazione di emergenza la Commissione dovrebbe istituire un comitato consultivo indipendente che fornisca una consulenza esperta sull'eventualità che una minaccia costituisca un'emergenza sanitaria pubblica a livello dell'Unione, sulle misure di risposta in materia di sanità pubblica e sulla cessazione di tale riconoscimento di emergenza. Il comitato consultivo dovrebbe essere composto da esperti indipendenti e rappresentanti degli operatori sanitari, compresi infermieri e medici , selezionati dalla Commissione nei settori di competenza ed esperienza più pertinenti alla minaccia specifica che si sta verificando, da rappresentanti dell'ECDC, dell'EMA , dell'HERA e di altri organismi o agenzie dell'Unione in qualità di osservatori. Tutti i membri del comitato consultivo dovrebbero fornire dichiarazioni di interessi. Il comitato consultivo dovrebbe operare in stretta collaborazione con gli organi consultivi nazionali. Il riconoscimento di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione fornirà la base per introdurre misure operative di sanità pubblica per i medicinali e i dispositivi medici, meccanismi di controllo delle esportazioni dell'Unione, meccanismi flessibili per sviluppare, acquistare, gestire e attuare contromisure mediche attraverso l'HERA , nonché per attivare il sostegno dell'ECDC al fine della mobilitazione delle unità di assistenza in caso di focolaio, note come «task force sanitarie dell'UE». Il riconoscimento di un'emergenza sanitaria pubblica può comportare l'attivazione di un quadro istituito in un regolamento del Consiglio relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di emergenza sanitaria pubblica a livello dell'Unione. Tale quadro dovrebbe rimanere operativo per un periodo iniziale di 6 mesi, rinnovabile fintantoché esista un'emergenza di sanità pubblica.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)

Il verificarsi di un evento che rappresenta una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero e che è suscettibile di avere un'incidenza su scala unionale potrebbe imporre agli Stati membri interessati di adottare in modo coordinato particolari misure di controllo o di tracciamento dei contatti, al fine di individuare le persone già infettate e quelle esposte al rischio. Tale cooperazione potrebbe richiedere lo scambio di dati personali tramite un apposito sistema, tra cui dati sensibili relativi alla salute e informazioni su casi confermati o sospetti di malattia nell'uomo, tra gli Stati membri direttamente interessati dalle misure di tracciamento dei contatti. Lo scambio di dati personali relativi alla salute da parte degli Stati membri deve essere conforme all'articolo 9, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (18).

(20)

Il verificarsi di un evento che rappresenta una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero e che è suscettibile di avere un'incidenza su scala unionale potrebbe imporre agli Stati membri interessati o potenzialmente interessati di adottare in modo coordinato particolari misure di controllo o di tracciamento dei contatti, al fine di individuare le persone già infettate e quelle esposte al rischio. Tale cooperazione potrebbe richiedere lo scambio di dati personali tramite un apposito sistema, tra cui dati sensibili relativi alla salute e informazioni su casi confermati o sospetti di malattia o infezione nell'uomo, tra gli Stati membri direttamente interessati dalle misure di tracciamento dei contatti. Lo scambio di dati personali relativi alla salute da parte degli Stati membri deve essere conforme all'articolo 9, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (18).

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21)

È opportuno promuovere la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali nel settore della sanità pubblica. È particolarmente importante garantire lo scambio di informazioni con l'OMS sulle misure adottate a norma del presente regolamento. Tale cooperazione rafforzata è necessaria anche per contribuire all'impegno dell'UE di accrescere il sostegno ai sistemi sanitari nonché alla preparazione e alla capacità di risposta dei partner. L'Unione potrebbe trarre benefici dalla conclusione di accordi di cooperazione internazionale con paesi terzi o organizzazioni internazionali, compresa l'OMS, per favorire lo scambio di informazioni pertinenti ottenute mediante sistemi di monitoraggio e di allarme in merito a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Nei limiti delle competenze dell'Unione, tali accordi potrebbero includere, se del caso, la partecipazione di tali paesi terzi o organizzazioni internazionali alla pertinente rete di monitoraggio per la sorveglianza epidemiologica e al SARR, lo scambio di buone pratiche per quanto riguarda la capacità e la pianificazione della preparazione e della risposta, la valutazione del rischio per la sanità pubblica, la cooperazione nel coordinamento della risposta, compresa la risposta della ricerca.

(21)

È opportuno promuovere la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali nel settore della sanità pubblica. È particolarmente importante garantire lo scambio di informazioni con l'OMS sulle misure adottate a norma del presente regolamento. Tale cooperazione rafforzata è necessaria anche per contribuire all'impegno dell'UE di accrescere il sostegno ai sistemi sanitari nonché alla preparazione e alla capacità di risposta dei partner. L'Unione potrebbe trarre benefici dalla conclusione di accordi di cooperazione internazionale con paesi terzi o organizzazioni internazionali, compresa l'OMS, per favorire lo scambio di informazioni pertinenti ottenute mediante sistemi di monitoraggio e di allarme in merito a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Nei limiti delle competenze dell'Unione, tali accordi potrebbero includere, se del caso, la partecipazione di tali paesi terzi o organizzazioni internazionali alla pertinente rete di monitoraggio per la sorveglianza epidemiologica , quale il sistema europeo di sorveglianza (TESSy), e al SARR, lo scambio di buone pratiche per quanto riguarda la capacità e la pianificazione della preparazione e della risposta, la valutazione del rischio per la sanità pubblica, la cooperazione nel coordinamento della risposta, compresa la risposta della ricerca. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi attivamente per l'istituzione di una convenzione quadro dell'OMS sulla preparazione e la risposta alle pandemie, che stabilisca i principi e le priorità per la preparazione e la risposta alle pandemie. Tale convenzione quadro dovrebbe agevolare l’attuazione del regolamento sanitario internazionale (2005)  (1bis) e dovrebbe supportare il rafforzamento del quadro sanitario internazionale e il miglioramento della cooperazione in materia di individuazione precoce, prevenzione, risposta e resilienza in caso di future pandemie.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22)

Il trattamento dei dati personali ai fini dell'attuazione del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (19). In particolare, il funzionamento del SARR dovrebbe prevedere garanzie specifiche che consentano lo scambio sicuro e legittimo dei dati personali ai fini delle misure di tracciamento dei contatti attuate dagli Stati membri a livello nazionale. A tale riguardo, il SARR comprende una funzione di messaggistica che consente di comunicare dati personali, compresi quelli relativi ai contatti e alla salute, alle autorità competenti per il tracciamento dei contatti.

(22)

Data la natura sensibile dei dati sanitari, gli Stati membri, la Commissione e le agenzie dell'Unione dovrebbero salvaguardare e garantire che le operazioni relative al loro trattamento rispettino i principi previsti per la tutela dei dati a norma dell’articolo 5 del GDPR. Il trattamento dei dati personali ai fini dell'attuazione del presente regolamento dovrebbe essere conforme al GDPR e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (19). In particolare, il funzionamento del SARR dovrebbe prevedere garanzie specifiche che consentano lo scambio sicuro e legittimo dei dati personali ai fini delle misure di tracciamento dei contatti attuate dagli Stati membri a livello nazionale. A tale riguardo, il SARR comprende una funzione di messaggistica che consente di comunicare dati personali, compresi quelli relativi ai contatti e alla salute, alle autorità competenti per il tracciamento dei contatti. Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbe essere rigorosamente rispettato e dovrebbero essere istituite adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza ai sensi di tale regolamento.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di atti di esecuzione riguardanti: i modelli da usare per fornire informazioni in materia di pianificazione della preparazione e della risposta; l'organizzazione delle attività di formazione per gli operatori sanitari e per il personale della sanità pubblica; l'istituzione e l'aggiornamento di un elenco delle malattie trasmissibili e dei problemi sanitari speciali connessi sottoposti alla rete di sorveglianza epidemiologica e delle procedure per il funzionamento di tale rete; l'adozione di definizioni di caso per le malattie trasmissibili e per i problemi sanitari speciali inclusi nella rete di sorveglianza epidemiologica e, all'occorrenza, per altre gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero oggetto di monitoraggio ad hoc; le procedure per il funzionamento del SARR; il funzionamento della piattaforma di sorveglianza ; la designazione di laboratori di riferimento dell'UE per fornire sostegno ai laboratori nazionali di riferimento; le procedure per lo scambio di informazioni e il coordinamento delle risposte degli Stati membri; il riconoscimento delle situazioni di emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione e la cessazione di tale riconoscimento, nonché le procedure necessarie per garantire che il funzionamento del SARR e il trattamento dei dati siano conformi alla legislazione in materia di protezione dei dati.

(25)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di atti di esecuzione riguardanti: i modelli da usare per fornire informazioni in materia di pianificazione della preparazione e della risposta; l'organizzazione delle attività di formazione per gli operatori sanitari e per il personale della sanità pubblica; l'istituzione e l'aggiornamento di un elenco delle malattie trasmissibili e dei problemi sanitari speciali connessi sottoposti alle procedure per il funzionamento della rete di sorveglianza epidemiologica; la designazione di laboratori di riferimento dell'UE per fornire sostegno ai laboratori nazionali e regionali di riferimento; le procedure per lo scambio di informazioni e il coordinamento delle risposte degli Stati membri; il riconoscimento delle situazioni di emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione e la cessazione di tale riconoscimento, nonché le procedure necessarie per garantire che il funzionamento del SARR e il trattamento dei dati siano conformi alla legislazione in materia di protezione dei dati.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28)

Al fine di accertare lo stato di attuazione dei piani nazionali di preparazione e la loro coerenza con il piano dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle procedure, alle norme e  ai criteri per gli audit intesi a valutare la pianificazione della preparazione e della risposta a livello nazionale. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (21). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero poter accedere sistematicamente alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(28)

Al fine di completare alcuni aspetti del presente regolamento e di accertare lo stato di attuazione dei piani nazionali e regionali di preparazione e la loro coerenza con il piano dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo a: l'istituzione e l'aggiornamento di un elenco delle malattie trasmissibili e dei problemi sanitari speciali connessi sottoposti alla rete di sorveglianza epidemiologica; l'adozione di definizioni di caso per le malattie trasmissibili e per i problemi sanitari speciali inclusi nella rete di sorveglianza epidemiologica e, all'occorrenza, per altre gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero che sono oggetto di monitoraggio ad hoc; i requisiti necessari per garantire la conformità del funzionamento del SARR e del trattamento dei dati ai pertinenti regolamenti; l'elaborazione e l'aggiornamento di un elenco di dati sanitari pertinenti che devono essere automaticamente rilevati da una piattaforma digitale, con controllo umano; il funzionamento della piattaforma di sorveglianza; e le procedure, le norme e  i criteri per gli audit intesi a valutare la pianificazione della preparazione e della risposta a livello nazionale e regionale . È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (21). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero poter accedere sistematicamente alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 bis)

Per quanto riguarda la creazione e l'aggiornamento di un elenco delle malattie trasmissibili e connessi problemi sanitari speciali oggetto della rete di sorveglianza epidemiologica e delle procedure per il funzionamento di tale rete, l'adozione di definizioni di caso per le malattie trasmissibili e problemi sanitari speciali oggetto della rete di sorveglianza epidemiologica e le definizioni di caso da utilizzare per il monitoraggio ad hoc, la Commissione dovrebbe adottare atti delegati ai sensi della procedura d'urgenza ove motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla gravità o alla novità di una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero o alla rapidità della sua diffusione tra gli Stati membri lo esigano.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

l'aggiudicazione congiunta per l'acquisto di contromisure mediche;

(c)

l'aggiudicazione congiunta per l'acquisto di contromisure mediche , la loro gestione e il loro impiego ;

Emendamento 254

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

piani di ricerca e innovazione d'emergenza, comprese le reti di sperimentazione clinica e le piattaforme di innovazione;

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

una rete di riserve strategiche nazionali e contromisure mediche disponibili;

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.    L'attuazione del presente regolamento è sostenuta da finanziamenti provenienti dai pertinenti programmi e strumenti dell'Unione.

3.    In linea con gli approcci «One Health» e «Salute in tutte le politiche», l'attuazione del presente regolamento è sostenuta da finanziamenti provenienti dai pertinenti programmi e strumenti dell'Unione. Il quadro sanitario rafforzato dell'Unione, volto ad affrontare le minacce per la salute a carattere transfrontaliero, opererà in sinergia e complementarità con altre politiche e altri fondi dell'Unione, ad esempio le azioni attuate nel quadro del programma EU4Health, dei Fondi strutturali e di investimento europei (FSIE), di Orizzonte Europa, del programma Europa Digitale, della riserva rescEU, del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), dello strumento per il sostegno di emergenza (SSE) e del programma per il mercato unico (PMU).

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Il presente regolamento provvede a che, durante le future emergenze sanitarie, non siano paralizzati l'individuazione, gli interventi sanitari e il trattamento per altre malattie gravi.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 1 — paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.     Il presente regolamento è attuato nel pieno rispetto della dignità e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

Emendamento 243

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera a — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

(i)

malattie trasmissibili;

(i)

malattie trasmissibili , comprese quelle di origine zoonotica ;

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il presente regolamento si applica anche alla sorveglianza epidemiologica delle malattie trasmissibili e  dei problemi sanitari speciali connessi.

2.   Il presente regolamento si applica anche alla sorveglianza epidemiologica delle malattie trasmissibili , al monitoraggio dell'impatto di tali malattie sulle malattie gravi non trasmissibili su problemi sanitari speciali connessi , come la salute mentale, e l'impatto sul differimento di screening, diagnosi, monitoraggio, trattamento e cura per altre malattie e condizioni .

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Il presente regolamento promuove l'attuazione del regolamento sanitario internazionale, riduce l'onere amministrativo e la duplicazione delle risorse e colma le lacune evidenziate durante la pandemia di COVID-19 in tema di prevenzione, preparazione e risposta alle minacce alla salute pubblica.

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   In situazioni di emergenza eccezionali, uno Stato membro o la Commissione possono richiedere il coordinamento della risposta in seno al CSS, conformemente all'articolo 21, per le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, qualora si ritenga che le misure di sanità pubblica adottate precedentemente si siano rivelate insufficienti a garantire un livello elevato di protezione della salute umana.

4.   In situazioni di emergenza eccezionali, uno Stato membro o la Commissione possono richiedere il coordinamento della risposta in seno al CSS, conformemente all'articolo 21, per le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in particolare in relazione alle gravi malattie non trasmissibili, qualora si ritenga che le misure di sanità pubblica adottate precedentemente si siano rivelate insufficienti a garantire un livello elevato di protezione della salute umana.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   La Commissione, d'intesa con gli Stati membri, assicura il coordinamento e lo scambio delle informazioni tra i meccanismi e le strutture istituiti nel quadro del presente regolamento e i meccanismi e le strutture analoghi istituiti a livello dell'Unione o nel quadro del trattato Euratom le cui attività sono pertinenti per la pianificazione della preparazione e della risposta, il monitoraggio, l'allarme rapido e la lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

5.   La Commissione, d'intesa con gli Stati membri, assicura il coordinamento e lo scambio delle informazioni tra i meccanismi e le strutture istituiti nel quadro del presente regolamento e i meccanismi e le strutture analoghi istituiti a livello internazionale, a livello dell'Unione o nel quadro del trattato Euratom le cui attività sono pertinenti per la pianificazione della preparazione e della risposta, il monitoraggio, l'allarme rapido e la lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Gli Stati membri conservano il diritto di mantenere o introdurre disposizioni, procedure e misure supplementari per i loro regimi nazionali nei settori contemplati dal presente regolamento, comprese le disposizioni previste in accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali, esistenti o futuri, a condizione che tali disposizioni, procedure e misure supplementari non compromettano l'applicazione del presente regolamento.

6.   Gli Stati membri conservano il diritto di mantenere o introdurre disposizioni, procedure e misure supplementari per i loro regimi nazionali nei settori contemplati dal presente regolamento, comprese le disposizioni previste in accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali, esistenti o futuri, a condizione che tali disposizioni, procedure e misure supplementari non compromettano l'applicazione del presente regolamento. L'Unione chiede l'istituzione di una convenzione quadro dell'OMS sulla preparazione e la risposta alle pandemie. Tale convenzione è tale da facilitare l'attuazione del regolamento sanitario internazionale (2005)  (1bis) e risolvere le carenze di tale regolamento individuate durante la crisi Covid-19.

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 2 — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     Il presente regolamento si applica anche, se del caso, alle autorità regionali competenti, ai sistemi e ai programmi nei settori disciplinati dal presente regolamento.

Emendamento 255

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto - 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1)

«emergenza di sanità pubblica»: un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione riconosciuta dalla Commissione sulla base di un parere del comitato consultivo ai sensi dell'articolo 23 del presente regolamento;

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3)

«tracciamento dei contatti» : le misure attuate al fine di rintracciare , manualmente o con strumenti tecnologici, le persone che sono state esposte a una fonte di grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero e che rischiano di sviluppare, o che hanno sviluppato, una malattia;

3)

«tracciamento dei contatti» : le misure volte ad individuare , valutare e gestire le persone che sono state esposte a una fonte di grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero e che rischiano di essere infettate o sono infette o che hanno sviluppato una malattia trasmissibile, manualmente o con altri strumenti tecnologici, con l'unico scopo di individuare rapidamente le persone potenzialmente infette che potrebbero essere venute a contatto con casi esistenti, al fine di ridurre ulteriormente la trasmissione;

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4)

«sorveglianza epidemiologica»: la raccolta, la registrazione, l'analisi, l'interpretazione e la diffusione sistematiche di dati e analisi riguardanti le malattie trasmissibili e  i problemi sanitari speciali connessi;

4)

«sorveglianza epidemiologica»: la raccolta, la registrazione, l'analisi, l'interpretazione e la diffusione sistematiche di dati e analisi riguardanti le malattie trasmissibili , il monitoraggio dell’impatto di tali malattie sulle malattie gravi non trasmissibili, come quelle relative alla salute mentale, sui problemi sanitari speciali connessi;

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis)

«approccio “One Health”»: un approccio multisettoriale che riconosce che la salute umana è connessa alla salute animale e all’ambiente e che le azioni volte ad affrontare le minacce per la salute devono tenere conto di queste tre dimensioni;

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter)

«salute in tutte le politiche»: un approccio alla definizione, all’attuazione e al riesame delle politiche pubbliche, a prescindere dal settore, che tenga conto delle implicazioni sanitarie delle decisioni e che miri a realizzare sinergie e a evitare che tali politiche creino ripercussioni negative in termini sanitari, nell’ottica di migliorare la salute della popolazione e l’equità sanitaria;

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis)

«malattia grave non trasmissibile»: una malattia quale definita all'articolo 2, punto 4 bis, del regolamento (UE) [regolamento ECDC, inserire il riferimento corretto];

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

8)

«contromisura medica»: i medicinali per uso umano e i dispositivi medici quali definiti nella direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23) e nel regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) o altri beni o servizi destinati alla preparazione e  alla risposta a una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero.

(8)

«contromisura medica»: i medicinali per uso umano e i dispositivi medici quali definiti nella direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (23) e nel regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) o altri beni o servizi destinati a facilitare la diagnosi e il trattamento nel quadro della preparazione e  della risposta a una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 bis)

«regolamento sanitario internazionale»: il regolamento sanitario internazionale adottato dall'Organizzazione mondiale della sanità nel 2005;

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 ter)

«dispositivo medico»: sia un dispositivo medico quale definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/745, in combinato disposto con l'articolo 1, punto 2), e con l'articolo 1, paragrafo 6, lettera a), di tale regolamento, sia un dispositivo medico-diagnostico in vitro quale definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/746;

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 3 — punto 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

8 quater)

«corsie verdi»: corridoi di transito percorribili e sicuri che, in caso di emergenza di sanità pubblica dichiarata a livello dell'Unione, consentono di preservare le catene di approvvigionamento garantendo che i beni essenziali, le contromisure mediche e i lavoratori transfrontalieri possano circolare liberamente e in sicurezza nel mercato interno, nel pieno rispetto dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera e), TFUE.

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     I rappresentanti delle pertinenti agenzie dell'Unione partecipano alle riunioni del CSS in qualità di osservatori.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

coordina, d'intesa con la Commissione, la pianificazione della preparazione e della risposta degli Stati membri, a norma dell'articolo 10;

(b)

coordina, d'intesa con la Commissione e le agenzie competenti dell'Unione , la pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta degli Stati membri, a norma dell'articolo 10;

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

coordina, in collegamento con la Commissione, la comunicazione in merito al rischio e alla crisi nonché le risposte degli Stati membri alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, a norma dell'articolo 21;

(c)

coordina, in collegamento con la Commissione e le agenzie competenti dell'Unione , la comunicazione in merito al rischio e alla crisi nonché le risposte degli Stati membri alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, a norma dell'articolo 21;

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 2 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis)

adotta, su base annuale, un programma d'azione inteso a stabilire chiaramente le sue priorità e i suoi obiettivi in sede di gruppo di lavoro ad alto livello e di gruppo di lavoro tecnico.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Il CSS è presieduto da un rappresentante della Commissione. Il CSS si riunisce a intervalli regolari e ogniqualvolta la situazione lo richieda, su richiesta della Commissione o di uno Stato membro.

4.   Il CSS è presieduto da un rappresentante della Commissione senza diritto di voto . Il CSS si riunisce a intervalli regolari e ogniqualvolta la situazione lo richieda, su richiesta della Commissione o di uno Stato membro.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     I membri del CSS e la Commissione assicurano una consultazione approfondita con le agenzie competenti dell'Unione, gli esperti di sanità pubblica, le organizzazioni internazionali e le parti interessate, compresi gli operatori sanitari.

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 bis.     Il Parlamento europeo designa rappresentanti incaricati di partecipare al comitato per la sicurezza sanitaria (CSS) in qualità di osservatori.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 ter.     L'elenco dei membri del CSS a livello politico e tecnico è reso pubblico sui siti Internet della Commissione e del Consiglio. I membri del comitato non nutrono interessi finanziari o di altro tipo che possano influire sulla loro imparzialità. Essi agiscono al servizio dell'interesse pubblico e con uno spirito d'indipendenza e presentano ogni anno una dichiarazione dei loro interessi finanziari. Tutti gli interessi diretti in rapporto con l'industria medica o un altro settore pertinente debbono essere iscritti in un registro tenuto dalla Commissione ed essere accessibili al pubblico su richiesta.

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 quater.     Il regolamento interno, gli orientamenti, gli ordini del giorno e i verbali delle riunioni del CSS sono pubblicati sul portale Internet della Commissione.

Emendamento 256

Proposta di regolamento

Articolo 4 — paragrafo 7 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

7 quinquies.     Il CSS agisce in collaborazione con il comitato dell'HERA istituito a norma della decisione della Commissione, del 16 settembre 2021, che istituisce l'autorità di preparazione e risposta alle emergenze sanitarie e il comitato per le crisi sanitarie (HCB), da istituire a norma di un regolamento del Consiglio relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di emergenza sanitaria pubblica a livello dell'Unione. Il coordinamento tra tali organismi garantisce la partecipazione di tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni degli operatori sanitari, le associazioni di pazienti e gli attori dell'industria e della catena di approvvigionamento con un'esperienza riconosciuta in discipline relative al CSS, all'HCB e al lavoro dell'HERA. Le disposizioni relative al conflitto di interessi e alla trasparenza di cui ai paragrafi 7 ter e 7 quater si applicano anche al presente paragrafo. La Commissione invita un rappresentante del Parlamento europeo a svolgere le funzioni di membro attivo dell'HCB.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

CAPO II — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 5 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Piano di preparazione e di risposta dell'Unione

Piano di prevenzione, di preparazione e di risposta dell'Unione

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e le agenzie competenti dell'Unione, istituisce un piano dell'Unione in caso di crisi sanitaria e pandemia (piano di preparazione e di risposta dell'Unione) per promuovere una risposta efficace e coordinata a livello di Unione alle minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

1.   La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e le agenzie competenti dell'Unione, e tenendo conto del quadro dell'OMS, istituisce un piano dell'Unione in caso di crisi sanitaria e pandemia (piano di prevenzione, di preparazione e di risposta dell'Unione) per promuovere una risposta efficace e coordinata a livello di Unione alle minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il piano di preparazione e di risposta dell'Unione integra i piani nazionali di preparazione e di risposta istituiti a norma dell'articolo 6.

2.   Il piano di prevenzione, di preparazione e di risposta dell'Unione integra i piani nazionali di preparazione e di risposta istituiti a norma dell'articolo 6.

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Il piano di preparazione e di risposta dell'Unione comprende in particolare disposizioni in materia di governance, capacità e risorse per:

3.   Il piano di prevenzione, di preparazione e di risposta dell'Unione comprende in particolare disposizioni in materia di governance, capacità e risorse per:

Emendamento 257

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 3 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

la tempestiva cooperazione tra la Commissione, gli Stati membri e le agenzie dell'Unione;

a)

la tempestiva cooperazione tra la Commissione, gli Stati membri e le agenzie e gli organismi dell'Unione;

Emendamento 258

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 3 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

lo scambio sicuro di informazioni tra la Commissione, le agenzie dell'Unione e gli Stati membri;

b)

lo scambio sicuro di informazioni tra la Commissione, le agenzie e gli organismi dell'Unione e gli Stati membri;

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 3 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

la sorveglianza epidemiologica e il monitoraggio;

(c)

la sorveglianza epidemiologica e il monitoraggio , nonché l'impatto delle malattie trasmissibili sulle malattie gravi non trasmissibili ;

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 3 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)

la comunicazione in merito ai rischi e alla crisi;

(e)

la comunicazione in merito ai rischi e alla crisi per gli operatori sanitari e per i cittadini ;

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 3 — lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis)

la mappatura delle capacità di produzione di prodotti medici nell'Unione nel suo complesso;

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 3 — lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f ter)

la costituzione di uno stock dell’Unione di medicinali critici, di contromisure mediche e di dispositivi di protezione individuale nel quadro della riserva per le emergenze rescEU.

Emendamento 259

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 3 — lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f quater)

l'attuazione delle disposizioni del piano relative agli aspetti di ricerca e innovazione di emergenza;

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 3 — lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis)

i criteri per attivare e disattivare le azioni;

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 3 — lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g ter)

garantire che i servizi di assistenza sanitaria, compresi lo screening, la diagnosi, il monitoraggio, il trattamento e le cure per altre malattie e condizioni, siano prestati senza perturbazioni durante le emergenze sanitarie;

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 3 — lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g quater)

garantire che i sistemi sanitari nazionali siano inclusivi ed offrano parità di accesso ai servizi sanitari e ai servizi correlati e che siano disponibili senza indugio cure di qualità;

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 3 — lettera g quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g quinquies)

un livello di personale adeguato e orientato alle esigenze;

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 3 — lettera g sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

g sexies)

monitorare se adeguate valutazioni del rischio, piani di preparazione e corsi di formazione siano previsti per gli operatori dell'assistenza sanitaria e sociale.

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Il piano di preparazione e di risposta dell'Unione include elementi di preparazione interregionale per stabilire misure di sanità pubblica coerenti, multisettoriali e transfrontaliere, tenendo in particolare considerazione le capacità in termini di effettuazione di test, tracciamento dei contatti, laboratori e trattamenti specializzati o terapie intensive disponibili nelle regioni limitrofe. I piani comprendono mezzi di preparazione e di risposta per affrontare la situazione dei cittadini più a rischio.

4.   Il piano di prevenzione, preparazione e di risposta dell'Unione include piani di preparazione transfrontaliera e interregionale per stabilire misure di sanità pubblica coerenti, multisettoriali e transfrontaliere, tenendo in particolare considerazione le capacità in termini di effettuazione di test, tracciamento dei contatti, laboratori , formazione del personale sanitario e trattamenti specializzati o terapie intensive disponibili nelle regioni limitrofe. I piani comprendono mezzi di preparazione e di risposta per affrontare la situazione dei cittadini più a rischio.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Il piano di preparazione e risposta dell'Unione prevede altresì misure volte a garantire il normale funzionamento del mercato unico in caso di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   Al fine di garantire il funzionamento del piano di preparazione e di risposta dell'Unione la Commissione, insieme agli Stati membri, effettua prove di stress, esercitazioni, revisioni nel corso delle azioni e successive agli interventi e all'occorrenza aggiorna il piano.

5.   Al fine di garantire il funzionamento del piano di prevenzione, di preparazione e di risposta dell'Unione la Commissione, insieme agli Stati membri, effettua prove di stress, esercitazioni, revisioni nel corso delle azioni e successive agli interventi e all'occorrenza aggiorna il piano. Il piano di prevenzione, di preparazione e di risposta terrà conto dei dati dei sistemi sanitari e dei dati pertinenti da raccogliere a livello nazionale o regionale.

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis.     Al fine di rispondere alle emergenze di sanità pubblica, la Commissione europea può formulare raccomandazioni, sulla base dei dati dei sistemi sanitari dell'Unione, sulle risorse minime necessarie, in relazione, tra l'altro, alla popolazione di ciascuno Stato membro, per fornire una copertura sanitaria universale di base di qualità adeguata, compresa la possibilità di mettere in comune le risorse a livello dell'Unione.

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 5 — paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 ter.     Le revisioni e ogni successivo adeguamento del piano sono pubblicati per aumentare la trasparenza del processo di pianificazione della prevenzione, preparazione e risposta.

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 6 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Piani nazionali di preparazione e di risposta

Piani nazionali di prevenzione, di preparazione e di risposta

Emendamenti 91 e 260

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Per l'elaborazione dei piani nazionali di preparazione e di risposta ciascuno Stato membro si coordina con la Commissione al fine di garantire la coerenza con il piano di preparazione e di risposta dell'Unione e informa senza indugio la Commissione e il CSS in merito a qualsiasi revisione sostanziale del piano nazionale.

1.   Per l'elaborazione dei piani nazionali di prevenzione, di preparazione e di risposta ciascuno Stato membro consulta le organizzazioni di pazienti, le organizzazioni degli operatori sanitari, le parti interessate dell'industria e della catena di approvvigionamento e le parti sociali nazionali, si coordina con la Commissione , in particolare con l’HERA, al fine di garantire la coerenza con il piano di prevenzione, di preparazione e di risposta dell'Unione , che è conforme alle disposizioni in materia di governance, capacità e risorse di cui all'articolo 5, paragrafo 3, anche per quanto riguarda i requisiti nazionali per la costituzione di scorte e la gestione delle riserve strategiche dell'Unione, e informa senza indugio la Commissione , l’HBC e il CSS in merito a qualsiasi revisione sostanziale del piano nazionale.

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 6 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     I piani nazionali di prevenzione, di preparazione e di risposta includono disposizioni in materia di governance e informazioni sulle capacità e risorse di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 7 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Relazioni sulla pianificazione della preparazione e della risposta

Relazioni sulla pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta

Emendamenti 94 e 261

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Entro fine novembre 2021 , e successivamente ogni due anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulla pianificazione della preparazione e della risposta e sull'attuazione a livello nazionale.

1.   Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento , e successivamente ogni due anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e alle agenzie e agli organismi pertinenti dell’Unione, una relazione aggiornata sulla pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta e sull'attuazione a livello nazionale e, se del caso, regionale e transfrontaliero .

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Tale relazione comprende quanto segue:

Tale relazione è concisa, basata su indicatori comuni, fornisce una panoramica delle azioni attuate negli Stati membri e comprende quanto segue:

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

l'individuazione e lo stato di avanzamento dell'attuazione delle norme relative alle capacità fondamentali per la pianificazione della preparazione e della risposta stabilite a livello nazionale per il settore sanitario, fornite all'OMS conformemente al RSI;

(a)

l'individuazione e lo stato di avanzamento dell'attuazione delle norme relative alle capacità fondamentali per la pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta stabilite a livello nazionale e, se del caso, regionale per il settore sanitario, fornite all'OMS conformemente al RSI;

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

una descrizione delle misure o disposizioni miranti ad assicurare l'interoperabilità tra il settore sanitario e altri settori che sono critici nel caso di emergenze;

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a ter)

una descrizione dei piani di continuità operativa, delle misure o delle disposizioni volti ad assicurare la fornitura continua di servizi e prodotti critici;

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

gli elementi di preparazione alle emergenze, in particolare:

(b)

un aggiornamento, se necessario, sugli elementi di prevenzione, preparazione e risposta alle emergenze, in particolare:

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera b — punto i

Testo della Commissione

Emendamento

(i)

la governance: comprese le politiche e la legislazione nazionali che integrano la preparazione alle emergenze; i piani di preparazione , risposta e ripresa in caso di emergenza; i meccanismi di coordinamento;

(i)

la governance: comprese le politiche e la legislazione nazionali e, se del caso, regionali che integrano la prevenzione e la preparazione alle emergenze; piani di prevenzione , preparazione e risposta e ripresa in caso di emergenza; i meccanismi di coordinamento a livello nazionale e, se del caso, regionale e transfrontaliero; la continuità dell'assistenza sanitaria critica a lungo termine;

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera b — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

(ii)

le capacità: compresa la valutazione dei rischi e delle capacità di determinare le priorità per la preparazione alle emergenze; la sorveglianza e l'allarme rapido, la gestione delle informazioni; l' accesso ai servizi diagnostici durante le emergenze; i servizi sanitari e di emergenza di base, sicuri e sensibili alla dimensione di genere; la comunicazione sui rischi; lo sviluppo della ricerca e le valutazioni per informare e accelerare la preparazione alle emergenze;

(ii)

le capacità: compresa la valutazione dei rischi e delle capacità di determinare le priorità per la preparazione alle emergenze; la sorveglianza e l'allarme rapido, la gestione delle informazioni; le capacità di produrre medicinali; le scorte di contromisure mediche, in particolare dispositivi di protezione individuale della massima qualità; la parità di accesso ai servizi e agli strumenti diagnostici nonché ai prodotti medici durante le emergenze; le informazioni pertinenti per il mercato interno e le riserve strategiche dell'Unione di prodotti medici; i servizi sanitari e di emergenza di base equi, di elevata qualità, sicuri e sensibili alla dimensione di genere , che tengono conto delle esigenze delle popolazioni più a rischio ; la continuità dello screening, della diagnosi, del monitoraggio e del trattamento ai fini della cura di altre malattie e condizioni, in particolare l'assistenza sanitaria critica a lungo termine; la comunicazione sui rischi; lo sviluppo della ricerca e le valutazioni per informare e accelerare la preparazione alle emergenze;

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera b — punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

(iii)

le risorse: comprese le risorse finanziarie per la preparazione alle emergenze e i finanziamenti di emergenza per la risposta; i meccanismi logistici e le forniture sanitarie essenziali; le risorse umane dedicate, formate e attrezzate per le emergenze; e

(iii)

le risorse: comprese le risorse finanziarie per la preparazione alle emergenze e i finanziamenti di emergenza per la risposta; i meccanismi logistici e le forniture sanitarie essenziali; le misure per garantire la continuità dell'assistenza sanitaria critica a lungo termine; i servizi sanitari e sociali con un numero adeguato di risorse umane dedicate, formate e attrezzate per le emergenze;

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera b — punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

iii bis)

le scorte strategiche: ciascuno Stato fornisce informazioni sul numero e la disponibilità di contromisure mediche e di altri medicinali essenziali e dispositivi medici critici per il controllo delle minacce di cui all'articolo 2, paragrafo 1, nonché sulla capacità della loro custodia in sicurezza e stoccaggio. Per avere una maggiore capacità di risposta, lo stoccaggio è effettuato nei locali più vicini e più accessibili ai centri abitati, senza compromettere l'accessibilità di tali prodotti per le persone che vivono nelle regioni periferiche, rurali e ultraperiferiche, che soddisfano i requisiti necessari per erogare il servizio in conformità delle normative applicabili ai medicinali, ai dispositivi medici  (1 ter) e ad altre contromisure mediche; e

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

la consultazione con i partner pertinenti che ha avuto luogo per garantire che le valutazioni dei rischi, i piani di prevenzione, di preparazione e di risposta e l'attuazione fossero ampiamente condivisi e sostenuti e in linea con la legislazione del lavoro e con i contratti collettivi applicabili;

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c ter)

le carenze riscontrate nell'attuazione e le azioni necessarie che saranno intraprese dagli Stati membri per migliorare la loro preparazione e capacità di risposta.

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La relazione include , all'occorrenza, elementi interregionali di preparazione e di risposta in linea con i piani dell'Unione e nazionali, riguardanti in particolare le capacità, le risorse e i meccanismi di coordinamento esistenti nelle regioni limitrofe .

Per gli Stati membri che condividono una frontiera terrestre con almeno un altro Stato membro, la relazione include piani di prevenzione, di preparazione e di risposta transfrontalieri, interregionali e intersettoriali con le regioni limitrofe, compresi i meccanismi di coordinamento per tutti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c), la formazione transfrontaliera e la condivisione delle migliori pratiche per gli operatori sanitari e il personale della sanità pubblica e i meccanismi di coordinamento per il trasferimento sanitario di pazienti . Le entità dell'Unione o nazionali che partecipano alla costituzione di scorte di prodotti medici si impegnano con la Commissione e con gli Stati membri a comunicare le scorte disponibili e tenute in considerazione nella pianificazione della preparazione e della risposta a livello di Unione e nazionale.

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La relazione include altresì, nei limiti del possibile, informazioni sull'impatto delle malattie trasmissibili sulle malattie gravi non trasmissibili.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 1 — comma 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'ultima versione disponibile dei piani di prevenzione, di preparazione e di risposta è allegata alla relazione.

Emendamento 262

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Ogni due anni la Commissione mette a disposizione del CSS le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 mediante una relazione elaborata in cooperazione con l'ECDC e altre agenzie e organismi competenti dell'Unione.

2.   Ogni due anni la Commissione mette a disposizione del CSS le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 mediante una relazione elaborata in cooperazione con l'ECDC e altre agenzie e organismi competenti dell'Unione. Ai fini dell'elaborazione della relazione, l'HERA valuta la disponibilità di contromisure mediche di rilevanza per le crisi, la capacità di produzione e le scorte esistenti di tali contromisure e il rischio di perturbazione delle catene di approvvigionamento nel quadro della pianificazione nazionale della preparazione e della risposta, tenendo conto delle informazioni ottenute a norma del regolamento (UE)…/… [GU: Inserire il numero del regolamento su EMA[ISC/2020/12532]], e in particolare i suoi articoli XX [numeri dell'articolo da confermare dopo l'adozione], relativo al monitoraggio e all'attenuazione delle carenze di medicinali, dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro critici.

Emendamento 109

Proposta di regolamento

Articolo 7 — paragrafo 2 — comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

Le raccomandazioni della relazione sono pubblicate sul sito web della Commissione.

Le raccomandazioni della relazione sono pubblicate sui siti web della Commissione e dell'ECDC .

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 8 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Audit della pianificazione della preparazione e della risposta

Audit della pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Ogni tre anni l'ECDC effettua audit negli Stati membri volti ad accertare lo stato di attuazione dei piani nazionali e la loro coerenza con il piano dell'Unione. Tali audit sono eseguiti con le agenzie competenti dell'Unione al fine di valutare la pianificazione della preparazione e della risposta a livello nazionale per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

1.   Ogni due anni l'ECDC effettua audit negli Stati membri volti ad accertare lo stato di attuazione dei piani nazionali e la loro coerenza con il piano dell'Unione. Tali audit si basano su una serie di indicatori e sono eseguiti in cooperazione con le agenzie competenti dell'Unione al fine di valutare la pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta a livello nazionale per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2.    Gli Stati membri presentano un piano d'azione che dà seguito alle raccomandazioni proposte dall'audit e  alle corrispondenti azioni correttive e tappe fondamentali.

2.    Qualora l'audit individui delle carenze, lo Stato membro presenta, entro sei mesi dalla ricezione delle relative conclusioni, un piano d'azione che dà seguito alle raccomandazioni proposte dall'audit e  definisce le corrispondenti azioni correttive e tappe fondamentali.

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 8 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Se uno Stato membro decide di non seguire una raccomandazione, ne indica i motivi.

Emendamento 114

Proposta di regolamento

Articolo 9 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Relazione della Commissione sulla pianificazione della preparazione

Relazione della Commissione sulla pianificazione della prevenzione e della preparazione

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   In base alle informazioni fornite dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 e ai risultati degli audit di cui all'articolo 8, entro luglio 2022 e successivamente ogni due anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato dei lavori e sui progressi compiuti nella pianificazione della preparazione e della risposta a livello dell'Unione.

1.   In base alle informazioni fornite dagli Stati membri a norma dell'articolo 7 e ai risultati degli audit di cui all'articolo 8, entro luglio 2022 e successivamente ogni due anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato dei lavori e sui progressi compiuti nella pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta a livello dell'Unione.

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     La relazione della Commissione include lo stato della pianificazione della preparazione e della risposta transfrontaliera nelle regioni limitrofe.

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 9 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La Commissione può adottare raccomandazioni sulla pianificazione della preparazione e della risposta rivolte agli Stati membri in base alla relazione di cui al paragrafo 1.

2.   La Commissione può adottare raccomandazioni sulla pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta rivolte agli Stati membri in base alla relazione di cui al paragrafo 1. Tali raccomandazioni possono riguardare, tra l'altro, le risorse minime necessarie per rispondere alle emergenze di sanità pubblica, in relazione, tra l'altro, alla popolazione di ciascuno Stato membro, e sono elaborate sulla base di buone pratiche e di valutazioni delle politiche.

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 10 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Coordinamento della pianificazione della preparazione e della risposta in seno al CSS

Coordinamento della pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta in seno al CSS

Emendamenti 119 e 263

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione e gli Stati membri si consultano tra loro nell'ambito del CSS al fine di coordinare i loro sforzi per sviluppare, rafforzare e mantenere la loro capacità di monitoraggio, allarme rapido, valutazione e risposta in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

1.   La Commissione , le agenzie e gli organismi pertinenti dell'Unione, compresa l’HERA, e gli Stati membri si consultano tra loro nell'ambito del CSS al fine di coordinare i loro sforzi per sviluppare, rafforzare e mantenere la loro capacità di monitoraggio , prevenzione , allarme rapido, valutazione e risposta in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

la condivisione delle migliori pratiche ed esperienze nella pianificazione della preparazione e della risposta;

a)

la condivisione delle migliori pratiche ed esperienze nella pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta;

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

la promozione dell'interoperabilità della pianificazione nazionale della preparazione e della dimensione intersettoriale della pianificazione della preparazione e della risposta a livello dell'Unione;

b)

la promozione dell'interoperabilità della pianificazione nazionale della prevenzione, della preparazione e della dimensione intersettoriale della pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta a livello dell'Unione;

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

il monitoraggio dei progressi, l'individuazione delle lacune e delle azioni al fine di rafforzare la pianificazione della preparazione e della risposta, anche nel settore della ricerca, a livello nazionale e dell'Unione.

e)

il monitoraggio dei progressi, l'individuazione delle lacune e delle azioni al fine di rafforzare la pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta, anche nel settore della ricerca, a livello regionale, nazionale e dell'Unione.

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 10 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     La Commissione e gli Stati membri conducono, se del caso, un dialogo con le parti interessate, comprese le organizzazioni di operatori sanitari e assistenziali, le parti interessate dell'industria e della catena di approvvigionamento nonché le organizzazioni di pazienti e consumatori. Il dialogo include un regolare scambio di informazioni tra le autorità, l'industria e gli attori pertinenti della catena di approvvigionamento farmaceutica, al fine di individuare eventuali limiti all'approvvigionamento per consentire un migliore coordinamento, lo sviluppo di sinergie e risposte appropriate.

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione può organizzare attività di formazione per gli operatori sanitari e il personale della sanità pubblica negli Stati membri, comprese le capacità di preparazione a norma del regolamento sanitario internazionale.

1.   La Commissione , con il sostegno delle pertinenti agenzie dell'Unione, in stretta collaborazione con le associazioni mediche e le organizzazioni di pazienti, può organizzare attività di formazione per gli operatori sanitari e il personale della sanità pubblica negli Stati membri , in particolare la formazione interdisciplinare «One Health», comprese le capacità di preparazione a norma del regolamento sanitario internazionale.

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione organizza tali attività in cooperazione con gli Stati membri interessati.

La Commissione organizza tali attività in cooperazione con gli Stati membri interessati o potenzialmente interessati e, se possibile, in collaborazione con l'OMS per evitare la duplicazione delle attività, comprese le capacità di preparazione in conformità del regolamento sanitario internazionale .

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nelle regioni transfrontaliere vengono promosse una formazione transfrontaliera congiunta e la condivisione delle migliori pratiche per gli operatori sanitari e il personale della sanità pubblica e la conoscenza dei sistemi sanitari pubblici è obbligatoria.

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 1 — comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La Commissione sfrutta appieno le potenzialità della formazione a distanza per ampliare il numero di tirocinanti.

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le attività di formazione di cui al paragrafo 1 mirano a fornire al personale di cui a tale paragrafo le conoscenze e le competenze necessarie per sviluppare e attuare in particolare i piani nazionali di preparazione di cui all'articolo 6, per rafforzare la preparazione alle crisi e le capacità di sorveglianza, anche mediante l'uso di strumenti digitali.

2.   Le attività di formazione di cui al paragrafo 1 mirano a fornire al personale di cui a tale paragrafo le conoscenze e le competenze necessarie per sviluppare e attuare in particolare i piani nazionali di preparazione di cui all'articolo 6, per rafforzare la preparazione alle crisi e le capacità di sorveglianza, anche mediante l'uso di strumenti digitali , garantire la continuità dei servizi sanitari critici a lungo termine ed essere coerente con l'approccio «One Health» .

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Le attività di formazione di cui al paragrafo 1 possono essere aperte al personale delle autorità competenti di paesi terzi e possono essere organizzate al di fuori dell'Unione.

3.   Le attività di formazione di cui al paragrafo 1 possono essere aperte al personale delle autorità competenti di paesi terzi e possono essere organizzate al di fuori dell'Unione in coordinamento, se possibile, con le attività dell'ECDC in tale settore .

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 11 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione può sostenere l'organizzazione di programmi per lo scambio di operatori sanitari e di personale della sanità pubblica tra due o più Stati membri e per il distacco temporaneo di personale da uno Stato membro all'altro.

5.   In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione può sostenere l'organizzazione di programmi per lo scambio di operatori sanitari e di personale della sanità pubblica tra due o più Stati membri e per il distacco temporaneo di personale da uno Stato membro all'altro. Nell'organizzazione di tali programmi si tiene conto del contributo fornito dalle organizzazioni professionali sanitarie in ciascuno Stato membro.

Emendamenti 131 e 264

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione e gli Stati membri che lo desiderino possono avviare una procedura di aggiudicazione congiunta a norma dell'articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (29) ai fini dell'acquisto anticipato di contromisure mediche per le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

1.   La Commissione , in particolare l’HERA, e gli Stati membri possono avviare una procedura di aggiudicazione congiunta in quanto parti contraenti a norma dell'articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (29) ai fini dell'acquisto anticipato di contromisure mediche per le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero entro un termine ragionevole .

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

la partecipazione alla procedura di aggiudicazione congiunta è aperta a tutti gli Stati membri, agli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e ai paesi candidati all'adesione all'Unione conformemente all'articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;

a)

la partecipazione alla procedura di aggiudicazione congiunta è aperta a tutti gli Stati membri, agli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), ai paesi candidati all'adesione all'Unione conformemente all'articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 , nonché al Principato di Andorra, al Principato di Monaco, alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano ;

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

gli Stati membri, gli Stati dell'EFTA e i paesi candidati all'adesione all'Unione che partecipano a un'aggiudicazione congiunta acquistano la contromisura medica in questione esclusivamente attraverso tale procedura e non conducono negoziazioni parallele per il prodotto in questione;

c)

i paesi che partecipano a un'aggiudicazione congiunta acquistano la contromisura medica in questione esclusivamente attraverso tale procedura e , a partire da tale momento, non conducono negoziazioni parallele per il prodotto in questione . I paesi che, a partire da tale momento, conducono negoziazioni parallele sono esclusi dal gruppo dei paesi partecipanti, indipendentemente dal fatto che siano arrivati o meno alla fase della firma;

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

la procedura di aggiudicazione congiunta definisce tappe procedurali chiare in termini di procedura, ambito, capitolato d'appalto e tempistiche, e impone a tutte le parti di assumere e rispettare impegni chiari, in particolare che i fabbricanti forniscano le quantità di prodotti concordate e che le autorità acquistino i volumi riservati concordati. I quantitativi esatti che sono stati ordinati da ciascun paese partecipante e che gli sono stati forniti come pure i dettagli degli impegni assunti sono resi pubblici;

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c ter)

è necessario applicare un elevato grado di trasparenza nei confronti di tutte le attività di aggiudicazione congiunta e dei relativi contratti di acquisto. la Corte dei conti europea ha pieno accesso a tutti i documenti pertinenti per svolgere un accurato controllo annuale dei contratti sottoscritti e dei relativi investimenti pubblici;

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c quater)

in caso di aggiudicazione congiunta, oltre al costo, nel processo di aggiudicazione è necessario tener conto anche di criteri qualitativi. Tali criteri tengono anche in considerazione, ad esempio, la capacità del produttore di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento durante una crisi sanitaria;

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c quinquies)

la procedura di aggiudicazione congiunta è condotta in modo da rafforzare il potere d'acquisto dei paesi partecipanti, migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e garantire un accesso equo alle contromisure mediche in caso di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero;

Emendamento 265

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis)

in caso di aggiudicazione congiunta a norma dell'articolo 7 di un regolamento del Consiglio relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di emergenza sanitaria pubblica a livello dell'Unione (ISC/2020/12524), la Commissione ha il diritto di richiedere la concessione della licenza, a condizioni eque e ragionevoli, della proprietà intellettuale e del know-how relativi a tali contromisure, qualora un operatore economico abbandoni i propri sforzi di sviluppo o non sia in grado di garantire la fornitura sufficiente e tempestiva di tali contromisure ai sensi dell'accordo concluso. Ulteriori condizioni e procedure relative all'esercizio di tale diritto possono essere stabilite negli accordi specifici con gli operatori economici;

Emendamento 266

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 2 — lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e ter)

al fine di garantire la trasparenza per quanto riguarda la spesa dei fondi pubblici, in caso di aggiudicazione congiunta a norma dell'articolo 7 di un regolamento del Consiglio relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di emergenza sanitaria pubblica a livello dell'Unione [ISC/2020/12524], la Commissione rende tempestivamente pubblici i contratti e gli accordi conclusi con gli operatori economici che prevedono almeno quanto segue:

i)

il calendario di consegna del bene o servizio;

ii)

termini di responsabilità e risarcimenti;

iii)

se del caso, la quantità e il numero dei luoghi di produzione.

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 3 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3.   In cooperazione con gli Stati membri la Commissione assicura il coordinamento e lo scambio di informazioni tra i soggetti che organizzano ogni azione, comprese, tra l'altro, le procedure di aggiudicazione congiunta, la costituzione di scorte e la donazione di contromisure mediche nell'ambito di diversi meccanismi istituiti a livello dell'Unione, in particolare:

3.   In cooperazione con gli Stati membri la Commissione assicura il coordinamento e lo scambio di informazioni tra i soggetti che organizzano e partecipano a ogni azione, comprese, tra l'altro, le procedure di aggiudicazione congiunta, lo sviluppo, la costituzione di scorte in strutture che soddisfano i requisiti giuridici specifici per lo stoccaggio delle contromisure mediche e con la massima vicinanza e accessibilità al maggior numero di centri abitati, senza compromettere l'accessibilità di tali prodotti per le persone che vivono nelle regioni periferiche, rurali e ultraperiferiche, la distribuzione e la donazione di contromisure mediche , che vanno a beneficio dei paesi a basso e medio reddito, nell'ambito di diversi meccanismi istituiti a livello dell'Unione, in particolare:

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 3 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

la costituzione di scorte nell'ambito di rescEU di cui all'articolo 12 della decisione n. 1313/2013/UE;

a)

la costituzione di scorte nell'ambito di rescEU di cui all'articolo 23 della decisione n. 1313/2013/UE;

Emendamenti 140 e 267

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 3 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)

altri strumenti a sostegno della ricerca e dello sviluppo biomedici a livello dell'Unione per migliorare la capacità e la preparazione per rispondere alle minacce e alle emergenze transfrontaliere.

f)

altri programmi e strumenti a sostegno della ricerca e dello sviluppo biomedici a livello dell'Unione per migliorare la capacità e la prontezza a rispondere a minacce ed emergenze transfrontaliere , come un regolamento del Consiglio relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di emergenza sanitaria pubblica a livello dell'Unione [ISC/2020/12524] .

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     I paesi partecipanti garantiscono una costituzione di scorte e una distribuzione adeguate delle contromisure mediche acquistate. Le principali specifiche e caratteristiche della costituzione di scorte e distribuzione sono illustrate nei piani nazionali.

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 ter.     Conformemente al principio di trasparenza, la Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo in merito alle negoziazioni relative all'aggiudicazione congiunta per l'acquisto di contromisure mediche.

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quater.     Il Parlamento europeo si riserva in ogni momento il diritto di esaminare, nel quadro delle norme di riservatezza in vigore, il contenuto non censurato di tutti i contratti conclusi nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo.

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 quinquies.     La Commissione e gli Stati membri forniscono ai consumatori informazioni aggiornate, accessibili e chiare sui loro diritti e doveri in relazione alle contromisure mediche acquistate congiuntamente, compresi dettagli sulla responsabilità in caso di danni e sull'accesso alla tutela giuridica e alla rappresentanza dei consumatori.

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 12 — paragrafo 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 sexies     . Nei casi in cui non venga utilizzata una procedura di aggiudicazione congiunta per l'acquisto di contromisure mediche, la Commissione incoraggia gli Stati membri a scambiarsi informazioni sui prezzi e sulle date di consegna di tali contromisure.

Emendamenti 146 e 268

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La rete di sorveglianza epidemiologica delle malattie trasmissibili e dei problemi sanitari speciali connessi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), garantisce una comunicazione permanente tra la Commissione, l'ECDC e le autorità competenti responsabili a livello nazionale della sorveglianza epidemiologica.

1.   La rete di sorveglianza epidemiologica delle malattie trasmissibili , comprese le malattie trasmissibili di origine zoonotica, e dei problemi sanitari speciali connessi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), garantisce una comunicazione permanente tra la Commissione , in particolare l'HERA , l'ECDC e le autorità competenti responsabili a livello nazionale della sorveglianza epidemiologica.

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

monitorare l'impatto delle malattie trasmissibili sulla continuità dello screening, della diagnosi, del monitoraggio, del trattamento e della cura di altre malattie e condizioni;

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2 — lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b ter)

monitorare l'impatto delle malattie trasmissibili sulla salute mentale;

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

individuare i fattori di rischio di trasmissione delle malattie e i gruppi di popolazione a rischio che necessitano di misure di prevenzione specifiche;

d)

individuare e monitorare i fattori di rischio di trasmissione delle malattie e i gruppi di popolazione a rischio che necessitano di misure di prevenzione specifiche;

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e)

contribuire alla valutazione dell'incidenza delle malattie trasmissibili sulla popolazione utilizzando dati quali la prevalenza delle malattie, le complicazioni, il ricovero ospedaliero e la mortalità;

e)

contribuire alla valutazione dell'incidenza delle malattie trasmissibili sui sistemi sanitari e sulla prestazione delle cure mediche e sulla popolazione utilizzando dati quali la prevalenza delle malattie, le complicazioni, il ricovero ospedaliero, la mortalità , l'impatto sulla salute mentale, il differimento di screening, diagnosi, monitoraggio, trattamento e cura per altre malattie e condizioni, nonché il loro impatto sociale ed economico ;

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 2 — lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

h bis)

individuare eventuali carenze nella catena di approvvigionamento globale connesse alla produzione e alla fabbricazione di contromisure mediche necessarie per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e il follow-up delle malattie trasmissibili, ed elaborare piani per ridurre tali carenze. Altri meccanismi, quali un meccanismo di controllo delle esportazioni dell'Unione, la flessibilità normativa, accordi di cooperazione e accordi di licenza obbligatori o volontari tra imprese, possono consentire all'Unione di facilitare l'accesso alle contromisure per i suoi cittadini e residenti come pure per le persone che vivono nei paesi del vicinato orientale e nei paesi a basso e medio reddito;

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 3 — lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis)

informazioni sulla disponibilità di contromisure mediche necessarie per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e il follow-up delle malattie.

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     Le informazioni fornite dagli Stati membri di cui al paragrafo 3, lettera a), vengono comunicate almeno a livello NUTS II al sistema europeo di sorveglianza (TESSy) o a un'altra piattaforma, secondo la periodicità stabilità in conformità all'articolo 7.

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 6 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'ECDC sostiene gli Stati membri al fine di garantire la raccolta e la condivisione dei dati in tempi di crisi sanitarie e il funzionamento integrato della rete di sorveglianza epidemiologica delle malattie trasmissibili e dei problemi sanitari speciali connessi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii). Se del caso, l'ECDC mette a disposizione dei paesi terzi le proprie competenze in tale settore.

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 9 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

9.   La Commissione stabilisce e aggiorna mediante atti di esecuzione :

9.   La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 28 per quanto riguarda l'istituzione e l'aggiornamento di :

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 9 — comma 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

le modalità di funzionamento della rete di sorveglianza epidemiologica, sviluppata a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) …/… [GU: Inserire il numero del regolamento ECDC (ISC/2020/ 12527)].

soppresso

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 bis.     Se richiesto da imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi alla gravità o alla novità di una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero o alla rapidità della sua diffusione tra gli Stati membri, agli atti delegati adottati in conformità del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 28 bis.

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 ter.     La Commissione stabilisce e aggiorna mediante atti di esecuzione le modalità di funzionamento della rete di sorveglianza epidemiologica, sviluppata a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) …/… [GU: Inserire il numero del regolamento ECDC (ISC/2020/12527)].

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Articolo 13 — paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, connessi alla gravità o alla novità di una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero o alla rapidità della sua diffusione tra gli Stati membri, la Commissione può adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3, per l'adozione delle definizioni di casi, delle procedure e degli indicatori per la sorveglianza negli Stati membri in caso di una minaccia di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii). Gli indicatori sopra indicati supportano inoltre la valutazione della capacità di diagnosi, prevenzione e trattamento.

10.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, connessi alla gravità o alla novità di una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero o alla rapidità della sua diffusione tra gli Stati membri, la Commissione può adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3, per l'adozione delle procedure per la sorveglianza negli Stati membri in caso di una minaccia di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii).

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   L'ECDC provvede all'ulteriore sviluppo della piattaforma digitale attraverso la quale i dati sono gestiti e scambiati automaticamente, al fine di istituire sistemi di sorveglianza integrati e interoperabili che consentano, se del caso, la sorveglianza in tempo reale per sostenere la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili.

1.   L'ECDC provvede all'ulteriore sviluppo della piattaforma digitale , dopo aver effettuato una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e dopo aver ridotto gli eventuali rischi per i diritti e le libertà degli interessati, attraverso la quale i dati sono gestiti e scambiati automaticamente, al fine di istituire sistemi di sorveglianza integrati e interoperabili che consentano, se del caso, la sorveglianza in tempo reale per sostenere la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili. Il Centro garantisce il controllo umano della piattaforma digitale e include misure specifiche finalizzate a ridurre al minimo i rischi che possono emergere dal trasferimento di dati errati o incompleti da più fonti, nonché definisce procedure per la revisione della qualità dei dati. Le piattaforme e le applicazioni digitali a supporto della sorveglianza epidemiologica a livello dell'Unione e degli Stati membri sono attuate nel rispetto del principio della protezione dei dati in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2018/1725.

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

consente la raccolta automatizzata di dati di sorveglianza e di laboratorio, utilizza le informazioni ricavate dalle cartelle cliniche elettroniche, monitora i media e applica l'intelligenza artificiale per la convalida, l'analisi e la comunicazione automatizzata dei dati;

a)

consente la raccolta automatizzata di dati di sorveglianza e di laboratorio, utilizza i dati sanitari pertinenti ricavati da un elenco precedentemente definito e autorizzato ricavato dalle cartelle cliniche elettroniche e dalle banche dati sanitarie , monitora i media e applica l'intelligenza artificiale per la convalida, l'analisi e la comunicazione automatizzata dei dati statistici in conformità dell'articolo22 dell'RGPD ;

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 2 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

consente il trattamento e lo scambio informatizzati di informazioni, dati e documenti.

b)

consente il trattamento e lo scambio informatizzati di informazioni, dati e documenti , tenendo conto delle norme dell'Unione in materia di tutela dei dati personali;

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

consente la notifica automatizzata sul SARR quando le malattie trasmissibili superano le soglie di allarme, come indicato all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a). La notifica è convalidata dall'autorità sanitaria competente.

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire che il sistema di sorveglianza integrata sia alimentato regolarmente con informazioni, dati e documenti tempestivi e completi, trasmessi e scambiati attraverso la piattaforma digitale.

3.   Gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire che il sistema di sorveglianza integrata sia alimentato regolarmente con informazioni, dati e documenti tempestivi, completi e accurati , trasmessi e scambiati attraverso la piattaforma digitale. Gli Stati membri promuovono l'automatizzazione di questo processo tra il sistema di sorveglianza nazionale e quello dell'Unione.

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   A fini epidemiologici l'ECDC ha inoltre accesso ai pertinenti dati sanitari accessibili o resi disponibili attraverso infrastrutture digitali che consentono l'uso di dati sanitari a fini di ricerca, elaborazione delle politiche e regolamentazione.

5.   A fini di sorveglianza epidemiologica l'ECDC ha inoltre accesso ai pertinenti dati sanitari accessibili o resi disponibili attraverso infrastrutture digitali che consentono l'uso di dati sanitari a fini di ricerca, elaborazione delle politiche e regolamentazione. L'accesso ai dati sanitari è proporzionato a finalità specifiche e concrete che sono definite in precedenza dall'ECDC.

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 6 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

6.   La Commissione adotta atti di esecuzione per il funzionamento della piattaforma di sorveglianza che stabiliscono:

6.   La Commissione , in seguito allo svolgimento della procedura di consultazione di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, adotta atti delegati in conformità dell'articolo 28 per quanto riguarda il funzionamento della piattaforma di sorveglianza che stabiliscono:

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 6 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

le specifiche tecniche della piattaforma, inclusi il meccanismo elettronico di scambio di dati per gli scambi con i sistemi nazionali esistenti, l'identificazione delle norme applicabili, la definizione delle strutture di messaggi, i dizionari dei dati, lo scambio di protocolli e le procedure;

a)

le specifiche tecniche della piattaforma, inclusi il meccanismo elettronico di scambio di dati per gli scambi con i sistemi internazionali e nazionali esistenti, l'identificazione delle norme applicabili, la definizione delle strutture di messaggi, i dizionari dei dati, lo scambio di protocolli e le procedure;

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 6 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

i dispositivi di emergenza da applicare in caso di indisponibilità di una delle funzioni della piattaforma;

c)

i dispositivi di emergenza e backup sicuri dei dati da applicare in caso di indisponibilità di una delle funzioni della piattaforma;

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 6 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

in quali casi, e a quali condizioni, può essere concesso a organizzazioni internazionali e paesi terzi interessati un accesso parziale alle funzioni della piattaforma e le modalità pratiche di tale accesso;

d)

in quali casi, e a quali condizioni, può essere concesso a organizzazioni internazionali interessate un accesso parziale alle funzioni della piattaforma e le modalità pratiche di tale accesso , nel pieno rispetto dei regolamenti (UE) 2018/1725 e (UE) 2016/679 e della direttiva (UE) 2016/680 ;

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 6 — lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis)

la standardizzazione dell'infrastruttura per l'archiviazione, l'elaborazione e l'analisi dei dati.

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Articolo 14 — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     Le piattaforme e le applicazioni digitali a supporto della sorveglianza epidemiologica a livello dell'Unione e degli Stati membri sono attuate nel rispetto del principio della protezione dei dati in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2018/1725.

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Nel settore della sanità pubblica o in settori specifici della sanità pubblica rilevanti per l'attuazione del presente regolamento o dei piani nazionali di cui all'articolo 6, la Commissione può designare mediante atti di esecuzione laboratori di riferimento dell'UE per fornire sostegno ai laboratori nazionali di riferimento al fine di promuovere le buone pratiche e l'allineamento da parte degli Stati membri su base volontaria in materia di diagnosi, metodi di prova, uso di determinati test per la sorveglianza, la notifica e la segnalazione uniforme delle malattie da parte degli Stati membri.

1.   Nel settore della sanità pubblica o in settori specifici della sanità pubblica rilevanti per l'attuazione del presente regolamento o dei piani nazionali di cui all'articolo 6, la Commissione può designare mediante atti di esecuzione laboratori di riferimento dell'UE per fornire sostegno ai laboratori nazionali di riferimento al fine di promuovere le buone pratiche e l'allineamento da parte degli Stati membri in materia di diagnosi, metodi di prova, uso di determinati test per la sorveglianza, la notifica e la segnalazione uniforme delle malattie da parte degli Stati membri.

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 2 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)

monitoraggio, allarme e sostegno alla risposta ai focolai; e

f)

monitoraggio, allarme e sostegno alla risposta ai focolai , in particolare per gli agenti patogeni emergenti ; e

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La rete dei laboratori di riferimento dell'UE è gestita e coordinata dall'ECDC.

3.   La rete dei laboratori di riferimento dell'UE è gestita e coordinata dall'ECDC in collaborazione con i laboratori della rete dell'OMS per evitare la duplicazione delle attività . La struttura di governance della rete copre la cooperazione e il coordinamento con i laboratori e le reti di riferimento nazionali e regionali esistenti.

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     I laboratori di cui al paragrafo 1 contribuiscono alla condivisione delle buone pratiche e al miglioramento della sorveglianza epidemiologica di cui all'articolo 13.

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   Le designazioni di cui al paragrafo 1 seguono una procedura di selezione pubblica, sono limitate nel tempo, con un periodo minimo di 5 anni e sono riesaminate periodicamente. Le designazioni stabiliscono le responsabilità e i compiti dei laboratori designati.

4.   Le designazioni di cui al paragrafo 1 seguono una procedura di selezione pubblica, sono limitate nel tempo, con un periodo minimo di 5 anni e sono riesaminate periodicamente. La Commissione consulta gli Stati membri e l'ECDC per elaborare il mandato e i criteri della procedura di designazione. Le designazioni stabiliscono le responsabilità e i compiti dei laboratori designati. I consorzi di laboratori sono ammissibili alla designazione.

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Articolo 15 — paragrafo 5 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

sono imparziali, esenti da qualsiasi conflitto di interesse e, in particolare, non si trovano in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l'imparzialità della loro condotta professionale per quanto riguarda l'esecuzione dei loro compiti in qualità di laboratori di riferimento dell'UE;

a)

sono imparziali, esenti da qualsiasi conflitto di interesse e, in particolare, non si trovano in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l'imparzialità della loro condotta professionale per quanto riguarda l'esecuzione dei loro compiti in qualità di laboratori di riferimento dell'UE . Va prestata una particolare attenzione ai test proprietari e ai metodi che possono essere di proprietà dei laboratori;

Emendamento 178

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis.     Il sistema europeo di sorveglianza (TESSy) è utilizzato per il monitoraggio ad hoc di una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii) e all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c) e d).

Emendamento 179

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta mediante atti di esecuzione , ove necessario, le definizioni di caso da utilizzare per il monitoraggio ad hoc al fine di garantire la comparabilità e la compatibilità dei dati raccolti a livello di Unione.

La Commissione adotta mediante atti delegati in conformità dell'articolo 28 , ove necessario, le definizioni di caso da utilizzare per il monitoraggio ad hoc al fine di garantire la comparabilità e la compatibilità dei dati raccolti a livello di Unione.

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

soppresso

Emendamento 181

Proposta di regolamento

Articolo 17 — paragrafo 3 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi alla gravità di una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero o alla rapidità della sua diffusione tra gli Stati membri, la Commissione può adottare o aggiornare le definizioni di caso di cui al primo comma mediante atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 3 .

Se richiesto da imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi alla gravità o alla novità di una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero o alla rapidità della sua diffusione tra gli Stati membri, agli atti delegati adottati in conformità del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 28 bis .

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il SARR consente alla Commissione e alle autorità nazionali competenti di essere costantemente in comunicazione ai fini della preparazione, dell'allarme rapido e della reazione; in tal modo possono dare l'allerta e valutare i rischi per la sanità pubblica e stabilire le misure necessarie per proteggerla.

1.   Il SARR consente alla Commissione , all'ECDC e alle autorità nazionali competenti di essere costantemente in comunicazione ai fini della preparazione, dell'allarme rapido e della reazione; in tal modo possono dare l'allerta e valutare i rischi per la sanità pubblica e stabilire le misure necessarie per proteggerla.

Emendamento 183

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

La gestione e l'uso del SARR comportano lo scambio di dati personali in casi specifici, qualora gli strumenti giuridici pertinenti lo prevedano. Sono inclusi:

La gestione e l'uso operativo del SARR comportano lo scambio di dati personali in casi specifici, qualora gli strumenti giuridici pertinenti lo prevedano. Sono inclusi:

Emendamento 184

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'ECDC aggiorna costantemente il SARR consentendo l'uso di tecnologie moderne, quali applicazioni mobili digitali, modelli di intelligenza artificiale, applicazioni che utilizzano dati spaziali o altre tecnologie per il tracciamento automatizzato dei contatti che si basano sulle tecnologie di tracciamento dei contatti sviluppate dagli Stati membri.

L'ECDC aggiorna costantemente il SARR consentendo l'uso di tecnologie moderne, quali applicazioni mobili digitali, modelli di intelligenza artificiale, applicazioni che utilizzano dati spaziali o altre tecnologie per il tracciamento automatizzato dei contatti che si basano sulle tecnologie di tracciamento dei contatti sviluppate dagli Stati membri o dall'Unione, utilizzate al solo scopo di contrastare la pandemia e che hanno dimostrato di essere adeguate, necessarie e proporzionate, e nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE .

Emendamento 185

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Al fine di garantire la qualità e la coerenza, il SARR attua un trattamento dei dati solido, accurato e interoperabile con gli Stati membri L'ECDC si coordina con gli Stati membri per l'intera durata di tali processi di scambio dei dati, dalla valutazione dei requisiti in materia di dati, dalla trasmissione e dalla raccolta dei dati fino all'aggiornamento e all'interpretazione dei dati, garantendo un'intensa collaborazione tra la Commissione, l'ECDC e gli organi competenti a livello nazionale e regionale.

Emendamento 186

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     L'ECDC sviluppa e migliora il SARR al fine di aumentare l'automatizzazione della raccolta e dell'analisi delle informazioni, aggiornare la categorizzazione delle notifiche, ridurre la comunicazione aperta, diminuire l'onere amministrativo e migliorare la standardizzazione delle notifiche.

Emendamento 187

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.     Il SARR è migliorato per ridurre l'onere burocratico e le duplicazioni delle notifiche. Il SARR consente alle autorità nazionali competenti di notificare all'OMS eventi che possono costituire emergenze di sanità pubblica di rilevanza internazionale conformemente all'articolo 6 del RSI e integra queste informazioni nel sistema SARR, al fine di notificare automaticamente un allarme al SARR.

Emendamento 188

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   La Commissione adotta mediante atti di esecuzione le procedure riguardanti lo scambio di informazioni con altri sistemi di allarme rapido a livello dell'Unione, incluso lo scambio di dati personali, per garantire il corretto funzionamento del SARR e per evitare sovrapposizioni di attività o azioni contrastanti con strutture e meccanismi esistenti per la preparazione, il monitoraggio, l'allarme rapido e la lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

4.   La Commissione adotta mediante atti di esecuzione le procedure riguardanti lo scambio di informazioni con altri sistemi di allarme rapido a livello dell'Unione e internazionale , incluso lo scambio di dati personali, per garantire il corretto funzionamento del SARR e per evitare sovrapposizioni di attività o azioni contrastanti con strutture e meccanismi esistenti per la preparazione, il monitoraggio, l'allarme rapido e la lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

Emendamento 189

Proposta di regolamento

Articolo 18 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Il SARR è in grado di raccogliere automaticamente informazioni da altre importanti banche dati quali quelle che contengono dati ambientali, climatici, sull'irrigazione e altri dati rilevanti per le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, che potrebbero facilitare la comprensione e mitigare il rischio di potenziali minacce per la salute.

Emendamento 190

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Le autorità nazionali competenti che comunicano all'OMS eventi che possono costituire emergenze di sanità pubblica di portata internazionale a norma dell'articolo 6 del RSI, sono tenute a notificare l'allarme al SARR al più tardi contemporaneamente, a condizione che la minaccia in questione rientri fra quelle previste all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento.

2.    Qualora le autorità nazionali competenti comunichino all'OMS eventi che possono costituire emergenze di sanità pubblica di portata internazionale a norma dell'articolo 6 del RSI, di cui all'articolo 18, paragrafo 2 ter, un allarme è notificato al SARR contemporaneamente, a condizione che la minaccia in questione rientri fra quelle previste all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento.

Emendamento 191

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 3 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f)

i rischi per la sanità pubblica;

f)

i rischi per la sanità pubblica , in particolare per le categorie vulnerabili, incluso, se possibile, il loro impatto sulle malattie gravi non trasmissibili ;

Emendamento 192

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 3 — lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h)

altre misure diverse dalle misure di sanità pubblica;

h)

altre misure plurisettoriali diverse dalle misure di sanità pubblica;

Emendamento 193

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 3 — lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

i bis)

i siti di produzione esistenti e potenziali, al solo scopo di consentire all'Unione di mappare le capacità di produzione strategiche per l'Unione nel suo complesso;

Emendamento 194

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 3 — lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j)

le richieste e le offerte di assistenza emergenziale transfrontaliera;

j)

le richieste e le offerte di assistenza emergenziale transfrontaliera , quali il trasferimento sanitario di pazienti o la messa a disposizione di personale sanitario da uno Stato membro a un altro, in particolare nelle aree transfrontaliere delle regioni limitrofe ;

Emendamento 195

Proposta di regolamento

Articolo 19 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Lo Stato membro aggiorna le informazioni di cui al paragrafo3 non appena sono disponibili nuovi dati.

Emendamento 196

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Quando un allarme è notificato a norma dell'articolo 19, la Commissione, ove necessario per il coordinamento della risposta a livello di Unione o su richiesta del CSS di cui all'articolo 21 o di propria iniziativa, mette tempestivamente a disposizione delle autorità nazionali competenti e del CSS, mediante il SARR, una valutazione del rischio della potenziale gravità della minaccia per la sanità pubblica, comprese eventuali misure di sanità pubblica. Tale valutazione del rischio è effettuata tramite:

1.   Quando un allarme è notificato a norma dell'articolo 19, la Commissione, ove necessario per il coordinamento della risposta a livello di Unione o su richiesta del CSS di cui all'articolo 21 o di propria iniziativa, mette tempestivamente a disposizione delle autorità nazionali competenti e del CSS, mediante il SARR, una valutazione del rischio della potenziale gravità della minaccia per la sanità pubblica, comprese eventuali misure di sanità pubblica , compresa una valutazione del rischio in termini di salute mentale della popolazione colpita . Tale valutazione del rischio è effettuata tramite:

Emendamento 269

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a)

l'HERA a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della decisione della Commissione del 16 settembre 2021. La valutazione dell'HERA è effettuata in modo tale da consentire l'adozione di una decisione sull'attivazione del quadro di emergenza di cui all'articolo 3 del regolamento del Consiglio relativo a un quadro per garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di emergenza sanitaria pubblica a livello dell'Unione, così come sulle misure da attivare di cui agli articoli da 5 a 11 e all'articolo 13 di tale regolamento;

Emendamento 197

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

l'ECDC a norma dell'articolo 8 bis del regolamento (UE)… /… [GU: Inserire il numero del regolamento ECDC (ISC/2020/12527)] nel caso di una minaccia di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), incluse le sostanze di origine umana: sangue, organi, tessuti e cellule potenzialmente colpiti da malattie trasmissibili; o all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d); e/o

a)

l'ECDC a norma dell'articolo 8 bis del regolamento (UE)… /… [GU: Inserire il numero del regolamento ECDC (ISC/2020/12527)] nel caso di una minaccia di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), incluse le sostanze di origine umana , quali sangue, organi, tessuti e cellule potenzialmente colpiti da malattie trasmissibili; o all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d); e/o

Emendamento 198

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis)

l'Agenzia europea per i medicinali (EMA), in conformità dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2021/… [inserire il numero del regolamento rivisto sull'EMA — 2020/0321(COD)] nel caso di una minaccia connessa a un medicinale difettoso o qualora una minaccia diventi più grave a causa della carenza di medicinali per uso umano o di dispositivi medici; e/o

Emendamento 199

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 1 — lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis)

le entità dell'Unione o nazionali che partecipano alla costituzione di scorte di prodotti medici.

Emendamento 200

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Su richiesta dell'agenzia o dell'organismo che effettua la valutazione del rischio nell'ambito del suo mandato, le agenzie e gli organismi di cui al paragrafo 1 forniscono senza indugio tutte le informazioni e i dati pertinenti a loro disposizione.

2.   Su richiesta dell'agenzia o dell'organismo che effettua la valutazione del rischio nell'ambito del suo mandato, le agenzie e gli organismi di cui al paragrafo 1 forniscono senza indugio tutte le informazioni e i dati pertinenti e le competenze a loro disposizione. Nell'ambito della valutazione del rischio, l'agenzia o l'organismo sono designati quali agenzia «capofila» in conformità del paragrafo 3. L'agenzia o l'organismo garantiscono che si tenga conto di ogni informazione o competenza ottenuta da altre agenzie o organismi di cui al paragrafo 1.

Emendamento 201

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 3 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora la valutazione del rischio richiesta esuli totalmente o parzialmente dal mandato delle agenzie di cui al paragrafo 1 e sia ritenuta necessaria per il coordinamento della risposta a livello di Unione, la Commissione, su richiesta del CSS o di propria iniziativa, fornisce una valutazione del rischio ad hoc.

Qualora la valutazione del rischio richiesta esuli totalmente o parzialmente dal mandato delle agenzie di cui al paragrafo 1 e sia ritenuta necessaria per il coordinamento della risposta a livello di Unione, la Commissione, su richiesta del CSS o di propria iniziativa, fornisce una valutazione del rischio ad hoc. Qualora la valutazione del rischio rientri nel mandato di più agenzie di cui al paragrafo 1, la Commissione designa un'agenzia capofila incaricata di effettuare la valutazione del rischio, in collaborazione con le altre agenzie interessate, e fissa un termine per la presentazione della valutazione da parte di tale agenzia.

Emendamento 202

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 3 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione mette la valutazione del rischio immediatamente a disposizione delle autorità nazionali competenti attraverso il SARR e, all'occorrenza, attraverso i sistemi d'allarme collegati. Se la valutazione del rischio deve essere resa pubblica, le autorità nazionali competenti la ricevono prima della pubblicazione.

La Commissione mette la valutazione del rischio immediatamente a disposizione delle autorità nazionali competenti attraverso il SARR e, all'occorrenza, attraverso i sistemi d'allarme collegati. Se la valutazione del rischio deve essere resa pubblica, le autorità nazionali competenti la ricevono prima della pubblicazione attraverso il SARR e il CSS .

Emendamento 203

Proposta di regolamento

Articolo 20 — paragrafo 3 — comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

La valutazione del rischio tiene conto, se disponibili, delle informazioni pertinenti fornite da altre entità, in particolare dall'OMS nel caso di emergenze di sanità pubblica di portata internazionale.

La valutazione del rischio tiene conto, se disponibili, delle informazioni pertinenti fornite da esperti in materia di sanità pubblica e da altre entità, in particolare dall'OMS nel caso di emergenze di sanità pubblica di portata internazionale.

Emendamento 270

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   A seguito della notifica di un allarme a norma dell'articolo 19, su richiesta della Commissione o di uno Stato membro e sulla base delle informazioni disponibili, comprese le informazioni di cui all'articolo 19 e le valutazioni del rischio di cui all'articolo 20, gli Stati membri coordinano nel quadro del CSS e in collegamento con la Commissione:

1.   A seguito della notifica di un allarme a norma dell'articolo 19, su richiesta della Commissione o di uno Stato membro e sulla base delle informazioni disponibili, comprese le informazioni di cui all'articolo 19 e le valutazioni del rischio di cui all'articolo 20, gli Stati membri coordinano nel quadro del CSS e in collegamento con la Commissione , in particolare con l'HERA :

Emendamento 204

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

la comunicazione in merito al rischio e alla crisi, da adeguare alle esigenze e alle situazioni degli Stati membri, intesa a fornire in seno all'Unione informazioni coerenti e coordinate al pubblico e agli operatori sanitari;

b)

la comunicazione in merito al rischio e alla crisi, da adeguare alle esigenze e alle situazioni degli Stati membri, intesa a fornire in seno all'Unione informazioni coerenti e coordinate al pubblico, agli operatori sanitari e agli operatori della sanità pubblica ;

Emendamento 205

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

l'adozione di pareri e orientamenti, anche su misure specifiche di risposta per gli Stati membri ai fini della prevenzione e del controllo delle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

c)

l'adozione di pareri e orientamenti, anche su misure specifiche di risposta per gli Stati membri ai fini della prevenzione e del controllo delle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero , compreso il coordinamento delle misure di risposta .

Emendamento 206

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

le restrizioni nazionali in materia di spostamenti e altre restrizioni transfrontaliere in materia di circolazione e di assembramenti di persone, nonché le prescrizioni di quarantena e di vigilanza della quarantena a seguito di viaggi transfrontalieri.

Emendamenti 207 e 271

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Lo Stato membro che intende adottare misure di sanità pubblica per contrastare una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero, prima di adottare tali misure, informa e consulta gli altri Stati membri e la Commissione in merito alla natura, allo scopo e all'entità delle misure, salvo che l'esigenza di proteggere la sanità pubblica sia talmente urgente da richiedere l'adozione immediata delle misure.

2.   Lo Stato membro che intende adottare misure di sanità pubblica per contrastare una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero, prima di adottare o interrompere tali misure, informa e consulta gli altri Stati membri , in particolare gli Stati membri limitrofi, la Commissione , in particolare l'HERA, l'HCB e il comitato per la sicurezza sanitaria e si coordina con loro in merito alla natura, allo scopo e all'entità delle misure, salvo che l'esigenza di proteggere la sanità pubblica sia talmente urgente da richiedere l'adozione immediata delle misure.

Emendamenti 208 e 272

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Lo Stato membro che deve adottare con urgenza misure di sanità pubblica in risposta alla comparsa o alla ricomparsa di una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero, all'atto dell'adozione informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alla natura, allo scopo e all'entità di tali misure.

3.   Lo Stato membro che deve adottare con urgenza misure di sanità pubblica in risposta alla comparsa o alla ricomparsa di una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero, all'atto dell'adozione informa gli altri Stati membri , le autorità regionali competenti, la Commissione , in particolare l'HERA, l'HCB e il comitato per la sicurezza sanitaria in merito alla natura, allo scopo e all'entità di tali misure , in particolare nelle regioni transfrontaliere .

Emendamento 209

Proposta di regolamento

Articolo 21 — paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.     In caso di grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero nei confronti della quale le capacità di risposta nazionali in uno Stato membro si rivelino insufficienti, lo Stato membro interessato può anche richiedere l'assistenza di altri Stati membri attraverso il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (1 bis) .

Emendamento 273

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 2 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a)

è basata, in particolare, sulle raccomandazioni dell'ECDC, di altre agenzie o organismi competenti o del comitato consultivo di cui all'articolo 24;

a)

è basata, in particolare, sulle raccomandazioni dell'ECDC e dell'HERA , di altre agenzie o organismi competenti o del comitato consultivo di cui all'articolo 24;

Emendamento 210

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

è proporzionata al rischio per la sanità pubblica connesso alla minaccia in questione ed evita, in particolare, restrizioni inutili alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi.

c)

è necessaria, adeguata e proporzionata al rischio per la sanità pubblica connesso alla minaccia in questione ed evita, in particolare, restrizioni inutili alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi , nonché ai diritti, alle libertà e ai principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e promuove il coordinamento delle misure tra gli Stati membri;

Emendamento 211

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 2 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

è limitata nel tempo e cessa non appena una delle condizioni applicabili di cui alle lettere a), b) e c) non è più soddisfatta;

Emendamento 212

Proposta di regolamento

Articolo 22 — paragrafo 2 — lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c ter)

tiene conto della necessità del normale funzionamento del mercato unico, in particolare dell'esistenza di corsie verdi per la libera circolazione dei prodotti alimentari e di contromisure mediche.

Emendamento 213

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Prima di riconoscere una situazione di emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione, la Commissione si mette in contatto con l'OMS per condividere la sua analisi della situazione del focolaio e informare l'OMS dell'intenzione di adottare una siffatta decisione.

3.   (Non concerne la versione italiana)

Emendamento 214

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 4 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2 .

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo  3 .

Emendamento 274

Proposta di regolamento

Articolo 23 — paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     In seguito al riconoscimento dell'emergenza sanitaria pubblica, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare un regolamento che attivi il quadro di emergenza ove ciò sia adeguato alla situazione economica, a norma dell'articolo 3 del regolamento del Consiglio relativo a un quadro per garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di emergenza sanitaria pubblica a livello dell'Unione. Qualora sia attivato il quadro di emergenza, è istituito l'HCB per coordinare l'azione del Consiglio, della Commissione, delle agenzie e degli organismi competenti dell'Unione e degli Stati membri al fine di garantire la fornitura delle contromisure mediche e l'accesso alle stesse. In tali situazioni, conformemente alla dichiarazione comune sul controllo di bilancio delle nuove proposte basate sull'articolo 122 del TFUE, è istituito un comitato misto composto da rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 215

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Ai fini del riconoscimento formale di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione, la Commissione istituisce un comitato consultivo per le emergenze di sanità pubblica (comitato consultivo) che, su richiesta della Commissione, fornisce consulenza alla Commissione formulando pareri sui punti seguenti:

1.   Ai fini del riconoscimento formale di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione, la Commissione , previa consultazione del comitato per la sicurezza sanitaria, istituisce un comitato consultivo per le emergenze di sanità pubblica (comitato consultivo) che, su richiesta della Commissione o del comitato per la sicurezza sanitaria , fornisce consulenza alla Commissione e al comitato per la sicurezza sanitaria formulando pareri sui punti seguenti:

Emendamento 216

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 1 — lettera c — punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii)

l'individuazione e l'attenuazione di lacune, incoerenze o inadeguatezze significative nelle misure adottate, o da adottare, per contenere e gestire la minaccia specifica e superarne l'impatto, anche per quanto riguarda la gestione e il trattamento clinici , le contromisure non farmaceutiche e le esigenze di ricerca in materia di sanità pubblica;

ii)

l'individuazione e l'attenuazione di lacune, incoerenze o inadeguatezze significative nelle misure adottate, o da adottare, per contenere e gestire la minaccia specifica e superarne l'impatto, anche per quanto riguarda la gestione e il trattamento clinici e le esigenze di ricerca in materia di sanità pubblica;

Emendamento 217

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 1 — lettera c — punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

ii bis)

previa consultazione dell'EMA, in conformità del regolamento (UE) …/… [GU: inserire il numero del regolamento EMA], la stabilità delle catene di approvvigionamento e la capacità di produzione delle catene di approvvigionamento mediche connesse alla produzione e fabbricazione di contromisure mediche necessarie per la diagnosi, il trattamento e il follow-up della malattia in questione;

Emendamento 218

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il comitato consultivo è composto da esperti indipendenti, selezionati dalla Commissione in base ai settori di competenza e di esperienza più pertinenti alla minaccia specifica che si verifica. Il comitato ha una composizione multidisciplinare in modo da poter fornire consulenza sugli aspetti biomedici, comportamentali, sociali, economici, culturali e internazionali. I rappresentanti dell'ECDC e dell'EMA partecipano in qualità di osservatori alle riunioni del comitato consultivo. I rappresentanti di altri organismi o agenzie dell'Unione pertinenti alla minaccia specifica partecipano alle riunioni del comitato in qualità di osservatori se necessario. In funzione di determinate esigenze, la Commissione può invitare esperti aventi competenze specifiche su un argomento all'ordine del giorno a partecipare ai lavori del comitato consultivo.

2.   Il comitato consultivo è composto da esperti indipendenti , da rappresentanti di operatori sanitari e assistenziali e da rappresentanti della società civile , selezionati dalla Commissione in base ai settori di competenza e di esperienza più pertinenti alla minaccia specifica che si verifica. Il comitato ha una composizione multidisciplinare in modo da poter fornire consulenza sugli aspetti sanitari, biomedici, comportamentali, sociali, economici, della ricerca, dello sviluppo, della fabbricazione, culturali , dei trasporti e internazionali. I rappresentanti dell'ECDC e dell'EMA partecipano attivamente alle riunioni del comitato consultivo. I rappresentanti di altri organismi o agenzie dell'Unione pertinenti alla minaccia specifica partecipano alle riunioni del comitato in qualità di osservatori se necessario. In funzione di determinate esigenze, la Commissione o il comitato per la sicurezza sanitaria possono invitare esperti e parti interessate aventi competenze specifiche su un argomento all'ordine del giorno a partecipare ai lavori del comitato consultivo. La Commissione pubblica i nomi degli esperti selezionati per far parte del comitato consultivo e informazioni dettagliate relative alla loro esperienza professionale e/o scientifica che giustifica la loro nomina.

Emendamento 219

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     La Commissione pubblica sul proprio sito web l'elenco dei membri del comitato consultivo e le qualifiche che giustificano la loro nomina. Ove possibile occorre garantire un equilibrio geografico tra i membri. I membri agiscono nell'interesse pubblico e in modo indipendente. Essi rendono dichiarazioni di interesse e d'impegno. Dette dichiarazioni comprendono attività, posizioni, circostanze o altri fatti che potenzialmente implicano un interesse diretto o indiretto per consentire l'individuazione degli interessi che potrebbero essere considerati pregiudizievoli per l'indipendenza di tali esperti.

Emendamento 275

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.     Il comitato consultivo agisce in cooperazione con l'HCB e il forum consultivo dell'HERA istituito a norma della decisione della Commissione del 16 settembre 2021. I rappresentanti del forum consultivo dell'HERA partecipano in qualità di osservatori alle riunioni del comitato consultivo. Il coordinamento tra tali organismi garantisce la partecipazione di tutte le parti interessate, comprese le organizzazioni degli operatori sanitari, le associazioni dei pazienti e gli attori dell'industria e della catena di approvvigionamento con un'esperienza riconosciuta in discipline relative alla fornitura di consulenza in risposta alle emergenze sanitarie e al lavoro dell'HERA.

Emendamento 220

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Il comitato consultivo si riunisce ogniqualvolta la situazione lo richieda, su richiesta della Commissione o di uno Stato membro.

3.   Il comitato consultivo si riunisce ogniqualvolta la situazione lo richieda, su richiesta della Commissione , del comitato per la sicurezza sanitaria o di uno Stato membro.

Emendamento 221

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   Il comitato consultivo stabilisce il proprio regolamento interno, comprese le norme relative alla dichiarazione e alla cessazione di una situazione di emergenza, nonché all'adozione di raccomandazioni e alle votazioni. Il regolamento interno entra in vigore previo parere favorevole della Commissione.

6.   Il comitato consultivo stabilisce il proprio regolamento interno, comprese le norme relative alla dichiarazione e alla cessazione di una situazione di emergenza, nonché all'adozione di raccomandazioni e alle votazioni. Il regolamento interno entra in vigore previo parere favorevole della Commissione e del comitato per la sicurezza sanitaria .

Emendamento 222

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 bis.     I verbali del comitato consultivo sono pubblici.

Emendamento 223

Proposta di regolamento

Articolo 24 — paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

6 ter.     Il comitato consultivo opera in stretta collaborazione con gli organi consultivi nazionali.

Emendamenti 224 e 276

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

l'introduzione di meccanismi per monitorare le carenze, sviluppare , acquistare , gestire attuare contromisure mediche;

b)

l'introduzione di misure, a norma di un regolamento del Consiglio relativo a un quadro per garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di emergenza sanitaria pubblica a livello dell'Unione, per monitorare le carenze, lo sviluppo, la fabbricazione, l'acquisto, le azioni intraprese per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento , la gestione , lo stoccaggio, la distribuzione l'attuazione di contromisure mediche;

Emendamento 225

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c)

l'attivazione del sostegno dell'ECDC di cui al regolamento (UE)…/… [GU: inserire il numero del regolamento EMA (ISC/2020/12527)] per mobilitare la task force sanitaria dell'UE.

c)

l'attivazione del sostegno dell'ECDC di cui al regolamento (UE)…/… [GU: inserire il numero del regolamento EMA (ISC/2020/12527)] per mobilitare la task force sanitaria dell'UE , e in particolare l'istituzione di un elenco dei posti letto nei reparti di terapia intensiva negli Stati membri ai fini del potenziale trasferimento transfrontaliero dei pazienti;

Emendamento 226

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 1 — lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

un meccanismo di controllo delle esportazioni dell'Unione finalizzato a consentire all'Unione di garantire un accesso tempestivo ed efficace alle contromisure;

Emendamento 227

Proposta di regolamento

Articolo 25 — paragrafo 1 — lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c ter)

corsie verdi di cui all'articolo 25 bis del presente regolamento, in casi eccezionali.

Emendamento 228

Proposta di regolamento

Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 25 bis

Corsie verdi

1.     A seguito del riconoscimento di un'emergenza di sanità pubblica legata a una situazione di pandemia in conformità dell'articolo 23, paragrafo 1, la Commissione, in caso di restrizioni alle frontiere, istituisce corsie verdi per garantire che i beni essenziali, le contromisure mediche e i lavoratori transfrontalieri possano circolare liberamente nel mercato interno.

2.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per integrare il presente regolamento con disposizioni in merito all'istituzione delle corsie verdi di cui al paragrafo 1.

3.     Uno Stato membro può vietare o limitare le esportazioni di contromisure mediche nei casi definiti dall'articolo 36 TFUE solo in caso di emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione, a condizione che la Commissione conceda una previa autorizzazione.

4.     La Commissione decide se concedere l'approvazione preventiva entro cinque giorni dalla richiesta. Se la Commissione non delibera entro tale termine, l'approvazione si considera concessa.

Emendamento 229

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Il SARR è dotato anche di una funzione di messaggistica selettiva grazie alla quale è possibile comunicare i dati personali, compresi i dati di contatto e sanitari, solo alle autorità nazionali competenti preposte al tracciamento dei contatti. Tale funzione di messaggistica selettiva è concepita e utilizzata in modo da garantire il trattamento sicuro e legittimo di dati personali, nonché il collegamento con i sistemi di tracciamento dei contatti a livello dell'Unione.

1.   Il SARR è dotato anche di una funzione di messaggistica selettiva grazie alla quale è possibile comunicare i dati personali, compresi i dati di contatto e sanitari, solo alle autorità nazionali competenti preposte al tracciamento dei contatti. Tale funzione di messaggistica selettiva è concepita nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati e della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita ed è utilizzata in modo da garantire il trattamento sicuro e legittimo di dati personali, nonché il collegamento con i sistemi di tracciamento dei contatti a livello dell'Unione.

Emendamento 230

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   I dati personali possono anche essere scambiati nel contesto del tracciamento automatizzato dei contatti, utilizzando applicazioni di tracciamento dei contatti.

5.   I dati personali possono anche essere scambiati nel contesto del tracciamento automatizzato dei contatti , in piena conformità con il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio («RGPD»)  (1 bis).

Emendamento 231

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 6 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

6.   La Commissione adotta mediante atti di esecuzione :

6.    In seguito a una procedura di consultazione preliminare di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 28 per quanto riguarda :

Emendamento 232

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 6 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b)

le procedure per il collegamento del SARR con i sistemi di tracciamento dei contatti a livello dell'Unione;

b)

le procedure per il collegamento del SARR con i sistemi di tracciamento dei contatti a livello dell'Unione e internazionale ;

Emendamento 233

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 6 — comma 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d)

le modalità di trattamento automatizzato delle applicazioni di tracciamento automatizzato dei contatti e l'interoperabilità di tali applicazioni, nonché i casi e le condizioni in cui ai paesi terzi può essere concesso l'accesso all'interoperabilità per il tracciamento dei contatti e le modalità pratiche per tale accesso.

d)

le modalità di trattamento automatizzato delle applicazioni di tracciamento automatizzato dei contatti e l'interoperabilità di tali applicazioni, nonché i casi e le condizioni in cui ai paesi terzi può essere concesso l'accesso all'interoperabilità per il tracciamento dei contatti e le modalità pratiche per tale accesso , nel pieno rispetto del regolamento sul trattamento dei dati personali e della giurisprudenza applicabile della Corte di giustizia;

Emendamento 234

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 6 — comma 1 — lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis)

una descrizione dettagliata dei ruoli degli attori coinvolti nel trattamento dei dati personali attraverso gli strumenti e i sistemi informatici proposti.

Emendamento 235

Proposta di regolamento

Articolo 26 — paragrafo 6 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

soppresso

Emendamento 236

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal … [data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o qualsiasi altra data fissata dai co-legislatori].

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 9, all'articolo 14, paragrafo 6, all'articolo 17, paragrafo 3, all'articolo 25 bis, paragrafo 2, e all'articolo 26, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal … [data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o qualsiasi altra data fissata dai co-legislatori]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento 237

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 9, all'articolo 14, paragrafo 6, all'articolo 17, paragrafo 3, all'articolo 25 bis, paragrafo 2, e all'articolo 26, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 238

Proposta di regolamento

Articolo 28 — paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafo 9, dell'articolo 14, paragrafo 6, dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'articolo 25 bis, paragrafo 2, e dell'articolo 26, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 239

Proposta di regolamento

Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 28 bis

Procedura d'urgenza

1.     Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.     Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio ha sollevato obiezioni.

Emendamenti 240 e 277

Proposta di regolamento

Articolo 29 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 2025 e successivamente ogni cinque anni la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio. La valutazione è svolta conformemente agli orientamenti della Commissione per legiferare meglio. La valutazione comprende, in particolare, una valutazione del funzionamento del SARR e della rete di sorveglianza epidemiologica, nonché il coordinamento della risposta con il CSS.

Entro il 2025 e successivamente ogni cinque anni la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio. La valutazione è svolta conformemente agli orientamenti della Commissione per legiferare meglio. La valutazione comprende, in particolare, una valutazione del funzionamento del SARR e della rete di sorveglianza epidemiologica, nonché il coordinamento della risposta con il CSS , l'HERA e l'impatto del regolamento sul corretto funzionamento del mercato unico in presenza di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Entro il 2023 e successivamente ogni 2 anni, la Commissione effettua un riesame approfondito dell'attuazione delle operazioni dell'HERA, anche per quanto riguarda la sua struttura, la governance, il finanziamento e le risorse umane. Tali riesami riguardano, in particolare, l'eventuale necessità di modificare la struttura dell'HERA, compresa, ma non solo, la possibilità di trasformare l'HERA in un'agenzia indipendente, il mandato dell'HERA e le implicazioni finanziarie di tale modifica. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati di tali riesami. Tali risultati sono resi pubblici. I riesami sono accompagnati, se del caso, da una proposta legislativa per affrontare le questioni di cui al presente paragrafo, nel pieno rispetto del ruolo di colegislatore del Parlamento europeo.

Emendamento 241

Proposta di regolamento

Articolo 29 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Sulla base della valutazione di cui al paragrafo precedente, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento.


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0247/2021).

(1bis)   Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(15)  Organizzazione mondiale della sanità. Regolamento sanitario internazionale (RSI, 2005) https://www.who.int/publications/i/item/9789241580496

(15)  Organizzazione mondiale della sanità. Regolamento sanitario internazionale (RSI, 2005) https://www.who.int/publications/i/item/9789241580496

(1bis)   Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano. (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

(1ter)   Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

(16)  Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

(16)  Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

(17)  Decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2019, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 77 I del 20.3.2019, pag. 1).

(17)  Decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2019, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 77 I del 20.3.2019, pag. 1).

(18)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(18)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(1bis)   Regolamento sanitario internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (2005) Terza edizione disponibile all'indirizzo https://www.who.int/publications/i/item/9789241580496

(19)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(19)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(21)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(21)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(1bis)   Organizzazione mondiale della sanità. Regolamento sanitario internazionale (RSI, 2005) https://www.who.int/ihr/publications/9789241596664/en/

(23)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

(24)  Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

(23)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

(24)  Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

(1 ter)   Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

(29)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(29)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(1 bis)   Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile.

(1 bis)   Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).


20.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 205/157


P9_TA(2021)0450

Accordo tra l'UE e l'Australia: modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 novembre 2021 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Commonwealth dell'Australia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (06102/2021 — C9-0376/2021 — 2021/0029(NLE))

(Approvazione)

(2022/C 205/13)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (06102/2021),

visto il progetto di accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Commonwealth dell'Australia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (06103/2021),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0376/2021),

visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la lettera della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0306/2021),

1.   

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.   

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Commonwealth dell'Australia.