ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 202

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
19 maggio 2022


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 202/01

Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione delle norme di origine transitorie che istituiscono un cumulo diagonale tra le parti contraenti applicatrici nella zona paneuromediterranea (PEM)

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2022/C 202/02

Decisione del Consiglio, del 16 maggio 2022, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3 dell’Unione europea per l’esercizio 2022

5

 

Commissione europea

2022/C 202/03

Tassi di cambio dell’euro — 18 maggio 2022

7

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità de vigilanza EFTA

2022/C 202/04

Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni

8

2022/C 202/05

Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

9

2022/C 202/06

Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

10

2022/C 202/07

Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni

11

2022/C 202/08

Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni

12

2022/C 202/09

Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

13

2022/C 202/10

Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni

14

2022/C 202/11

Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni

15

2022/C 202/12

Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni

16

2022/C 202/13

Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

17

2022/C 202/14

Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

18


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2022/C 202/15

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10705 – BLACKSTONE / CARLYLE / GOLDMAN SACHS / PRIMA) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

19


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

19.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 202/1


Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione delle norme di origine transitorie che istituiscono un cumulo diagonale tra le parti contraenti applicatrici (1) nella zona paneuromediterranea (PEM)

(2022/C 202/01)

Le parti contraenti applicatrici interessate, ai fini dell’applicazione del cumulo diagonale dell’origine tra di esse, si notificano reciprocamente, per il tramite della Commissione europea, le norme di origine in vigore con le altre parti contraenti applicatrici.

Occorre ricordare che il cumulo diagonale (della lavorazione, della trasformazione e/o dei materiali) può essere applicato soltanto se le parti contraenti applicatrici di fabbricazione finale e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio, contenenti norme di origine identiche, con tutte le parti contraenti applicatrici che partecipano all’acquisizione del carattere originario.

I prodotti originari di una parte contraente applicatrice che non ha concluso accordi con le parti contraenti applicatrici di fabbricazione finale e/o di destinazione finale sono considerati non originari.

Sulla base delle notifiche effettuate dalle parti contraenti applicatrici alla Commissione europea, le tabelle allegate forniscono le precisazioni seguenti:

 

Tabella 1 – un quadro semplificato delle possibilità di cumulo in data 1 aprile 2022.

 

Tabella 2 – la data a partire dalla quale il cumulo diagonale diventa applicabile.

Nella tabella 1 una «X» indica l’esistenza tra due partner di un accordo di libero scambio contenente norme di origine che consentono il cumulo sulla base delle norme di origine transitorie. Nel caso di cumulo diagonale che coinvolge tre partner (A, B e C) occorre indicare una «X» nelle caselle relative a A-B, B-C e A-C (sono necessarie 3 «X»).

Nella tabella 2 le date indicate si riferiscono alla data di applicazione del cumulo diagonale in base all’appendice A, articolo 8, di ciascun protocollo sulle norme di origine tra le parti contraenti applicatrici. In tal caso la data è preceduta da «(T)»;

Nell’allegato I figura l’elenco delle parti contraenti applicatrici che hanno scelto di estendere l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, delle norme transitorie di cui all’appendice A dei protocolli bilaterali sulle norme di origine relativamente all’importazione di prodotti che rientrano nei capitoli da 50 a 63 unilateralmente.

I codici delle parti contraenti applicatrici elencate nelle tabelle sono i seguenti:

Unione europea

EU

Stati EFTA:

Islanda

IS

Svizzera (compreso il Liechtenstein) (2)

CH (+ LI)

Norvegia

NO

Isole Færøer

FO

Partecipanti al processo di Barcellona:

Giordania

JO

Palestina (3)

PS

Partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’UE:

Albania

AL

Macedonia del Nord

MK

Serbia

RS

Montenegro

ME

Georgia

GE

Repubblica di Moldova

MD

La presente comunicazione sostituisce la comunicazione 2022/C 31/01 (GU C 31 del 21.1.2022, pag. 1).

Tabella 1

Quadro semplificato delle possibilità di cumulo diagonale nell’ambito delle norme di origine transitorie nella zona paneuromediterranea all’1 aprile 2022

 

EU

CH (+ LI)

IS

NO

FO

JO

PS

AL

MK

RS

ME

GE

MD

EU

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH (+ LI)

X

 

X

X

 

 

 

X

X

X

X

 

 

IS

X

X

 

X

 

 

 

X

X

X

X

 

 

NO

X

X

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

FO

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 2

Data di applicazione delle norme di origine transitorie che istituiscono un cumulo diagonale nella zona paneuromediterranea

 

EU

CH (+ LI)

IS

NO

FO

JO

PS

AL

MK

RS

ME

GE

MD

EU

 

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 9.9.2021

(T) 6.12.2021

(T) 9.2.2022

(T) 1.9.2021

(T) 16.11.2021

CH (+ LI)

(T) 1.9.2021

 

(T) 1.11.2021

(T) 1.11.2021

 

 

 

(T) 1.1.2022

(T) 1.4.2022

(T) 1.1.2022

(T) 1.4.2022

 

 

IS

(T) 1.9.2021

(T) 1.11.2021

 

(T) 1.11.2021

 

 

 

(T) 1.1.2022

(T) 1.4.2022

(T) 1.1.2022

(T) 1.4.2022

 

 

NO

(T) 1.9.2021

(T) 1.11.2021

(T) 1.11.2021

 

 

 

 

(T) 1.1.2022

(T) 1.4.2022

(T) 1.1.2022

(T) 1.4.2022

 

 

FO

(T) 1.9.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

(T) 1.9.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

(T) 1.9.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL

(T) 1.9.2021

(T) 1.1.2022

(T) 1.1.2022

(T) 1.1.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK

(T) 9.9.2021

(T) 1.4.2022

(T) 1.4.2022

(T) 1.4.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

(T) 6.12.2021

(T) 1.1.2022

(T) 1.1.2022

(T) 1.1.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME

(T) 9.2.2022

(T) 1.4.2022

(T) 1.4.2022

(T) 1.4.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GE

(T) 1.9.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD

(T) 16.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Per «parte contraente applicatrice» si intende una parte contraente della convenzione PEM che incorpora le norme di origine transitorie PEM nei suoi accordi commerciali preferenziali bilaterali con un’altra parte contraente della convenzione PEM.

(2)  La Svizzera e il Principato del Liechtenstein costituiscono un’unione doganale.

(3)  Tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.


ALLEGATO I

Elenco delle parti contraenti applicatrici che hanno scelto di estendere l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3

Svizzera (Liechtenstein)

Norvegia

Islanda


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

19.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 202/5


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 maggio 2022

che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3 dell’Unione europea per l’esercizio 2022

(2022/C 202/02)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 314, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1), in particolare l’articolo 44,

considerando quanto segue:

il bilancio dell’Unione per l’esercizio 2022 è stato adottato definitivamente il 24 novembre 2021 (2);

il 22 aprile 2022 la Commissione ha presentato una proposta contenente il progetto di bilancio rettificativo n. 3 del bilancio generale per l’esercizio 2022;

il Consiglio deve procedere senza ritardo all’adozione della sua posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 3 del bilancio generale per il 2022, il che consentirebbe di contribuire al finanziamento, negli Stati membri, dei costi di prima accoglienza e registrazione delle persone in fuga dall’Ucraina a seguito dell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina. È pertanto giustificato disporre un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3 dell’Unione europea per l’esercizio 2022 è stata adottata il 16 maggio 2022.

Il testo integrale può essere consultato o scaricato visitando il sito web del Consiglio: https://www.consilium.europa.eu/.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2022.

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(2)  GU L 45 del 24.2.2022, pag. 1.


Commissione europea

19.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 202/7


Tassi di cambio dell’euro (1)

18 maggio 2022

(2022/C 202/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0523

JPY

yen giapponesi

135,76

DKK

corone danesi

7,4419

GBP

sterline inglesi

0,84670

SEK

corone svedesi

10,4675

CHF

franchi svizzeri

1,0486

ISK

corone islandesi

138,90

NOK

corone norvegesi

10,2125

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,647

HUF

fiorini ungheresi

382,88

PLN

zloty polacchi

4,6443

RON

leu rumeni

4,9473

TRY

lire turche

16,7811

AUD

dollari australiani

1,4980

CAD

dollari canadesi

1,3488

HKD

dollari di Hong Kong

8,2591

NZD

dollari neozelandesi

1,6548

SGD

dollari di Singapore

1,4598

KRW

won sudcoreani

1 332,76

ZAR

rand sudafricani

16,7313

CNY

renminbi Yuan cinese

7,0972

HRK

kuna croata

7,5350

IDR

rupia indonesiana

15 446,00

MYR

ringgit malese

4,6254

PHP

peso filippino

55,077

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

36,399

BRL

real brasiliano

5,1974

MXN

peso messicano

20,9204

INR

rupia indiana

81,6455


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità de vigilanza EFTA

19.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 202/8


Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni

(2022/C 202/04)

L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione

25 gennaio 2022

Numero dell’aiuto

88028

Numero della decisione

012/22/COL

Stato EFTA

Islanda

Titolo

Regime di differimento d’imposta per le imprese che gestiscono un ristorante nel contesto della COVID-19

Base giuridica

Legge n. 2/2022 che modifica la legge relativa alla ritenuta fiscale sugli oneri pubblici n. 45/1987 e la legge relativa agli oneri sociali n. 113/1990

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Compensare le imprese che gestiscono ristoranti, aventi una licenza per servire bevande alcoliche, che sono stati soggetti a restrizioni degli orari di apertura a causa delle misure adottate dal governo in risposta alla diffusione della pandemia di COVID-19

Forma dell’aiuto

Differimenti delle imposte e degli oneri sociali

Bilancio

I differimenti degli oneri pubblici nell’ambito del regime sono stimati a 500-1 000 milioni di ISK (circa 3,4 - 6,8 milioni di EUR)

Durata

Concessione dell’aiuto nell’ambito della misura fino al 1o giugno 2022 e pagamento integrale delle imposte differite entro il 15 febbraio 2023.

Settori economici

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto

Agenzia islandese delle entrate e delle dogane

Tryggvagata 19

101 Reykjavík

ISLANDA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


19.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 202/9


Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

(2022/C 202/05)

L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione

26 gennaio 2022

Numero dell’aiuto

88016

Numero della decisione

004/22/COL

Stato EFTA

Norvegia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Trondheim Spektrum AS

Base giuridica

Decisione del consiglio comunale di Trondheim

Tipo di misura

Ad hoc

Obiettivo

Risarcimento danni da COVID-19

Forma dell’aiuto

Una sovvenzione diretta

Dotazione di bilancio

5,4 milioni di NOK

Intensità

51 %

Settore economico

Gestione di strutture polivalenti che ospitano manifestazioni

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto

Trondheim Kommune

Bystyret

P.O. Box 2300 Torgarden

N-7004 Trondheim

NORVEGIA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


19.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 202/10


Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

(2022/C 202/06)

L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione

25 gennaio 2022

Numero dell’aiuto

88021

Numero della decisione

011/22/COL

Stato EFTA

Norvegia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Rinnovo e modifiche del regime di compensazione connesso alla COVID-19 per gli operatori di servizi di autobus commerciali di linea a lunga percorrenza (operativi tutto l’anno) o di navi passeggeri

Base giuridica

Regolamento su un regime di compensazione temporaneo per le perdite di fatturato subite dagli operatori di autobus commerciali e navi passeggeri a causa della pandemia di COVID-19

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Compensazione delle perdite subite a causa della pandemia di COVID-19 e delle misure di controllo dell’infezione messe in atto dalle autorità norvegesi, in modo da garantire la continuità dei servizi di autobus commerciali di linea a lunga percorrenza (operativi tutto l’anno) e di navi passeggeri che non ricevono indennizzi dalle autorità locali o da altre autorità pubbliche a titolo degli obblighi di servizio pubblico

Forma dell’aiuto

Sovvenzioni dirette

Bilancio

300 milioni di NOK

Intensità

80 %

Durata

1.1.2022 - 30.6.2022

Settori economici

Trasporto terrestre e marittimo

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto

Direzione delle ferrovie norvegesi

Jernbanedirektoratet

P.O. Box 16 Sentrum

N-0101 Oslo

NORVEGIA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


19.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 202/11


Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni

(2022/C 202/07)

L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione

28 gennaio 2022

Numero dell’aiuto

88047

Numero della decisione

027/22/COL

Stato EFTA

Norvegia

Titolo

Ulteriori modifiche del regime di sovvenzioni per le imprese che subiscono ingenti perdite di fatturato a causa della COVID-19

Base giuridica

Legge sul regime temporaneo di sovvenzioni per le imprese che hanno subito una significativa riduzione del fatturato dopo l’agosto 2020

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Risarcire le perdite e quindi limitare i danni causati dalla pandemia di COVID-19

Forma dell’aiuto

Sovvenzioni

Bilancio

3,512 miliardi di NOK

Intensità

70-90 %

Durata

Fino al 30 giugno 2022

Settori economici

Tutti i settori eccetto le imprese che effettuano attività di estrazione e produzione di petrolio, le società di produzione, trasmissione, distribuzione e commercio di energia elettrica, gli istituti finanziari e le imprese che svolgono principalmente attività di investimento

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto

Centro dei registri di Brønnøysund

Brønnøysundregistrene

P.O. Box 900

N-8910 Brønnøysund

NORVEGIA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


19.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 202/12


Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni

(2022/C 202/08)

L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione

27 gennaio 2022

Numero dell’aiuto

88034

Numero della decisione

013/22/COL

Stato EFTA

Norvegia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Regime di sovvenzioni salariali nel contesto COVID-19

Base giuridica

Lov om lønnsstøtte

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Evitare licenziamenti durante la pandemia di COVID-19

Forma dell’aiuto

Sovvenzioni dirette

Dotazione di bilancio

4 miliardi di NOK

Intensità

L’importo massimo dell’aiuto per dipendente non può superare l’80 % della retribuzione lorda individuale, compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro

Durata

Fino al 30 giugno 2022

Settore economico

Settori colpiti dalle misure di contenimento, tra cui, ma non solo, il settore della ricettività, della ristorazione, del turismo e dei trasporti

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto

Ministero delle Finanze norvegese

P.O. Box 8008 Dep

N-0030 Oslo

NORVEGIA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA:http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


19.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 202/13


Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

(2022/C 202/09)

L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione

21 gennaio 2022

Numero dell’aiuto

88018

Numero della decisione

003/22/COL

Stato EFTA

Islanda

Titolo

Rinnovo e modifica del regime di sovvenzioni per la resilienza nel contesto della COVID-19

Base giuridica

Legge sulle sovvenzioni per la resilienza n. 160/2020 (lög um viðspyrnustyrki)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Contribuire alla continuità delle attività economiche delle imprese che hanno subito perdite di reddito a causa della pandemia di COVID-19 e delle misure di contenimento imposte per contrastare la diffusione del virus

Forma dell’aiuto

Sovvenzioni dirette

Bilancio

27,2 miliardi di ISK per il periodo compreso tra il 1o novembre 2020 e il 31 dicembre 2021

Durata

Fino al 30 giugno 2022

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto

Agenzia islandese delle entrate e delle dogane

Tryggvagata 19

101 Reykjavík

ISLANDA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


19.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 202/14


Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni

(2022/C 202/10)

L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione

1 febbraio 2022

Numero dell’aiuto

88040

Numero della decisione

028/22/COL

Stato EFTA

Islanda

Titolo

Regime COVID-19 per compensare delle restrizioni dovute alla pandemia le imprese del comparto della ristorazione

Base giuridica

Legge sulle sovvenzioni alle imprese che gestiscono ristoranti soggetti a restrizioni all’orario di apertura (lög um styrki til rekstraraðila veitingastaða sem hafa sætt takmörkunum á opnunartíma)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Compensare le imprese che gestiscono ristoranti, aventi una licenza per servire bevande alcooliche, per la perdita di reddito a causa degli effetti delle misure di contenimento attuate per contrastare la diffusione della COVID-19

Forma dell’aiuto

Sovvenzioni dirette

Bilancio

Fra 1,5 e 3 miliardi di ISK (circa 10-20 milioni di EUR)

Durata

Fino al 30 giugno 2022

Settore economico

Comparto della ristorazione

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto

Agenzia islandese delle entrate e delle dogane

Tryggvagata 19

101 Reykjavík

ISLANDA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/.


19.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 202/15


Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni

(2022/C 202/11)

L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione

4 febbraio 2022

Numero dell’aiuto

88071

Numero della decisione

34/22/COL

Stato EFTA

Islanda

Titolo

COVID-19 Modifiche del regime istituito dalla legge sulle sovvenzioni per la resilienza

Base giuridica

Legge sulle sovvenzioni per la resilienza n. 160/2020 (lög um viðspyrnustyrki)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Contribuire alla continuità delle attività economiche delle imprese che hanno subito perdite di reddito a causa della pandemia di COVID-19 e delle misure di contenimento imposte per contrastare la diffusione del virus

Forma dell’aiuto

Sovvenzioni dirette

Bilancio

27,2 miliardi di ISK per il periodo compreso fra il 1o novembre 2020 e giugno 2022

Durata

Fino a giugno 2022

Settori economici

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto

Agenzia islandese delle entrate e delle dogane

Tryggvagata 19,

101 Reykjavík

Islanda

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/.


19.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 202/16


Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni

(2022/C 202/12)

L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione

27 gennaio 2022

Numero dell’aiuto

88036

Numero della decisione

14/22/COL

Stato EFTA

Islanda

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Rinnovo e modifica del regime di sovvenzioni per la chiusura nel contesto COVID-19

Base giuridica

Atto legislativo che modifica la legge n. 38/2020 sulle sovvenzioni per le chiusure

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

L’obiettivo della misura è mantenere il livello di occupazione e di attività economica in Islanda sostenendo le imprese che hanno subito una perdita temporanea di reddito a causa della pandemia di COVID-19 e delle misure imposte per contrastare la diffusione del virus

Forma dell’aiuto

Sovvenzioni dirette

Dotazione di bilancio

Un bilancio stimato di 1 miliardo di ISK e un bilancio massimo di 2 miliardi di ISK

Durata

30 giugno 2022

Settore economico

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto

Agenzia islandese delle entrate e delle dogane

Tryggvagata 19

101 Reykjavík

ISLANDA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/.


19.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 202/17


Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

(2022/C 202/13)

L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione

28 gennaio 2021

Numero dell’aiuto

88037

Numero della decisione

025/22/COL

Stato EFTA

Norvegia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Rinnovo e modifiche del regime di compensazioni per l’annullamento di grandi eventi pubblici a causa della COVID-19

Base giuridica

Decisione parlamentare che autorizza il regime e la sua proroga nel bilancio dello Stato riveduto che va ad aggiungersi ad una lettera di incarico del ministero del Commercio, dell’industria e della pesca a Innovation Norway

Tipo di misura

Regime di aiuti

Obiettivo

Porre rimedio alla carenza di liquidità che gli organizzatori e i co-organizzatori di grandi eventi pubblici si trovano ad affrontare a seguito della pandemia di COVID-19

Forma dell’aiuto

Sovvenzioni dirette

Bilancio

85 milioni di NOK

Intensità

60 %

Durata

Fino al 30 giugno 2022

Settori economici

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto

Innovation Norway

P.O. Box 448 Sentrum

Akersgata 13

N-0104 Oslo

NORVEGIA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


19.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 202/18


Aiuti di Stato — Decisione di non sollevare obiezioni

(2022/C 202/14)

L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione

28 gennaio 2022

Numero dell’aiuto

88045

Numero della decisione

026/22/COL

Stato EFTA

Norvegia

Titolo

Rinnovo e modifica del regime di aiuti per perdite di inventario dovute alla COVID-19

Base giuridica

Regolamento che integra e attua l’atto relativo a un regime di aiuti temporanei a favore delle imprese che hanno subito una notevole perdita di fatturato dopo l’agosto 2020 per periodi di sovvenzione successivi all’ottobre 2021

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Indennizzare i ristoranti, i caffè, i bar e gli alberghi che propongono servizi di ristorazione a clienti diversi dagli ospiti degli alberghi e i rivenditori di fiori per le perdite di inventario

Forma dell’aiuto

Sovvenzioni dirette

Bilancio

28 milioni di NOK

Intensità

100 %

Durata

Da dicembre 2021 a febbraio 2022

Settori economici

Servizi di ristorazione e venditori al dettaglio di fiori

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto

Brønnøysundregistrene

P.O. Box 900

N-8910 Brønnøysund

NORWAY

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

19.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 202/19


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10705 – BLACKSTONE / CARLYLE / GOLDMAN SACHS / PRIMA)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 202/15)

1.   

In data 12 maggio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Blackstone Inc. («Blackstone», Stati Uniti),

Carlyle Group, Inc. («Carlyle», Stati Uniti),

Goldman Sachs Group Inc. («Goldman Sachs», Stati Uniti),

Prima Assicurazioni S.p.A. («Prima», Italia), controllata congiuntamente da Blackstone e da un privato.

Blackstone, Carlyle e Goldman Sachs acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di Prima.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni e mediante contratto.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Blackstone è una società di gestione patrimoniale di livello mondiale che gestisce fondi,

Carlyle è una società di gestione patrimoniale di livello mondiale che gestisce fondi in tre principali categorie di investimento: i) private equity globale, ii) credito globale e iii) soluzioni di investimento,

Goldman Sachs è una società di livello mondiale che opera nei settori delle attività di collocamento, dei valori immobiliari e della gestione degli investimenti e che offre i propri servizi a società, istituzioni finanziarie, enti pubblici e privati cittadini,

Prima è un intermediario che distribuisce, in Italia, polizze assicurative per responsabilità civile nelle categorie auto, moto, furgoni (compresa l’assistenza stradale), casa e famiglia.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10705 – BLACKSTONE / CARLYLE / GOLDMAN SACHS / PRIMA

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.