ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 198

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
16 maggio 2022


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2022/C 198/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2022/C 198/02

Cause riunite C-529/18 P e C-531/18 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 marzo 2022 — PJ/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Erdmann & Rossi GmbH (C-529/18 P), PC/PJ, Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Erdmann & Rossi GmbH (C-531/18 P) (Impugnazione – Principi del diritto dell’Unione – Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Rappresentanza delle parti nei ricorsi diretti dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione – Avvocato avente la qualità di terzo rispetto alla parte ricorrente – Requisito di indipendenza – Avvocato che esercita in qualità di collaboratore in uno studio legale – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)

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2022/C 198/03

Causa C-508/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — M.F. / J.M. [Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Necessità dell’interpretazione richiesta affinché il giudice del rinvio possa pronunciare la sua sentenza – Nozione – Procedimento disciplinare avviato nei confronti di un giudice di un organo giurisdizionale ordinario – Designazione dell’organo giurisdizionale disciplinare competente a conoscere di tale procedimento da parte del presidente della Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Azione civile di accertamento dell’inesistenza di un rapporto di servizio tra il presidente di tale Sezione disciplinare e la Corte suprema – Incompetenza del giudice del rinvio a sindacare la validità della nomina di un giudice della Corte suprema e irricevibilità di una siffatta azione in base al diritto nazionale – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale]

3

2022/C 198/04

Causa C-117/20: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — bpost SA / Autorité belge de la concurrence (Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Servizi postali – Sistema di tariffazione adottato da un fornitore di servizio universale – Ammenda inflitta da un’autorità nazionale di regolamentazione del settore postale – Ammenda inflitta da un’autorità nazionale garante della concorrenza – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Esistenza di una stessa infrazione – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Cumulo di procedimenti e di sanzioni – Presupposti – Perseguimento di un obiettivo d’interesse generale – Proporzionalità)

3

2022/C 198/05

Causa C-151/20: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Bundeswettbewerbsbehörde / Nordzucker AG, Südzucker AG, Agrana Zucker GmbH (Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Intesa perseguita da due autorità nazionali garanti della concorrenza – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Esistenza di una stessa infrazione – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Presupposti – Perseguimento di un obiettivo d’interesse generale – Proporzionalità)

4

2022/C 198/06

Causa C-245/20: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Midden-Nederland — Paesi Bassi) — X, Z/Autoriteit Persoonsgegevens [Rinvio pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Competenza dell’autorità di controllo – Articolo 55, paragrafo 3 – Operazioni di trattamento effettuate dalle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali – Nozione – Documenti di un procedimento giurisdizionale, messi a disposizione di un giornalista, contenenti dati personali]

5

2022/C 198/07

Causa C-433/20: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Wien — Austria) — Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH / Strato AG (Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 2 – Riproduzione – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Eccezione per copia privata – Nozione di qualsiasi supporto – Server di proprietà di terzi messi a disposizione di persone fisiche per uso privato – Equo compenso – Normativa nazionale che non assoggetta i fornitori di servizi di nuvola informatica al compenso per copia privata)

5

2022/C 198/08

Causa C-533/20: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — Somogy Megyei Kormányhivatal/Upfield Hungary Kft. [Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori – Etichettatura – Indicazioni obbligatorie – Elenco degli ingredienti – Denominazione specifica di tali ingredienti – Aggiunta di una vitamina a un alimento – Obbligo di indicare la denominazione specifica di tale vitamina – Insussistenza di un obbligo di indicare la formula vitaminica utilizzata]

6

2022/C 198/09

Causa C-656/20 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 marzo 2022 — Hermann Albers eK / Commissione europea, Repubblica federale di Germania, Land Niedersachsen (Germania) (Impugnazione – Aiuti di Stato – Nozione di aiuto – Trasporto pubblico di viaggiatori – Compensazione di costi inerenti ad obblighi di servizio pubblico – Trasferimento di risorse finanziarie tra amministrazioni pubbliche – Obbligo per le autorità municipali organizzatrici dei trasporti di garantire tariffe ridotte per studenti e apprendisti – Insussistenza di un vantaggio concesso dallo Stato a un’impresa – Obbligo di notifica)

7

2022/C 198/10

Causa C-666/20 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 marzo 2022 — Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen eV (GVN) / Commissione europea, Repubblica federale di Germania, Land Niedersachsen (Germania) (Impugnazione – Aiuti di Stato – Nozione di aiuto – Trasporto pubblico di viaggiatori – Compensazione di costi inerenti ad obblighi di servizio pubblico – Trasferimento di risorse finanziarie tra amministrazioni pubbliche – Obbligo per le autorità municipali organizzatrici dei trasporti di garantire tariffe ridotte per studenti e apprendisti – Insussistenza di un vantaggio concesso dallo Stato a un’impresa – Nozione di impresa)

7

2022/C 198/11

Causa C-697/20: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 24 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — W.G. / Dyrektor Izby Skarbowej w L. [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 9 – Soggetto passivo – Articoli 295 e 296 – Regime forfettario dei produttori agricoli – Coniugi che esercitano un’attività agricola utilizzando beni facenti parte della comunione coniugale – Possibilità per tali coniugi di essere considerati soggetti passivi distinti ai fini dell’IVA – Opzione esercitata da uno dei coniugi di rinunciare allo status di agricoltore forfettario e di applicare alla propria attività il regime normale dell’IVA – Perdita dello status di agricoltore forfettario da parte dell’altro coniuge]

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2022/C 198/12

Causa C-711/20: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 24 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblia ceca) — Generální ředitelství cel / TanQuid Polska sp. z o.o. (Rinvio pregiudiziale – Diritti di accisa – Direttiva 92/12/CE – Articolo 4 – Circolazione dei prodotti in regime sospensivo dei diritti di accisa – Presupposti – Articoli 6 e 20 – Immissione in consumo di prodotti – Falsificazione del documento amministrativo di accompagnamento – Irregolarità o infrazione commessa nel corso della circolazione di prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo dei diritti – Svincolo irregolare di prodotti da un regime sospensivo – Destinatario che non ha conoscenza della circolazione – Frode commessa da un terzo – Articolo 13, lettera a), e articolo 15, paragrafo 3 – Garanzia obbligatoria in materia di circolazione – Portata)

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2022/C 198/13

Causa C-723/20: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Galapagos BidCo. S.a.r.l. / DE, in qualità di liquidatore della Galapagos S.A., Hauck Aufhäuser Fund Services S.A., Prime Capital S.A. [Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) 2015/848 – Procedure di insolvenza – Articolo 3, paragrafo 1 – Competenza internazionale – Trasferimento del centro degli interessi principali del debitore in un altro Stato membro dopo la presentazione della domanda di apertura della procedura principale di insolvenza]

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2022/C 198/14

Causa C-726/20: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 24 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Belgio) — CT, Ferme de la Sarte SPRL / Région wallonne [Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune (PAC) – Finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Articolo 17, paragrafo 1, lettera b) – Sostegno agli investimenti riguardanti la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato FUE – Nozione di prodotti agricoli – Nozioni di piante vive e di prodotti della floricoltura – Manto erboso in rotoli per l’allestimento di tetti verdi]

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2022/C 198/15

Causa C-125/21: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 24 marzo 2022 — Commissione europea / Irlanda (Ricorso per inadempimento – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea – Decisione quadro 2008/909/GAI – Mancata adozione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla decisione quadro – Omessa comunicazione alla Commissione europea)

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2022/C 198/16

CausaC-126/21: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 24 marzo 2022 — Commissione europea / Irlanda (Ricorso per inadempimento – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare – Decisione quadro 2009/829/GAI – Mancata adozione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla decisione quadro – Omessa comunicazione alla Commissione europea)

11

2022/C 198/17

Causa C-130/21 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 24 marzo 2022 — Lukáš Wagenknecht / Commissione europea (Impugnazione – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Lotta contro la frode – Quadro finanziario pluriennale – Asserito conflitto di interessi del Primo Ministro della Repubblica Ceca – Richiesta di impedire a quest’ultimo di incontrare il Collegio dei Commissari europei – Richiesta di porre fine ai pagamenti diretti a carico del bilancio dell’Unione a favore di alcuni gruppi agroalimentari – Ricorso per carenza – Asserita inerzia della Commissione europea – Composizione del Tribunale dell’Unione europea – Asserita mancanza di imparzialità – Irricevibilità del ricorso – Presa di posizione – Legittimazione ad agire – Interesse ad agire)

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2022/C 198/18

Causa C-82/20: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 24 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de grande instance de Rodez — Francia) — BNP Paribas Personal Finance SA / AN, CN [Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario espresso in valuta estera (franco svizzero) – Articolo 4, paragrafo 2 – Oggetto principale del contratto – Clausole che espongono il mutuatario a un rischio di cambio – Requisiti d’intelligibilità e di trasparenza – Articolo 3, paragrafo 1 – Significativo squilibrio – Articolo 5 – Formulazione chiara e comprensibile di una clausola contrattuale]

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2022/C 198/19

Causa C-609/21: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione Sezione) del 25 marzo 2022 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — procedimento penale a carico di IP, DD, ZI, SS, HYA (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Articolo 267 TFUE – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47, secondo comma – Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale – Normativa nazionale che prevede la declinazione di competenza del giudice nazionale penale per aver preso posizione sul quadro fattuale della causa nella domanda di pronuncia pregiudiziale pena l’ annullamento della decisione che dovrà essere pronunciata nel merito – Articolo 18 TFUE – Articolo 21, paragrafo 2, della Carta – Articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Obbligo dei giudici nazionali d’informare lo Stato membro cui appartengono di ogni domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte)

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2022/C 198/20

Causa C-659/21: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 30 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Lisboa — Portogallo) — Orbest, SA / CS, QN, OP, e a. [Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Articolo 5, paragrafo 3 – Esonero dall’obbligo di compensazione – Nozione di circostanze eccezionali – Problema tecnico dell’aeromobile, causato dalla collisione di un veicolo per il catering appartenente ad un terzo con detto aeromobile in posizione di parcheggio all’aeroporto]

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2022/C 198/21

Causa C-608/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 29 settembre 2021 — XN / Organo di polizia presso 2 RU SDVR

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2022/C 198/22

Case C-743/21 P: Impugnazione proposta il 2 dicembre 2021 dalla Marina Yachting Brand Management Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 22 settembre 2021, causa T-169/20, Marina Yachting Brand Management / EUIPO — Industries Sportswear

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2022/C 198/23

Case C-744/21 P: Impugnazione proposta il 2 dicembre 2021 dalla Henry Cotton's Brand Management Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 22 settembre 2021, causa T-173/20, Henry Cotton's Brand Management / EUIPO — Industries Sportswear

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2022/C 198/24

Causa C-774/21 P: Impugnazione proposta il 10 dicembre 2021 da NB avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 28 settembre 2021, causa T-648/20, NB/Corte di giustizia dell'Unione europea

16

2022/C 198/25

Causa C-819/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Aachen (Germania) il 22 dicembre 2021 — Staatsanwaltschaft Aachen / M.D.

17

2022/C 198/26

Causa C-831/21 P: Impugnazione proposta il 28 dicembre 2021 da Fachverband Spielhallen eV e LM avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 ottobre 2021, causa T-510/20, Fachverband Spielhallen eV e LM / Commissione

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2022/C 198/27

Causa C-17/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht München (Germania) il 7 gennaio 2022 — HTB Neunte Immobilien Portfolio geschlossene Investment UG & Co. KG / Müller Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

18

2022/C 198/28

Causa C-18/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht München (Germania) il 7 gennaio 2022 — Ökorenta Neue Energien Ökostabil IV geschlossene Investment GmbH & Co. KG / WealthCap Photovoltaik 1 GmbH Co.KG, WealthCap PEIA Komplementär GmbH, WealthCap Investorenbetreuung GmbH

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2022/C 198/29

Causa C-21/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Opolu (Polonia) il 7 gennaio 2022 — OP

20

2022/C 198/30

Causa C-22/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 7 gennaio 2022 — T. S.A. / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

20

2022/C 198/31

Causa C-41/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Erfurt (Germania) il 18 gennaio 2022 — XXX / Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

21

2022/C 198/32

Causa C-43/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 18 gennaio 2022 — Prokurator Generalny

22

2022/C 198/33

Causa C-47/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 21 gennaio 2022 — Apotheke B. / Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG)

23

2022/C 198/34

Causa C-60/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) il 1o febbraio 2022 — UZ / Bundesrepublik Deutschland

24

2022/C 198/35

Causa C-96/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 11 febbraio 2022 — Companhia de Distribuição Integral Logista Portugal, S.A. / Autoridade Tributária e Aduaneira

24

2022/C 198/36

Causa C-98/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Paris (Francia) il 14 febbraio 2022 — Eurelec Trading SCRL / Ministre de l’Économie et des Finances, Scabel SA, Groupement d’Achat des Centres Édouard Leclerc (GALEC), Association des Centres distributeurs Édouard Leclerc (ACDLEC)

25

2022/C 198/37

Causa C-141/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Austria) il 28 febbraio 2022 – TLL The Longevity Labs GmbH / Optimize Health Solutionsmi GmbH e BM

25

2022/C 198/38

Causa C-166/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 25 febbraio 2022 — Hellfire Massy Residents Association / An Bord Pleanála, The Minister for Housing, Heritage and Local Government, Irlanda, The Attorney General

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2022/C 198/39

Causa C-221/22 P: Impugnazione proposta il 28 marzo 2022 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 19 gennaio 2022, causa T-610/19, Deutsche Telekom AG/Commissione europea

28

2022/C 198/40

Causa C-155/21: Ordinanza del presidente della Corte dell’8 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Svea Hovrätt — Svezia) — Repubblica italiana / Athena Investments A/S (già Greentech Energy Systems A/S) e a.

29

 

Tribunale

2022/C 198/41

Cause riunite T-684/19 e T 704/19: Sentenza del Tribunale del 16 marzo 2022 — MEKH e FGSZ / ACER [Energia – Regolamento (UE) 2017/459 – Codice di rete adottato dalla Commissione includente una procedura di capacità incrementale – Decisione dell’ACER che approva la realizzazione di un progetto di capacità incrementale – Eccezione di illegittimità – Incompetenza della Commissione – Articolo 6, paragrafo 11, articolo 7, paragrafo 3, e articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 715/2009]

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2022/C 198/42

Causa T-757/19: Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2021 — HB/BEI (Funzione pubblica – Personale della BEI – Denuncia per molestie psicologiche – Indagine amministrativa – Decisione recante rigetto della denuncia – Decisione recante rigetto della domanda di conciliazione – Diritto di essere ascoltato – Responsabilità)

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2022/C 198/43

Causa T-10/20: Sentenza del Tribunale del 9 marzo 2022 — Italia / Commissione [FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Regime di aiuti per superficie – Rettifiche finanziarie – Articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 12, paragrafi 2 e 6, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 – Nozione di prati permanenti – Articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013 – Organizzazione di produttori e programmi operativi – Articoli 26, 27, 31, 104 e 106 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 – Articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013 – Regolamento delegato (UE) n. 499/2014 – Procedura di aggiudicazione di appalti pubblici – Articolo 24, paragrafo 2, lettera c), e articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 65/2011 – Articolo 48, paragrafo 2, e articolo 51, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 – Rischio di danno finanziario]

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2022/C 198/44

Causa T-113/20: Sentenza del Tribunale del 16 marzo 2022 — BSEF / Commissione [Energia – Direttiva 2009/125/CE – Specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici – Regolamento (UE) 2019/2021 – Divieto dei ritardanti di fiamma alogenati nell’involucro e nel supporto dei display elettronici – Competenza dell’autore dell’atto – Errore manifesto di valutazione – Certezza del diritto – Proporzionalità – Parità di trattamento]

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2022/C 198/45

Causa T-249/20: Sentenza del Tribunale del 16 marzo 2022 — Sabra / Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Errori di valutazione – Criterio dell’imprenditore di spicco che opera in Siria – Presunzione di legame con il regime siriano – Inversione della presunzione)

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2022/C 198/46

Causa T-333/20: Sentenza del Tribunale 2 marzo 2022 — Fidia farmaceutici/EUIPO [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo IALO TSP – Marchio internazionale denominativo anteriore HYALO – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Identificazione di un membro della commissione di ricorso – Articolo 165, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001]

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2022/C 198/47

Causa T-456/20: Sentenza del Tribunale del 9 marzo 2022 — LA / Commissione (Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Bando di concorso generale EPSO/AD/371/19 – Decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso – Criteri per la valutazione dell’esperienza professionale – Conformità al bando di concorso dei criteri utilizzati dalla commissione giudicatrice)

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2022/C 198/48

Causa T-468/20: Sentenza del Tribunale del 16 marzo 2022 — Kühne/Parlamento (Funzione pubblica – Funzionari – Politica di mobilità del personale del Parlamento – Riassegnazione nell’interesse del servizio)

35

2022/C 198/49

Causa T-474/20: Sentenza del Tribunale del 9 marzo 2022 — LD / Commissione (Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Bando di concorso generale EPSO/AD/371/19 – Decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso – Criterio per la valutazione dell’esperienza professionale – Conformità al bando di concorso del criterio utilizzato dalla commissione giudicatrice)

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2022/C 198/50

Causa T-511/20: Sentenza del Tribunale del 9 marzo 2022 — Zardini / Commissione (Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Bando di concorso generale EPSO/AD/371/19 – Decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso – Criterio per la valutazione dell’esperienza professionale – Conformità al bando di concorso del criterio utilizzato dalla commissione giudicatrice)

36

2022/C 198/51

Causa T-556/20: Sentenza del Tribunale del 2 marzo 2022 — D & A Pharma / Commissione e EMA [Medicinali per uso umano – Domanda di autorizzazione all’immissione in commercio condizionata del medicinale Hopveus — sodio oxibato – Decisione di rifiuto della Commissione – Regolamento (CE) n. 726/2004 – Procedura – Comitato per i medicinali per uso umano – Domanda di consultazione di un gruppo scientifico consultivo specifico – Imparzialità dei membri di un comitato di esperti ad hoc – Errori manifesti di valutazione – Parità di trattamento]

36

2022/C 198/52

Causa T-579/20: Sentenza del Tribunale del 2 marzo 2022 — Genekam Biotechnology / Commissione [Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) – Progetto Fibrogelnet – Recupero di un credito – Meccanismo di copertura dei rischi – Credito effettivamente recuperato nel fondo di garanzia – Decisione che stabilisce un obbligo pecuniario costituente titolo esecutivo – Articolo 299 TFUE – Competenza dell’autore dell’atto – Cessazione della partecipazione della ricorrente al progetto – Costi ammissibili – Relazione e obiettivi da perseguire]

37

2022/C 198/53

Causa T-661/20: Sentenza del Tribunale del 23 marzo 2022 — NV / eu-LISA (Funzione pubblica – Agenti temporanei – Personale di eu-LISA – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare – Nota di biasimo – Disposizioni di applicazione riguardanti le indagini amministrative – Eccezione di illegittimità – Articolo 110 dello Statuto – Mancata consultazione del comitato del personale – Diritti della difesa e diritto di essere ascoltato – Articoli 12, 12 bis, 17 e 19 dello Statuto – Errore di valutazione – Principio di buona amministrazione – Articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto – Dovere di sollecitudine – Responsabilità – Danno morale)

38

2022/C 198/54

Causa T-730/20: Sentenza del Tribunale del 23 marzo 2022 — ON/Commissione (Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto – Diniego retroattivo – Ripetizione dell’indebito – Articolo 85 dello Statuto – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni)

38

2022/C 198/55

Causa T-757/20: Sentenza del Tribunale del 23 marzo 2022 — OT / Parlamento (Funzione pubblica – Funzionari – Sanzione disciplinare – Nota di biasimo – Articolo 21 bis dello Statuto – Errore di valutazione)

39

2022/C 198/56

Causa T-766/20: Sentenza del Tribunale del 9 marzo 2022 — PrenzMarien/EUIPO — Molson Coors Brewing Company (UK) (STONES) [Marchio dell’Unione europea – Procedura di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo STONES – Dichiarazione di decadenza parziale – Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 – Uso effettivo nell’Unione – Articolo 19, paragrafo 1, e articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625]

39

2022/C 198/57

Causa T-113/21: Sentenza del Tribunale del 23 marzo 2022 — Team Beverage/EUIPO (Beverage Analytics) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Beverage Analytics – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001]

40

2022/C 198/58

Causa T-132/21: Sentenza del Tribunale del 9 marzo 2022 — Telefónica Germany / EUIPO (LOOP) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo LOOP – Rigetto parziale della domanda di registrazione – Impedimenti alla registrazione assoluti – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 – Caratteristiche oggettive e inerenti alla natura dei prodotti e dei servizi – Rapporto sufficientemente diretto e concreto – Obbligo di motivazione – Articolo 94 del regolamento 2017/1001]

41

2022/C 198/59

Causa T-146/21: Sentenza del Tribunale del 23 marzo 2022 — Vetpharma Animal Health/EUIPO — Deltavit (DELTATIC) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo DELTATIC – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore DELTA – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 – Forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo]

42

2022/C 198/60

Causa T-196/21: Sentenza del Tribunale del 9 marzo 2022 — Lea Nature Services/EUIPO — Debonair Trading Internacional (SO…?) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo SO…? – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Assenza di carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001]

42

2022/C 198/61

Causa T-197/21: Sentenza del Tribunale del 9 marzo 2022 — Lea Nature Services/EUIPO — Debonair Trading Internacional (SO…?) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo SO…? – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Assenza di carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001]]

43

2022/C 198/62

Causa T-204/21: Sentenza del Tribunale del 9 marzo 2022 — Stryker/EUIPO (RUGGED) [Marchio dell’Unione europea – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Marchio denominativo RUGGED – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001] – Competenza della commissione di ricorso – Articolo 71 del regolamento 2017/1001 – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001]

44

2022/C 198/63

Causa T-252/21: Sentenza del Tribunale del 23 marzo 2022 — Hrebenyuk/EUIPO (Forma di un collo alto) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale – Forma di un collo alto – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

44

2022/C 198/64

Causa T-281/21: Sentenza del Tribunale 16 marzo 2022 — Nowhere / EUIPO — Ye (APE TEES) (Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo APE TEES – Marchi nazionali figurativi anteriori non registrati che rappresentano una scimmia – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001] – Regime dell’azione di common law per abuso di denominazione (action for passing off) – Accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom)

45

2022/C 198/65

Causa T-314/21: Sentenza del Tribunale del 16 marzo 2022 — TA/Parlamento (Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione in sede di rapporto informativo – Rapporto informativo 2019 – Fissazione di obiettivi – Norme interne relative alla valutazione – Errore manifesto di valutazione)

45

2022/C 198/66

Causa T-315/21: Sentenza del Tribunale del 16 marzo 2022 — Laboratorios Ern / EUIPO — Nordesta (APIAL) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo APIAL – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore APIRETAL – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Assenza di pregiudizio alla notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 – Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale]

46

2022/C 198/67

Causa T-465/21: Sentenza del Tribunale del 23 marzo 2022 — Ionfarma/EUIPO — LG Electronics (AION) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo AION – Marchi nazionali figurativo anteriore ION e denominativo anteriore IONFARMA – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di somiglianza tra i prodotti – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

46

2022/C 198/68

Causa T-338/20: Ordinanza del Tribunale del 4 marzo 2022 — KI/eu-LISA («Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Riorganizzazione interna dei servizi dell’eu-LISA – Occupazione dei posti di lavoro mediante riassegnazione – Interesse del servizio – Corrispondenza tra il grado e il posto – Assenza di atto che arreca pregiudizio – Irricevibilità)

47

2022/C 198/69

Causa T-727/20: Ordinanza del Tribunale del 9 marzo 2022 — Kirimova/EUIPO (Ricorso di annullamento – Rappresentanza da parte di un avvocato non avente la qualità di terzo indipendente nei confronti del ricorrente – Irricevibilità)

48

2022/C 198/70

Causa T-114/21: Ordinanza del Tribunale del 15 marzo 2022 — Growth Finance Plus/EUIPO (doglover) (Marchio dell’Unione europea – Revoca della decisione impugnata – Cessazione della materia del contendere – Non luogo a statuire)

48

2022/C 198/71

Causa T-115/21: Ordinanza del Tribunale del 15 marzo 2022 — Growth Finance Plus/EUIPO (catlover) (Marchio dell’Unione europea – Revoca della decisione impugnata – Cessazione della materia del contendere – Non luogo a statuire)

49

2022/C 198/72

Causa T-220/21: Ordinanza del Tribunale del 15 marzo 2022 — Thomas Henry/EUIPO (Spicy Ginger) (Marchio dell’Unione europea – Revoca della decisione impugnata – Cessazione della materia del contendere – Non luogo a statuire)

49

2022/C 198/73

Causa T-382/21: Ordinanza del Tribunale del 7 marzo 2022 — the airscreen company/EUIPO — Moviescreens Rental (airscreen) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo airscreen – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore AIRSCREEN – Articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] – Ricorso manifestamente infondato in diritto]

50

2022/C 198/74

Causa T-632/21: Ordinanza del Tribunale del 1o marzo 2022 — Agreiter e a. / Commissione [Ricorso di annullamento – Medicinali per uso umano – Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata del medicinale per uso umano Spikevax – Vaccino a mRNA contro COVID-19 (modificato a livello dei nucleosidi) – Carenza di interesse ad agire – Mancanza di incidenza diretta – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità]

50

2022/C 198/75

Causa T-135/22: Ricorso proposto l’11 marzo 2022 — Deckers Outdoor / EUIPO — Chunxian (TULEUGG)

51

2022/C 198/76

Causa T-136/22: Ricorso proposto il 10 marzo 2022 — Hamoudi / Frontex

52

2022/C 198/77

Causa T-137/22: Ricorso proposto il 14 marzo 2022 — Paesi Bassi/Commissione

53

2022/C 198/78

Causa T-138/22: Ricorso proposto il 15 marzo 2022 — HCP / EUIPO — Timm Health Care (PYLOMED)

53

2022/C 198/79

Causa T-142/22: Ricorso proposto il 15 marzo 2022 — Landesbank Baden-Württemberg/CRU

54

2022/C 198/80

Causa T-145/22: Ricorso proposto il 17 marzo 2022 — CEDC International / EUIPO — Underberg (Forma di un filo d’erba in una bottiglia)

56

2022/C 198/81

Causa T-146/22: Ricorso proposto il 16 marzo 2022 — Ryanair / Commissione

56

2022/C 198/82

Causa T-147/22: Ricorso proposto il 18 marzo 2022 — Pinar Kuruyemiş Gida Ve Ihtiyaç Maddeleri Sanayi Ticaret / EUIPO — Yadex International (pinar KURUYEMIŞ)

57

2022/C 198/83

Causa T-148/22: Ricorso proposto il 18 marzo 2022 — Pinar Kuruyemiş Gida Ve Ihtiyaç Maddeleri Sanayi Ticaret / EUIPO — Yadex International (pinar KURUYEMIŞ)

58

2022/C 198/84

Causa T-150/22: Ricorso proposto il 21 marzo 2022 — Lilly Drogerie / EUIPO — Lillydoo (LILLYDOO kids)

59

2022/C 198/85

Causa T-151/22: Ricorso proposto il 18 marzo 2022 — General Wire Spring / EUIPO (GENERAL PIPE CLEANERS)

59

2022/C 198/86

Causa T-153/22: Ricorso proposto il 21 marzo 2022 — Volkswagen / EUIPO — XTG (XTG)

60

2022/C 198/87

Causa T-154/22: Ricorso proposto il 21 marzo 2022 — Volkswagen / EUIPO — XTG (XTG)

61

2022/C 198/88

Causa T-155/22: Ricorso proposto il 16 marzo 2022 — Korporaciya Masternet / EUIPO — Stayer Ibérica (STAYER)

61

2022/C 198/89

Causa T-159/22: Ricorso proposto il 23 marzo 2022 — Sanetview / EUIPO — 2boca2catering (Las Cebras)

62

2022/C 198/90

Causa T-161/22: Ricorso proposto il 25 marzo 2022 — Ortega Montero/Parlamento

62

2022/C 198/91

Causa T-162/22: Ricorso proposto il 24 marzo 2022 — OQ/Commissione

63

2022/C 198/92

Causa T-165/22: Ricorso proposto il 29 marzo 2022 — Saure/Commissione

64

2022/C 198/93

Causa T-400/20: Ordinanza del Tribunale del 7 marzo 2022 — El Corte Inglés / EUIPO — Rudolf Böckenholt (LLOYD’S)

65

2022/C 198/94

Causa T-740/21: Ordinanza del Tribunale del 17 marzo 2022 — Alcogroup e Alcodis/Commissione

65


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2022/C 198/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 191 del 10.5.2022

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 171 del 25.4.2022

GU C 165 del 19.4.2022

GU C 158 dell’11.4.2022

GU C 148 del 4.4.2022

GU C 138 del 28.3.2022

GU C 128 del 21.3.2022

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/2


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 marzo 2022 — PJ/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Erdmann & Rossi GmbH (C-529/18 P), PC/PJ, Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), Erdmann & Rossi GmbH (C-531/18 P)

(Cause riunite C-529/18 P e C-531/18 P) (1)

(Impugnazione - Principi del diritto dell’Unione - Articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea - Rappresentanza delle parti nei ricorsi diretti dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione - Avvocato avente la qualità di terzo rispetto alla parte ricorrente - Requisito di indipendenza - Avvocato che esercita in qualità di collaboratore in uno studio legale - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)

(2022/C 198/02)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

(Causa C-529/18 P)

Ricorrente: PJ (rappresentanti: J. Lipinsky e C. von Donat, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: D. Botis e A. Söder, agenti), Erdmann & Rossi GmbH (rappresentanti: H. Kunz-Hallstein e R. Kunz-Hallstein, Rechtsanwälte)

(Causa C-531/18 P)

Ricorrente: PC (rappresentanti: J. Lipinsky e C. von Donat, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: PJ (rappresentanti: J. Lipinsky e C. von Donat, Rechtsanwälte), Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: D. Botis e A. Söder, agenti), Erdmann & Rossi GmbH (rappresentanti: H. Kunz-Hallstein e R. Kunz-Hallstein, Rechtsanwälte)

Dispositivo

1)

Le impugnazioni sono respinte.

2)

PJ è condannato alle spese nella causa C-529/18 P afferenti sia alla presente impugnazione che al procedimento dinanzi al Tribunale.

3)

PC è condannata alle spese nella causa C-531/18 P afferenti sia alla presente impugnazione che al procedimento dinanzi al Tribunale.


(1)  GU C 103 del 30.3.2020.


16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — M.F. / J.M.

(Causa C-508/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 267 TFUE - Necessità dell’interpretazione richiesta affinché il giudice del rinvio possa pronunciare la sua sentenza - Nozione - Procedimento disciplinare avviato nei confronti di un giudice di un organo giurisdizionale ordinario - Designazione dell’organo giurisdizionale disciplinare competente a conoscere di tale procedimento da parte del presidente della Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) - Azione civile di accertamento dell’inesistenza di un rapporto di servizio tra il presidente di tale Sezione disciplinare e la Corte suprema - Incompetenza del giudice del rinvio a sindacare la validità della nomina di un giudice della Corte suprema e irricevibilità di una siffatta azione in base al diritto nazionale - Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale)

(2022/C 198/03)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: M.F.

Resistente: J.M.

Con l’intervento di: Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) [Corte suprema (Sezione per il lavoro e la previdenza sociale), Polonia] è irricevibile.


(1)  GU C 337 del 7.10.2019.


16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — bpost SA / Autorité belge de la concurrence

(Causa C-117/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Servizi postali - Sistema di tariffazione adottato da un fornitore di servizio universale - Ammenda inflitta da un’autorità nazionale di regolamentazione del settore postale - Ammenda inflitta da un’autorità nazionale garante della concorrenza - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 50 - Principio del ne bis in idem - Esistenza di una stessa infrazione - Articolo 52, paragrafo 1 - Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem - Cumulo di procedimenti e di sanzioni - Presupposti - Perseguimento di un obiettivo d’interesse generale - Proporzionalità)

(2022/C 198/04)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: bpost SA

Convenuta: Autorité belge de la concurrence

con l’intervento di: Publimail SA, Commissione europea

Dispositivo

L’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letto in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 1, di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che una persona giuridica sia sanzionata con un’ammenda per aver commesso un’infrazione al diritto della concorrenza dell’Unione, quando, per gli stessi fatti, tale persona sia già stata oggetto di una decisione definitiva all’esito di un procedimento relativo a un’infrazione a una normativa settoriale avente ad oggetto la liberalizzazione del mercato interessato, a condizione che esistano norme chiare e precise che consentano di prevedere quali atti e quali omissioni possano costituire l’oggetto di un cumulo di procedimenti e di sanzioni così come il coordinamento tra le due autorità competenti, che i due procedimenti siano stati condotti in modo sufficientemente coordinato in un intervallo di tempo ravvicinato e che l’insieme delle sanzioni imposte corrisponda alla gravità delle infrazioni commesse.


(1)  GU C 161 dell’11.5.2020.


16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Bundeswettbewerbsbehörde / Nordzucker AG, Südzucker AG, Agrana Zucker GmbH

(Causa C-151/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Articolo 101 TFUE - Intesa perseguita da due autorità nazionali garanti della concorrenza - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 50 - Principio del ne bis in idem - Esistenza di una stessa infrazione - Articolo 52, paragrafo 1 - Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem - Presupposti - Perseguimento di un obiettivo d’interesse generale - Proporzionalità)

(2022/C 198/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Bundeswettbewerbsbehörde

Convenute: Nordzucker AG, Südzucker AG, Agrana Zucker GmbH

Dispositivo

1)

L’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un’impresa sia perseguita, dall’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro, e le sia inflitta, se del caso, un’ammenda per un’infrazione all’articolo 101 TFUE e alle corrispondenti disposizioni del diritto nazionale in materia di concorrenza, a causa di un comportamento che ha avuto un oggetto o un effetto anticoncorrenziale sul territorio di tale Stato membro, quando tale comportamento sia già stato menzionato, da un’autorità garante della concorrenza di un altro Stato membro, in una decisione definitiva adottata da quest’ultima, nei confronti di tale impresa, al termine di un procedimento di infrazione all’articolo 101 TFUE e alle corrispondenti disposizioni del diritto in materia di concorrenza di tale altro Stato membro, purché tale decisione non sia fondata sulla constatazione di un oggetto o di un effetto anticoncorrenziale nel territorio del primo Stato membro.

2)

L’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che un procedimento di attuazione del diritto in materia di concorrenza, in cui, a causa della partecipazione della parte interessata al programma nazionale di clemenza, può soltanto essere accertata la sua infrazione a tale diritto, è idoneo a essere soggetto al principio del ne bis in idem.


(1)  GU C 209 del 22.6.2020.


16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Midden-Nederland — Paesi Bassi) — X, Z/Autoriteit Persoonsgegevens

(Causa C-245/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Competenza dell’autorità di controllo - Articolo 55, paragrafo 3 - Operazioni di trattamento effettuate dalle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali - Nozione - Documenti di un procedimento giurisdizionale, messi a disposizione di un giornalista, contenenti dati personali)

(2022/C 198/06)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Midden-Nederland

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: X, Z

Convenuta: Autoriteit Persoonsgegevens

Dispositivo

L’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che il fatto che un organo giurisdizionale metta temporaneamente a disposizione dei giornalisti documenti di un procedimento giurisdizionale, contenenti dati personali, al fine di consentire loro di riferire in modo più completo sullo svolgimento di tale procedimento rientra nell’esercizio, da parte di tale organo giurisdizionale, delle sue «funzioni giurisdizionali», ai sensi di tale disposizione.


(1)  GU C 297 del 7.9.2020.


16.5.2022   

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C 198/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Wien — Austria) — Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH / Strato AG

(Causa C-433/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione - Direttiva 2001/29/CE - Articolo 2 - Riproduzione - Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) - Eccezione per copia privata - Nozione di «qualsiasi supporto» - Server di proprietà di terzi messi a disposizione di persone fisiche per uso privato - Equo compenso - Normativa nazionale che non assoggetta i fornitori di servizi di nuvola informatica al compenso per copia privata)

(2022/C 198/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Wien

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH

Convenuta: Strato AG

Dispositivo

1)

L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che l’espressione «riproduzioni su qualsiasi supporto», di cui a tale disposizione, comprende la realizzazione, a fini privati, di copie di salvataggio di opere protette dal diritto d’autore su un server nel quale il fornitore di un servizio di nuvola informatica ha messo a disposizione di un utente uno spazio di memorizzazione.

2)

L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che ha recepito l’eccezione prevista da tale disposizione, che non assoggetti i fornitori di servizi di memorizzazione nell’ambito di servizi di nuvola informatica al pagamento di un equo compenso, per la realizzazione senza autorizzazione di copie di salvataggio di opere protette dal diritto d’autore da parte di persone fisiche, utilizzatrici di tali servizi, per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali, a condizione che tale normativa preveda il versamento di un equo compenso a favore dei titolari dei diritti.


(1)  GU C 414 del 30.11.2020.


16.5.2022   

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C 198/6


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — Somogy Megyei Kormányhivatal/Upfield Hungary Kft.

(Causa C-533/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Regolamento (UE) n. 1169/2011 - Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori - Etichettatura - Indicazioni obbligatorie - Elenco degli ingredienti - Denominazione specifica di tali ingredienti - Aggiunta di una vitamina a un alimento - Obbligo di indicare la denominazione specifica di tale vitamina - Insussistenza di un obbligo di indicare la formula vitaminica utilizzata)

(2022/C 198/08)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Somogy Megyei Kormányhivatal

Convenuta: Upfield Hungary Kft.

Dispositivo

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, deve essere interpretato, tenuto conto in particolare del suo articolo 18, paragrafo 2, nel senso che, nell’ipotesi in cui una vitamina sia stata aggiunta a un alimento, l’elenco degli ingredienti di tale alimento non deve comprendere, oltre alla denominazione di tale vitamina, l’indicazione della formula vitaminica che è stata utilizzata.


(1)  GU C 28 del 25.1.2021.


16.5.2022   

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C 198/7


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 marzo 2022 — Hermann Albers eK / Commissione europea, Repubblica federale di Germania, Land Niedersachsen (Germania)

(Causa C-656/20 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Nozione di «aiuto» - Trasporto pubblico di viaggiatori - Compensazione di costi inerenti ad obblighi di servizio pubblico - Trasferimento di risorse finanziarie tra amministrazioni pubbliche - Obbligo per le autorità municipali organizzatrici dei trasporti di garantire tariffe ridotte per studenti e apprendisti - Insussistenza di un vantaggio concesso dallo Stato a un’impresa - Obbligo di notifica)

(2022/C 198/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hermann Albers eK (rappresentante: S. Roling, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Tomat e K. Blanck, agenti), Repubblica federale di Germania, Land Niedersachsen (Germania) (rappresentanti: S. Barth e H. Gading, Rechtsanwältinnen)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Hermann Albers eK è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Land Niedersachsen (Germania) sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 44 dell’8.02.2021


16.5.2022   

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C 198/7


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 marzo 2022 — Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen eV (GVN) / Commissione europea, Repubblica federale di Germania, Land Niedersachsen (Germania)

(Causa C-666/20 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Nozione di «aiuto» - Trasporto pubblico di viaggiatori - Compensazione di costi inerenti ad obblighi di servizio pubblico - Trasferimento di risorse finanziarie tra amministrazioni pubbliche - Obbligo per le autorità municipali organizzatrici dei trasporti di garantire tariffe ridotte per studenti e apprendisti - Insussistenza di un vantaggio concesso dallo Stato a un’impresa - Nozione di «impresa»)

(2022/C 198/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen eV (GVN) (rappresentante: C. Antweiler, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Tomat e K. Blanck, agenti), Repubblica federale di Germania, Land Niedersachsen (Germania) (rappresentanti: S. Barth e H. Gading, Rechtsanwältinnen)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen eV (GVN) è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Land Niedersachsen (Germania) sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 44 dell’8.2.2021.


16.5.2022   

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C 198/8


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 24 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — W.G. / Dyrektor Izby Skarbowej w L.

(Causa C-697/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 9 - Soggetto passivo - Articoli 295 e 296 - Regime forfettario dei produttori agricoli - Coniugi che esercitano un’attività agricola utilizzando beni facenti parte della comunione coniugale - Possibilità per tali coniugi di essere considerati soggetti passivi distinti ai fini dell’IVA - Opzione esercitata da uno dei coniugi di rinunciare allo status di agricoltore forfettario e di applicare alla propria attività il regime normale dell’IVA - Perdita dello status di agricoltore forfettario da parte dell’altro coniuge)

(2022/C 198/11)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: W.G.

Resistente: Dyrektor Izby Skarbowej w L.

Dispositivo

Gli articoli 9, 295 e 296 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati come segue:

essi ostano alla prassi di uno Stato membro che esclude che i coniugi i quali esercitino un’attività agricola nell’ambito di una stessa azienda, utilizzando beni facenti parte della comunione coniugale, possano essere considerati soggetti passivi distinti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), nel caso in cui ciascuno di tali coniugi eserciti un’attività economica in modo indipendente;

essi non ostano a che, in circostanze in cui i coniugi esercitano tale attività agricola nel regime forfettario dei produttori, l’opzione adottata da uno dei coniugi di applicare alla propria attività il regime normale dell’IVA comporti la perdita dello status di agricoltore forfettario da parte dell’altro coniuge, quando, in seguito all’esame della situazione concreta, tale effetto si rivela necessario per contrastare rischi di abusi e di evasione fiscale che non possono essere esclusi mediante la produzione, da parte dei coniugi, di elementi di prova adeguati, o quando l’esercizio da parte di tali coniugi di detta attività, in modo indipendente e per ciascun coniuge nell’ambito del regime normale dell’IVA, non crea difficoltà amministrative rispetto alla situazione in cui coesistono due status differenti in capo a detti coniugi.


(1)  GU C 182 del 10.5.2021.


16.5.2022   

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C 198/9


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 24 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblia ceca) — Generální ředitelství cel / TanQuid Polska sp. z o.o.

(Causa C-711/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Diritti di accisa - Direttiva 92/12/CE - Articolo 4 - Circolazione dei prodotti in regime sospensivo dei diritti di accisa - Presupposti - Articoli 6 e 20 - Immissione in consumo di prodotti - Falsificazione del documento amministrativo di accompagnamento - Irregolarità o infrazione commessa nel corso della circolazione di prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo dei diritti - Svincolo irregolare di prodotti da un regime sospensivo - Destinatario che non ha conoscenza della circolazione - Frode commessa da un terzo - Articolo 13, lettera a), e articolo 15, paragrafo 3 - Garanzia obbligatoria in materia di circolazione - Portata)

(2022/C 198/12)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Generální ředitelství cel

Convenuta: TanQuid Polska sp. z o.o.

Dispositivo

La direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, come modificata dalla direttiva 94/74/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, deve essere interpretata nel senso che una spedizione, da parte di un depositario autorizzato, di prodotti sottoposti ad accisa, muniti di un documento di accompagnamento e di una garanzia obbligatoria, costituisce una circolazione dei prodotti in regime sospensivo dei diritti di accisa, ai sensi dell’articolo 4, lettera c), della stessa, nonostante il fatto che, a causa di un comportamento fraudolento di terzi, il destinatario indicato in tale documento di accompagnamento e in tale garanzia non sia a conoscenza del fatto che gli sono spediti tali prodotti, fintantoché tale fatto o un’altra irregolarità o infrazione non siano stati accertati dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.

La circostanza che la garanzia obbligatoria costituita dal depositario autorizzato ai fini di tale spedizione precisi il nome del destinatario autorizzato, ma non la sua qualità di operatore registrato, non incide sulla regolarità di tale circolazione.


(1)  GU C 88 del 15.3.2021.


16.5.2022   

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C 198/9


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Galapagos BidCo. S.a.r.l. / DE, in qualità di liquidatore della Galapagos S.A., Hauck Aufhäuser Fund Services S.A., Prime Capital S.A.

(Causa C-723/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) 2015/848 - Procedure di insolvenza - Articolo 3, paragrafo 1 - Competenza internazionale - Trasferimento del centro degli interessi principali del debitore in un altro Stato membro dopo la presentazione della domanda di apertura della procedura principale di insolvenza)

(2022/C 198/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Galapagos BidCo. S.a.r.l.

Resistenti: DE, in qualità di liquidatore della Galapagos S.A., Hauck Aufhäuser Fund Services S.A., Prime Capital S.A.

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato membro investito di una domanda di apertura di una procedura di insolvenza principale conserva una competenza esclusiva ad aprire una siffatta procedura qualora il centro degli interessi principali del debitore sia trasferito in un altro Stato membro dopo la presentazione di tale domanda, ma prima che detto giudice si sia pronunciato su quest’ultima. Di conseguenza, e nei limiti in cui tale regolamento rimanga applicabile a detta domanda, il giudice di un altro Stato membro successivamente investito di una domanda presentata agli stessi fini non può, in linea di principio, dichiararsi competente ad aprire una procedura di insolvenza principale finché il primo giudice non si sia pronunciato e abbia declinato la propria competenza.


(1)  GU C 128 del 12.4.2021.


16.5.2022   

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C 198/10


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 24 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Belgio) — CT, Ferme de la Sarte SPRL / Région wallonne

(Causa C-726/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica agricola comune (PAC) - Finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Articolo 17, paragrafo 1, lettera b) - Sostegno agli investimenti riguardanti la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato FUE - Nozione di «prodotti agricoli» - Nozioni di «piante vive» e di «prodotti della floricoltura» - Manto erboso in rotoli per l’allestimento di tetti verdi)

(2022/C 198/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: CT, Ferme de la Sarte SPRL

Convenuta: Région wallonne

Dispositivo

L’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato [FUE]», ivi contenuta, comprende le piante utilizzate per l’allestimento di tetti verdi, come il manto erboso in rotoli, cosicché gli investimenti materiali che le riguardano possono beneficiare di un sostegno a titolo della misura di sostegno allo sviluppo rurale prevista da tale disposizione.


(1)  GU C 79 dell’8.3.2021.


16.5.2022   

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C 198/11


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 24 marzo 2022 — Commissione europea / Irlanda

(Causa C-125/21) (1)

(Ricorso per inadempimento - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea - Decisione quadro 2008/909/GAI - Mancata adozione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla decisione quadro - Omessa comunicazione alla Commissione europea)

(2022/C 198/15)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Tomkin e S. Grünheid, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentanti: M. Browne, M. Lane e J. Quaney, agenti, assistiti da M. Gray, SC)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, e non avendo comunicato alla Commissione europea il testo di tali disposizioni, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 29, paragrafi 1 e 2, di tale decisione quadro.

2)

L’Irlanda è condannata alle spese.


(1)  GU C 148 del 26/4/2021.


16.5.2022   

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C 198/11


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 24 marzo 2022 — Commissione europea / Irlanda

(CausaC-126/21) (1)

(Ricorso per inadempimento - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare - Decisione quadro 2009/829/GAI - Mancata adozione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla decisione quadro - Omessa comunicazione alla Commissione europea)

(2022/C 198/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Tomkin e S. Grünheid, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentanti: M. Browne, M. Lane e J. Quaney, agenti, assistiti da M. Gray, SC)

Dispositivo

1)

Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare, e non avendo comunicato alla Commissione europea il testo di tali disposizioni, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 27 di tale decisione quadro.

2)

L’Irlanda è condannata alle spese.


(1)  GU C 148 del 26/4/2021.


16.5.2022   

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C 198/12


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 24 marzo 2022 — Lukáš Wagenknecht / Commissione europea

(Causa C-130/21 P) (1)

(Impugnazione - Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea - Lotta contro la frode - Quadro finanziario pluriennale - Asserito conflitto di interessi del Primo Ministro della Repubblica Ceca - Richiesta di impedire a quest’ultimo di incontrare il Collegio dei Commissari europei - Richiesta di porre fine ai pagamenti diretti a carico del bilancio dell’Unione a favore di alcuni gruppi agroalimentari - Ricorso per carenza - Asserita inerzia della Commissione europea - Composizione del Tribunale dell’Unione europea - Asserita mancanza di imparzialità - Irricevibilità del ricorso - Presa di posizione - Legittimazione ad agire - Interesse ad agire)

(2022/C 198/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lukáš Wagenknecht (rappresentante: A. Koller, advokátka)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher e M. Salyková, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Lukaš Wagenknecht è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 182 del 10.5.2021.


16.5.2022   

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C 198/12


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 24 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de grande instance de Rodez — Francia) — BNP Paribas Personal Finance SA / AN, CN

(Causa C-82/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Contratto di mutuo ipotecario espresso in valuta estera (franco svizzero) - Articolo 4, paragrafo 2 - Oggetto principale del contratto - Clausole che espongono il mutuatario a un rischio di cambio - Requisiti d’intelligibilità e di trasparenza - Articolo 3, paragrafo 1 - Significativo squilibrio - Articolo 5 - Formulazione chiara e comprensibile di una clausola contrattuale)

(2022/C 198/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de grande instance de Rodez (Tribunale di primo grado di Rodez, Francia)

Parti nel procedimento principale

Attrice: BNP Paribas Personal Finance SA

Convenuti: AN, CN

con l’intervento di: Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc

Dispositivo

1)

L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il requisito di trasparenza delle clausole di tale contratto, che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l’euro sia la moneta di pagamento e che hanno l’effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, è soddisfatto quando il professionista ha fornito al consumatore informazioni sufficienti ed esatte che consentano a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo finanziario in questione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell’intera durata di detto contratto.

2)

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che le clausole di un contratto di mutuo, che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l’euro sia la moneta di pagamento e che hanno l’effetto di far gravare il rischio di cambio, senza previsione di un limite massimo, sul mutuatario, sono tali da determinare un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da detto contratto, a danno del consumatore, dal momento che il professionista non poteva ragionevolmente aspettarsi, rispettando il requisito di trasparenza nei confronti del consumatore, che quest’ultimo accettasse un rischio sproporzionato di cambio che risulta da siffatte clausole, laddove la sola constatazione, se del caso, dell’assenza di buona fede del professionista non è sufficiente per caratterizzare un simile squilibrio.


(1)  Data di deposito: 14.02.2020.


16.5.2022   

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C 198/13


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione Sezione) del 25 marzo 2022 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — procedimento penale a carico di IP, DD, ZI, SS, HYA

(Causa C-609/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Articolo 267 TFUE - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47, secondo comma - Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte - Contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale - Normativa nazionale che prevede la declinazione di competenza del giudice nazionale penale per aver preso posizione sul quadro fattuale della causa nella domanda di pronuncia pregiudiziale pena l’ annullamento della decisione che dovrà essere pronunciata nel merito - Articolo 18 TFUE - Articolo 21, paragrafo 2, della Carta - Articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea - Obbligo dei giudici nazionali d’informare lo Stato membro cui appartengono di ogni domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte)

(2022/C 198/19)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Parti nel procedimento penale principale

IP, DD, ZI, SS, HYA

Dispositivo

1)

L’articolo 267 TFUE e l’articolo 94, primo comma, lettera a), del regolamento di procedura della Corte, letti alla luce dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una norma nazionale che impone ai giudici che decidono in materia penale, qualora si pronuncino su fatti nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, di declinare la propria competenza pena l’annullamento della decisione che dovrà essere pronunciata nel merito. Una siffatta norma deve essere disapplicata da tali giudici nonché da ogni organo abilitato ad applicarla.

2)

L’articolo 18 TFUE, l’articolo 21, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali nonché l’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa di uno Stato membro che impone a un giudice che sottopone alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale di trasmettere una copia di tale domanda all’autorità incaricata di garantire la rappresentanza di tale Stato membro dinanzi alla Corte.


(1)  Data di deposito: 28.9.2021.


16.5.2022   

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C 198/14


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 30 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Lisboa — Portogallo) — Orbest, SA / CS, QN, OP, e a.

(Causa C-659/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato - Articolo 5, paragrafo 3 - Esonero dall’obbligo di compensazione - Nozione di «circostanze eccezionali» - Problema tecnico dell’aeromobile, causato dalla collisione di un veicolo per il catering appartenente ad un terzo con detto aeromobile in posizione di parcheggio all’aeroporto)

(2022/C 198/20)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal da Relação de Lisboa

Parti nel procedimento principale

Appellante: Orbest, SA

Appellati: CS, QN, OP, e a.

Dispositivo

L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che il problema tecnico di un aeromobile, causato dalla collisione di un veicolo per il catering appartenente ad un terzo con detto aeromobile in posizione di parcheggio all’aeroporto, è tale da rientrare nella nozione di «circostanze eccezionali», ai sensi della menzionata disposizione.


(1)  Data di deposito: 2.11.2021.


16.5.2022   

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C 198/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 29 settembre 2021 — XN / Organo di polizia presso 2 RU SDVR

(Causa C-608/21)

(2022/C 198/21)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti

Ricorrente: XN

Convenuto: Organo di polizia presso 2 RU SDVR

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 8, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1), debba essere interpretato nel senso che osta a una disciplina nazionale la quale, sulla base della giurisprudenza consolidata, è applicata nello Stato membro dell’Unione interessato in linea con un’interpretazione correttiva ed ammette che le informazioni sui motivi dell’arresto di un indagato, comprese quelle sul reato di cui questi è sospettato, siano contenute non già nel provvedimento scritto di trattenimento, ma in altri documenti accompagnatori (anteriori o successivi) che non vengono consegnati immediatamente e di cui detta persona può venire a conoscenza successivamente nel quadro di un’eventuale impugnazione in sede giudiziale della legittimità della detenzione.

2)

Se l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1) debba essere interpretato nel senso che le informazioni sul reato di cui la persona sottoposta ad arresto è sospettata devono contenere indicazioni circa la data, il luogo e le modalità di commissione del reato, il concreto coinvolgimento della persona e la conseguente qualificazione giuridica del reato al fine di garantire l’esercizio effettivo dei diritti della difesa.


(1)  GU 2012, L 142, pag. 1.


16.5.2022   

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C 198/15


Impugnazione proposta il 2 dicembre 2021 dalla Marina Yachting Brand Management Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 22 settembre 2021, causa T-169/20, Marina Yachting Brand Management / EUIPO — Industries Sportswear

(Case C-743/21 P)

(2022/C 198/22)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Marina Yachting Brand Management Co. Ltd (rappresentanti: A. von Mühlendahl, C. Eckhartt, P. Böhner, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Industries Sportswear Co. Srl

Con ordinanza del 31 marzo 2022, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e che la Marina Yachting Brand Management Co. Ltd sopporterà le proprie spese.


16.5.2022   

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C 198/16


Impugnazione proposta il 2 dicembre 2021 dalla Henry Cotton's Brand Management Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 22 settembre 2021, causa T-173/20, Henry Cotton's Brand Management / EUIPO — Industries Sportswear

(Case C-744/21 P)

(2022/C 198/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Henry Cotton's Brand Management Co. Ltd (rappresentanti: A. von Mühlendahl, C. Eckhartt, P. Böhner, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Industries Sportswear Co. Srl

Con ordinanza del 31 marzo 2022, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e che la Henry Cotton's Brand Management Co. Ltd sopporterà le proprie spese.


16.5.2022   

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C 198/16


Impugnazione proposta il 10 dicembre 2021 da NB avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 28 settembre 2021, causa T-648/20, NB/Corte di giustizia dell'Unione europea

(Causa C-774/21 P)

(2022/C 198/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: NB (rappresentanti: J.-N. Louis, avocat, N. Maes, avocate)

Altra parte nel procedimento: Corte di giustizia dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare l’ordinanza impugnata;

Statuendo ex novo,

annullare la decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea di non nominarla al grado AST10 per l’esercizio di nomina-promozione/«reinquadramento» 2014-2018;

condannare, in ogni caso, la convenuta alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente invoca l’errore manifesto di valutazione nel decidere che il ricorso fosse irricevibile.

La ricorrente fa valere inoltre l’illegittimità della procedura adottata dall’Istituzione per dare attuazione alla riforma dello Statuto del 2014 riguardo alla nomina/promozione dal grado AST9 al grado AST10.


16.5.2022   

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C 198/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Aachen (Germania) il 22 dicembre 2021 — Staatsanwaltschaft Aachen / M.D.

(Causa C-819/21)

(2022/C 198/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Aachen

Parti

Richiedente: Staatsanwaltschaft Aachen

Altra parte: M.D.

Questioni pregiudiziali

1.

Se il giudice dello Stato membro di esecuzione chiamato a dichiarare l’esecutività della sentenza di un altro Stato membro possa, sulla base dell’articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro 2008/909/GAI (1) del Consiglio, del 27 novembre 2008, in combinato disposto con l’articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, rifiutare il riconoscimento di tale sentenza e l’esecuzione della pena con essa irrogata, ai sensi dell’articolo 8 di detta decisione quadro, qualora sussistano indizi che le condizioni presenti in tale Stato membro al momento della pronuncia della sentenza da eseguire o delle successive decisioni connesse fossero incompatibili con il diritto fondamentale a un processo equo, poiché in tale Stato membro il sistema giudiziario stesso non era più conforme al principio dello Stato di diritto sancito dall’articolo 2 TUE.

2.

Se il giudice dello Stato membro di esecuzione chiamato a dichiarare l’esecutività della sentenza di un altro Stato membro possa, sulla base dell’articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro [2008/909], in combinato disposto con il principio dello Stato di diritto sancito dall’articolo 2 TUE, rifiutare il riconoscimento di tale sentenza e l’esecuzione della pena con essa irrogata, ai sensi dell’articolo 8 di detta decisione quadro, qualora sussistano indizi che il sistema giudiziario di tale Stato membro, al momento della decisione sulla dichiarazione di esecutività, non è più conforme al principio dello Stato di diritto sancito dall’articolo 2 TUE.

3.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se, prima di rifiutare il riconoscimento di una sentenza di un giudice di un altro Stato membro e l’esecuzione della pena con essa irrogata, facendo riferimento all’articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro [2008/909], in combinato disposto con l’articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in ragione della sussistenza di indizi che le condizioni presenti in tale Stato membro fossero incompatibili con il diritto fondamentale a un processo equo, poiché in tale Stato membro il sistema giudiziario stesso non era più conforme al principio dello Stato di diritto, occorra verificare, in una seconda fase, se tali condizioni incompatibili abbiano avuto ripercussioni concrete sul procedimento in questione ai danni della persona condannata.

4.

In caso di risposta alle questioni prima e/o seconda nel senso che non spetta ai giudici nazionali, bensì alla Corte di giustizia dell’Unione europea, decidere se le condizioni presenti in uno Stato membro siano incompatibili con il diritto fondamentale a un processo equo, poiché in detto Stato membro il sistema giudiziario stesso non è più conforme allo Stato di diritto:

se il sistema giudiziario nella Repubblica di Polonia fosse conforme al principio dello Stato di diritto sancito dall’articolo 2 TUE alla data del 7 agosto 2018 e/o del 16 luglio 2019 o se lo sia attualmente.


(1)  Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27).


16.5.2022   

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C 198/18


Impugnazione proposta il 28 dicembre 2021 da Fachverband Spielhallen eV e LM avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 ottobre 2021, causa T-510/20, Fachverband Spielhallen eV e LM / Commissione

(Causa C-831/21 P)

(2022/C 198/26)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Fachverband Spielhallen eV, LM (rappresentanti: A. Bartosch e R. Schmidt, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica federale di Germania

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea nella causa T-510/20;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

riservarsi sulle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti sollevano un unico motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Essi ritengono che il Tribunale abbia respinto il ricorso nella causa T-510/20 con l’unica motivazione che la misura di cui trattasi non era tale da conferire un vantaggio economico ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Tuttavia, secondo una consolidata giurisprudenza dei giudici dell’Unione in materia tributaria, i criteri di vantaggio e di selettività devono sempre essere esaminati congiuntamente. L’accertamento della selettività presupporrebbe sempre la determinazione di un regime fiscale normale. Senza una siffatta determinazione, non sarebbe possibile accertare l’esistenza di un vantaggio economico. Tuttavia, il Tribunale avrebbe omesso di determinare il regime fiscale normale e non avrebbe pertanto dovuto giungere alla conclusione che la misura controversa non conferiva un vantaggio economico. Di conseguenza, l'ordinanza impugnata sarebbe viziata da un grave errore di diritto.


16.5.2022   

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C 198/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht München (Germania) il 7 gennaio 2022 — HTB Neunte Immobilien Portfolio geschlossene Investment UG & Co. KG / Müller Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

(Causa C-17/22)

(2022/C 198/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht München

Parti

Ricorrente: HTB Neunte Immobilien Portfolio geschlossene Investment UG & Co. KG

Convenuta: Müller Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Questioni pregiudiziali

1.

a.

Se dall’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e f), del RGPD (1) risulti che, nel caso di società ad azionariato diffuso, la partecipazione alla società in qualità di socio con una responsabilità poco significativa e senza ruoli amministrativi sia sufficiente ai fini del riconoscimento di un «legittimo interesse» all’accesso alle informazioni riguardanti tutti i soci che partecipano indirettamente tramite fiduciari, sui loro dati di contatto, e sulla loro partecipazione a detta società, nonché ai fini dell’individuazione nell’atto costitutivo di un corrispondente obbligo contrattuale,

b.

oppure se, in presenza di dette condizioni, l’interesse legittimo si limiti all’ottenimento da parte della società di informazioni riguardanti i partecipanti indiretti che non hanno una responsabilità poco significativa, bensì detengono una quota minima che rende almeno ipotizzabile un’influenza sugli affari della società.

2.

a

Se, al fine di non superare il limite intrinseco dell’abuso di diritto nel caso di un siffatto diritto senza restrizioni (1a), oppure di derogare alla restrizione di un diritto limitato di accesso (1b), sia sufficiente l’intenzione di mettersi in contatto allo scopo di conoscersi, scambiare opinioni oppure negoziare l’acquisto di azioni della società,

.b

oppure se l’interesse all’accesso venga considerato rilevante soltanto qualora alla base della pertinente richiesta sussista l’intenzione espressa di conoscere altri soci al fine di sollecitarne un coordinamento per motivi specificamente menzionati, i quali richiedono la formazione di una volontà inerente alle decisioni spettanti ai soci.


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).


16.5.2022   

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C 198/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht München (Germania) il 7 gennaio 2022 — Ökorenta Neue Energien Ökostabil IV geschlossene Investment GmbH & Co. KG / WealthCap Photovoltaik 1 GmbH Co.KG, WealthCap PEIA Komplementär GmbH, WealthCap Investorenbetreuung GmbH

(Causa C-18/22)

(2022/C 198/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht München

Parti

Ricorrente: Ökorenta Neue Energien Ökostabil IV geschlossene Investment GmbH & Co. KG

Resistenti: WealthCap Photovoltaik 1 GmbH Co.KG, WealthCap PEIA Komplementär GmbH, WealthCap Investorenbetreuung GmbH

Questioni pregiudiziali

1.

a.

Se dall’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e f), del RGPD (1) risulti che, nel caso di società ad azionariato diffuso, la partecipazione alla società in qualità di socio con una responsabilità poco significativa e senza ruoli amministrativi sia sufficiente ai fini del riconoscimento di un «legittimo interesse» all’accesso alle informazioni riguardanti tutti i soci che partecipano indirettamente tramite fiduciari, sui loro dati di contatto, e sulla loro partecipazione a detta società, nonché ai fini dell’individuazione nell’atto costitutivo di un corrispondente obbligo contrattuale,

b.

oppure se, in presenza di dette condizioni, l’interesse legittimo si limiti all’ottenimento da parte della società di informazioni riguardanti i partecipanti indiretti che non hanno una responsabilità poco significativa, bensì detengono una quota minima che rende almeno ipotizzabile un’influenza sugli affari della società.

2.

a

Se, al fine di non superare il limite intrinseco dell’abuso di diritto nel caso di un siffatto diritto senza restrizioni (1a), oppure di derogare alla restrizione di un diritto limitato di accesso (1b), sia sufficiente l’intenzione di mettersi in contatto allo scopo di conoscersi, scambiare opinioni oppure negoziare l’acquisto di azioni della società,

b

oppure se l’interesse all’accesso venga considerato rilevante soltanto qualora alla base della pertinente richiesta sussista l’intenzione espressa di conoscere altri soci al fine di sollecitarne un coordinamento per motivi specificamente menzionati, i quali richiedono la formazione di una volontà inerente alle decisioni spettanti ai soci.


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).


16.5.2022   

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C 198/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Opolu (Polonia) il 7 gennaio 2022 — OP

(Causa C-21/22)

(2022/C 198/29)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Opolu

Parti

Ricorrente: OP

Resistente: Notariusz Justyna Gawlica

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'articolo 22 del [regolamento n. 650/2012] debba essere interpretato nel senso che una persona, che non sia cittadina dell'Unione europea, ha il diritto di scegliere come legge che regoli la sua intera successione per causa di morte la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza (1).

2)

Se l'articolo 75, in combinato disposto con l'articolo 22 del regolamento n. 650/2012, debba essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui l’accordo bilaterale in vigore tra uno Stato membro e un paese terzo non disciplini la scelta della legge in materia di successioni, ma designi la legge applicabile alla successione, il cittadino di tale paese terzo, che risiede nello Stato membro vincolato dall’accordo bilaterale in questione, possa effettuare la scelta della legge.


(1)  GU 2012, L 201, pag. 107.


16.5.2022   

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C 198/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 7 gennaio 2022 — T. S.A. / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

(Causa C-22/22)

(2022/C 198/30)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: T. S.A.

Resistente: Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 20, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (1) e gli l'articoli 11 e 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che vieta alle sole emittenti televisive l’inserimento della pubblicità nei loro programmi per bambini, senza estendere tale divieto alle emittenti di servizi di media audiovisivi a richiesta.


(1)  GU 2010 L 95, pag. 1.


16.5.2022   

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C 198/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Erfurt (Germania) il 18 gennaio 2022 — XXX / Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

(Causa C-41/22)

(2022/C 198/31)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Erfurt

Parti

Ricorrente: XXX

Resistente: Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1, della seconda direttiva assicurazione vita (1), l’articolo 31 della terza direttiva assicurazione vita (2) e l’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 (3), eventualmente in combinato disposto con l’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, osti ad una normativa o ad una giurisprudenza nazionale che prevedano l’onere della prova a carico del contraente con riguardo alla quantificazione delle utilità tratte dalla compagnia assicurativa stessa — a seguito del legittimo esercizio del suo diritto di recesso. Se il diritto dell’Unione, anzitutto il principio di effettività, qualora sia ammissibile una simile ripartizione dell’onere probatorio, esiga che al contraente spettano a sua volta diritti di accesso nei confronti dell’assicuratore oppure altre procedure semplificate al fine di consentirgli la realizzazione delle proprie pretese.

2)

Se sia precluso ad un assicuratore, il quale non fornisca al contraente alcuna informativa sul suo diritto di recesso oppure ne fornisce una erronea, di far valere la decadenza, l’abuso di diritto o il decorso del tempo nei confronti dei diritti del contraente che ne derivano, quale, in particolare, il diritto di recesso.

3)

Se sia precluso ad un assicuratore, il quale non abbia trasmesso al contraente alcuna nota informativa o ne fornisce una incompleta oppure erronea, di far valere la decadenza, l’abuso di diritto o il decorso del tempo nei confronti dei diritti del contraente che ne derivano, quale, in particolare, il diritto di recesso.


(1)  Seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (GU 1990, L 330, pag. 50).

(2)  Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (GU 1992, L 360, pag. 1).

(3)  Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU 2002, L 345, pag. 1).


16.5.2022   

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C 198/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 18 gennaio 2022 — Prokurator Generalny

(Causa C-43/22)

(2022/C 198/32)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: Prokurator Generalny

Altre parti nel procedimento: D. J., D[X]. J., Ł. J. i S. J., Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w K.

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 19, paragrafo 1, secondo comma, e 5, paragrafi da 1 a 3, del trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 47 e 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni nazionali in forza delle quali il ministro della giustizia di uno Stato membro può, sulla base di criteri che non sono stati resi pubblici, da un lato, distaccare un giudice, per un periodo di tempo determinato o indeterminato, presso un organo giurisdizionale civile di grado superiore, competente a pronunciarsi nelle controversie rientranti nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, e, dall’altro, revocare tale distacco in qualsiasi momento, con decisione non motivata.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se gli articoli 19, paragrafo 1, secondo comma, e 5, paragrafi da 1 a 3, del Trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 47 e 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, debbano essere interpretati nel senso che un organo giurisdizionale nazionale dinanzi al quale è stato proposto un ricorso avverso una decisione di un organo giurisdizionale di cui fa parte il giudice distaccato con le modalità descritte nella prima questione è tenuto ad esaminare d'ufficio se un siffatto organo giurisdizionale sia un organo giurisdizionale indipendente ed imparziale, anche qualora la controversia oggetto dell’esame non rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se gli articoli 19, paragrafo 1, secondo comma, e 5, paragrafi da 1 a 3, del Trattato sull'Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 47 e 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, debbano essere interpretati nel senso che essi impongono all’organo giurisdizionale di uno Stato membro di annullare una decisione giudiziaria definitiva, mediante il rimedio giuridico della revisione di una decisione definitiva quale il ricorso straordinario, ogniqualvolta venga accertato che all'esame della controversia ha partecipato il suddetto giudice distaccato e che l’organo giurisdizionale di cui esso ha fatto parte non era indipendente ed imparziale, o se le conseguenze di una siffatta violazione rientrino nell'autonomia procedurale di uno Stato membro.


16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 21 gennaio 2022 — Apotheke B. / Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG)

(Causa C-47/22)

(2022/C 198/33)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Apotheke B.

Resistente: Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG)

Questioni pregiudiziali

1)

a)

Se l’articolo 80, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/83 (1) debba essere interpretato nel senso che la condizione stabilita da tale disposizione venga soddisfatta anche qualora, come nel procedimento principale, il titolare di un’autorizzazione di distribuzione si procuri medicinali da altri soggetti del pari autorizzati, in forza di disposizioni nazionali, a fornire medicinali al pubblico, ma che non siano a loro volta in possesso di un’autorizzazione del genere ovvero siano esentate dall’obbligo di ottenerla in forza dell’articolo 77, paragrafo 3, di detta direttiva, e l’approvvigionamento abbia luogo solo su scala ridotta.

b)

Qualora venga data una risposta negativa alla prima questione sub a), se, ai fini dell’osservanza della condizione stabilita dall’articolo 80, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/83/CE, sia rilevante il fatto che i medicinali così acquistati, come esposto nel procedimento principale e nella prima questione sub a), sono forniti solo a soggetti autorizzati a fornire medicinali al pubblico in forza dell’articolo 77, paragrafo 2, di tale direttiva oppure anche a quelli a loro volta in possesso di un’autorizzazione di distribuzione.

2)

a)

Se gli articoli 79, lettera b), e 80, lettera g), in combinato disposto con il capitolo 2.2 delle linee guida BPD, debbano essere interpretati nel senso che sono soddisfatte le condizioni in materia di personale anche nel caso in cui, come nel procedimento principale, il responsabile sia (fisicamente) assente dall’azienda per un periodo di quattro ore, durante il quale sia però reperibile telefonicamente.

b)

Se la direttiva 2001/83, in particolare gli articoli 79 e 80, lettera g), in combinato disposto con il capitolo 2.3, paragrafo 1, delle linee guida BPD, debba essere interpretata nel senso che sono soddisfatte le condizioni in materia di personale previste da tali disposizioni o linee guida qualora, come nel procedimento principale, nel caso di assenza del responsabile illustrato nella questione 2 sub a), il personale presente in azienda, in particolare al momento dell’ispezione da parte dell’autorità competente dello Stato membro, non sia in grado di fornire esso stesso informazioni sulle procedure scritte riguardanti i rispettivi settori di competenza.

c)

Se la direttiva 2001/83, e in particolare gli articoli 79 e 80, lettera g), in combinato disposto con il capitolo 2.3 delle linee guida BPD, debba essere interpretata nel senso che, nel valutare se personale competente in numero sufficiente sia coinvolto in tutte le fasi dell’attività di distribuzione all’ingrosso, occorre tener conto anche, come avviene nel procedimento principale, delle attività esternalizzate (o svolte da terzi incaricati), e se tale direttiva osti all’acquisizione di un parere tecnico concernente detta valutazione oppure se essa addirittura la imponga.

3)

Se la direttiva 2001/83, in particolare gli articoli 77, paragrafo 6, e 79, debba essere interpretata nel senso che l’autorizzazione ad esercitare l’attività di grossista di medicinali deve essere revocata anche nel caso in cui venga accertata l’inosservanza di un requisito di cui all’articolo 80 di tale direttiva, come, ad esempio, nel procedimento principale, potrebbe essere l’approvvigionamento di medicinali in violazione del suo paragrafo 1, lettera b), ma tale condizione venga successivamente soddisfatta di nuovo, almeno al momento della decisione adottata dall’autorità competente dello Stato membro o dal giudice adito. In caso contrario: quali ulteriori condizioni di diritto dell’Unione siano stabilite per una simile valutazione, in particolare, quando debba aver luogo (semplicemente) una sospensione dell’autorizzazione invece di una sua revoca.


(1)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67).


16.5.2022   

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C 198/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) il 1o febbraio 2022 — UZ / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-60/22)

(2022/C 198/34)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: UZ

Resistente: Bundesrepublik Deutschland

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’omissione o l’assente o incompleta applicazione, da parte del titolare del trattamento, del principio di responsabilizzazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) (1), per esempio per l’omessa o incompleta tenuta di un registro delle attività di trattamento ai sensi dell’articolo 30 del RGPD, o per la mancata determinazione di una procedura per la contitolarità ai sensi dell’articolo 26 del RGPD, comportino un trattamento illecito dei dati personali ai sensi degli articoli 17, paragrafo 1, lettera d), e 18, paragrafo 1, lettera b), del RGPD, cosicché sussiste per l’interessato un diritto alla cancellazione o un diritto di limitazione di trattamento.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se la sussistenza di un diritto alla cancellazione o di un diritto di limitazione di trattamento comporti che i dati trattati non possano essere presi in considerazione nell’ambito di un procedimento giudiziario. Se ciò si applichi in ogni caso qualora l’interessato si opponga all’utilizzo in sede giudiziale.

3)

In caso di risposta negativa alla prima questione: se una violazione da parte di un titolare del trattamento degli articoli 5, 30 o 26 del RGPD comporti, in merito alla questione dell’utilizzo in sede giudiziale del trattamento dei dati personali, che un giudice nazionale possa tener conto dei dati solo se l’interessato presta espressamente il suo consenso.


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1, rettifiche in GU 2016, L 314, pag. 72 e GU 2018, L 127, pag. 2 e GU 2021, L 74, pag. 35).


16.5.2022   

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C 198/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) il 11 febbraio 2022 — Companhia de Distribuição Integral Logista Portugal, S.A. / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-96/22)

(2022/C 198/35)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Supremo Tribunal Administrativo

Parti

Ricorrente: Companhia de Distribuição Integral Logista Portugal, S.A.

Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questioni pregiudiziali

1.

Se i limiti quantitativi per l'immissione in consumo imposti dall'articolo 106 del CIEC, nella misura in cui hanno l'effetto di vincolare gli operatori, nell'ultimo quadrimestre di ogni anno, a immettere sul mercato quantità non superiori a quelle equivalenti alla media mensile di sigarette immesse in consumo nei 12 mesi immediatamente precedenti, possano costituire restrizioni quantitative all'importazione o misure di effetto equivalente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 34 del TFUE.

2.

Se sia in contrasto con le norme relative all'esigibilità delle accise introdotte dagli articoli 7 e 9 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (1), del 16 dicembre 2008, l'assoggettamento delle quantità di sigarette che superano il limite quantitativo di immissione in consumo di cui all'articolo 106, paragrafo 2, del CIEC all’aliquota in vigore alla data di deposito della dichiarazione di liquidazione, conformemente al paragrafo 7 del medesimo articolo.


(1)  Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12).


16.5.2022   

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C 198/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d’appel de Paris (Francia) il 14 febbraio 2022 — Eurelec Trading SCRL / Ministre de l’Économie et des Finances, Scabel SA, Groupement d’Achat des Centres Édouard Leclerc (GALEC), Association des Centres distributeurs Édouard Leclerc (ACDLEC)

(Causa C-98/22)

(2022/C 198/36)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel de Paris

Parti

Ricorrente in appello: Eurelec Trading SCRL

Resistenti in appello: Ministre de l’Économie et des Finances, Scabel SA, Groupement d’Achat des Centres Édouard Leclerc (GALEC), Association des Centres distributeurs Édouard Leclerc (ACDLEC)

Questione pregiudiziale

Se la nozione di materia «civile e commerciale» definita all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), debba essere interpretata nel senso che nel suo ambito di applicazione rientra l’azione — e la decisione giudiziaria adottata al termine del relativo procedimento — (i) promossa dal ministro francese dell’economia e delle finanze in base all’articolo L 442-6, paragrafo I, numero 2 (nella sua versione anteriore) del codice del commercio francese nei confronti di una società belga, (ii) volta a far accertare e far cessare pratiche restrittive della concorrenza e alla condanna ad un’ammenda civile nei confronti dell’asserito autore di tali pratiche, (iii) sulla base di elementi di prova ottenuti mediante i suoi specifici poteri di indagine.


(1)  GU 2012, L 351, pag. 1.


16.5.2022   

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C 198/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Austria) il 28 febbraio 2022 – TLL The Longevity Labs GmbH / Optimize Health Solutionsmi GmbH e BM

(Causa C-141/22)

(2022/C 198/37)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz

Parti

Ricorrente: TLL The Longevity Labs GmbH

Resistente: Optimize Health Solutionsmi GmbH, BM

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 (1), relativo ai nuovi alimenti debba essere interpretato nel senso che la «farina di germogli di grano saraceno con elevato contenuto di spermidina» costituisce un nuovo alimento, a condizione che soltanto la farina di germogli di grano saraceno con un contenuto di spermidina non aumentato sia stata utilizzata in misura significativa per il consumo umano nell’Unione europea prima del 15 maggio 1997 o vanti successivamente a tale data una storia di uso sicuro come alimento, indipendentemente dalla modalità con la quale la spermidina si trovi in detta farina.

2)

Ove venga fornita una risposta negativa alla prima questione: se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto vii), del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti debba essere interpretato nel senso che la nozione di processo di produzione di alimenti comprende anche i processi della produzione primaria.

3)

Ove venga fornita una risposta affermativa alla seconda questione: se ai fini della questione della novità di un processo di produzione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto vii), del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti, sia rilevante il fatto che il processo di produzione in sé considerato non sia stato mai usato con riguardo ad alcun alimento oppure non sia mai stato usato per lo specifico alimento di cui trattasi.

4)

Ove venga fornita una risposta negativa alla seconda questione: se la germinazione di semi di grano saraceno in una soluzione nutritiva contenente spermidina sia un processo di produzione primaria in relazione a una pianta alla quale non si applicano le disposizioni della legislazione alimentare, in particolare il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti, poiché la pianta non costituisce ancora un alimento prima del momento della raccolta [articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 178/2002 (2)].

5)

Se sia rilevante il fatto che la soluzione nutritiva contenga spermidina naturale oppure sintetica.


(1)  Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU 2015, L 327, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU 2002, L 31, pag. 1).


16.5.2022   

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C 198/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 25 febbraio 2022 — Hellfire Massy Residents Association / An Bord Pleanála, The Minister for Housing, Heritage and Local Government, Irlanda, The Attorney General

(Causa C-166/22)

(2022/C 198/38)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti

Ricorrente: Hellfire Massy Residents Association

Resistenti: An Bord Pleanála, The Minister for Housing, Heritage and Local Government, Irlanda, The Attorney General

Altre parti: South Dublin County Council, An Taisce — The National Trust for Ireland, Save the Bride Otters

Questioni pregiudiziali

1

La prima questione è la seguente:

Se i principi generali del diritto dell’Unione derivanti dal primato dell’ordinamento giuridico dell’Unione comportino che una norma di procedura nazionale, in base alla quale un ricorrente in un procedimento di controllo giurisdizionale deve espressamente invocare le disposizioni giuridiche pertinenti, non può impedire a un ricorrente che contesti la compatibilità del diritto nazionale con il diritto dell’Unione individuato di proporre un’impugnazione basata su dottrine o strumenti giuridici da considerare come intrinsecamente pertinenti all’interpretazione di tale diritto dell’Unione, come il principio secondo cui il diritto ambientale dell’Unione dovrebbe essere interpretato in combinato disposto con la Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale conclusa ad Aarhus, Danimarca, il 25 giugno 1998, in quanto parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione.

2

La seconda questione è la seguente:

Se gli articoli 12 e/o 16 della direttiva 92/43/CEE (1) e/o le suddette disposizioni in combinato disposto con l’articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa ad Aarhus, Danimarca, il 25 giugno 1998 e/o in combinato disposto con il principio secondo cui gli Stati membri devono adottare tutte le misure specifiche necessarie per l’effettiva attuazione della direttiva, comportino che una norma procedurale nazionale, in base alla quale un ricorrente non deve sollevare una «questione ipotetica» e «deve essere realmente interessato» per poter eccepire l’incompatibilità del diritto nazionale con una disposizione del diritto dell’Unione, non può essere invocata per escludere l’impugnazione di un ricorrente che abbia fatto valere i diritti di partecipazione del pubblico in relazione a una decisione amministrativa e che desideri poi contestare la validità di una disposizione di diritto nazionale con riferimento al diritto dell’Unione, in previsione di futuri danni all’ambiente derivanti da una presunta lacuna del diritto nazionale, ove esista una ragionevole possibilità di siffatti danni futuri, in particolare perché il progetto è stato autorizzato in una zona che costituisce un habitat di specie soggette a rigorosa tutela e/o perché, applicando il principio di precauzione, è possibile che le indagini effettuate successivamente all’autorizzazione rendano necessario chiedere una deroga ai sensi dell’articolo 16 della direttiva.

3

La terza questione è la seguente:

Se gli articoli 12 e/o 16 della direttiva 92/43/CEE e/o queste stesse disposizioni in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafi da 1 a 9, e/o l’articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa ad Aarhus, Danimarca, il 25 giugno 1998 e/o con il principio secondo cui gli Stati membri devono adottare tutte le misure specifiche necessarie per l’effettiva attuazione della direttiva comportino che un sistema di licenze in deroga previsto dal diritto nazionale per dare attuazione all’articolo 16 della direttiva non dovrebbe essere parallelo e indipendente rispetto al sistema di autorizzazione del progetto, bensì dovrebbe far parte di un procedimento di approvazione integrato che comprenda una decisione da parte di un’autorità competente (invece di un giudizio ad hoc formulato dal promotore stesso del progetto sulla base di una disposizione generale di diritto penale) in merito all’opportunità di richiedere una licenza in deroga per questioni individuate in seguito al rilascio dell’autorizzazione e/o che comporti una decisione da parte di un’autorità competente in merito al tipo di indagini necessarie nell’ambito della valutazione dell’opportunità di richiedere tale licenza.

4

La quarta questione è la seguente:

Se gli articoli 12 e/o 16 della direttiva 92/43/CEE e/o dette disposizioni lette in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafi da 1 a 9, e/o l’articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale fatta ad Aarhus, Danimarca, il 25 giugno 1998 comportino che, per un progetto per il quale il rilascio dell’autorizzazione è stato oggetto di un’opportuna valutazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, e in un contesto in cui può essere richiesta una deroga successivamente all’autorizzazione ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE, sia necessaria una procedura di partecipazione del pubblico conformemente all’articolo 6 della Convenzione di Aarhus.


(1)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7).


16.5.2022   

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C 198/28


Impugnazione proposta il 28 marzo 2022 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 19 gennaio 2022, causa T-610/19, Deutsche Telekom AG/Commissione europea

(Causa C-221/22 P)

(2022/C 198/39)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Calleja Crespo, B. Martenczuk, N. Khan, P. Rossi, L. Wildpanner, agenti)

Altra parte nel procedimento: Deutsche Telekom AG

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 19 gennaio 2022 nella causa T-610/19, nella parte in cui accoglie il ricorso della Deutsche Telekom AG;

statuire essa stessa sui punti della causa non risolti; oppure

in subordine, rinviare la causa — per la parte in cui non sia intervenuta alcuna statuizione — al Tribunale ai fini di una nuova decisione;

condannare la Deutsche Telekom AG alle spese afferenti al presente procedimento e al procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso — al quale la Commissione europea attribuisce un’importanza fondamentale per l’interpretazione e l’applicazione dell’articolo 266 TFUE — verte, in sostanza, sull’obbligo posto a carico della Commissione di corrispondere interessi sull’importo di un’ammenda inflitta nell’ambito del diritto della concorrenza in caso di rimborso di detto importo. A seguito di una decisione della Commissione, la Deutsche Telekom AG aveva versato, a titolo provvisorio, l’importo di un’ammenda inflitta per abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE, il quale, tuttavia, è stato, successivamente ridotto dal Tribunale dell’Unione europea (1). La Commissione, con il presente ricorso, contesta l’obbligo impostole dal Tribunale nella sentenza impugnata di versare interessi di mora aventi natura sanzionatoria ai sensi della giurisprudenza Priteos (2) sulla parte dell’importo dell’ammenda da rimborsare.

Con il suo primo motivo di impugnazione, la Commissione sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto ritenendo che, in caso di riduzione giudiziale dell’importo di un’ammenda nell’ambito del diritto della concorrenza, sulla Commissione gravi, in base all’articolo 266 TFUE, l’obbligo assoluto e incondizionato di versare interessi di mora di natura sanzionatoria a partire dalla data del pagamento a titolo provvisorio dell’importo dell’ammenda.

Al riguardo, la Commissione fa valere, in particolare, quanto segue:

Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la Commissione avesse violato l’articolo 266 TFUE non versando gli interessi di mora sull’importo richiesto dalla Deutsche Telekom (prima parte del primo motivo di impugnazione).

La sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza dei giudici dell’Unione anteriore alla sentenza Commissione/Printeos (seconda parte del primo motivo di impugnazione).

Inoltre, gli interessi dovuti in esecuzione di sentenze sarebbero disciplinati dal diritto derivato dell’Unione, che il Tribunale avrebbe dovuto o applicare o annullare (terza parte del primo motivo di impugnazione).

I presupposti per la presentazione di un ricorso per risarcimento danni ai sensi dell’articolo 340 TFUE non sussisterebbero, talché il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel riconoscere interessi di mora a titolo di risarcimento (quarta parte del primo motivo di impugnazione).

L’effetto ex tunc delle sentenze non implicherebbe che gli interessi di mora siano dovuti dal momento del pagamento, a titolo provvisorio, dell’importo di un’ammenda da parte dell’impresa interessata (quinta parte del primo motivo di impugnazione).

Il versamento degli interessi di mora in forza della sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con l’effetto deterrente delle ammende (sesta parte del primo motivo di impugnazione).

Con il suo secondo motivo di impugnazione, la Commissione sostiene — nel caso in cui la Corte dovesse rigettare il suo primo motivo di impugnazione — che il Tribunale ha commesso un errore di diritto avendo ritenuto che, per analogia con l’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato n. 1268/2012 (3), il tasso degli interessi dovuti dalla Commissione sia pari al tasso di rifinanziamento della Banca centrale europea, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.


(1)  Sentenza del 13 dicembre 2018, Deutsche Telekom/Commissione (T-827/14, EU:T:2018:930).

(2)  Sentenza del 20 gennaio 2021, Commissione/Printeos (C-301/19 P, EU:C:2021:39).

(3)  Regolamento delegato della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2012, L 362, pag. 1).


16.5.2022   

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C 198/29


Ordinanza del presidente della Corte dell’8 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Svea Hovrätt — Svezia) — Repubblica italiana / Athena Investments A/S (già Greentech Energy Systems A/S) e a.

(Causa C-155/21) (1)

(2022/C 198/40)

Lingua processuale: lo svedese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 206 del 31.5.2021.


Tribunale

16.5.2022   

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C 198/30


Sentenza del Tribunale del 16 marzo 2022 — MEKH e FGSZ / ACER

(Cause riunite T-684/19 e T 704/19) (1)

(«Energia - Regolamento (UE) 2017/459 - Codice di rete adottato dalla Commissione includente una “procedura di capacità incrementale” - Decisione dell’ACER che approva la realizzazione di un progetto di capacità incrementale - Eccezione di illegittimità - Incompetenza della Commissione - Articolo 6, paragrafo 11, articolo 7, paragrafo 3, e articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 715/2009»)

(2022/C 198/41)

Lingue processuali: l’inglese e l’ungherese

Parti

Ricorrenti nella causa T-684/19: Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal (MEKH) (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: G. Stanka, J. Burai Kovács, G. Szikla e Á. Kulcsár, avvocati)

Ricorrente nella causa T-704/19: FGSZ Földgázszállító Zrt. (Siófok, Ungheria) (rappresentanti: M. Horányi, N. Niejahr e S. Zakka, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (rappresentanti: nella causa T-684/19 P. Martinet, D. Lelovitis e N. Keyaerts, agenti, assistiti da E. Ameye, M. de Sousa Ferro e Cs. Nagy, avvocati, e, nella causa T-704/19 P. Martinet, D. Lelovitis e N. Keyaerts, agenti, assistiti da E. Ameye e M. de Sousa Ferro, avvocati)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) (rappresentante: S. Polster, avvocato), Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e A. Sipos, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione n. 05/2019 dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), del 9 aprile 2019, e della decisione n. A-004-2019 della commissione dei ricorsi dell’ACER, del 6 agosto 2019

Dispositivo

1)

Il ricorso della Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) è irricevibile nella parte in cui è rivolto contro la decisione n. 05/2019 dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), del 9 aprile 2019.

2)

La decisione n. A-004-2019 della commissione dei ricorsi dell’ACER, del 6 agosto 2019, è annullata.

3)

L’ACER sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla MEKH e dalla FGSZ Földgázszállító Zrt.

4)

La Commissione europea e l’Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 406 del 2.12.2019.


16.5.2022   

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C 198/31


Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2021 — HB/BEI

(Causa T-757/19) (1)

(«Funzione pubblica - Personale della BEI - Denuncia per molestie psicologiche - Indagine amministrativa - Decisione recante rigetto della denuncia - Decisione recante rigetto della domanda di conciliazione - Diritto di essere ascoltato - Responsabilità»)

(2022/C 198/42)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: HB (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: G. Faedo e K. Carr, agenti, assistite da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta, da un lato, all’annullamento delle decisioni della BEI del 20 giugno e del 10 ottobre 2019 recanti rigetto, rispettivamente, di una denuncia per molestie psicologiche e intimidazione e di una domanda di conciliazione e, dall’altro, al risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe asseritamente subìto a seguito di tali decisioni.

Dispositivo

1)

La decisione del 20 giugno 2019 del presidente della Banca europea per gli investimenti (BEI) è annullata.

2)

La BEI è condannata a versare a HB la somma di EUR 1 000 a titolo della perdita di un’opportunità di pervenire a una composizione amichevole.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La BEI è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute da HB.


(1)  GU C 222 del 6.7.2020.


16.5.2022   

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C 198/31


Sentenza del Tribunale del 9 marzo 2022 — Italia / Commissione

(Causa T-10/20) (1)

(«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Regime di aiuti per superficie - Rettifiche finanziarie - Articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 - Articolo 12, paragrafi 2 e 6, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 - Nozione di “prati permanenti” - Articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013 - Organizzazione di produttori e programmi operativi - Articoli 26, 27, 31, 104 e 106 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 - Articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013 - Regolamento delegato (UE) n. 499/2014 - Procedura di aggiudicazione di appalti pubblici - Articolo 24, paragrafo 2, lettera c), e articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 65/2011 - Articolo 48, paragrafo 2, e articolo 51, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 - Rischio di danno finanziario»)

(2022/C 198/43)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da C. Gerardis, G. Rocchitta ed E. Feola, avvocati dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Rossi, J. Aquilina e F. Moro, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2019/1835 della Commissione, del 30 ottobre 2019, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2019, L 279, pag. 98), nella parte riguardante alcune spese effettuate dalla Repubblica italiana.

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1835 della Commissione, del 30 ottobre 2019, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui impone alla Repubblica italiana una rettifica forfettaria del 2 %, relativa agli aiuti per superficie concessi in Italia, per un ammontare di EUR 143 924 279,14 per gli anni di domanda 2015 e 2016, e una rettifica forfettaria del 10 %, per un ammontare di EUR 72 704,23, relativa al campione/pagamento n. 8 concernente il Comune di Campoli Monte Taburno, in applicazione della misura 322, facente parte delle misure a favore dello sviluppo rurale per gli anni di domanda 2014, 2015 e 2016.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Repubblica italiana e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 68 del 2.3.2020.


16.5.2022   

IT

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C 198/32


Sentenza del Tribunale del 16 marzo 2022 — BSEF / Commissione

(Causa T-113/20) (1)

(«Energia - Direttiva 2009/125/CE - Specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici - Regolamento (UE) 2019/2021 - Divieto dei ritardanti di fiamma alogenati nell’involucro e nel supporto dei display elettronici - Competenza dell’autore dell’atto - Errore manifesto di valutazione - Certezza del diritto - Proporzionalità - Parità di trattamento»)

(2022/C 198/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bromine Science Environnemental Forum (BSEF) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: R. Cana, E. Mullier e H. Widemann, avvocate)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. De Meester e L. Haasbeek, agents)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE diretta all’annullamento del regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione (GU 2019, L 315, pag. 241), in quanto quest’ultimo vieta l’uso dei ritardanti di fiamma alogenati nell’involucro e nel supporto dei display elettronici.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Bromine Science Environnemental Forum (BSEF) è condannata alle spese.


(1)  GU C 129 del 20.4.2020.


16.5.2022   

IT

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C 198/33


Sentenza del Tribunale del 16 marzo 2022 — Sabra / Consiglio

(Causa T-249/20) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Errori di valutazione - Criterio dell’imprenditore di spicco che opera in Siria - Presunzione di legame con il regime siriano - Inversione della presunzione»)

(2022/C 198/45)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Abdelkader Sabra (Beirut, Libano) (rappresentanti: M. Lester, QC e A. Bradshaw, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: T. Haas e V. Piessevaux, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2020/212 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2020, L 43 I, pag. 6), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/211 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2020, L 43 I, pag. 1), della decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2020, L 168, pag. 66), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2020, L 168, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione (PESC) 2020/212 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/211 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, la decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sono annullati nella parte in cui essi riguardano il sig. Abdelkader Sabra.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.


(1)  GU C 215 del 29.6.2020.


16.5.2022   

IT

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C 198/33


Sentenza del Tribunale 2 marzo 2022 — Fidia farmaceutici/EUIPO

(Causa T-333/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo IALO TSP - Marchio internazionale denominativo anteriore HYALO - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Identificazione di un membro della commissione di ricorso - Articolo 165, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 - Obbligo di motivazione - Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»)

(2022/C 198/46)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente Fidia farmaceutici SpA (Abano Terme, Italia) (rappresentanti: R. Kunz-Hallstein e H. P. Kunz-Hallstein, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Śliwińska e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Giuliani SpA (Milano, Italia) (rappresentante: S. de Bosio, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 marzo 2020 (procedimento R 2107/2019-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Fidia farmaceutici e la Giuliani.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Fidia farmaceutici SpA è condannata alle proprie spese e a quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

3)

La Giuliani SpA si farà carico delle proprie spese.


(1)  GU C 255 del 3.8.2020.


16.5.2022   

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C 198/34


Sentenza del Tribunale del 9 marzo 2022 — LA / Commissione

(Causa T-456/20) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Assunzione - Bando di concorso generale EPSO/AD/371/19 - Decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso - Criteri per la valutazione dell’esperienza professionale - Conformità al bando di concorso dei criteri utilizzati dalla commissione giudicatrice»)

(2022/C 198/47)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: LA (rappresentante: M. Velardo, avvocata)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Lilamand e I. Melo Sampaio, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del 24 settembre 2019, che ha respinto la domanda di riesame del diniego di ammissione della ricorrente alla fase successiva del concorso generale EPSO/AD/371/19, e, dall’altro, l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del 6 aprile 2020, che ha respinto il reclamo della ricorrente avverso detta decisione.

Dispositivo

1)

La decisione della commissione giudicatrice del 24 settembre 2019 recante rigetto della domanda di riesame dell’esclusione di LA dal concorso EPSO/AD/371/19 è annullata.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 287 del 31.8.2020.


16.5.2022   

IT

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C 198/35


Sentenza del Tribunale del 16 marzo 2022 — Kühne/Parlamento

(Causa T-468/20) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Politica di mobilità del personale del Parlamento - Riassegnazione nell’interesse del servizio»)

(2022/C 198/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Verena Kühne (Berlino, Germania) (rappresentante: O. Schmechel, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Darie e B. Schäfer, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE diretta all’annullamento della decisione del Parlamento del 2 luglio 2020 recante riassegnazione della ricorrente presso l’Ufficio di collegamento a Lussemburgo (Lussemburgo).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Verena Kühne è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 304 del 14.9.2020.


16.5.2022   

IT

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C 198/35


Sentenza del Tribunale del 9 marzo 2022 — LD / Commissione

(Causa T-474/20) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Assunzione - Bando di concorso generale EPSO/AD/371/19 - Decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso - Criterio per la valutazione dell’esperienza professionale - Conformità al bando di concorso del criterio utilizzato dalla commissione giudicatrice»)

(2022/C 198/49)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: LD (rappresentante: M. Velardo, avvocata)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Lilamand e I. Melo Sampaio, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del 31 ottobre 2019, che ha respinto la domanda di riesame del diniego di ammissione della ricorrente alla fase successiva del concorso generale EPSO/AD/371/19, e, dall’altro, l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del 22 aprile 2020, che ha respinto il reclamo della ricorrente avverso detta decisione.

Dispositivo

1)

La decisione della commissione giudicatrice del 31 ottobre 2019 recante rigetto della domanda di riesame dell’esclusione di LD dal concorso EPSO/AD/371/19 è annullata.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 297 del 7.9.2020.


16.5.2022   

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C 198/36


Sentenza del Tribunale del 9 marzo 2022 — Zardini / Commissione

(Causa T-511/20) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Assunzione - Bando di concorso generale EPSO/AD/371/19 - Decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso - Criterio per la valutazione dell’esperienza professionale - Conformità al bando di concorso del criterio utilizzato dalla commissione giudicatrice»)

(2022/C 198/50)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Alessandro Zardini (Marano di Valpollicella, Italia) (rappresentante: M. Velardo, avvocata)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Lilamand e I. Melo Sampaio, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del 31 ottobre 2019, che ha respinto la domanda di riesame del diniego di ammissione del ricorrente alla fase successiva del concorso generale EPSO/AD/371/19, e, dall’altro, l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del 7 maggio 2020, che ha respinto il reclamo del ricorrente avverso detta decisione.

Dispositivo

1)

La decisione della commissione giudicatrice del 31 ottobre 2019 recante rigetto della domanda di riesame dell’esclusione del sig. Alessandro Zardini dal concorso EPSO/AD/371/19 è annullata.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 320 del 28.9.2020.


16.5.2022   

IT

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C 198/36


Sentenza del Tribunale del 2 marzo 2022 — D & A Pharma / Commissione e EMA

(Causa T-556/20) (1)

(«Medicinali per uso umano - Domanda di autorizzazione all’immissione in commercio condizionata del medicinale Hopveus — sodio oxibato - Decisione di rifiuto della Commissione - Regolamento (CE) n. 726/2004 - Procedura - Comitato per i medicinali per uso umano - Domanda di consultazione di un gruppo scientifico consultivo specifico - Imparzialità dei membri di un comitato di esperti ad hoc - Errori manifesti di valutazione - Parità di trattamento»)

(2022/C 198/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Debregeas et associés Pharma (D & A Pharma) (Parigi, Francia) (rappresentanti: N. Viguié e D. Krzisch, avvocati)

Convenute: Commissione europea (rappresentanti: G. Wils e A. Sipos, agenti), Agenzia europea per i medicinali (rappresentanti: S. Marino, S. Drosos, C. Bortoluzzi e H. Kerr, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione di esecuzione della Commissione del 6 luglio 2020 recante rifiuto di accordare l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano Hopveus — sodio oxibato ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Debregeas et associés Pharma (D & A Pharma) è condannata alle spese.


(1)  GU C 371 del 3.11.2020.


16.5.2022   

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C 198/37


Sentenza del Tribunale del 2 marzo 2022 — Genekam Biotechnology / Commissione

(Causa T-579/20) (1)

(«Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Progetto Fibrogelnet - Recupero di un credito - Meccanismo di copertura dei rischi - Credito effettivamente recuperato nel fondo di garanzia - Decisione che stabilisce un obbligo pecuniario costituente titolo esecutivo - Articolo 299 TFUE - Competenza dell’autore dell’atto - Cessazione della partecipazione della ricorrente al progetto - Costi ammissibili - Relazione e obiettivi da perseguire»)

(2022/C 198/52)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Genekam Biotechnology AG (Duisburg, Germania) (rappresentante: S. Hertwig, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. André, J. Estrada de Solà e R. Pethke, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2020) 5548 def. della Commissione, del 7 agosto 2020, che stabilisce un obbligo pecuniario costituente titolo esecutivo nei confronti della ricorrente di importo pari a EUR 119 659,55, maggiorato degli interessi di mora, provenienti dalla sovvenzione che ha ricevuto a titolo del progetto Fibrogelnet.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Genekam Biotechnology AG è condannata alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 414 del 30.11.2020.


16.5.2022   

IT

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C 198/38


Sentenza del Tribunale del 23 marzo 2022 — NV / eu-LISA

(Causa T-661/20) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Personale di eu-LISA - Procedimento disciplinare - Sanzione disciplinare - Nota di biasimo - Disposizioni di applicazione riguardanti le indagini amministrative - Eccezione di illegittimità - Articolo 110 dello Statuto - Mancata consultazione del comitato del personale - Diritti della difesa e diritto di essere ascoltato - Articoli 12, 12 bis, 17 e 19 dello Statuto - Errore di valutazione - Principio di buona amministrazione - Articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto - Dovere di sollecitudine - Responsabilità - Danno morale»)

(2022/C 198/53)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: NV (rappresentanti: D. Rodrigues e A. Champetier, avvocati)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) (rappresentanti: M. Chiodi, agente, assistito da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione di eu-LISA del 3 febbraio 2020 di infliggere al ricorrente la sanzione della nota di biasimo e, dall’altro, al risarcimento del danno morale che il ricorrente avrebbe subito a causa di tale decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

NV è condannato alle spese.


(1)  GU C 19 del 18.1.2021.


16.5.2022   

IT

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C 198/38


Sentenza del Tribunale del 23 marzo 2022 — ON/Commissione

(Causa T-730/20) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Retribuzione - Indennità di dislocazione - Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto - Diniego retroattivo - Ripetizione dell’indebito - Articolo 85 dello Statuto - Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni»)

(2022/C 198/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ON (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr e A.-C. Simon, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, il ricorrente chiede, da un lato, l’annullamento della decisione della Commissione europea del 12 marzo 2020 con la quale gli è imposto il rimborso dell’importo di EUR 38 897,39 a titolo di ripetizione dell’indebito a causa dell’erroneo versamento di un’indennità di dislocazione dal momento della sua assunzione e, dall’altra, il risarcimento del danno che egli avrebbe subito a causa della tardiva correzione da parte della Commissione di tale errore di versamento.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

ON è condannato alle spese.


(1)  GU C 44 dell’8.2.2021.


16.5.2022   

IT

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C 198/39


Sentenza del Tribunale del 23 marzo 2022 — OT / Parlamento

(Causa T-757/20) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Sanzione disciplinare - Nota di biasimo - Articolo 21 bis dello Statuto - Errore di valutazione»)

(2022/C 198/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: OT (rappresentanti: C. Bernard-Glanz e S. Rodrigues, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: I. Lázaro Betancor e M. Windisch, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE diretta all’annullamento della decisione del Parlamento del 19 dicembre 2019 con la quale è applicata alla ricorrente la sanzione della nota di biasimo.

Dispositivo

1)

La decisione del Parlamento europeo del 19 dicembre 2019 con la quale è applicata a OT la sanzione della nota di biasimo è annullata.

2)

Il Parlamento è condannato alle spese.


(1)  GU C 62 del 22.2.2021.


16.5.2022   

IT

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C 198/39


Sentenza del Tribunale del 9 marzo 2022 — PrenzMarien/EUIPO — Molson Coors Brewing Company (UK) (STONES)

(Causa T-766/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedura di decadenza - Marchio dell’Unione europea denominativo STONES - Dichiarazione di decadenza parziale - Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 - Uso effettivo nell’Unione - Articolo 19, paragrafo 1, e articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625»)

(2022/C 198/56)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: PrenzMarien GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: M. Kloth, R. Briske e D. Habel, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: R. Raponi e D. Hanf, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Molson Coors Brewing Company (UK) Ltd (Burton Upon Trent, Regno Unito) (rappresentanti: H.-M. Elo e E. Hodge, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 settembre 2020 (procedimento R 274/2020-2), relativa a un procedimento di decadenza tra la PrenzMarien e la Molson Coors Brewing Company (UK).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La PrenzMarien GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 62 del 22.2.2021.


16.5.2022   

IT

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C 198/40


Sentenza del Tribunale del 23 marzo 2022 — Team Beverage/EUIPO (Beverage Analytics)

(Causa T-113/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Beverage Analytics - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2022/C 198/57)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Team Beverage AG (Brema, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch e N. Willich, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 dicembre 2020 (procedimento R 727/2020-5), relativa a una domanda di registrazione come marchio dell’Unione europea del segno denominativo Beverage Analytics.

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’11 dicembre 2020 (procedimento R 727/2020-5) è annullata nella parte in cui nega la registrazione come marchio dell’Unione europea del segno denominativo Beverage Analytics per i «software per lo sviluppo di siti web» e per i «programmi registrati del sistema di gestione per computers», rientranti nella classe 9 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e per i servizi di «creazione e [di] manutenzione di siti web per terzi», di «trasferimento di dati o di documenti da supporto di dati fisici a supporto di dati elettronici», di «monitoraggio di sistemi informatici tramite accesso remoto per garantire il buon funzionamento», di «consulenza per la progettazione di siti web», di «digitalizzazione di documenti», di «duplicazione di programmi informatici», di «controllo di qualità», di «recupero di dati in banche dati informatiche» e di «esami o [di] ricerche in relazione a macchinari, [ad] apparecchiature e [a] strumenti», appartenenti alla classe 42.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 128 del 12.4.2021.


16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/41


Sentenza del Tribunale del 9 marzo 2022 — Telefónica Germany / EUIPO (LOOP)

(Causa T-132/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo LOOP - Rigetto parziale della domanda di registrazione - Impedimenti alla registrazione assoluti - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 - Caratteristiche oggettive e inerenti alla natura dei prodotti e dei servizi - Rapporto sufficientemente diretto e concreto - Obbligo di motivazione - Articolo 94 del regolamento 2017/1001»)

(2022/C 198/58)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: A. Fottner e M. Müller, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Scardocchia e E. Markakis, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 dicembre 2020 (procedimento R 644/2020-4), relativa a una domanda di registrazione come marchio dell’Unione europea del segno denominativo LOOP.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 17 dicembre 2020 (procedimento R 644/2020-4) è annullata nella parte riguardante i prodotti della classe 9 e i servizi delle classi 38 e 42 ai sensi dell’Accordo di Nizza, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Telefónica Germany GmbH & Co. OHG sopporterà un terzo delle proprie spese, compreso un terzo delle spese che ha sostenuto ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

4)

L’EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, i due terzi di quelle sostenute dalla Telefónica Germany, compresi i due terzi delle spese sostenute da quest’ultima ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.


(1)  GU C 148 del 26.4.2021.


16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/42


Sentenza del Tribunale del 23 marzo 2022 — Vetpharma Animal Health/EUIPO — Deltavit (DELTATIC)

(Causa T-146/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo DELTATIC - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore DELTA - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 - Forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo»)

(2022/C 198/59)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Vetpharma Animal Health, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentante: M. Escudero Pérez, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Ivanauskas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Deltavit (Janzé, Francia) (rappresentante: G. Barbaut, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 dicembre 2020 (procedimento R 776/2020-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Deltavit e la Vetpharma Animal Health.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Vetpharma Animal Health, SL sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

3)

La Deltavit sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 182 del 10.5.2021.


16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/42


Sentenza del Tribunale del 9 marzo 2022 — Lea Nature Services/EUIPO — Debonair Trading Internacional (SO…?)

(Causa T-196/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo SO…? - Impedimenti alla registrazione assoluti - Carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Assenza di carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001»)

(2022/C 198/60)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Lea Nature Services (Périgny, Francia) (rappresentante: F. Drageon, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Capostagno, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Debonair Trading Internacional Lda (Funchal, Portogallo) (rappresentanti: J. Quirin e J.-P. Jacquey, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 febbraio 2021 (procedimento R 1235/2020-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Lea Nature Services e la Debonair Trading Internacional.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Lea Nature Services è condannata alle spese.


(1)  GU C 217 del 7.6.2021.


16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/43


Sentenza del Tribunale del 9 marzo 2022 — Lea Nature Services/EUIPO — Debonair Trading Internacional (SO…?)

(Causa T-197/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo SO…? - Impedimenti alla registrazione assoluti - Carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Assenza di carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001]»)

(2022/C 198/61)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Lea Nature Services (Périgny, Francia) (rappresentante: F. Drageon, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Capostagno, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Debonair Trading Internacional Lda (Funchal, Portogallo) (rappresentanti: J. Quirin e J.-P. Jacquey, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 febbraio 2021 (procedimento R 1234/2020-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Lea Nature Services e la Debonair Trading Internacional.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Lea Nature Services è condannata alle spese.


(1)  GU C 217 del 7.6.2021.


16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/44


Sentenza del Tribunale del 9 marzo 2022 — Stryker/EUIPO (RUGGED)

(Causa T-204/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio denominativo RUGGED - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso - Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001] - Competenza della commissione di ricorso - Articolo 71 del regolamento 2017/1001 - Obbligo di motivazione - Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»)

(2022/C 198/62)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Stryker Corp. (Kalamazoo, Michigan, Stati Uniti) (rappresentanti: I. Fowler, I. Junkar e B. Worbes, avvocate)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 gennaio 2021 (procedimento R 370/2020-5), relativa alla registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo RUGGED

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Stryker Corp. è condannata alle spese.


(1)  GU C 217 del 7.6.2021.


16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/44


Sentenza del Tribunale del 23 marzo 2022 — Hrebenyuk/EUIPO (Forma di un collo alto)

(Causa T-252/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale - Forma di un collo alto - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2022/C 198/63)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Anna Hrebenyuk (Griesheim, Germania) (rappresentante: H.-J. Ruhl, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Markakis, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 febbraio 2021 (procedimento R 1902/2020-5), relativa a una domanda di registrazione come marchio dell’Unione europea di un segno tridimensionale costituito dalla forma di un collo alto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Anna Hrebenyuk è condannata alle spese.


(1)  GU C 263 del 5.7.2021.


16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/45


Sentenza del Tribunale 16 marzo 2022 — Nowhere / EUIPO — Ye (APE TEES)

(Causa T-281/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo APE TEES - Marchi nazionali figurativi anteriori non registrati che rappresentano una scimmia - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001] - Regime dell’azione di common law per abuso di denominazione (action for passing off) - Accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom»)

(2022/C 198/64)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nowhere Co. Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentante: R. Kunze, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Junguo Ye (Elche, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 febbraio 2021 (procedimento R 2474/2017-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Nowhere Co. e il sig. Ye.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 10 febbraio 2021 (procedimento R 2474/2017-2) è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’EUIPO è condannato alle spese.


(1)  GU C 289 del 19.7.2021.


16.5.2022   

IT

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C 198/45


Sentenza del Tribunale del 16 marzo 2022 — TA/Parlamento

(Causa T-314/21) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Valutazione in sede di rapporto informativo - Rapporto informativo 2019 - Fissazione di obiettivi - Norme interne relative alla valutazione - Errore manifesto di valutazione»)

(2022/C 198/65)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: TA (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocata)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: C. González Argüelles e R. Schiano, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento del suo rapporto informativo redatto per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2019, quale modificato con la decisione del 29 marzo 2021 recante rigetto parziale del reclamo.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

TA è condannata alle spese.


(1)  GU C 289 del 19.7.2021.


16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/46


Sentenza del Tribunale del 16 marzo 2022 — Laboratorios Ern / EUIPO — Nordesta (APIAL)

(Causa T-315/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo APIAL - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore APIRETAL - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Assenza di pregiudizio alla notorietà - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 - Elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale»)

(2022/C 198/66)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Laboratorios Ern, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: I. Miralles Llorca, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Capostagno e J. Ivanauskas, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Nordesta GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: J. Künzel, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 marzo 2021 (procedimento R 1560/2020-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Laboratorios Ern e la Nordesta.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Laboratorios Ern, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 289 del 19.7.2021.


16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/46


Sentenza del Tribunale del 23 marzo 2022 — Ionfarma/EUIPO — LG Electronics (AION)

(Causa T-465/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo AION - Marchi nazionali figurativo anteriore ION e denominativo anteriore IONFARMA - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di somiglianza tra i prodotti - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2022/C 198/67)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ionfarma, SL (Barcellona, Spagna) (rappresentante: S. Correa Rodríguez, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: L. Lapinskaite e J. Ivanauskas, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: LG Electronics, Inc. (Seoul, Corea del Sud)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 maggio 2021 (procedimento R 2223/2020-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Ionfarma e la LG Electronics.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Ionfarma, SL è condannata alle spese.


(1)  GU C 382 del 20.9.2021.


16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/47


Ordinanza del Tribunale del 4 marzo 2022 — KI/eu-LISA

(Causa T-338/20) (1)

(«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Riorganizzazione interna dei servizi dell’eu-LISA - Occupazione dei posti di lavoro mediante riassegnazione - Interesse del servizio - Corrispondenza tra il grado e il posto - Assenza di atto che arreca pregiudizio - Irricevibilità)

(2022/C 198/68)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: KI (rappresentante: L. Levi, avvocata)

Convenuta: Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) (rappresentanti: K. Czekalowski e M. Chiodi, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione dell’eu-LISA del 15 luglio 2019 recante riassegnazione del ricorrente in seguito alla riorganizzazione interna dei servizi di tale agenzia e, dall’alto, a ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe subito per effetto di tale decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

KI è condannato alle spese.


(1)  GU C 279 del 24.8.2020.


16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/48


Ordinanza del Tribunale del 9 marzo 2022 — Kirimova/EUIPO

(Causa T-727/20) (1)

(«Ricorso di annullamento - Rappresentanza da parte di un avvocato non avente la qualità di terzo indipendente nei confronti del ricorrente - Irricevibilità»)

(2022/C 198/69)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Nigar Kirimova (Monaco, Germania) (rappresentanti: A. Parassina e A. García López, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (rappresentanti: G. Predonzani e A. Söder, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione del direttore esecutivo dell’EUIPO, del 30 settembre 2020, recante rigetto della domanda, presentata dalla ricorrente, di concedere una deroga al requisito di essere cittadina di uno degli Stati membri dello Spazio economico europeo (SEE) da cui dipende l’inserimento nell’elenco dei mandatari abilitati da detto Ufficio.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La sig.ra Nigar Kirimova è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).


(1)  GU C 163 del 3.5.2021.


16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/48


Ordinanza del Tribunale del 15 marzo 2022 — Growth Finance Plus/EUIPO (doglover)

(Causa T-114/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Revoca della decisione impugnata - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)

(2022/C 198/70)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Growth Finance Plus AG (Gommiswald, Svizzera) (rappresentante: H. Twelmeier, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 novembre 2020 (procedimento R 720/2020-1), relativa a una domanda di registrazione come marchio dell’Unione europea del segno denominativo doglover.

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul ricorso.

2)

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato alle spese.


(1)  GU C 128 del 12.4.2021.


16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/49


Ordinanza del Tribunale del 15 marzo 2022 — Growth Finance Plus/EUIPO (catlover)

(Causa T-115/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Revoca della decisione impugnata - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)

(2022/C 198/71)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Growth Finance Plus AG (Gommiswald, Svizzera) (rappresentante: H. Twelmeier, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 novembre 2020 (procedimento R 717/2020-1), relativa a una domanda di registrazione come marchio dell’Unione europea del segno denominativo catlover.

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul ricorso.

2)

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato alle spese.


(1)  GU C 128 del 12.4.2021.


16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/49


Ordinanza del Tribunale del 15 marzo 2022 — Thomas Henry/EUIPO (Spicy Ginger)

(Causa T-220/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Revoca della decisione impugnata - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)

(2022/C 198/72)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Thomas Henry GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch e N. Willich, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Eberl e D. Hanf, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 febbraio 2021 (procedimento R 435/2020-1), relativa a una domanda di registrazione come marchio dell’Unione europea del segno denominativo Spicy Ginger.

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul ricorso.

2)

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Thomas Henry GmbH.


(1)  GU C 217 del 7.6.2021.


16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/50


Ordinanza del Tribunale del 7 marzo 2022 — the airscreen company/EUIPO — Moviescreens Rental (airscreen)

(Causa T-382/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo airscreen - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore AIRSCREEN - Articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2022/C 198/73)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: the airscreen company GmbH & Co. KG (Münster, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch e N. Willich, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Hanf, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Moviescreens Rental GmbH (Damme, Germania) (rappresentanti: D. Schulz e P. Stelzig, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 maggio 2021 (procedimento R 1990/2020-4), relativa alla procedura di opposizione tra la the airscreen company e la Moviescreens Rental.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La the airscreen company GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 329 del 16.8.2021.


16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/50


Ordinanza del Tribunale del 1o marzo 2022 — Agreiter e a. / Commissione

(Causa T-632/21) (1)

(«Ricorso di annullamento - Medicinali per uso umano - Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata del medicinale per uso umano Spikevax - Vaccino a mRNA contro COVID-19 (modificato a livello dei nucleosidi) - Carenza di interesse ad agire - Mancanza di incidenza diretta - Insussistenza di incidenza individuale - Irricevibilità»)

(2022/C 198/74)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Karin Agreiter (Merano, Italia) e gli altri 33 ricorrenti i cui nomi sono indicati nell’allegato dell’ordinanza (rappresentante: R. Holzeisen, avvocata)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Haasbeek e B.-R. Killmann, agenti)

Oggetto

Con il loro ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, i ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione di esecuzione della Commissione, del 23 luglio 2021, C(2021) 5686 final che modifica l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata del medicinale per uso umano Spikevax — Vaccino a mRNA contro COVID-19 (modificato a livello dei nucleosidi), rilasciata con la decisione di esecuzione, del 6 gennaio 2021, C(2021) 94 final.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento presentata dalla Moderna Biotech Spain SL.

3)

La sig.ra Karin Agreiter e gli altri ricorrenti i cui nomi sono indicati in allegato sono condannati alle spese.

4)

La Moderna Biotech Spain si farà carico delle proprie spese relative all’istanza di intervento.


(1)  GU C 471 del 22.11.2021.


16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/51


Ricorso proposto l’11 marzo 2022 — Deckers Outdoor / EUIPO — Chunxian (TULEUGG)

(Causa T-135/22)

(2022/C 198/75)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Deckers Outdoor Corp. (Goleta, California, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Improda e C. Brega, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Guo Chunxian (Mengzhou, Cina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo TULEUGG — Domanda di registrazione n. 18 156 704

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 dicembre 2021 nel procedimento R 412/2021-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

di conseguenza, respingere la domanda di registrazione n. 18 156 704 per il marchio TULEUGG;

condannare l’EUIPO e/o il sig. Chunxian alle spese legali associate al presente procedimento, nonché a quelle relative ai procedimenti precedenti dinanzi alla divisione di opposizione e alla quinta commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/52


Ricorso proposto il 10 marzo 2022 — Hamoudi / Frontex

(Causa T-136/22)

(2022/C 198/76)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alaa Hamoudi (Turchia) (rappresentante: F. Gatta, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia condannare l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (in prosieguo: «Frontex» o l’«Agenzia») a versare al ricorrente l’importo di EUR 250,000 a titolo di risarcimento del danno morale con riguardo a ciascuno dei due capi della domanda. In particolare, il ricorrente chiede il risarcimento:

per il danno da lui subito a causa delle violazioni dei suoi diritti fondamentali conferiti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 18, 19, paragrafo 1, 19, paragrafo 2, e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») durante e dopo la sua espulsione collettiva dalla Grecia, che si è protratta dal 28 al 29 aprile 2020 nel Mar Egeo;

per i sentimenti di ingiustizia e di frustrazione causatigli dal fatto che l’autore o coautore dell’espulsione collettiva diretta contro di lui il 28-29 aprile 2020 era un’agenzia dell’Unione europea.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo di ricorso, vertente sul fatto che Frontex avrebbe approvato l’avvio dell’operazione RBI Aegean (Rapid Board Intervention, Intervento rapido di frontiera nell’Egeo) in violazione dell’articolo 46, paragrafo 5, del regolamento 2019/1896 (1), incorrendo in un errore manifesto di valutazione, sviamento di potere, e senza agire con la dovuta diligenza, violando in tal modo il principio di buona amministrazione. In particolare, il direttore esecutivo di Frontex avrebbe illegittimamente approvato l’avvio dell’operazione RBI Aegean, in violazione dell’articolo 46, paragrafo 5, del regolamento istitutivo dell’Agenzia, in quanto non avrebbe esercitato i propri poteri discrezionali con riguardo all’esame stesso dell’applicabilità di tale disposizione alla situazione estremamente instabile che doveva essere regolata. In subordine, il direttore esecutivo sarebbe incorso in un errore manifesto di valutazione e sviamento di potere, e sarebbe venuto meno al suo dovere di diligenza nel ritenere che l’articolo 46, paragrafo 5, non si applicasse alla situazione che doveva essere regolata. Il danno morale lamentato, sotto entrambi i suoi aspetti, non si sarebbe verificato senza l’omissione o il comportamento illegittimi imputabili a Frontex.

2.

Secondo motivo di ricorso, vertente sul fatto che Frontex sarebbe incorso in un’omissione illegittima idonea a far sorgere la responsabilità extracontrattuale, non avendo agito conformemente all’articolo 46, paragrafo 4, del regolamento 2019/1896, in violazione degli obblighi positivi ad essa incombenti in forza dell’articolo 80 di tale regolamento e degli articoli 1, 2, 3, 4, 18, 19, paragrafo 1, 19, paragrafo 2, e 21 della Carta (2), del principio di buona amministrazione, nonché in uno sviamento di potere ed errore manifesto di valutazione.

Il direttore esecutivo di Frontex avrebbe illegittimamente omesso di esercitare i propri poteri discrezionali conferiti dall’articolo 46, paragrafo 4, del regolamento istitutivo dell’Agenzia, prima, durante e anche dopo il verificarsi dell’operazione di respingimento del 28-29 aprile 2020. In subordine, il direttore esecutivo sarebbe incorso in un errore manifesto di valutazione e sviamento di potere, e sarebbe venuto meno al suo dovere di diligenza, nel ritenere che l’articolo 46, paragrafo 4 non si applicasse alla situazione che doveva essere regolata. Il danno morale lamentato, sotto entrambi i suoi aspetti, non si sarebbe verificato senza il contestato comportamento omissivo illegittimo di Frontex.

3.

Terzo motivo di ricorso, vertente sul fatto che Frontex avrebbe commesso un atto illecito idoneo a far sorgere la responsabilità extracontrattuale, in relazione all’operazione di respingimento del 28-29 aprile 2020, violando i diritti fondamentali del ricorrente conferiti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 18, 19, paragrafo 1, 19, paragrafo 2, e 21 della Carta.

L’espulsione collettiva illegittima del ricorrente del 28-29 aprile 2020 sarebbe imputabile a Frontex, il suo «vero autore», in quanto è stata eseguita in linea con il piano operativo, giuridicamente vincolante per il RBI Aegean, elaborato dal direttore esecutivo di Frontex. In subordine, Frontex sarebbe responsabile per il suo aiuto e la sua assistenza nell’espulsione collettiva illegittima del ricorrente avvenuta il 28-29 aprile 2020. Il danno morale lamentato, sotto entrambi i suoi aspetti, non si sarebbe verificato senza i contestati comportamenti illegittimi dell’Agenzia.


(1)  Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624.

(2)  GU 2012, C 326, pag. 391.


16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/53


Ricorso proposto il 14 marzo 2022 — Paesi Bassi/Commissione

(Causa T-137/22)

(2022/C 198/77)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman e J. Langer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione, del 6 gennaio 2022, Ref. Ares (2022) 99942, che respinge la richiesta del Regno dei Paesi Bassi di proroga per quattro anni supplementari del termine di otto anni per il recupero delle somme indebitamente versate nella causa FresQ;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata si basa sul presupposto erroneo che il procedimento di recupero nella causa FresQ non sia ancora concluso.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione applica erroneamente l'articolo 54, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1306/2013 presumendo che il superamento del termine di otto anni per il recupero delle somme indebitamente versate nella causa FresQ sia imputabile ai Paesi Bassi.


16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/53


Ricorso proposto il 15 marzo 2022 — HCP / EUIPO — Timm Health Care (PYLOMED)

(Causa T-138/22)

(2022/C 198/78)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: HCP GmbH (Hannover, Germania) (rappresentante: H. Suhren, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Timm Health Care BV (Le Borculo, Paesi Bassi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: domanda di marchio dell’Unione europea figurativo «PYLOMED» — Domanda di registrazione n. 18 132 059

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 gennaio 2022 nel procedimento R 814/2021-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/54


Ricorso proposto il 15 marzo 2022 — Landesbank Baden-Württemberg/CRU

(Causa T-142/22)

(2022/C 198/79)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Landesbank Baden-Württemberg (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: H. Berger e M. Weber, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 15 dicembre 2021, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2017 della Landesbank Baden-Württemberg al Fondo di risoluzione unico (n. di riferimento: SRB/ES/2021/82), compresi i relativi allegati;

condannare il convenuto alle spese.

In subordine, nel caso in cui il Tribunale ritenesse che la decisione impugnata non sia giuridicamente esistente a causa dell’uso della lingua ufficiale erronea da parte del convenuto e che il ricorso di annullamento sia quindi irricevibile per mancanza di oggetto, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la decisione impugnata non è giuridicamente esistente;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

1.

Primo motivo: la decisione violerebbe l’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 (1) in combinato disposto con l’articolo 3 del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958 (2), nonché il principio generale di uguaglianza, in quanto non sarebbe redatta nella lingua ufficiale tedesca, che deve essere utilizzata nei confronti della ricorrente e differirebbe dalla lingua utilizzata per le decisioni adottate nei confronti di altri enti tedeschi.

2.

Secondo motivo: la decisione violerebbe l’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296, paragrafo 2, TFUE e dall’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), poiché conterrebbe numerosi vizi di motivazione, in particolare anche per quanto riguarda l’uso da parte del convenuto di numerosi poteri discrezionali conferiti dalla legge, e sarebbe poco comprensibile e non trasparente.

3.

Terzo motivo: la decisione violerebbe il principio della tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta, in quanto il controllo giurisdizionale della decisione sarebbe praticamente impossibile e pertanto la ricorrente non beneficerebbe della tutela giurisdizionale effettiva.

4.

Quarto motivo: l’articolo 7, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento delegato (3) violerebbe il diritto di rango superiore, in quanto opererebbe una distinzione obiettivamente inadeguata e sproporzionata tra i membri di un sistema di tutela istituzionale (in prosieguo: l’«IPS») e autorizzerebbe una ponderazione relativa dell’indicatore IPS.

5.

Quinto motivo: la decisione violerebbe, tra l’altro, l’articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 (4) e il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio, poiché applicherebbe un moltiplicatore di 5/9 per l’indicatore IPS. Una distinzione tra istituti a livello di indicatore IPS sarebbe contraria al sistema nonché arbitraria in considerazione dell’effetto protettivo globale di un IPS.

6.

Sesto motivo: gli articoli 6, 7 e 9 nonché l’allegato I del regolamento delegato violerebbero il diritto di rango superiore, in particolare poiché violerebbero il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio, il principio di proporzionalità e l’obbligo di tener conto di tutte le circostanze di fatto.

7.

Settimo motivo: la decisione violerebbe la libertà d’impresa della ricorrente ai sensi dell’articolo 16 della Carta e il principio di proporzionalità, poiché i moltiplicatori di adeguamento del rischio sottostanti non sono conformi al profilo di rischio superiore alla media della ricorrente.

8.

Ottavo motivo: la decisione violerebbe gli articoli 16 e 20 della Carta nonché il principio di proporzionalità e il diritto ad una buona amministrazione, a causa di errori manifesti nell’esercizio di numerosi poteri discrezionali da parte del convenuto.

9.

Nono motivo: l’articolo 20, paragrafo 1, prima e seconda frase, del regolamento delegato violerebbe l’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE (5) nonché il principio del calcolo dei contributi adeguato al rischio.


(1)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

(2)  Regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

(4)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1).

(5)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).


16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/56


Ricorso proposto il 17 marzo 2022 — CEDC International / EUIPO — Underberg (Forma di un filo d’erba in una bottiglia)

(Causa T-145/22)

(2022/C 198/80)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: CEDC International sp. z o.o. (Oborniki Wielkopolskie, Polonia) (rappresentante: M. Fijałkowski, radca prawny)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Underberg AG (Dietlikon, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale (Forma di un filo d’erba in una bottiglia) — Domanda di registrazione n. 33 266

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 dicembre 2021 nel procedimento R 1954/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione impugnata per quanto riguarda i motivi di opposizione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009;

condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese sostenute dalla ricorrente nei procedimenti dinanzi al Tribunale e alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, e dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.


16.5.2022   

IT

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C 198/56


Ricorso proposto il 16 marzo 2022 — Ryanair / Commissione

(Causa T-146/22)

(2022/C 198/81)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F.-C. Laprévote, V. Blanc, D. Pérez de Lamo e S. Rating, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (UE) della Commissione, del 16 luglio 2021, relativa all’aiuto di Stato SA.57116–COVID-19: Garanzia di Stato e prestito di Stato a favore della KLM; e,

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe definito adeguatamente il beneficiario (i) considerando che la KLM fosse l’unico beneficiario dell’aiuto concesso dai Paesi Bassi e (ii) omettendo di assicurare che l’aiuto precedentemente concesso al gruppo Air France-KLM non potesse favorire la KLM o estendersi ad essa.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione violerebbe specifiche disposizioni del TFUE nonché i principi generali del diritto dell’Unione che hanno presieduto alla liberalizzazione del trasporto aereo nell’Unione europea sin dalla fine degli anni ‘80 (ossia i principi di non discriminazione, di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento).

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea avrebbe abusato del proprio potere e avrebbe applicato erroneamente l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE ed il suo quadro temporaneo, (i) non considerando il grave turbamento dell’economia dei Paesi Bassi e (ii) omettendo di ponderare gli effetti positivi dell’aiuto e i suoi effetti negativi sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza non falsata (vale a dire, il «criterio di ponderazione»).

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe avviato un’indagine formale nonostante l’esistenza di «gravi difficoltà» e avrebbe violato i diritti processuali della ricorrente.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’obbligo di motivare la propria decisione ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE.


16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/57


Ricorso proposto il 18 marzo 2022 — Pinar Kuruyemiş Gida Ve Ihtiyaç Maddeleri Sanayi Ticaret / EUIPO — Yadex International (pinar KURUYEMIŞ)

(Causa T-147/22)

(2022/C 198/82)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pinar Kuruyemiş Gida Ve Ihtiyaç Maddeleri Sanayi Ticaret AŞ (Karatay/Konya, Turchia) (rappresentanti: M. López Camba e A. Lyubomirova Geleva, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Yadex International GmbH (Francoforte sul Meno, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo pinar KURUYEMIŞ — Domanda di registrazione n. 18 160 742

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 gennaio 2022 nel procedimento R 1148/2021-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui conferma l’accoglimento dell’opposizione B 3110022;

condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente;

condannare la Yadex International GmbH alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 94 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/58


Ricorso proposto il 18 marzo 2022 — Pinar Kuruyemiş Gida Ve Ihtiyaç Maddeleri Sanayi Ticaret / EUIPO — Yadex International (pinar KURUYEMIŞ)

(Causa T-148/22)

(2022/C 198/83)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pinar Kuruyemiş Gida Ve Ihtiyaç Maddeleri Sanayi Ticaret AŞ (Karatay/Konya, Turchia) (rappresentanti: M. López Camba e A. Lyubomirova Geleva, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Yadex International GmbH (Francoforte sul Meno, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo pinar KURUYEMIŞ — Domanda di registrazione n. 18 161 596

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 gennaio 2022 nel procedimento R 1149/2021-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui conferma l’accoglimento dell’opposizione B003110050;

condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente;

condannare la Yadex International GmbH alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 94 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/59


Ricorso proposto il 21 marzo 2022 — Lilly Drogerie / EUIPO — Lillydoo (LILLYDOO kids)

(Causa T-150/22)

(2022/C 198/84)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Lilly Drogerie d.o.o. Belgrade (Stari Grad) (Belgrado, Serbia) (rappresentante: E. Bojinova-Miller, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lillydoo GmbH (Francoforte sul Meno, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio LILLYDOO kids — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 495 352

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 gennaio 2022 nei procedimenti riuniti R 903/2021-2 e R 1298/2021-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/59


Ricorso proposto il 18 marzo 2022 — General Wire Spring / EUIPO (GENERAL PIPE CLEANERS)

(Causa T-151/22)

(2022/C 198/85)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: General Wire Spring Co. (McKees Rocks, Pennsylvania, Stati Uniti) (rappresentante: E. Carrillo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo GENERAL PIPE CLEANERS — Domanda di registrazione n. 1 577 530

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 gennaio 2022 nel procedimento R 1452/2021-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il presente ricorso;

annullare la decisione impugnata della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi ad essa e non ha annullato parzialmente la decisione dell’EUIPO per quanto concerne il diniego di registrazione della domanda di marchio dell’Unione europea (IR) n. 1 577 530 GENERAL PIPE CLEANERS per i prodotti contestati delle classi 7 e 9.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/60


Ricorso proposto il 21 marzo 2022 — Volkswagen / EUIPO — XTG (XTG)

(Causa T-153/22)

(2022/C 198/86)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (rappresentanti: S. Machei e G. Orsoni, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: XTG S.A. (Wrocław, Polonia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo XTG — Domanda di registrazione n. 18 120 223

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 dicembre 2021 nel procedimento R 1387/2021-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO ed, eventualmente, l’interveniente a sopportare le spese del procedimento.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


16.5.2022   

IT

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C 198/61


Ricorso proposto il 21 marzo 2022 — Volkswagen / EUIPO — XTG (XTG)

(Causa T-154/22)

(2022/C 198/87)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Volkswagen AG (Wolfsburg, Germania) (rappresentanti: S. Machei e G. Orsoni, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: XTG S.A. (Wrocław, Polonia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo XTG — Domanda di registrazione n. 18 120 217

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 dicembre 2021 nel procedimento R 1385/2021-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO ed, eventualmente, l’interveniente a sopportare le spese del procedimento.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/61


Ricorso proposto il 16 marzo 2022 — Korporaciya «Masternet» / EUIPO — Stayer Ibérica (STAYER)

(Causa T-155/22)

(2022/C 198/88)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: ZAO Korporaciya «Masternet» (Mosca, Russia) (rappresentante: N. Bürglen, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Stayer Ibérica, SA (Pinto, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo STAYER — Marchio dell’Unione europea n. 9 498 015

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 dicembre 2021 nel procedimento R 931/2021-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 15 del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009.


16.5.2022   

IT

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C 198/62


Ricorso proposto il 23 marzo 2022 — Sanetview / EUIPO — 2boca2catering (Las Cebras)

(Causa T-159/22)

(2022/C 198/89)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Sanetview, SLU (Andorra la Vella, Andorra) (rappresentanti: J. Gallego Jiménez, E. Sanz Valls, P. Bauzá Martínez, Y. Hernández Viñes e C. Marí Aguilar, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: 2boca2catering, SL (Siviglia, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Las Cebras — Domanda di registrazione n. 18 169 269

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 gennaio 2022 nel procedimento R 1070/2021-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

respingere l’opposizione proposta avverso il marchio contestato, accertando la possibile coesistenza pacifica tra i marchi in conflitto.

condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


16.5.2022   

IT

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C 198/62


Ricorso proposto il 25 marzo 2022 — Ortega Montero/Parlamento

(Causa T-161/22)

(2022/C 198/90)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Maria Del Carmen Ortega Montero (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 20 maggio 2021, in quanto respinge le domande contenute nella lettera del difensore della ricorrente del 19 gennaio 2021, ai fini dell’annullamento della modifica del regolamento interno del Comitato del personale adottata il 10 novembre 2020, e delle votazioni effettuate e decisioni prese in base a tale nuova versione del regolamento;

annullare, se necessario, la decisione del 21 dicembre 2021, in quanto respinge il reclamo proposto dalla ricorrente il 18 agosto 2021 avverso la decisione recante rigetto delle sue domande formulate mediante la lettera del 19 gennaio 2021;

annullare le nuove disposizioni del regolamento interno 2020 e in particolare la modifica dell’articolo 22 adottata il 10 novembre 2020;

annullare il voto per procedura scritta adottato in applicazione del nuovo articolo 22 del regolamento interno 2020 e tutte le decisioni conseguenti, incluso il risultato delle ultime elezioni;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’illegittimità della modifica del regolamento interno 2020 e della sua adozione la mattina del 10 novembre 2020, in quanto, da un lato, tale modifica viola la ratio legis dell’articolo 21 del regolamento interno e dei principi democratici che sono ivi protetti, dall’altro, l’articolo 22 stesso non è stato rispettato al momento della sua adozione e attuazione e, infine, i testi adottati difettano di chiarezza giuridica.

2.

Secondo motivo, vertente sull’illegittimità (ratione temporis) delle votazioni che hanno avuto luogo il 10 novembre 2020 in base al nuovo articolo 22 del regolamento interno, prima ancora della sua entrata in vigore.

3.

Terzo motivo, vertente sull’illegittimità dell’adozione della procedura scritta da seguire per le votazioni dei comitati consultivi, interistituzionali e delle delegazioni da applicare nel pomeriggio del 10 novembre 2020.


16.5.2022   

IT

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C 198/63


Ricorso proposto il 24 marzo 2022 — OQ/Commissione

(Causa T-162/22)

(2022/C 198/91)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: OQ (rappresentanti: N. Maes e J.-N. Louis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il presente ricorso;

dichiararlo ricevibile e fondato;

annullare la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina della Commissione europea del 19 maggio 2021 con la quale è inflitta alla ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione senza riduzione dei diritti pensionistici;

annullare la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina della Commissione europea del 15 dicembre 2021 recante rigetto del reclamo [riservato(1) del ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto;

condannare la convenuta alle spese sopportate dal ricorrente nell’ambito della presente causa.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente invoca due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto, in quanto la sanzione disciplinare pronunciata nei confronti del ricorrente non è proporzionata alla gravità della mancanza commessa tenendo conto dei criteri di valutazione previsti all’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e non tiene conto delle circostanze attenuanti.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione. Il ricorrente rileva che la Commissione non ha seguito il parere della commissione di disciplina che raccomandava la sanzione della retrocessione di grado ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera f), dell’allegato IX dello Statuto, senza tuttavia motivare in termini giuridicamente sufficienti la propria decisione divergente.


(1)  Dati riservati omessi.


16.5.2022   

IT

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C 198/64


Ricorso proposto il 29 marzo 2022 — Saure/Commissione

(Causa T-165/22)

(2022/C 198/92)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hans-Wilhelm Saure (Berlino, Germania) (rappresentante: C.oPartsch, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 7 febbraio 2022 che ha respinto la sua richiesta di accesso a documenti della Commissione, mediante estrazione di copie di tutte le comunicazioni che essa ha scambiato con la società AstraZeneca plc o con le sue società figlie, con la Cancelleria federale tedesca e con il Ministero federale della Salute tedesco, relativamente alla società AstraZeneca plc o alle sue controllate, a partire, in ogni caso, dal 1o aprile 2020, con particolare riferimento ai quantitativi e ai termini di consegna dei vaccini contro il Covid-19 proposti dalla AstraZeneca plc;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che il ricorrente ha diritto di accesso ai documenti della Commissione europea in questione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1). Il diniego della Commissione violerebbe tale disposizione.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la causa di esclusione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 non osta al diritto di accesso del ricorrente. Tale motivo di esclusione sarebbe temporalmente limitato e riferito solo alle procedure giurisdizionali e alle consulenze in corso. Il procedimento pendente in Belgio nei confronti della AstraZeneca (n. 2021/48/C) riguarderebbe una fattispecie totalmente differente e si sarebbe già concluso con la sentenza del 18 giugno 2021.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la causa di esclusione di cui all’articolo 4, paragrafo 1 lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001 non osta al diritto di accesso del ricorrente. Secondo il ricorrente, prevarrebbe l’interesse pubblico alla divulgazione dei dati personali.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la causa di esclusione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 non osta al diritto di accesso del ricorrente. Le informazioni richieste non contenevano segreti commerciali ai sensi dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2016/943 (2), in quanto esse sarebbero note e non sarebbero state sottoposte a misure ragionevoli volte a mantenerle segrete.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

(2)  Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (GU 2016, L 157, pag. 1).


16.5.2022   

IT

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C 198/65


Ordinanza del Tribunale del 7 marzo 2022 — El Corte Inglés / EUIPO — Rudolf Böckenholt (LLOYD’S)

(Causa T-400/20) (1)

(2022/C 198/93)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della nona Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 262 del 10.8.2020.


16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/65


Ordinanza del Tribunale del 17 marzo 2022 — Alcogroup e Alcodis/Commissione

(Causa T-740/21) (1)

(2022/C 198/94)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 24 del 17.1.2022.