ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 189

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
10 maggio 2022


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 189/01

Comunicazione della Commissione — Approvazione del contenuto di un progetto di regolamento della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione

1

2022/C 189/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10676 — NEXT / WP / PINK) ( 1 )

69

2022/C 189/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10707 — MACQUARIE / BCI / REDEN HOLDING AND REDEN HOLDING 2020) ( 1 )

70

2022/C 189/04

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10650 — EGERIA / ISOPLUS GROUP / BRUGG / ISOPLUS JV) ( 1 )

71

2022/C 189/05

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10716 — PLD / NBIM / TARGET ASSET BLEISWIJK) ( 1 )

72


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 189/06

Tassi di cambio dell’euro — 6 maggio 2022

73

2022/C 189/07

Tassi di cambio dell’euro — 9 maggio 2022

74

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2022/C 189/08

Pubblicazione di un aggiornamento dell’elenco degli organismi nazionali di normazione, in applicazione dell’articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normazione europea

75


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

10.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 189/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Approvazione del contenuto di un progetto di regolamento della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione

(2022/C 189/01)

Il 17 dicembre 2021 la Commissione ha approvato il contenuto di un progetto di regolamento della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione

Il progetto di regolamento della Commissione figura come allegato della presente comunicazione. Il progetto di regolamento sarà oggetto di consultazione pubblica a partire dal gennaio 2022 al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html


ALLEGATO

PROGETTO DI REGOLAMENTO (UE) …/… DELLA COMMISSIONE

del ...

che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ai sensi dell’articolo 6 e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1588 (2),

dopo aver sentito il parere del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1)

I finanziamenti pubblici che soddisfano i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso. Tuttavia, secondo il disposto dell’articolo 109 del trattato, il Consiglio può stabilire le categorie di aiuti che sono dispensate dall’obbligo di notifica. In conformità dell’articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti. Il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio autorizza la Commissione a dichiarare, ai sensi dell’articolo 109 del trattato, che alcune categorie di aiuti possono essere esentate dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso. Sulla base di tale regolamento, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 702/2014 (3) della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, che si applica fino al 31 dicembre 2022.

(2)

L’articolo 42 del trattato dispone che le norme in materia di concorrenza siano applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli solo nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. In virtù dell’articolo 211 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), le norme in materia di aiuti di Stato si applicano agli aiuti alla produzione e al commercio di prodotti agricoli, fatte salve talune deroghe. L’articolo 211, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che le norme in materia di aiuti di Stato non si applicano ai pagamenti concessi dagli Stati membri per le misure previste dal suddetto regolamento che sono finanziate, in tutto o in parte, dall’Unione e per le misure contemplate negli articoli da 213 a 218 del medesimo regolamento. Inoltre, conformemente all’articolo 145 del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui piani strategici], le norme sugli aiuti di Stato non si applicano ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma di tale regolamento né ai finanziamenti nazionali integrativi che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 del trattato. I pagamenti destinati a fornire un finanziamento nazionale integrativo ai sensi dell’articolo 42 del trattato devono soddisfare i criteri del regolamento (UE) [SPR] per essere approvati dalla Commissione nell’ambito del piano strategico della PAC di un dato Stato membro. Per le misure che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 del trattato, le norme in materia di aiuti di Stato si applicano tuttavia sia alla parte cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sia ai finanziamenti nazionali integrativi.

(3)

Poiché gli effetti economici di un aiuto non dipendono dal fatto che sia finanziato esclusivamente dallo Stato membro o cofinanziato dall’Unione, occorre assicurare la coerenza tra la politica della Commissione in materia di controllo degli aiuti di Stato e il sostegno erogato nell’ambito della politica agricola comune e della politica di sviluppo rurale dell’Unione.

(4)

È dunque opportuno adeguare il campo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE) [SPR] per quanto concerne le misure cofinanziate dal FEASR.

(5)

Il presente regolamento dovrebbe consentire una maggiore semplificazione e dovrebbe promuovere la trasparenza, una valutazione effettiva e il controllo del rispetto delle norme sugli aiuti di Stato a livello nazionale e dell’Unione, nel rispetto delle competenze istituzionali della Commissione e degli Stati membri.

(6)

La Commissione ha applicato in numerose occasioni gli articoli 107 e 108 del trattato ai settori agricolo e forestale, in linea con le condizioni stabilite negli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali del 2014 (5) (di seguito «gli orientamenti del 2014»). Essa ha in tal modo acquisito una notevole esperienza in questi campi per quanto concerne le misure di aiuto che sono ancora soggette all’obbligo per gli Stati membri di notificare l’aiuto alla Commissione. L’esperienza acquisita ha quindi consentito alla Commissione di definire con maggiore esattezza le condizioni alle quali talune categorie di aiuti possono essere considerate compatibili con il mercato interno e di ampliare il campo di applicazione delle esenzioni per categoria, continuando comunque ad assicurare la trasparenza e la proporzionalità dell’aiuto.

(7)

Le condizioni generali per l’applicazione del presente regolamento dovrebbero essere determinate sulla base di un insieme di principi comuni atti a garantire che gli aiuti abbiano un chiaro effetto di incentivazione, siano opportuni e proporzionati, siano concessi in piena trasparenza e sottoposti a un meccanismo di controllo e a una periodica valutazione e non alterino la concorrenza e le condizioni degli scambi.

(8)

Gli aiuti che soddisfano tutte le condizioni sia generali che specifiche previste dal presente regolamento per le diverse categorie di aiuti dovrebbero essere esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Per garantire un controllo efficace e semplificare le formalità amministrative senza tuttavia indebolire la sorveglianza esercitata dalla Commissione, gli aiuti esentati (regimi di aiuto e aiuti individuali) dovrebbero contenere un riferimento specifico al presente regolamento.

(9)

Gli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato non contemplati dal presente regolamento restano soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di notificare aiuti i cui obiettivi corrispondono a quelli perseguiti dal regolamento.

(10)

Alla luce del maggior impatto potenziale sugli scambi e sulla concorrenza che presentano i grandi regimi, i regimi la cui dotazione annuale media destinata ad aiuti di Stato supera una soglia calcolata in base a un valore assoluto dovrebbero essere soggetti alla valutazione relativa agli aiuti di Stato. Tale valutazione dovrebbe verificare la realizzazione delle ipotesi e delle condizioni sulle quali poggia la compatibilità del regime, nonché l’efficacia della misura di aiuto alla luce dei suoi obiettivi generali e specifici e dovrebbe fornire indicazioni circa l’incidenza della misura sulla concorrenza e sugli scambi. La valutazione degli aiuti di Stato dovrebbe essere effettuata sulla base di un piano di valutazione approvato dalla Commissione. Sebbene tale piano dovrebbe di norma essere elaborato al momento della concezione del regime e approvato in tempo per la sua entrata in vigore, ciò non è sempre possibile in tutti i casi. Pertanto, per non ritardarne l’entrata in vigore, il presente regolamento si applicherà a tali regimi per un periodo massimo di sei mesi. La Commissione dovrebbe poter prolungare tale durata dopo l’approvazione del piano di valutazione. A tal fine, il piano di valutazione, così come le informazioni necessarie alla Commissione per esaminare i piani di valutazione e adottare una decisione, dovrebbero essere notificati alla Commissione entro 20 giorni lavorativi dall’entrata in vigore del regime.

(11)

È opportuno che il presente regolamento non si applichi agli aiuti subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati o agli aiuti ad attività connesse all’esportazione. In particolare, non dovrebbe applicarsi agli aiuti che finanziano la creazione e la gestione di una rete di distribuzione in un altro Stato membro o in paesi terzi. Non costituiscono aiuti ad attività connesse all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo.

(12)

È opportuno che la Commissione garantisca che gli aiuti autorizzati non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse generale. Pertanto, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti a favore di un beneficiario destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. Tuttavia è importante agire rapidamente nel caso degli aiuti volti ad assicurare una compensazione in situazioni di rischio e di crisi, come gli aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da organismi nocivi ai vegetali e gli aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell’eradicazione di epizoozie. L’esclusione dagli aiuti, pertanto, non dovrebbe applicarsi in tali situazioni. Data la natura dei regimi in cui non possono essere individuati i singoli beneficiari, inoltre, l’esclusione dagli aiuti non dovrebbe applicarsi neanche agli aiuti di importo limitato alle piccole e medie imprese («PMI») che partecipano a progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») o ai progetti di un gruppo operativo del partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura («PEI»).

(13)

In generale è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, poiché tali aiuti devono essere valutati alla luce degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (6). Occorre, tuttavia, stabilire alcune deroghe a tale norma. In primo luogo, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle imprese in difficoltà in caso di servizi sovvenzionati e in caso di aiuti alle PMI che partecipano ai progetti CLLD o ai progetti operativi PEI, oppure beneficiano di questi, laddove risulta difficile individuare i singoli beneficiari di tali regimi. In secondo luogo, dovrebbe applicarsi a tali imprese nei casi in cui è in gioco la tutela della salute pubblica, vale a dire in caso di aiuti destinati a compensare i costi di eradicazione delle epizoozie e di aiuti per la distruzione e la rimozione dei capi morti. In terzo luogo, conformemente all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato, il presente regolamento deve altresì applicarsi alle imprese in difficoltà nei casi in cui gli aiuti siano erogati per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali. Altrettanto dovrebbe valere nei casi in cui la ragione per cui un’impresa si trova in difficoltà è riconducibile ai danni causati da eventi che esulano dal controllo dell’impresa interessata, come avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, da epizoozie od organismi nocivi ai vegetali, da animali protetti, da incendi, da eventi catastrofici nelle foreste e da eventi connessi ai cambiamenti climatici nelle foreste.

(14)

Nel caso in cui gli aiuti di Stato o le condizioni cui sono subordinati (compreso il metodo di finanziamento quando ne costituisce parte integrante) comportino una violazione indissociabile della normativa dell’Unione, gli aiuti non possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto applicarsi agli aiuti che comportano una violazione indissociabile del diritto dell’Unione.

(15)

L’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato dipende fortemente dalla cooperazione degli Stati membri. Pertanto, è opportuno che questi prendano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento, anche per quanto riguarda gli aiuti individuali concessi nel quadro di regimi soggetti ad esenzione per categoria.

(16)

Considerato il rischio elevato di alterazione delle condizioni degli scambi che gli aiuti di importo elevato presentano sia individualmente che cumulativamente, occorre che essi siano valutati dalla Commissione alla loro notifica. È pertanto opportuno fissare soglie per determinate categorie di aiuti agli investimenti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, ad un livello che tenga conto della categoria di aiuti in questione e del suo probabile effetto sulle condizioni degli scambi. Gli aiuti di importo superiore a tali soglie dovrebbero rimanere soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Occorre evitare che le soglie di cui al presente regolamento siano eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuto o dei progetti di aiuto, ad esempio in più regimi o progetti con caratteristiche, obiettivi o beneficiari simili. Le altre categorie di aiuti, conformi alle condizioni di compatibilità e che non superano le intensità massime d’aiuto o gli importi massimi di aiuto di cui al presente regolamento, non dovrebbero essere considerati aiuti che comportano elevati rischi di alterazione delle condizioni degli scambi.

(17)

A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).

(18)

Con riferimento a taluni specifici strumenti di aiuto, quali i prestiti, le garanzie, le misure fiscali e, in particolare, gli anticipi rimborsabili, è opportuno che il presente regolamento definisca le condizioni alle quali tali strumenti possono essere considerati trasparenti. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie andrebbero considerati aiuti trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» previsti per i rispettivi tipi di impresa. Essi andrebbero inoltre considerati trasparenti se, prima della loro attuazione, il metodo utilizzato per calcolare l’intensità di aiuto della garanzia statale è stato notificato alla Commissione e da questa approvato in linea con la comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (7) (di seguito «la comunicazione sulle garanzie»). Ai fini del presente regolamento, gli aiuti concessi sotto forma di misure di finanziamento con capitale di rischio e conferimenti di capitale non dovrebbero essere considerati aiuti trasparenti.

(19)

Gli aiuti che rientrerebbero altrimenti nel campo di applicazione del presente regolamento ma che non sono trasparenti dovrebbero essere sempre notificati alla Commissione. La notifica di una misura di aiuto non trasparente dovrebbe essere valutata dalla Commissione, in particolare alla luce dei criteri stabiliti negli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali del 2023 (di seguito «gli orientamenti del 2023») o di altre discipline, orientamenti e comunicazioni applicabili.

(20)

Per garantire che gli aiuti siano necessari e costituiscano un incentivo all’ulteriore sviluppo di attività o progetti, è opportuno che il presente regolamento non si applichi agli aiuti a favore di attività o progetti che il beneficiario avvierebbe in ogni caso anche in mancanza di aiuti. Non dovrebbero essere concessi aiuti retroattivamente per attività o progetti che sono già stati avviati dal beneficiario. È opportuno che gli aiuti siano esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato a norma del presente regolamento solo se le attività o i lavori relativi al progetto sovvenzionato iniziano dopo che il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto.

(21)

Qualora gli aiuti ad hoc contemplati dal presente regolamento siano concessi a beneficio di una grande impresa, è opportuno che lo Stato membro verifichi che, oltre a soddisfare le condizioni sull’effetto di incentivazione che si applicano alle PMI, il beneficiario abbia analizzato, in un documento interno, la fattibilità del progetto o dell’attività sovvenzionati in presenza o in assenza degli aiuti. Lo Stato membro dovrebbe verificare che tale documento interno confermi un aumento sostanziale della portata del progetto o dell’attività, un aumento sostanziale dell’importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l’attività sovvenzionati o una riduzione sostanziale dei tempi per il completamento del progetto o dell’attività interessati. L’effetto di incentivazione dovrebbe inoltre poter essere comprovato anche sulla base del fatto che il progetto di investimento o l’attività non sarebbero stati realizzati in quanto tali nella zona rurale interessata in assenza di aiuti.

(22)

Per i regimi di aiuto automatici sotto forma di agevolazioni fiscali è opportuno continuare a prevedere una condizione specifica per quanto riguarda l’effetto di incentivazione, in quanto gli aiuti previsti nell’ambito di tali regimi sono concessi automaticamente. La suddetta condizione specifica implica che i regimi in questione debbano essere stati adottati prima dell’avvio delle attività o dei lavori relativi all’attività o al progetto sovvenzionati. Questa condizione non dovrebbe tuttavia applicarsi nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l’attività fosse già coperta dai regimi fiscali precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali. Per la valutazione dell’effetto di incentivazione dei regimi di aiuto subentrati a regimi precedenti, il momento cruciale è quello in cui la misura fiscale è stata stabilita per la prima volta nel regime originario.

(23)

Per quanto riguarda Natura 2000 per l’agricoltura, l’obiettivo è garantire le prestazioni ambientali e l’efficienza delle PMI attive nel settore agricolo. Gli aiuti per ettaro dovrebbero essere conformi alla legislazione dell’Unione e alle leggi nazionali degli Stati membri interessati in materia di tutela ambientale, al conseguimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000.

(24)

Per quanto riguarda gli aiuti per la ricomposizione fondiaria, le azioni promozionali sotto forma di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli, gli aiuti destinati a compensare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali e da altre avversità atmosferiche, gli aiuti destinati a compensare i costi di eradicazione delle epizoozie o degli organismi nocivi ai vegetali e le perdite causate da tali epizoozie o organismi nocivi ai vegetali, gli aiuti erogati a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, gli aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali e gli aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale nelle aziende agricole, l’esistenza di un effetto di incentivazione non dovrebbe essere obbligatoria o dovrebbe essere considerata presente se le condizioni specifiche previste dal presente regolamento per tali categorie di aiuti sono rispettate.

(25)

Per garantire che gli aiuti siano proporzionati e limitati all’importo necessario è opportuno che, nella misura del possibile, gli importi massimi di aiuto siano espressi in termini di intensità di aiuto rispetto a una serie di costi ammissibili. Qualora non si riesca a fissare l’intensità massima di aiuto, a causa dell’impossibilità di individuare i costi ammissibili o della necessità di introdurre strumenti più semplici per aiuti di importo ridotto, al fine di garantire la proporzionalità degli aiuti andrebbero fissati importi massimi di aiuto in termini nominali. È opportuno che l’intensità di aiuto e gli importi massimi di aiuto siano fissati a un livello che riduca al minimo le distorsioni di concorrenza nel settore beneficiario, contribuendo nel contempo all’obiettivo di favorire lo sviluppo delle attività economiche dei beneficiari nel settore agricolo, nelle zone rurali o nel settore forestale. Per ragioni di coerenza con gli interventi di sviluppo rurale finanziati dall’Unione, è opportuno che i massimali siano armonizzati con quelli fissati nel regolamento (UE) [SPR], nella misura in cui ciò sia in linea con i principi che regolano gli aiuti di Stato che discendono dall’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

(26)

Per il calcolo dell’intensità di aiuto devono essere compresi solo i costi ammissibili. Il presente regolamento non dovrebbe esentare gli aiuti che superano la relativa intensità di aiuto in quanto sono stati inclusi costi non ammissibili. Per individuare i costi ammissibili occorrono prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Il calcolo dovrebbe basarsi sugli importi al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Gli aiuti erogabili in più quote dovrebbero essere attualizzati al loro valore alla data di concessione. Anche i costi ammissibili dovrebbero essere attualizzati al loro valore alla data di concessione degli aiuti. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione e del calcolo dell’importo degli aiuti nel caso di aiuti diversi dalle sovvenzioni dovrebbe essere, rispettivamente, il tasso di attualizzazione e il tasso di riferimento applicabili alla data di concessione, come stabilito nella comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (8). Se gli aiuti vengono concessi in forma diversa da una sovvenzione, il loro importo dovrebbe essere espresso come equivalente sovvenzione lordo. Se gli aiuti vengono concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, le rate di aiuto dovrebbero essere attualizzate in base ai tassi di attualizzazione applicabili nei vari momenti in cui l’agevolazione fiscale diventa effettiva. Occorre incoraggiare il ricorso agli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, in quanto questi strumenti di condivisione del rischio consentono di rafforzare l’effetto di incentivazione dell’aiuto. È pertanto opportuno stabilire che, nel caso di aiuti concessi sotto forma di anticipi rimborsabili, le intensità di aiuto applicabili di cui al presente regolamento possono essere aumentate.

(27)

Nel caso di agevolazioni fiscali su imposte dovute in futuro, il tasso di attualizzazione applicabile e l’importo esatto delle rate di aiuto potrebbero non essere noti in anticipo. In tal caso è opportuno che gli Stati membri definiscano anticipatamente un massimale per il valore attualizzato degli aiuti che rispetti l’intensità di aiuto applicabile. Successivamente, una volta noto l’importo della rata di aiuto a una determinata data, l’attualizzazione può effettuarsi sulla base del tasso di attualizzazione applicabile in quel momento. Dall’importo totale del massimale («importo limitato») occorre dedurre il valore attualizzato di ogni rata di aiuto.

(28)

Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o degli importi massimi di aiuto previsti dal presente regolamento, occorre tenere conto dell’importo totale delle misure di aiuto di Stato concesse all’attività o al progetto sovvenzionati. È inoltre opportuno che il presente regolamento precisi le circostanze in cui è possibile il cumulo tra diverse categorie di aiuti. Gli aiuti esentati dall’obbligo di notifica dal presente regolamento possono essere cumulati con altri aiuti compatibili esentati ai sensi di altri regolamenti o autorizzati dalla Commissione, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili. Qualora diverse fonti di aiuto riguardino gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti, il cumulo dovrebbe essere consentito fino all’intensità o all’importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al presente regolamento. È inoltre opportuno che il presente regolamento introduca norme specifiche per il cumulo tra aiuti con e senza costi ammissibili individuabili e per il cumulo con aiuti «de minimis». Spesso gli aiuti «de minimis» non sono concessi per specifici costi ammissibili individuabili o non sono a essi imputabili. In tal caso dovrebbe essere possibile cumulare liberamente gli aiuti «de minimis» con gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento. Se, tuttavia, gli aiuti «de minimis» e gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento sono concessi per gli stessi costi ammissibili individuabili, il cumulo dovrebbe essere consentito solo fino all’intensità massima di aiuto di cui al capo III.

(29)

I finanziamenti dell’Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell’Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri non costituiscono aiuti di Stato. Qualora tali finanziamenti dell’Unione siano combinati con aiuti di Stato, è opportuno considerare solo questi ultimi per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o degli importi massimi di aiuto, a condizione che l’importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell’Unione.

(30)

Gli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sono, in linea di principio, vietati. Tuttavia, a norma dell’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato, la Commissione consente, o rispettivamente può consentire, agli Stati membri, a determinate condizioni, di concedere aiuti di Stato. È quindi importante che tutte le parti abbiano la possibilità di verificare se un aiuto è concesso in conformità delle norme applicabili. La trasparenza degli aiuti di Stato è quindi essenziale per la corretta applicazione delle norme del trattato e favorisce un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficacia della spesa pubblica. In un obiettivo di trasparenza, occorre richiedere agli Stati membri di istituire siti web esaustivi sugli aiuti di Stato, a livello regionale o nazionale, contenenti informazioni sintetiche relative a ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento. Tale obbligo dovrebbe costituire una condizione affinché l’aiuto individuale sia considerato compatibile con il mercato interno. In base alle normali prassi sulla pubblicazione delle informazioni di cui alla direttiva (EU) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), è opportuno utilizzare un formato standard che consenta di ricercare, scaricare e pubblicare agevolmente le informazioni su Internet. Il sito web della Commissione dovrebbe contenere i collegamenti ai siti web sugli aiuti di Stato di tutti gli Stati membri. In conformità dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) 2015/1588, è opportuno pubblicare sul sito web della Commissione informazioni sintetiche relative a ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento.

(31)

Per quanto riguarda la pubblicazione delle informazioni sulla concessione di aiuti individuali, è opportuno fissare soglie oltre le quali tale pubblicazione può essere ritenuta proporzionata, tenendo conto dell’importanza degli aiuti. L’esperienza della Commissione insegna che per il periodo 2014-2019, con una soglia di pubblicazione fissata a 60 000 EUR per la produzione agricola primaria, circa il 30 % degli aiuti concessi erano soggetti a pubblicazione. Pertanto, al fine di aumentare l’efficacia dei requisiti di trasparenza, e poiché l’importo medio degli aiuti agli investimenti per la produzione primaria concessi per il periodo 2014-2019 è stimato a circa 17 000 EUR, è opportuno abbassare la soglia di pubblicazione a 10 000 EUR per la produzione agricola primaria.

(32)

Per garantire un controllo efficace è opportuno, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1588, prescrivere agli Stati membri di comunicare alla Commissione, mediante un formulario tipo, informazioni sintetiche ogni volta che, in applicazione del presente regolamento, viene data esecuzione a un regime di aiuti o sono concessi aiuti individuali al di fuori di un regime di aiuti. Inoltre è opportuno, conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (10) e all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1588, stabilire norme relative alle relazioni annuali che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione sugli aiuti esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento, compresi i requisiti specifici per alcune categorie di aiuti.

(33)

Tenuto conto dell’ampia disponibilità delle tecnologie necessarie, è opportuno che le informazioni sintetiche e la relazione annuale siano redatte in formato elettronico e trasmesse alla Commissione.

(34)

Considerata la prescrizione per il recupero degli aiuti stabilita dall’articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (11), è opportuno, conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1588, stabilire norme relative ai registri che gli Stati membri dovrebbero conservare riguardo agli aiuti esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato a norma del presente regolamento.

(35)

Per rafforzare l’efficacia delle condizioni di compatibilità di cui al presente regolamento, è opportuno che la Commissione, in caso di inosservanza delle stesse, possa revocare il beneficio dell’esenzione per categoria per misure di aiuto future. Qualora l’inosservanza del presente regolamento riguardi solo un insieme limitato di misure o talune autorità, la Commissione dovrebbe poter limitare la revoca del beneficio dell’esenzione per categoria a determinati tipi di aiuti, ad alcuni beneficiari o alle misure di aiuto adottate da talune autorità. Tale revoca mirata dovrebbe fornire un rimedio proporzionato direttamente connesso ai casi rilevati di inosservanza del presente regolamento. Se non è notificato e non soddisfa tutte le condizioni per essere esentato dalla notifica, un aiuto costituisce un aiuto illegale, che la Commissione valuterà nel quadro della pertinente procedura stabilita nel regolamento (UE) 2015/1589 per gli aiuti non notificati. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui al capo II, la revoca del beneficio dell’esenzione per categoria per misure di aiuto future non incide sul fatto che le misure passate conformi al presente regolamento hanno beneficiato dell’esenzione per categoria.

(36)

Le PMI svolgono un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro e costituiscono, più in generale, un fattore di stabilità sociale e un motore per l’economia. Tuttavia il loro sviluppo può essere ostacolato da fallimenti del mercato che comportano svantaggi tipici. Le PMI hanno spesso difficoltà di accesso al capitale o ai prestiti, a causa della riluttanza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che tali imprese possono offrire. Inoltre la limitatezza delle risorse di cui dispongono può ridurre il loro accesso all’informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i potenziali mercati. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività economiche delle PMI, il presente regolamento dovrebbe pertanto esentare alcune categorie di aiuti a favore delle PMI dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

(37)

Per evitare differenze che potrebbero causare distorsioni della concorrenza e facilitare il coordinamento tra diverse iniziative nazionali e dell’Unione relative alle PMI, nonché per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, è opportuno che la definizione di PMI utilizzata ai fini del presente regolamento si basi sulle definizioni di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (12).

(38)

Per garantire la coerenza con la politica di sviluppo rurale e realizzare una semplificazione delle norme sulla base dell’esperienza già acquisita dalla Commissione alla luce dell’applicazione degli orientamenti del 2014, è opportuno esentare dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato varie categorie di aiuti a favore delle imprese operanti nel settore agricolo e forestale, fatta salva l’applicazione delle norme sostanziali in vigore.

(39)

È altresì opportuno considerare che i settori agricolo e forestale sono specificamente esposti alle avversità atmosferiche, alle epizoozie, agli organismi nocivi ai vegetali e ai danni causati da animali protetti. L’esperienza mostra che tali settori sono particolarmente colpiti da tali eventi e che gli agricoltori e i silvicoltori subiscono danni considerevoli dagli stessi. Le misure di aiuto destinate a ovviare a tali danni, pertanto, sono considerate uno strumento adeguato per aiutare le imprese a riprendersi da tali danni e quindi rimanere in attività e, in tal modo, assicurare lo sviluppo delle attività economiche in tali settori.

(40)

Nel settore agricolo dovrebbero applicarsi esenzioni agli aiuti alle PMI per gli investimenti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, la ricomposizione fondiaria, la rilocalizzazione di fabbricati aziendali, l’avviamento di imprese, i giovani agricoltori e le piccole aziende agricole, le associazioni di produttori, i regimi di qualità, il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione, i servizi di consulenza, le attività promozionali, i servizi di sostituzione nell’azienda agricola e la gestione dei rischi e delle crisi con riferimento alle avversità atmosferiche, alle epizoozie, agli organismi nocivi ai vegetali e al pagamento di premi assicurativi. Le esenzioni dovrebbero altresì applicarsi alle imprese di qualsiasi dimensione per gli aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole, gli aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo e gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo.

(41)

È opportuno che le esenzioni si applichino agli aiuti alle attività forestali e a talune attività extra-agricole nelle zone rurali che sono cofinanziate quali interventi di sviluppo rurale a titolo del FEASR, nonché agli aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione, alla ricerca e allo sviluppo nonché per la ricomposizione fondiaria.

(42)

Dato il rischio di distorsione della concorrenza derivante dagli aiuti agli investimenti mirati nel settore della produzione agricola primaria, è opportuno che gli aiuti agli investimenti esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato non siano limitati a prodotti agricoli specifici. Ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di escludere taluni prodotti agricoli dal campo di applicazione di un determinato aiuto, qualora non siano reperibili normali sbocchi di mercato oppure il mercato interno sia caratterizzato da un eccesso di capacità. Inoltre, gli aiuti a favore di determinati tipi di investimenti non dovrebbero di per sé beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato a norma del presente regolamento.

(43)

Per garantire un giusto equilibrio tra l’esigenza di minimizzare le distorsioni di concorrenza e quella di promuovere l’efficienza energetica e delle risorse, in caso di investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria, è opportuno che gli aiuti siano concessi solo per investimenti legati alla produzione, a livello dell’azienda agricola, di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili e solo se tale produzione non supera il consumo medio annuo di combustibile o energia dell’azienda. In tali casi è opportuno che gli aiuti per i biocarburanti siano coperti solo nella misura in cui sono concessi per biocarburanti sostenibili conformemente alla direttiva (EU) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(44)

Al fine di incentivare il passaggio alla produzione di forme più avanzate di biocarburanti, come previsto dalle norme in materia di aiuti di Stato orizzontali nel settore ambientale ed energetico, gli aiuti a favore dei biocarburanti prodotti da colture alimentari dovrebbero essere esclusi dal presente regolamento nel caso di aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli.

(45)

Il regolamento (UE) 2015/1588 consente alla Commissione di dichiarare, mediante regolamenti, alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno quando essa dispone di esperienza sufficiente a definire criteri generali di compatibilità. In virtù dell’esperienza acquisita durante il periodo dal 2014 al 2021 nella valutazione della compatibilità di numerosi aiuti di Stato alla luce degli orientamenti del 2014, la Commissione può ora avvalersi dei poteri ad essa conferiti per esentare dall’obbligo di notifica gli aiuti di Stato alle PMI attive nella produzione agricola primaria, gli aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi cofinanziati a titolo del FEASR, le misure volte a prevenire e ovviare ai danni causati da animali protetti e gli aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone Natura 2000.

(46)

Per quanto concerne il settore forestale, inoltre, la Commissione può, sulla base dell’esperienza maturata con gli orientamenti del 2014, esentare dall’obbligo di notifica le misure che sono finanziate esclusivamente con fondi nazionali, fatta salva l’applicazione delle norme sostanziali in vigore.

(47)

Nel periodo 2014-2020, in applicazione degli orientamenti del 2014, la Commissione ha approvato 52 regimi di aiuto concernenti la compensazione di danni arrecati al settore agricolo da animali protetti. In caso di danni causati da animali protetti, le autorità che concedono gli aiuti devono poter agire rapidamente onde ripristinare i mezzi di produzione e l’attività economica quanto più velocemente possibile, cosicché le imprese interessate possano rimanere in attività e, in tal modo, assicurare lo sviluppo delle attività economiche. Dato il loro carattere compensativo e l’esistenza di chiari criteri di compatibilità con il mercato interno, l’esperienza maturata dalla Commissione mostra che generalmente tali aiuti non provocano distorsioni significative della concorrenza su tale mercato. È pertanto opportuno che tali aiuti siano esentati dall’obbligo di notifica per gli aiuti di Stato.

(48)

Gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da animali protetti dovrebbero essere disponibili per le PMI attive nella produzione agricola primaria. Le condizioni per esentare gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da animali protetti dovrebbero seguire la prassi già consolidata per altri aiuti compensativi, come gli aiuti destinati a indennizzare la perdita di animali o piante distrutte sulla base del valore di mercato, a coprire i costi veterinari e del lavoro e a compensare i danni materiali ad attrezzature agricole, macchinari, fabbricati aziendali e scorte.

(49)

La Commissione ha applicato gli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati a Natura 2000 nel settore agricolo nel quadro degli orientamenti del 2014. Nel periodo 2014-2020 la Commissione ha approvato dieci regimi di aiuto di tale tipo. L’esperienza della Commissione insegna che generalmente tali aiuti non provocano distorsioni significative della concorrenza, ma possono incentivare attività economiche soggette a vincoli supplementari in tali zone. È dunque opportuno che la Commissione si avvalga dei poteri ad essa conferiti dal regolamento (UE) 2015/1588 con riguardo agli aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati a Natura 2000 nel settore agricolo.

(50)

L’esenzione degli aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati a Natura 2000 nel settore agricolo dovrebbe applicarsi soltanto alle PMI attive nella produzione agricola primaria.

(51)

La Commissione ha applicato gli articoli 107 e 108 del trattato alle imprese attive nel settore forestale in numerose decisioni, in particolare nel quadro degli orientamenti del 2014. Nel periodo 2014-2020 la Commissione ha approvato oltre 200 regimi di aiuto a favore del settore forestale in conformità dei summenzionati orientamenti. Data l’esistenza di chiari criteri di compatibilità, l’esperienza maturata dalla Commissione mostra che le misure di aiuto a favore del settore forestale non provocano distorsioni significative della concorrenza sul mercato interno. Alla luce di tale esperienza, nonché a fini di semplificazione e di economia procedurale, dovrebbe pertanto essere possibile esentare tali misure di aiuto dall’obbligo di notifica, a prescindere dal fatto che siano cofinanziate dal FEASR. È dunque opportuno che la Commissione si avvalga dei poteri ad essa conferiti dal regolamento (UE) 2015/1588 con riguardo agli aiuti alla forestazione e all’imboschimento, agli aiuti ai sistemi agroforestali, agli aiuti alla prevenzione e al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici, agli aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali, agli aiuti per svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori come definiti all’articolo 3 della direttiva 92/43/CEE (14) del Consiglio e all’articolo 3 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), agli aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e la salvaguardia della foresta, agli aiuti agli investimenti per infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale, agli aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste, agli aiuti per la conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura e agli aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale.

(52)

Onde incentivare iniziative associative nel settore forestale, la Commissione ha applicato gli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale. Nel periodo 2014-2020, la Commissione ha approvato tali aiuti in cinque casi. Nel settore agricolo detti aiuti erano già esentati dall’obbligo di notifica a norma del regolamento (UE) n. 702/2014. È pertanto opportuno esentare gli aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato.

(53)

La diversificazione economica e la creazione di nuove attività economiche sono essenziali per lo sviluppo e la competitività delle zone rurali e in particolare per le PMI, che costituiscono l’asse portante dell’economia rurale dell’Unione. Il regolamento (UE) [SPR] prevede misure di sostegno allo sviluppo delle imprese extra-agricole nelle zone rurali finalizzate alla promozione dell’occupazione e alla creazione di posti di lavoro qualificati nelle zone rurali, al mantenimento dei posti di lavoro esistenti, alla riduzione delle fluttuazioni stagionali nell’impiego della manodopera, allo sviluppo di comparti extra-agricoli e dell’industria di trasformazione agroalimentare, nonché alla promozione dell’integrazione tra le imprese e delle relazioni intersettoriali a livello locale.

(54)

Per garantire la coerenza con il regolamento (UE) [SPR] e realizzare una semplificazione delle norme che consentono di ottenere l’autorizzazione degli aiuti di Stato per la parte cofinanziata e il finanziamento nazionale integrativo dei piani strategici della PAC, è opportuno che l’obbligo di notifica non si applichi a varie categorie di aiuti a favore delle PMI attive nelle aree rurali, ivi compresi gli aiuti all’avviamento di imprese, gli aiuti per l’adesione degli agricoltori ai regimi di qualità nel settore del cotone e dei prodotti alimentari e le azioni di promozione a favore dei prodotti alimentari compresi in un regime di qualità. Tali misure di aiuto devono essere identiche al relativo intervento di sviluppo rurale e gli aiuti esentati devono essere concessi soltanto a norma e in conformità del piano strategico della PAC dello Stato membro interessato.

(55)

La Commissione ha applicato gli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali in numerosi casi, in particolare nel quadro degli orientamenti del 2014. Nel periodo 2014-2020 la Commissione ha approvato 27 regimi di aiuto concernenti i servizi di base e il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali. Data l’esistenza di chiari criteri di compatibilità e considerato che gli aiuti hanno contribuito alla diversificazione economica e alla creazione di nuove attività economiche, nell’esperienza della Commissione le misure di aiuto a favore del settore forestale non provocano distorsioni significative della concorrenza sul mercato interno. È pertanto opportuno esentare gli aiuti a favore dei servizi di base e del rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato.

(56)

Gli aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali, tuttavia, dovrebbero essere esentati dall’obbligo di notifica soltanto se fanno parte di un piano strategico della PAC convalidato dalla Commissione nel quadro del regolamento (UE) [SPR].

(57)

Gli aiuti di Stato concessi alle imprese che partecipano ai progetti dei gruppi operativi PEI di cui all’articolo 77 del regolamento (UE) [regolamento sui piani strategici], oppure ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) designati come LEADER dal regolamento (UE) [regolamento sui piani strategici] e cui si applica il regolamento (UE) 2021/1060, hanno un impatto limitato sulla concorrenza, in particolare in considerazione del ruolo positivo svolto dagli aiuti nel condividere le conoscenze, soprattutto per le comunità locali e agricole, nonché della natura spesso collettiva dell’aiuto e della sua portata, relativamente contenuta. Essendo integrati e coinvolgendo diversi operatori e diversi settori, tali progetti possono talvolta risultare di difficile classificazione ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato. Considerata la natura locale dei singoli progetti dei gruppi operativi PEI e dei singoli progetti CLLD, che vengono selezionati sulla base di una strategia pluriennale di sviluppo locale determinata e attuata da partenariati pubblico-privato, e alla luce del fatto che essi rispondono ad interessi comunitari, sociali, ambientali e climatici, è opportuno che il presente regolamento affronti alcune difficoltà incontrate dai progetti dei gruppi operativi PEI e dai progetti CLLD, al fine di renderne più agevole la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato.

(58)

Considerato che gli aiuti di importo ridotto concessi alle PMI che beneficiano, direttamente o indirettamente, dei progetti dei gruppi operativi PEI e dei progetti CLLD hanno un effetto limitato sugli scambi e sulla concorrenza, è opportuno adottare norme semplici per i casi in cui l’importo cumulato degli aiuti per progetto non supera un determinato massimale.

(59)

Nel caso di alcune categorie di aiuti, come quelli per la ricerca, il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione, i servizi di consulenza, i servizi di sostituzione nell’azienda agricola, la promozione nonché la prevenzione e l’eradicazione delle epizoozie e degli organismi nocivi ai vegetali, gli aiuti sono concessi indirettamente ai beneficiari finali, in natura, sotto forma di servizi agevolati. In tal caso, gli aiuti esentati dovrebbero essere versati al prestatore dei servizi o dell’attività di cui trattasi.

(60)

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1588, occorre riesaminare periodicamente la politica in materia di aiuti di Stato. È quindi auspicabile limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. È pertanto opportuno prevedere disposizioni transitorie, comprese le norme per un periodo di adeguamento alla fine del periodo di validità del presente regolamento, per i regimi di aiuto esentati. Tali norme dovrebbero consentire agli Stati membri di adeguarsi all’eventuale futuro regime,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI 11

CAPO II

REQUISITI PROCEDURALI 23

CAPO III

CATEGORIE DI AIUTI 24

Sezione 1

Aiuti a favore delle PMI attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli 24

Sezione 2

Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole 41

Sezione 3

Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo 42

Sezione 4

Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale 43

Sezione 5

Aiuti a favore del settore forestale 44

Sezione 6

Aiuti a favore delle PMI nelle zone rurali 54

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 58

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:

(a)

aiuti a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI):

i)

attive nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, fatta eccezione per gli articoli 13, 14, 15, 17 e 22 e per gli articoli da 24 a 29, che si applicano unicamente alle PMI attive nella produzione agricola primaria;

ii)

attive in attività extra-agricole nelle zone rurali che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 del trattato, nella misura in cui tali aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) [SPR] e sono cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi a favore di misure cofinanziate;

(b)

aiuti agli investimenti per la conservazione del patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole;

(c)

aiuti intesi ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo;

(d)

aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale;

(e)

aiuti a favore del settore forestale.

2.   Qualora lo ritengano opportuno, gli Stati membri possono decidere di concedere gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere a), d) ed e), in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014 (16).

3.   Il presente regolamento non si applica:

(a)

ai regimi di aiuto di cui agli articoli 13, 16, 33, 34 e 35, all’articolo 36 e agli articoli 41 e 42, se la dotazione annuale media destinata agli aiuti di Stato supera 150 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore.

La Commissione può tuttavia decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi a un regime di aiuti per un periodo superiore a sei mesi, dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione notificato dallo Stato membro alla Commissione entro 20 giorni lavorativi dall’entrata in vigore del regime.

Al momento della presentazione dei piani di valutazione di cui al comma precedente, gli Stati membri trasmettono anche tutte le informazioni necessarie alla Commissione per effettuare l’esame del piano di valutazione e adottare una decisione;

(b)

a eventuali modifiche dei regimi di cui alla lettera a) diverse dalle modifiche che non incidono sulla compatibilità del regime di aiuti a norma del presente regolamento o che non incidono sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato;

(c)

agli aiuti a favore di attività attinenti all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all’esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione;

(d)

agli aiuti subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.

4.   Il presente regolamento non si applica:

(a)

ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un’impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno, fatta eccezione per:

i)

i regimi di aiuto intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali in conformità dell’articolo 31;

ii)

i regimi di aiuto per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano ai progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») o ai progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura («PEI») a norma dell’articolo 51;

(b)

agli aiuti ad hoc a favore di un’impresa di cui alla lettera a).

5.   Il presente regolamento non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione degli aiuti concessi:

(a)

per le azioni di informazione nel settore agricolo a norma dell’articolo 20;

(b)

per le azioni promozionali sotto forma di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli a norma dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera b);

(c)

per compensare i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all’eradicazione di epizoozie a norma dell’articolo 25, paragrafi 8 e 9;

(d)

a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, lettere c), d) ed e);

(e)

per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali in conformità dell’articolo 31;

(f)

per le PMI che partecipano ai progetti CLLD e ai progetti dei gruppi operativi PEI, oppure beneficiano di tali progetti, a norma dell’articolo 51;

(g)

nei casi seguenti, purché l’impresa sia diventata un’impresa in difficoltà a seguito delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione:

i)

per compensare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali a norma dell’articolo 24;

ii)

per ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali a norma dell’articolo 25, paragrafo 10;

iii)

per ovviare ai danni causati da animali protetti a norma dell’articolo 28;

iv)

per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici a norma dell’articolo 35, paragrafo 5, lettera d).

6.   Il presente regolamento non si applica agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell’Unione europea, in particolare:

(a)

gli aiuti la cui concessione è subordinata all’obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;

(b)

gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.

7.   Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento gli aiuti a favore dei prodotti agricoli ai sensi dell’allegato 1 dell’Accordo sull’agricoltura dell’OMC, che costituiscono sovvenzioni all’esportazione quali definite da tale accordo. Analogamente, gli aiuti a favore di tali prodotti, che costituiscono una forma di sostegno finanziario all’esportazione fornito da un governo o qualsiasi ente pubblico nell’ambito di applicazione della decisione ministeriale dell’OMC sulla concorrenza all’esportazione del 19 dicembre 2015 (17), sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento se non sono conformi alle prescrizioni pertinenti di cui al paragrafo 15 di tale decisione sul periodo di rimborso massimo e sull’autofinanziamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1)

«agricoltore in attività»: agricoltore ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) [regolamento sui piani strategici];

(2)

«aiuti ad hoc»: aiuti non concessi nell’ambito di un regime di aiuti;

(3)

«avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale»: condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, piogge forti o persistenti o grave siccità che distruggano più del 30 % della produzione media calcolata sulla base:

(a)

dei tre anni precedenti;

(b)

di una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato;

(4)

«consulenza»: l’insieme delle consulenze fornite nell’ambito di uno stesso contratto;

(5)

«azienda agricola»: un’unità comprendente terreni, locali e strutture utilizzati per la produzione agricola primaria;

(6)

«prodotto agricolo»: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (18);

(7)

«settore agricolo»: l’insieme delle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;

(8)

«sistema agroforestale»: un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l’arboricoltura forestale è associata all’agricoltura sulla stessa superficie;

(9)

«aiuto»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato;

(10)

«aiuto concesso nell’ambito di un piano strategico della PAC»: un sostegno concesso a norma del regolamento (UE) [SPR] come aiuto cofinanziato dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tale aiuto cofinanziato;

(11)

«intensità di aiuto»: importo lordo dell’aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;

(12)

«regime di aiuti»: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell’atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;

(13)

«normali condizioni di mercato», una situazione in cui le condizioni relative all’operazione tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Il principio delle normali condizioni di mercato si considera soddisfatto se l’operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e incondizionata;

(14)

«misure di biosicurezza»: le misure gestionali e fisiche volte a ridurre il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie a, da o in:

(a)

una popolazione animale, o

(b)

uno stabilimento, una zona, un compartimento, un mezzo di trasporto o qualsiasi altro sito, struttura o locale;

(15)

«libro genealogico»: il libro di cui all’articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2016/1012 (19);

(16)

«piano strategico della PAC»: un piano strategico della PAC come definito all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) [regolamento sui piani strategici];

(17)

«opere permanenti»: opere realizzate dall’agricoltore stesso o dai suoi collaboratori nell’azienda agricola, che creano un attivo;

(18)

«evento catastrofico»: un evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall’azione umana, che causa gravi turbative dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore forestale;

(19)

«data di concessione degli aiuti»: data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;

(20)

«UE-27»: tutti i 27 Stati membri dell’Unione (a esclusione dell’Irlanda del Nord);

(21)

«piano di valutazione»: un documento contenente almeno i seguenti elementi: gli obiettivi del regime di aiuti da valutare; le questioni oggetto della valutazione; gli indicatori di risultato; la metodologia prevista per svolgere la valutazione; gli obblighi di raccolta dei dati; il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione finale; la descrizione dell’organismo indipendente che effettua la valutazione o i criteri che saranno utilizzati per selezionarlo nonché le modalità per assicurare la pubblicità della valutazione;

(22)

«capi morti»: animali uccisi (per eutanasia con o senza diagnosi certa) o morti (compresi gli animali nati morti e i feti abortiti) nell’azienda o in qualsiasi locale oppure durante il trasporto, ma che non sono stati macellati per il consumo umano;

(23)

«specie a rapido accrescimento»: bosco a rotazione rapida in cui la durata minima prima dell’abbattimento è fissata a 8 anni e la durata massima prima dell’abbattimento è fissata a 20 anni;

(24)

«regimi fiscali subentrati a regimi precedenti»: regimi sotto forma di agevolazioni fiscali che rappresentano una versione modificata di regimi fiscali preesistenti dello stesso tipo e che li sostituiscono;

(25)

«costi fissi occasionati dalla partecipazione a un regime di qualità»: i costi sostenuti per partecipare a un regime di qualità sovvenzionato e il contributo annuo di partecipazione a tale regime, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari dei regimi di qualità;

(26)

«biocarburanti prodotti da colture alimentari»: biocarburanti prodotti da colture amidacee, zuccherine od oleaginose prodotte su terreni agricoli come coltura principale, esclusi residui, rifiuti o materie ligno-cellulosiche e le colture intermedie, come le colture intercalari e le colture di copertura, a condizione che l’uso di tali colture intermedie non generi una domanda di terreni supplementari in base a quanto definito nella direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (20);

(27)

«prodotti alimentari»: prodotti alimentari diversi dai prodotti agricoli ed elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (21);

(28)

«equivalente sovvenzione lordo»: importo dell’aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri;

(29)

«aiuti individuali»:

(a)

gli aiuti ad hoc; nonché

(b)

gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;

(30)

«attivi immateriali»: attivi che non hanno una consistenza fisica o finanziaria, quali brevetti, licenze, know-how o altri diritti di proprietà intellettuale;

(31)

«investimenti realizzati per conformarsi a una norma dell’Unione»: gli investimenti realizzati allo scopo di conformarsi a una norma dell’Unione dopo la scadenza del periodo transitorio previsto dalla normativa dell’Unione;

(32)

«grandi imprese»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all’allegato I;

(33)

«commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo;

(34)

«fondi di mutualizzazione»: un regime riconosciuto da uno Stato membro in conformità alla legislazione nazionale che consente agli agricoltori aderenti di assicurarsi e mediante il quale questi ultimi ricevono pagamenti compensativi in caso di perdite economiche;

(35)

«zone Natura 2000»: le zone agricole o forestali speciali di cui all’articolo 3 della direttiva 92/43/CEE e all’articolo 3 della direttiva 2009/147/CE;

(36)

«calamità naturali»: i terremoti, le valanghe, le frane e le inondazioni, le trombe d’aria, gli uragani, le eruzioni vulcaniche e gli incendi boschivi di origine naturale;

(37)

«investimenti non produttivi»: gli investimenti che non portano a un aumento netto del valore o della redditività dell’azienda agricola;

(38)

«lavorazioni precedenti la trasformazione industriale»: qualsiasi attività svolta fino a quando il legno arriva alla segheria, dove la capacità massima è pari a 5 000 m3 all’anno, con un limite assoluto di 10 000 m3 di legno tondo da impiegare per il taglio;

(39)

«altre avversità atmosferiche»: condizioni meteorologiche avverse che non rientrano nella definizione di cui al punto (3);

(40)

«regioni ultraperiferiche»: le regioni di cui al primo comma dell’articolo 349 del trattato;

(41)

«organismo nocivo ai vegetali»: gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, elencati in conformità dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e gli organismi nocivi oggetto delle misure adottate in conformità con l’articolo 30 di tale regolamento, nonché gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, elencati in conformità all’articolo 32, paragrafo 2, di detto regolamento;

(42)

«produzione agricola primaria»: la produzione di prodotti del suolo e dell’allevamento, di cui all’allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

(43)

qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

(44)

«trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale si ottiene un prodotto che non rientra nell’allegato I del trattato;

(45)

«associazione od organizzazione di produttori»: un’associazione o un’organizzazione costituite per uno dei seguenti scopi:

(a)

l’adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato;

(b)

la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all’ingrosso;

(c)

la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo alla raccolta e alla disponibilità dei prodotti;

(d)

altre attività che possono essere svolte dalle associazioni o dalle organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l’organizzazione di processi innovativi;

(46)

«animale protetto»: qualsiasi animale protetto dalla legislazione dell’UE o nazionale;

(47)

«carte degli aiuti a finalità regionale»: l’elenco delle zone designate da uno Stato membro in linea con le condizioni previste dagli orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale (23) e approvate dalla Commissione;

(48)

«anticipo rimborsabile»: prestito a favore di un progetto, versato in una o più rate e le cui condizioni di rimborso dipendono dall’esito del progetto;

(49)

«organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza»: un ente (quali le università o gli istituti di ricerca, le agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, gli intermediari dell’innovazione, gli enti collaborativi reali o virtuali orientati alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

(50)

«isole minori del Mar Egeo», le isole minori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (24);

(51)

«PMI» o «microimprese, piccole e medie imprese»: imprese che soddisfano i criteri di cui all’allegato I;

(52)

«avvio dei lavori del progetto o dell’attività»: la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l’attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell’attività;

(53)

«servizi sovvenzionati»: una forma di aiuto in cui l’aiuto è concesso indirettamente al beneficiario finale in natura ed è versato al prestatore del servizio o dell’attività in questione;

(54)

«attivi materiali»: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;

(55)

«costo di transazione»: un costo aggiuntivo connesso all’adempimento di un impegno, ma non direttamente imputabile all’esecuzione dello stesso o non incluso nei costi o nel mancato guadagno, i quali sono compensati direttamente, e che può essere calcolato sulla base di un costo standard;

(56)

«costi dei test per l’encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) e l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE)»: tutti i costi, compresi quelli legati ai kit di analisi e al prelievo, al trasporto, all’analisi, alla conservazione e alla distruzione dei campioni necessari per il campionamento e le analisi di laboratorio, conformemente alle disposizioni dell’allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (25);

(57)

«bosco ceduo a rotazione rapida»: le specie arboree del codice NC 06 02 9041, definite dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, comprese le ceppaie che restano nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo determinato dagli Stati membri;

(58)

«impresa in difficoltà»: un’impresa cui si applica almeno una delle seguenti circostanze:

(a)

nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), più della metà del capitale sociale sottoscritto è stata persa a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente lettera, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (26) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

(b)

nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, è stata persa a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente lettera, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato II della direttiva 2013/34/UE;

(c)

l’impresa è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

(d)

l’impresa ha ricevuto un aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o ha ricevuto un aiuto per la ristrutturazione ed è ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

(e)

nel caso di un’impresa diversa da una PMI, negli ultimi due anni:

i)

il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa è stato superiore a 7,5; e

ii)

il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) è stato inferiore a 1,0;

(59)

«norma dell’Unione»: una norma obbligatoria stabilita dalla legislazione dell’Unione europea che fissa il livello che deve essere raggiunto dalle singole imprese con particolare riguardo all’ambiente, all’igiene e al benessere degli animali; non sono tuttavia ritenute norme dell’Unione le norme o gli obiettivi fissati a livello dell’Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese;

(60)

«giovane agricoltore»: un agricoltore in conformità dell’articolo 4, paragrafo 6 del regolamento (UE) [regolamento sui piani strategici];

Articolo 3

Condizioni per l’esenzione

I regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell’ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del presente regolamento.

Articolo 4

Soglie di notifica

1.   Il presente regolamento non si applica agli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi le seguenti soglie:

(a)

aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria di cui all’articolo 13: 500 000 EUR per impresa e per progetto di investimento;

(b)

aiuti agli investimenti relativi alla rilocalizzazione di un fabbricato aziendale che comporta l’ammodernamento delle strutture o un aumento della capacità di produzione di cui all’articolo 15, paragrafo 4: 500 000 EUR per impresa e per progetto di investimento;

(c)

aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’articolo 16: 7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;

(d)

aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nell’azienda agricola di cui all’articolo 30: 500 000 EUR per impresa e per progetto di investimento;

(e)

aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale di cui all’articolo 32: progetto da 7,5 milioni di EUR;

(f)

aiuti alla forestazione e all’imboschimento di cui all’articolo 33: 7,5 milioni di EUR per progetto di formazione;

(g)

aiuti a favore dei sistemi agroforestali di cui all’articolo 34: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento destinato a un sistema agroforestale;

(h)

aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali di cui all’articolo 36: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento;

(i)

aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale di cui all’articolo 40: 200 000 EUR per impresa e per anno;

(j)

aiuti agli investimenti per infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale di cui all’articolo 41: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento;

(k)

aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste di cui all’articolo 42: 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento;

(l)

aiuti agli investimenti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all’articolo 46: 10 milioni di EUR per progetto di investimento;

(m)

aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano ai progetti CLLD designati come progetti di sviluppo locale LEADER nell’ambito del FEASR o come progetti dei gruppi operativi PEI di cui all’articolo 50: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto;

(n)

aiuti di importo limitato per le PMI che beneficiano della partecipazione ai progetti CLLD o ai progetti dei gruppi operativi PEI di cui all’articolo 51: 200 000 EUR per i progetti CLLD e 350 000 EUR per i progetti dei gruppi operativi PEI.

2.   Le soglie stabilite al paragrafo 1 non devono essere eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi o dei progetti di aiuto.

Articolo 5

Trasparenza degli aiuti

1.   Il presente regolamento si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti.

2.   Gli aiuti sono considerati trasparenti se è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un’analisi del rischio («aiuti trasparenti»).

3.   Sono considerate trasparenti le seguenti forme di aiuti:

(a)

gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto interessi;

(b)

gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;

(c)

gli aiuti concessi sotto forma di garanzie se ricorre una delle seguenti condizioni:

i)

l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» stabiliti in una comunicazione della Commissione;

ii)

prima dell’attuazione degli aiuti il metodo di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo relativo alle garanzie è stato approvato in base alla comunicazione della Commissione sulle garanzie, previa notifica di tale metodo alla Commissione ai sensi di un regolamento da questa adottato in materia di aiuti di Stato e in vigore in quel momento; tale metodo deve riferirsi esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell’applicazione del presente regolamento;

(d)

gli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali, qualora la misura stabilisca un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata;

(e)

gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, se l’importo totale nominale dell’anticipo rimborsabile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente regolamento o se, prima dell’attuazione della misura, la metodologia di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo dell’anticipo rimborsabile è stata accettata previa notifica alla Commissione;

(f)

gli aiuti sotto forma di vendita o locazione di attivi materiali a tassi inferiori a quelli di mercato se il valore è stabilito sulla base di una valutazione di un esperto indipendente realizzata prima dell’operazione o sulla base di un parametro di riferimento pubblico, regolarmente aggiornato e generalmente accettato.

4.   Ai fini del presente regolamento non sono considerate trasparenti le seguenti forme di aiuto:

(a)

gli aiuti sotto forma di conferimenti di capitale;

(b)

gli aiuti sotto forma di misure per il finanziamento del rischio.

Articolo 6

Effetto di incentivazione

1.   Il presente regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

2.   Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

(a)

nome e dimensioni dell’impresa;

(b)

descrizione del progetto o dell’attività, comprese le date di inizio e fine;

(c)

ubicazione del progetto o dell’attività;

(d)

elenco dei costi ammissibili;

(e)

tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

3.   Si ritiene che gli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a garantire che sia soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l’aiuto in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario attesta che l’aiuto consentirà di raggiungere uno o più dei seguenti risultati:

(a)

un aumento significativo, per effetto degli aiuti, della portata del progetto/dell’attività;

(b)

un aumento significativo, per effetto degli aiuti, dell’importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l’attività;

(c)

un aumento significativo dei tempi per il completamento del progetto/dell’attività interessati;

(d)

nel caso di aiuti ad hoc, che il progetto o l’attività non sarebbero stati realizzati in quanto tali nella zona rurale interessata o non sarebbero stati sufficientemente redditizi per il beneficiario nella zona rurale interessata in mancanza di aiuti.

4.   In deroga ai paragrafi 2 e 3, si considera che le misure sotto forma di agevolazioni fiscali abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

(a)

la misura introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro;

(b)

la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività sovvenzionati, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti se l’attività era già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.

5.   In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, per le seguenti categorie di aiuto non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione:

(a)

i regimi di aiuto per la ricomposizione fondiaria se vengono rispettate le condizioni di cui all’articolo 14 o all’articolo 45 e se:

i)

il regime di aiuti introduce un diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; nonché

ii)

il regime di aiuti è stato adottato ed è in vigore prima che il beneficiario sostenga i costi ammissibili di cui all’articolo 14 o all’articolo 45;

(b)

aiuti per lo scambio di conoscenze e azioni di informazione nel settore agricolo, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 20;

(c)

aiuti per le azioni promozionali sotto forma di pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 23, paragrafo 2, lettera b);

(d)

aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 24;

(e)

aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell’eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e le perdite causate da tali epizoozie od organismi nocivi ai vegetali, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 25;

(f)

aiuti erogati a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettere c), d), e), f) e g);

(g)

aiuti destinati a ovviare ai danni causati da animali protetti, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 28;

(h)

aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 30;

(i)

aiuti destinati ad ovviare ai danni causati da calamità naturali, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 31;

(j)

aiuti destinati alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 32;

(k)

aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, lettera d), ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 35;

(l)

aiuti per lo scambio di conoscenze e azioni di informazione nel settore forestale, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 39;

(m)

aiuti per la partecipazione degli agricoltori ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 49;

(n)

aiuti alle PMI che partecipano ai progetti CLLD e ai progetti dei gruppi operativi PEI, oppure beneficiano di tali progetti, ove ricorrano le condizioni pertinenti di cui agli articoli 50 e 51.

Articolo 7

Intensità di aiuto e costi ammissibili

1.   Ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (27), a condizione che l’operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione.

2.   L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all’aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull’IVA.

3.   Quando gli aiuti sono concessi in forma diversa da una sovvenzione diretta, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo.

4.   Gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più quote, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti.

5.   Quando gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazione fiscale, l’attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle date in cui l’agevolazione fiscale diventa effettiva.

6.   Quando gli aiuti sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che, in caso di esito positivo del progetto definito sulla base di un’ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi sono rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile alla data di concessione, le intensità massime di aiuto di cui al capo III possono essere maggiorate di 10 punti percentuali.

Articolo 8

Cumulo

1.   Per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all’articolo 4 e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell’importo totale degli aiuti di Stato a favore dell’attività, del progetto o dell’impresa sovvenzionati.

2.   Qualora i finanziamenti dell’Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell’Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica, delle intensità massime di aiuto e dei massimali, a condizione che l’importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi i tassi di finanziamento più favorevoli stabiliti nella normativa applicabile del diritto dell’Unione.

3.   Gli aiuti con costi ammissibili individuabili, esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3 del trattato ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:

(a)

con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,

(b)

con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base al presente regolamento.

4.   Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi degli articoli 18, 47 e 51 possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili.

Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.

5.   Gli aiuti di Stato esentati ai sensi delle sezioni 1, 2 e 3 del capo III del presente regolamento non devono essere cumulati con i pagamenti di cui all’articolo 145, paragrafo 2, e all’articolo 146 del regolamento (UE) [regolamento sui piani strategici] in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un’intensità di aiuto o a un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel presente regolamento.

6.   Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non sono cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un’intensità di aiuto o a un importo di aiuto superiori ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento.

7.   Gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, lettera e), non sono cumulabili con gli aiuti intesi a compensare i danni materiali di cui agli articoli 24, 25, 28 e 31 del presente regolamento.

8.   Gli aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui all’articolo 18 del presente regolamento non sono cumulabili con gli aiuti alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui all’articolo 77 del regolamento (UE) [regolamento sui piani strategici].

Gli aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori e all’avviamento di attività agricole di cui all’articolo 17 del presente regolamento non sono cumulabili con gli aiuti all’insediamento dei giovani agricoltori o alla creazione di imprese rurali di cui all’articolo 75 del regolamento (UE) [regolamento sui piani strategici], qualora tale cumulo dia luogo a un importo dell’aiuto superiore a quello indicato nel presente regolamento.

Articolo 9

Pubblicazione e informazioni

1.   Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione nella piattaforma Transparency Award Module (28) della Commissione o in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

(a)

le informazioni sintetiche di cui all’articolo 11 o un link alle stesse;

(b)

il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all’articolo 11, comprese eventuali modifiche, o un link che dia accesso a tale testo;

(c)

le informazioni di cui all’allegato III in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore ai seguenti:

i)

10 000 EUR per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria;

ii)

100 000 EUR per i beneficiari attivi nella trasformazione di prodotti agricoli, nella commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale o in attività che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 del trattato.

2.   Per i regimi di aiuto sotto forma di agevolazioni fiscali le condizioni sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti individuali in base ai seguenti intervalli in milioni di euro:

(a)

0,01 - 0,1 solo per la produzione agricola primaria;

(b)

0,1 - 0,5

(c)

0,5-1;

(d)

da 1 a 2;

(e)

da 2 a 5;

(f)

da 5 a 10;

(g)

da 10 a 30; e

(h)

uguale o superiore a 30.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all’allegato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al paragrafo 2 sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l’aiuto è stato concesso.

4.   Il testo completo del regime di aiuti o della misura ad hoc di cui al paragrafo 1 contiene, in particolare, un riferimento esplicito al presente regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e alle specifiche disposizioni del capo III cui si riferisce il provvedimento in questione o, se del caso, alla normativa nazionale che garantisce il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Il regime di aiuti o gli aiuti ad hoc sono accompagnati dalle relative modifiche e disposizioni attuative.

5.   Gli obblighi di pubblicazione di cui al paragrafo 1 non si applicano agli aiuti concessi ai progetti dei gruppi operativi PEI e ai progetti CLLD a norma dell’articolo 51.

6.   La Commissione pubblica sul suo sito Internet:

(a)

le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1;

(b)

i link ai siti web relativi agli aiuti di Stato, di cui al paragrafo 2, di tutti gli Stati membri.

CAPO II

REQUISITI PROCEDURALI

Articolo 10

Revoca del beneficio dell’esenzione per categoria

Se uno Stato membro concede aiuti ai sensi del presente regolamento senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato.

Articolo 11

Relazioni

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica di quest’ultima, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all’allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore.

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale, di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, sull’applicazione del presente regolamento relativamente all’intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica.

3.   La relazione annuale contiene inoltre informazioni relative a quanto segue:

(a)

epizoozie o organismi nocivi ai vegetali di cui all’articolo 25;

(b)

informazioni meteorologiche sulla natura, la portata, il luogo e il momento in cui si sono verificate le avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali di cui all’articolo 24 o le calamità naturali nel settore agricolo di cui all’articolo 31.

Articolo 12

Controllo

Gli Stati membri conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l’applicazione del presente regolamento.

CAPO III

CATEGORIE DI AIUTI

SEZIONE 1

Aiuti a favore delle PMI attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli

Articolo 13

Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria

1.   Gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 21 del presente articolo e al capo I.

2.   L’investimento può essere realizzato da uno o più beneficiari o riguardare un attivo materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari.

3.   Gli investimenti soddisfano almeno uno dei seguenti obiettivi:

(a)

miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;

(b)

miglioramento dell’ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;

(c)

realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connessa allo sviluppo, all’adeguamento e alla modernizzazione dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio di energia sostenibile, l’efficienza energetica nonché l’approvvigionamento e il risparmio idrico;

(d)

ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali e animali protetti nonché prevenzione dei danni da essi arrecati; se il danno è riconducibile al cambiamento climatico, i beneficiari, se del caso, includono nel ripristino misure di adattamento ai cambiamenti climatici.

(e)

rispetto delle norme alle condizioni indicate al punto 11, lettera f);

(f)

contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promozione dell’energia sostenibile;

(g)

promozione dello sviluppo sostenibile e di un’efficiente gestione delle risorse naturali come l’acqua, il suolo e l’aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;

(h)

contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

4.   ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

L’investimento può essere connesso alla produzione, a livello dell’azienda, di biocarburanti o di energia da fonti rinnovabili, a condizione che la produzione non superi il consumo medio annuo di carburanti o di energia dell’azienda stessa.

5.   Qualora sia realizzato un investimento per la produzione di biocarburanti, la capacità produttiva delle apparecchiature di produzione non supera il consumo medio annuo di carburante per il trasporto dell’azienda agricola e il biocarburante prodotto non è venduto sul mercato. La vendita di energia elettrica alla rete è consentita purché sia rispettato il limite di autoconsumo medio annuale.

6.   Se l’investimento è realizzato da più di un beneficiario allo scopo di soddisfare i propri fabbisogni di biocarburanti o di energia, il consumo medio annuo è cumulato all’importo equivalente al consumo medio annuo di tutti i beneficiari.

7.   Gli investimenti in infrastrutture per la produzione di energie rinnovabili che consumano o producono energia rispettano le norme minime per l’efficienza energetica, ove tali norme esistano a livello nazionale.

8.   Gli investimenti in impianti la cui finalità principale è la produzione di elettricità a partire dalla biomassa non sono ammissibili agli aiuti, a meno che non sia utilizzata una percentuale minima di energia termica, determinata dagli Stati membri.

9.   Gli Stati membri stabiliscono soglie per le percentuali massime di cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose utilizzati per la produzione di bioenergia, compresi i biocarburanti, per i diversi tipi di impianti. Gli aiuti ai progetti di investimento nel campo della bioenergia sono limitati alla bioenergia che soddisfa i criteri di sostenibilità applicabili stabiliti dalla normativa dell’Unione.

10.   Gli investimenti sono conformi alla legislazione dell’Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (29), gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l’autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

Costi ammissibili

11.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

(a)

costi per la costruzione, l’acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili; i terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell’intervento in questione;

(b)

acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

(c)

costi generali collegati alle spese di cui alle lettere (a) e (b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere (a) e (b);

(d)

costi di acquisto e di sviluppo o diritti d’uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;

(e)

spese per investimenti non produttivi connessi agli obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui al paragrafo 3, lettere f), g) e h);

(f)

in materia di irrigazione, i costi per gli investimenti che soddisfano le condizioni seguenti:

i)

alla Commissione è notificato un piano di gestione del bacino idrografico, a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (30), per l’intera area in cui deve essere realizzato l’investimento, nonché per altre eventuali aree in cui l’investimento potrebbe incidere sull’ambiente. Le misure adottate in virtù del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all’articolo 11 della suddetta direttiva e che sono pertinenti per il settore agricolo sono specificate nel relativo programma di misure;

ii)

i contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all’investimento oggetto del sostegno sono già presenti o devono essere installati nel quadro dell’investimento;

iii)

un investimento destinato a migliorare un impianto di irrigazione esistente o un elemento delle infrastrutture di irrigazione:

sono valutati ex ante per verificare se offrono un risparmio idrico che riflette i parametri tecnici dell’impianto o dell’infrastruttura esistenti;

se l’investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d’acqua, deve essere realizzata una riduzione effettiva del consumo di acqua che contribuisca al conseguimento di un buono stato di tali corpi idrici, secondo quanto stabilito nell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE;

iv)

lo Stato membro stabilisce percentuali di risparmio idrico potenziale e di effettiva riduzione del consumo di acqua quali condizioni di ammissibilità al fine di garantire un’effettiva riduzione della quantità di acqua che scorre attraverso le attrezzature rispetto ai livelli del periodo 2014-2020 e quindi di evitare una regressione del livello di ambizione ambientale:

il risparmio idrico potenziale è pari ad almeno il 5 % nel caso in cui i parametri tecnici dell’impianto o dell’infrastruttura esistenti assicurino già un grado elevato di efficienza (prima dell’investimento) e ad almeno il 25 % nel caso in cui l’attuale grado di efficienza sia basso e/o per investimenti effettuati in zone in cui il risparmio idrico è maggiormente necessario per assicurare che sia raggiunto un buono stato delle acque;

la percentuale di riduzione effettiva del consumo idrico deve essere di almeno il 50 %;

tale risparmio idrico deve riflettere le necessità indicate nei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dalla direttiva 2000/60/CE.

v)

il sostegno può essere concesso agli investimenti destinati all’utilizzo di acque affinate quale fonte idrica alternativa solo se la fornitura e l’utilizzo di tali acque sono conformi al regolamento (UE) n. 2020/741del Parlamento europeo e del Consiglio (31).

(g)

nel caso di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali o animali protetti, possono essere ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo fino al livello preesistente al verificarsi del sinistro;

(h)

nel caso di investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali o animali protetti, sono ammissibili i costi relativi a interventi preventivi specifici.

12.   I costi diversi da quelli di cui al paragrafo 11, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.

Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.

13.   In materia di irrigazione, gli aiuti sono versati solo dagli Stati membri che assicurano, per quanto riguarda il distretto del bacino idrografico in cui avviene l’investimento, un contributo dei diversi utilizzi dell’acqua al recupero dei costi dei servizi idrici da parte del settore agricolo a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto, ove opportuno, delle conseguenze sociali, ambientali ed economiche del recupero nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni interessate.

14.   Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi:

(a)

acquisto di diritti all’aiuto;

(b)

acquisto e impianto di piante annuali, ad eccezione degli aiuti a copertura dei costi di cui al paragrafo 11, lettera g);

(c)

lavori di drenaggio;

(d)

acquisto di animali, ad eccezione degli aiuti a copertura dei costi di cui al paragrafo 11, lettera g).

15.   Ad eccezione degli investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da epizoozie od organismi nocivi ai vegetali, gli aiuti non sono limitati a prodotti agricoli specifici e sono pertanto disponibili per tutti i settori della produzione agricola primaria o per l’intero settore della produzione vegetale o l’intero settore della produzione animale. Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di escludere taluni prodotti dagli aiuti per motivi di sovraccapacità del mercato interno o di mancanza di sbocchi di mercato.

16.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1 non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell’Unione previsto da tale regolamento.

Intensità di aiuto

17.   L’intensità di aiuto non supera il 65 % dei costi ammissibili.

18.   L’intensità di aiuto può essere aumentata al massimo fino al 80 % per gli investimenti seguenti:

(a)

investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui al paragrafo 3, lettere f), g) e h), o al benessere degli animali;

(b)

investimenti da parte di giovani agricoltori;

(c)

investimenti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo.

19.   L’intensità di aiuto di cui ai paragrafi 17 e 18, lettera c), può essere aumentata al massimo fino all’85 % per gli investimenti delle piccole aziende agricole.

20.   L’intensità di aiuto può essere aumentata al massimo fino al 100 % per gli investimenti seguenti:

(a)

investimenti non produttivi legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui al paragrafo 3, lettere f), g) e h);

(b)

investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo di cui al paragrafo 3, lettera d), e investimenti volti a prevenire e mitigare il rischio di danni arrecati da calamità naturali, circostanze eccezionali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o animali protetti.

21.   L’intensità di aiuto per l’irrigazione di cui al paragrafo 11, lettera f), è limitata a uno o più tassi non superiori:

(a)

l’80 % dei costi ammissibili per gli investimenti nelle aziende agricole destinati all’irrigazione di cui al paragrafo 11, terzo comma della lettera f);

(b)

al 100 % dei costi ammissibili per investimenti per infrastrutture agricole al di fuori dell’azienda da utilizzare per l’irrigazione;

(c)

al 65 % dei costi ammissibili per altri investimenti per l’irrigazione nell’azienda.

Articolo 14

Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli

Gli aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al capo I e sono concessi esclusivamente a copertura delle spese legali e amministrative, compresi i costi per la realizzazione di indagini, fino al 100 % dei costi effettivamente sostenuti.

Articolo 15

Aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali

1.   Gli aiuti alle PMI attive nella produzione agricola primaria per investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e al capo I.

2.   La rilocalizzazione del fabbricato aziendale è effettuata nell’interesse pubblico.

L’interesse pubblico addotto per giustificare la concessione di aiuti ai sensi del presente articolo è specificato nelle pertinenti disposizioni dello Stato membro interessato.

3.   Se la rilocalizzazione di un fabbricato aziendale consiste semplicemente nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione delle strutture esistenti, l’intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi effettivamente sostenuti per tali attività.

4.   Se, in aggiunta allo smantellamento, alla rimozione e alla ricostruzione delle strutture esistenti, di cui al paragrafo 3, la rilocalizzazione comporta un ammodernamento di tali strutture o un aumento della capacità di produzione, con riguardo ai costi relativi a tale ammodernamento di strutture o a tale aumento della capacità di produzione si applicano le intensità di aiuto agli investimenti di cui all’articolo 13, paragrafi da 17 a 21.

Ai fini del presente paragrafo, la semplice sostituzione di un fabbricato o di strutture esistenti con un fabbricato o strutture nuovi che non comporta una modifica sostanziale della produzione o della tecnologia utilizzata non si considera connessa a un ammodernamento.

5.   L’intensità massima di aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili se la rilocalizzazione interessa attività situate nelle vicinanze di centri rurali ed è intesa a migliorare la qualità di vita o i parametri ambientali del territorio interessato.

Articolo 16

Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli

1.   Gli aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo e al capo I.

2.   L’investimento riguarda attivi materiali o immateriali nel settore della trasformazione di prodotti agricoli oppure della commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’articolo 2, paragrafi 33 e 43.

3.   Gli investimenti relativi alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari non sono ammissibili all’aiuto ai sensi del presente articolo.

4.   Gli investimenti sono conformi alla legislazione dell’Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l’autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

5.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

(a)

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell’intervento in questione;

(b)

acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

(c)

costi generali collegati alle spese di cui alle lettere (a) e (b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere (a) e (b);

(d)

costi di acquisto e di sviluppo o diritti d’uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali.

6.   I costi diversi da quelli di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.

Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.

7.   Gli aiuti non sono concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione in vigore.

8.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1 non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell’Unione previsto da tale regolamento.

9.   L’intensità di aiuto non supera il 65 %. Può essere aumentata al massimo fino all’80 % per gli investimenti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo.

Articolo 17

Aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori e aiuti all’avviamento di attività agricole

1.   Gli aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori e gli aiuti all’avviamento di attività agricole sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e al capo I. Tali aiuti sono concessi ai giovani agricoltori di cui all’articolo 2, paragrafo 60).

2.   Il presente articolo si applica all’avviamento di aziende rurali dedite ad attività agricole e alla diversificazione del reddito delle famiglie contadine a favore di altre attività agricole.

3.   Gli aiuti forniti sono concessi unicamente a microimprese e piccole imprese.

4.   Se gli aiuti sono concessi a un giovane agricoltore che crea una società nella forma di una persona giuridica, il giovane agricoltore esercita un controllo effettivo e a lungo termine sulla persona giuridica in termini di decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari. Se più persone fisiche, comprese persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo effettivo e a lungo termine, da solo o insieme ad altre persone. Se una persona giuridica è controllata, esclusivamente o congiuntamente, da un’altra persona giuridica, tali requisiti si applicano a tutte le persone fisiche che esercitano un controllo su un’altra persona giuridica (32).

5.   L’aiuto è subordinato alla presentazione di un piano aziendale all’autorità competente dello Stato membro interessato.

6.   Per i giovani agricoltori, qualora il beneficiario non disponga di sufficienti capacità e competenze professionali per rientrare nella definizione di giovane agricoltore, è comunque ammissibile agli aiuti a lui destinati a condizione che si impegni ad acquisire tali capacità e competenze professionali entro 36 mesi dalla data di adozione della decisione di concessione degli aiuti. Tale impegno deve essere incluso nel piano aziendale.

7.   Il sostegno è concesso sotto forma di somme forfettarie ed è limitato a 100 000 EUR per giovane agricoltore o per avviamento di azienda dedita ad attività agricole o per famiglia agricola.

Articolo 18

Aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo

1.   Gli aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo e al capo I.

2.   Sono ammissibili all’aiuto solo le associazioni o le organizzazioni di produttori che sono state ufficialmente riconosciute dall’autorità competente dello Stato membro interessato sulla base della presentazione di un piano aziendale.

3.   Gli aiuti vengono concessi a condizione che, entro cinque anni dalla data del riconoscimento ufficiale dell’associazione o dell’organizzazione di produttori, lo Stato membro interessato verifichi che gli obiettivi del piano aziendale di cui al paragrafo 2 siano stati realizzati.

4.   Gli Stati membri adattano gli aiuti esentati in conformità al presente articolo per tener conto di eventuali modifiche apportate ai regolamenti che disciplinano l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

5.   Gli accordi, le decisioni e gli altri comportamenti nell’ambito dell’associazione o dell’organizzazione di produttori sono conformi alle disposizioni in materia di concorrenza che si applicano in virtù degli articoli da 206 a 210 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013.

6.   Gli aiuti non sono concessi:

(a)

alle organizzazioni di produzione, enti od organismi, come imprese o cooperative, il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano di fatto singoli produttori;

(b)

ad associazioni agricole che svolgono funzioni quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione presso le aziende dei soci, senza essere coinvolte nell’adeguamento dell’offerta alle esigenze del mercato;

(c)

ai gruppi, alle organizzazioni o alle associazioni di produttori i cui obiettivi siano incompatibili con l’articolo 152, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 152, paragrafo 3, e l’articolo 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

7.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

(a)

il canone di affitto di locali idonei;

(b)

l’acquisto di attrezzature per ufficio;

(c)

le spese amministrative per il personale,

(d)

le spese generali, legali e amministrative;

(e)

l’acquisto di programmi informatici e i costi di acquisto o i diritti d’uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili.

In caso di acquisto dei locali, i costi ammissibili sono limitati ai canoni d’affitto dei locali a prezzi di mercato.

8.   L’aiuto è concesso sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per i primi cinque anni a decorrere dalla data di riconoscimento ufficiale dell’associazione o dell’organizzazione di produttori sulla base del piano aziendale di cui al paragrafo 2.

Gli Stati membri versano l’ultima rata soltanto previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale.

9.   Gli aiuti non superano il 10 % della produzione annuale commercializzata dall’associazione o dall’organizzazione di produttori.

10.   L’importo dell’aiuto è limitato a 100 000 EUR. L’aiuto deve essere decrescente.

Articolo 19

Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità

1.   Sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso le seguenti categorie di aiuti destinati ai produttori di prodotti agricoli e alle loro associazioni:

(a)

aiuti per l’adesione ai regimi di qualità qualora ricorrano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e al capo I;

(b)

aiuti per i costi delle misure obbligatorie di controllo relative ai regimi di qualità condotte ai sensi della legislazione unionale o nazionale da o per conto dell’autorità competente, qualora ricorrano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7 del presente articolo e al capo I;

(c)

aiuti a copertura dei costi per attività di ricerche di mercato, per l’ideazione e la progettazione di un prodotto e per la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità, se soddisfano le condizioni stabilite ai paragrafi 2, 6, 7 e 8 del presente articolo e al capo I.

2.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1 sono concessi nell’ambito dei seguenti regimi di qualità:

(a)

regimi di qualità istituiti ai sensi:

i)

della parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il settore vitivinicolo;

ii)

del regolamento (UE) n. 1151/2012;

iii)

del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (33);

iv)

del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (34);

v)

del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (35);

(b)

regimi di qualità, inclusi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi alle seguenti condizioni:

i)

la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi di qualità deve derivare da obblighi tassativi che garantiscono uno dei seguenti aspetti:

caratteristiche specifiche del prodotto;

particolari metodi di produzione;

una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

ii)

i regimi di qualità devono essere accessibili a tutti i produttori;

iii)

i regimi di qualità devono prevedere disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto deve essere verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

iv)

i regimi di qualità devono essere trasparenti e assicurare una tracciabilità completa dei prodotti agricoli;

(c)

regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione «Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari» (36).

3.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera a), sono concessi ai produttori di prodotti agricoli a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell’ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità.

4.   Non possono essere concessi aiuti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), a copertura dei costi dei controlli effettuati dai beneficiari stessi, o qualora la legislazione dell’Unione preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori di prodotti agricoli e delle loro associazioni, senza specificare l’effettivo ammontare degli oneri.

5.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettera a), sono concessi per un periodo massimo di sette anni.

6.   Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

7.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.

Sono versati all’organismo responsabile delle misure di controllo, al prestatore del servizio di ricerca o al prestatore del servizio di consulenza.

8.   Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), non superano il 100 % dei costi effettivamente sostenuti.

Articolo 20

Aiuti per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione

1.   Gli aiuti per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I.

2.   Gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attività dimostrative e ad azioni di informazione.

Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata nonché le visite di aziende agricole.

Gli aiuti a favore di attività dimostrative possono finanziare i costi di investimento attinenti.

3.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

(a)

spese per l’organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari e coaching, attività dimostrative o azioni di informazione;

(b)

spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti.

(c)

costi di prestazione di servizi di sostituzione durante l’assenza dei partecipanti;

(d)

nel caso di progetti dimostrativi in relazione agli investimenti:

i)

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi totali ammissibili dell’intervento in questione;

ii)

acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

iii)

costi generali collegati alle spese di cui ai punti i) e ii), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti i) e ii);

iv)

costi di acquisto e di sviluppo o diritti d’uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali.

4.   I costi di cui al paragrafo 3, lettera d), sono ammissibili solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto dimostrativo.

Sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto dimostrativo, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

5.   Gli aiuti di cui al paragrafo 3, lettere (a) e c), non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.

Gli aiuti per i costi di prestazione di servizi di sostituzione di cui al paragrafo 3, lettera c), possono essere versati direttamente al prestatore dei servizi di sostituzione.

6.   Gli organismi prestatori dei servizi di scambio di conoscenze e di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.

Le attività di cui al paragrafo 2 possono essere prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, a prescindere dalla loro dimensione.

7.   Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

Qualora le attività di cui al paragrafo 2 siano prestate da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l’appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso alle attività.

Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell’associazione od organizzazione di produttori di cui trattasi sono limitati ai costi delle attività prestate di cui al paragrafo 2.

8.   L’intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Nel caso dei progetti dimostrativi di cui al paragrafo 3, lettera (d), l’importo massimo dell’aiuto è limitato a 100 000 EUR nell’arco di tre esercizi fiscali.

Articolo 21

Aiuti per servizi di consulenza

1.   Gli aiuti per servizi di consulenza sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo e al capo I.

2.   Gli aiuti sono intesi ad aiutare le aziende attive nel settore agricolo e i giovani agricoltori a usufruire di servizi di consulenza.

3.   La consulenza è in relazione con almeno un obiettivo specifico ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) [regolamento sui piani strategici] e verte su almeno uno dei seguenti elementi:

(a)

tutti i requisiti, le condizioni e gli impegni in materia di gestione applicabili agli agricoltori e agli altri beneficiari stabiliti nel piano strategico della PAC, compresi i requisiti e le norme nell’ambito della condizionalità e le condizioni per gli interventi, nonché le informazioni sugli strumenti finanziari e sui piani aziendali istituiti a norma del piano strategico della PAC;

(b)

i requisiti stabiliti dagli Stati membri per l’attuazione della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (37), della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio (38), del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (39), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (40), dell’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (41) e della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (42);

(c)

le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica, come indicato nella comunicazione «Piano d’azione europeo “One Health” contro la resistenza antimicrobica» (43);

(d)

la gestione del rischio;

(e)

il sostegno all’innovazione, in particolare per la preparazione e l’attuazione dei progetti dei gruppi operativi PEI;

(f)

le tecnologie digitali nel settore dell’agricoltura di cui all’articolo 114, lettera b), del regolamento n. XXX [SPR];

(g)

la gestione sostenibile dei nutrienti, ivi compreso, a partire al più tardi dal 2024, il ricorso a uno strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. XXX [SPR];

(h)

le condizioni di occupazione e gli obblighi dei datori di lavoro, nonché la salute e la sicurezza sul lavoro e l’assistenza sociale nelle comunità agricole.

4.   La consulenza può comprendere anche questioni diverse da quelle di cui al paragrafo 3, inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell’azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività. Può rientrarvi anche la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l’agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.

5.   Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio agevolato.

6.   Gli organismi selezionati per prestare i servizi di consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.

I servizi di consulenza possono essere prestati da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, a prescindere dalla loro dimensione.

Gli Stati membri garantiscono che il prestatore del servizio di consulenza sia imparziale ed esente da conflitti di interesse.

7.   Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili nella zona interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

Qualora i servizi di consulenza siano prestati da associazioni od organizzazioni di produttori, l’appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.

Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell’associazione o organizzazione di cui trattasi sono limitati ai costi del servizio di consulenza prestato.

8.   L’importo dell’aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili fino a un massimo di 25 000 EUR (a eccezione di quelli di cui al paragrafo 4) per triennio, per la consulenza fornita dal prestatore del servizio a un unico beneficiario attivo nella produzione agricola primaria.

9.   L’importo dell’aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili fino a un massimo di 200 000 EUR (a eccezione di quelli di cui al paragrafo 4) per triennio, per la consulenza fornita dal prestatore del servizio a un unico beneficiario attivo nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli.

Articolo 22

Aiuti per servizi di sostituzione nell’azienda agricola

1.   Gli aiuti per servizi di sostituzione nell’azienda agricola sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e al capo I.

2.   Gli aiuti finanziano i costi effettivi inerenti alla sostituzione dell’agricoltore, di una persona fisica che è un coadiuvante familiare o di un suo collaboratore durante la loro assenza in caso di malattia, compresa la malattia dei figli, periodi di ferie, congedo di maternità e congedo parentale o servizio militare obbligatorio, oppure in caso di decesso.

3.   La durata totale della sostituzione è limitata a 3 mesi l’anno per beneficiario, tranne per la sostituzione in caso di congedo di maternità e congedo parentale e di servizio militare obbligatorio. Per il congedo di maternità e il congedo parentale la durata della sostituzione è limitata a 6 mesi in ciascun caso. Per il servizio militare obbligatorio la durata della sostituzione è limita alla durata dello stesso.

4.   Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio agevolato.

I servizi di sostituzione nell’azienda agricola possono essere prestati da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione. In tal caso, l’appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.

5.   L’intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi effettivi sostenuti.

Articolo 23

Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli

1.   Gli aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I.

2.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi:

(a)

l’organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni;

(b)

pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli.

3.   Le pubblicazioni di cui al paragrafo 2, lettera (b), non fanno riferimento al nome di un’impresa, a un marchio o a un’origine particolari.

Il primo comma, tuttavia, non si applica ai riferimenti all’origine di prodotti agricoli coperti da:

(a)

regimi di qualità di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera a), purché tale riferimento corrisponda esattamente a quello protetto dall’Unione;

(b)

regimi di qualità di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettere b) e c), purché tale riferimento sia secondario nel messaggio.

4.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili per l’organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere e mostre:

(a)

spese di iscrizione;

(b)

spese di viaggio e spese per il trasporto di animali e dei prodotti che saranno oggetto dell’azione promozionale;

(c)

spese per pubblicazioni e siti web che annunciano l’evento;

(d)

affitto di locali e stand espositivi e relativi costi di montaggio e smontaggio;

(e)

premi simbolici fino a un valore di 1 000 EUR per premio e per vincitore.

5.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili delle pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico in merito ai prodotti agricoli:

(a)

le spese delle pubblicazioni su media cartacei ed elettronici, siti web e annunci pubblicitari sui media elettronici, alla radio o in televisione, che intendono presentare informazioni fattuali sui beneficiari di una determinata regione o che producono un determinato prodotto agricolo, purché le informazioni siano neutre e tutti i beneficiari interessati abbiano le medesime possibilità di figurare nelle pubblicazioni;

(b)

spese di divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali su:

i)

regimi di qualità di cui all’articolo 19, paragrafo 2, aperti a prodotti agricoli di altri Stati membri e paesi terzi;

ii)

prodotti agricoli generici e i loro benefici nutrizionali nonché gli utilizzi proposti per questi ultimi prodotti.

6.   Gli aiuti sono concessi:

(a)

in natura o

(b)

sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario.

Se sono versati in natura, gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio agevolato.

Le azioni promozionali possono essere prestate da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione.

Gli aiuti destinati ai premi simbolici di cui al paragrafo 4, lettera e), sono versati al prestatore delle azioni promozionali solo se il premio è stato effettivamente consegnato e su presentazione di una prova della consegna.

7.   Gli aiuti per le azioni promozionali sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti.

Qualora l’azione promozionale sia intrapresa da associazioni od organizzazioni di produttori, l’appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione di partecipazione. Gli eventuali contributi dei non soci alle spese amministrative dell’associazione od organizzazione di cui trattasi sono limitati ai costi delle azioni promozionali intraprese.

8.   L’intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 24

Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da condizioni meteorologiche avverse assimilabili a calamità naturali

1.   Gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da un’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo e al capo I.

2.   Gli aiuti sono subordinati alle seguenti condizioni:

(a)

sono versati quando l’autorità competente di uno Stato membro ha riconosciuto formalmente il carattere di avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale dell’evento; nonché

(b)

sono versati quando esiste un nesso causale diretto tra l’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e il danno subito dall’impresa.

3.   Gli aiuti sono versati direttamente all’azienda interessata o a un’associazione od organizzazione di produttori di cui l’azienda è socia.

Se gli aiuti sono versati a un’associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l’importo cui è ammissibile l’azienda.

4.   I regimi di aiuto relativi a un’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale sono introdotti e gli aiuti sono versati, rispettivamente, entro tre e quattro anni dalla data del verificarsi di tale avversità.

5.   I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, valutati da un’autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall’autorità che concede gli aiuti o da un’impresa di assicurazione.

6.   I danni subiti a causa dell’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale sono calcolati a livello dei singoli beneficiari. Gli aiuti possono riguardare quanto segue:

(a)

le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione di cui al paragrafo 7;

(b)

i danni materiali di cui al paragrafo 8.

7.   La perdita di reddito è calcolata sottraendo:

(a)

il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell’anno in cui si è verificata l’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o in ciascun anno successivo interessato dalla distruzione completa o parziale dei mezzi di produzione per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno,

dal

(b)

risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto.

La perdita di reddito può essere calcolata a livello annuo di produzione dell’azienda agricola o a livello delle colture o del bestiame.

L’importo della perdita di reddito può essere maggiorato dell’importo corrispondente ad altri costi sostenuti dal beneficiario a causa dell’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

Da tale importo della perdita di reddito sono detratti i costi non sostenuti a causa dell’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

Si possono utilizzare indici per calcolare la produzione agricola del beneficiario, purché il metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva del beneficiario nell’anno in questione.

8.   I danni materiali ad attivi quali immobili, attrezzature e macchinari, scorte e mezzi di produzione causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

Se la perdita di reddito del beneficiario di cui al paragrafo 7 è calcolata sulla base del livello delle colture o del bestiame, occorre tenere conto solo dei danni materiali relativi a dette colture o bestiame.

9.   Gli aiuti sono ridotti del 50 %, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 % della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa.

10.   Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di compensazione delle perdite, compresi quelli percepiti nell’ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative, sono limitati all’80 % dei costi ammissibili.

L’intensità di aiuto può essere aumentata al 90 % nelle zone soggette a vincoli naturali.

Articolo 25

Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell’eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali

1.   Gli aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell’eradicazione di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali e gli aiuti destinati a compensare le imprese per le perdite causate da tali epizoozie od organismi nocivi ai vegetali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 15 del presente articolo e al capo I.

2.   Gli aiuti sono subordinati alle seguenti condizioni:

(a)

sono versati unicamente in relazione alle epizoozie o agli organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o unionali; e

(b)

sono versati in uno dei seguenti ambiti:

i)

un programma pubblico, a livello unionale, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell’epizoozia o dell’organismo nocivo ai vegetali in questione;

ii)

misure di emergenza imposte dall’autorità competente;

iii)

misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità dell’articolo 17 e dell’articolo 28, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/2031;

iv)

misure atte a prevenire, controllare ed eradicare le epizoozie in conformità del regolamento (UE) 2016/429.

Il programma e le misure di cui alla lettera b), contengono una descrizione dei provvedimenti di prevenzione, controllo o eradicazione di cui trattasi.

3.   Per quanto riguarda le epizoozie, gli aiuti sono concessi per quelle indicate nel regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell’allegato III del regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio o nell’elenco di epizoozie, infezioni e infestazioni del Codice terrestre compilato dall’Organizzazione mondiale della sanità animale.

4.   Gli aiuti per le epizoozie o gli organismi nocivi ai vegetali diversi da quelli di cui al paragrafo 3 sono subordinati alle seguenti condizioni:

(a)

l’epizoozia o l’organismo nocivo ai vegetali hanno causato agli agricoltori gravi danni, superiori a una soglia di almeno il 30 % della produzione o del reddito medi annui dell’agricoltore nei tre anni precedenti o di una media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato; e

(b)

i beneficiari hanno stipulato una polizza assicurativa, ove disponibile, oppure versano contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione riconosciuti nello Stato membro a copertura di almeno il 50 % della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e delle epizoozie o degli organismi nocivi ai vegetali statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per i quali sono previsti rispettivamente una copertura assicurativa o un fondo di mutualizzazione riconosciuto.

5.   Gli aiuti non riguardano misure per le quali la legislazione unionale impone che i relativi costi siano a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.

6.   Gli aiuti sono pagati direttamente all’azienda interessata o a un’associazione od organizzazione di produttori di cui l’azienda è socia.

Se gli aiuti sono versati a un’associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l’importo cui è ammissibile l’azienda.

7.   I regimi di aiuto relativi a un’epizoozia o a un organismo nocivo ai vegetali sono introdotti e gli aiuti sono versati, rispettivamente, entro tre e quattro anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o i danni causati dall’epizoozia o dall’organismo nocivo ai vegetali.

8.   Nel caso delle misure di prevenzione, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

(a)

controlli sanitari;

(b)

analisi, compresa la diagnostica in vitro;

(c)

test e altre indagini, compresi i test TSE e BSE;

(d)

acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari;

(e)

abbattimento o soppressione degli animali o distruzione dei prodotti di origine animale e delle piante nonché pulizia e disinfezione dell’azienda e delle attrezzature;

(f)

istituzione o miglioramento delle misure di biosicurezza.

9.   Nel caso delle misure di controllo ed eradicazione, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

(a)

test e altre indagini in caso di epizoozie, compresi i test TSE e BSE;

(b)

acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari;

(c)

abbattimento o soppressione e distruzione degli animali e distruzione dei prodotti e delle attrezzature ad essi collegati o distruzione di piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito di vaccini o altre misure imposte dalle autorità competenti, nonché pulizia e disinfezione dell’azienda e delle attrezzature.

10.   Nel caso di aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie od organismi nocivi ai vegetali, la compensazione è calcolata esclusivamente in base:

(a)

al valore di mercato degli animali abbattuti, soppressi o morti o dei prodotti di origine animale o dei vegetali distrutti:

i)

a seguito dell’epizoozia o dell’organismo nocivo ai vegetali;

ii)

nell’ambito di un programma pubblico o di una misura di cui al paragrafo 2, lettera b);

(b)

delle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena, alle difficoltà di ripopolamento o reimpianto e alla rotazione obbligatoria delle colture imposta nell’ambito di un programma o di una misura di cui al paragrafo 2, lettera b);

(c)

dei costi per la sostituzione delle attrezzature distrutte per ordine delle autorità competenti dello Stato membro.

Ai fini del primo comma, lettera a), il valore di mercato è stabilito in base al valore degli animali, dei prodotti e delle piante immediatamente prima dell’insorgere, sospetto o confermato, di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali.

11.   Dalla compensazione calcolata a norma del paragrafo 10 vengono detratti tutti i costi non direttamente collegati alle epizoozie o agli organismi nocivi ai vegetali che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario.

12.   Gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie od organismi nocivi ai vegetali sono limitati ai costi e ai danni causati dalle epizoozie e dagli organismi nocivi ai vegetali di cui l’autorità competente ha formalmente riconosciuto:

(a)

i focolai, nel caso di epizoozie;

(b)

la presenza nel caso di organismi nocivi ai vegetali.

13.   Gli aiuti relativi ai costi ammissibili di cui ai paragrafi 8 e 9 sono concessi in natura e versati ai prestatori delle misure di prevenzione, di controllo e di eradicazione.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli aiuti relativi ai costi ammissibili di cui alle disposizioni seguenti possono essere concessi direttamente al beneficiario sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dallo stesso:

(a)

paragrafo 8, lettere d) ed e), e paragrafo 9, lettera b), nel caso di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali;

(b)

paragrafo 8, lettera (e), e paragrafo 9, lettera (c), in caso di organismi nocivi ai vegetali e per la pulizia e la disinfezione dell’azienda e delle attrezzature.

14.   Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che l’epizoozia o la presenza dell’organismo nocivo sono state causate deliberatamente dal beneficiario o sono la conseguenza della sua negligenza.

15.   Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell’ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili di cui ai paragrafi 8, 9 e 10, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 26

Aiuti al settore zootecnico e aiuti per i capi morti

1.   I seguenti aiuti agli allevatori sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e al capo I.

2.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi:

(a)

i costi amministrativi inerenti alla costituzione e alla tenuta dei libri genealogici;

(b)

i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame e i controlli di routine sulla qualità del latte;

(c)

la rimozione dei capi morti;

(d)

la distruzione dei capi morti;

(e)

i premi assicurativi versati dagli agricoltori a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti;

(f)

la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando tali aiuti sono finanziati mediante prelievi o contributi obbligatori destinati a finanziare la distruzione di tali capi, a condizione che detti prelievi o contributi siano limitati al settore delle carni e imposti direttamente a tale settore;

(g)

la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando esiste l’obbligo di effettuare i test TSE su detti capi o in caso di focolai di epizoozie di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

3.   Gli aiuti di cui al paragrafo 2, lettere c), d), e), f) e g), sono subordinati all’esistenza di un programma coerente che consenta di monitorare e garantire lo smaltimento sicuro dei capi morti nello Stato membro interessato.

Gli aiuti per i costi dei premi assicurativi versati dagli agricoltori a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti di cui al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo sono conformi alle condizioni di cui all’articolo 27, paragrafo 2.

4.   Gli aiuti sono erogati in natura e non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.

Per facilitare la gestione, gli aiuti di cui al paragrafo 2, lettere c), d), e), f) e g), possono essere versati agli operatori o agli organismi economici che:

(a)

operano a valle delle aziende attive nel settore zootecnico; nonché

(b)

prestano servizi connessi alla rimozione e alla distruzione dei capi morti.

5.   L’intensità di aiuto è limitata al:

(a)

70 % dei costi per i test genetici di cui al paragrafo 2, lettera b);

(b)

75 % dei costi connessi alla distruzione di cui al paragrafo 2, lettere d) ed e);

(c)

100 % dei costi connessi ai costi amministrativi, alla rimozione, alla distruzione e ai premi assicurativi per la rimozione di cui al paragrafo 2, lettere a), c), e), f) e g).

Articolo 27

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi

1.   Gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e al capo I.

2.   Gli aiuti:

(a)

non ostacolano il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi;

(b)

non sono limitati a un’unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo;

(c)

non sono subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un’impresa stabilita nello Stato membro.

3.   L’assicurazione è destinata a finanziare perdite causate da:

(a)

calamità naturali;

(b)

un’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e altre avversità atmosferiche;

(c)

epizoozie od organismi nocivi ai vegetali.

4.   L’assicurazione:

(a)

compensa solo il costo necessario a ovviare alle perdite di cui al paragrafo 3;

(b)

non comporta obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura.

5.   Gli Stati membri possono limitare l’importo sovvenzionabile del premio assicurativo applicando opportuni massimali.

6.   L’intensità massima di aiuto è limitata al 70 % del costo del premio assicurativo.

Articolo 28

Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali

1.   Gli aiuti destinati a ovviare ai danni causati da animali protetti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo e al capo I.

2.   Lo Stato membro stabilisce un nesso di causalità diretta tra il danno subito e il comportamento dell’animale protetto.

3.   Gli aiuti sono pagati direttamente all’azienda interessata o a un’associazione od organizzazione di produttori di cui l’azienda è socia. Se gli aiuti sono versati a un’associazione o a un’organizzazione di produttori, il loro importo non supera l’importo a cui è ammissibile l’azienda.

4.   Il regime di aiuti è adottato e gli aiuti sono versati, rispettivamente, entro un termine di tre e quattro anni dalla data dell’evento che ha determinato il danno.

5.   I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta degli animali protetti e valutati da un’autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall’autorità che concede gli aiuti o da un’impresa di assicurazione.

I danni possono includere quanto segue:

(a)

animali uccisi o piante distrutte: i costi ammissibili sono calcolati in base al valore di mercato degli animali uccisi o delle piante distrutte dagli animali protetti immediatamente prima dell’evento che ha determinato il danno;

(b)

costi indiretti: i costi veterinari relativi al trattamento di animali feriti e i costi del lavoro connessi alla ricerca di animali scomparsi;

(c)

danni materiali ad attrezzature agricole, macchinari, fabbricati aziendali e scorte.

(d)

Ai fini del secondo comma, lettera c), il calcolo dei danni materiali si basa sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell’evento che ha determinato il danno. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell’evento che ha determinato il danno, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo l’evento.

6.   Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario.

Da tale importo sono detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell’evento che ha determinato il danno, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario.

7.   Per attenuare i rischi di distorsione della concorrenza e offrire un incentivo per minimizzare i rischi è richiesto uno sforzo minimo da parte dei beneficiari. Tale sforzo assume la forma di misure preventive (ad esempio recinzioni di sicurezza laddove possibile, cani pastore, ecc.) proporzionate al rischio di danni causati da animali protetti nella zona interessata, a meno che tali misure non siano ragionevolmente impossibili.

8.   Gli aiuti di cui al presente articolo possono raggiungere il 100 % dei costi ammissibili.

9.   Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di riparazione dei danni, compresi i pagamenti percepiti nell’ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 29

Aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati a Natura 2000

1.   Gli aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati alle zone agricole Natura 2000 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e al capo I.

2.   Gli aiuti sono versati annualmente, per ettaro di terreno agricolo, per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno, inclusi i costi di transazione, dovuti agli svantaggi occasionati nelle zone agricole direttamente interessate dall’attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

3.   Gli aiuti sono versati unicamente in relazione alle zone agricole seguenti:

(a)

zone agricole Natura 2000;

(b)

elementi del paesaggio che contribuiscono all’attuazione dell’articolo 10 della direttiva 92/43/CEE e che non superano il 5 % dei siti compresi nella rete Natura 2000.

4.   L’intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi di cui al paragrafo 2.

SEZIONE 2

Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole

Articolo 30

Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nelle aziende agricole

1.   Gli aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale presente nell’azienda agricola concessi a imprese attive nella produzione agricola primaria sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e al capo I.

2.   Gli aiuti sono concessi per il patrimonio culturale e naturale, costituito da paesaggi naturali ed edifici, formalmente riconosciuto come patrimonio culturale o naturale dalle autorità pubbliche competenti dello Stato membro interessato.

3.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale:

(a)

costi degli investimenti in attivi materiali;

(b)

opere permanenti.

4.   L’intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

5.   Gli aiuti per le opere permanenti sono limitati a 10 000 EUR all’anno.

SEZIONE 3

Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo

Articolo 31

Aiuti intesi a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali nel settore agricolo

1.   I regimi di aiuto intesi a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo e al capo I.

2.   Gli aiuti sono subordinati alle seguenti condizioni:

(a)

sono versati unicamente quando l’autorità competente di uno Stato membro ha riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell’evento; nonché

(b)

sono versati quando esiste un nesso causale diretto tra la calamità naturale e il danno subito dall’impresa.

3.   Gli aiuti sono versati direttamente all’azienda interessata o a un’associazione od organizzazione di produttori di cui l’azienda è socia.

Se gli aiuti sono versati a un’associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l’importo cui è ammissibile l’azienda.

4.   I regimi di aiuto connessi a una determinata calamità naturale sono adottati e gli aiuti sono versati, rispettivamente, entro i tre e i quattro anni successivi alla data in cui si è verificato l’evento.

5.   I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un’autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall’autorità che concede gli aiuti o da un’impresa di assicurazione.

6.   I danni subiti come conseguenza della calamità naturale sono calcolati individualmente per ciascun beneficiario. Tali aiuti possono riguardare quanto segue:

(a)

le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione di cui al paragrafo 7;

(b)

i danni materiali di cui al paragrafo 8.

7.   La perdita di reddito è calcolata sottraendo:

(a)

il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell’anno in cui si è verificata la calamità naturale o in ciascun anno interessato dalla distruzione completa o parziale dei mezzi di produzione per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno,

dal

(b)

risultato ottenuto moltiplicando il quantitativo medio annuo di prodotti agricoli ottenuto nei tre anni precedenti la calamità naturale o la produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con la produzione più alta e quello con la produzione più bassa, per il prezzo medio di vendita ricavato.

Tale importo può essere maggiorato dell’importo corrispondente ad altri costi sostenuti dal beneficiario direttamente a causa della calamità naturale.

Da tale importo sono detratti i costi non sostenuti a causa della calamità naturale.

Si possono utilizzare indici per calcolare la produzione agricola annua del beneficiario, purché il metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva del beneficiario nell’anno in questione.

8.   I danni materiali ad attivi quali fabbricati aziendali, attrezzature e macchinari, scorte e mezzi di produzione causati dalla calamità naturale sono calcolati sulla base dei costi di riparazione o del valore economico che gli attivi colpiti avevano immediatamente prima della calamità.

Tale calcolo non supera i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamità.

9.   Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a copertura delle perdite, compresi i pagamenti nell’ambito di polizze assicurative, non superano il 100 % dei costi ammissibili.

SEZIONE 4

Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale

Articolo 32

Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale

1.   Gli aiuti destinati ai progetti di ricerca e sviluppo nei settori agricolo e forestale e nei relativi comparti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo e al capo I.

2.   Il progetto sovvenzionato è di interesse generale per i settori o i comparti interessati di cui al paragrafo 1.

3.   Prima della data di avvio del progetto sovvenzionato, le seguenti informazioni sono pubblicate su Internet dall’organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza che realizza il progetto:

(a)

l’effettiva attuazione del progetto;

(b)

gli obiettivi del progetto;

(c)

la data approssimativa della pubblicazione dei risultati previsti del progetto;

(d)

il sito Internet in cui saranno pubblicati i risultati previsti del progetto;

(e)

il fatto che i risultati del progetto sovvenzionato sono disponibili gratuitamente per tutte le imprese attive nei settori o nei comparti interessati.

4.   I risultati del progetto sovvenzionato sono messi a disposizione su Internet dalla data di conclusione del progetto o dalla data in cui le eventuali informazioni su tali risultati sono fornite ai membri di un particolare organismo, a seconda di cosa avvenga prima. I risultati restano a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto sovvenzionato.

5.   Gli aiuti sono concessi direttamente all’organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza.

6.   Essi non comportano un sostegno in termini di prezzo dei prodotti agricoli o forestali a favore delle imprese attive nel settore agricolo o forestale.

7.   Sono ammissibili i seguenti costi:

(a)

spese di personale relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;

(b)

costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

(c)

costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

(d)

costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

(e)

spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

8.   Qualora un organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata.

9.   Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva sull’organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale alle relative capacità di ricerca o ai risultati generati.

10.   L’intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

SEZIONE 5

Aiuti a favore del settore forestale

Articolo 33

Aiuti alla forestazione e all’imboschimento

1.   Gli aiuti alla forestazione e all’imboschimento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11 del presente articolo e al capo I.

2.   Gli aiuti alla forestazione e all’imboschimento riguardano i costi di creazione della superficie forestale e un premio annuale per ettaro.

Gli aiuti alla forestazione e all’imboschimento posso finanziare le operazioni di investimento.

3.   Gli aiuti alla forestazione e all’imboschimento connessi alle operazioni di investimento finanziano i seguenti costi ammissibili:

(a)

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell’intervento in questione, a eccezione dell’acquisto di terreni se gli aiuti sono concessi nell’ambito di un piano strategico della PAC;

(b)

acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

(c)

costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

(d)

costi di acquisto e di sviluppo o diritti d’uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;

(e)

costi di stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti.

Gli aiuti concessi nell’ambito di un piano strategico della PAC ed erogati sotto forma di strumenti finanziari possono coprire costi ammissibili diversi da quelli di cui al primo comma, purché tali costi siano pienamente ammissibili ai sensi di detto piano strategico della PAC e gli aiuti siano attuati dopo l’approvazione dello stesso da parte della Commissione.

Salvo che il sostegno sia fornito nel quadro di un piano strategico della PAC sotto forma di strumenti finanziari, il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.

4.   Le operazioni di investimento sono conformi alla legislazione dell’Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per le operazioni di investimento che richiedono una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l’autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

5.   Sono ammissibili i seguenti costi di creazione della superficie forestale:

(a)

i costi del materiale da impianto e di moltiplicazione;

(b)

i costi di impianto e i costi direttamente connessi all’impianto;

(c)

i costi per altre operazioni correlate, quali la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive;

(d)

i costi di reimpianto necessari durante il primo anno di forestazione.

6.   Il premio annuale per ettaro copre i costi del mancato reddito e i costi di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva.

7.   Gli aiuti non possono essere concessi per l’impianto delle seguenti specie:

(a)

bosco ceduo a rotazione rapida;

(b)

alberi di Natale;

(c)

specie a rapido accrescimento per uso energetico;

(d)

specie esotiche della zona, salvo che il sostegno sia erogato nel quadro del piano strategico della PAC.

8.   Le specie piantate sono adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e soddisfano requisiti ambientali minimi.

9.   Nelle zone in cui la forestazione è difficile a causa di condizioni pedoclimatiche particolarmente sfavorevoli, può essere concesso un aiuto per l’impianto di specie legnose perenni come arbusti o cespugli adatti alle condizioni locali.

10.   Gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente in linea con la gestione sostenibile delle foreste così come definita negli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa, adottati in occasione della Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16 e 17 giugno 1993 (44).

11.   L’intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 34

Aiuti ai sistemi agroforestali

1.   Gli aiuti ai sistemi agroforestali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo e al capo I.

2.   Gli aiuti ai sistemi agroforestali finanziano i costi di allestimento, rigenerazione o rinnovamento e un premio annuale per ettaro.

3.   Gli aiuti ai sistemi agroforestali posso finanziare le operazioni di investimento.

4.   Salvo qualora il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, gli aiuti ai sistemi agroforestali connessi alle operazioni di investimento finanziano i seguenti costi ammissibili:

(a)

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell’intervento in questione, a eccezione dell’acquisto di terreni se gli aiuti sono concessi nell’ambito di un piano strategico della PAC;

(b)

acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

(c)

costi generali collegati alle spese di cui alle lettere (a) e (b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere (a) e (b);

(d)

costi di acquisto e di sviluppo o diritti d’uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;

(e)

costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.

Salvo che il sostegno sia fornito nel quadro di un piano strategico della PAC sotto forma di strumenti finanziari, il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.

5.   Le operazioni di investimento sono conformi alla legislazione dell’Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per le operazioni di investimento che richiedono una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l’autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

Il primo comma non si applica agli aiuti forniti sotto forma di strumenti finanziari.

6.   Sono ammissibili i seguenti costi per l’allestimento, la rigenerazione o il rinnovamento di sistemi agroforestali:

(a)

i costi per l’impianto di alberi, compresi i costi del materiale da impianto, l’impianto, la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive;

(b)

i costi per convertire foreste o terreni boschivi esistenti, compresi i costi per l’abbattimento di alberi, di diradamento e potatura e di protezione contro gli animali da pascolo;

(c)

altri costi direttamente connessi all’allestimento, alla rigenerazione o al rinnovamento di un sistema agroforestale quali costi per studi di fattibilità, per il piano di allestimento, per l’esame, la preparazione e la protezione del suolo;

(d)

i costi dei sistemi silvopastorali, in particolare il pascolo, i costi di irrigazione e dei dispositivi di protezione;

(e)

i costi dei trattamenti necessari connessi all’allestimento, alla rigenerazione o al rinnovamento di un sistema agroforestale, compresi irrigazione e taglio;

(f)

i costi di reimpianto durante il primo anno successivo all’allestimento, alla rigenerazione o al rinnovamento di un sistema agroforestale.

7.   Il premio annuale per ettaro copre le spese di manutenzione del sistema agroforestale ed è versato per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di concessione dell’aiuto.

Le spese di manutenzione ammissibili possono riguardare le fasce arboree esistenti, il diserbo, la potatura, il diradamento e gli interventi e gli investimenti di protezione come recinzioni o tubi di protezione individuale.

8.   Gli Stati membri determinano la struttura e la composizione del sistema agroforestale tenendo conto dei seguenti fattori:

(a)

condizioni pedoclimatiche e ambientali locali;

(b)

specie forestali; e

(c)

la necessità di assicurare un uso agricolo sostenibile del suolo.

9.   L’intensità massima di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 35

Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate

1.   Gli aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici sono compatibili con il mercato interno ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), o dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo e al capo I.

2.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

(a)

realizzazione di infrastrutture protettive, ivi compresi i costi di manutenzione nel caso di fasce parafuoco;

(b)

piccoli interventi di prevenzione degli incendi o di altri rischi naturali su scala locale, compresi i costi per l’uso di animali al pascolo, come capanni, abbeveraggi, recinti e trasporto degli animali;

(c)

installazione e miglioramento di attrezzature per il monitoraggio degli incendi boschivi, delle fitopatie e della presenza di organismi nocivi ai vegetali e di apparecchiature di comunicazione;

(d)

ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici.

3.   Non è concesso alcun aiuto per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali.

4.   Solo le aree forestali che figurano nel piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro interessato possono beneficiare di un aiuto per la prevenzione degli incendi.

5.   Nel caso della ricostituzione del potenziale forestale di cui al paragrafo 2, lettera (d), gli aiuti sono subordinati:

(a)

al riconoscimento formale, da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato, del fatto che l’incendio, la calamità naturale, l’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, un’altra avversità atmosferica, la presenza dell’organismo nocivo ai vegetali, l’evento catastrofico o l’evento connesso al cambiamento climatico si sono manifestati e alla dimostrazione da parte dei beneficiari di essere in possesso di strumenti adeguati di gestione del rischio per affrontare in futuro il potenziale verificarsi dell’evento dannoso;

(b)

al riconoscimento formale, da parte delle autorità competenti dello Stato membro interessato, del fatto che le misure adottate conformemente al regolamento (EU) 2016/2031 per lottare contro organismi nocivi ai vegetali, debellarli o arginarne la diffusione sono state attuate e

(c)

nel caso di aiuti a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, alla dimostrazione da parte dei beneficiari che tale ricostituzione comprenderà misure di adattamento ai cambiamenti climatici.

6.   Nel caso di aiuti per la prevenzione dei danni causati alle foreste da organismi nocivi ai vegetali, il rischio della presenza dell’organismo nocivo è giustificato da fondate prove scientifiche e riconosciuto da un organismo scientifico pubblico.

Il regime di aiuti o gli aiuti ad hoc presentati dallo Stato membro interessato recano l’elenco delle specie di organismi nocivi ai vegetali che possono causare una calamità.

7.   Le attività o i progetti sovvenzionati sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dallo Stato membro.

Gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente in linea con la gestione sostenibile delle foreste così come definita negli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa, adottati in occasione della Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16 e 17 giugno 1993.

8.   Non sono concessi aiuti per la perdita di reddito dovuta a incendi, calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, altre avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali, eventi catastrofici ed eventi connessi ai cambiamenti climatici.

9.   L’intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Gli aiuti concessi a fronte dei costi ammissibili di cui al paragrafo 2, lettera d), e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell’ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 36

Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

1.   Gli aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo e al capo I.

2.   Gli investimenti mirano all’adempimento di impegni a scopi ambientali, all’offerta di servizi ecosistemici o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità dei terreni forestali e boschivi della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici e di adattarsi ad essi, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine. Salvo che il sostegno sia fornito nel quadro del piano strategico della PAC, sono escluse le specie esotiche della zona.

3.   Gli investimenti sono conformi alla legislazione dell’Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. A eccezione del caso in cui gli aiuti siano erogati sotto forma di strumenti finanziari, per gli investimenti che richiedono una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l’autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

4.   A eccezione del caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di strumenti finanziari, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

(a)

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % dei costi ammissibili totali dell’intervento in questione, a eccezione dell’acquisto di terreni se gli aiuti sono concessi nell’ambito di un piano strategico della PAC;

(b)

acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

(c)

costi generali collegati alle spese di cui alle lettere (a) e (b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere (a) e (b);

(d)

costi di acquisto e di sviluppo o diritti d’uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;

(e)

costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.

5.   Salvo che il sostegno sia fornito sotto forma di strumenti finanziari, i costi diversi da quelli di cui al paragrafo 4, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.

Salvo che il sostegno sia fornito nel quadro di un piano strategico della PAC sotto forma di strumenti finanziari, il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.

6.   L’intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 37

Aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori

1.   Gli aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici imposti da requisiti derivanti dall’attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE o della direttiva 2000/60/CE, che sono concessi a silvicoltori, gestori forestali e alle loro associazioni, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Questo tipo di aiuti contribuisce al conseguimento di uno o più obiettivi specifici stabiliti all’articolo 6 del regolamento (UE) [regolamento sui piani strategici] ed è esentato dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato se soddisfa le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e al capo I.

2.   Gli aiuti sono versati annualmente, per ettaro di zona forestale, per compensare i beneficiari dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, inclusi i costi di transazione, dovuti agli svantaggi occasionati nelle zone forestali di cui al paragrafo 3 connessi all’attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

3.   Gli aiuti sono versati unicamente in relazione alle zone forestali seguenti:

(a)

zone forestali Natura 2000;

(b)

elementi del paesaggio che contribuiscono all’attuazione dell’articolo 10 della direttiva 92/43/CEE e che non superano il 5 % dei siti compresi nella rete Natura 2000 contemplati dall’ambito di applicazione territoriale del relativo piano strategico.

4.   L’intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi di cui al paragrafo 2.

Articolo 38

Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e per la salvaguardia della foresta

1.   Gli aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e per la salvaguardia della foresta sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e al capo I.

2.   Gli aiuti riguardano soltanto gli impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali o unionali applicabili. I requisiti nazionali obbligatori sono chiaramente esplicitati.

Tali impegni hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario e debitamente giustificato, gli Stati membri possono prevedere una durata superiore per determinati tipi di impegni.

3.   I pagamenti sono intesi a compensare i beneficiari, in tutto o in parte, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall’assunzione degli impegni di cui al paragrafo 4.

Se necessario, gli aiuti possono finanziare i costi di transazione fino ad un massimo del 20 % dell’aiuto.

In casi debitamente giustificati, ad esempio per quanto concerne gli interventi in materia di tutela dell’ambiente, l’aiuto può essere concesso per impegni a rinunciare all’utilizzo commerciale di alberi e foreste, sotto forma di pagamento forfettario o una tantum per unità e calcolato sulla base dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno.

4.   L’intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 39

Aiuti per lo scambio di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale

1.   Gli aiuti per lo scambio di conoscenze e le azioni di informazione a favore di imprese attive nel settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo e al capo I.

2.   Gli aiuti possono coprire i costi di eventuali azioni pertinenti volte a promuovere l’innovazione, la formazione e la consulenza, l’elaborazione e l’aggiornamento di piani e studi nonché lo scambio e la diffusione di conoscenze e informazioni che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi specifici di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) [regolamento sui piani strategici].

Gli aiuti possono altresì riguardare gli scambi interaziendali di breve durata nel settore forestale nonché le visite di aziende silvicole che vertono, in particolare, su metodi o tecnologie silvicole sostenibili, sullo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e nuove tecnologie e sul miglioramento della resilienza delle foreste.

Gli aiuti a favore di attività dimostrative possono finanziare i costi di investimento attinenti.

3.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

(a)

costi sostenuti per organizzare e dispensare lo scambio di conoscenze o l’azione di informazione;

(b)

nel caso di progetti dimostrativi connessi agli investimenti:

i)

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; l’acquisto di terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % degli altri costi ammissibili totali dell’intervento in questione, a eccezione dell’acquisto di terreni se gli aiuti sono concessi nell’ambito di un piano strategico della PAC;

ii)

acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

iii)

costi generali collegati alle spese di cui ai punti i) e ii), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti i) e ii);

iv)

costi di acquisto e di sviluppo o diritti d’uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;

(c)

spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti.

Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.

4.   Gli aiuti di cui al paragrafo 3, lettera a), non comportano pagamenti diretti ai beneficiari. Gli aiuti sono versati ai prestatori dei servizi di scambio di conoscenze e delle azioni di informazione.

5.   Gli organismi prestatori dei servizi di scambio di conoscenze e delle azioni di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.

6.   L’intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi.

Articolo 40

Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale

1.   Gli aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e al capo I.

2.   I servizi in questione non costituiscono un’attività continuativa o periodica e non riguardano i costi operativi dell’impresa. I servizi di consulenza concernono gli aspetti economici, ambientali e sociali e forniscono informazioni scientifiche e tecnologiche aggiornate, sviluppate mediante la ricerca e l’innovazione.

3.   La consulenza riguarda almeno le questioni relative all’attuazione delle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2009/147/CE e 2008/50/CE, del regolamento (UE) n. 2016/2031, dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 1107/2009 e della direttiva (UE) 2009/128/CE.

4.   Gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio agevolato.

Gli organismi selezionati per prestare i servizi di consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.

5.   Gli Stati membri garantiscono che il prestatore del servizio di consulenza sia imparziale ed esente da conflitti di interesse.

6.   Qualora sia opportuno e giustificato, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione dei singoli beneficiari dei servizi di consulenza.

7.   L’intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 41

Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale

1.   Gli aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e al capo I.

2.   Gli investimenti sono conformi alla legislazione dell’Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l’autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

Il primo comma non si applica agli aiuti forniti sotto forma di strumenti finanziari.

3.   Gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente in linea con la gestione sostenibile delle foreste così come definita negli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa, adottati in occasione della Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16 e 17 giugno 1993.

4.   Gli aiuti sono destinati a investimenti che riguardano infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento delle foreste. Se non rientrano nell’ambito di un piano strategico della PAC, gli aiuti comprendono solo quanto segue:

(a)

l’accesso ai terreni forestali;

(b)

la ricomposizione e il riassetto fondiari;

(c)

l’approvvigionamento di energia sostenibile, l’efficienza energetica nonché l’approvvigionamento e il risparmio idrico;

(d)

l’utilizzo di bestiame anziché di macchinari.

5.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

(a)

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % degli altri costi ammissibili totali dell’intervento in questione, a eccezione dell’acquisto di terreni a fini di tutela dell’ambiente se gli aiuti sono concessi nell’ambito di un piano strategico della PAC;

(b)

acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, compreso l’uso di bestiame anziché di macchinari, al massimo fino al loro valore di mercato;

(c)

costi generali collegati alle spese di cui alle lettere (a) e (b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere (a) e (b);

(d)

costi di acquisto e di sviluppo o diritti d’uso di programmi informatici, cloud o soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;

(e)

costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.

6.   Salvo che il sostegno sia fornito nel quadro del piano strategico della PAC sotto forma di strumenti finanziari, i seguenti costi non sono considerati ammissibili:

(a)

i costi diversi da quelli di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi; nonché

(b)

il capitale circolante.

7.   L’intensità di aiuto è limitata al 65 % dei costi ammissibili.

Può essere aumentata al massimo fino all’80 % per gli investimenti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo.

Può essere aumentata fino al 100 % per gli investimenti non produttivi, la ricomposizione e il riassetto fondiari e gli investimenti per le strade forestali aperte al pubblico gratuitamente e che contribuiscono al carattere multifunzionale delle foreste.

Articolo 42

Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

1.   Gli aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I.

2.   Gli investimenti sono conformi alla legislazione dell’Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l’autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

3.   Gli aiuti destinati alle grandi imprese sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente in linea con la gestione sostenibile delle foreste così come definita negli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa, adottati in occasione della Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16 e 17 giugno 1993.

4.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

(a)

costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % degli altri costi ammissibili totali dell’intervento in questione, a eccezione dell’acquisto di terreni a fini di tutela dell’ambiente se gli aiuti sono concessi nell’ambito di un piano strategico della PAC;

(b)

acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;

(c)

costi generali collegati alle spese di cui alle lettere (a) e (b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere (a) e (b);

(d)

costi di acquisto e di sviluppo o diritti d’uso di programmi informatici, cloud o soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;

(e)

costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.

5.   Salvo che il sostegno sia fornito nel quadro del piano strategico della PAC sotto forma di strumenti finanziari, i seguenti costi non sono considerati ammissibili:

(a)

i costi connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi; nonché

(b)

il capitale circolante.

6.   Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico della foresta sono giustificati in relazione ai miglioramenti previsti in una o più aziende forestali e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse.

7.   Gli investimenti connessi all’uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.

8.   L’intensità di aiuto è limitata al 65 % dei costi ammissibili. Può essere aumentata al massimo fino all’80 % per gli investimenti nelle regioni ultraperiferiche o nelle isole minori del Mar Egeo.

Articolo 43

Conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura

1.   Gli aiuti per la conservazione delle risorse genetiche in silvicoltura, connessi ai servizi silvo-climatico-ambientali e alla salvaguardia della foresta, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e al capo I.

2.   Ai fini del presente articolo si intende per:

(a)

«conservazione in situ»: la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale;

(b)

«conservazione nell’azienda silvicola»: la conservazione e lo sviluppo in situ a livello di un’azienda silvicola;

(c)

«conservazione ex situ»: la conservazione di materiale genetico per uso silvicolo al di fuori dell’habitat naturale;

(d)

«collezione ex situ»: la collezione di materiale genetico per uso silvicolo conservata al di fuori dell’habitat naturale delle specie interessate.

3.   Gli aiuti finanziano i costi delle azioni seguenti:

(a)

azioni mirate: azioni volte a promuovere la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzo delle risorse genetiche in silvicoltura nonché la compilazione di inventari online sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell’azienda silvicola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati;

(b)

azioni concertate: azioni intese a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati membri lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzo delle risorse genetiche in silvicoltura nell’Unione;

(c)

azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e stesura di rapporti tecnici.

4.   L’intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 44

Aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale

1.   Gli aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I.

2.   I membri dell’associazione o dell’organizzazione di produttori non sono grandi imprese.

3.   In alternativa alla concessione di aiuti alle associazioni o alle organizzazioni di produttori, possono essere erogati aiuti direttamente ai produttori fino all’importo complessivo a cui tale associazione od organizzazione avrebbe avuto diritto a norma del presente articolo a titolo di compenso dei contributi versati per le spese di gestione di dette associazioni od organizzazioni nel quinquennio successivo alla loro costituzione.

4.   Gli accordi, le decisioni e gli altri comportamenti adottati nell’ambito dell’organizzazione o dell’associazione di produttori sono conformi alle pertinenti disposizioni della legislazione sulla concorrenza, in particolare agli articoli 101 e 102 del trattato.

5.   Gli aiuti finanziano i seguenti costi:

(a)

il canone di affitto di locali idonei, a prezzi di mercato;

(b)

i costi per l’acquisto di attrezzature per ufficio;

(c)

le spese amministrative per il personale,

(d)

le spese generali, legali e amministrative;

(e)

costi di acquisto di programmi informatici e spese di acquisto o diritti d’uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili.

6.   Non sono versati aiuti in relazione ai costi sostenuti dopo il settimo anno dal riconoscimento ufficiale dell’associazione o dell’organizzazione di produttori da parte dell’autorità competente sulla base del relativo piano aziendale, tranne per le azioni ambientali e climatiche collettive volte a conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 6 del regolamento (EU) [regolamento sui piani strategici].

7.   Se gli aiuti sono pagati in rate annuali, gli Stati membri versano l’ultima rata unicamente previa verifica della corretta attuazione del piano aziendale.

8.   L’intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 45

Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali

1.   Gli aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e al capo I.

2.   Gli aiuti sono concessi esclusivamente a copertura delle spese legali e amministrative, compresi quelle per la realizzazione di indagini.

3.   L’intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi effettivi sostenuti.

SEZIONE 6

Aiuti a favore delle PMI nelle zone rurali

Articolo 46

Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

1.   Gli aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali concessi nell’ambito di un piano strategico della PAC sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se sono attuati dopo l’approvazione del pertinente piano strategico della PAC da parte della Commissione e se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e al capo I.

2.   Gli aiuti soddisfano le due condizioni seguenti:

(a)

sono concessi nell’ambito di un piano strategico della PAC in conformità del regolamento (UE) [SPR]:

i)

come aiuti cofinanziati dal FEASR; o

ii)

come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti cofinanziati dal FEASR;

(b)

sono identici alla pertinente misura prevista nel piano strategico della PAC di cui alla lettera a).

3.   Gli aiuti finanziano:

(a)

investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture con costi ammissibili limitati a 2 milioni di EUR («infrastruttura su piccola scala»), esclusi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico e nelle infrastrutture a banda larga;

(b)

investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura;

(c)

investimenti con finalità pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala;

(d)

investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente;

(e)

investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all’interno o in prossimità di insediamenti rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato.

4.   Gli investimenti sovvenzionati sono ammissibili se gli interventi a cui si riferiscono sono realizzati sulla base di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati in zone rurali e dei relativi servizi di base – ove tali piani esistano – e sono conformi a eventuali pertinenti strategie di sviluppo locale. Tali piani non sono prescritti con riguardo a investimenti per i quali il sostegno è fornito sotto forma di strumenti finanziari.

5.   Sono ammissibili i seguenti costi:

(a)

i costi per la stesura e l’aggiornamento di piani di gestione e di sviluppo inerenti a zone rurali e ai relativi servizi di base, nonché a siti ad alto valore naturalistico;

(b)

i costi per la realizzazione di studi relativi al patrimonio culturale e naturale, al paesaggio rurale e a siti ad alto valore naturalistico;

(c)

i costi per investimenti in attivi materiali e immateriali;

(d)

i costi connessi ad azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente.

Anche i costi inerenti a opere permanenti possono essere ammissibili all’aiuto di cui al paragrafo 3, lettera d).

Il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile. Gli aiuti non sono concessi come aiuti al funzionamento.

6.   Per quanto concerne le attività di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), l’intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.

Per non superare l’intensità massima di aiuto, per le attività di cui al paragrafo 3, lettere b), c) e d), le entrate nette sono dedotte dai costi ammissibili, ex ante sulla base di proiezioni ragionevoli o mediante un meccanismo di recupero. In alternativa, per gli aiuti che non superano 1 milione di EUR, l’intensità massima di aiuto può essere fissata all’80 % dei costi ammissibili.

7.   Per quanto riguarda gli investimenti di cui al paragrafo 3, lettera e), l’intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi effettivamente sostenuti per tali operazioni se la rilocalizzazione di attività o la riconversione di fabbricati o altre strutture consistono nello smantellamento, nella rimozione e nella ricostruzione di strutture esistenti.

Se la rilocalizzazione di attività o la riconversione di fabbricati o altre strutture comportano un ammodernamento di tali strutture o un aumento della capacità di produzione, oltre allo smantellamento, alla rimozione e alla ricostruzione di strutture esistenti di cui al primo comma, le intensità di aiuto non superano l’intensità massima di aiuto fissata nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione degli aiuti nella zona interessata con riferimento ai costi relativi all’ammodernamento delle strutture o all’aumento della capacità di produzione. La semplice sostituzione di fabbricati o strutture esistenti con fabbricati o strutture nuovi e aggiornati, senza modifiche sostanziali della produzione o della tecnologia utilizzata, non è considerata connessa all’ammodernamento.

Articolo 47

Aiuti all’avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali

1.   Gli aiuti all’avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e al capo I.

2.   Gli aiuti soddisfano le due condizioni seguenti:

(a)

sono concessi nell’ambito di un piano strategico della PAC in conformità del regolamento (UE) [SPR]:

i)

come aiuti cofinanziati dal FEASR; o

ii)

come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);

(b)

sono identici alla pertinente misura prevista nel piano strategico della PAC di cui alla lettera a).

3.   Gli aiuti sono concessi alle seguenti categorie di beneficiari:

(a)

agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari nelle zone rurali che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole;

(b)

alle microimprese e piccole imprese nelle zone rurali;

(c)

alle persone fisiche nelle zone rurali.

4.   Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare di cui al paragrafo 4, lettera a), esercita un’attività agricola nell’azienda al momento della presentazione della domanda di aiuto.

5.   L’aiuto è subordinato alla presentazione di un piano aziendale all’autorità competente dello Stato membro interessato. L’attuazione di tale piano aziendale inizia entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l’aiuto.

Il piano aziendale descrive i seguenti elementi:

(a)

la situazione economica iniziale del beneficiario;

(b)

le tappe e gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività del beneficiario;

(c)

i dettagli delle azioni necessarie per lo sviluppo delle attività del beneficiario, in particolare con riguardo agli investimenti, alla formazione e alla consulenza.

Il piano aziendale ha una durata massima di cinque anni.

6.   L’aiuto è versato in almeno due rate.

Le rate possono essere decrescenti.

7.   Il versamento dell’ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale di cui al paragrafo 5. Gli Stati membri fissano l’importo dell’aiuto tenendo conto della situazione socioeconomica della zona interessata dal piano strategico della PAC.

8.   L’aiuto è limitato a 70 000 EUR per beneficiario.

Articolo 48

Aiuti per l’adesione degli agricoltori ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari

1.   Gli aiuti per l’adesione, o la partecipazione nei cinque anni precedenti, degli agricoltori e delle loro associazioni ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e al capo I del presente regolamento.

2.   Gli aiuti soddisfano le due condizioni seguenti:

(a)

sono concessi nell’ambito di un piano strategico della PAC in conformità del regolamento (UE) [SPR]:

i)

come aiuti cofinanziati dal FEASR; o

ii)

come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);

(b)

sono identici al pertinente intervento previsto nel piano strategico della PAC di cui alla lettera a).

3.   L’aiuto è concesso per l’adesione ad uno dei seguenti tipi di regimi di qualità:

(a)

regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari istituiti dal regolamento (UE) n. 1151/2012;

(b)

regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari, compresi i regimi di certificazione, riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai seguenti criteri:

i)

la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi di qualità deriva da obblighi tassativi per garantire uno dei seguenti aspetti:

caratteristiche specifiche del prodotto;

particolari metodi di produzione;

una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

ii)

i regimi sono accessibili a tutti i produttori;

iii)

i regimi prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

iv)

i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti agricoli;

(c)

regimi facoltativi di certificazione dei prodotti alimentari riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi ai requisiti stabiliti nella comunicazione della Commissione «Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari».

4.   L’aiuto è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell’ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità.

5.   L’aiuto è concesso per un periodo massimo di cinque anni.

6.   Se la prima partecipazione al regime di qualità è iniziata prima della presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione e la data della domanda di sostegno.

7.   L’importo dell’aiuto è limitato a 3 000 EUR per beneficiario all’anno.

Articolo 49

Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari compresi in un regime di qualità

1.   Gli aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari compresi in un regime di qualità sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo e al capo I.

2.   Gli aiuti soddisfano le due condizioni seguenti:

(a)

sono concessi nell’ambito di un piano strategico della PAC in conformità del regolamento (UE) [SPR]:

i)

come aiuti cofinanziati dal FEASR; o

ii)

come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);

(b)

sono identici alla pertinente misura prevista nel piano strategico della PAC di cui alla lettera a).

3.   L’aiuto è concesso alle associazioni di produttori che realizzano le azioni di informazione e di promozione.

4.   Sono ammissibili unicamente le azioni di informazione e di promozione realizzate nel mercato interno.

5.   L’aiuto è concesso per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari compresi in un regime di qualità e che beneficiano di aiuti a norma dell’articolo 48.

6.   Sono ammissibili i costi relativi ad azioni che presentano le seguenti caratteristiche:

(a)

sono finalizzate a indurre i consumatori ad acquistare i prodotti alimentari o il cotone compresi in un regime di qualità di cui all’articolo 48, paragrafo 4, del presente regolamento;

(b)

richiamano l’attenzione su caratteristiche specifiche o vantaggi del prodotto alimentare o del cotone, in particolare la qualità, il particolare metodo di produzione, le norme elevate di benessere degli animali e il rispetto dell’ambiente connessi al regime di qualità interessato.

7.   Le azioni di cui al paragrafo 6 non devono indurre i consumatori ad acquistare un prodotto alimentare o cotone a causa della loro origine particolare, tranne per i prodotti oggetto dei regimi di qualità di cui al titolo II del regolamento (UE) n. 1151/2012.

8.   L’origine del prodotto alimentare o del cotone può essere indicata, a condizione che il riferimento all’origine sia secondario rispetto al messaggio principale.

9.   Non sono ammissibili agli aiuti le azioni di informazione e di promozione mirate a un’impresa specifica o a una particolare marca commerciale.

10.   L’intensità di aiuto è limitata al 70 % dei costi ammissibili.

Articolo 50

Aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano ai progetti CLLD o dei gruppi operativi PEI

1.   Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano ai progetti CLLD designati come progetti di sviluppo locale LEADER nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, contemplati dal regolamento (UE) 2021/1060, nonché ai progetti dei gruppi operativi PEI, contemplati dall’articolo 77 del regolamento UE [regolamento sui piani strategici], sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e al capo I.

2.   Per i progetti CLLD e dei gruppi operativi PEI sono ammissibili i seguenti costi:

(a)

i costi del sostegno preparatorio, dello sviluppo di capacità, della formazione e della creazione di reti nell’ottica di preparare e attuare una strategia CLLD o un progetto dei gruppi operativi PEI;

(b)

la realizzazione delle operazioni approvate;

(c)

la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo;

(d)

i costi di esercizio connessi alla gestione dell’attuazione della strategia CLLD o del progetto dei gruppi operativi PEI;

(e)

l’animazione delle comunità PEI o della strategia CLLD per agevolare gli scambi tra i portatori di interesse allo scopo di fornire informazioni e promuovere la strategia e i progetti nonché aiutare i potenziali beneficiari a sviluppare le operazioni e a preparare le domande.

3.   L’intensità di aiuto non supera le aliquote di sostegno massime previste per ciascun tipo di operazione dal regolamento (UE) [regolamento sui piani strategici].

Articolo 51

Aiuti di importo limitato per le PMI che beneficiano dei progetti CLLD o dei progetti dei gruppi operativi PEI

1.   Gli aiuti alle imprese che partecipano ai progetti CLLD o ai progetti dei gruppi operativi PEI di cui all’articolo 50, paragrafo 1, o che beneficiano di tali progetti, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.

2.   L’importo totale dell’aiuto concesso a norma del presente articolo per progetto non supera i 200 000 EUR per i progetti CLLD e i 350 000 EUR per i progetti dei gruppi operativi PEI.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 52

Abrogazione

1.   Il regolamento (CE) n. 702/2014 è abrogato.

2.   Le norme di cui a tale regolamento, tuttavia, continuano a essere applicate fino al 31 dicembre 2023 agli aiuti concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio (45).

Articolo 53

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti individuali concessi prima della data della sua entrata in vigore qualora detti aiuti soddisfino le condizioni di cui al presente regolamento, ad eccezione dell’articolo 9.

2.   Gli aiuti non esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sono valutati dalla Commissione sulla base degli orientamenti del 2023 e delle discipline, degli orientamenti e delle comunicazioni ulteriori applicabili.

3.   Gli aiuti individuali concessi prima del 1o gennaio 2023 in applicazione di regolamenti adottati a norma dell’articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 in vigore al momento della concessione degli aiuti sono compatibili con il mercato interno ed esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

4.   Al termine del periodo di validità del presente regolamento, i regimi di aiuto esentati a norma del presente regolamento continuano a beneficiare dell’esenzione durante un periodo transitorio di sei mesi.

In deroga al primo comma, al termine del periodo di validità del presente regolamento i regimi di aiuto che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) [SPR] e sono cofinanziati dal FEASR o da finanziamenti nazionali integrativi per tali misure cofinanziate rimangono esentati per la durata del periodo di programmazione in conformità del regolamento (UE) [SPR].

Articolo 54

Il presente regolamento entra in vigore il [XX] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il ...

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

(2)  GU […] del […], pag. […].

(3)  Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell’1.7.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(5)  Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali del 2014 (GU C 204 dell’1.7.2014, pag. 1). Modificati dalle comunicazioni pubblicate nella GU C 390 del 24.11.2015, pag. 4, nella GU C 139 del 20.4.2018, pag. 3 e nella GU C 403 del 9.11.2018, pag. 10, nonché dalla rettifica pubblicata nella GU C 265 del 21.7.2016, pag. 5.

(6)  GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.

(7)  GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

(8)  GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

(9)  Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

(10)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

(12)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(13)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(14)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(15)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(16)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(17)  WT/MIN(15)/45 — WT/L/980.

(18)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

(19)  Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali»), (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66.).

(20)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(21)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

(22)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

(23)  Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 153 del 29.4.2021, pag.1).

(24)  Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

(25)  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

(26)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(27)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(28)  «State Aid Transparency Public Search», disponibile al seguente indirizzo web: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=it

(29)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

(30)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(31)  Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32).

(32)  Per quanto riguarda la nozione di controllo, si applica per analogia il capo II, paragrafo 1, della comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU C 95 del 16.4.2008, pag. 1).

(33)  Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

(34)  Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).

(35)  Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).

(36)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari (GU C 341 del 16.12.2010, pag. 5).

(37)  Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU L 152 dell’11.6.2008, pag. 1).

(38)  Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

(39)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

(40)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(41)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(42)  Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

(43)  «Piano d’azione europeo “One Health” contro la resistenza antimicrobica» (COM(2017) 339 final).

(44)  Orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa (https://www.foresteurope.org/docs/MC/MC_helsinki_resolutionH1.pdf).

(45)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).


ALLEGATO I

DEFINIZIONE DI PMI

Articolo 1

Impresa

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica.

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1.   La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese («PMI») è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2.   All’interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3.   All’interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1.   Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2.   Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un’impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa (impresa a valle).

Un’impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l’impresa in questione:

(a)

società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;

(b)

università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

(c)

investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

(d)

autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

3.   Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

(a)

un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

(b)

un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

(c)

un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

(d)

un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell’impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch’esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch’esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4.   Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un’impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5.   Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all’articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l’individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l’impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell’Unione.

Articolo 4

Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1.   I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l’ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L’importo del fatturato è calcolato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.

2.   Se, alla data di chiusura dei conti, un’impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all’articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.

3.   Se si tratta di un’impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l’esercizio in questione, hanno lavorato nell’impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l’esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

(a)

dai dipendenti dell’impresa;

(b)

dalle persone che lavorano per l’impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerate come gli altri dipendenti dell’impresa;

(c)

dai proprietari gestori;

(d)

dai soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa e beneficiano dei vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6

Determinazione dei dati dell’impresa

1.   Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell’impresa stessa.

2.   Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell’impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell’impresa o di conti consolidati in cui l’impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell’impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest’ultima. L’aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all’impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell’impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.

Sempre ai fini dell’applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all’impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4.   Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.


ALLEGATO II

INFORMAZIONI RELATIVE AGLI AIUTI DI STATO ESENTI A NORMA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

di cui all’articolo 9, paragrafo 1

(Testo rilevante ai fini del SEE (1))

PARTE I

Riferimento dell’aiuto

(da completare a cura della Commissione)

Stato membro

Numero di riferimento dello Stato membro

Regione

Denominazione della regione (NUTS  (2))

Status degli aiuti a finalità regionale  (3)

Autorità che concede l’aiuto

Denominazione

Indirizzo postale

Indirizzo Internet:

Titolo della misura di aiuto

Base giuridica nazionale (riferimento alla pertinente pubblicazione nazionale ufficiale)

Link al testo integrale della misura di aiuto

Tipo di misura

Regime

 

Aiuto ad hoc

Denominazione del beneficiario e del gruppo  (4) cui appartiene

Modifica di un regime di aiuti o di un aiuto ad hoc esistenti

 

Numero di riferimento dell’aiuto attribuito dalla Commissione

Proroga

Modifica

Durata  (5)

Regime

dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa

Data di concessione

Aiuto ad hoc

gg/mm/aaaa

Settori economici interessati

Specificare a livello di gruppo NACE  (6)

Tipo di beneficiario

PMI

 

Grandi imprese

Dotazione

 

Regime: Importo totale  (7)

Valuta nazionale… (importi interi)

 

Aiuto ad hoc: Importo totale  (8)

Valuta nazionale… (importi interi)

 

Per le garanzie  (9)

Valuta nazionale… (importi interi)

 

Strumento di aiuto

Sovvenzione diretta/Contributo in conto interessi

Servizi agevolati

Prestito/Anticipo rimborsabile

Garanzia (se del caso, fare riferimento alla decisione della Commissione  (10))

Agevolazione fiscale o esenzione fiscale

Altro (specificare)

Precisare a quale categoria potrebbe corrispondere meglio dal punto di vista dei suoi effetti/della sua funzione:

Sovvenzione

Prestito

Garanzia

Agevolazione fiscale

Se cofinanziato da fondi UE

Denominazione del fondo UE:

Importo del finanziamento (per fondo UE)

Valuta nazionale. (importi interi)

 

 

 

Altre informazioni

 

PARTE II

Indicare la disposizione del presente regolamento a norma della quale viene data attuazione agli aiuti

Obiettivi principali

(Sono possibili più obiettivi; in questo caso indicare tutti gli obiettivi)

Intensità massima di aiuto in %

Importo massimo dell’aiuto in valuta nazionale (importo intero)

Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria (articolo 13)

 

 

Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli (articolo 14)

 

 

Aiuti agli investimenti per la rilocalizzazione di fabbricati aziendali (articolo 15)

 

 

Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli (articolo 16)

 

 

Aiuti all’avviamento per i giovani agricoltori e per lo sviluppo delle piccole aziende agricole (articolo 17)

 

 

Aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo (articolo 18)

 

 

Aiuti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità (articolo 19)

 

 

Aiuti per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione nel settore agricolo (articolo 20)

 

 

Aiuti per servizi di consulenza nel settore agricolo (articolo 21)

 

 

Aiuti ai servizi di sostituzione nell’azienda agricola (articolo 22)

 

 

Aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli (articolo 23)

 

 

Aiuti destinati a compensare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali (articolo 24)

 

 

Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell’eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali (articolo 25)

 

 

 

 

Aiuti al settore zootecnico (articolo 26, paragrafo 1, lettere a) o b))

 

 

Aiuti per i capi morti (articolo 26, paragrafo 1, lettere c), d), e), f) o g))

 

 

Aiuti per il pagamento di premi assicurativi (articolo 27)

 

 

Aiuti destinati a compensare i danni causati da animali protetti (Articolo 28)

 

 

Aiuti destinati a compensare gli svantaggi correlati a Natura 2000 (articolo 29)

 

 

Aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole (articolo 30)

 

 

Aiuti intesi a compensare i danni arrecati dalle calamità naturali nel settore agricolo (articolo 31)

 

 

Tipo di calamità naturale

terremoto

valanga

frana

alluvione

tromba d’aria

uragano

eruzione vulcanica

incendio boschivo

Data in cui si è verificata la calamità

Dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa

Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo (articolo 32)

 

 

Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale (articolo 32)

 

 

Aiuti alla forestazione e all’imboschimento (articolo 33)

 

 

Aiuti ai sistemi agroforestali (articolo 34)

 

 

Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate (articolo 35)

 

 

Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (articolo 36)

 

 

Aiuti per svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori (articolo 37)

 

 

Aiuti per servizi silvo-climatico-ambientali e la salvaguardia della foresta (articolo 38)

 

 

Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione nel settore forestale (articolo 39)

 

 

Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale (articolo 40)

 

 

Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale (articolo 41)

 

 

Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste (articolo 42)

 

 

Aiuti per la conservazione delle risorse genetiche forestali (articolo 43)

 

 

Aiuti all’avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore forestale (articolo 44)

 

 

Aiuti per la ricomposizione fondiaria dei terreni forestali (articolo 45)

 

 

Aiuti per i servizi di base e per il rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (articolo 46)

 

 

Aiuti all’avviamento di imprese per attività extra-agricole nelle zone rurali (articolo 47)

 

 

Aiuti per l’adesione degli agricoltori in attività ai regimi di qualità per il cotone e i prodotti alimentari (articolo 48)

 

 

Aiuti per le azioni di informazione e di promozione a favore del cotone e dei prodotti alimentari compresi in un regime di qualità (articolo 49)

 

 

Aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a operazioni di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) o dei gruppi operativi PEI (articolo 50)

 

 

Aiuti di importo limitato alle PMI che partecipano a operazioni di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) o dei gruppi operativi PEI (articolo 51)

 

 


(1)  Applicabile unicamente agli aiuti relativi al settore forestale e ai prodotti non compresi nell’allegato I del trattato.

(2)  NUTS — Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. Generalmente, la regione è specificata a livello 2.

(3)  Articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (status «A»), articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (status «C»), zone non assistite ossia zone non ammissibili agli aiuti a finalità regionale (status «N»).

(4)  Ai sensi delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea e ai fini del presente regolamento, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La Corte di giustizia ha stabilito che le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa.

(5)  Periodo durante il quale l’autorità che concede l’aiuto può impegnarsi a concedere l’aiuto.

(6)  NACE Rev. 2 — Classificazione statistica delle attività economiche nell’Unione europea. Generalmente il settore è specificato a livello di gruppo.

(7)  Per un regime di aiuti: indicare l’importo totale della dotazione prevista ai sensi del regime o l’importo stimato della riduzione del gettito fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime.

(8)  Per un aiuto ad hoc: indicare l’importo complessivo dell’aiuto o della riduzione del gettito fiscale.

(9)  Per le garanzie, indicare l’importo massimo dei prestiti garantiti.

(10)  Se del caso, fare riferimento alla decisione della Commissione che approva la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo, in conformità all’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), punto ii), del presente regolamento.


ALLEGATO III

Disposizioni in materia di pubblicazione delle informazioni a norma dell’articolo 9, paragrafo 2

Gli Stati membri organizzano i loro siti Internet esaustivi sugli aiuti di Stato sui quali pubblicare le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2, in modo da consentire un accesso agevole a tali informazioni. Le informazioni sono pubblicate in formato foglio di calcolo che consente di ricercare ed estrarre i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, ad esempio in formato CSV o XML. L’accesso ai siti web sugli aiuti di Stato è consentito a tutti gli interessati senza restrizioni. Per accedere ai siti web sugli aiuti di Stato non vi è alcun obbligo di registrazione preventiva.

Le informazioni sugli aiuti individuali da pubblicare a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), sono le seguenti:

(a)

riferimento al numero di identificazione degli aiuti (1);

(b)

identificativo del beneficiario;

(c)

tipo di impresa (PMI/grande impresa) alla data di concessione degli aiuti;

(d)

regione in cui è ubicato il beneficiario, a livello NUTS II (2);

(e)

settore di attività a livello di gruppo NACE (3);

(f)

strumento di aiuto, espresso come importo intero in valuta nazionale (4);

(g)

strumento di aiuto (5) (sovvenzione/contributo in conto interessi, prestito/anticipo rimborsabile/sovvenzione rimborsabile, garanzia, agevolazione fiscale o esenzione fiscale, finanziamento del rischio, altro (specificare));

(h)

data di concessione degli aiuti;

(i)

obiettivo dell’aiuto (6);

(j)

autorità che concede l’aiuto.


(1)  Fornito dalla Commissione nel quadro del sistema di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento.

(2)  NUTS — Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. Generalmente, la regione è specificata a livello 2.

(3)  Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione del 24 marzo 1993 (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1), con rettifica nella GU L 159 dell’11.7.1995, pag. 31.

(4)  Equivalente sovvenzione lordo.

(5)  Se l’aiuto viene concesso tramite più strumenti di aiuto, l’importo dell’aiuto deve essere precisato per ogni strumento.

(6)  Se l’aiuto ha più obiettivi, l’importo dell’aiuto deve essere precisato per ogni obiettivo.


10.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 189/69


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10676 — NEXT / WP / PINK)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 189/02)

Il 21 aprile 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10676. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


10.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 189/70


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10707 — MACQUARIE / BCI / REDEN HOLDING AND REDEN HOLDING 2020)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 189/03)

Il 29 aprile 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10707. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


10.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 189/71


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10650 — EGERIA / ISOPLUS GROUP / BRUGG / ISOPLUS JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 189/04)

Il 29 aprile 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10650. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


10.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 189/72


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10716 — PLD / NBIM / TARGET ASSET BLEISWIJK)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 189/05)

Il 3 maggio 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10716. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

10.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 189/73


Tassi di cambio dell’euro (1)

6 maggio 2022

(2022/C 189/06)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0570

JPY

yen giapponesi

137,90

DKK

corone danesi

7,4400

GBP

sterline inglesi

0,85625

SEK

corone svedesi

10,4686

CHF

franchi svizzeri

1,0419

ISK

corone islandesi

138,30

NOK

corone norvegesi

9,9808

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,665

HUF

fiorini ungheresi

381,47

PLN

zloty polacchi

4,7028

RON

leu rumeni

4,9490

TRY

lire turche

15,8078

AUD

dollari australiani

1,4888

CAD

dollari canadesi

1,3560

HKD

dollari di Hong Kong

8,2969

NZD

dollari neozelandesi

1,6440

SGD

dollari di Singapore

1,4642

KRW

won sudcoreani

1 343,90

ZAR

rand sudafricani

16,9614

CNY

renminbi Yuan cinese

7,0506

HRK

kuna croata

7,5336

IDR

rupia indonesiana

15 312,44

MYR

ringgit malese

4,6191

PHP

peso filippino

55,467

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

36,303

BRL

real brasiliano

5,3183

MXN

peso messicano

21,3555

INR

rupia indiana

81,2980


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


10.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 189/74


Tassi di cambio dell’euro (1)

9 maggio 2022

(2022/C 189/07)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0559

JPY

yen giapponesi

138,10

DKK

corone danesi

7,4385

GBP

sterline inglesi

0,85235

SEK

corone svedesi

10,5818

CHF

franchi svizzeri

1,0462

ISK

corone islandesi

139,50

NOK

corone norvegesi

10,0583

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,055

HUF

fiorini ungheresi

383,23

PLN

zloty polacchi

4,6985

RON

leu rumeni

4,9467

TRY

lire turche

15,8941

AUD

dollari australiani

1,5048

CAD

dollari canadesi

1,3656

HKD

dollari di Hong Kong

8,2887

NZD

dollari neozelandesi

1,6584

SGD

dollari di Singapore

1,4676

KRW

won sudcoreani

1 345,48

ZAR

rand sudafricani

17,1332

CNY

renminbi Yuan cinese

7,0886

HRK

kuna croata

7,5335

IDR

rupia indonesiana

15 367,67

MYR

ringgit malese

4,6285

PHP

peso filippino

55,670

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

36,497

BRL

real brasiliano

5,4321

MXN

peso messicano

21,4341

INR

rupia indiana

81,7415


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

10.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 189/75


Pubblicazione di un aggiornamento dell’elenco degli organismi nazionali di normazione, in applicazione dell’articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normazione europea

(2022/C 189/08)

1.   BELGIO

NBN

Bureau de normalisation

Bureau voor Normalisatie

CEB/BEC

Comité électrotechnique belge

Belgisch Elektrotechnisch Comité

2.   BULGARIA

БИС

Български институт за стандартизация

3.   REPUBBLICA CECA

ÚNMZ

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

4.   DANIMARCA

DS

Fonden Dansk Standard

5.   GERMANIA

DIN

Deutsches Institut für Normung e.V.

DKE

Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE

6.   ESTONIA

EVS

Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus

TTJA

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

7.   IRLANDA

NSAI

National Standards Authority of Ireland

8.   GRECIA

ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα Τυποποίησης ΕΛΟΤ

9.   SPAGNA

UNE

Asociación Española de Normalización

10.   FRANCIA

AFNOR

Association française de normalisation

11.   CROAZIA

HZN

Hrvatski zavod za norme

12.   ITALIA

UNI

Ente Italiano di Normazione

CEI

Comitato Elettrotecnico Italiano

13.   CIPRO

CYS

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (Cyprus Organisation for Standardisation)

14.   LETTONIA

LVS

Latvijas standarts

15.   LITUANIA

LST

Lietuvos standartizacijos departamentas

16.   LUSSEMBURGO

ILNAS

Institut luxembourgeois de normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services

17.   UNGHERIA

MSZT

Magyar Szabványügyi Testület

18.   MALTA

MCCAA

L-Awtorita’ ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur

19.   PAESI BASSI

NEN

Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut

NEC

Stichting Koninklijk Nederlands Elektrotechnisch Comité

20.   AUSTRIA

ASI

Austrian Standards International – Standardisierung und Innovation

OVE

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

21.   POLONIA

PKN

Polski Komitet Normalizacyjny

22.   PORTOGALLO

IPQ

Instituto Português da Qualidade

23.   ROMANIA

ASRO

Asociaţia de Standardizare din România

24.   SLOVENIA

SIST

Slovenski inštitut za standardizacijo

25.   SLOVACCHIA

ÚNMS SR

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

26.   FINLANDIA

SFS

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Finlands Standardiseringsförbund SFS rf

TRAFICOM

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Transport- och kommunikationsverket Traficom

SESKO

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry

Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf

27.   SVEZIA

SIS

Swedish Institute for Standards

SEK

Svensk Elstandard

ITS

Svenska informations- och telekommunikationsstandardiseringen

28.   ISLANDA

IST

Staðlaráð Íslands (Icelandic Standards)

29.   NORVEGIA

SN

Standard Norge

NEK

Norsk Elektroteknisk Komité

Nkom

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet