ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 182

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
4 maggio 2022


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 182/01

Comunicazione della Commissione — Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica 2022-2024

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 182/02

Tassi di cambio dell’euro — 3 maggio 2022

13

 

Corte dei conti

2022/C 182/03

Parere n. 1/2022 (presentato in virtù dell’articolo 287, paragrafo 4, del TFUE) sulla proposta di regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee formulata dalla Commissione

14

 

Garante europeo della protezione dei dati

2022/C 182/04

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulle due proposte di decisioni del Consiglio che autorizzano gli Stati membri a firmare e ratificare, nell’interesse dell’Unione europea, il secondo protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica riguardante la cooperazione rafforzata e la divulgazione di prove elettroniche (Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu)

15


 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2022/C 182/05

Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

20

2022/C 182/06

Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

25


IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

4.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 182/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica 2022-2024

(2022/C 182/01)

1.   Introduzione

Le tensioni sul mercato dell’energia cui si è trovata esposta l’UE negli ultimi mesi ricordano con amara evidenza i rischi e i costi che una forte dipendenza dai combustibili fossili di importazione tende a comportare, con l’ulteriore aggravamento causato dall’aggressione russa all’Ucraina. I prezzi dell’energia sono ancora una volta al centro dell’attenzione politica per gli effetti molto concreti che hanno sui cittadini e sulle imprese europei. Tuttavia questa non è la prima crisi energetica che affronta l’Europa, e probabilmente non sarà l’ultima se non si provvede a rafforzare la resilienza aumentando gli investimenti nella transizione verde in modo da porre l’efficienza energetica al primo posto (1). Le attuali capacità energetiche decarbonizzate sono lungi dall’essere in grado di soddisfare l’intero fabbisogno energetico e in queste circostanze, un minore consumo di energia può dare un contributo immediato. Guardando in prospettiva, il risparmio energetico costituisce un elemento intrinseco dello sviluppo di un sistema energetico resiliente e ottimale sotto il profilo dei costi, in grado di fornire servizi energetici a prezzi accessibili a tutti e di combattere la povertà energetica (2). L’efficienza energetica sarà inoltre un aspetto centrale del piano RePowerEU che i leader dell’UE hanno incaricato la Commissione di presentare entro maggio.

Le politiche dell’UE in materia di progettazione ecocompatibile e di etichettatura energetica costituiscono una componente fondamentale di questa agenda. Si tratta di norme del mercato unico grazie alle quali diventa più agevole e meno costoso per imprese, cittadini e governi contribuire alla transizione verso l’energia pulita e realizzare i propositi di efficienza energetica dell’UE ed i più ampi obiettivi del «Green Deal europeo», compresa l’agenda per l’economia circolare. Esse creano opportunità commerciali e rafforzano la resilienza attraverso la definizione di norme armonizzate per i «prodotti connessi all’energia» volte a disciplinare aspetti quali il consumo energetico, il consumo di acqua, i livelli di emissione e l’efficienza dei materiali; stimolano sia la domanda che l’offerta di prodotti più sostenibili, riducendo nel contempo in modo significativo la spesa energetica degli utenti: le stime indicano che il risparmio ottenuto nel 2021 ha superato i 120 miliardi di EUR e che nel 2022 potrebbe raddoppiare (3).

Nel quadro delle possibilità offerte dalle attuali norme dell’UE sulla progettazione ecocompatibile e in sinergia con l’attenzione rivolta all’efficienza energetica, il presente piano di lavoro rafforza l’accento sugli aspetti di circolarità della progettazione ecocompatibile, seguendo l’esempio del precedente piano di lavoro9 e ponendosi in linea con il piano d’azione per l’economia circolare 2020 (4). Grazie a questa impostazione, prima ancora che il regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili entri in vigore e sostituisca l’attuale direttiva sulla progettazione ecocompatibile, potranno essere e saranno esaminati nuovi requisiti specifici per prodotto riguardanti gli aspetti di efficienza dei materiali. Ciò dovrebbe comportare un ulteriore miglioramento della circolarità e una generale riduzione dell’impronta ambientale e climatica dei prodotti connessi all’energia, nonché una maggiore resilienza dell’UE.

Sia la direttiva sulla progettazione ecocompatibile (5) che il regolamento quadro sull’etichettatura energetica (6) stabiliscono i criteri per l’adozione di misure per specifici gruppi di prodotti. Essi richiedono inoltre che vengano stabilite priorità mediante piani di lavoro continuativi regolarmente aggiornati che facciano il punto sui progressi compiuti e diano un’indicazione delle priorità relative a nuovi gruppi di prodotti connessi all’energia da considerare.

Il presente piano si basa sul lavoro svolto dall’adozione della prima direttiva sulla progettazione ecocompatibile in poi, nonché sui precedenti piani di lavoro (relativi ai periodi 2009-2011 (7), 2012-2014 (8) e 2016-2019 (9)), ma riguarda anche le attività richieste dal regolamento quadro sull’etichettatura energetica, che stabilisce le scadenze per il riscalaggio delle etichette esistenti, e fa il punto sui progressi relativi al registro europeo delle etichette energetiche (EPREL). È infine previsto un lavoro analogo riguardante l’etichettatura dei pneumatici, che poggia tuttavia su di una base giuridica specifica (10).

Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili, adottato contemporaneamente al presente piano di lavoro, sostituirà la direttiva sulla progettazione ecocompatibile con un regolamento applicabile ad un ventaglio più ampio di prodotti e consentirà di estendere ulteriormente i requisiti di sostenibilità per i prodotti regolamentati. Fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento, l’attuazione proseguirà nell’ambito della direttiva attuale. Il presente documento si concentra sui prodotti connessi all’energia e ne definisce le priorità e la pianificazione. Illustra il lavoro orizzontale e specifico per prodotto connesso all’attuazione, al consolidamento e all’ulteriore sviluppo di questo importante corpus legislativo dell’UE direttamente applicabile. In futuro, quando sarà stato adottato il regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili (ESPR), il lavoro sui prodotti connessi all’energia sarà integrato in piani di lavoro ESPR più ampi e rimarrà un elemento centrale.

Attualmente circa 30 gruppi di prodotti connessi all’energia sono disciplinati da una cinquantina di misure. Queste misure si applicano a miliardi di prodotti (11) immessi sul mercato ogni anno, e ogni giorno hanno implicazioni dirette per fornitori, dettaglianti, imprese e consumatori. Circa la metà del consumo energetico finale complessivo dell’UE è riconducibile a prodotti soggetti a tale legislazione.

Dalle attività propedeutiche al piano di lavoro è emerso che allargando l’ambito di applicazione a nuovi prodotti connessi all’energia si possono ancora realizzare risparmi sostanziali ed efficaci sotto il profilo dei costi. Allo stesso tempo, l’attuazione dell’ultimo piano di lavoro ha insegnato che per raccogliere tutti i benefici di questo settore strategico sarà necessaria una migliore corrispondenza tra ambizione e risorse, sia sul fronte dell’attuazione delle politiche a livello dell’UE sia per quanto riguarda gli sforzi degli Stati membri in materia di vigilanza del mercato.

2.   Impatto stimato delle politiche

L’ultima relazione sull’impatto della progettazione ecocompatibile (12) stima che nel 2020 l’effetto cumulativo delle norme dell’UE in materia di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica abbia ridotto la domanda di energia primaria dell’UE del 7 % ossia di 1 037 TWh/anno (con una riduzione delle emissioni di gas serra di circa 170 milioni di tonnellate di CO2 equivalente), compresi circa 16 miliardi di m3 di gas. Il risparmio energetico derivante dalle misure attualmente in vigore aumenterà notevolmente nei prossimi anni, in particolare grazie al ricambio delle scorte, con una media di oltre 1 500 TWh/anno nel periodo 2021-2030. Nel 2020 oltre il 60 % del risparmio energetico proveniva dal settore residenziale, il 24 % dal settore terziario e il 10 % da quello industriale. Nel 2020 le norme dell’UE hanno prodotto benefici per i consumatori di energia pari a 60 miliardi di EUR/anno (circa lo 0,4 % del PIL dell’UE) – 210 EUR/anno per famiglia. Parimenti, rispetto a uno scenario di politiche invariate, nel 2020 sono state generate entrate commerciali supplementari pari a circa 21 miliardi di EUR/anno, che secondo le stime saliranno a 29 miliardi di EUR/anno entro il 2030. Il dato corrisponde a un aumento di oltre 320 000 nuovi posti di lavoro diretti nel 2020 (430 000 nel 2030). Tali stime si basano sui livelli dei prezzi dell’energia precedenti all’impennata del 2021 (cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione per maggiori dettagli).

Più in generale, un recente studio dell’Agenzia internazionale per l’energia (AIE) (13) ha dimostrato che nei paesi con politiche di lungo corso oggi gli elettrodomestici consumano in genere il 30 % in meno di energia rispetto a quanto avrebbero consumato altrimenti. Si stima che i programmi operativi in atto da più tempo, come quelli degli Stati Uniti e dell’UE, registrino riduzioni annuali pari a circa il 15 % del consumo totale di energia elettrica (che nel caso del programma dell’UE è grossomodo pari all’attuale produzione totale di energia eolica dell’UE, o a 2-3 volte quella dei pannelli solari).

Da un sondaggio Eurobarometro è emerso che la stragrande maggioranza dei consumatori dell’UE (93 %) sa riconoscere l’etichetta energetica e che il 79 % ne è influenzato al momento dell’acquisto di un elettrodomestico (14). Un recente studio scientifico (15) conferma che le etichette di classificazione energetica, come l’etichetta energetica dell’UE, influenzano maggiormente il comportamento dei consumatori rispetto a sistemi alternativi.

3.   Situazione attuale e insegnamenti tratti dai precedenti piani di lavoro

Una panoramica delle misure in vigore è disponibile online (16). Al 1o marzo 2022 i regolamenti in vigore in materia di progettazione ecocompatibile riguardano 29 gruppi di prodotti, mentre i regolamenti in materia di etichettatura energetica si applicano a 15 gruppi di prodotti. Sono stati riconosciuti gli accordi volontari conclusi dall’industria per quanto riguarda le console di gioco e le apparecchiature per il trattamento di immagini. Un precedente accordo sui decoder complessi è stato sciolto dalle parti nel 2020 a causa del restringimento della quota di mercato dei prodotti in questione (che restano soggetti alle norme orizzontali sul consumo di energia nei modi stand-by e spento (17)).

Il presente piano di lavoro è accompagnato da un resoconto dettagliato dei progressi compiuti riguardo alle priorità e alle attività individuate nell’ultimo piano di lavoro del 2016 (18). Molto è stato fatto: tra i conseguimenti figurano la modernizzazione delle etichette energetiche per i principali beni di consumo, come frigoriferi, lavatrici, televisori e sorgenti luminose, e l’adozione di specifiche per la progettazione ecocompatibile di diversi prodotti, dai server ai motori elettrici. Tuttavia circa il 40 % delle attività è ancora in corso e si aggiungerà al lavoro previsto per l’attuale periodo di programmazione. Tra i flussi di lavoro conclusi, molti non hanno portato all’adozione di nuove norme ma sono terminati perché la Commissione ha deciso di interrompere le attività o, quantomeno, di non portare avanti per il momento la legislazione, oppure perché è emerso da indagini approfondite che le potenzialità erano minori o più difficili da sfruttare rispetto a quanto inizialmente previsto o perché sono prevalse altre priorità nel contesto delle limitate risorse umane – o per una combinazione di questi ultimi due fattori. Finestre, asciugamani elettrici, compressori e bollitori elettrici sono tutti esempi di flussi di lavoro interrotti che rappresentano potenzialità limitate o complesse da sfruttare e che non è stato possibile portare avanti con le risorse amministrative disponibili.

La necessità di rivedere e adeguare periodicamente le norme esistenti onde mantenerne la pertinenza, l’efficacia e l’idoneità allo scopo alla luce degli sviluppi tecnologici e del mercato, costituisce un principio fondamentale del programma «Legiferare meglio». In considerazione di ciò, tutti i regolamenti in materia di progettazione ecocompatibile e di etichettatura energetica, come pure la legislazione quadro, contengono clausole di revisione specifiche con un termine legale entro il quale la Commissione è tenuta a presentare le revisioni o ad adottare i regolamenti riveduti. Per evitare inutili ritardi, la Commissione adotterà d’ora in poi misure individuali per specifici gruppi di prodotti man mano che saranno pronte, salvo laddove circostanze eccezionali non impongano diversamente (19).

Uno dei maggiori insegnamenti tratti è che nel corso del tempo, man mano che si allarga l’ambito di applicazione della legislazione (in termini di prodotti e tipi di specifiche), lo sforzo complessivo che comportano tali esercizi essenziali di «manutenzione» diventa significativo e che è opportuno tenere maggiormente conto di questa attività in sede di definizione delle priorità, pena l’insorgere di ritardi con conseguenze rilevanti in termini di perdite di benefici. È questa una delle constatazioni principali cui è giunta la Corte dei conti europea nell’audit svolto nel 2019 (20). Per tre prodotti selezionati, l’audit ha rilevato che il processo preliminare ha richiesto rispettivamente 8, 7 e 6 anni, anziché i 3,5 anni previsti. L’attività di «manutenzione» rappresenta pertanto una parte molto cospicua del piano di lavoro. Allo stesso tempo, la Commissione mirerà a razionalizzare il processo, integrando gli studi di riesame nelle valutazioni «back-to-back»/d’impatto e a garantire un migliore allineamento tra le discussioni in seno al forum consultivo ed il processo generale «Legiferare meglio».

Un altro insegnamento fondamentale dell’ultimo periodo riguarda il ruolo cruciale dell’attività di normazione tecnica ai fini della progettazione ecocompatibile e dell’etichettatura energetica. La sentenza del Tribunale del 2018 (21) che ha annullato il regolamento sull’etichettatura indicante il consumo di energia degli aspirapolvere ha dimostrato che i regolamenti sono esposti al rischio di controversie qualora sorgano dubbi sul fatto che le condizioni di prova siano rappresentative delle reali condizioni d’uso. Al tempo stesso, una sentenza correlata di epoca più recente (22) ha chiaramente ribadito la necessità che le prove siano anche accurate e riproducibili. Data la varietà delle tecnologie e dei comportamenti degli utenti, l’elaborazione tempestiva di norme armonizzate con metodi che rappresentino un buon compromesso tra questi criteri rappresenta una sfida intrinseca e spesso ardua, cui occorre dedicare notevoli risorse. La nuova strategia dell’UE in materia di normazione (23) propone una serie di azioni volte a rendere il sistema europeo di normazione più funzionale e agile, a rimettere le norme al centro di un mercato unico dell’UE resiliente, verde e digitale e a rafforzare il ruolo del sistema europeo di normazione a livello mondiale.

4.   Priorità specifiche per prodotto negli anni a venire

4.1.   Revisione delle misure esistenti

La Commissione dovrebbe presentare o adottare 38 revisioni entro la fine del 2024 ed altre otto nel 2025, per cui sarà necessario avviarle in anticipo (cfr. l’elenco nel documento di lavoro dei servizi della Commissione). Complessivamente, questi esercizi di revisione offrono notevoli opportunità per realizzare ulteriori risparmi connessi all’efficienza energetica e all’efficienza dei materiali: una prima stima approssimativa indica un potenziale di risparmio aggiuntivo in fase di utilizzo pari ad almeno 170 TWh (circa 600 petajoule (PJ), ossia il fabbisogno termico di circa 15 milioni di abitazioni), arricchito da benefici supplementari connessi all’efficienza dei materiali/all’economia circolare, che comunque rappresenteranno anche uno sforzo notevole e domineranno le attività che saranno svolte nell’ambito dell’attuale piano di lavoro.

La Commissione intende assegnare priorità alle attività di revisione in tre gruppi principali, per i motivi indicati di seguito:

apparecchi di riscaldamento e raffreddamento: nel contesto dell’ondata di ristrutturazioni il Consiglio ha invitato la Commissione ad «accelerare i lavori in corso sugli apparecchi di riscaldamento e raffreddamento riscalando al più presto le etichette energetiche» (24). Questo lavoro darà infatti un contributo fondamentale alla decarbonizzazione degli edifici e al piano d’azione per l’inquinamento zero (25) nell’ambito degli obiettivi generali del Green Deal, e tra tutti i prodotti regolamentati, gli apparecchi di riscaldamento e raffreddamento sono quelli che consumano più energia;

altri gruppi di prodotti con etichette energetiche destinate al riscalaggio (26): i consumatori devono poter continuare a considerare l’etichetta energetica dell’UE uno strumento affidabile, pertinente e aggiornato di aiuto alla scelta. Il riscalaggio e l’aggiornamento tempestivi delle restanti «vecchie» etichette energetiche sono quindi importanti, ma anche necessari per sfruttare appieno le nuove caratteristiche offerte dal registro EPREL;

portare a termine alcuni altre revisioni che rappresentano un notevole potenziale di risparmio aggiuntivo in termini di energia o di materiali, che sono attese da tempo o che a causa di circostanze particolari diventano chiaramente necessarie e urgenti (ad esempio nel caso delle pompe ad acqua, dei ventilatori, degli alimentatori esterni).

4.2.   Nuove misure da completare avviate nell’ambito dei piani di lavoro precedenti

Partendo da studi esplorativi e stime preliminari, i piani di lavoro precedenti hanno individuato i prodotti per i quali la definizione di misure di progettazione ecocompatibile e di etichettatura energetica sembrava offrire maggiori prospettive. Alcuni di questi flussi di lavoro sono ancora in corso e sono stati riportati nell’attuale piano di lavoro a causa dei benefici aggiuntivi attesi.

Sono stati compiuti progressi significativi nella valutazione della fattibilità di specifiche di progettazione ecocompatibile e di un sistema di etichettatura energetica per telefoni cellulari e tablet. Le specifiche inciderebbero sia sull’efficienza energetica che sull’efficienza dei materiali (durata, riparabilità, possibilità di upgrading e riciclaggio). I regolamenti dovrebbero essere adottati entro la fine del 2022.

Sono parimenti a buon punto i lavori per valutare la fattibilità di specifiche per la progettazione ecocompatibile e l’etichettatura energetica di moduli, invertitori e sistemi fotovoltaici, comprese eventuali specifiche riguardanti l’impronta di carbonio.

Per quanto riguarda le apparecchiature per il trattamento di immagini, la Commissione ha valutato la revisione dell’accordo volontario proposta dai rappresentanti del settore e conclude che la sua accettazione non permetterebbe di conseguire gli obiettivi contemplati nel piano d’azione per l’economia circolare (CEAP); peraltro tale revisione non può considerarsi conforme agli orientamenti sugli strumenti di autoregolamentazione (27), in particolare per quanto riguarda il possibile riutilizzo dei materiali di consumo. Come annunciato nel CEAP, la Commissione avvierà la predisposizione di misure di regolamentazione per questo gruppo di prodotti.

La Commissione prosegue le attività orizzontali sui prodotti TIC, come annunciato nel piano di lavoro 2016-2019, attraverso uno studio specifico sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (28). La prima parte ha fornito elementi di prova in merito alle prestazioni e ai potenziali risparmi di diversi gruppi di prodotti TIC (29), elementi che sono serviti per lo studio preliminare completato prima del presente piano di lavoro. La seconda parte analizzerà il consumo energetico complessivo dei prodotti TIC (anche riconducibile alla loro connettività e alla trasmissione dei dati), l’efficienza dei materiali e gli aspetti comportamentali, al fine di individuare i modi più efficienti per regolamentarli, se necessario. La valutazione dovrebbe tenere conto del ritmo degli sviluppi tecnologici in ciascuna categoria di prodotti.

Parallelamente la Commissione prosegue i lavori sugli apparecchi intelligenti sotto il profilo energetico al fine di sviluppare il potenziale di flessibilità dal lato della domanda nei settori residenziale o dei servizi. Poiché il nodo principale individuato negli studi precedenti era l’interoperabilità, la Commissione intende promuovere uno sviluppo coerente sul mercato nonché il rispetto di standard aperti da parte dell’industria attraverso un approccio volontario (30). Questo lavoro è collegato a diversi altri filoni d’intervento, alcuni dei quali saranno trattati in modo più dettagliato nel prossimo piano d’azione per la digitalizzazione dell’energia (31).

4.3.   Compiti specifici richiesti nel quadro del regolamento sull’etichettatura dei pneumatici

A norma del regolamento sull’etichettatura dei pneumatici la Commissione è tenuta a svolgere una serie di compiti specifici, tra cui:

adottare entro giugno 2022 un atto delegato che introduca nuovi requisiti d’informazione per i pneumatici ricostruiti, purché sia disponibile un metodo di prova adeguato. Il metodo non è ancora disponibile ma si sta lavorando per definirne uno. La ricostruzione rappresenta un importante potenziale di risparmio in termini di petrolio e di altri materiali;

adottare un atto delegato sull’etichettatura relativa all’abrasione/al chilometraggio, purché sia disponibile un metodo di prova adeguato, contribuendo ad un’azione più ampia del CEAP in materia di microplastiche. Il metodo non è ancora disponibile ma si sta lavorando per definirne uno;

coordinare i lavori relativi all’allineamento interlaboratorio delle prove di cui al regolamento sull’etichettatura dei pneumatici, aspetto che ha importanti implicazioni anche per la legislazione dell’UE sulle emissioni di CO2 dei veicoli leggeri e dei veicoli pesanti. L’ultima relazione è stata pubblicata nel dicembre 2021 (32);

sebbene la revisione del regolamento sia prevista entro il 2025, gli operatori di settore hanno segnalato l’esigenza di anticiparla, in quanto il riscalaggio, inizialmente proposto dalla Commissione, ma non mantenuto dal Parlamento e dal Consiglio nell’ultima revisione, è ora divenuto una chiara necessità.

4.4.   Elenco indicativo di nuovi gruppi di prodotti connessi all’energia da studiare

Il presente piano di lavoro è stato elaborato a seguito di uno studio preliminare dettagliato che ha vagliato una serie di settori d’intervento potenziali e dopo ampie consultazioni che hanno coinvolto cittadini e portatori di interessi. Maggiori informazioni sono disponibili nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente comunicazione.

Nello studio preliminare sono stati individuati i 31 candidati più promettenti da approfondire (compresi prodotti già studiati in passato ma finora non regolamentati). Sulla base delle stime preliminari, essi rappresentano complessivamente, per il 2030, nuovi risparmi potenziali in fase di utilizzo dell’ordine di 1 000 PJ, pari a 278 TWh, vale a dire circa il 2 % del consumo di energia primaria dell’UE nel 2020 (33). Secondo le stime il potenziale di risparmio energetico incorporato dei materiali è dello stesso ordine di grandezza (e dipende in larga misura dalle ipotesi relative alla portata e al rigore delle misure orizzontali in materia di durata, ma è anche associato ad altri benefici). È importante sottolineare che l’impatto aumenterà nel tempo man mano che le scorte di prodotti saranno sostituite con unità che soddisfano le nuove specifiche. A partire dal gruppo dei 31 prodotti è stato individuato un elenco più limitato di articoli (cfr. tabella seguente) sui quali la Commissione prevede di avviare studi esplorativi. È stata attribuita priorità ai prodotti che presentano il maggiore potenziale in termini di efficienza energetica e/o dei materiali e che allo stesso tempo hanno conseguito buone valutazioni in base ad altri criteri e per i quali nei riscontri dei portatori di interessi non sono stati sollevati dubbi significativi sulle prospettive di successo, come indicato di seguito.

Gruppo di prodotti

Potenziale di risparmio energetico 2030 (connesso alla fase di utilizzo o all’efficienza dei materiali)

Considerazioni (34)

Emettitori a bassa temperatura (radiatori, convettori ecc.)

170 petajoule (PJ) (fase di utilizzo)

Il massimo potenziale di risparmio energetico, importante per l’ondata di ristrutturazioni/la decarbonizzazione degli edifici

Lavatrici professionali

33 PJ (fase di utilizzo)

Studiato in passato (35) e considerato più maturo alla luce dei progressi compiuti nella normazione tecnica

Lavastoviglie professionali

20 PJ (fase di utilizzo)

Studiato in passato (36) e considerato più maturo alla luce dei progressi compiuti nella normazione tecnica

Alimentatori esterni universali

12-27 PJ (incorporati)

Collegamento con l’iniziativa sui caricabatterie standardizzati, sarà gestito nell’ambito del riesame dell’attuale regolamento sugli alimentatori esterni (37)

Caricabatterie per veicoli elettrici

11 PJ (fase di utilizzo)

Dopo il 2030 il risparmio potenziale aumenta fino a sfiorare i 76 PJ all’anno nel 2050. È pertanto ragionevole valutare la possibilità di fissare le specifiche prima che siano installati notevoli volumi di caricabatterie potenzialmente inefficienti.

5.   Aspetti orizzontali

5.1.   Contributo all’economia circolare

Se l’efficienza energetica è stata il naturale centro di interesse delle attività sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia, col tempo sono stati studiati ed integrati progressivamente anche altri aspetti, in particolare in seguito al primo piano d’azione per l’economia circolare (38). Oltre ad alcune specifiche esistenti in materia di durata, diverse misure adottate nel 2019 (39) includono nuovi aspetti connessi all’economia circolare, con specifiche in materia di riparabilità, riciclabilità, facilità di smontaggio e riutilizzo a fine vita (cfr. gli esempi nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente comunicazione).

Parallelamente, a seguito della richiesta di normazione M/543 della Commissione (40), il Comitato europeo di normazione e il Comitato europeo di normazione elettrotecnica (CEN-CENELEC) hanno messo a punto norme orizzontali per quanto riguarda gli aspetti relativi all’efficienza dei materiali dei prodotti connessi all’energia, tra cui norme orizzontali (41) in materia di durata, riciclabilità, possibilità di riparazione, riutilizzo e upgrading, contenuto riciclato ecc. Queste possono essere il punto di partenza per l’elaborazione di norme specifiche per prodotto in materia di efficienza dei materiali dei prodotti connessi all’energia.

Partendo dalla norma sulla capacità di riparazione, riutilizzo e upgrading (EN 45554), il JRC ha sviluppato un sistema di punteggio relativo alla riparabilità. La Commissione sta valutando la possibilità di introdurlo per alcuni prodotti pertinenti, eventualmente sotto forma di informazioni da indicare sull’etichetta energetica di prodotti specifici quali smartphone e tablet. Si tratta di un lavoro innovativo che probabilmente influenzerà le pratiche del settore a livello mondiale in senso migliorativo.

Inoltre è attualmente in fase di revisione la metodologia per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (MEErP, Methodology of Ecodesign for Energy-related Products – cfr. allegato). L’idea è di favorire una maggiore sistematicità nel trattare gli aspetti dell’economia circolare in sede di realizzazione degli studi preliminari o di riesame relativi a specifici gruppi di prodotti.

Nei prossimi lavori sarà confermata la tendenza a rivolgere una maggiore attenzione all’economia circolare integrando le specifiche pertinenti sulla base delle esperienze acquisite finora, in particolare con l’attuazione delle misure del 2019. Tali specifiche verrebbero sostenute grazie a miglioramenti a livello della metodologia e delle possibilità di normazione e dovrebbero contribuire alla transizione verso il nuovo quadro legislativo sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili.

Per quanto riguarda il futuro, la Commissione inoltre valuterà ulteriormente la possibilità e l’opportunità di definire un maggior numero di specifiche per singolo prodotto sugli aspetti seguenti:

Tipologia di specifica

Potenziale di risparmio energetico 2030 (connesso all’utilizzo o all’efficienza dei materiali)

Contenuto riciclato

160 PJ (contenuto di materiale)

Durata, firmware e software

Almeno 175-1 052 PJ (contenuto di materiale)

Materie prime rare, rilevanti per l’ambiente e critiche

Elevato potenziale in termini di risorse

Le specifiche sono teoricamente applicabili a tutti i prodotti connessi all’energia; saranno necessari studi preliminari specifici per contribuire a individuare le categorie di prodotti più pertinenti per i potenziali approcci normativi.

5.2.   Attività di normazione

L’applicazione delle specifiche per la progettazione ecocompatibile o delle regole per l’etichettatura dei prodotti in base alle caratteristiche dei medesimi presuppongono l’esistenza di indicazioni chiare sul modo in cui si definiscono e si testano le prestazioni di un determinato prodotto. A tal fine, le norme tecniche armonizzate che definiscono i metodi di prova adeguati possono aiutare i fabbricanti che li applichino a beneficiare della «presunzione di conformità» per dimostrare il rispetto delle prescrizioni di legge. Il lavoro di normazione tecnica è una componente fondamentale ma spesso trascurata dell’attuazione, e l’esperienza recente dimostra l’importanza di avviare tale attività il prima possibile, parallelamente alla predisposizione di regolamenti nuovi o riveduti. Le richieste di normazione possono essere completate e adottate solo dopo l’adozione dei corrispondenti regolamenti in materia di progettazione ecocompatibile o etichettatura. Idealmente, la loro elaborazione inizia prima di tale data, in modo da consentire il tempestivo completamento delle richieste al momento dell’adozione dei regolamenti, visto che per elaborare una norma servono generalmente intorno ai 27 mesi. Il processo completo tende a richiedere tempi molto più lunghi, giacché comprende anche la previa adozione della richiesta di normazione e la successiva valutazione e approvazione delle norme per l’inserimento dei rinvii nella Gazzetta ufficiale. Qualora al momento dell’adozione non siano disponibili norme europee armonizzate che coprano tutti gli aspetti pertinenti, le misure di esecuzione potrebbero dover includere metodi transitori.

Per la maggior parte, se non per la totalità dei regolamenti nuovi o riveduti, in fase di elaborazione è necessario redigere nuove richieste di normazione. Recentemente sono state presentate, o sono attualmente in fase di elaborazione, richieste relative a illuminazione, display elettronici, refrigerazione commerciale e refrigerazione domestica. Sono stati elaborati progetti di norme per diversi altri gruppi di prodotti sulla base di richieste precedenti.

5.3.   Registro europeo delle etichette energetiche (EPREL)

Il registro europeo delle etichette energetiche (EPREL) è una banca dati creata e gestita dalla Commissione. Dal 1o gennaio 2019 i fornitori (fabbricanti, importatori o mandatari) sono tenuti per legge a registrare nell’EPREL tutti i prodotti soggetti alle norme in materia di etichettatura energetica, prima di immetterli sul mercato europeo.

Ai sensi della normativa, il registro EPREL serve per i seguenti scopi:

fornire al pubblico informazioni riguardanti i prodotti immessi sul mercato e le loro etichette energetiche, e le schede informative del prodotto;

assistere le autorità di vigilanza del mercato nello svolgimento dei loro compiti a norma della legislazione in materia di etichettatura energetica (e dei pneumatici), inclusa la loro applicazione;

fornire alla Commissione informazioni aggiornate sull’efficienza energetica dei prodotti per riesaminare le etichette energetiche.

Dopo il recente lancio, nel marzo 2022, della «versione beta» dell’interfaccia pubblica (42), le informazioni del registro EPREL forniranno inoltre un sempre maggiore supporto all’attuazione di altre politiche del Green Deal. Infatti, i dati EPREL saranno d’ora in poi il naturale punto di partenza delle valutazioni volte a individuare quali sono «le classi di etichettatura energetica più elevate in cui si concentra la maggior parte dei prodotti», o quali sono le classi superiori, per un dato prodotto. Questo è un criterio attualmente utilizzato per rendere operative diverse politiche dell’UE, anche in relazione agli incentivi pubblici (43), agli investimenti sostenibili del settore privato (44), agli appalti pubblici (45) verdi e alle aliquote IVA ridotte per alcuni prodotti con etichetta energetica che soddisfano specifici criteri di etichettatura energetica e, se del caso, di ridotte emissioni di particolato (46).

Il registro EPREL offre inoltre caratteristiche che facilitano il rispetto delle norme da parte di fornitori e dettaglianti. I fornitori possono scegliere di servirsi del generatore di etichette incorporato per ottenere immagini grafiche in formati conformi partendo dai valori dichiarati relativi alle prestazioni e alle caratteristiche del prodotto. Per esporre online le etichette o le schede informative dei prodotti, i dettaglianti possono fare riferimento a EPREL, anche attraverso interfacce per programmi applicativi (API), riducendo così al minimo lo sforzo necessario per presentare informazioni aggiornate, coerenti e multilingue.

Sebbene EPREL sia operativo, vi sono alcune funzionalità ed aspetti importanti di cui sarà opportuno occuparsi nel 2022 al fine di poter conseguire gli obiettivi di cui sopra, tra cui:

un portale web dedicato che costituirà il punto di accesso unico e fornirà informazioni mirate a cittadini, autorità nazionali, fornitori, distributori e responsabili politici (2o/3o trimestre);

migliorare l’interfaccia utente e gli strumenti a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per razionalizzare maggiormente le loro attività (3o trimestre);

trasformare la struttura della documentazione tecnica in modo da razionalizzare l’attività di registrazione da parte dei fornitori e facilitarne l’analisi da parte delle autorità di controllo (dal 1o al 3o trimestre);

avviare l’attuazione dei regolamenti riveduti per alcuni gruppi di prodotti ed eventualmente aggiungerne di nuovi (pannelli fotovoltaici (FV), smartphone/tablet) (4o trimestre).

Inoltre sarà necessario valutare a quali condizioni e con quali modalità concedere l’accesso a EPREL o ad alcune sue caratteristiche agli operatori ed, eventualmente, alle autorità di determinati paesi terzi, in particolare quelli che fanno parte dell’unione doganale o della Comunità dell’energia. Occorrerà tuttavia analizzarne le implicazioni, prepararsi agli sviluppi e predisporne le modalità concrete e ciò non potrà compiersi a brevissimo termine.

5.4.   Vigilanza del mercato e assistenza agli operatori economici

Un’efficace vigilanza del mercato è fondamentale per garantire che le norme siano correttamente applicate, che i benefici attesi si concretizzino, che siano assicurate condizioni di parità per le imprese, che siano fornite ai consumatori informazioni affidabili sui prodotti e che sia riposta fiducia nel quadro, da parte dei cittadini, delle autorità di regolamentazione e delle imprese.

La vigilanza del mercato è di competenza nazionale e i dati relativi all’applicazione e alla conformità scarseggiano perché attualmente non esiste alcun obbligo di comunicazione. Sulla base degli elementi disponibili e come confermato dall’audit della Corte dei conti europea sulla progettazione ecocompatibile del 2020, la non conformità costituisce un problema significativo. Nei progetti di vigilanza del mercato finanziati dall’UE è comune osservare un’elevata percentuale a due cifre di prodotti che presentano problemi di conformità (sia per quanto riguarda gli aspetti formali che quelli sostanziali) (47), anche se si tratta in parte di non conformità formali relativamente minori, correggibili mediante un’azione volontaria (ad esempio un valore errato nella scheda informativa del prodotto), e quindi non solo di criticità gravi come il mancato rispetto delle specifiche minime per la progettazione ecocompatibile. Nel complesso, si stima che la non conformità faccia perdere almeno il 10 % dei potenziali risparmi energetici ottenibili dalla progettazione ecocompatibile e dall’etichettatura energetica; si tratta di 15,3 Mtep all’anno di energia primaria nel 2020 (o 178 TWh) e di un mancato risparmio di 6,4 miliardi di EUR sulla spesa annua sostenuta dai consumatori per le bollette energetiche (sulla base dei livelli dei prezzi dell’energia del 2020). Ciò comporta 31 milioni di tonnellate di CO2eq di emissioni supplementari l’anno oltre a notevoli perdite di entrate e di posti di lavoro per l’industria. Questi dati suggeriscono che ogni eventuale aggiunta alle modeste risorse spese dagli Stati membri per la vigilanza del mercato a livello nazionale nel settore della progettazione ecocompatibile e dell’etichettatura energetica sarebbe estremamente efficace sotto il profilo dei costi in termini di rendimenti generati.

Nel prossimo periodo la Commissione fornirà maggiore assistenza agli Stati membri per contribuire a un’applicazione più efficace e uniforme della vigilanza del mercato nel settore della progettazione ecocompatibile e dell’etichettatura energetica. Tra le azioni contemplate figurano:

il continuo miglioramento degli strumenti informatici, come il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (48) (ICSMS) ed EPREL e il sostegno ad altri strumenti, ad esempio quelli che contribuiscono ad affrontare le sfide connesse alla vigilanza del mercato nel settore del commercio elettronico e delle nuove catene di approvvigionamento;

il supporto tecnico e logistico ai gruppi di cooperazione amministrativa (ADCO);

il finanziamento di azioni e campagne congiunte o concertate;

un dialogo a livello politico con gli Stati membri per valutare come migliorare la vigilanza del mercato, discutendo anche del livello di risorse che essi mettono a disposizione;

la proposta di nuove disposizioni giuridiche che migliorino la vigilanza del mercato nel quadro della proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile (cfr. l’iniziativa sui prodotti sostenibili);

altre attività pertinenti previste nel programma di lavoro della rete dell’Unione per la conformità dei prodotti (EUPCN) per il periodo 2021-2022, compreso il coinvolgimento delle autorità doganali.

La Commissione continuerà inoltre a sostenere gli sforzi di conformità degli operatori economici in vari modi, ad esempio attraverso la gestione di caselle di posta elettronica funzionali a cui è possibile inviare quesiti, con documenti di orientamento specifici, domande frequenti, informazioni sul sito web della Commissione ecc. Essa valuterà altresì la possibilità di fornire finanziamenti dell’UE per istituire uno strumento di sostegno alla conformità guidato dagli operatori di settore che promuova azioni proattive di sensibilizzazione e fornisca un’assistenza tempestiva e mirata per aiutare fornitori e dettaglianti a comprendere e a rispettare più facilmente i loro obblighi.

5.5.   Aspetti internazionali e cooperazione

Le misure politiche dell’UE nel settore della progettazione ecocompatibile e, in particolare, dell’etichettatura energetica e le relative norme tecniche e procedure di prova per i prodotti regolamentati hanno avuto una influenza positiva considerevole in paesi terzi anche molto lontani dai confini dell’UE (49).

Da un lato, le norme dell’Unione in materia di progettazione ecocompatibile e/o etichettatura sono applicate sistematicamente da diversi grandi partner commerciali dell’UE nel contesto delle varie relazioni che intrattengono con l’Unione europea. Ciò accade in particolare nel quadro dello Spazio economico europeo, dell’unione doganale UE-Turchia e della Comunità dell’energia. Dall’altro, i produttori di altri grandi paesi esportatori sono comunque tenuti a soddisfare i requisiti dell’UE per poter immettere merci sul mercato dell’Unione, e questo a sua volta può incentivare e favorire la definizione di requisiti nazionali totalmente o parzialmente allineati a quelli dell’UE. Al tempo stesso, è importante che l’UE continui a rispettare le norme applicabili in questo ambito a livello dell’OMC.

La cooperazione internazionale sul tema dell’efficienza dei prodotti è altresì un fattore determinante per orientare e accelerare gli sviluppi dei programmi a livello globale. Alcune giurisdizioni di paesi terzi ritengono utile applicare requisiti simili o identici per trarre vantaggio dal notevole lavoro già svolto nell’elaborazione delle norme dell’UE. Allo stesso tempo l’UE è ben lungi dal primeggiare su tutti i fronti o prodotti, e quindi a sua volta può trarre vantaggio ed insegnamenti dagli sforzi compiuti altrove. La convergenza normativa può anche alleggerire i costi di conformità e di valutazione della conformità sostenuti dalle imprese dell’UE che operano sia su importanti mercati di esportazione che sul mercato dell’UE. Al fine di promuovere questi scambi reciprocamente vantaggiosi, la Commissione continuerà a garantire il suo sostegno e la sua partecipazione ai consessi internazionali di tipo multilaterale ormai consolidati che si occupano di politiche dei prodotti, come il programma di collaborazione tecnologica 4E (Energy Efficient End-use Equipment) dell’Agenzia internazionale per l’energia (AIE) (50) e l’iniziativa per la realizzazione di apparecchi e impianti superefficienti (SEAD, Super-efficient Equipment and Appliances Deployment(51). Sarà inoltre portata avanti la cooperazione bilaterale, al fine di accelerare l’adozione delle migliori pratiche in materia di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica nei paesi partner e rafforzare ulteriormente la convergenza normativa a livello mondiale.

6.   Conclusioni

Il programma dell’UE per la progettazione ecocompatibile e l’etichettatura energetica è uno dei programmi più vasti e più longevi al mondo nel settore degli elettrodomestici e altri apparecchi, che sfrutta il potere del mercato unico nell’UE e all’estero a vantaggio dei consumatori, delle imprese e dell’ambiente.

La progettazione ecocompatibile/l’etichettatura energetica apporta un contributo fondamentale e crescente agli obiettivi del Green Deal europeo e del pacchetto «Pronti per il 55 %», nonché ai consumatori alle prese con gli elevati prezzi dell’energia, che senza queste misure avrebbero bollette molto più care: ai livelli attuali dei prezzi, si stima che le politiche esistenti permettano agli utenti dell’UE di risparmiare sulla spesa energetica oltre 250 miliardi di EUR l’anno.

Investire nella realizzazione e nel potenziamento di questo programma per trovare una più giusta corrispondenza tra ambizioni e risorse significa anche investire in una maggiore resilienza dell’UE affinché l’Unione possa resistere meglio alle future crisi dei prezzi dell’energia e alle sfide alla sicurezza dell’approvvigionamento connesse alla sua dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. Analogamente, la crescente attenzione all’efficienza dei materiali, ad esempio alla riciclabilità, contribuisce ad aumentare la resilienza della catena di approvvigionamento nell’UE.

Il rafforzamento della cooperazione internazionale, sia a livello multilaterale che bilaterale, è necessario per accelerare la diffusione dei programmi per l’efficienza energetica dei prodotti in tutto il mondo e può anche contribuire a migliorare la convergenza normativa a vantaggio dell’UE e dei paesi partner.

Il registro europeo delle etichette energetiche EPREL offre una trasparenza del mercato senza precedenti e schiude nuove opportunità di rafforzamento della posizione dei consumatori dell’UE e di dialogo con gli stessi. Inoltre costituirà sempre più uno strumento pratico per rendere operative le condizionalità riguardanti le prestazioni dei prodotti che di recente sono state introdotte in altre politiche dell’UE (tassonomia verde, appalti pubblici verdi a norma della direttiva sull’efficienza energetica, incentivi pubblici, direttiva IVA).

Questo settore di intervento presenta ancora un notevole potenziale in termini di benefici aggiuntivi ed altamente efficaci sotto il profilo dei costi per i consumatori dell’UE, di riduzione dell’inquinamento atmosferico e di risparmi di energia/CO2, che altrimenti potrebbero dover essere conseguiti attraverso altre politiche nazionali o dell’UE. Tuttavia sono necessari notevoli sforzi per rivedere tempestivamente le norme esistenti, sostenerne la corretta attuazione/applicazione, sviluppare il registro EPREL e studiare la regolamentazione di nuovi prodotti connessi all’energia.

La Commissione, pertanto, nel contesto del pacchetto relativo a una politica per i prodotti sostenibili, ha chiaramente indicato la necessità di aumentare in modo significativo le risorse assegnate per poter attuare la politica sulla progettazione ecocompatibile nell’ambito di una strategia più ambiziosa per i prodotti sostenibili e invita gli Stati membri a fare altrettanto per quanto riguarda gli sforzi nazionali di vigilanza del mercato.


(1)  Raccomandazione (UE) 2021/1749 della Commissione del 28 settembre 2021 sull’efficienza energetica al primo posto: dai principi alla pratica — Orientamenti ed esempi per l’attuazione nel processo decisionale del settore energetico e oltre (GU L 350 del 4.10.2021, pag. 9).

(2)  Cfr. anche COM(2021) 801 - Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica.

(3)  Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione.

(4)  https://ec.europa.eu/environment/strategy/circular-economy-action-plan_it.

(5)  Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

(6)  Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

(7)  COM(2008) 0660 final.

(8)  SWD(2012) 434 final.

(9)  COM(2016) 773 final.

(10)  Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 1).

(11)  Si stima che nell’UE-27 siano stati venduti nel 2020 circa 3 miliardi di prodotti soggetti a misure (1,5 miliardi di sorgenti luminose, 880 milioni di prodotti elettronici, 350 milioni di pneumatici e 240 milioni di altri prodotti).

(12)  Ecodesign impact accounting annual report 2020: https://data.europa.eu/doi/10.2833/72143.

La relazione si avvale di dati Eurostat, compresi i bilanci energetici (nrg_bal_c) e il consumo disaggregato di energia finale nelle famiglie – quantità (nrg_d_hhq).

(13)  «Achievements of Energy Efficiency Appliance and Equipment Standards and Labelling Programs: 2021 update»: https://www.iea-4e.org/projects/eesl-achievements-reports/.

(14)  Eurobarometro n. 492, maggio 2019: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2238.

(15)  https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC127006.

(16)  https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign_it.

(17)  Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45).

(18)  (SWD (2022) 101).

(19)  Cfr. altresì l’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369.

(20)  Relazione speciale n. 01/2020: L’azione dell’UE per la progettazione ecocompatibile e l’etichettatura energetica: significativi ritardi e inadempienze hanno ridotto l’importante contributo a una maggiore efficienza energetica (GU L 18 del 20.1.2020, pag. 2).

(21)  Sentenza del Tribunale dell’8 novembre 2018 nella causa T-544/13 RENV.

(22)  Sentenza del Tribunale dell’8 dicembre 2021 nella causa T-127/19.

(23)  COM(2022) 31 final del 2 febbraio 2022.

(24)  https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf

(25)  COM(2021) 400 final del 12 maggio 2021.

(26)  Asciugabiancheria, unità di ventilazione, apparecchi di cottura per uso domestico.

(27)  Raccomandazione (UE) 2016/2125 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante orientamenti per le misure di autoregolamentazione concordate dall’industria a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 109).

(28)  https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//product-groups/522/home.

(29)  Ad esempio su apparecchiature di rete aziendali, piccole apparecchiature di rete per uso domestico e per ufficio, sistemi audio e video per la casa interconnessi.

(30)  https://ses.jrc.ec.europa.eu/development-of-policy-proposals-for-energy-smart-appliances.

(31)  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13141-Digitalising-the-energy-sector-EU-action-plan_it.

(32)  https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/energy_climate_change_environment/standards_tools_and_labels/documents/egla_report_2021_final.pdf.

(33)  Si noti che tali risparmi non devono essere cumulati con le cifre indicate nel piano di lavoro 2016-19 per lo stesso anno.

(34)  Per maggiori dettagli si rimanda al documento di lavoro dei servizi della Commissione.

(35)  Menzionato per la prima volta nel piano di lavoro 2012.

(36)  Ibidem.

(37)  Nonostante gli alimentatori esterni siano già regolamentati, quelli «universali» sono indicati come nuovo gruppo di prodotti in considerazione della pertinenza e della specificità delle analisi che occorre eseguire per individuare i criteri/le caratteristiche necessari. Cfr. le informazioni sul riesame in corso al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13351-External-power-supplies-ecodesign-&-information-requirements-review-_it.

(38)  COM (2015) 614.

(39)  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_5895.

(40)  https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=564.

(41)  https://standards.cencenelec.eu/dyn/www/f?p=205:32:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:2240017,25&cs=10B7B067CC7107748A52C1C034BB4CFD3.

(42)  https://eprel.ec.europa.eu.

(43)  Cfr. articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1369.

(44)  Cfr. la tassonomia dell’UE per le attività sostenibili e l’iniziativa pilota del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) Garanzia per la sostenibilità nell’ambito della sezione per le PMI del programma InvestEU.

(45)  Cfr. l’allegato IV della proposta di revisione della direttiva sull’efficienza energetica.

(46)  Cfr. il nuovo punto (22) aggiunto all’allegato III della direttiva 2006/112/CE https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14754-2021-INIT/it/pdf.

(47)  Ciò è avvenuto, ad esempio, per i frigoriferi ispezionati nell’ambito del progetto EEPLIANT2 nel periodo 2018-2019. I risultati preliminari del progetto EEPLIANT3 di novembre 2021 confermano ampiamente questa situazione, dato che il 75 % dei prodotti ispezionati presenta problemi a livello di documentazione tecnica o dei requisiti per l’etichettatura online; si osserva tuttavia che le cifre potrebbero non essere pienamente rappresentative a causa dell’approccio basato sul rischio generalmente utilizzato nel campionamento dei prodotti.

(48)  https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/building-blocks/information-and-communication-system-market-surveillance_it.

(49)  Studio dal titolo «Impacts of the EU’s Ecodesign and Energy/Tyre Labelling Legislation on Third Jurisdictions», Waide e al, https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/201404_ieel_third_jurisdictions.pdf.

(50)  https://www.iea-4e.org/.

(51)  https://www.superefficient.org/.


ALLEGATI

Metodologia per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (MEErP)

La metodologia per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (MEErP, Methodology for the Ecodesign of Energy-related Products) è stata elaborata per fornire orientamenti operativi alla Commissione e ai contraenti che le prestano assistenza tecnica nell’esecuzione dello studio preliminare sulla progettazione ecocompatibile di un prodotto. Le relazioni complete sulla metodologia e il modello di calcolo sono disponibili online (1). La MEErP si è evoluta nel tempo con il coinvolgimento dei portatori di interessi. Le fasi amministrative e giuridiche successive allo studio preliminare non sono oggetto della MEErP, tuttavia essa è concepita in modo che i suoi risultati possano essere integrati in una valutazione d’impatto della Commissione.

La MEErP prevede sette compiti. I primi quattro consistono nella raccolta di dati e nell’esecuzione di un’analisi iniziale. I compiti riguardano:

compito 1 – ambito di applicazione (definizioni dei prodotti, norme e legislazione);

compito 2 – mercati (analisi economica e di mercato, compresi volumi e prezzi);

compito 3 – utenti (versante della domanda di prodotti, comportamento dei consumatori e infrastrutture locali);

compito 4 – tecnologie (versante dell’offerta di prodotti, comprese la migliore tecnologia disponibile (BAT, Best Available Technology) e la migliore tecnologia non ancora disponibile (BNAT, Best Not-yet Available Technology));

Oltre a fornire gli elementi per i compiti da 5 a 7, i compiti da 1 a 4 hanno un ulteriore obiettivo di sviluppo delle capacità. Le relazioni sui compiti da 1 a 4 forniscono ai responsabili politici e ai portatori di interessi il contesto per comprendere i rispettivi problemi e partecipare a un dialogo.

compito 5 – ambiente ed economia (valutazione del ciclo di vita e costo del ciclo di vita del caso-base (2));

compito 6 – opzioni di progettazione (potenziale di miglioramento);

compito 7 – scenari (analisi politiche, di scenario, d’impatto e di sensibilità).

I compiti da 5 a 7 sono intesi ad analizzare se e, in caso affermativo, quali specifiche per la progettazione ecocompatibile debbano essere definite per il prodotto connesso all’energia in questione. Nel compito 5 è individuato il «caso-base» mediante una sintesi dei risultati dei compiti da 1 a 4. Il caso-base è un’astrazione consapevole della realtà nonché il punto di riferimento per valutare il potenziale di miglioramento e le analisi politiche, di scenario, d’impatto e di sensibilità.

Nel compito 6 sono individuate le opzioni di progettazione, le relative conseguenze in termini di costi del ciclo di vita per i consumatori, i relativi costi e benefici ambientali, la soluzione che evidenzia i costi del ciclo di vita più contenuti (LLCC, Least Life Cycle Costs) e la BAT. La BAT indica un obiettivo a medio termine, che potrebbe essere più appropriato per misure promozionali che non per i requisiti minimi obbligatori. La BNAT indica le possibilità a lungo termine e aiuta a stabilire con esattezza l’ambito di applicazione e la definizione delle possibili misure.

Nell’ambito del compito 7 sono raccolti i risultati dei compiti precedenti per valutare quali possano essere i mezzi politici adeguati per realizzare il potenziale di miglioramento. Vengono tracciati scenari con proiezioni fino al 2050 che quantificano i miglioramenti realizzabili rispetto allo status quo. I risultati sono confrontati con gli obiettivi dell’UE e con il costo sociale che deriverebbe dal conseguire un dato beneficio in altro modo. Sono stimati gli effetti sui consumatori (potere d’acquisto, costi sociali) e sull’industria (occupazione, redditività, competitività, livello di investimento), descrivendo esplicitamente e prendendo in considerazione il ciclo di progettazione tipico nel settore del prodotto. Infine è esaminata la solidità dei risultati attraverso un’analisi di sensibilità dei principali parametri.

Ai fini della validità delle valutazioni e del valore aggiunto della proposta legislativa che ne deriva, è importante che la metodologia sia tenuta aggiornata. L’attuale metodologia si è gradualmente evoluta nel corso del tempo attraverso revisioni periodiche, alimentate dal contribuito dei portatori di interessi, ed i conseguenti adeguamenti periodici.

La versione attuale della MEErP è in uso dal 2013 (3), l’attuale versione 3.06 dello strumento Ecoreport è in uso dal 2014 (4). Sono attualmente in corso i lavori di revisione che, se necessario, aggiornerà i dati utilizzati nelle analisi e ne garantirà la continua idoneità allo scopo, in linea con i recenti sviluppi politici. Il processo di revisione è gestito dal Centro comune di ricerca (JRC); i dettagli del processo in corso e del coinvolgimento dei portatori di interessi saranno pubblicati (5).


(1)  Metodologia per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia – MEErP 2011 – Relazione sulla metodologia – Parte 1: Metodi, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26525, Metodologia per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia – MEErP 2011 – Relazione sulla metodologia – Parte 2: Politiche e dati ambientali, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26526, modello per i calcoli EcoReport: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/5308/attachments/1/translations?locale=it.

(2)  Devono essere scelti come «caso-base» per l’intera UE-27 uno o più prodotti medi dell’UE o una categoria di prodotti rappresentativa.

(3)  SWD(2012) 434 final:https://ec.europa.eu/docsroom/documents/9952/attachments/1/translations/en/renditions/pdf.

(4)  Studio sull’efficienza dei materiali per la MEErP (pubblicato nel dicembre 2013) all’indirizzo: https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/sustainable-product-policy-ecodesign_it, strumento Ecoreport, disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/5308/attachments/1/translations?locale=it.

(5)  https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/521/home.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

4.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 182/13


Tassi di cambio dell’euro (1)

3 maggio 2022

(2022/C 182/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0556

JPY

yen giapponesi

137,06

DKK

corone danesi

7,4403

GBP

sterline inglesi

0,84130

SEK

corone svedesi

10,3978

CHF

franchi svizzeri

1,0272

ISK

corone islandesi

137,60

NOK

corone norvegesi

9,9090

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,662

HUF

fiorini ungheresi

382,15

PLN

zloty polacchi

4,6925

RON

leu rumeni

4,9475

TRY

lire turche

15,6941

AUD

dollari australiani

1,4825

CAD

dollari canadesi

1,3570

HKD

dollari di Hong Kong

8,2838

NZD

dollari neozelandesi

1,6366

SGD

dollari di Singapore

1,4605

KRW

won sudcoreani

1 335,64

ZAR

rand sudafricani

16,8303

CNY

renminbi Yuan cinese

6,9759

HRK

kuna croata

7,5555

IDR

rupia indonesiana

15 288,47

MYR

ringgit malese

4,5956

PHP

peso filippino

55,455

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

36,387

BRL

real brasiliano

5,3143

MXN

peso messicano

21,5025

INR

rupia indiana

80,8420


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Corte dei conti

4.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 182/14


Parere n. 1/2022

(presentato in virtù dell’articolo 287, paragrafo 4, del TFUE)

sulla proposta di regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee formulata dalla Commissione

(2022/C 182/03)

La Corte dei conti europea ha pubblicato il parere n. 1/2022 «(presentato in virtù dell’articolo 287, paragrafo 4, del TFUE) sulla proposta di regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee formulata dalla Commissione».

Il parere sarà disponibile, per essere consultato direttamente o scaricato, sul sito Internet della Corte dei conti europea:

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=61068


Garante europeo della protezione dei dati

4.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 182/15


Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulle due proposte di decisioni del Consiglio che autorizzano gli Stati membri a firmare e ratificare, nell’interesse dell’Unione europea, il secondo protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica riguardante la cooperazione rafforzata e la divulgazione di prove elettroniche

(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu)

(2022/C 182/04)

Il 25 novembre 2021 la Commissione ha adottato, a norma dell’articolo 16, dell’articolo 82, paragrafo 1, e dell’articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, due proposte di decisioni del Consiglio, di cui l’una autorizza gli Stati membri a firmare e l’altra a ratificare, nell’interesse dell’Unione europea, il secondo protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica. L’allegato delle proposte stabilisce le direttive del Consiglio per le riserve, le dichiarazioni e le comunicazioni relative alla firma e alla ratifica del protocollo.

Indagare e perseguire i reati è una finalità legittima, e la cooperazione internazionale, compreso lo scambio di informazioni, è diventata più che mai importante. Come sostenuto a lungo dal GEPD, per finalità di applicazione della legge, l’UE necessita di accordi duraturi per la condivisione di dati personali con paesi terzi, che rispettino pienamente i trattati dell’UE e la Carta dei diritti fondamentali. Anche quando indagano su casi nazionali, le autorità di contrasto si trovano sempre più spesso a operare in «situazioni transfrontaliere» perché le informazioni sono conservate elettronicamente in un paese terzo. Il volume crescente di richieste e la volatilità delle informazioni digitali mettono a dura prova i modelli di cooperazione esistenti, quali i trattati di mutua assistenza giudiziaria. Il GEPD riconosce che le autorità sono costrette a una corsa contro il tempo per reperire i dati necessari alle loro indagini e sostiene gli sforzi profusi per elaborare nuovi modelli di cooperazione, anche nell’ambito della cooperazione con i paesi terzi.

Il protocollo intende migliorare i canali di cooperazione tradizionali e contiene disposizioni volte a rafforzare la cooperazione diretta tra le autorità di contrasto e i prestatori di servizi in un contesto transfrontaliero. In particolare, il protocollo rafforzerebbe la cooperazione in materia di criminalità informatica e la raccolta di prove in formato elettronico relative a reati, per finalità legate a indagini o procedimenti penali specifici.

Pur riconoscendo l’impossibilità di riprodurre integralmente in un accordo internazionale multilaterale la terminologia e le definizioni del diritto dell’UE, il GEPD sottolinea la necessità di fornire idonee garanzie per le persone fisiche, al fine di assicurare la piena conformità al diritto dell’UE.

I principi della protezione dei dati, tra cui l’equità, l’accuratezza e la pertinenza delle informazioni, il controllo indipendente e i diritti individuali delle persone fisiche, sono rilevanti tanto per gli organismi pubblici quanto per le imprese private. Questi principi di base sono ancor più rilevanti laddove si consideri la sensibilità dei dati richiesti per le indagini penali.

Il presente parere ha lo scopo di offrire alle istituzioni dell’UE analisi obiettive e consigli costruttivi ora che il Consiglio sta valutando le proposte della Commissione per la firma e la ratifica del protocollo e prima che il Parlamento europeo sia chiamato a esprimere il proprio consenso alla conclusione del medesimo.

Il GEPD si compiace che nel testo finale del protocollo non siano state incluse disposizioni sull’accesso diretto ai dati da parte delle autorità di contrasto, nonché del fatto che il protocollo contenga un articolo dedicato alla protezione dei dati personali. Inoltre, il GEPD valuta positivamente le numerose tutele che sono state incluse nel protocollo.

Il GEPD prende atto della conferma dell’applicazione dell’accordo quadro UE-USA ai trasferimenti dall’UE agli Stati Uniti d’America nell’ambito delle disposizioni del protocollo in materia di cooperazione tra autorità. Il GEPD deplora tale decisione.

In caso di adozione di una decisione del Consiglio che autorizzi gli Stati membri, rispettivamente, a firmare e a ratificare il protocollo, nell’interesse dell’Unione, il GEPD accoglie le proposte della Commissione affinché gli Stati membri formulino, nell’interesse dell’Unione, la dichiarazione, la notifica e la comunicazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 5, lettere a) ed e), del protocollo. Tali proposte garantiscono che si possa ordinare ai prestatori di servizi nell’Unione di effettuare il trasferimento di dati personali esclusivamente sulla base di ordini emessi, nel paese terzo richiedente che è parte del protocollo, da un procuratore o da un’altra autorità giudiziaria, o sotto la sua supervisione, oppure sotto la sorveglianza di un altro organismo indipendente e sotto il controllo di un’autorità competente nello Stato membro richiesto.

Il GEPD valuta altresì positivamente la proposta che gli Stati membri formulino la dichiarazione a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del protocollo (sulla cooperazione tra le autorità competenti per dare esecuzione agli ordini di produzione di informazioni relative agli abbonati e di dati sul traffico), in modo da garantire che siano necessarie ulteriori informazioni di supporto per dare esecuzione agli ordini conformemente a tale disposizione.

Inoltre, il GEPD formula le seguenti raccomandazioni per le future decisioni del Consiglio, qualora il protocollo sia firmato e ratificato dagli Stati membri, nell’interesse dell’Unione:

in conformità del diritto dell’UE, taluni dati compresi nella categoria delle informazioni relative agli abbonati ai sensi della Convenzione sulla criminalità informatica potrebbero essere considerati dati sul traffico che comportano una grave ingerenza nei diritti fondamentali dell’interessato, e l’accesso a tali dati potrebbe essere giustificato soltanto dalla lotta contro reati gravi. Pertanto, il GEPD raccomanda agli Stati membri, contrariamente alla proposta della Commissione, di riservarsi il diritto di non applicare l’articolo 7 del protocollo, concernente la divulgazione delle informazioni relative agli abbonati da parte dei prestatori di servizi direttamente alle autorità competenti di un altro paese, in relazione a determinati tipi di numeri di accesso, a norma dell’articolo 7, paragrafo 9, lettera b);

gli Stati membri dovrebbero designare un’autorità giudiziaria o un’altra autorità indipendente a norma dell’articolo 7, paragrafo 5, lettera e), del protocollo;

è opportuno precisare meglio la proposta comunicazione degli Stati membri alle autorità statunitensi all’atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione in riferimento all’accordo quadro UE-USA;

è opportuno modificare la proposta considerazione in relazione ad altri accordi o intese a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), del protocollo che potrebbero sostituire le disposizioni del protocollo in materia di protezione dei dati (articolo 14).

1.   INTRODUZIONE E CONTESTO

1.

Nel giugno 2017 il Comitato della Convenzione sulla criminalità informatica del Consiglio d’Europa ha approvato il mandato per la preparazione di un secondo protocollo addizionale alla suddetta Convenzione nel periodo compreso tra settembre 2017 e dicembre 2019 (1).

2.

Il 5 febbraio 2019 la Commissione ha adottato una raccomandazione (2) di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a partecipare, a nome dell’Unione europea, ai negoziati su un secondo protocollo addizionale (in appresso «il protocollo») (3) alla Convenzione del Consiglio d’Europa riguardante la cooperazione internazionale rafforzata in materia di criminalità informatica e prove elettroniche (in appresso «la Convenzione sulla criminalità informatica») (STCE n. 185) (4).

3.

Il 2 aprile 2019 il Garante europeo della protezione dei dati (in appresso «il GEPD») ha adottato un parere sulla raccomandazione (5). Con decisione del 6 giugno 2019, il Consiglio dell’Unione europea ha autorizzato la Commissione a partecipare, a nome dell’Unione europea, ai negoziati in vista del protocollo (6).

4.

Il Comitato della Convenzione sulla criminalità informatica ha prorogato il mandato due volte, dapprima fino a dicembre 2020 e poi fino a maggio 2021. Il protocollo è stato redatto dal Comitato della Convenzione sulla criminalità informatica tra il settembre 2017 e il maggio 2021. In tale periodo si sono svolte più di novanta sessioni della plenaria, del gruppo e dei sottogruppi del Comitato della Convenzione sulla criminalità informatica incaricati della redazione del protocollo, oltre a sei cicli di consultazioni delle parti interessate.

5.

Il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha contribuito alle consultazioni pubbliche sul progetto di protocollo il 13 novembre 2019, il 2 febbraio 2021 e il 4 maggio 2021 (7).

6.

Nella sua risoluzione del 2021 sulla strategia dell’UE in materia di cibersicurezza per il decennio digitale, il Parlamento europeo ha riconosciuto la necessità di concludere i lavori relativi al protocollo (8).

7.

Il 17 novembre 2021 il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa ha adottato il protocollo, che dovrebbe essere aperto alla firma nel maggio 2022. Pertanto, le modifiche al protocollo possono essere proposte soltanto dalle sue parti e adottate dal Comitato dei ministri. Per l’entrata in vigore delle modifiche è richiesta, a norma del protocollo stesso, l’accettazione da parte di tutte le sue parti (9).

8.

L’Unione europea non può diventare parte del protocollo, in quanto sia il protocollo che la Convenzione sulla criminalità informatica sono aperti esclusivamente agli Stati (10).

9.

Il 25 novembre 2021 la Commissione ha adottato due proposte di decisioni del Consiglio a norma dell’articolo 16, dell’articolo 82, paragrafo 1, e dell’articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (11).

10.

Secondo queste proposte (12) il protocollo rientra in un settore disciplinato in larga misura da norme comuni ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, TFUE. Con queste proposte la Commissione mira a ottenere due decisioni del Consiglio che autorizzino gli Stati membri a firmare e, rispettivamente, a ratificare il protocollo, nell’interesse dell’Unione europea. Entrambe le proposte sono accompagnate da un allegato (in appresso «l’allegato») contenente istruzioni per gli Stati membri in merito alle riserve, alle dichiarazioni, alle notifiche o alle comunicazioni e ad altre considerazioni da effettuare all’atto della firma e della ratifica del protocollo, nell’interesse dell’Unione europea. La proposta relativa alla ratifica è accompagnata anche dal testo del protocollo, riportato nell’allegato.

11.

Affinché l’accordo possa essere concluso, il Consiglio, qualora decida di autorizzarne la firma da parte degli Stati membri, nell’interesse dell’Unione, dovrebbe adottare una decisione che autorizzi gli Stati membri a ratificare l’accordo, nell’interesse dell’Unione, previo consenso del Parlamento europeo. Il protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui cinque parti della Convenzione sulla criminalità informatica hanno espresso il loro consenso a essere vincolate dal protocollo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del protocollo stesso (13).

12.

Il GEPD è stato consultato dalla Commissione europea su entrambe le proposte dopo la loro adozione, a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 (14). I considerando 12 e 13 delle proposte relative alla ratifica e, rispettivamente, alla firma del protocollo fanno riferimento al presente parere. Il GEPD desidera evidenziare che il presente parere non pregiudica eventuali osservazioni supplementari che il GEPD potrebbe formulare sulla base di ulteriori informazioni disponibili.

7.   CONCLUSIONI

129.

In considerazione del proliferare della criminalità informatica e della crescente importanza delle prove elettroniche per le indagini penali, e vista la difficoltà di ottenere tali prove quando esse non sono disponibili nella giurisdizione degli Stati membri, il GEPD riconosce che le autorità di contrasto hanno la necessità di ottenere le prove elettroniche in modo rapido ed efficace per poter contrastare efficacemente la criminalità.

130.

Pertanto, il GEPD è favorevole alla definizione di una risposta internazionale, corredata di adeguate tutele, alle problematiche esistenti in tale contesto.

131.

Il protocollo mira sia a migliorare i canali di cooperazione tradizionali sia a prevedere una cooperazione diretta tra le autorità di contrasto e i prestatori di servizi a livello transfrontaliero. Il GEPD si compiace che il protocollo non contenga disposizioni sull’accesso diretto ai dati da parte delle autorità di contrasto.

132.

Pur riconoscendo l’impossibilità di riprodurre integralmente in un accordo internazionale multilaterale la terminologia e le definizioni del diritto dell’UE, il GEPD sottolinea la necessità di fornire idonee garanzie per le persone fisiche in relazione alla protezione dei dati, al fine di assicurare la piena conformità al diritto dell’UE.

133.

Il GEPD si compiace altresì che il protocollo contenga un articolo dedicato alla protezione dei dati personali. Inoltre, valuta positivamente le numerose tutele che sono state incluse nel protocollo.

134.

Il GEPD prende atto della conferma dell’applicazione dell’accordo quadro ai trasferimenti dall’UE agli Stati Uniti d’America nell’ambito delle disposizioni del protocollo in materia di cooperazione tra autorità. Il GEPD deplora tale decisione.

135.

In caso di adozione di una decisione del Consiglio che autorizzi gli Stati membri, rispettivamente, a firmare e a ratificare il protocollo, nell’interesse dell’Unione, il GEPD accoglie le proposte della Commissione affinché gli Stati membri formulino, nell’interesse dell’Unione, la dichiarazione, la notifica e la comunicazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 5, lettere a) ed e), del protocollo. Tali proposte garantiscono che si possa ordinare ai prestatori di servizi nell’Unione di effettuare il trasferimento di dati personali esclusivamente sulla base di ordini emessi nel paese terzo richiedente che è parte del protocollo da un procuratore o da un’altra autorità giudiziaria, o sotto la sua supervisione, oppure sotto la sorveglianza di un altro organismo indipendente e sotto il controllo di un’autorità competente nello Stato membro richiesto.

136.

Il GEPD valuta altresì positivamente la proposta che gli Stati membri formulino la dichiarazione a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, del protocollo (sulla cooperazione tra le autorità competenti per dare esecuzione agli ordini di produzione di informazioni relative agli abbonati e di dati sul traffico), in modo da garantire che siano necessarie ulteriori informazioni di supporto per dare esecuzione agli ordini conformemente a tale disposizione.

137.

Il GEPD formula le seguenti raccomandazioni per le future decisioni del Consiglio, qualora il protocollo sia firmato e ratificato dagli Stati membri, nell’interesse dell’Unione:

in conformità del diritto dell’UE, taluni dati compresi nella categoria delle informazioni relative agli abbonati ai sensi della Convenzione sulla criminalità informatica potrebbero essere considerati dati sul traffico che comportano una grave ingerenza nei diritti fondamentali dell’interessato, e l’accesso a tali dati potrebbe essere giustificato soltanto dalla lotta contro reati gravi. Pertanto, il GEPD raccomanda agli Stati membri, contrariamente alle proposte della Commissione, di riservarsi il diritto di non applicare l’articolo 7 del protocollo, concernente la divulgazione delle informazioni relative agli abbonati da parte dei prestatori di servizi direttamente alle autorità competenti di un altro paese, in relazione a determinati tipi di numeri di accesso, a norma dell’articolo 7, paragrafo 9, lettera b);

gli Stati membri dovrebbero designare un’autorità giudiziaria o un’altra autorità indipendente a norma dell’articolo 7, paragrafo 5, lettera e), del protocollo;

è opportuno precisare meglio la proposta comunicazione degli Stati membri alle autorità statunitensi all’atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione in riferimento all’accordo quadro UE-USA;

è opportuno modificare la proposta considerazione in relazione ad altri accordi o intese a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), del protocollo che potrebbero sostituire le disposizioni del protocollo in materia di protezione dei dati (articolo 14).

138.

Infine, il GEPD sottolinea che un procuratore di uno Stato membro e, pertanto, anche l’EPPO dovrebbero essere in grado di presentare un ordine o trasferire dati sulla base di un ordine emesso da un’altra parte a norma dell’articolo 8 esclusivamente qualora sia accertato che tale ordine è sottoposto a una revisione da parte di un’autorità giudiziaria o un organismo indipendente ai sensi della giurisprudenza della CGUE.

139.

Il GEPD resta a disposizione della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo per fornire ulteriore assistenza nel corso del processo. Il presente parere non pregiudica le eventuali altre osservazioni che il GEPD potrebbe formulare sulla base di ulteriori informazioni disponibili.

Bruxelles, 20 gennaio 2022

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  https://rm.coe.int/t-cy-terms-of-reference-protocol/1680a03690

(2)  Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la partecipazione ai negoziati su un secondo protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica (STCE n. 185) [COM(2019) 71 final].

(3)  https://rm.coe.int/1680a49dab (versione provvisoria, come approvata dal Comitato dei ministri).

(4)  https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680081561

(5)  Parere del GEPD 3/2019, del 2 aprile 2019, concernente la partecipazione ai negoziati in vista di un secondo protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica.

(6)  Decisione del Consiglio, adottata il 6 giugno 2019, che autorizza la Commissione europea a partecipare, a nome dell’Unione europea, ai negoziati su un secondo protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica (STCE n. 185).

(7)  «Contributo dell’EDPB alle consultazioni sul progetto di secondo protocollo addizionale alla convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica (Convenzione di Budapest) del 13 novembre 2019»; «Dichiarazione 02/2021 sul nuovo progetto di disposizioni del secondo protocollo addizionale alla convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica (Convenzione di Budapest) adottata il 2 febbraio 2021»; «Contributo dell’EDPB al 6o ciclo di consultazioni sul progetto di secondo protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica del 4 maggio 2021».

(8)  Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sulla strategia dell’UE in materia di cibersicurezza per il decennio digitale.

(9)  Articolo 21 del protocollo.

(10)  Considerando 10 delle proposte di decisione del Consiglio che autorizzano gli Stati membri a firmare e a ratificare, nell’interesse dell’Unione europea, il secondo protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica riguardante la cooperazione rafforzata e la divulgazione di prove elettroniche.

(11)  Proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare, nell’interesse dell’Unione europea, il secondo protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica riguardante la cooperazione rafforzata e la divulgazione di prove elettroniche [COM(2021) 718 final].

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell’interesse dell’Unione europea, il secondo protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica riguardante la cooperazione rafforzata e la divulgazione di prove elettroniche [COM(2021) 719 final].

A norma dei considerando 14 e 15 della proposta per la firma e dei considerando 13 e 14 della proposta per la ratifica, all’Irlanda è concessa l’opzione di partecipare all’adozione e all’applicazione della decisione, mentre la Danimarca non partecipa all’adozione di tale decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(12)  Considerando 3 delle proposte.

(13)  Articolo 16, paragrafo 1: «[...] [Le parti della Convenzione] possono esprimere il loro consenso ad essere vincolate:

a.

dalla firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure

b.

dalla firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione seguita dalla ratifica, accettazione o approvazione».

2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.

(14)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

4.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 182/20


Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2022/C 182/05)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

«Alubia de Anguiano»

N. UE: PDO-ES-02642 – 14.10.2020

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Nome

«Alubia de Anguiano»

2.   Stato membro o paese terzo

Spagna

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Il prodotto tutelato da denominazione di origine protetta «Alubia de Anguiano» è costituito dalle sementi secche e sgusciate della specie Phaseolus vulgaris L appartenenti alla famiglia delle Fabaceae, varietà rampicante associata al fagiolo polare «El Encinar», prodotto e confezionato nel comune di Anguiano.

La cultivar «El Encinar» è stata creata con una serie di ecotipi locali selezionati nel corso dei secoli da agricoltori desiderosi di migliorarne la produttività e le caratteristiche di qualità. Il suo modello di crescita è indefinito, con internodi lunghi, e deve pertanto essere impalata per uno sviluppo corretto. Il suo ciclo vegetativo varia da 120 a 180 giorni.

L’«Alubia de Anguiano» è un legume che presenta le caratteristiche seguenti: dimensioni medie, forma ovale, colore viola o vinaccia, luminosità e saturazione basse, buccia sottile, basso contenuto di acido ossalico (circa 625 mg/kg) ed elevata percentuale di assorbimento d’acqua (minimo il 95 %) se tenuto in ammollo prima della cottura. In questo modo i fagioli si ammorbidiscono e il tempo di cottura si riduce, rendendoli un prodotto culinario di alta qualità.

Calibro

Medio

Larghezza

5,80 mm ±0,5 mm

Lunghezza

10,95 mm ±1 mm

Spessore

5,10 mm ±0,5 mm

Peso di 100 sementi (g)

38,36 ± 1,19

Densità g/cm3

1,37 ± 0,03

Durezza (prova di compressione) (N/mm2)

0,58 ± 0,10

% di assorbimento d’acqua

≥ 98 ± 3,29

Durezza dopo immersione (prova di compressione) (N/mm2)

0,07 ±0,02

Durezza (prova di foratura) (N/mm2)

6,41 ± 1,25

Durezza dopo immersione (prova di foratura) (N/mm2)

0,3 ± 0,03

Forma

Ovale

Luminosità

Brillante

Colore

Violaceo/vinaccia

Screziature

Nessuna

Struttura

Nessuna struttura

Al momento del confezionamento, i fagioli devono essere interi, integri e privi di imperfezioni, salvo lievi screziature sulla superficie che non devono alterare l’aspetto generale, la qualità o la presentazione dell’imballaggio. Il tenore di umidità delle sementi non deve essere superiore al 17 %. Le dimensioni delle sementi devono essere superiori al setaccio di classificazione di 5 mm.

La qualità culinaria dell’«Alubia de Anguiano», legata al suo comportamento durante la cottura, influisce direttamente sul suo sapore caratteristico. I fagioli non formano grumi, ma restano interi e intatti con una consistenza burrosa liscia. La buccia è sottilissima e la sensazione in bocca è molto gradevole.

Queste caratteristiche fanno sì che i fagioli siano molto ricercati sul mercato, estremamente adattabili e particolarmente indicati per la cucina creativa. I fagioli «Alubia de Anguiano» sono molto facili e veloci da cuocere e i semi non si rompono neanche in caso di cottura eccessiva.

3.3.   Mangimi e materie prime

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Tutti i processi di produzione, sgusciatura, essiccazione, conservazione e preparazione della denominazione di origine protetta «Alubia de Anguiano» devono avere luogo nella zona geografica delimitata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Benché successivi alla produzione, il confezionamento e l’etichettatura alla fonte sono eseguiti a cura degli operatori registrati a titolo della denominazione e sono considerati fondamentali per garantire la qualità e una tracciabilità e un controllo adeguati. Questo perché i fagioli sono un prodotto che può essere facilmente confuso con fagioli provenienti da altre fonti, fagioli nani, altre varietà o fagioli che non sono stati conservati in modo adeguato. Ciò tutela anche la reputazione del prodotto.

Il confezionamento può essere eseguito a mano o con pesatrici automatiche o semiautomatiche. Si utilizzano imballaggi con peso netto di 0,5, 1, 2 e 3 kg. Per la vendita al settore della ristorazione possono essere utilizzati anche sacchi da 5, 10 e 20 kg.

Purché si faccia riferimento alla DOP e che esista un adeguato sistema di controllo atto a garantire la tracciabilità del prodotto al consumatore finale, è consentita la possibilità di riconfezionamento e i singoli produttori possono commercializzare partite alla rinfusa con etichette apposte in un momento successivo. Se del caso, tali pratiche devono essere notificate all’organismo di gestione o all’autorità competente.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

L’etichetta apposta su ciascun imballaggio deve essere numerata e recare le indicazioni seguenti: il nome della denominazione di origine protetta «Alubia de Anguiano», il suo logo e (in un altro campo visivo) l’anno di raccolta dei fagioli.

Tutti i produttori e i trasformatori che soddisfano i requisiti stabiliti nel disciplinare hanno accesso al logo specifico che identifica il prodotto.

Image 1

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica delimitata comprende il comune di Anguiano (superficie totale di 90,89 km2), situato nel distretto della Sierra della Rioja Alta.

5.   Legame con la zona geografica

Le condizioni climatiche e pedologiche specifiche della zona geografica delimitata e le competenze dei produttori e dei trasformatori locali garantiscono l’esistenza di un legame causale tra le caratteristiche e la qualità del prodotto e l’ambiente geografico.

Qualità o caratteristiche del prodotto

I fagioli «Alubia de Anguiano» sono ottenuti esclusivamente dalla varietà «El Encinar» e si distinguono dai fagioli ottenuti da altre varietà per le caratteristiche fisiche specifiche indicate al punto 3.2. Ma sono anche decisamente diversi dai fagioli coltivati nelle zone limitrofe. I fagioli coltivati nella zona geografica sono notevoli per peso, densità, capacità reologica (resistenza a deformazione o fessurazione) e per l’elevata capacità di assorbimento d’acqua se tenuti in ammollo prima della cottura.

La loro elevata capacità di assorbimento d’acqua fa sì che la durezza del seme misurata con la prova di foratura diminuisca da 6,4 N/mm2 a 0,30 N/mm2, accelerando così i processi di gelatinizzazione degli amidi e di denaturazione delle proteine e riducendo il tempo di cottura. I semi dell’«Alubia de Anguiano» non si rompono neanche in caso di cottura eccessiva. Questa caratteristica influisce direttamente sul sapore e, in combinazione con altri attributi, contribuisce all’elevata qualità culinaria del prodotto.

Fattori naturali

Orografia

Il comune di Anguiano si trova nel corso medio/superiore del fiume Najerilla. L’altitudine della zona protetta varia da 600 metri nella parte più bassa del fiume Najerilla a 750 metri nelle zone montane, dove la coltivazione di questa coltura è soggetta a vincoli evidenti. Il rilievo è formato da una serie di picchi e massicci che spesso determinano notevoli differenze di altitudine che impediscono l’erosione (evoluzione) del suolo.

I pendii ripidi e la composizione delle rocce calcaree hanno generato depositi di talus dove il terreno è poco sviluppato. Queste zone sono definite «terreni poveri» dove i fagioli «Alubia de Anguiano» sono coltivati con modalità diverse rispetto ai metodi utilizzati nelle zone limitrofe che non presentano le stesse caratteristiche.

Condizioni del suolo

Questi terreni tipici di montagna (poveri e poco sviluppati) risalgono al periodo terziario e sono per lo più formati da conglomerati, ardesia e arenaria. La durezza dei giacimenti di talus si riflette nelle colture, con una produzione più ridotta di sementi di dimensioni inferiori ma di qualità superiore.

I terreni hanno un ottimo drenaggio. Ciò è fondamentale per il corretto sviluppo dei fagioli «Alubia de Anguiano» che necessitano di umidità come fattore condizionante. Tuttavia anche l’eccesso di acqua è deleterio, in quanto può favorire la diffusione di numerose malattie.

I terreni acidi e privi di calcare presenti nella zona fanno sì che i fagioli «Alubia de Anguiano» presentino una buccia più sottile e un contenuto inferiore di acido ossalico (circa 625 mg/kg) nelle cellule poste sotto l’epidermide. Ciò migliora la loro capacità di assorbimento d’acqua durante la fase di immersione e riduce il tempo di cottura.

Clima

La temperatura media annua nella zona geografica protetta è di 9,7 oC. La temperatura massima media è di 13,8 oC e i mesi più caldi sono luglio, agosto e giugno (in questo ordine). La temperatura minima media è di 6 oC, con febbraio e gennaio che sono i mesi più freddi. La temperatura supera i 25 oC per 37 giorni, mentre scende al di sotto di 0 oC per 58 giorni (l’anno). Notevoli sono inoltre le escursioni termiche, con notti molto fredde e giorni più caldi, il che determina altresì raccolti più limitati, ma una migliore qualità dei fagioli.

Le condizioni climatiche specifiche della zona montuosa sono ideali per il corretto sviluppo dei fagioli «Alubia de Anguiano». Sono seminati in primavera e raccolti in estate-autunno. La temperatura minima di crescita è di circa 8 oC. La temperatura minima per la germinazione è di 12 oC. La pianta rischia di morire se la temperatura scende sotto i 3 oC ed è pertanto molto sensibile alle gelate.

I fagioli «Alubia de Anguiano» hanno anche bisogno di umidità per svilupparsi correttamente. Il numero di giorni con precipitazioni apprezzabili, vale a dire più di un l/m2, è pari a 80. Le precipitazioni accumulate sono pari a 39,06 l/m2. I mesi più piovosi sono marzo, giugno e ottobre, mentre quelli meno piovosi sono dicembre, gennaio e maggio. Il valore di evapotraspirazione di riferimento è di 913,9 mm. L’umidità relativa dell’aria è del 68,33 % e l’irraggiamento medio complessivo è di 185,44 W/m2. La temperatura media del suolo è di 15,03 oC.

Oltre alle precipitazioni, la coltura beneficia anche degli elevati livelli di umidità relativa in primavera e persino in estate. Tale umidità si genera nelle vallate per effetto delle escursioni termiche diurne e notturne e della vicinanza dei fiumi.

Fattore umano

Nella zona geografica esistono anche pratiche sociali e culturali specifiche. Ad esempio, il modo in cui gli agricoltori scelgono le varietà da tempo immemorabile, le pratiche colturali ottimali per ottenere le migliori qualità, l’impalatura necessaria per la varietà del fagiolo polare, la conoscenza esatta del periodo di raccolta dei fagioli e il processo naturale di essiccazione sono tutte competenze acquisite e tramandate negli anni. Rappresentano inoltre un fattore importante per produrre fagioli di alta qualità e per preservarne il più a lungo possibile tutte le caratteristiche intrinseche.

Per poter essere riconosciuti come fagioli «Alubia de Anguiano» le sementi devono provenire esclusivamente dalla varietà locale di fagiolo polare «El Encinar» ed essere in perfette condizioni. Le competenze dei produttori locali sono molto importanti in tal senso, in quanto da anni selezionano le sementi al fine di migliorarne la qualità e la capacità di adattamento all’ambiente geografico delimitato, garantendone così la differenziazione rispetto alla stessa varietà coltivata in altre zone (comprese quelle limitrofe).

La conoscenza acquisita dai produttori che da sempre hanno curato e selezionato le piante migliori è essenziale anche per stabilire il periodo migliore per la raccolta dei fagioli, a seconda della maturazione delle piante e del colore dei baccelli.

Le competenze tecniche dei produttori sono importanti per l’applicazione delle tecniche giuste, in modo che la pianta possa essiccare naturalmente dopo essere stata sradicata e stesa. Se queste operazioni sono eseguite sul posto, occorre prestare particolare attenzione alla trebbiatura, che deve essere effettuata anche al momento giusto in funzione del tenore di umidità del fagiolo. È inoltre fondamentale per la selezione dei fagioli migliori durante l’intero processo, in quanto solo i fagioli di qualità possono essere immessi sul mercato. Ciò si riferisce sia al loro stato di integrità (i fagioli che presentano fessure o imperfezioni vengono eliminati) sia al fatto che i fagioli dello stesso lotto devono essere essiccati in modo uniforme e avere lo stesso tenore di umidità.

Dato che le piante di fagioli «Alubia de Anguiano» sono rampicanti e possono crescere in tutte le direzioni, il terreno deve essere provvisto di pali per assicurare che la pianta si sviluppi in modo corretto. I pali devono essere piantati e fissati in modo adeguato. È necessaria una notevole competenza, in quanto i danni causati dal vento possono determinare perdite significative se le piante vengono abbattute, spezzate o se si aggrovigliano. Ciò richiederebbe anche l’innesto di nuovi pali, con il conseguente aumento dei costi della manodopera.

Negli ultimi anni l’area destinata al fagiolo rosso rampicante o polare (altri nomi con i quali è conosciuto l’«Alubia de Anguiano») è stata notevolmente ridotta. Questo ha determinato una riduzione della resa, non solo a causa della concorrenza di altre colture più redditizie, ma anche perché le varietà rampicanti sono state sostituite da varietà nane che hanno costi di produzione inferiori e consentono la piena meccanizzazione di tutte le pratiche colturali.

Vi è il rischio reale che il tipo di semente di fagiolo rampicante diventi eccessivamente omogeneo e che debbano essere introdotte ulteriori sementi provenienti da altri paesi che non presentano le stesse qualità organolettiche delle varietà tradizionali. Un altro problema che sta emergendo è la concorrenza sleale per cui le varietà di fagioli nani sono vendute come fossero varietà rampicanti in ragione della loro apparente somiglianza e nonostante la loro qualità inferiore. È essenziale una collaborazione finalizzata a preservare le risorse genetiche vegetali e a salvaguardare la biodiversità dei fagioli «Alubia de Anguiano», ricostituendo le scorte della varietà «El Encinar» tradizionalmente sviluppata e coltivata nella zona geografica protetta.

È altresì noto che la tutela delle varietà autoctone è molto vantaggiosa per gli ambienti rurali, in particolare nelle regioni remote e svantaggiate come la zona geografica in cui sono coltivati i fagioli «Alubia de Anguiano». Vi sono incontestabili ragioni genetiche, sociali, culturali, ambientali ed economiche per sostenere la ricostituzione, la conservazione e lo sviluppo delle varietà vegetali autoctone. Ciò vale in particolare per i territori situati in zone montuose come Anguiano. I coltivatori di questo comune sono consapevoli del fatto che, per poter competere con altre regioni produttrici più specializzate, devono esaltare la specificità di prodotti come questo.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

Nella sezione del disciplinare:

https://www.larioja.org/agricultura/es/calidad-agroalimentaria


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


4.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 182/25


Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

(2022/C 182/06)

La Commissione europea ha approvato la modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).

La domanda di approvazione di questa modifica minore può essere consultata nella banca dati e-Ambrosia della Commissione.

DOCUMENTO UNICO

«Liliputas»

N. UE: PGI-LT-00868-AM02 – 28.10.2021

DOP ( ) IGP (X)

1.   Denominazione (denominazioni)

«Liliputas»

2.   Stato membro o paese terzo

Lituania

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.3. - Formaggi

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

«Liliputas» è un formaggio fatto a mano con un elevato tenore di materia grassa (50 % sulla materia secca), a pasta semidura di forma cilindrica con angoli arrotondati. Ha un’altezza compresa tra 5 cm e 15 cm, diametro tra 7 cm e 8,5 cm e peso tra 0,25 kg e 0,7 kg. Il formaggio è prodotto nel villaggio di Belvederis a partire da latte vaccino pastorizzato normalizzato sottoposto a lavorazione dopo la coagulazione. La massa di formaggio è successivamente avvolta in tovaglioli di cotone e pressata nelle forme cilindriche tradizionali. Il formaggio matura per 20-30 giorni, sotto l’azione di una microflora interna e di una microflora di superficie, vale a dire i micromiceti di Penicillium pallidum Smith, che si sviluppano naturalmente nelle cantine dell’area geografica delimitata di cui al punto 4.

Il formaggio è denominato «Liliputas» per via delle sue dimensioni e deve le sue proprietà organolettiche alla maturazione in piccoli contenitori sferici in presenza dei micromiceti di Penicillium pallidum Smith.

Tabella 1

Indicatori organolettici del formaggio «Liliputas»

Indicatore

Descrizione

Aspetto

La crosta è liscia, priva di uno strato spesso sottostante e ricoperta da una miscela di paraffina/polimero o di un altro composto di copertura. Può recare le impronte del tovagliolo e della forma.

Gusto e aroma

Gusto e aroma fresco di acido lattico, caratteristici del formaggio fermentato. Il gusto può essere leggermente pungente e salato.

Consistenza

Omogenea, molto soda, elastica, resistente alla masticazione.

Sezione trasversale

La sezione mostra talvolta piccoli fori distribuiti in maniera irregolare, di forma ovale, angolare o leggermente appiattita.

Colore

Dal giallastro al giallo, uniforme in tutta la massa.


Tabella 2

Proprietà fisico-chimiche del formaggio «Liliputas»

Indicatore

Tenore (%)

Tenore in materia grassa sulla sostanza secca

50,0±5

Tenore minimo di sostanza secca

56,0

Contenuto di sale comune

1,3–3,0


Tabella 3

Valore nutrizionale medio di 100 g di formaggio «Liliputas»

Lipidi (g)

Proteine (g)

Glucidi (g)

Valore energetico

Kcal

KJ

30,0

23,5

364

1 510

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Latte vaccino;

acido lattico e colture di batteri aromatici;

enzimi di coagulazione del latte;

sale comune.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Preparazione e coagulazione enzimatica del latte. Il latte destinato alla produzione del formaggio è pastorizzato e normalizzato in modo che il tenore di grasso sulla sostanza secca del formaggio stagionato sia conforme alle disposizioni del punto 3.2. Il latte è coagulato con l’aggiunta di enzimi, fermenti e cloruro di calcio.

Trasformazione del latte coagulato e dei granuli di cagliata. Il latte coagulato è trattato meccanicamente fino a quando i granuli hanno raggiunto la dimensione richiesta. Successivamente viene mescolato. Durante la formazione dei granuli di cagliata si procede al drenaggio di un terzo del latticello, dopodiché i grani di cagliata sono riscaldati. Infine i granuli di cagliata vengono miscelati fino a quando non raggiungono dimensioni da 4 a 5 mm, non sono più collosi e sono asciutti e solidi. Il tasso di umidità del formaggio non può essere superiore al 44 %.

Formatura e pressatura del formaggio. Il formaggio è messo in forma a partire dallo strato di cagliata. Il procedimento dura 20-25 minuti, dopodiché lo strato di cagliata è tagliato a pezzi, collocati a mano in forme cilindriche in cui sono compressi sotto il proprio peso. Durante la pressatura i formaggi sono rigirati due o tre volte. Questa «auto-pressatura» dura 20-25 minuti.

Dopo l’auto-pressatura, i formaggi sono ritirati dalle forme, avvolti in tovaglioli umidi per consentire la formazione di una crosta e inseriti nuovamente nelle forme che sono poi richiuse con coperchi. Le forme contenenti i formaggi sono collocate sotto le presse e pressate da un’ora e mezza a due ore. Dopo la pressatura, i formaggi vengono tolti dalle forme, i tovaglioli sono rimossi e le croste eventualmente formatesi tra la forma e il coperchio durante la pressatura sono eliminate.

Salatura del formaggio. I formaggi sono pesati e posti in salamoia. Dopo un periodo di 36–48 ore (in funzione dell’evoluzione e delle capacità del processo tecnologico), sono ritirati dalla salamoia, posti su ripiani, essiccati e successivamente collocati su graticci di stagionatura in cantina a temperatura compresa tra 10 e 14 °C con un tasso di umidità dell’85 %–94 %, condizioni alle quali la muffa microscopica Penicillium pallidum Smith si sviluppa naturalmente.

Stagionatura del formaggio. I formaggi sui graticci sono rivoltati almeno ogni cinque giorni, come descritto dai primi produttori del formaggio, affinché non riposino sui lati e conservino la propria forma. Durante la stagionatura il formaggio si ricopre di uno strato di micromuffa che viene lavato dopo 20-30 giorni, determinato in base a un’ispezione visiva e a seguito di una valutazione dei parametri organolettici del formaggio (gusto, aroma, consistenza). Dopo che lo strato di muffa è stato lavato dalla superficie del formaggio, quest’ultimo è asciugato e ricoperto di cera.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Per preservarne le caratteristiche uniche ed evitare l’eventuale essiccazione qualora lo strato protettivo di paraffina sia danneggiato e viste le sue ridotte dimensioni (da 0,25 a 0,7 kg), il formaggio è venduto esclusivamente intero.

3.6.   Norme specifiche relative all’etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

L’etichetta deve indicare chiaramente il nome del prodotto, ovvero «Liliputas», il nome del fabbricante e il simbolo dell’UE.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

Il formaggio «Liliputas» è prodotto nel villaggio di Belvederis, un piccolo villaggio lituano del comune distrettuale di Jurbarkas, situato nel parco regionale di Panemunė, sulla riva destra del Niémen, 1 km a ovest di Seredžius.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

Belvederis è la culla storica delle specialità casearie della Lituania. Nel 1921 nel castello veniva fondata una scuola di agraria. La produzione lattiera figurava tra le materie insegnate. Dopo alcuni anni questo stabilimento è stato riorganizzato e riconosciuto come scuola superiore dell’industria lattiera e, nel 1944, come facoltà tecnica (technicum) dell’industria lattiero-casearia. Per molti anni ha conservato le tradizioni lituane di insegnamento nel settore lattiero-caseario. Durante i 34 anni di esistenza, la scuola superiore/technicum ha formato oltre 800 specialisti di prodotti lattiero-caseari che in maggior parte hanno perfezionato la loro esperienza nel più vecchio caseificio della Lituania, fondato nel 1928, nel quale è prodotto il «Liliputas». Il latte utilizzato per la produzione dei formaggi era riscaldato in una vasca con fuoco di legna. La scrematrice era manuale e le forme in legno. I formaggi venivano lavati a mano con spazzole nella cantina durante la stagione invernale e all’esterno in estate. Il caseificio era situato nelle vicinanze di una ghiacciaia utilizzata come deposito dei blocchi di ghiaccio provenienti dal fiume Niémen. Il ghiaccio era utilizzato per raffreddare le cantine. All’inizio il caseificio di Belvederis produceva formaggi tondi a pasta semidura più grandi (2,5-3,0 kg) ma dal 1958, dopo il suo ampliamento, è iniziata l’attività di produzione di formaggi di piccole dimensioni da 0,4 a 0,7 kg, il cui nome «Liliputas» è diventato immediatamente popolare. Il mastro casaro Jonas Jarušaitis è stato il primo a conoscere a fondo la produzione di questo formaggio. Durante il primo anno di produzione, sono state stagionate appena 8 tonnellate di formaggio, ma 40 anni più tardi la produzione è passata a 130 tonnellate. Le vecchie forme in legno sono state conservate per i posteri nel caseificio di Belvederis, oltre alle scatole ricordo in cartone e a una cartolina della metà del ventesimo secolo rappresentante il lavaggio dei formaggi in un barile e contenente un invito a un banchetto reale per degustare i formaggi di Belvederis realizzati a mano e altre specialità.

Attualmente il formaggio «Liliputas» è ancora prodotto secondo la tecnica unica e autentica del 1958. Le conoscenze e l’esperienza trasmesse di generazione in generazione dagli addetti del caseificio hanno permesso di preservare le dimensioni, le caratteristiche organolettiche e la qualità del prodotto.

5.2.   Specificità del prodotto

Il formaggio «Liliputas» si caratterizza per le piccole dimensioni (da 0,25 a 0,7 kg), e per il suo rivestimento protettivo di cera. Il formaggio «Liliputas» deve il suo gusto e il suo aroma fresco di acido lattico alla stagionatura in piccoli contenitori sferici in locali freschi ed umidi, rivestito da spore dei micromiceti Penicillium pallidum Smith. Sui muri, sui ripiani o sul soffitto del locale di stagionatura non è visibile alcuna traccia di micromiceti ma qualche giorno dopo la salatura e l’allineamento sugli scaffali, i formaggi «Liliputas» cominciano ad assomigliare a bozzoli di bachi da seta. Per impedire ai micromiceti di penetrare nel formaggio durante la stagionatura, quest’ultimo è protetto dalla crosta formatasi durante la pressatura. Per formare questa crosta, i formaggi sono tolti dalle forme cilindriche dopo l’auto-pressatura e avvolti in tovaglioli di cotone. Successivamente sono posti nelle forme cilindriche e pressati con presse.

I formaggi sono prodotti in modo tradizionale, quasi interamente a mano: lo strato di cagliata è tagliato e posto nelle forme e i formaggi sono avvolti in tovaglioli, girati, lavati, asciugati e spalmati a mano di cera. Nel corso di tale processo, ogni formaggio viene manipolato più di 50 volte.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

La domanda di registrazione dell’indicazione geografica protetta si basa sulla tradizione, sulla specificità del metodo di produzione e sulla notorietà.

Nella memoria collettiva, Belvederis, crogiuolo dell’industria lattiero-casearia in Lituania, è automaticamente collegato al formaggio «Liliputas», che non ha concorrenti ed è prodotto secondo lo stesso metodo dal 1958. Attualmente il caseificio di Belvederis è il solo produttore di questo formaggio unico realizzato a mano.

Il formaggio «Liliputas» deve il suo aroma e sapore particolare alla maturazione in piccoli contenitori sferici e all’azione della microflora interna e dei micromiceti Penicillium pallidum Smith che si sviluppano nelle cantine dell’area geografica delimitata, individuata al punto 4, quando esse sono mantenute a una temperatura compresa tra 10 e 14 oC con un tasso di umidità dell’85 %–94 %.

Il formaggio «Liliputas» ha partecipato a numerosi saloni di degustazione, sia in Lituania che all’estero. Ha riscosso grande successo in occasione delle esposizioni organizzate a Lipsia, Poznan, Zagabria, Londra, Parigi, Copenaghen, Vienna e altrove. «Liliputas» si è aggiudicato la medaglia d’oro alla fiera «Agra-76» nella ex Repubblica democratica tedesca. Nel 1984 ha ricevuto un diploma di prima classe al concorso/indagine sulla qualità dei formaggi a Uglič (all’epoca URSS) e ha vinto la medaglia d’oro al concorso del «Prodotto lituano dell’anno 2002» organizzato dalla Confederazione degli industriali lituani. In occasione del Salone internazionale dell’alimentazione «World Food Moscow 2005» ha conquistato la medaglia di bronzo e, al salone internazionale dell’industria agroalimentare «Zolotaya Osen 2008» di Mosca «Liliputas» ha contribuito al successo dello stand nazionale lituano allestito dal Ministero lituano dell’Agricoltura. Al salone internazionale dell’industria agricola, alimentare e di condizionamento «Agrobalt 2010», «Liliputas» ha vinto un premio per le sue qualità naturali ed ecologiche. La stampa lituana si è ripetutamente interessata a «Liliputas» e ai suoi produttori (1999-2003).

Benché costi il doppio di un formaggio prodotto in un caseificio industriale, «Liliputas» può contare su clienti fedeli che ne apprezzano la qualità, il carattere naturale e i metodi di lavorazione manuale. I volumi di produzione sono rimasti stabili negli anni.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

Disciplinare


(1)  GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.