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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
65° anno |
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Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2022/C 167/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10678 — AIP / MACQUARIE / ABERDEEN / ONIVIA) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2022/C 167/02 |
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2022/C 167/03 |
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Commissione europea |
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2022/C 167/04 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Ufficio europeo di selezione del personale |
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2022/C 167/05 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2022/C 167/06 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2022/C 167/07 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10634 – CVC / GAMING1) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2022/C 167/08 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10571 – HSBC SINGAPORE / TEMASEK / JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2022/C 167/09 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10645 – ETEX / XI (INSMAT) HOLDINGS) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2022/C 167/10 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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21.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10678 — AIP / MACQUARIE / ABERDEEN / ONIVIA)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 167/01)
Il 7 aprile 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10678. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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21.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/2 |
Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della mobilità, in particolare della mobilità europea, di docenti e formatori nel corso della loro istruzione e formazione iniziale e continua
(2022/C 167/02)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
CONSIDERATO IL CONTESTO SEGUENTE:
1.
le conclusioni del Consiglio sui docenti e i formatori europei del futuro (1), che invitano gli Stati membri a motivare gli istituti d’istruzione e di formazione a integrare la mobilità dei docenti e dei formatori (2) nelle loro strategie di apprendimento, sviluppo e internazionalizzazione;
2.
la risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell’istruzione e oltre (2021-2030), che stabilisce quale sua seconda priorità strategica «fare in modo che l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e la mobilità divengano una realtà per tutti», compreso per i docenti e i formatori dei docenti, e quale sua terza priorità strategica «rafforzare le competenze e la motivazione nelle professioni nel settore dell’istruzione»;
3.
l’Impegno sociale di Porto del 7 maggio 2021, che si basa sul pilastro europeo dei diritti sociali proclamato al vertice sociale di Göteborg del 2017 e chiede investimenti in materia di competenze, apprendimento e formazione permanenti rispondenti alle esigenze dell’economia e della società al fine di raggiungere, entro il 2030, l’obiettivo che almeno il 60 % degli europei partecipi ogni anno a una formazione;
4.
le conclusioni del Consiglio su equità e inclusione nell’istruzione e nella formazione al fine di promuovere il successo scolastico per tutti, che invitano gli Stati membri a rispondere alla carenza di docenti, in particolare nell’istruzione per persone con bisogni specifici e nei contesti multiculturali e multilingue. La mobilità può avere un impatto positivo sulla carenza di docenti grazie al fatto di rendere la professione più attraente,
RICORDANDO il contesto politico illustrato nell’allegato;
TENUTO CONTO DI QUANTO SEGUE:
5.
il rapporto Eurydice del 2021 «Insegnanti in Europa - Carriera, sviluppo professionale e benessere», in particolare i principali risultati seguenti:|
a) |
La mobilità transnazionale permette agli insegnanti di sviluppare una vasta gamma di competenze. «Tuttavia, solo una minoranza di insegnanti in Europa è stata all’estero per motivi professionali. Nel 2018, il 40,9 % degli insegnanti nell’UE ha sperimentato la mobilità transnazionale almeno una volta come studente, come insegnante o in entrambi i casi» (3). Esistono differenze sostanziali tra i paesi europei per quanto riguarda il tasso di partecipazione, e anche per quanto riguarda le materie insegnate, in quanto la mobilità resta troppo spesso la prerogativa dei docenti di lingue. Le tendenze relative alla mobilità dei docenti nell’ambito del programma Erasmus+ indicano inoltre che la maggior parte dei docenti partecipa a corsi all’estero, mentre l’affiancamento lavorativo in una scuola e gli incarichi di insegnamento sono meno utilizzati nonostante il loro maggiore impatto (4). |
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b) |
La mobilità transnazionale come parte della formazione iniziale dei docenti è importante. Oltre al beneficio per il futuro docente, tale mobilità aumenta anche la partecipazione alla mobilità nelle fasi successive della carriera. Tuttavia, la mobilità dei futuri docenti durante gli studi non è diffusa. Nel 2018, solo circa un quinto dei docenti della scuola secondaria di primo grado (20,9 %) dell’UE ha dichiarato di essersi recato all’estero durante gli studi. La mobilità di docenti e formatori è promossa e sponsorizzata a livello dell’UE e può essere sostenuta anche da meccanismi di finanziamento a livello nazionale; |
6.
i principali ostacoli alla mobilità di docenti e formatori, che comprendono aspetti finanziari e di riconoscimento.|
a) |
Per quanto riguarda i futuri docenti e formatori, va notato che il valore dei programmi di mobilità è talvolta diminuito da una serie di ostacoli al loro riconoscimento accademico. I piani di studio per la formazione dei docenti non sempre prevedono la possibilità di periodi di mobilità all’estero. Inoltre, i formatori non sono sempre coinvolti in periodi di mobilità durante il loro percorso formativo. Gli assistentati per docenti e formatori effettuati in altri paesi europei, laddove possibili, possono non essere riconosciuti come parte integrante della formazione iniziale dei docenti e dei formatori, in particolare possono non essere riconosciuti come equivalenti alla formazione scolastica in un istituto nazionale di istruzione e formazione. |
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b) |
Per i docenti e i formatori in servizio esistono anche ostacoli legati alle responsabilità familiari e alla difficoltà di organizzare le supplenze. |
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c) |
Inoltre, la mancanza di competenze linguistiche è una questione trasversale. |
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d) |
A questo si aggiungono un livello elevato di regolamentazione a livello nazionale per i docenti e differenze tra gli Stati membri nella strutturazione degli anni scolastici. Ciò, se da un lato è un segno della diversità e della ricchezza dei sistemi nazionali di istruzione e formazione nell’UE, dall’altro può anche ostacolare l’organizzazione della formazione interna, come l’affiancamento lavorativo, l’assistentato all’insegnamento o gli incarichi di insegnamento; |
7.
gli insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID-19, che ha mostrato la necessità di includere l’acquisizione e l’utilizzo di abilità e competenze digitali in materia di insegnamento e apprendimento nell’ambito dell’istruzione e della formazione iniziale e continua di docenti e formatori. Forme miste di attività che combinano mobilità fisica e apprendimento virtuale o scambi online promuovono le condizioni per tale sviluppo e consentono lo scambio di buone pratiche;
RICONOSCE QUANTO SEGUE:
8.
I docenti e i formatori sono la pietra angolare dello spazio europeo dell’istruzione e svolgono un ruolo cruciale nella nostra società. I docenti e i formatori incarnano l’ideale di facilitare l’acquisizione di conoscenze e valori e di promuovere la cittadinanza attiva per tutti i discenti. Al fine di promuovere l’inclusione, l’equità, l’istruzione e la formazione di alta qualità, l’innovazione pedagogica e il miglioramento dei risultati dei discenti, i docenti e i formatori devono essere professionisti altamente qualificati e motivati e devono essere sostenuti dai dirigenti scolastici.
9.
Gli scambi di opinioni ed esperienze tra pari e la stretta cooperazione tra docenti e formatori, nonché le esperienze di studio e/o di lavoro all’estero contribuiscono in modo significativo allo sviluppo professionale dei docenti e dei formatori a tutti i livelli dell’istruzione e della formazione.
10.
La mobilità rappresenta uno degli elementi essenziali per i docenti e i formatori sia in servizio sia futuri. Contribuisce ad affrontare le sfide comuni con cui devono misurarsi gli Stati membri per quanto riguarda la professione di docente. In particolare, la mobilità di docenti e formatori futuri o in servizio dovrebbe:|
a) |
contribuire allo sviluppo personale e accademico dei docenti e dei formatori, promuovendo al tempo stesso la loro fiducia in sé stessi; |
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b) |
migliorare la pratica professionale dei docenti e dei formatori, nonché le loro conoscenze, abilità e competenze pedagogiche, la loro adattabilità e occupabilità e lo sviluppo della loro carriera; |
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c) |
aiutare i docenti e i formatori a sviluppare la capacità di influenzare e migliorare le pratiche nei propri istituti d’istruzione e di formazione, nonché nel sistema d’istruzione e di formazione in senso lato; |
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d) |
contribuire all’attrattività della professione di docente. |
11.
Oltre ai suoi effetti positivi sulla loro motivazione, sulle loro conoscenze, abilità e competenze nonché sui loro percorsi professionali, la mobilità dei docenti e dei formatori, in particolare la mobilità europea, è utile anche per i sistemi nazionali d’istruzione e di formazione e potrebbe migliorarli in quanto:|
a) |
rafforza la capacità dei docenti e dei formatori di innovare e riflettere sulle pratiche al fine di soddisfare meglio le esigenze dei discenti; |
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b) |
contribuisce a sviluppare nei docenti e nei formatori il senso di appartenenza a una comunità europea dell’insegnamento e dell’apprendimento attraverso i legami intessuti durante e dopo le esperienze di mobilità, incoraggia la mobilità dei discenti e, più in generale, contribuisce allo sviluppo di una dimensione europea nelle attività e nei progetti dei loro istituti d’istruzione e di formazione nonché nelle strategie internazionali, e ha quindi un impatto sull’intero sistema d’istruzione e di formazione; |
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c) |
la mobilità è un’esperienza di apprendimento significativa, potenzialmente molto incisiva per i docenti e i formatori, sia futuri sia in servizio. Questi dovrebbero essere consapevoli delle opportunità di mobilità disponibili ed essere incoraggiati a partecipare alla mobilità durante l’istruzione e la formazione iniziale e continua; |
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d) |
sostiene lo sviluppo di reti di docenti e formatori in tutta l’Europa. |
12.
La mobilità di docenti e formatori in Europa è un elemento essenziale per creare fiducia, rafforzare la cooperazione e promuovere la comprensione reciproca tra gli Stati membri in relazione ai rispettivi sistemi d’istruzione e di formazione. È inoltre fondamentale per promuovere i valori comuni europei, nonché il multilinguismo e il multiculturalismo.
CONVIENE QUANTO SEGUE:
13.
Uno spazio europeo dell’istruzione ambizioso dovrebbe basarsi su docenti e formatori altamente competenti e motivati. La mobilità europea dovrebbe essere considerata utile per l’istruzione e la formazione di docenti e formatori al fine di ampliare l’accesso alla diversità degli approcci didattici di qualità e soddisfare le esigenze dei discenti. La dimensione europea può apportare un valore aggiunto alla formazione professionale e/o alla pratica dei rispettivi docenti o formatori nel quadro dei sistemi d’istruzione nazionali.
14.
È opportuno prestare particolare attenzione ai futuri docenti e formatori e al loro accesso alla mobilità, in particolare alla mobilità europea, nell’ambito della loro istruzione e formazione iniziale conformemente ai sistemi nazionali di istruzione e formazione. Ciò apre anche la strada alla mobilità nelle fasi successive della loro carriera.
15.
Per fare dello spazio europeo dell’istruzione una realtà entro il 2025 e mettere a disposizione di tutti i docenti e i formatori opportunità di mobilità, è necessario rimuovere gli ostacoli esistenti, se del caso e conformemente ai sistemi e alle politiche nazionali in materia di istruzione.
16.
La mobilità di docenti e formatori beneficerà in particolare del sostegno:|
a) |
dei programmi di finanziamento europei come Erasmus+; |
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b) |
della futura piattaforma europea per l’istruzione scolastica, che comprenderà eTwinning e School Education Gateway, EPALE, nonché qualsiasi iniziativa che promuova partenariati tra istituti d’istruzione e di formazione nell’UE; |
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c) |
le accademie dei docenti Erasmus+, da valutare alla luce di ulteriori sviluppi dopo il 2025; |
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d) |
l’iniziativa delle università europee, se del caso. |
17.
La mobilità dei docenti e dei formatori dovrebbe continuare a essere promossa e ampliata al fine di diventare una pratica comune. La portata della mobilità dei docenti e dei formatori nell’istruzione e nella formazione iniziale e continua potrebbe essere monitorata a livello degli Stati membri e dell’UE. Il gruppo permanente sugli indicatori e i parametri di riferimento dovrebbe essere incaricato di esaminare forme appropriate di raccolta dei dati per misurare la mobilità dei docenti e dei formatori. Le loro conclusioni dovrebbero essere prese in considerazione nell’ambito del previsto riesame del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell’istruzione e oltre (5).
INVITA GLI STATI MEMBRI, IN FUNZIONE DELLE CIRCOSTANZE NAZIONALI E DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A:
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18. |
Promuovere opportunità di mobilità europea di docenti e formatori, ad esempio rimuovendo gli ostacoli esistenti se del caso, offrendo sostegno organizzativo e finanziario ove possibile, condividendo soluzioni per quanto riguarda l’organizzazione delle supplenze e promuovendo programmi di mobilità. |
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19. |
Promuovere opportunità di mobilità dei dirigenti scolastici e incoraggiarne la mobilità a motivo non solo dei benefici che ne deriveranno per le loro carriere e i loro istituti d’istruzione e di formazione, ma anche come mezzo per sostenere e promuovere la mobilità dei docenti e dei formatori. |
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20. |
Integrare la mobilità nei sistemi d’istruzione e di formazione dei docenti e dei formatori, se del caso, per l’istruzione e la formazione iniziale e continua. Promuovere la partecipazione alle attività di Erasmus+, ad esempio le accademie dei docenti Erasmus + e le università europee. Le esperienze di cooperazione bilaterale possono essere un punto di partenza e costituire una fonte di ispirazione per sviluppi futuri. |
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21. |
Facilitare, se del caso, il riconoscimento formale dei risultati dei periodi di mobilità, in particolare dei periodi di insegnamento e formazione all’estero, nell’ambito della formazione iniziale di docenti e formatori, dello sviluppo professionale o della progressione di carriera. |
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22. |
Esplorare modalità atte a promuovere l’apprendimento di qualità delle lingue straniere nei sistemi d’istruzione e di formazione iniziale e continua dei docenti e dei formatori, se del caso, al fine di accrescerne la partecipazione ai programmi di mobilità in vista dello sviluppo delle competenze necessarie per lavorare con risorse e materiali stranieri. |
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23. |
Al fine di permettere a docenti e formatori che lo desiderino di usufruire della mobilità, individuare e promuovere - se del caso e tenendo debitamente conto dell’autonomia degli istituti - finestre di mobilità per docenti e formatori in servizio e futuri, ossia periodi raccomandati che, negli anni scolastici e/o nei piani di studio per la formazione iniziale di docenti e formatori, siano concepiti per consentire la partecipazione alla mobilità. Ciò può comprendere l’individuazione di periodi adeguati in cui gli istituti d’istruzione e di formazione possano ospitare attività di formazione in ambito scolastico per i docenti in servizio e futuri e attività di percorso formativo per i formatori. |
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24. |
Promuovere, se del caso, l’uso di moduli di formazione pertinenti e incentrati sull’Europa, nell’ambito dell’istruzione e della formazione iniziale e continua dei docenti e dei formatori, che potrebbero includere programmi quali le azioni Jean Monnet anche in relazione all’istruzione primaria e secondaria. |
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25. |
Favorire, se del caso, lo sviluppo di capacità promuovendo diverse forme di cooperazione locale e regionale, come i consorzi Erasmus+, guidati da autorità scolastiche regionali che garantiscano che i progetti di mobilità abbiano un impatto più ampio e sostengano la partecipazione fisica o online di docenti e formatori provenienti da istituti d’istruzione e di formazione più piccoli o remoti alle opportunità di sviluppo professionale all’estero. |
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26. |
Sostenere, se del caso, gli istituti di istruzione e formazione nel migliorare la loro capacità di ospitare e beneficiare delle attività di mobilità dei docenti e dei formatori in servizio e futuri. |
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27. |
Promuovere l’uso di strumenti e piattaforme digitali, compresi eTwinning ed EPALE, per integrare e preparare la mobilità fisica, migliorare le abilità e le competenze digitali e favorire un’ulteriore cooperazione transnazionale. |
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28. |
Incoraggiare le opportunità di perfezionamento professionale continuo informato dai dati di evidenza per docenti e formatori, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività di mobilità, e promuovere studi relativi agli sforzi compiuti dagli Stati membri dell’UE in relazione alla mobilità dei docenti, ricercando nel contempo altri aspetti di sinergia con la ricerca. |
INVITA LA COMMISSIONE, IN LINEA CON I TRATTATI E NEL PIENO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A:
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29. |
Promuovere opportunità di mobilità di docenti e formatori attraverso il programma Erasmus +, anche offrendo il sostegno necessario all’azione delle accademie dei docenti Erasmus +, da valutare alla luce di ulteriori sviluppi dopo il 2025. |
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30. |
Mappare gli strumenti esistenti per incoraggiare la mobilità di docenti e formatori e promuovere tali strumenti utilizzando, ad esempio, piattaforme quali la futura piattaforma europea per l’istruzione scolastica (che comprenderà eTwinning e l’attuale School Education Gateway) e EPALE. |
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31. |
In cooperazione con gli Stati membri, valutare la possibilità di sviluppare un quadro strategico a livello europeo per incrementare il numero e la qualità delle opportunità di mobilità a fini di apprendimento per i docenti e i formatori futuri e in servizio in Europa, sulla base delle loro effettive esigenze di mobilità. Un quadro di questo tipo potrebbe ad esempio, contribuire ad affrontare gli ostacoli alla mobilità, fornire agli Stati membri sostegno per promuovere la mobilità e una dimensione europea dell’insegnamento nel quadro dell’istruzione e della formazione iniziale e continua dei docenti, sviluppare ulteriormente le opportunità di mobilità a fini di apprendimento e fornire informazioni sulle opportunità di finanziamento e di mobilità. |
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32. |
Affrontare la questione della mobilità nell’ambito dei lavori volti a studiare la possibilità di elaborare, su base volontaria, orientamenti europei per lo sviluppo di quadri di carriera nazionali e la fornitura di orientamento permanente, sostenendo in tal modo la progressione di carriera dei docenti e dei formatori. |
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33. |
Continuare a promuovere il riconoscimento reciproco automatico dei titoli di studio, in particolare dei periodi di mobilità all’estero nell’istruzione e nella formazione dei docenti e dei formatori (6). |
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34. |
Collaborare con gli Stati membri per analizzare la fattibilità e il valore aggiunto delle finestre di mobilità nei programmi di studio per i futuri docenti e formatori. |
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35. |
Riferire al comitato dell’istruzione in vista di nuove decisioni in merito ai risultati dei lavori del gruppo permanente sugli indicatori e i parametri di riferimento riguardanti il monitoraggio della mobilità dei docenti e dei formatori, al fine di promuovere e ampliare il potenziale di mobilità. |
(1) In linea con la definizione contenuta nelle conclusioni del Consiglio sui docenti e i formatori europei del futuro (GU C 193 del 9.6.2020, pag. 11), ai fini delle presenti conclusioni per docente si intende una persona che possiede la qualifica riconosciuta di docente (o una qualifica equivalente) conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali, mentre per formatore si intende chiunque svolga una o più attività connesse alla funzione di formazione (teorica o pratica), in un istituto d’istruzione o formazione o sul luogo di lavoro. Si tratta di docenti dell’istruzione generale e dell’istruzione superiore, di docenti e formatori dell’IFP iniziale e continua, nonché di professionisti dell’educazione e cura della prima infanzia e di formatori degli adulti.
Il percorso formativo e le strutture di carriera dei docenti e dei formatori variano notevolmente a seconda dei diversi ambiti dell’istruzione e della formazione. Pertanto, la pertinenza di alcuni elementi delle presenti conclusioni dipende dalla struttura dei sistemi nazionali e dei singoli settori dell’istruzione e della formazione.
(2) Ai fini delle presenti conclusioni, la «mobilità» corrisponde al concetto di «mobilità ai fini dell’apprendimento» definito dal regolamento (UE) 2021/817 dal Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013, ossia corrisponde allo spostamento fisico in un paese diverso dal paese di residenza per motivi di studio, formazione, o apprendimento non formale o informale. Può essere combinata con l’«apprendimento virtuale», ossia con l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze tramite l’uso di tecnologie dell’informazione e della comunicazione che permettono ai partecipanti un’esperienza significativa di apprendimento transnazionale o internazionale.
(3) Eurydice, «Insegnanti in Europa - Carriera, sviluppo professionale e benessere», 2021, pag. 21.
(4) L’allegato statistico alla relazione annuale Erasmus + per il 2019 mostra che nell’ambito dei progetti KA 101 (mobilità del personale nel settore dell’istruzione scolastica) appaltati nel 2019, i corsi e gli eventi di formazione contavano circa 40 600 partecipanti previsti (ossia circa il 75 % delle attività di mobilità), mentre l’affiancamento lavorativo riguardava 13 209 partecipanti (ossia circa il 24 % delle attività di mobilità) e gli incarichi di insegnamento 389 partecipanti (meno dell’1% delle attività di mobilità).
(5) Come rilevato nella risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell’istruzione e oltre (2021-2030), nel 2025 la Commissione pubblicherà una relazione completa sullo spazio europeo dell’istruzione. «Sulla base di tale valutazione, il Consiglio riesaminerà il quadro strategico - compresi i traguardi a livello dell’UE, la struttura di governance e i metodi di lavoro » (GU C 66 del 26.2.2021, pag. 10).
(6) In linea con la raccomandazione del Consiglio, del 26 novembre 2018, sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell’istruzione superiore e dell’istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all’estero (GU C 444 del 10.12.2018, pag. 1).
ALLEGATO
Contesto politico
Consiglio europeo
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Conclusioni della presidenza — Lisbona, 23 e 24 marzo 2000 |
Consiglio dell’Unione europea
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— |
Conclusioni del Consiglio, del 26 novembre 2009, sullo sviluppo professionale degli insegnanti e dei capi istituto (GU C 302 del 12.12.2009, pag. 6) |
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— |
Conclusioni del Consiglio sull’educazione e la cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori (GU C 175 del 15.6.2011, pag. 8) |
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— |
Conclusioni del Consiglio, del 20 maggio 2014, su un’efficace formazione degli insegnanti (GU C 183 del 14.6.2014, pag. 22) |
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— |
Conclusioni del Consiglio relative allo sviluppo della scuola e all’eccellenza nell’insegnamento (GU C 421 dell’8.12.2017, pag. 2) |
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— |
Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018, sulla promozione di valori comuni, di un’istruzione inclusiva e della dimensione europea dell’insegnamento (GU C 195 del 7.6.2018, pag. 1) |
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— |
Conclusioni del Consiglio «Verso la prospettiva di uno spazio europeo dell’istruzione» (GU C 195 del 7.6.2018, pag. 7) |
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— |
Raccomandazione del Consiglio, del 26 novembre 2018, sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell’istruzione superiore e dell’istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all’estero (GU C 444 del 10.12.2018, pag. 1) |
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— |
Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2019, relativa ai sistemi di educazione e cura di alta qualità della prima infanzia (GU C 189 del 5.6.2019, pag. 4) |
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— |
Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2019, su un approccio globale all’insegnamento e all’apprendimento delle lingue (GU C 189 del 5.6.2019, pag. 15) |
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— |
Risoluzione del Consiglio sull’ulteriore sviluppo dello spazio europeo dell’istruzione a sostegno di sistemi di istruzione e formazione orientati al futuro (GU C 389 del 18.11.2019, pag. 1) |
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Conclusioni del Consiglio sui docenti e i formatori europei del futuro (GU C 193 del 9.6.2020, pag. 11) |
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— |
Raccomandazione del Consiglio, del 24 novembre 2020, relativa all’istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza (GU C 417 del 2.12.2020, pag. 1) |
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Risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell’istruzione e oltre (2021-2030) (GU C 66 del 26.2.2021, pag. 1) |
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— |
Conclusioni del Consiglio su equità e inclusione nell’istruzione e nella formazione al fine di promuovere il successo scolastico per tutti (GU C 221 del 10.6.2021, pag. 3) |
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Conclusioni del Consiglio sull’iniziativa delle università europee - Colmare la distanza tra istruzione superiore, ricerca, innovazione e società: aprire la strada a una nuova dimensione dell’istruzione superiore europea (GU C 221 del 10.6.2021, pag. 14) |
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— |
Risoluzione del Consiglio su una nuova agenda europea per l’apprendimento degli adulti 2021-2030 (GU C 504 del 14.12.2021, pag. 9) |
Commissione europea
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— |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla realizzazione dello spazio europeo dell’istruzione entro il 2025 (COM(2020) 625 final) |
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Education and training monitor 2021: education and well-being (Relazione di monitoraggio del settore dell’istruzione e della formazione 2021: Istruzione e benessere), Ufficio delle pubblicazioni, 2021 |
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21.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/9 |
Conclusioni del Consiglio su una strategia europea volta a rafforzare il ruolo degli istituti di istruzione superiore per il futuro dell’Europa
(2022/C 167/03)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
ricordando il contesto politico nel quale s’iscrive la questione, riepilogato nell’allegato delle presenti conclusioni,
RAMMENTANDO CHE:
1.
Gli istituti di istruzione superiore (1) in Europa partecipano in larga misura alla creazione, alla distribuzione e alla certificazione delle conoscenze. Essi svolgono un ruolo insostituibile nella realizzazione dello spazio europeo dell’istruzione e del nuovo Spazio europeo della ricerca, in sinergia con lo Spazio europeo dell’istruzione superiore. Gli istituti di istruzione superiore sono fondamentali per conseguire l’obiettivo fissato nella risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell’istruzione e oltre (2021-2030), vale a dire che la percentuale di persone di età compresa tra i 25 e i 34 anni che hanno completato l’istruzione terziaria dovrebbe essere almeno del 45 % entro il 2030.
2.
Nei prossimi anni si intensificherà l’aumento delle iscrizioni all’istruzione superiore, che negli ultimi decenni ha rappresentato una tendenza determinante a livello mondiale. Il numero di persone di età compresa tra i 25 e i 34 anni in possesso di una qualifica di livello terziario nei paesi dell’OCSE e del G20 dovrebbe raggiungere i 300 milioni entro il 2030 (2).
3.
Il futuro sviluppo degli istituti di istruzione superiore in Europa sarà influenzato da numerose opportunità e sfide. Le tendenze demografiche mondiali e la globalizzazione metteranno in discussione la posizione dell’Europa quale polo di primo piano per la creazione di conoscenze. Il riscaldamento globale e il degrado ambientale, l’accelerazione dei mutamenti tecnologici e la crescente corsa alle tecnologie digitali incidono già sulle strategie e sul posizionamento degli istituti di istruzione superiore in Europa e nel mondo. La disponibilità di un ampio bacino di talenti con un’istruzione e una formazione eccellenti assumerà un’importanza sempre più decisiva affinché l’Europa possa mantenere e affermare la sua posizione di leader mondiale in un contesto di accresciuta concorrenza internazionale.
4.
Nel contempo, mentre emergono nuove minacce ai valori e ai principi fondamentali che le democrazie europee mirano a sostenere, la crescente domanda di istruzione inclusiva e di alta qualità nonché di ricerca e innovazione di eccellenza nei paesi emergenti sta portando alla creazione di reti sempre più collegate a livello mondiale. A livello europeo e mondiale, le crescenti disuguaglianze e le sfide poste dall’invecchiamento delle società trasformeranno il mercato del lavoro e rafforzeranno la necessità di garantire l’inclusione e di aumentare il numero dei diplomati dell’istruzione superiore, il che comporterà nuove aspettative in materia di apprendimento lungo tutto l’arco della vita.
5.
A seguito della ripresa economica dopo la pandemia e della rapida evoluzione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze connesse alle transizioni digitale e verde, sarà necessario che gli istituti di istruzione superiore prendano in considerazione l’ulteriore sviluppo della propria infrastruttura, adottino nuovi strumenti pedagogici, forniscano esperienze di apprendimento flessibili e brevi, preparino i discenti a un contesto sociale e del mercato del lavoro in continua evoluzione e consentano ai ricercatori di lavorare insieme per trovare soluzioni innovative alle attuali sfide globali.
6.
La realizzazione dell’inclusione e dell’eccellenza richiede notevoli investimenti generali nel settore dell’istruzione superiore dell’UE, tenendo conto dell’attuale spesa media per l’istruzione terziaria nell’UE e alla luce del numero crescente di studenti e discenti, nonché delle sfide cui devono far fronte gli istituti di istruzione superiore.
7.
La posizione privilegiata dell’istruzione superiore quale punto d|’incontro delle missioni nei settori dell’istruzione, della ricerca, dell’innovazione e dei servizi alla società rappresenta un’opportunità da cogliere per sfruttare il potenziale di sinergie tra queste quattro missioni.
8.
Sfruttare tali sinergie è fondamentale per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Occorrerà promuovere i partenariati tra vari portatori di interesse e la cooperazione con gli istituti di istruzione superiore e tra di essi.
9.
In tale contesto, nella risoluzione su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell’istruzione e oltre (2021-2030) il Consiglio ha invitato a «definire un’agenda per la trasformazione dell’istruzione superiore, incentrata sull’inclusione, sull’innovazione, sulla connettività, sulla prontezza digitale e verde e sulla competitività internazionale, nonché su valori accademici fondamentali ed elevati principi etici, oltre che sull’occupazione e sull’occupabilità».
10.
Nel medesimo contesto, nelle conclusioni sul nuovo Spazio europeo della ricerca il Consiglio ha individuato «nelle trasformazioni istituzionali, nelle carriere della ricerca, nell’educazione scientifica, nella formazione, nella cooperazione internazionale e nella circolazione delle conoscenze possibili ambiti in cui cooperare con maggiore determinazione» nell’ambito dello Spazio europeo della ricerca, dello Spazio europeo dell’istruzione superiore e della dimensione dell’istruzione superiore dello spazio europeo dell’istruzione. Il Consiglio ha inoltre preso atto «della proposta della Commissione di elaborare una tabella di marcia per le azioni volte a creare sinergie tra l’istruzione superiore e la ricerca» e ha espresso il proprio sostegno allo «sviluppo ulteriore delle ’alleanze universitarie europee’ quale esempio faro per istituti di istruzione superiore del futuro moderni e inclusivi in Europa». Nell’agenda politica del SER per il periodo 2022-2024, allegata alle conclusioni del Consiglio sulla futura governance dello Spazio europeo della ricerca (SER), sono state individuate le azioni destinate agli istituti di istruzione superiore.
11.
Nelle conclusioni sull’iniziativa delle università europee - Colmare la distanza tra istruzione superiore, ricerca, innovazione e società: aprire la strada a una nuova dimensione dell’istruzione superiore europea, il Consiglio ha riconosciuto che le «università europee» dovrebbero essere invitate a «contribuire a potenziare le dimensioni della ricerca e dell’innovazione degli istituti di istruzione superiore in Europa elaborando un programma comune, condividendo infrastrutture e risorse» nonché a «stringere alleanze sempre più forti, valutando la fattibilità di un’iscrizione congiunta degli studenti e di un’assunzione congiunta degli accademici e dei ricercatori nell’ambito dei diversi sistemi nazionali, al fine di rendere più attraenti, sostenibili e flessibili i loro percorsi di studio e loro carriere nella ricerca all’interno delle alleanze». Ha inoltre invitato la Commissione e gli Stati membri a «prendere in considerazione strumenti di finanziamento più sostenibili per le ’università europee’, anche sfruttando le sinergie tra i sistemi regionali e nazionali e quelli europei, affinché possano realizzare la loro ambiziosa strategia» nonché a elaborare proposte chiare, a partire dal 2022, per «contribuire a rimuovere, ove necessario, gli ostacoli alla cooperazione a livello europeo, esplorando, ad esempio, la necessità e la fattibilità di diplomi europei comuni nell’ambito delle alleanze delle ’università europee’».
12.
Nelle conclusioni su «Approfondimento dello Spazio europeo della ricerca: offrire ai ricercatori carriere e condizioni di lavoro attraenti e sostenibili e fare della circolazione dei cervelli una realtà», il Consiglio ha invitato la Commissione «a sostenere gli Stati membri nell’elaborazione di misure strategiche per una cooperazione transnazionale continua e ambiziosa tra gli istituti di istruzione superiore in Europa, in particolare nel settore delle carriere accademiche e della ricerca, che sono spesso interconnesse, promuovendo l’inclusione, facendo leva sull’eccellenza e potenziando la competitività internazionale del settore dell’istruzione superiore in Europa, così da aumentare l’attrattiva per i talenti provenienti dall’Europa e da paesi terzi». Ha inoltre convenuto che le alleanze universitarie europee e i loro partenariati con gli ecosistemi locali siano «piattaforme adeguate per testare possibili modelli che promuovano l’interoperabilità delle carriere della ricerca e per esplorare le possibilità di sistemi comuni di assunzione, formazione e sviluppo delle carriere che tengano conto sia degli aspetti della ricerca che dell’insegnamento, nonché le possibilità di sperimentare nuovi sistemi di ricompensa e valutazione, anche per l’insegnamento basato sulla ricerca».
RITIENE QUANTO SEGUE:
13.
La cooperazione transnazionale tra istituti di istruzione superiore in tutta Europa sarà ulteriormente rafforzata, approfondita e semplificata se le sfide summenzionate possono essere affrontate efficacemente a livello europeo. A tale riguardo, la Commissione ha presentato un’ambiziosa strategia europea per le università, che mira a sostenere tali istituzioni in tutte le loro missioni e a dotarle degli strumenti per rafforzare la loro cooperazione e sfruttare la loro forza, in considerazione del contributo fondamentale che apportano alla risposta dell’Europa alle sfide future. È opportuno aumentare i diversi tipi di collaborazione in corso e condividere i relativi risultati e le migliori pratiche al fine di ispirare l’intero settore dell’istruzione superiore in Europa, nel rispetto delle competenze degli Stati membri, della libertà accademica e dell’autonomia istituzionale degli istituti di istruzione superiore.
14.
A tal fine, nell’ambito di uno sforzo congiunto a livello istituzionale, nazionale ed europeo, devono essere perseguiti quattro obiettivi chiave altrettanto importanti:|
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rafforzare la dimensione europea nell’istruzione superiore, nella ricerca e nell’innovazione, nonché le sinergie tra di esse; |
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affermare il ruolo e la leadership dell’Europa nel mondo; |
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rafforzare la ripresa dell’Europa e la sua risposta alle transizioni digitale e verde; |
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approfondire il senso di appartenenza all’Europa sulla base di valori comuni. |
INVITA LA COMMISSIONE E GLI STATI MEMBRI, IN LINEA CON LE RISPETTIVE COMPETENZE E NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A DIALOGARE CON GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE E I PORTATORI DI INTERESSE AL FINE DI CONSEGUIRE I SEGUENTI OBIETTIVI CHIAVE:
Rafforzare la dimensione europea nell’istruzione superiore, nella ricerca e nell’innovazione, nonché le sinergie tra tali settori
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15. |
Una cooperazione transnazionale più approfondita contribuisce alla realizzazione dello spazio europeo dell’istruzione e del nuovo Spazio europeo della ricerca in piena sinergia, rendendo gli istituti di istruzione superiore più forti e aumentando la qualità dell’istruzione superiore, della ricerca e dell’innovazione in tutta Europa. Grazie a nuove dimensioni, nuovi formati e nuove opportunità di mobilità che vanno al di là delle discipline, dei settori e delle frontiere, unitamente a carriere attraenti e sostenibili in campo accademico e della ricerca nonché a un’istruzione aperta e alla scienza aperta, gli istituti di istruzione superiore sono in grado di affrontare meglio le sfide sociali e di fornire agli studenti, alle persone che partecipano all’apprendimento permanente e ai ricercatori le giuste conoscenze, abilità e competenze per il loro futuro sviluppo professionale e personale. Occorre prestare particolare attenzione agli studenti e ai giovani ricercatori i cui studi e le cui carriere hanno risentito fortemente della pandemia, nonché a coloro che provengono da zone rurali e remote, come le regioni ultraperiferiche. |
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16. |
Le alleanze degli istituti di istruzione superiore, come le «università europee», possono dimostrare il potenziale di una cooperazione istituzionale ampia e a lungo termine nel settore dell’istruzione superiore. Tali alleanze hanno il potenziale di generare un reale valore aggiunto europeo raggiungendo una massa critica su scala europea attraverso l’impegno a lungo termine di tutte le parti interessate. Facilitano la libera circolazione in Europa a fini di studio, lavoro e ricerca sulla base di interessi comuni. Grazie a un forte grado di integrazione, trasparenza e apertura, possono avere un impatto trasformativo all’interno dell’Europa e per quest’ultima. Il coordinamento e la complementarità con altre iniziative e reti europee, nazionali, regionali, locali e, se del caso, internazionali ne rafforzeranno l’impatto trasformativo. |
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17. |
Sfruttare appieno il valore aggiunto delle alleanze degli istituti di istruzione superiore, come le «università europee», richiede un ulteriore sostegno a livello europeo e, se del caso, nazionale mediante un approccio graduale. In quanto catalizzatori della trasformazione istituzionale, tali alleanze dovrebbero, se del caso, essere sostenute nello sviluppo di una forte dimensione di ricerca e innovazione e nell’attuazione di programmi educativi congiunti innovativi a tutti i livelli, nell’ambito di un approccio incentrato sugli studenti e orientato alla ricerca e all’innovazione, che potrebbe eventualmente rilasciare diplomi congiunti sulla base di criteri europei creati in collaborazione con gli Stati membri e i pertinenti portatori di interesse, conformemente agli strumenti del processo di Bologna. Tali alleanze dovrebbero inoltre essere sostenute, se del caso, nel miglioramento della gestione delle risorse umane, in termini di possibile assunzione congiunta di accademici e ricercatori; nella promozione dello sviluppo di carriere attraenti e sostenibili e nella messa in comune di risorse e strutture, ad esempio laboratori e piattaforme. |
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18. |
Pur riconoscendo pienamente il valore dell’apprendimento in presenza e della mobilità fisica, nonché la necessità di una circolazione equilibrata dei cervelli, gli istituti di istruzione superiore dovrebbero essere incoraggiati a sostenere ulteriormente tutti i tipi di mobilità di studenti, personale e ricercatori, che contribuisce al successo accademico e alla realizzazione personale consentendo a tutti gli studenti, al personale e ai ricercatori di acquisire competenze internazionali e interculturali attraverso l’internazionalizzazione dei programmi di studio o la partecipazione ad ambienti internazionali innovativi nei loro istituti di origine. |
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19. |
L’Anno europeo dei giovani svolge un ruolo abilitante al riguardo. Vale la pena ricordare l’obiettivo secondo il quale almeno il 20 % dei laureati nello Spazio europeo dell’istruzione superiore dovrebbe aver trascorso un periodo di studio o di formazione all’estero, come ribadito nel comunicato ministeriale di Roma del 19 novembre 2020, e il sostegno da dare all’iniziativa delle università europee per raggiungere l’ambizioso obiettivo di far partecipare alla mobilità il 50 % degli studenti, come indicato nelle conclusioni del Consiglio sull’iniziativa delle università europee – Colmare la distanza tra istruzione superiore, ricerca, innovazione e società: aprire la strada a una nuova dimensione dell’istruzione superiore europea. |
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20. |
Per conseguire tali obiettivi, gli Stati membri e la Commissione, in cooperazione con gli istituti di istruzione superiore, dovrebbero inoltre sforzarsi di semplificare le procedure amministrative per gli istituti, anche estendendo ulteriormente la realizzazione dell’iniziativa riguardante la carta europea dello studente e proseguendo l’attuazione del riconoscimento reciproco automatico delle qualifiche accademiche e dei periodi di studio all’estero, in collaborazione con i centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico (NARIC). Gli istituti di istruzione superiore dovrebbero essere incoraggiati a utilizzare appieno gli strumenti digitali per la mobilità e il riconoscimento, a promuovere il multilinguismo, l’interculturalità e l’inclusione degli studenti con minori opportunità nei loro campus e a integrare la mobilità nei loro programmi di studio. |
Affermare il ruolo e la leadership dell’Europa nel mondo
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21. |
L’internazionalizzazione dell’istruzione superiore e della ricerca riveste un’importanza geopolitica strategica per l’Europa, come indicato nella comunicazione congiunta dal titolo «Il Global Gateway». La collaborazione mondiale in materia di istruzione superiore deve basarsi su valori e principi fondamentali, incentrati sulla libertà accademica, l’autonomia istituzionale, l’istruzione aperta e la scienza aperta. I principi della reciprocità e della parità di condizioni dovrebbero essere un prerequisito per la cooperazione internazionale. Le relazioni nel settore della ricerca e dell’innovazione e i negoziati con i partner internazionali dovrebbero ispirarsi al principio guida «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario». Gli istituti di istruzione superiore dovrebbero essere sostenuti attraverso un approccio coordinato a livello europeo per promuovere tali valori e principi europei in tutto il mondo, al fine di conseguire una collaborazione equilibrata e reciprocamente vantaggiosa, che contribuisca al potere di persuasione dell’Europa e alla sua capacità di definire norme al livello globale. La collaborazione con i paesi terzi nel settore dell’istruzione superiore e della ricerca deve basarsi su un’intesa comune e sulla condivisione di tali valori e principi promossi a livello europeo in linea con altri interessi strategici dell’Unione, conformemente alla conferenza di Marsiglia sull’approccio globale. |
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22. |
Una cooperazione europea più intensa può essere utile per sostenere gli istituti di istruzione superiore e dotare ricercatori, formatori, studenti e personale degli strumenti necessari per affrontare le sfide di una collaborazione globale equa, quali l’iniquità, le ingerenze straniere e gli ostacoli alla scienza aperta. È inoltre necessario promuovere una comprensione informata e indipendente delle controparti dei paesi terzi. Per fare dell’Unione europea un rifugio sicuro per la libertà della ricerca scientifica e i valori democratici, gli istituti di istruzione superiore dovrebbero essere sostenuti attraverso programmi europei e nazionali, che rispettino pienamente il principio dell’eccellenza, per accogliere studenti, ricercatori e accademici la cui libertà è minacciata. |
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23. |
Al fine di rafforzare la loro competitività a livello globale, gli istituti di istruzione superiore dovrebbero essere incoraggiati a mobilitare gli ecosistemi locali o regionali, promuovendo in tal modo la coesione territoriale, attraverso solidi partenariati con le organizzazioni di ricerca, gli attori dell’innovazione, i finanziatori e le parti economiche e sociali, stimolando nel contempo strette interazioni con le autorità locali, regionali e nazionali. Allo scopo di favorire la diversità e l’eccellenza degli istituti di istruzione superiore europei in tutto il mondo, occorre adoperarsi ulteriormente e fornire ulteriore sostegno a livello europeo affinché gli Stati membri promuovano politiche nazionali, ad esempio attraverso iniziative di eccellenza e poli regionali e locali. |
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24. |
La cooperazione transnazionale tra gli istituti di istruzione superiore europei accresce la loro attrattiva per gli studenti, i ricercatori e i partner internazionali e incrementa la qualità dell’offerta formativa e del potenziale di ricerca e innovazione. I programmi europei esistenti, come Erasmus+, gli strumenti di azione esterna dell’Unione e Orizzonte Europa, dovrebbero essere utilizzati nell’ambito delle azioni autorizzate dalle rispettive basi giuridiche e valutati in base ai rispettivi criteri di valutazione per sostenere le alleanze degli istituti di istruzione superiore come le «università europee» e le comunità della conoscenza e dell’innovazione (CCI) nello sviluppo di attività e strategie di internazionalizzazione congiunte nei settori dell’istruzione superiore, della ricerca e dell’innovazione. In tal modo, potrebbero più facilmente proiettarsi a livello internazionale, creare reti con partner chiave in tutto il mondo, rafforzare le capacità dei partner nei paesi terzi e stimolare la mobilità internazionale (in entrata e in uscita) di studenti, ricercatori, accademici e personale. Si dovrebbe sfruttare appieno la convenzione globale dell’UNESCO del 2019 sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore, in quanto facilita la mobilità internazionale degli studenti, sbloccando così il potenziale per l’internazionalizzazione dell’istruzione superiore europea. Gli sforzi comuni europei nei confronti dei paesi terzi potrebbero inoltre, attraverso un approccio «Team Europa», promuovere ulteriormente l’offerta di istruzione superiore europea e portare ad attività di sviluppo delle capacità reciprocamente vantaggiose. |
Rafforzare la ripresa dell’Europa e la sua risposta alle transizioni digitale e verde
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25. |
Gli istituti di istruzione superiore dovrebbero essere ulteriormente incoraggiati a trasformare le conoscenze in abilità, competenze e innovazione. Ciò può essere effettuato nel pieno rispetto della libertà accademica sviluppando una stretta cooperazione con i partner economici, sociali e industriali nell’ambito degli ecosistemi locali e regionali di ricerca e innovazione e agevolando la mobilità intersettoriale tra gli istituti di istruzione superiore e gli altri partner, appoggiandosi in particolare su strategie di specializzazione intelligente e sull’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) nonché sulle CCI. Tale cooperazione potrebbe inoltre essere estremamente vantaggiosa per le imprese e le PMI locali e offrire a studenti, ricercatori, accademici, formatori e personale l’opportunità di ricevere una formazione, ad esempio in materia di gestione della proprietà intellettuale, trasferimento di conoscenze e imprenditorialità, compreso l’accesso ai finanziamenti, in qualsiasi fase della loro carriera. L’intera gamma di attività accademiche, sia all’interno che all’esterno del mondo accademico, per quanto concerne tutte le dimensioni delle missioni degli istituti di istruzione superiore, dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione della loro carriera. Gli istituti di istruzione superiore dovrebbero inoltre migliorare la capacità di collaborare con i loro ecosistemi fornendo le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie, in particolare per i settori industriali strategici, e promuovendo il trasferimento di conoscenze e tecnologie e la creazione di spin-off. |
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26. |
Gli istituti di istruzione superiore potrebbero essere sostenuti al fine di migliorare l’apprendimento incentrato sugli studenti e basato sulla ricerca, che mira a fornire agli studenti competenze, abilità e conoscenze aggiornate e a sviluppare le loro capacità e la loro esperienza nel settore della ricerca. Gli studenti dovrebbero inoltre essere aiutati a lavorare in modo interdisciplinare nell’ambito di approcci basati sulle sfide. |
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27. |
Gli istituti di istruzione superiore possono svolgere un ruolo essenziale nell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e nella risposta alla trasformazione del mercato del lavoro, rivolgendosi a tutti i tipi di discenti e promuovendone l’occupabilità, anche attraverso la riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze. A tal fine, gli istituti di istruzione superiore dovrebbero essere sostenuti nell’utilizzo della digitalizzazione per promuovere metodi di apprendimento e insegnamento innovativi e nella progettazione e attuazione di percorsi di apprendimento flessibili e su misura, compresi, se del caso, corsi o esperienze di apprendimento più brevi che possono offrire microcredenziali, senza discostarsi dal principio fondamentale dei corsi di laurea completi. Al fine di sviluppare le abilità, le competenze, le attitudini e lo spirito imprenditoriale pertinenti dei discenti, gli istituti di istruzione superiore dovrebbero essere incoraggiati a cooperare con i rispettivi ecosistemi, promuovere esperienze di lavoro quali tirocini, apprendistati e opportunità di volontariato e, se del caso, sviluppare ulteriormente percorsi di imprenditorialità che consentano agli studenti di realizzare progetti imprenditoriali durante i loro studi. |
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28. |
Gli istituti di istruzione superiore hanno un ruolo fondamentale da svolgere nel sostegno alla transizione verde e nel conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile quale caratteristica distintiva di qualità a livello globale. A tale riguardo, gli istituti di istruzione superiore di tutta Europa dovrebbero essere sostenuti affinché introducano approcci di sostenibilità e verdi utilizzando, se del caso, un approccio che coinvolga tutto l’istituto nell’ambito delle rispettive missioni, infrastrutture e operazioni. |
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29. |
Al fine di affrontare la transizione verde, gli istituti di istruzione superiore dovrebbero essere incoraggiati a sviluppare conoscenze, abilità e competenze interdisciplinari, a sostenere l’acquisizione e l’utilizzo di conoscenze in materia di sostenibilità tra tutti i discenti e le comunità e a integrare l’educazione alla sostenibilità quale componente dei programmi di studio in tutti i settori pertinenti. Essi dovrebbero essere incoraggiati a commissionare ed effettuare ricerche che si fondano sulla base di conoscenze relative alla sostenibilità. |
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30. |
Come emerso durante la pandemia di COVID-19, le tecnologie digitali costituiscono un potente strumento di trasformazione dei sistemi di istruzione superiore in Europa e gli istituti di istruzione superiore sono a loro volta determinanti per accelerare la transizione digitale in Europa. |
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31. |
È necessario fornire agli istituti di istruzione superiore infrastrutture e servizi digitali ad alta connettività e ad alte prestazioni, che dovrebbero essere quanto più possibile interoperabili e condivisi in tutta Europa, basarsi su norme europee (3) e utilizzare tecnologie affidabili in linea con i fabbisogni specifici degli istituti di istruzione superiore, come i dati sicuri. |
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32. |
Accelerare la transizione digitale dell’Europa significa offrire l’alfabetizzazione digitale e dei dati a tutti gli studenti, formatori, personale, accademici e ricercatori e, se del caso, al grande pubblico. A tal fine gli istituti di istruzione superiore svolgono un ruolo fondamentale nel dotare i discenti delle competenze digitali emergenti e della loro componente etica — come la gestione responsabile dei dati, l’intelligenza artificiale, il calcolo ad alte prestazioni e la cibersicurezza — e nello svolgere attività di ricerca e di innovazione. |
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33. |
Pur riconoscendo pienamente il valore dell’apprendimento in presenza, gli istituti di istruzione superiore dovrebbero utilizzare appieno i mezzi digitali per migliorare la qualità dell’esperienza di apprendimento per studenti, personale, accademici e ricercatori e per affrontare le disuguaglianze sociali. Al fine di colmare il divario digitale, dovrebbero essere sostenute iniziative che offrano a tutti la parità di accesso a opportunità di apprendimento personalizzato, utilizzando, ad esempio, l’insegnamento virtuale o ibrido in luoghi di apprendimento remoti. Gli istituti di istruzione superiore dovrebbero essere accompagnati nei loro sforzi volti a condividere piattaforme e strumenti interoperabili che consentano lo scambio di dati, fornendo nel contempo risorse didattiche di alta qualità e di facile utilizzo, come corsi online. |
Approfondire il senso di appartenenza all’Europa sulla base di valori comuni
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34. |
Per approfondire il senso di appartenenza all’Europa e promuovere il nostro stile di vita europeo, è fondamentale difendere e proteggere i valori democratici europei, promuovere la diversità, l’inclusività e la parità di genere e rafforzare la qualità e la pertinenza dell’istruzione superiore per abilità adeguate alle esigenze future. Gli istituti di istruzione superiore sono autonomi e la libertà accademica e scientifica è un principio centrale della loro missione e delle loro attività. |
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35. |
Gli istituti di istruzione superiore dovrebbero essere sostenuti nei loro sforzi volti a proteggere l’istruzione e la scienza dalla disinformazione, sostenere la scienza aperta e difendere i valori democratici. A tale riguardo, gli istituti di istruzione superiore sono una garanzia per la democrazia e un foro centrale per la scienza dei cittadini, in quanto preparano gli studenti alla cittadinanza attiva e all’impegno pubblico. |
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36. |
Gli istituti di istruzione superiore possono stimolare il dibattito pubblico con informazioni fondate e approfondite, attraverso un accesso più ampio alle pubblicazioni e ai dati della ricerca e organizzando eventi pubblici per diffondere i risultati della ricerca e discuterne. Gli istituti di istruzione superiore possono essere attori fondamentali nella lotta all’uso distorto della ricerca e rappresentano l’interfaccia tra istruzione, ricerca, innovazione, autorità pubbliche e società civile. Tale ruolo potrebbe essere ulteriormente rafforzato e utilizzato dagli istituti di istruzione superiore per dialogare in modo più sistematico con tutti gli attori della società, tra cui gli innovatori pubblici e privati, le autorità pubbliche regionali e locali, comprese le scuole, i media, le organizzazioni di divulgazione scientifica e le organizzazioni della società civile quali le associazioni di consumatori, di utenti o di pazienti. |
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37. |
Gli istituti di istruzione superiore dovrebbero garantire che studenti, accademici, ricercatori e personale partecipino alla loro governance, in quanto membri a pieno titolo e interlocutori costruttivi della comunità dell’istruzione superiore. A tale riguardo, gli studenti possono essere coinvolti nei meccanismi decisionali, anche per quanto riguarda i programmi di studio, in quanto aspetto dei valori accademici fondamentali, segno di democrazia e cultura del dialogo negli istituti di istruzione superiore. |
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38. |
Gli istituti di istruzione superiore dovrebbero essere sostenuti e incoraggiati nei loro sforzi volti a garantire l’inclusione e il successo di studenti, accademici, ricercatori e personale e a promuovere le pari opportunità, indipendentemente dal genere, dalla razza e dall’origine etnica, dalla religione o dalle convinzioni personali, dal contesto sociale ed economico, dalla salute, dalla disabilità, dall’età, dall’orientamento sessuale, dal contesto migratorio e dall’ubicazione geografica. Per tali finalità, gli istituti di istruzione superiore dovrebbero essere sostenuti nel garantire il benessere di tutti nel rispetto di una maggiore diversità sociale. A tale riguardo, gli istituti di istruzione superiore dovrebbero essere incoraggiati ad aprire un dialogo con i gruppi sottorappresentati al fine di migliorarne l’accesso all’istruzione superiore e aiutarli a completare gli studi, tenendo in debita considerazione gli studenti e i giovani ricercatori i cui studi e le cui carriere hanno risentito fortemente della pandemia, nonché coloro che provengono da zone rurali e remote, come le regioni ultraperiferiche. |
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39. |
Gli istituti di istruzione superiore dovrebbero essere sostenuti e incoraggiati a intraprendere azioni pertinenti per migliorare l’equilibrio di genere all’interno del corpo studentesco e di tutto il personale, anche nel contesto dell’avanzamento di carriera accademica. |
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40. |
Gli istituti di istruzione superiore possono utilizzare pedagogie e strumenti didattici innovativi, compresi gli strumenti digitali, al fine di offrire un approccio all’apprendimento incentrato sullo studente, indipendentemente dal contesto socioeconomico o di apprendimento. Al fine di ridurre la disuguaglianza e promuovere la realizzazione personale, gli istituti di istruzione superiore dovrebbero essere incoraggiati a fornire orientamenti e servizi di sostegno su misura, in particolare ai nuovi arrivati, tenendo conto dello stile e dei percorsi di apprendimento come pure del contesto socioeconomico di ciascun discente. |
INVITA, PIÙ IN PARTICOLARE, GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE, IN LINEA CON LE RISPETTIVE COMPETENZE E NEL DEBITO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, A SOSTENERE LE ALLEANZE DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE COME LE «UNIVERSITÀ EUROPEE»:
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41. |
Tutti i tipi di alleanze degli istituti di istruzione superiore dovrebbero essere ulteriormente sostenuti con tutti i mezzi appropriati e pertinenti al fine di agevolare le attività di cooperazione basate su elevata qualità, eccellenza, impatto, inclusività ed equilibrio geografico, e di individuare gli ostacoli e le soluzioni che potrebbero essere comuni a tutte le alleanze. Più specificamente, sulla base del riesame intermedio delle prime alleanze pilota, l’attuazione dell’iniziativa delle università europee dovrebbe essere proseguita. Ciò consentirebbe inoltre di raggruppare le attività al fine di condividere le migliori pratiche in materia di istruzione superiore, ricerca e innovazione e servizio alla società. |
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42. |
In primo luogo, le alleanze degli istituti di istruzione superiore dovrebbero essere incoraggiate a sfruttare appieno i programmi di finanziamento esistenti e gli strumenti abilitanti a livello europeo, nazionale e regionale al fine di aumentare e approfondire la loro cooperazione. |
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43. |
Se del caso e in stretta cooperazione con le autorità nazionali, le alleanze degli istituti di istruzione superiore e i portatori di interesse, dovrebbero essere adottate misure per superare gli ostacoli a una cooperazione transnazionale più approfondita, a lungo termine e flessibile e per progettare strumenti di cooperazione istituzionalizzata, sulla base di un’accurata valutazione preliminare della loro necessità, dei loro benefici e della loro fattibilità. L’obiettivo è dare alle alleanze, su base volontaria, la possibilità di agire insieme, prendere decisioni strategiche comuni, sperimentare assunzioni congiunte, elaborare programmi di studio congiunti o mettere in comune risorse e capacità umane, tecniche, di dati, di istruzione, di ricerca e di innovazione. |
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44. |
Pur ponendo l’accento sull’attuazione dell’approccio europeo all’assicurazione della qualità dei programmi congiunti, è opportuno adottare ulteriori misure per riconoscere il valore delle esperienze di apprendimento transnazionale innovative e per aumentare la visibilità, l’attrattiva e la reputazione, sia in Europa che nel resto del mondo, di tali programmi congiunti forniti dalle alleanze degli istituti di istruzione superiore. Dovrebbero essere esaminati criteri comuni che potrebbero portare a un eventuale marchio europeo per programmi congiunti. Successivamente, si potrebbe prevedere la possibilità di concepire e realizzare, su base volontaria, a livello nazionale, regionale o istituzionale, diplomi congiunti a tutti i livelli, basati su questi criteri europei definiti congiuntamente, in conformità degli strumenti esistenti del processo di Bologna. Tale processo dovrebbe svolgersi in stretta cooperazione con le autorità nazionali, le alleanze degli istituti di istruzione superiore e i portatori di interesse. |
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45. |
I risultati dei processi esplorativi menzionati ai punti 43 e 44 saranno comunicati, in ogni fase, al Consiglio per un’ulteriore decisione. |
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46. |
A livello nazionale dovrebbero essere resi possibili processi di garanzia della qualità efficienti ed efficaci per facilitare un approccio europeo all’assicurazione della qualità dei programmi congiunti, conformemente alle norme e orientamenti per la garanzia della qualità nello Spazio europeo dell’istruzione superiore (ESG), tenendo conto dell’importanza della qualità, della ricerca e dell’occupabilità. |
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47. |
Per consentire alle alleanze degli istituti di istruzione superiore di realizzare appieno il loro potenziale affrontando i costi finanziari della cooperazione transnazionale per coprire tutte le loro missioni a più lungo termine, è opportuno adottare misure per progredire verso una prospettiva di finanziamento dell’UE più sostenibile, olistica e integrata. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe sperimentare entro il 2024, in stretta consultazione con gli Stati membri e i relativi portatori di interesse, approcci pilota per eventuali soluzioni, seguiti da una comunicazione al Consiglio per un’ulteriore decisione. |
QUALI PROSSIME TAPPE, TENENDO DEBITAMENTE CONTO DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI AUTONOMIA ISTITUZIONALE E IN FUNZIONE DELLE CIRCOSTANZE NAZIONALI:
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48. |
CHIEDE alla Commissione e agli Stati membri di promuovere e proteggere i valori accademici fondamentali, comprese la libertà e l’integrità accademiche, in linea con il comunicato ministeriale di Roma del 2020 e con la dichiarazione di Bonn sulla libertà della ricerca scientifica. |
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49. |
INVITA la Commissione e gli Stati membri, in collaborazione con i pertinenti portatori di interesse, a portare avanti congiuntamente azioni volte a creare sinergie tra l’istruzione superiore, la ricerca e l’innovazione nell’ambito del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione e delle strutture di governance dello Spazio europeo della ricerca. Tali azioni dovrebbero presentare un reale valore aggiunto a livello europeo e contribuire al conseguimento degli obiettivi chiave summenzionati e dovrebbero essere realizzate dalla Commissione e, su base volontaria, dagli Stati membri con ogni mezzo appropriato in funzione dei contesti nazionali. |
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50. |
INVITA la Commissione a presentare al Consiglio, per informazione e ulteriore decisione, entro la metà del 2022 una tabella di marcia per coprogettare i nuovi strumenti. La tabella di marcia indicherebbe le tappe principali e i gruppi di esperti coinvolti. Nel conseguire gli obiettivi principali si terrà conto dei seguenti elementi: le azioni individuate nella comunicazione della Commissione su una strategia europea per le università; la risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell’istruzione e oltre (2021-2030) e le pertinenti azioni individuate nell’agenda politica dello Spazio europeo della ricerca 2022-2024 allegata alle conclusioni del Consiglio sulla futura governance dello Spazio europeo della ricerca (SER) nonché i valori e i principi stabiliti nella raccomandazione del Consiglio su un patto per la ricerca e l’innovazione in Europa. |
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51. |
INVITA la Commissione, gli Stati membri e i portatori di interesse a instaurare una cooperazione rafforzata al fine di attuare tali sinergie, muovendo dalle esistenti strutture di governance del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione e dello Spazio europeo della ricerca, in stretta sinergia con lo Spazio europeo dell’istruzione superiore, e mettendo a frutto le migliori pratiche degli istituti di istruzione superiore. A tale riguardo, potrebbe essere valutata l’eventualità di tenere, ove pertinente, riunioni congiunte dei direttori generali per l’istruzione superiore e del comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell’innovazione (CSER), in cui si affrontino temi di interesse condiviso chiaramente definiti e si persegua un obiettivo comune. |
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52. |
INVITA la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi per il conseguimento di tali obiettivi chiave attraverso una stretta cooperazione con le organizzazioni ombrello a livello dell’UE e internazionali o altre organizzazioni competenti, che siano pertinenti a livello dell’UE, e con rappresentanti dei portatori di interesse, quali: istituti di istruzione superiore, comprese le alleanze degli istituti di istruzione superiore europei, associazioni studentesche, organismi di certificazione della qualità, enti realizzatori di attività nel settore della ricerca e della tecnologia, imprese ad alta intensità di R&I, comprese le PMI, singoli ricercatori e innovatori, infrastrutture di ricerca, enti finanziatori della R&I e accademie di scienze. Si potrebbe valutare l’opportunità di tenere riunioni periodiche quali il Forum delle università per il futuro dell’Europa al fine di discutere l’attuazione della strategia e promuovere la condivisione delle buone pratiche. I risultati di tale forum dovrebbero ispirare ulteriori sviluppi e lavori da parte dei pertinenti gruppi nell’ambito del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione e dello Spazio europeo della ricerca, in sinergia con lo spazio europeo dell’istruzione superiore. |
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53. |
INVITA gli Stati membri ad avvalersi degli scambi multilaterali con il sostegno della Commissione per promuovere la condivisione delle buone pratiche e l’apprendimento tra pari con altri Stati membri. |
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54. |
RILEVA l’intenzione della Commissione di razionalizzare gli strumenti di monitoraggio dell’istruzione superiore. Tale razionalizzazione potrebbe accrescerne il potenziale e la pertinenza per i responsabili politici, gli istituti di istruzione superiore, gli studenti e i ricercatori, senza aumentare l’onere amministrativo che grava sugli Stati membri o gli istituti di istruzione superiore, al fine di fornire informazioni sui progressi conseguiti nell’attuazione della strategia europea volta a rafforzare il ruolo degli istituti di istruzione superiore e di aiutare gli Stati membri che desiderano imperniare le azioni alle quali intendono contribuire su prove e dati solidi. La partecipazione a tale processo da parte degli Stati membri è volontaria. PROPONE che le ulteriori discussioni si basino su uno studio di mappatura riguardante il quadro potenziale e giuridico dei pertinenti strumenti di monitoraggio. SOTTOLINEA che questo compito dovrebbe essere sviluppato in sinergia con il processo di coordinamento e monitoraggio della politica del SER, compreso il quadro operativo SER. |
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55. |
INVITA la Commissione a presentare agli Stati membri aggiornamenti periodici in merito ai progressi compiuti nell’attuazione delle azioni summenzionate e una panoramica complessiva nella relazione completa della Commissione sullo spazio europeo dell’istruzione nel 2025, tenendo anche conto dei progressi compiuti nell’attuazione dello Spazio europeo della ricerca. |
(1) Ai fini delle presenti conclusioni, il termine «istituti di istruzione superiore» è usato come riferimento a tutto il settore, che rappresenta l’intera area dell’istruzione terziaria, includendo quindi tutti i tipi di istituti di istruzione superiore, comprese, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, le università di ricerca, gli istituti universitari, le università di scienze applicate, gli istituti di istruzione e formazione professionale superiore e le istituzioni artistiche superiori.
(2) OECD (2020), Resourcing Higher Education: Challenges, Choices and Consequences (Dotare l’istruzione superiore di risorse: sfide, scelte e conseguenze), Higher Education, OECD Publishing, Paris.
(3) Carretero Gomez, S., Vuorikari, R. e Punie, Y., DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use (Il quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini - Con otto livelli di padronanza ed esempi di utilizzo), Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2017.
ALLEGATO
Contesto politico
Consiglio europeo
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Conclusioni del Consiglio europeo del 14 dicembre 2017 (EUCO 19/1/17 REV 1) |
Consiglio dell’Unione europea
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Raccomandazione (UE) 2021/2122 del Consiglio, del 26 novembre 2021, su un patto per la ricerca e l’innovazione in Europa (GU L 431 del 2.12.2021, pag. 1) |
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Conclusioni del Consiglio sulla futura governance dello Spazio europeo della ricerca (ST 14308/21, 26 novembre 2021) |
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Conclusioni del Consiglio dal titolo «L’approccio globale alla ricerca e all’innovazione – La strategia dell’Europa per la cooperazione internazionale in un mondo che cambia» (ST 12301/21, 28 settembre 2021) |
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Conclusioni del Consiglio sull’iniziativa delle università europee – Colmare la distanza tra istruzione superiore, ricerca, innovazione e società: aprire la strada a una nuova dimensione dell’istruzione superiore europea (GU C 221 del 10.6.2021, pag. 14) |
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— |
Conclusioni del Consiglio su «Approfondimento dello Spazio europeo della ricerca: offrire ai ricercatori carriere e condizioni di lavoro attraenti e sostenibili e fare della circolazione dei cervelli una realtà» (ST 9138/21, 28 maggio 2021) |
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— |
Risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell’istruzione e oltre (2021-2030) (GU C 66 del 26.2.2021, pag. 1) |
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— |
Conclusioni del Consiglio sul nuovo Spazio europeo della ricerca (ST 13567/20, 1o dicembre 2020) |
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— |
Raccomandazione del Consiglio, del 26 novembre 2018, sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell’istruzione superiore e dell’istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all’estero (GU C 444 del 10.12.2018, pag. 1) |
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Conclusioni del Consiglio «Verso la prospettiva di uno spazio europeo dell’istruzione» (GU C 195 del 7.6.2018, pag. 7) |
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— |
Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018, sulla promozione di valori comuni, di un’istruzione inclusiva e della dimensione europea dell’insegnamento (GU C 195 del 7.6.2018, pag. 1) |
Commissione europea
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Lotta alle ingerenze straniere nel settore R&I (SWD(2022) 12 final) |
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Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su una strategia europea per le università (COM(2022) 16 final) |
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Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «L’approccio globale alla ricerca e all’innovazione – La strategia dell’Europa per la cooperazione internazionale in un mondo che cambia» (COM(2021) 252 final/2) |
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Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un nuovo SER per la ricerca e l’innovazione» (COM(2020) 628 final) |
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— |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla realizzazione dello spazio europeo dell’istruzione entro il 2025 (COM(2020) 625 final). |
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— |
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un’agenda per le competenze per l’Europa per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza (COM(2020) 274 final) |
Commissione europea e alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
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— |
Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Il Global Gateway (JOIN(2021) 30 final) |
Dichiarazioni
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Comunicato ministeriale di Roma (19 novembre 2020) |
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Dichiarazione di Bonn sulla libertà della ricerca scientifica (20 ottobre 2020) |
Commissione europea
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21.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/18 |
Tassi di cambio dell’euro (1)
20 aprile 2022
(2022/C 167/04)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,0830 |
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JPY |
yen giapponesi |
138,53 |
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DKK |
corone danesi |
7,4405 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,82965 |
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SEK |
corone svedesi |
10,2300 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,0254 |
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ISK |
corone islandesi |
139,20 |
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NOK |
corone norvegesi |
9,5443 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
24,409 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
371,36 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,6338 |
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RON |
leu rumeni |
4,9436 |
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TRY |
lire turche |
15,8892 |
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AUD |
dollari australiani |
1,4581 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,3579 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
8,4940 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,5950 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,4779 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 337,89 |
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ZAR |
rand sudafricani |
16,3019 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
6,9448 |
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HRK |
kuna croata |
7,5610 |
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IDR |
rupia indonesiana |
15 537,05 |
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MYR |
ringgit malese |
4,6415 |
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PHP |
peso filippino |
56,747 |
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RUB |
rublo russo |
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THB |
baht thailandese |
36,567 |
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BRL |
real brasiliano |
5,0481 |
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MXN |
peso messicano |
21,6392 |
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INR |
rupia indiana |
82,6348 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Ufficio europeo di selezione del personale
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21.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/19 |
BANDO DI CONCORSO GENERALE
(2022/C 167/05)
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il seguente concorso generale:
EPSO/AST/152/22 - Assistenti linguistici (AST 1) per le seguenti lingue:
estone (ET), croato (HR), italiano (IT), neerlandese (NL), polacco (PL), portoghese (PT)
Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 167 A del 21 aprile 2022.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
|
21.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/20 |
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese
(2022/C 167/06)
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese («il paese interessato» o «la RPC»), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (2) («il regolamento di base»).
1. Domanda di riesame
La domanda è stata presentata il 19 gennaio 2022 dall’associazione europea di produttori di fibre di vetro (European Glass Fibre Producers Association o «il richiedente») per conto dell’industria dell’Unione di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
Una versione consultabile della domanda e l’analisi del livello di sostegno della domanda da parte dei produttori dell’Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull’accesso a tale fascicolo per le parti interessate.
2. Prodotto oggetto del riesame
Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da filati tagliati (chopped strands) di fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm, da filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di fibra di vetro, esclusi i rovings di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887), e da feltri (mats) costituiti da filamenti di fibra di vetro ad eccezione dei feltri in lana di vetro («il prodotto oggetto del riesame» o «prodotti GFR»), attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (codici TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026, 7019120039), 7019 14 00 e 7019 15 00 (3). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/724 della Commissione (4).
4. Motivazione del riesame
La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
4.1. Asserzione del rischio di persistenza del dumping
4.1.1. Asserzione del rischio di persistenza del dumping da parte della RPC
Secondo il richiedente non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.
Per comprovare le asserzioni riguardanti le distorsioni significative, il richiedente si è avvalso delle informazioni contenute nella relazione per paese pubblicata dai servizi della Commissione il 20 dicembre 2017, che descrive le specifiche condizioni di mercato della RPC (5). Il richiedente ha fatto riferimento in particolare a distorsioni quali l’intervento dello Stato nell’economia in maniera generale e più specificatamente nel settore del prodotto oggetto del riesame e a distorsioni riguardanti i terreni, l’energia, il capitale, le materie prime e la manodopera.
Il richiedente ha inoltre citato informazioni disponibili al pubblico, in particolare il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria dei materiali da costruzione, il piano per lo sviluppo della fabbricazione intelligente, il tredicesimo piano quinquennale di sviluppo economico e sociale nazionale della RPC, il quattordicesimo piano quinquennale e l’iniziativa «Made in China 2025». Secondo il richiedente, tali piani incoraggiano le autorità governative a tutti i livelli e gli istituti finanziari statali a promuovere il progresso dell’industria dei prodotti GFR nella RPC. Il richiedente ha anche fatto riferimento alle risultanze della Commissione nella precedente inchiesta antisovvenzioni relativa ai prodotti GFR originari della RPC (6) e nelle inchieste antidumping e antisovvenzioni relative ai prodotti in fibra di vetro originari della RPC e dell’Egitto (7) per quanto riguarda le distorsioni specifiche nel settore dei prodotti GFR.
Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che vi siano elementi di prova sufficienti, a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, per dimostrare che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese interessato a causa dell’esistenza di distorsioni significative e ciò giustifica l’apertura di un’inchiesta sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
La relazione per paese è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (8).
Di conseguenza, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, l’asserzione di persistenza del dumping da parte della RPC si basa su un confronto tra un valore normale costruito in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato, venduto per l’esportazione nell’Unione.
I margini di dumping così calcolati sono significativi, il che dimostra la persistenza del dumping.
4.2. Asserzione del rischio di persistenza del pregiudizio
Il richiedente sostiene che sussiste il rischio di persistenza del pregiudizio. A tale proposito il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato sono rimaste significative in termini assoluti e in termini di quote di mercato.
Gli elementi di prova addotti dal richiedente indicano che il volume delle importazioni del prodotto oggetto del riesame hanno avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sulle quantità vendute e sul livello dei prezzi praticati dall’industria dell’Unione, che hanno compromesso gravemente l’andamento generale, la situazione finanziaria e la situazione occupazionale di quest’ultima.
Il richiedente sostiene inoltre che il pregiudizio probabilmente continuerà in futuro. A tale proposito il richiedente ha anche fornito elementi di prova del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento dell’attuale livello delle importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, data l’esistenza di capacità inutilizzate nella RPC.
Il richiedente sostiene inoltre che, se le misure dovessero scadere, un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente un ulteriore pregiudizio per l’industria dell’Unione.
5. Procedura
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova del rischio di dumping e di pregiudizio sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario della RPC e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
La Commissione richiama inoltre l’attenzione delle parti sulla pubblicazione dell’avviso (9) sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni che può applicarsi al presente procedimento.
5.1. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).
5.2. Osservazioni sulla domanda e sull’apertura dell’inchiesta
Le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla domanda (comprese le questioni relative alla persistenza del pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l’apertura dell’inchiesta (compreso il livello di sostegno alla domanda) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (10).
Le domande di audizione riguardanti l’apertura dell’inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
5.3. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping
In un riesame in previsione della scadenza la Commissione esamina le esportazioni nell’Unione effettuate durante il periodo dell’inchiesta di riesame e, indipendentemente da tali esportazioni, verifica se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nel paese interessato sia tale da comportare un rischio di persistenza o reiterazione di esportazioni nell’Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.
Tutti i produttori (11) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono pertanto invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.3.1. Produttori del paese interessato oggetto dell’inchiesta
In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori nella RPC coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori oggetto dell’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulle loro società entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R767_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER.
Le informazioni sull’accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori di tale paese.
Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti del paese interessato, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.
La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.
Il questionario per i produttori del paese interessato è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2595.
Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare.
5.3.2. Procedura supplementare relativa alla RPC soggetta a distorsioni significative
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
In particolare la Commissione invita tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni sui fattori produttivi e sui codici del sistema armonizzato (SA) forniti nella domanda, a proporre uno o più paesi rappresentativi appropriati e a fornire l’identità dei produttori del prodotto oggetto del riesame in tali paesi. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, le parti interessate sono informate dalla Commissione, immediatamente dopo l’apertura dell’inchiesta, mediante una nota aggiunta al fascicolo consultabile da tali parti, in merito alle fonti pertinenti che essa intende utilizzare al fine di determinare il valore normale nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Si intendono con ciò tutte le fonti, compresa la selezione, se del caso, di un paese rappresentativo appropriato. Le parti interessate dispongono di 10 giorni dalla data in cui la nota è aggiunta al fascicolo per presentare osservazioni.
In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, in questo caso possibili paesi rappresentativi per la RPC sono il Brasile e la Turchia. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese rappresentativo appropriato, la Commissione esaminerà se vi siano paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, nei quali si effettuano una produzione e vendite del prodotto oggetto del riesame e sono prontamente disponibili dati pertinenti. Qualora vi sia più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza sarà accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
Per quanto riguarda le fonti pertinenti, la Commissione invita i produttori della RPC a fornire informazioni sui materiali (materie prime e lavorate) e sull’energia utilizzati per la produzione del prodotto oggetto del riesame entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R767_INFO_ON_INPUTS_FOR_EXPORTING_PRODUCER_FORM.
Le informazioni sull’accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.
La presentazione di informazioni fattuali per determinare i costi e i prezzi a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base deve essere effettuata entro 65 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni dovranno provenire esclusivamente da fonti pubblicamente accessibili.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione metterà inoltre a disposizione del governo della RPC un questionario.
5.3.3. Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (12) (13)
Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame dalla RPC, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.
In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame, originario del paese interessato, che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.
La Commissione aggiungerà inoltre una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione metterà a disposizione questionari per gli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.
Il questionario per gli importatori indipendenti è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2595.
5.4. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio
Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.4.1. Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta
In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.
Si invitano le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell’Unione che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno inoltre contattare la Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.
La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.
I produttori dell’Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.
Il questionario per i produttori dell’Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2595
5.5. Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione
Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o no all’interesse dell’Unione.
I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull’interesse dell’Unione.
Le informazioni riguardanti la valutazione dell’interesse dell’Unione devono essere fornite entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione.
I questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame, sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2595.
Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 del regolamento di base saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all’atto della presentazione, da elementi di prova effettivi che ne dimostrano la validità.
5.6. Parti interessate
Per poter partecipare all’inchiesta, le parti interessate, quali i produttori del paese interessato, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
I produttori del paese interessato, i produttori dell’Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3.1, 5.3.3 e 5.4.1 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
Le altre parti potranno partecipare all’inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifesteranno e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base.
Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite la piattaforma Tron.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina (14).
5.7. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
5.8. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l’audizione. L’audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell’audizione.
In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell’interesse di una buona amministrazione e al fine di consentire ai servizi della Commissione di procedere con l’inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l’audizione.
5.9. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») (15). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.
Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le richieste di registrazione in quanto parti interessate, le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
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Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza: |
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione G |
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Ufficio: CHAR 04/039 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIO |
TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi
E-mail per questioni relative al dumping:
TRADE-R767-GFR-DUMPING@ec.europa.eu
E-mail per questioni relative al pregiudizio e all’interesse dell’Unione:
TRADE-R767-GFR-INJURY@ec.europa.eu
6. Calendario dell’inchiesta
In conformità all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l’inchiesta sarà conclusa di norma entro 12 mesi e comunque non oltre 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.
7. Presentazione di informazioni
Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.
Al fine di completare l’inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale.
8. Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti
Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.
Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere inviate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di un’ulteriore divulgazione finale, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione.
Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.
9. Proroga dei termini specificati nel presente avviso
Le proroghe dei termini previsti nel presente avviso possono essere concesse su richiesta debitamente giustificata delle parti interessate.
Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso può essere richiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell’avviso di apertura, le proroghe saranno limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.
10. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
11. Consigliere-auditore
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.
Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.
Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.
12. Possibilità di chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base
Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue risultanze non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.
Se una delle parti interessate ritiene giustificato un riesame delle misure, in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.
13. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).
Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing- markets/trade-defence/.
(1) GU C 311 del 3.8.2021, pag. 5.
(2) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(3) Dal 1o gennaio 2022 la classificazione dei feltri è passata dal codice NC 7019 31 00 ai codici NC 7019 14 00 e 7019 15 00. Fino al 31 dicembre 2021 i codici TARIC applicabili erano 7019310010 e 7019310090. Dal 1o gennaio 2022 sono sostituiti dai codici TARIC 7019140010, 7019140090, 7019150010 e 7019150090.
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/724 della Commissione, del 24 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 107 del 25.4.2017, pag. 4).
(5) Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations, del 20 dicembre 2017, SWD (2017) 483 final/2, disponibile al seguente indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 della Commissione, del 24 febbraio 2021, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 65 del 25.2.2021, pag. 1).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1o aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (GU L 108 del 6.4.2020, pag. 1).
(8) Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations, del 20 dicembre 2017, SWD (2017) 483 final/2, disponibile al seguente indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.
(9) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29.
(10) Tutti i riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono come riferimenti alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.
(11) Per «produttore» si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.
(12) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori del paese o dei paesi interessati. Gli importatori collegati a produttori devono compilare l’allegato I del questionario destinato a tali produttori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(13) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.
(14) In caso di problemi tecnici contattare il servizio di assistenza (Trade Service Desk) all’E-mail: trade-service-desk@ec.europa.eu o al Tel. +32 22979797.
(15) Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(16) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO
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☐ |
Versione «sensibile» |
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☐ |
Versione «Consultabile dalle parti interessate» |
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(barrare la casella corrispondente) |
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PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI PRODOTTI IN FIBRA DI VETRO A FILAMENTO CONTINUO ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI
Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.3 dell’avviso di apertura.
La versione «sensibile» e la versione «Consultabile dalle parti interessate» devono essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell’avviso di apertura.
1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO
Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:
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Nome della società |
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Indirizzo |
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Referente |
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Telefono |
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2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE
Indicare il fatturato totale in EUR della società, il valore in EUR e il volume in tonnellate delle importazioni e delle rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione dalla RPC, nel periodo dell’inchiesta di riesame, del prodotto oggetto dell’inchiesta quale definito nell’avviso di apertura.
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Tonnellate |
Valore in EUR |
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Fatturato totale della propria società in EUR |
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Importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC |
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Importazioni del prodotto oggetto del riesame (di qualsiasi origine) |
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Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto oggetto del riesame dalla RPC |
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3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (1)
Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all’esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l’altro, l’acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.
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Nome e ubicazione della società |
Attività |
Rapporto |
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4. ALTRE INFORMAZIONI
Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.
5. CERTIFICAZIONE
Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. La società, se sarà selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un’ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all’inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.
Firma della persona autorizzata:
Nome e qualifica della persona autorizzata:
Data:
(1) A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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21.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/32 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10634 – CVC / GAMING1)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 167/07)
1.
In data 11 aprile 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. («CVC», Lussemburgo), |
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alcune entità appartenenti a Gaming1 Group («l’impresa oggetto dell’operazione», Belgio). |
CVC acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme dell’attività oggetto dell’operazione.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
CVC: fondo di private equity che fornisce consulenza in materia di investimenti e gestisce investimenti per conto di fondi di investimento. CVC detiene partecipazioni in imprese di vari settori, tra cui i settori dei prodotti chimici, dei servizi di pubblica utilità, della manifattura, della vendita al dettaglio e della distribuzione. |
|
— |
l’impresa oggetto dell’operazione: possiede casinò, sale giochi e agenzie di scommesse tradizionali in Belgio, Francia e Svizzera e gestisce siti web e applicazioni mobili per giochi d’azzardo (casinò e scommesse sportive) nei seguenti paesi: Belgio, Malta, Portogallo, Francia, Svizzera, Spagna, Serbia, Colombia e Stati Uniti. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10634 – CVC / GAMING1
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo:
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Commissione europea |
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Direzione generale della Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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21.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/34 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10571 – HSBC SINGAPORE / TEMASEK / JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 167/08)
1.
In data 11 aprile 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
HSBC Bank (Singapore) Limited («HSBC Singapore», Singapore), controllata al 100 % da HSBC Holdings plc («HSBC», Regno Unito), |
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— |
Kovan Investments Pte. Ltd. («Kovan», Singapore), controllata al 100 % da Temasek Holdings (Private) Limited («Temasek», Singapore), |
|
— |
Sustainable Infrastructure Capital PTE. LTD («l’impresa comune» (joint venture), Singapore). |
HSBC Singapore e Kovan acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme dell’impresa comune a pieno titolo.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
HSBC è una società di servizi bancari e finanziari con sede a Londra, nel Regno Unito, che si articola in tre dipartimenti principali: patrimoni e attività bancarie personali, servizi bancari commerciali e banche e mercati globali. Gli ultimi due dipartimenti offrono servizi bancari aziendali ad imprese e a clienti istituzionali di varie dimensioni. |
|
— |
Temasek è una società di investimento con sede a Singapore che opera principalmente a Singapore e nel resto dell’Asia. Il portafoglio globale di Temasek copre un’ampia gamma di settori: servizi finanziari, telecomunicazioni, media e tecnologia, trasporti e prodotti industriali, beni di consumo e beni immobili, e scienze della vita e settore agroalimentare. |
|
— |
L’impresa comune è una nuova joint venture a pieno titolo che sarà costituita a Singapore e fornirà finanziamenti del debito per progetti infrastrutturali sostenibili in settori quali le energie rinnovabili, lo stoccaggio di energia, l’acqua e i rifiuti (gestione delle acque reflue e dei rifiuti solidi) e il trasporto sostenibile in tutta l’Asia, concentrandosi inizialmente nel Sud-Est asiatico. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10571 – HSBC SINGAPORE / TEMASEK / JV
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo:
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Commissione europea |
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Direzione generale della Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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21.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/36 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10645 – ETEX / XI (INSMAT) HOLDINGS)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 167/09)
1.
In data 11 aprile 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
|
— |
Etex NV («Etex», Belgio), |
|
— |
URSA Deutschland GmbH e URSA Insulation, S.A. («Ursa», Spagna), controllate di Lone Star Fund X (U.S.) L.P. e Lone Star Fund X (Bermuda) L.P. |
Etex acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Ursa.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
Etex: società di materiali da costruzione che opera a livello internazionale con un portafoglio di prodotti diversificato, |
|
— |
Ursa: fornitore di materiali isolanti i cui prodotti principali comprendono lana di vetro e polistirene estruso utilizzato per l’isolamento di edifici residenziali e non residenziali. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10645 – ETEX / XI (INSMAT) HOLDINGS
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
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(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
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21.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 167/37 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2022/C 167/10)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO
«Vallegarcía»
PDO-ES-02085-AM01
Data della comunicazione: 25.1.2022
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Adeguamento della terminologia relativa al parametro analitico «zuccheri residui» alla normativa vigente
DESCRIZIONE
Il parametro analitico «zuccheri residui» viene rinominato «zuccheri totali espressi in glucosio e fruttosio».
La sezione 2.1.1 del disciplinare di produzione è modificata di conseguenza, senza incidere sul documento unico.
La modifica consiste in un adeguamento della terminologia utilizzata per descrivere le caratteristiche fisico-chimiche e non incide in alcun modo sul prodotto finale: quest’ultimo continua infatti a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall’interazione tra i fattori naturali ed umani. Essa può pertanto essere ritenuta ordinaria poiché non rientrante in nessuna delle categorie di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
MOTIVAZIONE
La modifica è conforme all’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che prevede la determinazione degli zuccheri totali espressi in fruttosio e glucosio.
2. Revisione dei parametri analitici
DESCRIZIONE
Il limite minimo di intensità cromatica per i vini rossi è abbassato da 12 a 10 AU.
Le sezioni 2 e 7 del disciplinare di produzione e la sezione 8 del documento unico sono modificati di conseguenza.
La modifica non incide in alcun modo sul prodotto finale, che mantiene le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall’interazione tra i fattori naturali ed umani. Essa può pertanto essere ritenuta ordinaria poiché non rientrante in nessuna delle categorie di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
MOTIVAZIONE
Nella zona di produzione della denominazione di origine «Vallegarcía» coesistono diverse varietà di uve: da un lato, il vitigno Cabernet Sauvignon, che produce in modo naturale vini dall’elevatissimo potenziale colorante e, dall’altro, i vitigni Monastrell e Garnacha Tinta, da cui si ottengono vini più leggeri e dal colore di media intensità.
In generale, in questi ultimi dieci anni la richiesta del mercato si sta orientando verso vini più fruttati in grado di rispecchiare maggiormente i gusti delle nuove generazioni di consumatori che si avvicinano alla cultura del vino.
Gli enologi devono disporre degli strumenti necessari per poter produrre vini che, pur mantenendo le caratteristiche della zona di produzione e delle varietà interessate, si adattino ai mercati nazionali e internazionali.
L’abbassamento del limite minimo di intensità cromatica dei vini rossi non comporterà una diminuzione della qualità, ma al contrario aumenterà le possibilità offerte dalle diverse varietà di uve della zona, consentendo di produrre vini più raffinati, complessi e apprezzati.
Poiché l’intensità cromatica e il relativo limite sono menzionati nel testo che descrive il legame, è stato necessario correggere di conseguenza anche tale sezione.
3. Inclusione di varietà
DESCRIZIONE
Nel disciplinare di produzione sono inserite le varietà di uve da vino Garnacha Tinta, Mazuela o Cariñena e Monastrell.
La sezione 6 del disciplinare di produzione e la sezione 7 del documento unico sono modificate di conseguenza.
La modifica non incide in alcun modo sul prodotto finale, che mantiene le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall’interazione tra i fattori naturali ed umani. Essa può pertanto essere ritenuta ordinaria poiché non rientrante in nessuna delle categorie di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
MOTIVAZIONE
Le varietà summenzionate sono coltivate in Vallegarcía già da diversi anni e l’elevata qualità dei vini ottenuti da vitigni come il Garnacha Tinta, il Mazuela o Cariñena e il Monastrell è ormai comprovata; dopo anni di monitoraggio della loro evoluzione e della loro qualità da parte del comitato di degustazione, si è inoltre stabilito che questi vini possiedono la qualità richiesta dal disciplinare di produzione per poter includere le varietà corrispondenti tra quelle consentite dalla denominazione di origine «Vallegarcía».
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Vallegarcía
2. Tipo di indicazione geografica
DOP – Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
|
1. |
Vino |
4. Descrizione del vino (dei vini)
1. Vino bianco
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Vino bianco di color giallo carico, con aromi di intensità medio-alta di frutta a nocciolo, frutta tropicale e fiori bianchi. Aromi di fondo di erbe aromatiche (lavanda, rosmarino) e finale tostato. Buon attacco, untuoso, senza spigoli, fresco e rotondo. Gradevole a metà bocca, con aromi di frutta a nocciolo e finale tostato e lievemente amarognolo.
|
* |
Il valore del titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso entro i limiti di legge in conformità con la normativa dell’UE pertinente. |
|
Caratteristiche analitiche generali |
|
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12,5 |
|
Acidità totale minima |
4,1 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
12,5 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
160 |
2. Vino rosso
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Vino di color rosso intenso, con unghia color granato o rubino-granato e di bell’aspetto. Aromi di intensità medio-alta di frutti rossi, macchia mediterranea e minerali, o con note balsamiche di lavanda e sentori di legno tostato. Rotondo, con attacco semplice, equilibrato, leggermente tannico.
|
* |
Il valore del titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso entro i limiti di legge in conformità con la normativa dell’UE pertinente. |
|
Caratteristiche analitiche generali |
|
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12 |
|
Acidità totale minima |
4,2 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
20 |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
150 |
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
1.
Le uve, vendemmiate interamente a mano, sono sistemate in casse. La selezione avviene inizialmente in vigna al momento del taglio dei grappoli e, successivamente, sul banco di cernita situato nel locale dell’azienda vinicola adibito al conferimento delle uve vendemmiate.
2.
Immesse nei tini da un livello più alto rispetto a quello della bocca di ingresso superiore del recipiente, in modo da non creare alcuna pressione nelle tubazioni, le uve sono così sottoposte a un trattamento meno aggressivo.
Durante la permanenza nei tini, la polpa passa attraverso uno scambiatore di calore tubolare che abbassa la temperatura e mantiene freddo il recipiente per un periodo di tempo che, se necessario, può variare a discrezione degli enologi responsabili. Questa macerazione pre-fermentativa permette di estrarre, in soluzione acquosa, tutti gli aromi presenti nelle uve e di stabilizzare maggiormente il colore.
Dopo il processo di macerazione a freddo, le uve bianche sono pressate e il mosto così ottenuto viene chiarificato fino al raggiungimento di un grado di torbidità adeguato pari a 400-800 NTU. Una volta iniziata la fermentazione, una percentuale variabile del mosto è trasferita in botti di rovere francese nuove, in cui fermenta, ed è lasciata invecchiare sulle fecce per un periodo dai quattro ai sei mesi. La fermentazione alcolica dei vini bianchi e rossi avviene utilizzando lieviti sia naturali che selezionati. I vini bianchi fermentano a bassa temperatura: da un minimo di 15 °C a un massimo di 26 °C, tenendo conto anche della percentuale di mosto che fermenta in botte. I vini rossi fermentano a una temperatura minima di 15 °C e a una temperatura massima di 30 °C. I tempi di permanenza nei tini e di macerazione variano dai 7 ai 28 giorni, secondo le valutazioni tecniche degli enologi.
3.
Per i vini rossi la svinatura è effettuata a mano. Le vinacce sono immesse in una pressa pneumatica per gravità, senza l’impiego di pompe, e sono trasferite in botti già utilizzate, fino all’assaggio. Una volta ottenuti tutti i tipi di vino, sia per colatura che per pressatura, e completata la fermentazione malolattica, tutti i vini sono assaggiati dagli enologi e si preparano i diversi uvaggi. I vini vengono poi lasciati invecchiare in botti di rovere francese.
I tempi di invecchiamento in bottiglia sono più o meno lunghi prima dell’immissione del prodotto sul mercato.
5.2. Rese massime
|
1. |
Vitigni Viognier, Cabernet Franc, Garnacha Tinta, Mazuela o Cariñena e Monastrell 11 500 chilogrammi di uve per ettaro |
|
2. |
75 ettolitri per ettaro |
|
3. |
Vitigno Syrah 9 250 chilogrammi di uve per ettaro |
|
4. |
60 ettolitri per ettaro |
|
5. |
Vitigni Merlot e Cabernet Sauvignon 8 500 chilogrammi di uve per ettaro |
|
6. |
55 ettolitri per ettaro |
|
7. |
Vitigno Petit Verdot 14 600 chilogrammi di uve per ettaro |
|
8. |
95 ettolitri per ettaro |
6. Zona geografica delimitata
Con una superficie di 1 521 ettari, la zona geografica corrisponde alla particella catastale 448 della zona 9 del comune di Retuerta del Bullaque, nella provincia di Ciudad Real.
7. Varietà principale/i di uve da vino
|
|
CABERNET FRANC |
|
|
CABERNET SAUVIGNON |
|
|
GARNACHA TINTA |
|
|
MAZUELA – CARIÑENA |
|
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MERLOT |
|
|
MONASTRELL |
|
|
PETIT VERDOT |
|
|
SYRAH |
|
|
VIOGNIER |
8. Descrizione del legame/dei legami
8.1. Ambiente (fattori naturali e antropici)
Le caratteristiche della zona geografica che hanno un’influenza determinante sulla qualità dei vini sono descritte di seguito.
|
a) |
Il substrato geologico su cui sono impiantate le viti, la Raña del Fresno, è una formazione unica al mondo ed esclusiva di questa zona, il che significa che le uve che vi sono prodotte hanno una serie di peculiarità uniche (grande intensità, qualità aromatica e lunga persistenza in bocca). L’elevata acidità e il basso pH dei suoli di Vallegarcía, inoltre, non sono riscontrabili in zone climatiche simili. Si tratta di una zona di vigneti che sono impiantati su suoli la cui classificazione edafologica è unica rispetto alle altre zone vinicole della regione Castiglia-La Mancia. Un progetto di ricerca dell’Università di Castiglia-La Mancia (UCLM) («I suoli viticoli in Castiglia-La Mancia: influenza sulla composizione dell’uva») ha classificato i profili studiati nella zona di Vallegarcía come Typic Palexerult, secondo la tassonomia dei suoli (Soil Taxonomy, Soil Survey Staff, 2006), tenendo conto del fatto che nell’ordine Ultisol rientrano specificamente i suoli Raña (Vidal et al., 2004). Di tutti i suoli viticoli studiati dal progetto, solo i tre profili di Vallegarcía appartengono a tale ordine. Secondo la classificazione della FAO (2007), i tre profili analizzati nella relazione dell’UCLM – P1, P2 e P3 – sono stati classificati, rispettivamente, come Cutanic Alisol (Ferric, Chromic), Cutanic Alisol (Ferric, Skeletic) e Cutanic Alisol (Ferric, Skeletic). A rendere unici questi suoli sono anche le notevoli variazioni di pH. Osservando il pH di ciascun profilo, infatti, tale variazione risulta sin da subito evidentissima. Ne risentono i valori di pH dei vini e il loro equilibrio al palato. Il basso tenore di calcio e l’elevato tenore di silicio, ferro e alluminio sono del tutto inusuali nei suoli viticoli della Castiglia-La Mancia. È interessante raffrontare tali livelli con quelli dei suoli calcarei della zona, solitamente destinati alla viticoltura. Secondo i dati di Amorós et al. (2012b), il tenore di calcio del suolo di Vallegarcía è molto diverso da quello riscontrabile negli strati superficiali dei suoli calcarei (10,4 g•kg-1 contro 230 g•kg-1). Inversamente, i livelli di silicio (345,9 g• kg-1) e di ferro (26,5 g• kg-1) sono notevolmente più elevati nei suoli della zona delimitata rispetto ai suoli calcarei della Castiglia-La Mancia destinati alla viticoltura (127,5 e 16,65 g• kg-1, rispettivamente). Il livello di alluminio presente nello strato superficiale di un suolo calcareo è di circa 33,4 g• kg-1, mentre quello rilevato nel suolo di Vallegarcía è pari a 57,8 g• kg-1. Il basso tenore di calcio del suolo è tipico dei vini Vallegarcía e conferisce loro un carattere diverso dagli altri vini della Castiglia-La Mancia. Va sottolineata l’elevata quantità media di elementi classificati come terre rare (cerio, lantanio e neodimio) presenti nel suolo di Vallegarcía (83,5, 44,5 e 36,5 mg• kg-1, rispettivamente) rispetto alla media regionale (57,7, 23,5 e 21,6 mg• kg-1, rispettivamente) e mondiale (55, 35,5 e 30,5 mg• kg-1, rispettivamente). In generale, i livelli di tali elementi sono più elevati nei suoli acidi che in quelli calcarei (Amorós et al., 2012a). |
|
b) |
L’influenza del fiume Bullaque e dei corsi d’acqua che lo alimentano, che cingono la zona delimitata, la frescura delle vallate e la protezione dai venti del nord esercitata dalle montagne creano, nei vigneti, un microclima che mitiga le condizioni meteorologiche estreme sia d’inverno che d’estate e favorisce una maturazione giusta e completa delle uve. |
|
c) |
Associata all’elevata piovosità della zona rispetto al resto della regione, la forte escursione termica tra giorno e notte, dovuta all’altitudine di Vallegarcía sul livello del mare, contribuisce a conferire alle uve un’eccellente struttura tannica che aumenta l’idoneità dei vini all’invecchiamento in botte e all’affinamento in bottiglia. |
8.2. Descrizione del vino
I vini Vallegarcía, caratterizzati da rotondità e assenza di spigoli, hanno un’eccellente struttura tannica che conferisce loro un’eccezionale capacità di evoluzione e di mantenimento nel tempo. Possono raggiungere valori di polifenoli superiori a 50 meq/l e un’intensità cromatica superiore a 10 unità di assorbimento (AU).
L’intensità e la qualità aromatica di questi vini sono evidenziate da aromi penetranti di macchia mediterranea (cisto, erica) e balsamici (timo, rosmarino, lavanda) e da una marcata mineralità (ardesia nera, quarzite). Tali elementi lasciano una punta di amaro in fondo alla gola che prolunga il gusto del vino.
8.3. Legame
Il substrato geologico su cui sono impiantate le viti, la Raña, è una formazione unica al mondo. L’elevata acidità e il basso pH dei suoli della zona delimitata sono caratteristiche inusuali, la cui combinazione conferisce ai vini un finale amaro in fondo alla gola che ne prolunga il gusto.
La frescura delle vallate e la protezione dai venti del nord esercitata dalle montagne mitigano il clima e favoriscono la rotondità e l’assenza di spigoli dei vini che vi sono prodotti. Combinata alle abbondanti precipitazioni, la forte escursione termica tra giorno e notte, dovuta all’altitudine sul livello del mare della zona delimitata, contribuisce a conferire alle uve un’eccellente struttura tannica che consente ai vini di raggiungere valori di polifenoli superiori a 50 meq/l e un’intensità cromatica superiore a 10 AU.
La zona delimitata è circondata dalla zona dell’IGP Castilla, ma le sue caratteristiche sono di gran lunga diverse da quest’ultima, in particolare per i fattori illustrati qui di seguito.
FATTORI NATURALI
Il substrato geologico Raña, unico al mondo, è caratterizzato da un’elevata acidità e da un basso pH e da un microclima che, per la frescura delle vallate, l’elevata piovosità e la protezione dai venti del nord esercitata dalle montagne, è molto diverso da quello della zona circostante.
Le notevoli variazioni di pH tra gli strati superficiali e sottosuperficiali, tra cui una variazione massima di 4,1 punti nel profilo 2 (pH = 8,9 in Ap e pH = 4,8 in Btg1), combinate al basso tenore di calcio, all’elevato tenore di silicio, ferro e alluminio e alla presenza di grandi quantità di elementi di terre rare, differenziano la zona di Vallegarcía dal resto della Castiglia-La Mancia.
FATTORI UMANI
Le differenze più evidenti tra i metodi di produzione dei vini «Vallegarcía» e quelli delle zone limitrofe, protetti dall’IGP Castilla, sono le seguenti:
|
IGP CASTILLA |
VALLEGARCÍA |
DIFFERENZE |
|
Vini bianchi ≥ 9 % vol. |
≥ 12 % vol. |
Gradazione alcolica superiore |
|
Vini rossi ≥ 10 % vol. |
≥ 12 % vol. |
Gradazione alcolica superiore |
|
Vini rossi ≤ 18 meq/l |
≤ 20 meq/l |
Acidità volatile superiore |
|
Vini bianchi ≤ 16 000 kg/ha |
≤ 11 500 kg/ha |
Minore produzione per ettaro |
|
Vini rossi ≤ 16 000 kg/ha |
≤ 14 600 kg/ha |
Minore produzione per ettaro |
|
--- |
> 50 meq/l |
Maggior contenuto di polifenoli |
|
--- |
> 10 AU |
Maggiore intensità cromatica |
La delimitazione della zona è stata effettuata basandosi sulle condizioni ambientali che la caratterizzano (substrato geologico Raña, con elevata acidità e basso pH, e protezione esercitata dalle montagne). L’unica azienda vinicola che vi opera è quella di proprietà del richiedente.
Il fatto che la zona delimitata, estesa su una superficie di 1 521 ettari, non comprenda aziende vinicole o vigneti se non quelli di proprietà del richiedente va opportunamente sottolineato.
Se, in futuro, dovessero stabilirsi altri produttori nella zona geografica delimitata – ipotesi perfettamente plausibile poiché l’estensione della zona delimitata (1 521 ettari di superficie) permette l’insediamento di più aziende vinicole – essi potranno comunque utilizzare la denominazione registrata, a condizione che le condizioni stabilite nel disciplinare vengano rispettate.
9. Ulteriori condizioni essenziali (condizionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro giuridico di riferimento
Legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare
Condizionamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
L’imbottigliamento va effettuato nella zona di produzione in quanto, per tutti i vini, il processo di produzione si conclude con un secondo periodo di affinamento in bottiglia. Durante tale periodo si innesca un processo di riduzione che affina la qualità dei vini, arrotondandone l’aroma. I vini sono pronti al consumo quando raggiungono le caratteristiche organolettiche stabilite dal disciplinare per ciascun tipo di vino.
Link al disciplinare del prodotto
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/AM_01_PC_Vallegarcia_20210820.pdf