ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
65° anno |
Sommario |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RACCOMANDAZIONI |
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Consiglio |
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2022/C 166/01 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2022/C 166/02 |
Ritiro di notifica di concentrazione (Caso M.10594 — SECURITAS / STANLEY SECURITY) ( 1 ) |
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2022/C 166/03 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10512 — LEAR CORPORATION / INTERIOR COMFORT SYSTEMS BUSINESS OF KONGSBERG AUTOMOTIVE GROUP) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2022/C 166/04 |
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2022/C 166/05 |
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2022/C 166/06 |
Avviso agli importatori — Importazioni di prodotti tessili dal Bangladesh nella Comunità |
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2022/C 166/07 |
Avviso agli importatori — Importazioni di aglio nella Comunità |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2022/C 166/08 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10661 – Bain Capital / Inetum) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RACCOMANDAZIONI
Consiglio
20.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/1 |
RACCOMANDAZIONEDEL CONSIGLIO
del 19 aprile 2022
relativa alla conversione delle banconote in hrivna nella valuta degli Stati membri ospitanti a beneficio degli sfollati provenienti dall’Ucraina
(2022/C 166/01)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292, prima e seconda frase, in combinato disposto con l’articolo 78, paragrafo 2, lettera c),
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Dall’invasione russa dell’Ucraina, in poche settimane sono arrivati nell’Unione europea più di quattro milioni di persone. Sia l’entità che la velocità degli arrivi sono senza precedenti. |
(2) |
La decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio (1) ha accertato l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati provenienti dall’Ucraina a causa di un conflitto armato e ha introdotto una protezione temporanea a loro favore. |
(3) |
Gli sfollati che beneficiano della protezione temporanea o di una protezione adeguata a norma del diritto nazionale, conformemente alla direttiva 2001/55/CE del Consiglio (2) e alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382, hanno urgente necessità di liquidità per coprire le loro spese essenziali. Molti di loro sono arrivati con banconote in hrivna e incontrano gravi difficoltà per convertirle nella valuta dello Stato membro ospitante. |
(4) |
La Banca nazionale dell’Ucraina ha sospeso il cambio delle banconote in hrivna in contante estero per proteggere le limitate riserve di valuta estera del paese. |
(5) |
Gli enti creditizi degli Stati membri non sono disposti a effettuare le operazioni di cambio di valuta a causa della limitata convertibilità delle banconote in hrivna e dell’esposizione al rischio di cambio. |
(6) |
Alcuni Stati membri stanno valutando la possibilità di istituire regimi nazionali che consentano a ciascuna persona sfollata di convertire un importo limitato in hrivna a tasso fisso. |
(7) |
È opportuno agevolare la conversione delle banconote in hrivna nella valuta degli Stati membri ospitanti per aiutare le persone sfollate dall’Ucraina a soddisfare le loro esigenze, in particolare quando viaggiano all’interno dell’Unione. |
(8) |
La Banca nazionale dell’Ucraina si è rivolta a diversi Stati membri per introdurre regimi nazionali per acquistare banconote in hrivna al tasso di cambio ufficiale. |
(9) |
È opportuno promuovere un approccio coordinato per quanto riguarda i regimi nazionali predisposti dagli Stati membri allo scopo di offrire agli sfollati provenienti dall’Ucraina le stesse condizioni per la conversione delle banconote in hrivna nella valuta dello Stato membro ospitante, creare condizioni di parità per gli enti creditizi ed evitare eventuali comportamenti speculativi sul mercato. |
(10) |
A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), con lettera dell’11 aprile 2022, l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente raccomandazione. |
(11) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente raccomandazione e non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione, |
RISPETTANDO LE COMPETENZE NAZIONALI E TENENDO CONTO DELLE CIRCOSTANZE E DELLE PRASSI NAZIONALI, RACCOMANDA:
OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE
1. |
Scopo della presente raccomandazione è facilitare la conversione delle banconote in hrivna nella valuta degli Stati membri ospitanti da parte degli sfollati provenienti dall’Ucraina che beneficiano della protezione temporanea o di una protezione adeguata a norma del diritto nazionale ai sensi dell’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2022/382. |
RACCOMANDAZIONE PRINCIPALE
2. |
Per facilitare la conversione delle banconote in hrivna nella valuta nazionale, ogni Stato membro dovrebbe istituire un regime nazionale che abbia le caratteristiche seguenti:
|
RACCOMANDAZIONI SUPPLEMENTARI
3. |
Al fine di garantire un accesso effettivo al regime di conversione, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per utilizzare al meglio una rete di enti creditizi partecipanti al regime di conversione al fine di attuare tale regime. Per garantire in particolare il rispetto del limite massimo per persona sfollata, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di concordare con gli enti creditizi partecipanti le modalità per registrare e verificare l’identità di ogni persona sfollata che si avvale del regime di conversione. |
4. |
Al fine di garantire una sana governance finanziaria e ove necessario, gli Stati membri dovrebbero prevedere di concordare con la Banca nazionale dell’Ucraina le modalità per la conversione futura di banconote in hrivna. |
Fatto a Bruxelles, 19 aprile 2022,
Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN
(1) Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1).
(2) Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).
(3) Comunicazione della Commissione 2022/C 126 I/01 relativa agli orientamenti operativi per l’attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea (GU C 126 I del 21.3.2022, pag. 1).
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
20.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/4 |
Ritiro di notifica di concentrazione
(Caso M.10594 — SECURITAS / STANLEY SECURITY)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 166/02)
In data 18 marzo 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica (1) di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2) («regolamento sulle concentrazioni»).
In data 11 aprile 2022 la parte notificante ha informato la Commissione di aver ritirato la notifica.
20.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/5 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10512 — LEAR CORPORATION / INTERIOR COMFORT SYSTEMS BUSINESS OF KONGSBERG AUTOMOTIVE GROUP)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 166/03)
Il 24 gennaio 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10512. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
20.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/6 |
Tassi di cambio dell’euro (1)
19 aprile 2022
(2022/C 166/04)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,0803 |
JPY |
yen giapponesi |
138,40 |
DKK |
corone danesi |
7,4391 |
GBP |
sterline inglesi |
0,82955 |
SEK |
corone svedesi |
10,3408 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0208 |
ISK |
corone islandesi |
139,80 |
NOK |
corone norvegesi |
9,5228 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
24,424 |
HUF |
fiorini ungheresi |
374,12 |
PLN |
zloty polacchi |
4,6553 |
RON |
leu rumeni |
4,9411 |
TRY |
lire turche |
15,8416 |
AUD |
dollari australiani |
1,4663 |
CAD |
dollari canadesi |
1,3631 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,4698 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6016 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,4763 |
KRW |
won sudcoreani |
1 339,46 |
ZAR |
rand sudafricani |
16,0401 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
6,9008 |
HRK |
kuna croata |
7,5620 |
IDR |
rupia indonesiana |
15 498,35 |
MYR |
ringgit malese |
4,5961 |
PHP |
peso filippino |
56,683 |
RUB |
rublo russo |
|
THB |
baht thailandese |
36,466 |
BRL |
real brasiliano |
5,0261 |
MXN |
peso messicano |
21,4725 |
INR |
rupia indiana |
82,6038 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
20.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/7 |
Avviso agli importatori
Importazioni nell’Unione europea di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta provenienti dai paesi beneficiari del SPG appartenenti ai gruppi di cumulo regionale I e III
(2022/C 166/05)
Con un avviso agli importatori pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 314 del 23 settembre 2015, pag. 11, la Commissione ha consigliato agli operatori dell’Unione europea che dichiarano l’origine e/o presentano prove dell’origine al fine di beneficiare del trattamento preferenziale per i tessuti in fibra di vetro a maglia aperta di cui alle sottovoci 7019 40, 7019 51 e 7019 59 del SA, importati dai paesi beneficiari del sistema di preferenze generalizzate dell’UE (SPG) appartenenti ai gruppi di cumulo regionale I e III (1), di prendere tutte le debite precauzioni in quanto sussistevano ragionevoli dubbi sulla corretta applicazione del trattamento preferenziale e sull’applicabilità delle prove d’origine presentate all’Unione in merito a tali prodotti. L’immissione in libera pratica delle merci suddette può determinare l’insorgenza di un’obbligazione doganale e dar luogo ad una frode ai danni degli interessi finanziari della Comunità.
Sulla base delle informazioni disponibili, i ragionevoli dubbi di cui sopra non sono più suffragati da alcun elemento di prova che dimostri il persistere dei rischi sottostanti.
Inoltre, dal 1o gennaio 2021, tutti gli esportatori dei paesi beneficiari dell’SPG che esportano nell’ambito dell’SPG applicano il sistema di autocertificazione REX (2) e, di conseguenza, rilasciano attestazioni di origine come unica prova documentale per richiedere l’origine preferenziale. I certificati di origine «Form A» non possono più essere rilasciati dalle autorità governative dei paesi beneficiari dell’SPG.
L’avviso agli importatori pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 314 del 23 settembre 2015 è pertanto divenuto privo di oggetto per quanto riguarda le partite dei prodotti in questione dichiarate per l’immissione in libera pratica a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso, ed è pertanto revocato.
(1) Al momento della pubblicazione dell’avviso, i seguenti paesi beneficiari appartenevano ai gruppi:
— |
Gruppo I – Cambogia, Indonesia, Laos, Filippine, Vietnam, Myanmar/Birmania |
— |
Gruppo III - Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka |
(2) Articoli 80 e 81 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
20.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/8 |
Avviso agli importatori
Importazioni di prodotti tessili dal Bangladesh nella Comunità
(2022/C 166/06)
Con un avviso agli importatori pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 41 del 15 febbraio 2008, pag. 8, la Commissione ha consigliato agli operatori dell’Unione europea che dichiarano e/o presentano prove documentali dell’origine dei prodotti tessili di cui ai capitoli 61 e 62 del SA provenienti dal Bangladesh di prendere tutte le debite precauzioni, in quanto sussistevano ragionevoli dubbi in merito all’origine dei prodotti per i quali è chiesta l’applicazione del trattamento tariffario preferenziale SPG. L’immissione in libera pratica delle merci suddette può determinare l’insorgenza di un’obbligazione doganale e dar luogo ad una frode ai danni degli interessi finanziari della Comunità.
Sulla base delle informazioni disponibili, i ragionevoli dubbi di cui sopra non sono più suffragati da alcun elemento di prova che dimostri il persistere dei rischi sottostanti.
Inoltre, dal 1o gennaio 2021, tutti gli esportatori dei paesi beneficiari dell’SPG che esportano nell’ambito dell’SPG applicano il sistema di autocertificazione REX (1) e, di conseguenza, rilasciano attestazioni di origine come unica prova documentale per richiedere l’origine preferenziale. I certificati di origine «Form A» non possono più essere rilasciati dalle autorità governative dei paesi beneficiari dell’SPG.
L’avviso agli importatori pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 41 del 15 febbraio 2008 è pertanto divenuto privo di oggetto per quanto riguarda le partite dei prodotti in questione dichiarate per l’immissione in libera pratica a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso, ed è pertanto revocato.
(1) Articoli 80 e 81 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).
20.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/9 |
Avviso agli importatori
Importazioni di aglio nella Comunità
(2022/C 166/07)
Con un avviso agli importatori pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 197 del 12 agosto 2005, pag. 8, la Commissione ha consigliato agli operatori dell’Unione europea che dichiarano e/o presentano prove documentali dell’origine dell’aglio della voce tariffaria NC 0703 20 00, dichiarato nell’ambito del contingente tariffario GATT aperto con decisione n. 2001/404/CE del Consiglio (1), o nel quadro delle preferenze contenute in accordi comunitari o di preferenze unilaterali, di prendere tutte le debite precauzioni a causa di fondati dubbi sull’origine di tale prodotto. L’immissione in libera pratica delle merci suddette può determinare l’insorgenza di un’obbligazione doganale e dar luogo ad una frode ai danni degli interessi finanziari della Comunità.
In seguito alla pubblicazione dell’avviso, il numero di importazioni fraudolente dell’UE è diminuito. Inoltre, negli ultimi anni non sono state presentate informazioni sostanziali su nuove manipolazioni.
L’avviso agli importatori pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 197 del 12 agosto 2005 è pertanto divenuto privo di oggetto per quanto riguarda le partite del prodotto in questione dichiarate per l’immissione in libera pratica a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, ed è pertanto revocato.
(1) Decisione 2001/404/CE, del 28 maggio 2001, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica argentina nel quadro dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l’aglio, delle concessioni previste nell’elenco CXL allegato al GATT (GU L 142 del 29.5.2001, pag. 7) e Regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d’origine per l’aglio importato dai paesi terzi (GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11).
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
20.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 166/10 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10661 – Bain Capital / Inetum)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 166/08)
1.
In data 8 aprile 2022, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
Bain Capital Investors LLC («Bain Capital», Stati Uniti), |
— |
Inetum S.A. («Inetum», Francia). |
Bain Capital acquisirà, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Inetum.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
Bain Capital: impresa di investimento in private equity che investe in diversi settori tra cui tecnologie dell’informazione, sanità, prodotti al dettaglio e beni di consumo, comunicazioni, servizi finanziari e settore industriale/manifatturiero, |
— |
Inetum: fornitore di servizi e soluzioni digitali a clienti attivi in diversi settori. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10661 – Bain Capital / Inetum
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo:
Commissione europea |
Direzione generale della Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles |
BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).