ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 153

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
7 aprile 2022


Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Consiglio

2022/C 153/01

Raccomandazione del Consiglio, del 5 aprile 2022, sulla politica economica della zona euro

1

 

Banca centrale europea

2022/C 153/02

Raccomandazione della Banca centrale europea, del 29 marzo 2022, al Consiglio dell’Unione europea sui revisori esterni della Lietuvos bankas, (BCE/2022/15)

7

 

PARERI

 

Consiglio

2022/C 153/03

Parere del Consiglio, del 5 aprile 2022, in merito alla nomina del controllore delle garanzie procedurali dell’Ufficio europeo per la lotta anti-frode (OLAF)

8


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 153/04

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10586 — MGL / MSP / O’CONNOR / MCLAREN RACING) ( 1 )

10

2022/C 153/05

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10610 — ARCHER DANIELS MIDLAND SINGAPORE / CLYDE INVESTMENTS) ( 1 )

11


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 153/06

Tassi di cambio dell’euro — 6 aprile 2022

12


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte EFTA

2022/C 153/07

Domanda di parere consultivo presentata alla Corte EFTA da Héraðsdómur Reykjavíkur l’8 dicembre 2021 in relazione alla causa Anna Bryndís Einarsdóttir contro Tesoro islandese (Causa E-5/21)

13

2022/C 153/08

Sentenza della Corte del 14 dicembre 2021 nella causa E-2/21 — Norep AS contro Haugen Gruppen AS (Agenti commerciali indipendenti – Direttiva 86/653/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Definizione di agente commerciale – Trattare la vendita o l’acquisto di merci in nome e per conto del preponente)

14

2022/C 153/09

Sentenza della Corte del 14 dicembre 2021 nella causa E-1/21 — ISTM International Shipping & Trucking Management GmbH contro Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung, Liechtensteinische Invalidenversicherung, e Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Sede legale o domicilio – Determinazione provvisoria – Articolo 3 SEE – Principio di leale cooperazione)

15


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Consiglio

7.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 153/1


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 2022

sulla politica economica della zona euro

(2022/C 153/01)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 136, in combinato disposto con l’articolo 121, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (2), e in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

viste le conclusioni del Consiglio europeo,

visto il parere del Comitato economico e finanziario,

visto il parere del Comitato di politica economica,

considerando quanto segue:

(1)

Dopo una recessione molto grave nel 2020, l’economia dell’area dell’euro sta attraversando un periodo di ripresa solida e rapida. La crescita del prodotto interno lordo (PIL) nel secondo trimestre del 2021 ha superato le aspettative e, secondo le previsioni economiche dell’autunno 2021 elaborate dai servizi della Commissione, il PIL della zona euro dovrebbe essere cresciuto del 5 % nel 2021. L’economia della zona euro ha recuperato il livello del PIL precedente alla crisi nell’ultimo trimestre del 2021. Nel secondo trimestre del 2021 sette paesi dell’area dell’euro avevano già recuperato i livelli del PIL precedenti alla crisi. Si prevede che il PIL annuo della zona euro crescerà del 4,3 % nel 2022, ma la ripresa dovrebbe essere disomogenea tra i vari paesi e settori. La domanda interna è il principale motore della crescita del PIL, connesso all’allentamento delle restrizioni relative alla pandemia di COVID-19 a seguito della diffusione delle vaccinazioni, al graduale miglioramento dei mercati del lavoro, all’utilizzo dei risparmi supplementari accumulati durante i periodi di lockdown e alla forte crescita degli investimenti che beneficia di condizioni di finanziamento favorevoli e del sostegno da parte di NextGenerationEU, allo strumento per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (3). Come raccomandato, gli Stati membri della zona euro hanno adottato misure, individualmente o collettivamente in seno all’Eurogruppo, per garantire una posizione politica che sostenga la ripresa dalla crisi COVID-19. Per quanto riguarda il futuro, il livello di incertezza resta elevato e vi sono rischi considerevoli, compresi quelli legati all’evoluzione della pandemia, sia all’interno che all’esterno dell’Unione e un tale livello richiede un attento monitoraggio.

(2)

La forte crescita della domanda interna nel corso del 2021 ha soddisfatto i vincoli dal lato dell’offerta, tra cui la scarsità di fattori di produzione e le interruzioni della logistica. Inoltre, la carenza di manodopera e di competenze è diventata una preoccupazione crescente in alcuni settori e in alcuni Stati membri. Dopo diversi anni di tassi molto bassi, l’inflazione nell’area dell’euro è aumentata dall’inizio del 2021, in particolare a causa degli effetti di base, del rincaro dei prezzi dell’energia e delle strozzature dell’approvvigionamento, il che indica che si possa trattare di un fenomeno transitorio connesso al processo di aggiustamento successivo alle misure di lockdown. Nel novembre 2021 l’inflazione nella zona euro ha raggiunto il 4,9 %. Secondo le previsioni economiche dell’autunno 2021 elaborate dai servizi della Commissione, dovrebbe scendere al 2,2 % nel 2022 e all’1,4 % nel 2023.

(3)

Nel 2021 la strategia europea per la ripresa si è concentrata sull’attuazione di NextGenerationEU, e del suo principale strumento, il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). A metà novembre 2021 il Consiglio aveva adottato i piani di ripresa e resilienza di 22 Stati membri, compresi 18 paesi della zona euro, dopo le valutazioni positive della Commissione. Negli anni a venire, l’efficace attuazione delle riforme e degli investimenti nell’ambito dell’RRF avrà un profondo impatto positivo sul funzionamento delle economie degli Stati membri della zona euro. L’efficace attuazione dell’RRF promuoverà la convergenza economica e sociale verso l’alto tra gli Stati membri della zona euro, dato il criterio utilizzato per ripartire le sue risorse. L’RRF ha inoltre rafforzato la fiducia e contribuisce a sostenere la crescita e la stabilità macrofinanziaria, equilibrando così la combinazione delle politiche e integrando le azioni della Banca centrale europea (BCE). Oltre a sostenere la ripresa, l’RRF mira a trasformare strutturalmente le economie degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la realizzazione delle transizioni verde e digitale. L’attuazione di investimenti e riforme coerenti nell’ambito dell’RRF, unitamente all’uso dei fondi della politica di coesione, mira ad aumentare la resilienza della zona euro agli shock futuri, a incrementare la produzione potenziale in modo duraturo, a sostenere l’occupazione e ad affrontare le sfide sociali. Inoltre, l’emissione di titoli di debito denominati in euro da parte dell’Unione per finanziare l’RRF aggiungerà spessore e liquidità ai mercati dei capitali europei e contribuirà a rafforzare l’euro come valuta internazionale. L’emissione di obbligazioni verdi nell’ambito di NextGenerationEU contribuirà ulteriormente a promuovere gli investimenti sostenibili.

(4)

L’attuazione delle riforme e degli investimenti inclusi nei piani di ripresa e resilienza darà la possibilità di erogare i finanziamenti dell’RRF e contribuirà efficacemente al conseguimento delle priorità politiche della zona euro, comprese quelle stabilite nella raccomandazione del Consiglio del 13 luglio 2021 sulla politica economica della zona euro (5). Tale attuazione riguarderà, tra l’altro, il rafforzamento dei quadri istituzionali nazionali, il sostegno agli investimenti pubblici di qualità elevata e le misure politiche a sostegno della coesione sociale e delle transizioni verde e digitale giusta. Detta attuazione dovrebbe contribuire a garantire una ripresa sostenibile e inclusiva, sostenere il potenziale di crescita e rafforzare la resilienza, in linea con la comunicazione della Commissione del 24 novembre 2021 dal titolo «Analisi annuale della crescita sostenibile 2022» e con le quattro dimensioni della sostenibilità competitiva, vale a dire la sostenibilità ambientale, la produttività, l’equità e la stabilità macroeconomica.

(5)

Politiche economiche che si sostengono adeguatamente e si rafforzano reciprocamente hanno assicurato un’efficace stabilizzazione macroeconomica e hanno contenuto l’impatto sui risultati del mercato del lavoro, attenuando i rischi a lungo termine e sostenendo una rapida ripresa economica. Una combinazione efficace di politiche monetarie e di bilancio, unitamente alle riforme strutturali e alle politiche finanziarie, continuerà ad essere essenziale per il corretto funzionamento della zona euro, nel pieno rispetto dei rispettivi ruoli degli Stati membri e delle istituzioni previsti dal trattato.

(6)

Le misure di politica monetaria della BCE mirano a garantire il regolare funzionamento dei diversi segmenti dei mercati finanziari, a mantenere intatti i canali di trasmissione monetaria e, in ultima analisi, a salvaguardare la stabilità a medio termine dei prezzi. Nel luglio 2021 la BCE ha pubblicato la sua nuova strategia di politica monetaria, che adotta un obiettivo simmetrico di inflazione del 2 % a medio termine. Il Consiglio direttivo della BCE ha inoltre confermato che l’insieme dei tassi di interesse della BCE rimane il suo principale strumento di politica monetaria. Nell’ottobre 2021 la BCE ha avviato una fase di indagine biennale sull’opportunità di emettere un euro digitale. La creazione di un euro digitale richiederebbe un intervento del legislatore dell’Unione e la Commissione intende formulare una proposta legislativa sulla base dell’articolo 133 del trattato. A seconda del suo impianto, una valuta digitale della banca centrale potrebbe, tra l’altro, fornire un’offerta di denaro pubblico in forma digitale, sostenere la digitalizzazione dell’economia europea e incoraggiare attivamente l’innovazione nei pagamenti al dettaglio. Inoltre, potrebbe contribuire a rafforzare il ruolo internazionale dell’euro e l’autonomia strategica aperta dell’Unione.

(7)

Il 19 ottobre 2021 la Commissione ha adottato una comunicazione dal titolo «L’economia dell’UE dopo la COVID-19: implicazioni per la governance economica», rilanciando il dibattito sul riesame della governance economica per costruire un ampio consenso su come migliorare il quadro della governance economica e affrontare gli squilibri macroeconomici e le sfide di bilancio in modo favorevole alla transizione e alla crescita, tenendo conto degli insegnamenti tratti dalla crisi COVID-19.

(8)

Il disavanzo delle amministrazioni pubbliche nell’intera zona euro avrebbe dovuto raggiungere il 7,1 % del PIL nel 2021, per poi scendere al 3,9 % nel 2022. L’orientamento di bilancio della zona euro, secondo le previsioni economiche dell’autunno 2021 elaborate dai servizi della Commissione, avrebbe dovuto rimanere favorevole nel 2021, con una crescita di oltre l’1,75 % del PIL, e nel 2022 con una crescita vicina all’1 % del PIL. Nel 2022 gli investimenti pubblici, finanziati sia a livello nazionale che dall’Unione, contribuiranno a tale orientamento favorevole. A novembre 2021, i 18 piani nazionali per la ripresa e la resilienza della zona euro approvati allora dal Consiglio forniscono agli Stati membri della zona euro un sostegno finanziario su vasta scala, che potrà raggiungere i 262 miliardi di EUR in sovvenzioni e i 139 miliardi di EUR in prestiti nel periodo fino al 2026. Il coordinamento delle politiche di bilancio nazionali, nel pieno rispetto del patto di stabilità e crescita, è fondamentale per una risposta efficace allo shock economico provocato dalla crisi della COVID-19, per una ripresa sostenibile e per il corretto funzionamento dell’Unione economica e monetaria (UEM). La clausola di salvaguardia generale rimarrà attiva nel 2022, ma dovrebbe essere disattivata a partire dal 2023. Con il consolidarsi della ripresa economica, la politica di bilancio sta passando da misure temporanee di emergenza a misure mirate di sostegno alla ripresa. L’aumento del rapporto debito pubblico/PIL (passato dall’85,5 % del PIL nel 2019 al 100 % del PIL nel 2021) ha rispecchiato gli effetti combinati della contrazione della produzione e della necessaria reazione politica al gravissimo shock causato dalla COVID-19. Tuttavia, poiché i rapporti debito/PIL erano già elevati in alcuni Stati membri della zona euro prima di tale shock, una riduzione del debito graduale, continua e favorevole alla crescita sarà un obiettivo politico in gran parte della zona euro.

(9)

In tale contesto, risulta particolarmente importante migliorare la composizione delle finanze pubbliche, anche promuovendo gli investimenti, migliorando la qualità delle misure di bilancio e garantendo la sostenibilità di bilancio nel medio e lungo periodo, anche in considerazione dei cambiamenti climatici e delle transizioni verde e digitale. Il bilancio verde, le revisioni della spesa, il buon funzionamento dei sistemi di gestione degli investimenti pubblici e quadri efficaci in materia di appalti pubblici possono migliorare la trasparenza e l’efficacia delle finanze pubbliche e creare un margine di bilancio per ulteriori investimenti pubblici. Le riforme a favore di una politica delle entrate più efficace e più equa sono diventate ancora più fondamentali in seguito alla crisi COVID-19. Vi è ancora margine per rendere i sistemi fiscali della zona euro più favorevoli alla crescita e all’ambiente, in particolare affrontando le distorsioni e riducendo il cuneo fiscale sul lavoro, che rimane elevato nella maggior parte degli Stati membri della zona euro. Le misure volte a contrastare la pianificazione fiscale aggressiva, l’elusione fiscale e l’evasione fiscale possono rendere i sistemi fiscali più efficienti e più equi, sostenendo nel contempo la ripresa e aumentando le entrate. La globalizzazione ha reso necessario adeguare il quadro fiscale per adattarlo a un’economia sempre più digitalizzata. Un accordo sulla riforma della tassazione globale per far fronte ai problemi fiscali legati alla digitalizzazione dell’economia e per limitare la concorrenza fiscale dannosa è stato raggiunto nell’ambito del quadro inclusivo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e del G20 sull’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili.

(10)

La risposta politica rapida e incisiva a livello nazionale e dell’Unione, anche attraverso NextGenerationEU, è stata efficace nel mitigare l’impatto della crisi sulle famiglie e sulle imprese. Grazie a tale azione coordinata, le divergenze si sono ampliate meno del previsto e gli effetti permanenti a lungo termine sono stati attenuati. Il sostegno politico, anche attraverso regimi di riduzione dell’orario lavorativo e altre misure di mantenimento del posto di lavoro, ha contribuito a mantenere le imprese in attività per tutta la durata della crisi e ha limitato l’aumento del tasso di disoccupazione e il calo del reddito disponibile. Sebbene in aumento, nel 2021 i tassi di insolvenza sono rimasti contenuti, nonostante la graduale revoca delle misure di sostegno. Anche i mercati del lavoro stanno registrando un miglioramento graduale, con un tasso di occupazione del 72,1 % nel secondo trimestre del 2021, rispetto al picco pre-COVID-19 del 72,9 % registrato nel quarto trimestre del 2019. L’adozione accelerata di tecnologie digitali nel corso della crisi COVID-19 potrebbe avere un impatto positivo sulla produttività, se si protrarrà nel tempo. Tuttavia, tale crisi ha avuto notevoli implicazioni territoriali, settoriali e distributive, che richiederanno ridistribuzioni sia all’interno di paesi e settori che tra di essi, con notevoli costi di transizione per i lavoratori e le imprese.

(11)

Sebbene l’aumento dei fallimenti sia rimasto finora limitato, la crisi COVID-19 ha ridotto i bilanci di molte imprese, il che potrebbe limitare la loro capacità di finanziare progetti di investimento a breve termine e comprometterne la capacità di rimborso. Con il consolidarsi della ripresa, il sostegno dovrebbe essere gradualmente eliminato e reso più mirato. Un minore ricorso agli strumenti di debito limiterebbe le passività potenziali e contribuirebbe a preservare la capacità di investimento delle imprese. Il ritiro tempestivo delle misure di sostegno politico è un atto di equilibrio che implica il sostegno agli investimenti e all’occupazione ed evita il fallimento delle imprese economicamente sostenibili, da un lato, senza inibire l’uscita ordinata di quelle non economicamente sostenibili nel medio termine. In tale contesto, è fondamentale migliorare l’accesso delle imprese ai finanziamenti, rafforzare i bilanci delle imprese e migliorare la capacità e l’efficienza dei quadri normativi in materia di insolvenza. I regimi nazionali in materia di insolvenza variano notevolmente da un paese all’altro della zona euro e saranno necessarie azioni di rafforzamento delle capacità per agevolare l’efficacia del sistema amministrativo e giudiziario. Il miglioramento dei quadri normativi in materia di insolvenza può anche contribuire a consolidare i bilanci del settore bancario, con un impatto positivo sull’offerta di credito. La direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) in materia di ristrutturazione e insolvenza, che mira a introdurre norme minime in tutti gli Stati membri in materia di ristrutturazione preventiva e liberazione dai debiti per gli imprenditori, dovrà essere recepita nel diritto nazionale entro il 17 luglio 2022. Inoltre, l’integrazione dei mercati dei capitali dell’Unione è fondamentale per fornire alle imprese fonti alternative di finanziamento a integrazione dei prestiti bancari. I progressi nell’unione dei mercati dei capitali possono migliorare l’accesso ai finanziamenti per le imprese della zona euro, mobilitare investimenti a lungo termine in tecnologie e infrastrutture nuove e verdi, promuovere gli investimenti azionari ed eliminare gli ostacoli transfrontalieri agli investimenti, anche armonizzando alcuni aspetti del diritto sostanziale in materia di procedure di insolvenza.

(12)

Nonostante la rapida ripresa dell’occupazione, alcuni settori, alcune categorie specifiche di lavoratori e alcune regioni risentiranno nel lungo periodo della crisi COVID-19 e della forte spinta verso un’economia più verde e un’accelerazione della digitalizzazione. I giovani sono stati particolarmente colpiti, così come le persone scarsamente qualificate e quelle provenienti da un contesto migratorio. I nuovi posti di lavoro creati potrebbero essere diversi da quelli persi a causa di tale crisi. Alcuni gruppi, comprese le donne, continuano ad affrontare sfide strutturali per quanto riguarda l’integrazione nel mercato del lavoro. Le strozzature nella catena di approvvigionamento e il rincaro dei prezzi dell’energia possono rallentare la ripresa dell’occupazione in alcuni settori. Le misure politiche che agevolano le transizioni professionali e il reinserimento nel mercato del lavoro saranno pertanto fondamentali per sostenere l’adeguamento e attenuare l’impatto sociale, in particolare alla luce delle transizioni verde e digitale. La Commissione ha presentato la raccomandazione (UE) 2021/402 (7) relativa a un sostegno attivo ed efficace all’occupazione (EASE) in seguito alla crisi COVID-19, che invita gli Stati membri a elaborare pacchetti strategici coerenti che combinino misure volte a colmare le carenze di competenze e ad aiutare le persone a orientarsi con successo nella transizione verde e digitale. Tali pacchetti sono costituiti da tre elementi: i) incentivi limitati nel tempo e ben concepiti all’assunzione e alla transizione e supporto all’imprenditorialità, ii) opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione legate alle esigenze del mercato del lavoro e iii) maggiore sostegno da parte dei servizi per l’occupazione. Nel frattempo, la coesione della protezione sociale nell’area dell’euro rimane fondamentale a causa delle crisi sanitarie ed economiche e al fine di garantire transizioni verde e digitale. Il pilastro europeo dei diritti sociali rimane la bussola per l’occupazione, le competenze e l’azione di politica sociale che promuove la convergenza economica e sociale verso l’alto e migliori condizioni di vita e di lavoro negli Stati membri. Il piano d’azione del pilastro europeo dei diritti sociali, adottato nel marzo 2021, fissa tre obiettivi principali dell’Unione: i) occupazione, ii) apprendimento degli adulti e iii) riduzione della povertà entro il 2030 a cui contribuiranno le pertinenti azioni politiche. Tali obiettivi sono stati accolti con favore dai leader dell’Unione in occasione del vertice sociale di Porto dell’8 maggio 2021 e del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno 2021.

(13)

Gli Stati membri hanno elaborato ambiziosi piani di riforma e di investimento, con il sostegno finanziario e strategico dell’RRF, e la loro attuazione è fondamentale. Migliorare la qualità delle istituzioni, in particolare rafforzando la capacità amministrativa, sarà fondamentale per garantire un rapido assorbimento dei relativi fondi, evitando nel contempo duplicazioni e interferenze con altri strumenti dell’Unione. Gli Stati membri possono migliorare le condizioni quadro per gli investimenti privati migliorando il contesto imprenditoriale. Preservare e rafforzare la resilienza della catena di approvvigionamento nel mercato unico, individuando e affrontando le carenze e le strozzature dell’approvvigionamento, insieme all’apertura dei mercati, alla convergenza delle norme, a una maggiore diversificazione, alla circolarità e all’efficienza delle risorse, sarà fondamentale per garantire il buon funzionamento del mercato unico. La raccomandazione del Consiglio del 13 luglio 2021 sulla politica economica della zona euro che invita a integrare ulteriormente il mercato unico dei beni e dei servizi, compreso il mercato unico digitale, eliminando le restrizioni inutili, rafforzando la vigilanza del mercato e garantendo una sufficiente capacità amministrativa, rimane pertinente.

(14)

Come conseguenza delle riforme precedenti, il settore bancario ha dimostrato resilienza complessiva di fronte alle gravi tensioni economiche che si sono manifestate. L’ampio sostegno fornito dalle politiche economiche durante il periodo di crisi e la solida ripresa registrata nel 2021 hanno finora attenuato i timori relativi alla contrazione dei bilanci delle imprese. Tuttavia, è possibile che le banche dell’area dell’euro registrino un certo deterioramento della qualità delle attività. Il monitoraggio tempestivo dei rischi, l’impegno proattivo con i debitori e la gestione attiva dei crediti deteriorati, unitamente a una redditività rafforzata e a un solido quadro normativo, sono importanti per mantenere la stabilità del settore bancario e la sua capacità di finanziare la ripresa economica.

(15)

Le dimensioni economiche e il livello di integrazione della zona euro, nonché le azioni messe in atto per rispondere alla crisi COVID-19, si sono dimostrati fattori di stabilizzazione a livello mondiale durante tutta tale crisi. Data l’interconnessione delle economie, negli anni a venire gli Stati membri della zona euro dovranno realizzare gli investimenti e le riforme concordati per uscire più forti dalla crisi, approfondendo nel contempo l’UEM per aumentarne la resilienza agli shock futuri e la capacità di rafforzarsi sulla scena internazionale. Gli sviluppi nelle economie di mercato avanzate ed emergenti esercitano un’incidenza diretta sulla zona euro attraverso una serie di canali, anche per quanto riguarda la politica sanitaria e vaccinale, le traiettorie della politica monetaria, i flussi finanziari, le catene globali del valore e il commercio. I vincoli delle catene di approvvigionamento globali sorti a seguito della ripresa testimoniano ulteriormente la crescente interconnessione economica globale. Nel contempo, l’avanzo delle partite correnti dell’area dell’euro ha continuato a diminuire gradualmente, raggiungendo nel 2020 un livello prossimo a quello suggerito dai fondamentali. Dovrebbe tuttavia aumentare dal 2,6 % al 3,4 % tra il 2020 e il 2023. Il rafforzamento del ruolo internazionale dell’euro, che negli ultimi anni è rimasto sostanzialmente stabile, anche attraverso lo sviluppo di un euro digitale, potrebbe rafforzare l’autonomia economica e finanziaria della zona euro e dell’Unione e migliorare la stabilità finanziaria mondiale.

(16)

L’approfondimento dell’UEM rimane essenziale. L’unione bancaria e l’unione dei mercati dei capitali sono progetti che si rafforzano reciprocamente e i cui obiettivi sono la promozione della crescita, la salvaguardia della stabilità finanziaria e il sostegno a un’autentica UEM. Colmare le restanti lacune aumenterebbe ulteriormente la stabilità e la resilienza della zona euro, stimolerebbe le economie della zona euro e rafforzerebbe il ruolo internazionale dell’euro. Rimane essenziale completare l’unione bancaria e l’unione dei mercati dei capitali, nonché ratificare tempestivamente gli accordi di modifica del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (8) e dell’accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, firmato a Bruxelles il 21 maggio 2014. Tale completamento sosterrà anche le transizioni verde e digitale, che richiedono importanti investimenti. Il Vertice euro del 25 giugno 2021 ha ribadito l’impegno a completare l’unione bancaria e ha invitato l’Eurogruppo (in formato inclusivo) a concordare, senza indugio e su base consensuale, un piano di lavoro graduale e con scadenze definite su tutti gli elementi in sospeso. Ha inoltre chiesto la rapida attuazione del piano d’azione 2020 per l’unione dei mercati dei capitali stabilito nella comunicazione della Commissione del 24 settembre 2020 dal titolo "Un’Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione, in linea con le priorità stabilite nelle conclusioni del Consiglio del 3 dicembre 2020 su tale piano di azione. La raccomandazione del Consiglio del 13 luglio 2021 sulla politica economica della zona euro che invita a completare l’UEM e a rafforzare il ruolo internazionale dell’euro, rimane pertinente,

RACCOMANDA: che gli Stati membri della zona euro adottino misure individuali, anche attraverso l’attuazione dei loro piani di ripresa e di resilienza, e collettivamente, in seno all’Eurogruppo, nel periodo 2022-2023 al fine di:

1)

continuare a utilizzare e a coordinare tra Stati membri le politiche di bilancio nazionali per sostenere efficacemente una ripresa sostenibile e inclusiva. Mantenere un orientamento di bilancio moderatamente favorevole nel 2022 in tutta la zona euro, tenendo conto dei bilanci nazionali e dei finanziamenti forniti dall’RRF. Orientare gradualmente le misure di bilancio verso investimenti che promuovano una ripresa sostenibile e inclusiva, in linea con le transizioni verde e digitale, prestando particolare attenzione alla qualità delle misure di bilancio. Tenuto conto del grado di incertezza, mantenere agile la politica di bilancio per poter reagire all’evoluzione della pandemia di COVID-19. Differenziare le politiche di bilancio tenendo conto della solidità della ripresa, garantendo la sostenibilità di bilancio e rafforzando gli investimenti, tenendo presente nel contempo la necessità di ridurre le disparità;

2)

promuovere politiche volte a contrastare la pianificazione fiscale aggressiva, l’evasione fiscale e l’elusione fiscale per garantire sistemi fiscali equi ed efficienti. Adoperarsi per limitare la concorrenza fiscale dannosa, anche mediante una soluzione consensuale a livello mondiale per far fronte ai problemi fiscali legati alla digitalizzazione e alla globalizzazione dell’economia. Ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e promuovere uno spostamento della tassazione del lavoro verso imposte meno distorsive. Passare da misure di emergenza a misure di ripresa nei mercati del lavoro, garantendo politiche attive del mercato del lavoro efficaci: i) sostenere le transizioni professionali, in particolare verso l’economia verde e digitale, ii) combinare misure volte ad affrontare le carenze di competenze, rafforzare il miglioramento delle competenze e la riqualificazione, fornire incentivi mirati all’assunzione e iii) rafforzare la capacità dei servizi pubblici per l’occupazione di colmare il divario tra la domanda e l’offerta nel mercato del lavoro. Rafforzare i sistemi di istruzione e formazione di qualità e inclusivi. Promuovere l’integrazione nel mercato del lavoro dei giovani, delle donne e dei gruppi vulnerabili, garantire condizioni di lavoro adeguate e affrontare la segmentazione del mercato del lavoro, sviluppare e adattare, ove necessario, opportuni sistemi di protezione sociale e rafforzare l’accesso per affrontare le sfide derivanti dalla crisi COVID-19 e quelle connesse alle transizioni verde e digitale. Garantire la partecipazione effettiva delle parti sociali alla definizione delle politiche, rafforzare il dialogo sociale e promuovere la contrattazione collettiva. Garantire la condivisione - e la convergenza verso di esse - di buone pratiche nel mercato del lavoro e di politiche sociali che rafforzino la resilienza economica e sociale;

3)

monitorare l’efficacia dei pacchetti di sostegno alle imprese, concentrarsi su un sostegno più mirato alla solvibilità delle imprese economicamente sostenibili che sono state messe in difficoltà durante la crisi COVID-19 e fare maggiore ricorso agli strumenti di capitale. Aumentare la capacità dei quadri giuridici in materia di insolvenza di far fronte in modo efficace e tempestivo ai casi di fallimento e alle ristrutturazioni del debito, ottimizzare il mantenimento del valore e promuovere una più efficiente allocazione dei capitali nell’economica reale e gli investimenti transfrontalieri. Compiere rapidi progressi nell’approfondimento dell’unione dei mercati dei capitali, su cui la Commissione ha avanzato proposte legislative incentrate sul sostegno al finanziamento dell’economia, sul miglioramento delle opportunità di investimento per le imprese e i privati e sull’eliminazione degli ostacoli transfrontalieri ingiustificati agli investimenti nel mercato unico;

4)

continuare a rafforzare i quadri istituzionali nazionali e portare avanti le riforme per affrontare le strozzature che ostacolano gli investimenti e la ridistribuzione dei capitali e garantire l’uso efficiente e tempestivo dei fondi dell’Unione. Ridurre l’onere amministrativo che grava sulle imprese e migliorare il contesto imprenditoriale. Rafforzare l’efficacia e la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Migliorare la gestione delle finanze pubbliche, anche mediante la promozione di pratiche di bilancio verdi e il miglioramento dell’efficacia dei quadri per la gestione degli investimenti pubblici, e avvalersi delle revisioni della spesa per migliorare la composizione e la qualità delle finanze pubbliche, in particolare la qualità degli investimenti pubblici e gli investimenti nelle persone e nelle competenze, e per concentrare meglio la spesa pubblica sulle esigenze di ripresa e resilienza;

5)

garantire la stabilità macrofinanziaria e mantenere i canali di credito per l’economia, continuando ad affrontare la questione dei crediti deteriorati attraverso, tra l’altro, il monitoraggio della qualità delle attività, un impegno tempestivo e proattivo nei confronti dei debitori in difficoltà, in particolare quelli economicamente sostenibili, e l’ulteriore sviluppo dei mercati secondari dei crediti deteriorati. Continuare ad adoperarsi per il completamento dell’unione bancaria, attraverso un piano di lavoro graduale e con scadenze definite su tutti gli elementi in sospeso necessari e con lo stesso livello di ambizione, e per il rafforzamento del ruolo internazionale dell’euro. Continuare a sostenere i lavori esplorativi sulla possibile introduzione di un euro digitale.

Ulteriori misure volte all’approfondimento dell’UEM dovrebbero tenere conto degli insegnamenti tratti dalla risposta globale di politica economica dell’Unione alla crisi COVID-19. I progressi relativi all’approfondimento dell’UEM dovrebbero essere compiuti nel pieno rispetto del mercato interno dell’Unione e in maniera aperta e trasparente nei confronti degli Stati membri non appartenenti alla zona euro.

Fatto a Lussemburgo, il 5 aprile 2022

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

(2)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25.

(3)  Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

(4)  Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

(5)  GU C 283 del 15.7.2021, pag. 1.

(6)  Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni e misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e l’insolvenza), (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 18).

(7)  Raccomandazione (UE) 2021/402 della Commissione, del 4 marzo 2021, relativa a un sostegno attivo ed efficace all’occupazione (EASE) in seguito alla crisi COVID-19 (GU L 80 dell’8.03.2021, pag. 1).

(8)  Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia, firmato il 2 febbraio 2012.


Banca centrale europea

7.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 153/7


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 29 marzo 2022

al Consiglio dell’Unione europea sui revisori esterni della Lietuvos bankas

(BCE/2022/15)

(2022/C 153/02)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 27.1,

considerando quanto segue:

(1)

I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono sottoposti a revisione da parte di revisori esterni indipendenti approvati dal Consiglio dell’Unione europea su raccomandazione del Consiglio direttivo della BCE.

(2)

Il mandato degli attuali revisori esterni della Lietuvos bankas, Ernst & Young Baltic UAB, è terminato con l’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2021. È pertanto necessario nominare revisori esterni a partire dall’esercizio finanziario 2022.

(3)

La Lietuvos bankas ha selezionato UAB ROSK Consulting quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2024.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Si raccomanda la nomina di UAB ROSK Consulting a revisore esterno della Lietuvos bankas per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2024.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 marzo 2022

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


PARERI

Consiglio

7.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 153/8


PARERE DEL CONSIGLIO

del5 aprile 2022

in merito alla nomina del controllore delle garanzie procedurali dell’Ufficio europeo per la lotta anti-frode (OLAF)

(2022/C 153/03)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 325,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9 bis,

Visto l’elenco di candidati in possesso dei requisiti prescritti per il posto di controllore delle garanzie procedurali stabilito dalla Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 dicembre 2020 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE, Euratom) 2020/2223 (2), che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 al fine di istituire la figura interna del controllore delle garanzie procedurali dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode («controllore»).

(2)

Ai sensi dell’articolo 9 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2013, la Commissione nomina il controllore per un mandato non rinnovabile di cinque anni. A norma dell’articolo 9 bis, paragrafo 4, di tale regolamento, a seguito della pubblicazione di un invito a presentare candidature nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione stabilisce un elenco di candidati in possesso dei requisiti prescritti per il posto di controllore. La Commissione nomina il controllore previa consultazione con il Parlamento europeo e il Consiglio.

(3)

Il 9 dicembre 2021 la Commissione ha fornito al Consiglio un elenco ristretto di tre candidati, in ordine di preferenza, in possesso dei requisiti prescritti per il posto di controllore e ha chiesto il parere del Consiglio in merito alla nomina del controllore.

(4)

Il Consiglio ha esaminato la questione e in particolare i documenti giustificativi forniti dalla Commissione sui tre candidati in possesso dei requisiti prescritti,

HA FORMULATO IL PARERE SEGUENTE:

Il Consiglio esprime parere favorevole sull’elenco ristretto dei tre candidati in possesso dei requisiti prescritti, secondo l’ordine di preferenza stabilito dalla Commissione.

Fatto a Lussemburgo, il 5 aprile 2022

Per il Consiglio

Il presidente

B. LE MAIRE


(1)  GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2223 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l’efficacia delle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 49.)


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

7.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 153/10


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10586 — MGL / MSP / O’CONNOR / MCLAREN RACING)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 153/04)

Il 29 marzo 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10586. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


7.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 153/11


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10610 — ARCHER DANIELS MIDLAND SINGAPORE / CLYDE INVESTMENTS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 153/05)

Il 21 marzo 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10610. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

7.4.2022   

IT

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C 153/12


Tassi di cambio dell’euro (1)

6 aprile 2022

(2022/C 153/06)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0923

JPY

yen giapponesi

135,30

DKK

corone danesi

7,4378

GBP

sterline inglesi

0,83473

SEK

corone svedesi

10,2855

CHF

franchi svizzeri

1,0187

ISK

corone islandesi

141,40

NOK

corone norvegesi

9,5523

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,441

HUF

fiorini ungheresi

377,77

PLN

zloty polacchi

4,6328

RON

leu rumeni

4,9433

TRY

lire turche

16,0998

AUD

dollari australiani

1,4431

CAD

dollari canadesi

1,3647

HKD

dollari di Hong Kong

8,5617

NZD

dollari neozelandesi

1,5718

SGD

dollari di Singapore

1,4844

KRW

won sudcoreani

1 330,44

ZAR

rand sudafricani

15,9934

CNY

renminbi Yuan cinese

6,9498

HRK

kuna croata

7,5470

IDR

rupia indonesiana

15 683,36

MYR

ringgit malese

4,6040

PHP

peso filippino

56,167

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

36,701

BRL

real brasiliano

5,0996

MXN

peso messicano

21,8759

INR

rupia indiana

82,8343


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

7.4.2022   

IT

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C 153/13


Domanda di parere consultivo presentata alla Corte EFTA da Héraðsdómur Reykjavíkur l’8 dicembre 2021 in relazione alla causa Anna Bryndís Einarsdóttir contro Tesoro islandese

(Causa E-5/21)

(2022/C 153/07)

Con lettera dell’8 dicembre 2021 lo Héraðsdómur Reykjavíkur (tribunale distrettuale di Reykjavík) ha presentato alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo, protocollata presso la Cancelleria della Corte il 13 dicembre 2021, in relazione alla causa Anna Bryndís Einarsdóttir / Tesoro islandese, in merito ai seguenti quesiti:

L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. altresì l’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento) obbliga uno Stato SEE, nel calcolo dei pagamenti in relazione al congedo di maternità/paternità, a calcolare il reddito di riferimento sulla base dei redditi aggregati di una persona sul mercato del lavoro in tutto lo Spazio economico europeo? Viola la predetta disposizione e i principi dell’accordo SEE (cfr. a titolo di esempio l’articolo 29 SEE) se sono presi in considerazione unicamente i redditi aggregati di una persona sul mercato del lavoro?


7.4.2022   

IT

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C 153/14


SENTENZA DELLA CORTE

del 14 dicembre 2021

nella causa E-2/21

Norep AS contro Haugen Gruppen AS

(Agenti commerciali indipendenti – Direttiva 86/653/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Definizione di «agente commerciale» – Trattare la vendita o l’acquisto di merci in nome e per conto del preponente)

(2022/C 153/08)

Nella causa E-2/21, Norep As contro Haugen Gruppen AS – ISTANZA alla Corte a norma dell’articolo 34 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia da parte della Corte suprema della Norvegia (Norges Høyesterett), riguardante l’interpretazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti – la Corte, composta da Páll Hreinsson, presidente e giudice relatore, Per Christiansen e Bernd Hammermann, giudici, si è pronunciata con sentenza del 14 dicembre 2021, il cui dispositivo è il seguente:

1.

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, in particolare il termine «trattare», dovrebbe essere interpretato come non ipotizzando necessariamente il coinvolgimento diretto dell’agente nell’inoltro di ordini da parte dei clienti al preponente, o escludendo uno scenario in cui gli ordini siano trasmessi direttamente dai clienti al preponente.

2.

L’attività connessa alle vendite dovrebbe ritenersi trattata ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE se intrapresa specificamente al fine di realizzare la conclusione di contratti di vendita o di acquisto di merci presso il preponente e se l’agente agisce in qualità di intermediario fra il preponente e i suoi clienti.


7.4.2022   

IT

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C 153/15


SENTENZA DELLA CORTE

del 14 dicembre 2021

nella causa E-1/21

ISTM International Shipping & Trucking Management GmbH contro Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung, Liechtensteinische Invalidenversicherung, e Liechtensteinische Familienausgleichskasse

(Previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Sede legale o domicilio – Determinazione provvisoria – Articolo 3 SEE – Principio di leale cooperazione)

(2022/C 153/09)

Nella causa E-1/21, ISTM International Shipping & Trucking Management GmbH contro Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung, Liechtensteinische Invalidenversicherung, e Liechtensteinische Familienausgleichskasse – ISTANZA della Corte d’appello del Principato del Liechtenstein (Fürstliches Obergericht) ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia in merito all’interpretazione del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – la Corte, composta da Páll Hreinsson, presidente e giudice relatore, Per Christiansen e Bernd Hammermann, giudici, si è pronunciata con sentenza del 14 dicembre 2021, il cui dispositivo è il seguente:

1.   

L’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 987/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, va interpretato nel senso che la mera presenza della sede legale di un’impresa non è sufficiente ai fini di detta disposizione. Nella determinazione del luogo in cui sono adottate le decisioni essenziali di un’impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 987/2009, si deve tener conto di una serie di fattori. Tali fattori comprendono la sede legale, l’ubicazione della sua amministrazione centrale, il luogo in cui si riuniscono i direttori e il luogo, solitamente il medesimo, ove è determinata la politica generale di detta impresa. Si può tener conto anche di altri fattori, quali il luogo di residenza dei principali direttori, il luogo ove si tengono le riunioni generali, il luogo ove sono conservati i documenti amministrativi e contabili e il luogo in cui avvedono le operazioni finanziarie, in particolare bancarie, della società.

2.   

Affinché una determinazione provvisoria diventi definitiva ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 987/2009, l’istituzione designata del luogo di residenza deve avere informato le istituzioni designate in ogni Stato SEE in cui si esercita un’attività. Ai fini dell’articolo 16, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 non è sufficiente che la determinazione provvisoria raggiunga l’istituzione designata di uno Stato SEE in cui si esercita un’attività in qualsivoglia forma, come attraverso l’impresa o la persona interessata.

3.   

L’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009 va interpretato nel senso che l’istituzione designata di uno Stato SEE può ancora contestare una determinazione provvisoria divenuta definitiva a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, di detto regolamento in conseguenza della scadenza di un periodo di due mesi senza che ne sia stato fatto uso. Il ricorso alla procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 4, può comportare che una determinazione divenuta definitiva a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, di detto regolamento sia accantonata retroattivamente.