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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
65° anno |
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Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2022/C 138/01 |
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Corte di giustizia |
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2022/C 138/02 |
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Tribunale |
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2022/C 138/03 |
Decisione del Tribunale, del 9 febbraio 2022, relativa alle ferie giudiziarie |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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28.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2022/C 138/01)
Ultime pubblicazioni
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
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Corte di giustizia
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28.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/2 |
DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
del 1o febbraio 2022
relativa alle festività legalmente riconosciute e alle ferie giudiziarie
(2022/C 138/02)
LA CORTE
visto l’articolo 24, paragrafi 2, 4 e 6, del regolamento di procedura,
considerando che, in applicazione di detta disposizione, dev’essere adottato l’elenco delle festività legalmente riconosciute e devono essere fissate le date delle ferie giudiziarie,
ADOTTA LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’elenco delle festività legalmente riconosciute ai sensi dell’articolo 24, paragrafi 4 e 6, del regolamento di procedura è così stabilito:
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il Capodanno, |
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il lunedì dell’Angelo, |
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il 1o maggio, |
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il 9 maggio, |
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l’Ascensione, |
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il lunedì di Pentecoste, |
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il 23 giugno, |
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il 15 agosto, |
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il 1o novembre, |
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il 25 dicembre, |
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il 26 dicembre. |
Articolo 2
Per il periodo compreso tra il 1o novembre 2022 e il 31 ottobre 2023, le date delle ferie giudiziarie ai sensi dell’articolo 24, paragrafi 2 e 6, del regolamento di procedura sono fissate come segue:
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Natale 2022: da lunedì 19 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023 inclusi, |
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Pasqua 2023: da lunedì 3 aprile 2022 a domenica 16 aprile 2023 inclusi, |
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Estate 2023: da domenica 16 luglio 2023 a giovedì 31 agosto 2023 inclusi. |
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 1o febbraio 2022.
Il Cancelliere
A. CALOT ESCOBAR
Il Presidente
K. LENAERTS
Tribunale
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28.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/3 |
DECISIONE DEL TRIBUNALE
del 9 febbraio 2022
relativa alle ferie giudiziarie
(2022/C 138/03)
IL TRIBUNALE
Visto l’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento di procedura,
DECIDE:
Articolo 1
Per l’anno giudiziario che inizia il 1o settembre 2022, le date delle ferie giudiziarie ai sensi dell’articolo 41, paragrafi 2 e 6, del regolamento di procedura sono fissate come segue:
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Natale 2022: da lunedì 19 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023 inclusi; |
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Pasqua 2023: da lunedì 3 aprile 2022 a domenica 16 aprile 2023 inclusi; |
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Estate 2023: da domenica 16 luglio 2023 a giovedì 31 agosto 2023 inclusi. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, l’8 marzo 2022
Il cancelliere
E. COULON
Il presidente
M. VAN DER WOUDE
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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28.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/4 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 10 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d'appel de Lyon, Francia) — Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance / Les Anges d’Eux SARL, Echo 5 SARL, Cletimmo SAS
(Causa C-191/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 392 - Regime di tassazione sul margine - Ambito di applicazione - Cessioni di immobili e di terreni edificabili acquistati per la rivendita - Soggetto passivo che non ha avuto diritto alla detrazione all’atto dell’acquisto degli immobili - Rivendita soggetta all’IVA - Nozione di «terreni edificabili»)
(2022/C 138/04)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour administrative d'appel de Lyon
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance
Convenuta: Les Anges d’Eux SARL, Echo 5 SARL, Cletimmo SAS
Dispositivo
L’articolo 392 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso esclude l’applicazione del regime di tassazione sul margine ad operazioni di cessione di terreni edificabili quando tali terreni acquistati edificati siano divenuti, tra il momento del loro acquisto e quello della loro rivendita da parte del soggetto passivo, terreni edificabili, ma non esclude l’applicazione del suddetto regime ad operazioni di cessione di terreni edificabili quando tali terreni siano stati oggetto, tra il momento del loro acquisto e quello della loro rivendita da parte del soggetto passivo, di modifiche delle loro caratteristiche, quali una suddivisione in lotti.
(1) Data di deposito: 25.3.2021.
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28.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/5 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 7 febbraio 2022 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo] — Vapo Atlantic SA / Autoridade Tributária e Aduaneira
(Causa C-460/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Accise - Direttiva 2008/118/CE - Articolo 1, paragrafo 2 - Applicazione di altre imposte indirette aventi finalità specifiche - «Finalità specifiche» - Nozione - Finanziamento di un’impresa pubblica concessionaria della rete stradale nazionale - Obiettivi di riduzione dell’incidenza di sinistri e di sostenibilità ambientale - Finalità meramente finanziaria - Diniego di restituzione dell’imposta basato sull’arricchimento senza causa - Condizioni)
(2022/C 138/05)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Vapo Atlantic SA
Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira
Dispositivo
Con ordinanza della Corte del 7 febbraio 2022, la Corte (Ottava Sezione), così decide:
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1) |
L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che non persegue «finalità specifiche», ai sensi di tale disposizione, un’imposta la cui entrata è genericamente destinata a un’impresa pubblica concessionaria della rete stradale nazionale e la cui struttura non indica alcuna intenzione di scoraggiare il consumo dei principali combustibili stradali. |
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2) |
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta a che le autorità nazionali possano motivare il loro diniego di rimborso di un’imposta indiretta in contrasto con la direttiva 2008/118 presumendo la traslazione di detta imposta su terzi e, di conseguenza, l’arricchimento senza causa del soggetto passivo. |
(1) Data di deposito: 26 luglio 2021.
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28.3.2022 |
IT |
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C 138/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank den Haag, zittingsplaats Zwolle (Paesi Bassi) il 2 dicembre 2021 — L.G. / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
(Causa C-745/21)
(2022/C 138/06)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank den Haag, zittingsplaats Zwolle
Parti
Ricorrente: L.G.
Resistente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se il diritto dell’Unione osti a che, nella determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo, in forza di una disposizione di diritto nazionale venga attribuita una portata autonoma all’interesse di un figlio di cui la ricorrente era in attesa al momento della presentazione della domanda. |
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2) |
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3) |
Qualora il diritto dell’Unione non osti a che, nella determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo, in forza di una disposizione di diritto nazionale venga attribuita una portata autonoma all’interesse superiore di un nascituro, se l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di Dublino possa applicarsi alla relazione tra il nascituro e il padre legalmente residente nello Stato membro al quale è presentata la domanda. |
(1) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).
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28.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien (Austria) il 10 dicembre 2021 — Kwizda Pharma GmbH
(Causa C-760/21)
(2022/C 138/07)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Wien
Parti
Ricorrente: Kwizda Pharma GmbH
Convenuto: Landeshauptmann von Wien
Questioni pregiudiziali
Il Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna) sottopone alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali, relative all’interpretazione del regolamento (UE) n. 609/2013 (1) e della direttiva 2002/46/CE (2):
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1a) |
Se, ai fini della sua qualificazione come alimento a fini medici speciali, occorra dimostrare che un prodotto sia in grado di raggiungere i risultati propagandati specifici per la malattia o il disturbo esclusivamente tramite la gestione dietetica indicata per il trattamento di tale malattia o disturbo, tenuto conto delle esigenze nutrizionali ad essi correlate. |
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1b) |
Se in tale contesto possa ritenersi esistente una gestione dietetica unicamente quando un soggetto modifica il proprio regime alimentare in modo da assumere sostanze nutrienti diverse o aggiuntive, che vengono assorbite dall’organismo mediante la digestione. |
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1c) |
Se, ai fini della qualificazione del prodotto come alimento a fini medici speciali, occorra altresì che le malattie o i disturbi cui il prodotto è destinato richiedono una gestione dietetica nel senso che il paziente assume le sostanze nutrienti contenute nel prodotto che non sono assorbite tramite la normale alimentazione. |
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1d) |
Se l’alimento a fini medici speciali debba essere efficace dal punto di vista medico soltanto in virtù del fatto di contenere tutte le sostanze nutrienti o alcune di esse che non possono essere assunte tramite la normale dieta ma risultano strettamente necessarie o opportune per il paziente ai fini del mantenimento delle proprie funzioni fisiologiche. |
In caso di risposta negativa: quali ingredienti debbano essere contenuti in un prodotto affinché possa essere considerato un alimento a fini medici speciali.
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2a) |
Se la qualificazione di un prodotto come integratore alimentare precluda la sua definizione anche come alimento a fini medici speciali. |
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2b) |
In caso di risposta negativa, quali criteri debbano essere utilizzati per escludere che un particolare integratore alimentare possa essere considerato un alimento a fini medici speciali. |
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2c) |
Se la «gestione dietetica» di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento n. 609/2013 possa limitarsi anche all’uso di «integratori alimentari» ai sensi della direttiva 2002/46 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari. |
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2d) |
Se un alimento possa considerarsi a fini medici speciali qualora contenga sostanze nutrienti che possono essere assunte anche sotto forma di integratori alimentari o altri alimenti, ma che sono formulati con specifico riguardo a una particolare malattia o disturbo. |
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3) |
In base a quali criteri è possibile rilevare la differenza tra un medicinale e un alimento a fini medici speciali o, rispettivamente, distinguere l’uno dall’altro. |
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4) |
Se la prescrizione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento n. 609/2013, secondo cui gli ingredienti rilevanti per la qualificazione come alimento a fini medici speciali devono avere effetto nell’ambito di una gestione dietetica non effettuabile mediante la modifica della normale alimentazione, debba essere interpretato nel senso che un paziente, per la cui malattia o disturbo è stato immesso in commercio l’alimento a fini medici speciali, non è in grado di soddisfare adeguatamente le proprie esigenze nutrizionali mediante l’assunzione di alimenti generalmente disponibili. |
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5a) |
Se l’espressione «la cui gestione dietetica non può essere effettuata esclusivamente con la modifica della normale dieta» di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 abbia carattere relativo, nel senso che il rispetto di tale requisito deve presumersi anche quando l’apporto nutrizionale necessario in considerazione della rispettiva malattia o disturbo possa essere conseguito mediante alimenti generalmente disponibili (in particolare, integratori alimentari) soltanto con un onere aggiuntivo. |
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5b) |
In caso di risposta affermativa, quali siano i criteri per stabilire che un onere correlato all’assunzione di alimenti generalmente disponibili soddisfa il requisito «la cui gestione dietetica non può essere effettuata esclusivamente con la modifica della normale dieta» di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento n. 609/2013. In particolare, se vada presunta la presenza di tale elemento della fattispecie nel caso in cui un paziente debba assumere separatamente più integratori alimentari generalmente disponibili. |
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6a) |
Cosa si intenda per sostanza nutriente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento n. 609/2013. |
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6b) |
Quali siano i criteri per stabilire se un determinato ingrediente di un prodotto dev’essere considerato un nutriente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento n. 609/2013. |
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7a) |
Se il requisito di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento n. 609/2013 «da utilizzare sotto controllo medico» sia soddisfatto qualora tale prodotto venga dispensato in farmacia senza che occorra una previa prescrizione medica. |
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7b) |
Quali siano i criteri per stabilire se il requisito dell’utilizzazione sotto controllo medico di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento n. 609/2013 è soddisfatto con riguardo a un determinato prodotto. |
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7c) |
Quali siano le conseguenze dell’eventuale inosservanza, nel caso specifico o addirittura in via generale, di tale prescrizione dell’utilizzazione sotto controllo medico di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento n. 609/2013. |
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8a) |
Se debba presumersi l’esistenza di un alimento a fini medici speciali soltanto nel caso in cui esso non possa essere utilizzato senza controllo medico. |
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8b) |
In caso di risposta affermativa, quali siano i criteri per stabilire se un alimento può essere utilizzato anche senza controllo medico. |
(1) Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU 2013, L 181, pag. 35).
(2) Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU 2002, L 183, pag. 51).
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28.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Padova (Italia) il 13 dicembre 2021 — D. M. / Azienda Ospedale-Università di Padova
(Causa C-765/21)
(2022/C 138/08)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale ordinario di Padova
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: D. M.
Convenuta: Azienda Ospedale-Università di Padova
Questioni pregiudiziali
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1) |
Dica la Corte di Giustizia se le autorizzazioni condizionate della Commissione, emesse su parere favorevole dell’EMA, relative ai vaccini oggi in commercio, possano essere considerate ancora valide, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento n. 507/2006 (1), alla luce del fatto che, in più Stati membri (ad esempio in Italia, approvazione AIFA del protocollo di cura con anticorpi monoclonali e/o antivirali), sono state approvate cure alternative al COVID SARS 2 efficaci e in thesi meno pericolose per la salute della persona, e ciò anche alla luce degli articoli 3 e 35 della Carta di Nizza. |
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2) |
Dica la Corte di Giustizia se, nel caso di sanitari per i quali la legge dello Stato membro abbia imposto il vaccino obbligatorio, i vaccini approvati dalla Commissione in forma condizionata ai sensi e agli effetti del Regolamento n. 507/2006, possano essere utilizzati al fine della vaccinazione obbligatoria anche qualora i sanitari in parola siano già stati contagiati e quindi abbiano già raggiunto una immunizzazione naturale e possano quindi chiedere una deroga dall’obbligo. |
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3) |
Dica la Corte di Giustizia se, nel caso di sanitari per i quali la legge dello Stato membro abbia imposto il vaccino obbligatorio, i vaccini approvati dalla Commissione in forma condizionata ai sensi e agli effetti del Regolamento n. 507/2006, possano essere utilizzati al fine della vaccinazione obbligatoria senza procedimentalizzazione alcuna con finalità cautelativa o se, in considerazione della condizionalità dell’autorizzazione, i sanitari medesimi possano opporsi all’inoculazione, quanto meno fintantoché l’autorità sanitaria deputata abbia escluso in concreto, e con ragionevole sicurezza, da un lato, che non vi siano controindicazioni in tal senso, dall’altro, che i benefici che ne derivano siano superiori a quelli derivanti da altri farmaci oggi a disposizione. Chiarisca la Corte se in tal caso, le autorità sanitarie deputate debbano procedere nel rispetto dell’articolo 41 della Carta di Nizza. |
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4) |
Dica la Corte di giustizia se, nel caso del vaccino autorizzato dalla Commissione in forma condizionata, l’eventuale non assoggettamento al medesimo da parte del personale medico sanitario nei cui confronti la legge dello Stato impone obbligatoriamente il vaccino, possa comportare automaticamente la sospensione dal posto di lavoro senza retribuzione o se si debba prevedere una gradualità delle misure sanzionatorie in ossequio al principio fondamentale di proporzionalità. |
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5) |
Dica la Corte di Giustizia se laddove il diritto nazionale consenta forme di dépeçage, la verifica della possibilità di utilizzazione in forma alternativa del lavoratore, debba avvenire nel rispetto del contraddittorio ai sensi e agli effetti dell’articolo 41 della Carta di Nizza, con conseguente diritto al risarcimento del danno nel caso in cui ciò non sia avvenuto. |
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6) |
Dica la Corte di Giustizia se, alla luce del Regolamento n. 953/21 (2) che vieta qualunque discriminazione fra chi ha assunto il vaccino e chi non ha voluto o potuto per ragioni mediche assumerlo, sia legittima una disciplina nazionale, quale quella risultante dall’articolo 4, comma 11, del decreto legge n. 44/2021, che consente al personale sanitario che è stato dichiarato esente dall’obbligo di vaccinazione di esercitare la propria attività a contatto con il paziente, ancorché rispettando i presidi di sicurezza imposti dalla legislazione vigente, mentre il sanitario che come la ricorrente — in quanto naturalmente immune a seguito di contagio — non voglia sottoporsi al vaccino senza approfondite indagini mediche, viene automaticamente sospeso da qualunque atto professionale e senza remunerazione. |
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7) |
Dica la Corte se sia compatibile con il Regolamento n. 953 del 2021 e i principi di proporzionalità e di non discriminazione ivi contenuti, la disciplina di uno Stato membro che imponga obbligatoriamente il vaccino anti-Covid — autorizzato in via condizionata dalla Commissione — a tutto il personale sanitario anche se proveniente da altro Stato membro e sia presente in Italia ai fini dell’esercizio della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento. |
(1) Regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione, del 29 marzo 2006, relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2006, L 92, pag. 6).
(2) Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU 2021, L 211, pag. 1).
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28.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) il 14 dicembre 2021 — TR / Land Hessen
(Causa C-768/21)
(2022/C 138/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Wiesbaden
Parti
Ricorrente: TR
Resistente: Land Hessen
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 57, paragrafo 1, lettere a) ed f) e l’articolo 58, paragrafo 2, lettere da a) a j), in combinato disposto con l’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 (1) debbano essere interpretati nel senso che nel caso in cui l’autorità di controllo rilevi un trattamento dei dati che viola i diritti dell’interessato l’autorità di controllo sia sempre obbligata ad intervenire ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del RGPD.
(1) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).
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28.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad il 13 dicembre 2021 — «OGL-Food Trade Lebensmittelvertrieb» GmbH/Direktor na Teritorialna Direktsia «Mitnitsa Plovdiv» pri Agentsia «Mitnitsi»
(Causa C-770/21)
(2022/C 138/10)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Parti
Ricorrente:«OGL-Food Trade Lebensmittelvertrieb» GmbH
Convenuto: Direktor na Teritorialna direktsia «Mitnitsa Plovdiv» pri Agentsia «Mitnitsi»
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se, in considerazione dell’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, in combinato disposto con l’articolo 75, paragrafi 5, primo comma, e 6, del regolamento delegato (UE) 2017/891 (2) della Commissione [, del 13 marzo 2017], che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli [e degli ortofrutticoli trasformati], si debba ritenere che, per la valutazione della condizione di cui all’articolo 70, paragrafo 3, lettera d), del codice doganale, che «il compratore e il venditore non siano collegati», assumano rilievo, in vista dell’applicazione del valore di transazione di determinate merci per fini doganali nel quadro di una specifica dichiarazione in dogana per l’importazione di ortaggi:
Se le circostanze succitate, ove rilevanti, consentano di classificare il commerciante importatore e il commerciante esportatore o l’importatore e l’acquirente al primo livello commerciale nell’Unione come «[aventi] la veste giuridica di associati» o come soggetti collegati ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 142, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (3) della Commissione del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione. Qualora le condizioni succitate, benché rilevanti, non siano sufficienti per considerare i commercianti come soggetti collegati, se, ai fini della verifica ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2017/891, occorra valutare se il rapporto tra i commercianti abbia influenzato la determinazione del maggior prezzo della merce nello specifico importata, al fine di contrastare l’elusione di dazi e la perdita di gettito fiscale per il bilancio dell’Unione, anche tenendo conto della successiva vendita sottocosto al primo livello commerciale all’interno dell’Unione. |
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2) |
Se dall’articolo 47, primo comma, e dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, interpretati in combinato disposto con il diritto di ricorso riconosciuto all’importatore ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, dall’obbligo di motivazione delle decisioni che incombe alle autorità doganali a norma dell’articolo 29 in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 7, del codice doganale, e dalle circostanze del caso di specie, tenuto altresì conto del fatto che, nel procedimento avverso la decisione, il giudice di primo grado deve esaminarne d’ufficio la legittimità anche sotto profili non fatti valere nel ricorso, deve acquisire d’ufficio nuovi elementi di prova e nominare periti, consegua che:
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3) |
Se, alla luce dell’interpretazione di cui al punto 1 del dispositivo della sentenza della Corte dell’11 marzo 2020, BV, С 160/18, EU:C:2020:190, dall’articolo 75, paragrafo 5, quarto comma, del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli (…), a norma del quale «l’importatore mette a disposizione (…) tutti i documenti necessari per lo svolgimento dei controlli doganali pertinenti relativi alla vendita e allo smercio di ciascun prodotto della partita in questione», derivi, per la prova del valore di transazione dichiarato ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione, nelle circostanze del caso di specie, che:
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4) |
Se, alla luce delle circostanze del procedimento principale, dall’articolo 75, paragrafi 5 e 6, del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli (…) e dall’interpretazione contenuta nella sentenza del 16 giugno 2016, EURO 2004. Hungary, С 291/15, EU:C:2016:455, consegua che, in caso di importazione di ortaggi da paesi terzi, il valore in dogana non deve essere determinato in base al valore di transazione dichiarato se:
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(2) Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU 2017, L 138, pag. 4).
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28.3.2022 |
IT |
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C 138/12 |
Impugnazione proposta il 9 dicembre 2021 da AV, AW avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 6 ottobre 2021, causa T-43/20, AV e AW/Parlamento
(Causa C-773/21 P)
(2022/C 138/11)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: AV, AW (rappresentante: J. Martins, avocat)
Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo
Conclusioni dei ricorrenti
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— |
Dichiarare l’impugnazione ricevibile e fondata; |
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— |
annullare la sentenza impugnata; |
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— |
avocare a sé la causa al fine di statuire accogliendo le conclusioni formulate dai ricorrenti in primo grado, inclusa quella di condanna alle spese del convenuto, o, altrimenti, |
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— |
rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo; |
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— |
condannare il Parlamento europeo a tutte le spese del giudizio di primo grado e dell’impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
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— |
Violazione dei diritti della difesa e inosservanza dell’obbligo di motivazione; |
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— |
Valutazioni inesatte dei fatti e snaturamento di diversi elementi di prova, che hanno condotto il Tribunale a commettere un errore di diritto nella valutazione dei fatti; |
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— |
Errore di diritto nell’interpretazione della normativa applicabile. |
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28.3.2022 |
IT |
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C 138/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 15 dicembre 2021 — EV / Alltours Flugreisen GmbH
(Causa C-776/21)
(2022/C 138/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Düsseldorf
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: EV
Convenuta: Alltours Flugreisen GmbH
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se sia sufficiente, ai fini della sussistenza di circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione del viaggio ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, prima frase, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (1) (in prosieguo: la «direttiva sui pacchetti turistici»), che il territorio di destinazione del viaggio sia classificato come zona di rischio dall’organismo specializzato istituito a livello nazionale per la protezione contro le malattie trasmissibili e, allo stesso tempo, nel luogo di origine non sussistessero le condizioni per la classificazione come zona di rischio. |
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2) |
Se il viaggiatore, al momento della disdetta del pacchetto turistico ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, prima frase, della direttiva sui pacchetti turistici, debba essere in grado di prevedere il verificarsi di sostanziali pregiudizi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze, il giorno della partenza o alla data del viaggio. |
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3) |
Se la risoluzione debba aver luogo nell’imminenza del viaggio oppure se possa essere dichiarata in qualsiasi momento tra la data della prenotazione e l’inizio del viaggio, purché al momento della risoluzione sia presente un qualsiasi indizio del possibile verificarsi della circostanza straordinaria. |
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28.3.2022 |
IT |
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C 138/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 15 dicembre 2021 — Y.YA. / K.P.
(Causa C-797/21)
(2022/C 138/13)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Sofiyski rayonen sad
Parti
Attore: Y.YA.
Convenuta: K.P.
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE debba essere interpretato nel senso che i cittadini risultano privati dei rimedi giurisdizionali necessari per una tutela giurisdizionale effettiva a seguito di una violazione dell’indipendenza dei giudici, allorché in uno Stato membro dell’Unione europea viene consentito il distacco a tempo indeterminato di giudici, con il loro consenso, presso un organo giurisdizionale di grado superiore, mediante decisione di un organo di governo del potere giudiziario indipendente da altri organi statali, nel caso in cui siano di fatto previste condizioni per disporre la revoca del distacco e sia possibile avvalersi di un rimedio giurisdizionale, che tuttavia non ha un effetto sospensivo in pendenza del giudizio, e sulla base di quali criteri dovrebbe concretamente svolgersi un controllo di legittimità del distacco a tempo indeterminato. |
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2) |
Se la risposta alla prima questione pregiudiziale sarebbe diversa nel caso in cui si applichino a norma di legge e siano soggetti a sindacato giurisdizionale criteri oggettivi per decidere di disporre la revoca del distacco, ma non sia previsto alcun criterio del genere sottoposto a controllo giurisdizionale per la selezione dei giudici da distaccare. |
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3) |
Qualora si risponda alla prima questione pregiudiziale nel senso che il distacco di giudici è consentito a tali condizioni qualora si applichino regole oggettive, se si debba tener conto, nell’esaminare in che misura le disposizioni nazionali siano in contrasto con il requisito di assicurare sufficienti rimedi giurisdizionali ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, non solo dei criteri previsti dalla legge, ma anche delle modalità della loro applicazione da parte delle competenti autorità amministrative e giudiziarie. |
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4) |
Se la decisione 2006/929/CE della Commissione debba essere interpretata nel senso che la risposta alle tre questioni pregiudiziali che precedono sarebbe diversa qualora si accertasse una prassi nazionale sui distacchi fondata su una normativa simile a quella attualmente vigente e ciò comportasse contestazioni nel quadro del meccanismo di cooperazione e verifica istituito da detta decisione. |
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5) |
Qualora si accerti che le disposizioni nazionali sul distacco di giudici eventualmente violino l’obbligo di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, se detta disposizione debba in tal caso essere interpretata nel senso che esclude che un giudice nazionale possa ricevere istruzioni vincolanti da un giudice di grado superiore il cui collegio giudicante includa un giudice distaccato, e a quali condizioni ciò valga. Se siano in particolare affette da un vizio procedurale istruzioni che non riguardano il merito della controversia, ma prescrivono il compimento di determinati atti processuali. |
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28.3.2022 |
IT |
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C 138/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 20 dicembre 2021 — Procedimento penale a carico di ZhU e RD
(Causa C-805/21)
(2022/C 138/14)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Spetsializiran nakazatelen sad
Parti nel procedimento penale principale
ZhU e RD
Questione pregiudiziale
Se un’interpretazione del diritto nazionale secondo cui un autoveicolo utilizzato per il deposito di una grande quantità di prodotti soggetti ad accisa (sigarette) e privi di contrassegno fiscale non costituisce un bene strumentale sia compatibile con l’articolo 2, punto 3, della direttiva 2014/42 (1) o, in subordine, con l’articolo 1, terzo trattino, della decisione quadro 2005/212.
(1) Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU 2014, L 127, pag. 39).
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28.3.2022 |
IT |
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C 138/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 21 dicembre 2021 — Procedimento penale a carico di TF
(Causa C-806/21)
(2022/C 138/15)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parte nel procedimento penale principale
TF
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se persone fisiche e giuridiche che partecipano all’immissione in commercio di sostanze classificate in modo tale che detta partecipazione configura un fatto qualificato come reato in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2004/757 (1), siano considerate un «operatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento n. 273/2004 (2). In caso di risposta affermativa alla prima questione: |
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2) |
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(1) Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di (GU 2004, L 335, pag. 8).
(2) Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (GU 2004, L 47, pag. 1).
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28.3.2022 |
IT |
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C 138/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Holland zittingsplaats Haarlem (Paesi Bassi) il 21 dicembre 2021 — Nokia Solutions and Networks Oy / Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven
(Causa C-809/21)
(2022/C 138/16)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Noord-Holland, zittingsplaats Haarlem
Parti
Ricorrente: Nokia Solutions and Networks Oy
Resistente: Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven
Questioni pregiudiziali
Se sussista una violazione del diritto dell’Unione, quale presupposto ai fini del riconoscimento di interessi, quale principio sancito dallo stesso diritto dell’Unione e sviluppato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, anche nel caso in cui un’amministrazione di uno Stato membro, a seguito di una verifica successiva all’importazione relativamente a una dichiarazione doganale presentata dopo il 1o maggio 2016, proceda alla liquidazione di tributi in violazione di vigenti norme del diritto dell’Unione e un giudice dello Stato membro dichiari tale violazione.
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28.3.2022 |
IT |
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C 138/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria) il 28 dicembre 2021 — «Vinal» AD/Direktor na Agentsia «Mitnitsi»
(Causa C-820/21)
(2022/C 138/17)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Parti
Ricorrente:«Vinal» AD.
Resistente: Direktor na Agentsia «Mitnitsi»
Questioni pregiudiziali
Come debba essere interpretato l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE (1), nella parte in cui prevede che l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio di un deposito fiscale è soggetta alle condizioni che le autorità hanno il diritto di stabilire per impedire ogni possibile evasione o abuso, [e] quale debba essere il contenuto di tali condizioni per realizzare il fine di impedire ogni possibile evasione o abuso.
Come vada interpretato il divieto di discriminazione ai sensi del considerando 10 della direttiva 2008/118/CE.
Come debbano essere interpretate le suddette condizioni e se debbano essere interpretate nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui all’articolo 53, paragrafo 1, punto 3, in combinato disposto con l’articolo 47, paragrafo 1, punto 5, dello ZADS, che prevede la revoca obbligatoria dell’autorizzazione per il futuro, senza preavviso e a tempo indeterminato, in aggiunta a una sanzione già inflitta per la stessa infrazione.
(1) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009 L 9, pag. 12).
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28.3.2022 |
IT |
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C 138/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Germania) il 24 dicembre 2021 — TE, RU, legalmente rappresentata da TE / Stadt Frankfurt am Main
(Causa C-829/21)
(2022/C 138/18)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Hessischer Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: TE, RU, legalmente rappresentata da TE
Convenuta: Stadt Frankfurt am Main
Questioni pregiudiziali
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1. |
Se l’articolo 38a, paragrafo 1, dell’ Aufenthaltsgesetz (AufenthG), che ai sensi del diritto nazionale deve essere interpretato nel senso che, anche al momento del rinnovo del permesso di soggiorno, nell’ipotesi di reinsediamento, il soggiornante di lungo periodo deve essere titolare dello status di soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro, sia conforme alle disposizioni dell’articolo 14 e seguenti della direttiva 2003/109/CE (1), che si limitano a prevedere che un soggiornante di lungo periodo ha il diritto di soggiornare per più di tre mesi nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro che gli ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo, purché siano soddisfatte le altre condizioni di cui al Capo III della direttiva. |
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2. |
Se, ai sensi dell’articolo 14 e seguenti della direttiva 2003/109, l’Ufficio stranieri, nel decidere su una domanda di rinnovo ai sensi dell’articolo 38a, paragrafo 1, dell’AufenthG, ove siano soddisfatte le altre condizioni per un rinnovo temporaneo e lo straniero disponga, in particolare, di risorse stabili e regolari, possa dichiarare, con conseguente perdita del diritto, che lo straniero ha nel frattempo, vale a dire dopo il reinsediamento nel secondo Stato membro, perso lo status giuridico di cui disponeva nel primo Stato membro, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/109. Se la data rilevante della decisione sia quella dell’ultima decisione amministrativa o dell’ultima decisione giudiziaria. |
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3. |
In caso di soluzione negativa della prima e della seconda questione: Se spetti al soggiornante di lungo periodo l’onere di dimostrare che il suo diritto di soggiorno in qualità di soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro non è scaduto. In caso di risposta negativa a tale questione, se un giudice o un’autorità nazionale abbia il diritto di verificare se il permesso di soggiorno concesso al soggiornante di lungo periodo per una durata illimitata sia scaduto o se ciò sarebbe contrario al principio del reciproco riconoscimento delle decisioni amministrative in base al diritto dell’Unione. |
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4. |
Se a una cittadina di uno stato terzo entrata in Germania dall’Italia con un permesso di soggiorno illimitato per soggiornanti di lungo periodo, che dispone di risorse stabili e regolari, possa essere contestata la mancata produzione di prove relativamente ad un adeguato alloggio, anche se la Germania non si è avvalsa dell’autorizzazione di cui all’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/109 e la collocazione in un alloggio sociale è stata necessaria per il solo motivo che finché tale cittadina di uno Stato terzo non dispone di un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 38a dell’AufenthG, essa non percepisce assegni familiari. |
(1) Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44).
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28.3.2022 |
IT |
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C 138/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Nacional (Spagna) il 31 dicembre 2021 — Endesa Generación S.A.U / Tribunal Económico Administrativo Central
(Causa C-833/21)
(2022/C 138/19)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Nacional
Parti
Ricorrente: Endesa Generación S.A.U
Resistente: Tribunal Económico Administrativo Central
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la normativa nazionale spagnola che istituisce un’imposta sul carbone destinato alla produzione di elettricità sia compatibile con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE (1), quando, pur dichiarando che il suo obiettivo è la protezione dell’ambiente, tale finalità non si riflette nella struttura dell’imposta e il gettito viene destinato al finanziamento dei costi del sistema elettrico. |
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2) |
Se si possa considerare che l’obiettivo ambientale si traduce nella struttura dell’imposta per il fatto che le aliquote fiscali sono stabilite con riferimento al potere calorifico del carbone utilizzato nella generazione di elettricità. |
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3) |
Se la finalità ambientale è raggiunta per il solo fatto che sono stabilite imposte su determinati prodotti energetici non rinnovabili e l’uso di quelli ritenuti meno dannosi per l’ambiente non è soggetto a tassazione. |
(1) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU 2003, L 283, pag. 51)
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28.3.2022 |
IT |
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C 138/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgerichts Graz (Austria) il 6 gennaio 2022 — Staatsanwaltschaft Graz / MS
(Causa C-16/22)
(2022/C 138/20)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Graz
Parti
Ricorrente: Staatsanwaltschaft Graz
Convenuta: MS
Altra parte interveniente: Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Düsseldorf
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 1, paragrafo 1, prima frase, e l’articolo 2, lettera c), punto i), della direttiva 2014/41/UE (1), debbano essere interpretati nel senso che per «autorità giudiziaria» e «autorità di emissione» ai sensi di tali disposizioni può intendersi anche un Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung (Ufficio finanziario per le cause penali tributarie e l’accertamento degli illeciti fiscali) che le disposizioni nazionali autorizzano ad esercitare i poteri e i doveri del pubblico ministero con riguardo a determinati reati.
(1) Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU 2014, L 130, pag. 1).
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28.3.2022 |
IT |
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C 138/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgaria) il 12 gennaio 2022 — DV / Direktor na Teritorialno podelenie na Natsionalnia osiguritelen institut– Veliko Tarnovo
(Causa C-30/22)
(2022/C 138/21)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Veliko Tarnovo
Parti
Ricorrente: DV
Convenuto: Direktor na Teritorialno podelenie na Natsionalnia osiguritelen institut– Veliko Tarnovo
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la disposizione di cui all’articolo 30, paragrafo 2, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in combinato disposto con l’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), del medesimo, debba essere interpretata nel senso che le persone di cui a quest’ultima disposizione rientrano nell’ambito di applicazione ratione personae dell’articolo 31, paragrafo 1, dell’accordo, nel caso in cui per tutta la durata del periodo di transizione siano state senza interruzione cittadini di uno Stato membro e, nel contempo, soggette alla legislazione del Regno Unito, o se detta disposizione debba essere interpretata nel senso che le persone di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 31, paragrafo 1, solo fintantoché, alla fine del periodo di transizione e/o dopo la sua fine, svolgevano un’attività come lavoratori subordinati nel Regno Unito. |
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2) |
Se la disposizione di cui all’articolo 30, paragrafo 2, dell’accordo, in combinato disposto con l’articolo 30, paragrafo 1, lettera c), del medesimo, debba essere interpretata nel senso che le persone di cui a quest’ultima disposizione rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 31, paragrafo 1, dell’accordo, nel caso in cui siano residenti in qualità di cittadini dell’Unione nel Regno Unito senza interruzione per tutta la durata del periodo di transizione e, nel contempo, per tutta la durata del periodo di transizione e fino alla fine dello stesso, siano state soggette alla legislazione di un unico Stato membro, o se detta disposizione debba essere interpretata nel senso che le persone di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 31, paragrafo 1, se, dopo la fine del periodo di transizione, hanno cessato di risiedere nel Regno Unito. |
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3) |
Qualora dall’interpretazione delle disposizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 2, dell’accordo, in combinato disposto con l’articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e c), del medesimo risulti che tali norme non sono applicabili ai fatti del procedimento principale, in quanto un cittadino dell’Unione ha cessato di risiedere dopo la fine del periodo di transizione, se in tal caso si debbano interpretare le disposizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 4, in combinato disposto con il paragrafo 3, dell’accordo nel senso che le persone che soggiornano o lavorano nello Stato ospitante o nello Stato sede di lavoro non rientrano più nell’ambito di applicazione della disposizione di cui all’articolo 30, paragrafo 1, nel caso in cui i loro rapporti giuridici di persone occupate (lavoratori) siano cessati e di conseguenza esse abbiano perso il diritto di soggiornare e alla fine del periodo di transizione abbiano lasciato lo Stato sede di lavoro o lo Stato ospitante, o se dette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che la limitazione imposta dall’articolo 30, paragrafo 4, riguarda il diritto di soggiornare e di lavorare esercitato dopo la fine del periodo di transizione, a prescindere dal momento in cui sono cessati i diritti, qualora sussistessero ancora alla fine del periodo di transizione. |
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28.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 14 gennaio 2022 — Österreichische Datenschutzbehörde
(Causa C-33/22)
(2022/C 138/22)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Österreichische Datenschutzbehörde
Parti intervenute: WK, Presidente del Nationalrat
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se le attività di una commissione di inchiesta istituita da un Parlamento di uno Stato membro nell’esercizio del suo diritto di controllo sul potere esecutivo rientrino nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, prima frase, TFUE, indipendentemente dall’oggetto dell’indagine, in modo che il trattamento dei dati personali effettuato da detta commissione sia disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). |
Qualora sia data una risposta affermativa alla prima questione:
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2) |
Se le attività di una commissione di inchiesta istituita da un Parlamento di uno Stato membro nell’esercizio del suo diritto di controllo sul potere esecutivo, la quale sottopone a indagine le attività di un’autorità di polizia di protezione dello Stato, ossia relative alla salvaguardia della sicurezza nazionale ai sensi del considerando 16 del regolamento generale sulla protezione dei dati, rientrino nella deroga di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento. |
Qualora sia data una risposta negativa alla seconda questione:
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3) |
Ove — come nel caso in esame — uno Stato membro abbia istituito un’unica autorità di controllo ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati, se la sua competenza con riguardo ai reclami di cui all’articolo 77, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 55, paragrafo 1, di detto regolamento, discenda direttamente dal regolamento. |
(1) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).
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28.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/19 |
Ricorso proposto il 4 febbraio 2022 — Commissione europea/Repubblica ceca
(Causa C-75/22)
(2022/C 138/23)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati, M. Mataija, M. Salyková, agenti)
Convenuta: Repubblica ceca
Conclusioni
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— |
Dichiarare che la Repubblica ceca, non avendo dato corretta attuazione all’articolo 3, paragrafo 1, lettere g) e h), all’articolo 6, lettera b), all’articolo 7, paragrafo 3, all’articolo 21, paragrafo 6, all’articolo 31, paragrafo 3, all’articolo 45, paragrafo 2, lettere c), f) e in parte e), all’articolo 45, paragrafo 3, all’articolo 50, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto 1, lettere d) ed e), dell’allegato VII e all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella versione modificata dalla direttiva 2013/55/UE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza delle suddette disposizioni; |
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— |
condannare Repubblica ceca alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Articolo 3, paragrafo 1, lettere g) e h) — La Commissione afferma che la Repubblica ceca non ha dato attuazione agli obblighi di determinare lo status giuridico delle persone che hanno assolto un tirocinio e delle persone che si preparano per la prova attitudinale stabiliti in tali disposizioni della direttiva.
Articolo 6, lettera b) — La Commissione contesta alla Repubblica ceca di non aver esentato i prestatori di servizi dall’iscrizione a un ente di previdenza sociale dello Stato membro ospitante, per regolare con un ente assicuratore i conti relativi alle attività esercitate a profitto degli assicurati sociali.
Articolo 7, paragrafo 3 — A parere della Commissione non è stata data una chiara attuazione a tale disposizione della direttiva, che consente agli architetti e ai veterinari di utilizzare il titolo professionale previsto per gli architetti e i veterinari nello Stato membro ospitante.
Articolo 21, paragrafo 6, e articolo 31, paragrafo 3 — La Commissione ritiene che la Repubblica ceca non abbia dato corretta attuazione a tali disposizioni, relative alla formazione di infermiere responsabile dell’assistenza generale con riferimento alla professione di assistente infermiere.
Articolo 45, paragrafo 2, lettere c), f) e in parte e) — La Commissione afferma che la Repubblica ceca non ha dato corretta attuazione a tali disposizioni, in quanto non ha assicurato ai farmacisti l’accesso alle attività in esse elencate.
Articolo 45, paragrafo 3 — La Commissione ritiene che la Repubblica ceca non abbia dato corretta attuazione a tale disposizione della direttiva, in quanto non ha assicurato l’accesso dei farmacisti in possesso di una qualifica professionale in un altro Stato membro ad un numero minimo di attività, mentre è possibile subordinare tale accesso al solo conseguimento di un’esperienza professionale complementare.
Articolo 50, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto 1, lettere d) ed e), dell’allegato VII — A parere della Commissione la Repubblica ceca non ha dato corretta attuazione a tali disposizioni della direttiva, in quanto non ha stabilito un periodo di due mesi per la presentazione da parte dello Stato membro di origine dei documenti richiesti.
Articolo 51, paragrafo 1 — La Commissione contesta alla Repubblica ceca di non aver dato corretta attuazione a tale disposizione della direttiva in quanto non ha stabilito un periodo di un mese per accusare ricevuta della domanda di riconoscimento del titolo professionale e per informare eventualmente il richiedente dei documenti mancanti.
(1) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
(2) Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (GU 2013, L 354, pag. 132).
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28.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/21 |
Impugnazione proposta il 7 febbraio 2022 da Jean-François Jalkh avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 1o dicembre 2021, causa T-230/21, Jalkh / Parlamento
(Causa C-82/22 P)
(2022/C 138/24)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Jean-François Jalkh (rappresentante: F. Wagner, avocat)
Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 1o dicembre 2021, causa T-230/21, Jalkh/Parlamento; |
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— |
annullare la decisione P9_TA(2021)0092 del Parlamento europeo, del 25 marzo 2021, sulla domanda di revoca dell’immunità del ricorrente [2020/2110(IMM)]. |
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— |
Condannare il Parlamento europeo a pagare la totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente deduce tre motivi.
Il primo motivo verte sulla violazione della regola secondo cui «il procedimento penale sospende i procedimenti amministrativi e civili». Secondo il ricorrente, il Tribunale ha commesso un errore manifesto di valutazione che lo ha portato a disattendere, nella sua analisi, disposizioni giuridiche in vigore nell'Unione e la giurisprudenza di un paese dell'Unione, che avrebbero potuto e dovuto essere prese in considerazione nel caso del ricorrente, per sospendere la procedura di revoca della sua immunità, tenuto conto della denuncia contro X, con costituzione di parte civile, presentata al giudice istruttore di Bruxelles il 15 dicembre 2020, per falso e uso di documenti falsi.
Il secondo motivo verte su un errore manifesto di valutazione del diritto dell'Unione per non aver riconosciuto la violazione, da parte del Parlamento europeo, mediante la sua commissione JURI, dell'articolo 7 della comunicazione 0011/2019 del 19 novembre 2019.
Secondo il ricorrente, il Tribunale ha commesso un errore manifesto di valutazione del diritto dell'Unione e dei suoi principi generali, come il principio della parità di trattamento e il principio di buona amministrazione, che era di particolare rilevanza per il procedimento, in quanto il ricorrente ha sostenuto che la frase manoscritta «molto attento», in aggiunta alla formula di cortesia dattiloscritta sulla lettera del Ministro della Giustizia del 16 giugno 2020, doveva essere considerata come rivelatrice di una volontà del governo francese di utilizzare il procedimento giudiziario in questione nel dibattito politico e come tale costitutiva di un fumus persecutionis.
Il terzo motivo verte sulla violazione dell'articolo 9 del Protocollo sulle immunità. Secondo il ricorrente, il Tribunale ha riconosciuto che i fatti contestati, vale a dire l'utilizzo da parte di Jean-François Jalkh del suo bilancio delle spese di assistenza parlamentare, erano coperti dall'immunità prevista dall'articolo 9 del Protocollo, ma si è limitato a una formula generale per respingere la censura, senza spiegare le proprie ragioni.
Tribunale
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28.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/22 |
Ricorso proposto il 3 gennaio 2022 — Loutsou / EUIPO (POLIS LOUTRON)
(Causa T-13/22)
(2022/C 138/25)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Alexandra Loutsou (Salonicco, Grecia) (rappresentante: S. Psomakakis, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo POLIS LOUTRON — Domanda di registrazione n. 18 144 809
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 ottobre 2021 nel procedimento R 544/2020-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
accogliere il presente ricorso; |
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
dichiarare fondato e ricevibile il ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale nel procedimento R 544 / 2020-1, concernente la domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 144 809; |
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— |
annullare parzialmente l’atto n. L110 / 08.11.2019 concernente la notifica dei motivi di rigetto della domanda di marchio dell'Unione europea n. 18144809, al fine di accogliere la domanda di cui trattasi nella sua interezza e di registrare il marchio in questione quale segno distintivo dei prodotti e dei servizi della società della ricorrente all'interno dell'area geografica dell'Unione Europea per le classi richieste; |
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— |
annullare parzialmente l’atto n. L123 / 20.01.2020 concernente il rigetto della domanda di marchio dell'Unione Europea n. 18144809, al fine di accogliere la domanda di cui trattasi nella sua interezza e di registrare il marchio in questione quale segno distintivo dei i prodotti e dei servizi della società della ricorrente all'interno dell'area geografica dell'Unione Europea per le classi richieste; |
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— |
ordinare all'Ufficio per la Proprietà Intellettuale dell'Unione Europea, convenuto, di registrare il marchio POLIS LOUTRON per tutte le classi richieste e per tutti i prodotti e servizi richiesti, e |
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— |
condannare il convenuto alle spese |
Motivo invocato
La decisione impugnata ha accettato ed applicato erroneamente le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, in quanto per il marchio di cui trattasi non risulta né un carattere descrittivo né una mancanza di distintività e quindi non vi è inammissibilità tale da impedire la registrazione del medesimo per le classi in questione e per i prodotti e servizi che riguardano le medesime.
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28.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/23 |
Ricorso proposto il 14 gennaio 2022 — Bensoussan / EUIPO — Lulu’s Fashion Lounge (LOULOU STUDIO)
(Causa T-24/22)
(2022/C 138/26)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ugo Bensoussan (Parigi, Francia) (rappresentanti: V. Bouchara e A. Maier, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lulu’s Fashion Lounge LLC (Chico, California, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «LOULOU STUDIO» — Domanda di registrazione n. 18 048 245
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 novembre 2021 nel procedimento R 480/2021-4
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
accogliere il ricorso; |
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO e la società LULU’S FASHION LOUNGE LLC a sopportare le proprie spese relative al procedimento e, congiuntamente, a pagare le spese sostenute dal sig. Ugo Bensoussan, ivi comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi all’EUIPO. |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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28.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/23 |
Ricorso proposto il 19 gennaio 2022 — Romedor Pharma/EUIPO — Perfect Care Distribution (PERFECT FARMA CERVIRON)
(Causa T-36/22)
(2022/C 138/27)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il rumeno
Parti
Ricorrente: Romedor Pharma SRL (Focşani, Romania) (rappresentante: E. Dicu, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Perfect Care Distribution (Bucarest, Romania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: marchio dell’Unione europea figurativo PERFECT FARMA CERVIRON — marchio dell’Unione europea n. 10 864 511
Procedimento dinanzi all’EUIPO: dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 novembre 2021 nel procedimento R 522/2021-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
dichiarare ammissibile il presente ricorso così come formulato e motivato; |
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— |
annullare la decisione impugnata e, per l’effetto, accogliere la domanda di dichiarazione di nullità del marchio EUTM n. 10 864 511; |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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28.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/24 |
Ricorso proposto il 19 gennaio 2022 — Romedor Pharma/EUIPO — Perfect Care Distribution (Cerviron)
(Causa T-37/22)
(2022/C 138/28)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il rumeno
Parti
Ricorrente: Romedor Pharma SRL (Focşani, Romania) (rappresentante: E. Dicu, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Perfect Care Distribution (Bucarest, Romania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: marchio dell’Unione europea denominativo CERVIRON — marchio dell’Unione europea n. 18 100 664
Procedimento dinanzi all’EUIPO: dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 novembre 2021 nel procedimento R 520/2021-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
dichiarare ammissibile il presente ricorso così come formulato e motivato; |
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— |
annullare la decisione impugnata e, per l’effetto, accogliere la domanda di dichiarazione di nullità del marchio EUTM n. 18 100 664; |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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28.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/25 |
Ricorso proposto il 20 gennaio 2022 — Romedor Pharma/EUIPO — Perfect Care Distribution (CERVIRON Perfect Care)
(Causa T-38/22)
(2022/C 138/29)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il rumeno
Parti
Ricorrente: Romedor Pharma SRL (Focşani, Romania) (rappresentante: E. Dicu, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Perfect Care Distribution (Bucarest, Romania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: marchio dell’Unione europea denominativo CERVIRON PERFECT CARE — marchio dell’Unione europea n. 18 064 805
Procedimento dinanzi all’EUIPO: dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 novembre 2021 nel procedimento R 521/2021-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
dichiarare ammissibile il presente ricorso così come formulato e motivato; |
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— |
annullare la decisione impugnata e, per l’effetto, accogliere la domanda di dichiarazione di nullità del marchio EUTM n. 18 064 805; |
Motivo invocato
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— |
Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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28.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/25 |
Ricorso proposto il 19 gennaio 2022 — OA/Parlamento
(Causa T-39/22)
(2022/C 138/30)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: OA (rappresentanti: G. Rossi e F. Regaldo, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
accogliere il ricorso; |
|
— |
annullare entrambe le decisioni impugnate (tranne la parte della seconda decisione impugnata in cui le doglianze relative all’età pensionabile sono state accolte dal convenuto); |
|
— |
dichiarare che l’importo della pensione del ricorrente deve essere stabilito in funzione della media di tutti gli stipendi ricevuti dal ricorrente dal 24.6.2010 al 31.3.2021 (regola pro rata); |
|
— |
dichiarare che, per il calcolo dell’importo della pensione del ricorrente, deve essere preso in considerazione anche il periodo di servizio presso l’istituzione tra il 27.7.2004 e l’1.07.2009; |
|
— |
condannare il convenuto al risarcimento dei danni causati al ricorrente, nell’ammontare da determinare in base alla formula di cui al punto 74 (del ricorso) o in base alla valutazione equitativa del Tribunale (nella denegata e inopinata ipotesi in cui il Tribunale non dovesse disporre quanto indicato ai precedenti trattini secondo, terzo e quarto); nonché, |
|
— |
condannare (in ogni caso) il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce otto motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che le decisioni impugnate avrebbero stabilito in anticipo alcuni criteri dettagliati per il calcolo dell’importo dei diritti a pensione del ricorrente e il ricorso sarebbe pertanto ricevibile. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che le decisioni impugnate avrebbero interpretato in maniera erronea la giurisprudenza del Tribunale relativa alla ricevibilità. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione chiesta dal ricorrente non avrebbe effetti negativi sul convenuto, anche in caso di futuri cambiamenti del suo status lavorativo. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che il periodo di servizio svolto dal ricorrente tra il 2004 e il 2009 dovrebbe essere considerato quale periodo di servizio svolto per l’istituzione. |
|
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la rideterminazione dell’età pensionabile dovrebbe portare all’indicazione di 63 anni, ferma restando la possibilità di impugnare l’imminente decisione del convenuto. |
|
6. |
Sesto motivo, vertente sulla necessità di applicazione della cosiddetta regola pro rata. |
|
7. |
Settimo motivo, vertente sull’eventuale parziale non considerazione [con riferimento ai termini «final» (ultimo) e «last» (ultimo)] dell’articolo 77, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari, in modo da porre rimedio alle violazioni dei principi di eguaglianza e di proporzionalità. |
|
8. |
Ottavo motivo, vertente sulla domanda di risarcimento. |
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28.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/26 |
Ricorso proposto il 27 gennaio 2022 — Romania/Commissione
(Causa T-49/22)
(2022/C 138/31)
Lingua processuale: il rumeno
Parti
Ricorrente: Romania (rappresentanti: E. Gane e L. Bațagoi, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare parzialmente la decisione 2021/2020, per quanto concerne l’esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di spese pari a un importo totale di EUR 178 320 110,85 sostenute dall’organismo pagatore riconosciuto in Romania e dichiarate a titolo del FEAGA e del FEASR, le quali rappresentano rettifiche finanziarie forfettarie (5 % e 2 %) applicate in conseguenza di una violazione del diritto dell’Unione in relazione ai pagamenti per superficie per gli anni di domanda 2017 e 2018 (esercizi finanziari 2018 e 2019) (1); |
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— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sull’esercizio inappropriato, da parte della Commissione, del potere di escludere taluni importi dal finanziamento dell’Unione sulla base dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 (2). La Commissione avrebbe condotto in modo inadeguato la procedura di verifica di conformità relativa agli anni di domanda 2017 e 2018: la Commissione sarebbe incorsa in un errore nel ritenere che sussistesse un’irregolarità relativamente ai controlli amministrativi riguardanti i pagamenti di inverdimento avente un impatto sui fondi. Anche supponendo che sussistesse un’irregolarità siffatta, la condotta dell’istituzione dell’Unione — segnatamente la formulazione particolarmente vaga delle risultanze e la coincidenza temporale delle indagini del 2017 e del 2018 — avrebbe reso impossibile la presentazione di pertinenti calcoli d’impatto nel rispetto del termine di cui all’articolo 34, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento n. 908/2014 (3). In tale contesto, la Commissione avrebbe rifiutato, ingiustificatamente e in violazione dell’articolo 34, paragrafo 6, del medesimo regolamento, di analizzare i dati e i calcoli forniti dalle autorità rumene nella richiesta di conciliazione relativa all’indagine del 2018 ([richiesta del] 5 febbraio 2020). In nessun caso la Commissione avrebbe dovuto applicare rettifiche forfettarie del 5 %. La condotta dell’istituzione dell’Unione, nell’ambito dell’indagine del 2018, per quanto concerne le irregolarità riguardanti l’aggiornamento del SIPA (4) - qualità e corretta identificazione delle parcelle di riferimento nel SIPA-SIG (5) — in particolare il fatto che aspetti essenziali siano stati chiariti nella sua posizione finale relativa all’indagine del 2017 ([posizione trasmessa il] 20 dicembre 2019) — avrebbe reso impossibile la determinazione della portata di dette irregolarità e la presentazione di pertinenti calcoli d’impatto nel rispetto del termine di cui all’articolo 34, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento n. 908/2014. In tale contesto, la Commissione avrebbe rifiutato, ingiustificatamente e in violazione dell’articolo 34, paragrafo 6, del medesimo regolamento, di analizzare i dati e i calcoli forniti dalle autorità rumene nella richiesta di conciliazione relativa all’indagine del 2018 ([richiesta del] 5 febbraio 2020). La condotta dell’istituzione dell’Unione, nell’ambito dell’indagine del 2018, per quanto concerne l’irregolarità riguardante la superficie massima ammissibile per le misure di sostegno connesse alla superficie finanziate dal FEASR, condotta consistente nell’imporre il proprio metodo di calcolo, non potrebbe sostituire l’analisi dei dati e dei calcoli forniti dalle autorità rumene il 10 giugno 2019. Inoltre, tale condotta avrebbe posto le autorità rumene nell’impossibilità di identificare, entro il termine di cui all’articolo 34, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento n. 908/2014, gli adattamenti necessari da apportare ai dati e ai calcoli forniti. In tale contesto, la Commissione avrebbe rifiutato, ingiustificatamente e in violazione dell’articolo 34, paragrafo 6, del medesimo regolamento, di analizzare i dati e i calcoli forniti dalle autorità rumene nella richiesta di conciliazione relativa all’indagine del 2018 ([richiesta del] 5 febbraio 2020). La Commissione avrebbe ritenuto a torto che sussistesse un’irregolarità relativamente all’esecuzione di un numero sufficiente di controlli in loco nell’ambito del regime di pagamento riguardante l’inverdimento, facendo erroneamente riferimento ai dati e alle statistiche di controllo comunicati ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 809/2014 (6). Anche supponendo che sussistesse un’irregolarità siffatta, la Commissione non avrebbe dovuto applicare rettifiche forfettarie del 5 %. |
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità. La Romania ritiene che la decisione impugnata sia contraria al principio di proporzionalità, tenuto conto del fatto che l’applicazione di rettifiche forfettarie del 5 % per quanto riguarda i pagamenti a titolo del FEAGA e del 2 % per quanto riguarda i pagamenti a titolo del FEASR per gli anni di domanda 2017 e 2018 (esercizi finanziari 2018 e 2019) ha determinato una sopravvalutazione della perdita di fondi dell’Unione dovuta alle irregolarità constatate, atteso che le aliquote del 5 % e del 2 % non terrebbero conto della natura e della gravità della violazione, né delle sue implicazioni finanziarie per il bilancio dell’Unione. |
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La Commissione avrebbe violato l’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea omettendo di motivare sufficientemente e adeguatamente, da un lato, la sussistenza di irregolarità, nonché il rigetto degli argomenti e dei calcoli presentati dalle autorità rumene e, dall’altro, l’inapplicabilità dell’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento n. 908/2014 in relazione alle specificità della procedura di verifica di conformità che ha riguardato gli anni di domanda 2017 e 2018. |
(4) Sistema di identificazione delle parcelle agricole.
(5) Sistema di identificazione delle parcelle agricole — Sistema di informazione geografica.
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28.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/28 |
Ricorso proposto il 31 gennaio 2022 — Labaš / EUIPO (FRESH)
(Causa T-58/22)
(2022/C 138/32)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Miroslav Labaš (Košice, Slovacchia) (rappresentante: M. Vasiľ, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo FRESH — Domanda di registrazione n. 18 311 155
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 novembre 2021 nel procedimento R 610/2021-1
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata nella sua interezza; |
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— |
o, in subordine, annullare parzialmente la decisione impugnata per quanto concerne le classi 35 e 39 specificate nella domanda contestata; |
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— |
condannare il convenuto alle spese sostenute dal ricorrente. |
Motivi invocati
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— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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— |
mancata definizione del nesso diretto tra il segno FRESH e l’irricevibilità della sua registrazione per i prodotti e i servizi delle classi 35 e 39. |
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28.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/28 |
Ricorso proposto il 1o febbraio 2022 — Guma Holdings / EUIPO — X-Trade Brokers Dom Maklerski (XTRADE)
(Causa T-67/22)
(2022/C 138/33)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Guma Holdings LTD (Limassol, Cipro) (rappresentanti: M. Oleksyn e M. Stępkowski, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (Varsavia, Polonia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo XTRADE nei colori grigio scuro, grigio chiaro, blu, tonalità di blu — Marchio dell’Unione europea n. 13 061 387
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 novembre 2021 nel procedimento R 981/2020-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
modificare la decisione impugnata e respingere la domanda di dichiarazione di nullità nella sua interezza; |
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— |
condannare l’EUIPO e l’interveniente alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente, incluse le spese sostenute nel procedimento dinanzi all’EUIPO. |
Motivi invocati
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— |
Violazione dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione; |
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violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (1); |
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violazione degli articoli 8, paragrafo 4, e 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con gli articoli 16, paragrafo 1, lettera b), e 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione. |
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28.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/29 |
Ricorso proposto il 3 febbraio 2022 — Novasol / ECHA
(Causa T-70/20)
(2022/C 138/34)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Novasol (Kraainem, Belgio) (rappresentanti: C. Alter e G. Bouton, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare, sulla base dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la decisione dell'ECHA del 25 novembre 2021, SME D (2021)8531-DC, con la quale essa ha constatato che la ricorrente non può essere riconosciuta come una PMI e non può beneficiare della riduzione tariffaria a favore di una media impresa, come richiesto al momento della presentazione delle domande; |
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condannare l’ECHA alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sull’errore di diritto che sarebbe stato commesso dall’ECHA nella decisione impugnata, in quanto essa avrebbe proceduto ad un’erronea interpretazione delle norme di diritto applicabili alla valutazione della dimensione delle piccole e medie imprese (in prosieguo: le «PMI») di cui al regolamento REACH (1), alla raccomandazione 2003/361 (2) nonché al regolamento n. 340/2008 (3). |
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2. |
Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione delle circostanze della fattispecie, in quanto la decisione impugnata si basa su una lettura erronea della sussistenza dei fatti su cui si basa la classificazione come PMI, ancorché l'ECHA disponesse di tutte le informazioni necessarie per valutare la dimensione della ricorrente. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione e del principio di buona amministrazione, in quanto, nonostante le osservazioni dettagliate e documentate della ricorrente volte a determinare le dimensioni dell'impresa, l'ECHA non ha in alcun modo tenuto conto degli argomenti dedotti. |
(1) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, e rettifica GU 2007, L 136, pag. 3).
(2) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU 2003, L 124, pag. 36).
(3) Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU 2008, L 107, pag. 6).
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28.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/30 |
Ricorso proposto l’8 febbraio 2022 — Siemens / Parlamento
(Causa T-74/22)
(2022/C 138/35)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Siemens SAS (Saint-Denis, Francia) (rappresentante: E. Berkani, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
in via principale:
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annullare le due decisioni dell'8 dicembre 2021 che respingono le offerte dell'associazione temporanea di imprese di cui faceva parte la società Siemens SAS, per il lotto n. 1 e il lotto n. 2; |
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annullare le due decisioni che assegnano il lotto n. 1 alla società Santerne Alsace e il lotto n. 2 alla società Detection Electronique Française (DEF); in subordine: |
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condannare il Parlamento europeo a versare alla società Siemens SAS la somma di EUR 1 967 994 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla perdita della possibilità di aggiudicarsi i lotti n. 1 e n. 2 dell’appalto controverso; in ogni caso: |
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condannare il Parlamento europeo alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso avverso due decisioni del Parlamento europeo dell'8 dicembre 2021, che respingono le offerte da essa presentate per i lotti n. 1 e n. 2 nell'ambito della gara d'appalto n. 06A70/2021/M004, relativa al rinnovo del sistema antincendio degli edifici del Parlamento europeo a Strasburgo, la ricorrente deduce due motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sull'illegittimità dell'esclusione della società Siemens SAS dai lotti n. 1 e n. 2. A questo proposito la ricorrente fa valere, da un lato, l'esistenza di un errore manifesto di valutazione da parte del Parlamento europeo nell’assegnare il punteggio alle offerte e, dall'altro, la violazione del principio di trasparenza per il fatto che il Parlamento ha inviato alla società Siemens SAS uno strumento di simulazione difettoso che ha avuto un ruolo decisivo nell’elaborazione delle offerte. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla responsabilità extracontrattuale del Parlamento. La ricorrente chiede il risarcimento del danno subito a causa della perdita della possibilità di ottenere l'aggiudicazione dei lotti n. 1 e n. 2. |
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28.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/31 |
Ricorso proposto il 9 febbraio 2022 — Asesores Comunitarios / Commissione
(Causa T-77/22)
(2022/C 138/36)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Asesores Comunitarios SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. Monrabà Bagan, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione C(2021) 8946 final del 3 dicembre 2021, con cui si rifiuta l’accesso al piano per la ripresa e la resilienza della Spagna; e |
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condannare la convenuta alle spese |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe applicato erroneamente l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), quarto trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1) arrecando pregiudizio all’interesse pubblico in ordine alla politica finanziaria ed economica. Si sostiene inoltre che la decisione impugnata non avrebbe esposto correttamente le circostanze relative a un ipotetico rischio per la stabilità economica del Regno di Spagna derivante dall’accesso al suo piano per la ripresa e la resilienza da parte della ricorrente; |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe applicato erroneamente l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001 ritenendo che la divulgazione dei documenti richiesti avrebbe violato la vita privata e l'integrità degli individui menzionati in tali documenti. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe applicato erroneamente l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 ritenendo che la divulgazione dei documenti richiesti avrebbe pregiudicato gravemente il processo decisionale in corso. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe applicato erroneamente l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 ritenendo che non fosse stato accertato alcun interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti richiesti che risultasse predominante rispetto alla necessità di tutela del processo decisionale in corso. |
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).
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28.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/32 |
Ricorso proposto il 14 febbraio 2022 — OF/Commissione
(Causa T-80/22)
(2022/C 138/37)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: OF (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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in via principale,
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in subordine,
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione del 13 aprile 2021 del PMO.1, che ha negato la proroga degli assegni familiari a titolo di presa in carico delle spese relative ai figli del coniuge, la ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sull’errore di diritto e di fatto, sull’erroneità e contraddittorietà della motivazione, sull’aggravamento dell’onere probatorio, sull’omessa presa in considerazione delle circostanze specifiche del caso di specie e sulla violazione della nozione di mantenimento. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di prevedibilità, di sicurezza giuridica e di applicazione uniforme nel tempo dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), nonché sull’insufficienza della motivazione. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, sulla discriminazione positiva, sull’illegittimo rigetto dell’attestazione autenticata, sulla violazione del dovere di sollecitudine e sul diritto di ogni persona di essere ascoltata prima dell’adozione di una decisione che incida sui suoi interessi o sulla sua situazione. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione della situazione della ricorrente e dell’effettiva presa in carico delle spese relative ai figli del coniuge. |
A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione del 10 maggio 2021 del PMO.1 di attuazione dell’articolo 85, adottata in applicazione della decisione del 13 aprile 2021, la ricorrente deduce due motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltata. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 85 dello statuto e delle condizioni previste per procedere alla ripetizione dell’indebito. |