ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 136

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
28 marzo 2022


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 136/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10597 — SMS / ALTOR FUND MANAGER / KAEFER HOLDING / KAEFER ISOLIERTECHNIK) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 136/02

Tassi di cambio dell’euro — 25 marzo 2022

2

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2022/C 136/03

Elenco dei porti degli Stati membri dell’Unione europea in cui sono autorizzate operazioni di sbarco e trasbordo di prodotti della pesca e in cui i pescherecci di paesi terzi hanno accesso ai servizi portuali conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio; elenco dei porti dell’Irlanda del Nord in cui sono autorizzate operazioni di sbarco e trasbordo di prodotti della pesca e in cui i pescherecci di paesi terzi hanno accesso ai servizi portuali, conformemente al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica.

3


 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2022/C 136/04

Pubblicazione del disciplinare modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

8


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

28.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 136/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10597 — SMS / ALTOR FUND MANAGER / KAEFER HOLDING / KAEFER ISOLIERTECHNIK)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 136/01)

Il 18 marzo 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10597. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

28.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 136/2


Tassi di cambio dell’euro (1)

25 marzo 2022

(2022/C 136/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1002

JPY

yen giapponesi

134,07

DKK

corone danesi

7,4404

GBP

sterline inglesi

0,83380

SEK

corone svedesi

10,3505

CHF

franchi svizzeri

1,0207

ISK

corone islandesi

142,20

NOK

corone norvegesi

9,5205

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,645

HUF

fiorini ungheresi

373,81

PLN

zloty polacchi

4,7307

RON

leu rumeni

4,9487

TRY

lire turche

16,3304

AUD

dollari australiani

1,4624

CAD

dollari canadesi

1,3781

HKD

dollari di Hong Kong

8,6117

NZD

dollari neozelandesi

1,5787

SGD

dollari di Singapore

1,4919

KRW

won sudcoreani

1 343,32

ZAR

rand sudafricani

16,0386

CNY

renminbi Yuan cinese

7,0007

HRK

kuna croata

7,5754

IDR

rupia indonesiana

15 777,69

MYR

ringgit malese

4,6324

PHP

peso filippino

57,322

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

36,906

BRL

real brasiliano

5,2634

MXN

peso messicano

21,9908

INR

rupia indiana

83,8235


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

28.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 136/3


Elenco dei porti degli Stati membri dell’Unione europea in cui sono autorizzate operazioni di sbarco e trasbordo di prodotti della pesca e in cui i pescherecci di paesi terzi hanno accesso ai servizi portuali conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio; elenco dei porti dell’Irlanda del Nord in cui sono autorizzate operazioni di sbarco e trasbordo di prodotti della pesca e in cui i pescherecci di paesi terzi hanno accesso ai servizi portuali, conformemente al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica.

(2022/C 136/03)

Il presente elenco è pubblicato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (1).

Stato membro

Porti designati

 

 

Belgio

Oostende

Zeebrugge

 

 

Bulgaria

Бургас (Burgas)

Варна (Varna)

 

 

Danimarca

Aalborg

Aarhus

Esbjerg

Fredericia

Frederikshavn  ((2)),  ((15)),  ((16))

Hanstholm

Hirtshals

Hvide Sande  ((2)),  ((15)),  ((16))

København

Skagen

Strandby  ((2)),  ((15)),  ((16))

Thyborøn  ((2)),  ((15)),  ((16))

 

 

Germania

Bremerhaven

Cuxhaven

Rostock (trasbordi non autorizzati)

Sassnitz/Mukran (trasbordi non autorizzati)

 

 

Estonia

Attualmente nessuno

 

 

Irlanda

Killybegs  ((2))

Castletownbere  ((2))

Burtonport  ((8)),  ((9))

Rathmullen  ((8)),  ((9))

Greencastle  ((8)),  ((9))

Howth  ((8)),  ((10))

Ros An Mhil  ((8)),  ((10))

Moville  ((8)),  ((11)),  ((12)),  ((13)),  ((14))

Quigley’s Point  ((8)),  ((11)),  ((12)),  ((13)),  ((14))

Grecia

Πειραιάς (Pireo)

Θεσσαλονίκη (Salonicco)

 

 

Spagna

A Coruña

A Pobra do Caramiñal

Algeciras

Alicante

Almería

Arrecife

Barbate ((2)) (trasbordi e sbarchi non autorizzati)

Barcelona

Bilbao

Burela

Cádiz

Cartagena

Castellón

Celeiro

Gijón

Huelva

Las Palmas de Gran Canaria

Málaga

Marín

Palma de Mallorca ((2))

Pasaia (Pasajes)

Puerto del Rosario

Ribeira

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Tarragona

Valencia

Vigo (Área Portuaria)

Vilagarcía de Arousa

 

 

Francia

Francia metropolitana:

Dunkerque

Boulogne

Le Havre

Caen ((2))

Cherbourg en Cotentin ((2))

Barneville-Carteret

Granville ((2))

Saint-Malo

Roscoff ((2))

Brest

Douarnenez ((2))

Concarneau ((2))

Lorient ((2))

Nantes - Saint-Nazaire ((2))

La Rochelle ((2))

Rochefort sur Mer ((2))

Port la Nouvelle ((2))

Sète

Marseille Port

Territori d’oltremare:

Le Port (La Réunion)

Fort de France (Martinique)  ((2))

Port de Jarry (Guadeloupe)  ((2))

Port du Larivot (Guyane)  ((2))

 

 

Croazia

Ploče

Rijeka

Zadar – Gaženica

Split – Sjeverna luka

 

 

Italia

Ancona

Brindisi

Civitavecchia

Fiumicino ((2))

Genova

Gioia Tauro

La Spezia

Livorno

Napoli

Olbia

Palermo

Ravenna

Reggio Calabria

Salerno

Taranto

Trapani

Trieste

Venezia

 

 

Cipro

Λεμεσός (Limassol)

 

 

Lettonia

Rīga

Ventspils

 

 

Lituania

Klaipėda

 

 

Malta

Valletta (Deepwater Quay, Laboratory Wharf, Magazine Wharf)

 

 

Paesi Bassi

Vlissingen

Scheveningen ((2))

Ijmuiden

Harlingen

Eemshaven

Den Helder ((2))

Velsen ((6))

Amsterdam ((6))

Rotterdam ((6))

Stellendam ((7))

Den Oever ((7))

Oudeschild ((7))

Urk ((7))

Lauwersoog ((7))

Yerseke ((7))

 

 

Polonia

Gdańsk

Gdynia

Szczecin

Świnoujście ((2))

 

 

Portogallo

Aveiro

Lisboa

Peniche

Porto

Setúbal

Sines

Viana do Castelo

Azzorre:

Horta

Ponta Delgada

Praia da Vitória ((2)) Madera:

Caniçal

 

 

Romania

Constanța

 

 

Slovenia

Attualmente nessuno

 

 

Finlandia

Helsinki (trasbordi non autorizzati)

 

 

Svezia

Ellös ((2)),  ((5)) (trasbordi non autorizzati) (accesso ai servizi portuali solo in caso di sbarco)

Göteborg ((3)),  ((4))

Karlskrona Saltö ((2)),  ((3)),  ((4)),  ((5)) (trasbordi non autorizzati)

Karlskrona Handelshamnen ((2)),  ((3)),  ((4)),  ((5)) (trasbordi non autorizzati)

Kungshamn ((2)),  ((5)) (trasbordi non autorizzati) (accesso ai servizi portuali solo in caso di sbarco)

Lysekil ((2)),  ((3)),  ((5)) (trasbordi non autorizzati)

Mollösund ((2)),  ((5)) (trasbordi non autorizzati) (accesso ai servizi portuali solo in caso di sbarco) – NOTA: dal 2022 questo porto non dispone più di attrezzature adeguate per gli sbarchi di pelagici

Nogersund ((2)),  ((3)),  ((4)),  ((5)) (trasbordi non autorizzati)

Rönnäng ((2)),  ((3)),  ((5)) (trasbordi non autorizzati)

Simrishamn ((2)),  ((3)),  ((4)),  ((5)) (trasbordi non autorizzati)

Slite ((2)),  ((3)),  ((4)),  ((5)) (trasbordi non autorizzati)

Smögen ((2)),  ((3)),  ((4)),  ((5)) (trasbordi non autorizzati)

Strömstad ((2)),  ((3)),  ((5)) (trasbordi non autorizzati)

Trelleborg ((2)),  ((3)),  ((4)),  ((5)) (trasbordi non autorizzati)

Träslövsläge ((2)),  ((5)) (trasbordi non autorizzati) (accesso ai servizi portuali solo in caso di sbarco)

Västervik ((2)),  ((3)),  ((4)),  ((5)) (trasbordi non autorizzati)

Wallhamn ((2)),  ((3)),  ((4)),  ((5)) (trasbordi non autorizzati)

 

 

 

 


Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica

Porti designati

Irlanda del Nord

Londonderry

Kilkeel

Portavogie

Ardglass

Warrenpoint

Bangor (Co. Down)

Belfast


(1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

((2))  Non è un posto di controllo frontaliero dell’UE.

((3))  Sono autorizzati sbarchi di tutti i prodotti della pesca provenienti da pescherecci battenti bandiera della Norvegia, dell’Islanda, di Andorra e delle Isole Fær Øer.

((4))  Non sono autorizzati sbarchi superiori a 10 tonnellate di aringhe prelevate in zone al di fuori del Mar Baltico, di sgombro e di sugarello.

((5))  Non sono autorizzati sbarchi di pesce congelato, salvo se provenienti da pescherecci battenti bandiera della Norvegia, dell’Islanda, di Andorra e delle Isole Fær Øer e contrassegnati con (3).

((6))  Sono accettati unicamente sbarchi da pescherecci di lunghezza superiore a 59 m o di stazza minima pari a 1200 GT.

((7))  Unicamente per i pescherecci del Regno Unito per lavori di manutenzione e previa approvazione della NVWA. I controlli fisici delle stive devono aver luogo in un qualsiasi giorno da lunedì a venerdì tra le 8:00 e le 17:00 in un porto non designato da (6) né da (7).

((8))  Sono accettati unicamente sbarchi da pescherecci battenti bandiera del Regno Unito e registrati in Irlanda del Nord.

((9))  Unicamente da pescherecci di lunghezza inferiore a 18 m e unicamente sbarchi di specie fresche non soggette a TAC.

((10))  Unicamente da pescherecci di lunghezza inferiore a 26 m e unicamente per le specie demersali (fresche e congelate).

((11))  Sbarchi accettati solo da pescherecci di lunghezza fuori tutto < 18 m.

((12))  Sbarchi accettati solo per specie non soggette a limiti di TAC.

((13))  Sbarchi accettati solo per molluschi bivalvi vivi esentati dal regolamento INN dell’UE.

((14))  Sbarchi accettati solo il martedì e il mercoledì dalle 14:00 alle 20:00 nei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

((15))  Sono autorizzati operazioni di sbarco e trasbordo di prodotti della pesca freschi e servizi portuali.

((16))  Non sono autorizzate operazioni di sbarco e di trasbordo di prodotti della pesca congelati salvo se provenienti da pescherecci battenti bandiera delle Isole Fær Øer, dell’Islanda e della Norvegia.


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

28.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 136/8


Pubblicazione del disciplinare modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

(2022/C 136/04)

La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).

La domanda di approvazione della presente modifica minore può essere consultata nella banca dati eAmbrosia della Commissione

Disciplinare di una specialità tradizionale garantita

«Boerenkaas»

N. UE: TSG-NL-0023-AM02-12.8.2021

Stato membro o paese terzo: Paesi Bassi

1.   Denominazione registrata:

«Boerenkaas»

2.   Tipo di prodotto [cfr. allegato XI]

1.3.

Formaggi

3.   Motivi della registrazione

3.1.   Specificare se il prodotto:

è ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o composizione corrispondente a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento;

è ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

Il «Boerenkaas» è un formaggio a pasta (semi-)dura prodotto a partire da latte crudo proveniente essenzialmente dalle mucche, capre, pecore o bufale proprie dell’azienda agricola. Il formaggio può contenere cumino oppure altri semi, erbe e/o spezie.

3.2.   Specificare se il nome:

è stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico;

designa il carattere tradizionale o la specificità del prodotto.

Il nome «Boerenkaas» è specificamente legato al prodotto tradizionalmente elaborato nell’azienda con latte crudo proveniente essenzialmente dal bestiame proprio dell’azienda. Il termine «Boeren» in olandese significa «agricoltori», il «Boerenkaas» è quindi un formaggio preparato nell’azienda dagli agricoltori.

4.   Descrizione

4.1.   Descrivere il prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1, comprese le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche che dimostrano la specificità del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del regolamento)

Il «Boerenkaas» è un formaggio a pasta (semi-)dura prodotto a partire da latte crudo vaccino, caprino, ovino o bufalino. Il tenore di grassi del «Boerenkaas» varia a seconda del tenore di materie grasse del latte adoperato.

Il formaggio può contenere cumino oppure altri semi, erbe e/o spezie.

Man mano che il formaggio invecchia e matura, la sua pasta diventa più consistente e più asciutta in modo che si può parlare di un formaggio a pasta dura.

Esempi di nomi per questo tipo di prodotto sono: «Goudse Boerenkaas», «Goudse Boerenkaas met kruiden», «Edammer Boerenkaas», «Leidse Boerenkaas», «Boerenkaas van geitenmelk» e «Boerenkaas van schapenmelk».

Sintesi delle proprietà caratteristiche e dei requisiti di composizione del «Boerenkaas»

Proprietà

«Goudse Boerenkaas»

«Leidse Boerenkaas»

«Edammer Boerenkaas»

«Boerenkaas (van geitenmelk)», «Boerenkaas (van schapenmelk)»

«Boerenkaas (van buffelmelk)»

Materie prime

latte vaccino

latte vaccino

latte vaccino

latte caprino, latte ovino

latte bufalino

Forma

Tipo Gouda (cilindro piatto con bordi arrotondati)

Tipo Leida (cilindro piatto con bordi angolosi)

Di forma sferica o a forma di pane

 

Crosta

crosta bianco-gialla, eventualmente avvolta in un rivestimento

crosta rossa, eventualmente avvolta in un rivestimento

crosta bianco-gialla, eventualmente avvolta in un rivestimento

crosta bianco-gialla, eventualmente avvolta in un rivestimento

Consistenza

da soda a molle e duttile

da soda a dura, adatta al taglio

da molle a soda, adatta al taglio

da soda a molle e duttile

Formazione di occhi

regolare in tutto il formaggio, diametro degli occhi da 2 a 15 mm circa; assenza di fessurazioni (lunghe più di 1 cm);

numero limitato di piccoli occhi, ripartiti uniformemente su tutto il formaggio, con un diametro da 1 a 3 mm; assenza di fessurazioni;

numero limitato di occhi, ripartiti uniformemente su tutto il formaggio, con un diametro da 2 a 8 mm circa; assenza di fessurazioni;

occhi distribuiti uniformemente ovunque o nel corpo compatto.

pH

dopo 12 giorni fra 5,20 e 5,40

dopo 12 giorni fra 5,20 e 5,30

dopo 12 giorni fra 5,20 e 5,30

dopo 12 giorni fra 5,10 e 5,30

Tenore di grasso sulla sostanza secca (%)

Formaggio grasso, minimo 48 %

30 % +, tenore di grasso sulla sostanza secca superiore a 30 % ma inferiore a 35 %

o

35 % +, tenore di grasso sulla sostanza secca superiore a 35 % ma inferiore a 40 %;

40 % +, tenore di grasso sulla sostanza secca superiore a 40 % ma inferiore a 45 %;

minimo 45 % +

Tenore massimo di umidità

42,5 % (12 giorni dopo il giorno di produzione)

45 % (12 giorni dopo il giorno di produzione)

47 % (12 giorni dopo il giorno di produzione)

46 % (12 giorni dopo il giorno di produzione)

Tenore di sale (%)

0,4 % fino a un massimo di 4 % di sale nel formaggio secco

0,4 % fino a un massimo di 4 % di sale nel formaggio secco

0,4 % fino a un massimo di 5 % di sale nel formaggio secco

0,4 % fino a un massimo di 4 % di sale nel formaggio secco

Ingredienti aggiunti

Eventualmente cumino, semi, erbe e/o spezie

Cumino

Eventualmente cumino

Eventualmente semi, erbe e/o spezie

Durata minima della stagionatura

13 giorni dal primo giorno di produzione

13 giorni dal primo giorno di produzione

13 giorni dal primo giorno di produzione

13 giorni dal primo giorno di produzione

Temperatura minima di stagionatura

12 °C

12 °C

12 °C

12 °C

Attività della fosfatasi

Valore normale per il latte crudo

Valore normale per il latte crudo

Valore normale per il latte crudo

Valore normale per il latte crudo

4.2.   Descrivere il metodo di produzione del prodotto cui si applica la denominazione di cui al punto 1 che i produttori devono rispettare, compresi, se del caso, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del regolamento)

Le materie prime adoperate possono essere:

a)

latte crudo;

b)

panna o latte magro o parzialmente scremato, ottenuto direttamente a partire dal latte di cui alla lettera a);

c)

acqua.

Il latte adoperato non deve essere stato sottoposto a un trattamento termico superiore a 40 °C; l’attività della fosfatasi deve coincidere con quella della materia prima utilizzata, ossia il latte crudo.

Il latte deve essere trasformato in formaggio entro 40 ore dalla mungitura.

Materie secondarie e additivi

a)

Colture di microrganismi (non geneticamente modificati) che formano acido lattico, acido propionico e aromatizzanti;

b)

presame [di cui all’articolo 5, lettera a), del decreto sui latticini nell’ambito della legge sulle merci]

c)

cloruro di calcio;

d)

nitrato di sodio:

e)

semi, erbe e/o spezie;

f)

cloruro di sodio (mediante immersione in salamoia).

Processo di lavorazione

Il latte crudo viene fatto cagliare entro 40 ore dalla mungitura a una temperatura di circa 30 °C.

Una coltura mista di batteri acido-lattici determina l’acidificazione.

La miscela di siero e caglio, dopo il taglio, la mescolatura e l’estrazione di una parte del siero, viene lavata una o due volte con acqua calda; in questo modo la temperatura della miscela viene aumentata fino a un massimo di 37 °C.

Dopo la lavorazione del caglio, questo viene trasferito nelle forme da formaggio.

Prima o durante la pressatura viene applicato sul formaggio un marchio di caseina recante il nome del formaggio («Boerenkaas»), eventualmente completato dal nome del tipo di latte utilizzato.

Dopo la pressatura e l’acidificazione per un certo numero di ore, il formaggio viene immerso in una salamoia composta nella misura del 18-22 % di sale da cucina (cloruro di sodio).

La stagionatura minima nell’azienda è di 13 giorni dopo il primo giorno di lavorazione ad almeno 12 °C.

Per ottenere il suo sapore così caratteristico, il «Boerenkaas» è sottoposto a un’ulteriore stagionatura in appositi locali all’interno dell’azienda o del negozio di formaggi. La durata della stagionatura varia da alcune settimane a più di un anno.

Etichettatura

Il marchio di caseina deve contenere le seguenti informazioni:

i marchi di caseina per il «Boerenkaas» sono stampati su placchette di caseina non colorate e perforate. Il disegno dei marchi è dritto nella parte superiore e inferiore e ricurvo sui due lati. Le sue dimensioni sono di circa 65 mm x 65 mm, con un piccolo margine di tolleranza (di 1 o 2 mm) perché la caseina è un prodotto naturale e non sempre reagisce esattamente nello stesso modo al processo di asciugatura.

La denominazione «Boerenkaas» è riportata in neerlandese sui marchi di caseina, con o senza una delle denominazioni generiche menzionate nel disciplinare di produzione, la dicitura «Bereid met rauwe melk» («A base di latte crudo») e «Gegarandeerde traditionele specialiteit» («Specialità tradizionale garantita») o il simbolo comunitario. Le lettere «NL» possono figurare sul marchio di caseina a condizione che il «Boerenkaas» sia stato prodotto nei Paesi Bassi.

I marchi di caseina di cui al primo comma recano un numero di serie unico continuo compreso tra 00001 e 99999 e sotto questo numero una combinazione di lettere o di lettere e numeri costituita da almeno una lettera seriale.

Image 1

4.3.   Descrivere i principali elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento)

Il «Boerenkaas» è un formaggio prodotto nell’azienda con latte crudo vaccino, caprino, ovino o bufalino. Il latte deve provenire per almeno la metà dal bestiame proprio dell’azienda. È autorizzato l’acquisto di quantitativi supplementari presso due allevatori al massimo ma il latte acquistato non può essere in quantità complessivamente superiore alla produzione propria dell’azienda.

Fino al 1874 tutto il latte era lavorato nell’azienda agricola. Dopo questa data, ebbe inizio gradualmente la lavorazione del latte in modo industriale Il latte adoperato nella fabbricazione del formaggio iniziò a essere pastorizzato nei primi anni del ventesimo secolo. La pastorizzazione ha fatto sì che il carattere tipico di questo formaggio andasse perduto. Nelle aziende agricole invece, gli agricoltori hanno continuato ad adoperare il metodo artigianale utilizzando latte crudo.

A causa di alcuni enzimi naturalmente presenti nel latte, quali la lipasi, e alla presenza di una flora batterica che si sviluppa nel latte durante e dopo la mungitura, il formaggio preparato con latte crudo ha un sapore più deciso, ovvero più pieno, più corposo e più piccante. Per numerosi consumatori è proprio questo sapore che contraddistingue il «Boerenkaas» rendendolo diverso dal formaggio elaborato secondo il metodo «industriale». Il sapore diventa tanto più corposo quanto più lunga è la durata del processo di stagionatura.

Nel 1982 sono state fissate nuove norme nell’ambito della decisione relativa ai prodotti caseari, a sua volta basata sulla legge concernente la qualità dei prodotti agricoli. Tali norme riguardano la qualità del formaggio, l’origine del latte e il metodo di produzione. Il relativo marchio nazionale offre la garanzia che il «Boerenkaas» è un prodotto di fattoria, preparato con latte crudo conservato soltanto per un breve lasso di tempo e proveniente principalmente dal bestiame proprio dell’azienda.

Da allora, il marchio nazionale è scaduto e la denominazione «marchio nazionale» è stata sostituita da «marchio di caseina».

Questa normativa introduce anche la possibilità di utilizzare latte di capra, pecora e bufala in aggiunta al latte vaccino. Consente inoltre di produrre formaggio a partire da latte crudo con un tenore di materia grassa inferiore.

Da quanto precede emerge chiaramente la specificità della materia prima e del metodo di elaborazione.


(1)  GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.


ALLEGATO

PROCEDURE DI ISPEZIONE

Le prescrizioni del presente disciplinare si applicano al «Boerenkaas» in quanto specialità tradizionale garantita dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Ogni sei-otto settimane per ogni azienda viene controllato l’utilizzo del latte fresco, crudo (non oltre 40 ore dalla mungitura) per la preparazione del formaggio e l’utilizzo del marchio di caseina*. Una volta l’anno si procede a verifiche amministrative per controllare da quali aziende agricole proviene il latte utilizzato. Il controllo inerente ai requisiti di composizione riguarda sia il tenore di grasso che il tasso di umidità e il contenuto di sale nel prodotto secco. Tali parametri vengono controllati contemporaneamente, ogni sei-otto settimane*.

La procedura di controllo mira inoltre a garantire il rispetto delle altre proprietà caratteristiche dei vari tipi di «Boerenkaas», indicate nella tabella. Questi controlli delle proprietà caratteristiche sono effettuati visivamente, nella stessa occasione, una volta ogni sei-otto settimane*.

*

Laddove la produzione di formaggio «Boerenkaas» è stagionale, i controlli vengono eseguiti una volta ogni sei-otto settimane durante il periodo di produzione. Quando la produzione annuale di «Boerenkaas» in un’impresa è inferiore a 25 000 chilogrammi, i controlli vengono eseguiti due volte all’anno.

ORGANI O ENTI RESPONSABILI DEL CONTROLLO DEL DISCIPLINARE DEL PRODOTTO

Nome:

Stichting Controle Orgaan Kwaliteitszaken

Indirizzo:

Fokkerstraat 1 Postbus 250, 3830 AG Leusden, Netherlands

Tel.

+31 334965696

Indirizzo email:

info@cokz.nl