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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 136 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
65° anno |
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Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2022/C 136/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10597 — SMS / ALTOR FUND MANAGER / KAEFER HOLDING / KAEFER ISOLIERTECHNIK) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2022/C 136/02 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2022/C 136/03 |
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V Avvisi |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2022/C 136/04 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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28.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 136/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10597 — SMS / ALTOR FUND MANAGER / KAEFER HOLDING / KAEFER ISOLIERTECHNIK)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 136/01)
Il 18 marzo 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10597. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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28.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 136/2 |
Tassi di cambio dell’euro (1)
25 marzo 2022
(2022/C 136/02)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1002 |
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JPY |
yen giapponesi |
134,07 |
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DKK |
corone danesi |
7,4404 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,83380 |
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SEK |
corone svedesi |
10,3505 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,0207 |
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ISK |
corone islandesi |
142,20 |
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NOK |
corone norvegesi |
9,5205 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
24,645 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
373,81 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,7307 |
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RON |
leu rumeni |
4,9487 |
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TRY |
lire turche |
16,3304 |
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AUD |
dollari australiani |
1,4624 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,3781 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
8,6117 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,5787 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,4919 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 343,32 |
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ZAR |
rand sudafricani |
16,0386 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,0007 |
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HRK |
kuna croata |
7,5754 |
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IDR |
rupia indonesiana |
15 777,69 |
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MYR |
ringgit malese |
4,6324 |
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PHP |
peso filippino |
57,322 |
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RUB |
rublo russo |
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THB |
baht thailandese |
36,906 |
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BRL |
real brasiliano |
5,2634 |
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MXN |
peso messicano |
21,9908 |
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INR |
rupia indiana |
83,8235 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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28.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 136/3 |
Elenco dei porti degli Stati membri dell’Unione europea in cui sono autorizzate operazioni di sbarco e trasbordo di prodotti della pesca e in cui i pescherecci di paesi terzi hanno accesso ai servizi portuali conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio; elenco dei porti dell’Irlanda del Nord in cui sono autorizzate operazioni di sbarco e trasbordo di prodotti della pesca e in cui i pescherecci di paesi terzi hanno accesso ai servizi portuali, conformemente al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica.
(2022/C 136/03)
Il presente elenco è pubblicato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (1).
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Stato membro |
Porti designati |
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Belgio |
Oostende Zeebrugge |
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Bulgaria |
Бургас (Burgas) Варна (Varna) |
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Danimarca |
Aalborg Aarhus Esbjerg Fredericia Frederikshavn ((2)), ((15)), ((16)) Hanstholm Hirtshals Hvide Sande ((2)), ((15)), ((16)) København Skagen |
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Germania |
Bremerhaven Cuxhaven Rostock (trasbordi non autorizzati) Sassnitz/Mukran (trasbordi non autorizzati) |
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Estonia |
Attualmente nessuno |
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Irlanda |
Killybegs ((2)) Castletownbere ((2)) |
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Grecia |
Πειραιάς (Pireo) Θεσσαλονίκη (Salonicco) |
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Spagna |
A Coruña A Pobra do Caramiñal Algeciras Alicante Almería Arrecife Barbate ((2)) (trasbordi e sbarchi non autorizzati) Barcelona Bilbao Burela Cádiz Cartagena Castellón Celeiro Gijón Huelva Las Palmas de Gran Canaria Málaga Marín Palma de Mallorca ((2)) Pasaia (Pasajes) Puerto del Rosario Ribeira Santa Cruz de Tenerife Santander Tarragona Valencia Vigo (Área Portuaria) Vilagarcía de Arousa |
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Francia |
Francia metropolitana: Dunkerque Boulogne Le Havre Caen ((2)) Cherbourg en Cotentin ((2)) Barneville-Carteret Granville ((2)) Saint-Malo Roscoff ((2)) Brest Douarnenez ((2)) Concarneau ((2)) Lorient ((2)) Nantes - Saint-Nazaire ((2)) La Rochelle ((2)) Rochefort sur Mer ((2)) Port la Nouvelle ((2)) Sète Marseille Port Territori d’oltremare: Le Port (La Réunion) Fort de France (Martinique) ((2)) Port de Jarry (Guadeloupe) ((2)) Port du Larivot (Guyane) ((2)) |
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Croazia |
Ploče Rijeka Zadar – Gaženica Split – Sjeverna luka |
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Italia |
Ancona Brindisi Civitavecchia Fiumicino ((2)) Genova Gioia Tauro La Spezia Livorno Napoli Olbia Palermo Ravenna Reggio Calabria Salerno Taranto Trapani Trieste Venezia |
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Cipro |
Λεμεσός (Limassol) |
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Lettonia |
Rīga Ventspils |
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Lituania |
Klaipėda |
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Malta |
Valletta (Deepwater Quay, Laboratory Wharf, Magazine Wharf) |
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Paesi Bassi |
Vlissingen Scheveningen ((2)) Ijmuiden Harlingen Eemshaven Den Helder ((2)) Velsen ((6)) Amsterdam ((6)) Rotterdam ((6)) Stellendam ((7)) Den Oever ((7)) Oudeschild ((7)) Urk ((7)) Lauwersoog ((7)) Yerseke ((7)) |
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Polonia |
Gdańsk Gdynia Szczecin Świnoujście ((2)) |
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Portogallo |
Aveiro Lisboa Peniche Porto Setúbal Sines Viana do Castelo Azzorre: Horta Ponta Delgada Praia da Vitória ((2)) Madera: Caniçal |
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Romania |
Constanța |
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Slovenia |
Attualmente nessuno |
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Finlandia |
Helsinki (trasbordi non autorizzati) |
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Svezia |
Ellös ((2)), ((5)) (trasbordi non autorizzati) (accesso ai servizi portuali solo in caso di sbarco) Karlskrona Saltö ((2)), ((3)), ((4)), ((5)) (trasbordi non autorizzati) Karlskrona Handelshamnen ((2)), ((3)), ((4)), ((5)) (trasbordi non autorizzati) Kungshamn ((2)), ((5)) (trasbordi non autorizzati) (accesso ai servizi portuali solo in caso di sbarco) Lysekil ((2)), ((3)), ((5)) (trasbordi non autorizzati) Mollösund ((2)), ((5)) (trasbordi non autorizzati) (accesso ai servizi portuali solo in caso di sbarco) – NOTA: dal 2022 questo porto non dispone più di attrezzature adeguate per gli sbarchi di pelagici Nogersund ((2)), ((3)), ((4)), ((5)) (trasbordi non autorizzati) Rönnäng ((2)), ((3)), ((5)) (trasbordi non autorizzati) Simrishamn ((2)), ((3)), ((4)), ((5)) (trasbordi non autorizzati) Slite ((2)), ((3)), ((4)), ((5)) (trasbordi non autorizzati) Smögen ((2)), ((3)), ((4)), ((5)) (trasbordi non autorizzati) Strömstad ((2)), ((3)), ((5)) (trasbordi non autorizzati) Trelleborg ((2)), ((3)), ((4)), ((5)) (trasbordi non autorizzati) Träslövsläge ((2)), ((5)) (trasbordi non autorizzati) (accesso ai servizi portuali solo in caso di sbarco) Västervik ((2)), ((3)), ((4)), ((5)) (trasbordi non autorizzati) Wallhamn ((2)), ((3)), ((4)), ((5)) (trasbordi non autorizzati) |
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Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica |
Porti designati |
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Irlanda del Nord |
Londonderry Kilkeel Portavogie Ardglass Warrenpoint Bangor (Co. Down) Belfast |
(1) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
((2)) Non è un posto di controllo frontaliero dell’UE.
((3)) Sono autorizzati sbarchi di tutti i prodotti della pesca provenienti da pescherecci battenti bandiera della Norvegia, dell’Islanda, di Andorra e delle Isole Fær Øer.
((4)) Non sono autorizzati sbarchi superiori a 10 tonnellate di aringhe prelevate in zone al di fuori del Mar Baltico, di sgombro e di sugarello.
((5)) Non sono autorizzati sbarchi di pesce congelato, salvo se provenienti da pescherecci battenti bandiera della Norvegia, dell’Islanda, di Andorra e delle Isole Fær Øer e contrassegnati con (3).
((6)) Sono accettati unicamente sbarchi da pescherecci di lunghezza superiore a 59 m o di stazza minima pari a 1200 GT.
((7)) Unicamente per i pescherecci del Regno Unito per lavori di manutenzione e previa approvazione della NVWA. I controlli fisici delle stive devono aver luogo in un qualsiasi giorno da lunedì a venerdì tra le 8:00 e le 17:00 in un porto non designato da (6) né da (7).
((8)) Sono accettati unicamente sbarchi da pescherecci battenti bandiera del Regno Unito e registrati in Irlanda del Nord.
((9)) Unicamente da pescherecci di lunghezza inferiore a 18 m e unicamente sbarchi di specie fresche non soggette a TAC.
((10)) Unicamente da pescherecci di lunghezza inferiore a 26 m e unicamente per le specie demersali (fresche e congelate).
((11)) Sbarchi accettati solo da pescherecci di lunghezza fuori tutto < 18 m.
((12)) Sbarchi accettati solo per specie non soggette a limiti di TAC.
((13)) Sbarchi accettati solo per molluschi bivalvi vivi esentati dal regolamento INN dell’UE.
((14)) Sbarchi accettati solo il martedì e il mercoledì dalle 14:00 alle 20:00 nei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
((15)) Sono autorizzati operazioni di sbarco e trasbordo di prodotti della pesca freschi e servizi portuali.
((16)) Non sono autorizzate operazioni di sbarco e di trasbordo di prodotti della pesca congelati salvo se provenienti da pescherecci battenti bandiera delle Isole Fær Øer, dell’Islanda e della Norvegia.
V Avvisi
ALTRI ATTI
Commissione europea
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28.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 136/8 |
Pubblicazione del disciplinare modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012
(2022/C 136/04)
La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).
La domanda di approvazione della presente modifica minore può essere consultata nella banca dati eAmbrosia della Commissione
Disciplinare di una specialità tradizionale garantita
«Boerenkaas»
N. UE: TSG-NL-0023-AM02-12.8.2021
Stato membro o paese terzo: Paesi Bassi
1. Denominazione registrata:
«Boerenkaas»
2. Tipo di prodotto [cfr. allegato XI]
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1.3. |
Formaggi |
3. Motivi della registrazione
3.1. Specificare se il prodotto:
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☒ |
è ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o composizione corrispondente a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento; |
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☐ |
è ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente. |
Il «Boerenkaas» è un formaggio a pasta (semi-)dura prodotto a partire da latte crudo proveniente essenzialmente dalle mucche, capre, pecore o bufale proprie dell’azienda agricola. Il formaggio può contenere cumino oppure altri semi, erbe e/o spezie.
3.2. Specificare se il nome:
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☐ |
è stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico; |
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☒ |
designa il carattere tradizionale o la specificità del prodotto. |
Il nome «Boerenkaas» è specificamente legato al prodotto tradizionalmente elaborato nell’azienda con latte crudo proveniente essenzialmente dal bestiame proprio dell’azienda. Il termine «Boeren» in olandese significa «agricoltori», il «Boerenkaas» è quindi un formaggio preparato nell’azienda dagli agricoltori.
4. Descrizione
4.1. Descrivere il prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1, comprese le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche che dimostrano la specificità del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del regolamento)
Il «Boerenkaas» è un formaggio a pasta (semi-)dura prodotto a partire da latte crudo vaccino, caprino, ovino o bufalino. Il tenore di grassi del «Boerenkaas» varia a seconda del tenore di materie grasse del latte adoperato.
Il formaggio può contenere cumino oppure altri semi, erbe e/o spezie.
Man mano che il formaggio invecchia e matura, la sua pasta diventa più consistente e più asciutta in modo che si può parlare di un formaggio a pasta dura.
Esempi di nomi per questo tipo di prodotto sono: «Goudse Boerenkaas», «Goudse Boerenkaas met kruiden», «Edammer Boerenkaas», «Leidse Boerenkaas», «Boerenkaas van geitenmelk» e «Boerenkaas van schapenmelk».
Sintesi delle proprietà caratteristiche e dei requisiti di composizione del «Boerenkaas»
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Proprietà |
«Goudse Boerenkaas» |
«Leidse Boerenkaas» |
«Edammer Boerenkaas» |
«Boerenkaas (van geitenmelk)», «Boerenkaas (van schapenmelk)» «Boerenkaas (van buffelmelk)» |
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Materie prime |
latte vaccino |
latte vaccino |
latte vaccino |
latte caprino, latte ovino latte bufalino |
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Forma |
Tipo Gouda (cilindro piatto con bordi arrotondati) |
Tipo Leida (cilindro piatto con bordi angolosi) |
Di forma sferica o a forma di pane |
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Crosta |
crosta bianco-gialla, eventualmente avvolta in un rivestimento |
crosta rossa, eventualmente avvolta in un rivestimento |
crosta bianco-gialla, eventualmente avvolta in un rivestimento |
crosta bianco-gialla, eventualmente avvolta in un rivestimento |
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Consistenza |
da soda a molle e duttile |
da soda a dura, adatta al taglio |
da molle a soda, adatta al taglio |
da soda a molle e duttile |
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Formazione di occhi |
regolare in tutto il formaggio, diametro degli occhi da 2 a 15 mm circa; assenza di fessurazioni (lunghe più di 1 cm); |
numero limitato di piccoli occhi, ripartiti uniformemente su tutto il formaggio, con un diametro da 1 a 3 mm; assenza di fessurazioni; |
numero limitato di occhi, ripartiti uniformemente su tutto il formaggio, con un diametro da 2 a 8 mm circa; assenza di fessurazioni; |
occhi distribuiti uniformemente ovunque o nel corpo compatto. |
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pH |
dopo 12 giorni fra 5,20 e 5,40 |
dopo 12 giorni fra 5,20 e 5,30 |
dopo 12 giorni fra 5,20 e 5,30 |
dopo 12 giorni fra 5,10 e 5,30 |
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Tenore di grasso sulla sostanza secca (%) |
Formaggio grasso, minimo 48 % |
30 % +, tenore di grasso sulla sostanza secca superiore a 30 % ma inferiore a 35 % o 35 % +, tenore di grasso sulla sostanza secca superiore a 35 % ma inferiore a 40 %; |
40 % +, tenore di grasso sulla sostanza secca superiore a 40 % ma inferiore a 45 %; |
minimo 45 % + |
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Tenore massimo di umidità |
42,5 % (12 giorni dopo il giorno di produzione) |
45 % (12 giorni dopo il giorno di produzione) |
47 % (12 giorni dopo il giorno di produzione) |
46 % (12 giorni dopo il giorno di produzione) |
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Tenore di sale (%) |
0,4 % fino a un massimo di 4 % di sale nel formaggio secco |
0,4 % fino a un massimo di 4 % di sale nel formaggio secco |
0,4 % fino a un massimo di 5 % di sale nel formaggio secco |
0,4 % fino a un massimo di 4 % di sale nel formaggio secco |
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Ingredienti aggiunti |
Eventualmente cumino, semi, erbe e/o spezie |
Cumino |
Eventualmente cumino |
Eventualmente semi, erbe e/o spezie |
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Durata minima della stagionatura |
13 giorni dal primo giorno di produzione |
13 giorni dal primo giorno di produzione |
13 giorni dal primo giorno di produzione |
13 giorni dal primo giorno di produzione |
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Temperatura minima di stagionatura |
12 °C |
12 °C |
12 °C |
12 °C |
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Attività della fosfatasi |
Valore normale per il latte crudo |
Valore normale per il latte crudo |
Valore normale per il latte crudo |
Valore normale per il latte crudo |
4.2. Descrivere il metodo di produzione del prodotto cui si applica la denominazione di cui al punto 1 che i produttori devono rispettare, compresi, se del caso, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del regolamento)
Le materie prime adoperate possono essere:
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a) |
latte crudo; |
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b) |
panna o latte magro o parzialmente scremato, ottenuto direttamente a partire dal latte di cui alla lettera a); |
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c) |
acqua. |
Il latte adoperato non deve essere stato sottoposto a un trattamento termico superiore a 40 °C; l’attività della fosfatasi deve coincidere con quella della materia prima utilizzata, ossia il latte crudo.
Il latte deve essere trasformato in formaggio entro 40 ore dalla mungitura.
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a) |
Colture di microrganismi (non geneticamente modificati) che formano acido lattico, acido propionico e aromatizzanti; |
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b) |
presame [di cui all’articolo 5, lettera a), del decreto sui latticini nell’ambito della legge sulle merci] |
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c) |
cloruro di calcio; |
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d) |
nitrato di sodio: |
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e) |
semi, erbe e/o spezie; |
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f) |
cloruro di sodio (mediante immersione in salamoia). |
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— |
Il latte crudo viene fatto cagliare entro 40 ore dalla mungitura a una temperatura di circa 30 °C. |
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— |
Una coltura mista di batteri acido-lattici determina l’acidificazione. |
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— |
La miscela di siero e caglio, dopo il taglio, la mescolatura e l’estrazione di una parte del siero, viene lavata una o due volte con acqua calda; in questo modo la temperatura della miscela viene aumentata fino a un massimo di 37 °C. |
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— |
Dopo la lavorazione del caglio, questo viene trasferito nelle forme da formaggio. |
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— |
Prima o durante la pressatura viene applicato sul formaggio un marchio di caseina recante il nome del formaggio («Boerenkaas»), eventualmente completato dal nome del tipo di latte utilizzato. |
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— |
Dopo la pressatura e l’acidificazione per un certo numero di ore, il formaggio viene immerso in una salamoia composta nella misura del 18-22 % di sale da cucina (cloruro di sodio). |
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— |
La stagionatura minima nell’azienda è di 13 giorni dopo il primo giorno di lavorazione ad almeno 12 °C. |
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— |
Per ottenere il suo sapore così caratteristico, il «Boerenkaas» è sottoposto a un’ulteriore stagionatura in appositi locali all’interno dell’azienda o del negozio di formaggi. La durata della stagionatura varia da alcune settimane a più di un anno. |
Il marchio di caseina deve contenere le seguenti informazioni:
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— |
i marchi di caseina per il «Boerenkaas» sono stampati su placchette di caseina non colorate e perforate. Il disegno dei marchi è dritto nella parte superiore e inferiore e ricurvo sui due lati. Le sue dimensioni sono di circa 65 mm x 65 mm, con un piccolo margine di tolleranza (di 1 o 2 mm) perché la caseina è un prodotto naturale e non sempre reagisce esattamente nello stesso modo al processo di asciugatura. |
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— |
La denominazione «Boerenkaas» è riportata in neerlandese sui marchi di caseina, con o senza una delle denominazioni generiche menzionate nel disciplinare di produzione, la dicitura «Bereid met rauwe melk» («A base di latte crudo») e «Gegarandeerde traditionele specialiteit» («Specialità tradizionale garantita») o il simbolo comunitario. Le lettere «NL» possono figurare sul marchio di caseina a condizione che il «Boerenkaas» sia stato prodotto nei Paesi Bassi. |
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— |
I marchi di caseina di cui al primo comma recano un numero di serie unico continuo compreso tra 00001 e 99999 e sotto questo numero una combinazione di lettere o di lettere e numeri costituita da almeno una lettera seriale. |
4.3. Descrivere i principali elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento)
Il «Boerenkaas» è un formaggio prodotto nell’azienda con latte crudo vaccino, caprino, ovino o bufalino. Il latte deve provenire per almeno la metà dal bestiame proprio dell’azienda. È autorizzato l’acquisto di quantitativi supplementari presso due allevatori al massimo ma il latte acquistato non può essere in quantità complessivamente superiore alla produzione propria dell’azienda.
Fino al 1874 tutto il latte era lavorato nell’azienda agricola. Dopo questa data, ebbe inizio gradualmente la lavorazione del latte in modo industriale Il latte adoperato nella fabbricazione del formaggio iniziò a essere pastorizzato nei primi anni del ventesimo secolo. La pastorizzazione ha fatto sì che il carattere tipico di questo formaggio andasse perduto. Nelle aziende agricole invece, gli agricoltori hanno continuato ad adoperare il metodo artigianale utilizzando latte crudo.
A causa di alcuni enzimi naturalmente presenti nel latte, quali la lipasi, e alla presenza di una flora batterica che si sviluppa nel latte durante e dopo la mungitura, il formaggio preparato con latte crudo ha un sapore più deciso, ovvero più pieno, più corposo e più piccante. Per numerosi consumatori è proprio questo sapore che contraddistingue il «Boerenkaas» rendendolo diverso dal formaggio elaborato secondo il metodo «industriale». Il sapore diventa tanto più corposo quanto più lunga è la durata del processo di stagionatura.
Nel 1982 sono state fissate nuove norme nell’ambito della decisione relativa ai prodotti caseari, a sua volta basata sulla legge concernente la qualità dei prodotti agricoli. Tali norme riguardano la qualità del formaggio, l’origine del latte e il metodo di produzione. Il relativo marchio nazionale offre la garanzia che il «Boerenkaas» è un prodotto di fattoria, preparato con latte crudo conservato soltanto per un breve lasso di tempo e proveniente principalmente dal bestiame proprio dell’azienda.
Da allora, il marchio nazionale è scaduto e la denominazione «marchio nazionale» è stata sostituita da «marchio di caseina».
Questa normativa introduce anche la possibilità di utilizzare latte di capra, pecora e bufala in aggiunta al latte vaccino. Consente inoltre di produrre formaggio a partire da latte crudo con un tenore di materia grassa inferiore.
Da quanto precede emerge chiaramente la specificità della materia prima e del metodo di elaborazione.
ALLEGATO
PROCEDURE DI ISPEZIONE
Le prescrizioni del presente disciplinare si applicano al «Boerenkaas» in quanto specialità tradizionale garantita dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
Ogni sei-otto settimane per ogni azienda viene controllato l’utilizzo del latte fresco, crudo (non oltre 40 ore dalla mungitura) per la preparazione del formaggio e l’utilizzo del marchio di caseina*. Una volta l’anno si procede a verifiche amministrative per controllare da quali aziende agricole proviene il latte utilizzato. Il controllo inerente ai requisiti di composizione riguarda sia il tenore di grasso che il tasso di umidità e il contenuto di sale nel prodotto secco. Tali parametri vengono controllati contemporaneamente, ogni sei-otto settimane*.
La procedura di controllo mira inoltre a garantire il rispetto delle altre proprietà caratteristiche dei vari tipi di «Boerenkaas», indicate nella tabella. Questi controlli delle proprietà caratteristiche sono effettuati visivamente, nella stessa occasione, una volta ogni sei-otto settimane*.
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* |
Laddove la produzione di formaggio «Boerenkaas» è stagionale, i controlli vengono eseguiti una volta ogni sei-otto settimane durante il periodo di produzione. Quando la produzione annuale di «Boerenkaas» in un’impresa è inferiore a 25 000 chilogrammi, i controlli vengono eseguiti due volte all’anno. |
ORGANI O ENTI RESPONSABILI DEL CONTROLLO DEL DISCIPLINARE DEL PRODOTTO
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Nome: |
Stichting Controle Orgaan Kwaliteitszaken |
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Indirizzo: |
Fokkerstraat 1 Postbus 250, 3830 AG Leusden, Netherlands |
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Tel. |
+31 334965696 |
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Indirizzo email: |
info@cokz.nl |