ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 134

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
25 marzo 2022


Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Comitato europeo per il rischio sistemico

2022/C 134/01

Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 2 dicembre 2021, su un quadro paneuropeo di coordinamento sistemico degli incidenti informatici per le autorità competenti, (CERS/2021/17)

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 134/02

Tassi di cambio dell’euro — 24 marzo 2022

11

2022/C 134/03

Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni nella riunione del 30 aprile 2021 concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il caso M.8181– Merck / Sigma-Aldrich (procedura a norma dell’articolo 14, paragrafo 1) — Relatore: Romania

12

2022/C 134/04

Relazione finale della consigliera-auditrice — Caso M.8181 – Merck/Sigma-Aldrich (procedura a norma dell’articolo 14, paragrafo 1)

13

2022/C 134/05

Sintesi della decisione della Commissione del 3 maggio 2021 che impone ammende a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento CE n. 139/2004 del Consiglio (Caso M.8181 – MERCK/SIGMA-ALDRICH (ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1)) [(Notificata con il documento numero C(2021)2400]  — Il 3 maggio 2021 la Commissione ha adottato una decisione a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese(Regolamento sulle concentrazioni), in particolare dell’articolo 14, paragrafo 1. Una versione non-riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede del caso è disponibile sul sito internet della direzione-generale della Concorrenza, al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2

22

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2022/C 134/06

Avviso dell’Agenzia croata di regolamentazione del settore energetico sulla gara d’appalto pubblico per la selezione del fornitore di gas di ultima istanza, da pubblicare a norma degli articoli 61 e 62 della legge sul mercato del gas (Gazzetta ufficiale, nn. 18/18 e 23/20)

27

2022/C 134/07

notifica da parte dell’Italia dell’applicazione dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 1008/2008, relativa alle norme in materia di distribuzione del traffico tra gli aeroporti di Milano Malpensa e di Milano Linate ( 1 )

28


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2022/C 134/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10378 – VUB / SLOVENSKA SPORITELNA / TATRA BANKA / 365.BANK / CSOB / JV) ( 1 )

29

2022/C 134/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10531 — Santander/Mapfre/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

31

2022/C 134/10

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10594 – SECURITAS / STANLEY SECURITY) ( 1 )

33

2022/C 134/11

Notifica preventiva di concentrazione (Case M.10584 – LUFTHANSA / VW / JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

34

2022/C 134/12

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10678 - AIP / MACQUARIE / ABERDEEN / ONIVIA) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

36

2022/C 134/13

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10583 – CPP INVESTMENTS / VOTORANTIM / JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

38

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2022/C 134/14

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

40


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Comitato europeo per il rischio sistemico

25.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/1


RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 2 dicembre 2021

su un quadro paneuropeo di coordinamento sistemico degli incidenti informatici per le autorità competenti

(CERS/2021/17)

(2022/C 134/01)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l’allegato IX,

Visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (2) e in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e d), e gli articoli 16 e 18,

vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (3), e in particolare gli articoli 18 e 20,

considerando quanto segue:

(1)

Come indicato al considerando 4 della raccomandazione CERS/2013/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico (4), l’obiettivo ultimo della politica macroprudenziale è contribuire a salvaguardare la stabilità del sistema finanziario nel suo insieme, anche attraverso il rafforzamento della capacità di tenuta del sistema finanziario e la riduzione dell’accumulo di rischi sistemici, garantendo così un apporto sostenibile del settore finanziario alla crescita economica. Il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), è responsabile della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario all’interno dell’Unione. Nell’assolvere il proprio mandato, il CERS dovrebbe contribuire alla prevenzione e all’attenuazione dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria, compresi quelli relativi agli incidenti informatici, e proporre le modalità per attenuare tali rischi.

(2)

Gli incidenti informatici gravi possono rappresentare un rischio sistemico per il sistema finanziario, data la loro capacità di perturbare le operazioni e i servizi finanziari critici. L’amplificazione di uno shock iniziale può avvenire attraverso un contagio operativo o finanziario oppure attraverso un’erosione della fiducia nel sistema finanziario. Se il sistema finanziario non è in grado di assorbire questi shock, la stabilità finanziaria sarà a rischio e questa situazione può determinare una crisi informatica sistemica (5).

(3)

Il panorama delle minacce informatiche in continua evoluzione e il recente aumento dei principali incidenti informatici sono indicatori del maggiore rischio per la stabilità finanziaria nell’Unione. La pandemia di COVID-19 ha evidenziato l’importanza del ruolo svolto dalla tecnologia nel consentire il funzionamento del sistema finanziario. Le autorità e le istituzioni competenti hanno dovuto adeguare le proprie infrastrutture tecniche e i propri sistemi di gestione dei rischi a un improvviso aumento del lavoro a distanza, che ha aumentato l’esposizione complessiva del sistema finanziario alle minacce informatiche e ha consentito ai criminali di elaborare nuovi modi operativi e di adattare quelli esistenti al fine di sfruttare la situazione (6). In tale contesto, il numero di incidenti informatici segnalati alla vigilanza bancaria della BCE nel 2020 è aumentato del 54 % rispetto al 2019 (7).

(4)

La scala, la velocità e il tasso di propagazione potenzialmente di ampie dimensioni di un grave incidente richiedono una risposta efficace da parte delle autorità competenti per attenuare i potenziali effetti negativi sulla stabilità finanziaria. Un coordinamento e una comunicazione rapidi tra le autorità competenti a livello dell’Unione possono contribuire a una valutazione precoce dell’impatto di un incidente informatico grave sulla stabilità finanziaria, mantenendo la fiducia nel sistema finanziario e limitando il contagio ad altre istituzioni finanziarie, contribuendo in tal modo a evitare che un incidente informatico grave diventi un rischio per la stabilità finanziaria.

(5)

Lo shock sottostante ha origine in un modo innovativo rispetto alle tradizionali crisi finanziarie e di liquidità solitamente affrontate dalle autorità competenti. Oltre agli aspetti finanziari, la valutazione complessiva del rischio deve includere la portata e l’impatto di disfunzioni operative, in quanto queste potrebbero influenzare la scelta degli strumenti macroprudenziali. Analogamente, la stabilità finanziaria potrebbe anche influenzare la scelta dei metodi operativi di mitigazione da parte di esperti informatici. Ciò richiede uno stretto e rapido coordinamento e una comunicazione aperta al fine, tra l’altro, di sviluppare una consapevolezza della situazione.

(6)

Il rischio di un mancato coordinamento da parte delle autorità esiste e deve essere affrontato. Le autorità competenti dell’Unione dovranno coordinarsi tra loro e con altre autorità, quali l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (European Union Agency for Network and Information Security, ENISA), con le quali potrebbero non interagire di solito. Poiché un numero significativo di istituzioni finanziarie dell’Unione opera a livello mondiale, è probabile che un incidente informatico grave non sia limitato all’Unione o possa essere innescato al di fuori dell’Unione e potrebbe richiedere un coordinamento globale della risposta.

(7)

Le autorità competenti devono essere preparate a tali interazioni. Altrimenti rischierebbero di intraprendere azioni incoerenti che contraddicono o compromettono le risposte di altre autorità. Tale mancanza di coordinamento potrebbe amplificare lo shock per il sistema finanziario determinando un’erosione della fiducia nel funzionamento del sistema finanziario che, nel peggiore dei casi, comporterebbe un rischio per la stabilità finanziaria (8). Pertanto, dovrebbero essere adottate le misure necessarie per affrontare il rischio per la stabilità finanziaria derivante da un mancato coordinamento nel caso di un incidente informatico grave.

(8)

La relazione del CERS (2021) «Mitigating systemic cyber risk» (9) individua la necessità di istituire un quadro paneuropeo di coordinamento sistemico degli incidenti informatici (EU-SCICF) per le autorità competenti nell’Unione. L’obiettivo dell’EU-SCICF sarebbe di aumentare il livello di preparazione delle autorità competenti per facilitare una risposta coordinata a un incidente informatico potenzialmente grave. La relazione del CERS (2021) «Mitigating systemic cyber risk» fornisce la valutazione del CERS sulle caratteristiche di tale quadro che sarebbero necessarie, a un primo esame, per affrontare il rischio di un mancato coordinamento.

(9)

L’obiettivo principale della presente raccomandazione è portare avanti uno dei ruoli previsti delle autorità europee di vigilanza (AEV) nel quadro della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (10) (di seguito «DORA»), ossia di consentire gradualmente una risposta efficace e coordinata a livello dell’Unione in caso di un grave incidente transfrontaliero connesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) o di una minaccia connessa che abbia un impatto sistemico sul settore finanziario dell’Unione nel suo complesso. Questo processo porterà alla creazione dell’EU-SCICF per le autorità competenti.

(10)

L’EU-SCICF non dovrebbe mirare a sostituire i quadri di riferimento esistenti, ma a colmare eventuali lacune in materia di coordinamento e comunicazione tra le autorità competenti stesse e con altre autorità dell’Unione e altri attori chiave a livello internazionale. A tale riguardo, si dovrebbe considerare il posizionamento dell’EU-SCICF nell’attuale quadro di crisi finanziaria e nel panorama del quadro dell’Unione in materia di incidenti informatici. Per quanto riguarda il coordinamento tra le autorità competenti stesse, si dovrebbero tenere in considerazione, tra l’altro, i ruoli e le attività del gruppo di cooperazione in materia di reti e sistemi informativi (NIS) per i soggetti finanziari di cui alla direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), nonché i meccanismi di coordinamento previsti mediante l’istituzione dell’unità congiunta per il ciberspazio, unitamente al coinvolgimento dell’ENISA.

(11)

In particolare, la proposta di avviare la preparazione dell’EU-SCICF mira a promuovere i potenziali ruoli delle AEV, come previsto dalla proposta di regolamento DORA. La proposta di regolamento DORA propone che «le AEV, tramite il comitato congiunto e in collaborazione con le autorità competenti, la BCE e il CERS, possono istituire meccanismi che consentano la condivisione di pratiche efficaci tra i vari settori finanziari per migliorare la consapevolezza situazionale e identificare i rischi e le vulnerabilità informatiche comuni a tutti i settori» e «possono elaborare esercitazioni di gestione delle crisi e delle emergenze comprendenti scenari di attacchi informatici al fine di sviluppare canali di comunicazione e promuovere gradualmente una risposta efficace coordinata a livello dell’UE nel caso di grave incidente transfrontaliero connesso alle TIC o relativa minaccia aventi un impatto sistemico sull’intero settore finanziario dell’Unione» (12). Un quadro paneuropeo come l’EU-SCICF non esiste ancora e dovrebbe essere istituito e sviluppato nel contesto della DORA.

(12)

Dato il rischio per la stabilità finanziaria nell’Unione derivante dal rischio informatico, i lavori preparatori per la graduale istituzione dell’UE-SCICF dovrebbero, per quanto possibile, iniziare anche prima che il quadro giuridico e politico richiesto per la sua istituzione sia pienamente applicabile. Tale quadro giuridico e politico sarebbe interamente completato e finalizzato una volta che le pertinenti disposizioni del regolamento DORA e dei relativi atti delegati diventeranno applicabili.

(13)

Una comunicazione efficace contribuisce alla consapevolezza della situazione tra le autorità competenti ed è pertanto un prerequisito indispensabile per il coordinamento a livello dell’Unione in caso di incidenti informatici gravi. A tale riguardo, è opportuno definire l’infrastruttura di comunicazione necessaria per coordinare la risposta a un incidente informatico grave. Ciò richiederebbe di specificare il tipo di informazioni che devono essere condivise, i canali regolari da utilizzare per condividere tali informazioni e i punti di contatto con cui le informazioni dovrebbero essere condivise. La condivisione delle informazioni deve rispettare i requisiti giuridici vigenti. Inoltre, potrebbe essere necessario che le autorità competenti definiscano un piano d’azione chiaro e i protocolli da seguire al fine di garantire un adeguato coordinamento tra le autorità coinvolte nella pianificazione di una risposta coordinata a un incidente informatico grave.

(14)

Una crisi informatica sistemica richiederà l’avvio di una piena cooperazione a livello nazionale e dell’Unione. Pertanto, la designazione di punti di contatto per le AEV, la BCE e ciascuno Stato membro tra le rispettive autorità nazionali competenti, che dovrebbero essere comunicati alle AEV, può essere prevista per stabilire i principali interlocutori nel sistema di coordinamento dell’EU-SCICF da informare in caso di incidente informatico grave. La necessità di designare punti di contatto dovrebbe essere valutata durante lo sviluppo dell’EU-SCICF, tenendo conto del punto di contatto unico designato ai sensi della direttiva (UE) 2016/1148 che gli Stati membri hanno istituito in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi per garantire la cooperazione transfrontaliera con gli altri Stati membri e con il gruppo di cooperazione NIS (13).

(15)

Lo svolgimento di esercitazioni di gestione delle crisi e delle emergenze potrebbe facilitare l’attuazione dell’EU-SCICF e consentire alle autorità di valutare la propria prontezza e preparazione per una crisi informatica sistemica a livello dell’Unione. Tali esercitazioni fornirebbero degli insegnamenti alle autorità e consentirebbero un miglioramento e un’evoluzione continui dell’EU-SCICF.

(16)

Per lo sviluppo dell’EU-SCICF è essenziale che le AEV svolgano congiuntamente il lavoro preparatorio rilevante al fine di prendere in considerazione i potenziali elementi chiave del quadro di riferimento, le risorse richieste e le necessità per procedere con il suo sviluppo. In seguito, le AEV potrebbero iniziare a lavorare a un’analisi preliminare di eventuali ostacoli che potrebbero compromettere la capacità delle AEV e delle autorità competenti di istituire l’EU-SCICF e di condividere le informazioni pertinenti attraverso i canali di comunicazione in caso di incidente informatico grave. Tale analisi costituirebbe un passo importante a sostegno di qualsiasi ulteriore azione, sia di natura legislativa che di altra tipologia di sostegno, che la Commissione europea potrebbe intraprendere nella fase di attuazione post-DORA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

SEZIONE 1

RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione A — Istituzione di un quadro paneuropeo di coordinamento sistemico degli incidenti informatici (EU-SCICF)

1.

Si raccomanda che, come previsto nella proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (di seguito «DORA»), le autorità europee di vigilanza (AEV), congiuntamente attraverso il Comitato congiunto. e insieme alla Banca centrale europea (BCE), al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e alle autorità nazionali competenti, inizino a prepararsi allo sviluppo graduale di una risposta coordinata efficace a livello dell’Unione in caso di un grave incidente informatico transfrontaliero o di una minaccia connessa che potrebbe avere un impatto sistemico sul settore finanziario dell’Unione. I lavori preparatori per una risposta coordinata a livello dell’Unione dovrebbero comportare lo sviluppo graduale dell’EU-SCICF per le AEV, la BCE, il CERS e le autorità nazionali competenti. Ciò dovrebbe includere anche una valutazione del fabbisogno di risorse per l’efficace sviluppo dell’EU-SCICF.

2.

Si raccomanda alle autorità europee di vigilanza, alla luce della sotto-raccomandazione A(1), in consultazione con la BCE e il CERS, di effettuare una mappatura e una successiva analisi degli impedimenti attuali, degli ostacoli giuridici e operativi di altro tipo per l’efficace sviluppo dell’EU-SCICF.

Raccomandazione B — Istituzione di punti di contatto dell’EU-SCICF

Si raccomanda che le AEV, la BCE e ciascuno Stato membro tra le proprie autorità nazionali competenti designino un punto di contatto principale che dovrebbe essere comunicato alle AEV. Tale elenco di contatti faciliterà lo sviluppo del quadro di riferimento e, una volta istituito l’EU-SCICF, i punti di contatto e il CERS dovrebbero essere informati in caso di incidente informatico grave. Si dovrebbe inoltre prevedere un coordinamento tra l’EU-SCICF e il punto di contatto unico designato a norma della direttiva (UE) 2016/1148 che gli Stati membri hanno istituito in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi per garantire la cooperazione transfrontaliera con gli altri Stati membri e con il gruppo di cooperazione in materia di reti e sistemi informativi.

Raccomandazione C — Adeguate misure a livello dell’Unione

Si raccomanda alla Commissione, sulla base dei risultati delle analisi effettuate conformemente alla raccomandazione A, di prendere in considerazione le misure appropriate necessarie per garantire un coordinamento efficace delle risposte agli incidenti informatici sistemici.

SEZIONE 2

ATTUAZIONE

1.   Definizioni

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le seguenti definizioni:

(a)

per «informatico» si intende relativo alla, interno alla o per mezzo della infrastruttura informatica interconnessa alle interazioni tra persone, processi, dati e sistemi informativi (14);

(b)

per «incidente informatico grave» si intende un incidente connesso alle TIC con un impatto avverso potenzialmente elevato sulla rete e sui sistemi informativi che sostengono funzioni critiche delle entità finanziarie (15);

(c)

per «crisi informatica sistemica» si intende un incidente informatico grave che causa un livello di perturbazione del sistema finanziario dell’Unione che potrebbe comportare gravi conseguenze negative per il buon funzionamento del mercato interno e per il funzionamento dell’economia reale. Una crisi di questo tipo potrebbe derivare da un grave incidente informatico che provoca shock in una serie di canali, tra cui quelli operativi, di fiducia e finanziari;

(d)

per «Autorità europee di vigilanza» o «AEV» si intendono l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), insieme all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) e all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (18);

(e)

per «Comitato congiunto» si intende il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza istituito dall’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;

(f)

per «autorità nazionale competente» si intende:

1.

un’autorità competente o di vigilanza di uno Stato membro specificate negli atti dell’Unione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, e qualsiasi altra autorità nazionale competente specificata negli atti dell’Unione che conferiscono compiti alle AEV;

2.

un’autorità competente di uno Stato membro designata in conformità delle seguenti disposizioni:

i.

l’articolo 4 della direttiva n. 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19), fatti salvi i compiti specifici attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (20);

ii.

l’articolo 22 della direttiva (UE) n. 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (21);

iii.

l’articolo 37 della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22);

iv.

l’articolo 4 della direttiva (UE) n. 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (23);

v.

l’articolo 3, paragrafo 1, lettera ee), primo trattino, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (24);

vi.

l’articolo 11 del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (25);

vii.

l’articolo 22 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (26);

viii.

l’articolo 67 della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (27);

ix.

l’articolo 22 del regolamento (UE) n. 648/2012;

x.

l’articolo 44 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (28);

xi.

l’articolo 97 della direttiva 2009/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (29);

xii.

l’articolo 30 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (30);

xiii.

l’articolo 12 della Direttiva (UE) n. 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (31);

xiv.

l’articolo 47 della Direttiva (UE) n. 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio (32);

xv.

l’articolo 22 del Regolamento (UE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (33);

xvi.

l’articolo 3, paragrafo 2 e l’articolo 32 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (34);

xvii.

l’articolo 40 del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (35);

xviii.

l’articolo 29 del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio (36);

3.

un’autorità incaricata dell’adozione e/o dell’attivazione di misure di politica macroprudenziale o di altri compiti in materia di stabilità finanziaria, ad esempio un’analisi di supporto correlata, tra cui, ma non solo:

i.

un’autorità designata a norma del titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE o dell’articolo 458, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (37);

ii.

un’autorità macroprudenziale con gli obiettivi, le misure, i compiti, i poteri, gli strumenti, gli obblighi di rendicontazione e le altre caratteristiche di cui alla raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico (38);

(g)

per «autorità competente» si intende:

1.

una AEV;

2.

la BCE per i compiti ad essa attribuiti ai sensi degli articoli 4, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013;

3.

un’autorità nazionale competente.

2.   Criteri di attuazione

Ai fini dell’attuazione della presente raccomandazione si applicano i seguenti criteri:

(a)

si dovrebbe prestare la debita attenzione al principio della necessità di conoscere e al principio di proporzionalità, tenendo conto degli obiettivi e dei contenuti di ciascuna raccomandazione;

(b)

dovrebbero essere soddisfatti i criteri specifici di conformità stabiliti nell’allegato in relazione a ciascuna raccomandazione.

3.   Tempistica per dare seguito alla raccomandazione

A norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010, i destinatari devono comunicare al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al CERS le azioni intraprese in risposta alla presente raccomandazione o motivare un’eventuale inazione. Si richiede ai destinatari di presentare tale comunicazione secondo la seguente tempistica:

1.

Raccomandazione A

(a)

Entro il 30 giugno 2023, ma non prima di sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento DORA, le AEV sono tenute a presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al CERS una relazione intermedia sull’attuazione della sotto-raccomandazione A(1).

(b)

Entro il 30 giugno 2024, ma non prima di diciotto mesi dall’entrata in vigore del regolamento DORA, le AEV sono tenute a presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al CERS una relazione finale sull’attuazione della sotto-raccomandazione A(1).

(c)

Entro il 30 giugno 2025, ma non prima di trenta mesi dall’entrata in vigore del regolamento DORA, le AEV sono tenute a presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al CERS una relazione sull’attuazione della sotto-raccomandazione A(2).

2.

Raccomandazione B

Entro il 30 giugno 2023, ma non prima di sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento DORA, le AEV sono tenute a presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al CERS una relazione sull’attuazione della sotto-raccomandazione A(2).

3.

Raccomandazione C

(a)

Entro il 31 dicembre 2023, ma non prima di 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento DORA, la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al CERS una relazione sull’attuazione della raccomandazione C in vista della relazione intermedia delle AEV conformemente alla sotto-raccomandazione A(1).

(b)

Entro il 31 dicembre 2025, ma non prima di 36 mesi dall’entrata in vigore del regolamento DORA, la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al CERS una relazione sull’attuazione della raccomandazione C in vista delle relazioni delle AEV conformemente alla sotto-raccomandazione A(1).

4.   Monitoraggio e valutazione

1.

Il segretariato del CERS:

(a)

presterà assistenza ai destinatari, assicurando il coordinamento nella presentazione delle relazioni e la fornitura dei relativi modelli, nonché precisando, ove necessario, le modalità e la tempistica con cui dar seguito alla raccomandazione;

(b)

verificherà il seguito dato dai destinatari, fornirà loro assistenza su richiesta e presenterà relazioni di follow-up al Consiglio generale. Le valutazioni saranno avviate secondo le seguenti modalità:

(i)

entro 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento DORA per quanto riguarda l’attuazione delle raccomandazioni A e B;

(ii)

entro 18 mesi dall’entrata in vigore del regolamento DORA per quanto riguarda l’attuazione della raccomandazione C;

(iii)

entro 24 mesi dall’entrata in vigore del regolamento DORA per quanto riguarda l’attuazione della raccomandazione A;

(iv)

entro 36 mesi dall’entrata in vigore del regolamento DORA per quanto riguarda l’attuazione della raccomandazione A;

(v)

entro 42 mesi dall’entrata in vigore del regolamento DORA per quanto riguarda l’attuazione della raccomandazione C;

2.

Il Consiglio generale valuterà le azioni e le motivazioni comunicate dai destinatari e, se del caso, può decidere che la presente raccomandazione non sia stata rispettata e che un destinatario abbia omesso di fornire adeguate motivazioni per la propria inerzia.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 dicembre 2021

Il capo del segretariato del CERS,

per conto del Consiglio generale del CERS

Francesco MAZZAFERRO


(1)  GU L 1, del 3.1.1994, pag. 3.

(2)  GU L 331, del 15.12.2010, pag. 1.

(3)  GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

(4)  Raccomandazione CERS/2013/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 4 aprile 2013, sugli obiettivi intermedi e gli strumenti di politica macroprudenziale (GU C 170 del 15.6.2013, pag. 1).

(5)  Cfr. Systemic cyber risk, ESRB, febbraio 2020, disponibile sul sito web del CERS all’indirizzo www.esrb.europa.eu

(6)  Cfr. la valutazione della minaccia della criminalità organizzata su Internet (Internet Organised Crime Threat Assessment), Europol, 2020, disponibile sul sito web di Europol all’indirizzo www.europol.europa.eu

(7)  Cfr. IT and cyber risk: a constant challenge, BCE, 2021, disponibile sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE all’indirizzo www.bankingsupervision.europa.eu

(8)  Cfr. Systemic cyber risk, CERS, febbraio 2020, disponibile sul sito web del CERS all’indirizzo www.esrb.europa.eu

(9)  Cfr. Mitigating systemic cyber risk, CERS, 2021, (imminente).

(10)  COM/2020/595 final.

(11)  Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

(12)  Cfr. progetto di articolo 43 della proposta di regolamento DORA.

(13)  Cfr. Commissione europea, NIS Cooperation Group, disponibile sul sito web della Commissione europea all’indirizzo ec.europa.eu

(14)  Cfr. Cyber Lexicon, FSB, 12 novembre 2018, disponibile sul sito web dell’FSB all’indirizzo www.fsb.org.

(15)  Cfr. punto 7) del progetto di articolo 3 della proposta di regolamento DORA.

(16)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 , che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(17)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(18)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(19)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le Direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(20)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(21)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(22)  Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

(23)  Direttiva (UE) n. 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

(24)  COM/2020/593 final.

(25)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle Direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

(26)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(27)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(28)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

(29)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(30)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(31)  Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

(32)  Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

(33)  Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).

(34)  Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

(35)  Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag.1).

(36)  Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).

(37)  Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) no 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1)

(38)  Raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali (GU C 41 del 14.2.2012, pag. 1).


ALLEGATO

SPECIFICAZIONE DEI CRITERI DI CONFORMITÀ APPLICABILI ALLE RACCOMANDAZIONI

Raccomandazione A — Istituzione di un quadro paneuropeo di coordinamento sistemico degli incidenti informatici (EU-SCICF)

Per la sotto-raccomandazione A, si definiscono i seguenti criteri di conformità.

1.

Nel preparare una risposta coordinata efficace a livello dell’Unione che dovrebbe comportare lo sviluppo graduale dell’EU-SCICF esercitando il potere previsto dal futuro regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (di seguito «DORA»), le autorità europee di vigilanza (AEV), agendo tramite il Comitato congiunto, insieme alla Banca centrale europea (BCE), al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e alle autorità nazionali competenti, e in consultazione con l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione e la Commissione, ove ritenuto necessario, dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di includere nella prevista preparazione dell’UE-SCICF almeno i seguenti aspetti:

a.

analisi del fabbisogno di risorse per uno sviluppo efficace dell’EU-SCICF;

b.

sviluppo di esercitazioni di gestione delle crisi e delle emergenze che includano scenari di attacco informatico nell’ottica dello sviluppo di canali di comunicazione;

c.

sviluppo di un vocabolario comune;

d.

sviluppo di una classificazione coerente degli incidenti informatici;

e.

creazione di canali sicuri e affidabili per la condivisione delle informazioni, compresi i sistemi di back-up;

f.

istituzione di punti di contatto;

g.

affrontare la questione della riservatezza nella condivisione delle informazioni;

h.

iniziative di collaborazione e condivisione di informazioni con l’intelligence informatica del settore finanziario;

i.

sviluppo di processi di attivazione e di escalation efficaci attraverso la consapevolezza situazionale;

j.

chiarimento delle responsabilità dei partecipanti al quadro;

k.

sviluppo di interfacce per il coordinamento intersettoriale e, se del caso, con i paesi terzi;

l.

garantire una comunicazione coerente con il pubblico da parte delle autorità competenti per preservare la fiducia;

m.

creazione di linee di comunicazione predefinite per una comunicazione tempestiva;

n.

svolgimento di adeguati esercizi di verifica quadro, compresi test intergiurisdizionali e coordinamento con i paesi terzi, e valutazioni che si traducano in insegnamenti appresi ed evoluzione del quadro di riferimento;

o.

garantire una comunicazione e contromisure efficaci contro la disinformazione.

Raccomandazione B — Istituzione di punti di contatto dell’EU-SCICF

Per la raccomandazione B, si definiscono i seguenti criteri di conformità.

1.

Le AEV, la BCE e ciascuno Stato membro tra le rispettive autorità nazionali competenti dovrebbero concordare un approccio comune alla condivisione e all’aggiornamento dell’elenco dei punti di contatto designati dell’EU-SCICF.

2.

La designazione del punto di contatto dovrebbe essere valutata tenendo conto del punto di contatto unico designato a norma della direttiva (UE) 2016/1148 che gli Stati membri hanno istituito rispetto alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi per garantire la cooperazione transfrontaliera con gli altri Stati membri e con il gruppo di cooperazione in materia di reti e sistemi informativi.

Raccomandazione C – Modifiche al quadro giuridico dell’Unione

Per la raccomandazione C, si definisce il seguente criterio di conformità.

La Commissione dovrebbe valutare se, a seguito dell’analisi effettuata conformemente alla raccomandazione A, siano necessarie misure, comprese modifiche della pertinente legislazione dell’Unione, per garantire che le AEV, tramite il Comitato congiunto e insieme alla BCE, al CERS e alle autorità nazionali competenti, possano sviluppare l’EU-SCICF conformemente alla sotto-raccomandazione A(1) e per garantire che le AEV, la BCE, il CERS e le autorità nazionali competenti, nonché altre autorità, possano intraprendere azioni di coordinamento e scambio di informazioni sufficientemente dettagliati e coerenti da sostenere un efficace EU-SCICF.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

25.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/11


Tassi di cambio dell’euro (1)

24 marzo 2022

(2022/C 134/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0978

JPY

yen giapponesi

133,71

DKK

corone danesi

7,4397

GBP

sterline inglesi

0,83288

SEK

corone svedesi

10,3555

CHF

franchi svizzeri

1,0225

ISK

corone islandesi

141,20

NOK

corone norvegesi

9,4923

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,720

HUF

fiorini ungheresi

374,44

PLN

zloty polacchi

4,7421

RON

leu rumeni

4,9489

TRY

lire turche

16,2917

AUD

dollari australiani

1,4668

CAD

dollari canadesi

1,3806

HKD

dollari di Hong Kong

8,5897

NZD

dollari neozelandesi

1,5812

SGD

dollari di Singapore

1,4912

KRW

won sudcoreani

1 342,53

ZAR

rand sudafricani

16,1478

CNY

renminbi Yuan cinese

6,9933

HRK

kuna croata

7,5745

IDR

rupia indonesiana

15 778,31

MYR

ringgit malese

4,6396

PHP

peso filippino

57,426

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

36,837

BRL

real brasiliano

5,3057

MXN

peso messicano

22,1770

INR

rupia indiana

83,8790


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


25.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/12


Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni nella riunione del 30 aprile 2021 concernente un progetto preliminare di decisione riguardante il caso M.8181– Merck / Sigma-Aldrich (procedura a norma dell’articolo 14, paragrafo 1)

Relatore: Romania

(2022/C 134/03)

1.   

Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui Sigma-Aldrich avrebbe fornito informazioni inesatte e/o fuorvianti, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (’’regolamento sulle concentrazioni’’), nella sezione 5.3 del formulario RM definitivo presentato il 12 giugno 2015, a norma dell’articolo 20, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione («regolamento di esecuzione»).

2.   

Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui Sigma-Aldrich avrebbe fornito informazioni inesatte e/o fuorvianti, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, in risposta alla domanda di informazioni del 29 maggio 2015, trasmessa in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

3.   

Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui Sigma-Aldrich avrebbe fornito informazioni inesatte e/o fuorvianti, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, in risposta alla domanda di informazioni del 2 giugno 2015, trasmessa in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

4.   

Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui Sigma-Aldrich avrebbe violato intenzionalmente o perlomeno per negligenza l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni fornendo informazioni inesatte e/o fuorvianti nella sezione 5.3 del formulario RM definitivo presentato il 12 giugno 2015, a norma dell’articolo 20, paragrafo 1 bis, del regolamento di esecuzione.

5.   

Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui Sigma-Aldrich avrebbe violato intenzionalmente o perlomeno per negligenza l’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni fornendo informazioni inesatte e/o fuorvianti in risposta alla domanda di informazioni del 29 maggio 2015, trasmessa in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

6.   

Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui Sigma-Aldrich avrebbe violato intenzionalmente o perlomeno per negligenza l’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni fornendo informazioni inesatte e/o fuorvianti in risposta alla domanda di informazioni del 2 giugno 2015, trasmessa in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

7.   

Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere un’ammenda a Sigma-Aldrich, in conformità dell’articolo 14, paragrafo1, lettera a) e dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

8.   

Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda con i fattori presi in considerazione dalla Commissione al fine di determinare il livello dell’ammenda da infliggere a Sigma-Aldrich, a norma dell’articolo 14, paragrafo1, lettera a) e dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

9.   

Il comitato consultivo (13 Stati membri) concorda sull’importo effettivo dell’ammenda proposto dalla Commissione, da infliggere a Sigma-Aldrich a norma dell’articolo 14, paragrafo1, lettera a) e dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.


25.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/13


Relazione finale della consigliera-auditrice (1)

Caso M.8181 – Merck/Sigma-Aldrich (procedura a norma dell’articolo 14, paragrafo 1)

(2022/C 134/04)

I.   INTRODUZIONE

1.

La presente relazione riguarda un progetto di decisione (il «progetto di decisione») conforme all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2) (il «regolamento sulle concentrazioni»). Il progetto di decisione constata che la Sigma-Aldrich Corporation («Sigma») ha fornito intenzionalmente o per negligenza informazioni inesatte e/o fuorvianti alla Commissione durante il l’esame dell’acquisizione da parte di Merck KGaA («Merck») del controllo esclusivo di Sigma nel caso M.7435 – Merck/Sigma Aldrich (il «riesame della concentrazione») (3). Secondo il progetto di decisione, Sigma ha fornito informazioni inesatte e/o fuorvianti nella risposta a due domande di informazioni della Commissione, rivolte a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e nel formulario RM definitivo, presentato a norma dell’articolo 20, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 802/2004 del Consiglio (4) (il «regolamento di esecuzione»).

II.   CONTESTO

2.

Il 15 giugno 2015 in seguito all’esame della concentrazione, la Commissione ha dichiarato che, subordinatamente a determinate misure correttive, l’acquisizione di Sigma da parte di Merck era compatibile con il mercato interno (la «decisione sulla concentrazione»). Il pacchetto di misure correttive approvato con la decisione di concentrazione comprendeva la dismissione della maggior parte delle attività economiche di Sigma relative a solventi e sostanze inorganiche nel SEE (le «attività economiche oggetto di dismissione»). La conclusione dell’accordo tra Merck e Sigma era subordinata alla firma di un accordo per la vendita delle attività economiche oggetto di dismissione a un acquirente idoneo, approvato dalla Commissione.

3.

Il 19 e il 20 ottobre 2015, Merck e Sigma hanno firmato un accordo con Honeywell International Inc. («Honeywell») per la vendita delle attività economiche oggetto di dismissione. Tale accordo includeva un elenco di alcune attività patrimoniali esplicitamente escluse dall’ambito delle attività economiche che Sigma avrebbe venduto a Honeywell («elenco delle attività patrimoniali escluse»). L’elenco delle attività patrimoniali escluse comprendeva un riferimento a una domanda di brevetto intitolata «chiusura per contenitore», che rappresentava di fatto un riferimento al progetto iCap di Sigma. iCap, un progetto sviluppato congiuntamente da Sigma e Metrohm AG, è un tappo di bottiglia intelligente che sigilla bottiglie contenenti sostanze chimiche liquide e le collega agli strumenti di titolazione.

4.

Il 10 novembre 2015 la Commissione ha approvato l’idoneità di Honeywell quale acquirente delle attività economiche oggetto di dismissione e il 18 novembre 2015 Merck ha completato l’acquisizione di Sigma. Il 15 dicembre 2015 Honeywell ha completato l’acquisizione delle attività economiche oggetto di dismissione.

5.

Il 10 febbraio 2016, il fiduciario incaricato della vigilanza nel caso M.7435 (il «fiduciario di vigilanza») ha informato la direzione generale della Concorrenza (la «DG Concorrenza») che Honeywell sosteneva che iCap avrebbe dovuto far parte delle attività economiche oggetto di dismissione. Secondo Honeywell, iCap era di massima importanza per la solvibilità delle attività economiche oggetto di dismissione ed era stato incluso impropriamente nell’elenco delle attività patrimoniali escluse.

6.

Il 29 luglio 2016 la Commissione ha informato Merck del procedimento in corso in merito alla possibilità che fossero state fornite informazioni inesatte e/o fuorvianti da parte di Merck e Sigma e della possibile imposizione di ammende, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni.

III.   RICHIESTE DI APPLICAZIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO

7.

Il 14 ottobre 2016 la Commissione ha adottato due decisioni in conformità dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, nelle quali richiedeva a Merck e Sigma di fornire i dati di posta elettronica di alcune persone di Merck e Sigma, generati nel 2015 (le «decisioni di ottobre a norma dell’articolo 11, paragrafo 3») (5). Sebbene Merck e Sigma abbiano fornito alcuni documenti, la Commissione ha ritenuto che loro risposta non fosse completa, in particolare perché le richieste di applicazione del segreto professionale dell’avvocato sono state ritenute troppo ampie. Di conseguenza, il 1o dicembre 2016, la Commissione ha adottato due nuove decisioni in conformità dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, richiedendo le informazioni che non erano state fornite da Merck e Sigma in risposta alle decisioni di ottobre a norma dell’articolo 11, paragrafo 3 (la «decisioni di dicembre a norma dell’articolo 11, paragrafo 3») (6). A dicembre 2016 e a gennaio 2017 Merck e Sigma hanno fornito le risposte alle decisioni di dicembre a norma dell’articolo 11, paragrafo 3 e hanno consegnato registri aggiornati dei documenti riservati, a febbraio 2017, marzo 2017, aprile 2017 e giugno 2017.

8.

Tuttavia la DG Concorrenza e Merck non hanno trovato un accordo sull’ambito di applicazione delle richieste di applicazione del segreto professionale di Merck e, come risultato, il 30 agosto 2017 Merck ha richiesto che il consigliere-auditore esaminasse, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2011/695/UE, le richieste di Merck secondo cui alcuni documenti richiesti dalla Commissione nell’ambito del procedimento a norma dell’articolo 14, paragrafo 1 del regolamento sulle concentrazioni (i «documenti contestati») erano coperti dal segreto professionale. Il 7 novembre 2017 Merck ha presentato al consigliere-auditore i documenti contestati in un formato accettabilmente protetto (7).

9.

I due consiglieri-auditori in carica all’epoca, Joos Stragier e Wouter Wils, hanno deciso che il primo avrebbe agito in qualità di consigliere-auditore per quanto concerneva la richiesta di Merck a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2011/695/UE e il secondo avrebbe agito in qualità di consigliere-auditore per tutti gli altri fini del caso M.8181 senza avere accesso ai documenti contestati.

10.

Il 1o agosto 2018, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha inviato il proprio parere preliminare riguardante la natura riservata di alcuni documenti di Merck al direttore competente per il caso di specie, e a Merck. Nel parere preliminare il consigliere-auditore sosteneva, in sostanza, che le argomentazioni generiche di Merck erano in gran parte errate o esagerate e che l’inadeguatezza della presentazione delle numerose richieste specifiche non permetteva di prenderle ulteriormente in considerazione sulla base della domanda di Merck di agosto 2017. L’8 settembre 2018 Merck ha risposto al parere preliminare contestandone le conclusioni e sollecitando il consigliere-auditore a proporre le misure necessarie per favorire una «soluzione reciprocamente accettabile», in conformità dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della decisione 2011/695/UE. Il 16 ottobre 2018 il consigliere-auditore ha presieduto una riunione con la DG Concorrenza e Merck, durante la quale sono state discusse soluzioni al problema dei documenti contestati.

11.

Il 9 novembre 2018 Merck ha approvato un protocollo che permetteva alla DG Concorrenza di accedere ai documenti contestati in una sala dati (il «protocollo»). Il 23 novembre 2018 la DG Concorrenza, in seguito a un riesame secondo la procedura descritta nel protocollo, ha individuato alcuni documenti sui quali desiderava basarsi nelle proprie indagini e ha invitato Merck a rinunciare alle richieste di applicazione del segreto professionale per tali documenti. Merck ha acconsentito per alcuni, ma non per altri. Il 2 maggio 2019, i membri del gruppo incaricato del caso della DG Concorrenza hanno partecipato a un incontro con i consulenti legali di Merck, durante il quale hanno preso appunti riguardanti i documenti per i quali Merck continuava a invocare l’applicazione del segreto professionale. Tali appunti sono stati aggiunti al fascicolo della Commissione relativo al caso di specie esclusivamente ai fini di una possibile procedura di rigetto delle richieste di applicazione del segreto professionale su quei documenti specifici (8).

IV.   COMUNICAZIONE DELLE OBIEZIONI E PRIMA AUDIZIONE

12.

La Commissione ha inviato una comunicazione delle obiezioni a Merck e Sigma il 7 luglio 2017 e ha fornito l’accesso al fascicolo il 10 luglio 2017. Nella comunicazione delle obiezioni la Commissione ha concluso in via preliminare che, durante l’esame della concentrazione, sia Merck che Sigma avevano violato l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni, fornendo intenzionalmente (nel caso di Sigma) o perlomeno per negligenza (nel caso di Merck) informazioni inesatte e/o fuorvianti alla Commissione.

13.

Il termine iniziale del 31 agosto 2017 impartito alle parti per fornire osservazioni è stato prorogato in varie occasioni, principalmente per consentire alla Commissione di determinare gli importi minimi e massimi delle ammende da infliggere alle parti qualora fosse concluso una soluzione cooperativa. Il 30 aprile 2018 le parti hanno informato la DG Concorrenza di non essere intenzionate ad accettare una soluzione cooperativa alle condizioni proposte dalla Commissione. Il giorno stesso le parti hanno presentato le loro osservazioni scritte in merito alla comunicazione delle obiezioni (la «risposta alla comunicazione delle obiezioni») unitamente a una richiesta di ulteriore accesso al fascicolo.

14.

In seguito alla richiesta di ulteriore accesso al fascicolo, la DG Concorrenza ha regolarmente fornito alle parti una serie di documenti aggiuntivi. Gli ultimi documenti dovuti sono stati inviati alle parti il 5 ottobre 2018.

15.

Nella risposta alla comunicazione delle obiezioni le parti hanno chiesto di poter presentare le proprie argomentazioni in un’audizione orale. L’audizione orale (la «prima audizione orale») ha avuto luogo l’11 settembre 2018.

16.

Il 12 novembre 2018 le parti hanno fornito una risposta supplementare alla comunicazione delle obiezioni, includendo in particolare le osservazioni formulate in seguito all’ulteriore accesso al fascicolo.

V.   COMUNICAZIONE DELLE OBIEZIONI COMPLEMENTARE E SECONDA AUDIZIONE ORALE

17.

Il 30 giugno 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione delle obiezioni complementare («comunicazione delle obiezioni complementare») nei confronti di Sigma. La comunicazione delle obiezioni complementare ha sostituito in tutto la prima senza conservare le accuse riguardanti Merck.

18.

Nella comunicazione delle obiezioni complementare la Commissione ha concluso in via preliminare che, non rivelando alla Commissione le informazioni relative a iCap durante l’esame della concentrazione Sigma aveva fornito, intenzionalmente o perlomeno per negligenza, informazioni inesatte e/o fuorvianti: a) ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni nelle sue risposte a due richieste della Commissione rivolte a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e b) ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento sulle concentrazioni nel fornire informazioni e documenti nel formulario RM prescritto all’allegato IV del regolamento di esecuzione.

19.

A Sigma è stato concesso l’accesso al fascicolo il 7 luglio 2020 e ha presentato le proprie osservazioni scritte in merito alla comunicazione delle obiezioni complementare il 15 settembre 2020 (la «risposta alla comunicazione delle obiezioni complementare»), entro il termine (prorogato) specificato dalla DG Concorrenza.

20.

Nella risposta alla comunicazione delle obiezioni complementare, Sigma ha richiesto la possibilità di presentare le proprie argomentazioni in occasione di un’audizione orale. Tale audizione orale (la «seconda audizione orale») ha avuto luogo il 13 novembre 2020 (9).

VI.   ASSERZIONI DI SIGMA IN MERITO ALLA MANCANZA DI IMPARZIALITÀ

VI.1.   Argomentazioni di Sigma

21.

Sia durante la prima audizione orale che durante la seconda, così come nella risposta alla comunicazione delle obiezioni (10) e nella risposta alla comunicazione delle obiezioni complementare (11), Sigma (e Merck) ha sostenuto che il sistema di indagine nel caso M.8181 era improntato a parzialità e ha violato quindi i principi di imparzialità e buona amministrazione. Secondo Sigma, la questione del pregiudizio sorge a causa delle circostanze particolari del caso, nel quale si afferma che Sigma abbia fornito informazioni fuorvianti al gruppo incaricato del caso durante l’esame della concentrazione e il fatto che le indagini relative a tali accuse siano condotte dal gruppo incaricato stesso, che è la «vittima» del presunto comportamento fuorviante (12). Nella risposta alla comunicazione delle obiezioni complementare, Sigma, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia (la «Corte») e della Corte europea dei diritti dell’uomo (la «CEDU») sull’imparzialità (13), ha affermato che l’assetto delle indagini nell’ambito del procedimento era tale da dare la «netta impressione che le indagini non fossero imparziali sotto il profilo oggettivo.» Sigma ha inoltre affermato che alcuni aspetti delle indagini suggerivano che il gruppo incaricato del caso «non era probabilmente del tutto imparziale sotto il profilo soggettivo.» A sostegno delle proprie argomentazioni, Sigma ha presentato una serie di argomenti di fatto sostenendo che a suo avviso il trattamento del caso da parte della Commissione mancava di imparzialità, ossia tra l’altro:

a.

il fatto che la comunicazione delle obiezioni includeva un riferimento a un’e-mail interna del consulente interno di Sigma relativa al direttore responsabile per il caso che sarebbe stato «ostinato» (14), senza che questo avesse una relazione chiara con la sostanza del caso (15) , (16).

b.

Il comunicato stampa della Commissione del 6 luglio 2017 che annunciava l’adozione di una comunicazione delle obiezioni (17), che includeva una dichiarazione secondo cui [iCap] era strettamente legato all’attività economica dismessa e poteva aumentare sostanzialmente le sue vendite. Non includendola, la solvibilità dell’attività economica dismessa era compromessa. Secondo Sigma, la formulazione del comunicato stampa era inappropriata in quanto «traeva decise conclusioni sul ruolo di iCap per le attività oggetto di dismissione rifiutando di concedere a Sigma (e, in quel momento, a Merck) il beneficio del dubbio.» (18)

c.

Nella comunicazione delle obiezioni, il gruppo incaricato del caso ha mostrato una «eccessiva ostinazione nel volersi fondare su prove che sostenessero le sue conclusioni tratte a prima vista», anche basandosi, ingiustificatamente, sulle osservazioni di Honeywell (19). Nello stesso senso, nella comunicazione delle obiezioni complementare (secondo Sigma) il gruppo incaricato del caso ha inoltre «erroneamente descritto i documenti e i risultati del test del mercato in relazione alla presunta importanza delle attività di ricerca e sviluppo.» (20).

d.

Il gruppo incaricato del caso, sebbene (secondo Sigma) avesse inizialmente riconosciuto che il testo degli impegni e l’elenco delle attività patrimoniali escluse dall’accordo di compravendita tra Merck e Honeywell (21) chiaramente non lasciavano molto spazio per un "indagine, ha comunque informato Honeywell che «avrebbe visto cosa si sarebbe potuto fare» (22).

e.

Nella comunicazione delle obiezioni complementare si accenna a un «duplice criterio per quanto riguarda il livello di diligenza atteso dai diversi soggetti coinvolti nel processo d’esame della concentrazione» (23). Sigma afferma che mentre, da un lato, nella comunicazione delle obiezioni complementare si dà a intendere che Sigma sia ritenuta quasi penalmente responsabile per non aver rivelato informazioni su iCap, dall’altro, in essa nemmeno si presume che il gruppo incaricato del caso (o il fiduciario incaricato della vigilanza) abbia notato un riferimento a iCap nell’elenco delle attività patrimoniali escluse.

22.

Infine Sigma ha sostenuto che il procedimento in questione era differente da quello di GE/LM Wind (24) nell’ambito del quale il consigliere-auditore, nella sua relazione finale (25), aveva rifiutato le argomentazioni di General Electric secondo cui un «sistema di indagine simile (ossia un “indagine in cui il gruppo incaricato del caso era responsabile sia della procedura di autorizzazione che dell’indagine per informazioni fuorvianti) destava sospetti di parzialità (26). Nella relazione finale del caso GE/LM Wind, il consigliere-auditore ha concluso che le accuse di parzialità sotto il profilo oggettivo mosse da General Electric non erano convincenti, in particolare perché esse trascuravano ”i) [il]fatto che la decisione finale in tale procedimento non spetti al gruppo incaricato del caso ma alla Commissione in quanto istituzione, che agisce tramite il collegio, al termine di una procedura che coinvolge numerosi attori diversi dal gruppo incaricato del caso, e ii) del relativo sistema interno di bilanciamento dei poteri nei procedimenti a titolo dell’articolo 14 del regolamento sulle concentrazioni“ (27). Secondo Sigma, il procedimento in corso si differenzia da quelli del caso GE/LM Wind perché a) le prove dimostrano che il sistema d’indagine ha generato sospetti di parzialità; b) Sigma (contrariamente a General Electric) ha espresso le proprie preoccupazioni in merito alla parzialità durante la prima audizione; e c) il coinvolgimento di ”numerosi attori» nel procedimento non allontana i sospetti di parzialità, in quanto l’indagine relativa al caso M.8181 è stata «condotta fin dall’inizio» dal gruppo incaricato del caso. Dal punto di vista di Sigma, il coinvolgimento della gerarchia della Commissione nell’approvazione della decisione finale potrebbe rimediare a casi manifesti di parzialità, ma non rappresenta una salvaguardia sufficiente quando l’impostazione generale del caso è alterata da parzialità sotto il profilo oggettivo. Secondo Sigma, nessuno dei «numerosi attori» coinvolti nel procedimento ha effettuato un esame dettagliato dei fatti e dei documenti per formarsi un’opinione indipendente e informata e hanno dovuto basarsi sulle informazioni presentate loro dal gruppo incaricato del caso.

VI.2.   Esame delle argomentazioni di Sigma

VI.2.1.   Principi generali

23.

Innanzitutto occorre ricordare che la Corte ha costantemente affermato che la Commissione non è un giudice o un tribunale ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la «Carta») (28). La Corte ha inoltre affermato che il sistema dell’Unione europea di riesame è compatibile con l’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e con l’articolo 47 della Carta (29).

24.

Appare pertanto evidente che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo citata da Sigma (menzionata nella nota 14 sopra) non è direttamente rilevante in questo contesto, in quanto fa riferimento a esigenze di imparzialità dei giudici. Nemmeno il riferimento alla sentenza Ziegler avalla la posizione di Sigma: in quel caso la Corte ha effettivamente ritenuto che, dal momento che le decisioni della Commissione sono assoggettate al controllo del giudice dell’Unione e che il diritto dell’Unione prevede un sistema di controllo giurisdizionale delle decisioni della Commissione, la Commissione non può essere al contempo «vittima» di un’infrazione e «giudice» della relativa sanzione (30).

25.

Quanto precede ovviamente non implica che la Commissione (in qualità di organismo amministrativo) sia esente dall’obbligo di agire con imparzialità. Al contrario, il diritto ad una buona amministrazione, come sancito dall’articolo 41 della Carta, afferma che ogni persona ha a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale. In tal senso diviene rilevante esaminare se la Commissione abbia, nel caso di specie, agito in modo imparziale. Come risulta evidente dalla giurisprudenza della Corte, il requisito di imparzialità comprende elementi sia soggettivi che oggettivi (31).

VI.2.2.   Esame del profilo soggettivo dell’imparzialità

26.

Le argomentazioni di Sigma riguardanti il profilo soggettivo dell’imparzialità non sono particolarmente convincenti e, per le ragioni descritte di seguito, qualsiasi argomentazione relativa a effettiva parzialità per conto del gruppo incaricato del caso diviene meno pertinente se si considera pienamente il processo decisionale della Commissione.

27.

Per quanto riguarda il comunicato stampa, anche se parte della formulazione potrebbe essere criticata (perché può avere dato l’impressione che la Commissione avesse giudicato prematuramente alcuni fatti), la denuncia di Sigma in definitiva non è convincente, dal momento che il comunicato stampa specificava chiaramente che le conclusioni della comunicazione delle obiezioni erano preliminari (32). La natura preliminare della posizione della Commissione al momento del comunicato stampa e l’esistenza del «beneficio del dubbio» è infatti perfettamente illustrata dal fatto che Merck, pur essendo un destinatario della comunicazione delle obiezioni, non è un destinatario del progetto di decisione.

28.

Per quanto riguarda l’argomentazione di Sigma secondo la quale la Commissione era eccessivamente ostinata nell’utilizzare le prove a sostegno di conclusioni tratte a prima vista, Sigma sembra contestare solamente l’utilizzo delle prove (a suo parere) inesatte nella comunicazione delle obiezioni e nella comunicazione delle obiezioni complementare a sostegno dell’«entusiasmo» e della parzialità del gruppo incaricato del caso. Tuttavia la sostanza della comunicazione delle obiezioni è fornire alle parti l’opportunità di formulare osservazioni sul caso esaminato dalla Commissione, compreso l’utilizzo delle prove. L’accusa secondo cui la Commissione ha utilizzato le prove in maniera scorretta, non può in quanto tale rappresentare prova di parzialità. Anche se Sigma affermasse con ragione che la Commissione aveva mal interpretato alcuni elementi di prova, questo di per sé non dimostra un atteggiamento di parzialità, bensì rivela al massimo un’erronea comprensione del documento (33).

29.

Le argomentazioni di Sigma in relazione al «duplice criterio» come definito al precedente punto21 lettera e) sono ugualmente poco convincenti, in quanto la questione in gioco nel caso M.8181 è se Sigma abbia fornito intenzionalmente o per negligenza informazioni inesatte e/o fuorvianti alla Commissione. Il fatto che il gruppo incaricato del caso potesse individuare l’esistenza di iCap nell’elenco delle attività patrimoniali escluse non è pertinente alla constatazione di una violazione e Sigma non spiega per quale motivo questo costituirebbe un elemento di parzialità nell’indagine. Inoltre, Sigma omette di spiegare per quale motivo il criterio di diligenza della Commissione nell’assolvere i propri doveri nel caso di specie dovrebbe concordare con quello di Sigma nelle circostanze che hanno dato origine al presente caso, vista l’asimmetria particolarmente pronunciata delle informazioni tra Sigma e la Commissione (34).

30.

In ogni caso, anche se si ammettesse l’argomentazione di Sigma secondo cui uno o più dei membri del gruppo incaricato del caso hanno agito soggettivamente in modo parziale, questo non sarebbe sufficiente a dimostrare che la Commissione, in qualità di istituzione, sia stata parziale sotto il profilo soggettivo, come Sigma sembra insinuare (35).

VI.2.3.   Esame del profilo oggettivo dell’imparzialità

31.

La Corte ha ripetutamente affermato che il fatto che la Commissione, organo amministrativo, eserciti al contempo funzioni di istruzione e di repressione delle infrazioni non costituisce una violazione dell’obbligo di imparzialità, dato che le sue decisioni sono soggette al controllo del giudice dell’Unione (36). La sostanza del caso di specie è stabilire se i fatti del procedimento in corso siano in qualche modo differenti da altri casi in materia di diritto della concorrenza nei quali la Commissione abbia esercitato al contempo funzioni di istruzione e di repressione delle infrazioni o se ci siano garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio in merito alla sua imparzialità sotto il profilo oggettivo (37).

32.

Innanzitutto occorre ricordare che, sebbene il gruppo incaricato del caso svolga indubbiamente una funzione importante nel processo investigativo, esso non decide l’esito del caso: tale compito è svolto dal collegio dei commissari (38). Inoltre un’accusa di parzialità di questo tipo ignora il sistema di bilanciamento dei poteri integrato nelle procedure decisionali interne della Commissione. L’adozione di qualsiasi decisione richiede il coinvolgimento di vari soggetti (39). L’argomentazione di Sigma secondo cui i vari soggetti coinvolti nel processo decisionale non costituissero una «salvaguardia sufficiente» perché «non avevano eseguito un esame dettagliato dei fatti e dei documenti per formarsi un’opinione indipendente e informata sul caso» non è credibile in questo caso. Il coinvolgimento di tali soggetti era funzionale alla riduzione della portata del caso della Commissione, in quanto la comunicazione delle obiezioni complementare (al contrario della comunicazione delle obiezioni) non faceva riferimento ad alcuna obiezione nei confronti di Merck e forniva a Sigma l’opportunità di presentare le proprie argomentazioni durante la seconda audizione orale. Sigma stessa, in alcune osservazioni espresse nel corso della seconda audizione orale, ha riconosciuto l’efficacia di tale processo (40), il che indicherebbe che Sigma ritiene che l’audizione orale fornisca alle parti una tribuna efficace dove presentare il proprio caso a un pubblico più ampio rispetto al gruppo incaricato con la possibilità di ridurre la portata del caso o addirittura di archiviarlo totalmente.

33.

Nemmeno le sentenze nelle cause Spagna/Consiglio e August Wolff (citate da Sigma durante la seconda audizione orale e/o nella risposta alla comunicazione delle obiezioni complementare) avallano le argomentazioni di Sigma. Nella sentenza Spagna/Consiglio, la Spagna ha proposto ricorso contro una decisione del Consiglio con la quale quest’ultimo imponeva un’ammenda alla Spagna per manipolazione dei dati sul disavanzo pubblico, a seguito di un’indagine e di una raccomandazione della Commissione. La Spagna ha affermato che la Commissione aveva violato il requisito di imparzialità oggettiva poiché aveva affidato la conduzione dell’indagine in questione in gran parte allo stesso gruppo che aveva preso parte a precedenti visite e valutazioni di routine per verificare la qualità di alcuni dati (compresi i dati sul disavanzo pubblico) forniti dalla Spagna prima dell’inizio della procedura pertinente. Nel respingere le argomentazioni della Spagna sull’imparzialità oggettiva, la Corte ha osservato, innanzitutto, che le indagini che hanno portato alla raccomandazione della Commissione di imporre un’ammenda e le visite e le valutazioni della qualità del disavanzo e altri dati rientrano in quadri giuridici distinti e hanno finalità diverse (41). Per tale motivo, le precedenti visite e valutazioni della qualità dei dati non hanno, di per sé, pregiudicato la posizione che la Commissione avrebbe potuto assumere in merito alla sussistenza di errate rappresentazioni relative ai medesimi dati (42). In secondo luogo, la Corte ha osservato che i regolamenti pertinenti non affidavano a un determinato servizio della Commissione (43) il potere di decidere se dare avvio al procedimento di indagine, la responsabilità di condurre l’indagine o la facoltà di sottoporre al Consiglio la raccomandazione necessaria all’esito dell’indagine. Tale potere è stato conferito alla Commissione, un’istituzione che agisce collegialmente Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che il ruolo assegnato al personale della Commissione nel procedimento di indagine non poteva essere considerato «decisivo» né per quanto riguarda la conduzione, né per quanto riguarda l’esito di tale procedimento (44).

34.

Nella causa August Wolff, la Corte, come nella causa Spagna/Consiglio, ha concluso che il requisito di imparzialità oggettiva non era stata rispettato in relazione alla procedura oggetto del ricorso. La causa August Wolff riguardava la consultazione del comitato per i medicinali per uso umano (il «comitato») da parte dell’autorità tedesca competente (BfArM) in merito al rifiuto dell’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale. La questione della violazione del requisito di imparzialità oggettiva è sorta perché il comitato, per elaborare il suo parere, aveva nominato come relatore principale in Germania, una persona che era anche dipendente del BfArM. Al momento della consultazione del comitato, il BfArM era impegnato in un contenzioso con i ricorrenti, in relazione al rifiuto di rinnovare l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale in questione. La Corte ha considerato i seguenti fattori rilevanti per la sua analisi sull’imparzialità sotto il profilo oggettivo: la procedura dinanzi al BfArM e la procedura dinanzi al comitato avevano l’obiettivo di raggiungere la stessa finalità sostanziale (45) e sono stati considerate della stessa natura; il relatore ricopre un ruolo importante nella preparazione del parere che il comitato è chiamato a esprimere e ha responsabilità proprie in tale procedura; e solo circostanze eccezionali possono giustificare che la Commissione non segua il suddetto parere (46). Secondo la Corte, terzi osservatori potevano legittimamente ritenere che il BfArM, consultando il comitato, continuasse a perseguire gli interessi che erano i propri a livello nazionale e che il comportamento delle persone impiegate da tale autorità e intervenienti nella procedura dinanzi al Comitato potesse essere inficiato da parzialità (47).

35.

L’analisi condotta dalla Corte nei casi summenzionati non rileva alcuna violazione di imparzialità oggettiva nel procedimento in corso. Sia nella causa Spagna/Consiglio che nella causa August Wolff, la Corte ha ritenuto che le caratteristiche comuni dell’oggetto delle due procedure che davano adito a un preteso conflitto di interessi fosse un elemento chiave nella sua valutazione. Nella causa August Wolff, sia la procedura tedesca che quella europea avevano lo scopo di concedere un’autorizzazione all’immissione nel mercato del medicinale in questione. Di conseguenza, la relatrice tedesca si è inevitabilmente trovata in una situazione di conflitto di interessi nel processo europeo poiché non poteva essere considerata imparziale allorché il suo datore di lavoro oltre ad aver già rifiutato l’autorizzazione alla suddetta immissione sul mercato, era anche coinvolto in un contenzioso con i ricorrenti in merito alla medesima questione. D’altra parte, nella causa Spagna/Consiglio la Corte aveva osservato che l’indagine della Commissione in merito alle rappresentazioni errate fatte in relazione ad alcuni dati sul disavanzo pubblico e la precedente valutazione di routine della qualità degli stessi dati avevano finalità diverse e ha quindi ritenuto che il lavoro di valutazione precedente non pregiudicasse la posizione che la Commissione avrebbe potuto assumere in merito alla successiva indagine sulle rappresentazioni errate.

36.

Applicando le considerazioni di cui sopra al procedimento di specie, risulta che l’oggetto e la natura dell’indagine nel caso M.7435 e dell’indagine nel caso M.8181 siano diversi. In effetti, l’indagine nel caso M.7435 era finalizzata al raggiungimento di una decisione in merito all’autorizzazione di una concentrazione in virtù dell’articolo 8, paragrafi da 1 a 3, del regolamento sulle concentrazioni. L’indagine nel caso M.8181, invece, mira a determinare se Merck e/o Sigma abbiano fornito (per negligenza o intenzionalmente) informazioni errate e/o fuorvianti alla Commissione nel contesto dell’esame della concentrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni. Non è chiaro in che modo l’esame del caso M.7435 condotto dal gruppo incaricato gli impedirebbe di agire imparzialmente nel caso M.8181.

37.

Inoltre, nella causa August Wolff, la Corte ha sottolineato la particolare importanza del relatore nel processo decisionale di quel caso, affermando che esso «svolge un ruolo importante nel preparare il parere» e «ha responsabilità proprie». Allo stesso modo, nella causa Spagna/Consiglio, la Corte ha valutato se il ruolo delle persone accusate di mancanza di imparzialità fosse «dirimente» ai fini dello svolgimento o dell’esito del procedimento. Nel procedimento di specie il gruppo incaricato del caso, sebbene abbia una posizione importante in relazione all’indagine, non ha responsabilità decisionali. Contrariamente all’affermazione di Sigma secondo cui «l’indagine nel caso M.8181 è stata condotta sin dall’inizio dal gruppo incaricato del caso» (48) è un fatto che altri soggetti diversi dal gruppo incaricato del caso hanno avuto un ruolo decisivo nel riorganizzare il caso e nel ridurre la portata della possibile violazione rispetto a quanto descritto nella comunicazione delle obiezioni. Non si tratta certamente di una situazione in cui la Commissione «eccezionalmente» non avrebbe seguito la posizione del gruppo incaricato del caso, come invece è stato nella causa August Wolff.

38.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, le argomentazioni di Sigma in merito alla mancanza di imparzialità non sono convincenti.

VII.   OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

39.

Il progetto di decisione di cui all’articolo 16, paragrafo 1 della decisione 2011/695/UE riguarda unicamente le obiezioni per le quali a Sigma è stata concessa l’occasione di esprimere il proprio parere.

40.

Nel complesso, si può concludere che nel procedimento di specie l’esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato.

Dorothe DALHEIMER

Hearing Officer

Wouter WILS

Hearing Officer


(1)  A norma degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) (la «decisione 2011/695/UE»).

(2)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(3)  Nella presente relazione Sigma e Merck sono congiuntamente denominate «le parti».

(4)  Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133 del 30.4.2004, pag.1).

(5)  C(2016) 6772 (final) (Merck), C(2016) 6771 final (Sigma).

(6)  C(2016) 8202 (final) (Merck), C(2016) 8210 (final) (Sigma).

(7)  Inizialmente Merck aveva richiesto al consigliere-auditore di esaminare le richieste di applicazione del segreto professionale riguardanti 9 635 documenti, ma il numero è stato successivamente ridotto a 7 980 sulla base delle osservazioni iniziali del consigliere-auditore in merito all’ambito di applicazione del segreto professionale conforme al diritto dell’UE.

(8)  Secondo il protocollo, la Commissione poteva decidere di avviare un procedimento di rigetto delle richieste di Merck relative ad alcuni documenti, qualora Merck avesse persistito ad invocare il segreto professionale su documenti che, ad opinione della Commissione, non avrebbero dovuto essere considerati riservati. La decisione 2011/695/UE non conferisce al consigliere-auditore il potere di decidere in relazione alle richieste di applicazione del segreto professionale, ma gli riserva solamente la possibilità di formulare una raccomandazione motivata al commissario competente, senza rivelare il contenuto potenzialmente riservato del documento. Dato l’accordo tra la DG Concorrenza e Merck, una tale raccomandazione da parte del consigliere-auditore non è stata necessaria.

(9)  A causa della pandemia di COVID-19 in corso, la seconda audizione orale ha avuto luogo a distanza tramite videoconferenza crittografata in maniera protetta, così come tramite una sala riunioni virtuale protetta da password (in streaming web) per coloro che non dovevano intervenire nel corso della seconda audizione orale.

(10)  Risposta alla comunicazione delle obiezioni, punti 147, 148 e 322.

(11)  Risposta alla comunicazione delle obiezioni complementare, punti 284 – 294.

(12)  Risposta alla comunicazione delle obiezioni complementare, punto 286.

(13)  Nella sezione 5.1 della risposta alla comunicazione delle obiezioni complementare e durante la seconda audizione orale, Sigma ha fatto riferimento alla causa Ziegler/Commissione, C-439/11 P, ECLI:EU:C:2011:815 (la sentenza «Ziegler»), punto 155; Spagna/Consiglio dell’Unione europea, C-521/15, ECLI:EU:C:2017:982 («Spagna/Consiglio»), punto 91; Padovani contro Italia, 13396/87, 26 febbraio 1993 punto 25; Grande Stevens e altri contro Italia 18640/10, 4 marzo 2014, punto 137 e Toziczka contro Polonia, 29995/08, 24 luglio 2012, punto 36. Durante la seconda audizione orale, Sigma ha anche fatto riferimento a una sentenza recente nella causa August Wolff e Remedia/Commissione, C-680/16 P, ECLI:EU:C:2019:257 (la causa «August Wolff»). Al punto 282 della risposta alla comunicazione delle obiezioni complementare e durante la seconda audizione orale, Sigma ha anche citato una serie di sentenze di organi giurisdizionali d’Inghilterra e Galles o del Regno Unito, senza spiegare tuttavia per quale motivo esse fossero rilevanti per l’interpretazione del diritto dell’UE.

(14)  Comunicazione delle obiezioni, nota a piè di pagina 351.

(15)  Risposta alla comunicazione delle obiezioni complementare, punto 290.

(16)  Nella comunicazione delle obiezioni complementare questo riferimento è stato cancellato come riconosciuto nella relativa risposta.

(17)  Comunicato stampa della Commissione del 6 luglio 2017, «Commission alleges Merck and Sigma-Aldrich, General Electric, and Canon breached EU merger procedural rules», IP/17/1924 (il «comunicato stampa»).

(18)  Risposta alla comunicazione delle obiezioni complementare, punto 292, lettera a).

(19)  Per esempio, nel punto 292, lettera e), della risposta alla comunicazione delle obiezioni complementare, Sigma afferma che «nella primavera del 2016, il gruppo incaricato del caso aveva inizialmente accettato l’opinione di Honeywell secondo la quale iCap rappresentava un progetto chiave, rendendo così ambiguo il caso nella fase della comunicazione delle obiezioni del 6 luglio 2017 e continuando a mantenerlo tale. […].»

(20)  Risposta alla comunicazione delle obiezioni complementare, punto 292, lettera c).

(21)  L’elenco delle attività patrimoniali escluse conteneva attività da escludersi dalla vendita a Honeywell. Il brevetto relativo a iCap è stato inserito in tale elenco delle attività patrimoniali escluse,

(22)  Risposta alla comunicazione delle obiezioni complementare, punto 292, lettera d.

(23)  Risposta alla comunicazione delle obiezioni complementare, punto 293.

(24)  Caso M.8436 - General Electric Company / LM Wind Power Holding (procedura a norma dell’articolo 14, paragrafo 1).

(25)  Relazione finale del consigliere-auditore - General Electric Company/ LM Wind Power Holding (punto 14), 2020/C 24/05, GU C 24 del 24.1.2020, pag. 7 («relazione finale, caso GE/LM Wind»).

(26)  Risposta alla comunicazione delle obiezioni complementare, punti 295 – 302.

(27)  GE/LM Wind Relazione finale, punto17.

(28)  Cfr. Musique Diffusion française SA e altri/Commissione, cause riunite da C-100/80 a 103/80, ECLI:EU:C:1983:158, punto 7.

(29)  Cfr. Otis/Commissione, C-199/11, ECLI:EU:C:2012:684, punti da56 a 64 e Chalkor/Commissione, C-386/10 P, ECLI:EU:C:2011:815, punto 67.

(30)  Cfr. Ziegler, punto 159.

(31)  Cfr. Ziegler, punto 155, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlamento, C-308/07 P, ECLI:EU:C:2009:103, punto 46, Opinione di AG Kokott in Spagna/Consiglio, C-521/15, ECLI:EU:C:2017:420, punti da 97 a 115.

(32)  Nello specifico, il comunicato stampa affermava che la Commissione aveva informato la società tedesca Merck KGaA e Sigma-Aldrich della sua conclusione preliminare secondo la quale le società avevano fornito informazioni inesatte o fuorvianti nel contesto dell’acquisizione da parte di Merck di Sigma-Aldrich. …La conclusione preliminare della Commissione affermava che Merck e Sigma-Aldrich avevano omesso di fornire alla Commissione informazioni importanti riguardo a un progetto innovativo, elemento centrale dell’analisi della Commissione, rilevante per determinati laboratori chimici." (il grassetto è aggiunto).

(33)  Cfr., per analogia, JCB Service/Commissione, T-67/01, ECLI:EU:T:2004:3, punto 55.

(34)  L’argomentazione di Sigma secondo cui la Commissione avrebbe dovuto notare che iCap era menzionato nell’elenco delle attività patrimoniali escluse in ogni caso è priva di nesso con i fatti che possono determinare una violazione dell’art. 14, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni. Anche se la Commissione avesse notato che iCap era menzionato nell’elenco delle attività patrimoniali escluse, questo non avrebbe influito sulla comunicazione negligente o intenzionale da parte di Sigma di informazioni inesatte e/o fuorvianti durante l’esame della concentrazione.

(35)  Cfr., per analogia, ABB Asea Brown Boveri / Commissione, T-31/99, ECLI:EU:T:2002:77, punto104.

(36)  Cfr. Bollore/Commissione, T-372/10, ECLI:EU:T:2012:325, punto 66 e Enso Española/Commissione, T-348/94, ECLI:EU:T:1998:102, punti da 56 a 64.

(37)  Cfr. Ziegler, punto 155.

(38)  Cfr., per analogia, Chronopost SA/Commissione, C-341/06, ECLI:EU:C:2007:20, punto 54.

(39)  Tra i soggetti competenti (diversi dal gruppo incaricato del caso) figura il commissario per la Concorrenza, assistito dai membri del suo gabinetto; l’alta dirigenza della DG Concorrenza, compreso il direttore generale della DG Concorrenza; l’unità di coordinamento orizzontale pertinente della DG Concorrenza; il gruppo dell’economista principale (se del caso); il servizio giuridico; i «servizi associati» nella Commissione, la consigliera-auditrice e il comitato consultivo in materia di concentrazioni. Inoltre, il sistema prevede anche la possibilità di un esercizio di «valutazione inter pares» in seno alla Commissione, che nel presente procedimento ha effettivamente avuto luogo.

(40)  Nello specifico, durante l’audizione orale, uno dei rappresentanti legali di Sigma ha affermato che «le audizioni orali sono effettivamente efficaci» (il grassetto è aggiunto) e che il procedimento in corso «dimostra perfettamente il valore di tali audizioni

(41)  Nello specifico, le visite precedenti erano basate sull’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2009, del 25 maggio, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag.1) e miravano a consentire al servizio della Commissione pertinente (Eurostat) di valutare la qualità del debito e dei dati sul disavanzo comunicati due volte all’anno dagli Stati membri. Il procedimento di indagine invece era basato sull’articolo 8, paragrafo 3, dello stesso regolamento e aveva la finalità di consentire alla Commissione di avviare tutte le indagini necessarie ad accertare l’esistenza di rappresentazioni errate relative ai dati, fornite volontariamente o per negligenza grave, quando questa ritiene che sussistono serie indicazioni di fatti idonei a configurare siffatte rappresentazioni. Spagna/Consiglio, punti 96, 97 e 98.

(42)  Cfr. Spagna/Consiglio, punto 100 e 101.

(43)  In quel caso, Eurostat.

(44)  Cfr. Spagna/Consiglio, punti 102, 103 e104.

(45)  Ovvero decidere sulla qualità, la sicurezza e l’efficacia di medicinali allo scopo di garantirne l’autorizzazione all’immissione in commercio.

(46)  Cfr. causa August Wolff, punti da 31a 35.

(47)  Cfr. causa August Wolff, punti da 38a 39.

(48)  Risposta alla comunicazione delle obiezioni complementare, punto 300.


25.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/22


SINTESI DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2021

che impone ammende a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento CE n. 139/2004 del Consiglio

(Caso M.8181 – MERCK/SIGMA-ALDRICH (ARTICOLO 14, PARAGRAFO 1))

(Notificata con il documento numero C(2021)2400

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2022/C 134/05)

Il 3 maggio 2021 la Commissione ha adottato una decisione a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese(«Regolamento sulle concentrazioni») (1), in particolare dell’articolo 14, paragrafo 1. Una versione non-riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede del caso è disponibile sul sito internet della direzione-generale della Concorrenza, al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2

I.   ANTEFATTI

A.   Le imprese interessate

(1)

Sigma-Aldrich Corporation («Sigma-Adlrich», USA) è attiva nello sviluppo, nella produzione, e nella fornitura di strumenti e servizi per le scienze della vita, così come prodotti chimici, reagenti analitici e articoli da laboratorio. In seguito all’esecuzione dell’operazione il 18 novembre 2015, Sigma-Aldrich è diventata una società controllata di Merck.

(2)

Merck KGaA («Merck», Germania) è un’azienda farmaceutica e chimica di livello mondiale. Tra gli altri prodotti e servizi, al momento dell’acquisizione di Sigma-Aldrich, Merck sviluppava e commercializzava sostanze chimiche da laboratorio, compresi solventi e sostanze inorganiche.

B.   Esame di controllo della concentrazione da parte della Commissione

(3)

Il 22 settembre 2014 Merck e Sigma-Aldrich (denominate congiuntamente «le parti») hanno firmato un accordo di acquisto di azioni riguardante l’operazione con cui, Merck avrebbe acquisito ai sensi dell’articolo 3, punto 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Sigma-Aldrich tramite acquisto di partecipazioni nel capitale (l’«operazione»).

(4)

Il 21 aprile 2015 l’operazione è stata formalmente notificata alla Commissione mediante la presentazione del formulario CO, a norma dell’articolo 4, del regolamento sulle concentrazioni (2). Lo stesso giorno la Commissione ha avviato un’indagine di mercato di fase I, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni.

(5)

Il 13 maggio 2015 la Commissione ha informato le parti che, in seguito all’indagine di mercato di fase I e sulla base delle informazioni presentate dalle parti, l’operazione poteva suscitare seri dubbi riguardo alla sua compatibilità con il mercato interno per quanto riguarda le sostanze chimiche da laboratorio, e in particolare per quanto riguarda solventi e sostanze inorganiche nel SEE (3).

(6)

Il 22 maggio 2015, per dissipare i seri dubbi relativi ai solventi e alle sostanze inorganiche nel SEE, Merck e Sigma-Aldrich hanno formalmente presentato impegni iniziali, insieme a un formulario RM iniziale. Gli impegni iniziali consistevano nella dismissione della maggior parte delle attività economiche relative a solventi e sostanze inorganiche di Sigma nel SEE (’attività oggetto di dismissione’). Lo stesso giorno la Commissione ha avviato un test di mercato in merito agli impegni iniziali.

(7)

Il 29 maggio 2015 la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni alle parti, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni («RFI I-3»), comprendente domande sul contenuto del formulario RM iniziale. Il 2 giugno 2015 le parti hanno risposto alla maggior parte delle domande formulate nella richiesta di informazioni RFI I-3.

(8)

Il 2 giugno 2015 la Commissione ha inviato un’altra richiesta di informazioni alle parti, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni («RFI I-4»), ponendo domande specifiche sugli accordi relativi a ricerca e sviluppo («R&S») e sul personale in relazione all’attività legata ai solventi e alle sostanze inorganiche nel SEE di Sigma-Aldrich. L’8 giugno 2015 le parti hanno risposto alla richiesta di informazioni RFI I-4.

(9)

Alla luce del riscontro ricevuto durante il test di mercato e dei commenti della Commissione, le parti hanno perfezionato e modificato gli impegni iniziali. L’11 giugno 2015 sono stati presentati alla Commissione gli impegni finali. Il 12 giugno 2015 le parti hanno presentato la versione finale del formulario RM.

(10)

Il 15 giugno 2015 la Commissione ha adottato una decisione ai sensi degli articoli 6, paragrafo 1, lettera b e 6, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, dichiarando che l’operazione era compatibile con il mercato interno subordinatamente a condizioni e obblighi definiti nei commenti finali (la «decisione di autorizzazione»).

C.   Eventi successivi alla decisione di autorizzazione

(11)

Il raggiungimento di un accordo tra Merck e Sigma-Aldrich era subordinato alla firma di un accordo per la vendita delle attività oggetto di dismissione a un acquirente adatto, approvato dalla Commissione.

(12)

Il 19 e il 20 ottobre 2015 Merck e Sigma-Aldrich hanno firmato un accordo con Honeywell International Inc. (’’Honeywell’’) per la vendita delle attività oggetto di dismissione. Il 10 novembre 2015 la Commissione ha approvato Honeywell quale acquirente adatto per le attività oggetto di dismissione e il 18 novembre 2015 Merck ha completato l’acquisizione di Sigma-Aldrich. Il 15 dicembre 2015 Honeywell ha completato l’acquisizione delle attività economiche oggetto di dismissione.

(13)

Nel febbraio 2016, nel contesto del processo di dismissione, la Commissione è stata messa al corrente del fatto che un progetto di R&S che Sigma-Aldrich stava sviluppando insieme a Metrohm AG («Metrohm», Germania) avrebbe dovuto far parte delle attività oggetto di dismissione. Tale progetto di R&S riguardava iCap. Secondo le informazioni ricevute, iCap era di importanza primordiale per la solvibilità delle attività oggetto di dismissione ed era stato erroneamente escluso dalla dismissione.

II.   PROCEDIMENTO D’INFRAZIONE

(14)

Il 29 luglio 2016 la Commissione ha inviato una lettera alle parti per informarle che era in corso un’indagine in vista di una possibile revoca della decisione di autorizzazione, in virtù dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni, e di una possibile imposizione di ammende in virtù dell’articolo 14, paragrafo 1, del medesimo regolamento (4).

(15)

Il 7 luglio 2017 la Commissione ha inviato una comunicazione delle obiezioni (la «comunicazione delle obiezioni») a Merck e Sigma-Aldrich, comunicando il proprio parere preliminare secondo il quale sia Merck che Sigma-Aldrich avevano violato l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni fornendo intenzionalmente (Sigma-Aldrich) o perlomeno per negligenza (Merck) informazioni inesatte e/o fuorvianti alla Commissione.

(16)

Merck e Sigma-Aldrich hanno risposto alla comunicazione delle obiezioni il 30 aprile 2018. In tale risposta le parti hanno chiesto di presentare le proprie argomentazioni in occasione di un’audizione orale. Quest’ultima ha avuto luogo l’11 settembre 2018.

(17)

Il 30 giugno 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione delle obiezioni complementare («comunicazione delle obiezioni complementare») nei confronti di Sigma-Aldrich. La comunicazione delle obiezioni complementare ha sostituito in tutto la prima senza conservare le accuse riguardanti Merck.

(18)

Il 15 settembre 2020 Sigma-Aldrich ha risposto alla comunicazione delle obiezioni complementare. In tale risposta Sigma-Aldrich ha chiesto di poter presentare le proprie argomentazioni in occasione di un’audizione orale. Quest’ultima ha avuto luogo il 13 novembre 2020.

(19)

Il 30 aprile 2021 la decisione è stata sottoposta a consultazione con gli Stati membri in seno al comitato consultivo in materia di concentrazioni, con esito favorevole. La consigliera-auditrice ha dato parere favorevole sul procedimento nella sua relazione, che è stata presentata il 30 aprile 2021.

III.   SINTESI

(20)

In virtù del regolamento sulle concentrazioni, la Commissione può infliggere ammende a quelle imprese che, intenzionalmente o per negligenza, violino gli obblighi procedurali sanciti dal regolamento sulle concentrazioni.

(21)

In particolare, l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni afferma che la Commissione può decidere di infliggere alle imprese ammende che non siano superiori all’1 % del fatturato totale dell’impresa interessata ’’quando, intenzionalmente o per negligenza: a) forniscano informazioni inesatte o fuorvianti in una richiesta [...]; b) forniscano informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una domanda rivolta a norma dell’articolo 11, paragrafo 2’’.

(22)

Sulla base dell’insieme probatorio raccolto durante i procedimenti, la decisione dichiara che Sigma-Aldrich ha violato l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni nel contesto della sua acquisizione da parte di Merck. Di conseguenza la decisione infligge un’ammenda a Sigma-Aldrich, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento sulle concentrazioni.

IV.   VIOLAZIONI DI SIGMA-ALDRICH

A.   iCap

(23)

iCap è un tappo di bottiglia intelligente la cui tecnologia è sviluppata da Sigma-Aldrich in cooperazione con Metrohm, un produttore di strumenti da laboratorio. iCap sigilla una bottiglia contenente una sostanza chimica liquida e collega la sostanza chimica allo strumento. iCap pertanto limita il rischio di contaminazione e permette lo scambio di dati tra lo strumento e la bottiglia.

(24)

Sulla base delle indagini della Commissione, Sigma-Aldrich i) aveva pianificato di utilizzare iCap con le bottiglie di solventi e sostanze inorganiche e ii) aveva previsto che iCap avrebbe aumentato significativamente le vendite della società e le sue quote di mercato sui mercati pertinenti.

B.   Violazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a) per quanto concerne il formulario RM

(25)

Sigma-Aldrich (insieme a Merck) ha presentato un formulario RM alla Commissione che accompagnava i suoi impegni finali.

(26)

La sezione 5.3 del formulario RM richiede esplicitamente un elenco e una descrizione di «ogni prodotto o servizio nuovo o innovativo previsto» in relazione alle attività oggetto di dismissione. In tale sezione devono essere riportati tutti i prodotti nuovi o innovativi progettati in relazione alle attività oggetto di dismissione.

(27)

Sigma-Aldrich avrebbe dovuto indicare iCap in risposta alla sezione 5.3 del formulario RM. iCap, utilizzato in combinazione con solventi e sostanze inorganiche, rappresentava un ’’prodotto nuovo previsto’’ ed era anche un progetto innovativo. Inoltre, iCap era stato sviluppato specificatamente per le soluzioni di titolazione volumetrica, le soluzioni di titolazione Karl Fischer e i solventi HPLC che i) facevano tutti parte delle attività oggetto di dismissione e ii) rappresentavano la stragrande maggioranza di vendite nel SEE di prodotti che potevano essere combinati con iCap.

(28)

Sigma-Aldrich non ha riportato iCap in risposta alla sezione 5.3 del formulario RM ma ha invece osservato «’non vi è alcun prodotto nuovo o innovativo prossimamente previsto in relazione alle’» attività oggetto di dismissione.

(29)

La Commissione conclude che non riportando iCap e affermando che non ci siano prodotti nuovi o innovativi prossimamente previsti, Sigma-Aldrich ha fornito informazioni inesatte e/o fuorvianti nella sezione 5.3 del formulario RM, violando l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni.

C.   Violazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b) per quanto concerne la richiesta di informazioni RFI I-3

(30)

La Commissione ha inviato una richiesta di informazioni alle parti il 29 maggio 2015, («RFI I-3»). La domanda 6 chiedeva di descrivere tutte le differenze tra le attività oggetto di dismissione e le attività di Sigma-Aldrich relative ai solventi e alle sostanze inorganiche nel SEE.

(31)

Nella risposta a tale domanda avrebbe dovuto essere riportato iCap il quale è stato sviluppato per le soluzioni di titolazione volumetrica, le soluzioni di titolazione Karl Fischer e i solventi HPLC e quindi era parte delle attività di Sigma-Aldrich relative ai solventi e alle sostanze inorganiche nel SEE. Eppure iCap è stato escluso dalle attività oggetto di dismissione, benché costituisse una differenza tra le attività oggetto di dismissione e le attività di Sigma-Aldrich relative ai solventi e alle sostanze inorganiche nel SEE.

(32)

Sigma-Aldrich non ha riportato iCap in risposta alla domanda 6 della richiesta di informazioni RFI I-3. Sigma-Aldrich ha invece esplicitamente identificato altre attività escludendole dalle attività oggetto di dismissione (per es. solventi anidri secchi). Questa risposta è stata infine integrata nella sezione 5.12 del formulario RM.

(33)

La Commissione conclude che, non riportando iCap e elencando altre attività escluse dalle attività oggetto di dismissione, Sigma-Aldrich ha fornito informazioni inesatte e/o fuorvianti in risposta alla domanda 6 della richiesta di informazioni RFI I-3, violando l’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

D.   Violazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), per quanto concerne la richiesta di informazioni RFI I-4

(34)

La Commissione ha inviato una richiesta di informazioni alle parti il 2 giugno 2015, («RFI I-4»). Le domande 12, 13 e 16 chiedevano alle parti di descrivere nel dettaglio le attività di R&S o le funzioni legate alle attività economiche di Sigma-Aldrich relative a solventi e sostanze inorganiche nel SEE (compresa l’esistenza di personale e accordi relativi ad attività di R&S).

(35)

In risposta a tali domande avrebbe dovuto essere riportato iCap. L’accordo in materia di R&S di Sigma-Aldrich con Metrohm in merito a iCap, riguardava solventi e sostanze inorganiche nel SEE. Undici dipendenti di Sigma-Aldrich stavano lavorando a iCap ed erano quindi responsabili di attività di R&S riguardanti solventi e sostanze inorganiche.

(36)

Sigma-Aldrich non ha riportato iCap in risposta alle domande 12, 13 e 16 della richiesta di informazioni RFI I-4 e ha invece osservato ’’di non avere nel SEE alcun accordo formale di R&S in riferimento ai suoi attuali solventi e prodotti inorganici ’’ e di ’’non avere alcuna risorsa dedicata a R&S assegnata ad alcun solvente o sostanza inorganica fatta eccezione per un limitato ruolo di test [di controllo qualità]’’. Questa risposta è stata infine integrata nella sezione 5.4 del formulario RM.

(37)

La Commissione conclude che non riportando iCap e sostenendo la totale assenza di accordi relativi a R&S e la quasi totale assenza di risorse dedicate ad attività di R&S relative a solventi e sostanze inorganiche nel SEE, Sigma-Aldrich ha fornito informazioni inesatte e/o fuorvianti in risposta alle domande 12, 13 e 16 della richiesta di informazioni RFI I-4, violando l’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.

E.   Responsabilità di Sigma-Aldrich

(38)

Sulla base dell’insieme probatorio raccolto durante i procedimenti (compresi documenti dell’epoca di Sigma-Aldrich), la Commissione conclude che:

a)

Sigma-Aldrich era consapevole (o non poteva non essere consapevole) del fatto che le informazioni richieste (nelle richieste di informazione RFI I-3, RFI I-4 e nel formulario RM) erano necessarie e pertinenti alla valutazione dell’operazione da parte della Commissione; e

b)

Sigma-Aldrich era consapevole (o non poteva non essere consapevole) del fatto che le informazioni fornite alla Commissione erano inesatte e/o fuorvianti.

(39)

Quanto precede è sufficiente a dimostrare che Sigma-Aldrich non poteva non essere consapevole della natura della propria condotta e, di conseguenza, ha commesso una violazione, intenzionalmente o perlomeno per negligenza.

(40)

Inoltre, anche se ciò non è necessario per stabilire la responsabilità per una violazione dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni, le prove contenute nel fascicolo della Commissione indicano che il fornire informazioni inesatte e/o fuorvianti era parte di una strategia messa in atto da Sigma-Aldrich per evitare di trasferire iCap all’acquirente delle attività oggetto di dismissione.

V.   AMMENDE

(41)

La Commissione ritiene che dovrebbe essere inflitta un’unica ammenda per le tre violazioni compiute da Sigma-Aldrich, identificate nella precedente sezione IV. Ciascuna violazione riguarda una richiesta di informazioni o una sezione diversa del formulario RM ma tutte le informazioni sono state fornite nel contesto della valutazione degli impegni proposti.

(42)

Nel definire l’importo dell’ammenda, la Commissione ha tenuto conto delle considerazioni seguenti:

a)

le violazioni di Sigma-Aldrich sono di natura grave perché impediscono alla Commissione di accedere a informazioni necessarie per valutare una concentrazione (e le sue modifiche in caso di impegni);

b)

le violazioni di Sigma-Aldrich sono particolarmente gravi in quanto Sigma-Aldrich ha agito intenzionalmente o perlomeno per negligenza; le informazioni inesatte e/o fuorvianti erano relative a un progetto di R&S (e la Commissione non ha altro modo di ottenere informazioni in merito a progetti di R&S); iCap era pertinente alle attività oggetto di dismissione;

c)

le violazioni di Sigma-Aldrich sono istantanee; e

d)

non si registrano circostanze aggravanti o attenuanti nel caso di specie.

(43)

Su tale base, la Commissione ha concluso che è appropriato, proporzionato e dissuasivo infliggere un’ammenda di 7 500 000 EUR per le violazioni di Sigma-Aldrich dell’articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento sulle concentrazioni.

VI.   CONCLUSIONI

Per le ragioni che precedono, la decisione conclude che debba essere inflitta un’ammenda a Sigma-Aldrich per le violazioni dell’articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento sulle concentrazioni.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  L’operazione è stata esaminata dalla Commissione nel caso M.7435 – Merck/Sigma-Aldrich.

(3)  Nella presente decisione i riferimenti al SEE includono anche il Regno Unito («UK»). Sebbene il Regno Unito abbia receduto dall’UE il 1o febbraio 2020, secondo l’articolo 92 dell’accordo di recesso (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7), la Commissione continua a essere competente per quanto riguarda l’applicazione del diritto dell’UE al Regno Unito in relazione ai procedimenti amministrativi avviati prima della fine del periodo di transizione.

(4)  Il 24 ottobre 2016 Sigma-Aldrich e Metrohm hanno concesso una licenza relativa a iCap a Honeywell, modificata il 5 dicembre 2016 sulla base di discussioni avute con Honeywell.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

25.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/27


Avviso dell’Agenzia croata di regolamentazione del settore energetico sulla gara d’appalto pubblico per la selezione del fornitore di gas di ultima istanza, da pubblicare a norma degli articoli 61 e 62 della legge sul mercato del gas (Gazzetta ufficiale, nn. 18/18 e 23/20)

(2022/C 134/06)

Il bando di gara pubblico per la selezione del fornitore di gas di ultima istanza è stato pubblicato il 18 febbraio 2022.

La documentazione a corredo del bando di gara d’appalto pubblico per la selezione del fornitore di gas di ultima istanza sarà pubblicata sul sito internet ufficiale dell’Agenzia croata di regolamentazione del settore energetico (www.hera.hr).

il presidente del consiglio dei commissari

DanijelŽAMBOKI, M.Sc.


25.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/28


notifica da parte dell’Italia dell’applicazione dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 1008/2008, relativa alle norme in materia di distribuzione del traffico tra gli aeroporti di Milano Malpensa e di Milano Linate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 134/07)

A norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (1), il 22 febbraio 2022 la Commissione ha ricevuto dall’Italia la notifica di un progetto di decreto che modifica le disposizioni esistenti in materia di distribuzione del traffico (2) per gli aeroporti di Milano Malpensa e di Milano Linate. Una volta adottata ed entrata in vigore, la norma proposta permetterà di distribuire il traffico tra i suddetti aeroporti in base ai seguenti elementi:

«1.

I vettori aerei possono operare collegamenti di linea “point to point”, mediante aeromobili del tipo “narrow body” (unico corridoio), tra l’aeroporto di Milano Linate e altri aeroporti dell’Unione europea, oppure aeroporti appartenenti a un Paese che abbia sottoscritto con l’Unione europea un accordo di tipo verticale che ne regoli i servizi aerei e siano altresì situati nel raggio di 1 500 km – misurati secondo il metodo della rotta ortodromica – dall’aeroporto di Milano Linate, nei limiti della definita capacità operativa dell’aeroporto di Milano Linate. I vettori aerei che possono operare tali collegamenti sono esclusivamente:

a)

i vettori definiti comunitari ai sensi dell’art. 2, nn. 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 e che soddisfino i requisiti stabiliti dalle competenti autorità aeronautiche, conformemente al medesimo Regolamento;

b)

i vettori designati da un Paese ad operare i servizi aerei sulla base di un accordo di tipo verticale sottoscritto da tale Paese con l’Unione europea, a condizione che il collegamento riguardi un aeroporto situato nel raggio di 1 500 km – misurati secondo il metodo della rotta ortodromica – dall’aeroporto di Milano Linate.

2.

Per garantire l’osservanza di quanto previsto al comma 1, la distribuzione e la vendita di titoli di viaggio nonché il trasporto di passeggeri per itinerari “point to point” che includano lo scalo di Milano Linate come origine o destinazione sono consentiti unicamente con riferimento agli aeroporti situati entro i limiti geografici definiti dallo stesso comma 1.».

La Commissione invita le parti interessate a presentare le loro osservazioni entro 20 giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione al seguente indirizzo:

Direzione generale della Mobilità e dei trasporti (unità E1 - Politica dei trasporti aerei) Commissione europea

MOVE-TRAFFIC-DISTRIBUTION-RULES@ec.europa.eu


(1)  GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

(2)  Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 marzo 2000, n. 15.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

25.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/29


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10378 – VUB / SLOVENSKA SPORITELNA / TATRA BANKA / 365.BANK / CSOB / JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 134/08)

1.   

In data 17 marzo 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Všeobecná úverová banka, a.s. («VUB», Slovacchia), controllata da Intesa Sanpaolo S.p.A. (Italia),

Slovenská sporiteľňa, a.s. («Slovenska Sporitelna», Slovacchia), controllata da Erste Group Bank AG (Austria),

Tatra banka, a.s. («Tatra Banka», Slovacchia), controllata da Raiffeisen Bank International AG (Austria),

365.Bank, a.s. («365.Bank», Slovacchia; prima del 3 luglio 2021, registrata come Poštová banka, a.s.), controllata da J&T FINANCE GROUP SE (Repubblica ceca),

Československá obchodná banka, a.s. («CSOB», Slovacchia), controllata da KBC Group N.V. (Belgio).

VUB, Slovenska Sporitelna, Tatra Banka, 365.bank e CSOB acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune (joint venture, «JV»).

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

VUB, Slovenska Sporitelna, Tatra Banka, 365.Bank e CSOB sono banche commerciali attive in Slovacchia che offrono servizi bancari al dettaglio e alle imprese;

l’impresa comune fornirà servizi di gestione del contante e relativi al contante in transito.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10378 – VUB / SLOVENSKA SPORITELNA / TATRA BANKA / 365.BANK / CSOB / JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


25.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/31


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10531 — Santander/Mapfre/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 134/09)

1.   

In data 11 marzo 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Banco Santander, S.A. e relative controllate («Banco Santander», Spagna),

Mapfre, S.A («Mapfre», Spagna).

Banco Santander e Mapfre acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV»).

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività delle imprese interessate e dell’impresa comune di nuova costituzione sono le seguenti:

Banco Santander è la società madre del gruppo Santander. Le sue attività principali sono i servizi bancari al dettaglio, le assicurazioni, i servizi bancari alle imprese, i servizi bancari d’investimento, la gestione patrimoniale e la tesoreria in tutta Europa, negli Stati Uniti, in America latina e in Asia.

Mapfre è la società madre del gruppo Mapfre, presente nei settori dell’assicurazione e della riassicurazione in 44 paesi di tutto il mondo.

L’impresa comune opererà nel mercato spagnolo dei servizi bancari al dettaglio, in particolare nella commercializzazione di reverse mortgage (prestiti vitalizi ipotecari).

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10531 — Santander/Mapfre/JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

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Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


25.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/33


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10594 – SECURITAS / STANLEY SECURITY)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 134/10)

1.   

In data 18 marzo 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Securitas AB («Securitas», Svezia),

la divisione che si occupa di sicurezza elettronica di Stanley Black & Decker, Inc. («Stanley Security», Stati Uniti).

Securitas acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Stanley Security.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Securitas: fornitore di servizi di sicurezza, attivo in oltre 40 paesi, che offre un’ampia gamma di servizi di sicurezza, tra cui sorveglianza con guardie, sicurezza aerea, sorveglianza elettronica, monitoraggio e intervento in caso di allarme, gestione dei rischi aziendali, servizi antincendio e altri servizi, ad esempio parcheggi e formazione in materia di salute e sicurezza;

Stanley Security: fornitore di servizi di sicurezza appartenente a Stanley Group e attivo principalmente negli Stati Uniti e nel SEE, che offre sistemi di sicurezza per la sorveglianza elettronica e i relativi servizi di sicurezza elettronica di monitoraggio e di intervento in caso di allarme in tutto il mondo, nonché pacchetti e tecnologie su misura per il settore sanitario dell’America del Nord.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10594 – SECURITAS / STANLEY SECURITY

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo:

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Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


25.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/34


Notifica preventiva di concentrazione

(Case M.10584 – LUFTHANSA / VW / JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 134/11)

1.   

In data 15 marzo 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Lufthansa Industry Solutions AS GmbH («LHIND», Germania), controllata da Deutsche Lufthansa AG («Lufthansa», Germania),

A4nXT GmbH («A4nXT», Germania), controllata da Volkswagen Aktiengesellschaft («Volkswagen», Germania),

impresa comune (joint venture) («JV», Germania).

A4nXT e LHIND acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa comune.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.   

Le attività delle imprese interessate e dell’impresa comune di nuova costituzione sono le seguenti:

LHIND: controllata del gruppo aeronautico tedesco Lufthansa Group che opera nella fornitura di servizi di consulenza informatica,

A4nXT: holding controllata dal consorzio automobilistico tedesco Volkswagen Group che opera principalmente nella prestazione di servizi per la produzione digitalizzata e servizi collegati,

impresa comune (JV): entità di nuova costituzione che fornirà servizi di consulenza informatica e servizi informatici accessori a Volkswagen e a terzi nell’industria automobilistica e in altri settori.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10584 – LUFTHANSA / VW / JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo:

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Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


25.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/36


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10678 - AIP / MACQUARIE / ABERDEEN / ONIVIA)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 134/12)

1.   

In data 16 marzo 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Arjun Infrastructure Partners Limited («AIP», Regno Unito), appartenente al gruppo Arjun Infrastructure Partners Group,

Macquarie Asset Holdings Limited («Macquarie», Regno Unito), appartenente al gruppo Macquarie,

Aberdeen Infrastructure (Holdco) IV B.V. e Aberdeen Infrastructure (Holdco) IV-A B.V (collettivamente: «Aberdeen», Regno Unito), appartenenti al gruppo Aberdeen,

Pentacom Investments (Spagna) Opco S.L.U. e Ucles InfraCo, S.L. (collettivamente: «Onivia», Spagna).

AIP, Macquarie e Aberdeen acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Onivia.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

AIP: società di gestione patrimoniale che opera in settori quali i trasporti, le energie rinnovabili, l’erogazione integrata di energia elettrica e la distribuzione di energia;

Macquarie: banca d’investimento e fornitore di servizi finanziari a livello mondiale, specializzata in risorse e prodotti di base, energia verde, energia convenzionale, istituzioni finanziarie, infrastrutture e beni immobili,

Aberdeen: gestore di attivi che opera in settori quali i trasporti, le infrastrutture sociali, il trattamento dei rifiuti e delle acque e le reti di produzione di energia pulita,

Onivia: fornitura all’ingrosso di servizi di accesso a banda larga in Spagna.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10678 - AIP / MACQUARIE / ABERDEEN / ONIVIA

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

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1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


25.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/38


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10583 – CPP INVESTMENTS / VOTORANTIM / JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 134/13)

1.   

In data 17 marzo 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

CPP Investments (Canada),

Votorantim S.A. («Votorantim», Brasile),

impresa comune («JV», Brasile).

CPP Investments e Votorantim acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

CPP Investments è un’organizzazione di gestione degli investimenti che investe i fondi del Canada Pension Plan Fund,

Votorantim è un’impresa attiva in un’ampia gamma di segmenti aziendali tra cui il settore del cemento e del calcestruzzo, dell’estrazione mineraria e della metallurgia, dei succhi di arancia concentrati, dei mercati specializzati del settore chimico, dell’autogenerazione di elettricità e il settore finanziario.

3.   

L’impresa comune finanzierà e/o svilupperà a) progetti verdi rinnovabili e b) nuove opportunità di energia rinnovabile e opererà esclusivamente in Brasile.

4.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

5.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10583 – CPP INVESTMENTS / VOTORANTIM / JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

25.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/40


Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2022/C 134/14)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

«Valašský frgál»

N. UE: PGI-CZ-0805-AM01-28.8.2020

DOP ( ) IGP (X)

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Sdružení Valašské lidové tradice [Associazione per le tradizioni popolari della Valacchia]

Pavla Stoklasová, Velké Karlovice 326

756 06 Velké Karlovice

Tel. + 420 736136364

E-mail: stoklasova.pavla@seznam.cz

L’interesse legittimo deriva dal fatto che l’associazione (il richiedente) è il produttore legittimo che utilizza il nome «Valašský frgál» e i cui membri gestiscono gli stabilimenti nella zona delimitata.

2.   Stato membro o paese terzo

Repubblica ceca

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

☐ Nome del prodotto

☒ Descrizione del prodotto

☐ Zona geografica

☐ Prova dell’origine

☒ Metodo di produzione

☐ Legame

☐ Etichettatura

☐ Altro [da precisare]

4.   Tipo di modifica

☒ Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

☐ Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

I.   Modifiche relative alla descrizione del prodotto

1.   Modifica

i.

Punto 4.2, paragrafo 1, del disciplinare di produzione

a.

Dopo la settima frase del paragrafo 1 occorre aggiungere le due frasi seguenti: «Quando vengono distribuite per la vendita destinata al consumo immediato le torte possono essere trasportate anche senza imballaggio in contenitori idonei a mantenere qualità e igiene, nel rispetto degli obblighi di etichettatura previsti dalla legislazione in vigore. Non devono essere rimballate, dopo il trasporto sono destinate esclusivamente alla vendita diretta.»

b.

Motivazioni: la modifica risponde alla domanda dei consumatori (nei mercati e nelle fiere) di prodotti non imballati per la vendita destinata al consumo immediato e, al contempo, alla necessità di assemblare un intero «Valašský frgál» con parti che hanno farciture diverse.

ii.

Punto 3.2, paragrafo 6, del documento unico

a.

È necessario modificare la prima frase del paragrafo 6, aggiungendo «e quando vengono distribuiti per la vendita destinata al consumo immediato» ed occorre aggiungere le due nuove frasi seguenti dopo la prima frase modificata del paragrafo 1: «Le torte non imballate devono essere trasportate in contenitori idonei a mantenere qualità e igiene, nel rispetto degli obblighi di etichettatura previsti dalla legislazione in vigore. Non devono essere rimballate, dopo il trasporto sono destinate esclusivamente alla vendita diretta.»

b.

Nuova formulazione del paragrafo 6: «Sul luogo di produzione e quando vengono distribuiti per la vendita per il consumo immediato i frgál possono essere venduti senza alcun imballaggio. Le torte non imballate devono essere trasportate in contenitori idonei a mantenere qualità e igiene, nel rispetto degli obblighi di etichettatura previsti dalla legislazione in vigore. Non devono essere rimballate, dopo il trasporto sono destinate esclusivamente alla vendita diretta.»

c.

Motivazioni: cfr. parte I, prima modifica, e punto i), lettera b), seconda modifica.

2.   Modifica

i.

Punto 4.2 «Caratteristiche», sesto trattino, del disciplinare di produzione e, di conseguenza, punto 4.5 «Metodo di produzione delle diverse farciture», sesto paragrafo (relativo alle farciture di mirtilli) del disciplinare stesso

a.

Occorre modificare il sesto trattino, aggiungendo «lo stesso vale per le farciture di fragole, mirtilli rossi e frutti di bosco; le proprietà corrispondono al tipo di frutta usato» e occorre aggiungere «lo stesso vale per le farciture di fragole, mirtilli rossi e frutti di bosco» alla fine del paragrafo 6 (relativo alle farciture di mirtilli).

b.

Motivazioni: è necessario aumentare i tipi di frutta usati per la farcitura, a seguito dell’innovazione dovuta alla domanda dei consumatori e alla maggiore disponibilità di materie prime.

ii.

Punto 3.2, paragrafo 3, del documento unico e, di conseguenza, anche punto 3.3, paragrafo 10, del documento unico

a.

Occorre aggiungere le parole «fragole, mirtilli rossi e frutti di bosco» all’elenco della frutta tra virgolette nella prima frase del punto 3.2, paragrafo 3.

b.

Al punto 3.3, paragrafo 10, occorre aggiungere le seguenti parole alla prima frase: «lo stesso vale per le farciture di fragole, mirtilli rossi e frutti di bosco».

c.

Motivazioni: cfr. parte I, seconda modifica, punto i), lettera b).

3.   Modifica

i.

Punto 4.2, «Composizione», prima frase, del disciplinare di produzione

a.

Occorre eliminare le parole «semigrezza» e «oppure una miscela di tre tipi diversi di farina: raffinata, semigrezza e grezza».

b.

Motivazioni: tradizionalmente i produttori usano miscele di diversi tipi di farina senza che le caratteristiche finali del prodotto ne risentano, pertanto occorre eliminare le informazioni relative ai tipi di farina di frumento a scopo di chiarezza.

ii.

Punto 3.3, paragrafo 1, del documento unico

a.

Occorre eliminare le parole «farina di frumento semigrezza oppure una miscela di tre tipi diversi di farina: raffinata, semigrezza e grezza».

b.

Motivazioni: cfr. parte I, terza modifica, punto i), lettera b).

4.   Modifica

i.

Punto 4.2 e seguenti del disciplinare di produzione

a.

La parola «dolcificante» è sostituita da «dolcificante naturale (fruttosio)» in tutto il documento.

b.

Motivazioni: a fini di precisione terminologica e di chiarezza, una delle materie prime (il tipo di dolcificante) deve essere armonizzata in tutto il documento.

ii.

Punto 3.3 e seguenti del documento unico

a.

La parola «dolcificante» è sostituita da «dolcificante naturale (fruttosio)» in tutto il documento.

b.

Motivazioni: cfr. parte I, quarta modifica, punto i), lettera b).

5.   Modifica

i.

Punto 4.2 e seguenti del disciplinare di produzione

a.

È necessario che il termine «tuorlo d’uovo» sia seguito da «o uovo intero» in tutto il documento.

b.

Motivazioni: viste le differenze tra le ricette familiari dei singoli produttori derivanti dall’attuale disciplinare, l’uso delle uova intere, sebbene relativamente poco diffuso, non può essere escluso, dato che non altera le caratteristiche del prodotto finale.

ii.

Punto 3.3 e seguenti del documento unico

a.

È necessario che il termine «tuorlo d’uovo» sia seguito da «o uovo intero» in tutto il documento.

b.

Motivazioni: cfr. parte I, quinta modifica, punto i), lettera b).

6.   Modifica

i.

Punto 4.2, «Composizione», prima frase, del disciplinare di produzione

a.

Occorre spostare le parole «succo di frutta (limone, mela, pera)» e inserirle dopo la prima frase come una seconda frase con la formulazione seguente: «Può essere aggiunto succo di frutta (limone, mela, pera).»

b.

Motivazioni: per garantire la coerenza con la prima frase del punto «Composizione», è necessario modificare l’elenco degli ingredienti. Inoltre, viste le differenze tra le ricette familiari dei singoli produttori derivanti dall’attuale disciplinare, è necessario modificare le norme sull’uso del succo di frutta. La variabilità deriva dall’attuale formulazione dell’ultima frase del punto 4.2 «Composizione».

ii.

Punto 3.3, paragrafo 1, del documento unico

a.

Occorre spostare le parole «succo di frutta (limone, mela, pera)» e inserirle dopo la prima frase come una seconda frase con la formulazione seguente: «Può essere aggiunto succo di frutta (limone, mela, pera).»

b.

Motivazioni: cfr. parte I, sesta modifica, punto i), lettera b).

7.   Modifica

i.

Punto 4.2 «Composizione» del disciplinare di produzione

a.

Occorre sostituire in tutto il paragrafo le parole «peso totale dell’impasto» con «peso totale della farina».

b.

Motivazioni: dopo la registrazione dell’indicazione geografica i controlli rigorosi sulle proporzioni delle materie prime utilizzate per preparare l’impasto hanno rilevato un errore formale: le proporzioni erano state erroneamente indicate in relazione al peso finale dell’impasto. Occorre invece indicarle in relazione al peso della farina. Le materie prime devono essere proporzionate alla farina, altrimenti l’impasto sarebbe inutilizzabile.

ii.

Punto 3.3, paragrafo 2, del documento unico

a.

Occorre sostituire in tutto il paragrafo le parole «peso totale dell’impasto» con «peso totale della farina».

b.

Motivazioni: cfr. parte I, settima modifica, punto i), lettera b).

II.   Modifiche relative al «Metodo di produzione»

1.   Modifica

i.

Punto 4.5, paragrafo 1, ultima frase, del disciplinare di produzione

a.

Dopo l’ultima frase del paragrafo 1 occorre aggiungere le due frasi seguenti: «Quando vengono distribuite per la vendita destinata al consumo immediato le torte non imballate devono essere trasportate in contenitori idonei a mantenere qualità e igiene, nel rispetto degli obblighi di etichettatura previsti dalla legislazione in vigore. Non devono essere rimballate, dopo il trasporto sono destinate esclusivamente alla vendita diretta.»

b.

Motivazioni: cfr. parte I, prima modifica, punto i), lettera b).

2.   Modifica

i.

Punto 4.5 «Metodo di produzione delle diverse farciture» nel terzo paragrafo (relativo alla farcitura di carote) del disciplinare di produzione

a.

Occorre aggiungere alla seconda frase le parole seguenti: «o, in base agli usi locali, solo acqua potabile,».

b.

La seconda frase è ora formulata come segue: «Vengono aggiunti zucchero o dolcificante naturale e latte o, in base agli usi locali, solo acqua potabile e la miscela viene bollita.»

c.

Motivazioni: viste le differenze tra le ricette familiari dei singoli produttori derivanti dall’attuale disciplinare, è necessario modificare le norme sull’uso di alcuni ingredienti in questo tipo di farcitura.

3.   Modifica

i.

Punto 4.5 «Metodo di produzione delle diverse farciture» nel sesto paragrafo (relativo alla farcitura di mirtilli) del disciplinare di produzione

a.

È necessario riformulare l’intero paragrafo.

b.

Testo precedente: «La farcitura di mirtilli è una combinazione di marmellata di mirtilli stabile in cottura e di mirtilli freschi, composta di mirtilli o mirtilli congelati cosparsi sulla marmellata.»

c.

Nuova formulazione (insieme alla seconda modifica nella sezione «Modifiche relative alla descrizione del prodotto» della presente domanda): «La farcitura di mirtilli è preparata con mirtilli freschi, composta di mirtilli o mirtilli congelati che possono essere cosparsi su una marmellata stabile in cottura, lo stesso vale per le farciture di fragole, mirtilli rossi e frutti di bosco.»

d.

Motivazioni: è necessario aumentare i tipi di frutta usati per le farciture, a seguito dell’innovazione dovuta alla domanda dei consumatori e alla maggiore disponibilità di materie prime. Inoltre, viste le differenze tra le ricette familiari dei singoli produttori derivanti dall’attuale disciplinare, che nascono da tradizioni locali e familiari e dalla diversa condizione sociale dei panettieri e dei loro clienti, è necessario modificare questo tipo di farcitura.

4.   Modifica

i.

Punto 4.5 «Metodo di produzione delle diverse farciture» nel settimo paragrafo (relativo alla farcitura di albicocche) del disciplinare di produzione

a.

È necessario riformulare l’intero paragrafo.

b.

Nuova formulazione: «La farcitura di albicocche è preparata con albicocche fresche, composta di albicocche o albicocche congelate, tagliate in piccoli pezzi che possono essere cosparsi su una marmellata stabile in cottura.»

c.

Motivazioni: cfr. parte II, terza modifica, punto i), lettera d).

5.   Modifica

i.

Punto 4.5 «Metodo di produzione delle diverse farciture» nell’undicesimo paragrafo (relativo alla farcitura di carote) del disciplinare di produzione

a.

Occorre sostituire la parola «aggiunta» nella seconda frase con «può essere aggiunta».

b.

Motivazioni: viste le differenze tra le ricette familiari dei singoli produttori derivanti dall’attuale disciplinare, è necessario modificare le norme su questo tipo di farcitura. La variabilità deriva dall’attuale formulazione dell’ultima frase del punto 4.2 «Composizione».

ii.

Punto 3.3, paragrafo 15, del documento unico

a.

Occorre spostare la parola «semi di papavero» e inserirla alla fine del paragrafo 15 con la formulazione seguente: «possono essere aggiunti semi di papavero.»

b.

Nuova formulazione: «Farcitura di carote: carote fresche, zucchero di barbabietola o dolcificante naturale, zucchero vanigliato, burro, grasso vegetale, olio vegetale, farina di frumento raffinata, acqua potabile, cannella macinata, sale; possono essere aggiunti semi di papavero.»

c.

Motivazioni: cfr. parte I, quinta modifica, punto i), lettera b).

III.   Modifiche redazionali

1.   Modifica

In linea con il nuovo modello di documento unico, il punto 5 è stato modificato, eliminando le informazioni ripetitive e chiarendo l’intero testo per gli scopi previsti dal nuovo modello. Questa modifica è puramente redazionale, il disciplinare non è modificato.

2.   Modifica

In base alle modifiche della legislazione occorre adattare la numerazione del documento unico all’attuale modello.

3.   Modifica

Al punto 2 «Gruppo» del disciplinare è necessario modificare il nome del gruppo, l’indirizzo e i recapiti.

IV.   Le modifiche riguardano solo il documento unico

1.   Modifica

Punto 3 del documento unico - Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica identificata

a.

Occorre inserire le parole «alla sua affettatura e» nella prima frase.

b.

Nuova formulazione: «Tutte le fasi di lavorazione dell’impasto (considerato il metodo utilizzato, vale a dire la lievitazione, che non prevede interruzioni tra una fase e l’altra della preparazione) dalla fabbricazione dell’impasto alla cottura della torta e successivamente alla sua affettatura e al suo imballaggio devono svolgersi nella zona delimitata al fine di garantire il mantenimento della qualità del prodotto e il rispetto delle norme di igiene.»

c.

Motivazioni: il chiarimento è necessario per eliminare considerevoli ambiguità, dato che la sequenza logica della gestione delle torte rende fondamentale le informazioni sull’affettatura per la definizione dell’intero processo di produzione, in linea con la quattordicesima frase del punto 4.5, paragrafo 1.

2.   Modifica

Punto 3 del documento unico «Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.»

a.

Occorre aggiungere la seguente frase: «Le torte possono essere vendute senza alcun imballaggio per il consumo immediato.»

b.

Motivazioni: la modifica è resa necessaria dalla formulazione del punto 4.2, paragrafo 1, settima frase, del disciplinare e dalla prima modifica risultante dalla parte I della presente domanda.

DOCUMENTO UNICO

«VALAŠSKÝ FRGÁL»

N. UE: PGI-CZ-0805-AM01 – 28.8.2020

DOP ( ) IGP (X)

1.   Nome [(DOP o IGP)]

«Valašský frgál»

2.   Stato membro o paese terzo

Repubblica ceca

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto (cfr. allegato XI)

Classe 2.3.

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Torta di forma circolare con un diametro di 30-32 cm. La torta, nota anche con i nomi di «vdolek», «pcák» o «lopaťák», è costituita da una fine pasta lievitata ricoperta da una farcitura.

Dopo la cottura, la pasta assume una colorazione dorata mentre la farcitura assume il colore caratteristico dei prodotti utilizzati per farcirla. La torta è ricoperta da un crumble chiaro, che può essere cosparso di panpepato grattugiato e cannella macinata, spolverizzato di zucchero e spruzzato con qualche goccia di burro fuso.

Tipi di farcitura: pere, ricotta, semi di papavero, marmellata di prugne, frutta (susine, mele, mirtilli, albicocche, fragole, mirtilli rossi, frutti di bosco), noci, cavolo (fresco o crauti), carote, cavoli rapa. La farcitura rappresenta il 42-48 % del prodotto.

La torta viene disposta su un vassoietto rotondo di cartone e, il più delle volte, imballata mediante una pellicola alimentare termoretraibile o un altro tipo di pellicola alimentare utilizzata sul mercato. La torta può anche essere confezionata in una scatola di cartone, di plastica o di legno o imballata con carta pergamena.

Tipo di confezionamento: frgál intero: 600-700 g; mezzo frgál 300-350 g; un quarto di frgál: 150-175 g.

Sul luogo di produzione e quando vengono distribuiti per la vendita destinata al consumo immediato i frgál possono essere venduti senza alcun imballaggio. Le torte non imballate devono essere trasportate in contenitori idonei a mantenere qualità e igiene, nel rispetto degli obblighi di etichettatura previsti dalla legislazione in vigore. Non devono essere rimballate, dopo il trasporto sono destinate esclusivamente alla vendita diretta.

Il «Valašský frgál» può anche essere venduto congelato. Il congelamento non modifica le proprietà del prodotto. Il prodotto viene congelato già imballato. Una volta congelato, si conserva a una temperatura pari o inferiore a – 18 °C per un periodo di 9 mesi. Dopo lo scongelamento, è consigliabile consumare il prodotto entro 24 ore. Le informazioni necessarie sulla scadenza e le condizioni di conservazione del prodotto figurano sull’imballaggio.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Per la preparazione dell’impasto si usano le seguenti materie prime. farina di frumento, zucchero di barbabietola o dolcificante naturale (fruttosio), grassi vegetali, olio vegetale, sugna o burro, tuorlo d’uovo o uovo intero pastorizzato o fresco, latte fresco o in polvere o acqua potabile; lievito per dolci; sale; attualmente è possibile aggiungere un agente che migliora l’impasto e aiuta a conservare la freschezza. Può essere aggiunto succo di frutta (limone, mela, pera).

L’ingrediente principale dell’impasto è la farina. Le altre materie prime devono rispettare i limiti di peso seguenti: materie grasse (grassi vegetali, olio vegetale, sugna o burro): almeno il 20 % del peso totale della farina; zucchero o dolcificante naturale (fruttosio): almeno il 10 % del peso totale della farina (in caso di utilizzazione di un dolcificante naturale, la quantità dipende dal suo potere dolcificante); tuorli d’uovo: almeno il 5 % del peso totale della farina. Le quantità di succo di frutta, sale e degli altri ingredienti che esaltano il gusto dipendono dalla ricetta utilizzata dai diversi produttori.

La farcitura del «Valašský frgál» deve rappresentare circa il 42-48 % del peso totale del prodotto crudo.

Per la preparazione della farcitura si usano le seguenti materie prime:

Farcitura di pere: marmellata di pere preparata con le pere essiccate, marmellata di susine o confettura di frutta, mele essiccate, panpepato grattugiato, aroma a base di etilossidrato (in appresso «aroma»), anice stellato macinato, zucchero vanigliato, acqua potabile.

Farcitura di ricotta: ricotta, zucchero di barbabietola o dolcificante naturale, tuorlo d’uovo o uovo intero pastorizzato o fresco, acqua potabile, uvetta, zucchero vanigliato o polvere di vaniglia ed eventualmente succo di frutta; olio vegetale, aroma, noce moscata in polvere, stabilizzatore per ricotta, frutti di bosco.

Farcitura di semi di papavero: semi di papavero macinati, zucchero di barbabietola o dolcificante naturale, acqua potabile, olio vegetale, farina di frumento raffinata, zucchero vanigliato, uvetta, pangrattato, cannella macinata, aroma.

Farcitura di marmellata: marmellata di susine, zucchero vanigliato o dolcificante naturale, acqua potabile, aroma.

Farcitura di mele: mela grattugiata o composta di mele, zucchero di barbabietola o dolcificante naturale, zucchero vanigliato, cannella macinata, noci o nocciole spezzettate, uvetta, acqua potabile.

Farcitura di noci o nocciole: noci o nocciole (oppure un misto di entrambe), zucchero di barbabietola o dolcificante naturale, farina di frumento raffinata, latte, burro o olio o grasso vegetale, pangrattato, marmellata di albicocche, acqua potabile, uvetta, zucchero vanigliato, aroma.

Farcitura di carote: carote fresche, zucchero di barbabietola o dolcificante naturale, zucchero vanigliato, burro, grasso vegetale, olio vegetale, farina di frumento raffinata, acqua potabile, cannella macinata, sale; possono essere aggiunti semi di papavero.

Farcitura di mirtilli: mirtilli freschi, composta di mirtilli o mirtilli congelati, marmellata di mirtilli. Lo stesso vale per le farciture di fragole, mirtilli rossi e frutti di bosco.

Farcitura di albicocche: albicocche fresche, composta di albicocche o albicocche congelate, marmellata di albicocche.

Farcitura di susine: susine fresche, composta di susine, susine congelate, marmellata di susine, semi di papavero macinati, zucchero di barbabietola o dolcificante naturale.

Farcitura di cavolo: cavolo fresco sminuzzato o crauti ben lavati, zucchero di barbabietola o dolcificante naturale, burro o olio o grasso vegetale, farina di frumento raffinata, acqua potabile, pepe nero macinato, sale.

Farcitura di cavolo rapa: cavoli rapa freschi, zucchero di barbabietola o dolcificante naturale, burro o olio o grasso vegetale, farina di frumento raffinata, succo di limone o di mela, prezzemolo fresco o essiccato, acqua potabile, sale.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi di lavorazione dell’impasto (considerato il metodo utilizzato, vale a dire la lievitazione, che non prevede interruzioni tra una fase e l’altra della preparazione) dalla fabbricazione dell’impasto alla cottura della torta e successivamente alla sua affettatura e al suo imballaggio devono svolgersi nella zona delimitata al fine di garantire il mantenimento della qualità del prodotto e il rispetto delle norme di igiene. Soltanto la farcitura non deve essere necessariamente preparata nella zona delimitata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Il prodotto viene tagliato e imballato sul luogo di produzione dal momento che si tratta di un prodotto fresco, da consumare a breve termine, di cui va tutelata la qualità. Se il prodotto fosse trasportato senza essere confezionato, rischierebbe di rompersi o sbriciolarsi con conseguente riduzione della qualità e sarebbero violate le norme in materia di igiene. Inoltre, è necessario apporre sulla confezione del prodotto un’etichetta che fornisca informazioni sul produttore e sulla composizione del prodotto. L’etichetta deve indicare anche tutti i dati obbligatori che garantiscono che il prodotto provenga da una zona delimitata e che possono essere usati ai fini di eventuali controlli. Le torte possono essere vendute senza alcun imballaggio per il consumo immediato.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

I produttori del «Valašský frgál» devono indicare chiaramente sulla confezione la dicitura «Valašský frgál». Analogamente, l’imballaggio deve riportare il logo dell’indicazione geografica protetta al fine di informare i consumatori e di permettere il controllo del prodotto da parte delle autorità competenti. In caso di vendita del prodotto non imballato, il posto di vendita deve indicare chiaramente che si tratta di «Valašský frgál», nel rispetto degli obblighi di etichettatura previsti dalla legislazione in vigore.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La Valacchia (Valašsko) è una zona geografica delimitata situata nella parte sudorientale della Repubblica ceca. La zona geografica è costituita dai seguenti comuni (da est a ovest): Velké Karlovice, Horní Bečva, Čeladná, Kunčice pod Ondřejníkem, Kozlovice, Měrkovice, Tichá, Vlčovice, Kopřivnice, Štramberk, Lichnov, Veřovice, Mořkov, Hodslavice, Straník, Kojetín, Loučka, Bernartice, Hůrka, Starojická Lhota, Vysoká, Hustopeče, Milotice, Špičky, Skalička, Horní Tešice, Rouské, Všechovice, Provodovice, Komárno, Podhradní Lhota, Rajnochovice, Držková, Rusava, Lukoveček, Fryšták, Mladcová, Zlín-Prštné, Zlín-Jaroslavice, Březnice, Želechovice, Lípa, Zádveřice, Vizovice, Slopné, Haluzice, Vlachovice, Vrbětice, Popov, Jestřábí, Štítná nad Vláří, Bylnice, Brumov, Nedašov, Nedašova Lhota, Študlov, Střelná, Francova Lhota, Valašská Senice, Hovězí, Halenkov, Nový Hrozenkov.

5.   Legame con la zona geografica

La richiesta si basa sulla specificità e la notorietà del prodotto in Valacchia e fuori da tale regione. Le prime testimonianze scritte di grandi torte, chiamate «vdolek» o «frgál» si trovano nella cronaca «Bromatologia moravo-rustica» di J. H. A. Gallaš del 1826. Il libro riporta informazioni su torte di farina di frumento o di segale, ricoperte di ricotta, marmellata o di un impasto ottenuto facendo bollire delle pere essiccate, tipiche di questa zona e realizzate solo nella regione Valacchia.

La produzione del «Valašský frgál» avviene sulla base delle ricette tradizionali della zona delimitata, conservate in documenti scritti che risalgono al 1826. La tradizione popolare della preparazione di questa torta tipica è legata principalmente alle feste (nozze, battesimi, Natale, Pasqua e fine del raccolto) celebrate nella regione Valacchia. Le famiglie povere la mangiavano solo a Natale, mentre per le famiglie ricche era anche il dolce della domenica. Le dimensioni della torta (30-32 cm. di diametro) derivano da quelle della pala che veniva utilizzata per cuocere il pane. La torta veniva preparata soprattutto con materie prime domestiche come frutta secca, ricotta, farina macinata in casa, burro, sugna, olio di lino, uova, latte.

La varietà più nota è il «Valašský frgál» di pere, farcito con pere essiccate. Un tempo in Valacchia accanto ad ogni casa c’era un albero di pere. La varietà di pere più diffusa era la cosiddetta «ovesňanky» che si distingueva per le piccole dimensioni e la polpa ricca e molto dolce. Anche altre varietà di pere, principalmente quelle maturate in autunno, si prestavano all’essiccazione. Occorreva lasciarle ben maturare fino alle prime gelate autunnali. Successivamente, le pere erano essiccate intere in un essiccatoio preferibilmente riscaldato con legna proveniente da alberi da frutto. Era fondamentale che fossero completamente essiccate e poi conservate in solaio in sacchi di tessuto sospesi al soffitto. Le ricette per la preparazione delle marmellate di pere essiccate e per la preparazione dell’impasto e della farcitura di queste grandi torte si sono tramandate di generazione in generazione per diversi secoli.

Il «Valašský frgál» si distingue dagli altri prodotti di pasticceria per le seguenti caratteristiche:

il metodo di preparazione e di composizione della pasta: gli ingredienti più fluidi dell’impasto sono dapprima mescolati con una frusta finché non formano un composto omogeneo; poi si aggiungono i grassi fusi e si mescola il tutto per ottenere un composto omogeneo. Si aggiunge poi il lievito e, un po’ alla volta, la farina e si lavora il tutto fino a ottenere un composto omogeneo che produca bolle (la pasta contiene aria) e non si attacchi.

La stesura dell’impasto con un mattarello dotato di un solo manico, anch’esso proveniente dalla regione della Valacchia. L’impasto viene steso uniformemente dal centro verso i bordi e ciò fa sì che la pasta, benché sottile, sia compatta e morbida, con una struttura delicata.

La tradizione di questa regione, come testimoniano le fonti storiche, prevede l’utilizzo per ciascun «frgál» di un solo tipo di farcitura. La farcitura più tipica è la marmellata di pere ottenuta dalle pere essiccate.

Il «Valašský frgál» si contraddistingue inoltre per una grande quantità di farcitura, pari a circa il 42-48 % della massa totale del prodotto.

Nel XIX secolo la fama di queste torte è giunta fino alla capitale, Praga. Quando, alla fine del XIX secolo si è svolta a Praga-Holešovice l’esposizione nazionale, queste torte sono state presentate insieme con numerosi altri prodotti della Valacchia e ampiamente apprezzate. Il «Valašský frgál» ha conservato la sua fama fino ai giorni nostri (si trovano molte informazioni su Internet, sulla stampa nazionale e locale e nelle guide turistiche) e continua ad aggiudicarsi premi in occasione di fiere ed esposizioni (Zlatá Salima 2006 e 2008, Perla Zlínska 2006, 2007 e 2008, Trendy 2006, HIT 2006 Moderní obchod, Marchio di qualità KLASA nel 2007).

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://isdv.upv.cz/doc/vestnik/2021/vestnik_UPV_202108.pdf#page=187

Věstník n. 8, 24.2.2021, pag. 187 e seguenti.


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.