ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 130

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
23 marzo 2022


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 130/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10499 — STATE STREET / BBH (INVESTOR) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

2022/C 130/02

Comunicazione del Parlamento europeo relativa al Premio del cittadino europeo — CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

2

 

Commissione europea

2022/C 130/03

Tassi di cambio dell’euro — 22 marzo 2022

4

2022/C 130/04

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 )  ( 1 )

5

2022/C 130/05

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006)  ( 1 )

7

2022/C 130/06

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006)  ( 1 )

8

2022/C 130/07

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006)  ( 1 )

9

2022/C 130/08

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006)  ( 1 )

10

2022/C 130/09

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006)  ( 1 )

11

2022/C 130/10

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006)  ( 1 )

12

2022/C 130/11

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006)  ( 1 )

13

2022/C 130/12

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006)  ( 1 )

14

2022/C 130/13

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006)  ( 1 )

15

2022/C 130/14

Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006)  ( 1 )

16

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2022/C 130/15

Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico ( 1 )

17


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2022/C 130/16

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10692 – SEGRO / PSPIB / TARGET ASSET SOUTH PARIS) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

18

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2022/C 130/17

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

20


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

23.3.2022   

IT

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C 130/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10499 — STATE STREET / BBH (INVESTOR)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 130/01)

Il 24 febbraio 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10499. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

23.3.2022   

IT

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C 130/2


Comunicazione del Parlamento europeo relativa al Premio del cittadino europeo

CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

(2022/C 130/02)

La Cancelleria del Premio del cittadino europeo ha tenuto la sua riunione annuale il 7 luglio 2021 sotto la presidenza dell’on. Dita Charanzová, Vicepresidente del Parlamento europeo e Cancelliera del Premio del cittadino europeo.

Nel corso della riunione è stato stabilito il seguente elenco dei vincitori del Premio per il 2021.

I premi saranno consegnati nel corso di cerimonie pubbliche organizzate dagli Uffici di collegamento del Parlamento europeo negli Stati membri dei vincitori. I vincitori parteciperanno inoltre a una cerimonia di premiazione centrale che si terrà al Parlamento europeo a Bruxelles nel novembre 2021.

CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

Vincitori

Austria: eljub – Incontri europei della gioventù

Belgio: PAARS

Bulgaria: TheMayor.EU – Portale europeo per le città e i cittadini

Croatia: With One Dream United

Cipro: Documentari «Our Wall» e «My Homeland»

Repubblica ceca: MUNI HELPS – Centro di volontariato dell’Università Masaryk

Danimarca: Iniziativa europea per il dibattito

Estonia: Youth English Club

Finlandia: Crises Helpline

Francia: Dialogo franco-tedesco dei cittadini sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera

Germania: Festival internazionale di teatro giovanile «Mad Mix»

Grecia: ELEPAP – Società ellenica per la protezione e la riabilitazione delle persone con disabilità

Ungheria: Operazione «Uscita di emergenza» – Cooperazione internazionale in materia di istruzione

Irlanda: Campagna «Too Into You»

Italia: Microbiscottificio Frolla

Lettonia: Attività a sostegno dei residenti della Bielorussia – #FreeBelarus

Lettonia: Liene Dambiņa

Lituania: Mano Guru

Lussemburgo: RespectEachOther

Malta: Monumento di misericordia

Paesi Bassi: Progetto Phoenix

Polonia: Difendere la dignità e l’indipendenza dei giudici che lottano per l’indipendenza della magistratura in Polonia

Portogallo: «Dalle persone, per le persone»

Romania: Geofolk

Slovenia: Per la solidarietà e il progresso paneuropeo in ambito sanitario a favore dei pazienti oncologici

Slovacchia: Zmudri Civics stream

Spagna: Volontari di Villa de Moya per l’accoglienza e l’integrazione dei migranti irregolari

Svezia: L’associazione «Navet» (Polo) di Bergsjön e il suo progetto di creazione collaborativa


Commissione europea

23.3.2022   

IT

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C 130/4


Tassi di cambio dell’euro (1)

22 marzo 2022

(2022/C 130/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1024

JPY

yen giapponesi

132,96

DKK

corone danesi

7,4402

GBP

sterline inglesi

0,83228

SEK

corone svedesi

10,3822

CHF

franchi svizzeri

1,0275

ISK

corone islandesi

142,70

NOK

corone norvegesi

9,6233

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,679

HUF

fiorini ungheresi

371,23

PLN

zloty polacchi

4,6851

RON

leu rumeni

4,9463

TRY

lire turche

16,3432

AUD

dollari australiani

1,4802

CAD

dollari canadesi

1,3867

HKD

dollari di Hong Kong

8,6285

NZD

dollari neozelandesi

1,5860

SGD

dollari di Singapore

1,4957

KRW

won sudcoreani

1 343,81

ZAR

rand sudafricani

16,3430

CNY

renminbi Yuan cinese

7,0137

HRK

kuna croata

7,5750

IDR

rupia indonesiana

15 808,01

MYR

ringgit malese

4,6483

PHP

peso filippino

57,749

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

36,881

BRL

real brasiliano

5,4105

MXN

peso messicano

22,3667

INR

rupia indiana

83,9145


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


23.3.2022   

IT

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C 130/5


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) )

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 130/04)

Decisione di rilascio di un’autorizzazione

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Nome della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numero dell’autorizzazione

Uso autorizzato

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2022) 1498

16 marzo 2022

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato

(4-tert-OPnEO)

N. CE: -, N. CAS:-

SEBIA, Parc Technologique Léonard de Vinci, 91090, Lisses, Francia

REACH/22/3/0

REACH/22/3/1

REACH/22/3/2

Uso industriale di 4-tert-OPnEO per le sue proprietà detergenti umidificanti" nella produzione di tamponi, reagenti e supporti in gel che permettono la dissoluzione, la diluizione e la buona diffusione di substrati e reagenti, necessarie per ottimizzare il funzionamento e la sensibilità dell’elettroforesi su gel nei test diagnostici in vitro

Uso industriale di 4-tert-OPnEO per le sue proprietà detergenti nella produzione di gel per elettroforesi al fine di garantire il posizionamento di proteine specifiche necessario per l’interpretazione dei risultati del test diagnostico in vitro basato sulla separazione delle proteine

Uso industriale di 4-tert-OPnEO per le sue proprietà detergenti che provocano la lisi cellulare e la rottura delle interazioni proteiche e che sono necessarie per la produzione di reagenti utilizzati nella determinazione delle proteine di interesse nei test diagnostici in vitro mediante elettroforesi in gel e capillare

4 gennaio 2033

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito internet della Commissione europea: Authorisation (europa.eu).


23.3.2022   

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C 130/7


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1))

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 130/05)

Decisione di rifiuto di un’autorizzazione

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Nome della sostanza

Richiedente dell’autorizzazione

Uso rifiutato

Motivi della decisione

C(2022) 1512

16 marzo 2022

Pece, catrame di carbone, alta temperatura

N. CE 266-028-2; N. CAS 65996-93-2

Bilbaina de Alquitranes S.A., Obispo Olaechea 49, 48903, Luchana-Baracaldo Vizcaya, Spagna

Come legante nella produzione di bersagli di argilla

La domanda di autorizzazione non ha dimostrato che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e per l’ambiente e che non esistono alternative idonee a norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006.


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito internet della Commissione europea: Authorisation (europa.eu).


23.3.2022   

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C 130/8


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1))

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 130/06)

Decisione di rifiuto di un’autorizzazione

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Nome della sostanza

Richiedente dell’autorizzazione

Uso rifiutato

Motivi della decisione

C(2022) 1510

16 marzo 2022

Pece, catrame di carbone, alta temperatura

N. CE 266-028-2; N. CAS 65996-93-2

DEZA a.s., Masarykova 753, 75701 Valašské Meziříčí, Repubblica ceca

Come legante nella produzione di bersagli di argilla

La domanda di autorizzazione non ha dimostrato che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana e per l’ambiente e che non esistono alternative idonee a norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006.


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito internet della Commissione europea: Authorisation (europa.eu).


23.3.2022   

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C 130/9


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1))

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 130/07)

Decisione di rilascio di un’autorizzazione

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Nome della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numero dell’autorizzazione

Uso autorizzato

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2022) 1506

16 marzo 2022

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato

(4-tert-OPnEO)

N. CE: -, N. CAS:-

Octapharma AB, Lars Forssells gata 23, SE-11275 Stockholm, Svezia

Octapharma

Produktionsgesellschaft Deutschland mbH, Wolfgang-Marguerre-Allee 1, 31832 Springe, Germania

Octapharma S.A.S. 72 rue du Maréchal Foch, 67381 Lingolsheim, Francia

REACH/22/5/0

REACH/22/5/1

REACH/22/5/2

REACH/22/5/3

Come detergente per una fase di inattivazione del virus (trattamento con solvente/detergente) durante la fabbricazione di medicinali derivati dal plasma e ricombinanti

4 gennaio 2033

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.

Octapharma Pharmazeutika Produktionsgesellschaft m.b.H, Oberlaaer Straße 235, A-1100 Vienna, Austria

REACH/22/5/4

Come componente di una soluzione di rigenerazione di una colonna cromatografica durante la fabbricazione di un fattore VIII di derivazione ricombinante

4 gennaio 2025


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito internet della Commissione europea: Authorisation (europa.eu).


23.3.2022   

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C 130/10


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1))

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 130/08)

Decisione di rilascio di un’autorizzazione parziale

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Nome della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numero dell’autorizzazione

Uso autorizzato

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2022) 1503

16 marzo 2022

Pece, catrame di carbone, alta temperatura («CTPht»)

N. CE: 266-028-2, N. CAS: 65996-93-2

Industrial Quimica del Nalon, S.A., Avda. Galicia 31, 33005, Oviedo, Asturias, Spagna

REACH/22/10/0

Uso del CTPht nella formulazione di miscele esclusivamente per usi industriali che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’obbligo d’autorizzazione di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006.

4 ottobre 2032

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l’uso della sostanza comporta per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito internet della Commissione europea: Authorisation (europa.eu).


23.3.2022   

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C 130/11


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1))

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 130/09)

Decisione di rilascio di un’autorizzazione

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Nome della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numero dell’autorizzazione

Uso autorizzato

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2022) 1497

16 marzo 2022

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato

(4-tert-OPnEO)

N. CE: -, N. CAS:-

Eli Lilly Kinsale Limited, Dunderrow, Kinsale, P17 NY71 Cork, Co. Cork, Irlanda

REACH/22/6/0

Uso industriale come reagente di inattivazione virale per la sicurezza dei pazienti nella fabbricazione di medicinali per uso umano prodotti da sistemi biologici

4 gennaio 2033

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito internet della Commissione europea: Authorisation (europa.eu).


23.3.2022   

IT

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C 130/12


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1))

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 130/10)

Decisione di rilascio di un’autorizzazione

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Nome della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numero dell’autorizzazione

Uso autorizzato

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2022) 1499

16 marzo 2022

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato

(4-tert-OPnEO)

N. CE: -, N. CAS:-

Sanquin Reagents B.V., Plesmanlaan 125, 1066 CX Amsterdam, Paesi Bassi

REACH/22/18/0

Nella formulazione di miscele per kit di IVD (dispositivi medico-diagnostici in vitro)

4 gennaio 2028

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito internet della Commissione europea: Authorisation (europa.eu).


23.3.2022   

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C 130/13


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1))

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 130/11)

Decisione di rilascio di un’autorizzazione parziale

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Nome della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numero dell’autorizzazione

Uso autorizzato

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2022) 1511

16 marzo 2022

Pece, catrame di carbone, alta temperatura («CTPht»)

N. CE: 266-028-2, N. CAS: 65996-93-2

Koppers Denmark ApS, Avernakke, 5800 Nyborg, Danimarca

REACH/22/11/0

Uso del CTPht nella formulazione di miscele esclusivamente per usi industriali che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’obbligo d’autorizzazione di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006

4 ottobre 2032

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.

Olio di antracene

N. CE: 292-602-7, N. CAS: 90640-80-5

REACH/22/11/1

Uso dell’olio di antracene nella formulazione di miscele esclusivamente per usi industriali che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’obbligo d’autorizzazione di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito internet della Commissione europea: Authorisation (europa.eu).


23.3.2022   

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C 130/14


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1))

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 130/12)

Decisione di rilascio di un’autorizzazione parziale

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Nome della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numero dell’autorizzazione

Uso autorizzato

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2022) 1500

16 marzo 2022

Pece, catrame di carbone, alta temperatura («CTPht»)

N. CE: 266-028-2, N. CAS: 65996-93-2

Bilbaina de Alquitranes, S.A., Obispo Olaechea 49, 48903, Luchana-Baracaldo, Vizcaya, Spagna

REACH/22/12/0

Uso del CTPht nella formulazione di miscele esclusivamente per usi industriali che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’obbligo d’autorizzazione di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006

4 ottobre 2032

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.

Olio di antracene

N. CE: 292-602-7, N. CAS: 90640-80-5

REACH/22/12/1

Uso dell’olio di antracene nella formulazione di miscele esclusivamente per usi industriali che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’obbligo d’autorizzazione di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito internet della Commissione europea: Authorisation (europa.eu).


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Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1))

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 130/13)

Decisione di rilascio di un’autorizzazione parziale

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Nome della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numero dell’autorizzazione

Uso autorizzato

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2022) 1501

16 marzo 2022

Pece, catrame di carbone, alta temperatura («CTPht»)

N. CE: 266-028-2, N. CAS: 65996-93-2

Rain Carbon bvba, Vredekaai 18, 9060 Zelzate, Belgio

REACH/22/14/0

Uso del CTPht nella formulazione di miscele esclusivamente per usi industriali che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’obbligo d’autorizzazione di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006

4 ottobre 2032

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.

Olio di antracene

N. CE: 292-602-7, N. CAS: 90640-80-5

REACH/22/14/1

Uso dell’olio di antracene nella formulazione di miscele esclusivamente per usi industriali che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’obbligo d’autorizzazione di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito internet della Commissione europea: Authorisation (europa.eu).


23.3.2022   

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C 130/16


Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

(Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1))

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 130/14)

Decisione di rilascio di un’autorizzazione

Riferimento della decisione (2)

Data della decisione

Nome della sostanza

Titolare dell’autorizzazione

Numero dell’autorizzazione

Uso autorizzato

Data di scadenza del periodo di revisione

Motivi della decisione

C(2022) 1504

16 marzo 2022

4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (4-NPnEO)

N. CE: -, N. CAS:-

Chemetall GmbH, Trakehner Str. 3, 60487 Frankfurt, Germania

REACH/22/19/0

Formulazione di un componente indurente contenente 4-NPnEO nei sigillanti polisolfuri in due parti per il settore aerospaziale

4 gennaio 2025

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana o per l’ambiente e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.

REACH/22/19/1

Miscela di componenti sigillanti polisolfuri di base con un indurente contenente 4-NPnEO-, risultante in miscele contenenti meno dello 0,1 % p/p di 4-NPnEO per usi aerospaziali esenti da autorizzazione a norma dell’articolo 56, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006, nel settore aerospaziale e nelle relative catene di approvvigionamento


(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  La decisione è disponibile sul sito internet della Commissione europea: Authorisation (europa.eu).


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

23.3.2022   

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C 130/17


Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 130/15)

Stato membro

Spagna

Rotta interessata

Almeria – Siviglia

Periodo di validità del contratto

2 anni dall'inizio delle operazioni, più due (2) anni aggiuntivi qualora sia necessaria una proroga

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

Non prima di 2 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d'appalto e all'onere di servizio pubblico

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

28071 Madrid

Spagna

E-mail: osp.dgac@mitma.es


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

23.3.2022   

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C 130/18


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10692 – SEGRO / PSPIB / TARGET ASSET SOUTH PARIS)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 130/16)

1.   

In data 16 marzo 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

SEGRO plc («SEGRO», Regno Unito),

Public Sector Pension Investment Board («PSPIB», Canada),

proprietà logistica situata a Le Plessis Pâté, a sud di Parigi («attività oggetto dell’operazione» («Target Asset»), Francia).

SEGRO e PSPIB acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’attività oggetto dell’operazione.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di elementi dell’attivo.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

SEGRO: proprietà, gestione di attivi e sviluppo di proprietà moderne destinate a servizi di deposito e industria leggera, ubicate attorno a grandi aree urbane e hub di trasporto nevralgici in diversi Stati membri dell’UE;

PSPIB: gestione di un portafoglio globale e diversificato di investimenti comprendente azioni, obbligazioni e titoli a reddito fisso nonché investimenti in private equity, beni immobili, infrastrutture, risorse naturali e debito privato;

attività oggetto dell’operazione: una proprietà logistica con una superficie di locazione di 50 098 m2 situata a sud di Parigi, più precisamente a Le Plessis Pâté, attualmente concessa in locazione a terzi e utilizzata principalmente come deposito.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10692 – SEGRO / PSPIB / TARGET ASSET SOUTH PARIS

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

23.3.2022   

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C 130/20


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2022/C 130/17)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«Mittelrhein»

PDO-DE-A1269-AM01

Data della comunicazione: 28.12.2021

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Descrizione del vino/dei prodotti vitivinicoli e delle caratteristiche analitiche e/o organolettiche

Descrizione

Modifica del titolo alcolometrico volumico naturale minimo o del peso minimo del mosto (spostato dal punto 5.1 al punto 3.2 del disciplinare di produzione) per vini di qualità ottenuti dalla varietà Dornfelder in annate con condizioni climatiche eccezionali.

Valori standard per il vino di qualità ottenuto dalla varietà Dornfelder: 8,8 % vol di alcole totale/68 °Öchsle.

INTEGRAZIONE

«In annate con condizioni climatiche eccezionali il consiglio del consorzio di tutela riconosciuto del “Mittelrhein” può decidere di fissare il titolo alcolometrico volumico naturale minimo/il peso minimo del mosto della varietà Dornfelder all’8,3 % vol di alcole totale/a 65 °Öchsle. Tale disposizione si applica limitatamente all’annata oggetto della decisione. La decisione del consorzio di tutela è comunicata mediante idonea pubblicazione.»

I vari prodotti vengono individuati nominalmente e sono accompagnati da informazioni sul titolo alcolometrico volumico naturale minimo/peso minimo del mosto, come pure da una descrizione organolettica.

INTEGRAZIONE

Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Mittelrhein», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.

Motivi

La riduzione trascurabile del titolo alcolometrico volumico naturale minimo/peso minimo del mosto della varietà Dornfelder intende consentire l’anticipo della vendemmia per ridurre al minimo l’impatto negativo di nuovi organismi nocivi. Nell’annata 2014, ad esempio, il moscerino dei piccoli frutti è diventato una minaccia per i vitigni precoci a bacca rossa. In tali annate ritardare la raccolta per tenere conto del peso minimo del mosto in vigore fino ad oggi comporta il rischio di perdite notevoli in termini qualitativi e quantitativi al momento della vendemmia.

Le descrizioni organolettiche sono state differenziate maggiormente per rispecchiare meglio i diversi prodotti.

Aggiungendo il titolo alcolometrico totale ai vini non arricchiti, si fa uso della clausola di apertura di cui al regolamento UE.

2.   Delimitazione della zona

Descrizione

Viene ridefinita la zona a denominazione di origine protetta (DOP) «Mittelrhein».

INTEGRAZIONE

Vengono elencati i singoli comuni, compresi i territori comunali e i numeri di questi ultimi.

L’esatta delimitazione risulta dalle mappe in cui figurano le superfici vitate delimitate per parcella dei comuni elencati, che possono essere consultate all’indirizzo: www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Motivi

La delimitazione prevista della zona non è arbitraria, bensì necessaria per evitare svantaggi considerevoli per la viticoltura e l’agricoltura, la collettività, l’ecosistema e la regione del «Mittelrhein», tenuto conto del paesaggio rurale coltivato che si è sviluppato nel corso del tempo.

I motivi della delimitazione della zona sono illustrati più dettagliatamente di seguito.

Per garantire la qualità occorre disporre di un terreno vitato chiuso, in particolare per quanto riguarda le misure fitosanitarie.

Le misure fitosanitarie sono necessarie per la viticoltura, ma non sempre compatibili con altre colture. La coesistenza di superfici adibite alla viticoltura e ad altri usi (ad esempio prati, seminativi o colture ortofrutticole) provoca spesso problemi che, per quanto possibile, dovrebbero essere evitati:

Riducendo i punti di contatto tra le superfici vitate e quelle adibite ad altri usi (seminativi, frutteti, prati ecc.), diminuiscono anche gli effetti negativi sulla coltivazione della vite e sulla qualità dei vini.

Ciò è dovuto alle particolari esigenze gestionali della viticoltura, soprattutto per quanto riguarda la protezione fitosanitaria. I prodotti fitosanitari utilizzati differiscono in modo notevole, in particolare per quanto riguarda l’ambito di applicazione, l’approvazione specifica in funzione del tipo di coltura o i tempi di attesa. Inoltre, in molti pendii ripidi storici della regione del Mittelrhein, la protezione fitosanitaria delle colture avviene mediante irrorazione con elicottero, che, per motivi tecnici e fisici, comporta un rischio maggiore di dispersione. Per un’irrorazione efficace dei pendii con l’elicottero è bene ricorrere a un sistema geometrico basato su lunghe linee rette. Ciò richiede la presenza di un terreno vitato continuo.

Gli agricoltori e i viticoltori sono tenuti a prevenire la dispersione dei pesticidi su altre colture e superfici, anche rispettando determinate distanze. Non è quindi possibile irrorare le viti in prossimità dei confini del vigneto, il che ne rende impossibile la coltivazione. Lo stesso vale per seminativi, prati e frutteti che confinano con i vigneti. Vigneti dispersi comportano quindi perdite economiche per tutti gli operatori agricoli. Il problema è particolarmente accentuato nel caso di superfici che richiedono l’uso di elicotteri, dato che l’elicottero è tenuto a rispettare distanze particolarmente grandi a causa del rischio di dispersione maggiore. Se si spostano le superfici vitate, quelle che erano superfici vitate diventano zone dalle quali è necessario rispettare le distanze. Ne deriva quindi uno svantaggio economico per le superfici vitate restanti;

Se, nonostante l’uso corretto, il prodotto viene disperso su appezzamenti di terreno limitrofi adibiti ad altri usi, si possono verificare danni vegetativi indesiderati in detti terreni, perdite di qualità o la perdita di commerciabilità del prodotto a seguito della presenza di determinati residui di prodotti fitosanitari. Tali residui non sono talvolta consentiti per le colture degli appezzamenti in questione, per cui in caso di esami dei residui, a seguito di analisi precise e bassi valori massimi di residui, può risultare che i prodotti ottenuti non siano commercializzabili. Si tratta di casi frequenti nella pratica. Sebbene l’autore dei danni possa essere ritenuto responsabile, mantenendo le superfici vitate chiuse è possibile comunque ridurre al minimo le superfici marginali ed evitare quindi problemi.

Tutela della collettività e dell’ecosistema attraverso pendii ripidi coltivati

Oggi i pendii ripidi contribuiscono in modo considerevole alla protezione dall’erosione e la lisciviazione. La coltivazione su terrazzamenti e i muri dei vigneti impediscono alle acque di scorrere in superficie lungo l’asse di caduta. Le viti e l’inerbimento stabilizzano il suolo e vengono mantenuti grazie a continui interventi di conservazione. Una gestione del suolo corretta garantisce una buona struttura dello stesso e un’elevata infiltrazione di acqua nel suolo. Nel complesso l’erosione è ridotta al minimo, l’acqua viene tamponata durante le forti piogge e i nutrienti (soprattutto i fosfati) non vengono più lisciviati dalle acque che scorrono in superficie. Senza una gestione attiva le terrazze e i muri si deteriorerebbero. Il suolo verrebbe invaso da cespugli e perderebbe fertilità e struttura. In caso di forti precipitazioni ne risulterebbero erosione, lisciviazione del suolo e dei nutrienti e frane. I residenti e il traffico sarebbero in pericolo e si verificherebbero danni.

Un terreno vitato continuo consente metodi di gestione e protezione efficaci in viticoltura.

Per garantire la produzione sostenibile di vini di qualità elevata, sono importanti strategie di protezione delle colture a basso impatto che portino vantaggi qualitativi, ecologici ed economici:

L’uso dei feromoni per combattere la tignola della vite ne è un esempio. Questa misura di protezione funziona soltanto se i diffusori di feromoni necessari per limitare la proliferazione dei parassiti e per confonderli vengono collocati in modo da coprire la superficie più ampia possibile. È pertanto notevolmente più conveniente evitare il doppio collocamento dei diffusori (confini con le altre colture, tipi di utilizzo o altra vegetazione), necessario per motivi tecnici. La riduzione al minimo dei diffusori di feromoni può essere ottenuta con una superficie vitata chiusa. Inoltre in Renania-Palatinato il programma di sviluppo «EULLE» (misure ambientali, sviluppo rurale, agricoltura, alimentazione), che comprende la promozione di metodi biotecnici di protezione in viticoltura, prevede l’ammissibilità soltanto a partire da una superficie continua minima di 2 ettari. Se gli appezzamenti scendessero al di sotto di 2 ettari a seguito della destinazione di singole superfici vitate a seminativi, anche le restanti superfici vitate non sarebbero più ammissibili a beneficiare di finanziamenti per l’uso del ferormone RAK. Ne deriverebbe un danno economico per gli operatori agricoli che coltivano le restanti superfici vitate. Senza tale sostegno finanziario la protezione biotecnica delle colture non sarebbe economicamente vantaggiosa. Il risultato è un maggiore impiego di insetticidi, che a sua volta ha conseguenze negative per l’ecosistema;

I terreni vitati chiusi sono inoltre necessari, sia sotto il profilo tecnico che economico, per proteggere le uve mature dai danni causati dagli uccelli, in quanto è l’unico modo per fornire una protezione efficace. Vigneti dispersi comportano spese più elevate e un inquinamento acustico ancora maggiore per i cittadini;

I terreni vitati chiusi contribuiscono anche a prevenire i danni provocati dalla selvaggina:

La riduzione della popolazione eccessiva di cinghiali è una questione importante dal punto di vista della viticoltura. La riduzione è necessaria, tra l’altro, perché i danni causati dalla selvaggina nei vigneti della Renania-Palatinato non sono generalmente risarcibili. In questo modo diminuisce inoltre il rischio di diffusione della peste suina africana, una epizoozia soggetta a obbligo di segnalazione, che rappresenta un rischio notevole per l’allevamento di animali in Germania. Tuttavia il controllo dei cinghiali è più facilmente attuabile e meno oneroso in un terreno vitato chiuso rispetto ai territori comunali con diverse colture, come vigneti, seminativi e frutteti, che offrono proprio ai cinghiali un numero spesso maggiore di rifugi;

L’irrigazione a goccia sta diventando sempre più importante nelle estati secche, soprattutto in impianti giovani. È indispensabile per la crescita della vite. Le zone vitate chiuse costituiscono in tale contesto un vantaggio notevole per la costruzione e il funzionamento delle infrastrutture necessarie a tal fine (pozzi, condutture ecc.). Ciò rende più efficienti ed economici tanto l’approvvigionamento comune di acqua quanto l’utilizzo congiunto delle linee di trasporto e distribuzione;

Le condizioni di gestione sono diverse in viticoltura rispetto, ad esempio, ai seminativi. Se queste zone non venissero più utilizzate per la viticoltura, rischierebbero di essere invase da cespugli, in particolare sui pendii ripidi, in quanto non sono adatte alla coltivazione di seminativi o all’utilizzo come superfici prative. Tali superfici incolte potrebbero essere colonizzate da piante che ospitano parassiti indesiderati come il moscerino dei piccoli frutti (ad esempio i rovi), che possono mettere in pericolo la salute e la qualità delle uve dei vigneti limitrofi.

Il paesaggio rurale coltivato che si è sviluppato nel corso del tempo e il suo aspetto contraddistinto da vigneti tradizionali sono caratteristici della denominazione di origine protetta «Mittelrhein» e della sua reputazione;

Per gli abitanti del territorio, per gli operatori del settore vitivinicolo della regione, per gli esperti e anche per i consumatori, la viticoltura in vigneti tradizionali e caratteristici del paesaggio definisce il carattere della regione. Questo aspetto si riscontra anche nel fatto che la pubblicità del vino utilizza regolarmente immagini scattate nelle località viticole tradizionali per presentare la regione viticola;

Il trasferimento della viticoltura in terreni tradizionalmente adibiti a seminativi comporterebbe un cambiamento del paesaggio caratteristico con corrispondenti effetti sul paesaggio culturale che si è sviluppato e che è stato addirittura riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità. Nella dichiarazione dell’UNESCO sul valore universale eccezionale e le esigenze di protezione e di gestione si afferma: «[l]e misure adottate all’interno del bene [la Gola del Reno] mirano innanzitutto a [...] mantenere la tradizione della viticoltura sui pendii ripidi, a proteggere gli habitat per specie animali e vegetali rare e in generale a garantire che lo stato dell’ambiente nella valle rimanga immutato»;

Il tema del vino riveste un ruolo importante anche nel settore del turismo, in relazione alla regione vinicola tradizionale e ai vigneti tradizionali. Grazie al contesto e alla varietà delle esperienze turistiche rese possibili dai paesaggi di vigneti (ad esempio, escursioni legate ai vini «Mittelrhein», il sentiero escursionistico lungo il Reno (Rheinsteig), sentiero dei castelli del Reno), la regione viticola tradizionale garantisce la base economica per numerose attività turistiche, quali la ristorazione e il settore alberghiero. Se il disciplinare di produzione non contenesse alcuna delimitazione della zona e fosse quindi possibile spostare i vigneti in superfici attualmente destinate a prati o seminativi, le superfici di numerosi vigneti tradizionali, come già spiegato sopra, sarebbero minacciate dall’invasione indesiderata di cespugli in quanto, per via delle dimensioni ridotte, della conformazione e spesso della scarsa accessibilità non sarebbero adatte a usi diversi dalla viticoltura. Oltre alle conseguenze ecologiche menzionate, l’invasione di cespugli avrebbe anche conseguenze economiche, dato che il paesaggio diverrebbe visivamente poco attraente per i turisti;

I vini presentati in pubblicazioni specializzate che caratterizzano in maniera marcata la percezione e la notorietà della DOP «Mittelrhein» provengono spesso da vigneti tradizionali e contigui (ad esempio, Bopparder Hamm, Bacharacher Hahn, Oberweseler Ölsberg, Leutesdorfer Gartenlay);

In sintesi, la zona dei vini della DOP «Mittelrhein», con le sue superfici costituite da vigneti contigui che caratterizzano il paesaggio, gode di un’immagine positiva presso la popolazione, le attività commerciali, i consumatori e i turisti. L’acquisto e il consumo di vini «Mittelrhein» richiamano alla mente del consumatore immagini di vigneti tradizionali, rafforzate da eventuali esperienze di vacanza nella zona. Ciò rende i vini della DOP «Mittelrhein» inconfondibili e unici.

Dai motivi illustrati risulta che la coltivazione di vigne su terreni continui e, se possibile, chiusi comporta vantaggi di diverso genere per i proprietari e gli operatori dei vigneti, nonché per l’ambiente e la collettività. Di conseguenza la quota di vigneti dispersi e isolati già esistenti non dovrebbe aumentare, visti numerosi svantaggi descritti.

3.   Varietà di uve da vino

Descrizione

Al punto 7 (d’ora in poi al punto 8) del disciplinare di produzione sono specificate finora le varietà di uve da vino seguenti.

Nel Land Renania-Palatinato:

per i vini bianchi

Auxerrois, Bacchus, Chardonnay, Ehrenbreitsteiner, Ehrenfelser, Faberrebe, Findling, Früher Malingre, Gelber Muskateller, Grauer Burgunder, Grüner Silvaner, Grüner Veltliner, Helios, Huxelrebe, Johanniter, Kerner, Müller-Thurgau, Muskat-Ottonel, Nobling, Optima, Ortega, Osteiner, Phoenix, Reichensteiner, Roter Traminer, Sauvignon Blanc, Scheurebe, Schönburger, Weißer Riesling, Würzer;

per i vini rossi e rosati

Blauer Frühburgunder, Blauer Portugieser, Blauer Spätburgunder, Cabernet Dorsa, Cabernet Sauvignon, Dakapo, Deckrot, Dornfelder, Dunkelfelder, Regent, Rotberger, Saint-Laurent.

Nel Land Renania settentrionale-Vestfalia:

per i vini bianchi

Auxerrois, Bacchus, Ehrenfelser, Faberrebe, Freisamer, Früher Malingre, Gelber Muskateller, Grüner Silvaner, Grüner Veltliner, Huxelrebe, Kanzler, Kerner, Morio-Muskat, Müller-Thurgau, Muskat-Ottonel, Optima, Ortega, Perle, Phoenix, Reichensteiner, Rieslaner, Roter Traminer, Ruländer, Scheurebe, Siegerrebe, Solaris, Weißer Burgunder, Weißer Elbling, Weißer Gutedel, Weißer Riesling, Würzer;

per i vini rossi e rosati

Blauer Frühburgunder, Blauer Limberger, Blauer Portugieser, Blauer Spätburgunder, Domina, Dornfelder, Dunkelfelder, Früher Roter Malvasier, Helfensteiner, Heroldrebe, Regent, Rotberger, Roter Gutedel, Saint-Laurent.

L’elenco delle varietà di uve da vino per il Land Renania-Palatinato e quello per il Land Renania settentrionale-Vestfalia saranno uniti per costituire un elenco comune.

INTEGRAZIONE

All’elenco delle varietà di uve da vino vengono aggiunte le seguenti varietà:

per i vini bianchi

Albalonga, Arnsburger, Blauer Silvaner, Bronner, Cabernet Blanc, Calardis Blanc, Chardonnay Rosé, Felicia, Früher roter Malvasier, Goldmuskateller, Goldriesling, Hibernal, Hölder, Juwel, Kernling, Merzling, Muscaris, Orion, Prinzipal, Regner, Roter Elbling, Roter Gutedel, Roter Müller-Thurgau, Roter Muskateller, Roter Riesling, Saphira, Sauvignon Cita, Sauvignon Gryn, Sauvignon Sary, Sauvitage, Septimer, Silcher, Sirius, Souvignier Gris, Staufer, Trebbiano di Soave, Villaris;

per i vini rossi e rosati

Accent, Acolon, Allegro, Baron, Blauburger, Blauer Trollinger, Blauer Zweigelt, Bolero, Cabernet Cantor, Cabernet Carbon, Cabernet Carol, Cabernet Cortis, Cabernet Cubin, Cabernet Dorio, Cabernet Franc, Cabernet Mitos, Cabertin, Calandro, Färbertraube, Hegel, Merlot, Monarch, Müllerrebe, Muskattrollinger, Neronet, Palas, Pinotin, Piroso, Prior, Reberger, Rondo, Rosenmuskateller, Rubinet, Syrah, Tauberschwarz, Wildmuskat.

Le varietà di uve da vino sono integrate dai rispettivi sinonimi.

Motivi

Il precedente elenco delle varietà di uve da vino è incompleto e viene pertanto integrato, dato che dovrebbe annoverare tutte le varietà di uve da vino finora classificate e i loro sinonimi.

4.   Condizioni applicabili previste dalla legislazione dell’Unione o nazionale

Descrizione

Il punto 10 del disciplinare di produzione elenca i requisiti aggiuntivi in materia di etichettatura.

Unità geografiche più piccole

INTEGRAZIONE

Il registro dei vigneti (Weinbergsrolle) costituisce l’elenco dei nomi consentiti per le unità geografiche più piccole in relazione a zone, località viticole complessive (Großlage) e singole (Einzellage), nonché campi aperti di antica definizione (Gewann). Nel registro dei vigneti vengono registrati i confini delle località e delle zone secondo le denominazioni catastali (territorio comunale, superficie coltivata (Flur), Gewann, particella catastale (Flurstück)). Il registro è gestito dalla camera dell’agricoltura del Land Renania-Palatinato. Nella Renania settentrionale-Vestfalia è gestito dalla camera dell’agricoltura del Land. L’istituzione e la gestione del registro dei vigneti si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

articolo 23, terzo e quarto comma, della legge sul vino (Weingesetz);

articolo 29 dell’ordinanza sul vino (Weinverordnung);

legge del Land sulla determinazione di località e zone e sul registro dei vigneti (legge sui vigneti - Weinlagengesetz);

ordinanza sull’attuazione del diritto del vino (Weinrecht, WeinR - DVO NRW);

articolo 2, punto 16, dell’ordinanza del Land sulle competenze nel settore del diritto del vino (Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Weinrechts).

Una modifica della delimitazione delle unità geografiche piccole è consentita soltanto con il consenso delle organizzazioni competenti ai sensi dell’articolo 22g della legge sul vino. Sempre ai sensi dell’articolo 22g della legge sul vino, qualsiasi modifica deve essere comunicata dall’organizzazione competente al Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (agenzia federale per l’Agricoltura e l’alimentazione).

Motivi

Le disposizioni in materia di etichettatura devono essere integrate da denominazioni geografiche più ristrette al fine di rispecchiare il diritto applicabile.

5.   Autorità di controllo

Descrizione

Al punto 11 del disciplinare di produzione si apporta un’integrazione alle autorità di controllo specificate e ai loro compiti.

INTEGRAZIONE

In fase di controllo la camera dell’agricoltura (Landwirtschaftskammer) è assistita da:

Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz

Mainzer Straße 112

56068 Coblenza

DEUTSCHLAND

Tel. +49 26191490

Fax +49 2619149190

E-mail: poststelle@lua.rlp.de

Per la Renania settentrionale-Vestfalia:

il direttore della camera dell’agricoltura per la Renania settentrionale-Vestfalia in qualità di incaricato del Land:

Fachgebiet 63 – Gartenbau

Gartenstraße 11

50765 Colonia-Auweiler

DEUTSCHLAND

Tel. +49 2215340561

Fax +49 2215340196561

E-mail: weinbau@lwk.nrw.de

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW

Leibnizstraße 10

45659 Recklinghausen

DEUTSCHLAND

Tel. +49 23613050

Fax +49 23613053786

E-mail: abteilung8@lanuv.nrw.de

Motivi

Occorre aggiungere il Landesuntersuchungsamt in qualità di autorità di controllo, in quanto svolge funzioni di controllo in questo settore. Nella Renania settentrionale-Vestfalia, l’indirizzo della camera dell’agricoltura è cambiato.

6.   Altro

Descrizione

Modifiche redazionali in linea con le prescrizioni UE.

Motivi

È stato necessario apportare modifiche redazionali per assicurare la conformità alla normativa dell’UE.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Mittelrhein

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP – Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

5.

Vino spumante di qualità

8.

Vino frizzante

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Vini di qualità bianchi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I prodotti «Mittelrhein» presentano caratteristiche peculiari dovute alle diverse formazioni del suolo.

Vini bianchi

I vini bianchi sono solitamente di colore da verde chiaro a dorato scuro intenso o addirittura ambrato. I loro aromi vanno perlopiù da note fresche a note di frutti esotici, a volte anche floreali o speziate. A seconda del tipo di affinamento si possono riscontrare anche aromi fenolici da sottili a pronunciati, così come aromi tostati. I vini bianchi presentano solitamente un profilo gustativo da delicato a corposo e una struttura acida da elegante a vivace.

Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Mittelrhein», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

2.   Vini di qualità rossi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I prodotti «Mittelrhein» presentano caratteristiche peculiari dovute alle diverse formazioni del suolo.

Vino rosso

I vini rossi presentano in particolare un colore da rosso acquoso a violetto intenso, a volte persino bluastro, talvolta con riflessi brunastri. I loro aromi sono perlopiù fruttati con sentori di frutti di bosco e possono persino presentare un carattere speziato e terroso, così come note di cioccolato. A seconda del tipo di affinamento i vini rossi possono presentare aromi fenolici e tostati da sottili a pronunciati. Esprimono solitamente un profilo gustativo da delicato a ricco con una struttura acida da vellutatamente morbida a moderata.

Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Mittelrhein», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

3.   Vini di qualità rosati, «Weißherbst», «Blanc de Noir»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I prodotti «Mittelrhein» presentano caratteristiche peculiari dovute alle diverse formazioni del suolo.

Vino rosato, «Weißherbst», «Blanc de Noir»

I vini rosati presentano solitamente un colore rosso chiaro da delicato a intenso. I vini «Weißherbst» sono solitamente di colore da rosa scarico a moderato. I vini «Blanc de Noir» hanno il colore del vino bianco. Dal punto di vista aromatico sono perlopiù fruttati con note di frutti di bosco rossi e frutta rossa, eventualmente anche con aromi speziati. Il «Blanc de Noir» è prevalentemente fruttato e fresco e caratterizzato da note di frutti di bosco, talvolta con sottili note floreali o speziate. Si contraddistinguono solitamente per il loro profilo gustativo da delicato a ricco, sostenuto da un’acidità da morbida a vivace.

Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Mittelrhein», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

4.   Vini di qualità «Rotling»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I prodotti «Mittelrhein» presentano caratteristiche peculiari dovute alle diverse formazioni del suolo.

I vini «Rotling» presentano solitamente un colore rosso chiaro da scarico a intenso. I loro aromi vanno da prevalentemente fruttati a talvolta speziati, con note di frutti di bosco, frutta a nocciolo e agrumi. In genere esprimono un profilo gustativo da delicato a ricco con una struttura acida vivace.

Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Mittelrhein», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Vino con predicato «Kabinett»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I prodotti «Mittelrhein» presentano caratteristiche peculiari dovute alle diverse formazioni del suolo.

Vino con predicato «Kabinett»

I vini «Mittelrhein» con predicato «Kabinett» sono generalmente vini fruttati e freschi con un’acidità vivace e un titolo alcolometrico moderato.

Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Mittelrhein», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

6.   Vino con predicato «Spätlese»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I prodotti «Mittelrhein» presentano caratteristiche peculiari dovute alle diverse formazioni del suolo.

Vino con predicato «Spätlese»

I vini «Mittelrhein» con predicato «Spätlese» presentano nella maggior parte dei casi aromi intensi di frutta gialla e una struttura acida matura e armonica.

Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Mittelrhein», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

7.   Vino con predicato «Auslese»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I prodotti «Mittelrhein» presentano caratteristiche peculiari dovute alle diverse formazioni del suolo.

Vino con predicato «Auslese»

I vini «Mittelrhein» con predicato «Auslese» hanno solitamente un colore intenso e aromi di frutta gialla talvolta esotica. Dato che una parte degli acini è stata attaccata da muffa nobile, possono essere presenti anche delicate note di miele e balsamiche.

Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Mittelrhein», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

8.   Vino con predicato «Beerenauslese»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I prodotti «Mittelrhein» presentano caratteristiche peculiari dovute alle diverse formazioni del suolo.

Vino con predicato «Beerenauslese»

I vini «Mittelrhein» con predicato «Beerenauslese» sono ottenuti da acini stramaturi, appassiti o attaccati da muffa nobile e hanno pertanto solitamente un colore da giallo dorato intenso ad ambrato ed una viscosità leggermente più elevata. In termini di gusto evidenziano di solito una pronunciata dolcezza fruttata e una struttura acida matura ma accentuata. I loro aromi sono perlopiù da intensamente fruttati a speziati o addirittura erbacei, con note di frutta matura o stramatura, frutta secca e miele.

Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Mittelrhein», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

9.   Vino con predicato «Eiswein»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I prodotti «Mittelrhein» presentano caratteristiche peculiari dovute alle diverse formazioni del suolo.

Vino con predicato «Eiswein»

I vini «Mittelrhein» con predicato «Eiswein» sono ottenuti da uve congelate naturalmente, per cui la concentrazione dei componenti dell’uva raggiunge valori molto elevati. I vini «Eiswein» sono generalmente caratterizzati da un’intensa dolcezza associata a una spiccata acidità. I loro aromi sono perlopiù fruttati e meno caratterizzati dalla muffa nobile rispetto ai vini con predicato «Beerenauslese» e «Trockenbeerenauslese».

Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Mittelrhein», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

10.   Vino con predicato «Trockenbeerenauslese»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I prodotti «Mittelrhein» presentano caratteristiche peculiari dovute alle diverse formazioni del suolo.

Vino con predicato «Trockenbeerenauslese»

I vini «Mittelrhein» con predicato «Trockenbeerenauslese» sono ottenuti da acini stramaturi, appassiti o attaccati da muffa nobile e hanno pertanto solitamente un colore da giallo dorato intenso ad ambrato e una viscosità leggermente più elevata. In termini di gusto evidenziano di solito una pronunciata dolcezza fruttata e una struttura acida matura ma accentuata. I loro aromi sono perlopiù da intensamente fruttati a speziati o addirittura erbacei, con note di frutta matura o stramatura, frutta secca e miele. Sostanzialmente i vini con predicato «Trockenbeerenauslese» presentano una concentrazione maggiore rispetto a quelli con predicato «Beerenauslese», essendo più caratterizzati da acini attaccati da muffa nobile o appassiti.

Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Mittelrhein», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

11.   Vino spumante di qualità, vino frizzante

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I prodotti «Mittelrhein» presentano caratteristiche peculiari dovute alle diverse formazioni del suolo.

Vino spumante di qualità

I vini spumanti di qualità presentano un perlage da pronunciato a consistente. Sono solitamente da fruttati a maturi e caratterizzati da note di lievito e da una struttura acida vivace. Gli aromi sono determinati dalla tipologia del vino di base, dai vitigni utilizzati e dalla durata della maturazione sulle fecce.

I vini «Crémant» presentano un perlage intenso e fine. Nello stile prevalgono note dalla frutta matura al lievito e spezie, con una struttura acida matura. I loro aromi sono determinati dalla tipologia di vino di base, dai vitigni utilizzati e dalla durata della maturazione sulle fecce.

Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Mittelrhein», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.

Vino frizzante

I vini frizzanti di qualità presentano un perlage da fine a pronunciato e sono fruttati e freschi. A seconda della tipologia di vino, i loro aromi sono equivalenti a quelli descritti per i vini bianchi, rosati o rossi.

Il titolo alcolometrico totale per i vini della denominazione di origine protetta «Mittelrhein», ottenuti senza arricchimento, può superare il valore di 15 % vol.

Per le caratteristiche analitiche per le quali non sono indicati valori si applica la legge in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.

Tutti i prodotti

Pratica enologica specifica

Si applica la legislazione in vigore.

2.

Tutti i prodotti

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche

Si applica la legislazione in vigore.

3.

Tutti i prodotti

Pratiche colturali

Si applica la legislazione in vigore.

5.2.   Rese massime

105 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La denominazione di origine protetta comprende le superfici vitate site nei comuni di Bacharach (Bacharach (3503), Steeg (3502)), Bad Ems (0950), Bad Hönningen (0326), Boppard (Boppard (1820), Hirzenach (1824)), Bornich (0905), Braubach (0934), Breitscheid (Landkreis Mainz-Bingen) (0261), Brey (1388), Damscheid (1845), Dattenberg (0315), Dausenau (0947), Dörscheid (0904), Fachbach (0951), Filsen (0932), Hammerstein (Niederhammerstein (0328), Oberhammerstein (0329)), Kamp-Bornhofen (0931), Kasbach-Ohlenberg (Niederkasbach (0307)), Kaub (0902), Kestert (0918), Koblenz (Ehrenbreitstein (1416), Niederberg (1413)), Lahnstein (Oberlahnstein (0961)), Langscheid (1207, 1843), Leubsdorf (0316), Leutesdorf (0330), Linz am Rhein (0310), Manubach (3504), Nassau (0837), Niederburg (1840), Niederheimbach (3507), Nochern (0914), Oberdiebach (3505), Oberheimbach (3506), Obernhof (0832), Oberwesel (Dellhofen (1842), Oberwesel (1841)), Osterspai (0933), Patersberg (0909), Perscheid (1844), Rheinbreitbach (0291), Rheinbrohl (0327), Rhens (1387), Sankt Goar (St. Goar (1837), Werlau (1836)), Sankt Goarshausen (Ehrenthal (0908), St. Goarshausen (0906), Wellmich (0907)), Spay (Oberspay (1390)), Trechtingshausen (3508), Unkel (Heister (0294), Scheuren (0292), Unkel (0293)), Urbar (1355, 1839), Vallendar (1352), Weinähr (0833).

Land della Renania settentrionale-Vestfalia

La denominazione di origine protetta comprende le superfici vitate della città di Königswinter con i territori comunali di Oberdollendorf, Niederdollendorf e Königswinter, la città di Bad Honnef con il territorio comunale di Honnef (Rhöndorf) e la città di Bonn con il territorio comunale di Kessenich.

L’esatta delimitazione risulta dalle mappe che riportano le superfici vitate delimitate per parcella dei comuni elencati sopra, che possono essere consultate all’indirizzo www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

La produzione di vini di qualità, vini con predicato, vini spumanti prodotti in regioni delimitate o vini frizzanti di qualità prodotti in regioni delimitate con la denominazione protetta «Mittelrhein» può avvenire in una zona diversa da quella specifica di coltivazione nella quale sono state raccolte le uve e che viene indicata in etichetta, a condizione che tale zona di produzione si trovi nello stesso Land o in un Land limitrofo.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

Accent

 

Acolon

 

Albalonga

 

Allegro

 

Arnsburger

 

Auxerrois - Auxerrois blanc, Pinot Auxerrois

 

Bacchus

 

Baron

 

Blauburger

 

Blauer Frühburgunder - Frühburgunder, Pinot Noir Precoce, Pinot Madeleine, Madeleine Noir

 

Blauer Limberger - Limberger, Lemberger, Blaufränkisch

 

Blauer Portugieser - Portugieser

 

Blauer Silvaner

 

Blauer Spätburgunder - Spätburgunder, Pinot Nero, Pinot Noir, Samtrot,

 

Blauer Trollinger - Trollinger, Vernatsch

 

Blauer Zweigelt - Zweigelt, Zweigeltrebe, Rotburger

 

Bolero

 

Bronner

 

Cabernet Blanc

 

Cabernet Carbon

 

Cabernet Carol

 

Cabernet Cortis

 

Cabernet Cubin - Cubin

 

Cabernet Dorio - Dorio

 

Cabernet Dorsa - Dorsa

 

Cabernet Franc

 

Cabernet Mitos - Mitos

 

Cabernet Sauvignon

 

Cabertin

 

Calandro

 

Chardonnay

 

Chardonnay Rosé

 

Dakapo

 

Deckrot

 

Domina

 

Dornfelder

 

Dunkelfelder

 

Ehrenbreitsteiner

 

Ehrenfelser

 

Faberrebe - Faber

 

Findling

 

Freisamer

 

Früher Malingre - Malinger

 

Früher Roter Malvasier - Malvoisie, Malvasier, Früher Malvasier

 

Färbertraube

 

Gelber Muskateller - Muskateller, Muscat Blanc, Muscat, Moscato

 

Goldriesling

 

Grüner Silvaner - Silvaner, Sylvaner

 

Grüner Veltliner - Veltliner

 

Hegel

 

Helfensteiner

 

Helios

 

Heroldrebe

 

Hibernal

 

Huxelrebe - Huxel

 

Hölder

 

Johanniter

 

Juwel

 

Kanzler

 

Kerner

 

Kernling

 

Merlot

 

Merzling

 

Monarch

 

Morio Muskat

 

Muscaris

 

Muskat Ottonel

 

Muskat Trollinger

 

Müller Thurgau - Rivaner

 

Müllerrebe - Schwarzriesling, Pinot Meunier

 

Neronet

 

Nobling

 

Optima 113 - Optima

 

Orion

 

Ortega

 

Osteiner

 

Palas

 

Perle

 

Phoenix - Phönix

 

Pinotin

 

Piroso

 

Prinzipal

 

Prior

 

Reberger

 

Regent

 

Regner

 

Reichensteiner

 

Rieslaner

 

Rondo

 

Rotberger

 

Roter Elbling - Elbling Rouge

 

Roter Gutedel - Chasselas Rouge

 

Roter Muskateller

 

Roter Riesling

 

Roter Traminer - Traminer, Gewürztraminer, Clevner

 

Rubinet

 

Ruländer - Pinot Gris, Pinot Grigio, Grauburgunder, Grauer Burgunder

 

Saint Laurent - St. Laurent, Sankt Laurent

 

Saphira

 

Sauvignon Blanc

 

Sauvignon Cita

 

Sauvignon Gryn

 

Sauvignon Sary

 

Scheurebe

 

Schönburger

 

Septimer

 

Siegerrebe - Sieger

 

Silcher

 

Sirius

 

Solaris

 

Souvignier Gris

 

Staufer

 

Syrah - Shiraz

 

Tauberschwarz

 

Villaris

 

Weißer Burgunder - Pinot Blanc, Pinot Bianco, Weißburgunder

 

Weißer Elbling - Elbling

 

Weißer Gutedel - Chasselas, Chasselas Blanc, Fendant Blanc. Gutedel

 

Weißer Riesling - Riesling, Riesling renano, Rheinriesling, Klingelberger

 

Wildmuskat

 

Würzer

8.   Descrizione del legame/dei legami

La zona produzione dei vini «Mittelrhein» (Medio Reno) si trova tra Bingen e Bonn, include l’adiacente catena montuosa delle Siebengebirge e si estende su una lunghezza di oltre 110 km. Il fondovalle è stretto; soltanto a un’altitudine di 200-220 metri sul livello del mare la stretta valle fluviale si allarga nella valle di altipiano con le sue piane di costituzione più antica. Nella valle del Medio Reno le superfici utilizzate per la viticoltura si trovano ad altitudini comprese tra i 55 e i 350 metri sul livello del mare, con vigneti situati in media ad un’altitudine di 170 metri sul livello del mare. I vigneti della valle del Medio Reno superiore sono prevalentemente esposti da sud-est a sud-ovest, mentre la viticoltura nella valle del Medio Reno inferiore prevale sulle superfici con esposizione da sud a sud-ovest. In relazione all’intera valle del Medio Reno le superfici vitate presentano un’esposizione media di 168° (SSE).

Nell’area della valle del Medio Reno predominano le rocce devoniane. Sono ampiamente diffuse le arenarie quarzitiche e gli scisti argillosi; in misura minore si rilevano scisti ferrosi e silicei, nonché quarziti. Soltanto nella zona intorno a Königswinter si trovano rocce del terziario. Si tratta di trachiti, tufi trachitici, basalti e latiti (rocce ignee effusive) che testimoniano un’antica attività vulcanica. Nelle pianure alluvionali della valle del Reno sono generalmente presenti sabbie e argille spesse diversi metri, non di rado calcaree. Le viti nella valle del Medio Reno sono radicate principalmente in terreni la cui roccia madre è formata da scisti devoniani. Qui i tipi di suolo predominanti sono i suoli bruni e i regosol.

I luvisol sono comuni sui terreni fertili di loess o argilla di loess.

Tuttavia la viticoltura viene praticata talvolta anche nelle zone delle pianure alluvionali e dei terrazzamenti inferiori. Per quanto riguarda la tipologia del suolo, queste zone sono caratterizzate da terreni alluvionali e terre brune. Terre brune, regosol e ranker poggiano su rocce vulcaniche terziarie.

Secondo i dati meteorologici la temperatura media annuale è di 9,7 °C.

La temperatura media durante il periodo vegetativo è di 14,2 °C. Le precipitazioni medie annue sono pari a 665 mm, di cui circa il 60 % si verifica durante il periodo vegetativo. Nella regione del Medio Reno le viti ricevono in media un irraggiamento solare diretto di circa 615 000 Wh/m2 durante il periodo vegetativo. Il lungo periodo vegetativo unitamente alla topografia particolare della zona di produzione, alle condizioni microclimatiche, alla caratteristica composizione del suolo e al grande impegno delle persone determinano la tipologia dei vini.

La struttura a spazi ridotti e la forte pendenza limitano la meccanizzazione tecnica dei vigneti. Di conseguenza la cura dei vigneti richiede un lavoro intensivo, che ha un effetto stabilizzante sulle rese e favorisce notevolmente la qualità delle uve vendemmiate per quanto riguarda il titolo alcolometrico volumico naturale minimo, le caratteristiche degli aromi e l’armonia dell’acidità del vino. L’influenza dell’uomo si basa su una tradizione vitivinicola secolare. Durante la produzione del prodotto di base, le uve destinate alla produzione di vini con predicato, il viticoltore può adottare misure di cura speciali nel periodo vegetativo, come ad esempio la sfogliatura intorno ai grappoli o il diradamento di questi ultimi, per ottenere una qualità migliore e una composizione più intensa dei componenti delle uve. Inoltre un ulteriore influsso umano permette di conferire al prodotto finale, il vino con predicato, un carattere specifico attraverso le diverse forme di affinamento in cantina.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Vino, vino spumante di qualità, vino frizzante

Quadro giuridico:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

per poter utilizzare le menzioni tradizionali in etichetta, i vini di qualità, i vini con predicato, i vini frizzanti di qualità prodotti in regioni delimitate o i vini spumanti prodotti in regioni delimitate devono aver precedentemente superato un controllo ufficiale. Il numero di controllo («amtliche Prüfungsnummer» o «A.P.-Nr.») assegnato in questo contesto deve essere riportato in etichetta e sostituisce quello del lotto.

I vini e i prodotti vitivinicoli, oltre alla denominazione protetta esistente per il vino, devono riportare obbligatoriamente in etichetta una delle menzioni tradizionali di cui al punto 5, lettera a), del disciplinare di produzione. L’indicazione in etichetta delle menzioni tradizionali di cui al punto 5, lettera b), del disciplinare di produzione è facoltativa.

Il registro dei vigneti (Weinbergsrolle) costituisce l’elenco dei nomi consentiti per le unità geografiche più piccole in relazione a zone, località viticole complessive (Großlage) e singole (Einzellage), nonché campi aperti di antica definizione (Gewann). Nel registro dei vigneti vengono registrati i confini delle località e delle zone secondo le denominazioni catastali (territorio comunale, superficie coltivata (Flur), Gewann, particella catastale (Flurstück)). Il registro è gestito dalla camera dell’agricoltura del Land Renania-Palatinato. Nella Renania settentrionale-Vestfalia è gestito secondo il regolamento sull’attuazione del diritto in vigore nel settore vitivinicolo (Weinrechtsdurchführungsverordnung – WeinR-DVO NRW) del 12.12.2013. L’istituzione e la gestione del registro dei vigneti si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

articolo 23, terzo e quarto comma, della legge sui vini (Weingesetz);

articolo 29 dell’ordinanza sul vino (Weinverordnung);

legge del Land sulla determinazione di località e zone e sul registro dei vigneti (legge sui vigneti - Weinlagengesetz);

ordinanza sull’attuazione del diritto del vino (Weinrecht, WeinR - DVO NRW);

articolo 2, punto 16, dell’ordinanza del Land sulle competenze nel settore del diritto del vino (Landesverordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Weinrechts).

Una modifica della delimitazione delle unità geografiche piccole è consentita soltanto con il consenso delle organizzazioni competenti ai sensi dell’articolo 22g della legge sul vino. Sempre ai sensi dell’articolo 22g della legge sul vino, qualsiasi modifica deve essere comunicata dall’organizzazione competente al Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (agenzia federale per l’Agricoltura e l’alimentazione).

Link al disciplinare del prodotto

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.