ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 121

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
16 marzo 2022


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 121/01

Dichiarazione della Commissione sulla Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro — Piano d’azione e proposte legislative

1

2022/C 121/02

Dichiarazione della Commissione sulla Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro — Medicinali pericolosi

2


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 121/03

Tassi di cambio dell’euro — 15 marzo 2022

3


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2022/C 121/04

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10529 – HEIDELBERGCEMENT / THOMA BRAVO / COMMAND ALKON) ( 1 )

4

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2022/C 121/05

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

6


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

16.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 121/1


Dichiarazione della Commissione sulla Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (1)

Piano d’azione e proposte legislative

(2022/C 121/01)

Gli obblighi imposti alla Commissione all’articolo 18 bis, terzo comma, per quanto riguarda la presentazione di un piano d’azione e la presentazione di una proposta legislativa non possono essere in contrasto con le prerogative istituzionali della Commissione e il suo diritto di iniziativa che derivano direttamente dai trattati.

L’articolo 18 bis, terzo comma, fa riferimento all’articolo 16 della direttiva 2004/37/CE, che stabilisce l’obbligo di fissare valori limite sulla base dell’informazione disponibile, compresi i dati scientifici e tecnici, per tutte le sostanze per cui ciò è possibile. Nell’attuare tale disposizione, la Commissione è inoltre invitata a presentare il piano d’azione di cui all’articolo 18 bis, terzo comma. Per motivi di trasparenza, tale piano d’azione consisterà in un elenco delle prossime 25 sostanze nuove o riviste che dovranno essere sottoposte a valutazione scientifica. Le valutazioni delle sostanze elencate faranno parte della procedura stabilita, come pure la consultazione delle parti sociali, il parere del CCSS e la valutazione d’impatto per preparare a tempo debito le proposte legislative necessarie.


(1)  GU L 88 del 16.3.2022, pag. 1.


16.3.2022   

IT

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C 121/2


Dichiarazione della Commissione sulla Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (1)

Medicinali pericolosi

(2022/C 121/02)

La Commissione sottolinea l’importanza di proteggere i lavoratori dagli effetti nocivi per la salute che possono derivare dall’esposizione professionale a determinati medicinali pericolosi.

A tale riguardo, si riconosce che determinati medicinali pericolosi contenenti una o più sostanze che soddisfano i criteri di classificazione come cancerogene (categorie 1A o 1B), mutagene (categorie 1A o 1B) o tossiche per la riproduzione (categorie 1A o 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE.


(1)  GU L 88 del 16.3.2022, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

16.3.2022   

IT

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C 121/3


Tassi di cambio dell’euro (1)

15 marzo 2022

(2022/C 121/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0991

JPY

yen giapponesi

129,67

DKK

corone danesi

7,4410

GBP

sterline inglesi

0,84053

SEK

corone svedesi

10,5260

CHF

franchi svizzeri

1,0322

ISK

corone islandesi

144,90

NOK

corone norvegesi

9,8490

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,867

HUF

fiorini ungheresi

371,41

PLN

zloty polacchi

4,7355

RON

leu rumeni

4,9482

TRY

lire turche

16,0968

AUD

dollari australiani

1,5234

CAD

dollari canadesi

1,4099

HKD

dollari di Hong Kong

8,6026

NZD

dollari neozelandesi

1,6216

SGD

dollari di Singapore

1,4993

KRW

won sudcoreani

1 366,05

ZAR

rand sudafricani

16,6249

CNY

renminbi Yuan cinese

7,0117

HRK

kuna croata

7,5750

IDR

rupia indonesiana

15 710,44

MYR

ringgit malese

4,6239

PHP

peso filippino

57,536

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

36,842

BRL

real brasiliano

5,6385

MXN

peso messicano

22,9352

INR

rupia indiana

83,9555


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

16.3.2022   

IT

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C 121/4


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10529 – HEIDELBERGCEMENT / THOMA BRAVO / COMMAND ALKON)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 121/04)

1.   

In data 7 marzo 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

HeidelbergCement AG («HeidelbergCement», Germania);

Thoma Bravo, LLC («Thoma Bravo», Stati Uniti),

Command Alkon, Inc. («Command Alkon», Stati Uniti).

HeidelbergCement acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Command Alkon.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

HeidelbergCement produce materiali da costruzione, in particolare cementi, klinker e altri additivi per cementi, aggregati, calcestruzzo pronto all’uso e prodotti collegati, massetti e asfalti,

Thoma Bravo è un’impresa di private equity specializzata principalmente in software applicativo, software infrastrutturale e servizi ad alto contenuto tecnologico;

Command Alkon fornisce, negli Stati Uniti e in Europa, software utilizzati nell’industria dei materiali per costruzioni per vari scopi (fissazione dei prezzi, registrazione degli ordini, programmazione e consegne, spedizioni, dosaggi, etichettaggio, gestione e tracciabilità dei camion, controllo della qualità, istruzioni per miscelazioni e produzione).

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10529 – HEIDELBERGCEMENT / THOMA BRAVO / COMMAND ALKON

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


ALTRI ATTI

Commissione europea

16.3.2022   

IT

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C 121/6


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2022/C 121/05)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«Côtes de Provence»

PDO-FR-A0392-AM04

Data della comunicazione: 7 gennaio 2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Superficie parcellare delimitata denominazione geografica complementare «Sainte-Victoire»

Al capitolo I del disciplinare - sezione IV - punto 2 - Superficie parcellare delimitata, è precisata la data di approvazione da parte dell’autorità competente della superficie parcellare delimitata della denominazione geografica complementare «Sainte-Victoire».

I vini sono ottenuti da uve raccolte in parcelle che si trovano sulla superficie parcellare di produzione quale approvata dall’Institut national de l’origine et de la qualité nella seduta del comitato nazionale competente del 3 giugno 2021.

Questa modifica non incide sul documento unico.

2.   Tipo di vitigni

Al capitolo I del disciplinare - sezione V - punto 1 - Tipo di vitigno, è completato l’elenco dei vitigni accessori.

Per i vini rossi e rosati:

i vitigni rousseli Rs e caladoc N sono aggiunti fino al 10 % della gamma di varietà.

i vitigni agiorgitiko N, calabrese N, moschofilero Rs, verdejo B e xinomavro N sono limitati al 5 % dei vitigni e al 10 % negli assemblaggi. Il nome di queste varietà non può figurare nell’etichettatura dei vini della denominazione.

Per i vini bianchi: è aggiunto il verdejo B, limitato al 5 % dei vitigni e al 10 % negli assemblaggi. Il nome di questa varietà non può figurare nell’etichettatura dei vini della denominazione.

L’integrazione di questi vitigni fa parte delle soluzioni adottate dalla denominazione per far fronte ai cambiamenti climatici e alla riduzione dei fattori di produzione fitofarmaceutici. Queste varietà aggiunte come secondarie sono in linea con il profilo dei vini della denominazione e sono capaci di adattarsi alla siccità e alle malattie crittogamiche. Esse consentono un minore utilizzo di prodotti fitosanitari.

Il presente documento unico è completato al punto «varietà secondarie di uve da vino».

La proporzione dei vitigni agiorgitiko N, calabrese N, moschofilero Rs, verdejo B e xinomavro N nei vitigni è precisata alla sezione V - punto 2 - Norme di proporzione in azienda - La modifica non incide sul documento unico.

La proporzione dei vitigni agiorgitiko N, calabrese N, moschofilero Rs, verdejo B e xinomavro N negli assemblaggi è precisata alla sezione IX - punto 1 - Assemblaggio dei vitigni - La modifica non incide sul documento unico.

3.   Conduzione del vigneto

Al capitolo I del disciplinare - sezione VI – Gestione del vigneto - punto 2 - Altre pratiche colturali, sono aggiunte due disposizioni agroecologiche. Esse consentono di inquadrare il diserbo chimico delle parcelle come segue.

È vietato il diserbo chimico delle capezzagne.

È vietato il diserbo chimico totale delle parcelle.

Queste modifiche sono riportate alla voce «Pratiche di vinificazione» del documento unico.

4.   Capacità del locale di vinificazione

Al capitolo I del disciplinare - sezione IX - Trasformazione, elaborazione, affinamento, confezionamento, immagazzinamento, è modificata la lettera f) relativa al calcolo della capacità complessiva del locale di vinificazione. Gli operatori dispongono di una capacità complessiva del locale di vinificazione superiore o uguale al prodotto della resa massima di cui al punto 2 della sezione VIII del disciplinare, per la superficie in produzione vinificata in cantina.

Questa modifica non incide sul documento unico.

5.   Etichettatura dei nomi dei vitigni

Al capitolo I del disciplinare - sezione XII - le norme in materia di presentazione e di etichettatura sono integrate per precisare che le varietà secondarie agiorgitiko N, calabrese N, moschofilero Rs, verdejo B e xinomavro N non possono essere menzionate nell’etichettatura dei vini della denominazione.

6.   Punti principali da controllare e metodi di valutazione

Alla sezione III del disciplinare - sezione I – i punti principali del disciplinare da controllare e i relativi metodi di valutazione sono adeguati al piano di controllo della denominazione.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Côtes de Provence

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Vini tranquilli rosati

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell’11 %.

I vini hanno dopo la fermentazione un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 4 g/l.

Gli altri criteri analitici sono conformi alla normativa europea.

I vini rosati hanno un colore rosa pallido. A seconda dell’origine, questi vini di grande espressività presentano una gamma aromatica fruttata (frutta bianca, agrumi, frutta esotica, frutti rossi, ecc.) o floreale, unita a note minerali o empireumatiche e sostenuta da una struttura equilibrata tra rotondità e vivacità.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

2.   Vini tranquilli rossi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell’11 %.

In fase di confezionamento hanno un tenore massimo di acido malico di 0,4 g/l.

I vini rossi presentano, dopo la fermentazione, un tenore di zuccheri fermentescibili inferiore o uguale a:

per i vini rossi con un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore o uguale al 14 %: 3 g/l;

per i vini rossi con un titolo alcolometrico volumico naturale superiore al 14 %: 4 g/l.

Gli altri criteri analitici sono conformi alla normativa europea.

I vini rossi di colore scuro sono di due tipi:

vini rossi fruttati, ottenuti da una macerazione di corta durata, da consumare a breve;

vini rossi a lungo invecchiamento, con aromi complessi di frutta nera, cacao, selvaggina, spezie e caratterizzati da tannini potenti e setosi frutto di una lunga macerazione.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

3.   Vini bianchi fermi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell’11 %.

Gli altri criteri analitici sono conformi alla normativa europea.

I vini hanno, dopo la fermentazione, un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 4 g/l.

Caratterizzati da un colore giallo brillante e limpido con riflessi verdi, i vini bianchi secchi rivelano aromi fruttati di agrumi, floreali (fiori bianchi), balsamici o di miele.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.   Pratica enologica specifica

Pratica enologica specifica

Per l’elaborazione dei vini rosati è ammesso l’impiego del carbone per uso enologico per i mosti e i vini nuovi ancora in fermentazione provenienti dalla pressa, nel limite del 20 % del volume dei vini rosati prodotti dal vinificatore in questione per la vendemmia considerata. Sono vietati i trattamenti termici della vendemmia con ricorso a temperature superiori a 40 °C.

2.   Distanza tra i filari

Pratica colturale

Ciascun ceppo dispone di una superficie massima di 2,50 m2. Questa superficie è ottenuta moltiplicando la distanza interfilare per la distanza tra i ceppi. La distanza tra i filari non può essere superiore a 2,50 metri, mentre la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,80 metri.

3.   Potatura

Pratica colturale

La potatura è effettuata al massimo prima della fase fenologica E, ovvero 3 foglie distese sulle prime 2 gemme franche.

Potatura corta a sperone (alberello o cordone di Royat) con un massimo di 6 speroni per ceppo e un massimo di 2 gemme franche per sperone.

Per le viti di oltre 25 anni (26a foglia), uno degli speroni può avere al massimo 5 gemme franche (limite di 12 gemme franche/ceppo).

Ad eccezione delle vigne destinate alla produzione delle denominazioni geografiche «Sainte-Victoire», «Fréjus», «La Londe» e «Pierrefeu», i vitigni Cabernet Sauvignon N e Syrah N possono essere potati in potatura lunga a Guyot semplice (massimo 8 gemme franche/ceppo, di cui al massimo 6 sul capo a frutto)

4.   Irrigazione

Pratica colturale

È consentita l’irrigazione.

5.   Diserbo - Disposizioni agroecologiche

Pratica colturale

È vietato il diserbo chimico delle capezzagne.

È vietato il diserbo chimico totale delle parcelle.

5.2.   Rese massime

1.

66 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona geografica comprende 84 comuni, di cui 68 nel dipartimento del Var, 15 nel dipartimento delle Bocche del Rodano e uno nel dipartimento delle Alpi Marittime.

Nel dipartimento delle Alpi Marittime: Villars-sur-Var.

Nel dipartimento delle Bocche del Rodano: Allauch, Bouc-Bel-Air, Ceyreste, Châteauneuf-le-Rouge, La Ciotat, Cuges-les-Pins, Meyreuil, Mimet, Peynier, Puyloubier, Roquefort-la-Bédoule, Rousset, Simiane-Collongue, Le Tholonet, Trets.

Nel dipartimento del Var: Les Arcs, Bagnols-en-Forêt, Le Beausset, Besse-sur-Issole, Bormes-les-Mimosas, Cabasse, La Cadière-d’Azur, Callas, Le Cannet-des-Maures, Carcès, Carnoules, Carqueiranne, Le Castellet, Cavalaire-sur-Mer, Cogolin, Collobrières, Correns, Cotignac, La Crau, La Croix-Valmer, Cuers, Draguignan, Entrecasteaux, Evenos, La Farlède, Figanières, Flassans-sur-Issole, Flayosc, Fréjus, La Garde, La Garde-Freinet, Gassin, Gonfaron, Grimaud, Hyères, La Londe-les-Maures, Lorgues, Le Luc, Les Mayons, Montfort-sur-Argens, La Môle, La Motte, Le Muy, Pierrefeu-du-Var, Pignans, Plan-de-la-Tour, Pourcieux, Pourrières, Le Pradet, Puget-sur-Argens, Puget-Ville, Ramatuelle, Roquebrune-sur-Argens, Saint-Antonin-du-Var, Saint-Cyr-sur-Mer, Sainte-Maxime, Saint-Paul-en-Forêt, Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Sanary-sur-Mer, Seillans, Six-Fours-les-Plages, Solliès-Pont, Taradeau, Le Thoronet, Trans-en-Provence, La Valette-du-Var, Vidauban.

7.   Varietà principale/principali di uve da vino

Carignan N

Cinsaut N - Cinsault

Clairette B

Grenache N

Mourvèdre N - Monastrell

Sémillon B

Syrah N - Shiraz

Tibouren N

Ugni blanc B

Vermentino B - Rolle

8.   Descrizione del legame/dei legami

La zona geografica della denominazione di origine protetta «Côtes de Provence» si estende dalla bassa Provenza calcarea, a ovest e a nord, alla bassa Provenza cristallina, a sud e a est (Maures ed Esterel). Lambisce le spiagge del mar Mediterraneo e si snoda attraverso le valli e la pietraia colpita dal sole fino ad arrivare ai margini delle pinete in alcuni comuni dei dipartimenti del Var, delle Bocche del Rodano e delle Alpi Marittime.

La ricchezza dei vigneti delle «Côtes de Provence» sta nella diversità delle condizioni geopedologiche e dei mesoclimi. Questa diversità ha imposto alla comunità dei produttori l’adozione di strumenti per trarre da queste condizioni la massima originalità, sia attraverso la scelta delle varietà capaci di interagire con questo scacchiere naturale, sia attraverso l’adeguamento dei metodi di gestione (lavorazione del terreno, densità, metodi di potatura orientati alla produzione pur preservando il vigneto dalla siccità estiva) e l’adattamento delle condizioni di vinificazione, con significativi investimenti materiali e tecnici realizzati nel secolo scorso.

Anche se i vini ottenuti da varietà e ambienti diversi presentano delle varianti, essi esprimono la loro identità e originalità grazie alla condivisione, all’interno della comunità dei produttori, di usi e competenze, soprattutto per quanto riguarda la produzione dei vini rosati.

Terra di passaggio, questa zona geografica è diventata una terra di assemblaggio di vitigni, che di generazione in generazione sono stati adattati per conferire a questi vini qualità e identità. Ad esempio, i vitigni Grenache N e Tibouren N regalano contenuto alcolico e rotondità, il vitigno Cinsaut N finezza ed eleganza, il vitigno Syrah N aromi fruttati, mentre il vitigno Mourvèdre N una buona attitudine all’invecchiamento dei vini.

Alla qualità e all’originalità dei vini prodotti contribuiscono anche le condizioni ottimali di maturazione legate alla distribuzione delle precipitazioni e delle temperature, così come gli effetti di concentrazione della materia prima e di conservazione sanitaria di quest’ultima dovuta ai venti dominanti. L’equilibrio tra acidità e rotondità, la stabilità del colore e l’elegante espressione aromatica dei vini sono frutto della produzione di uve raccolte con un buon contenuto di zuccheri e polifenoli.

In linea con gli usi, le parcelle precisamente delimitate per la vendemmia poggiano su terreni poco profondi e con un buon regime idrico.

Dopo 2 600 anni di tradizione vitivinicola, la regione delle «Côtes de Provence» registra, dal 1980, una seconda vita grazie, soprattutto, alla produzione dei vini rosati.

Renato I d’Angiò, detto il Buono, conte di Provenza, che aveva già una predilezione per i vini della Provenza, contribuì a favorire la produzione e il commercio dei vini facendo di Marsiglia un porto franco, oltre a introdurre il processo di produzione del vino «Clairet» e del vino rosato. Sotto l’impulso di un’ambasciatrice di alto rango, Eleonora di Provenza, diventata regina d’Inghilterra, questi vini si imposero alla Corte di Londra. Nel XVII e XVIII secolo furono molto apprezzati anche alla Corte di Francia, dove gli scritti di Madame de Sévigné, contessa de Grignan, contribuirono alla loro notorietà.

Questa notorietà perdura ancora nel 2010. Viticoltori, cooperative e commercianti proseguono i loro sforzi per migliorare le norme collettive intese a promuovere la denominazione di origine controllata «Côtes de Provence», loro patrimonio comune, adoperandosi per farne rispettare nome e personalità.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l’elaborazione dei vini, è costituita dal territorio di 10 comuni del dipartimento delle Bocche del Rodano e di 41 comuni del dipartimento del Var.

Nel dipartimento delle Bocche del Rodano: Aubagne, Auriol, La Bouilladisse, Cassis, La Destrousse, Fuveau, Gardanne, Gémenos, Peypin, Roquevaire.

Nel dipartimento del Var: Bandol, Barjols, Belgentier, Bras, Brignoles, Brue-Auriac, Camps-la-Source, La Celle, Châteauvert, Fayence, Forcalqueiret, Garéoult, Le Lavandou, Mazaugues, Méounes-lès-Montrieux, Nans-les-Pins, Néoules, Ollières, Ollioules, Plan-d’Aups-Sainte-Baume, Pontevès, Rayol-Canadel-sur-Mer, Le Revest-les-Eaux, Riboux, Rocbaron, La Roquebrussanne, Rougiers, Saint-Mandrier-sur-Mer, Saint-Maximim-la-Sainte-Baume, Saint-Zacharie, Sainte-Anastasie-sur-Issole, Sillans-la-Cascade, Seillons-Source-d’Argens, La Seyne-sur-Mer, Signes, Solliès-Ville, Toulon, Tourves, Le Val, Villecroze, Vins-sur-Caramy.

Etichettatura: Denominazione geografica complementare

Quadro normativo:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

La DOC «Côtes de Provence» può essere completata con le denominazioni geografiche complementari «Fréjus»; «Sainte-Victoire », «Pierrefeu» e «Notre-Dame des Anges» per i vini rossi e rosati.

La DOC «Côtes de Provence» può essere completata con la denominazione geografica complementare «La Londe» per i vini rossi, rosati e bianchi.

I vini devono soddisfare le condizioni previste dal disciplinare per quanto riguarda soprattutto la zona geografica di provenienza delle uve, di vinificazione e talvolta di affinamento dei vini, ma anche i vitigni, le rese, il contenuto di zuccheri fermentescibili e i metodi di elaborazione.

Etichettatura: Unità geografica ampliata

Quadro normativo:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

L’etichettatura dei vini che beneficiano della DOC, integrata o meno da una denominazione geografica (DG), può specificare l’unità geografica più ampia «Vin de Provence». Le dimensioni dei caratteri di quest’unità geografica più ampia non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome della DOC, integrata o meno da una DG. L’unità geografica più ampia «Vin de Provence» figura nello stesso campo visivo del nome della DOC e della DG.

Etichettatura nomi di varietà

Quadro normativo:

Legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Le varietà secondarie agiorgitiko N, calabrese N, moschofilero Rs, verdejo B e xinomavro N non possono essere menzionate nell’etichettatura dei vini della denominazione.

Link al disciplinare del prodotto

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-04ce000c-981e-4fb0-8009-c0266d331c79


(1)  GU L 9 del 11.1.2019, pag. 2.