ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 115

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
11 marzo 2022


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 115/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10568 — IIF INTERNATIONAL HOLDING / G+E GETEC HOLDING) ( 1 )

1

2022/C 115/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10605 — MACQUARIE REAL ESTATE / CPG VAN OOSTROM BEHEER / EDGE) ( 1 )

2

2022/C 115/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10570 — ADVENT / PERMIRA / MCAFEE) ( 1 )

3

2022/C 115/04

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10609 — EURAZEO / PSPIB / FST HOTELS) ( 1 )

4


 

III   Atti preparatori

 

BANCA CENTRALE EUROPEA

2022/C 115/05

Parere della Banca Centrale Europea del 29 dicembre 2021 relativo a una proposta di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (CON/2021/40)

5


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2022/C 115/06

Avviso all’attenzione delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2022/411 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/408 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

12

2022/C 115/07

Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

14

 

Commissione europea

2022/C 115/08

Tassi di cambio dell’euro — 10 marzo 2022

15

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2022/C 115/09

Informazioni da trasmettere a norma dell’articolo 5, paragrafo 2 — Istituzione di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) [Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 ( GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19 )]

16


 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2022/C 115/10

Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

18


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

11.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 115/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10568 — IIF INTERNATIONAL HOLDING / G+E GETEC HOLDING)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 115/01)

Il 3 marzo 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10568. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


11.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 115/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10605 — MACQUARIE REAL ESTATE / CPG VAN OOSTROM BEHEER / EDGE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 115/02)

Il 4 marzo 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10605. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


11.3.2022   

IT

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C 115/3


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10570 — ADVENT / PERMIRA / MCAFEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 115/03)

Il 24 febbraio 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10570. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


11.3.2022   

IT

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C 115/4


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10609 — EURAZEO / PSPIB / FST HOTELS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 115/04)

Il 25 febbraio 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10609. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


III Atti preparatori

BANCA CENTRALE EUROPEA

11.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 115/5


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 29 dicembre 2021

relativo a una proposta di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale

(CON/2021/40)

(2022/C 115/05)

Introduzione e base giuridica

Il 3 novembre 2021 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere su una proposta (1) di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (Legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’Unione (di seguito la «proposta di regolamento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in quanto la proposta di regolamento contiene disposizioni che ricadono negli ambiti sua di competenza, in particolare in relazione ai compiti della BCE relativi alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi, ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del trattato. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

1.1.

La BCE accoglie con favore l’obiettivo della proposta di regolamento di migliorare il funzionamento del mercato interno stabilendo un quadro giuridico uniforme per lo sviluppo, la commercializzazione e l’uso di un’intelligenza artificiale (IA) affidabile in conformità ai valori dell’Unione. La BCE riconosce l’importanza di stabilire requisiti armonizzati specifici per i sistemi di IA al fine di garantire un livello elevato e coerente di protezione di motivi imperativi di interesse pubblico quali la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali.

1.2.

La BCE riconosce inoltre la crescente importanza dell’innovazione consentita dall’IA nel settore bancario. Tenendo conto dell’intrinseca natura transfrontaliera e delle opportunità di innovazione dell’IA nelle attività bancarie, la BCE, in quanto autorità di vigilanza prudenziale a livello dell’Unione, sostiene fermamente la necessità di garantire l’attuazione armonizzata della proposta di regolamento da parte degli enti creditizi per quanto riguarda i rischi e i requisiti prudenziali. Nella stessa ottica, e data la crescente importanza dell’IA, si invita il legislatore dell’Unione a considerare in futuro la possibilità di istituire un’autorità indipendente per l’IA a livello dell’Unione responsabile dell’applicazione armonizzata della proposta di regolamento in tutto il mercato unico per quanto riguarda questioni specifiche in materia di salute, sicurezza e diritti fondamentali.

1.3.

Per quanto riguarda i sistemi di IA ad alto rischio forniti o utilizzati dagli enti creditizi, la BCE evince che la proposta di regolamento integri taluni obblighi nelle procedure di cui alla direttiva n. 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (Capital Requirements Directive, di seguito la «CRD»). In particolare, la proposta di regolamento mira a migliorare la coerenza con la CRD integrando nel sistema di governance interna degli enti creditizi alcuni obblighi di gestione del rischio e di governance di fornitori e utenti (3). A causa del carattere innovativo e della complessità dell’IA e dei requisiti elevati della proposta di regolamento, sono necessarie ulteriori indicazioni per chiarire le aspettative di vigilanza per quanto riguarda gli obblighi in relazione alla governance interna.

1.4.

La BCE accoglie con favore l’intenzione della proposta di regolamento di evitare sovrapposizioni con il vigente quadro legislativo incorporando alcune delle sue disposizioni nelle pertinenti disposizioni della CRD (4). A tale riguardo, la BCE accoglie con favore il fatto che l’obbligo per gli enti creditizi fornitori di sistemi di IA ad alto rischio di istituire un sistema di gestione della qualità e l’obbligo per gli enti creditizi utenti di sistemi di IA ad alto rischio di monitorare il funzionamento del sistema siano considerati adempiuti laddove tali enti rispettino le norme sui dispositivi, i processi e i meccanismi di governance interna stabiliti nelle pertinenti disposizioni della CRD (5).

1.5.

La BCE sottolinea che la proposta di regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi prudenziali più specifici o rigorosi degli enti creditizi stabiliti nella disciplina di settore e integrati da orientamenti in materia di vigilanza. Ad esempio, gli obblighi di governance interna degli enti creditizi utenti dei sistemi di IA ai sensi della CRD (6) si estendono al controllo effettivo degli accordi di esternalizzazione, compresi l’individuazione, la valutazione e la mitigazione di tutti i rischi connessi, come ulteriormente indicato negli orientamenti dell’ABE sugli accordi di esternalizzazione (7). Sebbene la proposta di regolamento attribuisca obblighi diversi ai fornitori e agli utenti di sistemi di IA ad alto rischio, gli orientamenti dell’ABE sugli accordi di esternalizzazione non operano tale distinzione nel contesto dell’esternalizzazione tra fornitori terzi di soluzioni tecnologiche ed enti creditizi. A tale riguardo, l’esternalizzazione non allevia l’obbligo degli enti creditizi di rispettare i requisiti regolamentari e l’autorità di vigilanza prudenziale rimane competente a vigilare sui rischi prudenziali posti dalle funzioni esternalizzate. In tale contesto, la BCE gradirebbe ulteriori chiarimenti in merito ai requisiti applicabili e alle autorità competenti per quanto riguarda l’esternalizzazione da parte degli enti creditizi utenti di sistemi di IA ad alto rischio.

1.6.

Il ruolo della BCE ai sensi della proposta di regolamento dovrebbe essere chiarito, in particolare per quanto riguarda: (1) le competenze di vigilanza prudenziale della BCE in generale e relativamente alla vigilanza del mercato e alla valutazione della conformità, e (2) l’applicazione della proposta di regolamento all’assolvimento dei compiti della BCE ai sensi del trattato.

1.7.

La BCE mantiene il proprio impegno a favore di un approccio neutrale dal punto di vista tecnologico nella vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Il suo ruolo consiste nel garantire la sicurezza e la solidità degli enti creditizi, mantenendo uno standard elevato di vigilanza prudenziale indipendentemente dall’applicazione di una particolare soluzione tecnologica. La BCE mira a mantenere condizioni di parità per la vigilanza prudenziale degli enti creditizi, seguendo il principio guida «stessa attività, stessi rischi, stessa vigilanza» (8).

2.   Il ruolo della BCE ai sensi della proposta di regolamento

2.1.   Chiarimento delle competenze di vigilanza prudenziale della BCE in relazione alla vigilanza del mercato

2.1.1.

La proposta di regolamento prevede che il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) si applichi ai sistemi di IA disciplinati dalla proposta di regolamento (10) e che qualsiasi riferimento a un prodotto ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020 debba essere inteso come comprensivo di tutti i sistemi di IA che rientrano nell’ambito di applicazione della proposta di regolamento (11). A tale riguardo, la BCE osserva che l’obiettivo del regolamento (UE) 2019/2020 è migliorare il funzionamento del mercato interno rafforzando la vigilanza del mercato dei prodotti disciplinati della normativa di armonizzazione dell’Unione al fine di garantire che siano immessi sul mercato dell’Unione solo i prodotti conformi che soddisfano requisiti tali da garantire un elevato livello di protezione di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione dell’ambiente e della sicurezza pubblica e qualsiasi altro interesse pubblico tutelato dalla normativa di armonizzazione dell’Unione (12).

2.1.2.

La proposta di regolamento definisce l’autorità di vigilanza del mercato come l’autorità nazionale che svolge le attività e adotta le misure ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020 (13). Il regolamento (UE) 2019/1020 definisce a sua volta l’autorità di vigilanza del mercato come un’autorità designata da uno Stato membro ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020 quale responsabile della vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato membro (14). Inoltre, il considerando 9 del regolamento (UE) 2019/1020 chiarisce che la responsabilità dell’applicazione della normativa di armonizzazione dell’Unione dovrebbe spettare agli Stati membri e che le loro autorità di vigilanza del mercato dovrebbero essere tenute a garantire che la normativa sia pienamente rispettata (15). Su tale base, la BCE evince che, ai sensi della proposta di regolamento, la BCE non è in alcun modo un’autorità di vigilanza del mercato.

2.1.3.

Tuttavia, la proposta di regolamento prevede altresì che per i sistemi di IA immessi sul mercato, messi in servizio o utilizzati da istituti finanziari disciplinati dalla normativa dell’Unione in materia di servizi finanziari, l’autorità di vigilanza del mercato ai fini della proposta di regolamento sia l’autorità competente responsabile della vigilanza finanziaria di tali istituti ai sensi di tale normativa (16). Inoltre, il considerando 80 della proposta di regolamento chiarisce che la normativa dell’Unione in materia di servizi finanziari comprende regole e requisiti di governance interna e di gestione del rischio applicabili agli istituti finanziari regolamentati nel corso della fornitura di tali servizi, anche quando si avvalgono di sistemi di IA. Chiarisce inoltre che, al fine di garantire la coerenza dell’applicazione e dell’attuazione degli obblighi previsti dalla proposta di regolamento e delle regole e dei requisiti pertinenti alla normativa dell’Unione in materia di servizi finanziari, le autorità responsabili della vigilanza e dell’applicazione della normativa in materia di servizi finanziari, compresa, se del caso, la BCE, dovrebbero essere designate quali autorità competenti ai fini del controllo dell’attuazione della proposta di regolamento, anche in relazione alle attività di vigilanza del mercato, per quanto riguarda i sistemi di IA forniti o utilizzati da istituti finanziari regolamentati e sottoposti a vigilanza. A tal riguardo si fa inoltre riferimento alla necessità di migliorare ulteriormente la coerenza tra la proposta di regolamento e le norme applicabili agli enti creditizi disciplinati dalla CRD.

2.1.4.

Ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del trattato il Consiglio può affidare all’unanimità alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese assicurative. Su tale base, il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (17) (di seguito il «regolamento sull’MVU») attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, al fine di contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario all’interno dell’Unione e di ciascuno Stato membro, con pieno riguardo e dovere di diligenza riguardo all’unità e all’integrità del mercato interno, in base alla parità di trattamento degli enti creditizi al fine di impedire l’arbitraggio regolamentare (18). A tale riguardo, la BCE è competente in via esclusiva, a fini di vigilanza prudenziale, ad assicurare il rispetto di tutti i pertinenti atti dell’Unione che impongono agli enti creditizi l’obbligo di dotarsi, tra l’altro, di solidi processi di gestione del rischio e meccanismi di controllo interno (19). Il ruolo di vigilanza prudenziale della BCE a tale riguardo si limita ad assicurare che gli enti creditizi attuino politiche e processi per valutare e gestire la propria esposizione al rischio prudenziale, compresi i rischi connessi a diversi aspetti dei modelli aziendali, della governance e del rischio operativo delle banche, e che derivano dall’uso di soluzioni tecnologiche per garantire la sicurezza e la solidità degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario (20).

2.1.5.

La vigilanza del mercato non mira a garantire la sicurezza e la solidità degli enti creditizi, ma si concentra invece sulla tutela degli interessi dei singoli che potrebbero essere potenzialmente colpiti da sistemi di IA abusivi, garantendo che tali sistemi soddisfino i requisiti necessari per garantire un elevato livello di protezione di interessi pubblici quali la salute e la sicurezza delle persone. Di conseguenza, la BCE evince che il legislatore dell’Unione non propone che la BCE agisca come autorità di vigilanza del mercato in relazione agli enti creditizi sottoposti alla sua vigilanza ai sensi della proposta di regolamento. Tale conclusione è in linea con i considerando del regolamento sull’MVU, i quali chiariscono che le autorità nazionali sono competenti a garantire un livello elevato di tutela dei consumatori (21).

2.1.6.

Su tale base, la BCE suggerisce che, per essere coerente con le sue competenze in materia di vigilanza prudenziale ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del trattato e del regolamento sull’MVU, il testo della proposta di regolamento dovrebbe chiarire in modo inequivocabile che la BCE non è designata come autorità di vigilanza del mercato né incaricata di compiti di vigilanza del mercato.

2.1.7.

Sebbene i compiti di vigilanza del mercato non siano stati attribuiti alla BCE, può accadere che alcuni Stati membri prenderanno in considerazione la designazione delle autorità nazionali competenti coinvolte nella vigilanza degli enti creditizi quali responsabili della vigilanza del mercato nel contesto della proposta di regolamento, nella misura in cui il loro mandato lo consenta e almeno nella misura in cui i compiti di vigilanza del mercato si applicano a situazioni in cui un sistema di IA è messo in servizio per uso proprio. La designazione delle autorità nazionali competenti attualmente coinvolte nella vigilanza degli enti creditizi in quanto responsabili di tale vigilanza del mercato potrebbe essere vista come una salvaguardia della coerenza e dell’efficienza in termini di costi degli esiti della vigilanza, sfruttando al contempo l’esperienza acquisita da tali autorità nell’esercizio dei loro poteri di indagine e di vigilanza in relazione agli enti creditizi.

2.1.8.

Infine, la BCE osserva che le disposizioni in materia di vigilanza del mercato contenute nella proposta di regolamento non affrontano adeguatamente le situazioni in cui un sistema di IA è messo in servizio per uso proprio. Ad esempio, il potere delle autorità di vigilanza del mercato, ai sensi della proposta di regolamento, di richiamare o ritirare un sistema di IA potrebbe non comportare con successo la cessazione di tale sistema in situazioni di uso proprio (22). Si invita pertanto il legislatore dell’Unione a chiarire quali misure restrittive e quali relativi poteri delle autorità competenti debbano applicarsi a situazioni di uso proprio.

2.2.   Chiarimento delle competenze in materia di vigilanza prudenziale della BCE nell’ambito della valutazione della conformità

2.2.1.

La proposta di regolamento dispone (23) che, per i sistemi di IA ad alto rischio destinati a essere utilizzati per valutare l’affidabilità creditizia delle persone fisiche o per stabilire il loro merito di credito (24), e che sono immessi sul mercato o messi in servizio dagli enti creditizi, una valutazione della conformità debba essere effettuata nell’ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) (25). La proposta di regolamento definisce (26) la valutazione della conformità come il processo di verifica del rispetto dei requisiti obbligatori per i sistemi di IA ad alto rischio stabiliti nella proposta di regolamento (27).

2.2.2.

Come osservato in precedenza, il Consiglio, ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del trattato, ha attribuito alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, al fine di contribuire, tra l’altro, alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario all’interno dell’Unione e di ciascuno Stato membro (28). Per evitare di andare oltre i compiti attribuitile dal trattato, la BCE sottolinea che potrebbe essere in grado di vigilare sull’attuazione dei requisiti pertinenti nel contesto dello SREP, concentrandosi allo stesso tempo sui rischi prudenziali cui possono essere esposti gli enti creditizi. A tale riguardo, si invita il legislatore dell’Unione a valutare fino a che punto diversi elementi della valutazione della conformità potrebbero non essere di natura prudenziale nella misura in cui riguardano in larga parte la valutazione tecnica dei sistemi di IA per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone e garantire il rispetto dei diritti fondamentali riducendo al minimo il rischio di processi errati o distorti assistiti dall’IA. In particolare, le disposizioni pertinenti della proposta di regolamento impongono che i sistemi di IA ad alto rischio siano progettati o progettati e sviluppati (1) sulla base di set di dati di addestramento, convalida e prova che soddisfino determinati criteri di qualità laddove utilizzano tecniche che prevedono l’uso di dati per l’addestramento di modelli; (2) con capacità che consentono la registrazione automatica degli eventi («log») al fine di assicurare un livello di tracciabilità del funzionamento del sistema durante tutto il suo ciclo di vita adeguato alla propria finalità prevista; (3) in modo tale da garantire che essi possano essere efficacemente supervisionati da persone fisiche, inclusi strumenti di interfaccia uomo-macchina, al fine di prevenire o ridurre al minimo i rischi per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali che possono emergere quando è utilizzato un sistema di IA ad alto rischio; e (4) al fine di ottenere un livello adeguato di accuratezza, robustezza e cibersicurezza (29). Come chiarito nei considerando della proposta di regolamento, tali requisiti per quanto riguarda la qualità dei set di dati utilizzati, la documentazione tecnica e la conservazione delle registrazioni, la trasparenza e la fornitura di informazioni agli utenti, la sorveglianza umana e la robustezza, l’accuratezza e la cibersicurezza sono necessari per attenuare efficacemente i rischi per la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali (30).

2.2.3.

In tale contesto, si invita il legislatore dell’Unione a riflettere ulteriormente sulla necessità di designare le pertinenti autorità competenti incaricate della vigilanza sulla valutazione della conformità condotta dagli enti creditizi per quanto riguarda questioni specifiche in materia di salute, sicurezza e diritti fondamentali, e a considerare la necessità di garantire l’applicazione armonizzata della proposta di regolamento in tutto il mercato unico istituendo in futuro un’autorità per l’IA a livello dell’Unione.

2.2.4.

Inoltre, alcuni requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio non sono del tutto chiari o abbastanza specifici da fornire una comprensione sufficiente per informare le aspettative di vigilanza. Ad esempio, potrebbe essere necessario chiarire ulteriormente il requisito secondo cui i set di dati di addestramento, convalida e prova devono essere pertinenti, rappresentativi, esenti da errori e completi (31). Considerando l’ampia portata del mandato conferito alle organizzazioni europee di normazione (32) e quindi il rischio potenziale di indebolire le regole stabilite dalla proposta di regolamento, i requisiti relativi ai sistemi di IA ad alto rischio stabiliti nella proposta di regolamento dovrebbero essere sufficientemente specifici.

2.2.5.

Infine, la BCE evince che la valutazione della conformità dei sistemi di IA forniti dagli enti creditizi per valutare l’affidabilità creditizia delle persone fisiche o stabilire il loro merito di credito fa parte di un controllo interno ex ante effettuato dall’ente creditizio (33). A tale riguardo, la proposta di regolamento (34) dovrebbe essere modificata per rispecchiare la natura ex post della valutazione specifica che deve essere effettuata dall’autorità di vigilanza prudenziale nell’ambito dello SREP.

2.3.   Chiarimento delle competenze di vigilanza prudenziale della BCE sotto un profilo generale

La BCE può essere considerata un’autorità competente solo nella misura necessaria all’assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal regolamento sull’MVU. Per evitare incertezze giuridiche circa il fatto che la proposta di regolamento attribuisca nuovi compiti alla BCE, la BCE suggerisce che, anziché fare direttamente riferimento alla BCE in quanto autorità competente, la proposta di regolamento dovrebbe fare riferimento alle autorità competenti quali definite nei pertinenti atti del diritto dell’Unione, come la CRD. Dal regolamento sull’MVU risulterebbe quindi che la BCE deve essere considerata un’autorità competente solo ai fini dello svolgimento dei suoi compiti di vigilanza prudenziale (35).

2.4.   Chiarimento dell’indipendenza della BCE nello svolgimento dei suoi compiti ai sensi del trattato

La BCE evince che, quando agisce in qualità di fornitore che immette sul mercato o mette in servizio sistemi di IA nell’Unione, o come utente di sistemi di IA situati nell’Unione, può essere essa stessa soggetta alla proposta di regolamento (36). Lo stesso vale per le banche centrali nazionali (BCN). La proposta di regolamento prevede che, quando le istituzioni dell’Unione rientrano nel suo ambito di applicazione, il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) agisca in qualità di autorità competente per la loro vigilanza e in qualità di autorità di vigilanza del mercato per le stesse (37). Le BCN potrebbero essere soggette alla vigilanza delle autorità nazionali competenti (38). A tale riguardo è importante sottolineare che la BCE e le BCN dovrebbero essere in grado di svolgere in modo indipendente i compiti ad esse attribuiti dal trattato (39), ad esempio quando utilizzano qualsiasi applicazione di intelligenza artificiale per definire e attuare la politica monetaria e per promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento (40). Occorre tuttavia riconoscere che l’indipendenza del SEBC nello svolgimento dei suoi compiti non lo esonera da ogni norma di diritto dell’Unione (41). La BCE evince che qualsiasi eventuale vigilanza della BCE da parte del GEPD e delle BCN da parte delle autorità nazionali competenti sarebbe limitata a controlli adeguati su un sistema di IA e sulla governance del sistema stesso e non sarebbe in alcun modo intesa a pregiudicare la capacità della BCE e delle BCN di svolgere in modo indipendente i compiti loro attribuiti dal trattato.

3.   Classificazione dei sistemi di IA

3.1.

La proposta di regolamento intende garantire un quadro normativo proporzionato in relazione ai suoi obiettivi adottando un approccio basato sul rischio che impone oneri normativi solo quando un sistema di IA può comportare rischi elevati per i diritti fondamentali e la sicurezza. Tuttavia, la proposta di regolamento, anticipando i futuri sviluppi della tecnologia di IA, definisce il software che si qualifica come sistema di IA in senso lato. Di conseguenza, il software sviluppato per generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni, utilizzando approcci statistici e di apprendimento automatico, nonché metodi di ricerca e ottimizzazione, costituisce un sistema di IA (42). Questa definizione ampia comprenderebbe una serie di attività svolte dagli enti creditizi, in particolare in relazione ai sistemi volti a stabilire il merito di credito delle persone fisiche.

3.2.

Ai sensi della proposta di regolamento (43), la maggior parte delle attività di credit scoring che utilizzano sistemi di IA sarebbe automaticamente soggetta ai requisiti minimi orizzontali imposti ai sistemi di IA ad alto rischio. Di conseguenza, diverse attività, tra cui l’acquisizione mirata per la commercializzazione, la modellizzazione delle collezioni e i modelli standard di credit scoring (ad esempio una scheda di valutazione che utilizza la regressione logistica), dovrebbero soddisfare gli stessi requisiti. Per migliorare la chiarezza nelle aspettative in materia di vigilanza e in linea con l’approccio neutrale rispetto alla tecnologia della BCE, si suggerisce che i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare l’affidabilità creditizia delle persone fisiche o stabilire il loro merito di credito e che fungano da leva sull’uso autonomo di regressioni lineari o logistiche o di alberi decisionali sotto la supervisione umana non dovrebbero essere classificati come sistemi di IA ad alto rischio, a condizione che l’impatto di tali approcci sulla valutazione dell’affidabilità creditizia o del merito di credito delle persone fisiche sia minimo.

3.3.

Poiché le attività di credit scoring sono regolarmente svolte dagli enti creditizi nelle prassi quotidiane, la BCE suggerisce che l’entrata in vigore dei requisiti relativi alla qualificazione dei sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare l’affidabilità creditizia delle persone fisiche o per stabilire il loro merito di credito come «sistemi di IA ad alto rischio» dovrebbe essere rinviata fino all’adozione da parte della Commissione di specifiche comuni (44) in materia. In particolare, tali specifiche comuni dovrebbero sia precisare le condizioni alle quali i sistemi di IA ad alto rischio in questo settore si presumeranno conformi ai requisiti applicabili, sia definire quando i sistemi di IA dovrebbero essere considerati come «messi in servizio da fornitori di piccole dimensioni per uso proprio» e rientrare pertanto nell’ambito di applicazione dell’eccezione alla qualifica di sistema di IA ad alto rischio (45). In questo contesto, la BCE dovrebbe essere inclusa nell’elenco degli organismi consultati prima dell’adozione di tali specifiche comuni, qualora esse riguardino sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare l’affidabilità creditizia delle persone fisiche o per stabilire il loro merito di credito (46).

3.4.

Infine, la BCE accoglie con favore la possibilità di aggiornare l’elenco dei sistemi di IA ad alto rischio inclusi nell’allegato III della proposta di regolamento (47), ed è pronta a cooperare con la Commissione e ad essere da essa consultata in merito all’individuazione di ulteriori rischi potenziali dei sistemi di IA che possono comportare un rischio di danni per la salute e la sicurezza o un rischio di impatto negativo sui diritti fondamentali. Oltre ai sistemi di IA utilizzati per valutare il merito di credito o l’affidabilità creditizia delle persone fisiche, la proposta di regolamento non designa come ad alto rischio altri sistemi che potrebbero essere messi in servizio specificamente dagli enti creditizi. Tuttavia, gli enti creditizi stanno sviluppando o stanno valutando lo sviluppo e l’utilizzo della modellizzazione dei dati di IA che collegano vendite, transazioni e dati sulle prestazioni per garantire una chiara panoramica del rischio di condotta in un determinato settore. Analogamente, i sistemi di IA potrebbero essere utilizzati nel monitoraggio in tempo reale dei pagamenti, o nella profilazione dei clienti o delle operazioni, a fini di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito internet EUR-Lex.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 dicembre 2021

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  COM(2021) 206 final.

(2)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(3)  Cfr. gli articoli 9, paragrafo 9, 18, paragrafo 2, 20, paragrafo 2 e 29, paragrafo 5, della proposta di regolamento e l’articolo 74 della CRD.

(4)  Cfr. l’articolo 74 della CRD.

(5)  Cfr. gli articoli 17, paragrafo 3, e 29, paragrafo 4, della proposta di regolamento.

(6)  Cfr. l’articolo 74 della CRD.

(7)  Cfr. gli orientamenti dell’ABE sugli accordi di esternalizzazione (https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/guidelines-on-outsourcing-arrangements).

(8)  Cfr. il discorso di Andrea Enria, Presidente del Consiglio di vigilanza della BCE, «A binary future? How digitalisation may change banking», De Nederlandsche Bank, Amsterdam, 11 marzo 2019, disponibile sul sito Internet della vigilanza bancaria della BCE all’indirizzo www.bankingsupervision.europa.eu.

(9)  Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25 giugno 2019, pag. 1).

(10)  Cfr. l’articolo 63, paragrafo 1, della proposta di regolamento.

(11)  Cfr. l’articolo 63, paragrafo 1, lettera b), della proposta di regolamento.

(12)  Cfr. l’articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2019/1020.

(13)  Cfr. l’articolo 3, paragrafo 26, della proposta di regolamento.

(14)  Cfr. l’articolo 3, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 2019/1020.

(15)  Cfr. il considerando 9 del Regolamento (UE) n. 2019/1020.

(16)  Cfr. l’articolo 63, paragrafo 4, della proposta di regolamento.

(17)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(18)  Cfr. il primo paragrafo dell’articolo 1, del regolamento sull’MVU.

(19)  Cfr. l’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento sull’MVU.

(20)  Cfr. il considerando 30 del regolamento sull’MVU, nonché le pagine 53 e 54 della «Risposta del SEBC e della vigilanza bancaria europea alla consultazione pubblica della Commissione europea relativa a una nuova strategia sulla finanza digitale per l’Europa/piano d’azione per le tecnologie finanziarie» (agosto 2020), disponibile sul sito internet della vigilanza bancaria della BCE.

(21)  Cfr. i considerando 28 e 29 del regolamento sull’MVU.

(22)  Cfr. articolo 3, punti 16 e 17, articolo 65, paragrafo 2, secondo comma, e articoli 65, paragrafo 5, e 67, paragrafo 1, della proposta di regolamento.

(23)  Cfr. l’articolo 19, paragrafo 2, e l’articolo 43, paragrafo 2, della proposta di regolamento.

(24)  Cfr. il punto 5, lettera b), dell’allegato III alla proposta di regolamento.

(25)  Gli articoli da 97 a 101 della CRD riguardano lo SREP.

(26)  Cfr. l’articolo 3, paragrafo 20, della proposta di regolamento.

(27)  Cfr. gli articoli da 8 a 15 del capitolo 2 del Titolo III della proposta di regolamento.

(28)  Cfr. il primo paragrafo dell’articolo 1 del regolamento sull’MVU.

(29)  Cfr. gli articoli 10, 12, 14 e 15, della proposta di regolamento.

(30)  Cfr. considerando 43 della proposta di regolamento.

(31)  Cfr. l’articolo 10, paragrafo 3, della proposta di regolamento.

(32)  Cfr. l’articolo 40 e il considerando 61 della proposta di regolamento.

(33)  Cfr. il primo periodo dell’articolo 43, paragrafo 2, e l’annesso VI alla proposta di regolamento.

(34)  Cfr. l’articolo 19, paragrafo 2, e in particolare il secondo periodo dell’articolo 43, paragrafo 2, della proposta di regolamento.

(35)  Cfr. l’articolo 6 del regolamento sull’MVU.

(36)  Cfr. l’articolo 2 della proposta di regolamento.

(37)  Cfr. l’articolo 59, paragrafo 8, e l’articolo 63, paragrafo 6, della proposta di regolamento.

(38)  Cfr. l’articolo 59, paragrafo 2, della proposta di regolamento.

(39)  Cfr. l’articolo 130 dello Statuto.

(40)  Cfr. primo e quarto trattino dell’articolo 127, paragrafo 2, del trattato.

(41)  Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 2003, C-11/00, Commissione/Banca centrale europea, ECLI:EU:C:2003:3, punti da 130 a 135.

(42)  Cfr. l’articolo 3, paragrafo 1, e l’allegato I alla proposta di regolamento.

(43)  Cfr. punto 5, lettera b), dell’allegato III alla proposta di regolamento.

(44)  Cfr. l’articolo 41, paragrafo 1, della proposta di regolamento.

(45)  Ai sensi del punto 5, lettera b), dell’allegato III alla proposta di regolamento.

(46)  Cfr. l’articolo 41, paragrafo 2, della proposta di regolamento.

(47)  Cfr. l’articolo 7, paragrafo 1, della proposta di regolamento.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

11.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 115/12


Avviso all’attenzione delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2022/411 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/408 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

(2022/C 115/06)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone ed entità che figurano nell’allegato della decisione 2014/145/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2022/411 del Consiglio (2), e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/408 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Il Consiglio dell’Unione europea, dopo aver riesaminato l’elenco delle persone ed entità designate nei summenzionati allegati, ha stabilito che le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC e al regolamento (UE) n. 269/2014 debbano continuare ad applicarsi a tali persone ed entità.

Si richiama l’attenzione delle persone ed entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Anteriormente al 1o giugno 2022 le persone ed entità in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l’attenzione delle persone ed entità in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

(2)  GU L 84 del 11.3.2022, pag. 28.

(3)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.

(4)  GU L 84 del 11.3.2022, pag. 2.


11.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 115/14


Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

(2022/C 115/07)

Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2014/145/PESC del Consiglio (2), modificata dalla decisione (PESC) 2022/411 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/408 del Consiglio (5).

Il titolare del trattamento è l’unità RELEX.1 della direzione generale Relazioni esterne - RELEX del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il responsabile della protezione dei dati dell’SGC può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:

Responsabile della protezione dei dati

data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento dei dati è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2014/145/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2022/411, e del regolamento (UE) n. 269/2014, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/408.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione 2014/145/PESC e nel regolamento (UE) n. 269/2014.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all’esercizio dei diritti degli interessati, quali il diritto di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

(3)  GU L 84 del 11.3.2022, pag. 28.

(4)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.

(5)  GU L 84 del 11.3.2022, pag. 2.


Commissione europea

11.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 115/15


Tassi di cambio dell’euro (1)

10 marzo 2022

(2022/C 115/08)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1084

JPY

yen giapponesi

128,54

DKK

corone danesi

7,4401

GBP

sterline inglesi

0,84175

SEK

corone svedesi

10,7073

CHF

franchi svizzeri

1,0270

ISK

corone islandesi

145,50

NOK

corone norvegesi

9,9190

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,316

HUF

fiorini ungheresi

381,63

PLN

zloty polacchi

4,8239

RON

leu rumeni

4,9491

TRY

lire turche

16,5740

AUD

dollari australiani

1,5109

CAD

dollari canadesi

1,4189

HKD

dollari di Hong Kong

8,6688

NZD

dollari neozelandesi

1,6185

SGD

dollari di Singapore

1,5058

KRW

won sudcoreani

1 360,48

ZAR

rand sudafricani

16,7264

CNY

renminbi Yuan cinese

7,0063

HRK

kuna croata

7,5665

IDR

rupia indonesiana

15 824,95

MYR

ringgit malese

4,6414

PHP

peso filippino

57,825

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

36,710

BRL

real brasiliano

5,5958

MXN

peso messicano

23,3153

INR

rupia indiana

84,6070


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

11.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 115/16


Informazioni da trasmettere a norma dell’articolo 5, paragrafo 2

Istituzione di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT)

[Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19)]

(2022/C 115/09)

I.1)   

Denominazione, indirizzo e recapiti

Denominazione ufficiale: Parc naturel européen Plaines Scarpe-Escaut

Sede sociale: Rue des Sapins 31, 7603 Bon-Secours, Belgio

Punto di contatto: Isabelle Zarlenga, direttrice

Indirizzo internet del gruppo: https://plaines-scarpe-escaut.eu

I.2)   

Durata del gruppo:

Durata del gruppo: indeterminata

Data di registrazione: 6 settembre 2021

Data di pubblicazione: 28 ottobre 2021

II.   OBIETTIVI

Il fine disinteressato del gruppo, sia in Belgio che all’estero, per conto proprio o per conto dei suoi membri, è quello di facilitare, promuovere e stimolare la cooperazione transfrontaliera tra i suoi membri nel territorio definito all’articolo 3 dello statuto.

A tale proposito, il gruppo realizza progetti nell’ambito dei compiti dei suoi membri, quali definiti nella carta del parco naturale regionale Scarpe-Escaut, rinnovata con decreto ministeriale n. 2010-1021 del 30 agosto 2010 e nel piano di gestione del parco naturale Plaines de l’Escaut adottato dal ministro vallone dell’Agricoltura, della natura e delle questioni rurali il 1o aprile 2015.

Questi progetti mirano a rafforzare l’identità transfrontaliera del territorio interessato. Il gruppo elabora un piano d’azione e ne garantisce l’attuazione.

Il gruppo è autorizzato a realizzare i lavori o ad essere committente dei lavori necessari alla realizzazione del suo obiettivo e nel territorio definito all’articolo 3. Il gruppo può concludere contratti o convenzioni. Il gruppo può inoltre chiedere qualsiasi tipo di finanziamento, pubblico, privato e in particolare europeo, per l’attuazione di programmi e progetti di cooperazione territoriale. Il gruppo coordina l’attuazione dei progetti così cofinanziati.

Il gruppo ha, in generale, piena capacità giuridica per compiere tutti gli atti e le operazioni direttamente o indirettamente connessi al suo obiettivo o che sarebbero tali da facilitare, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, la realizzazione di tale obiettivo.

III.   INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SULLA DENOMINAZIONE DEL GRUPPO

Denominazione in inglese: European Natural Park Plaines Scarpe Scheldt

Denominazione in francese: Parc naturel européen Plaines Scarpe-Escaut

IV.   MEMBRI

IV.1)

Numero totale di membri del gruppo: 2

IV.2)

Nazionalità dei membri del gruppo: FR, BE

IV.3)

Informazioni sui membri (1)

Denominazione ufficiale: ASBL Commission de gestion du Parc naturel des Plaines de l’Escaut

Indirizzo postale: Rue des Sapins 31 - 7603 Bon-Secours, Belgio

Indirizzo Internet: http://plainesdelescaut.be

Tipo di membro: gruppo di otto enti locali

Denominazione ufficiale: Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional Scarpe-Escaut

Indirizzo postale: Saint-Amand-les-Eaux, 59731 Francia

Indirizzo Internet: http://www.pnr-scarpe-escaut.fr/

Tipo di membro: organismo di diritto pubblico


(1)  Si prega di inserire le informazioni relative a ciascun membro.


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

11.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 115/18


Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2022/C 115/10)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

«Derecske alma»

N. UE: PGI-HU-02586 – 4 settembre 2019

DOP ( ) IGP (X)

1.   Nome

«Derecske alma»

2.   Stato membro o paese terzo

Ungheria

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6: ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

L’indicazione geografica protetta «Derecske alma» può essere usata per le mele destinate al consumo fresco delle varietà Braeburn, Gala, Golden Delicious Reinders, Granny Smith, Jonagold, Idared, Pinova e Topaz della specie Malus domestica e di tutte le altre varietà del frutto che crescono nella zona geografica che soddisfano le caratteristiche qualitative seguenti:

tenore di calcio: min. 75 mg/kg;

tenore di magnesio: min. 75 mg/kg;

compattezza della polpa: 6,5–7,5 kg/cm2;

acidità espressa in acido malico: 2-4,1 g/kg;

tenore di zucchero: minimo 10° Brix (Gala, Golden Delicious Reinders, Jonagold, Pinova, Granny Smith, Braeburn); minimo 8° Brix (Idared, Topaz);

rapporto zucchero/acidità: minimo 28 (Gala, Golden Delicious Reinders, Jonagold, Pinova); massimo 24 (Braeburn, Granny Smith, Idared, Topaz);

dimensione: da 65 a 85 mm di diametro (a seconda della varietà);

la polpa della «Derecske alma» ha un elevato tenore di calcio ed è quindi molto soda. Per questo motivo le mele sono molto croccanti e possono essere conservate per lunghi periodi;

grazie all’elevato tenore di zucchero e alla bassa acidità, la «Derecske alma» ha un gusto leggermente dolce.

La buccia della «Derecske alma», a seconda della varietà specifica, si presenta alla vista di colore giallo intenso (Golden Delicious Reinders, Gala, Pinova, Topaz), rosso intenso (Braeburn, Idared, Jonagold) o verde intenso (Granny Smith).

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La «Derecske alma» deve essere coltivata e raccolta solo nella zona geografica specificata al punto 4.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La «Derecske alma» è coltivata entro i confini amministrativi della città di Derecske e dei paesi di Sáránd, Hajdúbagos, Konyár e Tépe nella provincia di Hajdú-Bihar.

5.   Legame con la zona geografica

Il legame della «Derecske alma» con la zona geografica si basa sulla qualità.

Il terreno e le condizioni climatiche del distretto di Derecske si combinano con le competenze umane per ottenere l’alta qualità della «Derecske alma».

Ricca di calcio (min. 75 mg/kg) e magnesio (min. 75 mg/kg), la polpa della «Derecske alma» è soda (6,5–7,5 kg/cm2) e ha un sapore leggermente dolce grazie alla sua bassa acidità, espressa in acido malico (2–4,1 g/kg), e all’elevato tenore di zucchero (min. 8 or 10° Brix, a seconda della varietà). La buccia si presenta alla vista di un colore brillante, che dipende dalla varietà. Queste caratteristiche sono dovute a fattori naturali specifici della zona geografica e alle abilità umane.

La zona di produzione della «Derecske alma» è una pianura alluvionale coperta di loess argilloso nella parte orientale della Grande pianura. Il terreno è di tipo loess chernozem, con uno strato di carbonato nei livelli più profondi, caratteristiche che lo rendono leggermente alcalino. Lo strato di carbonato consente un buon apporto di calcio, magnesio e fosforo. Le radici degli alberi da frutto prosperano in un terreno moderatamente ricco di humus, non troppo sodo e coperto di loess leggermente sabbioso, che si scalda facilmente, ha un buon drenaggio e uno strato arabile profondo e friabile. L’apporto di ossigeno del terreno è ideale per i meli.

Tutta la zona geografica ha un clima continentale asciutto con temperature moderatamente calde. Il numero di ore di irraggiamento solare annuale è elevato e oscilla tra 1 960 e 2 000 ore.

La temperatura media annuale è di 10-11 °C. La temperatura media nella stagione di crescita è di 17 °C. A causa delle influenze climatiche continentali la zona di produzione della frutta è caratterizzata da un’elevata escursione termica giornaliera, in particolare nel periodo estivo. In anni recenti l’escursione termica giornaliera nei mesi estivi ha registrato variazioni tra 7 °C e 17 °C.

Le abilità umane esercitano un’influenza decisiva sulla qualità delle mele nella coltivazione della «Derecske alma». La prima potatura tradizionale è seguita dalla potatura delle radici in marzo/aprile. Due settimane prima della raccolta gli alberi sono sottoposti a potatura verde.

Il sistema di irrigazione a goccia è concentrato in modo da fornire regolarmente alle radici una piccola quantità di acqua leggermente alcalina, con un basso contenuto di sali disciolti. Dato che l’acqua è solo parzialmente satura, l’elevato tenore di magnesio e calcio del terreno si dissolve più facilmente, consentendo al melo di assorbire e utilizzare facilmente queste sostanze nutritive. Di conseguenza la «Derecske alma» è ricca di magnesio e di calcio.

Grazie all’elevato tenore di calcio, la «Derecske alma» ha una polpa soda e croccante e può quindi essere conservata per lunghi periodi, quasi senza conseguenze per le sue qualità naturali.

L’elevato tenore di magnesio del terreno favorisce anche l’apporto di fosforo, che fornisce all’albero sufficiente energia.

Con un adeguato apporto di magnesio e di fosforo l’albero sviluppa un buon sistema radicale, che contribuisce a incorporare meglio il calcio nelle mele. Il sistema radicale sviluppato, la struttura del terreno e la potatura verde rendono notevolmente più armoniosa la crescita degli alberi. Il rapporto foglie-frutti è ottimizzato dalla potatura, che consente di equilibrare la produzione. Questi fattori contribuiscono a ottenere una qualità dei frutti superiore alla media.

Il terreno ricco di magnesio fornisce un apporto elevato di tale minerale all’albero che, insieme all’elevato numero di ore di irraggiamento solare, contribuisce ad attivare la fotosintesi. A sua volta, essa promuove la produzione dello zucchero, aumentando il tenore zuccherino delle mele.

Anche il fatto che nel periodo di crescita le temperature notturne calano in modo significativo contribuisce al sapore leggermente dolce e all’elevato tenore di zucchero della «Derecske alma». Di norma nel periodo di crescita (di solito tra l’1 e il 20 agosto) l’escursione termica tra il giorno e la notte è di 12-16 °C. L’abbassamento delle temperature notturne impedisce all’albero di assorbire gli assimilati prodotti durante il giorno, il che favorisce la crescita del frutto. L’abbassamento delle temperature notturne riduce il riscaldamento del terreno e, di conseguenza, il funzionamento delle radici è stabile. Un funzionamento stabile delle radici consente un apporto migliore di sostanze nutritive e quindi un maggiore contenuto nutrizionale.

Inoltre la potatura verde prima della raccolta contribuisce al sapore leggermente dolce e al colore molto intenso della buccia, tipici della varietà «Derecske alma». La potatura verde ha lo scopo di migliorare la brillantezza delle mele, contribuendo così al colore intenso e alla maggiore concentrazione di zucchero. Il colore intenso della buccia delle diverse varietà è favorito anche dall’uso di reti antigelo durante la coltivazione. Le reti creano un microclima favorevole e chiuso che influisce direttamente sulla colorazione del frutto.

La «Derecske alma» ha vinto premi prestigiosi per le sue modalità di coltivazione (l’Hortico Debrecen Product Grand Prix nel 2006 e il Greennovation Grand Prix nel 2014) e per la sua qualità specifica (il «Kitüntetett Minőségi Termék» (Premio per la qualità del prodotto) nel 2011 e il «Kiváló Magyar Élemiszer» (Cibo di qualità dall’Ungheria) nel 2011).

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://gi.kormany.hu/foldrajzi-arujelzok


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.