ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 104

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
4 marzo 2022


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 104/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10567 — ACE / MOSADEX / PHARMALOT COMPOUNDING) ( 1 )

1

2022/C 104/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10480 — GOLDMAN SACHS / NN INVESTMENT PARTNERS HOLDING) ( 1 )

2

2022/C 104/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10595 — CERBERUS / HBCE (FRENCH RETAIL BANKING)) ( 1 )

3

2022/C 104/04

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10592 — KKR / KÖRBER / KÖRBER SUPPLY CHAIN SOFTWARE MANAGEMENT) ( 1 )

4

2022/C 104/05

Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco

5


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 104/06

Tassi di cambio dell'euro — 3 marzo 2022

9


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2022/C 104/07

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

10

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2022/C 104/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10597 – SMS / ALTOR FUND MANAGER / KAEFER HOLDING / KAEFER ISOLIERTECHNIK) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

11

2022/C 104/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10613 – PORSCHE AUSTRIA / WOLFGANG DENZEL AUTO / SAUBERMACHER DIENSTLEISTUNG / JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

13

2022/C 104/10

Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso AT.40511 - Insurance Ireland: Insurance claims database and conditions of access

15

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2022/C 104/11

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

20

2022/C 104/12

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di una denominazione nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

28

2022/C 104/13

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

39

2022/C 104/14

Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell’Unione europea o esportare dall’Unione europea nel 2023 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che intendono produrre o importare nel 2023 tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi

46


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

4.3.2022   

IT

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C 104/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10567 — ACE / MOSADEX / PHARMALOT COMPOUNDING)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 104/01)

Il 16 febbraio 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua neerlandese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10567. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


4.3.2022   

IT

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C 104/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10480 — GOLDMAN SACHS / NN INVESTMENT PARTNERS HOLDING)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 104/02)

Il 17 febbraio 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10480. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


4.3.2022   

IT

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C 104/3


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10595 — CERBERUS / HBCE (FRENCH RETAIL BANKING))

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 104/03)

Il 23 febbraio 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10595. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


4.3.2022   

IT

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C 104/4


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10592 — KKR / KÖRBER / KÖRBER SUPPLY CHAIN SOFTWARE MANAGEMENT)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 104/04)

Il 25 febbraio 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10592. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


4.3.2022   

IT

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C 104/5


Comunicazione della Commissione a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco

(2022/C 104/05)

L’allegato B della convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco (1) è stato sostituito, conformemente all’articolo 11, paragrafo 5, di detta convenzione, dal testo allegato alla presente comunicazione.


(1)  GU C 23 del 28.1.2012.


ALLEGATO

«ALLEGATO B

 

Disposizioni giuridiche da attuare

Termine di attuazione

Prevenzione del riciclaggio di denaro

1

Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1)

30 giugno 2017 (2)

2

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73)

30 giugno 2017 (2)

 

modificata da:

 

3

Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43)

31 dicembre 2020 (4)

 

integrata e attuata da:

 

4

Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1)

1o dicembre 2017 (3)

 

modificato da:

 

5

Regolamento delegato (UE) 2018/105 della Commissione, del 27 ottobre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda l’aggiunta dell’Etiopia all’elenco dei paesi terzi ad alto rischio nella tabella di cui al punto I dell’allegato (GU L 19 del 24.1.2018, pag. 1)

31 marzo 2019 (4)

6

Regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione, del 13 dicembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta di Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Tunisia alla tabella di cui al punto I dell’allegato (GU L 41 del 14.2.2018, pag. 4)

31 marzo 2019 (4)

7

Regolamento delegato (UE) 2018/1467 della Commissione, del 27 luglio 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta del Pakistan nella tabella di cui al punto I dell’allegato (GU L 246 del 2.10.2018, pag. 1)

31 dicembre 2019 (5)

8

Regolamento delegato (UE) 2020/855 della Commissione, del 7 maggio 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’aggiunta di Bahamas, Barbados, Botswana, Cambogia, Ghana, Giamaica, Maurizio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panama e Zimbabwe nella tabella di cui al punto I dell’allegato e il depennamento dalla stessa tabella di Bosnia-Erzegovina, Etiopia, Guyana, Repubblica democratica popolare del Laos, Sri Lanka e Tunisia (GU L 195 del 19.6.2020, pag. 1)

31 dicembre 2022 (7)

9

Regolamento delegato (UE) 2021/37 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il depennamento della Mongolia dalla tabella di cui al punto I dell’allegato (GU L 14 del 18.1.2021, pag. 1)

31 dicembre 2023 (7)

10

Regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l’azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi (GU L 125 del 14.5.2019, pag. 4)

31 dicembre 2020 (5)

11

Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005 (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 6)

31 dicembre 2021 (5)

12

Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22)

31 dicembre 2021 (5)

Prevenzione della frode e della falsificazione

13

Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6)

 

 

modificato da:

 

14

Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1)

 

15

Decisione 2001/887/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, relativa alla protezione dell’euro dalla falsificazione (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1)

 

16

Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1)

 

 

modificato da:

 

17

Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5)

 

18

Per quanto riguarda i reati di cui all’articolo 3, lettere da b) a e):

Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39)

31 dicembre 2022 (6)

19

Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1)

30 giugno 2016 (1)

20

Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (GU L 123 del 10.5.2019, pag. 18)

31 dicembre 2021 (5)

Legislazione in materia bancaria e finanziaria

21

Direttiva 97/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22)

 

»

(1)  Termine concordato dal comitato misto del 2014 a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco.

(2)  Termine concordato dal comitato misto del 2015 a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco.

(3)  Termine concordato dal comitato misto del 2017 a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco.

(4)  Termine concordato dal comitato misto del 2018 a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco.

(5)  Termine concordato dal comitato misto del 2019 a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco.

(6)  Termine concordato dal comitato misto del 2020 a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco.

(7)  Termine concordato dal comitato misto del 2021 a norma dell’articolo 11, paragrafo 5, della convenzione monetaria tra l’Unione europea e il Principato di Monaco.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

4.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 104/9


Tassi di cambio dell'euro (1)

3 marzo 2022

(2022/C 104/06)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1076

JPY

yen giapponesi

128,18

DKK

corone danesi

7,4399

GBP

sterline inglesi

0,82773

SEK

corone svedesi

10,7688

CHF

franchi svizzeri

1,0192

ISK

corone islandesi

143,40

NOK

corone norvegesi

9,8418

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,634

HUF

fiorini ungheresi

378,64

PLN

zloty polacchi

4,7691

RON

leu rumeni

4,9496

TRY

lire turche

15,6897

AUD

dollari australiani

1,5139

CAD

dollari canadesi

1,3992

HKD

dollari di Hong Kong

8,6547

NZD

dollari neozelandesi

1,6329

SGD

dollari di Singapore

1,5042

KRW

won sudcoreani

1 334,20

ZAR

rand sudafricani

16,8798

CNY

renminbi Yuan cinese

6,9996

HRK

kuna croata

7,5700

IDR

rupia indonesiana

15 934,42

MYR

ringgit malese

4,6370

PHP

peso filippino

57,293

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

36,063

BRL

real brasiliano

5,6041

MXN

peso messicano

22,8945

INR

rupia indiana

84,1740


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

4.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 104/10


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2022/C 104/07)

1.   A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2.   Procedura

I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3.   Termine

In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4.   Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

Prodotto

Paesi di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza (3)

Transpallet manuali

Repubblica popolare cinese

Thailandia

Dazio antidumping

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2206 della Commissione, del 29 novembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 314 del 30.11.2017, pag. 12)

1.12.2022


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu.

(3)  La misura scade alla mezzanotte (00.00) del giorno indicato in questa colonna.


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

4.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 104/11


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10597 – SMS / ALTOR FUND MANAGER / KAEFER HOLDING / KAEFER ISOLIERTECHNIK)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 104/08)

1.   

In data 24 febbraio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Altor Fund Manager AB («Altor Fund Manager», Svezia),

SMS GmbH («SMS», Germania);

Kaefer Holding SE &Co. KG («Kaefer Holding», Germania);

Kaefer Isoliertechnik («Kaefer», Germania), attualmente controllata esclusivamente da Kaefer Holding.

Altor Fund Manager, SMS e Kaefer Holding acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Kaefer.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese di cui sopra sono le seguenti:

Altor Fund Manager è il gestore di fondi di un gruppo di fondi di private equity, tra cui Altor Fund V, che è il fondo Altor che ha effettuato l’investimento in Kaefer

SMS è una società a conduzione familiare che opera nella costruzione di impianti e macchinari per il settore metallurgico e il settore delle tecnologie di laminazione;

Kaefer Holding è una holding familiare che non ha altri interessi commerciali oltre a Kaefer e non realizza un fatturato al di fuori della sua partecipazione a Kaefer;

Kaefer fornisce servizi di isolamento e soluzioni di accesso (ad esempio ponteggi), nonché servizi di protezione delle superfici e sistemi antincendio passivi. Kaefer fornisce anche servizi correlati quali servizi elettromeccanici, di rimozione dell’amianto e materiali refrattari a clienti industriali o servizi di allestimento interno a clienti attivi nel settore dell’edilizia e della costruzione navale.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10597 - SMS / ALTOR FUND MANAGER / KAEFER HOLDING / KAEFER ISOLIERTECHNIK

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


4.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 104/13


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10613 – PORSCHE AUSTRIA / WOLFGANG DENZEL AUTO / SAUBERMACHER DIENSTLEISTUNG / JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 104/09)

1.   

In data 25 febbraio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Porsche Austria GmbH &Co OG («Porsche Austria», Austria), controllata in ultima istanza da Volkswagen AG, la società capogruppo del gruppo Volkswagen,

Wolfgang Denzel Auto AG («Denzel», Austria), controllata da «Familienstiftung W. Denzel» e singoli membri della famiglia Denzel,

Saubermacher Dienstleistungs AG («Saubermacher», Austria), controllata esclusivamente da Roth Privatstiftung.

La presente notifica riguarda l’acquisizione del controllo comune da parte di Porsche Austria, Denzel e Saubermacher di un’impresa comune a pieno titolo di nuova costituzione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Porsche Austria: importazione e vendita all’ingrosso in Austria di veicoli a motore (compresi pezzi di ricambio e accessori) delle marche Volkswagen Passenger Cars, Volkswagen Commercial Vehicles, Porsche, Audi, Škoda, SEAT e CUPRA,

Denzel: importazione e vendita all’ingrosso in Austria di veicoli a motore delle marche Mitsubishi, Hyundai, MG e Maxus,

Saubermacher: logistica, trasformazione, trattamento e smaltimento dei rifiuti,

impresa comune: servizi di consulenza in relazione alla manipolazione e allo smaltimento/trattamento delle batterie al litio, fornitura di contenitori speciali e servizi di subappalto.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10613 – PORSCHE AUSTRIA / WOLFGANG DENZEL AUTO / SAUBERMACHER DIENSTLEISTUNG / JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


4.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 104/15


Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso AT.40511 - Insurance Ireland: Insurance claims database and conditions of access

(2022/C 104/10)

1.   Introduzione

(1)

Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (1), qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione e le imprese interessate propongano impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella valutazione preliminare, la Commissione può, mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e concludere che l’intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell’articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un’esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Le parti interessate possono presentare osservazioni entro il termine stabilito dalla Commissione.

2.   Sintesi del caso

(2)

Il 14 maggio 2019 la Commissione ha avviato un’indagine formale nei confronti di Insurance Ireland (Member Association) Company Limited by Guarantee («Insurance Ireland»), un’associazione di imprese che amministra il sistema di scambio di informazioni Insurance Link. L’indagine è stata avviata al fine di valutare se le condizioni di accesso al sistema di scambio di informazioni Insurance Link potessero limitare la concorrenza. Il 18 giugno 2021 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti relativa a presunte infrazioni commesse da Insurance Ireland sul mercato irlandese dell’assicurazione autoveicoli. La comunicazione degli addebiti costituisce una valutazione preliminare ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003.

(3)

Secondo la valutazione preliminare Insurance Ireland ha violato l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE in quanto, restringendo l’accesso al sistema di scambio di informazioni Insurance Link, di fatto limita la concorrenza sul mercato irlandese dell’assicurazione autoveicoli. Il sistema di scambio di informazioni Insurance Link comprende un pool di dati relativi agli indennizzi di assicurazione contro i danni e uno strumento per la richiesta di ulteriori informazioni su tali indennizzi, e contiene informazioni utili per individuare e combattere le frodi nel settore delle assicurazioni automobilistiche.

(4)

La Commissione ha ritenuto in via preliminare che Insurance Ireland abbia arbitrariamente ritardato o di fatto negato l’accesso al sistema di scambio di informazioni alle imprese che avevano un interesse legittimo ad aderirvi e che permangano ostacoli che potrebbero ledere le imprese che intendono entrare nel mercato irlandese dell’assicurazione autoveicoli. Secondo la valutazione preliminare, questa situazione si è venuta a creare in seguito a una serie di decisioni interconnesse che sono state applicate con vari gradi di intensità in periodi di tempo diversi. Almeno dal 2009 l’accesso a Insurance Link è stato collegato e/o subordinato all’adesione a Insurance Ireland. La Commissione ha inoltre ritenuto che la concezione e l’applicazione dei criteri di adesione a Insurance Ireland non fossero chiare, trasparenti, obiettive, non discriminatorie o prontamente disponibili. Secondo la valutazione preliminare, la procedura di adesione a Insurance Ireland è stata gestita in modo arbitrario e discriminatorio dall’associazione stessa, che ha lasciato in attesa numerosi candidati per lunghi periodi di tempo. Ad alcune categorie di operatori di mercato (ad es. assicuratori stabiliti in altri Stati membri, che prestano servizi in Irlanda in virtù delle norme relative alla libera prestazione di servizi tra Stati membri (di seguito «regime di libera prestazione di servizi»), agenti generali di gestione) è stata preclusa l’adesione per determinati periodi di tempo. Anche nei casi in cui l’accesso al pool di dati è stato concesso a taluni candidati, l’accesso allo strumento di Insurance Link per la richiesta di ulteriori informazioni è stato di fatto negato e/o ritardato.

(5)

La Commissione ha ritenuto in via preliminare che la mancanza di accesso o l’accesso ritardato a Insurance Ireland abbia avuto come effetto di porre le imprese in una posizione di svantaggio concorrenziale sul mercato irlandese dell’assicurazione autoveicoli rispetto alle imprese che avevano accesso al sistema di scambio di informazioni, incidendo negativamente sui costi, sulla qualità del servizio e sulla fissazione delle tariffe. Ciò ha inoltre costituito un ostacolo all’ingresso sul mercato, riducendo così la possibilità di prezzi più competitivi e limitando la scelta dei prestatori. La mancanza di accesso ai dati pertinenti conservati nel sistema Insurance Link ha inoltre inciso sugli scambi transfrontalieri tra Stati membri, rischiando di provocare una frammentazione del mercato interno.

3.   Contenuto essenziale degli impegni proposti

(6)

Insurance Ireland, pur non concordando con la valutazione preliminare della Commissione, ha nondimeno proposto di assumere impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 per rispondere alle preoccupazioni della Commissione relative alla concorrenza (gli «impegni proposti»).

(7)

Il testo degli impegni proposti è sinteticamente esposto di seguito ed è integralmente pubblicato in lingua inglese sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo:

 

https://ec.europa.eu/competition-policy/index_en

A)   Impegni riguardanti l’accesso a Insurance Link

(8)

Entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui riceve notifica formale della decisione della Commissione a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, Insurance Ireland si impegna a:

(a)

svincolare l’accesso a Insurance Link dall’adesione a Insurance Ireland, in modo tale che a nessun utente di Insurance Link venga richiesto di essere o diventare membro di Insurance Ireland per poter accedere a Insurance Link o utilizzare le sue funzioni;

(b)

adottare criteri di accesso a Insurance Link che siano equi, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, renderli accessibili al pubblico e applicarli in maniera uniforme a tutti i candidati (anche a quelli provenienti da altri Stati membri) (2). L’accesso a Insurance Link sarà concesso a: i) qualsiasi assicuratore che svolga un’attività assicurativa in Irlanda o che dimostri l’intenzione di svolgere un’attività assicurativa in Irlanda in regime di libera prestazione di servizi o in base alle norme sulla libertà di stabilimento, e ii) qualsiasi soggetto nominato da un assicuratore per svolgere, sulla base di una delega di autorità, funzioni di sottoscrizione e/o gestione dei sinistri in Irlanda in nome e per conto dell’assicuratore stesso. Nel caso di un soggetto che operi sulla base di una delega di autorità, l’assicuratore per conto del quale agisce non è tenuto ad essere o diventare membro di Insurance Ireland affinché il soggetto possa accedere a Insurance Link. I candidati dovranno presentare un modulo di domanda, consentire a inserire i dati relativi ai sinistri in Ireland Link, stipulare e rispettare un accordo sulle condizioni di accesso (3) e aderire al Code of Practice on Data Protection for the Insurance Sector (codice di condotta per la protezione dei dati personali nel settore assicurativo) del 2013;

(c)

istituire una nuova procedura di domanda per Insurance Link che preveda un calendario preciso per la concessione o il rifiuto dell’accesso a Insurance Link e garantisca il diritto di ricorso (4). Dal momento della presentazione della domanda a quello in cui viene presa una decisione dovrebbero intercorrere 20 giorni lavorativi. Sono previsti 10 giorni supplementari per il riesame della procedura e dell’esito di quest’ultima se, in prima istanza, è stato rifiutato l’accesso o non è stata presa nessuna decisione durante i 20 giorni di cui sopra.

(9)

Entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui riceve notifica formale della decisione della Commissione a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, Insurance Ireland si impegna a:

(a)

designare un responsabile delle domande per Insurance Link che sarà incaricato di esaminare le domande di accesso a Insurance Link e di prendere una decisione in merito conformemente alla procedura di domanda per Insurance Link, in totale autonomia. Il responsabile delle domande riferirà a Insurance Ireland in merito all’esito della procedura, ma né Insurance Ireland né eventuali parti esterne saranno autorizzate a intervenire nella procedura. Soltanto qualora il responsabile delle domande decida che il candidato all’adesione non soddisfa i criteri di accesso, Insurance Ireland dovrà convalidare la decisione del responsabile delle domande o annullarla, concedendo invece l’accesso (5);

(b)

introdurre commissioni rivedute per l’utilizzo di Insurance Link conformemente ai principi di revisione della struttura delle commissioni che devono essere equi, obiettivi, trasparenti e non discriminatori per tutti gli utenti di Insurance Link (6). Le commissioni aggregate addebitate agli utenti di Insurance Link rifletteranno i costi effettivi sostenuti durante il funzionamento di Insurance Link. Le commissioni addebitate ai singoli utenti di Insurance Link saranno determinate in base all’utilizzo effettivo del sistema durante un determinato periodo di riferimento. Una commissione di iscrizione una tantum sarà addebitata a tutti i nuovi utenti di Insurance Link per coprire i costi di installazione.

(10)

Entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui riceve notifica formale della decisione della Commissione a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, Insurance Ireland si impegna a istituire il comitato di sorveglianza (7), un organo di ricorso composto di: i) un rappresentante proposto dal ministero delle Finanze; ii) un avvocato qualificato, con esperienza nella risoluzione delle controversie, proposto dal presidente del Chartered Institute of Arbitrators (succursale irlandese); iii) un rappresentante degli interessi dei clienti commerciali proposto dall’ISME, l’associazione irlandese delle PMI; iv) un rappresentante proposto dal Motor Insurance Bureau of Ireland; e v) un rappresentante proposto dalla commissione di valutazione dei danni alle persone. Un candidato all’adesione può adire il comitato di sorveglianza in seguito al rigetto della sua domanda da parte di Insurance Ireland o perché quest’ultima ha omesso di agire entro i termini stabiliti (8). Il comitato di sorveglianza sottoporrà ad esame le operazioni di Insurance Link e riferirà in merito. Fornirà inoltre consulenza in relazione a eventuali modifiche da apportare alle operazioni e alle procedure di Insurance Link, oltre che alla struttura delle commissioni per l’accesso a Insurance Link.

B)   Impegni riguardanti l’adesione a Insurance Ireland

(11)

Entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui riceve notifica formale della decisione della Commissione a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, Insurance Ireland si impegna a:

(a)

adottare e rendere accessibili al pubblico criteri di ammissione equi, obiettivi, trasparenti e non discriminatori per le domande di adesione a Insurance Ireland in qualità di membri a pieno titolo e associati. L’adesione completa a Insurance Ireland sarà aperta agli assicuratori che svolgano o intendano svolgere le loro attività in Irlanda. Altri soggetti che offrano o intendano offrire servizi nel settore assicurativo in Irlanda potranno essere ammessi in qualità di membri associati di Insurance Ireland (9). Insurance Ireland provvederà a eliminare i criteri attualmente in vigore in forza dei quali: i) un candidato all’adesione deve essere attivo da almeno un anno; e ii) un candidato deve essere presentato da un membro titolare di Insurance Ireland per essere ammesso in qualità di membro associato (10);

(b)

istituire una nuova procedura per la presentazione delle domande che preveda un calendario preciso e il diritto di ricorso per i candidati all’adesione. La durata della procedura di presentazione della domanda è la stessa che per l’accesso a Insurance Link (11);

(c)

designare un responsabile per la presentazione delle domande di adesione che avrà l’incarico e l’autonomia operativa per trattare le domande di adesione a Insurance Ireland conformemente alla procedura appositamente prevista. Nel caso in cui il responsabile per la presentazione delle domande decida che un candidato non soddisfa i criteri di adesione, il consiglio di Insurance Ireland dovrà convalidare la decisione del responsabile per la presentazione delle domande o annullarla, concedendo invece l’adesione (12).

(12)

Entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui riceve notifica formale della decisione della Commissione a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, Insurance Ireland si impegna a designare una commissione dei ricorsi che si comporrà di arbitri indipendenti aventi comprovate conoscenze e competenze nel settore assicurativo e/o della risoluzione delle controversie (13). La commissione dei ricorsi esaminerà i procedimenti avviati contro le decisioni del responsabile per la presentazione delle domande e/o del consiglio di Insurance Ireland motivate dal mancato soddisfacimento dei criteri di adesione da parte dei candidati (14).

(13)

La durata di tutti gli impegni proposti sarà di 10 anni a decorrere dalla data in cui Insurance Ireland riceve notifica formale della decisione della Commissione a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003.

(14)

Insurance Ireland si impegna a nominare un fiduciario di controllo che sarà incaricato di verificare l’attuazione degli impegni proposti e riferire in merito alla Commissione. Durante i primi due anni il fiduciario di controllo presenterà la sua relazione alla Commissione con scadenza semestrale e successivamente, per il resto della durata degli impegni proposti, con scadenza annuale.

(15)

Insurance Ireland si impegna a non eludere o tentare di eludere gli impegni proposti mediante azioni od omissioni.

4.   Invito a presentare osservazioni

(16)

La Commissione, previo un test di mercato, intende adottare una decisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti gli impegni sopra riassunti. La decisione sarà pubblicata sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza.

(17)

Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni contenenti informazioni che i terzi interessati ritengono segreti aziendali o di natura riservata vanno inviate anche in una versione non riservata in cui le parti non pubblicabili siano omesse e sostituite, a seconda dei casi, da una sintesi non riservata o dalla dicitura «segreti aziendali» oppure «riservato».

(18)

È preferibile argomentare le risposte e le osservazioni formulate, nonché esporre i fatti fondamentali. Qualora si ritenga che una parte qualsiasi degli impegni proposti non risponda efficacemente alle preoccupazioni sollevate nella valutazione preliminare, la Commissione invita altresì a suggerire una possibile soluzione.

(19)

Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione con il riferimento AT.40511 - Insurance Ireland: Insurance claims database and conditions of access per posta elettronica all’indirizzo COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu, per fax al numero +32 22950128 o per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Antitrust

1049 Bruxelles/Brussel

Belgio


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Dal 1o dicembre 2009 gli articoli 101 e 102 TFUE sostituiscono rispettivamente gli articoli 81 e 82 del trattato CE senza modificarne la sostanza. Ai fini della presente comunicazione, i riferimenti agli articoli 81 e 82 del trattato CE vanno intesi in riferimento rispettivamente agli articoli 101 e 102 del TFUE, ove necessario.

(2)  Cfr. impegni proposti e relativo allegato 1.

(3)  Cfr. allegato 3 degli impegni proposti.

(4)  Cfr. impegni proposti e relativi allegati 4 e 5. Per quanto concerne il diritto di ricorso, cfr. anche paragrafo 10 della presente comunicazione.

(5)  Cfr. impegni proposti e relativo allegato 4. Al consiglio di amministrazione spetterà inoltre il compito di riesaminare: i) qualunque decisione volta a revocare o limitare o negare di fatto a un utente i diritti di accesso (precedentemente concessi) a Insurance Link o a qualunque suo strumento; ii) il mancato rispetto di un qualsiasi aspetto della procedura di domanda per Insurance Link che abbia dato luogo a un ritardo nel trattamento delle domande; o iii) il mancato calcolo delle commissioni addebitate a un utente di Insurance Link per l’accesso al sistema stesso conformemente alla struttura delle commissioni in vigore per Insurance Link.

(6)  Cfr. impegni proposti e relativo allegato 7.

(7)  Cfr. impegni proposti e relativi allegati 5 e 6.

(8)  Il comitato di sorveglianza esaminerà inoltre i ricorsi in merito a decisioni o interventi del responsabile delle domande o del consiglio, ad esempio: i) decisioni volte a rifiutare l’accesso a Insurance Link; ii) decisioni volte a revocare, limitare o negare di fatto a un utente i diritti di accesso (precedentemente concessi) a Insurance Link o a qualunque suo strumento; iii) il mancato rispetto di un qualsiasi aspetto della procedura di domanda per Insurance Link che abbia dato luogo a un ritardo nel trattamento della domanda di accesso a Insurance Link da parte di un candidato; e/o iv) il mancato calcolo delle commissioni addebitate a un utente di Insurance Link per l’accesso al sistema stesso conformemente alla struttura delle commissioni in vigore per Insurance Link.

(9)  Ad esempio liquidatori danni, intermediari che agiscono come intermediari autorizzati a sottoscrivere polizze, agenti assicurativi e altri.

(10)  Cfr. impegni proposti e relativi allegati 9 e 10.

(11)  Cfr. impegni proposti e relativi allegati 12, 13 e 14.

(12)  Cfr. impegni proposti e relativo allegato 13.

(13)  Cfr. impegni proposti e relativi allegati 13 e 14.

(14)  Cfr. impegni proposti e relativo allegato 14. La commissione dei ricorsi esaminerà inoltre i procedimenti avviati da un membro al quale, senza una ragionevole giustificazione, sia stato negato l’accesso a tutti gli strumenti o i servizi di Insurance Ireland, o a parte di essi, che avrebbe diritto a ricevere in virtù della sua condizione di membro.


ALTRI ATTI

Commissione europea

4.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 104/20


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2022/C 104/11)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«Côtes de Thau»

PGI-FR-A1229-AM01

Data della comunicazione: 6 dicembre 2021

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Descrizione organolettica dei vini

Il capitolo I del disciplinare di produzione è stato integrato al punto 3.3 «Descrizione organolettica dei prodotti» per specificare il colore e le caratteristiche organolettiche dei vini.

Tali modifiche sono state riportate al punto «Descrizione del vino (dei vini)» del presente documento unico.

2.   Zona geografica

Al capitolo I, punto 4, del disciplinare di produzione, la zona geografica è estesa a nove comuni limitrofi del dipartimento dell’Hérault. La zona geografica attuale è costituita da sei comuni di detto dipartimento (Agde, Castelnau de Guers, Florensac, Marseillan, Pinet e Pomerols) e viene estesa ai nove comuni situati nella parte nord-orientale del dipartimento e contigui rispetto all’area attuale. Tali comuni erano inclusi nella zona di prossimità immediata: Balaruc les Bains, Balaruc le Vieux, Bouzigues, Frontignan, Loupian, Mèze, Poussan, Sète e Villeveyrac.

La domanda mira ad accrescere la coerenza della zona geografica dell’IGP che circonda la laguna di Thau, in linea con gli elementi del Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de Thau (Piano di assetto e di gestione delle acque del bacino di Thau), un bacino idrografico con un clima di tipo mediterraneo temperato. Con l’estensione dell’IGP «Côtes de Thau» si rafforza il legame con la zona geografica e si consolida l’identificazione geografica dell’IGP. Si tratta di un’unità geografica più coerente e unificata in termini di clima (di tipo mediterraneo temperato), di caratteristiche del sottosuolo e di popolazione.

Questa modifica è riportata nel documento unico al punto «Zona geografica delimitata».

3.   Zona di prossimità immediata

Al capitolo I, punto 4, del disciplinare di produzione, si definisce meglio la zona di prossimità immediata delimitandola ai comuni limitrofi della zona geografica in cui le consuetudini vengono effettivamente riscontrate.

Questa modifica è riportata nel documento unico al punto «Condizioni supplementari - Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata».

4.   Tipo di vitigni

Al capitolo I, punto 5, del disciplinare di produzione, l’elenco delle varietà di vitigni utilizzati per la produzione dell’IGP «Côtes de Thau» è aggiornato. L’ODG chiede di eliminare dal disciplinare di produzione 15 varietà che non vengono utilizzate per la produzione dei vini né piantate nella zona geografica. I vitigni seguenti sono eliminati: Chasselas B, Chasselas rose Rs, Chambourcin N, Couderc noir N, Danlas B, Jurançon blanc B, Landal N, Lival N, Maréchal Foch N, Mondeuse N, Müller-Thurgau B, Ravat blanc b, Rayon d’or B, Rubilande Rs, Valérien B.

Questa modifica è riportata nel documento unico al punto «Varietà principale/i di uve da vino».

5.   Legame con la zona geografica

Al capitolo I, punto 7, del disciplinare di produzione vengono apportate maggiori precisazioni alla parte «7.1 - Specificità della zona geografica» per spiegare che la zona geografica dell’IGP si estende sul territorio di 15 comuni dell’Hérault che formano un anfiteatro attorno alla laguna di Thau, abbracciandola a nord-est.

Il punto «7.3 - Legame causale» è stato inoltre completato per rafforzare la dimostrazione del legame causale che si basa sull’interazione tra le specificità della zona geografica e le specificità del prodotto. Terra di antica tradizione, la zona vitivinicola di Côtes de Thau si è distinta da molto tempo per la sua produzione viticola orientata verso i vini bianchi. Adagiata sulle rive della laguna di Thau, questa zona vanta un’esposizione e un clima di tipo mediterraneo particolarmente vocato alla coltura della vite. I suoli spesso permeabili sono costituiti da una miscela di sabbia, limo, argille e calcari e favoriscono pertanto il radicamento profondo delle viti conferendo nel contempo ai vini note fruttate e fresche.

Tali modifiche sono riportate nel documento unico al punto «Legame con la zona geografica».

6.   Condizioni di presentazione ed etichettatura

Al punto 8. «Condizioni di presentazione ed etichettatura» del disciplinare di produzione, è introdotta una norma di etichettatura conformemente alla normativa europea per limitare la menzione del vitigno e della denominazione geografica complementare «Cap d’Agde», prevista dal disciplinare, rispetto alla menzione della denominazione «Côtes de Thau». Tale condizione di etichettatura permette di consolidare e preservare l’identificazione del nome dell’IGP.

7.   Autorità incaricata del controllo

Il capitolo III del disciplinare di produzione dell’indicazione geografica protetta «Côtes de Thau» è integrato con i dati di contatto dell’Institut National de l’Origine et de la Qualité (Istituto nazionale dell’origine e della qualità) che è l’autorità incaricata del controllo. Il controllo è effettuato per conto dell’INAO dall’organismo di controllo CERTIPAQ.

Questa integrazione è riportata nel documento unico al punto «Informazioni dettagliate sull’autorità di controllo».

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Côtes de Thau

2.   Tipo di indicazione geografica

IGP - Indicazione geografica protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

5.

Vino spumante di qualità

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Descrizione analitica

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

L’indicazione geografica protetta «Côtes de Thau» è riservata ai vini fermi e ai vini spumanti di qualità, rossi, rosati e bianchi.

Per i vini fermi, i valori (minimo o massimo) del titolo alcolometrico volumico totale, nonché dei tenori di acidità totale, acidità volatile e anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa dell’Unione.

Per i vini spumanti di qualità, i valori (minimo o massimo) del titolo alcolometrico volumico effettivo, del titolo alcolometrico volumico totale, dei tenori di acidità totale, acidità volatile, anidride solforosa totale e anidride carbonica sono quelli stabiliti dalla normativa dell’Unione.

I vini con un tenore in zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) maggiore o uguale a 45 grammi per litro presentano, a titolo di deroga, un tenore in acidità volatile stabilito con decreto interministeriale del ministro del Consumo e del ministro dell’Agricoltura.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

9

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

2.   Descrizione organolettica

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini prodotti sono caratterizzati innanzitutto da un’espressione aromatica intensa e da un equilibrio gustativo fresco.

I vini bianchi presentano in generale un colore giallo chiaro luminoso che corrisponde al colore dell’oro pallido. L’attacco in bocca è caratterizzato da note di agrumi e offre una grande freschezza. Il finale evolve su note talora agrumate e/o esotiche o leggermente amiliche, con una buona persistenza aromatica e, a volte, un tocco di mineralità.

I vini rosati hanno un aspetto cristallino, con gradazioni di colore variabili dal rosa pesca chiaro a riflessi violacei. Il naso offre profumi discreti e delicati di frutti rossi. In bocca l’attacco è franco e vivace, con aromi di frutti di bosco rossi, mentre il finale ricorda a volte la caramella acidula. Generalmente persistenti al palato presentano una gradevole freschezza.

I vini rossi presentano un colore rosso profondo con riflessi intensi. Il naso è potente, con note di frutti rossi e aromi di gariga. La bocca è caratterizzata principalmente dall’attacco morbido e fresco su una base di frutti maturi.

I vini spumanti di qualità si distinguono per le bollicine fini ed eleganti, accompagnate da una piacevole freschezza con aromi floreali o fruttati a seconda dei vitigni utilizzati per la costituzione della partita di vino.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.   Pratica enologica specifica

I vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

5.2.   Rese massime

1.   Vini rosati e bianchi

120 ettolitri per ettaro

2.   Vini rossi

110 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La raccolta delle uve, la vinificazione e l’elaborazione dei vini a indicazione geografica protetta «Côtes de Thau» hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento dell’Hérault:

Agde, Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux, Bouzigues, Castelnau-de-Guers, Florensac, Frontignan, Loupian, Marseillan, Mèze, Pinet, Pomerols, Poussan, Sète, Villeveyrac.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

Alicante Henri Bouschet N

 

Alphonse Lavallée N

 

Altesse B

 

Aramon N

 

Aramon blanc B

 

Aramon gris G

 

Aranel B

 

Arinarnoa N

 

Auxerrois B

 

Baco blanc B

 

Cabernet franc N

 

Cabernet-Sauvignon N

 

Caladoc N

 

Cardinal Rg

 

Carignan N

 

Carignan blanc B

 

Carmenère N

 

Chardonnay B

 

Chasan B

 

Chenanson N

 

Chenin B

 

Clairette B

 

Clairette rose Rs

 

Clarin B

 

Colombard B

 

Counoise N

 

Egiodola N

 

Gamay N

 

Gamay de Chaudenay N

 

Gewurztraminer Rs

 

Grenache N

 

Grenache blanc B

 

Grenache gris G

 

Gros Manseng B

 

Lledoner pelut N

 

Marsanne B

 

Marselan N

 

Mauzac B

 

Merlot N

 

Meunier N

 

Muscadelle B

 

Muscardin N

 

Négrette N

 

Parrellada B

 

Petit Manseng B

 

Petit Verdot N

 

Pinot gris G

 

Pinot noir N

 

Piquepoul blanc B

 

Piquepoul gris G

 

Piquepoul noir N

 

Portan N

 

Riesling B

 

Roussanne B

 

Savagnin rose Rs

 

Sciaccarello N

 

Semillon B

 

Servant B

 

Seyval B

 

Sylvaner B

 

Tannat N

 

Tempranillo N

 

Terret blanc B

 

Terret gris G

 

Terret noir N

 

Ugni blanc B

 

Verdelho B

 

Villard blanc B

 

Villard noir N

 

Viognier B

8.   Descrizione del legame/dei legami

La zona geografica dell’indicazione geografica protetta «Côtes de Thau» si estende sul territorio di 15 comuni dell’Hérault che formano un anfiteatro attorno alla laguna di Thau.

Qui il Mar Mediterraneo, lagune, spiagge e garighe formano un complesso naturale originale, alla base dell’economia e dello stile di vita locali. La laguna di Thau, che dà varietà ai paesaggi e al clima, è protetta dal Mediterraneo da un cordone di terra detto lido e coltivato a vite. I suoli sono di un colore variabile dal rosso al beige, generalmente a tessitura leggera, da sabbioso-limosa a sabbioso-argillosa, scarsamente sassosi e relativamente profondi. Il clima è caratterizzato da precipitazioni autunnali e invernali piuttosto abbondanti e da piogge estive scarse, talvolta a carattere temporalesco, fortunatamente compensate dalle brezze marine che riducono l’evaporazione, limitando i rischi di stress idrico. La pluviometria annua si attesta sui 600 mm; l’influenza della laguna di Thau, vero e proprio mare interno di 20 chilometri di lunghezza, è fondamentale.

Questo ambiente acquatico attenua il rigore del clima mediterraneo con temperature miti particolarmente favorevoli alla maturazione dei vitigni bianchi.

Questo patrimonio naturale è strettamente legato agli aspetti economici del territorio, in particolare al turismo (balneare, termale, naturalistico ecc.), alla viticoltura, alla molluschicoltura o alla pesca.

Poiché le tendenze di consumo si orientano verso vini bianchi freschi e fruttati, il terroir dei vini «Côtes de Thau» si rivela particolarmente adatto alla produzione di questo tipo di vini. Questa zona geografica gode infatti di condizioni climatiche ed edafiche favorevoli alla lenta maturazione dei vitigni bianchi.

Nel territorio dell’indicazione geografica protetta «Côtes de Thau» si producono vini fermi di tre colori: bianchi, rosati e rossi. In questa regione esiste una vera e propria tradizione di vini bianchi secchi e l’indicazione geografica protetta «Côtes de Thau» rappresenta uno dei rari casi in cui la percentuale di vini bianchi è superiore a quella di vini rossi.

Il vitigno storico rimane il Terret B, tuttavia si trovano anche vitigni di diverse regioni francesi dal forte potenziale aromatico e qualitativo.

Terra di antica tradizione, la zona vitivinicola di Côtes de Thau si è distinta da molto tempo per la sua produzione viticola orientata verso i vini bianchi. Adagiata sulle rive della laguna di Thau, questa zona vanta un’esposizione e un clima di tipo mediterraneo particolarmente vocato alla coltura della vite. I suoli spesso permeabili sono costituiti da una miscela di sabbia, limo, argille e calcari e favoriscono pertanto il radicamento profondo delle viti conferendo nel contempo ai vini note fruttate e fresche.

I viticoltori hanno indirizzato questa produzione verso vini freschi e aromatici, avvalendosi di tutte le tecnologie moderne di estrazione delicata e di controllo delle temperature.

I vini IGP «Côtes de Thau» rispecchiano il clima molto particolare della laguna di Thau, con la loro freschezza caratteristica e si sposano pertanto molto bene con la produzione locale di frutti di mare.

I viticoltori hanno saputo poi adattarsi alla domanda dei mercati esterni al bacino di Thau, sviluppando una produzione notevole di vini rossi e rosati.

Si impegnano inoltre a preservare, per mezzo di tecniche appropriate, la biodiversità molto importante del loro territorio e partecipano al programma «bassin de Thau», istituito dalle autorità dello Stato e dal Consiglio generale del dipartimento con il sostegno della Commissione europea.

La laguna di Thau è un ambiente complesso e affascinante. Rappresenta perciò una base privilegiata per un’autentica educazione ambientale e i viticoltori si adeguano a questa tematica sviluppando pratiche rispettose della biodiversità che li circonda.

La laguna costituisce un polo d’attrazione turistica importante: la balneazione, gli sport nautici, la pesca, le passeggiate di scoperta, le visite a impianti di molluschicoltura e il Cap d’Agde, che accoglie ogni anno diverse centinaia di migliaia di turisti, sono elementi di notorietà importanti per i vini di Côtes de Thau.

L’avvenire della viticoltura è strettamente connesso a questa tematica; l’attività dei viticoltori è possibile grazie al forte legame con il bacino di Thau e la tutela di questo ambiente naturale privilegiato rappresenta la base che permette all’indicazione geografica protetta di svilupparsi e di consolidare la propria reputazione in questo ambiente ricco e complesso.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

la zona di prossimità immediata definita in deroga per la vinificazione e l’elaborazione dei vini che beneficiano dell’indicazione geografica protetta «Côtes de Thau» è costituita dai seguenti comuni limitrofi della zona geografica: Montagnac, Saint Pons de Mauchiens, Saint Pargoire, Plaissan, Cournonterral, Montbazin, Gigean, Vic la Gardiole, Saint Thibery, Pézenas, Nézignan l’Evèque, Bessan, Vias, Aumes, Cazouls d’Hérault.

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

l’indicazione geografica protetta «Côtes de Thau» può essere integrata con le menzioni «primeur» o «nouveau» (vino novello).

Il logo IGP dell’Unione europea è riportato in etichetta quando la menzione «Indicazione geografica protetta» è sostituita dall’espressione tradizionale «Vin de pays».

L’indicazione geografica protetta «Côtes de Thau» può essere completata con il nome di uno o più vitigni.

L’indicazione di uno o più vitigni può essere menzionata esclusivamente subito sotto il nome dell’indicazione geografica protetta «Côtes de Thau» e stampata con caratteri di dimensioni non superiori, né in altezza né in larghezza, alla metà di quelle dei caratteri del nome dell’IGP.

L’indicazione geografica protetta «Côtes de Thau» può essere completata dal nome di un’unità geografica più piccola «Cap d’Agde».

Le dimensioni dei caratteri del nome dell’unità geografica più piccola «Cap d’Agde» non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome dell’indicazione geografica protetta «Côtes de Thau».

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-2cf1f3e1-6ab1-45ea-9fbb-0371f556cb1f


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.


4.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 104/28


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di una denominazione nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2022/C 104/12)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«Var»

PGI-FR-A1145-AM02

Data della comunicazione: 6 dicembre 2021

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

Introduzione di una denominazione geografica complementare

Al capitolo I del disciplinare dell’IGP «Var», il punto 2 «Menzioni complementari» è completato per introdurre la nuova denominazione geografica «Correns» riservata ai vini bianchi dell’IGP «Var».

La modifica è riportata nel documento unico al punto «Condizioni supplementari».

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Var

2.   Tipo di indicazione geografica

IGP - Indicazione geografica protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

5.

Vino spumante di qualità

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Vini fermi rossi, rosati e bianchi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

L’indicazione geografica protetta «Var» è riservata ai vini fermi e ai vini spumanti di qualità, rossi, rosati e bianchi.

I vini, il cui tenore in zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) è maggiore o uguale a 45 grammi per litro, presentano, a titolo di deroga, un tenore in acidità volatile stabilito con decreto interministeriale del ministro del Consumo e del ministro dell’Agricoltura.

Per i vini fermi, i valori (soglia o limite) del titolo alcolometrico effettivo (solo per i vini spumanti) e del titolo alcolometrico totale, nonché dei tenori di acidità totale, acidità volatile, anidride solforosa totale e anidride carbonica (solo per i vini spumanti) sono quelli fissati dalla normativa dell’Unione.

I vini rosati (70 % della produzione) presentano di norma un colore pallido. Si caratterizzano principalmente per la loro vivacità e gli aromi fruttati, che variano a seconda dei vitigni e delle tecniche di vinificazione utilizzate.

I vini rossi sono in genere corposi con una buona struttura, talvolta potenti per i vini più concentrati. Presentano un colore da rosso rubino a granata, profondo, con riflessi violacei.

I vini bianchi combinano finezza, note fruttate e vivacità. Presentano un colore giallo pallido con riflessi verdi o dorati, brillante e limpido.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

9

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

2.   Vini spumanti di qualità rossi, rosati e bianchi

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini spumanti offrono le medesime tonalità e le medesime caratteristiche organolettiche dei vini fermi, ma con maggiore freschezza, finezza e persistenza aromatica, evidenziate da un perlage fine ed elegante.

Per i vini spumanti di qualità, i valori (soglia o limite) del titolo alcolometrico effettivo e del titolo alcolometrico totale, nonché dei tenori di acidità totale, acidità volatile, anidride solforosa totale e anidride carbonica (solo per i vini spumanti) sono quelli fissati dalla normativa dell’Unione.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.   Pratica enologica specifica

I vini devono rispettare, in materia di pratiche enologiche, tutte le disposizioni obbligatorie previste a livello dell’UE e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

5.2.   Rese massime

1.   120 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La raccolta delle uve, la vinificazione e l’elaborazione di vini che beneficiano dell’indicazione geografica protetta «Var» vengono effettuate in tutti i comuni del dipartimento del Var.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

 

Alicante Henri Bouschet N

 

Aligoté B

 

Alphonse Lavallée N

 

Altesse B

 

Aramon N

 

Aramon blanc B

 

Aramon gris G

 

Aranel B

 

Arbane B

 

Arinarnoa N

 

Arriloba B

 

Arrouya N

 

Artaban N

 

Aubin B

 

Aubin vert B

 

Aubun N - Murescola

 

Auxerrois B

 

Bachet N

 

Barbaroux Rs

 

Baroque B

 

Biancu Gentile B

 

Blanc Dame B

 

Bouchalès N

 

Bouillet N

 

Bouquettraube B

 

Bourboulenc B - Doucillon blanc

 

Brachet N - Braquet

 

Brun Fourca N

 

Brun argenté N - Vaccarèse

 

Béclan N - Petit Béclan

 

Béquignol N

 

Cabernet franc N

 

Cabernet-Sauvignon N

 

Caladoc N

 

Calitor N

 

Camaralet B

 

Carcajolo N

 

Carcajolo blanc B

 

Carignan N

 

Carignan blanc B

 

Carmenère N

 

Castets N

 

Chardonnay B

 

Chasan B

 

Chatus N

 

Chenanson N

 

Chenin B

 

Cinsaut N - Cinsault

 

Clairette B

 

Clairette rose Rs

 

Clarin B

 

Claverie B

 

Codivarta B

 

Colombard B

 

Corbeau N - Douce noire

 

Cot N - Malbec

 

Couderc noir N

 

Counoise N

 

Courbu B - Gros Courbu

 

Courbu noir N

 

Couston N

 

Crouchen B - Cruchen

 

César N

 

Duras N

 

Durif N

 

Egiodola N

 

Ekigaïna N

 

Elbling B

 

Etraire de la Dui N

 

Fer N - Fer Servadou, Braucol, Mansois, Pinenc

 

Feunate N

 

Floreal B

 

Folignan B

 

Folle blanche B

 

Fuella nera N

 

Furmint B

 

Gamaret

 

Gamay N

 

Gamay de Bouze N

 

Gascon N

 

Genovèse B

 

Gewurztraminer Rs

 

Goldriesling B

 

Gouget N

 

Graisse B

 

Gramon N

 

Grassen N - Grassenc

 

Grenache N

 

Grenache blanc B

 

Grenache gris G

 

Gringet B

 

Grolleau N

 

Grolleau gris G

 

Gros Manseng B

 

Gros vert B

 

Joubertin

 

Jurançon blanc B

 

Jurançon noir N - Dame noire

 

Knipperlé B

 

Lauzet B

 

Liliorila B

 

Listan B - Palomino

 

Lledoner pelut N

 

Macabeu B - Macabeo

 

Mancin N

 

Manseng noir N

 

Marsanne B

 

Marselan N

 

Maréchal Foch N

 

Mauzac B

 

Mauzac rose Rs

 

Mayorquin B

 

Melon B

 

Merlot N

 

Merlot blanc B

 

Meslier Saint-François B - Gros Meslier

 

Meunier N

 

Milgranet N

 

Molette B

 

Mollard N

 

Monarch N

 

Mondeuse N

 

Mondeuse blanche B

 

Monerac N

 

Montils B

 

Morrastel N - Minustellu, Graciano

 

Mourvaison N

 

Mourvèdre N - Monastrell

 

Mouyssaguès

 

Muresconu N - Morescono

 

Muscadelle B

 

Muscardin N

 

Muscaris B

 

Muscat Ottonel B - Muscat, Moscato

 

Muscat cendré B - Muscat, Moscato

 

Muscat d’Alexandrie B - Muscat, Moscato

 

Muscat de Hambourg N - Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains roses Rs - Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains rouges Rg - Muscat, Moscato

 

Mérille N

 

Müller-Thurgau B

 

Nielluccio N - Nielluciu

 

Noir Fleurien N

 

Négret de Banhars N

 

Négrette N

 

Oberlin noir N

 

Ondenc B

 

Orbois B

 

Pagadebiti B

 

Pascal B

 

Perdea B

 

Persan N

 

Petit Courbu B

 

Petit Manseng B

 

Petit Meslier B

 

Petit Verdot N

 

Picardan B - Araignan

 

Pineau d’Aunis N

 

Pinot blanc B

 

Pinot gris G

 

Piquepoul blanc B

 

Piquepoul gris G

 

Piquepoul noir N

 

Plant de Brunel N

 

Plant droit N - Espanenc

 

Portan N

 

Portugais bleu N

 

Prior N

 

Prunelard N

 

Précoce Bousquet B

 

Précoce de Malingre B

 

Raffiat de Moncade B

 

Riesling B

 

Riminèse B

 

Rivairenc N - Aspiran noir

 

Rivairenc blanc B - Aspiran blanc

 

Rivairenc gris G - Aspiran gris

 

Rosé du Var Rs

 

Roublot B

 

Roussanne B

 

Roussette d’Ayze B

 

Sacy B

 

Saint Côme B

 

Saint-Macaire N

 

Saint-Pierre doré B

 

Sauvignon B - Sauvignon blanc

 

Sauvignon gris G - Fié gris

 

Sciaccarello N

 

Segalin N

 

Seinoir N

 

Select B

 

Semebat N

 

Semillon B

 

Servanin N

 

Solaris B

 

Soreli B

 

Souvignier gris Rs

 

Sylvaner B

 

Syrah N - Shiraz

 

Tannat N

 

Tempranillo N

 

Terret blanc B

 

Terret gris G

 

Terret noir N

 

Tibouren N

 

Tourbat B

 

Tressot N

 

Téoulier N

 

Ugni blanc B

 

Valdiguié N

 

Varousset N

 

Velteliner rouge précoce Rs

 

Verdesse B

 

Vermentino B - Rolle

 

Vidoc N

 

Villard blanc B

 

Villard noir N

 

Viognier B

 

Voltis B

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   Specificità della zona geografica

Il Var è uno dei dipartimenti situati nella regione Provence-Alpes-Côte d’Azur nel sud-est della Francia. Prende il nome dal fiume costiero Var che un tempo ne fissava il confine orientale. A ovest è delimitato dal dipartimento di Bouches-du-Rhône, a nord dal dipartimento delle Alpes-de-Haute Provence, a est dal dipartimento delle Alpes-Maritimes e infine a sud dal Mar Mediterraneo.

La zona geografica presenta un rilievo variegato con due parti geologicamente diverse: una parte calcarea ad ovest dell’asse Tolone-Draguignan e una parte cristallina ad est.

A questi due distinti insiemi geologici sono associati due tipi di vegetazione caratteristica della zona mediterranea, ossia: la gariga sui suoli calcarei e la macchia e la foresta (pini e querce) su suoli più cristallini. Questi due tipi di vegetazione forniscono poco humus. I suoli del Var sono in genere poveri, ben drenati ma sensibili all’erosione. Tale terreno è favorevole alla viticoltura. I romani non avevano scelto questa zona a caso quando 2 600 anni fa introdussero la vigna, sviluppando la Provincia Romana (la Provenza).

Una delle caratteristiche principali del clima del Var è il soleggiamento. Il dipartimento del Var gode di un clima mediterraneo caratterizzato da estati calde e secche e inverni miti, con due periodi di pioggia in autunno e in primavera. Tali condizioni sono favorevoli alla coltivazione della vite e le escursioni termiche, spesso molto accentuate, determinano quali parcelle dedicare alla vinificazione di vini rossi e rosati.

Il vento prevalente nella regione è il Mistral (maestrale), un vento del nord, glaciale in inverno dopo il passaggio sulle nevi alpine, ma portatore di un po’ di freschezza in estate. Si tratta di un vento talvolta violento, ma di cui i viticoltori apprezzano la caratteristica fondamentale, ovvero di proteggere la vite da un’atmosfera troppo umida e dai conseguenti dannosi attacchi crittogamiche (peronospora).

8.2.   Specificità del prodotto

Sin dalla sua creazione, la produzione dell’indicazione geografica protetta «Var» («Vin de Pays du Var») ha continuato a svilupparsi per stabilizzarsi all’inizio del XXI secolo intorno a 250 000 hl.

La produzione è principalmente orientata ai vini rosati (70 % in media), sostanzialmente ottenuti per assemblaggio.

Sebbene i vitigni locali siano ancora ampiamente presenti, come nel caso di Grenache N, Cinsault N, Carignan N, Syrah N e Mourvèdre N per i vini rossi e rosati, Vermentino B e Ugni blanc B per i vini bianchi, è indubbio che gli aiuti alla ristrutturazione concessi dall’Unione europea hanno favorito l’introduzione di vitigni tipici di altre zone vitivinicole francesi come il Cabernet Sauvignon N, il Merlot N, lo Chardonnay B e, in misura minore, il Viognier B. Tale gamma di vitigni ha consentito di diversificare l’espressione dei vini e di contribuire, in particolare, al consolidamento o addirittura allo sviluppo della produzione di vini rosati di qualità.

Una delle caratteristiche distintive della maggior parte dei vini rosati, il loro colore rosa molto pallido, è conferita loro dalla perfetta padronanza della tecnica della pressatura diretta, consistente nel pressare direttamente grappoli interi o diraspati, spesso con l’ausilio di presse pneumatiche, per avviare in tempi rapidissimi la fermentazione a bassa temperatura del succo chiaro. I vini ottenuti sono vivaci, fruttati con sfumature rosa pallido.

Vengono utilizzati altri procedimenti tecnici come il salasso, la macerazione pellicolare o prefermentativa (mantenimento delle uve raccolte a bassa temperatura per 8-24 ore prima della pressatura), che permettono di ottenere vini rosati con un colore più accentuato e una struttura più consistente.

I vini rossi (che rappresentano circa il 20 % dei volumi dichiarati) sono spesso potenti, corposi e con una buona struttura tannica, ottenuti principalmente dai tre vitigni Grenache N, Syrah N e Cabernet Sauvignon N, spesso con l’aggiunta di Merlot N e Cinsault N.

I vini bianchi, con una produzione più ridotta (10 % dei volumi dichiarati), sono apprezzati sia dagli estimatori di vini varietali (Rolle B o Vermentino B, Viognier B e Chardonnay B) che da coloro che preferiscono i vini di assemblaggio che combinano finezza e vivacità.

Nella zona di produzione interessata vengono ottenuti anche vini spumanti di qualità. L’elaborazione di vini spumanti non è nuova in Provenza. Si tratta di una produzione tradizionale che ammonta a circa un milione di bottiglie l’anno ed è assicurata da una cinquantina di operatori (produttori, cantinieri, addetti alla commercializzazione). Già all’inizio del XX secolo, alcune cantine cooperative o cantinieri quali «la Tête Noire» si adoperavano per valorizzare i vini spumanti di qualità prodotti in Provenza.

Una delle caratteristiche principali dell’indicazione geografica protetta «Var» effervescente è che è ottenuta a partire da vitigni locali per essere commercializzata principalmente come vino rosato, che rappresenta la produzione principale di vino fermo nella regione.

Di conseguenza, l’indicazione geografica protetta «Var» identificherebbe vini fermi e spumanti con profili organolettici relativamente simili. In effetti tali vini spumanti rosati sono molto fruttati e floreali in bocca e offrono una buona rotondità, il che ricorda i vini rosati fermi.

Sono proprio queste caratteristiche organolettiche (note floreali e fruttate associate a una buona rotondità) che consentono di distinguere i vini effervescenti prodotti nel Var da quelli prodotti in altre regioni francesi.

8.3.   Legame causale tra specificità della zona geografica e specificità del prodotto

Il Var ha un innegabile potenziale turistico grazie alla qualità del suo clima, alla diversità dei paesaggi, al mare, alla ricchezza del suo patrimonio storico e culturale, ma anche ai suoi prodotti artigianali e alle sue tradizioni. Grazie a tutti questi elementi, il dipartimento ha sviluppato una forte attività economica incentrata sul turismo.

Questa straordinaria attrattiva consente di attirare oltre 14 milioni di turisti l’anno, i quali, nel corso di ripetute visite nella zona, imparano ad apprezzare la gastronomia e i prodotti della Provenza, tra cui i vini del Var, che si tratti di DOP o di IGP.

Di conseguenza, sin dalla sua creazione sotto il precedente status regolamentato di «Vin de Pays», la produzione dell’indicazione geografica protetta «Var» ha sviluppato la propria notorietà, acquisita in gran parte grazie all’attività turistica della regione, come conferma la forte domanda di vini rosati a livello locale. I consumatori sanno apprezzare e riconoscere la qualità delle gamme di vini offerti.

È tuttavia da notare che i produttori siano restati attenti per poter continuare a migliorare costantemente la produzione di «Vins de Pays» e venire sempre più incontro alle esigenze dei consumatori (ad esempio per quanto riguarda il colore dei rosati).

Tale intento è emerso chiaramente nei primi anni 2000, quando i professionisti del Var hanno partecipato alla creazione di un centro nazionale di ricerca e sperimentazione dedicato al vino rosato (a Vidauban, nel Var). Da allora, sono stati divulgati alcuni primi lavori (ad esempio lavori sulle sfumature dei vini rosati) che contribuiscono concretamente a migliorare ulteriormente il livello qualitativo dei vini rosati. Inoltre, la filiera ha effettuato massicci investimenti per dotarsi degli strumenti necessari per garantire la padronanza perfetta della vinificazione del vino rosato. Questa tecnologia consolidata per la produzione di vini rosati, e il know-how dei produttori, vanno indubbiamente a vantaggio della produzione di vini con denominazione di origine controllata, ma influenzano inevitabilmente anche i processi di produzione di vini con indicazione geografica protetta.

Va sottolineata la vicinanza dei vigneti del Var ai grandi centri urbani regionali o a località balneari, elemento che costituisce un vantaggio inestimabile per i produttori che possono valorizzare i loro prodotti e confezionarli quindi direttamente presso le cantine. La vendita diretta (bottiglie o «bag in box») riguarda oramai circa il 50 % dei volumi, mentre le vendite dirette presso le cantine potrebbero rappresentare da sole il 30 % dei volumi.

Il Var si trova in Provenza, regione di consolidata fama. L’immagine di una Provenza viticola molto legata alla produzione di rosati di qualità (leader mondiale nella produzione di vini «rosati») è assodata e confermata dai sondaggi sulla notorietà spontanea (fonte: cabinet Wine Intelligence Vinitrac - novembre 2009).

Tale fama e le competenze fortemente incentrate sulla produzione di vini rosati vanno naturalmente a beneficio anche dei vini rossi, dei vini bianchi e dei vini spumanti prodotti dagli stessi viticoltori, utilizzando gli stessi vigneti nel medesimo contesto geografico.

È indubbio quindi che il successo dei vini rosati contribuisce anche alla qualità e alla reputazione degli altri vini prodotti nel dipartimento.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Etichettatura

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

l’indicazione geografica protetta «Var» può essere integrata:

dal nome di uno o più vitigni;

dalle menzioni «primeur» o «nouveau» (novello). Le menzioni «primeur» o «nouveau» sono riservate ai vini fermi.

Per i vini rossi, rosati e bianchi, l’indicazione geografica protetta «Var» può essere integrata dal nome delle seguenti unità geografiche più piccole: «Argens», «Coteaux du Verdon», «Sainte Baume».

Per i vini bianchi, l’indicazione geografica protetta «Var» può essere integrata dal nome dell’unità geografica più piccola «Correns».

Il logo IGP dell’Unione europea figura sull’etichetta quando la menzione «indicazione geografica protetta» è sostituita dalla menzione tradizionale «Vin de Pays».

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l’elaborazione di vini che beneficiano dell’indicazione geografica protetta «Var», integrata o meno dal nome di un’unità geografica più piccola è costituita dagli arrondissement confinanti con la zona geografica, ovvero:

a est, al confine con il dipartimento Alpes-Maritimes: arrondissement di Grasse;

a ovest, al confine con il dipartimento di Bouches-du-Rhône: arrondissement di Aix-en-Provence e di Marsiglia;

a ovest/nord-ovest, al confine con il dipartimento di Vaucluse: arrondissement di Apt;

a nord, al confine con il dipartimento Alpes-de-Haute-Provence: arrondissement di Forcalquier, di Digne, di Castellane.

Link al disciplinare del prodotto

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-60d6245a-2c59-4f6c-9415-f07a40aa849e


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.


4.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 104/39


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2022/C 104/13)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«Languedoc / Coteaux du Languedoc»

PDO-FR-A0922-AM07

Data della comunicazione: 6 dicembre 2021

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Tipo di vitigni

Nel capitolo I, sezione V, del disciplinare, vengono inserite alcune varietà secondarie per la produzione dei vini della denominazione.

Queste varietà aggiunte come secondarie sono in linea con il profilo dei vini della denominazione e sono capaci di adattarsi alla siccità e alle malattie crittogamiche. Esse consentono un minore utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Per la produzione dei vini rossi: œillade N e montepulciano N

Per la produzione dei vini rosati: œillade N

Il presente documento unico è completato al punto «varietà secondarie di uve da vino».

2.   Applicazione della denominazione geografica complementare Saint-Saturnin al vino rosato

Il capitolo I del disciplinare Languedoc è stato completato per reintrodurre il vino rosato nella denominazione geografica complementare (DGC) Saint-Saturnin, che produce vini rossi. Al disciplinare sono state aggiunte condizioni di produzione specifiche per disciplinare la produzione di questi vini rosati, i cui criteri sono più restrittivi di quelli della denominazione Languedoc. Questi criteri di produzione erano precedentemente previsti nel quadro delle misure transitorie. Riguardano il tipo di vitigni, le norme di assemblaggio dei vitigni, la data di entrata in produzione delle giovani viti e la resa, il divieto di impiego del carbone per uso enologico. Il legame con l’origine geografica è completato anche per specificare la produzione di vini rosati a titolo della DGC Saint-Saturnin.

Il disciplinare è stato modificato per quanto riguarda i seguenti punti del capitolo I:

Al punto V - Tipo di vitigni

Al punto VIII. - Rese - Entrata in produzione

Al punto IX. - Trasformazione, elaborazione, invecchiamento, confezionamento

Al punto X. - Legame con la zona geografica

Queste modifiche del disciplinare non incidono sul documento unico.

3.   Misure transitorie

Capitolo I del disciplinare - punto XI. Misure transitorie - le misure obsolete e quelle per la produzione di vini rosati con il nome Saint-Saturnin sono scadute e sono pertanto soppresse dal titolo «Misure transitorie». Tali misure riguardano i criteri di resa, le norme per la miscelazione dei vitigni, il termine ultimo per la coltivazione, l’immissione al consumo e l’etichettatura.

Queste modifiche non incidono sul documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Languedoc

Coteaux du Languedoc

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Caratteristiche analitiche

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini della denominazione ’Languedoc’ sono vini secchi fermi, rossi, rosati e bianchi.

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dei vini è dell’11,5 %.

I vini rossi destinati a essere commercializzati sfusi o confezionati, ad eccezione dei vini ammissibili a beneficiare della menzione «primeur» o «nouveau» (vino novello), presentano un tenore di acido malico inferiore o uguale a 0,4 grammi per litro.

I vini destinati a essere commercializzati sfusi o confezionati presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) in linea con i valori di seguito indicati:

Tenori massimi di zuccheri fermentescibili:

Vini bianchi, rosati e rossi con un titolo alcolometrico volumico naturale superiore al 14 %: 4 g/l.

Vini rossi con un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore o uguale al 14 %: 3 g/l.

Vini che beneficiano della menzione «primeur» o «nouveau»: 2 g/l.

I vini non confezionati, che beneficiano della menzione «primeur» o «nouveau», presentano un tenore di acidità volatile inferiore o uguale a 10,2 meq/litro.

Il tenore di acidità totale, il tenore di acidità volatile dei vini diversi da quelli con menzione «primeur» e il tenore di anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

13

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

2.   Caratteristiche organolettiche

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini rossi, ottenuti sempre dall’assemblaggio di più vitigni, presentano un colore di intensità da media a forte, una gamma di aromi che vanno dai frutti rossi e neri alle note speziate e tostate e una struttura sostenuta con presenza di tannini maturi. Il loro potenziale di conservazione è mediamente di 2-5 anni, ad eccezione dei vini «primeur» o «nouveau», che devono essere consumati nei mesi successivi alla loro produzione.

I vini rosati sono ottenuti da un assemblaggio di almeno due vitigni, tra cui principalmente Syrah N, Cinsaut N e Grenache N. Sono vinificati mediante pressatura diretta, macerazione breve o salasso e presentano un colore naturalmente brillante. Si distinguono per complessità aromatica e sono rotondi e carezzevoli al palato.

Anche i vini bianchi sono secchi e ottenuti mediante assemblaggio. Il più delle volte presentano un colore chiaro, una rotondità tipica della Linguadoca e aromi che ricordano la frutta esotica, gli agrumi, i fiori bianchi o la frutta secca.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

 

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.   Pratica enologica specifica

Per la produzione dei vini rosati, è ammesso l’impiego, da parte del vinificatore, del carbone per uso enologico da solo o in combinazione con altre sostanze in appositi preparati, esclusivamente nei mosti provenienti dalla pressa e nei vini ancora in fermentazione, in una proporzione non superiore al 20 % del volume dei vini rosati prodotti dal vinificatore in questione, per la vendemmia considerata e a dosi inferiori o uguali a 30 g/hl per il volume trattato.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell’Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

2.   Pratica colturale

La densità minima d’impianto delle vigne è di 4 000 ceppi per ettaro. La distanza tra i filari non può essere superiore a 2,50 metri.

Ciascun ceppo dispone di una superficie massima di 2,50 m2. Questa superficie si ottiene moltiplicando la distanza interfilare per la distanza tra i ceppi dello stesso filare.

La potatura è effettuata prima dello stadio E (tre foglie distese sulle prime due gemme franche). Le viti sono potate corte, a sperone, con un massimo di 12 gemme franche per pianta e ogni sperone reca al massimo 2 gemme franche.

Il vitigno Syrah N può essere potato a Guyot semplice, con un massimo di 10 gemme franche per ceppo, di cui massimo 6 gemme franche sul capo a frutto e 1 o 2 speroni di riserva recanti, ciascuno, al massimo 1 o 2 gemme franche.

Per il vitigno Grenache N, i ceppi soggetti a cascola possono essere potati con un capo a frutto recante al massimo 5 gemme franche.

L’irrigazione può essere autorizzata conformemente alle disposizioni dell’articolo D. 645-5 del codice rurale e della pesca marittima.

5.2.   Rese massime

1.

Rese dei vini rossi e rosati

60 ettolitri per ettaro

2.

Rese dei vini bianchi

70 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

a)

La vendemmia, la vinificazione e l’elaborazione dei vini rossi e rosati hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni:

Dipartimento dell’Aude: Aigues-Vives, Ajac, Albas, Alet-les-Bains, Alzonne, Antugnac, Aragon, Argeliers, Argens-Minervois, Armissan, Arquettes-en-Val, Azille, Badens, Bages, Bagnoles, Barbaira, Bizanet, Bize-Minervois, Blomac, Bouilhonnac, Bouriège, Boutenac, Cabrespine, Campagne-sur-Aude, Camplong-d’Aude, Canet, Capendu, Cascastel-des-Corbières, Cassaignes, Castelnau-d’Aude, Castelreng, Caunes-Minervois, Caunettes-en-Val, Caves, Cépie, Comigne, Conilhac-Corbières, Conilhac-de-la-Montagne, Conques-sur-Orbiel, Couiza, Cournanel, Coustaussa, Coustouge, Cruscades, Cucugnan, Davejean, Dernacueillette, La Digne-d’Amont, La Digne-d’Aval, Douzens, Duilhac-sous-Pyerepertuse, Durban-Corbières, Embres-et-Castelmaure, Escales, Espéraza, Fa, Fabrezan, Felines-Termenès, Ferrals-les-Corbières, Festes-et-Saint-André, Feuilla, Fitou, Fleury-d’Aude, Floure, Fontcouverte, Fontiès-d’Aude, Fontjoncouse, Fournes-Cabardès, Fraisse-Cabardès, Fraissé-des-Corbières, Gaja-et-Villedieu, Gardie, Ginestas, Gruissan, Homps, Les Ilhes, Jonquières, Labastide-en-Val, Ladern-sur-Lauquet, Lagrasse, Laroque-de-Fa, Lastours, Laure-Minervois, Leucate, Lézignan-Corbières, Limoux, Limousis, Loupia, Luc-sur-Aude, Luc-sur-Orbieu, Mailhac, Mayronnes, Maisons, Magrie, Malras, Malves-en-Minervois, Marseillette, Mirepeisset, Montazels, Montbrun-des-Corbières, Montgaillard, Montirat, Montlaur, Montolieu, Montredon-des-Corbières, Montséret, Monze, Moussoulens, Moux, Narbonne, Névian, Ornaisons, Padern, Palairac, La Palme, Paraza, Pauligne, Paziols, Pépieux, Peyriac-de-Mer, Peyriac-Minervois, Peyrolles, Pezens, Pennautier, Pieusse, Pomas, Port-la-Nouvelle, Portel-des-Corbières, Pouzols-Minervois, Pradelles-en-Val, Puichéric, Quintillan, La Redorte, Ribaute, Rieux-en-Val, Rieux-Minervois, Roquecourbe-Minervois, Roquefort-des-Corbières, Roquetaillade, Rouffiac-d’Aude, Roubia, Rouffiac-des-Corbières, Rustiques, Saint-André-de-Roquelongue, Saint-Couat-d’Aude, Saint-Couat-du-Razès, Sainte-Eulalie, Saint-Frichoux, Saint-Hilaire, Saint-Jean-de-Barrou, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Saint-Nazaire-d’Aude, Saint-Pierre-des-Champs, Saint-Polycarpe, Sainte-Valière, Salles-d’Aude, Sallèles-Cabardès, Salsigne, La Serpent, Serres, Serviès-en-Val, Sigean, Talairan, Taurize, Termes, Thézan-des-Corbières, Tournissan, Tourouzelle, Tourreilles, Trassanel, Trausse-Minervois, Trèbes, Treilles, Tuchan, Ventenac-Cabardès, Ventenac-Minervois, Vignevieille, Villanière, Villalier, Villar-en-Val, Villar-Saint-Anselme, Villardonnel, Villarzel-Cabardès, Villebazy, Villedubert, Villegailhenc, Villegly, Villelongue-d’Aude, Villemoustaussou, Villeneuve-des-Corbières, Villeneuve-Minervois, Villerouge-Termenès, Villesèque-des-Corbières, Villetritouls, Vinassan;

Département du Gard: Aspères, Aujargues, Brouzet-lès-Quissac, La Cadière-et-Cambo, Calvisson, Cannes-et-Clairan, Carnas, Combas, Conqueyrac, Corconne, Crespian, Fontanès, Gailhan, Junas, Langlade, Lecques, Liouc, Montmirat, Montpezat, Moulézan, Nages-et-Solorgues, Nîmes, Orthoux-Sérignac-Quilhan, Saint-Clément, Saint-Hippolyte-du-Fort, Saint-Mamert-du-Gard, Salinelles, Sardan, Sommières, Souvignargues, Vic-le-Fesq, Villevieille;

Dipartimento dell’Hérault: Adissan, Agel, Aigne, Aigues-Vives, Alignan-duVent, Aniane, Arboras, Argelliers, Aspiran, Assas, Assignan, Aumelas, Autignac, Azillanet, Babeau-Bouldoux, Bassan, Beaufort, Beaulieu, Berlou, Béziers, Boisseron, Le Bosc, Boujan-sur-Libron, Brignac, Brissac, Cabrerolles, Cabrières, Campagne, Canet, Cassagnoles, Castelnau-le-Lez, Castries, La Caunette, Causse-de-la-Selle, Causses-et-Veyran, Caussiniojouls, Caux, Cazedarnes, Cazevieille, Cazouls-lès-Béziers, Cébazan, Cessenon-sur-Orb, Cesseras, Ceyras, Claret, Clermont-l’Hérault, Combaillaux, Corneilhan, Cournonsec, Cournonterral, Creissan, Cruzy, Faugères, Félines-Minervois, Ferrières-Poussarou, Fontanès, Fontès, Fos, Fouzilhon, Fozières, Gabian, Garrigues, Gignac, Guzargues, Jonquières, Juvignac, Lacoste, Lagamas, Laurens, Lauret, Lauroux, Lavalette, Lavérune, Liausson, Lieuran-Cabrières, La Livinière, Lodève, Lunel, Lunel-Viel, Magalas, Margon, Les Matelles, Mauguio, Mérifons, Minerve, Montagnac, Montarnaud, Montesquieu, Montbazin, Montblanc, Montouliers, Montoulieu, Montpellier, Montpeyroux, Moulès-et-Baucels, Mourèze, Murles, Murviel-lès-Béziers, Murviel-lès-Montpellier, Nébian, Neffiès, Nézignan-l’Evêque, Nissan-lez-Enserune, Nizas, Octon, Olmet-et-Villecun, Olonzac, Oupia, Paulhan, Pégairolles-de-Buèges, Pégairolles-de-l’Escalette, Péret, Pézenas, Pierrerue, Pignan, Plaissan, Poujols, Poussan, Pouzolles, Prades-le-Lez, Prades-sur-Vernazobre, Le Puech, Puéchabon, Puisserguier, Quarante, Restinclières, Roquebrun, Roquessels, Roujan, Saint-André-de-Buèges, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Aunès, Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Saint-Bauzille-de-Montmel, Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Chinian, Saint-Christol, Saint-Drézéry, Saint-Félix-de-Lodez, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Georges-d’Orques, Saint-Guiraud, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Jean-de-Minervois, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Saint-Pargoire, Saint-Pons-de-Mauchiens, Saint-Privat, Saint-Saturnin, Saint-Sériès, Saint-Thibéry, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Saturargues, Sauteyrargues, Sauvian, Sérignan, Servian, Siran, Soubès, Soumont, Sussargues, Le Triadou, Usclas-du-Bosc, Vacquières, Vailhan, Vailhauquès, Valflaunès, Valmascle, Vendémian, Vendres, Vérargues, Vieussan, Villeneuve-lès-Maguelonne, Villeneuvette, Villeveyrac, Villespassans;

Dipartimento dei Pirenei Orientali: Amélie-les-Bains-Palalda, Ansignan, Arboussols, Argelès-sur-Mer, Bages, Baho, Baixas, Banyuls-sur-Mer, Banyuls-dels-Aspres, Bélesta, Bouleternère, Le Boulou, Brouilla, Cabestany, Caixas, Calce, Camélas, Canet-en-Roussillon, Canohès, Caramany, Cases-de-Pene, Cassagnes, Castelnou, Caudiès-de-Fenouillèdes, Cerbère, Céret, Claira, Les Cluses, Collioure, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-del-Vercol, Corneilla-la-Rivière, Elne, Espira-de-Conflent, Espira-de-l’Agly, Estagel, Estoher, Felluns, Finestret, Fosse, Fourques, Ille-sur-Têt, Joch, Lansac, Laroque-des-Albères, Latour-Bas-Elne, Latour-de-France, Lesquerde, Llauro, Llupia, Marquixanes, Maureillas-las-Illas, Maury, Millas, Montalba-le-Château, Montauriol, Montescot, Montesquieu-des-Albères, Montner, Néfiach, Oms, Opoul-Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-de-Conflent, Pézilla-la-Rivière, Pia, Planèzes, Pollestres, Ponteilla, Port-Vendres, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Rasiguères, Reynès, Rigarda, Riunoguès, Rivesaltes, Rodès, Saint-André, Saint-Arnac, Saint-Cyprien, Saint-Estève, Saint-Féliu-d’Amont, Saint-Féliu-d’Avall, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Martin, Saint-Michel-de-Llotes, Saint-Nazaire, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Saleilles, Salses-le-Château, Le Soler, Sorède, Sournia, Taillet, Tarerach, Tautavel, Terrats, Thuir, Tordères, Toulouges, Tresserre, Trévillach, Trilla, Trouillas, Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière, Vinça, Vingrau, Vivès, Le Vivier.

b)

La vendemmia, la vinificazione e l’elaborazione dei vini bianchi hanno luogo sul territorio dei comuni menzionati per la vendemmia, la vinificazione e l’elaborazione dei vini rossi e rosati, oltre che sul territorio dei seguenti comuni del dipartimento dell’Hérault: Castelnau-de-Guers, Florensac, Mèze, Pinet, Pomerols.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Bourboulenc B - Doucillon blanc

Clairette B

Grenache N

Grenache blanc B

Lledoner pelut N

Marsanne B

Mourvèdre N - Monastrell

Piquepoul blanc B

Roussanne B

Syrah N - Shiraz

Tourbat B

Vermentino B - Rolle

8.   Descrizione del legame/dei legami

Nella storia della viticoltura della Linguadoca, la coltivazione della vite sui pendii delle colline con terreni aridi e sassosi è rimasta costante fin dalla sua introduzione.

Le contingenze storiche e l’influenza dei monasteri e delle abbazie, i vincoli economici legati ai vigneti in area collinare e le dinamiche umane hanno determinato la diversità e l’evoluzione dei prodotti fin dall’epoca romana portando, nel tempo, a una produzione di vini dolci, mutizzati, secchi, rossi e bianchi o a una produzione di uve da tavola, con la necessità per tutte queste uve di raggiungere un buon grado di maturazione.

Con il passare delle generazioni è stata individuata, su questi pendii, una serie di siti particolari, riconosciuti per la qualità e l’originalità della loro produzione.

Dalla cittadina di Collioure fino alle porte di Nîmes, i pendii soleggiati delle colline sono costellati di vigne da oltre 2 000 anni, con innumerevoli testimonianze della qualità e dell’identità di questi vini.

Nel corso della loro storia, i vini di queste colline hanno acquisito una reputazione che è spesso nata dalle abbazie (Caunes-Minervois, Valmagne, Lagrasse, Fontfroide, ecc.): «Saint-Saturnin e Cabrières hanno come origine un religioso vicino a San Benedetto d’Aniane, mentre Montpeyroux era già, dal XIV secolo, un possedimento e una residenza dei vescovi di Montpellier da cui questi ultimi ricavavano vini prestigiosi». Lo stesso vale per Saint-Aignan (Saint-Chinian), scriveva Jean Clavel in «Histoire et Avenir des vins en Languedoc» (ed. Privat -1985).

Nel 1788, in una relazione destinata al re, l’intendente Ballainvillers dichiarava: «Sono tutti vini a denominazione che con il nome generico di ’vini di Narbonne’ erano giustamente apprezzati fuori dai confini provinciali e fuori dal regno; erano soprattutto i vini di Lapalme, Leucate, Fitou...».

Nel 1816, in «Topographie de tous les vignobles connus», A. Jullien osserva la specificità dei vini legata alla loro origine e cita i vigneti situati a nord della Têt, fino a Espira-de-l’Agly e Rivesaltes, e i vigneti di «Saint-Christol», «Saint-Georges d’Orques» e «Saint-Drézéry»: «i vini presentano un gusto piacevole e franco, hanno corpo, gradazione alcolica e dopo 5 o 6 anni di invecchiamento sono eccellenti ...».

Per ottenere tale specificità legata all’origine di questi vini, la superficie parcellare delimitata per la vendemmia classifica le parcelle che presentano terreni senza vincoli di attecchimento e capaci di garantire un apporto idrico moderato e regolare alla pianta per resistere alle estati calde e secche. La superficie parcellare delimitata classifica le parcelle terrazzate situate tra il lungomare e un’altitudine di 400 metri con esposizione favorevole.

Sono privilegiate le parcelle situate sui pendii delle colline, vicino al mare oppure quelle sulle colline più ripide della zona pre-montuosa, talvolta coltivate a terrazze.

La superficie di questa zona delimitata con precisione rappresenta meno di un terzo della superficie totale dei vigneti della regione e la sua produzione equivale a meno del 15 % dei volumi regionali prodotti.

Le condizioni climatiche e la natura dei terreni hanno condizionato il luogo d’impianto e la scelta dei vitigni. Questi ultimi presentano un ciclo vegetativo piuttosto lungo, una sufficiente resistenza alla siccità e al calore e la capacità di ottimizzare una costante termica elevata. Il controllo della produzione, che si riflette nella definizione di rese moderate, assicura una buona maturazione delle uve prima delle piogge autunnali, mentre la presenza dei venti contribuisce a preservare le caratteristiche sanitarie dell’uva.

Il particolare clima mediterraneo, caldo e secco, garantisce ai vini rossi la presenza di tannini maturi, mentre regala ai vini bianchi e rosati una caratteristica rotondità.

All’indomani della Seconda guerra mondiale, il necessario rinnovo di gran parte dei vigneti impiantati sui pendii ha condotto a un rafforzamento della presenza dei vitigni tradizionali. Con questo rinnovo inizia una dinamica collettiva basata sulla ricostruzione della viticoltura storica e che vede la partecipazione di cantine cooperative e di tenute indipendenti riunite in sindacati.

L’introduzione della meccanizzazione e lo sviluppo della coltivazione di un vitigno a tralci lunghi come il Syrah N, necessariamente da palizzare, hanno condotto a un’evoluzione delle pratiche colturali. Nella maggior parte dei casi le parcelle di vigne, un tempo piantate a quadrato e non palizzate, sono state sostituite da parcelle caratterizzate da una distanza interfilare non superiore a 2,50 metri e con una densità minima d’impianto di 4 000 ceppi per ettaro. Si è tuttavia mantenuto il metodo di potatura, fondamentalmente corta, e in ogni caso con un numero limitato di gemme franche per ceppo.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Etichettatura

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Il nome della denominazione di origine controllata «Languedoc» può essere integrato dalla menzione «primeur» o «nouveau», nel qual caso i vini devono necessariamente essere presentati con l’indicazione dell’annata.

I vini della denominazione di origine controllata «Languedoc», con o senza le denominazioni geografiche complementari «Cabrières», «Grés de Montpellier», «La Méjanelle», «Montpeyroux», «Pézenas», «Quatourze», «Saint-Christol», «Saint-Drézéry», «Saint-Georges-d’Orques», «Saint-Saturnin» o «Sommières», e presentati con la suddetta denominazione di origine controllata, possono essere dichiarati dopo la raccolta, proposti al pubblico, spediti, messi in vendita o venduti solo se tale denominazione di origine controllata è iscritta nei documenti di accompagnamento, nella dichiarazione di scorta, su annunci, prospetti, etichette, fatture e contenitori di qualsiasi tipo, eventualmente integrata dalle denominazioni geografiche complementari.

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l’elaborazione dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni:

Dipartimento dell’Aude: Alaigne, Arques, Arzens, Auriac, Belcastel-et-Buc, Berriac, La Bezole, Bourigeole, Bram, Brenac, Brousses-et-Villaret, Brugairolles, Bugarach, Camps-sur-l’Agly, Carcassonne, Castans, Caudebronde, Caunette-sur-Lauquet, Caux-et-Sauzens, Citou, Clermont-sur-Lauquet, Couffoulens, Coursan, Courtauly, Cubières-sur-Cinoble, Cuxac-Cabardès, Cuxac-d’Aude, Donazac, Fajac-en-Val, Fontiers-Cabardès, Granes, Greffeil, Labastide-Esparbairenque, Lairière, Lauraguel, Lespinassière, Leuc, Malves-en-Minervois, Marcorignan, Mas-Cabardès, Mas-des-Cours, Massac, Miraval-Cabardès, Missègre, Montclar, Monthaut, Montjardin, Montjoi, Montréal, Moussan, Mouthoumet, Ouveillan, Palaja, Pomy, Pradelles-Cabardès, Preixan, Puilaurens, Puivert, Quillan, Raissac-d’Aude, Raissac-sur-Lampy, La Redorte, Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, Ribaute, Rieux-en-Val, Rieux-Minervois, Roquecourbe-Minervois, Roquefère, Roquefort-des-Corbières, Routier, Rouvenac, Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Ferriol, Saint-Jean-de-Paracol, Saint-Louis-et-Parahou, Saint-Marcel-sur-Aude, Saint-Martin-des-Puits, Saint-Martin-de-Villereglan, Saint-Martin-le-Vieil, Saissac, Sallèles-d’Aude, Salza, Soulatge, Terroles, Valmigère, Véraza, Verzeille, Villarzel-Cabardès-du-Razès, Villedaigne, Villefloure, Villefort, Villesèquelande;

Dipartimento del Gard: Aigremont, Aigues-Mortes, Aigues-Vives, Aimargues, Aubais, Bernis, Boissières, Bouillargues, Bragassargues, Caissargues, La Calmette, Caveirac, Clarensac, Congénies, Cros, Dions, Domessargues, Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac, Fons, Gajan, Gallargues-le-Montueux, Générac, Marguerittes, Milhaud, Monoblet, Montagnac, Mus, Parignargues, Pompignan, Poulx, Puechredon, Quissac, Rodilhan, Rogues, La Rouvière, Sainte-Anastasie, Saint-Come-et-Maruéjols, Saint-Dionizy, Saint-Gilles, Saint-Roman-de-Codières, Saint-Théodorit, Sauve, Sumène, Uchaud, Vergèze;

Dipartimento dell’Hérault: Abeilhan, Agde, Agonès, Les Aires, Aumes, Baillargues, Balaruc-le-Vieux, Bédarieux, Bélarga, Bessan, Boisset, La Boissière, Bouzigues, Brenas, Buzignargues, Campagnan, Candillargues, Capestang, Cazilhac, Cazouls-d’Hérault, Celles, Cers, Clapiers, Colombiers, Coulobres, Le Crès, Le Cros, Dio-et-Valquières, Espondeilhan, Fabrègues, Ferrals-les-Montagnes, Ferrières-les-Verreries, Frontignan, Galargues, Ganges, Gigean, Gorniès, Grabels, La Grande-Motte, Hérépian, Jacou, Lansargues, Laroque, Lattes, Lespignan, Lézignan-la-Cèbe, Lieuran-lès-Béziers, Lignan-sur-Orb, Loupian, Lunas, Maraussan, Marseillan, Marsillargues, Mas-de-Londres, Maureilhan, Mireval, Mons, Montady, Montaud, Montels, Montferrier-sur-Lez, Mudaison, Notre-Dame-de-Londres, Olargues, Pailhès, Palavas-les-Flots, Pardailhan, Pérols, Pézènes-les-Mines, Les Plans, Poilhes, Popian, Portiragnes, Le Pouget, Pouzols, Puilacher, Puimisson, Puissalicon, Rieussec, Riols, Les Rives, Romiguières, Roqueredonde, Rouet, Saint-Bauzille-de-Putois, Saint-Brès, Saint-Etienne-d’Albagnan, Saint-Etienne-de-Gourgas, Saint-Félix-de-l’Héras, Saint-Geniès-de-Fontedit, Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Hilaire-de-Beauvoir, Saint-Jean-de-Cornies, Saint-Jean-de-Védas, Saint-Just, Saint-Martin-de-Londres, Saint-Maurice-Navacelles, Saint-Michel, Saint-Nazaire-de-Pézan, Saint-Paul-et-Valmalle, Saint-Pierre-de-la-Fage, Saint-Pons-de-Thomières, Salasc, Saussan, Saussines, Sète, Teyran, Thézan-lès-Béziers, Tourbes, Tressan, Usclas-d’Hérault, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, Valergues, Valras-Plage, Valros, Vélieux, Vendargues, Vias, Vic-la-Gardiole, Villeneuve-lès-Béziers, Villetelle, Viols-en-Laval, Viols-le-Fort;

Dipartimento dei Pirenei Orientali: L’Albère, Alenya, Arles-sur-Tech, Baillestavy, Le Barcarès, Bompas, Boule-d’Amont, Calmeilles, Campoussy, Casefabre, Clara, Eus, Fenouillet, Glorianes, Los Masos, Molitg-les-Bains, Montbolo, Mosset, Le Perthus, Prunet-et-Belpuig, Rabouillet, Saint-Laurent-de-Cerdans, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Sainte-Marie, Saint-Marsal, Taurinya, Théza, Torreilles, Valmanya, Villelongue-de-la-Salanque, Vira.

Link al disciplinare del prodotto

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-7e46f9d3-55a7-4fed-a312-52a267e4f576


(1)  GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2.


4.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 104/46


Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell’Unione europea o esportare dall’Unione europea nel 2023 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che intendono produrre o importare nel 2023 tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi

(2022/C 104/14)

1.   

La presente comunicazione è destinata alle imprese interessate dall’applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1) (il regolamento) che intendono, nel 2023:

a)

importare nell’Unione europea o esportare dall’Unione europea le sostanze elencate nell’allegato I del regolamento, oppure

b)

produrre o importare nell’Unione europea tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi.

Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord (2) prevede che il regolamento (CE) n. 1005/2009 si applichi al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. Ne consegue che i riferimenti all’Unione europea nel presente avviso si intendono fatti anche all’Irlanda del Nord.

2.   

Si tratta dei seguenti gruppi di sostanze:

Gruppo I

:

CFC 11, 12, 113, 114 o 115

Gruppo II

:

altri clorofluorocarburi completamente alogenati

Gruppo III

:

halon 1211, 1301 o 2402

Gruppo IV

:

tetracloruro di carbonio

Gruppo V

:

1,1,1-tricloroetano

Gruppo VI

:

bromuro di metile

Gruppo VII

:

idrobromofluorocarburi

Gruppo VIII

:

idroclorofluorocarburi

Gruppo IX

:

bromoclorometano

3.   

L’importazione o l’esportazione di sostanze controllate (3) richiede il rilascio di una licenza da parte della Commissione, salvo nei casi di transito, stoccaggio temporaneo e regime doganale del deposito o della zona franca di cui al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (4), di una durata massima di 45 giorni. La produzione di sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi richiede un’autorizzazione preventiva.

4.   

Inoltre, le seguenti attività sono soggette a restrizioni quantitative:

a)

produzione e importazione per usi di laboratorio e a fini di analisi,

b)

importazione in libera pratica nell’Unione europea per usi critici (halon),

c)

importazione in libera pratica nell’Unione europea per uso come materia prima,

d)

importazione in libera pratica nell’Unione europea per uso come agente di fabbricazione.

La Commissione attribuisce quote per le attività di cui alle lettere a), b), c), e d). Tali quote sono determinate sulla base delle domande di quote e:

conformemente all’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento e al regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione (5) nel caso a),

conformemente all’articolo 16 del regolamento nei casi b), c) e d).

Attività di cui al paragrafo 4

5.

Un’impresa che nel 2023 desideri importare o produrre sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, oppure importare sostanze controllate per usi critici (halon), per uso come materia prima o come agente di fabbricazione, deve seguire la procedura descritta ai paragrafi da 6 a 9.

6.

L’impresa non ancora registrata nel sistema di rilascio delle licenze ODS (https://webgate.ec.europa.eu/ods2) è tenuta a farlo entro il 23 maggio 2022.

7.

L’impresa deve compilare e presentare il modulo di domanda di quote disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS.

I moduli di domanda di quote saranno disponibili online a partire dal 23 maggio 2022 nel sistema di rilascio delle licenze ODS.

8.

La Commissione considererà validi soltanto i moduli di domanda di quote debitamente compilati, privi di errori e pervenuti entro il 23 giugno 2022.

Le imprese sono invitate a presentare i moduli di domanda di quote il prima possibile e con sufficiente anticipo, affinché sia possibile apportare eventuali correzioni e ritrasmettere le domande entro la scadenza prevista.

9.

La presentazione di un modulo di domanda di quote di per sé non conferisce alcun diritto di importare o produrre sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi o di importare sostanze controllate per usi critici (halon) o per uso come materia prima o come agente di fabbricazione. Prima di procedere a tale importazione o produzione nel 2023, le imprese devono richiedere una licenza utilizzando il modulo di domanda di licenza disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS.

Importazione per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 ed esportazione

10.

Un’impresa che nel 2023 desideri esportare sostanze controllate o importare sostanze controllate per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 deve seguire la procedura descritta ai paragrafi 11 e 12.

11.

Le imprese non ancora registrate nel sistema di rilascio delle licenze ODS sono tenute a farlo il più presto possibile.

12.

Prima di procedere, nel 2023, a un’importazione per usi diversi da quelli elencati al paragrafo 4 o a un’esportazione, le imprese devono chiedere una licenza utilizzando il modulo di domanda di licenza disponibile online nel sistema di rilascio delle licenze ODS.

(1)  GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.

(2)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12020W/TXT#d1e32-102-1

(3)  Si rammenta che possono essere autorizzate unicamente le importazioni o le esportazioni esentate dal divieto generale di importazione e di esportazione a norma degli articoli 15 e 17.

(4)  GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.

(5)  Regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione, del 1o giugno 2011, relativo al meccanismo di attribuzione di quote di sostanze controllate consentite per usi di laboratorio e a fini di analisi nell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 147 del 2.6.2011, pag. 4).