ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 103

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
3 marzo 2022


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2022/C 103/01

Conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali

1

 

Commissione europea

2022/C 103/02

Tassi di cambio dell'euro — 2 marzo 2022

5

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2022/C 103/03

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico ( 1 )

6

2022/C 103/04

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico ( 1 )

7

2022/C 103/05

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico ( 1 )

8

2022/C 103/06

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico ( 1 )

9

2022/C 103/07

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico ( 1 )

10

2022/C 103/08

Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico ( 1 )

11

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità de vigilanza EFTA

2022/C 103/09

Comunicazione dell’Autorità di vigilanza EFTA sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e sui tassi di riferimento/attualizzazione in vigore per gli Stati EFTA applicabili dal 1o dicembre 2021 (Pubblicata a norma delle disposizioni sui tassi di riferimento e di attualizzazione di cui alla parte VII della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità e all’articolo 10 della decisione dell’Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004 )

12

2022/C 103/10

Insussistenza di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE

13


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte EFTA

2022/C 103/11

Ricorso proposto il 10 gennaio 2022 da G. Modiano Limited e Standard Wool (UK) Limited contro l’Autorità di vigilanza EFTA (Causa E-1/22)

14


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

3.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 103/1


Conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali

(2022/C 103/01)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA:

1.   

SOTTOLINEA l’importanza di promuovere e rafforzare i meccanismi della buona governance fiscale, l’equità fiscale, la trasparenza fiscale su scala mondiale e la lotta contro la frode, l’evasione e l’elusione fiscali, sia a livello dell’UE che a livello mondiale;

2.   

APPREZZA la costante e proficua cooperazione in materia fiscale tra il gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» dell’UE e buona parte delle giurisdizioni di tutto il mondo;

3.   

ACCOGLIE CON FAVORE i progressi compiuti nelle giurisdizioni pertinenti attraverso le misure attive adottate entro i termini convenuti e i nuovi impegni assunti per risolvere le carenze individuate dal gruppo «Codice di condotta»;

4.   

PRENDE ATTO dell’effettiva attivazione di relazioni ai fini dello scambio automatico di informazioni tra la Turchia e tutti gli Stati membri tranne uno; RITIENE che i progressi compiuti dalla Turchia non siano ancora pienamente in linea con gli impegni richiesti dalle conclusioni del Consiglio ECOFIN del 22 febbraio 2021 e del 5 ottobre 2021; INVITA la Turchia ad avviare o proseguire i lavori a livello tecnico per un effettivo scambio di dati dalla Turchia verso tutti gli Stati membri al fine di rispettare le norme concordate a livello internazionale e assicurare la piena conformità ai requisiti stabiliti nelle suddette conclusioni del Consiglio ECOFIN; RIBADISCE che l’effettivo scambio automatico di informazioni con tutti gli Stati membri conformemente al calendario e alle norme dell’OCSE è una condizione necessaria affinché la Turchia soddisfi il criterio 1.1 della lista UE e si conformi pienamente ai requisiti stabiliti nelle suddette conclusioni del Consiglio; INVITA il gruppo a informare il Consiglio in merito ai pertinenti sviluppi e a continuare a mantenere e rafforzare il dialogo sull’effettiva attuazione dello scambio di informazioni tra la Turchia e tutti gli Stati membri, nonché ad affrontare le questioni in sospeso per le quali non sono stati compiuti progressi;

5.   

DEPLORA il fatto che alcune giurisdizioni restino non cooperative a fini fiscali e INVITA tali giurisdizioni ad aprire un canale di dialogo con il gruppo «Codice di condotta» al fine di risolvere le questioni ancora in sospeso;

6.   

APPROVA la relazione del gruppo «Codice di condotta» riportata nel documento 5723/22;

7.   

APPROVA, di conseguenza, la lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali («lista UE») figurante nell’allegato I;

8.   

APPROVA lo stato di avanzamento illustrato nell’allegato II per quanto riguarda gli impegni assunti dalle giurisdizioni cooperative in vista dell’applicazione dei principi della buona governance fiscale.


ALLEGATO I

Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali

1.

Samoa americane

Le Samoa americane non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non si sono impegnate ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.

2.   Figi

Figi non è membro del forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali («forum globale»), non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispone di regimi fiscali preferenziali dannosi (società di esportazione, incentivi alla tecnologia per la comunicazione dei redditi, aliquota d’imposta agevolata per le sedi regionali o globali), non è divenuta membro del quadro inclusivo in materia di BEPS né ha attuato lo standard minimo anti-BEPS dell’OCSE e non ha ancora risolto queste problematiche.

3.   Guam

Guam non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipende, la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non si è impegnata ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.

4.   Palau

Palau non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e non ha ancora risolto queste problematiche.

5.   Panama

Panama non è stato valutato come almeno «ampiamente conforme» dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta e non ha ancora risolto questa problematica. Panama dispone di un regime di esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera dannoso e non ha ancora risolto questa problematica.

Panama si è impegnato a dare seguito in tempo utile alle raccomandazioni del quadro inclusivo in materia di BEPS per quanto riguarda l’attuazione del criterio 3.2 relativo alla rendicontazione paese per paese (CbCR), in modo che ciò si rifletta nella relazione di revisione inter pares dell’autunno 2023 sull’azione 13 del quadro inclusivo in materia di BEPS.

6.   Samoa

Samoa dispone di un regime fiscale preferenziale dannoso (società offshore) e non ha ancora risolto questa problematica.

7.   Trinidad e Tobago

Trinidad e Tobago non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non è stata valutata come almeno «ampiamente conforme» dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispone di regimi fiscali preferenziali dannosi (zone franche) e non ha ancora risolto queste problematiche.

Trinidad e Tobago si è impegnata a dare seguito in tempo utile alle raccomandazioni del quadro inclusivo in materia di BEPS per quanto riguarda l’attuazione del criterio 3.2 relativo alla rendicontazione paese per paese (CbCR), in modo che ciò si rifletta nella relazione di revisione inter pares dell’autunno 2023 sull’azione 13 del quadro inclusivo in materia di BEPS.

8.   Isole Vergini degli Stati Uniti

Le Isole Vergini degli Stati Uniti non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell’OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispongono di regimi fiscali preferenziali dannosi (programma di sviluppo economico, società esenti, legge sulla regolamentazione del centro bancario internazionale), non si sono impegnate ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.

9.   Vanuatu

Vanuatu favorisce le strutture e i meccanismi offshore intesi ad attrarre utili senza un’attività economica effettiva e non ha ancora risolto questa problematica.

Vanuatu è in attesa di un esame supplementare da parte del forum globale in relazione allo scambio di informazioni su richiesta.


ALLEGATO II

Stato di avanzamento della cooperazione con l’UE per quanto riguarda gli impegni assunti dalle giurisdizioni cooperative in vista dell’applicazione dei principi della buona governance fiscale

1.   Trasparenza

1.1.   Impegno ad attuare lo scambio automatico di informazioni firmando l’accordo multilaterale delle autorità competenti o mediante accordi bilaterali

La seguente giurisdizione dovrebbe impegnarsi per un effettivo scambio di informazioni con tutti e ventisette gli Stati membri secondo il calendario di cui al punto 6 delle conclusioni del Consiglio del 22 febbraio 2021, al punto 4 delle conclusioni del Consiglio del 5 ottobre 2021 e al punto 4 delle conclusioni del Consiglio del 24 febbraio 2022:

Turchia

1.2.   Adesione al forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali («forum globale») e valutazione soddisfacente per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta

Le seguenti giurisdizioni attendono un esame supplementare da parte del forum globale:

Anguilla, Barbados, Botswana, Dominica, Seychelles, Turchia

2.   Equa imposizione

2.1.   Esistenza di regimi fiscali dannosi

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a modificare o abolire i propri regimi di esenzione da tassazione dei redditi di fonte estera dannosi entro il 31 dicembre 2022:

Costa Rica, Hong Kong, Malaysia, Qatar, Uruguay

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a modificare o abolire i propri regimi fiscali preferenziali nell’ambito del forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) entro il 31 dicembre 2022:

Costa Rica (zona di libero scambio), Giamaica (zone economiche speciali), Giordania (zona economica speciale di Aqaba), Macedonia del Nord (zona di sviluppo industriale e tecnologico)

La seguente giurisdizione si è impegnata a modificare un regime fiscale preferenziale entro il 31 dicembre 2022:

Federazione russa (holding internazionali)

2.2.   Esistenza di regimi fiscali che agevolano le strutture offshore intese ad attrarre utili senza un’attività economica effettiva

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a dare seguito alle raccomandazioni del forum sulle pratiche fiscali dannose (FHTP) per quanto riguarda l’effettiva attuazione dei requisiti sostanziali di cui al criterio 2.2, in tempo utile per consentire all’FHTP di concludere, nella sua prossima riunione nel 2022, che la o le raccomandazioni sono state prese in considerazione:

Anguilla, Bahamas, Barbados, Bermuda, Isole Turks e Caicos

3.   Prevenzione dell’erosione della base imponibile e del trasferimento degli utili

3.2.   Attuazione dello standard minimo in materia di rendicontazione paese per paese (CbCR) (azione 13 BEPS)

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate ad attuare lo standard minimo della CbCR dando seguito in tempo utile alle raccomandazioni del quadro inclusivo in materia di BEPS in modo che ciò si rifletta nella relazione di revisione inter pares nell’autunno del 2023 sull’azione 13 del quadro inclusivo e/o attivando relazioni di scambio sulla CbCR con tutti gli Stati membri dell’UE entro il termine concordato:

Bahamas, Barbados, Belize, Isole Vergini britanniche, Israele, Monserrat, Thailandia, Tunisia, Vietnam


Commissione europea

3.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 103/5


Tassi di cambio dell'euro (1)

2 marzo 2022

(2022/C 103/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1106

JPY

yen giapponesi

128,08

DKK

corone danesi

7,4387

GBP

sterline inglesi

0,83316

SEK

corone svedesi

10,7880

CHF

franchi svizzeri

1,0216

ISK

corone islandesi

143,00

NOK

corone norvegesi

9,8826

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,866

HUF

fiorini ungheresi

382,31

PLN

zloty polacchi

4,8021

RON

leu rumeni

4,9493

TRY

lire turche

15,6280

AUD

dollari australiani

1,5272

CAD

dollari canadesi

1,4088

HKD

dollari di Hong Kong

8,6785

NZD

dollari neozelandesi

1,6404

SGD

dollari di Singapore

1,5059

KRW

won sudcoreani

1 338,99

ZAR

rand sudafricani

17,1904

CNY

renminbi Yuan cinese

7,0153

HRK

kuna croata

7,5740

IDR

rupia indonesiana

15 980,03

MYR

ringgit malese

4,6595

PHP

peso filippino

57,206

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

36,339

BRL

real brasiliano

5,7313

MXN

peso messicano

22,9990

INR

rupia indiana

84,1765


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

3.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 103/6


Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 103/03)

Stato Membro

Italia

Rotta interessata

Alghero-Roma Fiumicino e viceversa

Periodo di validità del contratto

Dal 1o ottobre 2022 per un periodo di due anni

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

62 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara pubblica d’appalto e all’onere di servizio pubblico

Per ulteriori informazioni:

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dei trasporti

Direzione Generale dei Trasporti

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale

Via XXIX Novembre 1847, n.41

09123 Cagliari

ITALIA

Tel. +39 0706067331

Fax +39 0706067309

Sito Internet: http://www.regione.sardegna.it

E-mail: trasporti@pec.regione.sardegna.it

trasp.osp@regione.sardegna.it.


3.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 103/7


Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 103/04)

Stato Membro

Italia

Rotta interessata

Alghero-Milano Linate e viceversa

Periodo di validità del contratto

Dal 1o ottobre 2022 per un periodo di due anni

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

62 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara pubblica d’appalto e all’onere di servizio pubblico

Per ulteriori informazioni:

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dei trasporti

Direzione Generale dei Trasporti

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale

Via XXIX Novembre 1847, n.41

09123 Cagliari

ITALIA

Tel. +39 0706067331

Fax +39 0706067309

Sito Internet: http://www.regione.sardegna.it

E-mail: trasporti@pec.regione.sardegna.it

trasp.osp@regione.sardegna.it.


3.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 103/8


Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 103/05)

Stato Membro

Italia

Rotta interessata

Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa

Periodo di validità del contratto

Dal 1o ottobre 2022 per un periodo di due anni

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

62 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara pubblica d’appalto e all’onere di servizio pubblico

Per ulteriori informazioni:

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dei trasporti

Direzione Generale dei Trasporti

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale

Via XXIX Novembre 1847, n.41

09123 Cagliari

ITALIA

Tel. +39 0706067331

Fax +39 0706067309

Sito Internet: http://www.regione.sardegna.it

E-mail: trasporti@pec.regione.sardegna.it

trasp.osp@regione.sardegna.it.


3.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 103/9


Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 103/06)

Stato Membro

Italia

Rotta interessata

Cagliari-Milano Linate e viceversa

Periodo di validità del contratto

Dal 1o ottobre 2022 per un periodo di due anni

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

62 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara pubblica d’appalto e all’onere di servizio pubblico

Per ulteriori informazioni:

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dei trasporti

Direzione Generale dei Trasporti

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale

Via XXIX Novembre 1847, n.41

09123 Cagliari

ITALIA

Tel. +39 0706067331

Fax +39 0706067309

Sito Internet: http://www.regione.sardegna.it

E-mail: trasporti@pec.regione.sardegna.it

trasp.osp@regione.sardegna.it.


3.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 103/10


Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 103/07)

Stato Membro

Italia

Rotta interessata

Olbia-Roma Fiumicino e viceversa

Periodo di validità del contratto

Dal 1o ottobre 2022 per un periodo di due anni

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

62 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara pubblica d’appalto e all’onere di servizio pubblico

Per ulteriori informazioni:

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dei trasporti

Direzione Generale dei Trasporti

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale

Via XXIX Novembre 1847, n.41

09123 Cagliari

ITALIA

Tel. +39 0706067331

Fax +39 0706067309

Sito Internet: http://www.regione.sardegna.it

E-mail: trasporti@pec.regione.sardegna.it

trasp.osp@regione.sardegna.it.


3.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 103/11


Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per l’esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 103/08)

Stato Membro

Italia

Rotta interessata

Olbia-Milano Linate e viceversa

Periodo di validità del contratto

Dal 1o ottobre 2022 per un periodo di due anni

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

62 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara pubblica d’appalto e all’onere di servizio pubblico

Per ulteriori informazioni:

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dei trasporti

Direzione Generale dei Trasporti

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale

Via XXIX Novembre 1847, n.41

09123 Cagliari

ITALIA

Tel. +39 0706067331

Fax +39 0706067309

Sito Internet: http://www.regione.sardegna.it

E-mail: trasporti@pec.regione.sardegna.it

trasp.osp@regione.sardegna.it.


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità de vigilanza EFTA

3.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 103/12


Comunicazione dell’Autorità di vigilanza EFTA sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e sui tassi di riferimento/attualizzazione in vigore per gli Stati EFTA applicabili dal 1o dicembre 2021

(Pubblicata a norma delle disposizioni sui tassi di riferimento e di attualizzazione di cui alla parte VII della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità e all’articolo 10 della decisione dell’Autorità n. 195/04/COL del 14 luglio 2004 (1) )

(2022/C 103/09)

I tassi di base sono calcolati in conformità del disposto del capitolo sul metodo per stabilire i tassi di riferimento e di attualizzazione della guida sugli aiuti di Stato dell’Autorità, modificata con decisione dell’Autorità n. 788/08/COL del 17 dicembre 2008. Per ottenere i tassi di riferimento applicabili, ai tassi di base vanno aggiunti gli opportuni margini come definiti nella guida sugli aiuti di Stato.

I tassi di base sono stati determinati come segue:

 

Islanda

Liechtenstein

Norvegia

1.12.2021 –

1,88

-0,61

0,52


(1)  GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37, e supplemento SEE n. 26/2006 del 25 maggio 2006, pag. 1.


3.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 103/13


Insussistenza di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE

(2022/C 103/10)

L’Autorità di vigilanza EFTA ritiene che la misura seguente non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, dell’accordo SEE:

Data di adozione della decisione

17 novembre 2021

Numero del caso

83768

Numero della decisione

257/21/COL

Stato EFTA

Islanda

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Presunto aiuto a Landsbankinn e a Íslandsbanki

Base giuridica

Articolo 61, paragrafo 1, dell’Accordo SEE

Tipo di misura

Nessun aiuto

Settori economici

Servizi finanziari

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto

ISFI (Icelandic State Financial Investments)

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/.


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

3.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 103/14


Ricorso proposto il 10 gennaio 2022 da G. Modiano Limited e Standard Wool (UK) Limited contro l’Autorità di vigilanza EFTA

(Causa E-1/22)

(2022/C 103/11)

In data 10 gennaio 2022 dinanzi alla Corte EFTA hanno proposto ricorso contro l’Autorità di vigilanza EFTA G. Modiano Limited e Standard Wool (UK) Limited, rappresentate da Karl O. Wallevik, avvocato, Advokatfirmaet Wallevik, Klostergaten 36, 5005 Bergen, Norvegia, e Charles Whiddington e Zanda Romata, avvocati, Steptoe &Johnson L.L.P., 489 Avenue Louise, 1050 Bruxelles, Belgio.

G. Modiano Limited e Standard Wool (UK) Limited chiedono alla Corte EFTA di:

1.

Dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato.

2.

Annullare la decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA del 9 novembre 2021 nella causa n. 84045.

3.

Dichiarare che il regime di sovvenzioni costituisce un aiuto nuovo e che i centri di raccolta beneficiano di un aiuto illegale almeno dal 2002 e chiedere all’Autorità di vigilanza di quantificare l’importo dell’aiuto illegale.

4.

Condannare l’Autorità di vigilanza a coprire i costi di G. Modiano Limited e Standard Wool (UK) Limited.

5.

Adottare qualunque provvedimento complementare e ulteriore ritenuto equo.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso:

G. Modiano Limited è una società privata a responsabilità limitata costituita in Inghilterra e nel Galles. La sua attività principale è l’importazione, l’esportazione, la trasformazione e il commercio della lana di pecora.

Standard Wool (UK) è una società privata a responsabilità limitata costituita in Inghilterra e nel Galles. Si tratta di un trasformatore e commerciante di lana a livello internazionale, che si occupa in particolare delle fasi iniziali della lavorazione e del commercio della lana.

Il 6 settembre 2019 G. Modiano Limited e Standard Wool (UK) Limited («i ricorrenti») hanno presentato ricorso all’Autorità di vigilanza EFTA in merito al regime norvegese di sovvenzioni a favore del settore laniero («il regime di sovvenzioni»).

Il presente ricorso è un ricorso di annullamento contro la decisione della vigilanza EFTA, adottata il 9 novembre 2021, che chiude il ricorso («la decisione impugnata»).

I ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione impugnata poiché l’Autorità di vigilanza EFTA:

ha commesso un errore di diritto e un errore di valutazione nel concludere che il regime di sovvenzioni costituiva un aiuto esistente anziché un aiuto nuovo;

non ha tenuto conto di tutte le informazioni pertinenti presentate dai ricorrenti nella loro corrispondenza con l’Autorità e ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 16 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia;

non ha esaminato e valutato in quale misura i centri di raccolta abbiano ricevuto aiuti illegali;

non ha esaminato e valutato gli effetti negativi per la concorrenza del regime di sovvenzioni.