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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
65° anno |
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Sommario |
pagina |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RACCOMANDAZIONI |
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Banca centrale europea |
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2022/C 102/01 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2022/C 102/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10608 — CMA CGM / CLS BUSINESS) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2022/C 102/03 |
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Commissione europea |
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2022/C 102/04 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2022/C 102/05 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10524 – MERCEDES-BENZ / TOTALENERGIES / STELLANTIS / ACC) ( 1 ) |
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2022/C 102/06 |
Notifica preventive di concentrazione (Caso: M.10506 - PARKER / MEGGITT) ( 1 ) |
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2022/C 102/07 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10639– MAX MARA / MITSUI / MCJ) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2022/C 102/08 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso: M.10654 — KKR / ACCELL GROUP) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2022/C 102/09 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10593 — DUSSUR / SeAH / JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2022/C 102/10 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10610 – ARCHER DANIELS MIDLAND SINGAPORE / CLYDE INVESTMENTS) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RACCOMANDAZIONI
Banca centrale europea
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2.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/1 |
RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 17 febbraio 2022
al Consiglio dell’Unione europea sui revisori esterni della Bank of Greece
(BCE/2022/3)
(2022/C 102/01)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 27.1,
considerando quanto segue:
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1) |
I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono sottoposti a revisione da parte di revisori esterni indipendenti approvati dal Consiglio dell’Unione europea su raccomandazione del Consiglio direttivo della BCE. |
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2) |
Il mandato degli attuali revisori esterni della Bank of Greece, Deloitte Certified Public Accountants S.A., terminerà con l’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2021. È pertanto necessario nominare revisori esterni a partire dall’esercizio finanziario 2022. |
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3) |
Bank of Greece ha selezionato Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors Accountants S.A. quali revisori esterni per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2026 con la possibilità di prorogarne il mandato agli esercizi finanziari 2027 e 2028, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
Si raccomanda la nomina di Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors Accountants S.A. quali revisori esterni della Bank of Greece per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2026 con la possibilità di prorogarne il mandato agli esercizi finanziari 2027 e 2028.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 febbraio 2022
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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2.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10608 — CMA CGM / CLS BUSINESS)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 102/02)
Il 25 febbraio 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10608. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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2.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/3 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 febbraio 2022
che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1 dell’Unione europea per l’esercizio 2022
(2022/C 102/03)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 314, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,
visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1), in particolare l’articolo 44,
considerando quanto segue:
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— |
il bilancio dell’Unione per l’esercizio 2022 è stato adottato definitivamente il 24 novembre 2021 (2); |
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— |
il 28 gennaio 2022 la Commissione ha presentato una proposta contenente il progetto di bilancio rettificativo n. 1 del bilancio generale per l’esercizio 2022; |
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— |
l’adozione della comunicazione sull’adeguamento del quadro finanziario pluriennale e l’adozione del presente bilancio rettificativo n. 1 del bilancio generale per il 2022 sono una condizione necessaria per l’attuazione nel 2022 di tutti i programmi che non sono stati adottati nel 2021, attraverso la prima frazione degli impegni di bilancio e il versamento dei prefinanziamenti nell’ambito di tali programmi. Tutti i 27 Stati membri sono coinvolti in questo esercizio di riprogrammazione. Il Consiglio deve procedere senza ritardo all’adozione della sua posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 1 del bilancio generale per il 2022, il che consentirebbe di evitare ulteriori ritardi nell’attuazione dei programmi. È pertanto giustificato disporre un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
La posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1 dell’Unione europea per l’esercizio 2022 è stata adottata il 24 febbraio 2022.
Il testo integrale può essere consultato o scaricato visitando il sito web del Consiglio: http://www.consilium.europa.eu/.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
A. PANNIER-RUNACHER
Commissione europea
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2.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/5 |
Tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento (1):
0,00 % al 1o marzo 2022
Tassi di cambio dell’euro (2)
1o marzo 2022
(2022/C 102/04)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1162 |
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JPY |
yen giapponesi |
128,15 |
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DKK |
corone danesi |
7,4377 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,83290 |
|
SEK |
corone svedesi |
10,6893 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,0247 |
|
ISK |
corone islandesi |
142,00 |
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NOK |
corone norvegesi |
9,8598 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,465 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
379,60 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,7947 |
|
RON |
leu rumeni |
4,9490 |
|
TRY |
lire turche |
15,5509 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,5365 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,4158 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,7234 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6484 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,5150 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 342,60 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
17,2145 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,0462 |
|
HRK |
kuna croata |
7,5670 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
16 033,36 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,6802 |
|
PHP |
peso filippino |
57,295 |
|
RUB |
rublo russo |
117,2010 |
|
THB |
baht thailandese |
36,505 |
|
BRL |
real brasiliano |
5,7598 |
|
MXN |
peso messicano |
22,8558 |
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INR |
rupia indiana |
84,5015 |
(1) Tasso applicato all’operazione più recente rispetto alla data indicata. Nel caso di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse è il tasso di interesse marginale.
(2) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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2.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/6 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10524 – MERCEDES-BENZ / TOTALENERGIES / STELLANTIS / ACC)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 102/05)
1.
In data 23 febbraio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
Mercedes-Benz AG («MBAG», Germania), appartenente al gruppo Daimler (Germania), |
|
— |
Stellantis N.V. («Stellantis», Paesi Bassi), appartenente al gruppo Stellantis (Paesi Bassi), |
|
— |
Saft EV SAS («Saft», Francia), controllata di TotalEnergies SE («TotalEnergies», Francia), |
|
— |
Automotive Cells Company SE («ACC», Francia). MBAG, Stellantis e TotalEnergies acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni il controllo comune dell’insieme di ACC. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni. |
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
MBAG è un costruttore di apparecchiature originali (original equipment manufacturer - OEM) per l’industria automobilistica e rivenditore di autoveicoli, autovetture, veicoli commerciali leggeri e veicoli pesanti, con i marchi BharatBenz, Freightliner, FUSO, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses e Western Star, |
|
— |
Stellantis è un OEM per l’industria automobilistica e rivenditore di autoveicoli, autovetture e veicoli commerciali leggeri, con i marchi Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram e Vauxhall, |
|
— |
Saft progetta, sviluppa e produce batterie industriali innovative per un’ampia gamma di applicazioni civili e militari, |
|
— |
ACC sviluppa, produce e fornisce celle e moduli agli ioni di litio principalmente per l’industria automobilistica. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10524 – MERCEDES-BENZ / TOTALENERGIES / STELLANTIS / ACC
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
|
Commissione europea |
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Direzione generale della Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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2.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/8 |
Notifica preventive di concentrazione
(Caso: M.10506 - PARKER / MEGGITT)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 102/06)
1.
In data 21 febbraio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
|
— |
Parker-Hannifin Corporation («Parker», Stati Uniti), |
|
— |
Meggitt PLC («Meggitt», Regno Unito). |
Parker acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Meggitt.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
Parker opera nella progettazione, produzione e fornitura di tecnologie e sistemi di movimento e controllo, e offre soluzioni di meccanica di precisione per una varietà di mercati mobili, industriali ed aerospaziali a livello globale, |
|
— |
Meggitt opera nella progettazione, produzione e fornitura di componenti e sottosistemi per i mercati aerospaziali e della difesa, e di applicazioni selezionate nel campo dell’energia, a livello globale. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10506 – PARKER / MEGGITT
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo:
|
Commissione europea |
|
Direzione generale della Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
|
1049 Bruxelles |
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BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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2.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/10 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10639– MAX MARA / MITSUI / MCJ)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 102/07)
1.
In data 22 febbraio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
|
— |
Mitsui & Co. Ltd. («Mitsui», Giappone), |
|
— |
Max Mara Fashion Group («MMFG», Italia), appartenente al gruppo Max Mara, |
|
— |
International Fashion Trading S.a.r.l. («IFT», Lussemburgo), appartenente al gruppo Max Mara, |
|
— |
Max & Co. Japan Co. Ltd. («MCJ», Giappone), controllata dal gruppo Max Mara. |
Mitsui acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di MCJ.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
Mitsui è una società commerciale, di gestione aziendale e di sviluppo di progetti con sede a Tokyo (Giappone). Mitsui opera su scala mondiale con attività in vari settori, tra cui la produzione, distribuzione e vendita al dettaglio di capi di abbigliamento, |
|
— |
MMFG è un gruppo italiano di società che produce e vende capi di abbigliamento di prét-a-porter e accessori a livello mondiale. Il gruppo è proprietario di diversi marchi, tra cui Max Mara, Max & Co., Sportmax, Weekend Max Mara, Pennyblack, Marina Rinaldi, Persona, Marella, Emme Marella, iBlues e Intrend, |
|
— |
IFT è una società con sede a Lussemburgo detenuta in ultima istanza dal gruppo Max Mara. La società commercializza i capi di abbigliamento del Max Mara Fashion Group, anche sul mercato giapponese, |
|
— |
Max & Co. Japan (MCJ) è una controllata giapponese di MMFG, che opera nella vendita al dettaglio in Giappone di prodotti dei marchi Max & Co e Marina Rinaldi. MCJ verrà assorbita da Max Mara Japan, una joint venture tra Mitsui, IFT e MMFG che opera nella vendita al dettaglio in Giappone di prodotti dei marchi Max Mara e Weekend Max Mara. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10639 – MAX MARA / MITSUI / MCJ
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
|
Direzione generale della Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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2.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/12 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso: M.10654 — KKR / ACCELL GROUP)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 102/08)
1.
In data 22 febbraio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
|
— |
KKR & Co. Inc. (Stati Uniti) («KKR»); |
|
— |
Accell Group N.V. (Paesi Bassi) («Accell Group»). |
KKR acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Accell Group.
La concentrazione è effettuata mediante offerta pubblica annunciata in data 24 gennaio 2022.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
KKR è una società di investimento di livello mondiale che offre soluzioni per la gestione alternativa degli attivi, per i mercati dei capitali e in ambito assicurativo. |
|
— |
Accell Group è un produttore e rivenditore di biciclette (anche elettriche), e di parti e accessori di biciclette. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10654 — KKR / ACCELL GROUP
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 222964301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
|
1049 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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2.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/13 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10593 — DUSSUR / SeAH / JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 102/09)
1.
In data 22 febbraio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
|
— |
Saudi Arabian Industrial Investments Company («Dussur», Arabia saudita), controllata congiuntamente dal Fondo pubblico per gli investimenti («PIF», Arabia Saudita) e da Saudi Arabian Oil Company («Saudi Aramco», Arabia saudita), |
|
— |
SeAH Changwon Integrated Special Steel Corp. («SeAH», Corea del Sud), controllata in ultima istanza da SeAH Holdings Corporation (Corea del Sud), |
|
— |
una società di nuova costituzione («Target JV», Arabia saudita). |
Dussur e SeAH acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa comune Target.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
Dussur è un’impresa di investimenti industriali strategici, |
|
— |
SeAH è un fabbricante di prodotti in acciaio speciale per diverse applicazioni nei settori automobilistico, aeronautico, degli impianti, dell’energia, della cantieristica navale e dell’elettronica, |
|
— |
L’impresa comune Target è un’impresa comune nuova creata al fine di produrre e vendere tubi di acciai inossidabili senza saldatura nel Medio oriente e nell’Africa settentrionale. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10593 — DUSSUR / SeAH / JV
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
|
Commissione europea |
|
Direzione generale della Concorrenza |
|
Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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2.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 102/15 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10610 – ARCHER DANIELS MIDLAND SINGAPORE / CLYDE INVESTMENTS)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 102/10)
1.
In data 21 febbraio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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Archer Daniels Midland Singapore Pte. Ltd. («ADM Singapore», Singapore), controllata da Archer Daniels Midland Company («ADM Group», USA), |
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Clyde Investments («Clyde Investments», Singapore) controllata da Temasek Holdings (Private) Limited («Temasek», Singapore), |
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JV (Singapore). |
ADM Singapore e Clyde Investments acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa comune oggetto dell’operazione.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
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ADM Singapore opera nei settori dell’alimentazione e della nutrizione in Asia. ADM Singapore fa parte del gruppo ADM che opera molti ambiti diversi, tra cui la trasformazione di semi oleosi, mais, zucchero, frumento e altri prodotti di base agricoli, nonché nella produzione di oli vegetali e di altri ingredienti con un valore aggiunto per prodotti alimentari, mangimi e additivi; |
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Clyde Investments opera nella produzione per conto terzi di prodotti vegetali in Asia. È una controllata di Temasek, una società di investimenti che opera in molti settori diversi a livello mondiale, comprese le scienze della vita e l’agroalimentare; |
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L’impresa comune, il cui nome sarà concordato tra ADM Singapore e Clyde Investments, è un’impresa comune nuova a pieno titolo, che sarà costituita a Singapore per fornire servizi di gestione di contratti e di organizzazione della produzione di soluzioni di fermentazione microbica e di ingredienti microbici per applicazioni alimentari e relativi servizi di consulenza a Singapore. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10610 – ARCHER DANIELS MIDLAND SINGAPORE / CLYDE INVESTMENTS
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale della Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).