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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 100 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
65° anno |
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Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2022/C 100/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10320 — APERAM / ELG HANIEL) ( 1 ) |
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2022/C 100/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10601 — WARBURG PINCUS / OXFORD PROPERTIES / HALE) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2022/C 100/03 |
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Commissione europea |
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2022/C 100/04 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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2022/C 100/05 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2022/C 100/06 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione europea |
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2022/C 100/07 |
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2022/C 100/08 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2022/C 100/09 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso: M.10559 — A P MOELLER-MAERSK / SENATOR INTERNATIONAL) ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2022/C 100/10 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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1.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 100/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10320 — APERAM / ELG HANIEL)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 100/01)
Il 25 novembre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10320. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
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1.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 100/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10601 — WARBURG PINCUS / OXFORD PROPERTIES / HALE)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 100/02)
Il 21 febbraio 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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— |
sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10601. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
|
1.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 100/3 |
ELENCO COMUNE DELLE ATTREZZATURE MILITARI DELL’UNIONE EUROPEA
adottato dal Consiglio il 21 febbraio 2022
(attrezzature contemplate dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari)
(che aggiorna e sostituisce l’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea adottato dal Consiglio il 17 febbraio 2020 (1))
(PESC)
(2022/C 100/03)
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Nota 1 |
I termini tra «virgolette» sono termini definiti. Si rimanda alla sezione allegata (Definizioni dei termini usati nel presente elenco). |
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Nota 2 |
In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. L’elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno numeri CAS differenti e le miscele contenenti una di tali sostanze possono anch’esse avere numeri CAS differenti. |
ML1
Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre armi e armi automatiche di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici) e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:|
Nota |
Il punto ML1 non si applica a:
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Nota tecnica
Una ’arma da fuoco disattivata’ è un’arma da fuoco resa inerte (non in grado di sparare proiettili) mediante processi definiti dalle autorità nazionali degli Stati partecipanti all’intesa di Wassenaar. Tali processi modificano in modo irreversibile le parti essenziali dell’arma da fuoco. Ai sensi delle legislazioni e delle regolamentazioni nazionali, la disattivazione dell’arma da fuoco può essere attestata da un certificato rilasciato da un’autorità competente e può essere indicata mediante marcatura su una parte essenziale dell’arma.
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a. |
fucili e fucili combinati, armi corte, mitragliatrici, pistole mitragliatrici e armi da fuoco pluricanna;
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b. |
armi ad anima liscia come segue:
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c. |
armi che impiegano munizioni senza bossolo; |
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d. |
accessori progettati per le armi di cui ai punti ML1.a., ML1.b. or ML1.c. come segue:
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ML2
Armi ad anima liscia di calibro uguale o superiore a 20 mm, altre armi o armamenti di calibro superiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici), lanciatori appositamente progettati o modificati per uso militare e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:|
a. |
bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro, lanciaproiettili, lanciafiamme militari, fucili, cannoni senza rinculo e armi ad anima liscia;
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b. |
lanciatori, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue:
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c. |
accessori, appositamente progettati per le armi di cui al punto ML2.a., come egue:
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d. |
non utilizzato dal 2019. |
ML3
Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette, come segue, e loro componenti appositamente progettati:|
a. |
munizioni per le armi di cui ai punti ML1, ML2 o ML12; |
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b. |
dispositivi di graduazione di spolette appositamente progettati per le munizioni di cui al punto ML3.a.. |
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Nota 1 |
I componenti appositamente progettati di cui al punto ML3 comprendono:
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Nota 2 |
Il punto ML3.a. non si applica:
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Nota 3 |
Il punto ML3.a. non si applica alle cartucce appositamente progettate per uno dei seguenti fini:
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ML4
Bombe, siluri, razzi, missili, altri dispositivi esplosivi e cariche, nonché relative apparecchiature e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:|
N.B.1: |
Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11. |
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N.B.2: |
Per i sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili, cfr. punto ML4.c.. |
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a. |
bombe, siluri, granate, contenitori fumogeni, razzi, mine, missili, cariche di profondità, cariche di demolizione, dispositivi e kit di demolizione, dispositivi «pirotecnici», cartucce e simulatori (ossia apparecchiature che simulano le caratteristiche di uno di questi prodotti), appositamente progettati per uso militare;
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b. |
apparecchiature aventi tutte le caratteristiche seguenti:
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c. |
sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili (Aircraft Missile Protection Systems, AMPS).
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ML5
Apparecchiature per la direzione del tiro, di sorveglianza e di allertamento, e relativi sistemi, apparecchiature di prova, di allineamento e di contromisura, come segue, appositamente progettati per uso militare, e loro componenti e accessori appositamente progettati:|
a. |
congegni di mira, calcolatori per il bombardamento, apparati di puntamento e sistemi per il controllo delle armi; |
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b. |
altre apparecchiature per la direzione del tiro, di sorveglianza e di allertamento, e relativi sistemi, come segue:
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c. |
apparecchiature di contromisura per i prodotti di cui ai punti ML5.a. o ML5.b.;
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d. |
apparecchiature di prova sul campo o di allineamento, appositamente progettate per i prodotti di cui ai punti ML5.a., ML5.b. o ML5.c.. |
ML6
Veicoli terrestri e loro componenti, come segue:|
N.B.: |
Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11. |
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a. |
veicoli terrestri e loro componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare;
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b. |
altri veicoli terrestri e loro componenti, come segue:
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N.B.: |
Cfr. anche punto ML13.a.. |
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Nota 1 |
Il punto ML6 non si applica ai veicoli civili progettati o modificati per il trasporto di valori. |
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Nota 2 |
Il punto ML6 non si applica ai veicoli aventi tutte le caratteristiche seguenti:
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ML7
Agenti chimici, «agenti biologici», «agenti antisommossa», materiali radioattivi, relative apparecchiature, componenti e materiali, come segue:|
a. |
«agenti biologici» o materiali radioattivi, selezionati o modificati per accrescerne l’efficacia nel causare vittime tra la popolazione o gli animali, degradare attrezzature o danneggiare le colture o l’ambiente; |
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b. |
agenti per la guerra chimica, comprendenti:
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c. |
precursori binari e precursori chiave per la guerra chimica come segue:
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d. |
«agenti antisommossa», sostanze chimiche attive e relative combinazioni, comprendenti:
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e. |
apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare, progettate o modificate per la disseminazione dei seguenti materiali, e loro componenti appositamente progettati:
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f. |
equipaggiamenti di protezione e decontaminazione appositamente progettati o modificati per uso militare, componenti e miscele chimiche, come segue:
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g. |
equipaggiamenti appositamente progettati o modificati per uso militare, progettati o modificati per individuare o identificare i materiali di cui al punto ML7.a., ML7.b. o ML7.d., e loro componenti appositamente progettati;
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h. |
«biopolimeri» appositamente progettati o trattati per l’individuazione o l’identificazione degli agenti di guerra chimica di cui al punto ML7.b. e colture di cellule specifiche utilizzate per la loro produzione; |
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i. |
«biocatalizzatori» per la decontaminazione o la degradazione di agenti per la guerra chimica, e loro sistemi biologici, come segue:
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ML8
«Materiali energetici», e relative sostanze, come segue:|
N.B.1: |
Cfr. anche voce 1C011 dell’elenco dell’UE dei prodotti a duplice uso. |
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N.B.2: |
Per le cariche e i dispositivi, cfr. il punto ML4 e la voce 1A008 dell’elenco dell’UE dei prodotti a duplice uso. |
Note tecniche
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1. |
Ai fini del punto ML8, eccetto il punto ML8.c.11. o ML8.c.12., il termine ’miscela’ si riferisce a una composizione di due o più sostanze di cui almeno una è elencata nelle sottovoci del punto ML8. |
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2. |
Ogni sostanza elencata nelle sottovoci del punto ML8 è oggetto del presente elenco, anche se utilizzata in un’applicazione diversa da quella indicata (ad es. il TAGN è utilizzato prevalentemente come esplosivo, ma può essere utilizzato anche come combustibile o ossidante). |
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3. |
Ai fini del punto ML8, per dimensione delle particelle si intende il diametro medio delle particelle in base al peso o al volume. Per il campionamento e la determinazione delle dimensioni delle particelle saranno utilizzate norme internazionali o nazionali equivalenti. |
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a. |
«esplosivi», come segue, e relative ’miscele’:
Nota tecnica Un ’co-cristallo esplosivo’ è un materiale solido costituito da una distribuzione ordinata tridimensionale di due o più molecole esplosive, almeno una delle quali è specificata al punto ML8.a.. |
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b. |
«propellenti», come segue:
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c. |
materiali «pirotecnici», combustibili e relative sostanze, come segue, e loro ’miscele’:
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|
d. |
ossidanti, come segue, e relative ’miscele’:
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e. |
leganti, plastificanti, monomeri e polimeri, come segue:
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f. |
«additivi», come segue:
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g. |
«precursori», come segue:
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h. |
polveri e forme di ’materiale reattivo’ come segue:
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ML9
Navi da guerra (di superficie o subacquee), attrezzature navali speciali, accessori, componenti e altre navi di superficie, come segue:|
N.B.: |
Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11. |
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a. |
navi e componenti, come segue:
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b. |
motori e sistemi di propulsione, come segue, appositamente progettati per uso militare e loro componenti appositamente progettati per uso militare:
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c. |
apparecchiature di rilevamento subacqueo, appositamente progettate per uso militare, loro sistemi di controllo e loro componenti appositamente progettati per uso militare; |
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d. |
reti antisommergibile e reti antisiluri appositamente progettate per uso militare; |
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e. |
non utilizzato dal 2003; |
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f. |
penetratori di scafo e connettori appositamente progettati per uso militare che permettono l’interazione con apparecchiature esterne alla nave e loro componenti appositamente progettati per uso militare;
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g. |
cuscinetti silenziosi aventi una delle caratteristiche seguenti, loro componenti e apparecchiature che contengono tali cuscinetti, appositamente progettati per uso militare:
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h. |
apparecchiature nucleari per la generazione di energia o apparecchiature per la propulsione, appositamente progettate per le navi di cui al punto ML9.a. e loro componenti appositamente progettati o ’modificati’ per uso militare. Nota tecnica Ai fini del punto ML9.h., per ’modificato’ si intende qualsiasi cambiamento strutturale, elettrico, meccanico o di altro genere che conferisce a un prodotto non militare capacità equivalenti a quelle di un prodotto appositamente progettato per uso militare.
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ML10
«Aeromobili», «veicoli più leggeri dell’aria», «velivoli senza pilota» («UAV»), motori aeronautici ed apparecchiature per «aeromobili», relative apparecchiature e componenti, come segue, appositamente progettati o modificati per uso militare:|
N.B.: |
Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11. |
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a. |
«Aeromobili» e «veicoli più leggeri dell’aria» con equipaggio e loro componenti appositamente progettati; |
|
b. |
non utilizzato dal 2011; |
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c. |
«aeromobili» senza pilota e «veicoli più leggeri dell’aria» e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
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d. |
motori aeronautici a propulsione e loro componenti appositamente progettati; |
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e. |
attrezzature per il rifornimento in volo, appositamente progettate o modificate per quanto segue, e loro componenti appositamente progettati:
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|
f. |
apparecchiature a terra specificamente progettate per gli «aeromobili» di cui al punto ML10.a. o i motori aeronautici di cui al punto ML10.d.;
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g. |
apparecchiature per la sopravvivenza dell’equipaggio, apparecchiature per la sicurezza dell’equipaggio e altri dispositivi di evacuazione di emergenza, non contemplate al punto ML10.a., progettate per gli «aeromobili» di cui al punto ML10.a.;
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h. |
paracadute, paracadute frenanti e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:
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i. |
apparecchiature per apertura controllata o sistemi automatici di guida, progettati per carichi paracadutati.
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ML11
Apparecchiature elettroniche, «veicoli spaziali» e loro componenti, non indicati in altre voci dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, come segue:|
a. |
apparecchiature elettroniche appositamente progettate per uso militare, e loro componenti appositamente progettati;
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b. |
apparecchiature di disturbo dei «sistemi di navigazione satellitare» e loro componenti appositamente progettati; |
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c. |
«veicoli spaziali» appositamente progettati o modificati per uso militare, e componenti di «veicoli spaziali» appositamente progettati per uso militare. |
ML12
Sistemi d’arma ad energia cinetica ad alta velocità e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:|
a. |
sistemi d’arma ad energia cinetica appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo; |
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b. |
impianti di collaudo e valutazione appositamente progettati e modelli di collaudo, inclusi la strumentazione diagnostica e i bersagli, per il collaudo dinamico di proiettili e sistemi ad energia cinetica.
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ML13
Corazzature o equipaggiamenti di protezione, costruzioni e componenti e ACCESSORI, come segue:|
a. |
piastre corazzate metalliche o non metalliche aventi una delle caratteristiche seguenti:
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b. |
costruzioni di materiali metallici o non metallici o relative combinazioni appositamente progettate per fornire protezione balistica per sistemi militari, e loro componenti appositamente progettati; |
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c. |
elmetti e loro componenti e accessori appositamente progettati, come segue:
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d. |
indumenti antibalistici o indumenti protettivi, e loro componenti, come segue:
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ML14
’Apparecchiature specializzate per l’addestramento militare’ o per la simulazione di scenari militari, simulatori appositamente progettati per l’addestramento all’uso delle armi o delle armi da fuoco di cui al punto ML1 o ML2, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.Nota tecnica
Il termine ’apparecchiature specializzate per l’addestramento militare’ comprende modelli militari di addestratori d’attacco, di simulatori di volo operativo, di addestratori al bersaglio radar, di generatori di bersagli radar, di apparecchiature di addestramento al tiro, di addestratori per la guerra antisommergibile, di simulatori di volo (comprese le centrifughe previste per l’uomo, destinate alla formazione di piloti ed astronauti), di addestratori radar, di simulatori di volo IFR, di simulatori di navigazione, di simulatori di lancio di missili, di materiali per bersagli, di «aeromobili» teleguidati, di addestratori d’armamento, di addestratori per la guida di «aeromobili» teleguidati, di unità di addestramento mobili e di apparecchiature di addestramento per operazioni militari terrestri.
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Nota 1 |
Il punto ML14 comprende i sistemi di generazione di immagine e sistemi interattivi di scenari per simulatori appositamente progettati o modificati per uso militare. |
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Nota 2 |
Il punto ML14 non si applica alle apparecchiature appositamente progettate per l’addestramento all’uso di armi da caccia o armi sportive. |
ML15
Apparecchiature per la visione di immagini o di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:|
a. |
registratori e apparecchiature per il trattamento delle immagini; |
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b. |
apparecchi da ripresa, apparecchiature fotografiche e apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche; |
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c. |
apparecchiature per l’intensificazione delle immagini; |
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d. |
apparecchiature per la visione all’infrarosso o termica; |
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e. |
apparecchiature per l’elaborazione di immagini radar; |
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f. |
apparecchiature di contromisura o di contro-contromisura per le apparecchiature di cui ai punti da ML15.a. a ML15.e..
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ML16
Forgiati, fusioni ed altri prodotti semilavorati, appositamente progettati per i prodotti di cui ai punti da ML1 a ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 o ML19.|
Nota |
Il punto ML16 si applica ai prodotti semilavorati quando sono identificabili dalla composizione dei materiali, dalla forma o dalla funzione. |
ML17
Apparecchiature varie, materiali e «librerie», come segue, e loro componenti appositamente progettati:|
a. |
apparecchiature per il nuoto subacqueo, appositamente progettate o modificate per uso militare, come segue:
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b. |
apparecchiature da costruzione appositamente progettate per uso militare; |
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c. |
accessori, rivestimenti e trattamenti per la soppressione delle segnature, appositamente progettati per uso militare; |
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d. |
apparecchiature per l’assistenza tecnica sul campo appositamente progettate per essere utilizzate in zona di combattimento; |
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e. |
«robot», unità di comando di «robot» e «dispositivi di estremità» di «robot», aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
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f. |
«librerie» appositamente progettate o modificate per uso militare con sistemi, apparecchiature o componenti contemplati nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE; |
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g. |
apparecchiature nucleari per la generazione di energia o apparecchiature per la propulsione, non contemplate altrove, appositamente progettate per uso militare e loro componenti appositamente progettati o ’modificati’ per uso militare;
|
|
h. |
apparecchiature e materiali, rivestiti o trattati per la soppressione della segnatura, appositamente progettati per uso militare, non contemplati altrove nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE; |
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i. |
simulatori appositamente progettati per i «reattori nucleari» militari; |
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j. |
officine mobili appositamente progettate o ’modificate’ per la manutenzione di apparecchiature militari; |
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k. |
generatori da campo appositamente progettati o ’modificati’ per uso militare; |
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l. |
container intermodali ISO o carrozzerie amovibili (ossia casse mobili) appositamente progettati o ’modificati’ per uso militare; |
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m. |
traghetti, non contemplati altrove nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, ponti e pontoni, appositamente progettati per uso militare; |
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n. |
modelli di collaudo appositamente progettati per lo «sviluppo» dei prodotti di cui ai punti ML4, ML6, ML9 o ML10; |
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o. |
apparecchiature di protezione «laser» (ad es. protezione degli occhi o dei sensori) appositamente progettate per uso militare; |
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p. |
«celle a combustibile», non contemplate altrove nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, appositamente progettate o ’modificate’ per uso militare. |
Note tecniche
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1. |
Non utilizzato dal 2014. |
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2. |
Ai fini del punto ML17, per ’modificato’ si intende qualsiasi cambiamento strutturale, elettrico, meccanico o di altro genere che conferisce a un prodotto non militare capacità equivalenti a quelle di un prodotto appositamente progettato per uso militare. |
ML18
Apparecchiature di ’produzione’, impianti per prove ambientali e relativi componenti, come segue:|
a. |
apparecchiature di ’produzione’ appositamente progettate o modificate per la ’produzione’ dei prodotti di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE e loro componenti appositamente progettati; |
|
b. |
impianti appositamente progettati per prove ambientali e loro apparecchiature appositamente progettate, non contemplati altrove, per la certificazione, la qualificazione o il collaudo di prodotti di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE. Nota tecnica Ai fini del punto ML18, il termine ’produzione’ comprende sviluppo, valutazione, lavorazione, controllo e collaudo. |
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Nota |
I punti ML18.a. e ML18.b. comprendono le seguenti apparecchiature:
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ML19
Sistemi d’arma ad energia diretta, apparecchiature associate o di contromisura e modelli di collaudo, come segue, e loro componenti appositamente progettati:|
a. |
sistemi «laser» appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo; |
|
b. |
sistemi a fascio di particelle in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo; |
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c. |
sistemi a radio frequenza ad elevata potenza in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo; |
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d. |
apparecchiature appositamente progettate per l’individuazione o l’identificazione dei sistemi di cui ai punti da ML19.a. a ML19.c., o per la difesa contro tali sistemi; |
|
e. |
modelli di collaudo fisico per i sistemi, le apparecchiature e i componenti di cui al punto ML19; |
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f. |
sistemi «laser» appositamente progettati per causare cecità permanente alla visione non corretta, cioè alla visione a occhio nudo o alla visione con dispositivi di correzione visiva.
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ML20
Apparecchiature criogeniche e a «superconduttori», come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:|
a. |
apparecchiature appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, in grado di funzionare durante il moto e di produrre o mantenere temperature inferiori a 103 K (-170 °C);
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b. |
apparecchiature elettriche a «superconduttori» (macchine rotanti o trasformatori), appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, e in grado di funzionare durante il moto.
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ML21
«Software», come segue:|
a. |
«software» appositamente progettato o modificato per uno dei seguenti fini:
|
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b. |
«software» specifico, diverso da quello di cui al punto ML21.a., come segue:
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c. |
«software» non indicato ai punti ML21.a. o ML21.b. appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non contemplate nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE di espletare le funzioni militari delle apparecchiature di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE.
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ML22
«Tecnologia», come segue:|
a. |
«tecnologia», diversa dalla tecnologia di cui al punto ML22.b., «necessaria» allo «sviluppo», alla «produzione», al funzionamento, all’installazione, alla manutenzione (verifica), alla riparazione, alla revisione o alla rimessa a nuovo dei prodotti di cui all’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE; |
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b. |
«Tecnologia», come segue:
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DEFINIZIONI DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE ELENCO
Le definizioni dei termini usati nel presente elenco, in ordine alfabetico, sono le seguenti:
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Nota 1 |
Le definizioni si applicano in tutto l’elenco. I riferimenti sono puramente indicativi e non hanno effetto sull’applicazione universale dei termini definiti nell’elenco. |
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Nota 2 |
Le espressioni e i termini contenuti nel presente elenco di definizioni assumono il significato definito solo quando sono riportati «tra virgolette doppie». Le definizioni di termini tra ’virgolette singole’ saranno riportate in una Nota tecnica che segue la pertinente voce. Negli altri casi le espressioni e i termini hanno il significato comunemente accettato (dizionario). |
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ML8 |
«Additivi» |
Sostanze impiegate nella formulazione di un esplosivo per migliorarne la qualità. |
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ML8, 10, 14 |
«Aeromobile» |
Veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante (elicottero), rotore basculante o ala basculante. |
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ML11 |
«Sistemi automatizzati di comando e di controllo» |
Sistemi elettronici mediante i quali sono introdotte, elaborate e trasmesse informazioni essenziali per l’efficienza operativa del gruppo, della formazione principale, della formazione tattica, dell’unità, della nave, della sottounità o delle armi soggette al comando. Ciò si realizza tramite l’uso di calcolatori o altro hardware specializzato progettato per sostenere un’organizzazione militare di comando e controllo nelle sue funzioni. Le principali funzioni di un sistema automatizzato di comando e di controllo sono le seguenti: raccolta, accumulazione, memorizzazione ed elaborazione automatizzate efficaci delle informazioni; visualizzazione della situazione e delle circostanze che influiscono sulla preparazione e sulla condotta di operazioni di combattimento; calcoli operativi e tattici per l’assegnazione di risorse tra i gruppi della forza o gli elementi dell’ordine operativo di battaglia o dello spiegamento di battaglia in funzione della missione o della fase dell’operazione; preparazione di dati per la valutazione della situazione e la presa di decisioni in qualsiasi momento dell’operazione o della battaglia; simulazione delle operazioni tramite calcolatore. |
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ML22 |
«Ricerca scientifica di base» |
Lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni o di fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici pratici. |
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ML7, 22 |
«Biocatalizzatori» |
’Enzimi’ per specifiche reazioni chimiche o biochimiche o altri composti biologici che si legano agli agenti per la guerra chimica e ne accelerano la degradazione. Nota tecnica Per ’enzimi’ si intendono i «biocatalizzatori» per specifiche reazioni chimiche o biochimiche. |
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ML7 |
«Agenti biologici» |
Patogeni o tossine, selezionati o modificati (in modo da alterare la purezza, la durata di inutilizzo, la virulenza, le caratteristiche di disseminazione o la resistenza ai raggi UV) al fine di causare vittime tra la popolazione o gli animali, degradare le attrezzature, o danneggiare i raccolti o l’ambiente. |
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ML7 |
«Biopolimeri» |
Macromolecole biologiche come segue:
Note tecniche
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ML4, 10 |
«Aeromobile civile» |
Gli «aeromobili» elencati per designazione nelle liste pubbliche di certificazione di aeronavigabilità stilate dalle autorità per l’aviazione civile di uno o più Stati membri dell’UE o di uno o più Stati partecipanti all’intesa di Wassenaar per rotte commerciali civili nazionali ed internazionali o per legittimo uso civile, privato o di affari. |
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ML21 |
«Risposta a un ciberincidente» |
Il processo che prevede lo scambio delle necessarie informazioni – relative a un incidente di cibersicurezza – tra persone o organizzazioni responsabili di svolgere o coordinare misure volte a risolvere tale incidente di cibersicurezza. |
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ML17 21, 22 |
«Sviluppo» |
È relativo a tutti gli stadi che precedono la produzione di serie, quali: progettazione, ricerca di progetto, analisi di progetto, metodologia di progetto, assemblaggio e collaudo di prototipi, piani di produzione pilota, dati di progettazione, processo di trasformazione dei dati di progetto in un prodotto, progettazione di configurazione, progettazione di integrazione, rappresentazioni grafiche. |
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ML21 |
«Calcolatore numerico» |
Apparecchiatura in grado, sotto forma di una o più variabili discrete, di:
Nota tecnica Le modifiche della sequenza immagazzinata di istruzioni comprendono la sostituzione di dispositivi di memoria fissi, ma non la modifica materiale del cablaggio o delle interconnessioni. |
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ML17 |
«Dispositivi di estremità» |
Pinze, ’unità attive di lavorazione’ ed ogni altro attrezzo collegato alla piastra terminale del braccio di manipolazione del «robot». Nota tecnica ’Unità attiva di lavorazione’: dispositivo per l’applicazione di potenza motrice, di energia di lavorazione o di sensibilità al pezzo da lavorare. |
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ML8 |
«Materiali energetici» |
Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente producendo l’energia necessaria per l’applicazione prevista. «Esplosivi», «materiali pirotecnici» e «propellenti» sono sottoclassi dei materiali energetici. |
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ML6, 13 |
«Norme equivalenti» |
Norme nazionali o internazionali comparabili riconosciute da uno o più Stati membri dell’UE o Stati partecipanti all’intesa di Wassenaar e applicabili alla relativa voce. |
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ML8, 18 |
«Esplosivi» |
Sostanze o miscele di sostanze solide, liquide o gassose che, utilizzate come cariche di innesco, di booster o cariche principali in teste esplosive, dispositivi di demolizione ed altre applicazioni, servono per la detonazione. |
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ML7 |
«Vettori di espressione» |
Portatori (ad es. plasmidi o virus) utilizzati per introdurre materiale genetico in cellule ospiti. |
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ML13 |
«Materiali fibrosi o filamentosi» |
Comprendono:
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ML15 |
«Tubi intensificatori di immagine di prima generazione» |
Tubi focalizzati elettrostaticamente, che utilizzano fibre ottiche o piastre vetrificate in ingresso ed uscita, fotocatodi multi-alcalini (S-20 o S-25), ma non con amplificatori di piastra a microcanali. |
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ML17 |
«Cella a combustibile» |
Un dispositivo elettrochimico che converte l’energia chimica direttamente in elettricità a corrente continua (c.c.) consumando combustibile da una fonte esterna. |
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ML22 |
«Di pubblico dominio» |
Si applica al presente elenco e qualifica la «tecnologia» o il «software» disponibile senza restrizioni per un’ulteriore diffusione.
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ML9, 19 |
«Laser» |
Materiale che produce nel tempo e nello spazio luce coerente mediante l’amplificazione per emissione stimolata di radiazione. |
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ML17 |
«Libreria» (banca dati tecnica parametrica) |
Una raccolta di informazioni tecniche, la cui consultazione potrebbe incrementare le prestazioni di sistemi, apparecchiature o componenti pertinenti. |
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ML10 |
«Veicoli più leggeri dell’aria» |
Palloni e «dirigibili» che, per innalzarsi, utilizzano aria calda o altri gas più leggeri dell’aria, quali l’elio o l’idrogeno. Nota tecnica «Dirigibile» Veicolo aereo a motore mantenuto in aria da gas più leggeri dell’aria, in genere l’elio ma in precedenza anche l’idrogeno. |
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ML17 |
«Reattore nucleare» |
Comprende i materiali che si trovano nel contenitore del reattore o a questo direttamente fissati, le apparecchiature di regolazione della potenza del nocciolo e i componenti che normalmente contengono il fluido refrigerante primario del nocciolo del reattore, che entrano in contatto diretto con questo fluido o ne permettono la regolazione. |
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ML8 |
«Precursori» |
Specialità chimiche impiegate nella fabbricazione di esplosivi. |
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ML 21, 22 |
«Produzione» |
Comprende tutti gli stadi di produzione quali: ingegneria della produzione, fabbricazione, integrazione, assemblaggio (montaggio), ispezione, collaudo, assicurazione qualità. |
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ML8 |
«Propellenti» |
Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente per produrre ingenti quantità di gas caldi a velocità controllate per effettuare un lavoro meccanico. |
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ML4, 8 |
«Pirotecnici» |
Miscele di combustibili e di ossidanti solidi o liquidi che, quando innescati, subiscono una reazione chimica a velocità controllata generatrice di energia con l’intento di produrre determinati ritardi pirici o quantità di calore, di rumore, di fumo, di luce visibile o di radiazioni infrarosse. I materiali piroforici sono un sottogruppo di materiali «pirotecnici» che non contengono ossidanti ma che si infiammano spontaneamente al contatto dell’aria. |
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ML22 |
«Necessaria» |
Nel modo in cui è applicato alla «tecnologia», si riferisce soltanto a quella porzione di «tecnologia» particolarmente responsabile del raggiungimento o del superamento di livelli di prestazione, caratteristiche o funzioni sottoposti ad autorizzazione. Tale «tecnologia»«necessaria» può essere condivisa da prodotti differenti. |
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ML7 |
«Agenti antisommossa» |
Sostanze che, nelle condizioni d’uso previste per fini antisommossa, provocano rapidamente temporanea irritazione o incapacità fisica che scompare in alcuni minuti dal termine dell’esposizione alle medesime (i gas lacrimogeni sono un sottogruppo degli «agenti antisommossa»). |
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ML17 |
«Robot» |
Meccanismo di manipolazione del tipo a traiettoria continua o punto a punto che può utilizzare sensori ed avente tutte le caratteristiche seguenti:
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ML11 |
«Sistema di navigazione satellitare» |
Sistema costituito da stazioni di terra, da una costellazione di satelliti e da ricevitori, che consente di calcolare la posizione di questi ultimi sulla base dei segnali ricevuti dai satelliti. Comprende i sistemi globali di navigazione satellitare e i sistemi regionali di navigazione via satellite. |
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ML4, 11, 21 |
«Software» |
Raccolta di uno o più «programmi» o «microprogrammi» fissati su qualsiasi supporto tangibile di espressione. Nota tecnica 1 «Programma» Sequenza di istruzioni per la messa in atto di un procedimento in forma eseguibile da un calcolatore elettronico o convertibile in tale forma. Nota tecnica 2 «Microprogramma» Sequenza di istruzioni elementari, contenuta in una memoria speciale, la cui esecuzione è comandata dall’introduzione della sua istruzione di riferimento in un registro di istruzioni. |
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ML11 |
«Veicoli spaziali» |
Satelliti attivi e passivi e sonde spaziali. |
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ML19 |
«Qualificato per impiego spaziale» |
Progettato, fabbricato o qualificato attraverso prove con esito positivo, per funzionare ad altitudini superiori a 100 km dalla superficie terrestre.
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ML20 |
«Superconduttori» |
Materiali, cioè metalli, leghe o composti che possono perdere tutta la resistenza elettrica (cioè che possono raggiungere una conduttività elettrica infinita e trasportare grandissime correnti elettriche senza produrre calore per effetto Joule). La «temperatura critica» (a volte denominata temperatura di transizione) di uno specifico materiale «superconduttore» è la temperatura alla quale il materiale perde ogni resistenza al flusso di una corrente elettrica continua. Nota tecnica Lo stato «superconduttore» di un materiale è individualmente caratterizzato da una «temperatura critica», un campo magnetico critico, che è funzione della temperatura, e una densità di corrente critica, che è funzione sia del campo magnetico sia della temperatura. |
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ML22 |
«Tecnologia» |
Informazioni specifiche necessarie allo «sviluppo», «produzione» o «utilizzazione» di un prodotto. L’informazione può rivestire la forma sia di ’dati tecnici’ che di ’assistenza tecnica’. La «tecnologia» specifica per l’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE figura al punto ML22. Note tecniche
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ML10 |
«Velivoli senza pilota» («UAV») |
Qualsiasi «aeromobile» capace di alzarsi in volo e di eseguire il volo controllato e la navigazione senza presenza umana a bordo. |
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ML21 |
«Divulgazione di vulnerabilità» |
Il processo di individuazione, notifica o comunicazione di una vulnerabilità – o di analisi di una vulnerabilità – a persone o organizzazioni responsabili di svolgere o coordinare misure di riparazione allo scopo di risolvere tale vulnerabilità. |
Commissione europea
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1.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 100/36 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2022/C 100/04)
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Francia e destinata alla circolazione
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione: Francia
Oggetto della commemorazione: 90o anniversario della nascita del presidente Jacques Chirac
Descrizione del disegno: Jacques Chirac, presidente della Repubblica francese per due mandati, è stato uno dei principali architetti della costruzione europea. Era infatti presidente nel 2002 quando è stato introdotto l’euro, di cui celebriamo il 20o anniversario all’inizio di quest’anno.
Il disegno mostra un profilo solenne del presidente Jacques Chirac che guarda al futuro. Il ritratto è circondato da diversi simboli che rappresentano le sue azioni: un simbolo dell’euro, segno del suo coinvolgimento nell’introduzione dell’euro e del suo spirito europeo, e una bandiera francese rappresentata in colori araldici, impreziosita dalle lettere «RF», in riferimento alla sua presidenza. Le sue date e il suo nome sono inseriti nel logo dell’euro. Nel disegno sono raffigurati anche il marchio di zecca e l’anno.
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura stimata: 9 000 000
Data di emissione: Gennaio 2022
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
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1.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 100/37 |
Tassi di cambio dell’euro (1)
28 febbraio 2022
(2022/C 100/05)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1199 |
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JPY |
yen giapponesi |
129,31 |
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DKK |
corone danesi |
7,4404 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,83550 |
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SEK |
corone svedesi |
10,6055 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,0336 |
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ISK |
corone islandesi |
141,80 |
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NOK |
corone norvegesi |
9,9465 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
24,997 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
369,72 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,6835 |
|
RON |
leu rumeni |
4,9484 |
|
TRY |
lire turche |
15,4532 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,5508 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,4264 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,7514 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,6628 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,5201 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 347,62 |
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ZAR |
rand sudafricani |
17,2863 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,0670 |
|
HRK |
kuna croata |
7,5655 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
16 100,72 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,7019 |
|
PHP |
peso filippino |
57,432 |
|
RUB |
rublo russo |
115,4842 |
|
THB |
baht thailandese |
36,593 |
|
BRL |
real brasiliano |
5,7828 |
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MXN |
peso messicano |
22,9011 |
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INR |
rupia indiana |
84,5540 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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1.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 100/38 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2022/C 100/06)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
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Data e ora della chiusura |
17.12.2021 |
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Durata |
Dal 17.12.2021 al 31.12.2021 |
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Stato membro |
Francia |
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Stock o gruppo di stock |
SOL/7HJK |
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Specie |
Sogliola (Solea solea) |
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Zona |
7h, 7j e 7k |
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Tipo(i) di pescherecci |
— |
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Numero di riferimento |
26/TQ92 |
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
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1.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 100/39 |
Invito a presentare proposte e attività correlate nell’ambito del piano di lavoro 2022 dell’impresa comune «Idrogeno pulito»
(2022/C 100/07)
Con la presente si notifica la pubblicazione di inviti a presentare proposte e attività correlate nell’ambito del piano di lavoro 2022 dell’impresa comune «Idrogeno pulito».
Il piano, comprese le scadenze e le dotazioni di bilancio per le attività, è disponibile nel sito internet del portale dei partecipanti (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home) unitamente alle informazioni sugli inviti e le attività connesse, e alle indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per la presentazione delle proposte. Tutte queste informazioni, se necessario, saranno aggiornate sullo stesso portale dei partecipanti.
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1.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 100/40 |
Inviti specifici a presentare proposte nel 2022 nell’ambito del programma di lavoro 2021-2022 del programma del fondo di ricerca carbone e acciaio (2021-2027)
(2022/C 100/08)
Con la presente si notifica la pubblicazione di due inviti specifici a presentare proposte, vale a dire un importante invito a presentare proposte («Big Ticket») nel settore del carbone e un importante invito a presentare proposte («Big Ticket») nel settore dell’acciaio, e attività connesse nel 2022 nel quadro del programma di lavoro 2021-2022 del programma del fondo di ricerca carbone e acciaio (2021-2027).
Con decisione C(2022) 905 del 18 febbraio 2022, la Commissione ha adottato il programma di lavoro del fondo di ricerca carbone e acciaio per il periodo 2021-2022.
Si invitano gli interessati a presentare proposte per questi inviti. Il programma di lavoro 2021-2022 del fondo di ricerca carbone e acciaio, compresi gli obiettivi, i termini e le dotazioni di bilancio, è disponibile sul portale dedicato ai finanziamenti e agli appalti (Funding & Tender opportunities) unitamente alle informazioni in materia di inviti e attività connesse e alle indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità di presentazione delle proposte:
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home. |
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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1.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 100/41 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso: M.10559 — A P MOELLER-MAERSK / SENATOR INTERNATIONAL)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 100/09)
1.
In data 22 febbraio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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— |
A.P. Møller-Mærsk A/S Group («APMM», Danimarca), |
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— |
Senator International group («Senator International», Germania). |
APMM acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Senator International.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni e di elementi dell’attivo.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
APMM: impresa integrata di trasporto e logistica con attività a livello mondiale. Le attività centrali di APMM comprendono il trasporto di linea containerizzato attraverso le controllate Maersk A/S, SeaLand, e Hamburg Süd, servizi terminalistici per container, trasporto interno e servizi connessi, servizi di gestione della catena di approvvigionamento, servizi di rimorchio portuale e la fabbricazione di container frigorifero, |
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— |
Senator International: impresa di proprietà familiare specializzata principalmente nel trasporto internazionale di merci, spedizione e logistica, con particolare attenzione per le spedizioni per via aerea e marittima e per i servizi di logistica, di imballaggio e doganali. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10559 — A P MOELLER-MAERSK / SENATOR INTERNATIONAL
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 222964301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
|
1.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 100/43 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2022/C 100/10)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOCUMENTO UNICO
«Cidre du Perche» / «Perche»
N. UE: PDO-FR-2648 – 1o dicembre 2020
DOP (X) IGP ( )
1. Nome
«Cidre du Perche» / «Perche»
2. Stato membro o paese terzo
Francia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.8 Altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato (spezie, ecc.).
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1
Il prodotto «Cidre du Perche» o «Perche» è un sidro effervescente demisec o brut, non pastorizzato e non gassificato, ottenuto mediante presa di spuma effettuata in bottiglia. È ottenuto da puro succo di mele da sidro di varietà specifiche.
Il «Cidre du Perche» o «Perche» si distingue per il colore dal giallo dorato all’arancio, la rotondità, l’equilibrio dei sapori tra il dolce, l’amaro e l’acido, le note fruttate, un leggero sapore amaro nel medio palato e una nota di freschezza nel finale.
Il sidro «Cidre du Perche» o «Perche» presenta le seguenti caratteristiche analitiche:
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— |
un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore o uguale al 3,5 %; |
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— |
un titolo alcolometrico volumico totale superiore o uguale al 6 %; |
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— |
un tenore di zuccheri superiore o uguale a 18 grammi per litro; |
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— |
una pressione minima di 1,5 bar a 20° C. |
Le mele da sidro utilizzate per la produzione del «Cidre du Perche» o «Perche» provengono da frutteti situati nella zona geografica.
Questi frutteti sono inerbiti, ad eccezione del terreno ai piedi degli alberi (in un raggio di 0,30 metri o su una striscia di 1 metro sotto il filare) che può essere diserbato.
La superficie del frutteto ad alto fusto rappresenta almeno il 30 % dell’area totale del frutteto.
I frutteti si compongono delle varietà di mela da sidro indicate di seguito.
Varietà principali
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Varietà amare: Améret o Améret blanc Fréquin blanc Fréquin long |
Fréquin rouge Gringoire Medaille d’or |
Tardive de la Sarthe |
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Varietà dolci-amare: Argile grise Argile rouge Bedan o Calotte Binet rouge Bois droit o Drébois |
Cartigny Damelot Moulin à vent o Moulin à vent de l’Eure o Moulin à vent petit de l’Eure |
Noël des Champs (Petit) Jaunet pointu Saint-Hilaire |
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Varietà dolci: Atroche o Troche Bérat blanc Coquerelle Doux Normandie o Normandie Fréquin Lacaille |
Grise de l’Eure Muscadet petit de l’Orne o Muscadet doré Petite sorte Pilée Roger Guyot |
Rouge Duret Doux Normand Doux Véret de Carrouges Rousse de l’Orne o Rousse de la Sarthe |
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Varietà acide: Groseille Locard blanc Locard vert |
Pomme de Boué o Pomme de Bouet o Boué de Bonnétable Pomme de fer |
Queue torse Marnière |
Varietà accessorie
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Varietà amare: Kermerrien |
Peau de chien |
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Varietà dolci-amare: Bisquet |
Clos Renaux |
Douce Moën |
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Varietà dolci: Douce Coët Ligné |
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Varietà acide: Avrolles |
Petit jaune |
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Al fine di preservare la diversità varietale, sono ammesse varietà di mele da sidro allevate ad alto fusto e non incluse nell’elenco di cui sopra, entro il limite massimo del 20 % dell’intera superficie del frutteto. Tali varietà sono considerate accessorie.
Ogni «cuvée» (partita) si compone di sidri ottenuti da:
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mele raccolte nel corso della stessa campagna di produzione, |
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la cui proporzione di varietà acide è inferiore o uguale al 20 % della cuvée |
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e la cui proporzione di varietà principali è superiore o uguale al 50 % della cuvée. |
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
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3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
La produzione delle mele e l’elaborazione dei sidri hanno obbligatoriamente luogo nella zona geografica.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato
Il prodotto «Cidre du Perche» o «Perche» è un sidro effervescente ottenuto mediante presa di spuma (fermentazione) effettuata in bottiglia. Onde preservarne la pressione può essere venduto soltanto se confezionato; il suo confezionamento deve pertanto essere effettuato nella zona geografica.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato
Oltre alle diciture obbligatorie previste dalla normativa relativa all’etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari, l’etichettatura comprende il nome della denominazione e la dicitura «Appellation d’origine protégée» (denominazione di origine protetta) in caratteri chiari, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi da distinguersi nettamente dall’insieme delle altre indicazioni scritte o disegnate.
Nella presentazione dell’etichetta, la dicitura «Appellation d’origine protégée» è riportata immediatamente sotto il nome della denominazione senza alcuna dicitura intermedia.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona geografica comprende il territorio dei comuni indicati di seguito, secondo il codice geografico ufficiale del 2019:
Dipartimento dell’Eure-et-Loir (28)
Comuni interamente compresi: Arcisses, Argenvilliers, Authon-du-Perche, Beaumont-les-Autels, Belhomert-Guéhouville, Béthonvilliers, Champrond-en-Perchet, Charbonnières, Coudray-au-Perche, Les Etilleux, La Gaudaine, La Loupe, Marolles-les-Buis, Meaucé, Miermaigne, Montireau, Montlandon, Nogent-le-Rotrou, Saint-Bomer, Saintigny, Saint-Jean-Pierre-Fixte, Saint-Victor-de-Buthon, Souancé-au-Perche, Trizay-Coutretot-Saint-Serge, Vaupillon, Vichères.
Dipartimento dell’Orne (61)
Comuni interamente compresi: Appenai-sous-Bellême, Bazoches-sur-Hoëne, Belforêt-en-Perche, Bellavilliers, Bellême, Bellou-le-Trichard, Berd’huis, Bizou, Bretoncelles, Ceton, Champeaux-sur-Sarthe, La Chapelle-Montligeon, La Chapelle-Souëf, Comblot, Corbon, Coulimer, Courgeon, Courgeoût, Cour-Maugis sur Huisne, Dame-Marie, Fay, Feings, Ferrières-la-Verrerie, Igé, Loisail, La Madeleine-Bouvet, Le Mage, Mahéru, Mauves-sur-Huisne, Les Menus, Montgaudry, Mortagne-au-Perche, Moulins-la-Marche, Moutiers-au-Perche, Parfondeval, Le Pas-Saint-l’Homer, Perche en Nocé, Pervenchères, Le Pin-la-Garenne, Pouvrai, Rémalard en Perche, Réveillon, Sablons sur Huisne, Saint-Agnan-sur-Sarthe, Saint-Aquilin-de-Corbion, Saint-Aubin-de-Courteraie, Saint-Cyr-la-Rosière, Saint-Denis-sur-Huisne, Saint-Germain-de-la-Coudre, Saint-Germain-de-Martigny, Saint-Germain-des-Grois, Saint-Hilaire-le-Châtel, Saint-Hilaire-sur-Erre, Saint-Jouin-de-Blavou, Saint-Langis-lès-Mortagne, Saint-Mard-de-Réno, Saint-Martin-des-Pézerits, Saint-Martin-du-Vieux-Bellême, Saint-Ouen-de-Sécherouvre, Saint-Pierre-la-Bruyère, Soligny-la-Trappe, Val-au-Perche, Vaunoise, Verrières, Villiers-sous-Mortagne.
Comuni parzialmente compresi: Tourouvre au Perche (esclusivamente per il territorio dei comuni delegati di Autheuil, Bivilliers, Bubertré, Tourouvre), Longny les Villages (esclusivamente per il territorio dei comuni delegati di Longny-au-Perche, Maletable, Monceaux-au-Perche, Moulicent, Saint-Victor-de-Réno).
Dipartimento della Sarthe (72)
Comuni interamente compresi: Avezé, La Chapelle-du-Bois, Cormes, Courgenard, Gréez-sur-Roc, Nogent-le-Bernard, Préval, Saint-Ulphace, Souvigné-sur-Même, Théligny.
Comuni parzialmente compresi: Cherré-Au (esclusivamente per il territorio del comune delegato di Cherreau).
5. Legame con la zona geografica
Il «Cidre du Perche» o «Perche» deve le sue caratteristiche peculiari alle condizioni pedoclimatiche della zona (in particolare la tardività del clima), che hanno portato i produttori all’adeguamento delle proprie pratiche in termini sia di varietà coltivate sia di metodi di produzione.
Le varietà utilizzate sono quindi il risultato di una selezione che avviene localmente o trattasi di varietà che si sono adattate alla tardività che contraddistingue il clima della zona. La raccolta e la lavorazione dei frutti all’arrivo dei primi freddi contribuiscono a loro volta a rallentare i processi di fermentazione e a favorire così lo sviluppo degli aromi.
Specificità della zona geografica
La zona geografica relativa alla denominazione di origine «Cidre du Perche» o «Perche» è situata in un’area di transizione tra il massiccio armoricano a ovest e il bacino parigino a est. È caratterizzata da un insieme di paesaggi diseguali, dalle colline verdeggianti ai massicci forestali, che si estendono nei dipartimenti dell’Eure-et-Loire, dell’Orne e della Sarthe.
Il sottosuolo appartiene prevalentemente a formazioni risalenti al Giurassico e al periodo Cenomaniano del Cretaceo. I suoli presentano per lo più carattere argilloso-calcareo o sabbioso: gesso di Rouen, argille verdi e sabbie del Perche. Si riscontra altresì la presenza di argilla silicea, quale prodotto della decalcificazione del mantello gessoso, che può essere ricoperta dal limo di pianura in strati più o meno spessi. Tutti questi substrati presentano una buona profondità di terreno sfruttabile e un drenaggio idoneo.
Sotto l’aspetto climatico, la regione del Perche è situata alla convergenza tra le influenze oceaniche occidentali e quelle continentali orientali. Ne consegue un clima di tipo oceanico degradato caratterizzato da accentuate escursioni termiche annuali, tra inverni freddi (la neve è rara ma il numero di giorni di gelo può raggiungere i 60 giorni all’anno) ed estati calde.
L’influenza continentale si manifesta nella frequenza di gelate tardive, poiché non è rara la presenza del gelo nei mesi di maggio e giugno.
Anche se la coltivazione dei meli è una pratica molto antica in Normandia, è solo intorno al XVI secolo che i frutteti si sono sviluppati nelle grandi proprietà di membri del clero o della nobiltà, arrivando a occupare una gran parte delle campagne della regione del Perche nei secoli XVII e XVIII. Vi si coltivavano essenzialmente mele da sidro, bevanda divenuta popolare e prodotta in quasi tutte le fattorie del Perche.
Nel XIX secolo l’attività agricola di questa regione vede una progressiva specializzazione nell’allevamento bovino ed equino, pur mantenendo attiva la produzione del sidro. Il Perche diviene pertanto un territorio di policoltura-allevamento la cui peculiarità è rappresentata dai campi per la coltivazione piantati a meleti.
Durante la prima metà del XX secolo il sidro del Perche è prodotto in ogni fattoria e nelle sidrerie specializzate che hanno sede nell’intera provincia. Negli anni tra il 1930 e il 1950 la produzione di mele ha consentito spesso agli agricoltori di duplicare il loro reddito.
Tuttavia dagli anni ’50 in poi la chiusura delle sidrerie industriali, la meccanizzazione degli strumenti agricoli e l’intensificazione dell’agricoltura hanno portato in pratica alla scomparsa dei meli coltivati nei prati e al crollo della lavorazione dei terreni del Perche.
È solo alla fine degli anni ’80 che alcuni produttori artigianali si specializzano nella produzione del sidro avviando così la ripresa della filiera sidricola del Perche. Questi produttori ricorrono alle competenze tradizionali acquisite in questa regione per l’ottenimento del sidro, come l’impiego di varietà tardive e la raccolta dei frutti già del tutto maturi, o come i processi di fermentazione spontanei e lenti e la presa di spuma naturale.
Il sistema agricolo di policoltura-allevamento, praticato tradizionalmente nel Perche, comportava un notevole carico di lavoro nei mesi di settembre e ottobre. Le scelte varietali sono state quindi guidate dalla necessità di ripartire l’esecuzione dei lavori agricoli e dall’esigenza di adattamento al clima dell’area del Perche. Le varietà a fioritura tardiva sono state ritenute preferibili poiché sono meno sensibili all’impatto delle gelate primaverili e perché i loro frutti maturano più tardi. Oltre alle varietà selezionate localmente sono state introdotte nel Perche altre varietà, che si sono adattate efficacemente. Per quanto riguarda le date di maturazione, per una stessa varietà si possono rilevare alcuni scostamenti tra zone diverse; la zona del Perche è la più tardiva. Le varietà più comuni sono: Bedan, Doux Normandie, Tardive de la Sarthe, Saint-Hilaire, Fréquin rouge e Binet rouge.
Le mele sono colte a maturità, iniziando la raccolta generalmente a fine ottobre e proseguendo fino al mese di dicembre per le varietà più tardive. Il processo di elaborazione avviene di norma a partire dalla metà di novembre. Le basse temperature di questo periodo dell’anno limitano lo sviluppo di forme microbiche che potrebbero alterare la qualità del prodotto e consentono un avvio lento della fermentazione. La fermentazione nel tino senza aggiunta di lieviti si svolge nell’arco di almeno otto settimane, a differenza delle sei settimane in altre zone della Normandia.
Specificità del prodotto
Il «Cidre du Perche» o «Perche» è un sidro ottenuto mediante presa di spuma effettuata in bottiglia. Il prodotto presenta:
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un colore dal giallo dorato all’arancio; |
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sapori equilibrati tra l’amaro, il dolce e l’acido; |
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un leggero sapore amaro presente nel medio palato e una nota di freschezza nel finale; |
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un’effervescenza vivace ma non traboccante. |
Legame causale
Le caratteristiche topografiche, climatiche e geologiche della zona geografica sono all’origine della cospicua presenza di meli. La regione del Perche offre condizioni favorevoli a tale coltura grazie alla sua orografia accidentata e ai suoi terreni caratterizzati da un buon drenaggio, che agevola la circolazione dell’acqua e la disponibilità di minerali in misura sufficiente.
La pratica tradizionale della policoltura-allevamento e i fenomeni climatici tardivi del Perche sono gli aspetti che hanno determinato gli orientamenti dei produttori nella scelta delle varietà. Nei frutteti del Perche sono coltivate pertanto una quarantina di varietà rispetto alle oltre 200 varietà di mele da sidro presenti in Normandia.
Gli assemblaggi praticati coniugano le peculiarità di ciascuna delle categorie varietali per l’ottenimento di un sidro dai sapori in equilibrio tra amaro, dolce e acido: le varietà amare e dolci-amare, ricche di composti fenolici, determinano il colore del sidro tra il giallo dorato e l’arancio nonché il leggero sapore amaro nel medio palato, le varietà dolci e dolci-amare apportano al sidro la sua rotondità mentre le varietà acide, in proporzione ridotta, aggiungono la nota di freschezza.
La maturità tardiva dei frutti fa sì che l’elaborazione del prodotto venga effettuata prevalentemente a partire dal mese di novembre. Per effetto delle temperature di questo periodo, più basse che in settembre e ottobre, i processi di fermentazione avvengono lentamente e permettono lo sviluppo degli aromi che costituiscono la peculiarità del «Cidre du Perche» o «Perche».
La presa di spuma effettuata in bottiglia conferisce al sidro la sua effervescenza vivace ma non traboccante e contribuisce allo sviluppo degli aromi.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-964fa31f-76f5-4816-ad72-ff8e3bcb255a