ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 97

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
28 febbraio 2022


Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Comitato delle regioni

 

147a sessione plenaria del CdR (Interactio — Ibrida), 1.12.2021 - 2.12.2021

2022/C 97/01

Risoluzione sul programma di lavoro della Commissione europea per il 2022 e le priorità politiche del Comitato europeo delle regioni per il 2022

1

2022/C 97/02

Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sulla proposta relativa a un Anno europeo dei giovani

7

 

PARERI

 

Comitato delle regioni

 

147a sessione plenaria del CdR (Interactio — Ibrida), 1.12.2021 - 2.12.2021

2022/C 97/03

Parere del Comitato europeo delle regioni — Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori

10

2022/C 97/04

Parere del Comitato europeo delle regioni — Piano europeo di lotta contro il cancro

17

2022/C 97/05

Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema Attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza

21

2022/C 97/06

Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema Eliminare la deprivazione abitativa nell'Unione europea: il punto di vista locale e regionale

26

2022/C 97/07

Parere del Comitato europeo delle regioni sul piano d'azione dell'UE per l'agricoltura biologica

30

2022/C 97/08

Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema Economia blu sostenibile e acquacoltura

36

2022/C 97/09

Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa

43

2022/C 97/10

Parere del Comitato europeo delle regioni sulla relazione della Commissione europea sulla politica di concorrenza 2020

50

2022/C 97/11

Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema La dimensione di genere dei fondi strutturali e di coesione 2021-2027, con un'attenzione specifica per la preparazione dei programmi operativi

56


 

III   Atti preparatori

 

Comitato delle regioni

 

147a sessione plenaria del CdR (Interactio — Ibrida), 1.12.2021 - 2.12.2021

2022/C 97/12

Parere del Comitato europeo delle regioni — Approccio europeo in materia di intelligenza artificiale — Legge sull'intelligenza artificiale (parere riveduto)

60


IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Comitato delle regioni

147a sessione plenaria del CdR (Interactio — Ibrida), 1.12.2021 - 2.12.2021

28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 97/1


Risoluzione sul programma di lavoro della Commissione europea per il 2022 e le priorità politiche del Comitato europeo delle regioni per il 2022

(2022/C 97/01)

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI,

visti:

il programma di lavoro della Commissione europea per il 2022,

il protocollo di cooperazione con la Commissione europea del febbraio 2012,

la sua risoluzione sulle sue priorità per il periodo 2020-2025 (1),

la sua risoluzione sulle sue proposte in vista del programma di lavoro della Commissione europea per il 2022 (2), e

la sua risoluzione in merito al Barometro regionale e locale annuale dell'UE 2021 (3),

1.

chiede al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione di prendere atto delle opinioni e dei suggerimenti contenuti nella presente risoluzione e di tenerne conto nella dichiarazione comune sulle priorità legislative dell'UE per il 2022, alla cui attuazione è pronto a contribuire;

2.

ricorda l'impegno della Commissione a dare seguito alle proposte che emergeranno dalla Conferenza sul futuro dell'Europa. Ritiene che la piattaforma digitale interattiva multilingue e i panel di cittadini costituiscano un possibile strumento di un sistema a livello europeo per il dialogo permanente con i cittadini ed è pronto a prendere una parte importante in tale processo;

3.

si compiace per l'Anno europeo della gioventù 2022 e si impegna a cooperare strettamente con le altre istituzioni dell'UE e con tutte le parti interessate per promuovere la partecipazione dei giovani a tutti i livelli.

Avvicinare l'Europa ai cittadini

4.

rinnova il suo invito alla Commissione a tenere conto della dimensione regionale e locale nell'ambito di applicazione delle misure legislative e non legislative delineate nel piano d'azione per la democrazia europea, e sottolinea l'importanza di salvaguardare l'integrità delle elezioni locali e regionali e di rafforzare il ruolo delle comunità locali nella lotta contro la discriminazione e la disinformazione;

5.

chiede che nella futura iniziativa legislativa a tutela della libertà dei media si tenga conto della situazione dei media locali e regionali;

6.

sostiene la Commissione negli sforzi volti a garantire l'effettiva applicazione dello Stato di diritto, compreso il principio della preminenza del diritto dell'UE quale condizione indispensabile per la parità dei diritti e la certezza del diritto nell'esercizio delle politiche comuni;

7.

sottolinea la necessità di proseguire gli sforzi per realizzare un'Unione dell'uguaglianza, anche proponendo nuove misure per prevenire e combattere la violenza contro le donne, e si attende pertanto di essere coinvolto nella creazione di un nuovo organismo interistituzionale dell'UE responsabile delle questioni di etica;

8.

è pienamente impegnato nell'attuazione del concetto di «sussidiarietà attiva» e rinnova il suo invito alla Commissione affinché utilizzi la griglia di valutazione della sussidiarietà in modo sistematico nelle sue proposte;

9.

sostiene la volontà di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese applicando il principio «one in, one out». Si attende tuttavia che tale esercizio sia conforme alle norme economiche, sociali e ambientali dell'UE e si basi su un approccio fondato su dati concreti e su una valutazione del costo dell'inazione;

10.

rinnova la sua richiesta di rivedere l'accordo interistituzionale, le linee guida e il pacchetto di strumenti per legiferare meglio, integrando la dimensione multilivello del processo legislativo europeo, come proposto dalla task force per la sussidiarietà;

11.

accoglie con favore, in tale contesto, l'impegno della Commissione a rafforzare le valutazioni dell'impatto territoriale e la verifica dell'impatto sulle zone rurali, in modo da tenere maggiormente conto delle esigenze e delle specificità dei diversi territori dell'UE. Sottolinea la necessità di tenere conto anche delle regioni frontaliere. Il CdR invita pertanto la Commissione a garantire che le analisi iniziali d'impatto e le valutazioni che vi fanno seguito prendano in esame anche i potenziali impatti differenziati a livello territoriale di ogni iniziativa legislativa; sostiene inoltre l'intenzione della Commissione di organizzare nel 2022 un convegno su vasta scala sul tema Legiferare meglio, tenendo conto in particolare della dimensione locale e regionale, come ha fatto per la piattaforma Fit for Future;

12.

sottolinea la crescente importanza della previsione quale strumento politico per sviluppare prospettive a lungo termine basate su dati concreti, in molti settori nei quali gli enti locali e regionali detengono responsabilità fondamentali, per esempio in materia di sostegno economico, demografia, misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, misure in materia di istruzione, qualificazioni o infrastrutture. Riconferma pertanto il suo impegno a sostenere la Commissione nella mappatura delle capacità di previsione a livello locale e regionale al fine di tenere conto dell'esperienza maturata a tale livello, con particolare riferimento alla relazione annuale di previsione strategica.

Sviluppare collettività resilienti

13.

chiede l'organizzazione sistematica di piattaforme e dialoghi multilivello per garantire la partecipazione strutturata e inclusiva degli enti locali e regionali alla pianificazione e all'attuazione delle iniziative legate al Green Deal;

14.

sottolinea le immense sfide territoriali che la transizione verde determina, tra l'altro per il settore dei trasporti; riconosce la situazione specifica delle regioni specializzate nel comparto automobilistico e chiede un dialogo multilivello per una transizione equa di tale comparto;

15.

continuerà ad accompagnare l'attuazione di una visione a lungo termine per le zone rurali e la transizione verso un'agricoltura più verde, più intelligente e sostenibile. L'istituzione di un'agenda rurale dovrebbe fornire la base per un meccanismo di governance delle zone rurali, tutelandone le identità e tipicità locali, e indicatori quantitativi chiari per una dimensione rurale nel quadro del semestre europeo;

16.

sostiene la priorità attribuita all'obiettivo «inquinamento zero» per proteggere le persone e gli ecosistemi e auspica che gli enti locali e regionali siano tenuti in considerazione nell'imminente pacchetto «inquinamento zero», in particolare attraverso l'istituzione della pertinente piattaforma delle parti interessate e di un quadro di valutazione delle prestazioni delle regioni dell'UE;

17.

chiede che le proposte che la Commissione si accinge a presentare in merito alla plastica e all'economia circolare tengano conto dei contributi già forniti nei relativi pareri del CdR, in particolare per quanto riguarda l'attenzione per le competenze degli enti locali e regionali in materia di raccolta e gestione dei rifiuti;

18.

chiede alla Commissione di promuovere ulteriormente l'utilizzo della tecnologia spaziale e la disponibilità di dati a livello locale al fine di combattere i cambiamenti climatici, sostenere la transizione energetica, proteggere l'ambiente e attuare il Green Deal;

19.

attende con interesse la revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia ai fini della piena attuazione dell'ondata di ristrutturazioni e chiede alla Commissione di basarsi sulla cooperazione rafforzata in corso con il CdR;

20.

ribadisce che, affinché il Green Deal europeo abbia buon esito, occorre una revisione approfondita del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia, che la colleghi all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e al quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile, nonché all'attuazione strutturale della governance multilivello attraverso dialoghi sistematici multilivello sul Green Deal;

21.

esprime apprezzamento per il pacchetto di strumenti per gestire le fluttuazioni dei prezzi dell'energia e chiede di cominciare da un'azione rafforzata volta a combattere la povertà energetica e la vulnerabilità ai cambiamenti climatici;

22.

accoglie con favore il riconoscimento del legame intrinseco tra la crisi climatica e quella della biodiversità, e chiede con insistenza che la Commissione europea continui a promuovere la governance multilivello nell'UE e in tutto il mondo sulla base della dichiarazione di Edimburgo, in particolare nel quadro della prossima COP 15 della convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità e della prossima COP 27 dell'UNFCCC; chiede una legge sugli oceani che coinvolga gli enti locali e regionali nella protezione dell'ambiente marino;

23.

chiede di rafforzare l'attuazione della strategia dell'UE per l'adattamento ai cambiamenti climatici, basandosi sulla missione in materia di adattamento e sul meccanismo dell'UE di sostegno delle politiche in materia di adattamento;

24.

accoglie con favore l'ambizione della Commissione di realizzare gli obiettivi fissati nella bussola per il digitale 2030 e chiede che la coesione digitale sia integrata come dimensione complementare a quella economica, sociale e territoriale nelle politiche dell'UE;

25.

deplora la mancanza di indicatori pertinenti a livello locale e regionale per monitorare la realizzazione degli obiettivi del decennio digitale per il 2030; si propone quindi di sviluppare degli indicatori in questo senso;

26.

si compiace per l'impegno della Commissione ad adottare una legge europea sui semiconduttori al fine di valutare l'elevata dipendenza dell'UE dai paesi terzi per l'approvvigionamento di tecnologie di punta;

27.

accoglie con favore l'annunciata iniziativa legislativa per uno strumento per le emergenze nel mercato unico. Invita la Commissione europea a garantire che il ruolo di primo piano degli enti locali e regionali sia rispecchiato nella sua proposta, in particolare per quanto riguarda la gestione delle perturbazioni del mercato unico nei territori che dipendono da solide catene di approvvigionamento e da forti scambi transfrontalieri;

28.

si compiace per l'intenzione della Commissione di rivedere la politica di concorrenza dell'UE. Sottolinea che in un'eventuale revisione della definizione del mercato occorre valutare attentamente in che misura essa inciderà sull'equilibrio economico tra le diverse regioni dell'UE, nonché sulle PMI e sui consumatori;

29.

si rammarica che il programma di lavoro della Commissione non preveda azioni volte ad affrontare i cambiamenti fondamentali che il Green Deal, la digitalizzazione e la decarbonizzazione comporteranno per l'industria europea. Raccomanda pertanto alla Commissione di collegare più strettamente la sua futura politica industriale all'adeguamento alle esigenze future e di tenere conto degli insegnamenti tratti dagli ecosistemi regionali competitivi, dell'importanza delle tecnologie abilitanti fondamentali e della necessità di trovare un equilibrio tra competitività e autonomia strategica aperta;

30.

sottolinea l'importanza di tutelare i diritti fondamentali dei cittadini nei futuri regolamenti dell'UE in materia di intelligenza artificiale e di rafforzare i requisiti etici per la diffusione dell'intelligenza artificiale ad alto rischio; accoglie con favore a tal fine la consultazione pubblica indetta dalla Commissione europea sull'adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile alle sfide specifiche dell'era digitale e dell'intelligenza artificiale (4) e si attende che ne emerga un quadro aggiornato volto a garantire ai consumatori il risarcimento dei danni causati dalle applicazioni di intelligenza artificiale;

31.

è determinato ad adoperarsi per la creazione di un'Unione europea della salute a pieno titolo che rispetti il principio di sussidiarietà e chiede un ruolo più chiaro per il Parlamento europeo e per le regioni nella futura Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA), nonché nello spazio europeo di dati sanitari; chiede esplicitamente che gli enti locali e regionali siano coinvolti nella pianificazione delle emergenze sanitarie e nella relativa attuazione, nel quadro della proposta sull'HERA come anche della proposta di regolamento relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero;

32.

esorta la Commissione a tenere conto del ruolo degli enti locali e regionali nella prevenzione del cancro; è pronto a fornire il suo parere in merito a una prossima raccomandazione sullo screening dei tumori e a partecipare al processo di attuazione;

33.

rinnova le raccomandazioni formulate nel suo parere in merito a Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Una politica comune in materia di migrazione, basata sulla solidarietà e che garantisca una gestione efficiente dei flussi migratori come richiesto dai Trattati, può essere realizzata solo con il coinvolgimento di tutti i livelli di governance, compresi i livelli locale e regionale;

34.

insiste sulla necessità di uno spazio Schengen funzionante, senza frontiere interne; sostiene gli sforzi degli Stati membri e della Commissione nel proteggere le frontiere esterne dell'UE, al contempo difendendo lo Stato di diritto e rispettando i diritti umani;

35.

invita le istituzioni dell'UE a sostenere finanziariamente gli Stati membri che proteggono in maniera efficace le frontiere esterne dell'Unione;

36.

sottolinea la necessità di rafforzare il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni chiave tra gli enti locali e regionali, gli Stati membri e le autorità di contrasto al fine di affrontare efficacemente i reati transfrontalieri, in particolare il terrorismo e la criminalità organizzata;

37.

si aspetta che la Commissione dia seguito alla richiesta del CdR di dare maggiore «profondità» territoriale alle relazioni tra il Regno Unito e l'UE. Il CdR contribuirà ad agevolare e sviluppare la cooperazione territoriale con le amministrazioni decentrate e gli enti locali e regionali del Regno Unito, anche al di là del quadro istituzionale dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

38.

chiede che la Commissione metta in atto un sostegno costante e strutturato per la cooperazione inter pares tra gli enti locali dei Balcani occidentali e i loro omologhi nell'UE, in particolare attraverso i comitati consultivi misti con il Montenegro, la Macedonia del Nord e la Serbia, nonché il gruppo di lavoro Balcani occidentali del CdR. Si compiace per il rilancio del sostegno strategico TAIEX agli enti locali dei Balcani occidentali;

39.

esprime apprezzamento per il costante impegno della Commissione a favore del partenariato orientale, in particolare con il seguito dato alla proposta del CdR di istituire la Scuola di pubblica amministrazione del partenariato orientale;

40.

ribadisce che, nell'ambito del partenariato rinnovato con il vicinato meridionale, tutte le istituzioni dell'UE dovrebbero considerare gli enti locali e regionali come partner fondamentali per lo sviluppo sostenibile, creando così nuove dinamiche per le riforme in materia di decentramento;

41.

invita la Commissione a riconoscere il ruolo che gli enti locali e regionali possono svolgere nel contribuire alla pace e alla prosperità nei paesi terzi, attraverso azioni come l'iniziativa di Nicosia, un esempio concreto di cooperazione inter pares;

42.

chiede un piano chiaro per un impegno a lungo termine e un rafforzamento finanziario del meccanismo di protezione civile dell'UE e dei suoi strumenti in termini di prevenzione e preparazione alle catastrofi, nonché di capacità di risposta collettiva alle emergenze. Esorta inoltre la Commissione a integrare le esperienze regionali e locali nel campo della gestione delle catastrofi nella neoistituita rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile.

La coesione, il nostro valore fondamentale

43.

sottolinea il ruolo cruciale della politica di coesione e chiede pertanto che le città e le regioni abbiano l'opportunità di trarre il massimo vantaggio da Next Generation EU, al fine di consolidare gli investimenti sostenibili e a lungo termine che esse stanno pianificando nell'ambito di tale politica;

44.

chiede alla Commissione di riferire, nella sua «relazione di riesame» sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, prevista per luglio 2022, in merito al coinvolgimento degli enti locali e regionali nella fase di attuazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) (articolo 16 del regolamento che istituisce il dispositivo). Chiede il pieno rispetto del principio di partenariato e la sua attuazione nell'ambito del Fondo per una transizione giusta (JTF) e del dispositivo per la ripresa e la resilienza, nonché la rapida approvazione di tutti i PNRR;

45.

accoglie con favore il rilancio da parte della Commissione dell'esercizio di revisione della governance economica, e ritiene che sia giunto il momento di ripensare il quadro di bilancio dell'UE in modo da evitare che gli investimenti pubblici e i servizi pubblici diventino di nuovo la variabile di aggiustamento;

46.

si rammarica che la Commissione non abbia preso in considerazione una proroga, di un ulteriore anno, del tasso di cofinanziamento del 100 % e un aumento della soglia «de minimis» nell'ambito dell'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus, tenendo conto dei vincoli di bilancio cui devono ancora far fronte gli enti regionali e locali;

47.

si compiace per la decisione di rinnovare il partenariato strategico dell'UE con le regioni ultraperiferiche al fine di tenere adeguatamente conto dell'impatto della pandemia di COVID-19 e di adeguare il sostegno dell'UE;

48.

esprime preoccupazione per la lenta approvazione degli accordi di partenariato negli Stati membri, alla luce del basso assorbimento dei fondi strutturali disponibili, e propone una stretta collaborazione tra le regioni e le istituzioni dell'UE per accelerare il tasso di approvazione, in particolare dei programmi operativi;

49.

chiede alla Commissione di creare, oltre al già esistente sito web per le relazioni con gli investitori, un portale web dedicato alle emissioni di obbligazioni europee, contenente i dati aggregati completi relativi all'insieme delle obbligazioni e dei titoli negoziati nell'ambito di Next Generation EU e delle obbligazioni verdi nel quadro di Next Generation EU;

50.

sottolinea la necessità di un quadro strategico europeo che consenta la creazione e la gestione efficienti di servizi pubblici transfrontalieri; chiede inoltre un quadro giuridico più solido per garantire che sia sostenuta la cooperazione tra gli attori regionali e locali nelle regioni frontaliere dell'UE, assicurando standard minimi per la cooperazione transfrontaliera in caso di crisi, al fine di mantenere un livello sufficiente di servizi pubblici;

51.

si rammarica che diverse misure nell'ambito della strategia per una mobilità sostenibile e intelligente, previste per il 2022, non trovino riscontro nel programma di lavoro della Commissione, in particolare per quanto riguarda il trasporto combinato, i servizi d'informazione fluviale e l'efficienza del trasporto ferroviario internazionale. Accoglie tuttavia con favore il fatto che i «servizi di mobilità digitale multimodale» siano inclusi nel programma di lavoro, e sottolinea che il trasporto pubblico collettivo, spesso organizzato direttamente dagli enti locali e regionali come servizi di interesse economico generale, deve essere al centro di questa iniziativa;

52.

ricorda la necessità di una rapida attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e di indicatori che vadano «oltre il PIL» per misurare i progressi economici, sociali e ambientali che agevolano il passaggio a un'economia del benessere sostenibile;

53.

attende con interesse la raccomandazione sul reddito minimo, quale passo verso l'eliminazione della povertà nell'UE e indispensabile seguito della direttiva relativa a salari minimi adeguati;

54.

si compiace per la creazione della piattaforma europea per la lotta contro la deprivazione abitativa, quale primo passo — che rifletta quanto il CdR sollecita da anni — verso una politica più efficace in questo campo;

55.

esorta la Commissione a tenere debitamente conto, nella sua annunciata strategia europea per l'assistenza, dei recenti lavori del CdR in materia di prestatori di assistenza e relativi servizi;

56.

attende con interesse la presentazione del pacchetto «Istruzione» da parte della Commissione e sottolinea l'importanza di garantire sinergie e coerenza con le future iniziative volte a migliorare le competenze digitali;

57.

accoglie con favore il programma ALMA («Aim, Learn, Master, Achieve», ossia «aspirare, imparare, conoscere, realizzare») e sottolinea la necessità di garantire che le risorse destinate a tale programma siano in linea con il numero significativo di giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione e formazione (NEET) nell'UE;

58.

evidenzia la necessità di realizzare lo Spazio europeo della ricerca sostenendo gli ecosistemi regionali dell'innovazione attraverso un approccio strategico e coordinato a tutti i livelli di governo, e confida di poter sviluppare il progetto dei poli dello Spazio europeo della ricerca insieme alla Commissione;

59.

sostiene l'attuazione delle missioni nel quadro di Orizzonte Europa, in quanto passi coraggiosi per affrontare le sfide per la società, ma sottolinea altresì la necessità di un efficace sistema di governance multilivello che combini tali missioni con le strategie di sviluppo locali e regionali, le misure di ripresa dalla COVID-19 e i finanziamenti per l'innovazione attraverso i fondi strutturali;

60.

si rammarica che la specializzazione intelligente non sia menzionata nel programma di lavoro: si tratta di un concetto chiave per superare la dispersione di diversi programmi e politiche volti a promuovere l'innovazione;

61.

deplora che la sua proposta di una nuova strategia europea per il turismo 2030/2050 non sia menzionata nel programma di lavoro della Commissione per il 2022; esorta quest'ultima a presentare una nuova visione ambiziosa per il turismo sostenibile, tenendo conto sia dell'impatto della COVID-19 che della ripresa verde e digitale;

62.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione europea, al Parlamento europeo, alle presidenze slovena, francese e ceca del Consiglio dell'UE e al Presidente del Consiglio europeo.

Bruxelles, il 1o dicembre 2021

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  COR-2020-01392-00-00-RES-TRA.

(2)  COR-2021-02507-00-00-RES-TRA.

(3)  COR-2021-03857-00-00-RES-TRA.

(4)  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12979-Civil-liability-adapting-liability-rules-to-the-digital-age-and-artificial-intelligence/public-consultation_it


28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 97/7


Risoluzione del Comitato europeo delle regioni sulla proposta relativa a un Anno europeo dei giovani

Presentata dai gruppi PPE, PSE, Renew Europe, ECR, AE e Verdi

(2022/C 97/02)

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI,

vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo dei giovani 2022 (1), presentata dalla Commissione europea,

1.

accoglie con favore la proposta della Commissione europea di proclamare il 2022 «Anno europeo dei giovani» e ne appoggia gli obiettivi generali, consistenti nell'incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica e civica e nel sostenere lo sviluppo dei talenti e lo sviluppo personale, sociale e professionale dei giovani in un'Unione più verde, più digitale e più inclusiva;

2.

fa osservare che l'Anno europeo della gioventù 2022 dovrebbe costituire un'opportunità per incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica onde rafforzare la democrazia partecipativa e rappresentativa, non solo informandoli in merito alle politiche che li riguardano, ma anche coinvolgendoli nella relativa progettazione, conduzione e attuazione;

3.

sottolinea, a tal fine, la necessità di coinvolgere i giovani nel processo decisionale a livello dell'UE, nazionale, regionale e locale, anche in relazione alle politiche relative alla transizione verde e digitale, rispetto alle quali si avvertono delle divergenze generazionali. Occorre prestare particolare attenzione al cosiddetto «soffitto di cristallo» che impedisce ai giovani di partecipare concretamente alla vita politica; sottolinea, in tale contesto, il ruolo chiave degli enti locali e regionali nel promuovere la partecipazione dei giovani alla democrazia locale o attraverso il sostegno alle organizzazioni giovanili locali, ai consigli della gioventù e ai parlamenti dei giovani;

4.

mette in evidenza, a tale proposito, l'importanza della Conferenza sul futuro dell'Europa quale strumento atto a promuovere l'identità e la cittadinanza europee sulla base di valori comuni e a ridurre il deficit democratico nell'UE; invita il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea a garantire che si tenga pienamente conto del contributo fornito dai giovani attraverso diversi canali, quali l'Evento europeo per i giovani (EYE2021);

5.

ritiene che, al fine di garantire che l'Anno europeo dei giovani possa avere un lascito duraturo e in riconoscimento della natura intersettoriale della politica in materia di gioventù, un ulteriore obiettivo dell'Anno dovrebbe essere quello di integrare una prospettiva giovanile in tutte le politiche dell'UE a livello europeo, nazionale, regionale e locale;

6.

è pronto a rafforzare ulteriormente il programma Giovani rappresentanti politici eletti, portato avanti nel quadro dei suoi lavori, e a condividerne i buoni esempi con altre parti interessate; a questo proposito, sottolinea che i dialoghi locali del CdR sono uno strumento efficace per migliorare la comunicazione aperta e bidirezionale con i cittadini, in particolare i giovani, in merito all'agenda politica dell'UE, e per far conoscere i loro punti di vista ai responsabili decisionali dell'UE;

7.

si compiace per l'importanza attribuita all'inclusività e riconosce che gli obiettivi dell'Anno europeo dei giovani possono essere realizzati solo tenendo conto delle esigenze e delle aspirazioni di tutti i giovani, nella loro diversità, e mirando a garantire le pari opportunità. Questo comprende anche i giovani provenienti da regioni rurali, periferiche e meno sviluppate, nonché i gruppi socialmente diversificati o vulnerabili, con riferimento a contesto socioeconomico, genere, razza, religione, orientamento sessuale, origine o disabilità;

8.

ritiene che l'Anno europeo non debba essere limitato ai giovani dei 27 Stati membri dell'UE, ma debba coinvolgere anche i giovani migranti e i giovani dei paesi dell'allargamento;

9.

reputa che l'Anno europeo dovrebbe dare impulso al rafforzamento della solidarietà intergenerazionale per una maggiore coesione sociale, economica e territoriale e per società più inclusive; a tal fine, evidenzia i crescenti cambiamenti demografici con forti divergenze territoriali dovute, tra l'altro, alla fuga e all'afflusso di cervelli. L'Anno europeo dovrebbe affrontare l'impatto molto significativo di questi cambiamenti sui giovani per quanto riguarda la solidarietà intergenerazionale e la vita lavorativa, come anche il divario tra zone urbane e zone rurali;

10.

sottolinea che nei giovani la crisi della COVID-19 ha causato un notevole arretramento nei settori dell'istruzione, dell'occupazione, della salute mentale e delle entrate finanziarie; chiede che l'Anno europeo intensifichi gli sforzi volti ad affrontare la disoccupazione giovanile e le condizioni di lavoro precarie per i giovani, compresi i tirocini non retribuiti, nonché l'accesso all'alloggio, e a creare nuovi posti di lavoro dignitosi per loro, affrontando nel contempo la questione cruciale delle competenze adeguate alle esigenze future;

11.

sottolinea l'importanza di coinvolgere gli enti locali e regionali, nonché altri soggetti interessati, compresi il settore privato e gli organismi del terzo settore, nell'attuazione di misure volte a garantire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro; ritiene che i sistemi di istruzione e formazione debbano far corrispondere meglio le competenze dei giovani alle esigenze del mercato del lavoro, facilitando ai giovani l'acquisizione delle competenze e delle risorse necessarie a farli diventare parte attiva e a coinvolgerli in questo processo; mette in rilievo che ciò deve essere garantito in particolare nelle aree transfrontaliere;

12.

chiede di prestare particolare attenzione all'imprenditoria giovanile e alla formazione sostenendo i giovani imprenditori, anche attraverso un accesso agevolato ai finanziamenti, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e alle start-up, che spesso incontrano difficoltà a questo riguardo; chiede inoltre che vengano adottate misure volte a favorire l'assunzione di giovani da parte delle imprese; ricorda l'importanza dell'educazione, fin dalla giovane età, a valori e competenze quali tra l'altro l'imprenditorialità, l'innovazione, il pensiero critico, la presa di decisioni, la tolleranza dell'incertezza, la leadership, la collaborazione e l'accettazione dei successi e dei fallimenti;

13.

si attende che l'Anno europeo diventi una pietra miliare sulla strada verso il raggiungimento dell'obiettivo fissato nel piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali di ridurre di cinque milioni il numero di minori a rischio di povertà o di esclusione sociale entro il 2030 e di promuovere l'attuazione della garanzia europea per l'infanzia, attraverso la quale gli Stati membri garantiscono un accesso effettivo e gratuito all'educazione e cura della prima infanzia, all'istruzione e alle attività scolastiche, ad almeno un pasto sano al giorno a scuola e all'assistenza sanitaria, nonché a un'alimentazione sana e ad alloggi adeguati;

14.

sottolinea l'estrema importanza degli investimenti europei nell'istruzione e nella cultura, nonché nell'educazione civica e nell'alfabetizzazione mediatica; quest'ultima è fondamentale per conferire ai giovani gli strumenti per orientarsi in modo sicuro tra le informazioni reperibili sui social media, e non solo, e per resistere alla disinformazione; d'altro canto, sulla stessa falsariga, è necessario investire a livello europeo in attività di ricerca scientifica condotte da giovani;

15.

riafferma la sua volontà — quale seguito dell'Anno europeo delle ferrovie — di collaborare con la Commissione europea al fine di sviluppare ulteriormente l'iniziativa DiscoverEU e renderla più inclusiva dal punto di vista geografico, di sostenere i programmi regionali ispirati a DiscoverEU e di collegarli a eventi e opportunità in campo culturale offerti nelle città e nelle regioni d'Europa;

16.

accoglie con favore l'impegno della Commissione europea a realizzare studi e ricerche sulla situazione dei giovani nell'UE; sottolinea che tali sforzi dovrebbero affrontare la mancanza di dati disponibili sui giovani a livello locale e regionale, una mancanza, questa, che rappresenta una sfida considerevole sul piano della capacità degli enti regionali e locali di progettare e attuare in modo adeguato politiche per la gioventù efficaci, su misura e basate sul territorio;

17.

si compiace per la proposta di convocare riunioni dei coordinatori nazionali nominati dagli Stati membri per organizzare lo svolgimento dell'Anno europeo della gioventù, e propone che il CdR partecipi a tali riunioni in qualità di osservatore;

18.

accoglie con favore le raccomandazioni elaborate dai giovani rappresentanti politici eletti del CdR in merito all'Anno europeo dei giovani, e invita la Commissione europea a tenerne conto nella massima misura possibile nelle fasi di progettazione e attuazione delle attività e delle iniziative dell'Anno europeo dei giovani;

19.

osserva che il premio Capitale europea della gioventù è un'iniziativa che dà forza ai giovani, ne riconosce pienamente il ruolo e accresce la consapevolezza in merito alle loro esigenze e aspirazioni a livello europeo e locale; ritiene pertanto che si debbano ricercare delle complementarità tra tale iniziativa e l'Anno europeo dei giovani ai fini di un reciproco rafforzamento dell'efficacia e della visibilità;

20.

sottolinea che la dotazione di bilancio della Commissione europea per l'Anno europeo dei giovani 2022 dovrebbe includere un impegno sostanziale da parte dei programmi dell'UE oltre a Erasmus+ e al Corpo europeo di solidarietà, senza compromettere la realizzazione dei progetti esistenti. Inoltre, gli enti locali e regionali dovrebbero avere accesso a opportunità di finanziamento per progetti volti a sostenere le iniziative locali per i giovani nel corso del 2022 e oltre;

21.

esorta il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea a raggiungere rapidamente un accordo sull'Anno europeo dei giovani, in modo da consentire l'avvio delle attività a partire dal gennaio 2022;

22.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione europea, al Parlamento europeo, alle presidenze slovena, francese e ceca del Consiglio dell'UE e al Presidente del Consiglio europeo.

Bruxelles, 2 dicembre 2021

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  COM(2021) 634 final.


PARERI

Comitato delle regioni

147a sessione plenaria del CdR (Interactio — Ibrida), 1.12.2021 - 2.12.2021

28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 97/10


Parere del Comitato europeo delle regioni — Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori

(2022/C 97/03)

Relatore:

Piero Mauro ZANIN (IT/PPE), presidente e consigliere regionale del Friuli-Venezia Giulia

Testo di riferimento:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori.

Bruxelles, 29.4.2021

COM(2021) 219 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Legiferare meglio per sostenere la ripresa dell'UE

1.

sottolinea che il sistema «Legiferare meglio» dell'UE è considerato dall'OCSE fra gli approcci normativi più avanzati al mondo, in quanto sistema capace di produrre una legislazione di qualità e «adatta al futuro» nonché all'altezza delle sfide principali in materia di trasformazioni ambientali, digitali e sociali che l'UE deve affrontare;

2.

condivide la necessità che le leggi dell'UE creino valore aggiunto, mantengano gli oneri amministrativi al minimo e commisurati agli obiettivi perseguiti dalla normativa in questione, siano chiare e trasparenti e conformi ai principi di sussidiarietà e proporzionalità;

3.

sottolinea come sia fondamentale che il sistema «Legiferare meglio» integri la dimensione della governance multilivello nell'Unione europea, poiché la legislazione europea è attuata dagli Stati membri, dalle regioni e dagli enti locali: senza il coinvolgimento di tutti i livelli di governo responsabili dell'attuazione delle norme UE, non vi può essere una legislazione di qualità, adatta a perseguire gli obiettivi comuni. In tal senso raccomanda alla Commissione europea di dare la priorità alla collaborazione con le autorità regionali e locali (ARL), specie quelle con poteri legislativi, durante tutto il ciclo politico, mediante un metodo di lavoro basato sulla governance multilivello;

4.

osserva che le ARL, democraticamente elette, hanno ancora un'influenza limitata sulla definizione della legislazione UE che sono tenute ad attuare: è necessario riconoscere loro e al CdR, che ne è il rappresentante istituzionale a livello dell'UE, un ruolo maggiore nel sistema di governance europeo;

5.

valuta positivamente il fatto che la Commissione rafforzi il suo ruolo di custode dei Trattati, concentri l'attenzione sulla necessità di garantire un'esecuzione più efficace del diritto dell'UE e, a tal fine, intenda intensificare i suoi sforzi su questo piano e offra assistenza agli Stati membri, alle regioni e ai comuni per un'attuazione efficace e corretta del diritto dell'UE. Un livello di attuazione più elevato ed efficace costituisce allo stesso tempo anche un contributo all'agenda «Legiferare meglio»;

6.

invita la Commissione a studiare i modi di coinvolgere più strettamente i parlamenti regionali nel processo di definizione delle politiche dell'UE, facendo leva sul meccanismo di allerta precoce previsto dai Trattati, affinché questi possano realmente apportare un contributo positivo allo sviluppo della sussidiarietà attiva (1);

7.

ritiene giunto il momento di unire le forze per produrre leggi migliori, con un approccio «dal basso», migliorando e avvicinando tra loro gli strumenti per legiferare meglio (LM) — molti dei quali sono già patrimonio delle regioni — in modo tale che questi siano compatibili, e condividendo le migliori pratiche e i dati disponibili;

8.

plaude all'intenzione della Commissione europea di coinvolgere di più i cittadini nell'elaborazione delle politiche europee, mediante consultazioni, ma incoraggia la Commissione a fare leva, a tal fine, anche sulla capacità delle ARL e del CdR di individuare e trasmettere le preoccupazioni dei cittadini nonché di fare da mediatori;

9.

concorda che l'azione politica deve basarsi su analisi approfondite e contributi scientifici, in grado di valutarne sistematicamente l'impatto anche sotto il profilo economico, sociale, di genere e ambientale;

10.

sostiene l'intenzione della Commissione di integrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) nei processi decisionali e di elaborazione delle politiche dell'UE, anche migliorando l'analisi e la comunicazione delle proposte sullo sviluppo sostenibile. Osserva che l'attuazione degli OSS non deve essere minata da oneri amministrativi e normativi e deve tenere in uguale considerazione la dimensione economica, sociale, di genere e ambientale dello sviluppo sostenibile; invita gli Stati membri e le ARL a fare altrettanto;

11.

conviene che il principio «non arrecare danni significativi» debba essere applicato in tutti i settori, secondo la strategia a lungo termine dell'UE 2050 (2) e l'Agenda 2030 (3); chiede di coinvolgere nella programmazione e nella gestione delle risorse le ARL, in prima linea nell'attuazione delle politiche sull'ambiente, il clima, le questioni sociali e l'energia. Richiama il parere del CdR sulla Legge europea sul clima (4) e raccomanda di considerare il costo dell'inazione, che può comportare conseguenze a lungo termine, significative e non immediatamente percepibili;

12.

invita la Commissione, gli Stati membri e le ARL ad emanare norme compatibili, capaci di rimuovere gli ostacoli e le difficoltà burocratiche che, rallentando la ripresa, pregiudicano il benessere dei cittadini; chiede alla Commissione di supportare le regioni, specie quelle transfrontaliere e quelle meno sviluppate, nel promuovere una legislazione comune, partendo dalle esperienze di collaborazione già in atto fra i territori di confine e vulnerabili, quali quelle dei gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT);

13.

invita le istituzioni dell'UE, gli SM e le ARL a dare attuazione, ciascuno per la propria parte, alle raccomandazioni della Task force per la sussidiarietà e per la proporzionalità e per «Fare meno in modo più efficiente» (5); invita ad un aggiornamento delle stesse raccomandazioni, alla luce degli insegnamenti tratti dalla pandemia, nonché degli obiettivi della transizione verde, digitale e sociale e della costruzione di economie e società più giuste, resilienti ed eque nel quadro del NGEU;

14.

esorta altresì a rivedere l'accordo interistituzionale «LM», nonché le Linee guida e il toolbox«LM» integrando la dimensione multilivello del processo legislativo europeo, come suggerito dalla Task force per la sussidiarietà (6). Sottolinea l'importanza di diffondere la conoscenza e l'utilizzo degli strumenti di LM fra gli SM e le ARL, specie quelle con poteri legislativi; chiede che sia fatto ogni sforzo per curare l'aspetto linguistico, la condivisione della terminologia e la corretta traduzione, elementi cruciali per perseguire i comuni obiettivi di LM a tutti i livelli di governo.

Un impegno comune

15.

concorda che non può esservi legislazione di qualità senza tener conto dei risultati ottenuti dalla legislazione precedente; sottolinea che molte regioni hanno inserito clausole valutative nelle proprie leggi, allo scopo di assicurare la disponibilità di dati sugli effetti della legislazione; riconosce che la condivisione dei dati raccolti in un registro comune dei contributi è una responsabilità di tutte le istituzioni, europee, nazionali, regionali e locali;

16.

osserva l'utilità della creazione di un portale legislativo comune e ne raccomanda la diffusione con iniziative di comunicazione in tutti gli Stati membri;

17.

ritiene che i siti istituzionali delle ARL possano contribuire a una maggiore pubblicità delle consultazioni pubbliche della Commissione, diffondendo gli inviti a presentare contributi e, se del caso, promuovendo reti stabili di referenti, allo scopo di raccogliere istanze e sollecitazioni provenienti dagli utenti finali, il cui apporto è fondamentale nel perseguimento degli obiettivi di crescita e sviluppo.

Una migliore comunicazione con i portatori di interessi e il pubblico in generale

18.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione europea di migliorare ulteriormente le consultazioni e di renderle più mirate, più chiare e di più facile utilizzo, anche attraverso questionari più equilibrati, strutturati, meno tecnici e di facile comprensione; apprezza la riunione delle consultazioni pubbliche e delle tabelle di marcia in un unico «invito a presentare contributi» sul portale Di' la tua. Insiste sulla necessità che i questionari siano tradotti simultaneamente in tutte le lingue dell'UE al fine di rendere possibile la partecipazione delle parti interessate ovunque e a tutti i livelli;

19.

raccomanda che gli enti regionali e locali, date le loro specificità, siano più spesso oggetto di consultazioni mirate; raccomanda alla Commissione di consultare il CdR nello sviluppo di consultazioni aperte e tabelle di marcia per proposte che incidono significativamente sui livelli subnazionali di governo e di coinvolgere gli ELR, tramite il CdR, in una campagna informativa decentrata e sistematica sui programmi di lavoro annuali della Commissione europea;

20.

ritiene che la Conferenza sul futuro dell'Europa (CoFoE) rappresenti un'eccellente occasione di dialogo con i cittadini; ricorda il proprio parere sul tema Gli enti locali e regionali nel dialogo permanente con i cittadini e ribadisce che la CoFoE dovrebbe essere considerata un'opportunità per ripensare e riformare il modo in cui l'UE funziona e viene percepita dai suoi cittadini (7). Riafferma la necessità che il CdR sia fra i protagonisti della CoFoE e che sia rafforzato il ruolo delle ARL, in particolare quelle con poteri legislativi, nel funzionamento democratico dell'UE e la dimensione territoriale delle politiche europee;

21.

sottolinea l'importanza di promuovere la partecipazione dei cittadini all'elaborazione delle politiche dell'UE; ricorda in tal senso la propria proposta di istituire una rete paneuropea di dialogo, basata sulla partecipazione volontaria dei cittadini (CitizEN), che, se testata durante la CoFoE, potrebbe introdurre un meccanismo strutturale atto a garantire adeguata informazione e coinvolgimento dei cittadini, incentivandone l'impegno politico nel lungo periodo.

Maggiore trasparenza

22.

raccomanda la più ampia trasparenza del processo legislativo, assicurando ai cittadini, per ogni proposta normativa, il totale accesso ai dati disponibili, ai contributi, studi e valutazioni condotte;

23.

ritiene che la possibilità da parte sua di accedere ad una selezione dei documenti delle riunioni di trilogo, purché il CdR abbia già elaborato o stia elaborando un parere sulla proposta in questione a norma dell'articolo 307 del TFUE, sarebbe essenziale per valutare se le modifiche discusse in tali riunioni siano pertinenti e rilevanti da una prospettiva regionale o locale e giustifichino l'elaborazione di un nuovo parere. L'accesso a tale documentazione consentirebbe al CdR di svolgere pienamente il proprio ruolo di organo consultivo e garantirebbe l'efficacia o l'effetto utile delle disposizioni dei Trattati che lo riguardano;

24.

invita la Commissione a creare link di collegamento fra banche dati, registri, archivi e portali, fra i quali MIDAS, diffondendo, mediante apposite iniziative di comunicazione e formazione, la conoscenza degli stessi fra il pubblico, anche per il tramite del CdR e delle Associazioni delle ARL;

25.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di intensificare i suoi sforzi per migliorare le consultazioni pubbliche e il trattamento dei feedback da esse forniti. Attualmente non è chiaro il modo in cui la Commissione ponderi le singole risposte alle consultazioni, il che è però importante per garantire la trasparenza democratica nell'ambito in questione. In ogni caso, al momento di presentare le sue proposte legislative, la Commissione dovrebbe tenere in particolare considerazione i contributi delle amministrazioni pubbliche regionali con competenze nei settori oggetto della consultazione.

Nuovi strumenti per un'ulteriore semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi

26.

concorda che è giunto il momento di dedicare maggiore attenzione agli effetti che la legislazione produce in termini di costi economici e di aggravio di oneri burocratici nei riguardi degli enti locali e regionali, delle persone, delle famiglie e delle imprese, specie micro, piccole e medie, che costituiscono l'ossatura del tessuto economico europeo;

27.

invita la Commissione europea, nell'applicare l'approccio «one in one out» con cui essa si propone di compensare i nuovi oneri derivanti dalle proposte legislative, con l'equivalente riduzione di quelli preesistenti nello stesso settore, a garantire che le analisi iniziali d'impatto e le valutazioni d'impatto prendano in esame anche i potenziali impatti differenziati a livello territoriale di ogni iniziativa legislativa. Si attende che l'applicazione di tale principio preservi gli obiettivi della legislazione e gli elevati standard economici, sociali e ambientali dell'UE. Si attende inoltre che le metodologie utilizzate per misurare e ridurre gli oneri si fondino su un approccio basato su dati concreti riguardo alla compensazione degli oneri amministrativi e del costo dell'inazione, di modo che in seguito tali metodologie possano divenire patrimonio comune del decisore politico a tutti i livelli e accompagnino le proposte legislative, lungo tutto l'iter della loro approvazione, fino all'attuazione a livello nazionale, regionale e locale;

28.

sottolinea che le nuove iniziative legislative europee dovrebbero apportare un valore aggiunto dell'UE, e ritiene inoltre che sarebbe fondamentale garantire che le misure e gli obblighi proposti siano semplici e applicabili in modo efficace ed efficiente al fine di conseguire gli obiettivi strategici concordati. Chiede una maggiore trasparenza e assunzione di responsabilità e meno oneri amministrativi per le imprese, in particolare quelle piccole e medie (PMI). Sottolinea che l'UE dovrebbe prefiggersi l'obiettivo di ridurre l'onere complessivo che grava sulle imprese a causa delle normative europee;

29.

sottolinea che, sulla scia dello Small Business Act, alcuni Stati e alcune regioni hanno già implementato metodologie di valutazione degli oneri che la legislazione genera sulle imprese; incoraggia lo scambio di best practices sulle misure compensative, nonché su strumenti, metodologie e dati raccolti;

30.

ritiene imprescindibile, per la riduzione degli oneri e la semplificazione dei processi, investire nell'adozione di soluzioni digitali, in grado di modernizzare i sistemi delle pubbliche amministrazioni adeguandoli alla velocità e alle necessità dei settori produttivi;

31.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere le imprese, specie le micro, piccole e medie, negli investimenti, anche in termini di formazione, miglioramento delle competenze e riqualificazione professionale, necessari ad adeguarsi agli standard richiesti dalla normativa europea di settore;

32.

riconosce la necessità di un'opera di revisione e semplificazione normativa, che elimini gli ostacoli all'attuazione delle norme, anche a livello transfrontaliero e renda le leggi più efficaci, trasparenti e comprensibili all'utente finale, sia egli cittadino o impresa; si congratula, pertanto, per il lavoro condotto nel Sondaggio annuale sugli oneri 2020, che dà conto, in linea con l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 2016, delle misure intraprese per la riduzione degli oneri e la semplificazione della legislazione;

33.

condivide l'obiettivo che era già proprio del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) e che oggi viene rafforzato con l'istituzione della piattaforma Fit for Future (Fit4F); apprezza il ruolo rafforzato del CdR nella piattaforma, con tre rappresentanti nel gruppo dei governi, che in parte affronta le preoccupazioni del CdR relative alla governance e all'efficacia della precedente piattaforma REFIT, e con RegHub (Rete di hub regionali per la revisione dell'attuazione delle politiche dell'UE); ribadisce il proprio sostegno alla piattaforma Fit4F e l'impegno a intensificare la cooperazione con la Commissione europea; ricorda che il CdR si trova nella posizione ideale per raccogliere sistematicamente i contributi delle ARL, attraverso i suoi membri, le reti e altre iniziative mirate, come RegHub (8);

34.

sottolinea il valore aggiunto che RegHub apporta, mediante le consultazioni con i portatori d'interesse, all'elaborazione di una base di dati europea sugli effetti dell'attuazione della normativa UE; evidenzia che RegHub favorisce altresì l'implementazione della normativa dell'UE, mediante la diffusione di informazioni e la creazione di un contesto propizio allo scambio di buone pratiche, oltre che alla valutazione dei progressi compiuti e dei risultati conseguiti; osserva che, per garantire continuità e coerenza alla semplificazione, potrebbe essere utile attivare la rete RegHub sulle direttive e i regolamenti che sono già stati oggetto di consultazione e revisione, per supportarne l'attuazione; chiede alla Commissione di prendere in considerazione un sostegno finanziario a lungo termine per lo sviluppo e il consolidamento di RegHub quale strumento per legiferare meglio;

35.

ritiene fondamentale estendere il più possibile la partecipazione delle regioni, delle province e delle città a RegHub e invita anche gli SM ad utilizzare la rete, per implementare sistemi di acquisizione di dati e informazioni dal territorio.

Migliorare i nostri strumenti

36.

ritiene che fra le lezioni apprese dalla pandemia vi sia l'esigenza di cogliere, per quanto possibile in anticipo, i segnali dei fenomeni futuri, assicurando una pronta risposta in grado di arginarne perlomeno gli effetti più devastanti; rileva l'importanza per il decisore politico di disporre di dati scientifici completi e aggiornati per formulare strategie all'altezza delle sfide; ribadisce la necessità di una stretta e costante collaborazione con la comunità scientifica e della ricerca;

37.

auspica che la metodologia per l'integrazione della previsione strategica nell'elaborazione delle politiche venga specificata nel pacchetto di strumenti per LM, tenendo conto della prospettiva locale e regionale. Ricorda che gli ELR e il CdR si trovano in una posizione ideale per contribuire alla previsione strategica;

38.

chiede alla Commissione di accogliere i contributi del CdR alla creazione del portale legislativo comune, ivi inclusi i pareri, le Valutazioni d'impatto territoriale (VIT), le relazioni di RegHub, gli studi e la documentazione sulle proposte legislative e sulle revisioni; chiede altresì di poter partecipare ai miglioramenti tecnici del portale Di' la tua allo scopo di contribuire alla migliore comprensione delle specificità locali e facilitare l'accesso degli ELR;

39.

auspica che la Commissione europea renda più evidente la natura territoriale degli impatti delle politiche mediante la revisione degli orientamenti per legiferare meglio e l'aggiornamento del toolbox con riguardo agli strumenti e metodologie, per l'identificazione degli impatti in generale e delle VIT in particolare, rendendoli sufficientemente flessibili, così da poter essere usati in diversi contesti e a tutti i livelli;

40.

ricorda che concetti quali la verifica dell'impatto sulle zone rurali, le valutazioni d'impatto urbano e le valutazioni d'impatto transfrontaliero rientrano tutti nel concetto più ampio di Valutazione d'impatto territoriale e che una differenziazione concettuale non deve essere contraria all'obiettivo di un'elaborazione delle politiche basata sul territorio e sui dati concreti;

41.

apprezza i continui sforzi della Commissione europea (e in particolare del Centro comune di ricerca e della DG Politica regionale e urbana) e del programma GECT ESPON finalizzati all'ulteriore sviluppo degli strumenti metodologici per valutare gli impatti territoriali. Raccomanda che, anche quando una VIT completa non è possibile o è considerata non pertinente, è opportuno eseguire altri tipi di valutazione d'impatto, al più basso livello di dettaglio territoriale consentito dai dati statistici esistenti;

42.

ribadisce che la «cecità territoriale» ha effetti negativi sulla qualità dell'elaborazione delle politiche. L'assenza di dati subnazionali sufficienti in molti indici e quadri di valutazione importanti (come l'indice DESI — Digital Economy and Society Index — il quadro di valutazione della situazione sociale, gli OSS) e l'assenza o la qualità insufficiente dell'analisi subnazionale in materia di previsione da parte delle istituzioni europee possono avere effetti avversi e durevoli sull'Unione nel suo complesso, sullo spirito di coesione fra territori e sulle vite dei singoli cittadini. Gli orientamenti e il pacchetto di strumenti per LM devono quindi dare segnali chiari e fornire strumenti utili per far sì che le VIT siano ampiamente utilizzate lungo l'intero ciclo di elaborazione delle politiche, garantendo che vengano eseguite anche le valutazioni d'impatto di altra natura (sociale, economica, ambientale o di altro genere) a livello subnazionale;

43.

raccomanda maggiore coinvolgimento delle ARL, al fine di rendere disponibili per la VIT dati e informazioni che sono difficilmente accessibili a livello europeo. Invita la Commissione europea a diffondere la conoscenza presso le ARL, tramite il CdR e RegHub, dei diversi modelli per eseguire la VIT a partire da quelli sviluppati da ESPON; ciò favorirà la cultura della valutazione e dell'evidence-based e place-based policy-making, anche in fase di recepimento e attuazione, mediante un metodo di lavoro basato sulla governance multilivello;

44.

raccomanda l'importanza della motivazione sull'eventuale assenza di valutazione d'impatto di una proposta legislativa, soprattutto nel caso di proposte con un potenziale impatto territoriale;

45.

concorda con le raccomandazioni della Task force (9) di intendere la sussidiarietà in maniera attiva, poiché prendere decisioni al livello più vicino ai cittadini contribuisce a rafforzare la visibilità delle azioni e la legittimazione democratica dell'Unione; invita la Commissione a tener conto, nell'esame di sussidiarietà, delle forme di decentramento esistenti nell'Unione, ivi compreso quello fiscale, poiché tale monitoraggio deve basarsi sulla ripartizione delle competenze tra i diversi livelli di governo;

46.

invita i colegislatori e gli SM ad utilizzare sistematicamente la griglia della sussidiarietà; incoraggia i parlamenti regionali ad utilizzare la griglia nella verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle proposte legislative dell'UE, ai sensi del Protocollo n. 2 del TFUE;

47.

sollecita la Commissione e gli Stati membri, al fine di raggiungere gli obiettivi della transizione verde e digitale, a coinvolgere le ARL in ogni fase del processo decisionale, sia a livello europeo — nelle consultazioni e nelle valutazioni ex ante ed ex post — sia a livello nazionale — nell'elaborazione delle politiche, dalla legislazione alla formazione e attuazione dei piani e programmi e degli strumenti di politica che hanno l'incidenza maggiore sulle città e le regioni — in un'ottica di coerenza degli interventi. Raccomanda, in linea con le raccomandazioni della Task force (10), l'aggiornamento delle modalità di coinvolgimento delle regioni da parte degli Stati nell'attuazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) e degli obiettivi del Green Deal grazie a un metodo di lavoro basato sulla governance multilivello, per la transizione verde e digitale oltre che equa dal punto di vista sociale;

48.

accoglie con favore gli sforzi per aumentare la qualità delle valutazioni attraverso controlli indipendenti e plaude all'istituzione del comitato per il controllo normativo (CCN) (11), che, per il carattere permanente, la nuova composizione e l'estensione del mandato, supera in parte le preoccupazioni espresse dal CdR in merito alla sua efficacia. Ribadisce la richiesta di includere nel CCN un membro permanente designato dal CdR. Chiede alla Commissione europea di rendere disponibili i progetti delle valutazioni e delle analisi d'impatto trasmessi al CCN, al fine di valutare meglio ed orientare in maniera più efficace i contributi del CdR al programma LM. Invita il CCN a considerare l'utilizzo delle relazioni sull'attuazione di RegHub come strumento per l'esame delle proposte legislative e segnala che il CdR è disponibile a rafforzare la propria cooperazione con il CCN.

Il ruolo chiave dell'applicazione

49.

si impegna a riunire tutti i propri strumenti e metodologie di ricerca e di analisi di dati territoriali in un unico pacchetto per LM, che comprenda anche le consultazioni di RegHub, creando un migliore collegamento con il toolbox per LM della Commissione e con gli strumenti del Servizio Ricerca del Parlamento europeo; incoraggia la Commissione e gli SM ad estendere alle ALR le azioni di supporto, ivi previste, sul recepimento delle direttive, sull'attuazione dei regolamenti, nonché sull'applicazione corretta delle norme UE;

50.

raccomanda alle ARL, in linea con quanto già evidenziato dalla Task force per la sussidiarietà (12), di cooperare nella preparazione di piani nazionali di implementazione, che possono avere un valore aggiunto rispetto a quelli della Commissione europea;

51.

concorda con la Commissione sulla necessità di sensibilizzare gli Stati membri e le regioni al fenomeno del gold-plating e, in caso si ritenga indispensabile adottare norme ulteriori a livello nazionale nell'attuazione della legislazione europea, ne raccomanda l'identificazione, tramite gli atti di recepimento o i documenti connessi, in conformità con quanto affermato nell'accordo interistituzionale «LM» (13). Si raccomanda inoltre, per evitare la sovraregolamentazione, di non ricorrere al gold-plating, in particolare nell'attuazione dei programmi nell'ambito della gestione concorrente e nelle norme nazionali in materia di appalti.

Bruxelles, 1o dicembre 2021

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Parere del CdR sul tema Legiferare meglio: bilancio e perseveranza nell'impegno, CdR 2579/2019.

(2)  https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_it.

(3)  https://ec.europa.eu/international-partnerships/sustainable-development-goals_it.

(4)  https://cor.europa.eu/it/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1361-2020.

(5)  Relazione della Task force per la sussidiarietà e la proporzionalità e per «Fare meno in modo più efficiente», https://ec.europa.eu/info/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_it.

(6)  Raccomandazione 8.

(7)  Parere del CdR sul tema Gli enti locali e regionali nel dialogo permanente con i cittadini, https://cor.europa.eu/it/-/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-4989-2019.

(8)  Rete di hub regionali per il riesame dell'attuazione delle politiche dell'UE https://cor.europa.eu/it/engage/Pages/network-regional-hubs-implementation-assessment.aspx.

(9)  Relazione della Task force per la sussidiarietà e la proporzionalità e per «Fare meno in modo più efficiente», https://ec.europa.eu/info/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_it.

(10)  Raccomandazione 4.

(11)  Parere sul tema Agenda dell'UE Legiferare meglio, https://cor.europa.eu/it/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-4129-2015.

(12)  Raccomandazione n. 5 della Task force per la sussidiarietà e la proporzionalità e per «Fare meno in modo più efficiente».

(13)  Punto 43 dell'accordo.


28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 97/17


Parere del Comitato europeo delle regioni — Piano europeo di lotta contro il cancro

(2022/C 97/04)

Relatrice:

Birgitta SACRÉDEUS (SE/PPE), consigliere regionale del Dalarna

Testo di riferimento:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Piano europeo di lotta contro il cancro

COM(2021) 44 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

si richiama al proprio obiettivo dichiarato di dare la priorità «alla salute a livello europeo, e sostenere gli enti regionali e locali sia nella lotta contro il cancro e le epidemie di malattie infettive nell'ambito della cooperazione sanitaria transfrontaliera sia nella modernizzazione dei sistemi sanitari» (1);

2.

osserva che, sebbene la responsabilità primaria in materia di politica sanitaria spetti agli Stati membri, l'UE può integrare e sostenere le misure nazionali e adottare atti legislativi in settori specifici, sempre garantendo il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e tenendo conto anche delle diverse strutture sanitarie esistenti e delle preferenze nazionali in ciascuno Stato membro;

3.

sottolinea che la politica sanitaria continua a essere una delle principali preoccupazioni degli Stati membri; tuttavia, nel quadro della Conferenza sul futuro dell'Europa è necessario condurre una riflessione a livello dell'UE sulle competenze in questo ambito;

4.

invita le istituzioni europee ad adoperarsi affinché il quadro giuridico della futura Unione europea della salute tenga conto della responsabilità degli enti locali e regionali in materia di sanità pubblica, dato che ben 19 Stati membri su 27 hanno scelto di attribuire agli enti locali e regionali la responsabilità primaria in materia di assistenza sanitaria; al tempo stesso le strategie sanitarie degli Stati membri devono riflettere le esigenze specifiche delle regioni e sostenere al massimo gli sforzi degli enti locali e regionali per migliorare l'assistenza sanitaria;

5.

osserva che il cancro costituisce chiaramente una grave minaccia per i cittadini e i sistemi sanitari dell'UE, considerato che nel 2020 questa malattia è stata diagnosticata a 2,7 milioni di persone e ha provocato 1,3 milioni di decessi nell'Unione (stime del Centro comune di ricerca, 2020). Menziona in particolare l'invecchiamento demografico previsto nell'UE, che causerà un aumento del numero di pazienti cui viene diagnosticato il cancro, dato che l'incidenza di questa malattia è maggiore nelle persone di età avanzata;

6.

mette in guardia contro l'eventualità che la crisi della COVID-19 possa essere sostituita da una crisi oncologica, dato che nel 2020 il numero di screening, diagnosi e trattamenti dei tumori si è notevolmente ridotto a causa della crisi della COVID-19, determinando un peggioramento delle condizioni di molte persone e creando arretrati nelle diagnosi, il che ha, a sua volta, provocato un accumulo di casi che persisterà a lungo. Secondo un'indagine realizzata dalla European Cancer Organisation, nel 2020 il numero dei pazienti oncologici che hanno beneficiato di trattamenti si è ridotto di 1,5 milioni, e 100 milioni di screening dei tumori non sono stati effettuati a causa della pandemia. Mentre non è stato possibile diagnosticare circa un milione di tumori, in Europa un paziente su due non ha ricevuto il trattamento chirurgico o chemioterapico di cui aveva bisogno, e ancora oggi un paziente su cinque si trova in tale situazione;

7.

chiede che si conduca una riflessione su come migliorare le conoscenze dei cittadini dell'UE in materia di sanità, al fine di consentire ai pazienti di eliminare o ridurre l'esposizione ai fattori di rischio, prendere decisioni informate nell'ambito della prevenzione, della diagnosi e della scelta delle opzioni terapeutiche, sostenere il trattamento cui sono sottoposti e gestire adeguatamente la loro vita; considera importante che gli enti locali e regionali siano coinvolti in tale dibattito al fine di migliorare l'alfabetizzazione sanitaria dei cittadini dell'UE;

Piano europeo di lotta contro il cancro

8.

sostiene fermamente l'approccio adottato dalla Commissione europea nel piano di lotta contro il cancro in Europa, che mira ad affrontare l'intero percorso della malattia, dalla prevenzione, l'individuazione precoce, la diagnosi e il trattamento, con particolare attenzione per le persone vulnerabili, come gli anziani, e per la qualità di vita dei pazienti oncologici e dei sopravvissuti;

9.

sottolinea l'importanza del piano di lotta contro il cancro in quanto strategia di rilievo per affrontare la sfida dell'aumento del numero di casi di cancro e per attuare e mettere a disposizione misure di prevenzione volte a eliminare o mitigare il danno, individuazione precoce, diagnosi e trattamento, nonché per migliorare la qualità di vita delle persone colpite dalla malattia e dei loro familiari;

10.

si compiace del fatto che il piano europeo di lotta contro il cancro intenda sfruttare al meglio le opportunità di condivisione dei dati medici e scientifici e della digitalizzazione e che il futuro spazio comune europeo di dati sanitari consenta ai pazienti oncologici e ai prestatori di assistenza sanitaria di accedere in modo sicuro ai dati sanitari elettronici a fini di prevenzione e di trattamento, e di condividere tali dati tra di loro anche a livello transfrontaliero all'interno dell'UE. Gli Stati membri devono fare in modo che tali dati siano disponibili anche a livello locale e regionale;

11.

sottolinea inoltre l'importanza di promuovere lo sviluppo di una strategia di cure palliative che preveda prestazioni multidisciplinari comprendenti sostegno e assistenza non solo per la persona interessata, ma anche per i prestatori di assistenza o i parenti che convivono con i pazienti. Per i pazienti in età infantile cui è stato diagnosticato un cancro, quando il decorso della malattia può compromettere la qualità e l'aspettativa di vita, le cure devono essere prestate da professionisti dotati di una formazione specifica;

12.

sostiene l'iniziativa della Commissione di istituire un centro di conoscenze sul cancro per facilitare il coordinamento delle iniziative scientifiche e tecniche legate al cancro a livello dell'UE, quali la raccolta di dati attraverso registri nazionali sul cancro, la possibilità per i pazienti oncologici di accedere ai propri dati sanitari e condividerli oppure l'uso dell'intelligenza artificiale (IA) per migliorare la qualità dello screening dei tumori;

13.

ritiene che la creazione di un centro di conoscenze sia un'iniziativa lodevole ma che esso dovrebbe essere ampliato per includere il coordinamento delle terapie insolite e dei trattamenti dei tumori rari e l'adattamento dei trattamenti antitumorali destinati alle persone anziane, nell'ambito di una strategia di medicina personalizzata incentrata sull'individuo e non solo sulle caratteristiche del tumore;

14.

sottolinea che la prevenzione e la diagnosi precoce del cancro devono essere al centro del piano europeo di lotta contro il cancro, dato che, secondo l'OMS, una diagnosi precoce e una migliore assistenza ai pazienti oncologici permettono di prevenire il 30-50 % dei casi di cancro e di ridurre la mortalità;

15.

sottolinea l'importanza delle misure volte a evidenziare i benefici di uno stile di vita sano e di gestire i principali fattori di rischio quali il tabagismo, l'abuso di alcol, l'obesità e la mancanza di attività fisica, l'esposizione all'inquinamento, agli agenti cancerogeni, alle radiazioni nonché a varie infezioni. Sostiene inoltre le misure volte a mettere in evidenza i benefici della prevenzione e della riduzione dei danni;

16.

chiede che le misure di sensibilizzazione in materia di esposizione agli inquinanti e agli agenti cancerogeni siano coordinate con quelle previste dal piano d'azione dell'UE intitolato Un percorso verso un pianeta più sano per tutti — Piano d'azione dell'UE: «Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo» [COM(2021) 400 final] e con la Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili — «Verso un ambiente privo di sostanze tossiche» [COM(2020) 667 final] al fine di sviluppare sinergie che permettano di conseguire gli obiettivi del piano di lotta contro il cancro;

17.

ritiene che il settore delle imprese svolga, unitamente agli enti locali e regionali, un ruolo importante nel promuovere stili di vita sani e nel ridurre l'esposizione all'inquinamento e agli agenti cancerogeni;

18.

plaude all'intenzione della Commissione di presentare misure volte a creare una «generazione libera dal tabacco» e auspica obiettivi simili per ridurre il consumo di alcol; sostiene la proposta di rendere obbligatorie la dichiarazione nutrizionale e le avvertenze sanitarie sulle etichette delle bevande alcoliche;

19.

invoca una maggiore cooperazione tra i servizi sanitari e sociali, in particolare a livello locale e regionale, al fine di sensibilizzare i cittadini a stili di vita sani e fornire loro informazioni in merito a quanto possono fare per ridurre il rischio di cancro. Attualmente solo il 3 % dei bilanci sanitari viene speso per promuovere la salute e prevenire le malattie;

20.

accoglie con favore la campagna HealthyLifestyle4All (Uno stile di vita sano per tutti) lanciata nel 2021 con l'obiettivo di promuovere una maggiore attività fisica e un'alimentazione sana e di contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano contro il cancro, nonché l'iniziativa decennio dell'invecchiamento in buona salute, proposta dall'OMS e attualmente in corso;

21.

approva l'obiettivo della Commissione di estendere la vaccinazione contro i papillomavirus umani di ragazze e ragazzi intensificando le campagne di sensibilizzazione. Si propone inoltre di introdurre l'obbligo di offrire la vaccinazione contro tali virus sia ai ragazzi che alle ragazze, visto che essa permetterebbe di ridurre drasticamente l'incidenza del carcinoma della cervice uterina e di taluni tumori della bocca e della gola;

22.

osserva che, sebbene lo screening mirato del carcinoma della mammella, del colon-retto e della cervice uterina costituisca un'iniziativa encomiabile, qualora esistano prove scientifiche o analisi costi-benefici al riguardo, si dovrebbe valutare quanto prima l'opportunità di applicarlo anche ad altri tumori quali il carcinoma prostatico e polmonare. È importante non solo effettuare una diagnosi precoce del cancro, ma anche disporre di infrastrutture e di una catena assistenziale efficaci;

23.

rileva che l'incidenza e la mortalità del cancro variano notevolmente da uno Stato membro all'altro ma anche all'interno dei diversi Stati membri, e sottolinea che tutti dovrebbero avere lo stesso diritto a cure, diagnosi e trattamenti di qualità nonché pari accesso ai farmaci, indipendentemente dal luogo in cui vivono;

24.

deplora la mancanza di dati, a livello regionale, sull'incidenza e sulla mortalità dei tumori, dati che sarebbero necessari per individuare le tendenze e/o contrastare le disuguaglianze in materia di prevenzione del cancro; invita la Commissione a lanciare quanto prima il registro previsto delle disuguaglianze di fronte al cancro per migliorare al più presto la prevenzione e la cura del cancro;

25.

invita gli Stati membri a rivedere il percorso delle cure oncologiche previsto dai rispettivi sistemi sanitari al fine di ridurre le disuguaglianze in termini di accesso, recupero dei costi, rimborso, contributi sanitari e contributi previdenziali;

26.

richiama l'attenzione sul sistema del «percorso di cura standardizzato», una buona pratica adottata da alcuni Stati membri (ad esempio Svezia e Danimarca) per accelerare la diagnosi e la terapia oncologica;

27.

si compiace del fatto che si dedichi maggiore attenzione alla ricerca sul cancro e che la strategia sia collegata alla missione sul cancro nell'ambito del programma di ricerca Orizzonte Europa. Questo permetterebbe di sfruttare il potenziale della digitalizzazione e di nuovi strumenti, quali l'iniziativa europea sulla diagnostica per immagini (imaging) dei tumori o il rafforzamento del sistema europeo d'informazione sul cancro, per salvare delle vite;

28.

rileva il potenziale della medicina personalizzata, concentrata non solo sulle caratteristiche molecolari del tumore, ma anche sulle caratteristiche del paziente, grazie ai rapidi progressi compiuti dalla ricerca e dall'innovazione, che consentono di realizzare diagnosi e terapie innovative su misura nonché strategie di prevenzione del cancro più adatte ai singoli pazienti e al tipo specifico di cancro;

29.

accoglie con favore l'istituzione della rete dell'UE dei centri oncologici integrati nazionali, che facilita la cooperazione transfrontaliera e la mobilità dei pazienti, migliora l'accesso a diagnosi e trattamenti di qualità e facilita l'istruzione, la ricerca e gli studi clinici;

30.

invita gli Stati membri a incoraggiare l'accreditamento, conformemente alle norme della OECI (Organizzazione degli istituti europei per il cancro), di almeno un centro oncologico per Stato membro;

31.

propone di prevedere, nel quadro della direttiva sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, raccomandazioni sulle norme relative agli esami preventivi o di imaging transfrontalieri dei tumori e al ricorso a trattamenti oncologici in uno Stato membro differente da quello di residenza;

32.

sottolinea che la carenza di farmaci costituisce da tempo un problema nel settore dell'assistenza sanitaria, e che tale problema si è ulteriormente accentuato durante la pandemia di COVID-19; fa osservare che, per quanto riguarda la garanzia dell'accesso ai farmaci essenziali e all'innovazione, è indispensabile adottare misure volte a promuovere l'accesso ai medicinali generici e biosimilari (2);

33.

accoglie con favore la proposta di esaminare la possibilità di ricorrere al riposizionamento dei medicinali esistenti, ma a questo proposito sottolinea l'importanza di disporre di evidenze cliniche sufficienti sull'efficacia dei farmaci e sulla sicurezza dei pazienti, considerando altri esiti di particolare rilevanza per i pazienti più anziani oltre alla sopravvivenza. Questo aspetto è importante non solo per i pazienti, ma anche per i servizi di assistenza sanitaria e gli organismi pagatori, che devono poter prendere posizione sul ricorso a nuovi trattamenti; rammenta che l'accessibilità dei prezzi dei farmaci è essenziale per garantire che i pazienti ricevano le cure farmaceutiche di cui hanno bisogno e che i sistemi sanitari siano sostenibili;

34.

propone di esaminare la possibilità di estendere il sistema di aggiudicazione congiunta dell'UE, di ricorrere a trattative congiunte in materia di prezzi e di creare una riserva strategica anche per i medicinali antitumorali, riconoscendo nel contempo le diverse esigenze degli Stati membri e delle regioni e le diverse situazioni socioeconomiche;

35.

chiede che nella legislazione europea sia integrato il «diritto all'oblio», in base al quale le banche e le compagnie assicurative non possono registrare la storia clinica dei pazienti oncologici e dei sopravvissuti alla malattia, in modo da garantire loro un accesso equo ai servizi finanziari;

36.

accoglie con favore la proposta di una «smart card» per i sopravvissuti al cancro e di circuiti di assistenza e seguito efficienti e sostenibili per i sopravvissuti anziani, al fine di migliorare la comunicazione e/o il coordinamento tra gli operatori sanitari e i pazienti, in particolare per quanto riguarda le esperienze vissute da questi ultimi;

37.

richiama l'attenzione sul fatto che molte persone, dopo la diagnosi di cancro e la terapia iniziale, continuano a soffrire a lungo anche di problemi di salute fisica e mentale, in particolare il deterioramento funzionale e cognitivo che possono subire gli anziani ammalati di cancro in relazione alle terapie ricevute; di conseguenza è importante comprendere in che modo le singole persone reagiscono alla terapia, a seconda del loro grado di fragilità, ed è pertanto essenziale sviluppare modelli di assistenza agli anziani ammalati di cancro nell'ambito dei quali si promuova una valutazione globale del loro stato e l'uso di strumenti per stimare la loro capacità intrinseca. È inoltre importante comprendere in che modo la terapia influisce sulla salute mentale, al fine di mettere a punto dei trattamenti e una riabilitazione più efficaci e più adeguati a questa conoscenza in ogni ambito;

38.

sottolinea che i prestatori di assistenza informale, come i genitori e i familiari, svolgono un ruolo necessario ma anche impegnativo nel sostenere e curare i pazienti oncologici. Bisognerebbe pertanto prevedere, a livello locale, delle misure di sostegno sociale volte a migliorare l'equilibrio tra vita professionale e vita privata per i prestatori di assistenza informale;

39.

chiede che tutte le iniziative destinate ai parenti, in particolare ai familiari, siano integrate da un approccio chiaramente incentrato sui minori, che tenga conto della situazione e delle esigenze particolari dei fratelli e delle sorelle, in linea con la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

40.

si compiace del fatto che la Commissione metta in primo piano il cancro infantile, ma evidenzia la necessità di concentrarsi anche sul cancro degli anziani che, al pari di quello infantile, presenta caratteristiche specifiche. Sottolinea tuttavia che il piano dell'UE di lotta contro il cancro deve essere integrato da iniziative che promuovano l'istituzione di registri di monitoraggio di qualità negli Stati membri dell'UE. e garantiscano che le autorità di regolamentazione come l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) abbiano un accesso permanente ai dati sull'efficacia e sugli effetti secondari dei medicinali;

41.

ritiene che lo studio proposto sugli adulti sopravvissuti al cancro dovrebbe anche mappare le condizioni e gli ostacoli relativi al ritorno a scuola e agli istituti di istruzione superiore nonché all'accesso al mercato del lavoro per i sopravvissuti al cancro infantile. Le iniziative intese a promuovere il reinserimento nel mondo del lavoro dovrebbero tenere conto anche dei sopravvissuti al cancro infantile;

42.

invoca delle strategie che permettano di affrontare le sfide in materia di alfabetizzazione sanitaria, in particolare per quanto riguarda il cancro e i relativi fattori di rischio, dato che i casi di cancro sono in aumento a causa, tra l'altro, dell'evoluzione demografica. Tali strategie possono seguire approcci diversi, ad esempio incentrati sugli ambienti salubri, o riguardare la capacità di attrazione di un datore di lavoro, la ricerca di nuove soluzioni, la cooperazione, i metodi di lavoro e le nuove tecnologie, nonché una vita lavorativa sostenibile.

Bruxelles, 1o dicembre 2021

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  GU C 440 del 18.12.2020, pag. 131.

(2)  https://webapi2016.COR.europa.eu/v1/documents/cor-2020-05525-00-00-ac-tra-it.docx/content.


28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 97/21


Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema «Attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza»

(2022/C 97/05)

Relatore:

Rob JONKMAN (NL/ECR), assessore del comune di Opsterland

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1.

accoglie con favore il dispositivo per la ripresa e la resilienza (in appresso «il dispositivo»), che costituisce uno strumento ambizioso e tempestivo per consentire all'UE di uscire più forte dalla crisi della COVID-19 e di accelerare le transizioni verde e digitale. Il CdR condivide il parere della Commissione europea secondo cui la maggior parte degli Stati membri ha compiuto un lavoro ragguardevole, elaborando piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR) in tempi relativamente brevi;

2.

è consapevole del fatto che i PNRR di diversi Stati membri sono solo uno degli elementi di più ampi piani nazionali di rilancio, e sottolinea la necessità di pervenire a un maggiore scambio di esperienze e di un approccio globale a livello europeo al fine di uscire dalla crisi e rendere l'economia dell'UE più forte e più sostenibile per il futuro;

3.

mette in guardia sul fatto che il semestre europeo, come meccanismo per la governance del fondo detto «dispositivo», resta un esercizio dall'alto e centralizzato, che non risulta idoneo per uno strumento che dovrebbe invece rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale; rileva l'importanza cruciale di una corretta attuazione dei PNRR, assicurando obiettività e trasparenza nella ripartizione dei fondi e una in stretta collaborazione con gli enti locali e regionali, le parti sociali e le ONG, sulla base dei principi di sussidiarietà, governance multilivello, approccio integrato e dal basso verso l'alto. Quanto più forte sarà l'adesione in un determinato Stato membro, tanto maggiore sarà la probabilità che i PNRR siano attuati con successo;

4.

sottolinea che, fin dall'inizio della pandemia, gli enti locali e regionali sono stati in prima linea nella lotta contro la crisi della COVID-19 e le sue conseguenze socioeconomiche, che hanno condotto non solo adottando le proprie politiche, ma anche attuando e applicando le decisioni prese dai governi nazionali;

5.

richiama l'attenzione sul calo delle entrate e sull'aumento delle spese di molti comuni e molte regioni causati dalla crisi della COVID-19, che da questo punto di vista ricorda la situazione prevalente durante la stretta creditizia (2008-2011). Gli investimenti degli enti locali e regionali non sono ancora tornati al livello che si riscontrava prima di quella crisi economica e finanziaria;

6.

ricorda che gli enti locali e regionali, che hanno la responsabilità di un terzo della spesa pubblica e di oltre la metà degli investimenti pubblici nell'UE (1), sono in molti casi titolari di competenze — conferite dalle norme di rango costituzionale del rispettivo Stato — in taluni settori strategici chiave per il dispositivo. È essenziale che detti enti siano coinvolti direttamente nell'attuazione dei PNRR, configurando e attuando con successo le riforme e gli investimenti che sono di loro competenza conformemente al livello di autonomia economica, fiscale e finanziaria conferito loro a norma del rispettivo quadro giuridico nazionale e del principio di sussidiarietà;

Partecipazione degli enti locali e regionali alla preparazione dei PNRR

7.

osserva che, come emerge dagli studi condotti dal CdR, dall'EPC, dalla Fondazione Konrad Adenauer e dalla CRPM (2), gli enti locali e regionali non sono stati sufficientemente coinvolti nel processo di preparazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza, e che nella maggior parte dei casi la misura in cui il contributo degli enti locali e regionali è stato integrato nei piani è impossibile da determinare;

8.

conclude che, di conseguenza, il livello di coinvolgimento degli enti locali e regionali nella preparazione dei PNRR è molto variabile e che, sebbene in diversi Stati membri i progetti dei piani siano stati oggetto di consultazione ufficiale con gli enti locali e regionali o le loro associazioni, generalmente non è chiaro in che modo la consultazione abbia avuto luogo concretamente e in quale misura, nei piani, si sia tenuto conto dei contributi dei livelli decentrati;

9.

si rammarica altresì del fatto che nella maggior parte degli Stati membri l'elaborazione dei PNRR sia stata un processo dall'alto verso il basso, il che comporta un rischio di centralizzazione di importanti investimenti pubblici e pregiudica l'esito finale del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Ciò è in contrasto con l'importanza attribuita alla governance multilivello, al principio di sussidiarietà e al processo di decentramento delle competenze che ha avuto luogo negli ultimi decenni in molti Stati membri, in particolare per quanto riguarda i programmi dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE);

10.

sottolinea che il modo in cui sono stati elaborati i PNRR e sono stati coinvolti gli enti locali e regionali non incoraggia la titolarità dei piani di rilancio. Gli insegnamenti tratti dal passato nel contesto del semestre europeo mostrano che molte raccomandazioni specifiche per paese non sono state seguite a causa della mancanza di un approccio e di una titolarità chiari. Sottolinea che ciò è dovuto anche alla mancanza di riconoscimento del ruolo degli enti locali e regionali nel quadro del semestre europeo;

11.

esprime delusione per il fatto che, in generale, non sia stato dato alcun seguito positivo al parere in cui il CdR chiede una partecipazione diretta degli enti locali e regionali in quanto tali all'elaborazione dei PNRR (3). Si rammarica del fatto che la richiesta formulata nel considerando 34 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nel quale si sottolinea l'importanza di coinvolgere gli enti locali e regionali nell'elaborazione e nell'attuazione dei piani di ripresa, sia stata presa in considerazione solo in maniera parziale. I processi di preparazione dei PNRR mettono in discussione il rispetto del principio di sussidiarietà;

12.

ricorda il caso specifico delle regioni ultraperiferiche, dato che la Commissione europea ha riconosciuto che tali regioni meritano un'attenzione particolare nel quadro del semestre europeo;

13.

ricorda che gli enti locali e regionali sono il livello di governo più vicino ai cittadini e alle imprese e quindi il livello più consapevole delle loro esigenze, dei loro problemi e delle loro ambizioni. Sono responsabili, in ultima analisi, dell'attuazione della maggior parte delle strategie nazionali a livello locale, generalmente formulate con approcci dall'alto verso il basso e pertanto non in linea con le esigenze locali. Inoltre, sono gli enti locali e regionali a fornire la maggior parte dei servizi pubblici ai cittadini e alle imprese e a investire nei settori d'intervento interessati dai piani di rilancio. La ripresa economica e sociale, nonché le transizioni ecologica e digitale, e in particolare la digitalizzazione della pubblica amministrazione, potranno quindi avere successo solo se gli enti locali e regionali saranno direttamente coinvolti nell'elaborazione e nell'attuazione dei PNRR. Senza una partecipazione strutturale degli enti locali e regionali, il livello politico più vicino ai cittadini risulterà escluso, per cui i traguardi intermedi e gli obiettivi fissati non potranno essere raggiunti. Si raccomanda pertanto che gli enti locali e regionali o le associazioni nazionali che rappresentano gli enti locali e regionali partecipino sia alle commissioni di pianificazione che ai negoziati con la Commissione europea;

14.

conclude inoltre che la maggior parte dei PNRR non contiene alcun riferimento ai contributi al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), mentre l'UE ha già stabilito, come regola generale, che le sue politiche dovrebbero contribuirvi. Si raccomanda pertanto che la Commissione europea definisca indicatori chiari che debbano essere seguiti dagli Stati membri;

15.

sottolinea che gli Stati membri e le istituzioni dell'UE devono applicare rigorosamente il principio del «non arrecare un danno significativo» in tutti i loro progetti e le loro riforme, in particolare negli investimenti sostenibili che contribuiscono agli obiettivi in materia di clima e biodiversità; insiste sull'opportunità che la Commissione garantisca l'esistenza di un sistema di rendicontazione e che nella valutazione si tenga conto della dimensione territoriale e delle competenze degli enti locali e regionali, in quanto la valutazione per ciascuna misura avviene a livello nazionale.

Partecipazione degli enti locali e regionali all'attuazione dei PNRR

16.

sottolinea, alla luce di quanto precede, che l'attuazione dei PNRR a livello locale e regionale è di fondamentale importanza e invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a coinvolgere attivamente e strutturalmente gli enti locali e regionali in tale processo, nonché a presentare orientamenti a tal fine;

17.

sottolinea, a tale proposito, che il ruolo fondamentale degli enti locali e regionali non si limita all'attuazione dei piani di ripresa, ma riguarda anche la successiva pianificazione e valutazione dei PNRR;

18.

invita le associazioni europee come il CCRE, Eurocities e la CRPM (4) a continuare a informare, insieme al CdR, gli enti locali e regionali e le loro associazioni in merito ai PNRR e alla loro attuazione, nonché al ruolo che tali enti possono svolgere al riguardo;

19.

invita gli Stati membri a definire, nelle modalità operative concordate con la Commissione europea (conformemente all'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento sul meccanismo per la ripresa e la resilienza) e nei singoli impegni giuridici relativi al contributo finanziario (conformemente all'articolo 23 del suddetto regolamento), il ruolo degli enti locali e regionali sia nell'attuazione che nella successiva pianificazione e valutazione dei piani di ripresa, tenendo conto delle relazioni costituzionali e della ripartizione delle competenze all'interno degli Stati membri, soprattutto alla luce del fatto che in alcuni di essi l'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza è di competenza degli enti territoriali. Gli Stati membri dovrebbero includere nelle loro relazioni annuali sull'attuazione del dispositivo una sezione sulla partecipazione degli enti locali e regionali, in linea con il considerando 34 del regolamento stesso;

20.

osserva che il quadro di valutazione per misurare i progressi compiuti nell'attuazione dei PNRR e fornire informazioni al riguardo deve essere operativo entro il 31 dicembre 2021, come prevede l'articolo 30 del regolamento, che serve da base per il dialogo sulla ripresa e la resilienza e che deve tenere conto degli interessi regionali e locali. Invita la Commissione a garantire che si tenga adeguatamente conto della dimensione territoriale e del ruolo degli enti locali e regionali nel quadro di valutazione semestrale. Al fine di garantire un processo di monitoraggio inclusivo e una visione obiettiva dell'attuazione, è essenziale conoscere gli obiettivi realizzati a livello locale e regionale, senza che ciò comporti eccessivi oneri amministrativi per gli enti locali e regionali;

21.

invita la Commissione europea a fare in modo che gli Stati membri continuino ad essere tenuti a prendere in considerazione le specificità di tutti i tipi di regioni nell'attuazione dei rispettivi PNRR, in modo che tali piani siano attuati in funzione del territorio;

22.

si compiace dell'inclusione nel regolamento dei «dialoghi sulla ripresa e la resilienza». A tale riguardo, desidera richiamare l'attenzione del Parlamento europeo sul suo diritto di invitare ogni due mesi la Commissione a presentare lo stato della ripresa, i piani degli Stati membri e lo stato di avanzamento dell'attuazione, conformemente all'articolo 26 del regolamento;

23.

invita la Commissione europea a consultare periodicamente gli Stati membri e le regioni e a garantire il massimo rispetto di tutti i requisiti e principi, in particolare i principi di sussidiarietà e di governance multilivello, durante l'attuazione dei PNRR e ad assicurare che essi fungano da punto di riferimento nelle discussioni sulle relazioni semestrali sui progressi compiuti;

24.

invita il Parlamento e la Commissione, data l'importanza della partecipazione degli enti locali e regionali all'attuazione dei PNRR, a coinvolgere sistematicamente il Comitato europeo delle regioni nei «dialoghi sulla ripresa e la resilienza» al fine di promuovere il dialogo tra tutte le istituzioni e tutti gli organi consultivi dell'UE, in modo da preservare la dimensione regionale e locale;

25.

invita i 27 membri e supplenti del gruppo di lavoro congiunto delle commissioni ECON e BUDG del Parlamento europeo sul monitoraggio del dispositivo per la ripresa e la resilienza a svolgere pienamente il loro ruolo di «custodi» dell'attuazione dei piani di ripresa e a coinvolgere regolarmente in tali dialoghi il CdR e altri rappresentanti degli enti locali e regionali; sottolinea che il CdR può anche avvalersi delle competenze del suo gruppo di lavoro sul Green Deal e della sua piattaforma per la banda larga per contribuire al monitoraggio dei principali obiettivi verdi e digitali.

Coesione territoriale

26.

accoglie con favore lo stretto legame tra il dispositivo e la coesione economica, sociale e territoriale grazie alla base giuridica costituita dall'articolo 175 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'inclusione della coesione come uno dei pilastri definiti all'articolo 3 del regolamento definitivo;

27.

sostiene che gli Stati membri dovrebbero coinvolgere gli enti locali e regionali nell'analisi costi-benefici degli investimenti pubblici e delle riforme del DRR nel settore della coesione, della sostenibilità e della digitalizzazione, nonché eseguire i meccanismi di finanziamento del DRR in regime di gestione concorrente o diretta, se del caso;

28.

insiste sulla necessità che l'attuazione del regolamento che istituisce il DRR avvenga nel pieno rispetto dell'articolo 4, paragrafo 2, del TUE, nonché dei principi di attribuzione, obiettività, non discriminazione e parità di trattamento; sottolinea che, come convenuto nelle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2020, il bilancio dell'Unione (compreso NextGenerationEU) deve essere protetto da ogni tipo di frode, corruzione e conflitto di interessi, al fine di tutelare la sua sana gestione finanziaria e gli interessi finanziari dell'Unione;

29.

osserva, tuttavia, che i PNRR riguardano solo in una certa misura la coesione territoriale. Alcuni piani forniscono informazioni ai livelli locale e regionale e affrontano le questioni sociali, la digitalizzazione e gli aspetti ambientali da una prospettiva territoriale. Tuttavia, l'approccio territoriale non è preso sistematicamente in considerazione in tutti i settori di intervento.

30.

ritiene che questa lacuna sia dovuta all'approccio dall'alto verso il basso della maggior parte dei PNRR come anche alla mancanza di coinvolgimento degli enti locali e regionali, ed esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri a rispettare e attuare il principio di partenariato sancito dal codice di condotta europeo sul partenariato nel quadro dei Fondi strutturali e di investimento europei;

31.

sottolinea che l'approccio centralista ha trascurato le differenze territoriali, per quanto riguarda non solo le sfide ma anche le prospettive. Di conseguenza, l'efficacia e l'impatto dei PNRR potrebbero essere inferiori all'obiettivo desiderato. Le regioni che erano già in ritardo di sviluppo prima dello scoppio della pandemia rischiano così di subire un divario ancora maggiore in termini di occupazione, livello di istruzione, sostegno alle imprese, digitalizzazione, mobilità o in altri settori d'intervento fondamentali;

32.

osserva inoltre che le potenziali sinergie con la politica di coesione rischiano di venire meno se gli enti locali e regionali non saranno sufficientemente coinvolti nell'elaborazione dei PNRR. Gli investimenti nei piani di rilancio e nei programmi dei fondi SIE potrebbero sovrapporsi, creando concorrenza tra questi strumenti; il fatto che i PNRR non richiedano un cofinanziamento nazionale e siano soggetti a un regime speciale di aiuti di Stato è dannoso per i programmi dei fondi SIE. Gli obiettivi della politica di coesione, ossia ridurre il divario tra le varie regioni e il ritardo di quelle meno favorite, non dovrebbero essere compromessi;

33.

esprime stupore per la mancanza, fino a questo momento, di un chiaro coordinamento tra i PNRR e i programmi dei fondi SIE, in quanto ciò costituisce un obbligo ai sensi dell'articolo 17 del regolamento che istituisce il dispositivo. Invita pertanto la Commissione a richiamare l'attenzione su questo aspetto negli accordi conclusi con gli Stati membri sui PNRR. La sinergia tra i PNRR e i programmi dei fondi SIE dovrebbe inoltre essere oggetto delle relazioni annuali della Commissione sull'attuazione del dispositivo, nonché del controllo esercitato dal Parlamento;

34.

richiama altresì l'attenzione sul coordinamento con altri programmi finanziati da NextGenerationEU (ad esempio REACT-EU). L'efficacia dell'attuazione da parte degli enti locali e regionali è ostacolata dalla diversa tempistica di realizzazione dei programmi di ripresa e dalla mancanza di armonizzazione tra i programmi UE esistenti e i nuovi programmi finanziati da NextGenerationEU per quanto riguarda le ambizioni per le transizioni verde e digitale;

35.

osserva inoltre che i PNRR non fanno alcun riferimento ad altri programmi dell'UE (ad esempio il Meccanismo per collegare l'Europa — CEF), il che significa che è tuttora necessario rafforzare il coordinamento tra i PNRR e i suddetti programmi.

Capacità amministrativa

36.

sottolinea che, sebbene in molti PNRR la capacità amministrativa sia oggetto di riforme nell'ambito delle raccomandazioni specifiche per paese, alcuni Stati membri non prestano sufficiente attenzione al rafforzamento della capacità amministrativa a livello locale e regionale; fa notare, in particolare, che in molti enti locali e regionali tale capacità dovrebbe essere rafforzata, dato l'elevato numero esistente di programmi europei e di possibilità di sovvenzioni finanziarie;

37.

mette in rilievo che, al fine di garantire una buona attuazione dei PNRR e un adeguato livello di assorbimento dei fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri possono, se del caso, migliorare la creazione e/o il rafforzamento delle capacità amministrative degli enti locali e regionali, in stretta cooperazione con essi, al fine di pervenire a un utilizzo efficiente dei fondi pubblici, sviluppando e sostenendo congiuntamente meccanismi di coordinamento delle politiche, di collaborazione e di scambio di informazioni, nonché sistemi di formazione specifica e continua;

38.

ritiene pertanto che lo strumento di sostegno tecnico dovrebbe essere messo più facilmente a disposizione affinché fornisca un sostegno agli enti locali e regionali, in particolare nelle regioni meno avanzate che registrano il divario di capacità più ampio, che impedisce loro di sfruttare al meglio gli aiuti erogati dal dispositivo per realizzare gli investimenti e le riforme.

Semestre europeo

39.

osserva che gli enti locali e regionali, in quanto partner della governance, hanno un ruolo importante da svolgere, attraverso gli investimenti, le riforme e la legislazione, nell'attuazione delle riforme realizzate nell'ambito dei PNRR sulla base delle raccomandazioni specifiche per paese del semestre europeo; incoraggia la Commissione europea, in collaborazione con il CdR, a rendere pubbliche e a condividere le buone pratiche e le esperienze sul coinvolgimento degli enti locali e regionali nel semestre europeo;

40.

invita la Commissione a sostenere attivamente gli enti locali e regionali affinché risolvano i problemi incontrati in passato nell'assorbimento dei finanziamenti dell'UE, in modo che l'attuazione dei PNRR possa risultare efficace in tutta l'Unione europea;

41.

ripete pertanto la sua richiesta, espressa in precedenti pareri (5), di un codice di condotta per la partecipazione degli enti locali e regionali nel quadro del semestre europeo. Tale codice è più urgente e necessario che mai per rendere il semestre più trasparente, inclusivo e democratico, ma anche più efficace, coinvolgendo gli enti locali e regionali in modo da rafforzare la titolarità a livello locale e regionale, e da migliorare l'attuazione delle riforme auspicate negli Stati membri;

42.

conclude che un codice di condotta per il partenariato nel quadro del semestre europeo avrebbe evitato l'approccio dall'alto verso il basso adottato nella preparazione dei PNRR. La partecipazione diretta degli enti locali e regionali in qualità di veri e propri enti partner avrebbe consentito di radicare meglio nei PNRR l'obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale;

43.

si richiama alla comunicazione della Commissione sul principio di sussidiarietà del 23 ottobre 2018 (6), in cui si riconosce tra l'altro che gli enti locali e regionali differiscono da altri portatori di interessi per il ruolo di primo piano nell'attuazione del diritto dell'Unione e che «in molti casi [si può] tenere maggiormente conto delle opinioni dei parlamenti nazionali e regionali, e degli enti locali e regionali, durante la procedura legislativa»; invita la Commissione a migliorare il coinvolgimento in futuro;

44.

osserva inoltre che, per quanto riguarda la dimensione territoriale del semestre europeo, la Commissione ha adottato misure per includere più elementi regionali nelle raccomandazioni specifiche per paese e per stabilire un collegamento con i programmi pertinenti dei fondi SIE; ritiene pertanto che sia logico e necessario elaborare un codice di condotta per formalizzare la partecipazione degli enti locali e regionali al semestre europeo;

45.

chiede almeno agli Stati membri di riferire in merito alle consultazioni con gli enti locali e regionali e le parti interessate nei programmi nazionali di riforma (PNR) presentati annualmente nel contesto del semestre europeo — nello spirito dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera q), del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza — e di descrivere in dettaglio l'impatto pratico di tali consultazioni;

46.

ritiene che, ai fini di una corretta attuazione dei PNRR con il coinvolgimento sistematico degli enti locali e regionali, sia necessaria una profonda riforma del semestre europeo, non solo alla luce degli insegnamenti tratti dall'elaborazione dei PNRR, ma anche al fine di farne un vero e proprio strumento reale, per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'UE, nel contesto del pacchetto di misure «pronti per il 55 %», della digitalizzazione, del conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) entro il 2030 e della neutralità climatica entro il 2050.

Bruxelles, 1o dicembre 2021

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Opuscolo dell'OCSE, Key data on Local and Regional Governments in the European Union (Dati fondamentali sulle amministrazioni locali e regionali nell'Unione europea), 2018. Consultabile (in inglese) cliccando sul link: https://www.oecd.org/regional/EU-Local-government-key-data.pdf.

(2)  EPC e Konrad-Adenauer-Stiftung Europe, National Recovery and Resilience Plans: Empowering the green and digital transitions? (I piani nazionali per la ripresa e la resilienza: rendono possibili le transizioni verde e digitale?), documento di riflessione, aprile 2021.

A. Valenza, A., Iacob, C., Amichetti, P., Celotti, P. (t33 Srl), Zillmer, S. (Spatial Foresight) e Kotrasinski, J., Regional and local authorities and the National Recovery and Resilience Plans (Gli enti regionali e locali e i piani nazionali per la ripresa e la resilienza), studio del CdR, giugno 2021, consultabile (in inglese) cliccando sul link https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Regional%20and%20local%20authorities%20and%20the%20National%20Recovery%20and%20Resilience%20Plans/NRRPs_study.pdf.

CRPM, CPMR analysis on the National Recovery and Resilience Plans (Analisi della CRPM sui piani nazionali per la ripresa e la resilienza), nota tecnica, giugno 2021.

(3)  Parere del Comitato europeo delle regioni «Piano di ripresa per l’Europa a fronte della pandemia di COVID-19: dispositivo per la ripresa e la resilienza e strumento di sostegno tecnico», COR-2020-03381.

(4)  CCRE: Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (https://www.ccre.org/).

Eurocities (https://eurocities.eu/).

CRPM: Conferenza delle regioni periferiche marittime d'Europa (https://cpmr.org/).

(5)  Parere del Comitato europeo delle regioni «Piano di ripresa per l'Europa a fronte della pandemia di COVID-19: dispositivo per la ripresa e la resilienza e strumento di sostegno tecnico, ottobre 2020», COR-2020-03381.

Parere del Comitato europeo delle regioni «Il semestre europeo e la politica di coesione: coordinare le riforme strutturali con gli investimenti a lungo termine, aprile 2019», COR-2018-05504.

Parere del Comitato europeo delle regioni «Migliorare la governance del semestre europeo: un codice di condotta per il coinvolgimento degli enti locali e regionali, maggio 2017», COR-2016-05386.

(6)  COM(2018) 703 final.


28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 97/26


Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema «Eliminare la deprivazione abitativa nell'Unione europea: il punto di vista locale e regionale»

(2022/C 97/06)

Relatore:

Mikko AALTONEN (FI/PSE), membro di un'assemblea locale: consiglio comunale di Tampere

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Contesto e introduzione

1.

osserva che la deprivazione abitativa è probabilmente la manifestazione più grave dell'esclusione sociale in Europa. Si tratta di un urgente problema della società, che richiede maggiore attenzione da parte dei responsabili politici a tutti i livelli pertinenti, compresi i livelli locale, regionale, nazionale e dell'UE;

2.

sottolinea che la deprivazione abitativa si registra in tutti gli Stati membri dell'UE. La portata e la natura del fenomeno variano, ma nessuno Stato membro è stato in grado di porvi rimedio;

3.

rileva che la deprivazione abitativa costituisce una realtà dinamica che non riguarda solo le persone senza dimora che vivono per strada. La deprivazione abitativa dovrebbe includere anche le persone che vivono in centri di accoglienza o in luoghi non destinati all'alloggio, quelle in attesa di essere dimesse da un'istituzione e che non hanno alcuna opzione abitativa, così come tutte le persone prive di risorse economiche sufficienti e/o che dipendono dalle sistemazioni occasionali presso amici o familiari. Ridurre la complessa realtà della deprivazione abitativa alla condizione di quanti vivono per strada non fa altro che condurre a interventi strategici di scarsa qualità. È importante distinguere tra le situazioni di totale deprivazione abitativa e quelle situazioni in cui esiste una rete — seppur minima — di sostegno, dato che le azioni in questo campo devono essere conformi alle diverse realtà, al fine di ottimizzare l'efficacia degli interventi strategici;

4.

osserva con preoccupazione che — per effetto della gentrificazione, della locazione a breve termine per turisti nelle città e della finanziarizzazione, oltre che per le conseguenze della crisi finanziaria ed economica mondiale degli ultimi decenni — si è arrivati alla situazione in cui l'offerta di alloggi a prezzi accessibili è diminuita in misura notevole, soprattutto nelle città e nelle aree metropolitane in espansione, senza sottostimare le sfide cui fanno fronte le città più piccole e le zone rurali, aggravando quindi il fenomeno della deprivazione abitativa. C'è quindi bisogno di maggiori investimenti e di un quadro di sostegno migliore per gli investimenti nell'edilizia abitativa a prezzi accessibili, quale strumento indispensabile per prevenire tale fenomeno;

5.

fa osservare che la deprivazione abitativa costituisce un problema multidimensionale che colpisce un'ampia gamma di persone, in funzione dei diversi gruppi considerati (donne, giovani, minori, immigranti e richiedenti asilo, ecc.), che vivono in condizioni di vulnerabilità e precarietà. Le cause e gli elementi scatenanti della deprivazione abitativa sono molteplici e comprendono fattori strutturali quali la mancanza di alloggi a prezzi accessibili, la disoccupazione, le lacune nella copertura del sistema di protezione sociale, la discriminazione e le carenze nelle politiche migratorie, nonché fattori personali quali una salute mentale precaria, le dipendenze e i problemi relazionali. Qualsiasi politica efficace deve affrontare la natura multidimensionale della deprivazione abitativa;

6.

rileva che, secondo le stime dell'ONG FEANTSA (Federazione europea delle organizzazioni che lavorano con persone senza dimora), nel 2019 ogni notte dormivano all'addiaccio o in centri di accoglienza almeno 700 000 persone, cifra che rappresenta un aumento del 70 % in 10 anni. Esprime profonda preoccupazione per il rapido aumento del numero di persone senza dimora nell'UE negli ultimi tempi;

7.

sottolinea che la deprivazione abitativa costituisce una violazione di diritti umani quali il diritto all'alloggio sancito dalla Carta sociale europea riveduta del Consiglio d'Europa; essa può anche costituire una violazione di diversi diritti civili e politici, come il diritto alla protezione da trattamenti inumani e degradanti e il diritto alla vita privata e familiare, e in alcuni casi persino il diritto alla vita;

8.

si compiace del fatto che la deprivazione abitativa stia gradualmente diventando una priorità di politica sociale in Europa e a livello internazionale. Diverse organizzazioni internazionali, come le Nazioni Unite e l'OCSE, nonché le istituzioni dell'UE, si sono occupate della deprivazione abitativa negli ultimi tempi. Il Comitato accoglie con favore questa attenzione internazionale e auspica che essa aiuti gli Stati membri dell'UE a migliorare ulteriormente il modo in cui affrontano la deprivazione abitativa;

9.

fa osservare che la pandemia di COVID-19 ha dimostrato che la deprivazione abitativa presenta una dimensione attinente alla salute pubblica. In particolare le persone senza dimora ospitate in centri di accoglienza, a causa delle loro condizioni di vita e delle loro condizioni di salute pregresse, corrono maggiori rischi di contagio, di ricovero in ospedale e di morte in seguito a una malattia infettiva;

10.

ritiene che la deprivazione abitativa possa essere risolta applicando in maniera stabile e sistematica la giusta combinazione di misure di prevenzione mirate e coordinate; tale combinazione di politiche dovrebbe comportare una stretta cooperazione tra i servizi sociali e i servizi competenti per l'alloggio, in collegamento con il sistema giudiziario, e soluzioni basate su sistemazioni abitative permanenti, come l'approccio «Prima la casa» (Housing First). Le suddette soluzioni basate sull'edilizia abitativa, volte a contrastare la deprivazione abitativa e a promuovere l'inclusione sociale delle persone e delle famiglie con difficoltà socioeconomiche, potrebbero essere ottimizzate mediante forme innovative di edilizia abitativa, finanziate attraverso investimenti pubblico-privati e del terzo settore. Vi sono prove sufficienti per arguire che la gestione della deprivazione abitativa solo attraverso il sistema dei centri di accoglienza è inefficiente, inefficace e costosa;

11.

condivide il giudizio secondo cui le soluzioni incentrate sull'alloggio dovrebbero essere intese come un diritto, piuttosto che dipendere da risposte e/o risultati comportamentali (1). Al tempo stesso, la garanzia di un alloggio dovrebbe far parte di un approccio globale che provveda alla fornitura di servizi di sostegno, sia strutturali che personalizzati, per assistere le persone nel superamento della deprivazione abitativa e affrontare efficacemente su base individuale le cause profonde di tale situazione. Una stretta cooperazione tra servizi sociali e sanitari è fondamentale, non da ultimo nel contesto della pandemia. Il Comitato sottolinea l'importanza di concentrarsi anche sulla prevenzione, introducendo misure specifiche che aiutino le persone più vulnerabili e a rischio di deprivazione abitativa;

12.

sostiene che, per definire le politiche e fornire i servizi in modo adeguato, sono essenziali statistiche aggiornate sul profilo e sulla natura della deprivazione abitativa. Si rammarica della mancanza di dati ufficiali dell'UE su tale fenomeno e chiede un'azione urgente per porre rimedio a questa situazione;

13.

suggerisce che, in assenza di una definizione europea della deprivazione abitativa, gli Stati membri e le istituzioni dell'UE utilizzino come definizione quadro la classificazione ETHOS riguardante la mancanza di una dimora, la deprivazione abitativa e la vita in sistemazioni abitative precarie o inadeguate. Questo faciliterebbe la cooperazione europea;

14.

ricorda il proprio invito a dedicare particolare attenzione anche al problema delle persone giovani LGBTIQ senza fissa dimora, a svolgere opera di sensibilizzazione e a promuovere centri di assistenza e rifugi per tali persone nelle comunità locali (2);

15.

sottolinea che gli enti locali e regionali sono attori chiave nella lotta contro la deprivazione abitativa, ma spesso non dispongono di strumenti politici essenziali e del sostegno finanziario necessario per essere efficaci. Pertanto, le politiche in materia di deprivazione abitativa dovrebbero coinvolgere tutti i livelli di governo pertinenti;

16.

rileva che il ricorso costante e sistemico all'approccio «Prima la casa» può servire da base per affrontare efficacemente la deprivazione abitativa, come è avvenuto in Stati membri dell'UE quali la Finlandia;

17.

accoglie con favore la piattaforma europea per la lotta contro la deprivazione abitativa, lanciata dalla Commissione europea e dalla presidenza portoghese dell'UE nel giugno 2021. Sostiene con forza l'inclusione di tale piattaforma nel piano d'azione sull'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, nondimeno «si rammarica, a tale proposito, che il piano d'azione non stabilisca alcun obiettivo quantitativo per la lotta contro il problema della deprivazione abitativa» (3);

18.

si associa inoltre all’invito dei capi di Stato e di governo ad affrontare la deprivazione abitativa quale priorità di politica sociale dell’UE in tutti gli sforzi volti a combattere l’esclusione sociale e la povertà, come stabilito nella dichiarazione di Porto del maggio 2021.

Raccomandazioni del Comitato europeo delle regioni

19.

invita la Commissione europea a svolgere un ruolo attivo nel coordinamento della piattaforma e a stanziare risorse dell'UE sufficienti per garantire una governance efficace e un impatto strategico visibile. Il Comitato auspica un attivo coinvolgimento degli Stati membri, attraverso ogni livello di governo, compresi gli enti locali e regionali, nella piattaforma e attende con interesse i loro sforzi rivolti a porre fine al problema della deprivazione abitativa entro il 2030, come stabilito nella dichiarazione di Lisbona sulla piattaforma europea per la lotta contro la deprivazione abitativa, e in linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite riguardante gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Va ricordato che la deprivazione abitativa compromette il conseguimento di diversi obiettivi di sviluppo sostenibile, segnatamente gli obiettivi 1, 2, 3, 6, 8, 10 e 11, e che pertanto sono necessarie politiche trasversali per affrontarla in modo efficace;

20.

si impegna a svolgere un ruolo attivo nella suddetta piattaforma, anche in qualità di membro del comitato direttivo, per riferire in merito alle sfide cui devono far fronte gli enti locali e regionali nella lotta contro la deprivazione abitativa. Esorta a tal fine la piattaforma a riconoscere pienamente il ruolo degli enti locali e regionali e ad agevolarne il pieno coinvolgimento in questo sforzo;

21.

suggerisce di tenere conto degli interessi e delle preoccupazioni della popolazione senza dimora nelle proprie future attività politiche, e di integrare le attività connesse alla piattaforma nei programmi di lavoro delle pertinenti commissioni, come la SEDEC. Il Comitato potrebbe organizzare regolarmente un convegno europeo sulle politiche locali e regionali in materia di deprivazione abitativa che rientrano nelle sue competenze;

22.

suggerisce di conferire un ruolo importante nel coordinamento e/o nella gestione della piattaforma a FEANTSA, che è l'unico centro transnazionale esistente in Europa a unire la conoscenza alla pratica e dispone di competenze ampiamente riconosciute e già utilizzate nell'elaborazione delle politiche per la deprivazione abitativa a livello sia dell'UE che degli Stati membri. Le competenze di tale ONG saranno fondamentali per convertire la piattaforma da un'idea a una realtà;

23.

individua quattro importanti linee di azione per la piattaforma: facilitare gli scambi transnazionali e l'apprendimento reciproco; promuovere l'accesso ai fondi e alle opportunità di finanziamento dell'UE; raccogliere dati e monitorare i progressi delle politiche; individuare le innovazioni promettenti, come ad esempio l'approccio «Prima la casa», e contribuire alla loro crescita;

24.

propone di fare dell'approccio «Prima la casa» un tema prioritario per la piattaforma, dato il rapido aumento dell'interesse delle diverse parti in causa, quali i governi nazionali e locali, le ONG e i fornitori di alloggi. Il Comitato ritiene che l'approccio «Prima la casa», che dovrebbe essere obbligatoriamente integrato da servizi di assistenza sociale di alta qualità al fine di aiutare le persone ad affrontare le sfide personali, dovrebbe portare a un cambiamento sistemico nel modo in cui viene affrontata la deprivazione abitativa e non solo essere promosso a livello di progetto;

25.

esorta la Commissione europea a garantire una forte attenzione al tema della deprivazione abitativa in tutte le pertinenti iniziative politiche dell'UE, quali la garanzia per l'infanzia, la strategia per i diritti delle persone con disabilità, la strategia per l'uguaglianza LGBTIQ, la strategia per la parità di genere, il quadro strategico per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom, la garanzia per i giovani, il piano d'azione per l'economia sociale, il programma «UE per la salute», il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, nonché l'iniziativa per gli alloggi a prezzi accessibili;

26.

invita gli Stati membri a sfruttare i fondi e le opportunità di finanziamento eccezionali messi a disposizione dall'UE per affrontare la deprivazione abitativa, in particolare le risorse a titolo dell'FSE+, del FESR e del dispositivo per la ripresa e la resilienza; la Commissione dovrebbe promuovere attivamente l'uso dei fondi strutturali presso le autorità di gestione, gli enti locali e regionali e il terzo settore. Invita la Banca europea per gli investimenti a sostenere gli enti locali e regionali nello sviluppo di proposte di investimento che potrebbero essere finanziate a titolo del programma InvestEU nell'ambito del polo europeo di consulenza sugli investimenti;

27.

chiede alla Commissione di sviluppare ulteriormente la cooperazione transnazionale tra le città e gli enti locali e regionali, e di mettere a frutto il lavoro già svolto in materia di deprivazione abitativa nell'ambito del programma URBACT e dell'iniziativa Azioni urbane innovative;

28.

esorta gli Stati membri e la Commissione a dedicare maggiore attenzione alla deprivazione abitativa nel processo del semestre europeo e a considerare la possibilità di formulare raccomandazioni specifiche per paese sulla deprivazione abitativa per gli Stati membri in cui essa è diventata un'emergenza sociale;

29.

chiede al Consiglio d'Europa, in osservanza dell'Articolo 31, paragrafo 2, della Carta Sociale Europea (riveduta) (4), di porre particolare attenzione all'emergenza della deprivazione abitativa, ed invita le agenzie competenti dell'UE a prendere in considerazione l'avvio di attività in relazione a tale fenomeno, alla luce del suo impatto devastante sulle singole persone e sul più ampio tessuto sociale. Chiede in particolare il coinvolgimento dell'Agenzia per i diritti fondamentali, essendo la deprivazione abitativa una delle violazioni più persistenti dei diritti umani in Europa; della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, giacché la deprivazione abitativa costituisce la forma più estrema di un tenore di vita inadeguato; del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, dato che le persone senza dimora sono affette in modo sproporzionato da malattie infettive; dell'Autorità europea del lavoro, dato che la deprivazione abitativa dei cittadini mobili dell'UE per motivi di lavoro o di impiego è un problema crescente in diversi Stati membri; e dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, poiché la deprivazione abitativa può essere il fattore scatenante o la conseguenza della dipendenza;

30.

chiede agli Stati membri e alla Commissione di integrare nelle loro politiche lo sviluppo e il finanziamento dell'innovazione sociale applicata alla edilizia abitativa — un tema affrontato nella Guida all'innovazione sociale della Commissione europea — quale mezzo per prevenire la deprivazione abitativa;

31.

incoraggia tutti gli Stati membri a sviluppare, in consultazione con gli enti locali e regionali, strategie nazionali in materia di deprivazione abitativa sulla base di un approccio territoriale che privilegi le sistemazioni abitative permanenti, nell'ottica di affrontare efficacemente le sfide specifiche che interessano comuni, città e regioni differenti; chiede alla Commissione di elaborare uno strumentario europeo per sostenere gli Stati membri nella loro pianificazione strategica;

32.

esorta gli enti locali e regionali dell'UE a porre immediatamente fine alla criminalizzazione e punizione delle persone che dormono all'addiaccio, in linea con la giurisprudenza in materia di diritti umani e come richiesto dal Parlamento europeo.

Bruxelles, 2 dicembre 2021

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  European Social Policy Network (Rete europea per le politiche sociali), Fighting homelessness and housing exclusion in Europe — A study of national policies (Lotta alla deprivazione e all'esclusione abitativa in Europa — Uno studio delle politiche nazionali), 2019 https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21629&langId=en.

(2)  Parere del CdR Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità LGBTIQ 2020-2025 (SEDEC-VII/015).

(3)  Parere del Comitato europeo delle regioni — L'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali da una prospettiva locale e regionale (COR-2021-01127).

(4)  Articolo 31, paragrafo 2: a prevenire e ridurre lo status di «senza tetto» in vista di eliminarlo gradualmente (https://rm.coe.int/carta-sociale-europea/16808b6384).


28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 97/30


Parere del Comitato europeo delle regioni sul piano d'azione dell'UE per l'agricoltura biologica

(2022/C 97/07)

Relatore:

Uroš BREŽAN (SI/Verdi), sindaco di Tolmino

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1.

accoglie con favore il piano d'azione dell'UE per l'agricoltura biologica e ne approva l'approccio globale articolato intorno a tre assi, volto a stimolare la domanda e la produzione come pure a migliorare il contributo del settore biologico alla sostenibilità e alla soluzione dei problemi ambientali;

2.

ritiene che, grazie al suo impatto positivo sull'ambiente e sul clima in termini di miglioramento del sequestro del carbonio e della salute del suolo, della conservazione della biodiversità e del benessere degli animali, l'agricoltura biologica contribuirà al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo, come pure di quelli previsti dalla strategia dell'UE «Dal produttore al consumatore» e dalla strategia sulla biodiversità;

3.

accoglie con favore, tra i suddetti obiettivi, quello — ambizioso — su scala UE della strategia «Dal produttore al consumatore» che prevede di destinare il 25 % dei terreni agricoli all'agricoltura biologica entro il 2030 e il cui impatto si attende sia valutato dalla Commissione europea. Propone di fissare obiettivi nazionali vincolanti per tenere conto della diversità delle pratiche agricole nei vari paesi europei e nelle loro regioni;

4.

deplora che la PAC non sia pienamente coerente con gli obiettivi del piano d'azione dell'UE per l'agricoltura biologica, del Green Deal, della strategia dell'UE «Dal produttore al consumatore» e di quella sulla biodiversità; è altresì deprecabile che la PAC non possa ricompensare in misura sufficiente gli agricoltori che compiono uno sforzo supplementare per realizzare la transizione ecologica nella loro azienda agricola, ad esempio destinando i loro terreni all'agricoltura biologica;

5.

si compiace che tra le 8 tipologie di interventi dello sviluppo rurale proposti per la nuova PAC 2023-2027 rientrino i pagamenti per impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione; questo tipo di intervento è obbligatorio per gli Stati membri che dovranno destinare almeno il 30 % delle risorse FEASR ad interventi relativi a obiettivi climatico-ambientali. In tale tipologia rientra anche l'agricoltura biologica, la quale potrà quindi essere finanziata sia negli eco-schemi sia negli impegni agro-climatico-ambientali del secondo pilastro o in entrambi;

6.

reputa che la sfida consistente nel destinare il 25 % dei terreni agricoli all'agricoltura biologica entro il 2030 debba essere coerente con la realtà produttiva delle regioni ed essere raggiunta attraverso l'adozione di strumenti politici che sostengano lo sviluppo equilibrato sia della produzione che della domanda di prodotti biologici e che siano attuati in modo adeguato a livello dell'UE, nazionale, regionale e locale;

7.

ritiene che sia opportuno concentrarsi, tra l'altro, sullo stimolo dell'offerta, ma al tempo stesso incoraggia la domanda di prodotti biologici aumentando la consapevolezza dei loro benefici e la fiducia dei consumatori nel logo biologico;

8.

accoglierebbe con soddisfazione delle misure e un sostegno più concreti per l'elaborazione di disposizioni per l'agricoltura biologica nelle zone rurali che intendono promuovere un pari accesso e un reddito più equo tra donne e uomini in questo settore nonché incoraggiare e attrarre i giovani agricoltori;

9.

deplora la mancanza di una dotazione specificamente dedicata a ciascuna iniziativa e chiede che i diversi strumenti finanziari disponibili per sostenere l'attuazione del piano d'azione a livello nazionale e dell'UE, in particolare Leader/CLLD, la politica di promozione dell'UE e Orizzonte Europa, siano utilizzati in modo più coerente a tal fine; oltre a ciò, chiede anche che il piano d'azione sia finanziato in modo più consistente attraverso fondi complementari nazionali, regionali e locali;

10.

sottolinea la situazione delle regioni ultraperiferiche che, a causa delle loro particolari condizioni, sono soggette a forti limitazioni in rapporto allo sviluppo della produzione biologica, una situazione di cui occorre tenere adeguatamente conto mediante misure specifiche accompagnate da una maggiore dotazione finanziaria;

11.

si compiace dell'intenzione della Commissione europea di organizzare ogni anno in tutta l'UE una «Giornata della produzione biologica»;

12.

approva la proposta di includere fin dall'inizio attività di monitoraggio e valutazione, di valutare l'attuazione del piano d'azione, di intensificare la raccolta di dati di mercato e di estendere l'analisi degli osservatori del mercato dell'UE ai prodotti biologici;

13.

esorta gli Stati membri ad adottare piani d'azione biologici nazionali al fine di affrontare le sfide specifiche a livello sia nazionale che locale. Tali piani dovrebbero essere il frutto di un processo di consultazione aperto e democratico, con un approccio dal basso, che coinvolga tutte le parti interessate, in particolare gli agricoltori che praticano l'agricoltura biologica e le loro associazioni, gli enti locali e regionali, i rappresentanti dei consumatori e il comparto ricettivo;

14.

si compiace del fatto che il piano d'azione per l'agricoltura biologica menzioni per la prima volta il «prezzo reale dei prodotti alimentari» e che la Commissione intenda dedicare uno studio a questo tema, che è fondamentale per sostenere la transizione verso un sistema alimentare più equo e sostenibile. Lo studio dovrebbe aiutare a riconoscere il valore dell'agricoltura biologica nella produzione di beni pubblici;

15.

sottolinea che i residui di pesticidi sono quasi onnipresenti nell'ambiente e rischiano di contaminare anche i prodotti biologici. Gli agricoltori biologici, che garantiscono elevati standard ambientali nella produzione, non devono farsi carico di rischi di cui non sono responsabili. Il CdR sottolinea pertanto che un approccio basato sulla «tolleranza zero» per i residui di pesticidi nei prodotti biologici danneggerebbe gravemente il settore;

16.

propone che, per affrontare la questione, la Commissione europea:

presenti iniziative volte a semplificare l'autorizzazione delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari adatti all'agricoltura biologica, a condizione che ne sia garantita la sicurezza per la natura, l'ambiente e le persone; bisognerà prestare particolare attenzione alla produzione delle regioni ultraperiferiche, dato che nella maggior parte dei casi tale produzione presenta dimensioni e caratteristiche diverse da quella sul continente;

promuova un'ulteriore armonizzazione della gestione dei residui di pesticidi individuati, tenendo conto di tutti i pro e i contro dei diversi approcci adottati dagli Stati membri;

promuova lo studio e la ricerca di nuovi trattamenti compatibili con la produzione biologica;

17.

incoraggia gli Stati membri a esaminare delle modalità per attuare il principio «chi inquina paga», al fine di consentire agli agricoltori che praticano l'agricoltura biologica di ricevere l'indennità compensativa di mancato guadagno dovuto alla contaminazione accidentale dei loro prodotti biologici.

Il ruolo degli enti locali e regionali nell'attuazione e nella valutazione del piano d'azione

18.

sottolinea che gli enti locali e regionali sono nella posizione ideale per conoscere le reali esigenze dei settori biologici locali e rispondervi in modo adeguato. Pertanto, al fine di conseguire gli obiettivi del nuovo piano d'azione per l'agricoltura biologica, tali enti dovrebbero essere strettamente coinvolti sia nell'attuazione che nella valutazione delle azioni previste;

19.

fa rilevare che agli enti locali e regionali spetta un ruolo fondamentale nel contribuire a strutturare il settore biologico in termini di produzione, logistica e commercio, nel facilitare la creazione di una cooperazione strutturata tra produttori e consumatori, nel sensibilizzare i cittadini a livello locale, nell'informare i consumatori sugli effetti positivi dell'agricoltura biologica e nel mettere a punto programmi didattici per tutti i livelli scolastici, sin dalla scuola per l'infanzia;

20.

sottolinea che gli enti locali e regionali contribuiscono da tempo a sostenere lo sviluppo dell'agricoltura biologica, in particolare attraverso la gestione e l'attuazione dei programmi regionali di sviluppo rurale;

21.

deplora il limitato coinvolgimento degli enti locali e regionali nell'attuazione del precedente piano d'azione per l'agricoltura biologica, il quale — come dimostrato dalla revisione intermedia effettuata dal Comitato europeo delle regioni — non ha raggiunto gli obiettivi previsti;

22.

esorta la Commissione europea a istituire una piattaforma per il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione del piano d'azione, che riunisca tutte le parti interessate, in particolare i rappresentanti degli enti locali e regionali;

23.

sottolinea che, nel coinvolgere gli enti locali e regionali, è necessario adottare un approccio che tenga conto delle specificità di ciascun territorio, in linea con i precetti dell'Agenda territoriale 2030, per rispondere alle diverse esigenze delle aree rurali, periurbane e urbane in tutta Europa;

24.

raccomanda che gli enti locali e regionali garantiscano il coordinamento e la buona governance tra tutti i livelli amministrativi. È fondamentale sostenere azioni trasversali a livello locale, nonché coinvolgere tutte le parti interessate locali collegate al settore biologico;

25.

chiede alla Commissione di porre maggiormente l'accento sulla conservazione delle risorse idriche e invita a dare vita ad uno scambio di esperienze per incoraggiare gli enti locali e regionali ad attuare le buone pratiche in questo settore.

Promuovere il consumo

26.

accoglie con favore il riconoscimento dei biodistretti quali strumenti efficaci per lo sviluppo rurale, e plaude all'intenzione della Commissione di incoraggiarne lo sviluppo e l'attuazione all'interno degli Stati membri;

27.

raccomanda alla Commissione di coinvolgere gli enti locali e regionali nell'attuazione di questa iniziativa;

28.

sottolinea che i biodistretti rappresentano un'eccellente opportunità offerta agli enti locali e regionali per sostenere lo sviluppo di sistemi alimentari sostenibili basandosi sulla collaborazione tra agricoltori, cittadini/consumatori, amministrazioni pubbliche locali, associazioni e imprese commerciali, turistiche e culturali che operano secondo i principi e i metodi di produzione e consumo biologici;

29.

sottolinea che l'approccio integrato e multifunzionale dei biodistretti apporta anche notevoli benefici in termini di sostenibilità ambientale, economica e sociale;

30.

invita pertanto gli enti locali e regionali a partecipare alla creazione di biodistretti, sostenendo lo sviluppo di iniziative dal basso in grado di contribuire allo sviluppo delle zone rurali e all'aumento del consumo di prodotti biologici locali;

31.

raccomanda alla Commissione europea di adottare un quadro e orientamenti comuni a livello dell'UE volti a garantire una creazione armonizzata di biodistretti a livello degli Stati membri, facendo in modo di preservare la natura integrata e multifunzionale nonché le caratteristiche specifiche di tali iniziative per assicurarne un'efficace diffusione;

32.

raccomanda alla Commissione europea di istituire una rete di biodistretti a livello dell'UE per fornire sostegno e servizi comuni a tutti questi distretti;

33.

raccomanda agli enti locali e regionali di promuovere il consumo locale di prodotti biologici offrendo un sostegno finanziario proprio, nazionale ed europeo per i mercati locali e le vendite dirette, come pure portando avanti campagne di informazione e comunicazione sui mercati esistenti e sugli operatori registrati per le vendite dirette;

34.

sottolinea i benefici nutrizionali e ambientali derivanti dal consumo di alimenti biologici e chiede che si affronti la questione dell'accessibilità al consumo di tali prodotti, sia in termini di accessibilità economica che di disponibilità in punti di vendita facilmente raggiungibili dai consumatori, al fine di consentire a tutti i consumatori di acquistare alimenti biologici;

35.

accoglie con favore l'aumento del bilancio destinato dall'UE alla promozione dei prodotti biologici e invita la Commissione a mantenerlo negli anni successivi;

36.

per quanto riguarda la revisione in corso della politica di promozione dell'UE, raccomanda alla Commissione di dare la priorità ai prodotti biologici la cui produzione avviene interamente nell'UE, dalle materie prime agricole alla trasformazione;

37.

propone di ritoccare il logo di produzione biologica dell'UE aggiungendo sotto la foglia verde le parole «prodotto biologico dell'UE», con la possibilità di indicare la regione di produzione, al fine di rendere tale logo più riconoscibile per i consumatori;

38.

accoglie con favore la proposta di considerare delle opzioni per l'etichettatura relativa al benessere degli animali nel quadro della strategia «Dal produttore al consumatore», e chiede di portare avanti tale iniziativa, poiché ritiene che un'etichettatura chiara, omologata e obbligatoria indicante il metodo di allevamento potrebbe incoraggiare i consumatori ad acquistare prodotti biologici;

39.

si compiace del fatto che la Commissione intenda promuovere le mense biologiche, analizzare l'applicazione degli appalti pubblici verdi (GPP) nell'UE e aumentare il ricorso ai criteri previsti per tali appalti, e accoglie con favore l'obiettivo di stabilire criteri obbligatori minimi per gli appalti sostenibili in materia alimentare, al fine di promuovere un'alimentazione sana e sostenibile. Potrebbe essere necessario procedere a una revisione del quadro normativo in materia di appalti pubblici per consentire alle autorità di richiedere in misura maggiore alimenti prodotti localmente e di accrescere il ricorso a tali prodotti; è opportuno prestare particolare attenzione e sostegno allo sviluppo di filiere corte nelle regioni ultraperiferiche;

40.

propone che le scuole e gli istituti di istruzione offrano prodotti biologici agli studenti, contribuendo in tal modo a promuovere abitudini alimentari sane fin dai primi anni di vita e facilitando così la sensibilizzazione sull'importanza di alimenti locali, tradizionali e sani;

41.

sottolinea il ruolo degli enti locali e regionali nel promuovere una più ampia integrazione dei prodotti biologici locali e regionali negli appalti pubblici in materia alimentare, nel contribuire all'informazione e all'educazione dei cittadini e nell'accrescere la consapevolezza e la fiducia dei consumatori nella produzione biologica. Attraverso gli appalti pubblici, gli enti locali e regionali possono dare vita a partenariati duraturi con i produttori biologici del loro territorio e incoraggiare gli agricoltori tradizionali a riconvertirsi alla produzione biologica;

42.

sottolinea inoltre che gli enti locali e regionali si trovano ad affrontare diversi ostacoli nella fornitura di prodotti biologici locali e regionali alle mense pubbliche. Tra questi figurano le barriere logistiche, come la mancanza di locali adeguati, gli ostacoli strutturali, come la necessità di strutturare il mercato e rafforzare la catena di approvvigionamento per conciliare l'offerta e la domanda locali, e, infine, la mancanza di risorse umane e tecniche;

43.

osserva che un deciso impegno politico e un forte sostegno a livello nazionale e regionale sono necessari per incoraggiare una corretta diffusione degli alimenti biologici nelle mense pubbliche e private, nei servizi di ristorazione e nei ristoranti;

44.

suggerisce la possibilità di elaborare criteri comuni a livello dell'UE che fungano da buone pratiche al fine di stabilire norme di ispezione corrispondenti per le mense pubbliche;

45.

osserva che l'aumento della domanda incoraggia lo sviluppo della produzione regionale e chiede pertanto l'introduzione di un'etichettatura per le mense e i ristoranti, sia nel settore pubblico che in quello privato, che indichi le percentuali minime di alimenti sani, biologici e/o prodotti localmente utilizzati nei processi di produzione;

46.

invita gli Stati membri e gli enti locali e regionali a verificare la loro legislazione in materia di appalti pubblici e di bilancio per garantire che i prodotti biologici utilizzati nelle mense pubbliche siano certificati;

47.

riconosce che gli enti locali e regionali non hanno ancora una conoscenza sufficiente delle possibilità offerte dagli appalti pubblici verdi; incoraggia questi enti a superare la barriera del criterio del prezzo più basso e ad applicare invece criteri di sostenibilità;

48.

propone di creare una piattaforma comune dell'UE per i produttori biologici europei degli Stati membri, che agevolerebbe la condivisione di buone pratiche, la comprensione della normativa dell'UE, la formazione, gli eventi e le possibilità di istituire partenariati di progetti, per citare solo alcuni esempi;

49.

insiste, a tal fine, sull'importanza di mettere a disposizione un programma adeguato di formazione e di sviluppo delle capacità sia per le autorità di acquisto (nazionali, regionali e locali) che per i produttori e i trasformatori biologici, al fine di affrontare gli ostacoli strutturali e logistici e promuovere l'uso dei criteri per gli appalti pubblici verdi.

Stimolare la produzione

50.

osserva che nel 2019 nell'UE la superficie agricola biologica era circa del 9 % e che solo il 64 % della superficie certificata a tal fine beneficiava di pagamenti di sostegno per l'agricoltura biologica (1);

51.

sottolinea che l'agricoltura biologica è sottofinanziata nell'ambito dell'attuale PAC; mentre la superficie coltivata con metodi biologici rappresenta l'8 % del totale dei terreni agricoli dell'UE, le sovvenzioni per l'agricoltura biologica rappresentano solo l'1,5 % del totale del bilancio agricolo europeo. È opportuno prestare particolare attenzione e sostegno allo sviluppo delle zone rurali di piccole dimensioni e delle regioni meno sviluppate, in cui il principale settore economico è rappresentato dalle attività agricole;

52.

fa rilevare che, al fine di triplicare la superficie agricola biologica dell'UE entro il 2030, occorre aumentare da tre a cinque volte la spesa della PAC per l'agricoltura biologica, il che significa destinare a tale settore fino al 15 % della spesa complessiva della PAC (2);

53.

rileva tuttavia con rammarico che l'accordo raggiunto sulla prossima PAC manca di ambizione per quanto riguarda il sostegno finanziario all'agricoltura biologica;

54.

osserva con preoccupazione che, alla luce degli obiettivi a livello dell'UE che dovranno essere conseguiti in materia di agricoltura biologica, alcuni dei progetti di piani strategici nazionali della PAC disponibili non prevedono sovvenzioni adeguate per gli agricoltori biologici rispetto al precedente periodo di programmazione;

55.

raccomanda agli Stati membri e agli enti locali e regionali di dare la priorità, nei loro piani strategici, alle esigenze specifiche del settore biologico regionale e locale e di prevedere un sostegno finanziario adeguato a tal fine;

56.

raccomanda alla Commissione di valutare con attenzione i piani strategici nazionali presentati dagli Stati membri per verificare che contribuiscano a raggiungere l'obiettivo di destinare il 25 % dei terreni agricoli all'agricoltura biologica entro il 2030;

57.

sostiene l'approccio che consiste nel valutare, nel quadro della nuova PAC, le circostanze e le esigenze specifiche degli Stati membri e, in particolare, le difficili condizioni di produzione nelle regioni ultraperiferiche, in relazione alla crescita del settore biologico e a garantire che gli Stati membri sfruttino al meglio le possibilità offerte dalla nuova PAC per sostenere il settore biologico nazionale. La Commissione dovrebbe impegnarsi in particolare per sostenere gli Stati membri e/o le regioni che sono in ritardo in questo settore, fornendo nel contempo ulteriori orientamenti agli Stati o alle regioni che si sono già adoperati per raggiungere l'obiettivo del 25 %. Ogni Stato membro dovrebbe contribuire al conseguimento dell'obiettivo comune entro il 2030;

58.

raccomanda agli Stati membri e agli enti locali e regionali di dare più spazio all'agricoltura biologica nei programmi di formazione e nelle facoltà di scienze agrarie, nonché di mettere a punto materiale didattico e organizzare corsi di formazione sull'agricoltura biologica, in modo da rispondere alle esigenze della produzione primaria nonché a quelle della lavorazione e della trasformazione;

59.

raccomanda agli enti locali e regionali di accelerare il tasso di conversione all'agricoltura biologica fornendo sostegno e consulenza per la creazione, la riconversione o il trasferimento di aziende agricole che scelgono di praticare questo tipo di agricoltura;

60.

sottolinea l'importanza di sviluppare l'agroindustria biologica a livello regionale e locale per consolidare la crescita della produzione primaria. La promozione di filiere alimentari corte può andare a beneficio sia degli agricoltori biologici che dei consumatori: in questo modo si riducono i costi di trasporto e si aumenta la sostenibilità, sviluppando nel contempo l'economia rurale e apportando valore aggiunto nella zona di produzione;

61.

raccomanda pertanto agli Stati membri e agli enti locali e regionali di prevedere misure specifiche per gli operatori che partecipano alla trasformazione e alla commercializzazione di alimenti biologici, al fine di agevolare uno sviluppo armonioso della produzione e creare un ambiente favorevole alle filiere corte in tutte le regioni. Di conseguenza, propone di:

incoraggiare le industrie agroindustriali su piccola scala collegate alle aziende agricole;

aumentare le strutture mobili di trasformazione per le piccole aziende agricole (macelli, impianti di trasformazione, mulini, ecc.) e incoraggiare l'uso condiviso di stabilimenti di trasformazione a livello locale, al fine di superare gli ostacoli giuridici creati dalle norme sanitarie e di sicurezza nonché in materia di salute degli animali;

incoraggiare la partecipazione delle cooperative agricole alla commercializzazione e alla trasformazione dei prodotti biologici, anche attraverso la partecipazione agli appalti pubblici in materia alimentare;

62.

sottolinea l'importanza dell'organizzazione economica, di strumenti efficienti di regolamentazione del mercato e del finanziamento delle organizzazioni di produttori per raggiungere l'obiettivo del 25 %. Ad esempio, ai produttori dovrebbe essere garantito un prezzo minimo al di sopra dei costi medi di produzione dell'agricoltura biologica, al fine di assicurare loro un reddito minimo stabile. In caso di squilibrio del mercato laddove la crescita della domanda non riesca ad assorbire la crescita dell'offerta, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di attivare il meccanismo di intervento pubblico speciale per i prodotti biologici;

63.

osserva che la concorrenza sleale sempre più forte dei prodotti biologici di paesi terzi potrebbe indebolire il settore e raccomanda alla Commissione europea di garantire un commercio equo, equilibrato e trasparente, nonché di esigere la reciprocità in rapporto agli obblighi e alle norme di produzione biologica per gli alimenti importati nell'UE, al fine di assicurare la parità di condizioni e una protezione efficace dei consumatori europei. Per gli stessi motivi, tale raccomandazione vale anche per l'acquacoltura, al fine di estendere la protezione ambientale e la gestione sostenibile degli oceani e dei mari ai paesi terzi;

64.

raccomanda alla Commissione europea di sostenere il lancio di una piattaforma comune dell'UE che agevoli le possibilità di importazione ed esportazione per gli agricoltori biologici locali, sviluppando servizi per le vendite digitali/elettroniche nell'UE e offrendo sostegno alla logistica e ai partenariati di successo in questo settore;

65.

raccomanda agli Stati membri di introdurre un sistema «bonus-malus» nell'ambito dei regimi ecologici della nuova PAC, come indicato nel suo precedente parere sull'agroecologia;

66.

osserva che il nuovo regolamento dell'UE relativo alla produzione biologica entrerà in vigore il 1o gennaio 2022 e apporterà notevoli cambiamenti a taluni settori di questa produzione. Per garantire un'attuazione efficace, è fondamentale trovare un equilibrio tra l'armonizzazione a livello dell'UE e l'adattamento a livello regionale, senza derogare ai principi della produzione biologica;

67.

invita pertanto la Commissione a monitorare l'impatto del nuovo regolamento, al fine di rispondere efficacemente alle eventuali difficoltà causate dall'applicazione delle nuove norme;

68.

riconosce il grande interesse e il considerevole potenziale della riconversione biologica nel settore zootecnico;

69.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di rafforzare l'acquacoltura biologica. Il settore si trova ad affrontare un'agguerrita concorrenza da parte di paesi terzi, dal momento che l'UE importa quasi l'80 % del pesce consumato nel mercato interno (3);

70.

raccomanda pertanto alla Commissione di garantire un sostegno adeguato e aumentare i finanziamenti per la ricerca e l'innovazione (R&I) destinati ai settori dell'agricoltura, dell'acquacoltura e dell'allevamento biologici dell'UE, al fine di porre rimedio alla mancanza di fattori di produzione adeguati — in particolare, le sementi biologiche certificate, le proteine biologiche e i mangimi arricchiti con vitamina B — come pure di ridurre la dipendenza dalle importazioni;

71.

accoglie con favore la proposta della Commissione di aumentare i finanziamenti per la R&I destinati all'agricoltura biologica nell'ambito di Orizzonte Europa, e sottolinea in particolare l'importanza di prevedere bandi e bilanci separati per la produzione biologica.

Bruxelles, 2 dicembre 2021

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  IFOAM Organics Europe.

(2)  Ibidem.

(3)  Parere del Copa-Cogeca su «Un piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica».


28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 97/36


Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema «Economia blu sostenibile e acquacoltura»

(2022/C 97/08)

Relatore:

Bronius MARKAUSKAS (LT/AE), sindaco del comune distrettuale di Klaipėda

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

Un'economia blu sostenibile

1.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione europea su un nuovo approccio per un'economia blu sostenibile nell'UE — Trasformare l'economia blu dell'UE per un futuro sostenibile, che delinea la visione globale della Commissione e definisce una strategia per un'economia blu sostenibile nei settori e nelle industrie marittime e si compiace, a tale proposito, del fatto che si sia passati dal concetto di «crescita blu» a quello di «economia blu»;

2.

concorda nel ritenere che gli obiettivi del Green Deal e la transizione verso un'economia più sostenibile e verde non possano essere conseguiti senza l'economia blu. L'attuazione degli obiettivi del Green Deal e dello sviluppo sostenibile in tutti i settori richiede cambiamenti radicali, grazie ai quali ridurre l'impatto delle attività umane sui mari e sugli oceani e salvaguardare le risorse e la biodiversità, nonché rendere tali cambiamenti compatibili con la sostenibilità economica e sociale delle attività legate al mare;

3.

sostiene pertanto che occorre associare meglio le politiche verdi e quelle blu. Gli oceani sono uno dei principali serbatoi di biodiversità del nostro pianeta. Costituiscono oltre il 90 % del suo spazio vitale, e assorbono annualmente circa il 26 % delle emissioni antropogeniche di CO2, nonché oltre il 90 % del calore in eccesso liberato nell'atmosfera. Numerosi studi dimostrano il ruolo essenziale della biodiversità marina per la salute del pianeta e il benessere sociale;

4.

sottolinea che oceani pieni di vita sono un prerequisito per una florida economia blu e che tale economia blu deve operare entro i limiti ecologici, ossia rispettare i limiti del nostro pianeta. Al fine di conseguire gli obiettivi dell'agenda strategica dell'UE, la gestione sostenibile degli oceani e dei mari dovrebbe pertanto costituire una priorità fondamentale e basarsi sulla conoscenza, sulla sensibilizzazione e sulla cooperazione transfrontaliera; e a tal fine sono altrettanto importanti lo scambio di dati aggiornati e il perseguimento di obiettivi comuni;

5.

osserva che l'economia blu ha un impatto sociale ed economico notevole non solo sulle regioni costiere e marittime, ma anche sull'Unione europea nel suo insieme, e può garantire una ripresa verde e inclusiva dalla pandemia di COVID-19, in particolare nei settori più colpiti, come il turismo e la pesca. In molti paesi l'economia blu ha un enorme impatto positivo sul PIL;

6.

osserva che l'energia dei mari e degli oceani può svolgere un ruolo importante nell'accrescere l'affidabilità e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, e che l'impiego dell'energia marina e oceanica, purché compatibile con le attività preesistenti e rispettoso degli habitat marini, ridurrebbe la dipendenza dei paesi dai combustibili fossili, contribuirebbe alla mitigazione dei cambiamenti climatici e promuoverebbe la creazione di nuovi posti di lavoro di qualità, in particolare nelle regioni costiere europee, dove la disoccupazione è spesso elevata;

7.

sottolinea il contributo delle industrie marittime alla transizione energetica e alla lotta contro i cambiamenti climatici, in particolare grazie al settore delle energie rinnovabili, alla decarbonizzazione del trasporto marittimo e all'economia circolare, compreso il riciclaggio della plastica presente nei mari;

8.

ricorda, in particolare, che le emissioni generate dal trasporto marittimo sono aumentate di quasi il 32 % negli ultimi 20 anni; osserva che lo sviluppo di una cantieristica navale sostenibile potrebbe dare un grande contributo al conseguimento degli obiettivi climatici dell'UE; sostiene, a tale proposito, gli obiettivi della Commissione europea di ridurre potenzialmente le emissioni di SO2 e NOx liberate nell'atmosfera dal trasporto marittimo internazionale rispettivamente fino all'80 % e al 20 % entro dieci anni; ma reputa imprescindibile tenere conto delle esigenze delle regioni ultraperiferiche, le quali, date la loro lontananza e la loro fortissima dipendenza dal trasporto aereo e marittimo, richiedono misure — adeguate alle loro caratteristiche strutturali — che garantiscano loro la connettività e l'approvvigionamento;

9.

sottolinea che, per difendere e creare posti di lavoro sostenibili e di qualità, in particolare nella cantieristica, occorre proteggere l'Europa dalla concorrenza sleale che ne sta distruggendo il tessuto industriale;

10.

auspica un approccio trasversale alle industrie marittime, che integri tutte le attività marittime — tradizionali e nuove, civili e militari — e tenga conto delle cruciali sfide trasversali derivanti dalle transizioni ecologica e digitale e dall'industria 4.0;

11.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione europea di istituire un «forum blu» per mettere in comune conoscenze ed esperienze, creare sinergie, trovare soluzioni creative e promuovere lo sviluppo del settore, nonché formulare proposte per coordinare l'intervento di fondi diversi in questo campo;

12.

deplora la mancanza di un approccio costruttivo da parte dei governi nazionali allo sviluppo dell'economia marittima. Nella maggior parte degli Stati costieri, tale economia è sostenuta solo sulla carta; ed i piani e le strategie nazionali per la specializzazione intelligente non prestano sufficiente attenzione all'economia marittima, il sostegno finanziario è insufficiente e le norme e i criteri per la sua concessione sono troppo complessi.

L'acquacoltura

13.

osserva che, negli ultimi tempi, l'acquacoltura è diventata un comparto importante dell'economia blu. Si tratta infatti di un settore con un notevole potenziale, sia per l'economia che per la tutela dell'ambiente; un settore che, inoltre, ha il potenziale per creare posti di lavoro ed offrire nuove opportunità di sviluppo economico alle popolazioni delle zone costiere e rurali. Oltre a ciò, alcune pratiche di acquacoltura, come la mitilicoltura, contribuiscono a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e a proteggere gli ecosistemi mediante il ricorso a pratiche a basso impatto;

14.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione sugli orientamenti strategici per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura dell'UE, e sottolinea come l'acquacoltura contribuisca in misura rilevante a far fronte alla sfida di fornire alimenti di alta qualità e a garantire l'approvvigionamento di prodotti marini e di acqua dolce a un mercato in crescita, ma a condizione di non avere un impatto negativo sugli stock ittici selvatici e di promuovere l'attuazione del Green Deal europeo e della strategia «Dal produttore al consumatore» nonché lo sviluppo di un'economia blu sostenibile;

15.

accoglie con favore la presentazione della strategia in materia di benessere degli animali, in particolare per quanto riguarda la definizione di indicatori verificabili, l'offerta di formazione per i produttori, la ricerca di parametri di benessere animale specifici per specie e la diversificazione rispetto alle monocolture. Sottolinea che spetta ora agli Stati membri aggiornare i loro piani nazionali tenendo conto dei nuovi orientamenti;

16.

sottolinea l'importanza degli obiettivi specifici stabiliti per l'acquacoltura nella strategia «Dal produttore al consumatore», in particolare per quanto riguarda la riduzione delle vendite di antimicrobici e la significativa espansione dell'acquacoltura biologica; e accoglie con favore l'intenzione della Commissione di adottare misure volte a ridurre del 50 % entro il 2030 il totale delle vendite di antimicrobici per animali d'allevamento e per acquacoltura;

17.

fa notare che, se è vero che le strategie dell'UE e altri documenti giuridici forniscono orientamenti e raccomandazioni per lo sviluppo del settore, tuttavia gli enti locali e regionali che non hanno competenze esclusive in materia non dispongono di alcuna analisi più dettagliata, basata su conoscenze pratiche, dati più precisi e misure concrete, riguardo al modo in cui l'acquacoltura dovrebbe essere sviluppata;

18.

sottolinea che lo sviluppo sostenibile è la precondizione principale per lo sviluppo dell'acquacoltura; e invoca pertanto una definizione chiara del concetto di «acquacoltura sostenibile», che tenga conto di criteri ambientali, sociali ed economici. Un approccio strategico a lungo termine alla crescita sostenibile dell'acquacoltura dell'UE contribuirebbe alla ripresa del settore all'indomani della crisi indotta dalla pandemia di COVID-19 e garantirebbe sostenibilità e resilienza a lungo termine;

19.

ribadisce che l'acquacoltura dovrebbe essere riconosciuta come un ambito d'intervento specifico, per il quale siano previsti finanziamenti sufficienti a farne un complemento all'attività alieutica tradizionale; osserva che il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura prevede da molti anni la promozione di attività di acquacoltura sostenibili e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura; ed è inoltre dell'avviso che sia necessario promuovere l'acquacoltura biologica sostenendo i mercati locali per i prodotti dell'acquacoltura europea e riducendo gli oneri amministrativi che ostacolano lo sviluppo efficiente del settore, nonché stabilire orientamenti generali per un accesso razionale allo spazio finalizzato a detto sviluppo, in particolare nelle zone costiere, rendendo tali orientamenti compatibili con altre politiche come quelle ambientali;

20.

plaude all'invito rivolto dalla Commissione agli Stati membri affinché includano l'aumento della produzione dell'acquacoltura biologica nei loro piani strategici nazionali per l'acquacoltura e destinino a tal fine una parte delle risorse del Fondo europeo per gli affari marittimi la pesca e l'acquacoltura;

21.

ribadisce la necessità di accelerare la transizione verso una piscicoltura sostenibile e, nel contempo, una serie di cambiamenti nel campo dell'agricoltura, dal momento che la pesca e l'acquacoltura sono elementi importanti dei sistemi alimentari sostenibili; e sostiene inoltre l'obiettivo di promuovere una pesca rispettosa dell'ambiente, ripristinare le popolazioni ittiche e proteggere gli ecosistemi marini stimolando le attività alieutiche sostenibili sul piano economico, sociale e ambientale e competitive.

22.

raccomanda di fissare, a livello di Unione europea, obiettivi giuridicamente vincolanti per ripristinare e preservare la biodiversità marina e ricostituire gli ecosistemi degradati; gli enti locali e regionali possono contribuire, insieme agli Stati membri, alla Commissione e all'Agenzia europea dell'ambiente, a un censimento e alla designazione di nuove zone marine protette.

Il sostegno finanziario e gli investimenti

23.

fa notare che investimenti sostenibili sono di cruciale importanza per il successo dello sviluppo dell'economia blu. È importante creare un contesto favorevole che faciliti e stimoli gli investimenti pubblici e privati nello sviluppo di tale economia; ed è necessario finanziare l'innovazione, anche digitale, e lo sviluppo di nuovi prodotti, investire in tecnologie innovative e soluzioni intelligenti e sostenere nuove tecnologie quali l'energia marina ed oceanica da fonti rinnovabili, le industrie marittime o le bioimprese dell'economia blu, affinché possano svilupparsi entro i limiti del nostro pianeta;

24.

chiede con insistenza che, per quanto riguarda gli investimenti sostenibili nel settore marittimo e in particolare nelle industrie marittime, la Commissione europea si avvalga maggiormente delle regioni, delle loro strategie di specializzazione intelligente e dei loro ecosistemi economici per formare reti di cooperazione a livello europeo in grado di competere con gli attori internazionali. Tali reti, nel quadro del marchio europeo European Sea Tech (tecnologie marine europee), dovrebbero essere in grado di rispondere agli inviti a presentare proposte lanciati dalla Commissione europea per sviluppare e finanziare le prime fasi dei loro progetti ad alto rischio;

25.

rinvia alla richiesta, già espressa nel suo precedente parere sulla crescita blu, che il 10 % dei progetti del programma quadro per la ricerca e l'innovazione contribuiscano in modo significativo alla ricerca marina e marittima;

26.

ricorda che nella comunicazione su un nuovo approccio per un'economia blu sostenibile nell'UE la Commissione rileva l'esigenza di dedicare particolare attenzione al ruolo delle regioni ultraperiferiche dell'UE nell'ambito del Green Deal europeo; esorta pertanto la Commissione a dare attuazione a tale impegno elaborando un piano d'azione concreto con l'indicazione delle risorse finanziarie previste;

27.

si rammarica che il potenziale dell'economia blu, compreso il suo possibile importante contributo al conseguimento degli obiettivi del Green Deal, non sia stato preso adeguatamente in considerazione nella revisione dei piani per la ripresa finanziati da Next Generation EU, ad esempio per quanto concerne il finanziamento europeo diretto di progetti strutturali e di progetti ad alto rischio e la creazione di piattaforme di investimento regionali;

28.

è dell'avviso che il concetto di investimento sostenibile debba essere inteso nel senso che sono necessari sforzi congiunti, da parte sia delle imprese che dei governi nazionali, a favore del progresso tecnologico e della ricerca scientifica, al fine di investire in progetti che combinino benefici sociali, economici e ambientali. La cooperazione tra il mondo scientifico e le imprese riveste particolare importanza in questo campo;

29.

accoglie con favore i piani della Commissione volti a intensificare la cooperazione con le istituzioni finanziarie europee al fine di promuovere gli investimenti pubblici e privati, e richiama l'attenzione sull'importanza della piattaforma BlueInvest e delle risorse destinate ai fondi europei e ai programmi specifici finanziati dal bilancio dell'UE per lo sviluppo del settore; propone di verificare la possibilità di istituire un fondo unico o uno strumento unico per accedere ai fondi in maniera coordinata;

30.

plaude all'invito rivolto dalla Commissione agli Stati membri affinché i loro piani nazionali per la resilienza e la ripresa e i programmi operativi nazionali dei diversi fondi europei prevedano investimenti anche in un'economia blu sostenibile;

31.

ritiene particolarmente importante promuovere l'uso di strumenti finanziari innovativi nello sviluppo dell'acquacoltura sostenibile, sostenere gli investimenti in tecnologie avanzate, creare condizioni favorevoli alla partecipazione del settore privato e stanziare fondi per la ricerca e lo sviluppo tecnologico al fine di promuovere la diversificazione e l'innovazione nel settore dell'acquacoltura sostenibile;

32.

chiede un riesame delle norme in materia di erogazione delle sovvenzioni dell'UE, e reputa che l'innovazione, la creazione di valore e, aspetto ancora più importante, l'attuazione di soluzioni sostenibili, dovrebbero essere i criteri principali per la concessione del sostegno;

33.

ritiene indispensabile valutare la possibilità di considerare biologica anche l'acquacoltura a basso impatto, compresa quella condotta in impianti a ricircolo, e fornire un sostegno finanziario per il suo ulteriore sviluppo qualora siano soddisfatti i criteri pertinenti in materia di consumo di energia e di risorse, benessere degli animali e riciclaggio sostenibile dei rifiuti. Attualmente è difficile per l'acquacoltura beneficiare dei fondi europei, benché nella pratica sia ormai dimostrato che le tecnologie innovative utilizzate consentono di soddisfare, nei processi tecnici, i più elevati requisiti ambientali (ad esempio, i residui prodotti — come i fanghi — possono essere utilizzati in agricoltura, le acque reflue vengono pulite e riutilizzate nel rispetto degli standard più elevati ecc.);

34.

fa notare che le questioni legate ai finanziamenti sono particolarmente importanti per i paesi di piccole dimensioni, con minori investimenti, un PIL più basso e opportunità di innovazione più limitate, e osserva che sarebbe opportuno valutare le esigenze di tali paesi e adottare regimi di sostegno specifici.

Il ruolo degli enti locali e regionali

35.

sottolinea l'importanza del ruolo degli enti locali e regionali nella transizione verso un'economia verde. Attraverso una partecipazione attiva ai processi decisionali e una gestione efficace dei fondi per la coesione e l'innovazione ambientale, i governi regionali potrebbero apportare un contributo essenziale al conseguimento degli obiettivi del Green Deal;

36.

deplora il fatto che, nella maggior parte dei paesi, i governi regionali non siano coinvolti nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche nazionali e predomini un approccio centralizzato in cui il livello più alto stabilisce le esigenze e prende decisioni riguardo allo sviluppo dell'economia marittima senza consultare le regioni; e chiede pertanto alla Commissione europea e ai governi nazionali di trattare gli enti locali e regionali come partner paritari del livello centrale nell'attuazione delle ulteriori misure da adottare in questo campo;

37.

ribadisce il suo invito alla Commissione europea a presentare agli Stati membri una proposta legislativa sulle modalità con cui gli enti locali e regionali dovrebbero essere coinvolti nell'individuazione, nell'elaborazione, nella pianificazione e nella gestione delle misure, nonché ad attribuire a questi enti competenze più ampie e più chiaramente definite. Un coinvolgimento più incisivo degli enti locali garantirebbe un migliore sviluppo di un'economia blu sostenibile, grazie allo sviluppo di ecosistemi dinamici e sostenibili di tale economia, alla promozione dell'innovazione, all'applicazione di soluzioni intelligenti e alla creazione di posti di lavoro;

38.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione europea di aiutare le città e le regioni delle aree costiere a gestire la transizione verde e digitale a livello locale e a utilizzare appieno i fondi e gli incentivi dell'UE mettendo a punto un pacchetto di sostegno alla ripresa (un «piano per i Green Deal locali») e una serie di orientamenti strategici (ad esempio con l'iniziativa «Sfida città intelligenti»);

39.

propone di sviluppare un quadro normativo e di bilancio che incoraggi l'elaborazione e lo sviluppo di strategie regionali e locali per l'economia blu, che tengano conto della diversità delle attività in questo ambito sulla base di un principio di reciproca compatibilità, specie con quelle preesistenti. In particolare, occorre tenere conto dell'importanza degli sviluppi tecnologici legati alle industrie marittime e alla generazione di energia, nonché della produzione di proteine marine di qualità quale fattore di competitività globale;

40.

sottolinea che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo importante nello sviluppo dell'acquacoltura europea. Nel settore della pesca, questi enti sono spesso responsabili della procedura di autorizzazione, come pure della gestione e dell'erogazione del sostegno alle piccole e medie imprese operanti sul loro territorio, e accumulano quindi una vasta esperienza in materia. Questa vicinanza al settore fornisce un'esperienza che deve essere riconosciuta, coordinata e messa a frutto;

41.

è dell'avviso che gli enti locali dovrebbero poter contribuire in modo più incisivo a plasmare la politica in materia di acquacoltura, e ribadisce che le regioni hanno bisogno di orientamenti chiari per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura dell'UE come anche di un piano d'azione dettagliato;

42.

si rammarica del fatto che il bilancio Interreg per la cooperazione territoriale sia stato ridotto, giacché avrebbe potuto stimolare la cooperazione tra le regioni costiere e le isole con esigenze comuni all'interno dello stesso bacino marittimo, al fine di sviluppare strategie di adattamento e approcci comuni alla gestione delle zone costiere, di investire in difese costiere sostenibili e di adattare le attività economiche costiere. Considera comunque che a fronte di un bilancio ridotto, l'efficacia delle politiche sia stata potenziata anche con l'apertura a azioni pilota, investimenti e attraverso il coordinamento con i programmi a gestione diretta, che offrono al comparto di capitalizzare nuove idee;

43.

a questo proposito chiede che, ove possibile e in funzione dell'interesse dimostrato dagli enti locali e regionali, si faccia ricorso in maniera generale alle strategie per i bacini marittimi, che costituiscono quadri di riferimento essenziali. Esse rappresentano uno dei fattori da prendere in considerazione per la definizione delle strategie di specializzazione intelligente e la programmazione dei fondi europei;

44.

ritiene essenziale perseguire l'obiettivo di porti a zero emissioni, previsto nella strategia per una mobilità sostenibile e intelligente presentata dalla Commissione europea, e propone il pieno riconoscimento dei porti come piattaforme dell'economia blu e leve di sviluppo per l'industria marittima.

La pianificazione dello spazio marittimo e l'importanza dei porti

45.

osserva che lo sviluppo di una economia blu sostenibile, comprese l'acquacoltura, la pesca e la raccolta di molluschi, è possibile solo se sono disponibili aree idonee e se le imprese hanno accesso alle acque. L'accesso ai siti in cui sono possibili attività economiche e l'accesso alle acque rappresenta ancor oggi una sfida notevole per lo sviluppo dell'acquacoltura europea. È quindi della massima importanza garantire una pianificazione adeguata dello spazio marittimo attraverso il coordinamento e il coinvolgimento più precoce possibile dei soggetti interessati pertinenti;

46.

ribadisce l'invito a elaborare proposte tese a una pianificazione degli spazi marittimi, e alla creazione di aree marine protette e di una rete di corridoi ecologici in linea con gli obiettivi della strategia per la biodiversità, rendendo così possibile invertire la tendenza alla perdita di biodiversità, contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e allo sviluppo della resilienza a tali cambiamenti e nel contempo apportare notevoli benefici finanziari e sociali, allo scopo di conseguire un equilibrio tra prelievo delle risorse ittiche e capacità del mare di riprodurne gli stock;

47.

chiede di stabilire, a livello di Unione europea, obiettivi giuridicamente vincolanti per ripristinare e preservare la biodiversità e gli ecosistemi marini, e reputa che gli enti locali e regionali possono contribuire a individuare e designare altre aree marine protette;

48.

richiama l'attenzione sull'importanza del ruolo dei porti, in particolare nelle regioni remote (come le regioni ultraperiferiche), ai fini dello sviluppo e della promozione dell'economia blu, della gestione dell'economia circolare e dell'attuazione di soluzioni verdi che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del Green Deal;

49.

considera ad esempio urgente aumentare, durante il periodo di transizione verde, il sostegno agli investimenti nei porti per il rifornimento di gas naturale liquefatto per le navi e, più in generale, per le infrastrutture che contribuiscono a ridurre l'impronta ambientale delle navi stesse (connessione elettrica nelle zone di ormeggio basata su tecnologie a basse emissioni);

50.

chiede infine che lo sviluppo della produzione di idrogeno verde nei porti sia meglio sostenuto e integrato nella politica energetica dell'UE e nei corridoi dell'idrogeno in fase di realizzazione;

51.

considerate le varie attività connesse al mare che hanno luogo nei porti, ricorda l'importanza del ruolo che essi possono svolgere nella promozione dell'economia blu e nello sviluppo di strategie in questo campo;

52.

è dell'avviso che i porti, in quanto snodi importanti nelle catene di trasporto e nei circuiti economici tra i vari paesi, dovrebbero ormai diventare centri energetici che utilizzino allo stesso tempo fonti di energia rinnovabili e sistemi a basse emissioni di CO2, contribuendo così allo sviluppo dell'economia circolare e migliorando in tal modo le condizioni di vita delle persone che vivono nelle aree portuali. È quindi necessario sviluppare ulteriormente le infrastrutture dei porti marittimi e aprire nuove zone adatte alle attività di trasporto merci e a possibili nuove forme di attività marittime (ad esempio turbine eoliche offshore, acquacoltura sostenibile).

Ridurre gli oneri amministrativi, migliorare la competitività

53.

deplora il fatto che l'effettivo sviluppo dell'acquacoltura e di altre attività marittime sia ostacolato da una serie di problemi interni, quali l'eccessiva durata e complessità delle procedure di autorizzazione e lo scarso accesso alle acque e alle aree in cui sono possibili attività economiche. La complessità delle procedure di autorizzazione e la mancanza di trasparenza costituiscono altrettanti ostacoli al pieno sviluppo dell'acquacoltura europea, ragion per cui si dovrebbero semplificare e chiarire le normative applicabili, rendendo coerenti i rapporti tra le diverse fonti;

54.

propone di istituire quanto prima uno sportello unico per le licenze di acquacoltura, in modo da accelerare il processo di autorizzazione e facilitare la comunicazione delle parti del settore con le varie autorità a diversi livelli; e raccomanda inoltre, per quanto attiene al rilascio delle autorizzazioni, di introdurre moduli di formazione per le autorità locali, in modo da dare applicazione alle norme dell'UE in maniera più tempestiva;

55.

osserva che, al fine di accrescere la competitività e la sostenibilità dell'acquacoltura, è essenziale che siano rispettate le norme in materia di benessere degli animali, salute e protezione del clima e che in merito le etichette dei prodotti forniscano informazioni sufficienti e accurate ai consumatori;

56.

ricorda di aver già proposto, in precedenti pareri, un marchio europeo di qualità ecologica; e, nel reiterare tale proposta, ribadisce che un marchio di qualità ecologica e un sistema di certificazione efficiente contribuirebbero in misura notevole a incrementare il valore e il consumo dei prodotti dell'acquacoltura dell'UE; osserva che un'etichettatura chiara e obbligatoria che indichi il metodo di allevamento, il metodo di cattura e le condizioni di lavoro consentirebbe ai produttori di ottenere il riconoscimento dei miglioramenti apportati alle loro pratiche e ai consumatori di prendere decisioni informate; e sottolinea che i criteri per tale marchio di qualità ecologica dovrebbero essere più rigorosi degli attuali requisiti normativi. Tale etichetta potrebbe essere replicata per le attività di pesca svolte conformemente alla normativa in materia di conservazione e gestione, in quanto contrassegno di un'attività legale che rispetta l'ambiente marino e la sostenibilità delle risorse;

57.

chiede che il futuro meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera copra anche i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, al fine di garantire parità di condizioni tra i diversi prodotti venduti nel mercato interno, salvo deroghe specifiche eventualmente stabilite per le regioni ultraperiferiche sulla base dell'articolo 349 del TFUE. Invita la Commissione europea a proporre atti legislativi volti a prevenire le importazioni di prodotti associati a violazioni dei diritti umani e a introdurre norme più efficaci per garantire che i prodotti ittici immessi nel mercato dell'UE rispettino standard equivalenti a quelli europei. Ciò garantisce la protezione dei consumatori europei ed estende la protezione ambientale e la gestione sostenibile degli oceani e dei mari ai paesi terzi. A livello europeo e nazionale, il sostegno deve essere accordato in via prioritaria ai produttori locali e alle filiere corte. Solo così sarà possibile garantire uno sviluppo efficiente dell'acquacoltura, della molluschicoltura e della pesca, in particolare della piccola pesca costiera;

58.

raccomanda di diversificare il settore dell'acquacoltura, sviluppando in particolare la coltivazione delle alghe, i cui prodotti non solo devono essere destinati al consumo umano e animale, ma possono anche essere utilizzati per determinati processi di produzione industriale o generazione di energia e contribuire allo sviluppo di attività sostenibili, in quanto non necessitano di mangimi e non producono rifiuti. Raccomanda inoltre di valorizzare i sistemi di acquacoltura integrata che permettano all'interno della filiera produttiva di creare modelli economici circolari.

Cooperazione, sviluppo delle competenze, informazione, coinvolgimento del pubblico

59.

ribadisce nuovamente l'importanza di coinvolgere tutte le parti del settore dell'acquacoltura, della pesca e della molluschicoltura al fine di creare un'economia blu sostenibile. La cooperazione tra il mondo scientifico, le autorità pubbliche e le imprese è particolarmente importante: le conoscenze scientifiche e l'innovazione effettiva, mirata e a lungo termine nell'economia migliorano l'efficacia del lavoro e garantiscono lo sviluppo economico e la competitività;

60.

sottolinea la necessità di rafforzare le competenze delle autorità che operano nei vari paesi e di affrontare il problema della carenza di personale specializzato nel settore marittimo e in quello dell'acquacoltura. Occorre pertanto che l'UE, gli Stati membri e le regioni lavorino insieme per accrescere la conoscenza e l'attrattiva delle professioni legate al mare, migliorare le condizioni di lavoro e di carriera, promuovere la mobilità europea dei giovani in formazione e proporre percorsi di formazione complementare permanente per conferire una dimensione marittima a professioni esistenti e spronare le professioni marittime tradizionali a cogliere nuove opportunità. In particolare, per quanto riguarda la formazione, sarà necessario promuovere una formazione mirata per il settore marittimo e le attività alieutiche, così da agevolare il ricambio generazionale nella pesca e nell'acquacoltura nonché nell'allevamento, nella pesca e nella raccolta dei molluschi;

61.

constata con preoccupazione lo scarso coinvolgimento dei cittadini nello sviluppo dell'economia blu. Investimenti sostenibili a lungo termine dovrebbero promuovere l'attuazione di misure multidisciplinari volte a proteggere la biodiversità marina e offrire ai cittadini nuove opportunità di reddito. È inoltre importante creare gruppi di azione locale e avviare altre iniziative di vario tipo al fine di coinvolgere i cittadini nell'attuazione delle politiche e nei processi decisionali;

62.

si impegna a promuovere e sostenere iniziative partecipative locali (come i gruppi di sviluppo locale istituiti dalle comunità locali, i gruppi di azione locale per la pesca ecc.) dirette alla rigenerazione delle risorse marine, alla salvaguardia dei mezzi di sussistenza locali, alla preservazione delle tradizioni e alla tutela del patrimonio culturale del territorio interessato, come anche a rendere diversificata e complementare l'economia legata al mare. In quest'ottica, occorrerebbe dare il giusto impulso e riconoscimento ai gruppi di azione locale nel settore della pesca, che integrano il settore marittimo-alieutico con la società e le amministrazioni locali e regionali per promuovere l'economia blu nei rispettivi territori;

63.

è dell'avviso che, a livello regionale, nazionale ed europeo, occorra fare di più per realizzare campagne d'informazione volte da un lato a far conoscere meglio ai consumatori i prodotti dell'acquacoltura, della pesca e della molluschicoltura, i loro benefici e il loro contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento, alla sicurezza alimentare e alla creazione di posti di lavoro, nonché i benefici ambientali a lungo termine dell'acquacoltura, della pesca e della molluschicoltura, e dall'altro a contribuire a divulgare le conoscenze scientifiche sulla compatibilità dell'acquacoltura con l'ambiente marino e la sua conservazione.

Bruxelles, 2 dicembre 2021

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 97/43


Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema «Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa»

(2022/C 97/09)

Relatrice:

Jeannette Baljeu (NL/Renew E.), consigliere provinciale dell'Olanda meridionale

Testo di riferimento:

COM(2021) 350 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Introduzione

1.

accoglie con favore, da un punto di vista generale, l'aggiornamento della strategia industriale proposto dalla Commissione europea; raccomanda, tuttavia, alla Commissione di garantire un legame più stretto con il Green Deal europeo e con il suo obiettivo di neutralità climatica entro il 2050, attraverso la determinazione di obiettivi concreti a breve, medio e lungo termine che l'industria dell'UE dovrebbe conseguire al fine di contribuire a tale obiettivo generale. Sottolinea che alcuni aspetti richiedono ulteriori chiarimenti dal punto di vista degli enti locali e regionali e vengono pertanto affrontati nel presente parere;

2.

si compiace dell'attenzione prestata agli ecosistemi industriali e alla leadership in campo tecnologico e sottolinea l'importanza di rafforzare la dimensione basata sul territorio: gli ecosistemi industriali europei sono composti da ecosistemi dell'innovazione regionali interconnessi, con strategie dinamiche di specializzazione intelligente fondate su un approccio dal basso e volte a stimolare l'innovazione regionale e a contribuire alla crescita e alla prosperità aiutando le regioni e consentendo loro di concentrarsi efficacemente sui loro punti di forza. Le piattaforme e i partenariati di specializzazione intelligente facilitano già la cooperazione basata sul territorio tra questi sistemi regionali di innovazione e costituiranno il motore della crescita sostenibile e della ripresa in Europa grazie a una nuova cooperazione strategica rafforzata nell'ambito delle catene del valore. Questo contribuirà all'autonomia strategica dell'Europa e permetterà alle regioni e alle città di assumere finalmente la titolarità della transizione ecologica e digitale delle loro industrie;

3.

in questo contesto accoglie con particolare favore il Forum industriale, al quale il Comitato delle regioni apporta un contributo attivo;

4.

sottolinea la necessità di una strategia industriale inclusiva che crei valore in tutte le regioni europee e che tenga conto della realtà particolare di tutti i territori, tra cui le regioni ultraperiferiche; l'UE ha bisogno di un canale dell'innovazione industriale per tutto il suo territorio; inoltre, la strategia industriale deve essere adeguata alle attuali esigenze degli Stati membri, in funzione delle esigenze di sviluppo locale e regionale. Ciò richiede una maggiore sicurezza di approvvigionamento, resilienza e indipendenza attraverso la diversificazione delle catene di approvvigionamento;

5.

riconosce le crescenti preoccupazioni per la disomogeneità della ripresa dalla pandemia in diverse regioni europee. L'UE deve intensificare i propri sforzi intesi a colmare tale divario sostenendo le imprese, comprese quelle situate nelle zone rurali e nelle aree meno sviluppate, promuovendo la digitalizzazione e la sostenibilità dell'industria e introducendo un quadro normativo adattato all'era digitale e della sostenibilità, oltre ad applicare approcci non solo in funzione dell'ecosistema industriale, ma anche del territorio considerato, al fine di tener conto della diversità territoriale dell'UE;

6.

sottolinea che l'industria si troverà di fronte a diverse difficoltà nell'attuazione degli obiettivi del pacchetto «Pronti per il 55 %» e che gli enti locali e regionali dovrebbero essere coinvolti nei dibattiti su come garantire che le proposte in materia di infrastrutture per il trasporto rinnovabile, la guida autonoma e le eventuali misure di riqualificazione siano attuate efficacemente;

7.

sottolinea la necessità di rafforzare l'approccio di «ecosistema» regionale, in modo da coinvolgere efficacemente gli attori chiave a livello locale e regionale, quali i governi, i cluster e le organizzazioni di cluster, le parti sociali nonché gli istituti di conoscenza (comprese le università specializzate in scienze applicate con un forte legame con le PMI). Questo aspetto è fondamentale per migliorare la competitività industriale di molte industrie e per promuovere l'innovazione aperta. Il CdR invita inoltre a prestare maggiore attenzione alla collaborazione bilaterale tra cluster di imprese, alla creazione di nuove forme di partenariato pubblico-privato per approfondire la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato e allo sviluppo di cluster dell'economia sociale;

8.

accoglie con favore il monitoraggio delle tendenze industriali e della competitività annunciato nella comunicazione, dal momento che l'Europa deve analizzare e affrontare congiuntamente le dipendenze tecnologiche e industriali strategiche;

9.

sottolinea la necessità di ottenere parametri più precisi in materia di innovazione, dal momento che, attualmente, essi sono incentrati sugli investimenti in R&S (e sui fattori di produzione) e sui brevetti (che forniscono un'indicazione parziale dell'adozione delle innovazioni). Manca una visione chiara del rinnovamento dell'economia e non sono disponibili dati pertinenti. Un primo passo consisterebbe nel monitorare il tipo di investimenti in ricerca e innovazione realizzati. L'accento dovrebbe essere posto in particolare su quelli connessi alle capacità tecnologiche, alle infrastrutture tecnologiche e alla competitività nel quadro della duplice transizione verso i mercati del futuro.

Rafforzare la resilienza del mercato unico

10.

sostiene il perseguimento di un mercato unico che funzioni correttamente e gli sforzi incessanti per rimuovere le restrizioni e gli ostacoli. In questo contesto è necessario tenere conto in particolare delle realtà nelle regioni frontaliere e delle loro esigenze specifiche, specie per quanto riguarda la prestazione di servizi transfrontalieri, nonché della libera circolazione dei lavoratori;

11.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di pubblicare relazioni strategiche annuali e piani d'azione sul mercato unico; sottolinea l'importanza di mettere in luce le dipendenze nelle catene del valore prima dell'adozione di misure e restrizioni volte a proteggere il mercato unico;

12.

la task force per l'applicazione delle norme sul mercato unico (Single Market Enforcement Task Force — SMET) può svolgere un ruolo importante come «percorso» centrale verso l'autonomia strategica. Tuttavia, il CdR desidera altresì sottolineare che il successo della strategia industriale dovrebbe riflettere anche la diversità degli ecosistemi regionali e il fatto che i percorsi verso l'autonomia strategica avranno un'evoluzione differente nei diversi ecosistemi;

13.

segnala che un mercato interno ben funzionante è essenziale per la ripresa dopo la crisi della COVID-19 ed è cruciale evitare che gli Stati membri adottino restrizioni all'esportazione nonché impedire ulteriori chiusure delle frontiere all'interno dell'UE, come è avvenuto all'inizio della crisi. Il settore industriale dell'Unione è soggetto ai requisiti stabiliti dalla regolamentazione dell'UE e al contempo deve far fronte alla concorrenza esercitata da operatori di paesi terzi con una normativa per le attività d'impresa in parte diversa. Sottolinea l'importanza di stabilire la reciprocità dei requisiti per il settore dell'industria negli accordi commerciali con i paesi terzi, in modo che l'industria europea possa contare su condizioni di concorrenza eque sul mercato internazionale. La necessità di completare il mercato interno, anche per quanto riguarda i servizi, diventa ancora più urgente;

14.

sottolinea che il mercato unico dovrebbe inoltre diversificare i partner, i prodotti e i servizi, in modo che l'UE sia in grado di fornire i servizi e i prodotti dei quali i suoi abitanti non possono fare a meno, rafforzando nel contempo la propria resilienza; la crisi della COVID-19 ha dimostrato che, in particolare nel comparto dei dispositivi medici, sarebbe estremamente importante incrementare la produzione europea e quindi rendersi indipendenti dai mercati esteri;

15.

ritiene che siano necessarie norme in materia di aiuti di Stato concepite con cura a livello nazionale, regionale e locale; sottolinea l'importanza di una concorrenza leale all'interno dell'UE, anche al fine di evitare la delocalizzazione di imprese all'interno dell'Unione grazie agli aiuti di Stato; reputa che gli IPCEI (importanti progetti di comune interesse europeo) possano essere uno strumento importante per le catene del valore in cui il mercato da solo non è in grado di realizzare innovazioni radicali. Gli IPCEI forniranno maggiore sostegno alla creazione di nuove forme agili di partenariato pubblico-privato. A tale riguardo il CdR sottolinea l'importanza della partecipazione degli Stati membri, delle PMI e degli enti locali e regionali a tali iniziative;

16.

ritiene estremamente importante esaminare i vantaggi di una proposta legislativa volta a regolamentare i servizi essenziali alle imprese con l'ausilio di norme armonizzate, in quanto la duplice transizione comporta anche nuovi modelli imprenditoriali nonché una transizione da un modello basato sulla proprietà dei prodotti a un modello incentrato sulla prestazione dei servizi;

17.

manifesta il suo interesse per la proposta di regolamento volta ad affrontare gli effetti distorsivi delle sovvenzioni estere, in base alla quale le sovvenzioni distorsive concesse dai governi di paesi terzi a imprese che desiderano acquisire un'impresa dell'UE o partecipare a gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici devono essere verificate e affrontate in modo adeguato;

18.

sottolinea l'importanza di esaminare i modi per affrontare gli effetti distorsivi sui cluster causati dalle acquisizioni, da parte di investitori sostenuti dallo Stato, di imprese innovative (non quotate in borsa) essenziali per tali cluster;

19.

incoraggia la Commissione europea ad avvalersi del principio di reciprocità negli accordi commerciali. Alle imprese dei paesi che non aderiscono all'accordo sugli appalti pubblici non sarà consentito partecipare agli appalti pubblici europei;

20.

afferma la necessità e i vantaggi di una collaborazione transregionale intorno a questi cluster;

21.

sottolinea che gli enti locali e regionali sono importanti per la creazione di una collaborazione industriale su vasta scala tra cluster, volta a rafforzare le catene di valore europee;

22.

sottolinea il ruolo previsto per gli enti locali e regionali nella governance e nell'applicazione del mercato unico in generale, in quanto il loro contributo è fondamentale per attuare efficacemente le norme del mercato unico;

23.

si pronuncia contro la concorrenza sleale tra i cluster europei attraverso gli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri o dagli enti locali e regionali, ed esorta a ridurre al minimo le differenze tra gli importi degli aiuti di Stato che gli enti locali e regionali possono offrire, creando condizioni di parità nell'ambito degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale;

24.

si compiace del fatto che le norme siano viste come uno degli strumenti centrali per l'attuazione della strategia, ma sottolinea che tutte le parti interessate dovrebbero essere coinvolte nella consultazione per creare tali strumenti;

25.

sottolinea l'importanza di una concorrenza leale all'interno dell'UE, anche al fine di evitare la delocalizzazione di imprese all'interno dell'Unione grazie agli aiuti di Stato. La concorrenza leale implica in particolare che le imprese possano fornire i loro prodotti in tutto il mercato europeo solo se rispettano le norme ambientali e di sicurezza in vigore.

Rafforzare la dimensione delle PMI nella strategia industriale

26.

accoglie con favore la relazione annuale della Commissione sulle PMI europee 2020/2021, e concorda sul fatto che la mancanza sia delle competenze richieste che dell'accesso ai finanziamenti costituisca per le PMI il principale ostacolo alla digitalizzazione delle loro attività;

27.

si compiace per il riconoscimento del ruolo delle PMI europee e per l'intenzione della Commissione di aiutarle a espandersi e ad attirare una forza lavoro qualificata. Ciò richiede a sua volta un ambiente favorevole alle imprese e i necessari investimenti nelle competenze e nella formazione dei lavoratori (ad esempio, conoscenze interne in materia di TIC o di gestione) nonché condizioni di lavoro dignitose. Il CdR chiede che si offra sostegno alle PMI per aiutarle a elaborare una strategia o un piano d'azione digitali che affrontino i loro rischi di solvibilità, utilizzando gli strumenti finanziari di InvestEU;

28.

osserva che la digitalizzazione delle PMI può variare notevolmente da uno Stato membro all'altro e anche all'interno di uno stesso Stato, oltre che su base locale e regionale. Per colmare questo divario digitale, il sostegno offerto alle PMI deve essere adattabile, adeguatamente concepito e mirato alle loro esigenze, basato sullo sviluppo sostenibile a livello locale e regionale e dotato di aiuti specifici per le PMI situate nelle zone rurali e meno sviluppate.

29.

sottolinea la necessità di investire nelle infrastrutture di sperimentazione e convalida, quali i centri di prova, gli stabilimenti pilota e i poli dell'innovazione digitale previsti da Industria 4.0. Questo può aiutare le imprese, in particolare le PMI, a trasformare più rapidamente le innovazioni in prodotti pronti per il mercato;

30.

propone di intensificare la collaborazione tra il Comitato europeo delle regioni e la Commissione europea, in particolare mediante la rete delle regioni imprenditoriali europee, per sostenere l'imprenditorialità e la transizione industriale a livello locale e regionale. Un altro ambito di interesse potrebbe riguardare il miglioramento della regolamentazione e una migliore attuazione delle politiche dell'UE, nel quadro della piattaforma Fit4Future, con l'obiettivo di rendere l'ambiente ancora più favorevole alle imprese, preparandole nel contempo alle sfide future;

31.

si compiace dell'istituzione di consulenti in materia di sostenibilità incaricati di fornire consulenza specifica alle PMI;

32.

accoglie con favore l'esame dei vantaggi di una proposta legislativa volta a regolamentare i servizi essenziali alle imprese con l'ausilio di norme armonizzate. In particolare, attende con interesse le norme sui servizi annunciate e sottolinea che esse potrebbero contribuire a superare le difficoltà nella fornitura di servizi transfrontalieri. Gli enti locali e regionali risentono del numero insufficiente di notifiche (come indicato nella relazione annuale sul mercato unico che accompagna la comunicazione) e dell'incertezza giuridica derivante dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2018 sui piani zonali;

33.

si rammarica del fatto che l'obiettivo di investire il 3 % del PIL nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione sia ancora lontano dall'essere realizzato. Mentre alcuni Stati membri raggiungono tale livello, altri sono al di sotto dell'1 %. Queste differenze ostacolano l'UE nella sua capacità globale di agire come un blocco, facendola rimanere indietro rispetto agli Stati Uniti, al Giappone e alla Cina;

34.

ritiene che la futura attuazione dello Spazio europeo della ricerca offra l'opportunità di creare maggiori sinergie a tutti i livelli di governo per sostenere la transizione industriale attraverso maggiori investimenti nella ricerca e politiche di innovazione basate sul territorio;

35.

sottolinea che la duplice transizione impone all'industria e alla sua forza lavoro di adattarsi e trasformarsi in funzione di una nuova realtà; chiede pertanto alla Commissione di integrare nella sua Agenda per le competenze per l'Europa un approccio basato sul territorio per i settori interessati da tali transizioni, che includa la definizione di incentivi per stimolare l'aumento della produttività della forza lavoro mediante il ricorso a tecnologie di supporto (come la realtà aumentata e la realtà virtuale) e il miglioramento delle competenze della forza lavoro delle industrie duramente colpite dalle trasformazioni tecnologiche, come l'industria automobilistica.

Aggiungere una dimensione territoriale agli ecosistemi industriali

36.

accoglie con favore la valutazione specifica delle esigenze dei 14 ecosistemi industriali europei, che evidenzia le carenze di investimenti e le opzioni per il sostegno strategico, nonché lo studio di un caso sulla sfida della decarbonizzazione per il settore siderurgico (1); propone che tale analisi sia integrata da una valutazione dell'andamento del mercato del lavoro e delle corrispondenti esigenze in termini di competenze;

37.

ribadisce l'invito a rafforzare la dimensione basata sul territorio nella strategia industriale aggiornata, affinché città e regioni, nella loro qualità di amministrazioni più vicine ai cittadini e agli ecosistemi, assumano la titolarità della duplice transizione, verde e digitale, della propria industria, anche in considerazione delle necessità di formazione continua e di aggiornamento delle competenze, delle quali avranno bisogno i lavoratori, a rischio o meno di esclusione a seguito della transizione (2). È essenziale promuovere una politica industriale basata sul territorio, in particolare nella fase di ripresa, in quanto l'industria e lo sviluppo regionale sono strettamente correlati;

38.

ribadisce che gli enti regionali e locali dispongono di importanti competenze in settori di intervento che incidono sullo sviluppo industriale e possono mobilitare una vasta gamma di strumenti per attuare una strategia di politica industriale dell'UE globale e ambiziosa, tesa ad assicurare la resilienza economica in un periodo di mutamenti strutturali; chiede che la Commissione inserisca il livello locale e regionale nel futuro processo di definizione della nuova strategia industriale dell'UE (3);

39.

sottolinea la necessità di un solido pilastro sociale nelle trasformazioni industriali, al fine di affrontare adeguatamente le conseguenze sociali dei cambiamenti strutturali e consentire alle regioni particolarmente colpite dalla pandemia di riprendersi sul piano economico e sociale;

40.

sottolinea che il modo migliore per rafforzare la dimensione regionale consiste nell'utilizzare le strategie regionali di specializzazione intelligente come modello per la cooperazione interregionale; accoglie con favore l'idea di continuare a sviluppare il concetto di specializzazione intelligente aggiungendo gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite come quarto elemento (S4);

41.

ravvisa un grande potenziale nella cooperazione interregionale e nel suo nuovo strumento per gli investimenti interregionali in materia di innovazione (I3), anche ai fini di collegare le regioni con le maggiori sfide derivanti dalla duplice transizione ad altre regioni, contribuendo in tal modo alle catene del valore interregionali e alla coesione. Un maggiore ricorso a questo strumento, nonché ad eventuali strumenti aggiuntivi, può contribuire alla collaborazione interregionale intesa a rafforzare le catene del valore europee. Le reti europee, come l'iniziativa Vanguard, possono contribuire a sostenere questo processo. Il CdR ritiene che sia estremamente importante che le strategie di specializzazione intelligente siano considerate il quadro e lo strumento per la modernizzazione industriale e il concetto di innovazione aperta. Il CdR sottolinea la necessità di allineare le strategie di innovazione regionali per una specializzazione intelligente (RIS3) allo sviluppo di percorsi di transizione, dal momento che le strategie S3 sono anche volte a sostenere l'accelerazione della duplice transizione;

42.

sottolinea l'importanza di coordinare la moltitudine di nuove iniziative dell'UE lanciate da diversi servizi della Commissione a sostegno della trasformazione industriale. Gli obiettivi fissati nella strategia «Pronti per il 55 %» a favore di una maggiore sostenibilità sono ambiziosi e devono essere sostenuti dall'industria mediante azioni concrete per conseguire il traguardo della neutralità climatica entro il 2050. Il CdR propone di avviare un dialogo strategico, guidato dalla Commissione europea, sul collegamento tra gli ecosistemi industriali e gli ecosistemi regionali dell'innovazione, con l'obiettivo di promuovere la governance multilivello e di garantire un migliore coordinamento. Sarebbe essenziale integrare le diverse iniziative dell'UE in tutti i diversi livelli di governo.

Gestire le dipendenze: l'autonomia strategica aperta nella pratica

43.

accoglie con favore gli sforzi compiuti dalla Commissione europea per analizzare ulteriormente le dipendenze e le capacità strategiche dell'UE mediante un esame approfondito di una serie di settori strategici tecnologici e industriali; si compiace degli sforzi volti a individuare misure atte a rafforzare la posizione dell'UE nelle catene globali del valore; osserva che gli «ecosistemi naturali» comprendono diversi settori, in particolare su scala regionale, e sono integrati in una rete più ampia. Esistono anche «canali» europei sotto forma di catene di produzione e di valore interregionali, che necessitano del sostegno della Commissione europea;

44.

accoglie con favore la particolare attenzione prestata all'autonomia strategica, ma sottolinea che, come stabilito nel documento informale presentato dalla Spagna e dai Paesi Bassi, l'autonomia strategica non implica l'isolazionismo o il protezionismo economico, bensì una maggiore resilienza e interdipendenza attraverso azioni razionali e specifiche connesse alle dipendenze asimmetriche. Il CdR sottolinea che, all'interno di alcune catene del valore strategiche, l'Europa deve intensificare i propri sforzi per aprire e agevolare i flussi di importazione;

45.

sostiene la revisione delle dipendenze strategiche, in particolare di quelle che hanno un impatto particolare sulle PMI. Sostiene inoltre le azioni rafforzate volte ad aiutare le PMI ad affrontare le perturbazioni e le vulnerabilità, o a diversificarsi collegandole a nuovi partner locali e transfrontalieri;

46.

accoglie con entusiasmo lo sviluppo di una guida o di uno strumento che individui le dipendenze strategiche e le affronti attraverso gli appalti pubblici.

Accelerare la duplice transizione

47.

sottolinea l'importanza di nuovi modelli imprenditoriali che contribuiscono ad accelerare la duplice transizione e, pertanto, la rilevanza di concetti come la rete per la soluzione dei problemi nel mercato interno SOLVIT, che aiutano le imprese fornendo soluzioni pragmatiche per gli scambi transfrontalieri e assicurano loro un accesso più agevole ai finanziamenti;

48.

chiede con insistenza alla Commissione europea di proporre un meccanismo di valutazione e prevenzione delle acquisizioni di imprese in settori che rivestono un ruolo vitale o strategico per l'economia europea, con particolare attenzione alle imprese più piccole, spesso non quotate, che sono essenziali per gli ecosistemi regionali dell'innovazione e dell'imprenditorialità;

49.

chiede che le regioni e le città continuino a sostenere le alleanze industriali in ambiti strategici, che dovrebbero includere le start-up e le PMI, nonché la proposta di lanciare nuove alleanze industriali. Tali alleanze opererebbero nei settori dei lanciatori spaziali, dell'aviazione a emissioni zero, delle tecnologie cloud, dei processori e dei semiconduttori. Il CdR segnala due fattori che determinano il successo delle alleanze: 1) la governance e la necessità di un impegno di tutte le parti interessate, e soprattutto 2) la partecipazione dei governi nazionali, regionali e locali, indispensabile per il buon funzionamento delle alleanze;

50.

accoglie con favore il fatto che la Commissione, congiuntamente all'industria, alle autorità pubbliche, alle parti sociali e ad altre parti interessate, abbia creato percorsi di transizione, a cominciare dal turismo e dalle industrie ad alta intensità energetica, al fine di comprendere meglio la portata, i costi e le condizioni delle misure necessarie per accompagnare la duplice transizione dei principali ecosistemi, misure che portano alla realizzazione di un piano d'azione per la competitività sostenibile;

51.

ribadisce l'importanza della transizione verso un'economia circolare per un'industria sostenibile e competitiva. La circolarità non è solo essenziale per raggiungere gli obiettivi climatici e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, ma aiuta anche l'industria a competere a livello mondiale e potrebbe costituire un importante elemento di autonomia strategica. Un uso circolare e attento delle materie prime e dei prodotti con una scarsa disponibilità (e strategici) permette di limitare le dipendenze asimmetriche e di rafforzare l'autonomia (4). Dato che l'economia circolare fornisce l'impulso a catene di approvvigionamento geograficamente più corte e ha un impatto su quasi tutti i tipi di cluster e di industria, la dimensione territoriale e regionale degli ecosistemi industriali è un elemento essenziale per il successo di una strategia industriale finalizzata all'autonomia strategica. La Commissione può contribuire a stimolare il passaggio all'economia circolare, poiché molte PMI, nonostante gli sforzi in atto per la trasformazione dei modelli economici e industriali tradizionali, non sono pronte a tale passaggio. Questo potrebbe realizzarsi, ad esempio, mediante un mercato unico dei rifiuti e fornendo sostegno a un cambio delle attività imprenditoriali di quella maggioranza di PMI che non è all'avanguardia nell'innovazione;

52.

sottolinea la necessità di concentrarsi sui settori e sugli ambiti in cui è possibile dare il maggior contributo al conseguimento degli obiettivi in materia di clima. Si tratterebbe in particolare dell'industria ad alta intensità energetica, dei grandi distretti industriali e delle catene di produzione di cui fanno parte. L'accento posto sulle catene di produzione andrà anche a vantaggio delle PMI del settore, dato che spesso fanno parte della catena di produzione che circonda le imprese più grandi. Ciò consentirà di massimizzare l'impatto sulle ambizioni in materia di clima. L'industria è estremamente importante come base dei mercati del lavoro regionali nelle regioni industriali. Questo significa che la transizione dell'industria verso un modello imprenditoriale sostenibile è fondamentale, anche in termini di occupazione e di transizione inclusiva verso un'economia sostenibile e digitale;

53.

sottolinea che è indispensabile che il nuovo modello industriale cerchi soluzioni a protezione dell'occupazione, specialmente nei settori più interessati dalla transizione verde, come il settore automobilistico, che è uno dei principali settori trainanti dell'economia europea. Per non danneggiare l'occupazione, la transizione verde richiesta ai prodotti automobilistici deve avvenire in modo flessibile e lasciare il tempo sufficiente, rispettare il principio della neutralità tecnologica, assicurare il sostegno finanziario dell'UE alle regioni interessate — tenendo conto dell'adattamento delle fabbriche, dei fornitori e dei siti di produzione esistenti — nonché garantire la competitività dei siti di produzione in funzione e permettere l'adattamento dei posti di lavoro;

54.

sottolinea che l'accesso a fonti di energia elettrica affidabili e a prezzi accessibili è essenziale per la competitività dell'industria europea. A tal fine occorre sviluppare capacità di produzione basate su fonti completamente rinnovabili. Nel calcolo della sostenibilità economica delle fonti energetiche si deve sempre tener conto dei costi totali, vale a dire dei costi totali livellati della produzione di energia che coprono l'intero ciclo di vita della produzione di energia, i costi di sistema e i costi esterni;

55.

chiede una concezione ampia e inclusiva della crescita economica, anche in termini di sesso, razza, genere, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, poiché abbiamo bisogno di tutti i talenti che l'Europa può offrire. Sottolinea che le donne sono tuttora fortemente sottorappresentate nei posti apicali delle aziende e invita le imprese a fare della parità di genere, a tutti i livelli dirigenziali, una parte integrante del loro principio imprenditoriale di base. Le imprese diversificate hanno un maggiore successo rispetto alle imprese che non sono rappresentative della (loro) società;

56.

richiama l'attenzione sulla necessità di riesaminare in modo approfondito il quadro normativo in materia di aiuti di Stato dell'Unione europea al fine di valutare come esso possa meglio sostenere la graduale conversione delle industrie dei prodotti di base ad alta intensità energetica e dipendenti dal commercio con l'estero verso processi a basse emissioni o neutri in termini di emissioni di CO2. I programmi di finanziamento europei e nazionali devono inoltre disporre di risorse sufficienti e poter essere combinati tra di loro;

57.

sottolinea la necessità di trovare un equilibrio tra la dinamica del cambiamento necessaria per la duplice transizione, da un lato, e la prevedibilità del quadro normativo (in particolare per le PMI e i lavoratori), dall'altro. Il CdR sottolinea inoltre che una transizione inclusiva richiede l'impiego di fondi per la (ri)qualificazione della forza lavoro su scala regionale e intersettoriale. Questa (ri)qualificazione permetterebbe ai lavoratori di evitare sia di rimanere «bloccati» nei settori in cui sono attivi, sia di doversi trasferire in altre regioni alla ricerca di un posto di lavoro;

58.

segnala che questo significa anche che la duplice transizione deve essere sostenuta da una transizione verso un'economia che tenga conto dell'invecchiamento della popolazione e delle innovazioni necessarie per includere tutti i cittadini nella duplice transizione;

59.

accoglie con favore l'elaborazione di indicatori e desidera sottolineare che la competitività a lungo termine, come pure la resilienza, deriva da transizioni più rapide. Pertanto gli indicatori dovrebbero misurare la velocità e gli ostacoli alla duplice transizione, e non la competitività in generale;

60.

richiama l'attenzione della Commissione europea sull'importante ruolo che gli enti locali e regionali e le agenzie per lo sviluppo regionale possono rivestire nell'accelerare la duplice transizione mediante il sostegno delle PMI digitali e verdi; esorta la Commissione ad adottare il principio «pensare in piccolo e agire a livello regionale».

Bruxelles, 2 dicembre 2021

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Parere del CdR sul tema «Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa» (COR-2016-01726-00-01).

(2)  Parere del CdR sul tema «Una nuova strategia industriale per l'Europa» (COR-2020-01374-00-00), punto 4.

(3)  Parere del CdR sul tema «Una nuova strategia industriale per l'Europa» (COR-2020-01374-00-00), punto 6.

(4)  Parere del CdR sul tema «Piano d'azione sulle materie prime critiche» (COR-2021-04292-00-01).


28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 97/50


Parere del Comitato europeo delle regioni sulla relazione della Commissione europea sulla politica di concorrenza 2020

(2022/C 97/10)

Relatore:

Tadeusz TRUSKOLASKI (PL/AE), sindaco di Białystok

Testo di riferimento:

COM(2021) 373 final

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Introduzione

1.

considera che il mercato unico europeo (in prosieguo «il mercato unico») sia una delle più grandi realizzazioni dell'Unione europea (UE) e che la politica di concorrenza dell'UE sia concepita per mantenere un'economia di mercato aperta con una concorrenza libera, equa ed efficiente, che favorisca un'allocazione efficiente delle risorse e promuova l'innovazione;

2.

apprezza gli sforzi compiuti finora dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo per definire una politica di concorrenza dell'UE chiara, trasparente ed efficace;

3.

sottolinea che conciliare la normativa dell'UE in materia di concorrenza con le politiche europee in materia industriale, digitale, ambientale, climatica, sociale e di commercio internazionale è essenziale per garantire parità di condizioni in tutti i settori e assicurare in tal modo la competitività globale, contribuendo così allo sviluppo delle PMI;

4.

accoglie con favore il regolamento (UE) 2019/452 che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, nonché il Libro bianco della Commissione relativo all'introduzione di pari condizioni di concorrenza in materia di sovvenzioni estere;

5.

concorda con le affermazioni che mettono in evidenza come i consumatori abbiano un accesso limitato a informazioni online complete su prodotti e servizi, dato lo scarso numero di ecosistemi e piattaforme digitali disponibili, che raramente sono tradotte nelle diverse lingue nazionali;

6.

accoglie con favore l'attenzione dedicata dalla Commissione all'iniziativa «Importanti progetti di interesse comune europeo» (Important projects of common European interest — IPCEI);

7.

fa notare che gli obiettivi della politica europea di concorrenza dovrebbero tenere conto in particolare delle esigenze delle PMI, incluse quelle delle zone rurali e delle regioni meno sviluppate, e creare condizioni eque e di parità a beneficio di tutti i cittadini dell'UE;

8.

sottolinea che è particolarmente importante che gli enti locali e regionali si assicurino che venga migliorata la politica di concorrenza dell'UE, dato che la parità di trattamento tra le imprese costituisce un elemento essenziale e una delle priorità nel funzionamento del mercato interno.

Competitività dell'UE e sostegno alle imprese colpite dalla crisi pandemica

9.

ritiene che qualsiasi aiuto legato alla crisi della COVID-19 debba essere concesso soltanto alle imprese che stanno subendo un impatto finanziario diretto dalla pandemia, in termini di perdita di redditività economica delle loro attività;

10.

sottolinea che le misure finanziarie temporanee per rispondere alla pandemia non dovrebbero essere utilizzate da imprese non redditizie che non sono impegnate a realizzare gli obiettivi climatici dell'UE e sono in procinto di fallire, attraversano una fase di grande ristrutturazione o necessitano di una ristrutturazione, nella misura in cui tale processo abbia avuto inizio già prima della pandemia;

11.

richiama l'attenzione sulle grandi linee di una riforma su scala mondiale dell'imposta sulle società stabilite dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 nell'ottobre 2021; invita la Commissione a proporre, immediatamente dopo la conclusione dei negoziati, delle misure concrete per attuare le nuove norme nell'UE e chiede con urgenza di adoperarsi per un ulteriore sviluppo del diritto tributario a livello mondiale che tenga conto delle imprese di tutte le dimensioni;

12.

riconosce che gli aiuti pubblici dovrebbero essere concepiti e concessi in modo trasparente e responsabile sotto il profilo sociale, economico ed ambientale;

13.

accoglie con favore le restrizioni già introdotte dalla Commissione per quanto riguarda, tra l'altro, il pagamento di dividendi e bonus, o il rimborso di azioni, delle imprese beneficiarie di aiuti;

14.

esorta a creare meccanismi per facilitare l'operatività in periodi di recessione economica a seguito di crisi economiche e non (come nel caso della pandemia di COVID-19), ma riducendo la quota di finanziamenti diretti, i quali perturbano artificialmente i rapporti di mercato;

15.

fa notare che la perturbazione dell'ambiente in cui le imprese operano, causata, tra le altre cose, da vari tipi di crisi, incoraggia le imprese stesse a riorganizzare il mercato in senso contrario alla politica europea di concorrenza, portandole ad esempio a concludere accordi sul volume della produzione e/o ad accrescere la redditività, il che è, in ogni caso, vietato dalle norme dell'UE in materia di concorrenza e, in ultima analisi, trasferisce i costi della crisi sui consumatori;

16.

sottolinea che l'obiettivo primario, anche in condizioni di crisi, rimane quello di garantire che i consumatori beneficino di mercati competitivi soltanto se questi offrono prezzi equi e un'ampia gamma di prodotti di alta qualità;

17.

ritiene che garantire condizioni di parità per le imprese nel mercato unico sia di cruciale importanza specialmente per le PMI, anche per quanto concerne la creazione di innovazione, lo sviluppo di nuove tecnologie verdi e la creazione di posti di lavoro sostenibili nell'UE;

18.

invita la Commissione a monitorare l'uso e la distribuzione dei vari fondi dell'UE in risposta alla crisi indotta dalla pandemia di COVID-19, anche attraverso i piani nazionali degli Stati membri per la ripresa e la resilienza, che devono rispettare le norme dell'UE in materia di concorrenza e aiuti di Stato;

19.

si attende un'azione ex ante in relazione alle strategie di crisi; la pianificazione della politica di concorrenza deve essere coerente e congrua, in un orizzonte decisionale di lungo termine.

Nuovi settori del mercato europeo

20.

accoglie con favore la proposta della Commissione di una legge sui mercati digitali e sottolinea l'urgenza di creare un contesto imprenditoriale equo per gli utenti commerciali che dipendono dai «controllori dell'accesso» (gatekeeper), al fine di garantire la libera concorrenza anche online;

21.

invita la Commissione, gli Stati membri e le regioni a intensificare gli sforzi per promuovere il trasferimento di tecnologie, al fine di sostenere la creazione di catene di valore europee e di massimizzare l'impiego del capitale disponibile; le regioni meno sviluppate, periferiche, ultraperiferiche e insulari dovrebbero beneficiare di un sostegno ad hoc;

22.

sottolinea che la digitalizzazione è particolarmente importante per le PMI, in quanto fornisce accesso a mercati più ampi ed elimina i problemi territoriali derivanti dagli svantaggi geografici; l'UE dovrebbe, soprattutto nelle zone rurali e nelle regioni meno sviluppate, erogare alle PMI dei fondi da destinare alla digitalizzazione delle loro attività, e fornire a queste imprese informazioni sulle opportunità disponibili a livello dell'UE per la digitalizzazione. Gli enti locali e regionali potrebbero svolgere un ruolo chiave nella diffusione di tali informazioni;

23.

ritiene che, se si vuole orientare lo sviluppo dell'UE verso la trasformazione digitale, sia necessario agire contro le strutture monopolistiche;

24.

richiama l'attenzione sulla particolare importanza del divieto di abuso di posizione dominante (articolo 102 TFUE) per quanto riguarda le attività di entità sia esterne che interne all'UE, e osserva che ciò è particolarmente importante nei settori emergenti del mercato, caratterizzati da una crescita dinamica e scarsamente formalizzati o monitorati;

25.

fa notare che le sanzioni pecuniarie imposte in caso di violazione delle condizioni di concorrenza costituiscono solo una parte della soluzione, e soprattutto che la nuova legge sui mercati digitali deve far sì che i gatekeeper non ricorrano più a pratiche non autorizzate per ottenere un vantaggio concorrenziale; critica il fatto che i costi derivanti dalle sanzioni per violazioni delle norme sulla concorrenza vengano trasferiti ai consumatori, creando in ultima analisi una situazione in cui a pagarne le conseguenze sono unicamente i cittadini europei;

26.

sottolinea che la direzione generale della Concorrenza della Commissione europea dispone di una propria direzione per le questioni digitali e che quest'ultima negli ultimi anni ha condotto diverse indagini di settore (ad esempio, sul commercio elettronico o sull'Internet degli oggetti per i consumatori), le quali hanno anche dato luogo alla proposta di una legge sui mercati digitali; e si attende che detta direzione generale della Concorrenza tenga conto dei risultati delle indagini antitrust nell'attuazione della legge sui mercati digitali;

27.

concorda con il Parlamento europeo nel ritenere che le attuali risorse della direzione generale della Concorrenza (DG COMP) della Commissione europea siano insufficienti in relazione al suo carico di lavoro e alle sfide che essa deve affrontare;

28.

riconosce le sfide poste dall'elaborazione e dall'attuazione della politica di concorrenza, in particolare nel settore del mercato digitale, in cui soprattutto le grandi piattaforme concentrano, aggregano e utilizzano una mole di dati in cambio di servizi erogati a titolo gratuito («mercati a prezzo zero») e fissano i prezzi in modo iniquo mediante appositi algoritmi; a tale proposito, accoglie con favore il fatto che la legge sui mercati digitali punti, tra le altre cose, a trattare nello stesso modo i servizi e i prodotti offerti dalle «piattaforme gatekeeper» rispetto ai servizi e ai prodotti simili offerti da terzi sulle stesse piattaforme, garantendo in tal modo la libera concorrenza;

29.

si attende che la Commissione si adoperi per adeguare il registro delle organizzazioni che svolgono attività di lobbying a favore di soluzioni digitali specifiche per conto di operatori non appartenenti all'UE, nonché per garantire la trasparenza delle loro fonti di finanziamento;

30.

accoglie con favore la valutazione della Commissione sulla necessità di nuovi strumenti per garantire l'efficacia della politica europea di concorrenza, strumenti che sono tanto più necessari in relazione ai nuovi settori di mercato emergenti e non ancora descritti con precisione;

31.

concorda nel ritenere che i consumatori abbiano un controllo troppo limitato sui propri dati e sulla propria identità digitale, soprattutto perché la maggior parte dei fornitori di servizi digitali richiede il consenso degli utenti senza lasciare loro altra scelta se non vogliono perdere l'accesso a determinati servizi;

32.

incoraggia la Commissione a elaborare una normativa che obblighi i titolari dei dati a cancellarli nei casi in cui i consumatori non abbiano utilizzato i loro servizi per un certo periodo di tempo (ad esempio un anno);

33.

esprime il proprio sostegno alle azioni a favore dei servizi di interesse economico generale (SIEG), che rimangono essenziali per la sopravvivenza di una serie di comunità in tutta Europa, in particolare nelle regioni isolate, remote o periferiche dell'Unione;

34.

fa notare che, nel settore dei servizi finanziari, si sono sviluppate alcune strutture oligopolistiche e che alcune grandi imprese tecnologiche sono diventate attori importanti nel mercato dei servizi finanziari, il che richiede meccanismi di controllo e di garanzia per i consumatori; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di applicare l'articolo 102 TFUE anche ai servizi online, in modo che i piccoli fornitori, provenienti da città e regioni, che offrono i loro servizi e/o prodotti online non subiscano uno svantaggio competitivo;

35.

invita la Commissione europea a riesaminare la direttiva sul credito al consumo, dal momento che l'attuale protezione dei consumatori è insufficiente e che l'accesso alle informazioni volte a sensibilizzare in merito all'impatto di vari fattori sulla variabilità dei prodotti è troppo limitato;

36.

invita la Commissione a indagare sulle clausole e le pratiche sleali, in particolare nei contratti con i consumatori nel settore bancario, ritenendo che tale settore, malgrado la sua notevole importanza, debba essere trattato allo stesso modo di altri settori del mercato;

37.

sottolinea la necessità di proteggere i contribuenti e i clienti delle banche dagli oneri legati al salvataggio del sistema finanziario.

La politica di concorrenza dell'UE nei confronti dei paesi terzi

38.

si unisce all'invito del Parlamento europeo a rafforzare gli strumenti di difesa commerciale per combattere le pratiche commerciali sleali e salvaguardare la competitività dell'industria europea;

39.

si aspetta perciò che si inizi a lavorare alla bidirezionalità della politica di concorrenza dell'UE, in modo che, nel quadro del mercato unico, vi siano garanzie di libertà e meccanismi per impedire la concentrazione, compresa la creazione di monopoli, e sia realizzato un equilibrio tra il potere di mercato degli acquirenti e quello dei venditori, mentre, in relazione ai paesi terzi (come la Cina e gli Stati Uniti), siano creati meccanismi equivalenti ai modelli di promozione delle esportazioni;

40.

fa notare che, nel combattere la monopolizzazione del mercato europeo, occorre compiere gli stessi sforzi nei confronti sia degli operatori dell'UE che di quelli dei paesi terzi; oggi, specialmente nel campo del commercio elettronico, vi sono numerose disfunzioni dovute alla monopolizzazione di tecnologie digitali avanzate da parte di società statunitensi e cinesi;

41.

si attende che la politica industriale sia sviluppata in modo tale da essere funzionale alla convergenza delle regioni, e manifesta il suo appoggio a un'efficiente ridistribuzione territoriale delle risorse che non comporti distorsioni della concorrenza;

42.

chiede alla Commissione di richiamare l'attenzione sul ruolo delle imprese statali straniere, che sono sostenute e sovvenzionate dai rispettivi governi secondo modalità che, in base alle norme sul mercato unico, sono vietate per le imprese dell'Unione;

43.

invoca con forza la parità di trattamento dei partner commerciali dell'UE, e si attende pertanto che la Commissione formalizzi norme che garantiscano condizioni uniformi per quanto riguarda l'accesso al mercato, la concorrenza e gli aiuti di Stato; precisa che qualsiasi violazione di tali condizioni dovrebbe comportare la sospensione degli scambi a condizioni speciali, in modo che la minaccia di sanzioni svolga una funzione di incentivo;

44.

osserva che le attuali azioni volte a stimolare la concorrenza confermano che gli operatori di paesi terzi non seguono le stesse regole e ricevono, tra l'altro, un forte sostegno pubblico, anche finanziario; e reputa che tale situazione imponga di rendere più flessibile, specie per quanto riguarda gli aiuti di Stato, la normativa europea della concorrenza, che non tiene sufficientemente conto della natura della concorrenza cui devono far fronte le imprese dell'UE nei paesi terzi in cui quelle regole non sono rispettate;

45.

chiede che ci si adoperi con più decisione per configurare la politica commerciale dell'UE anziché seguire altri mercati come gli Stati Uniti, in quanto la formula finora utilizzata è coerente con le convinzioni dei cittadini dell'UE e con le tradizioni imprenditoriali europee: è necessario che l'UE rafforzi la sua politica commerciale al fine di essere più assertiva in termini di reciprocità nell'accesso al mercato e nel controllo delle sovvenzioni all'industria;

46.

esorta a estendere il modello di controllo sulle concentrazioni di capitale, ritenendo che occorra prestare attenzione alla crescente espansione di tali concentrazioni, che, oltre a determinare la creazione di monopoli sui mercati, accresce l'occupazione verticale e orizzontale del mercato, con effetti negativi sulla deconcentrazione delle catene del valore;

47.

osserva che, se si vogliono conseguire gli obiettivi della lotta contro le disuguaglianze sociali e la crisi climatica, innalzare gli standard ambientali, migliorare l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e attuare le politiche in materia di protezione dei consumatori e del clima, è necessario intervenire per sanzionare con rigore qualsiasi violazione delle condizioni applicabili in materia di produzione, occupazione, ambiente ecc. da parte di fornitori esterni all'Unione europea.

Il futuro della politica di concorrenza dell'UE

48.

sottolinea che le disposizioni dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito che disciplinano il controllo degli aiuti di Stato/sovvenzioni impongono a entrambe le parti restrizioni significative per quanto riguarda le sovvenzioni pubbliche; mentre le disposizioni garantiscono che il diritto UE della concorrenza continui a fissare norme intese ad assicurare parità di condizioni, gli articoli 3.4.2 e 3.5 dell'accordo stabiliscono che le parti devono impedire determinati tipi di sovvenzioni se queste ultime hanno o potrebbero avere effetti «rilevanti» sugli scambi o sugli investimenti tra le parti; invita pertanto la Commissione a monitorare attentamente il rispetto di tali disposizioni da parte del Regno Unito al fine di evitare qualsiasi tipo di dumping in materia di sovvenzioni da parte di tale paese;

49.

esorta ad un'azione più radicale contro il boicottaggio, la falsificazione e l'imitazione a fini di commercializzazione fraudolenta di prodotti e servizi di Stati membri sul mercato mondiale; le PMI che operano sui mercati esteri devono ricevere un sostegno coerente e inequivocabile da parte delle istituzioni europee;

50.

richiama l'attenzione sulla necessità di una chiara linea di demarcazione tra gli obiettivi della politica di concorrenza, che dovrebbero essere attuati in primo luogo nel mercato unico europeo, e una politica industriale volta a sostenere gli operatori che affrontano la concorrenza sul mercato mondiale;

51.

ritiene che un'azione a lungo termine nell'ambito della politica di concorrenza dell'UE debba accrescere la resilienza delle catene di valore al fine di ridurre la dipendenza da operatori di paesi terzi e, ove ciò non sia possibile, di garantire un elevato grado di diversificazione dei fornitori;

52.

sottolinea che le norme dell'UE in materia di concorrenza e aiuti di Stato devono essere coerenti con il Green Deal europeo, la strategia digitale dell'UE, il pilastro europeo dei diritti sociali e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; richiama l'attenzione sul fatto che la definizione del mix energetico rientra nelle competenze degli Stati membri, e si rammarica che alcuni di loro non subordinino la concessione di aiuti di Stato ai suddetti obiettivi;

53.

si compiace che il recente studio commissionato dalla Commissione sulle tendenze di mercato nei settori dell'assistenza sanitaria e dell'edilizia sociale e sulle implicazioni in materia di aiuti di Stato dell'UE — condotto nel quadro di un esercizio di valutazione, tuttora in corso, del pacchetto sui servizi di interesse economico generale (SIEG) del 2012 relativamente all'assistenza sanitaria e all'edilizia sociale (1) — avalli ampiamente le richieste avanzate dallo stesso CdR nel suo parere dell'ottobre 2016 sul tema Aiuti di Stato e servizi d'interesse economico generale (2), in particolare riguardo ai due punti seguenti: 1) il massimale de minimis di 500 000 EUR viene facilmente raggiunto e, considerato l'aumento complessivo del sostegno agli aiuti di Stato per i settori, si dovrebbe prendere in considerazione un aumento di tale massimale per motivi di proporzionalità; 2) la definizione di «edilizia sociale» è ritenuta poco chiara, dal momento che non esiste una definizione univoca di tale concetto nei vari Stati membri dell'UE. Non solo, ma l'attuale definizione appare superata, dato che aumentano le esigenze della popolazione in termini di alloggi a prezzi accessibili. Il CdR ribadisce pertanto la sua richiesta di eliminare dalla definizione il riferimento eccessivamente restrittivo ai «cittadini svantaggiati» e ai «gruppi sociali più svantaggiati» quali beneficiari di tale edilizia.

54.

invita la Commissione a monitorare e a esaminare attentamente l'impatto degli attori finanziari, e in particolare delle piattaforme digitali, sulla concorrenza del mercato e sulle decisioni dei consumatori;

55.

sottolinea la necessità di rivedere radicalmente il quadro degli aiuti di Stato dell'UE per sostenere la graduale trasformazione delle industrie di base a forte consumo energetico e dipendenti dal commercio estero in processi a minore intensità e/o neutri in termini di carbonio. Il sostegno è necessario, oltre che per gli investimenti, anche per i costi operativi. Occorre quindi che i programmi di finanziamento europei e nazionali dispongano di risorse sufficienti e si possano combinare tra loro. Alla trasformazione industriale possono dare un contributo importante anche contratti di protezione del clima, basati su progetti, che comprendano una garanzia statale a lungo termine del prezzo del carbonio;

56.

richiama l'attenzione sulla necessità di creare e applicare strumenti efficaci per esercitare pressioni sugli attori interni ed esterni che non rispettano le norme in materia di concorrenza;

57.

ritiene che un'applicazione rigorosa e imparziale delle norme dell'UE in materia di concorrenza da parte di autorità indipendenti garanti della concorrenza sia fondamentale per le imprese europee, soprattutto piccole e medie, che operano nel mercato interno e a livello internazionale; e incita pertanto a dar prova di maggiore fermezza nell'imporre sanzioni a coloro che violano le regole stabilite;

58.

rinnova la sua esortazione a dare prova di maggiore ambizione nell'attuare nuove soluzioni, segnatamente al fine di conseguire la neutralità climatica dell'economia europea, e ad avere coraggio nell'accrescere direttamente l'uniformità del mercato unico;

59.

esorta ad adottare misure che colleghino la politica di coesione e quella di concorrenza, in modo che l'eventuale sostegno accordato sia associato all'armonizzazione delle norme e dei principi per gli operatori del mercato unico; accoglie con favore, a tale proposito, la flessibilità introdotta nel settore degli aiuti di Stato per la politica regionale nel contesto della pandemia di COVID-19; e richiama l'attenzione sull'indagine condotta dalla propria commissione COTER tra le autorità di gestione dei fondi strutturali sull'attuazione delle misure di accompagnamento dei programmi CRII e CRII+, da cui è emerso che la maggior parte di tali autorità sarebbe favorevole a un aumento temporaneo della soglia de minimis per gli aiuti di Stato;

60.

pur riconoscendo che le imprese europee devono essere in grado di competere sui mercati mondiali su un piano di parità, invita la Commissione ad adeguare la politica dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato al fine di promuovere lo sviluppo industriale, in particolare nei settori con il più alto livello di eccellenza tecnica e tecnologica, e di sostenere con forza l'espansione delle imprese europee al di fuori del mercato unico;

61.

accoglie con favore l'iniziativa della Commissione europea di proporre modifiche al regolamento generale di esenzione per categoria al fine di agevolare ulteriormente il sostegno pubblico alla transizione verde e digitale dell'UE (3); e in proposito sottolinea che l'esenzione dall'obbligo di notifica di talune categorie di aiuti rende molto più facile per gli Stati membri concedere aiuti in tempi rapidi se sono soddisfatte le condizioni per limitare le distorsioni della concorrenza nel mercato interno;

62.

insiste sull'importanza che l'UE rimanga un'economia aperta e continui a promuovere un commercio internazionale libero, equo, sostenibile e vantaggioso per tutti i partner commerciali; sostiene in tal senso gli sforzi profusi dalla Commissione europea per una riforma dell'OMC, il cui obiettivo deve essere quello di rilanciare e rafforzare tale organizzazione, tra l'altro modernizzandone il funzionamento e colmando le lacune del suo quadro normativo, in modo che possa affrontare adeguatamente le attuali sfide nel campo della politica commerciale;

63.

ribadisce il suo invito alla Commissione europea a elaborare norme più flessibili e più efficaci in materia di aiuti pubblici al fine di garantire, in linea con le disposizioni del FESR e del dispositivo per la ripresa e la resilienza, un'assistenza finanziaria agli aeroporti regionali delle regioni periferiche e ultraperiferiche, insulari o meno sviluppate, dove non esistono alternative più efficienti e sostenibili (4).

Bruxelles, 2 dicembre 2021

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  https://ec.europa.eu/competition-policy/system/files/2021-09/kd0621047enn_SGEI_evaluation.pdf.

(2)  https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2016-01460-00-00-ac-tra-en.docx/content.

(3)  Consultazione della Commissione europea del 6 ottobre 2021 in vista dell'adozione, nel primo semestre del 2022, del regolamento generale di esenzione per categoria riveduto.

(4)  COTER-VII-010 (COR-2021-00471-00-00) — Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema Il futuro degli aeroporti regionali: sfide e opportunità.


28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 97/56


Parere del Comitato europeo delle regioni sul tema «La dimensione di genere dei fondi strutturali e di coesione 2021-2027, con un'attenzione specifica per la preparazione dei programmi operativi»

(2022/C 97/11)

Relatrice:

Donatella Porzi (IT/PSE)

RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Contesto e osservazioni generali

1.

richiama l'importanza della politica di coesione, che ha come obiettivi generali promuovere lo sviluppo economico e sociale dell'Unione europea, unitamente al ridurre le disparità di sviluppo tra le varie regioni, al fine di perseguire la coesione economica, sociale e territoriale;

2.

sottolinea che, in tale contesto, l'eguaglianza di genere va correttamente intesa come: 1) un principio fondamentale cui attenersi nel legiferare sulla politica di coesione; 2) un criterio orizzontale per la predisposizione dei programmi della politica di coesione, 3) un obiettivo da perseguire da parte dei programmi e 4) un potente fattore necessario per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile ed equilibrato della politica di coesione;

3.

l'uguaglianza di genere continua ad essere trattata per lo più in termini generali e limitatamente agli ambiti politici del Fondo sociale europeo Plus, nonché nell'analisi contestuale e nella fase di programmazione, mentre è richiesta una maggiore attenzione nelle fasi di elaborazione legislativa, attuazione, monitoraggio e valutazione su base regolare;

4.

evidenzia come l'eguaglianza di genere non vada a beneficio solo delle donne, ma dell'intera società, rappresentando un potente motore di sviluppo sociale ed economico, come anche riportato nella strategia dell'UE per la parità di genere 2020-2025, dove si sottolinea come l'eguaglianza di genere favorisca l'aumento dell'occupazione e della produttività;

5.

è convinto, infatti, che l'eguaglianza di genere e le pari opportunità, in aggiunta al potenziamento dei sistemi di welfare, in particolare quelli legati alla tutela materno-infantile e all'assistenza, renderanno più facile combinare la carriera con la famiglia, il che a sua volta potrebbe contribuire ad incrementare il tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro e a contrastare la grave crisi demografica che gran parte dell'Europa si trova di fronte. L'aumento del sostegno alle famiglie europee e della partecipazione femminile al mercato del lavoro rappresentano misure importanti per mitigare i problemi di sostenibilità dei sistemi di welfare e aiutare i giovani ad assumere il ruolo di genitori;

6.

riconosce e apprezza gli sforzi compiuti dalle istituzioni europee nel promuovere il mainstreaming di genere, come pure la grande importanza riconosciuta al raggiungimento degli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali nell'ambito del quadro normativo e programmatico della politica di coesione 2021-2027, con particolare riguardo alle condizioni abilitanti e al sistema di tracciamento nei programmi di spesa riferiti a specifici obiettivi;

7.

esprime, d'altra parte, preoccupazione per il fatto che nel 2017 il tasso di occupazione e il salario medio delle donne in Europa restavano, rispettivamente, ancora circa 12 (67,3 contro 79 per cento) e 16 punti inferiore a quello maschile e che, secondo le analisi dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), la performance dei Paesi UE nel mainstreaming di genere è andata diminuendo a partire dal 2012. Infatti, sempre secondo l'EIGE, che classifica da 0 a 16 gli elementi chiave del mainstreaming di genere, il valore medio degli Stati membri si è ridotto da 8,4 nel 2012 a 7,4 nel 2018;

8.

si rammarica, altresì, che la strategia dell'UE per la parità di genere 2020-2025 non preveda specifiche azioni volte ad inserire l'eguaglianza di genere in tutte le aree di intervento dell'Unione europea, richiamando l'esigenza di rafforzare l'uso di indicatori efficaci intesi a misurare e valutare l'impatto di genere con riferimento all'attuazione delle strategie;

9.

sollecita pertanto la Commissione europea ad intensificare gli sforzi per una reale eguaglianza di genere, da perseguire tramite il doppio approccio consistente nelle iniziative puntuali per contrastare specifiche diseguaglianze da un lato e nel mainstreaming, come approccio orizzontale esteso a tutte le politiche europee, dall'altro;

10.

ricorda che, per perseguire una reale eguaglianza di genere, occorre che questo obiettivo venga incluso in ogni stadio del processo decisionale e nel corso della successiva fase attuativa, quando vengono fissate le priorità, quando vengono sviluppate le politiche, quando vengono allocate le risorse; è importante che a tal fine le autorità regionali e locali sottopongano i programmi ad apposite valutazioni di impatto di genere;

11.

raccomanda che l'approccio del mainstreaming di genere non debba però distogliere l'attenzione verso specifiche misure ed investimenti rivolti appositamente a rimuovere le cause di discriminazioni e a supportare i processi di emancipazione, partecipazione e rafforzamento del ruolo femminile nella società e nel mondo del lavoro;

12.

sollecita, a tal fine, la Commissione europea a fare maggior uso degli strumenti messi in campo dall'EIGE per monitorare regolarmente il grado di attuazione degli impegni in materia di eguaglianza di genere e di coesione; e, qualora gli strumenti esistenti siano insufficienti, esorta a introdurre strumenti specifici per misurare i risultati concreti che vincolino l'uguaglianza alla coesione;

13.

ritiene necessario, richiamandosi al principio «Legiferare meglio», porre maggior attenzione a che gli interventi normativi adottati siano in grado di incidere realmente ed efficacemente sul contesto sociale e culturale, trasformando le garanzie giuridiche affermate sulla carta in dinamiche di cambiamento strutturale delle relazioni fra i sessi. A tal fine occorre una produzione normativa che, abbandonata la considerazione dei soggetti nella loro astrazione giuridica, sia sempre più attenta ad intervenire nella concretezza delle discriminazioni presenti nella società;

14.

occorre affrontare la questione di genere e i suoi rapporti con il divario digitale, essendovi necessità di maggiori investimenti nella digitalizzazione, nell'innovazione digitale e nella connettività digitale; la politica di coesione dovrebbe sostenere la parità di accesso delle donne e degli uomini alla formazione e all'impiego e contribuire a far sì che transizioni giuste, verdi e digitali non aggravino il divario di genere tra donne e uomini;

15.

sollecita la Commissione europea a presentare una proposta di metodologia per valutare l'impatto di genere dei programmi finanziati dall'Unione europea, mettendo a disposizione dati e indicatori specificati per sesso, in coerenza con quanto concordato nell'ultimo accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio; invita quindi la Commissione a predisporre appositi interventi formativi a favore delle autorità di gestione per una migliore attuazione di tali nuove metodologie;

16.

sottolinea come la pandemia da COVID-19, avendo colpito particolarmente settori economici a forte presenza femminile, abbia accentuato le diseguaglianze di genere. Le donne esercitano più spesso quelli che sono tradizionalmente considerati «lavori femminili», come l'assistenza sanitaria, il commercio al dettaglio e l'assistenza all'infanzia. Ciò ha fatto sì che queste lavoratrici si ritrovassero in prima linea durante la pandemia, il che le ha esposte in modo sproporzionato al virus e agli effetti della crisi. Il maggior impatto di genere della COVID si manifesta, altresì, oltre che nella flessione dei tassi di occupazione, anche nella maggior difficoltà delle donne — rispetto agli uomini — a rientrare al lavoro a seguito delle riaperture: vanno quindi messi in campo adeguati strumenti per favorire il reintegro nel lavoro delle donne che lo hanno perso a seguito dei lockdown, anche avvalendosi dell'esperienza derivante da crisi precedenti;

17.

ritiene che, tra i diversi strumenti di intervento dell'Unione, la politica di coesione sia particolarmente indicata per contribuire ad un reale incremento del grado di concreta eguaglianza tra i sessi, in relazione al volume dei finanziamenti e alla loro natura e finalizzazione; sottolinea come, in particolare nelle regioni i cui programmi rappresentano una quota significativa del bilancio complessivo, l'impatto di genere sia anche funzione di come vengono formulati e attuati i programmi;

18.

invita la Commissione europea, e in particolare gli Stati membri, a coordinarsi strettamente con gli enti locali e regionali in sede di elaborazione dell'accordo di partenariato, al fine di tenere conto delle sfide che l'attuazione di politiche di uguaglianza efficaci comporta a livello locale e regionale;

19.

evidenzia, infatti, come i vari fondi della politica di coesione consentano di mettere in campo delle misure direttamente tese a contribuire alla parità di genere nell'occupazione, l'inclusione sociale e l'istruzione e i servizi per l'infanzia, come è il caso del Fondo sociale europeo (FSE). Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) deve fornire un apporto maggiore, dagli investimenti e servizi nel quadro del sostegno all'imprenditoria femminile, alla riduzione del divario di genere nella ricerca e innovazione ed un migliore accesso alle infrastrutture fisiche, delle TIC e sociali;

20.

auspica, pertanto, che il contributo all'eguaglianza di genere non sia considerato un compito del solo Fondo sociale, che, infatti, è un fondo che interviene prevalentemente nei confronti delle persone, ma coinvolga tutti i fondi, ivi incluso il FESR, che opera in gran parte verso le imprese, e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che ha un importante ruolo nel promuovere lo sviluppo delle aree rurali e interne, aree dove, spesso, più acuto si presenta il problema dell'uguaglianza di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro. È necessario migliorare le sinergie tra la coesione, i fondi per la ripresa e altri programmi esistenti a margine della politica di coesione;

21.

ribadisce con fermezza che la politica di coesione deve farsi carico delle problematiche connesse all'eguaglianza di genere e alla partecipazione femminile al mercato del lavoro, assumendo come prioritari i relativi obiettivi, in quanto è irrealistico ipotizzare una maggior coesione economica e sociale senza un aumento della partecipazione femminile al mercato del lavoro e l'eliminazione delle discriminazioni e delle diseguaglianze salariali;

22.

ritiene pertanto che, tra le chiavi di lettura da tenere in debita considerazione durante il percorso, sia di rilevante importanza l'interpretazione degli interventi sulle politiche di genere anche in qualità di strumento per la concreta realizzazione dei fini delle politiche di coesione; accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di includere nell'8a relazione sulla coesione una specifica sezione dedicata all'eguaglianza di genere;

23.

raccomanda che le autorità di gestione dei programmi cofinanziati dall'Unione europea 2021-2027 sviluppino progetti e misure volti a: a) sostenere la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, stimolando le imprese a mettere a punto apposite strategie sui luoghi di lavoro; b) favorire il reintegro delle donne espulse dal mondo del lavoro a causa della COVID-19; c) potenziare e migliorare i servizi di cura alle persone, in modo da alleggerire le donne da tali incombenze; d) mettere in atto azioni specifiche e mirate atte a favorire la partecipazione delle donne in quegli ambiti di attività tradizionalmente a forte presenza maschile; e) contrastare gli stereotipi e i ruoli di genere nonché prevenire le discriminazioni e le molestie sessuali e di genere nei luoghi di lavoro; f) avvalersi di specifiche competenze e professionalità per guidare il complessivo processo del mainstreaming di genere; g) fornire ai beneficiari dei fondi europei supporti e linee guida utili a meglio incorporare la prospettiva di genere nelle diverse aree di intervento, dalle politiche del lavoro alla ricerca e sviluppo, dalla tutela ambientale ai trasporti pubblici alle tecnologie digitali; h) incoraggiare le donne a diventare imprenditrici; i) porre attenzione, nella progettazione delle infrastrutture, all'obiettivo del miglioramento della sicurezza delle donne; j) promuovere azioni per garantire l'istruzione in scuole miste e porre fine agli stereotipi e ai ruoli di genere nelle aule scolastiche; k) eliminare l'immagine sessista delle donne nei media;

24.

raccomanda che le autorità di gestione del periodo di programmazione 2021-2027 collaborino, si coordinino e sostengano gli organismi per la parità nell'acquisizione di competenze e conoscenze specifiche al fine di integrare sistematicamente la prospettiva di genere in tutto il ciclo di finanziamento, sia nella preparazione dei programmi operativi che nella loro attuazione e valutazione, consentendo in tal modo di accertare l'impatto di tali programmi sulla riduzione dei divari di genere durante e dopo l'esecuzione dei programmi stessi;

25.

auspica che si estenda sempre più la valutazione dei modelli di organizzazione dei servizi pubblici (per esempio dei trasporti pubblici), come pure in generale dei pattern di intervento, in modo da verificarne la coerenza con gli obiettivi di promozione della parità di genere;

26.

considera di fondamentale importanza che la prospettiva di genere venga recepita anche all'interno dei piani nazionali per la ripresa elaborati nell'ambito di Next Generation EU, applicando ai principali progetti i principi e gli strumenti per la valutazione di genere;

27.

raccomanda che siano resi disponibili alle autorità regionali e locali i dati e le statistiche necessarie a svolgere adeguate valutazioni riguardo alle diseguaglianze di genere esistenti;

28.

sollecita una maggior diffusione a livello dei programmi europei di strumenti quali la valutazione d'impatto di genere e il bilancio di genere (Gender Budgeting), che attualmente risultano ancora troppo raramente utilizzati;

29.

richiama l'attenzione sull'esperienza del periodo 2014-2020 con riferimento ai seguenti punti critici sui quali concentrare l'attenzione: a) la distanza tra le enunciazioni formali e le acquisizioni concrete; b) la carenza di adeguata conoscenza su come attuare il mainstreaming di genere, in particolare negli interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale; c) l'esigenza di un maggior orientamento di genere nei criteri di selezione e nei sistemi di valutazione; d) l'opportunità di un maggior collegamento tra le strategie nazionali e le azioni portate avanti dalla politica di coesione in tema di eguaglianza di genere; e) l'utilità di mettere a punto un sistema di governance per il coordinamento e il monitoraggio del mainstreaming di genere;

30.

sottolinea l'importanza per le autorità di gestione di attuare scambi di idee e buone pratiche con gli organismi della società civile attivi in tema di promozione dell'eguaglianza di genere, rafforzando le attività di formazione, coordinamento e valutazione, con riferimento sia alle autorità di gestione che al partenariato.

Bruxelles, 2 dicembre 2021

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


III Atti preparatori

Comitato delle regioni

147a sessione plenaria del CdR (Interactio — Ibrida), 1.12.2021 - 2.12.2021

28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 97/60


Parere del Comitato europeo delle regioni — Approccio europeo in materia di intelligenza artificiale — Legge sull'intelligenza artificiale

(parere riveduto)

(2022/C 97/12)

Relatore:

Guido RINK (NL/PSE), assessore comunale di Emmen

Testi di riferimento:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Promuovere un approccio europeo all'intelligenza artificiale

COM(2021) 205

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione

COM(2021) 206

I.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Lo scopo del presente regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, la commercializzazione e l'uso dell'intelligenza artificiale (IA) in conformità ai valori dell'Unione. Il presente regolamento persegue una serie di motivi imperativi di interesse pubblico, quali un elevato livello di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali, e garantisce la libera circolazione transfrontaliera di beni e servizi basati sull'IA, impedendo così agli Stati membri di imporre restrizioni allo sviluppo, alla commercializzazione e all'uso di sistemi di IA, salvo espressa autorizzazione del presente regolamento.

Lo scopo del presente regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno e garantire i diritti fondamentali dei cittadini istituendo un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, la commercializzazione e l'uso dell'intelligenza artificiale (IA) in conformità ai valori dell'Unione. Il presente regolamento persegue una serie di motivi imperativi di interesse pubblico, quali un elevato livello di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali, e garantisce la libera circolazione transfrontaliera di beni e servizi basati sull'IA, impedendo così agli Stati membri di imporre restrizioni allo sviluppo, alla commercializzazione e all'uso di sistemi di IA, salvo espressa autorizzazione del presente regolamento.

Motivazione

Introducendo il riferimento ai diritti fondamentali si vuole sottolineare il collegamento con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 2

Nuovo considerando dopo il considerando 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

La definizione di sistemi di IA è un processo continuo, che dovrebbe tenere conto del contesto in cui si inserisce l'intelligenza artificiale, seguire il ritmo degli sviluppi socioculturali in questo settore e non perdere di vista il legame tra l'ecosistema di eccellenza e l'ecosistema di fiducia.

Motivazione

Gli sviluppi in materia di IA e in campo tecnologico richiedono un approccio adattivo ed evolutivo. Il nuovo considerando si propone di chiarire che la definizione di IA deve evolvere nel tempo e in funzione dei progressi via via realizzati in materia di sistemi e applicazioni di IA.

Emendamento 3

Considerando 20

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Al fine di garantire che tali sistemi siano utilizzati in modo responsabile e proporzionato, è altresì importante stabilire che, in ciascuna delle tre situazioni elencate in modo esaustivo e definite rigorosamente, è opportuno tener conto di taluni elementi, in particolare per quanto riguarda la natura della situazione all'origine della richiesta e le conseguenze dell'uso per i diritti e le libertà di tutte le persone interessate, nonché le tutele e le condizioni previste per l'uso. L'uso di sistemi di identificazione biometrica remota «in tempo reale» in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto dovrebbe inoltre essere subordinato a limiti di tempo e di spazio adeguati , con particolare riguardo a indicazioni o elementi probatori relativi a minacce, vittime o autori di reati. La banca dati di riferimento delle persone dovrebbe risultare adeguata per ogni caso d'uso in ciascuna delle tre situazioni di cui sopra.

Al fine di garantire che tali sistemi siano utilizzati in modo responsabile e proporzionato, è altresì importante stabilire che, in ciascuna delle tre situazioni elencate in modo esaustivo e definite rigorosamente, è opportuno tener conto di taluni elementi, in particolare per quanto riguarda la natura della situazione all'origine della richiesta e le conseguenze dell'uso per i diritti e le libertà di tutte le persone interessate, nonché le tutele e le condizioni previste per l'uso. Si dovrebbe prevedere una consultazione degli enti locali e regionali interessati prima che venga fatto un uso eccezionale di tali sistemi. L'uso di sistemi di identificazione biometrica remota «in tempo reale» in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto dovrebbe inoltre essere subordinato a rigorosi limiti di tempo e di spazio, con particolare riguardo a indicazioni o elementi probatori relativi a minacce, vittime o autori di reati. La banca dati di riferimento delle persone dovrebbe risultare adeguata per ogni caso d'uso in ciascuna delle tre situazioni di cui sopra.

Motivazione

I sistemi di identificazione biometrica remota «in tempo reale» non andrebbero utilizzati in maniera disinvolta.

Emendamento 4

Considerando 21

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

È opportuno subordinare ogni uso di un sistema di identificazione biometrica remota «in tempo reale» in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto a un'autorizzazione esplicita e specifica da parte di un'autorità giudiziaria o di un'autorità amministrativa indipendente di uno Stato membro. Tale autorizzazione dovrebbe , in linea di principio, essere ottenuta prima dell'uso, tranne in situazioni di urgenza debitamente giustificate, vale a dire le situazioni in cui la necessità di utilizzare i sistemi in questione è tale da far sì che sia effettivamente e oggettivamente impossibile ottenere un'autorizzazione prima di iniziare a utilizzare il sistema. In tali situazioni di urgenza , è opportuno limitare l'uso al minimo indispensabile e subordinarlo a tutele e condizioni adeguate, come stabilito dal diritto nazionale e specificato nel contesto di ogni singolo caso d'uso urgente dall'autorità di contrasto stessa . L'autorità di contrasto dovrebbe inoltre in tali situazioni tentare di ottenere nel minor tempo possibile un'autorizzazione , indicando contestualmente i motivi per cui non ha potuto richiederla prima.

È opportuno subordinare ogni uso di un sistema di identificazione biometrica remota «in tempo reale» in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto a un'autorizzazione esplicita e specifica da parte di un'autorità giudiziaria o di un'autorità amministrativa indipendente di uno Stato membro. Tale autorizzazione dovrebbe essere ottenuta prima dell'uso, tranne in situazioni di urgenza debitamente giustificate, vale a dire le situazioni in cui la necessità di utilizzare i sistemi in questione è tale da far sì che sia effettivamente e oggettivamente impossibile ottenere un'autorizzazione prima di iniziare a utilizzare il sistema. In ogni caso , è opportuno limitare l'uso al minimo indispensabile e subordinarlo a tutele e condizioni adeguate, come stabilito dal diritto nazionale. L'autorità di contrasto dovrebbe inoltre informare immediatamente gli enti locali e regionali interessati e tentare di ottenere un'autorizzazione da parte delle autorità competenti .

Motivazione

La responsabilità politica e amministrativa della gestione e della vigilanza degli spazi pubblici spetta agli enti locali e regionali, i quali dovrebbero quindi essere debitamente associati in caso di installazione di questi sistemi negli spazi pubblici. In situazioni di emergenza in cui non è ragionevole attendersi lo svolgimento di una consultazione preliminare, l'ente locale o regionale interessato dovrebbe essere immediatamente informato dell'installazione di sistemi biometrici nello spazio pubblico.

Emendamento 5

Considerando 39

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

I sistemi di IA utilizzati nella gestione della migrazione, dell'asilo e del controllo delle frontiere hanno effetti su persone che si trovano spesso in una posizione particolarmente vulnerabile e il cui futuro dipende dall'esito delle azioni delle autorità pubbliche competenti. L'accuratezza, la natura non discriminatoria e la trasparenza dei sistemi di IA utilizzati in tali contesti sono pertanto particolarmente importanti per garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate, in particolare i loro diritti alla libera circolazione, alla non discriminazione, alla protezione della vita privata e dei dati personali, alla protezione internazionale e alla buona amministrazione. È pertanto opportuno classificare come ad alto rischio i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche competenti incaricate di compiti in materia di gestione della migrazione, dell'asilo e del controllo delle frontiere, come poligrafi e strumenti analoghi, o per rilevare lo stato emotivo di una persona fisica, per valutare taluni rischi presentati da persone fisiche che entrano nel territorio di uno Stato membro o presentano domanda di visto o di asilo, per verificare l'autenticità dei pertinenti documenti delle persone fisiche, nonché per assistere le autorità pubbliche competenti nell'esame delle domande di asilo, di visto e di permesso di soggiorno e dei relativi reclami in relazione all'obiettivo di determinare l'ammissibilità delle persone fisiche che richiedono tale status. I sistemi di IA nel settore della gestione della migrazione, dell'asilo e dei controlli di frontiera di cui al presente regolamento dovrebbero essere conformi ai pertinenti requisiti procedurali stabiliti dalla direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dal regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e da altre normative pertinenti.

I sistemi di IA utilizzati nella gestione della migrazione, dell'asilo e del controllo delle frontiere hanno effetti su persone che si trovano spesso in una posizione particolarmente vulnerabile e il cui futuro dipende dall'esito delle azioni delle autorità pubbliche competenti. L'accuratezza, la natura non discriminatoria e la trasparenza dei sistemi di IA utilizzati in tali contesti sono pertanto particolarmente importanti per garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate, in particolare i loro diritti alla libera circolazione, alla non discriminazione, alla protezione della vita privata e dei dati personali, alla protezione internazionale e alla buona amministrazione. È pertanto indispensabile classificare come ad alto rischio i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche competenti incaricate di compiti in materia di gestione della migrazione, dell'asilo e del controllo delle frontiere, come poligrafi e strumenti analoghi, o per rilevare lo stato emotivo di una persona fisica, per valutare taluni rischi presentati da persone fisiche che entrano nel territorio di uno Stato membro o presentano domanda di visto o di asilo, per verificare l'autenticità dei pertinenti documenti delle persone fisiche, nonché per assistere le autorità pubbliche competenti nell'esame delle domande di asilo, di visto e di permesso di soggiorno e dei relativi reclami in relazione all'obiettivo di determinare l'ammissibilità delle persone fisiche che richiedono tale status. I sistemi di IA nel settore della gestione della migrazione, dell'asilo e dei controlli di frontiera di cui al presente regolamento dovrebbero essere conformi ai pertinenti requisiti procedurali stabiliti dalla direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dal regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e da altre normative pertinenti.

Motivazione

L'emendamento intende sottolineare la necessità di assoggettare i sistemi di IA descritti nel punto al regime rafforzato applicabile ai sistemi di IA ad alto rischio.

Emendamento 6

Considerando 43

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Tali requisiti dovrebbero applicarsi ai sistemi di IA ad alto rischio per quanto concerne la qualità dei set di dati utilizzati, la documentazione tecnica e la conservazione delle registrazioni, la trasparenza e la fornitura di informazioni agli utenti, la sorveglianza umana e la robustezza, l'accuratezza e la cibersicurezza. Tali requisiti sono necessari per attenuare efficacemente i rischi per la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali, come applicabile alla luce della finalità prevista del sistema, e, non essendo ragionevolmente disponibili altre misure meno restrittive degli scambi, sono così evitate limitazioni ingiustificate del commercio.

Tali requisiti dovrebbero applicarsi ai sistemi di IA ad alto rischio per quanto concerne la qualità dei set di dati utilizzati, la documentazione tecnica e la conservazione delle registrazioni, la trasparenza e la fornitura di informazioni agli utenti, la sorveglianza umana e la robustezza, l'accuratezza e la cibersicurezza. Tali requisiti sono necessari per attenuare efficacemente i rischi per la salute, la sicurezza, compresa quella dei dati, i diritti dei consumatori e i diritti fondamentali, come applicabile alla luce della finalità del sistema, e, non essendo ragionevolmente disponibili altre misure meno restrittive degli scambi, sono così evitate limitazioni ingiustificate del commercio. Le persone o i gruppi di persone fisiche interessati da sistemi di IA ad alto rischio immessi sul mercato dell'Unione o altrimenti messi in servizio dovrebbero essere informati in maniera appropriata e comprensibile, con informazioni facilmente accessibili, e avere accesso a informazioni esplicite, facilmente reperibili e pubbliche sul fatto che sono assoggettati a tali sistemi.

Motivazione

I requisiti in materia di trasparenza e di informazione applicabili ai fornitori e agli utenti dovrebbero essere estesi alle persone o ai gruppi di persone potenzialmente interessati dall'uso di sistemi di IA ad alto rischio elencati nell'allegato III della proposta di regolamento. Con l'aggettivo «comprensibile» nella modifica proposta si intende, in particolare, «un linguaggio comprensibile e accessibile per l'utente, ivi compreso il linguaggio orale e la lingua dei segni».

Emendamento 7

Nuovo considerando dopo il considerando 44

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

I fornitori di sistemi di IA non includono, nei loro sistemi di gestione della qualità, misure, di qualsiasi tipo, che favoriscano discriminazioni ingiustificate fondate sul genere, l'origine, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale o qualsiasi altro motivo.

Motivazione

La discriminazione illecita è il risultato dell'azione umana. I fornitori di sistemi di IA non dovrebbero includere, nei loro sistemi di gestione della qualità, misure che possano eventualmente favorire la discriminazione.

Emendamento 8

Considerando 47

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Per ovviare all'opacità che può rendere alcuni sistemi di IA incomprensibili o troppo complessi per le persone fisiche, è opportuno imporre un certo grado di trasparenza per i sistemi di IA ad alto rischio. Gli utenti dovrebbero poter interpretare gli output del sistema e utilizzarlo in modo adeguato. I sistemi di IA ad alto rischio dovrebbero pertanto essere corredati di documentazione e istruzioni per l'uso pertinenti, nonché di informazioni concise e chiare, anche in relazione, se del caso, ai possibili rischi in termini di diritti fondamentali e discriminazione.

Per ovviare all'opacità che può rendere alcuni sistemi di IA incomprensibili o troppo complessi per le persone fisiche o le autorità pubbliche a tutti i livelli di governo , è opportuno imporre un elevato grado di trasparenza per i sistemi di IA ad alto rischio. Gli utenti dovrebbero poter interpretare gli output del sistema e utilizzarlo in modo adeguato. I sistemi di IA ad alto rischio dovrebbero pertanto essere corredati di documentazione e istruzioni per l'uso pertinenti, nonché di informazioni concise e chiare, anche in relazione, se del caso, ai possibili rischi in termini di diritti fondamentali e discriminazione.

Motivazione

La responsabilità degli sviluppatori di sistemi di IA ad alto rischio risulta attenuata dal ricorso all'espressione «un certo grado di trasparenza».

Emendamento 9

Considerando 48

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

I sistemi di IA ad alto rischio dovrebbero essere progettati e sviluppati in modo da consentire alle persone fisiche di sorvegliarne il funzionamento. Il fornitore del sistema dovrebbe a tal fine individuare misure di sorveglianza umana adeguate prima dell'immissione del sistema sul mercato o della sua messa in servizio. Tali misure dovrebbero in particolare garantire, ove opportuno, che il sistema sia soggetto a vincoli operativi intrinseci che il sistema stesso non può annullare e che risponda all'operatore umano, e che le persone fisiche alle quali è stata affidata la sorveglianza umana dispongano delle competenze, della formazione e dell'autorità necessarie per svolgere tale ruolo.

I sistemi di IA ad alto rischio dovrebbero essere progettati e sviluppati in modo da consentire alle persone fisiche e alle autorità pubbliche a tutti i livelli di governo di sorvegliarne il funzionamento. Il fornitore del sistema dovrebbe a tal fine individuare misure di sorveglianza umana adeguate prima dell'immissione del sistema sul mercato o della sua messa in servizio. Tali misure dovrebbero in particolare garantire, ove opportuno, che il sistema sia soggetto a vincoli operativi intrinseci che il sistema stesso non può annullare e che risponda all'operatore umano, e che le persone fisiche alle quali è stata affidata la sorveglianza umana dispongano delle competenze, della formazione e dell'autorità necessarie per svolgere tale ruolo.

Motivazione

Evidente.

Emendamento 10

Considerando 67

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

I sistemi di IA ad alto rischio dovrebbero recare la marcatura CE per indicare la loro conformità al presente regolamento, in modo da poter circolare liberamente nel mercato interno. Gli Stati membri non dovrebbero ostacolare in maniera ingiustificata l'immissione sul mercato o la messa in servizio di sistemi di IA ad alto rischio che soddisfano i requisiti stabiliti nel presente regolamento e recano la marcatura CE.

I sistemi di IA ad alto rischio dovrebbero recare la marcatura CE per indicare la loro conformità al presente regolamento, in modo da poter circolare liberamente nel mercato interno. Gli Stati membri non dovrebbero ostacolare l'immissione sul mercato o la messa in servizio di sistemi di IA ad alto rischio che soddisfano i requisiti stabiliti nel presente regolamento e recano la marcatura CE. Gli Stati membri dispongono del potere di regolamentare le pratiche e i sistemi di IA ad alto rischio esclusivamente sulla base di interessi imperativi e debitamente giustificati di carattere pubblico e attinenti alla sicurezza nazionale .

Motivazione

Pur non ostacolando l'applicazione del regolamento in esame, gli Stati membri dovrebbero conservare il diritto di regolamentare i sistemi di IA ad alto rischio qualora siano in gioco interessi pubblici e di sicurezza nazionale.

Emendamento 11

Considerando 70

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Alcuni sistemi di IA destinati all'interazione con persone fisiche o alla generazione di contenuti possono comportare rischi specifici di impersonificazione o inganno, a prescindere dal fatto che siano considerati ad alto rischio o no. L'uso di tali sistemi dovrebbe pertanto essere, in determinate circostanze, soggetto a specifici obblighi di trasparenza, fatti salvi i requisiti e gli obblighi per i sistemi di IA ad alto rischio. Le persone fisiche dovrebbero in particolare ricevere una notifica nel momento in cui interagiscono con un sistema di IA , a meno che tale interazione non risulti evidente dalle circostanze e dal contesto di utilizzo . È inoltre opportuno che le persone fisiche ricevano una notifica quando sono esposte a un sistema di riconoscimento delle emozioni o a un sistema di categorizzazione biometrica. Tali informazioni e notifiche dovrebbero essere fornite in formati accessibili alle persone con disabilità. Inoltre, gli utenti che utilizzano un sistema di IA per generare o manipolare immagini o contenuti audio o video che assomigliano notevolmente a persone, luoghi o eventi esistenti e che potrebbero apparire falsamente autentici, dovrebbero rendere noto che il contenuto è stato creato o manipolato artificialmente etichettando come tali gli output dell'intelligenza artificiale e rivelandone l'origine artificiale.

Alcuni sistemi di IA destinati all'interazione con persone fisiche o alla generazione di contenuti possono comportare rischi specifici di impersonificazione o inganno, a prescindere dal fatto che siano considerati ad alto rischio o no. L'uso di tali sistemi dovrebbe pertanto essere soggetto a specifici obblighi di trasparenza, fatti salvi i requisiti e gli obblighi per i sistemi di IA ad alto rischio. Le persone fisiche dovrebbero in particolare ricevere sistematicamente una notifica nel momento in cui interagiscono con un sistema di IA. È inoltre opportuno che le persone fisiche ricevano una notifica quando sono esposte a un sistema di riconoscimento delle emozioni o a un sistema di categorizzazione biometrica. Tali informazioni e notifiche dovrebbero essere fornite in formati accessibili alle persone con disabilità. Inoltre, gli utenti che utilizzano un sistema di IA per generare o manipolare immagini o contenuti audio o video che assomigliano notevolmente a persone, luoghi o eventi esistenti e che potrebbero apparire falsamente autentici, dovrebbero rendere noto che il contenuto è stato creato o manipolato artificialmente etichettando come tali gli output dell'intelligenza artificiale e rivelandone l'origine artificiale.

Motivazione

Non dovrebbero essere previste eccezioni all'obbligo di trasparenza e di informazione quando le persone fisiche interagiscono con sistemi di IA.

Emendamento 12

Considerando 76

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Al fine di facilitare un'attuazione agevole, efficace e armonizzata del presente regolamento, è opportuno istituire un comitato europeo per l'intelligenza artificiale. Il comitato dovrebbe essere responsabile di una serie di compiti consultivi, tra cui l'emanazione di pareri, raccomandazioni, consulenze o orientamenti su questioni relative all'attuazione del presente regolamento, comprese le specifiche tecniche o le norme esistenti per quanto riguarda i requisiti stabiliti nel presente regolamento, e la fornitura di consulenza e assistenza alla Commissione su questioni specifiche connesse all'intelligenza artificiale.

Al fine di facilitare un'attuazione agevole, efficace e armonizzata del presente regolamento, è opportuno istituire un comitato europeo per l'intelligenza artificiale. Il comitato dovrebbe essere responsabile di una serie di compiti consultivi, tra cui l'emanazione di pareri, raccomandazioni, consulenze o orientamenti su questioni relative all'attuazione del presente regolamento, comprese le specifiche tecniche o le norme esistenti per quanto riguarda i requisiti stabiliti nel presente regolamento, e la fornitura di consulenza e assistenza alla Commissione su questioni specifiche connesse all'intelligenza artificiale. La composizione del comitato europeo per l'intelligenza artificiale dovrebbe tener conto degli interessi della società europea e rispettare l'equilibrio di genere.

Motivazione

Il comitato europeo per l'intelligenza artificiale dovrebbe tenere adeguatamente conto dei principali interessi della società europea, e cioè, in particolare, degli interessi in materia di diritti umani, di clima e di efficienza energetica dei sistemi di IA, di sicurezza, di inclusione sociale, di salute, ed altri ancora. L'equilibrio di genere è una condizione preliminare indispensabile per assicurare la diversità nell'ambito delle attività di consulenza, di formulazione di orientamenti ecc.

Emendamento 13

Considerando 77

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Gli Stati membri svolgono un ruolo chiave nell'applicare il presente regolamento e nel garantirne il rispetto. A tale riguardo, è opportuno che ciascuno Stato membro designi una o più autorità nazionali competenti al fine di controllare l'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. Al fine di incrementare l'efficienza organizzativa da parte degli Stati membri e di istituire un punto di contatto ufficiale nei confronti del pubblico e di altre controparti sia a livello di Stati membri sia a livello di Unione, è opportuno che in ciascuno Stato membro sia designata come autorità nazionale di controllo un'autorità nazionale.

Gli Stati membri svolgono un ruolo chiave nell'applicare il presente regolamento e nel garantirne il rispetto. A tale riguardo, è opportuno che ciascuno Stato membro designi una o più autorità nazionali competenti al fine di controllare l'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. Al fine di incrementare l'efficienza organizzativa da parte degli Stati membri e di istituire un punto di contatto ufficiale nei confronti del pubblico e di altre controparti sia a livello di Stati membri sia a livello di Unione, è opportuno che in ciascuno Stato membro sia designata come autorità nazionale di controllo un'autorità nazionale. Qualora lo Stato membro in questione lo ritenga opportuno, agli enti locali e regionali sono affidati compiti di vigilanza o di attuazione.

Motivazione

Ai fini dell'applicabilità del regolamento e delle relative disposizioni in materia di vigilanza e di attuazione, uno Stato membro dovrebbe essere autorizzato ad affidare agli enti locali e regionali, laddove necessario e per quanto possibile, compiti di vigilanza o di attuazione.

Emendamento 14

Considerando 79

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Al fine di garantire un'applicazione adeguata ed efficace dei requisiti e degli obblighi stabiliti dal presente regolamento, che costituisce la normativa di armonizzazione dell'Unione, è opportuno che si applichi nella sua interezza il sistema di vigilanza del mercato e di conformità dei prodotti istituito dal regolamento (UE) 2019/1020. Ove necessario per il loro mandato, è opportuno che le autorità o gli organismi pubblici nazionali che controllano l'applicazione della normativa dell'Unione che tutela i diritti fondamentali, compresi gli organismi per la parità, abbiano altresì accesso alla documentazione creata a norma del presente regolamento.

Al fine di garantire un'applicazione adeguata ed efficace dei requisiti e degli obblighi stabiliti dal presente regolamento, che costituisce la normativa di armonizzazione dell'Unione, è opportuno che si applichi nella sua interezza il sistema di vigilanza del mercato e di conformità dei prodotti istituito dal regolamento (UE) 2019/1020. Ove necessario per il loro mandato, è opportuno che le autorità o gli organismi pubblici nazionali che controllano l'applicazione della normativa dell'Unione che tutela i diritti fondamentali, compresi gli organismi per la parità , nonché, se del caso, gli enti locali e regionali, abbiano altresì accesso alla documentazione creata a norma del presente regolamento.

Motivazione

L'emendamento mira a tener conto delle diverse strutture di governo presenti negli Stati membri dell'UE.

Emendamento 15

Considerando 83

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Al fine di garantire una cooperazione affidabile e costruttiva delle autorità competenti a livello nazionale e dell'Unione, è opportuno che tutte le parti coinvolte nell'applicazione del presente regolamento rispettino la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nell'assolvimento dei loro compiti.

Al fine di garantire una cooperazione affidabile e costruttiva delle autorità competenti a livello nazionale , regionale e locale e a livello dell'Unione , è opportuno che tutte le parti coinvolte nell'applicazione del presente regolamento rispettino la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nell'assolvimento dei loro compiti.

Motivazione

L'emendamento mira a tener conto delle diverse strutture di governo presenti negli Stati membri dell'UE.

Emendamento 16

Titolo I, Articolo 3 — Definizioni, punto 1)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

«sistema di intelligenza artificiale» (sistema di IA): un software sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci elencati nell'allegato I, che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo, generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono;

«sistema di intelligenza artificiale» (sistema di IA): un software sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci elencati in modo non esaustivo nell'allegato I, collegato a pratiche sociali, all'identità e alla cultura, e che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo , sulla base della percezione del suo ambiente attraverso la raccolta di dati, l'interpretazione dei dati raccolti (siano essi strutturati oppure no), la gestione delle conoscenze o il trattamento delle informazioni risultanti da detti dati, generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono;

Motivazione

Un sistema di IA è costituito da una combinazione di componenti tecnici che collegano dati, algoritmi e potenza di calcolo a pratiche sociali, alla società, all'identità e alla cultura. La definizione di tale insieme socio-tecnico dinamico dovrebbe pertanto, con il passar del tempo, poter rispondere alle esigenze future ed essere aggiornata regolarmente al fine di rispecchiare con precisione il crescente impatto sociale dell'IA, individuando nel contempo le sfide e le opportunità in rapida evoluzione legate a questa tecnologia, incluso il collegamento tra gestione delle conoscenze e IA. In tale contesto, anche un algoritmo sviluppato da un altro algoritmo dovrebbe essere soggetto alle disposizioni del regolamento in esame.

Emendamento 17

Articolo 5, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Sono vietate le pratiche di intelligenza artificiale seguenti:

Sono vietate le pratiche di intelligenza artificiale seguenti:

a)

l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di un sistema di IA che utilizza tecniche subliminali che agiscono senza che una persona ne sia consapevole al fine di distorcerne materialmente il comportamento in un modo che provochi o possa provocare a tale persona o a un'altra persona un danno fisico o psicologico;

a)

l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di un sistema di IA che utilizza tecniche subliminali che agiscono senza che una persona ne sia consapevole al fine di distorcerne materialmente il comportamento in un modo che provochi o possa provocare a tale persona o a un'altra persona un danno fisico o psicologico , violi o sia probabile che violi i diritti fondamentali di un'altra persona o di un gruppo di persone, anche per quanto riguarda la loro salute e la loro incolumità fisica o psicologica, causi o sia probabile che causi un pregiudizio ai consumatori — quali perdite finanziarie o discriminazione economica —, o comprometta o sia probabile che comprometta la democrazia e lo Stato di diritto ;

b)

l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di un sistema di IA che sfrutta le vulnerabilità di uno specifico gruppo di persone, dovute all'età o alla disabilità fisica o mentale, al fine di distorcere materialmente il comportamento di una persona che appartiene a tale gruppo in un modo che provochi o possa provocare a tale persona o a un'altra persona un danno fisico o psicologico;

b)

l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di un sistema di IA che sfrutta le vulnerabilità di uno specifico gruppo di persone, dovute all'età o alla disabilità fisica o mentale, al fine di distorcere materialmente il comportamento di una persona che appartiene a tale gruppo in un modo che provochi o possa provocare a tale persona o a un'altra persona un danno fisico o psicologico;

c)

l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di sistemi di IA da parte delle autorità pubbliche o per loro conto ai fini della valutazione o della classificazione dell'affidabilità delle persone fisiche per un determinato periodo di tempo sulla base del loro comportamento sociale o di caratteristiche personali o della personalità note o previste, in cui il punteggio sociale così ottenuto comporti il verificarsi di uno o di entrambi i seguenti scenari:

i)

un trattamento pregiudizievole o sfavorevole di determinate persone fisiche o di interi gruppi di persone fisiche in contesti sociali che non sono collegati ai contesti in cui i dati sono stati originariamente generati o raccolti;

ii)

un trattamento pregiudizievole o sfavorevole di determinate persone fisiche o di interi gruppi di persone fisiche che sia ingiustificato o sproporzionato rispetto al loro comportamento sociale o alla sua gravità;

c)

l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di sistemi di IA da parte delle autorità pubbliche o per loro conto ai fini della valutazione o della classificazione dell'affidabilità delle persone fisiche o di gruppi di persone per un determinato periodo di tempo sulla base del loro comportamento sociale o di caratteristiche personali o della personalità note o previste , che determinino l'attribuzione di un punteggio sociale basato sull'IA per finalità generali ;

d)

l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota «in tempo reale» in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto, a meno che e nella misura in cui tale uso sia strettamente necessario per uno dei seguenti obiettivi:

i)

la ricerca mirata di potenziali vittime specifiche di reato, compresi i minori scomparsi;

ii)

la prevenzione di una minaccia specifica, sostanziale e imminente per la vita o l'incolumità fisica delle persone fisiche o di un attacco terroristico;

iii)

il rilevamento, la localizzazione, l'identificazione o l'azione penale nei confronti di un autore o un sospettato di un reato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio ([62]), punibile nello Stato membro interessato con una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima di almeno tre anni, come stabilito dalla legge di tale Stato membro.

d)

l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di sistemi di IA da parte delle autorità pubbliche o per loro conto, applicando un punteggio sociale basato sull'IA senza sorveglianza umana per finalità specifiche, ossia in contesti sociali collegati ai contesti in cui i dati sono stati originariamente generati o raccolti, ai fini della valutazione o della classificazione dell'affidabilità delle persone fisiche o di gruppi di persone per un determinato periodo di tempo sulla base del loro comportamento sociale o di caratteristiche personali o della personalità note o previste, con l'attribuzione del punteggio sociale che porti a un trattamento pregiudizievole o sfavorevole di determinate persone fisiche o di interi gruppi di persone fisiche che sia ingiustificato o sproporzionato rispetto al loro comportamento sociale o alla sua gravità;

 

e )

l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota «in tempo reale» in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto, a meno che e nella misura in cui tale uso sia strettamente necessario per uno dei seguenti obiettivi:

i)

la ricerca mirata di potenziali vittime specifiche di reato, compresi i minori scomparsi;

ii)

la prevenzione di una minaccia specifica, sostanziale e imminente per la vita o l'incolumità fisica delle persone fisiche o di un attacco terroristico;

iii)

il rilevamento, la localizzazione, l'identificazione o l'azione penale nei confronti di un autore o un sospettato di un reato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio ([62]), punibile nello Stato membro interessato con una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima di almeno tre anni, come stabilito dalla legge di tale Stato membro.

Motivazione

In genere le tecniche subliminali possono pregiudicare la libertà o i diritti umani e, di conseguenza, compromettere il funzionamento dello Stato di diritto democratico. Al tempo stesso, l'intelligenza artificiale può minare o indebolire i diritti dei consumatori. Le aggiunte proposte intendono chiarire questo punto.

Per quanto riguarda il punteggio o valutazione sociale da parte delle autorità pubbliche o per loro conto, tale punteggio o valutazione dovrebbe essere vietato/a se viene realizzato/a per finalità generali, tenuto conto dei pericoli insiti in tali pratiche, come spiegato nel considerando 17. La generazione o la raccolta di dati per finalità specifiche dovrebbe essere consentita unicamente se realizzata con una sorveglianza umana e a condizione che non leda il diritto alla dignità e alla non discriminazione e i valori di uguaglianza e giustizia.

Emendamento 18

Articolo 5, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Uno Stato membro può decidere di prevedere la possibilità di autorizzare in tutto o in parte l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota «in tempo reale» in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto, entro i limiti e alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera d), e ai paragrafi 2 e 3. Tale Stato membro stabilisce nel proprio diritto nazionale le necessarie regole dettagliate per la richiesta, il rilascio, l'esercizio delle autorizzazioni di cui al paragrafo 3, nonché per le attività di controllo ad esse relative. Tali regole specificano inoltre per quali degli obiettivi elencati al paragrafo 1, lettera d), compresi i reati di cui al punto iii), le autorità competenti possono essere autorizzate ad utilizzare tali sistemi a fini di attività di contrasto.

Uno Stato membro può decidere di prevedere la possibilità di autorizzare in tutto o in parte l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota «in tempo reale» in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto, entro i limiti e alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera d), e ai paragrafi 2 e 3. Tale Stato membro stabilisce nel proprio diritto nazionale le necessarie regole dettagliate per la richiesta, il rilascio, l'esercizio delle autorizzazioni di cui al paragrafo 3, nonché per le attività di controllo ad esse relative. Tali regole specificano inoltre per quali degli obiettivi elencati al paragrafo 1, lettera d), compresi i reati di cui al punto iii), le autorità competenti possono essere autorizzate ad utilizzare tali sistemi a fini di attività di contrasto. Dette regole stabiliscono inoltre le modalità di informazione e di consultazione degli enti locali e regionali interessati. Tale consultazione deve aver luogo prima dell'uso eccezionale dei sistemi in questione negli spazi pubblici. In situazioni di emergenza in cui non è ragionevole attendersi lo svolgimento di una consultazione preliminare, l'ente locale o regionale interessato deve essere immediatamente informato dell'installazione del sistema di IA in questione.

Motivazione

La responsabilità politica e amministrativa della gestione e della vigilanza degli spazi pubblici spetta agli enti locali e regionali, i quali dovrebbero pertanto avere voce in capitolo prima dell'installazione di tali sistemi di IA ed essere debitamente informati dell'uso eccezionale di sistemi di IA a fini di attività di contrasto.

In situazioni di emergenza in cui non è ragionevole attendersi lo svolgimento di una consultazione preliminare, l'ente locale o regionale interessato deve essere immediatamente informato.

Emendamento 19

Articolo 13

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Articolo 13  — Trasparenza e fornitura di informazioni agli utenti

Articolo 13 bis — Trasparenza e fornitura di informazioni agli utenti

1.   I sistemi di IA ad alto rischio sono progettati e sviluppati in modo tale da garantire che il loro funzionamento sia sufficientemente trasparente da consentire agli utenti di interpretare l'output del sistema e utilizzarlo adeguatamente. Sono garantiti un tipo e un livello di trasparenza adeguati, che consentano di conseguire il rispetto dei pertinenti obblighi dell'utente e del fornitore di cui al capo 3 del presente titolo.

1.   I sistemi di IA ad alto rischio sono progettati e sviluppati in modo tale da garantire che il loro funzionamento sia sufficientemente trasparente da consentire agli utenti di interpretare l'output del sistema e utilizzarlo adeguatamente. Sono garantiti un tipo e un livello di trasparenza e di spiegazione comprensibile adeguati, che consentano di conseguire il rispetto dei pertinenti obblighi dell'utente e del fornitore di cui al capo 3 del presente titolo. La spiegazione deve essere fornita come minimo nella lingua del paese in cui è installato il sistema di IA in questione.

2.   I sistemi di IA ad alto rischio sono accompagnati da istruzioni per l'uso in un formato digitale o non digitale appropriato, che comprendono informazioni concise, complete, corrette e chiare che siano pertinenti, accessibili e comprensibili per gli utenti.

2.   I sistemi di IA ad alto rischio sono accompagnati da istruzioni per l'uso pubblico, comprensibili e accessibili a tutti, in un formato digitale o non digitale appropriato, che comprendono informazioni concise, complete, corrette e chiare che siano pertinenti, accessibili e comprensibili per gli utenti.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 specificano:

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 specificano:

a)

l'identità e i dati di contatto del fornitore e, ove applicabile, del suo rappresentante autorizzato;

a)

l'identità e i dati di contatto del fornitore e, ove applicabile, del suo rappresentante autorizzato;

b)

le caratteristiche, le capacità e i limiti delle prestazioni del sistema di IA ad alto rischio, tra cui:

b)

le caratteristiche, le capacità e i limiti delle prestazioni del sistema di IA ad alto rischio, tra cui:

 

i)

la finalità prevista;

 

i)

la finalità prevista;

 

ii)

il livello di accuratezza, robustezza e cibersicurezza di cui all'articolo 15 rispetto al quale il sistema di IA ad alto rischio è stato sottoposto a prova e convalidato e che ci si può attendere, e qualsiasi circostanza nota e prevedibile che possa avere un impatto sul livello atteso di accuratezza, robustezza e cibersicurezza;

 

ii)

il livello di accuratezza (misurato con la metrica appropriata per la valutazione dei modelli) , robustezza e cibersicurezza di cui all'articolo 15 rispetto al quale il sistema di IA ad alto rischio è stato sottoposto a prova e convalidato e che ci si può attendere, e qualsiasi circostanza nota e prevedibile che possa avere un impatto sul livello atteso di accuratezza, robustezza e cibersicurezza;

 

iii)

qualsiasi circostanza nota o prevedibile connessa all'uso del sistema di IA ad alto rischio in conformità alla sua finalità prevista o in condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibile, che possa comportare rischi per la salute e la sicurezza o per i diritti fondamentali;

 

iii)

qualsiasi circostanza nota o prevedibile connessa all'uso del sistema di IA ad alto rischio in conformità alla sua finalità prevista o in condizioni di uso improprio ragionevolmente prevedibile, che possa comportare rischi per la salute e la sicurezza o per i diritti fondamentali;

 

iv)

le sue prestazioni per quanto riguarda le persone o i gruppi di persone sui quali il sistema è destinato a essere utilizzato;

 

iv)

le sue prestazioni per quanto riguarda le persone o i gruppi di persone sui quali il sistema è destinato a essere utilizzato;

 

v)

ove opportuno, le specifiche per i dati di input o qualsiasi altra informazione pertinente in termini di set di dati di addestramento, convalida e prova, tenendo conto della finalità prevista del sistema di IA;

 

v)

ove opportuno, le specifiche per i dati di input o qualsiasi altra informazione pertinente in termini di set di dati di addestramento, convalida e prova, tenendo conto della finalità prevista del sistema di IA;

vi)

i parametri utilizzati per regolare il modello e le misure adottate per evitare l'eccessivo adattamento ai dati di addestramento (overfitting) o l'adattamento insufficiente a tali dati;

c)

le eventuali modifiche apportate al sistema di IA ad alto rischio e alle sue prestazioni, che sono state predeterminate dal fornitore al momento della valutazione iniziale della conformità;

c)

le eventuali modifiche apportate al sistema di IA ad alto rischio e alle sue prestazioni, che sono state predeterminate dal fornitore al momento della valutazione iniziale della conformità;

d)

le misure di sorveglianza umana di cui all'articolo 14, comprese le misure tecniche poste in essere per facilitare l'interpretazione degli output dei sistemi di IA da parte degli utenti;

d)

le misure di sorveglianza umana di cui all'articolo 14, comprese le misure tecniche poste in essere per facilitare l'interpretazione degli output dei sistemi di IA da parte degli utenti;

e)

la durata prevista del sistema di IA ad alto rischio e tutte le misure di manutenzione e cura necessarie per garantire il corretto funzionamento di tale sistema, anche per quanto riguarda gli aggiornamenti software.

e)

la durata prevista del sistema di IA ad alto rischio e tutte le misure di manutenzione e cura necessarie per garantire il corretto funzionamento di tale sistema, anche per quanto riguarda gli aggiornamenti software.

 

Articolo 13 ter — Trasparenza e fornitura di informazioni agli interessati

Le persone o i gruppi di persone che potrebbero essere assoggettati a un sistema di IA ad alto rischio ne vengono informati esplicitamente, in forma appropriata e comprensibile, con informazioni facilmente accessibili, e hanno accesso a informazioni esplicite, facilmente reperibili e pubbliche sul fatto che sono assoggettati a tali sistemi.

Motivazione

Allo scopo di rafforzare l'ecosistema di fiducia, le istruzioni per l'uso di sistemi di IA ad alto rischio dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico, e dovrebbero essere redatte in maniera comprensibile, nella lingua del paese in cui è installato il sistema di IA in questione.

A fini di trasparenza e di comprensibilità degli algoritmi, deve essere possibile spiegare quali parametri sono stati utilizzati per regolare il modello e quali misure sono state adottate per evitare l'eccessivo adattamento ai dati di addestramento (overfitting) o l'adattamento insufficiente a tali dati.

Il nuovo articolo 13 ter proposto disciplina l'obbligo di trasparenza e di informazione per le persone che interagiscono con i sistemi di IA o che potrebbero essere interessate dall'applicazione di un sistema di IA.

Emendamento 20

Articolo 14, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Le misure di cui al paragrafo 3 consentono le seguenti azioni, a seconda delle circostanze, alle persone alle quali è affidata la sorveglianza umana:

Le misure di cui al paragrafo 3 consentono le seguenti azioni, a seconda delle circostanze, alle persone alle quali è affidata la sorveglianza umana:

a)

comprendere appieno le capacità e i limiti del sistema di IA ad alto rischio ed essere in grado di monitorarne debitamente il funzionamento, in modo che i segnali di anomalie, disfunzioni e prestazioni inattese possano essere individuati e affrontati quanto prima;

a)

comprendere appieno le capacità e i limiti del sistema di IA ad alto rischio ed essere in grado di monitorarne debitamente il funzionamento, in modo che i segnali di anomalie, disfunzioni e prestazioni inattese possano essere individuati e affrontati quanto prima;

b)

restare consapevole della possibile tendenza a fare automaticamente affidamento o a fare eccessivo affidamento sull'output prodotto da un sistema di IA ad alto rischio («distorsione dell'automazione»), in particolare per i sistemi di IA ad alto rischio utilizzati per fornire informazioni o raccomandazioni per le decisioni che devono essere prese da persone fisiche;

b)

restare consapevole della possibile tendenza a fare automaticamente affidamento o a fare eccessivo affidamento sull'output prodotto da un sistema di IA ad alto rischio («distorsione dell'automazione») o da qualsiasi altra distorsione , in particolare per i sistemi di IA ad alto rischio utilizzati per fornire informazioni o raccomandazioni per le decisioni che devono essere prese da persone fisiche;

c)

essere in grado di interpretare correttamente l'output del sistema di IA ad alto rischio, tenendo conto in particolare delle caratteristiche del sistema e degli strumenti e dei metodi di interpretazione disponibili;

c)

essere in grado di interpretare correttamente l'output del sistema di IA ad alto rischio, tenendo conto in particolare delle caratteristiche del sistema e degli strumenti e dei metodi di interpretazione disponibili;

d)

essere in grado di decidere, in qualsiasi situazione particolare, di non usare il sistema di IA ad alto rischio o altrimenti di ignorare, annullare o ribaltare l'output del sistema di IA ad alto rischio;

d)

essere in grado di decidere, in qualsiasi situazione particolare, di non usare il sistema di IA ad alto rischio o altrimenti di ignorare, annullare o ribaltare l'output del sistema di IA ad alto rischio;

e)

essere in grado di intervenire sul funzionamento del sistema di IA ad alto rischio o di interrompere il sistema mediante un pulsante di «arresto» o una procedura analoga.

e)

essere in grado di intervenire sul funzionamento del sistema di IA ad alto rischio o di interrompere il sistema mediante un pulsante di «arresto» o una procedura analoga.

Motivazione

Esistono diversi tipi di distorsioni che possono risultare problematici. Tra gli esempi, si possono citare la distorsione dello sviluppatore o dell'utente stesso («distorsione sociale»), la distorsione inerente alla questione se il sistema di IA installato offra una soluzione adeguata al problema («distorsione tecnologica») e i diversi tipi di distorsione statistica.

Emendamento 21

Articolo 14 — nuovo paragrafo dopo il paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Qualsiasi decisione adottata dai sistemi di IA di cui all'allegato III, punto 5, lettere a) e b), forma oggetto di un intervento umano ed è fondata su un processo decisionale rigoroso. È opportuno garantire un contatto umano rispetto a tali decisioni.

Motivazione

L'articolo 14 tratta esclusivamente della sorveglianza umana dei sistemi di IA ad alto rischio. Per quanto riguarda le decisioni adottate dalle autorità pubbliche, è importante sottolineare che occorre garantire l'intervento e il contatto umani e il rispetto delle procedure.

Emendamento 22

Articolo 17, paragrafo 1 — aggiungere una nuova lettera n) e una nuova lettera o) dopo la lettera m)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

I fornitori di sistemi di IA ad alto rischio istituiscono di un sistema di gestione della qualità che garantisce la conformità al presente regolamento. Tale sistema è documentato in modo sistematico e ordinato sotto forma di politiche, procedure e istruzioni scritte e comprende almeno i seguenti aspetti:

I fornitori di sistemi di IA ad alto rischio istituiscono di un sistema di gestione della qualità che garantisce la conformità al presente regolamento. Tale sistema è documentato in modo sistematico e ordinato sotto forma di politiche, procedure e istruzioni scritte e comprende almeno i seguenti aspetti:

a)

una strategia per la conformità normativa, compresa la conformità alle procedure di valutazione della conformità e alle procedure per la gestione delle modifiche dei sistemi di IA ad alto rischio;

a)

una strategia per la conformità normativa, compresa la conformità alle procedure di valutazione della conformità e alle procedure per la gestione delle modifiche dei sistemi di IA ad alto rischio;

b)

le tecniche, le procedure e gli interventi sistematici da utilizzare per la progettazione, il controllo della progettazione e la verifica della progettazione del sistema di IA ad alto rischio;

b)

le tecniche, le procedure e gli interventi sistematici da utilizzare per la progettazione, il controllo della progettazione e la verifica della progettazione del sistema di IA ad alto rischio;

c)

le tecniche, le procedure e gli interventi sistematici da utilizzare per lo sviluppo e per il controllo e la garanzia della qualità del sistema di IA ad alto rischio;

c)

le tecniche, le procedure e gli interventi sistematici da utilizzare per lo sviluppo e per il controllo e la garanzia della qualità del sistema di IA ad alto rischio;

d)

le procedure di esame, prova e convalida da effettuare prima, durante e dopo lo sviluppo del sistema di IA ad alto rischio e la frequenza con cui devono essere effettuate;

d)

le procedure di esame, prova e convalida da effettuare prima, durante e dopo lo sviluppo del sistema di IA ad alto rischio e la frequenza con cui devono essere effettuate;

e)

le specifiche tecniche, comprese le norme, da applicare e, qualora le pertinenti norme armonizzate non siano applicate integralmente, i mezzi da usare per garantire che il sistema di IA ad alto rischio sia conforme ai requisiti di cui al capo 2 del presente titolo;

e)

le specifiche tecniche, comprese le norme, da applicare e, qualora le pertinenti norme armonizzate non siano applicate integralmente, i mezzi da usare per garantire che il sistema di IA ad alto rischio sia conforme ai requisiti di cui al capo 2 del presente titolo;

f)

i sistemi e le procedure per la gestione dei dati, compresa la raccolta, l'analisi, l'etichettatura, l'archiviazione, la filtrazione, l'estrazione, l'aggregazione, la conservazione dei dati e qualsiasi altra operazione riguardante i dati effettuata prima e ai fini dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di sistemi di IA ad alto rischio;

f)

i sistemi e le procedure per la gestione dei dati, compresa la raccolta, l'analisi, l'etichettatura, l'archiviazione, la filtrazione, l'estrazione, l'aggregazione, la conservazione dei dati e qualsiasi altra operazione riguardante i dati effettuata prima e ai fini dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di sistemi di IA ad alto rischio;

g)

il sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 9;

g)

il sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 9;

h)

la predisposizione, l'attuazione e la manutenzione di un sistema di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato a norma dell'articolo 61;

h)

la predisposizione, l'attuazione e la manutenzione di un sistema di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato a norma dell'articolo 61;

i)

le procedure relative alla segnalazione di incidenti gravi e di malfunzionamenti a norma dell'articolo 62;

i)

le procedure relative alla segnalazione di incidenti gravi e di malfunzionamenti a norma dell'articolo 62;

j)

la gestione della comunicazione con le autorità nazionali competenti, le autorità competenti, comprese quelle settoriali, che forniscono o sostengono l'accesso ai dati, gli organismi notificati, altri operatori, clienti o altre parti interessate;

j)

la gestione della comunicazione con le autorità nazionali competenti, le autorità competenti, comprese quelle settoriali, che forniscono o sostengono l'accesso ai dati, gli organismi notificati, altri operatori, clienti o altre parti interessate;

k)

i sistemi e le procedure per la conservazione delle registrazioni e di tutte le informazioni e la documentazione pertinenti;

k)

i sistemi e le procedure per la conservazione delle registrazioni e di tutte le informazioni e la documentazione pertinenti;

l)

la gestione delle risorse, comprese le misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento;

l)

la gestione delle risorse, comprese le misure relative alla sicurezza dell'approvvigionamento;

m)

un quadro di responsabilità che definisca le responsabilità della dirigenza e di altro personale per quanto riguarda tutti gli aspetti elencati nel presente paragrafo.

m)

un quadro di responsabilità che definisca le responsabilità della dirigenza e di altro personale per quanto riguarda tutti gli aspetti elencati nel presente paragrafo;

 

n)

misure volte a prevenire discriminazioni ingiustificate fondate sul genere, l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale o qualsiasi altro motivo;

o)

una spiegazione di come siano state prese in considerazione questioni etiche nello sviluppo del sistema di IA ad alto rischio.

Motivazione

Le due lettere che si propone di aggiungere sottolineano che l'inclusività e la lotta alle discriminazioni ingiustificate dovrebbero essere componenti importanti del sistema di gestione della qualità.

Il sistema deve rispettare i valori etici che un utente del sistema di IA desidera associare a quest'ultimo o che il fornitore di detto sistema può ragionevolmente attendersi che possano essere associati a un sistema di IA ad alto rischio. Il fornitore dovrebbe essere in grado di spiegare in che modo ha tenuto conto di tali valori etici.

Emendamento 23

Articolo 19, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

I fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio garantiscono che il sistema di IA ad alto rischio sia sottoposto alla pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 43 prima della sua immissione sul mercato o messa in servizio. Se in seguito a tale valutazione i sistemi di IA risultano conformi ai requisiti di cui al capo 2 del presente titolo, i fornitori redigono una dichiarazione di conformità UE a norma dell'articolo 48 e appongono la marcatura CE di conformità a norma dell'articolo 49.

I fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio garantiscono che il sistema di IA ad alto rischio sia sottoposto alla pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 43 prima della sua immissione sul mercato o messa in servizio. Se in seguito a tale valutazione i sistemi di IA risultano conformi ai requisiti di cui al capo 2 del presente titolo, i fornitori redigono una dichiarazione di conformità UE a norma dell'articolo 48 e appongono la marcatura CE di conformità a norma dell'articolo 49. I fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio pubblicano la dichiarazione di conformità UE e una sintesi della valutazione della conformità su un sito o una pubblicazione accessibile al pubblico.

Motivazione

Allo scopo di rafforzare l'ecosistema di fiducia nei sistemi di IA, i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio dovrebbero dar prova di trasparenza. Il pubblico in generale dovrebbe quindi essere in grado di accertarsi che la valutazione della conformità sia stata determinata correttamente secondo le disposizioni del regolamento.

Emendamento 24

Articolo 29, nuovo paragrafo dopo il paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Gli utenti di sistemi di IA ad alto rischio hanno l'obbligo di effettuare una valutazione etica prima che il sistema di IA ad alto rischio sia messo in servizio. Essi devono essere in grado di spiegare quale potrebbe essere l'impatto derivante dall'installazione di tale tecnologia sugli individui e sulla società. Precisano per quali finalità viene installato il sistema di IA in questione, quali sono i valori fondamentali e in che modo sono stati determinati nonché se il sistema tiene conto o meno di tali valori. Essi valutano l'impatto reale del sistema di IA sugli individui e sulla società per l'intera durata del ciclo di vita del sistema stesso.

Motivazione

Il concetto di «etica» è di portata assai vasta. Esistono molti modi di praticare l'etica nel settore della tecnologia, sia in termini di giustificazioni teoriche che di metodologie, strumenti e valori di progettazione concreti. I valori sono elementi che talune persone o gruppi di persone ritengono importanti, e possono essere preferibilmente concreti o, invece, più concettuali. È importante salvaguardare lo spettro dei valori morali che possono essere attuati e realizzare una valutazione permanente del ciclo di vita del sistema di IA in questione.

Emendamento 25

Articolo 52, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

I fornitori garantiscono che i sistemi di IA destinati a interagire con le persone fisiche siano progettati e sviluppati in modo tale che le persone fisiche siano informate del fatto di stare interagendo con un sistema di IA , a meno che ciò non risulti evidente dalle circostanze e dal contesto di utilizzo . Tale obbligo non si applica ai sistemi di IA autorizzati dalla legge per accertare, prevenire, indagare e perseguire reati, a meno che tali sistemi non siano a disposizione del pubblico per segnalare un reato.

I fornitori garantiscono che i sistemi di IA destinati a interagire con le persone fisiche siano progettati e sviluppati in modo tale che le persone fisiche siano informate del fatto di stare interagendo con un sistema di IA. Tale obbligo non si applica ai sistemi di IA autorizzati dalla legge per accertare, prevenire, indagare e perseguire reati, a meno che tali sistemi non siano a disposizione del pubblico per segnalare un reato. Il ventaglio di opzioni e lo status giuridico delle persone fisiche che interagiscono con i sistemi di IA non devono essere limitati da tale interazione.

Motivazione

Quando degli artefatti tecnologici sono utilizzati come mezzo di interazione con persone fisiche, può esservi il rischio che le scelte effettuate dalle persone fisiche che interagiscono con tali artefatti siano limitate. Le persone fisiche dovrebbero essere sempre debitamente informate ogniqualvolta si trovino a interagire con sistemi di IA e ciò non dovrebbe dipendere dall'interpretazione di una particolare situazione. I loro diritti dovrebbero essere garantiti in qualsiasi momento nelle interazioni con i sistemi di IA.

Emendamento 26

Articolo 57, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Il comitato è composto dalle autorità nazionali di controllo, rappresentate dal capo di tale autorità o da un alto funzionario di livello equivalente, e dal Garante europeo della protezione dei dati. Altre autorità nazionali possono essere invitate alle riunioni, qualora le questioni discusse siano di loro pertinenza.

Il comitato è composto dalle autorità nazionali di controllo, rappresentate dal capo di tale autorità o da un alto funzionario di livello equivalente, e dal Garante europeo della protezione dei dati. Altre autorità nazionali, regionali e locali possono essere invitate alle riunioni, qualora le questioni discusse siano di loro pertinenza.

Motivazione

Gli enti locali e regionali dovrebbero poter partecipare al monitoraggio dei sistemi di IA e riferire in merito all'attuazione di tali sistemi sul campo.

Emendamento 27

Articolo 58

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Nel fornire consulenza e assistenza alla Commissione nel contesto dell'articolo 56, paragrafo 2, il Comitato in particolare:

Nel fornire consulenza e assistenza alla Commissione nel contesto dell'articolo 56, paragrafo 2, il Comitato in particolare:

a)

raccoglie e condivide conoscenze e migliori pratiche tra gli Stati membri;

a)

raccoglie e condivide conoscenze e migliori pratiche tra gli Stati membri , gli enti regionali e gli enti locali ;

b)

contribuisce all'uniformità delle pratiche amministrative negli Stati membri, anche per il funzionamento degli spazi di sperimentazione normativi di cui all'articolo 53;

b)

contribuisce all'uniformità delle pratiche amministrative negli Stati membri, anche per il funzionamento degli spazi di sperimentazione normativi di cui all'articolo 53;

c)

formula pareri, raccomandazioni o contributi scritti su questioni relative all'attuazione del presente regolamento, in particolare

c)

formula pareri, raccomandazioni o contributi scritti su questioni relative all'attuazione del presente regolamento, in particolare

 

i)

sulle specifiche tecniche o sulle norme esistenti relative ai requisiti di cui al titolo III, capo 2,

ii)

sull'uso delle norme armonizzate o delle specifiche comuni di cui agli articoli 40 e 41,

iii)

sulla preparazione di documenti di orientamento, compresi gli orientamenti per stabilire le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 71.

 

i)

sulle specifiche tecniche o sulle norme esistenti relative ai requisiti di cui al titolo III, capo 2,

ii)

sull'uso delle norme armonizzate o delle specifiche comuni di cui agli articoli 40 e 41,

iii)

sulla preparazione di documenti di orientamento, compresi gli orientamenti per stabilire le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 71.

Motivazione

Gli enti locali e regionali sono il livello di governo più vicino alle popolazioni e alle economie locali, e dovrebbero pertanto ricoprire esplicitamente una posizione di primo piano quando si tratta di condividere le loro conoscenze.

Emendamento 28

Articolo 59, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

Ciascuno Stato membro istituisce o designa autorità nazionali competenti al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. Le autorità nazionali competenti sono organizzate e gestite in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità dei loro compiti e attività.

Ciascuno Stato membro istituisce o designa autorità nazionali competenti al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione del presente regolamento. Le autorità nazionali competenti sono organizzate e gestite in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità dei loro compiti e attività. Qualora lo Stato membro in questione lo ritenga opportuno, agli enti locali e regionali è conferito il potere di svolgere compiti di vigilanza o di attuazione.

Motivazione

Ai fini dell'applicabilità del regolamento e delle relative disposizioni in materia di vigilanza e di attuazione, uno Stato membro dovrebbe avere la facoltà di affidare agli enti locali e regionali, laddove necessario e per quanto possibile, compiti di vigilanza o di attuazione. In tale contesto, gli enti locali e regionali devono ricevere sostegno e formazione per avere pieni poteri di svolgere compiti di vigilanza o di attuazione.

Emendamento 29

Articolo 69, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

I codici di condotta possono essere elaborati da singoli fornitori di sistemi di IA o da organizzazioni che li rappresentano o da entrambi, anche con la partecipazione degli utenti e di tutti gli altri portatori di interessi e delle loro organizzazioni rappresentative. I codici di condotta possono riguardare uno o più sistemi di IA tenendo conto della similarità della finalità prevista dei sistemi pertinenti.

I codici di condotta possono essere elaborati da autorità nazionali, regionali o locali, da singoli fornitori di sistemi di IA o da organizzazioni che li rappresentano o da entrambi, anche con la partecipazione degli utenti e di tutti gli altri portatori di interessi e delle loro organizzazioni rappresentative. I codici di condotta possono riguardare uno o più sistemi di IA tenendo conto della similarità della finalità prevista dei sistemi pertinenti.

Motivazione

Le autorità nazionali, locali e regionali dovrebbero disporre della competenza giuridica per elaborare codici di condotta per i sistemi di IA che sviluppano o che utilizzano.

Emendamento 30

Allegato I — Tecniche e approcci di intelligenza artificiale di cui all'articolo 3, punto 1)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

 

Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, l'IA comprende le tecniche e approcci seguenti:

a)

Approcci di apprendimento automatico, compresi l'apprendimento supervisionato, l'apprendimento non supervisionato e l'apprendimento per rinforzo, con utilizzo di un'ampia gamma di metodi, tra cui l'apprendimento profondo (deep learning);

a)

Approcci di apprendimento automatico, compresi l'apprendimento supervisionato, l'apprendimento non supervisionato e l'apprendimento per rinforzo, con utilizzo di un'ampia gamma di metodi, tra cui l'apprendimento profondo (deep learning);

b)

approcci basati sulla logica e approcci basati sulla conoscenza, compresi la rappresentazione della conoscenza, la programmazione induttiva (logica), le basi di conoscenze, i motori inferenziali e deduttivi, il ragionamento (simbolico) e i sistemi esperti;

b)

approcci basati sulla logica e approcci basati sulla conoscenza, compresi la rappresentazione della conoscenza, la programmazione induttiva (logica), le basi di conoscenze, i motori inferenziali e deduttivi, il ragionamento (simbolico) e i sistemi esperti;

c)

approcci statistici, stima bayesiana, metodi di ricerca e ottimizzazione;

c)

approcci statistici, stima bayesiana, metodi di ricerca e ottimizzazione;

Motivazione

La definizione e l'elenco delle tecniche di IA dovrebbero poter rispondere alle esigenze future. L'elenco delle tecniche e degli approcci specifici utilizzati per lo sviluppo di sistemi di IA non dovrebbe essere esaustivo e deve essere chiaramente basato sullo stato attuale delle conoscenze scientifiche.

Emendamento 31

Allegato III, punti da 1) a 5)

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CdR

I sistemi di IA ad alto rischio a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, sono i sistemi di IA elencati in uno dei settori indicati di seguito.

I sistemi di IA ad alto rischio a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, sono i sistemi di IA elencati in uno dei settori indicati di seguito.

1.

Identificazione e categorizzazione biometrica delle persone fisiche:

1.

Identificazione e categorizzazione biometrica delle persone fisiche:

a)

i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per l'identificazione biometrica remota «in tempo reale» e «a posteriori» delle persone fisiche.

a)

i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per l'identificazione biometrica remota «in tempo reale» e «a posteriori» delle persone fisiche.

2.

Gestione e funzionamento delle infrastrutture critiche:

2.

Gestione e funzionamento delle infrastrutture critiche:

a)

i sistemi di IA destinati a essere utilizzati come componenti di sicurezza nella gestione del traffico stradale e nella fornitura di acqua, gas, riscaldamento ed elettricità.

a)

i sistemi di IA destinati a essere utilizzati come componenti di sicurezza nella gestione del traffico stradale e nella fornitura di acqua, gas, riscaldamento ed elettricità , come pure nelle infrastrutture di telecomunicazione, della rete di distribuzione idrica e di internet .

3.

Istruzione e formazione professionale:

3.

Istruzione e formazione professionale:

a)

i sistemi di IA destinati a essere utilizzati al fine di determinare l'accesso o l'assegnazione di persone fisiche agli istituti di istruzione e formazione professionale;

a)

i sistemi di IA destinati a essere utilizzati al fine di determinare l'accesso o l'assegnazione di persone fisiche agli istituti di istruzione e formazione professionale;

b)

i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare gli studenti negli istituti di istruzione e formazione professionale e per valutare i partecipanti alle prove solitamente richieste per l'ammissione agli istituti di istruzione.

b)

i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare gli studenti negli istituti di istruzione e formazione professionale e per valutare i partecipanti alle prove solitamente richieste per l'ammissione agli istituti di istruzione.

4.

Occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo:

4.

Occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo:

a)

i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per l'assunzione o la selezione di persone fisiche, in particolare per pubblicizzare i posti vacanti, vagliare o filtrare le candidature, valutare i candidati nel corso di colloqui o prove;

a)

i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per l'assunzione o la selezione di persone fisiche, in particolare per pubblicizzare i posti vacanti, vagliare o filtrare le candidature, valutare i candidati nel corso di colloqui o prove;

b)

l'IA destinata a essere utilizzata per adottare decisioni in materia di promozione e cessazione dei rapporti contrattuali di lavoro, per l'assegnazione dei compiti e per il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni e del comportamento delle persone nell'ambito di tali rapporti di lavoro.

b)

l'IA destinata a essere utilizzata per adottare decisioni in materia di promozione e cessazione dei rapporti contrattuali di lavoro, per l'assegnazione dei compiti e per il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni e del comportamento delle persone nell'ambito di tali rapporti di lavoro.

5.

Accesso a prestazioni e servizi pubblici e a servizi privati essenziali e fruizione degli stessi:

5.

Accesso a prestazioni e servizi pubblici e a servizi privati essenziali e fruizione degli stessi:

a)

i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche o per conto di autorità pubbliche per valutare l'ammissibilità delle persone fisiche alle prestazioni e ai servizi di assistenza pubblica, nonché per concedere, ridurre, revocare o recuperare tali prestazioni e servizi;

a)

i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche o per conto di autorità pubbliche per valutare e decidere l'ammissibilità delle persone fisiche alle prestazioni e ai servizi di assistenza pubblica, nonché per concedere, ridurre, revocare o recuperare tali prestazioni e servizi;

b)

i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per valutare l'affidabilità creditizia delle persone fisiche o per stabilire il loro merito di credito, a eccezione dei sistemi di IA messi in servizio per uso proprio da fornitori di piccole dimensioni;

b)

i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per determinare l'affidabilità creditizia delle persone fisiche o il loro merito di credito, a eccezione dei sistemi di IA messi in servizio per uso proprio da fornitori di piccole dimensioni;

c)

i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per inviare servizi di emergenza di primo soccorso o per stabilire priorità in merito all'invio di tali servizi, compresi vigili del fuoco e assistenza medica.

c)

i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per inviare servizi di emergenza di primo soccorso o per stabilire priorità in merito all'invio di tali servizi, compresi vigili del fuoco e assistenza medica.

Motivazione

Le infrastrutture di telecomunicazione, della rete di distribuzione idrica e di Internet sono parte integrante delle infrastrutture critiche.

Classificare un sistema di IA come sistema ad alto rischio equivale a decidere se tale sistema possa rappresentare un rischio reale per i cittadini. La mera valutazione analitica e teorica dell'ammissibilità delle persone alle prestazioni e ai servizi forniti dalle autorità pubbliche non implica di per sé un rischio elevato. L'aggiunta nel testo del verbo «decidere» al verbo «valutare» sottolinea che tale rischio si manifesta effettivamente al momento dell'adozione di una decisione, in particolare per le persone interessate.

II.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

Un ecosistema di eccellenza

1.

sottolinea che l'ambizioso obiettivo della Commissione di fare dell'Unione europea un leader mondiale nello sviluppo responsabile e antropocentrico dell'intelligenza artificiale (IA) potrà essere realizzato soltanto se gli enti locali e regionali occuperanno una posizione di primo piano in tale processo. Gli enti territoriali sono nella posizione migliore per contribuire a creare un contesto favorevole all'aumento degli investimenti nell'IA negli anni a venire e per promuovere la fiducia in questa tecnologia;

2.

sottolinea che, oltre a coinvolgere gli enti locali e regionali, è importante fornire sostegno e formazione a questi enti per rafforzarne le competenze in materia, specialmente nella misura in cui potrebbero essere affidati loro compiti di vigilanza e di attuazione;

3.

osserva che l'UE metterà a disposizione dei fondi per lo sviluppo dell'IA, ma sottolinea la frammentazione dell'approccio dovuta alla diversità dei programmi, che aumenta il rischio di dispersione e di sovrapposizioni;

4.

invita pertanto la Commissione a creare e collegare tra loro spazi di dati comuni solidi e multiformi, che permettano di risolvere dei casi di utilizzo socioculturale grazie a dati sia pubblici che privati. Ciò richiede, in particolare, l'armonizzazione con le iniziative legislative adottate nel quadro della strategia europea in materia di dati;

Un ecosistema di fiducia

5.

si rammarica che nella proposta di regolamento non si faccia riferimento agli enti locali e regionali, sebbene il quadro giuridico si applichi sia agli attori pubblici che a quelli privati;

6.

osserva, a questo proposito, che i sistemi di IA possono svolgere un ruolo importante nell'interazione degli enti locali e regionali con i cittadini e nella fornitura di servizi. Inoltre, i sistemi di IA possono, tra l'altro, migliorare l'efficienza del settore pubblico e aiutare gli enti locali e regionali a rispondere agli adeguamenti necessari a livello locale e regionale nel contesto delle transizioni verde e digitale. È quindi importante che l'esperienza acquisita dagli enti locali e regionali sia utilizzata attivamente nella revisione in corso del regolamento;

7.

chiede una definizione più precisa di «fornitore» e di «utente», in particolare nei contesti in cui imprese, istituti di ricerca, autorità pubbliche e cittadini sviluppino e sperimentino congiuntamente dei sistemi di IA in «laboratori viventi (Living Labs)». Si dovrebbe prestare la dovuta attenzione anche ai cittadini o ai consumatori interessati dalle decisioni basate sull'IA dei sistemi utilizzati dagli utenti professionali;

8.

insiste sulla necessità di svolgere una consultazione preliminare degli enti locali e regionali interessati nei casi in cui vengano utilizzati sistemi di IA per l'identificazione biometrica remota e «in tempo reale» di persone fisiche in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto;

9.

accoglie con favore la consultazione pubblica lanciata dalla Commissione europea sull'adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile alle sfide specifiche dell'era digitale e dell'intelligenza artificiale (1) e si attende che tale esercizio consenta di definire un quadro aggiornato volto a garantire ai consumatori il risarcimento dei danni causati da applicazioni di IA;

10.

si chiede perché mai i sistemi di IA utilizzati nei processi democratici come, ad esempio, le consultazioni elettorali non siano inclusi nell'elenco dei sistemi di IA ad alto rischio;

11.

chiede con forza che i sistemi di IA ad alto rischio debbano conformarsi, per le persone fisiche, agli stessi requisiti di trasparenza e di informazione che si applicano attualmente agli utenti;

12.

osserva che il ricorso a un punteggio o una valutazione sociale comporta rischi e conseguenze non trascurabili nel campo dei diritti umani;

13.

esprime forte scetticismo nei confronti dei due scenari descritti nella proposta di regolamento (2) per stabilire quando un punteggio sociale determini un trattamento pregiudizievole o sfavorevole di persone fisiche o di gruppi di persone fisiche, dato che è estremamente difficile stabilire quando sussistano circostanze simili. In tale contesto, sollecita una chiara formulazione di solide garanzie al fine di assicurare che non venga eluso il divieto delle pratiche di applicazione di un punteggio sociale;

14.

segnala che i considerando della proposta di regolamento trattano in dettaglio dei rischi cui sono esposte le persone fisiche in conseguenza della loro interazione con i sistemi di IA ad alto rischio, in particolare nel contesto dell'istruzione, della formazione, dell'occupazione, della gestione delle risorse umane, dell'accesso al lavoro autonomo o dell'accesso e del diritto a taluni servizi essenziali sia pubblici che privati;

15.

invita la Commissione a valutare in modo più approfondito la classificazione ad alto rischio dei sistemi di IA destinati a essere utilizzati dalle autorità pubbliche (3);

16.

auspica che un'autorità formuli, ex ante, un parere influente sull'interpretazione delle disposizioni del regolamento, anche per quanto riguarda il regolamento generale sulla protezione dei dati, poiché questo rafforzerà la certezza del diritto e ridurrà i costi di progettazione e di attuazione dei sistemi di IA;

17.

sottolinea a tal fine l'importanza della chiarezza nella formulazione del regolamento, che è fondamentale per creare un ecosistema di fiducia e per eliminare l'incertezza giuridica in merito allo sviluppo e all'utilizzo dei sistemi di IA. Ciò eviterebbe interpretazioni errate dei requisiti proposti e ridurrebbe al minimo i rischi di una successiva cattiva gestione delle applicazioni di IA, massimizzando così l'efficacia del regolamento e la credibilità delle sanzioni. Al tempo stesso, e in linea con l'agenda «Legiferare meglio» della Commissione europea, l'individuazione precoce e l'eliminazione di potenziali sovrapposizioni e/o conflitti con le norme esistenti sono di fondamentale importanza;

18.

rileva che numerosi enti locali e regionali utilizzano gli stessi sistemi di IA per lo svolgimento di mansioni simili. Nella stragrande maggioranza dei casi, detti sistemi sono progettati da imprese private;

19.

sottolinea che la proposta di regolamento non è isolata sotto il profilo della garanzia dei diritti dei cittadini, ma deve essere vista nel contesto della legislazione esistente. Gli Stati membri sono quindi invitati a garantire su base continuativa le misure amministrative necessarie per tenere conto delle opportunità e dei rischi associati all'impiego dell'intelligenza artificiale nel settore pubblico;

20.

ne deduce che sono le imprese e gli organismi notificati ad interpretare le norme europee e nazionali nel contesto della valutazione della conformità, e che tale loro interpretazione si riflette pertanto nella pratica degli enti locali e regionali che utilizzano detti sistemi di IA. È quindi difficile stabilire in quale misura la politica locale e regionale possa essere presa in considerazione in tali sistemi di IA. Il Comitato richiama pertanto l'attenzione sulle esigenze specifiche degli enti locali e regionali e sul fatto che un approccio universale può compromettere l'efficacia dei sistemi di IA nel rispondere a tali esigenze. Inoltre, raccomanda che agli Stati membri venga conferito il potere di regolamentare i sistemi di IA ad alto rischio per motivi imperativi e giustificati di interesse pubblico;

21.

chiede, a tale proposito, che le valutazioni della conformità siano trasparenti e accessibili al pubblico. Inoltre, gli enti locali e regionali dovrebbero poter partecipare anche alla vigilanza sui sistemi di IA, riferire in merito alla loro attuazione sul campo e contribuire formalmente alla valutazione dell'applicazione del regolamento effettuata dalla Commissione europea;

22.

sottolinea che, per l'applicazione dello «spazio di sperimentazione normativa», occorre creare le adeguate condizioni giuridiche, metodologiche ed etiche che consentano lo sviluppo della tecnologia, l'elaborazione della legislazione e la relativa valutazione. È altresì necessario stabilire criteri ben precisi per l'ammissione delle imprese allo spazio di sperimentazione normativa. Per assicurare che le organizzazioni dei consumatori possano far applicare le disposizioni della legge sull'intelligenza artificiale, quest'ultima deve essere aggiunta nell'allegato I della direttiva relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori [(UE) 2020/1828];

Campagne d'informazione

23.

sottolinea che è importante organizzare campagne pubbliche, per informare e familiarizzare il pubblico in generale in merito all'esistenza dei sistemi di IA, alla loro utilità e ai potenziali rischi associati. Sottolinea altresì che occorre provvedere con urgenza a fornire ai consumatori un'informazione completa in materia di processi decisionali controllati dall'intelligenza artificiale / dalle macchine. Invita quindi la Commissione europea ad erogare dei finanziamenti per l'organizzazione di tali campagne d'informazione;

Oneri amministrativi

24.

esprime preoccupazione per gli adempimenti amministrativi che potrebbero derivare dalla proposta di regolamento. Tali oneri amministrativi possono essere di ostacolo per le piccole e medie imprese e per gli enti locali e regionali nella promozione dell'innovazione e nell'uso e l'installazione di sistemi di IA (4);

Proporzionalità e sussidiarietà

25.

ritiene che la proposta di regolamento in esame sia conforme ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà. Il valore aggiunto dell'azione dell'UE in questo campo e le pertinenti basi giuridiche su cui si fonda la proposta della Commissione sono chiari e coerenti. La valutazione d'impatto della proposta includeva una sezione a parte dedicata alla sussidiarietà. Inoltre, nessun parlamento nazionale ha formulato un parere motivato sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà entro il termine stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni, che era fissato al 2 settembre 2021.

Bruxelles, 2 dicembre 2021

Il presidente del Comitato europeo delle regioni

Apostolos TZITZIKOSTAS


([62])  Decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

([62])  Decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

(1)  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12979-Civil-liability-adapting-liability-rules-to-the-digital-age-and-artificial-intelligence/public-consultation_it

(2)  Articolo 5, paragrafo 1, lettera c).

(3)  Allegato III, punto 5, lettera a).

(4)  Secondo un recente studio commissionato dalla Commissione europea [Study to Support an Impact Assessment of Regulatory Requirements for Artificial Intelligence in Europe («Studio a sostegno di una valutazione d'impatto degli obblighi normativi per l'intelligenza artificiale in Europa») pag. 12], sulla base di ipotesi ragionevoli, i costi per ottenere la certificazione di un sistema di IA potrebbero essere compresi, in media, tra 16 800 e 23 000 EUR, vale a dire all'incirca tra il 10 e il 14 % dei costi di sviluppo.