ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 95

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
28 febbraio 2022


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2022/C 95/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2022/C 95/02

Causa C-598/20: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 1o dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Satversmes tiesa — Lettonia) — Pilsētas zemes dienests AS [Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Armonizzazione delle legislazioni fiscali – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni – Articolo 135, paragrafo 1, lettera l), e paragrafo 2 – Affitto e locazione di beni immobili – Esclusione dall’esenzione dell’affitto forzoso di un terreno ai proprietari degli immobili edificati – Principio di neutralità fiscale]

2

2022/C 95/03

Causa C-602/20: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 17 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria AKZ — Burgas EOOD / Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika — Burgas (Rinvio pregiudiziale – Contributi previdenziali – Rimborso di contributi indebitamente versati – Limitazione degli interessi sul rimborso – Autonomia processuale nazionale – Principio di equivalenza – Principio di effettività – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Irricevibilità manifesta)

2

2022/C 95/04

Causa C-647/20: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 13 dicembre 2021 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo] — XG / Autoridade Tributária e Aduaneira (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Fiscalità diretta – Tassazione delle plusvalenze immobiliari – Articoli 63, 64 e 65 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Onere fiscale più elevato sulle plusvalenze immobiliari realizzate da residenti di paesi terzi)

3

2022/C 95/05

Causa C-670/20: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 6 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Ráckevei Járásbíróság — Ungheria) — EP, TA, FV, TB / ERSTE Bank Hungary Zrt (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo espresso in valuta estera – Clausole che espongono il mutuatario a un rischio di cambio – Articolo 4, paragrafo 2 – Requisiti di intelligibilità e di trasparenza – Irrilevanza della dichiarazione del consumatore secondo la quale quest’ultimo è pienamente consapevole dei rischi potenziali derivanti dalla sottoscrizione di un mutuo espresso in valuta estera – Redazione chiara e comprensibile di una clausola contrattuale)

4

2022/C 95/06

Causa C-224/21: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 13 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo) — VX / Autoridade Tributária e Aduaneira (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Fiscalità diretta – Tassazione delle plusvalenze immobiliari – Articoli 63 TFUE e 65 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Discriminazione – Onere fiscale più elevato sulle plusvalenze immobiliari realizzate da non residenti – Opzione della tassazione secondo le stesse modalità applicabili ai residenti)

4

2022/C 95/07

Causa C-273/21: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 26 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapest Környéki Törvényszék — Ungheria) — WD / Agrárminiszter [Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Agricoltura – Politica agricola comune – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Regimi di sostegno diretto – Articolo 4, paragrafo 1, lettere c) ed e) – Articolo 32, paragrafo 2 – Domanda di pagamento unico per superficie – Nozione di ettaro ammissibile – Terreno qualificato nel registro fondiario come aerodromo – Utilizzo effettivo per attività agricole]

5

2022/C 95/08

Causa C-516/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 20 agosto 2021 — Finanzamt X / Y

6

2022/C 95/09

Causa C-599/21 P: Impugnazione proposta il 21 settembre 2021 dall’AM.VI. Srl e dalla Quinam Limited, succeduta alla Fashioneast Sàrl, avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 luglio 2021, causa T-297/20, Fashioneast and AM.VI. / EUIPO — Moschillo (RICH JOHN RICHMOND)

6

2022/C 95/10

Causa C-612/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 30 settembre 2021 — Gmina O. / Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

6

2022/C 95/11

Causa C-616/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 5 ottobre 2021 — Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej / Gmina L.

7

2022/C 95/12

Causa C-618/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Polonia) il 30 settembre 2021 — AR e a./ PK SA e a.

7

2022/C 95/13

Causa C-628/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) l’11 ottobre 2021 — TB

9

2022/C 95/14

Causa C-642/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bihor (Romania) il 18 ottobre 2021 — P.C.H. / Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, Ministerul Public — Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justitie

9

2022/C 95/15

Causa C-643/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bihor (Romania) il 18 ottobre 2021 — F.O.L. / Tribunalul Cluj

10

2022/C 95/16

Causa C-644/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bihor (Romania) il 18 ottobre 2021 — M.I.A., P.R.-M., V.-C.I-C, F.C.R., P (già T). Ş-B., D.R., P.E.E., F.I. / Tribunalul Cluj, Tribunalul Mureş, Tribunalul Hunedoara, Tribunalul Suceava, Tribunalul Galaţi

11

2022/C 95/17

Causa C-645/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bihor (Romania) il 21 ottobre 2021 — C.C.C., C.R.R., U.D.M. / Tribunalul Cluj, Tribunalul Satu Mare, Tribunalul Bucureşti, Tribunalul Bistriţa Năsăud, Tribunalul Maramureş, Tribunalul Sibiu

12

2022/C 95/18

Causa C-667/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) l’8 novembre 2021 — ZQ / Medizinischer Dienst der Krankenversicherung Nordrhein, Körperschaft des öffentlichen Rechts

13

2022/C 95/19

Causa C-723/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Cottbus (Germania) il 29 novembre 2021 — Stadt Frankfurt (Oder) e FWA Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH / Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe

14

2022/C 95/20

Causa C-750/21 P: Impugnazione proposta il 6 dicembre 2021 dalla Pilatus Bank plc avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 24 settembre 2021, causa T-139/19, Pilatus Bank / BCE

16

2022/C 95/21

Causa C-751/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) il 7 dicembre 2021 — PJ / Eurowings GmbH

17

2022/C 95/22

Causa C-753/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) l’8 dicembre 2021 — Instrubel NV/Montana Management Inc., BNP Paribas Securities Services

18

2022/C 95/23

Causa C-754/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) l’8 dicembre 2021 — Montana Management Inc. / Heerema Zwijndrecht BV, BNP Paribas Securities Services

19

2022/C 95/24

Causa C-772/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 14 dicembre 2021 — Brink’s Lithuania UAB / Lietuvos bankas

19

2022/C 95/25

Causa C-804/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 20 dicembre 2021 — C e CD

20

 

Tribunale

2022/C 95/26

Causa T-209/15: Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — Gmina Kosakowo / Commissione (Aiuti di Stato – Infrastrutture aeroportuali – Finanziamento pubblico concesso dai comuni di Gdynia e di Kosakowo a favore della riconversione dell’aeroporto di Gdynia-Kosakowo – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero – Vantaggio – Principio dell’operatore privato in economia di mercato – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Lesione della concorrenza – Recupero – Obbligo di motivazione)

21

2022/C 95/27

Causa T-263/15 RENV: Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo / Commissione (Aiuti di Stato – Infrastrutture aeroportuali – Finanziamento pubblico concesso dai comuni di Gdynia e di Kosakowo a favore della riconversione dell’aeroporto di Gdynia-Kosakowo – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero – Vantaggio – Principio dell’operatore privato in economia di mercato – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Lesione della concorrenza – Recupero – Revoca di una decisione – Mancata riapertura del procedimento d’indagine formale – Diritti procedurali delle parti interessate – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione)

21

2022/C 95/28

Causa T-177/17: Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — EKETA / Commissione (Clausola compromissoria – Contratto Ask — it concluso nell’ambito del sesto programma quadro – Costi ammissibili – Nota di addebito emessa dalla Commissione per il recupero degli importi anticipati – Affidabilità delle schede di presenza – Conflitto di interessi – Subappalto)

22

2022/C 95/29

Causa T-189/17: Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — EKETA / Commissione (Clausola compromissoria – Contratto Humabio concluso nell’ambito del sesto programma quadro – Costi ammissibili – Nota di addebito emessa dalla Commissione per il recupero degli importi anticipati – Affidabilità delle schede di presenza – Conflitto di interessi)

23

2022/C 95/30

Causa T-190/17: Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — EKETA / Commissione (Clausola compromissoria – Contratto Cater concluso nell’ambito del sesto programma quadro – Costi ammissibili – Nota di addebito emessa dalla Commissione per il recupero degli importi anticipati – Affidabilità delle schede di presenza – Conflitto di interessi)

23

2022/C 95/31

Cause riunite T-721/18 e T-81/19: Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — Apostolopoulou e Apostolopoulou-Chrysanthaki/Commissione (Responsabilità extracontrattuale – Contratti di sovvenzione conclusi nel contesto di diversi programmi dell’Unione – Violazione delle clausole contrattuali da parte della società beneficiaria – Costi ammessi – Indagine dell’OLAF – Liquidazione della società – Recupero in capo ai soci di detta società – Esecuzione forzata – Affermazioni formulate dai rappresentanti della Commissione dinanzi alle giurisdizioni nazionali – Identificazione del convenuto – Violazione dei requisiti formali – Irricevibilità parziale – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai privati)

24

2022/C 95/32

Causa T-158/19: Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2021 — Breyer / REA [Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 (2014-2020) – Regolamento (UE) n. 1290/2013 – Documenti riguardanti il progetto di ricerca iBorderCtrl: Intelligent Portable Border Control System – Eccezione concernente la protezione degli interessi commerciali di un terzo – Diniego parziale di accesso – Interesse pubblico prevalente]

24

2022/C 95/33

Causa T-703/19: Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — DD/FRA (Ricorso per risarcimento danni – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Avvio di un’indagine amministrativa – Articolo 86, paragrafo 2, dello Statuto – Obbligo d’informazione – Durata del procedimento – Termine ragionevole – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Riservatezza dell’indagine amministrativa – Dovere di sollecitudine – Danno morale – Nesso di causalità)

25

2022/C 95/34

Causa T-795/19: Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — HB / Commissione (Appalti pubblici di servizi – Prestazione di servizi di assistenza tecnica all’Alto Consiglio giudiziario – Decisione di riduzione dell’importo dell’appalto e di recupero degli importi già versati – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Atto che si inserisce in un contesto puramente contrattuale da cui è indissociabile – Assenza di clausola compromissoria – Irricevibilità – Assenza di voci di danno dissociabili dal contratto)

26

2022/C 95/35

Causa T-796/19: Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — HB/Commissione (Appalti pubblici di servizi – Prestazione di servizi d’assistenza tecnica alle autorità ucraine – Decisione di riduzione dell’importo dell’appalto e di recupero degli importi già versati – Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Atto che si inserisce in un contesto meramente contrattuale dal quale è inscindibile – Assenza di clausola compromissoria – Irricevibilità – Assenza di motivi di pregiudizio separabili dal contratto)

27

2022/C 95/36

Causa T-870/19: Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — Worldwide Spirits Supply / EUIPO — Melfinco (CLEOPATRA QUEEN) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo CLEOPATRA QUEEN – Marchio nazionale denominativo anteriore CLEOPATRA MELFINCO – Articoli 15 e 57 del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articoli 18 e 64 del regolamento (UE) 2017/1001] – Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore – Dichiarazione di nullità]

27

2022/C 95/37

Causa T-6/20: Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — Dr. Spiller / EUIPO — Rausch (Alpenrausch Dr. Spiller) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Alpenrausch Dr. Spiller – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore RAUSCH – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

28

2022/C 95/38

Causa T-369/20: Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — EFFAS / EUIPO — CFA Institute (CEFA Certified European Financial Analyst) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo CEFA Certified European Financial Analyst – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore CFA – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

29

2022/C 95/39

Causa T-381/20: Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — Datax/REA [Clausola compromissoria – Settimo programma quadro per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) – Convenzioni di sovvenzione HELP e GreenNets – Indagine dell’OLAF – Spese di personale – Onere della prova – Affidabilità delle schede di presenza – Inammissibilità dei costi dichiarati dal beneficiario – Domanda di recupero – Note di addebito – Prescrizione – Termine ragionevole – Proporzionalità]

29

2022/C 95/40

Causa T-549/20: Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — Magic box Int. Toys / EUIPO — KMA Concepts (SUPERZINGS) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo SUPERZINGS – Marchio internazionale figurativo anteriore ZiNG – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

30

2022/C 95/41

Causa T-587/20: Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — MO / Consiglio (Funzione pubblica – Funzionari – Reintegrazione d’ufficio – Esercizio di valutazione 2019 – Diritto di essere ascoltato – Responsabilità)

30

2022/C 95/42

Causa T-598/20: Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — Skechers USA / EUIPO (ARCH FIT) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo ARCH FIT – Impedimenti alla registrazione assoluti – Assenza di carattere distintivo – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001]

31

2022/C 95/43

Causa T-699/20: Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — Fashion Energy / EUIPO — Retail Royalty (1st AMERICAN) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo 1st AMERICAN – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore che rappresenta un’aquila o un altro uccello predatore – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni sul piano fonetico – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001 – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001]

32

2022/C 95/44

Causa T-159/21: Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — Bustos / EUIPO — Bicicletas Monty (motwi) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo motwi – Marchio nazionale denominativo anteriore MONTY – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

32

2022/C 95/45

Causa T-194/21: Sentenza del Tribunale 21 dicembre 2021 — Fidia farmaceutici/EUIPO — Stelis Biopharma (HYALOSTEL ONE) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Registrazione internazionale figurativa che designa l’Unione europea – Marchio figurativo HYALOSTEL ONE – Marchi dell’Unione europea denominativo anteriore HYALISTIL e figurativo anteriore HyalOne – Marchio internazionale denominativo anteriore HYALO – Impedimento alla registrazione relativo – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione]

33

2022/C 95/46

Causa T-195/21: Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — Klymenco / Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva)

34

2022/C 95/47

Causa T-495/14: Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2021 — Theodorakis e Theodoraki / Consiglio (Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – Programma di sostegno alla stabilità di Cipro – Dichiarazioni dell’Eurogruppo del 16 e del 25 marzo 2013 concernente Cipro – Dichiarazione del presidente dell’Eurogruppo del 21 marzo 2013 concernente Cipro – Designazione erronea del convenuto – Irricevibilità manifesta)

34

2022/C 95/48

Causa T-496/14: Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2021 — Berry Investments / Consiglio (Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – Programma di sostegno alla stabilità di Cipro – Dichiarazioni dell’Eurogruppo del 16 e del 25 marzo 2013 concernente Cipro – Dichiarazione del presidente dell’Eurogruppo del 21 marzo 2013 concernente Cipro – Designazione erronea del convenuto – Irricevibilità manifesta)

35

2022/C 95/49

Causa T-355/19 INTP: Ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2021 — CE / Comitato delle regioni (Procedura – Interpretazione di sentenza – Irricevibilità)

36

2022/C 95/50

Causa T-620/20: Ordinanza del Tribunale dell’8 dicembre 2021 — Alessio e a. / BCE (Ricorso di annullamento – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi – Misure di intervento precoce – Decisione della BCE di collocare Banca Carige in amministrazione straordinaria – Decisioni di proroga successive – Termine di ricorso – Tardività – Irricevibilità)

36

2022/C 95/51

Causa T-303/21: Ordinanza del Tribunale del 2 dicembre 2021 — FC / EASO (Ricorso di annullamento – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Procedimento disciplinare – Domande di sospensione – Convocazione a un’audizione dinanzi al consiglio di disciplina – Rinvio della data dell’audizione – Assenza di atto lesivo – Ricorso prematuro – Irricevibilità manifesta)

37

2022/C 95/52

Causa T-722/21 R: Ordinanza del presidente del Tribunale dell’8 dicembre 2021 — D'Amato e a./Parlamento (Procedimento sommario – Membri del Parlamento – Condizioni di accesso agli edifici del Parlamento nei suoi tre luoghi di lavoro connesse alla crisi sanitaria – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza)

37

2022/C 95/53

Causa T-723/21 R: Ordinanza del presidente del Tribunale dell’8 dicembre 2021 — Rooken e a./ Parlamento (Procedimento sommario – Membri del Parlamento – Condizioni di accesso agli edifici del Parlamento nei suoi tre luoghi di lavoro connesse alla crisi sanitaria – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza)

38

2022/C 95/54

Causa T-724/21 R: Ordinanza del presidente del Tribunale dell’8 dicembre 2021 — IL e a./ Parlamento (Procedimento sommario – Funzione pubblica – Condizioni di accesso agli edifici del Parlamento nei suoi tre luoghi di lavoro connesse alla crisi sanitaria – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza)

38

2022/C 95/55

Causa T-764/21: Ricorso proposto l’8 dicembre 2021 — Atesos medical e a. / Commissione

39

2022/C 95/56

Causa T-780/21: Ricorso proposto il 14 dicembre 2021 — Lila Rossa Engros / EUIPO (LiLAC)

40

2022/C 95/57

Causa T-16/22: Ricorso proposto il 10 gennaio 2022 — NV / BEI

40

2022/C 95/58

Causa T-19/22: Ricorso proposto il 11 gennaio 2022 — Piaggio & C./EUIPO — Zhejiang Zhongneng Industry (Forma di uno scooter)

41

2022/C 95/59

Causa T-20/22: Ricorso proposto il 12 gennaio 2022 — NW / Commissione

42

2022/C 95/60

Causa T-21/22: Ricorso proposto il 12 gennaio 2022 — NY / Commissione

43

2022/C 95/61

Causa T-23/22: Ricorso proposto l’11 gennaio 2022 — Grail / Commissione

43

2022/C 95/62

Causa T-25/22: Ricorso proposto il 17 gennaio 2022 — Canai Technology / EUIPO — WE Brand (HE&ME)

44

2022/C 95/63

Causa T-848/19: Ordinanza del Tribunale del 20 dicembre 2021 — HS / Commissione

45

2022/C 95/64

Causa T-765/20: Ordinanza del Tribunale del 16 dicembre 2021 — The Floow / Commission

45

2022/C 95/65

Causa T-46/21: Ordinanza del Tribunale del 7 dicembre 2021 — El Corte Inglés / EUIPO — Yajun (PREMILITY)

45

2022/C 95/66

Causa T-519/21: Ordinanza del Tribunale dell’8 dicembre 2021 — VY / Commissione

46


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2022/C 95/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 84 del 21.2.2022

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 73 del 14.2.2022

GU C 64 del 7.2.2022

GU C 51 del 31.1.2022

GU C 37 del 24.1.2022

GU C 24 del 17.1.2022

GU C 11 del 10.1.2022

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/2


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 1o dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Satversmes tiesa — Lettonia) — «Pilsētas zemes dienests» AS

(Causa C-598/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Armonizzazione delle legislazioni fiscali - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Esenzioni - Articolo 135, paragrafo 1, lettera l), e paragrafo 2 - Affitto e locazione di beni immobili - Esclusione dall’esenzione dell’affitto forzoso di un terreno ai proprietari degli immobili edificati - Principio di neutralità fiscale)

(2022/C 95/02)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Satversmes tiesa

Parti nel procedimento principale

Ricorrente:«Pilsētas zemes dienests» AS

Organo da cui proviene l’atto impugnato: Latvijas Republikas Saeima

Dispositivo

L’articolo 135, paragrafo 1, lettera l), e paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale in forza della quale l’affitto di terreni in regime di affitto forzoso è esclusa dall’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.


(1)  GU C 35 del 1.2.2021.


28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/2


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 17 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria «AKZ — Burgas» EOOD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Burgas

(Causa C-602/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Contributi previdenziali - Rimborso di contributi indebitamente versati - Limitazione degli interessi sul rimborso - Autonomia processuale nazionale - Principio di equivalenza - Principio di effettività - Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte - Irricevibilità manifesta)

(2022/C 95/03)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad — Bulgarie

Parti nel procedimento principale

Ricorrente:«AKZ — Burgas» EOOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Burgas

con l’intervento di: Varhovna administrativna prokuratura na Republika Bulgaria

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria), con decisione del 30 settembre 2020, è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 28 del 25.1.2021.


28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/3


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 13 dicembre 2021 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo] — XG / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-647/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Fiscalità diretta - Tassazione delle plusvalenze immobiliari - Articoli 63, 64 e 65 TFUE - Libera circolazione dei capitali - Onere fiscale più elevato sulle plusvalenze immobiliari realizzate da residenti di paesi terzi)

(2022/C 95/04)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: XG

Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositivo

L’articolo 63 e l’articolo 65, paragrafo 1, TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di uno Stato membro in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche che assoggetta le plusvalenze risultanti dalla vendita, da parte di un residente di un paese terzo, di beni immobili situati in tale Stato membro a un onere fiscale superiore a quello che sarebbe applicato, per lo stesso tipo di operazione, alle plusvalenze realizzate da un soggetto residente di detto Stato membro.


(1)  GU C 53 del 15.02.2021.


28.2.2022   

IT

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C 95/4


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 6 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Ráckevei Járásbíróság — Ungheria) — EP, TA, FV, TB / ERSTE Bank Hungary Zrt

(Causa C-670/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Contratto di mutuo espresso in valuta estera - Clausole che espongono il mutuatario a un rischio di cambio - Articolo 4, paragrafo 2 - Requisiti di intelligibilità e di trasparenza - Irrilevanza della dichiarazione del consumatore secondo la quale quest’ultimo è pienamente consapevole dei rischi potenziali derivanti dalla sottoscrizione di un mutuo espresso in valuta estera - Redazione chiara e comprensibile di una clausola contrattuale)

(2022/C 95/05)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Ráckevei Járásbíróság

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: EP, TA, FV, TB

Convenuta: ERSTE Bank Hungary Zrt

Dispositivo

L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che il requisito di trasparenza delle clausole di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, che espongano il mutuatario a un rischio di cambio, è soddisfatto solo qualora il professionista abbia fornito a quest’ultimo informazioni esatte e sufficienti sul rischio di cambio, che consentano a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto di valutare il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell’intera durata di tale contratto. A tale riguardo, il fatto che il consumatore si dichiari pienamente consapevole dei rischi potenziali derivanti dalla sottoscrizione di detto contratto non è rilevante, di per sé, al fine di valutare se il professionista abbia soddisfatto detto requisito di trasparenza.


(1)  GU C 98 del 22.3.2021.


28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/4


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 13 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portogallo) — VX / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-224/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Fiscalità diretta - Tassazione delle plusvalenze immobiliari - Articoli 63 TFUE e 65 TFUE - Libera circolazione dei capitali - Discriminazione - Onere fiscale più elevato sulle plusvalenze immobiliari realizzate da non residenti - Opzione della tassazione secondo le stesse modalità applicabili ai residenti)

(2022/C 95/06)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: VX

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositivo

L’articolo 63 TFUE e l’articolo 65, paragrafo 1, TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro relativa all’imposta sul reddito delle persone fisiche che, per quanto concerne le plusvalenze risultanti dalla vendita di beni immobili situati in tale Stato membro, assoggetta sistematicamente i non residenti a un onere fiscale superiore a quello che si applicherebbe per lo stesso tipo di operazione alle plusvalenze realizzate dai residenti, nonostante la facoltà offerta ai non residenti di optare per il regime applicabile ai residenti.


(1)  GU C 252 del 28.6.2021.


28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/5


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 26 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapest Környéki Törvényszék — Ungheria) — WD / Agrárminiszter

(Causa C-273/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Agricoltura - Politica agricola comune - Regolamento (UE) n. 1307/2013 - Regimi di sostegno diretto - Articolo 4, paragrafo 1, lettere c) ed e) - Articolo 32, paragrafo 2 - Domanda di pagamento unico per superficie - Nozione di «ettaro ammissibile» - Terreno qualificato nel registro fondiario come aerodromo - Utilizzo effettivo per attività agricole)

(2022/C 95/07)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Budapest Környéki Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: WD

Convenuta: Agrárminiszter

Dispositivo

L’articolo 4, paragrafo 1, lettere c) ed e), e l’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che una superficie classificata, nel diritto nazionale, come aerodromo, ma sulla quale non sia esercitata nessuna attività connessa a quest’ultimo, deve essere qualificata come superficie agricola utilizzata per attività agricole se è effettivamente utilizzata come pascolo permanente ai fini dell’allevamento di animali.


(1)  GU C 252 del 28.6.2021.


28.2.2022   

IT

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C 95/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 20 agosto 2021 — Finanzamt X / Y

(Causa C-516/21)

(2022/C 95/08)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Resistente in primo grado e ricorrente nel giudizio di cassazione: Finanzamt X

Ricorrente in primo grado e resistente nel giudizio di cassazione: Y

Questione pregiudiziale

Se l’obbligo fiscale di cui all’articolo 135, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/112 (1), relativo alle locazioni di utensili e macchine fissati stabilmente, riguardi:

solo la locazione isolata (autonoma) di siffatti utensili e macchine, oppure anche

la locazione (affitto) di siffatti utensili e macchine, la quale, in virtù di un affitto di fabbricato interveniente tra le medesime parti (e costituendo essa una prestazione accessoria di quest’ultimo), sia esente ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2006/112.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


28.2.2022   

IT

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C 95/6


Impugnazione proposta il 21 settembre 2021 dall’AM.VI. Srl e dalla Quinam Limited, succeduta alla Fashioneast Sàrl, avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 luglio 2021, causa T-297/20, Fashioneast and AM.VI. / EUIPO — Moschillo (RICH JOHN RICHMOND)

(Causa C-599/21 P)

(2022/C 95/09)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: AM.VI. Srl, Quinam Limited, succeduta alla Fashioneast Sàrl (rappresentanti: A. Camusso, M. Baghetti, avvocati, A. Boros, ügyvéd)

Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 17 gennaio 2022, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammissibile e che l’AM. VI. e la Quinam Limited devono farsi carico delle proprie spese.


28.2.2022   

IT

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C 95/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 30 settembre 2021 — Gmina O. / Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

(Causa C-612/21)

(2022/C 95/10)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Gmina O.

Resistente: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto (1) (GU 2006, L 347, pag. 1, e successive modifiche), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 13, paragrafo 1, di tale direttiva, debbano essere interpretati nel senso che un Comune (autorità pubblica) agisce come soggetto passivo IVA quando realizza un progetto avente lo scopo di aumentare la quota di fonti di energia rinnovabile, mediante l’impegno, in forza di un contratto privato con proprietari di immobili, di eseguire e di installare sistemi alimentati da fonti di energia rinnovabile sugli immobili di loro proprietà nonché di trasferire, decorso un certo periodo, la proprietà di tali sistemi ai proprietari degli immobili.

2)

In caso di risposta positiva alla prima questione, se nella base imponibile ai sensi dell’articolo 73 della medesima direttiva debba essere ricompreso il finanziamento dai fondi europei ricevuto dal Comune (autorità pubblica) al fine di realizzare progetti riguardanti le fonti di energia rinnovabile.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.


28.2.2022   

IT

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C 95/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 5 ottobre 2021 — Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej / Gmina L.

(Causa C-616/21)

(2022/C 95/11)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Convenuto: Gmina L.

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (1), e in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 9, paragrafo 1 e l’articolo 13, paragrafo 1, della medesima direttiva debbano essere interpretati nel senso che un Comune (autorità pubblica) deve essere ritenuto un soggetto passivo dell’IVA nell’ambito della realizzazione di un programma di rimozione dell’amianto da immobili, siti nel territorio di tale Comune, di proprietà di residenti che non sostengono alcun costo per tale rimozione; o se invece tale attività costituisca un’attività esercitata dall’ente in quanto pubblica autorità, al fine di realizzare i propri compiti aventi come scopo la tutela della salute e della vita dei residenti nonché la tutela dell’ambiente, in relazione alla quale il Comune non è considerato un soggetto passivo dell’IVA.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1


28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Polonia) il 30 settembre 2021 — AR e a./ PK SA e a.

(Causa C-618/21)

(2022/C 95/12)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Parti

Ricorrenti: AR e a.

Parti resistenti: PK e a.

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 18, in combinato disposto con l’articolo 3, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (1), debba essere interpretato nel senso che sono in contrasto con tale disposizione le norme nazionali ai sensi delle quali un soggetto danneggiato, che esercita l’azione per ottenere il risarcimento del danno riportato dal proprio autoveicolo in conseguenza della circolazione di autoveicoli direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione che assicura la responsabilità civile del responsabile del sinistro, può ottenere dalla compagnia di assicurazione esclusivamente il risarcimento dell’ammontare della sua effettiva e attuale perdita patrimoniale, ossia la differenza tra il valore del veicolo nello stato in cui si trovava prima del sinistro e il valore del veicolo danneggiato, aumentata dei costi pertinenti effettivamente sostenuti per la riparazione del veicolo e degli altri costi pertinenti, già effettivamente sostenuti, derivanti dal sinistro, mentre qualora agisse direttamente nei confronti del responsabile avrebbe la facoltà di esigere a sua scelta, anziché il risarcimento, il ripristino del veicolo nello stato antecedente al sinistro (riparazione da effettuare direttamente dal responsabile o da una officina meccanica pagata direttamente dal responsabile).

2.

In caso di risposta positiva alla prima questione, se l’articolo 18, in combinato disposto con l’articolo 3, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, debba essere interpretato nel senso che sono in contrasto con tale disposizione le norme nazionali ai sensi delle quali un soggetto danneggiato, che esercita l’azione per ottenere il risarcimento del danno riportato dal proprio veicolo in conseguenza delle circolazione di autoveicoli direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione che assicura la responsabilità civile della persona responsabile del sinistro, può esclusivamente ottenere dalla compagnia di assicurazione, anziché il risarcimento dell’ammontare della sua effettiva e attuale perdita patrimoniale, ossia la differenza tra il valore del veicolo nello stato in cui si trovava prima del sinistro e il valore del veicolo danneggiato, aumentata dei costi pertinenti effettivamente sostenuti per la riparazione del veicolo e degli altri costi pertinenti, già effettivamente sostenuti, derivanti dal sinistro, l’importo relativo ai costi per il ripristino del veicolo nello stato antecedente al sinistro, mentre qualora agisse direttamente nei confronti del responsabile avrebbe la facoltà di richiedere a sua scelta, anziché il risarcimento, il ripristino del veicolo nello stato antecedente al sinistro (e non solo il pagamento delle somme necessarie a tale scopo).

3.

In caso di risposta positiva alla prima questione e di risposta negativa alla seconda questione, se l’articolo 18, in combinato disposto con l’articolo 3, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, debba essere interpretato nel senso che sono in contrasto con tale disposizione le norme nazionali ai sensi delle quali una compagnia di assicurazione, alla quale il proprietario di un veicolo danneggiato durante la circolazione di autoveicoli richieda il pagamento di costi ipotetici, che non ha sostenuto ma che dovrebbe sostenere qualora decidesse per il ripristino del veicolo nello stato antecedente al sinistro, può:

a.

subordinare tale pagamento alla prova da parte del danneggiato di voler effettivamente far riparare il veicolo in un determinato modo da un determinato meccanico, allo specifico prezzo previsto per i pezzi di ricambio e per la prestazione di servizio, e trasferire le somme di denaro destinate a tale riparazione direttamente a tale meccanico (od eventualmente al venditore dei pezzi di ricambio necessari per la riparazione), con riserva di rimborso qualora lo scopo per cui il denaro è stato pagato non venga raggiunto, o in alternativa:

b.

subordinare tale pagamento all’assunzione da parte del consumatore dell’obbligo di dimostrare, nel termine previsto, che ha utilizzato il denaro corrisposto proprio per la riparazione del veicolo o di restituire detto importo alla compagnia di assicurazione o, in alternativa:

c.

dopo aver corrisposto una somma di denaro, indicando lo scopo del pagamento (il modo in cui la somma deve essere utilizzata) e, decorso il tempo necessario affinché il danneggiato possa riparare il veicolo, pretendere dal danneggiato la prova che il denaro è stato speso per le riparazioni o la sua restituzione

in modo da eliminare la possibilità che il danneggiato tragga un arricchimento dall’evento dannoso.

4.

In caso di risposta positiva alla prima questione e di risposta negativa alla seconda questione, se l’articolo 18, in combinato disposto con l’articolo 3, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, debba essere interpretato nel senso che sono in contrasto con tale disposizione le norme nazionali ai sensi delle quali il danneggiato che non è più proprietario del veicolo danneggiato, in quanto lo ha venduto ricevendo un corrispettivo e che conseguentemente non può più riparare il veicolo, non può, di conseguenza, pretendere dalla compagnia assicurativa che assicura la responsabilità civile della persona responsabile del sinistro il pagamento dei costi di ripristino del veicolo nello stato antecedente all’evento dannoso e la sua pretesa è limitata al diritto di richiedere alla compagnia assicurativa il risarcimento dell’ammontare della sua effettiva e attuale perdita patrimoniale, ossia la differenza tra il valore del veicolo nello stato in cui si trovava prima del sinistro e la somma ricevuta a titolo di vendita del veicolo, aumentata dei costi di riparazione del veicolo effettivamente sostenuti e di altri costi pertinenti, già sostenuti, derivanti dal sinistro.


(1)  GU L 263, 7.10.2009, pag. 11.


28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) l’11 ottobre 2021 — TB

(Causa C-628/21)

(2022/C 95/13)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parti

Istante: TB

Controinteressati: Castorama Polska Sp. z o.o., «Knor» Sp. z o.o.

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 8, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (1), debba essere interpretato nel senso che tale disposizione riguarda una misura di tutela dei diritti di proprietà intellettuale spettante soltanto quando venga accertata, nello stesso o in un altro procedimento, la titolarità di un diritto di proprietà intellettuale in capo al soggetto legittimato.

– in caso di risposta in senso negativo alla questione sub 1):

2.

Se l’articolo 8, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, debba essere interpretato nel senso che sia sufficiente rendere plausibile che tale misura riguarda un diritto di proprietà intellettuale esistente e non la prova di tale circostanza, in particolare nelle ipotesi in cui la richiesta di informazioni sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci e di prestazione di servizi sia antecedente ad un’azione di risarcimento a titolo di violazione dei diritti di proprietà intellettuale.


(1)  GU 2004, L 157, pag. 45.


28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bihor (Romania) il 18 ottobre 2021 — P.C.H. / Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, Ministerul Public — Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justitie

(Causa C-642/21)

(2022/C 95/14)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Bihor

Parti nel procedimento principale

Attore: P.C.H.

Convenuti: Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, Ministerul Public — Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justitie

Con l’intervento di: Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/C[E], del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1), quanto all’aspetto di garantire un procedimento giudiziario «a tutte le persone che si ritengono lese (…) in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento», nonché quelle contenute nell'articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, quanto all’aspetto di garantire il diritto a «un ricorso effettivo e a un giudice imparziale», debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale, come quella di cui all'articolo 211, lettera c), della Legea dialogului social nr. 62/2011 (legge rumena n. 62/2011, che disciplina il dialogo tra le parti sociali), la quale prevede che il termine triennale per la proposizione di un’azione di risarcimento decorra «dalla data in cui si è verificato il danno», a prescindere dal fatto che l’attore abbia avuto, o meno, conoscenza della realizzazione del danno (e della sua portata).

2)

Se le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, nonché quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), in fine, della direttiva 2000/78/C[E], del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale come quella contenuta nell'articolo 1, paragrafo 2, della Legea-cadru nr. 330, din 5 noiembrie 2009, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (legge quadro del 5 novembre 2009, n. 330, in materia di retribuzione uniforme del personale a carico dell’Erario), quale interpretata dalla Decizia nr. 7/2019 (sentenza n. 7/2019) (pubblicata sul Monitorul Oficial al României — Gazzetta ufficiale della Romania — n. 343/06.05.2019), pronunciata dall’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) a conclusione di un ricorso nell’interesse della legge, in circostanze in cui il ricorrente non aveva goduto della facoltà legale di chiedere l’aumento dell’indennità di inquadramento al momento di fare ingresso in magistratura in una data successiva all’entrata in vigore della legge n. 330/2009, atto normativo il quale prevedeva espressamente che i diritti retributivi sono e rimangono esclusivamente quelli previsti in [detta] legge, con conseguente creazione di una discriminazione retributiva rispetto ai suoi colleghi, anche in base al criterio dell’età, la qual cosa significa, di fatto, che solo i magistrati più anziani, entrati in funzione anteriormente al mese di gennaio 2010 (i quali hanno beneficiato di sentenze nel periodo fra il 2006 e il 2009, il cui dispositivo è stato oggetto di interpretazione nel 2019 in forza della sentenza [dell’Înalta Curte de Casație și Justiție] n. 7/2019), hanno goduto del versamento retroattivo dei diritti retributivi (analoghi a quelli reclamati mediante l’azione in giudizio che costituisce oggetto del presente procedimento), durante i mesi di dicembre 2019/gennaio 2020, per il periodo dal 2010 al 2015, sebbene in detto periodo anche l’attore abbia svolto la funzione di procuratore, abbia effettuato le medesime prestazioni lavorative, nelle medesime condizioni e nella medesima istituzione.

3)

Se le disposizioni della direttiva 2000/78/CE debbano essere interpretate nel senso che ostano a una discriminazione solo quando essa sia fondata su uno dei criteri di cui all'articolo 1 di tale direttiva o, al contrario, dette disposizioni, eventualmente integrate da altre disposizioni del diritto dell’Unione, ostino in generale a che un dipendente sia trattato in modo diverso da un altro, in materia di retribuzione, qualora svolga lo stesso lavoro, per lo stesso datore di lavoro, [durante lo] stesso periodo e alle stesse condizioni.


(1)  GU 2000, L 303, pag. 16.


28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bihor (Romania) il 18 ottobre 2021 — F.O.L. / Tribunalul Cluj

(Causa C-643/21)

(2022/C 95/15)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Bihor

Parti nel procedimento principale

Attrice: F.O.L.

Convenuto: Tribunalul Cluj

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/C[E], del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1), quanto all’aspetto di garantire un procedimento giudiziario «a tutte le persone che si ritengono lese (…) in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento», nonché quelle contenute nell'articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, quanto all’aspetto di garantire il diritto a «un ricorso effettivo e a un giudice imparziale», debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale, come quella di cui all'articolo 211, lettera c), della Legea dialogului social nr. 62/2011 (legge rumena n. 62/2011, che disciplina il dialogo tra le parti sociali), la quale prevede che il termine triennale per la proposizione di un’azione di risarcimento decorra «dalla data in cui si è verificato il danno», a prescindere dal fatto che l’attore abbia avuto, o meno, conoscenza della realizzazione del danno (e della sua portata).

2)

Se le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, nonché quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), in fine, della direttiva 2000/78/C[E], del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale come quella contenuta nell'articolo 1, paragrafo 2, della Legea-cadru nr. 330, din 5 noiembrie 2009, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (legge quadro del 5 novembre 2009, n. 330, in materia di retribuzione uniforme del personale a carico dell’Erario), quale interpretata dalla Decizia nr. 7/2019 (sentenza n. 7/2019) (pubblicata sul Monitorul Oficial al României — Gazzetta ufficiale della Romania — n. 343/06.05.2019), pronunciata dall’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) a conclusione di un ricorso nell’interesse della legge, in circostanze in cui il ricorrente non aveva goduto della facoltà legale di chiedere l’aumento dell’indennità di inquadramento al momento di fare ingresso in magistratura in una data successiva all’entrata in vigore della legge n. 330/2009, atto normativo il quale prevedeva espressamente che i diritti retributivi sono e rimangono esclusivamente quelli previsti in [detta] legge, con conseguente creazione di una discriminazione retributiva rispetto ai suoi colleghi, anche in base al criterio dell’età, la qual cosa significa, di fatto, che solo i magistrati più anziani, entrati in funzione anteriormente al mese di gennaio 2010 (i quali hanno beneficiato di sentenze nel periodo fra il 2006 e il 2009, il cui dispositivo è stato oggetto di interpretazione nel 2019 in forza della sentenza [dell’Înalta Curte de Casație și Justiție] n. 7/2019), hanno goduto del versamento retroattivo dei diritti retributivi (analoghi a quelli reclamati mediante l’azione in giudizio che costituisce oggetto del presente procedimento), durante i mesi di dicembre 2019/gennaio 2020, per il periodo dal 2010 al 2015, sebbene in detto periodo anche l’attore abbia svolto la funzione di procuratore, abbia effettuato le medesime prestazioni lavorative, nelle medesime condizioni e nella medesima istituzione.

3)

Se le disposizioni della direttiva 2000/78/CE debbano essere interpretate nel senso che ostano a una discriminazione solo quando essa sia fondata su uno dei criteri di cui all'articolo 1 di tale direttiva o, al contrario, dette disposizioni, eventualmente integrate da altre disposizioni del diritto dell’Unione, ostino in generale a che un dipendente sia trattato in modo diverso da un altro, in materia di retribuzione, qualora svolga lo stesso lavoro, per lo stesso datore di lavoro, [durante lo] stesso periodo e alle stesse condizioni.


(1)  GU 2000, L 303, pag. 16.


28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bihor (Romania) il 18 ottobre 2021 — M.I.A., P.R.-M., V.-C.I-C, F.C.R., P (già T). Ş-B., D.R., P.E.E., F.I. / Tribunalul Cluj, Tribunalul Mureş, Tribunalul Hunedoara, Tribunalul Suceava, Tribunalul Galaţi

(Causa C-644/21)

(2022/C 95/16)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Bihor

Parti nel procedimento principale

Attori: M.I.A., P.R.-M., V.-C.I-C, F.C.R., P (già T). Ş-B., D.R., P.E.E., F.I.

Convenuti: Tribunalul Cluj, Tribunalul Mureş, Tribunalul Hunedoara, Tribunalul Suceava, Tribunalul Galaţi

Con l’intervento di: Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/C[E], del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1), quanto all’aspetto di garantire un procedimento giudiziario «a tutte le persone che si ritengono lese (…) in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento», nonché quelle contenute nell'articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, quanto all’aspetto di garantire il diritto a «un ricorso effettivo e a un giudice imparziale», debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale, come quella di cui all'articolo 211, lettera c), della Legea dialogului social nr. 62/2011 (legge rumena n. 62/2011, che disciplina il dialogo tra le parti sociali), la quale prevede che il termine triennale per la proposizione di un’azione di risarcimento decorra «dalla data in cui si è verificato il danno», a prescindere dal fatto che l’attore abbia avuto, o meno, conoscenza della realizzazione del danno (e della sua portata).

2)

Se le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, nonché quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), in fine, della direttiva 2000/78/C[E], del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale come quella contenuta nell'articolo 1, paragrafo 2, della Legea-cadru nr. 330, din 5 noiembrie 2009, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (legge quadro del 5 novembre 2009, n. 330, in materia di retribuzione uniforme del personale a carico dell’Erario), quale interpretata dalla Decizia nr. 7/2019 (sentenza n. 7/2019) (pubblicata sul Monitorul Oficial al României — Gazzetta ufficiale della Romania — n. 343/06.05.2019), pronunciata dall’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) a conclusione di un ricorso nell’interesse della legge, in circostanze in cui il ricorrente non aveva goduto della facoltà legale di chiedere l’aumento dell’indennità di inquadramento al momento di fare ingresso in magistratura in una data successiva all’entrata in vigore della legge n. 330/2009, atto normativo il quale prevedeva espressamente che i diritti retributivi sono e rimangono esclusivamente quelli previsti in [detta] legge, con conseguente creazione di una discriminazione retributiva rispetto ai suoi colleghi, anche in base al criterio dell’età, la qual cosa significa, di fatto, che solo i magistrati più anziani, entrati in funzione anteriormente al mese di gennaio 2010 (i quali hanno beneficiato di sentenze nel periodo fra il 2006 e il 2009, il cui dispositivo è stato oggetto di interpretazione nel 2019 in forza della sentenza [dell’Înalta Curte de Casație și Justiție] n. 7/2019), hanno goduto del versamento retroattivo dei diritti retributivi (analoghi a quelli reclamati mediante l’azione in giudizio che costituisce oggetto del presente procedimento), durante i mesi di dicembre 2019/gennaio 2020, per il periodo dal 2010 al 2015, sebbene in detto periodo anche l’attore abbia svolto la funzione di procuratore, abbia effettuato le medesime prestazioni lavorative, nelle medesime condizioni e nella medesima istituzione.

3)

Se le disposizioni della direttiva 2000/78/CE debbano essere interpretate nel senso che ostano a una discriminazione solo quando essa sia fondata su uno dei criteri di cui all'articolo 1 di tale direttiva o, al contrario, dette disposizioni, eventualmente integrate da altre disposizioni del diritto dell’Unione, ostino in generale a che un dipendente sia trattato in modo diverso da un altro, in materia di retribuzione, qualora svolga lo stesso lavoro, per lo stesso datore di lavoro, [durante lo] stesso periodo e alle stesse condizioni.


(1)  GU 2000, L 303, pag. 16.


28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bihor (Romania) il 21 ottobre 2021 — C.C.C., C.R.R., U.D.M. / Tribunalul Cluj, Tribunalul Satu Mare, Tribunalul Bucureşti, Tribunalul Bistriţa Năsăud, Tribunalul Maramureş, Tribunalul Sibiu

(Causa C-645/21)

(2022/C 95/17)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Bihor

Parti nel procedimento principale

Attori: C.C.C., C.R.R., U.D.M.

Convenuti: Tribunalul Cluj, Tribunalul Satu Mare, Tribunalul Bucureşti, Tribunalul Bistriţa Năsăud, Tribunalul Maramureş, Tribunalul Sibiu

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/C[E], del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1), quanto all’aspetto di garantire un procedimento giudiziario «a tutte le persone che si ritengono lese (…) in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento», nonché quelle contenute nell'articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, quanto all’aspetto di garantire il diritto a «un ricorso effettivo e a un giudice imparziale», debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale, come quella di cui all'articolo 211, lettera c), della Legea dialogului social nr. 62/2011 (legge rumena n. 62/2011, che disciplina il dialogo tra le parti sociali), la quale prevede che il termine triennale per la proposizione di un’azione di risarcimento decorra «dalla data in cui si è verificato il danno», a prescindere dal fatto che l’attore abbia avuto, o meno, conoscenza della realizzazione del danno (e della sua portata).

2)

Se le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, nonché quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), in fine, della direttiva 2000/78/C[E], del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale come quella contenuta nell'articolo 1, paragrafo 2, della Legea-cadru nr. 330, din 5 noiembrie 2009, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (legge quadro del 5 novembre 2009, n. 330, in materia di retribuzione uniforme del personale a carico dell’Erario), quale interpretata dalla Decizia nr. 7/2019 (sentenza n. 7/2019) (pubblicata sul Monitorul Oficial al României — Gazzetta ufficiale della Romania — n. 343/06.05.2019), pronunciata dall’Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia) a conclusione di un ricorso nell’interesse della legge, in circostanze in cui il ricorrente non aveva goduto della facoltà legale di chiedere l’aumento dell’indennità di inquadramento al momento di fare ingresso in magistratura in una data successiva all’entrata in vigore della legge n. 330/2009, atto normativo il quale prevedeva espressamente che i diritti retributivi sono e rimangono esclusivamente quelli previsti in [detta] legge, con conseguente creazione di una discriminazione retributiva rispetto ai suoi colleghi, anche in base al criterio dell’età, la qual cosa significa, di fatto, che solo i magistrati più anziani, entrati in funzione anteriormente al mese di gennaio 2010 (i quali hanno beneficiato di sentenze nel periodo fra il 2006 e il 2009, il cui dispositivo è stato oggetto di interpretazione nel 2019 in forza della sentenza [dell’Înalta Curte de Casație și Justiție] n. 7/2019), hanno goduto del versamento retroattivo dei diritti retributivi (analoghi a quelli reclamati mediante l’azione in giudizio che costituisce oggetto del presente procedimento), durante i mesi di dicembre 2019/gennaio 2020, per il periodo dal 2010 al 2015, sebbene in detto periodo anche l’attore abbia svolto la funzione di procuratore, abbia effettuato le medesime prestazioni lavorative, nelle medesime condizioni e nella medesima istituzione.

3)

Se le disposizioni della direttiva 2000/78/CE debbano essere interpretate nel senso che ostano a una discriminazione solo quando essa sia fondata su uno dei criteri di cui all'articolo 1 di tale direttiva o, al contrario, dette disposizioni, eventualmente integrate da altre disposizioni del diritto dell’Unione, ostino in generale a che un dipendente sia trattato in modo diverso da un altro, in materia di retribuzione, qualora svolga lo stesso lavoro, per lo stesso datore di lavoro, [durante lo] stesso periodo e alle stesse condizioni.


(1)  GU 2000, L 303, pag. 16.


28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) l’8 novembre 2021 — ZQ / Medizinischer Dienst der Krankenversicherung Nordrhein, Körperschaft des öffentlichen Rechts

(Causa C-667/21)

(2022/C 95/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente: ZQ

Resistente: Medizinischer Dienst der Krankenversicherung Nordrhein, Körperschaft des öffentlichen Rechts

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 9, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) 2016/679 (1) (regolamento generale sulla protezione dei dati; in prosieguo: l’«RGPD») debba essere interpretato nel senso che è fatto divieto a un Servizio medico di una cassa malattia di trattare dati relativi alla salute di un suo dipendente che costituiscono una condizione per valutare l’idoneità al lavoro di detto dipendente.

2)

Qualora la Corte dovesse rispondere in senso negativo alla prima questione, con la conseguenza che potrebbe trovare applicazione, a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera h), dell’RGPD, una deroga al divieto di trattamento dei dati relativi alla salute previsto nell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento de quo: se, in una fattispecie come quella in esame, oltre ai criteri stabiliti nell’articolo 9, paragrafo 3, dell’RGPD, debbano essere rispettati altri requisiti in materia di riservatezza dei dati e, se del caso, quali.

3)

Qualora la Corte dovesse rispondere in senso negativo alla prima questione, con la conseguenza che potrebbe trovare applicazione, a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera h), dell’RGPD, una deroga al divieto di trattamento dei dati relativi alla salute previsto nell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento de quo: se, in una fattispecie come quella in esame, l’ammissibilità e la liceità del trattamento di dati relativi alla salute dipenda altresì dal soddisfacimento, quantomeno, di una delle condizioni indicate nell’articolo 6, paragrafo 1, dell’RGPD.

4)

Se l’articolo 82, paragrafo 1, dell’RGPD abbia carattere preventivo speciale o generale e se tale circostanza debba essere presa in considerazione, a carico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, nel determinare l’ammontare del danno immateriale che deve essere risarcito sulla base del succitato articolo.

5)

Se, nel determinare l’ammontare del danno immateriale che deve essere risarcito sulla base dell’articolo 82, paragrafo 1, dell’RGPD, rilevi il livello di colpa del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento. In particolare, se il fatto che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento abbiano agito senza colpa o con colpa lieve possa essere preso in considerazione a loro favore.


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).


28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Cottbus (Germania) il 29 novembre 2021 — Stadt Frankfurt (Oder) e FWA Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH / Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe

(Causa C-723/21)

(2022/C 95/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Cottbus

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Stadt Frankfurt (Oder), FWA Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH

Resistente: Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe

Questioni pregiudiziali

1

a.

Se l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE (1) debba essere interpretato nel senso che tutti gli appartenenti al pubblico direttamente interessato dal progetto siano legittimati a far valere in giudizio violazioni dell’obbligo

a)

di impedire il peggioramento della qualità dei corpi idrici utilizzati per la produzione di acqua potabile,

b)

di ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile,

sulla base della protezione dei terzi in riferimento al divieto di deterioramento legato alle acque sotterranee (v. sentenza della Corte del 28 maggio 2020 — C-535/18 (2) — punti 132 e seg. «Ummeln» nonché del 3 ottobre 2019 — C-197/18 (3) — punti 40 e 42 «Burgenland»).

b.

In caso di risposta negativa alla questione sub a):

Se i ricorrenti, incaricati della produzione di acqua potabile e della depurazione, siano in ogni caso legittimati a far valere le violazioni dei divieti e degli obblighi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva sulle acque.

2

Se l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva sulle acque preveda, anche con riguardo ai corpi idrici posti al di fuori delle zone di salvaguardia ai sensi della sua seconda frase, oltre al compito di pianificazione a più lungo termine previsto dai piani di gestione e dai programmi di misure analogamente all’articolo 4 della stessa direttiva, l’obbligo di negare l’autorizzazione di progetti particolari in ragione di una violazione del divieto di deterioramento (v. sentenza della Corte del 28 maggio 2020 — C-535/18 — punto 75 «Ummeln»).

3

In considerazione del fatto che l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva sulle acque — diversamente dall’allegato V relativo all’articolo 4 della medesima direttiva — non stabilisce alcun proprio parametro di riferimento per l’analisi del divieto di deterioramento:

a.

In presenza di quali condizioni possa presumersi l’esistenza di un deterioramento del corpo idrico e il correlato aumento del livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile.

b.

Se sia possibile individuare il punto di riferimento pertinente per l’aumento del livello di depurazione e quindi per il divieto di deterioramento di cui all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva sulle acque nei limiti previsti dall’allegato I della direttiva 98/83/CE (4), come indicato dall’articolo 7, paragrafo 2, ultima frase, della direttiva sulle acque.

c.

In caso di risposta affermativa alla questione sub b):

Se possa ravvisarsi una violazione del divieto di deterioramento di cui all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva sulle acque nel caso in cui l’unico valore significativo non costituisca un limite previsto dalla parte A o B dell’allegato I, bensì un cosiddetto parametro indicativo ai sensi della parte C dell’allegato I.

4

In quale momento possa presumersi una violazione del divieto di deterioramento in materia di acqua potabile sancito dall’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva sulle acque (v., con riguardo al criterio del divieto di deterioramento, articolo 4 della medesima direttiva: sentenze della Corte del 28 maggio 2020 — C-535/18 –, punto 119 «Ummeln» e, in precedenza, del 1o luglio 2015 — C-461/13 (5) — punto 52 «Dragaggio del fiume Weser»).

a.

Se, ai fini dell’esistenza di una violazione, sia sufficiente qualsiasi deterioramento

oppure

b.

se sia necessaria la probabilità della mancata osservanza del parametro indicativo di 250 mg/l per quanto riguarda il solfato

oppure

c.

se occorra la minaccia di provvedimenti correttivi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, della direttiva sull’acqua potabile destinati ad aumentare i costi della depurazione per la produzione di acqua potabile.

5

Se l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva sulle acque preveda, oltre a un criterio di valutazione di diritto sostanziale, anche criteri relativi alla procedura di autorizzazione amministrativa, se dunque la giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 4 della medesima direttiva sia applicabile anche alla portata dell’esame previsto dal suddetto articolo 7, paragrafo 3 (v. sentenza della Corte del 28 maggio 2020 — C-535/18 — seconda questione pregiudiziale).

6

Se il promotore del progetto debba parimenti effettuare un’indagine peritale vertente su una possibile violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva sulle acque allorché il progetto possa implicare la mancata osservanza dei criteri stabiliti dalla suddetta disposizione.

7

Se anche nella fattispecie in esame debba presumersi che l’indagine sia stata già effettuata al momento della decisione in materia di acque e conseguentemente che un’indagine realizzata in un momento successivo nel corso del procedimento giurisdizionale non possa porre rimedio all’illegittimità dell’autorizzazione in materia di acque (v. sentenza della Corte del 28 maggio 2020 — C-535/18 — punti 76 e 80 e segg., «Ummeln»).

8

Se, nella ponderazione interna alla procedura di autorizzazione, possa derogarsi, a beneficio dello scopo perseguito dal progetto, agli obblighi e ai divieti derivanti dall’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva sulle acque qualora i costi della depurazione siano di modica entità oppure l’obiettivo del progetto sia particolarmente rilevante.

9

Se l’articolo 4, paragrafo 7, trovi applicazione all’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva sulle acque.

10

Quali ulteriori obblighi, oltre a quelli imposti dall’articolo 4 della direttiva sulle acque, siano desumibili dall’articolo 7, paragrafo 2, della medesima direttiva con la conseguenza che essi devono essere presi in considerazione nella procedura di autorizzazione del progetto.


(1)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU 2000, L 327, pag. 1).

(2)  ECLI:EU:C:2020:391.

(3)  ECLI:EU:C:2019:824.

(4)  Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU 1998, L 330, pag. 32).

(5)  ECLI:EU:C:2015:433


28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/16


Impugnazione proposta il 6 dicembre 2021 dalla Pilatus Bank plc avverso l’ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 24 settembre 2021, causa T-139/19, Pilatus Bank / BCE

(Causa C-750/21 P)

(2022/C 95/20)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Pilatus Bank plc (rappresentante: O. Behrends, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata;

annullare, ai sensi dell’articolo 264 TFUE, la decisione della BCE del 21 dicembre 2018 in cui essa dichiarava alla ricorrente di non essere più competente ad esercitare la sua vigilanza prudenziale diretta e ad adottare provvedimenti che la riguardano;

qualora la Corte non sia in grado di pronunciarsi sul merito, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca sul ricorso di annullamento, e

condannare la BCE alle spese sostenute dalla ricorrente e alle spese della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo di impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale ha interpretato erroneamente le disposizioni del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (1) ritenendo a torto che la BCE non abbia più competenza nei confronti della ricorrente in conseguenza della perdita dell’autorizzazione della stessa.

Secondo motivo di impugnazione, vertente sul fatto che il Tribunale non affronta in modo adeguato i motivi dedotti dalla ricorrente che non riguardano l’asserita incompetenza della BCE.


(1)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013 L 287, pag. 63).


28.2.2022   

IT

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C 95/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) il 7 dicembre 2021 — PJ / Eurowings GmbH

(Causa C-751/21)

(2022/C 95/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Salzburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: PJ

Resistente: Eurowings GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se sussista un «negato imbarco» ai sensi degli articoli 4 e 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) sui diritti dei passeggeri anche nel caso in cui ai passeggeri venga negato l’imbarco sul volo di cui trattasi non solo alla porta d’imbarco (varco di partenza), bensì già prima al banco di accettazione e per tale motivo essi non raggiungano neppure la porta d’imbarco (varco di partenza).

2)

Se, per soddisfare le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sui diritti dei passeggeri, sia sufficiente che il passeggero, con un orario di partenza alle ore 6:20, l’imbarco alle ore 5:50 e la «chiusura della porta d’imbarco» alle ore 6:05 (tutti risultanti dalla carta d’imbarco), dopo essere arrivato all’aeroporto con il taxi alle ore 5:14, si presenti subito dopo (ossia alle ore 5:16 circa) al banco di accettazione della resistente. Ciò, in particolare, anche tenuto conto della circostanza che la resistente, alle ore 3:14 del giorno di partenza, aveva avvisato il passeggero che il volo aveva molte prenotazioni e che il bagaglio a mano doveva essere registrato al banco di accettazione e altresì in considerazione del fatto che la resistente aveva comunicato che il banco di accettazione ad Amburgo era aperto tra le 2 ore e i 40 minuti antecedenti la partenza.

3)

Se sussista un «negato imbarco» ai sensi degli articoli 4 e 2, lettera j), del regolamento sui diritti dei passeggeri qualora il ricorrente e la sua famiglia vengano immediatamente reindirizzati alle ore 5:16 dal banco di accettazione della resistente ai dispositivi automatici per la registrazione dei bagagli, molto frequentati, dell’aeroporto di Amburgo, i quali però, nonostante l’assistenza dei dipendenti della resistente o dell’aeroporto, non funzionano regolarmente, e vengano successivamente indirizzati verso altri dispositivi automatici per la registrazione dei bagagli, presso i quali persiste l’impossibilità di effettuare la registrazione, cosicché alle ore 5:40 un primo dispositivo risulta funzionante, riconosce il bagaglio ma ne rifiuta la registrazione alle ore 5:41 e rinvia il ricorrente, ancora una volta, al banco di accettazione della resistente, dove gli viene comunicato di aver ormai perso il volo.

4)

Se costituisca un concorso di colpa del ricorrente e quindi anche dei suoi compagni di viaggio, tenuto conto delle difficoltà insorte in fase di registrazione automatica dei bagagli, il fatto di attenersi semplicemente alle istruzioni del personale e dei dispositivi automatici e di non tener conto quindi del decorso del tempo restante al termine dell’accettazione e al raggiungimento della porta d’imbarco. Se, tenuto conto delle difficoltà insorte nell’accettazione, sia imputabile al ricorrente e ai suoi compagni di viaggio il fatto di non aver considerato tempestivamente la possibilità di spedire i bagagli in un secondo momento. Se fosse stato ragionevole che il gruppo di viaggiatori si dividesse, lasciando una sola persona con i bagagli, ad esempio il ricorrente, affinché gli altri raggiungessero il varco di partenza, in particolare tenendo conto del fatto che tanto la figlia quanto la suocera del ricorrente erano limitate nella mobilità, rispettivamente, per l’uso di stampelle a seguito di un’operazione al ginocchio e a causa dell’età e dell’artrosi.

5)

Qualora sia data risposta negativa alle questioni dalla prima alla terza: se l’articolo 2, lettera j), del regolamento sui diritti dei passeggeri debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui i passeggeri si dispongano in fila d’attesa dinanzi al banco di accettazione del dispositivo automatico per la registrazione dei bagagli circa un’ora prima della partenza, ma a causa di carenze organizzative della compagnia aerea (ad es. numero insufficiente di banchi di accettazione aperti, mancanza di personale, assenza di informazioni per i passeggeri tramite sistemi di altoparlanti) e/o di problemi riguardanti l’aeroporto (difetto dei dispositivi automatici per la registrazione dei bagagli), raggiungano il banco di accettazione solo in un momento (alla chiusura del banco di accettazione), in cui essi per tale motivo non sono più trasportati, sussiste un caso di «negato imbarco» ai sensi dell’articolo 2, lettera j), del regolamento sui diritti dei passeggeri.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).


28.2.2022   

IT

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C 95/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) l’8 dicembre 2021 — Instrubel NV/Montana Management Inc., BNP Paribas Securities Services

(Causa C-753/21)

(2022/C 95/22)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Instrubel NV

Resistenti: Montana Management Inc., BNP Paribas Securities Services

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 4, paragrafi 2, 3 e 4, e 6 del regolamento (CE) n. 1210/2003 (1), come modificato, debbano essere interpretati nel senso che:

i fondi e le risorse economiche congelate, sino alla decisione di trasferimento al meccanismo istituito per sostituire il Fondo di sviluppo per l’Iraq, restano proprietà delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi e delle entità associate al regime dell’ex presidente Saddam Hussein, interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche;

o che detti fondi congelati sono di proprietà del meccanismo istituito per sostituire il Fondo di sviluppo per l’Iraq a partire dall’entrata in vigore del regolamento che ha menzionato negli allegati III e IV le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità associate al regime dell’ex presidente Saddam Hussein interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

2)

Ove si risponda alla prima questione nel senso che i fondi e le risorse economiche congelati sono di proprietà del meccanismo istituito per sostituire il Fondo di sviluppo per l’Iraq, se gli articoli 4, paragrafi 2, 3 e 4, e 6 del regolamento n. 1210/2003, come modificato, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che venga applicata su beni congelati, senza autorizzazione preventiva dell’autorità nazionale competente, una misura priva di effetto attributivo, quale una garanzia giudiziaria o un sequestro conservativo, previsti dal codice delle procedure civili e di esecuzione francese, o se dette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che esse richiedono l’autorizzazione di tale autorità nazionale solo all’atto dello sblocco dei fondi congelati.


(1)  Regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (GU 2003, L 169, pag. 6).


28.2.2022   

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C 95/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) l’8 dicembre 2021 — Montana Management Inc. / Heerema Zwijndrecht BV, BNP Paribas Securities Services

(Causa C-754/21)

(2022/C 95/23)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Montana Management Inc.

Resistenti: Heerema Zwijndrecht BV, BNP Paribas Securities Services

Questioni pregiudiziali

1o

Se gli articoli 4, paragrafi 2, 3 e 4, e 6 del regolamento (CE) n. 1210/2003 (1), come modificato, debbano essere interpretati nel senso che:

i fondi e le risorse economiche congelate, sino alla decisione di trasferimento al meccanismo istituito per sostituire il Fondo di sviluppo per l’Iraq, restano proprietà delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi e delle entità associate al regime dell’ex presidente Saddam Hussein, interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche;

o che detti fondi congelati sono di proprietà del meccanismo istituito per sostituire il Fondo di sviluppo per l’Iraq a partire dall’entrata in vigore del regolamento che ha menzionato negli allegati III e IV le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità associate al regime dell’ex presidente Saddam Hussein interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

2o

Ove si risponda alla prima questione nel senso che i fondi e le risorse economiche sono di proprietà del meccanismo istituito per sostituire il Fondo di sviluppo per l’Iraq, se gli articoli 4 e 6 del regolamento (CE) n. 1210/2003, come modificato, debbano essere interpretati nel senso che l’esecuzione di un sequestro sugli attivi congelati è subordinata all’autorizzazione preventiva dell’autorità nazionale competente, o se dette disposizioni debbano essere interpretate nel senso che esse richiedono l’autorizzazione di tale autorità nazionale solo all’atto dello sblocco dei fondi congelati.


(1)  Regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (GU 2003, L 169, pag. 6).


28.2.2022   

IT

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C 95/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 14 dicembre 2021 — «Brink’s Lithuania» UAB / Lietuvos bankas

(Causa C-772/21)

(2022/C 95/24)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Ricorrente:«Brink’s Lithuania» UAB

Altra parte nel procedimento d’impugnazione: Lietuvos bankas

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 6, paragrafo 2, della decisione BCE/2010/14 (1) debba essere interpretato nel senso che i requisiti minimi cui esso fa riferimento devono essere rispettati da un soggetto che opera con il contante che effettua controlli automatici di idoneità delle banconote in euro.

2)

Se, qualora, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione BCE/2010/14, i requisiti minimi ivi menzionati siano applicabili solo ai fabbricanti di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote (ma non ai soggetti che operano con il contante), l’articolo 6, paragrafo 2, della decisione BCE/2010/14, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 5, della stessa, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione di diritto nazionale secondo la quale l’obbligo di rispettare tali requisiti minimi si applica a un soggetto che opera con il contante.

3)

Se i requisiti minimi per i controlli automatici di idoneità delle banconote in euro da parte di apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote, tenuto conto del fatto che essi sono pubblicati sul sito Internet della BCE, siano conformi al principio di certezza del diritto e all’articolo 297, paragrafo 2, TFUE, e se essi siano vincolanti per i soggetti che operano con il contante e opponibili agli stessi.

4)

Se l’articolo 6, paragrafo 2, della decisione BCE/2010/14, nella parte in cui prevede che i requisiti minimi per i controlli automatici di idoneità delle banconote in euro siano pubblicati sul sito Internet della BCE e modificati di tanto in tanto, sia contrario al principio di certezza del diritto e all’articolo 297, paragrafo 2, TFUE, e sia pertanto invalido.


(1)  Decisione della Banca centrale europea, del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (BCE/2010/14) (BCE/2010/597) (GU 2010, L 267, pag. 1)


28.2.2022   

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C 95/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 20 dicembre 2021 — C e CD

(Causa C-804/21)

(2022/C 95/25)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti

Ricorrenti: C, CD

Resistente: Syyttäjä

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI (1), in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 5, della medesima decisione quadro, esiga che, ove un detenuto non sia consegnato nei termini, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro decida una nuova data di consegna e verifichi l’esistenza di una causa di forza maggiore e il rispetto delle condizioni previste per la custodia, o se sia compatibile con la decisione quadro anche una procedura nell’ambito della quale il giudice esamini questi elementi solo su richiesta delle parti. Ove si ritenga che la proroga del termine richieda l’intervento dell’autorità giudiziaria, se la mancanza di un tale intervento implichi necessariamente la scadenza dei termini previsti nella decisione quadro, nel qual caso il detenuto deve essere rilasciato in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 5, di detta decisione quadro.

2.

Se l’articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI debba essere interpretato nel senso che la nozione di forza maggiore comprende anche ostacoli giuridici alla consegna fondati sulla legislazione nazionale dello Stato membro dell’esecuzione, quali un divieto di esecuzione pronunciato per la durata del procedimento giudiziario o il diritto del richiedente asilo di restare nello Stato dell’esecuzione sino all’adozione di una decisione sulla sua domanda di asilo.


(1)  Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri — Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU 2002, L 190, pag. 1).


Tribunale

28.2.2022   

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C 95/21


Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — Gmina Kosakowo / Commissione

(Causa T-209/15) (1)

(«Aiuti di Stato - Infrastrutture aeroportuali - Finanziamento pubblico concesso dai comuni di Gdynia e di Kosakowo a favore della riconversione dell’aeroporto di Gdynia-Kosakowo - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero - Vantaggio - Principio dell’operatore privato in economia di mercato - Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri - Lesione della concorrenza - Recupero - Obbligo di motivazione»)

(2022/C 95/26)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Gmina Kosakowo (Polonia) (rappresentante: M. Leśny, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Noë, K. Herrmann e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione (UE) 2015/1586 della Commissione, del 26 febbraio 2015, relativa alla misura di aiuto SA.35388 (13/C) (ex 13/NN ed ex 12/N) — Polonia — Riconversione dell’aeroporto di Gdynia-Kosakowo (GU 2015, L 250, pag. 165).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Gmina Kosakowo sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 205 del 22.6.2015.


28.2.2022   

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C 95/21


Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — Gmina Miasto Gdynia e Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo / Commissione

(Causa T-263/15 RENV) (1)

(«Aiuti di Stato - Infrastrutture aeroportuali - Finanziamento pubblico concesso dai comuni di Gdynia e di Kosakowo a favore della riconversione dell’aeroporto di Gdynia-Kosakowo - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero - Vantaggio - Principio dell’operatore privato in economia di mercato - Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri - Lesione della concorrenza - Recupero - Revoca di una decisione - Mancata riapertura del procedimento d’indagine formale - Diritti procedurali delle parti interessate - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione»)

(2022/C 95/27)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrenti: Gmina Miasto Gdynia (Polonia), Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. (Gdynia, Polonia) (rappresentanti: T. Koncewicz, M. Le Berre, K. Gruszecka-Spychała e P. Rosiak, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann, D. Recchia e S. Noë, agenti)

Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, M. Rzotkiewicz e S. Żyrek, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento degli articoli da 2 a 5 della decisione (UE) 2015/1586 della Commissione, del 26 febbraio 2015, relativa alla misura di aiuto SA.35388 (13/C) (ex 13/NN ed ex 12/N) — Polonia — Riconversione dell’aeroporto di Gdynia-Kosakowo (GU 2015, L 250, pag. 165).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Gmina Miasto Gdynia e la Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. sopporteranno le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea dinanzi alla Corte nella causa C-56/18 P e dinanzi al Tribunale nelle cause T-263/15 e T-263/15 RENV.

3)

La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 254 del 3.8.2015.


28.2.2022   

IT

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C 95/22


Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — EKETA / Commissione

(Causa T-177/17) (1)

(«Clausola compromissoria - Contratto Ask — it concluso nell’ambito del sesto programma quadro - Costi ammissibili - Nota di addebito emessa dalla Commissione per il recupero degli importi anticipati - Affidabilità delle schede di presenza - Conflitto di interessi - Subappalto»)

(2022/C 95/28)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (Thessaloniki, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Katsimerou, T. Adamopoulos e J. Estrada de Solà, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e volta a far accertare, da un lato, che il credito contenuto nella nota di addebito n. 3241615292 della Commissione, del 29 novembre 2016, in base al quale il ricorrente dovrebbe rimborsare alla Commissione l’importo di EUR 211 185,95 corrispondente alla sovvenzione dallo stesso ricevuta per uno studio sul progetto di ricerca denominato Ask-it, è infondato con riguardo alla somma di EUR 89 126,11 e, dall’altro lato, che la somma controversa corrisponde ai costi ammissibili che il ricorrente non è tenuto a rimborsare.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis è condannata alle spese.


(1)  GU C 151 del 15.5.2017


28.2.2022   

IT

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C 95/23


Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — EKETA / Commissione

(Causa T-189/17) (1)

(«Clausola compromissoria - Contratto Humabio concluso nell’ambito del sesto programma quadro - Costi ammissibili - Nota di addebito emessa dalla Commissione per il recupero degli importi anticipati - Affidabilità delle schede di presenza - Conflitto di interessi»)

(2022/C 95/29)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (Thessaloniki, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Katsimerou, O. Verheecke, T. Adamopoulos e J. Estrada de Solà, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e volta a far accertare, da un lato, che il credito contenuto nella nota di addebito n. 3241615288 della Commissione, del 29 novembre 2016, in base al quale il ricorrente dovrebbe rimborsare alla Commissione l’importo di EUR 64 720,19 corrispondente alla sovvenzione dallo stesso ricevuta per uno studio sul progetto di ricerca denominato Humabio è infondato con riguardo alla somma di EUR 10 436,36 e, dall’altro lato, che la somma controversa corrisponde ai costi ammissibili che il ricorrente non è tenuto a rimborsare.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis è condannata alle spese.


(1)  GU C 151 del 15.5.2017.


28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/23


Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — EKETA / Commissione

(Causa T-190/17) (1)

(«Clausola compromissoria - Contratto Cater concluso nell’ambito del sesto programma quadro - Costi ammissibili - Nota di addebito emessa dalla Commissione per il recupero degli importi anticipati - Affidabilità delle schede di presenza - Conflitto di interessi»)

(2022/C 95/30)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (Thessaloniki, Grecia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Katsimerou, T. Adamopoulos e J. Estrada de Solà, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e volta a far accertare, da un lato, che il credito contenuto nella nota di addebito n. 3241615289 della Commissione, del 29 novembre 2016, in base al quale il ricorrente dovrebbe rimborsare alla Commissione l’importo di EUR 172 992,15 corrispondente alla sovvenzione dallo stesso ricevuta per uno studio sul progetto di ricerca denominato Cater, è infondato con riguardo alla somma di EUR 28 520,08 e, dall’altro lato, che la somma controversa corrisponde ai costi ammissibili che il ricorrente non è tenuto a rimborsare.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis è condannata alle spese.


(1)  GU C 151 del 15.5.2017.


28.2.2022   

IT

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C 95/24


Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — Apostolopoulou e Apostolopoulou-Chrysanthaki/Commissione

(Cause riunite T-721/18 e T-81/19) (1)

(«Responsabilità extracontrattuale - Contratti di sovvenzione conclusi nel contesto di diversi programmi dell’Unione - Violazione delle clausole contrattuali da parte della società beneficiaria - Costi ammessi - Indagine dell’OLAF - Liquidazione della società - Recupero in capo ai soci di detta società - Esecuzione forzata - Affermazioni formulate dai rappresentanti della Commissione dinanzi alle giurisdizioni nazionali - Identificazione del convenuto - Violazione dei requisiti formali - Irricevibilità parziale - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai privati»)

(2022/C 95/31)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Zoï Apostolopoulou (Atene, Grecia), Anastasia Apostolopoulou-Chrysanthaki (Atene) (reppresentante: D. Gkouskos, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (reppresentanti: J. Estrada de Solà e T. Adamopoulos, agenti)

Oggetto

Domande fondate sull’articolo 268 TFUE e dirette, in sostanza, a ottenere un risarcimento per il danno che le ricorrenti avrebbero subito a causa delle dichiarazioni formulate dai rappresentanti della Commissione nel quadro del procedimento d’opposizione all’esecuzione forzata, nei loro confronti, delle sentenze del 16 luglio 2014, Isotis/Commissione (T-59/11, EU:T:2014:679), e del 4 febbraio 2016, Isotis/Commissione (T-562/13, non pubblicata, EU:T:2016:63) dinanzi al Protodikeio Athinon (Tribunale di primo grado di Atene, Grecia) e all’Efeteio Athinon (Corte d’appello di Atene, Grecia).

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

La sig.ra Zoï Apostolopoulou e la sig.ra Anastasia Apostolopoulou-Chrysanthaki sono condannate alle spese.


(1)  GU C 54 dell’11.2.2019.


28.2.2022   

IT

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C 95/24


Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2021 — Breyer / REA

(Causa T-158/19) (1)

(«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” (2014-2020) - Regolamento (UE) n. 1290/2013 - Documenti riguardanti il progetto di ricerca “iBorderCtrl: Intelligent Portable Border Control System” - Eccezione concernente la protezione degli interessi commerciali di un terzo - Diniego parziale di accesso - Interesse pubblico prevalente»)

(2022/C 95/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Patrick Breyer (Kiel, Germania) (rappresentante: J. Breyer, avvocato)

Convenuta: Agenzia esecutiva europea per la ricerca (rappresentanti: S. Payan-Lagrou e V. Canetti, agenti, assistite da R. van der Hout e C. Wagner, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione della REA del 17 gennaio 2019 [ARES (2019) 266593], relativa all’accesso parziale a taluni documenti.

Dispositivo

1)

La decisione dell’Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA) del 17 gennaio 2019 [ARES (2019) 266593] è annullata, in primo luogo, nella parte in cui la REA ha omesso di statuire sulla domanda del sig. Patrick Breyer di accesso ai documenti riguardanti l’autorizzazione del progetto iBorderCtrl e, in secondo luogo, nella parte in cui la REA ha rifiutato l’accesso integrale al documento D 1.3, un accesso parziale ai documenti D 1.1, D 1.2, D 2.1, D 2.2 e D 2.3, nonché un accesso più ampio ai documenti D 3.1, D 7.3 e D 7.8, nella misura in cui tali documenti contengono informazioni non coperte dall’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Il sig. Breyer sopporterà le proprie spese relative al deposito della sua lettera del 23 marzo 2021 e quelle sostenute dalla REA relative al deposito delle sue osservazioni del 20 maggio 2021.

4)

Il sig. Breyer sopporterà la metà delle proprie spese diverse da quelle relative al deposito della sua lettera del 23 marzo 2021.

5)

La REA sopporterà le proprie spese, ad eccezione di quelle relative al deposito delle sue osservazioni del 20 maggio 2021, nonché la metà delle spese sostenute dal sig. Breyer diverse da quelle relative al deposito della lettera di quest’ultimo del 23 marzo 2021.


(1)  GU C 206 del 17.6.2019


28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/25


Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — DD/FRA

(Causa T-703/19) (1)

(«Ricorso per risarcimento danni - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Avvio di un’indagine amministrativa - Articolo 86, paragrafo 2, dello Statuto - Obbligo d’informazione - Durata del procedimento - Termine ragionevole - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Riservatezza dell’indagine amministrativa - Dovere di sollecitudine - Danno morale - Nesso di causalità»)

(2022/C 95/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: DD (rappresentanti: inizialmente L. Levi e M. Vandenbussche, avvocate, successivamente L. Levi, avvocata)

Convenuta: Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (rappresentanti: M. O’Flaherty, agente, assistito da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE e diretto, in sostanza, ad ottenere il risarcimento dell’asserito danno morale subito dal ricorrente, quantificato ex æquo et bono in EUR 50 000, derivante dall’avvio e dallo svolgimento di un procedimento amministrativo in seno all’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

DD è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA).


(1)  GU C 432 del 23.12.2019.


28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/26


Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — HB / Commissione

(Causa T-795/19) (1)

(«Appalti pubblici di servizi - Prestazione di servizi di assistenza tecnica all’Alto Consiglio giudiziario - Decisione di riduzione dell’importo dell’appalto e di recupero degli importi già versati - Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni - Atto che si inserisce in un contesto puramente contrattuale da cui è indissociabile - Assenza di clausola compromissoria - Irricevibilità - Assenza di voci di danno dissociabili dal contratto»)

(2022/C 95/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: HB (rappresentante: L. Levi, avvocata)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz, J. Estrada de Solà e A. Katsimerou, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2019) 7319 final della Commissione, del 15 ottobre 2019, relativa alla riduzione degli importi dovuti per l’appalto CARDS/2008/166-429 e al recupero degli importi indebitamente versati, e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 340, secondo comma, TFUE e diretta a ottenere, anzitutto, il rimborso di tutti gli importi eventualmente recuperati dalla Commissione sulla base di tale decisione nonché il pagamento dell’ultima fattura emessa, oltre interessi di mora; poi, la liberazione della garanzia bancaria e il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subìto in conseguenza dalla sua liberazione tardiva; e, infine, il risarcimento simbolico del danno morale che la ricorrente avrebbe subìto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile, nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione C(2019) 7319 final della Commissione, del 15 ottobre 2019, relativa alla riduzione degli importi dovuti per l’appalto CARDS/2008/166-429 e al recupero degli importi indebitamente versati.

2)

Il ricorso è respinto in quanto infondato, nella parte in cui è diretto a far dichiarare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea è condannata alle spese, comprese quelle inerenti al procedimento sommario.


(1)  GU C 10 del 13.1.2020.


28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/27


Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — HB/Commissione

(Causa T-796/19) (1)

(«Appalti pubblici di servizi - Prestazione di servizi d’assistenza tecnica alle autorità ucraine - Decisione di riduzione dell’importo dell’appalto e di recupero degli importi già versati - Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Atto che si inserisce in un contesto meramente contrattuale dal quale è inscindibile - Assenza di clausola compromissoria - Irricevibilità - Assenza di motivi di pregiudizio separabili dal contratto»)

(2022/C 95/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: HB (rappresentante: L. Levi, avvocata)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz, J. Estrada de Solà e A. Katsimerou, agenti)

Oggetto

In primo luogo, domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2019) 7318 final della Commissione, del 15 ottobre 2019, relativa alla riduzione degli importi dovuti per l’appalto TACIS/2006/101-510 e al recupero degli importi indebitamente versati, e, in secondo luogo, domanda basata sull’articolo 340, secondo comma, TFUE e diretta ottenere, da un lato, il rimborso di tutti gli importi eventualmente recuperati dalla Commissione in base a tale decisione, corredati dagli interessi di mora e, dall’altro, il risarcimento simbolico del danno morale che la ricorrente asserisce di aver subìto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile, nella parte in cui esso è diretto all’annullamento della decisione C(2019) 7318 final della Commissione, del 15 ottobre 2019, relativa alla riduzione degli importi dovuti per l’appalto TACIS/2006/101-510 e al recupero degli importi indebitamente versati.

2)

Il ricorso è respinto in quanto infondato, nella parte in cui esso è diretto a far accertare una responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea è condannata alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 10 del 13.1.2020.


28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/27


Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — Worldwide Spirits Supply / EUIPO — Melfinco (CLEOPATRA QUEEN)

(Causa T-870/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo CLEOPATRA QUEEN - Marchio nazionale denominativo anteriore CLEOPATRA MELFINCO - Articoli 15 e 57 del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articoli 18 e 64 del regolamento (UE) 2017/1001] - Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore - Dichiarazione di nullità»)

(2022/C 95/36)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Worldwide Spirits Supply, Inc. (Tortola, Isole Vergini britanniche) (rappresentante: S. Demetriou, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Melfinco S.A. (Schaan, Liechtenstein) rappresentante: M. Gioti, avvocata)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 ottobre 2019 (procedimento R 1820/2018-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Melfinco e la Worldwide Spirits Supply.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Worldwide Spirits Supply è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.

3)

La Melfinco S.A. è condannata a farsi carico delle proprie spese.


(1)  GU C 77 del 9.3.2020.


28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/28


Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — Dr. Spiller / EUIPO — Rausch (Alpenrausch Dr. Spiller)

(Causa T-6/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Alpenrausch Dr. Spiller - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore RAUSCH - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2022/C 95/37)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dr. Spiller GmbH (Siegsdorf, Germania) (rappresentanti: J. Stock e M. Geitz, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Eberl, J. Schäfer, A. Söder e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Rausch AG Kreuzlingen (Kreuzlingen, Svizzera) (rappresentanti: F. Stangl e S. Pilgram, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 ottobre 2019 (caso R 2206/2015-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Rausch Kreuzlingen e la Dr. Spiller.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Dr. Spiller GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 68 del 2.3.2020.


28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/29


Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — EFFAS / EUIPO — CFA Institute (CEFA Certified European Financial Analyst)

(Causa T-369/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo CEFA Certified European Financial Analyst - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore CFA - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2022/C 95/38)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: European Federation of Financial Analysts’ Societies (EFFAS) (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: S. Merico, G. Macías Bonilla e F. Miazzetto, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: P. Villani, J. Crespo Carrillo e V. Ruzek, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: CFA Institute (Charlottesville, Virginia, Stati Uniti) (rappresentanti: G. Engels e W. May, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 marzo (procedimento R 1082/2019-5), relativa a un procedimento di opposizione tra il CFA Institute e la EFFAS.

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 31 marzo 2020 (procedimento R 1082/2019-5) è annullata.

2)

L’EUIPO sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla European Federation of Financial Analysts’ Societies (EFFAS).

3)

Il CFA Institute sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 255 del 3.8.2020.


28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/29


Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — Datax/REA

(Causa T-381/20) (1)

(«Clausola compromissoria - Settimo programma quadro per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Convenzioni di sovvenzione HELP e GreenNets - Indagine dell’OLAF - Spese di personale - Onere della prova - Affidabilità delle schede di presenza - Inammissibilità dei costi dichiarati dal beneficiario - Domanda di recupero - Note di addebito - Prescrizione - Termine ragionevole - Proporzionalità»)

(2022/C 95/39)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Datax sp. z o.o. (Breslavia, Polonia) (rappresentante: J. Bober, avvocato)

Convenuta: Agenzia esecutiva europea per la ricerca (rappresentanti: S. Payan-Lagrou e V. Canetti, agenti, assistite da M. Le Berre, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta, in primo luogo, a ottenere una dichiarazione di ammissibilità delle spese di personale afferenti al ricercatore, in secondo luogo, a far constatare che l’obbligo di pagamento di un risarcimento forfettario è privo di fondamento e, in terzo luogo, a far ingiungere alla REA di non adottare nessun’altra misura nei confronti della ricorrente per quanto riguarda le spese di personale del ricercatore afferenti alle convenzioni di sovvenzione HELP e GreenNets.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Datax sp. z o.o. è condannata alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 297 del 7.9.2020.


28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/30


Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — Magic box Int. Toys / EUIPO — KMA Concepts (SUPERZINGS)

(Causa T-549/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo SUPERZINGS - Marchio internazionale figurativo anteriore ZiNG - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2022/C 95/40)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Magic Box Int. Toys SLU (Sant Cugat del Vallés, Spagna) (rappresentanti: J. L. Rivas Zurdo e E. López Leiva, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: KMA Concepts Ltd. (Mahé, Seychelles) (rappresentanti: C. Duch Fonoll e I. Osinaga Lozano, avvocate)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 giugno 2020 (procedimento R 2511/2019-4), relativo al procedimento di dichiarazione di nullità tra la KMA Concepts e la Magic Box Int. Toys.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Magic Box Int. Toys SLU è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla KMA Concepts Ltd.


(1)  GU C 348 del 19.10.2020.


28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/30


Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — MO / Consiglio

(Causa T-587/20) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Reintegrazione d’ufficio - Esercizio di valutazione 2019 - Diritto di essere ascoltato - Responsabilità»)

(2022/C 95/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: MO (rappresentante: A. Guillerme, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer, M. Alver e K. Kouri, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 270 TFUE diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del Consiglio del 19 novembre 2019 di reintegrare la ricorrente nell'unità [riservato] e del rapporto informativo della ricorrente per l’esercizio 2019 e, dall’altro, al risarcimento dei danni materiali e morali che essa avrebbe subito.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

MO è condannata alle spese.


(1)  GU C 433 del 14.12.2020.


28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/31


Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — Skechers USA / EUIPO (ARCH FIT)

(Causa T-598/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo ARCH FIT - Impedimenti alla registrazione assoluti - Assenza di carattere distintivo - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2022/C 95/42)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Skechers USA, Inc. II (Manhattan Beach, California, Stati Uniti) (rappresentanti: T. Holman, A. Reid, solicitors, J. Bogatz e Y. Stone, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Scardocchia e V. Ruzek, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 luglio 2020 (procedimento R 2631/2019-1), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo ARCH FIT come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Skechers USA, Inc. II è condannata alle spese.


(1)  GU C 390 del 16.11.2020.


28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/32


Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — Fashion Energy / EUIPO — Retail Royalty (1st AMERICAN)

(Causa T-699/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo 1st AMERICAN - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore che rappresenta un’aquila o un altro uccello predatore - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni sul piano fonetico - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001 - Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»)

(2022/C 95/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fashion Energy Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: T. Müller e F. Togo, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: L. Rampini e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Retail Royalty Co. (Las Vegas, Nevada, Stati Uniti) (rappresentanti: J. Bogatz e Y. Stone, avvocate)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 settembre 2020 (procedimento R 426/2020-4), relativo à un procedimento di opposizione tra la Retail Royalty e la Fashion Energy.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Fashion Energy Srl è condannata alle spese.


(1)  GU C 28 del 25.1.2021.


28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/32


Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — Bustos / EUIPO — Bicicletas Monty (motwi)

(Causa T-159/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo motwi - Marchio nazionale denominativo anteriore MONTY - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2022/C 95/44)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Dante Ricardo Bustos (Wenling, Cina) (rappresentante: A. Lorente Berges, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: R. Raponi e J. Crespo Carrillo, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Bicicletas Monty, SA (Sant Feliú de Llobregat, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 gennaio 2021 (procedimento R 289/2020-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Bicicletas Monty e il sig. Bustos.

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 21 gennaio 2021 (procedimento R 289/2020-5) è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’EUIPO è condannato alle spese.


(1)  GU C 182 del 10.5.2021.


28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/33


Sentenza del Tribunale 21 dicembre 2021 — Fidia farmaceutici/EUIPO — Stelis Biopharma (HYALOSTEL ONE)

(Causa T-194/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Registrazione internazionale figurativa che designa l’Unione europea - Marchio figurativo HYALOSTEL ONE - Marchi dell’Unione europea denominativo anteriore HYALISTIL e figurativo anteriore HyalOne - Marchio internazionale denominativo anteriore HYALO - Impedimento alla registrazione relativo - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Obbligo di motivazione»)

(2022/C 95/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fidia farmaceutici SpA (Abano Terme, Italia) (rappresentanti: R. Kunz-Hallstein e H. P. Kunz-Hallstein, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Sliwinska et V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Stelis Biopharma Ltd (Karnataka, India)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 gennaio 2021 (procedimento R 831/2020-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Fidia Farmaceutici e la Stelis Biopharma.

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 27 gennaio 2021 (procedimento R 831/2020-5) è annullata.

2)

L’EUIPO si farà carico, oltre alle proprie, delle spese sostenute dalla Fidia farmaceutici SpA nell’ambito del presente procedimento.


(1)  GU C 217 del 7.6.2021.


28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/34


Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — Klymenco / Consiglio

(Causa T-195/21) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei fondi - Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco - Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»)

(2022/C 95/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Klymenco (Mosca, Russia) (rappresentante: M. Phelippeau, avocate)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Lejeune e A. Vitro, agenti)

Oggetto

Demanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione (PESC) 2021/394 del Consiglio, del 4 marzo 2021, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2021, L 77, pag. 29), e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/391 del Consiglio, del 4 marzo 2021, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 relativo a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2021, L 77, pag. 2), nella parte in cui tali atti mantengono il nome del ricorrente nell’elenco delle persone, entità e organismi cui si applicano tali misure restrittive.

Dispositivo

1)

La decisione (PESC) 2021/394 del Consiglio, del 4 marzo 2021, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/391 del Consiglio, del 4 marzo 2021, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Oleksandr Viktorovych Klymenko è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.


(1)  GU C 206 del 31.5.2021.


28.2.2022   

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C 95/34


Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2021 — Theodorakis e Theodoraki / Consiglio

(Causa T-495/14) (1)

(«Responsabilità extracontrattuale - Politica economica e monetaria - Programma di sostegno alla stabilità di Cipro - Dichiarazioni dell’Eurogruppo del 16 e del 25 marzo 2013 concernente Cipro - Dichiarazione del presidente dell’Eurogruppo del 21 marzo 2013 concernente Cipro - Designazione erronea del convenuto - Irricevibilità manifesta»)

(2022/C 95/47)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Theodorakis e Theodoraki (La Canea, Grecia), Maria Theodoraki (La Canea) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou e E. Dumitriu-Segnana, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rapprésentanti: B. Smulders, J. P. Keppenne, M. Konstantinidis e S. Delaude, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e intesa a ottenere il risarcimento del danno che i ricorrenti avrebbero subito in ragione delle dichiarazioni dell’Eurogruppo del 16 e del 25 marzo 2013 e della dichiarazione del presidente dell’Eurogruppo del 21 marzo 2013.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Il sig. Georgios Theodorakis e la sig.ra Maria Theodoraki sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 292 dell’1.9.2014.


28.2.2022   

IT

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C 95/35


Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2021 — Berry Investments / Consiglio

(Causa T-496/14) (1)

(«Responsabilità extracontrattuale - Politica economica e monetaria - Programma di sostegno alla stabilità di Cipro - Dichiarazioni dell’Eurogruppo del 16 e del 25 marzo 2013 concernente Cipro - Dichiarazione del presidente dell’Eurogruppo del 21 marzo 2013 concernente Cipro - Designazione erronea del convenuto - Irricevibilità manifesta»)

(2022/C 95/48)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Berry Investments Inc. (Monrovia, Liberia) (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou e E. Dumitriu-Segnana, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne, M. Konstantinidis, B. Smulders e S. Delaude, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e intesa a ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subito in ragione delle dichiarazioni dell’Eurogruppo del 16 e del 25 marzo 2013 e della dichiarazione del presidente dell’Eurogruppo del 21 marzo 2013.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

Berry Investments, Inc. è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 292 dell’1.9.2014.


28.2.2022   

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C 95/36


Ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2021 — CE / Comitato delle regioni

(Causa T-355/19 INTP) (1)

(«Procedura - Interpretazione di sentenza - Irricevibilità»)

(2022/C 95/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CE (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocata)

Convenuto: Comitato delle regioni (rappresentanti: M. Esparrago Arzadun e S. Bachotet, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda di interpretazione della sentenza del 16 giugno 2021, CE/Comitato delle regioni (T-355/19, EU:T:2021:369)

Dispositivo

1)

La domanda di interpretazione è respinta in quanto irricevibile.

2)

CE è condannata alle spese.


(1)  GU C 255 del 29.7.2019.


28.2.2022   

IT

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C 95/36


Ordinanza del Tribunale dell’8 dicembre 2021 — Alessio e a. / BCE

(Causa T-620/20) (1)

(«Ricorso di annullamento - Unione economica e monetaria - Unione bancaria - Risanamento e risoluzione degli enti creditizi - Misure di intervento precoce - Decisione della BCE di collocare Banca Carige in amministrazione straordinaria - Decisioni di proroga successive - Termine di ricorso - Tardività - Irricevibilità»)

(2022/C 95/50)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Roberto Alessio (Torino, Italia) e gli altri 56 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentanti: M. Condinanzi, L. Boggio, M. Cataldo e A. Califano, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: C. Hernández Saseta e A. Pizzolla, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE di annullamento, da un lato, della decisione della BCE del 1o gennaio 2019, che colloca Banca Carige SpA in amministrazione straordinaria, e, dall’altro, della sua decisione del 29 marzo 2019, che proroga la durata dell’amministrazione straordinaria, nonché delle successive decisioni di proroga.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento della Commissione europea.

3)

Il sig. Roberto Alessio e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).

4)

La Commissione si farà carico delle proprie spese relative all’istanza di intervento.


(1)  GU C 390 del 16.11.2020.


28.2.2022   

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C 95/37


Ordinanza del Tribunale del 2 dicembre 2021 — FC / EASO

(Causa T-303/21) (1)

(«Ricorso di annullamento - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Procedimento disciplinare - Domande di sospensione - Convocazione a un’audizione dinanzi al consiglio di disciplina - Rinvio della data dell’audizione - Assenza di atto lesivo - Ricorso prematuro - Irricevibilità manifesta»)

(2022/C 95/51)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: FC (rappresentante: V. Christianos, avvocato)

Convenuto: Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (rappresentanti: P. Eyckmans e M. Stamatopoulou, agenti, assistiti da T. Bontinck, A. Guillerme e L. Burguin, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE con cui si chiede l’annullamento dell’atto adottato dal presidente del consiglio di disciplina dell’EASO in data [riservato] con il quale l’audizione della ricorrente, nel contesto del procedimento disciplinare proposto nei suoi confronti è stata fissata al [riservato].

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

2)

FC è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dall’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO).


(1)  GU C 289 del 19.7.2021.


28.2.2022   

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C 95/37


Ordinanza del presidente del Tribunale dell’8 dicembre 2021 — D'Amato e a./Parlamento

(Causa T-722/21 R)

(«Procedimento sommario - Membri del Parlamento - Condizioni di accesso agli edifici del Parlamento nei suoi tre luoghi di lavoro connesse alla crisi sanitaria - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»)

(2022/C 95/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Rosa D'Amato (Taranto, Italia) Claude Gruffat (Mulsans, Francia), Damien Carême (Argenteuil, Francia), Benoît Biteau (Sablonceaux, Francia) (rappresentanti: P. de Bandt, M. Gherghinaru e L. Panepinto, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Alves e A.-M. Dumbrăvan, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE volta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento del 27 ottobre 2021, recante norme eccezionali in materia di sanità e sicurezza disciplinanti l’accesso agli edifici del Parlamento nei suoi tre luoghi di lavoro.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

L’ordinanza del 15 novembre 2021, D’Amato e a./Parlamento (T-722/21 R) è revocata.

3)

Le spese sono riservate.


28.2.2022   

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C 95/38


Ordinanza del presidente del Tribunale dell’8 dicembre 2021 — Rooken e a./ Parlamento

(Causa T-723/21 R)

(«Procedimento sommario - Membri del Parlamento - Condizioni di accesso agli edifici del Parlamento nei suoi tre luoghi di lavoro connesse alla crisi sanitaria - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»)

(2022/C 95/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Robert Jan Rooken (Muiderberg, Paesi Bassi) e gli altri 8 ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato all’ordinanza (rappresentanti: P. de Bandt, M. Gherghinaru e L. Panepinto, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Alves e A.-M. Dumbrăvan, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE volta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento del 27 ottobre 2021, recante norme eccezionali in materia di sanità e sicurezza disciplinanti l’accesso agli edifici del Parlamento nei suoi tre luoghi di lavoro.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

L’ordinanza del 15 novembre 2021, Rooken e a./Parlamento (T-723/21 R) è revocata.

3)

Le spese sono riservate.


28.2.2022   

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C 95/38


Ordinanza del presidente del Tribunale dell’8 dicembre 2021 — IL e a./ Parlamento

(Causa T-724/21 R)

(«Procedimento sommario - Funzione pubblica - Condizioni di accesso agli edifici del Parlamento nei suoi tre luoghi di lavoro connesse alla crisi sanitaria - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»)

(2022/C 95/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: IL e gli altri 81 ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato all’ordinanza (rappresentanti: P. de Bandt, M. Gherghinaru e L. Panepinto, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: D. Boytha, S. Bukšek Tomac e L. Darie, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE volta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento del 27 ottobre 2021, recante norme eccezionali in materia di sanità e sicurezza disciplinanti l’accesso agli edifici del Parlamento nei suoi tre luoghi di lavoro.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

L’ordinanza del 15 novembre 2021, IL e a./Parlamento (T-724/21 R) è revocata.

3)

Le spese sono riservate.


28.2.2022   

IT

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C 95/39


Ricorso proposto l’8 dicembre 2021 — Atesos medical e a. / Commissione

(Causa T-764/21)

(2022/C 95/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Atesos medical AG (Aarau, Svizzera) e 7 altri ricorrenti (rappresentanti: M. Meulenbelt, B. Natens e I. Willemyns, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione non pubblicata della convenuta, di data ignota, che afferma erroneamente che la designazione Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management Systeme («SQS») quale organismo di valutazione della conformità dei dispositivi medici a norma della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici è scaduta, e che elimina la SQS dalla banca dati New Approach Notified and Designated Organisations (NANDO) della convenuta con effetto dal 28 settembre 2021; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte della convenuta, dell'articolo 296 TFUE e degli articoli 5, paragrafo 1, 5, paragrafo 2, e 13, paragrafo 2, TUE.

2.

Secondo motivo, vertente su uno sviamento di potere ad opera della convenuta.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha violato l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e gli articoli 8, 18, 19 e 21 dell’accordo sul riconoscimento reciproco tra l'Unione europea e la Svizzera (1), il diritto di essere ascoltato ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i diritti della difesa e il principio generale «fraus omnia corrumpit».

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte della convenuta dell'articolo 120 del regolamento (UE) 2017/745 (2), dell'articolo 1 (in combinato disposto con l'articolo 20) e dell'articolo 5 dell’accordo sul riconoscimento reciproco tra l'Unione europea e la Svizzera, nonché dei principi generali di effettività, certezza del diritto e legittimo affidamento.


(1)  Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità — Atto finale — Dichiarazioni comuni — Informazione relativa all'entrata in vigore dei sette accordi con la Confederazione svizzera nei settori della libera circolazione delle persone, del trasporto aereo e su strada, degli appalti pubblici, della cooperazione scientifica e tecnologica, del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e degli scambi di prodotti agricoli (GU 2002, L 114, p.ag 369), come modificato dalla decisione n. 2/2017 del Comitato istituito in base all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, del 22 dicembre 2017, concernente la modifica del capitolo 2 sui dispositivi di protezione individuale, del capitolo 4 sui dispositivi medici, del capitolo 5 sugli apparecchi a gas e le caldaie e del capitolo 19 sugli impianti a fune [2018/403] (GU 2018 L 72, pag. 24).

(2)  Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU 2017, L 117, pag. 1).


28.2.2022   

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C 95/40


Ricorso proposto il 14 dicembre 2021 — Lila Rossa Engros / EUIPO (LiLAC)

(Causa T-780/21)

(2022/C 95/56)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Lila Rossa Engros SRL (Voluntari, Romania) (rappresentante: O. Anghel, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea figurativo LiLAC di colore nero — domanda di registrazione n. 18 243 487

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 settembre 2021 nel procedimento R 441/2021-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il presente ricorso;

annullare la decisione impugnata;

accogliere la domanda di registrazione del marchio n. 18 243 487 LiLAC per tutti i prodotti e i servizi richiesti;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Erronea applicazione dei criteri di analisi degli impedimenti alla registrazione assoluti stabiliti dalla giurisprudenza.


28.2.2022   

IT

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C 95/40


Ricorso proposto il 10 gennaio 2022 — NV / BEI

(Causa T-16/22)

(2022/C 95/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: NV (rappresentante: L. Levi, avvocata)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ammissibile e fondato;

di conseguenza

annullare la decisione del 5 febbraio 2021 che qualifica come irregolari le assenze della ricorrente nei seguenti periodi: dal 29 maggio 2020 al 15 settembre 2020, dal 30 giugno 2020 al 30 settembre 2020, dal 7 settembre 2020 al 7 novembre 2020 e dal 3 novembre 2020 all'8 gennaio 2021;

per quanto necessario, annullare la decisione del 1o ottobre 2021 che respinge il ricorso amministrativo presentato il 1o aprile 2021 contro la decisione del 5 febbraio 2021;

annullare la decisione del 20 aprile 2021 che qualifica come irregolare l'assenza della ricorrente dall'8 gennaio 2021 all'8 aprile 2021;

annullare la decisione del 3 maggio 2021 che qualifica come irregolare l'assenza del ricorrente dall'8 aprile 2021 all'8 giugno 2021;

per quanto necessario, annullare la decisione del 27 ottobre 2021 che respinge il ricorso amministrativo presentato il 18 giugno 2021 contro le decisioni del 20 aprile 2021 e del 3 maggio 2021;

condannare la BEI al pagamento della remunerazione per i periodi dal 29 maggio 2020 all'8 gennaio 2021, dall'8 gennaio 2021 all'8 aprile 2021 e dall'8 aprile 2021 all'8 giugno 2021, con gli interessi di mora, fissati al tasso della Banca centrale europea maggiorato di due punti percentuali;

condannare la BEI a risarcire i danni subiti dalla ricorrente;

condannare la BEI alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 2.3, 3.3, 3.4 e 3.6 dell'allegato X delle disposizioni amministrative, dell'articolo 34 della Carta, letto o meno in combinato disposto con gli articoli 2.3, 3.3, 3.4 e 3.6 delle disposizioni amministrative, su un errore manifesto di valutazione, sulla violazione del dovere di sollecitudine e sull'abuso di diritto.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del dovere di diligenza, dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e su un errore manifesto di valutazione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 33ter dello Statuto del personale e dell'articolo 11 delle disposizioni amministrative.


28.2.2022   

IT

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C 95/41


Ricorso proposto il 11 gennaio 2022 — Piaggio & C./EUIPO — Zhejiang Zhongneng Industry (Forma di uno scooter)

(Causa T-19/22)

(2022/C 95/58)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano

Parti

Ricorrente: Piaggio & C. SpA (Pontedera, Italia) (rappresentanti: F. Jacobacci e B. La Tella, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Zhejiang Zhongneng Industry Co. Ltd (Taizhou City, Cina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea tridimensionale (Forma di uno scooter) — Marchio dell’Unione europea n. 11 686 482

Procedimento dinanzi all’ EUIPO: Procedimento di annullamento

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 ottobre 2021 nel procedimento R 359/2021-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

in subordine:

annullare la decisione impugnata e rimettere la causa alle commissioni di ricorso, affinché enuncino chiaramente in quali paesi il MUE n. 11 686 482 della ricorrente sia valido e/o abbia acquisito capacità e, viceversa, in quali paesi non abbia acquisito tale capacità distintiva, sulla base delle prove fornite dalla titolare;

in ogni caso:

ordinare che le spese processuali relative al procedimento dinnanzi alla commissione di ricorso siano poste a carico della resistente, ai sensi dell’art. 190 del regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea;

condannare l’EUIPO e l’eventuale interveniente al pagamento integrale delle spese di lite relative alla presente procedura.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio;

Violazione e/o errata interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio e errata valutazione degli elementi di prova forniti dalla titolare del MUE.


28.2.2022   

IT

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C 95/42


Ricorso proposto il 12 gennaio 2022 — NW / Commissione

(Causa T-20/22)

(2022/C 95/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: NW (rappresentante: M. Velardo, avvocata)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni impugnate nella parte in cui comportano il recupero delle somme versate al ricorrente;

ingiungere alla Commissione di versare al ricorrente le somme già recuperate;

condannare la Commissione alle spese del procedimento;

in via subordinata, annullare le decisioni impugnate nella parte in cui comportano il recupero della somma di EUR 3 986,72;

inoltre, il versamento degli interessi su tutti gli importi di cui risulterà creditore dal momento in cui ogni importo avrebbe dovuto essergli versato e fino al versamento effettivo;

nell’ipotesi in cui il Tribunale dovesse respingere il presente ricorso — qualora si consideri la molteplicità d’illegittimità commesse dal PMO nel corso del tempo, il fatto che «la deduzione fiscale non è facilmente distinguibile in una busta paga», le assicurazioni fornite dal PMO al ricorrente, la buona fede del ricorrente ammessa dall’amministrazione e il fatto che il ricorrente (che non ha alcuna ragione di dubitare del livello della sua remunerazione) ha assunto impegni finanziari proporzionati a tale livello durante questi anni (come la sottoscrizione di un mutuo ipotecario ai fini dell’acquisto di una casa per la sua famiglia) — il ricorrente ritiene che per ragioni di equità il Tribunale dovrebbe condannare la Commissione a sopportare quanto meno le proprie spese, nonché quelle del ricorrente, ai sensi dell’articolo 135 del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso contro le decisioni della Commissione del 6 e 9 aprile 2021 e del 4 maggio 2021 di procedere al recupero delle somme che gli sono state indebitamente versate al titolo di deduzione fiscale per i suoi figli, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’errore nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 85 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea. Il ricorrente ritiene, a tale proposito, che i requisiti previsti dall’articolo 85 per consentire la ripetizione dell’indebito non siano soddisfatti.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento in quanto, nella presente fattispecie, sarebbero soddisfatti i tre requisiti che caratterizzano il legittimo affidamento ai sensi della giurisprudenza applicabile.

3.

Terzo motivo, vertente sulla carenza di motivazione.


28.2.2022   

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C 95/43


Ricorso proposto il 12 gennaio 2022 — NY / Commissione

(Causa T-21/22)

(2022/C 95/60)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: NY (rappresentanti: A. Champetier e S. Rodrigues, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ammissibile e fondato;

annullare la prima decisione impugnata e, per quanto necessario, la seconda decisione impugnata;

condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso contro la decisione della Commissione del 14 aprile 2021 che respinge la domanda di risarcimento presentata il 22 dicembre 2020, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto alla buona amministrazione e del principio di imparzialità. Il ricorrente ritiene che, nel corso dell’esame della richiesta di risarcimento, il requisito di imparzialità non sia stato rispettato, sia da un punto di vista soggettivo che oggettivo.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto all'integrità e alla dignità nonché sull'esistenza di diversi errori manifesti di valutazione. Il ricorrente sostiene che la convenuta è venuta meno all'obbligo di preservare e proteggere la sua dignità e la sua integrità, in considerazione delle violenze commesse da taluni agenti di sicurezza contro di lui, il cui accertamento è viziato da manifesti errori di valutazione.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine in quanto il ricorrente non ha ricevuto tutto il sostegno che aveva diritto di aspettarsi dalla convenuta.


28.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 95/43


Ricorso proposto l’11 gennaio 2022 — Grail / Commissione

(Causa T-23/22)

(2022/C 95/61)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Grail LLC (Menlo Park, California, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Little, Solicitor, J. Ruiz Calzado, J. M. Jiménez-Laiglesia Oñate e A. Giraud, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

anullare la decisione della Commissione del 29 ottobre 2021 recante adozione di misure provvisorie ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 139/2004 («Regolamento dell’UE sulle concentrazioni», «EUMR») nel caso COMP/M.10493 — Illumina / GRAIL;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, che nega la competenza della Commissione ad adottare la decisione. La Commissione non avrebbe competenza ad adottare una decisione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, lettera a), dell’EUMR, se il Tribunale giudicasse illegittime, nella causa T-227/21, le sei decisioni di rinvio adottate dalla Commissione in data 19 aprile 2021 ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3, dell’EUMR.

2.

Secondo motivo, vertente su taluni errori in diritto e in fatto in cui sarebbe incorsa la Commissione nell’interpretazione, applicazione e motivazione riguardo ai presupposti giuridici per l’adozione della decisione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, lettera a), dell’EUMR.

La decisione è errata là dove viene trascurato il fatto che gli impegni di separazione adottati e notificati da Illumina alla Commissione dopo l'acquisizione da parte di Illumina delle azioni di GRAIL Inc. hanno impedito alle parti di attuare la concentrazione ai sensi dell'articolo 7 EUMR.

La decisione non contiene alcuna motivazione ragionevole relativamente alle condizioni di concorrenza esistenti al momento della sua adozione e non riesce a dimostrare in che modo l'acquisizione da parte di Illumina delle azioni GRAIL Inc. avesse ridotto la concorrenza effettiva oppure avrebbe potuto ridurla nel lasso di tempo necessario alla Commissione per adottare una decisione finale nel merito.

La decisione non attesta alcuna urgenza idonea a giustificare l'adozione di misure provvisorie, poiché, durante i pochi mesi intercorrenti tra l’adozione della decisione stessa e l’adozione della decisione nel merito sulla concentrazione, non potrebbe accadere nulla di rilevante in termini di effetti sulla concorrenza.

La decisione è inficiata da un errore di diritto là dove presuppone che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, lettera a), dell’EUMR, la Commissione sia legittimata ad adottare misure provvisorie allo scopo di garantire l'efficacia di un'ipotetica decisione futura ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, dell’EUMR.

L'imposizione di un particolare obbligo alla GRAIL è incompatibile con l'articolo 8, paragrafo 5, lettera a), dell’EUMR, non essendo né necessaria né proporzionata.


28.2.2022   

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C 95/44


Ricorso proposto il 17 gennaio 2022 — Canai Technology / EUIPO — WE Brand (HE&ME)

(Causa T-25/22)

(2022/C 95/62)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Canai Technology Co. Ltd (Guangzhou, Cina) (rappresentanti: J. Gallego Jiménez, E. Sanz Valls, P. Bauzá Martínez, Y. Hernández Viñes e C. Marí Aguilar, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: WE Brand Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo «HE&ME» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 426 777

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 16/11/2021 nel procedimento R 1390/2020-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO (e, se interviene, l’altra parte del procedimento) alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento UE 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


28.2.2022   

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C 95/45


Ordinanza del Tribunale del 20 dicembre 2021 — HS / Commissione

(Causa T-848/19) (1)

(2022/C 95/63)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 271 del 17.8.2020.


28.2.2022   

IT

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C 95/45


Ordinanza del Tribunale del 16 dicembre 2021 — The Floow / Commission

(Causa T-765/20) (1)

(2022/C 95/64)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 88 del 15.3.2021.


28.2.2022   

IT

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C 95/45


Ordinanza del Tribunale del 7 dicembre 2021 — El Corte Inglés / EUIPO — Yajun (PREMILITY)

(Causa T-46/21) (1)

(2022/C 95/65)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 88 del 15.3.2021.


28.2.2022   

IT

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C 95/46


Ordinanza del Tribunale dell’8 dicembre 2021 — VY / Commissione

(Causa T-519/21) (1)

(2022/C 95/66)

Lingua processuale: francese

Il presidente della settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 422 del 18.10.2021.