ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 84

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
21 febbraio 2022


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2022/C 84/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1

 

Tribunale

2022/C 84/02

Prestazione di giuramento di nuovi membri del Tribunale

2


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2022/C 84/03

Cause riunite C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 e C-840/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Tribunalul Bihor — Romania) — Procedimenti penali a carico di PM (C-357/19) RO (C-357/19), SP (C-357/19), TQ (C-357/19), KI (C-379/19), LJ (C-379/19), JH (C-379/19), IG (C-379/19), FQ (C-811/19), GP (C-811/19), HO (C-811/19), IN (C-811/19), NC (C-840/19) [Rinvio pregiudiziale – Decisione 2006/928/CE – Meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione – Natura ed effetti giuridici – Obbligatorietà per la Romania – Stato di diritto – Indipendenza dei giudici – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Lotta contro la corruzione – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Articolo 325, paragrafo 1, TFUE – Convenzione TIF – Procedimenti penali – Sentenze della Curtea Constituțională (Corte costituzionale, Romania) relative alla legalità dell’assunzione di determinate prove e alla composizione dei collegi giudicanti in materia di corruzione grave – Obbligo per i giudici nazionali di conferire piena efficacia alle decisioni della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) – Responsabilità disciplinare dei giudici in caso di inosservanza di tali decisioni – Potere di disapplicare le decisioni della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) non conformi al diritto dell’Unione – Principio del primato del diritto dell’Unione]

3

2022/C 84/04

C-478/19 e C-479/19: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH / Agenzia delle Entrate (Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Fondi comuni di investimento chiusi – Fondi comuni di investimento aperti – Investimenti in beni immobili – Imposte ipotecarie e catastali – Vantaggio fiscale riservato ai soli fondi immobiliari chiusi – Differenza di trattamento – Comparabilità delle situazioni – Criteri obiettivi di differenziazione)

4

2022/C 84/05

Causa C-724/19: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di HP (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Ordine europeo di indagine – Direttiva 2014/41/UE – Articolo 2, lettera c), punto i) – Nozione di autorità di emissione – Articolo 6 – Condizioni di emissione di un ordine europeo di indagine – Articolo 9, paragrafi 1 e 3 – Riconoscimento di un ordine europeo di indagine – Ordine europeo di indagine per l’acquisizione dei dati relativi al traffico e all’ubicazione connessi alle telecomunicazioni, emesso da un pubblico ministero qualificato come autorità di emissione dall’atto nazionale di recepimento della direttiva 2014/41 – Competenza esclusiva del giudice, nell’ambito di una procedura nazionale analoga, di disporre l’atto di indagine indicato in tale decisione)

5

2022/C 84/06

Causa C-874/19 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 dicembre 2021 — Aeris Invest Sàrl / Comitato di risoluzione unico (CRU) [Impugnazione – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Comitato di risoluzione unico (CRU) – Procedura di risoluzione applicabile in caso di dissesto o rischio di dissesto di un’entità – Adozione di un programma di risoluzione nei confronti del Banco Popular Español SA – Strumento per la vendita dell’attività d’impresa – Svalutazione e conversione di strumenti di capitale – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Articolo 20 – Nozione di valutazione definitiva – Conseguenze – Rifiuto o astensione dal procedere ad una valutazione definitiva ex post – Mezzi di ricorso – Ricorso di annullamento]

6

2022/C 84/07

Causa C-876/19 P: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 dicembre 2021 — PlasticsEurope AISBL / Agenzia europea per le sostanze chimiche, Repubblica francese, ClientEarth [Impugnazione – Definizione di un elenco di sostanze soggette ad autorizzazione – Elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Aggiornamento dell’inclusione della sostanza bisfenolo A come sostanza estremamente preoccupante]

6

2022/C 84/08

Causa C-934/19 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 dicembre 2021 — Algebris (UK) Ltd, Anchorage Capital Group LLC / Comitato di risoluzione unico (CRU) [Impugnazione – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Comitato di risoluzione unico (CRU) – Procedura di risoluzione applicabile in caso di dissesto o rischio di dissesto di un’entità – Adozione di un programma di risoluzione nei confronti del Banco Popular Español SA – Strumento per la vendita dell’attività d’impresa – Svalutazione e conversione di strumenti di capitale – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Articolo 20 – Nozione di valutazione definitiva – Conseguenze – Rifiuto o mancata esecuzione di una valutazione definitiva ex post – Mezzi di ricorso – Ricorso di annullamento]

7

2022/C 84/09

Causa C-124/20: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg — Germania) — Bank Melli Iran / Telekom Deutschland GmbH [Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale – Regolamento (CE) n. 2271/96 – Protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo – Misure restrittive adottate dagli Stati Uniti d’America nei confronti dell’Iran – Sanzioni secondarie adottate da tale paese terzo, che impediscono alle persone di intrattenere, al di fuori del territorio di tale paese, rapporti commerciali con talune imprese iraniane – Divieto di rispettare tale normativa – Esercizio del diritto di risoluzione ordinaria]

8

2022/C 84/10

Cause riunite C-146/20, C-188/20, C-196/20 e C-270/20: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 dicembre 2021 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Landgericht Düsseldorf e dal Landesgericht Korneuburg — Germania, Austria) — AD, BE, CF / Corendon Airlines (C-146/20), JG, LH, MI, NJ / OP, nella sua qualità di liquidatore della Azurair GmbH, (C-188/20), Eurowings GmbH / flightright GmbH (C-196/20), AG, MG, HG / Austrian Airlines AG (C-270/20) [Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Articoli 2 e 3 – Nozioni di vettore aereo operativo, di prenotazione confermata e di orario di arrivo previsto – Articoli 5, 7 e 8 – Anticipazione dell’orario di partenza del volo rispetto all’orario di partenza originariamente previsto – Qualificazione – Riduzione dell’importo della compensazione pecuniaria – Offerta di riavviamento – Articolo 14 – Obbligo di informare i passeggeri in merito ai loro diritti – Portata]

9

2022/C 84/11

Causa C-203/20: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Bratislava III — Slovacchia) — procedimento penale a carico di AB e a. (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Articolo 51 – Attuazione del diritto dell’Unione – Decisione quadro 2002/584/GAI – Competenza della Corte – Rinvio effettuato prima dell’emissione di un mandato d’arresto europeo – Ricevibilità – Principio del ne bis in idem – Articolo 50 – Nozioni di assoluzione e di condanna – Amnistia nello Stato membro di emissione – Decisione definitiva di interruzione dell’esercizio dell’azione penale – Revoca dell’amnistia – Annullamento della decisione di interruzione dell’esercizio dell’azione penale – Ripresa dell’esercizio dell’azione penale – Necessità di una decisione pronunciata in seguito all’esame della responsabilità penale della persona interessata – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Ambito di applicazione – Nozione di procedimento penale – Procedimento legislativo per l’adozione di una risoluzione relativa alla revoca di un’amnistia – Procedimento giurisdizionale di controllo della conformità di tale risoluzione alla Costituzione nazionale)

11

2022/C 84/12

Causa C-225/20: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanţa — Romania) — Euro Delta Danube Srl / Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul Judeţean Tulcea [Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Politica agricola comune – Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 – Regime di aiuto per superficie – Pagamento unico per superficie – Criteri di ammissibilità – Contratto di concessione di terreni agricoli – Cambiamento d’uso di tali terreni senza l’assenso del concedente – Utilizzo per scopi agricoli di superfici destinate ad attività di piscicoltura – Differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata – Sovradichiarazione – Sanzioni amministrative]

11

2022/C 84/13

Causa C-243/20: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Polymeles Protodikeio Athinon — Grecia) — DP, SG / Trapeza Peiraios AE (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive – Articolo 1, paragrafo 2 – Clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative – Esclusione dalla sfera di applicazione di detta direttiva – Prestito rimborsabile in valuta estera – Clausola che riflette una disposizione nazionale di natura suppletiva – Incidenza della mancata trasposizione di detto articolo 1, paragrafo 2 – Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 1 – Controllo del carattere abusivo di una clausola – Articolo 8 – Adozione o mantenimento di disposizioni nazionali che garantiscono un livello di tutela più elevato del consumatore – Interazione tra queste diverse disposizioni della direttiva 93/13)

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2022/C 84/14

Causa C-251/20: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Gtflix Tv/DR [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 2 – Competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Pubblicazione su Internet di frasi asseritamente denigratorie nei confronti di una persona – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio un contenuto messo in rete è o è stato accessibile]

13

2022/C 84/15

Causa C-263/20: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg — Austria) — Airhelp Limited / Laudamotion GmbH [Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Articolo 2, lettera l) – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) – Prenotazione di un volo tramite una piattaforma elettronica – Anticipazione, ad opera del vettore aereo operativo, dell’orario di partenza del volo – Qualificazione – Ricezione dell’informazione sull’anticipazione ad un indirizzo di posta elettronica che non appartiene ai passeggeri coinvolti – Direttiva 2000/31/CE – Commercio elettronico – Articolo 11 – Presunzione di ricezione – Portata dell’obbligo di informazione del vettore aereo operativo]

14

2022/C 84/16

Causa C-274/20: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Massa — Italia) — GN, WX / Prefettura di Massa Carrara — Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara (Rinvio pregiudiziale – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Circolazione stradale – Immatricolazione e tassazione dei veicoli a motore – Conducente che risiede in uno Stato membro – Veicolo immatricolato in un altro Stato membro – Veicolo messo a disposizione a titolo gratuito per un breve periodo – Normativa nazionale che vieta alle persone che risiedono in Italia da oltre 60 giorni di circolare in tale Stato membro con un veicolo immatricolato all’estero)

15

2022/C 84/17

Causa C-394/20: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — XY / Finanzamt V (Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei capitali – Articoli 63 e 65 TFUE – Normativa nazionale in materia di imposte di successione – Beni immobili situati nel territorio nazionale – Assoggettamento parziale – Differenza di trattamento tra residenti e non residenti – Diritto a una deduzione dalla base imponibile – Riduzione proporzionale in caso di assoggettamento parziale – Passività relative alle quote di legittima – Assenza di deduzione in caso di assoggettamento parziale)

15

2022/C 84/18

Causa C-395/20: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf — Germania) — EP, GM/Corendon Airlines Turistik Hava Tasimacilik A.Ş. [Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Articolo 2, lettera l) – Articolo 5, paragrafo 1 – Cambiamento dell’orario di partenza di un volo – Partenza rinviata di circa tre ore – Informazione ai passeggeri nove giorni prima della partenza – Nozioni di cancellazione del volo e di ritardo]

16

2022/C 84/19

Causa C-428/20: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie — Polonia) — A.K. / Skarb Państwa (Rinvio pregiudiziale – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Seconda direttiva 84/5/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Direttiva 2005/14/CE – Direttiva 2009/103/CE – Articolo 9, paragrafo 1 – Obbligo di aumentare gli importi minimi coperti dall’assicurazione obbligatoria – Periodo transitorio – Norma nuova applicabile immediatamente agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della norma precedente – Situazione acquisita anteriormente all’entrata in vigore di una norma dell’Unione di diritto sostanziale – Normativa nazionale che esclude i contratti di assicurazione conclusi prima dell’11 dicembre 2009 dall’obbligo di aumentare gli importi minimi coperti dall’assicurazione obbligatoria)

17

2022/C 84/20

Causa C-490/20: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — V.М.А. / Stolichna obshtina, rayon Pancharevo (Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articoli 20 e 21 TFUE – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Minore nato nello Stato ospitante dei suoi genitori – Atto di nascita rilasciato da tale Stato membro che designa due madri per detto minore – Rifiuto, da parte dello Stato membro d’origine di una di tali due madri, di rilasciare un atto di nascita di detto minore in assenza di informazioni sull’identità della madre biologica del medesimo – Possesso di siffatto atto quale presupposto per il rilascio di una carta d’identità o di un passaporto – Normativa nazionale di tale Stato membro d’origine che non ammette la genitorialità di persone dello stesso sesso)

17

2022/C 84/21

Causa C-497/20: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Randstad Italia SpA / Umana SpA, Azienda USL Valle d’Aosta, IN. VA SpA, Synergie Italia agenzia per il lavoro SpA (Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Obbligo degli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Appalti pubblici – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 1, paragrafi 1 e 3 – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa di uno Stato membro che, in violazione della giurisprudenza della Corte, dichiara irricevibile il ricorso di un offerente escluso da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico – Mancanza di rimedi giurisdizionali avverso tale sentenza dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro – Principi di effettività e di equivalenza)

18

2022/C 84/22

Causa C-524/20: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Městský soud v Praze — Repubblica ceca) — Vítkovice Steel a.s. / Ministerstvo životního prostředí (Rinvio pregiudiziale – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Direttiva 2003/87/CE – Articolo 11, paragrafo 3 – Decisione 2011/278/UE – Articolo 3, lettera b), e articolo 10, paragrafo 2, lettera a) – Sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto – Decisione 2013/448/UE – Validità – Impianto che utilizza forni a ossigeno basici – Ghisa liquida – Materiale in ingresso proveniente da un impianto terzo – Rifiuto di assegnazione delle quote di emissioni – Ricevibilità – Mancata proposizione di un ricorso di annullamento da parte della ricorrente nel procedimento principale)

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2022/C 84/23

Causa C-575/20: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 16 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Apollo Tyres (Ungheria) Kft. / Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter (Rinvio pregiudiziale – Inquinamento atmosferico – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Direttiva 2003/87/CE – Impianti di combustione di carburanti – Allegato I – Potenza termica nominale totale – Modalità di calcolo – Regola dell’aggregazione)

19

2022/C 84/24

Causa C-586/20 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 21 dicembre 2021 — P. Krücken Organic GmbH / Commissione europea. [Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Ricorso per risarcimento danni – Condizioni per la sussistenza della responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 834/2007 – Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici – Articolo 33, paragrafo 3 – Nozione di appropriata vigilanza – Regolamento (CE) n. 1235/2008 – Regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi – Organismo di controllo privato riconosciuto ai fini dell’equivalenza – Imputabilità del comportamento di tale organismo alla Commissione europea]

20

2022/C 84/25

Causa C-255/20: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 9 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio — Italia) — Agenzia delle dogane e dei monopoli — Ufficio delle dogane di Gaeta / Punto Nautica Srl (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Fiscalità – Armonizzazione delle legislazioni – Accise – Direttiva 92/12/CEE – Articolo 3, paragrafo 2 – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 1, paragrafo 2 – Altre imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa – Imposta regionale sulle vendite di carburante per autotrazione – Finalità specifiche – Assenza)

21

2022/C 84/26

Causa C-400/21: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 10 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Arad — Romania) — Asociaţia Naţională de Terapii Complementare din România (ANATECOR) (Domanda di pronuncia pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Interpretazione del diritto nazionale – Procedura nazionale d'insolvenza – Possibilità per il giudice — curatore di verificare la sua competenza sostanziale e il credito – Controversia puramente interna – Assenza di collegamento con il diritto dell'Unione – Manifesta incompetenza della Corte)

21

2022/C 84/27

Causa C-476/21 P: Impugnazione proposta il 1o agosto 2021 dalla Rezon OOD avverso la sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021, causa T-487/20, Rezon / EUIPO

22

2022/C 84/28

Causa C-538/21 P: Impugnazione proposta il 26 agosto 2021 dalla Repubblica di Cipro avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 16 giugno 2021, causa T-281/19, Cipro / EUIPO

22

2022/C 84/29

Causa C-661/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie (Belgio) il 4 novembre 2021 — Verbraeken J. en Zonen BV, PN

22

2022/C 84/30

Causa C-671/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 9 novembre 2021 — Gargždų geležinkelis UAB / Lietuvos transporto saugos administracija

23

2022/C 84/31

Causa C-677/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vredegerecht te Antwerpen (Belgio) l’11 novembre 2021 — Fluvius Antwerpen / MX

24

2022/C 84/32

Causa C-681/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) l’11 novembre 2021 — Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau

25

2022/C 84/33

Causa C-682/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) l’11 novembre 2021 — HSC Baltic UAB, Mitnija UAB, Montuotojas UAB / Vilniaus miesto savivaldybės administracija

25

2022/C 84/34

Causa C-683/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituania) il 12 novembre 2021 — Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos / Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

26

2022/C 84/35

Causa C-684/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 12 novembre 2021 — Papierfabriek Doetinchem B.V. / Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co.

27

2022/C 84/36

Causa C-685/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’ Oberster Gerichtshof (Austria) il 15 novembre 2021 — YV / Stadtverkehr Lindau (B) GmbH

28

2022/C 84/37

Causa C-695/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgio) il 19 novembre 2021 — Recreatieprojecten Zeeland BV, Casino Admiral Zeeland BV, Supergame BV / Belgische Staat

28

2022/C 84/38

Causa C-769/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Administratīvā rajona tiesa (Lettonia) il 13 dicembre 2021 — AAS BTA Baltic Insurance Company / Iepirkumu uzraudzības birojs, Tieslietu ministrija

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2022/C 84/39

Causa C-786/21 P: Impugnazione proposta il 16 dicembre 2021 dalla Nec Corp. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 29 settembre 2021, causa T-341/18, Nec / Commissione

29

2022/C 84/40

Causa C-789/21: Ricorso proposto il 16 dicembre 2021 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria

30

2022/C 84/41

Causa C-814/21: Ricorso proposto il 21 dicembre 2021 — Commissione europea / Repubblica di Polonia

31

2022/C 84/42

Causa C-815/21 P: Impugnazione proposta il 21 dicembre 2021 da Amazon.com, Inc., Amazon Services LLC, Amazon EU Sàrl, Amazon Europe Core Sàrl avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 ottobre 2021, causa T-19/21, Amazon.com e a. / Commissione

31

2022/C 84/43

Causa C-824/21 P: Impugnazione proposta il 29 dicembre 2021 da Oriol Junqueras i Vies avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 14 ottobre 2021, causa T-100/20, Junqueras i Vies/Parlamento

32

2022/C 84/44

Causa C-206/21: Ordinanza del presidente della Corte del 29 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Dijon — Francia) — M. X/ Préfet de Saône-et-Loire

33

2022/C 84/45

Causa C-334/21: Ordinanza del presidente della Corte del 9 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Rieti — Italia) — Procedimento penale a carico di G.B., R.H., con l’intervento di: Procura della Repubblica di Rieti

33

2022/C 84/46

Causa C-456/21: Ordinanza del presidente della Corte del 26 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch — Paesi Bassi) — E, F/ Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

34

2022/C 84/47

Causa C-489/21: Ordinanza del presidente della della Corte 12 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — Banka DSK EAD / M. V.

34

 

Tribunale

2022/C 84/48

Causa T-565/19: Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2021 — Oltchim / Commissione [Aiuti di Stato – Misure di sostegno adottate dalla Romania in favore di un’impresa petrolchimica – Mancata esecuzione, accumulo e cancellazione di crediti pubblici – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Dies a quo – Articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 – Interesse ad agire – Esistenza di una o più misure – Risorse statali – Imputabilità allo Stato – Applicabilità del criterio del creditore privato – Applicazione del criterio del creditore privato – Obbligo di motivazione]

35

2022/C 84/49

Causa T-159/20: Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — Hamers / Cedefop (Funzione pubblica – Agenti temporanei – Indagine dell’OLAF – Trasmissione ad autorità giudiziarie nazionali di informazioni relative a fatti penalmente rilevanti – Procedimento penale nazionale – Assoluzione – Comportamento del Cedefop legato al procedimento penale nazionale – Rigetto della domanda risarcitoria – Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Conflitto di interessi – Presunzione d’innocenza – Competenze della commissione di ricorso del Cedefop)

35

2022/C 84/50

Causa T-224/20: Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2021 — FT e a. / Commissione (Funzione pubblica – Funzionari – Retribuzione – Personale della Commissione con sede di servizio in un paese terzo – Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori – Errore manifesto di valutazione – Effetto retroattivo – Certezza del diritto – Dovere di sollecitudine)

36

2022/C 84/51

Causa T-225/20: Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2021 — FJ e a./SEAE (Funzione pubblica – Funzionari – Retribuzione – Personale del SEAE con sede di servizio in un paese terzo – Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori – Errore manifesto di valutazione – Effetto retroattivo – Certezza del diritto – Dovere di sollecitudine)

37

2022/C 84/52

Causa T-409/20: Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — KS / Frontex (Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo determinato – Risoluzione del contratto – Cessazione del rapporto di fiducia – Articolo 47, lettera b), ii), dell’RAA – Diritto di essere ascoltato – Dovere di sollecitudine – Domande di assistenza e di indennizzo – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni)

37

2022/C 84/53

Causa T-573/20: Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — MG / BEI (Funzione pubblica – Personale della BEI – Retribuzione – Assegni familiari – Diniego di concedere gli assegni al genitore non affidatario – Procedura di conciliazione – Termine ragionevole – Responsabilità)

38

2022/C 84/54

Causa T-618/20: Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2021 — FZ e a./Commissione (Funzione pubblica – Funzionari – Retribuzione – Personale della Commissione con sede di servizio in un paese terzo – Adeguamenti annuale e intermedio dei coefficienti correttori – Errore manifesto di valutazione)

38

2022/C 84/55

Causa T-619/20: Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2021 — FJ e a./SEAE (Funzione pubblica – Funzionari – Retribuzione – Personale del SEAE con sede di servizio in un paese terzo – Adeguamenti annuale e intermedio dei coefficienti correttori – Errore manifesto di valutazione)

39

2022/C 84/56

Causa T-188/21: Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2021 — Lück / EUIPO — R. H. Investment (MALLE) (Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo MALLE – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere descrittivo – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001 – Carattere inoperante del motivo unico)

40

2022/C 84/57

Causa T-708/21: Ricorso proposto il 27 ottobre 2021 — NO / Commissione

40

2022/C 84/58

Causa T-748/21: Ricorso proposto il 25 novembre 2021 — Hangzhou Dingsheng Industrial Group e a. / Commissione

41

2022/C 84/59

Causa T-774/21: Ricorso proposto il 13 dicembre 2021 — DPG Deutsche Pfandsystem / EUIPO — Užstato sistemos administratorius (Raffigurazione di una sagoma di bottiglia e di una freccia)

42

2022/C 84/60

Causa T-778/21: Ricorso proposto il 15 dicembre 2021 — Folkertsma / Commissione

42

2022/C 84/61

Causa T-788/21: Ricorso proposto il 21 dicembre 2021 — TDK Foil Italy / Commissione

43

2022/C 84/62

Causa T-792/21: Ricorso proposto il 21 dicembre 2021 — ClientEarth / Commissione

44

2022/C 84/63

Causa T-796/21: Ricorso proposto il 27 dicembre 2021 — Grupo Eig Multimedia / EUIPO– Globalización de Valores CFC & GCI (FORO16)

44

2022/C 84/64

Causa T-799/21: Ricorso proposto il 24 dicembre 2021 — European Food/EUIPO — Société des produits Nestlé (FITNESS)

45

2022/C 84/65

Causa T-1/22: Ricorso proposto il 4 gennaio 2022 — Airoldi Metalli / Commissione

46

2022/C 84/66

Causa T-2/22: Ricorso proposto il 4 gennaio 2022 — Sveza Verkhnyaya Sinyachikha e a./Commissione

46

2022/C 84/67

Causa T-3/22: Ricorso proposto il 4 gennaio 2022 — ZHPLK/Commissione

47

2022/C 84/68

Causa T-5/22: Ricorso proposto il 5 gennaio 2022 — Puma / EUIPO — Brooks Sports (Raffigurazione di una banda ad angolo)

49

2022/C 84/69

Causa T-7/22: Ricorso proposto il 6 gennaio 2022 — FFI Female Financial Invest/EUIPO — MLP Finanzberatung SE (Financery)

49

2022/C 84/70

Causa T-8/22: Ricorso proposto il 6 gennaio 2022 — Topcart / EUIPO — Carl International (TC CARL)

50

2022/C 84/71

Causa T-9/22: Ricorso proposto il 7 gennaio 2022 — Olimp Laboratories / EUIPO (VITA-MIN MULTIPLE SPORT)

51

2022/C 84/72

Causa T-10/22: Ricorso proposto il 7 gennaio 2022 — Wajos / EUIPO (Forma di una bottiglia)

51

2022/C 84/73

Causa T-15/22: Ricorso proposto il 10 gennaio 2022 — Motel One / EUIPO — Apartment One (APART MENT ONE SLEEP CLEVER.)

52

2022/C 84/74

Causa T-17/22: Ricorso proposto l’8 gennaio 2022 — Tóth / Commissione

53

2022/C 84/75

Causa T-18/22: Ricorso proposto il 10 gennaio 2022 — Nemport Liman İşletmeleri Ve Özel Antrepo Nakliye Ticaret / EUIPO — Newport Europe (NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ)

53


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

21.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 84/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2022/C 84/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 73 del 14.2.2022

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 64 del 7.2.2022

GU C 51 del 31.1.2022

GU C 37 del 24.1.2022

GU C 24 del 17.1.2022

GU C 11 del 10.1.2022

GU C 2 del 3.1.2022

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunale

21.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 84/2


Prestazione di giuramento di nuovi membri del Tribunale

(2022/C 84/02)

Suzanne Kingston e Damjan Kukovec, nominati giudici del Tribunale dell'Unione europea con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea del 21 dicembre 2021 (1), per il periodo dal 22 dicembre 2021 al 31 agosto 2025, hanno prestato giuramento dinanzi alla Corte il 13 gennaio 2022.

Ioannis Dimitrakopoulos, nominato giudice del Tribunale dell'Unione europea con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea del 21 dicembre 2021 (2), per il periodo dal 22 dicembre 2021 al 31 agosto 2022, ha prestato giuramento dinanzi alla Corte il 13 gennaio 2022.


(1)  GU L 458 del 22.12.2021, pag. 519.

(2)  GU L 458 del 22.12.2021, pag. 519.


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

21.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 84/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Tribunalul Bihor — Romania) — Procedimenti penali a carico di PM (C-357/19) RO (C-357/19), SP (C-357/19), TQ (C-357/19), KI (C-379/19), LJ (C-379/19), JH (C-379/19), IG (C-379/19), FQ (C-811/19), GP (C-811/19), HO (C-811/19), IN (C-811/19), NC (C-840/19)

(Cause riunite C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 e C-840/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Decisione 2006/928/CE - Meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione - Natura ed effetti giuridici - Obbligatorietà per la Romania - Stato di diritto - Indipendenza dei giudici - Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Lotta contro la corruzione - Tutela degli interessi finanziari dell’Unione - Articolo 325, paragrafo 1, TFUE - Convenzione «TIF» - Procedimenti penali - Sentenze della Curtea Constituțională (Corte costituzionale, Romania) relative alla legalità dell’assunzione di determinate prove e alla composizione dei collegi giudicanti in materia di corruzione grave - Obbligo per i giudici nazionali di conferire piena efficacia alle decisioni della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) - Responsabilità disciplinare dei giudici in caso di inosservanza di tali decisioni - Potere di disapplicare le decisioni della Curtea Constituțională (Corte costituzionale) non conformi al diritto dell’Unione - Principio del primato del diritto dell’Unione)

(2022/C 84/03)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Tribunalul Bihor

Parti nel procedimento penale principale

PM (C-357/19) RO (C-357/19), SP (C-357/19), TQ (C-357/19), KI (C-379/19), LJ (C-379/19), JH (C-379/19), IG (C-379/19), FQ (C-811/19), GP (C-811/19), HO (C-811/19), IN (C-811/19), NC (C-840/19)

Con l’intervento di: Ministerul Public — Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Direcţia Naţională Anticorupţie (C-357/19, C-811/19 et C-840/19); QN (C-357/19); UR (C-357/19); VS (C-357/19); WT (C-357/19); Autoritatea Naţională pentru Turism (C-357/19); Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (C-357/19); SC Euro Box Promotion SRL (C-357/19); Direcţia Naţională Anticorupţie — Serviciul Teritorial Oradea (C-379/19); JM (C-811/19)

nonché nel procedimento

CY, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» contro Inspecţia Judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (C-547/19)

Dispositivo

1)

La decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione, fintanto che non sia stata abrogata, è obbligatoria in tutti i suoi elementi per la Romania. I parametri di riferimento contenuti nel suo allegato mirano a garantire il rispetto, da parte di tale Stato membro, del valore dello Stato di diritto sancito all’articolo 2 TUE e hanno carattere vincolante per detto Stato membro, nel senso che quest’ultimo è tenuto ad adottare le misure appropriate ai fini della realizzazione di tali parametri, tenendo debitamente conto, in base al principio di leale cooperazione enunciato all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, delle relazioni redatte dalla Commissione sulla base di detta decisione, in particolare delle raccomandazioni formulate nelle suddette relazioni.

2)

L’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 2 della convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Lussemburgo il 26 luglio 1995, nonché la decisione 2006/928, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa o a una prassi nazionale secondo la quale le sentenze in materia di corruzione e di frode in relazione all’imposta sul valore aggiunto (IVA) che non sono state emesse, in primo grado, da collegi giudicanti specializzati in tale materia o, in appello, da collegi giudicanti i cui membri siano stati tutti nominati mediante sorteggio, sono affette da nullità assoluta, cosicché i casi di corruzione e di frode in relazione all’IVA interessati devono, se necessario a seguito di un ricorso straordinario contro le sentenze definitive, essere riesaminati in primo e/o in secondo grado, nella misura in cui l’applicazione di tale normativa o prassi nazionale sia idonea a creare un rischio sistematico d’impunità per i fatti che costituiscono gravi reati di frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione o di corruzione in generale. L’obbligo di garantire che reati del genere siano oggetto di sanzioni penali aventi carattere effettivo e dissuasivo non esonera il giudice del rinvio dal verificare il necessario rispetto dei diritti fondamentali garantiti dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non potendo tale giudice applicare uno standard nazionale di tutela dei diritti fondamentali che comporti un siffatto rischio sistematico di impunità.

3)

L’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché la decisione 2006/928 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa o a una prassi nazionale ai sensi della quale le decisioni della Corte costituzionale nazionale vincolano gli organi giurisdizionali ordinari, purché il diritto nazionale garantisca l’indipendenza di detta corte costituzionale nei confronti, in particolare, dei poteri legislativo ed esecutivo, come richiesto da tali disposizioni. D’altra parte, tali disposizioni del Trattato UE e la citata decisione devono essere interpretate nel senso che ostano a una norma nazionale ai sensi della quale qualsiasi inosservanza delle decisioni della Corte costituzionale nazionale da parte dei giudici ordinari nazionali è idonea a far sorgere la loro responsabilità disciplinare.

4)

Il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa o a una prassi nazionale ai sensi della quale i giudici ordinari nazionali sono vincolati dalle decisioni della Corte costituzionale nazionale e non possono, a pena di commettere un illecito disciplinare, disapplicare, di propria iniziativa, la giurisprudenza risultante da tali decisioni, laddove ritengano, alla luce di una sentenza della Corte, che tale giurisprudenza sia contraria all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, all’articolo 325, paragrafo 1, TFUE o alla decisione 2006/928.


(1)  GU C 288 del 26.08.2019

GU C 246 del 22.07.2019

GU C 372 del 04.11.2019

GU C 54 del 17.02.2019

GU C 201 del 15.06.2020


21.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 84/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH / Agenzia delle Entrate

(C-478/19 e C-479/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei capitali - Fondi comuni di investimento chiusi - Fondi comuni di investimento aperti - Investimenti in beni immobili - Imposte ipotecarie e catastali - Vantaggio fiscale riservato ai soli fondi immobiliari chiusi - Differenza di trattamento - Comparabilità delle situazioni - Criteri obiettivi di differenziazione)

(2022/C 84/04)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH

Resistente: Agenzia delle Entrate

Dispositivo

L’articolo 56 CE (divenuto, in seguito a modifica, articolo 63 TFUE) deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che limita il beneficio della riduzione delle imposte ipotecarie e catastali ai soli fondi immobiliari chiusi, escludendo quelli aperti, purché queste due categorie di fondi si trovino in situazioni oggettivamente comparabili, a meno che una siffatta differenza di trattamento non sia giustificata dall’obiettivo di limitare rischi sistemici sul mercato immobiliare.


(1)  GU C 357 del 21.10.2019.


21.2.2022   

IT

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C 84/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di HP

(Causa C-724/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Ordine europeo di indagine - Direttiva 2014/41/UE - Articolo 2, lettera c), punto i) - Nozione di «autorità di emissione» - Articolo 6 - Condizioni di emissione di un ordine europeo di indagine - Articolo 9, paragrafi 1 e 3 - Riconoscimento di un ordine europeo di indagine - Ordine europeo di indagine per l’acquisizione dei dati relativi al traffico e all’ubicazione connessi alle telecomunicazioni, emesso da un pubblico ministero qualificato come «autorità di emissione» dall’atto nazionale di recepimento della direttiva 2014/41 - Competenza esclusiva del giudice, nell’ambito di una procedura nazionale analoga, di disporre l’atto di indagine indicato in tale decisione)

(2022/C 84/05)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Parte nel procedimento penale principale

HP

Con l’intervento di: Spetsializirana prokuratura

Dispositivo

1)

L’articolo 2, lettera c), punto i), della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che nella fase istruttoria del procedimento penale il pubblico ministero sia competente all’emissione di un ordine europeo di indagine, ai sensi della suddetta direttiva, finalizzato all’acquisizione dei dati relativi al traffico e all’ubicazione connessi alle telecomunicazioni, quando, nell’ambito di una procedura nazionale analoga, l’adozione di un atto di indagine per l’accesso a dati siffatti rientra nella competenza esclusiva del giudice.

2)

L’articolo 6 e l’articolo 9, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2014/41 devono essere interpretati nel senso che il riconoscimento da parte dell’autorità di esecuzione di un ordine europeo di indagine, emesso per l’acquisizione dei dati relativi al traffico e all’ubicazione connessi alle telecomunicazioni, non può sostituire i requisiti previsti nello Stato di emissione nel caso in cui tale ordine sia stato emesso indebitamente dal pubblico ministero, quando, nell’ambito di una procedura nazionale analoga, l’adozione di un atto di indagine per l’acquisizione di dati siffatti rientra nella competenza esclusiva del giudice.


(1)  GU C 413 del 9.12.2019.


21.2.2022   

IT

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C 84/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 dicembre 2021 — Aeris Invest Sàrl / Comitato di risoluzione unico (CRU)

(Causa C-874/19 P) (1)

(Impugnazione - Unione economica e monetaria - Unione bancaria - Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento - Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) - Comitato di risoluzione unico (CRU) - Procedura di risoluzione applicabile in caso di dissesto o rischio di dissesto di un’entità - Adozione di un programma di risoluzione nei confronti del Banco Popular Español SA - Strumento per la vendita dell’attività d’impresa - Svalutazione e conversione di strumenti di capitale - Regolamento (UE) n. 806/2014 - Articolo 20 - Nozione di «valutazione definitiva» - Conseguenze - Rifiuto o astensione dal procedere ad una valutazione definitiva ex post - Mezzi di ricorso - Ricorso di annullamento)

(2022/C 84/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Aeris Invest Sàrl (rappresentanti: inizialmente da R. Vallina Hoset e A. Sellés Marco, abogados, successivamente da Vallina Hoset, E. Galán Burgos e M. Varela Suárez, abogados)

Altra parte nel procedimento: Comitato di risoluzione unico (CRU) (rappresentanti: J. King, L. Pogarcic Mataija e E. Muratori, agenti, assistiti da F. Louis e G. Barthet, avocats, e da H.-G. Kamann e L. Hesse, Rechtsanwälte)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Aeris Invest Sàrl è condannata alle spese.


(1)  GU C 45 del 10.2.2020.


21.2.2022   

IT

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C 84/6


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 21 dicembre 2021 — PlasticsEurope AISBL / Agenzia europea per le sostanze chimiche, Repubblica francese, ClientEarth

(Causa C-876/19 P) (1)

(Impugnazione - Definizione di un elenco di sostanze soggette ad autorizzazione - Elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Aggiornamento dell’inclusione della sostanza bisfenolo A come sostanza estremamente preoccupante)

(2022/C 84/07)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: PlasticsEurope AISBL (rappresentanti: inizialmente da R. Cana, E. Mullier e F. Mattioli, successivamente da R. Cana e E. Mullier, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: W. Broere, A.K. Hautamäki e M. Heikkilä, agenti, assistiti da S. Raes, advocaat), Repubblica francese (rappresentanti: T. Stehelin e E. Leclerc, agenti), ClientEarth (rappresentante: P. Kirch, avvocato)

Interveniente a sostegno delle altre parti nel procedimento: Repubblica federale di Germania (rappresentante: D. Klebs, agente)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La PlasticsEurope AISBL è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e dalla ClientEarth.

3)

La Repubblica francese e la Repubblica federale di Germania sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 54 del 17.2.2020.


21.2.2022   

IT

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C 84/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 dicembre 2021 — Algebris (UK) Ltd, Anchorage Capital Group LLC / Comitato di risoluzione unico (CRU)

(Causa C-934/19 P) (1)

(Impugnazione - Unione economica e monetaria - Unione bancaria - Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento - Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) - Comitato di risoluzione unico (CRU) - Procedura di risoluzione applicabile in caso di dissesto o rischio di dissesto di un’entità - Adozione di un programma di risoluzione nei confronti del Banco Popular Español SA - Strumento per la vendita dell’attività d’impresa - Svalutazione e conversione di strumenti di capitale - Regolamento (UE) n. 806/2014 - Articolo 20 - Nozione di «valutazione definitiva» - Conseguenze - Rifiuto o mancata esecuzione di una valutazione definitiva ex post - Mezzi di ricorso - Ricorso di annullamento)

(2022/C 84/08)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Algebris (UK) Ltd, Anchorage Capital Group LLC (rappresentanti: T. Soames, avocat, N. Chesaites, advocaat, R. East, Solicitor, D. Mackersie, Barrister)

Altre parti nel procedimento: Comitato di risoluzione unico (CRU) (rappresentanti: J. King, L. Pogarcic Mataija e E. Muratori, in qualità di agenti, assistiti da H.-G. Kamann e L. Hesse, Rechstanwälte, nonché da F. Louis, avocat)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’Algebris (UK) Ltd e l’Anchorage Capital Group LLC sono condannate alle spese.


(1)  GU C 87 del 16.3.2020.


21.2.2022   

IT

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C 84/8


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg — Germania) — Bank Melli Iran / Telekom Deutschland GmbH

(Causa C-124/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica commerciale - Regolamento (CE) n. 2271/96 - Protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo - Misure restrittive adottate dagli Stati Uniti d’America nei confronti dell’Iran - Sanzioni secondarie adottate da tale paese terzo, che impediscono alle persone di intrattenere, al di fuori del territorio di tale paese, rapporti commerciali con talune imprese iraniane - Divieto di rispettare tale normativa - Esercizio del diritto di risoluzione ordinaria)

(2022/C 84/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Bank Melli Iran

Convenuta: Telekom Deutschland GmbH

Dispositivo

1)

L’articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti, come modificato dal regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, nonché dal regolamento delegato (UE) 2018/1100 della Commissione, del 6 giugno 2018, che modifica l’allegato del regolamento n. 2271/96, deve essere interpretato nel senso che esso vieta alle persone di cui all’articolo 11 del regolamento n. 2271/96, come modificato, di rispettare richieste o divieti previsti dagli atti normativi indicati nell’allegato di tale regolamento, anche in assenza di istruzioni delle autorità amministrative o giudiziarie dei paesi terzi che hanno adottato tali atti normativi e dirette a garantirne il rispetto.

2)

L’articolo 5, primo comma, del regolamento n. 2271/96, come modificato dal regolamento n. 37/2014 e dal regolamento delegato 2018/1100, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che una persona di cui all’articolo 11 di tale regolamento, come modificato, priva di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, di detto regolamento, come modificato, possa risolvere i contratti conclusi con una persona inserita nell’«elenco dei cittadini specificamente designati e delle persone i cui attivi sono congelati» (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List), senza corredare di motivazione siffatta risoluzione. Tuttavia, l’articolo 5, primo comma, del medesimo regolamento, come modificato, richiede che, nell’ambito di un giudizio civile vertente sull’asserita violazione del divieto previsto da tale disposizione, qualora tutti gli elementi di prova a disposizione del giudice nazionale tendano a indicare prima facie che una persona di cui all’articolo 11 del regolamento n. 2271/96, come modificato, senza disporre di un’autorizzazione a tal fine, ha rispettato gli atti normativi indicati nell’allegato di tale regolamento, come modificato, spetti a questa stessa persona dimostrare in modo giuridicamente sufficiente che il suo comportamento non era finalizzato al rispetto di detti atti normativi.

3)

Il regolamento n. 2271/96, come modificato dal regolamento n. 37/2014 e dal regolamento delegato 2018/1100, in particolare i suoi articoli 5 e 9, letto alla luce dell’articolo 16 e dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che sia annullata la risoluzione dei contratti effettuata da una persona di cui all’articolo 11 di tale regolamento, come modificato, per rispettare richieste o divieti derivanti dagli atti normativi indicati nell’allegato di detto regolamento, come modificato, quando tale persona non dispone di un’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, del medesimo regolamento, come modificato, purché tale annullamento non comporti per la suddetta persona effetti sproporzionati rispetto agli obiettivi del regolamento n. 2271/96, come modificato, consistenti nella protezione dell’ordinamento giuridico costituito e degli interessi dell’Unione europea in generale. In tale esame della proporzionalità deve essere effettuata una ponderazione tra il perseguimento di tali obiettivi, realizzato mediante l’annullamento della risoluzione contrattuale contraria al divieto di cui all’articolo 5, primo comma, di tale regolamento, come modificato, e la probabilità che la persona interessata sia esposta a perdite economiche nonché l’entità di queste ultime nel caso in cui la suddetta persona non possa porre fine ai suoi rapporti commerciali con una persona inserita nell’elenco delle persone colpite dalle sanzioni secondarie di cui trattasi derivanti dagli atti normativi indicati nell’allegato di detto regolamento, come modificato.


(1)  GU C 201 del 15.6.2020.


21.2.2022   

IT

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C 84/9


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 dicembre 2021 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Landgericht Düsseldorf e dal Landesgericht Korneuburg — Germania, Austria) — AD, BE, CF / Corendon Airlines (C-146/20), JG, LH, MI, NJ / OP, nella sua qualità di liquidatore della Azurair GmbH, (C-188/20), Eurowings GmbH / flightright GmbH (C-196/20), AG, MG, HG / Austrian Airlines AG (C-270/20)

(Cause riunite C-146/20, C-188/20, C-196/20 e C-270/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Trasporti aerei - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato - Articoli 2 e 3 - Nozioni di «vettore aereo operativo», di «prenotazione confermata» e di «orario di arrivo previsto» - Articoli 5, 7 e 8 - Anticipazione dell’orario di partenza del volo rispetto all’orario di partenza originariamente previsto - Qualificazione - Riduzione dell’importo della compensazione pecuniaria - Offerta di riavviamento - Articolo 14 - Obbligo di informare i passeggeri in merito ai loro diritti - Portata)

(2022/C 84/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudici del rinvio

Landgericht Düsseldorf, Landesgericht Korneuburg

Parti nel procedimento principale

(Causa C-146/20)

Ricorrenti: AD, BE, CF

Resistente: Corendon Airlines

(Causa C-188/20)

Ricorrenti: JG, LH, MI, NJ

Resistente: OP, nella sua qualità di liquidatore della Azurair GmbH

con l’intervento di: alltours flugreisen GmbH

(Causa C-196/20)

Ricorrente: Eurowings GmbH

Resistente: flightright GmbH

(Causa C-270/20)

Ricorrenti: AG, MG, HG

Resistente: Austrian Airlines AG

Dispositivo

1)

L’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che il passeggero dispone di una «prenotazione confermata», ai sensi di tale disposizione, nel caso in cui l’operatore turistico trasmetta a detto passeggero, con il quale abbia concluso un contratto, un «altro titolo», ai sensi dell’articolo 2, lettera g), del succitato regolamento, che offra al medesimo un trasporto su un volo determinato, individualizzato mediante l’indicazione dei luoghi e degli orari di partenza e di arrivo, nonché del numero di volo, e ciò anche nell’ipotesi in cui detto operatore turistico non abbia ricevuto conferma, da parte del vettore aereo interessato, per quanto riguarda gli orari di partenza e di arrivo di tale volo.

2)

L’articolo 2, lettera b), del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che un vettore aereo può essere qualificato come «vettore aereo operativo», ai sensi di tale disposizione, nei confronti di un passeggero, qualora quest’ultimo abbia concluso un contratto con un operatore turistico per un volo determinato operato da tale vettore aereo senza che detto vettore abbia confermato gli orari del volo o senza che l’operatore turistico abbia effettuato una prenotazione per tale passeggero presso il medesimo vettore aereo.

3)

L’articolo 2, lettera h), l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), nonché l’articolo 7, paragrafo 1, seconda frase, e paragrafo 2, del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che l’orario di arrivo previsto di un volo, ai sensi delle succitate disposizioni, può risultare, ai fini della compensazione pecuniaria dovuta in forza dell’articolo 7 di tale regolamento, da un «altro titolo», ai sensi dell’articolo 2, lettera g), di detto regolamento, che sia stato trasmesso al passeggero dall’operatore turistico.

4)

L’articolo 2, lettera l), e l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che un volo si considera «cancellato» qualora il vettore aereo operativo anticipi il volo stesso di più di un’ora.

5)

L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che esso non è applicabile a una situazione in cui l’orario di arrivo di un volo anticipato si colloca entro i limiti previsti da tale disposizione.

6)

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che l’informazione relativa all’anticipazione del volo, comunicata al passeggero prima dell’inizio del viaggio, può costituire un’«offerta di riavviamento», ai sensi di quest’ultima disposizione.

7)

L’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che esso impone al vettore aereo operativo di informare il passeggero aereo relativamente all’esatta denominazione sociale e al recapito dell’impresa presso la quale quest’ultimo può chiedere una compensazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento nonché, se del caso, di precisare i documenti che egli deve allegare alla sua domanda di compensazione pecuniaria, senza tuttavia imporre a tale vettore di informare il passeggero aereo relativamente all’importo esatto della compensazione pecuniaria che il passeggero stesso può eventualmente ottenere ai sensi dell’articolo 7 di detto regolamento.


(1)  GU C 230 del 13.7.2020.

GU C 271 del 17.8.2020.

GU C 279 del 24.8.2020.


21.2.2022   

IT

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C 84/11


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Bratislava III — Slovacchia) — procedimento penale a carico di AB e a.

(Causa C-203/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Ambito di applicazione - Articolo 51 - Attuazione del diritto dell’Unione - Decisione quadro 2002/584/GAI - Competenza della Corte - Rinvio effettuato prima dell’emissione di un mandato d’arresto europeo - Ricevibilità - Principio del ne bis in idem - Articolo 50 - Nozioni di «assoluzione» e di «condanna» - Amnistia nello Stato membro di emissione - Decisione definitiva di interruzione dell’esercizio dell’azione penale - Revoca dell’amnistia - Annullamento della decisione di interruzione dell’esercizio dell’azione penale - Ripresa dell’esercizio dell’azione penale - Necessità di una decisione pronunciata in seguito all’esame della responsabilità penale della persona interessata - Direttiva 2012/13/UE - Diritto all’informazione nei procedimenti penali - Ambito di applicazione - Nozione di «procedimento penale» - Procedimento legislativo per l’adozione di una risoluzione relativa alla revoca di un’amnistia - Procedimento giurisdizionale di controllo della conformità di tale risoluzione alla Costituzione nazionale)

(2022/C 84/11)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Okresný súd Bratislava III

Parti nel procedimento penale principale

AB, CD, EF, NO, JL, GH, IJ, LM, PR, ST, UV, WZ, BC, DE, FG

Con l’intervento di: HI, Krajská prokuratúra v Bratislave

Dispositivo

1)

L’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dev’essere interpretato nel senso che esso non osta all’emissione di un mandato d’arresto europeo nei confronti di una persona contro la quale è stata esercitata l’azione penale e questa è stata inizialmente interrotta da una decisione giurisdizionale definitiva adottata sulla base di un’amnistia e ripresa a seguito dell’adozione di una legge che revoca tale amnistia e annulla detta decisione giurisdizionale, qualora quest’ultima sia stata adottata prima di qualsiasi esame della responsabilità penale della persona interessata.

2)

La direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, dev’essere interpretata nel senso che essa non è applicabile a un procedimento di natura legislativa relativo alla revoca di un’amnistia né a un procedimento giurisdizionale avente ad oggetto il controllo della conformità di tale revoca alla Costituzione nazionale.


(1)  GU C 230 del 13.7.2020.


21.2.2022   

IT

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C 84/11


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanţa — Romania) — Euro Delta Danube Srl / Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul Judeţean Tulcea

(Causa C-225/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Politica agricola comune - Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 - Regime di aiuto per superficie - Pagamento unico per superficie - Criteri di ammissibilità - Contratto di concessione di terreni agricoli - Cambiamento d’uso di tali terreni senza l’assenso del concedente - Utilizzo per scopi agricoli di superfici destinate ad attività di piscicoltura - Differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata - Sovradichiarazione - Sanzioni amministrative)

(2022/C 84/12)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Constanţa

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Euro Delta Danube Srl

Convenuta: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul Judeţean Tulcea

Dispositivo

L’articolo 2, paragrafo 1, punto 23, e l’articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1393 della Commissione, del 4 maggio 2016, devono essere interpretati nel senso che non prescrivono, nell’ambito del regime di pagamento unico per superficie, che siano inflitte sanzioni amministrative per sovradichiarazione ad un richiedente di aiuti agricoli perché utilizza per fini agricoli superfici concessegli per la piscicoltura senza il consenso del concedente a un siffatto cambiamento di destinazione d’uso di dette superfici, laddove tale richiedente disponga, per quanto riguarda queste superfici, di un’autonomia sufficiente ai fini dell’esercizio della sua attività agricola.


(1)  GU C 297 del 7.9.2020.


21.2.2022   

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C 84/12


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Polymeles Protodikeio Athinon — Grecia) — DP, SG / Trapeza Peiraios AE

(Causa C-243/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive - Articolo 1, paragrafo 2 - Clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative - Esclusione dalla sfera di applicazione di detta direttiva - Prestito rimborsabile in valuta estera - Clausola che riflette una disposizione nazionale di natura suppletiva - Incidenza della mancata trasposizione di detto articolo 1, paragrafo 2 - Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 1 - Controllo del carattere abusivo di una clausola - Articolo 8 - Adozione o mantenimento di disposizioni nazionali che garantiscono un livello di tutela più elevato del consumatore - Interazione tra queste diverse disposizioni della direttiva 93/13)

(2022/C 84/13)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Polymeles Protodikeio Athinon

Parti nel procedimento principale

Attori: DP, SG

Convenuta: Trapeza Peiraios AE

Dispositivo

1)

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che esclude dall’ambito di applicazione di tale direttiva una clausola inserita in un contratto concluso tra un professionista e un consumatore che riproduca una disposizione legislativa o regolamentare nazionale di natura suppletiva, cioè che si applica in via residuale, in assenza di un diverso accordo tra le parti, anche se tale clausola non è stata oggetto di negoziato individuale.

2)

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che le clausole di cui al detto articolo 1, paragrafo 2, sono escluse dall’ambito di applicazione di tale direttiva, ancorché tale disposizione non sia stata formalmente recepita nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro e, in tal caso, i giudici di tale Stato membro non possono ritenere che l’articolo 1, paragrafo 2, sia stato incorporato indirettamente nel diritto nazionale mediante la trasposizione dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva.

3)

L’articolo 8 della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che non osta all’adozione o al mantenimento di disposizioni di diritto nazionale aventi l’effetto di applicare il sistema di tutela dei consumatori previsto da tale direttiva alle clausole di cui al suo articolo 1, paragrafo 2.


(1)  GU C 271 del 17.8.2020.


21.2.2022   

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C 84/13


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Gtflix Tv/DR

(Causa C-251/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 7, punto 2 - Competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi - Pubblicazione su Internet di frasi asseritamente denigratorie nei confronti di una persona - Luogo in cui il danno si è concretizzato - Giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio un contenuto messo in rete è o è stato accessibile)

(2022/C 84/14)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Gtflix Tv

Convenuto: DR

Dispositivo

L’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una persona che, ritenendo lesi i propri diritti a causa della diffusione di frasi denigratorie nei suoi confronti su Internet, agisca contemporaneamente ai fini, da un lato, della rettifica dei dati e della rimozione dei contenuti messi in rete che la riguardano e, dall’altro, del risarcimento del danno che sarebbe derivato da tale messa in rete può chiedere, dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio tali frasi sono o erano accessibili, il risarcimento del danno che le sarebbe stato causato nello Stato membro del giudice adito, sebbene tali giudici non siano competenti a conoscere della domanda di rettifica e di rimozione.


(1)  GU C 297 del 7.9.2020.


21.2.2022   

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C 84/14


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg — Austria) — Airhelp Limited / Laudamotion GmbH

(Causa C-263/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Trasporti aerei - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato - Articolo 2, lettera l) - Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) - Prenotazione di un volo tramite una piattaforma elettronica - Anticipazione, ad opera del vettore aereo operativo, dell’orario di partenza del volo - Qualificazione - Ricezione dell’informazione sull’anticipazione ad un indirizzo di posta elettronica che non appartiene ai passeggeri coinvolti - Direttiva 2000/31/CE - Commercio elettronico - Articolo 11 - Presunzione di ricezione - Portata dell’obbligo di informazione del vettore aereo operativo)

(2022/C 84/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Korneuburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Airhelp Limited

Resistente: Laudamotion GmbH

Dispositivo

1)

L’articolo 2, lettera l), e l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, devono essere interpretati nel senso che un volo si considera «cancellato» qualora il vettore aereo operativo anticipi il volo stesso di più di un’ora.

2)

Il rispetto dell’obbligo di informare in tempo utile il passeggero della cancellazione del suo volo deve essere valutato esclusivamente alla luce dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 4, di detto regolamento.

3)

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), i), del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che il passeggero aereo che abbia prenotato un volo tramite un intermediario è considerato come non informato della cancellazione di tale volo qualora, sebbene il vettore aereo operativo abbia trasmesso l’informazione relativa a detta cancellazione all’intermediario medesimo, tramite il quale è stato stipulato il contratto di trasporto aereo con detto passeggero, almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto, il summenzionato intermediario non abbia informato il passeggero di tale cancellazione entro il termine impartito da detta disposizione e il passeggero stesso non abbia espressamente autorizzato l’intermediario medesimo a ricevere l’informazione trasmessa dal suddetto vettore aereo operativo.


(1)  GU C 279 del 24.8.2020.


21.2.2022   

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C 84/15


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Massa — Italia) — GN, WX / Prefettura di Massa Carrara — Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara

(Causa C-274/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 63 TFUE - Libera circolazione dei capitali - Circolazione stradale - Immatricolazione e tassazione dei veicoli a motore - Conducente che risiede in uno Stato membro - Veicolo immatricolato in un altro Stato membro - Veicolo messo a disposizione a titolo gratuito per un breve periodo - Normativa nazionale che vieta alle persone che risiedono in Italia da oltre 60 giorni di circolare in tale Stato membro con un veicolo immatricolato all’estero)

(2022/C 84/16)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Giudice di pace di Massa

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: GN, WX

Convenuta: Prefettura di Massa Carrara — Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara

Dispositivo

L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che vieta a chiunque abbia stabilito la propria residenza in tale Stato membro da più di 60 giorni di circolarvi con un autoveicolo immatricolato in un altro Stato membro, a prescindere dalla persona alla quale il veicolo è intestato, senza tener conto della durata di utilizzo di detto veicolo nel primo Stato membro e senza che l’interessato possa far valere un diritto a un’esenzione, qualora il medesimo veicolo non sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel primo Stato membro a titolo permanente né sia, di fatto, utilizzato in tal modo.


(1)  GU C 297 del 7.9.2020.


21.2.2022   

IT

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C 84/15


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — XY / Finanzamt V

(Causa C-394/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei capitali - Articoli 63 e 65 TFUE - Normativa nazionale in materia di imposte di successione - Beni immobili situati nel territorio nazionale - Assoggettamento parziale - Differenza di trattamento tra residenti e non residenti - Diritto a una deduzione dalla base imponibile - Riduzione proporzionale in caso di assoggettamento parziale - Passività relative alle quote di legittima - Assenza di deduzione in caso di assoggettamento parziale)

(2022/C 84/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: XY

Resistente: Finanzamt V

Dispositivo

1)

Gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro relativa al calcolo dell’imposta di successione la quale prevede che, in caso di trasmissione mortis causa di beni immobili situati nel territorio nazionale, allorché, alla data del decesso, né il de cuius né l’erede avevano il proprio domicilio o la propria residenza abituale in tale Stato membro, la deduzione dalla base imponibile è ridotta — rispetto alla deduzione applicata allorché almeno uno dei due, alla stessa data, aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale in tale Stato membro — di un importo corrispondente alla quota rappresentata dal valore del patrimonio non assoggettato ad imposizione in detto Stato membro rispetto al valore dell’intero asse ereditario.

2)

Gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro relativa al calcolo dell’imposta di successione la quale prevede che, in caso di trasmissione mortis causa di beni immobili situati nel territorio nazionale, qualora, alla data del decesso, né il defunto né l’erede avessero il proprio domicilio o la propria residenza abituale in tale Stato membro, le passività relative alle quote di legittima non siano deducibili dal valore della successione come passività ereditarie, mentre le medesime passività sono interamente deducibili nel caso in cui almeno uno dei due, alla stessa data, avesse il proprio domicilio o la propria residenza abituale in tale Stato membro.


(1)  GU C 378 del 9.11.2020.


21.2.2022   

IT

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C 84/16


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf — Germania) — EP, GM/Corendon Airlines Turistik Hava Tasimacilik A.Ş.

(Causa C-395/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Trasporti aerei - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato - Articolo 2, lettera l) - Articolo 5, paragrafo 1 - Cambiamento dell’orario di partenza di un volo - Partenza rinviata di circa tre ore - Informazione ai passeggeri nove giorni prima della partenza - Nozioni di «cancellazione del volo» e di «ritardo»)

(2022/C 84/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Düsseldorf

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: EP, GM

Resistente: Corendon Airlines Turistik Hava Tasimacilik A.Ş.

Dispositivo

L’articolo 2, lettera l), e l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, devono essere interpretati nel senso che un volo non è considerato «cancellato», ai sensi di tali disposizioni, quando il vettore aereo operativo rinvia l’orario di partenza del medesimo di meno di tre ore, senza apportare altre modifiche a tale volo.


(1)  GU C 399 del 23.11.2020.


21.2.2022   

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C 84/17


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie — Polonia) — A.K. / Skarb Państwa

(Causa C-428/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli - Seconda direttiva 84/5/CEE - Articolo 1, paragrafo 2 - Direttiva 2005/14/CE - Direttiva 2009/103/CE - Articolo 9, paragrafo 1 - Obbligo di aumentare gli importi minimi coperti dall’assicurazione obbligatoria - Periodo transitorio - Norma nuova applicabile immediatamente agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della norma precedente - Situazione acquisita anteriormente all’entrata in vigore di una norma dell’Unione di diritto sostanziale - Normativa nazionale che esclude i contratti di assicurazione conclusi prima dell’11 dicembre 2009 dall’obbligo di aumentare gli importi minimi coperti dall’assicurazione obbligatoria)

(2022/C 84/19)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Parti nel procedimento principale

Attrice: A.K.

Convenuto: Skarb Państwa

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 2, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri che si erano avvalsi della facoltà, prevista da tali disposizioni, di stabilire un periodo transitorio erano tenuti a esigere che, a partire dall’11 dicembre 2009, gli importi minimi di garanzia previsti nei contratti di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli stipulati prima di tale data, ma che erano ancora in vigore a detta data, fossero conformi alla norma di cui al quarto comma di tali disposizioni.


(1)  GU C 278 del 12.7.2021.


21.2.2022   

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C 84/17


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — V.М.А. / Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo»

(Causa C-490/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza dell’Unione - Articoli 20 e 21 TFUE - Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri - Minore nato nello Stato ospitante dei suoi genitori - Atto di nascita rilasciato da tale Stato membro che designa due madri per detto minore - Rifiuto, da parte dello Stato membro d’origine di una di tali due madri, di rilasciare un atto di nascita di detto minore in assenza di informazioni sull’identità della madre biologica del medesimo - Possesso di siffatto atto quale presupposto per il rilascio di una carta d’identità o di un passaporto - Normativa nazionale di tale Stato membro d’origine che non ammette la genitorialità di persone dello stesso sesso)

(2022/C 84/20)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia-grad

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: V.М.А.

Resistente: Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo»

Dispositivo

L’articolo 4, paragrafo 2, TUE, gli articoli 20 e 21 TFUE nonché gli articoli 7, 24 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, devono essere interpretati nel senso che, nel caso di un minore, cittadino dell’Unione il cui atto di nascita rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante designi come suoi genitori due persone dello stesso sesso, lo Stato membro di cui tale minore è cittadino è tenuto, da un lato, a rilasciargli una carta d’identità o un passaporto, senza esigere la previa emissione di un atto di nascita da parte delle sue autorità nazionali e, dall’altro, a riconoscere, come ogni altro Stato membro, il documento promanante dallo Stato membro ospitante che consente a detto minore di esercitare, con ciascuna di tali due persone, il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.


(1)  GU C 433 del 14.12.2020.


21.2.2022   

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C 84/18


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Randstad Italia SpA / Umana SpA, Azienda USL Valle d’Aosta, IN. VA SpA, Synergie Italia agenzia per il lavoro SpA

(Causa C-497/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE - Obbligo degli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione - Appalti pubblici - Direttiva 89/665/CEE - Articolo 1, paragrafi 1 e 3 - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa di uno Stato membro che, in violazione della giurisprudenza della Corte, dichiara irricevibile il ricorso di un offerente escluso da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico - Mancanza di rimedi giurisdizionali avverso tale sentenza dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro - Principi di effettività e di equivalenza)

(2022/C 84/21)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Randstad Italia SpA

Controricorrenti: Umana SpA, Azienda USL Valle d’Aosta, IN. VA SpA, Synergie Italia agenzia per il lavoro SpA

Dispositivo

L’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, nonché l’articolo 1, paragrafi 1 e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che, secondo la giurisprudenza nazionale, produce l’effetto che i singoli, quali gli offerenti che hanno partecipato a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, non possono contestare la conformità al diritto dell’Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa di tale Stato membro nell’ambito di un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro.


(1)  GU C 433 del 14.12.2020.


21.2.2022   

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C 84/19


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Městský soud v Praze — Repubblica ceca) — Vítkovice Steel a.s. / Ministerstvo životního prostředí

(Causa C-524/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Direttiva 2003/87/CE - Articolo 11, paragrafo 3 - Decisione 2011/278/UE - Articolo 3, lettera b), e articolo 10, paragrafo 2, lettera a) - Sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto - Decisione 2013/448/UE - Validità - Impianto che utilizza forni a ossigeno basici - Ghisa liquida - Materiale in ingresso proveniente da un impianto terzo - Rifiuto di assegnazione delle quote di emissioni - Ricevibilità - Mancata proposizione di un ricorso di annullamento da parte della ricorrente nel procedimento principale)

(2022/C 84/22)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Městský soud v Praze

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Vítkovice Steel a.s.

Convenuto: Ministerstvo životního prostředí

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, terzo comma, della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso non consente di assegnare all’impianto di cui trattasi nel procedimento principale quote a titolo gratuito nell’ambito del parametro di riferimento di prodotto per la «ghisa liquida», sulla base di una nuova domanda della Repubblica ceca, anche se sono esclusi il doppio conteggio delle emissioni e la doppia assegnazione di quote.


(1)  GU C 443 del 21.12.2020.


21.2.2022   

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C 84/19


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 16 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék — Ungheria) — Apollo Tyres (Ungheria) Kft. / Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter

(Causa C-575/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Inquinamento atmosferico - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Direttiva 2003/87/CE - Impianti di combustione di carburanti - Allegato I - Potenza termica nominale totale - Modalità di calcolo - Regola dell’aggregazione)

(2022/C 84/23)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Apollo Tyres (Ungheria) Kft.

Resistente: Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter

Dispositivo

L’allegato I, punto 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, deve essere interpretato nel senso che la potenza termica nominale totale di un impianto deve essere calcolata sommando la potenza termica nominale massima delle unità tecniche che lo compongono, salvo quando le limitazioni apportate dal gestore a tale potenza termica nominale massima sono permanenti, e l’esistenza di tali limitazioni, così come il loro carattere permanente, sono effettivamente verificabili dall’autorità nazionale competente per l’assegnazione delle quote.


(1)  GU C 28 del 25.1.2021.


21.2.2022   

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C 84/20


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 21 dicembre 2021 — P. Krücken Organic GmbH / Commissione europea.

(Causa C-586/20 P) (1)

(Impugnazione - Diritto delle istituzioni - Ricorso per risarcimento danni - Condizioni per la sussistenza della responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 834/2007 - Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici - Articolo 33, paragrafo 3 - Nozione di «appropriata vigilanza» - Regolamento (CE) n. 1235/2008 - Regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi - Organismo di controllo privato riconosciuto ai fini dell’equivalenza - Imputabilità del comportamento di tale organismo alla Commissione europea)

(2022/C 84/24)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: P. Krücken Organic GmbH (rappresentante: H. Schmidt, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes, B. Hofstötter e B. Eggers, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La P. Krücken Organic GmbH è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 9 dell’11.01.2021.


21.2.2022   

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C 84/21


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 9 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio — Italia) — Agenzia delle dogane e dei monopoli — Ufficio delle dogane di Gaeta / Punto Nautica Srl

(Causa C-255/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Fiscalità - Armonizzazione delle legislazioni - Accise - Direttiva 92/12/CEE - Articolo 3, paragrafo 2 - Direttiva 2008/118/CE - Articolo 1, paragrafo 2 - Altre imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa - Imposta regionale sulle vendite di carburante per autotrazione - Finalità specifiche - Assenza)

(2022/C 84/25)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Regionale del Lazio

Parti nel procedimento principale

Appellante: Agenzia delle dogane e dei monopoli — Ufficio delle dogane di Gaeta

Appellata: Punto Nautica Srl

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce un’imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione, dal momento che non si può ritenere che tale imposta abbia una «finalità specifica» ai sensi di tale disposizione, il suo gettito essendo inteso solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti territoriali.


(1)  GU C 279 del 24.8.2020.


21.2.2022   

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C 84/21


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 10 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Arad — Romania) — Asociaţia Naţională de Terapii Complementare din România (ANATECOR)

(Causa C-400/21) (1)

(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Interpretazione del diritto nazionale - Procedura nazionale d'insolvenza - Possibilità per il giudice — curatore di verificare la sua competenza sostanziale e il credito - Controversia puramente interna - Assenza di collegamento con il diritto dell'Unione - Manifesta incompetenza della Corte)

(2022/C 84/26)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Arad

Parti nel procedimento principale

Debitore in stato di insolvenza: Asociaţia Naţională de Terapii Complementare din România (ANATECOR)

con l’intervento di: Primăria Municipiului Arad — Direcția Venituri, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad,

Dispositivo

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni poste dal Tribunalul Arad (Tribunale superiore di Arad, Romania), con decisione del 31 maggio 2021.


(1)  Data di deposito: 28.6.2021.


21.2.2022   

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C 84/22


Impugnazione proposta il 1o agosto 2021 dalla «Rezon» OOD avverso la sentenza del Tribunale del 16 giugno 2021, causa T-487/20, Rezon / EUIPO

(Causa C-476/21 P)

(2022/C 84/27)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Rezon OOD (rappresentante: avv. M. Yordanova-Harizanova)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Con decisione del 10 dicembre 2021 la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha deciso quanto segue:

1.

L’impugnazione non è ammessa.

2.

La «Rezon» OOD sopporta le proprie spese.


21.2.2022   

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C 84/22


Impugnazione proposta il 26 agosto 2021 dalla Repubblica di Cipro avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 16 giugno 2021, causa T-281/19, Cipro / EUIPO

(Causa C-538/21 P)

(2022/C 84/28)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentanti: S. Malynicz, BL, S. Baran, Barrister, V. Marsland, Solicitor)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 21 dicembre 2021, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la Repubblica di Cipro a farsi carico delle proprie spese.


21.2.2022   

IT

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C 84/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie (Belgio) il 4 novembre 2021 — Verbraeken J. en Zonen BV, PN

(Causa C-661/21)

(2022/C 84/29)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie

Parti

Ricorrenti: Verbraeken J. en Zonen BV, PN

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento (CE) n. 883/2004 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli articoli 3, paragrafo 1, lettera a), e 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 , che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, e l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1072/2009 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, debbano essere interpretati nel senso che, dalla circostanza che un’impresa ottiene una licenza di trasporto su strada in uno Stato membro dell’Unione europea, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1071/2009 e n. 1072/2009, e dunque deve disporre di una sede effettiva e stabile in detto Stato membro, discende che in tal modo è inconfutabilmente provato che la sua sede è stabilita in tale Stato membro, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1 del succitato regolamento n. 883/2004/CE, al fine della determinazione del sistema di sicurezza sociale applicabile, e se le autorità dello Stato membro di occupazione siano vincolate da tale constatazione.

2)

Se il giudice nazionale dello Stato membro di occupazione che accerta che la licenza di trasporto su strada di cui trattasi è stata ottenuta in modo fraudolento, possa non tenere conto della licenza in parola, oppure se, in forza della constatazione di frode, le autorità dello Stato membro di occupazione debbano prima chiedere la revoca di detta licenza alle autorità che l’hanno rilasciata.


(1)  GU 2004, L 166, pag. 1.

(2)  GU 2009, L 300, pag. 51.

(3)  GU 2009, L 300, pag. . 72.


21.2.2022   

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C 84/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 9 novembre 2021 — «Gargždų geležinkelis» UAB / Lietuvos transporto saugos administracija

(Causa C-671/21)

(2022/C 84/30)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti del procedimento principale

Ricorrente:«Gargždų geležinkelis» UAB

Altre parti nel procedimento: Lietuvos transporto saugos administracija

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

«LTG Infra» AB

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 47, paragrafo 4, prima e seconda frase, della direttiva 2012/34/UE (1) debba essere interpretato nel senso che vieta inequivocabilmente l’introduzione di una normativa nazionale ai sensi della quale, in caso di infrastruttura saturata, in fase di assegnazione di capacità si possa tenere conto dell’intensità dell’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria. Se ai fini di tale valutazione sia rilevante se il tasso di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria sia collegato all’utilizzo effettivo di tale infrastruttura nel passato oppure all’utilizzo previsto nel periodo per il quale è in vigore l’orario pertinente. Se le disposizioni degli articoli 45 e 46 della direttiva 2012/34/UE, che conferiscono un’ampia discrezionalità al gestore dell’infrastruttura pubblica, o all’ente che adotta le decisioni sulla capacità, per coordinare la capacità richiesta, e l’attuazione di tali disposizioni nel diritto nazionale, abbiano rilevanza ai fini di tale valutazione. Se la circostanza che un’infrastruttura sia identificata come saturata in un determinato caso a causa della capacità richiesta da due o più imprese ferroviarie per il trasporto delle stesse merci abbia una qualche rilevanza ai fini di tale valutazione.

2.

Se la disposizione dell’articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE, secondo la quale «[i]l gestore dell’infrastruttura può, nell’ambito della procedura di programmazione e coordinamento, accordare la priorità a servizi specifici, ma soltanto nei casi di cui agli articoli 47 e 49» significhi che il gestore dell’infrastruttura può applicare un criterio di priorità nazionale anche nei casi in cui l’infrastruttura non sia classificata come saturata. In che misura (in base a quali criteri) il gestore dell’infrastruttura, prima di classificare l’infrastruttura come saturata, debba coordinare le tracce ferroviarie richieste e consultare i richiedenti sulla base dell’articolo 47[, paragrafo 1,] prima frase, della direttiva 2012/34/UE. Se tale consultazione dei richiedenti debba riguardare la valutazione del fatto che due o più richiedenti abbiano presentato domande confliggenti per il trasporto delle stesse merci (beni).


(1)  Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU 2012 L 343, pag. 32).


21.2.2022   

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C 84/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vredegerecht te Antwerpen (Belgio) l’11 novembre 2021 — Fluvius Antwerpen / MX

(Causa C-677/21)

(2022/C 84/31)

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Vredegerecht te Antwerpen.

Parti

Attrice: Fluvius Antwerpen

Convenuto: MX

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 2.1.a), in combinato disposto con l’articolo 14.1 della direttiva 2006/112/CE (1), debba essere interpretato nel senso che il prelievo illegale di energia configura una cessione di beni, ossia il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario.

In caso di risposta negativa, se l’articolo 14.2.a), della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che il prelievo illegale di energia configura una cessione di beni, ossia un trasferimento di proprietà in forza di un'espropriazione compiuta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge.

Se l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che, se Fluvius Antwerpen ha diritto a un’indennità per l’energia illegalmente prelevata, essa deve essere considerata come soggetto passivo giacché il prelievo illegale è la conseguenza di un’«attività economica» di Fluvius Antwerpen, consistente nello sfruttamento di un bene materiale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.

Qualora l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che, in caso di prelievo illegale di energia, si configura un’attività economica, se l’articolo 13.1, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che Fluvius Antwerpen è una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, se l’articolo 13.1, paragrafo 3 debba pertanto essere inteso nel senso che il prelievo illegale di energia è il risultato di un’attività di Fluvius Antwerpen di portata non trascurabile.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006 L 347, pag. 1).


21.2.2022   

IT

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C 84/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) l’11 novembre 2021 — Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau

(Causa C-681/21)

(2022/C 84/32)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente per cassazione: Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau, rappresentata dalla Finanzprokuratur

Resistente: BB

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (1), e i principi della certezza del diritto, salvaguardia dei diritti acquisiti ed effettività del diritto dell’Unione, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, in base alla quale ai dipendenti pubblici appartenenti a una categoria precedentemente privilegiata non sono più accordati, con effetto retroattivo, importi pensionistici loro spettanti a seguito della perequazione delle pensioni, e che in tal modo (soppressione retroattiva della categoria precedentemente privilegiata con equiparazione alla categoria precedentemente svantaggiata) comporta che nemmeno ai dipendenti pubblici rientranti nella categoria precedentemente svantaggiata siano (più) erogati diritti pensionistici loro spettanti in base alla perequazione delle pensioni, che sarebbero stati loro riconosciuti in seguito all’accertamento giudiziale (ripetuto) di una discriminazione fondata sull’età — a seguito di disapplicazione di una norma nazionale in contrasto con il diritto dell’Unione a fini di equiparazione alla categoria precedentemente privilegiata.


(1)  GU 2000, L 303, pag. 16.


21.2.2022   

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C 84/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) l’11 novembre 2021 — «HSC Baltic» UAB, «Mitnija» UAB, «Montuotojas» UAB / Vilniaus miesto savivaldybės administracija

(Causa C-682/21)

(2022/C 84/33)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrenti in cassazione:«HSC Baltic» UAB, «Mitnija» UAB, «Montuotojas» UAB

Altre parti nel procedimento in cassazione: Vilniaus miesto savivaldybės administracija; Bankrutuojanti UAB «Active Construction Management»; «Vilniaus vystymo kompanija» UAB

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 18, paragrafo 1, l’articolo 57, paragrafi 4, lettera g), e 6 della direttiva 2014/24 (1), il quarto subparagrafo dell’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665 (2) (in combinato disposto o separatamente, senza tuttavia limitarsi a tali disposizioni) debbano essere interpretati nel senso che una decisione di un’amministrazione aggiudicatrice di inserire l’operatore economico interessato nell’elenco dei fornitori inaffidabili e, in tal modo, di limitare, per un determinato periodo, la capacità di quell’operatore di partecipare a procedure d’appalto pubblicate successivamente, motivata dal fatto che tale operatore economico ha commesso una violazione sostanziale del contratto concluso con la suddetta amministrazione aggiudicatrice, costituisce una misura che può essere impugnata giudizialmente.

2)

Se, in caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, le disposizioni di diritto dell’Unione summenzionate (in combinato disposto o separatamente, senza tuttavia limitarsi a tali disposizioni) debbano essere interpretate nel senso che ostano a norme nazionali e ad una prassi applicativa delle medesime in base a cui: a) l’amministrazione aggiudicatrice, nel risolvere un contratto d’appalto pubblico per una violazione sostanziale di quest’ultimo, non adotta una decisione formale (separata) relativa all’inserimento di operatori economici nell’elenco dei fornitori non affidabili; b) un operatore economico non viene previamente informato dell’imminente inserimento nell’elenco dei fornitori non affidabili e, pertanto, non è messo in condizione di presentare i chiarimenti del caso e quindi di contestare effettivamente tale inserimento; c) l’amministrazione aggiudicatrice non effettua una valutazione individuale delle circostanze dell’inadeguata esecuzione di un appalto e, pertanto, se il contratto d’appalto pubblico è stato risolto legalmente per una violazione sostanziale del medesimo, l’operatore economico responsabile de jure per quella violazione viene automaticamente inserito nell’elenco dei fornitori non affidabili.

3)

Se, in caso di risposta affermativa alle due precedenti questioni pregiudiziali, le disposizioni di diritto dell’Unione summenzionate (in combinato disposto o separatamente, senza tuttavia limitarsi a tali disposizioni) debbano essere interpretate nel senso che i partner dell’attività congiunta (soggetti partecipanti ad un raggruppamento di fornitori) che hanno eseguito un contratto d’appalto pubblico risolto legalmente per una violazione sostanziale possono dimostrare la propria affidabilità e, pertanto, essere esclusi dall’elenco di fornitori non affidabili, fra l’altro, in considerazione dell’importo della quota (valore) dell’appalto eseguita, dell’insolvenza del partner capofila, di azioni compiute da quest’ultimo e del contributo dell’amministrazione aggiudicatrice alla mancata esecuzione del contratto.


(1)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).

(2)  Direttiva del Consiglio 89/665/CEE del 21 dicembre 1989 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU 1989, L 395, pag. 33).


21.2.2022   

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C 84/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituania) il 12 novembre 2021 — Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos / Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

(Causa C-683/21)

(2022/C 84/34)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Parti

Ricorrente: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Convenuto: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di «titolare del trattamento» di cui all’articolo 4, punto 7, del regolamento generale sulla protezione dei dati (1) possa essere interpretata nel senso che deve essere considerato quale titolare del trattamento anche colui che intenda acquistare uno strumento di raccolta di dati (applicazione mobile) mediante appalto pubblico, indipendentemente dal fatto che non sia stato concluso un contratto di appalto pubblico e che il prodotto creato (applicazione mobile), per l’acquisto del quale è stata utilizzata una procedura di appalto pubblico, non sia stato trasferito.

2)

Se la nozione di «titolare del trattamento» di cui all’articolo 4, punto 7, del regolamento generale sulla protezione dei dati possa essere interpretata nel senso che deve essere considerata quale titolare del trattamento anche un’amministrazione aggiudicatrice che non ha acquistato il diritto di proprietà sul prodotto informatico creato e che non ne è venuta in possesso, qualora la versione definitiva dell’applicazione creata fornisca link o interfacce a tale ente pubblico e/o l’informativa sulla riservatezza, che non è stata ufficialmente approvata o riconosciuta dall’ente pubblico in questione, indichi quale titolare del trattamento tale medesimo ente pubblico.

3)

Se la nozione di «titolare del trattamento» di cui all’articolo 4, punto 7, del regolamento generale sulla protezione dei dati possa essere interpretata nel senso che deve essere considerato quale titolare del trattamento anche colui che non ha effettivamente compiuto alcuna operazione di trattamento di dati, come definita all’articolo 4, punto 2, di tale regolamento, e/o che non ha dato un’autorizzazione o un consenso chiari al compimento di tali operazioni. Se il fatto che il prodotto informatico utilizzato per il trattamento dei dati personali sia stato creato conformemente all’incarico redatto dall’amministrazione aggiudicatrice sia rilevante per l’interpretazione della nozione di «titolare del trattamento».

4)

Qualora la determinazione delle effettive operazioni di trattamento dei dati sia rilevante per l’interpretazione della nozione di «titolare del trattamento», se la definizione di «trattamento» dei dati personali ai sensi dell’articolo 4, punto 2, del regolamento generale sulla protezione dei dati debba essere interpretata nel senso che ricomprende anche situazioni nelle quali sono state utilizzate copie di dati personali per testare i sistemi informatici nel corso del processo di acquisto di un’applicazione mobile.

5)

Se la contitolarità del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, e dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati possa essere interpretata esclusivamente nel senso che implica azioni deliberatamente coordinate per quanto riguarda la determinazione della finalità e dei mezzi del trattamento dei dati, o se tale nozione possa essere interpretata anche nel senso che la contitolarità ricomprende anche situazioni in cui non vi è un chiaro «accordo» sulle finalità e i mezzi del trattamento dei dati e/o non vi è coordinamento fra le azioni dei soggetti. Se, ai fini dell’interpretazione della nozione di contitolarità del trattamento dei dati personali, siano giuridicamente rilevanti le circostanze relative alla fase della creazione dei mezzi per il trattamento dei dati personali (applicazione informatica) nella quale sono stati trattati i dati personali e alle finalità della creazione dell’applicazione. Se un «accordo» tra i contitolari possa essere inteso esclusivamente come una fissazione chiara e definita delle condizioni che disciplinano la contitolarità del trattamento dei dati.

6)

Se la disposizione di cui all’articolo 83, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati secondo cui «le sanzioni amministrative pecuniarie [devono essere] effettive, proporzionate e dissuasive», debba essere interpretata nel senso che ricomprende anche i casi in cui il «titolare del trattamento» viene ritenuto responsabile quando, nel processo di creazione di un prodotto informatico, anche lo sviluppatore effettua azioni di trattamento dei dati personali, e se le azioni di trattamento dei dati personali improprie eseguite dal responsabile del trattamento comportino sempre e automaticamente una responsabilità giuridica in capo al titolare del trattamento. Se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che ricomprende anche i casi di responsabilità oggettiva del titolare del trattamento.


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).


21.2.2022   

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C 84/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 12 novembre 2021 — Papierfabriek Doetinchem B.V. / Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co.

(Causa C-684/21)

(2022/C 84/35)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Papierfabriek Doetinchem B.V.

Convenuta: Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co.

Questioni pregiudiziali

1)

Secondo la giurisprudenza della Corte occorre valutare se le caratteristiche dell’aspetto di un prodotto siano determinate unicamente dalla sua funzione tecnica, con riguardo al disegno o modello di cui trattasi (1), alle circostanze oggettive indicative dei motivi che hanno dettato la scelta delle caratteristiche dell’aspetto del prodotto in questione, ai dati relativi alla sua utilizzazione o ancora all’esistenza di disegni o modelli alternativi che consentono di assolvere alla stessa funzione tecnica (sentenza della Corte dell’8 marzo 2018, DOCERAM, C-395/16, ECLI:EU:C:2018:172). Quale rilevanza abbia, con riguardo all’esistenza di altri disegni o modelli, il fatto che il titolare del disegno o modello disponga altresì di registrazioni di diversi disegni o modelli alternativi.

2)

Se, nel valutare se l’aspetto sia determinato unicamente dalla funzione tecnica, occorra prendere in considerazione il fatto che la forma rende possibile una policromia nel caso in cui dalla registrazione non si evinca di per sé la presenza di colori.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se ciò incida sulla portata della protezione del disegno o modello.


(1)  Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).


21.2.2022   

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C 84/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’ Oberster Gerichtshof (Austria) il 15 novembre 2021 — YV / Stadtverkehr Lindau (B) GmbH

(Causa C-685/21)

(2022/C 84/36)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: YV

Resistente: Stadtverkehr Lindau (B) GmbH

Questione pregiudiziale

Se sia assicuratore ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, e dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 (1) anche un’impresa, la quale, pur non essendo un’impresa di assicurazione, in virtù di una deroga all’obbligo di assicurazione prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/103/CE (2), sia responsabile, ai sensi della legge applicabile, quale «quasi assicuratore» per gli autoveicoli che ha in detenzione, allo stesso modo di un assicuratore in base alla normativa in materia di assicurazione.


(1)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (GU 2012, L 351, pag. 1).

(2)  Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (versione codificata) (GU 2009, L 263, pag. 11).


21.2.2022   

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C 84/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgio) il 19 novembre 2021 — Recreatieprojecten Zeeland BV, Casino Admiral Zeeland BV, Supergame BV / Belgische Staat

(Causa C-695/21)

(2022/C 84/37)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Parti

Ricorrenti: Recreatieprojecten Zeeland BV, Casino Admiral Zeeland BV, Supergame BV

Convenuto: Belgische Staat

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 56, primo comma, TFUE, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un regime normativo nazionale di uno Stato membro autorizzi, per gli esercenti di un limitato e controllato numero di sale da gioco autorizzate sul suo territorio, una deroga ad un divieto di ordine generale vigente per siffatte sale, senza tuttavia contemporaneamente prevedere una possibilità, per i gestori di sale da gioco stabilite in altri Stati membri, di ottenere sul suo territorio una siffatta deroga a detto divieto a favore delle sale da gioco di cui trattasi.


21.2.2022   

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C 84/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Administratīvā rajona tiesa (Lettonia) il 13 dicembre 2021 — AAS BTA Baltic Insurance Company / Iepirkumu uzraudzības birojs, Tieslietu ministrija

(Causa C-769/21)

(2022/C 84/38)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā rajona tiesa

Parti

Ricorrente: AAS BTA Baltic Insurance Company

Convenuti: Iepirkumu uzraudzības birojs, Tieslietu ministrija

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con i principi di aggiudicazione degli appalti di cui all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (1), e in particolare con l’obbligo per gli Stati membri di trattare gli operatori economici su un piano di parità e senza discriminazioni, e con il principio di proporzionalità, una normativa nazionale che impone all’amministrazione aggiudicatrice un obbligo imperativo di chiudere la procedura di aggiudicazione di un appalto qualora si constati che l’offerente inizialmente selezionato, che ha rifiutato di stipulare l’appalto pubblico con l’amministrazione aggiudicatrice, e l’offerente successivo in graduatoria, che ha presentato un’offerta che soddisfa le necessità e i requisiti dell’amministrazione aggiudicatrice, debbano essere considerati lo stesso operatore economico.


(1)  GU 2014, L 94, pag. 65.


21.2.2022   

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C 84/29


Impugnazione proposta il 16 dicembre 2021 dalla Nec Corp. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 29 settembre 2021, causa T-341/18, Nec / Commissione

(Causa C-786/21 P)

(2022/C 84/39)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Nec Corp. (rappresentanti: R. Bachour, Solicitor, A. Pliego Selie, W. Brouwer, R. Warning, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

emettere una decisione definitiva nel presente procedimento di impugnazione e annullare la decisione controversa e/o ridurre l’ammenda come richiesto nella presente impugnazione, oppure, in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca conformemente alla sentenza della Corte; e

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento e del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo d’impugnazione, che è suddiviso in tre parti, la ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto e non ha fornito sufficiente o adeguata motivazione nel riesaminare se l’ammenda inflitta alla ricorrente potesse essere aumentata per recidiva.

In primo luogo, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la decisione controversa potesse infliggere un’ammenda distinta alla ricorrente per recidiva benché la responsabilità di quest’ultima costituisca — e sia qualificata come — una mera responsabilità derivata.

In secondo luogo, il Tribunale ha erroneamente confermato la maggiorazione dell’ammenda per recidiva per il periodo anteriore al 20 maggio 2010, ossia prima che la ricorrente fosse ritenuta responsabile di aver commesso un’infrazione e ne fosse informata. Ciò non è giuridicamente corretto né proporzionato, in particolare in considerazione del breve periodo intercorso tra l’adozione della decisione DRAM (1) da parte della Commissione e la fine dell’infrazione della Tokin Corporation e del fatto che, per questo motivo, non si poteva oggettivamente ritenere che la ricorrente avesse accettato o in alcun modo avallato l’infrazione da parte della Tokin Corporation.

In terzo luogo, in ogni caso, la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto a causa dell’erronea applicazione del principio di proporzionalità nel riesame dell’importo dell’ammenda e nella determinazione del periodo per il quale essa è applicata.

Con il secondo motivo d’impugnazione, la ricorrente afferma che il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha travisato la decisione controversa ed ha accettato un’incoerenza manifesta nella decisione controversa per quanto riguarda la partecipazione della ricorrente nell’infrazione rilevata, sostituendo l’incoerenza relativa alla qualificazione della responsabilità della ricorrente con la propria interpretazione dei fatti e della motivazione della Commissione nella decisione controversa.

Con il terzo motivo d’impugnazione, la ricorrente afferma che il Tribunale, nella sentenza impugnata, è incorso in un errore di diritto, mediante l’erronea applicazione dei principi di proporzionalità, ed ha violato l’obbligo di fornire sufficiente o adeguata motivazione nel riesaminare l’importo dell’ammenda, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito.


(1)  Decisione della Commissione, del 19 maggio 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.511 — DRAM).


21.2.2022   

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C 84/30


Ricorso proposto il 16 dicembre 2021 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria

(Causa C-789/21)

(2022/C 84/40)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Braun, L. Malferrari e Iv. Zalogin)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

accertare che la Repubblica di Bulgaria, avendo omesso di collegare il registro delle imprese bulgaro con il «Sistema di interconnessione dei registri delle imprese» (Business Registers Interconnection System — BRIS), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva (EU) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (1), violando, in particolare, l’articolo 166 e l’allegato III, parti A e B, nota 2, di tale direttiva;

condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica di Bulgaria avrebbe omesso di collegare il registro delle imprese bulgaro con il «Sistema di interconnessione dei registri delle imprese» (Business Registers Interconnection System — BRIS), violando le disposizioni summenzionate della direttiva (EU) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario.


(1)  GU del 30 giugno 2017, L 169, pag. 46.


21.2.2022   

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C 84/31


Ricorso proposto il 21 dicembre 2021 — Commissione europea / Repubblica di Polonia

(Causa C-814/21)

(2022/C 84/41)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Tomkin, A. Szmytkowska, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, negando ai cittadini dell’Unione europea che non hanno la cittadinanza polacca, ma che risiedono nel suo territorio, il diritto di essere membri di un partito politico, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 22 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

condannare la Repubblica di Polonia alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell’articolo 22 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

La Commissione ritiene che il fatto di negare ai cittadini dell’Unione che non hanno la cittadinanza polacca, ma che risiedono nel territorio della Repubblica di Polonia il diritto di essere membri di un partito politico, rende impossibile a tali cittadini dell’Unione l’esercizio dei diritti politici loro conferiti dall’articolo 22 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea alle stesse condizioni dei cittadini polacchi.


21.2.2022   

IT

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C 84/31


Impugnazione proposta il 21 dicembre 2021 da Amazon.com, Inc., Amazon Services LLC, Amazon EU Sàrl, Amazon Europe Core Sàrl avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 ottobre 2021, causa T-19/21, Amazon.com e a. / Commissione

(Causa C-815/21 P)

(2022/C 84/42)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Amazon.com, Inc., Amazon Services LLC, Amazon EU Sàrl, Amazon Europe Core Sàrl (rappresentanti: A. Komninos, dikigoros, G. Tantulli, abogado)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata;

respingere integralmente l’eccezione di irricevibilità;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale, affinché esso esamini il ricorso nel merito.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che l’ordinanza impugnata ha violato l’articolo 263 TFUE nel ritenere che la misura contestata con il ricorso non producesse effetti giuridici. Tale violazione risulta da un’erronea interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 (1), il quale conferisce alle imprese tutela giuridica contro procedimenti antitrust paralleli della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza. L’ordinanza impugnata non ha riconosciuto che la misura controversa ha privato Amazon di tale tutela.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).


21.2.2022   

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C 84/32


Impugnazione proposta il 29 dicembre 2021 da Oriol Junqueras i Vies avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 14 ottobre 2021, causa T-100/20, Junqueras i Vies/Parlamento

(Causa C-824/21 P)

(2022/C 84/43)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Oriol Junqueras i Vies (rappresentante: M. Marsal i Ferret, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare e revocare l’ordinanza del 14 ottobre 2021, della Sesta Sezione del Tribunale dell’Unione europea, pronunciata nella causa T-100/20;

dichiarare ricevibile nella sua integralità il ricorso proposto dal ricorrente;

riaprire il procedimento affinché, una volta dichiarata la ricevibilità del ricorso, la Sesta Sezione del Tribunale dell’Unione europea prosegua con il trattamento dello stesso;

condannare il Parlamento europeo alle spese del procedimento relativo all’eccezione di irricevibilità e del presente procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce quattro motivi con i rispettivi fondamenti giuridici:

Primo: l’ordinanza impugnata viola l’articolo 263 TFUE nel valutare che non sussiste un interesse diretto del sig. Junqueras per il fatto che egli non era deputato europeo al momento della proposizione del ricorso. Il Tribunale conclude, sulla base di un’interpretazione errata, che sarebbe intervenuta la decadenza del mandato ai sensi dell’Atto elettorale europeo (articolo 13), laddove invece la decisione interna del Regno di Spagna è una decisione di ineleggibilità che opera come una causa di incompatibilità. Dato che la decisione non dà luogo a decadenza del mandato ai sensi dell’articolo 13 dell’Atto elettorale europeo (e dato che essa non può costituire una causa di incompatibilità di cui all’articolo 7 dell’Atto elettorale europeo), sussiste l’interesse effettivo e diretto del sig. Junqueras nel ricorso. In aggiunta, l’ordinanza del Tribunale snatura la decisione interna del Regno di Spagna per valutare che non sussiste l’interesse diretto del sig. Junqueras ed è contraria all’articolo 263 TFUE.

Secondo: l’ordinanza impugnata viola i requisiti del diritto a un ricorso effettivo [articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «CDFUE»); articolo 6 e articolo 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»)] e viola l’articolo 263 TFUE. L’ordinanza pregiudica le emanande decisioni nel merito nelle [cause] C-115/21 [P] e T-24/20 (1) e conclude, sulla base di un’interpretazione errata, che dalle [suddette] decisioni giudiziarie nelle cause pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione non può derivare la reintegrazione del sig. Junqueras come membro del Parlamento europeo. Il sig. Junqueras può, invece, ottenere tale reintegrazione e, pertanto, vanta un interesse effettivo e diretto nel ricorso.

Terzo: l’ordinanza impugnata viola i requisiti del diritto a un ricorso effettivo [articolo 47 della CDFUE; articolo 6 e articolo 13 della CEDU] e viola l’articolo 263 TFUE. L’ordinanza ritiene ipotetico il fatto che le azioni proposte dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e dinanzi al T[ribunal] C[onstitucional] (Corte costituzionale) del Regno di Spagna possano condurre alla reintegrazione del sig. Junqueras come deputato europeo e, pertanto, ritiene che il medesimo non sia titolare di un interesse attuale ed effettivo nel ricorso. L’ordinanza non tiene conto del fatto che sia il T[ribunal] S[upremo] (Corte suprema) medesimo ad aver confermato che uno dei possibili esiti delle azioni proposte dal sig. Junqueras è la reintegrazione nel suo seggio; pertanto, è errata la qualificazione, ad opera dell’ordinanza, di tale aspetto come ipotetico e risulta avvalorata la circostanza che il sig. Junqueras vanta un interesse effettivo e diretto nel ricorso. Inoltre, il fatto che il Tribunale non abbia riunito la decisione sulla ricevibilità con la decisione sul merito integra una violazione del diritto a un ricorso effettivo. Una siffatta riunione delle decisioni sarebbe stata senz’altro più idonea a garantire il rispetto di detto diritto.

Quarto: l’ordinanza impugnata nega l’esistenza di altre ragioni che fondino l’interesse del sig. Junqueras all’annullamento dell’atto contestato anche nelle circostanze in cui non possano essere adottate misure di esecuzione in caso di annullamento di detto atto. Ciò è contrario all’articolo 263 TFUE giacché siffatte ragioni sono effettivamente esistenti e sono state dedotte. In particolare, e in considerazione del fatto che la tutela dell’immunità è stata richiesta precedentemente alla sentenza penale e alla decisione relativa alla perdita del suo seggio, il rappresentante legale del sig. Junqueras ritiene che il riconoscimento dello status di deputato europeo del sig. Junqueras e la trattazione della domanda di tutela della sua immunità avrebbero comportato l’obbligo (conformemente a quanto stabilito nella sentenza della Corte del 19 dicembre 2019 nella causa C-502/19) (2) di sospendere qualunque procedimento nei confronti del sig. Junqueras e l’accoglimento del ricorso darebbe atto della circostanza che le suddette decisioni interne sono state adottate in violazione del diritto dell’Unione, il che è rilevante in tutte le azioni interne e dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione pendenti del sig. Junqueras, nonché nelle sue future azioni dinanzi alla Corte EDU, se il caso si presentasse. Perciò, il sig. Junqueras vanta un interesse nel ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE.


(1)  Ordinanza del 15 dicembre 2020, Junqueras i Vies/Parlamento (T-24/20, EU:T:2020:601).

(2)  Sentenza del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies (C-502/19, EU:C:2019:1115).


21.2.2022   

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C 84/33


Ordinanza del presidente della Corte del 29 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Dijon — Francia) — M. X/ Préfet de Saône-et-Loire

(Causa C-206/21) (1)

(2022/C 84/44)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 278 del 12.7.2021.


21.2.2022   

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C 84/33


Ordinanza del presidente della Corte del 9 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Rieti — Italia) — Procedimento penale a carico di G.B., R.H., con l’intervento di: Procura della Repubblica di Rieti

(Causa C-334/21) (1)

(2022/C 84/45)

Lingua processuale: l’italiano

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 310 del 2.8.2021.


21.2.2022   

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C 84/34


Ordinanza del presidente della Corte del 26 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch — Paesi Bassi) — E, F/ Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Causa C-456/21) (1)

(2022/C 84/46)

Lingua processuale: il neerlandese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 391 del 27.9.2021.


21.2.2022   

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C 84/34


Ordinanza del presidente della della Corte 12 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — «Banka DSK» EAD / M. V.

(Causa C-489/21) (1)

(2022/C 84/47)

Lingua processuale: il bulgaro

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 481 del 29.11.2021.


Tribunale

21.2.2022   

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C 84/35


Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2021 — Oltchim / Commissione

(Causa T-565/19) (1)

(«Aiuti di Stato - Misure di sostegno adottate dalla Romania in favore di un’impresa petrolchimica - Mancata esecuzione, accumulo e cancellazione di crediti pubblici - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Dies a quo - Articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 - Interesse ad agire - Esistenza di una o più misure - Risorse statali - Imputabilità allo Stato - Applicabilità del criterio del creditore privato - Applicazione del criterio del creditore privato - Obbligo di motivazione»)

(2022/C 84/48)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Oltchim SA (Râmnicu Vâlcea, Romania) (rappresentanti: C. Arhold, L.-A. Bondoc, S.-E. Petrisor e K. Struckmann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e F. Tomat, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione (UE) 2019/1144 della Commissione, del 17 dicembre 2018, relativa all’aiuto di Stato SA.36086 (2016/C) (ex 2016/NN) attuato dalla Romania a favore di Oltchim SA (GU 2019, L 181, pag. 13).

Dispositivo

1)

L’articolo 1, lettere a) e c), della decisione (UE) 2019/1144 della Commissione, del 17 dicembre 2018, relativa all’aiuto di Stato SA.36086 (2016/C) (ex 2016/NN) attuato dalla Romania a favore di Oltchim SA, è annullato.

2)

Gli articoli da 3 a 6 e l’articolo 7, paragrafo 2, della decisione 2019/1144 sono annullati nei limiti in cui riguardano le misure menzionate all’articolo 1, lettere a) e c), di tale decisione.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

L’Oltchim sopporterà un quarto delle proprie spese.

5)

La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, tre quarti di quelle sostenute dall’Oltchim.


(1)  GU C 383 dell’11.11.2019.


21.2.2022   

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C 84/35


Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — Hamers / Cedefop

(Causa T-159/20) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Indagine dell’OLAF - Trasmissione ad autorità giudiziarie nazionali di informazioni relative a fatti penalmente rilevanti - Procedimento penale nazionale - Assoluzione - Comportamento del Cedefop legato al procedimento penale nazionale - Rigetto della domanda risarcitoria - Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Conflitto di interessi - Presunzione d’innocenza - Competenze della commissione di ricorso del Cedefop»)

(2022/C 84/49)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Helene Hamers (Angelochori, Grecia) (rappresentanti: V. Christianos, A. Politis, M. Rodopoulos e A. Skoulikis, avvocati)

Convenuto: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) (rappresentanti: J. Siebel e L. Zacheilas, agenti, assistiti da B. Wägenbaur e C. Meidanis, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione implicita del Cedefop, del 19 gennaio 2020, di rigetto del reclamo concernente una domanda risarcitoria dei pretesi danni della ricorrente, e, dall’altro, alla riparazione di tali danni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Helene Hamers è condannata alle spese.


(1)  GU C 201 del 15.6.2020.


21.2.2022   

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C 84/36


Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2021 — FT e a. / Commissione

(Causa T-224/20) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Retribuzione - Personale della Commissione con sede di servizio in un paese terzo - Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori - Errore manifesto di valutazione - Effetto retroattivo - Certezza del diritto - Dovere di sollecitudine»)

(2022/C 84/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: FT e gli altri 22 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin e I. Melo Sampaio, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento dei fogli paga dei ricorrenti del mese di giugno 2019 nella parte in cui applicano, per la prima volta, i coefficienti correttori fissati, con effetto retroattivo, al 1o agosto 2018.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

FT e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese.


(1)  GU C 247 del 27.7.2020.


21.2.2022   

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C 84/37


Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2021 — FJ e a./SEAE

(Causa T-225/20) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Retribuzione - Personale del SEAE con sede di servizio in un paese terzo - Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori - Errore manifesto di valutazione - Effetto retroattivo - Certezza del diritto - Dovere di sollecitudine»)

(2022/C 84/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: FJ e gli altri 7 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)

Convenuta: Servizio europeo per l’azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e R. Spáč, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento dei fogli paga dei ricorrenti del mese di giugno 2019 nella parte in cui applicano, per la prima volta, i coefficienti correttori fissati, con effetto retroattivo, al 1o agosto 2018.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

FJ e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato sono condannati alle spese.


(1)  GU C 247 del 27.7.2020.


21.2.2022   

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C 84/37


Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — KS / Frontex

(Causa T-409/20) (1)

(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Contratto a tempo determinato - Risoluzione del contratto - Cessazione del rapporto di fiducia - Articolo 47, lettera b), ii), dell’RAA - Diritto di essere ascoltato - Dovere di sollecitudine - Domande di assistenza e di indennizzo - Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni»)

(2022/C 84/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: KS (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (rappresentanti: H. Caniard, S. Drew, W. Szmidt e B. Dukay-Zangrando, agenti, assistiti da T. Bontinck, A. Guillerme e L. Burguin, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all'annullamento della decisione di Frontex del 30 agosto 2019 di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato del ricorrente e della decisione del 13 febbraio 2020 recante rigetto delle sue richieste di assistenza e indennizzo e, dall'altro, al risarcimento del danno morale che il ricorrente avrebbe di conseguenza subito.

Dispositivo

1)

La decisione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) del 13 febbraio 2020 è annullata in quanto respinge la richiesta di assistenza di KS.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

KS sopporterà la metà delle proprie spese.

4)

La Frontex è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, la metà di quelle sostenute da KS.


(1)  GU C 279 del 24.8.2020.


21.2.2022   

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C 84/38


Sentenza del Tribunale del 21 dicembre 2021 — MG / BEI

(Causa T-573/20) (1)

(«Funzione pubblica - Personale della BEI - Retribuzione - Assegni familiari - Diniego di concedere gli assegni al genitore non affidatario - Procedura di conciliazione - Termine ragionevole - Responsabilità»)

(2022/C 84/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: MG (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocate)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: G. Faedo e K. Carr, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Domanda ai sensi dell'articolo 270 TFUE e dell'articolo 50 bis dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea diretta, da un lato, all'annullamento delle lettere della BEI dell'11 ottobre 2018, del 7 gennaio 2019 e del 30 luglio 2020 in base alle quali il ricorrente è stato privato del beneficio degli assegni familiari e dei diritti finanziari derivati e, dall'altro, al risarcimento del danno morale che il ricorrente avrebbe subito.

Dispositivo

1)

La Banca europea per gli investimenti (BEI) è condannata a versare l’importo di EUR 500 a MG a titolo del danno morale subito.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

MG e la BEI sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 371 del 3.11.2020.


21.2.2022   

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C 84/38


Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2021 — FZ e a./Commissione

(Causa T-618/20) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Retribuzione - Personale della Commissione con sede di servizio in un paese terzo - Adeguamenti annuale e intermedio dei coefficienti correttori - Errore manifesto di valutazione»)

(2022/C 84/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: FZ e gli altri 17 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato al ricorso (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: I. Melo Sampaio, B. Mongin e A.-C. Simon, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE diretta all’annullamento dei fogli paga dei ricorrenti del dicembre 2019, laddove in essi sono per la prima volta applicati i coefficienti correttori fissati, con effetto retroattivo, al 1o aprile e al 1o luglio 2019.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto

2)

FZ e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza sono condannati alle spese.


(1)  GU C 433 del 14.12.2020.


21.2.2022   

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C 84/39


Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2021 — FJ e a./SEAE

(Causa T-619/20) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Retribuzione - Personale del SEAE con sede di servizio in un paese terzo - Adeguamenti annuale e intermedio dei coefficienti correttori - Errore manifesto di valutazione»)

(2022/C 84/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: FJ, FL, FM, FN, FP (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e R. Spáč, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE diretta all’annullamento dei fogli paga dei ricorrenti del dicembre 2019, laddove in essi sono per la prima volta applicati i coefficienti correttori fissati, con effetto retroattivo, al 1o aprile e al 1o luglio 2019.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

FJ, FL, FM, FN e FP sono condannati alle spese.


(1)  GU C 433 del 14.12.2020.


21.2.2022   

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C 84/40


Sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2021 — Lück / EUIPO — R. H. Investment (MALLE)

(Causa T-188/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo MALLE - Impedimenti alla registrazione assoluti - Carattere descrittivo - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001 - Carattere inoperante del motivo unico»)

(2022/C 84/56)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Jörg Lück (Hilden, Germania) (rappresentante: L. Becker, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Eberl e E. Markakis, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: R. H. Investment UG (haftungsbeschränkt) (Erlangen, Germania) (rappresentanti: M. Metzner e M. Scheiner, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 dicembre 2020 (procedimento R 1393/2020-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la R. H. Investment e il sig. Lück.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Jörg Lück è condannato alle spese.


(1)  GU C 217 del 7.6.2021.


21.2.2022   

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C 84/40


Ricorso proposto il 27 ottobre 2021 — NO / Commissione

(Causa T-708/21)

(2022/C 84/57)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: NO (rappresentante: E. Smartt, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la Commissione si è astenuta dal pronunciarsi, in violazione dei propri obblighi ai sensi dell’articolo 265 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto essa non ha preso posizione in seguito alle denunce del ricorrente relative, fra l’altro, all’aiuto di Stato da parte dell’Irlanda;

condannare la Commissione a farsi carico delle proprie spese;

disporre la rifusione delle spese sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce il seguente motivo.

Ai sensi dell’articolo 265 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Commissione sarebbe stata tenuta a prendere posizione in seguito alle denunce del ricorrente relative, fra l’altro, all’aiuto di Stato da parte dell’Irlanda, prima o in coincidenza del decorso di un periodo di tempo ragionevole dalla presentazione delle denunce del ricorrente. In considerazione dell’inosservanza dell’obbligo di pronunciarsi entro un termine ragionevole, il ricorrente avrebbe invitato la Commissione a farlo con lettera del 28 giugno 2021. In seguito all’invito a pronunciarsi del ricorrente la Commissione non avrebbe preso posizione entro il termine fissato in tale invito.

Ritenendo incontestabile che in tali circostanze la Commissione non avesse preso posizione, il ricorrente ha proposto il presente ricorso per carenza ai sensi dell’articolo 265 TFUE.


21.2.2022   

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C 84/41


Ricorso proposto il 25 novembre 2021 — Hangzhou Dingsheng Industrial Group e a. / Commissione

(Causa T-748/21)

(2022/C 84/58)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Hangzhou Dingsheng Industrial Group Co., Ltd (Hangzhou, Cina), Dingheng New Materials Co., Ltd (Rayong, Thailandia), Thai Ding Li New Materials Co., Ltd (Rayong) (rappresentanti: G. Coppo e G. Pregno, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1474 (1) della Commissione, del 14 settembre 2021, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia (GU 2021, L 325, del 15 settembre 2021), nella parte in cui riguarda la Hangzhou Dingsheng Industrial Group Co., Ltd., la Dingheng New Materials Co., Ltd., e la Thai Ding Li New Materials Co. Ltd; e,

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1.

Con il primo motivo di ricorso, le ricorrenti sostengono che il regolamento impugnato è viziato in diritto, in quanto pone fine a un’inchiesta avviata — attraverso il regolamento di avvio — senza che la Commissione abbia soddisfatto l’onere probatorio richiesto dall’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base (prima parte del primo motivo di ricorso). In realtà, la Commissione si sarebbe ciecamente basata sul contenuto della domanda, che sarebbe peraltro incompleto e considerevolmente errato in quanto basato su informazioni inattendibili che la Commissione non avrebbe verificato o integrato. Inoltre, le ricorrenti sostengono che la Commissione non avrebbe risposto adeguatamente ai loro commenti riguardanti l’illegittimità dell’avvio dell’inchiesta (seconda parte del primo motivo di ricorso).

2.

Con il secondo motivo di ricorso, le ricorrenti sostengono che la Commissione non ha fornito una motivazione adeguata in ordine all’esistenza degli elementi concreti elencati all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, e in particolare in ordine al requisito relativo all’indebolimento degli effetti riparatori dei dazi, in violazione dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base.


(1)  GU 2021, L 325, pag. 6.


21.2.2022   

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C 84/42


Ricorso proposto il 13 dicembre 2021 — DPG Deutsche Pfandsystem / EUIPO — Užstato sistemos administratorius (Raffigurazione di una sagoma di bottiglia e di una freccia)

(Causa T-774/21)

(2022/C 84/59)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: DPG Deutsche Pfandsystem GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: J. Götz, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Užstato sistemos administratorius VšĮ (Vilnius, Lituania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio di cui trattasi: controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: domanda di marchio dell’Unione europea figurativo (Raffigurazione di una sagoma di bottiglia con una freccia) — Domanda di registrazione n. 14 481 519

Procedimento dinanzi all’EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 23/09/2021 nel procedimento R 117/2020-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

La commissione di ricorso ha erroneamente basato la sua decisione sul fatto che la ricorrente non ha dimostrato che il suo marchio anteriore fosse effettivamente usato conformemente alla sua funzione principale come segno che indica l’origine commerciale in relazione ai prodotti e ai servizi di cui trattasi.


21.2.2022   

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C 84/42


Ricorso proposto il 15 dicembre 2021 — Folkertsma / Commissione

(Causa T-778/21)

(2022/C 84/60)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Rommert Folkertsma (Zierikzee, Paesi Bassi) (rappresentanti: L. Levi e P. Baudoux, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riconoscere la responsabilità extracontrattuale della convenuta;

concedere un risarcimento per i danni materiali e morali subìti dal ricorrente in conseguenza del comportamento illegittimo della convenuta;

se necessario, annullare la decisione della convenuta del 5 ottobre 2021 che nega la sua responsabilità per la rimozione del ricorrente dal progetto SUBRATA nelle Filippine; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi per quanto riguarda il comportamento illegittimo della convenuta.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto del ricorrente di essere ascoltato.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione incombente alla convenuta.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del dovere di diligenza incombente alla convenuta.

Il danno subìto dal ricorrente sarebbe attuale, certo e quantificabile. Esso consisterebbe nella perdita di reddito per la durata del contratto di servizio di cui il ricorrente era titolare, della perdita di una seria possibilità di rinnovo del suo contratto per altri due anni al suo termine iniziale e nella lesione della sua reputazione. Il ricorrente chiede il risarcimento dei danni materiali e morali che avrebbe subìto.


21.2.2022   

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C 84/43


Ricorso proposto il 21 dicembre 2021 — TDK Foil Italy / Commissione

(Causa T-788/21)

(2022/C 84/61)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: TDK Foil Italy SpA (Rozzano, Italia) (rappresentante: F. Di Gianni, A. Scalini e G. Pregno, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 (1) della Commissione dell'8 ottobre 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese, nella parte in cui include nell’ambito di applicazione del dazio antidumping i fogli di alluminio grezzo utilizzati per produrre anodi ad alta tensione e fogli per linguette per i condensatori elettrolitici all’alluminio;

in subordine, annullare l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 della Commissione dell'8 ottobre 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese, nella parte in cui include illegittimamente i fogli di alluminio ad elevata purezza nell’ambito di applicazione del dazio antidumping; e

in ogni caso, condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che, includendo i fogli di alluminio ad elevata purezza nell’ambito di applicazione delle misure, la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione degli elementi di prova forniti nel corso dell’inchiesta e avrebbe violato il principio di proporzionalità. In particolare, la ricorrente deduce l’esistenza di prove solide della mancanza di produzione di fogli di alluminio ad elevata purezza nell’Unione.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato violerebbe l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di base, nella parte in cui avrebbe applicato dazi antidumping sulle importazioni di un prodotto che non avrebbero arrecato alcun pregiudizio all’industria dell’Unione, nonché in assenza dell’interesse dell’Unione.


(1)  GU 2021, L 359, pag. 6.


21.2.2022   

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C 84/44


Ricorso proposto il 21 dicembre 2021 — ClientEarth / Commissione

(Causa T-792/21)

(2022/C 84/62)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth AISBL (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: F. Logue, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione implicita della Commissione europea del 12 ottobre 2021 nel procedimento GESTDEM n. 2021/4394 che nega alla ricorrente l’accesso a documenti (1);

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente, conformemente agli articoli 133 e 134 del regolamento di procedura del Tribunale, nonché alle spese di eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe omesso di fornire una motivazione, in violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (2), dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 296, secondo comma, TFUE.


(1)  Nota editoriale: i documenti in questione riguardano l’iniziativa legislativa dell’Unione europea sulla governance societaria sostenibile.

(2)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).


21.2.2022   

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C 84/44


Ricorso proposto il 27 dicembre 2021 — Grupo Eig Multimedia / EUIPO– Globalización de Valores CFC & GCI (FORO16)

(Causa T-796/21)

(2022/C 84/63)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Grupo Eig Multimedia, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: D. Solana Giménez, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Globalización de Valores CFC & GCI, SL (Mairena del Aljarafe, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo FORO16 — Domanda di registrazione n. 18 036 099

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 ottobre 2021 nel procedimento R 1785/2020-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e accogliere le domande della ricorrente, revocando l’accordo iniziale ed emettendo, al suo posto, una nuova decisione di diniego della registrazione del marchio controverso;

condannare il convenuto alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


21.2.2022   

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C 84/45


Ricorso proposto il 24 dicembre 2021 — European Food/EUIPO — Société des produits Nestlé (FITNESS)

(Causa T-799/21)

(2022/C 84/64)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: European Food SA (Drăgăneşti, Romania) (rappresentante: I. Speciac, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo FITNESS — Marchio dell’Unione europea n. 2 470 326

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 ottobre 2021 nel procedimento R 894/2020-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

in subordine, riformare la decisione impugnata e accogliere l’impugnazione proposta avverso la decisione adottata dalla divisione di annullamento nel procedimento di nullità n. 5 802 C;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio;

violazione dell’articolo 76 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio e delle regole 37 e 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del medesimo;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafi 1 e 2, del medesimo.


21.2.2022   

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C 84/46


Ricorso proposto il 4 gennaio 2022 — Airoldi Metalli / Commissione

(Causa T-1/22)

(2022/C 84/65)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Airoldi Metalli SpA (Molteno, Italia) (rappresentanti: M. Campa, D. Rovetta, P. Gjørtler e V. Villante, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 della Commissione, dell’8 ottobre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese;

condannare la Commissione europea alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 della Commissione (1), la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione in relazione all’analisi del pregiudizio e all’analisi del nesso di causalità nonché alla mancanza di un’adeguata divulgazione delle informazioni.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione della Commissione europea in relazione alla possibile esistenza di distorsioni significative in un determinato paese o in un determinato settore di quel paese.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 della Commissione, dell’8 ottobre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU 2021, L 359, pag. 6).


21.2.2022   

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C 84/46


Ricorso proposto il 4 gennaio 2022 — Sveza Verkhnyaya Sinyachikha e a./Commissione

(Causa T-2/22)

(2022/C 84/66)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Sveza Verkhnyaya Sinyachikha NAO (Verkhnyaya Sinyachikha, Russia) e altre 6 (rappresentanti: P. Vander Schueren e E. Gergondet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 della Commissione, dell'8 novembre 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia (1) (il «regolamento impugnato») nella parte in cui esso si applica alle ricorrenti; e

condannare la convenuta alle spese sostenute dalle ricorrenti e relative al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso manifesti errori di valutazione e ha agito in violazione dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento (UE) 2016/1036 (2) (il «regolamento di base»), non avendo considerato che le ricorrenti e la Sveza-Les costituiscono un'unica entità economica e avendo adeguato il prezzo all'esportazione in relazione all'importo delle commissioni versate alla Sveza-Les o, in subordine, sul fatto che la convenuta ha commesso errori manifesti di valutazione e ha violato l'articolo 2, paragrafo 10, e l'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, avendo omesso di adeguare il valore normale per la maggiorazione ricevuta da Sveza-Les sulle vendite nel mercato interno.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso manifesti errori di valutazione e ha violato l'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, non tenendo conto del dividendo che la Sveza-Les ha percepito dalla Sveza Uralskiy nel determinare le spese generali, amministrative e di vendita (in prosieguo: le «SGAV») per il calcolo del valore normale.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso errori manifesti di valutazione e ha agito in violazione dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, imputando i costi sostenuti dalla Sveza-Les in relazione ai servizi di gestione alla produzione e alla vendita di compensato, nel determinare le SGAV per il calcolo del valore normale.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso manifesti errori di valutazione, ha omesso di fornire una motivazione e ha violato il diritto ad una buona amministrazione includendo il compensato di forma quadrata nell'ambito del prodotto interessato o, in subordine, sul fatto che essa ha commesso manifesti errori di valutazione, ha omesso di fornire una motivazione, ha violato il diritto ad una buona amministrazione e ha agito in violazione degli articoli 3, paragrafo 2, e 3, paragrafo 6, del regolamento di base, non avendo valutato separatamente il compensato di forma quadrata ai fini del pregiudizio e del rapporto di causalità.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso manifesti errori di valutazione, ha agito in violazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base e ha violato il diritto ad una buona amministrazione determinando cifre relative alle importazioni sulla base di dati inattendibili.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso manifesti errori di valutazione, ha agito in violazione dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base e ha violato il diritto ad una buona amministrazione, non avendo considerato, nella sua valutazione del rapporto di causalità, l'esistenza di diversi segmenti di mercato, nonché l'impatto di altri fattori noti che hanno generato un pregiudizio.


(1)  GU 2021, L 394, pAG. 7.

(2)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).


21.2.2022   

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C 84/47


Ricorso proposto il 4 gennaio 2022 — ZHPLK/Commissione

(Causa T-3/22)

(2022/C 84/67)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Zheshartsky LPK OOO (Žešart, Russia) (rappresentanti: P. Vander Schueren ed E. Gergondet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 della Commissione, dell’8 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia (1) (in prosieguo: il «regolamento impugnato»), nella parte in cui riguarda la ricorrente; e

condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe commesso errori manifesti di valutazione e avrebbe violato gli articoli 2, paragrafo 10, e 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento (EU) 2016/1036 (2) (in prosieguo: il «regolamento di base»), adeguando il prezzo all’esportazione della ricorrente per le commissioni pagate alla Trade House per le vendite sul mercato interno, anziché adeguare il valore normale per l’importo complessivo di tali commissioni.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe commesso errori manifesti di valutazione e avrebbe violato l’articolo 2, paragrafo 10, lettera e), o, in subordine, l’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base non prendendo in considerazione i rimborsi dei costi di trasporto nell’adeguamento del prezzo all’esportazione.

3.

Terzo motivo, dedotto in subordine, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe commesso errori manifesti di valutazione, avrebbe violato l’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base e non avrebbe fornito una motivazione nel non prendere in considerazione i rimborsi dei costi di trasporto al momento della valutazione delle spese generali, amministrative e di vendita sul mercato interno.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe commesso errori manifesti di valutazione, non avrebbe fornito una motivazione e avrebbe violato il diritto a una buona amministrazione includendo il legno compensato di forma quadrata nell’ambito del prodotto in questione o, in subordine, avrebbe commesso errori manifesti di valutazione, non avrebbe fornito una motivazione, avrebbe violato il diritto a una buona amministrazione e avrebbe violato gli articoli 3, paragrafo 2, e 3, paragrafo 6, del regolamento di base non valutando separatamente il legno compensato di forma quadrata ai fini del pregiudizio e del nesso di causalità.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe commesso errori manifesti di valutazione, avrebbe violato l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base e il diritto a una buona amministrazione fissando cifre delle importazioni sulla base di dati inattendibili.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe commesso errori manifesti di valutazione, avrebbe violato gli articoli 3, paragrafo 6, e 3, paragrafo 7, del regolamento di base nonché il diritto a una buona amministrazione non prendendo in considerazione, nella sua valutazione del nesso causale, l’esistenza di diversi segmenti di mercato nonché l’impatto di altri fattori noti che comportano un pregiudizio.


(1)  GU 2021, L 394, pag. 7.

(2)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).


21.2.2022   

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C 84/49


Ricorso proposto il 5 gennaio 2022 — Puma / EUIPO — Brooks Sports (Raffigurazione di una banda ad angolo)

(Causa T-5/22)

(2022/C 84/68)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Brooks Sports, Inc. (Seattle, Washington, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo (Raffigurazione di una banda ad angolo) — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 441 912

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 ottobre 2021 nel procedimento R 910/2021-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (EU) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (EU) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


21.2.2022   

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C 84/49


Ricorso proposto il 6 gennaio 2022 — FFI Female Financial Invest/EUIPO — MLP Finanzberatung SE (Financery)

(Causa T-7/22)

(2022/C 84/69)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: FFI Female Financial Invest GmbH (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: M. Gramsch, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: MLP Finanzberatung SE (Wiesloch, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Financery — Domanda di registrazione n. 18 041 007

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 ottobre 2021 nel procedimento R 1820/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


21.2.2022   

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C 84/50


Ricorso proposto il 6 gennaio 2022 — Topcart / EUIPO — Carl International (TC CARL)

(Causa T-8/22)

(2022/C 84/70)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Topcart GmbH (Wiesbaden, Germania) (rappresentante: M. Hoffmann, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Carl International (Limonest, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo TC CARL — Domanda di registrazione n. 15 519 283

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 ottobre 2021 nel procedimento R 2561/2018-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


21.2.2022   

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C 84/51


Ricorso proposto il 7 gennaio 2022 — Olimp Laboratories / EUIPO (VITA-MIN MULTIPLE SPORT)

(Causa T-9/22)

(2022/C 84/71)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Olimp Laboratories sp. z o.o. (Dębica, Polonia) (rappresentante: M. Kondrat, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «VITA-MIN MULTIPLE SPORT» — Domanda di registrazione n. 18 115 249

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 novembre 2021 nel procedimento R 771/2020-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e rinviare il procedimento dinanzi all’Ufficio per il riesame;

oppure

riformare la decisione impugnata dichiarando che, in relazione al marchio «VITA-MIN MULTIPLE SPORT» per i prodotti compresi nella domanda di registrazione nella classe 5 della classificazione di Nizza, non sussiste un impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento sul marchio dell’Unione europea riconducibile alla mancanza di carattere distintivo e al carattere descrittivo del segno;

condannare l’EUIPO alle spese del procedimento secondo diritto.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dei principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto.


21.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 84/51


Ricorso proposto il 7 gennaio 2022 — Wajos / EUIPO (Forma di una bottiglia)

(Causa T-10/22)

(2022/C 84/72)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wajos GmbH (Dohr, Germania) (rappresentanti: N. Böhmer e J. Schneiders, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale (Forma di una bottiglia) — Domanda di registrazione n. 14 886 097

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 ottobre 2021 nel procedimento R 2958/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’autorità di cosa giudicata;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) 207/2009 del Consiglio.


21.2.2022   

IT

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C 84/52


Ricorso proposto il 10 gennaio 2022 — Motel One / EUIPO — Apartment One (APART MENT ONE SLEEP CLEVER.)

(Causa T-15/22)

(2022/C 84/73)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Motel One GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: M. Hartmann, S. Fröhlich e H. Lerchl, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Apartment One GbR (Grasbrunn, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo APART MENT ONE SLEEP CLEVER. — Domanda di registrazione n. 18 009 642

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 ottobre 2021 nel procedimento R 564/2021-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


21.2.2022   

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C 84/53


Ricorso proposto l’8 gennaio 2022 — Tóth / Commissione

(Causa T-17/22)

(2022/C 84/74)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Bertalan Tóth (Pécs, Ungheria) (rappresentanti: Á. Baratta e B. Czudar, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di negare l’accesso al documento intitolato «Rapport final de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) OF/2015/0034/B4 relatif aux activités d’éclairage public de Élios Innovatív Zrt.» [Relazione finale dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) OF/2015/0034/B4 relativa alle attività di illuminazione pubblica della Élios Innovatív Zrt.], dal momento che ha omesso di pronunciarsi, entro il termine previsto all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001 (1), in merito alla domanda di conferma relativa all’accesso formulata dal ricorrente;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’inadempimento dell’obbligo di motivazione

L’OLAF ha violato l’obbligo di motivazione dal momento che ha negato, senza fornire una giustificazione conforme al diritto, l’accesso al documento intitolato «Rapport final de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) OF/2015/0034/B4 relatif aux activités d’éclairage public de Élios Innovatív Zrt.».

2.

Secondo motivo, vertente sull’illegittimità del rigetto della domanda di accesso

L’OLAF ha rifiutato di dare seguito alla domanda di accesso senza invocare nessuna delle eccezioni previste dall’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 che giustificano il rigetto delle domande di accesso.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).


21.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 84/53


Ricorso proposto il 10 gennaio 2022 — Nemport Liman İşletmeleri Ve Özel Antrepo Nakliye Ticaret / EUIPO — Newport Europe (NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ)

(Causa T-18/22)

(2022/C 84/75)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Nemport Liman İşletmeleri Ve Özel Antrepo Nakliye Ticaret AŞ (Izmir, Turchia) (rappresentante: V. Martín Santos, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Newport Europe BV (Moerdijk, Paesi Bassi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ — Domanda di registrazione n. 18 101 775

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 novembre 2021 nel procedimento R 562/2021-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata ai fini della concessione integrale del marchio in questione;

condannare la richiedente/interveniente e/o l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente per la presente impugnazione e a tutte le spese processuali scaturenti dalle decisioni dell’EUIPO.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.