ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 69 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
65° anno |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2022/C 69/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10154 — BME/Saint-Gobain Distribution the Netherlands) ( 1 ) |
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2022/C 69/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10372 — SHV Energy/UGI International Holding/JV) ( 1 ) |
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2022/C 69/03 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10411 — ABM / YKA / HEBEI MAURI) ( 1 ) |
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2022/C 69/04 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10387 — MERIDIAM / ALLIANZ / NEUCONNECT) ( 1 ) |
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2022/C 69/05 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10547 — VOITH GROUP / VOITH HYDRO) ( 1 ) |
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2022/C 69/06 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10569 — KKR / GIP / CYRUSONE) ( 1 ) |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI |
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Commissione europea |
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2022/C 69/10 |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte EFTA |
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2022/C 69/11 |
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2022/C 69/12 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2022/C 69/13 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10601 — WARBURG PINCUS / OXFORD PROPERTIES / HALE) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2022/C 69/14 |
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2022/C 69/15 |
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2022/C 69/16 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
10.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 69/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10154 — BME/Saint-Gobain Distribution the Netherlands)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 69/01)
Il 9 luglio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10154. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
10.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 69/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10372 — SHV Energy/UGI International Holding/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 69/02)
Il 21 dicembre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10372. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
10.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 69/3 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10411 — ABM / YKA / HEBEI MAURI)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 69/03)
Il 18 gennaio 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10411. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
10.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 69/4 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10387 — MERIDIAM / ALLIANZ / NEUCONNECT)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 69/04)
Il 17 dicembre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10387. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
10.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 69/5 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10547 — VOITH GROUP / VOITH HYDRO)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 69/05)
Il 27 gennaio 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10547. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
10.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 69/6 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10569 — KKR / GIP / CYRUSONE)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 69/06)
Il 4 febbraio 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
— |
sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10569. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
10.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 69/7 |
Tassi di cambio dell’euro (1)
9 febbraio 2022
(2022/C 69/07)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1435 |
JPY |
yen giapponesi |
132,04 |
DKK |
corone danesi |
7,4437 |
GBP |
sterline inglesi |
0,84255 |
SEK |
corone svedesi |
10,4075 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,0555 |
ISK |
corone islandesi |
142,20 |
NOK |
corone norvegesi |
10,0585 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
24,288 |
HUF |
fiorini ungheresi |
352,94 |
PLN |
zloty polacchi |
4,5135 |
RON |
leu rumeni |
4,9449 |
TRY |
lire turche |
15,5510 |
AUD |
dollari australiani |
1,5933 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4514 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,9106 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,7107 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,5349 |
KRW |
won sudcoreani |
1 365,72 |
ZAR |
rand sudafricani |
17,5281 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,2759 |
HRK |
kuna croata |
7,5285 |
IDR |
rupia indonesiana |
16 390,99 |
MYR |
ringgit malese |
4,7853 |
PHP |
peso filippino |
58,603 |
RUB |
rublo russo |
85,5289 |
THB |
baht thailandese |
37,404 |
BRL |
real brasiliano |
6,0198 |
MXN |
peso messicano |
23,4719 |
INR |
rupia indiana |
85,5765 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
10.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 69/8 |
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
(Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) )
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 69/08)
Decisione di rilascio di un’autorizzazione
Riferimento della decisione (2) |
Data della decisione |
Nome della sostanza |
Titolari dell’autorizzazione |
Numero dell’autorizzazione |
Uso autorizzato |
Data di scadenza del periodo di revisione |
Motivi della decisione |
C(2022)524 |
3.2.2022 |
Bis(2-metossietil) etere (diglime) N. CE: 203-924-4; N. CAS: 111-96-6 |
Acton Technologies Limited |
REACH/22/2/0 |
Come solvente di trasporto nella formulazione e nella successiva applicazione del fluido d’incisione a base di naftalide di sodio per la modifica delle superfici di fluoropolimeri, preservando nel contempo l’integrità strutturale dell’articolo (processi interni) |
3 febbraio 2034 |
Conformemente all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il rischio è adeguatamente controllato. Non esistono alternative idonee. |
REACH/22/2/1 |
Come solvente di trasporto nell’applicazione del fluido d’incisione a base di naftalide di sodio per la modifica delle superfici di fluoropolimeri, preservando nel contempo l’integrità strutturale dell’articolo (processi dell’utilizzatore a valle) |
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it
10.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 69/9 |
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
(Pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1))
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 69/09)
Decisione di rilascio di un’autorizzazione parziale
Riferimento della decisione (2) |
Data della decisione |
Nome della sostanza |
Titolari dell’autorizzazione |
Numero dell’autorizzazione |
Uso autorizzato |
Data di scadenza del periodo di revisione |
Motivi della decisione |
C(2022)523 |
10.2.2022 |
Bis(2-metossietil) etere (diglime) N. CE: 203-924-4 N. CAS: 111-96-6 |
Acton Technologies Limited |
REACH/22/1/0 |
Come solvente di trasporto nell’applicazione del fluido d’incisione a base di naftalide di sodio per la modifica delle superfici di fluoropolimeri, preservando nel contempo l’integrità strutturale dell’articolo per quanto riguarda ES2 ed ES5 (processi dell’utilizzatore a valle) Uso rifiutato |
3 febbraio 2026 |
Il rischio è adeguatamente controllato a norma dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006. Non esistono alternative idonee. |
Come solvente di trasporto nella formulazione e nella successiva applicazione del fluido d’incisione a base di naftalide di sodio per la modifica delle superfici di fluoropolimeri, preservando nel contempo l’integrità strutturale dell’articolo (processi interni) Come solvente di trasporto nell’applicazione del fluido d’incisione a base di naftalide di sodio per la modifica delle superfici di fluoropolimeri, preservando nel contempo l’integrità strutturale dell’articolo per quanto riguarda ES1, ES3 ed ES4 (processi dell’utilizzatore a valle) |
Non applicabile |
La domanda di autorizzazione non dimostrava un adeguato controllo del rischio a norma dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006. La domanda di autorizzazione non dimostrava che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana o per l’ambiente a norma dell’articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006. |
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea: Autorizzazione (europa.eu).
V Avvisi
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Commissione europea
10.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 69/10 |
Inviti a presentare proposte e attività connesse nel quadro del programma di lavoro 2022 del CEI nell’ambito di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027)
(2022/C 69/10)
Con la presente si notifica la pubblicazione di inviti a presentare proposte e attività connesse nel quadro del programma di lavoro 2022 del Consiglio europeo dell’innovazione (CEI) nell’ambito di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027).
Con decisione C(2022) 701, del 7 febbraio 2022, la Commissione ha adottato il programma di lavoro 2022 del CEI.
Si invitano gli interessati a presentare proposte per questi inviti. Il programma di lavoro 2022 del CEI, compresi i termini e le dotazioni di bilancio, è disponibile sul portale dedicato ai finanziamenti e agli appalti (Funding & Tender opportunities) unitamente alle informazioni in materia di inviti e attività connesse e alle indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità di presentazione delle proposte:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte EFTA
10.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 69/11 |
SENTENZA DELLA CORTE
del 23 novembre 2021
nella causa E-16/20
Q e altri contro Governo norvegese, rappresentato dall’Ufficio per i ricorsi in materia di immigrazione (Utlendingsnemnda – UNE)
(Mantenimento del diritto di soggiorno – Figliastro, cittadino SEE – Diritti derivati per cittadini di paesi terzi genitori affidatari – Abuso di diritti – Matrimoni fittizi – –Regolamento (UE) n. 492/2011 – Direttiva 2004/38/CE)
(2022/C 69/11)
Nella causa E-16/20, Q e altri contro Governo norvegese, rappresentato dall’Ufficio per i ricorsi in materia di immigrazione (Utlendingsnemnda – UNE), ISTANZA del tribunale distrettuale di Oslo (Oslo tingrett) ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, relativa all’interpretazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 12, paragrafo 3, e l’articolo 35, la Corte, composta da Páll Hreinsson, presidente e giudice relatore, Per Christiansen e Bernd Hammermann, giudici, si è pronunciata il 23 novembre 2021 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:
1. |
Il figlio di un cittadino del SEE che ha precedentemente lavorato in un altro Stato SEE e il figlio di un cittadino di un paese terzo che si occupa di tale figlio traggono un diritto di soggiorno sulla base dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione. Questo si applica indipendentemente dal fatto che il figlio sia comune al cittadino del SEE e al coniuge o che il figlio sia unicamente del coniuge. |
2. |
Il figlio unicamente del coniuge cittadino di un paese terzo di un cittadino del SEE che ha ottenuto il diritto di soggiorno in base all’articolo 10 del regolamento (UE) n. 492/2011 avendo come persona di riferimento il cittadino del SEE, mantiene tale diritto di soggiorno anche se il cittadino del SEE ha chiesto il divorzio dal genitore di detto figlio. |
3. |
Qualora le autorità di uno Stato SEE abbiano stabilito che un matrimonio fra un cittadino del SEE e un cittadino di un paese terzo equivale a un matrimonio di convenienza, lo Stato SEE ha la facoltà di adottare le misure ritenute necessarie al fine di rifiutare, estinguere o revocare i diritti derivati da tale abuso. Tali misure devono tuttavia essere proporzionate e soggette a garanzie procedurali. |
10.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 69/12 |
SENTENZA DELLA CORTE
del 10 novembre 2021
nella causa E-17/20
Zvonimir Cogelja contro l’amministrazione sanitaria (Embætti landlæknis),
(Libera circolazione delle persone e dei servizi — direttiva 2005/36/CE — Titoli di formazione — Rilascio dei mezzi di prova — Autorità competente)
(2022/C 69/12)
Nella causa E-17/20, Zvonimir Cogelja contro l’amministrazione sanitaria (Embætti landlæknis) - ISTANZA del tribunale distrettuale di Reykjavík (Héraðsdómur Reykjavíkur) ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in merito all’interpretazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, in particolare l’articolo 25, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e gli articoli 21 e 26 di detta direttiva, adattato all’accordo sullo Spazio economico europeo – la Corte, composta da Páll Hreinsson, presidente, Per Christiansen, giudice relatore, e Bernd Hammermann, giudice, si è pronunciata il 10 novembre 2021 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:
Per poter rilasciare un titolo di formazione medica specialistica conformemente all’articolo 25 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, l’autorità competente di uno Stato SEE deve essere in grado di valutare e confermare che sono soddisfatti i requisiti per il rilascio del titolo di formazione. Questo è possibile se lo Stato SEE offre sul proprio territorio una formazione medica specializzata che soddisfi i requisiti minimi di cui alla direttiva 2005/36/CE. In caso contrario, detta autorità competente deve disporre di un sistema per accertare la verifica di conformità con i requisiti stabiliti all’articolo 25 della direttiva 2005/36/CE, per esempio mediante un curriculum o un equivalente che descriva un programma completo di istruzione e formazione. In caso contrario detta autorità competente può non rilasciare tale titolo di formazione ai sensi della direttiva 2005/36/CE.
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
10.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 69/13 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10601 — WARBURG PINCUS / OXFORD PROPERTIES / HALE)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 69/13)
1.
In data 26 gennaio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
Warburg Pincus LLC («Warburg Pincus», Stati Uniti), |
— |
Oxford Properties Asia Holdings I Pte. Ltd. («Oxford Properties», Canada), |
— |
Hale Capital Group Pty Ltd («Hale», Australia). |
Warburg Pincus e Oxford Properties acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Hale.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
Warburg Pincus: impresa di private equity che opera a livello mondiale in una serie di settori, tra cui servizi ai consumatori, energetici e finanziari, sanità, servizi industriali e alle imprese, beni immobili e tecnologia. |
— |
Oxford Properties: proprietà, sviluppo e gestione di beni immobili. Oxford Property appartiene al ramo immobiliare di OMERS Administration Corporation («OMERS»), amministratore del piano pensionistico primario dei dipendenti municipali dell’Ontario e amministratore fiduciario dei fondi pensione. |
— |
Hale: sviluppo e gestione di un portafoglio di investimenti immobiliari industriali nella regione Asia-Pacifico. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10601 — WARBURG PINCUS / OXFORD PROPERTIES / HALE
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
Commissione europea |
Direzione generale della Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
10.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 69/15 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2022/C 69/14)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOCUMENTO UNICO
«GIRESUN TOMBUL FINDIĞI»
N. UE: PDO-TR-02419 – 26 aprile 2018
DOP (X) IGP ( )
1. Nome/i [della DOP o IGP]
«Giresun Tombul Fındığı»
2. Stato membro o paese terzo
Turchia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1
La «Giresun Tombul Fındığı» è una nocciola appartenente alla specie Corylus avellana L. commercializzata con o senza guscio: con guscio, sgusciata cruda e sgusciata tostata.
La cultivar «Giresun Tombul Fındığı» deve rappresentare almeno il 90 % della selezione in azienda, insieme alle cultivar «Sivri Fındık», «Kalınkara Fındık» e «Palaz Fındık», la cui coltivazione è autorizzata fino ad un massimo del 10 %.
Il guscio della «Giresun Tombul Fındığı» è rotondo, piuttosto lucido, marrone, con una leggera peluria alla sommità e lobi appiattiti. Il seme è rotondo, non fibroso, ricoperto da una pellicina leggermente traslucida; il tegumento è facilmente asportabile e non penetra nel seme.
Tabella 1
Alcune proprietà fisiche della «Giresun Tombul Fındığı»
Specifiche |
|
Con guscio |
Sgusciata cruda |
Sgusciata tostata |
calibro (diametro in larghezza, mm) |
grande |
16 -18 |
13 -15 |
13 -15 |
medio |
14 -16 |
11 -13 |
11 -13 |
|
piccolo |
12 -14 |
9 -11 |
9 -11 |
|
% di umidità |
max. |
7 |
6 |
3 |
numero di frutti essiccati per kg |
|
- |
500 -700 |
- |
spessore del guscio (mm) |
min.- max. |
0,70 - 1,25 |
- |
- |
rapporto seme/frutto intero, % |
min.- max. |
47,5 - 55 |
- |
- |
asportabilità del tegumento, % |
min.- max. |
- |
- |
90 -100 |
Tabella 2
Alcune proprietà chimiche della «Giresun Tombul Fındığı»
Specifiche |
|
Con guscio |
Sgusciata cruda |
Sgusciata tostata |
tenore lipidico totale nel frutto, % |
min.- max. |
56,0 -68,0 |
56,0 -68,0 |
57,0 -70,0 |
tenore proteico totale nel frutto, % (fattore, N = 6,25) |
min.- max. |
14,0 -21,0 |
14,0 -21,0 |
14,4 -21,6 |
acido oleico, % (g/100 g di olio) |
min.- max. |
77,0 -85,0 |
77,0 -85,0 |
- |
vitamina E (mg/100 g di olio) |
min.- max. |
28,0 -45,0 |
28,0 -45,0 |
- |
Sia cruda che tostata, la «Giresun Tombul Fındığı» lascia in bocca un gusto, un sapore e un aroma molto intensi. Di facile masticazione e con un’oleosità percepibile, questa nocciola non conferisce alcuna sensazione di secchezza al palato e, una volta ingerita, non lascia alcun retrogusto amaro.
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
—
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
La «Giresun Tombul Fındığı» è coltivata in vasti noccioleti tradizionali, su pendii talvolta terrazzati. La cultivar è ottenuta mediante l’impianto di arbusti allevati con sistema policaule, in zone di altitudine non superiore ai 750 metri.
Tutti i processi, compresi l’impianto di noccioli giovani, la concimazione, la potatura, la raccolta, la defoliazione e l’essiccazione, devono avvenire nella regione geografica specificata al punto 4.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato
—
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato
Sull’imballaggio delle nocciole «Giresun Tombul Fındığı» devono essere scritte o stampate in maniera leggibile e indelebile le seguenti informazioni:
— |
la ragione sociale e l’indirizzo, la denominazione abbreviata e l’indirizzo, o il marchio registrato della società, |
— |
il numero di partita, |
— |
il nome del prodotto - «Giresun Tombul Fındığı», |
— |
il peso netto, |
— |
il seguente logo:
|
— |
l’ologramma ufficiale di autenticità. |
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona di produzione, raccolta, stoccaggio, sgusciatura, cernita e calibratura della «Giresun Tombul Fındığı» è compresa nel territorio delle città situate nelle province di Giresun e Trabzon sottoelencate:
a) |
nella provincia di Giresun: Piraziz, Bulancak, Dereli, Keşap, Espiye, Yağlıdere, Tirebolu, Güce, Doğankent, Görele, Çanakçı, Eynesil e Giresun; |
b) |
nella provincia di Trabzon: Beşikdüzü e Vakfıkebir. |
Tutti i villaggi dei suddetti distretti sono inclusi nella zona di produzione.
Le località di cui sopra si situano in una fascia geografica compresa tra 37o 50′ e 39o 12′ di longitudine est e tra 40o 07 ′ e 41o 08 ′ di latitudine nord.
Figura 1. Zona di produzione della nocciola «Giresun Tombul Fındığı» - Territorio dei comuni situati nelle province di Giresun e Trabzon.
5. Legame con la zona geografica
Le caratteristiche distintive più importanti della nocciola «Giresun Tombul Fındığı» sono il gusto e l’aroma caratteristici, l’elevato contenuto oleico, lo spessore del guscio, la notevole dimensione del seme rispetto all’intero frutto e l’asportabilità del tegumento. Tali caratteristiche sono dovute a fattori sia naturali che umani.
In Turchia, le nocciole sono suddivise in due categorie: qualità Giresun e qualità Levant. Solo le nocciole coltivate nella zona geografica sono definite di qualità Giresun (prima scelta) e sono acquistate presso l’agricoltore ad un prezzo più elevato. Le nocciole coltivate in altre zone della Turchia sono definite di qualità Levant (seconda scelta).
Tra i fattori che incidono sulle caratteristiche della nocciola «Giresun Tombul Fındığıil» il clima è il più importante. Dai fattori naturali dipendono lo spessore del guscio, la resa elevata alla sgusciatura (elevata dimensione del seme rispetto all’intero frutto) e la facile asportabilità del tegumento in caso di tostatura in forno.
La zona interessata gode di un clima subtropicale umido, con estati calde e umide e inverni freschi e piovosi. La provincia di Giresun ha una temperatura media annua di 14,1 oC, che scende a 7,1-11,3 °C tra gennaio e aprile e raggiunge punte fino a 20,1-23,2 °C tra giugno e agosto. Si tratta di temperature ottimali per la fioritura dei noccioli e per lo sviluppo e la maturazione della «Giresun Tombul Fındığı». La velocità media annua del vento nella regione di Giresun è di 4,3 km/h. Vento e temperatura, particolarmente importanti durante l’impollinazione e la concimazione, incidono direttamente sull’allegagione e sullo sviluppo del frutto. Nella regione di Giresun i giorni di pioggia sono mediamente 160,6 all’anno, con un indice di piovosità media pari a 1 401 mm, mentre le ore giornaliere di soleggiamento, tra giugno e agosto, oscillano tra 2,6 e 3,4. Questo livello di precipitazioni e di ore di soleggiamento al giorno è sufficiente a consentire ai frutti di raggiungere il peso minimo adeguato e il tenore lipidico e la composizione in acidi grassi necessari. Le ore di sole permettono di ottenere un tenore elevato di acido oleico e di vitamina E e contribuiscono all’aroma del frutto.
Nel periodo di sviluppo e maturazione dei frutti l’umidità relativa dell’aria varia dal 76 al 76,3 %. Questa umidità relativa incide anche sulla qualità delle nocciole, poiché è in tale periodo che si crea la struttura biochimica del frutto (materia grassa, proteine, sapore). Grazie a questo particolare tasso di umidità dell’aria, il guscio della «Giresun Tombul Fındığı» si assottiglia e, di conseguenza, può essere asportato con facilità.
Le caratteristiche pedologiche della regione di Giresun presentano le condizioni minime richieste per la corilicoltura. I noccioli crescono meglio in terreni profondi, fertili e ben drenati, con un pH compreso tra 6,0 e 7,5; i suoli adeguati sono di tipo franco argilloso-limoso-sabbioso. Le proprietà del suolo incidono sulle dimensioni del seme e sullo spessore del guscio della «Giresun Tombul Fındığı».
La corilicoltura nelle province di Giresun e Trabzon risale all’antichità. Da tempo ormai gli agricoltori selezionano e propagano i genotipi per via vegetativa. La nocciola «Giresun Tombul Fındığı» è una varietà locale nata per selezione naturale. Gli agricoltori hanno cominciato ad allevare questa varietà nei loro frutteti nella misura del 90 % per le sue caratteristiche, quali il gusto, la resa, il guscio sottile e l’elevato tasso di sbiancamento, piantando le altre varietà unicamente per favorire l’impollinazione.
I produttori sono in grado di determinare con precisione il periodo di raccolta osservando l’ingiallimento delle foglioline che ricoprono la nocciola, l’imbrunimento (arrossamento) dei ¾ del guscio, lo sviluppo dell’aroma e del gusto tipici della cultivar e la caduta a terra dei mazzetti fruttiferi. Per la raccolta è inoltre necessario che il tasso di umidità del frutto scenda al di sotto del 30 %. Una corretta maturazione è importantissima per lo sviluppo delle proprietà chimiche, quali i valori lipidici e proteici, e fisiche, quali il colore del guscio, la resa e l’asportabilità del tegumento.
La raccolta avviene scuotendo le fronde e raccogliendo i frutti dal suolo o staccandoli manualmente dai rami. Le nocciole, raccolte con il loro caschetto di foglioline, sono deposte sul terreno su cui sono state battute e sul quale vengono lasciate essiccare finché il tenore d’acqua non raggiunge il 12 %. Il frutto viene poi separato dalle foglioline mediante macchine defogliatrici e continua ad essiccare fino a quando il tenore d’acqua del seme non scende al di sotto del 6 %. Da secoli ormai i produttori della nocciola «Giresun Tombul Fındığı» adottano questo metodo di raccolta e fanno uso delle nuove tecnologie (ad esempio, per la defoliazione) solo se non incidono sulle proprietà del frutto.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
—
10.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 69/20 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2022/C 69/15)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO
«Manchuela»
PDO-ES-A0046-AM03
Data della comunicazione: 18 novembre 2021
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Adeguamento alla normativa vigente della terminologia relativa al parametro analitico «zuccheri residui»
Descrizione
Conformemente all’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che prevede la determinazione degli zuccheri totali espressi in fruttosio e glucosio, il parametro analitico «zuccheri residui» è rinominato «zuccheri totali espressi in fruttosio e glucosio».
La modifica interessa la sezione 2.1.1 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
Tipo di modifica: ordinaria
Tale modifica costituisce un adeguamento della terminologia impiegata per le caratteristiche fisico-chimiche che non implica alcuna modifica del prodotto finale, il quale continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall’interazione tra fattori naturali e umani. Si ritiene pertanto che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
Motivazione
Adeguamento alla normativa indicata.
2. Inserimento della sezione «Vino rosso»
Descrizione
È aggiunto il tipo di vino «vino rosso» e, nella sezione «Vini rossi di età superiore a un anno, ’Crianza’, ’Reserva’ e ’Gran Reserva’», è eliminato il riferimento al vino di età superiore a un anno; il testo riporta quindi «Vini rossi ’Crianza’, ’Reserva’ e ’Gran Reserva’». La ragione della modifica si deve all’attuale produzione di un tipo di vino dalle caratteristiche analitiche definite nella sezione «Vini rossi giovani» le cui caratteristiche organolettiche differiscono però sia da quelle dei vini rossi giovani sia da quelle dei vini rossi «Crianza», «Reserva» e «Gran Reserva» e sono quindi aggiunte per questo tipo di vino.
La modifica interessa il punto 2.1.2 del disciplinare di produzione e il punto 4 del documento unico.
Tipo di modifica: ordinaria
La modifica non implica nessuna modifica del prodotto finale, che mantiene le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame e derivanti dall’interazione tra i fattori naturali e umani. Si ritiene pertanto che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
Motivazione
Il mercato enologico attuale fa sì che si producano vini con determinate caratteristiche non previste in precedenza dal disciplinare di produzione. Nel corso degli anni questo tipo di vino è stato oggetto di esperimenti e il comitato di degustazione interno della denominazione di origine «Manchuela» ritiene che mantenga le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame dei vini protetti da tale denominazione.
3. Revisione dei parametri analitici
Descrizione
Abbassamento del limite minimo di intensità colorante per i vini rossi. Nella zona di produzione della DO «Manchuela» convivono varietà di uve diverse: da una parte, la Garnacha Tintorera, da cui si ottengono in modo naturale vini con un altissimo potenziale colorante e, dall’altra, la Monastrell e la Garnacha Tinta, da cui si ottengono vini più dolci e con un’intensità di colore media.
La modifica interessa la sezione 2 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
Tipo di modifica: ordinaria
La modifica non implica nessuna modifica del prodotto finale, che mantiene le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame e derivanti dall’interazione tra i fattori naturali e umani. Si ritiene pertanto che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
Motivazione
Nel corso degli ultimi dieci anni si è assistito, in linea generale, a una richiesta da parte dei mercati di vini monovarietali che presentino più aromi fruttati e si allineino ai gusti delle nuove generazioni di consumatori che si avvicinano alla cultura del vino.
Gli enologi di tutte le cantine devono disporre degli strumenti necessari per poter produrre vini che, pur mantenendo le caratteristiche della zona di produzione e delle varietà interessate, si adattino ai mercati nazionali e internazionali.
L’abbassamento del limite minimo di intensità colorante dei vini rossi non comporta una diminuzione della qualità, ma al contrario aumenterà le possibilità offerte dalle diverse varietà di uve della zona consentendo di produrre vini più raffinati, complessi e apprezzati.
4. Ridefinizione delle caratteristiche organolettiche
Descrizione
È modificata la formulazione del testo relativo alle descrizioni organolettiche.
La modifica interessa la sezione 2.2 del disciplinare di produzione e il punto 4 del documento unico.
Tipo di modifica: ordinaria
Tale modifica costituisce un adeguamento delle caratteristiche organolettiche ai fini di una migliore verifica attraverso l’analisi sensoriale; queste caratteristiche non implicano una modifica del prodotto, il quale continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall’interazione tra fattori naturali e umani. Si ritiene pertanto che essa non rientri in nessuna delle categorie di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
Motivazione
L’attuazione della norma UNE-EN-ISO 17065 nel quadro delle mansioni di certificazione rende necessaria una modifica della descrizione organolettica dei vini protetti, affinché le loro caratteristiche possano essere collegate a descrittori valutabili mediante un panel di degustazione che rispetti i principi della norma UNE-EN-ISO 17025.
5. Definizione delle caratteristiche organolettiche derivanti dall’aggiunta del vino rosso
Descrizione
L’aggiunta di questo nuovo tipo di vino rende necessario definirne le caratteristiche organolettiche.
La modifica interessa la sezione 2.2 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
Tipo di modifica: ordinaria
La modifica non implica nessuna modifica del prodotto finale, che mantiene le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame e derivanti dall’interazione tra i fattori naturali e umani. Si ritiene pertanto che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
Motivazione
Descrizione di un nuovo tipo di vino aggiunto alla DOP.
6. Adeguamento delle pratiche enologiche specifiche dei vini bianchi e rossi
Descrizione
La modifica interessa la sezione 3 del disciplinare di produzione e il punto 5 del documento unico.
Punto 3.1: «Vini bianchi»: il riferimento alla produzione in contenitori di acciaio inossidabile è eliminato in quanto a Manchuela la produzione viene realizzata attualmente in contenitori di materiale diverso dall’acciaio senza che sia stata riscontrata alcuna variazione della qualità dei vini così prodotti.
Punto 3.4: «Vini rossi giovani»: la dicitura «senza bucce» è eliminata poiché si è riscontrato che la presenza delle bucce non peggiora la qualità del vino.
Punto 3.5: sono aggiunte le pratiche enologiche del tipo di vino «vino rosso»: a seguito della modifica dei tipi di vino e dell’aggiunta del «vino rosso», si specificano le pratiche enologiche di quest’ultimo.
Punto 3.13: sono aggiunte le pratiche enologiche per la produzione del «vino di ghiaccio». Il vino di ghiaccio può essere bianco, rosato e rosso nei diversi tipi (giovani, «Roble», «Crianza», fermentati in botte, ecc.) previsti dal disciplinare e può essere ottenuto a partire da tutte le varietà autorizzate nello stesso dalla denominazione di origine «Manchuela».
Tipo di modifica: ordinaria
La modifica non implica nessuna modifica del prodotto finale, che mantiene le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame e derivanti dall’interazione tra i fattori naturali e umani. Si ritiene pertanto che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
Motivazione
Da alcuni anni i «vini di ghiaccio» sono oggetto di esperimenti a Manchuela e il comitato di degustazione interno dell’omonima denominazione di origine ha stabilito che anche tale vino può essere incluso nel disciplinare in virtù della sua elevata qualità e della grande espressione della varietà da cui esso è ottenuto.
7. Aggiunta delle varietà Tardana o Planta Nova, Moscatel de Alejandría, Garnacha blanca e Touriga Nacional
Descrizione
Nel disciplinare di produzione sono inserite le varietà di uve da vino Tardana o Planta Nova, Moscatel de Alejandría, Garnacha blanca e Touriga Nacional.
La modifica interessa la sezione 6 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico poiché i suddetti vitigni sono introdotti come varietà secondarie.
Tipo di modifica: ordinaria
La modifica non implica nessuna modifica del prodotto finale, che mantiene le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame e derivanti dall’interazione tra i fattori naturali e umani. Si ritiene pertanto che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
Motivazione
Le varietà summenzionate, ovvero Tardana, Moscatel de Alejandría, Garnacha blanca e Touriga Nacional, sono coltivate già da diversi anni a Manchuela offrendo vini di elevata qualità; il comitato di degustazione interno della denominazione di origine «Manchuela» ha monitorato per anni l’evoluzione e la qualità di questi vini e ha stabilito che essi presentano la qualità richiesta dal disciplinare di produzione e che le rispettive varietà possono pertanto essere incluse tra quelle consentite dalla denominazione di origine in questione.
8. Aggiornamento dei riferimenti normativi e degli organismi di certificazione autorizzati
Descrizione
Il riferimento ai regolamenti abrogati è sostituito con quello ai regolamenti vigenti nel primo, secondo e terzo paragrafo della sezione 8 e nel terzo e nono paragrafo della sezione 9.2.
La modifica interessa le sezioni 8 e 9.2 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
Tipo di modifica: ordinaria
La modifica costituisce un aggiornamento. Si ritiene pertanto che essa non rientri in nessuna delle categorie di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
Motivazione
Aggiornamento dei riferimenti normativi.
9. Modifica delle disposizioni relative all’etichettatura: inclusione della dicitura «Vino de Hielo» (vino di ghiaccio) ed eliminazione di due menzioni tradizionali
Descrizione
È inserita la dicitura «Vino de Hielo» per il vino ottenuto nel modo specificato al punto 3.13 del disciplinare di produzione. I parametri analitici di detto vino sono quelli indicati per le diverse categorie di vino, giacché il vino di ghiaccio può essere bianco, rosato e rosso e dei diversi tipi (giovani, «Roble», «Crianza», fermentati in botte, ecc.) di cui al disciplinare di produzione. Sono inoltre eliminate le menzioni tradizionali «Superior» e «Rancio».
La modifica interessa il punto 8 del disciplinare di produzione e il punto 9 del documento unico.
Tipo di modifica: normale
La modifica non implica nessuna modifica del prodotto finale, che mantiene le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame e derivanti dall’interazione tra i fattori naturali e umani. Si ritiene pertanto che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
Motivazione
Regolamentazione delle condizioni d’uso della dicitura «Vino de Hielo» ed eliminazione di termini inutilizzati.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Manchuela
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. |
Vino |
5. |
Vino spumante di qualità |
4. Descrizione del vino (dei vini)
1. Vino bianco, bianco fermentato in botte e vini rosati, secchi
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
I vini bianchi sono di colore giallo (senza tuttavia raggiungere l’ambra), limpidi, brillanti e ricchi di aromi primari.
I vini fermentati in botte sono limpidi, con aromi primari di intensità media equilibrati da quelli conferiti dalla botte e un retrogusto che ricorda gli aromi primari e di botte.
I vini rosati sono di colore rosa, in tutta la sua gamma, limpidi e trasparenti. Presentano aromi primari e sono equilibrati, con possibili punte di acidità e/o amarezza.
* |
Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell’UE. |
* |
Il tenore massimo totale di anidride solforosa deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell’UE. |
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10,5 |
Acidità totale minima |
4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
10 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
2. Vino bianco, bianco fermentato in botte e vini rosati, secchi, semisecchi, semidolci e dolci
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Per quanto riguarda l’aspetto e il profumo, assomigliano ai vini secchi dello stesso tipo. Per quanto riguarda il sapore, sono equilibrati e possono presentare punte di acidità e/o amarezza (senza arrivare all’insufficienza o all’eccesso).
* |
Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell’UE. |
* |
Il tenore massimo totale di anidride solforosa deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell’UE. |
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
9 |
Acidità totale minima |
4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
10 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
3. Vini rossi: giovane, fermentato in botte, «Roble», macerazione carbonica e rosso, secchi
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
I vini rossi hanno carattere e si presentano in una gamma di rossi con tonalità che vanno dal violaceo all’aranciato, fino al marrone o al granata. All’olfatto presentano aromi puliti primari e/o vegetali e un finale lungo; al gusto risultano persistenti e sapidi.
I vini fermentati in botte sono limpidi, con aromi primari (fruttati e/o floreali) di intensità media equilibrati da quelli conferiti dalla botte; sono inoltre armoniosi, con un retrogusto che ricorda gli aromi primari e di botte.
* |
Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell’UE. |
* |
Il tenore massimo totale di anidride solforosa deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell’UE. |
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12 |
Acidità totale minima |
4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
13,3 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
4. Vini rossi «Crianza», «Reserva» e «Gran Reserva»
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
I vini invecchiati sono limpidi e di colore rosso con eventuali leggeri riflessi marroni od ocra. Presentano aromi puliti, primari e terziari, con possibile presenza di aromi di confettura. Al palato risultano puliti ed equilibrati e sono caratterizzati da una tannicità da media ad alta e un retrogusto persistente e armonico.
* |
Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell’UE. |
* |
Anidride solforosa massima: 160 mg/l se zuccheri ≥5 g/l |
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
12 |
Acidità totale minima |
4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
20 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
140 |
5. Vini spumanti di qualità bianchi e rosati
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Si tratta di vini bianchi o rosati, limpidi e brillanti, con una schiuma composta da bollicine piccole e persistenti. Presentano aromi primari e/o secondari con possibili note dovute alla permanenza in botte. Al palato risultano equilibrati, con persistenza media e un retrogusto di aromi primari e/o secondari.
* |
Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell’UE. |
* |
Il tenore massimo totale di anidride solforosa deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell’UE. |
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
10,5 |
Acidità totale minima |
4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
11,66 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
Vini bianchi: lieve macerazione a freddo del mosto e schiumatura. La fermentazione avviene a temperatura controllata inferiore a 18 °C ed è realizzata completamente o in parte (almeno per il 75 %) in contenitori o in botti di rovere.
Vini rosati: macerazione per un periodo di tempo compreso tra 4 e 12 ore a una temperatura inferiore a 24 °C. Schiumatura del mosto e fermentazione lenta per almeno cinque giorni a una temperatura controllata inferiore a 18 °C.
Vini rossi giovani: macerazione del mosto in presenza delle bucce per un periodo minimo di 48 ore a una temperatura controllata inferiore a 28 °C. Svinatura e pressatura; la fermentazione continua senza bucce a una temperatura controllata inferiore a 25 °C.
Vino di ghiaccio: la vendemmia dell’uva deve essere realizzata quando la vite ha una temperatura uguale o inferiore a -5 °C (congelata). L’uva viene pressata congelata senza essere sottoposta previamente a diraspatura.
L’invecchiamento avviene in botte.
5.2. Rese massime
1. |
Varietà bianche con allevamento ad alberello corto o lungo
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2. |
Varietà bianche con allevamento ad alberello corto o lungo
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3. |
Varietà rosse con allevamento ad alberello corto o lungo
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4. |
Varietà rosse con allevamento ad alberello corto o lungo
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5. |
Varietà bianche con allevamento a spalliera
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6. |
Varietà bianche con allevamento a spalliera
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7. |
Varietà rosse con allevamento a spalliera
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8. |
Varietà rosse con allevamento a spalliera
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6. Zona geografica delimitata
Comprende il territorio situato tra i fiumi Júcar e Cabriel, a sud-est della provincia di Cuenca e a nord-ovest di quella di Albacete.
7. Varietà principale/i di uve da vino
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BOBAL |
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CABERNET SAUVIGNON |
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GARNACHA TINTA |
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MACABEO - VIURA |
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TEMPRANILLO - CENCIBEL |
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VERDEJO |
8. Descrizione del legame/dei legami
La zona di produzione, situata tra due valli fluviali, è caratterizzata da terreni argillosi a base calcarea formati dai sedimenti di entrambi i fiumi, da temperature elevate, da una quasi totale assenza di piogge tra i mesi di maggio e settembre e da un elevato soleggiamento. Tali condizioni influiscono sulla varietà autoctona Bobal, da cui si ottengono vini dall’intensità aromatica buona, talvolta notevole, caratterizzati da note fruttate e floreali, eccellente acidità ed elevata intensità colorante, nonché da un colore intenso e duraturo che li distingue dagli altri vini grazie all’ottima carica di polifenoli e al basso pH (grande quantità di IPT senza lunga macerazione).
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro giuridico:
nella normativa nazionale
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
per l’etichettatura dei vini spumanti di qualità della denominazione di origine protetta «Manchuela» possono essere utilizzate le indicazioni «Premium» e «Reserva».
Per il vino prodotto secondo quanto specificato al punto 3.13 sarà possibile utilizzare la dicitura «Vino de Hielo», i cui parametri analitici saranno quelli specificati per le diverse categorie di vino, giacché il vino di ghiaccio può essere bianco, rosato o rosso nei relativi diversi tipi (giovani, «Roble», «Crianza», fermentati in botte, ecc.) di cui al disciplinare di produzione.
Link al disciplinare del prodotto
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/Pliego_de_condiciones_manchuela_20210421_mp.pdf
10.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 69/28 |
Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012
(2022/C 69/16)
La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).
La domanda di approvazione della presente modifica minore può essere consultata nella banca dati eAmbrosia della Commissione
DOCUMENTO UNICO
«Jamón de Teruel»/«Paleta de Teruel»
N. UE: PDO-ES-0078-AM03 – 15 febbraio 2021
DOP (X) IGP ( )
1. Denominazione
«Jamón de Teruel»/«Paleta de Teruel»
2. Stato Membro o paese terzo
Spagna
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.).
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1
I prosciutti e le spalle stagionati sono prodotti a base di carne ottenuti dopo aver sottoposto le estremità posteriori e anteriori del suino ad un processo di salatura, lavaggio, post-salatura, stagionatura (essiccazione e maturazione) ed invecchiamento.
I prosciutti e le spalle stagionati presentano le seguenti caratteristiche morfologiche.
a) |
Forma: allungata, bordi profilati e arrotondati fino all’apparizione del muscolo, conservazione dell’osso. Possono essere completamente coperti dalla cotenna o profilati mediante un taglio a «V» avente il vertice allineato con l’asse della zampa del prosciutto o della spalla stagionata. |
b) |
Peso: uguale o superiore a 7 kg nei prosciutti e a 4,5 kg nelle spalle stagionate al termine del periodo minimo di lavorazione stabilito. |
La superficie esterna dei pezzi può presentarsi coperta da muffe tipiche oppure pulita, con applicazione di olio o sugna. La superficie di taglio presenta:
a) |
colore rosso e aspetto al taglio brillante, con parziale presenza di grasso intramuscolare; |
b) |
carni: sapore delicato, poco salato; |
c) |
grasso: consistenza untuosa, brillante, di colore bianco giallastro, aromatico e dal sapore gradevole. |
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
I fabbricanti di mangimi composti per l’alimentazione dei suini protetti dalla DOP dovranno essere ubicati all’interno della zona geografica della provincia di Teruel o delle sue province limitrofe, segnatamente Saragozza, Guadalajara, Cuenca, Valenza, Castellón e Tarragona.
Gli animali sono nutriti prevalentemente con cereali, definendo le percentuali di materie prime che entrano nella composizione dei mangimi: si stabilirà un tasso minimo del 50 % per i cereali che, nella misura del possibile, dovranno provenire dalla zona di produzione.
Alla luce dei dati sulla produzione l’organismo di controllo dovrà valutare l’origine delle materie prime impiegate nelle fabbriche di alimenti per animali, per verificarne la disponibilità.
Gli animali destinati alla produzione di prosciutti e spalle stagionate protetti dalla presente denominazione devono provenire da incroci tra:
ceppo materno: Landrace, Large White o incrocio tra entrambe le razze; ceppo paterno: Duroc.
I suini da cui potranno essere ricavati cosce e spalle atti ad essere destinati alla produzione dei prosciutti e delle spalle stagionate protetti dalla denominazione dovranno essere nati e allevati in aziende suinicole situate nella provincia di Teruel, e macellati-sezionati in impianti anch’essi situati nella provincia di Teruel.
Gli animali per la riproduzione non devono essere utilizzati per ricavarne cosce e spalle destinati alla produzione di prosciutti e spalle stagionate protetti dalla denominazione d’origine.
I maschi devono essere castrati prima di entrare nell’azienda di ingrasso; le femmine non devono essere in estro al momento della macellazione.
Potranno fornire parti destinate alla produzione di prosciutti e spalle stagionate protetti dalla denominazione d’origine unicamente le carcasse di suini il cui peso a caldo sia uguale o superiore a 86 kg e il cui lardo dorsale, misurato nella zona lombare all’altezza della punta della coscia, abbia uno spessore superiore a 16 millimetri e inferiore a 45 millimetri.
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata
Fasi nella zona di produzione:
— |
produzione di animali, |
— |
macellazione e sezionamento di animali. |
Fasi nella zona di lavorazione:
— |
salatura, |
— |
lavaggio |
— |
post-salatura, |
— |
stagionatura, |
— |
invecchiamento. |
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato
Il «Consejo Regulador» autorizzerà, su base non discriminatoria, l’immissione in commercio del prosciutto e della spalla stagionata, disossati, in porzioni o in fette ma sempre confezionati, per quegli stabilimenti di essiccazione o di condizionamento registrati che rispettino le prescrizioni stabilite nel disciplinare e che superino le procedure di controllo e di certificazione previste.
La limitazione delle suddette trasformazioni del prodotto e del successivo condizionamento alla zona di lavorazione risponde a criteri di natura strettamente tecnica al fine di garantire il mantenimento della qualità del prodotto, che potrebbe risultare alterata qualora le condizioni di immagazzinamento e di manipolazione fossero modificate.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato
Sulle etichette commerciali proprie di ogni azienda commerciale figurerà obbligatoriamente la dicitura: «Denominación de Origen Protegida Jamón de Teruel» o «Denominación de Origen Protegida Paleta de Teruel», a seconda del prodotto.
I prosciutti e le spalle interi destinati al consumo saranno identificati con il termine «TERUEL» e la stella a otto punte marchiati a fuoco, oltre all’etichetta (fascetta) numerata contenente il logotipo della denominazione.
Tali elementi distintivi verranno apposti in azienda, sempre in modo tale da non consentirne un utilizzo ulteriore.
Sulle confezioni di prodotti disossati, in porzioni o in fette, derivanti da prosciutti e spalle stagionati sarà utilizzata una controetichetta numerata su cui figurerà il termine «Jamón» o «Paleta», a seconda del prodotto, insieme al logotipo della denominazione.
Su richiesta, le aziende potranno essere autorizzate ad integrare nella propria etichetta commerciale il contenuto della controetichetta numerata.
Le suddette attività, attinenti all’uso corretto della dicitura di denominazione d’origine protetta e del termine TERUEL, non avranno carattere discriminatorio. Il rilascio di etichette (fascette) e controetichette avverrà automaticamente per qualunque prodotto che dimostri di rispettare il disciplinare, secondo le relazioni presentate dall’organismo di controllo che effettuerà le attività di certificazione, garantendo in tal modo e per tutte le suddette attività la non discriminazione degli operatori.
Le seguenti espressioni facoltative possono essere impiegate su base volontaria sull’etichetta di prodotti interi, disossati, porzioni o fette del prodotto oggetto della presente denominazione, a condizione che il prodotto risponda ai seguenti requisiti:
Per i prosciutti:
— |
«Más de 18 meses», se il periodo di produzione minimo è di 79 settimane e il peso al momento della classificazione è di almeno 8 kg. |
— |
«Más de 22 meses», se il periodo di produzione minimo è di 96 settimane e il peso al momento della classificazione è di almeno 9 kg. |
Per le spalle:
— |
«Más de 10 meses», se il periodo di produzione minimo è di 44 settimane e il peso al momento della classificazione è di almeno 5 kg. |
— |
«Más de 11 meses», se il periodo di produzione minimo è di 48 settimane e il peso al momento della classificazione è di almeno 5,5 kg. |
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona di produzione è costituita dalla provincia di Teruel.
La zona di lavorazione di prosciutti e spalle stagionati comprende i comuni della provincia di Teruel situati ad un’altitudine non inferiore agli 800 metri, purché l’essiccatoio si trovi ad un’altitudine uguale o superiore a 800 metri sul livello del mare. L’altitudine media è misurata applicando la tecnica del modello digitale del terreno (DTM) o simile, mentre l’altitudine assoluta dell’essiccatoio è misurata mediante il sistema informativo territoriale dell’Aragona (SITAR) o altro sistema di natura analoga che lo possa sostituire, con un margine di tolleranza sino al 6 % per entrambi i valori.
5. Legame con la zona geografica
5.1. Specificità della zona geografica
L’eccellente qualità del prodotto «Jamón de Teruel»/«Paleta de Teruel» è dovuta fondamentalmente alle condizioni cui è sottoposto l’animale prima, durante e dopo la macellazione. Occorre tuttavia distinguere la zona geografica di allevamento e macellazione-sezionamento dei suini, nel seguito «zona di produzione», dalla zona geografica di lavorazione dei prosciutti e delle spalle stagionate, nel seguito «zona di lavorazione».
La zona di lavorazione di prosciutti e spalle stagionati è caratterizzata da un clima continentale con influenza mediterranea, dagli inverni lunghi e rigidi e con forti gelate nei terreni incolti. Il clima è secco con molte giornate di cielo sereno. Il livello annuo delle precipitazioni si aggira sui 400 mm, con circa 70 giorni piovosi.
La temperatura media annuale è di 12 °C, la temperatura media assoluta massima è di 37 °C e la minima di- 10 °C. La differenza fra le temperature medie estiva e invernale è di 19 °C e nella zona non si verificano gelate fra maggio e ottobre. Queste condizioni si sono rivelate propizie all’industria della carne.
I prosciutti e le spalle maturano in condizioni climatiche ottime, caratteristiche della zona geografica di lavorazione, con clima secco e freddo, parametri idonei all’ottenimento di prosciutti e spalle che godono di grande prestigio.
Nella sua opera del 1798 sulla storia della politica economica in Aragona «Historia de la Economía Política de Aragón», il naturalista, avvocato e storico spagnolo Jordán de Asso osserva in particolare che «la prelibatezza dei maiali allevati nel distretto di Albarracín li rende particolarmente pregiati. Questi animali sono molto ghiotti delle foglie di asfodelo (Asphodelus ramosus), essiccate come foraggio invernale.» Il «maiale di famiglia», nonostante il numero limitato di capi e in funzione del peso raggiunto al momento della macellazione dopo un periodo di ingrasso, è stato una fonte importante di risparmio per le famiglie rurali del Teruel poiché queste ne ricavavano la base della propria alimentazione per tutto l’anno.
Questi suini hanno costituito la materia prima animale che, grazie ad una alimentazione speciale e all’ingrassamento occasionale a base di ghiande, unitamente al clima freddo e secco delle alte terre di Jiloca, Albarracín, Gúdar y Maestrazgo, ha permesso la nascita di una solida tradizione di prodotti a base di carne, spalle e prosciutti di elevata qualità. È ovvio che quei suini sono ormai scomparsi, ma sono rimaste le conoscenze e la perizia di numerosi allevatori artigianali che, con la loro esperienza, hanno saputo mantenere nei suini di allevamento le caratteristiche di quelle razze («molinesa» di origine celtica e «morellana» del ceppo iberico, con una maggiore propensione all’ingrasso), perpetuando così l’altissima qualità delle carni ereditata dal passato.
La caratteristica fondamentale di questa denominazione risiede senz’ombra di dubbio nell’aver saputo sfruttare le conoscenze del passato sino ad ottenere le razze Landrace, Large White e Duroc, che forniscono gli animali ideali per i prodotti in questione. Questi suini, frutto dell’incrocio tra le razze precedentemente citate, godono del vigore tipico delle razze ibride e le loro caratteristiche morfologiche dipendono, in ampia misura, dai criteri di selezione applicati ai loro progenitori.
Questo patrimonio comune di conoscenze è naturalmente completato dalla perizia di quegli operatori incaricati della macellazione dei suini. Per poter fornire prodotti in grado di ottenere la DOP, infatti, non basta che gli animali abbiano un peso carcassa uguale o superiore a 86 kg; anche il lardo dorsale, misurato sulla punta del prosciutto della mezzena, è un fattore determinante. Nella fase di sezionamento è cruciale l’abilità dell’operatore che deve controllare lo smembramento e il sezionamento, operazioni che non devono provocare lacerazioni nella coscia o nella spalla, il dissanguamento, l’eliminazione dei ritagli di pelle, il trasporto nell’essiccatoio e la classificazione dei pezzi, in base alla temperatura interna e al peso, allo scopo di ottenerne prodotti omogenei che i responsabili della lavorazione possano accettare: saranno quei pezzi, col giusto strato di grasso e privi di lesioni, ad essere poi destinati alla lavorazione del prodotto.
Le conoscenze nella pratica di salatura si sono tramandate sino ad oggi: esse fanno sì che il sale rimanga in contatto con i pezzi tra 0,65 e 1 giorno per chilogrammo di peso fresco della coscia o della spalla, permettendo la produzione di un prosciutto di sapore gradevole, delicato e poco salato. Analogamente, questa pratica di salatura è stata resa possibile dall’aver saputo sfruttare il clima tipico della zona di lavorazione.
Nella variata geografia della zona di Teruel non mancano le ricette antiche e tradizionali. Nei loro trattati di gastronomia, due etnologi e gastronomi, il professor Antonio Beltrán e José Manuel Porquet, citano ricette rappresentative della provincia di Teruel in cui il prosciutto di Teruel è presente tra gli ingredienti: ad esempio le «sopas de ajo de Teruel» (zuppe all’aglio di Teruel), con il prosciutto tagliato a pezzettini, o il «jamón con tomate a la turolense» (prosciutto con pomodoro alla turolense). Non possiamo infine dimenticare i «Regañaos» (torte salate simili a pizze) frequenti nelle «fiestas de la Vaquilla del Ángel de Teruel», a base di pasta sfoglia unta con olio e ricoperta di fette di prosciutto e peperone rosso, cotte al forno o in padella.
5.2. Specificità del prodotto
— |
La razza Duroc è caratterizzata da un’elevata velocità di crescita, un’importante rusticità, un buon tasso di prolificità e un’ottima resa all’ingrasso. Le carni di questa razza presentano un’importante infiltrazione di grasso che ne garantisce un’elevata qualità. |
— |
Il suino di razza Landrace è un animale ipermetrico, che per lunghezza e dimensioni rappresenta un ottimo candidato alla denominazione d’origine. È una razza caratterizzata dall’ottima conformazione, dall’importante incremento quotidiano di peso, da un elevato coefficiente di trasformazione e dallo spessore del grasso dorsale. |
— |
La razza Large-White presenta facilità di adattamento e rusticità, elevate fecondità e fertilità, buoni coefficienti di trasformazione e di crescita; la sua carne è di ottima qualità, con sugosità, tessitura, conformazione e colore caratteristici. |
L’influenza positiva della razza Duroc nonché del tipo speciale di mangime a base di cereali, integrato da un peso elevato della carcassa, hanno definito e raffinato le competenze di numerosi artigiani del passato. L’esperienza da questi trasmessa, unitamente alla tecnologia moderna, rende possibile ottenere la qualità dei prodotti quali «Jamón de Teruel» e «Paleta de Teruel».
Le fondamentali caratteristiche qualitative che differenziano questi da altri prodotti equivalenti si riscontrano già nei pezzi freschi destinati alla stagionatura, in quanto essi presentano:
— |
un pH leggermente più alto, caratterizzato da una diminuzione più lenta, |
— |
una colorazione più scura, |
— |
una maggiore «capacità di ritenzione idrica», |
— |
una maggiore «sugosità», |
— |
un livello di infiltrazione di grasso più importante (maggiore percentuale di grasso intramuscolare), |
— |
un livello inferiore di grassi saturi; |
— |
una tessitura più morbida, che rende più tenera la carne (migliore infiltrazione e sugosità), |
— |
migliori condizioni di conservazione e maturazione. |
Il prodotto lavorato, dal canto suo, è caratterizzato da un sapore meno salato ma marcatamente «stagionato», così come descritto al punto 3.2.
5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)
Per la lavorazione dei prodotti a base di carne è necessario sottoporre la materia prima ad alcune tecniche di conservazione quali, principalmente, la salatura e la disidratazione allo scopo di stabilizzare le proprietà microbiologiche del prodotto finale. Le condizioni geografiche legate all’altitudine, al regime pluviometrico e alle temperature ambientali tipici della zona di lavorazione, unitamente alle pratiche ancestrali attuate dalle popolazioni locali, fanno sì che i prodotti in esame presentino proprietà organolettiche specifiche, quali:
— |
il sapore delicato in virtù del contenuto minimo di sale consentito dal sistema di salatura utilizzato, che consiste nel ricoprire i pezzi con sale secco, a temperature molto basse e durante il tempo minimo necessario per la penetrazione della giusta quantità di sale; |
— |
il riposo post-salatura, effettuato anch’esso a temperature molto basse; |
— |
la colorazione rossa e l’aspetto brillante al taglio, dovuti alle temperature ambientali miti in cui ha luogo il procedimento di essiccazione; grazie al caratteristico clima della provincia di Teruel, in generale fresco e con un tasso di umidità relativa medio-basso, l’essiccazione può avvenire lentamente e in maniera equilibrata. Ciò permette a sua volta una maturazione intensa, con conseguente sviluppo di un aroma e un sapore pronunciati, oltre ad una tessitura morbida e facilmente masticabile. La presenza di grasso infiltrato agevola questo procedimento di lenta essiccazione e intensa maturazione; |
— |
la manipolazione durante le ultime fasi di maturazione e invecchiamento, che aumenta l’attività proteolitica e lipolitica degli enzimi; ciò raffina e completa gli aromi, il sapore e la tessitura, sia del magro che del grasso; |
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una consistenza grassa, un colore bianco-giallastro brillante, un gusto aromatico e piacevole, dovuti al genotipo ideale dei suini ottenuto con l’inserimento di riproduttori della razza Duroc, l’elevato tenore di cereali nei mangimi somministrati agli animali l’elevato peso di macellazione degli animali che consentono alla carne di essere «giusta, né giovane, né vecchia», con il giusto livello di grasso intramuscolare. |
Tutte queste caratteristiche sono particolari e differenziano il prodotto in questione rispetto ad altri prodotti equivalenti, grazie all’insieme di fattori naturali e di attività umane descritti al punto 5.1.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento)
https://www.aragon.es/documents/20127/60698021/Pliego+de+Condiciones+de+la+denominaci%C3%B3n+de+origen+protegida+Jam%C3%B3n+de+Teruel_Paleta+de+Teruel+-+Consolidado.pdf/07d33dfc-1bfe-e48f-3c2e-18c4502a3578?t=1611235730833