ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 51 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
65° anno |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2022/C 51/01 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI |
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Corte di giustizia |
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2022/C 51/02 |
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2022/C 51/03 |
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2022/C 51/04 |
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2022/C 51/05 |
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2022/C 51/06 |
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2022/C 51/07 |
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2022/C 51/08 |
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2022/C 51/09 |
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2022/C 51/10 |
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2022/C 51/11 |
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2022/C 51/12 |
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2022/C 51/13 |
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2022/C 51/14 |
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2022/C 51/15 |
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2022/C 51/16 |
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2022/C 51/17 |
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2022/C 51/18 |
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2022/C 51/19 |
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2022/C 51/20 |
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2022/C 51/21 |
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2022/C 51/22 |
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2022/C 51/23 |
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2022/C 51/24 |
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2022/C 51/25 |
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2022/C 51/26 |
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2022/C 51/27 |
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2022/C 51/28 |
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2022/C 51/29 |
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2022/C 51/30 |
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2022/C 51/31 |
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2022/C 51/32 |
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2022/C 51/33 |
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Tribunale |
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2022/C 51/34 |
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2022/C 51/35 |
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2022/C 51/36 |
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2022/C 51/37 |
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2022/C 51/38 |
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2022/C 51/39 |
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2022/C 51/40 |
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2022/C 51/41 |
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2022/C 51/42 |
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2022/C 51/43 |
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2022/C 51/44 |
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2022/C 51/45 |
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2022/C 51/46 |
Causa T-714/21: Ricorso proposto il 4 novembre 2021 — AL / Commissione |
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2022/C 51/47 |
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2022/C 51/48 |
Causa T-754/21: Ricorso proposto il 29 novembre 2021 — Peace United / EUIPO — 1906 Collins (bâoli) |
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2022/C 51/49 |
Causa T-758/21: Ricorso proposto il 1o dicembre 2021 — Dorsum/EUIPO — ID Quantique (Clavis) |
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2022/C 51/50 |
Causa T-760/21: Ricorso proposto il 29 novembre 2021 — DCM Film Distribution/Commissione |
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2022/C 51/51 |
Causa T-761/21: Ricorso proposto il 6 dicembre 2021 — Courtois e a. / Commissione |
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2022/C 51/52 |
Causa T-769/21: Ricorso proposto il 10 dicembre 2021 — Euranimi/Commissione |
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2022/C 51/53 |
Causa T-770/21: Ricorso proposto il 9 dicembre 2021 — OC / SEAE |
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2022/C 51/54 |
Causa T-777/21: Ricorso proposto il 14 dicembre 2021 — Trend Glass/EUIPO — EUIPO (ECO STORAGE) |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
31.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 51/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2022/C 51/01)
Ultime pubblicazioni
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
31.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 51/2 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative — Lussemburgo) — État du Grand-duché de Luxembourg / L
(Causa C-437/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione amministrativa nel settore fiscale - Direttiva 2011/16/UE - Articolo 1, paragrafo 1, articolo 5 e articolo 20, paragrafo 2 - Richiesta di informazioni - Decisione recante ingiunzione di comunicare informazioni - Rifiuto di ottemperare all’ingiunzione - Sanzione - Carattere «prevedibilmente pertinente» delle informazioni richieste - Omessa identificazione nominativa e individuale dei contribuenti interessati - Nozione di «identità della persona oggetto della verifica o indagine» - Motivazione della richiesta di informazioni - Portata - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo avverso la decisione recante ingiunzione di comunicare informazioni - Articolo 52, paragrafo 1 - Limitazione - Rispetto del contenuto essenziale del diritto)
(2022/C 51/02)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour administrative
Parti nel procedimento principale
Appellante: État luxembourgeois
Appellata: L
Dispositivo
1) |
L’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 5 e l’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, devono essere interpretati nel senso che una richiesta di informazioni deve essere considerata come vertente su informazioni che non appaiono manifestamente prive di qualsiasi prevedibile pertinenza, qualora le persone oggetto della verifica o indagine ai sensi di quest’ultima disposizione non siano identificate nominativamente e individualmente da tale richiesta, ma l’autorità richiedente dimostri, sulla base di spiegazioni chiare e sufficienti, di condurre un’indagine mirata riguardante un gruppo circoscritto di persone, giustificata da fondati sospetti in ordine all’inosservanza di un preciso obbligo di legge. |
2) |
L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che a una persona in possesso di informazioni:
|
deve essere concessa, dopo il riconoscimento definitivo della legittimità di dette decisioni emesse nei suoi confronti, la possibilità di conformarsi alla decisione recante ingiunzione di comunicare informazioni entro il termine inizialmente previsto a tal fine dal diritto nazionale, senza che ciò comporti il mantenimento della sanzione nella quale è incorsa per esercitare il suo diritto a un ricorso effettivo. Solo nel caso in cui tale persona non dia seguito a tale decisione entro tale termine la sanzione inflitta diverrebbe legittimamente esigibile.
31.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 51/3 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pesti Központi Kerületi Bíróság — Ungheria) — Procedimento penale a carico di IS
(Causa C-564/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva 2010/64/UE - Articolo 5 - Qualità dell’interpretazione e della traduzione - Direttiva 2012/13/UE - Diritto all’informazione nei procedimenti penali - Articolo 4, paragrafo 5, e articolo 6, paragrafo 1 - Diritto all’informazione sull’accusa - Diritto all’interpretazione e alla traduzione - Direttiva 2016/343/UE - Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale - Articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 267 TFUE - Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE - Ricevibilità - Impugnazione nell’interesse della legge contro una decisione che dispone un rinvio pregiudiziale - Procedimento disciplinare - Potere del giudice di grado superiore di dichiarare illegittima la domanda di pronuncia pregiudiziale)
(2022/C 51/03)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Pesti Központi Kerületi Bíróság
Parti nel procedimento penale principale
Imputato: IS
Dispositivo
1) |
L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il giudice supremo di uno Stato membro constati, a seguito di un’impugnazione nell’interesse della legge, l’illegittimità di una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata alla Corte da un giudice di grado inferiore ai sensi di tale disposizione, per il motivo che le questioni poste non sono rilevanti e necessarie ai fini della soluzione del procedimento principale, senza tuttavia pregiudicare gli effetti giuridici della decisione contenente tale domanda. Il principio del primato del diritto dell’Unione impone a detto giudice di grado inferiore di disapplicare siffatta decisione del giudice supremo nazionale. |
2) |
L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un procedimento disciplinare sia avviato contro un giudice nazionale per il fatto che quest’ultimo ha presentato alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi di tale disposizione. |
3) |
L’articolo 5 della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di adottare misure concrete atte a garantire che la qualità dell’interpretazione fornita e delle traduzioni effettuate sia sufficiente affinché l’indagato o l’imputato comprenda l’accusa formulata a suo carico e tale interpretazione possa essere oggetto di controllo da parte dei giudici nazionali. L’articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2010/64, l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, letti alla luce dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostano a che una persona sia giudicata in contumacia quando, a causa di un’interpretazione inadeguata, non è stata informata, in una lingua ad essa comprensibile, dell’accusa a suo carico, o quando è impossibile accertare la qualità dell’interpretazione fornita e quindi stabilire che tale persona sia stata informata, in una lingua ad essa comprensibile, dell’accusa a suo carico. |
31.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 51/4 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 novembre 2021 — Consiglio dell’Unione europea / Hamas
(Causa C-833/19 P) (1)
(Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune - Lotta contro il terrorismo - Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità - Congelamento dei capitali - Posizione comune 2001/931/PESC - Regolamento (CE) n. 2580/2001 - Mantenimento di un’organizzazione nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità coinvolti in atti terroristici - Motivazione individuale notificata all’organizzazione e contenuta in un documento distinto dall’atto contenente una motivazione a carattere generale - Autenticazione della motivazione individuale - Articolo 297, paragrafo 2, TFUE)
(2022/C 51/04)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e S. Van Overmeire, agenti)
Altra parte nel procedimento: Hamas (rappresentante: L. Glock, avvocata)
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 4 settembre 2019, Hamas/Consiglio (T-308/18, EU:T:2019:557), è annullata nei limiti in cui accoglie l’ottavo motivo dedotto in primo grado e annulla la decisione (PESC) 2018/475 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2017/1426; il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420; la decisione (PESC) 2018/1084 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2018/475, e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1071 del Consiglio, del 30 luglio 2018, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468, nella parte in cui i suddetti atti riguardano Hamas, incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem. |
2) |
Il ricorso proposto da Hamas nella causa T-308/18 è respinto. |
3) |
Hamas è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea in occasione della presente impugnazione e in primo grado. |
31.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 51/5 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 2 dicembre 2021 — Commissione europea / Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (C-884/19 P), GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH / Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, Commission européenne (C-888/19 P)
(Cause riunite C-884/19 P e C-888/19 P) (1)
(Impugnazione - Dumping - Importazioni di vetro solare originario della Cina - Regolamento (CE) n. 1225/2009 - Articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c) - Status di impresa operante in condizioni di economia di mercato - Diniego - Nozione di «distorsione di rilievo derivante dal precedente sistema a economia pianificata», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), terzo trattino - Vantaggi fiscali)
(2022/C 51/05)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente da L. Flynn, T. Maxian Rusche e A. Demeneix, successivamente da L. Flynn e T. Maxian Rusche, agenti) (C-884/19 P), GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (rappresentante: R. MacLean, solicitor) (C-888/19 P)
Altre parti nel procedimento: Xinyi PV Products (rappresentanti: Y. Melin e B. Vigneron, avvocati) (C-884/19 P e C-888/19 P), GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (rappresentante: R. MacLean, solicitor) (C-884/19 P), Commissione europea (rappresentanti: inizialmente da L. Flynn, T. Maxian Rusche e A. Demeneix, successivamente da L. Flynn e T. Maxian Rusche, agenti) (C-888/19 P)
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 24 settembre 2019, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commissione (T-586/14 RENV, EU:T:2019:668) è annullata. |
2) |
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché esso si pronunci sui motivi di ricorso dal secondo al quarto che gli sono stati sottoposti. |
3) |
Le spese sono riservate. |
31.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 51/5 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 30 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rīgas rajona tiesa — Lettonia) — Procedimento penale a carico di AB, CE, «MM investīcijas» SIA
(Causa-C-3/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea - Membro di un organo della Banca centrale europea - Governatore della banca centrale nazionale di uno Stato membro - Immunità dalla giurisdizione penale - Imputazione legata ad attività svolte nell’ambito della funzione in seno allo Stato membro)
(2022/C 51/06)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Rīgas rajona tiesa
Parti nel procedimento penale principale
AB, CE, «MM investīcijas» SIA
LR Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļa
Dispositivo
1) |
L’articolo 22 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, letto alla luce dell’articolo 130 TFUE e dell’articolo 7 del protocollo (n. 4) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, deve essere interpretato nel senso che il governatore della banca centrale di uno Stato membro può beneficiare dell’immunità di giurisdizione prevista all’articolo 11, lettera a), del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea per gli atti da lui compiuti in veste ufficiale di membro di un organo della Banca centrale europea. |
2) |
L’articolo 11, lettera a), del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, letto in combinato disposto con l’articolo 22 del medesimo protocollo, deve essere interpretato nel senso che il governatore di una banca centrale di uno Stato membro continua a beneficiare, per gli atti compiuti in veste ufficiale, dell’immunità di giurisdizione prevista all’articolo 11, lettera a), di detto protocollo dopo aver cessato di esercitare le sue funzioni. |
3) |
L’articolo 11, lettera a), del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, letto in combinato disposto con gli articoli 17 e 22 di tale protocollo, deve essere interpretato nel senso che l’autorità nazionale responsabile del procedimento penale — ossia, a seconda della fase del procedimento, l’autorità responsabile dell’azione penale o il giudice penale competente — è competente a valutare in primis se l’eventuale reato che è stato commesso dal governatore della banca centrale nazionale, nella sua veste di membro di un organo della Banca centrale europea, rientri tra gli atti che tale governatore compie nell’assolvimento dei suoi compiti in seno a detto organo, ma che essa è tenuta, in caso di dubbi, a chiedere, in applicazione del principio di leale cooperazione, il parere della Banca centrale europea e a conformarsi a quest’ultimo. Spetta invece solo alla Banca centrale europea valutare, allorché è adita di una domanda di revoca dell’immunità di detto governatore, se siffatta revoca dell’immunità sia contraria agli interessi dell’Unione europea, ferma restando l’eventuale verifica da parte della Corte di detta valutazione. |
4) |
L’articolo 11, lettera a), del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che l’immunità di giurisdizione da esso prevista non osta all’azione penale nel suo insieme, segnatamente agli atti di indagine, alla raccolta delle prove e alla notifica dell’atto di imputazione. Tuttavia, nell’ipotesi in cui, fin dalla fase delle indagini svolte da parte delle autorità nazionali e prima che sia adita un’autorità giurisdizionale, sia constatato che la persona sottoposta alle indagini può beneficiare dell’immunità di giurisdizione per gli atti oggetto dell’azione penale, incombe a tali autorità chiedere la revoca dell’immunità all’istituzione dell’Unione europea interessata. Tale immunità non osta a che gli elementi di prova raccolti durante l’indagine possano essere utilizzati nell’ambito di altri procedimenti giudiziari. |
5) |
L’articolo 11, lettera a), e l’articolo 17 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che l’immunità di giurisdizione non si applica qualora il beneficiario di tale immunità sia imputato in un procedimento penale per atti che non sono stati compiuti nell’ambito delle funzioni che questi esercita per conto di un’istituzione dell’Unione europea. |
31.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 51/6 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 25 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Višje sodišče v Ljubljani — Slovenia) — Procedimento instaurato da NK, nella sua qualità di curatore del fallimento della Alpine BAU GmbH
(Causa C-25/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Procedure di insolvenza - Regolamento (CE) n. 1346/2000 - Articoli 4 e 28 - Articolo 32, paragrafo 2 - Termine assegnato per l’insinuazione di crediti in una procedura di insolvenza - Insinuazione, in una procedura secondaria di insolvenza in corso in uno Stato membro, di crediti da parte del curatore della procedura principale in corso in un altro Stato membro - Termine cogente previsto dal diritto dello Stato di apertura della procedura secondaria di insolvenza)
(2022/C 51/07)
Lingua processuale: lo sloveno
Giudice del rinvio
Višje sodišče v Ljubljani
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: NK, nella sua qualità di curatore del fallimento della Alpine BAU GmbH
Con l’intervento di: Alpine BAU GmbH, Salisburgo — Filiale di Celje, in stato di fallimento
Dispositivo
L’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, letto in combinato disposto con gli articoli 4 e 28 di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che l’insinuazione, in una procedura secondaria di insolvenza, da parte del curatore della procedura principale di insolvenza, di crediti già insinuati in tale procedura principale, soggiace alle disposizioni sui termini per l’insinuazione dei crediti e sulle conseguenze delle insinuazioni tardive, previste dalla legge dello Stato di apertura di detta procedura secondaria.
31.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 51/7 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH / eprimo GmbH
(Causa C-102/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2002/58/CE - Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche - Articolo 2, secondo comma, lettera h) - Nozione di «posta elettronica» - Articolo 13, paragrafo 1 - Nozione di «uso della posta elettronica a fini di commercializzazione diretta» - Direttiva 2005/29/CE - Pratiche commerciali sleali - Allegato I, punto 26 - Nozione di «ripetute e sgradite sollecitazioni per posta elettronica» - Messaggi pubblicitari - Inbox advertising)
(2022/C 51/08)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH
Convenuta: eprimo GmbH
Con l’intervento di: Interactive Media CCSP GMBH
Dispositivo
1) |
L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che costituisce un «uso (…) della posta elettronica a fini di commercializzazione diretta», ai sensi della menzionata disposizione, la visualizzazione nella casella di posta in arrivo dell’utente di un servizio di posta elettronica di messaggi pubblicitari in una forma simile a quella di un vero e proprio messaggio di posta elettronica e nella stessa collocazione di quest’ultimo, senza che la determinazione aleatoria dei destinatari di siffatti messaggi né la determinazione del grado d’intensità dell’onere imposto a tale utente incidano al riguardo, essendo tale uso autorizzato soltanto a condizione che detto utente sia stato informato in modo chiaro e preciso delle modalità di diffusione di una simile pubblicità, segnatamente all’interno dell’elenco dei messaggi di posta elettronica privati ricevuti, e abbia espresso il proprio consenso a ricevere siffatti messaggi pubblicitari in maniera specifica e con piena cognizione di causa. |
2) |
L’allegato I, punto 26, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») deve essere interpretato nel senso che un’attività consistente nella visualizzazione nella casella di posta in arrivo dell’utente di un servizio di posta elettronica di messaggi pubblicitari, in una forma simile a quella di un vero e proprio messaggio di posta elettronica e nella medesima collocazione di quest’ultimo, rientra nella nozione di «ripetute e sgradite sollecitazioni commerciali» degli utenti di servizi di posta elettronica, ai sensi di tale disposizione, qualora la visualizzazione di tali messaggi pubblicitari, da un lato, sia avvenuta con sufficiente frequenza e regolarità per essere qualificata come «ripetute sollecitazioni commerciali» e, dall’altro, possa, in mancanza di un consenso fornito dall’utente di cui trattasi preliminarmente a tale visualizzazione, essere qualificata come «sgradite sollecitazioni commerciali». |
31.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 51/8 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 25 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — WD / job-medium GmbH, in liquidazione
(Causa C-233/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2003/88/CE - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Articolo 7, paragrafo 1 - Diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute prima della fine del rapporto di lavoro - Cessazione anticipata del rapporto di lavoro da parte del dipendente)
(2022/C 51/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: WD
Convenuto: job-medium GmbH, in liquidazione
Dispositivo
1) |
L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, letto alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione del diritto nazionale in base alla quale non è dovuta alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute per l’ultimo anno di lavoro in corso, qualora il lavoratore o la lavoratrice, senza giusta causa, ponga fine anticipatamente e unilateralmente al rapporto di lavoro. |
2) |
Non è necessario che il giudice nazionale verifichi se per il lavoratore fosse impossibile fruire dei giorni di ferie retribuite cui aveva diritto. |
31.1.2022 |
IT |
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C 51/9 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 25 novembre 2021 — Commissione europea / UG
(Causa C-249/20 P) (1)
(Impugnazione - Funzione pubblica - Agente contrattuale - Contratto a tempo indeterminato - Risoluzione - Motivi di licenziamento - Snaturamento - Danno morale - Ricevibilità - Omissione de statuire su un capo delle conclusioni)
(2022/C 51/10)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin e L. Radu Bouyon, agenti)
Altra parte nel procedimento: UG (rappresentanti: inizialmente M. Richard e P. Junqueira de Oliveira, successivamente M. Richard, avvocati)
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 2 aprile 2020, UG/Commissione (T-571/17, non pubblicata, EU:T:2020:141), è annullata nella parte in cui ha annullato la decisione della Commissione europea, del 17 ottobre 2016, di risolvere il contratto di lavoro a tempo indeterminato di UG, ha constatato l'esistenza di un'illegittimità idonea a far sorgere la responsabilità di tale istituzione e ha dichiarato irricevibile il capo della domanda di UG diretta al risarcimento del danno morale. |
2) |
La causa è rinviata al Tribunale dell'Unione europea. |
3) |
Le spese sono riservate. |
31.1.2022 |
IT |
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C 51/9 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 25 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Aurubis AG / Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-271/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Regime di assegnazione gratuita delle quote - Decisione 2011/278/UE - Articolo 3, lettera d) - Sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili - Nozioni di «combustione» e di «combustibile» - Produzione di rame primario mediante fusione rapida - Domanda di assegnazione - Quote richieste e non ancora assegnate alla data di scadenza di un periodo di scambio - Possibilità di rilasciare tali quote nel corso del periodo di scambio successivo a titolo di esecuzione di una decisione giurisdizionale emanata dopo tale data)
(2022/C 51/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Berlin
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Aurubis AG
Convenuta: Bundesrepublik Deutschland
Dispositivo
1) |
L’articolo 3, lettera d), della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili» comprende, nell’ambito di un impianto che produce rame primario e la cui attività rientra nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87 al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, una fonderia a fusione rapida che effettua l’ossidazione dello zolfo presente nella materia prima utilizzata, consistente in un concentrato di rame. |
2) |
La decisione 2011/278 deve essere interpretata nel senso che le quote a titolo gratuito alle quali il gestore di un impianto ha diritto per il terzo periodo di scambio (2013-2020) possono ancora essere rilasciate al gestore dopo il 31 dicembre 2020, in esecuzione di una decisione giurisdizionale emessa dopo tale data. |
31.1.2022 |
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C 51/10 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Paris — Francia) — IB/FA
(Causa C-289/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Competenza a statuire su una domanda di divorzio - Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) - Nozione di «residenza abituale» dell’attore)
(2022/C 51/12)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d’appel de Paris
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: IB
Convenuta: FA
Dispositivo
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che un coniuge che divide la propria vita tra due Stati membri può avere la propria residenza abituale in uno solo di tali Stati membri, cosicché solo i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situata tale residenza abituale sono competenti a statuire sulla domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale.
31.1.2022 |
IT |
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C 51/11 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 25 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Veszprémi Törvényszék — Ungheria) — Amper Metal Kft / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Causa C-334/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2 - Operazione soggetta a IVA - Nozione - Articolo 168, lettera a), e articolo 176 - Diritto a detrazione dell’IVA pagata a monte - Diniego - Servizi pubblicitari qualificati come eccessivamente costosi e non proficui dall’amministrazione finanziaria - Assenza di fatturato generato a beneficio del soggetto passivo)
(2022/C 51/13)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Veszprémi Törvényszék
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Amper Metal Kft.
Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Dispositivo
L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo può detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte per servizi pubblicitari ove una siffatta prestazione di servizi costituisca un’operazione soggetta all’IVA, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2006/112, e ove essa presenti un nesso diretto e immediato con una o più operazioni imponibili a valle o con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo, a titolo di sue spese generali, senza che sia necessario prendere in considerazione la circostanza che il prezzo fatturato per i suddetti servizi sia eccessivo rispetto a un valore di riferimento definito dall’amministrazione finanziaria nazionale o che tali servizi non abbiano dato luogo a un aumento del fatturato di detto soggetto passivo.
31.1.2022 |
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C 51/11 |
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht — Austria) — QY / Finanzamt Österreich, già Finanzamt Wien für den 8., 16. und 17. Bezirk
(Causa C-372/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articoli 45 e 48 TFUE - Libera circolazione dei lavoratori - Parità di trattamento - Prestazioni familiari erogate ai cooperanti che portano con sé i propri familiari nel paese terzo cui sono stati assegnati in servizio - Soppressione - Articolo 288, secondo comma, TFUE - Atti giuridici dell’Unione - Portata dei regolamenti - Normativa nazionale il cui ambito di applicazione ratione personae è più ampio di quello di un regolamento - Presupposti - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 11, paragrafo 3, lettere a) ed e) - Ambito di applicazione - Lavoratrice subordinata cittadina di uno Stato membro impiegata in qualità di cooperante da un datore di lavoro stabilito in altro Stato membro e inviata in missione in un paese terzo - Articolo 68, paragrafo 3 - Diritto del richiedente prestazioni familiari di depositare una domanda unica presso l’istituzione dello Stato membro competente in via prioritaria o presso l’istituzione dello Stato membro competente in via subordinata)
(2022/C 51/14)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzgericht
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: QY
Resistente: Finanzamt Österreich, già Finanzamt Wien für den 8., 16. und 17. Bezirk
Dispositivo
1) |
L’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che una lavoratrice subordinata avente la cittadinanza di uno Stato membro in cui essa stessa e i suoi figli sono residenti, assunta da un datore di lavoro avente la propria sede sociale in un altro Stato membro con un contratto di lavoro in qualità di cooperante, il quale, in forza della legislazione di tale altro Stato membro, ricade nel regime obbligatorio di previdenza sociale di quest’ultimo, e che viene assegnata in servizio in un paese terzo non già immediatamente dopo la sua assunzione, bensì al termine di un tirocinio in quest’altro Stato membro e vi rientra in seguito per una fase di reinserimento, deve essere considerata una persona che esercita un’attività subordinata in quest’ultimo, ai sensi di tale disposizione. |
2) |
L’articolo 288, secondo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’adozione, da parte di uno Stato membro, di una normativa nazionale il cui ambito di applicazione ratione personae sia più ampio di quello del regolamento n. 883/2004, in quanto prevede un’equiparazione dei cittadini degli Stati parti dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, ai propri cittadini, a condizione che tale normativa sia interpretata in modo conforme al suddetto regolamento e che il primato di quest’ultimo non sia rimesso in discussione. |
3) |
L’articolo 68, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 883/2004 e l’articolo 60, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004, devono essere interpretati nel senso che essi vincolano reciprocamente l’istituzione dello Stato membro competente in via prioritaria e l’istituzione dello Stato membro competente in via subordinata, sicché il richiedente prestazioni familiari deve depositare una sola domanda presso una di tali istituzioni e spetta poi a queste due istituzioni trattare congiuntamente detta domanda. |
4) |
Gli articoli 45 e 48 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro sopprima, in via generale, le prestazioni familiari che erogava fino a quel momento ai cooperanti che portano con sé i propri familiari nel paese terzo in cui sono stati assegnati in servizio, purché, da un lato, tale soppressione sia applicata in modo indifferenziato sia ai beneficiari aventi la cittadinanza di tale Stato membro sia ai beneficiari aventi la cittadinanza degli altri Stati membri e, dall’altro, detta soppressione comporti una differenza di trattamento tra i cooperanti interessati non già a seconda del fatto che abbiano o meno esercitato il proprio diritto alla libera circolazione prima o dopo la stessa, bensì a seconda del fatto che i loro figli risiedano con loro in uno Stato membro oppure in un paese terzo. |
31.1.2022 |
IT |
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C 51/12 |
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 2 dicembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht München — Germania) — Vodafone Kabel Deutschland GmbH / Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
(Causa C-484/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva (UE) 2015/2366 - Servizi di pagamento - Articolo 62, paragrafo 4 - Spese applicabili - Articolo 107, paragrafo 1 - Piena armonizzazione - Articolo 115, paragrafi 1 e 2 - Attuazione e applicazione - Abbonamenti di televisione via cavo e di accesso a internet - Contratti a tempo indeterminato conclusi prima della data di attuazione della direttiva citata - Spese addebitate per le operazioni di pagamento senza autorizzazione di prelievo bancario disposte dopo tale data)
(2022/C 51/15)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht München
Parti nel procedimento principale
Resistente in primo grado e appellante: Vodafone Kabel Deutschland GmbH
Ricorrente in primo grado e appellata: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
Dispositivo
L’articolo 62, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionali in base alle quali, nell’ambito di contratti a tempo indeterminato conclusi con i consumatori, il divieto di addebitare spese per l’utilizzo di strumenti di pagamento e per i servizi di pagamento previsti in detto articolo 62, paragrafo 4, si applica solo alle operazioni di pagamento disposte in esecuzione dei contratti conclusi dopo il 13 gennaio 2018, di modo che tali spese restano applicabili alle operazioni di pagamento disposte dopo la data citata in esecuzione dei contratti a tempo indeterminato conclusi prima della medesima data.
31.1.2022 |
IT |
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C 51/13 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie — Polonia) — Delfarma sp. z o.o. / Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
(Causa C-488/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articoli 34 e 36 TFUE - Libera circolazione delle merci - Misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa - Medicinali per uso umano - Importazione parallela di medicinali - Normativa di uno Stato membro che prevede la scadenza ipso iure dell’autorizzazione all’importazione parallela al decorso di un anno dalla scadenza dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale di riferimento - Tutela della salute e della vita delle persone - Proporzionalità - Direttiva 2001/83/CE - Farmacovigilanza)
(2022/C 51/16)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Delfarma sp. z o.o.
Resistente: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Dispositivo
Gli articoli 34 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la scadenza ipso iure, senza valutazione di un eventuale rischio per la salute e la vita delle persone, di un’autorizzazione all’importazione parallela di un medicinale al decorso del termine di un anno calcolato a partire dalla data di scadenza dell’autorizzazione all’immissione in commercio di riferimento. Il fatto che gli importatori paralleli siano esonerati dall’obbligo di presentare rapporti periodici sulla sicurezza non costituisce un elemento idoneo a giustificare, in quanto tale, l’adozione di una siffatta decisione.
31.1.2022 |
IT |
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C 51/14 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 4 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei conti — Sezione regionale di controllo per la Campania — Italia) — Comune di Camerota
(Causa C-161/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte - Direttiva 2011/85/UE - Direttiva 2011/7/UE - Politica economica e monetaria - Ente locale in difficoltà finanziaria - Piano di riequilibrio finanziario - Normativa nazionale che sospende i poteri istruttori della Corte dei conti in ragione dell’emergenza sanitaria comportata dalla pandemia di COVID-19 - Articolo 267 TFUE - Nozione di «giurisdizione nazionale» - Assenza di controversia dinanzi all’istanza remittente - Irricevibilità manifesta)
(2022/C 51/17)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte dei conti — Sezione regionale di controllo per la Campania
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Comune di Camerota
Dispositivo
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei conti — Sezione regionale di controllo per la Campania (Italia), con ordinanza del 9 marzo 2021, è manifestamente irricevibile.
31.1.2022 |
IT |
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C 51/14 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg — Germania) — TUIfly GmbH / FI, RE
(Causa C-253/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Trasporti aerei - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articolo 5 - Articolo 7 - Articolo 8, paragrafo 3 - Negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato di un volo - Compensazione e assistenza ai passeggeri - Nozione di «cancellazione» - Dirottamento di un volo verso un aeroporto che non serve la stessa città o regione dell’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione - Riavviamento dei passeggeri mediante autobus)
(2022/C 51/18)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Hamburg
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: TUIfly GmbH
Convenuti: FI, RE
Dispositivo
L’articolo 5, paragrafi 1, lettera c), l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, devono essere interpretati nel senso che un volo dirottato che atterri in un aeroporto diverso da quello per il quale era stata effettuata la prenotazione e che non serve la stessa città o regione è idoneo a conferire al passeggero un diritto a compensazione pecuniaria a titolo di cancellazione del volo.
31.1.2022 |
IT |
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C 51/15 |
Impugnazione proposta il 2 luglio 2021 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 aprile 2021, causa T-252/19, Pech/Consiglio
(Causa C-408/21 P)
(2022/C 51/19)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. de Gregorio Merino, E. Dumitriu-Segnana, K. Pavlaki, E. Rebasti, agenti)
Altre parti nel procedimento: Laurent Pech, Regno di Svezia
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale; |
— |
statuire definitivamente sulle questioni oggetto della presente impugnazione, e |
— |
condannare il ricorrente nella causa T-252/19 alle spese sostenute dal Consiglio nell’ambito di tale causa e della presente impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, il Consiglio deduce tre motivi.
Primo motivo: errata interpretazione ed errata applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001 (1)
Prima parte del motivo: il Tribunale avrebbe errato nella sua valutazione della questione se il parere richiesto abbia una portata particolarmente ampia e avrebbe interpretato tale criterio, elaborato dalla giurisprudenza, in un modo che lo renderebbe inoperante. Avendo omesso di rispondere agli argomenti del Consiglio a tale riguardo, il Tribunale avrebbe altresì violato il proprio obbligo di motivazione.
Seconda parte del motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel non prendere in considerazione il carattere sensibile del parere giuridico alla luce delle specifiche circostanze del contesto in cui esso è stato emesso, in particolare la sua importanza per il processo decisionale. L’interpretazione del carattere sensibile dei pareri giuridici suggerita dal Tribunale, che isolerebbe il contenuto di un parere giuridico dalle sue circostanze, sarebbe viziata in punto di diritto e svuoterebbe la tutela garantita dall’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento di una gran parte del suo significato.
Terza parte del motivo: il Tribunale avrebbe errato nella sua valutazione della questione se la divulgazione del parere giuridico pregiudicherebbe futuri procedimenti giudiziari ledendo l’uguaglianza delle parti dinanzi al giudice e i diritti della difesa del Consiglio.
Secondo motivo: errata interpretazione ed errata applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001
Prima parte del motivo: statuendo sull’applicabilità dell’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto ritenendo che la decisione di conferma dovesse addurre elementi concreti e che non lo avesse fatto. Inoltre, il Tribunale avrebbe limitato il proprio ragionamento ad affermazioni generiche che negano in generale la tutela anziché esaminare specificamente le giustificazioni addotte dal Consiglio relativamente al rischio per il suo processo decisionale.
Seconda parte del motivo: il Tribunale sarebbe parimenti incorso in un errore di diritto ritenendo che il principio della responsabilità democratica alla base del rafforzamento della trasparenza dei documenti legislativi si applichi a tutti i documenti riguardanti le procedure legislative allo stesso modo, indipendentemente dal fatto che essi contengano posizioni di responsabili politici o consistano in contributi di servizi interni, incluso il servizio giuridico.
Terzo motivo: violazione dell’articolo 113 del regolamento di procedura del Tribunale e snaturamento dei fatti
Infine, il Tribunale avrebbe rifiutato di riaprire la fase orale del procedimento e di prendere in considerazione il fatto che erano stati avviati ricorsi giurisdizionali contro il regolamento 2020/2092 (2) in riferimento proprio alle stesse questioni giuridiche discusse nel parere. Ciò costituirebbe un vizio di procedura che non avrebbe consentito al Consiglio di essere ascoltato su un elemento fondamentale per la causa instaurata dinanzi al Tribunale.
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).
(2) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione (GU 2020, L 433 I, pag. 1).
31.1.2022 |
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C 51/16 |
Impugnazione proposta il 28 luglio 2021 dalla Puma SE avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 19 maggio 2021, causa T-510/19, Puma / EUIPO — Gemma Group (Rappresentazione di un felino che salta)
(Causa C-462/21 P)
(2022/C 51/20)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Puma SE (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, abogado)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Con ordinanza del 1o dicembre 2021, la Corte di giustizia (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la Puma SE alle spese.
31.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 51/16 |
Impugnazione proposta il 19 luglio 2021 dalla Electrodomésticos Taurus, S.L. avverso l’ordinanza del Tribunale (Decima Sezione) del 17 maggio 2021, causa T-328/20, Electrodomésticos Taurus, S.L. / EUIPO — Shenzen Aukey E-Business Co. Ltd
(Causa C-468/21 P)
(2022/C 51/21)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Electrodomésticos Taurus, S.L. (representante: E. Manresa Medina, abogado)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e Shenzen Aukey E-Business Co. Ltd
Con ordinanza del 6 ottobre 2021, la vicepresidente delle Corte ha dichiarato l’impugnazione irricevibile e ha condannato la Electrodomésticos Taurus, S.L. a farsi carico delle proprie spese.
31.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 51/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 14 settembre 2021 — CaixaBank, S.A. / X
(Causa C-565/21)
(2022/C 51/22)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: CaixaBank, S.A.
Resistente: X
Questioni pregiudiziali
1) |
Se sia in contrasto con gli articoli 3, paragrafo 1, 4 e 5 della direttiva 93/13/CEE (1) una giurisprudenza nazionale che, tenuto conto della disciplina specifica della commissione di apertura nel diritto nazionale come remunerazione dei servizi connessi allo studio, alla concessione o al trattamento del mutuo o del credito ipotecario o di altri servizi analoghi inerenti all’attività del mutuante occasionata dalla concessione del mutuo o del credito, che viene pagata una sola volta e generalmente al momento della conclusione del contratto, considera che la clausola che prevede tale commissione disciplini un elemento essenziale del contratto, in quanto detta commissione costituisce una componente principale del prezzo, e non possa essere ritenuta abusiva qualora sia redatta in modo chiaro e comprensibile nel senso ampio stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. |
2) |
Se sia in contrasto con l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE una giurisprudenza nazionale che, per valutare il carattere chiaro e comprensibile di una clausola che disciplina un elemento essenziale del contratto di mutuo o di credito ipotecario, prende in considerazione elementi quali la conoscenza generalizzata di tale clausola tra i consumatori, le informazioni obbligatorie che l’istituto finanziario deve fornire al potenziale mutuatario conformemente alla disciplina sui prospetti informativi standardizzati, la pubblicità degli istituti bancari, la particolare attenzione prestata al riguardo dal consumatore medio in quanto si tratta di una componente del prezzo che deve essere pagata interamente al momento della concessione del mutuo e costituisce una parte sostanziale del sacrificio economico che comporta per il consumatore l’ottenimento del mutuo, e il fatto che la redazione, la collocazione e la struttura della clausola permettano di concludere che essa costituisce un elemento essenziale del contratto. |
3) |
Se sia in contrasto con l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE una giurisprudenza nazionale secondo la quale una clausola contrattuale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, relativa alla commissione di apertura di un contratto di mutuo o di credito, avente ad oggetto la remunerazione dei servizi connessi allo studio, alla progettazione e al trattamento individualizzato di una richiesta di mutuo o di credito (verifica della fattibilità del mutuo, della solvibilità del debitore, dello stato dei gravami sul bene sul quale ricadrà l’ipoteca, ecc.), come presupposti per la sua concessione, e che è espressamente prevista dalla normativa nazionale come remunerazione delle attività inerenti alla concessione del mutuo o del credito, non provoca, in violazione dei requisiti di buona fede e a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. |
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993 L 95, pag. 29).
31.1.2022 |
IT |
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C 51/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social no 1 de Madrid (Spagna) il 20 settembre 2021 — NC / BA, DA, DV e CG
(Causa C-583/21)
(2022/C 51/23)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Social no 1 de Madrid
Parti
Ricorrente: NC
Convenuti: BA, DA, DV e CG
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/23[/CE] del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (1), e pertanto il contenuto della direttiva, siano applicabili a una fattispecie nella quale il titolare di una sede notarile, funzionario pubblico che è al contempo datore di lavoro privato del proprio personale — essendo tale rapporto disciplinato in generale dalla normativa sul lavoro e in particolare da un contratto collettivo settoriale –, il quale succeda ad altro notaio precedentemente titolare della sede, rilevandone il repertorio e proseguendo l’attività nel medesimo luogo di lavoro e con la stessa struttura materiale, e rilevi il personale che lavorava per il precedente notaio titolare della sede.
31.1.2022 |
IT |
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C 51/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social no 1 de Madrid (Spagna) il 20 settembre 2021 — JD / BA, DA, DV e CG
(Causa C-548/21)
(2022/C 51/24)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Social no 1 de Madrid
Parti
Ricorrente: JD
Convenuti: BA, DA, DV e CG
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/23[/CE] del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (1), e pertanto il contenuto della direttiva, siano applicabili a una fattispecie nella quale il titolare di una sede notarile, funzionario pubblico che è al contempo datore di lavoro privato del proprio personale — essendo tale rapporto disciplinato in generale dalla normativa sul lavoro e in particolare da un contratto collettivo settoriale –, il quale succeda ad altro notaio precedentemente titolare della sede, rilevandone il repertorio e proseguendo l’attività nel medesimo luogo di lavoro e con la stessa struttura materiale, e rilevi il personale che lavorava per il precedente notaio titolare della sede.
31.1.2022 |
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C 51/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social no 1 de Madrid (Spagna) il 20 settembre 2021 — TA / BA, DA, DV e CG
(Causa C-585/21)
(2022/C 51/25)
Lingua processuale: il lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Social no 1 de Madrid
Parti
Ricorrente: TA
Convenuti: BA, DA, DV e CG
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/23[/CE] del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (1), e pertanto il contenuto della direttiva, siano applicabili a una fattispecie nella quale il titolare di una sede notarile, funzionario pubblico che è al contempo datore di lavoro privato del proprio personale — essendo tale rapporto disciplinato in generale dalla normativa sul lavoro e in particolare da un contratto collettivo settoriale –, il quale succeda ad altro notaio precedentemente titolare della sede, rilevandone il repertorio e proseguendo l’attività nel medesimo luogo di lavoro e con la stessa struttura materiale, e rilevi il personale che lavorava per il precedente notaio titolare della sede.
31.1.2022 |
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C 51/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social no 1 de Madrid (Spagna) il 20 settembre 2021 — FZ / BA, DA, DV e CG
(Causa C-586/21)
(2022/C 51/26)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Social no 1 de Madrid
Parti
Ricorrente: FZ
Convenuti: BA, DA, DV e CG
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/23[/CE] del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (1), e pertanto il contenuto della direttiva, siano applicabili a una fattispecie nella quale il titolare di una sede notarile, funzionario pubblico che è al contempo datore di lavoro privato del proprio personale — essendo tale rapporto disciplinato in generale dalla normativa sul lavoro e in particolare da un contratto collettivo settoriale –, il quale succeda ad altro notaio precedentemente titolare della sede, rilevandone il repertorio e proseguendo l’attività nel medesimo luogo di lavoro e con la stessa struttura materiale, e rilevi il personale che lavorava per il precedente notaio titolare della sede.
31.1.2022 |
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C 51/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzgericht (Austria) il 20 ottobre 2021 — Climate Corporation Emissions Trading GmbH / Finanzamt Österreich
(Causa C-641/21)
(2022/C 51/27)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzgericht
Parti
Ricorrente: Climate Corporation Emissions Trading GmbH
Amministrazione resistente: Finanzamt Österreich
Questione pregiudiziale
Se la direttiva 2006/112/CE, nella versione della direttiva 2008/8/CE (1), debba essere interpretata nel senso che le autorità nazionali amministrative e giurisdizionali devono considerare il luogo di una prestazione di servizio, che formalmente, secondo la normativa, è in un altro Stato membro nel quale si trova la sede del destinatario, come situato a livello nazionale, se il prestatore nazionale del servizio, soggetto passivo, avrebbe dovuto sapere che la prestazione di servizi resa partecipava all’evasione dell’imposta sul valore aggiunto commessa nell’ambito di una catena di servizi.
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), nella versione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi (GU. 2008, L 44, pag. 11).
31.1.2022 |
IT |
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C 51/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 9 novembre 2021 — A
(Causa C-676/21)
(2022/C 51/28)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti
Ricorrente: A
Altri intervenienti: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le disposizioni in materia di libera circolazione delle merci, di cui alla parte terza, titolo II, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o all’articolo 110 TFUE, ostino alle disposizioni di uno Stato membro a norma delle quali, in circostanze come quelle della controversia principale, la tassa sugli autoveicoli ai sensi dell’Autoverolaki (1482/1994) (legge relativa alla tassa sugli autoveicoli [1482/1994]) incorporata nel valore di un veicolo, non viene rimborsata al proprietario del veicolo quando questi lo esporta ai fini del suo utilizzo permanente in un altro Stato membro e se, in questo contesto, sia rilevante stabilire se si fosse previsto di utilizzare il veicolo in maniera stabile principalmente nel territorio dello Stato membro che ha riscosso la tassa sugli autoveicoli e se il veicolo sia stato anche effettivamente utilizzato in maniera stabile principalmente in tale territorio. |
2) |
Ove l’utilizzo — previsto o effettivo — del veicolo siano rilevanti ai fini della risposta alla prima questione, come debba essere dimostrato il suo utilizzo — previsto o effettivo — non stabile di cui trattasi, posto che la durata d’utilizzo del veicolo privato nello Stato membro non può essere preliminarmente stabilita. |
3) |
Qualora, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il diniego della restituzione all’esportazione ai sensi della legge relativa alla tassa sugli autoveicoli integri una restrizione della libera circolazione delle merci, se tale restrizione possa essere giustificata con l’obiettivo di limitare l’esportazione di veicoli vecchi, spesso in cattive condizioni ed inquinanti. Se la limitazione della restituzione all’esportazione ai veicoli con meno di dieci anni debba essere considerata come incompatibile con il diritto dell’Unione in ragione del fatto che la tassa sugli autoveicoli è comunque riscossa sui veicoli usati importati a prescindere dalla durata del loro utilizzo. |
31.1.2022 |
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C 51/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I (Germania) il 17 novembre 2021 — RSD Reise Service Deutschland GmbH / QL
(Causa C-690/21)
(2022/C 51/29)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht München I
Parti
Ricorrente in appello: RSD Reise Service Deutschland GmbH
Resistente in appello: QL
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2302 (1), nel caso di risoluzione da parte dell-organizzatore dovuta ad una pandemia globale, debba essere interpretato nel senso che il viaggiatore possa essere eventualmente tenuto ad accettare, in luogo del rimborso richiesto, un buono e/o il differimento del pagamento.
(1) Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU 2015, L 326, pag. 1).
31.1.2022 |
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C 51/21 |
Impugnazione proposta il 24 novembre 2021 da Évariste Boshab avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 15 settembre 2021, causa T-107/20, Boshab / Consiglio
(Causa C-708/21 P)
(2022/C 51/30)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Évariste Boshab (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, T. Payan, A. Guillerme, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 settembre 2021 nella causa T-107/20, Boshab / Consiglio; |
— |
decidere il ricorso nel merito e annullare la decisione 2019/2109/PESC (1), nella parte in cui continua a menzionare il ricorrente al n. 8 dell’allegato della decisione 2010/788/PESC, nonché il regolamento di esecuzione 2019/2101/UE (2), nella parte in cui continua a menzionare il ricorrente al n. 8 dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005; |
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese dei due gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce due motivi di diritto relativi alla violazione dei diritti della difesa e ad un errore manifesto di valutazione.
Per quanto concerne il primo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce che il Tribunale ha violato i diritti della difesa e, in particolare, il suo diritto di essere ascoltato, in quanto non ha tratto le dovute conclusioni dal fatto che il Consiglio ha vanificato il diritto di essere ascoltato, non avendo intrapreso le necessarie verifiche, segnatamente mediante un’audizione, e che, di conseguenza, il procedimento che ha condotto al rinnovo avrebbe potuto avere un altro esito.
Per quanto concerne il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore manifesto di valutazione, in quanto: non ha tenuto conto del fatto che le misure restrittive hanno natura cautelare e, per definizione, provvisoria e che la loro validità è sempre subordinata al permanere delle circostanze di fatto e di diritto alla base della loro adozione, nonché alla necessità del loro mantenimento al fine della realizzazione dell’obiettivo ad esse collegato; non ha constatato che gli elementi presentati dal Consiglio non potevano in alcun modo dimostrare un qualsivoglia comportamento rientrante nell’ambito del criterio di inserimento negli elenchi controversi, vale a dire atti costitutivi di gravi violazioni dei diritti umani; non ha censurato il fatto che il Consiglio non abbia esaminato gli elementi presentati dal ricorrente nell’ambito del procedimento di riesame e non ha proceduto, su tali basi, a verifiche proprie.
(1) Decisione (PESC) 2019/2109 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2019, L 318, pag. 134).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2101 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2019, L 318, pag. 1).
31.1.2022 |
IT |
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C 51/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Piteşti (Romania) il 24 novembre 2021 — MK
(Causa C-709/21)
(2022/C 51/31)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Piteşti
Parti
Denunciante-ricorrente: MK
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il principio di indipendenza dei giudici, sancito dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 2 TUE e con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, osti a una disposizione nazionale, come quella di cui all'articolo 148, paragrafo 2, della Costituzione della Romania, nell’interpretazione che ne ha dato la Curtea Constituțională (Corte costituzionale) nella sua decisione n. 390/2021, secondo la quale i giudici nazionali non sono legittimati a esaminare la conformità di una disposizione nazionale, dichiarata costituzionale da una decisione della Curtea Constituțională, con le disposizioni del diritto dell’Unione europea. |
2) |
Se il principio di indipendenza dei giudici, sancito dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 2 TUE e con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, osti a una disposizione nazionale, come quella di cui all'articolo 99, lettera ș), della legge rumena n. 303/2004, recante lo statuto dei giudici e dei pubblici ministeri, che consente di promuovere un procedimento disciplinare e di applicare sanzioni disciplinari a un giudice per inosservanza di una sentenza della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), nel caso in cui egli sia chiamato a riconoscere l’applicazione prioritaria del diritto dell’Unione europea rispetto ai considerando di una decisione della Curtea Constituțională, disposizione nazionale che priva detto giudice della facoltà di applicare una sentenza della CGUE che giudichi prioritaria. |
3) |
Se il principio di indipendenza dei giudici, sancito dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 2 TUE e con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, osti a prassi giudiziarie nazionali che vietano al giudice, a pena di conseguenze disciplinari, di applicare la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in procedimenti penali quali la contestazione avente ad oggetto la durata ragionevole di un procedimento penale, disciplinata dall'articolo 4881 del codice di procedura penale rumeno. |
31.1.2022 |
IT |
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C 51/23 |
Impugnazione proposta il 9 dicembre 2021 dalla Ryanair DAC, dalla Airport Marketing Services Ltd, dalla FR Financing (Malta) Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 29 settembre 2021, causa T-448/18, Ryanair e a. / Commissione
(Causa C-758/21 P)
(2022/C 51/32)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Ryanair DAC, Airport Marketing Services Ltd, FR Financing (Malta) Ltd (rappresentanti: E. Vahida, avocat, B. Byrne, advocaat, e S. Rating, abogado)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata; |
— |
annullare gli articoli 5 e 6, nonché gli articoli 9, 10 e 11, nella parte in cui riguardano le ricorrenti, della decisione (UE) 2018/628 della Commissione (in prosieguo: la «decisione impugnata») (1), o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale ai fini del riesame; e in ogni caso |
— |
condannare la Commissione a farsi carico delle spese sostenute dalle ricorrenti nella presente impugnazione e nel procedimento dinanzi al Tribunale nella causa T-448/18. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti deducono quattro motivi di impugnazione.
Il primo motivo verte sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto respingendo in quanto irricevibili e non tenendo perciò in considerazione ai fini del proprio sindacato giurisdizionale talune prove chiave, che sarebbero state prodotte dalle ricorrenti prima della chiusura della fase orale del procedimento dinanzi al Tribunale. Il Tribunale sarebbe incorso in errore ignorando o non tenendo in debito conto i principi giuridici alla base delle disposizioni di cui all’articolo 85, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di procedura del Tribunale; inoltre, esso avrebbe erroneamente disatteso la giurisprudenza relativa all’applicazione di dette disposizioni.
Il secondo motivo verte sul fatto che il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente l’articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (2) e avrebbe applicato in modo errato l’articolo 296 TFUE, dichiarando rispettivamente che: (i) la Commissione non aveva violato il termine di prescrizione applicabile al recupero dell’aiuto; e (ii) la decisione impugnata risultava sufficientemente motivata sotto tale aspetto.
Il terzo motivo verte sul fatto che il Tribunale avrebbe snaturato quanto emergeva chiaramente dagli elementi di prova ad esso sottoposti allorché ha valutato se la Commissione avesse applicato legittimamente il cosiddetto criterio dell’«operatore in economia di mercato» nell’ambito dell’accertamento per stabilire se le ricorrenti avessero ricevuto un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di prova relativi a: (i) una tassa sulla sicurezza stabilita in un accordo sui servizi aeroportuali tra l’aeroporto e la Ryanair; (ii) la stima dei costi di esercizio incrementali prevedibili da parte dell’aeroporto; e (iii) il tasso di riempimento considerato dalla Commissione nello svolgimento della sua analisi ex ante della redditività
Il quarto motivo verte sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto dichiarando che non era obbligatorio che gli errori riguardanti l’importo dell’aiuto da recuperare, calcolato in base a dati ottenuti ex ante, fossero corretti in base a dati ottenuti ex post, disponibili agli atti al momento dell’adozione della decisione impugnata.
(1) Decisione (UE) 2018/628 della Commissione, dell'11 novembre 2016, relativa all'aiuto di Stato SA.24221 (2011/C) (ex 2011/NN) a cui l'Austria ha dato esecuzione a favore dell'aeroporto di Klagenfurt, di Ryanair e di altre compagnie aeree che utilizzano l'aeroporto [notificata con il numero C(2016) 7131, GU 2018, L 107, pag. 1].
(2) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).
31.1.2022 |
IT |
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C 51/24 |
Ordinanza del presidente della Corte del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Veszprémi Törvényszék — Ungheria) — ENERGOTT Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Causa C-643/20) (1)
(2022/C 51/33)
Lingua processuale: l'ungherese
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
31.1.2022 |
IT |
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C 51/25 |
Sentenza del Tribunale dell’8 dicembre 2021 — BZ / BCE
(Causa T-500/16) (1)
(«Funzione pubblica - Personale della BCE - Domanda di riconoscimento dell’origine professionale di una malattia - Responsabilità extracontrattuale - Danno materiale - Danno morale»)
(2022/C 51/34)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: BZ (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: E. Carlini e F. Feyerbacher, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Domanda ai sensi dell'articolo 270 TFUE e dell'articolo 50 bis dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea diretta, da un lato, all'annullamento delle decisioni della BCE del 29 agosto 2011, del 20 dicembre 2011 e del 25 aprile 2012 e, dall'altro, al risarcimento del danno materiale e morale asseritamente subito dalla ricorrente a causa dell'operato della BCE.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
BZ è condannata alle spese. |
(1) [riservato] (causa inizialmente iscritta a ruolo dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea con il numero [riservato] e trasferita al Tribunale dell’Unione europea il 1.9.2016).
31.1.2022 |
IT |
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C 51/25 |
Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2021 — Al Zoubi/Consiglio
(Causa T-257/19) (1)
(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Errori di valutazione»)
(2022/C 51/35)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Khaldoun Al Zoubi (Damasco, Siria) (rappresentante: L. Cloquet, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou e V. Piessevaux, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 18 I, pag. 13), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2019, L 18 I, pag. 4), della decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 132, pag. 36), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/798 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2019, L 132, pag. 1), della decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio del 28 maggio 2020 che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2020, L 168, pag. 66), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio del 28 maggio 2020 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2020, L 168, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.
Dispositivo
1) |
La decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, la decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/798 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, la decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sono annullati nella parte in cui tali atti riguardano il sig. Khaldoun Al Zoubi. |
2) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. |
31.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 51/26 |
Sentenza del Tribunale del 1o dicembre 2021 — HC/Commissione
(Causa T-804/19) (1)
(«Funzione pubblica - Assunzione - Bando di concorso - Concorso generale EPSO/AD/363/18 - Decisione di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Eccezione di illegittimità - Parità di trattamento - Proporzionalità - Diritto di essere ascoltato - Principio di buona amministrazione - Regime linguistico del concorso - Discriminazione fondata sulla lingua - Responsabilità»)
(2022/C 51/36)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: HC (rappresentanti: G. Pandey, V. Villante e D. Rovetta, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Brauhoff, T. Lilamand e D. Milanowska, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere, da un lato, l’annullamento, in primo luogo, del bando del concorso EPSO/AD/363/18 dell’11 ottobre 2018, organizzato al fine di costituite due elenchi di riserva dai quali la Commissione europea avrebbe attinto per l’assunzione di amministratori (AD 7) nei settori delle dogane e della fiscalità, in secondo luogo, della decisione della commissione giudicatrice di tale concorso di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco delle persone invitate al centro di valutazione, in terzo luogo, della decisione di questa stessa commissione giudicatrice recante rigetto della sua domanda di riesame, in quarto luogo, della decisione della Commissione del 20 agosto 2019 di rigetto del suo reclamo proposto ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, in quinto luogo, dell’elenco dei candidati invitati alla fase successiva del concorso e, dall’altro, diretta ad ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe subito a causa di ciò.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
HC è condannato alle spese. |
31.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 51/27 |
Sentenza del Tribunale del 1o dicembre 2021 — JR/Commissione
(Causa T-265/20) (1)
(«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi alla prova orale di un concorso - Parziale diniego di accesso - Metodo di arrotondamento dei voti - Coefficienti di ponderazione delle varie parti e sotto parti della prova orale - Segretezza dei lavori della commissione di concorso - Regolamento (UE) 2018/1725 - Parziale non luogo a statuire»)
(2022/C 51/37)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: JR (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocate)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Milanowska, C. Ehrbar e H. Kranenborg, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle decisioni della Commissione del 28 febbraio 2020 e del 9 aprile 2020 che negano alla ricorrente l’accesso a taluni documenti relativi al concorso interno COM/03/AD/18 (AD 6) — 1 — Amministratori
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sulla domanda della ricorrente diretta all’annullamento delle decisioni della Commissione europea del 28 febbraio 2020 e del 9 aprile 2020 nella parte in cui le negavano l’accesso al metodo di arrotondamento dei voti usato dalla commissione del concorso interno COM/03/AD/18 (AD 6) — 1 — Amministratori |
2) |
La decisione del 9 aprile 2020 della Commissione è annullata nella parte in cui nega l’accesso al documento contenente i coefficienti di ponderazione delle due parti della prova orale (colloquio e presentazione strutturata) previsti dal bando di concorso interno COM/03/AD/18 (AD 6) — 1 — Amministratori, così come delle due sotto parti del colloquio (esperienza professionale e motivazione), anch’esse previste dal predetto bando di concorso. |
3) |
La Commissione è condannata alle spese. |
31.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 51/28 |
Sentenza del Tribunale del 1o dicembre 2021 — Ruiz-Ruiz / Commissione
(Causa T-293/20) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Assunzione - Bando di concorso generale EPSO/AD/371/19 - Decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso - Criterio di ammissione relativo all’esperienza professionale - Conformità al bando di concorso del criterio utilizzato dalla commissione giudicatrice - Errore manifesto di valutazione»)
(2022/C 51/38)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Vanesa Ruiz-Ruiz (Alkmaar, Paesi Bassi) (rappresentante: M. Velardo, avvocata)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, T. Lilamand e I. Melo Sampaio, agenti)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione della commissione giudicatrice del 20 settembre 2019 con la quale è stata respinta la richiesta di riesame del diniego di ammissione della ricorrente alla fase successiva del concorso generale EPSO/AD/371/19 e, dall’altro, della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del 7 febbraio 2020 con la quale è stato respinto il reclamo della ricorrente avverso detta decisione.
Dispositivo
1) |
La decisione della commissione giudicatrice del 20 settembre 2019, con la quale è stata respinta la domanda di riesame dell’esclusione della sig.ra Vanesa Ruiz-Ruiz dal concorso EPSO/AD/371/19 è annullata. |
2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
31.1.2022 |
IT |
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C 51/28 |
Sentenza del Tribunale del 1o dicembre 2021 — Sopra Steria Benelux e Unisys Belgium/Commissione
(Causa T-546/20) (1)
(«Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara - Servizi di modellazione, di sviluppo, di manutenzione e di supporto delle piattaforme informatiche per la DG “Fiscalità e unione doganale” - Rigetto dell’offerta di un offerente e aggiudicazione dell’appalto ad un altro offerente - Obbligo di motivazione - Offerta anormalmente bassa»)
(2022/C 51/39)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Sopra Steria Benelux (Ixelles, Belgio) e Unisys Belgium (Machelen, Belgio) (rappresentanti: L. Masson e G. Tilman, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. André e M. Ilkova, in qualità di agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 2 luglio 2020 recante, da un lato, il rigetto dell’offerta congiunta presentata dalla Sopra Steria Benelux e dall’Unisys Belgium per il lotto A nell’ambito della gara d’appalto recante il numero di riferimento TAXUD/2019/OP/0006 e riguardante servizi di modellazione, di sviluppo, di manutenzione e di supporto di terzo livello delle piattaforme informatiche della direzione generale «Fiscalità e unione doganale» e, dall’altro, l’attribuzione dell’appalto all’altro consorzio che aveva presentato un’offerta.
Dispositivo
1) |
La decisione della Commissione europea del 2 luglio 2020 recante, da un lato, il rigetto dell’offerta congiunta presentata da Sopra Steria Benelux e da Unisys Belgium nell’ambito della gara d’appalto recante il numero di riferimento TAXUD/2019/OP/0006 e riguardante servizi di modellazione, di sviluppo, di manutenzione e di supporto di terzo livello delle piattaforme informatiche della direzione generale «Fiscalità e unione doganale» e, dall’altro, l’aggiudicazione dell’appalto all’altro consorzio che aveva presentato un’offerta, è annullata nella parte relativa al lotto A. |
2) |
La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Sopra Steria Benelux e dall’Unisys Belgium. |
31.1.2022 |
IT |
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C 51/29 |
Sentenza del Tribunale del 1o dicembre 2021 — Muratbey Gida/EUIPO — M. J. Dairies (Formaggio triplo elicoidale)
(Causa T-662/20) (1)
(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un formaggio triplo elicoidale - Disegno o modello internazionale anteriore - Causa di nullità - Carattere individuale - Divulgazione del disegno o modello anteriore - Articolo 7 del regolamento (CE) n. 6/2002 - Impressione generale diversa - Articolo 6 del regolamento n. 6/2002»)
(2022/C 51/40)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Muratbey Gida Sanayí Ve Tícaret AŞ (Istanbul, Turchia) (rappresentante: M. Schork, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Capostagno, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: M. J. Dairies EOOD (Sofia, Bulgaria) (rappresentanti: D. Dimitrova e I. Pakidanska, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 agosto 2020 (procedimento R 1925/2019-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la M. J. Dairies e la Muratbey Gida Sanayí ve Tícaret.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Muratbey Gida Sanayí ve Tícaret AŞ è condannata alle spese. |
31.1.2022 |
IT |
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C 51/30 |
Sentenza del Tribunale 1o dicembre 2021 — Schmid / EUIPO — Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl g.g.A)
(Causa T-700/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo Steirisches Kürbiskernöl g. g. A GESCHÜTZTE GEOGRAFISCHE ANGABE - Impedimento alla registrazione assoluto - Marchio contenente distintivi, emblemi o stemmi - Emblema di uno dei settori di azione dell’Unione - Indicazioni geografiche protette - Articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2022/C 51/41)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Gabriele Schmid (Halbenrain, Austria) (rappresentante: A. Ginzburg, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Hanf e M. Eberl, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Graz, Austria) (rappresentante: I. Hödl, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 settembre 2020 (procedimento R 2186/2019-4), riguardante un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark e la sig.ra Schmid.
Dispositivo
1) |
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 23 settembre 2020 (procedimento R 2186/2019-4) è annullata. |
2) |
L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla sig.ra Gabriele Schmid. |
3) |
La Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark sopporterà le proprie spese. |
31.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 51/30 |
Sentenza del Tribunale dell’8 dicembre 2021 — QB/Commissione
(Causa T-71/21) (1)
(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Retribuzione - Indennità di dislocazione - Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto - Diniego di concessione dell’indennità di dislocazione - Attività professionale principale - Servizi effettuati per un altro Stato»)
(2022/C 51/42)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: QB (rappresentante: R. Wardyn, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr e A.-C. Simon, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione, del 6 aprile 2020, con cui è negata al ricorrente la concessione dell’indennità di dislocazione.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
QB è condannato alle spese. |
31.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 51/31 |
Sentenza del Tribunale del 1o dicembre 2021 — Jieyang Defa Industry/EUIPO — Mattel (Testa di bambola)
(Causa T-84/21) (1)
(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una testa di bambola - Disegno o modello anteriore - Causa di nullità - Assenza di carattere individuale - Grado di libertà dell’autore - Assenza di impressione generale diversa - Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»)
(2022/C 51/43)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Jieyang Defa Industry Co. Ltd (Jieyang, Cina) (rappresentanti: C. Bercial Arias e F. Codevelle, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Mattel, Inc. (El Segundo, California, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Pompe-Ciszewska e P. Mleczak, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 dicembre 2020 (procedimento R 2021/2019-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Mattel e la Jieyang Defa Industry Co.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Jieyang Defa Industry Co. Ltd è condannata alle spese. |
31.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 51/31 |
Sentenza del Tribunale del 1o dicembre 2021 — Union Syndicale Solidaires des SDIS de France et DOM/TOM/Commissione
(Causa T-152/21) (1)
(«Responsabilità extracontrattuale - Presentazione di una denuncia presso la Commissione in materia di applicazione del diritto dell’Unione - Termine di risposta - Diritto a una buona amministrazione - Obbligo di diligenza - Termine ragionevole - Assenza di violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»)
(2022/C 51/44)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Union Syndicale Solidaires des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de France et DOM/TOM (Nîmes, Francia) (rappresentante: O. Coudray, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Ehrbar e A. Spina, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull'articolo 268 TFUE e diretta al risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subito a seguito dell'inerzia illecita della Commissione nel trattare la sua denuncia, registrata il 27 giugno 2019 con il riferimento CHAP (2019)01840, per presunta violazione, da parte della Repubblica francese, del diritto dell'Unione europea.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’Union syndicale Solidaires des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de France et DOM/TOM è condannata alle spese. |
31.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 51/32 |
Sentenza del Tribunale del 1o dicembre 2021 — Jalkh / Parlamento
(Causa T-230/21) (1)
(«Diritto delle istituzioni - Membro del Parlamento europeo - Privilegi e immunità - Decisione di revocare l’immunità parlamentare - Articoli 8 e 9 del protocollo no 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione - Procedura di revoca dell’immunità - Errore manifesto di valutazione»)
(2022/C 51/45)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvilliers, Francia) (rappresentante: F. Wagner, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Lorenz e A.-M. Dumbrăvan, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione P9_TA(2021)0092 del Parlamento, del 25 marzo 2021, sulla domanda di revoca dell’immunità del ricorrente [2020/2110(IMM)].
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Jean-François Jalkh è condannato alle spese, incluse quelle relative al procedimento sommario. |
31.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 51/33 |
Ricorso proposto il 4 novembre 2021 — AL / Commissione
(Causa T-714/21)
(2022/C 51/46)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: AL (rappresentante: avv. R. Rata)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
in via principale, annullare la decisione della convenuta del 4 agosto 2021 [rif. Ares (2021) 4962656], in risposta al reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, presentato dal ricorrente il 9 aprile 2021 avverso la decisione del PMO dell’11 gennaio 2021 (1); |
— |
ordinare alla convenuta di esibire e produrre: (i) prove documentali relative al calcolo su cui si è basata la decisione del PMO del 21 novembre 2019; (ii) il testo integrale della «risposta della DG Risorse umane a un altro reclamo», parzialmente citata dal PMO nell’email di data 8 ottobre 2020; |
— |
ordinare alla convenuta di determinare il costo di mantenimento presunto per il periodo dal 1o novembre 2020 al 30 settembre 2021 sulla base della residenza della madre del ricorrente in Belgio; |
— |
ordinare alla convenuta di corrispondere l’assegno familiare per la madre del ricorrente, equiparata a un figlio, per il periodo dal 1o novembre 2020 al 30 settembre 2021; |
— |
condannare la convenuta a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dal ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione da parte della convenuta dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII dello statuto dei funzionari e della decisione della Commissione del 15 aprile 2014 sulle disposizioni generali di esecuzione relative alle persone da equiparare ai figli a carico, nella misura in cui, nel calcolare il costo di mantenimento della madre del ricorrente, la convenuta ha erroneamente ritenuto che il luogo di residenza della madre del ricorrente fosse in Romania anziché in Belgio. Inoltre, la Commissione ha errato nel determinare il costo di mantenimento della madre del ricorrente nel 50 % dello stipendio base di un funzionario al primo scatto del grado AST 1, corretto in base al coefficiente applicabile alla Romania, in quanto la madre del ricorrente risiedeva stabilmente nell’abitazione di quest’ultimo e, pertanto, avrebbe dovuto essere preso in considerazione il 40 % di tale stipendio base (senza correzione). |
2. |
Secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 85 dello statuto dei funzionari, nella misura in cui il ricorrente non era consapevole che il pagamento dell’indennità di assimilazione per il periodo dal 1o novembre 2019 al 31 ottobre 2020 non era dovuto e l’indebito non era così evidente che egli non avrebbe potuto non esserne consapevole. |
(1) Nota editoriale: la decisione impugnata riguarda il pagamento di assegni familiari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, dell’allegato VII dello statuto applicabile ai funzionari dell’Unione europea.
31.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 51/34 |
Ricorso proposto il 26 novembre 2021 — Beauty Biosciences / EUIPO — Société de Recherche Cosmétique (BIO-BEAUTÉ)
(Causa T-750/21)
(2022/C 51/47)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Beauty Biosciences LLC (Dallas, Texas, Stati Uniti) (rappresentante: D. Mărginean, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Société de Recherche Cosmétique SARL (Lussemburgo, Lussemburgo)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo BIO-BEAUTÉ — Marchio dell’Unione europea n. 13 609 631
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 settembre 2021 nei procedimenti riuniti R 1871/2020-4 e R 1891/2020-4.
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare parzialmente la decisione impugnata nel senso di dichiarare nullo il marchio contestato per i prodotti della classe 3: «dentifrici; oli essenziali; profumi, eau de toilette, acqua di colonia; incenso; acque odorose»; |
— |
annullare parzialmente la decisione impugnata nel senso di dichiarare nullo il marchio contestato per i prodotti della classe 3: «Cosmetici; deodoranti per il corpo; Estratti di piante per uso cosmetico; Saponi, latte da toilette; Creme, gel, latte, lozioni, maschere, pomate, polveri, sieri e preparati per la cura della pelle; Prodotti cosmetici antirughe; Prodotti cosmetici per la cura delle labbra; Prodotti cosmetici antisolari, preparati cosmetici per l'abbronzatura della pelle, prodotti cosmetici doposole; Preparazioni cosmetiche per trattamenti dimagranti; Prodotti depilatori; Prodotti per i capelli e il cuoio capelluto; Preparati cosmetici per il bagno; Prodotti per il trucco e prodotti struccanti; Prodotti per la rasatura e preparati dopobarba»; |
— |
modificare la decisione impugnata nel senso di dichiarare nullo il marchio contestato per i prodotti della classe 3: «dentifrici; oli essenziali; profumi, eau de toilette, acqua di colonia; incenso; acque odorose»; |
— |
modificare la decisione impugnata nel senso di dichiarare nullo il marchio contestato per i prodotti della classe 3: «Cosmetici; deodoranti per il corpo; Estratti di piante per uso cosmetico; Saponi, latte da toilette; Creme, gel, latte, lozioni, maschere, pomate, polveri, sieri e preparati per la cura della pelle; Prodotti cosmetici antirughe; Prodotti cosmetici per la cura delle labbra; Prodotti cosmetici antisolari, preparati cosmetici per l'abbronzatura della pelle, prodotti cosmetici doposole; Preparazioni cosmetiche per trattamenti dimagranti; Prodotti depilatori; Prodotti per i capelli e il cuoio capelluto; Preparati cosmetici per il bagno; Prodotti per il trucco e prodotti struccanti; Prodotti per la rasatura e preparati dopobarba»; |
— |
condannare la Société de Recherche Cosmétique S.A.R.L. alle spese sostenute dalla Beauty Biosciences LLC nel presente procedimento, nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e nel procedimento dinanzi alla divisione di annullamento. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente considerato non descrittivo il marchio dell’Unione europea n. 13 609 631 BIO-BEAUTÉ in relazione ai prodotti della classe 3 «dentifrici; oli essenziali; profumi, eau de toilette, acqua di colonia; incenso; acque odorose»; |
— |
violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto la commissione di ricorso ha considerato erroneamente che il marchio dell’Unione europea n. 13 609 631 BIO-BEAUTÉ ha carattere distintivo in relazione ai prodotti della classe 3 «dentifrici; oli essenziali; profumi, eau de toilette, acqua di colonia; incenso; acque odorose»; |
— |
violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 3, e con l’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente considerato che il marchio dell’Unione europea n. 13 609 631 BIO-BEAUTÉ ha acquisito carattere distintivo in relazione ai prodotti della classe 3 «Cosmetici; deodoranti per il corpo; Estratti di piante per uso cosmetico; Saponi, latte da toilette; Creme cosmetiche, gel, latte, lozioni, maschere, pomate, polveri, sieri e preparati per la cura della pelle; Prodotti cosmetici antirughe; Prodotti cosmetici per la cura delle labbra; Prodotti cosmetici antisolari, preparati cosmetici per l'abbronzatura della pelle, prodotti cosmetici doposole; Preparazioni cosmetiche per trattamenti dimagranti; Prodotti depilatori; Prodotti per i capelli e il cuoio capelluto; Preparati cosmetici per il bagno; Prodotti per il trucco prodotti struccanti; Prodotti per la rasatura e preparati dopobarba». |
31.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 51/35 |
Ricorso proposto il 29 novembre 2021 — Peace United / EUIPO — 1906 Collins (bâoli)
(Causa T-754/21)
(2022/C 51/48)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Peace United Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: M. Artzimovitch, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: 1906 Collins LLC (Miami, Florida, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo bâoli — Marchio dell’Unione europea n. 6 619 977
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 settembre 2021 nel procedimento R 275/2020-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata nella parte in cui, a seguito di diversi errori di valutazione in fatto e in diritto e di una violazione dell’obbligo di buona amministrazione, la commissione di ricorso ha considerato che il marchio dell’Unione europea n. 6 619 977 bâoli non era stato oggetto di un uso effettivo durante il periodo controverso per i servizi rivendicati nelle classi 41 e 43; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 63, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto la commissione di ricorso è incorsa in un errore di valutazione sul carattere abusivo dell’azione di decadenza; |
— |
violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto la commissione di ricorso è incorsa in un errore di valutazione sull’uso effettivo del marchio. |
31.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 51/36 |
Ricorso proposto il 1o dicembre 2021 — Dorsum/EUIPO — ID Quantique (Clavis)
(Causa T-758/21)
(2022/C 51/49)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Dorsum Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Zrt. (Budapest, Ungheria) (rappresentante: Gy. Hajdu, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ID Quantique SA (Carouge, Svizzera)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Clavis — Domanda di registrazione n. 18 064 876
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 settembre 2021 nel procedimento R 189/2021-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
in primo luogo, riformare la decisione impugnata e accogliere il ricorso proposto dalla ricorrente; |
— |
in secondo luogo, annullare la decisione impugnata con effetti che si estendano anche alla decisione dell’EUIPO del 27 novembre 2020; |
— |
disporre che la ricorrente sia rimborsata delle spese sostenute. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
violazione dell’articolo 107 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
violazione dell’articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
violazione delle forme sostanziali. |
31.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 51/37 |
Ricorso proposto il 29 novembre 2021 — DCM Film Distribution/Commissione
(Causa T-760/21)
(2022/C 51/50)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: DCM Film Distribution GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: A. Huttenlauch, M. Klasse e P. Hesse, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea C(2021) 7095 final, del 28 settembre 2021, concernente il controllo sulla legittimità di un atto dell’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 (1) del Consiglio, conformemente all’articolo 264, paragrafo 1, TFUE; e |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che l’interpretazione fornita dalla Commissione di «società europea» sarebbe incompatibile con il significato letterale delle linee guida e del programma di lavoro.
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che l’interpretazione di «società europea» data dalla Commissione sarebbe incompatibile con le norme di rango superiore del diritto dell’Unione.
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione sarebbe in contraddizione con il regolamento (UE) n. 1295/2013 (2) su cui è basato il programma di finanziamento MEDIA di Europea creativa.
|
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione violerebbe anche i requisiti stabiliti dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (3).
|
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione violerebbe l’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
|
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe travalicato i limiti dei suoi poteri discrezionali.
|
7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione non rispetterebbe il principio di proporzionalità.
|
(1) Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU 2003, L 11, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU 2013, L 347, pag. 221).
(3) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).
31.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 51/38 |
Ricorso proposto il 6 dicembre 2021 — Courtois e a. / Commissione
(Causa T-761/21)
(2022/C 51/51)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Fabien Courtois (Rueil-Malmaison, Francia) e altri 2088 ricorrenti (rappresentante: A. Durand, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare ricevibili e fondati i ricorsi; |
— |
annullare la decisione implicita di rigetto del 24 settembre 2021 conseguente alla mancata risposta alla domanda di conferma presentata dai ricorrenti il 13 agosto 2021; |
— |
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.
1. |
Primo motivo, relativo alla ricevibilità del ricorso. Al riguardo, i ricorrenti fanno valere la loro legittimazione ad agire in qualità di richiedenti aventi diritto a proporre un ricorso ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1049/2001»), e in qualità di destinatari dell’atto impugnato a norma dell’articolo 263, paragrafo 4, TFUE. I ricorrenti affermano inoltre che dispongono di un interesse ad agire conseguente al diniego di accesso ai documenti opposto dalla Commissione nella sua decisione implicita di rigetto del 24 settembre 2021 e alla violazione causata dalla decisione impugnata dei loro diritti fondamentali. |
2. |
Secondo motivo, relativo alla legittimità intrinseca della decisione della Commissione. I ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato il loro diritto di accesso ai documenti basandosi su motivazioni incomplete ed erronee. I ricorrenti aggiungono che invocano interessi pubblici prevalenti che giustificano l’accesso ai documenti. Infine, i ricorrenti ritengono che la Commissione abbia violato il principio di proporzionalità, in quanto è andata al di là di quanto era necessario ai fini del raggiungimento dei suoi obiettivi. |
31.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 51/39 |
Ricorso proposto il 10 dicembre 2021 — Euranimi/Commissione
(Causa T-769/21)
(2022/C 51/52)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: M. Campa, D. Rovetta, P. Gjørtler e V. Villante, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483 della Commissione, del 15 settembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso diretto all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483 della Commissione, del 15 settembre 2021 (1), la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016 (2) — errore manifesto di valutazione da parte dei servizi della Commissione. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, nell’ambito della valutazione del pregiudizio e del nesso di causalità per i prodotti cinesi e di Taiwan — errore manifesto di valutazione. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativamente allo status giuridico della relazione attraverso la quale la Commissione stabilisce l’esistenza di significative distorsioni di mercato in un certo paese o in un certo settore di tale paese e all’uso di tali relazioni per l’accertamento del dumping. |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1483 della Commissione, del 15 settembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2021, L 327, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).
31.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 51/40 |
Ricorso proposto il 9 dicembre 2021 — OC / SEAE
(Causa T-770/21)
(2022/C 51/53)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: OC (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocate)
Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
conseguentemente,
— |
annullare la decisione del 10 settembre 2020, notificata l’11 febbraio 2021, con cui l’APN ha respinto la domanda di assistenza della ricorrente, presentata ai sensi dell’articolo 24 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea; |
— |
ove ritenuto occorrente, annullare la decisione dell’APN del 31 agosto 2021 che ha respinto il reclamo della ricorrente del 6 maggio 2021 avverso la decisione del 10 settembre 2021; |
— |
condannare il convenuto alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e del diritto di essere ascoltato. |
2. |
Secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione della procedura e delle norme di competenza in materia di ripartizione dei poteri. A tal riguardo, la ricorrente sostiene che la decisione di avviare un’indagine amministrativa avrebbe dovuto essere adottata dalla segretaria generale del SEAE. |
3. |
Terzo motivo di ricorso, vertente su errori manifesti di valutazione che il SEAE avrebbe commesso riguardo alla definizione di molestie psicologiche dallo stesso accolta e sulla violazione dell’articolo 12 bis dello statuto dei funzionari dell’Unione europea. |
4. |
Quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine. |
31.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 51/40 |
Ricorso proposto il 14 dicembre 2021 — Trend Glass/EUIPO — EUIPO (ECO STORAGE)
(Causa T-777/21)
(2022/C 51/54)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco
Parti
Ricorrente: Trend Glass sp. z o.o. (Radom, Polonia) (rappresentante: J. Gwiazdowska, consulente giuridico)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ECO STORAGE — Domanda di registrazione n. 18 324 347
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 ottobre 2021 nel procedimento R 1315/2021-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata nella sua interezza e statuire definitivamente autorizzando la registrazione della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 324 347; |
— |
in subordine, annullare la decisione impugnata della quarta commissione di ricorso e rinviare la causa per nuova trattazione; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese del procedimento, incluse le spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e al dipartimento Operazioni dell’EUIPO. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2017/1001; |
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violazione dell’articolo 33, paragrafi 2 e 7 e dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 2017/1001; |
— |
violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, e dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2017/1001; |
— |
violazione dell’articolo 20 e dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettere a) e c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compreso il diritto di essere sentito, l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni, il principio di buona amministrazione, di certezza del diritto e della parità di trattamento. |