ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 40 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
65° anno |
Sommario |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2022/C 40/01 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2022/C 40/02 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10569 – KKR / GIP / CYRUSONE) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2022/C 40/03 |
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2022/C 40/04 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
26.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 40/1 |
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan
(2022/C 40/01)
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan («i paesi interessati»), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (2) («il regolamento di base»).
1. Domanda di riesame
La domanda è stata presentata il 26 ottobre 2021 dal Comitato di difesa dell’industria degli accessori in acciaio inossidabile da saldare testa a testa dell’Unione europea («il richiedente»), per conto dell’industria dell’Unione di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
Una versione consultabile della domanda e l’analisi del livello di sostegno alla domanda da parte dei produttori dell’Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull’accesso a tale fascicolo per le parti interessate.
2. Prodotto oggetto del riesame
Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da accessori per tubi da saldare testa a testa, di acciaio inossidabile austenitico con gradi corrispondenti ai tipi AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H e agli equivalenti nelle altre norme, con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 406,4 mm e uno spessore delle pareti inferiore o uguale a 16 mm, con una rugosità media (Ra) della superficie interna non inferiore a 0,8 micrometri, non flangiati, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con i codici NC ex 7307 23 10 ed ex 7307 23 90 (codici TARIC 7307231015, 7307231025, 7307239015, 7307239025). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione (3).
4. Motivazione del riesame
La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
4.1. Asserzione del rischio di persistenza del dumping
4.1.1. Asserzione del rischio di persistenza del dumping dalla RPC
Secondo il richiedente non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza del dumping da parte della RPC, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.
Per comprovare le asserzioni riguardanti le distorsioni significative, il richiedente si è avvalso delle informazioni contenute nella relazione per paese pubblicata dai servizi della Commissione il 20 dicembre 2017, che descrive le specifiche condizioni di mercato della RPC (4). Il richiedente ha fatto riferimento in particolare a distorsioni quali la presenza statale in maniera generale e più specificatamente nell’industria siderurgica (l’acciaio inossidabile rappresenta la principale materia prima del prodotto oggetto del riesame) e a distorsioni in termini di terreni, energia, capitale e manodopera.
Il richiedente ha inoltre citato informazioni pubblicamente disponibili, in particolare una relazione della Camera di commercio dell’Unione europea in Cina (5), una relazione dell’OCSE (6), la relazione ministeriale del Forum mondiale sull’eccesso di capacità produttiva di acciaio (7), il tredicesimo piano quinquennale cinese per il settore siderurgico e ha fatto riferimento al regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza e al regolamento che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (8).
Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che vi siano elementi di prova sufficienti, a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, per dimostrare che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell’esistenza di distorsioni significative e ciò giustifica l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
Di conseguenza, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, l’asserzione di persistenza del dumping dalla RPC si fonda su un confronto tra un valore normale calcolato in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame originario della RPC, venduto per l’esportazione nell’Unione.
I margini di dumping così calcolati sono significativi per la RPC.
La relazione per paese è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (9).
4.1.2. Asserzione del rischio di persistenza del dumping da Taiwan
Nonostante i tentativi da parte del richiedente di ottenere dati sui prezzi praticati sul mercato nazionale di Taiwan, tali dati non erano disponibili. L’asserzione del rischio di persistenza del dumping si basa pertanto su un confronto tra un valore normale costruito (costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti) a Taiwan e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto per l’esportazione nell’Unione. Anche l’inchiesta iniziale si era basata su un valore normale costruito.
I margini di dumping così calcolati sono significativi per Taiwan.
4.2. Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio
Il richiedente sostiene che sussiste il rischio di persistenza del pregiudizio da parte della RPC e di Taiwan. A tale proposito il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto oggetto del riesame dai paesi interessati sono rimaste significative in termini assoluti e in termini di quote di mercato.
Gli elementi di prova addotti dal richiedente indicano un peggioramento della situazione finanziaria dell’industria dell’Unione a causa della diminuzione dei prezzi. Il richiedente sostiene che tale peggioramento sia dovuto alle importazioni a basso prezzo dai paesi interessati.
Fatto salvo quanto sopra, il richiedente sostiene inoltre che sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio da parte della Repubblica popolare cinese e di Taiwan. A tale proposito egli ha fornito sufficienti elementi di prova del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento dell’attuale livello delle importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese e da Taiwan, data l’esistenza di capacità inutilizzate nella Repubblica popolare cinese e a Taiwan, nonché in considerazione del livello delle importazioni già in corso. Se non fosse per le misure attuali, vi sarebbero chiare prove di undercutting e underselling nelle importazioni di entrambi i paesi interessati durante il periodo dell’inchiesta di riesame utilizzato nella domanda di riesame. Su tale base, se le misure dovessero scadere, il volume delle importazioni a prezzi di dumping dei paesi interessati che conseguirebbe potrebbe comportare la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
5. Procedura
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova del rischio di dumping e di pregiudizio sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese e di Taiwan e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
La Commissione richiama inoltre l’attenzione delle parti sulla pubblicazione dell’avviso (10) sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni che può essere applicabile al presente procedimento.
5.1. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).
5.2. Osservazioni sulla domanda e sull’apertura dell’inchiesta
Tutte le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla domanda (comprese le questioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l’apertura dell’inchiesta (compreso il livello di sostegno alla domanda) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (11).
Le domande di audizione riguardanti l’apertura dell’inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
5.3. Procedura di determinazione del rischio di persistenza del dumping
In un riesame in previsione della scadenza la Commissione esamina le esportazioni nell’Unione effettuate durante il periodo dell’inchiesta di riesame e, indipendentemente da tali esportazioni, verifica se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nei paesi interessati sia tale da comportare un rischio di persistenza o reiterazione di esportazioni nell’Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.
Tutti i produttori (12) del prodotto oggetto del riesame dei paesi interessati, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono pertanto invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.3.1. Produttori dei paesi interessati oggetto dell’inchiesta
In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori della Repubblica popolare cinese e di Taiwan coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori oggetto dell’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulle loro società entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R758_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Le informazioni sull’accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori dei paesi interessati, la Commissione contatterà anche le autorità dei paesi interessati ed eventualmente le associazioni note di produttori di tali paesi.
Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti dei paesi interessati, le autorità dei paesi interessati e le associazioni di produttori dei paesi interessati saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità dei paesi interessati, in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.
La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.
Una copia del questionario per i produttori dei paesi interessati è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2574.
Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare.
5.3.2. Procedura supplementare relativa alla RPC soggetta a distorsioni significative
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
In particolare la Commissione invita tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni sui fattori produttivi e sui codici del sistema armonizzato (SA) forniti nella domanda, a proporre uno o più paesi rappresentativi appropriati e a fornire l’identità dei produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta in tali paesi. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, le parti interessate sono informate dalla Commissione, immediatamente dopo l’apertura dell’inchiesta, mediante una nota aggiunta al fascicolo consultabile da tali parti, in merito alle fonti pertinenti che essa intende utilizzare al fine di determinare il valore normale nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis. Si intendono con ciò tutte le fonti, compresa la selezione, se del caso, di un paese terzo rappresentativo appropriato. Le parti interessate dall’inchiesta dispongono di dieci giorni dalla data in cui la nota è aggiunta al fascicolo per presentare osservazioni.
In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, in questo caso un possibile paese terzo rappresentativo per la RPC è la Thailandia. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo rappresentativo appropriato, la Commissione esaminerà se vi siano paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, nei quali si effettuano una produzione e vendite del prodotto oggetto del riesame e sono prontamente disponibili dati pertinenti. Qualora vi sia più di un paese terzo rappresentativo appropriato, la preferenza sarà accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
Per quanto riguarda le fonti pertinenti, la Commissione invita i produttori della RPC a fornire informazioni sui materiali (materie prime e lavorate) e sull’energia utilizzati per la produzione del prodotto oggetto del riesame entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R758_INFO_ON_INPUTS_FOR_EXPORTING_PRODUCER_FORM. Le informazioni sull’accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.
La presentazione di informazioni fattuali per determinare i costi e i prezzi a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base deve essere effettuata entro 65 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni fattuali dovranno provenire esclusivamente da fonti pubblicamente accessibili.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione metterà inoltre a disposizione del governo della RPC un questionario.
5.3.3. Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (13) (14)
Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame dai paesi interessati nell’Unione, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.
In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame originario dei paesi interessati che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.
La Commissione aggiungerà anche una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione metterà a disposizione questionari per gli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.
Una copia del questionario per gli importatori indipendenti è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2574.
5.4. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio
Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.4.1. Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta
In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.
Si invitano le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell’Unione che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.
La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.
I produttori dell’Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.
Una copia del questionario per i produttori dell’Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2574.
5.5. Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione
Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia o non sia nell’interesse dell’Unione.
I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull’interesse dell’Unione.
Le informazioni riguardanti la valutazione dell’interesse dell’Unione devono essere fornite entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione.
Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2574.
Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione unicamente se sostenute, all’atto della presentazione, da elementi di prova effettivi che ne dimostrano la validità.
5.6. Parti interessate
Per poter partecipare all’inchiesta, le parti interessate, quali i produttori dei paesi interessati, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare in primo luogo l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
I produttori dei paesi interessati, i produttori dell’Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3.1, 5.3.3 e 5.4.1 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
Le altre parti potranno partecipare all’inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifestano e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base.
Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina (15).
5.7. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
5.8. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l’audizione. L’audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell’audizione.
In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell’interesse di una buona amministrazione e al fine di consentire ai servizi della Commissione di procedere con l’inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l’audizione.
5.9. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (comprese le informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» (16) («Sensibile»). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.
Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
Commissione europea |
Direzione generale del Commercio |
Direzione G |
Ufficio: CHAR 04/039 |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi
E-mail:
per questioni relative al dumping in relazione alla RPC: TRADE-R758-SSTPF-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu;
per questioni relative al dumping in relazione a Taiwan: TRADE-R758-SSTPF-DUMPING-TAIWAN@ec.europa.eu;
per questioni relative al pregiudizio e all’interesse dell’Unione: TRADE-R758-SSTPF-INJURY@ec.europa.eu.
6. Calendario dell’inchiesta
In conformità all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa di norma entro 12 mesi e comunque non oltre 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.
7. Presentazione di informazioni
Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.
Al fine di completare l’inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale.
8. Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti
Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.
Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere presentate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di un’ulteriore divulgazione finale, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione.
Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.
9. Proroga dei termini specificati nel presente avviso
Le proroghe dei termini previsti nel presente avviso possono essere concesse su richiesta debitamente giustificata delle parti interessate.
Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso può essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell’avviso di apertura, le proroghe sono limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.
10. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
11. Consigliere-auditore
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.
Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.
Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.
12. Possibilità di chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base
Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue risultanze non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.
Se una delle parti interessate ritiene giustificato un riesame delle misure, in modo che possano essere modificate, essa può chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.
13. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).
Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing- markets/trade-defence/.
(1) GU C 168 del 5.5.2021, pag. 5.
(2) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 22 del 27.1.2017, pag. 14).
(4) Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations, del 20 dicembre 2017, SWD (2017) 483 final/2, disponibile al seguente indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.
(5) Overcapacity in China: an impediment to the Party’s reform agenda.
(6) OECD Global Forum on Steel Excess Capacity, What’s the issue?
(7) Relazione ministeriale Global Forum on steel excess capacity, 20 settembre 2018.
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, del 16 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 145) e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, del 7 aprile 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 110 dell’8.4.2020, pag. 3).
(9) I documenti citati nella relazione per paese possono anche essere ottenuti su richiesta debitamente motivata.
(10) GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020XC0316(02)).
(11) Tutti i riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono come riferimenti alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.
(12) Per «produttore» si intende qualsiasi società dei paesi interessati che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.
(13) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori del paese o dei paesi interessati. Gli importatori collegati a produttori devono compilare l’allegato I del questionario destinato a tali produttori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(14) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.
(15) In caso di problemi tecnici contattare il servizio di assistenza (Trade Service Desk) all’indirizzo trade-service-desk@ec.europa.eu o al Tel. +32 2 297 97 97.
(16) Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(17) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO
☐ |
Versione «sensibile» |
☐ |
Versione «consultabile dalle parti interessate» |
(barrare la casella corrispondente) |
RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA DELLE MISURE ANTIDUMPING APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI DI DETERMINATI ACCESSORI PER TUBI DI ACCIAIO INOSSIDABILE DA SALDARE TESTA A TESTA, FINITI O NON FINITI, ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE E DI TAIWAN
INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI
Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura.
La versione «sensibile» e la versione «consultabile dalle parti interessate» dovranno essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell’avviso di apertura.
1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO
Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:
Nome della società |
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Indirizzo |
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Referente |
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Telefono |
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2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE
Indicare il fatturato totale in EUR della società, il valore in EUR e il volume in tonnellate delle importazioni nell’Unione e delle rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione dalla Repubblica popolare cinese e da Taiwan, nel periodo dell’inchiesta di riesame, del prodotto oggetto del riesame quale definito nell’avviso di apertura.
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Tonnellate |
Valore in EUR |
Fatturato totale della propria società in EUR |
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Importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese e di Taiwan |
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Importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame (di qualsiasi origine) |
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Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese e da Taiwan |
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3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (1)
Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all’esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l’altro, l’acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.
Nome e ubicazione della società |
Attività |
Rapporto |
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4. ALTRE INFORMAZIONI
Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.
5. CERTIFICAZIONE
Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un’ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all’inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.
Firma della persona autorizzata:
Nome e qualifica della persona autorizzata:
Data:
(1) A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
26.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 40/14 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10569 – KKR / GIP / CYRUSONE)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 40/02)
1.
In data 12 gennaio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
KKR & Co. Inc. («KKR», Stati Uniti), |
— |
Global Infrastructure Management, LLC («GIP», Stati Uniti), |
— |
CyrusOne, Inc. («CyrusOne», Stati Uniti). |
KKR e GIP acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di CyrusOne.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
KKR: impresa di investimento di livello mondiale che offre soluzioni per la gestione alternativa degli attivi per i mercati dei capitali e in ambito assicurativo, |
— |
GIP: gestore indipendente di fondi per infrastrutture che investe e gestisce attivi principalmente nei settori dei trasporti, dell’energia, dei rifiuti e dell’acqua, |
— |
CyrusOne: fondo per gli investimenti immobiliari che possiede, gestisce e sviluppa proprietà di centri dati di classe enterprise, carrier-neutral, multi-tenant e single-tenant negli Stati Uniti e in Europa. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10569 – KKR / GIP / CRUYSONE
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
Commissione europea |
Direzione generale della Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
26.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 40/16 |
Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2022/C 40/03)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOCUMENTO UNICO
«Wrångebäcksost»
N. UE: PDO-SE-02413 – 14 marzo 2018
DOP (X) IGP ( )
1. Nome [della DOP o IGP]
«Wrångebäcksost»
2. Stato membro o paese terzo
Svezia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.3. Formaggi
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1
«Wrångebäcksost» è il nome di un formaggio a pasta semidura ottenuto a partire da latte vaccino intero biologico e termizzato.
Il «Wrångebäcksost» possiede le caratteristiche seguenti:
forma: il formaggio ha forma cilindrica, con diametro di 30-45 cm e altezza di 10-18 cm;
peso: 8-13 kg;
durata della stagionatura: minimo 9 mesi;
superficie: crosta di batteri della muffa;
colore:
superficie: dall’arancione al rosso ruggine con tonalità marrone scuro. Il colore varia con l’età;
superficie di taglio: giallognola. Il colore varia a seconda della stagione e del grado di stagionatura, da un beige giallastro chiaro a un giallo chiaro con striature arancioni;
consistenza: la superficie di taglio è compatta con occhiatura sparsa;
pasta: compatta e cremosa con cristalli;
aroma: lievemente acido, evoca talvolta sentori di aia e di latte;
sapore: pieno e complesso con un lungo retrogusto, elementi di umami e aia, presenza consistente di sale e qualche nota dolce;
sensazione alla degustazione: fondente;
tenore di umidità: 34-38 %;
tenore di materia grassa: 34-38 %;
grasso sulla sostanza secca: 55-60 %;
tenore di proteine: 21-24 %;
tenore di sale: 1,7-2,1 %;
acidi carbossilici volatili: 14-27 mmol/kg;
amminoacidi liberi: 32-46 g/kg;
rapporto acido oleico/acido palmitico 0,8-0,9.
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
L’alimentazione delle bovine da latte è essenziale per ottenere le caratteristiche tipiche del «Wrångebäcksost». Nel periodo estivo, dal 15 aprile al 15 ottobre, le vacche vivono all’aperto. In tale periodo, l’alimentazione è costituita principalmente da erba e piante aromatiche presenti nei pascoli della regione del Guldkroken. I pascoli consistono principalmente di prati coltivati e in qualche caso di pascoli naturali.
Nel periodo in cui nei pascoli cresce una quantità d’erba troppo scarsa per garantire un’alimentazione sufficiente, le vacche vengono nutrite con una miscela formata da insilato, paglia, cereali (orzo (Hordeum vulgare), avena (Avena sativa) e frumento (Triticum aestivum)), favette/fave (Vicia faba), panelli di colza (ottenuti da semi di colza (Brassica napus)), minerali, sale e calce.
I prati sono seminati con una miscela di sementi prative (trifoglio bianco (Trifolium repens), coda di topo (Phleum pratense), festuca dei prati (Festuca pratensis), loglio perenne (Lolium perenne), festuca rossa (Festuca rubra), fienarola dei prati (Poa pratensis), cicoria (Cichorium intybus), cumino (Cuminum cyminum) e piantaggine (Plantago lanceolata)), mentre i prati temporanei sono seminati con una miscela di sementi comprendente trifoglio rosso (Trifolium pratense), trifoglio bianco (Trifolium repens), erba medica (Medicago sativa), coda di topo (Phleum pratense), festuca dei prati (Festuca pratensis) e loglio perenne (Lolium perenne).
I prati vengono mantenuti per sei-otto anni, e i prati temporanei per tre-cinque anni prima di essere riseminati. I lunghi periodi di maggese consentono alle sementi di accumularsi nel suolo e ai semi trasportati dal vento da zone vicine di germogliare. In tal modo la composizione di specie nei prati e nei prati temporanei cambia di anno in anno. Tale cambiamento è favorito ulteriormente dal mosaico di tipi di suoli presenti sul territorio e dalla loro variabile capacità di trattenere l’acqua. Di conseguenza soprattutto le specie che crescono sui prati cominciano gradualmente ad assomigliare alle specie presenti nei pascoli naturali.
Almeno l’85 % dei concentrati e dei foraggi grossolani dev’essere prodotto all’interno della zona geografica delimitata. È possibile utilizzare mangimi importati soltanto nel caso di condizioni meteorologiche estreme che possano provocare scarsità dei mangimi prodotti nell’azienda agricola.
Il «Wrångebäcksost» è ottenuto a partire da latte vaccino fresco intero, biologico e non pastorizzato prodotto nella zona di cui al punto 4. Il latte proviene principalmente da vacche delle razze SLB e Bruno Alpina e dai relativi incroci. Le vacche vengono munte due volte al giorno. Il latte viene raffreddato fino al momento in cui è utilizzato nel caseificio. Il latte impiegato per la produzione di «Wrångebäcksost» non dev’essere stato munto più di 24 ore prima.
È la qualità del latte, piuttosto che la razza delle vacche, a determinare le proprietà del «Wrångebäcksost». Il numero di spore e di batteri dev’essere inferiore a 20 e 50, rispettivamente per gli enterococchi e le spore. Il tenore di materia grassa e il tenore di proteine variano rispettivamente dal 3,8 % al 4,4 % e dal 2,9 % al 3,3 % a seconda della stagione. I livelli più alti si registrano in inverno. Nella produzione del «Wrångebäcksost» il rapporto fra materia grassa e proteine dovrebbe aggirarsi intorno a 1,15-1,30.
La percentuale di acidi grassi liberi, come l’acido butirrico e l’acido caprico, che possono far irrancidire il formaggio, dev’essere mantenuta a livelli modesti (3,0-3,5 mmol/10 kg) in modo che il formaggio possa stagionare per il lungo periodo di tempo necessario affinché il «Wrångebäcksost» acquisisca le sue caratteristiche tipiche.
Nella produzione del «Wrångebäcksost» è consentito aggiungere soltanto caglio bovino e colture starter mesofile. Il «Wrångebäcksost» non contiene additivi a eccezione del sale da cucina (NaCl).
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata
Tutte le fasi, dal pascolo alla produzione del latte fino alla cagliatura, devono svolgersi nella zona geografica delimitata di cui al punto 4.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato
–
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato
–
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona di produzione del «Wrångebäcksost» è formata dalla regione che si estende lungo la costa occidentale del lago Vättern, tradizionalmente chiamata «Guldkroken». Comprende le parrocchie (socken) di Grevbäck e Mofalla, Hjo (urbana e rurale), Norra e Södra Fågelås.
5. Legame con la zona geografica
La regione del Guldkroken è un pianoro di forma allungata compreso tra il lago Vättern a est e il massiccio dell’Hökensås, uno sperone della catena del Tiveden, a ovest. La regione è composta in gran parte da terreni agricoli aperti.
La posizione del Guldkroken è relativamente favorevole all’agricoltura. Il massiccio dell’Hökensås offre riparo dai venti dell’ovest, mentre la prossimità del lago Vättern, il quinto lago europeo per dimensioni, mitiga la temperatura. In tal modo il Guldkroken gode di una temperatura media lievemente superiore a quella delle zone circostanti (circa 6 °C). Analogamente il numero di ore di sole è maggiore e le precipitazioni medie lievemente inferiori (circa 500 mm; il livello massimo si osserva tra la metà e la fine dell’estate e quello minimo a metà inverno).
Il suolo consiste di una miscela di tipi di suoli diversi - argilla, sabbia fine, limo, terreno sabbioso, suolo coperto da muschio e chernozem - che dà luogo a un variegato panorama di condizioni agricole nei singoli prati e prati temporanei. Il deflusso dall’Hökensås, visibile o sotterraneo, contribuisce a sua volta a questo mosaico.
Grazie alle condizioni naturali favorevoli per la produzione di mangimi e bestiame, attualmente nel Guldkroken si pratica una coltivazione estensiva di mangimi per la produzione biologica del latte (certificata secondo lo standard KRAV), che costituisce la base da cui si ottiene il «Wrångebäcksost».
Alla fine del Medio Evo il Guldkroken era il centro della produzione di formaggi per i monasteri di Alvastra e Vadstena nell’Östergötland. Dopo la Riforma la produzione lattiero-casearia divenne un’attività essenzialmente domestica e la produzione di formaggi per il mercato iniziò verso la metà del diciannovesimo secolo. All’inizio del ventesimo secolo nel Guldkroken operavano circa 15 caseifici. I formaggi recavano spesso il nome dell’azienda agricola in cui venivano prodotti. Il «Wrångebäcksost» è uno di questi formaggi, prodotto originariamente nell’azienda lattiero-casearia denominata Wrångebäck.
La produzione commerciale del «Wrångebäcksost» cessò negli anni Sessanta del secolo scorso per riprendere nel 2008 sotto la guida del casaro che, negli anni Sessanta, era stato il responsabile della produzione del «Wrångebäcksost». Di conseguenza è stato possibile trasferire a una nuova generazione di casari le competenze relative alla produzione e alla lavorazione del formaggio, che l’antico casaro aveva acquisito dal suo predecessore e che erano state trasmesse da una generazione all’altra sin dal 1889. La produzione del «Wrångebäcksost» continua ancora su base artigianale secondo la ricetta originaria.
Il formaggio viene pressato sotto siero e poi lasciato stagionare con un’umidità del 90-94 %. Nei primi tre mesi il formaggio stagiona a 14-15 oC su scaffali di abete a fibratura densa. Per le prime tre settimane il formaggio viene girato ogni giorno. In questo periodo i formaggi vengono lavati quotidianamente con una soluzione salina (NaCl) al 5 % per favorire la crescita di microrganismi sulla superficie del formaggio e proteggerlo dallo sviluppo indesiderato di muffe. Il formaggio viene girato e lavato con una soluzione salina tre volte alla settimana per i due mesi successivi.
Il processo di stagionatura continua a una temperatura di 10-11 oC e un’umidità del 90-94 %. In questo periodo il formaggio viene girato e lavato con una soluzione salina una volta alla settimana.
Il «Wrångebäcksost» è lasciato stagionare fino a raggiungere un’età di almeno nove mesi. Durante la stagionatura il peso del formaggio diminuisce del 12-14 % circa.
Il lavaggio con soluzione salina provoca la crescita sul formaggio di batteri della muffa, tra cui il Brevibacterium linens. Molte varietà di questi batteri sono sito-specifiche e crescono sulla superficie del formaggio. Questi microrganismi si trasferiscono da un formaggio all’altro grazie al lavaggio dei formaggi più vecchi con una soluzione salina, utilizzata poi per lavare i formaggi più giovani. I batteri della muffa esercitano uno spiccato effetto sull’aroma e sul sapore del formaggio e sono molto importanti durante il processo di stagionatura per lo sviluppo delle caratteristiche del «Wrångebäcksost».
Tali caratteristiche dipendono anche dalla capacità umana di utilizzare, sfruttare e gestire le condizioni naturali del Guldkroken per produrre mangimi animali e latte. La selezione delle miscele di semi per i prati e i prati temporanei è adattata alle differenti condizioni di crescita nel Guldkroken e ai requisiti per la certificazione biologica, nonché all’esigenza di un’alimentazione di buona qualità per gli animali da latte, che possono in tal modo produrre latte di elevata qualità utilizzabile per la produzione del «Wrångebäcksost».
L’elevata qualità del latte, un rigoroso controllo del processo di caseificazione e una strategia di stagionatura idonea costituiscono i prerequisiti della buona capacità di stagionatura e dei modestissimi livelli di acidi carbossilici volatili che caratterizzano il «Wrångebäcksost». Queste stesse condizioni rendono possibile la proteolisi e la deaminazione relativamente elevata dell’arginina che danno origine all’intenso aroma del «Wrångebäcksost».
Grazie all’elevata qualità dell’alimentazione degli animali da latte, il «Wrångebäcksost» può vantare un rapporto acido oleico/acido palmitico ideale. Dal rapporto acido oleico/acido palmitico dipende anche la cremosità che caratterizza il «Wrångebäcksost», tanto che esso viene definito «fondente» nelle analisi organolettiche.
Le proprietà del «Wrångebäcksost» differiscono nettamente da quelle dei tradizionali formaggi a pasta semidura ottenuti a partire da latte termizzato. Tali caratteristiche sono il risultato di un processo di produzione adeguatamente integrato, dalla produzione di mangimi al formaggio stagionato, fondato su una lunga tradizione di attività artigianale.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma del presente regolamento)
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/livsmedelsinformation-markning-halsopastaenden/skyddade-beteckningar/2017-01461-34-ansokan_wrangebacksost_2020_06_14.pdf
26.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 40/20 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2022/C 40/04)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO
«Almansa»
PDO-ES-A0044-AM04
Data della comunicazione: 26 ottobre 2021
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Adeguamento alla normativa vigente della terminologia relativa al parametro analitico «zuccheri residui»
Descrizione
Conformemente all’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che prevede la determinazione degli zuccheri totali espressi in fruttosio e glucosio, il parametro analitico «zuccheri residui» è rinominato «zuccheri totali espressi in fruttosio e glucosio».
La modifica interessa il punto 2.1 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
La modifica è da considerarsi ordinaria in quanto costituisce un adeguamento della terminologia impiegata per le caratteristiche fisico-chimiche che non implica alcuna modifica del prodotto finale, il quale continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall’interazione tra fattori naturali e umani. Si ritiene pertanto che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
Motivazione
È opportuno precisare in quali termini devono essere misurati i valori del tenore di zuccheri dei vini.
2. Riesame dei parametri analitici
Descrizione
Le modifiche introdotte sono le seguenti: riduzione dell’acidità e abbassamento del limite di intensità di colore dei vini rossi.
Inoltre i tipi di vino sono modificati come segue: vini secchi bianchi e rosati, vini rossi secchi, vini semisecchi, semidolci e dolci e vini spumanti di qualità.
La modifica interessa il punto 2 del disciplinare di produzione e il punto 4 del documento unico.
La modifica è da considerarsi ordinaria in quanto non comporta alcuna modifica del prodotto finale, il quale continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall’interazione tra fattori naturali e umani. Si ritiene pertanto che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
Motivazione
Riduzione dell’acidità totale di 0,5 g/l: negli ultimi anni si è registrato un aumento delle temperature medie che ha determinato una diminuzione generalizzata dell’acidità in tutte le varietà di uva. I vini presentano pertanto livelli di acidità totale inferiori, che calano ulteriormente durante la prolungata permanenza nelle botti a causa della precipitazione dei sali dell’acido tartarico. Ciò rende necessario un adeguamento dei parametri fisico-chimici.
Abbassamento del limite minimo di intensità di colore dei vini rossi: nella zona di produzione della denominazione di origine «Almansa» coesistono diverse varietà di uva: da un lato la Garnacha Tintorera, che produce in modo naturale vini dall’elevatissimo potenziale colorante, e dall’altro Monastrell e Garnacha Tinta, da cui si ottengono vini più delicati e dal colore di media intensità. Da un decennio a questa parte i mercati richiedono generalmente vini monovarietali, più fruttati e attraenti per le nuove generazioni di consumatori che si affacciano alla cultura vinicola. Gli enologi di ciascuna azienda vinicola devono disporre degli strumenti necessari per produrre vini che, nel rispetto delle caratteristiche offerte dalla nostra zona di produzione e dalle relative varietà, rispondano alle esigenze dei mercati nazionali e internazionali.
L’abbassamento del limite minimo di intensità di colore dei vini rossi non comporta un impoverimento della qualità ma, al contrario, aumenterà le possibilità offerte dalle diverse varietà di uva della zona al fine di produrre vini più sottili, complessi e attraenti.
3. Ridefinizione delle caratteristiche organolettiche
Descrizione
È stata modificata la formulazione della descrizione organolettica dei diversi tipi di vino.
La modifica interessa il punto 2.2 del disciplinare di produzione e il punto 4 del documento unico.
La modifica è da considerarsi ordinaria in quanto costituisce un adeguamento delle caratteristiche organolettiche ai fini di una migliore verifica attraverso l’analisi sensoriale; queste caratteristiche non implicano una modifica del prodotto, il quale continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall’interazione tra fattori naturali e umani. Si ritiene pertanto che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
Motivazione
L’attuazione della norma UNE-EN-ISO 17065 nel quadro della verifica della conformità al disciplinare di produzione rende necessaria una modifica della descrizione organolettica dei vini protetti, affinché le loro caratteristiche possano essere collegate a descrittori valutabili mediante un panel di degustazione che rispetti i principi della norma UNE-EN-ISO 17025.
4. Adeguamento delle pratiche enologiche specifiche
Descrizione:
— |
sono stati eliminati taluni requisiti enologici ed è stato aumentato l’indice di trasformazione delle uve rosse in vino affinché la resa non superi 74 litri di vino per 100 chilogrammi di uve; per le uve di varietà bianche la resa massima è stata mantenuta a 70 litri di vino per 100 chilogrammi di uve; |
— |
è vietata la miscelazione di uve di varietà bianche con uve di varietà rosse; |
— |
sono stabiliti i limiti del titolo alcolometrico nelle uve; |
— |
sono vietate le tecniche di riscaldamento per forzare l’estrazione del colore. |
La modifica interessa i punti 3 e 5 del disciplinare di produzione e il punto 5 del documento unico.
Le modifiche sono da considerarsi ordinarie in quanto non comportano una modifica del prodotto, il quale continua a mantenere le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall’interazione tra fattori naturali e umani. Si ritiene pertanto che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
Motivazione
Come qualsiasi industria agroalimentare, il settore vitivinicolo ha registrato negli ultimi anni una serie di sviluppi tecnologici, che offrono agli enologi nuovi strumenti per rendere i vini più attraenti, sostenibili e rispettosi dell’ambiente. Le pratiche enologiche previste dal disciplinare sono per molti aspetti superate e non tengono conto delle nuove tecnologie enologiche, delle nuove tipologie di produzione e dei nuovi tipi di vino attualmente richiesti dai mercati. Tali pratiche enologiche comprendono la completa fermentazione degli zuccheri e la fissazione di periodi minimi di macerazione, di limitazioni alle temperature di fermentazione o del limite di estrazione del 70 %, che non solo non contribuiscono a migliorare la qualità del vino, ma impediscono sotto molti aspetti ai tecnici di estrarre il meglio dalle uve in ciascun processo di vinificazione. Per questi motivi le pratiche enologiche devono essere orientate alla produzione di vini di qualità, fornendo le conoscenze, l’esperienza e la capacità di ciascun gruppo tecnico di adoperare le migliori tecniche conformi alle caratteristiche dei vini protetti dalla denominazione di origine «Almansa» previste dal disciplinare.
L’aumento della resa da 70 a 74 litri per 100 chilogrammi di uve rosse è dovuto al fatto che alcune varietà di questa zona di produzione, quali Monastrell, Cabernet, Garnacha o Merlot, sottoposte a una pressione di spremitura leggermente più elevata, producono mosti dalla concentrazione di polifenoli di altissima qualità che attualmente devono essere scartati per non superare il limite stabilito.
Grazie a tale incremento del 4 % alcune varietà della denominazione di origine «Almansa» meno ricche di antociani e polifenoli produrrebbero un vino di migliore qualità, caratterizzato da una concentrazione più elevata di questi composti.
Il divieto di miscelazione delle uve rosse e bianche ha invece lo scopo di conservare l’espressività e il carattere dei vini rossi della nostra zona, caratterizzati dall’elevata concentrazione di colore, tannini e aroma ottenuti dalle nostre uve rosse, valore fondamentale e distintivo della nostra denominazione di origine. Si ritiene pertanto che questo tipo di miscela comprometta tale carattere e ci privi del fattore di differenziazione essenziale su cui si basa la nostra denominazione di origine, eliminando una delle caratteristiche distintive più importanti.
Per quanto riguarda il titolo alcolometrico delle uve, è accertato in ambito enologico che la maturazione delle uve è un fattore chiave per la produzione di vini di qualità. Le uve raccolte al di sotto dei limiti stabiliti danno origine a vini la cui qualità non riflette il vero carattere della nostra denominazione di origine, compromettendo l’immagine e il prestigio di questa zona viticola.
Inoltre, uno degli obiettivi di questa denominazione di origine è quello di promuovere la differenziazione dei nostri vini da quelli di altre zone. Ciò non sarebbe possibile se non si cercasse di sfruttare appieno il potenziale delle nostre uve.
In relazione alle tecniche di riscaldamento, il periodo di macerazione delle bucce con il mosto è essenziale per l’estrazione delle caratteristiche di ciascuna varietà di uva. Le tecniche di estrazione del colore mediante riscaldamento, in cui la durata del contatto con le bucce non è sufficiente per trasmettere al vino gli aromi e i sapori che si ottengono attraverso la macerazione tradizionale, danno origine a vini di buona qualità ma privi del carattere distintivo della denominazione di origine «Almansa». Pertanto tali tecniche sono vietate.
5. Aggiunta di varietà di uve da vino
Descrizione
Sono introdotte due nuove varietà: Macabeo per i bianchi e Cabernet Franc per i rossi.
La modifica interessa il punto 6 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico, poiché tali vitigni sono introdotti come varietà secondarie.
La modifica è da considerarsi ordinaria in quanto determina la produzione degli stessi tipi di vino, che mantengono le caratteristiche e il profilo descritti nella sezione relativa al legame, derivanti dall’interazione tra fattori naturali e umani. Si ritiene pertanto che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
Motivazione
Tali varietà, che sono già impiantate nella zona di produzione della denominazione di origine «Almansa» e producono vini che mantengono le caratteristiche previste dal disciplinare per i vini protetti dalla presente denominazione di origine, sono state introdotte in considerazione dell’attuale domanda del mercato.
6. Nuova formulazione delle condizioni supplementari (etichettatura)
Descrizione
È stata modificata la percentuale di uva che consente l’indicazione di una sola varietà. Sono eliminate due menzioni tradizionali (Superior e Rancio).
La modifica interessa il punto 8 del disciplinare di produzione e il punto 9 del documento unico.
La modifica è da considerarsi ordinaria in quanto costituisce un aggiornamento della legislazione e un adeguamento dei requisiti applicabili. La modifica determina la produzione degli stessi tipi di vino, con le stesse caratteristiche del prodotto protetto. Si ritiene pertanto che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
Motivazione
Nel primo paragrafo la percentuale per usufruire dell’indicazione di una varietà di vite determinata e unica è aggiornata all’85 %. La disposizione, pertanto, è adeguata alla normativa applicabile, vale a dire l’articolo 50, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione. Nel terzo paragrafo sono soppresse due menzioni tradizionali in quanto non più utilizzate.
7. Aggiornamento degli organismi di certificazione e della legislazione in vigore
Descrizione
Sono aggiornati l’elenco degli organismi di controllo riconosciuti e il riferimento ai regolamenti dell’Unione in vigore.
La modifica interessa i punti 8 e 9 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.
La modifica è da considerarsi ordinaria in quanto costituisce un aggiornamento della relazione degli organismi di certificazione e della legislazione in vigore. Si ritiene pertanto che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.
Motivazione
Necessità di aggiornare tali dati.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Almansa
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. |
Vino |
5. |
Vino spumante di qualità |
4. Descrizione del vino (dei vini)
1. Vini secchi bianchi e rosati
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
I vini bianchi sono leggeri, con un titolo alcolometrico medio e di colore dal giallo pallido al giallo dorato. Le note fruttate sono dominanti ma possono essere accompagnate da aromi legnosi e tostati. Buona acidità, freschi e fruttati in bocca. Possibili note leggere e tostate del legno.
I vini rosati presentano un colore che va dal rosa fragola al lampone o salmone. Sono freschi, leggeri e di acidità media. In bocca sono allegri e fruttati.
* |
Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell’UE. |
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)
—
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)
11,5
Acidità totale minima
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)
10
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)
180
2. Vini semisecchi, semidolci e dolci, bianchi, rosati e rossi
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Per quanto riguarda l’aspetto e il profumo, assomigliano ai vini secchi della stessa varietà.
Per quanto riguarda il sapore, sono equilibrati relativamente al titolo alcolometrico, all’acidità e al tenore di zuccheri residui.
* |
Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell’UE. |
* |
Anidride solforosa totale massima: 180 mg/l se il tenore totale di zuccheri è superiore a 5 g/l espresso in fruttosio e glucosio e limite di legge se il tenore è inferiore a 5 g/l espresso in fruttosio e glucosio. |
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)
—
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)
9
Acidità totale minima
3 grammi per litro, espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)
16,7
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)
—
3. Vino rosso secco
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Possono presentare una veste intensa o di media intensità e tonalità che variano dal rosso al violaceo, porpora, granata, ciliegia o rubino, con eventuali tonalità rosso mattone.
Intensità medio-alta con aromi puliti; sono ammessi anche aromi legnosi e tostati.
Sono vini dall’intensità medio-alta, ben strutturati ed equilibrati, con possibili note caratteristiche del legno e sfumature tostate.
* |
Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell’UE. |
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)
—
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)
12
Acidità totale minima
4 grammi per litro, espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)
11,7
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)
150
4. Vino spumante di qualità
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Bollicine fini e persistenti, con toni da pallidi a dorati e brillanti per i vini bianchi e da rosati ad aranciati per i rosati. Presenta aromi puliti e fruttati; nei vini di riserva, gli aromi sono intensi. In bocca sono equilibrati e leggeri.
* |
Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell’UE. |
CARATTERISTICHE ANALITICHE GENERALI
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)
—
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)
10
Acidità totale minima
3,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)
13,3
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)
185
5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
Pratica enologica specifica
Per l’ottenimento del mosto e la separazione dalle vinacce deve essere applicata una pressione adeguata, in modo che la resa non sia in alcun caso superiore a 74 litri di vino per 100 chilogrammi di uve rosse e a 70 litri di vino per 100 chilogrammi di uve bianche.
Per la produzione di vini rossi, il periodo minimo di macerazione deve essere di 48 ore.
Non è consentita la miscelazione di varietà bianche e rosse.
I recipienti in legno utilizzati nei processi di invecchiamento devono essere di rovere e avere una capacità conforme ai limiti di volume previsti dalla normativa in vigore per l’uso di talune menzioni tradizionali.
Invecchiamento in botti.
5.2. Rese massime
7 860 chilogrammi di uve per ettaro
55 ettolitri per ettaro
6 430 chilogrammi di uve per ettaro
47,58 ettolitri per ettaro
11 430 chilogrammi di uve per ettaro
80 ettolitri per ettaro
10 000 chilogrammi di uve per ettaro
74 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
Comprende le parcelle e gli appezzamenti vitati ubicati nei seguenti comuni:
— |
Almansa; |
— |
Alpera; |
— |
Bonete; |
— |
Corral Rubio; |
— |
Higueruela; |
— |
Hoya Gonzalo; |
— |
Pétrola; |
— |
Chinchilla: zona delimitata dalla strada di servizio AB-402 (fra Horna e Venta de Alhama), confinante da una parte con i comuni di Pétrola e di Corral Rubio e dall’altra con i comuni di Bonete, Higueruela e Hoya Gonzalo. |
7. Varietà principale/i di uve da vino
GARNACHA TINTORERA
MONASTRELL
VERDEJO
8. Descrizione del legame/dei legami
8.1. Vino
La zona di produzione della denominazione di origine «Almansa» si trova in una regione di transizione, i vigneti sono ubicati su terre pianeggianti caratterizzate da suoli permeabili, ricchi di calcare e poveri di nutrienti, con inoltre una pluviometria scarsa che non supera i 250 mm l’anno. La scarsa pluviometria, unita alla permeabilità del suolo e alla resa scarsa, consente di ottenere vini dall’aroma e dall’intensità di colore molto elevati.
8.2. Vino spumante di qualità
Le temperature estreme e la ricchezza di calcare nel suolo permettono di coltivare le varietà autorizzate che conferiscono ai vini ampiezza ed equilibrio, così come la siccità e le ore di sole assicurano un titolo alcolometrico naturale che consente di produrre vini dalla gradazione alcolica stabilita. Per la vinificazione dei vini spumanti sono impiegati, come vino di base, i vini indicati nel paragrafo precedente. Di conseguenza, quanto indicato in relazione al loro legame si applica anche ai vini spumanti.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Quadro giuridico:
nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
Per usufruire dell’indicazione di una varietà di vitigno determinata e unica, è necessario che almeno l’85 % delle uve provenga da detta varietà con menzione nei registri dei vini.
Link al disciplinare del prodotto
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/Mod_AM04%20_ALMANSA_cc_20210423.pdf