ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
65° anno |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2022/C 37/01 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2022/C 37/01)
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/2 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 17 novembre 2021 — (domanda di pronuncia pregiudiziale dello Juzgado de Primera Instancia n. 38 de Barcelona — Spagna) — Marc Gómez del Moral Guasch / Bankia SA
(Causa C-655/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Contratto di mutuo ipotecario - Tasso d’interesse variabile - Indice di riferimento fondato sui mutui ipotecari (IRMI) - Controllo della trasparenza da parte del giudice nazionale - Accertamento del carattere abusivo delle clausole contrattuali - Conseguenze della dichiarazione di nullità - Sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch (C 125/18, EU:C:2020:138) - Questioni nuove)
(2022/C 37/02)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia n. 38 de Barcelona
Parti
Ricorrente: Marc Gómez del Moral Guasch
Convenuta: Bankia SA
Dispositivo
1) |
L’articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e l’esigenza di trasparenza delle clausole contrattuali, nel contesto di un mutuo ipotecario, devono essere interpretati nel senso che consentono al professionista di non integrare in tale contratto la definizione completa dell’indice di riferimento da utilizzare per il calcolo di un tasso di interesse variabile o di non consegnare al consumatore, prima della conclusione del contratto medesimo, un opuscolo informativo che illustri il precedente andamento di tale indice, sulla base del rilievo secondo il quale le informazioni relative a detto indice sono oggetto di pubblicazione ufficiale, a condizione che, alla luce degli elementi di informazione disponibili al pubblico e accessibili, nonché delle informazioni fornite, eventualmente, dal professionista, un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e accorto, sia stato in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo dell’indice di riferimento e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intellegibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una siffatta clausola sui suoi obblighi finanziari. |
2) |
L’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 5 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che, ove un giudice nazionale consideri che una clausola contrattuale avente ad oggetto la fissazione delle modalità di calcolo di un tasso di interesse variabile in un contratto di mutuo ipotecario non sia redatta in modo chiaro e comprensibile, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, o dell’articolo 5 di detta direttiva, spetta al giudice medesimo esaminare se detta clausola sia «abusiva», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva. |
3) |
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che impone al giudice nazionale di offrire al consumatore la scelta tra, da una parte, la revisione di un contratto mediante la sostituzione di una clausola contrattuale che fissa un tasso di interesse variabile considerato abusivo con una clausola che si riferisce a un indice previsto ex lege a titolo suppletivo e, d’altra parte, un annullamento del contratto di mutuo ipotecario nella sua interezza, ove esso non possa sussistere in assenza di detta clausola. |
4) |
L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce dell’articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che, nell’ipotesi di nullità di una clausola abusiva che fissa un indice di riferimento per il calcolo degli interessi variabili di un mutuo, il giudice nazionale, nel rispetto delle condizioni previste al punto 67 della sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch (C 125/18, EU:C:2020:138), sostituisca a tale indice un indice legale, applicabile in assenza di un diverso accordo tra le parti contraenti, ove questi due indici siano determinati con una modalità di calcolo di un livello di complessità equivalente e il diritto nazionale preveda tale sostituzione nelle ipotesi non controverse in cui esso è destinato a mantenere l’equilibrio delle prestazioni tra le parti, a condizione che l’indice di sostituzione rifletta effettivamente una disposizione suppletiva di diritto nazionale. |
5) |
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui un contratto concluso tra un professionista e un consumatore non possa sussistere a seguito della soppressione di una clausola abusiva e l’annullamento del contratto nella sua interezza esponga il consumatore a conseguenze particolarmente pregiudizievoli, il giudice nazionale possa porre rimedio alla nullità di detta clausola, sostituendola con una disposizione di diritto nazionale di carattere suppletivo, ove l’applicazione del tasso risultante dall’indice di sostituzione deve intervenire alla data della conclusione del contratto. |
(1) Data di deposito: 2.12.2020.
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/3 |
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 17 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Ibiza — Spagna) — YB / Unión de Créditos Inmobiliarios SA
(Causa C-79/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articoli 53 e 99 del regolamento di procedura della Corte - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Contratto di mutuo ipotecario - Tasso d’interesse variabile - Indice di riferimento fondato sui mutui ipotecari (IRMI) - Controllo della trasparenza da parte del giudice nazionale - Obbligo di informazione - Accertamento del carattere abusivo delle clausole contrattuali - Esigenze di buona fede, equilibrio e trasparenza - Conseguenze della dichiarazione di nullità)
(2022/C 37/03)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Ibiza (Spagna)
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: YB
Convenuta: Unión de Créditos Inmobiliarios SA
Dispositivo
1) |
L’articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e l’esigenza di trasparenza delle clausole contrattuali, nel contesto di un mutuo ipotecario, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa e a una giurisprudenza nazionali che dispensano il professionista dal fornire al consumatore, all’atto di conclusione di un contratto di mutuo ipotecario, le informazioni relative al precedente andamento dell’indice di riferimento, quantomeno nel corso degli ultimi due anni, operando il confronto rispetto almeno a un diverso indice, quale l’indice Euribor, a condizione che tale normativa e tale giurisprudenza nazionali consentano tuttavia al giudice di accertare che, alla luce degli elementi di informazione disponibili al pubblico e accessibili, nonché delle informazioni fornite, eventualmente, dal professionista, un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e accorto, sia stato in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo dell’indice di riferimento e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intellegibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una siffatta clausola sui suoi obblighi finanziari. |
2) |
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa e a una giurisprudenza nazionali secondo cui l’assenza di buona fede del professionista è una condizione previa necessaria ai fini di qualsivoglia controllo del contenuto di una clausola non trasparente di un contratto concluso con un consumatore. Spetta al giudice del rinvio determinare se, alla luce di tutte le circostanze rilevanti del procedimento principale, debba ritenersi che il professionista abbia agito in buona fede, scegliendo un indice previsto dalla legge, e se la clausola che incorpora tale indice sia tale da creare uno squilibrio significativo a danno del consumatore tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto. |
3) |
L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che, nell’ipotesi di nullità di una clausola abusiva che fissa un indice di riferimento per il calcolo degli interessi variabili di un mutuo, il giudice nazionale sostituisca a tale indice un indice legale, applicabile in assenza di un diverso accordo tra le parti contraenti, ove questi due indici producano i medesimi effetti, purché siano rispettate le condizioni previste al punto 67 della sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch (C 125/18, EU:C:2020:138). |
4) |
La sedicesima questione posta dal Juzgado de Primera Instancia n. 2 de Ibiza (tribunale di primo grado n. 2 di Ibiza, Spagna) è manifestamente irricevibile. |
(1) Data di deposito: 9.2.2021.
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/4 |
Impugnazione proposta il 25 maggio 2021 dalla Giro Travel Company SRL avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 24 marzo 2021, causa T-193/18, Andreas Stihl/EUIPO
(Causa C-327/21 P)
(2022/C 37/04)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Giro Travel Company SRL (rappresentante: C. N. Frisch, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Con ordinanza del 26 novembre 2021, la Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato non ammessa l’impugnazione e ha statuito che la Giro Travel Company SRL sopporterà le proprie spese.
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/5 |
Impugnazione proposta il 9 giugno 2021 dalla FCA Italy SpA avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 28 aprile 2021, causa T-191/20, FCA Italy/EUIPO
(Causa C-360/21 P)
(2022/C 37/05)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: FCA Italy SpA (rappresentanti: F. Jacobacci, E. Truffo, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Con ordinanza del 6 ottobre 2021, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la FCA Italy SpA a farsi carico delle proprie spese.
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/5 |
Impugnazione proposta il 18 giugno 2021 dalla Hasbro Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 21 aprile 2021, causa T-663/19, Hasbro / EUIPO
(Causa C-373/21 P)
(2022/C 37/06)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Hasbro Inc. (rappresentante: J. Moss, Barrister)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Con ordinanza del 1o dicembre 2021, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la Hasbro Inc. a farsi carico delle proprie spese.
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/5 |
Impugnazione proposta il 21 giugno 2021 da Keun Jig Lee avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 21 aprile 2021, causa T-382/20, Lee / EUIPO
(Causa C-381/21 P)
(2022/C 37/07)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Keun Jig Lee (rappresentanti: F. Jacobacci, avvocato, B. La Tella, avvocatessa)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Con ordinanza del 30 novembre 2021, la Corte di giustizia (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l’impugnazione e ha condannato il sig. Keun Jig Lee alle spese.
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/6 |
Impugnazione proposta il 5 agosto 2021 dalla Health Product Group sp. z o.o. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 16 giugno 2021, causa T-678/21, Health Product Group / EUIPO
(Causa C-483/21 P)
(2022/C 37/08)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Health Product Group sp. z o.o. (rappresentante: M. Kondrat, adwokat)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Con ordinanza del 30 novembre 2021, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la Health Product Group sp. z o.o. a farsi carico delle proprie spese.
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/6 |
Impugnazione proposta il 10 agosto 2021 dalla Davide Groppi Srl avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 16 giugno 2021, causa T-187/20, Davide Groppi / EUIPO — Viabizzuno (Lampada da tavolo)
(Causa C-490/21 P)
(2022/C 37/09)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Davide Groppi Srl (rappresentanti: F. Boscariol de Roberto, D. Capra, V. Malerba, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Con ordinanza del 26 novembre 2021 la Corte (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione è inammissibile e ha condannato la Davide Groppi Srl a sopportare le proprie spese.
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/6 |
Impugnazione proposta il 19 agosto 2021 da DI avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 9 giugno 2021, causa T-514/19, DI / BCE
(Causa C-513/21 P)
(2022/C 37/10)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: DI (rappresentante: L. Levi, avvocata)
Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata; |
— |
di conseguenza, accogliere le domande del ricorrente:
|
— |
condannare la BCE a tutte le spese del procedimento di impugnazione e del procedimento di primo grado. |
Motivi e principali argomenti
La sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto per aver respinto il primo motivo vertente sull’incompetenza dell’autore dei provvedimenti impugnati.
La sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto per aver respinto il secondo motivo vertente sulla violazione dell’articolo 8.3.2 delle norme applicabili al personale e del principio di certezza del diritto.
La sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto per aver respinto il settimo motivo vertente sulla violazione del diritto alla presunzione di innocenza e dell'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
La sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto per aver respinto il quarto motivo vertente sulla violazione dell’articolo 8.3.7 delle norme applicabili al personale e sulla violazione del principio di imparzialità sancito all’articolo 41 della Carta.
La sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto per aver respinto il sesto motivo vertente su errori manifesti di valutazione.
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/7 |
Impugnazione proposta il 26 agosto 2021 da CE avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 giugno 2021, causa T-355/19, CE / Comitato delle regioni
(Causa C-539/21 P)
(2022/C 37/11)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: CE (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocata)
Altra parte nel procedimento: Comitato delle regioni.
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare parzialmente la sentenza del 16 giugno 2021, CE/Comitato delle regioni (T-355/19); |
— |
condannare il Comitato delle regioni alla totalità delle spese, ivi comprese quelle sostenute dinanzi al Tribunale inerenti tanto al procedimento principale quanto al procedimento sommario. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente contesta in particolare i punti 69 e 70, da 73 a 77, da 83 a 91, da 109 a 116, da 126 a 139, 149 e 150 della sentenza impugnata. Essa espone un motivo unico, vertente sullo snaturamento dei fatti e su errori manifesti di valutazione che hanno determinato una motivazione insufficiente e inesatta in diritto.
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 13 settembre 2021 — ZS / Zweckverband «Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen» KISA, Körperschaft des öffentlichen Rechts
(Causa C-560/21)
(2022/C 37/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesarbeitsgericht
Parti
Ricorrente: ZS
Convenuto: Zweckverband «Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen» KISA, Körperschaft des öffentlichen Rechts
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 38, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) 2016/679 (1) (regolamento generale sulla protezione dei dati; in prosieguo: il «GDPR») debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione nazionale, quale, nel caso di specie, l’articolo 6, paragrafo 4, prima frase, del Bundesdatenschutzgesetz (legge federale tedesca sulla protezione dei dati), che subordina la rimozione del responsabile della protezione dei dati da parte del titolare del trattamento, suo datore di lavoro, alle condizioni ivi menzionate, indipendentemente dal fatto che tale rimozione avvenga per motivi inerenti all’adempimento dei compiti assegnatigli. In caso di risposta affermativa alla prima questione: |
2) |
Se l’articolo 38, paragrafo 3, seconda frase, del GDPR abbia una base giuridica sufficiente, in particolare nella parte in cui si riferisce a responsabili della protezione dei dati alle dipendenze del titolare del trattamento. |
(1) Regolamento (UE) 2016/679, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU 2016, L 119, pag. 1).
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/8 |
Impugnazione proposta il 23 settembre 2021 da DD avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 14 luglio 2021, causa T-632/19, DD / FRA
(Causa C-587/21 P)
(2022/C 37/13)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: DD (rappresentante: N. Lorenz, Rechtsanwältin)
Altra parte nel procedimento: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata nella sua interezza, |
— |
di conseguenza,
|
Motivi e principali argomenti
Errore di diritto e snaturamento degli elementi di prova in relazione all’esposizione dei fatti.
Errore di diritto e violazione del principio della certezza del diritto in relazione al primo profilo di illegittimità.
Errore di diritto, violazione del giudicato, difetto di motivazione, omessa statuizione su un motivo di ricorso dedotto dal ricorrente, snaturamento degli elementi di prova in relazione al secondo profilo di illegittimità.
Errore di diritto, errore manifesto di valutazione e difetto di motivazione in relazione al terzo profilo di illegittimità.
Errore di diritto, snaturamento degli elementi di prova, errore manifesto di valutazione, motivo vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe agito ultra vires ed ultra petita, motivo vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe respinto erroneamente l’offerta del ricorrente di produrre, su richiesta, un documento rilevante per la controversia, difetto di motivazione in relazione al quarto profilo di illegittimità.
Errore di diritto, difetto di motivazione, errore nella qualificazione giuridica dei fatti, snaturamento degli elementi di prova e errore manifesto di valutazione in relazione al quinto profilo di illegittimità.
Errore di diritto, snaturamento degli elementi di prova, omessa statuizione su un motivo di ricorso dedotto dal ricorrente, errore nella qualificazione giuridica, motivo vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe agito ultra petita, motivo vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe respinto erroneamente la richiesta del ricorrente di ordinare l’esibizione di un documento rilevante per la controversia, esame incompleto del ricorso di primo grado e del motivo relativo a molestie dedotto dal ricorrente in primo grado in relazione al sesto profilo di illegittimità.
Errore di diritto in relazione alla sezione riguardante l’effettività del danno asserito e il nesso di causalità.
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Areios Pagos (Grecia) il 23 settembre 2021 — Charles Taylor Adjusting Limited, FD / Starlight Shipping Company, Overseas Marine Enterprises INC
(Causa C-590/21)
(2022/C 37/14)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Areios Pagos
Parti
Ricorrenti: Charles Taylor Adjusting Limited, FD
Resistenti: Starlight Shipping Company, Overseas Marine Enterprises INC
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’espressione «manifesto contrasto con l'ordine pubblico dell'Unione» e, per estensione, con l'ordine pubblico nazionale, che costituisce motivo di diniego del riconoscimento e della dichiarazione di esecutività ai sensi degli articoli 34 punto 1 e 45, paragrafo 1 del regolamento n. 44/2001 (1), debba essere intesa nel senso che riguarda, oltre alle esplicite anti-suit injunctions, che vietano l'avvio e la prosecuzione di procedimenti dinanzi a un giudice di un altro Stato membro, anche decisioni o ordinanze emesse da giudici di Stati membri le quali: i) impediscono e ostacolano il ricorrente con riguardo alla concessione della tutela giurisdizionale da parte di un giudice di un altro Stato membro o nella prosecuzione di procedimenti, già pendenti dinanzi ad esso, e ii) ciò costituisca pertanto un'ingerenza nella competenza di un giudice di un altro Stato membro a conoscere di una determinata controversia, già pendente dinanzi ad esso e di cui è già investito e che è riconosciuta compatibile con l'ordine pubblico dell'Unione. Più in particolare, se sia in contrasto con l'ordine pubblico dell'Unione, ai sensi degli articoli 34, punto 1 e 45, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, il riconoscimento e/o la dichiarazione di esecutività di una decisione o di un’ordinanza di un giudice di uno Stato membro che concede un risarcimento pecuniario provvisorio e anticipato ai richiedenti il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività per i costi e le spese derivanti dalla proposizione dell'azione giudiziaria o dalla prosecuzione di un procedimento dinanzi al giudice di un altro Stato membro, per il fatto che: a) in seguito all'esame di tale azione, la causa sia coperta da un accordo di transazione, regolarmente stabilito e confermato da un giudice dello Stato membro che emette la decisione (o) e un'ordinanza e b) il giudice dell'altro Stato membro adito dal resistente con nuova azione sia privo di competenza in virtù di una clausola attributiva di competenza esclusiva. |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se la contrarietà manifesta e diretta all’ordine pubblico nazionale — conformemente alle citate concezioni fondamentali culturali e giuridiche, adottate nel paese, e alle norme fondamentali del diritto greco, che riguardano il nucleo stesso del diritto alla tutela giurisdizionale (articolo 8 e articolo 20 della Costituzione ellenica, articolo 33 del codice civile greco e il principio della tutela di tale diritto, come precisato dagli articoli 176 e 173 paragrafi da 1 a 3, 185, 205, 191 del codice di procedura civile greco, citato al numero 6 dei motivi) nonché dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, sicché sia possibile, in tal caso, disapplicare il diritto dell'Unione relativo alla libera circolazione delle decisioni giudiziarie, e il mancato riconoscimento a causa di tale ostacolo — sia compatibile con le concezioni che assimilano e promuovono la prospettiva europea costituisca, secondo l'articolo 34, punto 1, del regolamento n. 44/2001, nel senso in cui deve essere interpretato dalla CGUE, un motivo per impedire il riconoscimento e l’esecuzione in Grecia della decisione e delle ordinanze di cui sopra (sub I), emesse da giudici di un altro Stato membro (Regno Unito). |
(1) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/10 |
Impugnazione proposta il 1o ottobre 2021 dal Parlamento europeo avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 14 luglio 2021, causa T-670/19, Carbajo Ferrero / Parlamento
(Causa C-613/21 P)
(2022/C 37/15)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: I. Terwinghe, C. González Argüelles, R. Schiano, agenti)
Altra parte nel procedimento: Fernando Carbajo Ferrero
Conclusioni
In via principale:
— |
annullare la sentenza del 14 luglio 2021 del Tribunale nella causa T-670/19; |
— |
rinviare la causa al Tribunale; |
— |
riservare le spese. |
In subordine:
— |
annullare la sentenza del 14 luglio 2021 del Tribunale nella causa T-670/19; |
— |
respingere il ricorso proposto in primo grado; |
— |
condannare il sig. Carbajo Ferrero a sopportare tutte le spese. |
Motivi e principali argomenti
Il primo motivo di impugnazione verte, da un lato, su errori di diritto relativi all’interpretazione della decisione che definisce le fasi della procedura di nomina del personale di inquadramento superiore del 16 maggio 2000, quale modificata dalla decisione dell’Ufficio di presidenza del 18 febbraio 2008, e all’interpretazione dei principi di parità di trattamento e di trasparenza e, dall’altro, su uno snaturamento dei fatti. Il Parlamento sostiene che il Tribunale abbia erroneamente concluso nel senso dell’irregolare svolgimento del procedimento di nomina del direttore dei media della Direzione generale della comunicazione, derivante dalla mancata utilizzazione, da parte del comitato consultivo per la nomina degli alti funzionari, degli stessi criteri di esame comparativo dei meriti durante l’intero procedimento.
Con il secondo motivo, basato su un errore di diritto e sullo snaturamento dei fatti e degli elementi di prova, il Parlamento rileva che i giudici del merito hanno travisato la funzione della relazione sui colloqui, predisposta dal comitato consultivo, e hanno erroneamente concluso che l’APN non ha tenuto conto in modo corretto dell’esperienza del ricorrente.
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg (Germania) il 6 ottobre 2021 — RU, PO / Nissan Leasing, Volkswagen Leasing GmbH
(Causa C-617/21)
(2022/C 37/16)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Ravensburg
Parti
Ricorrenti: RU, PO
Convenute: Nissan Leasing, Volkswagen Leasing GmbH
Questioni pregiudiziali
1. |
Se i contratti di leasing per autoveicoli basati su conteggio chilometrico, aventi una durata fissa di circa due anni o superiore e stipulati con esclusione del diritto di recesso ordinario, nell'ambito dei quali il consumatore deve provvedere a stipulare un'assicurazione della responsabilità civile e un'assicurazione con copertura casco totale del mezzo, oltre che farsi carico di promuovere azioni di responsabilità nei confronti di terzi in caso di difetti (in particolare nei confronti della concessionaria e del costruttore del veicolo) e sopporta altresì il rischio di perdita, danneggiamento e perdite di valore di altro tipo, rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/83/UE (1) e/o della direttiva 2008/48/CE (2) e/o della direttiva 2002/65/CE (3). Se detti contratti costituiscano contratti di credito ai sensi dell'articolo 3, lettera c), della direttiva 2008/48/CE e/o contratti relativi a servizi finanziari ai sensi dell'articolo 2, punto 12, della direttiva 2011/83/UE, nonché dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 2002/65/CE. |
2. |
Nel caso in cui i contratti di leasing per autoveicoli basati su conteggio chilometrico, come descritti al punto 1 della presente questione, costituiscano contratti relativi a servizi finanziari:
|
3. |
In caso di soluzione negativa di una delle questioni di cui al punto 2, sub a) o sub b): se l'articolo 16, lettera l), della direttiva 2011/83/UE debba essere interpretato nel senso che i contratti di leasing di autoveicoli basati su conteggio chilometrico (come descritti supra, prima questione) rientrino in tale fattispecie di deroga. |
4. |
Nel caso in cui i contratti di leasing per autoveicoli basati su conteggio chilometrico, come descritti al punto 1 della presente questione, costituiscano contratti relativi a servizi finanziari:
|
(1) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).
(2) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008, L 133, pag. 66).
(3) Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU 2002, L 271, pag. 16).
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) l’8 ottobre 2021 — VB / GUPFINGER Einrichtungsstudio GmbH
(Causa C-625/21)
(2022/C 37/17)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Obersten Gerichtshof
Parti
Ricorrente: VB
Resistente: GUPFINGER Einrichtungsstudio GmbH
Questioni pregiudiziali
1) |
Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993 (1), concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debbano essere interpretati nel senso che ostano all’applicazione del diritto nazionale di natura suppletiva nell’ambito dell’accertamento di un diritto contrattuale al risarcimento dei danni dell’imprenditore nei confronti del consumatore, che il primo fonda su un recesso ingiustificato dal contratto del secondo, qualora le condizioni generali di contratto dell’imprenditore contengano una clausola abusiva che, accanto alle disposizioni del diritto nazionale di natura suppletiva, riconosce all’imprenditore l’opzione di richiedere a un consumatore inadempiente un risarcimento forfettario dei danni. In caso di risposta affermativa alla prima questione: |
2) |
Se una tale applicazione del diritto nazionale di natura suppletiva sia esclusa anche nel caso in cui l’imprenditore non fondi su detta clausola la sua richiesta di risarcimento danni nei confronti del consumatore. In caso di risposta affermativa alla prima e alla seconda questione: |
3) |
Se sia contrario alle summenzionate disposizioni del diritto dell’Unione europea il fatto che, nel caso di una clausola che contiene diverse disposizioni (ad esempio sanzioni alternative in caso di recesso ingiustificato dal contratto), rimangano valide nel rapporto contrattuale quelle parti della clausola che sono comunque conformi al diritto nazionale di natura suppletiva e che non devono essere qualificate come abusive. |
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) l’11 ottobre 2021 — Funke Sp. z o.o.
(Causa C-626/21)
(2022/C 37/18)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente per cassazione: Funke Sp. z o.o.
Autorità convenuta: Landespolizeidirektion Wien
Questioni pregiudiziali
Se
— |
la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), come modificata dal regolamento (CE) n. 765/2008 (2), e dal regolamento (CE) n. 596/2009 (3), in particolare il suo articolo 12 e l’allegato II, |
— |
il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, in particolare i suoi articoli 20 e 22, nonché |
— |
la decisione di esecuzione (UE) 2019/417 della Commissione, dell’8 novembre 2018, recante linee guida per la gestione del sistema d’informazione rapida dell’Unione europea (RAPEX) istituito a norma dell’articolo 12 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti e del suo sistema di notifica (4), debbano essere interpretati nel senso che |
1. |
discenda direttamente dalle suddette norme il diritto di un operatore economico al perfezionamento di una notifica RAPEX; |
2. |
sia competente la Commissione europea per la decisione riguardante una richiesta in tal senso oppure |
3. |
sia competente per una simile decisione l’autorità amministrativa del rispettivo Stato membro. (in caso di risposta affermativa alla terza questione) |
4. |
la tutela giurisdizionale (nazionale) avverso tale decisione sia sufficiente qualora venga concessa nei confronti della misura (obbligatoria) adottata dall’autorità amministrativa non a tutti, bensì al solo operatore economico che ne sia interessato. |
(2) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU 2008, L 218, pag. 30).
(3) Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Quarta parte (GU 2009, L 188, pag. 14).
24.1.2022 |
IT |
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C 37/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) il 15 ottobre 2021 — OQ / Land Hessen
(Causa C-634/21)
(2022/C 37/19)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Wiesbaden
Parti
Ricorrente: OQ
Convenuto: Land Hessen
Litisconsorte: SCHUFA Holding AG
Questioni pregiudiziali
1. |
Se l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 (1) debba essere interpretato nel senso che il calcolo automatizzato di un tasso di probabilità relativo alla capacità di un interessato di saldare in futuro un debito costituisce già una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produce effetti giuridici che riguardano l’interessato o che incide in modo analogo significativamente sulla sua persona, qualora tale tasso, calcolato sulla base di dati personali relativi all’interessato, sia trasmesso dal titolare del trattamento a un terzo titolare del trattamento e quest’ultimo basi prevalentemente su tale tasso la sua decisione sulla stipulazione, sull’attuazione o sulla cessazione di un contratto con l’interessato. |
2. |
In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale: se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale ai sensi della quale il ricorso a un tasso di probabilità — nella fattispecie relativo alla solvibilità e alla disponibilità a pagare di una persona fisica, che includa informazioni sui crediti — di un certo comportamento futuro di una persona fisica, allo scopo di decidere sulla stipulazione, sull’attuazione o sulla cessazione di un contratto con tale persona (scoring), è consentito solo se sono soddisfatte determinate ulteriori condizioni, meglio specificate nella motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale. |
(1) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1)
24.1.2022 |
IT |
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C 37/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 25 ottobre 2021 — Procedimento penale a carico di M. Ya. M.
(Causa C-651/21)
(2022/C 37/20)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Sofiyski rayonen sad
Parte nel procedimento penale principale
M. Ya. M.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 13 del regolamento (UE) n. 650/2012 (1) (omissis) in combinato disposto con il principio della tutela della certezza del diritto debba essere interpretato nel senso che osta a che — dopo che un erede ha già fatto iscrivere, presso il giudice dello Stato in cui egli ha la propria residenza abituale, l’accettazione o la rinuncia all’eredità di un de cuius che, al momento del decesso, aveva la propria residenza abituale in un altro Stato dell’Unione europea — sia presentata in quest’ultimo Stato un’ulteriore istanza di iscrizione dell’intervenuta rinuncia o accettazione dell’eredità. |
2) |
Ove, in risposta alla prima questione, si riconosca l’ammissibilità di un’iscrizione: se l’articolo 13 del regolamento (UE) n. 650/2012 (omissis) in combinato disposto con i principi della tutela della certezza del diritto e dell’applicazione efficace del diritto dell’Unione e con l’obbligo di cooperazione degli Stati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, [TUE], debbano essere interpretati nel senso che ammettono l’istanza di registrazione della rinuncia all’eredità di un comune de cuius dichiarata da un erede nello Stato in cui ha la propria residenza abituale e presentata da un altro erede che risiede nello Stato in cui il de cuius aveva la propria residenza abituale al momento della morte, a prescindere dal fatto che il diritto processuale di quest’ultimo Stato non prevede la possibilità di iscrivere la rinuncia all’eredità a nome di terzi. |
(1) Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107).
24.1.2022 |
IT |
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C 37/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia) il 27 ottobre 2021 — Syndicat Uniclima / Ministre de l’Intérieur
(Causa C-653/21)
(2022/C 37/21)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d’État
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Syndicat Uniclima
Resistente: Ministre de l’Intérieur
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’armonizzazione imposta dalle direttive 2006/42/CE (1), 2014/35/UE (2) e 2014/68/UE (3) consenta agli Stati membri di prescrivere requisiti di sicurezza — e, eventualmente, a quali condizioni ed entro quali limiti — applicabili alle attrezzature da esse disciplinate, in quanto tali requisiti non impongano di modificare le attrezzature che, come attestato dall’apposizione della «marcatura CE», sono conformi alle prescrizioni di dette direttive. |
2) |
Se l’armonizzazione da esse imposta consenta agli Stati membri di prescrivere, con riferimento al solo utilizzo di dette attrezzature all’interno di locali aperti al pubblico e alla luce di particolari rischi di sicurezza antincendio, requisiti di sicurezza che possono implicare la modifica di attrezzature che, tuttavia, come attesterebbe l’apposizione della «marcatura CE», sarebbero conformi alle prescrizioni di dette direttive. |
3) |
In caso di risposta negativa alla questione che precede, se si possa rispondere in senso affermativo ove i requisiti di sicurezza in discussione, da una parte, si imporrebbero soltanto a fronte dell’utilizzo, nelle medesime attrezzature, di refrigeranti infiammabili alternativi ai gas fluorurati a effetto serra, conformemente agli obiettivi di cui al regolamento n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra (4) e, dall’altra, riguarderebbero unicamente quelle attrezzature che, benché conformi ai requisiti di dette direttive, non offrono, tenuto conto del rischio di incendio in caso di utilizzo di refrigeranti infiammabili, la sicurezza di essere ermeticamente sigillate. |
(1) Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU 2006, L 157, pag. 24).
(2) Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU 2014, L 96, pag. 357).
(3) Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (GU 2014, L 189, pag. 164).
(4) Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU 2014, L 150, pag. 195).
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Nesebar (Bulgaria) il 27 ottobre 2021 — Procedimento penale a carico di G. ST. T.
(Causa C-655/21)
(2022/C 37/22)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Rayonen sad Nesebar
Imputata nel procedimento penale principale
G. ST. T.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la normativa e la giurisprudenza, le quali stabiliscono che i danni subiti dal titolare del diritto rappresentano elementi costitutivi dei reati previsti dall’articolo 172b, paragrafi 1 e 2, del NK, siano conformi alle disposizioni introdotte dalla direttiva 2004/48/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardanti i danni derivanti dall’esercizio illecito di diritti di proprietà intellettuale. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se la presunzione automatica introdotta dalla giurisprudenza nella Repubblica di Bulgaria ai fini della determinazione del danno — corrispondente al valore dei prodotti offerti in vendita, calcolato in base ai prezzi di vendita al dettaglio dei prodotti fabbricati legalmente — sia conforme alle disposizioni della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. |
3) |
Se siano compatibili con il principio di legalità dei reati sancito dall’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea normative in cui non figura una distinzione tra un illecito amministrativo (articolo 127, paragrafo 1, dello Zakon za markite i geografskite oznacheniya — legge in materia di marchi e indicazioni geografiche; in prosieguo: lo «ZMGO» — allora vigente e articolo 81, paragrafo 1, dello ZMGO vigente nel 2016), il reato previsto dall’articolo 172b, paragrafo 1, del NK e, nel caso di risposta negativa alla prima questione, il reato previsto dal successivo paragrafo 2 di quest’ultimo articolo. |
4) |
Se le pene stabilite dall’articolo 172b, paragrafo 2, del NK (pena detentiva da 5 a 8 anni, nonché multa da 5 000 a 8 000 lev bulgari — BGN) rispettino il principio (secondo cui la misura della pena non deve essere sproporzionata rispetto al reato) formulato dall’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
(1) Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45).
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 29 ottobre 2021 — IM GESTÃO DE ATIVOS — SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. e a. / Autoridade Tributária e Aduaneira
(Causa C-656/21)
(2022/C 37/23)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parti
Ricorrenti: IM GESTÃO DE ATIVOS — SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A. e altri
Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/7/CE (1) osti a una normativa nazionale, come il punto 17.3.4 del Código do Imposto de Selo (codice dell’imposta di bollo), il quale prevede di assoggettare all’imposta di bollo le commissioni applicate dalle banche ai gestori di fondi mobiliari aperti per la fornitura, a detti gestori, di servizi collegati all’attività delle banche diretta a concludere nuove sottoscrizioni di quote di partecipazione, ossia diretta ad attirare nuovi conferimenti di capitale nei fondi di investimento, consistenti nella sottoscrizione di nuove quote di partecipazione emesse dai fondi. |
2) |
Se l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2008/7/CE osti a una normativa nazionale che prevede di assoggettare all’imposta di bollo le commissioni di gestione applicate dagli enti di gestione ai fondi mobiliari aperti, nella misura in cui tali commissioni di gestione comprendono il riaddebito delle commissioni applicate dalle banche agli enti di gestione per tale attività. |
(1) Direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU 2008, L 46, pag. 11)
24.1.2022 |
IT |
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C 37/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) l’8 novembre 2021 — SIA Druvnieks / Lauku atbalsta dienests
(Causa C-668/21)
(2022/C 37/24)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākā tiesa (Senāts)
Parti nel procedimento principale
Ricorrente in primo grado e in cassazione: SIA Druvnieks
Altra parte nel procedimento in cassazione: Lauku atbalsta dienests
Questioni pregiudiziali
1. |
Se l’applicazione dell’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, sia giustificata nel caso in cui un’impresa del proprietario della società richiedente l’aiuto diversa da quest’ultima abbia commesso un’irregolarità le cui conseguenze finanziarie non sono state sanate e la società richiedente l’aiuto è di fatto subentrata nell’attività agricola di tale impresa. |
2. |
Se l’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, possa essere applicato nel senso di poter ritenere che una persona ha eluso la sanzione amministrativa prevista all’articolo 64, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento, nonostante il fatto che nei confronti della società ricorrente o del suo proprietario non sia stata emessa una decisione che infligge una sanzione amministrativa che comporta la loro esclusione dal novero dei possibili richiedenti l’aiuto. |
3. |
Se l’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, possa essere applicato nel senso che l’autorità responsabile dell’esame della proposta di progetto deve verificare se altre imprese precedentemente appartenenti al proprietario della società che richiede l’aiuto soddisfino le disposizioni dell’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2), alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, e, qualora le condizioni non siano soddisfatte, deve respingere la proposta di progetto senza un’ulteriore valutazione individuale delle circostanze di fatto. |
(1) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 15 novembre 2021 — VW, Legea S.r.l. / SW, CQ, ET, VW, Legea S.r.l.
(Causa C-686/21)
(2022/C 37/25)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Corte suprema di cassazione
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: VW, Legea S.r.l.
Controricorrenti: SW, CQ, ET, VW, Legea S.r.l.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le succitate norme comunitarie (1), nel prevedere il diritto di esclusiva in capo al titolare di un marchio della UE e nel contempo anche la possibilità che la titolarità appartenga a più persone pro quota, implichino che la concessione in uso del marchio comune a terzi in via esclusiva, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, possa essere decisa a maggioranza dei contitolari ovvero se necessiti invece dell’unanimità dei consensi. |
2) |
Se, in questa seconda prospettiva, in caso di marchi nazionali e comunitari in comunione tra più soggetti, sia conforme ai principi di diritto comunitario un’interpretazione che sancisca l’impossibilità di uno dei contitolari del marchio dato in concessione a terzi con decisione unanime, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, di esercitare unilateralmente il recesso dalla suddetta decisione; ovvero in alternativa se invece debba considerarsi conforme ai principi comunitari un’interpretazione opposta, che escluda cioè che il contitolare sia vincolato in perpetuo alla manifestazione originaria, per modo da potersi svincolare da essa con effetto sull’atto di concessione. |
(1) Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2015, L 336, pag. 1); regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 17 novembre 2021 — Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33 / Premier ministre, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation
(Causa C-688/21)
(2022/C 37/26)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrenti: Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33
Convenuti: Premier ministre, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation
Altra parte: Fédération française des producteurs d’oléagineux et de protéagineux
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (1), in combinato disposto con l’allegato I B, punto 1, di tale direttiva e alla luce del considerando 17 della stessa, debba essere interpretato nel senso che, per distinguere tra le tecniche o metodi di mutagenesi e le tecniche o metodi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza, ai sensi della sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, è necessario tenere conto solo delle modalità in base alle quali l’agente mutageno modifica il materiale genetico dell’organismo oppure è necessario prendere in considerazione tutte le variazioni dell’organismo indotte dal processo utilizzato, comprese le variazioni somaclonali, che possono incidere sulla salute umana e sull’ambiente. |
2) |
Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/18/CE del 12 marzo 2001, in combinato disposto con l’allegato I B, punto 1, di tale direttiva e alla luce del considerando 17 della stessa, debba essere interpretato nel senso che, per stabilire se una tecnica o un metodo di mutagenesi sia stato utilizzato convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza, ai sensi della sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2018, occorre prendere in considerazione solo le colture in pieno campo degli organismi ottenuti mediante tale metodo o tecnica o possono essere presi in considerazione anche i lavori di ricerca e le pubblicazioni che non riguardano tali colture, e se, tra questi ultimi, debbano essere considerati solo quelli relativi ai rischi per la salute umana o per l’ambiente. |
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/20 |
Impugnazione proposta il 17 novembre 2021 dal Brunswick Bowling Products LLC avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione), dell’8 settembre 2021, causa T-152/19, Brunswick Bowling Products LLC / Commissione
(Causa C-694/21 P)
(2022/C 37/27)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Brunswick Bowling Products LLC (rappresentante: R. Martens, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Svezia
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare i punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza impugnata; |
— |
rinviare la causa dinanzi al Tribunale; |
— |
o, in subordine, annullare i punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza impugnata, statuire sul ricorso in primo grado e annullare, nella sua interezza, la decisione di esecuzione (UE) 2018/1960 della Commissione (1); |
— |
e, in ogni caso, condannare la Commissione europea alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
Primo motivo vertente sulla violazione dell’articolo 263 TFUE in combinato disposto con l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del principio di buona amministrazione, in quanto il Tribunale è incorso in un errore di diritto omettendo di valutare le informazioni su cui la Commissione si è basata o meno per adottare la sua decisione finale, e non tenendo conto di conseguenza di tutti i fattori pertinenti, mentre, quando la Commissione ha il dovere di garantire che essa dispone di informazioni il più possibile complete e affidabili, un controllo adeguato della legittimità della decisione della Commissione da parte del Tribunale implica che esso esamini se la Commissione si è basata su tutte le informazioni pertinenti e, se del caso, se le informazioni su cui la Commissione si è basata sono effettivamente accurate, affidabili, complete e coerenti.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta e dell’obbligo di motivazione, in quanto il Tribunale non ha fornito una motivazione sufficientemente circostanziata e argomentata, mentre, conformemente al suo obbligo di motivazione, il Tribunale deve far apparire il suo ragionamento in modo da consentire alla ricorrente di conoscere le ragioni della decisione adottata.
(1) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1960 del 10 dicembre 2018 relativa a una misura di salvaguardia adottata dalla Svezia, a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di proibire l'immissione sul mercato di un tipo di posizionatore di birilli e di un kit supplementare da usare con tale tipo di posizionatore di birilli, fabbricato da Brunswick Bowling & Billiards, e di ritirare le macchine già immesse sul mercato (GU 2018, L 315, pag. 29).
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/21 |
Impugnazione proposta il 19 novembre 2021 da Mytilinaios AE — Omilos Epicheiriseon avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 22 settembre 2021, cause riunite T-639/14 RENV, Τ-352/15 e Τ-740/17, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE / Commissione europea con il sostegno di Mytilinaios AE — Omilos Epicheiriseon
(Causa C-701/21 P)
(2022/C 37/28)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Mytilinaios AE — Omilos Epicheiriseon (rappresentanti: Vassilios-Spyridon Christianos e Georgios Karydis, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la sentenza del Tribunale nelle cause riunite T-639/14 RENV, T-352/15 e T-740/17; |
— |
se necessario, rinviare la causa dinanzi al Tribunale ai fini del giudizio. |
— |
condannare la DEI AE all’insieme delle spese processuali. |
Motivi e principali argomenti
L’oggetto della sentenza impugnata era determinare se la Commissione avrebbe dovuto nutrire, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento 2015/1589 (1), dubbi o serie difficoltà in merito alla sussistenza di un aiuto di Stato avente ad oggetto la tariffa per la fornitura di energia elettrica applicata dalla DEI AE alla ricorrente a seguito di un lodo arbitrale, a causa dei quali avrebbe dovuto avviare un procedimento di indagine formale.
La ricorrente deduce tre motivi di impugnazione e sostiene che nella sentenza impugnata:
— |
In primo luogo, il Tribunale ha omesso di esaminare i principi generali di diritto del «nemo auditur (…)» e del «venire contra factum proprium» per quanto riguarda l’interesse legittimo della DEI AE a proporre un ricorso di annullamento. |
— |
In secondo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto, da un lato, in merito al criterio dell’operatore privato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, dall'altro, in merito alla qualità del tribunale arbitrale come organo dello Stato. |
— |
In terzo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'interpretare l’articolo 4 del regolamento 2015/1589, da un lato, per quanto riguarda il presupposto dei dubbi o serie difficoltà in ordine alla sussistenza di un aiuto di Stato nella fase dell'esame preliminare delle denunce e, dall'altro, per quanto riguarda l’inversione dell’onere della prova. |
(1) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/22 |
Impugnazione proposta il 25 novembre 2021 da Françoise Grossetête (T-722/19) avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 settembre 2021 nelle cause riunite da T-720/19 a T-725/19, Ashworth e a. / Parlamento
(Causa C-714/21 P)
(2022/C 37/29)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Françoise Grossetête (rappresentanti: J. M. Martínez Gimeno, abogado, D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogado, E. Arnaldos Orts, abogado, F. Doumont, avocat)
Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo
Conclusioni
— |
Annullare integralmente la sentenza impugnata; |
— |
risolvere la controversia e annullare la decisione del Parlamento contenuta nell’avviso di fissazione dei diritti al vitalizio integrativo volontario dovuti alla ricorrente nella parte in cui essa istituisce un prelievo speciale del 5 % dell’importo nominale del suo vitalizio, versato direttamente nel Fondo di vitalizio integrativo volontario; |
— |
condannare il Parlamento alle spese del procedimento di impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale nella causa T-722/19. |
Motivi e principali argomenti
I motivi dell’impugnazione vertono: (i) sull’incompetenza dell’Ufficio ad adottare la decisione dell’Ufficio del 2018, in particolare, nella parte in cui stabilisce le condizioni materiali per i diritti in corso di acquisizione prima dell’entrata in vigore dello Statuto; (ii) sulla violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, prima frase, dello Statuto a motivo del mancato rispetto dei diritti in corso di acquisizione prima dell’entrata in vigore di quest’ultimo; (iii) sulla violazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione nonché del principio di proporzionalità; (iv) sulla violazione del principio della certezza del diritto (assenza di misure transitorie) e del principio del legittimo affidamento.
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/22 |
Impugnazione proposta il 25 novembre 2021 da Gerardo Galeote (T-243/20) avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 settembre 2021 nelle cause riunite da T-240/20 a T-245/20, Arnaoutakis e a. / Parlamento
(Causa C-715/21 P)
(2022/C 37/30)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Gerardo Galeote (rappresentanti: J. M. Martínez Gimeno, abogado, D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogado, E. Arnaldos Orts, abogado, F. Doumont, avocat)
Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo
Conclusioni
— |
Annullare integralmente la sentenza impugnata; |
— |
risolvere la controversia e annullare la decisione del Parlamento nella parte in cui respinge la domanda del ricorrente volta alla concessione del diritto al vitalizio integrativo volontario, per non aver compiuto l’età richiesta di 65 anni; |
— |
condannare il Parlamento alle spese del procedimento di impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale nella causa T-243/20. |
Motivi e principali argomenti
I motivi dell’impugnazione vertono: (i) sull’incompetenza dell’Ufficio ad adottare la decisione dell’Ufficio del 2018, in particolare, nella parte in cui stabilisce le condizioni materiali per i diritti in corso di acquisizione prima dell’entrata in vigore dello Statuto; (ii) sulla violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, prima frase, dello Statuto a motivo del mancato rispetto dei diritti in corso di acquisizione prima dell’entrata in vigore di quest’ultimo; (iii) sulla violazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione nonché del principio di proporzionalità; (iv) sulla violazione del principio della certezza del diritto (assenza di misure transitorie) e del principio del legittimo affidamento.
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/23 |
Impugnazione proposta il 25 novembre 2021 da Graham R. Watson (T-245/20) avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 settembre 2021, cause riunite da T-240/20 a T-245/20, Arnaoutakis e a. / Parlamento
(Causa C-716/21 P)
(2022/C 37/31)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Graham R. Watson (rappresentanti: J. M. Martínez Gimeno, abogado, D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogado, E. Arnaldos Orts, abogado, F. Doumont, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo
Conclusioni del ricorrente
— |
Annullare interamente la sentenza impugnata; |
— |
decidere la controversia e annullare la decisione del Parlamento nella parte in cui respinge la domanda del ricorrente di beneficiare di un vitalizio integrativo volontario perché non ha raggiunto l'età richiesta di 65 anni; |
— |
condannare il Parlamento alle spese della procedura d’impugnazione e della procedura dinanzi al Tribunale nella causa T-245/20. |
Motivi e principali argomenti
I motivi del ricorso d’impugnazione riguardano: (i) l’incompetenza dell'Ufficio di presidenza ad adottare la sua decisione del 2018, in particolare, nella misura in cui stabilisce condizioni materiali per i diritti in via di acquisizione prima dell'entrata in vigore dello Statuto; (ii) la violazione dell'articolo 27, paragrafo 2, prima frase, dello Statuto a causa del mancato rispetto dei diritti in via di acquisizione prima dell'entrata in vigore dello Statuto; (iii) la violazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione, nonché del principio di proporzionalità; (iv) la violazione del principio di certezza del diritto (assenza di misure transitorie) e del principio del legittimo affidamento.
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/24 |
Impugnazione proposta il 1o dicembre 2021, dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 22 settembre 2021, cause riunite T-639/14 RENV, Τ-352/15 e Τ-740/17, Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)/ Commissione europea con il sostegno di Mytilinaios AE — Omilos Epicheiriseon
(Causa C-739/21P)
(2022/C 37/32)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Antonios Bouchagiar e Paul-John Loewenthal)
Altre parti nel procedimento: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (ricorrente in primo grado)
Mytilinaios AE — Omilos Epicheiriseon (interveniente in primo grado)
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 22 settembre 2021, cause riunite T-639/14 RENV, T-352/15 e T-740/17, DEI/Commissione; |
— |
statuire definitivamente sul ricorso proposto in primo grado nella causa T-740/17 e respingerlo (altrimenti statuire definitivamente sul terzo e quarto motivo di annullamento, respingendoli, nonché sulla prima e seconda parte del quinto motivo di annullamento; e rinviare la causa T-740/17 dinanzi al Tribunale per gli altri motivi di annullamento), accertando in parallelo che il ricorso nelle cause T-639/14 RENV e T-352/15 era divenuto privo di oggetto e che non vi è più luogo a statuire; nonché |
— |
condannare la resistente e ricorrente in primo grado alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce un unico motivo di impugnazione:
Secondo la ricorrente, il Tribunale ha erroneamente interpretato ed applicato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE ritenendo che la Commissione non potesse escludere l’esistenza di un vantaggio basato sull’applicazione del criterio dell’operatore in un’economia di mercato nel ricorso della DEI all’arbitrato con la Mytilineos, ma avrebbe dovuto esaminare se la tariffa fissata dal tribunale arbitrale corrispondesse realmente al prezzo di acquisto, poiché il tribunale arbitrale avrebbe dovuto essere equiparato a un tribunale statale ordinario.
Sulla base di tale errore di diritto, il Tribunale ha errato nel concludere che la Commissione dovesse nutrire dubbi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento 2015/1589 (1), sulla cui base avrebbe dovuto avviare il procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE per quanto riguarda la tariffa fissata dal tribunale arbitrale.
(1) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).
Tribunale
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/25 |
Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2021 — CX/Commissione
(Causa T-743/16 RENV II) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Sanzione disciplinare - Destituzione - Indagine dell’OLAF - Negoziazione non autorizzata e clandestina di un appalto - Conflitto di interessi - Certificazione di una fattura non conforme - Diritti della difesa - Diritto al contraddittorio - Ripetute assenze del ricorrente e del suo avvocato all’udienza disciplinare - Certezza del diritto - Legittimo affidamento - Proporzionalità - Termine ragionevole - Principio del ne bis in idem - Errore manifesto di valutazione - Obbligo di motivazione»)
(2022/C 37/33)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: CX (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr e C. Ehrbar, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere, da una parte, l’annullamento della decisione della Commissione del 16 ottobre 2013, che applica al ricorrente la sanzione della destituzione senza riduzione dei diritti a pensione, e, dall’altra, il risarcimento dei danni che quest’ultimo avrebbe subito a causa di tale decisione.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
CX sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea relative al presente procedimento nonché ai procedimenti nelle cause F-5/14 R, F-5/14, T-493/15 P, T-743/16 RENV e C-131/19 P. |
(1) GU C 85 del 22.3.2014 (causa inizialmente registrata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con il numero F-5/14 e trasferita al Tribunale de l’Unione europea il 1.9.2016).
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/25 |
Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2021 — Assi/Consiglio
(Causa T-256/19) (1)
(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Errori di valutazione - Proporzionalità - Diritto di proprietà - Diritto di esercitare un’attività economica - Sviamento di potere - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad un processo equo»)
(2022/C 37/34)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Bashar Assi (Damasco, Siria) (rappresentante: L. Cloquet, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou e V. Piessevaux, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 18 I, pag. 13), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2019, L 18 I, pag. 4), della decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 132, pag. 36), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/798 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2019, L 132, pag. 1), della decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2020, L 168, pag. 66), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2020, L 168, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.
Dispositivo
1) |
La decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. Bashar Assi. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
Il Consiglio dell’Unione europea si farà carico, oltre che delle proprie spese, della metà delle spese del sig. Assi. |
4) |
Il sig. Assi si farà carico della metà delle proprie spese. |
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/26 |
Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2021 — Foz/Consiglio
(Causa T-258/19) (1)
(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Errore di valutazione - Proporzionalità - Diritto di proprietà - Diritto di esercitare un’attività economica - Sviamento di potere - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad un processo equo»)
(2022/C 37/35)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Samer Foz (Dubai, Emirati arabi uniti) (rappresentanti: L. Cloquet e J.-P. Buyle, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou e V. Piessevaux, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 18 I, pag. 13), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2019, L 18 I, pag. 4), della decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 132, pag. 36), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/798 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2019, L 132, pag. 1), della decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2020, L 168, pag. 66), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2020, L 168, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il. sig. Samer Foz è condannato alle spese. |
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/27 |
Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2021 — Aman Dimashq/Consiglio
(Causa T-259/19) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Errore di valutazione - Proporzionalità - Diritto di proprietà - Diritto di esercitare un’attività economica - Sviamento di potere - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad un processo equo - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva)
(2022/C 37/36)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Aman Dimashq JSC (Damasco, Siria) (rappresentanti: L. Cloquet e J.-P. Buyle, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Kyriakopoulou e V. Piessevaux, in qualità di agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 18 I, pag. 13), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2019, L 18 I, pag. 4), della decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 132, pag. 36), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/798 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2019, L 132, pag. 1), della decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2020, L 168, pag. 66), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2020, L 168, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Aman Dimashq JSC è condannata alle spese. |
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/28 |
Sentenza del Tribunale del 1o dicembre 2021 — Team Beverage/EUIPO — Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung (Team Beverage)
(Causa T-359/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Team Beverage - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore TEAM - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2022/C 37/37)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Team Beverage AG (Brema, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch, N. Willich e N. Achilles, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG (Bonn, Germania) (rappresentante: F. Kramer, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 aprile 2020 (procedimento R 2727/2019-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung e la Team Beverage.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Team Beverage AG è condannata alle spese. |
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/28 |
Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2021 — KL/BEI
(Causa T-370/20) (1)
(«Funzione pubblica - Personale della BEI - Stato di salute - Idoneità al lavoro - Assenza ingiustificata - Ricorso di annullamento - Nozione di invalidità - Competenza estesa al merito - Controversie di carattere pecuniario - Pagamento retroattivo della pensione d’invalidità - Ricorso per risarcimento danni»)
(2022/C 37/38)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: KL (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocate)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: G. Faedo e M. Loizou, agenti, assistiti da A. Duron, avvocata)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, diretta ad ottenere, in primo luogo, l’annullamento delle decisioni della BEI dell’8 febbraio e dell’8 marzo 2019 con le quali il ricorrente è dichiarato idoneo al lavoro e assente ingiustificato dal 18 febbraio 2019 e, per quanto necessario, della decisione del presidente della BEI del 16 marzo 2020 che le conferma, in secondo luogo, la condanna della BEI al pagamento retroattivo della pensione d’invalidità del ricorrente per il periodo decorrente dal 1o febbraio 2019 e, in terzo luogo, il risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe subito a seguito di tali decisioni.
Dispositivo
1) |
Le decisioni della Banca europea per gli investimenti (BEI) dell’8 febbraio e dell’8 marzo 2019, con le quali KL è dichiarato idoneo al lavoro e assente ingiustificato dal 18 febbraio 2019, e la decisione del presidente della BEI del 16 marzo 2020, che le conferma, sono annullate. |
2) |
La BEI è condannata a versare a KL una pensione d’invalidità dal 1o febbraio 2019, nonché gli interessi di mora su tale pensione sino al pagamento integrale, fissati al tasso d’interesse applicato dalla Banca centrale europea (BCE) alle sue principali operazioni di rifinanziamento e in vigore il primo giorno del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di due punti, previa detrazione delle somme versate al ricorrente a titolo di retribuzione nel corso dello stesso periodo, che, dato il pagamento della pensione d’invalidità, risultassero non dovute. |
3) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
4) |
La BEI è condannata alle spese. |
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/29 |
Sentenza del Tribunale del 1o dicembre 2021 — KY / Corte di giustizia dell'Unione europea
(Causa T-433/20) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Pensioni - Diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione europea - Trasferimento al regime dell’Unione - Abbuono di annualità - Restituzione dell’importo dei diritti a pensione non computati nel regime di calcolo delle annualità di pensione dell’Unione - Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto - Regola del “minimo vitale” - Arricchimento senza causa»)
(2022/C 37/39)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: KY (rappresentante: avv. J. N. Louis)
Convenuta: Corte di giustizia dell'Unione europea (rappresentanti: J. Inghelram e A. Ysebaert, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione implicita, confermata dalla decisione esplicita del 10 ottobre 2019, che rigetta la domanda di restituzione della parte non abbuonata dei diritti pensionistici acquisiti dalla ricorrente prima della sua entrata in funzione e trasferiti al regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione europea
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
KY è condannata alle spese. |
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/30 |
Sentenza del Tribunale del 1o dicembre 2021 — Inditex/EUIPO — Ffauf Italia (ZARA)
(Causa T-467/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo ZARA - Marchi internazionale denominativo anteriore LE DELIZIE ZARA e nazionale figurativo anteriore ZARA - Prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori - Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001] - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2022/C 37/40)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Spagna) (rappresentanti: G. Marín Raigal e E. Armero Lavie, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti H. O’Neill e V. Ruzek, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Ffauf Italia SpA (Riese Pio X, Italia) (rappresentanti: P. Creta, A. Lanzarini, B. Costa e M. Lazzarotto, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 maggio 2020 (procedimento R 2040/2019-4), relativa a un’opposizione tra la Ffauf Italia e la Inditex.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) è condannata alle spese. |
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/30 |
Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2021 — YP/Commissione
(Causa T-581/20) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Esercizio di promozione 2019 - Decisione di non promozione - Articolo 45 dello Statuto - Comparazione dei meriti - Utilizzo delle lingue nell’ambito delle funzioni svolte da funzionari cui sono state assegnate mansioni linguistiche e da amministratori cui sono state assegnate mansioni diverse da quelle linguistiche - Anzianità nel grado - Presunzione di innocenza - Articolo 9 dell’allegato IX dello Statuto - Obbligo di motivazione - Esecuzione di un accordo di composizione amichevole»)
(2022/C 37/41)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: YP (rappresentanti: J. Van Rossum e J.-N. Louis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Brauhoff, L. Radu Bouyon e L. Hohenecker, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 14 novembre 2019 di non includere il nominativo del ricorrente nell’elenco dei funzionari promossi nell’ambito dell’esercizio di promozione 2019.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
YP è condannata alle spese. |
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/31 |
Ordinanza del Tribunale del 22 novembre 2021 — Garment Manufacturers Association in Cambodia/Commissione
(Causa T-454/20) (1)
(«Ricorso di annullamento - Politica commerciale comune - Regime generalizzato di tariffe doganali preferenziali stabilite dal regolamento (UE) n. 978/2012 - Revoca temporanea delle preferenze commerciali applicabili a taluni prodotti originari della Cambogia per via di violazioni gravi e sistematiche dei diritti dell’uomo - Mancanza di incidenza diretta - Insussistenza di incidenza individuale - Irricevibilità»)
(2022/C 37/42)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Garment Manufacturers Association in Cambodia (Phnom Penh, Cambogia) (rappresentanti: C. Borelli, S. Monti e C. Ziegler, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan ed E. Schmidt, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale del regolamento delegato (UE) 2020/550 della Commissione, del 12 febbraio 2020, che modifica gli allegati II e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca temporanea dei regimi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 in relazione a taluni prodotti originari del Regno di Cambogia (GU 2020, L 127, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
La Garment Manufacturers Association in Cambodia è condannata alle spese. |
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/32 |
Ordinanza del Tribunale dell’8 novembre 2021 — Satabank / BCE
(Causa T-494/20) (1)
(«Politica economica e monetaria - Vigilanza prudenziale degli enti creditizi meno significativi - Regolamento (UE) n. 1024/2013 - Compiti specifici della BCE - Rifiuto di esercitare una vigilanza prudenziale diretta - Rifiuto di dare istruzioni alla persona competente - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)
(2022/C 37/43)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Satabank plc (St. Julians, Malta) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: C. Hernández Saseta, F. Bonnard e A. Lefterov, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della BCE del 15 maggio 2020 recante rifiuto di garantire la vigilanza diretta della ricorrente e di dare istruzioni riguardanti la stessa alla persona competente
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Satabank plc è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE). |
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/32 |
Ordinanza del Tribunale del 18 novembre 2021 — RG / Consiglio
(Causa T-157/21) (1)
(«Ricorso di annullamento - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’Unione e l’Euratom, da una parte, e il Regno Unito, dall’altra - Decisione del Consiglio relativa alla firma e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo sugli scambi e la cooperazione - Meccanismo di consegna sulla base di un mandato d’arresto - Persona arrestata e detenuta in Irlanda dopo la fine del periodo di transizione ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dal Regno Unito durante il periodo transitorio - Insussistenza di incidenza individuale - Atto non regolamentare - Irricevibilità»)
(2022/C 37/44)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: RG (rappresentante: R. Purcell, solicitor)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Antoniadis, J. Ciantar e A. Stefanuc, agenti)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 263 TUFE, diretta all’annullamento parziale della decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU 2020, L 444, pag. 2).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
Non vi è più luogo a statuire sulle domande d’intervento dell’Irlanda e della Commissione europea. |
3) |
RG è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, ad eccezione di quelle relative alle domande d’intervento. |
4) |
RG, il Consiglio, l’Irlanda e la Commissione sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle domande d’intervento. |
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/33 |
Ordinanza del vicepresidente del Tribunale del 26 novembre 2021 — Puigdemont i Casamajó e a./ Parlamento
(Causa T-272/21 R II)
(«Procedimento sommario - Diritto istituzionale - Membro del Parlamento - Privilegi e immunità - Revoca dell’immunità parlamentare di un membro del Parlamento - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»)
(2022/C 37/45)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Carles Puigdemont i Casamajó (Waterloo, Belgio), Antoni Comín i Oliveres (Waterloo), Clara Ponsatí i Obiols (Waterloo) (rappresentanti: P. Bekaert, G. Boye, J. Costa i Rosselló e S. Bekaert, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Lorenz, N. Görlitz e J. C. Puffer, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente)
Oggetto
Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione delle decisioni P9_TA(2021)0059, P9_TA(2021)0060 e P9_TA(2021)0061 del Parlamento, del 9 marzo 2021, riguardanti la richiesta di revoca dell’immunità dei ricorrenti.
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/33 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 25 novembre 2021 — VP / Cedefop
(Causa T-534/21 R)
(«Procedimento sommario - Funzione pubblica - Agenti temporanei - Domanda di provvedimenti provvisori - Irricevibilità»)
(2022/C 37/46)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: VP (rappresentante: L. Levi, avvocata)
Convenuto: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (rappresentanti: T. Bontinck, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)
Oggetto
Domanda ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE diretta, da un lato, a sospendere l’esecuzione della decisione del comitato esecutivo del Cedefop di aderire alla conclusione del suo direttore esecutivo di ripristinare il posto di consigliere giuridico interno e di avviare un procedimento di selezione e, dall’altro lato, a ingiungere al Cedefop di mantenere vacante un posto di agente temporaneo di grado AD idoneo ai fini della reintegrazione della ricorrente nel posto di consigliere giuridico.
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/34 |
Ricorso proposto il 19 ottobre 2021 — XH/Commissione
(Causa T-613/21)
(2022/C 37/47)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: XH (rappresentante: E. Auleytner, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del 4 dicembre 2020 concernente il rigetto della richiesta di assistenza della ricorrente e la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina, con cui quest’ultima ha risposto al reclamo proposto dalla ricorrente; |
— |
annullare la decisione del 26 maggio 2021 concernente l’avvio della procedura di invalidità e la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina, con cui quest’ultima ha risposto al reclamo proposto dalla ricorrente; |
— |
risarcire la ricorrente per le perdite e i danni subiti; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’errore di diritto e sull’irregolarità della procedura contestata: violazione degli articoli 12 bis e 24 dello Statuto dei funzionari alla luce dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare violazione del dovere di diligenza e del principio di buona amministrazione di cui all’articolo 41 della Carta. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 12 bis, 24 e da 59 a 60 dello Statuto dei funzionari, in quanto sarebbero stati fissati obiettivi palesemente irraggiungibili che imporrebbero alla ricorrente di fornire prestazioni di lavoro durante congedi di malattia caratterizzati da un’incapacità lavorativa del 100 %. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 59 dello Statuto dei funzionari alla luce degli articoli 12 bis e 24 del medesimo — avvio della procedura di invalidità in assenza della quantità richiesta di congedi di malattia al momento dell’avvio. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali. |
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/35 |
Ricorso proposto il 4 ottobre 2021 — Pharmadom / EUIPO — Wellbe Pharmaceuticals (WellBe PHARMACEUTICALS)
(Causa T-644/21)
(2022/C 37/48)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Pharmadom (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentante: M-P. Dauquaire, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Wellbe Pharmaceuticals S.A. (Varsavia, Polonia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo WellBe PHARMACEUTICALS — Domanda di registrazione n. 17 151 176
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 luglio 2021 nel procedimento R 1423/2020-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata. |
Motivo invocato
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/35 |
Ricorso proposto il 19 ottobre 2021 — ClientEarth / Consiglio
(Causa T-682/21)
(2022/C 37/49)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: ClientEarth AISBL (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: O. Brouwer, B. Verheijen e T. van Helfteren, lawyers)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del convenuto datata 9 agosto 2021, rif. SGS 21/2870, ricevuta dalla ricorrente lo stesso giorno, recante diniego di accesso a taluni documenti, richiesto ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1) e del regolamento (CE) n. 1367/2006, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (2); |
— |
condannare il convenuto alle spese, ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale, incluse quelle sostenute dagli intervenienti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su errori di diritto e su un errore manifesto di valutazione derivanti dall'errata applicazione dell’eccezione della tutela del processo decisionale (articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001), in quanto la divulgazione non pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale invocato.
|
2. |
Secondo motivo, vertente su errori di diritto ed un errore manifesto di valutazione discendenti da un'errata applicazione dell’eccezione della tutela della consulenza legale (articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001), in quanto la divulgazione non pregiudicherebbe seriamente la tutela della consulenza legale.
|
3. |
Terzo motivo, vertente su errori di diritto e su un errore manifesto di valutazione che comportano un'errata applicazione dell’eccezione del processo decisionale (articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001) e dell’eccezione della tutela della consulenza legale (articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001), poiché la decisione impugnata non ha riconosciuto e concesso l'accesso sulla base di un interesse pubblico prevalente.
|
4. |
Quarto motivo, vertente su errori di diritto e su un errore manifesto di valutazione da cui discende un'errata applicazione dell’eccezione della tutela delle relazioni internazionali [articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001].
|
5. |
Quinto motivo, in subordine, vertente su errori di diritto e su un errore manifesto di valutazione comportanti un'errata applicazione dell'obbligo di consentire un accesso parziale ai documenti (articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001).
|
(2) GU 2006, L 264, pag. 13. Nota editoriale: il documento richiesto si riferisce al processo decisionale riguardante la modifica proposta del regolamento (CE) n. 1367/2006.
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/37 |
Ricorso proposto il 19 ottobre 2021 — Leino-Sandberg / Consiglio
(Causa T-683/21)
(2022/C 37/50)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Päivi Leino-Sandberg (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: O. Brouwer, B. Verheijen e T. van Helfteren, lawyers)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del convenuto datata 9 agosto 2021, rif. SGS 21/2869, ricevuta dal ricorrente lo stesso giorno, recante diniego di accesso a taluni documenti (1), richiesto ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (2); |
— |
condannare il convenuto alle spese, ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale, incluse quelle sostenute dagli intervenienti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su errori di diritto e su un errore manifesto di valutazione derivanti dall'errata applicazione dell’eccezione della tutela del processo decisionale (articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001), in quanto la divulgazione non pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale invocato.
|
2. |
Secondo motivo, vertente su errori di diritto ed un errore manifesto di valutazione discendenti da un'errata applicazione dell’eccezione della tutela della consulenza legale (articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001), in quanto la divulgazione non pregiudicherebbe seriamente la tutela della consulenza legale.
|
3. |
Terzo motivo, vertente su errori di diritto e su un errore manifesto di valutazione che comportano un'errata applicazione dell’eccezione del processo decisionale (articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001) e dell’eccezione della tutela della consulenza legale (articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001), poiché la decisione impugnata non ha riconosciuto e concesso l'accesso sulla base di un interesse pubblico prevalente.
|
4. |
Quarto motivo, vertente su errori di diritto e su un errore manifesto di valutazione da cui discende un'errata applicazione dell’eccezione della tutela delle relazioni internazionali [articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001].
|
5. |
Quinto motivo, in subordine, vertente su errori di diritto e su un errore manifesto di valutazione comportanti un'errata applicazione dell'obbligo di consentire un accesso parziale ai documenti (articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001).
|
(1) Nota editoriale: il documento richiesto si riferisce al processo decisionale riguardante la modifica proposta del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/38 |
Ricorso proposto il 22 ottobre 2021 — AL/Commissione e OLAF
(Causa T-692/21)
(2022/C 37/51)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: AL (rappresentante: R. Rata, avvocata)
Convenuti: Commissione europea, Ufficio europeo per la lotta antifrode
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare i) la decisione dell’OLAF OCM (2021)22007 del 22 luglio 2021; ii) la decisione dell’OLAF OCM (2021)22008 del 22 luglio 2021; iii) la decisione della Commissione [rif. Ares(2021)20233749] del 22 marzo 2021 e iv) la decisione della Commissione [rif. Ares(2021)1610971] del 3 marzo 2021; |
— |
ingiungere ai convenuti di versare i) la somma di EUR 1 127,66 trattenuta in assenza di qualsiasi decisione amministrativa individuale del PMO in relazione al recupero; ii) la somma di EUR 9 250,05 trattenuta con riferimento ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2021 e iii) EUR 1 ex aequo et bono per il risarcimento del danno morale patito dal ricorrente in conseguenza della condotta illegittima dell’OLAF nell’indagine OF/2016/0928/A1 che ha comportato la destituzione del ricorrente; |
— |
condannare i convenuti a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione da parte dell’OLAF dell’articolo 90, paragrafo 2, e dell’articolo 90 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, causata dal rigetto del reclamo del ricorrente del 23 marzo 2021 per irricevibilità sulla base di una giurisprudenza costante dell’UE secondo cui la relazione finale e le raccomandazioni dell’OLAF non costituiscono atti produttivi di effetti giuridici. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte dell’OLAF dell’articolo 90, paragrafo 2, e dell’articolo 90 bis del suddetto Statuto, causata dal rigetto del reclamo del ricorrente del 23 aprile 2021 per irricevibilità. Il ricorrente afferma che il reclamo avrebbe dovuto essere dichiarato ricevibile dall’OLAF in quanto l’OLAF è un servizio della Commissione — quindi fa parte della Commissione — e avrebbe dovuto esaminare il reclamo del ricorrente. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’articolo 90, paragrafo 2, di detto Statuto nella misura in cui la Commissione avrebbe emesso una decisione implicita di rigetto in relazione al reclamo del ricorrente diretto avverso la decisione della Commissione del 22 marzo 2021 [rif. ARES(2021)2023374] che aveva confermato la decisione della Commissione del 3 marzo 2021 [rif. ARES(2021)1610971]. |
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/39 |
Ricorso proposto il 25 ottobre 2021 — NJ / Commissione
(Causa T-693/21)
(2022/C 37/52)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: NJ (rappresentante: C. Maczkovics, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare, in conformità all’articolo 265 TFUE, che la Commissione si è illegittimamente astenuta dal prendere provvedimenti in merito alla sua denuncia del 19 aprile 2018 sull’aiuto di Stato SA.50952(2018FC); |
— |
ordinare alla Commissione di prendere posizione, senza indugio, sulla denuncia registrata con il numero SA.50952(2018FC); |
— |
ordinare alla Commissione di pagare integralmente le spese, incluse quelle sostenute dal ricorrente, anche qualora, in seguito alla proposizione del presente ricorso, la Commissione adotti un provvedimento che, come disposto dal Tribunale di primo grado, renda il ricorso privo di oggetto, oppure qualora il Tribunale di primo grado respinga il ricorso dichiarandolo irricevibile. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un solo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione degli obblighi ad essa incombenti ai sensi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. In particolare, lo stesso invoca la violazione dell’articolo 265 TFUE, nonché dell’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento 2015/1589 (1), del requisito di un esame diligente ed imparziale, del principio di buona amministrazione e del principio dell’adozione delle decisioni in tempi ragionevoli, in quanto la Commissione non ha adottato alcuna decisione a norma dell’articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4 del regolamento 2015/1589 successivamente ai tre anni e sei mesi dopo che il ricorrente aveva depositato la sua denuncia relativa all’aiuto di Stato SA.50952(2018FC). Il ricorrente deduce che la Commissione avrebbe dovuto adottare tale decisione nel termine di dodici mesi, in conformità al suo Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato (2), o quantomeno in un periodo di tempo ragionevole.
(1) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).
(2) Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato (GU 2009, C 136, pag. 13).
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/40 |
Ricorso proposto il 31 ottobre 2021 — Peace United/EUIPO — 1906 Collins (MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN)
(Causa T-699/21)
(2022/C 37/53)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Peace United Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: M. Artzimovitch, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: 1906 Collins LLC (Miami, Florida, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN — Marchio dell’Unione europea n. 11 352 804
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 luglio 2021 nel procedimento R 276/2020-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata in quanto, a seguito di diversi errori di valutazione in fatto e in diritto, nonché della violazione dell’obbligo di buona amministrazione, la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio dell’Unione europea MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN n. 11 352 804 non fosse stato oggetto di un uso effettivo durante il periodo controverso per i servizi rivendicati nelle classi 41 e 43; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 63, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione relativamente al carattere abusivo dell’azione di decadenza; |
— |
Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione relativamente all’uso effettivo del marchio. |
24.1.2022 |
IT |
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C 37/41 |
Ricorso proposto il 3 novembre 2021 — Balaban/EUIPO (Stahlwerk)
(Causa T-705/21)
(2022/C 37/54)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Okan Balaban (Bornheim, Germania) (rappresentante: T. Schaaf, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Stahlwerk — Domanda di registrazione n. 18 235 592
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 settembre 2021 nel procedimento R 77/2021-1
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione di rigetto del convenuto del 18 novembre 2020 della domanda di registrazione n. 18 235 592, nonché la decisione impugnata nella parte in cui la domanda di registrazione è stata parzialmente respinta, e condannare il convenuto a registrare il marchio per tutti i prodotti e i servizi richiesti; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
24.1.2022 |
IT |
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C 37/41 |
Ricorso proposto il 3 novembre 2021 — Balaban/EUIPO (Stahlwerkstatt)
(Causa T-706/21)
(2022/C 37/55)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Okan Balaban (Bornheim, Germania) (rappresentante: T. Schaaf, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Stahlwerkstatt — Domanda di registrazione n. 18 219 170
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 settembre 2021 nel procedimento R 1987/2020-1
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
modificare la decisione di rigetto del convenuto del 27 agosto 2020 nonché la decisione impugnata e condannare il convenuto a registrare il marchio per i servizi di istruzione e formazione della classe 41; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
24.1.2022 |
IT |
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C 37/42 |
Ricorso proposto il 5 novembre 2021 — Cellnex Telecom e Retevisión I/Commissione
(Causa T-715/21)
(2022/C 37/56)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrenti: Cellnex Telecom, SA (Madrid, Spagna) e Retevisión I, SA (Madrid) (rappresentanti: J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo e N. Bayón Fernández, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare ricevibili e accogliere i motivi di annullamento dedotti nel ricorso; |
— |
annullare la decisione della Commissione, del 10 giugno 2021, relativa all’aiuto di Stato SA.28599 [C 23/2010 (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009)] concesso dal Regno di Spagna a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia-La Mancha) (1); |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione manifesta del procedimento previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e sulla violazione dei diritti procedurali che il diritto dell’Unione conferisce alle parti interessate.
|
2. |
Secondo motivo, vertente su un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE per quanto riguarda la nozione di selettività, sulla violazione dell’onere della prova e su un difetto di motivazione.
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24.1.2022 |
IT |
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C 37/43 |
Ricorso proposto il 16 novembre 2021 — Společnost pro eHealth databáze / Commissione
(Causa T-731/21)
(2022/C 37/57)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Společnost pro eHealth databáze (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: P. Konečný, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione del 2 settembre 2021, C(2021) 6597; |
— |
condannare la convenuta a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del divieto di retroattività e l’errata applicazione di condizioni più rigorose riguardanti la partecipazione al progetto.
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di legalità di un atto giuridico per la mancata considerazione delle prove fornite.
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di legalità di un atto giuridico consistente nell’applicazione di un errore di calcolo.
|
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.
|
24.1.2022 |
IT |
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C 37/44 |
Ricorso proposto il 16 novembre 2021 — Asociación de Elaboradores de Cava de Requena/Commissione
(Causa T-732/21)
(2022/C 37/58)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Asociación de Elaboradores de Cava de Requena (Requena, Spagna) (rappresentante: G. Guillem Carrau, avvocata)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare, sul fondamento dell’articolo 263 TFUE, la pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione del «Cava», PDO-ES-A0735-AM10 (1), pubblicata conformemente all’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018 (2). |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’inosservanza di una forma sostanziale della procedura nell’esame del fascicolo relativo alla modifica oggetto del presente ricorso, in quanto la Commissione era al corrente della circostanza che la modifica è ancora oggetto di un ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali del Regno di Spagna e non ha sospeso il procedimento, e ciò in violazione della giurisprudenza esistente relativa all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto relativo all’applicazione dei Trattati, per i seguenti motivi: la pubblicazione impugnata è stata trattata come una modifica ordinaria, mentre si tratta di una modifica rientrante tra quelle designate come «modifiche dell’Unione» a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettere c) e d), e delle disposizioni ad esso correlate (tra gli altri, gli articoli 15, 17 e 55) del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, nonché dell’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2019/34 (3); la pubblicazione impugnata è contraria al principio generale di veridicità in materia di etichettatura facoltativa per il fatto di esigere che l’unità geografica più piccola coincida con il comune di Requena e al diritto del consumatore di poter identificare la provenienza del prodotto (articolo 120 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio e articolo 55, paragrafi 1 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018); la pubblicazione impugnata è contraria ai diritti acquisiti dai produttori dell’associazione ricorrente durante quasi 40 anni di uso continuato della denominazione CAVA DE REQUENA e alla normativa che tutela detti diritti (sentenza del Tribunal Supremo [Corte Suprema del Regno di Spagna] n. 1893/1989 e ordinanze di esecuzione del 1991) ed è contraria al regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, il cui articolo 40, mediante rinvio all’articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, rende obbligatoria l’indicazione della provenienza sull’etichetta, non essendo sufficiente la mera menzione di un codice postale, a differenza di quanto asserito nella pubblicazione impugnata; la pubblicazione impugnata è contraria al principio della parità di trattamento rispetto al resto dei produttori di CAVA che hanno invece un’unità geografica più piccola e la possibilità di indicare l’origine geografica del prodotto al consumatore; la pubblicazione impugnata è contraria alla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa all’acceso al mercato elaborata nell’ambito della libera circolazione delle merci (articoli 34 e seguenti TFUE) e consente l’effetto cumulativo della domanda nel mercato del CAVA, integrando quest’ultima circostanza una violazione dell’articolo 101 TFUE. |
(2) Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione (GU 2019, L 9, pag. 2).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l’uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli (GU 2019, L 9, pag. 46).
(4) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/45 |
Ricorso proposto il 17 novembre 2021 — The Chord Company / EUIPO — AVSL Group (CHORD)
(Causa T-734/21)
(2022/C 37/59)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: The Chord Company Ltd (Wiltshire, Regno Unito) (rappresentante: A. Deutsch, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: AVSL Group Ltd (Manchester, Regno Unito)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo CHORD — Marchio dell’Unione europea n. 8 254 229
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 agosto 2021 nel procedimento R 1664/2020-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e/o la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale, alla commissione di ricorso e alla divisione di annullamento. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione; |
— |
violazione dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione e dell’articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
violazione del diritto di essere ascoltato ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/46 |
Ricorso proposto il 17 novembre 2021 — Aprile e Commerciale Italiana / EUIPO — DC Comics partnership (Raffigurazione di un’immagine stilizzata di un pipistrello nero all’interno di una cornice bianca di forma ovale)
(Causa T-735/21)
(2022/C 37/60)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Luigi Aprile (San Giuseppe Vesuviano, Italia), Commerciale Italiana Srl (Nola, Italia) (rappresentante: C. Saettel, avvocata)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: DC Comics partnership (Burbank, California, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo (Raffigurazione di un’immagine stilizzata di un pipistrello nero all’interno di una cornice bianca di forma ovale) — Marchio dell’Unione europea n. 38 158
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 settembre 2021 nel procedimento R 1447/2020-2
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ricevibile; |
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese, in applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/47 |
Ricorso proposto il 19 novembre 2021 — Refractory Intellectual Property/EUIPO (e-tech)
(Causa T-737/21)
(2022/C 37/61)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Refractory Intellectual Property GmbH & Co. KG (Vienna, Austria) (rappresentante: J. Schmidt, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo e-tech — Domanda di registrazione n. 18 274 481
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 settembre 2021 nel procedimento R 548/2021-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/47 |
Ricorso proposto il 19 novembre 2021 — Bora Creations/EUIPO (essence)
(Causa T-738/21)
(2022/C 37/62)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Bora Creations, SL (Andratx, Spagna) (rappresentanti: R. Lange e M. Ebner, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo essence — Domanda di registrazione n. 18 269 704
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 settembre 2021 nel procedimento R 693/2021-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata e registrare il marchio dell’Unione europea richiesto; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/48 |
Ricorso proposto il 22 novembre 2021 — LG Electronics/EUIPO– ZTE Deutschland (V10)
(Causa T-741/21)
(2022/C 37/63)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: LG Electronics, Inc. (Seul, Repubblica di Corea) (rappresentante: M. Bölling, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ZTE Deutschland (Düsseldorf, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «V10» — Marchio dell’Unione europea n. 14 328 892
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Decadenza
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 settembre 2021nel procedimento R 2101/2020-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata, in quanto respinge il ricorso della ricorrente avverso la decisione sulla decadenza in relazione solamente ai prodotti smartphone, telefoni cellulari e smartphone indossabili; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese del procedimento. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 207/2009, per insufficiente distinzione tra i prodotti invalidati; |
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 207/2009, per incoerente argomento sulla percezione del pubblico; |
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 207/2009, per aver dichiarato l’assenza di caratteristiche intrinseche; |
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 207/2009, per aver dichiarato l’assenza di caratteristiche facilmente distinguibili; |
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 207/2009, per aver dichiarato l’assenza di caratteristiche specifiche, precise e obiettive. |
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/49 |
Ricorso proposto il 19 novembre 2021 — Preventicus/EUIPO (NIGHTWATCH)
(Causa T-742/21)
(2022/C 37/64)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Preventicus GmbH (Jena, Germania) (rappresentante: J. Zecher, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «NIGTHWATCH» — Domanda di registrazione n. 17 996 007– Diniego — Istanza di conversione di una domanda di marchio dell’Unione europea in una domanda di marchio nazionale per il Regno Unito
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 settembre 2021 nel procedimento R 1241/2020-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese sostenute per il procedimento dinanzi al Tribunale e a quelle sostenute nei procedimenti di ricorso e di esame dinanzi all’EUIPO. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 139, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 37 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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Violazione del diritto a un trattamento della questione equo e in tempi ragionevoli ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; |
— |
Violazione del diritto di essere ascoltati ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/50 |
Ricorso proposto il 22 novembre 2021 — Ryanair/Commissione
(Causa T-743/21)
(2022/C 37/65)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F-C. Laprévote, V. Blanc, D. Pérez de Lamo, S. Rating e I.-G. Metaxas-Maranghidis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della convenuta del 16 luglio 2021 relativa all’aiuto di Stato SA. 57369 (2020/N) — Portogallo — Aiuto per il salvataggio di TAP SGPS (1); e |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta sarebbe incorsa in errori di diritto e in un errore manifesto di valutazione ritenendo che l’aiuto di Stato rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, senza stabilire correttamente se le difficoltà della ricorrente fossero troppo gravi per essere risolte da sola, e se fossero intrinseche oppure risultassero da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo cui essa appartiene. |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’erronea applicazione da parte della convenuta dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Il controllo da parte della convenuta del soddisfacimento della condizione di compatibilità secondo cui l’aiuto dovrebbe contribuire a un obiettivo di comune interesse e la sua valutazione dell’adeguatezza e della proporzionalità dell’aiuto per il salvataggio nonché dei suoi effetti negativi sarebbero inficiati da errori di diritto e da errori manifesti di valutazione. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte della decisione impugnata dei principi di non discriminazione e di libera prestazione dei servizi [applicati al trasporto aereo mediante il regolamento (CE) n. 1008/2008 (2)] nonché del principio di libertà di stabilimento. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta non avrebbe avviato un procedimento di indagine formale, nonostante le gravi difficoltà, e avrebbe violato i diritti procedurali della ricorrente. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione, nella decisione impugnata, dell’obbligo di motivazione della Commissione ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE. |
(2) Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU 2008, L 293,pagg. 3-20 ).
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/51 |
Ricorso proposto il 24 novembre 2021 — Medela/EUIPO (MAXFLOW)
(Causa T-744/21)
(2022/C 37/66)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Medela Holding AG (Baar, Svizzera) (rappresentanti: M. Hartmann e S. Fröhlich, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo MAXFLOW — Domanda di registrazione n. 18 328 426
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 agosto 2021 nel procedimento R 876/2021-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
24.1.2022 |
IT |
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C 37/51 |
Ricorso proposto il 22 novembre 2021 — Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien/EUIPO — Cantina San Donaci (Passo Lungo)
(Causa T-745/21)
(2022/C 37/67)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH (Friburgo, Germania) (rappresentanti: K. Schmidt-Hern e A. Lubberger, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cantina Sociale Cooperativa San Donaci (San Donaci, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Domanda di marchio denominativo dell’Unione europea «Passo Lungo» — Domanda di registrazione n. 18 082 770
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 settembre 2021, procedimento R 130/2021-4
Motivi e principali argomenti
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi dedotti
— |
Violazione degli articoli 46, paragrafo 1, lettera a) e 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/52 |
Ricorso proposto il 26 novembre 2021 — Borussia VfL 1900 Mönchengladbach/EUIPO — Neng (Fohlenelf)
(Causa T-747/21)
(2022/C 37/68)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH (Mönchengladbach, Germania) (rappresentante: R. Kitzberger, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: David Neng (Brüggen, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo Fohlenelf — Marchio dell’Unione n. 12 246 898
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 settembre 2021 nel procedimento R 2126/2020-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente nell’ambito della fase precontenziosa del procedimento. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
violazione dell’articolo 97, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
24.1.2022 |
IT |
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C 37/53 |
Ricorso proposto il 26 novembre 2021 — Gerhard Grund Gerüste/EUIPO — Josef Grund Gerüstbau (Josef Grund Gerüstbau)
(Causa T-749/21)
(2022/C 37/69)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Gerhard Grund Gerüste (Kamp-Lintfort, Germania) (rappresentante: P. Lee, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Josef Grund Gerüstbau GmbH (Erfurt, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo Josef Grund Gerüstbau — Marchio dell’Unione europea n. 17 372 178
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 settembre 2021 nel procedimento R 1925/2020-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata e annullare integralmente il marchio dell’Unione europea n. 17 372 178; |
— |
condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese, incluse quelle sostenute nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/53 |
Ricorso proposto il 29 novembre 2021 — Associação do Socorro e Amparo/EUIPO — De Bragança (quis ut Deus)
(Causa T-752/21)
(2022/C 37/70)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il portoghese
Parti
Ricorrente: Associação do Socorro e Amparo (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: J. Motta Veiga, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Duarte Pio De Bragança (Sintra, Portogallo)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio figurativo quis ut Deus — Marchio dell’Unione europea n. 9 131 566
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 ottobre 2021 nel procedimento R 581/2021-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
accogliere il presente ricorso e, sulla base del medesimo, sostituire la decisione della quarta commissione di ricorso con la decisione che dichiara decaduto il marchio dell’Unione europea n. 9 131 566 per tutti i prodotti e i servizi protetti dal marchio sul fondamento dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, a causa del mancato uso effettivo del marchio per un periodo ininterrotto di 5 anni; |
— |
condannare la ricorrente alle spese e agli altri costi sostenuti nel procedimento, inclusi gli onorari degli avvocati per un importo da determinare successivamente. |
Motivo invocato
Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/54 |
Ricorso proposto il 1o dicembre 2021 — Illumina / Commissione
(Causa T-755/21)
(2022/C 37/71)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Illumina, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Beard, Barrister-at-law, e P. Chapatte, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione del 29 ottobre 2021 nel caso COMP/M.10493, adottata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, lettera a), del regolamento n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni», in prosieguo l’«EUMR») (1), con la quale (i) si accerta che la Illumina ha effettuato l’acquisizione della GRAIL in violazione dell’articolo 7 dell’EUMR; (ii) si dispongono nei confronti della Illumina e della GRAIL le misure provvisorie di cui alla sezione 4.7 della decisione; (iii) si impone alla Illumina e alla GRAIL di eseguire o di far eseguire siffatte misure immediatamente, a pena di irrogazione di sanzioni periodiche (in prosieguo: la «decisione»); e |
— |
condannare la Commissione alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione non rientrerebbe nelle competenze della Commissione, in quanto l’articolo 7 dell’EUMR non sarebbe applicabile. In particolare:
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che le disposizioni della decisione relative ai finanziamenti sarebbero sproporzionate. In particolare:
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione riserverebbe un trattamento sproporzionato ai preesistenti obblighi contrattuali della Illumina e/o sul fatto che la Commissione non avrebbe fornito una motivazione adeguata ai sensi dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare:
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24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/55 |
Ricorso proposto il 2 dicembre 2021 — Activa — Grillküche/EUIPO — Targa (Apparecchi per grigliare)
(Causa T-757/21)
(2022/C 37/72)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Activa — Grillküche GmbH (Selb, Germania) (rappresentanti: F. Stangl e M. Würth, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Targa GmbH (Soest, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Disegno o modello controverso: Disegno o modello dell’Unione europea n. 3 056 449-0001
Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 ottobre 2021 nel procedimento R 1651/2020-3
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare integralmente la decisione impugnata e la decisione n. ICD 104479 della divisione di annullamento dell'EUIPO del 12 giugno 2020; |
— |
dichiarare nullo il disegno controverso; e |
— |
condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 2, regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio; |
— |
violazione dell’articolo 63, paragrafo 1, prima frase, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2006 del Consiglio; |
— |
violazione dell’articolo 63, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio. |
24.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 37/56 |
Ricorso proposto il 6 dicembre 2021 — Société des produits Nestlé / EUIPO — The a2 Milk Company (A2)
(Causa T-759/21)
(2022/C 37/73)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Svizzera) (rappresentanti: A. Jaeger-Lenz e J. Thomsen, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The a2 Milk Company Ltd (Auckland, Nuova Zelanda)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo A2 — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 438 650
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 ottobre 2021 nel procedimento R 2447/2020-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
annullare la decisione della divisione di opposizione dell’EUIPO del 17 novembre 2020, respingere integralmente l’opposizione n. B 3080425 e ammettere la registrazione internazionale n. WO 1438650 per la designazione nell’Unione europea e; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e condannare il potenziale interveniente alle spese sostenute dinanzi all’EUIPO nel procedimento di opposizione e nel procedimento di ricorso. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |