ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 29

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
20 gennaio 2022


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 29/01

Commissione Amministrativa per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale

1

2022/C 29/02

Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza del 1 febbraio 2022 [Pubblicata ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione]

3

2022/C 29/03

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

4

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Comitato permanente degli stati EFTA

2022/C 29/04

Medicinali — Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione concesse dagli stati SEE-EFTA per la prima metà del 2021

7

2022/C 29/05

Sostanze pericolose Elenco delle decisioni di autorizzazione adottate dagli stati EFTA-SEE a norma dell’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) N. 528/2012 nel primo semestre del 2021

30

2022/C 29/06

Sostanze pericolose – Elenco delle decisioni di autorizzazione adottate dagli Stati EFTA-SEE a norma dell’articolo 64, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) nel primo semestre del 2021

32


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2022/C 29/07

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese

34

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2022/C 29/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10564 — APOLLO / MISSGUIDED) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

46


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

20.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 29/1


COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

(2022/C 29/01)

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA – 2019

Applicazione dell’articolo 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 (1)

I.

Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2019 ai familiari che non risiedono nello stesso Stato membro della persona assicurata, di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 883/2004 (2), saranno determinati in base ai seguenti costi medi:

 

Classe d’età

Annui

Mensili netti

x = 0,20

Cipro

meno di 20 anni

515,87 EUR

34,39 EUR

20 – 64 anni

566,67 EUR

37,78 EUR

65 anni e più

2 228,83 EUR

148,59 EUR

II.

Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2019 ai pensionati e ai loro familiari, come disposto all’articolo 24, paragrafo 1, e agli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 883/2004, saranno determinati in base ai seguenti costi medi:

 

Classe d’età

Annui

Mensili netti x = 0,20

Mensili netti

x = 0,15 (3)

Cipro

meno di 20 anni

515,87 EUR

34,39 EUR

36,54 EUR

20 – 64 anni

566,67 EUR

37,78 EUR

40,14 EUR

65 anni e più

2 228,83 EUR

148,59 EUR

157,88 EUR

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA – 2020

Applicazione dell’articolo 64 del regolamento (CE) n. 987/2009()

I.

Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2020 ai familiari che non risiedono nello stesso Stato membro della persona assicurata, di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 883/2004, saranno determinati in base ai seguenti costi medi:

 

Classe d’età

Annui

Mensili netti

x = 0,20

Spagna

meno di 20 anni

664,68 EUR

44,31 EUR

20 – 64 anni

1 000,19 EUR

66,68 EUR

65 anni e più

5 114,42 EUR

340,96 EUR

II.

Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2020 ai pensionati e ai loro familiari, come disposto all’articolo 24, paragrafo 1, e agli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 883/2004, saranno determinati in base ai seguenti costi medi:

 

Classe d’età

Annui

Mensili netti x = 0,20

Mensili netti

x = 0,15 (4)

Spagna

meno di 20 anni

664,68 EUR

44,31 EUR

47,08 EUR

20 – 64 anni

1 000,19 EUR

66,68 EUR

70,85 EUR

65 anni e più

5 114,42 EUR

340,96 EUR

362,27 EUR


(1)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

(2)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  L’abbattimento applicato all’importo forfettario mensile è «pari al 15 % (X = 0,15) per i pensionati e i loro familiari se lo Stato membro competente non è elencato nell’allegato IV del regolamento di base» (articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009).

(4)  L’abbattimento applicato all’importo forfettario mensile è «pari al 15 % (X = 0,15) per i pensionati e i loro familiari se lo Stato membro competente non è elencato nell’allegato IV del regolamento di base» (articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009).


20.1.2022   

IT

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C 29/3


Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza del 1 febbraio 2022

[Pubblicata ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della (1) Commissione]

(2022/C 29/02)

Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.). A seconda dell’uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l’aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente disposto in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.

I tassi modificati sono indicati in grassetto.

La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 504 del 14.12.2021, pag. 47.

Dal

Al

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.2.2022

-0,49

-0,49

0,00

-0,49

3,29

-0,49

-0,03

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

0,26

3,17

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

2,04

-0,49

2,74

-0,05

-0,49

-0,49

0,66

1.1.2022

31.1.2022

-0,49

-0,49

0,00

-0,49

2,49

-0,49

-0,01

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

0,26

2,38

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

1,21

-0,49

2,27

-0,03

-0,49

-0,49

0,51


(1)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


20.1.2022   

IT

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C 29/4


Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea

(2022/C 29/03)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), le note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea (2) sono così modificate:

A pagina 412 è inserita la nota esplicativa seguente:

«9503 00 41

Giocattoli imbottiti

I giocattoli imbottiti di questa sottovoce sono generalmente rivestiti all’esterno di tessuto morbido e sono generalmente riempiti di materiale flessibile/morbido che rende il giocattolo gradevole da tenere in mano. I moduli musicali, gli alloggiamenti per batterie o gli scheletri non sono considerati materiale di imbottitura. Un giocattolo imbottito non deve necessariamente essere completamente imbottito purché le parti imbottite gli conferiscano il carattere essenziale di giocattolo imbottito.

Cfr. il regolamento di esecuzione (EU) 2015/352 della Commissione* e il regolamento (CE) n. 2184/97 della Commissione** per i giocattoli da classificare nella sottovoce 9503 00 41 .

 

 

(*)

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/352 della Commissione, del 2 marzo 2015, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 61 del 5.3.2015, pag. 5).

(**)

Regolamento (CE) n. 2184/97 della Commissione, del 3 novembre 1997, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 299 del 4.11.1997, pag. 6).

Altri esempi di giocattoli da classificare nella sottovoce 9503 00 41 come giocattoli imbottiti raffiguranti animali o soggetti non umani:

Image 1

Giocattolo imbottito raffigurante un orsetto in tessuto morbido, di circa 30 cm di altezza, con una testa imbottita relativamente grande, zampe imbottite e un modulo sonoro incorporato. Il corpo, oltre a contenere il modulo sonoro, presenta anche una leggera imbottitura.

Image 2

Orsetto cantante, con funzionalità interattive, di circa 19 cm di altezza.

Il corpo, di materia plastica, contiene un modulo sonoro a batteria ed è dotato di 3 pulsanti luminosi.

Ha testa e zampe imbottite. Le parti imbottite considerate insieme costituiscono la parte prevalente del materiale da riempimento interno.

Image 3

Giocattolo raffigurante una testa di cavallo imbottita fissata a un bastone di legno (lungo 60-100 cm) al quale, all’estremità opposta, sono attaccate due ruote.

Esempi di giocattoli da classificare nella sottovoce 9503 00 49 come altri giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani:

Image 4

Giocattolo raffigurante un cane, di circa 25 cm di altezza, rivestito di un tessuto in peluche morbido a maglia. Ha un corpo e uno scheletro di materia plastica dotati di un motore a batteria e di un modulo sonoro. Le quattro zampe presentano un rivestimento sul lato interno e la testa è imbottita.

Image 5

Un giocattolo raffigurante un lama, di circa 17 cm di altezza, rivestito di un tessuto in peluche morbido. Il corpo, la testa e lo scheletro sono di materia plastica. Vi è uno strato di imbottitura tra la testa di plastica e il tessuto in peluche morbido che la ricopre, ma il corpo non contiene materiale imbottito. Il giocattolo è dotato di un motore a batteria, che gli consente di muovere le zampe e la coda, e di un modulo sonoro.

Image 6

Giocattolo raffigurante un gattino, di circa 15 cm di altezza, rivestito di un tessuto in peluche morbido a maglia. Ha un corpo e uno scheletro di materia plastica dotati di un motore a batteria e di un modulo sonoro. Le quattro zampe sono imbottite.

Image 7

Giocattolo raffigurante un cane da soccorso, di circa 30 cm di altezza, rivestito di un tessuto in peluche morbido a maglia. Ha un corpo e uno scheletro di materia plastica dotati di un motore a batteria e di un modulo sonoro. Le quattro zampe e una parte del muso sono imbottite.»


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  GU C 119 del 29.3.2019, pag. 1.


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato permanente degli stati EFTA

20.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 29/7


Medicinali — Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione concesse dagli stati SEE-EFTA per la prima metà del 2021

(2022/C 29/04)

Sottocomitato I sulla libera circolazione delle merci

All’attenzione del Comitato misto SEE

In riferimento alla decisione n. 74/1999 del Comitato misto SEE del 28 maggio 1999, il Comitato misto SEE è invitato a prendere nota, nella riunione del 24 settembre 2021, dei seguenti elenchi riguardanti le autorizzazioni di commercializzazione di medicinali nel periodo 1o gennaio – 30 giugno 2021:

Allegato I

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione nuove

Allegato II

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione rinnovate

Allegato III

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione prorogate

Allegato IV

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione revocate

Allegato V

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione sospese


ALLEGATO I

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione nuove

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state rilasciate negli Stati SEE-EFTA durante il periodo 1o gennaio – 30 giugno 2021:

Numero UE

Prodotto

Paese

Data di autorizzazione

EU/1/20/1515

Abevmy

Islanda

12.5.2021

EU/1/20/1515

Abevmy

Liechtenstein

30.4.2021

EU/1/20/1515

Abevmy

Norvegia

28.4.2021

EU/1/20/1512

Abirateron Accord

Liechtenstein

30.4.2021

EU/1/20/1512

Abiraterone Accord

Islanda

14.5.2021

EU/1/20/1512

Abiraterone Accord

Norvegia

6.5.2021

EU/1/21/1553

Abiraterone Krka

Liechtenstein

30.6.2021

EU/1/21/1553

Abiraterone Krka

Norvegia

30.6.2021

EU/1/20/1476

Adakveo (con riserva)

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/21/1554

Adtralza

Liechtenstein

30.6.2021

EU/1/21/1554

Adtralza

Norvegia

22.6.2021

EU/1/20/1509

Alymsys

Islanda

14.4.2021

EU/1/20/1509

Alymsys

Liechtenstein

30.4.2021

EU/1/20/1509

Alymsys

Norvegia

8.4.2021

EU/1/20/1469

Arikayce liposomal

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/20/1475

Arsenic trioxide medac

Liechtenstein

28.2.2021

EU/2/18/228

Arti-Cell Forte

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1473

Ayvakyt

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/18/1339

Bevespi Aerosphere

Liechtenstein

28.2.2021

EU/2/99/017

Bovalto Ibraxion

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/21/1534

BroPair Spiromax

Islanda

14.4.2021

EU/1/21/1534

BroPair Spiromax

Liechtenstein

30.4.2021

EU/1/21/1534

BroPair Spiromax

Norvegia

8.4.2021

EU/2/10/112

BTVPUR AlSap 1

Liechtenstein

28.2.2021

EU/2/09/094

BTVPUR AlSap 8

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1505

Byfavo

Islanda

26.4.2021

EU/1/20/1505

Byfavo

Norvegia

8.4.2021

EU/1/20/1505

Byvafo

Liechtenstein

30.4.2021

EU/120/1448

Cabazitaxel Accord

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1479

Calquence

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/21/1560

Celsunax

Liechtenstein

30.6.2021

EU/1/21/1560

Celsunax

Norvegia

23.6.2021

EU/2/20/264

CircoMax Myco

Islanda

4.1.2021

EU/2/20/264

CircoMax Myco

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/19/1395

Clopidogrel/Acido acetilsalicilico Mylan

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1528

Comirnaty (con riserva)

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/21/1542

Copiktra

Islanda

9.6.2021

EU/1/21/1542

Copiktra

Liechtenstein

30.6.2021

EU/1/21/1542

Copiktra

Norvegia

3.6.2021

EU/2/18/230

Cortacare

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/21/1529

Vaccino anti COVID-19 AstraZeneca

Islanda

29.1.2021

EU/1/21/1529

Vaccino anti COVID-19 AstraZeneca

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1529

Vaccino anti COVID-19 AstraZeneca (Vaxzevria)

Norvegia

29.1.2021

EU/1/20/1525

Vaccino anti COVID-19 Janssen

Islanda

11.3.2021

EU/1/20/1525

Vaccino anti COVID-19 Janssen

Liechtenstein

30.4.2021

EU/1/20/1525

Vaccino anti COVID-19 Janssen

Norvegia

11.3.2021

EU/1/20/1507

Vaccino anti COVID-19 Moderna

Islanda

6.1.2021

EU/1/20/1507

Vaccino anti COVID-19 Moderna (con riserva)

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/20/1507

Vaccino anti COVID-19 Moderna (Spikevax)

Norvegia

6.1.2021

EU/2/21/271

Credelio Plus

Islanda

26.4.2021

EU/2/21/271

Credelio Plus

Liechtenstein

30.4.2021

EU/2/21/271

Credelio Plus

Norvegia

19.4.2021

EU/1/17/1248

Darunavir Krka d.d.

Liechtenstein

28.2.2021

EU/2/21/270

Daxocox

Islanda

14.5.2021

EU/2/21/270

Daxocox

Liechtenstein

30.4.2021

EU/2/21/270

Daxocox

Norvegia

3.6.2021

EU/1/19/1412

Deferasirox Accord

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/21/1547

Drovelis

Islanda

8.6.2021

EU/1/21/1547

Drovelis

Liechtenstein

30.6.2021

EU/1/21/1547

Drovelis

Norvegia

3.6.2021

EU/1/18/1284

Dzuveo

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/21/1549

Efmody

Islanda

10.6.2021

EU/1/21/1549

Efmody

Liechtenstein

30.4.2021

EU/1/21/1549

Efmody

Norvegia

10.6.2021

EU/1/20/1504

Elzonris

Islanda

19.1.2021

EU/1/20/1504

Elzonris

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1504

Elzonris

Norvegia

18.1.2021

EU/1/18/1330

Emgality

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1438

Enerzair Breezhaler

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1508

Enhertu

Islanda

28.1.2021

EU/1/20/1508

Enhertu

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1508

Enhertu

Norvegia

26.1.2021

EU/1/21/1559

Enspryng

Liechtenstein

30.6.2021

EU/2/20/268

Enteroporc Coli

Islanda

21.1.2021

EU/2/20/268

Enteroporc Coli

Liechtenstein

15.1.2021

EU/2/20/268

Enteroporc Coli

Norvegia

3.6.2021

EU/2/20/262

Enteroporc Coli AC

Islanda

8.1.2021

EU/2/20/262

Enteroporc Coli AC

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/20/1472

Equidacent

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/19/1392

Ervebo

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/12/750

Esmya

Islanda

1.2.2021

EU/1/21/1551

Evkeeza

Liechtenstein

30.6.2021

EU/1/21/1551

Evkeeza

Norvegia

30.6.2021

EU/1/21/1531

Evrysdi

Islanda

14.4.2021

EU/1/21/1531

Evrysdi

Liechtenstein

30.4.2021

EU/1/21/1531

Evrysdi

Norvegia

8.4.2021

EU/1/20/1489

Exparel liposomal

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1477

Fampridine Accord

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/20/1491

Fintepla

Islanda

22.1.2021

EU/1/20/1491

Fintepla

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/20/1491

Fintepla

Norvegia

15.1.2021

EU/1/18/1326

Flucelvax Tetra

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/19/1375

Grasustek

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1503

Heplisav B

Islanda

22.2.2021

EU/1/20/1503

Heplisav B

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1503

Heplisav B

Norvegia

25.2.2021

EU/2/20/258

Increxxa

Liechtenstein

28.2.2021

EU/2/20/258

Increxxa

Norvegia

22.2.2021

EU/2/17/208

Ingelvac PCV FLEX

Liechtenstein

28.2.2021

EU/2/17/213

Innovax-ND-IBD

Liechtenstein

28.2.2021

EU/2/20/256

Innovax-ND-ILT

Liechtenstein

15.1.2021

EU/2/20/256

Innovax-ND-ILT

Norvegia

4.1.2021

EU/1/20/1514

Inrebic

Islanda

19.2.2021

EU/1/20/1514

Inrebic

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1514

Inrebic

Norvegia

11.2.2021

EU/2/18/232

Isemid

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/19/1396

Ivozall

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/21/1557

Jayempi

Liechtenstein

30.6.2021

EU/1/21/1557

Jayempi

Norvegia

30.6.2021

EU/1/21/1538

Jemperli

Islanda

12.5.2021

EU/1/21/1538

Jemperli

Liechtenstein

30.4.2021

EU/1/21/1538

Jemperli

Norvegia

28.4.2021

EU/1/20/1480

Jyseleca

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/21/1532

Kesimpta

Islanda

15.4.2021

EU/1/21/1532

Kesimpta

Liechtenstein

30.4.2021

EU/1/21/1532

Kesimpta

Norvegia

8.4.2021

EU/1/20/1506

Kixelle

Islanda

18.2.2021

EU/1/20/1506

Kixelle

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1506

Kixelle

Norvegia

11.2.2021

EU/1/21/1552

Koselugo

Liechtenstein

30.6.2021

EU/1/21/1552

Koselugo

Norvegia

22.6.2021

EU/1/20/1520

Lenalidomide Krka

Islanda

4.3.2021

EU/1/20/1520

Lenalidomide Krka

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1520

Lenalidomide Krka

Norvegia

21.6.2021

EU/1/20/1521

Lenalidomide Krka d.d.

Islanda

5.3.2021

EU/1/20/1521

Lenalidomide Krka d.d.

Liechtenstein

30.4.2021

EU/1/20/1521

Lenalidomide Krka d.d.

Norvegia

16.6.2021

EU/1/20/1519

Lenalidomide Krka d.d. Novo mesto

Islanda

24.2.2021

EU/1/20/1519

Lenalidomide Krka d.d. Novo mesto

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1519

Lenalidomide Krka d.d. Novo mesto

Norvegia

18.6.2021

EU/1/20/1490

Lenalidomide Mylan

Islanda

11.1.2021

EU/1/20/1490

Lenalidomide Mylan

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1494

Leqvio

Islanda

5.1.2021

EU/1/20/1494

Leqvio

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/20/1516

Lextemy

Islanda

12.5.2021

EU/1/20/1516

Lextemy

Liechtenstein

30.4.2021

EU/1/20/1516

Lextemy

Norvegia

28.4.2021

EU/1/20/1493

Libmeldy

Islanda

14.1.2021

EU/1/20/1493

Libmeldy

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/20/1493

Libmeldy

Norvegia

8.1.2021

EU/2/20/261

Librela

Liechtenstein

15.1.2021

EU/2/20/261

Librela

Norvegia

4.1.2021

EU/1/20/1470

Lumeblue

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1522

Lumoxiti

Islanda

19.2.2021

EU/1/20/1522

Lumoxiti

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1522

Lumoxiti

Norvegia

11.2.2021

EU/1/21/1548

Lydisilka

Islanda

8.6.2021

EU/1/21/1548

Lydisilka

Liechtenstein

30.6.2021

EU/1/21/1548

Lydisilka

Norvegia

31.5.2021

EU/1/20/1483

MenQuadfi

Liechtenstein

15.1.2021

EU/2/20/259

Mhyosphere PCV ID

Liechtenstein

28.2.2021

EU/2/20/259

Mhyosphere PCV ID

Norvegia

4.1.2021

EU/1/20/1445

Mvabea

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/18/1325

Namuscla

Liechtenstein

28.2.2021

EU/2/20/267

NexGard Combo

Islanda

25.1.2021

EU/2/20/267

NexGard Combo

Liechtenstein

28.2.2021

EU/2/20/267

NexGard Combo

Norvegia

20.1.2021

EU/1/21/1537

Nexpovio

Islanda

30.3.2021

EU/1/21/1537

Nexpovio

Liechtenstein

30.4.2021

EU/1/21/1537

Nexpovio

Norvegia

8.4.2021

EU/1/18/1290

Nityr

Liechtenstein

28.2.2021

EU/2/20/265

Nobivac DP Plus

Islanda

4.1.2021

EU/2/20/265

Nobivac DP Plus

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/19/1364

Nuceiva

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1486

Nyvepria

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/20/1485

Obiltoxaximab SFL (circostanze eccezionali)

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/20/1523

Ogluo

Islanda

22.2.2021

EU/1/20/1523

Ogluo

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1523

Ogluo

Norvegia

23.2.2021

EU/1/20/1499

Onbevzi

Islanda

19.1.2021

EU/1/20/1499

Onbevzi

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1499

Onbevzi

Norvegia

15.1.2021

EU/1/21/1530

Ontozry

Islanda

15.4.2021

EU/1/21/1530

Ontozry

Liechtenstein

30.4.2021

EU/1/21/1530

Ontozry

Norvegia

9.4.2021

EU/1/21/1556

Onureg

Liechtenstein

30.6.2021

EU/1/21/1556

Onureg

Norvegia

22.6.2021

EU/1/21/1544

Orladeyo

Islanda

14.5.2021

EU/1/21/1544

Orladeyo

Liechtenstein

30.6.2021

EU/1/21/1544

Orladeyo

Norvegia

6.5.2021

EU2/20/260

OvuGel

Liechtenstein

28.2.2021

EU/2/20/260

OvuGel

Norvegia

4.1.2021

EU/1/20/1496

Oxlumo

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/20/1510

Oyavas

Islanda

14.4.2021

EU/1/20/1510

Oyavas

Liechtenstein

30.4.2021

EU/1/20/1510

Oyavas

Norvegia

8.4.2021

EU/1/20/1495

Palforzia

Islanda

18.1.2021

EU/1/20/1495

Palforzia

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1495

Palforzia

Norvegia

15.1.2021

EU/1/21/1535

Pemazyre

Islanda

30.3.2021

EU/1/21/1535

Pemazyre

Liechtenstein

30.4.2021

EU/1/21/1535

Pemazyre

Norvegia

8.4.2021

EU/1/20/1487

Phelinun

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1497

Phesgo

Islanda

11.1.2021

EU/1/20/1497

Phesgo

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/21/1550

Ponvory

Islanda

9.6.2021

EU/1/21/1550

Ponvory

Liechtenstein

30.6.2021

EU/1/21/1550

Ponvory

Norvegia

4.6.2021

EU/2/20/254

Prevexxion RN

Liechtenstein

28.2.2021

EU/2/20/255

Prevexxion RN+HVT+IBD

Norvegia

4.1.2021

EU/2/17/211

Prevomax

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1482

Rekambys

Islanda

11.1.2021

EU/1/20/1482

Rekambys

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/20/1482

Rekambys

Norvegia

5.1.2021

EU/1/20/1527

Retsevmo

Islanda

19.2.2021

EU/1/20/1527

Retsevmo

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1527

Retsevmo

Norvegia

11.2.2021

EU/2/20/263

Rexxolide

Islanda

4.1.2021

EU/2/20/263

Rexxolide

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/19/1400

Rhokiinsa

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1488

Rivaroxaban Accord

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/20/1502

Roclanda

Islanda

12.1.2021

EU/1/20/1502

Roclanda

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1502

Roclanda

Norvegia

14.1.2021

EU/1/20/1460

Rozlytrek

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1518

Rukobia

Islanda

19.2.2021

EU/1/20/1518

Rukobia

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1518

Rukobia

Norvegia

11.2.2021

EU/1/20/1431

Ruxience

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1435

Sarclisa

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/21/1533

Seffalair Spiromax

Islanda

14.4.2021

EU/1/21/1533

Seffalair Spiromax

Liechtenstein

30.4.2021

EU/1/21/1533

Seffalair Spiromax

Norvegia

8.4.2021

EU/1/20/1517

Sibnayal

Islanda

14.5.2021

EU/1/20/1517

Sibnayal

Liechtenstein

30.6.2021

EU/1/20/1517

Sibnayal

Norvegia

5.5.2021

EU/1/20/1501

Sogroya

Islanda

15.4.2021

EU/1/20/1501

Sogroya

Liechtenstein

30.4.2021

EU/1/20/1501

Sogroya

Norvegia

8.4.2021

EU/2/20/269

Solensia

Liechtenstein

28.2.2021

EU/2/20/269

Solensia

Norvegia

14.6.2021

EU/1/19/1421

Staquis

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1511

Sunitinib Accord

Islanda

4.3.2021

EU/1/20/1511

Sunitinib Accord

Liechtenstein

30.4.2021

EU/1/20/1511

Sunitinib Accord

Norvegia

5.3.2021

EU/1/20/1484

Supemtek

Liechtenstein

15.1.2021

EU2/09/099

Suvaxyn PCV

Liechtenstein

28.2.2021

EU/2/18/231

Syvazul BTV

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1492

Tecartus

Islanda

8.1.2021

EU/1/20/1492

Tecartus (con riserva)

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/19/1378

Temybric Ellipta

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/21/1536

Thiotepa Riemser

Islanda

15.4.2021

EU/1/21/1536

Thiotepa Riemser

Liechtenstein

30.4.2021

EU/1/21/1536

Thiotepa Riemser

Norvegia

8.4.2021

EU/1/18/1351

Trecondi

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/19/1419

Trepulmix

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1498

Trixeo Aerosphere

Islanda

8.1.2021

EU/1/20/1498

Trixeo Aerosphere

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1526

Tukysa

Islanda

19.2.2021

EU/1/20/1526

Tukysa

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1526

Tukysa

Norvegia

25.2.2021

EU/2/20/257

Tulinovet

Liechtenstein

15.1.2021

EU/2/20/252

Tulissin

Liechtenstein

28.2.2021

EU/2/21/272

Ultifend ND IBD

Islanda

12.5.2021

EU/2/21/272

Ultifend ND IBD

Liechtenstein

30.4.2021

EU/2/21/272

Ultifend ND IBD

Norvegia

29.4.2021

EU/1/20/1524

Vazkepa

Islanda

30.3.2021

EU/1/20/1524

Vazkepa

Liechtenstein

30.4.2021

EU/1/20/1524

Vazkepa

Norvegia

8.4.2021

EU/2/20/266

Vectormune FP ILT

Islanda

5.1.2021

EU/2/20/266

Vectormune FP ILT

Liechtenstein

15.1.2021

EU/2/20/266

Vectormune FP ILT

Norvegia

4.1.2021

EU/1/18/1298

Veyvondi

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1481

Vocabria

Islanda

26.1.2021

EU/1/20/1481

Vocabria

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1500

Xofluza

Islanda

12.1.2021

EU/1/20/1500

Xofluza

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1500

Xofluza

Norvegia

14.1.2021

EU/1/20/1513

Yuflyma

Islanda

24.2.2021

EU/1/20/1513

Yuflyma

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1513

Yuflyma

Norvegia

25.2.2021

EU/2/17/210

Zeleris

Liechtenstein

28.2.2021

EU/2/09/186

Zulvac 8 Bovis

Liechtenstein

28.2.2021

EU/2/17/207

Zulvac BTV Ovis

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1478

Zynrelef

Liechtenstein

15.1.2021


ALLEGATO II

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione rinnovate

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state rinnovate negli Stati SEE-EFTA durante il periodo 1o gennaio – 30 giugno 2021:

Numero UE

Prodotto

Paese

Data di autorizzazione

EU/1/12/794

ADCETRIS

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/16/1098

Alprolix

Islanda

25.2.2021

EU/1/16/1098

Alprolix

Liechtenstein

30.4.2021

EU/1/16/1098

Alprolix

Norvegia

23.3.2021

EU/1/16/1092

Amlodipine/Valsartan Mylan

Islanda

25.1.2021

EU/1/16/1092

Amlodipine/Valsartan Mylan

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/15/1045

Aripiprazole Accord

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/16/1091

Atazanavir Mylan

Islanda

17.5.2021

EU/1/16/1091

Atazanavir Mylan

Liechtenstein

30.4.2021

EU/1/16/1091

Atazanavir Mylan

Norvegia

3.5.2021

EU/1/15/1074

Benepali

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/20/1474

Blenrep

Liechtenstein

30.6.2021

EU/1/16/1114

Bortezomib Hospira

Islanda

17.5.2021

EU/1/16/1114

Bortezomib Hospira

Liechtenstein

30.6.2021

EU/1/16/1114

Bortezomib Hospira

Norvegia

7.5.2021

EU/1/16/1102

Bortezomib SUN

Liechtenstein

30.6.2021

EU/1/16/1102

Bortezomib SUN

Norvegia

30.6.2021

EU/1/13/818

Bosulif

Islanda

22.2.2021

EU/1/13/818

Bosulif

Norvegia

8.3.2021

EU/1/13/818

Bosulif

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/15/1073

Briviact

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/16/1136

Cabometyx

Islanda

12.5.2021

EU/1/16/1136

Cabometyx

Liechtenstein

30.4.2021

EU/1/16/1136

Cabometyx

Norvegia

3.5.2021

EU/1/11/749

Caprelsa

Islanda

15.1.2021

EU/1/11/749

Caprelsa

Norvegia

3.2.2021

EU/1/11/749

Caprelsa

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/15/1055

Ciambra

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/15/1054

Cinacalcet Mylan

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/16/1125

Cinqaero

Islanda

10.6.2021

EU/1/16/1125

Cinqaero

Liechtenstein

30.6.2021

EU/1/16/1125

Cinqaero

Norvegia

10.6.2021

EU/1/16/1087

Coagadex

Islanda

14.4.2021

EU/1/16/1087

Coagadex

Liechtenstein

30.4.2021

EU/1/16/1087

Coagadex

Norvegia

7.4.2021

EU/1/13/890

Cometriq

Islanda

11.3.2021

EU/1/13/890

Cometriq

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/17/1262

Crysvita

Islanda

2.2.2021

EU/1/17/1262

Crysvita

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/17/1262

Crysvita

Norvegia

2.2.2021

EU/1/13/875

Deltyba

Islanda

26.4.2021

EU/1/13/875

Deltyba

Liechtenstein

30.4.2021

EU/1/16/1099

Descovy

Islanda

10.3.2021

EU/1/16/1099

Descovy

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/16/1099

Descovy

Norvegia

15.3.2021

EU/1/15/1051

Ebymect

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/15/1052

Edistride

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/11/691

Eliquis

Islanda

19.1.2021

EU/1/11/691

Eliquis

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/11/691

Eliquis

Norvegia

18.1.2021

EU/1/15/1046

Elocta

Norvegia

22.2.2021

EU/1/16/1088

Empliciti

Islanda

13.1.2021

EU/1/16/1088

Empliciti

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/16/1105

EndolucinBeta

Islanda

18.2.2021

EU/1/16/1105

EndolucinBeta

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/16/1105

EndolucinBeta

Norvegia

16.2.2021

EU/1/16/1116

Epclusa

Islanda

25.3.2021

EU/1/16/1116

Epclusa

Liechtenstein

30.4.2021

EU/1/16/1116

Epclusa

Norvegia

25.3.2021

EU/1/15/1069

Episalvan

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/15/1065

Eptifibatid Accord

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/19/1392

Ervebo

Norvegia

3.2.2021

EU/1/19/1392

Ervebo-Ebola Zaire-Impfstoff

Liechtenstein

15.1.2021

EU/2/16/194

Evalon

Islanda

24.2.2021

EU/2/16/194

Evalon

Liechtenstein

28.2.2021

EU/2/16/194

Evalon

Norvegia

26.2.2021

EU/1/15/1075

Feraccru

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/16/1106

Flixabi

Islanda

10.3.2021

EU/1/16/1106

Flixabi

Liechtenstein

30.4.2021

EU/1/16/1106

Flixabi

Norvegia

7.4.2021

EU/1/15/1082

Galafold

Islanda

25.2.2021

EU/1/15/1082

Galafold

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/15/1082

Galafold

Norvegia

23.2.2021

EU/1/15/1061

Genvoya

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/11/677

Gilenya

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/15/1008

Hetlioz

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/14/987

Holoclar

Islanda

25.1.2021

EU/1/14/987

Holoclar

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/16/1095

Idelvion

Islanda

18.2.2021

EU/1/16/1095

Idelvion

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/16/1095

Idelvion

Norvegia

11.2.2021

EU/1/15/1064

Imlygic

Liechtenstein

15.1.2021

EU/2/15/193

Imrestor

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/11/676

Jevtana

Islanda

8.1.2021

EU/1/11/676

Jevtana

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/16/1128

Kisplyx

Liechtenstein

30.6.2021

EU/1/16/1128

Kisplyx

Norvegia

22.6.2021

EU/1/15/1076

Kovaltry

Liechtenstein

15.1.2021

EU/2/16/195

Letifend

Islanda

24.2.2021

EU/2/16/195

Letifend

Liechtenstein

28.2.2021

EU/2/16/195

Letifend

Norvegia

5.3.2021

EU/1/19/1376

Libtayo

Liechtenstein

30.6.2021

EU/1/19/1376

Libtayo

Islanda

21.5.2021

EU/1/19/1376

Libtayo

Norvegia

21.5.2021

EU/1/16/1096

Lonsurf

Islanda

8.1.2021

EU/1/16/1096

Lonsurf

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/16/1096

Lonsurf

Norvegia

8.1.2021

EU/1/15/1067

Lopinavir/Ritonavir Mylan

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/19/1355

Lorviqua

Islanda

26.4.2021

EU/1/19/1355

Lorviqua

Liechtenstein

30.4.2021

EU/1/19/1355

Lorviqua

Norvegia

8.4.2021

EU/1/15/1078

Natpar

Islanda

27.4.2021

EU/1/15/1078

Natpar

Liechtenstein

30.4.2021

EU/1/15/1078

Natpar

Norvegia

26.4.2021

EU/1/15/1053

Neofordex

Islanda

15.1.2021

EU/1/15/1053

Neofordex

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/15/1053

Neofordex

Norvegia

31.1.2021

EU/1/16/1103

Neparvis

Islanda

22.2.2021

EU/1/16/1103

Neparvis

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/16/1103

Neparvis

Norvegia

16.2.2021

EU/1/16/1094

Ninlaro

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/16/1094

Ninlaro

Norvegia

22.2.2021

EU/1/16/1124

Nordimet

Liechtenstein

30.6.2021

EU/1/16/1124

Nordimet

Norvegia

25.6.2021

EU/1/15/1035

Obizur

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/16/1139

Ocaliva

Islanda

25.1.2021

EU/1/16/1139

Ocaliva

Norvegia

3.2.2021

EU/1/16/1139

Ocaliva

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/16/1112

Odefsey

Islanda

19.1.2021

EU/1/16/1112

Odefsey

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/16/1112

Odefsey

Norvegia

14.1.2021

EU/1/15/1070

Oncaspar

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/18/1345

Ondexxya

Islanda

2.3.2021

EU/1/18/1345

Ondexxya

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/18/1345

Ondexxya

Norvegia

8.3.2021

EU/1/15/1066

Ongentys

Islanda

15.3.2021

EU/1/15/1066

Ongentys

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/15/1066

Ongentys

Norvegia

15.3.2021

EU/1/15/1059

Orkambi

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/16/1104

Palonosetron Accord

Islanda

22.2.2021

EU/1/16/1104

Palonosetron Accord

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/16/1104

Palonosetron Accord

Norvegia

26.2.2021

EU/1/16/1089

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca

Islanda

16.3.2021

EU/1/16/1089

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca

Liechtenstein

30.4.2021

EU/1/16/1089

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca

Norvegia

24.3.2021

EU/1/15/1071

Pemetrexed Accord

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/16/1115

Pemetrexed Fresenius Kabi

Islanda

12.5.2021

EU/1/16/1115

Pemetrexed Fresenius Kabi

Liechtenstein

30.4.2021

EU/1/16/1115

Pemetrexed Fresenius Kabi

Norvegia

20.5.2021

EU/1/15/1057

Pemetrexed Hospira

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/19/1388

Polivy

Islanda

5.1.2021

EU/1/19/1388

Polivy

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/16/1108

Qtern

Islanda

9.6.2021

EU/1/16/1108

Qtern

Liechtenstein

30.4.2021

EU/1/16/1108

Qtern

Norvegia

3.6.2021

EU/1/16/1090

Rasagiline Mylan

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/20/1460

Rozlytrek

Liechtenstein

30.6.2021

EU/1/17/1250

Rubraca

Islanda

15.3.2021

EU/1/17/1250

Rubraca

Liechtenstein

30.4.2021

EU/1/17/1250

Rubraca

Norvegia

11.3.2021

EU/2/16/196

Sevohale

Islanda

14.5.2021

EU/2/16/196

Sevohale

Liechtenstein

30.4.2021

EU/2/16/196

Sevohale

Norvegia

7.5.2021

EU/1/16/1135

Sialanar

Liechtenstein

30.6.2021

EU/1/16/1135

Sialanar

Norvegia

30.6.2021

EU/1/13/901

Sirturo

Islanda

14.1.2021

EU/1/13/901

Sirturo

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/13/901

Sirturo

Norvegia

8.2.2021

EU/1/15/1072

Spectrila

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/16/1097

Strimvelis

Islanda

14.5.2021

EU/1/16/1097

Strimvelis

Liechtenstein

30.6.2021

EU/1/16/1097

Strimvelis

Norvegia

7.5.2021

EU/1/15/1085

Taltz

Islanda

29.1.2021

EU/1/15/1085

Taltz

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/15/1085

Taltz

Norvegia

14.1.2021

EU/1/13/902

Translarna

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/15/1083

Uptravi

Islanda

8.1.2021

EU/1/15/1083

Uptravi

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/15/1079

Vaxelis

Liechtenstein

15.1.2021

EU/2/15/188

Vectormune ND

Islanda

18.2.2021

EU/2/15/188

Vectormune ND

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1459

Veklury

Liechtenstein

30.6.2021

EU/1/15/1068

Wakix

Islanda

29.1.2021

EU/1/15/1068

Wakix

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/19/1360

Waylivra

Islanda

18.2.2021

EU/1/19/1360

Waylivra

Norvegia

1.3.2021

EU/1/19/1360

Waylivra

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/15/1042

Zalviso

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/16/1109

Zavicefta

Islanda

24.2.2021

EU/1/16/1109

Zavicefta

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/16/1109

Zavicefta

Norvegia

26.2.2021

EU/1/16/1119

Zepatier

Islanda

14.5.2021

EU/1/16/1119

Zepatier

Liechtenstein

30.6.2021

EU/1/16/1119

Zepatier

Norvegia

18.5.2021

EU/1/11/690

Zoely

Islanda

25.5.2021

EU/1/11/690

Zoely

Liechtenstein

30.6.2021

EU/1/11/690

Zoely

Norvegia

31.5.2021

EU/1/20/1443

Zolgensma

Islanda

8.6.2021

EU/1/20/1443

Zolgensma

Liechtenstein

30.6.2021

EU/1/20/1443

Zolgensma

Norvegia

2.6.2021

EU/1/16/1093

Zonisamide Mylan

Islanda

4.1.2021

EU/1/16/1093

Zonisamide Mylan

Liechtenstein

28.2.2021


ALLEGATO III

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione prorogate

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state rilasciate negli Stati SEE-EFTA durante il periodo 1o gennaio – 30 giugno 2021:

Numero UE

Prodotto

Paese

Data di autorizzazione

EU/1/13/838/006

Aubagio

Norvegia

22.6.2021

EU/1/18/1336/009

Buvidal

Islanda

16.6.2021

EU/1/18/1336/009

Buvidal

Norvegia

3.6.2021

EU/1/06/367/013

Diacomit

Islanda

10.6.2021

EU/1/06/367/013

Diacomit

Norvegia

10.6.2021

EU/2/11/128/004-010

Emdocam

Islanda

25.5.2021

EU/1/18/1319/009-010

Hulio

Islanda

18.1.2021

EU/1/18/1319/009-010

Hulio

Norvegia

18.1.2021

EU/1/20/1447/006-007

Insulin Aspart Sanofi

Islanda

14.5.2021

EU/1/20/1447/006-007

Insulin Aspart Sanofi

Norvegia

4.5.2021

EU/1/19/1364/002

Nuceiva

Islanda

29.1.2021

EU/1/19/1364/002

Nuceiva

Norvegia

27.1.2021

EU/1/14/934/007-008

Plegridy

Islanda

8.1.2021

EU/1/08/442/025-031

Pradaxa

Islanda

21.1.2021

EU/1/08/442/025-031

Pradaxa

Norvegia

19.1.2021

EU/1/13/901/003

Sirturo

Islanda

15.4.2021

EU/1/13/901/003

Sirturo

Norvegia

8.4.2021

EU/1/19/1361/002-003

Skyrizi

Islanda

10.6.2021

EU/1/19/1361/002-003

Skyrizi

Norvegia

4.6.2021

EU/1/10/622/003

Tepadina

Islanda

15.4.2021

EU/1/10/622/003

Tepadina

Norvegia

19.4.2021

EU/1/13/892/007

Tivicay

Islanda

25.1.2021

EU/1/13/892/007

Tivicay

Norvegia

18.1.2021

EU/1/17/1208/006-009

Trimbow

Islanda

29.1.2021

EU/1/17/1208/010-012

Trimbow

Islanda

26.4.2021

EU/1/17/1208/006-009

Trimbow

Norvegia

26.1.2021

EU/1/17/1208/010-012

Trimbow

Norvegia

12.4.2021

EU/1/06/346/002

Tysabri

Islanda

15.4.2021

EU/1/06/346/002

Tysabri

Norvegia

8.4.2021

EU/1/08/472/050-051

Xarelto

Islanda

1.2.2021

EU/1/17/472/050-051

Xarelto

Norvegia

26.1.2021

EU/1/18/1312/003-004

Xerava

Islanda

2.3.2021

EU/1/18/1312/003-004

Xerava

Norvegia

5.3.2021


ALLEGATO IV

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione revocate

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state revocate negli Stati SEE-EFTA nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2021:

Numero UE

Prodotto

Paese

Data di revoca

EU/2/08/088

Acticam

Islanda

26.3.2021

EU/2/08/088

Acticam

Liechtenstein

30.4.2021

EU/2/08/088

Acticam

Norvegia

26.3.2021

EU/1/16/1122

Aerivio Spiromax

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/16/1123

Airexar Spiromax

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/18/1269

Alpivab

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/07/390

Altargo

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/10/625

Arzerra

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/06/355

ATryn

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/19/1382

Azacitidin Celgene

Liechtenstein

30.6.2021

EU/1/19/1382

Azacitidine Celgene

Islanda

25.5.2021

EU/1/19/1382

Azacitidine Celgene

Norvegia

16.6.2021

EU/1/15/1081

Caspofungin Accord

Islanda

25.2.2021

EU/1/15/1081

Caspofungin Accord

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/10/623

Clopidogrel/Acido acetilsalicilico Zentiva

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/10/623

Clopidogrel/Acido acetilsalicilico Zentiva

Norvegia

1.3.2021

EU/1/96/024

Crixivan

Islanda

14.4.2021

EU/1/96/024

Crixivan

Liechtenstein

30.4.2021

EU/1/96/024

Crixivan

Norvegia

16.6.2021

EU/1/17/1240

Cyltezo

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/01/187

DepoCyte

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/18/1300

Duzallo

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/13/908

Eperzan

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/09/510

Fertavid

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/18/1288

Halimatoz

Islanda

12.1.2021

EU/1/18/1288

Halimatoz

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/18/1288

Halimatoz

Norvegia

9.2.2021

EU/1/00/144

Helixate NexGen

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/13/876

Imatinib Medac

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/17/1243

Imatinib Teva B.V.

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/08/505

Intanza

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/01/191

Ketek

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/13/895

Kolbam

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1516

Lextemy

Liechtenstein

30.6.2021

EU/1/16/1162

Lusduna

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/05/325

Macugen

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/04/297

Nodetrip (denominazione precedente Xeristar)

Liechtenstein

30.6.2021

EU/1/04/297

Nodetrip (denominazione precedente Xeristar)

Norvegia

16.6.2021

EU/1/01/186

Nonafact

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/15/1044

Numient

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/14/924

Olysio

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/04/287

Osseor

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/00/131

PegIntron

Islanda

17.5.2021

EU/1/00/131

PegIntron

Liechtenstein

30.4.2021

EU/1/00/131

PegIntron

Norvegia

6.5.2021

EU/1/15/1084

Portrazza

Islanda

2.3.2021

EU/1/15/1084

Portrazza

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/08/453

Prepandrix

Islanda

14.1.2021

EU/1/08/453

Prepandrix

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/08/453

Prepandrix

Norvegia

9.2.2021

EU/1/04/288

Protelos

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/20/1463

Qutavina

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/10/634

Ribavirin Mylan

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/07/388

Sebivo

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/06/358

Silgard

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/16/1163

Solymbic

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/15/1017

Taxespira

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/09/610

Telmisartan Teva

Islanda

9.6.2021

EU/1/09/610

Telmisartan Teva

Liechtenstein

30.6.2021

EU/1/09/610

Telmisartan Teva

Norvegia

16.6.2021

EU/1/09/552

Topotecan Teva

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/16/1126

Truberzi

Islanda

12.1.2021

EU/1/16/1126

Truberzi

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/16/1126

Truberzi

Norvegia

3.2.2021

EU/1/18/1303

Udenyca

Islanda

18.2.2021

EU/1/18/1303

Udenyca

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/18/1303

Udenyca

Norvegia

15.2.2021

EU/1/17/1180

Varuby

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/12/752

Vepacel

Liechtenstein

15.1.2021

EU/1/11/705

Vibativ

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/11/704

Victrelis

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/00/132

ViraferonPeg

Islanda

19.1.2021

EU/1/00/132

ViraferonPeg

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/00/132

ViraferonPeg

Norvegia

29.1.2021

EU/1/11/671

Xiapex

Liechtenstein

28.2.2021

EU/1/16/1121

Zalmoxis

Liechtenstein

28.2.2021


ALLEGATO V

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione sospese

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state sospese negli Stati SEE-EFTA nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2021:

Numero UE

Prodotto

Paese

Data di sospensione


20.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 29/30


Sostanze pericolose Elenco delle decisioni di autorizzazione adottate dagli stati EFTA-SEE a norma dell’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) N. 528/2012 nel primo semestre del 2021

(2022/C 29/05)

Sottocomitato I sulla libera circolazione delle merci

All’attenzione del Comitato misto SEE

In riferimento alla decisione n. 225/2013 del Comitato misto SEE del 13 dicembre 2013, il Comitato misto SEE è invitato a prendere nota, nella riunione del 24 settembre 2021, dei seguenti elenchi riguardanti le decisioni di autorizzazione adottate a norma dell’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 528/2012 nel periodo 1o gennaio – 30 giugno 2021:


ALLEGATO

Elenco delle decisioni di autorizzazione

Nel periodo 1o gennaio – 30 giugno 2021 gli Stati SEE-EFTA hanno adottato le seguenti decisioni di autorizzazione a norma dell’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 528/2012:

Nome del biocida

Decisioni di autorizzazione dell’Unione a norma dell’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 528/2012

Paese

Data della decisione

Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD

32021R0368

Islanda

23.4.2021

Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD

32021R0368

Liechtenstein

15.4.2021

Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD

32021R0368

Norvegia

22.4.2021

Contec Hydrogen Peroxide

32020D2124

Norvegia

15.4.2021

DEC-AHOL® Product Family

32021R0552

Islanda

25.6.2021

DEC-AHOL® Product Family

32021R0552

Liechtenstein

17.6.2021

DEC-AHOL® Product Family

32021R0552

Norvegia

15.6.2021

Iodine Teat Dip Products

32020R0202

Islanda

19.5.2021

Iodine Teat Dip Products

32020R0202

Liechtenstein

18.5.2021

Iodine Teat Dip Products

32020R0202

Norvegia

20.5.2021

Perform-IPA

32020R1991

Islanda

23.4.2021

Perform-IPA

32020R1991

Liechtenstein

15.4.2021

Perform-IPA

32020R1991

Norvegia

13.4.2021

PeridoxRTU

32020R1425

Islanda

19.4.2021

PeridoxRTU

32020R1425

Liechtenstein

29.3.2021

PeridoxRTU

32020R1425

Norvegia

13.4.2021


20.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 29/32


Sostanze pericolose – Elenco delle decisioni di autorizzazione adottate dagli Stati EFTA-SEE a norma dell’articolo 64, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) nel primo semestre del 2021

(2022/C 29/06)

Sottocomitato I sulla libera circolazione delle merci

All’attenzione del Comitato misto SEE

In riferimento alla decisione n. 25/2008 del Comitato misto SEE del 14 marzo 2008, il Comitato misto SEE è invitato a prendere nota, nella riunione del 24 settembre 2021, dei seguenti elenchi riguardanti le decisioni di autorizzazione adottate a norma dell’articolo 64, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) nel periodo 1o gennaio – 30 giugno 2021.


ALLEGATO

Elenco delle decisioni di autorizzazione

Nel periodo 1o gennaio – 30 giugno 2021 gli Stati SEE-EFTA hanno adottato le seguenti decisioni di autorizzazione a norma dell’articolo 64, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH):

Denominazione della sostanza

Decisione della Commissione a norma dell’articolo 64, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006

Paese

Data della decisione

Triossido di cromo

C(2020) 8735

Islanda

10.2.2021

Triossido di cromo

C(2020) 8735

Liechtenstein

14.1.2021

Triossido di cromo

C(2020) 8735

Norvegia

11.1.2021

Triossido di cromo

C(2020) 8798

Islanda

10.2.2021

Triossido di cromo

C(2020) 8798

Liechtenstein

14.1.2021

Triossido di cromo

C(2020) 8798

Norvegia

11.1.2021

Triossido di cromo

C(2020) 8797

Islanda

10.2.2021

Triossido di cromo

C(2020) 8797

Liechtenstein

14.1.2021

Triossido di cromo

C(2020) 8797

Norvegia

11.1.2021

Triossido di cromo

C(2020) 7104

Liechtenstein

3.2.2021

Pece, catrame di carbone, alta temperatura («CTPHT»)

C(2021) 47

Islanda

4.3.2021

Pece, catrame di carbone, alta temperatura («CTPHT»)

C(2021) 47

Liechtenstein

27.1 2021

Pece, catrame di carbone, alta temperatura («CTPHT»)

C(2021) 47

Norvegia

8.2.2021

Tricloroetilene (TCE)

C(2021) 1385

Islanda

7.4.2021

Tricloroetilene (TCE)

C(2021) 1385

Liechtenstein

23.3.2021

Tricloroetilene (TCE)

C(2021) 1385

Norvegia

23.3.2021


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

20.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 29/34


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese

(2022/C 29/07)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (2) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 21 ottobre 2021 dall’Associazione dei costruttori europei di ruote («il richiedente») per conto dell’industria dell’Unione di determinate ruote di alluminio ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

Una versione consultabile della domanda e l’analisi del livello di sostegno alla domanda da parte dei produttori dell’Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull’accesso a tale fascicolo per le parti interessate.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da ruote di alluminio per veicoli a motore di cui alle voci da 8701 a 8705, con o senza i loro accessori, munite o non munite di pneumatici («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificate con i codici NC ex 8708 70 10 ed ex 8708 70 50 (codici TARIC: 8708701015, 8708701050, 8708705015 e 8708705050). Questi codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/109 della Commissione (3).

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

4.1.    Asserzione del rischio di persistenza del dumping

Secondo il richiedente non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi applicati sul mercato interno del paese interessato, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

Per comprovare le asserzioni riguardanti le distorsioni significative, il richiedente si è avvalso delle informazioni contenute nella relazione per paese pubblicata dai servizi della Commissione del 20 dicembre 2017, che descrive le specifiche condizioni di mercato nel paese interessato (4). Il richiedente fa riferimento in particolare a distorsioni quali la presenza statale in generale e più specificatamente nel settore dell’alluminio. Il richiedente ha inoltre citato informazioni pubblicamente disponibili in particolare la relazione Overcapacity in China: An impediment to the Party’s Reform Agenda pubblicata dalla Camera di commercio dell’UE a Pechino (5) e la relazione dell’OCSE Measuring distortions in international markets: the aluminium value chain (6). In base alla relazione dell’OCSE le forze non legate al mercato, in particolare il sostegno del governo, sembrano spiegare un aumento della sovraccapacità nell’industria dell’alluminio del paese interessato. Tale sovraccapacità e le relative conseguenze sono constatate anche nella relazione pubblicata dalla Camera di commercio dell’UE a Pechino. Infine, il richiedente si è basato anche sulle risultanze della Commissione in varie recenti inchieste antidumping relative al settore dell’alluminio (7) (8) (9).

Di conseguenza, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, l’asserzione di persistenza del dumping da parte del paese interessato si fonda su un confronto tra un valore normale calcolato in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato, venduto per l’esportazione nell’Unione.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per il paese interessato.

Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che vi siano elementi di prova sufficienti, a norma all’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, per dimostrare che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese interessato a causa dell’esistenza di distorsioni significative e ciò giustifica l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

La relazione per paese è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (10).

4.2.    Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Il richiedente sostiene che sussiste il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio. A tale proposito il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato sono rimaste significative in termini assoluti e in termini di quote di mercato.

Il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento dell’attuale livello delle importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, date l’esistenza di capacità inutilizzate degli impianti di produzione dei produttori del paese interessato e l’attrattiva del mercato dell’Unione. Inoltre, in assenza di misure, i prezzi all’esportazione cinesi sarebbero ad un livello talmente basso da arrecare un pregiudizio all’industria dell’Unione. Il richiedente sostiene infine che, se le misure dovessero scadere, un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente un ulteriore pregiudizio per l’industria dell’Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova del rischio di dumping e di pregiudizio sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

La Commissione richiama inoltre l’attenzione delle parti sulla pubblicazione dell’avviso (11) sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni che può essere applicabile al presente procedimento.

5.1.    Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1o ottobre 2020 e il 30 settembre 2021 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

5.2.    Osservazioni sulla domanda e sull’apertura dell’inchiesta

Tutte le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla domanda (comprese le questioni relative alla persistenza o alla reiterazione del pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l’apertura dell’inchiesta (compreso il livello di sostegno alla domanda) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (12).

Le domande di audizione riguardanti l’apertura dell’inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.3.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

In un riesame in previsione della scadenza la Commissione esamina le esportazioni nell’Unione effettuate durante il periodo dell’inchiesta di riesame e, indipendentemente da tali esportazioni, verifica se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nel paese interessato sia tale da comportare un rischio di persistenza o reiterazione di esportazioni nell’Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.

Tutti i produttori (13) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono pertanto invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.3.1.   Produttori del paese interessato oggetto dell’inchiesta

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori del paese interessato coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori oggetto dell’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulle loro società entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R759_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Le informazioni sull’accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori di tale paese.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti del paese interessato, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Una copia del questionario per i produttori del paese interessato è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2575

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare.

5.3.2.   Procedura supplementare relativa al paese interessato soggetto a distorsioni significative

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

In particolare la Commissione invita tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni sui fattori produttivi e sui codici del sistema armonizzato (SA) forniti nella domanda, a proporre uno o più paesi rappresentativi appropriati e a fornire l’identità dei produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta in tali paesi. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, le parti interessate sono informate dalla Commissione, immediatamente dopo l’apertura dell’inchiesta, mediante una nota aggiunta al fascicolo consultabile da tali parti, in merito alle fonti pertinenti che essa intende utilizzare al fine di determinare il valore normale nel paese interessato ai sensi del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis. Si intendono con ciò tutte le fonti, compresa la selezione, se del caso, di un paese terzo rappresentativo appropriato. Le parti interessate dall’inchiesta dispongono di dieci giorni dalla data in cui la nota è aggiunta al fascicolo per presentare osservazioni.

In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, in questo caso un possibile paese terzo rappresentativo per il paese interessato è il Brasile. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo rappresentativo appropriato, la Commissione esaminerà se vi siano paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese interessato, nei quali si effettuano una produzione e vendite del prodotto oggetto del riesame e sono prontamente disponibili dati pertinenti. Qualora vi sia più di un paese terzo rappresentativo appropriato, la preferenza sarà accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

Per quanto riguarda le fonti pertinenti, la Commissione invita i produttori del paese interessato a fornire informazioni sui materiali (materie prime e lavorate) e sull’energia utilizzati per la produzione del prodotto oggetto del riesame entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R759_INFO_ON_INPUTS_FOR_EXPORTING_PRODUCER_FORM. Le informazioni sull’accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.

La presentazione di informazioni fattuali per determinare i costi e i prezzi a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, deve essere effettuata entro 65 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni fattuali dovranno provenire esclusivamente da fonti pubblicamente accessibili.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione metterà inoltre un questionario a disposizione del governo del paese interessato.

5.3.3.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (14) (15)

Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

La Commissione aggiungerà inoltre una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione metterà a disposizione questionari per gli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per gli importatori indipendenti è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2575

5.4.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.4.1.   Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.

Si invitano le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell’Unione che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

I produttori dell’Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per i produttori dell’Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2575

5.5.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o no all’interesse dell’Unione.

I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull’interesse dell’Unione.

Le informazioni riguardanti la valutazione dell’interesse dell’Unione devono essere fornite entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione.

Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2575. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione unicamente se sostenute, all’atto della presentazione, da elementi di prova effettivi che ne dimostrano la validità.

5.6.    Parti interessate

Per poter partecipare all’inchiesta, le parti interessate, quali i produttori del paese interessato, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

I produttori del paese interessato, i produttori dell’Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3.1, 5.3.3 e 5.4.1 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le altre parti potranno partecipare all’inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifestano e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina (16).

5.7.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.8.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l’audizione. L’audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell’audizione.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell’interesse di una buona amministrazione e al fine di consentire ai servizi della Commissione di procedere con l’inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l’audizione.

5.9.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») (17). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

Le parti interessate che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO

TRON. tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi

E-mail:

Per questioni relative al dumping: TRADE-R759-ARW-CN-DUMPING@ec.europa.eu

Per questioni relative al pregiudizio e all’interesse dell’Unione: TRADE-R759-ARW-CN-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendario dell’inchiesta

In conformità all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l’inchiesta sarà conclusa di norma entro 12 mesi e comunque non oltre 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

7.   Presentazione di informazioni

Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.

Al fine di completare l’inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale.

8.   Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere inviate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di un’ulteriore divulgazione finale, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

9.   Proroga dei termini specificati nel presente avviso

Le proroghe dei termini previsti nel presente avviso possono essere concesse su richiesta debitamente giustificata delle parti interessate.

Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso dovrebbe essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell’avviso di apertura, le proroghe sono limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.

10.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

11.   Consigliere-auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

12.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue risultanze non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Se una delle parti interessate ritiene giustificato un riesame delle misure, in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.

13.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (18).

Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/


(1)  GU C 161 del 3.5.2021, pag. 2.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/109 della Commissione, del 23 gennaio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 24.1.2017, pag. 1).

(4)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations, del 20 dicembre 2017, SWD (2017) 483 final/2, disponibile al seguente indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(5)  https://www.europeanchamber.com.cn/en/publications-overcapacity-in-china

(6)  https://www.oecd-ilibrary.org/trade/measuring-distortions-in-international-markets-the-aluminium-value-chain_c82911ab-en

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 della Commissione, del 4 giugno 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 63).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 della Commissione, del 29 marzo 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 109 del 30.3.2021, pag. 1).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/582 della Commissione, del 9 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 124 del 12.4.2021, pag. 40).

(10)  I documenti citati nella relazione per paese possono anche essere ottenuti su richiesta debitamente motivata.

(11)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29

(12)  Tutti i riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono come riferimenti alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

(13)  Per «produttore» si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

(14)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori del paese o dei paesi interessati. Gli importatori collegati a produttori devono compilare l’allegato I del questionario destinato a tali produttori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(15)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(16)  In caso di problemi tecnici contattare il servizio di assistenza (Trade Service Desk) all’indirizzo trade-service-desk@ec.europa.eu o al Tel. +32 22979797.

(17)  Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(18)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

Versione «Sensibile»

Versione «Consultabile dalle parti interessate»

(barrare la casella corrispondente)

PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI DETERMINATE RUOTE DI ALLUMINIO ORIGINARIE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.3 dell’avviso di apertura.

La versione «Sensibile» e la versione «Consultabile dalle parti interessate» devono essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell’avviso di apertura.

1.   DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società

 

Indirizzo

 

Referente

 

E-mail

 

Telefono

 

2.   FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare il fatturato totale in EUR della società e il valore in EUR, il volume in unità e il volume in tonnellate delle importazioni nell’Unione e delle rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione dalla Repubblica popolare cinese, nel periodo dell’inchiesta di riesame, del prodotto oggetto del riesame quale definito nell’avviso di apertura.

 

Volume in unità

Volume in tonnellate

Valore in EUR

Fatturato totale della propria società in EUR

 

 

 

Importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese

 

 

 

Importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame (di qualsiasi origine)

 

 

 

Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese

 

 

 

3.   ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (1)

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all’esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l’altro, l’acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.

Nome e ubicazione della società

Attività

Rapporto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5.   CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un’ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all’inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:


(1)  A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

20.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 29/46


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10564 — APOLLO / MISSGUIDED)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 29/08)

1.   

In data 13 gennaio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Alteri Investments II SC («Alteri») (Lussemburgo), controllata da Apollo Management L.P. (Stati Uniti),

Nakai Investments Limited, («Nakai Investments») (Isole Vergini britanniche), controllata dal sig. Rajib Passi,

Missguided Limited («Missguided») (Regno Unito), controllata dal sig. Rajib Passi.

Alteri e Nakai Investments acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Missguided Limited.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Alteri: Alteri è una controllata di Apollo. Apollo gestisce investimenti in imprese di tutto il mondo che operano in diversi settori, tra cui petrolio e gas, commercio al dettaglio e tecnologia dell’informazione, e controlla inoltre Walz Group e CBR Group, che operano, tra l’altro, nella progettazione e nella vendita all’ingrosso e al dettaglio di capi di abbigliamento da donna.

Nakai Investments: Nakai Investments è una società indirettamente e interamente detenuta dal sig. Rajib Passi. Il sig. Rajib Passi controlla anche By Design LLC, un gruppo del settore fashion, attivo negli Stati Uniti, che vende capi di abbigliamento all’ingrosso.

Missguided: Missguided è un rivenditore online con sede nel Regno Unito che opera in tutto il mondo, attivo sia nella vendita al dettaglio che all’ingrosso di capi di abbigliamento, confezioni, calzature e prodotti per la salute e la bellezza. Attualmente Missguided è controllata in via esclusiva dal sig. Rajib, che ne possiede il 100 % attraverso R Holding Company Limited («R Holding», Isole Vergini britanniche) e Nakai Investments.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10564 — APOLLO / MISSGUIDED

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.