ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 24

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
17 gennaio 2022


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2022/C 24/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2022/C 24/02

Causa C-680/19 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 novembre 2021 — Fulmen / Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea [Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran – Danno asseritamente subito dalla ricorrente a seguito dell’inserimento e del mantenimento del suo nome nell’elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento di capitali e di risorse economiche – Ricorso per risarcimento danni – Competenza della Corte a statuire sulla domanda di risarcimento del danno asseritamente subito a causa delle misure restrittive previste da decisioni rientranti nell’ambito della PESC – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli]

2

2022/C 24/03

Causa C-681/19 P: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 novembre 2021 — Fereydoun Mahmoudian / Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea [Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran – Danno asseritamente subito dalla ricorrente a seguito dell’inserimento e del mantenimento del suo nome nell’elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento di capitali e di risorse economiche – Ricorso per risarcimento danni – Competenza della Corte a statuire sulla domanda di risarcimento del danno asseritamente subito a causa delle misure restrittive previste da decisioni rientranti nell’ambito della PESC – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli]

3

2022/C 24/04

Cause riunite da C-748/19 a C-754/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie — Polonia) — procedimenti penali a carico di WB (C-748/19), XA, YZ (C-749/19), DT (C-750/19), ZY (C-751/19), AX (C-752/19), BV (C-753/19), CU (C-754/19) [Rinvio pregiudiziale – Stato di diritto – Indipendenza del potere giudiziario – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Normativa nazionale che prevede la possibilità per il Ministro della Giustizia di distaccare giudici presso organi giurisdizionali di grado superiore e di revocare tali distacchi – Inclusione, in collegi giudicanti in procedimenti penali, di giudici distaccati dal Ministro della Giustizia – Direttiva (UE) 2016/343 – Presunzione d’innocenza]

3

2022/C 24/05

Causa C-821/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 novembre 2021 — Commissione europea / Ungheria (Ricorso per inadempimento – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d’asilo – Direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE – Procedura di riconoscimento di una protezione internazionale – Motivi di inammissibilità – Nozioni di paese terzo sicuro e di paese di primo asilo – Sostegno offerto ai richiedenti asilo – Configurazione come reato – Divieto di ingresso nella zona frontaliera dello Stato membro interessato)

4

2022/C 24/06

Causa C-107/20 P: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 novembre 2021 — Repubblica ellenica/Commissione europea [Impugnazione – Politica agricola comune (PAC) – Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Spese effettuate dalla Repubblica ellenica – Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Articolo 52, paragrafo 4, lettera c) – Rettifiche finanziarie forfettarie – Termine di 24 mesi – Spese coperte da tale termine – Metodo di calcolo della rettifica – Adeguamento del tasso di rettifica]

5

2022/C 24/07

Causa C-212/20: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 18 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie — Polonia) — M.P., B.P. / A. prowadzący działalność za pośrednictwem A. S.A. (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera – Clausola contrattuale relativa al tasso di cambio di acquisto e di vendita di una valuta estera – Requisiti di comprensibilità e trasparenza – Poteri del giudice nazionale)

5

2022/C 24/08

Causa C-306/20: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 18 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa — Lettonia) — Visma Enterprise SIA / Konkurences padome (Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Intese – Articolo 101, paragrafi 1 e 3, TFUE – Accordi verticali – Restrizione per oggetto o per effetto – Esenzione – Registrazione da parte del distributore della potenziale transazione con l’utente finale – Clausola che conferisce al distributore una priorità per la finalizzazione dell’operazione di vendita per un periodo di sei mesi dalla registrazione – Eccezione – Opposizione dell’utente – Competenza della Corte – Situazione puramente interna – Normativa nazionale che si conforma alle soluzioni accolte dal diritto dell’Unione)

6

2022/C 24/09

Causa C-358/20: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Judecătoria Oradea — Romania) — Promexor Trade SRL / Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor [Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Diritto a detrazione dell’IVA – Annullamento dell’identificazione ai fini dell’IVA di un soggetto passivo – Diniego del diritto a detrazione – Condizioni formali]

7

2022/C 24/10

Causa C-413/20: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles — Belgio) — État belge / LO e a. [Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (UE) n. 1178/2011 – Requisiti tecnici e procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile – Allegato I, appendice 3, punto A, paragrafi 9 e 10 – Corso di addestramento per il rilascio di una licenza di pilota commerciale – Addestramento in volo – Tempo strumentale su simulatore – Calcolo – Esercitazione su simulatore – Test di abilitazione – Principio della certezza del diritto – Limitazione nel tempo degli effetti di una sentenza pronunciata in via pregiudiziale]

8

2022/C 24/11

Causa C-479/21 PPU: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — Esecuzione di mandati di arresto europei emessi nei confronti di SN, SD [Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Articolo 50 TUE – Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica – Articolo 217 TFUE – Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con il Regno Unito – Protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato di arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mantenimento da parte dell’Accordo di recesso, in via transitoria, del regime del mandato di arresto europeo nei confronti del Regno Unito – Applicazione ad un mandato di arresto europeo delle disposizioni relative al meccanismo di consegna istituito dall’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con il Regno Unito – Regimi vincolanti per l’Irlanda]

9

2022/C 24/12

Causa C-686/20: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) dell’11 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Proximité d’Aulnay-sous-Bois — Francia) — YE e a. / Vueling Airlines SA [Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Articolo 3, paragrafo 3 – Ambito di applicazione – Passeggeri che viaggiano gratuitamente o a tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico – Minore in tenera età che viaggia gratuitamente – Articolo 2, lettera f) – Nozione di biglietto]

9

2022/C 24/13

Causa C-688/20: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 29 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Opatowie — Polonia) — HG, TC / Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 2009/103/CE – Articolo 3, primo comma – Obbligo di stipulare un contratto di assicurazione – Portata – Veicolo inidoneo a circolare, non immatricolato e regolarmente ritirato dalla circolazione)

10

2022/C 24/14

Causa C-345/21 P: Impugnazione proposta il 3 giugno 2021 dalla Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 24 marzo 2021, causa T-282/19, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO

11

2022/C 24/15

Causa C-452/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 21 luglio 2021 — J.K., B.K. / Przedsiębiorstwo Państwowe X

11

2022/C 24/16

Causa C-469/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 29 luglio 2021 — Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España / Administración General del Estado

12

2022/C 24/17

Causa C-498/21 P: Impugnazione proposta il 12 agosto 2021 dalla Birkenstock IP GmbH e dalla Birkenstock Sales GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 2 giugno 2021, causa T-365/20, Birkenstock Sales GmbH / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

12

2022/C 24/18

Causa C-521/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Poznań — Stare Miasto w Poznaniu (Polonia) il 23 agosto 2021 — MJ / AA

13

2022/C 24/19

Causa C-541/21 P: Impugnazione proposta il 30 agosto 2021 da Joëlle Mélin avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 30 giugno 2021, causa T-51/20, Mélin / Parlamento

14

2022/C 24/20

Causa C-570/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polonia) il 13 settembre 2021 — I.S., K.S. / YYY. S.A.

15

2022/C 24/21

Causa C-573/21 P: Impugnazione proposta il 17 settembre 2021 da Marie-Christine Arnautu avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 14 luglio 2021, causa T-740/20, Arnautu / Parlamento

16

2022/C 24/22

Causa C-620/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 6 ottobre 2021 — Momtrade — Ruse OOD / Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

17

2022/C 24/23

Causa C-621/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal l’Administrativen sad Sofia grad (Bulgaria) il 6 ottobre 2021 — WS / Intervyurasht organ na Darzhavnata agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet

17

2022/C 24/24

Causa C-631/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof’s-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 14 ottobre 2021 — Taxi Horn Tours BV / Gemeente Weert, gemeente Nederweert, Touringcars VOF

18

2022/C 24/25

Causa C-637/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 18 ottobre 2021 — K.R.; altra parte: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

19

2022/C 24/26

Causa C-646/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 25 ottobre 2021 — K, L / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

20

2022/C 24/27

Causa C-660/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône (Francia) il 29 ottobre 2021 — Procureur de la République / K.B., F.S.

21

2022/C 24/28

Causa C-662/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 4 novembre 2021 — Booky.fi Oy

22

2022/C 24/29

Causa C-666/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hovrätten för Nedre Norrland (Svezia) il 5 novembre 2021 — AI / Åklagarmyndigheten

22

 

Tribunale

2022/C 24/30

Causa T-147/17: Sentenza del Tribunale del 17 novembre 2021 — Anastassopoulos e a./ Consiglio e Commissione (Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – Ristrutturazione del debito pubblico greco – Partecipazione del settore privato – Clausole di azione collettiva – Creditori privati – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Parità di trattamento – Persone fisiche e giuridiche – Prescrizione – Imputabilità – Ricevibilità – Responsabilità oggettiva – Danno anormale e speciale)

24

2022/C 24/31

Causa T-612/17: Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2021 — Google e Alphabet/Commissione (Google Shopping) (Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Ricerca generale e ricerca specializzata di prodotti su Internet – Decisione che constata una violazione dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE – Abuso della leva finanziaria – Concorrenza in base ai meriti o prassi anticoncorrenziale – Condizioni di accesso da parte dei concorrenti a un servizio di un’impresa dominante il cui utilizzo non può essere effettivamente sostituito – Visualizzazione favorita dall’impresa dominante dei risultati del proprio servizio di ricerca specializzata – Effetti – Necessità di stabilire uno scenario controfattuale – Insussistenza – Giustificazioni obiettive – Insussistenza – Possibilità di infliggere un’ammenda tenuto conto di talune circostanze – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende – Competenza estesa al merito)

25

2022/C 24/32

Causa T-160/19: Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2021 — LTTE/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nell’ambito della lotta al terrorismo – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali – Errore di valutazione – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva)

26

2022/C 24/33

Causa T-289/19: Sentenza del Tribunale del 17 novembre 2021 — Think Schuhwerk/EUIPO (Raffigurazione di estremità rosse di lacci da scarpe) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo rappresentante estremità rosse di lacci da scarpe – Rigetto della domanda – Impedimenti alla registrazione assoluti – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Domanda anteriore sostanzialmente identica – Mancanza di autorità di cosa giudicata – Obbligo di motivazione – Diritto al contraddittorio – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Esame d’ufficio dei fatti – Articolo 95 del regolamento 2017/1001]

27

2022/C 24/34

Causa T-193/20: Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2021 — Eternit / EUIPO — Eternit Österreich (Pannello da costruzione) [Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un pannello da costruzione – Disegno o modello anteriore che rappresenta un pannello per barriera anti-rumore – Causa di nullità – Assenza di carattere individuale – Settore interessato – Utilizzatore informato – Margine di libertà dell’autore – Insussistenza di un’impressione generale diversa – Rilevanza dei prodotti effettivamente commercializzati – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002]

27

2022/C 24/35

Causa T-408/20: Sentenza del Tribunale del 17 novembre 2021 — KR/Commissione (Funzione pubblica – Funzionari – Retribuzione – Assegno per figlio a carico – Articolo 2 dell’allegato VII dello Statuto – Nozione di figlio a carico – Mancato riconoscimento dello status di figlio a carico a uno studente che percepisce una borsa di studio – Effettivo mantenimento del figlio – Regime di assicurazione malattia)

28

2022/C 24/36

Causa T-430/20: Sentenza del Tribunale del 17 novembre 2021 — KV / Commissione (Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Bando di concorso generale EPSO/AD/371/19 – Decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso – Condizione di ammissione connessa all’esperienza professionale – Conformità del criterio applicato dalla commissione giudicatrice con il bando di concorso)

29

2022/C 24/37

Causa T-434/20: Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2021 — Włodarczyk/EUIPO — Ave Investment (dziandruk) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo dziandruk – Motivo di nullità assoluta – Assenza di malafede – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [diventato articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

29

2022/C 24/38

Causa T-504/20: Sentenza del Tribunale del 17 novembre 2021 — Soapland/EUIPO — Norma (Manòu) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Manòu – Marchi nazionale e internazionale denominativi anteriori MANOU – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori]

30

2022/C 24/39

Causa T-517/20: Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2021 — VF International/EUIPO — National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo NATIONAL GEOGRAPHIC – Marchio anteriore non registrato geographic – Impedimento alla registrazione relativo – Utilizzo nella normale prassi commerciale di un segno di portata non puramente locale – Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 4, e articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]]

30

2022/C 24/40

Causa T-518/20: Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2021 — VF International/EUIPO — National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC) [Marchio dell’Unione europea – Declaratoria di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo NATIONAL GEOGRAPHIC – Marchio non registrato anteriore GEOGRAPHIC – Impedimento alla registrazione relativo – Uso nel commercio di un segno la cui portata non è soltanto locale – Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 52, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti articolo 8, paragrafo 4, e articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]]

31

2022/C 24/41

Causa T-538/20: Sentenza del Tribunale del 17 novembre 2021 — Guasch Pubill / EUIPO — Nap-Kings (Biancheria da tavola) [Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una biancheria da tavola – Divulgazione del disegno o modello anteriore – Articolo 7 del regolamento (CE) n. 6/2002 – Causa di nullità – Assenza di carattere individuale – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 – Irricevibilità della domanda di dichiarazione di nullità – Articolo 52, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002]

32

2022/C 24/42

Causa T-551/20: Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2021 — Jeronimo Martins Polska/EUIPO — Rivella International (Riviva) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Riviva – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore RIVELLA – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Rigetto parziale della domanda di registrazione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001]

32

2022/C 24/43

Causa T-616/20: Sentenza del Tribunale del 17 novembre 2021 — Société des produits Nestlé/EUIPO — Amigüitos pets & life (THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore ONE – Impedimenti alla registrazione relativi – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001] – Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore – Articolo 72, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001 – Autorità di cosa giudicata]

33

2022/C 24/44

Causa T-658/20: Sentenza del Tribunale del 17 novembre 2021 — Jakober/EUIPO (Forma di una tazza) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale – Forma di una tazza – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001)]

34

2022/C 24/45

Causa T-247/16 RENV: Ordinanza del Tribunale del 17 novembre 2021 — Trasta Komercbanka/BCE (Ricorso di annullamento – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Compiti di vigilanza specifici attribuiti alla BCE – Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio – Cessazione della materia del contendere – Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire – Non luogo a statuire)

34

2022/C 24/46

Causa T-271/19: Ordinanza del Tribunale del 12 novembre 2021 — Proodeftiki/Commissione (Aiuti di Stato – Ricorrente che ha cessato di rispondere agli inviti del Tribunale – Non luogo a statuire)

35

2022/C 24/47

Causa T-689/19: Ordinanza del Tribunale dell’11 novembre 2021 — ZU / SEAE (Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni – Funzione pubblica – Funzionari – Personale della Commissione in servizio presso il SEAE – Domanda di rimborso delle spese di missione – Domanda di assistenza – Rigetto – Competenza dell’autore dell’atto – Delega di poteri – Procedimento precontenzioso – Designazione della parte convenuta – Irricevibilità parziale – Principio di sana gestione finanziaria – Sviamento di potere – Ricorso in parte manifestamente infondato in diritto)

36

2022/C 24/48

Causa T-136/20: Ordinanza del Tribunale dell’11 novembre 2021 — Ardex/EUIPO — Chen (ArtiX PAINTS) (Marchio dell’Unione europea – Revoca della decisione impugnata – Cessazione della materia del contendere – Non luogo a statuire)

36

2022/C 24/49

Causa T-771/20: Ordinanza del Tribunale del 10 novembre 2021 — KS e KD/Consiglio e a. (Ricorso di annullamento – Politica estera e di sicurezza comune – Missione Eulex Kosovo – Incompetenza manifesta)

37

2022/C 24/50

Causa T-5/21: Ordinanza del Tribunale del 4 novembre 2021 — Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt / AEA [Ricorso di annullamento – Ambiente – Direttiva 2008/50/CE – Obbligo degli Stati membri di proteggere e migliorare la qualità dell’aria ambiente – Rifiuto dell’AEA di sottoporre una questione alla Corte – Regolamento (CE) n. 1367/2006 – Richiesta di riesame interno – Irricevibilità]

38

2022/C 24/51

Causa T-77/21: Ordinanza del Tribunale dell’11 novembre 2021 — QC / Commissione (Funzione pubblica – Funzionari – Pensione – Trasferimento dei diritti a pensione nazionali – Decisione che fissa il numero di annualità – Competenza vincolata – Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Ricorso manifestamente infondato in diritto – Mancato avvio di un procedimento per inadempimento – Irricevibilità – Domanda di ingiunzione – Manifesta incompetenza)

38

2022/C 24/52

Causa T-96/21: Ordinanza del Tribunale del 9 novembre 2021 — Amort e a./Commissione [Ricorso di annullamento – Medicinali per uso umano – Autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per il medicinale per uso umano Comirnaty — Vaccino a mRNA contro COVID-19 (modificato a livello dei nucleosidi) – Carenza di interesse ad agire – Mancanza di incidenza diretta – Insussistenza di incidenza individuale – Atto non regolamentare – Irricevibilità]

39

2022/C 24/53

Causa T-136/21: Ordinanza del Tribunale del 9 novembre 2021 — Amort e a./Commissione [Ricorso di annullamento – Medicinali per uso umano – Autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per il medicinale per uso umano COVID-19 Vaccine Moderna — Vaccino a mRNA contro COVID-19 (modificato a livello dei nucleosidi) – Carenza di interesse ad agire – Mancanza di incidenza diretta – Insussistenza di incidenza individuale – Atto non regolamentare – Irricevibilità]

40

2022/C 24/54

Causa T-165/21: Ordinanza del Tribunale del 9 novembre 2021 — Amort e a./Commissione [Ricorso di annullamento – Medicinali per uso umano – Autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per il medicinale per uso umano COVID-19 Vaccine AstraZeneca — Vaccino anti-COVID-19 (ChAdOx1-S [ricombinante]) – Carenza di interesse ad agire – Mancanza di incidenza diretta – Insussistenza di incidenza individuale – Atto non regolamentare – Irricevibilità]

41

2022/C 24/55

Causa T-267/21: Ordinanza del Tribunale del 9 novembre 2021 — Amort e a./Commissione [Ricorso di annullamento – Medicinali per uso umano – Autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per il medicinale per uso umano COVID-19 Vaccine Janssen — Vaccino anti-COVID-19 (Ad26.CoV2-S [ricombinante]) – Carenza di interesse ad agire – Mancanza di incidenza diretta – Insussistenza di incidenza individuale – Atto non regolamentare – Irricevibilità]

42

2022/C 24/56

Causa T-653/21: Ricorso proposto il 6 ottobre 2021 — Callaway / Commissione

42

2022/C 24/57

Causa T-661/21: Ricorso proposto il 7 ottobre 2021 — ClientEarth / Commissione

44

2022/C 24/58

Causa T-663/21: Ricorso proposto l’8 ottobre 2021 — Zegers / Commissione

44

2022/C 24/59

Causa T-702/21: Ricorso proposto il 30 ottobre 2021 — Ekobulkos/Commissione

45

2022/C 24/60

Causa T-707/21: Ricorso proposto il 3 novembre 2021 — Hoteles Olivencia/EUIPO — Corporacion H10 Hotels (HOTELES HO)

46

2022/C 24/61

Causa T-721/21: Ricorso proposto il 10 novembre 2021 — Sunrise Medical e Sunrise Medical Logistics / Commissione

47

2022/C 24/62

Causa T-730/21: Ricorso proposto il 12 novembre 2021 — Łosowski/EUIPO — Skawiński (KOMBI)

48

2022/C 24/63

Causa T-740/21: Ricorso proposto il 19 novembre 2021 — Alcogroup e Alcodis/Commissione

48

2022/C 24/64

Causa T-491/19: Ordinanza del Tribunale del 16 novembre 2021 — Vodafone Group e a. / Commissione

49


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2022/C 24/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 11 del 10.1.2022

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 2 del 3.1.2022

GU C 513 del 20.12.2021

GU C 502 del 13.12.2021

GU C 490 del 6.12.2021

GU C 481 del 29.11.2021

GU C 471 del 22.11.2021

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/2


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 novembre 2021 — Fulmen / Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

(Causa C-680/19 P) (1)

(Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune (PESC) - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran - Danno asseritamente subito dalla ricorrente a seguito dell’inserimento e del mantenimento del suo nome nell’elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento di capitali e di risorse economiche - Ricorso per risarcimento danni - Competenza della Corte a statuire sulla domanda di risarcimento del danno asseritamente subito a causa delle misure restrittive previste da decisioni rientranti nell’ambito della PESC - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli)

(2022/C 24/02)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fulmen (rappresentanti: A. Bahrami, avocat, N. Korogiannakis, dikigoros)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, (rappresentanti: M.-C. Cadilhac e M. Bishop, agenti), Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e J. Roberti di Sarsina, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Fulmen è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 372 del 4.11.2019.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/3


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 novembre 2021 — Fereydoun Mahmoudian / Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

(Causa C-681/19 P) (1)

(Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune (PESC) - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran - Danno asseritamente subito dalla ricorrente a seguito dell’inserimento e del mantenimento del suo nome nell’elenco delle persone e delle entità alle quali si applica il congelamento di capitali e di risorse economiche - Ricorso per risarcimento danni - Competenza della Corte a statuire sulla domanda di risarcimento del danno asseritamente subito a causa delle misure restrittive previste da decisioni rientranti nell’ambito della PESC - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli)

(2022/C 24/03)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fereydoun Mahmoudian (rappresentanti: A. Bahrami, avocat, N. Korogiannakis, dikigoros)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, (rappresentanti: M.-C. Cadilhac e M. Bishop, agenti), Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e J. Roberti di Sarsina, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il sig. Fereydoun Mahmoudian è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporta le proprie spese.


(1)  GU C 372 del 4.11.2019.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/3


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie — Polonia) — procedimenti penali a carico di WB (C-748/19), XA, YZ (C-749/19), DT (C-750/19), ZY (C-751/19), AX (C-752/19), BV (C-753/19), CU (C-754/19)

(Cause riunite da C-748/19 a C-754/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Stato di diritto - Indipendenza del potere giudiziario - Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE - Normativa nazionale che prevede la possibilità per il Ministro della Giustizia di distaccare giudici presso organi giurisdizionali di grado superiore e di revocare tali distacchi - Inclusione, in collegi giudicanti in procedimenti penali, di giudici distaccati dal Ministro della Giustizia - Direttiva (UE) 2016/343 - Presunzione d’innocenza)

(2022/C 24/04)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parti nei procedimenti penali principali

WB (C-748/19), XA, YZ (C-749/19), DT (C-750/19), ZY (C-751/19), AX (C-752/19), BV (C-753/19), CU (C-754/19)

con l’intervento di: Prokuratura Krajowa, già Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim (C-748/19), Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz w Warszawie (C-749/19), Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola w Warszawie (C-750/19, C-753/19 e C-754/19), Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie (C-751/19), Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie (C-752/19), nonché Pictura sp. z o.o. (C-754/19)

Dispositivo

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 2 TUE, nonché l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni nazionali in forza delle quali il Ministro della Giustizia di uno Stato membro può, sulla base di criteri che non sono resi pubblici, da un lato, distaccare un giudice presso un organo giurisdizionale penale di grado superiore per un periodo di tempo determinato o indeterminato e, dall’altro, in qualsiasi momento e con decisione non motivata, revocare tale distacco, indipendentemente dalla durata determinata o indeterminata di quest’ultimo.


(1)  GU C 54 del 17.2.2020


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/4


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 novembre 2021 — Commissione europea / Ungheria

(Causa C-821/19) (1)

(Ricorso per inadempimento - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Politica d’asilo - Direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE - Procedura di riconoscimento di una protezione internazionale - Motivi di inammissibilità - Nozioni di «paese terzo sicuro» e di «paese di primo asilo» - Sostegno offerto ai richiedenti asilo - Configurazione come reato - Divieto di ingresso nella zona frontaliera dello Stato membro interessato)

(2022/C 24/05)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Tomkin, A. Tokár e M. Condou-Durande, successivamente J. Tomkin e A. Tokár, agenti)

Convenuta: Ungheria (rappresentanti: K. Szíjjártó, M. Tátrai e M.Z. Fehér, agenti)

Dispositivo

1)

L’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza:

dell’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, consentendo di respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale con la motivazione che il richiedente è giunto nel suo territorio attraversando uno Stato in cui non è esposto a persecuzioni o a un rischio di danno grave, o in cui è garantito un adeguato livello di protezione;

dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 nonché dell’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, punendo come reato nel suo diritto interno il comportamento di qualsiasi persona che, nell’ambito di un’attività organizzativa, offra un sostegno alla presentazione o all’inoltro di una domanda di asilo nel suo territorio, qualora sia possibile provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che tale persona era consapevole del fatto che detta domanda non poteva essere accolta, in forza del succitato diritto;

dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 nonché dell’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2013/33, privando del diritto di avvicinarsi alle sue frontiere esterne qualsiasi persona sospettata di aver commesso un siffatto reato.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’Ungheria sopporta, oltre alle proprie spese, i quattro quinti delle spese della Commissione europea.

4)

La Commissione europea sopporta un quinto delle proprie spese.


(1)  GU C 19 del 20.1.2020.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/5


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 novembre 2021 — Repubblica ellenica/Commissione europea

(Causa C-107/20 P) (1)

(Impugnazione - Politica agricola comune (PAC) - Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea - Spese effettuate dalla Repubblica ellenica - Regolamento (UE) n. 1306/2013 - Articolo 52, paragrafo 4, lettera c) - Rettifiche finanziarie forfettarie - Termine di 24 mesi - Spese coperte da tale termine - Metodo di calcolo della rettifica - Adeguamento del tasso di rettifica)

(2022/C 24/06)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: E. Tsaousi, A.-E. Vasilopoulou e E.-E. Krompa, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis e J. Aquilina, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 161 dell’11.5.2020.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/5


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 18 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie — Polonia) — M.P., B.P. / «A.» prowadzący działalność za pośrednictwem «A.» S.A.

(Causa C-212/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Contratto di mutuo ipotecario indicizzato in una valuta estera - Clausola contrattuale relativa al tasso di cambio di acquisto e di vendita di una valuta estera - Requisiti di comprensibilità e trasparenza - Poteri del giudice nazionale)

(2022/C 24/07)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: M.P., B.P.

Convenuta:«A.» prowadzący działalność za pośrednictwem «A.» S.A.

con l’intervento di: Rzecznik Praw Obywatelskich

Dispositivo

1)

L’articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che il contenuto di una clausola di un contratto di mutuo concluso tra un professionista e un consumatore che fissa i tassi di acquisto e di vendita di una valuta estera, alla quale il mutuo è indicizzato, deve consentire a un consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto di comprendere, in base a criteri chiari e comprensibili, il modo in cui viene fissato il tasso di cambio della valuta estera utilizzato per calcolare l’importo delle rate di rimborso, in maniera che il consumatore sia in grado di determinare da solo, in qualsiasi momento, il tasso di cambio applicato dal professionista.

2)

Gli articoli 5 e 6 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che ostano a che il giudice nazionale, che abbia constatato il carattere abusivo di una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, fornisca un’interpretazione di detta clausola volta a rimediare al carattere abusivo di quest’ultima, quand’anche tale interpretazione corrisponda alla comune intenzione delle parti del contratto.


(1)  GU C 304 del 14.9.2020


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/6


Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 18 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa — Lettonia) — «Visma Enterprise» SIA / Konkurences padome

(Causa C-306/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Intese - Articolo 101, paragrafi 1 e 3, TFUE - Accordi verticali - Restrizione «per oggetto» o «per effetto» - Esenzione - Registrazione da parte del distributore della potenziale transazione con l’utente finale - Clausola che conferisce al distributore una «priorità per la finalizzazione dell’operazione di vendita» per un periodo di sei mesi dalla registrazione - Eccezione - Opposizione dell’utente - Competenza della Corte - Situazione puramente interna - Normativa nazionale che si conforma alle soluzioni accolte dal diritto dell’Unione)

(2022/C 24/08)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā apgabaltiesa

Parti nel procedimento principale

Ricorrente:«Visma Enterprise» SIA

Resistente: Konkurences padome

Dispositivo

1)

L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un accordo concluso tra un fornitore e un distributore in forza del quale il distributore che ha registrato per primo una potenziale transazione con l’utente finale gode, per un periodo di sei mesi dalla registrazione, di una «priorità per la finalizzazione dell’operazione di vendita», salvo che detto utente vi si opponga, non può essere qualificato come «accordo avente per oggetto» di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, ai sensi della disposizione citata, a meno che si possa ritenere che detto accordo, in considerazione del suo tenore letterale, dei suoi obiettivi e del suo contesto, presenti un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente per essere qualificato in tal modo.

Nell’ipotesi in cui un siffatto accordo non costituisca una restrizione della concorrenza «per oggetto», ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, il giudice nazionale deve esaminare se, alla luce di tutte le circostanze rilevanti del procedimento principale, vale a dire, segnatamente, il contesto economico e giuridico nel quale operano le imprese interessate, la natura dei beni o dei servizi coinvolti, nonché le condizioni effettive di funzionamento e la struttura del mercato in questione, tale accordo possa essere considerato restrittivo della concorrenza in modo sufficientemente sensibile in ragione dei suoi effetti reali o potenziali.

2)

L’articolo 101, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che un accordo concluso tra un fornitore e un distributore in forza del quale il distributore che ha registrato per primo una potenziale transazione con l’utente finale gode, per un periodo di sei mesi dalla registrazione, di una «priorità per la finalizzazione dell’operazione di vendita», salvo che detto utente vi si opponga, può beneficiare, nel caso in cui costituisca un accordo avente «per oggetto» o «per effetto» di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, di un’esenzione a norma del paragrafo 3 di detto articolo solo se soddisfa le condizioni cumulative ivi previste.

3)

L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che l’esistenza di un accordo vietato da detta disposizione non può essere esclusa per la sola ragione che l’autorità competente ad attuare tale disposizione abbia effettuato una valutazione differenziata in merito all’attribuzione della responsabilità dell’infrazione alle parti di tale accordo.


(1)  GU C 304 del 14.9.2020.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/7


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Judecătoria Oradea — Romania) — Promexor Trade SRL / Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor

(Causa C-358/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Armonizzazione delle normative fiscali - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Diritto a detrazione dell’IVA - Annullamento dell’identificazione ai fini dell’IVA di un soggetto passivo - Diniego del diritto a detrazione - Condizioni formali)

(2022/C 24/09)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Judecătoria Oradea

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Promexor Trade SRL

Convenuta: Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor

Dispositivo

L’articolo 168, l’articolo 213, paragrafo 1, l’articolo 214, paragrafo 1, e l’articolo 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, nonché il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), letti alla luce dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, nel caso in cui l’identificazione di un soggetto passivo ai fini dell’IVA sia stata annullata a causa della mancata menzione di operazioni imponibili nelle sue dichiarazioni IVA presentate per sei mesi consecutivi, ma tale soggetto passivo continui ad esercitare la propria attività nonostante detto annullamento, ad una normativa nazionale che consenta all’amministrazione fiscale competente di imporre allo stesso soggetto passivo l’obbligo di riscuotere l’IVA dovuta sulle sue operazioni soggette ad imposta, purché egli possa chiedere una nuova identificazione ai fini dell’IVA e detrarre l’IVA assolta a monte. La circostanza che l’amministratore del soggetto passivo sia socio di un’altra società sottoposta a procedura d’insolvenza non può, di per sé, essere addotta come motivo per negare sistematicamente a tale soggetto passivo una nuova identificazione ai fini dell’IVA.


(1)  GU C 378 del 9.11.2020.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/8


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles — Belgio) — État belge / LO e a.

(Causa C-413/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Trasporti aerei - Regolamento (UE) n. 1178/2011 - Requisiti tecnici e procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile - Allegato I, appendice 3, punto A, paragrafi 9 e 10 - Corso di addestramento per il rilascio di una licenza di pilota commerciale - Addestramento in volo - Tempo strumentale su simulatore - Calcolo - Esercitazione su simulatore - Test di abilitazione - Principio della certezza del diritto - Limitazione nel tempo degli effetti di una sentenza pronunciata in via pregiudiziale)

(2022/C 24/10)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: État belge

Convenuti: LO, OG, SH, MB, JD, OP, Bluetail Flight School SA (BFS)

Dispositivo

1)

L’allegato I, appendice 3, punto A, paragrafo 9, lettera e), del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, quale modificato dal regolamento (UE) 2018/1119 della Commissione, del 31 luglio 2018, deve essere interpretato nel senso che, per il calcolo delle 115 ore di tempo strumentale di cui a tale disposizione, non è possibile conteggiare più di 55 ore di tempo strumentale su simulatore.

2)

L’allegato I, appendice 3, punto A, paragrafo 10, del regolamento n. 1178/2011, quale modificato dal regolamento 2018/1119, deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un candidato abbia superato il test di abilitazione prima di aver effettuato tutte le ore di addestramento richieste, la licenza CPL(A) può essergli rilasciata solo dopo che abbia completato il suo addestramento e superato nuovamente il relativo test di abilitazione.


(1)  GU C 378 del 9.11.2020.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/9


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — Esecuzione di mandati di arresto europei emessi nei confronti di SN, SD

(Causa C-479/21 PPU) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Articolo 50 TUE - Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica - Articolo 217 TFUE - Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con il Regno Unito - Protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Mandato di arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mantenimento da parte dell’Accordo di recesso, in via transitoria, del regime del mandato di arresto europeo nei confronti del Regno Unito - Applicazione ad un mandato di arresto europeo delle disposizioni relative al meccanismo di consegna istituito dall’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con il Regno Unito - Regimi vincolanti per l’Irlanda)

(2022/C 24/11)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: SN, SD

con l’intervento di: Governor of Cloverhill Prison, Irlanda, Attorney General, Governor of Mountjoy prison,

Dispositivo

L’articolo 50 TUE, l’articolo 217 TFUE e il Protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato ai Trattati UE e FUE, devono essere interpretati nel senso che l’articolo 62, paragrafo 1, lettera b), dell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, letto in combinato disposto con l’articolo 185, quarto comma, del medesimo accordo, nonché l’articolo 632 dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, sono vincolanti per l’Irlanda.


(1)  GU C 391 del 27.09.2021.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/9


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) dell’11 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de Proximité d’Aulnay-sous-Bois — Francia) — YE e a. / Vueling Airlines SA

(Causa C-686/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Trasporto aereo - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato - Articolo 3, paragrafo 3 - Ambito di applicazione - Passeggeri che viaggiano gratuitamente o a tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico - Minore in tenera età che viaggia gratuitamente - Articolo 2, lettera f) - Nozione di «biglietto»)

(2022/C 24/12)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de Proximité d’Aulnay-sous-Bois

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: YE, LP, AN, legalmente rappresento dai genitori YE e LP, OL, legalmente rappresentato dai genitori YE e LP, VX, legalmente rappresento dai genitori YE e LP

Convenuta: Vueling Airlines SA

Dispositivo

1)

L’articolo 3, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che la condizione di accessibilità diretta o indiretta al pubblico, contenuta in tale disposizione, non si riferisce ai passeggeri che viaggiano gratuitamente.

2)

L’articolo 3, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretato nel senso che un passeggero che viaggia gratuitamente a causa della sua tenera età, ma che non dispone né di un posto assegnato né di una carta d'imbarco e il cui nome non compare nelle prenotazioni effettuate dai suoi genitori, non rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento.


(1)  Data di deposito: 18.12.2020.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/10


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 29 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Opatowie — Polonia) — HG, TC / Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

(Causa C-688/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli - Direttiva 2009/103/CE - Articolo 3, primo comma - Obbligo di stipulare un contratto di assicurazione - Portata - Veicolo inidoneo a circolare, non immatricolato e regolarmente ritirato dalla circolazione)

(2022/C 24/13)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy w Opatowie

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: HG, TC

Convenuto: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Dispositivo

L’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, dev’essere interpretato nel senso che la stipulazione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo non è obbligatoria nel periodo durante il quale il veicolo di cui trattasi non è idoneo a circolare a causa delle sue condizioni tecniche, non è immatricolato ed è stato temporaneamente ritirato dalla circolazione conformemente al diritto nazionale applicabile.


(1)  Data di deposito: 17/12/2020.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/11


Impugnazione proposta il 3 giugno 2021 dalla Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 24 marzo 2021, causa T-282/19, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO

(Causa C-345/21 P)

(2022/C 24/14)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (rappresentanti: S. Malynicz, BL, S. Baran, Barrister, V. Marsland, Solicitor)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 23 novembre 2021, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non era ammessa e ha condannato la Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi a farsi carico delle proprie spese.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 21 luglio 2021 — J.K., B.K. / Przedsiębiorstwo Państwowe X

(Causa C-452/21)

(2022/C 24/15)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parti

Ricorrenti: J.K., B.K.

Convenuto: Przedsiębiorstwo Państwowe X

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 191, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli articoli 7, 17 e 37, della Carta dei diritti fondamentali in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1 e gli articoli 2, 8 e 9, della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (1), debbano essere interpretati nel senso che ostano all’interpretazione [di una disposizione] del diritto nazionale — ossia l’articolo 129, paragrafo, 4 dell’ustawa 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (legge del 27 aprile 2001, sulla tutela dell’ambiente) che prevede un termine di decadenza di tre anni per esercitare le azioni collegate alla limitazione delle modalità d’uso di un’immobile — che impedisce ai proprietari di immobili compresi nella zona di uso limitato connessa all’attività di un aeroporto di ottenere il risarcimento del danno derivante dalla riduzione del valore dell’immobile e il rimborso dei costi di riqualificazione acustica, come nella presente causa.


(1)  GU 2002, L 189, pag. 12


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 29 luglio 2021 — Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España / Administración General del Estado

(Causa C-469/21)

(2022/C 24/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España

Resistente: Administración General del Estado

Questioni pregiudiziali

1)

Se il regolamento delegato (UE) 2016/161 (1) e, in particolare, gli articoli 25, 31, 32, 35, 36 e 44 dello stesso ostino a una norma nazionale che istituisce un hub — come strumento al servizio dell’archivio — di proprietà e gestione dell’Amministrazione dello Stato.

2)

In caso di risposta affermativa alla precedente questione, se il regolamento delegato (UE) 2016/161 e, in particolare, gli articoli 25, 31, 32, 35, 36 e 44 dello stesso ostino a una norma nazionale che impone alle farmacie l’utilizzo del suddetto hub ogni volta che forniscano medicinali finanziati dal Sistema Sanitario Nazionale.

3)

In caso di risposta affermativa alla precedente questione, se il regolamento delegato (UE) 2016/161 e, in particolare, gli articoli 25, 31, 32, 35, 36 e 44 dello stesso ostino a una norma nazionale la quale stabilisce che, laddove l’Amministrazione dello Stato e il soggetto che gestisce l’archivio nazionale non giungano a un accordo per l’integrazione del suddetto hub in tale archivio, l’integrazione può essere disposta unilateralmente e imperativamente con decreto ministeriale.


(1)  Regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (GU 2016, L 32, pag. 1).


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/12


Impugnazione proposta il 12 agosto 2021 dalla Birkenstock IP GmbH e dalla Birkenstock Sales GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 2 giugno 2021, causa T-365/20, Birkenstock Sales GmbH / Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-498/21 P)

(2022/C 24/17)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Birkenstock IP GmbH, Birkenstock Sales GmbH (rappresentanti: N. Weber e D. Leisner, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 22 novembre 2021, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) non ha ammesso l’impugnazione e ha condannato le ricorrenti alle spese.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy Poznań — Stare Miasto w Poznaniu (Polonia) il 23 agosto 2021 — MJ / AA

(Causa C-521/21)

(2022/C 24/18)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy Poznań — Stare Miasto w Poznaniu

Parti

Attore: MJ

Convenuto: AA

Interveniente: Rzecznika Praw Obywatelskich

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 2 e 19, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea (in prosieguo: il «TUE»), nonché l'articolo 6, paragrafi da 1 a 3, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali (in prosieguo: la «Carta»), debbano essere interpretati nel senso che non costituisce un organo giurisdizionale costituito per legge, ai sensi del diritto dell’Unione, l’organo giurisdizionale di cui faccia parte una persona nominata alla funzione di giudice presso tale organo giurisdizionale mediante una procedura nell’ambito della quale:

a)

la scelta della persona indicata per la nomina alla funzione di giudice è stata effettuata dall'attuale Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura), organo eletto in contrasto con le disposizioni costituzionali e legislative polacche, il quale non costituisce un organo indipendente e non è composto da rappresentanti dell’ordinamento giudiziario nominati in modo indipendente dai poteri esecutivo e legislativo, e di conseguenza non è stata presentata nessuna valida domanda di nomina alla funzione di giudice ai sensi del diritto nazionale;

b)

i partecipanti al concorso di nomina non avevano accesso ai mezzi di ricorso giurisdizionali ai sensi dell'articolo 2, dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE e dell'articolo 6, paragrafi da 1 a 3, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

2)

Se gli articoli 2 e 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che, qualora di un organo giurisdizionale faccia parte una persona nominata nelle circostanze descritte nella questione sub 1:

a)

essi ostano all'applicazione di disposizioni di diritto nazionale che attribuiscono la competenza esclusiva ad esaminare la legittimità della nomina alla funzione di giudice di tale persona ad una Sezione del Sąd Najwyższy (Corte suprema; in prosieguo: la «Corte suprema»), composta esclusivamente da persone nominate alla funzione di giudice nelle circostanze descritte nella questione sub 1 le quali, al contempo, prescrivono di soprassedere all’esame delle contestazioni relative alla nomina alla funzione di giudice, tenuto conto del contesto istituzionale e sistemico;

b)

essi richiedono, al fine di garantire l'efficacia del diritto europeo, un'interpretazione delle disposizioni di diritto nazionale che consenta all’organo giurisdizionale di ricusare d'ufficio tale persona escludendola dall’esame della causa sulla base delle disposizioni, applicate per analogia, in materia di ricusazione dei giudici incapaci ad esercitare la funzione giudicante (iudex inhabilis);

c)

essi impongono all’organo giurisdizionale nazionale, ai fini dell'applicazione del diritto dell'Unione e della garanzia della sua piena efficacia, di non tener conto di una sentenza della Corte costituzionale nazionale, nella misura in cui tale sentenza dichiara incompatibile con il diritto nazionale l’esame dell’istanza di ricusazione di un giudice per l’asserita irregolarità della nomina del medesimo, la quale non soddisfaceva i requisiti dell'Unione europea relativi ad un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta;

d)

essi impongono all’organo giurisdizionale nazionale, ai fini dell'applicazione del diritto dell'Unione e della garanzia della sua piena efficacia, di non tener conto di una sentenza della Corte costituzionale nazionale, nella misura in cui essa osti all’esecuzione di un’ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa a provvedimenti provvisori, con la quale è stata ordinata la disapplicazione delle disposizioni nazionali che impediscono agli organi giurisdizionali di esaminare il rispetto dei requisiti stabiliti dall'Unione europea riguardo ad un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/14


Impugnazione proposta il 30 agosto 2021 da Joëlle Mélin avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 30 giugno 2021, causa T-51/20, Mélin / Parlamento

(Causa C-541/21 P)

(2022/C 24/19)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Joëlle Mélin (rappresentante: F. Wagner, avocat)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 30 giugno 2021 nella causa T-51/20, Mélin / Parlamento;

dichiarare ricevibile l’eccezione di illegittimità e dichiarare l’illegittimità dell'articolo 33, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 68, paragrafi 1 e 2, delle misure di attuazione dello statuto dei deputati (in prosieguo: le «MASD»);

dichiarare la decisione del Segretario generale del 17 dicembre 2019 priva di fondamento giuridico e annullarla;

in via principale:

dichiarare che Joëlle Mélin ha fornito la prova che il lavoro della sua assistente è conforme all'articolo 33, paragrafi 1 e 2, delle MASD e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

di conseguenza

annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 17 dicembre 2019, notificata il 18 dicembre 2019 con lettera n. D202484, adottata a norma dell'articolo 68 della decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, 2009/C 159/01, «recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo», come modificata, che stabilisce un credito nei confronti della ricorrente di EUR 130 339,35 per importi indebitamente versati nell'ambito dell'assistenza parlamentare e ne motiva il recupero;

annullare la nota di addebito n. 2019-2081 con cui si informa la ricorrente che è stato accertato un credito nei suoi confronti, che fa seguito alla decisione del Segretario generale del 17 dicembre 2019, recupero delle somme indebitamente versate a titolo di assistenza parlamentare, applicazione dell'articolo 68 delle MAS[D] e degli articoli da 98 a 101 del regolamento finanziario;

condannare il Parlamento europeo all’integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce un motivo rubricato «VIOLAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE DEL DIRITTO DELL’UNIONE — ERRORE DI DIRITTO E ERRORE DI QUALIFICAZIONE DELLA NATURA GIURIDICA DEI FATTI — ERRORE MANIFESTO DI VALUTAZIONE — SNATURAMENTO DI UNA SENTENZA», che ella suddivide in due capi, il primo relativo all’eccezione di illegittimità sollevata in primo grado e all’analisi del primo motivo da parte del Tribunale e il secondo relativo al merito e all’analisi del terzo motivo da parte del Tribunale.

Nel primo capo la ricorrente solleva un’eccezione di illegittimità e sostiene che l'articolo 33, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 68, paragrafi 1 e 2 delle MASD non rispettano i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento. Gli argomenti dedotti dalla ricorrente nel secondo capo riguardano la valutazione da parte del Tribunale degli errori di fatto contestati al Segretario generale.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polonia) il 13 settembre 2021 — I.S., K.S. / YYY. S.A.

(Causa C-570/21)

(2022/C 24/20)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Parti

Attori: I.S., K.S.

Convenuta: YYY. S.A.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1) nonché i suoi considerando, debbano essere interpretati nel senso che essi non ostano all'inclusione nella definizione di «consumatore» di una persona che esercita un’attività economica, la quale, insieme ad un mutuatario che non svolge tale attività, abbia concluso un contratto di mutuo indicizzato ad una valuta estera, destinato in parte all’uso professionale di uno dei mutuatari e in parte ad un uso estraneo alla sua attività economica, e ciò non solo nell’ipotesi in cui l’uso professionale sia talmente marginale da avere un ruolo trascurabile nel contesto globale del contratto di cui trattasi, mentre è irrilevante a tale riguardo il fatto che l’aspetto extraprofessionale sia predominante;

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché i suoi considerando, debbano essere interpretati nel senso che la nozione di «consumatore» contenuta nella citata disposizione comprende anche una persona che, al momento della firma del contratto, esercitava un'attività economica, mentre l'altro mutuatario non svolgeva affatto tale attività, e successivamente queste due persone hanno stipulato con la banca un contratto di mutuo indicizzato ad una valuta estera, il cui capitale è stato destinato in parte all’uso professionale di uno dei mutuatari ed in parte ad uso estraneo all’attività economica esercitata, in una situazione in cui l’uso professionale non sia marginale e non abbia un ruolo solo trascurabile nel contesto globale del contratto di mutuo, fermo restando tuttavia che l’aspetto extraprofessionale è predominante e che, senza l'uso del capitale del mutuo per scopi professionali, una concessione del mutuo per scopi extraprofessionali non sarebbe stata possibile.


(1)  GU 1993, L 95, pag. 29.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/16


Impugnazione proposta il 17 settembre 2021 da Marie-Christine Arnautu avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 14 luglio 2021, causa T-740/20, Arnautu / Parlamento

(Causa C-573/21 P)

(2022/C 24/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Marie-Christine Arnautu (rappresentante: F. Wagner, avocat)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 14 luglio 2021 nella causa T-740/20, Arnautu / Parlamento;

dichiarare ricevibile l’eccezione di illegittimità e dichiarare l’illegittimità dell'articolo 33, paragrafi 1 e 2, delle misure di attuazione dello statuto dei deputati (in prosieguo: le «MASD»);

dichiarare che la decisione del Segretario generale del 21 settembre 2020 è priva di fondamento giuridico e annullarla;

in via principale:

dichiarare che Marie-Christine Arnautu ha fornito la prova che il lavoro del suo assistente è conforme all'articolo 33, paragrafi 1 e 2, delle MASD e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

di conseguenza

annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 21 settembre 2020, adottata a norma dell'articolo 68 della decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio e 9 luglio 2008, 2009/C 159/01, «recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo», come modificata, che accerta un credito nei confronti della ricorrente per una somma pari a EUR 87 203,46 per gli importi indebitamente versati nell'ambito dell'assistenza parlamentare e ne motiva il recupero;

annullare la nota di addebito n. 7000001577 con cui si informa la ricorrente che è stato accertato un credito nei suoi confronti in applicazione della decisione del Segretario generale del 21 settembre 2020, recupero delle somme indebitamente versate a titolo di assistenza parlamentare, applicazione dell'articolo 68 delle MAS[D] e degli articoli da 98 a 101 del regolamento finanziario;

condannare il Parlamento europeo all’integralità delle spese

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce un motivo rubricato «VIOLAZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE DEL DIRITTO DELL’UNIONE — ERRORE DI DIRITTO E ERRORE DI QUALIFICAZIONE DELLA NATURA GIURIDICA DEI FATTI — ERRORE MANIFESTO DI VALUTAZIONE», che ella suddivide in due capi, il primo relativo all’eccezione di illegittimità sollevata in primo grado e all’analisi del primo motivo da parte del Tribunale e il secondo relativo al merito e all’analisi del terzo motivo da parte del Tribunale.

Nel primo capo la ricorrente solleva un’eccezione di illegittimità e sostiene che l'articolo 33, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 68, paragrafi 1 e 2, delle MASD non rispettano i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento. Gli argomenti dedotti dalla ricorrente nel secondo capo riguardano la valutazione da parte del Tribunale della nozione di «compiti necessari e direttamente legati all’esercizio del mandato del deputato».


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 6 ottobre 2021 — «Momtrade — Ruse» OOD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-620/21)

(2022/C 24/22)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente e resistente in cassazione:«Momtrade — Ruse» OOD

Resistente e ricorrente in cassazione: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA (1) consenta ad una società commerciale registrata come prestatrice di servizi sociali in uno Stato membro (nella fattispecie, la Bulgaria) di invocare tale disposizione per ottenere un’esenzione fiscale per le prestazioni di servizi sociali da essa fornite a persone fisiche, cittadini di altri Stati membri, nel territorio di detti Stati. Se, ai fini della risposta a tale questione, sia rilevante che tra i destinatari dei servizi e il prestatore abbiano svolto funzione di intermediazione società commerciali registrate negli Stati membri nel cui territorio sono forniti i servizi.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, secondo quali criteri e in base a quale diritto — il diritto bulgaro e/o il diritto austriaco e tedesco — si debba valutare, ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione della disposizione dell’Unione citata, se la società oggetto dell’accertamento sia «riconosciuta come organismo avente carattere sociale» e si debba dimostrare la realizzazione di prestazioni di servizi «strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale».

3)

Se, secondo tale interpretazione, la registrazione di una società commerciale come prestatrice di servizi sociali, quali definiti dal diritto nazionale, sia sufficiente per ritenere che detta società sia un «organismo riconosciuto dal relativo Stato membro come avente carattere sociale».


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1)


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal l’Administrativen sad Sofia grad (Bulgaria) il 6 ottobre 2021 — WS / Intervyurasht organ na Darzhavnata agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet

(Causa C-621/21)

(2022/C 24/23)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia grad

Parti

Attrice: WS

Convenuto: Intervyurasht organ na Darzhavnata agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet (Ufficio delle udienze dell’agenzia nazionale per i rifugiati presso il Consiglio dei Ministri)

Questioni pregiudiziali

1)

Se, ai fini della classificazione della violenza contro le donne basata sul genere e della violenza domestica come motivo per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 1951 e della direttiva 2011/95/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, trovino applicazione, in conformità del considerando 17 della direttiva 2011/95/UE, le definizioni e nozioni della convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, del 18 dicembre 1979, e della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, o se la violenza contro le donne basata sul genere, come motivo per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95, abbia una portata autonoma, distinta da quella definita nei citati strumenti di diritto internazionale,.

2)

Qualora, nel caso in cui venga fatto valere l’esercizio di violenza contro le donne basata sul genere, ai fini di accertare l’appartenenza a un particolare gruppo sociale come motivo di persecuzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95, si faccia riferimento esclusivamente al sesso biologico o sociale della vittima (violenza nei confronti di una donna, solo perché è una donna), se forme / azioni / atti concreti di persecuzione quali quelli elencati in modo non esaustivo al considerando 30 possano risultare decisivi per la «visibilità del gruppo nella società», ossia possano rappresentare un criterio distintivo di detto gruppo, in funzione delle circostanze nel paese di origine, o se tali azioni si riferiscano solo ad atti di persecuzione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a) o f), della direttiva 2011/95.

3)

Se il sesso biologico o sociale, qualora la persona che chiede protezione denunci atti di violenza basata sul genere sotto forma di violenza domestica, costituisca un motivo sufficiente per constatare l’appartenenza a un particolare gruppo sociale ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95, o se si debba accertare un ulteriore criterio distintivo, interpretando fedelmente in base al suo tenore letterale l’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95/UE, secondo cui i requisiti sono cumulativi e gli aspetti inerenti al sesso sono presenti alternativamente.

4)

Se, nel caso in cui il richiedente faccia valere di aver subito da parte di un soggetto non statale, responsabile della persecuzione ai sensi dell’articolo 6, lettera c), della direttiva 2011/95, atti di violenza basata sul genere sotto forma di violenza domestica, l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 medesima debba essere interpretato nel senso che, per il nesso causale, è sufficiente accertare un nesso tra i motivi di persecuzione menzionati all’articolo 10 e gli atti di persecuzione di cui al paragrafo 1, o se si debba necessariamente accertare la mancanza di protezione contro la persecuzione denunciata, ovvero se il nesso sussista in quei casi in cui i soggetti non statali responsabili della persecuzione non ritengono che i singoli atti di persecuzione / violenza di per sé siano basati sul genere.

5)

Se l’effettiva minaccia di compimento di un delitto d’onore nel caso di un eventuale rientro nel paese di origine possa fondare, in presenza dei rimanenti requisiti in tal senso, la concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 15, lettera a), della direttiva 2011/95 in combinato disposto con l’articolo 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (nessuno può essere intenzionalmente privato della vita), o se tale minaccia debba essere classificata come danno ai sensi dell’articolo 15, lettera b), della direttiva 2011/95 in combinato disposto con l’articolo 3 della CEDU, come interpretato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in una valutazione complessiva del pericolo di altri atti di violenza basata sul genere, oppure se sia sufficiente ai fini della concessione di tale protezione che soggettivamente la persona richiedente non voglia avvalersi della protezione del paese di origine.


(1)  GU 2011, L 337, pag. 9


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof’s-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 14 ottobre 2021 — Taxi Horn Tours BV / Gemeente Weert, gemeente Nederweert, Touringcars VOF

(Causa C-631/21)

(2022/C 24/24)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof’s-Hertogenbosch

Parti

Appellante: Taxi Horn Tours BV.

Appellati: Gemeente Weert, gemeente Nederweert, Touringcars VOF.

Questioni pregiudiziali

1)

Qualora soggetti che agiscono in collaborazione (persone fisiche e/o giuridiche) abbiano un’impresa comune (nel caso di specie in forma di una società in nome collettivo):

se ciascuno di detti soggetti debba presentare individualmente un Documento di gara unico europeo; oppure

se ciascuno di detti soggetti e la loro impresa comune debbano presentare individualmente un Documento di gara unico europeo; o

se soltanto l’impresa comune sia tenuta a presentare un Documento di gara unico europeo.

2)

Se al riguardo faccia differenza:

se l’impresa comune sia temporanea o non temporanea (duratura);

che i soggetti che collaborano siano essi stessi imprenditori;

che i soggetti che collaborano gestiscano un’impresa propria simile all’impresa comune, o quanto meno attiva sul medesimo mercato;

che l’impresa comune non sia una persona giuridica;

che l’impresa comune possa avere un patrimonio distinto (dal patrimonio dei soci) e passibile di esecuzione forzata;

se l’impresa comune secondo il diritto nazionale abbia il potere di rappresentare i soggetti che collaborano ai fini della risposta alle domande del Documento di gara unico europeo;

che secondo il diritto nazionale in una società in nome collettivo siano i soci ad assumere su di sé gli obblighi derivanti dall’appalto e siano essi stessi responsabili in solido per il loro adempimento (e pertanto non la stessa società in nome collettivo).

3)

Qualora siano rilevanti più fra i fattori menzionati nella questione che precede, quale sia il rapporto reciproco tra tali fattori. Se taluni fattori abbiano un’importanza maggiori di altri o siano addirittura di importanza decisiva.

4)

Se sia corretto che in caso di impresa comune è in ogni caso richiesto un Documento di gara unico europeo individuale da un soggetto che collabora, qualora per l’esecuzione dell’appalto ci si avvarrà (anche) delle risorse appartenenti all’impresa propria di detto soggetto (come personale e mezzi di produzione).

5)

Se l’impresa comune debba soddisfare taluni requisiti per poter essere considerata come un unico operatore economico. In tal caso, di quali requisiti si tratti.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 18 ottobre 2021 — K.R.; altra parte: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Causa C-637/21)

(2022/C 24/25)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: K.R.

Altra parte: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2004/38/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, debba essere interpretato nel senso che ogni atto di presenza nello Stato membro ospitante, per quanto breve, di un cittadino dell’Unione con un diritto di soggiorno permanente è sufficiente per interrompere un periodo di assenza superiore a due anni consecutivi dallo Stato membro ospitante.

2)

In caso di risposta negativa alla questione che precede: di quali aspetti si debba tenere conto per stabilire se un atto di presenza nello Stato membro ospitante di un siffatto cittadino dell’Unione interrompa un periodo di assenza superiore a due anni consecutivi da detto Stato membro ospitante. Se al riguardo assume rilievo la circostanza che il cittadino dell’Unione in parola ha trasferito in un altro Stato membro il centro dei suoi interessi.


(1)  GU 2004, L 158, pag. 77.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 25 ottobre 2021 — K, L / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Causa C-646/21)

(2022/C 24/26)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: K, L

Resistente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva qualifiche (1) debba essere interpretato nel senso che le norme, i valori e i comportamenti occidentali, fatti propri da cittadini di paesi terzi mentre in una parte considerevole della fase di vita in cui formano la loro identità soggiornano nel territorio di uno Stato membro e partecipano nella massima misura possibile alla vita sociale, devono essere considerati come un contesto comune che non può essere mutato, ovverosia sono caratteristiche tanto fondamentali di un’identità che non si può imporre agli interessati di rinunciarvi.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se i cittadini di paesi terzi che — prescindendo dalla motivazione — hanno fatto propri norme e valori occidentali analoghi, stante la presenza effettiva nello Stato membro nella fase della vita che forma la loro identità, debbano essere considerati come «membri di un particolare gruppo sociale», ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva qualifiche. Se a tale riguardo la questione se si configuri un «particolare gruppo sociale che possiede un’identità distinta nel paese di cui trattasi» debba essere valutata dal punto di vista dello Stato membro oppure se detta espressione, in combinato disposto con l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva qualifiche, debba essere interpretata nel senso che spetta rilevanza determinante alla circostanza che lo straniero possa rendere manifesto che egli nel paese di origine viene considerato come membro di un particolare gruppo sociale, o quanto meno che siffatta caratteristica gli viene attribuita. Se il requisito che l’occidentalizzazione può determinare la qualifica di rifugiato solo se essa deriva da motivi religiosi o politici sia compatibile con l’articolo 10 della direttiva qualifiche, in combinato disposto con il divieto di respingimento e il diritto d’asilo.

3)

Se una prassi giurisprudenziale nazionale in cui un’autorità responsabile del processo decisionale, nell’esame di una domanda di protezione internazionale, valuta l’interesse superiore del minore senza prima (far) concretamente determinare detto interesse superiore (in ogni procedimento) sia compatibile con il diritto dell’Unione, segnatamente con l’articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in combinato disposto con l’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Se la risposta a tale questione cambi qualora lo Stato membro debba esaminare una domanda di autorizzazione al soggiorno per motivi regolari e l’interesse superiore del minore deve essere preso in considerazione nella decisione su detta domanda.

4)

In quale modo e in quale fase dell’esame di una domanda di protezione internazionale occorra, in considerazione dell’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, esaminare e valutare l’interesse superiore del minore e, in particolare, il danno subito da un minore a causa di un soggiorno di fatto prolungato in uno Stato membro. Se al riguardo sia rilevante se siffatto soggiorno di fatto sia stato un soggiorno regolare. Se nella valutazione dell’interesse superiore del minore in tale esame sia rilevante se lo Stato membro si sia pronunciato sulla domanda di protezione internazionale entro i termini di decisione ai sensi del diritto dell’Unione, o se non sia ottemperato un obbligo di rientro precedentemente imposto e se lo Stato membro non abbia proceduto all’allontanamento dopo l’adozione di una decisione di rimpatrio, per cui il soggiorno di fatto del minore nello Stato membro ha potuto protrarsi nel tempo.

5)

Se una prassi giurisprudenziale nazionale in cui si opera una distinzione tra la prima domanda di protezione internazionale e le domande reiterate, nel senso che nelle domande di protezione internazionale reiterate non vengono presi in considerazioni i motivi regolari, sia compatibile con il diritto dell’Unione, avendo riguardo all’articolo 7 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 2, della Carta.


(1)  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU 2011, L 337, pag. 9).


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône (Francia) il 29 ottobre 2021 — Procureur de la République / K.B., F.S.

(Causa C-660/21)

(2022/C 24/27)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône

Parti

Ricorrente: Procureur de la République

Convenuti: K.B., F.S.

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 3 (Diritto all’informazione sui diritti) e 4 (Comunicazione dei diritti al momento dell’arresto) della direttiva [2012/13/UE] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 (1), l’articolo 7 (Diritto al silenzio) della direttiva [(UE) 2016/343] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 (2), in combinato disposto con l’articolo 48 (Presunzione di innocenza e diritti della difesa) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che ostano al divieto imposto al giudice nazionale di rilevare d’ufficio una violazione dei diritti della difesa, quali garantiti dalle direttive menzionate, e più in particolare al fatto che gli sia vietato rilevare d’ufficio, ai fini dell’annullamento del procedimento, la mancata comunicazione del diritto al silenzio al momento dell’arresto o una comunicazione tardiva dello stesso.


(1)  Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1).

(2)  Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 4 novembre 2021 — Booky.fi Oy

(Causa C-662/21)

(2022/C 24/28)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: Booky.fi Oy

Interveniente: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI)

Questioni pregiudiziali

1)

Se, tenuto conto dell’articolo 36 TFUE, l’articolo 34 TFUE osti a un’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della legge [finlandese] sui programmi video, che impone una classificazione dei supporti di programmi video in conformità a detta legge e la comunicazione dell’indicazione dell’età a partire dalla quale ne è consentita la visione, come determinata alla luce della suddetta classificazione, unitamente alle informazioni sul prodotto già nel momento in cui i supporti di cui trattasi sono messi in vendita in un negozio online, benché detti supporti siano stati classificati e contrassegnati in un altro Stato membro, ma non ancora forniti in Finlandia.

Se, al fine di rispondere alla questione, rilevi il fatto che legge [finlandese] sui programmi video non contiene alcuna disposizione su eventuali deroghe alla classificazione e al contrassegno, nell’eventualità che sia stata accertata la maggiore età dell’acquirente del supporto di programmi video, e il fatto che il requisito succitato di una nuova classificazione e contrassegno all’atto della messa in vendita di un tale supporto in un negozio online trova applicazione solo quando il programma è proposto da enti o professionisti registrati in Finlandia, o che ivi hanno una succursale, o da una persona avente la cittadinanza finlandese o la propria residenza abituale in tale paese o quando la decisione di proporre il programma è stata adottata in Finlandia.

2)

Se la proporzionalità del succitato requisito di una nuova classificazione e contrassegno presupponga che si possa derogare ad esso ove sia stata accertata la maggiore età di un acquirente del supporto di programmi video: in caso di vendita a un soggetto maggiorenne, se si debba esigere che, al momento dell’ordine e della vendita dei supporti di programmi video, ci sia assoluta certezza in merito alla sua maggiore età o se sia sufficiente che il venditore del supporto di programmi video si adoperi per sincerarsi di detta maggiore età.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hovrätten för Nedre Norrland (Svezia) il 5 novembre 2021 — AI / Åklagarmyndigheten

(Causa C-666/21)

(2022/C 24/29)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Hovrätten för Nedre Norrland

Parti

Ricorrenti e convenuti: AI contro Åklagarmyndigheten

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di «trasporto su strada di merci» di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 561/2006 (1) debba essere interpretata nel senso che essa comprende il trasporto con un veicolo di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate la cui destinazione principale è quella di fornire un’area abitabile temporanea ad uso privato.

2)

Se in tal caso sia rilevante la capacità di carico del veicolo o il modo in cui il veicolo è iscritto nel registro nazionale della circolazione stradale.


(1)  Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU 2006, L 102, pag. 1).


Tribunale

17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/24


Sentenza del Tribunale del 17 novembre 2021 — Anastassopoulos e a./ Consiglio e Commissione

(Causa T-147/17) (1)

(«Responsabilità extracontrattuale - Politica economica e monetaria - Ristrutturazione del debito pubblico greco - Partecipazione del settore privato - Clausole di azione collettiva - Creditori privati - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Parità di trattamento - Persone fisiche e giuridiche - Prescrizione - Imputabilità - Ricevibilità - Responsabilità oggettiva - Danno anormale e speciale»)

(2022/C 24/30)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Nikolaos Anastassopoulos (Nea Erythraia, Grecia), Aristeidis Anastassopoulos (Nea Erythraia), Alexia Anastassopoulos (Nea Erythraia), Maria-Myrto Anastassopoulos (Nea Erythraia), Sophie Velliou (Kifisia, Grecia) (rappresentanti: K. Floros, M. Meng-Papantoni e H. Tagaras, avvocati)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: K. Michoel, E. Chatziioakeimidou e J. Bauerschmidt, agenti), Commissione europea (rappresentanti: J.-P. Keppenne, L. Flynn e T. Maxian Rusche, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno che i ricorrenti sostengono di aver subito a seguito dell’attuazione di uno scambio obbligatorio di strumenti di debito statali nell’ambito della ristrutturazione del debito pubblico greco nel 2012, in base ad una partecipazione degli investitori privati comportante l’applicazione di clausole di azione collettiva, a causa dei relativi comportamenti o atti adottati dall’Eurogruppo, dal suo presidente, dai capi di Stato o di governo della zona euro e dalla Commissione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

I sigg. Nikolaos Anastassopoulos e Aristeidis Anastassopoulos e le sigg.re Alexia Anastassopoulos, Maria-Myrto Anastassopoulos e Sophie Velliou sono condannati alle spese.


(1)  GU C 202 del 26.6.2017.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/25


Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2021 — Google e Alphabet/Commissione (Google Shopping)

(Causa T-612/17) (1)

(«Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Ricerca generale e ricerca specializzata di prodotti su Internet - Decisione che constata una violazione dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE - Abuso della leva finanziaria - Concorrenza in base ai meriti o prassi anticoncorrenziale - Condizioni di accesso da parte dei concorrenti a un servizio di un’impresa dominante il cui utilizzo non può essere effettivamente sostituito - Visualizzazione favorita dall’impresa dominante dei risultati del proprio servizio di ricerca specializzata - Effetti - Necessità di stabilire uno scenario controfattuale - Insussistenza - Giustificazioni obiettive - Insussistenza - Possibilità di infliggere un’ammenda tenuto conto di talune circostanze - Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende - Competenza estesa al merito»)

(2022/C 24/31)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Google LLC, già Google Inc. (Mountain View, California, Stati Uniti), Alphabet, Inc. (Mountain View) (rappresentanti: T. Graf, R. Snelders, C. Thomas, K. Fountoukakos-Kyriakakos, avvocati, R. O’Donoghue, M. Pickford, QC, e D. Piccinin, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Christoforou, N. Khan, A. Dawes, H. Leupold et C. Urraca Caviedes, agenti)

Interveniente, a sostegno dei ricorrenti: Computer & Communications Industry Association (Washington, DC, Stati Uniti) (rappresentanti: J. Killick e A. Komninos, avvocati)

Intervenienti, a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller, S. Heimerl e S. Costanzo, agenti), Autorità di vigilanza EFTA (rappresentanti: C. Zatschler e C. Simpson, agenti), Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (UEUC) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: A. Fratini, avvocato), Infederation Ltd (Crowthorne, Regno Unito) (rappresentanti: A. Morfey, S. Gartagani, L. Hannah, A. D’heygere, K. Gwilliam, solicitors, e T. Vinje, avvocato), Kelkoo (Parigi, Francia) (rappresentanti: J. Koponen e B. Meyring, avvocati), Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV (Berlino, Germania) (rappresentanti: T. Höppner, professore, P. Westerhoff et J. Weber, avvocati), Visual Meta GmbH (Berlino) (rappresentanti: T. Höppner, professore, e P. Westerhoff, avvocato), BDZV — Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV, già Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger eV (Berlino) (rappresentanti: T. Höppner, professore, e P. Westerhoff, avvocato), Twenga (Parigi) (rappresentanti: L. Godfroid, S. Hautbourg e S. Pelsy, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C(2017) 4444 final della Commissione, del 27 giugno 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE [caso AT.39740 — Google Search (Shopping)], e, in subordine, all’annullamento o alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta ai ricorrenti.

Dispositivo

1)

L’articolo 1 della decisione C(2017) 4444 final della Commissione, del 27 giugno 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 TFUE e dell’articolo 54 dell’accordo SEE [caso AT.39740 — Google Search (Shopping)], è annullato unicamente nei limiti in cui la Commissione europea vi ha constatato un’infrazione a tali disposizioni da parte di Google LLC e della Alphabet, Inc. in tredici mercati nazionali della ricerca generale all’interno dello Spazio economico europeo (SEE) in base all’esistenza di effetti anticoncorrenziali in tali mercati.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Google e la Alphabet sopporteranno le proprie spese e le spese della Commissione ad eccezione di quelle sostenute da quest’ultima a causa dell’intervento della Computer & Communications Industry Association.

4)

La Computer & Communications Industry Association sopporterà le proprie spese nonché le spese che la Commissione ha sostenuto a causa del suo intervento.

5)

La Repubblica federale di Germania, l’Autorità di vigilanza EFTA, l’Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (UEUC), la Infederation Ltd, la Kelkoo, il Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV, la Visual Meta GmbH, il BDZV — Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV e la Twenga sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 369 del 30.10.2017.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/26


Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2021 — LTTE/Consiglio

(Causa T-160/19) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nell’ambito della lotta al terrorismo - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco - Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali - Errore di valutazione - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva»)

(2022/C 24/32)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sottodivisione politica europea delle Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) (Herning, Danimarca) (rappresentanti: A. van Eik et T. Buruma, avvocate)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e S. van Overmeire, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: F. Shibli e S. McCrory, agenti, assistiti da P. Nevill, barrister)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione (PESC) 2019/25 del Consiglio, dell’8 gennaio 2019, che modifica e aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2018/1084 (GU 2019, L 6, pag. 6); in secondo luogo, della decisione (PESC) 2019/1341 del Consiglio, dell’8 agosto 2019, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e abroga la decisione (PESC) 2019/25 (GU 2019, L 209, pag. 15); in terzo luogo, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/19 del Consiglio, del 13 gennaio 2020, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1337 (GU 2020, L 8I, pag. 1 ); e, in quarto luogo, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128 del Consiglio, del 30 luglio 2020, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/19 (GU 2020, L 247, pag. 1), e della decisione (PESC) 2020/1132 del Consiglio, del 30 luglio 2020, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e abroga la decisione (PESC) 2020/20 (GU 2020, L 247, pag. 18).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sottodivisione politica europea delle Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord si farà carico delle proprie spese.


(1)  GU C 155 del 6.5.2019.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/27


Sentenza del Tribunale del 17 novembre 2021 — Think Schuhwerk/EUIPO (Raffigurazione di estremità rosse di lacci da scarpe)

(Causa T-289/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo rappresentante estremità rosse di lacci da scarpe - Rigetto della domanda - Impedimenti alla registrazione assoluti - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Domanda anteriore sostanzialmente identica - Mancanza di autorità di cosa giudicata - Obbligo di motivazione - Diritto al contraddittorio - Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 - Esame d’ufficio dei fatti - Articolo 95 del regolamento 2017/1001»)

(2022/C 24/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Think Schuhwerk GmbH (Kopfing, Austria) (rappresentante: M. Gail, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Walicka, S. Hanne e M. Eberl, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o marzo 2019 (procedimento R 1170/2018-5), relativa a una domanda di registrazione di un segno figurativo rappresentante estremità rosse di lacci da scarpe come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Think Schuhwerk GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 220 dell’1.7.2019.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/27


Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2021 — Eternit / EUIPO — Eternit Österreich (Pannello da costruzione)

(Causa T-193/20) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un pannello da costruzione - Disegno o modello anteriore che rappresenta un pannello per barriera anti-rumore - Causa di nullità - Assenza di carattere individuale - Settore interessato - Utilizzatore informato - Margine di libertà dell’autore - Insussistenza di un’impressione generale diversa - Rilevanza dei prodotti effettivamente commercializzati - Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»)

(2022/C 24/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Eternit (Capelle-au-Bois, Belgio) (rappresentanti: J. Muyldermans e P. Maeyaert, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Eternit Österreich GmbH (Vöcklabruck, Austria) (rappresentante: M. Prohaska-Marchried, avvocata)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO, del 5 febbraio 2020 (procedimento R 1661/2018-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Eternit Österreich e la Eternit.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Eternit si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Eternit Österreich GmbH.


(1)  GU C 201 del 15.6.2020.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/28


Sentenza del Tribunale del 17 novembre 2021 — KR/Commissione

(Causa T-408/20) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Retribuzione - Assegno per figlio a carico - Articolo 2 dell’allegato VII dello Statuto - Nozione di “figlio a carico” - Mancato riconoscimento dello status di figlio a carico a uno studente che percepisce una borsa di studio - Effettivo mantenimento del figlio - Regime di assicurazione malattia»)

(2022/C 24/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: KR (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr e D. Milanowska, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione, del 25 ottobre 2019, di non considerare più, a decorrere dal 1o settembre 2019, il figlio del ricorrente come figlio a carico, ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

KR è condannato alle spese.


(1)  GU C 279 del 24.8.2020.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/29


Sentenza del Tribunale del 17 novembre 2021 — KV / Commissione

(Causa T-430/20) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Assunzione - Bando di concorso generale EPSO/AD/371/19 - Decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso - Condizione di ammissione connessa all’esperienza professionale - Conformità del criterio applicato dalla commissione giudicatrice con il bando di concorso»)

(2022/C 24/36)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: KV (rappresentanti: M. Velardo, avvocata)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, T. Lilamand e I. Melo Sampaio, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione della commissione giudicatrice del 19 settembre 2019 che respinge la domanda volta al riesame del rifiuto di ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso generale EPSO/AD/371/19 e, dall’altro, della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina, del 31 marzo 2020, che respinge il reclamo del ricorrente contro tale decisione

Dispositivo

1)

La decisione della commissione giudicatrice del 19 settembre 2019 recante rigetto della domanda di riesame dell’esclusione di KV dal concorso EPSO/AD/371/19 è annullata.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 279 del 24.8.2020.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/29


Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2021 — Włodarczyk/EUIPO — Ave Investment (dziandruk)

(Causa T-434/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo dziandruk - Motivo di nullità assoluta - Assenza di malafede - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [diventato articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2022/C 24/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Piotr Włodarczyk (Pabianice, Polonia) (rappresentanti: M. Bohaczewski e A. Zalewska, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Walicka e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Ave Investment sp. z o.o. (Pabianice) (rappresentante: K. Błach Morysińska, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 maggio 2020 (procedimento R 2192/2019-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra M. Włodarczyk e la Ave Investment.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Piotr Włodarczyk è condannato alle spese.


(1)  GU C 287 del 31.8.2020.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/30


Sentenza del Tribunale del 17 novembre 2021 — Soapland/EUIPO — Norma (Manòu)

(Causa T-504/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Manòu - Marchi nazionale e internazionale denominativi anteriori MANOU - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori»)

(2022/C 24/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Soapland GmbH & Co. OHG (Andernach, Germania) (rappresentante: M. Gail, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Fischer e A. Graul, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG (Norimberga, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 giugno 2020 (procedimento R 1504/2019-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. e la Soapland GmbH & Co.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Soapland GmbH & Co. OHG è condannata alle spese.


(1)  GU C 320 del 28.9.2020.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/30


Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2021 — VF International/EUIPO — National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC)

(Causa T-517/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo NATIONAL GEOGRAPHIC - Marchio anteriore non registrato geographic - Impedimento alla registrazione relativo - Utilizzo nella normale prassi commerciale di un segno di portata non puramente locale - Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 4, e articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2022/C 24/39)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: VF International Sagl (Stabio, Svizzera) (rappresentanti: T. van Innis e A. Van der Planken, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Fischer e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: National Geographic Society (Washington, Distretto di Columbia, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Malynicz, QC, e C. de Haas, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 maggio 2020 (procedimento R 1665/2019-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la VF International e la National Geographic Society.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La VF International Sagl è condannata alle spese.


(1)  GU C 339 del 12.10.2020.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/31


Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2021 — VF International/EUIPO — National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC)

(Causa T-518/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Declaratoria di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo NATIONAL GEOGRAPHIC - Marchio non registrato anteriore GEOGRAPHIC - Impedimento alla registrazione relativo - Uso nel commercio di un segno la cui portata non è soltanto locale - Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 52, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti articolo 8, paragrafo 4, e articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2022/C 24/40)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: VF International Sagl (Stabio, Svizzera) (rappresentanti: T. van Innis e A. Van der Planken, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Fischer e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: National Geographic Society (Washington, District of Columbia, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Malynicz, QC, e C. de Haas, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 maggio 2020 (procedimento R 1664/2019-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la VF International e la National Geographic Society.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La VF International Sagl è condannata alle spese.


(1)  GU C 339 del 12.10.2020.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/32


Sentenza del Tribunale del 17 novembre 2021 — Guasch Pubill / EUIPO — Nap-Kings (Biancheria da tavola)

(Causa T-538/20) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una biancheria da tavola - Divulgazione del disegno o modello anteriore - Articolo 7 del regolamento (CE) n. 6/2002 - Causa di nullità - Assenza di carattere individuale - Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 - Irricevibilità della domanda di dichiarazione di nullità - Articolo 52, paragrafo 3, del regolamento n. 6/2002»)

(2022/C 24/41)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Marcos Guasch Pubill (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: R. Guerras Mazón e M. Centell Ribas, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Nap-Kings, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: A. Otero Iglesias, avvocata)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 giugno 2020 (procedimento R 1051/2019-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Nap-Kings e il sig. Guasch Pubill.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Marcos Guasch Pubill è condannato alle spese.


(1)  GU C 359 del 26.10.2020.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/32


Sentenza del Tribunale del 24 novembre 2021 — Jeronimo Martins Polska/EUIPO — Rivella International (Riviva)

(Causa T-551/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Riviva - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore RIVELLA - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Rigetto parziale della domanda di registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 47, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001»)

(2022/C 24/42)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Jeronimo Martins Polska S.A. (Kostrzyn, Polonia) (rappresentante: R. Skubisz, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Rivella International AG (Rothrist, Svizzera) (rappresentanti: S. Pietzcker e C. Spintig, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o luglio 2020 (procedimento R 2420/2019-4, relativo a un’opposizione tra la Rivella International et la Jeronimo Martins Polska.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Jeronimo Martins Polska S.A. è condannata alle spese.


(1)  GU C 359 del 26.10.2020.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/33


Sentenza del Tribunale del 17 novembre 2021 — Société des produits Nestlé/EUIPO — Amigüitos pets & life (THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect)

(Causa T-616/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore ONE - Impedimenti alla registrazione relativi - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001] - Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore - Articolo 72, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001 - Autorità di cosa giudicata»)

(2022/C 24/43)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Svizzera) (rappresentanti: A. Jaeger-Lenz e C. Elkemann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: G. Sakalaitė-Orlovskienė e D. Walicka, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Amigüitos pets & life, SA (Lorca, Spagna) (rappresentante: N. Fernández Fernández-Pacheco, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 luglio 2020 (procedimento R 424/2020-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Société des produits Nestlé e l’Amigüitos pets & life.

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 luglio 2020 (procedimento R 424/2020-5) è annullata.

2)

L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Société des produits Nestlé SA ai fini del procedimento dinanzi dal Tribunale.

3)

L’Amigüitos pets & life, SA sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 399 del 23.11.2020.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/34


Sentenza del Tribunale del 17 novembre 2021 — Jakober/EUIPO (Forma di una tazza)

(Causa T-658/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale - Forma di una tazza - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso - Articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001)»)

(2022/C 24/44)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Philip Jakober (Stoccarda, Germania) (rappresentante: J. Klink, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Fischer, D. Hanf et M. Eberl, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 agosto 2020 (procedimento R 554/2020-5), relativa a una domanda di registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di una tazza come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Philip Jakober è condannato alle spese.


(1)  GU C 433 del 14.12.2020.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/34


Ordinanza del Tribunale del 17 novembre 2021 — Trasta Komercbanka/BCE

(Causa T-247/16 RENV) (1)

(«Ricorso di annullamento - Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi - Compiti di vigilanza specifici attribuiti alla BCE - Decisione di revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio - Cessazione della materia del contendere - Sopravvenuta mancanza dell’interesse ad agire - Non luogo a statuire»)

(2022/C 24/45)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Trasta Komercbanka AS (Riga, Lettonia) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: E. Koupepidou e C. Hernández Saseta, agenti, assisti da B. Schneider e M. Petite, avvocati)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Lettonia (rappresentante: K. Pommere, agente), Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e A. Steiblytė, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione BCE/SSM/2016 — 529900WIP0INFDAWTJ81/1 WOANCA-2016-0005 della BCE del 3 marzo 2016, adottata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63).

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

La Trasta Komercbanka AS e la Banca centrale europea (BCE) sopporteranno ciascuna le proprie spese.

3)

La Repubblica di Lettonia e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 270 del 25.7.2016.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/35


Ordinanza del Tribunale del 12 novembre 2021 — Proodeftiki/Commissione

(Causa T-271/19) (1)

(«Aiuti di Stato - Ricorrente che ha cessato di rispondere agli inviti del Tribunale - Non luogo a statuire»)

(2022/C 24/46)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Proodeftiki ATE (Atene, Grecia) (rappresentante: M. Panagopoulou, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar e L. Haasbeek, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: K. Boskovits), Aftokinitodromos Kentrikis Elladas AE Parachorisis (Odos Kentrikis Elladas AE) (Lamia, Grecia) (rappresentanti: E. Bourtzalas e A. Kedikoglou, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2018) 6717 final della Commissione, del 19 ottobre 2018, relativa all’aiuto di Stato SA.50233 (2018/N) — Grecia, che dichiara l’aiuto di Stato concesso dalla Repubblica ellenica a Aftokinitodromos Kentrikis Elladas AE Parachorisis (Odos Kentrikis Elladas AE) per la costruzione del tratto Lamia-Xyniada dell’autostrada E65 compatibile con il mercato interno.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

Proodeftiki ATE è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dall’Aftokinitodromos Kentrikis Elladas AE Parachorisis (Odos Kentrikis Elladas AE).

3)

La Repubblica ellenica sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 220 dell’1.7.2019.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/36


Ordinanza del Tribunale dell’11 novembre 2021 — ZU / SEAE

(Causa T-689/19) (1)

(«Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni - Funzione pubblica - Funzionari - Personale della Commissione in servizio presso il SEAE - Domanda di rimborso delle spese di missione - Domanda di assistenza - Rigetto - Competenza dell’autore dell’atto - Delega di poteri - Procedimento precontenzioso - Designazione della parte convenuta - Irricevibilità parziale - Principio di sana gestione finanziaria - Sviamento di potere - Ricorso in parte manifestamente infondato in diritto»)

(2022/C 24/47)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: ZU (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avvocato)

Convenuto: Servizio europeo per l’azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e R. Spáč, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del SEAE del 30 novembre 2018 recante rigetto delle domande del ricorrente relative al rimborso di spese di missione e all’assistenza prevista all’articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e, qualora necessario, della decisione della Commissione europea del 28 giugno 2019 recante rigetto del reclamo del ricorrente diretto contro la suindicata decisione del SEAE e, dall’altro, al risarcimento dei danni asseritamente subiti dal ricorrente

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

ZU è condannato alle spese.


(1)  GU C 423 del 16.12.2019


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/36


Ordinanza del Tribunale dell’11 novembre 2021 — Ardex/EUIPO — Chen (ArtiX PAINTS)

(Causa T-136/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Revoca della decisione impugnata - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)

(2022/C 24/48)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ardex GmbH (Witten, Germania) (rappresentante: C. Becker, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Lian Chen (Seseña Nuevo, Spagna) (rappresentanti: A. González López-Menchero e V. Valero Piña, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, del 18 novembre 2019 (procedimento R 2503/2018-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Ardex e il sig. Chen.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso

2)

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Ardex GmbH e dal sig. Lian Chen.


(1)  GU C 161 dell’11.5.2020.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/37


Ordinanza del Tribunale del 10 novembre 2021 — KS e KD/Consiglio e a.

(Causa T-771/20) (1)

(«Ricorso di annullamento - Politica estera e di sicurezza comune - Missione Eulex Kosovo - Incompetenza manifesta»)

(2022/C 24/49)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: KS, KD (rappresentanti: F. Randolph, QC, e J. Stojsavljevic-Savic, solicitor)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro, P. Mahnič e K. Kouri, agenti), Commissione europea (rappresentanti: Y. Marinova e J. Roberti di Sarsina, agenti), Servizio europeo per l’azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt, S. Rodríguez Sánchez-Tabernero e E. Orgován, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che le ricorrenti avrebbero subito in seguito a vari atti e omissioni del Consiglio, della Commissione e del SEAE nell’ambito dell’attuazione dell’azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU 2008, L 42, pag. 92), e, in particolare, durante le indagini relative alla sparizione e all’assassinio di membri della famiglia delle ricorrenti, avvenuti nel 1999 a Pristina (Kosovo), svolte durante tale missione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto per l’incompetenza manifesta del Tribunale a conoscere dello stesso.

2)

KS e KD sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea.

3)

Il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 62 del 22.2.2021.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/38


Ordinanza del Tribunale del 4 novembre 2021 — Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt / AEA

(Causa T-5/21) (1)

(«Ricorso di annullamento - Ambiente - Direttiva 2008/50/CE - Obbligo degli Stati membri di proteggere e migliorare la qualità dell’aria ambiente - Rifiuto dell’AEA di sottoporre una questione alla Corte - Regolamento (CE) n. 1367/2006 - Richiesta di riesame interno - Irricevibilità»)

(2022/C 24/50)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt (Helvoirt, Paesi Bassi) (rappresentante: J. Gebruers, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea dell’ambiente (rappresentanti: O. Cornu, agente, assistito da B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione che l’AEA avrebbe adottato in un messaggio di posta elettronica del 9 novembre 2020, vertente sul rifiuto di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea questioni sull’interpretazione di una disposizione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dall’Agenzia europea dell’ambiente (AEA).


(1)  GU C 88 del 15.3.2021.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/38


Ordinanza del Tribunale dell’11 novembre 2021 — QC / Commissione

(Causa T-77/21) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Pensione - Trasferimento dei diritti a pensione nazionali - Decisione che fissa il numero di annualità - Competenza vincolata - Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Ricorso manifestamente infondato in diritto - Mancato avvio di un procedimento per inadempimento - Irricevibilità - Domanda di ingiunzione - Manifesta incompetenza»)

(2022/C 24/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: QC (rappresentante: F. Moyse, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Martin, B. Mongin e M. Brauhoff, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento dell’avviso di fissazione dei diritti a pensione del 6 aprile 2020, e, dall’altro, ad ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti dal ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto, in parte, in quanto manifestamente infondato in diritto, in parte, in quanto irricevibile e, in parte, per incompetenza manifesta del Tribunale a conoscerne.

2)

QC è condannato alle spese.


(1)  GU C 138 del 19.4.2021.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/39


Ordinanza del Tribunale del 9 novembre 2021 — Amort e a./Commissione

(Causa T-96/21) (1)

(«Ricorso di annullamento - Medicinali per uso umano - Autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per il medicinale per uso umano “Comirnaty — Vaccino a mRNA contro COVID-19 (modificato a livello dei nucleosidi)” - Carenza di interesse ad agire - Mancanza di incidenza diretta - Insussistenza di incidenza individuale - Atto non regolamentare - Irricevibilità»)

(2022/C 24/52)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Heidi Amort (San Genesio Atesino, Italia) e gli altri 35 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentante: R. Holzeisen, avvocata)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B.-R. Killmann e A. Sipos, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione C(2020) 9598 (final) della Commissione, del 21 dicembre 2020, recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata, a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, per il medicinale per uso umano «Comirnaty — Vaccino a mRNA contro COVID-19 (modificato a livello dei nucleosidi)», come modificata e integrata.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate da Roberta Riccio e Alessandra Rizzotto, da Gheorghe Piperea, da TN, da TF, TG, TH e TI, da Jean Gouezo e dalle altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, da VV, da Stefano Del Gaudio e dalle altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, da TO, TP e TQ, da TR e dalle altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, da VH e dalle altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II e da Dieter Achtschin e dalle altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II e da VW nonché da BioNTech Manufacturing GmbH e Pfizer Inc.

3)

La sig.ra Heidi Amort e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato I sono condannate alle spese.

4)

Roberta Riccio e Alessandra Rizzotto, Gheorghe Piperea, TN, TF, TG, TH e TI, Jean Gouezo e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, VV, Stefano Del Gaudio e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, TO, TP e TQ, TR e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, VH e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II e Dieter Achtschin e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II e VW nonché BioNTech Manufacturing GmbH e Pfizer Inc. sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze di intervento.


(1)  GU C 148 del 26.4.2021.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/40


Ordinanza del Tribunale del 9 novembre 2021 — Amort e a./Commissione

(Causa T-136/21) (1)

(«Ricorso di annullamento - Medicinali per uso umano - Autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per il medicinale per uso umano “COVID-19 Vaccine Moderna — Vaccino a mRNA contro COVID-19 (modificato a livello dei nucleosidi)” - Carenza di interesse ad agire - Mancanza di incidenza diretta - Insussistenza di incidenza individuale - Atto non regolamentare - Irricevibilità»)

(2022/C 24/53)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Heidi Amort (San Genesio Atesino, Italia) e gli altri 37 ricorrenti i cui nomi figurano nell’allegato I dell’ordinanza (rappresentante: R. Holzeisen, avvocata)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B.-R. Killmann e A. Sipos, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione C(2021) 94 (final) della Commissione, del 6 gennaio 2021, recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata, a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, per il medicinale per uso umano «COVID-19 Vaccine Moderna — Vaccino a mRNA contro COVID-19 (modificato a livello dei nucleosidi)».

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate da TN, da TF, TG, TH e TI, da Jean Gouezo e dalle altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, da Stefano Del Gaudio e dalle altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, da TR e dalle altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, da VH e dalle altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II e da Dieter Achtschin e dalle altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II nonché da Moderna Biotech Spain SL.

3)

La sig.ra Heidi Amort e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato I sono condannate alle spese.

4)

TN, TF, TG, TH e TI, Jean Gouezo e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, Stefano Del Gaudio e le altre persone i cui nomi figurano nell’alleato II, TR e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, VH e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II e Dieter Achtschin e le persone i cui nomi figurano nell’allegato II nonché Moderna Biotech Spain sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze di intervento.


(1)  GU C 148 del 26.4.2021.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/41


Ordinanza del Tribunale del 9 novembre 2021 — Amort e a./Commissione

(Causa T-165/21) (1)

(«Ricorso di annullamento - Medicinali per uso umano - Autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per il medicinale per uso umano “COVID-19 Vaccine AstraZeneca — Vaccino anti-COVID-19 (ChAdOx1-S [ricombinante])” - Carenza di interesse ad agire - Mancanza di incidenza diretta - Insussistenza di incidenza individuale - Atto non regolamentare - Irricevibilità»)

(2022/C 24/54)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Heidi Amort (San Genesio Atesino, Italia) e gli altri 31 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentante: R. Holzeisen, avvocata)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B.-R. Killmann e A. Sipos, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione C(2021) 698 (final) della Commissione, del 29 gennaio 2021, recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata, a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, per il medicinale per uso umano «COVID-19 Vaccine AstraZeneca — Vaccino anti-COVID-19 (ChAdOx1-S [ricombinante])».

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate da TN, da TR e dalle altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, da VH e dalle altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, da Stefano Del Gaudio e dalle altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, nonché da Dieter Achtschin e dalle altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II.

3)

La sig.ra Heidi Amort e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato I sono condannate alle spese.

4)

TN, TR e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, VH e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, Stefano Del Gaudio e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, nonché Dieter Achtschin e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze di intervento.


(1)  GU C 189 del 17.5.2021.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/42


Ordinanza del Tribunale del 9 novembre 2021 — Amort e a./Commissione

(Causa T-267/21) (1)

(«Ricorso di annullamento - Medicinali per uso umano - Autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per il medicinale per uso umano “COVID-19 Vaccine Janssen — Vaccino anti-COVID-19 (Ad26.CoV2-S [ricombinante])” - Carenza di interesse ad agire - Mancanza di incidenza diretta - Insussistenza di incidenza individuale - Atto non regolamentare - Irricevibilità»)

(2022/C 24/55)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Heidi Amort (San Genesio Atesino, Italia) et gli altri 22 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentante: R. Holzeisen, avvocata)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B.-R. Killmann e A. Sipos, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione C(2021) 1763 (final) della Commissione, dell’11 marzo 2021, recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata, a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, per il medicinale per uso umano «COVID-19 Vaccine Janssen — Vaccino anti-COVID-19 (Ad26.CoV2-S [ricombinante])», come modificata e integrata.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate da TF, TG, TH e TI, da TR e dalle altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, nonché da VH e dalle altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II.

3)

La sig.ra Heidi Amort e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato I sono condannate alle spese.

4)

TF, TG, TH e TI, TR e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II e VH e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze di intervento.


(1)  GU C 263 del 5.7.2021.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/42


Ricorso proposto il 6 ottobre 2021 — Callaway / Commissione

(Causa T-653/21)

(2022/C 24/56)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: James C. Callaway (Kuopio, Finlandia) (rappresentante: P. Hoffman, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2021/1214 della Commissione, del 22 luglio 2021, che autorizza la Polonia a vietare sul suo territorio la commercializzazione della varietà di canapa Finola a norma della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (1);

condannare la Commissione a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo di ricorso, vertente sulla richiesta della Polonia relativa all’autorizzazione concessa con la decisione impugnata e sull’illegittimità dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione (2).

La decisione impugnata è stata adottata in base a una comunicazione della Polonia che non costituiva una richiesta, come invece previsto dall’articolo 18 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (3), e, in ogni caso, tale comunicazione è stata effettuata solo al fine di adempiere a un obbligo giuridico derivante dall’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014; quest’ultima disposizione è, tuttavia, viziata da illegittimità, come dedotto dal ricorrente ai sensi dell’articolo 277 TFUE. Inoltre, la comunicazione è stata finalizzata oltre il termine stabilito all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.

2.

Secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 18 della direttiva 2002/53 e sull’illegittimità dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.

La decisione impugnata è stata adottata anche se oggettivamente non esiste nessun rischio per la salute umana, come invece richiesto dall’articolo 18 della direttiva 2002/53, e benché nessun rischio del genere sia stato invocato dalla Polonia nonché senza alcuna spiegazione del ragionamento che ha permesso alla Commissione di adottare la decisione senza aver assodato un rischio siffatto, violando in tali limiti l’articolo 296 TFUE. In via prudenziale, nel caso in cui la Commissione sostenga che, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, nessun rischio del genere doveva essere dimostrato o che essa poteva presumere l’esistenza di un siffatto rischio, il ricorrente invoca, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, l’illegittimità di tale disposizione.

3.

Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 (4) e sull’illegittimità di tale disposizione.

Il calcolo, da parte delle autorità polacche, del tenore medio di tetraidrocannabinolo (THC) della varietà di canapa Finola, che costituisce la base fattuale della decisione impugnata, viola l’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, nella misura in cui il risultato non è stato arrotondato al primo decimale. Inoltre, in ogni caso, quest’ultima disposizione, stabilendo una soglia relativa al tenore di THC pari ad appena lo 0,2 %, è viziata da illegittimità, come dedotto dal ricorrente ai sensi dell’articolo 277 TFUE.

4.

Quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 9, paragrafi da 2 a 5, e dell’allegato III del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, nonché dei diritti fondamentali del ricorrente.

Le autorità polacche utilizzano una definizione di «fine della fioritura» della canapa che è contraria all’allegato III al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e scientificamente errata e, conseguentemente, i campioni usati per stabilire il tenore di THC della Finola sono stati raccolti troppo tardi, in violazione dell’allegato III. Inoltre, le autorità polacche non hanno raccolto dati relativi al prelievo dei campioni — ciò che avrebbe permesso di verificarne l’accuratezza –, in contrasto con le prescrizioni dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014. Infine, i diritti del ricorrente di essere ascoltato e a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati violati nella misura in cui la Commissione non lo ha ascoltato e ha omesso di accertare o verificare essa stessa le necessarie circostanze fattuali, negando così al ricorrente ogni concreta possibilità di tutela giurisdizionale effettiva, dato che la Polonia afferma che la sua comunicazione, effettuata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, non è sindacabile dinanzi agli organi giurisdizionali polacchi.


(1)  GU 2021, L 265, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento (GU 2014, L 181, pag. 1).

(3)  Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU 2002, L 93, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608).


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/44


Ricorso proposto il 7 ottobre 2021 — ClientEarth / Commissione

(Causa T-661/21)

(2022/C 24/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth AISBL (Brussels, Belgio) (rappresentanti: O. Brouwer, B. Verheijen e T. van Helfteren, lawyers)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione implicita della convenuta di rifiutare l'accesso a taluni documenti relativi alla deforestazione e al degrado forestale, ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1), e del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (2);

condannare la Commissione europea alle spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso, incluse le spese sostenute dagli intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, secondo il quale, a causa del mancato invio alla ricorrente di una decisione esplicita in merito alla sua domanda di accesso entro i termini per il trattamento delle domande di conferma di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1049/2001, la convenuta avrebbe implicitamente rifiutato l'accesso ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del medesimo regolamento.


(1)  GU 2001, L 145, pag. 43.

(2)  GU 2006, L 264, pag. 14.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/44


Ricorso proposto l’8 ottobre 2021 — Zegers / Commissione

(Causa T-663/21)

(2022/C 24/58)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Tanja Zegers (Hoeilaart, Belgio) (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 3 dicembre 2020, recante rigetto della domanda della ricorrente diretta al trasferimento dei diritti a pensione e, per quanto necessario, la decisione di rigetto del suo reclamo;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente su un errore di valutazione, sulla violazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari, e sulla violazione del principio nemo auditur propriam turpitudinem allegans, laddove:

affermando che i diritti a pensione di cui essa ha chiesto il trasferimento sarebbero stati acquisiti dopo la sua entrata in servizio presso l’Unione, essendo la sua partecipazione all’Algemeen Burgerlijk Pensioen-Fonds (ABP) cessata il 31 gennaio 2015, senza effettuare alcuna distinzione tra i periodi compresi tra il 1o luglio 1992 e il 31 dicembre 2010 e tra il 1o gennaio 2011 e il 31 gennaio 2015, la Commissione ha ignorato un periodo di diciotto anni e sei mesi di diritti pensionistici trasferibili, incorrendo perciò in errore nella valutazione dei fatti e violando l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari;

omettendo di assicurare che l’ABP, o il suo organo di controllo nello Stato dei Paesi Bassi, fornisca i calcoli richiesti, la Commissione non può legittimamente respingere la domanda della ricorrente diretta al trasferimento dei diritti a pensione, poiché ciò significherebbe trarre vantaggio dal proprio comportamento illegittimo, in violazione del principio nemo auditur propriam turpitudinem allegans.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/45


Ricorso proposto il 30 ottobre 2021 — Ekobulkos/Commissione

(Causa T-702/21)

(2022/C 24/59)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente:«Ekobulkos» EOOD (Todorichene, Bulgaria) (rappresentante: M. Dimitrov, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accertare che la Commissione europea ha illegittimamente omesso di adoperarsi a seguito della denuncia SA.56620 (2020/FC) della «Ekobulkos» EOOD;

condannare la Commissione a sopportare le spese giudiziali sostenute dalla «Ekobulkos» EOOD;

in subordine, nel caso in cui la Commissione si pronunci sulla denuncia dopo la proposizione del presente ricorso, condannare la Commissione alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

La Commissione sarebbe venuta meno ai suoi obblighi ai sensi degli articoli 107 TFUE e 108 TFUE di esaminare gli aiuti concessi dagli Stati membri.

2.

La Commissione non avrebbe esaminato la denuncia SA.56620 (2020/FC) presentata dalla società il 21 febbraio 2020, riguardante un possibile aiuto illegittimo, senza indebito ritardo, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (1).

3.

La Commissione non avrebbe adottato la dovuta decisione ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (EU) 2015/1589 del Consiglio, con cui

è accertato che la misura notificatale non rappresenta un aiuto, o

è accertato che la misura è compatibile con il mercato interno, o

viene avviato il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE («Decisione di avvio del procedimento d’indagine formale»).

4.

La Commissione non avrebbe inviato alla denunciante, ai sensi dell’articolo [24], paragrafo 2, terzo comma del regolamento (EU) 2015/1589 del Consiglio, una copia della sua decisione.

5.

La Commissione avrebbe omesso di agire, anche a seguito di richiesta rivoltale in tal senso, in data 22 giugno 2021, in conformità all’articolo 265 TFUE.


(1)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/46


Ricorso proposto il 3 novembre 2021 — Hoteles Olivencia/EUIPO — Corporacion H10 Hotels (HOTELES HO)

(Causa T-707/21)

(2022/C 24/60)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Hoteles Olivencia, SL (Almeria, Spagna) (rappresentante: S. Mohamed Acosta, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Corporacion H10 Hotels, SL (Barcellona, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo HOTELES HO — Domanda di registrazione n. 18 202 245

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 agosto 2021 nel procedimento R 782/2021-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, autorizzando la registrazione del marchio controverso, e condannare alle spese l’opponente alla domanda iniziale di registrazione del marchio;

in subordine, in caso di rigetto del ricorso, condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese, tenuto conto dell’oggetto della controversia e della sua apparente complessità, dati i diversi cambiamenti di orientamento nelle decisioni di ciascun grado di giudizio, circostanze da prendere in considerazione in relazione alle disposizioni dell’articolo 109, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Motivi invocati

Oggetto di discussione è l’applicazione o meno dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e conseguente (o mancata) inapplicabilità dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Errore relativo alla mancata applicazione dell’articolo 109, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/47


Ricorso proposto il 10 novembre 2021 — Sunrise Medical e Sunrise Medical Logistics / Commissione

(Causa T-721/21)

(2022/C 24/61)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Sunrise Medical BV (Amsterdam, Paesi Bassi), Sunrise Medical Logistics BV (Amsterdam) (rappresentanti: L. Ruessmann e J. Beck, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare integralmente il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1367 della Commissione, del 6 agosto 2021, dalla data della sua entrata in vigore;

condannare la Commissione dell’Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso diretto all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1367 della Commissione, del 6 agosto 2021 (1), le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei trattati o di qualsiasi norma giuridica relativa alla loro applicazione. In primo luogo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha applicato la normativa in modo errato, non avendo preso in considerazione la convenzione delle Nazioni Unite sulla tutela e sulla promozione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità. In secondo luogo, la Commissione ha omesso di prendere in considerazione, o di prendere sufficientemente in considerazione, l’attuazione della convenzione nel diritto dell’Unione europea nel contesto in questione e, precisamente, come applicata nella causa C-198/15, Invamed Group e a. (2), applicando invece un concetto errato di disabilità. Al contrario, il regolamento impugnato fa riferimento a criteri non pertinenti, tratti da atti adottati prima della decisione del Consiglio del 26 novembre 2009 (3) e della convenzione delle Nazioni Unite sulla tutela e sulla promozione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità.

2.

Secondo motivo di ricorso, vertente sulla commissione di un errore manifesto, come inteso nella causa C-463/98, Cabletron (4). Le ricorrenti affermano che sono state prese in considerazione e applicate valutazioni non pertinenti nel determinare che il prodotto identificato nel regolamento impugnato [nella colonna (3) dell’allegato al regolamento impugnato] debba essere classificato nella voce NC 8703, anziché nella voce NC 8713. Inoltre, in subordine, la Commissione ha classificato erroneamente il prodotto, che secondo l’insegnamento della Corte nella causa C-198/15, Invamed, avrebbe dovuto essere classificato nella voce NC 8713.

3.

Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione delle forme sostanziali e, in particolare, della regola procedurale che mira a garantire che le misure siano formulate con la dovuta diligenza, la conformità alla quale può influenzare il contenuto della misura.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1367 della Commissione, del 6 agosto 2021, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2021, L 294, pag. 1).

(2)  Sentenza del 26 maggio 2016, Invamed Group Ltd e a./Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (C-198/15, EU:C:2016:362).

(3)  Decisione del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2010/48/CE) (GU 2010, L 23, pag. 35).

(4)  Sentenza del 10 maggio 2001, Cabletron Systems Ltd/The Revenue Commissioners (C-463/98, EU:C:2001:256).


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/48


Ricorso proposto il 12 novembre 2021 — Łosowski/EUIPO — Skawiński (KOMBI)

(Causa T-730/21)

(2022/C 24/62)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco

Parti

Ricorrente: Sławomir Łosowski (Gdansk, Polonia) (rappresentante: K. Czub, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Grzegorz Skawiński (Sopot, Polonia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «KOMBI» — Marchio dell’Unione europea n. 12 534 491

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 settembre 2021 nel procedimento R 381/2017-5

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e il sig. Grzegorz Skawiński alle spese del procedimento.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/48


Ricorso proposto il 19 novembre 2021 — Alcogroup e Alcodis/Commissione

(Causa T-740/21)

(2022/C 24/63)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Alcogroup (Bruxelles, Belgio) e Alcodis (Bruxelles) (rappresentanti: P. de Bandt, C. Binet e M. Nuytten, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

ingiungere alla Commissione di produrre le decisioni impugnate, a titolo di misure di organizzazione del procedimento;

annullare le decisioni impugnate;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso avverso, da un lato, la decisione della Commissione che invita l’Abengoa SA e l’Abengoa Bioenergia SA a ricominciare, a determinate condizioni, la procedura di transazione nell’ambito del caso AT.40054 — Ethanol Benchmarks e, dall’altro, la decisione di ricominciare detta procedura, le ricorrenti deducono un motivo unico vertente sulla violazione delle norme applicabili in materia di transazione.

Le ricorrenti fanno valere che, adottando le decisioni impugnate, la Commissione viola le norme applicabili in materia di transazione. Le norme applicabili, infatti, non consentirebbero alla Commissione di riaprire una procedura di transazione in tale fase del procedimento e, a fortiori, escludendo qualsiasi discussione sulla breve esposizione del caso comunicata nell’ambito di una prima procedura di transazione nel 2016 e nel 2017. Le ricorrenti fanno valere, inoltre, che le decisioni impugnate comporterebbero una violazione manifesta dei loro diritti della difesa.


17.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 24/49


Ordinanza del Tribunale del 16 novembre 2021 — Vodafone Group e a. / Commissione

(Causa T-491/19) (1)

(2022/C 24/64)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 312 del 16.9.2019.