ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 15

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
12 gennaio 2022


Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2021-2022
Sedute dal 17 al 21 maggio 2021
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 18 maggio 2021

2022/C 15/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 sul riesame del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (2020/2087(INI))

2

2022/C 15/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 sul conseguimento degli obiettivi dell'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15 della politica comune della pesca (2019/2177(INI))

9

 

Mercoledì 19 maggio 2021

2022/C 15/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulle sfide per gli organizzatori di eventi sportivi nell'ambiente digitale (2020/2073(INL))

18

2022/C 15/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2021 sull'intelligenza artificiale nell'istruzione, nella cultura e nel settore audiovisivo (2020/2017(INI))

28

2022/C 15/05

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2021 su una strategia europea di integrazione dei sistemi energetici (2020/2241(INI))

45

2022/C 15/06

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2021 su una strategia europea per l'idrogeno (2020/2242(INI))

56

2022/C 15/07

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2021 sulla protezione dei diritti umani e la politica migratoria esterna dell'UE (2020/2116(INI))

70

2022/C 15/08

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2021 sulle relazioni 2019-2020 della Commissione concernenti la Turchia (2019/2176(INI))

81

2022/C 15/09

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2021 sulle relazioni 2019-2020 della Commissione concernenti il Montenegro (2019/2173(INI))

100

2022/C 15/10

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2021 sugli effetti dei cambiamenti climatici sui diritti umani e il ruolo dei difensori dell'ambiente in tale ambito (2020/2134(INI))

111

 

Giovedì 20 maggio 2021

2022/C 15/11

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2021 sul tema Invertire l'evoluzione demografica nelle regioni dell'Unione europea utilizzando gli strumenti della politica di coesione (2020/2039(INI))

125

2022/C 15/12

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2021 sull'impatto delle norme UE sulla libera circolazione dei lavoratori e dei servizi: la mobilità professionale all'interno dell'UE quale strumento per far incontrare le esigenze del mercato del lavoro e le qualifiche (2020/2007(INI))

137

2022/C 15/13

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2021 sul tema Accelerare i progressi e lottare contro le diseguaglianze al fine di eliminare l'AIDS quale minaccia per la salute pubblica entro il 2030 (2021/2604(RSP))

151

2022/C 15/14

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2021 sui prigionieri di guerra all'indomani del più recente conflitto tra Armenia e Azerbaigian (2021/2693(RSP))

156

2022/C 15/15

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2021 sulla situazione ad Haiti (2021/2694(RSP))

161

2022/C 15/16

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2021 sulla situazione in Ciad (2021/2695(RSP))

166

2022/C 15/17

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2021 sulle controsanzioni cinesi nei confronti di entità dell'UE, di deputati al Parlamento europeo e di deputati nazionali (2021/2644(RSP))

170

2022/C 15/18

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2021 sulla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 luglio 2020 — Data Protection Commissioner contro Facebook Ireland Limited e Maximillian Schrems (Schrems II) — Causa C-311/18 (2020/2789(RSP))

176

2022/C 15/19

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2021 sul diritto del Parlamento di essere informato riguardo alla valutazione in corso dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza (2021/2703(RSP))

184

2022/C 15/20

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2021 sulla responsabilità delle imprese per i danni ambientali (2020/2027(INI))

186

2022/C 15/21

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2021 sui nuovi canali per la migrazione legale di manodopera (2020/2010(INI))

196

2022/C 15/22

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2021 sul tema Plasmare il futuro digitale dell'Europa: eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato unico digitale e migliorare l'uso dell'IA per i consumatori europei (2020/2216(INI))

204

 

Venerdì 21 maggio 2021

2022/C 15/23

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2021 sull'adeguata protezione dei dati personali da parte del Regno Unito (2021/2594(RSP))

218


 

III   Atti preparatori

 

Parlamento europeo

 

Lunedì 17 maggio 2021

2022/C 15/24

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 maggio 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma Pericles IV) e che abroga il regolamento (UE) n. 331/2014 (06164/1/2021 — C9-0137/2021 — 2018/0194(COD))

228

 

Martedì 18 maggio 2021

2022/C 15/25

Decisione del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 sulla proposta di nomina del direttore esecutivo dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (N9-0005/2021 — C9-0114/2021 — 2021/0900(NLE))

229

2022/C 15/26

Decisione del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 sulla proposta di nomina del presidente dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) (N9-0022/2021 — C9-0163/2021 — 2021/0901(NLE))

230

2022/C 15/27

P9_TA(2021)0219
Fondo per una transizione giusta ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta (COM(2020)0022 — C9-0007/2020 — 2020/0006(COD))
P9_TC1-COD(2020)0006
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 maggio 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta

231

2022/C 15/28

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 concernente il progetto di regolamento del Consiglio che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (UE) 2021/… che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma Pericles IV) e che abroga il regolamento (UE) n. 331/2014 (13255/2020 — C9-0017/2021 — 2018/0219(APP))

233

2022/C 15/29

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica di Cuba ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea (10637/2020 — C9-0097/2021 — 2020/0233(NLE))

234

2022/C 15/30

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (COM(2018)0603 — C9-0302/2020 — 2018/0310(NLE))

235

2022/C 15/31

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (06048/2020 — C9-0383/2020 — 2020/0024(NLE))

236

2022/C 15/32

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio tra l'Unione europea, gli Stati Uniti d'America, l'Islanda e il Regno di Norvegia (11645/2020 — C9-0392/2020 — 2019/0126(NLE))

237

2022/C 15/33

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al regime dei dazi di mare nelle regioni ultraperiferiche francesi e recante modifica della decisione n. 940/2014/UE (COM(2021)0095 — C9-0105/2021 — 2021/0051(CNS))

238

2022/C 15/34

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in relazione a misure dell'Unione di interesse pubblico (COM(2021)0181 — C9-0132/2021 — 2021/0097(CNS))

239

2022/C 15/35

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dall'Estonia — EGF/2020/002 EE/Turismo dell'Estonia (COM(2021)0151 — C9-0127/2021 — 2021/0076(BUD))

240

2022/C 15/36

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia e alla Francia in relazione a catastrofi naturali e ad Albania, Austria, Belgio, Cechia, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna e Ungheria in relazione a un'emergenza di sanità pubblica (COM(2021)0201 — C9-0117/2021 — 2021/0077(BUD))

244

2022/C 15/37

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2021 dell'Unione europea per l'esercizio 2021 — finanziamento della risposta alla COVID-19 e inclusione di adeguamenti e aggiornamenti in relazione all'adozione definitiva del quadro finanziario pluriennale (08145/2021 — C9-0155/2021 — 2021/0078(BUD))

247

2022/C 15/38

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 24 marzo 2021 recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1003/2013 e (UE) 2019/360 per quanto riguarda le commissioni annuali di vigilanza applicate dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai repertori di dati sulle negoziazioni per il 2021 (C(2021)01874 — 2021/2617(DEA))

249

2022/C 15/39

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 25 marzo 2021 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire le responsabilità manageriali, le funzioni di controllo, l'unità operativa/aziendale rilevante e l'impatto significativo sul profilo di rischio dell'unità operativa/aziendale in questione, e i criteri per individuare i membri del personale o le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell'ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale menzionate all'articolo 92, paragrafo 3, della direttiva (C(2021)01906 — 2021/2618(DEA))

251

2022/C 15/40

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma corpo europeo di solidarietà e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014 (14153/1/2020 — C9-0143/2021 — 2018/0230(COD))

253

2022/C 15/41

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (14148/1/2020 — C9-0135/2021 — 2018/0191(COD))

255

 

Mercoledì 19 maggio 2021

2022/C 15/42

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 maggio 2021 sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2008/376/CE relativa all'adozione del programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma (COM(2020)0320 — C9-0214/2020 — 2020/0141(NLE))

257

2022/C 15/43

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 maggio 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (14146/1/2020 — C9-0134/2021 — 2018/0190(COD))

267

2022/C 15/44

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 maggio 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento (05628/2/2021 — C9-0152/2021 — 2018/0328(COD))

269

2022/C 15/45

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 maggio 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore fiscale e abroga il regolamento (UE) n. 1286/2013 (06116/1/2021 — C9-0179/2021 — 2018/0233(COD))

270

 

Giovedì 20 maggio 2021

2022/C 15/46

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 20 maggio 2021, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (COM(2020)0642 — C9-0321/2020 — 2020/0289(COD))

272

2022/C 15/47

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2021 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 168/2007 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (COM(2020)0225) — (2020/0112R(APP))

290


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


12.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 15/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2021-2022

Sedute dal 17 al 21 maggio 2021

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 18 maggio 2021

12.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 15/2


P9_TA(2021)0220

Riesame del Fondo di solidarietà dell'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 sul riesame del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (2020/2087(INI))

(2022/C 15/01)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 174 e 175, l'articolo 212, paragrafo 2, e l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (1) («regolamento FSUE») e le sue successive modifiche del 15 maggio 2014 e del 20 marzo 2020,

viste tutte le relazioni pubblicate dal Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici e in particolare la sua relazione, del 31 marzo 2014, dal titolo «Climate change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability» (Cambiamenti climatici 2014: effetti, adattamento e vulnerabilità"),

visto l'accordo di Parigi, firmato il 22 aprile 2016,

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea, attuazione e applicazione (2),

vista la sua risoluzione del 1o dicembre 2016 sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea: valutazione (3),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 15 maggio 2019, sulla valutazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea nel periodo 2002-2017 (SWD(2019)0186),

visto il regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando la loro adesione all'Unione colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica (4),

vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze (5),

visto il documento di sintesi del Comitato economico e sociale europeo, del 25 marzo 2020, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando la loro adesione all'Unione colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica (COM(2020)0114),

vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visto il parere della commissione per i bilanci,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A9-0052/2021),

A.

considerando che il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), istituito dal regolamento FSUE a seguito delle grandi inondazioni che hanno colpito l'Europa centrale nel 2002, fornisce assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi in via di adesione colpiti da catastrofi naturali gravi o regionali o da gravi emergenze di sanità pubblica; che il FSUE rappresenta un autentico valore aggiunto dell'UE e la concretizzazione della volontà di mostrare solidarietà nei confronti delle persone che vivono nelle regioni dell'UE colpite da tali catastrofi;

B.

considerando che, nella sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze, il Parlamento europeo ha ricordato che la solidarietà tra gli Stati membri non è un'opzione, bensì un obbligo derivante dagli articoli 2 e 21 del trattato dell'Unione europea nonché un pilastro dei nostri valori dell'UE, quali sanciti all'articolo 3 del summenzionato trattato; che, nella medesima risoluzione, il Parlamento europeo esorta la Commissione a rafforzare tutte le componenti dei suoi meccanismi di gestione delle crisi e di risposta alle catastrofi;

C.

considerando che si osserva con interesse che, secondo un recente sondaggio, due terzi dei cittadini dell'UE ritengono che l'Unione europea debba avere maggiori competenze per far fronte a crisi impreviste come quella della COVID-19 e più della metà ritiene che l'UE dovrebbe disporre di più strumenti finanziari per affrontare tali crisi (6); che l'attuale crisi sanitaria è caratterizzata da una dimensione umana estremamente significativa e che l'UE e gli Stati membri dovrebbero agire di conseguenza in uno spirito di solidarietà;

D.

considerando che, finora, il sostegno del FSUE ha riguardato un centinaio di catastrofi naturali verificatesi in 23 Stati membri e in un paese in via di adesione, per un importo complessivo di circa 6,6 miliardi di EUR (7);

E.

considerando che, nel 2017 e nel 2018, le catastrofi dovute alle inondazioni hanno costituito circa i due terzi di tutte le domande del FSUE, sebbene il periodo di riferimento sia stato caratterizzato altresì da tempeste, incendi boschivi e terremoti considerevoli;

F.

considerando l'utilità del FSUE, quale messa in evidenza dalla valutazione della Commissione, in particolare per quanto riguarda la riduzione dell'onere che grava su tutte le autorità nazionali, regionali e locali per sostenere gli sforzi di ripresa in seguito a gravi catastrofi naturali nazionali o regionali o a gravi emergenze di sanità pubblica, quali definite nel regolamento FSUE (quale modificato);

G.

considerando che il quadro normativo del FSUE è stato rivisto nel 2014 mediante la modifica del regolamento (UE) n. 661/2014 (8), in particolare al fine di semplificare le procedure, abbreviare i termini di risposta a seguito della presentazione delle domande, chiarire i criteri di ammissibilità delle domande di assistenza in caso di catastrofi regionali, prolungare il periodo di attuazione e introdurre pagamenti anticipati, come richiesto a più riprese dal Parlamento; che ulteriori passi avanti sono stati compiuti grazie alla modifica del regolamento del marzo 2020, in particolare per quanto concerne l'aumento del livello dei pagamenti anticipati e la semplificazione del processo di assegnazione del FSUE;

H.

considerando che il tasso di approvazione delle domande di assistenza in caso di gravi catastrofi è del 100 %, mentre quello delle domande di assistenza in caso di catastrofi regionali, la categoria più comune, è aumentato dal 32 % all'85 % a seguito della revisione del regolamento FSUE del 2014;

I.

considerando che, sebbene la riforma del regolamento del 2014 abbia contribuito alla proroga da 10 a 12 settimane del termine per la preparazione e la presentazione delle domande di contributo finanziario a titolo del FSUE, una parte considerevole dei casi richiede ancora aggiornamenti, con conseguenti ritardi nell'accesso alle sovvenzioni; che, per tale motivo, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti semplificati sui requisiti per la domanda e, in tal modo, ridurre gli oneri amministrativi;

J.

considerando che il tempo necessario per l'erogazione totale della sovvenzione potrebbe essere ridotto ulteriormente per rispondere al bisogno urgente di solidarietà dell'UE;

K.

considerando che il sostegno del FSUE copre unicamente il ripristino della situazione precedente delle infrastrutture nei settori dell'energia, idrico e delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione, e non i costi aggiuntivi per la ricostruzione di infrastrutture più resilienti alle catastrofi e ai cambiamenti climatici, in linea con quanto raccomandato dal Green Deal europeo, che devono essere finanziati dallo Stato beneficiario mediante risorse proprie e altri fondi dell'Unione, quali il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione;

L.

osservando con interesse come la crisi della COVID-19 abbia evidenziato la necessità di un livello più elevato di sinergie tra gli strumenti della politica di coesione e il FSUE; che il FSUE è stato istituito per rispondere a catastrofi naturali nel breve e medio termine, mentre la politica di coesione (il FESR e il Fondo di coesione) è orientata a una pianificazione a più lungo termine della protezione civile, delle infrastrutture di prevenzione e di gestione dei rischi nonché delle misure di resilienza e agli investimenti in tali ambiti, contribuendo in tal modo agli obiettivi del Green Deal europeo;

M.

considerando che si accoglie con favore la proposta della Commissione di ampliare l'ambito di applicazione del FSUE per includervi le emergenze gravi di sanità pubblica, così come la successiva entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/461;

N.

considerando che le catastrofi naturali rischiano di intensificarsi e di moltiplicarsi a causa dei cambiamenti climatici e che si sottolinea pertanto l'utilità del meccanismo di bilancio di assegnazione dinamica creato nel 2014, il quale ha permesso al FSUE, tra le altre cose, di apportare un contributo record a suo titolo, pari a 1,2 miliardi di EUR, in occasione dei terremoti che hanno colpito l'Italia nel 2016 e nel 2017;

O.

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento FSUE, le operazioni oggetto di un finanziamento del Fondo dovrebbero essere conformi alle disposizioni del TFUE e agli strumenti adottati ai sensi dello stesso, nonché alle politiche e alle misure dell'UE, in particolare in materia di tutela dell'ambiente, prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe naturale e adattamento ai cambiamenti climatici, compresi, ove opportuno, approcci eco-compatibili;

P.

considerando che il nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) prevede un nuovo pacchetto di bilancio dal titolo «Riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza», che comprende il FSUE e la riserva per aiuti d'urgenza ed è concepito per rispondere, da un lato, a situazioni di emergenza causate da gravi catastrofi che si verificano in Stati membri o in paesi in via di adesione (FSUE) e, dall'altro lato, a necessità urgenti specifiche nell'UE o in paesi terzi, in particolare in caso di crisi umanitarie (riserva per gli aiuti d'urgenza);

Q.

considerando che, come previsto dall'articolo 349 TFUE, la difficile situazione climatica è uno dei fattori persistenti che ostacolano seriamente lo sviluppo delle regioni ultraperiferiche (RUP); che pertanto è opportuno adottare misure specifiche che stabiliscano le condizioni di applicazione dei trattati, ivi comprese le politiche comuni;

R.

considerando che è necessario prestare un'attenzione particolare alle regioni ultraperiferiche, insulari, montane, scarsamente popolate e a tutte le zone particolarmente a rischio di catastrofi naturali;

S.

deplorando il fatto che il regolamento FSUE non consenta attualmente la presentazione di domande di aiuto a livello transfrontaliero, sebbene talune aree particolarmente vulnerabili alle catastrofi naturali, quali le zone di montagna, oltrepassino spesso le frontiere;

1.   

esprime preoccupazione per il fatto che, con i cambiamenti climatici, i fenomeni climatici estremi e le catastrofi naturali non faranno altro che moltiplicarsi e intensificarsi; ritiene che investire nella prevenzione e nella mitigazione dei cambiamenti climatici, in linea con il Green Deal europeo, sia della massima importanza; mette in evidenza la necessità che gli Stati membri compiano ulteriori sforzi per investire in misure che riducano l'impatto del clima, tenendo presente che molte catastrofi naturali sono la diretta conseguenza delle attività umane e che le alluvioni, i terremoti, gli incendi boschivi, la siccità e altre catastrofi naturali possono sfuggire di mano, il che richiede l'adozione di misure adeguate;

2.   

osserva che il FSUE è una delle espressioni più concrete della solidarietà dell'UE e che tutti i cittadini dell'UE si attendono tale solidarietà in caso di catastrofi o di gravi emergenze di sanità pubblica;

3.   

sottolinea con preoccupazione che, negli ultimi anni, i cittadini dell'UE hanno dovuto affrontare varie catastrofi che hanno devastato vite umane, beni, l'ambiente e il patrimonio culturale;

4.   

richiama l'attenzione sul fatto che attualmente le catastrofi naturali gravi e regionali e le gravi emergenze di sanità pubblica avvengono periodicamente e cita come esempi recenti la pandemia della COVID-19 (che incide duramente sulla vita di tutti gli europei e sull'economia dell'UE), gli incendi boschivi verificatisi in tutto il continente, anche in luoghi insoliti come l'Artico, e le serie di violenti terremoti che hanno scosso l'Europa, in particolare l'Italia nel 2016 e nel 2017, che hanno causato centinaia di morti e danni per circa 22 miliardi di EUR, nonché in Croazia nel marzo 2020 e nel dicembre 2020; ricorda altresì che tempeste, piogge torrenziali e inondazioni hanno causato danni considerevoli in molte città e valli e che uragani sempre più violenti hanno devastato le regioni ultraperiferiche, quali l'uragano Irma del 2017 a Saint-Martin e l'uragano Lorenzo del 2019 nelle Azzorre, che sono stati particolarmente distruttivi; rammenta in tale contesto che i territori fragili, quali le regioni insulari e montane, scarsamente popolate e ultraperiferiche, sono spesso i più colpiti dall'impatto dei cambiamenti climatici;

5.   

ricorda che è fondamentale erogare gli aiuti e i fondi alle regioni colpite nel modo più rapido, semplice e flessibile possibile e sottolinea che le sinergie tra il FSUE e il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea, l'asse di intervento riguardante l'adattamento ai cambiamenti climatici del FESR e gli altri programmi di cooperazione territoriale sono essenziali per creare un pacchetto esaustivo di risposta e resilienza; esorta la Commissione a proseguire il lavoro sulla guida per l'utilizzo semplificato del FSUE, al fine di agevolare l'operato delle autorità nazionali, regionali e locali; insiste sul fatto che le sinergie tra il FSUE e i summenzionati strumenti di finanziamento dell'UE, tra gli altri, dovrebbero essere impiegate in modo flessibile e nella misura più ampia possibile; ribadisce che la relazione di attuazione di ogni Stato membro beneficiario dovrebbe presentare in modo dettagliato le misure preventive (compreso l'uso dei fondi strutturali dell'UE), intraprese o proposte, volte a limitare i danni futuri e a evitare, nella misura del possibile, il ripetersi di catastrofi naturali analoghe;

6.   

ricorda che, secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi, si sono verificate 7 348 catastrofi naturali gravi nel corso degli ultimi 20 anni (2000-2019), che sono costate la vita a 1,23 milioni di persone, hanno colpito 4,2 miliardi di persone e hanno generato 2 970 milioni di USD di perdite economiche mondiali;

7.   

rileva che, secondo l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), tra il 1980 e il 2019 gli eventi meteorologici estremi legati ai cambiamenti climatici hanno provocato nei paesi membri del SEE perdite economiche per un importo totale stimato di 446 miliardi di EUR;

8.   

ritiene che le catastrofi naturali gravi e regionali e le gravi emergenze di sanità pubblica abbiano ripercussioni economiche e sociali più profonde nei territori meno sviluppati e più fragili, quali le isole, le zone di montagna e le regioni scarsamente popolate, e che pertanto in tali territori dovrebbero essere adottate misure più adeguate nell'ambito del FSUE;

Gestione delle catastrofi, valutazione dei danni e semplificazione delle procedure

9.

rileva che l'UE deve far fronte a diversi tipi di rischi di catastrofi e sottolinea che la gravità di talune catastrofi naturali non è determinata esclusivamente dai cambiamenti climatici, ma in alcuni casi è influenzata da fattori imputabili all'uomo quali un'incauta pianificazione del territorio; ritiene fondamentale investire nella prevenzione e nella gestione del rischio di catastrofi nell'UE mediante la costruzione di infrastrutture di prevenzione; raccomanda a tale proposito che gli Stati membri predispongano, insieme alla Commissione, piani di gestione e prevenzione delle catastrofi che consentano una valutazione precisa e rapida dei danni; sottolinea che il FSUE è concepito per essere uno strumento semplice che l'UE può mettere a disposizione delle autorità nazionali, regionali e locali;

10.

invita la Commissione, nell'ambito di una futura riforma del FSUE, a continuare ad adoperarsi per semplificare ed accelerare la procedura di presentazione delle domande da parte degli Stati membri, ad esempio prestando particolare attenzione alla semplificazione delle domande di attivazione del FSUE in più regioni in caso di catastrofi transfrontaliere, in modo da assicurare una risposta più rapida all'intensificarsi delle catastrofi naturali gravi e regionali e delle gravi emergenze di sanità pubblica;

11.

ritiene che i cambiamenti climatici e l'intensificarsi delle catastrofi naturali rendano i territori e le regioni sempre più vulnerabili; invita pertanto la Commissione a considerare una revisione del FSUE al fine di tenere meglio conto delle catastrofi su scala regionale; sottolinea inoltre il ruolo dei programmi del FESR, in sinergia con i programmi di sviluppo rurale, nella prevenzione e mitigazione dei rischi, inclusi quelli tettonici e idrogeologici; rileva altresì che, nel contesto della revisione del 2014, la siccità è stata inclusa nell'ambito di applicazione del regolamento FSUE, ma osserva che tale fenomeno rappresenta una caratteristica ricorrente dell'evoluzione climatica dell'UE e che è difficile stimarne l'impatto economico; invita la Commissione a valutare l'impatto specifico della siccità e a tenere debitamente conto di tale fenomeno nel contesto di una futura riforma del FSUE;

12.

sollecita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le attività nell'ambito della ricerca e dell'istruzione al fine di istituire un sistema che garantisca una migliore preparazione per prevenire e gestire le catastrofi e ridurre al minimo l'impatto di tali crisi;

13.

invita a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra gli istituti di ricerca e sviluppo degli Stati membri, in particolare tra quelli chiamati ad affrontare rischi analoghi; chiede sistemi di allerta precoce potenziati negli Stati membri nonché l'istituzione e il rafforzamento dei collegamenti tra i vari sistemi di allerta precoce;

14.

suggerisce che gli Stati membri individuino, nell'ambito dei propri piani nazionali per la ripresa e la resilienza, investimenti, progetti e strumenti volti a prevenire e limitare i danni causati dalle catastrofi naturali e sanitarie;

15.

chiede alla Commissione di garantire la diffusione delle buone pratiche relative alla governance e all'uso di strutture di coordinamento istituzionale in situazioni di catastrofe;

16.

rileva che i paesi beneficiari incontrano difficoltà nello stabilire l'importo preciso dei danni in un lasso di tempo molto breve e suggerisce che la Commissione pubblichi orientamenti concernenti metodi semplificati che consentano di determinare l'importo degli aiuti a titolo del FSUE, anche al fine di ridurre al minimo la possibilità di errori e di ulteriori ritardi;

17.

sottolinea che l'utilizzo del FSUE ha incoraggiato un processo di apprendimento tra le autorità nazionali, regionali e locali, portandole a effettuare una valutazione delle loro politiche più ampie di gestione del rischio di catastrofi; pone l'accento sulla necessità di ridurre gli oneri burocratici e di rafforzare lo sviluppo delle capacità attraverso il sostegno tecnico e amministrativo a favore dei paesi beneficiari, in modo da aiutarli a mettere a punto strategie di gestione a lungo termine nell'ottica di ridurre l'impatto delle catastrofi naturali gravi e regionali e delle gravi emergenze di sanità pubblica; invita gli Stati membri a migliorare la comunicazione con le autorità locali e regionali nelle successive fasi di valutazione, preparazione delle domande e attuazione dei progetti, al fine di rendere più celeri le procedure amministrative;

18.

invita la Commissione a concentrarsi il più possibile, nell'ambito di una futura revisione del FSUE, sulle regioni maggiormente esposte al rischio di catastrofi naturali gravi o regionali o di gravi emergenze di sanità pubblica, in particolare le regioni ultraperiferiche, le isole, le regioni montane, le regioni caratterizzate da una notevole attività sismica o vulcanica e le regioni esposte al rischio di future crisi di sanità pubblica;

19.

ritiene che si debba trarre insegnamento dall'esperienza maturata in relazione agli uragani che in passato hanno colpito i paesi e territori d'oltremare; reputa necessario utilizzare appieno la riserva per gli aiuti d'urgenza e altri strumenti di assistenza esterna per ridurre l'impatto dei danni causati; è altresì convinto che sia necessario assegnare mezzi finanziari adeguati a detti strumenti di assistenza esterna per aiutare i paesi e territori d'oltremare;

Risorse finanziarie e rapidità di assegnazione degli stanziamenti

20.

ricorda che, nella sua proposta rivista del 27 maggio 2020 sul QFP per il periodo 2021-2027, la Commissione ha previsto un bilancio annuale massimo per il FSUE pari a 1 miliardo di EUR (a prezzi 2018), ma nota che, in virtù dell'accordo sul nuovo QFP, il FSUE è stato fuso alla riserva per gli aiuti d'urgenza nell'ambito di una nuova dotazione «riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza», a cui sono assegnati complessivamente 1,2 miliardi di EUR all'anno;

21.

ritiene che la creazione di una riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza possa presentare il vantaggio di fornire maggiore flessibilità; sottolinea tuttavia che, nella sua forma attuale, la dotazione del FSUE continua a essere incerta, in quanto dipende dagli importi assegnati a titolo della riserva per gli aiuti d'urgenza; ritiene necessario monitorare attentamente la gestione della riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza, al fine di verificare se l'importo e il criterio di ripartizione dei fondi previsti da tale nuovo strumento finanziario soddisfano le esigenze del FSUE, in considerazione dell'ampliamento del suo campo di applicazione come pure delle proporzioni e del moltiplicarsi delle situazioni di emergenza derivanti in particolare dalle catastrofi naturali gravi e regionali e dalle gravi emergenze di sanità pubblica;

22.

si compiace che la revisione del FSUE adottata nel marzo 2020 abbia aumentato il valore dei pagamenti anticipati dal 10 % al 25 % del contributo finanziario previsto e la soglia massima da 30 a 100 milioni di EUR; rileva, in tale contesto, l'importanza dei pagamenti anticipati per aumentare l'efficacia dei programmi di aiuti, in particolare nelle regioni e nelle comunità locali con limitate fonti di finanziamento alternative; invita la Commissione a prendere in considerazione ulteriori modi per promuovere tale opzione e chiede maggiori sforzi operativi per ridurre il tempo medio necessario per l'ottenimento dei pagamenti anticipati, garantendo nel contempo la protezione del bilancio dell'UE;

23.

rileva che la maggior parte delle grandi infrastrutture situate nelle regioni ultraperiferiche (ad esempio porti, aeroporti e ospedali) sono pubbliche e che, pur essendo essenziali per il funzionamento di questi territori di piccole dimensioni, sono fortemente esposte alle catastrofi ambientali; ritiene quindi che il sostegno finanziario del FSUE a favore delle RUP dovrebbe essere superiore al 2,5 % dell'importo ricevuto per porre rimedio alle catastrofi passate, al fine di consentire alle RUP una ripresa rapida e un progresso rispetto alla loro situazione precedente;

24.

osserva che il tempo necessario al versamento dei pagamenti anticipati è in media pari a cinque mesi e chiede alla Commissione di prendere in considerazione soluzioni più reattive;

25.

rileva inoltre che il tempo necessario affinché il beneficiario percepisca l'intero importo della sovvenzione del FSUE è in media pari a un anno; chiede alla Commissione di valutare, nel contesto di una riforma futura, in che modo semplificare e rendere il più possibile flessibile l'assegnazione del Fondo al fine di garantire un intervento rapido e un soccorso tempestivo per le regioni e/o i paesi colpiti da catastrofi;

26.

ritiene, alla luce di quanto sopra e dell'ampliamento dell'ambito di applicazione del Fondo, che in futuro potrebbe rendersi necessaria una valutazione del bilancio del FSUE, che potrebbe essere seguita, se necessario, da un corrispondente adeguamento della dotazione, al fine di mettere a disposizione quanto richiesto da un vero e proprio strumento di solidarietà dell'UE e di garantire che esso disponga di un bilancio sufficiente per affrontare in modo efficace le catastrofi naturali gravi e regionali e le gravi emergenze di sanità pubblica, non solo in un'ottica di riparazione dei danni ma anche ai fini del rafforzamento della resilienza di fronte ai cambiamenti climatici;

27.

sottolinea che l'aggiudicazione, la gestione e l'attuazione delle sovvenzioni del FSUE dovrebbero essere il più trasparenti possibile e che le sovvenzioni devono essere utilizzate conformemente ai principi di sana gestione finanziaria;

Prevenzione dei rischi e qualità della ricostruzione

28.

chiede che i criteri per la determinazione dei progetti «ammissibili» a un finanziamento del Fondo tengano maggiormente conto dei principi più recenti in materia di prevenzione dei rischi e che il principio «ricostruire meglio» sia pienamente integrato nell'articolo 3 del regolamento FSUE nel quadro di una futura revisione, al fine di contribuire al miglioramento della qualità delle infrastrutture di tali regioni durante la ricostruzione e garantire che esse siano preparate meglio a evitare future catastrofi grazie alla costruzione di infrastrutture di prevenzione;

29.

ritiene che strumenti quali i «prestiti quadro» attuati dalla Banca europea per gli investimenti possano essere utilizzati anche per finanziare la ricostruzione di infrastrutture più resistenti, più sicure e più ecologiche;

30.

chiede alla Commissione di rafforzare e semplificare le sinergie tra il FSUE e i fondi della politica di coesione, nonché il meccanismo unionale di protezione civile, onde garantire una gestione dei rischi efficace e strutturata per i progetti di ricostruzione nel breve, medio e lungo termine, non solo attraverso la costruzione di infrastrutture sostenibili ed efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse, ma anche attraverso l'attuazione di misure preventive; chiede inoltre alla Commissione di dar prova di flessibilità nella programmazione e nella modifica dei programmi nazionali o regionali per quanto riguarda la gestione delle catastrofi naturali gravi e regionali e delle gravi emergenze di sanità pubblica; ribadisce a tale proposito che l'assistenza finanziaria del FSUE dovrebbe concentrarsi su una maggiore resilienza e sulla sostenibilità degli investimenti nelle zone colpite;

Emergenze sanitarie

31.

si compiace che, in seguito alla revisione del regolamento FSUE proposta dalla Commissione il 13 marzo 2020, le operazioni ammissibili a titolo del Fondo siano ora estese alle gravi emergenze di sanità pubblica e contemplino non solo l'assistenza medica, ma anche le misure volte a prevenire, monitorare o controllare la diffusione delle malattie;

32.

sottolinea che l'estensione dell'ambito di applicazione del Fondo per contrastare gli impatti della pandemia di COVID-19 ha dimostrato che il FSUE può essere più flessibile, sia in termini di portata che di ammissibilità, e che è in grado non solo di prestare assistenza in caso di catastrofi naturali gravi, ma anche di fornire assistenza rapida nel quadro di altri tipi di catastrofi gravi, come le pandemie;

33.

ritiene che l'ampliamento dell'ambito di applicazione del FSUE richieda un rafforzamento del suo bilancio;

34.

suggerisce che la Commissione e gli Stati membri rafforzino la loro cooperazione con i servizi competenti dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) specializzati nella preparazione alle emergenze in modo da sviluppare piani di risposta rapida alle emergenze sanitarie;

Visibilità dell'assistenza finanziaria del Fondo

35.

ribadisce l'importanza di comunicare ai cittadini i benefici tangibili generati dal FSUE al fine di rafforzare ulteriormente la fiducia del pubblico negli strumenti e nei programmi dell'UE; chiede alla Commissione e agli Stati membri di migliorare la visibilità del sostegno del Fondo attraverso attività di comunicazione mirate e ad hoc, attribuendo nel contempo la priorità alla rapidità della risposta e alla fornitura dell'assistenza, in particolare al fine di mettere in evidenza il valore aggiunto dell'Unione quando si verificano catastrofi naturali gravi e regionali e gravi emergenze di sanità pubblica, il che rappresenta una concreta espressione della solidarietà dell'UE e della sua capacità di mettere in atto una vera e propria mutua assistenza attraverso la fornitura di ingenti mezzi finanziari; chiede altresì alla Commissione, nel quadro della futura revisione del regolamento, di obbligare i paesi beneficiari a informare i cittadini in merito al sostegno finanziario fornito dall'UE nell'ambito delle operazioni realizzate;

o

o o

36.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.

(1)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

(2)  GU C 440 del 30.12.2015, pag. 13.

(3)  GU C 224 del 27.6.2018, pag. 140.

(4)  GU L 99 del 31.3.2020, pag. 9.

(5)  Testi approvati, P9_TA(2020)0054.

(6)  https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201113IPR91602/4-italiani-su-5-vogliono-un-ue-con-piu-poteri-per-affrontare-la-pandemia

(7)  https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/An-overview-of-the-EU-Solidarity-Fund-2002-2019/qpif-qzyn

(8)  Regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 143).


12.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 15/9


P9_TA(2021)0227

Garantire gli obiettivi dell'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15 della politica comune della pesca

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 sul conseguimento degli obiettivi dell'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15 della politica comune della pesca (2019/2177(INI))

(2022/C 15/02)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 7 giugno 2019 relativa alla situazione della politica comune della pesca e alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2020 (COM(2019)0274),

vista la comunicazione della Commissione del 16 giugno 2020 dal titolo «Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2021» (COM(2020)0248),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca (1),

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche (2),

viste le relazioni dell'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) che valutano il rispetto dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord (2016-2017) e nelle acque nordoccidentali (2016-2017) e per lo sgombro nel Mare del Nord e nelle acque nordoccidentali (2015-2017),

viste le relazioni plenarie del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) (PLEN 20-01, 20-01, 19-01, 18-01 e 17-01), e le sue relazioni «Valutazione delle relazioni annuali degli Stati membri sull'obbligo di sbarco (per il 2019)» (Adhoc-20-02), «Controllo dell'attuazione della politica comune della pesca» (Adhoc-20-01) e «Valutazione delle raccomandazioni comuni sull'obbligo di sbarco e sul regolamento sulle misure tecniche» (CSTEP-20-04),

vista la direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (3),

visto l'articolo dal titolo «The unintended impact of the European discard ban», pubblicato nell'ICES Journal of Marine Science (4),

visto lo studio «Attuazione negli Stati membri dell'attuale regime UE di controllo della pesca (2014-19)», commissionato dalla commissione per la pesca,

visti gli studi commissionati dalla commissione per la pesca in materia di obbligo di sbarco e specie a contingente limitante in caso di pesca multispecifica e mista nel Mare del Nord (5), nelle acque nordoccidentali (6) e nelle acque sudoccidentali (7), e gli studi sul divieto di rigetto, l'obbligo di sbarco e il rendimento massimo sostenibile nel Mediterraneo occidentale (8) (9),

visto il libro «The European Landing Obligation, Reducing rigards in complex, multi-specie and multi-jurisdictional fisheries» (10), pubblicato nel 2019,

vista la relazione «A third assessment of global marine fisheries discards» (Terza valutazione dei rigetti in mare a livello mondiale), pubblicata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nel 2019,

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0147/2021),

A.

considerando che l'obiettivo 14.4 dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per il 2030 esorta la comunità internazionale a regolamentare efficacemente il prelievo delle risorse e a porre fine alla pesca eccessiva, alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e alle pratiche di pesca distruttive, nonché ad attuare, entro il 2020, piani di gestione basati su dati scientifici, al fine di ricostituire gli stock ittici nel più breve tempo possibile riportandoli almeno a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile determinato in base alle loro caratteristiche biologiche;

B.

considerando che l'entità dei rigetti annuali nella pesca marittima globale è stimata in 9,1 milioni di tonnellate, ovvero il 10,8 % delle catture medie annuali nel periodo 2010-2014; che i volumi di rigetti più bassi si sono registrati nella pesca di tonnidi e altre specie pelagiche, mentre la pesca dei crostacei ha presentato quelli più elevati; che i volumi di rigetti più elevati derivano dalla pesca demersale, mentre i più bassi da quella di molluschi (esclusi i cefalopodi); che i rigetti annuali su scala mondiale hanno raggiunto un picco di circa 18,8 milioni di tonnellate nel 1989, riducendosi progressivamente a una cifra inferiore a 10 milioni di tonnellate entro il 2014 (11);

C.

considerando che il rigetto in mare è una pratica comune della pesca che consiste nel restituire al mare le catture indesiderate, vive o morte, a causa di pesce deteriorato, individui sotto taglia (restrizioni di taglia minima), questioni di commerciabilità, assenza di contingente o norme riguardanti la composizione delle catture; che prima dell'introduzione dell'obbligo di sbarco non era consentito detenere a bordo o sbarcare pesce sotto taglia;

D.

considerando che le catture e i rigetti indesiderati costituiscono uno spreco considerevole di risorse naturali per l'alimentazione umana e possono avere, e spesso hanno, un effetto negativo sullo sfruttamento sostenibile degli stock ittici e degli ecosistemi marini e sulla redditività finanziaria delle attività alieutiche; che un certo livello di catture accessorie indesiderate e di rigetti è inevitabile, specialmente nella pesca multispecifica;

E.

considerando che i livelli storicamente elevati dei rigetti in alcune attività di pesca dell'UE hanno posto un grave problema alla sostenibilità a lungo termine della pesca dell'UE, mettendo in dubbio la credibilità della politica della pesca dell'Unione;

F.

considerando che il divieto della pratica della selezione qualitativa (rigetto di pesce commercializzabile), introdotto nell'UE nel 2010, è stato scarsamente attuato;

G.

considerando che la politica comune della pesca (PCP), quale riformata nel 2013, garantisce che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo e ha introdotto i seguenti obiettivi: a) «eliminare gradualmente i rigetti caso per caso e tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili, evitando e riducendo il più possibile le catture indesiderate e garantendo lo sbarco graduale delle catture delle specie commerciabili regolamentate» e b) «fare il miglior uso possibile, ove necessario, delle catture indesiderate, senza creare un mercato per tali catture che sono al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione»;

H.

che non vi sono dati affidabili sui rigetti o prove scientifiche del fatto che l'attuazione dell'obbligo di sbarco abbia comportato una sostanziale riduzione delle catture indesiderate; che la sua scarsa attuazione può aver determinato una perdita di visibilità delle catture per taluni tipi di pesca e uno scadimento dei pareri scientifici e della qualità dei dati;

I.

considerando che il settore della pesca ha compiuto progressi verso il raggiungimento dell'obiettivo del rendimento massimo sostenibile; che il 99 % degli sbarchi nel Mar Baltico, nel Mare del Nord e nell'Atlantico nel 2020 gestiti esclusivamente dall'UE e per i quali sono disponibili valutazioni scientifiche proveniva da attività di pesca gestite in modo sostenibile; che nell'Atlantico nordorientale la biomassa per gli stock pienamente valutati era del 48 % superiore nel 2018 rispetto al 2003; che rimangono sfide significative, soprattutto nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero, dove circa il 75 % degli stock valutati scientificamente è sovrasfruttato;

J.

considerando che l'obbligo di sbarco, che è stato introdotto gradualmente nell'arco di quattro anni (2015-2019), rende obbligatorio sbarcare e detrarre dai contingenti applicabili tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mar Mediterraneo, soggette a taglie minime nelle acque dell'UE, o, in taluni casi, da parte di pescherecci dell'UE in acque internazionali, e vieta l'uso di pesci sotto taglia per il consumo umano diretto;

K.

considerando che, secondo il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (12) (CSTEP), non sono state fornite informazioni sull'attuazione dell'obbligo di sbarco per le flotte d'altura operanti al di fuori delle acque dell'Unione; che il consiglio consultivo per la flotta oceanica ha sottolineato che l'obbligo di sbarco non trova applicazione pratica per i pescherecci dell'UE operanti al di fuori delle acque dell'UE;

L.

considerando che il pesce sbarcato avente una dimensione minima inferiore a quella di riferimento per la conservazione continua ad essere impiegato per la farina di pesce, cibo per animali domestici o come esca per la pesca con nasse, con bassi rendimenti economici; che suddetti usi alternativi sono economicamente fattibili laddove sia presente un impianto di produzione nelle vicinanze del porto di sbarco, ma che la fattibilità diminuisce (o svanisce) nel caso in cui vi siano necessità logistiche e di infrastrutture per il trasporto a lunga distanza o di investimenti in nuovi impianti di produzione (13);

M.

considerando che diversi Stati membri suggeriscono di modificare la legislazione in modo da consentire l'utilizzo a scopi caritativi dei pesci aventi dimensioni inferiori rispetto a quelle minime di riferimento per la conservazione soggetti all'obbligo di sbarco;

N.

considerando che l'obbligo di sbarco non è un divieto generale di rigetto, in quanto si applica solo alle specie regolamentate (totali ammissibili di catture (TAC) e sforzo di pesca regolamentato per cui è stata definita una taglia minima) e comprende esenzioni per i pesci danneggiati da predatori e per l'alto tasso di sopravvivenza e un'esenzione de minimis fino al 5 % nei casi in cui gli aumenti di selettività siano difficili da ottenere o la gestione delle catture indesiderate comporti costi sproporzionati; che l'attuazione dell'obbligo di sbarco dipende anche da un ampio uso di esenzioni temporanee che rendono necessaria una revisione basata su una valutazione scientifica, il che richiede tempo e sforzi da parte dei decisori e dal settore della pesca;

O.

considerando che i livelli di rigetto variano in modo sostanziale a seconda della regione e della specie, essendo i rigetti minimi o nulli nelle attività di pesca in cui tutte o la maggior parte delle catture hanno un valore commerciale e vengono utilizzate, come nel caso della pesca su piccola scala o tradizionale e della pesca la cui produzione è destinata al consumo umano diretto;

P.

considerando che la pesca di piccola scala impiega più operatori e utilizza attrezzi più selettivi, causando meno danni ambientali e ricoprendo un ruolo fondamentale a livello sociale ed economico, come sottolineato dalla relazione 2018 sullo stato della pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero (SoMFi) della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM);

Q.

considerando che i rigetti della pesca contribuiscono all'alimentazione di una serie di specie saprofaghe, dalle comunità aviarie a quelle mesopelagiche e bentoniche, che sono importanti nella catena ecologica trofica; che la letteratura scientifica conclude che la riduzione dei rigetti attraverso l'obbligo di sbarco può influire sulle popolazioni di alcune specie in alcune aree, ma che in generale è improbabile che ciò avvenga;

R.

considerando che le «specie a contingente limitante» (choke species) sono quelle specie o popolazioni di pesci per le quali un determinato Stato membro, una determinata flotta o un determinato peschereccio, considerati singolarmente, dispone di limitate possibilità di pesca (contingente) rispetto ad altre specie; che il pieno e rigoroso rispetto dell'obbligo di sbarco, in particolare nella pesca multispecifica, significherebbe chiudere la pesca corrispondente una volta esaurito il (limitato) contingente di una specie, al fine di evitare ulteriori catture della stessa; che il potenziale di specie a contingente limitante nella pesca multispecifica rimane un grave problema e può aver contribuito alla scarsa attuazione dell'obbligo di sbarco e alla riduzione degli scambi di contingenti tra gli Stati membri, aggravando così la sottoutilizzazione delle possibilità di pesca;

S.

considerando che la selettività non risolverà completamente i problemi di queste attività di pesca in quanto può essere tecnicamente complicato ridurre le catture di specie a contingente limitante dei relativi stock senza causare ingenti perdite di altre catture commerciabili, creando così gravi difficoltà economiche per le flotte interessate; che di recente sono state adottate riserve comuni di contingenti per le catture accessorie, finalizzate a rimediare a situazioni di presenza di specie a contingente limitante, la cui efficacia deve ancora essere valutata;

T.

considerando che la quantità di catture indesiderate trasportate a bordo può essere sensibilmente ridotta innanzitutto mediante misure che prevedano la selettività o la prevenzione spaziale e temporale, riducendo così i tempi di manipolazione, il consumo di carburante e le esigenze di stoccaggio;

U.

considerando che il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) sottolinea che le raccomandazioni congiunte dei gruppi regionali degli Stati membri per l'attuazione dell'obbligo di sbarco nel 2021 contenevano un numero relativamente esiguo di misure volte ad aumentare la selettività; che è diminuito il numero di progetti pilota per testare attrezzi più selettivi o strategie di prevenzione a norma dell'articolo 14 della PCP;

V.

considerando che negli ultimi anni il Consiglio ha rimosso diverse specie dall'elenco dei totali ammissibili di catture, eliminando in tal modo anche il relativo obbligo di sbarco;

W.

considerando che l'obbligo di sbarco costituisce uno strumento per raggiungere l'obiettivo di selettività della PCP e non un obiettivo in sé;

X.

considerando di recente sono state adottate riserve comuni di contingenti per le catture accessorie al fine di rimediare a situazioni di presenza di specie a contingente limitante;

Y.

considerando che i rigetti di catture indesiderate costituiscono un fenomeno presente in tutte le attività di pesca del mondo e non sono un problema esclusivo dell'Europa; che le acque dell'Unione si caratterizzano per l'abbondanza di pesca multispecifica; che diversi paesi terzi e territori autonomi hanno stabilito divieti di scarto in misura diversa, tra cui il Canada, le Isole Fær Øer, la Norvegia, l'Islanda, il Cile e la Nuova Zelanda; che altri paesi terzi, come gli Stati Uniti, non hanno vietato i rigetti, dal momento che la legislazione in materia di pesca prevede altri metodi per ridurre le catture indesiderate; che il divieto di rigetto in Norvegia e Islanda si è progressivamente modificato nell'arco di 30 anni, per rispondere a problemi specifici; che l'impatto del divieto di rigetto in Cile non è ancora pienamente noto, poiché la relativa applicazione è ancora nelle fasi iniziali; che i rigetti continuano a rappresentare un problema importante nella gestione della pesca in Nuova Zelanda;

Z.

considerando che il principio di stabilità relativa, introdotto per la prima volta nel regolamento di base della PCP del 1983 e messo in pratica nel regolamento sui totali ammissibili di catture e i contingenti del 1983, fissa una chiave di ripartizione dei totali ammissibili di catture per Stato membro basata sui principi di assegnazione delle catture storiche (1973-1978), sul concetto di dipendenza enunciato nelle preferenze dell'Aia del 1976 e sulle perdite giurisdizionali (1973-1976);

AA.

considerando che sono stati pubblicati quasi 4 000 articoli scientifici sui rigetti, di cui oltre 3 700 relativi alla pesca industriale, mentre sono meno di 200 quelli incentrati sulla piccola pesca costiera;

AB.

considerando che, a partire dal 1950 circa, e come conseguenza del riscaldamento degli oceani e dei cambiamenti biogeochimici quali la perdita di ossigeno, gli habitat di diversi gruppi di specie marine hanno subito molte variazioni, con implicazioni in termini di composizione delle specie, abbondanza e produzione di biomassa degli ecosistemi, dai poli all'equatore; che il cambiamento nella distribuzione degli stock ittici ha un impatto sulla futura gestione della pesca e pertanto anche sull'attuazione dell'obbligo di sbarco;

AC.

considerando che la Commissione ha condotto una valutazione dell'impatto socioeconomico sulle politiche di riduzione dei rigetti prima della sua proposta di un nuovo regolamento di base della PCP nel luglio 2011, ma finora non ha analizzato a fondo il suo impatto socioeconomico e gli effetti sulla sicurezza a bordo o non ha fornito risposte alle preoccupazioni sull'attuazione sollevate dai consigli consultivi e dagli Stati membri;

AD.

considerando che non è ancora nota la misura in cui sono stati ridotti i rigetti; che cinque Stati membri non hanno risposto al questionario della Commissione sull'attuazione dell'obbligo di sbarco per il 2019, e due di questi Stati non lo fanno da tre anni consecutivi;

AE.

considerando che le differenze nel controllo e nell'applicazione dell'obbligo di sbarco possono generare una situazione di squilibrio all'interno degli Stati membri e tra di essi; che, nelle sue relazioni di valutazione del rispetto dell'obbligo di sbarco, l'Agenzia europea di controllo della pesca ha riscontrato un'attuazione insufficiente da parte degli Stati membri e ha formulato raccomandazioni per migliorare il controllo;

AF.

considerando che la Commissione dovrà presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio circa l'applicazione della PCP, incluso l'obbligo di sbarco, entro il 31 dicembre 2022;

1.

afferma l'obiettivo generale dell'UE di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici e la protezione degli ecosistemi marini; sottolinea che la diminuzione dei rigetti e la riduzione al minimo delle catture indesiderate sono una priorità di politica pubblica che è stata elaborata in risposta alle preoccupazioni in materia di responsabilità, conservazione e spreco delle risorse naturali, nonché alla necessità scientifica di tenere pienamente conto di tutte le fonti di mortalità per pesca;

2.

si rammarica che le relazioni annuali della Commissione sullo stato di avanzamento della PCP contengano pochissime informazioni sull'attuazione dell'obbligo di sbarco, nessun dato finora sulla misura in cui i rigetti sono stati ridotti in virtù di tale obbligo e nessuna analisi dell'impatto socioeconomico dell'obbligo o degli effetti della sua attuazione sulla sicurezza a bordo delle navi da pesca;

3.

riconosce che l'introduzione dell'obbligo di sbarco rappresenta un cambiamento di paradigma e una delle più grandi sfide nella storia della gestione della pesca dell'UE — dalla registrazione degli sbarchi, e persino l'obbligo di rigetto in alcuni casi, a un sistema che registra l'intera cattura — che, insieme all'introduzione della politica del rendimento massimo sostenibile, ha inevitabilmente avuto una serie di impatti ecologici e socioeconomici di vasta portata a breve e lungo termine; sottolinea la necessità di una valutazione dell'impatto socioeconomico dell'obbligo di sbarco;

4.

osserva che la politica in materia di rendimento massimo sostenibile non implica la totale assenza di rigetti in mare e che i rigetti non escludono il raggiungimento del rendimento massimo sostenibile, affermazioni che possono essere comprovate da numerosi stock, comprese specie oggetto di catture accessorie;

5.

evidenzia i progressi compiuti in termini di cooperazione con i portatori di interessi e le misure adottate per migliorare la selettività; rileva, tuttavia, che, secondo la Commissione e il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, l'attuazione dell'obbligo di sbarco rimane complessivamente bassa e che i rigetti si verificano a tassi approssimativamente paragonabili a quelli degli anni precedenti l'introduzione dell'obbligo di sbarco;

6.

riconosce che dal 2010 esiste l'obbligo di registrare i rigetti nel giornale di bordo ai sensi del regolamento sul controllo della pesca; deplora che, nonostante l'introduzione dell'obbligo di sbarco, si disponga ancora in misura limitata di dati affidabili e conoscenze sul volume dei rigetti, che il numero di totali ammissibili di catture precauzionali sia aumentato, in contrasto con la riduzione delle quantità di totali ammissibili di catture analitici, e che la disponibilità di informazioni scientifiche sullo stato degli stock non sia sostanzialmente migliorata;

7.

osserva che l'obbligo di sbarco continua a suscitare preoccupazioni nel settore della pesca e nella comunità scientifica a causa di ostacoli di varia natura; sottolinea che i motivi di preoccupazione per il settore della pesca sono la mancanza di infrastrutture adeguate nei porti, l'aumento dei costi operativi, la mancanza di incentivi offerti dalle autorità per il rispetto delle norme e le difficoltà nel raggiungere una maggiore selettività in alcune attività di pesca senza compromettere la redditività economica della pesca, in particolare nella pesca multispecifica esposta a un elevato rischio di situazioni di «contingente limitante» che portano alla sottoutilizzazione del contingente disponibile e alla potenziale chiusura anticipata della pesca, creando gravi difficoltà economiche per le flotte interessate; osserva che finora sono stati segnalati solo due casi: sogliola (Belgio) e tonno obeso (Francia);

8.

si rammarica che le difficoltà incontrate nell'attuazione del divieto di rigetto abbiano messo in cattiva luce i pescatori e gli sforzi del settore della pesca, malgrado i progressi compiuti nel raggiungimento dell'obiettivo del rendimento massimo sostenibile;

9.

prende atto delle recenti misure adottate finora — scambi di contingenti e riserve comuni di contingenti per le specie oggetto di catture accessorie — anche se queste misure sono per lo più non permanenti e sono soggette a negoziati tra gli Stati membri e la loro efficacia deve ancora essere valutata a fondo; sottolinea la necessità di rimuovere gli ostacoli amministrativi per un'efficace attuazione dell'obbligo di sbarco, di migliorare lo sviluppo e l'adozione di nuovi attrezzi selettivi e di sviluppare ulteriormente piani efficaci di riduzione delle catture accessorie con l'obiettivo di ricostituire gli stock vulnerabili;

10.

sottolinea il potenziale e necessario utilizzo delle esenzioni (alto tasso di sopravvivenza ed esenzione de minimis) previsto dal regolamento per facilitare l'attuazione e contrastare possibili situazioni di contingente limitante; ricorda che è necessario fornire prove e dati affidabili e accurati e raccomanda di snellire il processo di concessione delle esenzioni, compresa una migliore raccolta dei dati scientifici;

11.

sottolinea che Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca ha riconosciuto che la qualità dei contributi a sostegno delle esenzioni è generalmente migliorata a partire dalla presentazione delle prime raccomandazioni congiunte nel 2014; riconosce che fornire dati e informazioni a sostegno delle esenzioni può essere difficile per via della natura dei dati richiesti; osserva con preoccupazione, tuttavia, che il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca ha evidenziato la presenza di molti casi in cui le informazioni e i dati forniti non sono specifici per specie e/o attività di pesca e che gli stessi studi e ipotesi sono utilizzati a sostegno di molteplici esenzioni; sottolinea che l'assenza di dati e informazioni specifici per specie e attività di pesca rende difficile valutare il probabile impatto dell'esenzione proposta o la sua conformità alle condizioni ai fini delle esenzioni de minimis o di quelle legate agli alti tassi di sopravvivenza;

12.

esprime preoccupazione per il fatto che la riduzione progressiva di alcune concessioni, come l'esenzione «de minimis», può causare o aggravare il fenomeno delle specie a contingente limitante e la chiusura di attività di pesca; ribadisce la necessità di continuare a sviluppare piani efficaci di riduzione delle catture accessorie in attività di pesca a selettività limitata, come quella con reti pelagiche;

13.

ricorda che l'obbligo di sbarco non è un obiettivo in sé bensì uno strumento per migliorare la pesca e il comportamento operativo, incentivare lo sviluppo e l'uso di attrezzi più selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate e migliorare la documentazione delle catture per una migliore comprensione e valutazione scientifica degli stock ittici; osserva che molti pescatori non concordano sul legame tra gli obiettivi dell'obbligo di sbarco e la sua attuazione, il che tende a ostacolarne l'osservanza; riconosce che, se da un lato il perseguimento di questo obiettivo finale richiede tempo e conoscenze sufficienti, dall'altro sono necessari maggiori sforzi per promuovere una comprensione comune dello stesso e per mettere in pratica i risultati degli studi effettuati da scienziati e pescatori onde migliorare la selettività e ridurre le catture indesiderate; invita la Commissione a continuare a sostenere i piani per migliorare la selettività, anche, se del caso, utilizzando incentivi per l'adozione di attrezzi più selettivi;

14.

segnala le specificità delle regioni ultraperiferiche, in particolare per quanto riguarda le navi, le flotte obsolete, i porti con capacità di stoccaggio e di trasformazione ridotte, che possono rendere impraticabile l'obbligo di sbarco;

15.

osserva che i livelli dei rigetti differiscono notevolmente tra le varie attività di pesca e i vari bacini marittimi, il che fa pensare che l'approccio «unico per tutti» potrebbe non essere la strategia ottimale per incoraggiare i pescatori a diventare più selettivi; invita la Commissione a individuare le principali carenze e a proporre soluzioni adeguate e su misura per specifiche attività di pesca per ciascun bacino marittimo, prestando particolare attenzione alla piccola pesca artigianale, soprattutto nelle regioni ultraperiferiche;

16.

ricorda che l'attuale quadro giuridico fornisce una base giuridica che consente agli Stati membri di collaborare attivamente a una definizione più flessibile delle norme sulla pesca selettiva e di utilizzare strumenti di mitigazione scientificamente provati; invita gli Stati membri a rafforzare la loro cooperazione attraverso un approccio regionale, compreso il coinvolgimento dei portatori di interessi e dei consigli consultivi pertinenti, e a utilizzare appieno le sovvenzioni a loro disposizione a tal fine; ribadisce la necessità di garantire parità di condizioni nell'attuazione dell'obbligo di sbarco;

17.

accoglie con favore i risultati di recenti studi scientifici (ad esempio, DiscardLess, MINOUW e LIFE iSEAS) sugli attrezzi innovativi per incrementare la selettività, sulle strategie di prevenzione e sulle modifiche da apportare ai pescherecci per gestire le catture indesiderate a bordo; ritiene necessario proseguire gli sforzi di ricerca per migliorare la selettività degli attrezzi, le strategie di prevenzione e la gestione delle catture indesiderate; accoglie con favore la proposta «Missione stella marina 2030: far rivivere i nostri mari e le nostre acque», e ritiene che una missione avente come obiettivo la salute di oceani, mari e acque costiere e interne contribuirà a elaborare soluzioni di cui c'è urgente bisogno e che hanno un diretto impatto sul settore della pesca e sull'uso e la gestione sostenibile delle risorse oceaniche;

18.

sottolinea che i sistemi di gestione della pesca, affinché siano efficaci e consentano di utilizzare tutti gli elementi per attuare correttamente l'obbligo di sbarco e raggiungere gli obiettivi della PCP, devono poggiare su dati scientifici e una documentazione delle catture accurati e affidabili; invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per dare piena attuazione alla legislazione UE applicabile ove necessario e a intraprendere ulteriori azioni per garantire una documentazione e una raccolta di dati complete, commisuratamente alla loro capacità di pesca nel caso delle flotte costiere artigianali;

19.

è preoccupato per l'assenza di adeguato controllo e di osservanza dell'obbligo di sbarco e sottolinea l'impatto negativo di tali carenze sulla sostenibilità, anche a causa della fissazione di totali ammissibili di catture basati sul totale delle catture, comprese le integrazioni dei contingenti per coprire il pesce precedentemente scartato;

20.

sottolinea che l'esistenza di numerose norme, esenzioni e deroghe adottate negli ultimi anni complica l'attuazione dell'obbligo di sbarco e la valutazione di conformità da parte dell'Agenzia europea di controllo della pesca, rendendo più difficile il raggiungimento degli obiettivi di protezione e miglioramento della sostenibilità della pesca; sottolinea che l'uso delle esenzioni previste dalla PCP è della massima importanza per l'attuazione dell'obbligo di sbarco;

21.

chiede che si faccia un uso migliore delle nuove tecnologie e delle soluzioni digitali sviluppate in cooperazione con il settore della pesca e le autorità degli Stati membri al fine di migliorare il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza, nel pieno rispetto dei diritti alla privacy e della riservatezza commerciale;

22.

sottolinea il ruolo cruciale dei pescatori e degli altri portatori di interessi nell'attuazione delle politiche, per promuovere una cultura di rispetto delle regole e cambiamenti graduali e adattabili nel tempo delle norme sugli obblighi di sbarco; evidenzia i benefici aggiuntivi dei sistemi volontari e legati agli incentivi per migliorare il coinvolgimento dei pescatori;

23.

sottolinea che, se il miglioramento della selettività deve continuare a essere altamente prioritario, l'attuazione dell'obbligo di sbarco richiede un approccio intersettoriale e l'elaborazione di chiari incentivi per incoraggiare le migliori pratiche in materia di mitigazione; raccomanda le seguenti misure di accompagnamento e i seguenti strumenti di gestione:

a)

utilizzare e ottimizzare ulteriormente gli strumenti basati sui contingenti, in linea con i principi della PCP e a condizione che siano messe in atto misure di controllo efficaci, quali:

la distribuzione dei contingenti in linea con la composizione prevista delle catture;

adeguamenti tramite scambi di contingenti con altri Stati membri e paesi terzi vicini con cui l'UE condivide gli stock, effettuati in modo flessibile ed efficiente per evitare la sottoutilizzazione dei contingenti, ad esempio passando a meccanismi permanenti e non solo rinnovabili annualmente dopo la fissazione di totali ammissibili di catture e contingenti, in linea con i migliori pareri scientifici disponibili;

l'assegnazione di quote di rigetto stimate per i pescatori, specialmente quelli operanti su piccola scala, che scelgono di utilizzare attrezzi più selettivi;

b)

studiare la fattibilità dell'attuazione di un approccio incentrato sulla pianificazione dello spazio marittimo e sulla gestione basata sulle zone di pesca al fine di evitare i rigetti orientando i pescatori verso zone in cui è meno probabile la presenza di pesci sotto taglia, garantendo al contempo che tali misure non comportino il mancato utilizzo estensivo di altre specie di dimensioni commerciabili;

c)

prevedere maggiore flessibilità per consentire ai pescatori di scegliere le soluzioni riguardanti gli attrezzi di pesca, insieme a una maggiore responsabilità per la documentazione (documentazione completa delle catture);

d)

prevedere meccanismi flessibili per l'approvazione di nuovi tipi di attrezzi selettivi al fine di incentivare i portatori di interessi a richiedere e realizzare progetti pilota;

e)

concedere accesso esclusivo ai luoghi o ai periodi di pesca al fine di favorire la selettività;

f)

adottare strategie per utilizzare al meglio le catture indesiderate per scopi diversi dal consumo umano senza creare una domanda di catture di taglia inferiore alla taglia minima e a condizione che sia fattibile per i pescatori in termini economici e operativi;

g)

sviluppare un atlante dei rigetti come inventario delle catture indesiderate nelle diverse attività di pesca e nelle diverse zone, al fine di sviluppare meglio i piani regionali sulle catture accessorie, coinvolgendo gli Stati membri e l'industria della pesca e sostenendo il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura;

h)

utilizzare e sviluppare strumenti di intelligenza artificiale volontari e legati a incentivi per aumentare la selettività e il controllo e migliorare l'identificazione delle specie, in collaborazione con il settore della pesca e le autorità degli Stati membri;

i)

introdurre gradualmente l'obbligo di rispettare la medesima politica in materia di rigetti per le importazioni di prodotti ittici da paesi terzi, al fine di eliminare lo svantaggio comparativo e la concorrenza sleale per la flotta europea, nell'ottica di una migliore protezione delle risorse ittiche globali;

j)

rinnovare l'obbligo della Commissione di riferire annualmente sulla situazione della PCP e sull'attuazione dell'obbligo di sbarco, e fornire maggiori informazioni sulla sua attuazione, compreso l'impatto socioeconomico e, tra gli altri aspetti, il consumo di carburante, lo spazio di stoccaggio, gli effetti sulla sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci, la riduzione dei rigetti e delle catture indesiderate, e il miglioramento dello stato degli stock (rendimento massimo sostenibile);

24.

invitare la Commissione, nel quadro della relazione di valutazione sull'attuazione della PCP prevista per il 2022, a:

a)

valutare in che misura sia stata realizzata la riduzione dei rigetti nell'ambito dell'obbligo di sbarco e se abbia contribuito a migliorare lo stato degli stock (rendimento massimo sostenibile) e a ridurre l'impatto sull'ecosistema marino;

b)

valutare l'impatto socioeconomico dell'obbligo di sbarco, il sistema di remunerazione, il numero di membri dell'equipaggio e le condizioni di sicurezza e di lavoro a bordo, in linea con le raccomandazioni della FAO e dell'ILO;

c)

identificare e monitorare le attività di pesca riguardo alle quali i dati scientifici indicano che un aumento della selettività è attualmente difficile da raggiungere;

d)

valutare l'efficacia e l'applicabilità delle riserve comuni di contingenti recentemente adottate per le catture accessorie come strumento efficace e applicabile per rimediare a situazioni di presenza di specie a contingente limitante;

e)

valutare l'impatto sulla sostenibilità delle specie rimosse dal Consiglio dall'elenco degli stock soggetti ai totali ammissibili di catture negli ultimi anni e valutare le potenziali conseguenze della loro reintroduzione nell'ambito del sistema del totale ammissibile di catture;

f)

identificare e rimuovere le difficoltà amministrative incontrate nello sviluppo e nell'attuazione dei progetti pilota di selettività, che stanno ostacolando gli sforzi profusi dai pescatori per essere più selettivi;

g)

identificare le opportunità commerciali e/o caritative nel tentativo di utilizzare al meglio le catture inevitabili sbarcate di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione e le catture indesiderate, per evitare lo spreco di risorse naturali e non mettere a repentaglio gli obiettivi di sostenibilità della PCP;

h)

valutare se l'attuale politica dell'obbligo di sbarco è adatta allo scopo e valutare la fattibilità di adattare l'obbligo di sbarco caso per caso per ogni tipo di attività di pesca e/o stock;

i)

valutare i percorsi per un migliore adeguamento e una migliore semplificazione dell'articolo 15 della PCP al fine di agevolarne l'attuazione e la comprensione da parte di tutti i portatori di interessi, e in particolare l'uso da parte degli Stati membri dell'insieme di strumenti disponibili previsti dal quadro giuridico in vigore per migliorare la selettività e ridurre le catture indesiderate;

25.

invita la Commissione a presentare, sulla base di questa valutazione e se del caso, una proposta legislativa al fine di raggiungere meglio gli obiettivi di riduzione dei rigetti e di miglioramento degli stock;

26.

sottolinea la preoccupazione che gli stock condivisi con paesi terzi non siano sempre soggetti alle stesse disposizioni sui rigetti; sottolinea la necessità di una progressiva convergenza sui principali obiettivi della gestione della pesca, in modo tale da garantire i più elevati standard per raggiungere un buono stato ambientale dell'ecosistema marino condiviso, la sostenibilità delle attività di pesca e il mantenimento di condizioni di parità con i paesi terzi, in particolare il Regno Unito;

27.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale europeo nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105.

(3)  GU L 25 del 31.1.2017, pag. 12.

(4)  Borges, L., The unintended impact of the European discard ban (L'impatto involontario del divieto di rigetto in Europa), ICES Journal of Marine Science, Volume 78, numero 1, gennaio-febbraio 2021, pagg. 134–141, https://doi.org/10.1093/icesjms/fsaa200

(5)  Landing Obligation and Choke Species in Multispecies and Mixed Fisheries — The North Sea (Obbligo di sbarco e specie a contingente limitante in caso di pesca multispecifica e mista — Mare del Nord).

(6)  Landing Obligation and Choke Species in Multispecies and Mixed Fisheries — The North Western Waters (Obbligo di sbarco e specie a contingente limitante in caso di pesca multispecifica e mista — Acque nordoccidentali).

(7)  Landing Obligation and Choke Species in Multispecies and Mixed Fisheries — The South Western Waters (Obbligo di sbarco e specie a contingente limitante in caso di pesca multispecifica e mista — Acque sudoccidentali).

(8)  Discard ban, landing obligation and MSY in the Western Mediterranean Sea — the Spanish case (Divieto di rigetto, obbligo di sbarco e rendimento massimo sostenibile nel Mar Mediterraneo occidentale — Il caso della Spagna).

(9)  Discard ban, landing obligation and MSY in the Western Mediterranean Sea — the Italian case (Divieto di rigetto, obbligo di sbarco e rendimento massimo sostenibile nel Mar Mediterraneo occidentale — Il caso dell'Italia).

(10)  Uhlmann, Sven & Ulrich, Clara & Kennelly, Steven, The European Landing Obligation: Reducing Discards in Complex, Multi-Species and Multi-Jurisdictional Fisheries (L'obbligo di sbarco europeo: riduzione dei rigetti in mare nelle attività di pesca complesse, multispecie e multigiurisdizionali), 2019.

(11)  A third assessment of global marine fisheries discards (Terza valutazione dei rigetti in mare a livello mondiale), FAO, 2019.

(12)  Valutazione delle relazioni annuali degli Stati membri sull'obbligo di sbarco (per il 2019) (CSTEP-Adhoc-20-02).

(13)  Market outlets for unwanted catches (Sbocchi di mercato per le catture indesiderate), Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (EUMOFA), 2020.


Mercoledì 19 maggio 2021

12.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 15/18


P9_TA(2021)0236

Sfide per gli organizzatori di eventi sportivi nell'ambiente digitale

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulle sfide per gli organizzatori di eventi sportivi nell'ambiente digitale (2020/2073(INL))

(2022/C 15/03)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'articolo 114 TFUE,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 7, 8, 11 e 16, l'articolo 17, paragrafo 2, e gli articoli 47 e 52,

vista la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (1),

vista la dichiarazione della Commissione sugli organizzatori di eventi sportivi allegata alla risoluzione legislativa del Parlamento europeo, del 26 marzo 2019, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (2),

vista la direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio (3),

visto il regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (4),

vista la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (5) («direttiva sul rispetto dei DPI»),

vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (6),

vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (7),

vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi («direttiva sui servizi di media audiovisivi») (8),

vista la raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione, del 1o marzo 2018, sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online (9) e la comunicazione della Commissione, del 28 settembre 2017, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dal titolo «Lotta ai contenuti illeciti online: Verso una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme online» (COM(2017)0555),

vista la comunicazione della Commissione, del 29 novembre 2017, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo dal titolo «Orientamenti in merito ad alcuni aspetti della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale», (COM(2017)0708),

visto il memorandum d'intesa, del 25 giugno 2018, sulla pubblicità online e sui diritti di proprietà intellettuale promosso dalla Commissione europea e la relazione della Commissione sul funzionamento del memorandum d'intesa sulla pubblicità online e sui diritti di proprietà intellettuale (SWD(2020)0167),

visti gli articoli 47 e 54 del suo regolamento,

visto il parere della commissione per la cultura e l'istruzione,

vista la relazione della commissione giuridica (A9-0139/2021),

A.

considerando che lo sport svolge un ruolo fondamentale nella prosperità sociale, culturale ed economica dell'Unione e promuove i valori comuni di solidarietà, diversità e inclusione sociale, apportando notevoli contributi allo sviluppo economico e sociale;

B.

considerando che, a norma dell'articolo 165 TFUE, l'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto della natura specifica del medesimo; che è opportuno tenere conto del contributo dello sport al conseguimento degli obiettivi generali dell'Unione, quali la protezione ambientale, la digitalizzazione e l'inclusività, e che l'Unione dovrebbe mirare a sviluppare ulteriormente e preservare la dimensione europea dello sport nell'ambiente digitale;

C.

considerando altresì che lo sport promuove e instilla valori quali la tolleranza, il rispetto reciproco, la solidarietà, l'uguaglianza, l'inclusività, la diversità, l'equità, la cooperazione e l'impegno civico, contribuendo al contempo in maniera notevole ai valori formativi e culturali, e può essere considerato una necessità culturale e sociale; che è essenziale che tali valori siano promossi dagli organizzatori di eventi sportivi, dalle emittenti, dagli intermediari online, dalle autorità nazionali e dalle parti interessate del settore dello sport; che la politica dello sport dell'Unione deve sostenere gli scopi e gli obiettivi degli sport sia professionistici sia dilettantistici e può contribuire ad affrontare le sfide transnazionali;

D.

considerando che lo sport funge da vettore per l'integrazione; che le parti interessate del settore dello sport, i comuni e la comunità sportiva dovrebbero cooperare per favorire il passaggio a un settore sportivo più sostenibile e inclusivo, agevolando la partecipazione agli eventi sportivi per tutti i settori del pubblico, in particolare le persone con minori opportunità, a prescindere dall'età, dal genere, dalla disabilità o dall'origine etnica;

E.

considerando che la cultura dei tifosi è un elemento indispensabile dell'esperienza sportiva e non solo un contesto per commercializzare un prodotto;

F.

considerando che i settori correlati allo sport rappresentano il 2,12 % del PIL dell'Unione e il 2,72 % dell'occupazione all'interno dell'Unione; che gli eventi sportivi comportano notevoli effetti per il territorio in termini sia di partecipazione che economici;

G.

considerando che gli sport di base sono il fondamento dello sport a livello professionistico, in quanto le piccole società sportive ne costituiscono la spina dorsale a livello europeo, apportano un notevole contributo alla crescita dei giovani atleti e operano principalmente su base volontaria; che 35 milioni di praticanti dilettanti contribuiscono allo sviluppo dello sport di massa e alla diffusione dei valori sportivi;

H.

considerando che lo sviluppo dell'ambiente digitale e delle nuove tecnologie ha facilitato l'accesso di tutti i tifosi alle trasmissioni di eventi sportivi su tutti i tipi di dispositivi, aumentando la potenziale esposizione a contenuti illegali e ampliando il numero di persone che possono accedere a tali trasmissioni, oltre ad aver offerto la possibilità di ottenere maggiore visibilità agli sport tradizionalmente non trasmessi; che ha altresì favorito lo sviluppo di nuovi modelli di impresa online, creando nuove modalità per generare introiti; che, al contempo, ha agevolato la diffusione illegale di trasmissioni sportive online e la pirateria informatica sia all'interno che all'esterno dell'Unione, il che è dannoso sia per gli sport professionistici che per quelli di base e mette a repentaglio l'organizzazione e la sostenibilità degli eventi sportivi nonché la stabilità finanziaria dell'intero settore sportivo;

I.

considerando che la tutela dei diritti di proprietà intellettuale è un diritto fondamentale sancito dalla Carta dei diritti fondamentali; che il significato e l'ambito di applicazione dei diritti fondamentali sanciti nella Carta devono essere stabiliti in conformità alla relativa giurisprudenza dalla Corte europea dei diritti dell'uomo;

J.

considerando che la cultura del tifo, fondata sulla libertà di condividere e vivere le vicende sportive sia in tempo reale che prima o dopo gli eventi sportivi in diretta, è un elemento essenziale del ruolo che lo sport svolge nella società europea;

K.

considerando che la trasmissione illegale di eventi sportivi e la diffusione di contenuti illeciti online non solo causano un danno economico significativo al settore sportivo, generando perdite in termini di abbonamenti e introiti pubblicitari, ma sono anche dannose per gli utenti finali, come i tifosi e i consumatori, a causa, ad esempio, dell'esposizione di detti utenti finali al furto di dati personali, ai malware o ad altre forme di danno o pregiudizio connesse alla rete; che le trasmissioni illegali di eventi sportivi rientrano spesso nelle crescenti attività delle organizzazioni criminali; che la pirateria online non riguarda solo le trasmissioni sportive in diretta disponibili attraverso i servizi in abbonamento, ma anche le trasmissioni in chiaro di eventi sportivi;

L.

considerando che la pandemia di COVID-19 e le restrizioni all'accesso agli eventi sportivi hanno comportato un calo nella vendita dei biglietti per gli eventi sportivi e, al contempo, hanno creato opportunità per lo sviluppo degli abbonamenti ai canali sportivi e per l'aumento del pubblico delle trasmissioni televisive e online come pure per lo streaming illegale di eventi sportivi;

M.

considerando che, diversamente da altri settori, la maggior parte del valore della trasmissione di un evento sportivo risiede nel fatto che sia in diretta e la maggior parte di tale valore è persa al termine dell'evento; che lo streaming illegale di trasmissioni di eventi sportivi è più dannoso nei primi 30 minuti in cui esse sono disponibili online; che dunque, e solo in tale contesto, è necessaria una reazione immediata per porre fine alla trasmissione illegale online degli eventi sportivi;

N.

considerando che detta azione dovrebbe concentrarsi sulla provenienza dei contenuti trasmessi illecitamente in streaming, segnatamente sui soggetti da cui dipendono i siti web illegali e non sui singoli individui, quali i tifosi e i consumatori, che sono coinvolti in modo inconsapevole e involontario nello streaming illegale;

O.

considerando che, negli ultimi anni, si sono moltiplicati i nuovi canali multimediali per la diffusione illegale di eventi sportivi in diretta, tra i quali l'utilizzo illecito del protocollo IPTV (Internet Protocol Television) spicca per il suo crescente volume;

P.

considerando che la trasmissione illegale di un intero evento sportivo dovrebbe essere distinta dalle brevi sequenze condivise tra i tifosi e riguardanti la cultura del tifo, al fine di mettere in evidenza ad esempio i casi di incitamento all'odio e di razzismo che si verificano; che tale tipo di trasmissione illegale deve essere distinta dai contenuti lecitamente condivisi entro i limiti previsti dalla normativa sul diritto d'autore e nel rispetto delle eccezioni da essa stabilite, e dai contenuti condivisi dai giornalisti al fine di informare il grande pubblico secondo quanto indicato nella direttiva sui servizi di media audiovisivi; che le misure finalizzate alla tutela dei diritti di trasmissione dall'uso illegale e dalla pirateria non devono influire sulla libertà di stampa e sulla capacità dei mezzi di comunicazione di informare i cittadini;

Q.

considerando che determinati eventi sportivi di maggior rilievo sono di interesse pubblico generale e l'accesso alle informazioni in tempo reale che li riguardano dovrebbe pertanto essere garantito a tutti i cittadini e non essere soggetto a restrizioni illegali o inopportune; che ciò riguarda altresì i giornalisti e i cronisti che possono fornire tali informazioni in tempo reale; che gli Stati membri dovrebbero sostenere la trasmissione in chiaro dei principali eventi sportivi, in quanto lo sport è una forma di cultura popolare che svolge un ruolo importante nella vita dei cittadini;

R.

considerando che il numero di titolari dei diritti, intermediari e altri prestatori di servizi che sviluppano strumenti software in grado di individuare le trasmissioni illegali di eventi sportivi in diretta con un margine di errore minimo è in costante aumento; che, al contempo, l'affidabilità delle notifiche inviate da tali titolari dei diritti, intermediari e altri prestatori di servizi dipende dall'accuratezza e dalla qualità tecnica degli strumenti software che utilizzano per individuare le trasmissioni illegali di eventi sportivi in diretta;

S.

considerando che i titolari dei diritti, gli intermediari e gli altri prestatori di servizi i cui strumenti software sono in grado di individuare in modo affidabile ed efficace le trasmissioni illegali di eventi sportivi in diretta dovrebbero essere considerati «segnalatori attendibili certificati»; che dovrebbe essere richiesto il rispetto delle norme in materia di qualità e precisione per essere legalmente considerati segnalatori attendibili certificati; che un certificato basato su requisiti comuni a livello di Unione sarebbe la soluzione da preferire per garantire un riconoscimento effettivo e coerente dei segnalatori attendibili;

T.

considerando che la ricerca e l'innovazione per lo sviluppo di strumenti software più avanzati ai fini dell'individuazione e della segnalazione delle trasmissioni illegali di eventi sportivi in diretta dovrebbero essere promosse dall'Unione e dagli Stati membri;

U.

considerando che, sebbene gli eventi sportivi non siano oggetto della protezione del diritto d'autore ai sensi del diritto dell'Unione, essi hanno tuttavia un carattere unico e, in tale misura, originale, che può trasformarli in oggetti meritevoli di una tutela analoga a quella delle opere protette dal diritto d'autore; che il diritto dell'Unione non prevede alcuna protezione armonizzata per gli organizzatori di eventi sportivi in quanto tali; che la legislazione di alcuni Stati membri prevede tuttavia una protezione specifica per gli organizzatori di eventi sportivi, generando incertezza giuridica e una frammentazione del quadro normativo dell'Unione;

V.

considerando che il diritto dell'Unione prevede un quadro generale per i meccanismi di notifica e azione che permettono la rimozione delle informazioni illegali archiviate dagli intermediari o la disattivazione dell'accesso a queste ultime; che il diritto dell'UE stabilisce misure esecutive in materia civile che le autorità amministrative o giudiziarie possono adottare, in determinate condizioni, per prevenire o arrestare le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale;

W.

considerando tuttavia che l'attuale quadro giuridico non consente l'azione immediata necessaria per porre rimedio alla trasmissione illegale di eventi sportivi in diretta; che, inoltre, alcuni Stati membri hanno adottato norme relative ai meccanismi di notifica e azione che non sono armonizzate a livello di Unione;

Introduzione e osservazioni di carattere generale

1.

chiede che la Commissione, dopo lo svolgimento della necessaria valutazione d'impatto, presenti senza indebito ritardo una proposta di atti legislativi basata sull'articolo 114 TFUE, in linea con le raccomandazioni figuranti nell'allegato alla presente risoluzione;

2.

ritiene che lo sport contribuisca in modo significativo all'inclusione sociale, all'istruzione e alla formazione, alla creazione di posti di lavoro, all'occupabilità e alla salute pubblica nell'Unione; reputa inoltre che le entrate derivanti dall'organizzazione di eventi sportivi dovrebbero contribuire in misura maggiore al finanziamento di attività sportive che apportino benefici alla società, riflettendo così l'importanza sociale dello sport; osserva che in numerosi paesi europei i fondi destinati allo sport di base dipendono direttamente dai proventi derivanti dai diritti di diffusione sportivi; pone quindi l'accento sulla necessità di rafforzare la solidarietà finanziaria nell'ecosistema dello sport e rileva che una parte di tali proventi dovrebbe essere destinata allo sviluppo degli sport di base, delle attività parasportive e degli sport che godono di una copertura mediatica inferiore;

3.

ricorda la dichiarazione della Commissione figurante nell'allegato alla risoluzione del Parlamento europeo sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, approvata nel marzo 2019, in base alla quale «la Commissione valuterà le sfide degli organizzatori di eventi sportivi nell'ambiente digitale, in particolare le questioni relative alla diffusione illegale online di trasmissioni sportive»;

Eventi sportivi e diritti di proprietà intellettuale

4.

constata che gli eventi sportivi in quanto tali non possono essere soggetti alla protezione del diritto d'autore; rammenta che il diritto dell'Unione, a differenza di quello di alcuni Stati membri, non prevede diritti specifici per gli organizzatori di eventi sportivi; ricorda che alcuni Stati membri concedono agli organizzatori di manifestazioni sportive la protezione offerta dal cosiddetto «house right», sulla base delle relazioni contrattuali, e che il diritto dell'Unione garantisce un diritto analogo a quello dei produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole; riconosce che la protezione giuridica, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale, è importante per gli organizzatori di eventi sportivi, in particolare per quanto riguarda la concessione di licenze per i diritti di diffusione degli eventi sportivi da loro organizzati, in quanto lo sfruttamento di tali diritti rappresenta una considerevole fonte di reddito, a cui si aggiungono sponsorizzazioni, pubblicità e vendita di prodotti correlati (merchandising);

5.

pone in evidenza che le violazioni dei diritti di diffusione nello sport ne mettono a rischio il finanziamento a lungo termine;

Pirateria online delle trasmissioni di eventi sportivi in diretta

6.

ritiene che la lotta alla pirateria online relativa agli eventi sportivi che sono trasmessi in diretta e il cui valore economico risiede nella diffusione in tempo reale rappresenti la principale sfida a cui fanno fronte gli organizzatori di eventi sportivi, che richiede un intervento legislativo a livello di Unione;

7.

osserva che la diffusione illegale in streaming degli eventi sportivi è un fenomeno in crescita, che arreca nocumento all'ecosistema sportivo e agli utenti finali, i quali potrebbero essere esposti a diverse forme di danni, tra cui il furto di identità, il malware (ad esempio proveniente da applicazioni gratuite, o il furto dei dati di identificazione di una carta di credito o altri dati personali) e ad altre pratiche dannose o pregiudizievoli legate alla rete;

8.

constata che gli organizzatori di eventi sportivi investono notevoli risorse finanziarie, tecniche e umane per contrastare la pirateria online e collaborare con i prestatori di servizi;

9.

è del parere, nel contempo, che gli organizzatori di eventi sportivi debbano contribuire a un modello sportivo europeo che promuova lo sviluppo dello sport e rispetti gli obiettivi sociali ed educativi;

10.

sottolinea che la fornitura legale di contenuti sportivi dovrebbe essere promossa in modo migliore nell'Unione e invita la Commissione ad adottare misure che rendano più facile per i consumatori trovare mezzi legittimi per accedere ai contenuti sportivi online; invita la Commissione ad aggiornare regolarmente l'elenco di tali offerte su Agorateka.eu e a garantire che la piattaforma sia ulteriormente sviluppata; evidenzia che la responsabilità della diffusione illegale di eventi sportivi incombe ai fornitori di servizi e piattaforme di streaming, non ai sostenitori e i consumatori, che spesso si imbattono involontariamente in contenuti illeciti online e dovrebbero ricevere maggiori informazioni in merito alle opzioni legali disponibili;

Necessità di un'applicazione effettiva dei diritti

11.

pone in evidenza che, in ragione della natura specifica della trasmissione di eventi sportivi in diretta e del fatto che il loro valore è principalmente limitato alla durata della manifestazione sportiva in questione, le procedure esecutive devono essere quanto più rapide possibile; ritiene tuttavia che l'attuale quadro giuridico per le ingiunzioni e per i meccanismi di notifica e rimozione non garantisca sempre in modo adeguato un'applicazione effettiva e tempestiva dei diritti al fine di porre rimedio alla diffusione illegale di eventi sportivi in diretta; reputa pertanto che sarebbe opportuno adottare quanto prima misure concrete specifiche per la diffusione di eventi sportivi in diretta, onde adeguare l'attuale quadro giuridico a queste particolari sfide e renderlo adatto alle stesse;

12.

chiede che la rimozione di trasmissioni sportive illecite in diretta, o la disattivazione dell'accesso alle stesse, da parte di intermediari online sia immediata o quanto più rapida possibile e che, in ogni caso, avvenga entro 30 minuti dalla ricezione della notifica da parte dei titolari dei diritti, o di un segnalatore attendibile certificato, in merito all'esistenza di tale diffusione illegale; sottolinea che, ai fini della presente risoluzione, per «immediata» si intende immediatamente o il prima possibile e, in ogni caso, entro 30 minuti dalla ricezione della notifica da parte dei titolari dei diritti o di un segnalatore attendibile certificato;

13.

è del parere che la rimozione in tempo reale debba essere l'obiettivo da perseguire nei casi di trasmissioni illecite di eventi sportivi in diretta, purché non sussistano dubbi sulla titolarità del diritto in questione e sul fatto che la trasmissione in oggetto non sia stata autorizzata; sottolinea, tuttavia, che tali misure devono rispettare il principio giuridico generale di non imporre un obbligo di sorveglianza generalizzato;

Applicazione transfrontaliera dei diritti

14.

sottolinea inoltre che il quadro generale previsto dal diritto dell'Unione non è applicato in modo uniforme a livello nazionale e che la procedura civile e i meccanismi di notifica e rimozione variano da uno Stato membro all'altro; è del parere che gli strumenti di applicazione a livello transfrontaliero siano inefficaci; chiede un'ulteriore armonizzazione delle procedure e dei mezzi di ricorso nell'Unione, nel contesto del pacchetto relativo alla legge sui servizi digitali e di altre potenziali proposte legislative, al fine di far fronte alla natura specifica delle trasmissioni di eventi sportivi in diretta;

15.

pone in evidenza che le autorità e le agenzie di contrasto nazionali si trovano ad affrontare sfide quali la mancanza di risorse e di personale adeguatamente formato; sottolinea l'importanza di una stretta collaborazione e dello scambio delle migliori prassi tra le autorità competenti a livello europeo, le autorità nazionali e le parti interessate, al fine di migliorare l'infrastruttura giuridica complessiva in tutta l'Unione;

Procedure di notifica e azione

16.

ricorda che la direttiva sul commercio elettronico dispone che determinati prestatori di servizi online sono tenuti ad agire immediatamente per rimuovere le informazioni illegali da essi archiviate, o disabilitare l'accesso alle stesse, non appena ne vengono a conoscenza o ne divengono consapevoli attraverso le notifiche a essi trasmesse; afferma che la procedura di notifica e azione dovrebbe essere alla base delle misure volte a contrastare i contenuti illegali nell'Unione; ritiene tuttavia che la procedura vigente in materia di notifica e rimozione non consenta un'applicazione rapida tale da fornire rimedi efficaci, in considerazione delle caratteristiche specifiche degli eventi sportivi in diretta; sottolinea che qualsiasi disposizione da adottare per regolamentare un ambito specifico deve essere in linea con il quadro generale stabilito dal pertinente diritto dell'Unione;

17.

ricorda la risoluzione del Parlamento su una legge sui servizi digitali: adeguare le norme di diritto commerciale e civile per i soggetti commerciali che operano online (10), che chiede alla Commissione di garantire che le piattaforme di hosting di contenuti agiscano tempestivamente per rendere inaccessibili o rimuovere i contenuti; è del parere che sia opportuno istituire un meccanismo che coinvolga segnalatori attendibili certificati, attraverso il quale sia possibile rimuovere immediatamente una trasmissione illegale di un evento sportivo in diretta notificata da un segnalatore attendibile certificato o disabilitare l'accesso alla stessa, fatta salva l'attuazione di un meccanismo di reclamo e ricorso;

18.

sottolinea che i contenuti sportivi sono spesso oggetto di un'elaborazione tecnica, il che non lascia spazio a dubbi in merito al titolare dei diritti di diffusione online, e che gli organizzatori di tali manifestazioni, in quanto titolari dei diritti, conoscono tutti i loro licenziatari ufficiali, cosa che consente di individuare inequivocabilmente i servizi di streaming illeciti;

19.

insiste sul fatto che i fornitori di server e piattaforme di streaming dovrebbero adottare strumenti o misure di rimozione specifici per eliminare le trasmissioni illegali di eventi sportivi in diretta disponibili sui loro servizi o disabilitarne l'accesso;

Ingiunzioni di blocco

20.

osserva che le procedure di ingiunzione sono relativamente lunghe e generalmente prendono effetto dopo il termine della trasmissione; segnala l'esistenza di prassi sviluppate a livello nazionale, tra cui ingiunzioni in tempo reale e ingiunzioni dinamiche, che si sono dimostrate mezzi più efficaci per affrontare la pirateria relativa alla trasmissione di eventi sportivi; invita la Commissione a valutare l'impatto e l'adeguatezza dell'introduzione di procedure di ingiunzione volte a consentire il blocco in tempo reale dell'accesso ai contenuti sportivi illegali tramessi online in diretta o la rimozione degli stessi, sulla base del modello delle ingiunzioni di blocco «in tempo reale» e delle «ingiunzioni dinamiche»;

21.

insiste sul fatto che le procedure di ingiunzione volte alla rimozione delle trasmissioni illecite di eventi sportivi online o alla disattivazione dell'accesso alle stesse, indipendentemente dal modo in cui sono applicate, devono garantire che le misure si rivolgano esclusivamente ai contenuti illegali e non comportino blocchi eccessivi e arbitrari dei contenuti legali; richiama l'attenzione sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo cui la natura illegale di contenuti specifici non giustifica il blocco collaterale dei contenuti legali ospitati dallo stesso sito web o server;

Garanzie

22.

riconosce che il blocco in tempo reale potrebbe incidere sui diritti fondamentali se rendesse eccezionalmente inaccessibili dei contenuti legali; mette pertanto in evidenza la necessità di garanzie per fare in modo che il quadro giuridico sia fondato sul giusto equilibrio tra la necessità di assicurare l'efficienza delle misure esecutive e la necessità di proteggere i diritti di terzi; ritiene, a tale proposito, che le misure di esecuzione per la protezione dei contenuti trasmessi in diretta dovrebbero essere efficaci e proporzionate, in particolare per le piccole imprese, le PMI e le start-up, e dovrebbero includere l'accesso a mezzi di ricorso giurisdizionali efficaci, informazioni adeguate sulla presunta violazione per i fornitori di servizi e gli utenti di Internet interessati e garanzie adeguate in relazione alla protezione dei diritti fondamentali e dei dati personali;

Diritto connesso e diritto sui generis per gli organizzatori di eventi sportivi

23.

osserva che il diritto dell'Unione non prevede un diritto connesso al diritto d'autore per gli organizzatori di eventi sportivi ma che alcuni Stati membri hanno introdotto diritti specifici per gli organizzatori di eventi sportivi nella loro legislazione, ivi compreso un nuovo diritto connesso al diritto d'autore;

24.

ritiene che la creazione nel diritto dell'Unione di un nuovo diritto per gli organizzatori di eventi sportivi non rappresenterà la soluzione alle sfide a cui essi fanno fronte e che derivano dalla mancata applicazione tempestiva ed efficace dei loro diritti esistenti;

Altre misure

25.

chiede l'intensificazione della cooperazione tra le autorità degli Stati membri, i titolari dei diritti e gli intermediari; invita inoltre la Commissione, per quanto di sua competenza, a sostenere gli Stati membri nei loro sforzi tesi a migliorare le misure e l'infrastruttura esistenti;

Aspetti finali

26.

ritiene che la proposta richiesta non presenti incidenze finanziarie;

o

o o

27.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.

(1)  GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92.

(2)  GU C 108 del 26.3.2021, pag. 231.

(3)  GU L 130 del 17.5.2019, pag. 82.

(4)  GU L 168 del 30.6.2017, pag. 1.

(5)  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45

(6)  GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(7)  GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

(8)  GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.

(9)  GU L 63 del 6.3.2018, pag. 50.

(10)  Testi approvati, P9_TA(2020)0273.


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:

RACCOMANDAZIONI CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

A.   PRINCIPI E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Al fine di offrire una protezione giuridica adeguata ed efficace dei diritti riguardanti gli eventi sportivi in diretta, è opportuna la modifica del quadro giuridico vigente dell'Unione. Ciò deve essere effettuato tenendo in considerazione gli obiettivi e i principi seguenti:

migliorare e rendere più efficace il quadro giuridico dell'UE vigente sul rispetto dei diritti di proprietà per quanto riguarda gli eventi sportivi in diretta, alla luce della loro natura specifica e segnatamente del valore di breve durata di tali eventi sulla base delle migliori pratiche negli Stati membri;

introdurre un sistema dell'Unione che stabilisca criteri comuni per la certificazione dei «segnalatori attendibili»;

chiarire la legislazione vigente e adottare misure concrete per garantire che si proceda immediatamente alla rimozione dei contenuti illegali online relativi a eventi sportivi in diretta, anche quelli notificati da un segnalatore attendibile certificato, o la disabilitazione dell'accesso online ai medesimi per contrastare in modo efficiente la trasmissione illegale di eventi sportivi in diretta; intendere il termine «immediatamente» nel suo senso letterale o quanto prima possibile e in ogni caso entro 30 minuti dal ricevimento della notifica da parte dei titolari dei diritti o di segnalatori attendibili certificati;

mettere in evidenza che gli intermediari dovrebbero porre in essere obblighi efficaci relativi alla conoscenza dei propri clienti, per evitare che i loro servizi siano oggetto di abusi che facilitano lo streaming illegale di eventi sportivi; invita la Commissione, a tale scopo, a proporre detti obblighi nell'imminente legge sui servizi digitali;

provvedere, se del caso, a un'ulteriore armonizzazione delle procedure e dei rimedi nell'Unione atti a rafforzare e migliorare l'efficienza degli strumenti esecutivi, anche a livello transfrontaliero, fatto salvo il quadro generale dell'Unione;

valutare le misure di esecuzione esistenti al fine di migliorarle e di consentire la rimozione immediata dei contenuti illegali relativi a eventi sportivi in diretta, compresi i contenuti illegali relativi a eventi sportivi in diretta notificati da un segnalatore attendibile certificato;

armonizzare l'utilizzo di procedure di blocco rapide e adattabili in caso di violazioni ripetute già accertate che prevedano la rimozione immediata di contenuti illegali relativi a eventi sportivi in diretta o la disabilitazione dell'accesso ai medesimi anche quando tali contenuti illegali sono notificati da segnalatori attendibili certificati sulla base del modello delle ingiunzioni di blocco per eventi in diretta e delle «ingiunzioni dinamiche»;

garantire che le misure da proporre prendano in considerazione l'ambito, la portata e la periodicità delle violazioni nonché avere come obiettivo le trasmissioni illegali, ad eccezione della registrazione e della pubblicazione di riprese amatoriali illegali di eventi sportivi;

garantire che le misure da proporre siano proporzionate e mantengano il giusto equilibrio tra la necessità di misure esecutive efficienti e la necessità di tutelare i diritti di terzi interessati, compresi quelli dei fornitori di servizi, dei tifosi e dei consumatori;

chiarire che la responsabilità della trasmissione illegale di eventi sportivi non è imputabile a tifosi e consumatori;

integrare l'adattamento del quadro legislativo con misure non legislative, ivi compresa una cooperazione rafforzata tra le autorità degli Stati membri, i titolari dei diritti e gli intermediari.

B.   AZIONE DA PROPORRE

Fatte salve le norme previste che saranno stabilite in una pertinente normativa dell'Unione che stabilisca norme generali in materia di lotta ai contenuti illegali online, è opportuno introdurre nella legislazione dell'Unione disposizioni specifiche riguardanti i diritti degli organizzatori di eventi sportivi, volte in particolare a:

chiarire il concetto espresso dalla locuzione «agisca immediatamente» di cui all'articolo 14 della direttiva sul commercio elettronico in relazione a un intermediario online, affinché «immediatamente» sia considerato nel senso letterale o quanto prima possibile e in ogni caso entro 30 minuti dalla notifica da parte dei titolari dei diritti o di un segnalatore attendibile certificato;

istituire una norma comune dell'Unione riguardante la qualità e l'affidabilità tecnica degli strumenti software utilizzati dai titolari dei diritti, dagli intermediari e da altri prestatori di servizi per individuare le trasmissioni illegali di eventi sportivi in diretta ai fini della creazione di un sistema di certificazione per i «segnalatori attendibili»;

prevedere che le notifiche emesse da segnalatori affidabili certificati siano considerate accurate e affidabili e che, di conseguenza, i contenuti illegali online relativi a eventi sportivi in diretta notificati da un segnalatore attendibile certificato siano immediatamente rimossi o ne sia disabilitato l'accesso, fatta salva l'attuazione di meccanismi di reclamo e ricorso;

prevedere procedure di rimozione immediata per i contenuti illegali relativi a eventi sportiti in diretta, purché non sussistano dubbi circa la titolarità dei diritti in questione e il fatto che la trasmissione non sia stata autorizzata;

garantire che le misure che gli intermediari devono adottare siano efficaci, giustificate, proporzionate, adeguate, tenendo conto della gravità e dell'entità della violazione, garantendo, ad esempio, che la rimozione di contenuti illegali o la disabilitazione dell'accesso ai medesimi non richiedano il blocco di un'intera piattaforma contenente servizi legali;

adottare misure che facilitino la ricerca di mezzi legali per accedere a contenuti sportivi, anche aggiornando regolarmente l'elenco dei fornitori di tali mezzi su Agorateka.eu e garantendo che gli spettatori siano informati di tali strumenti giuridici e di come utilizzare tali mezzi per accedere ai contenuti quando sono applicate le misure di blocco;

fornire sostegno alle soluzioni per l'applicazione, quali gli accordi privati tra le parti interessate, e sostenerle attivamente; a tale proposito, la Commissione dovrebbe valutare e riferire in merito all'adeguatezza e all'effetto della creazione di un obbligo per i prestatori di contenuti online di procedere con rimozioni immediate al fine di rimuovere le trasmissioni sportive illegali disponibili sui loro servizi o disabilitarne l'accesso;

È opportuno modificare la direttiva 2004/48/CE (la direttiva di applicazione) al fine di:

introdurre la possibilità per l'autorità amministrativa o giudiziaria competente di emanare ingiunzioni che impongono la disabilitazione in tempo reale dell'accesso ai contenuti illegali online relativi a eventi sportivi in diretta o la rimozione dei medesimi;

consentire l'utilizzo di ingiunzioni di blocco applicate per tutta la durata della trasmissione in diretta di un evento sportivo ma limitate ad essa, al fine di bloccare il sito web che effettua la violazione solo per la durata dell'evento; far sì che tali ingiunzioni siano temporanee;

armonizzare la legislazione affinché, per quanto riguarda gli eventi sportivi in diretta, consenta il ricorso a ingiunzioni che dovrebbero portare al blocco dell'accesso non solo al sito web che effettua la violazione ma a qualsiasi altro sito web che effettua la medesima violazione, indipendentemente dal nome di dominio o dall'indirizzo IP utilizzato, e senza che sia necessario emanare una nuova ingiunzione;

specificare che la rimozione dei contenuti illeciti dovrebbe avvenire immediatamente, o il più rapidamente possibile e in ogni caso entro 30 minuti dal ricevimento della notifica da parte dei titolari dei diritti o da un segnalatore attendibile certificato, a condizione che l'illegalità della trasmissione sia stata notificata da un segnalatore attendibile certificato o, nei casi inequivocabili, dallo stesso titolare dei diritti; prevedere indicazioni efficaci per i titolari dei diritti o segnalatori attendibili certificati al fine di prevenire l'eventuale rimozione di contenuti legali; a tale scopo, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti illegali o la loro rimozione non dovrebbe in linea di massima richiedere di bloccare l'accesso a un server che ospita contenuti e servizi legali;

rafforzare la cooperazione tra le autorità degli Stati membri, anche attraverso lo scambio di dati e di migliori pratiche e con la creazione di una rete attiva e aggiornata di autorità nazionali; la Commissione dovrebbe valutare il valore aggiunto della designazione di un'autorità amministrativa indipendente in ciascuno Stato membro, che svolgerebbe un ruolo nel sistema di esecuzione, segnatamente in caso di un'attuazione rapida, ad esempio per la pirateria online di contenuti sportivi in diretta;

intensificare la cooperazione tra gli intermediari e i titolari dei diritti, anche promuovendo la conclusione di memorandum d'intesa che potrebbero prevedere una procedura di notifica e azione specifica.


12.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 15/28


P9_TA(2021)0238

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2020/002 EE settore turismo — Estonia

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2021 sull'intelligenza artificiale nell'istruzione, nella cultura e nel settore audiovisivo (2020/2017(INI))

(2022/C 15/04)

Il Parlamento europeo,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»),

visti gli articoli 165, 166 e 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

viste le conclusioni del Consiglio, del 9 giugno 2020, sul tema «Plasmare il futuro digitale dell'Europa» (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 19 settembre 2018, sul «Divario digitale di genere» (2),

vista la proposta della Commissione per un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2018, che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 (COM(2018)0434),

vista la comunicazione della Commissione, del 30 settembre 2020, sul piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027 — Ripensare l'istruzione e la formazione per l'era digitale (COM(2020)0624),

vista la comunicazione della Commissione, del 30 settembre 2020, sulla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 (COM(2020)0625),

vista la relazione della Commissione, del 19 febbraio 2020, sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e di responsabilità (COM(2020)0064),

visto il Libro bianco della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo «Intelligenza artificiale — Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia» (COM(2020)0065),

vista la comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo «Una strategia europea per i dati» (COM(2020)0066),

vista la comunicazione della Commissione del 25 aprile 2018 dal titolo «L'intelligenza artificiale per l'Europa» (COM(2018)0237),

vista la comunicazione della Commissione del 17 gennaio 2018 sul piano d'azione per l'istruzione digitale (COM(2018)0022),

vista la relazione del gruppo di esperti ad alto livello della Commissione sull'IA, dell'8 aprile 2019, dal titolo «Ethics Guidelines for trustworthy AI» (Orientamenti etici per un'IA affidabile),

vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2019 su una politica industriale europea globale in materia di robotica e intelligenza artificiale (3),

vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2018 sull'uguaglianza linguistica nell'era digitale (4),

vista la sua risoluzione del 12 giugno 2018 sulla modernizzazione dell'istruzione nell'UE (5),

vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (6),

vista la sua risoluzione del 1o giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea (7),

vista la nota informativa del suo dipartimento tematico Politica strutturale e di coesione, del maggio 2020, sull'uso dell'intelligenza artificiale nei settori culturali e creativi,

vista l'analisi approfondita del suo dipartimento tematico Politica strutturale e di coesione, del maggio 2020, sull'uso dell'intelligenza artificiale nel settore audiovisivo,

visto lo studio del suo dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali, dell'aprile 2020, sull'istruzione e l'occupazione delle donne nella scienza, nella tecnologia e nell'economia digitale, compresa l'intelligenza artificiale e la sua influenza sull'uguaglianza di genere,

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione giuridica e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

vista la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A9-0127/2021),

A.

considerando che le tecnologie di intelligenza artificiale (IA), che possono avere un impatto diretto sulle nostre società, sono oggetto di un rapido sviluppo e vengono utilizzate sempre più spesso in quasi tutti gli ambiti delle nostre vite, compresi l'istruzione, la cultura e il settore audiovisivo; che l'IA etica contribuirà verosimilmente a migliorare la produttività del lavoro e ad accelerare la crescita economica;

B.

considerando che lo sviluppo, la diffusione e l'uso dell'IA, compresi il software, gli algoritmi e i dati utilizzati e generati da essa, dovrebbero essere guidati dai principi etici della trasparenza, della spiegabilità, dell'equità, della rendicontabilità e della responsabilità;

C.

considerando che nell'Unione gli investimenti pubblici nell'IA accusano un notevole ritardo rispetto ad altre grandi economie; che la carenza di investimenti nell'IA avrà probabilmente ripercussioni sulla competitività dell'Unione in tutti i settori;

D.

considerando che un approccio integrato all'IA e la disponibilità, la raccolta e l'interpretazione di dati di elevata qualità, affidabili, equi, trasparenti, attendibili, sicuri e compatibili sono essenziali per lo sviluppo di un'IA etica;

E.

considerando che l'articolo 21 della Carta vieta la discriminazione fondata su un'ampia gamma di motivi; che le molteplici forme di discriminazione non dovrebbero essere replicate nello sviluppo, nella diffusione e nell'utilizzo dei sistemi di IA;

F.

considerando che l'uguaglianza di genere è un principio fondamentale dell'Unione, sancito dai trattati, e dovrebbe trovare riscontro in tutte le politiche dell'Unione, anche nei settori dell'istruzione, della cultura e degli audiovisivi, nonché nello sviluppo di tecnologie quali l'IA;

G.

considerando che le esperienze passate, in particolare in campo tecnico, hanno evidenziato che gli sviluppi e le innovazioni si basano spesso principalmente su dati maschili e che non sono rispecchiate appieno le esigenze delle donne; che far fronte a questi pregiudizi richiede una maggiore vigilanza, soluzioni tecniche e lo sviluppo di chiari requisiti di equità, responsabilità e trasparenza;

H.

considerando che insiemi di dati incompleti e inaccurati, la mancanza di dati disaggregati per genere e algoritmi errati possono distorcere il trattamento di un sistema di IA e compromettere il conseguimento dell'uguaglianza di genere nella società; che i dati concernenti i gruppi svantaggiati e le forme intersettoriali di discriminazione tendono a essere incompleti o addirittura assenti;

I.

considerando che le disuguaglianze di genere, gli stereotipi e le discriminazioni possono altresì essere creati e riprodotti attraverso il linguaggio e le immagini diffusi dai media e dalle applicazioni basate sull'IA; che l'istruzione, i programmi culturali e i contenuti audiovisivi hanno una notevole influenza nel plasmare le convinzioni e i valori delle persone e costituiscono uno strumento fondamentale per combattere gli stereotipi di genere, ridurre il divario digitale di genere e stabilire solidi modelli di riferimento; che è necessario istituire un quadro etico e normativo prima di attuare soluzioni automatizzate per questi settori chiave della società;

J.

considerando che la scienza e l'innovazione possono apportare benefici che cambiano la vita, in particolare per le persone più svantaggiate, come le donne e le ragazze che vivono nelle zone isolate; che la formazione scientifica è importante per acquisire competenze, ottenere un lavoro dignitoso e per le professioni del futuro, nonché per infrangere gli stereotipi di genere che considerano tali ambiti come stereotipicamente maschili; che la scienza e il pensiero scientifico sono fondamentali per la cultura democratica, che a sua volta è fondamentale per promuovere l'uguaglianza di genere;

K.

considerando che nell'Unione una donna su dieci ha già subito qualche forma di violenza online dall'età di 15 anni e che le molestie online continuano a destare preoccupazione nello sviluppo dell'IA, anche nell'istruzione; che la violenza online è spesso diretta contro le donne nella vita pubblica, come le attiviste, le donne in politica e altri personaggi pubblici; che l'IA e le altre tecnologie emergenti possono svolgere un ruolo importante nella prevenzione della violenza online contro le donne e le ragazze e nell'educazione delle persone;

L.

considerando che l'Unione e i suoi Stati membri hanno la responsabilità particolare di sfruttare, promuovere e rafforzare il valore aggiunto delle tecnologie di IA nonché di garantire che tali tecnologie siano sicure e favoriscano il benessere e l'interesse generale degli europei; che tali tecnologie possono apportare un contributo enorme al raggiungimento del nostro obiettivo comune di migliorare la vita dei nostri cittadini e di promuovere la prosperità nell'Unione, contribuendo allo sviluppo di strategie migliori e all'innovazione in numerosi settori, segnatamente nell'istruzione, nella cultura e nel settore audiovisivo;

M.

considerando che la maggior parte dei sistemi di IA si basa su un software con codice sorgente aperto, il quale può essere ispezionato, modificato e migliorato;

N.

considerando che potrebbero rendersi necessari alcuni adeguamenti agli strumenti legislativi specifici esistenti nell'UE per rispecchiare la trasformazione digitale e affrontare le nuove sfide poste dall'uso delle tecnologie di IA nell'istruzione, nella cultura e nel settore degli audiovisivi, come la protezione dei dati personali e della privacy e il contrasto alla discriminazione, la promozione della parità di genere e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, la tutela dell'ambiente e i diritti dei consumatori;

O.

considerando che per garantire parità di condizioni è importante fornire al settore audiovisivo l'accesso ai dati delle piattaforme globali e dei principali operatori;

P.

considerando che l'IA e le future applicazioni o invenzioni realizzate con l'aiuto dell'IA, analogamente a quanto avviene con qualsiasi altra tecnologia, possono avere una duplice natura; che l'IA e le tecnologie correlate destano molte preoccupazioni per quanto concerne l'etica e la trasparenza riguardo allo sviluppo, alla diffusione e all'impiego delle stesse, in particolare in merito alla raccolta, all'utilizzo e alla diffusione dei dati; che occorre valutare con attenzione i benefici e i rischi delle tecnologie di IA nell'istruzione, nella cultura e nel settore audiovisivo e analizzare in modo approfondito e continuativo i loro effetti su tutti gli aspetti della società, senza minare il loro potenziale;

Q.

considerando che l'istruzione mira a realizzare il potenziale umano, la creatività e un autentico cambiamento sociale, mentre l'utilizzo scorretto dei sistemi di IA basati sui dati può ostacolare lo sviluppo umano e sociale;

R.

considerando che l'istruzione e le opportunità educative sono un diritto fondamentale; che lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie di IA nel settore dell'istruzione dovrebbero essere classificati ad alto rischio ed essere soggetti a requisiti più rigorosi in materia di sicurezza, trasparenza, equità e responsabilità;

S.

considerando che la connettività pervasiva sicura, veloce e di elevata qualità, la banda larga, le reti ad alta capacità, le competenze informatiche, le competenze digitali, le attrezzature e infrastrutture digitali, nonché l'accettazione sociale e un quadro strategico mirato e accomodante sono tra i requisiti fondamentali per l'ampia e riuscita diffusione dell'IA nell'Unione; che è essenziale che tali infrastrutture e attrezzature siano dispiegate in modo paritario in tutta l'Unione al fine di contrastare il persistente divario digitale tra le sue regioni e i suoi cittadini;

T.

considerando che è assolutamente necessario affrontare il divario di genere nelle discipline in campo scientifico, tecnologico, ingegneristico, artistico e matematico (STEAM) per garantire una rappresentanza equa e giusta dell'intera società all'atto dello sviluppo, della diffusione e dell'impiego delle tecnologie di IA, compresi il software, gli algoritmi e i dati utilizzati e prodotti dalle stesse;

U.

considerando che è essenziale garantire che tutte le persone nell'Unione acquisiscano le competenze necessarie fin dalla più tenere età per meglio comprendere le capacità e le limitazioni dell'IA, al fine di prepararsi alla crescente presenza dell'IA e delle tecnologie connesse in tutti gli aspetti dell'attività umana ed essere in grado di cogliere appieno le opportunità che esse offrono; che l'acquisizione generalizzata di competenze digitali in tutti gli ambiti della società dell'Unione è una condizione preliminare per conseguire una trasformazione digitale equa a beneficio di tutti;

V.

considerando che, a tal fine, gli Stati membri devono investire nell'istruzione digitale e nella formazione mediatica, dotare le scuole di un'infrastruttura adeguata e delle necessarie apparecchiature terminali e porre maggiormente l'accento sull'insegnamento concernente le capacità e le competenze digitali nei programmi scolastici;

W.

considerando che l'IA e le tecnologie connesse possono essere utilizzate per migliorare i metodi di apprendimento e di insegnamento, in particolare aiutando i sistemi di istruzione a utilizzare dati equi per migliorare l'equità e la qualità educativa, promuovendo nel contempo programmi di studio ad hoc e un migliore accesso all'istruzione e migliorando e automatizzando alcuni compiti amministrativi; che è necessario un accesso paritario ed equo alle tecnologie digitali e alla connettività ad alta velocità per far sì che l'utilizzo dell'IA sia vantaggioso per l'intera società; che è della massima importanza garantire che l'istruzione digitale sia accessibile per tutti, anche per le persone provenienti da contesti svantaggiati e le persone con disabilità; che i risultati dell'apprendimento non dipendono di per sé dalla tecnologia, ma da come gli insegnanti sono in grado di utilizzare la tecnologia con modalità significative dal punto di vista pedagogico;

X.

considerando che l'IA ha in particolare la potenzialità di offrire soluzioni alle sfide quotidiane del settore dell'istruzione, come la personalizzazione dell'apprendimento, il monitoraggio delle difficoltà di apprendimento e l'automazione di contenuti/conoscenze specifici alle singole materie, fornendo in tal modo una migliore formazione professionale e sostenendo la transizione verso una società digitale;

Y.

considerando che l'IA potrebbe avere applicazioni pratiche in termini di riduzione del lavoro amministrativo per gli educatori e gli istituti di istruzione, che potrebbero quindi dedicare più tempo alle loro attività didattiche e di insegnamento fondamentali;

Z.

considerando che le nuove applicazioni nell'ambito dell'istruzione che si basano sull'IA stanno agevolando i progressi in varie discipline, come l'apprendimento delle lingue e la matematica;

AA.

considerando che esperienze di apprendimento personalizzate basate sull'IA possono non solo aiutare ad accrescere la motivazione degli studenti e aiutarli a sviluppare pienamente il loro potenziale, ma possono anche diminuire i tassi di abbandono scolastico;

AB.

considerando che l'IA può aiutare sempre più gli insegnanti a migliorare la loro efficacia grazie a una migliore comprensione dei metodi e degli stili di apprendimento degli studenti, aiutandoli a individuare le difficoltà di apprendimento e a valutare meglio i singoli progressi;

AC.

considerando che sul mercato del lavoro digitale nell'Unione mancano quasi mezzo milione di esperti delle scienze e dell'analisi dei Big Data, che sono intrinseci allo sviluppo e all'impiego di un'IA di qualità e affidabile;

AD.

considerando che l'applicazione dell'IA nell'ambito dell'istruzione solleva preoccupazioni riguardo all'uso etico dei dati, ai diritti dei discenti, all'accesso ai dati e alla protezione dei dati personali e pertanto comporta rischi per i diritti fondamentali, quali la creazione di modelli stereotipati in merito ai profili e ai comportamenti dei discenti che potrebbero condurre a discriminazioni o rischiare di produrre effetti dannosi a causa della diffusione su ampia scala di pratiche pedagogiche scorrette;

AE.

considerando che la cultura svolge un ruolo centrale nell'utilizzo delle tecnologie di IA su larga scala e si sta affermando in quanto disciplina fondamentale per il patrimonio culturale grazie allo sviluppo di tecnologie e strumenti innovativi e alla loro applicazione efficace per rispondere alle esigenze del settore;

AF.

considerando che le tecnologie di IA possono essere utilizzate per promuovere e tutelare il patrimonio culturale, anche con l'ausilio degli strumenti digitali per preservare i siti storici, trovando modi innovativi per rendere più ampiamente e facilmente accessibili gli insiemi di dati relativi ai beni culturali in possesso delle istituzioni culturali di tutta l'Unione, consentendo nel contempo agli utenti di consultare una grande quantità di contenuti culturali e creativi; che a tale riguardo è essenziale la promozione delle norme e dei quadri in materia di interoperabilità;

AG.

considerando che l'utilizzo delle tecnologie di IA per i contenuti culturali e creativi, in particolare i contenuti mediatici e le raccomandazioni ad hoc sui contenuti, solleva questioni relative alla protezione dei dati, alla discriminazione e alla diversità culturale e linguistica, rischia di produrre risultati discriminatori basati sui dati distorti inseriti e potrebbe limitare la diversità delle opinioni e il pluralismo dei media;

AH.

considerando che le raccomandazioni personalizzate sui contenuti basate sull'IA possono spesso rispondere meglio alle esigenze specifiche delle persone, comprese le preferenze culturali e linguistiche; che l'IA può contribuire a promuovere la diversità linguistica nell'Unione e a migliorare la diffusione generale delle opere audiovisive europee, in particolare mediante la sottotitolazione e il doppiaggio automatici dei contenuti audiovisivi in altre lingue; che rendere disponibili i contenuti mediatici nelle varie le lingue è pertanto fondamentale per sostenere la diversità culturale e linguistica;

AI.

considerando che l'IA favorisce l'innovazione nelle redazioni attraverso l'automazione di vari compiti banali, l'interpretazione dei dati e persino la generazione di notizie come le previsioni del tempo e i risultati sportivi;

AJ.

considerando che la promozione della linguistica computazionale per un'IA basata sui diritti rappresenta, attraverso la diversità linguistica europea, uno specifico potenziale di innovazione che può essere utilizzato per rendere democratico e non discriminatorio lo scambio culturale e di informazioni globale nell'era digitale;

AK.

considerando che le tecnologie di IA possono essere vantaggiose per quanto concerne esigenze specifiche in materia di istruzione come pure per l'accessibilità dei contenuti culturali e creativi per le persone con disabilità; che l'IA consente soluzioni come il riconoscimento vocale, gli assistenti virtuali e le rappresentazioni digitali di oggetti fisici; che le creazioni digitali stanno già contribuendo a rendere tali contenuti disponibili per le persone con disabilità;

AL.

considerando che le applicazioni di IA sono onnipresenti nel settore audiovisivo, in particolare sulle piattaforme di contenuti audiovisivi;

AM.

considerando che le tecnologie di IA contribuiscono pertanto alla creazione, pianificazione, gestione, produzione, distribuzione, localizzazione e fruizione di prodotti audiovisivi;

AN.

considerando che l'IA può essere utilizzata per creare contenuti falsi, come i «deepfake», che registrano un aumento esponenziale e rappresentano una minaccia immediata per la democrazia, ma può essere anche impiegata come prezioso strumento per identificare e combattere immediatamente tale attività dannosa, ad esempio attraverso la verifica dei fatti in tempo reale o contrassegnando i contenuti; che la maggior parte dei deepfake è facilmente identificabile; che, allo stesso tempo, gli strumenti di individuazione basati sull'IA riescono, in genere, a segnalare e filtrare tali contenuti; che manca un quadro giuridico in materia;

Osservazioni generali

1.

sottolinea l'importanza strategica dell'IA e delle tecnologie correlate per l'Unione; sottolinea che l'approccio all'IA e alle relative tecnologie deve essere incentrato sull'uomo e ancorato ai diritti umani e all'etica, affinché l'IA diventi realmente uno strumento al servizio delle persone, del bene comune e dell'interesse generale dei cittadini;

2.

sottolinea che lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dell'IA nell'istruzione, nella cultura e nel settore audiovisivo deve rispettare pienamente i diritti, le libertà e i valori fondamentali, compresa la dignità umana, la vita privata, la protezione dei dati personali, la non discriminazione e la libertà di espressione e informazione, nonché la diversità culturale e i diritti di proprietà intellettuale secondo quanto sancito dai trattati dell'Unione e dalla Carta;

3.

afferma che l'istruzione, la cultura e il settore audiovisivo sono ambiti sensibili per quanto riguarda l'uso dell'IA e delle tecnologie correlate, poiché hanno il potenziale di incidere sui pilastri dei diritti e dei valori fondamentali della nostra società; sottolinea pertanto che nello sviluppo, diffusione e utilizzo dell'IA e delle tecnologie correlate in tali ambiti, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati e prodotti dalle stesse, si dovrebbero osservare i principi etici;

4.

ricorda che gli algoritmi e l'IA dovrebbero essere «etici fin dalla loro progettazione», senza pregiudizi incorporati, in modo da garantire la massima protezione dei diritti fondamentali;

5.

ribadisce l'importanza di sviluppare un'IA e tecnologie correlate inclusive, compatibili e di qualità, destinate a essere utilizzate nell'apprendimento profondo, che rispettino e difendano i valori dell'Unione, in particolare la parità di genere, il multilinguismo e le condizioni necessarie per il dialogo interculturale, dal momento che il ricorso a dati di scarsa qualità, obsoleti, incompleti o inesatti può portare a previsioni inadeguate e, di conseguenza, a discriminazioni e pregiudizi; evidenzia che è fondamentale che vengano sviluppate capacità a livello sia nazionale che dell'Unione per migliorare la raccolta, la sicurezza, la compilazione e la trasferibilità dei dati senza mettere a repentaglio la vita privata; prende atto della proposta della Commissione di creare uno spazio comune europeo dei dati;

6.

rammenta che l'IA potrebbe dare adito a distorsioni e, di conseguenza, a diverse forme di discriminazione per motivi di sesso, razza, colore, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di altro genere, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita, disabilità, età od orientamento sessuale; ricorda, a tale proposito, che è necessario garantire i diritti di tutti e che l'IA e le tecnologie correlate non devono essere discriminatorie in alcun modo;

7.

sottolinea che tali pregiudizi e discriminazioni possono avere origine da serie di dati già distorte, che riflettono le discriminazioni già presenti nella società; ricorda a tale riguardo che è essenziale coinvolgere i principali portatori di interessi, inclusa la società civile, per evitare che pregiudizi sociali, culturali e legati al genere siano inavvertitamente inseriti negli algoritmi, nei sistemi e nella applicazioni di IA; pone in rilievo la necessità di elaborare il modo più efficiente per ridurre le distorsioni nei sistemi di IA, conformemente alle norme in materia di etica e non discriminazione; evidenzia che le serie di dati utilizzate per addestrare i sistemi di IA dovrebbero essere quanto più ampie possibile al fine di rappresentare nel migliore e più pertinente dei modi la società, che è opportuno rivedere i risultati onde evitare qualsiasi forma di stereotipo, discriminazione e distorsione, e che, se del caso, l'IA dovrebbe essere utilizzata per individuare e correggere eventuali distorsioni indotte dall'uomo; invita la Commissione a incoraggiare e a facilitare la condivisione di strategie di eliminazione delle distorsioni per i dati;

8.

invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto degli aspetti etici, anche da una prospettiva di genere, nell'elaborazione delle politiche e della legislazione in materia di IA e, se necessario, ad adeguare l'attuale legislazione, inclusi i programmi dell'Unione e gli orientamenti etici in materia di utilizzo dell'IA;

9.

esorta la Commissione e gli Stati membri a elaborare misure che integrino appieno la dimensione di genere, tra cui campagne di sensibilizzazione, formazioni e programmi di studio, che dovrebbero fornire informazioni ai cittadini sul funzionamento degli algoritmi e sull'impatto di questi ultimi sulla loro vita quotidiana; li invita inoltre a promuovere una mentalità e condizioni di lavoro fondate sull'uguaglianza di genere che conducano allo sviluppo di prodotti tecnologici e di ambienti di lavoro più inclusivi; esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire l'inclusione delle competenze digitali e della formazione in materia di IA nei programmi scolastici e a renderle accessibili per tutti, come mezzo per colmare il divario di genere digitale;

10.

sottolinea la necessità di formare i lavoratori e gli educatori nel settore dell'IA, al fine di promuovere la capacità di individuare e correggere le pratiche discriminatorie in termini di genere sul posto di lavoro e nell'istruzione, e i lavoratori che sviluppano sistemi e applicazioni di IA in modo da individuare e porre rimedio alle discriminazioni basate sul genere nei sistemi e nelle applicazioni di IA che essi sviluppano; chiede di definire chiare responsabilità nelle aziende e negli istituti scolastici per garantire che non vi siano discriminazioni basate sul genere sul posto di lavoro o in contesti educativi; sottolinea che le immagini senza genere dell'IA e dei robot dovrebbero essere utilizzate a fini educativi e culturali, a meno che il genere non sia un fattore chiave per qualche ragione;

11.

evidenzia l'importanza dello sviluppo e della diffusione delle applicazioni di IA nei settori dell'istruzione, della cultura e dell'audiovisivo ai fini della raccolta di dati disaggregati in base al genere e di altri dati sull'uguaglianza e dell'applicazione di tecniche moderne di apprendimento automatico ed eliminazione delle distorsioni, se necessario, per correggere gli stereotipi di genere e le distorsioni di genere, che possono avere un impatto negativo;

12.

invita la Commissione a includere l'istruzione nel quadro normativo per le applicazioni di IA ad alto rischio, in considerazione dell'importanza di garantire che l'istruzione continui a dare il proprio contributo al bene pubblico e in considerazione dell'elevata sensibilità dei dati relativi ad alunni, studenti e altri discenti; sottolinea che, nel settore dell'istruzione, tale processo di introduzione dovrebbe coinvolgere gli educatori, i discenti e la società in generale nonché tenere conto delle loro esigenze e dei benefici attesi al fine di garantire che l'IA venga impiegata in modo mirato ed etico;

13.

si appella alla Commissione affinché incoraggi l'utilizzo di programmi dell'Unione quali Orizzonte Europa, Europa Digitale ed Erasmus+ per promuovere la ricerca multidisciplinare, i progetti pilota, gli esperimenti e lo sviluppo di strumenti, compresa la formazione, finalizzati a individuare i pregiudizi di genere nell'IA e a promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte al grande pubblico;

14.

sottolinea la necessità di creare gruppi diversificati di sviluppatori e ingegneri che operino a fianco dei principali attori nel settore dell'istruzione, della cultura e dell'audiovisivo, al fine di evitare che negli algoritmi, sistemi e applicazioni di IA siano inavvertitamente inserite distorsioni di genere o sociali; evidenzia la necessità di considerare la varietà delle diverse teorie attraverso le quali l'IA è stata sviluppata finora e potrebbe essere ulteriormente sviluppata in futuro;

15.

segnala che il fatto di prestare la dovuta attenzione a eliminare le distorsioni e le discriminazioni nei confronti di determinati gruppi, compresi gli stereotipi di genere, non dovrebbe arrestare il progresso tecnologico;

16.

ribadisce l'importanza dei diritti fondamentali e il primato generale della legislazione in materia di protezione dei dati e della vita privata, dalla quale non si può prescindere nell'impiego di tali tecnologie; rammenta che l'IA può avere un'incidenza particolare sulla protezione dei dati e la tutela della vita privata, segnatamente per quanto riguarda i dati dei minori; sottolinea a tale riguardo che i principi stabiliti dal regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) (8) sono vincolanti per la diffusione dell'IA; ricorda inoltre che tutte le applicazioni dell'IA devono rispettare appieno la normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati, in particolare il GDPR e la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (9); pone in evidenza il diritto a ottenere un intervento umano quando vengono utilizzate l'IA e le tecnologie correlate;

17.

invita la Commissione e gli Stati membri a dare attuazione a un obbligo di trasparenza e spiegabilità per le decisioni individuali automatizzate basate sull'IA e adottate nel quadro delle prerogative dei poteri pubblici, nonché ad applicare sanzioni per far rispettare i suddetti obblighi; invoca l'attuazione di sistemi che utilizzino la verifica e l'intervento umani come impostazione predefinita e chiede che sia garantito il diritto a un giusto processo, compresi il diritto di appello e di ricorso nonché l'accesso ai mezzi di ricorso;

18.

prende atto del potenziale impatto negativo della pubblicità personalizzata e, in particolare, di quella micro-mirata, delle pubblicità comportamentali e delle valutazioni delle persone, in particolare dei minori, senza il loro consenso, poiché interferiscono nella vita privata degli individui e sollevano interrogativi in merito alla raccolta e all'uso dei dati utilizzati per personalizzare la pubblicità, offrire prodotti o servizi o fissare i prezzi; invita pertanto la Commissione a introdurre limitazioni rigorose per quanto riguarda la pubblicità mirata basata sulla raccolta di dati personali, iniziando con il divieto della pubblicità comportamentale multipiattaforma, senza tuttavia pregiudicare le piccole e medie imprese (PMI); ricorda che attualmente la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche autorizza la pubblicità mirata solo in presenza di un consenso esplicito e che, in caso contrario, tale pratica è considerata illegale; invita la Commissione a vietare l'uso di pratiche discriminatorie per la fornitura di servizi o prodotti;

19.

sottolinea la necessità che le organizzazioni dei media siano informate in merito ai principali parametri dei sistemi di IA basati su algoritmi che determinano il posizionamento e i risultati di ricerca su piattaforme di terzi e che gli utenti siano informati in merito all'uso dell'IA nei servizi decisionali e siano autorizzati a fissare i propri parametri di riservatezza attraverso misure trasparenti e comprensibili;

20.

evidenzia che l'IA può rappresentare un sostegno alla creazione di contenuti nei settori dell'istruzione, della cultura e dell'audiovisivo unitamente alle piattaforme di informazione e didattiche, compresi gli elenchi di diversi tipi di beni culturali e molteplici fonti di dati; prende atto dei rischi in termini di violazione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) se si combinano l'IA e diverse tecnologie aventi molteplici fonti (documenti, foto, film) per migliorare il modo in cui tali dati sono mostrati, ricercati e visualizzati; chiede che l'IA sia utilizzata per garantire un elevato livello di protezione dei DPI nel quadro legislativo vigente, ad esempio avvisando gli individui e le imprese se rischiano di violare inavvertitamente le norme o assistendo i titolari di DPI in caso di effettiva violazione di tali norme; sottolinea pertanto l'importanza di disporre di un adeguato quadro giuridico a livello dell'Unione per la tutela dei DPI relativamente all'uso dell'IA;

21.

pone in rilievo la necessità di trovare un equilibrio tra, da un lato, lo sviluppo dei sistemi di IA e il loro utilizzo nei settori dell'istruzione, della cultura e dell'audiovisivo e, dall'altro, le misure per salvaguardare la concorrenza e la competitività del mercato per le imprese di IA in tali settori; sottolinea, al riguardo, la necessità di incoraggiare le imprese a investire nell'innovazione dei sistemi di IA utilizzati in questi settori, garantendo altresì che i fornitori di tali applicazioni non monopolizzino il mercato; evidenzia la necessità che l'IA sia resa ampiamente disponibile nei settori e nelle industrie culturali e creativi in tutta Europa, al fine di mantenere condizioni di parità e una concorrenza leale per tutte le parti interessate e gli attori in Europa; esorta la Commissione e gli Stati membri a tener maggiormente in considerazione, nelle decisioni relative alla politica in materia di concorrenza, ivi comprese quelle relative alle fusioni, il ruolo di dati e algoritmi nella concentrazione del potere di mercato;

22.

evidenzia la necessità di affrontare sistematicamente le questioni sociali, etiche e giuridiche poste dallo sviluppo, dalla diffusione e dall'uso dell'IA, quali la trasparenza e la rendicontabilità degli algoritmi, la non discriminazione, le pari opportunità, la libertà e la diversità di opinione e il pluralismo dei media, nonché la titolarità, la raccolta, l'utilizzo e la diffusione dei dati e dei contenuti; raccomanda l'elaborazione di orientamenti e norme comuni a livello europeo per tutelare la vita privata e utilizzare efficacemente, allo stesso tempo, i dati disponibili; chiede trasparenza nello sviluppo e responsabilità nell'impiego degli algoritmi;

23.

esorta la Commissione a presentare un quadro normativo esaustivo inteso a disciplinare a livello orizzontale le applicazioni dell'IA, nonché a integrare tale quadro con norme settoriali, per esempio nell'ambito dei servizi di media audiovisivi;

24.

sottolinea che è necessario investire nella ricerca e nell'innovazione per quanto riguarda lo sviluppo, la diffusione e l'uso dell'IA e delle sue applicazioni nei settori dell'istruzione, della cultura e dell'audiovisivo; evidenzia l'importanza degli investimenti pubblici in questi servizi e il valore aggiunto complementare offerto dai partenariati pubblico-privati nell'ottica di conseguire tale obiettivo e di realizzare appieno il potenziale dell'IA in tali settori, in particolare in quello dell'istruzione, in considerazione della notevole entità degli investimenti privati realizzati negli ultimi anni; invita la Commissione a reperire ulteriori finanziamenti per promuovere la ricerca e l'innovazione nelle applicazioni di IA in tali settori;

25.

evidenzia che i sistemi algoritmici possono contribuire a ridurre più rapidamente il divario digitale, ma che una diffusione ineguale potrebbe creare nuovi divari o acuire più velocemente quelli esistenti; esprime preoccupazione per la mancanza di coerenza che caratterizza lo sviluppo delle conoscenze e delle infrastrutture nell'Unione, che limita l'accessibilità dei prodotti e dei servizi basati sull'IA, segnatamente nelle regioni scarsamente popolate o vulnerabili sotto il profilo socioeconomico; invita la Commissione a garantire la coesione nella condivisione dei benefici dell'IA e delle tecnologie correlate;

26.

invita la Commissione a stabilire requisiti per l'acquisizione e la diffusione dell'IA e delle tecnologie correlate da parte degli organismi del settore pubblico dell'Unione, in modo da garantire il rispetto del diritto dell'Unione e dei diritti fondamentali; sottolinea il valore aggiunto di utilizzare strumenti quali le consultazioni pubbliche e le valutazioni d'impatto prima dell'acquisizione o della diffusione di sistemi di IA, come raccomandato nella relazione del relatore speciale all'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'IA e il suo impatto sulla libertà di opinione e di espressione (10); incoraggia le autorità pubbliche a incentivare lo sviluppo e la diffusione dell'IA attraverso finanziamenti pubblici e appalti pubblici; evidenzia la necessità di rafforzare il mercato offrendo alle PMI l'opportunità di partecipare agli appalti relativi alle applicazioni di IA al fine di assicurare la partecipazione di imprese tecnologiche di tutte le dimensioni e quindi garantire la resilienza e la concorrenza;

27.

chiede che siano effettuati audit periodici indipendenti per valutare se le applicazioni di IA utilizzate e i relativi controlli ed equilibri siano conformi ai criteri specificati e che tali audit siano supervisionati da autorità indipendenti dotate di poteri di vigilanza sufficienti; chiede di effettuare specifiche prove di stress per agevolare e garantire il rispetto delle norme;

28.

constata i benefici e i rischi dell'intelligenza artificiale in termini di cibersicurezza e il suo potenziale nella lotta alla criminalità informatica e pone in evidenza la necessità di rendere tutte le soluzioni in materia di IA resilienti agli attacchi informatici, rispettando nel contempo i diritti fondamentali dell'Unione, in particolare la protezione dei dati personali e della vita privata; sottolinea l'importanza di monitorare la sicurezza nell'utilizzo dell'IA e la necessità di una stretta collaborazione tra i settori pubblico e privato per contrastare le vulnerabilità degli utenti e i pericoli che ne derivano; invita la Commissione a valutare la necessità di una migliore prevenzione in relazione alla cibersicurezza e delle relative misure di attenuazione;

29.

sottolinea che la crisi causata dalla pandemia di COVID-19 può essere considerata come un periodo di prova per lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie digitali e correlate all'IA nei settori dell'istruzione e della cultura, come esemplificato dalle numerose piattaforme didattiche e dagli strumenti online per la promozione culturale utilizzati in tutti gli Stati membri; invita pertanto la Commissione a tenere conto di tali esempi nel considerare un approccio comune dell'Unione al crescente impiego di tali soluzioni tecnologiche;

Istruzione

30.

ricorda l'importanza di rafforzare le competenze digitali e di conseguire un alto livello di alfabetizzazione mediatica, digitale e dell'informazione a livello dell'Unione quale prerequisito per l'utilizzo dell'IA nell'istruzione; sottolinea, a tale riguardo, la necessità di garantire l'alfabetizzazione digitale e in materia di IA in tutta l'Unione, segnatamente attraverso la creazione di opportunità di formazione per gli insegnanti; ribadisce che l'uso delle tecnologie di IA nelle scuole dovrebbe contribuire a ridurre il divario digitale sociale e regionale; accoglie con favore l'aggiornamento del piano d'azione della Commissione per l'istruzione digitale, che affronta il tema dell'uso dell'IA nell'istruzione; invita a tale riguardo la Commissione a far sì che le capacità digitali, l'alfabetizzazione e la formazione mediatica nonché le competenze in materia di IA figurino tra le priorità di tale piano, promuovendo al tempo stesso una maggiore consapevolezza dei possibili usi impropri e malfunzionamenti dell'IA; sollecita la Commissione, in tale contesto, a prestare particolare attenzione ai bambini e ai ragazzi che vivono in una condizione di precarietà e necessitano di un particolare sostegno nell'ambito dell'istruzione digitale; esorta la Commissione ad affrontare in maniera adeguata le iniziative in materia di IA e robotica nel settore dell'istruzione nell'ambito delle sue prossime proposte legislative sull'IA; esorta gli Stati membri a investire nelle attrezzature digitali delle scuole utilizzando a tal fine i finanziamenti dell'Unione;

31.

evidenzia che l'utilizzo dell'IA nei sistemi di istruzione mette a disposizione una vasta gamma di possibilità, opportunità e strumenti per renderli più innovativi, inclusivi, efficienti e sempre più efficaci, attraverso l'introduzione di nuove modalità rapide, personalizzate e incentrate sugli studenti per un apprendimento di qualità; sottolinea, tuttavia, che dato che avrà ripercussioni sull'istruzione e l'inclusione sociale, occorre garantire la disponibilità di detti strumenti per tutti i gruppi sociali attraverso un accesso paritario all'istruzione e all'apprendimento e senza lasciare indietro nessuno, in particolare le persone con disabilità;

32.

sottolinea che, per utilizzare l'IA in modo critico ed efficace, i cittadini devono possedere almeno una conoscenza di base di tale tecnologia; invita gli Stati membri a integrare campagne di sensibilizzazione sull'IA nelle loro azioni riguardo all'alfabetizzazione digitale; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere piani di alfabetizzazione digitale e forum di discussione per coinvolgere i cittadini, i genitori e gli studenti in un dialogo democratico con le autorità pubbliche e le parti interessate in merito allo sviluppo, alla diffusione e all'utilizzo delle tecnologie di IA nei sistemi di istruzione; evidenzia l'importanza di fornire agli educatori, ai formatori e ad altri gli strumenti e le competenze opportuni in materia di IA e di tecnologie correlate affinché possano comprendere cosa sono, come vengono impiegate e come usarle in modo corretto e conforme alla legge, così da evitare di incorrere in violazioni dei DPI; sottolinea, in particolare, l'importanza dell'alfabetizzazione digitale per coloro che lavorano nei settori dell'istruzione e della formazione, nonché del miglioramento della formazione digitale per gli anziani, dal momento che le nuove generazioni, essendo cresciute con tali tecnologie, dispongono già di nozioni di base al riguardo;

33.

segnala che il vero obiettivo dell'utilizzo dell'IA nei sistemi di istruzione dovrebbe essere quello di proporre un'istruzione il più personalizzata possibile, offrendo allo studente percorsi accademici personalizzati a seconda dei suoi punti deboli e di forza e mettendo a disposizione materiali didattici adeguati alle sue caratteristiche, mantenendo al tempo stesso la qualità educativa e il principio integrativo dei sistemi di istruzione europei;

34.

ribadisce il ruolo fondamentale e poliedrico che gli insegnanti svolgono nell'istruzione, anche per renderla inclusiva, in particolare nella prima infanzia, quando sono acquisite le competenze che consentiranno ai discenti di progredire nel corso delle loro vite, come le relazioni personali, le competenze di studio, l'empatia e il lavoro in cooperazione; sottolinea pertanto che le tecnologie di IA non possono essere usate a scapito o a danno dell'istruzione in presenza in quanto gli insegnanti non devono essere sostituiti dall'IA o da tecnologie ad essa connesse;

35.

sottolinea che i vantaggi per l'apprendimento offerti dall'utilizzo dell'IA nell'istruzione dipenderanno non solo dall'IA stessa, ma anche dal modo in cui gli insegnanti la utilizzeranno nell'ambiente di apprendimento digitale per rispondere alle esigenze di allievi, studenti e docenti; sottolinea pertanto la necessità che gli sviluppatori di IA coinvolgano le comunità degli insegnanti nello sviluppo, nella diffusione e nell'utilizzo delle tecnologie di IA, ove possibile, creando un ambiente di collegamento per formare connessioni e favorire la cooperazione tra gli sviluppatori di IA, le imprese, le scuole, gli insegnanti e altre parti interessate pubbliche e private per la creazione di tecnologie di IA che siano adeguate ai contesti educativi reali, rispecchino l'età e la prontezza all'apprendimento di ciascun discente e soddisfino le più elevate norme etiche; evidenzia che gli istituti di istruzione dovrebbero utilizzare solo tecnologie affidabili, etiche e antropocentriche, verificabili da parte delle autorità pubbliche e della società civile in ogni fase del loro ciclo di vita; mette in evidenza, a tale proposito, i vantaggi delle soluzioni gratuite e open source; chiede che alle scuole e agli altri istituti di formazione siano forniti il sostegno finanziario e logistico e le competenze necessari per introdurre soluzioni di apprendimento in futuro;

36.

pone inoltre l'accento sulla necessità di formare gli insegnanti in modo continuo affinché siano in grado di adattarsi a contesti d'istruzione basati sull'IA e di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per utilizzare le tecnologie di IA in modo pedagogico e costruttivo, permettendogli così di valorizzare pienamente le opportunità offerte dall'IA e di comprenderne i limiti; chiede che in futuro la didattica digitale faccia parte della formazione degli insegnanti ed esorta affinché agli insegnanti e alle persone che lavorano nel settore dell'istruzione e della formazione sia offerta la possibilità di continuare la loro formazione nella didattica digitale lungo tutto l'arco della vita; chiede pertanto che siano sviluppati programmi di formazione sull'IA per gli insegnanti di tutte le discipline e nell'intera Europa; sottolinea inoltre l'importanza di una riforma dei programmi di insegnamento per le nuove generazioni di insegnanti che consenta loro di adattarsi alle realtà di un'istruzione basata sull'IA, così come l'importanza di elaborare manuali e orientamenti sull'IA rivolti agli insegnanti e di aggiornarli;

37.

è preoccupato riguardo alla mancanza di programmi di istruzione superiore specifici per l'IA e all'assenza di finanziamenti pubblici per l'IA in tutti gli Stati membri; ritiene che ciò stia mettendo a repentaglio le future ambizioni digitali dell'Europa;

38.

è preoccupato per il numero ridotto di ricercatori nel settore dell'IA che intraprendono una carriera accademica per via del fatto che le imprese tecnologiche possono offrire una retribuzione migliore e una minore burocrazia per la ricerca; ritiene che parte della soluzione consisterebbe nel destinare maggiori fondi pubblici alla ricerca sull'IA nelle università;

39.

sottolinea l'importanza di dotare le persone di competenze digitali generali dall'infanzia in poi, onde colmare le carenze di qualifiche e integrare meglio determinate categorie della popolazione nel mercato del lavoro e nella società digitali; sottolinea che diventerà sempre più importante formare professionisti altamente qualificati di tutti gli ambiti nel settore dell'IA, garantire il riconoscimento reciproco di tali qualifiche in tutta l'Unione e migliorare le competenze della forza lavoro attuale e futura per consentirle di far fronte alle realtà future del mercato del lavoro; invita pertanto gli Stati membri a valutare la propria offerta formativa e ad aggiornarla includendovi competenze legate all'IA, ove necessario, e a introdurre programmi di studio specifici per sviluppatori di IA, integrando nel contempo l'IA nei programmi di studio tradizionali; pone l'accento sulla necessità di garantire il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali relative alle competenze in materia di IA all'interno dell'Unione, dato che diversi Stati membri stanno potenziando la loro offerta formativa con competenze nel settore dell'IA ed elaborando programmi di studi specifici per sviluppatori di IA; accoglie con favore gli sforzi profusi dalla Commissione per includere le competenze digitali tra le qualifiche richieste per alcune professioni armonizzate a livello dell'Unione a norma della direttiva sulle qualifiche professionali (11); sottolinea che esse devono essere in linea con la lista di controllo degli orientamenti etici per un'IA affidabile e plaude alla proposta della Commissione di trasformare tale lista di controllo in un «programma di studi» indicativo per sviluppatori di IA; ricorda le speciali esigenze dell'istruzione e formazione professionale (IFP) riguardo all'IA e chiede un approccio collaborativo in tutta Europa per rafforzare le potenzialità dell'IA in tale ambito; evidenzia l'importanza di formare professionisti altamente qualificati in questo settore, assicurando che i programmi di studi includano gli aspetti legati all'etica, nonché di sostenere i gruppi sottorappresentati in questo campo e di creare incentivi affinché tali professionisti cerchino impiego nell'Unione; ricorda che le donne sono sottorappresentate nel settore dell'IA e che ciò può creare considerevoli squilibri di genere nel futuro mercato del lavoro;

40.

sottolinea la necessità che i governi e gli istituti di istruzione ripensino e rielaborino i programmi di studio e li adattino alle esigenze del 21o secolo elaborando programmi di istruzione che pongano una maggiore enfasi sulle materie STEAM (scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica) al fine di preparare i discenti e i consumatori alla crescente prevalenza dell'IA e di facilitare l'acquisizione di capacità cognitive; sottolinea a tale proposito l'importanza di diversificare il settore e di incoraggiare gli studenti, in particolare donne e ragazze, a iscriversi a corsi delle discipline STEAM, in particolare robotica e materie connesse all'IA; chiede maggiori risorse finanziarie e scientifiche per motivare le persone di talento a restare nell'Unione e ad attrarre contemporaneamente persone talentuose dai paesi terzi; rileva inoltre il numero notevole di start-up che lavorano con l'IA e sviluppano le tecnologie ad essa connesse; sottolinea che le PMI necessiteranno di ulteriore supporto e formazione in materia di IA per conformarsi alla normativa in ambito digitale e di intelligenza artificiale;

41.

osserva che l'automazione e lo sviluppo dell'IA possono cambiare l'occupazione in modo drammatico e irreversibile; ribadisce che la priorità dovrebbe essere assegnata all'adeguamento delle competenze alle necessità del futuro mercato del lavoro, in particolare nell'istruzione e nei CCSI; sottolinea al riguardo la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro futura; sottolinea inoltre l'importanza della diffusione dell'IA per riqualificare e migliorare le competenze del mercato del lavoro europeo nei CCSI, in particolare nel settore audiovisivo, che ha già risentito in misura significativa della crisi della COVID-19;

42.

invita la Commissione a valutare il livello di rischio della diffusione dell'IA nel settore dell'istruzione al fine di accertare se le applicazioni di IA debbano essere incluse nel quadro normativo che disciplina il rischio elevato ed essere soggette a requisiti più rigorosi in materia di sicurezza, trasparenza e responsabilità, date l'importanza di garantire che l'istruzione continui a contribuire al bene pubblico e l'estrema sensibilità dei dati relativi ad alunni, studenti e altri discenti; evidenzia che le serie di dati utilizzate per addestrare i sistemi di IA devono essere riviste al fine di evitare di rafforzare determinati stereotipi e altri tipi di pregiudizi;

43.

esorta la Commissione a proporre un quadro giuridico per l'IA a prova di futuro al fine di fornire misure e norme etiche giuridicamente vincolanti per garantire i diritti e le libertà fondamentali e lo sviluppo di applicazioni di IA affidabili, etiche e tecnicamente robuste, inclusi gli strumenti, i servizi e i prodotti digitali integrati quali la robotica e l'apprendimento automatico, con particolare attenzione al settore dell'istruzione; chiede che i dati utilizzati e prodotti dalle applicazioni di IA nell'ambito dell'istruzione siano accessibili, interoperabili e di elevata qualità e che siano condivisi con le pertinenti autorità pubbliche, in modo accessibile e nel rispetto della normativa in materia di diritto d'autore e segreti commerciali; ricorda che i minori costituiscono un gruppo vulnerabile che merita un'attenzione e una tutela specifiche; sottolinea che, sebbene l'IA possa apportare benefici all'istruzione, è necessario tenere conto dei suoi aspetti tecnologici, normativi e sociali, assicurando tutele adeguate e un approccio antropocentrico che garantiscano in definitiva che gli esseri umani siano sempre in grado di controllare e correggere le decisioni prese dai sistemi; sottolinea a tale proposito che gli insegnanti devono controllare e vigilare su qualsiasi diffusione e utilizzo delle tecnologie di IA nelle scuole e università quando interagiscono con gli allievi e gli studenti; ricorda che i sistemi di IA non devono prendere decisioni finali che possano incidere sulle opportunità di istruzione, come la valutazione finale degli studenti, senza la piena supervisione umana; rammenta che le decisioni automatizzate relative alle persone fisiche e basate sulla profilazione, laddove comportino effetti giuridici o simili, devono essere rigorosamente limitate e prevedere sempre il diritto a un intervento umano e il diritto a una spiegazione, ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati; sottolinea che tali disposizioni dovrebbero essere rigorosamente rispettate, in particolare nel settore dell'istruzione, quando vengono prese decisioni sulle future possibilità e opportunità;

44.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che le scuole e altri erogatori di istruzione stiano diventando sempre più dipendenti da servizi tecnologici per l'istruzione, ivi comprese le applicazioni di IA, forniti da un numero ristretto di imprese private che godono di una posizione dominante sul mercato; ritiene che ciò debba essere oggetto di controllo attraverso le norme dell'Unione in materia di concorrenza; sottolinea a tale riguardo l'importanza di sostenere l'adozione dell'IA da parte delle PMI dei settori didattico, culturale e audiovisivo tramite incentivi adeguati che creino condizioni paritarie; invita in tale contesto a investire nelle imprese informatiche europee al fine di sviluppare le tecnologie necessarie all'interno dell'Unione, dato che le imprese più importanti che attualmente forniscono l'IA sono stabilite al di fuori dell'Unione; ricorda con forza che i dati dei minori sono rigorosamente protetti dal RGPD e che possono essere trattati solo se resi completamente anonimi o se il titolare della responsabilità genitoriale sul minore abbia espresso il proprio consenso o concesso la propria autorizzazione, nel rispetto rigoroso dei principi della minimizzazione dei dati e della limitazione delle finalità; chiede una protezione e garanzie più solide nel settore dell'istruzione, in cui vengono trattati i dati di minori, e invita la Commissione ad adottare provvedimenti più efficaci a tale proposito; chiede che ai minori e ai loro genitori siano fornite informazioni chiare in relazione al possibile utilizzo e trattamento dei dati dei minori, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione;

45.

sottolinea i rischi specifici inerenti all'utilizzo delle applicazioni di riconoscimento automatico basate sull'IA, attualmente in rapido sviluppo; ricorda che i minori costituiscono un gruppo particolarmente sensibile; raccomanda che la Commissione e gli Stati membri vietino l'identificazione biometrica automatizzata, come il riconoscimento facciale a fini educativi e culturali, nelle strutture educative e culturali, a meno che il suo utilizzo non sia consentito a norma di legge;

46.

sottolinea la necessità di aumentare la scelta del cliente, di stimolare la concorrenza e di ampliare la gamma di servizi offerti dalle tecnologie di IA a fini di istruzione; esorta le autorità pubbliche, a tale proposito, a incentivare lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie di IA attraverso i finanziamenti pubblici e gli appalti pubblici; ritiene che le tecnologie utilizzate da erogatori pubblici di istruzione o acquistate con denaro pubblico debbano essere basate su tecnologie open source;

47.

osserva che l'innovazione è in ritardo nel settore dell'istruzione, come hanno evidenziato la pandemia di COVID-19 e il conseguente passaggio all'apprendimento online e a distanza; sottolinea che gli strumenti didattici basati sull'IA, come quelli per la valutazione e l'individuazione delle difficoltà di apprendimento, possono migliorare la qualità e l'efficacia dell'apprendimento online;

48.

sottolinea che le infrastrutture digitali di nuova generazione e la copertura Internet rivestono un'importanza strategica nel fornire ai cittadini europei un'istruzione basata sull'IA; invita la Commissione, alla luce della crisi provocata dalla COVID-19, a elaborare una strategia per il 5G europeo che garantisca la resilienza strategica dell'Europa e non dipenda dalle tecnologie di Stati che non condividono i valori europei;

49.

chiede la creazione di una rete paneuropea di università e ricerca, incentrata sull'IA applicata all'istruzione, che dovrebbe riunire istituti ed esperti di tutti gli ambiti affinché studino gli effetti dell'IA sull'apprendimento e identifichino soluzioni per rafforzarne il potenziale;

Patrimonio culturale

50.

ribadisce l'importanza dell'accesso alla cultura per tutti i cittadini in tutta l'Unione; sottolinea, a tal proposito, l'importanza dello scambio delle migliori prassi tra gli Stati membri, le strutture educative, gli istituti culturali e parti interessate analoghe; ritiene inoltre di vitale importanza che le risorse disponibili a livello di Unione e nazionale siano utilizzate al massimo delle loro potenzialità per migliorare ulteriormente l'accesso alla cultura; sottolinea che esistono moltissime opzioni per accedere alla cultura e che si dovrebbero esplorare tutte le possibilità al fine di determinare l'opzione più appropriata; evidenzia l'importanza della coerenza con il trattato di Marrakech;

51.

sottolinea che le tecnologie di IA possono svolgere un ruolo significativo nella preservazione, nel ripristino, nella documentazione, nell'analisi, nella promozione e nella gestione del patrimonio culturale materiale e immateriale, anche attraverso il monitoraggio e l'analisi delle evoluzioni dei siti del patrimonio culturale causate da minacce quali i cambiamenti climatici, le catastrofi naturali e i conflitti armati;

52.

rileva che le tecnologie di IA possono aumentare la visibilità della diversità culturale dell'Europa; sottolinea che tali tecnologie offrono agli istituti culturali, ad esempio i musei, nuove opportunità per creare strumenti innovativi per catalogare gli artefatti, documentare i siti del patrimonio culturale e renderli più accessibili, anche attraverso la modellazione 3D e la realtà virtuale aumentata; sottolinea che l'IA consentirà anche ai musei e alle gallerie d'arte di introdurre servizi interattivi e personalizzati per i visitatori, fornendo loro un elenco di opere suggerite sulla base dei loro interessi manifestati di persona o online;

53.

sottolinea che l'utilizzo dell'IA offrirà nuovi approcci, strumenti e metodologie innovativi, che consentiranno ai lavoratori e ricercatori culturali di creare banche dati uniformi con sistemi di classificazione adeguati nonché metadati multimediali, e permetteranno loro di realizzare collegamenti tra diversi oggetti del patrimonio culturale, con un conseguente miglioramento della conoscenza e della comprensione dello stesso;

54.

sottolinea che è opportuno identificare buone pratiche per le tecnologie di IA per quanto concerne la protezione e l'accessibilità del patrimonio culturale, in particolare per le persone con disabilità, e condividerle tra le reti culturali dell'Unione, incoraggiando allo stesso tempo la ricerca sui vari utilizzi dell'IA per promuovere il valore, l'accessibilità e la preservazione del patrimonio culturale; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere le opportunità offerte dall'utilizzo dell'IA nei CCSI;

55.

sottolinea che le tecnologie di IA possono altresì essere utilizzate per monitorare il traffico illecito e la distruzione di beni culturali, consentendo nel contempo di raccogliere dati per gli sforzi di recupero e ricostruzione del patrimonio culturale materiale e immateriale; rileva, in particolare, che lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dell'IA nelle procedure di controllo doganale potrebbero sostenere gli sforzi profusi per prevenire il traffico illecito di beni del patrimonio culturale, in particolare andando a integrare i sistemi che consentono alle autorità doganali di concentrare i loro sforzi e le loro risorse sugli articoli a maggiore rischio;

56.

osserva che l'IA potrebbe apportare benefici al settore della ricerca, ad esempio grazie al ruolo che l'analisi predittiva può svolgere nell'affinamento dell'analisi dei dati, anche in relazione all'acquisizione e alla circolazione dei beni culturali; sottolinea la necessità che l'Unione aumenti gli investimenti e promuova i partenariati tra l'industria e il mondo accademico al fine di rafforzare l'eccellenza della ricerca a livello europeo;

57.

ricorda che l'IA può essere uno strumento rivoluzionario per la promozione del turismo culturale e sottolinea il suo considerevole potenziale ai fini della previsione dei flussi turistici, aspetto che potrebbe aiutare le città che incontrano difficoltà per l'eccessiva presenza turistica;

Settori e industrie culturali e creativi

58.

si rammarica che la cultura non rientri tra le priorità individuate nelle opzioni strategiche e nelle raccomandazioni in materia di IA a livello di Unione, in particolare il Libro bianco della Commissione del 19 febbraio 2020 sull'IA; chiede che tali raccomandazioni siano riviste, al fine di rendere la cultura una priorità politica dell'IA a livello di Unione; invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare il potenziale impatto dello sviluppo, della diffusione e dell'utilizzo delle tecnologie di IA nei CCSI e a sfruttare al meglio il piano per la ripresa Next Generation EU per digitalizzare tali settori al fine di rispondere alle nuove forme di fruizione del 21o secolo;

59.

osserva che l'IA ha ormai raggiunto anche i CCSI, come dimostra ad esempio la creazione automatizzata di testi, video e pezzi musicali; sottolinea che anche i creatori e i professionisti della cultura devono disporre delle capacità e delle competenze digitali necessarie, onde poter sfruttare l'IA e le altre tecnologie digitali; esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere maggiormente le opportunità offerte dal ricorso all'IA nei CCSI mediante le risorse destinate alla scienza e alla ricerca, nonché a creare centri per la creatività digitale in cui i creativi e i professionisti della cultura possono sviluppare applicazioni basate sull'IA, imparare a utilizzare queste e altre tecnologie e sperimentarne l'impiego;

60.

riconosce che le tecnologie di IA hanno il potenziale di creare un numero crescente di posti di lavoro nei CCSI, grazie al maggiore accesso a tali tecnologie; sottolinea pertanto l'importanza di potenziare l'alfabetizzazione digitale nei CCSI per rendere tali tecnologie più inclusive, fruibili, di facile apprendimento e interattive per tali settori;

61.

sottolinea che l'interazione tra l'IA e i settori e le industrie culturali e creativi (CCSI) è complessa e richiede una valutazione approfondita; accoglie con favore la relazione della Commissione del novembre 2020 dal titolo «Trends and Developments in Artificial Intelligence — Challenges to the IPR Framework» (Tendenze e sviluppi nell'intelligenza artificiale — Sfide per il quadro relativo ai DPI) e lo studio dal titolo «Study on copyright and New technologies: copyright data management and artificial intelligence» (Studio sui diritti d'autore e le nuove tecnologie: gestione dei dati sul diritto d'autore e intelligenza artificiale); sottolinea l'importanza di chiarire le condizioni per l'uso del contenuto protetto dal diritto d'autore come i dati di entrata (immagini, musica, film, banche dati, ecc.) e nel quadro della realizzazione di prodotti culturali e audiovisivi, sia creati dall'uomo con l'assistenza dell'IA sia generati autonomamente da tecnologie di IA; invita la Commissione a studiare l'impatto dell'IA sulle industrie creative europee; ribadisce l'importanza dei dati europei e accoglie con favore le dichiarazioni rese dalla Commissione al riguardo, nonché l'inserimento dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie correlate tra le priorità in programma;

62.

pone l'accento sulla necessità di definire un approccio coerente a livello di Unione in relazione all'utilizzo delle tecnologie di IA nei CCSI; invita gli Stati membri a concentrarsi maggiormente sulla cultura nelle rispettive strategie nazionali in materia di IA onde garantire che i CCSI adottino l'innovazione e restino competitivi e che la diversità culturale sia tutelata e promossa a livello di Unione nel nuovo contesto digitale;

63.

sottolinea l'importanza di creare un ambiente eterogeneo a livello dell'intera Unione per le tecnologie di IA per incoraggiare la diversità culturale e sostenere le minoranze e la diversità linguistica, rafforzando nel contempo anche i CCSI attraverso le piattaforme online, per consentire ai cittadini dell'Unione di essere coinvolti e di partecipare;

64.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere un dibattito democratico sulle tecnologie di IA e a creare un forum regolare per la discussione con la società civile, i ricercatori, gli accademici e le parti interessate, al fine di sensibilizzare i cittadini in merito ai vantaggi e alle sfide del suo utilizzo nei settori culturali e creativi; sottolinea, in tale contesto, il ruolo svolto da arte e cultura nell'insegnamento dell'IA e il dibattito sociale al riguardo, in quanto possono rendere l'apprendimento automatico trasparente e concreto, per esempio nell'ambito musicale;

65.

invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare la questione dei contenuti generati dall'IA e le sfide che ciò comporta in termini di paternità dell'opera e di violazione del diritto d'autore; chiede alla Commissione a tale riguardo di valutare l'impatto dell'IA e delle tecnologie correlate sul settore audiovisivo e sui CCSI, al fine di promuovere la diversità culturale e linguistica nel rispetto dei diritti degli autori e degli artisti interpreti o esecutori;

66.

sottolinea che l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), e in particolare la sua futura comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) dedicata alle industrie culturali e creative (CCS), dovrebbe svolgere un ruolo di primo piano nello sviluppo di una strategia europea sull'IA per l'istruzione, la cultura e il settore audiovisivo e può contribuire ad accelerare e a sfruttare le applicazioni dell'AI in tali settori;

67.

osserva che l'IA è già entrata nella catena del valore creativa a livello di creazione, produzione, diffusione e fruizione e che pertanto ha un impatto enorme sui CCSI, come l'industria musicale e cinematografica, artistica e letteraria, attraverso l'introduzione di nuovi strumenti, software e della produzione assistita dall'IA impiegata per una produzione più semplice, oltre a fornire ispirazione e a consentire a un pubblico più vasto di creare contenuti;

68.

invita la Commissione ad avviare studi e a valutare opzioni strategiche per affrontare l'impatto negativo del controllo basato sull'IA dei servizi di streaming online inteso a limitare la diversità e/o a massimizzare i profitti attraverso l'inclusione o la visualizzazione prioritaria di determinati contenuti nelle offerte ai consumatori, nonché le modalità con cui ciò influisce sulla diversità culturale e i guadagni dei creatori;

69.

ritiene che l'IA stia diventando sempre più utile per i CCSI nelle attività di creazione e produzione;

70.

sottolinea il ruolo della personalità dell'autore ai fini dell'espressione di scelte libere e creative che costituiscono l'originalità delle opere (12); sottolinea l'importanza dei limiti al diritto d'autore e delle relative eccezioni nell'uso di contenuti quali dati di entrata, in particolare nell'istruzione, nel mondo accademico e nella ricerca, e nel quadro della realizzazione di prodotti culturali e audiovisivi, come i prodotti audiovisivi e i contenuti generati dagli utenti;

71.

ritiene che occorra contemplare la tutela delle creazioni tecniche e artistiche generate mediante l'IA al fine di incoraggiare tale forma di creazione;

72.

sottolinea che, nel contesto dell'economia dei dati, è possibile ottenere una migliore gestione dei dati relativi al diritto d'autore, al fine di remunerare meglio gli autori e gli artisti, in particolare consentendo una rapida identificazione della paternità delle opere e della titolarità dei diritti sui contenuti, contribuendo in tal modo a ridurre il numero delle opere orfane; sottolinea inoltre che le soluzioni tecnologiche di IA dovrebbero essere utilizzate per migliorare l'infrastruttura dei dati sul diritto d'autore e l'interconnessione di metadati nelle opere, ma anche per facilitare l'obbligo di trasparenza di cui all'articolo 19 della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (13), al fine di fornire informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle opere e delle esecuzioni di autori e artisti, in particolare in presenza di una pluralità di titolari dei diritti e di complessi regimi di licenza;

73.

chiede che il piano d'azione in materia di proprietà intellettuale annunciato dalla Commissione affronti la questione dell'IA e il suo impatto sui settori creativi, tenendo conto della necessità di trovare un equilibrio tra la protezione dei DPI e gli incentivi alla creatività nei settori dell'istruzione, della cultura e della ricerca; ritiene che l'Unione possa assumere un ruolo guida nella creazione di tecnologie di IA purché adotti un quadro normativo operativo e attui politiche pubbliche proattive, soprattutto per quanto concerne i programmi di formazione e il sostegno finanziario alla ricerca; chiede alla Commissione di valutare l'impatto dei DPI sulla ricerca e lo sviluppo dell'IA e delle tecnologie correlate, nonché sui CCSI, incluso il settore audiovisivo, soprattutto per quanto concerne la paternità delle opere, l'equa remunerazione degli autori e le questioni collegate;

74.

invita la Commissione a prendere in considerazione gli aspetti giuridici dei prodotti realizzati mediante le tecnologie dell'IA, così come dei contenuti culturali generati con l'ausilio dell'IA e delle tecnologie correlate; ritiene importante sostenere la produzione di contenuti culturali; ribadisce, tuttavia, l'importanza di salvaguardare il quadro unico dell'Unione in materia di DPI e che qualsiasi modifica dovrebbe essere apportata con la dovuta attenzione, per non alterarne il delicato equilibrio; invita la Commissione a eseguire una valutazione approfondita per quanto riguarda l'eventuale personalità giuridica dei contenuti prodotti dall'IA, nonché l'applicazione dei DPI ai contenuti generati dall'IA e ai contenuti creati con l'ausilio di strumenti di IA;

75.

invita inoltre la Commissione a considerare la possibilità di sviluppare, in stretta collaborazione con gli Stati membri e le pertinenti parti interessate, meccanismi o sistemi di verifica per gli editori, gli autori e i creatori, allo scopo di aiutarli a verificare quali contenuti possono utilizzare e di determinare con maggiore facilità ciò che è protetto a norma della legislazione sui DPI;

76.

invita la Commissione a istituire norme che garantiscano un'effettiva interoperabilità dei dati, al fine di rendere i contenuti acquistati su una piattaforma accessibili su qualsiasi strumento digitale, indipendentemente dalla marca;

Settore audiovisivo

77.

rileva che l'IA è spesso utilizzata per consentire ad algoritmi decisionali automatizzati di diffondere e ordinare i contenuti culturali e creativi mostrati agli utenti; sottolinea che tali algoritmi sono una «scatola nera» per gli utenti; sottolinea che gli algoritmi utilizzati dai fornitori di servizi di media, dalle piattaforme per la condivisione di video e dai servizi di streaming musicale dovrebbero essere concepiti in modo da non privilegiare opere specifiche limitando i suggerimenti «personalizzati» alle opere più popolari nell'ambito della pubblicità mirata, a fini commerciali o per massimizzare i profitti; chiede che gli algoritmi di raccomandazione e la pubblicità personalizzata siano spiegabili e trasparenti nella misura del possibile, così da consentire ai consumatori di comprendere in modo preciso e completo tali processi e contenuti e assicurare che i servizi personalizzati non siano discriminatori e siano in linea con il regolamento sulle relazioni piattaforme-imprese (14) e la direttiva omnibus relativa al «New Deal» per i consumatori (15), adottati di recente; invita la Commissione ad affrontare le modalità con cui gli algoritmi di moderazione dei contenuti sono ottimizzati per aumentare il coinvolgimento degli utenti e a proporre raccomandazioni volte ad aumentare il controllo degli utenti su ciò che viene loro mostrato, garantendo e applicando correttamente il diritto degli utenti di non acconsentire ai servizi raccomandati e personalizzati; sottolinea inoltre che i consumatori devono essere informati quando interagiscono con un processo decisionale automatizzato e che le loro scelte e azioni non devono essere limitate; sottolinea che l'utilizzo di meccanismi di IA per la sorveglianza commerciale dei consumatori deve essere contrastato, anche se riguarda «servizi gratuiti», garantendo che rispetti rigorosamente i diritti fondamentali e il GDPR; evidenzia che tutte le modifiche normative devono tenere conto dell'impatto sui consumatori vulnerabili;

78.

sottolinea che ciò che è illegale offline deve esserlo anche online; rileva che gli strumenti di IA possono potenzialmente contrastare i contenuti illeciti online e sono già utilizzati a tal fine, ma ricorda con forza, in vista della prossima legge sui servizi digitali, che detti strumenti devono sempre rispettare i diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione, e non dovrebbero comportare un obbligo di sorveglianza generalizzata di Internet né la rimozione di materiale lecito diffuso per finalità educative, giornalistiche, artistiche o di ricerca; sottolinea che gli algoritmi dovrebbero essere utilizzati solo come meccanismo di segnalazione nella moderazione dei contenuti ed essere soggetti all'intervento umano, dato che l'IA non è in grado di distinguere in modo affidabile tra contenuti leciti, illeciti e nocivi; rileva che i termini e le condizioni dovrebbero sempre includere gli orientamenti comunitari e una procedura di ricorso;

79.

ricorda inoltre che non vi dovrebbe essere alcun obbligo generale di sorveglianza, come stabilito dall'articolo 15 della direttiva sul commercio elettronico (16), e che una sorveglianza specifica dei contenuti per i servizi audiovisivi dovrebbe essere conforme alle eccezioni previste dalla legislazione europea; rammenta che le applicazioni di IA devono ottemperare a protocolli di sicurezza interni ed esterni, che dovrebbero essere tecnicamente precisi e di natura robusta; ritiene che ciò debba valere per il funzionamento in situazioni sia normali che sconosciute o imprevedibili;

80.

sottolinea inoltre che l'utilizzo dell'IA da parte dei fornitori di servizi di media, come i servizi di video on demand e le piattaforme per la condivisione di video, per suggerire contenuti sulla base di algoritmi può avere gravi ripercussioni sulla diversità culturale e linguistica, in particolare in relazione all'obbligo di porre in rilievo le opere europee a norma dell'articolo 13 della direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva (UE) 2018/1808 (17)); osserva che le stesse preoccupazioni riguardano anche i servizi musicali in streaming e chiede di sviluppare indicatori per valutare la diversità culturale e la promozione delle opere europee su tali servizi;

81.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere maggiormente a livello finanziario lo sviluppo e l'utilizzo dell'IA nell'ambito della sottotitolazione e del doppiaggio automatici delle opere audiovisive europee, onde promuovere la diversità culturale e linguistica nell'Unione e migliorare la diffusione dei contenuti audiovisivi europei, nonché l'accesso a questi ultimi;

82.

invita la Commissione a definire un quadro etico chiaro in relazione all'utilizzo delle tecnologie dell'IA nel settore dei media, al fine di prevenire qualsiasi forma di discriminazione e di assicurare l'accesso a contenuti all'insegna della diversità culturale e linguistica a livello di Unione, sulla base di algoritmi responsabili, trasparenti e inclusivi, nel rispetto delle scelte e delle preferenze del singolo;

83.

sottolinea che l'IA può svolgere un ruolo di primo piano nella rapida diffusione della disinformazione; sottolinea, a tale riguardo, che detto quadro dovrebbe affrontare la questione dell'uso improprio dell'IA per diffondere notizie false, la disinformazione volontaria e involontaria online, evitando al contempo la censura; invita pertanto la Commissione a valutare il rischio che l'IA contribuisca a diffondere la disinformazione nell'ambiente digitale e le modalità con cui l'IA potrebbe essere utilizzata per contribuire a contrastare la disinformazione;

84.

invita la Commissione ad adottare misure normative onde assicurare che i fornitori di servizi di media abbiano accesso ai dati generati nel contesto della messa a disposizione e della diffusione dei propri contenuti su piattaforme di terzi; sottolinea che la trasmissione completa dei dati da parte degli operatori delle piattaforme ai fornitori di servizi di media è di fondamentale importanza affinché questi ultimi possano comprendere meglio il loro pubblico e migliorare i propri servizi in base alle aspettative di tale pubblico;

85.

sottolinea l'importanza di aumentare i finanziamenti per i programmi Europa digitale, Europa creativa e Orizzonte Europa, al fine di rafforzare il sostegno a favore del settore audiovisivo europeo, in particolare attraverso progetti di ricerca collaborativi e iniziative pilota sperimentali sullo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo di tecnologie di IA etiche;

86.

chiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri per sviluppare programmi di formazione finalizzati a riqualificare i lavoratori o a migliorare le loro competenze, affinché siano più preparati alla transizione sociale che l'utilizzo delle tecnologie di IA nel settore audiovisivo comporterà;

87.

ritiene che l'IA abbia un enorme potenziale per stimolare l'innovazione nel settore dei mezzi di informazione; è del parere che la diffusa integrazione dell'IA, ad esempio per la creazione e la distribuzione di contenuti, il monitoraggio della sezione dei commenti, l'analisi dei dati e l'individuazione di foto e video manipolati, sia essenziale per i risparmi in termini di costi nelle newsroom alla luce della diminuzione delle entrate pubblicitarie e per la capacità di dedicare maggiori risorse ai servizi giornalistici in loco, aumentando in tal modo la qualità e la varietà dei contenuti;

Disinformazione online: deepfake

88.

sottolinea l'importanza di garantire il pluralismo dei media online e offline al fine di garantire la qualità, la diversità e l'affidabilità delle informazioni disponibili;

89.

ricorda che la precisione, l'indipendenza, l'equità, la riservatezza, l'umanità, la responsabilità e la trasparenza, in quanto forze trainanti dei principi della libertà di espressione e dell'accesso all'informazione sui media online e offline, sono decisive nella lotta contro la disinformazione volontaria e involontaria;

90.

prende atto dell'importante ruolo che i media indipendenti svolgono nella cultura e nella vita quotidiana dei cittadini; sottolinea che la disinformazione costituisce un problema fondamentale, poiché il diritto d'autore e i DPI in generale sono costantemente violati; chiede che la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, continui ad adoperarsi per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo problema, contrastando gli effetti della disinformazione e i problemi legati alle fonti; ritiene importante, inoltre, elaborare strategie educative volte a migliorare l'alfabetizzazione digitale soprattutto in relazione a tale aspetto;

91.

ricorda che, a causa della rapida diffusione di nuove tecniche, l'individuazione di contenuti falsi e manipolati, come ad esempio i deepfake, potrebbe diventare sempre più difficile a causa della capacità dei produttori malintenzionati di sviluppare algoritmi sofisticati che possono essere addestrati per sfuggire all'individuazione, con gravi ripercussioni sui valori democratici fondamentali; chiede alla Commissione di valutare l'impatto dell'IA sulla creazione di deepfake, di stabilire idonei quadri giuridici per disciplinare la loro creazione, produzione o distribuzione a fini dolosi, e di proporre raccomandazioni, oltre ad altre iniziative, a favore di azioni volte ad affrontare qualsiasi minaccia alimentata dall'IA contro lo svolgimento di elezioni libere ed eque e la democrazia;

92.

accoglie con favore le iniziative e i progetti avviati di recente per creare strumenti più efficienti per l'individuazione dei deepfake e stabilire requisiti in termini di trasparenza; sottolinea, a tale riguardo, la necessità di valutare nuovi metodi per contrastare i deepfake e di investire in tale ambito quale passo fondamentale per combattere la disinformazione involontaria e i contenuti dannosi; ritiene che le soluzioni basate sull'IA possano essere utili a tale riguardo; chiede pertanto alla Commissione di imporre un obbligo in base al quale tutti i materiali deepfake o altri video sintetici realizzati in modo realistico debbano affermare che il materiale non è originale, insieme a una rigorosa limitazione, ove siano utilizzati per finalità elettorali;

93.

è preoccupato per il fatto che l'IA ha un'influenza sempre maggiore sul modo in cui sono trovate e consumate le informazioni online; osserva che le cosiddette bolle di filtraggio e camere d'eco riducono il pluralismo di opinioni e si ripercuotono negativamente su un dibattito sociale aperto; esorta pertanto a rendere trasparente l'utilizzo di algoritmi per la selezione delle informazioni da parte degli operatori e a far sì che gli utenti abbiano una maggiore libertà di scelta sulla misura in cui desiderano ricevere determinate informazioni;

94.

osserva che le tecnologie basate sull'IA sono già utilizzate in ambito giornalistico, ad esempio nella produzione di testi o nell'analisi di serie di dati cospicue nel contesto di ricerche investigative; sottolinea che, nel produrre informazioni rilevanti per la società nel suo complesso, è importante che il giornalismo automatizzato si basi su dati corretti e completi, onde prevenire la diffusione di informazioni false; mette in rilievo che anche per i contenuti giornalistici prodotti utilizzando tecnologie basate sull'IA devono valere i principi fondamentali del giornalismo di qualità, come il controllo redazionale; chiede che i testi generati dall'IA siano contrassegnati in modo da preservare la fiducia nel giornalismo;

95.

sottolinea il potenziale dell'IA di facilitare e incoraggiare il multilinguismo attraverso lo sviluppo di tecnologie correlate alle lingue e la possibilità di scoprire i contenuti europei online;

o

o o

96.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU C 202 I del 16.6.2020, pag. 1.

(2)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 37.

(3)  GU C 449 del 23.12.2020, pag. 37.

(4)  GU C 433 del 23.12.2019, pag. 42.

(5)  GU C 28 del 27.1.2020, pag. 8.

(6)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 239.

(7)  GU C 307 del 30.8.2018, pag. 163.

(8)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(9)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(10)  Relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la tutela del diritto alla libertà di opinione e di espressione, 29 agosto 2018.

(11)  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

(12)  Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-833/18, SI and Brompton Bicycle Ltd contro Chedech / Get2Get.

(13)  Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).

(14)  Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).

(15)  Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 7).

(16)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

(17)  Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69).


12.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 15/45


P9_TA(2021)0240

Una strategia europea di integrazione dei sistemi energetici

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2021 su una strategia europea di integrazione dei sistemi energetici (2020/2241(INI))

(2022/C 15/05)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194,

visto l'accordo di Parigi sul clima del 12 dicembre 2015,

visto l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 7 delle Nazioni Unite «Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni»,

vista la comunicazione della Commissione del 16 febbraio 2016 dal titolo «Una strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento» (COM(2016)0051),

vista la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2018 dal titolo «Un pianeta pulito per tutti — Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra» (COM(2018)0773),

vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640),

vista la comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo «Una strategia europea per i dati» (COM(2020)0066),

vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo «Una nuova strategia industriale per l'Europa» (COM(2020)0102),

vista la comunicazione della Commissione dell'8 luglio 2020 dal titolo «Energia per un'economia climaticamente neutra: strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico» (COM(2020)0299),

vista la comunicazione della Commissione dell'8 luglio 2020 dal titolo «Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra» (COM(2020)0301),

vista la comunicazione della Commissione del 17 settembre 2020 dal titolo «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa — Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini» (COM(2020)0562),

vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 dal titolo «Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita» (COM(2020)0662),

vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 dal titolo «Una strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano» (COM(2020)0663),

vista la relazione della Commissione del 14 ottobre 2020 sullo stato dell'Unione dell'energia (COM(2020)0950),

vista la relazione della Commissione del 14 ottobre 2020 sui progressi riguardo alla competitività dell'energia pulita (COM(2020)0953),

vista la relazione della Commissione del 14 ottobre 2020 sui progressi compiuti in materia di efficienza energetica (COM(2020)0954),

vista la relazione della Commissione del 14 ottobre 2020 sull'avanzamento dei lavori in materia di energie rinnovabili (COM(2020)0952),

vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 dal titolo «Prezzi e costi dell'energia in Europa» (COM(2020)0951),

vista la comunicazione della Commissione del 19 novembre 2020 dal titolo «Strategia dell'UE per sfruttare il potenziale delle energie rinnovabili offshore per un futuro climaticamente neutro» (COM(2020)0741),

viste le conclusioni del Consiglio, del 25 giugno 2019, sul futuro dei sistemi energetici nell'Unione dell'energia per garantire la transizione energetica e il raggiungimento degli obiettivi in materia di energia e clima per il 2030 e oltre,

viste le conclusioni del Consiglio, dell'11 dicembre 2020, su un nuovo obiettivo climatico dell'UE per il 2030,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 12 dicembre 2019,

vista l'iniziativa sull'idrogeno lanciata dalla Presidenza austriaca del Consiglio il 17 e 18 settembre 2018 a Linz,

vista l'iniziativa su un'infrastruttura del gas intelligente e sostenibile per l'Europa, lanciata dalla Presidenza rumena del Consiglio il 1o e il 2 aprile 2019 a Bucarest,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (1),

vista la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (2),

visto il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (3) («regolamento RTE-E»),

visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (4) («regolamento sul meccanismo per collegare l'Europa»), attualmente oggetto di revisione,

vista la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (5),

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6),

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (7) («direttiva sulle energie rinnovabili»),

vista la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (8) (direttiva sull'efficienza energetica),

vista la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (9),

visto il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (10),

visto il regolamento (UE) n. 559/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» (11),

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sul cambiamento climatico: visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra in conformità dell'accordo di Parigi (12),

vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale (13),

vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sulla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019, tenutasi a Madrid, Spagna, (COP 25) (14),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (15),

vista la sua risoluzione del 2 luglio 2020 su un approccio europeo globale allo stoccaggio dell'energia (16),

vista la sua risoluzione, del 10 luglio 2020, sulla revisione degli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (17),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visto il parere della commissione per i trasporti e il turismo,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0062/2021),

A.

considerando che il Parlamento, il Consiglio e la Commissione hanno approvato l'obiettivo di un'economia climaticamente neutra entro il 2050, in linea con l'accordo di Parigi e sulla base dell'equità e delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, al fine di limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5o C rispetto ai livelli preindustriali;

B.

considerando che la Commissione ha proposto un obiettivo comune di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari ad almeno il 55 % entro il 2030, mentre il Parlamento ha approvato l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 60 % entro il 2030;

C.

considerando che la relazione del 2020 sullo stato dell'Unione dell'energia ha mostrato che la domanda di energia nell'UE è generalmente in calo, ma è in aumento in taluni settori quali i trasporti e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);

D.

considerando che gli edifici sono responsabili di circa il 40 % del consumo totale di energia dell'UE e del 36 % delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dall'energia, e che le TIC rappresentano tra il 5 e il 9 % del consumo globale di elettricità;

E.

considerando che nel 2017 il 70 % dell'energia primaria utilizzata nell'UE proveniva da combustibili fossili (petrolio, gas naturale e carbone) (18);

F.

considerando che secondo le stime dell'Agenzia internazionale per l'energia circa un terzo delle emissioni mondiali di metano proviene dal settore energetico;

G.

considerando che, per conseguire la neutralità climatica, è necessario abbandonare un sistema basato prevalentemente sui combustibili fossili per passare a un sistema ad alta efficienza energetica, climaticamente neutro e basato sulle fonti rinnovabili;

H.

considerando che per integrazione del sistema energetico si intende la pianificazione e la gestione coordinata del sistema energetico nel suo insieme, tenendo conto di molteplici vettori energetici, delle relative infrastrutture e di tutti i consumatori finali;

I.

considerando che l'integrazione dei sistemi energetici può dare una risposta a molte delle sfide derivanti dalla transizione energetica, in particolare quella della decarbonizzazione, dell'ottimizzazione e dell'equilibrio delle reti energetiche, garantendo in tal modo la sicurezza dell'approvvigionamento e favorendo l'autonomia strategica dell'UE;

J.

considerando che la duplice transizione verde e digitale delle reti energetiche richiederà investimenti pubblici e privati senza precedenti nell'ammodernamento delle infrastrutture e nella realizzazione di nuove infrastrutture ove necessario, nonché investimenti nella ristrutturazione degli edifici e nella ricerca e nello sviluppo;

K.

considerando che l'integrazione dei sistemi energetici può accelerare la transizione verso un'economia climaticamente neutra mirando a mantenere entro limiti realistici i costi per i cittadini, le autorità e le imprese europei, rafforzando nel contempo la sicurezza energetica, tutelando la salute e l'ambiente e promuovendo la crescita, l'innovazione e la leadership industriale globale; che occorre realizzare un'integrazione del settore energetico efficiente in termini di costi;

L.

considerando che, a norma del regolamento (UE) 2018/1999, il principio dell'efficienza energetica al primo posto dovrebbe essere attuato efficacemente in qualsiasi pianificazione della fornitura e della domanda di energia e nelle decisioni politiche e di investimento, il che significa che qualsiasi decisione dovrebbe essere sistematicamente valutata sulla base di misure alternative di efficienza energetica efficienti in termini di costi e valide sul piano tecnico, economico e ambientale;

M.

considerando che la crisi della COVID-19 ha dimostrato che è essenziale poter fare affidamento su un sistema energetico sicuro e flessibile; che i costi supplementari per l'elettricità e il riscaldamento hanno esercitato una maggiore pressione sulle famiglie;

1.   

sostiene la direzione indicata dalla Commissione nella sua comunicazione su una strategia per l'integrazione del sistema energetico, vale a dire una priorità a cascata per l'efficienza energetica e i risparmi energetici, la decarbonizzazione degli usi finali attraverso l'elettrificazione diretta, i combustibili basati sulle fonti rinnovabili e i combustibili a basso tenore di carbonio per le applicazioni prive di alternativa; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'attuazione di un approccio coerente a lungo termine in uno spirito di solidarietà e cooperazione e l'elaborazione di un quadro normativo stabile per le industrie interessate e per la società nel suo complesso; sottolinea che il settore privato, insieme al settore pubblico, svolgerà un ruolo chiave per la riuscita e l'attuazione efficace di tale strategia e sosterrà la costruzione di un sistema energetico atto a orientare l'UE verso la neutralità climatica entro il 2050;

2.   

è del parere che una tale strategia possa aiutare l'Unione a definire un percorso per conseguire i suoi obiettivi in materia di clima preservando l'accessibilità, anche economica, dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento attraverso lo sviluppo di un sistema circolare ad alta efficienza energetica, integrato, interconnesso, resiliente, intelligente, multimodale, equo e decarbonizzato; sottolinea che tale strategia, soprattutto all'indomani della pandemia di COVID-19, dovrebbe definire una visione che sostenga un'economia climaticamente neutra rafforzando nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la competitività, incoraggiando l'occupazione e le piccole e medie imprese (PMI) e tutelando la salute e l'ambiente, nonché promuovendo la crescita sostenibile e l'innovazione;

3.   

ricorda l'importanza di tenere conto della diversità delle sfide e dei sistemi energetici nazionali; incoraggia la Commissione a esplorare vari percorsi di decarbonizzazione che possano aiutare ciascuno Stato membro a utilizzare le soluzioni di decarbonizzazione più efficienti, in funzione delle loro esigenze e risorse;

Garantire l'ottimizzazione e la decarbonizzazione dei sistemi energetici

4.

ribadisce il proprio sostegno al principio dell'efficienza energetica al primo posto, vale a dire che occorre dare priorità ai risparmi energetici e all'aumento dell'efficienza; ricorda che la circolarità e l'elettrificazione diretta, ove possibile, configurano un importante percorso verso la decarbonizzazione; sottolinea la necessità di sviluppare un sistema energetico resiliente e climaticamente neutro, tenendo conto del principio dell'efficienza in termini di costi; sottolinea la necessità di un portafoglio di soluzioni rispettose del clima che consentano alle tecnologie più efficienti sotto il profilo energetico e quello dei costi di prosperare sul mercato e contribuiscano a ridurre l'impronta di carbonio e a promuovere l'indipendenza energetica nell'Unione;

5.

prende atto dei molteplici benefici di un aumento degli sforzi in materia di efficienza energetica quali una riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia, una diminuzione dei costi dei consumi, un aumento della competitività industriale, nonché benefici climatici e ambientali a livello mondiale;

6.

invita la Commissione a valutare la possibilità di applicare il principio dell'efficienza energetica al primo posto nelle prossime revisioni della legislazione e delle metodologie dell'Unione e nelle nuove iniziative, in particolare per la pianificazione degli scenari e delle infrastrutture e per l'analisi costi-benefici e mediante raccomandazioni agli Stati membri in merito alla loro legislazione nazionale;

7.

prende atto dell'elevato consumo energetico nel settore idrico; invita la Commissione a considerare misure efficienti in termini di energia per il settore idrico dell'UE e la possibilità di utilizzare le acque reflue trattate come fonte in loco di energia rinnovabile nell'integrazione dei sistemi energetici;

8.

prende atto degli insufficienti progressi compiuti dagli Stati membri e dall'Unione nel suo insieme in materia di efficienza energetica e ristrutturazione degli edifici, come illustrato nella relazione 2020 sui progressi compiuti in materia di efficienza energetica; esorta la Commissione a rivedere gli obiettivi stabiliti nella direttiva sull'efficienza energetica, allineandoli maggiormente agli obiettivi climatici previa un'approfondita valutazione d'impatto, tenendo conto nel contempo delle sue raccomandazioni nell'ambito del processo di governance dell'Unione dell'energia e del piano di obiettivi climatici; invita la Commissione a rivedere le misure esistenti e ad adottare politiche più mirate, in particolare in settori ove i progressi sono stati insufficienti, come quello dei trasporti; accoglie con favore, a tale proposito, la strategia per le ondate di ristrutturazioni e la prossima revisione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (19); ricorda l'importanza di valutare l'impatto degli obiettivi rivisti sulle imprese, in particolare le PMI;

9.

invita la Commissione a estendere il principio dell'efficienza energetica all'intera catena del valore e a tutti gli usi finali quale modalità efficiente in termini di costi per ridurre le emissioni; invita la Commissione a proporre iniziative concrete volte a ridurre le dispersioni di energia lungo le reti di trasmissione e distribuzione, tramite la revisione del regolamento RTE-E e del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (20);

10.

accoglie con favore la nuova strategia dell'UE sul metano; ricorda che è essenziale realizzare rapidamente sistemi di monitoraggio delle emissioni di metano, basandosi su tecnologie di osservazione satellitare quali quelle sviluppate attraverso il programma Copernicus; invita la Commissione a proporre misure per ridurre ulteriormente le emissioni di metano nel settore energetico; accoglie con favore la proposta della Commissione di rendere obbligatori la misurazione, la comunicazione e la verifica e il rilevamento e la riparazione delle perdite;

11.

sottolinea il potenziale del riutilizzo dei rifiuti, in particolare dell'energia e del calore residuo provenienti dai processi industriali, dai rifiuti organici, dagli edifici e dai centri di dati; sottolinea la produzione sostenibile di energia derivante dall'agricoltura, dal consumo alimentare e dalla silvicoltura; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare incentivi e modelli aziendali efficaci per recuperare il calore di scarto industriale e il calore di scarto inevitabile nelle reti o nello stoccaggio di calore, in sede di ulteriore revisione della direttiva quadro sui rifiuti (21);

12.

richiama l'attenzione sulla sfida della decarbonizzazione del riscaldamento e del raffreddamento; chiede l'ulteriore attuazione della strategia di riscaldamento e di raffreddamento, anche in fase di revisione della direttiva sulle energie rinnovabili e della direttiva sull'efficienza energetica, nonché la creazione di un quadro favorevole in sede di riesame della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia (22); sottolinea il potenziale delle reti di teleriscaldamento ad alta efficienza e a bassa temperatura di 4a e 5a generazione; osserva che dette reti possono svolgere un ruolo significativo nella decarbonizzazione del riscaldamento efficiente in termini di costi nelle zone urbane e industriali; accoglie con favore il fatto che le reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento saranno ammissibili per i finanziamenti a titolo del regolamento riveduto sul meccanismo per collegare l'Europa e chiede la loro inclusione quali potenziali progetti di interesse comune a norma del regolamento TEN-E; invita inoltre la Commissione a tenere conto delle infrastrutture termiche e dell'accumulazione termica in sede di elaborazione dei piani decennali di sviluppo della rete sia per la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica (ENTSO-E) che per la rete europea dei gestori del sistema di trasporto del gas (ENTSO-G); osserva con preoccupazione il basso tasso di sostituzione dei sistemi di riscaldamento vecchi e inefficienti; accoglie con favore la revisione in corso della legislazione secondaria sull'etichettatura energetica e la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli scaldacqua e dei refrigeratori; sottolinea il potenziale degli strumenti digitali di gestione intelligente dell'energia, assicurando nel contempo la sicurezza informatica e la protezione dei dati;

13.

ricorda che la transizione energetica richiederà da 520 a 575 miliardi di euro di investimenti annuali nelle infrastrutture e un dispiego commisurato ed efficace di energia da fonti rinnovabili; invita la Commissione a sviluppare una pianificazione degli scenari inclusiva, integrata e realistica, considerando in particolare l'efficienza energetica e l'integrazione dei sistemi energetici, in linea con il piano di investimenti per un'Europa sostenibile; rileva la necessità di attenersi ai criteri di investimento sostenibile di cui al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (23) e che occorrono strumenti finanziari pienamente coerenti con gli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030 e di neutralità climatica entro il 2050, al fine di evitare attivi non recuperabili; sottolinea che vari programmi e strumenti di finanziamento europei svolgono un ruolo chiave nel promuovere la transizione energetica; sottolinea la necessità di garantire che l'utilizzo di fonti energetiche come il gas naturale sia solo di natura transitoria, tenuto conto dell'obiettivo di conseguire la neutralità climatica; sottolinea che l'integrazione dei sistemi dovrebbe sfruttare al massimo le infrastrutture energetiche esistenti che possono contribuire a realizzare una transizione efficace sotto il profilo dei costi in molti settori;

14.

afferma l'importanza di valutare ex ante e anticipare il bisogno di misure di efficienza energetica, integrazione dei sistemi o nuove infrastrutture per la produzione, l'interconnettività, il trasporto, la distribuzione, l'immagazzinamento e la conversione dell'energia, al fine di ottimizzare l'utilizzo dell'infrastruttura energetica esistente nel quadro di un'economia climaticamente neutra garantendone nel contempo la fattibilità economica, ambientale e sociale e l'efficienza in termini di costi ed evitando sia gli effetti vincolanti che gli attivi non recuperabili; sottolinea l'importanza di osservare il principio della neutralità tecnologica tra le tecnologie necessarie per conseguire la neutralità climatica, dal momento che per alcune delle tecnologie che saranno necessarie nel prossimo futuro sono ancora necessari investimenti per la ricerca e lo sviluppo; chiede che ciascun progetto infrastrutturale debba comprendere uno scenario alternativo basato sulla riduzione della domanda e/o sull'integrazione del settore prima di essere realizzato;

15.

accoglie con favore la pubblicazione della nuova strategia dell'UE sulle energie rinnovabili offshore; sottolinea che il rapido sviluppo delle isole energetiche offshore è essenziale per conseguire il nostro obiettivo relativo alla capacità di energia rinnovabile entro il 2030; ritiene che tale strategia costituisca un'opportunità per aumentare la produzione di energia rinnovabile, aumentare l'uso diretto dell'elettricità e sostenere l'elettrificazione indiretta, ad esempio, tramite l'idrogeno e i combustibili sintetici; chiede, pertanto, una revisione completa della legislazione dell'UE sulle infrastrutture energetiche e un riesame mirato dei pertinenti orientamenti in materia di aiuti di Stato per promuovere la diffusione di tutte le fonti energetiche rinnovabili; sottolinea la possibilità per i cittadini, le industrie e il settore pubblico di sfruttare ulteriormente l'energia solare a livello di distribuzione; invita gli Stati membri a semplificare le procedure di autorizzazione e a rimuovere gli ostacoli amministrativi alla produzione di energie rinnovabili;

16.

invita la Commissione a trarre vantaggio dalla revisione del regolamento RTE-E per renderlo pienamente coerente con l'obiettivo della neutralità climatica; sottolinea che i principi della riduzione delle emissioni, della digitalizzazione e dell'integrazione del sistema energetico dovrebbero essere inclusi negli obiettivi del regolamento e nella pianificazione decennale dello sviluppo della rete, così come un calendario di pianificazione più lungo, in linea con l'obiettivo della neutralità climatica, al fine, tra l'altro, di evitare costi non recuperabili; sottolinea che gli investimenti volti a digitalizzare le infrastrutture esistenti possono migliorare in maniera significativa la loro gestione tramite l'utilizzo dei gemelli digitali, degli algoritmi o dell'intelligenza artificiale; sostiene l'ampliamento dell'ambito di applicazione del regolamento alle infrastrutture energetiche quali le infrastrutture di immagazzinamento e dell'idrogeno; chiede un piano di rete integrato e coordinato che comprenda progressivamente tutte le infrastrutture e tutti i vettori energetici; sottolinea che l'infrastruttura del sistema energetico dovrebbe essere integrata con i sistemi digitali e di trasporto;

17.

incoraggia la Commissione a proporre misure e obiettivi più ambiziosi nella revisione della direttiva sulle energie rinnovabili al fine di aumentare la quota di energie rinnovabili in tutti i settori sulla base di una valutazione d'impatto approfondita; sottolinea la necessità di accelerare, ove possibile, la transizione verso un sistema energetico basato su energie da fonti rinnovabili e una più rapida elettrificazione dei settori di utilizzo finale, tenendo conto dei costi e dell'efficienza energetica;

18.

accoglie con favore l'adozione della strategia su un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa che accelererà la diffusione di misure di efficienza energetica e delle risorse e una maggiore penetrazione delle energie rinnovabili negli edifici in tutta l'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a tenere conto delle sinergie tra il settore energetico e il settore dell'edilizia per conseguire la neutralità climatica; sottolinea che la ristrutturazione dell'attuale parco immobiliare sarà complementare alla decarbonizzazione della produzione di energia;

19.

riconosce i progressi conseguiti finora nell'integrazione dei mercati dell'energia dell'UE con quelli delle parti contraenti della Comunità dell'energia; sottolinea l'importanza di promuovere la cooperazione sulle energie rinnovabili; sottolinea la necessità di rafforzare i meccanismi di cooperazione transfrontaliera nella prossima revisione della direttiva sulle energie rinnovabili;

20.

accoglie con favore l'adozione della strategia europea per l'idrogeno; sottolinea che si dovrebbe conferire priorità alla costruzione in Europa di una catena di approvvigionamento di idrogeno rinnovabile al fine di promuovere i vantaggi «del primo arrivato», la competitività industriale e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico; ritiene che l'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio possa contribuire a ridurre le emissioni persistenti, come quelle dei processi industriali e dei trasporti pesanti, dove l'elettrificazione diretta potrebbe essere limitata a causa della bassa efficienza in termini di costi o per ragioni tecniche, sociali e ambientali; ricorda la necessità di accelerare la decarbonizzazione dell'attuale produzione di idrogeno; sostiene l'avvio di importanti progetti di interesse comune europeo sull'idrogeno; invita la Commissione a elaborare un quadro completo di classificazione e certificazione dei vettori energetici gassosi sulla base della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell'intero ciclo di vita e dei criteri di sostenibilità, in linea con l'approccio di cui alla direttiva sulle energie rinnovabili; sottolinea che tale classificazione è della massima importanza per gli operatori del mercato, le autorità e i consumatori; evidenzia la necessità di elaborare un quadro solido e una base di riferimento adeguata per garantire che sia sviluppata una capacità aggiuntiva sufficiente di produzione di energia rinnovabile in modo proporzionale alle esigenze in termini di idrogeno rinnovabile; invita la Commissione a considerare tale diversità di esigenze nelle sue prossime proposte legislative; invita la Commissione a garantire una concorrenza equa ed efficiente tra l'idrogeno importato dai partner internazionali e l'idrogeno prodotto nell'UE;

21.

sottolinea il ruolo che la cattura, lo stoccaggio e l'utilizzo del carbonio (CCS/U) sicuri dal punto di vista ambientale potrebbero svolgere per il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo; sostiene un contesto strategico integrato per stimolare l'impiego di applicazioni CCS/U sicure dal punto di vista ambientale e in grado di realizzare una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra al fine di rendere l'industria pesante neutra dal punto di vista climatico, laddove non siano disponibili possibilità di riduzione diretta delle emissioni; prende atto della proposta della Commissione di convocare un forum europeo annuale in materia di CCUS nell'ambito del forum industriale per l'energia pulita per esaminare ulteriormente le possibilità di favorire tali progetti; ricorda la necessità di privilegiare la riduzione diretta delle emissioni e gli interventi volti a conservare e potenziare i pozzi di assorbimento e le riserve naturali dell'UE, ad esempio attraverso una gestione sostenibile delle foreste;

22.

sottolinea che i trasporti possono agevolare in maniera significativa la diffusione delle energie rinnovabili; invita la Commissione e gli Stati membri a proporre un quadro politico favorevole e obiettivi ambiziosi, sulla base del principio della neutralità tecnologica tra le tecnologie necessarie per conseguire la neutralità climatica, per una transizione giusta, equilibrata e a costi ragionevoli verso la decarbonizzazione di tutti i modi di trasporto di passeggeri e merci, compresi le flotte e reti pubbliche, i trasporti stradali, marittimi, per vie navigabili interne, ferroviari e aerei, principalmente attraverso l'elettrificazione e, laddove ciò non sia possibile, i combustibili prodotti in modo sostenibile; accoglie con favore l'annuncio della Commissione relativo all'intenzione di installare un milione di punti di ricarica per i veicoli elettrici nella revisione della direttiva 2014/94/UE; invita la Commissione a incentivare i produttori di autoveicoli a consentire la ricarica «veicolo-rete»; sottolinea la necessità di adattare le reti di elettrificazione e le infrastrutture per i combustibili alternativi del parco automobilistico europeo, nonché di sostenere altre soluzioni prontamente realizzabili, in particolare i poli di trasporto; sottolinea il potenziale di cooperazione interna in materia di decarbonizzazione dei trasporti a livello transfrontaliero; sottolinea, a tale riguardo, il ruolo essenziale della Comunità dei trasporti e della Commissione al fine di creare sinergie con i paesi vicini e accelerare il trasferimento delle norme dell'UE sulle emissioni prodotte dai trasporti; sottolinea l'importanza del trasporto pubblico nel ridurre la domanda di energia e la necessità di sviluppare ed estendere il trasporto pubblico decarbonizzato nelle zone urbane e rurali;

23.

sottolinea che vi sono settori che stanno aumentando il loro consumo di energia, ad esempio il settore dei trasporti, il settore turistico e il settore delle TIC; sostiene la Commissione nell'esaminare le sinergie tra le reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento e le fonti di calore residuo inevitabile; accoglie con favore l'impegno assunto nella strategia digitale dell'UE per rendere i centri di dati climaticamente neutri entro il 2030; invita la Commissione a proporre un piano d'azione per la partecipazione del settore turistico al processo di integrazione del sistema energetico, prestando attenzione tra l'altro alla promozione del turismo ferroviario, alla mobilità dolce ed elettrica e alla creazione di comunità dell'energia circolare nel turismo sostenibile.

Garantire l'equilibrio dei sistemi energetici

24.

rileva che mantenere l'equilibrio delle reti elettriche e gestire i picchi della domanda e della produzione sarà più complesso con un sistema misto di generazione sempre più decentralizzato e rinnovabile e pone l'accento in tale contesto sul ruolo della gestione della domanda, dello stoccaggio e di una gestione intelligente dell'energia; sottolinea che la transizione verso una produzione energetica decentralizzata presenta molti benefici: può promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche locali, portando a una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento energetico a livello locale, allo sviluppo e alla coesione delle comunità attraverso la fornitura di nuove fonti di reddito e la creazione di nuovi posti di lavoro; ricorda che gli Stati membri rimangono liberi di determinare il proprio mix energetico, la cui diversità è fondamentale al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;

25.

sottolinea che le interconnessioni sono più importanti che mai per assicurare il trasporto delle energie rinnovabili alle zone ove la domanda sarà massima e bilanciare il sistema energetico nel suo insieme; sottolinea la necessità di potenziare al massimo gli scambi commerciali di energia elettrica e attuare l'obbligo di utilizzare almeno il 70 % della capacità di interconnessione esistente di cui all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/943; evidenzia che la Commissione e gli Stati membri interessati dovrebbero mettere in atto misure efficaci che affrontino la mancanza di connettori offshore in considerazione del crescente ruolo dell'energia offshore in un sistema energetico integrato;

26.

deplora che vari Stati membri non abbiano ancora raggiunto il loro obiettivo di interconnessione elettrica pari al 10 % entro il 2020; accoglie con favore la proposta della Commissione di portare al 15 % l'obiettivo di interconnessione elettrica entro il 2030, a condizione che sostenga meglio gli investimenti nazionali attraverso l'elenco di progetti di interesse comune; incoraggia la Commissione a rilanciare il lavoro del gruppo di esperti sugli obiettivi di interconnessione;

27.

osserva che le infrastrutture della rete elettrica dovrebbero essere ulteriormente potenziate tramite la digitalizzazione e l'automazione per fornire flessibilità al sistema e trarre vantaggio dalle sinergie con altri vettori energetici; accoglie con favore l'annuncio della Commissione di un «piano d'azione per la digitalizzazione del settore dell'energia» per sviluppare un mercato competitivo dei servizi energetici digitali che garantisca la riservatezza e la sovranità dei dati e sostenga gli investimenti nelle infrastrutture energetiche digitali; sottolinea che le reti intelligenti consentiranno una crescente penetrazione dell'energia rinnovabile decentrata e flessibile, nonché un sistema elettrico altamente interconnesso;

28.

ribadisce che la capacità di immagazzinamento dell'energia a livello europeo è una fonte essenziale di flessibilità e sicurezza dell'approvvigionamento; afferma la necessità di ridurre le barriere normative all'installazione di attrezzature di immagazzinamento; invita la Commissione a valutare come ridurre i costi delle tasse e delle imposte sulla trasformazione e sull'immagazzinamento dell'energia, e a eliminare l'eventuale doppia tassazione sui progetti di immagazzinamento nella sua prossima revisione della direttiva 2003/96/CE; ricorda l'importanza di assicurare la piena interoperabilità dei diversi sistemi di trasporto e immagazzinamento, ivi compresi quelli pertinenti a livello transfrontaliero e connessi ai paesi terzi; esorta la Commissione a rivedere tale direttiva, evitando nel contempo indebite distorsioni del mercato a scapito di altre fonti energetiche ed effetti negativi per i consumatori;

29.

invita gli Stati membri a migliorare l'accesso al capitale per tutti i progetti di immagazzinamento dell'energia, prestando attenzione all'ammodernamento delle infrastrutture esistenti; invita la Commissione a tenere altresì conto della necessità di realizzare infrastrutture di immagazzinamento nel prossimo elenco dei progetti di interesse comune e nel riesame della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia;

30.

prende atto con preoccupazione dell'ampia dipendenza dell'UE dalle importazioni di batterie agli ioni di litio; accoglie pertanto con favore l'approccio individuato nel piano d'azione strategico per le batterie (24), segnatamente la diversificazione delle fonti di materie prime, lo sviluppo di alternative alle terre rare, il pieno ricorso alla politica commerciale dell'UE per assicurare un approvvigionamento sostenibile e sicuro e lo sviluppo di incentivi per la circolarità, nonché l'istituzione dell'Alleanza europea per le batterie;

31.

ricorda il ruolo complementare che le tecnologie Power-to-X possono svolgere nel garantire l'equilibrio delle reti per superare le strozzature infrastrutturali, nel trasportare l'energia e nel fornire flessibilità e accumulo stagionale di calore ed elettricità, poiché sono facilmente integrabili nelle infrastrutture esistenti; è convinto che tali tecnologie contribuiranno a integrare la quota crescente di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; rileva la necessità di sviluppare le capacità di stoccaggio dell'idrogeno;

32.

ricorda l'importanza delle interconnessioni e della cooperazione tra gli operatori di rete; accoglie con favore la creazione dei centri di coordinamento regionali, in applicazione del regolamento (UE) 2019/943; ritiene che i gestori del sistema di trasmissione dovrebbero applicare un approccio integrato e intersettoriale per la pianificazione futura delle reti, nonché garantire la coerenza con gli obiettivi in materia di clima ed energia e i piani nazionali in materia di energia e clima;

33.

sottolinea i vantaggi di un sistema «multidirezionale» in cui i consumatori svolgono un ruolo attivo nell'approvvigionamento energetico; ricorda che gli Stati membri devono garantire che tutti i cittadini abbiano il diritto di produrre, consumare e immagazzinare la propria energia individualmente o in quanto comunità e sottolinea, a tale proposito, il ruolo delle opzioni di flessibilità nel passaggio da un sistema energetico orientato all'offerta a un sistema orientato alla domanda, consentendo ai consumatori attivi di gestire la domanda tramite soluzioni digitali pienamente in linea con il regolamento generale sulla protezione dei dati (25); invita la Commissione e gli Stati membri a esplorare modalità per incentivare ulteriormente lo sviluppo di un mercato europeo della flessibilità della domanda attraverso, tra l'altro, norme comuni per la flessibilità negli usi finali nonché una valutazione dei potenziali benefici ed effetti sui costi del sistema energetico; accoglie con favore sistemi energetici integrati e flessibili che mirino a ottimizzare il settore del teleriscaldamento/teleraffreddamento come pure l'uso di una cogenerazione ad alto rendimento efficace e flessibile contribuendo all'equilibro della rete elettrica, all'uso efficace in termini di costi delle fonti energetiche rinnovabili e all'integrazione del calore residuo a livello locale e regionale; chiede la rapida attuazione della direttiva (UE) 2019/944 e delle sue disposizioni sulla gestione della domanda;

34.

sottolinea il ruolo che la mobilità elettrica può svolgere quale forma di integrazione intelligente dei settori dell'elettricità e dei trasporti liberando le capacità in materia di flessibilità; sottolinea che l'elettrificazione del settore dei trasporti dispone del potenziale per accrescere l'autonomia energetica strategica dell'Unione riducendo il fabbisogno di combustibili fossili importati; sottolinea il potenziale di immagazzinamento e flessibilità della diffusione di tecnologie «veicolo-rete» e osserva che ciò richiederà l'interoperabilità dei sistemi energetici e dei veicoli elettrici;

35.

ricorda l'importanza di affrontare i rischi per la sicurezza informatica nel settore dell'energia onde assicurare la resilienza dei sistemi energetici; rileva che il crescente numero di prodotti connessi, quali apparecchi di riscaldamento, veicoli elettrici e contatori intelligenti, può aumentare il rischio di attacchi alla sicurezza informatica del sistema elettrico; esorta la Commissione ad affrontare rapidamente i rischi per la sicurezza informatica fissando un livello elevato di protezioni di sicurezza informatica per i prodotti connessi nel contesto del codice di rete per l'energia elettrica in materia di sicurezza informatica;

36.

afferma che un sistema energetico più rinnovabile, decentralizzato e maggiormente integrato richiede una migliore previsione della domanda di energia e un maggiore allineamento in tempo reale all'approvvigionamento e all'immagazzinamento da diversi vettori energetici; sottolinea, a tale riguardo, il ruolo cruciale svolto dalla digitalizzazione per il trattamento dei dati statistici e meteorologici; invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare un mercato interno delle tecnologie energetiche digitali, tutelando al contempo la vita privata e i dati personali dei consumatori; incoraggia gli Stati membri ad adottare l'indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza elaborato nel quadro della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (26) al fine di sfruttare il potenziale in materia di flessibilità della domanda a livello degli edifici; sottolinea che ciò richiederà maggiori norme comuni per lo scambio di dati; accoglie con favore l'intenzione della Commissione di adottare un piano d'azione per la digitalizzazione dell'energia onde favorire la leadership tecnologica dell'UE e consentire un sistema energetico più integrato con soluzioni intelligenti in settori specifici (quali reti intelligenti, trasporti più efficienti e sicuri e risparmi energetici nell'edilizia), con un aumento dei finanziamenti per il periodo 2021--2027;

37.

ribadisce il ruolo cruciale dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia nell'integrazione dei sistemi energetici e nell'attuazione della normativa dell'UE in materia di energia; invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che tale agenzia riceva mezzi sufficienti per la realizzazione delle sue missioni;

Garantire l'accessibilità e l'abbordabilità dell'energia per tutti i cittadini e tutte le imprese

38.

ricorda che il primo obiettivo dell'azione dell'Unione nel settore dell'energia è garantire il corretto funzionamento del mercato tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente; invita la Commissione ad adottare le misure necessarie per salvaguardare il buon funzionamento dei mercati dell'energia, per garantire la piena attuazione dell'acquis del mercato interno dell'energia, ivi compreso il pacchetto per l'energia pulita, per allineare i diritti dei consumatori nei settori del gas e del teleriscaldamento a quelli dei consumatori di energia elettrica e per aiutarli a contribuire alla decarbonizzazione dell'economia; sottolinea l'importanza di orientare i clienti verso l'opzione di decarbonizzazione più efficiente in termini di energia e più efficace sotto il profilo dei costi, sulla base di prezzi che riflettano adeguatamente tutti i costi del vettore energetico utilizzato; accoglie con favore l'iniziativa di rivedere la direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e di trasformarla in uno strumento che allinei le politiche fiscali agli obiettivi in materia di energia e clima per il 2030 e il 2050; invita la Commissione e gli Stati membri a integrare gli obiettivi climatici in tale direttiva; sottolinea la necessità di rivedere il suo campo di applicazione e di distinguere i gas fossili, i gas a basso tenore di carbonio e i gas rinnovabili per incentivare lo sviluppo di alternative sostenibili; invita gli Stati membri a rimuovere tasse e imposte indebite per assicurare che la tassazione sia armonizzata, a promuovere tecnologie innovative pulite e a garantire costi energetici competitivi in Europa; invita gli Stati membri ad adoperarsi per eliminare gradualmente tutte le sovvenzioni dirette e indirette ai combustibili fossili;

39.

concorda con l'analisi della Commissione sulla necessità di adoperarsi maggiormente per eliminare gradualmente le sovvenzioni ai combustibili fossili, sulla necessità di fornire segnali di prezzo più coerenti tra i settori energetici e gli Stati membri, sulla mancanza di coerenza per quanto riguarda gli oneri e le imposte elevati non correlati all'energia sostenuti dai clienti dell'energia elettrica e sul fatto che i costi esterni non sono internalizzati; esorta la Commissione e gli Stati membri a risolvere i problemi noti tramite efficaci misure normative;

40.

è del parere che sia necessario incoraggiare i consumatori di energia a essere più attivi; accoglie con favore l'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2019/944, che consentono ai consumatori attivi di partecipare appieno al mercato e trarre vantaggio dalle loro attività; invita la Commissione ad analizzare i persistenti ostacoli per agevolare lo sviluppo dell'autoconsumo rinnovabile e delle comunità di energia rinnovabile, in particolare quelli nelle famiglie vulnerabili o a basso reddito e per i consumatori industriali; chiede informazioni trasparenti sull'impatto delle scelte energetiche sul clima nell'ambito della campagna pianificata d'informazione ai consumatori;

41.

sottolinea il potenziale di responsabilizzazione dei consumatori nei sistemi energetici rinnovabili integrati per generare, consumare, immagazzinare e vendere energia; ritiene che ciò fornisca inoltre alle comunità di energia rinnovabile l'opportunità di promuovere l'efficienza energetica a livello dei nuclei familiari e di contribuire a combattere la povertà energetica;

42.

ribadisce il potenziale delle comunità energetiche e delle micro-reti per sviluppare l'accesso a un'energia più sostenibile, in particolare per le zone isolate e insulari e le regioni ultraperiferiche; sottolinea la necessità di garantire l'integrazione di tali aree con le reti transeuropee dell'energia, e di sviluppare progetti che rendano le isole o gruppi di isole autosufficienti dal punto di vista energetico grazie alle fonti energetiche rinnovabili, come dimostrato con il progetto Tilos, realizzato nell'ambito di Orizzonte 2020;

43.

invita la Commissione a proporre norme che consentano alle comunità energetiche di cittadini di partecipare maggiormente all'integrazione dei sistemi energetici, ad esempio attraverso il collegamento alle reti di calore, ai sistemi di ricarica per la mobilità elettrica, ai dispositivi di immagazzinamento o di gestione della domanda, unitamente alla produzione di energia rinnovabile;

Garantire la leadership europea nel settore delle tecnologie per le energie sostenibili e rinnovabili

44.

ricorda che uno degli obiettivi dell'Unione dell'energia è ridurre la nostra dipendenza dalle importazioni e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e l'indipendenza tecnologica; chiede all'UE di trarre insegnamenti dall'attuale crisi economica e di adoperarsi a favore di una maggiore autonomia nelle catene del valore strategiche; ritiene che la creazione di sinergie possa contribuire a raggiungere questo obiettivo;

45.

sottolinea l'importanza di accrescere la competitività delle tecnologie europee al fine di promuovere l'autonomia dell'Unione nel settore strategico dell'energia; invita la Commissione a sostenere la ricerca e l'innovazione attraverso i diversi fondi strutturali e settoriali; ricorda la leadership mondiale dell'Unione nel settore delle tecnologie satellitari per la misurazione delle emissioni, in particolare il servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus; ricorda la competenza del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine nel prevedere le condizioni meteorologiche e anticipare pertanto le fluttuazioni della domanda di energia; invita la Commissione a prendere in considerazione l'ulteriore sostegno alle tecnologie che contribuiranno a un sistema energetico integrato e resiliente ai cambiamenti climatici, anche nei settori in cui l'Europa è leader a livello mondiale e dispone di catene del valore nazionali;

46.

osserva con preoccupazione che le conclusioni della relazione 2020 sullo stato dell'Unione dell'energia mettono in luce una diminuzione degli investimenti in ricerca e innovazione nel settore delle tecnologie per l'energia pulita; ribadisce il ruolo cruciale del sostegno dell'UE alla ricerca e all'innovazione, in particolare all'innovazione dirompente; accoglie con favore l'aumento del bilancio per la ricerca nel programma Orizzonte Europa e l'istituzione dello Spazio europeo della ricerca;

47.

sottolinea la necessità di una transizione giusta e invita la Commissione e gli Stati membri a far fronte ai cambiamenti strutturali nel settore dell'energia in tutte le pertinenti proposte legislative al fine di agevolare la transizione verso la neutralità climatica; ribadisce la promessa formulata nel nuovo Green Deal di non lasciare indietro nessuno; osserva, a tale riguardo, che è della massima importanza trasformare le competenze dei lavoratori nei settori che rischiano di scomparire con la transizione verde; sottolinea il valore delle competenze europee consolidate sull'integrazione dei sistemi energetici e invita gli Stati membri a valorizzare tali competenze e a contribuire a trasferirle dal settore dell'energia fossile al settore del sistema energetico integrato e climaticamente neutro;

48.

mette in luce le seguenti tecnologie e le innovazioni di processo pionieristiche che devono essere ulteriormente rafforzate sotto il profilo dell'economia circolare e nell'ambito di un'efficace strategia di integrazione settoriale:

a)

produzione di acciaio ad alta efficienza e a base di idrogeno rinnovabile, che associ il riciclaggio dell'acciaio e la produzione di stampi permanenti di ferro,

b)

teleriscaldamento attraverso il trasporto sotterraneo del calore in eccesso,

c)

ricarica intelligente e trasferimento modale nel settore dei trasporti,

d)

sostituzione sostenibile dei prodotti petrolchimici e agrochimici e dei loro processi correlati,

e)

produzione e riciclaggio di batterie di nuova generazione,

f)

tecnologie a immersione in liquido per i centri di dati che riducano sostanzialmente il fabbisogno energetico e il calore in eccesso;

49.

accoglie con favore le iniziative intraprese a favore delle catene del valore strategiche; chiede il riconoscimento delle tecnologie energetiche rinnovabili quale catena del valore strategica e la creazione di un'alleanza per sostenere gli sforzi tesi allo sviluppo di tali tecnologie, nonché un'iniziativa sul rafforzamento del processo e dell'efficienza energetica; invita la Commissione a garantire una governance trasparente di tutte le alleanze, con la partecipazione delle PMI, della società civile, delle organizzazioni non governative e degli esperti indipendenti, garantendo nel contempo la diversità geografica;

o

o o

50.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

(2)  GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.

(3)  GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39.

(4)  GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129.

(5)  GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1.

(6)  GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.

(7)  GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

(8)  GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210.

(9)  GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125.

(10)  GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54.

(11)  GU L 169 del 7.6.2014, pag. 108.

(12)  GU C 23 del 21.1.2021, pag. 11.

(13)  Testi approvati, P9_TA(2019)0078.

(14)  Testi approvati, P9_TA(2019)0079.

(15)  Testi approvati, P9_TA(2020)0005.

(16)  Testi approvati, P9_TA(2020)0198.

(17)  Testi approvati, P9_TA(2020)0199.

(18)  Relazione Eurostat 2019 sulle statistiche dell'energia, dei trasporti e dell'ambiente: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/10165279/KS-DK-19-001-EN-N.pdf/76651a29-b817-eed4-f9f2-92bf692e1ed9

(19)  GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75.

(20)  GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1.

(21)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(22)  Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia.

(23)  GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13.

(24)  Allegato II alla comunicazione della Commissione del 17 maggio 2018 dal titolo «L'Europa in movimento — Una mobilità sostenibile per l'Europa: sicura, interconnessa e pulita» (COM(2018)0293).

(25)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(26)  Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).


12.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 15/56


P9_TA(2021)0241

Una strategia europea per l'idrogeno

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2021 su una strategia europea per l'idrogeno (2020/2242(INI))

(2022/C 15/06)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194,

visto l'accordo adottato in occasione della 21a conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21) tenutasi a Parigi il 12 dicembre 2015 (l'accordo di Parigi),

viste la relazione speciale del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, dell'8 ottobre 2018, dal titolo «Global Warming of 1.5 oC» (Riscaldamento globale di 1,5 oC) e la relazione speciale, del 25 settembre 2019, dal titolo «The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate» (L'oceano e la criosfera in un clima che cambia),

viste le relazioni del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente del 2019 e del 2020 sul divario tra le esigenze di riduzione delle emissioni e le prospettive,

vista la dichiarazione dell'OCSE del 23 febbraio 2018 sul rafforzamento delle PMI e dell'imprenditorialità per la produttività e la crescita inclusiva,

vista la comunicazione della Commissione dell'8 luglio 2020 dal titolo «Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra» (COM(2020)0301),

visto il parere del Comitato europeo delle regioni, del 1o luglio 2020, dal titolo «Verso una tabella di marcia per l'idrogeno pulito — Il contributo degli enti locali e regionali a un'Europa climaticamente neutra» (1),

vista la comunicazione della Commissione dell'8 luglio 2020 dal titolo «Energia per un'economia climaticamente neutra: strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico» (COM(2020)0299),

vista la comunicazione della Commissione del 19 novembre 2020 dal titolo «Strategia dell'UE per sfruttare il potenziale delle energie rinnovabili offshore per un futuro climaticamente neutro» (COM(2020)0741),

vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 sulla strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano (COM(2020)0663),

vista la relazione della Commissione del 14 ottobre 2020 dal titolo «Relazione 2020 sullo stato dell'Unione dell'energia in applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima» (COM(2020)0950),

vista la comunicazione della Commissione del 17 settembre 2020 dal titolo «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa — Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini» (COM(2020)0562),

vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo (COM(2019)0640),

vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo «Una nuova strategia industriale per l'Europa» (COM(2020)0102),

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili («direttiva sulle energie rinnovabili») (2),

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, (3)

vista la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi («direttiva sull'infrastruttura per i combustibili alternativi») (4),

visto il regolamento (UE) n. 559/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» (5),

visto il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 («regolamento RTE-E») (6),

visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (7), attualmente oggetto di revisione,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio («direttiva ETS») (8),

vista la sua risoluzione del 10 luglio 2020 su un approccio europeo globale allo stoccaggio dell'energia (9),

vista la sua risoluzione, del 10 luglio 2020, sulla revisione degli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (10),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (11),

vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale (12),

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sul cambiamento climatico: visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra in conformità dell'accordo di Parigi (13),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione europea: è tempo di agire! (14),

vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2018 su un nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita (15),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per i trasporti e il turismo,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0116/2021),

A.

considerando che l'UE ha approvato l'accordo di Parigi, il Green Deal e l'obiettivo di realizzare una transizione equa ed efficiente in termini di costi che porti alla neutralità climatica entro il 2050 al più tardi;

B.

considerando che la Commissione ha suggerito di innalzare l'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 ad almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 e che il Parlamento ha approvato l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 60 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030;

C.

considerando che il riscaldamento globale è in larga misura dovuto ai combustibili fossili e che l'accordo di Parigi mira a contenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2 oC rispetto ai livelli preindustriali e a proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 oC;

D.

considerando che la transizione verso un'economia a zero emissioni nette di gas a effetto serra richiede una transizione equa e rapida, guidata dai poteri pubblici, verso un sistema energetico ampiamente basato sulle energie rinnovabili e altamente efficiente sotto il profilo delle risorse e dell'energia, che garantisca la sostenibilità e la salute, la partecipazione dei cittadini, la riduzione della povertà energetica in tutta l'UE, la sicurezza dell'approvvigionamento, l'accessibilità, anche sul piano economico, dell'energia e la competitività dei prezzi dell'energia;

E.

considerando che è necessario utilizzare combustibili alternativi puliti e svilupparne le applicazioni al fine di eliminare gradualmente i combustibili fossili il prima possibile e garantire la competitività dell'industria dell'UE; che l'idrogeno rinnovabile possiede un potenziale non sfruttato per essere tale alternativa;

F.

considerando che l'idrogeno può essere utilizzato come materia prima o fonte di energie nei processi industriali e chimici, nel trasporto aereo, marittimo e stradale pesante e nelle applicazioni di riscaldamento, decarbonizzando settori in cui l'elettrificazione diretta non è tecnologicamente possibile o competitiva, nonché per lo stoccaggio di energia per bilanciare il sistema energetico, ove necessario, svolgendo così un ruolo significativo nell'integrazione del sistema energetico;

G.

considerando che attualmente circa il 2 % del mix energetico dell'UE è costituito da idrogeno, di cui il 95 % è prodotto utilizzando combustibili fossili, liberando 70-100 milioni di tonnellate di CO2 all'anno, mentre a livello globale rappresenta il 2,5 % delle emissioni di gas a effetto serra e meno dell'1 % dell'idrogeno attualmente prodotto è utilizzato come vettore energetico; che alcune ricerche dimostrano che le energie rinnovabili potrebbero rappresentare fino al 100 % del mix energetico dell'UE nel 2050, di cui l'idrogeno potrebbe rappresentare una quota complessiva fino al 20 %, tra il 20 % e il 50 % dell'energia utilizzata per i trasporti e tra il 5 % e il 20 % dell'energia utilizzata nell'industria;

H.

considerando che l'idrogeno — di cui 120 milioni di tonnellate prodotte ogni anno a livello mondiale — è prodotto sia come sottoprodotto delle industrie chimiche e di raffinazione (70 milioni di tonnellate) sia in impianti di produzione dedicati (50 milioni di tonnellate); che la maggior parte dell'idrogeno è prodotto utilizzando combustibili fossili (il 6 % del gas naturale e il 2 % del carbone a livello globale è utilizzato per la produzione di idrogeno), di cui meno dello 0,1 % è prodotto mediante elettrolisi dell'acqua;

I.

considerando che la capacità totale di produzione di idrogeno nello Spazio economico europeo (SEE) alla fine del 2018 era stimata a 11,5 milioni di tonnellate all'anno e che la capacità totale installata di elettrolizzatori nel SEE è di circa 1 GW, pari a una percentuale compresa tra l'1 e il 4 % della capacità totale di produzione di idrogeno; che la percentuale complessiva attribuibile alla produzione di idrogeno del SEE da combustibili fossili con cattura e stoccaggio del carbonio (idrogeno a basse emissioni di carbonio) si attesta intorno allo 0,7 % (esclusi i sottoprodotti);

J.

considerando che il 43 % dell'idrogeno prodotto a livello mondiale è utilizzato per produrre ammoniaca, a sua volta impiegata principalmente per produrre fertilizzanti agricoli a base di ammoniaca, il 52 % è utilizzato per la raffinazione e la desulfurazione degli idrocarburi e il 5 % per la sintesi del metanolo e altri scopi;

K.

considerando che attualmente il costo dell'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio è compreso tra 2,5 e 5,5 EUR/kg, mentre il costo della produzione di idrogeno di origine fossile è di circa 1,50 EUR/kg; che l'attuale mix elettrico della maggior parte degli Stati membri produrrebbe un idrogeno elettrolitico responsabile di emissioni più elevate rispetto all'idrogeno di origine fossile;

L.

considerando che l'idrogeno può immagazzinare energia in grandi quantità per un lungo periodo di tempo e può quindi compensare le fluttuazioni stagionali della domanda; considerando che l'idrogeno può essere trasportato da autocarri, navi o condutture e consente pertanto di produrre energia rinnovabile dove è più efficiente e rende possibile un trasporto a lungo raggio senza mettere a dura prova la rete elettrica;

M.

considerando che sarà necessaria una quota maggiore di fonti energetiche rinnovabili per decarbonizzare tutti i settori dell'economia, il che potrebbe portare a una maggiore volatilità della rete elettrica, mentre la domanda di stoccaggio dell'energia dovrà essere notevolmente aumentata per garantire l'approvvigionamento energetico;

N.

considerando che alla produzione di acciaio è imputabile circa il 10 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra a livello mondiale, che i trasporti marittimi emettono circa il 2,5 % delle emissioni di gas a effetto serra e che lo sviluppo dell'idrogeno rinnovabile potrebbe contribuire a ridurre le emissioni di tali settori;

O.

considerando che al trasporto si può imputare il 27 % circa delle emissioni totali di gas a effetto serra prodotte nell'UE; che l'idrogeno ha molteplici applicazioni in tutta l'industria e nei settori dell'elettricità e dell'edilizia e offre un grande potenziale come combustibile alternativo per il settore dei trasporti, ma che le possibilità offerte dal mercato per le varie modalità di trasporto sono ancora limitate;

P.

considerando che le automobili elettriche a batteria sono potenzialmente in grado di rilevare una quota significativa del mercato dei veicoli privati; che i trasporti pesanti costituiscono un settore difficile da decarbonizzare e in cui la possibilità di elettrificazione diretta è limitata a causa della ridotta efficienza in termini di costi e per ragioni tecniche; che le batterie pongono problemi pratici nei veicoli pesanti, nei treni su linee non elettrificate, sulle navi merci o negli aeromobili e che ciò creerà opportunità per altri vettori energetici come l'idrogeno, in quanto può essere stoccato in grandi quantità a bordo di un veicolo o di un'imbarcazione, consente di fare rifornimento rapidamente quando necessario e produce unicamente acqua quale prodotto di scarico;

Q.

considerando che un'economia dell'idrogeno sostenibile e competitiva rappresenta un'opportunità per l'UE di rafforzare la propria economia, in particolare dopo la recessione economica dovuta alla COVID-19, in quanto potrebbe creare fino a un milione di posti di lavoro diretti di alta qualità entro il 2030 e 5,4 milioni entro il 2050, e che ciò potrebbe rappresentare un'opportunità per le regioni che attualmente dipendono fortemente dalle fonti energetiche tradizionali e saranno a rischio di povertà una volta gradualmente eliminati i combustibili fossili; che il potenziale di creazione di posti di lavoro nel settore dell'idrogeno rinnovabile è stimato pari a 10 300 posti di lavoro per ogni miliardo di EUR investito, una cifra che potrebbe essere integrata dai posti di lavoro generati nel settore dell'elettricità rinnovabile;

R.

considerando che la costruzione di un mercato competitivo e sostenibile dell'idrogeno che contribuisca in modo tempestivo ed efficiente in termini di costi all'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione per il 2050, richiede un'infrastruttura di trasmissione e distribuzione ben sviluppata per l'efficace trasporto dell'idrogeno dagli impianti di produzione alle zone di consumo in tutta l'Unione;

S.

considerando che l'approccio degli Stati membri allo sviluppo degli impianti a idrogeno potrebbe variare, tenendo conto delle differenze nella struttura delle loro infrastrutture del gas esistenti, della capacità di ciascun paese di mettere a punto diverse tecnologie di produzione dell'idrogeno, del diverso potenziale di innovazione e delle differenze in termini di domanda di idrogeno da parte delle varie industrie di ogni Stato membro;

T.

considerando che quasi tutti gli Stati membri hanno incluso piani per l'idrogeno nei loro piani nazionali in materia di energia e clima e 26 Stati membri abbiano firmato l'iniziativa per l'idrogeno;

U.

considerando che il sistema energetico dell'Unione dovrebbe essere sostenibile dal punto di vista ambientale ed economicamente competitivo e che gli orientamenti tecnologici perseguiti dovrebbero basarsi su stime dimostrate e solide che conducano a motivazioni commerciali realizzabili con calendari prevedibili, al fine di assicurare che i loro costi non mettano a repentaglio la competitività delle industrie dell'UE né il benessere dei cittadini;

V.

considerando che è opportuno prendere in considerazione perdite significative di energia durante la produzione, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dell'idrogeno;

W.

considerando che l'attuale quadro legislativo che disciplina il gas naturale ha offerto per decenni ai consumatori dell'UE sicurezza dell'approvvigionamento e accessibilità economica dell'energia e che pertanto potrebbe essere utilizzato come modello per favorire lo sviluppo di un futuro mercato paneuropeo dell'idrogeno rinnovabile;

1.   

sottolinea la necessità di mantenere e sviluppare ulteriormente la leadership tecnologica dell'UE (16) nell'idrogeno pulito attraverso un'economia dell'idrogeno competitiva e sostenibile con un mercato dell'idrogeno integrato; pone in rilievo la necessità di una strategia dell'UE per l'idrogeno che contempli l'intera catena del valore dell'idrogeno, compresi i settori della domanda e dell'offerta, e che sia allineata con gli sforzi nazionali volti a garantire la costruzione di un'infrastruttura supplementare sufficiente per la generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili per produrre idrogeno rinnovabile e per abbatterne i costi; rileva in particolare il valore aggiunto della produzione interna dell'UE di idrogeno rinnovabile in termini di sviluppo e commercializzazione di tecnologie innovative per l'elettrolisi; sottolinea che l'economia dell'idrogeno deve essere compatibile con l'Accordo di Parigi, gli obiettivi dell'UE in materia di clima ed energia per il 2030 e il 2050, l'economia circolare, il piano d'azione per le materie prime critiche e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

2.   

accoglie con favore la strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra proposta dalla Commissione, compresa la futura revisione della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili, nonché il numero crescente di strategie e di piani di investimento per l'idrogeno elaborati dagli Stati membri; sottolinea che tali strategie devono essere allineate ai piani nazionali degli Stati membri per l'energia e il clima e chiede una loro rapida e ambiziosa attuazione; ritiene che la Commissione dovrebbe tenere conto di tali strategie nelle future proposte legislative; esorta la Commissione ad allineare il suo approccio in materia di idrogeno alla nuova strategia industriale dell'UE e a integrarlo in una politica industriale coerente, tenendo conto del fatto che la strategia per l'idrogeno non è un obiettivo in sé, ma dovrebbe essere vista nel contesto degli sforzi globali dell'UE per ridurre le emissioni di gas a effetto serra, garantendo nel contempo posti di lavoro di qualità a lungo termine e contribuendo alla competitività dell'industria dell'UE;

3.   

sottolinea l'importanza di un sistema energetico resiliente e climaticamente neutro basato sui principi dell'efficienza energetica, dell'efficienza in termini di costi, dell'accessibilità economica e della sicurezza dell'approvvigionamento; sottolinea che la conservazione dell'energia e il principio «l'efficienza energetica al primo posto» dovrebbero prevalere, senza impedire lo sviluppo di progetti pilota e di dimostrazione innovativi; osserva che l'elettrificazione diretta da fonti rinnovabili è più efficiente sotto il profilo dei costi, delle risorse e dell'energia rispetto all'idrogeno, ma osserva altresì che, nel determinare le modalità di decarbonizzazione di un settore, occorre tenere conto di fattori quali la sicurezza dell'approvvigionamento, la fattibilità tecnica e le considerazioni relative al sistema energetico; sottolinea, a tale proposito, l'importanza del principio della neutralità tecnologica per conseguire un'Unione climaticamente neutra;

4.   

è convinto che l'idrogeno prodotto da fonti rinnovabili sia fondamentale per la transizione energetica dell'UE, in quanto solo l'idrogeno rinnovabile può contribuire in modo sostenibile al conseguimento della neutralità climatica a lungo termine ed evitare sia effetti di dipendenza (lock-in) sia attivi non recuperabili; prende atto con preoccupazione del fatto che l'idrogeno rinnovabile non è ancora competitivo; esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri a incentivare la catena del valore e la diffusione sul mercato dell'idrogeno rinnovabile, tenendo conto del fatto che il rapporto tra prezzo e rendimento migliorerebbe gradualmente in vista dello sviluppo di metodi industriali e catene del valore;

5.   

riconosce gli sforzi intrapresi dalle valli dell'idrogeno in diverse regioni dell'UE per sviluppare catene del valore dell'idrogeno pulito integrate e intersettoriali; sottolinea il loro ruolo importante nell'avviare la produzione e l'applicazione di idrogeno rinnovabile al fine di sviluppare l'economia dell'idrogeno nell'UE; esorta la Commissione a prendere le mosse da tali iniziative, a sostenerne lo sviluppo e ad assistere gli attori coinvolti nella condivisione di know-how e investimenti;

6.   

pone in evidenza che i prodotti derivati dall'idrogeno, come i combustibili sintetici prodotti tramite energie rinnovabili, costituiscono un'alternativa a zero emissioni di carbonio ai combustibili fossili e possono pertanto contribuire in modo significativo, unitamente ad altre soluzioni di riduzione delle emissioni quali l'elettrificazione da fonti rinnovabili di elettricità, alla decarbonizzazione di un'ampia gamma di settori; sottolinea che un'applicazione intersettoriale è fondamentale per ridurre sensibilmente il prezzo di questi vettori energetici attraverso economie di scala e per garantire un adeguato volume di mercato;

Classificazione dell'idrogeno e norme

7.

ritiene che una classificazione giuridica comune dei diversi tipi di idrogeno sia della massima importanza; valuta positivamente, come primo passo, la classificazione proposta dalla Commissione; segnala la necessità di giungere rapidamente a un accordo su una terminologia esaustiva, precisa, scientifica e uniforme a livello dell'UE per adeguare le definizioni giuridiche nazionali e stabilire una classificazione chiara ai fini della certezza giuridica; invita la Commissione a concludere il più rapidamente possibile il suo lavoro per approntare una siffatta terminologia, nel quadro di tutta la legislazione pertinente;

8.

ritiene che la classificazione delle diverse forme di idrogeno debba essere determinata sulla base di una valutazione indipendente e basata su dati scientifici, che si discosti dall'approccio comunemente utilizzato, basato sul colore; è del parere che tale classificazione debba basarsi sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita nel corso dell'intero processo di produzione e trasporto dell'idrogeno, ma dovrebbe anche tenere conto di criteri di sostenibilità trasparenti e solidi, in linea con i principi dell'economia circolare, ed essere basata su medie e valori standard per categoria, come ad esempio gli obiettivi dell'uso sostenibile e della protezione delle risorse, la gestione dei rifiuti e il maggiore utilizzo di materie prime e secondarie, la prevenzione e il controllo dell'inquinamento e, infine, la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

9.

osserva che esiste una discrepanza tra le diverse definizioni di idrogeno pulito utilizzate da diversi attori, come la Commissione e l'Alleanza europea per l'idrogeno pulito, che crea confusione e dovrebbe essere evitata; sottolinea, a tale proposito, che la distinzione tra idrogeno rinnovabile e idrogeno a basse emissioni di carbonio deve essere assolutamente chiarita (17); osserva inoltre che evitare l'uso di due denominazioni per la stessa categoria di idrogeno, ovvero «rinnovabile» e «pulito», come proposto dalla Commissione, conferirebbe ulteriore chiarezza e sottolinea, a tale proposito, che la denominazione «idrogeno rinnovabile» è l'opzione più obiettiva e basata su criteri scientifici per tale categoria di idrogeno;

10.

sottolinea l'urgente necessità di norme e certificazioni dell'UE e internazionali; osserva inoltre che occorre prendere in considerazione garanzie di origine conformi ai registri nazionali per garantire che l'idrogeno rinnovabile possa essere potenziato in maniera tempestiva e che i consumatori possano scegliere in modo informato soluzioni sostenibili, nonché per ridurre al minimo il rischio di investimenti non recuperabili;

11.

sottolinea che il sistema di normazione deve basarsi su un approccio olistico ed essere applicabile all'idrogeno importato; invita la Commissione, nel contesto della revisione della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili, a introdurre un quadro normativo per la certificazione e la tracciabilità dell'idrogeno nell'UE, tenendo conto della sua impronta in termini di gas serra in tutta la catena del valore, compresi i trasporti, anche per stimolare gli investimenti a favore di un aumento sufficiente della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; invita inoltre la Commissione a fornire, quanto prima possibile nel 2021, un quadro normativo per l'idrogeno che garantisca la normazione, la certificazione, le garanzie di origine, l'etichettatura e la commerciabilità tra gli Stati membri, nonché a usare la prossima revisione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) come occasione per esaminare quali cambiamenti siano necessari per sfruttare appieno le potenzialità dell'idrogeno di contribuire agli obiettivi climatici dell'UE, tenendo conto dei rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;

12.

sottolinea che la classificazione dei diversi tipi di idrogeno sarebbe, tra l'altro, funzionale all'obiettivo di informare i consumatori e non è intesa a bloccare l'espansione dell'idrogeno in generale; constata che l'attuale sistema delle garanzie di origine per l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili non ha incentivato, finora, investimenti adeguati a favore di una capacità supplementare; sottolinea pertanto l'importanza di sviluppare ulteriormente orientamenti in merito alle condizioni e ai criteri, al fine di evitare il doppio conteggio delle capacità rinnovabili;

13.

è fermamente convinto che l'accettazione da parte dell'opinione pubblica sia fondamentale per il successo della creazione di un'economia dell'idrogeno; sottolinea, pertanto, l'importanza del coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interesse e dell'elaborazione di norme tecniche e di sicurezza dell'UE in materia di idrogeno, nonché di soluzioni di alta qualità basate sull'idrogeno che rispettino tali norme; sottolinea inoltre la necessità di un aggiornamento costante dei protocolli di sicurezza nei settori della domanda con riferimento all'utilizzo dell'idrogeno; chiede pertanto che in tutta l'UE siano promossi esempi di buone prassi e una cultura della sicurezza dell'idrogeno;

Aumentare la produzione di idrogeno

14.

sottolinea che, per garantire il funzionamento fluido e prevedibile del mercato interno dell'idrogeno, occorre superare gli ostacoli normativi ed è opportuno che la Commissione proponga tempestivamente un quadro normativo coerente, integrato e globale per il mercato dell'idrogeno, che dovrebbe essere allineato con altre normative pertinenti e rispettare pienamente i principi di proporzionalità, sussidiarietà e di «legiferare meglio», compreso il test PMI; sottolinea a, tale proposito, la necessità di un mercato dell'idrogeno flessibile, per consentire ai pionieri dell'innovazione di sfruttare appieno i vantaggi della produzione dell'idrogeno e a ridurne i costi, tenendo conto del fatto che il mercato dell'idrogeno non è ancora maturo e deve essere ampliato;

15.

ritiene che l'assetto del mercato del gas dell'UE e il pacchetto per l'energia pulita possano fungere da base e da esempio per la regolamentazione del mercato dell'idrogeno; sottolinea che, per lo sviluppo rapido e prevedibile di una produzione di idrogeno in grado di funzionare, occorre anche una pianificazione pubblica democratica, che coinvolga i produttori, i lavoratori e i relativi sindacati, gli scienziati e le organizzazioni non governative (ONG); incoraggia altresì la Commissione e gli Stati membri ad approntare soluzioni specifiche per incrementare la produzione di idrogeno nelle regioni meno collegate o isolate, come le isole, garantendo nel contempo lo sviluppo delle relative infrastrutture, anche mediante la loro riconversione;

16.

invita la Commissione a includere e valutare i requisiti giuridici necessari per un'economia dell'idrogeno sostenibile dell'UE nelle sue valutazioni d'impatto relative alla revisione della legislazione pertinente, in modo da realizzare gli obiettivi dell'UE in materia di clima, contraddistinti da una maggiore ambizione, e aumentare l'attrattiva economica dell'idrogeno pulito; esorta la Commissione a esaminare, in particolare, la revisione della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili, della direttiva sulla tassazione dell'energia (18) e della direttiva ETS, al fine di garantire la parità di condizioni e un quadro normativo per l'idrogeno che sia adeguato alle esigenze future;

17.

si compiace degli obiettivi ambiziosi della Commissione di aumentare la capacità degli elettrolizzatori e la produzione di idrogeno rinnovabile; invita la Commissione a elaborare una tabella di marcia per la realizzazione e la diffusione degli elettrolizzatori, nonché a creare partenariati a livello dell'UE onde assicurare la loro efficacia in termini di costi; esorta la Commissione e gli Stati membri a eliminare gli attuali oneri amministrativi e a incentivare l'espansione della catena del valore e la diffusione sul mercato dell'idrogeno rinnovabile al fine di renderlo tecnologicamente maturo e competitivo, fornendo stimoli finanziari e regimi di finanziamento dedicati, tra cui soluzioni innovative come ad esempio premi di riacquisto per l'immissione di idrogeno rinnovabile nella rete di distribuzione dell'idrogeno, rivedendo le norme sugli aiuti di Stato e procedendo a una revisione globale dei sistemi di tariffazione e tassazione dell'energia al fine di internalizzare i costi esterni; sottolinea che l'idrogeno rinnovabile potrebbe diventare competitivo prima del 2030, a condizione che siano posti in essere gli investimenti necessari e un quadro normativo adeguato e che le energie rinnovabili siano competitive;

18.

osserva che un'economia sostenibile dell'idrogeno dovrebbe consentire il potenziamento delle capacità all'interno di un mercato energetico integrato dell'UE; riconosce che sul mercato saranno presenti diverse forme di idrogeno, come l'idrogeno rinnovabile e l'idrogeno a basse emissioni di carbonio, e sottolinea la necessità di investimenti per aumentare la produzione di energia rinnovabile in modo sufficientemente rapido da raggiungere gli obiettivi climatici e ambientali dell'UE per il 2030 e il 2050, pur riconoscendo l'idrogeno a basse emissioni di carbonio quale tecnologia ponte nel breve e medio termine; invita la Commissione a valutare approssimativamente la quantità di idrogeno a basse emissioni di carbonio necessaria ai fini della decarbonizzazione fintantoché il solo idrogeno rinnovabile non possa subentrare in tale ruolo, in quali casi e per quanto tempo; invita la Commissione e gli Stati membri a ridurre gli ostacoli normativi ed economici al fine di promuovere una rapida diffusione dell'idrogeno sul mercato; rileva inoltre la necessità di evitare lo sfruttamento non sostenibile delle risorse, le emissioni continue di metano, la dipendenza dal carbonio e gli attivi non recuperabili; sottolinea che l'uso dell'idrogeno dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici dell'UE e allo sviluppo e alla diffusione in tempi rapidi dell'idrogeno rinnovabile;

19.

rileva che una serie di siti di produzione di idrogeno di origine fossile si trovano in territori interessati dalla transizione giusta ed evidenzia che misure di sostegno efficaci dovrebbero essere mirate alla decarbonizzazione della produzione esistente di idrogeno di origine fossile; esorta affinché le misure finalizzate allo sviluppo dell'economia europea dell'idrogeno non portino alla chiusura di questi siti di produzione, bensì al loro ammodernamento e ulteriore sviluppo, a tutto vantaggio delle regioni, garantendo vettori energetici sostenibili prodotti a livello locale, agevolando la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e contribuendo alla riqualificazione e ulteriore occupabilità della forza lavoro locale;

20.

sottolinea il ruolo che la cattura, lo stoccaggio e l'utilizzo del carbonio (CCS/U) sicuri dal punto di vista ambientale possono svolgere per il conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo; è favorevole a un contesto strategico integrato per stimolare l'impiego di applicazioni CCS/U sicure dal punto di vista ambientale e in grado di realizzare una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra, in modo da rendere l'industria pesante neutra dal punto di vista climatico, ove non esistano possibilità di riduzione diretta delle emissioni; ribadisce, tuttavia, che la strategia dell'UE di azzeramento delle emissioni nette dovrebbe privilegiare la riduzione diretta delle emissioni e gli interventi volti a conservare e potenziare i pozzi di assorbimento e le riserve naturali dell'UE; rileva inoltre, a tale proposito, la necessità di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie CCS/U;

21.

sottolinea che un'economia dell'idrogeno richiede notevoli quantità supplementari di energia rinnovabile a prezzi accessibili e le corrispondenti infrastrutture per la produzione di energia rinnovabile e per il suo trasporto verso i siti di produzione dell'idrogeno, come pure per il trasporto dell'idrogeno prodotto agli utenti finali; invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare l'introduzione di una capacità supplementare di energia rinnovabile in quantità sufficiente per alimentare il processo di elettrificazione e la produzione di idrogeno rinnovabile, anche semplificando le procedure di autorizzazione, e a sviluppare partenariati transfrontalieri in funzione delle potenzialità di produzione di energia rinnovabile e idrogeno rinnovabile di cui le diverse regioni dispongono;

22.

ritiene che lo sviluppo di un livello appropriato di capacità delle energie rinnovabili in proporzione alle esigenze di idrogeno rinnovabile possa contribuire a evitare il conflitto tra le capacità richieste per l'elettrificazione, gli elettrolizzatori e altre finalità e la necessità di conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di clima; si compiace, a tal riguardo, dell'intenzione della Commissione di innalzare l'obiettivo in materia di energie rinnovabili per il 2030 e della strategia proposta dalla Commissione per le energie rinnovabili offshore;

23.

chiede la revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia; invita gli Stati membri a valutare la possibilità di ridurre le tasse e le imposte sull'energia rinnovabile in tutta l'UE, se del caso, per eliminare la doppia imposizione di tasse e imposte sull'elettricità prodotta dagli impianti a idrogeno, che costituiscono un ostacolo per l'ulteriore diffusione di tale energia, e a rafforzare gli incentivi finanziari per la produzione di energia rinnovabile, adoperandosi nel contempo per eliminare gradualmente le sovvenzioni ai combustibili fossili e le esenzioni fiscali;

24.

sottolinea che l'idrogeno rinnovabile può essere prodotto a partire da diverse fonti energetiche rinnovabili, quali l'energia eolica, solare e idraulica (compresa l'accumulazione per pompaggio); mette in evidenza le potenzialità dei siti dismessi nel fornire spazio per la produzione di energia rinnovabile; invita la Commissione, tenuto conto della strategia per le energie rinnovabili offshore recentemente pubblicata, a valutare in che modo le fonti energetiche rinnovabili offshore potrebbero aprire la strada a uno sviluppo più ampio e alla diffusione dell'idrogeno rinnovabile;

25.

sottolinea la possibilità di convertire alcuni siti industriali esistenti in impianti di produzione di idrogeno rinnovabile; mette in evidenza la necessità di pianificare a livello pubblico tali riconversioni dei siti industriali con i lavoratori e i loro sindacati, offrendo la possibilità, anche ai lavoratori, di riaprire collettivamente i siti dismessi in modo legale e ordinato, ad esempio per produrre idrogeno;

26.

osserva che la transizione verso un sistema energetico climaticamente neutro dovrebbe essere pianificata con attenzione, tenendo conto dei punti di partenza e delle infrastrutture attuali, che possono variare da uno Stato membro all'altro; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero essere flessibili nell'elaborazione delle misure di sostegno, comprese le misure di aiuto di Stato, volte a sviluppare la loro economia nazionale dell'idrogeno; chiede alla Commissione, a tale proposito, di fornire maggiori informazioni sulla differenziazione e la flessibilità previste delle misure di sostegno;

27.

pone l'accento sulla notevole quantità di risorse naturali, come l'acqua, necessarie per la produzione di idrogeno e sui problemi che possono sorgere nelle regioni europee in cui l'acqua scarseggia; sottolinea l'importanza di aumentare l'efficienza delle risorse, di ridurre al minimo l'impatto sull'approvvigionamento idrico regionale, di garantire un'attenta gestione delle risorse e dell'uso del suolo per la produzione di idrogeno e di evitare qualsiasi contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, deforestazione o perdita di biodiversità imputabile alla catena di produzione legata all'idrogeno;

Coinvolgimento dei cittadini

28.

sottolinea che l'impegno dei cittadini svolgerà un ruolo importante nell'attuazione di una transizione energetica equa, efficace, partecipativa e inclusiva; sottolinea pertanto l'importanza dell'inclusione di tutti gli attori nei costi e benefici in un sistema integrato;

29.

sottolinea che le comunità di energia rinnovabile possono essere coinvolte nella produzione di idrogeno; ricorda l'obbligo di prevedere un quadro favorevole conformemente alla direttiva (UE) 2019/944 (19) e chiede che tali comunità beneficino dei medesimi vantaggi riservati ad altri attori;

30.

sottolinea che, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato dell'idrogeno nell'UE, sono necessarie persone dotate di competenze specialistiche, in particolare per quanto riguarda la sicurezza; sottolinea la necessità di un solido sistema di formazione professionale pubblico e gratuito; invita la Commissione ad adottare un piano d'azione volto a guidare gli Stati membri nello sviluppo e nel mantenimento di programmi di formazione dedicati rivolti a lavoratori, ingegneri, tecnici e al grande pubblico, e a creare programmi di insegnamento multidisciplinari per economisti, scienziati e studenti; sottolinea che le pari opportunità nel settore dell'idrogeno devono essere maggiormente promosse, e chiede l'avvio di un'iniziativa dell'UE incentrata sull'occupazione, la formazione e lo sviluppo delle donne al fine di identificare e rimuovere gli ostacoli nonché di creare reti e modelli;

31.

deplora che le strategie di formazione, miglioramento delle competenze e riqualificazione professionale e una transizione giusta per conseguire una forza lavoro preparata in materia di idrogeno non abbiano finora svolto alcun ruolo nella strategia dell'UE per l'idrogeno; sottolinea l'importanza di preservare e sfruttare le potenzialità dei lavoratori con competenze tecniche impiegati nelle industrie esistenti e ricorda il diritto dei lavoratori di essere formati e di migliorare le proprie competenze professionali durante l'orario di lavoro con la garanzia del proprio salario;

32.

invita la Commissione a produrre dati sulle possibili ripercussioni, opportunità e sfide associate alla trasformazione dell'industria e del settore dei trasporti e dell'energia in relazione a un maggiore utilizzo dell'idrogeno; invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare strategie di trasformazione settoriale a tale riguardo, in collaborazione con l'industria e i sindacati; suggerisce l'avvio di un partenariato dell'UE per le competenze sull'idrogeno nell'ambito del patto per le competenze;

Infrastrutture per l'idrogeno

33.

sottolinea l'urgente necessità di sviluppare infrastrutture per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno, di incentivare lo sviluppo di capacità adeguate e di sviluppare parallelamente la domanda e l'offerta; mette inoltre in evidenza l'importanza di sviluppare reti di idrogeno ad accesso non discriminatorio; rileva i vantaggi in termini di sinergie derivanti dalla combinazione della produzione e delle infrastruttura dell'idrogeno con altri aspetti di sistemi flessibili e multi-energia, come il recupero del calore di scarto dell'elettrolisi per il teleriscaldamento; si compiace della proposta della Commissione di modificare il regolamento RTE-E; valuta positivamente l'inclusione dell'idrogeno come categoria specifica di infrastrutture energetiche e osserva che gli impianti per l'idrogeno possono essere di nuova costruzione o convertiti dal gas naturale, o una combinazione di entrambi; prende inoltre atto del nuovo sistema di governance proposto per la pianificazione delle infrastrutture, al quale partecipano gli operatori dell'idrogeno;

34.

osserva che, parallelamente all'attenzione accordata ai poli industriali nella prima fase, è opportuno cominciare a predisporre la pianificazione, la regolamentazione e lo sviluppo di infrastrutture per il trasporto dell'idrogeno su lunghe distanze e per lo stoccaggio, nonché un adeguato sostegno finanziario per tali infrastrutture, al fine di garantire la diffusione dell'idrogeno in molti settori; si compiace, a tale proposito, della futura inclusione delle infrastrutture per l'idrogeno nei piani dell'UE, come i piani decennali di sviluppo della rete;

35.

sottolinea l'importanza di infrastrutture future trasparenti, inclusive e scientificamente fondate e di una pianificazione integrata delle reti, con la guida di organismi pubblici come l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e la partecipazione delle parti interessate e degli organismi scientifici; propone, a tale riguardo, di calcolare i costi e i benefici dell'ubicazione delle infrastrutture di produzione, trasporto e stoccaggio di idrogeno rinnovabile e di esaminare la necessità di costruirne di nuove, al fine di evitare attivi non recuperabili, avere un impatto positivo sui mezzi di sussistenza e sugli ecosistemi e ridurre al minimo i costi per i consumatori, tenendo conto delle loro esigenze specifiche; sottolinea i vantaggi finanziari di collocare gli impianti di produzione dell'idrogeno in prossimità dei siti di produzione di energia rinnovabile o nello stesso sito degli impianti di consumo, in particolare per i piccoli consumatori e i poli industriali, e di collegare diversi settori della domanda; sottolinea altresì l'importanza della cooperazione transfrontaliera tra le regioni e gli Stati membri al fine di sostenere progetti che migliorino la sicurezza dell'approvvigionamento attraverso la costruzione di una struttura portante per l'idrogeno all'interno dell'UE, che dovrebbe garantire l'interconnessione e l'interoperabilità tra gli Stati membri;

36.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri a effettuare una valutazione scientifica della possibilità di convertire i gasdotti esistenti al trasporto di idrogeno puro e allo stoccaggio sotterraneo di idrogeno, tenendo conto di vari fattori, come un'analisi costi-benefici, sia dal punto di vista tecnico-economico che normativo, l'integrazione globale del sistema e l'efficienza sotto il profilo dei costi a lungo termine; osserva che la conversione delle infrastrutture del gas già esistenti o in fase di sviluppo situate in un luogo appropriato potrebbe ottimizzare l'efficienza in termini di costi, ridurre al minimo l'utilizzo del suolo e delle risorse e i costi di investimento, nonché l'impatto sociale; sottolinea che la conversione delle infrastrutture del gas può essere rilevante per l'utilizzo dell'idrogeno nei settori prioritari delle industrie ad alta intensità di emissioni, compresi i collegamenti tra i siti industriali e i nodi di trasporti multimodali, tenendo presente la necessità di trasportare l'idrogeno attraverso i mezzi più efficienti; esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire che qualsiasi possibile futura infrastruttura del gas sia compatibile con l'idrogeno puro; invita la Commissione a verificare dove è attualmente utilizzata la miscelazione di idrogeno e a valutare scientificamente la sua domanda per soddisfare le esigenze industriali comprovate di idrogeno, nonché i suoi vantaggi e svantaggi, al fine di identificare le necessità delle infrastrutture evitando nel contempo gli attivi non recuperabili;

37.

sottolinea la necessità di regolamentare le infrastrutture per l'idrogeno, in particolare per quanto riguarda il funzionamento e la connessione alla rete energetica, nonché di mantenere la disaggregazione quale principio guida per la progettazione dei mercati dell'idrogeno, tenendo conto del fatto che il mercato dell'idrogeno deve ancora essere sviluppato; pone l'accento sul fatto che la disaggregazione svolge un ruolo chiave nel garantire che nuovi prodotti innovativi siano immessi sul mercato dell'energia nella maniera più efficiente sotto il profilo dei costi; osserva che qualsiasi deroga a questo principio normativo a medio termine comporterebbe un costo inutilmente elevato per i consumatori finali; invita la Commissione e gli Stati membri a definire orientamenti chiari sulla proprietà dei gasdotti nuovi e riconvertiti, al fine di garantire la sicurezza della pianificazione;

38.

sottolinea il ruolo strategicamente essenziale dei porti marittimi e interni multimodali quali poli di innovazione per l'importazione, la produzione, lo stoccaggio, la fornitura e l'utilizzo dell'idrogeno; sottolinea la necessità di spazi e investimenti nelle infrastrutture portuali al fine di promuovere l'utilizzo di nuove tecnologie a basse e a zero emissioni sulle coste nazionali e nei porti e di creare una catena del valore industriale per l'idrogeno lungo i corridoi di trasporto multimodali;

Domanda di idrogeno

39.

riconosce che la domanda di idrogeno dovrebbe incentrarsi sui settori per i quali l'utilizzo dell'idrogeno è sul punto di diventare competitivo, o che non possono attualmente essere decarbonizzati attraverso altre soluzioni tecnologiche; concorda con la Commissione sul fatto che i principali mercati per la domanda di idrogeno sono l'industria e i trasporti aerei, marittimi e pesanti; ritiene che, per tali settori, occorra stabilire a livello dell'UE tabelle di marcia relative allo sviluppo della domanda, agli investimenti e alle necessità di ricerca, sulla base di studi scientifici indipendenti e in cooperazione con le parti sociali, tenendo conto delle situazioni specifiche degli Stati membri e delle differenze regionali per quanto riguarda la diffusione dell'idrogeno, la maturità tecnologica e le infrastrutture;

40.

accoglie con favore l'esame da parte della Commissione di varie opzioni in materia di incentivi sul versante della domanda; concorda con la Commissione sul fatto che si potrebbero prendere in considerazione, per un periodo transitorio, politiche incentrate sulla domanda e incentivi chiari per l'applicazione e l'uso dell'idrogeno nei settori di consumo finali volti a stimolare la domanda di idrogeno — ad esempio, quote per l'utilizzo di idrogeno rinnovabile in un numero limitato di settori specifici, garanzie della Banca europea per gli investimenti per ridurre il rischio iniziale dei co-investimenti fino a quando non siano competitivi sotto il profilo dei costi, e strumenti finanziari, tra cui i contratti per differenza sul carbonio per progetti che utilizzano idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio — al fine di promuovere la decarbonizzazione attraverso l'idrogeno laddove ciò sia essenziale per preservare la competitività degli utilizzatori finali; rileva la necessità di garantire che la compensazione rimanga proporzionata e di evitare la duplicazione delle sovvenzioni sia per la produzione che per l'uso, la creazione di bisogni artificiali e indebite distorsioni del mercato; chiede il rapido sviluppo di un programma pilota per i contratti per differenza sul carbonio, in particolare per l'acciaio pulito; sottolinea che gli appalti pubblici per soluzioni sostenibili, come l'acciaio verde per la costruzione o la ristrutturazione, possono altresì contribuire a una domanda concreta e prevedibile; sottolinea che le politiche incentrate sulla domanda dovrebbero essere coerenti con altre misure strategiche e soggette a un'approfondita valutazione d'impatto per evitare qualsiasi effetto negativo sulle industrie ad alto consumo di energia esposte alla concorrenza internazionale;

41.

osserva che alcuni quadri normativi vigenti ostacolano l'uso dell'idrogeno; incoraggia la Commissione e gli Stati membri ad adeguare tali quadri normativi al fine di stimolare la domanda di idrogeno ed eliminare i disincentivi, come le incertezze giuridiche;

42.

esorta la Commissione a promuovere i mercati di riferimento per le tecnologie a idrogeno rinnovabile e il loro utilizzo per la produzione neutra dal punto di vista climatico, in particolare nell'industria siderurgica, del cemento e chimica, nell'ambito dell'aggiornamento e dell'attuazione della nuova strategia industriale per l'Europa; invita la Commissione a valutare la possibilità di riconoscere l'acciaio prodotto con idrogeno rinnovabile come un contributo positivo al conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per l'intero parco veicoli; esorta la Commissione a presentare tempestivamente una strategia dell'UE per l'acciaio pulito, che dovrebbe prestare un'adeguata attenzione all'uso dell'idrogeno rinnovabile;

43.

ricorda che il settore dei trasporti è responsabile di un quarto delle emissioni di CO2 dell'UE ed è l'unico settore in cui le emissioni non sono state ridotte rispetto allo scenario di riferimento del 1990; sottolinea le potenzialità dell'idrogeno come uno degli strumenti per la riduzione delle emissioni di CO2 nei trasporti, in particolare quando una completa elettrificazione è più difficile o non è ancora possibile; sottolinea che la realizzazione di infrastrutture di rifornimento è necessaria per promuovere l'uso dell'idrogeno nel settore dei trasporti; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di rivedere il regolamento sulla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (20) e la direttiva sull'infrastruttura per i combustibili alternativi al fine di garantire la disponibilità di stazioni di rifornimento per l'idrogeno accessibili a tutti in tutta l' UE, includendo obiettivi concreti di integrazione delle infrastrutture per l'idrogeno nei sistemi di trasporto; accoglie con favore l'intenzione della Commissione di potenziare le infrastrutture per il rifornimento di idrogeno nell'ambito della strategia per una mobilità sostenibile e intelligente e di rivedere la direttiva sull'infrastruttura per i combustibili alternativi; sottolinea inoltre la necessità di creare sinergie tra le reti TEN-T, e TEN-E e le strategie per i combustibili alternativi, che portino a una realizzazione graduale di stazioni di rifornimento di idrogeno accompagnate dai requisiti tecnici essenziali e da norme armonizzate basate su una valutazione del rischio;

44.

sottolinea che le caratteristiche dell'idrogeno lo rendono idoneo a sostituire i combustibili fossili e a ridurre le emissioni di gas a effetto serra per talune tipologie di trasporto; sottolinea che l'uso dell'idrogeno in forma pura o sotto forma di combustibile sintetico o biocherosene costituisce un fattore chiave per la sostituzione del cherosene fossile nel trasporto aereo; sottolinea inoltre che l'idrogeno, in misura limitata, è già utilizzato nel settore dei trasporti, in particolare nel trasporto su strada, nel trasporto pubblico e in segmenti specifici del settore ferroviario, soprattutto laddove l'elettrificazione della linea non è economicamente fattibile; evidenzia che è necessaria una legislazione più rigorosa per incentivare l'uso di combustibili a emissioni zero nonché altre tecnologie pulite, tra cui l'idrogeno rinnovabile, e, quando saranno pienamente disponibili, per iniziare eventualmente a utilizzarli nei veicoli pesanti e nel trasporto aereo e marittimo;

45.

invita la Commissione ad aumentare la ricerca e gli investimenti nell'ambito della strategia per una mobilità sostenibile e intelligente e a valutare se la direttiva sulle energie rinnovabili debba essere rivista al fine di garantire parità di condizioni per tutte le soluzioni in materia di energie rinnovabili nei trasporti;

Ricerca, sviluppo, innovazione e finanziamento

46.

sottolinea l'importanza della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione lungo l'intera catena del valore e dello svolgimento di progetti dimostrativi su scala industriale, compresi i progetti pilota, e della loro diffusione sul mercato, per rendere competitivo ed economicamente accessibile l'idrogeno rinnovabile e per completare l'integrazione del sistema energetico, garantendo nel contempo l'equilibrio geografico con un'attenzione particolare alle regioni ad alta intensità di carbonio; invita la Commissione a stimolare gli sforzi di ricerca e innovazione per l'attuazione di progetti ad alto impatto su larga scala, al fine di garantire il trasferimento di tecnologie lungo l'intera catena del valore dell'idrogeno; accoglie con favore, a tale proposito, l'apertura nelle città dell'Unione di laboratori per la mobilità volti a promuovere esperimenti in relazione ai trasporti pubblici sostenibili in virtù dell'uso di combustibili alternativi ed esorta a includere l'idrogeno tra i combustibili da utilizzare nel quadro di detti esperimenti;

47.

sottolinea che è necessario investire somme ingenti per sviluppare e aumentare la capacità di produzione di idrogeno rinnovabile, renderlo competitivo e promuovere soluzioni legate all'idrogeno che sono spesso ancora nelle prime fasi di sviluppo, il che richiederebbe altresì una riduzione dei rischi degli investimenti nell'idrogeno rinnovabile, ad esempio attraverso i contratti per differenza; sottolinea che i programmi e gli strumenti di finanziamento dell'Unione come il dispositivo per la ripresa e la resilienza, Orizzonte Europa, il meccanismo per collegare l'Europa, InvestEU, compreso il nuovo ambito di intervento relativo agli investimenti dell'UE strategici, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione, il Fondo per una transizione giusta e il Fondo per l'innovazione ETS svolgono un ruolo chiave nel promuovere lo sviluppo coeso di un'economia dell'idrogeno nell'UE; sottolinea inoltre l'importante ruolo dei partenariati pubblico-privato locali e regionali nello stimolare lo sviluppo e la diffusione dell'idrogeno;

48.

sottolinea la necessità di garantire che vi siano sinergie tra tutti i fondi di investimento, i programmi e gli strumenti finanziari disponibili onde assicurare la cooperazione tra il settore pubblico e privato per investimenti in un'ampia gamma di progetti; osserva con preoccupazione la diminuzione degli investimenti in ricerca e innovazione nel settore delle tecnologie per l'energia pulita, come dimostrato dalla relazione 2020 sullo stato dell'Unione dell'energia;

49.

invita la Commissione a sviluppare una strategia di investimento coordinata per le energie rinnovabili e l'idrogeno, allineata alle strategie nazionali di ricerca e innovazione, tenendo conto dei diversi punti di partenza degli Stati membri;

50.

invita la Commissione a porre l'accento sul ruolo significativo delle PMI in tale strategia; sottolinea la necessità di includere salvaguardie normative e di garantire l'accesso a risorse finanziarie e di innovazione, come incubatori e progetti di ricerca comuni, affinché le start-up e le PMI possano affermarsi nell'industria dell'idrogeno; invita la Commissione a garantire la parità di accesso al mercato nonché l'agevolazione dell'ingresso nel mercato per tali imprese e a promuovere la loro partecipazione, ad esempio scegliendole in modo proattivo per partecipare a tavole rotonde e includendole nei processi di consultazione pubblica; invita la Commissione a procedere a una stima delle esigenze delle PMI e dei costi per la decarbonizzazione dei loro processi produttivi e dell'approvvigionamento energetico attraverso l'idrogeno, nonché a monitorare i progressi da esse compiuti attraverso appropriati indicatori chiave di prestazione al fine di contribuire al processo decisionale fondato su fatti comprovati;

51.

sottolinea che l'Unione è leader nella produzione di elettrolizzatori e deve mantenere e portare avanti questo vantaggio competitivo; ritiene che gli sforzi dell'Unione in materia di ricerca e sviluppo dovrebbero concentrarsi su un'ampia gamma di nuove possibili fonti rinnovabili di idrogeno e tecnologie, come ad esempio l'idrogeno ottenuto dalla fotosintesi, dalle alghe o dagli elettrolizzatori ad acqua marina, al fine di aumentare i livelli di maturità tecnologica;

52.

plaude all'Alleanza europea per l'idrogeno pulito (l'Alleanza), ad altre iniziative e associazioni in materia di idrogeno rinnovabile, al Forum europeo sull'idrogeno e agli importanti progetti di interesse comune europeo (IPCEI) quali strumenti importanti per rafforzare gli investimenti nell'idrogeno rinnovabile; incoraggia gli Stati membri, la Commissione e gli operatori economici a sfruttare rapidamente il potenziale degli IPCEI al fine di sostenere progetti rilevanti per l'economia dell'idrogeno dell'UE; chiede un approccio pragmatico per agevolare l'approvazione di tali progetti; accoglie altresì con favore il piano della Commissione di rivedere gli orientamenti in materia di aiuti di Stato per la protezione ambientale e l'energia al fine di facilitare la produzione di idrogeno e la sua rapida diffusione sul mercato;

53.

incoraggia l'Alleanza a elaborare, in cooperazione con l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» (FCH), un programma in materia di investimenti e una riserva di progetti in grado di garantire quanto prima l'attuazione degli obiettivi in materia di idrogeno; sottolinea che l'alleanza dovrebbe concentrarsi sullo sviluppo dell'idrogeno rinnovabile e impegnarsi chiaramente in favore della realizzazione degli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e il 2050; sottolinea che l'alleanza dovrebbe altresì garantire una rappresentanza equilibrata di tutte le parti interessate dell'UE, compresi i produttori di energia rinnovabile, la comunità scientifica, gli esperti indipendenti, i gruppi di riflessione, le ONG ambientali e le parti sociali; sottolinea che la procedura decisionale dell'Alleanza dovrebbe essere migliorata per quanto riguarda la trasparenza e l'inclusività e che tale processo dovrebbe essere guidato dalla Commissione e sostenuto da un organismo indipendente di esperti scientifici, e mirare a definire le modalità di transizione e fornire orientamenti per le esigenze in termini di idrogeno; prende atto degli attuali ritardi nell'attuazione del lavoro dell'Alleanza ed esorta la Commissione ad accelerare il processo;

54.

accoglie con favore il rinnovo dell'impresa comune FCH nell'ambito di Orizzonte Europa; sottolinea l'importanza del suo lavoro e chiede alla Commissione di utilizzarla come centro di competenza per l'idrogeno e di dotarla di risorse finanziarie sufficienti per svolgere il proprio ruolo nel conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo; sottolinea che l'impresa comune FCH dovrebbe promuovere le attività di ricerca e sviluppo in tutta la catena del valore per garantire un utilizzo efficiente in termini di costi dei finanziamenti per l'idrogeno e un migliore coordinamento; evidenzia che essa dovrebbe realizzare sinergie con le imprese comuni nel settore dei trasporti al fine di promuovere un'adeguata integrazione tra la tecnologia dell'idrogeno e le infrastrutture e i servizi di trasporto; invita la Commissione a sfruttare l'esperienza acquisita attraverso l'impresa comune FCH e a incentivare ulteriori ricerche sulle tecnologie energetiche delle celle a combustibile e dell'idrogeno;

55.

chiede alla Commissione di considerare la possibile inclusione della diffusione dell'idrogeno tra gli obiettivi generali del partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) in linea con le priorità di Orizzonte Europa, al fine di rafforzare le capacità di ricerca e innovazione e sviluppare conoscenze e soluzioni innovative comuni in tutta la regione interessata del Mediterraneo;

Cooperazione internazionale in materia di idrogeno

56.

sottolinea che il ruolo di guida dell'UE nella produzione di tecnologie per l'idrogeno offre l'opportunità di promuovere la leadership industriale e l'innovazione dell'UE a livello globale, rafforzando nel contempo il ruolo dell'Unione come leader mondiale in materia di clima; sottolinea che si dovrebbe conferire priorità alla costruzione nell'UE di una catena di approvvigionamento di idrogeno al fine di promuovere i vantaggi «del primo arrivato», la competitività industriale e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico; sottolinea, a tale proposito, l'obiettivo di aumentare la produzione interna di idrogeno, pur riconoscendo che gli Stati membri possono anche, in funzione delle loro esigenze, valutare la possibilità di importare energia, idrogeno e pre-prodotti dell'idrogeno dalle regioni limitrofe e dai paesi terzi, per far fronte alla crescente domanda interna di idrogeno;

57.

invita pertanto la Commissione e gli Stati membri ad avviare un dialogo aperto e costruttivo al fine di instaurare una cooperazione e partenariati reciprocamente vantaggiosi con le regioni vicine, quali l'Africa settentrionale, il Medio Oriente e i paesi del partenariato orientale, salvaguardando gli interessi strategici dell'UE e la sicurezza energetica sia dell'UE che dei suoi partner; sottolinea che tale cooperazione sarebbe utile per creare nuovi mercati tecnologici puliti attraverso il trasferimento di conoscenze, per migliorare la transizione verso le energie rinnovabili e per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite; sottolinea la necessità di evitare la delocalizzazione dell'impatto ambientale, comprese le emissioni di gas a effetto serra, e qualsiasi ritardo nella decarbonizzazione della rete elettrica nei paesi terzi;

58.

sottolinea che la cooperazione internazionale nel campo dell'idrogeno con i paesi terzi, in particolare con il Regno Unito, lo Spazio economico europeo, la Comunità dell'energia e gli Stati Uniti, stabilita sulla base di norme e principi reciprocamente rispettati quali l'accesso di terzi alla rete, la separazione proprietaria, la trasparenza e tariffe non discriminatorie, dovrebbe essere ulteriormente sviluppata al fine di rafforzare il mercato interno e la sicurezza energetica; sottolinea che si dovrebbe evitare la cooperazione con i paesi terzi soggetti a misure restrittive da parte dell'UE, come le sanzioni economiche, e con quelli che non garantiscono il rispetto delle norme di sicurezza e ambientali e dei requisiti in materia di trasparenza, o qualora tale cooperazione comprometta la sicurezza dell'UE e degli Stati membri;

59.

sottolinea che l'UE dovrebbe promuovere le proprie norme e i propri criteri di sostenibilità in materia di idrogeno a livello internazionale; chiede a tale proposito l'elaborazione di norme internazionali e la fissazione di definizioni e metodologie comuni per definire le emissioni complessive di ciascuna unità di idrogeno prodotta, nonché criteri di sostenibilità internazionali quale prerequisito di qualsiasi importazione di idrogeno o dei pre-prodotti dell'idrogeno; sottolinea che, al fine di evitare qualsiasi rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, tutte le importazioni di idrogeno dovrebbero essere certificate allo stesso modo dell'idrogeno prodotto nell'Unione, compresi la produzione e il trasporto, e dovrebbero essere coerenti con il futuro meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell'Unione europea; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a investire nelle infrastrutture necessarie e nella trasformazione delle infrastrutture esistenti presso i porti e i collegamenti transfrontalieri per l'importazione di idrogeno rinnovabile; incoraggia la Commissione a promuovere il ruolo dell'euro quale valuta di riferimento nel commercio internazionale dell'idrogeno;

60.

ritiene che l'idrogeno dovrebbe diventare un elemento della cooperazione internazionale dell'UE, anche nel quadro dei lavori dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), della cooperazione in materia di ricerca, della diplomazia climatica ed energetica e della politica europea di vicinato;

Il ruolo dell'idrogeno in un sistema energetico integrato

61.

sottolinea la necessità di un sistema energetico integrato al fine di raggiungere la neutralità climatica al più tardi entro il 2050 e di conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi; plaude, in tale contesto, all'inclusione dell'idrogeno nella strategia della Commissione per l'integrazione del sistema energetico; ritiene che l'integrazione dei settori e dei vettori energetici nonché la pianificazione coerente delle reti di elettricità, calore, gas e idrogeno siano vantaggiose ai fini della sostenibilità, della transizione energetica e del buon funzionamento del mercato dell'idrogeno e dell'energia; reputa necessario concentrare maggiormente l'attenzione su progetti innovativi che combinino la produzione e il recupero di elettricità, idrogeno e calore;

62.

osserva che lo sviluppo dell'economia dell'idrogeno può contribuire a ridurre gli squilibri nel sistema energetico nel suo insieme; ribadisce che l'idrogeno può svolgere un ruolo fondamentale in termini di stoccaggio dell'energia per bilanciare le fluttuazioni della domanda e dell'offerta di energia rinnovabile; sottolinea pertanto che occorre pianificare lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto e stoccaggio dell'idrogeno, anticipando la necessità di sviluppare impianti di produzione di energia al fine di garantire l'ottimizzazione tecnica ed economica;

63.

evidenzia la necessità di una strategia ambiziosa e tempestiva per lo stoccaggio dell'energia tramite l'uso dell'idrogeno nell'ambito di soluzioni industriali e di mobilità innovative; osserva, tuttavia, che l'utilizzo dell'idrogeno per lo stoccaggio di energia non è ancora competitivo a causa degli elevati costi di produzione e che le perdite di energia associate allo stoccaggio di energia mediante idrogeno sono attualmente stimate intorno al 60 % nella cosiddetta efficienza di andata e ritorno; ribadisce dunque la necessità di ridurre i costi per la produzione di idrogeno rinnovabile e di promuovere condizioni di parità per le soluzioni di flessibilità e bilanciamento in tutto il sistema energetico; incoraggia pertanto la Commissione ad analizzare opzioni e capacità per lo stoccaggio dell'idrogeno; osserva che lo stoccaggio dell'idrogeno potrebbe essere soggetto a regimi normativi contrastanti, con particolare riferimento a quelli relativi allo stoccaggio del gas e dell'energia elettrica, e sottolinea pertanto la necessità di chiarire anche tale aspetto nella pertinente legislazione;

o

o o

64.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione a tutte le istituzioni dell'UE e agli Stati membri.

(1)  GU C 324 dell'1.10.2020, pag. 41.

(2)  GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

(3)  GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.

(4)  GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1.

(5)  GU L 169 del 7.6.2014, pag. 108.

(6)  GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39.

(7)  GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129.

(8)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(9)  Testi approvati, P9_TA(2020)0198.

(10)  Testi approvati, P9_TA(2020)0199.

(11)  Testi approvati, P9_TA(2020)0005.

(12)  Testi approvati, P9_TA(2019)0078.

(13)  GU C 23 del 21.1.2021, pag. 116.

(14)  GU C 345 del 16.10.2020, pag. 80.

(15)  GU C 463 dell'21.12.2018, pag. 10.

(16)  Secondo la Commissione, il termine «idrogeno pulito» si riferisce all'idrogeno prodotto attraverso l'elettrolisi dell'acqua e con l'elettricità derivante da fonti rinnovabili. Può essere prodotto anche mediante il reforming del biogas o la conversione biochimica della biomassa, se conforme ai requisiti di sostenibilità.

(17)  Secondo la Commissione, l'«idrogeno a basse emissioni di carbonio» comprende l'idrogeno di origine fossile con cattura del carbonio e l'idrogeno elettrolitico, che nell'intero ciclo di vita determinano emissioni di gas serra notevolmente inferiori rispetto all'idrogeno prodotto con i metodi esistenti.

(18)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

(19)  Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

(20)  Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).


12.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 15/70


P9_TA(2021)0242

Tutela dei diritti umani e politica esterna dell'UE in materia di migrazione

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2021 sulla protezione dei diritti umani e la politica migratoria esterna dell'UE (2020/2116(INI))

(2022/C 15/07)

Il Parlamento europeo,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, in particolare gli articoli 13 e 14,

visti la Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e il suo protocollo aggiuntivo,

visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, nonché i rispettivi protocolli aggiuntivi,

vista la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 1966,

visti la Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti del 1984, in particolare l'articolo 3, e il suo protocollo aggiuntivo,

visti la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 e i relativi protocolli aggiuntivi,

vista la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie del 1990,

vista la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate,

visti i protocolli di Palermo delle Nazioni Unite sulla tratta di esseri umani e il traffico di migranti,

visto lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale,

vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione dei diritti umani, comprese le modalità e gli strumenti per favorire i diritti umani dei migranti, del 3 agosto 2015,

vista la risoluzione 71/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 19 settembre 2016 sulla Dichiarazione di New York per i rifugiati e i migranti,

vista la risoluzione 72/179 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 19 dicembre 2017 sulla protezione dei migranti,

visto il lavoro di vari meccanismi internazionali in materia di diritti umani, tra cui le relazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani dei migranti, in particolare il seguito dato al documento dal titolo «Regional Study: management of the external borders of the European Union and its impact on the human rights of migrants» (Studio regionale sulla gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea e sul suo impatto sui diritti umani dei migranti), dell'8 maggio 2015, nonché la sua relazione sulla libertà di associazione dei migranti del maggio 2020, e di altri relatori speciali, l'esame periodico universale e il lavoro di altri organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite,

visti il lavoro e le relazioni dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), compresi i principi e gli orientamenti raccomandati per il rispetto dei diritti umani alle frontiere internazionali e la relazione sulla situazione dei migranti in transito,

visti il Patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare e il Patto globale sui rifugiati, adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2018,

vista la «Joint Guidance Note on the Impacts of the COVID-19 Pandemic on the Human Rights of Migrants» (Nota di orientamento comune sugli effetti della pandemia di COVID-19 sui diritti umani dei migranti), del 26 maggio 2020, del comitato delle Nazioni Unite per la protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e del relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani dei migranti,

visti i principi di Dacca per l'occupazione e il ricorso responsabile ai lavoratori migranti,

visto l'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE),

visti gli articoli 79 e 80 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»),

visto il regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (1),

viste le relazioni dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali,

visto il nuovo patto dell'UE sulla migrazione e l'asilo proposto dalla Commissione il 23 settembre 2020,

viste le conclusioni del Consiglio sul piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 e l'allegato piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024, approvato dal Consiglio il 17 novembre 2020,

vista la comunicazione congiunta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 25 marzo 2020, dal titolo «Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024» (JOIN(2020)0005),

vista la comunicazione della Commissione, del 18 novembre 2011, dal titolo «L'approccio globale in materia di migrazione e mobilità» (COM(2011)0743),

vista la comunicazione della Commissione, del 7 giugno 2016, sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione (COM(2016)0385),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 30 aprile 2014, concernente un approccio basato sui diritti che copra tutti i diritti umani per la cooperazione allo sviluppo dell'UE (SWD(2014)0152),

vista la comunicazione della Commissione del 23 settembre 2020 dal titolo «Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo» (COM(2020)0609),

vista la dichiarazione di Malta dei membri del Consiglio europeo sugli aspetti esterni della migrazione: affrontare la rotta del Mediterraneo centrale, del 3 febbraio 2017,

vista la comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio, del 25 novembre 2020, sul Piano d'azione sulla parità di genere III — Un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE (SWD(2020)0284),

vista la comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio, del 9 marzo 2020, dal titolo «Verso una strategia globale per l'Africa» (JOIN(2020)0004),

visto l'accordo per un'azione congiunta UE-Afghanistan per il futuro in materia di migrazione, firmato il 3 ottobre 2016,

vista la dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016,

visti altri accordi informali, in particolare quelli con il Gambia (Buone pratiche in materia di identificazione e rimpatrio, entrato in vigore il 16 novembre 2018), il Bangladesh (Procedure operative standard, approvato nel settembre 2017), l'Etiopia (Procedure di ammissione, concluso il 5 febbraio 2018), la Guinea (Buone pratiche, in vigore dal luglio 2017) e la Costa d'Avorio (Buone pratiche, in vigore dall'ottobre 2018),

viste le sue precedenti risoluzioni su questioni connesse alla migrazione, in particolare quelle del 25 ottobre 2016 sui diritti umani e la migrazione nei paesi terzi (2), del 17 dicembre 2014 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione (3), del 29 aprile 2015 sulle recenti tragedie nel Mediterraneo e sulle politiche dell'UE in materia di migrazione e asilo (4) e del 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione (5),

vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 sulla lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni esterne dell'Unione (6),

viste le varie relazioni di organizzazioni della società civile sulla situazione dei diritti umani dei migranti,

vista la comunicazione della Commissione, del 23 settembre 2020, dal titolo «Orientamenti della Commissione sull'attuazione delle norme dell'UE concernenti la definizione e la prevenzione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali» (C(2020)6470),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2020 sul miglioramento dell'efficacia dello sviluppo e dell'efficienza degli aiuti (7);

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0060/2021),

A.

considerando che la migrazione è un fenomeno globale amplificato dalla globalizzazione, dall'aumento dei conflitti, dalle disuguaglianze, dai cambiamenti climatici e dal degrado ambientale; che il graduale sviluppo normativo nell'ambito del moderno quadro internazionale in materia di diritti umani dei rifugiati e dei migranti, indipendentemente dal loro status giuridico, rappresenta una fonte di progresso e di orgoglio collettivo per l'umanità; che, tuttavia, i migranti e, in particolare, le persone vittime di sfollamento forzato, rimangono tra i gruppi più vulnerabili e svantaggiati a livello mondiale e continuano a subire violazioni dei loro diritti; che le donne, i bambini, gli anziani e le persone con disabilità sono le categorie di migranti più vulnerabili; che la migrazione continua a essere per molti individui un cammino umano segnato dalla sofferenza, dalla discriminazione e dalla violenza; che migliaia di migranti hanno perso la vita lungo la rotta migratoria;

B.

considerando che per l'Unione europea e i suoi Stati membri la migrazione è stata e continuerà ad essere una sfida e un'opportunità; che gli Stati membri in prima linea, a causa della loro posizione geografica, sopportano un onere sproporzionato; che la responsabilità deve andare di pari passo con la solidarietà; che l'Unione europea, in qualità di regione storicamente caratterizzata sia da emigrazione che da immigrazione e di comunità unita dai valori fondanti della dignità umana, della libertà e dei diritti umani, ed essendo uno dei principali donatori a livello mondiale che mira a promuovere lo sviluppo sostenibile, che sostiene gli sfollati, affronta i fattori della migrazione e collabora in seno ai consessi multilaterali alla ricerca di soluzioni durature, ha il particolare dovere di rispettare, proteggere e promuovere i diritti dei migranti, in particolare nelle sue relazioni esterne; che la dignità umana di tutti i migranti deve essere al centro di tutte le politiche europee in materia;

C.

considerando che un approccio globale in materia di migrazione e sistema di asilo impone di affrontare la dimensione esterna della politica migratoria dell'UE; che l'impatto della dimensione esterna dipende in larga misura dall'azione congiunta a livello di Unione e dal coordinamento attivo delle azioni con i partner esterni;

D.

considerando che il consenso europeo in materia di sviluppo adottato nel giugno 2017 evidenzia come una migrazione e una mobilità ben gestite possano apportare un contributo positivo alla crescita inclusiva e allo sviluppo sostenibile in linea con l'Agenda 2030;

E.

considerando che le violazioni dei diritti umani, le violazioni del diritto internazionale umanitario e/o dei rifugiati, quali il non respingimento, i respingimenti e gli attacchi violenti contro i migranti, la detenzione arbitraria e indeterminata in condizioni disumane, lo sfruttamento, la tortura e altri maltrattamenti, compresi lo stupro, la sparizione e la morte, sono sempre più frequenti a livello globale, anche alle frontiere esterne dell'UE; che gli Stati membri hanno l'obbligo di rispettare il diritto dell'Unione, i diritti umani e il diritto internazionale, il diritto umanitario e il diritto relativo ai rifugiati; che la Commissione deve garantire che gli Stati membri adempiano ai loro obblighi umanitari e in materia di diritti umani e deve avviare procedure di infrazione nel caso in cui questi ultimi non siano rispettati; che la Commissione non ha ancora dato seguito a casi accertati o presunti di respingimenti;

F.

che il salvataggio in mare è un obbligo giuridico ai sensi del diritto internazionale, in particolare ai sensi dell'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che prevede l'obbligo di prestare soccorso a chiunque si trovi in pericolo in mare; che il rafforzamento delle capacità di gestione delle frontiere e la lotta al traffico e alla tratta non dovrebbero essere impiegati per criminalizzare i migranti né coloro che li assistono; che la Commissione ha invitato gli Stati membri che non vi abbiano ancora provveduto a ricorrere all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2002/90/CE (8) (direttiva sul favoreggiamento);

G.

considerando che la comunicazione della Commissione sull'approccio globale in materia di migrazione e mobilità (GAMM) del 2011 fa riferimento a un approccio incentrato sui migranti, che ponga al centro i diritti umani, con l'obiettivo di rafforzare il «rispetto dei diritti fondamentali e dei diritti umani dei migranti nei paesi di origine, di transito e di destinazione»;

H.

considerando che la comunicazione della Commissione, del 7 giugno 2016, sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione, ispirata ai principi dell'approccio globale in materia di migrazione e mobilità, sottolinea che le questioni migratorie sono diventate la prima priorità nelle relazioni esterne dell'UE; che tale quadro richiede un'intensificazione della cooperazione con i paesi terzi, in particolare quelli del vicinato europeo, attraverso «partenariati» volti a garantire la cooperazione in materia di gestione della migrazione, a prevenire efficacemente la migrazione irregolare e a riammettere i migranti irregolari, anche con incentivi positivi e negativi derivanti dai diversi elementi delle politiche di competenza dell'UE, tra cui in materia di vicinato, assistenza allo sviluppo, commercio, mobilità, energia, sicurezza e digitale, tutti orientati al conseguimento dello stesso obiettivo; che tutti questi «partenariati» devono poggiare su una base giuridica chiara;

I.

considerando che la Commissione, nella sua comunicazione del 2016, ha enunciato tre obiettivi principali per la cooperazione con i paesi terzi: salvare vite nel Mediterraneo, aumentare il tasso di rimpatrio nei paesi di origine e di transito e consentire ai migranti e ai rifugiati di rimanere vicino a casa e di evitare viaggi pericolosi; che la comunicazione del 2016 precisa che la lotta alla migrazione irregolare rappresenta una priorità per l'Unione e introduce l'approccio «less for less» (minori aiuti a fronte di un minor impegno), con il quale la Commissione esprime la sua disponibilità a utilizzare tutti gli strumenti dell'UE, ad eccezione degli aiuti umanitari, come incentivi per ottenere la cooperazione dei paesi terzi in materia di riammissione e controllo delle frontiere;

J.

considerando che la lotta contro il traffico di migranti costituisce una sfida comune che richiede cooperazione e coordinamento con i paesi terzi; che il nuovo piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti mira a promuovere la cooperazione tra l'UE e i paesi terzi attraverso partenariati specifici contro tale traffico, nel quadro di partenariati più ampi con i paesi terzi che sono fondamentali in tale frangente; che Europol svolge un ruolo fondamentale nella lotta contro il traffico di migranti;

K.

considerando che la cooperazione con i paesi terzi è essenziale per prevenire e combattere la tratta di esseri umani; che le rotte migratorie possono essere sfruttate da reti della tratta di esseri umani; che la tratta di essere umani ha un impatto sproporzionato sulle donne e sulle ragazze, che costituiscono la stragrande maggioranza delle vittime di tratta e subiscono violenze e sfruttamento lungo le rotte migratorie; che le misure adottate contro la tratta di esseri umani non devono incidere negativamente sui diritti delle vittime della tratta, dei migranti, dei rifugiati o delle persone che necessitano di protezione internazionale;

L.

considerando che dal 2016 l'UE e singoli Stati membri hanno moltiplicato il numero di accordi e intese informali con i paesi terzi, allo scopo di rafforzare le loro capacità operative nel controllo e nella gestione delle frontiere e nella lotta contro la tratta di esseri umani; che tali accordi e intese riguardano anche il rimpatrio e la riammissione nei paesi terzi, tra cui le dichiarazioni congiunte sulla migrazione, i protocolli d'intesa, le azioni congiunte per il futuro, le procedure operative standard e le buone pratiche nonché gli accordi di cooperazione di polizia; che, analogamente agli accordi formali di riammissione, tali accordi informali affermano l'impegno degli Stati a riammettere i propri cittadini (o altri) e stabiliscono le procedure per effettuare concretamente i rimpatri; che dal 2016 l'UE ha concluso almeno 11 accordi informali, ma solo un nuovo accordo di riammissione; che gli accordi informali tra l'UE e i paesi terzi non prevedono una politica prevedibile né disposizioni legislative quadro stabili e coerenti in materia di migrazione irregolare;

M.

considerando che la Commissione, nella sua comunicazione su un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, ha ribadito che le dimensioni interna ed esterna della migrazione sono indissolubilmente legate e che dialoghi e partenariati mirati, globali ed equilibrati con i paesi di origine e di transito sono essenziali per affrontare obiettivi che siano validi per entrambi, tra cui i principali fattori della migrazione, la lotta contro il traffico di migranti, l'assistenza ai rifugiati residenti nei paesi terzi e il sostegno a una migrazione legale ben gestita; che, come affermato nella comunicazione della Commissione sul nuovo patto, l'impegno a livello regionale e globale è fondamentale per integrare tali dialoghi e partenariati; che inoltre, come sottolineato dalla stessa, nell'ambito dei partenariati globali con i paesi terzi la migrazione dovrebbe costituire una questione centrale ed essere collegata ad altre politiche, tra cui quelle in materia di cooperazione allo sviluppo, sicurezza, visti, commercio, agricoltura, investimenti e occupazione, energia, ambiente e cambiamenti climatici e istruzione;

N.

considerando che il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 impegna l'UE e i suoi Stati membri a «propugnare la protezione specifica a cui hanno diritto i migranti, i rifugiati, gli sfollati interni e gli apolidi»; che tale piano d'azione intende favorire «un accesso non discriminatorio ai servizi sociali, compresa l'assistenza sanitaria e l'istruzione (anche online) di qualità e a prezzi accessibili, e sviluppare la capacità degli operatori di rispondere alle esigenze specifiche (…) dei migranti [e] dei rifugiati» e «sostenere un approccio alla governance della migrazione basato sui diritti umani e rafforzare la capacità degli Stati, della società civile e dei partner delle Nazioni Unite di attuarlo»;

O.

considerando che, secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), le donne rappresentano circa il 48 % della popolazione di rifugiati nel mondo e una percentuale elevata di richiedenti asilo vulnerabili; che il piano d'azione dell'UE sulla parità di genere III impegna l'UE a garantire «la piena realizzazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze migranti, attraverso politiche migratorie, programmi e leggi che tengano conto della dimensione di genere, come pure attraverso il rafforzamento di una governance migratoria attenta alla prospettiva di genere a livello globale, regionale e nazionale»; che politiche migratorie che tengano conto della dimensione di genere garantirebbero la realizzazione dei diritti delle donne, delle ragazze e delle persone LGTBIQ+, nonché la protezione contro potenziali violenze, molestie, stupri e tratta di esseri umani;

P.

considerando che nella relazione per il 2015 dell'ex relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani dei migranti si constata la presenza di carenze nell'approccio dell'UE alla migrazione a seguito della mancanza di trasparenza e chiarezza e dello stato di debolezza di molti degli accordi raggiunti nell'ambito di tale quadro, che a suo parere soffre di una generale mancanza di misure di controllo e responsabilità; che il relatore speciale è inoltre giunto alla conclusione che vi sono scarsi segnali del fatto che i partenariati per la mobilità abbiano prodotto ulteriori benefici in termini di diritti umani o di sviluppo, mentre l'accento generalmente posto sulla sicurezza e la mancanza di coerenza politica all'interno dell'approccio nel suo complesso creano il rischio che qualsiasi vantaggio derivante dai progetti in materia di diritti umani e di sviluppo possa essere messo in ombra dagli effetti secondari di politiche maggiormente incentrate sulla sicurezza;

Q.

considerando che gli esperti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani e le organizzazioni della società civile hanno avvertito che la pandemia di COVID-19 sta avendo effetti gravi e sproporzionati sui migranti e sui loro familiari a livello globale; che essi hanno invitato gli Stati a proteggere i diritti dei migranti e dei loro familiari a prescindere dal loro status migratorio; che la pandemia ha prolungato il periodo d'esame delle domande di asilo;

R.

considerando che la difesa della libertà di circolazione e del diritto al lavoro è fondamentale per consentire ai migranti di diventare autonomi contribuendo ulteriormente alla loro integrazione; che la migrazione intraregionale è un elemento importante di tali modelli economici transfrontalieri;

I.    Il quadro strategico in materia di migrazione e la sua dimensione esterna

1.

sottolinea che, accanto al loro obbligo, sancito dal trattato, di difendere i valori del rispetto della dignità umana, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale in tutte le relazioni esterne, l'UE e gli Stati membri hanno obblighi in materia di diritti umani nei confronti dei cittadini di paesi terzi nell'ambito della cooperazione in materia di migrazione con i paesi terzi e con altri attori non appartenenti all'UE;

2.

sottolinea che tali obblighi impongono non solo il riconoscimento dell'applicabilità delle norme pertinenti, ma anche un'adeguata operatività attraverso strumenti dettagliati e specifici che consentano una protezione efficace e salvaguardie nella pratica, nonché attraverso un approccio basato sui diritti umani nei confronti dell'intero ciclo della politica migratoria, con particolare attenzione verso le donne migranti e i minori non accompagnati;

3.

esprime preoccupazione per il numero crescente di minori non accompagnati che viaggiano attraverso percorsi migratori irregolari e per quanto concerne la mancanza di protezione nei loro confronti; sottolinea, in particolare, la mancanza di un monitoraggio e di segnalazioni efficaci da parte delle agenzie dell'UE e degli Stati membri riguardo alla protezione dei minori non accompagnati; invita l'UE a garantire che gli Stati membri e i paesi terzi riferiscano in merito ai meccanismi applicati per tutelare i diritti dei minori in conformità della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;

4.

ricorda che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, e dell'articolo 21, TUE, e della Carta, l'UE e gli Stati membri, nell'applicazione del diritto dell'UE, devono rispettare i diritti umani nelle loro azioni esterne ed extraterritoriali, gli accordi e la cooperazione nei settori della migrazione, delle frontiere e dell'asilo, compreso il diritto alla vita, alla libertà, al diritto di asilo, tra cui la valutazione individuale delle domande di asilo con garanzie adeguate in conformità del diritto internazionale, il diritto alla dignità umana e alla sicurezza, la protezione dalla sparizione forzata, la proibizione della tortura e di maltrattamenti, della schiavitù e del lavoro forzato, il diritto alla protezione dei dati personali, la protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione, la libertà di religione, di credo, di pensiero e di coscienza, e l'obbligo di considerare preminente l'interesse del minore e di adottare un approccio sensibile al genere; ricorda inoltre che devono garantire la non discriminazione e le garanzie procedurali quali il diritto a un ricorso effettivo nonché il diritto al ricongiungimento familiare, e impedire la separazione dei minori dai genitori o dai tutori legali;

5.

osserva che la Commissione deve ancora valutare l'impatto dell'attuazione dei suoi successivi quadri strategici in materia di migrazione, in particolare l'approccio globale in materia di migrazione e mobilità (GAMM) e il nuovo quadro di partenariato, per quanto concerne i diritti umani dei cittadini di paesi terzi nonché l'impatto sui diritti umani della cooperazione dell'UE in materia di migrazione con i paesi terzi, compreso l'impatto del sostegno dell'UE alle forze di frontiera e di sicurezza dei paesi partner; insiste sulla necessità di effettuare tale valutazione in modo sistematico e in un formato globale, inclusivo e pubblico, al fine di garantire che la politica migratoria esterna dell'UE rispetti appieno i diritti umani;

6.

prende atto con grande preoccupazione dell'assenza di meccanismi operativi, di segnalazione, di monitoraggio, di valutazione e di responsabilità per i singoli casi al fine di individuare potenziali violazioni e rispondervi, nonché della mancanza di mezzi di ricorso giurisdizionali efficaci per le persone i cui diritti sono stati presumibilmente violati per effetto degli accordi informali dell'UE e della cooperazione finanziaria;

7.

ribadisce che, affinché la politica dell'UE in materia di migrazione funzioni correttamente, l'UE deve intensificare la sua cooperazione esterna con i paesi di origine e adoperarsi per garantire la riammissione sostenibile ed efficace dei rimpatriati; invita l'UE a garantire che gli accordi di riammissione e gli accordi di cooperazione per la gestione delle frontiere siano conclusi soltanto con i paesi terzi che si impegnano in maniera esplicita a rispettare i diritti umani, ivi incluso il principio di non respingimento, e i diritti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati; invita l'UE a garantire che tale cooperazione non conduca a violazioni di tali diritti offrendo mezzi operativi per garantire un'efficace assunzione di responsabilità in caso di violazioni;

8.

osserva che la maggior parte dei 18 accordi ufficiali di riammissione dell'UE (ARUE) finora conclusi prevede la riammissione di cittadini di paesi terzi in un paese di transito; sottolinea il fatto che il rimpatrio nei paesi di transito comporta il rischio di violare potenzialmente i diritti umani dei rimpatriati; sostiene la raccomandazione formulata dalla Commissione nella valutazione degli ARUE nel 2011, secondo cui l'UE dovrebbe sempre cercare innanzitutto di riammettere in linea di principio una persona nel proprio paese di origine, nella misura in cui le circostanze lo consentano;

9.

invita la Commissione a garantire valutazioni del rischio trasparenti da parte degli organismi dell'UE e degli esperti indipendenti, tra cui l'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali, per quanto concerne l'impatto di qualsiasi cooperazione formale, informale o finanziaria dell'UE con i paesi terzi sui diritti dei migranti e dei rifugiati, comprese le donne, dei difensori locali dei diritti umani e della società civile che operano in difesa di tali diritti e, nella misura del possibile, l'impatto che tale cooperazione avrebbe sulla popolazione generale del paese interessato in termini di accesso ai diritti, contributo alla sicurezza umana e alla pace e allo sviluppo sostenibile; invita la Commissione a elaborare orientamenti di attuazione per le agenzie dell'UE e gli Stati membri prima di avviare una cooperazione con i paesi terzi; chiede, al riguardo, di prestare particolare attenzione in relazione ai paesi coinvolti in conflitti in corso o congelati e che sono esposti a maggiori rischi di violazione dei diritti umani; invita la Commissione a garantire che qualsiasi cooperazione dell'UE con i paesi terzi sia pienamente formalizzata onde garantire un efficace monitoraggio degli accordi con i paesi terzi;

10.

invita la Commissione a istituire un meccanismo di monitoraggio indipendente, trasparente ed efficace, fondato sul diritto internazionale, sulla Carta e sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, che preveda relazioni periodiche sull'attuazione degli accordi formali, informali e finanziari con un potenziale impatto sui diritti dei migranti e dei rifugiati e sul lavoro dei difensori dei diritti umani e della società civile che difendono tali diritti nei paesi terzi, come i partenariati in materia di migrazione, gli accordi di riammissione e la cooperazione internazionale in materia di gestione e governance della migrazione, affrontando direttamente le sfide connesse alla migrazione e agli sfollamenti forzati; sottolinea che tale meccanismo di monitoraggio deve essere partecipativo e pubblico; insiste sulla necessità di garantire i mezzi necessari affinché la società civile e altri portatori di interessi possano contribuire all'azione del meccanismo; sottolinea che tale sistema dovrebbe contribuire ad assicurare la responsabilità per le violazioni dei diritti umani, compresi i respingimenti che violano il principio di non respingimento; invita la Commissione a istituire un meccanismo di follow-up che integri debitamente i risultati della valutazione e le raccomandazioni degli esperti nell'accordo, nell'intesa o nell'azione pertinente; sottolinea la necessità di garantire il controllo parlamentare e il controllo democratico;

11.

invita l'UE a valutare modalità per garantire l'accesso alla giustizia per le persone interessate dalle misure di attuazione della cooperazione tra l'UE e i paesi terzi in materia di migrazione, anche attraverso la creazione di un meccanismo per il trattamento delle denunce indipendente e accessibile; chiede misure per garantire che le potenziali vittime di violazioni dei diritti umani possano accedere a mezzi di ricorso legali efficaci e possano ottenere riparazione o un risarcimento;

12.

osserva che l'attuazione e il finanziamento della politica migratoria esterna dell'UE sono affidati a diverse direzioni generali della Commissione e sono integrati nelle politiche dell'UE in materia di migrazione, asilo e sviluppo e nella politica estera; osserva con preoccupazione che questa commistione di responsabilità esecutive ha determinato la mancanza di un controllo sufficiente e coerente delle attività della Commissione che consentirebbe al Parlamento di esercitare un controllo democratico sulla politica migratoria esterna dell'UE; insiste sull'importanza di garantire coerenza, sinergie e complementarità per evitare sovrapposizioni tra i diversi strumenti;

13.

sottolinea le implicazioni pratiche per i diritti umani derivanti dal numero crescente, e quindi dalla natura stragiudiziale, degli accordi informali di rimpatrio e riammissione che vengono conclusi senza il dovuto controllo democratico e parlamentare e non sono soggetti al controllo giudiziario; osserva che i diritti dei richiedenti asilo sono intrinsecamente subordinati alla possibilità di una valutazione delle violazioni dei diritti umani da parte di un tribunale; esorta la Commissione a formulare un piano e ad adottare tutte le misure necessarie per avviare o concludere negoziati e, di conseguenza, firmare accordi di riammissione, e dare la priorità alla conclusione di accordi di riammissione formali, garantendo in tal modo il pieno rispetto dell'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, e assicurando che gli ARUE formali escludano gli accordi informali; ritiene che il Parlamento debba sottoporre a controllo gli accordi informali che includono impegni su questioni di sua competenza, come la riammissione, e che la Commissione debba essere pronta a intraprendere ulteriori azioni, tra cui la sospensione, qualora tali accordi informali appaiano incompatibili con i trattati; invita la Commissione a stabilire un quadro generale per il monitoraggio e la valutazione efficaci dell'attuazione di tutti gli accordi di riammissione presenti e futuri dell'UE, nonché l'integrazione in questi ultimi di speciali disposizioni in materia di monitoraggio;

II.    Rispetto dei diritti umani e attuazione della politica migratoria esterna da parte degli attori dell'UE

14.

prende atto del ruolo accresciuto di Frontex nella cooperazione pratica e operativa con i paesi terzi, anche per quanto riguarda il rimpatrio e la riammissione, la lotta contro la tratta di esseri umani, la fornitura di formazione, assistenza operativa e tecnica alle autorità dei paesi terzi ai fini della gestione e del controllo delle frontiere, svolgendo operazioni o operazioni congiunte alle frontiere esterne dell'UE o nei territori dei paesi terzi e impiegando ufficiali di collegamento e personale operativo nei paesi terzi; chiede una valutazione periodica delle esigenze dell'Agenzia per garantirne il funzionamento ottimale; invita la Commissione a istituire un meccanismo di monitoraggio indipendente, trasparente ed efficace di tutte le attività svolte da Frontex, che si aggiungerebbe al meccanismo di reclamo interno in vigore;

15.

sottolinea che gli accordi sullo status sono fondamentali per la sicurezza delle frontiere esterne dell'UE come pure per garantire un quadro giuridico per la cooperazione tra Frontex e le autorità di gestione delle frontiere dei paesi terzi; ricorda che per l'invio di squadre per la gestione delle frontiere da parte di Frontex in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, sono necessari accordi ad hoc sullo status, che devono essere approvati dal Parlamento europeo; si rammarica del fatto che i due accordi sullo status finora conclusi non prevedano misure specifiche per l'operatività dei diritti umani nell'ambito della gestione delle frontiere e non assicurino che il sostegno materiale e la formazione a paesi terzi non siano indirizzati agli autori di violazioni dei diritti umani; si rammarica che tali accordi non disciplinino chiaramente la responsabilità per potenziali violazioni dei diritti umani e chiede che qualsiasi futuro accordo sullo status includa tali misure;

16.

sottolinea che il regolamento (UE) 2019/1896 (9) impone a Frontex di riferire al Parlamento in modo tempestivo, coerente, trasparente, completo e accurato sulle sue attività in materia di cooperazione con i paesi terzi e, in particolare, su quelle riguardanti l'assistenza tecnica e operativa nel settore della gestione delle frontiere e del rimpatrio nei paesi terzi, l'invio di funzionari di collegamento e informazioni dettagliate sul rispetto dei diritti fondamentali; invita Frontex a informare regolarmente la sottocommissione per i diritti dell'uomo, la commissione per gli affari esteri e la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento in merito a qualsiasi attività che comporti la cooperazione con le autorità dei paesi terzi e, in particolare, l'operatività dei diritti umani nell'ambito di tali attività;

17.

sottolinea che il regolamento (UE) 2019/1240 (10) dovrebbe ottimizzare la capacità dell'UE di coordinare, cooperare e scambiare informazioni tra i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione dislocati nei paesi terzi, la Commissione europea e le agenzie dell'UE, al fine di far fronte più efficacemente alle priorità dell'Unione nel contesto della migrazione; sottolinea che uno dei compiti centrali del comitato direttivo di tale rete dell'UE è quello di sostenere lo sviluppo delle capacità dei funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione, anche attraverso l'elaborazione di orientamenti in materia di attuazione dei diritti umani; invita la Commissione, attraverso il comitato direttivo, a elaborare urgentemente tali orientamenti basati sui diritti umani;

18.

ricorda che gli altri attori dell'UE che attuano la politica migratoria esterna, ad esempio nel contesto delle missioni navali dell'UE, sono anche vincolati al diritto internazionale applicabile e che la trasmissione di informazioni alle autorità di paesi terzi che, in definitiva, comportano il rimpatrio illegale di migranti e rifugiati in paesi non sicuri, potrebbe essere considerata, a norma del diritto internazionale, una forma di connivenza alle violazioni dei diritti umani; sottolinea che la politica migratoria esterna dell'Unione non dovrebbe sostenere le intercettazioni in mare che portano al rinvio di migranti verso porti non sicuri;

19.

raccomanda che il mandato dell'Agenzia per i diritti fondamentali sia prorogato e che le sue competenze e il bilancio siano ampliati onde consentirle di monitorare efficacemente la dimensione esterna delle politiche dell'UE in materia di asilo e migrazione, anche mediante segnalazioni alle autorità competenti in presenza di carenze in materia di diritti umani; invita l'Agenzia per i diritti fondamentali a sviluppare strumenti e orientamenti pertinenti;

20.

esprime grande preoccupazione per l'impossibilità di determinare l'identità della maggioranza delle persone che muoiono nel tentativo di traversare il Mediterraneo; ritiene necessario stabilire un approccio europeo coordinato al fine di garantire processi di identificazione rapidi ed efficaci e istituire una banca dati delle persone decedute nel loro viaggio verso l'UE e dei loro effetti personali, al fine di fornire informazioni ai loro familiari e parenti e agevolare l'identificazione dei cadaveri; chiede all'UE e ai suoi Stati membri di coordinare e migliorare meglio l'azione europea al fine di garantire operazioni di ricerca e soccorso opportune ed efficaci;

III.    Cooperazione dell'UE con i paesi terzi in materia di migrazione e relativa concessione di aiuti finanziari

21.

rileva il crescente ricorso, dal 2016, a una maggiore condizionalità tra la cooperazione allo sviluppo e la gestione della migrazione, compresi il rimpatrio e la riammissione; sottolinea che la cooperazione e il sostegno allo sviluppo dell'UE devono essere allineati con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, anche nel contesto delle azioni relative alle questioni di genere; pone in risalto, a tale riguardo, la definizione di aiuto pubblico allo sviluppo fornita dal comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'OCSE nonché i principi di efficacia dell'aiuto allo sviluppo fissati dalla medesima; ribadisce che a norma degli articoli 21 TUE e 208 TFUE, l'obiettivo principale della politica dell'Unione in materia di cooperazione allo sviluppo è la riduzione e, nel lungo termine, l'eliminazione della povertà, la lotta alla disuguaglianza e all'esclusione, la promozione della governance democratica e dei diritti umani nonché la promozione di uno sviluppo sostenibile e inclusivo; sottolinea che tali azioni, unitamente allo sviluppo di istituzioni stabili, sono fondamentali per affrontare le cause profonde della migrazione; invita pertanto la Commissione a garantire che le politiche di cooperazione allo sviluppo, ivi compresi l'assistenza allo sviluppo o i partenariati bilaterali o multilaterali, non siano in contrasto con i principi sanciti dall'articolo 208 TFUE;

22.

chiede un approccio all'assistenza umanitaria basato sulle necessità, che rispetti i principi umanitari, il diritto internazionale in materia di diritti umani, il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale relativo ai rifugiati; evidenzia altresì che subordinare gli aiuti umanitari e gli aiuti d'emergenza alla cooperazione con l'UE in materia di migrazione non è compatibile con i principi dell'aiuto umanitario;

23.

osserva che non è ancora disponibile una rassegna completa e pubblica dei finanziamenti dell'UE ai paesi terzi per facilitare la cooperazione in materia di migrazione; invita la Commissione a garantire la piena trasparenza, anche elaborando una chiara rassegna di tutti gli strumenti all'interno del bilancio dell'UE utilizzati per finanziare la cooperazione con i paesi terzi nel settore della gestione della migrazione, comprese informazioni quali l'importo, la finalità e la fonte di finanziamento, nonché informazioni dettagliate su qualsiasi altra potenziale misura di sostegno erogata dalle agenzie dell'UE, come Frontex, al fine di garantire che il Parlamento possa svolgere efficacemente il suo ruolo istituzionale di controllo dell'esecuzione del bilancio dell'UE;

24.

sottolinea l'obiettivo degli strumenti finanziari europei di sostenere i paesi terzi nello sviluppo del quadro istituzionale e delle capacità necessarie per gestire la migrazione in tutti i suoi aspetti, allineandosi nel contempo alle norme europee e internazionali; sottolinea l'importanza di destinare una quota sostanziale dei futuri finanziamenti dell'UE nell'ambito della migrazione ai gruppi della società civile, non governativi e basati sulle comunità locali, nonché organizzazioni governative, intergovernative, regionali e locali attive nei paesi terzi per fornire assistenza e tutelare e monitorare i diritti dei migranti, sostenere le persone vittime di sfollamento forzato e le comunità che li ospitano; pone l'accento sull'importanza di garantire che una parte considerevole dei finanziamenti dell'UE sia stanziata a favore del miglioramento dei diritti umani, della protezione internazionale e delle prospettive future dei rifugiati; chiede che il sostegno finanziario dell'UE sia impiegato per creare soluzioni sostenibili in grado di far fronte alle sfide locali e regionali, in particolare quelle concernenti i processi democratici e lo Stato di diritto, lo sviluppo socioeconomico, l'assistenza sanitaria, l'istruzione, le cause profonde della povertà, la disoccupazione giovanile nei paesi di origine, l'esclusione sociale, la parità di genere, i cambiamenti climatici, i conflitti, l'accesso ai servizi, nonché per promuovere i diritti dei rifugiati e migliorarne l'autonomia;

25.

invita la Commissione a riferire regolarmente e pubblicamente al Parlamento sul finanziamento dei programmi di cooperazione in materia di migrazione nei paesi terzi e sul loro impatto sui diritti umani, nonché sui modi in cui detto finanziamento è stato impiegato dai paesi partner, anche nel quadro del gruppo di lavoro sugli strumenti finanziari esterni della commissione per gli affari esteri; deplora che il Parlamento non sia coinvolto nel controllo dei fondi di emergenza, compresi i fondi fiduciari dell'UE (EUTF); chiede che al Parlamento sia attribuito un ruolo più importante nel monitoraggio dell'impatto dell'utilizzo dei contributi finanziari dell'UE sui diritti umani nei paesi terzi interessati;

26.

ritiene che il Parlamento debba fare pieno uso dei suoi poteri di esecuzione, verifica e controllo di bilancio, nonché delle procedure di audit della Corte dei conti europea, per i fondi di sviluppo, i fondi fiduciari, le strutture e gli altri strumenti di finanziamento utilizzati per conseguire gli obiettivi politici dell'UE in materia di migrazione, e garantire che le decisioni di finanziamento dell'UE e le relative dotazioni rispettino i principi di legalità e sana gestione finanziaria dell'Unione, in linea con il regolamento finanziario dell'UE (11);

27.

sottolinea che l'approccio basato sui diritti umani è applicabile a tutti i pilastri dell'NDICI, compresa la risposta alle crisi nell'ambito del pilastro per la risposta rapida; ribadisce che la spesa relativa alla migrazione nell'NDICI dovrebbe essere pari indicativamente al 10 % e che le attività relative alla migrazione nell'ambito dello strumento dovrebbero concentrarsi sull'affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati, nonché sostenere un maggiore impegno inteso ad agevolare una migrazione sicura, ordinata, regolare e responsabile, e sull'attuazione di politiche migratorie e di governance pianificate e ben gestite; sottolinea che l'NDICI è uno strumento esterno e occorre operare una netta distinzione tra le politiche, gli strumenti e i fondi dell'UE in materia di migrazione interni ed esterni; sottolinea che l'accordo finale sulle attività legate alla migrazione nell'NDICI dovrebbe essere coordinato orizzontalmente con i fondi interni dell'UE e con lo strumento di assistenza preadesione (IPA) in modo da evitare sovrapposizioni; osserva che le azioni relative alle migrazioni in situazioni di crisi attraverso il pilastro «azioni di risposta rapida» dovrebbero affrontare, in particolare, le esigenze legate allo sfollamento forzato, compreso il sostegno alle comunità ospitanti, in conformità del diritto e dei principi umanitari internazionali; insiste, al riguardo, sulla necessità di garantire che il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 sia accompagnato da un solido quadro di riferimento sui diritti umani per l'identificazione, l'attuazione e il monitoraggio dei futuri programmi di cooperazione in materia di migrazione, onde collegare gli esborsi finanziari dell'Unione agli obblighi in materia di diritti umani;

IV.    La politica esterna dell'UE in materia di diritti umani e gli obiettivi che persegue nell'ambito della migrazione

28.

rammenta l'impegno dell'UE e degli Stati membri, nell'ambito del Patto globale sui rifugiati, a condividere la responsabilità della protezione dei rifugiati, che sia efficace e globale, e ad allentare la pressione sui paesi ospitanti; sottolinea, a tale proposito, che l'UE e i suoi Stati membri dovrebbero aumentare gli impegni di reinsediamento, garantendo che il reinsediamento non sia subordinato alla cooperazione del paese di transito in materia di riammissione o controllo delle frontiere, e dovrebbero altresì aumentare i percorsi sicuri e legali e impedire il rimpatrio forzato dei rifugiati dai paesi ospitanti; invita l'UE e gli Stati membri a contribuire a un finanziamento più strutturale e sostanziale delle comunità e dei paesi che ospitano la maggior parte dei rifugiati; ribadisce l'importanza di attuare integralmente i 23 obiettivi del Patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare; ritiene che il Parlamento debba esercitare un adeguato controllo dell'attuazione di entrambi i patti da parte dell'UE;

29.

invita l'UE e gli Stati membri a perseguire una politica migratoria che rifletta appieno i diritti umani dei migranti e dei rifugiati, quali sanciti dal diritto internazionale e dalle leggi nazionali e regionali; invita il SEAE, la Commissione e gli Stati membri a collaborare con i paesi terzi per quanto concerne i diritti dei migranti come dimensione integrante della politica dell'UE in materia di diritti umani; insiste affinché il nesso tra diritti umani e migrazione sia adeguatamente contemplato nel quadro dei dialoghi bilaterali dell'UE sui diritti umani con i paesi interessati; invita le delegazioni dell'UE in tali paesi a monitorare attentamente i diritti dei migranti, in particolare nei paesi di transito, inclusi i diritti dei rifugiati e degli sfollati interni; sottolinea l'urgente necessità di creare e consolidare percorsi di migrazione e di protezione sicuri e legali per garantire i diritti umani ed evitare la perdita di vite umane; ribadisce che è necessario che l'UE si impegni in maniera proattiva nei paesi in cui i difensori dei diritti umani e le organizzazioni della società civile e le organizzazioni a livello locale, compresi coloro che tutelano la vita dei migranti e dei richiedenti asilo a rischio, sono minacciati o vengono criminalizzati per il loro legittimo lavoro;

30.

chiede che l'UE conduca una campagna globale per sostenere la ratifica universale della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati e il relativo protocollo del 1967; esorta gli Stati membri a dare l'esempio aderendo alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti, una delle convenzioni fondamentali delle Nazioni Unite sui diritti umani;

31.

ritiene che l'UE debba assumere un ruolo guida nel sostenere gli sviluppi politici e normativi in relazione ai diritti dei migranti nei consessi multilaterali; mette in evidenza il ruolo chiave svolto dagli organismi internazionali e regionali e dalle ONG, quali il Comitato internazionale della Croce Rossa, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi del Vicino Oriente (UNRWA), nonché l'OHCHR e il relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani dei migranti; invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare il sostegno finanziario e politico a tali organizzazioni ed entità;

32.

invita l'Unione europea a coinvolgere la diaspora, le comunità interessate, le organizzazioni gestite da rifugiati e migranti, in particolare quelle a guida femminile, e i rappresentanti della società civile nell'elaborazione, attuazione e valutazione dei progetti nei paesi terzi;

o

o o

33.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 189 del 27.6.2014, pag. 93.

(2)  GU C 215 del 19.6.2018, pag. 111.

(3)  GU C 294 del 12.8.2016, pag. 18.

(4)  GU C 346 del 21.9.2016, pag. 47.

(5)  GU C 58 del 15.2.2018, pag. 9.

(6)  GU C 101 del 16.3.2018, pag. 47.

(7)  Testi approvati, P9_TA(2020)0323.

(8)  Direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17).

(9)  Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2019/1240 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 88).

(11)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


12.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 15/81


P9_TA(2021)0243

Relazioni 2019 e 2020 sulla Turchia

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2021 sulle relazioni 2019-2020 della Commissione concernenti la Turchia (2019/2176(INI))

(2022/C 15/08)

Il Parlamento europeo,

viste la comunicazione della Commissione, del 6 ottobre 2020, sulla politica di allargamento dell'UE (COM(2020)0660) e la relazione 2020 concernente la Turchia che l'accompagna (SWD(2020)0355),

visti il quadro negoziale per la Turchia del 3 ottobre 2005 e il fatto che l'adesione della Turchia all'UE, come accade per tutti i paesi candidati, dipende dal pieno rispetto dei criteri di Copenaghen, nonché la necessità di normalizzare le sue relazioni con tutti gli Stati membri dell'UE, ivi compresa la Repubblica di Cipro,

viste la comunicazione della Commissione, del 29 maggio 2019, sulla politica di allargamento dell'UE (COM(2019)0260) e la relazione 2019 concernente la Turchia che l'accompagna (SWD(2019)0220),

vista la comunicazione della Commissione del 5 febbraio 2020 dal titolo «Rafforzare il processo di adesione — Una prospettiva europea credibile per i Balcani occidentali» (COM(2020)0057),

vista la dichiarazione dell’allora Comunità europea e dei suoi Stati membri del 21 settembre 2005, a seguito della dichiarazione fatta dalla Turchia il 29 luglio 2005 all'atto della sua firma del protocollo dell'accordo di Ankara, che prevede che il riconoscimento da parte di tutti gli Stati membri sia una componente necessaria dei negoziati ed evidenzia la necessità che la Turchia proceda con la normalizzazione delle sue relazioni con tutti gli Stati membri e attui pienamente il protocollo aggiuntivo per estendere l'accordo di Ankara a tutti gli Stati membri, eliminando tutti gli ostacoli alla libera circolazione delle merci, ivi comprese restrizioni ai mezzi di trasporto, senza pregiudizi né discriminazioni,

visti l'articolo 46 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in cui si afferma che le parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) sulle controversie nelle quali sono parti, e l'obbligo della Turchia di attuare tutte le sentenze delle Corti europee, ivi compresa la CEDU,

visti le conclusioni del Consiglio del 26 giugno 2018 e del 18 giugno 2019 su allargamento e processo di stabilizzazione e di associazione, le conclusioni del Consiglio del 15 luglio e del 14 ottobre 2019 sulle attività illegali di trivellazione della Turchia nel Mediterraneo orientale, le conclusioni del Consiglio europeo del 12 dicembre 2019, dell’1-2 e del 15-16 ottobre 2020, la dichiarazione dei ministri degli affari esteri dell'UE del 15 maggio 2020 e la loro videoconferenza del 14 agosto 2020 sulla situazione nel Mediterraneo orientale, i risultati della riunione informale dei ministri degli affari esteri dell'UE tenutasi a Gymnich il 27-28 agosto 2020 e tutte le precedenti pertinenti conclusioni del Consiglio e del Consiglio europeo,

vista la dichiarazione dell'UNESCO del 10 luglio 2020 sulla basilica di Santa Sofia, Istanbul,

vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 22 marzo 2021, sullo stato delle relazioni politiche, economiche e commerciali UE-Turchia (JOIN(2021)0008),

vista la relazione del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa del 19 febbraio 2020 a seguito della sua visita in Turchia dell'1-5 luglio 2019,

viste le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su Cipro, comprese la risoluzione 550 (1984) e la risoluzione 789 (1992),

vista la dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016,

vista la comunicazione della Commissione del 30 aprile 2020 sulla quarta relazione annuale sullo strumento per i rifugiati in Turchia (COM(2020)0162),

visti l'indice sulla libertà di stampa nel mondo, pubblicato nel 2020 da Reporter senza frontiere, che colloca la Turchia al 154o posto su 180 paesi, e il Bertelsmann Transformation Index 2020 concernente la Turchia,

vista la sua risoluzione del 15 aprile 2015 sul centenario del genocidio armeno (1),

visti i pareri della commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, in particolare quelli del 10 e 11 marzo 2017 sugli emendamenti alla Costituzione adottati dalla Grande assemblea nazionale il 21 gennaio 2017 e da sottoporre a referendum nazionale il 16 aprile 2017, sulle misure previste dal recente decreto legge di emergenza in materia di libertà dei media e sui doveri, le competenze e il funzionamento degli uffici di giudice di pace a titolo penale, del 6 e 7 ottobre 2017 sulle disposizioni del decreto legge di emergenza n. 674 del 1o settembre 2016 relativo all'esercizio della democrazia locale in Turchia, del 9-10 dicembre 2016 sui decreti legge di emergenza nn. 667-676, adottati a seguito del fallito colpo di Stato del 15 luglio 2016, e del 14-15 ottobre 2016 sulla sospensione dell'articolo 83, secondo comma, della Costituzione (inviolabilità parlamentare),

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Turchia, in particolare quelle del 13 marzo 2019 sulla relazione 2018 della Commissione concernente la Turchia (2), del 19 settembre 2019 sulla situazione in Turchia, segnatamente la revoca di sindaci eletti (3), del 24 ottobre 2019 sull'operazione militare turca nel nord-est della Siria e le sue conseguenze (4), del 17 settembre 2020 sulla preparazione del Consiglio europeo straordinario dedicato alla pericolosa escalation e al ruolo della Turchia nel Mediterraneo orientale (5) e del 26 novembre 2020 sull'intensificarsi delle tensioni a Varosia in seguito alle azioni illegali della Turchia e la necessità di riprendere con urgenza i colloqui (6),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visto il parere della commissione per le petizioni,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0153/2021),

A.

considerando che la Turchia è legata all'UE da un accordo di associazione sin dal 1964 (7) e che nel 1995 è stata istituita un'unione doganale; che il Consiglio europeo ha concesso alla Turchia lo status di paese candidato nel dicembre 1999 e che i negoziati di adesione sono stati avviati nel 2005; che, dal 1999, la Turchia gode del modello di relazioni più ambizioso e reciprocamente impegnativo che l'UE possa offrire a un paese che è candidato all'adesione all’UE; che, in quanto paese candidato e partner importante dell'UE, la Turchia dovrebbe rispettare e osservare i criteri di Copenaghen e osservare i più elevati standard di democrazia, rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, compresa l’osservanza delle convenzioni internazionali cui l'UE ha aderito; che ciò presuppone la necessità di impegnarsi concretamente nel quadro di un processo di adesione avanzato, a favore delle riforme richieste nei vari capitoli aperti e, pertanto, la necessità di allinearsi progressivamente all'acquis dell'UE e di affrontare in tutti gli aspetti i valori, gli interessi, le norme e le politiche dell'UE; che essere un paese candidato comporta la necessità di perseguire e mantenere relazioni di buon vicinato con l'UE e i suoi Stati membri indiscriminatamente; che, in qualità di paese candidato e nel quadro del processo di adesione, la Turchia ha intrapreso una serie di importanti riforme, il che per un periodo di tempo ha fatto sperare di realizzare progressi verso l'adesione; che durante tutti questi anni il processo di adesione è stato fortemente sostenuto dall'UE a livello sia politico che finanziario;

B.

considerando che il rispetto dei principi dello Stato di diritto e del diritto internazionale, fra cui in particolare la separazione dei poteri e la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, la libertà di associazione e di protesta pacifica, la libertà di espressione e i diritti delle minoranze etniche e di altre minoranze e comunità, è un prerequisito fondamentale per buone relazioni fra l'UE e la Turchia;

C.

considerando che un'analisi delle relazioni della Commissione sulla Turchia dal 2014, in particolare le relazioni del 2019 e del 2020, rivela che il governo turco si è purtroppo distanziato sempre più e rapidamente dai valori dell'UE e dal suo quadro normativo, contrariamente a quanto ci si aspetterebbe da un paese candidato, non solo attraverso un arretramento democratico interno, ma anche attraverso azioni aggressive di politica estera, tra cui azioni illegali contro gli Stati membri dell'UE; che tali relazioni affermano che la Turchia non ha attuato le raccomandazioni delle relazioni precedenti, indicando una mancanza di impegno da parte della Turchia e mettendo in discussione la sua volontà di adesione; che la preoccupazione circa una regressione generale in Turchia e la valutazione critica in materia è stata inoltre condivisa da altre organizzazioni internazionali competenti, ad esempio il Consiglio d'Europa, e dalle organizzazioni internazionali per i diritti umani; che ciò trova altresì riscontro nell'aumento del numero dei casi e delle sentenze fondamentali della Corte europea dei diritti dell'uomo; considerando che tale regressione è stata osservata in tre settori principali: il deterioramento dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, il quadro istituzionale e le riforme connesse, nonché una politica estera sempre più conflittuale e incline alle alternative militari anziché al dialogo e alla diplomazia; che in tutti e tre i settori indicati vi è stata una chiara divergenza dalle norme, dalle politiche e dagli interessi dell'UE;

D.

considerando che, nella sua precedente relazione annuale, il Parlamento sottolineava le proprie preoccupazioni per gli sviluppi in Turchia e il grave arretramento e chiedeva alla Turchia di astenersi da qualsiasi azione che violasse la sovranità e i diritti sovrani degli Stati membri dell'UE, nonché da qualsiasi provocazione che compromettesse la prospettiva di un dialogo costruttivo e sincero, e invitava la Commissione e gli Stati membri a sospendere formalmente i negoziati di adesione con la Turchia conformemente al quadro negoziale; che il Parlamento mantiene l'impegno a favore del dialogo democratico e politico con la Turchia; che il Parlamento ha ripetutamente chiesto l'apertura del capitolo 23, relativo al sistema giudiziario e ai diritti fondamentali, e del capitolo 24 sulla giustizia, la libertà e la sicurezza, in un momento in cui il governo turco si era impegnato a realizzare profonde riforme; che il Parlamento ha notevolmente ridotto i finanziamenti di preadesione destinati alla Turchia, alla luce della sua regressione democratica e dell'incapacità di rispettare lo Stato di diritto; che la Commissione ha indicato che, in termini di risorse finanziarie per i programmi in Turchia, l'UE offre ora il minimo indispensabile di sostegno alla società civile e alle parti interessate, quali i giornalisti e i difensori dei diritti umani;

E.

considerando che, nonostante questa posizione di principio del Parlamento e tutte le attuali circostanze, il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 1o e 2 ottobre 2020, ha offerto alla Turchia un rinnovato e ampio programma positivo, a condizione che vengano sostenuti sforzi costruttivi da parte della Turchia per interrompere attività illegali nei confronti della Grecia e di Cipro, siano realizzate concessioni reciproche, siano ridotte le tensioni e si interrompa la condotta aggressiva in un ulteriore tentativo di ripristinare le nostre relazioni; che, nelle stesse conclusioni, il Consiglio europeo ha sottolineato che, in caso di nuove azioni unilaterali o provocazioni in violazione del diritto internazionale da parte della Turchia, l'UE si avvarrà di tutti gli strumenti e opzioni a sua disposizione, anche in conformità dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di difendere i propri interessi e quelli dei suoi Stati membri e di prendere decisioni ove opportuno; che la Turchia ha recentemente accettato di riprendere i colloqui esplorativi con la Grecia per cercare di affrontare le questioni in sospeso che incidono sulle relazioni tra la Turchia e la Grecia e sui diritti sovrani della Grecia; che si tratta di uno sviluppo positivo che potrebbe segnare l'inizio di un nuovo periodo di dialogo e cooperazione tra la Turchia e l'UE e i suoi Stati membri; che passi e iniziative più positivi, e soprattutto azioni concrete, al di là delle dichiarazioni, da parte della Turchia contribuirebbero notevolmente a una rinnovata comprensione del futuro delle relazioni bilaterali; che, in tali circostanze, è importante promuovere il rafforzamento della fiducia e un più ampio campo di riflessione sul futuro delle relazioni tra la Turchia e l'UE e consentire alla diplomazia di realizzare le aspirazioni e le aspettative nei confronti delle relazioni UE-Turchia, mantenendo nel contempo un elevato livello di vigilanza e dialogo sulla situazione dei diritti umani in Turchia;

Valutazione generale del processo di adesione

1.

rileva con grave preoccupazione che, negli ultimi anni, sebbene la Turchia sia un paese candidato, il suo governo ha perseguito una dissociazione continua e crescente dai valori e dalle norme dell'UE; osserva che, oltre a ciò, le azioni unilaterali nel Mediterraneo orientale e le dichiarazioni forti e talvolta provocatorie contro l'UE e i suoi Stati membri hanno portato le relazioni UE-Turchia al loro minimo storico, dal momento che si sono deteriorate a tal punto da richiedere a entrambe le parti di rivalutare profondamente l'attuale stato di tali relazioni e il loro quadro, al fine di ripristinare il dialogo in un contesto di fiducia e cooperazione reciproche e di risolvere efficacemente le cause profonde degli attuali conflitti;

2.

rileva che la mancanza di volontà politica da parte della Turchia di attuare le riforme richieste nel quadro del processo di adesione, e la sua incapacità di rispondere alle gravi preoccupazioni dell'UE in merito allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali, hanno inciso profondamente e negativamente sul processo di adesione e sulle sue prospettive e hanno reso le relazioni UE-Turchia progressivamente più transazionali e guidate da circostanze che riflettono appena il formato inizialmente previsto di un allineamento graduale e progressivo con parametri di riferimento prestabiliti; osserva che, di conseguenza, nel quadro dei negoziati di adesione, solo 16 dei 35 capitoli sono stati aperti e un solo capitolo è stato provvisoriamente chiuso; sottolinea pertanto che, nelle attuali circostanze, i negoziati di adesione della Turchia hanno subito, malauguratamente e concretamente, una battuta d'arresto;

3.

manifesta profonda preoccupazione per il fatto che, nel corso degli anni, la mancanza di progressi nella convergenza della Turchia si sia trasformata in un totale ritiro segnato da una netta regressione in tre ambiti principali: i) arretramento in relazione allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali, ii) adozione di riforme istituzionali regressive e iii) perseguimento di una politica estera conflittuale e ostile, anche nei confronti dell'UE e dei suoi Stati membri, in particolare la Grecia e Cipro; è, inoltre, preoccupato per il fatto che questa regressione è stata sempre più spesso accompagnata da una narrativa anti-UE esplicita e, a volte, aggressiva, ad opera di funzionari governativi ad alto livello, ivi compreso il presidente, e amplificata nel paese dai mezzi di informazione filogovernativi; invita, in tale contesto, la Turchia a riesaminare e a dimostrare in modo credibile la sincerità del suo impegno verso relazioni più intense e l'allineamento all'Unione europea e al percorso dell’UE, quale componente indispensabile della fattibilità dell'intero processo di adesione;

4.

sottolinea che nessun incentivo che l'UE potrebbe offrire potrà mai sostituire la tanto necessaria volontà politica in Turchia di garantire il rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali e diventare infine membro dell'UE; ricorda che il processo di adesione è un processo basato sul merito, subordinato a progressi oggettivi e a un impegno concreto nei confronti dei criteri di Copenaghen, a relazioni di buon vicinato con gli Stati membri dell'UE e ai valori dell'UE; riconosce la strategia persistente di apertura e buona volontà adottata dall'UE e recentemente concretizzatasi nel rinnovato programma positivo presentato dal Consiglio europeo nell'ottobre 2020; riconosce, inoltre, gli sforzi diplomatici in corso da parte dell'UE volti a rilanciare la capacità di un dialogo autentico ed efficace con la Turchia;

5.

riconosce che l'assenza di risultati in un processo di adesione sempre più stagnante ha contribuito a una stanchezza percepita da entrambe le parti e a un progressivo distacco e un crescente disinteresse da parte delle autorità turche per i risultati della procedura di monitoraggio dei progressi della Commissione e le risoluzioni del Parlamento; ricorda, in tale contesto, che il Consiglio ha continuato a bloccare l'apertura del capitolo 23, relativo al sistema giudiziario e ai diritti fondamentali, e del capitolo 24, concernente la giustizia, la libertà e la sicurezza, in un momento in cui il governo della Turchia si era impegnato a realizzare profonde riforme (che non ha portato a termine) e potrebbe avvalersi di parametri chiari; sottolinea, tuttavia, che il blocco del Consiglio non può essere una scusa per l’arretramento subito negli ultimi anni; è del parere che il processo di adesione sia diventato fine a se stesso;

6.

deplora che, dall'ultima relazione del Parlamento, la situazione, lungi dal migliorare, si sia ulteriormente deteriorata per quanto riguarda le politiche nazionali, istituzionali ed estere; insiste, pertanto, fermamente, qualora l'attuale andamento negativo non sia invertito in modo urgente e coerente, sul fatto che, in linea con il quadro negoziale dell'ottobre 2005, la Commissione debba raccomandare la sospensione formale dei negoziati di adesione con la Turchia, affinché entrambe le parti riesaminino in modo realistico e attraverso un dialogo strutturato e globale ad alto livello, l'adeguatezza del quadro attuale e la sua capacità di funzionare o, se necessario, esplorino nuovi possibili modelli di relazioni future; riconosce che, in ogni caso, i negoziati dovrebbero essere condotti in buona fede e non dovrebbero essere deviati o rovesciati sulla base di motivazioni puramente culturali o religiose;

7.

deplora l'attuale mancanza di intesa tra l'UE e la Turchia, ma ribadisce la sua ferma convinzione che la Turchia sia un paese di importanza strategica in termini politici, economici e di politica estera, un partner fondamentale per la stabilità della regione in generale, e un alleato con cui l'UE intende perseguire le migliori relazioni possibili, anche in seno alla NATO e al fine di creare un ambiente stabile e sicuro nel Mediterraneo orientale basato su un buon dialogo, sull’impegno, sul rispetto e sulla fiducia reciproca; ribadisce il proprio interesse nell’avere un allineamento strategico e una cooperazione costruttiva basati su valori e interessi condivisi in settori quali la politica estera e la sicurezza, l'economia, il commercio, la migrazione, i cambiamenti climatici e la digitalizzazione; esprime delusione per il fatto che tutte queste prospettive di relazioni positive siano frustrate dall'attuale politica della leadership turca, anche attraverso l'atteggiamento destabilizzante della Turchia nella regione e le sue azioni unilaterali in violazione del diritto internazionale;

8.

manifesta la volontà di rafforzare e approfondire la conoscenza e la comprensione reciproche tra le società turca e degli Stati membri dell'UE, promuovendo la crescita culturale e gli scambi socioculturali e combattendo tutte le manifestazioni di pregiudizio e intolleranza sociali, religiosi, etnici o culturali; ribadisce con forza che l'Unione europea e i suoi Stati membri sono, in primis, amici e partner della Turchia e della popolazione della Turchia con cui l'UE condivide profondi legami commerciali, culturali e storici; ribadisce il proprio impegno a continuare a sostenere la società civile indipendente della Turchia in qualunque circostanza e quadro di relazioni che il futuro potrà riservarci; ritiene, tuttavia, che il processo di adesione sia ancora lo strumento più potente per esercitare pressioni normative e un dialogo costruttivo con il governo turco e che sia anche il quadro migliore per sostenere le aspirazioni democratiche e pro-europee della società turca e promuovere la convergenza con l'UE e i suoi Stati membri in materia di politiche e norme, compresi i diritti fondamentali e i valori democratici; sottolinea che una relazione meramente transazionale difficilmente contribuirà al progresso della Turchia verso un modello più democratico e che ciò richiederà volontà politica ai massimi livelli politici;

9.

sottolinea, in tale contesto, l'importanza di garantire, parallelamente a una capacità di dialogo a livello istituzionale, stretti legami di funzionamento con la società turca; esorta pertanto la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a dare priorità alla dinamica società civile in Turchia e ai suoi sforzi a favore della democrazia, e a continuare a sostenere le organizzazioni turche della società civile attraverso i pertinenti strumenti finanziari, compreso lo strumento di assistenza preadesione (IPA), in quanto tali organizzazioni potrebbero contribuire a generare la volontà politica necessaria per creare solide basi per il processo di integrazione nell'UE; ribadisce, in tale contesto, la sua richiesta che i finanziamenti IPA per le riforme politiche in Turchia siano gestiti dall'UE e continuino a concentrarsi sulla promozione del dialogo e sulla fornitura di sostegno alla società civile, agli attori non statali e ai contatti interpersonali, fintantoché il paese non compia progressi in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti umani; incoraggia un meccanismo di dialogo costruttivo nuovo e immediato con la società civile turca per rafforzare la fiducia reciproca e per sostenere le aspirazioni democratiche e filoeuropee della società turca, sostenendo scambi in particolare sulla democratizzazione, sui diritti umani, sullo Stato di diritto, sulla buona governance, sullo sviluppo sostenibile e sulle transizioni verde e digitale, basandosi su finanziamenti adeguati dell’UE per risultati efficaci; chiede alla Commissione e al SEAE di continuare a sostenere i giovani in Turchia attraverso i pertinenti strumenti finanziari e ampliando la partecipazione al programma Erasmus + e alle borse di studio Jean Monnet, al fine di sostenere, tra l'altro, la cooperazione in materia di ricerca e la lotta comune contro il cambiamento climatico, la protezione dell'ambiente e l'emancipazione delle donne nella società e nelle imprese;

Stato di diritto e diritti fondamentali

10.

è profondamente preoccupato per il grave arretramento in materia di libertà fondamentali che rivela la drammatica situazione dei diritti umani in Turchia e la continua erosione della democrazia e dello Stato di diritto, in violazione dei criteri di Copenaghen;

11.

ritiene che il settore cruciale dei diritti e delle libertà fondamentali, che è al centro del processo di adesione, non possa essere scollegato e isolato dalle relazioni generali e che esso rimanga il principale ostacolo ai progressi in merito a qualsiasi programma positivo che potrebbe essere offerto alla Turchia, che dovrebbe anche essere subordinato al pieno rispetto del diritto internazionale e al principio fondamentale delle relazioni di buon vicinato e della cooperazione regionale;

12.

ritiene che il deterioramento delle libertà fondamentali in Turchia preceda il periodo dello stato di emergenza dichiarato dopo il tentativo di colpo di Stato del 2016, che condanna nuovamente; ritiene che le misure straordinarie possano essere giustificate in condizioni eccezionali, come un tentativo di colpo di Stato, ma che esse debbano essere proporzionali e rimanere limitate nel tempo e nella portata; osserva con profonda preoccupazione che, nonostante la revoca formale di questo stato di emergenza nel mese di luglio 2018, una miriade di disposizioni giuridiche ed elementi restrittivi dello stato di emergenza sia stata integrata nella legislazione e che perciò l’impatto dello stato di emergenza sulla democrazia e sui diritti fondamentali continua a essere fortemente sentito, nonostante tale minaccia esistenziale sia da lungo tempo e fortunatamente svanita;

13.

esprime profondo rammarico per il fatto che questa forma repressiva di governo sia diventata una politica statale deliberata, implacabile e sistematica, che si estende a qualsiasi attività critica, come l'attivismo politico pacifico in merito alle questioni che suscitano preoccupazione per la popolazione curda e alevita, le proteste e le manifestazioni pacifiche organizzate da ex lavoratori del settore pubblico, attivisti per i diritti delle donne e delle persone LGBTI, nonché dalle vittime dello stato di emergenza, o anche agli eventi che hanno avuto luogo prima del tentato colpo di Stato, come le proteste di Gezi;

14.

deplora che le attuali disposizioni antiterrorismo troppo ampie e l'abuso delle misure antiterrorismo siano diventate la spina dorsale di questa politica statale di repressione dei diritti umani e di qualsiasi voce critica nel paese, con la complice cooperazione di un ramo giudiziario che non può e non vuole controllare eventuali abusi dell'ordine costituzionale; deplora che questo ampio concetto di terrorismo sia contrario al principio fondamentale della responsabilità individuale attraverso accuse generiche collettive; prende atto con grande preoccupazione della continua detenzione di massa di persone, compresi giornalisti, difensori dei diritti umani e oppositori politici, condannate o detenute in custodia cautelare per accuse legate al terrorismo, in particolare per la presunta appartenenza a un'organizzazione terroristica, sulla base di prove insufficienti; è estremamente preoccupato per il fatto che, come affermato durante l'adozione della revisione periodica universale, le autorità turche non intendano rivedere ulteriormente la legge antiterrorismo; esorta quindi la Turchia ad allineare la sua legislazione in materia di lotta al terrorismo alle norme internazionali per garantire un'efficace protezione dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché la proporzionalità e l'uguaglianza davanti alla legge; riconosce che la Turchia manifesta legittime preoccupazioni in materia di sicurezza e ha il diritto di combattere il terrorismo; sottolinea, tuttavia, che ciò deve avvenire nel pieno rispetto dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali; ribadisce la sua ferma e inequivocabile condanna degli attacchi terroristici violenti da parte del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK), che dal 2002 figura nell'elenco dell'UE delle organizzazioni terroristiche; esprime le sue sincere condoglianze al pubblico turco e in particolare alle famiglie dei 13 cittadini turchi uccisi nell'attentato terroristico di Gara, Iraq, nel febbraio 2021;

15.

esprime profondo rammarico per il fatto che le disposizioni e le misure antiterrorismo della Turchia abbiano mantenuto numerose restrizioni di emergenza e stiano pertanto continuando a incidere negativamente sui diritti umani e sulle libertà fondamentali, anche limitando le garanzie del giusto processo, prolungando la durata della custodia cautelare e consentendo che proseguano licenziamenti dei funzionari pubblici, a causa dei presunti legami con le organizzazioni terroristiche;

16.

è estremamente preoccupato per il fatto che il movimento razzista di estrema destra Ülkücü, noto come «Lupi grigi», che è strettamente legato al partito di coalizione al governo MHP (il Partito del movimento nazionalista), si stia diffondendo in Turchia, ma anche negli Stati membri dell'UE; invita l'UE e i suoi Stati membri a esaminare la possibilità di aggiungere i Lupi grigi all'elenco dei terroristi dell'UE e a vietare le loro associazioni e organizzazioni nei paesi dell'UE, a monitorare attentamente le loro attività e a contrastare la loro influenza, che è particolarmente minacciosa per la popolazione di origine curda, armena o greca e per chiunque essi considerino un avversario;

17.

ritiene che l'erosione dello Stato di diritto e la mancanza sistematica di indipendenza del potere giudiziario continuino a essere due delle questioni più urgenti e preoccupanti; condanna la maggiore sorveglianza da parte dell'esecutivo e la pressione politica che influiscono sul lavoro di giudici, pubblici ministeri, avvocati e ordini degli avvocati; manifesta profonda preoccupazione per il deterioramento dei problemi strutturali concernenti la mancanza di indipendenza istituzionale del potere giudiziario a favore di quello esecutivo; sottolinea che la mancanza di indipendenza del potere giudiziario, associata all'effetto dissuasivo dei licenziamenti collettivi condotti dal governo negli ultimi anni, costituisce una grave minaccia allo Stato di diritto e compromette la capacità del potere giudiziario nel suo insieme di fornire un rimedio efficace alle violazioni dei diritti umani, sia per quanto riguarda le misure adottate nel contesto dello stato di emergenza che in generale; osserva con rammarico che, in tale contesto, la strategia di riforma giudiziaria e i tre successivi pacchetti legislativi non saranno in grado di conseguire gli obiettivi dichiarati, in particolare se non si traducono in cambiamenti effettivi del comportamento dei pubblici ministeri e se le decisioni giudiziarie continuano a contrastare le norme internazionali; sottolinea la necessità urgente di una profonda riforma del ramo legislativo e giudiziario del potere al fine di migliorare l'accesso al sistema giudiziario, aumentarne l'efficacia e fornire una migliore protezione per quanto riguarda il diritto a un processo equo entro un tempo ragionevole;

18.

condanna il licenziamento, i trasferimenti su larga scala e la revoca forzata di circa il 30 % dei giudici e dei pubblici ministeri turchi, che sta causando un livello preoccupante di intimidazione, autocensura e un calo della qualità complessiva delle decisioni giudiziarie; ricorda che eventuali licenziamenti e nomine nell'ambito del potere giudiziario dovrebbero essere soggetti a un controllo particolarmente esigente, che si dovrebbe vietare qualsiasi ingerenza del ramo esecutivo con il potere giudiziario o qualsiasi suo tentativo di esercitare influenza sul medesimo e che la nomina dei giudici dovrebbe rispettare i principi di indipendenza e imparzialità; deplora vivamente che, durante l'adozione dei risultati della revisione periodica universale nell'ottobre 2020, la Turchia abbia rifiutato di accettare le raccomandazioni di introdurre una modifica costituzionale per rendere il Consiglio dei giudici e dei pubblici ministeri (Hâkimler contro Savcılar Kurulu — HSK) indipendente dall'esecutivo; chiede di colmare le lacune nella struttura e nel processo per la selezione dei membri di questo Consiglio al fine di assicurarne l'indipendenza e porre fine alle sue decisioni arbitrarie;

19.

manifesta profonda preoccupazione per la situazione degli avvocati in Turchia, visto che negli ultimi anni centinaia sono stati e continuano a essere vessati, arrestati, perseguiti e condannati relativamente alle loro attività professionali e per il fatto di aver rappresentato i loro clienti; condivide le preoccupazioni sollevate nel parere della Commissione di Venezia, adottato nell'ottobre 2020, sulle modifiche del luglio 2020 alla legge sui rappresentanti legali del 1969, segnatamente sulla creazione di molteplici ordini degli avvocati nella stessa città; sottolinea che ciò condurrà a un'ulteriore politicizzazione della professione legale, determinando di conseguenza un'incompatibilità con il requisito dell'imparzialità della professione legale e mettendo a repentaglio l'indipendenza degli avvocati; ritiene che questa riforma giuridica possa rappresentare un ulteriore colpo al funzionamento del potere giudiziario e un tentativo di sottrarre potere agli ordini degli avvocati esistenti ed eliminare le voci critiche rimanenti; esorta le autorità turche a rispettare l'indipendenza degli avvocati e a consentire loro di svolgere il proprio lavoro liberamente e in conformità delle norme internazionali in materia di diritti umani; chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli avvocati detenuti unicamente per l'esercizio della professione legale;

20.

deplora il decesso dell'avvocatessa Ebru Timtik dopo 238 giorni di sciopero della fame con cui chiedeva un processo equo a seguito della sua condanna per la presunta adesione ad un'organizzazione terroristica in attesa di un ricorso dinanzi alla Corte di cassazione; ricorda che si tratta della quarta detenuta deceduta nel 2020 a seguito di uno sciopero della fame per chiedere un processo equo dopo i decessi di Helin Bölek e Ibrahim Gökçek, due membri del gruppo musicale Grup Yorum, e di Mustafa Koçak; auspica che il processo in corso nei confronti di tre funzionari di polizia accusati dell'uccisione dell'avvocato curdo per i diritti umani, Tahir Elçi, rilevi alla fine tutte le circostanze in merito alla sua morte e porti giustizia al suo caso;

21.

manifesta profonda preoccupazione per il mancato rispetto da parte della magistratura turca e del governo della Turchia delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e per la crescente inosservanza delle sentenze della Corte costituzionale da parte dei tribunali di grado inferiore; riconosce che vi sono stati casi in cui la magistratura turca ha condotto nuovi processi contro prigionieri a seguito di una decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo; osserva con rammarico, tuttavia, che tali nuovi processi spesso non soddisfano le norme riconosciute a livello internazionale relative a un processo equo, come nel caso di Ilhan Sami Comak; invita la Turchia ad assicurare il pieno rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'adesione ai giudizi e alle sentenze pertinenti della CEDU, nonché a cooperare con il Consiglio d'Europa al fine di rafforzare lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti fondamentali; auspica che la CEDU sia in grado di privilegiare e accelerare la pronuncia delle sentenze nelle numerose cause turche pendenti dinanzi al suo tribunale, compreso il caso del giornalista Hanım Büșra Erdal; accoglie con favore la recente sentenza della CEDU nel caso del famoso scrittore Ahmet Altan, che era in sospeso dal 2017, che ha constatato, tra l'altro, violazioni dei suoi diritti alla libertà e alla sicurezza, nonché alla libertà di espressione; accoglie con favore la sua successiva scarcerazione dopo che la Corte di cassazione turca ha annullato la sentenza nei suoi confronti e ribadisce il suo invito alle autorità turche competenti ad applicare rapidamente tutte le altre sentenze della Corte europea dei diritti umani; osserva che la magistratura turca ignora anche le decisioni adottate dai meccanismi delle Nazioni Unite, quali il comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani e il gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria;

22.

deplora le condizioni di detenzione di Fabien Azoulay, un cittadino francese arrestato e condannato in Turchia, detenuto in carcere da oltre quattro anni, da ultimo nella prigione di Giresun, dove ha subito violenze fisiche e ripetuti maltrattamenti, nonché tentativi di costringerlo a convertirsi all'Islam; condanna fermamente le motivazioni omofobiche e antisemite alla base dei ripetuti maltrattamenti a cui è sottoposto; esorta le autorità turche ad adottare senza indugio tutte le misure necessarie per garantirne la protezione e il trasferimento nel suo paese di origine;

23.

deplora la mancanza di ricorsi effettivi per i licenziamenti su larga scala che hanno interessato diversi individui, di cui oltre 1 520 000 funzionari pubblici, compresi insegnanti, medici, docenti universitari, avvocati, giudici e pubblici ministeri, che sono stati licenziati in modo arbitrario e interdetti in modo permanente dai pubblici uffici e persino dall'esercizio della loro professione in generale; sottolinea che molti di tali licenziamenti continuano ad avere effetti devastanti sugli interessati e sulle loro famiglie, tra cui una stigmatizzazione sociale e professionale duratura; nutre forti dubbi sul buon funzionamento della commissione d'inchiesta sullo stato delle misure di emergenza (COSEM) come rimedio interno a fronte della sua mancanza di indipendenza, imparzialità ed efficienza; osserva che le cancellazioni arbitrarie dei passaporti, nonostante alcuni miglioramenti incrementali, continuano a rappresentare una grave e ingiustificata violazione della libertà di circolazione delle persone interessate; invita le autorità turche a rispettare i diritti di difesa di quanti sono stati licenziati e ad assicurare una procedura di valutazione in conformità delle norme internazionali;

24.

è costernato per le dichiarazioni dei rappresentanti ad alto livello dell'esecutivo e della coalizione al potere relative al possibile ripristino della pena di morte che la Turchia ha abolito nel 2004; avverte che tale azione deplorevole non solo sarebbe in contrasto con gli impegni internazionali che incombono sulla Turchia ma sarebbe incompatibile con il processo di adesione all'UE;

25.

ribadisce l'importanza della libertà e dell'indipendenza dei media come uno dei valori principali dell'UE e pietra angolare di qualunque democrazia; esprime seria preoccupazione per le misure sproporzionate e arbitrarie che limitano la libertà di espressione, la libertà dei media e l'accesso alle informazioni in Turchia, dove la legislazione antiterrorismo è spesso utilizzata impropriamente allo scopo di mettere a tacere le critiche, in presenza di una soffocante mancanza di pluralismo nei media; esorta la Turchia a garantire, in via prioritaria, la libertà dei media e la libertà di espressione sulle piattaforme dei social media, anche tramite la riforma dell'articolo 299 del suo codice penale (insulti al presidente), costantemente abusato per reprimere scrittori, cronisti, editorialisti e redattori, e a rilasciare immediatamente e a prosciogliere dalle accuse tutti i giornalisti, gli scrittori, i professionisti dell'informazione e gli utenti dei social media detenuti illegalmente per l'esercizio della loro professione e dei loro diritti civili; osserva che, sebbene nell'ultimo anno sia diminuito da 160 a oltre 70, il numero di giornalisti detenuti rimane molto elevato e continua a essere fonte di serie preoccupazioni, e che troppo spesso le detenzioni sono infondate; invita le autorità turche a dimostrare tolleranza zero nei confronti di tutti gli episodi di abusi fisici e verbali o minacce contro i giornalisti, nonché a consentire la riapertura dei mezzi di informazioni costretti a chiudere in maniera arbitraria; è profondamente preoccupato per la decisione del tribunale provinciale di Istanbul, del 20 ottobre 2020, di ribaltare la precedente assoluzione e riprocessare Erol Önderoğlu, rappresentante di Reporter senza frontiere in Turchia, Şebnem Korur Fincancı, difensore dei diritti umani, e Ahmet Nesin, scrittore e giornalista, che sono accusati di diversi reati, tra cui diffusione di propaganda terroristica, per aver preso parte a una campagna di solidarietà con un giornale e rischiano fino a 14 anni e mezzo di carcere;

26.

manifesta grave preoccupazione per l'impatto negativo che la legge del luglio 2020 sull'organizzazione della pubblicazione su Internet e sulla lotta contro i reati commessi attraverso tali pubblicazioni avrà sulla libertà di espressione, in quanto impone nuovi obblighi draconiani ai fornitori di social media, consente al governo di censurare i contenuti online e fornisce ulteriori motivi per avviare azioni penali nei confronti degli utenti dei social media; prende atto della revoca del divieto imposto a Wikipedia, ma sottolinea che oltre 400 000 siti web rimangono bloccati e che continuano a essere in vigore diverse restrizioni all'utilizzo dei social media;

27.

manifesta profonda preoccupazione per la mancanza di indipendenza e imparzialità degli enti pubblici quali il Consiglio superiore della radio e della televisione (RTÜK) e l'Agenzia della pubblicità a mezzo stampa (BİK) che sono utilizzati quale strumento per sospendere, vietare, sanzionare o reprimere finanziariamente e in modo arbitrario i media considerati critici per il governo, consentendo un controllo quasi completo dei mezzi di comunicazione di massa; deplora la revoca nel 2019 di oltre 700 tessere di giornalisti ad opera della direzione della Comunicazione della presidenza e le difficoltà che i giornalisti locali e internazionali incontrano nell'esercizio del loro lavoro;

28.

elogia l'esistenza in Turchia di una società civile vivace, pluralistica, impegnata ed eterogenea, nonostante la massiccia repressione politica, dal momento che rappresenta uno dei pochi controlli rimasti sul governo turco e in grado di aiutare il paese a far fronte alle sue profonde sfide politiche e sociali; esprime profonda preoccupazione per l'ulteriore arretramento che ha colpito la libertà di riunione e la libertà di associazione e denuncia la chiusura arbitraria delle organizzazioni della società civile, comprese importanti organizzazioni non governative per i diritti umani e mezzi di comunicazione; condanna, in tale contesto, la nuova legge sulla prevenzione del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa del dicembre 2020, che conferisce al ministro degli Interni e al Presidente turco ampi poteri per limitare le attività delle organizzazioni non governative, dei partenariati commerciali, dei gruppi indipendenti e delle associazioni e sembra essere finalizzata a limitare, restringere e controllare ulteriormente la società civile; sostiene fermamente l'appello rivolto da diversi rappresentanti delle Nazioni Unite al governo turco affinché riesamini tale legislazione al fine di garantire il rispetto degli obblighi internazionali della Turchia in materia di diritti umani; invita la Turchia a ritenere che le voci critiche o dissenzienti, compresi i difensori dei diritti umani, i docenti universitari e i giornalisti, apportino un valido contributo al dialogo sociale, piuttosto che considerarle forze destabilizzanti;

29.

deplora il massiccio deterioramento della libertà accademica in Turchia, in particolare le continue violazioni dei diritti dei docenti universitari di pace, nonostante la decisione della Corte costituzionale del luglio 2019, e le modifiche alla legge turca sul consiglio dell'istruzione superiore, che aggiungono ulteriori misure restrittive a quelle già in vigore;

30.

condanna la violenta repressione per mano delle autorità turche delle proteste connesse alla nomina da parte del governo del rettore dell'Università di Boğaziçi; esprime sgomento per la detenzione di massa di studenti, l'uso eccessivo della forza da parte della polizia durante le manifestazioni pacifiche, la decisione del governatore di Istanbul di vietare selettivamente tutti i tipi di incontri e manifestazioni nelle vicinanze dell'università, la raffigurazione dei manifestanti (studenti, ex studenti ed esponenti del mondo accademico) come terroristi, e la presa di mira dei gruppi LGBTI; invita la Turchia a ritirare le accuse e a rilasciare quanti sono stati detenuti arbitrariamente per aver esercitato il loro diritto di riunione pacifica;

31.

esorta la Turchia ad astenersi dal detenere e perseguire giornalisti e difensori dei diritti umani al fine di intimidirli o scoraggiarli dal riferire liberamente su questioni relative ai diritti umani; esorta la Turchia a indagare prontamente e in modo indipendente sui casi segnalati di intimidazioni e molestie nei confronti di difensori dei diritti umani, giornalisti, docenti universitari e attivisti della società civile, e a chiamare gli autori di tali abusi a rispondere delle loro responsabilità;

32.

manifesta profonda preoccupazione per i costanti attacchi ai partiti di opposizione e per le pressioni su di essi esercitate in Turchia, comprese le sentenze pronunciate nei confronti dei membri dell'opposizione o l'uso improprio da parte del governo in carica delle risorse finanziarie e delle competenze amministrative dello Stato, che minano il corretto funzionamento di un sistema democratico; invita i principali partiti turchi a proseguire gli sforzi democratici e parlamentari profusi nella promozione del percorso europeo per la Turchia nell'ambito delle leggi e della Costituzione del paese;

33.

prende atto con grande preoccupazione del modo in cui il Partito democratico popolare (HDP), ivi comprese le sue organizzazioni giovanili, è stato specificamente e continuamente preso di mira dalle autorità turche; condanna fermamente l'accusa presentata dal procuratore della Corte di cassazione turca presso la Corte costituzionale per lo scioglimento del Partito democratico popolare e il divieto politico imposto a oltre 600 dei suoi membri; sottolinea che, oltre a costituire un grave errore politico nel medio termine, tale decisione sferrerebbe un colpo irreversibile al pluralismo e ai principi democratici, lasciando milioni di elettori in Turchia senza rappresentanza; condanna fermamente il prolungamento della detenzione dal novembre 2016 degli ex copresidenti del Partito democratico popolare Figen Yüksekdağ e Selahattin Demirtaș, leader dell'opposizione ed ex candidato presidenziale, nonché dell'ex sindaco di Diyarbakır Gülten Kışanak; ricorda la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sul caso Demirtaş del 20 novembre 2018, confermata dalla sentenza della Grande Camera del 22 dicembre 2020, che invita le autorità turche a rilasciarlo immediatamente; esprime sgomento per la continua inosservanza di tale sentenza vincolante della Corte europea dei diritti dell'uomo; condanna la recente decisione del 46o tribunale penale di primo grado di Istanbul, a Bakırköy, di condannare Selahattin Demirtaş a tre anni e mezzo di carcere per presunti insulti al presidente, una delle sentenze più lunghe mai pronunciate per tali accuse; si rammarica che, il 7 gennaio 2021, la Corte d'assise di Ankara abbia accettato un nuovo atto d'accusa contro un totale di 108 politici, tra cui Selahattin Demirtaş e Figen Yüksekdağ, per il loro presunto ruolo nelle proteste di Kobane dell'ottobre 2014, sebbene tale atto d'accusa si basi su fatti e incidenti che la Grande Camera ha già ritenuto insufficienti a giustificare la detenzione; condanna inoltre il ricorso ricorrente alla revoca del mandato parlamentare dei deputati dell'opposizione, che danneggia gravemente l'immagine del parlamento come istituzione democratica; teme che il Procuratore generale di Ankara stia preparando delle indagini per revocare l'immunità parlamentare di altri nove deputati dell'HDP, in particolare Pervin Buldan, attuale co-presidente del partito, Meral Danıvus Beime, Hakkı Saruhan Oluç, Garo Paylan, Hüda Kaya, Sezai Temelli, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Pero Dündar e Fatma Kurtulan, affinché siano processati per il loro presunto ruolo nelle proteste di Kobane del 2014; mette in luce il caso di Cihan Erdal, membro dell'ala giovanile del partito turco dei Verdi/di sinistra, che, mentre visitava temporaneamente la Turchia per recarsi dalla sua famiglia, è stato arrestato e detenuto il 25 settembre 2020, per il solo motivo di essere stato membro del Partito democratico popolare sei anni prima del suo arresto; condanna la decisione di privare il deputato HDP Ömer Faruk Gergerlioğlu del suo seggio parlamentare e della sua immunità, così come il suo successivo arresto nei locali della Grande assemblea nazionale della Turchia; ritiene che tale decisione sia una ritorsione per il suo attivismo in materia di diritti umani, anche per aver portato all'attenzione del parlamento numerose denunce di perquisizioni corporali nonché vessazioni nelle carceri e in custodia della polizia e per aver lanciato una campagna sui social network contro tali pratiche;

34.

manifesta profonda preoccupazione per l'aumento graduale della pressione sul principale partito di opposizione (CHP) e sul suo leader Kemal Kılıçdaroğlu, tra cui la confisca degli opuscoli del partito mediante provvedimento del giudice, la richiesta di revoca dell'immunità nei confronti del leader sulla base delle sue dichiarazioni politiche, le minacce proferite pubblicamente nei suoi confronti o addirittura gli attacchi fisici sferratigli; ribadisce la sua profonda preoccupazione per le continue vessazioni politiche e giudiziarie ai danni di Canan Kaftancıoğlu, presidente della sezione provinciale del CHP di Istanbul, che nel settembre 2019 è stata condannata a quasi dieci anni di carcere per un caso avente motivazione politica, per il quale è pendente una decisione della Corte suprema, e che è stata incriminata nel dicembre 2020 in un nuovo caso politico per il quale rischia altri 10 anni, caso che riguarda anche quattro giornalisti del quotidiano Cumhuriyet; apprezza che Enis Berberoğlu, deputato del CHP, abbia riottenuto il suo seggio e l'immunità parlamentare a seguito di una seconda sentenza della Corte costituzionale del 21 gennaio 2021, dato che la sua precedente sentenza era stata ignorata dai tribunali di grado inferiore;

35.

invita le autorità competenti della Turchia a rilasciare tutti i difensori dei diritti umani, i giornalisti, gli avvocati, i docenti universitari e altri soggetti detenuti sulla base di accuse infondate e a consentire loro di svolgere il proprio lavoro senza minacce o impedimenti in qualsiasi circostanza; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la protezione e il sostegno offerti ai difensori dei diritti umani a rischio in Turchia, anche attraverso sovvenzioni di emergenza; condanna la decisione della Corte d'appello regionale di Istanbul di confermare le lunghe pene detentive a carico di quattro difensori dei diritti umani nel caso Büyükada per le accuse di terrorismo, nonostante l'assenza di prove di attività criminale e il fatto che le accuse nei confronti di tali imputati fossero state ripetutamente smentite, anche dalle prove in possesso dello Stato; considera il caso un altro esempio dell'ambiente ostile nei confronti delle organizzazioni della società civile e dell'influenza ricorrente di discorsi politici virulenti che portano a decisioni giudiziarie di parte; condanna il nuovo arresto dello scrittore Ahmet Altan nel novembre 2019, appena una settimana dopo il suo rilascio dal carcere dopo oltre tre anni di custodia cautelare; esprime profonda preoccupazione per le vessazioni subite da Öztürk Türkdoğan, un noto difensore dei diritti umani e copresidente di İnsan Hakları Derneği (İHD, un'associazione per i diritti umani), che è stato recentemente arrestato durante un raid a domicilio in relazione a un'indagine riservata e successivamente rilasciato;

36.

condanna fermamente il nuovo arresto di Osman Kavala, personalità di spicco e rispettata della società civile, a poche ore dalla sua assoluzione nel febbraio 2020, e il prolungamento della sua detenzione per oltre tre anni con false accuse, che rappresenta un palese rifiuto di rispettare la sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo e i successivi appelli del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa; considera il nuovo caso e l'accusa nei suoi confronti e del docente universitario statunitense Henry Barkey, per il presunto spionaggio e tentativo di rovesciare l'ordine costituzionale della Turchia, infondati, privi di qualsiasi prova e quindi politicamente motivati; è sconcertato dalle recenti decisioni giudiziarie, come la sentenza della Corte d'appello di Istanbul del 22 gennaio 2021 che annulla il precedente verdetto di assoluzione e la sentenza sulla revisione del caso Gezi Park, nonché la decisione della tribunale di Istanbul del 5 febbraio 2021 di fondere questo caso recentemente riaperto con l'altro caso di spionaggio, in totale violazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; sottolinea che la Corte europea dei diritti dell'uomo si è già pronunciata sul caso Gezi Park e che, quindi, la fusione dei due casi rende la prosecuzione della custodia cautelare ancora più assurda e illegale; è costernato per la decisione del Consiglio dei giudici e dei pubblici ministeri (HSK) di indagare sui tre giudici della 30a sezione del Tribunale di Istanbul competente per i reati più gravi che nel febbraio 2020 ha assolto Kavala e il resto degli imputati nel processo di Gezi Park per mancanza di prove; è costernato nel vedere come, d'altra parte, l'ex vice procuratore di Istanbul Hasan Yılmaz, responsabile del secondo capo d'accusa contro Kavala, sia stato successivamente nominato vice ministro della Giustizia;

37.

manifesta profonda preoccupazione per le continue accuse di arresti violenti, percosse, torture, maltrattamenti e trattamenti crudeli e inumani o degradanti durante un fermo della polizia e dei militari e durante la detenzione, nonché per i casi di sparizioni forzate negli ultimi quattro anni, per il mancato svolgimento di indagini significative da parte dei pubblici ministeri su tali accuse e per la cultura dilagante di impunità per i membri delle forze di sicurezza e i funzionari pubblici coinvolti; invita il governo turco a chiarire la situazione delle centinaia di persone scomparse e di dare infine una risposta alle Cumartesi Anneleri (madri del sabato), che ad oggi si sono riunite più di 800 volte per chiedere giustizia; esorta le autorità turche a indagare sulle segnalazioni persistenti e credibili di torture e maltrattamenti in stato di detenzione e a perseguire i responsabili; invita la Turchia a rispettare una politica di tolleranza zero nei confronti della tortura; invita la Turchia a porre fine a tutte le detenzioni in isolamento e in luoghi di detenzione non ufficiali; è costernato per la presunta pratica di arrestare donne incinte e puerpere ed esorta la Turchia a rilasciarle e a porre fine alla pratica del loro arresto poco prima o subito dopo il parto; attira l'attenzione sulla scomparsa dell'ex lavoratore del settore pubblico Yusuf Bilge Tunç, di cui è stata denunciata la scomparsa nell'agosto 2019; esprime profonda preoccupazione per le crescenti segnalazioni di un uso sistematico e abusivo della pratica umiliante delle perquisizioni corporali nei centri di detenzione e nelle carceri, in particolare su sospetti e detenuti di sesso femminile;

38.

esprime preoccupazione per la nuova legislazione che consentirà alla polizia turca di utilizzare attrezzature militari, comprese armi pesanti e attrezzature dei servizi segreti, per affrontare incidenti ed eventi pubblici che minacciano la sicurezza nazionale senza ulteriori procedure;

39.

osserva che, alla luce della pandemia di COVID-19, un pacchetto legislativo ha previsto la liberazione condizionale anticipata di un massimo di 90 000 detenuti, escludendo tuttavia in modo discriminatorio quelli detenuti in custodia cautelare per presunti reati legati al terrorismo, tra cui avvocati, giornalisti, politici e difensori dei diritti umani, in quanto non sono ammissibili alla liberazione anticipata nel quadro di tali misure;

40.

condanna le estradizioni forzate, i rapimenti e i sequestri di cittadini turchi che risiedono al di fuori della Turchia per motivi politici in violazione del principio dello Stato di diritto e dei diritti umani fondamentali; esprime seria preoccupazione per l'uso da parte del governo turco della sua influenza per garantire il rimpatrio forzato dei suoi cittadini in violazione del diritto internazionale, in alcuni casi pregiudicando le procedure giuridiche nazionali per l'estradizione, ed esorta l'UE ad affrontare tale problema; condanna qualsiasi tentativo di ricorrere alla violenza, a molestie o pressioni a danno dei membri dell'opposizione e dei politici di origine turca, nonché di intellettuali, attivisti o politici in Europa;

41.

esprime preoccupazione per il fatto che il mediatore e l'istituzione per i diritti umani e l'uguaglianza della Turchia non abbiano soddisfatto i criteri dei principi di Parigi e le raccomandazioni di politica generale n. 2 e n. 7 della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza in termini di statuto, struttura, funzione, attività, indipendenza finanziaria e operativa, indipendenza e ammissibilità dei membri del consiglio e appartenenza;

42.

prende atto del piano d'azione in materia di diritti umani adottato di recente, che dovrebbe essere attuato in un periodo di due anni e che promette una serie di riforme giuridiche e comprende nove traguardi principali, 50 obiettivi e quasi 400 azioni, che vanno da impegni specifici e tecnici a dichiarazioni, in larga misura, generali e ambigue; sottolinea che, sebbene il piano d'azione affermi di affrontare questioni chiave come l'indipendenza della magistratura, le libertà di espressione e di associazione e la protezione dei gruppi vulnerabili, esso non affronta le principali carenze relative alla situazione dei diritti umani e dello Stato di diritto in Turchia, in quanto non prevede alcuna azione per porre fine all'abuso di accuse di terrorismo o alle detenzioni arbitrarie o per garantire il rispetto delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, tra le altre principali preoccupazioni; ritiene che un piano d'azione offrirà l'opportunità di migliorare la situazione generale solo se si traduce in soluzioni reali e credibili che affrontino l'intera gamma di questioni relative ai diritti umani e allo Stato di diritto; incoraggia il governo turco a fornire un calendario più chiaro per la sua effettiva attuazione e a coinvolgere le organizzazioni della società civile e le parti interessate nell'elaborazione di qualsiasi politica pertinente in materia;

43.

esprime preoccupazione per il livello diffuso di corruzione in Turchia; sottolinea che, secondo le relazioni della Commissione, non è stato riscontrato alcun segnale di progresso nel colmare le numerose lacune nel quadro anticorruzione turco e invita la Turchia a presentare una strategia e un piano d'azione efficaci di lotta alla corruzione; rileva la necessità di migliorare la responsabilità e la trasparenza delle istituzioni pubbliche; osserva che la Turchia ha compiuto progressi limitati nella lotta alla criminalità organizzata; invita la Turchia ad allineare la sua normativa in materia di protezione dei dati alle norme UE al fine di consentire la cooperazione con Europol e di migliorare la regolamentazione in merito alla lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la criminalità informatica;

44.

resta profondamente preoccupato per la situazione nel sud-est della Turchia e per la questione curda, che ricevono meno attenzione di quanto meritano, in particolare per quanto riguarda la protezione dei diritti umani, la partecipazione politica e la libertà di espressione, di religione e di credo; manifesta preoccupazione per le restrizioni ai diritti dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani che si occupano della questione curda e per la continua pressione sui media curdi e sulle istituzioni ed espressioni culturali e linguistiche in tutto il paese, determinando un'ulteriore riduzione dei diritti culturali; esprime preoccupazione per il fatto che l'incitamento all'odio e le minacce nei confronti dei cittadini di origine curda continuano a costituire un grave problema; sottolinea l'urgenza di riprendere un processo politico credibile che coinvolga tutte le parti e le forze democratiche pertinenti e che conduca a una soluzione pacifica della questione curda; è particolarmente preoccupato per il persistere della situazione di svantaggio delle donne curde, aggravata da pregiudizi nei confronti della loro identità etnica e linguistica, che si traduce in un'ulteriore emarginazione in termini di diritti civili, politici, economici, sociali e culturali; invita la Turchia a garantire pieno accesso alla parità di diritti e di opportunità per le donne curde; invita la Turchia a indagare tempestivamente su tutte le gravi accuse di abusi dei diritti umani, di uccisioni e di sparizioni forzate, nonché a consentire agli osservatori internazionali di condurre attività di monitoraggio indipendenti; manifesta preoccupazione per le recenti retate e detenzioni di massa a Diyarbakır che hanno colpito avvocati, politici e attivisti per i diritti civili e per la detenzione di cinque figure della società civile, tra cui Șeyhmus Gökalp, membro del comitato onorario ad alto livello dell'associazione medica turca (TTB); esorta la Turchia ad assicurare lo svolgimento di un'indagine tempestiva, indipendente e imparziale in merito alle accuse di tortura concernenti due abitanti del villaggio di Van, Servet Turgut e Osman Șıban, trattenuti dalla gendarmeria l'11 settembre 2020, che hanno provocato la morte del primo e gravi lesioni al secondo;

45.

esorta il governo della Turchia a proteggere i diritti delle minoranze e dei gruppi vulnerabili, compresi le donne e i bambini, le persone LGBTI, i rifugiati, le minoranze etniche quali rom, cittadini turchi di origine greca e armena e le minoranze religiose quali cristiani, ebrei o aleviti; esorta pertanto la Turchia ad attuare con urgenza una legislazione globale in materia di lotta alla discriminazione, che comprenda un divieto di discriminazione sulla base dell'origine etnica, della religione, della lingua, della cittadinanza, dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, nonché misure volte a combattere il razzismo, l'omofobia e la transfobia;

46.

condanna fermamente la decisione del governo turco di ritirarsi dalla convenzione di Istanbul, che allontana ulteriormente la Turchia dalle norme europee e internazionali e compromette seriamente i suoi impegni per prevenire la violenza nei confronti delle donne e promuoverne i diritti, ed è un chiaro segno del grave deterioramento dei diritti umani nel paese; ritiene che tale decisione sia incomprensibile, posto che la convenzione non è cambiata da quando la Turchia è stata il primo paese a firmarla e ratificarla, nonché pericolosa in un contesto di pandemia, in cui si assiste a un aumento della violenza contro le donne e a un alto tasso di femminicidio nel paese; invita il governo turco a invertire con urgenza tale decisione; chiede che qualsiasi nuova relazione con la Turchia si basi su valori democratici fondamentali, compreso il rispetto dei diritti delle donne; continua a esprimere preoccupazione per il prevalere e la gravità delle violenze contro le donne nella società turca, inclusi i cosiddetti «delitti d'onore», i matrimoni illegali di minori e gli abusi sessuali, nonché per la riluttanza delle autorità turche a punire gli autori di violenze basate sul genere; respinge qualsiasi disposizione giuridica che possa consentire in futuro di concedere agli stupratori la sospensione della pena per i loro reati sessuali su minori, fintanto che sposano la loro vittima; esorta le autorità turche a intensificare gli sforzi per contrastare il lavoro minorile, che è diminuito negli ultimi anni ma che è ancora molto presente in Turchia, e contro qualsiasi forma di abuso sui minori; deplora il persistere di un bassissimo livello di rappresentanza delle donne al governo e in parlamento, che rappresentano solo il 17,3 % della forza lavoro a livello locale e, in generale, in tutte le posizioni decisionali;

47.

esprime profonda preoccupazione per le violazioni dei diritti umani delle persone LGBTI, in particolare gli attacchi fisici, i divieti prolungati di marce dell'orgoglio gay in tutto il paese o le restrizioni alle libertà di riunione, di associazione e di espressione; ricorda che la Turchia rientra tra i paesi con il numero più elevato di omicidi di persone transgender; condanna le affermazioni omofobe e l'incitamento all'odio da parte dei funzionari governativi ad alto livello, tra cui il capo della Direzione per gli affari religiosi (Diyanet), l'istituzione del mediatore o il presidente della società della Mezzaluna rossa della Turchia; invita le autorità turche a intensificare gli sforzi profusi per prevenire i crimini d'odio, i pregiudizi e le disuguaglianze sociali di genere; ricorda che la legislazione turca sull'incitamento all'odio non è in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo;

48.

manifesta profonda preoccupazione per la conversione in moschea del monumento storico-religioso di Santa Sofia senza alcun dialogo preliminare, che potrebbe violare la Convenzione dell'UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, di cui la Turchia è firmataria; invita il governo turco a rivalutare e invertire tale decisione in modo da rispettare appieno il carattere storico e culturale dei monumenti e dei simboli culturali e religiosi, in particolare i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO; ricorda che Santa Sofia è un luogo aperto a tutte le comunità e le religioni e invita l'UNESCO a intraprendere azioni adeguate per salvaguardare tale patrimonio mondiale; sottolinea che la decisione in merito a Santa Sofia compromette i tentativi di dialogo e cooperazione tra le comunità religiose nonché il tessuto sociale pluralista e multiculturale della Turchia; si rammarica del fatto che anche la chiesa di San Salvatore in Chora sia stata trasformata da museo in moschea negli ultimi mesi;

49.

invita le autorità turche a promuovere riforme positive ed efficaci in materia di libertà di pensiero, coscienza e religione, consentendo alle comunità religiose di ottenere la personalità giuridica e applicando le raccomandazioni della Commissione di Venezia sullo status delle comunità religiose, tutte le pertinenti sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e le risoluzioni del Consiglio d'Europa, compresa la popolazione greco-ortodossa delle isole di Gökçeada (Imbros) e Bozcaada (Tenedos); si rammarica per le azioni contro i monaci di Mor Gabriel e altri monasteri della Turchia sudorientale e ribadisce il suo invito alla Turchia a rispettare l'importanza del Patriarcato ecumenico per i cristiani ortodossi in tutto il mondo, a riconoscere la sua personalità giuridica e l'uso pubblico del titolo ecclesiastico di Patriarca ecumenico; sottolinea la necessità di eliminare le restrizioni alla formazione, alla nomina e alla successione del clero, per consentire la riapertura del seminario di Halki e rimuovere tutti gli ostacoli al suo corretto funzionamento;

50.

invita la Turchia a cooperare con le pertinenti organizzazioni internazionali, in modo particolare con il Consiglio d'Europa, per prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione del patrimonio culturale; sottolinea l'importanza di proseguire il dialogo con le pertinenti organizzazioni internazionali e con l'UE sulla conservazione del patrimonio culturale e religioso;

51.

esprime preoccupazione per il fatto che gli uiguri che vivono in Turchia sono sempre più a rischio di detenzione e deportazione in paesi terzi, che possono potenzialmente consegnarli alla Cina, dove rischiano di subire gravi persecuzioni;

52.

chiede l'efficace attuazione del secondo piano d'azione e della strategia nazionale per i rom, con un approccio più inclusivo nei confronti della società civile, una prospettiva di genere rafforzata, una maggiore cooperazione con le autorità locali e l'assegnazione delle risorse necessarie;

53.

sottolinea che la libertà dei sindacati e il dialogo sociale sono essenziali per lo sviluppo di una società pluralistica; si rammarica, a tale riguardo, delle carenze legislative in materia di diritto del lavoro e diritti sindacali e sottolinea che il diritto di organizzazione, il diritto di contrattazione collettiva e il diritto di sciopero sono diritti fondamentali dei lavoratori; manifesta preoccupazione per il persistere di forti discriminazioni antisindacali da parte dei datori di lavoro e per i licenziamenti, le molestie e le detenzioni cui i gestori e i membri di alcuni sindacati continuano a far fronte; invita le autorità turche ad allinearsi alle norme fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro in materia di lavoro a favore delle quali il paese si è impegnato;

54.

invita la Turchia a continuare i progressi in merito all'allineamento alle direttive e all'acquis dell'UE in materia di ambiente e di azione per il clima e a ratificare l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici; elogia il lavoro dei difensori dei diritti ambientali in Turchia e mette in guardia contro il terribile impatto ambientale dei grandi progetti di infrastrutture pubbliche realizzati negli ultimi anni, tra cui il terzo e più grande aeroporto di Istanbul e il terzo ponte sul Bosforo; è particolarmente preoccupato per la potenziale distruzione ecologica che il progetto del canale di Istanbul potrebbe causare; sottolinea che sono stati avviati diversi procedimenti giudiziari contro la positiva valutazione dell'impatto ambientale (VIA) su tale progetto e chiede che siano effettuate valutazioni di impatto ambientale indipendenti, unitamente a procedure trasparenti per gli appalti pubblici e processi di consultazione pubblica adeguati e inclusivi; invita la Turchia a completare il suo allineamento alla direttiva UE sulla VIA (8), tra cui le disposizioni che richiederebbero di procedere a consultazioni transfrontaliere con i paesi limitrofi; ribadisce il suo invito al governo turco a sospendere i piani della centrale nucleare di Akkuyu che, essendo ubicato in una regione altamente sismica, rappresenta una seria minaccia non solo per la Turchia, ma anche per la regione del Mediterraneo; chiede pertanto al governo turco di aderire alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (convenzione di Espoo), che impone alle parti l'obbligo di notifica e di consultazione per quanto riguarda tutti i grandi progetti suscettibili di avere un forte impatto pregiudizievole sull'ambiente a livello transfrontaliero; chiede, a tal fine, al governo turco di coinvolgere o almeno consultare i governi dei paesi limitrofi in relazione a eventuali nuovi sviluppi del progetto di Akkuyu;

Quadro istituzionale

55.

è allarmato per il consolidamento di un'interpretazione autoritaria del sistema presidenziale; manifesta profonda preoccupazione per la continua ipercentralizzazione del potere nella presidenza, a scapito non solo del parlamento, ma anche del Consiglio dei ministri, nel quadro della riforma dell'assetto costituzionale, che non garantisce una solida ed efficace separazione dei poteri tra il ramo esecutivo, legislativo e giudiziario; prende atto, a tale riguardo, della preoccupazione sollevata in merito alla separazione dei poteri dalla Commissione di Venezia nel suo parere sugli emendamenti alla Costituzione della Turchia; deplora le attuali limitazioni al sistema di pesi e contrappesi necessario per un'efficace responsabilità democratica del ramo esecutivo, e in particolare la mancanza di responsabilità della presidenza; manifesta preoccupazione per la crescente influenza della presidenza sulle istituzioni statali e sugli organismi di regolamentazione che dovrebbero rimanere indipendenti; esprime la sua preoccupazione in particolare per l'emarginazione del parlamento, che ha assistito a un ampio indebolimento delle sue funzioni legislative e di controllo e a ripetute violazioni delle sue prerogative da parte di decreti presidenziali; invita a rivedere l'attuale assetto e attuazione della presidenza in linea con i principi della democrazia, come indicato nelle raccomandazioni della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa del 2017;

56.

ricorda che la soglia elettorale del 10 %, la più elevata tra i membri del Consiglio d'Europa, è in contrasto con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e riduce le opportunità di rappresentanza di grandi gruppi di elettori; manifesta preoccupazione per le dichiarazioni pubbliche su possibili riforme elettorali che potrebbero ostacolare ulteriormente l'ingresso e la partecipazione dei partiti politici in parlamento e l'eventuale creazione di maggioranze parlamentari; invita la Turchia a migliorare il contesto generale per le elezioni a tutti i livelli nel paese, garantendo condizioni di parità e libertà per tutti i candidati e i partiti e allineandosi alle raccomandazioni della Commissione di Venezia e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) sul superamento dei divari nel quadro elettorale e alla sua richiesta di revocare le decisioni non conformi ai regolamenti e agli standard internazionali;

57.

osserva con preoccupazione che la funzione pubblica continua a essere caratterizzata dalla faziosità e dalla politicizzazione e che ciò, unitamente all'eccessivo controllo presidenziale a ogni livello dell'apparato statale, ha portato a un calo generale dell'efficienza, della capacità e della qualità della pubblica amministrazione; invita la Turchia ad adottare misure per ripristinare un sistema di promozione competitivo e fondato sul merito e a garantire la trasparenza e la responsabilità dell'amministrazione;

58.

manifesta profonda preoccupazione per l'uso sempre più frequente di una narrativa ultranazionalista e provocatoria tra l'élite al potere, ampiamente condivisa tra le forze politiche nel paese, poiché tale situazione dà sempre più luogo ad approcci antagonistici nei confronti dell'UE, dei suoi Stati membri e di altri paesi limitrofi; manifesta preoccupazione per la profonda polarizzazione della politica turca, accentuata dal nuovo sistema presidenziale, e per il crescente ricorso a narrative populistiche polarizzanti che dividono ulteriormente la società turca e ostacolano il dialogo e la riconciliazione tra i partiti; manifesta preoccupazione per la crescente influenza del conservatorismo religioso nella vita politica, in contrasto con la lunga tradizione secolare del paese; è preoccupato, in tal senso, per l'aumento del ruolo e delle risorse della Direzione per gli affari religiosi (Diyanet) in tutti gli ambiti della vita pubblica turca, compresa l'istruzione, nonché all'estero, tra cui una presenza significativa in Europa;

59.

manifesta profonda preoccupazione per il grave impatto sulla politica e sulla democrazia locali delle recenti decisioni adottate dalle autorità turche; condanna fermamente la revoca dall'incarico e l'incarcerazione di almeno 47 sindaci democraticamente eletti (ivi compresi i sindaci di Diyarbakir, Van, Mardin e, più di recente, Kars) sulla base di prove discutibili e, in particolare, la loro sostituzione arbitraria con amministratori fiduciari non eletti nominati dal governo centrale; è fermamente convinto che queste decisioni illegali costituiscano un attacco diretto ai più elementari principi della democrazia, che privano milioni di elettori dei loro rappresentati democraticamente eletti; chiede alla Turchia di reintegrare nella propria funzione i sindaci destituiti;

60.

prende atto delle misure politiche, legislative, finanziarie e amministrative adottate dal governo per paralizzare i comuni gestiti dai sindaci dei partiti di opposizione a Istanbul, Ankara, İzmir e nella regione sud-orientale; condanna le decisioni del Consiglio elettorale supremo (YSK) di ripetere le elezioni per il sindaco di Istanbul e il rifiuto della carica di sindaco ai candidati vincitori dell'HDP a favore dei candidati del Partito della Giustizia e dello Sviluppo (AKP) che avevano riportato il secondo posto, mettendo a rischio il rispetto della legalità e dell'integrità del processo elettorale e l'indipendenza dell'istituzione da interferenze politiche;

Relazioni più ampie UE-Turchia e politica estera turca

61.

ricorda l'importante ruolo che la Turchia ha svolto e svolge tuttora accogliendo quasi quattro milioni di rifugiati, di cui circa 3,6 milioni sono rifugiati siriani e circa 360 000 sono rifugiati registrati e richiedenti asilo provenienti da altri paesi, secondo i dati dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, e ricorda che si tratta della più grande comunità di rifugiati al mondo; osserva che le sfide nell'affrontare tale crisi sono aumentate a causa della pandemia di COVID-19; elogia gli sforzi compiuti da tutte le autorità coinvolte, in particolare dai comuni, per migliorare l'integrazione delle popolazioni rifugiate; è del parere che l'UE dovrebbe continuare a fornire il sostegno necessario ai rifugiati siriani e alle comunità ospitanti in Turchia, anche continuando a sostenere i pertinenti programmi delle Nazioni Unite a favore delle comunità di rifugiati in Turchia; è favorevole a una valutazione oggettiva, compresa una valutazione d'impatto in materia di diritti umani, della dichiarazione UE-Turchia e della cooperazione per i rifugiati, i richiedenti asilo e i migranti, e sottolinea l'importanza del rispetto da parte di entrambe le parti dei rispettivi impegni e dei diritti fondamentali nell'ambito del processo di attuazione; sottolinea che non è possibile accettare la strumentalizzazione di migranti e rifugiati quale strumento di influenza politica e ricatto; condanna fermamente, in tale contesto, l'uso della pressione migratoria da parte della Turchia a fini politici nel marzo 2020, quando le autorità turche hanno attivamente incoraggiato migranti, rifugiati e richiedenti asilo, fornendo informazioni fuorvianti, a intraprendere la rotta terrestre verso l'Europa attraverso la Grecia; osserva che, in attesa della piena ed effettiva attuazione dell'accordo di riammissione UE-Turchia (9) nei confronti di tutti gli Stati membri, è opportuno attuare adeguatamente gli accordi di riammissione bilaterali esistenti e le disposizioni contenute in intese e accordi analoghi conclusi con Stati membri; ricorda che i rifugiati siriani dovrebbero essere rimpatriati in Siria solo se scelgono di recarvisi volontariamente e possono ritornare alle loro comunità originarie;

62.

ribadisce l'invito espresso nella sua risoluzione del 15 aprile 2015 e incoraggia ancora una volta la Turchia a riconoscere il genocidio armeno, aprendo così la strada a un'autentica riconciliazione tra il popolo turco e il popolo armeno; invita, a tale riguardo, la Turchia ad astenersi da qualsiasi propaganda e incitamento all'odio nei confronti degli armeni e a rispettare appieno gli obblighi che ha assunto in materia di salvaguardia del patrimonio culturale armeno e di altra origine;

63.

è fermamente convinto che la pandemia di COVID-19 possa essere affrontata solo attraverso una cooperazione globale; ritiene che la cooperazione UE-Turchia possa essere ulteriormente approfondita in tal senso, anche per quanto riguarda la creazione di catene di approvvigionamento sostenibili; accoglie con favore il ruolo positivo svolto dalla Turchia nella fornitura di dispositivi di protezione a una serie di Stati membri e ad altri paesi; è preoccupato per l'uso improprio dei decreti presidenziali e delle decisioni ministeriali, che minano ulteriormente il principio di legalità, nelle decisioni adottate per far fronte alla pandemia di COVID-19; critica gli attacchi delle autorità turche contro l'associazione medica turca, con l'obiettivo di mettere a tacere qualsiasi questione critica in relazione alla gestione della pandemia di COVID-19 da parte del governo; condanna la strumentalizzazione del sistema giudiziario, le detenzioni illegittime, le molestie e le indagini penali infondate dei giornalisti che hanno espresso dubbi in merito alla gestione da parte della Turchia della pandemia di COVID-19; osserva che la pandemia di COVID-19 ha rapidamente aumentato i tassi di disoccupazione e povertà in Turchia;

64.

sottolinea che un ammodernamento dell'unione doganale sarebbe utile per entrambe le parti e manterrebbe la Turchia ancorata da un punto di vista economico e normativo all'UE, oltre a creare una nuova opportunità per un dialogo e una cooperazione positivi, fornendo un migliore quadro normativo per gli investimenti dell'Unione in Turchia, tra cui un meccanismo di risoluzione delle controversie, e fungendo da catalizzatore per la creazione di maggiori posti di lavoro sia nell'Unione che in Turchia e per progetti di cooperazione nell'ambito del Green Deal europeo; sottolinea che, date le circostanze attuali, tra cui il crescente numero di deviazioni della Turchia dai suoi obblighi vigenti, il fatto che sia attualmente in atto un contenzioso tra l'UE e la Turchia dinanzi all'Organizzazione mondiale del commercio o le richieste inaccettabili di boicottaggio nei confronti degli Stati membri dell'UE, un ammodernamento dell'unione doganale appare particolarmente difficile; ritiene tuttavia che si debba lasciare aperta la possibilità di facilitare sforzi costruttivi e un dialogo rinnovato su tutte le questioni in sospeso e di valutare le condizioni per un ammodernamento dell'unione doganale; ribadisce che tale ammodernamento dovrebbe basarsi su una forte condizionalità relativa ai diritti umani e alle libertà fondamentali, come stabilito dai criteri di Copenaghen sulle relazioni di buon vicinato con l'UE e tutti i suoi Stati membri, e su una sua attuazione non discriminatoria; rammenta, in tale contesto, che le potenzialità dell'attuale unione doganale potranno realizzarsi appieno solo quando la Turchia avrà dato piena attuazione al protocollo aggiuntivo per estendere l'accordo di Ankara a tutti gli Stati membri senza riserve e in modo non discriminatorio in relazione a tutti gli Stati membri, e quando i contrasti commerciali esistenti saranno risolti;

65.

ribadisce il suo sostegno al processo di liberalizzazione dei visti una volta soddisfatte le condizioni stabilite; sottolinea che la liberalizzazione dei visti costituirebbe un passo importante per favorire i contatti interpersonali e osserva che essa è di grande importanza, in particolare per studenti, accademici, rappresentanti di imprese e persone con legami familiari negli Stati membri dell'UE; accoglie con favore la circolare presidenziale del maggio 2019 in cui si chiede l'accelerazione delle iniziative, ma sottolinea che sono stati compiuti pochissimi progressi reali in merito ai sei parametri di riferimento in sospeso che la Turchia deve ancora soddisfare; chiede al governo turco di soddisfare pienamente tali parametri in modo non discriminatorio, anche in relazione a tutti gli Stati membri dell'UE, e di concentrarsi in particolare sulla legge antiterrorismo e sulla legge sulla protezione dei dati;

66.

sottolinea l'importanza per la Turchia, l'UE e i suoi Stati membri di mantenere un dialogo e una cooperazione intensi in materia di politica estera e sicurezza; riconosce che, come spetta di diritto a ogni paese sovrano, la Turchia può perseguire la propria politica estera in linea con i propri interessi e obiettivi; ritiene che, in quanto paese candidato all'adesione all'UE, la Turchia debba tuttavia mirare ad allineare sempre più la propria politica estera a quella dell'UE nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC); esprime profondo rammarico per il fatto che, al contrario, la Turchia abbia deciso di agire ripetutamente in modo unilaterale e di scontrarsi costantemente con le priorità dell'UE in un'ampia gamma di questioni in materia di affari esteri e che, di conseguenza, il tasso di allineamento della Turchia alla PESC sia attualmente ridotto solamente al 14 %; incoraggia la Turchia a perseguire una stretta cooperazione e l'ulteriore allineamento alle questioni di politica estera, di difesa e di sicurezza dell'Unione, inclusa la cooperazione in materia di lotta al terrorismo; rammenta che la Turchia è un membro di lunga data della NATO e si trova in una posizione strategica chiave dal punto di vista geografico per il mantenimento della sicurezza regionale il rafforzamento della sicurezza europea; sottolinea che, in quanto alleato della NATO, la Turchia dovrebbe essere incoraggiata ad agire in linea con il trattato NATO in cui si afferma che i membri dovrebbero astenersi, nelle loro relazioni internazionali, dalla minaccia o dall'uso della forza in maniera non coerente con gli obiettivi delle Nazioni Unite; rileva inoltre che gli Stati membri dell'UE e la Turchia continuano a collaborare su questioni di importanza strategica (militare) nel quadro della NATO; ricorda altresì che l'UE e la NATO rimangono i partner più affidabili di lunga durata della Turchia nella cooperazione internazionale in materia di sicurezza e invita la Turchia a mantenere la coerenza politica nel campo delle politiche estere e di sicurezza in considerazione del suo ruolo quale membro della NATO e candidato all'adesione all'UE, nonché a rinnovare appieno l'impegno nell'ambito della NATO in quanto sua unica ancora di sicurezza; chiede un dialogo transatlantico sulle relazioni con la Turchia con la nuova amministrazione statunitense al fine di adottare una politica comune nei confronti della Turchia e con essa, onde rafforzare la nostra cooperazione e la nostra convergenza in materia di valori e interessi;

67.

sottolinea che, qualunque siano le richieste della Turchia, esse dovrebbero essere difese mediante la diplomazia e il dialogo sulla base del diritto internazionale e che qualsiasi tentativo di esercitare pressioni su altri paesi con l'uso della forza, delle minacce o della retorica ostile e offensiva, in particolare nei confronti dell'UE e dei suoi Stati membri, è inaccettabile e inopportuno per un paese candidato all'adesione all'UE; invita, in quest'ottica, la Commissione e il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) a mostrare una posizione ferma dinanzi a qualsiasi linguaggio abusivo contro l'UE e i suoi Stati membri espresso dai rappresentanti del governo turco;

68.

manifesta profonda preoccupazione per il comportamento illegale senza precedenti della Turchia nel Mediterraneo orientale da parte di un paese candidato all'adesione all'UE nei confronti degli Stati membri dell'Unione, nonché per i relativi rischi in materia di sicurezza e stabilità; condanna con forza le attività illegali condotte dalla Turchia nelle acque greche e cipriote, nonché le violazioni da parte del paese dello spazio aereo nazionale greco, ivi compreso il sorvolo delle zone abitate, e delle acque territoriali, che violano sia la sovranità e i diritti sovrani dello Stato membro dell'UE sia il diritto internazionale; esprime piena solidarietà alla Grecia e alla Repubblica di Cipro; ribadisce il diritto della Repubblica di Cipro di stipulare accordi bilaterali concernenti la sua zona economica esclusiva (ZEE) e di esplorare e sfruttare le risorse naturali nel pieno rispetto del pertinente diritto internazionale, esprime la sua grave preoccupazione per le attività di pesca illegali della Turchia nelle acque territoriali greche del Mar Egeo e per le attività di pesca non regolamentate e non dichiarate delle flotte pescherecce turche nelle acque internazionali del Mar Egeo e del Mediterraneo orientale; esorta la Turchia e tutte le parti interessate a impegnarsi in buona fede nella risoluzione pacifica delle controversie e ad astenersi da qualsiasi azione o minaccia unilaterale e illegale; sottolinea che è possibile pervenire a una soluzione sostenibile dei conflitti solo attraverso il dialogo, la diplomazia e i negoziati in uno spirito di buona volontà e in linea con il diritto internazionale; invita tutte le parti ad assumere collettivamente un vero impegno a negoziare in buona fede la delimitazione delle ZEE e della piattaforma continentale, nel pieno rispetto del diritto internazionale e del principio delle relazioni di buon vicinato; nota con rammarico che la minaccia di casus belli dichiarata dalla Grande assemblea nazionale turca nei confronti della Grecia nel 1995 non è stata ancora ritirata; accoglie con favore il nuovo ciclo di colloqui esplorativi tra la Grecia e la Turchia, dopo un'interruzione di cinque anni, per cercare di affrontare, tra l'altro, la delimitazione della piattaforma continentale e della ZEE in linea con il diritto internazionale; esorta nuovamente il governo turco a firmare e ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che è parte dell'acquis dell'Unione europea; accoglie con favore e sostiene pienamente la proposta del Consiglio europeo di una conferenza multilaterale sul Mediterraneo orientale al fine di fornire una piattaforma per la risoluzione delle controversie mediante il dialogo, e invita il VP/AR ad avviarla quanto prima; ribadisce il suo invito al Consiglio ad essere pronto a elaborare un elenco di ulteriori sanzioni restrittive settoriali e mirate in assenza di eventuali progressi significativi o prospettive rinnovate nell'impegno con la Turchia; rileva che le conclusioni del Consiglio del 15 luglio 2019, alla luce delle attività di trivellazione illegali della Turchia, protratte nel tempo e anche nuove, di non tenere, per il momento, il consiglio di associazione né ulteriori riunioni dei dialoghi ad alto livello tra l'UE e la Turchia, insieme alla decisione (PESC) 2019/1894 del Consiglio, dell'11 novembre 2019, concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale (10), costituiscono i primi casi in cui tali reazioni sono state ritenute necessarie alla luce della condotta di un paese candidato; sollecita la Turchia a impegnarsi nella risoluzione pacifica delle controversie e ad astenersi da qualsiasi azione o minaccia unilaterale e illegale, poiché ciò influisce negativamente sulle relazioni di buon vicinato con l'UE e i suoi Stati membri": invita il VP/AR a prendere in considerazione la nomina di un inviato speciale dell'Unione europea per il Mediterraneo orientale onde agevolare l'impegno diplomatico nei confronti della Turchia;

69.

condanna fermamente la dichiarazione del presidente dell'Assemblea nazionale turca, secondo cui la Turchia potrebbe ritirarsi con un semplice decreto presidenziale dalla Convenzione di Montreux, un importante accordo internazionale che disciplina la libera navigazione internazionale negli stretti dei Dardanelli e del Bosforo; osserva che tale dichiarazione fa seguito ai precedenti sforzi della Turchia volti a contestare la validità del trattato di pace di Losanna e quindi a minare la pace e la stabilità internazionali nella regione in generale, compresi, in particolare, i paesi limitrofi della Turchia;

70.

condanna fermamente la parziale riapertura illegale di Varosha nella città di Famagosta, che mina la fiducia reciproca e quindi la prospettiva della ripresa delle trattative dirette sulla risoluzione globale della questione cipriota, modificando la situazione sul campo in negativo, esacerbando le divisioni e consolidando la divisione permanente di Cipro; mette in guardia contro qualsiasi cambiamento dello status quo a Varosha in violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; invita la Turchia ad annullare questa azione e a evitare qualsiasi altra azione unilaterale che possa inasprire le tensioni sull'isola, in linea con il recente appello del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; invita la Turchia a ritirare le sue truppe da Cipro, a trasferire la zona di Varosha ai suoi legittimi abitanti nell'ambito dell'amministrazione temporanea delle Nazioni Unite, conformemente alla risoluzione 550 (1984) del Consiglio di sicurezza, e ad astenersi dall'intraprendere azioni in grado di alterare l'equilibrio demografico dell'isola attraverso una politica d'insediamento illegale; ribadisce il suo invito alla Turchia a impegnarsi e a contribuire a una soluzione globale in conformità alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, anche in merito alla restituzione dei beni e al mantenimento dei siti religiosi; si rammarica che le massime autorità turche abbiano espresso sostegno a favore della soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati per finalità politiche e nazionalistiche ed esorta il governo della Turchia a rispondere concretamente alla richiesta del Segretario generale delle Nazioni Unite di avviare nuovi negoziati; esorta le parti interessate a riprendere quanto prima i negoziati sulla riunificazione di Cipro sotto l'egida del Segretario generale delle Nazioni Unite, da dove erano stati interrotti e sulla base degli accordi già conclusi nel quadro del processo Crans-Montana del 2017; invita l'UE e i suoi Stati membri a svolgere un ruolo più attivo nel portare a buon fine i negoziati; ribadisce il suo sostegno a favore di una soluzione equa, globale e praticabile, basata su una federazione composta da due comunità e due zone con un'unica personalità giuridica internazionale, un'unica sovranità e un'unica cittadinanza, che garantisca l'uguaglianza politica tra le due comunità, come definito nelle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, conformemente al diritto internazionale e all'acquis dell'UE e nel rispetto dei principi su cui si fonda l'Unione; è fermamente convinto che sia possibile pervenire a una soluzione sostenibile dei conflitti solo attraverso il dialogo, la diplomazia e i negoziati in uno spirito di buona volontà e in linea con il diritto internazionale; è fermamente convinto che una soluzione sostenibile della questione cipriota andrebbe a vantaggio di tutti i paesi della regione; sottolinea la necessità di applicare l'acquis dell'UE in tutta l'isola, a seguito della soluzione del problema di Cipro, e l'importanza di impegnarsi con le forze democratiche della comunità turco-cipriota; elogia l'importante lavoro svolto dal comitato bicomunitario per le persone scomparse, che si occupa sia dei turco-ciprioti che dei greco-ciprioti scomparsi, e ribadisce il suo apprezzamento per il fatto che sia garantito già da alcuni anni un migliore accesso a tutti i luoghi interessati, incluse le zone militari; invita la Turchia ad assistere il comitato per le persone scomparse condividendo le informazioni dei suoi archivi militari; deplora il continuo rifiuto da parte della Turchia di rispettare la legge in materia di aviazione e di stabilire un canale di comunicazione tra i centri di controllo del traffico aereo in Turchia e nella Repubblica di Cipro, la cui assenza comporta rischi e pericoli reali per la sicurezza quali identificati dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e dalla Federazione internazionale delle associazioni dei piloti di linea; ritiene che questo potrebbe essere un settore in cui la Turchia potrebbe dimostrare il proprio impegno a favore di misure di rafforzamento della fiducia e invita la Turchia a collaborare attraverso la piena attuazione del diritto dell'UE in materia di aviazione; ricorda la sua posizione, espressa nelle precedenti risoluzioni, relativa all'introduzione di un'iniziativa in seno al Consiglio affinché tutti gli Stati membri dell'UE sospendano la concessione di licenze di esportazione di armi alla Turchia conformemente alla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio;

71.

condanna con forza gli interventi militari turchi in Siria, che costituiscono gravi violazioni del diritto internazionale e rischiano di compromettere la stabilità e la sicurezza della regione nel suo complesso; invita il governo turco a porre fine alla sua occupazione illegale della Siria settentrionale e di Afrin e a ritirare le sue forze militari e paramilitari «delegate»; ribadisce che preoccupazioni in materia di sicurezza non possono giustificare un'azione militare unilaterale in un paese straniero; ricorda che non può esistere alcuna soluzione militare sostenibile alla questione di Idlib, ma solo una soluzione politica; esprime grande preoccupazione per il trasferimento di combattenti e mercenari dai gruppi jihadisti situati nella Siria settentrionale alla Libia e al conflitto nel Nagorno-Karabakh e lo condanna fermamente; invita le autorità turche a creare le giuste condizioni affinché le comunità sfollate all'interno della Siria possano ritornare alle loro case e a consentire loro di farlo;

72.

invita la Turchia a continuare a impegnarsi a favore della risoluzione pacifica del conflitto in Libia sotto l'egida delle Nazioni Unite e ad aderire pienamente all'embargo sulle armi imposto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; elogia il lavoro dell'operazione IRINI della forza navale dell'Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) e i suoi sforzi per difendere l'embargo autorizzato sulle armi e prevenire la tratta di esseri umani e il traffico di stupefacenti; deplora che in almeno due casi la Turchia si sia rifiutata di consentire al personale dell'operazione EUNAVFOR MED IRINI di ispezionare le navi in viaggio dalla Turchia alla Libia; invita pertanto la Turchia a cooperare appieno con l'operazione EUNAVFOR MED IRINI, che opera conformemente alle risoluzioni 2292 e 2526 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che sono vincolanti per tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite ivi compresa la Repubblica di Turchia; invita il Consiglio ad avviare la cooperazione tra EUNAVFOR MED IRINI e l'operazione della NATO Sea Guardian al fine di assicurare che l'operazione EUNAVFOR MED IRINI disponga delle risorse e del personale necessari per l'efficace svolgimento del suo compito principale di monitoraggio delle attività di traffico terrestre, marittimo e aereo e di sostegno alla piena attuazione dell'embargo sulle armi da parte di tutti i paesi; sottolinea la necessità di mantenere il cessate il fuoco e di ritirare immediatamente e incondizionatamente tutte le forze e i mercenari stranieri dall'intero territorio libico, conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; condanna fermamente la firma dei due memorandum d'intesa tra la Turchia e la Libia su una cooperazione militare e di sicurezza globale e sulla delimitazione delle zone marittime che sono interconnessi e violano chiaramente il diritto internazionale e le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

73.

condanna il fatto che, anziché chiedere la fine della violenza e la ripresa dei negoziati pacifici a sostegno degli sforzi dei copresidenti del gruppo di Minsk dell'OSCE, la Turchia abbia deciso di sostenere e appoggiare incondizionatamente le azioni militari dell'Azerbaigian nel recente conflitto nel Nagorno Karabakh, ripristinando una retorica provocatoria e alimentando in tal modo le tensioni anziché ridurle; condanna il trasferimento di combattenti stranieri dalla Siria e altrove al Nagorno-Karabakh, come confermato dai paesi copresidenti del Gruppo di Minsk dell'OSCE, e invita la Turchia ad astenersi da qualsiasi attività e retorica che possano aggravare ulteriormente le tensioni nella regione del Caucaso meridionale nonché a sostenere il dialogo internazionale e il processo di pace sotto l'egida del gruppo di Minsk dell'OSCE;

74.

invita la divisione StratCom del SEAE a documentare i casi sospetti di disinformazione turca rivolta all'UE, in particolare in Africa e nella regione MENA, e a riferirne le risultanze al Parlamento europeo;

Prospettive future per le relazioni UE-Turchia

75.

ritiene che sia giunto il momento di riflettere seriamente sullo stato delle relazioni dell'UE con la Turchia e di elaborare una strategia globale, unificata e coerente a medio e lungo termine tra tutte le istituzioni dell'UE e gli Stati membri; invita la Turchia ad avviare un dialogo costruttivo e in buona fede, anche su questioni di politica estera in cui la Turchia e l'UE si sono trovate in opposizione, al fine di trovare ancora una volta un terreno comune e una comprensione comune con l'UE, riavviare il dialogo e la cooperazione sulle relazioni di buon vicinato e rilanciare il processo di riforma in Turchia, con particolare riferimento al settore dei diritti fondamentali; ritiene che l'UE dovrebbe continuare a perseguire tutte le possibilità di dialogo, comprensione comune e convergenza di posizioni con la Turchia; ribadisce tuttavia che, se ciò non dovesse verificarsi e qualora siano compiute nuove azioni unilaterali o provocazioni in violazione del diritto internazionale, l'UE dovrebbe utilizzare tutti gli strumenti e le opzioni a sua disposizione, comprese sanzioni mirate come ultima risorsa, che non dovrebbero avere un impatto negativo sul popolo turco, sulla società civile o sui rifugiati in Turchia;

76.

ritiene che l'UE non dovrebbe confondere la Turchia con le politiche del suo attuale governo, e sottolinea pertanto che l'Unione dovrebbe continuare a impegnarsi per sostenere la società civile turca allo scopo di proteggere e promuovere i valori e i principi democratici, i diritti umani e lo Stato di diritto, tenendo conto della forte vocazione europeistica e dell'identità europea della società turca nel suo insieme; invita in tal senso tutte le istituzioni dell'UE, in particolare il Consiglio, a porre la dimensione dei diritti umani e la situazione delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto in Turchia al centro delle loro azioni nei confronti del paese; prende atto della recente comunicazione congiunta sullo stato delle relazioni politiche, economiche e commerciali UE-Turchia (JOIN(2021)0008), che fornisce una breve sintesi della situazione attuale; deplora che la regressione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in Turchia non sia stata sufficientemente affrontata nelle conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2021; sottolinea che la questione dello Stato di diritto e dei diritti umani dovrebbe essere al centro della valutazione della nostra politica nei confronti della Turchia; invita pertanto la Commissione e il Consiglio a introdurre la questione dei diritti umani e dello Stato di diritto quale uno dei criteri principali nella definizione delle prossime possibili tappe delle relazioni UE-Turchia; sottolinea che ciò potrebbe contribuire a un'inversione di tendenza per quanto riguarda la regressione delle libertà fondamentali osservata di recente in Turchia e invierebbe un messaggio incoraggiante all'ampia parte filoeuropea e filodemocratica della società turca;

77.

è del parere che sia l'Unione europea che la Turchia siano consapevoli della necessità e dell'importanza di adottare un atteggiamento costruttivo e rispettoso nelle loro relazioni, e che il miglioramento della comunicazione e del dialogo a tutti i livelli sia fondamentale per ripristinare un rapporto di fiducia reciproca tra l'UE e la Turchia così da poter gettare basi solide e durature che consentano uno sviluppo costruttivo, un miglioramento costante della vita dei loro cittadini e il mantenimento della pace; ritiene che sia opportuno rafforzare altri canali di comunicazione, anche tra i comuni, sostenendo il pertinente lavoro svolto dal Comitato delle regioni, nonché nel mondo accademico, della cultura e del giornalismo; chiede uno sforzo comune da parte di tutte le istituzioni dell'UE e chiede agli Stati membri di adottare misure concrete al riguardo, e invita la Commissione a riferire in merito a tali misure nella sua prossima relazione sulle relazioni UE-Turchia; osserva che l'ultima commissione parlamentare mista (CPM) UE-Turchia ha tenuto la sua 78a riunione ad Ankara il 19 e 20 dicembre 2018; si rammarica per questo periodo di inattività ingiustificata della CPM UE-Turchia ed auspica pertanto una rapida ripresa delle riunioni tra la Grande assemblea nazionale turca e il Parlamento europeo nell'ambito della CPM UE-Turchia, quale importante quadro di discussione e di riduzione delle tensioni;

78.

chiede di organizzare una riunione tra i leader dell'UE e della Turchia a seguito di un autentico processo di riduzione delle tensioni, al fine di rivedere l'attuale quadro di relazioni o esaminare nuovi modelli più efficaci per le relazioni tra l'UE e la Turchia;

79.

ritiene che, quale passo necessario per migliorare lo stato generale delle relazioni, entrambe le parti debbano attenersi a un linguaggio rispettoso, profondere sforzi nella lotta contro i pregiudizi e le idee errate esistenti e consentire una considerazione più oggettiva e completa dell'immagine dell'altra parte presso la rispettiva opinione pubblica, invertendo il deterioramento delle percezioni reciproche; invita, in quest'ottica, la Commissione ad avviare una politica di comunicazione destinata alla società turca volta a sensibilizzare in merito all'UE, a fornire informazioni oggettive sulle sue politiche e a ripristinare la percezione che i cittadini turchi hanno dell'UE; sottolinea che una retorica belligerante e aggressiva rafforza solo le posizioni estreme di entrambe le parti e che un approccio puramente provocatorio favorisce coloro che mirano a separare la Turchia dall'UE;

o

o o

80.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al Presidente, al governo e al Parlamento della Repubblica di Turchia, e chiede alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna di tradurre in turco la relazione 2020 della Commissione sulla Turchia e la presente relazione e di inviarne una copia al Parlamento.

(1)  GU C 328 del 6.9.2016, pag. 2.

(2)  GU C 23 del 21.1.2021, pag. 58.

(3)  Testi approvati, P9_TA(2019)0017.

(4)  Testi approvati, P9_TA(2019)0049.

(5)  Testi approvati, P9_TA(2020)0230.

(6)  Testi approvati, P9_TA(2020)0332.

(7)  Accordo del 12 settembre 1963 che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (GU L 361 del 31.12.1977, pag. 29).

(8)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

(9)  Accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia (GU L 134 del 7.5.2014, pag. 3).

(10)  GU L 291 del 12.11.2019, pag. 4.


12.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 15/100


P9_TA(2021)0244

Relazioni 2019 e 2020 sul Montenegro

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2021 sulle relazioni 2019-2020 della Commissione concernenti il Montenegro (2019/2173(INI))

(2022/C 15/09)

Il Parlamento europeo,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Montenegro dall'altro (1), entrato in vigore il 1o maggio 2010,

vista la domanda di adesione all'Unione europea presentata dal Montenegro il 15 dicembre 2008,

visti il parere della Commissione del 9 novembre 2010 sulla domanda di adesione del Montenegro all'Unione europea (COM(2010)0670), la decisione del Consiglio europeo del 16 e 17 dicembre 2010 di concedere al Montenegro lo status di paese candidato e la decisione del Consiglio europeo del 29 giugno 2012 di avviare i negoziati di adesione all'Unione europea con il Montenegro,

vista l'adesione del Montenegro alla NATO il 5 giugno 2017,

viste le conclusioni della Presidenza in occasione della riunione del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003,

visti la dichiarazione di Sofia adottata in occasione del vertice UE-Balcani occidentali del 17 maggio 2018 e il Programma delle priorità di Sofia ad essa allegato,

visto il processo di Berlino avviato il 28 agosto 2014,

vista la sua risoluzione del 29 novembre 2018 sulla relazione 2018 della Commissione sul Montenegro (2),

viste la dichiarazione e le raccomandazioni adottate in occasione della diciottesima riunione della commissione parlamentare di stabilizzazione e di associazione (SAPC) UE-Montenegro, tenutasi a Podgorica il 25 e 26 febbraio 2020,

vista la comunicazione della Commissione del 5 febbraio 2020, dal titolo «Rafforzare il processo di adesione — Una prospettiva europea credibile per i Balcani occidentali» (COM(2020)0057),

vista la comunicazione della Commissione del 29 maggio 2019 dal titolo «Comunicazione 2019 sulla politica di allargamento dell'UE» (COM(2019)0260), accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Montenegro 2019 Report» (relazione 2019 sul Montenegro) (SWD(2019)0217),

vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2020 dal titolo «Comunicazione 2020 sulla politica di allargamento dell'UE» (COM(2020)0660), accompagnata dal documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato «Montenegro 2020 Report» (relazione 2020 sul Montenegro) (SWD(2020)0353),

vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2020 dal titolo «Un piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali» (COM(2020)0641),

vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dell'8 aprile 2020, dal titolo «Comunicazione sulla risposta globale dell'UE alla pandemia di COVID-19» (JOIN(2020)0011),

viste la valutazione della Commissione, del 21 aprile 2020, sul programma di riforme economiche del Montenegro 2020-2022 (SWD(2020)0066) e le conclusioni comuni del dialogo economico e finanziario tra l'UE e i Balcani occidentali e la Turchia, adottate dal Consiglio il 19 maggio 2020,

vista la comunicazione della Commissione del 29 aprile 2020, dal titolo «Aiutare i Balcani occidentali ad affrontare la COVID-19 e sostenerne la ripresa nel periodo post-pandemia» (COM(2020)0315),

vista la quinta riunione della conferenza di adesione con il Montenegro a livello di supplenti, tenutasi il 30 giugno 2020 a Bruxelles, durante la quale sono stati avviati i negoziati sull'ultimo capitolo vagliato, il capitolo 8, «Politica della concorrenza»,

viste le sue precedenti risoluzioni sul paese,

vista la dichiarazione sui risultati e le conclusioni preliminari della missione internazionale di osservazione elettorale dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'OSCE sulle elezioni parlamentari del 30 agosto 2020 in Montenegro, pubblicata l'11 dicembre 2020,

vista la sua raccomandazione del 19 giugno 2020 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente i Balcani occidentali, a seguito del vertice del 2020 (3),

vista la dichiarazione congiunta resa al termine del vertice Parlamento europeo-presidenti dei parlamenti dei Balcani occidentali, del 28 gennaio 2020, organizzato dal Presidente del Parlamento europeo con i leader dei parlamenti dei Balcani occidentali,

vista la dichiarazione di Zagabria concordata in occasione del vertice UE-Balcani occidentali tenutosi in videoconferenza il 6 maggio 2020,

visti i vertici UE-Balcani occidentali nel quadro del processo di Berlino del 5 luglio 2019 a Poznań e del 10 novembre 2020 a Sofia,

viste la seconda relazione di monitoraggio sul Montenegro (quinto ciclo di monitoraggio) della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, pubblicata nel settembre 2017, e le conclusioni sul Montenegro per quanto concerne lo stato di attuazione delle raccomandazioni del 2017, pubblicate nel giugno 2020,

viste la dichiarazione dei partner dei Balcani occidentali sull'integrazione dei rom nel processo di allargamento dell'UE del 5 luglio 2019 e la strategia per l'inclusione sociale delle comunità rom ed egiziane in Montenegro 2016-2020,

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0131/2021),

A.

considerando che ciascun paese dell'allargamento è valutato individualmente in base ai propri meriti e che sono la velocità e la qualità delle riforme a determinare il calendario per l'adesione;

B.

considerando che, a norma dell'articolo 49 del trattato sull'Unione europea, ogni Stato europeo può chiedere di diventare membro dell'Unione a condizione che aderisca a tutti i criteri di Copenaghen, compresi il rispetto e la protezione delle minoranze;

C.

considerando che la democrazia e lo Stato di diritto sono valori fondamentali su cui si basa l'UE e sono al centro dei processi di allargamento nonché di stabilizzazione e associazione; che sono necessarie riforme per affrontare le sfide che permangono in questi settori;

D.

considerando che il Montenegro è attualmente il paese più avanzato nel suo processo negoziale, avendo aperto tutti i 33 capitoli dell'acquis dell'Unione vagliati e avendo chiuso in via provvisoria i negoziati relativi a tre capitoli;

E.

considerando che il Montenegro ha continuato a conseguire buoni risultati in termini di attuazione degli obblighi dell'accordo di stabilizzazione e di associazione;

F.

considerando che elezioni parlamentari del 30 agosto 2020 hanno portato alla prima transizione di potere in un contesto democratico nel paese dall'introduzione del sistema multipartitico; che la transizione è stata condotta in modo ordinato;

G.

considerando che il governo precedente ha riconosciuto i risultati delle elezioni e la transizione di potere, confermando così il livello di maturità democratica e i progressi realizzati in Montenegro;

H.

considerando che l'Unione è il principale partner commerciale del Montenegro e nel 2019 ha rappresentato il 37 % delle esportazioni e il 47 % delle importazioni, con un volume degli scambi pari a 1,38 miliardi di EUR;

I.

considerando che l'UE è la principale fonte di sostegno finanziario per il Montenegro e che quest'ultimo beneficia dell'assistenza preadesione nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA), per un totale di 504,9 milioni di EUR tra il 2007 e il 2020;

J.

considerando che l'UE ha mobilitato 38 milioni di EUR a sostegno immediato dei Balcani occidentali per far fronte all'emergenza sanitaria causata dalla COVID-19;

K.

considerando che l'UE ha concordato la riassegnazione di 374 milioni di EUR a titolo dell'IPA per contribuire a mitigare l'impatto socioeconomico della COVID-19 nella regione dei Balcani occidentali; che la Commissione e il Montenegro hanno concordato un importo di 53 milioni di EUR;

L.

considerando che al Montenegro è stato offerto anche un pacchetto di assistenza macrofinanziaria del valore di 60 milioni di EUR e che, dal 1999, sono stati stanziati 804 milioni di EUR tramite prestiti della Banca europea per gli investimenti;

M.

considerando che la Commissione ha adottato un pacchetto di 70 milioni di EUR a titolo dell'IPA II per contribuire a finanziare l'accesso dei paesi dei Balcani occidentali ai vaccini contro la COVID-19 acquistati dagli Stati membri dell'UE; che, nel mese di ottobre 2020, il Montenegro ha firmato un accordo nell'ambito dell'iniziativa COVAX per ricevere 248 800 dosi di vaccini contro la COVID-19;

N.

considerando che i rom e gli egiziani sono stati particolarmente colpiti durante la pandemia di COVID-19, dal momento che rimangono vittime di pregiudizi profondamente radicati sia in ambito sociale che professionale;

Impegno a favore dell'allargamento

1.

accoglie con favore il costante impegno del Montenegro nel processo di integrazione nell'UE e i suoi progressi complessivi;

2.

sottolinea l'importanza di una rapida attuazione della metodologia di allargamento riveduta, basata su raggruppamenti tematici dei capitoli negoziali e sull'introduzione graduale delle singole politiche e dei programmi dell'UE, al fine di accelerare il processo negoziale generale e di offrire incentivi chiari e tangibili che interessano direttamente i cittadini del Montenegro;

3.

si compiace dell'apertura del capitolo 8 («Politica di concorrenza») e della decisione del Montenegro di accettare la metodologia di allargamento rivista; invita, in particolare, il Montenegro a soddisfare efficacemente i parametri provvisori per i capitoli 23 e 24, che saranno il prossimo traguardo, e sostiene fermamente la chiusura dei capitoli di adesione, dal momento che il Montenegro realizza e attua le riforme sui parametri di riferimento richiesti; ricorda che dall'apertura del primo capitolo, nel dicembre 2012, tre capitoli sono stati provvisoriamente chiusi ed esorta il Montenegro a incentrare chiaramente l'attenzione sui parametri per la chiusura in tutti gli altri capitoli;

4.

plaude al fatto che il 30 agosto 2020 le elezioni abbiano portato alla prima transizione di potere dall'introduzione del sistema pluripartitico, nel pieno rispetto delle norme democratiche e della costituzione del Montenegro, e che l'OSCE/ODIHR abbia ritenuto che le elezioni si siano svolte in modo efficiente, competitivo e trasparente; nota con favore che i risultati delle elezioni non sono stati contestati e che tutti i parlamentari eletti hanno effettivamente ripreso il loro lavoro; esprime preoccupazione per le segnalazioni di influenze esterne nel processo elettorale;

5.

si compiace del fatto che, il primo giorno del suo insediamento, il governo montenegrino di nuova costituzione abbia tenuto uno scambio di opinioni con deputati al Parlamento europeo e funzionari dell'UE e che il nuovo governo si sia espressamente impegnato a proseguire l'integrazione nell'UE, a soddisfare le norme necessarie affinché il paese progredisca nel processo di adesione all'UE e a consolidare l'alleanza transatlantica;

6.

sottolinea che è fondamentale non vanificare i risultati conseguiti in passato nel processo di riforma ed esorta il nuovo governo a sfruttare il proprio mandato per accelerare le riforme relative all'UE e i negoziati di adesione; osserva che sono necessari un dialogo aperto e costruttivo tra tutte le parti interessate politiche e sociali, nonché un accordo sulle questioni chiave concernenti il progresso generale del paese affinché il Montenegro compia progressi lungo il percorso verso l'UE;

7.

sottolinea la necessità di una convivenza cooperativa e costruttiva fra il presidente, il nuovo governo e il nuovo parlamento (Skupština), nell'ottica di rafforzare i progressi del Montenegro lungo il percorso verso l'UE e di migliorare ulteriormente i progressi democratici del paese; invita tutte le parti a rispettare i principi democratici e costituzionali;

8.

accoglie con favore i recenti sondaggi dell'opinione pubblica, secondo cui un numero crescente di cittadini montenegrini (il 76,6 %) è a favore della futura adesione del paese all'UE, quale chiaro messaggio per il nuovo governo circa la volontà dei cittadini di vedere attuate riforme che si basino sui valori europei; osserva che si tratta di uno dei tassi più elevati di sostegno dell'opinione pubblica all'UE nella regione; si compiace, in tale contesto, del fatto che nel 2020 la Commissione abbia dato nuovo impulso all'allargamento con una nuova strategia per i Balcani occidentali e con il piano economico e di investimenti;

9.

elogia i progressi compiuti dal Montenegro in diversi settori dei negoziati di adesione, compresa la cooperazione internazionale di polizia e la lotta alla criminalità organizzata (compresa la costituzione di una prima casistica per quanto riguarda la tratta di esseri umani e il traffico di stupefacenti); chiede alle autorità di accelerare le riforme economiche e politiche, in particolare sullo Stato di diritto e i diritti fondamentali, la magistratura, le libertà dei media e la lotta alla corruzione, ambiti in cui devono essere compiuti progressi significativi;

10.

chiede l'impegno attivo e l'adeguata inclusione dei paesi dei Balcani occidentali, compresi la società civile e i giovani, nel quadro della conferenza sul futuro dell'Europa e che il loro contributo sia preso in considerazione alla luce dell'impegno a diventare in futuro Stati membri dell'Unione;

11.

chiede la creazione di nuove opportunità di dialogo politico e strategico ad alto livello con i paesi dei Balcani occidentali, mediante vertici regolari UE-Balcani occidentali e contatti ministeriali e parlamentari più intensi, al fine di rafforzare la credibilità politica del processo di allargamento e garantire una guida più forte e un impegno ad alto livello, come auspicato anche dalla metodologia di allargamento rivista;

12.

ricorda che è interesse del governo garantire un'adeguata rappresentanza all'estero; fa riferimento, al riguardo, alla nomina in sospeso del capo della missione del Montenegro presso l'UE;

Democrazia e Stato di diritto

13.

prende atto dei risultati e delle conclusioni degli osservatori internazionali dell'ODIHR dell'OSCE e chiede alle autorità di dare pieno seguito alle loro raccomandazioni e a tempo debito prima delle prossime elezioni nazionali; accoglie con favore l'adozione di una decisione, da parte del governo, sull'istituzione del consiglio per il controllo delle liste elettorali; osserva che lo Skupština ha adottato una decisione sull'istituzione del comitato per la riforma globale del sistema elettorale nel 2020 e si attende che entri in funzione senza ulteriori ritardi;

14.

incoraggia il Montenegro a svolgere simultaneamente le elezioni locali in tutto il paese al fine di apportare maggiore stabilità alla democrazia, evitare la propaganda continua e alleviare il clima politico teso; esprime disappunto riguardo al fatto che, sebbene i partiti abbiano deciso di comune accordo di indire le elezioni amministrative lo stesso giorno, il quadro giuridico non affronti adeguatamente la questione; ricorda che è necessaria una maggioranza di due terzi per modificare la normativa sull'elezione dei consiglieri e dei parlamentari, che richiede un ampio consenso dei partiti parlamentari;

15.

chiede a tutte le forze politiche nel nuovo Skupština di impegnarsi in un dialogo costruttivo, significativo e inclusivo in parlamento, dal momento che ciò è fondamentale per una democrazia parlamentare ben funzionante; plaude alla decisione dell'opposizione di non boicottare l'operato del Skupština e ribadisce che una democrazia parlamentare funzionante si basa sulla partecipazione sia del governo sia dell'opposizione al processo decisionale parlamentare; sottolinea che è fondamentale un ampio consenso sia della maggioranza di governo che dell'opposizione per procedere sul percorso di adesione all'UE e sulle riforme; chiede misure volte a migliorare il dialogo e la fiducia in tutto lo spettro politico;

16.

accoglie con favore le recenti nomine alla delegazione montenegrina alla SAPC UE-Montenegro e il completamento della delegazione del Montenegro alla SAPC; chiede che i lavori della SAPC siano ripresi il prima possibile e accoglie con favore la riunione della SAPC a distanza prevista nel giugno 2021; sottolinea l'importanza degli scambi parlamentari e della ripresa delle riunioni semestrali;

17.

accoglie con favore le misure volte a migliorare il ruolo di vigilanza della Skupština e la sua trasparenza e apertura nei confronti dei cittadini e della società civile; invita la neoeletta Skupština a garantire un dialogo politico inclusivo all'interno del Parlamento e un ruolo più importante per la società civile;

18.

ribadisce l'importanza di accelerare il lavoro sull'attuazione dei piani d'azione per i capitoli 23 e 24 e di altri documenti strategici relativi allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali, in particolare attraverso un efficace dialogo fra partiti volto a garantire la maggioranza qualificata necessaria per le principali nomine di giudici e pubblici ministeri, nonché effettuando consultazioni pubbliche e di esperti in merito alle modifiche degli atti legislativi fondamentali; esprime preoccupazione per il fatto che il gruppo di lavoro sul capitolo 24 non si sia riunito lo scorso anno;

19.

esprime preoccupazione per i recenti sviluppi riguardanti il Procuratore speciale per la criminalità organizzata e la corruzione, nonché per i cambiamenti previsti nella composizione del Consiglio della procura; invita il governo montenegrino a modificare atti legislativi fondamentali, compresi gli emendamenti presentati alla legge sulla Procura e alla legge sulla Procura speciale, in linea con le norme democratiche e la prassi europea consolidata, e a dar seguito al parere della Commissione di Venezia a tale riguardo; evidenzia che il funzionamento indipendente e l'integrità della Procura speciale sono fondamentali per i progressi del Montenegro nel settore dello Stato di diritto;

20.

si rammarica dei progressi limitati nell'ambito della magistratura e invita le autorità montenegrine ad affrontare urgentemente i problemi rimanenti per quanto riguarda l'indipendenza, la professionalità, l'efficienza e la responsabilità della magistratura attraverso l'attuazione della legislazione in vigore e in linea con le raccomandazioni formulate dal Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) e dalla Commissione di Venezia; sottolinea che il Montenegro deve compiere ulteriori progressi nelle riforme dello Stato di diritto, in particolare facendo avanzare e non invertendo l'attuazione della riforma giudiziaria in linea con le buone norme e prassi democratiche; ribadisce che, a seguito delle riforme già attuate, il Montenegro dispone degli organismi e dei meccanismi per garantire l'indipendenza e la responsabilità della magistratura; incoraggia le autorità a utilizzare in maniera coerente questi meccanismi e a basarsi sul lavoro svolto per produrre ulteriori risultati e migliorare i risultati conseguiti nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata;

21.

esprime profonda preoccupazione per l'interpretazione della Costituzione da parte del Consiglio della magistratura, che condona il rinnovo illegittimo del mandato dei presidenti dei tribunali per più di due mandati; prende atto che il presidente della Corte suprema e i presidenti dei tribunali di primo grado di Bar, Cattaro e Plav si sono dimessi dopo l'invito alle dimissioni rivolto ai giudici con più mandati, rispettando in tal modo le buone prassi e le norme democratiche europee;

22.

si compiace dei progressi compiuti nella lotta alla criminalità organizzata, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento della capacità e della professionalità della polizia; incoraggia il Montenegro a proseguire i suoi sforzi in questo settore, in particolare combattendo le reti criminali che operano a livello internazionale, concentrandosi in particolare sulla lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di esseri umani, di stupefacenti e di armi, nonché al gioco d'azzardo illegale e al contrabbando di sigarette, e monitorando i loro eventuali legami con i politici e i rappresentanti delle istituzioni statali;

23.

si congratula con il vice primo ministro per il successo nel recente arresto di personalità di spicco implicate nella criminalità organizzata; condanna con forza le minacce di morte nei suoi confronti; chiede sostegno e protezione per tutti i funzionari impegnati nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, anche mettendo a rischio la propria vita, ed esprime loro la sua solidarietà;

24.

sottolinea che le carenze sistemiche nel sistema della giustizia penale persistono e devono essere affrontate in via prioritaria; esorta le autorità a porre in atto misure concrete per limitare il ricorso al patteggiamento a casi eccezionali al fine di rafforzare la trasparenza e la credibilità della risposta giudiziaria alla criminalità organizzata;

25.

è seriamente preoccupato per i progressi limitati nella lotta alla corruzione e chiede alle istituzioni responsabili di migliorare in modo significativo i risultati del paese per quanto riguarda la confisca dei proventi di reati, le azioni giudiziarie e le condanne definitive, in particolare per i casi di alto profilo, migliorando considerevolmente la qualità e l'indipendenza delle indagini penali e dell'attività di contrasto;

26.

prende atto di alcuni sviluppi positivi nelle operazioni dell'Agenzia per la prevenzione della corruzione; sottolinea tuttavia che permangono problemi legati alla sua indipendenza e alla definizione delle priorità e invita l'Agenzia ad agire in modo indipendente e ad attuare in modo coerente la legge sulla prevenzione della corruzione;

27.

ribadisce la necessità di una solida risposta della giustizia penale alla corruzione di alto livello; ricorda la necessità di una risposta efficace al presunto abuso di risorse di Stato a favore dei partiti politici e al finanziamento illegale dei partiti politici;

28.

accoglie con favore gli sforzi compiuti per attuare la riforma dell'amministrazione pubblica e i risultati già conseguiti; è preoccupato per la constatazione che l'adesione a un partito continua a incidere fortemente sull'occupazione nel settore pubblico del Montenegro e invita il nuovo governo a evitare licenziamenti e assunzioni di professionisti nel settore pubblico basati su motivazioni politiche; invita le autorità montenegrine a portare avanti i loro sforzi per creare un'amministrazione pubblica efficiente e a mantenere le competenze specialistiche, in particolare per quanto concerne il processo di adesione all'UE, e a tale riguardo accoglie con favore le procedure di nomina trasparenti; deplora che le capacità istituzionali delle agenzie per la concorrenza e l'anticorruzione rimangano deboli;

29.

esprime preoccupazione per gli emendamenti alla legge sui funzionari pubblici e i dipendenti statali approvati dalla Skupština, che abbassano i criteri per il lavoro nella pubblica amministrazione e potrebbero compromettere i progressi realizzati nella riforma della pubblica amministrazione intesa ad attuare il sistema meritocratico;

30.

accoglie con favore le promesse del nuovo governo di aumentare in modo significativo la trasparenza in tutti i settori, comprese le finanze pubbliche, e lo incoraggia a sviluppare e ad adottare urgentemente una legge migliorata sul libero accesso alle informazioni;

31.

prende atto dell'imminente censimento della popolazione e delle abitazioni in Montenegro e invita le istituzioni competenti a svolgerlo in linea con gli standard europei e le raccomandazioni internazionali; esorta a evitare qualsiasi politicizzazione del processo e chiede che si proceda a un'indagine su tutte le accuse relative alle ingerenze straniere nella procedura di censimento;

32.

invita le autorità montenegrine a prestare particolare attenzione al riciclaggio di denaro, all'evasione fiscale e a qualsiasi altra attività criminale nel quadro del programma di cittadinanza per investitori, che giungerà a scadenza nel 2021; accoglie con favore la recente decisione del governo montenegrino di abbandonare gradualmente il programma entro la fine dell'anno;

Rispetto delle libertà fondamentali e dei diritti umani

33.

deplora la situazione della libertà di espressione e della libertà dei media, un settore in cui cinque successive relazioni della Commissione hanno registrato l'assenza di progressi, in particolare per quanto concerne il lavoro svolto dal servizio pubblico di radiodiffusione RTCG; condanna fermamente tutti i tipi di attacchi contro i media e l'intimidazione dei giornalisti e chiede indagini urgenti ed efficaci in materia, compresi i casi passati, intese a porre fine all'impunità dei crimini contro i giornalisti; deplora che alcuni casi di violenza nei confronti dei giornalisti rimangano tuttora irrisolti; invita a intraprendere ulteriori misure per garantire l'indipendenza dei media e dei giornalisti; esorta il Montenegro a creare condizioni favorevoli per un efficace esercizio della libertà di espressione, che è uno dei valori fondamentali dell'UE e un elemento cruciale del processo di adesione del Montenegro all'UE;

34.

è preoccupato per l'elevata polarizzazione del panorama mediatico, in particolare per il volume crescente di disinformazione, che mira anche ad esacerbare le tensioni etniche, a distorcere i processi elettorali e a ridurre il sostegno della popolazione all'integrazione euro-atlantica; sottolinea che l'alfabetizzazione mediatica, la libertà e l'indipendenza dei media sono fondamentali per combattere la disinformazione; sottolinea la necessità di un migliore coordinamento per contrastare le campagne di disinformazione nella regione;

35.

chiede di rafforzare la cooperazione europea con il Montenegro per affrontare la disinformazione e le minacce informatiche e ibride che tentano di compromettere la prospettiva europea della regione; è preoccupato per la crescente vulnerabilità del Montenegro a causa dell'aumento del suo debito pubblico, in particolare nei confronti della Cina; invita a tale riguardo la Commissione e il governo montenegrino a collaborare al fine di trovare una soluzione per il prestito estremamente controverso contratto dal governo precedente con la Cina per la realizzazione dell'autostrada Bar-Boljare, al fine di evitare che il paese dipenda dal debito e sia obbligato a concedere ai creditori cinesi l'accesso alla garanzia; insiste sul fatto che, parallelamente, le autorità montenegrine devono condurre un'indagine approfondita e trasparente su tale prestito e sulle relative spese e assicurare che i responsabili politici siano chiamati a rendere conto; invita la Commissione a trovare, di concerto con le istituzioni finanziarie internazionali, una soluzione ragionevole per appoggiare la sostenibilità finanziaria e le riforme del Montenegro, in linea con la prospettiva europea del paese;

36.

invita il Montenegro, gli Stati membri dell'UE e la delegazione dell'Unione europea in Montenegro a continuare a perseguire una politica di comunicazione più attiva ed efficace sulla prospettiva europea, rivolta sia ai cittadini locali che a quelli dell'UE, e a proseguire i loro sforzi coordinati per aumentare la visibilità dei progetti finanziati dall'UE; invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a sostenere la creazione di un centro di eccellenza incentrato sui Balcani per contrastare la disinformazione;

37.

invita le autorità montenegrine a compiere passi concreti nella costruzione della resilienza e della cybersicurezza, in un momento in cui il Montenegro è confrontato a una pressione crescente a causa delle ingerenze straniere che tentano di compromettere la statualità e l'orientamento filo-occidentale del Montenegro, e a rafforzare la vigilanza sul panorama mediatico al fine di contrastare le notizie false e altre attività di disinformazione, in particolare quelle orchestrate da influenze straniere dannose, e a garantire l'indipendenza operativa degli enti regolatori dei media del Montenegro e degli emittenti di servizio pubblico, trovando al contempo un equilibrio tra la lotta alla disinformazione e le restrizioni sproporzionate alla libertà di espressione online;

38.

condanna fermamente gli attacchi fisici e verbali e gli atti di intimidazione nei confronti delle minoranze nazionali, in particolare quelli avvenuti a Pljevlja in seguito alle elezioni parlamentari dell'agosto 2020 e recentemente a Berane e a Niksic; esorta le autorità montenegrine a condurre indagini approfondite in merito a tutti questi incidenti e ad assicurare i responsabili alla giustizia;

39.

evidenzia la necessità di proteggere tutti i diritti delle minoranze nazionali, in particolare visto che alcune di esse non dispongono più di rappresentanti di partiti di minoranza in seno alla Skupština; esorta le autorità montenegrine a prestare particolare attenzione alle questioni relative all'appartenenza nazionale ed etnica dei cittadini montenegrini; prende atto, a tale riguardo, della recente proposta del governo del Montenegro di modificare la legge sulla cittadinanza montenegrina; sottolinea che qualsiasi modifica di leggi così sensibili deve essere sottoposta a un ampio processo di consultazione e dovrebbe essere adottata solamente in conformità delle norme democratiche e della prassi europea consolidata e al fine di sostenere la prospettiva europea del Montenegro; invita a rispettare l'identità multietnica del paese, compresi le lingue utilizzate, il patrimonio culturale e le tradizioni delle comunità locali; sottolinea la necessità di compiere ulteriori progressi per l'inclusione sociale delle comunità rom ed egiziane nel mercato del lavoro, nell'istruzione e nella vita pubblica in Montenegro, e invita le autorità a garantire il loro accesso ai documenti personali, a tutelare il loro status giuridico e ad adottare misure efficaci contro l'incitamento all'odio;

40.

prende atto della legge sulla protezione dalla violenza domestica e delle sue modifiche previste, ed esorta le autorità montenegrine a darne piena attuazione, anche stanziando risorse sufficienti, dato che la violenza di genere e domestica e la violenza nei confronti dei bambini continua a destare grande preoccupazione; chiede una maggiore vigilanza e l'istituzione di sistemi di supporto alle vittime di violenza domestica durante la pandemia di COVID-19;

41.

esorta le autorità a garantire un'attuazione completa delle norme contenute nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), in particolare aumentando il numero di agenti di polizia e di giudici opportunamente formati e sensibili alle questioni di genere, al fine di garantire indagini e azioni penali adeguate riguardo ai tali reati di violenza domestica, e ad introdurre misure efficaci contro le molestie sessuali, anche sul posto di lavoro;

42.

esprime preoccupazione per i risultati limitati delle politiche e dei progetti esistenti volti a incoraggiare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, alla definizione delle politiche e alla politica, nonché ad affrontare le vulnerabilità nell'occupazione e nelle politiche sociali; deplora, a tale riguardo, la diminuzione del numero di parlamentari donne, la mancanza di una rappresentanza politica equilibrata sotto il profilo del genere alle elezioni e nella nuova Skupštinae nel nuovo governo; invita ad adottare le misure giuridiche e politiche necessarie per promuovere la partecipazione politica delle donne;

43.

ricorda che, sebbene il governo montenegrino abbia approvato il piano d'azione annuale sulla strategia per la protezione delle persone con disabilità dalla discriminazione e per la promozione dell'uguaglianza, la sua attuazione rimane l'obiettivo principale; deplora che le persone con disabilità subiscano ancora discriminazioni e incontrino difficoltà nell'accesso alla giustizia; sottolinea che è necessario migliorare l'accesso ai servizi sanitari da parte delle persone con disabilità, degli sfollati interni e di altri gruppi vulnerabili;

44.

accoglie con favore i progressi compiuti nella protezione dei diritti delle persone LGBTI e il fatto che il Montenegro sia il primo paese della regione ad adottare una legge sulle unioni civili fra persone dello stesso sesso; invita le autorità a garantire tutte le condizioni necessarie per la sua adeguata attuazione; sottolinea che occorre migliorare la situazione delle persone transgender e non binarie; accoglie con favore lo svolgimento pacifico della Pride parade tenutasi nel 2019; invita le autorità montenegrine a continuare a migliorare il clima di inclusione sociale e tolleranza e a raccogliere dati disaggregati relativi all'incitamento all'odio e ai reati basati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere;

45.

invita le autorità montenegrine a proseguire un vero e proprio dialogo sulla libertà di religione con i rappresentanti delle religioni e gli altri soggetti interessati pertinenti, in linea con il parere della Commissione di Venezia del 24 giugno 2019; invita i paesi limitrofi ad astenersi dall'ingerenza in questa questione e in altri affari interni del Montenegro;

46.

esprime preoccupazione per il fatto che il governo ha adottato emendamenti alla legge sulla libertà di religione o di credo e sullo status giuridico delle comunità religiose con una procedura d'urgenza, in assenza di un dibattito pubblico e di un dialogo con tutte le comunità religiose e senza il parere della Commissione di Venezia; prende atto che il Presidente ha firmato la legge;

Riconciliazione, relazioni di buon vicinato e cooperazione regionale

47.

elogia il Montenegro per il suo impegno a favore di una cooperazione regionale inclusiva e per il suo ruolo costruttivo nella regione dei Balcani occidentali, e si compiace della sua partecipazione attiva a numerose iniziative regionali; sottolinea che la cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato sono legate alla prospettiva di adesione all'UE del Montenegro;

48.

accoglie con favore la firma, nel maggio 2019, del protocollo sulla determinazione del punto di confine tra la Bosnia-Erzegovina, il Montenegro e la Repubblica di Serbia e incoraggia il Montenegro a continuare ad affrontare, con spirito costruttivo e il più presto possibile nel processo di adesione, le questioni bilaterali in sospeso con i paesi vicini, comprese le questioni irrisolte relative alla demarcazione dei confini con la Serbia e la Croazia; ricorda che gli accordi bilaterali di confine attualmente in vigore dovrebbero essere rispettati; ribadisce che le controversie sui confini dovrebbero essere affrontate in uno spirito di relazioni di buon vicinato, a livello bilaterale e nel quadro dei meccanismi internazionali esistenti; osserva che le relazioni bilaterali con la Serbia sono state caratterizzate da tensioni e insiste affinché tutte le controversie bilaterali siano risolte attraverso un dialogo inclusivo e non conflittuale, evitando ogni forma di interferenza straniera nelle questioni interne;

49.

condanna fermamente la negazione del genocidio di Srebrenica e la messa in discussione delle sentenze e della legittimità del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) da parte del Ministro della giustizia e dei diritti umani e delle minoranze; accoglie con favore le rapide contestazioni da parte di altri membri del governo e la proposta di procedere alla sua destituzione;

50.

si compiace dell'istituzione del mercato regionale comune, che aprirà la strada alla piena adesione del paese al mercato unico dell'UE; è fermamente convinto che tali iniziative potrebbero essere uno strumento importante per aumentare il potenziale, l'attrattiva e la competitività della regione e, in particolare, potrebbero aiutare le economie regionali nel loro processo di ripresa post-pandemia;

51.

condanna fermamente qualsiasi tentativo da parte di esponenti politici in Montenegro e altrove nella regione di negare il genocidio di Srebrenica o altri crimini di guerra che ebbero luogo nell'ex Jugoslavia; accoglie con favore la firma di un protocollo di cooperazione nella ricerca delle persone scomparse tra i governi della Bosnia-Erzegovina (BIH) e del Montenegro quale buon esempio di cooperazione nelle indagini sui casi di persone scomparse; esprime preoccupazione per l'assenza di progressi nell'affrontare i crimini di guerra commessi in Montenegro e invita le autorità a intensificare gli sforzi per punire i crimini di guerra e indagare su quanto successo alle persone scomparse nonché a sostenere e sviluppare il Centro di informazione e documentazione esistente;

52.

ribadisce il proprio sostegno all'iniziativa volta a istituire la commissione regionale per l'accertamento dei fatti relativi ai crimini di guerra e ad altre gravi violazioni dei diritti umani nel territorio della ex Jugoslavia (RECOM); elogia i governi del Montenegro per l'impegno e l'adempimento dei loro obblighi nel quadro dell'adesione all'Ufficio regionale per la cooperazione giovanile (RYCO), sottolineando l'importanza dell'attuale presidenza di turno montenegrina di tale organizzazione;

53.

invita le autorità montenegrine a rispettare pienamente le disposizioni sulla successione dell'ex Repubblica federativa socialista di Iugoslavia, soprattutto in relazione alle proprietà militari;

54.

elogia il pieno allineamento del Montenegro alla politica estera e di sicurezza comune dell'UE e la sua partecipazione attiva alle missioni civili nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune, in particolare la «Forza navale dell'UE in Somalia — Operazione Atalanta» e la missione di formazione dell'UE in Mali, e ad altre missioni internazionali, in particolare la missione delle Nazioni per il referendum nel Sahara occidentale, la forza di mantenimento della pace delle Nazioni Unite a Cipro, la missione Sostegno risoluto della NATO in Afghanistan e la missione della Nato in Kosovo (KFOR);

55.

esprime preoccupazione per le nomine governative nel settore della sicurezza e dell'intelligence militare e per il pericolo che l'alleanza strategica del Montenegro con l'UE e con la NATO possa essere messa in discussione; sottolinea l'importanza strategica dell'appartenenza alla NATO del Montenegro e incoraggia le autorità del paese a cooperare nell'ambito della resilienza alle interferenze straniere e della sicurezza informatica sia con l'UE che con la NATO;

56.

sottolinea che è necessario che l'UE e gli Stati Uniti rafforzino il loro partenariato e il coordinamento nei Balcani occidentali per portare avanti riforme fondamentali, migliorare la governance e conseguire la riconciliazione;

57.

accoglie con favore i progressi compiuti dal Montenegro in materia di cooperazione internazionale di polizia e il suo rinnovato impegno in proposito e lo incoraggia a proseguire gli sforzi volti a far fronte alla migrazione irregolare, sviluppando ulteriormente la sua cooperazione internazionale in materia di protezione delle frontiere e riammissioni e accrescendo la sua capacità di perseguire le reti del traffico di migranti;

58.

prende atto dell'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione per la gestione delle frontiere tra il Montenegro e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) che consentirà a Frontex di assistere il Montenegro nella gestione delle frontiere, effettuare operazioni congiunte e contrastare la criminalità transfrontaliera alle frontiere marittime del paese, compresi il traffico di stupefacenti e armi, la tratta di esseri umani e il terrorismo;

59.

esorta le autorità montenegrine a mantenere il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e del diritto internazionale al centro delle loro politiche migratorie e di confine; invita la guardia di frontiera e costiera europea (Frontex) a operare nel territorio montenegrino secondo queste stesse norme;

L'economia e la pandemia di COVID-19

60.

accoglie con favore i progressi compiuti dal Montenegro nell'incrementare la stabilità del suo settore finanziario, nonché nell'apportare miglioramenti concreti alle condizioni del mercato del lavoro; osserva tuttavia che il tasso di disoccupazione rimane elevato, in particolare tra le donne, i giovani, i rom e le persone scarsamente qualificate; incoraggia le autorità a migliorare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e ad affrontare questioni quali il divario di genere in materia di occupazione, retribuzione e servizi di assistenza all'infanzia a costi accessibili;

61.

esprime preoccupazione per il fatto che la legge di bilancio per il 2021 non sia stata proposta fino alla fine del 2020 e chiede un processo di bilancio nazionale più trasparente e tempestivo;

62.

accoglie con favore l'attuazione, da parte del Montenegro, delle riforme necessarie per conformarsi ai principi di buona governance fiscale dell'UE e la sua cancellazione da parte del Consiglio, il 18 febbraio 2020, dalla lista delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;

63.

incoraggia il Montenegro a intensificare il lavoro su un migliore allineamento del sistema d'istruzione al mercato del lavoro, per affrontare in modo più efficace lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze e alla fuga di cervelli fra i giovani; invita le autorità montenegrine ad adoperarsi a favore di una politica delle risorse umane aperta e trasparente nella pubblica amministrazione e di maggiori investimenti pubblici per lo sviluppo sociale ed economico sostenibile;

64.

osserva con preoccupazione l'impatto della pandemia di COVID-19 sull'economia del Montenegro dal momento che il suo prodotto interno lordo è diminuito del 14,3 % nel 2020; chiede al governo di portare avanti una politica macroeconomica e di bilancio responsabile alla luce dell'elevato debito pubblico; incoraggia le autorità a sfruttare al meglio l'assistenza dell'UE al fine di mitigare l'impatto della crisi, compreso lo sviluppo e l'attuazione di misure mirate per mitigare l'impatto della pandemia sulle comunità emarginate e sulle persone vulnerabili; sottolinea l'importanza di sviluppare competenze imprenditoriali tra i giovani;

65.

invita la Commissione a sostenere gli sforzi del Montenegro volti a ridurre la disoccupazione, che è stata gravemente aggravata dalla pandemia di COVID-19, in particolare nel settore del turismo, che rappresenta oltre il 20 % del prodotto interno lordo del Montenegro, tenendo conto del forte calo del numero di turisti;

66.

ribadisce che l'Unione europea ha rapidamente mobilitato un sostegno finanziario e materiale immediato per i Balcani occidentali per far fronte all'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di COVID-19 e accelerare la ripresa socioeconomica della regione; ricorda sono stati accordati al Montenegro 53 milioni di EUR per l'acquisto di attrezzature mediche urgenti e per assistere i settori più gravemente colpiti dalla crisi della COVID-19; ricorda inoltre la decisione di fornire assistenza macrofinanziaria (AMF) fino a 60 milioni di EUR per aiutare il Montenegro a limitare le conseguenze socioeconomiche negative della pandemia;

67.

sottolinea il fatto che la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto negativo sulla società nel complesso, in particolare sulle donne, sulle famiglie monoparentali e sui gruppi vulnerabili, come i rom, gli egiziani, le persone LGBTI, le persone con disabilità e altre minoranze, approfondendo le disuguaglianze e aggravando i problemi esistenti; invita le autorità montenegrine a tenere in considerazione le esigenze di tali gruppi in fase di elaborazione e di attuazione delle misure di sostegno socioeconomico per la COVID-19;

68.

elogia il ruolo del meccanismo di protezione civile dell'UE che ha assicurato il supporto necessario sotto forma di attrezzature mediche e di dispositivi di protezione individuale nella lotta contro la COVID-19 in Montenegro;

69.

esprime preoccupazione per il processo in corso di destituzione dei leader delle istituzioni sanitarie pubbliche in un momento in cui il Montenegro è gravemente colpito dalla pandemia di COVID-19, nonché per il nuovo prestito di 750 milioni di EUR sottoscritto dal governo, senza consultare la Skupština;

70.

chiede alla Commissione e al Consiglio di dare prova di solidarietà nei confronti dei paesi dei Balcani occidentali, aiutandoli a ricevere i vaccini contro la COVID-19, e di includere il Montenegro nell'aggiudicazione congiunta di vaccini a livello dell'UE; accoglie con favore le azioni della Commissione e del Consiglio volte ad aiutare il Montenegro a procurarsi vaccini contro la COVID-19 tramite COVAX e con altri mezzi come il coordinamento delle donazioni da parte degli Stati membri dell'UE; chiede ulteriore assistenza per garantire che sia disponibile una quantità sufficiente di vaccini contro la COVID-19 per i cittadini di tutti i paesi dei Balcani occidentali il prima possibile, tenendo in considerazione la situazione pandemica di ciascun paese; è fermamente convinto che le politiche in materia di vaccini, in generale, dovrebbero essere umanitarie e non dovrebbero servire interessi geopolitici di alcun tipo;

71.

incoraggia il Montenegro a sfruttare al meglio il piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali della Commissione; riconosce la sua importanza nel sostenere la connettività sostenibile nei trasporti e nelle infrastrutture, il capitale umano, la competitività e la crescita inclusiva nella regione, sottolineando nel contempo che qualsiasi investimento deve essere in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi e con gli obiettivi di decarbonizzazione dell'UE;

72.

rileva la pari importanza di tutti gli obiettivi di investimento dell'IPA III; chiede alla Commissione, a tal proposito, di concentrare una quota appropriata dei fondi dell'IPA III sull'attuale transizione democratica del Montenegro, in particolare alla luce dei persistenti problemi con il clima degli investimenti, la capacità di assorbimento e le norme ambientali nel paese;

Ambiente, energia e trasporti

73.

accoglie con favore i progressi compiuti dal Montenegro nel diversificare la sua produzione di energia elettrica in favore delle fonti rinnovabili e nel superare il proprio obiettivo generale per il 2020 in materia di energie rinnovabili e gli obiettivi settoriali in materia di elettricità, riscaldamento e raffrescamento, nonché la sua partecipazione attiva all'agenda per la connettività dei Balcani occidentali; invita il Montenegro a introdurre regole snelle e semplificate per facilitare l'ulteriore diffusione di progetti rinnovabili; sottolinea l'importanza del sostegno dell'UE per una transizione graduale verso un'energia più pulita e rinnovabile; esprime preoccupazione per i progetti di estrazione di petrolio e gas al largo della costa montenegrina che potrebbero danneggiare l'ambiente, la natura e il turismo, che costituisce il settore economico più importante del paese;

74.

elogia la decisione del Montenegro di interrompere il sostegno finanziario a favore delle piccole centrali idroelettriche che non seguono opportune norme ambientali; prende atto della lentezza dei progressi e dei ritardi nella chiusura della centrale termoelettrica di Pljevlja e invita il Montenegro a conformarsi senza indugio alle norme della direttiva sui grandi impianti di combustione (4);

75.

riconosce i progressi compiuti dal Montenegro per istituire un sistema elettronico per le garanzie di origine, al fine di garantire la compatibilità con il sistema europeo di certificazione energetica standardizzato; prende atto della fase avanzata di attuazione delle riforme nel settore dell'energia elettrica e invita il Montenegro a recepire senza indugio il regolamento REMIT (5) e a trasporre i codici di rete nei codici di rete nazionali; invita il Montenegro ad aumentare l'attuale basso livello di capacità interzonali a disposizione dei partecipanti al mercato dell'elettricità, in linea con le migliore pratiche dell'UE; elogia il Montenegro per essere stato un precursore nella creazione di un meccanismo di determinazione del prezzo del carbonio e di scambio di quote di emissione nella regione; accoglie con favore la piena conformità raggiunta per quanto riguarda la direttiva sulla qualità dei carburanti (6) e chiede che siano compiuti ulteriori progressi nella detenzione di scorte petrolifere di emergenza;

76.

accoglie con favore gli sviluppi positivi nell'ulteriore allineamento della legislazione nazionale del Montenegro in materia di ambiente e cambiamenti climatici e del piano nazionale per l'energia e il clima all'acquis dell'UE e chiede ulteriori sforzi per mettere a punto il documento quanto prima, in linea con le raccomandazioni del Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia; elogia il Montenegro per la tutela del fiume Zeta come parco naturale; chiede alle autorità di adottare misure urgenti per salvaguardare meglio le aree protette e i potenziali siti Natura 2000, compresi la salina di Dulcigno, il lago di Scutari, il fiume Tara e altri; invita il Montenegro a migliorare la gestione dei rifiuti e ad affrontare la problematica dello smaltimento illegale dei rifiuti; invita le autorità a includere le comunità locali e la società civile nell'attuazione delle politiche e dei progetti ambientali, climatici ed energetici del paese;

77.

ricorda con soddisfazione che, ai sensi dell'articolo 1 della sua costituzione, il Montenegro è uno Stato rispettoso dell'ambiente; ricorda che l'istituzione del sito di addestramento militare di Sinjajevina e di zone di test delle armi nelle aree protette dall'UNESCO deve seguire i principi della sostenibilità socioculturale ed ecologica dell'UNESCO; osserva che lo sviluppo di ulteriori capacità idroelettriche e turistiche, in particolare nelle aree protette, dovrebbe tenere conto delle norme di protezione ambientale dell'UE; invita le autorità a valutare gli effetti ambientali della costruzione dell'autostrada lungo il fiume Tara e a proteggere meglio le aree più preziose; ribadisce l'invito a condurre valutazioni ex ante approfondite e complete dell'impatto ambientale, economico e sociale dei progetti infrastrutturali in linea con gli standard europei;

78.

accoglie con favore l'avvio dell'agenda verde nei Balcani occidentali, che ha il potenziale per guidare la transizione verso un'economia sostenibile e neutra in termini di emissioni di carbonio; invita il Montenegro a continuare a introdurre e ad attuare la legislazione necessaria per conseguire gli obiettivi comuni concordati in materia di trasformazione digitale e verde;

79.

invita il Montenegro, il quarto paese europeo in termini di copertura forestale, a migliorare la gestione delle sue foreste, in particolare assegnando loro maggiori risorse e contrastando attivamente il disboscamento illegale; prende atto di un recente studio secondo cui ogni anno in Montenegro vengono prodotti circa centomila metri cubi di rifiuti di legno, facilmente riutilizzabili; invita le autorità a riflettere sui modi per promuovere modelli di economia circolare in questo e in altri settori dell'economia;

80.

invita le autorità montenegrine a garantire il diritto di accesso alle informazioni ambientali relative ai progetti infrastrutturali, in linea con la costituzione e con la convenzione di Aarhus che il Montenegro ha ratificato nel 2009;

o

o o

81.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente del Consiglio europeo, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Presidente, al governo e al parlamento del Montenegro.

(1)  GU L 108 del 29.4.2010, pag. 1.

(2)  GU C 363 del 28.10.2020, pag. 127.

(3)  Testi approvati, P9_TA(2020)0168.

(4)  Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1).

(6)  Direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 88).


12.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 15/111


P9_TA(2021)0245

Gli effetti del cambiamento climatico sui diritti umani e il ruolo dei difensori dell'ambiente in tale ambito

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 maggio 2021 sugli effetti dei cambiamenti climatici sui diritti umani e il ruolo dei difensori dell'ambiente in tale ambito (2020/2134(INI))

(2022/C 15/10)

Il Parlamento europeo,

visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e i trattati, le convenzioni e gli strumenti pertinenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, in particolare la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 settembre 2007, nonché la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»), che specifica che tutti gli esseri umani hanno diritto al pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali senza discriminazioni,

vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani del 1998,

vista la risoluzione A/RES/53/144 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, dell'8 marzo 1999, recante adozione della dichiarazione sui difensori dei diritti umani,

viste la convenzione sulla diversità biologica adottata a Rio nel 1992 e firmata da 168 paesi e la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulla 15a riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica (COP15) (1),

visti l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS),

visti la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), entrata in vigore il 21 marzo 1994, il protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997 e l'accordo di Parigi del 22 aprile 2016,

vista la risoluzione 40/11 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, del 21 marzo 2019, sul riconoscimento del contributo dei difensori dei diritti umani ambientali al godimento dei diritti umani, alla tutela dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile,

viste le relazioni 31/52, dell'1 febbraio 2016, e A/74/161, del 2019, del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla questione degli obblighi in materia di diritti umani relativi al godimento di un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile,

vista la risoluzione 41/21 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, del 12 luglio 2019, sui diritti umani e il clima,

viste la relazione del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), del 10 dicembre 2015, sui cambiamenti climatici e i diritti umani, e la definizione dell'UNEP dei difensori dei diritti umani ambientali, dal titolo «Who are environmental defenders?» (Chi sono i difensori dell'ambiente?),

vista la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla povertà estrema e i diritti umani, del 17 luglio 2019, sui cambiamenti climatici e la povertà,

vista la relazione speciale del 2019 del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) in merito a cambiamenti climatici, desertificazione, degrado del suolo, gestione sostenibile del suolo, sicurezza alimentare e flussi dei gas serra negli ecosistemi terrestri,

vista la relazione delle Nazioni Unite del giugno 2020 dal titolo «Gender, Climate & Security: Sustaining Inclusive Peace on the Frontlines of Climate Change» (Genere, clima e sicurezza: sostenere una pace inclusiva sul fronte dei cambiamenti climatici), elaborata congiuntamente dall'UNEP, da UN Women, dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) e dal dipartimento delle Nazioni Unite per gli affari politici e la costruzione della pace (UNDPPA),

visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani,

visto l'articolo 37 della Carta, che impegna l'UE a integrare nelle sue politiche un elevato grado di tutela ambientale e il miglioramento della qualità dell'ambiente,

visti il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in particolare la parte quinta, intitolata «Azione esterna dell'Unione», nonché i suoi titoli I, II, III, IV e V,

vista la comunicazione congiunta della Commissione, del 25 marzo 2020, dal titolo «Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024» (JOIN(2020)0005),

visti le conclusioni del Consiglio del 15 maggio 2017 sui popoli indigeni e il documento di lavoro congiunto, del 17 ottobre 2016, dal titolo «Implementing EU External Policy on Indigenous Peoples» (Attuazione della politica esterna dell'UE sulle popolazioni indigene) (SWD(2016)0340), le conclusioni del Consiglio del 19 novembre 2018 sulla diplomazia dell'acqua, le conclusioni del 17 giugno 2019 sull'azione dell'UE volta a rafforzare il multilateralismo fondato su regole e le conclusioni del 20 gennaio 2020 sulla diplomazia climatica,

visti gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani riguardanti l'acqua potabile sicura e i servizi igienico-sanitari, adottati dal Consiglio il 17 giugno 2019, nonché i suoi orientamenti sui difensori dei diritti umani,

viste le sue precedenti risoluzioni su casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto,

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2017 sulla corruzione e i diritti umani nei paesi terzi (2),

vista la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) del 4 dicembre 2019 dal titolo «The European environment — state and outlook 2020: knowledge for transition to a sustainable Europe» (L'ambiente in Europa — Stato e prospettive nel 2020: conoscenze per la transizione verso un'Europa sostenibile),

visto il principio di attuazione n. 10 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, che mira a garantire che ogni individuo abbia accesso alle informazioni, abbia la possibilità di partecipare ai processi decisionali e sia in grado di accedere alla giustizia in materia ambientale, con l'obiettivo di salvaguardare il diritto a un ambiente sano e sostenibile per le generazioni presenti e future,

viste le comunicazioni della Commissione del 20 giugno 2020, dal titolo «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita» (COM(2020)0380), dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo (COM(2019)0640) e del 23 luglio 2019 dal titolo «Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta» (COM(2019)0352),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (3),

vista la relazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura del 2019 intitolata «The State of the World's Biodiversity for Food and Agriculture» (Lo stato della biodiversità mondiale per l'alimentazione e l'agricoltura),

vista la grave minaccia di perdita di biodiversità descritta nella relazione di valutazione globale sulla biodiversità e i servizi ecosistemici, del 31 maggio 2019, della piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES),

vista la sua risoluzione del 3 luglio 2018 sulla violazione dei diritti dei popoli indigeni nel mondo, compreso l'accaparramento dei terreni (4),

vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze (5),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0039/2021),

A.

considerando che ogni persona, comunità locale o popolazione ha diritto al pieno godimento dei diritti umani, come sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

B.

considerando che gli impatti dei cambiamenti climatici e del continuo degrado ambientale sulle risorse di acqua dolce, gli ecosistemi e i mezzi di sussistenza delle comunità stanno già compromettendo l'effettivo godimento dei diritti umani, in particolare i diritti alla vita, alla sicurezza alimentare, all'acqua potabile sicura e ai servizi igienico-sanitari, alla salute, all'alloggio, all'autodeterminazione, al lavoro e allo sviluppo, come evidenziato dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni unite nella sua risoluzione 41/21; che, anche se fosse raggiunto l'obiettivo internazionale di limitare il riscaldamento globale a un aumento di 2 oC rispetto ai livelli pre-industriali, la portata di detti impatti aumenterà drasticamente nei prossimi decenni; che i paesi contribuiscono in modo diverso ai cambiamenti climatici e hanno responsabilità comuni ma differenziate; che i cambiamenti climatici rappresentano una minaccia immediata e di ampia portata per i popoli del mondo, soprattutto per le persone povere, che risultano particolarmente vulnerabili, come evidenziato dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni unite nella sua risoluzione 7/23;

C.

considerando che le Nazioni Unite, insieme ad altre organizzazioni ed esperti internazionali, chiedono il riconoscimento globale del diritto a un ambiente sano e sicuro come diritto universale;

D.

considerando che la lotta ai cambiamenti climatici solleva questioni di giustizia ed equità a livello nazionale e internazionale e tra generazioni; che l'accesso alla giustizia in materia di ambiente, l'accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali sono sanciti dal principio di attuazione n. 10 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, dalla convenzione di Aarhus (6) del 25 giugno 1998 e dall'accordo di Escazú (7) del 4 marzo 2018;

E.

considerando che il degrado ambientale, i cambiamenti climatici e lo sviluppo non sostenibile rappresentano alcune delle minacce più urgenti e gravi alla possibilità delle generazioni presenti e future di godere di svariati diritti umani; che le parti dell'UNFCCC sono tenute ad adottare misure efficaci per mitigare i cambiamenti climatici, potenziare la capacità di adattamento delle popolazioni vulnerabili e prevenire le perdite di vite prevedibili;

F.

considerando che le parti dell'UNFCCC sono tenute a raccogliere e divulgare informazioni sugli impatti ambientali e ad agevolare la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia di ambiente;

G.

considerando che l'adozione di un approccio ai cambiamenti climatici fondato sui diritti umani permette di evidenziare i principi di universalità e non discriminazione, richiamando l'attenzione sul fatto che i diritti sono garantiti a tutte le persone nel mondo, compresi i gruppi vulnerabili, senza distinzione di alcun tipo, sia essa fondata sulla razza, il colore della pelle, il genere, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altra natura, l'origine nazionale o sociale, la proprietà, la nascita o qualsiasi altra condizione;

H.

considerando che i governi, le società e i singoli individui hanno la responsabilità etica e intergenerazionale di essere sempre più proattivi in termini di politica e cooperazione, al fine di concordare norme internazionali atte a tutelare e preservare il pianeta per le generazioni attuali e future, onde garantire il pieno godimento dei loro diritti umani e mitigare le ripercussioni negative dei cambiamenti climatici;

I.

considerando che è ampiamente riconosciuto che gli obblighi e le responsabilità degli Stati e del settore privato in materia di diritti umani hanno implicazioni specifiche in relazione ai cambiamenti climatici; che la mancata protezione dell'ambiente e di coloro che lo difendono è contraria agli obblighi giuridicamente vincolanti degli Stati in materia di diritti umani e potrebbe costituire una violazione di taluni diritti, quali il diritto a un ambiente sano o il diritto alla vita; che un numero sempre maggiore di attività e operazioni commerciali in paesi terzi ha un grave impatto sui diritti umani e sull'ambiente;

J.

considerando che l'accordo di Parigi è il primo trattato internazionale a riconoscere esplicitamente il legame tra l'azione per il clima e i diritti umani, consentendo così l'utilizzo degli strumenti giuridici esistenti in materia di diritti umani per esortare gli Stati e le imprese private a ridurre le emissioni; che nell'accordo di Parigi non vi sono strumenti concreti che permettano di chiamare gli Stati e le imprese a rispondere del loro impatto sui cambiamenti climatici e sull'esercizio dei diritti umani;

K.

considerando che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha chiaramente stabilito che vari tipi di degrado ambientale possono comportare violazioni di diritti umani sostanziali, quali il diritto alla vita, il diritto alla vita privata e familiare, il pacifico godimento della casa e il divieto di trattamenti inumani e degradanti;

L.

considerando che la giustizia climatica mira ad affrontare la crisi climatica utilizzando la legislazione in materia di diritti umani per colmare il deficit di responsabilità nella governance climatica, avvalendosi di azioni legali in materia di cambiamenti climatici per garantire che gli Stati e le imprese siano ritenuti responsabili delle loro azioni, e siano chiamati a risponderne, per quanto concerne la conservazione della natura come fine in sé, onde consentire una vita dignitosa e sana per le generazioni presenti e future;

M.

considerando che diverse cause in corso hanno documentato violazioni dei diritti umani e aperto la strada all'assunzione di responsabilità per errori o mancati interventi da parte di singoli individui, Stati e imprese nel far fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici;

N.

considerando che l'intensificarsi della concorrenza per le risorse naturali da parte di aziende private, talvolta con la complicità del governo, ha posto i difensori dell'ambiente e le comunità indigene che tentano di proteggere le proprie terre tradizionali in prima linea nelle azioni a favore dell'ambiente e li ha resi bersagli di azioni di persecuzione;

O.

considerando che le ripercussioni dei cambiamenti climatici sui diritti umani interesseranno non soltanto le persone più vulnerabili, ma l'intera popolazione mondiale; che le comunità e i paesi più vulnerabili, che hanno la minor responsabilità in relazione all'inquinamento e la distruzione ambientale, sono i più colpiti dalle conseguenze dirette dei cambiamenti climatici; che i dati relativi alle malattie e ai decessi prematuri dovuti all'inquinamento ambientale sono già tre volte superiori a quelli concernenti l'AIDS, la tubercolosi e la malaria considerati congiuntamente, e ciò costituisce una minaccia per il diritto alla vita, a un ambiente sano e a un'aria pulita; che le catastrofi naturali quali inondazioni, tempeste tropicali e lunghi periodi di siccità si verificano con frequenza sempre maggiore e determinano conseguenze nefaste sulla sicurezza alimentare nei paesi del sud del mondo e sul godimento di numerosi diritti umani;

P.

considerando che la giustizia in materia di ambiente rientra nell'ambito della giustizia sociale e che le conseguenze dei cambiamenti climatici sono asimmetriche e i loro effetti negativi sono distruttivi per le generazioni attuali e future, specialmente nei paesi in via di sviluppo; che i cambiamenti climatici colpiscono fortemente i paesi in via di sviluppo e aggravano le disuguaglianze sociali ed economiche esistenti, e che pertanto i gruppi vulnerabili ne subiscono in modo sproporzionato le ripercussioni negative;

Q.

considerando che i cambiamenti climatici contribuiscono in misura sempre maggiore agli sfollamenti e alle migrazioni, sia all'interno delle nazioni che attraverso le frontiere internazionali; che lo sfollamento rappresenta una prospettiva imminente per alcune comunità, come quelle che vivono in zone minacciate dalla desertificazione, quelle situate nell'Artico in rapido scioglimento, nelle zone costiere a bassa altitudine, nelle piccole isole e in altri ecosistemi delicati e territori a rischio; che, dal 2008, 24 milioni di persone sono state in media sfollate ogni anno a causa di fenomeni meteorologici catastrofici, soprattutto all'interno di tre delle regioni più vulnerabili, ovvero Africa subsahariana, Asia meridionale e America latina; che, secondo l'UNDP, l'80 % delle persone sfollate a causa dei cambiamenti climatici è costituito da donne; che il crescente fenomeno degli sfollamenti causati dal clima può rappresentare una minaccia diretta per i diritti umani, la cultura e le conoscenze tradizionali dei popoli interessati e potrebbe avere un impatto significativo sulle comunità locali nei paesi e nei territori in cui si stabiliscono;

R.

considerando che le restrizioni e le misure di confinamento legate alla COVID-19 hanno ridotto la trasparenza e il monitoraggio delle violazioni dei diritti umani e hanno intensificato le intimidazioni politiche e la sorveglianza digitale, limitando nel contempo l'accesso alla giustizia e la capacità dei difensori dell'ambiente, degli attori locali, delle comunità indigene e di altri soggetti di partecipare efficacemente ai processi decisionali; che le misure di confinamento delle comunità indigene e le misure sanitarie hanno limitato la loro capacità di pattugliare e proteggere i loro territori; che dette limitazioni dovrebbero essere sostenute da una legislazione legittima e democratica; che la capacità della comunità internazionale di monitorare e indagare le presunte violazioni è stata notevolmente ridotta a causa della pandemia;

S.

considerando che la capacità delle persone di adattarsi ai cambiamenti climatici è legata in larga misura al loro accesso ai diritti umani fondamentali e alla salute degli ecosistemi dai quali dipendono la loro sussistenza e il loro benessere; che le misure di mitigazione e di adattamento, quali l'accesso alle risorse naturali, tra cui la terra, l'acqua e le foreste, e il loro uso, nonché il reinsediamento dei popoli, possono altresì avere un'incidenza negativa sull'esercizio dei diritti umani; che, secondo la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla povertà estrema e i diritti umani in materia di cambiamenti climatici e povertà del 17 luglio 2019, si stima che i paesi e le regioni in via di sviluppo sosterranno il 75-80 % dei costi legati ai cambiamenti climatici;

T.

considerando che i cambiamenti climatici potrebbero invertire lo sviluppo umano mediante la riduzione della produttività agricola, l'aumento dell'insicurezza alimentare e idrica e la maggiore esposizione a catastrofi naturali estreme, con il conseguente collasso degli ecosistemi e l'aumento dei rischi sanitari;

U.

considerando che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) prevede che a partire dal 2030 i cambiamenti climatici contribuiranno alla morte di circa 250 000 persone in più ogni anno per malnutrizione, malaria, diarrea e stress da calore; che, secondo il Programma alimentare mondiale, gli shock climatici sono uno dei tre principali fattori dell'insicurezza alimentare a livello mondiale; che nel 2019 quasi 750 milioni di persone, ossia quasi una persona su dieci nel mondo, erano esposte a gravi livelli di insicurezza alimentare;

V.

considerando che la crisi climatica amplifica le diseguaglianze di genere, poiché gli eventi meteorologici estremi, le catastrofi naturali e il degrado ambientale a lungo termine minacciano le abitazioni, i mezzi di sussistenza e le reti e infrastrutture sociali comunitarie con ripercussioni sproporzionate sulle donne e le ragazze, tra cui l'aumento dell'assistenza e del lavoro domestico non retribuiti effettuati dalle donne, una maggiore incidenza della violenza di genere e l'emarginazione delle donne nell'ambito dell'istruzione, della partecipazione e della leadership;

W.

considerando che la violenza contro gli attivisti per l'ambiente, e in particolare le attiviste, i difensori dei diritti ambientali e i loro avvocati è divenuta una tendenza ben documentata anche sui mass media e sui media sociali; che le attiviste sono vittime di forme di violenza e intimidazione di genere che destano gravi preoccupazioni;

X.

considerando che i difensori dell'ambiente sono in prima linea nell'ambito dell'azione e dell'assunzione di responsabilità in materia di clima; che gli organismi per i diritti umani richiamano sempre più l'attenzione sulla necessità di tutelare specificamente i difensori dell'ambiente; che il restringimento dello spazio per la società civile è un fenomeno globale che colpisce in misura sproporzionata i difensori dei diritti umani che si occupano di questioni ambientali e fondiarie, spesso in zone rurali e isolate con un accesso ridotto ai meccanismi di protezione; che la grande maggioranza delle violazioni dei diritti umani nei confronti dei difensori dei diritti umani e ambientali avviene in un clima di impunità quasi totale; che il sostegno e la protezione dei difensori dei diritti umani e dell'ambiente figurano tra le priorità dichiarate dell'azione esterna dell'Unione europea a livello globale e di vicinato; che, a tal fine, l'Unione deve servirsi di tutti gli strumenti a sua disposizione;

Y.

considerando che, negli ultimi anni, i difensori dell'ambiente sono stati oggetto di casi sempre più frequenti di omicidi, rapimenti, torture, violenze di genere, minacce, molestie, intimidazioni, campagne diffamatorie, criminalizzazione, vessazioni giudiziarie, sfratti e sfollamenti forzati;

Z.

considerando che il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani ha espresso preoccupazione per i difensori dei diritti umani in tutti i paesi, poiché sono esposti a restrizioni delle libertà di movimento, riunione, espressione e associazione e sono oggetto di accuse false, processi iniqui, arresti e detenzioni arbitrari, torture ed esecuzioni;

AA.

considerando che dalla relazione di Global Witness del 2020 emerge che nel 2019 sono stati uccisi 212 attivisti ambientali e per il diritto alla terra, ossia il 30 % in più rispetto al 2018; che in circa il 40 % dei casi le vittime erano persone indigene e proprietari terrieri tradizionali e che oltre due terzi delle uccisioni hanno avuto luogo in America latina;

AB.

considerando che i popoli indigeni godono di diritti specifici per quanto riguarda la protezione dell'ambiente, dei terreni e delle risorse, come sancito dall'articolo 7 della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 1989 relativa alle popolazioni indigene e tribali; che l'articolo 29 della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni del 2007 afferma che «i popoli indigeni hanno diritto alla conservazione e alla protezione dell'ambiente e della capacità produttiva dei loro terreni o territori e delle loro risorse»;

AC.

considerando che l'accordo di Escazú è il primo accordo regionale sull'accesso alle informazioni, la partecipazione pubblica e la giustizia in materia ambientale in America latina e nei Caraibi; che l'accordo di Escazú, aperto alla ratifica dal 1o settembre 2019, è il primo trattato a sancire il diritto a un ambiente sano (articolo 4); che l'accordo di Escazu, che ribadisce l'importanza della cooperazione regionale, può servire da ispirazione per altre regioni che si trovano ad affrontare sfide analoghe; che la convenzione di Aarhus stabilisce una serie di diritti ambientali per gli individui e le organizzazioni della società civile, tra cui l'accesso alle informazioni ambientali, la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia di ambiente e l'accesso alla giustizia; che le parti contraenti della convenzione sono tenute ad adottare le disposizioni necessarie per garantire che le autorità pubbliche (a livello nazionale, regionale o locale) contribuiscano a rendere effettivi tali diritti;

L'impatto dei cambiamenti climatici sui diritti umani

1.

sottolinea che l'esercizio, la protezione e la promozione dei diritti umani profondamente connessi alla dignità umana e un pianeta sano e sostenibile sono interdipendenti; invita l'UE e gli Stati membri ad agire in quanto partner credibili e affidabili sulla scena mondiale attraverso l'adozione, il rafforzamento e l'attuazione di normative conformi a un approccio globale all'azione per il clima basato sui diritti umani, onde orientare le politiche e le misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi e assicurare che siano adeguate, sufficientemente ambiziose, non discriminatorie e conformi agli obblighi in materia di diritti umani; osserva che le norme e i principi derivati dal diritto internazionale in materia di diritti umani dovrebbero orientare tutte le politiche e i programmi connessi ai cambiamenti climatici in ciascuna fase del processo; invita l'UE e gli Stati membri a incoraggiare i paesi terzi, le imprese e gli enti locali ad attuare e adottare soluzioni e misure che contribuiscano alla protezione dell'ambiente e affrontino le conseguenze dei cambiamenti climatici;

2.

invita l'Unione e gli Stati membri a rafforzare il legame esistente tra i diritti umani e l'ambiente nel quadro della loro azione esterna e ad assistere e sostenere i meccanismi internazionali, regionali e locali per i diritti umani nell'affrontare le sfide ambientali, in particolare l'impatto dei cambiamenti climatici sul pieno godimento dei diritti umani; invita la Commissione a garantire l'integrazione delle questioni relative ai cambiamenti climatici e ai diritti umani in tutte le pertinenti politiche dell'UE e ad assicurare la coerenza di tali politiche; rileva l'importanza di sostenere iniziative di sensibilizzazione sugli effetti che i cambiamenti climatici, il degrado ambientale e la perdita di biodiversità provocano sui diritti umani; invita inoltre l'Unione a sostenere e a rafforzare la collaborazione con i paesi terzi al fine di integrare un approccio basato sui diritti umani nelle normative e politiche in materia di ambiente;

3.

sottolinea il carattere indispensabile delle opportunità di sviluppo umano per tutti; sottolinea i rischi di violazione dei diritti umani presenti nelle catene internazionali di approvvigionamento dei prodotti di base, per quanto riguarda sia l'energia convenzionale che le energie rinnovabili prodotte con tecnologie verdi, come ad esempio il lavoro minorile nelle miniere di cobalto per rifornire la catena globale delle batterie agli ioni di litio; invita la Commissione a tenere conto delle implicazioni in materia di diritti nella valutazione dei percorsi tecnologici dell'Unione nei settori dell'energia e dei trasporti;

4.

sottolinea che la scarsità d'acqua causata dai cambiamenti climatici affligge molte persone in tutto il mondo; invita l'UE e gli Stati membri ad affrontare la carenza idrica quale priorità fondamentale della loro agenda legislativa e politica; osserva che la cattiva gestione del suolo e delle risorse naturali contribuisce a nuovi conflitti e ostacola la risoluzione pacifica di quelli già in corso; ricorda che la concorrenza per accaparrarsi risorse sempre più scarse si sta intensificando ed è ulteriormente aggravata dal degrado ambientale, dalla crescita della popolazione e dai cambiamenti climatici;

5.

ricorda l'obbligo giuridico di rispettare il diritto a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile, che costituisce, tra l'altro, una condizione per attività economiche sostenibili che contribuiscano al benessere e al sostentamento degli individui e delle comunità; ricorda che il diritto internazionale in materia di diritti umani prevede mezzi di ricorso legali per risarcire i danni causati dai cambiamenti climatici agli individui, alle comunità indigene e ai difensori dell'ambiente e dei diritti umani e attuare misure di lotta contro i cambiamenti climatici, nonché per chiamare gli Stati, le imprese e i cittadini a rispondere delle loro azioni che incidono sui cambiamenti climatici e i diritti umani; invita l'UE, a tale proposito, a rendere la lotta all'impunità una delle sue priorità fondamentali creando strumenti che consentano di attuare e applicare la legislazione in materia di diritti umani e ambiente in modo completo, efficace e duraturo;

6.

invita la Commissione a garantire che gli impegni concreti in materia di diritti umani, ambiente e cambiamenti climatici già stabiliti nel piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 siano attuati e monitorati efficacemente e che nell'attuazione del piano sia inclusa una prospettiva di genere;

7.

sostiene il mandato del relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani e l'ambiente, incaricato di adoperarsi per il riconoscimento globale del diritto umano a vivere in un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile; invita l'Unione e gli Stati membri a sostenere, in occasione della prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite, il riconoscimento globale di tale diritto; ritiene che tale riconoscimento debba fungere da catalizzatore per il rafforzamento delle politiche ambientali e il miglioramento dell'applicazione della legge, della partecipazione pubblica al processo decisionale sulle questioni ambientali, dell'accesso alle informazioni e alla giustizia e dei risultati per le persone e il pianeta;

8.

esorta la Commissione a continuare a monitorare la situazione dei diritti umani e dei cambiamenti climatici e a valutare i progressi compiuti nell'integrazione dei diritti umani in tutti gli aspetti delle azioni per il clima a livello nazionale e internazionale, in stretta collaborazione con il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite e l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani; invita l'Unione, a tale riguardo, a introdurre il diritto a un ambiente sicuro e sano nella Carta e a rispettare pienamente il suo articolo 37; sottolinea, in tal senso, l'importanza di una stretta collaborazione con gli Stati e con tutti gli attori istituzionali pertinenti al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni in materia di diritti umani e di ambiente;

9.

sottolinea che tutte le persone dovrebbero godere senza discriminazioni del diritto fondamentale a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile e a un clima stabile, e che tale diritto deve essere garantito mediante politiche ambiziose e deve essere pienamente applicabile attraverso il sistema giudiziario a tutti i livelli;

10.

ritiene che l'integrazione del diritto umano a un ambiente sano nei principali accordi e processi ambientali sia fondamentale per una risposta olistica alla COVID-19 che includa una riconcettualizzazione del rapporto tra le persone e la natura mirante a ridurre i rischi e prevenire danni futuri dovuti al degrado ambientale;

11.

incoraggia l'UE e gli Stati membri a prendere un'iniziativa coraggiosa offrendo un sostegno attivo al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani al fine di combattere l'impunità per gli autori di crimini ambientali a livello globale e di aprire la strada, in seno alla Corte penale internazionale (CPI), a nuovi negoziati tra le parti con l'obiettivo di riconoscere l'«ecocidio» come reato internazionale ai sensi dello Statuto di Roma; invita la Commissione e il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) a stabilire un programma volto a rafforzare la capacità delle giurisdizioni nazionali degli Stati membri in tali ambiti;

12.

invita l'Unione e gli Stati membri a valutare regolarmente il modo in cui la dimensione esterna del Green Deal europeo può contribuire al meglio a un approccio olistico e basato sui diritti umani per quanto riguarda l'azione per il clima e la perdita di biodiversità; chiede che l'UE sfrutti l'ampia gamma di politiche esterne e strumenti politici e finanziari disponibili per attuare il Green Deal europeo; invita l'UE a procedere alla revisione dei suoi meccanismi di finanziamento delle azioni per il clima e a proporre modifiche laddove necessario onde garantire il pieno rispetto dei diritti umani e introdurre solide garanzie a tal fine; chiede l'istituzione di punti di contatto in materia di clima in seno ai servizi competenti della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), ai quali spetterebbe, in particolare, il compito di garantire la resilienza ai cambiamenti climatici in tutte le relazioni esterne dell'UE; auspica una comunicazione trasparente e a carattere informativo su tali questioni nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo dell'UE con i paesi terzi;

13.

chiede l'integrazione della prospettiva di genere nelle politiche e nei programmi di sviluppo sostenibile, al fine di garantire che i diritti delle donne e delle ragazze — compresi la salute sessuale e riproduttiva, i relativi diritti e i servizi sanitari necessari –, la promozione della parità di genere e la giustizia climatica siano integrati attraverso programmi strategici;

14.

invita la Commissione ad aumentare l'assistenza tecnica e finanziaria e le attività di sviluppo delle capacità per aiutare i paesi terzi a integrare i diritti umani nei loro programmi e nelle loro azioni nazionali per il clima e a rispettare le normative ambientali internazionali in modo da garantire che gli obiettivi in materia di cambiamento climatico non interferiscano con l'esercizio dei diritti umani in quei paesi; prende atto dell'accordo interistituzionale raggiunto sullo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), in base al quale il 30 % dei finanziamenti sosterrà gli obiettivi in materia di clima e ambiente; insiste affinché tutte le attività delle istituzioni finanziarie europee nei paesi terzi, in particolare della Banca europea per gli investimenti e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, siano coerenti con gli impegni dell'UE in materia di clima e seguano un approccio basato sui diritti umani; chiede il rafforzamento e l'approfondimento dei rispettivi meccanismi di denuncia (8) per le persone o i gruppi che ritengono che i loro diritti siano stati violati da tali attività e che questi possano avere diritto a un ricorso;

15.

sostiene fermamente l'integrazione dei diritti umani nel quadro globale post-2020 in materia di biodiversità, in linea con la recente comunicazione della Commissione intitolata «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita»; è del parere che, al fine di integrare i diritti umani nel quadro globale post-2020 in materia di biodiversità, debbano essere introdotti nuovi obiettivi che affrontino il riconoscimento e l'attuazione, a livello nazionale e globale, del diritto a un ambiente pulito, sano, sicuro e sostenibile;

16.

ribadisce l'importanza di proteggere la regione artica dai cambiamenti climatici e la necessità della politica dell'UE per l'Artico;

17.

riconosce l'impatto del legame esistente tra i cambiamenti climatici, il degrado ambientale e le catastrofi naturali come fattore determinante delle migrazioni e degli sfollamenti indotti dal clima e deplora la mancanza di tutela dei diritti umani a livello internazionale per gli individui che ne sono vittime; ritiene che la questione degli sfollamenti dovrebbe essere affrontata a livello internazionale; invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare allo sviluppo di un quadro internazionale volto ad affrontare le migrazioni e gli sfollamenti causati dai cambiamenti climatici in seno ai consessi internazionali e nell'azione esterna dell'UE; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a collaborare per aumentare il loro sostegno alle misure di resilienza nelle regioni esposte agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e a sostenere le persone sfollate a causa di cambiamenti climatici che non sono più in grado di vivere nel loro luogo di residenza; sottolinea che il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha stabilito che gli Stati, nel valutare l'espulsione dei richiedenti asilo, devono tenere conto dell'impatto sui diritti umani causato dalla crisi climatica nel paese di origine; si compiace dell'inclusione delle migrazioni e degli sfollamenti indotti dal clima nel quadro di adattamento di Cancún;

18.

sostiene l'adozione di un approccio basato sui diritti umani per la governance della migrazione nei paesi terzi, che tenga conto delle lacune nella protezione dei diritti umani nel contesto della migrazione; rammenta, in tale contesto, gli strumenti esistenti per le vie legali e ritiene che occorra continuare a istituire strumenti di questo tipo per le persone bisognose di protezione; appoggia l'individuazione e la promozione di buone pratiche in merito agli obblighi e agli impegni relativi ai diritti umani che sostengano e rafforzino la definizione di politiche di protezione ambientale a livello dell'UE e internazionale;

19.

insiste sul rispetto dei diritti di tutte le persone senza alcuna discriminazione basata sul luogo in cui vivono o sulla loro condizione sociale, in particolare delle persone più vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici; sottolinea l'importanza di garantire e facilitare la partecipazione pubblica di tali gruppi vulnerabili alle decisioni che incidono sui loro mezzi di sussistenza;

20.

rammenta che le disuguaglianze, le violenze e le discriminazioni subite dalle donne sono amplificate dai cambiamenti climatici; invita l'UE e gli Stati membri a elaborare e attuare politiche con una prospettiva trasversale di genere nel settore del commercio, della cooperazione e dell'azione esterna e per il clima, promuovendo l'emancipazione e la partecipazione delle donne ai processi decisionali e riconoscendo le specifiche limitazioni che le donne e le ragazze devono affrontare;

21.

invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare il ruolo e la capacità degli organismi regionali per i diritti umani e di altri meccanismi nell'affrontare il nesso tra i cambiamenti climatici e i diritti umani, promuovendo i diritti ambientali e tutelando i difensori di tali diritti; invita, in particolare, la Commissione ad avviare un programma a sostegno dell'accordo di Escazù, con l'obiettivo, tra l'altro, di assistere gli Stati parte nella ratifica e nell'attuazione dell'accordo, di aiutare la società civile a impegnarsi a favore dell'accordo e a contribuire alla sua attuazione e di fornire sostegno al fondo volontario istituito in virtù dell'accordo;

Risposta alla COVID-19

22.

sottolinea che la pandemia globale di COVID-19 illustra perfettamente l'impatto del degrado ambientale nello sviluppo delle condizioni che portano a un aumento delle zoonosi con gravi conseguenze sanitarie, sociali, economiche e politiche; invita la Commissione e gli Stati membri dell'UE a impegnarsi a includere i diritti ambientali, e la difesa di quanti li tutelano, in qualsiasi risposta alla pandemia di COVID-19; incoraggia gli Stati membri e le altre parti interessate a tenere conto dello strumento di monitoraggio globale della Commissione sull'impatto della COVID-19 sulla democrazia e i diritti umani;

23.

esprime profonda preoccupazione in merito al fatto che una recessione globale causata dalla pandemia di COVID-19 potrebbe indebolire, ritardare o modificare gli impegni assunti dagli Stati in termini di obiettivi climatici internazionali e di norme in materia di diritti umani; invita l'UE e gli Stati membri a garantire che le politiche previste per la ripresa economica siano pienamente compatibili con la promozione e tutela dei diritti umani, come sancito dall'articolo 21 del trattato di Lisbona, nonché con la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile;

24.

esorta il VP/AR, la Commissione e gli Stati membri a sostenere un'efficace risposta alla crisi della COVID-19, che tenga pienamente conto dell'importanza di rispettare, tutelare e applicare il diritto a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile come baluardo per prevenire future crisi ambientali e sanitarie, che possono potenzialmente mettere a repentaglio i diritti umani fondamentali; invita la Commissione e il SEAE ad aumentare la loro ambizione in materia di clima e ambiente alla luce della crisi della COVID-19 e a definire un approccio strategico ambizioso per la diplomazia climatica;

25.

esprime preoccupazione per il potenziale utilizzo improprio delle misure di emergenza e di confinamento adottate in risposta alla COVID-19 in diverse regioni del mondo da parte delle autorità politiche, delle forze di sicurezza e dei gruppi armati non statali per arginare, intimidire e uccidere i difensori dei diritti umani, ivi compresi gli ambientalisti e i difensori della terra; rammenta, a tale proposito, che i difensori dei popoli indigeni sono risultati sproporzionatamente vulnerabili alla COVID-19 a causa delle deboli infrastrutture sanitarie nelle zone remote e della negligenza dei governi;

26.

osserva che la pandemia di COVID-19 minaccia la sicurezza alimentare e la nutrizione di milioni di persone in tutto il mondo, avendo colpito le catene di approvvigionamento alimentare globali, in uno scenario che vede la sicurezza alimentare e i sistemi alimentari già sotto pressione a causa dei cambiamenti climatici e dei disastri naturali; sottolinea che la crisi pandemica potrebbe fungere da punto di svolta per riequilibrare e trasformare i sistemi alimentari, rendendoli più inclusivi, sostenibili e resilienti;

Difensori dei diritti umani ambientali e ruolo delle popolazioni indigene

27.

ricorda che agli Stati incombe l'obbligo di proteggere i difensori dell'ambiente e le loro famiglie da aggressioni, intimidazioni e violenze, come sancito dalla legislazione in materia di diritti umani, nonché di garantire le loro libertà fondamentali, e l'obbligo di riconoscere i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali, così come di riconoscere il contributo della loro esperienza e delle loro conoscenze nella lotta contro la perdita di biodiversità e il degrado ambientale; sottolinea il loro ruolo specifico e le loro competenze nella conservazione e gestione del territorio e chiede una maggiore cooperazione e inclusione delle popolazioni indigene, nonché sforzi volti a rafforzare la loro partecipazione democratica ai pertinenti processi decisionali, compresi quelli relativi alla diplomazia internazionale in materia di clima; si compiace degli sforzi della Commissione volti a sostenere la partecipazione delle popolazioni indigene attraverso il sostegno specifico a diversi progetti, come il Centro di documentazione, ricerca e informazione dei popoli indigeni (DOCIP); incoraggia la Commissione a continuare a promuovere il dialogo e la collaborazione tra i popoli indigeni e l'Unione europea, nonché con i consessi internazionali, in particolare sul tema dei cambiamenti climatici;

28.

sottolinea che, per quanto gli attacchi e le minacce si verifichino ovunque nel mondo, secondo il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani essa è particolarmente drammatica in America latina e in Asia, dove alcuni investitori internazionali, imprese e governi locali ignorano le preoccupazioni legittime delle popolazioni; osserva che, in molti casi, gli scontri e le violazioni si verificano in un contesto di disuguaglianze economiche ed esclusione sociale; denuncia la persecuzione giudiziaria e la criminalizzazione degli attivisti ambientali nella regione dell'Amazzonia, dove gli attacchi, gli omicidi e le persecuzioni degli attivisti ambientali sono in aumento; denuncia l'aumento del numero di attacchi e persecuzioni di cui sono vittime gli attivisti ambientali in Honduras e il recente omicidio di attivisti ambientali del Guapinol; osserva che negli ultimi tre anni sono stati uccisi 578 difensori dell'ambiente, delle terre e dei diritti dei popoli indigeni; sottolinea che le Filippine sono sempre in cima alla lista dei paesi in cui è più pericoloso essere un difensore dei diritti ambientali; ribadisce il suo appello alla Commissione, data la gravità delle violazioni dei diritti umani nel paese e in assenza di miglioramenti sostanziali o della volontà di cooperare da parte delle autorità filippine, ad avviare la procedura che potrebbe portare alla revoca temporanea delle preferenze nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate Plus (SPG+);

29.

raccomanda agli Stati membri dell'UE che non lo abbiano ancora fatto di ratificare la convenzione n. 169 dell'OIL sui popoli indigeni e tribali;

30.

invita la Commissione ad assicurare che l'UE non sostenga iniziative e progetti che portino all'accaparramento illegale dei terreni, al disboscamento illegale e alla deforestazione, né ad altri effetti dannosi sull'ambiente; condanna qualsiasi tentativo di deregolamentazione delle tutele ambientali e dei diritti umani nel contesto della pandemia di COVID-19 e di altre crisi;

31.

condanna fermamente l'aumento del numero di omicidi, attacchi diffamatori e atti di persecuzione, criminalizzazione, incarcerazione, vessazione e intimidazione nei confronti dei popoli indigeni, degli attivisti per i diritti umani ambientali e dei difensori della terra in tutto il mondo e chiede che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni;

32.

sottolinea che le donne che difendono i diritti umani ambientali affrontano ulteriori difficoltà sul luogo di lavoro, all'interno delle loro comunità e nelle loro case, in quanto sono soggette o esposte a minacce e a violenze specifiche di genere; osserva che le donne difensore sono più a rischio di subire determinate forme di violenza e altre violazioni, pregiudizi, esclusione e ripudio rispetto ai loro omologhi maschili;

33.

invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere tutti i difensori dei diritti umani, in particolare i difensori dei diritti ambientali e i loro rappresentanti legali, e a richiamare l'attenzione sui loro casi ove necessario; è convinto che il sostegno ai difensori dei diritti ambientali dovrebbe essere aumentato e qualsiasi rappresaglia o attacco contro di loro da parte di attori aziendali o statali dovrebbe essere sistematicamente condannato dall'UE attraverso dichiarazioni pubbliche e, se del caso, azioni locali; ribadisce la propria posizione sulla necessità che il SEAE, la Commissione e gli Stati membri investano e rafforzino specifici meccanismi e programmi di protezione accessibili che tengano conto della dimensione di genere per i difensori dei diritti ambientali, compresi i difensori locali e indigeni, e li coinvolgano in tutte le indagini sulle violazioni;

34.

esprime profonda preoccupazione per il costante deterioramento della situazione dei difensori dell'ambiente, degli informatori, dei giornalisti e dei giuristi esperti di questioni ambientali in tutto il mondo; invita l'UE e i suoi Stati membri a tutelare la libertà di espressione, la libertà e il pluralismo dei media e il diritto di riunione, nonché a garantire la sicurezza e la protezione dei giornalisti e degli informatori sia all'interno dell'UE che nell'ambito delle relazioni esterne; esprime profonda preoccupazione per gli abusi, i reati e gli attacchi mortali che vengono tuttora commessi contro giornalisti e operatori dei media a causa delle attività che svolgono; segnala che la denuncia delle irregolarità costituisce una forma di libertà di espressione e informazione, che contribuisce in modo fondamentale a esporre e prevenire le violazioni del diritto dell'Unione nonché a rafforzare la responsabilità democratica e la trasparenza; invita a tale proposito la Commissione a controllare il recepimento e a garantire la piena applicazione, da parte degli Stati membri, della direttiva (UE) 2019/1937 (9); ritiene che il diritto di informazione rappresenti uno strumento importante affinché le persone che potrebbero subire le conseguenze dei cambiamenti climatici siano informate in modo tempestivo e opportuno degli effetti negativi dei cambiamenti climatici e delle misure di adattamento; chiede il rispetto della libertà di informazione;

35.

riconosce che le azioni intraprese dai difensori dell'ambiente sono fondamentali poiché essi ricercano, elaborano e divulgano soluzioni e meccanismi realistici per la prevenzione dei cambiamenti climatici e per la resilienza e l'adattamento agli stessi per le persone che vivono nei territori interessati;

36.

invita la Commissione a prestare particolare attenzione alle diverse esigenze di protezione delle donne che difendono i diritti umani, riconoscendone il ruolo quali potenti motori di cambiamento, in particolare ai fini dell'azione per il clima; sottolinea al riguardo la necessità di sostenere il rafforzamento delle capacità e il ruolo delle donne quali educatrici e promotrici del cambiamento, nonché di garantire finanziamenti adeguati per dette organizzazioni; ricorda quanto spesso le donne leader di comunità e le attiviste ambientali siano vittime di repressione e finanche di omicidi, come nel caso delle coraggiose attiviste candidate e selezionate per il Premio Sacharov per la libertà di pensiero del Parlamento europeo, in particolare la brasiliana Marielle Franco, assassinata nel 2018, e l'honduregna Berta Cáceres, assassinata nel 2016;

37.

invita l'UE e i suoi Stati membri a chiedere e garantire che il diritto al consenso libero, previo e informato delle popolazioni indigene sia rispettato, senza coercizione, in ogni accordo o progetto di sviluppo che possa incidere sui terreni, i territori o le risorse naturali delle popolazioni indigene; sottolinea che la promozione dei diritti dei popoli indigeni e delle loro pratiche tradizionali è importante per conseguire uno sviluppo sostenibile, contrastare i cambiamenti climatici e preservare e ripristinare la biodiversità, garantendo nel contempo le garanzie adeguate;

38.

invita la Commissione e il Consiglio a fare uso di tutti gli strumenti a loro disposizione, parallelamente alle disposizioni sull'attuazione e sull'applicazione dei diritti umani nel quadro della politica estera dell'Unione e degli accordi di associazione, al fine di fornire un efficace sostegno e protezione ai difensori dei diritti umani e ambientali nel vicinato dell'UE, nonché di incoraggiare i paesi candidati all'adesione all'UE a realizzare un'effettiva convergenza con le norme e i valori europei;

39.

chiede l'adozione di un allegato agli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani dedicato alle sfide e alle esigenze specifiche dei difensori dell'ambiente e alla politica dell'UE in materia; sottolinea l'importanza di garantire la prosecuzione del progetto ProtectDefenders.eu con livelli di finanziamento più elevati, nonché di altri strumenti esistenti dell'UE a sostegno dei difensori dei diritti umani;

40.

chiede l'adozione di un elenco dell'UE di paesi prioritari in cui il SEAE, la Commissione e gli Stati membri intensificherebbero la loro azione a sostegno dei difensori dei diritti ambientali e si impegnerebbero con le autorità locali a introdurre o migliorare i meccanismi di protezione e la legislazione specifica che definisce i difensori dell'ambiente, riconosce il loro lavoro e garantisce la loro protezione; ribadisce che questo elenco di priorità dovrebbe essere predisposto dal SEAE, in stretta consultazione con le parti interessate e con il Parlamento, e aggiornato su base annua; invita inoltre il VP/AR a elaborare una relazione annuale e pubblica sulle azioni svolte nei paesi prioritari, nonché sulla protezione dei difensori dell'ambiente in tutto il mondo;

41.

esorta le Nazioni Unite ad assumere un ruolo più ampio nella protezione degli ecosistemi globali e dei difensori dell'ambiente, in particolare laddove i cambiamenti climatici hanno un forte impatto sulle comunità indigene e locali; invita pertanto l'UE a promuovere un'iniziativa a livello di Nazioni Unite che consenta agli osservatori internazionali di monitorare i danni ambientali critici, le gravi crisi ambientali o le situazioni in cui i difensori dei diritti ambientali sono maggiormente a rischio, e a impegnarsi a fianco delle autorità, garantendo loro assistenza nella creazione di un contesto che tuteli tali difensori;

42.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere, mediante il dialogo politico, l'adozione di piani d'azione nazionali che garantiscano un ambiente sicuro e libero per i difensori dell'ambiente integrando una prospettiva di protezione collettiva più ampia, tra cui misure politiche tese a legittimare le comunità e i gruppi coinvolti nella protezione dell'ambiente; chiede alla Commissione di affrontare esplicitamente i diritti umani delle popolazioni indigene e delle comunità locali nell'ambito del diritto forestale, della governance e degli accordi volontari di partenariato commerciale (VPA FLEGT);

43.

ricorda che, in conformità della dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani, gli Stati sono tenuti a proteggere i difensori della biodiversità come difensori dei diritti umani; esprime soddisfazione in relazione all'elaborazione di trattati internazionali quali l'accordo di Escazú, uno strumento chiave per l'America latina e i Caraibi, la regione in cui è stato registrato il maggior numero di omicidi di difensori dei diritti umani ambientali;

UNFCCC, giustizia e responsabilità

44.

lamenta il fatto che gli attuali contributi determinati a livello nazionale, se anche fossero pienamente attuati da tutti gli Stati, comporterebbero un disastroso aumento della temperatura globale pari a 3o C oltre i livelli preindustriali, infrangendo di conseguenza l'accordo di Parigi; avverte che tale scenario si tradurrebbe in conseguenze climatiche e ambientali estreme e ripercussioni negative diffuse sui diritti umani;

45.

plaude all'inclusione dei diritti umani nel preambolo dell'accordo di Parigi e chiede misure efficaci per rispettare e promuovere gli obblighi in materia di diritti umani nell'attuazione dell'accordo e nelle azioni per il clima; lamenta, tuttavia, la mancanza di disposizioni concrete volte a chiamare gli Stati e le imprese a rispondere delle violazioni dei diritti umani legate ai cambiamenti climatici;

46.

esorta le parti dell'UNFCCC a continuare ad accrescere la loro ambizione in termini di mitigazione e adattamento in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi e a integrare la dimensione dei diritti umani nei loro contributi determinati a livello nazionale e nelle loro comunicazioni sull'adattamento; invita il segretariato dell'UNFCCC a elaborare orientamenti relativi alle modalità di integrazione della tutela dei diritti umani nelle comunicazioni sull'adattamento e sui contributi determinati a livello nazionale, in collaborazione con l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani; incoraggia le parti dell'UNFCCC a rivedere i contributi previsti determinati a livello nazionale e i contributi determinati a livello nazionale nonché a elaborare meccanismi di monitoraggio per i contributi determinati a livello nazionale, con la piena ed effettiva partecipazione dei popoli indigeni;

47.

sottolinea l'esigenza di rafforzare le sinergie tra gli obblighi di rendicontazione in materia di clima e di diritti umani; ritiene che nell'ambito degli orientamenti sul quadro per la trasparenza dell'accordo di Parigi (articolo 13), ciascuna Parte dovrebbe fornire informazioni non solo sulle emissioni di gas a effetto serra, bensì anche sulla conformità dell'attuazione delle politiche climatiche ad altri obiettivi sociali e ai quadri giuridici esistenti, includendo pertanto informazioni sulle buone pratiche, compresi gli approcci basati sui diritti per le misure di mitigazione e di adattamento, oltre che il sostegno;

48.

esorta le istituzioni dell'UE a cooperare strettamente nella promozione di un approccio incentrato sui diritti umani nel quadro dei negoziati internazionali sul clima in corso, in particolare per quanto concerne il meccanismo per lo sviluppo sostenibile e altri orientamenti per i meccanismi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, dell'accordo di Parigi, che garantiscono una partecipazione significativa e informata dei titolari dei diritti, tutele ambientali e sociali adeguate e meccanismi di ricorso indipendenti; sottolinea che il meccanismo per lo sviluppo sostenibile dovrebbe mirare a finanziare progetti a beneficio delle persone più vulnerabili colpite dai cambiamenti climatici, che tutti i progetti finanziati nell'ambito di tale meccanismo dovrebbero essere sottoposti a una valutazione d'impatto sui diritti umani e che esclusivamente i progetti aventi impatto positivo possono essere registrati;

49.

invita la Commissione a elaborare criteri di ammissibilità per le sovvenzioni dell'UE che consentano alle ONG ambientali, che altrimenti potrebbero non essere ammissibili ai finanziamenti a causa delle loro dimensioni, di ottenere un accesso più inclusivo ai fondi;

50.

sottolinea che, al fine di garantire l'assunzione di responsabilità per tutti gli attori, i nuovi meccanismi, quali il meccanismo per lo sviluppo sostenibile, devono integrare politiche istituzionali di salvaguardia e meccanismi di reclamo per assicurare un'efficace protezione dei diritti;

51.

invita il segretariato dell'UNFCCC a elaborare, unitamente alle parti della convenzione, un quadro giuridico comune per la giustizia climatica;

52.

pone in evidenza che il bilancio globale di cui all'articolo 14 dell'accordo di Parigi dovrebbe essere utilizzato per esaminare i progressi compiuti verso l'integrazione dei diritti umani e di altri principi nell'azione per il clima; osserva che occorre fare in modo che la società civile e le organizzazioni intergovernative possano apportarvi il proprio contributo; ritiene che l'attuazione dell'accordo di Parigi dovrebbe contribuire a identificare le buone pratiche e gli ostacoli all'attuazione, oltre che informare i futuri contributi determinati a livello nazionale e la cooperazione internazionale;

53.

sottolinea che tutte le azioni efficaci in materia di clima basate sui diritti dovrebbero garantire una partecipazione libera, attiva, ragionata e informata; raccomanda che i piani di mitigazione e di adattamento siano disponibili al pubblico, finanziati in modo trasparente e predisposti con la partecipazione dei gruppi interessati e/o potenzialmente interessati, in particolare i più vulnerabili;

54.

insiste sul fatto che i paesi in via di sviluppo non possono affrontare da soli gli effetti dei cambiamenti climatici e che spesso dipendono dagli aiuti internazionali per quanto riguarda la loro capacità di gestione delle crisi, di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e di anticipazione degli stessi;

55.

sottolinea che, a suo parere, le leggi e le istituzioni in materia di diritti umani comunemente utilizzate per colmare il divario di responsabilità in termini di governance non possono in alcun modo sostituire misure efficaci tese a prevenire e riparare i danni causati dai cambiamenti climatici; è del parere che le istituzioni nazionali per i diritti umani e la società civile possano svolgere un ruolo efficace nei meccanismi nazionali di responsabilità e supervisione concepiti per garantire l'accesso ai mezzi di ricorso per quanti subiscono violazioni dei diritti umani a causa dei cambiamenti climatici;

56.

ritiene che l'UE debba assumere una leadership attiva, solida e ambiziosa nella preparazione della 26a conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26), incentrando l'elaborazione delle politiche internazionali in materia di cambiamenti climatici sui principi relativi ai diritti umani, onde evitare danni irreversibili allo sviluppo umano e alle generazioni del presente e del futuro;

57.

riconosce il ruolo attivo e il coinvolgimento della società civile, comprese le organizzazioni non governative e i difensori dell'ambiente nella promozione di approcci all'azione per il clima basati sui diritti umani e invita l'UE a sostenere tali attività; sottolinea la necessità di garantire la partecipazione della società civile nel quadro per la trasparenza illustrato dall'articolo 13 dell'accordo di Parigi;

58.

prende atto della proposta di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1367/2006 (10) (il cosiddetto regolamento di Aarhus), che dovrebbe migliorare l'attuazione della convenzione di Århus a livello dell'UE; incoraggia inoltre gli Stati membri a garantire un adeguato recepimento nei rispettivi ordinamenti giuridici dei pertinenti atti legislativi dell'UE (ad esempio la direttiva 2011/92/UE (11)) e delle disposizioni internazionali giuridicamente vincolanti (convenzione di Aarhus), al fine di garantire un accesso inclusivo alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale;

59.

sottolinea che le azioni dei difensori dell'ambiente sono perfettamente in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e che un'attuazione sistemica di detti obiettivi deve essere perseguita a livello locale, nazionale e internazionale;

60.

ricorda che gli Stati membri sono tenuti a regolamentare le imprese per garantire che non causino violazioni dei diritti umani e che gli attori privati e le imprese hanno l'obbligo di affrontare le implicazioni dei cambiamenti climatici per i diritti umani, in linea con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;

61.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri a svolgere un ruolo attivo nella definizione, istituzione e promozione dei sistemi di salvaguardia e di responsabilità all'interno degli organismi riconosciuti a livello internazionale, onde garantire che le modifiche strutturali apportate al fine di ridurre drasticamente le emissioni entro il 2030, come previsto dalle politiche in materia di clima, siano definite, attuate e monitorate in modo da tutelare i diritti delle persone e delle comunità interessate, compreso il diritto al lavoro, e allo scopo di promuovere condizioni di lavoro giuste ed eque; sottolinea che la transizione verde dovrebbe essere equa e non lasciare indietro nessuno;

62.

sottolinea l'importanza del dovere di diligenza e di una responsabilità sostenibile delle imprese quali elementi importanti e indispensabili per la prevenzione di gravi violazioni dei diritti umani e ambientali e la protezione dalle stesse; invita l'UE a sostenere la governance sostenibile e responsabile delle imprese come elemento importante del Green Deal europeo; chiede agli Stati membri di attuare misure normative efficaci onde identificare, valutare, prevenire, far cessare, mitigare, monitorare, comunicare e affrontare le violazioni dei diritti umani potenziali e/o effettive, nonché renderne conto e porvi rimedio, e chiamare le imprese a rispondere delle proprie azioni all'atto di garantire il rispetto degli obblighi di dovuta diligenza per quanto concerne l'impatto dei cambiamenti climatici sui diritti umani, in linea con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;

63.

accoglie con favore l'impegno della Commissione di elaborare una proposta legislativa in materia di dovere di diligenza obbligatorio per le imprese in relazione ai diritti umani e l'ambiente lungo le intere rispettive catene di approvvigionamento; raccomanda che suddetta proposta legislativa sostenga e faciliti l'elaborazione di metodologie comuni di misurazione dell'impatto ambientale e dei cambiamenti climatici; sottolinea l'importanza di una consultazione e una comunicazione efficaci, ragionate e informate con tutte le parti interessate o potenzialmente interessate compresi i difensori dell'ambiente; esorta l'Unione a sostenere i negoziati in corso in vista della creazione di un trattato vincolante delle Nazioni Unite su diritti umani e imprese per regolamentare le attività delle società transnazionali e altre imprese commerciali; ritiene che qualsiasi strumento analogo debba incoraggiare le imprese e gli investitori ad assumersi le proprie responsabilità relativamente al diritto umano a un ambiente sano; ritiene che qualsiasi strumento di questo tipo debba includere solide disposizioni in materia di protezione dell'ambiente e incoraggiare gli attori a livello d'impresa e le istituzioni finanziarie, ma anche gli istituti regionali di investimento o di sviluppo, ad assumersi le proprie responsabilità per quanto concerne il diritto di ogni persona a un ambiente sano;

64.

sottolinea l'importanza di contrastare la corruzione a livello globale in quanto nuoce al godimento dei diritti umani, ha particolari ripercussioni negative e conseguenze sproporzionate per i gruppi più svantaggiati, emarginati e vulnerabili della società, come le donne, i bambini, le persone con disabilità, gli anziani, i poveri, i popoli indigeni o le persone appartenenti a minoranze, impedendo loro, tra le altre cose, un accesso equo alle risorse naturali, compresa la terra;

65.

invita il Consiglio e il SEAE a integrare i crimini legati alla corruzione tra gli atti punibili nell'ambito del meccanismo europeo per l'imposizione di sanzioni in materia di diritti umani, il cosiddetto «Atto Magnitsky» europeo, e a garantirne la rapida adozione e attuazione;

66.

è del parere che l'attuale revisione della politica commerciale dell'UE dovrebbe costituire un'opportunità per ridefinire, promuovere e rafforzare la tutela dei diritti umani nella politica commerciale; sottolinea che i capitoli dedicati allo sviluppo sostenibile nei futuri accordi commerciali devono rientrare nell'ambito di applicazione dei meccanismi di risoluzione delle controversie dei suddetti accordi;

o

o o

67.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente della 74a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Presidente del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e ai capi delle delegazioni dell'UE.

(1)  Testi approvati, P9_TA(2020)0015.

(2)  GU C 337 del 20.9.2018, pag. 82.

(3)  Testi approvati, P9_TA(2020)0005.

(4)  GU C 118 dell'8.4.2020, pag. 15.

(5)  Testi approvati, P9_TA(2020)0054.

(6)  Convenzione della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, 25 giugno 1998.

(7)  Accordo regionale sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico e la giustizia in materia ambientale in America latina e nei Caraibi, 4 marzo 2018.

(8)  Meccanismo indipendente di responsabilità dei progetti della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e meccanismo di trattamento delle denunce del gruppo Banca europea per gli investimenti.

(9)  Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

(10)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).

(11)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).


Giovedì 20 maggio 2021

12.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 15/125


P9_TA(2021)0248

Invertire l'evoluzione demografica nelle regioni dell'UE utilizzando gli strumenti della politica di coesione

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2021 sul tema «Invertire l'evoluzione demografica nelle regioni dell'Unione europea utilizzando gli strumenti della politica di coesione» (2020/2039(INI))

(2022/C 15/11)

Il Parlamento europeo,

vista la libera circolazione dei lavoratori, garantita dall'articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'articolo 174 TFUE sul rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione europea,

visto l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, che autorizza gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni economiche, a condizione che detti aiuti non incidano significativamente sulla concorrenza (regioni di «categoria c»),

visto l'articolo 349 TFUE sulle regioni ultraperiferiche,

visti gli articoli 9, 46, 47, 48 e 147 TFUE relativi a diversi aspetti del lavoro e dell'occupazione nell'UE,

visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare i principi 2, 3 e 20,

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (COM(2018)0375), in particolare il capo II sullo sviluppo territoriale,

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza (COM(2020)0408),

vista la sua risoluzione del 17 aprile 2018 sul rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione europea: la 7a relazione della Commissione europea (1),

vista la sua risoluzione del 14 novembre 2017 sull'utilizzo di strumenti della politica di coesione da parte delle regioni per affrontare il cambiamento demografico (2),

vista la sua risoluzione del 15 novembre 2011 sul cambiamento demografico e le sue ripercussioni sulla futura politica di coesione dell'Unione europea (3),

vista la sua risoluzione legislativa del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (4),

visti l'articolo 20 TFUE, il regolamento (UE) n. 492/2011 (5) e la direttiva 2004/38/CE (6) relativi alla libera circolazione dei lavoratori e delle loro famiglie all'interno dell'Unione,

vista la relazione della Commissione del 17 giugno 2020 sull'impatto dei cambiamenti demografici,

vista la tabella di marcia della Commissione del 27 luglio 2020 dal titolo «Sviluppo rurale: una visione a lungo termine per le zone rurali» (7),

viste le conclusioni del Consiglio dal titolo «Sfide demografiche — La via da seguire», adottate l'8 giugno 2020,

visto il Libro verde intitolato «Invecchiamento: promuovere la solidarietà e la responsabilità fra le generazioni», presentato dalla Commissione il 27 gennaio 2021,

vista la tabella di marcia della Commissione del 16 novembre 2020 dal titolo «Il cambiamento demografico in Europa: Libro verde sull'invecchiamento» (8),

vista la relazione dell'Osservatorio in rete dell'assetto del territorio europeo (ORATE), del dicembre 2017, sulla geografia delle nuove dinamiche occupazionali in Europa,

visto il documento strategico dell'ORATE del giugno 2019, dal titolo «Addressing labour migration challenges in Europe: An enhanced functional approach» (Affrontare le sfide inerenti alla migrazione della forza lavoro in Europa: un approccio funzionale rafforzato),

vista la relazione del Dipartimento per gli affari economici e sociali delle Nazioni Unite, Divisione Popolazione, sulle prospettive demografiche mondiali 2019,

vista la relazione della Commissione europea, del 17 giugno 2020, sull'impatto dei cambiamenti demografici (9),

visto l'indice europeo di competitività regionale del 2019,

visto il documento dell'OCSE sull'adattamento ai cambiamenti demografici, elaborato per la prima riunione del gruppo di lavoro sull'occupazione del G20, tenutasi a Tokyo dal 25 al 27 febbraio 2019 sotto la presidenza giapponese del G20,

visti gli «obiettivi di Barcellona» del 2002,

vista la relazione 2016 del Comitato delle regioni sull'impatto dei cambiamenti demografici sulle regioni europee,

vista la relazione 2018 del Comitato delle regioni, dal titolo «Affrontare la fuga di cervelli: la dimensione locale e regionale»,

visto il parere del Comitato delle regioni dal titolo «Cambiamenti demografici: proposte per misurare e contrastare gli effetti negativi del fenomeno nelle regioni dell'UE», del 12-14 ottobre 2020,

vista la visione a lungo termine della Commissione per le zone rurali, che è attualmente in fase di elaborazione,

visto il parere del Comitato delle regioni, dell'8-10 dicembre 2020, dal titolo «Strategia dell'UE per rivitalizzare le comunità rurali»,

vista la relazione del Comitato delle regioni, del 30 gennaio 2020, relativa alla valutazione d'impatto territoriale sui cambiamenti demografici,

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A9-0061/2021),

A.

considerando che la distribuzione della popolazione a livello locale, regionale, nazionale e dell'UE, così come la sua stabilità o le sue variazioni, presentano dinamiche che differiscono sensibilmente tra gli Stati membri dell'Unione e le rispettive regioni, determinando ripercussioni asimmetriche sul fenomeno dello spopolamento e, in ultima istanza, sulla coesione sociale, economica e territoriale dell'UE; che, secondo l'indice europeo di competitività regionale 2019, si riscontra un divario tra le regioni metropolitane o che ospitano le capitali e le zone più periferiche, poiché il 78 % della popolazione europea vive in aree urbane o aree urbane funzionali e beneficia di servizi di elevata qualità in materia di energia, trasporti e connettività digitale, mentre numerose regioni periferiche incontrano ancora difficoltà in tal senso; che la politica di coesione, in quanto principale fonte di investimenti pubblici nell'UE, che rappresenta l'8,5 % degli investimenti di capitale pubblico, può rivestire un ruolo importante nell'affrontare tali sfide demografiche, anche al fine di preservare l'equilibrio demografico naturale dell'Unione a lungo termine;

B.

considerando che, ai fini della presente relazione, per «regioni di partenza» si intendono le regioni che perdono capacità e/o competenze di alto livello (in uno o più ambiti o settori) a vantaggio di altre regioni, a seguito dell'emigrazione permanente durante un determinato periodo di tempo, mentre con «regioni di destinazione» si indicano le regioni che acquisiscono capacità e/o competenze di livello elevato (in uno o più ambiti o settori) a seguito dell'immigrazione permanente in un determinato periodo di tempo;

C.

considerando che l'evoluzione demografica è influenzata anche dai cambiamenti climatici, in particolare le inondazioni e le ondate di calore legate a tale fenomeno; che un approccio coordinato, che integri i principi della sostenibilità, dell'inverdimento e della digitalizzazione all'interno di diverse politiche dell'UE, potrebbe anche contribuire a invertire le tendenze demografiche negative;

D.

considerando che esiste una stretta correlazione tra la fornitura di servizi sociali, la connettività fisica e relativa alle TIC, l'istruzione e le opportunità di lavoro, da un lato, e la capacità di trattenere e attrarre la popolazione in talune zone, dall'altro; che numerose regioni dell'Unione, tra cui le aree rurali, che rappresentano il 44 % della superficie dell'UE, e le zone remote, periferiche, insulari e montane, penalizzate dal punto di vista geografico, sociale ed economico, devono ancora far fronte a un profondo divario in termini di disponibilità dei suddetti servizi; che tali regioni sono particolarmente colpite dalle tendenze che causano bassa densità, esodo rurale e spopolamento, le quali determinano ripercussioni negative sull'invecchiamento, il ricambio generazionale e lo sviluppo agricolo; che sarebbe opportuno sviluppare ulteriori sinergie con la politica dell'UE in materia di trasporti, al fine di affrontare le esigenze specifiche delle regioni scarsamente abitate e interessate dallo spopolamento; che l'attuale tendenza all'invecchiamento della popolazione europea ha importanti conseguenze sul piano economico e sociale, quali l'aumento degli indici di dipendenza, le pressioni sulla sostenibilità a livello fiscale e di sicurezza sociale e l'incremento delle sollecitazioni sui servizi sanitari e sociali;

E.

considerando che la libera circolazione dei lavoratori è una delle quattro libertà dell'Unione europea e del suo mercato unico;

F.

considerando che, sebbene la popolazione dell'UE abbia registrato una crescita sostanziale negli ultimi decenni, il tasso di crescita è attualmente in calo e si prevede che la popolazione diminuisca significativamente nel lungo periodo; che nel 2015 nell'UE si è registrato il primo calo demografico naturale, con un maggior numero di decessi rispetto alle nascite; che nel 2019 l'Europa rappresentava solo il 6,9 % della popolazione mondiale e che nel 2070 tale cifra scenderà a meno del 4 %, con un declino particolarmente marcato nell'Europa orientale e meridionale a causa della combinazione tra bassi tassi di fertilità e la migrazione intraeuropea netta proveniente da tali regioni; che le tendenze demografiche a lungo termine nelle regioni europee continuano a indicare tassi di natalità inferiori e un invecchiamento delle società, con l'eccezione di alcune regioni ultraperiferiche, in particolare Mayotte, dove si prevede un aumento della popolazione del 38 % entro il 2050, rispetto al livello registrato nel 2010, e la Guyana francese, dove ci si attende un aumento del 26 % (10);

G.

considerando che gli aspetti demografici dovrebbero essere integrati nelle diverse politiche, anche incorporandoli nelle priorità a lungo termine; che è importante raccogliere e monitorare dati statistici attendibili e sostenere la ricerca e lo scambio di buone prassi a tutti i livelli, onde promuovere una migliore comprensione delle sfide demografiche, anticiparne l'impatto sul mercato del lavoro e sviluppare soluzioni innovative ed efficaci per garantire ambienti adatti alle persone anziane;

H.

considerando che la crisi sanitaria ed economica provocata dalla pandemia di COVID-19 ha evidenziato che la solidarietà tra generazioni, unitamente ad adeguati finanziamenti a favore dell'assistenza sanitaria e sociale e di un'economia sostenibile, è una delle forze trainanti del processo di ripresa e della creazione di società più inclusive e resilienti; che la pandemia di COVID-19 ha rivelato la fragilità dei nostri sistemi sanitari, soprattutto a fronte dell'invecchiamento della popolazione; che la pandemia di COVID-19 ha evidenziato ancora una volta l'importanza di tutelare e promuovere la dignità delle persone anziane e i loro diritti fondamentali nell'UE;

I.

considerando che la crisi della COVID-19 avrà probabilmente ripercussioni significative sui tassi di natalità e mortalità e sui flussi migratori in Europa, ma che la piena portata delle conseguenze economiche, sociali e occupazionali della pandemia è ancora sconosciuta; che gli impatti a breve e lungo termine sull'evoluzione demografica delle misure straordinarie adottate in risposta alla crisi dovranno essere analizzati in modo approfondito, anche da una prospettiva di genere; che taluni studi preliminari suggeriscono che la pandemia abbia aggravato le disuguaglianze esistenti tra uomini e donne, tra cui un aumento del lavoro assistenziale non retribuito e la perdita di posti di lavoro; che la crisi sanitaria pubblica si ripercuote in modo sproporzionato su donne e ragazze, in particolare quelle appartenenti ai gruppi più vulnerabili, aspetto che la politica di coesione dovrebbe tenere in considerazione, anche orientando gli investimenti nei servizi di assistenza e migliorando le condizioni di lavoro nel settore, così come sostenendo la transizione verso un'economia dell'assistenza;

J.

considerando che all'interno dell'Europa, dall'inizio della crisi economica del 2008, sono stati registrati movimenti di giovani professionisti istruiti dall'Europa meridionale e orientale verso l'Europa nord-occidentale; che esiste una forte correlazione tra le condizioni socioeconomiche di una regione e la sua dinamica di fuga/afflusso di cervelli; che le regioni di partenza e quelle di destinazione dovranno collaborare per affrontare le sfide a cui devono far fronte e utilizzare approcci integrati per elaborare politiche a lungo termine volte a massimizzare la qualità di vita della popolazione;

K.

considerando che l'innovazione e gli investimenti nel capitale umano sono i principali fattori alla base della crescita socioeconomica e occupazionale a medio e lungo termine negli Stati membri e nelle loro regioni;

Attuali caratteristiche e sfide legate ai cambiamenti demografici nell'UE

Considerazioni generali

1.

sottolinea che le quattro libertà rappresentano la chiave di volta della competitività e dei valori dell'UE; rileva tuttavia che è opportuno rivolgere maggiore attenzione al loro impatto sulle tendenze demografiche e alle loro implicazioni per l'equilibrio tra gli Stati membri e all'interno degli stessi, così come per la loro coesione economica, sociale e territoriale; sottolinea che l'Unione deve far fronte a una sfida demografica significativa che, pur determinando ripercussioni differenti tra le regioni, deve essere riconosciuta e affrontata in modo olistico, al fine di correggere l'equilibrio demografico naturale negativo degli ultimi anni; ritiene che l'inversione delle attuali tendenze demografiche negative nei territori europei, attraverso misure rivolte alle cause e non solo alle conseguenze, dovrebbe costituire una priorità per l'Unione europea, accanto al duplice obiettivo di accelerare la transizione climatica e digitale;

2.

osserva, in tale contesto, contrasti demografici significativi legati alle differenti opportunità economiche, alla fornitura di servizi, all'accessibilità, ai trasporti e alla connettività digitale, sia a livello di Unione che di Stati membri, tra le regioni centrali, metropolitane e periferiche; ribadisce, in tale contesto, che la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) può essere efficace solo se le infrastrutture di trasporto locali funzionano in modo adeguato; pone in evidenza che le suddette differenze sono particolarmente apprezzabili nelle zone rurali o nelle aree soggette a vincoli naturali o specifici, come le regioni scarsamente popolate e montane, così come tra il continente, le isole e le regioni ultraperiferiche; ribadisce che l'accessibilità alla maggior parte delle isole e delle regioni ultraperiferiche è caratterizzata da trasporti poco frequenti e spesso costosi;

3.

rileva che il PIL pro capite, il livello di reddito, il tasso di occupazione, il tasso di fertilità, i fattori socio-economici, il divario tra zone rurali e zone urbane e l'invecchiamento della popolazione sono tra i fattori più importanti che hanno un'incidenza diretta sulla demografia; constata nello specifico che le attuali dinamiche occupazionali stanno determinando flussi demografici all'interno delle regioni europee, con conseguenti disparità socio-territoriali e sfide di cui si dovrà occupare la politica di coesione post-2020; evidenzia che i modelli di migrazione interna dalle regioni orientali, meridionali e centrali verso le regioni settentrionali e nord-occidentali riguardano principalmente lavoratori giovani, istruiti e qualificati; constata che negli ultimi anni la migrazione dei cittadini provenienti dai paesi terzi ha consentito all'Unione di evitare il calo demografico;

4.

sottolinea che in Europa si registrano un evidente invecchiamento della popolazione e un calo dei tassi di natalità, con ripercussioni sull'indice di dipendenza ed effetti negativi sulla crescita della forza lavoro, che è di gran lunga inferiore rispetto al decennio precedente; mette in guardia contro un evidente declino della forza lavoro nelle regioni dell'Europa orientale, meridionale e centrale; sottolinea che l'invecchiamento della popolazione incide anche sulla pianificazione degli alloggi e dei trasporti, sulle esigenze in termini di infrastrutture e servizi, nonché sulla sostenibilità a livello fiscale e della sicurezza sociale; rileva che sono necessarie politiche di invecchiamento attivo, al fine di limitare gli aspetti negativi dei cambiamenti demografici, in particolare nelle zone rurali e isolate, e garantire un adeguato livello di qualità della vita per tutti gli abitanti;

5.

pone l'accento sull'attuale crisi sanitaria della COVID-19 e sulle possibili implicazioni socioeconomiche a medio e lungo termine per le dinamiche del mercato del lavoro; si rammarica inoltre dell'impatto negativo della pandemia di COVID-19 sull'aspettativa media di vita in Europa; sottolinea che le misure di autoisolamento e di distanziamento sociale, nonostante il loro ruolo positivo nell'abbassamento dei tassi di contagio, hanno avuto effetti tangibili sulla produzione, la domanda e il commercio, riducendo l'attività economica e portando a un aumento della disoccupazione, a un netto calo dei redditi delle imprese e a un incremento dei disavanzi pubblici; osserva che, di conseguenza, ci si può attendere una nuova ondata migratoria di giovani, sia tra gli Stati membri che al loro interno;

6.

sottolinea che l'attuale crisi della COVID-19 ha messo in luce notevoli disparità in termini di qualità dei servizi sanitari e di accesso agli stessi; rammenta, a tale proposito, la necessità di rafforzare i servizi pubblici nelle zone rurali, tra cui le strutture sanitarie, al fine di affrontare le notevoli disuguaglianze e differenze nell'aspettativa di vita che dipendono dal luogo di residenza, dallo status sociale e dal livello di istruzione; ricorda che la pandemia ha messo in luce anche il divario digitale, che interessa in modo particolare gli anziani e quanti vivono in regioni meno sviluppate, rurali, montane e/o remote, nonché nelle regioni ultraperiferiche;

7.

pone in evidenza un'altra sfida resa visibile dalla pandemia, ovvero la necessità di garantire condizioni di lavoro e di vita dignitose per i lavoratori stagionali, i quali rivestono un importante ruolo nel colmare le carenze in alcuni settori economici, in particolare l'agricoltura;

8.

sottolinea che determinare la portata del processo di spopolamento è di per sé una sfida, poiché i registri statistici non forniscono dati accurati, dal momento che le cifre relative alle persone che lasciano determinate zone sono disponibili solamente con un ritardo di vari anni; constata inoltre che, secondo le previsioni demografiche di Eurostat, nel prossimo decennio sia le regioni rurali che quelle urbane potrebbero registrare un calo demografico; pone in evidenza, in tale contesto, l'importanza di valutare correttamente la portata delle sfide demografiche e di affrontarle in modo adeguato, anche al fine di contrastare la radicalizzazione e i movimenti contrari al processo di integrazione europea e di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale; raccomanda di valutare la possibilità di utilizzare altri indicatori oltre al PIL e alla densità demografica per la classificazione di territori con svantaggi gravi e permanenti; sottolinea altresì l'importanza di dati statistici demografici aggiornati, disaggregati almeno a livello NUTS 3, al fine di monitorare meglio l'impatto delle evoluzioni demografiche sui territori e consentire azioni più efficaci e mirate per affrontarle; invita gli Stati membri a investire nella modernizzazione della capacità di raccolta dei dati relativi alle evoluzioni demografiche a diversi livelli NUTS;

Le dimensioni locale e regionale

Regioni di partenza

9.

rileva che, in generale, le zone e le città rurali e post-industriali, sottosviluppate rispetto alle grandi aree metropolitane, nonché i territori remoti, tra cui le isole e la maggior parte delle regioni ultraperiferiche, si trovano ad affrontare una serie di situazioni specifiche: un notevole calo della popolazione, dovuto anche ai tassi di natalità, livelli di reddito medi inferiori a quelli nazionali o dell'UE e difficoltà di integrazione territoriale con altre regioni, circostanze, queste ultime, che le espongono maggiormente al rischio di spopolamento; sottolinea che la situazione genera anche difficoltà di accesso ai servizi pubblici, quali alloggi, istruzione e assistenza sanitaria, compreso l'accesso ai farmaci di importanza vitale; evidenzia che le regioni rurali accolgono attualmente il 28 % della popolazione europea ma che, secondo le previsioni, tale percentuale diminuirà in modo significativo in futuro; sottolinea che le iniziative dell'Unione destinate alle zone rurali, quali la politica agricola e quella di coesione, andrebbero ulteriormente rafforzate promuovendo un migliore coordinamento delle iniziative politiche volte a rafforzare l'occupazione giovanile, l'imprenditorialità, la digitalizzazione e gli aiuti ai giovani agricoltori e ai nuovi agricoltori; si compiace a tale riguardo dell'intenzione della Commissione di accelerare la diffusione dell'infrastruttura a banda larga ad alta capacità nei territori scarsamente popolati e rurali e la considera un'opportunità per migliorare la qualità della vita e promuovere le opportunità di istruzione, la creazione di posti di lavoro, l'innovazione, un migliore accesso alla sanità e ad altri servizi pubblici, l'adattamento ai cambiamenti tecnologici e lo sviluppo di strutture culturali e attività ricreative; sottolinea che le donne nelle zone rurali sono essenziali per lo sviluppo di queste comunità e che un maggiore riconoscimento del lavoro e dei diritti delle donne nel mercato del lavoro rurale diminuirebbe notevolmente il rischio di spopolamento; esorta la Commissione e gli Stati membri a creare strategie specifiche per promuovere l'emancipazione femminile nelle zone rurali; incoraggia la raccolta di dati disaggregati per genere al fine di individuare e affrontare le attuali disuguaglianze di genere;

10.

richiama l'attenzione su alcuni dei fattori che determinano il cambiamento demografico, costringendo gli abitanti delle zone summenzionate a lasciare il territorio e scoraggiando altre persone dal trasferirvisi: infrastrutture carenti, tra cui la mancanza di Internet a banda larga veloce e di reti di trasporto, un elevato livello di disoccupazione giovanile, minori opportunità di lavoro, in particolare per le professioni che necessitano di studi superiori e, in generale, per le donne, l'assenza di servizi pubblici e privati, difficoltà di accesso ai servizi sanitari, minori opportunità di istruzione, servizi pubblici e servizi sociali, che rendono più difficile l'adattamento ai cambiamenti tecnologici, e mancanza di strutture culturali e attività ricreative; ricorda inoltre l'impatto dei cambiamenti climatici e dei relativi rischi naturali sullo spopolamento, come le intense ondate di calore che portano alla desertificazione di alcune zone meridionali;

11.

evidenzia che tale assenza di diversificazione nella struttura economica regionale di talune regioni rischia di «etichettarle» negativamente, anche agli occhi dei rispettivi abitanti, che potrebbero esprimere insoddisfazione per la qualità della vita e per le strutture e i servizi a loro disposizione; esprime preoccupazione, a tale proposito, per una «geografia del malcontento» che sta prendendo forma in molte regioni dell'UE in cui le persone si sentono abbandonate e che è strettamente associata ai cambiamenti demografici; pone l'accento, in tale contesto, sul fenomeno di fuga di cervelli, che porta alla migrazione di persone con un elevato grado di istruzione e qualifiche da un determinato luogo o paese a un altro; sottolinea, in particolare, che l'«esodo» del personale sanitario, quali medici e infermieri, aggravato dai tagli significativi degli ultimi anni ai finanziamenti pubblici destinati alla sanità e all'assistenza sociale, e quello del personale docente hanno portato a un deterioramento della qualità dell'assistenza medica e dell'istruzione, rendendo difficile, soprattutto nelle zone remote, rurali, e ultraperiferiche, l'accesso a un'assistenza e a un'istruzione di qualità;

12.

ritiene che anche le aree urbane siano esposte al fenomeno dello spopolamento, dal momento che una città su cinque in Europa ha registrato un declino della popolazione dal 1990; osserva, tuttavia, che il decremento demografico urbano non è sempre un processo lineare continuo e può essere episodico o temporaneo, a seconda del contesto territoriale;

13.

osserva un modello di «periferizzazione interna», nel senso che le regioni dell'Europa centrale, orientale e meridionale registrano un tasso di migrazione netta della popolazione sostanzialmente negativo, mentre le regioni dell'Europa settentrionale e occidentale registrano un tasso sostanzialmente positivo, essendo la destinazione di un numero elevato di migranti economici; ritiene che tali disparità siano esacerbate anche nelle zone rurali, dove la politica di coesione e le risorse della PAC devono concentrarsi in modo più deciso sull'innovazione, al fine di incoraggiare i giovani ad avviare un'attività agricola, nonché sulla digitalizzazione, la mobilità rurale e lo sviluppo di città intelligenti, e sul sostegno alle aziende agricole a conduzione familiare affinché possano beneficiare dell'innovazione e delle nuove tecnologie;

Regioni di destinazione

14.

riconosce che le aree metropolitane intorno alle grandi città registrano un tasso di migrazione positivo, con caratteristici spostamenti demografici dalle campagne verso le città, a seguito di una crescente concentrazione urbana dei modelli di crescita dell'occupazione;

15.

osserva inoltre che le regioni dove vive un'elevata percentuale di persone altamente istruite e che presentano più opportunità di lavoro per queste ultime sono meno esposte al processo di spopolamento;

16.

evidenzia che i settori dell'economia della conoscenza contribuiscono allo sviluppo regionale offrendo elevati livelli di capitale sociale, reti e tecnologia; riconosce che le attività economiche innovative si situano tipicamente nelle regioni tecnologicamente più avanzate, dove sono maggiormente accessibili sufficienti agglomerati di imprese «intelligenti»;

17.

sottolinea, d'altro canto, che l'eccessiva concentrazione della popolazione in talune aree urbane ha già portato a effetti collaterali negativi, quali la congestione del traffico, l'aumento dei costi delle abitazioni e dei trasporti, l'inquinamento, l'insufficiente disponibilità di acqua, i problemi di smaltimento dei rifiuti, l'elevato consumo di energia, il deterioramento della qualità di vita e un'espansione urbana incontrollata, nonché un rischio significativo di povertà ed esclusione sociale e di incertezza per alcune fasce della popolazione; evidenzia che tali effetti negativi hanno quindi impossibilitato le autorità locali a fornire servizi a tutti i residenti delle aree urbane; mette in guardia contro taluni effetti negativi sulla salute pubblica legati all'elevata concentrazione di popolazione nelle zone urbane, che sono stati messi in luce dalla pandemia di COVID-19;

18.

rileva che la migrazione ha un impatto diretto sull'inclusività delle città, aspetto che richiede risposte politiche personalizzate e misure di sostegno nei diversi contesti territoriali; rammenta a tale proposito che il contributo dei migranti economici in termini di imposte e contributi sociali è superiore rispetto a quanto ricevono in forma di benefici individuali; pone in rilievo la necessità di rafforzare le politiche di inclusione e sostenere gli enti locali e regionali a tale riguardo;

Risposte personalizzate: trovare soluzioni alla sfida del declino demografico

19.

sottolinea l'importanza delle iniziative in atto, quali il partenariato europeo per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute, la domotica per le categorie deboli e le comunità della conoscenza e dell'innovazione dell'EIT nel campo digitale e sanitario; invita la Commissione, nell'affrontare le sfide demografiche che interessano le regioni europee, a tenere conto delle soluzioni già messe a punto da tali iniziative per adattarsi ai cambiamenti demografici; sottolinea l'importanza del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, al fine di sostenere l'istruzione e la formazione nelle zone a rischio di spopolamento;

20.

sottolinea che le autorità locali, regionali e nazionali, le associazioni professionali e le ONG sono essenziali per individuare e valutare il fabbisogno specifico di investimenti nelle zone rurali e urbane ai fini della mobilità, dell'accessibilità territoriale e dei servizi di base e, pertanto, per sprigionare il potenziale delle zone interessate, comprese le tendenze economiche, sociali e demografiche; ritiene pertanto che debbano svolgere un ruolo decisivo in quanto partecipanti attivi nello sviluppo di strategie territoriali locali basate sulla comunità; sottolinea l'importanza di includere in tutti i pertinenti programmi dell'Unione, ove possibile, una risposta di bilancio specifica per invertire le tendenze demografiche, e di condurre valutazioni d'impatto delle politiche pubbliche sulla demografia; evidenzia che un approccio territoriale agli strumenti dell'Unione, quali lo sviluppo urbano sostenibile, le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo o gli investimenti territoriali integrati (ITI), potrebbero rivelarsi strumenti utili a cui ricorrere per mantenere e creare posti di lavoro, migliorare l'attrattiva delle regioni e aumentare l'accessibilità ai servizi a livello locale; riconosce le grandi potenzialità dell'economia circolare e della bioeconomia nel rivitalizzare queste zone e chiede assistenza tecnica personalizzata a sostegno degli enti locali e regionali nella progettazione e nell'attuazione di tali strategie, anche ricorrendo a metodi partecipativi che coinvolgano gli attori locali, le parti sociali e la società civile;

21.

sottolinea la necessità di sviluppare un'agenda rurale a livello europeo tesa a migliorare l'accessibilità, l'attrattiva e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e remote in modo da avere un impatto positivo sul buon funzionamento della catena di approvvigionamento e sul mercato interno; rileva che è possibile migliorare l'accessibilità e l'attrattiva di queste zone fornendo l'accesso al capitale per imprenditori e PMI e investendo negli ecosistemi dell'innovazione per sostenere la creazione delle conoscenze e la diffusione delle tecnologie, nonché attraverso la fornitura di servizi pubblici ed essenziali di qualità, la digitalizzazione, anche per le piccole imprese, l'innovazione digitale e la connettività digitale e servizi di trasporto di alta qualità; ritiene che le autorità locali e regionali dovrebbero definire nel modo più efficiente possibile un'adeguata offerta di servizi e che il concetto di «verifica per le zone rurali» debba essere utilizzato per affrontare le esigenze specifiche delle zone rurali e remote, concentrandosi sull'attuazione delle politiche e sulla fornitura di soluzioni adeguate;

22.

ribadisce che la rete dei trasporti può svolgere un ruolo decisivo nel rispondere ai cambiamenti demografici e nel contrastare lo spopolamento, rafforzando la connettività delle zone rurali e urbane, anche attraverso investimenti nei trasporti pubblici e in altri servizi di mobilità nelle zone rurali; sottolinea, a tale proposito, l'importanza di migliorare le infrastrutture di trasporto, anche mediante la manutenzione e la rivitalizzazione dei collegamenti di trasporto esistenti e l'offerta di collegamenti alla TEN-T, che sono particolarmente importanti nelle regioni rurali, periferiche, insulari e ultraperiferiche, sostenendo la transizione verso reti di trasporto sostenibili e intelligenti e rafforzando l'interoperabilità dei sistemi di trasporto nel quadro della strategia per una mobilità sostenibile e intelligente;

23.

ritiene che il turismo rurale sostenibile possa svolgere un ruolo molto importante nell'affrontare il fenomeno dello spopolamento e potenziare la creazione di posti di lavoro nonché la diversificazione economica e demografica delle zone rurali;

24.

riconosce che occorre tener conto delle esigenze e delle sfide delle regioni rurali, comprese quelle relative ai cambiamenti climatici, nella transizione verso la neutralità climatica e una mobilità sostenibile e intelligente in linea con gli obiettivi del Green Deal; ritiene inoltre che tali investimenti consentiranno una transizione equa e non discriminatoria verso un'economia digitale e un sistema d'istruzione digitale online, accessibile a tutti i cittadini, compresi i più vulnerabili; è del parere, a tale proposito, che la politica di coesione svolga un ruolo fondamentale grazie a investimenti in servizi pubblici ed essenziali di qualità,

25.

ritiene che l'agenda urbana per l'UE, che individua le principali priorità e azioni volte a migliorare la qualità della vita nelle aree urbane, potrebbe contribuire a definire gli strumenti adeguati per promuovere la crescita, l'integrazione, la cooperazione e l'innovazione e per affrontare le sfide sociali; insiste inoltre sulla necessità di mettere a punto strategie volte a migliorare l'economia della conoscenza e la specializzazione intelligente nelle regioni europee, anche attraverso lo sviluppo di reti di conoscenze e il sostegno agli investimenti nel capitale umano; pone l'accento sul ruolo delle città e delle regioni sia nelle zone spopolate che in quelle sovrappopolate; ribadisce la necessità di ulteriori opportunità di finanziamento direttamente accessibili alle città e alle regioni per attuare i programmi a livello locale e chiede di massimizzare l'uso dell'iniziativa urbana europea;

26.

sottolinea che la politica di coesione dovrebbe contribuire a migliorare l'integrazione delle donne nella pianificazione delle politiche per lo sviluppo regionale e urbano, al fine di progettare città e comunità inclusive sotto il profilo del genere che funzionino per tutti; ritiene inoltre che gli investimenti a titolo dell'FSE+ dovrebbero promuovere l'occupabilità di donne e famiglie monoparentali che faticano a trovare lavoro, garantire finanziamenti a strutture di assistenza all'infanzia a prezzi accessibili e sostenere le giovani famiglie; rammenta che le esigenze dei bambini affidati a un membro della famiglia o che vivono da soli mentre i genitori lavorano all'estero dovrebbero essere affrontate anche attraverso servizi di consulenza, l'accesso all'alloggio, l'assistenza sanitaria e l'istruzione; sottolinea altresì l'importanza di una legislazione favorevole alla famiglia che faciliti un soddisfacente equilibrio tra vita professionale e vita privata;

27.

evidenzia che gli investimenti dovrebbero inoltre sostenere in modo mirato i giovani, gli anziani, le persone con disabilità e altri gruppi vulnerabili nell'entrare o rimanere sul mercato del lavoro e aiutarli a conseguire un posto di lavoro di qualità, prestando particolare attenzione alle zone rurali e remote e maggiormente interessate dallo spopolamento; ritiene opportuno considerare anche la formazione su misura per promuovere il concetto di «economia del benessere» nonché gli approcci all'invecchiamento attivo e in buona salute;

28.

ricorda che le esigenze delle minoranze etniche dovrebbero essere prese in considerazione anche nell'affrontare le sfide demografiche;

29.

rammenta che occorrono strategie volte a invertire la migrazione della forza lavoro a livello regionale, nazionale e dell'UE; invita le autorità locali, regionali, nazionali e dell'UE a sviluppare politiche che rafforzino l'attrattiva delle loro regioni in termini di opportunità di lavoro e a contrastare la fuga dei cervelli nelle regioni di partenza attraverso la prevenzione, la mitigazione e risposte adeguate, utilizzando anche le risorse della politica di coesione; sottolinea, in tale contesto, che esistono già diverse iniziative in vari Stati membri, come gli incentivi per i lavoratori con competenze altamente specializzate, con l'obiettivo di trasformare la fuga in un afflusso di cervelli per le regioni in questione;

30.

evidenzia che la crisi sanitaria causata dalla COVID-19 ha colpito in misura diversa ciascuno Stato membro e ciascuna regione e potrebbe portare a nuove tendenze per quanto riguarda i flussi demografici; ricorda, in tale contesto, che le risorse aggiuntive messe a disposizione del FESR e dell'FSE a titolo di REACT-EU, anche solo come strumento temporaneo, per garantire una ripresa solida e robusta dell'economia dell'UE dalla crisi potrebbero contribuire in modo significativo a conservare i posti di lavoro e a crearne di nuovi nelle regioni a rischio di spopolamento, anche sostenendo le PMI e i lavoratori autonomi; valuta positivamente l'introduzione di modalità di lavoro flessibili, compreso il lavoro a distanza o la riduzione dell'orario di lavoro, e sottolinea che tale sostegno deve essere concesso in modo non discriminatorio;

31.

fa presente, a tale proposito, che la pandemia ha messo in luce l'importanza della digitalizzazione in tutti i settori dell'economia, al fine di attenuare l'impatto del distanziamento sociale e delle restrizioni alla libertà di movimento, nonché per agevolare il monitoraggio sanitario o le visite online e offrire servizi di assistenza sanitaria nelle zone scarsamente popolate o nelle zone che affrontano sfide naturali o demografiche; ritiene opportuno avvalersi dalle opportunità offerte da tale evoluzione per creare nuovi posti di lavoro in zone caratterizzate dall'invecchiamento della popolazione;

32.

attira l'attenzione sulla crescente diffusione del telelavoro durante la crisi COVID-19 e ritiene che possa rivelarsi uno strumento utile per invertire le tendenze allo spopolamento delle zone rurali, permettendo ai giovani che hanno completato il loro percorso formativo di continuare a vivere in zone che avrebbero altrimenti abbandonato; invita la Commissione e gli Stati membri a riflettere su come il telelavoro potrebbe incidere sulla futura mobilità all'interno dell'UE e sulla percezione dell'attrattività delle diverse regioni;

Raccomandazioni strategiche

33.

ribadisce l'invito alla Commissione a presentare una strategia sul cambiamento demografico basata sui seguenti elementi principali: condizioni di lavoro dignitose, equilibrio tra vita professionale e vita privata, dimensione territoriale delle politiche di promozione dell'attività economica e dell'occupazione, adeguata offerta di servizi sociali di interesse generale in tutti i territori, trasporti pubblici locali efficaci, adeguata assistenza alle persone non autosufficienti e assistenza a lungo termine, con particolare attenzione alle nuove forme di lavoro e al loro impatto sociale;

34.

esorta gli Stati membri e le autorità regionali ad attuare un approccio integrato per affrontare le sfide demografiche attraverso gli strumenti della politica di coesione, e incoraggia la promozione di piccoli comuni intelligenti e di altri sistemi di incentivi per trattenere la popolazione e attrarre i giovani nelle zone rurali e semiurbane;

35.

ricorda che il dispositivo per la ripresa e la resilienza fornirà un sostegno finanziario su vasta scala per rendere le economie degli Stati membri più resilienti e meglio preparate per il futuro, e insiste affinché gli Stati membri propongano, a seconda della loro situazione specifica, misure per far fronte ai cambiamenti demografici, in particolare nelle zone più vulnerabili, nei loro piani nazionali per la ripresa e la resilienza; ritiene che le autorità locali e regionali debbano essere attivamente coinvolte nell'elaborazione dei suddetti piani, in quanto la loro valutazione e successiva gestione da parte degli Stati membri rappresenta un momento particolarmente importante; ritiene che occorra sviluppare sinergie tra la politica di coesione e i programmi di Next Generation EU, al fine di garantire un approccio più globale alle sfide demografiche;

36.

sottolinea l'importanza del JTF e del relativo meccanismo di attuazione, che mirano a sostenere le comunità interessate dalla transizione energetica, contribuendo a creare nuove opportunità per le zone rurali e post-industriali e a ridurre il rischio di spopolamento; ritiene che occorra sostenere, a tale riguardo, le iniziative di cooperazione a livello locale e regionale;

37.

ribadisce che il cambiamento demografico costituisce una sfida fondamentale per l'UE e che occorre affrontarlo in via prioritaria nell'elaborazione e nell'attuazione dei programmi; ricorda, a tale proposito, che uno dei principali obiettivi stabiliti nel regolamento relativo al FESR e al Fondo di coesione per il prossimo quadro finanziario pluriennale (2021-2027) è quello di sostenere le zone urbane e rurali che presentano svantaggi geografici o demografici e che, a tal fine, gli Stati membri devono destinare il sostegno finanziario dell'UE a progetti che promuovano uno sviluppo economico sostenibile sul piano ambientale e inclusivo su quello sociale nelle regioni interessate; rammenta, a tale proposito, che è opportuno offrire un sostegno particolare alle zone di livello NUTS 3 o ai cluster di unità amministrative locali con una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per chilometro quadrato o con una diminuzione annuale media della popolazione di oltre l'1 % tra il 2007 e il 2017, che dovrebbero essere oggetto di politiche regionali e nazionali specifiche intese a potenziare la connettività fisica e alle TIC, a migliorare l'accesso e la qualità dei servizi sociali e a promuovere l'imprenditorialità e la creazione di opportunità di lavoro di qualità attraverso gli strumenti di coesione; si compiace del nuovo articolo del regolamento relativo al FESR e al Fondo di coesione che chiede la creazione di piani nazionali a sostegno delle zone regionali e locali che si trovano a far fronte a un declino demografico costante;

38.

invita gli Stati membri a mobilitare maggiormente le risorse dell'FSE e del JTF e a combinarle con gli investimenti nazionali e locali per combattere l'esclusione sociale, la povertà energetica e la deprivazione materiale, contrastare efficacemente il divario digitale e l'esclusione digitale, in particolare nelle zone rurali e tra i giovani, gli anziani e le persone con disabilità, e garantire l'accesso agli strumenti e ai programmi digitali nonché a infrastrutture di comunicazione a prezzi accessibili; chiede pertanto opportunità accessibili, anche economicamente, per acquisire competenze digitali in modo adeguato alle esigenze degli anziani; sottolinea che tali iniziative hanno maggiori possibilità di successo se sono collegate a opportunità di scambio intergenerazionale; ritiene, a tale riguardo, che si potrebbero esaminare e promuovere ulteriormente le potenzialità offerte dalla digitalizzazione, dalla robotizzazione e dall'intelligenza artificiale, assicurando nel contempo norme etiche rigorose e garantendo l'inclusione, al fine di migliorare l'autonomia, le condizioni di vita e la salute delle persone anziane;

39.

ribadisce la necessità di nuovi approcci locali e integrati della politica di coesione, dei piani strategici nazionali della politica agricola comune e dei piani strategici nazionali per la ripresa, al fine di consentire una gestione più semplice, ma al tempo stesso sana, delle risorse finanziarie e massimizzare le sinergie tra i vari fondi e strumenti integrati dell'UE; pone l'accento sulla necessità di rafforzare la capacità amministrativa per ridurre la burocrazia e garantire una legislazione coerente in tutto il processo di attuazione dei progetti, nonché un'assistenza tecnica mirata in tutte le fasi;

40.

invita gli Stati membri a condurre il processo di programmazione e attuazione della politica di coesione 2021-2027 nel pieno rispetto del principio di partenariato e a tenere conto, nell'ambito dei loro accordi di partenariato, delle particolari necessità delle regioni che presentano vincoli demografici; pone in rilievo l'importanza di dare priorità alle esigenze regionali e subregionali, anche per quanto riguarda gli aspetti demografici e migratori e le sfide territoriali (urbane e rurali); ritiene che suddette strategie dovrebbero essere accompagnate da valutazioni d'impatto territoriale e demografico, condotte parallelamente a valutazioni di tipo economico, ambientale e sociale; invita la Commissione a monitorare e, se del caso, a garantire la piena attuazione del codice di condotta sul partenariato, che può contribuire a un aumento del tasso di assorbimento della politica di coesione e, parallelamente, al miglioramento della qualità dei progetti;

41.

invita gli Stati membri a tenere conto delle diverse sfide demografiche nell'elaborazione dei loro piani nazionali per la ripresa e la resilienza, delle loro politiche di sviluppo nazionali, delle strategie a lungo termine per lo sviluppo sostenibile e dei programmi su misura della politica di coesione, in collegamento con gli obiettivi del semestre europeo, al fine di garantire finanziamenti adeguati volti a contrastare lo spopolamento, invertire le tendenze negative e rafforzare l'attrattività territoriale;

42.

invita le autorità locali, regionali e nazionali delle regioni a rischio di spopolamento a concentrare gli investimenti sui mezzi per incoraggiare le giovani famiglie a stabilirsi in tali regioni, nonché sull'accessibilità universale a servizi e infrastrutture di qualità, con la partecipazione delle PMI e delle imprese di gestione dei servizi, e a concentrarsi sulla creazione di posti di lavoro, in particolare per i giovani, sulla riqualificazione professionale dei lavoratori, sulla creazione di condizioni favorevoli all'imprenditoria e sul sostegno alle PMI; invita gli Stati membri a rafforzare il loro sostegno a tal fine; considera prioritari gli investimenti in tutti i livelli di istruzione, compresa l'istruzione della prima infanzia, in servizi di mobilità convenienti, accessibili ed equi e nelle strutture per l'infanzia al fine di promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e all'apprendimento permanente, in particolare nelle zone rurali e nelle regioni ultraperiferiche; ritiene che sia particolarmente importante creare condizioni che permettano ai giovani di restare in tali regioni e lottare contro l'abbandono scolastico precoce, offrendo ai giovani opzioni interessanti di istruzione, formazione, sviluppo delle competenze e riqualificazione a livello locale e regionale, comprese le competenze digitali, attraverso l'apprendimento in presenza o a distanza, per incoraggiarli a continuare gli studi in tali regioni; constata che, a tale scopo, le regioni necessiteranno di aiuti mirati dell'Unione e degli Stati membri;

43.

chiede di sostenere maggiormente le regioni che si trovano a far fronte a un forte aumento demografico, come Mayotte o la Guyana, impiegando risorse finanziarie adeguate per garantire la continuità dei servizi di base in quantità sufficiente, ma anche di qualità, in particolare nel settore dell'istruzione, della sanità e dei trasporti;

44.

ritiene opportuno coinvolgere le autorità regionali e locali nella governance cooperativa a lungo termine e nelle iniziative di pianificazione a vari livelli; chiede alla Commissione e agli Stati membri di diffondere le buone pratiche sull'uso e sui benefici di questo tipo di governance e degli strumenti di pianificazione a sostegno dello sviluppo policentrico e di avvalersi delle valutazioni d'impatto territoriale (VIT) per affinare l'elaborazione delle politiche nazionali e dell'UE che incidono sui cambiamenti demografici; ribadisce, a tale proposito, la grande importanza del coinvolgimento attivo ed effettivo delle regioni nella pianificazione e nella gestione dello strumento per la ripresa e la resilienza al fine di rafforzare l'efficacia dello strumento;

45.

è del parere che l'innovazione e la ricerca possano avere ricadute positive a livello regionale; incoraggia i responsabili politici a livello regionale e nazionale ad avvalersi del nuovo dispositivo per la ripresa e la resilienza e del FESR per investire nell'estensione della banda larga al fine di promuovere l'economia digitale e basata sulla conoscenza, nonché nella fornitura di risorse, servizi pubblici di alta qualità e incentivi atti a mantenere i lavoratori altamente qualificati al fine di sviluppare centri di ricerca nelle varie regioni, aumentando in tal modo l'attrattività delle zone spopolate, in particolare per i giovani talenti e gli imprenditori; chiede di sviluppare ulteriormente le sinergie tra i Fondi strutturali e di investimento europei e il programma Orizzonte Europa, nonché altre iniziative come quelle promosse dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia; ritiene inoltre che politiche fiscali attrattive per gli investimenti delle imprese, attraverso aliquote fiscali ridotte per le famiglie e incentivi fiscali per i datori di lavoro e i lavoratori autonomi, faciliterebbero la creazione di occupazione e le opportunità di investimento; ritiene inoltre che si potrebbero prendere in considerazione misure che incoraggino le giovani famiglie ad acquistare la loro prima casa, nonché un maggiore grado di flessibilità per quanto riguarda le norme statali, al fine di superare le sfide legate allo spopolamento;

46.

esorta le regioni a sfruttare i loro vantaggi competitivi, come stabilito nelle strategie di specializzazione intelligente; raccomanda di sviluppare le cosiddette «strategie oasi» incentrate sui settori di maggiore successo, più dinamici e in crescita, sfruttando il potenziale locale di sviluppo della regione; invita le autorità locali e regionali a investire nell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, in particolare con l'obiettivo di attrarre lavoratori giovani e formati, di trattenere quelli che sono già occupati, di incoraggiare l'imprenditorialità e di utilizzare incentivi locali, nazionali e dell'UE; sottolinea ulteriormente l'importanza di promuovere misure per incoraggiare la solidarietà tra le generazioni, l'invecchiamento attivo e le opportunità offerte dalla cosiddetta «economia d'argento» quale importante cambiamento di strategia nelle zone rurali, così da trasformare il problema dell'invecchiamento demografico in un'opportunità di sviluppo delle zone rurali;

47.

evidenzia la necessità di una prospettiva territoriale più ampia, in linea con la «New Leipzig Charter: The transformative power of cities for the common good» (Nuova Carta di Lipsia: il potere trasformativo delle città per il bene comune) e l'Agenda territoriale 2030, al fine di rafforzare le reti urbane delle città secondarie e di quelle più piccole, così da sfruttare il loro considerevole potenziale per rafforzare la coesione territoriale, economica e sociale al di là dei loro confini diretti, attraverso il potenziamento dei collegamenti tra zone urbane e rurali, la creazione di zone funzionali e la cooperazione regionale;

48.

invita la Commissione a concentrarsi sul coordinamento delle politiche a livello di UE sulle questioni relative ai settori di cooperazione funzionale a diversi livelli, segnatamente transfrontaliero, macroregionale e rurale-urbano, onde affrontare le sfide demografiche;

49.

insiste sul fatto che gli investimenti dovrebbero concentrarsi sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sul capitale umano, dal momento che possono ridurre la distanza tra gli utenti e attrarre lavoratori altamente qualificati, al fine di evitare il divario digitale e garantire la coesione digitale; sottolinea l'importanza di finanziare le infrastrutture TIC, lo sviluppo e la diffusione di tali tecnologie presso le PMI e le scuole delle regioni rurali, insulari, montuose e isolate e delle regioni in transizione industriale, anche mediante i fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza e, più in generale, della politica di coesione; sottolinea l'importanza di adoperarsi a favore di una diffusione equa e parallela di tali tecnologie nelle regioni e negli Stati membri, al fine di ridurre il divario di attrattività e il divario digitale;

50.

riconosce che le «città magnetiche» contribuiscono principalmente alla costruzione di «poli di crescita» regionali; sottolinea, tuttavia, che le città secondarie ricoprono un ruolo cruciale nello sviluppo regionale e a tale proposito invita la Commissione e gli Stati membri a mettere in pratica strategie per lo sviluppo armonizzato di tali città;

51.

ritiene che i comuni dovrebbero promuovere iniziative di «innovazione aperta», sfruttando le conoscenze per accelerare il processo di innovazione e sviluppare un approccio collaborativo con i partner e le parti interessate al fine di creare ecosistemi dell'innovazione regionali;

52.

mette in evidenza le potenzialità dell'economia blu nell'invertire la tendenza demografica negativa nelle piccole isole e nelle regioni marittime periferiche dell'UE; sottolinea che la corretta attuazione delle attività dell'economia blu, se attentamente monitorata al fine di mitigare eventuali esternalità ambientali negative e di aumentare i benefici socio-economici a vantaggio dell'intera catena del valore, comprese le piccole imprese, i territori dell'entroterra e la popolazione locale, potrebbe contribuire a combattere lo spopolamento dell'Europa meridionale e a estendere le entrate delle città costiere ai villaggi rurali, a rafforzare l'inclusione sociale e a conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo;

53.

raccomanda, se del caso, la riforma dei sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri, tra l'altro sviluppando percorsi educativi che abbiano sbocchi occupazionali compatibili con il lavoro a distanza, unitamente a politiche volte a scongiurare la fuga permanente di cervelli dalle regioni di partenza; insiste sull'esigenza di sfruttare i vantaggi a livello locale e regionale nonché sullo sviluppo di strutture economiche e sociali locali e di soluzioni su misura, non solo per impedire la fuga di cervelli, ma anche per invertire tale fenomeno; è del parere che l'istruzione e la formazione professionale, compresa la mobilità professionale, possano rappresentare un modo efficace per condividere competenze ed esperienze professionali, migliorare le competenze dei lavoratori e renderli più resilienti alle rapide dinamiche del mercato del lavoro, contribuendo in tal modo a scongiurare la fuga di cervelli; esorta gli enti regionali e locali a facilitare l'accesso all'istruzione duale, allo scopo di agevolare il passaggio dal mondo dell'istruzione a quello del lavoro; prende inoltre in considerazione la promozione di «strategie di diaspora» a livello paneuropeo volte a incoraggiare il rientro di coloro che si sono trasferiti in una regione più attraente, con particolare attenzione agli studenti dell'istruzione superiore di agricoltura ed economia rurale, che dovrebbero essere incentivati a tornare nella loro regione dopo il conseguimento del diploma al fine di contribuire alla redditività economica della propria regione d'origine;

54.

esorta la Commissione a provvedere affinché l'iniziativa sulla visione a lungo termine per le zone rurali includa soluzioni pratiche e strumenti di sostegno per affrontare le periferie e i cambiamenti demografici; ritiene che tale visione a lungo termine per le zone rurali debba essere sviluppata nell'ambito di una vera e propria agenda rurale europea, corredata di obiettivi concreti e tangibili, e con il coinvolgimento di tutti i pertinenti attori regionali e locali, sia nella sua concezione che nella sua attuazione; ritiene inoltre che essa dovrebbe includere una strategia per l'integrazione della dimensione di genere accompagnata da strumenti di valutazione d'impatto; invita la Commissione, d'intesa con gli Stati membri e le autorità locali e regionali, a proporre un «new deal» sulla demografia nell'UE sotto forma di un approccio strategico multilivello che si concretizzi in una strategia europea sulle tendenze demografiche; ritiene che i problemi demografici, tra cui lo spopolamento e l'invecchiamento, dovrebbero essere affrontati durante la conferenza sul futuro dell'Europa;

o

o o

55.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e ai parlamenti nazionali e regionali degli Stati membri.

(1)  GU C 390 del 18.11.2019, pag. 53.

(2)  GU C 356 del 4.10.2018, pag. 10.

(3)  GU C 153 E del 31.5.2013, pag. 9.

(4)  GU C 108 del 26.3.2021, pag. 566.

(5)  Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).

(6)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(7)  Ares(2020)3866098.

(8)  Ares(2020)6799640.

(9)  https://ec.europa.eu/info/files/report-impact-demographic-change-reader-friendly-version-0_en

(10)  Fonti: INSEE (Istituto nazionale francese di statistica e di studi economici), Nazioni Unite.


12.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 15/137


P9_TA(2021)0249

Impatto delle norme UE sulla libera circolazione dei lavoratori e dei servizi: la mobilità professionale all'interno dell'UE quale strumento per far incontrare le esigenze del mercato del lavoro e le qualifiche

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2021 sull'impatto delle norme UE sulla libera circolazione dei lavoratori e dei servizi: la mobilità professionale all'interno dell'UE quale strumento per far incontrare le esigenze del mercato del lavoro e le qualifiche (2020/2007(INI))

(2022/C 15/12)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE),

visti gli articoli 45, 56, 153, 154 e 174 TFUE,

visto il pilastro europeo dei diritti sociali proclamato dal Consiglio europeo, dal Parlamento e dalla Commissione nel novembre 2017,

vista la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD),

viste le norme fondamentali del lavoro stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) e le sue convenzioni e raccomandazioni sull'amministrazione del lavoro e le ispezioni sul lavoro,

visto l'ampio acquis dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (1) e le singole direttive ad essa correlate,

viste le conclusioni del Consiglio dell'8 giugno 2020 sulla riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze quale base per aumentare la sostenibilità e l'occupabilità, nel quadro del sostegno alla ripresa economica e alla coesione sociale,

visti gli «Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024: Un'Unione più ambiziosa», presentati dalla candidata alla Presidenza della Commissione europea Ursula von der Leyen,

visto il regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (2),

visto il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (3),

visto il regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (4),

vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/170 della Commissione, del 2 febbraio 2018, relativa alle specifiche dettagliate uniformi per la raccolta e l'analisi di dati al fine di monitorare e valutare il funzionamento della rete EURES,

vista la relazione della Commissione del 2 aprile 2019 sull'attività di EURES relativa al periodo gennaio 2016 — giugno 2018,

visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (5),

visto il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (6),

visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (7),

visto il regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (8),

visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (9),

visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 del Consiglio e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (10),

visto il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (11),

vista la direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (12),

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (13),

vista la direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (14),

vista la direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) (15), modificata dalla direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (16),

vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (17),

vista la direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (18),

vista la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (19),

vista la direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (20),

vista la decisione (UE) 2019/1181 del Consiglio, dell'8 luglio 2019, relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (21),

vista la decisione (UE) 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato (22),

vista la raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (23),

vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulla protezione europea dei lavoratori transfrontalieri e stagionali nel contesto della crisi della COVID-19 (24),

vista la sua risoluzione del 14 settembre 2017 su una nuova agenda per le competenze per l'Europa (25),

vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (26),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, del 15 luglio 2020, sul tema «Piano di ripresa per l'Europa e quadro finanziario pluriennale 2021-2027»,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 5 maggio 2020 sul tema «Finanziamenti sostenibili per l'apprendimento permanente e lo sviluppo di competenze nel contesto della carenza di manodopera qualificata» (parere esplorativo richiesto dalla presidenza croata),

visto il parere del Comitato delle regioni dal titolo «La fuga dei cervelli nell'Unione europea: affrontare la sfida a tutti i livelli» (C 141/34),

visti la comunicazione della Commissione del 1o luglio 2020 dal titolo «Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza» (COM(2020)0274) e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagnano (SWD(2020)0121 e SWD(2020)0122),

vista la comunicazione della Commissione del 14 gennaio 2020 dal titolo «Un'Europa sociale forte per transizioni giuste» (COM(2020)0014),

vista la comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2019 dal titolo «Strategia annuale di crescita sostenibile 2020» (COM(2019)0650),

vista la comunicazione della Commissione del 10 giugno 2016 intitolata «Una nuova agenda per le competenze per l'Europa» (COM(2016)0381),

vista la proposta di relazione comune sull'occupazione della Commissione e del Consiglio, del 17 dicembre 2019, che accompagna la comunicazione della Commissione sulla strategia annuale di crescita sostenibile 2020,

vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640),

vista la relazione della Commissione del 25 settembre 2019 relativa all'applicazione e all'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (COM(2019)0426),

vista la relazione annuale 2019 della Commissione sulla mobilità professionale all'interno dell'UE,

vista la relazione del Cedefop dal titolo «Skills forecast trends and challenges to 2030» (Tendenze e sfide previste in materia di competenze di qui al 2030),

viste la relazione dell'Eurofound dal titolo «Lavoratori distaccati nell'Unione europea» (2010) (27) e le relazioni nazionali,

viste le previsioni economiche della primavera 2020 pubblicate dalla Commissione il 6 maggio 2020,

visti gli orientamenti dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) del 24 aprile 2020 dal titolo «COVID-19: fare ritorno al luogo di lavoro — Adeguare i luoghi di lavoro e proteggere i lavoratori»,

visto lo studio realizzato dal Parlamento nel 2015 dal titolo «EU Social and Labour Rights and EU Internal Market Law» (Diritti sociali e del lavoro nell'UE e norme del mercato interno dell'UE),

visti gli orientamenti della Commissione del 17 luglio 2020 relativi ai lavoratori stagionali nell'UE nel contesto della pandemia di COVID-19,

viste le conclusioni del Consiglio del 9 ottobre 2020 sul miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori stagionali e degli altri lavoratori mobili,

vista la raccomandazione del Consiglio del 13 ottobre 2020 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19,

visto lo studio realizzato dalla Commissione nel 2015 dal titolo «Wage setting systems and minimum rates of pay applicable to posted workers in accordance with Directive 96/71/EC in a selected number of Member States and sectors» (Sistemi di determinazione dei salari e tariffe minime salariali applicabili ai lavoratori distaccati ai sensi della direttiva 96/71/CE in un numero selezionato di Stati membri e di settori),

visti gli orientamenti della Commissione del 30 marzo 2020 relativi all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia di COVID-19,

vista la comunicazione della Commissione del 15 maggio 2020 dal titolo «Verso un approccio graduale e coordinato per il ripristino della libera circolazione e la revoca dei controlli alle frontiere interne — COVID-19» (2020/C 169/03),

visto lo studio realizzato dall'Eurofound nel 2015 dal titolo «Social dimension of intra-EU mobility: Impact on public services» (Dimensione sociale della mobilità intra-UE: impatto sui servizi pubblici),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0066/2021),

A.

considerando che la non discriminazione è un principio fondamentale sancito dai trattati; che la libera circolazione dei lavoratori è un principio fondamentale dell'Unione; che il principio di parità di trattamento, sancito dall'articolo 45, paragrafo 2, TFUE prevede che la libera circolazione dei lavoratori implichi l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro;

B.

considerando che l'articolo 3, paragrafo 3, TUE dispone che l'Unione «promuove la giustizia e la protezione sociali»; che l'articolo 9 TFUE prevede che «nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse alla promozione di un livello di occupazione elevato, la garanzia di una protezione sociale adeguata, la lotta contro l'esclusione sociale e un livello elevato di istruzione, formazione e tutela della salute umana»;

C.

considerando che la libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi sono principi fondamentali del mercato interno;

D.

considerando che la libera circolazione dei lavoratori e dei servizi dovrebbe rispettare i principi del pilastro europeo dei diritti sociali; che l'impegno dell'Unione a favore dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e degli obiettivi di sviluppo sostenibile, del Green Deal europeo e della strategia per la parità di genere, compresi la protezione e la promozione di salari equi, della parità di genere e di condizioni di lavoro e di occupazione dignitose, deve essere integrato in tutte le politiche del mercato interno, tenendo debitamente conto delle considerazioni di carattere sociale e ambientale;

E.

considerando che la libera circolazione dei lavoratori, compresi quelli stagionali, è essenziale per l'integrazione europea; che essa può comportare vantaggi reciproci sia per lo Stato membro d'origine che per lo Stato membro di destinazione e sostiene gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale; che l'Unione e gli Stati membri devono beneficiare pienamente delle potenzialità della mobilità all'interno dell'UE, garantendo nel contempo il rispetto effettivo delle norme applicabili in materia di mobilità dei lavoratori;

F.

considerando che la libera circolazione dei lavoratori e dei servizi contribuisce alla crescita economica e alla coesione nell'Unione e crea opportunità occupazionali; che il mercato unico può dimostrarsi sostenibile e accrescere la prosperità solo se fondato su norme, segnatamente in materia di libera circolazione dei lavoratori e dei servizi, eque, comuni e basate in particolare sul principio della parità di trattamento;

G.

considerando che l'Unione dovrebbe continuare a svolgere un ruolo fondamentale nel sostenere lo scambio di buone pratiche a tutti i livelli di governo e nell'elaborare orientamenti e raccomandazioni con i partner sociali sulla necessità di garantire condizioni di lavoro e di occupazione dignitose per tutti, compresi i gruppi di lavoratori vulnerabili;

H.

considerando che le ripercussioni sociali della libera circolazione dei servizi possono interessare sia le regioni di origine sia le regioni che ospitano i lavoratori mobili, in modo positivo e/o negativo; che la carenza di manodopera e il tasso di fuga dei cervelli, innescato dagli attuali squilibri economici e sociali tra le regioni dell'Unione, in particolare dopo la crisi finanziaria, hanno raggiunto livelli critici in alcuni Stati membri, causando ulteriori problemi quali gli squilibri demografici, le carenze nell'offerta di assistenza e nel personale medico e, in generale, l'aumento delle disuguaglianze tra le regioni; che le zone rurali e remote sono particolarmente colpite da tali fenomeni; che occorrono una politica industriale sostenibile e una solida politica di coesione onde creare e mantenere posti di lavoro di qualità nei settori e nelle regioni in fase di trasformazione al fine di evitare la fuga dei cervelli e la mobilità involontaria;

I.

considerando che la concorrenza sul costo del lavoro pregiudica la coesione tra gli Stati membri; che è necessario un approccio coordinato a livello di Unione nell'ottica di evitare una concorrenza sleale sul costo del lavoro e aumentare la convergenza sociale verso l'alto per tutti; che è essenziale disporre di una regolamentazione efficace e di contratti collettivi per assicurare condizioni di impiego e di lavoro dignitose, servizi di qualità e una concorrenza leale;

J.

considerando che i lavoratori transfrontalieri creano ricchezza per il tessuto socioeconomico di talune regioni;

K.

considerando che, al fine di tutelare i diritti dei lavoratori mobili, rafforzare il rispetto delle norme applicabili e promuovere parità di condizioni e una concorrenza leale tra tutte le imprese, è essenziale migliorare, uniformare e coordinare l'attuazione transfrontaliera del diritto dell'Unione in materia di mobilità dei lavoratori e affrontare gli abusi in tale contesto, compreso il lavoro non dichiarato;

L.

considerando che la maggioranza dei lavoratori dell'Unione è assunta da microimprese e piccole e medie imprese (PMI); che le microimprese e le PMI e i lavoratori autonomi sono più vulnerabili alle violazioni della legislazione dell'Unione; che le legislazioni nazionali confliggenti, gli oneri amministrativi superflui e la concorrenza sleale figurano tra le principali fonti di difficoltà per le microimprese, le PMI, i lavoratori autonomi e le aziende che operano in buona fede nel mercato interno; che le iniziative rivolte alle microimprese, alle PMI e alle start-up dovrebbero aiutare le imprese a rispettare le normative in vigore e non dovrebbero comportare oneri amministrativi superflui, una disparità di trattamento o una riduzione delle norme di protezione dei lavoratori;

M.

considerando che la digitalizzazione offre un'opportunità senza precedenti per agevolare la mobilità, contribuendo nel contempo a verificare il rigoroso rispetto delle norme dell'Unione in materia di mobilità dei lavoratori;

N.

considerando che è stata istituita un'Autorità europea del lavoro (ELA) per contribuire a rafforzare l'equità e la fiducia nel mercato interno, la libera circolazione dei lavoratori, il distacco dei lavoratori e i servizi a elevata mobilità, per monitorare il rispetto delle norme dell'UE in materia di mobilità dei lavoratori e il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nonché per intensificare lo scambio di migliori pratiche e la cooperazione tra gli Stati membri e i partner sociali nel garantire un'equa mobilità dei lavoratori e contrastare il fenomeno del lavoro non dichiarato; che la promozione di salari equi, dell'uguaglianza di genere e di condizioni di lavoro e di impiego dignitose svolgono un ruolo fondamentale nella creazione di un mercato unico ben funzionante, equo e sostenibile;

O.

considerando che l'ELA è un organismo di recente istituzione e, secondo le previsioni, dovrebbe raggiungere la piena capacità operativa entro il 2024;

P.

considerando che il distacco dei lavoratori, il lavoro tramite agenzia interinale e il lavoro stagionale sono temporanei per loro stessa natura e definizione giuridica;

Q.

considerando che la mancanza di una protezione giuridica adeguata e di un accesso ai sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori è spesso dovuta a forme abusive di lavoro atipico, regimi artificiosi, come il lavoro autonomo fittizio, modalità di lavoro a chiamata non retribuite e/o scarsamente retribuite, i cosiddetti contratti «a zero ore», il ricorso abusivo a contratti temporanei e tirocini in sostituzione di contratti di lavoro regolari, anche nel settore pubblico, nonché l'impiego di società di comodo; che è opportuno affrontare tali problematiche; che il crescente ricorso a vari contratti di subappalto potrebbe anche dar luogo ad abusi che richiedono l'adozione di contromisure; che la mobilità professionale all'interno dell'UE direttamente basata sull'articolo 45 TFUE può naturalmente contribuire anche a colmare le esigenze di manodopera a lungo termine con forme atipiche di occupazione aperte ai cittadini dell'Unione senza alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità;

R.

considerando che la coesione sociale è uno dei principi fondamentali dell'Unione; che, ciononostante, nell'Unione persistono sostanziali differenze in termini di condizioni di vita e di lavoro; che salari e PIL più elevati, una solida sicurezza sociale, un accesso più agevole al mercato del lavoro e tassi di occupazione più elevati figurano tra i fattori di attrattiva più rilevanti per la mobilità all'interno dell'UE (28); che, d'altro canto, la povertà, l'esclusione sociale, le scarse condizioni di vita e di lavoro e la mancanza di assistenza sociale costituiscono fattori di attrazione per la mobilità all'interno dell'Unione; che il persistere delle carenze di manodopera in settori critici può altresì essere ampiamente spiegato dalle cattive condizioni di lavoro e dai bassi livelli retributivi; che sarebbe opportuno affrontare tali carenze migliorando le condizioni di lavoro in tali settori, in particolare attraverso il dialogo sociale e la contrattazione collettiva, anziché lasciare un lavoro di scarsa qualità ai lavoratori migranti e mobili, anche transfrontalieri e frontalieri, e/o ai lavoratori non dichiarati;

S.

considerando che la scelta dell'esercizio del diritto alla libera circolazione dovrebbe essere sempre volontaria e non forzata da una mancanza di opportunità nello Stato membro di residenza; che una mobilità equa basata su solidi diritti sociali e del lavoro è una condizione necessaria per l'integrazione europea sostenibile, la coesione sociale e una transizione giusta;

T.

considerando che le pratiche abusive come il dumping sociale e ambientale indeboliscono il sostegno pubblico a favore dell'Unione e dell'ulteriore integrazione europea, danneggiano il funzionamento del mercato interno e la competitività delle imprese, in particolare delle MPMI e dei lavoratori autonomi, e pregiudicano i diritti dei lavoratori; che occorre pertanto rafforzare il monitoraggio del rispetto della legislazione applicabile; che, nell'elaborazione delle proposte legislative, è opportuno tenere debitamente conto a livello dell'Unione del principio «pensare anzitutto in piccolo»; che le disposizioni contrastanti nell'ambito della legislazione nazionale creano ostacoli nei confronti delle MPMI e dovrebbero essere evitate;

U.

considerando che il principio della parità di trattamento è un prerequisito per l'economia sociale di mercato e la convergenza sociale verso l'alto, in quanto impone il rispetto della normativa applicabile e dei contratti collettivi del paese di destinazione, assicurando quindi parità di condizioni tra i lavoratori locali e mobili, nonché tra i prestatori di servizi locali ed esteri;

V.

considerando che più dell'8 % dei lavoratori mobili è impiegato nel settore dell'assistenza sanitaria e dei servizi sociali, oltre il 7 % nel settore dei servizi di trasporto e più del 10 % nei settori ricettivo e della ristorazione; che i lavoratori mobili e stagionali sono spesso essenziali per gli Stati membri come ad esempio nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'assistenza per gli anziani o le persone con disabilità, o nell'edilizia;

W.

considerando che esiste un'incompatibilità tra domanda e offerta di competenze per almeno 80 milioni di lavoratori in Europa e che oltre 5 posti di lavoro di difficile copertura su 10 riguardano occupazioni altamente qualificate (29);

X.

considerando che la pandemia di COVID-19 ha nuovamente evidenziato che i lavoratori altamente mobili che si spostano di frequente all'interno dell'Unione sono essenziali; che la pandemia ha anche evidenziato che i lavoratori stagionali, distaccati, migranti e mobili, compresi i lavoratori transfrontalieri e frontalieri, hanno contribuito enormemente alla sopravvivenza dell'economia dell'Unione e agli scambi commerciali internazionali dell'Unione durante la pandemia; che i lavoratori in prima linea si sono adoperati esponendo se stessi e le loro famiglie a un rischio enorme in termini di salute; che i lavoratori stagionali si sono rivelati essenziali per mantenere in attività molte aziende agricole europee; che nel contempo i lavoratori altamente mobili continuano a essere anche i più vulnerabili e i meno tutelati; che durante la prima fase della pandemia di COVID-19 tali lavoratori sono stati tra i più colpiti dalle misure non coordinate in materia di gestione delle frontiere;

Y.

considerando che durante la pandemia di COVID-19 i lavoratori stagionali e distaccati spesso erano privi di un'assistenza sanitaria di base, di un alloggio dignitoso, di dispositivi di protezione individuale e di informazioni adeguate; che spesso avevano solo un accesso inadeguato o nullo ai regimi di protezione sociale negli Stati membri ospitanti, tra cui l'indennità di malattia e i regimi di disoccupazione di breve periodo; che in alcuni casi sono stati persino allontanati; che la mobilità dei lavoratori dipende notevolmente dai mezzi di trasporto disponibili e che i lavoratori delle isole e delle regioni ultraperiferiche dell'Unione sono particolarmente colpiti; che la chiusura delle frontiere ha colpito anche i lavoratori transfrontalieri e frontalieri, rendendo loro più difficile recarsi sul posto di lavoro e tornare alle loro famiglie e limitando il loro accesso ai servizi sociali e sanitari; che in alcuni casi i lavoratori mobili hanno subito discriminazioni e sono stati interessati da cattive condizioni di lavoro e di vita che hanno determinato l'insorgenza di focolai dell'infezione da COVID-19;

Z.

considerando che la pandemia di COVID-19 ha evidenziato e aggravato le difficili e spesso deplorevoli condizioni di lavoro e di vita di centinaia di migliaia di lavoratori stagionali, l'ampia maggioranza dei quali sono lavoratori mobili, e di alcuni degli oltre un milione di lavoratori distaccati nell'UE; che le loro condizioni già precarie sono ulteriormente compromesse da casi di discriminazione strutturale nel mercato del lavoro e dall'assenza di un'adeguata applicazione delle attuali disposizioni legislative e regolamentari;

AA.

considerando che la pandemia di COVID-19 ha rivelato numerose carenze strutturali nei quadri normativi europei e nazionali; che molte di queste carenze non erano solo legate alla pandemia; che tali carenze dovrebbero essere affrontate con urgenza a livello dell'Unione e degli Stati membri per assicurare una concorrenza leale e la parità di trattamento nel mercato interno; che la pandemia di COVID-19 ha un impatto fondamentale e duraturo sui mercati del lavoro europei;

AB.

considerando che la mobilità professionale e in particolare il distacco dei lavoratori non deve determinare una concorrenza basata su condizioni di lavoro precarie e sull'inadempienza degli obblighi dei datori di lavoro e/o sull'elusione della legislazione nazionale applicabile e dei contratti collettivi negli Stati membri ospitanti, dato che tali pratiche abusive comportano solo tensioni tra gli Stati membri, una concorrenza sleale tra le imprese e la sfiducia tra i lavoratori; che tali effetti negativi, tra cui la fuga di cervelli e la concorrenza sleale, possono essere dovuti anche all'assenza di una convergenza sociale verso l'alto; che la mobilità professionale dovrebbe essere percepita come un'opportunità, dovrebbe agevolare la condivisione di competenze ed esperienze professionali e promuovere la convergenza sociale verso l'alto; che le norme in materia di mobilità professionale e distacco dei lavoratori non dovrebbero comportare oneri amministrativi sproporzionati; che le norme sul distacco si applicano anche ai cittadini distaccati da uno Stato membro verso un altro Stato membro e che sono particolarmente vulnerabili allo sfruttamento e necessitano pertanto di particolare attenzione da parte degli ispettorati del lavoro nazionali e dell'Autorità europea del lavoro;

AC.

considerando che gli squilibri tra domanda e offerta di competenze e le carenze di competenze rappresentano sfide importanti per il mercato del lavoro e i sistemi di istruzione e formazione dell'Unione; che tali aspetti rivelano un'esigenza sostanziale riguardo al miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione professionale in modo da renderli più adeguati alle esigenze future e lungimiranti e riguardo al perfezionamento del sistema di riqualificazione e miglioramento delle competenze dei lavoratori; che tuttavia non esistono tuttora statistiche o indicatori ufficiali per misurare gli squilibri tra domanda e offerta di competenze nei mercati del lavoro europei;

AD.

considerando che la polarizzazione del lavoro dovrebbe incrementare ulteriormente e che aumenteranno i posti di lavoro nella fascia più alta e in quella più bassa dello spettro delle competenze;

AE.

considerando che il divario digitale tra le zone urbane e quelle rurali e l'impatto dei fattori socio-economici sul divario digitale restano sfide importanti che occorre affrontare senza indugio; che tra la forza lavoro si registra un'enorme carenza di competenze digitali e verdi, che dovrebbe essere affrontata, tra l'altro, mediante l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita;

AF.

considerando che l'investimento delle imprese nella formazione e nell'istruzione nonché in materia di condizioni di lavoro e d'impiego rappresenta uno strumento importante per attirare lavoratori qualificati; che il riconoscimento reciproco e la trasparenza delle qualifiche svolgono un ruolo chiave nel conseguimento della convergenza delle professioni, della libera prestazione dei servizi e dell'equa mobilità dei lavoratori;

AG.

considerando che è opportuno tenere conto, in tale contesto, dello sviluppo del sistema per il riconoscimento delle conoscenze e delle competenze acquisite in modo informale, ad esempio nel caso dei prestatori di assistenza informale; che tale sviluppo è estremamente importante alla luce delle attuali sfide demografiche e tendenze connesse all'invecchiamento delle società negli Stati membri;

AH.

considerando che un dialogo tripartito efficace e il dialogo sociale possono integrare con successo gli sforzi governativi e istituzionali volti a superare le tensioni e le divisioni attuali nell'UE; che il coinvolgimento delle parti sociali ha il potenziale di migliorare l'elaborazione delle politiche, l'attuazione e l'applicazione e deve essere ulteriormente rafforzato a tutti i livelli politici;

AI.

considerando che non esiste un meccanismo di raccolta sistematica dei dati a livello dell'UE volto a fornire dati adeguati sui lavoratori mobili o a consentire a questi ultimi di determinare lo stato della loro copertura previdenziale e di rivendicare i vari diritti acquisiti; che l'accesso alle informazioni relative alle norme applicabili e al rispetto, al monitoraggio e all'applicazione effettivi di queste ultime sono condizioni necessarie per conseguire una mobilità equa e combattere gli abusi del sistema; che, essendo in grado di facilitare la vigilanza e l'applicazione della legislazione a tutela dei diritti dei lavoratori mobili, la tecnologia digitale dovrebbe essere promossa e utilizzata nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati;

1.

osserva che la disposizione relativa al paese di destinazione è il principio alla base della direttiva sui servizi e ritiene che tale disposizione non debba essere modificata; sottolinea che la libera circolazione dei servizi deve essere conseguita senza minare i diritti dei lavoratori e i diritti sociali; ricorda che i principi di parità di trattamento e libera circolazione non si applicano soltanto ai fornitori di servizi ma anche ai lavoratori; ritiene che la libera circolazione dei servizi proceda di pari passo con la libera ed equa mobilità dei lavoratori che offrono tali servizi, e che il mercato interno tragga benefici dal rispetto delle norme sulle condizioni di lavoro e dalla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori mobili; sottolinea che l'attuazione dei principi sanciti nel pilastro europeo dei diritti sociali come norme minime potrebbe contribuire al rafforzamento dei diritti e della protezione dei lavoratori europei;

2.

sottolinea che la normativa dell'Unione sulla libera circolazione dei servizi non deve in alcun modo influire sull'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e a livello dell'Unione, compreso il diritto allo sciopero o il diritto di promuovere altre azioni contemplate dai sistemi di relazioni industriali specifici degli Stati membri, in conformità del diritto e/o delle prassi nazionali, né indebolire il diritto di negoziare, concludere e applicare contratti collettivi o di promuovere azioni collettive in conformità del diritto e/o delle prassi nazionali; evidenzia che una legislazione di qualità e la sua attuazione efficace rappresentano investimenti a lungo termine;

3.

rammenta che la tutela delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori mobili sulla base del principio della parità di trattamento deve contemplare la libera circolazione dei lavoratori e la libera prestazione di servizi; esprime preoccupazione per le carenze persistenti nella tutela dei lavoratori mobili, compresi i lavoratori transfrontalieri e frontalieri, evidenziate dalla pandemia di COVID-19; sottolinea che i lavoratori non devono subire svantaggi per aver esercitato il loro diritto alla libera circolazione o a causa delle norme dell'Unione sulla libera prestazione di servizi; sottolinea la necessità di affrontare eventuali carenze normative a livello dell'Unione e nazionale senza indebito ritardo; sottolinea inoltre che la legislazione applicabile in materia di accesso ai diritti sociali e alla tutela previdenziale, compresa la loro portabilità, il riconoscimento dei diplomi, delle qualifiche e delle competenze e l'accesso alla formazione, deve essere rispettata per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori e la libera circolazione dei servizi; ricorda che eventuali restrizioni alle frontiere all'interno dell'UE, sebbene adottate in risposta a una grave crisi di sanità pubblica, dovrebbero tenere conto del loro impatto sui lavoratori mobili e dovrebbero rispondere alla loro situazione specifica;

4.

esprime preoccupazione per l'attuale mancanza di un'interpretazione armonizzata delle normative dell'UE da parte degli Stati membri come nel caso della direttiva, recentemente oggetto di revisione, relativa al distacco dei lavoratori (30), il che comporta una mancanza di certezza giuridica e oneri burocratici per le imprese che prestano servizi in più di uno Stato membro; invita la Commissione ad assistere direttamente gli Stati membri durante l'intero processo di recepimento in modo da assicurare un'interpretazione uniforme del diritto europeo;

5.

sottolinea, a tale proposito, la necessità di prestare particolare attenzione ai lavoratori che vivono nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea e di agevolare la mobilità di tali lavoratori verso il continente e viceversa, nonché tra le regioni ultraperiferiche stesse;

6.

deplora che nel 2019 soltanto il 4,2 % dei cittadini dell'UE in età lavorativa risiedeva in uno Stato membro dell'UE diverso da quello di cittadinanza (31); invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare i loro sforzi per ridurre gli ostacoli alla mobilità per i lavoratori e le imprese;

7.

ricorda che, onde preservare l'occupazione e l'economia di talune regioni e portare avanti talune attività, come quelle agricole, occorre assicurare la libera circolazione dei lavoratori;

8.

invita gli Stati membri ad attuare e monitorare correttamente e tempestivamente la direttiva riveduta relativa al distacco dei lavoratori al fine di tutelare i lavoratori distaccati e la loro libertà di prestare servizi durante il distacco definendo disposizioni obbligatorie riguardanti le condizioni di lavoro e la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;

9.

invita gli Stati membri ad avvalersi appieno della possibilità di applicare le disposizioni concernenti le retribuzioni e le condizioni di lavoro previste in tutti i contratti collettivi ai lavoratori distaccati nell'UE, a garantire ai lavoratori la parità di retribuzione a parità di lavoro svolto in un medesimo luogo e a garantire alle imprese parità di condizioni nell'ambito dell'attuazione della direttiva riveduta relativa al distacco dei lavoratori;

10.

invita la Commissione a condurre ricerche approfondite sulle tendenze che incidono sulle condizioni di lavoro dei cittadini di paesi terzi distaccati; evidenzia la necessità di eventuali misure politiche a livello dell'Unione o nazionale sulla base dei risultati di tale ricerca; è profondamente preoccupato per l'attuale aumento della percentuale di cittadini di paesi terzi in settori noti per le condizioni di lavoro precarie e i casi di abusi; sottolinea che i cittadini di paesi terzi sono spesso più vulnerabili allo sfruttamento e pertanto necessitano di tutela; evidenzia che lo sfruttamento comprende pratiche abusive quali il distacco fittizio di lavoratori, il lavoro autonomo fittizio, il subappalto e le agenzie di collocamento fraudolenti, le società di comodo e il lavoro non dichiarato; sottolinea che i lavoratori cittadini di paesi terzi possono lavorare con permessi di lavoro nell'UE, a condizione che tutte le garanzie del diritto nazionale e dell'Unione in materia di lavoro assicurino effettivamente la tutela e condizioni di lavoro dignitose anche per i cittadini di paesi terzi e che ciò non comporterà distorsioni del mercato del lavoro; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire il rispetto delle leggi e delle norme applicabili in materia di condizioni di impiego in relazione ai cittadini di paesi terzi al fine di eliminare gli abusi; invita gli Stati membri ad attuare le disposizioni protettive della direttiva 2009/52/CE, garantendo meccanismi di denuncia accessibili ed efficaci che consentano effettivamente di reclamare le retribuzioni dovute e i contributi previdenziali;

11.

rammenta la natura delle catene di approvvigionamento europee nei settori industriali strategici, che sono una fonte essenziale di occupazione e attività per i lavorati mobili e le imprese di servizi e che subiscono pesanti conseguenze a causa delle misure non coordinate, quali le diverse norme riguardanti i test per la COVID-19 e le quarantene, adottate dagli Stati membri nel tentativo di contrastare la pandemia; invita la Commissione ad attribuire la stessa importanza nel garantire condizioni di sicurezza per i lavoratori e il ripristino della libertà di circolazione e del flusso di merci;

12.

ricorda che l'assenza di periodi di quarantena armonizzati, i requisiti relativi ai test e le norme in materia di viaggio all'interno dell'Unione costituiscono una sfida significativa per molte imprese e molti lavoratori mobili e le loro famiglie, in particolare nei settori ad elevata mobilità; incoraggia gli Stati membri a coordinare gli sforzi per ampliare la copertura della sicurezza sociale, l'accesso alle indennità di malattia e ai regimi di disoccupazione temporanea per proteggere anche i lavoratori frontalieri, transfrontalieri e mobili, in particolare quelli colpiti dalla crisi, che soffrono pertanto di povertà, disoccupazione, esclusione sociale e condizioni di vita precarie;

13.

ribadisce che per la vita quotidiana dei cittadini è fondamentale che beni essenziali quali alimenti, dispositivi medici o di protezione, continuino ad essere consegnati in tutta l'UE in qualsiasi momento; invita la Commissione a garantire la continuità della libera circolazione di beni e servizi essenziali nel mercato interno in tempi di crisi quali una pandemia;

14.

esorta la Commissione e gli Stati membri a riconoscere come essenziali o cruciali i lavoratori mobili che operano in filiere di approvvigionamento strategiche, ad esempio per le attrezzature mediche e altri settori, e a riesaminare dunque il requisito di quarantena applicabile qualora non vi sia alcun rischio per la salute e la sicurezza pubbliche, comprovato dai pertinenti test in linea con la raccomandazione del Consiglio per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19;

15.

invita la Commissione a esaminare le lacune in materia di protezione al fine di garantire condizioni di lavoro e di vita dignitose per i lavoratori mobili e di prevenire le pratiche abusive applicando correttamente la legislazione dell'Unione in materia di subappalto; invita la Commissione a garantire la responsabilità solidale generale lungo l'intera catena di subappalto al fine di tutelare i diritti dei lavoratori; sottolinea che tale iniziativa dovrebbe aumentare la trasparenza e rafforzare la responsabilità degli appaltatori principali nelle catene di subappalto, garantendo giuridicamente il pagamento di tutti i contributi previdenziali e di tutti i diritti dei lavoratori dovuti e sollecitando le autorità nazionali a imporre efficacemente sanzioni dissuasive ove necessario; invita la Commissione a promuovere l'accesso dei sindacati a tutti i luoghi di lavoro, compresi i luoghi di lavoro situati al di fuori del paese di impiego, e invita gli Stati membri a garantire tale accesso; invita la Commissione e gli Stati membri a intraprendere azioni volte a rafforzare e promuovere il dialogo sociale e l'autonomia delle parti sociali nonché a incoraggiare i lavoratori a organizzarsi in quanto ciò costituisce uno strumento chiave per conseguire norme elevate in materia di occupazione;

16.

invita la Commissione ad esaminare gli sviluppi negativi connessi alla mobilità dei lavoratori, in particolare il fenomeno della fuga dei cervelli in taluni settori e in talune regioni; sottolinea la necessità che le misure volte a contrastare la fuga dei cervelli procedano di pari passo con quelle intese a promuovere una convergenza sociale verso l'alto; insiste affinché, nonostante la pandemia di COVID-19, gli Stati membri consentano e agevolino l'attraversamento delle frontiere per motivi professionali, ogniqualvolta l'attività professionale nei settori interessati sia consentita nello Stato membro ospitante, al fine di garantire la parità di trattamento tra i lavoratori locali e mobili; invita la Commissione a stabilire indicatori chiari, sia quantitativi che qualitativi ai fini del semestre europeo e della pubblicazione delle raccomandazioni specifiche per paese onde monitorare l'attuazione e l'applicazione delle normative in materia di libera circolazione dei lavoratori; invita la Commissione a presentare raccomandazioni volte a garantire condizioni di vita e di lavoro eque, giuste e dignitose per i lavoratori mobili;

17.

evidenzia che gli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali, gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il Green Deal europeo e la strategia per la parità di genere devono riflettersi anche nell'approccio al mercato unico, promuovendo elevate norme sociali e ambientali quale prerequisito per un aumento della produttività; sottolinea l'importanza degli appalti pubblici per conseguire tali obiettivi;

18.

esorta la Commissione a garantire in via prioritaria che l'ELA diventi pienamente operativa al fine di monitorare e promuovere l'applicazione e il rispetto del diritto dell'Unione relativo alla mobilità del lavoro e al coordinamento della sicurezza sociale; esorta la Commissione a sostenere e rafforzare la capacità delle autorità nazionali competenti e la cooperazione tra di esse, nonché la cooperazione tra queste e le parti sociali, al fine di garantire una mobilità equa basata sui diritti, un'adeguata informazione dei lavoratori e dei datori di lavoro sui loro diritti e obblighi e l'effettiva applicazione transfrontaliera dei diritti dei lavoratori, compresa la portabilità dei diritti e delle prestazioni, e ad affrontare efficacemente le frodi e le pratiche abusive in materia di sicurezza sociale; ritiene che l'ELA dovrebbe concentrarsi sul miglioramento dell'applicazione e dell'attuazione della legislazione dell'Unione vigente in modo che la concorrenza nel mercato unico sia equa e giusta; sottolinea che, per combattere con efficacia le pratiche illecite, l'ELA dovrebbe dare priorità allo sviluppo di una banca dati in tempo reale per convalidare le informazioni dei prestatori di servizi stranieri; sottolinea che l'ELA deve disporre di risorse sufficienti per assolvere le sue funzioni; sottolinea che l'integrazione di EURES nell'ELA dovrebbe rafforzare il legame tra la promozione della libera circolazione, la fornitura di informazioni e il rispetto del quadro legislativo pertinente a tutela dei cittadini e dei lavoratori mobili;

19.

invita la Commissione a proporre un quadro europeo per la lotta alla concorrenza sleale sul costo del lavoro, onde assicurare il massimo rispetto del principio della parità di trattamento e della parità di retribuzione e di costo del lavoro a parità di lavoro svolto in un medesimo luogo;

20.

ricorda che il Parlamento ha ripetutamente chiesto alla Commissione di ritirare le sue proposte su una carta elettronica europea dei servizi e su una revisione della procedura di notifica nel settore dei servizi; si compiace del fatto che ciò sia stato fatto infine nel programma di lavoro della Commissione per il 2021;

21.

sottolinea che la digitalizzazione degli scambi di dati tra gli Stati membri potrebbe facilitare la libera circolazione dei lavoratori su una base giusta ed equa, nonché l'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione; invita la Commissione a lanciare senza indebiti ritardi, dopo una valutazione d'impatto, la sua proposta su un numero di sicurezza sociale europeo digitale (ESSN), assicurando nel contempo che l'ESSN sarà soggetto a norme rigorose in materia di protezione dei dati, il che è necessario per garantire la certezza del diritto per i lavoratori e le imprese, una mobilità equa e la tutela, la portabilità, la tracciabilità e il rispetto effettivi dei diritti dei lavoratori, nonché per sostenere una concorrenza leale, garantendo alle imprese parità di condizioni; ritiene che l'ESSN debba integrare i numeri e i regolamenti nazionali di sicurezza sociale e facilitare lo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) al fine di migliorare il coordinamento e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti; rileva che l'EESSI dovrebbe consentire una verifica rapida e accurata dello status di sicurezza sociale, fornendo ai singoli e alle autorità un meccanismo di monitoraggio per verificare facilmente la copertura e i contributi;

22.

sottolinea la necessità di un ulteriore allineamento e coordinamento delle normative sulla mobilità del lavoro e delle procedure di monitoraggio, compresi standard di controllo comuni, ispezioni congiunte e scambio di informazioni sotto la guida dell'ELA e in collaborazione con le autorità nazionali competenti; esorta gli Stati membri a intensificare lo scambio delle migliori pratiche tra le autorità nazionali competenti; chiede che l'ELA disponga di reali poteri in materia di ispezioni sul lavoro nei casi transfrontalieri, in collaborazione con le autorità nazionali competenti; invita l'ELA a migliorare la raccolta dei dati e a istituire banche dati in tempo reale sulla mobilità professionale, ai fini dell'analisi e delle valutazioni dei rischi, nonché a preparare campagne di informazione e ispezioni mirate; ricorda che l'ILO raccomanda di stabilire un parametro di riferimento di un ispettore del lavoro ogni 10 000 lavoratori;

23.

sottolinea che i finanziamenti e le sovvenzioni dell'Unione dovrebbero contribuire a un lavoro dignitoso al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile e il progresso sociale;

24.

ricorda l'importanza del dialogo sociale e, a questo proposito, incoraggia un maggiore coinvolgimento delle parti sociali nelle agenzie, nelle autorità pubbliche, nei comitati e nelle istituzioni dell'Unione, al fine di garantire iniziative e normative orientate alla pratica che tengano conto dei vari modelli europei di mercato del lavoro; sottolinea la necessità di rafforzare il dialogo tripartito a livello dell'UE nell'elaborazione e nell'attuazione delle normative sulla fornitura di servizi e la mobilità dei lavoratori, nonché nel riconoscimento reciproco di professioni, diplomi, qualifiche e competenze, in linea con i principi sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali; invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità locali a collaborare con le parti sociali per progettare e attuare le necessarie strutture di sostegno per lo sviluppo delle competenze e la riqualificazione dei lavoratori, attuando le politiche pubbliche pertinenti e fornendo posti di lavoro di qualità;

25.

sottolinea la necessità di porre la protezione dei lavoratori e il coinvolgimento delle parti sociali al centro del diritto dell'Unione in modo da assicurare il funzionamento democratico, la crescita economica ed elevate norme sociali e ambientali;

26.

invita la Commissione a presentare quanto prima un nuovo quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul lavoro per il periodo successivo al 2020 e ad adoperarsi per eliminare i decessi legati al lavoro entro il 2030; esorta la Commissione a presentare una proposta di direttiva sullo stress legato al lavoro e sui disturbi muscolo-scheletrici e una proposta di direttiva sul benessere mentale nel luogo di lavoro, nonché una strategia dell'UE sulla salute mentale al fine di tutelare tutti i lavoratori sul luogo di lavoro; invita la Commissione inoltre a presentare una revisione più ambiziosa della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni e a includere valori limite per un minimo di 50 sostanze nella direttiva sull'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro; chiede di includere nella direttiva le sostanze con effetti dannosi sul sistema riproduttivo;

27.

invita la Commissione e gli Stati membri a rispondere all'esigenza di condizioni di lavoro sane e sicure per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, prestando altresì un'attenzione particolare alla libera circolazione dei lavoratori, e ad assicurare loro condizioni di lavoro e di vita dignitose, in particolare nel quadro del prossimo riesame del quadro strategico dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; esorta gli Stati membri ad affrontare il problema del lavoro non dichiarato, compreso il lavoro stagionale non dichiarato, attraverso una maggiore cooperazione con la piattaforma europea volta contrastare il lavoro non dichiarato, anche promuovendo una migliore consapevolezza tra i lavoratori e i datori di lavoro in merito ai loro diritti e obblighi; invita gli Stati membri a imporre misure in modo uniforme e senza discriminazioni;

28.

esorta la Commissione e l'ELA a indagare sui numerosi casi di diniego di accesso al mercato del lavoro nonché di abuso e discriminazione in relazione alle condizioni di lavoro in ragione della nazionalità, che sono emersi chiaramente durante la pandemia di COVID-19; invita l'ELA a garantire procedure accessibili, trasparenti e non discriminatorie per consentire alle parti sociali nazionali di sottoporre casi alla sua attenzione e ad assicurare che vi venga dato seguito efficace in linea con il regolamento (UE) 2019/1149;

29.

invita gli Stati membri ad attuare tutte le raccomandazioni della Commissione sull'adozione, il coordinamento e la revoca di misure concernenti la pandemia di COVID-19; invita inoltre gli Stati membri a stabilire un protocollo sanitario comune per i lavoratori mobili, compresi i lavoratori transfrontalieri e frontalieri, tenendo conto degli orientamenti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC); sottolinea che la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori e il rispetto dei diritti fondamentali, ivi compresa la parità di trattamento tra lavoratori locali e mobili, dovrebbero essere i principi guida di qualsiasi misura adottata alla luce della crisi e della via verso la ripresa, riconoscendo nel contempo la situazione particolarmente vulnerabile dei lavoratori frontalieri, distaccati, stagionali, transfrontalieri e altri lavoratori mobili durante la pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze; ricorda il diritto costituzionale degli Stati membri di andare oltre i livelli minimi stabiliti dalle direttive dell'Unione europea nel quadro dei loro processi legislativi democratici nazionali al fine di realizzare obiettivi politici quali la garanzia di servizi pubblici di qualità e un livello elevato di protezione dei lavoratori, dei consumatori e dell'ambiente;

30.

sottolinea che la libera circolazione è stata gravemente compromessa dalla chiusura totale o parziale delle frontiere da parte degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19; si rammarica che la chiusura affrettata, non coordinata e improvvisa delle frontiere e l'introduzione di misure di accompagnamento abbiano bloccato persone che si trovavano in transito e colpito gravemente gli abitanti delle regioni frontaliere, limitando la loro capacità di attraversare la frontiera per motivi di lavoro, per prestare e ricevere servizi o per fare visita ad amici o familiari; sottolinea l'effetto negativo che la chiusura delle frontiere interne ed esterne ha avuto sui settori imprenditoriale, scientifico e turistico a livello internazionale; sottolinea che, anziché introdurre controlli alle frontiere, gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di adottare le misure necessarie a permettere alle persone di attraversare le frontiere garantendo nel contempo la massima sicurezza e proteggendo la salute;

31.

riconosce il ruolo cruciale dei prestatori di assistenza, soprattutto durante la pandemia; invita la Commissione a garantire la loro mobilità per rispondere alle esigenze dei diversi Stati membri e delle diverse regioni, tenendo conto delle sfide demografiche e di eventuali future sfide pandemiche o sanitarie; invita la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri e le autorità locali, a introdurre, nel quadro della procedura legislativa ordinaria, un protocollo comune basato su dati scientifici a livello di Unione per la libertà di circolazione durante le crisi sanitarie e altre situazioni di crisi e a considerare attentamente il ruolo dell'ELA a tale riguardo; invita gli Stati membri che non l'hanno ancora fatto a ratificare e attuare senza indugio la convenzione n. 189 dell'ILO sul lavoro domestico; invita gli Stati membri a istituire quadri giuridici intesi ad agevolare l'occupazione regolare dei lavoratori domestici e dei prestatori di assistenza;

32.

mette in risalto la necessità di ricorrere ulteriormente a strumenti di armonizzazione e riconoscimento reciproco per il riconoscimento di diplomi, competenze e qualifiche professionali in tutta l'Unione, evitando la burocrazia e agevolando il commercio e i trasporti, nel rispetto del principio fondamentale della parità di trattamento e senza abbassare gli standard di istruzione e i meccanismi di convalida degli Stati membri; invita quindi la Commissione e gli Stati membri a promuovere e migliorare gli attuali meccanismi di riconoscimento reciproco e i portali di mobilità professionale, facilitando e promuovendo una mobilità trasparente, come il portale europeo per la mobilità dei lavoratori EURES, la piattaforma online Europass e il sistema di classificazione europeo di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO); invita, in particolare, gli Stati membri a istituire partenariati transfrontalieri per assistere i lavoratori mobili nelle regioni transfrontaliere; invita gli Stati membri ad agevolare la libera circolazione delle persone con disabilità all'interno dell'Unione e li esorta ad assicurare l'adozione di una definizione europea comune dello stato di disabilità in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e il riconoscimento reciproco della condizione di disabilità tra gli Stati membri;

33.

ritiene che le disposizioni, le pratiche e le regolamentazioni nazionali concernenti l'accesso a determinate professioni e il loro esercizio così come l'accesso a servizi per la tutela dell'interesse pubblico e la protezione dei lavoratori e/o dei consumatori e la prestazione di tali servizi non rappresentino un ostacolo all'approfondimento del mercato unico;

34.

invita gli Stati membri ad assicurare ai lavoratori mobili l'accesso alla formazione e alla riqualificazione, onde rispondere alla mancanza di manodopera in taluni settori e a sostenere la transizione digitale e le misure miranti a un'economia climaticamente neutra;

35.

richiama all'attenzione il diritto fondamentale degli Stati membri di andare oltre i livelli minimi stabiliti dalle direttive dell'Unione europea senza creare ostacoli ingiustificati e sproporzionati;

36.

osserva con preoccupazione le difficoltà e la mancanza di accesso adeguato ai sistemi di protezione sociale per i lavoratori mobili, in particolare per quelli transfrontalieri e frontalieri; sottolinea l'importanza di un'azione coordinata a livello dell'Unione, ma riconosce e accoglie con favore gli accordi bilaterali conclusi con successo tra gli Stati membri per garantire i diritti di sicurezza sociale per tutti i lavoratori, come indicato nella raccomandazione del Consiglio sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire i diritti sociali dei lavoratori mobili in caso di crisi sanitaria e di altro tipo;

37.

ricorda che buone condizioni di lavoro e di impiego costituiscono un vantaggio competitivo che consente alle imprese di attrarre lavoratori qualificati; sottolinea l'importanza dell'investimento delle imprese nella formazione formale e informale e nell'apprendimento permanente al fine di sostenere una transizione giusta verso l'economia digitale e circolare; sottolinea che le imprese che utilizzano l'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate hanno la responsabilità di offrire adeguate attività di riqualificazione e miglioramento delle competenze a tutti i dipendenti interessati affinché questi possano imparare a utilizzare gli strumenti digitali e lavorare con i cobot e altre nuove tecnologie, adattandosi in tal modo all'evoluzione delle esigenze del mercato del lavoro e mantenendo un'occupazione; sottolinea a tale riguardo l'importanza dell'accordo quadro delle parti sociali europee sulla digitalizzazione; ricorda che detto accordo delinea la responsabilità in capo ai datori di lavoro di assicurare la riqualificazione e il miglioramento del livello di competenze dei lavoratori, in particolare in vista della digitalizzazione dei posti di lavoro;

38.

mette in risalto la necessità di digitalizzare pienamente le procedure concernenti la mobilità professionale e il distacco dei lavoratori al fine di migliorare la fornitura e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali e di consentirne un'esecuzione efficace, anche attraverso l'istituzione di uno sportello unico di assistenza per i lavoratori e i futuri datori di lavoro sulle norme dell'Unione applicabili, basato sia digitalmente che fisicamente all'interno dell'ELA; esorta gli Stati membri a impegnarsi totalmente per la digitalizzazione dei servizi pubblici, in particolare delle istituzioni di sicurezza sociale, onde facilitare le procedure di mobilità dei lavoratori europei garantendo al contempo la portabilità dei diritti e il rispetto degli obblighi derivanti dalla libera circolazione; sottolinea la necessità di creare migliori strumenti statistici per misurare gli squilibri tra domanda e offerta di competenze nei mercati del lavoro europei e valutare le esigenze dei mercati del lavoro e le differenze tra di essi; sottolinea l'importanza di EURES e richiama l'attenzione in particolare sul collegamento tra le sue attività e le esigenze del mercato del lavoro al fine di soddisfare le esigenze settoriali prioritarie e le esigenze in materia di competenze e di fornire sostegno a chi è in cerca di una nuova occupazione;

39.

invita la Commissione a procedere, entro un lasso di tempo ragionevole, con la valutazione del mandato dell'ELA una volta che questa sarà stata pienamente operativa per almeno due anni; esorta la Commissione a coinvolgere i portatori di interessi aventi profonda conoscenza dei diversi modelli del mercato del lavoro nell'attività e nelle valutazioni dell'ELA;

40.

invita la Commissione a proporre un quadro normativo atto a disciplinare le condizioni del telelavoro in tutta l'Unione e a garantire condizioni di lavoro e di impiego dignitose;

41.

invita la Commissione, gli Stati membri e le autorità locali, di concerto con le parti sociali e l'ELA, a definire strategie settoriali specifiche non solo per promuovere e agevolare la mobilità volontaria dei lavoratori, ma anche per elaborare e attuare le strutture di sostegno necessarie per il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori, attuando le politiche pubbliche pertinenti e offrendo opportunità d'impiego di qualità basate sulle competenze; sottolinea il valore aggiunto del riconoscimento reciproco della compatibilità delle competenze e delle qualifiche, con il sostegno dei meccanismi di riconoscimento esistenti, quali il portale della mobilità professionale EURES, la piattaforma online Europass e il sistema di classificazione ESCO;

42.

manifesta preoccupazione per il persistere delle difficoltà nell'accesso dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro alle informazioni sulla mobilità del lavoro e dei servizi; sottolinea che le informazioni sulle condizioni d'impiego e sui contratti collettivi rese disponibili sui siti web ufficiali nazionali unici sono molto spesso di entità limitata e accessibili solo in poche lingue; invita pertanto la Commissione a migliorare l'accesso alle informazioni creando un modello unico per i siti web ufficiali nazionali;

43.

esorta gli Stati membri a garantire un coordinamento adeguato della sicurezza sociale, anche mediante la revisione in corso del regolamento (CE) n. 883/2004 e il rafforzamento della portabilità dei diritti, conferendo particolare attenzione alla portabilità delle prestazioni di sicurezza sociale per le persone con disabilità; sottolinea che la digitalizzazione dei servizi pubblici di sicurezza sociale potrebbe agevolare l'operatività transfrontaliera, in particolare per le micro, piccole e medie imprese, assicurando al contempo il rigoroso rispetto delle norme in materia di mobilità equa; sottolinea l'importanza della notifica preventiva e l'applicazione dei certificati A1 prima dell'inizio dell'incarico transfrontaliero del lavoratore;

44.

sottolinea che l'applicazione delle norme dell'Unione sulla mobilità del lavoro deve garantire il principio della parità di trattamento, il principio di non discriminazione e la protezione dei lavoratori e ridurre gli oneri amministrativi inutili;

45.

invita la Commissione a esaminare le lacune in materia di protezione e a prendere in considerazione la necessità di rivedere la direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite agenzia interinale, al fine di assicurare condizioni di lavoro e d'impiego dignitose per i lavoratori tramite agenzia interinale;

46.

evidenzia che i lavoratori con disabilità continuano ad affrontare molteplici ostacoli che rendono loro difficile o impossibile trarre pienamente vantaggio dalla libera circolazione dei servizi; invita gli Stati membri ad attuare senza indugio la direttiva (UE) 2019/882 (l'atto europeo sull'accessibilità), al fine di eliminare efficacemente gli ostacoli per i lavoratori con disabilità e assicurare la disponibilità di servizi accessibili, nonché l'idoneità delle condizioni alle quali i servizi sono prestati; sottolinea l'importanza fondamentale di realizzare un mercato unico pienamente accessibile che garantisca la parità di trattamento e l'integrazione economica e sociale dei lavoratori con disabilità;

47.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

(2)  GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21.

(3)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1.

(4)  GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1.

(5)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(6)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

(7)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51.

(8)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72.

(9)  GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

(10)  GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.

(11)  GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7.

(12)  GU L 128 del 30.4.2014, pag. 8.

(13)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

(14)  GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35.

(15)  GU L 167 del 2.7.1999, pag. 33.

(16)  GU L 124 del 20.5.2009, pag. 30.

(17)  GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

(18)  GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16.

(19)  GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11.

(20)  GU L 249 del 31.7.2020, pag. 49.

(21)  GU L 185 dell'11.7.2019, pag. 44.

(22)  GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 12.

(23)  GU C 189 del 15.6.2017, pag. 15.

(24)  Testi approvati, P9_TA(2020)0176.

(25)  GU C 337 del 20.9.2018, pag. 135.

(26)  GU C 482 del 23.12.2016, pag. 31.

(27)  http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2010/working-conditions-industrial-relations/posted-workers-in-the-european-union

(28)  Commissione europea, direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione (2018), relazione annuale 2017 sulla mobilità del lavoro intra-UE, relazione finale, gennaio 2018. Commissione europea, Study on the movement of skilled labour, Final report (Studio sulla circolazione dei lavoratori qualificati, relazione finale), redatta dall'ICF, 2018; Malmström, Cecilia, prefazione a Rethinking the attractiveness of EU Labour Immigration Policies: Comparative perspectives on the EU, the US, Canada and beyond, (Ripensare l'attrattiva delle politiche dell'immigrazione dell'UE: scenari comparativi sull'UE, gli Stati Uniti, il Canada e oltre), a cura di S. Carrera, E. Guild e K. Eisele, CEPS, 2018.

(29)  OECD Skills for Jobs Database (Banca dati dell'OCSE sulle competenze per l'occupazione), https://www.oecdskillsforjobsdatabase.org/#FR/_.

(30)  Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16).

(31)  Commissione europea, relazione annuale 2019 sulla mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE, gennaio 2020.


12.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 15/151


P9_TA(2021)0250

Accelerare i progressi e affrontare le disuguaglianze per porre fine all'AIDS come minaccia per la salute pubblica entro il 2030

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2021 sul tema «Accelerare i progressi e lottare contro le diseguaglianze al fine di eliminare l'AIDS quale minaccia per la salute pubblica entro il 2030» (2021/2604(RSP))

(2022/C 15/13)

Il Parlamento europeo,

vista la riunione ad alto livello sull'HIV e l'AIDS dell'Assemblea generale delle Nazioni unite, che avrà luogo a New York dall'8 al 10 giugno 2021,

vista la dichiarazione politica sull'HIV e l'AIDS dal titolo «On the Fast Track to Accelerating the Fight against HIV and to Ending the AIDS Epidemic by 2030» (Intensificare le misure di contrasto all'epidemia dell'HIV/AIDS al fine di debellarla entro il 2030), adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'8 giugno 2016,

vista la dichiarazione politica della riunione ad alto livello sulla copertura sanitaria universale, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 ottobre 2019,

visto l'aggiornamento globale sull'AIDS 2020 dell'UNAIDS intitolato «Seizing the Moment — Tackling entrenched inequalities to end epidemics» (Cogliere l'attimo — Affrontare le disuguaglianze radicate per porre fine alle epidemie),

vista la relazione annuale 2019 dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani in risposta all'HIV,

visti la dichiarazione di Abuja del 27 aprile 2001 su HIV/AIDS, tubercolosi e altre malattie infettive collegate, la posizione comune dell'Africa presentata alla riunione di alto livello del 2016 e il quadro catalitico del 2016 per porre fine all'AIDS e alla tubercolosi e per debellare la malaria in Africa entro il 2030,

visti l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), adottati a New York nel settembre 2015,

visti la Piattaforma d'azione di Pechino e il programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo, nonché i risultati delle relative conferenze di revisione,

viste le conclusioni del Consiglio, del 26 maggio 2015, sulle questioni di genere nel contesto dello sviluppo,

visto il piano d'azione dell'UE sulla parità di genere III per il 2021-2025,

visto il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e sulla democrazia per il 2020-2024,

visto il consenso europeo in materia di sviluppo: «il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro»,

viste le sue risoluzioni dell'8 luglio 2010 su un approccio basato sui diritti alla risposta dell'UE all'HIV/AIDS (1) e del 5 luglio 2017 sulla risposta dell'UE all'HIV/AIDS, alla tubercolosi e all'epatite C (2),

vista l'interrogazione alla Commissione dal titolo «Accelerare i progressi e lottare contro le diseguaglianze al fine di eliminare l'AIDS quale minaccia per la salute pubblica entro il 2030» (O-000027/2021 — B9-0015/2021),

visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la proposta di risoluzione della commissione per lo sviluppo,

A.

considerando che quasi 76 milioni di persone hanno contratto l'AIDS e quasi 33 milioni di persone hanno perso la vita per cause connesse all'AIDS dall'inizio dell'epidemia nel 1981; che l'epidemia di HIV costituisce ancora una crisi globale e che un totale di 38 milioni di persone sono affette dall'HIV; che 1,7 milioni di persone hanno contratto l'HIV nel 2019;

B.

considerando che nel 2019, 12 milioni di persone affette da HIV non avevano accesso alla terapia antiretrovirale salvavita e che quasi 700 000 persone sono decedute per cause connesse all'AIDS a livello mondiale;

C.

considerando che l'accesso universale alla terapia antiretrovirale e alle cure contro l'HIV riduce significativamente il rischio di un'ulteriore trasmissione e ha permesso alle persone affette da HIV di godere di un'aspettativa di vita nella norma e di una qualità della vita comparabile;

D.

considerando che le disuguaglianze che favoriscono l'epidemia di HIV, compresa la violazione dei diritti umani, della salute sessuale e riproduttiva e dei diritti connessi, nel contesto della piattaforma di azione di Pechino, del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD) e dei risultati delle relative conferenze di revisione, nonché la stigmatizzazione e la discriminazione sono peggiorate e sono state ulteriormente aggravate dalla pandemia di COVID-19;

E.

considerando che gli uomini che hanno rapporti sessuali con uomini, le persone transgender, le persone che fanno uso di sostanze stupefacenti, i lavoratori e le lavoratrici del sesso e i loro clienti e i carcerati (gruppi chiave della popolazione) sono esposti a un rischio maggiore di contrarre l'HIV rispetto ad altri gruppi; che il loro coinvolgimento è fondamentale ai fini della risposta all'HIV;

F.

considerando che 159 paesi possiedono almeno una legge discriminatoria o sanzionatoria che ostacola la risposta all'HIV; che la penalizzazione delle persone affette da HIV e a rischio di contrarlo fomenta la stigmatizzazione e la discriminazione, riducendo la diffusione dei servizi di prevenzione e trattamento e aumentando l'incidenza dell'HIV;

G.

considerando che le disuguaglianze di genere, le disparità di accesso all'istruzione e ai servizi e alle informazioni relativi alla salute sessuale e riproduttiva e la violenza di genere e sessuale aumentano la vulnerabilità delle donne e delle ragazze all'HIV e che le malattie connesse all'AIDS figurano tra le principali cause di morte delle donne in età riproduttiva a livello mondiale;

H.

considerando che i metodi preventivi esistenti non hanno contribuito sufficientemente ad arrestare la diffusione dell'HIV, in particolare tra le donne, che sostengono un onere sproporzionato della pandemia, in particolare nell'Africa subsahariana; che sono necessari investimenti nella ricerca e nell'innovazione per migliorare gli strumenti di prevenzione, diagnosi e trattamento dell'HIV/AIDS, per crearne di nuovi, compresi strumenti sensibili alla dimensione di genere, e per individuare nuove opzioni di trattamento al fine di affrontare la comparsa della resistenza ai farmaci HIV;

I.

considerando che i giovani di età compresa tra 15 e 27 anni rappresentano più di un terzo di tutte le nuove infezioni tra gli adulti e che i decessi connessi all'AIDS stanno aumentando tra gli adolescenti; che molti giovani hanno un accesso limitato alla protezione sociale, alla salute sessuale e riproduttiva e ai programmi connessi che permetterebbero loro di proteggersi dall'HIV;

J.

considerando che un'educazione sessuale completa obbligatoria nei sistemi scolastici è essenziale per prevenire la diffusione dell'AIDS e di altre malattie sessualmente trasmissibili;

K.

considerando che le persone in situazioni umanitarie complesse e in contesti informali e fragili, le persone con disabilità, le popolazioni indigene, le persone LGBTIQ+, i migranti e le popolazioni nomadi sono vulnerabili al contagio da HIV e affrontano sfide uniche nell'accesso ai relativi servizi;

L.

considerando che l'Africa subsahariana continua ad essere la regione più colpita, con il 57 % di tutte le nuove infezioni da HIV e l'84 % delle infezioni da HIV nei bambini (fino ai 14 anni), e che tale regione conta una prevalenza dell'HIV molto maggiore nelle donne rispetto agli uomini, 4 500 casi settimanali di infezioni da HIV tra le ragazze e le giovani donne (di età compresa tra 15 e 24 anni) e 25,6 milioni di persone affette da HIV;

M.

considerando che la pandemia di COVID-19 impone ulteriori sfide alla risposta all'AIDS e ha invertito alcuni dei progressi finora compiuti, impedendo a vari paesi di conseguire i loro obiettivi per il 2020; che il conseguimento dell'OSS di eliminare l'AIDS quale minaccia per la salute pubblica entro il 2030 è pertanto a rischio;

N.

considerando che è necessario rafforzare la resilienza e la sostenibilità dei sistemi sanitari nell'ambito della copertura sanitaria mondiale, preservando nel contempo i progressi conseguiti nella risposta all'AIDS;

O.

considerando che per conseguire il diritto alla salute è necessario affrontare le disuguaglianze nell'accesso ai servizi e migliorare la qualità della vita e il benessere delle persone affette da HIV o a rischio di contrarlo durante tutto l'arco della vita;

P.

considerando che le comunità e le azioni da esse guidate, che sono fondamentali nella risposta all'HIV, continuano ad essere danneggiate da gravi carenze di finanziamenti, dalla riduzione dello spazio per la società civile e dalla mancanza di un pieno coinvolgimento e di una piena integrazione nelle risposte nazionali;

Q.

considerando che vari paesi in via di sviluppo a medio reddito incontrano difficoltà a importare o a produrre localmente le versioni generiche dei farmaci antiretrovirali a causa della tutela brevettuale; che le multinazionali farmaceutiche stanno sempre più spesso escludendo i paesi in via di sviluppo a medio reddito da donazioni, riduzioni dei prezzi e licenze volontarie, pregiudicando in tal modo la loro capacità di accedere a farmaci generici a prezzi modici;

R.

considerando che il diritto umano alla salute prevale sulle norme relative agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS); che la dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e la salute pubblica afferma il diritto dei paesi in via di sviluppo di avvalersi pienamente delle disposizioni in materia di flessibilità dell'accordo TRIPS per tutelare la salute pubblica e, in particolare, per garantire a tutti l'accesso ai farmaci;

S.

considerando che il Fondo globale delle Nazioni Unite per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, creato in seguito alla propagazione mondiale dell'HIV/AIDS, ha svolto un ruolo importante nel contesto della lotta contro l'HIV/AIDS;

1.

sottolinea l'importanza di conseguire un risultato positivo alla riunione ad alto livello sull'HIV/AIDS delle Nazioni Unite che si terrà dall'8 al 10 giugno 2021; esorta il Consiglio a contribuire all'adozione di un insieme di impegni lungimiranti e ambiziosi nella dichiarazione politica;

2.

ribadisce che ciascuno ha il diritto di godere del più alto livello di salute possibile, così come dell'uguaglianza propizia a una vita dignitosa;

3.

elogia il ruolo dell'UE nella risposta globale multisettoriale all'AIDS e chiede alla Commissione di considerare l'AIDS una crisi sanitaria pubblica mondiale e di accelerare tutti gli sforzi per soddisfare gli obiettivi del 2025, anche potenziando gli investimenti a favore dell'UNAIDS e del Fondo globale delle Nazioni Unite per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria;

4.

ribadisce l'importanza fondamentale di dotare il Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria di mezzi sufficienti affinché possa contribuire in maniera decisiva alla lotta contro l'HIV/AIDS;

5.

sottolinea che la risposta globale all'AIDS richiede un approccio multisettoriale e una cooperazione su più livelli che siano tempestivi, di portata adeguata, inclusivi, cooperativi e innovativi;

6.

invita la Commissione a garantire che la programmazione dell'NDICI sostenga gli sforzi dei paesi partner volti a costruire sistemi sanitari solidi e resilienti, compresi i sistemi normativi e di ricerca in ambito sanitario e i sistemi sanitari a livello di comunità, che siano in grado di fornire una copertura sanitaria universale attenta alla questione dell'HIV;

7.

chiede che il servizio europeo per l'azione esterna, la Commissione e gli Stati membri utilizzino l'attuazione del piano d'azione dell'UE per i diritti umani e del piano d'azione sulla parità di genere III per affrontare le questioni relative ai diritti umani e alla disuguaglianza di genere che sono alla base dell'HIV/AIDS, attribuendo la priorità alla lotta contro la stigmatizzazione e la discriminazione, la violenza sessuale e di genere, la criminalizzazione delle relazioni tra persone dello stesso sesso e altre leggi e politiche punitive e discriminatorie, al fine di contribuire all'accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai relativi diritti, all'accesso a un'istruzione di qualità, che includa un'educazione completa in materia di sessualità, a un accesso equo e a prezzi contenuti alle cure sanitarie, all'accesso al mercato del lavoro e alla partecipazione delle comunità interessate a tutte le dimensioni della vita pubblica;

8.

invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare con i paesi partner onde introdurre un'educazione sessuale completa obbligatoria all'interno dei rispettivi piani nazionali di istruzione, allo scopo di prevenire la diffusione dell'AIDS e di altre malattie sessualmente trasmissibili, in particolare nei paesi con i tassi di infezione più elevati;

9.

rammenta che la salute è una condizione necessaria per lo sviluppo umano; chiede che la Commissione attribuisca la priorità alla salute nell'ambito della strategia dell'UE per l'Africa, il che implica la mobilitazione di ulteriori fondi pubblici a garanzia della copertura sanitaria universale, anche per la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, l'HIV, la tubercolosi e la malaria, nonché una particolare attenzione verso la ricerca e lo sviluppo in materia di salute globale, intensificando la collaborazione UE-Africa per la ricerca e l'innovazione in ambito sanitario e incentivando congiuntamente la capacità di produzione africana ed europea di prodotti sanitari, attrezzature e medicinali; sottolinea che gli aiuti allo sviluppo dovrebbero principalmente essere finalizzati a fornire una copertura universale orizzontale del sistema sanitario mediante un approccio olistico e basato sui diritti, il che implica affrontare pienamente la natura multidimensionale della salute (strettamente legata al genere, la sicurezza alimentare e l'alimentazione, l'acqua e le strutture igienico-sanitarie, l'istruzione e la povertà), in linea con l'approccio «One Health»; chiede in particolare la promozione di investimenti nei diritti integrati legati all'HIV e nella salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, dedicando particolare attenzione alle donne e alle ragazze, ai lavoratori del sesso, alle persone transgender, ai consumatori di droghe iniettabili, alle persone in carcere e ad altri gruppi vulnerabili;

10.

invita la Commissione ad affrontare la deplorevole carenza nella copertura terapeutica per i bambini affetti da HIV e a garantire l'accesso ai servizi legati all'HIV alle donne incinte e alle madri che allattano al seno, al fine di evitare la trasmissione madre-figlio dell'HIV;

11.

invita gli Stati membri e la Commissione a garantire il livello di spesa adeguato e la mobilitazione delle risorse necessaria per conseguire gli obiettivi per il 2025 in tutti gli Stati membri dell'UE;

12.

invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri e i partner per dare priorità a un approccio integrato alla sicurezza sanitaria globale, che integri la lotta alle pandemie esistenti, quali l'HIV, e a quelle emergenti nell'agenda per la copertura sanitaria universale;

13.

invita la Commissione e gli Stati membri ad assumere un ruolo politico di primo piano nel dialogo con i paesi in via di sviluppo che sono partner dell'UE, compresi i paesi del vicinato, garantendo che siano predisposti piani per una transizione sostenibile ai finanziamenti nazionali, in modo tale che i programmi relativi all'HIV continuino ad essere efficaci e sostenuti e che possano essere ampliati anche dopo la revoca del sostegno dei donatori internazionali; invita la Commissione e il Consiglio a continuare a cooperare strettamente con tali paesi per garantire che si assumano la responsabilità e la titolarità delle rispettive risposte contro l'HIV;

14.

invita l'Unione europea a istituire una strategia globale chiara e coerente dell'UE per la vaccinazione contro la COVID-19, incentrata sull'accesso equo, tempestivo e a prezzi contenuti al vaccino per le persone nei paesi in via di sviluppo, in particolare quanti appartengono a gruppi vulnerabili e ad alto rischio, comprese le persone affette da HIV/AIDS; invita pertanto l'UE a sostenere l'iniziativa presentata da India e Sud Africa in seno all'Organizzazione mondiale del commercio, con la quale si richiede una sospensione temporanea dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai vaccini, alle attrezzature e alle terapie per far fronte alla COVID-19 ed esorta le società farmaceutiche a condividere le proprie conoscenze e i propri dati attraverso il pool di accesso alle tecnologie (C-TAP) relative alla COVID-19 dell'Organizzazione mondiale della sanità;

15.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che la risposta globale alla COVID-19 tenga conto degli insegnamenti tratti dalla lotta contro l'HIV, tra cui: tutelare i diritti umani e contrastare la stigmatizzazione e la discriminazione, in particolare tra le popolazioni chiave e altre popolazioni vulnerabili; combattere le barriere di genere in ambito sanitario; sostenere gli operatori sanitari e i ricercatori, in particolare nei contesti caratterizzati da carenza di risorse; coinvolgere le comunità nella risposta; ripartire equamente le risorse limitate e i nuovi strumenti, affinché nessuno sia lasciato indietro;

16.

esorta l'UE a definire una strategia globale completa e una tabella di marcia per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, compresi quelli relativi alla salute e gli obiettivi in materia di riduzione dell'HIV/AIDS; osserva che detta strategia dovrebbe tenere in particolare considerazione l'impatto della COVID-19, poiché il raggiungimento degli OSS è fondamentale per garantire la preparazione alle pandemie future e ad altri shock, anche per quanto riguarda i sistemi sanitari; chiede un'efficace strategia globale dell'UE a lungo termine in materia di salute; insiste sul fatto che la Commissione deve profondere maggiori sforzi e intensificare il suo lavoro a favore di programmi sanitari globali efficaci rivolti ai sistemi sanitari dei paesi in via di sviluppo;

17.

invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri e i partner per sostenere servizi che rispondano alle esigenze delle popolazioni chiave e delle altre popolazioni prioritarie che si trovano ad affrontare sfide uniche nell'accesso ai servizi legati all'HIV, anche fornendo ai giovani servizi di salute sessuale e riproduttiva adatti a loro;

18.

esorta la Commissione a collaborare con gli Stati membri e i partner per agevolare e sostenere un maggiore impegno a favore della fornitura di terapie per l'HIV in tutte le zone di conflitto e l'eliminazione della discriminazione legata all'HIV nei confronti dei rifugiati, in particolare per quanto concerne l'accesso equo alle terapie antiretrovirali e ai servizi sanitari nei paesi ospitanti;

19.

invita la Commissione a cooperare con gli Stati membri e i partner per aumentare il sostegno alla protezione sociale, anche per quanto riguarda la sicurezza alimentare e l'alimentazione delle popolazioni vulnerabili, in particolare le persone con disabilità, gli anziani affetti da HIV e i minori rimasti orfani a causa dell'AIDS;

20.

invita la Commissione a lavorare a fianco degli Stati membri e dei partner al fine di sostenere la partecipazione delle comunità e le risposte guidate dalle stesse e investire in tali processi, in quanto componenti fondamentali di una reazione efficace contro l'HIV/AIDS e della lotta alla stigmatizzazione e alla discriminazione legate all'HIV/AIDS, nonché a integrare la prevenzione e la cura dell'HIV in altre offerte di servizi sanitari locali come punto di accesso all'informazione, l'educazione, la comunicazione e la formazione in materia di HIV;

21.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere investimenti nella raccolta di dati in tempo reale e una solida base di potenziali terapie, vaccini ed esami diagnostici economici, accessibili e attenti alla dimensione di genere in materia di HIV e altre malattie infettive trascurate e legate alla povertà, nonché a rafforzare le capacità e la cooperazione regionali e interregionali nell'ambito della scienza, della ricerca e dell'innovazione; esorta l'UE ad offrire particolare sostegno ai paesi in via di sviluppo, soprattutto i paesi meno sviluppati, nell'efficace attuazione delle flessibilità previste dall'accordo TRIPS per la tutela della salute pubblica, con particolare riferimento alla concessione obbligatoria di licenze e le importazioni parallele, e a ottimizzare l'utilizzo della concessione volontaria di licenze e dei meccanismi di condivisione delle tecnologie onde raggiungere gli obiettivi di sanità pubblica, insistendo affinché le multinazionali farmaceutiche includano in tali meccanismi i paesi in via di sviluppo a medio reddito e forniscano trattamenti per l'HIV a prezzi accessibili nei suddetti paesi; incoraggia, più in generale, il disaccoppiamento della spesa per la ricerca e lo sviluppo dal prezzo dei medicinali, per esempio attraverso l'uso di pool di brevetti, ricerche open source, sovvenzioni e sussidi, al fine di garantire l'accessibilità, anche economica, la disponibilità e l'accesso continui ai trattamenti per quanti ne hanno bisogno;

22.

invita la Commissione ad opporsi all'inclusione di misure TRIPS-plus negli accordi di libero scambio con i paesi in via di sviluppo a medio reddito, onde assicurare che tutti i trattamenti antiretrovirali per l'HIV siano economicamente accessibili, nel pieno rispetto della dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e la salute pubblica;

23.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e a UNAIDS.

(1)  GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 95.

(2)  GU C 334 del 19.9.2018, pag. 106.


12.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 15/156


P9_TA(2021)0251

Prigionieri di guerra all'indomani dell'ultimo conflitto tra Armenia e Azerbaigian

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2021 sui prigionieri di guerra all'indomani del più recente conflitto tra Armenia e Azerbaigian (2021/2693(RSP))

(2022/C 15/14)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sull'Armenia e l'Azerbaigian,

viste la riunione del consiglio di partenariato UE-Armenia, del 17 dicembre 2020, la riunione del consiglio di cooperazione UE-Azerbaigian, del 18 dicembre 2020, e le rispettive conclusioni,

viste la Carta delle Nazioni Unite, la convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, la convenzione europea dei diritti dell'uomo e la convenzione di Ginevra (III), relative al trattamento dei prigionieri di guerra,

vista la dichiarazione trilaterale di cessate il fuoco formulata da Armenia, Azerbaigian e Russia il 9 novembre 2020, entrata in vigore il 10 novembre 2020,

vista la relazione di Human Rights Watch, del 19 marzo 2021, dal titolo «Azerbaijan: Armenian POWs Abused in Custody» (Azerbaigian: i prigionieri di guerra armeni vittime di abusi in detenzione),

vista la dichiarazione dell'UE, del 28 aprile 2021, in merito ai prigionieri del recente conflitto tra Armenia e Azerbaigian,

viste le dichiarazioni dei copresidenti del gruppo di Minsk dell'OSCE, del 25 ottobre 2020, 30 ottobre 2020, 14 dicembre 2020, 13 aprile 2021 e 5 maggio 2021,

vista la notifica da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo al comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 9 marzo 2021, formulata a norma dell'articolo 39 del regolamento della Corte, relativa a misure temporanee concernenti il recente conflitto armato tra Armenia e Azerbaigian,

visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che, sin dalla prima guerra che ha interessato il Nagorno-Karabakh tra il 1988 e il 1994, la comunità internazionale cerca di negoziare un accordo di pace duraturo e globale per il conflitto del Nagorno-Karabakh, sotto la guida dei copresidenti del gruppo di Minsk dell'OSCE;

B.

considerando che il più recente conflitto armato tra Armenia e Azerbaigian, avvenuto tra il 27 settembre e il 10 novembre 2020, ha provocato la morte di oltre 5 000 soldati, il ferimento e l'uccisione di centinaia di civili e lo sfollamento di migliaia di persone; che tale conflitto continua a ripercuotersi sulla popolazione a causa della mancanza di informazioni in merito al luogo in cui si trovano i rispettivi familiari, del rilascio soltanto parziale dei prigionieri di guerra e di altre persone in stato di detenzione, di problemi con la restituzione delle spoglie umane, degli ostacoli all'accesso all'assistenza umanitaria e della distruzione delle infrastrutture di base;

C.

considerando che le persone colpite da tale conflitto di lunga durata hanno già subito eccessive sofferenze; che, nel complesso, il conflitto ha provocato un numero elevato e inaccettabile di vittime civili;

D.

considerando che le ostilità hanno avuto fine dopo 44 giorni, a seguito di un accordo tra Armenia, Azerbaigian e Russia relativo a un cessate il fuoco completo nel Nagorno-Karabakh e nelle zone limitrofe, firmato il 9 novembre 2020 ed entrato in vigore il 10 novembre 2020;

E.

considerando che il punto 8 della dichiarazione trilaterale di cessate il fuoco prevede che si debba procedere allo scambio dei prigionieri di guerra, degli ostaggi e degli altri detenuti, come pure delle salme delle vittime; che gli scambi dovrebbero interessare tutti i detenuti, sulla base del principio «tutti in cambio di tutti»;

F.

considerando che sia l'Armenia che l'Azerbaigian sono parti della convenzione di Ginevra (III) relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, la quale sancisce, all'articolo 118, che i prigionieri di guerra devono essere liberati e rimpatriati senza indugio dopo la cessazione delle ostilità attive; che, a norma dell'articolo 13 della convenzione di Ginevra (III), i prigionieri di guerra devono essere trattati umanamente in ogni circostanza e sono vietati e saranno considerati come gravi violazioni della suddetta convenzione tutti gli atti od omissioni illeciti, compiuti dalla potenza che esercita la detenzione, che causino la morte di un prigioniero di guerra affidato alla sua custodia o ne pongano gravemente a repentaglio la salute; che la convenzione protegge i prigionieri di guerra anche dagli atti di violenza o intimidazione, dalle ingiurie e dalla curiosità pubblica;

G.

considerando che il personale militare e i civili detenuti prima del cessate il fuoco e successivamente allo stesso godono di status diversi ai sensi del diritto internazionale; che, da un lato, i soldati catturati prima e dopo il cessate il fuoco dovrebbero essere riconosciuti come prigionieri di guerra e dovrebbero beneficiare della protezione garantita dalle convenzioni di Ginevra; che, dall'altro, ai civili detenuti durante il conflitto deve essere attribuito lo status di persone protette e che essi sono tutelati anche dalle convenzioni di Ginevra; che i civili detenuti dopo il cessate il fuoco sono invece protetti dal diritto internazionale dei diritti umani;

H.

considerando che dopo la sospensione delle ostilità sono stati portati a termine diversi scambi di prigionieri, sia militari che civili, l'ultimo dei quali ha avuto luogo il 4 maggio 2021;

I.

considerando che, secondo notizie preoccupanti, circa 200 armeni sono tenuti prigionieri dall'Azerbaigian; che la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha dichiarato di aver ricevuto denunce in merito a 249 armeni catturati dall'Azerbaigian; che la CEDU ha applicato misure provvisorie rispetto a 229 armeni e che 183 di esse sono tuttora in vigore; che il 9 marzo 2021 la CEDU ha concluso che l'Azerbaigian non aveva rispettato le suddette misure, giudicando le informazioni fornite troppo generiche e limitate; che le autorità azere hanno riconosciuto di tenere prigionieri 72 cittadini armeni; che l'Azerbaigian non ha trasmesso alcuna informazione alla CEDU relativamente ad altre 112 persone; che il destino degli altri prigionieri di guerra armeni è sconosciuto; che dalla cessazione delle ostilità 73 prigionieri di guerra e civili armeni sono stati rimpatriati in Armenia;

J.

considerando che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha altresì ricevuto denunce relative alla presunta cattura di 16 azeri in Armenia, 12 dei quali sono stati rimpatriati nel dicembre 2020; che la CEDU ha sospeso la valutazione a norma dell'articolo 39 nei confronti delle altre quattro persone, in ragione della natura delle informazioni ricevute dal governo armeno;

K.

considerando che, secondo segnalazioni attendibili, taluni membri del personale militare e civili armeni sono stati catturati anche dopo la cessazione delle ostilità, avvenuta il 10 novembre 2020; che le autorità azere sostengono che gli ostaggi e i prigionieri in questione sono terroristi e non meritano lo status di prigionieri di guerra ai sensi della convenzione di Ginevra;

L.

considerando che, secondo una relazione di Human Rights Watch del 19 marzo 2021, le forze armate e di sicurezza azere hanno perpetrato abusi nei confronti dei prigionieri di guerra armeni, sottoponendoli a trattamenti crudeli e degradanti e a torture al momento della cattura, durante il trasferimento o nel periodo di reclusione in varie strutture di detenzione; che le forze azere hanno fatto ricorso alla violenza per trattenere i civili e li hanno sottoposti a torture e condizioni di detenzione disumane e degradanti, che hanno provocato la morte di almeno due prigionieri detenuti dall'Azerbaigian; che le forze azere hanno arrestato tali civili anche in assenza di prove a dimostrazione del fatto che essi rappresentassero una minaccia per la sicurezza tale da giustificarne la detenzione ai sensi del diritto internazionale umanitario; che l'Azerbaigian respinge le accuse secondo cui i prigionieri di guerra armeni sono stati oggetto di trattamenti che violano le convenzioni di Ginevra;

M.

considerando che su Internet e sui social media sono stati diffusi video che documentano presunti abusi e maltrattamenti dei prigionieri da parte di membri delle forze armate di entrambe le parti; che nulla indica che le autorità azere o armene abbiano condotto indagini tempestive, pubbliche ed efficaci in merito a tali incidenti o che tali indagini, laddove si fossero svolte, abbiano portato all'avvio di procedimenti penali; che sono state formulate accuse secondo cui i prigionieri di guerra e altre persone protette sarebbero stati vittime di esecuzioni sommarie, sparizioni forzate e vilipendio di cadaveri;

N.

considerando che il 17 maggio 2021 la Commissione ha annunciato lo stanziamento di ulteriori 10 milioni di EUR in aiuti umanitari per sostenere i civili colpiti dal recente conflitto nel Nagorno-Karabakh e nelle zone limitrofe, portando l'assistenza dell'UE alle persone bisognose a oltre 17 milioni di EUR dall'inizio delle ostilità, nel settembre 2020;

O.

considerando che tutte le parti dovrebbero fornire mappe aggiornate dei campi minati per consentire ai civili di fare ritorno nelle regioni precedentemente interessate dal conflitto;

P.

considerando che, secondo le segnalazioni, il «Parco dei trofei militari», inaugurato a Baku il 12 aprile 2021, espone attrezzature militari armene, manichini di cera che rappresentano soldati armeni deceduti e morenti e modelli di prigionieri di guerra armeni incatenati in una cella, il che potrebbe essere interpretato come un'esaltazione della violenza e rischia di istigare ulteriori sentimenti di ostilità, incitamento all'odio o persino trattamenti disumani dei restanti prigionieri di guerra e degli altri civili armeni detenuti, perpetuando così l'atmosfera di odio e contraddicendo le dichiarazioni ufficiali sulla riconciliazione;

Q.

considerando che il 12 maggio 2021 le truppe dell'Azerbaigian sono entrate temporaneamente sul suolo armeno, il che costituisce una violazione dell'integrità territoriale dell'Armenia e del diritto internazionale; che tale violazione della sovranità territoriale armena fa seguito a preoccupanti dichiarazioni dei rappresentanti azeri, tra cui il presidente, che sembrano sollevare rivendicazioni territoriali e minacciare l'uso della forza, compromettendo in tal modo gli sforzi a favore della sicurezza e della stabilità nella regione;

R.

considerando che negli ultimi mesi le salme sono state rimpatriate ed è stata fornita assistenza umanitaria alle popolazioni gravemente colpite dal conflitto;

S.

considerando che sono necessari rinnovati sforzi per costruire la fiducia tra i due paesi e compiere progressi verso una pace sostenibile;

1.

chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutti i prigionieri armeni, militari e civili, detenuti durante e dopo il conflitto, e che l'Azerbaigian si astenga dal procedere in futuro a detenzioni arbitrarie; esorta le parti ad attuare pienamente la dichiarazione tripartita di cessate il fuoco del 9 novembre 2020, che prevede uno scambio di prigionieri di guerra, di ostaggi e di altri detenuti, nonché delle spoglie di coloro che sono stati uccisi durante le ostilità;

2.

deplora le violenze che hanno avuto luogo durante l'ultima guerra tra Armenia e Azerbaigian sul Nagorno-Karabakh; esprime solidarietà alle vittime e ai loro familiari; deplora la violazione del cessate il fuoco, che ha determinato ulteriori sofferenze umane, decessi e distruzione; condanna tutti gli attacchi contro i civili e ricorda l'obbligo degli Stati, ai sensi del diritto internazionale umanitario, di proteggere le vite dei civili;

3.

esorta il governo dell'Azerbaigian a fornire elenchi esaustivi di tutte le persone che detiene in prigionia nell’ambito del conflitto armato e a fornire informazioni sul luogo in cui si trovano e sulla loro salute, comprese quelle che sono morte in detenzione;

4.

ricorda che la mancata divulgazione di informazioni sul destino e sul luogo in cui si trovano le persone scomparse può costituire una sparizione forzata, che sia l'Azerbaigian che l'Armenia si sono impegnate ad impedire; invita tutte le parti a chiarire il destino e il luogo in cui si trovano le persone scomparse e a trattare i cadaveri con dignità;

5.

chiede che il governo dell'Azerbaigian rispetti le garanzie giuridiche, consenta l'accesso di avvocati, medici e difensori dei diritti umani ai prigionieri armeni e faciliti le loro comunicazioni con i parenti;

6.

esprime profonda preoccupazione per le notizie attendibili secondo cui i prigionieri di guerra armeni e altre persone in stato di prigionia sono stati e sono detenuti in condizioni degradanti e sono stati sottoposti a trattamenti disumani e a torture al momento della cattura o durante la detenzione; condanna tutti i casi di tortura e sparizioni forzate, compresi quelli perpetrati nei conflitti armati, nonché il maltrattamento e il vilipendio dei cadaveri;

7.

invita le autorità azere a garantire che le persone ancora detenute ricevano tutte le tutele previste dal diritto internazionale in materia di diritti umani e dal diritto umanitario, compresa l’assenza di tortura e trattamenti disumani; invita le autorità armene e azere a condurre indagini indipendenti, tempestive, pubbliche ed efficaci e a perseguire tutte le accuse attendibili in merito a gravi violazioni delle convenzioni di Ginevra e ad altre violazioni del diritto internazionale e crimini di guerra, al fine di garantire che i responsabili rispondano delle loro azioni e che le vittime dispongano di adeguati mezzi di ricorso, eventualmente con l'assistenza di una missione internazionale specifica; invita il governo dell'Azerbaigian a cooperare pienamente con la Corte europea dei diritti dell'uomo per indagare sulla fondatezza delle segnalazioni di trattamento disumano dei prigionieri armeni e a chiamare i responsabili a rispondere delle loro azioni;

8.

ricorda che attualmente non esistono informazioni attendibili pubblicamente disponibili sui prigionieri di guerra e i detenuti azeri sotto la custodia armena;

9.

ricorda a tutte le parti coinvolte nel conflitto il loro obbligo di rispettare il diritto internazionale umanitario, che vieta la tortura e altri trattamenti degradanti o disumani, e ribadisce che la tortura e i maltrattamenti dei prigionieri di guerra costituiscono crimini di guerra;

10.

condanna fermamente l'incidente avvenuto il 9 aprile 2021, quando le autorità azere hanno inviato un aereo vuoto che avrebbe dovuto rimpatriare i detenuti armeni; ritiene che si tratti di un atto altamente insensibile e che evidenzi, inoltre, un atteggiamento generalmente degradante da parte dell'Azerbaigian nei confronti dei detenuti armeni e delle loro famiglie;

11.

insiste sull'urgente necessità di astenersi da qualsiasi retorica o azione ostile che possa essere percepita come istigazione all'odio o violenza pura o come sostegno all'impunità, o che rischi di compromettere gli sforzi volti a creare e promuovere un'atmosfera favorevole alla fiducia e alla riconciliazione, alla cooperazione e ad una pace sostenibile;

12.

invita il governo dell'Azerbaigian a cooperare pienamente con la Corte europea dei diritti dell'uomo sulla questione dei prigionieri armeni e a rispettare le misure provvisorie della Corte, che ha ordinato all'Azerbaigian di fornire informazioni dettagliate sulle condizioni di detenzione dei prigionieri, sul loro stato di salute e sulle misure adottate per rimpatriarli;

13.

esprime la propria convinzione che uno scambio completo dei prigionieri e delle spoglie dei defunti e la composizione definitiva di tale questione costituiscano un'emergenza umanitaria, in particolare per le famiglie delle persone colpite, e rappresenterebbero una prima misura di rafforzamento della fiducia, assolutamente necessaria, per portare un inizio di stabilità nella regione;

14.

invita il governo dell'Azerbaigian a garantire l'accesso libero e senza ostacoli ai prigionieri per le organizzazioni internazionali competenti, quali il Comitato internazionale della Croce Rossa e il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti;

15.

pone in evidenza l'urgente necessità di garantire che l'assistenza umanitaria possa raggiungere le persone in stato di bisogno, che sia garantita la sicurezza della popolazione armena e del suo patrimonio culturale nel Nagorno-Karabakh e che gli sfollati interni e i profughi possano ritornare al loro precedente luogo di residenza;

16.

insiste fermamente affinché entrambe le parti si astengano da qualsiasi azione volta a distruggere il patrimonio armeno in Azerbaigian e il patrimonio azero in Armenia; chiede la piena ricostruzione dei siti distrutti e un maggiore coinvolgimento della comunità internazionale nella protezione del patrimonio mondiale della regione;

17.

ricorda gli sforzi profusi dalla comunità internazionale guidata dai copresidenti del gruppo di Minsk dell'OSCE per trovare una soluzione pacifica, duratura, globale e sostenibile sulla base dei principi fondamentali dell'OSCE del 2009 (rifiuto dell’uso della forza, integrità territoriale e parità dei diritti e autodeterminazione dei popoli) con l'obiettivo di determinare lo status futuro della regione del Nagorno-Karabakh; ricorda che tale obiettivo può essere raggiunto solo attraverso una soluzione politica negoziata con un reale impegno di tutte le parti interessate; invita le parti a riprendere quanto prima il dialogo politico ad alto livello, sotto l'egida dei copresidenti del gruppo di Minsk dell'OSCE; invita i governi armeno e azero, nonché i mediatori internazionali, a includere sistematicamente le donne nel processo di pace e a consultare i difensori dei diritti umani delle donne;

18.

deplora il fatto che gli Stati membri dell'UE che partecipano al gruppo di Minsk dell'OSCE non fossero presenti quando è stato negoziato l'accordo di cessate il fuoco e che l'UE non abbia dato prova di leadership nel portare al tavolo dei negoziati due dei suoi partner orientali di grande prestigio;

19.

deplora l'apertura del cosiddetto Parco dei trofei di Baku, aperto al pubblico dal 14 aprile 2021, in quanto intensifica ulteriormente i sentimenti ostili che esistono da lunga tempo e mina la fiducia reciproca tra Armenia e Azerbaigian; chiede, pertanto, che sia chiuso senza indugio;

20.

invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) e la Commissione ad offrire tutta l'assistenza necessaria sia all'Armenia che all'Azerbaigian per consolidare il cessate il fuoco e sostenere qualsiasi sforzo volto alla stabilità, alla ricostruzione, al rafforzamento della fiducia e alla ricostruzione postbellica, nonché a seguire da vicino l'attuazione delle disposizioni del cessate il fuoco, in particolare per quanto riguarda il suo meccanismo di monitoraggio; invita il Servizio europeo per l'azione esterna, la Commissione e gli Stati membri ad aumentare il loro sostegno e la loro cooperazione nei confronti della società civile e dei difensori dei diritti umani, in particolare per quanto riguarda le restrizioni al loro lavoro; ritiene che il rappresentante speciale dell'UE per il Caucaso meridionale abbia un ruolo importante da svolgere a tale riguardo;

21.

invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a sostenere la fornitura di assistenza umanitaria urgente e il lavoro delle organizzazioni internazionali in questo settore e sulla protezione del patrimonio culturale e religioso, nonché a sostenere le organizzazioni della società civile in Armenia e in Azerbaigian che contribuiscono realmente alla riconciliazione;

22.

invita il VP/AR, insieme agli Stati membri, ad affrontare anche la questione della sicurezza, della stabilità e della cooperazione regionale nel Caucaso meridionale in occasione del prossimo vertice del partenariato orientale che si terrà nell'autunno del 2021;

23.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Segretario generale dell’OSCE, ai copresidenti del gruppo di Minsk, al Presidente, al governo e al parlamento dell’Armenia e al Presidente, al governo e al parlamento dell’Azerbaigian.

12.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 15/161


P9_TA(2021)0252

La situazione ad Haiti

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2021 sulla situazione ad Haiti (2021/2694(RSP))

(2022/C 15/15)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni su Haiti, in particolare quelle del 19 gennaio 2011 sulla situazione ad Haiti un anno dopo il terremoto: aiuto umanitario e ricostruzione (1), dell'8 febbraio 2018 sulla schiavitù infantile ad Haiti (2) e del 28 novembre 2019 (3),

vista la dichiarazione del presidente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su Haiti, del 24 marzo 2021,

vista la relazione dell'Ufficio integrato delle Nazioni Unite ad Haiti (BINUH) dell'11 febbraio 2021,

vista la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del dicembre 1948,

visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) del 16 dicembre 1966,

vista la Convenzione americana sui diritti dell'uomo,

vista la Convenzione internazionale per i diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,

visti i principi fondamentali delle Nazioni Unite sull'indipendenza del potere giudiziario,

visti lo statuto universale del giudice e lo statuo del giudice ibericoamericano,

visto l'accordo di Cotonou,

vista la Costituzione della Repubblica di Haiti del 1987,

vista la relazione congiunta dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) e del BINUH del 18 gennaio 2021, dal titolo: «Unrest in Haiti: Their impact on Human Rights and the State's obligation to protect all citizens» (Disordini ad Haiti: l'impatto sui diritti umani e l'obbligo dello Stato di proteggere tutti i cittadini),

visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la mancata indizione di elezioni nell'ottobre 2020 ha altresì portato al governo per decreto e sono stati segnalati tentativi falliti di colpo di Stato a dimostrazione della crescente instabilità politica e sociale ad Haiti;

B.

considerando che l'opposizione politica e i gruppi della società civile sostengono che il mandato del Presidente Moïse è terminato il 6 febbraio 2021, come stabilito dal Consiglio superiore della magistratura di Haiti, e insistono affinché sia nominato un presidente provvisorio; che Jovenel Moïse si rifiuta di dimettersi, in quanto ritiene che il suo mandato abbia avuto inizio nel febbraio 2017, a seguito di una seconda elezione tenutasi nel 2016, dal momento che la precedente elezione era stata contestata per presunti casi di frode;

C.

considerando che sono migliaia i cittadini haitiani che dal 14 gennaio 2021 protestano contro la proroga di un anno del mandato del Presidente Moïse e contro il referendum; che le proteste vengono soppresse con la forza;

D.

considerando che, a seguito della mancata organizzazione di elezioni a tempo debito nel 2019, il mandato di tutti i legislatori della Camera dei deputati e di due terzi del Senato è giunto a scadenza nel gennaio 2020, mentre il mandato di tutti i sindaci è terminato nel luglio 2020; che, da allora, il Presidente Moïse governa per decreto e che un ampio numero di decreti rafforza il potere della sua presidenza; che il Presidente Moïse ha annunciato elezioni parlamentari, locali e presidenziali per il 19 settembre 2021;

E.

considerando che il 5 gennaio 2021 il Presidente Moïse ha decretato che il 27 giugno 2021 dovrebbe tenersi un referendum costituzionale e che, malgrado le proteste espresse sia a livello nazionale che della comunità internazionale, ha di recente confermato la sua decisione; che la riforma costituzionale proposta accentrerebbe ulteriormente i poteri esecutivi; che l'articolo 284, paragrafo 3, della Costituzione haitiana stabilisce che «è severamente vietato tenere elezioni generali per emendare la Costituzione»; che da allora migliaia di haitiani si sono riversati in strada per protestare contro il referendum;

F.

considerando che il 6 maggio 2021 l'UE ha annunciato che non finanzierà l'organizzazione del referendum previsto il 27 giugno 2021 ad Haiti né invierà osservatori per monitorarlo, ritenendo che il processo non sia sufficientemente trasparente e democratico in un paese afflitto dall'insicurezza e dall'instabilità politica;

G.

considerando che il gruppo ristretto su Haiti (composto dal rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite, dagli ambasciatori di Brasile, Canada, Francia, Germania, Spagna, Unione europea e Stati Uniti d'America e dal rappresentante speciale dell'Organizzazione degli Stati americani) si è detto preoccupato che il processo di modifica della Costituzione non sia stato sufficientemente inclusivo, partecipativo e trasparente;

H.

considerando che in base ai risultati di un'indagine del Senato e di una relazione della Corte superiore dei conti di Haiti il Presidente Moïse sarebbe coinvolto in un caso di appropriazione indebita e frode per aver presuntamente ricevuto fondi dal programma PetroCaribe;

I.

considerando che il 7 febbraio 2021 il giudice della Corte suprema haitiana Yvickel Dieujuste Dabrésil è stato arrestato insieme ad altre 18 persone con l'accusa di cospirazione contro il governo; che il giudice Dabrésil è stato rilasciato l'11 febbraio 2021, mentre le altre 17 persone sono ancora detenute;

J.

considerando che l'8 febbraio 2021 il Presidente Moïse ha emesso un decreto con il quale ordinava il «pensionamento» di tre giudici della Corte suprema (i giudici Yvickel Dieujuste Dabrésil, Joseph Mécène Jean-Louis e Wendelle Coq Thelot) e, qualche giorno dopo, ha emesso un altro decreto recante la nomina di tre nuovi giudici presso la Corte suprema senza seguire la procedura prevista dalla legge; che, in risposta a ciò, lunedì 15 febbraio 2021 il personale del sistema giudiziario ha iniziato uno sciopero a tempo indeterminato;

K.

considerando che nel marzo 2021 il regime di Haiti ha arrestato un alto funzionario di polizia, esacerbando così in misura esponenziale la crisi costituzionale nel paese;

L.

considerando che, negli ultimi mesi, ad Haiti si è registrato un netto aumento delle violenze, come rapimenti, stupri, omicidi e massacri, perlopiù per mano di bande armate che operano in condizioni di impunità pressoché totale; che nei primi tre mesi del 2021 sono state uccise 117 persone e 142 sono state rapite; che solo nell'aprile 2021 si sono verificati 91 casi di sequestro di persona;

M.

considerando che il rapimento avvenuto a Port-au-Prince l'11 aprile 2021 di diversi membri del clero cattolico (successivamente liberati) che operavano nell'interesse della popolazione locale ha scosso profondamente l'opinione pubblica haitiana e internazionale e ha condotto a un'intensificazione delle manifestazioni contro l'attuale governo;

N.

considerando che dal 2015 oltre 300 000 persone hanno lasciato il paese; che le crescenti violenze e il deterioramento della sicurezza nel paese hanno portato a un forte aumento del numero di richiedenti asilo provenienti da Haiti, in particolare in Guyana francese, e all'allontanamento da Haiti di diverse ONG internazionali e umanitarie;

O.

considerando che negli ultimi anni Haiti è stato colpito da diverse ondate di mobilitazioni su larga scala contro l'elevato costo della vita, l'autoritarismo e la corruzione; che la crisi politica in corso è legata e proporzionale al deterioramento di tutti gli indicatori sociali, economici, di sicurezza e in materia di diritti umani; che la povertà è aumentata, l'accesso ai servizi sociali di base, già limitato, si è ridotto ulteriormente e nell'arco di due anni l'insicurezza alimentare è quasi raddoppiata, arrivando a colpire milioni di haitiani; che Haiti è l'unico paese delle Americhe a rientrare tra i paesi meno sviluppati al mondo; che Haiti, che occupa la 170a posizione a livello mondiale nell'indice di sviluppo umano 2019 del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), continua a necessitare di aiuti umanitari e allo sviluppo e rimane il paese più povero delle Americhe, nonché uno degli Stati più indigenti al mondo, con il 59 % della popolazione che vive al di sotto della soglia nazionale di povertà; che la corruzione a livello governativo è dilagante e nel 2018 Haiti occupava il 161o posto su 180 nell'indice di percezione della corruzione di Transparency International;

P.

considerando che, tra l'agosto 2020 e il febbraio 2021, ad Haiti circa quattro milioni di persone (4) erano in condizioni di grave insicurezza alimentare; che il declino economico, la scarsità dei raccolti, l'uragano Laura (23 agosto 2020) e la pandemia di COVID-19 sono alcuni dei principali fattori che concorrono a esacerbare la situazione della sicurezza alimentare;

Q.

considerando che i disordini e il caos burocratico hanno avuto un ruolo centrale, compromettendo l'avvio della vaccinazione contro la COVID-19 ad Haiti, con il conseguente rischio di registrare un maggior numero di decessi e di non riuscire a tenere il passo con la lotta globale contro il virus; che la gestione inadeguata della pandemia di COVID-19 ha contribuito ad aggravare i problemi sociali già esistenti;

R.

considerando che Haiti ha ricevuto aiuti senza precedenti dalla comunità internazionale per finanziare la ricostruzione dopo il terremoto del 2010; che attualmente questi sforzi non risultano affatto evidenti per la popolazione haitiana, il che suscita timori rispetto al malgoverno e a una sostanziale cattiva gestione dei fondi;

S.

considerando che, a causa della cattiva gestione dei fondi internazionali ricevuti, dei costi elevati delle tasse scolastiche, abbinati a un alto numero di famiglie a basso reddito, e della scarsa qualità dell'istruzione disponibile, circa la metà degli haitiani di età pari o inferiore ai 15 anni sono analfabeti; che, a causa dell'aumento dei disordini e della pandemia, e del loro impatto sulla vita quotidiana degli haitiani, il 70 % dei bambini haitiani non sono scolarizzati; che almeno 350 000 bambini e giovani in tutto il paese rimangono esclusi dalle scuole primarie e secondarie;

T.

considerando che il sistema dei «Restavèk», una forma di schiavitù moderna, è tuttora una pratica diffusa ad Haiti; che tale pratica comporta che i bambini haitiani appartenenti a famiglie impoverite sono mandati dai loro genitori a vivere presso altre famiglie dove lavorano come domestici; che questi bambini spesso subiscono abusi e maltrattamenti e non hanno alcun accesso all'istruzione;

1.

esorta le autorità haitiane a organizzare elezioni legislative, locali e presidenziali libere, eque, trasparenti e credibili e a garantire una sicurezza duratura durante i processi elettorali; ricorda che fino a quando non saranno soddisfatte le condizioni di trasparenza, equità e democrazia, l'UE non dovrebbe prestare alcun supporto finanziario e tecnico per i processi elettorali; ricorda che solo un processo elettorale credibile, trasparente, partecipativo e pacifico può superare la crisi politica che si sta protraendo ad Haiti;

2.

sottolinea l'importanza di un sistema giudiziario indipendente e più accessibile e invita il governo di Haiti a rispettare la Costituzione haitiana del 1987, in particolare l'articolo 284, paragrafo 3, a rispettare i principi fondamentali della democrazia e a rafforzare lo Stato di diritto; ribadisce il ruolo cruciale di una partecipazione piena, paritaria e significativa delle donne e dell'inclusione di tutti gli haitiani, inclusi i giovani, le persone con disabilità e la società civile nei processi politici ad Haiti;

3.

insiste fermamente sul fatto che le autorità haitiane devono intensificare i loro sforzi per porre fine agli scontri tra bande, come pure agli attacchi armati contro i civili e i funzionari delle autorità di contrasto, e per assicurare i responsabili alla giustizia affinché siano sottoposti a processi equi;

4.

ribadisce la sua profonda preoccupazione per il peggioramento della situazione umanitaria, politica e della sicurezza ad Haiti; condanna fermamente tutte le violazioni dei diritti umani e gli atti di violenza, in particolare l'aumento dei rapimenti, del traffico di minori verso la Repubblica dominicana, degli omicidi e degli stupri, e sottolinea la necessità di combattere la violenza nei confronti delle donne, delle ragazze e delle persone anziane; condanna con forza il rapimento di vari membri del clero cattolico il mese scorso a Port-au-Prince; ricorda che la violenza ad Haiti è strettamente legata a bande armate, alcune delle quali sono sostenute e finanziate dall'oligarchia locale; chiede una risposta immediata e coordinata da parte delle autorità haitiane per prevenire la violenza, affrontarne le cause profonde e porre fine all'impunità dei responsabili; ricorda che la riforma del sistema giudiziario e la lotta alla corruzione devono continuare ad essere una priorità;

5.

chiede un'indagine indipendente sul caso del massacro di La Saline e sugli atti di violenza simili; chiede che tutti gli autori di tali crimini siano consegnati alla giustizia e sottoposti a un processo equo;

6.

condanna il presunto uso della forza letale contro i manifestanti e gli arresti e le detenzioni arbitrari; condanna la violenza nei confronti dei giornalisti; esorta il governo di Haiti a porre fine alla pratica della custodia cautelare prolungata; invita le autorità haitiane a rispettare i diritti fondamentali, la libertà di espressione e la libertà di associazione;

7.

ribadisce il suo forte sostegno nei confronti di tutti i difensori dei diritti umani e dell'ambiente ad Haiti e delle loro attività;

8.

invita le autorità haitiane a garantire un migliore governo a tutti i livelli dello Stato e della società, compresa la lotta alla corruzione e al clientelismo; chiede con forza alla Commissione di garantire sistematicamente che tutti gli aiuti, compresi gli aiuti umanitari, siano effettivamente monitorati, al fine di assicurare che essi siano utilizzati per i progetti specifici a cui sono destinati;

9.

invita le autorità haitiane a fare chiarezza sui sospetti di frode e cattiva gestione dei finanziamenti internazionali ricevuti dopo il terremoto del 2010 e a punire i responsabili;

10.

chiede alla Corte dei conti europea di procedere a un audit e a una relazione sulle modalità con le quali vengono spesi i fondi dell'UE ad Haiti, in particolare alla luce delle recenti accuse di corruzione e della relazione della Corte dei conti suprema di Haiti;

11.

invita l'Unione europea a continuare a fornire finanziamenti ad Haiti al fine di far fronte alla situazione di grave insicurezza alimentare e malnutrizione che sono state esacerbate dalla pandemia di COVID-19; invita inoltre i servizi competenti dell'Unione europea a garantire il monitoraggio e una corretta gestione degli aiuti europei affinché essi vadano direttamente a beneficio della popolazione in stato di bisogno;

12.

si rammarica che Haiti non abbia completato le fasi necessarie per ricevere i vaccini anti COVID-19; esorta le autorità haitiane ad adottare le misure necessarie per poter ricevere i vaccini;

13.

accoglie con favore lo stanziamento di 17 milioni di EUR da parte dell'UE per sostenere le persone più vulnerabili ad Haiti e in altri paesi dei Caraibi; invita la Commissione a continuare ad accordare priorità agli aiuti umanitari a favore di Haiti; invita la Commissione a garantire che la prestazione di aiuti umanitari ad Haiti sia collegata in modo efficiente alla sua strategia di sviluppo;

14.

chiede l'eliminazione della pratica dei «Restavèk»; chiede al governo di Haiti di attuare misure intese a garantire la registrazione e la protezione dei minori, sia fisicamente che psicologicamente, e a imporre l'obbligo scolastico; invita l'UE a collaborare con il governo di Haiti al fine di attuare un quadro legislativo inteso a proteggere i diritti dei minori;

15.

invita il governo di Haiti a garantire il benessere dei suoi cittadini in tutte le forme essenziali; sottolinea che, qualora non lo facesse, ciò potrebbe una fuga di cervelli irreversibile e causare compromettere il funzionamento di Haiti;

16.

esprime preoccupazione per il massiccio afflusso nella Guyana francese di cittadini haitiani che chiedono asilo o che si trovano in una situazione irregolare, e chiede all'UE di sostenere i territori europei nella regione per rafforzare le misure di lotta al traffico di esseri umani;

17.

ribadisce l'importanza di sforzi armonizzati, coordinati e rafforzati a livello internazionale per sostenere la popolazione di Haiti; sottolinea l'importanza di un costante sostegno da parte dell'UE e a livello internazionale ad Haiti, al fine di contribuire a creare le condizioni per elezioni pacifiche e democratiche, nonché a realizzare la stabilità, lo sviluppo e l'autosufficienza economica a lungo termine del paese;

18.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Consiglio dei ministri e all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, alle istituzioni del Cariforum e alle autorità haitiane.

(1)  GU C 136 E dell'11.5.2012, pag. 46.

(2)  GU C 463 del 21.12.2018, pag. 40.

(3)  Testi approvati, P9_TA(2019)0074.

(4)  Secondo i dati del quadro integrato di classificazione della sicurezza alimentare (IPC).


12.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 15/166


P9_TA(2021)0253

La situazione in Ciad

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2021 sulla situazione in Ciad (2021/2695(RSP))

(2022/C 15/16)

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 16 settembre 2020 sulla cooperazione UE-Africa in materia di sicurezza nella regione del Sahel, in Africa occidentale e nel Corno d'Africa (1),

vista la dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sulla morte del presidente Idriss Déby Itno il 20 aprile 2021,

vista la dichiarazione sul Ciad del portavoce del Segretario Generale delle Nazioni Unite, del 20 aprile 2021,

visto il comunicato rilasciato il 5 maggio 2021 dai ministri degli Esteri e dello Sviluppo del G7,

visto il resoconto della missione conoscitiva del Consiglio di pace e di sicurezza dell'Unione africana in Ciad, dal 29 aprile al 5 maggio 2021,

vista la dichiarazione congiunta del Consiglio europeo e degli Stati membri del G5 Sahel, del 28 aprile 2020, sulla sicurezza, la stabilità e lo sviluppo del Sahel,

viste le conclusioni del Consiglio, del 16 aprile 2021, che ribadiscono l'importanza di un partenariato solido e a lungo termine tra l'UE e il Sahel,

visto il programma indicativo nazionale 2014-2020 per il Ciad del Fondo europeo di sviluppo (FES),

vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE (gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico — Unione europea), dell'11 marzo 2021, sulla democrazia e il rispetto delle costituzioni nei paesi ACP e dell'UE,

vista la costituzione del Ciad,

visto l'accordo di Cotonou,

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, adottata il 27 giugno 1981 ed entrata in vigore il 21 ottobre 1986,

vista la Carta africana sulla democrazia, le elezioni e il buon governo,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il 20 aprile 2021, un giorno dopo esser stato dichiarato vincitore delle elezioni presidenziali dell'11 aprile 2021, il presidente del Ciad Idriss Déby Itno, al potere da 31 anni, è deceduto in uno scontro militare con i gruppi ribelli;

B.

considerando che, a seguito della morte di Idriss Déby, il Consiglio militare di transizione ha organizzato un passaggio di potere incostituzionale, instaurando un governo di transizione guidato da Mahamat Idriss Déby, figlio del presidente del Ciad; che il Consiglio militare di transizione ha sospeso la costituzione, sciolto il governo e l'Assemblea nazionale, istituendo una «carta transitoria» per sostituire la costituzione per un periodo di 18 mesi, rinnovabile una volta;

C.

considerando che, secondo quanto disposto dalla costituzione del Ciad, in caso di vuoto di potere o di incapacità permanente del capo dello Stato, la presidenza ad interim è esercitata dal presidente dell'Assemblea nazionale, il quale deve organizzare le elezioni entro un periodo di 45-90 giorni;

D.

considerando che il 2 maggio 2021 il Consiglio militare di transizione ha nominato un governo di transizione guidato da un primo ministro civile, Albert Pahimi Padacké, con la partecipazione di alcuni membri dell'opposizione; che Albert Pahimi Padacké è arrivato secondo alle elezioni presidenziali dell'11 aprile 2021, pur essendo considerato uno degli alleati del defunto presidente Déby, ed è stato primo ministro dal 2016 al 2018;

E.

considerando che la missione conoscitiva del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana in Ciad dal 29 aprile al 5 maggio 2021 ha sottolineato l'importanza di elaborare una costituzione praticabile e universalmente accettabile per il Ciad e ritiene che la carta transitoria non sia adeguata a garantire i diritti civili e politici della popolazione durante il periodo di transizione;

F.

considerando che il 27 aprile 2021 il governo militare ha fatto un uso sproporzionato e illegittimo della forza armata contro i manifestanti; che tale condotta è stata ampiamente condannata dalle organizzazioni per i diritti umani e dalla comunità internazionale, comprese l'Unione africana e l'Unione europea; che ci sono stati almeno sei morti, decine di feriti e numerosi arresti e detenzioni arbitrari in risposta alle proteste dalla morte del presidente Déby; che si ritiene che più di 600 persone siano state arrestate negli scontri;

G.

considerando che il mandato del presidente Déby è stato caratterizzato da violazioni sistematiche e persistenti dei diritti umani;

H.

considerando che il periodo pre-elettorale è stato segnato dalla persecuzione e da arresti arbitrari di oltre 112 oppositori politici e difensori dei diritti umani; che nelle settimane che hanno preceduto la campagna elettorale, le forze di sicurezza hanno fatto un uso sproporzionato e illegittimo della forza contro i manifestanti pacifici; che le elezioni sono state ampiamente boicottate dall'opposizione e da alcuni membri della società civile;

I.

considerando che le condizioni di sicurezza nella regione del Sahel sono nettamente peggiorate negli ultimi anni, rappresentando una grave minaccia per la sicurezza regionale e internazionale; che le violazioni dei diritti umani e gli omicidi di massa sono ampiamente diffusi; che nel 2019 il Sahel ha visto il più rapido aumento dell'attività estremista violenta tra tutte le regioni; considerando che, sin dalla sua creazione nel 2015, la task force comune multinazionale ha respinto i gruppi terroristici da molte zone che erano sotto il loro controllo, sebbene la regione permanga fortemente instabile;

J.

considerando che il Ciad ha risentito pesantemente delle attività e degli attacchi terroristici; che Boko Haram, alleato con lo Stato islamico dal 2015, si è diffuso in tutta la regione, causando notevoli spostamenti nel bacino del lago Ciad; che attualmente in Ciad si contano 133 000 sfollati interni e circa 500 000 rifugiati; che il confronto militare con gruppi ribelli quali il Fronte per l'alternanza e la concordia in Ciad (FACT) si è intensificato dalle elezioni di quest'anno; che l'esercito del paese ha recentemente dichiarato di aver sconfitto il Fronte per l'alternanza e la concordia; che il Consiglio militare di transizione ha respinto la proposta di cessare il fuoco e avviare negoziati avanzata dai gruppi armati ribelli del FACT;

K.

considerando che l'UE sostiene il G5 Sahel, uno sforzo di difesa collaborativo tra Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Niger, che coordina l'azione in materia di sviluppo e sicurezza regionali per contrastare il terrorismo e apportare stabilità alla regione, in cui l'esercito del Ciad è un elemento chiave; che nel marzo 2020 è stato prorogato il mandato della missione di formazione dell'UE (EUTM) in Mali per fornire consulenza e formazione alle forze armate nazionali dei paesi del G5 Sahel, compreso il Ciad; che la Mauritania e il Niger sono stati designati come mediatori dai loro omologhi del G5 Sahel per assicurare un dialogo inclusivo tra tutti i protagonisti degli attuali disordini in Ciad e creare le condizioni per una transizione consensuale, pacifica e riuscita;

L.

considerando che, pur essendo un paese produttore di petrolio, la povertà, l'insicurezza alimentare, la corruzione, l'impunità, la violenza contro le donne e le ragazze e la mancanza di opportunità economiche sono endemiche in Ciad; che il paese occupa il 187o posto su 189 paesi nell'indice di sviluppo umano del 2019;

M.

considerando che l'UE sostiene gli sforzi in materia di sviluppo, pace e sicurezza in Ciad e in tutto il Sahel mediante il FES, il Fondo per la pace in Africa, lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace e il Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa; che tra il 2014 e il 2020 l'UE ha stanziato 542 milioni di EUR a favore del Ciad a titolo del FES per sostenere, tra l'altro, il consolidamento dello Stato di diritto; che il futuro strumento europeo per la pace subentrerà al Fondo per la pace in Africa il 1o luglio 2021;

1.

deplora l'uccisione del presidente Idriss Déby e le recenti violenze e i decessi in seguito ad attacchi da parte di gruppi armati nella regione; ribadisce la sua preoccupazione per il protrarsi della crisi in Ciad e per l'instabilità della situazione in materia di sicurezza nel nord del paese e condanna fermamente le ripetute violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale e umanitario;

2.

condanna la presa militare del potere da parte del Consiglio militare di transizione il 20 aprile 2021, la successiva sospensione della Costituzione del Ciad e lo scioglimento del governo; respinge l'istituzione di una carta da parte del Consiglio militare di transizione che non è stata oggetto di una consultazione democratica;

3.

è convinto che le attuali divisioni all'interno della società ciadiana non possano essere affrontate con mezzi militari e invita tutte le parti ad astenersi da azioni violente, ad avviare un dialogo politico e a preservare la vita della popolazione civile;

4.

chiede al Consiglio militare di transizione di garantire un ritorno rapido e senza ostacoli all'ordine costituzionale e di assicurare il rispetto dei valori democratici; osserva che la nomina di un governo civile di transizione comprendente membri di alcuni gruppi dell'opposizione è un primo passo verso il ritorno all'ordine costituzionale; invita inoltre il Consiglio militare di transizione a creare e garantire le condizioni per un dialogo nazionale inclusivo tra il governo e gli attori della società civile e a garantire una transizione pacifica, a guida civile e urgente verso elezioni democratiche, libere ed eque il prima possibile, che conduca a un presidente eletto democraticamente e a un governo inclusivo;

5.

ricorda che una vera transizione e riforme democratiche devono essere guidate da civili e consentire il pieno e attivo coinvolgimento delle organizzazioni della società civile, delle donne e dei giovani, dei partiti di opposizione e della stampa libera, che dovrebbero poter operare senza violenze, intimidazioni o restrizioni;

6.

condanna le restrizioni al diritto di manifestare e l'uso della violenza da parte del Consiglio militare di transizione contro i manifestanti; esorta il Consiglio militare di transizione a liberare tutte le persone detenute a seguito delle recenti manifestazioni; chiede inoltre l'istituzione di una commissione d'inchiesta indipendente e imparziale per indagare sugli abusi commessi durante le manifestazioni e su eventuali violazioni dei diritti umani che possano essersi verificate, compreso l'apparente ricorso alla forza inutile o sproporzionata per disperdere i manifestanti;

7.

è preoccupato per la corruzione e l'impunità in Ciad; osserva che il fatto di non affrontare le violazioni dei diritti umani contribuisce a perpetuare gli abusi e indebolisce la fiducia dei cittadini nelle istituzioni statali;

8.

invita il VP/AR, la delegazione dell'UE e le missioni dell'UE in Ciad a garantire la piena attuazione degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani e del piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, anche monitorando le proteste e fornendo il sostegno richiesto nel piano di transizione della società civile verso la fine della crisi;

9.

invita la comunità internazionale a sostenere il Ciad nei suoi sforzi verso la democrazia; invita, in particolare, l'Unione africana e il G5 a sostenere il Ciad nel consentire un dialogo inclusivo e sociale per una soluzione duratura e pacifica; ribadisce la necessità di astenersi da ingerenze esterne intrusive e di proteggere l'unità, la stabilità e l'integrità territoriale del Ciad; invita i presidenti di Mauritania e Niger a continuare ad assistere il Ciad in qualità di mediatori nella crisi ciadiana fino a quando non sarà raggiunta una conclusione pacifica e duratura dell'attuale crisi;

10.

riconosce l'importante ruolo svolto dal Ciad nella lotta contro il terrorismo all'interno del gruppo G5 Sahel; insiste sull'importanza di rispettare le convenzioni internazionali in materia di diritti umani; ribadisce la necessità di preservare l'integrità territoriale e la stabilità del Ciad nel fragile contesto di sicurezza della regione; sottolinea le necessità umanitarie nel Sahel;

11.

ricorda che le organizzazioni e i partenariati regionali, tra cui l'Unione africana e il G5, sono attori chiave nell'organizzazione e nel sostegno di una strategia a guida africana volta ad affrontare il terrorismo e l'instabilità nel Sahel; ribadisce il suo sostegno alla task force comune multinazionale regionale e il suo costante sostegno attraverso il Fondo per la pace in Africa, che sarà presto trasferito allo strumento europeo per la pace; chiede che gli attori civili che riferiscono alla commissione sulle violazioni dei diritti umani siano protetti senza dover subire minacce;

12.

ricorda che i cambiamenti climatici, l'insicurezza alimentare, la crescita demografica, lo sfruttamento delle risorse naturali, la povertà e la mancanza di opportunità educative ed economiche nonché le interferenze violente e ideologiche di gruppi jihadisti stranieri sono cause profonde all'origine dell'instabilità, della violenza e del reclutamento di terroristi in tutto il Sahel; osserva che la pandemia di COVID-19 ha esacerbato tali pressioni e ostacolato in modo significativo i progressi in materia di sviluppo; sottolinea che il coordinamento dell'assistenza in materia di sicurezza, sviluppo, aiuti umanitari e sostegno alla democrazia è necessario per garantire uno sviluppo sostenibile duraturo in tutta la regione; sostiene il passaggio a un approccio più integrato alla stabilizzazione, con un forte accento sulla dimensione civile e politica;

13.

sottolinea che il Ciad è e dovrebbe rimanere un partner forte dell'UE e ribadisce il suo impegno a garantire il dialogo e una soluzione pacifica all'attuale crisi politica;

14.

chiede una valutazione dei finanziamenti dell'UE destinati alla regione, onde garantire che non siano utilizzati in modo improprio;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al governo e all'assemblea nazionale del Ciad nonché all'Unione africana e alle sue istituzioni.

(1)  Testi approvati, P9_TA(2020)0213.


12.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 15/170


P9_TA(2021)0255

Controsanzioni cinesi nei confronti di entità dell'UE, di deputati al Parlamento europeo e di deputati nazionali

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2021 sulle controsanzioni cinesi nei confronti di entità dell'UE, di deputati al Parlamento europeo e di deputati nazionali (2021/2644(RSP))

(2022/C 15/17)

Il Parlamento europeo,

viste le sue risoluzioni e relazioni passate sulla situazione in Cina e sulle relazioni UE-Cina, in particolare la risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla repressione dell'opposizione democratica a Hong Kong (1) e la risoluzione del 17 dicembre 2020 sul lavoro forzato e la situazione degli uiguri nella regione autonoma uigura dello Xinjiang (2) (XUAR),

viste le sue precedenti raccomandazioni relative a Hong Kong, in particolare quella del 13 dicembre 2017 indirizzata al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) su Hong Kong a vent'anni dalla cessione alla Cina (3),

vista la sua risoluzione del 20 gennaio 2021 sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune — relazione annuale 2020 (4),

visto il conferimento del premio Sacharov 2019 a Ilham Tohti, un economista uiguro impegnato nella lotta per i diritti della minoranza uigura in Cina,

vista la dichiarazione rilasciata il 23 marzo 2021 da prominenti deputati al Parlamento europeo a seguito della decisione delle autorità cinesi di sanzionare la sottocommissione per i diritti dell'uomo e altri funzionari ed entità europei,

visti i discorsi del suo Presidente, David Maria Sassoli, del presidente della sua sottocommissione per i diritti umani, Maria Arena, e del presidente della sua delegazione per le relazioni con la Repubblica popolare cinese, Reinhard Bütikofer, in apertura della seduta plenaria del 24 marzo 2021,

vista la dichiarazione rilasciata dai direttori dell'Istituto europeo di ricerca il 25 marzo 2021,

visti il discorso del VP/AR, Josep Borrell, nel corso della sua discussione del 28 aprile 2021 sulle controsanzioni cinesi nei confronti di entità dell'UE, di deputati al Parlamento europeo e di deputati nazionali, e il dibattito che ne è seguito,

vista la dichiarazione congiunta sulle sanzioni cinesi nei confronti di alcuni deputati al Parlamento europeo, sottoscritta dal Presidente del Parlamento europeo, dalla presidente della Camera dei rappresentanti del Belgio, dalla presidente della Camera dei rappresentanti dei Paesi Bassi e dalla portavoce del parlamento lituano il 29 marzo 2021,

visti il regolamento di esecuzione (UE) 2021/478 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che attua il regolamento (UE) 2020/1998 relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (5) e la decisione (PESC) 2021/481 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che modifica la decisione (PESC) 2020/1999 relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (6),

visti la dichiarazione del G7 sulla riforma elettorale a Hong Kong del 12 marzo 2021 e il comunicato rilasciato dai ministri degli Esteri e dello sviluppo del G7 il 5 maggio 2021,

vista la dichiarazione del portavoce del VP/AR sulla condanna di attivisti filo-democratici a Hong Kong del 17 aprile 2021,

vista la dichiarazione del portavoce del VP/AR sulla condanna di giornalisti, avvocati e difensori dei diritti umani del 29 dicembre 2020,

viste le sanzioni annunciate il 22 marzo 2021 dal portavoce del ministero degli Esteri della Repubblica popolare cinese nei confronti di determinati membri del personale ed entità dell'UE,

vista la dichiarazione congiunta del Presidente Michel e della Presidente von der Leyen sulla difesa degli interessi e dei valori dell'UE in un partenariato complesso e fondamentale, rilasciata al termine del 22o vertice UE-Cina tenutosi il 22 giugno 2020,

vista la dichiarazione congiunta del 21o vertice UE-Cina del 9 aprile 2019,

vista la comunicazione congiunta della Commissione europea e del VP/AR, del 12 marzo 2019, dal titolo «UE-Cina — Una prospettiva strategica» (JOIN(2019)0005),

visti l'articolo 36 della Costituzione della Repubblica popolare cinese, che garantisce a tutti i cittadini il diritto alla libertà di confessione religiosa, e l'articolo 4 della stessa, che difende i diritti dei gruppi etnici minoritari,

visto l'appello rivolto dagli esperti delle Nazioni Unite il 26 giugno 2020 a favore di misure decisive per proteggere le libertà fondamentali in Cina,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, che la Cina ha firmato nel 1998, ma non ha mai ratificato,

visto lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio,

visto il protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 1930, che non è stato firmato dalla Cina,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la promozione e il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto dovrebbero restare al centro delle relazioni di lunga data tra l'UE e la Cina, coerentemente con l'impegno dell'UE per la difesa di tali valori nella sua azione esterna e con l'interesse manifestato dalla Cina ad aderire a essi nell'ambito della sua cooperazione allo sviluppo e internazionale;

B.

considerando che, il 7 dicembre 2020, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2020/1998 che istituisce il regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani, che consente all'UE di imporre misure restrittive nei confronti di individui, entità e organismi mirati — compresi soggetti statali e non statali — responsabili di gravi violazioni e abusi dei diritti umani in tutto il mondo, o coinvolti in tali atti o ad essi associati; che è importante sottolineare che all'UE spetta avvalersi di tale regolamento in caso di massicce violazioni dei diritti umani;

C.

considerando che il 22 marzo 2021 il Consiglio «Affari esteri» dell'UE ha adottato misure restrittive nell'ambito del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani nei confronti di Zhu Hailun, ex vicecapo della 13a Assemblea del popolo della regione autonoma uigura dello Xinjiang (XUAR), Wang Junzheng, segretario del partito dello Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) e vicesegretario del comitato del partito della regione autonoma uigura cinese dello Xinjiang (XUAR), Wang Mingshan, membro della commissione permanente del comitato del partito della XUAR e segretario del comitato per gli affari politici e giuridici della XUAR, e Chen Mingguo, direttore dell'ufficio per la pubblica sicurezza dello Xinjiang (XPSB) e vicepresidente del governo popolare della XUAR, nonché nei confronti dell'ufficio per la pubblica sicurezza dell'XPCC, responsabile della gestione dei centri di detenzione nello Xinjiang; che le quattro persone e l'entità menzionate sono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, fra cui la detenzione arbitraria su larga scala e il trattamento degradante ai danni degli uiguri e di persone appartenenti ad altre minoranze etniche musulmane nella XUAR;

D.

considerando che poco dopo l'approvazione dell'elenco dell'UE, il portavoce del Ministero degli Affari esteri della Repubblica popolare cinese ha annunciato l'imposizione di sanzioni nei confronti dei cinque deputati al Parlamento europeo Reinhard Bütikofer, Michael Gahler, Raphaël Glucksmann, Ilhan Kyuchyuk e Miriam Lexmann, della sottocommissione per i diritti dell'uomo del Parlamento europeo, di tre deputati appartenenti a parlamenti degli Stati membri dell'UE (Sjoerd Wiemer Sjoerdsma, Samuel Cogolati e Dovile Sakaliene), del comitato politico e di sicurezza del Consiglio dell'UE, comprendente gli ambasciatori dell'UE dei 27 Stati membri dell'UE, di due studiosi (Adrian Zenz e Björn Jerdén) e di due gruppi di riflessione (il tedesco Mercator Institute for China Studies (MERICS) e il danese Alliance of Democracies Foundation) per avere gravemente danneggiato la sovranità e gli interessi cinesi e avere diffuso disinformazione e falsità con intento malevolo;

E.

considerando che, in virtù del comunicato stampa del portavoce, alle persone in questione e alle loro famiglie è proibito l'ingresso nei territori della Cina continentale, di Hong Kong e di Macao, e che a dette persone e a eventuali imprese e istituzioni ad esse associate è inoltre vietato fare affari con la Cina;

F.

considerando che pochi giorni dopo la Cina ha imposto sanzioni nei confronti di deputati, entità e think thank di Regno Unito, Canada e Stati Uniti, che avevano anch'essi introdotto misure contro le violazioni dei diritti umani nello Xinjiang;

G.

considerando che le misure cinesi costituiscono un attacco all'Unione europea e al suo intero Parlamento, il fulcro della democrazia e dei valori europei, nonché un attacco alla libertà della ricerca;

H.

considerando che, mentre le sanzioni dell'UE sono riferite a violazioni dei diritti umani e si basano su misure legittime e proporzionate previste dal diritto internazionale, le sanzioni cinesi non hanno alcuna giustificazione giuridica, sono del tutto infondate e arbitrarie e hanno come obiettivo le critiche mosse in relazione a dette violazioni dei diritti umani; che le sanzioni sono un evidente tentativo di scoraggiare l'UE dal proseguire il suo operato e le sue azioni contro le violazioni dei diritti umani che si verificano in Cina;

I.

considerando che la situazione relativa alle violazioni dei diritti umani in Cina evidenzia l'elusione, da parte del paese, degli impegni bilaterali e multilaterali assunti in tale ambito, e che, stando a relazioni autorevoli, la situazione dei diritti umani in Cina sarebbe al punto più buio dal massacro di Piazza Tienanmen; che la Cina presenta regolarmente al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite risoluzioni volte a rendere la sovranità, la non interferenza e il rispetto reciproco principi fondamentali e non negoziabili e a far passare in secondo piano la promozione e la tutela dei diritti umani degli individui;

J.

considerando che nel dicembre 2020 l'UE e la Cina hanno concordato in linea di principio un accordo globale UE-Cina in materia di investimenti; che la capacità del Parlamento europeo di analizzare debitamente tale accordo è notevolmente ostacolata dalle sanzioni cinesi, che impediscono come minimo alla sottocommissione per i diritti umani di collaborare con esperti cinesi; che non è accettabile intrattenere relazioni commerciali e di investimento al di fuori del contesto generale delle questioni relative ai diritti umani e delle più ampie relazioni politiche;

K.

considerando che l'imposizione di sanzioni da parte della Cina è solo l'ultimo episodio di un graduale passaggio dei leader del Partito comunista cinese (PCC) a un approccio improntato allo scontro, realizzato anche tramite azioni di disinformazione e attacchi informatici ai danni dell'UE, mentre le relazioni UE-Cina si stanno logorando sempre di più a causa delle azioni nei confronti degli uiguri e delle altre minoranze etniche, della repressione della democrazia a Hong Kong e dell'approccio sempre più improntato allo scontro nello stretto di Taiwan; che, dal momento che l'attuale strategia UE-Cina ha rivelato i suoi limiti, le relazioni UE-Cina potrebbero non proseguire come di consueto;

L.

considerando che alle sanzioni cinesi contro i deputati al Parlamento europeo ha fatto seguito la decisione delle autorità russe del 30 aprile 2021 di imporre sanzioni contro otto cittadini dell'UE, tra cui il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli e la vicepresidente della Commissione Věra Jourová;

M.

considerando che, dall'avvio nel 2014 della campagna del governo cinese di dura lotta contro il terrorismo violento, rivolta principalmente alle minoranze uigure nello Xinjiang, più di un milione di persone sono state incarcerate in campi di detenzione, denominati centri di «rieducazione politica» o «di formazione», che costituiscono il più grande sistema di detenzione di massa al mondo; che la popolazione uigura è vittima degli sforzi del governo cinese volti a eliminarne la specifica identità e il diritto all'esistenza in quanto popolazione, attraverso la tortura, la sparizione forzata, la sorveglianza di massa, la cancellazione culturale e religiosa, la sterilizzazione forzata delle donne, la violenza sessuale, la violazione dei diritti riproduttivi e la separazione familiare; che le organizzazioni per i diritti umani hanno valutato che tali reati potrebbero essere considerati crimini contro l'umanità a norma del diritto internazionale;

N.

considerando che la repressione dell'opposizione politica a Hong Kong ha continuato ad aggravarsi in seguito all'approvazione della risoluzione del Parlamento del 21 gennaio 2021 e che sono state emesse numerose condanne nei confronti di attivisti e rappresentanti politici filodemocratici, come Joshua Wong, Martin Lee, Jimmy Lai, Andy Li e Lester Shum, per la loro partecipazione pacifica a manifestazioni di protesta, in alcuni casi anche in assenza di prove che attestassero un loro ruolo attivo nelle sommosse; che le modifiche apportate al sistema elettorale di Hong Kong nel marzo di quest'anno nell'ambito della revisione ad oggi più significativa del sistema politico di Hong Kong, hanno aggiunto un requisito di patriottismo nei confronti della Cina continentale e hanno concentrato potere e influenza in seno alla commissione elettorale di Hong Kong, il che comporterà una netta riduzione della percentuale di rappresentanti direttamente eletti nel consiglio legislativo di Hong Kong;

O.

considerando che dieci Stati membri dell'UE hanno ancora trattati di estradizione in vigore con la Cina, in base ai quali uiguri, cittadini di Hong Kong, tibetani e dissidenti cinesi in Europa possono essere estradati per essere sottoposti a un processo politico in Cina;

P.

considerando che Gui Minhai, cittadino svedese residente a Hong Kong, è tuttora detenuto nonostante le numerose richieste di rilascio immediato avanzate dal Parlamento;

1.

condanna con la massima fermezza le sanzioni immotivate e arbitrarie imposte dalle autorità cinesi, che rappresentano un attacco alla libertà di parola, alla libertà accademica, all'impegno internazionale a favore dei diritti umani universali, nonché all'interpretazione degli stessi; esorta le autorità cinesi a revocare tali sanzioni ingiustificate;

2.

esprime piena solidarietà ai deputati a questo Parlamento, alla sua sottocommissione per i diritti umani e a tutte le altre persone ed entità colpite dalle sanzioni cinesi, in particolare il comitato politico e di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, i deputati dei parlamenti nazionali, gli accademici svedesi e tedeschi e i gruppi di riflessione in Germania e Danimarca; è pienamente solidale con i deputati di paesi terzi che sono stati oggetto delle sanzioni, quali Regno Unito, Canada, Stati Uniti e Australia;

3.

ribadisce che le libertà fondamentali, la libertà di espressione, la libera partecipazione ai processi decisionali, la libertà accademica e la difesa dei diritti umani sono i pilastri delle nostre democrazie e che tali valori non saranno mai pregiudicati nell'ambito delle relazioni UE-Cina; sottolinea che i tentativi di intimidazione sono inutili e che i deputati eletti al Parlamento europeo, nell'esercizio delle loro funzioni, continueranno ad affrontare e a denunciare attivamente e senza sosta le violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale e a esortare l'UE a mantenere al centro di tutte le sue politiche esterne il rispetto dei diritti umani; ritiene che tali attacchi da parte della Cina siano espressione di una dimensione di rivalità sistemica insita nelle relazioni UE-Cina;

4.

condanna fermamente questo nuovo tentativo, così come i tentativi precedenti, da parte degli attori statali e non statali cinesi di interferire nella vita democratica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e di diffondere disinformazione nei dibattiti pubblici; ritiene che le sanzioni si iscrivano in uno sforzo volto a controllare il dibattito sulla Cina in tutto il mondo e a dettare che tipo di affermazioni e discussioni siano consentite a livello internazionale, e reputa che tale sforzo sia indice di una minaccia totalitaria;

5.

ribadisce la sua forte preoccupazione per le varie violazioni dei diritti fondamentali e umani in Cina, le violazioni della dignità umana, dei diritti alla libertà di espressione culturale e di credo religioso, della libertà di parola e della libertà di riunione e associazione pacifiche, e in particolare la persecuzione sistematica ai danni degli uiguri, dei tibetani, dei mongoli e di altre minoranze etniche, dei difensori dei diritti umani, degli attivisti sociali, dei gruppi religiosi, dei giornalisti e di quanti presentano petizioni e protestano contro le ingiustizie, nonché per la crescente repressione di tutte le voci di dissenso e opposizione, in particolare a Hong Kong;

6.

ricorda la posizione espressa nella sua risoluzione del 17 dicembre 2020, secondo cui le violazioni nello Xinjiang costituiscono crimini contro l'umanità, e rimarca la crescente disponibilità di prove a dimostrazione di tali crimini; esorta l'UE e i suoi Stati membri a intensificare gli sforzi per ottenere un sostegno internazionale sufficiente a favore di un'indagine indipendente delle Nazioni Unite sullo Xinjiang; accoglie dunque con favore l'inserimento di quattro cittadini cinesi e di un'entità cinese nell'ambito del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani, in quanto responsabili di gravi violazioni dei diritti umani in Cina; esorta la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri ad adottare tutti i provvedimenti necessari e a fare leva su tutti i mezzi a loro disposizione, in particolare quelli economici, per persuadere il governo cinese a chiudere i campi di detenzione e a porre fine a tutte le violazioni dei diritti umani nello Xinjiang e in altre regioni, come il Tibet;

7.

si rammarica che diverse imprese internazionali, in particolare nei settori tessile e dell'abbigliamento, siano state oggetto di un ampio e diffuso boicottaggio dopo aver espresso la propria preoccupazione per le segnalazioni di lavoro forzato nello Xinjiang e aver deciso di tagliare i propri legami di approvvigionamento con tale regione, e condanna fortemente l'aggressiva coercizione politica esercitata nei loro confronti da parte del governo cinese; ribadisce la sua richiesta alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna di concludere in tempi rapidi una guida in materia di catene di approvvigionamento rivolta alle imprese, che fornisca loro informazioni sull'esposizione al rischio di sfruttare il lavoro forzato degli uiguri, offrendo altresì sostegno per individuare rapidamente fonti di approvvigionamento alternative;

8.

teme che le misure di ritorsione messe in atto nei confronti delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri e del loro lavoro nel campo dei diritti umani rientrino in una strategia deliberata, volta a indebolire tali diritti a livello internazionale e a ridefinirli fino a svuotarli sostanzialmente del loro significato originario; si rammarica che l'approccio adottato e gli strumenti utilizzati fino ad oggi dall'UE non abbiano prodotto progressi concreti sul piano della situazione dei diritti umani in Cina, che nell'ultimo decennio è soltanto peggiorata; esorta la Commissione a elaborare e ad attuare una strategia globale dell'UE finalizzata a garantire progressi reali in materia di diritti umani in Cina;

9.

ritiene che le sanzioni cinesi, quali misure di ritorsione non fondate sul diritto internazionale, costituiscano un significativo passo indietro nelle relazioni UE-Cina; reputa fondamentale che l'UE e tutte le sue istituzioni rimangano unite di fronte a tale attacco alla democrazia europea e nella difesa dei nostri valori comuni; invita il Presidente del Consiglio e la Presidente della Commissione ad affermare chiaramente attraverso una dichiarazione che le sanzioni della Cina nei confronti di politici eletti non saranno tollerate; ritiene opportuno e necessario che l'AR/VP e gli Stati membri dell'Unione sollevino tale questione negli scambi bilaterali con le controparti cinesi a tutti i livelli e chiede che il Parlamento sia tenuto informato di tali sforzi;

10.

è del parere che la sospensione di qualsiasi valutazione riguardo all'accordo globale UE-Cina in materia di investimenti, come pure di qualsiasi discussione sulla sua ratifica da parte del Parlamento europeo, sia giustificata in virtù delle sanzioni cinesi in vigore; chiede che la Cina revochi le sanzioni prima che il Parlamento possa occuparsi di tale accordo, senza pregiudicare l'esito del processo di ratifica; si attende che la Commissione consulti il Parlamento prima di intraprendere qualsiasi azione orientata alla conclusione e alla firma di detto accordo; invita la Commissione a utilizzare tale accordo come leva per migliorare la protezione dei diritti umani e rafforzare il sostegno alla società civile in Cina, e ricorda alla Commissione che terrà conto della situazione dei diritti umani in Cina, compresa Hong Kong, al momento dell'approvazione di detto accordo;

11.

sottolinea l'urgente necessità di riequilibrare le relazioni UE-Cina attraverso l'adozione di un pacchetto di misure autonome, tra cui una normativa contro gli effetti distorsivi delle sovvenzioni estere sul mercato interno, uno strumento per gli appalti internazionali, una normativa sulle catene di approvvigionamento comprensiva di requisiti obbligatori in materia di dovuta diligenza che prevedano anche un divieto di importazione per le merci prodotte mediante lavoro forzato, un regolamento dell'UE più efficace e rigoroso sul controllo degli investimenti esteri, uno strumento efficace contro la coercizione, ulteriori misure mirate nel quadro del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani, ove necessario, al fine di continuare a contrastare le azioni di repressione nello Xinjiang e a Hong Kong e far sì che la Cina ponga fine a tutte le violazioni, nonché una risposta adeguata alle minacce informatiche, agli attacchi ibridi e al programma di fusione militare-civile della Cina;

12.

esorta il governo cinese a ratificare e ad attuare la convenzione n. 29 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sul lavoro forzato, la convenzione n. 105 dell'OIL sull'abolizione del lavoro forzato, la convenzione n. 87 dell'OIL sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, così come la convenzione n. 98 dell'OIL sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva; sollecita altresì la Cina a ratificare il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;

13.

invita le autorità cinesi e di Hong Kong a ripristinare la fiducia nel processo democratico di Hong Kong e a porre fine immediatamente alla persecuzione di coloro che promuovono i valori democratici; deplora la mancanza di unità in seno al Consiglio dell'UE per quanto concerne l'adozione di misure in risposta alla repressione della democrazia a Hong Kong; esorta l'AR/VP e il Consiglio a proporre e adottare conclusioni su Hong Kong anche in mancanza di un sostegno unanime e chiede la sospensione degli accordi di estradizione degli Stati membri con la Cina;

14.

sottolinea la necessità di predisporre un sistema atto a verificare se le entità che operano nel mercato interno dell'Unione sono direttamente o indirettamente coinvolte nelle violazioni dei diritti umani commesse nello Xinjiang, nonché di adottare misure attinenti al commercio, quali l'esclusione dagli appalti pubblici e altre sanzioni; insiste sulla necessità di evitare l'acquisizione di tecnologie di sfruttamento impiegate in contesti di violazione dei diritti umani a tutti i livelli e in tutte le istituzioni dell'UE;

15.

invita il Consiglio europeo ad assumere una posizione netta contro le sanzioni cinesi e ad adottare conclusioni sulla questione; è del parere che tali sanzioni, come pure gli sviluppi negativi e i peggioramenti riscontrati sia nella posizione della Cina come attore internazionale sia all'interno del paese, dovrebbero essere adeguatamente presi in considerazione e affrontati nel corso della revisione in atto della comunicazione congiunta «UE-Cina — Una prospettiva strategica», al fine di elaborare una strategia UE-Cina più assertiva che riunisca tutti gli Stati membri;

16.

invita l'UE a rafforzare il suo coordinamento e la sua cooperazione con gli Stati Uniti nel quadro di un dialogo transatlantico sulla Cina, anche per quanto riguarda un approccio coordinato alle misure per contrastare le violazioni dei diritti umani, e chiede che tale dialogo abbia una forte dimensione parlamentare;

17.

ritiene che altri accordi commerciali e di investimento con partner regionali, compreso Taiwan, non dovrebbero subire le ripercussioni della sospensione della ratifica dell'accordo globale UE-Cina in materia di investimenti;

18.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo e al parlamento della Repubblica popolare cinese.

(1)  Testi approvati, P9_TA(2021)0027.

(2)  Testi approvati, P9_TA(2020)0375.

(3)  GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 156.

(4)  Testi approvati, P9_TA(2021)0012.

(5)  GU L 99 I del 22.3.2021, pag. 1.

(6)  GU L 99 I del 22.3.2021, pag. 25.


12.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 15/176


P9_TA(2021)0256

Data Protection Commissioner contro Facebook Ireland Limited e Maximillian Schrems («Schrems II») — Causa C-311/18

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2021 sulla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 luglio 2020 — Data Protection Commissioner contro Facebook Ireland Limited e Maximillian Schrems («Schrems II») — Causa C-311/18 (2020/2789(RSP))

(2022/C 15/18)

Il Parlamento europeo,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta), in particolare gli articoli 7, 8, 16, 47 e 52,

vista la sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2020 nella causa C-311/18, Data Protection Commissioner contro Facebook Ireland Limited e Maximillian Schrems («Schrems II») (1),

vista la sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2015 nella causa C-362/14, Maximillian Schrems contro Data Protection Commissioner («Schrems I») (2),

vista la sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2020 nella causa C-623/17, Privacy International contro Secretary of State of Foreign and Commonwealth affairs and Others (3),

vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sui flussi di dati transatlantici (4),

vista la sua risoluzione del 6 aprile 2017 sull'adeguatezza della protezione offerta dallo scudo UE-USA per la privacy (5),

vista la sua risoluzione del 5 luglio 2018 sull'adeguatezza della protezione offerta dallo scudo UE-USA per la privacy (6),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sull'utilizzo dei dati degli utenti Facebook da parte di Cambridge Analytica e l'impatto sulla protezione dei dati (7),

vista la decisione 2010/87/UE della Commissione, del 5 febbraio 2010, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (notificata con il numero C(2010) 593) (8),

vista la decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy (notificata con il numero C(2016) 4176) (9),

vista la sua risoluzione del 26 novembre 2020 sulla revisione della politica commerciale dell'UE (10),

visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (11), in particolare il capo V,

vista la proposta di regolamento della Commissione relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (COM(2017)0010), visti la decisione di avviare negoziati interistituzionali confermata dalla plenaria del Parlamento il 25 ottobre 2017 e l'orientamento generale del Consiglio adottato il 10 febbraio 2021 (6087/21),

viste le raccomandazioni 01/2020 del comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) relative alle misure che integrano gli strumenti di trasferimento al fine di garantire il rispetto del livello di protezione dei dati personali dell'UE e le raccomandazioni 02/2020 dell’EDPB relative alle garanzie essenziali europee per le misure di sorveglianza, così come la dichiarazione dell'EDPB sul regolamento relativo al rispetto della vita privata vita privata e il ruolo futuro delle autorità di controllo e l’EDPB del 19 novembre 2020,

visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che la possibilità di trasferire dati personali a livello transfrontaliero ha il potenziale per essere un motore fondamentale dell'innovazione, della produttività e della competitività economica; che ciò si dimostra ancora più importante nel contesto dell'attuale pandemia di COVID-19, poiché tali trasferimenti sono cruciali per garantire la continuità delle operazioni commerciali e governative, nonché delle interazioni sociali; che i trasferimenti possono altresì sostenere strategie di uscita dalla pandemia e contribuire alla ripresa economica;

B.

considerando che la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) nella sentenza «Schrems I» ha dichiarato non valida la decisione della Commissione sull'approdo sicuro sulla base delle sue constatazioni e ha indicato che l'accesso indiscriminato, da parte delle autorità di intelligence, al contenuto delle comunicazioni elettroniche viola l'essenza del diritto alla riservatezza delle comunicazioni previsto dall'articolo 7 della Carta;

C.

considerando che la Corte, nella sentenza «Schrems II», ha rilevato che gli Stati Uniti non prevedono mezzi di ricorso sufficienti per i cittadini non statunitensi contro la sorveglianza di massa e che ciò viola l'essenza del diritto a un ricorso giurisdizionale previsto dall'articolo 47 della Carta;

D.

ricorda che il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) si applica a tutte le imprese che trattano dati personali degli interessati nell'Unione, laddove le attività di trattamento siano legate all'offerta di beni o servizi destinati a suddetti interessati nell'Unione, o il controllo del loro comportamento nella misura in cui esso avvenga all'interno dell'Unione;

E.

considerando che i dati dei cittadini europei archiviati e trasferiti dagli operatori delle telecomunicazioni e dalle imprese costituiscono una risorsa essenziale che contribuisce agli interessi strategici dell'Unione;

F.

considerando che la sorveglianza di massa capillare da parte di attori statali lede la fiducia riposta da cittadini, governi e imprese europei nei servizi digitali e, per estensione, nell'economia digitale;

G.

considerando che le organizzazioni dei consumatori e altre organizzazioni della società civile dispongono di risorse limitate e che l'applicazione dei diritti e degli obblighi in materia di protezione dei dati non può dipendere dalle loro azioni; che esiste un mosaico di procedure e prassi nazionali, il che rappresenta una difficoltà per il meccanismo di cooperazione previsto dal regolamento generale sulla protezione dei dati per i reclami transfrontalieri: che esiste una mancanza di scadenze chiare, un ritmo generalmente lento dei procedimenti, una mancanza di risorse sufficienti per le autorità di controllo e, in alcuni casi, una mancanza di volontà o di uso efficiente delle risorse già assegnate; che esiste attualmente una concentrazione di denunce di presunte violazioni ad opera delle grandi aziende tecnologiche nelle mani di un'unica autorità nazionale ha determinato una strozzatura delle applicazioni;

H.

considerando che i procedimenti che portano a questa sentenza della CGUE mostrano altresì la difficoltà incontrate dagli interessati e dai consumatori nella difesa dei loro diritti, creando così un effetto dissuasivo sulla capacità di difendere i propri diritti dinanzi al commissario irlandese per la protezione dei dati;

I.

considerando che, nella sua risoluzione del 25 ottobre 2018, il Parlamento, sottolineando il mancato rispetto da parte degli Stati Uniti del termine del 1o settembre 2018 entro il quale garantire la piena conformità allo scudo per la privacy, ha già invitato la Commissione a sospendere lo scudo per la privacy fino a quando le autorità statunitensi non ne avessero rispettato i termini;

J.

considerando che i diritti degli interessati, garantiti dalla legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati, devono essere rispettati indipendentemente dal livello di rischio cui questi ultimi si espongono attraverso il trattamento dei dati personali, anche quando si tratta di trasferire i dati personali verso un paese terzo; che i responsabili del trattamento dei dati dovrebbero sempre farsi garanti del rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati, ivi compresa la dimostrazione di conformità per qualsiasi trattamento dei dati, indipendentemente dalla sua natura, dalla sua portata, dal suo contesto, dagli scopi del trattamento e dai rischi per gli interessati;

K.

considerando che, alla data attuale e nonostante la significativa evoluzione della giurisprudenza della CGUE negli ultimi cinque anni, nonché l'effettiva applicazione del RGPD a partire dal 25 maggio 2018, nessuna decisione adottata dalle autorità di controllo ha imposto misure correttive in relazione ai trasferimenti di dati personali in virtù del meccanismo di coerenza del RGPD; che, da parte dalle autorità di controllo, non è stata adottata alcuna decisione significativa che imponga misure correttive o ammende a livello nazionale in relazione al trasferimento di dati personali verso paesi terzi;

L.

considerando che il presidente degli Stati Uniti Biden, nel suo primo giorno in carica, ha nominato il vice assistente segretario per i servizi presso il Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, che sarà il negoziatore capo sui trasferimenti di dati commerciali con l'UE; che la candidata del presidente alla posizione di segretario al commercio degli Stati Uniti, Gina Raimondo, ha definito la rapida conclusione dei negoziati su un accordo successivo allo scudo per la privacy una «priorità assoluta» nel corso di un'audizione di conferma al Senato;

Osservazioni generali

1.

prende atto della sentenza della CGUE del 16 luglio 2020, in cui la Corte ha confermato, in linea di principio, la validità della decisione 2010/87/UE sulle clausole contrattuali tipo (CCT), che costituiscono il meccanismo più ampiamente utilizzato per i trasferimenti internazionali di dati; osserva inoltre che la Corte ha annullato la decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy; rileva che, ad oggi, nessun meccanismo unico sostenibile che garantisce il trasferimento legale di dati personali commerciali tra l'UE e gli Stati Uniti è stato oggetto di azione giudiziaria dinanzi alla CGUE;

2.

prende atto del fatto che la CGUE ha ritenuto che le CCT siano un meccanismo efficace per garantire il rispetto del livello di protezione previsto nell'UE, ma ha preteso che un responsabile/incaricato del trattamento stabilito nell'Unione europea e il destinatario dei dati personali siano tenuti a verificare, prima di qualsiasi trasferimento, se il livello di protezione richiesto dal diritto dell'UE sia rispettato nel paese terzo interessato; ricorda che ciò include la valutazione del regime giuridico relativo all'accesso delle autorità pubbliche ai dati personali, al fine di garantire che gli interessati e i loro dati trasferiti non rischino di essere soggetti a programmi di sorveglianza statunitensi che consentono la raccolta in blocco di dati personali; ricorda che, qualora il destinatario non sia in grado di rispettare le clausole contrattuali tipo, la CGUE ha stabilito che i responsabili o gli incaricati del trattamento siano tenuti a sospendere i trasferimenti di dati e/o a risolvere il contratto; osserva, tuttavia, che molte imprese, in particolare le PMI, non possiedono le conoscenze o le capacità necessarie per effettuare tale verifica, il che può portare a perturbazioni delle loro attività;

3.

ritiene che la sentenza della CGUE, pur concentrandosi sul livello di protezione dei dati offerta agli interessati nell'UE i cui dati siano stati trasferiti negli Stati Uniti nell'ambito del meccanismo dello scudo per la privacy, abbia inoltre implicazioni per le decisioni di adeguatezza concernenti altri paesi terzi, compreso il Regno Unito; ribadisce la necessità di chiarezza e certezza giuridiche, dal momento che la capacità di trasferire in sicurezza dati personali attraverso le frontiere è diventata sempre più importante per le persone fisiche ai fini della protezione dei loro dati personali e dei loro diritti, nonché per tutti i tipi di organizzazioni che forniscono beni e servizi a livello internazionale e per le imprese per quanto riguarda il regime giuridico in base al quale operano; sottolinea, tuttavia, che fino a quando non saranno revocate, sostituite o dichiarate nulle dalla CGUE, le attuali decisioni di adeguatezza restano in vigore;

4.

si rammarica del fatto che il Commissario irlandese per la protezione dei dati (DPC) abbia avviato un procedimento contro Maximilian Schrems e Facebook dinanzi alla Corte suprema irlandese, anziché adottare una decisione nell'ambito dei suoi poteri ai sensi dell'articolo 4 della decisione 2010/87/UE e dell'articolo 58 del RGPD; ricorda, tuttavia, che il DPC si è avvalso del ricorso giuridico che consente alle autorità di protezione dei dati di portare all'attenzione di un giudice nazionale le preoccupazioni sulla validità di una decisione di esecuzione della Commissione al fine di avviare una domanda di pronuncia pregiudiziale alla CGUE; esprime profonda preoccupazione per il fatto che diverse denunce di violazione del RGPD presentate il 25 maggio 2018, il giorno in cui il RGPD è entrato in vigore, e altre denunce da parte di organizzazioni a tutela della privacy e gruppi di consumatori, siano ancora in attesa di una decisione del DPC, che è l'autorità capofila per i casi in questione; esprime preoccupazione per il fatto che il DPC interpreti «senza indugio» all'articolo 60, paragrafo 3, del RGPD — contrariamente all'intenzione dei legislatori — come periodo superiore a mesi; esprime preoccupazione per il fatto che le autorità di controllo non abbiano adottato misure proattive ai sensi dell'articolo 61 e 66 del regolamento generale sulla protezione dei dati per costringere il DPC a rispettare i suoi obblighi a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati; è altresì preoccupato per il numero insufficiente di specialisti in ambito tecnologico che lavorano per il DPC e per il loro utilizzo di sistemi obsoleti; deplora le implicazioni del tentativo fallito del DPC di trasferire i costi del procedimento giudiziario al convenuto, il che avrebbe avuto un forte effetto dissuasivo; invita la Commissione ad avviare una procedura di infrazione nei confronti dell'Irlanda per non aver applicato correttamente il RGPD;

5.

esprime preoccupazione per il livello insufficiente di applicazione del RGPD, segnatamente nel settore dei trasferimenti internazionali; esprime preoccupazione per la mancanza della definizione di priorità e del controllo generale da parte delle autorità di controllo nazionali in relazione ai trasferimenti di dati personali verso paesi terzi, nonostante la significativa evoluzione della giurisprudenza della CGUE negli ultimi cinque anni; deplora l'assenza di decisioni significative e di misure correttive in tal senso ed esorta l'EDPB e le autorità di controllo nazionali a includere i trasferimenti di dati personali come parte delle loro strategie di audit, di conformità e di controllo; sottolinea che sono necessarie procedure amministrative vincolanti armonizzate sulla rappresentanza degli interessati e sull'ammissibilità al fine di offrire certezza giuridica e gestire le denunce transfrontaliere;

6.

prende atto del progetto di decisione di esecuzione della Commissione sulle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi; esorta l’EDPB a pubblicare ulteriori orientamenti sui trasferimenti internazionali di dati per le imprese, in particolare per le PMI, compresa una lista di controllo per la valutazione dei trasferimenti, strumenti per valutare se i governi siano autorizzati ad accedere o possano accedere ai dati, nonché informazioni sulle misure supplementari necessarie per i trasferimenti che utilizzano clausole contrattuali tipo; invita l’EDPB a chiedere anche il contributo di accademici indipendenti per quanto riguarda la legislazione nazionale potenzialmente conflittuale dei principali partner commerciali;

7.

ricorda che, in linea con le linee guida 2/2018 dell’EPBD (12) sulle deroghe all'articolo 49 nell’ambito del regolamento (UE) 2016/679, quando i trasferimenti avvengono al di fuori del quadro delle decisioni di adeguatezza o di altri strumenti che prevedono garanzie adeguate, ma si basano su deroghe per situazioni specifiche ai sensi dell'articolo 49 del regolamento generale sulla protezione dei dati, essi devono essere interpretati rigorosamente affinché l'eccezione non diventi la regola; osserva tuttavia che, dopo l'annullamento dello scudo UE-USA per la privacy, i flussi di dati transatlantici sono stati mantenuti a fini di pubblicità digitale nonostante i dubbi sulla loro base giuridica per i trasferimenti a fini pubblicitari; invita l'EDPB e le autorità di protezione dei dati a garantire un'interpretazione coerente nell'applicazione e nel controllo di tali deroghe in linea con le linee guida dell'EDPB;

8.

accoglie con favore le discussioni internazionali sui flussi di dati personali transfrontalieri conformi al RGPD e alla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie (13); sottolinea che il regolamento generale sulla protezione dei dati, la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, le norme sulla riservatezza online e altre misure vigenti e future a tutela dei diritti fondamentali alla protezione della vita privata e dei dati personali non devono essere messi a repentaglio da accordi commerciali internazionali o inseriti in essi; esorta la Commissione a seguire la posizione orizzontale dell'UE del 2018 (14) e a non discostarsi da essa, nonché a tenere conto dei pertinenti impegni dei paesi terzi nell'ambito del diritto commerciale nel valutare la loro adeguatezza, anche per i trasferimenti successivi di dati;

Clausole contrattuali tipo

9.

prende atto del progetto di decisione di esecuzione della Commissione e del progetto di clausole contrattuali tipo; accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia raccolto le reazioni delle parti interessate organizzando una consultazione pubblica in merito a tale progetto; prende atto del fatto che l'EDPB e il GEPD, mediante un parere congiunto presentato il 15 gennaio 2021 (15), hanno commentato positivamente il progetto di clausole contrattuali tipo, proponendo però alcuni ulteriori miglioramenti; auspica che la Commissione tenga conto degli spunti ricevuti prima di avviare la procedura di comitatologia;

10.

ricorda che un gran numero di PMI ricorre alle clausole contrattuali tipo; sottolinea che tutti i tipi di imprese hanno urgentemente bisogno di orientamenti chiari e di assistenza al fine di garantire certezza giuridica nell'applicazione e nell'interpretazione della sentenza della Corte;

11.

prende atto delle raccomandazioni 01/2020 (16) dell'EDPB relative alle misure che integrano gli strumenti di trasferimento al fine di garantire il rispetto del livello di protezione dei dati personali dell'UE; accoglie con favore il fatto che l'EDPB abbia indetto una consultazione pubblica sulle sue raccomandazioni; esprime preoccupazione per i potenziali conflitti tra tali raccomandazioni e la proposta della Commissione relativa alle clausole contrattuali tipo; invita la Commissione e l'EDPB a cooperare al completamento dei rispettivi documenti onde garantire la certezza del diritto a seguito della sentenza della CGUE; ritiene che la Commissione dovrebbe seguire gli orientamenti dell'EDPB;

12.

accoglie con favore, in particolare, le raccomandazioni dell'EDPB relative alla necessità che i responsabili del trattamento si basino su fattori oggettivi nel valutare se qualsiasi elemento della legge o della prassi del paese terzo possa incidere sull'efficacia delle garanzie adeguate negli strumenti di trasferimento per i trasferimenti in questione, piuttosto che su fattori soggettivi, come la probabilità che le autorità pubbliche ottengano l'accesso ai dati in modo non conforme alle norme dell'UE, che sono stati ripetutamente respinti dalla CGUE; invita la Commissione, a questo proposito, a garantire il pieno allineamento della sua proposta relativa alle clausole contrattuali tipo con la giurisprudenza applicabile della CGUE;

13.

sottolinea che è fondamentale che le imprese dell'UE che trasferiscono dati personali al di fuori dell’UE possano fare affidamento su meccanismi solidi conformi alla sentenza della CGUE; ritiene, a tale riguardo, che l'attuale proposta della Commissione relativa a un modello di clausole contrattuali tipo dovrebbe tenere debitamente conto di tutte le raccomandazioni pertinenti dell'EDPB; sostiene la creazione di una serie di misure supplementari tra cui scegliere, ad esempio una certificazione di sicurezza e di protezione dei dati, garanzie in materia di cifratura e pseudonimizzazione, che siano accettate dalle autorità di regolamentazione, nonché risorse accessibili al pubblico sulla legislazione pertinente dei principali partner commerciali dell'UE;

14.

sottolinea che per i responsabili del trattamento dei dati che rientrano nell'ambito di applicazione del Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) statunitense non è possibile trasferire dati personali dall'Unione nel quadro di tali clausole contrattuali tipo, a causa dell'elevato rischio di sorveglianza di massa; si attende, nel caso in cui non si raggiunga tempestivamente un accordo con gli Stati Uniti tale da garantire un livello di protezione sostanzialmente equivalente, e quindi adeguato, a quello fornito dal RGPD e dalla Carta, che tutti questi trasferimenti siano sospesi fino alla risoluzione della situazione; sottolinea la conclusione della CGUE secondo cui né la sezione 702 del FISA, né il decreto 12333 (E.O. 12333), in combinato disposto con la direttiva presidenziale 28 (PPD-28), corrispondono alle garanzie minime derivanti nel quadro del diritto dell'UE dal principio di proporzionalità, con la conseguenza che i programmi di sorveglianza basati su tali disposizioni non possono essere considerati limitati allo stretto necessario; sottolinea la necessità di risolvere i problemi individuati dalla sentenza della Corte in modo sostenibile per offrire l’adeguata protezione dei dati personali per gli interessati; ricorda che nessun contratto tra imprese può fornire protezione dall'accesso indiscriminato delle autorità di intelligence al contenuto delle comunicazioni elettroniche, né nessun contratto tra imprese può fornire sufficienti mezzi di ricorso giuridici contro la sorveglianza di massa; sottolinea che quanto detto implica una riforma delle leggi e delle prassi statunitensi in materia di sorveglianza, finalizzata a garantire che l'accesso delle autorità di sicurezza statunitensi ai dati trasferiti dall'UE sia limitato a quanto necessario e proporzionato e che gli interessati europei abbiano accesso a un effettivo ricorso giudiziario dinanzi ai tribunali statunitensi;

15.

sottolinea che il potere negoziale e la capacità giuridica e finanziaria delle PMI europee, come anche delle organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, sono limitati, mentre ci si attende che queste ultime si muovano nei complessi quadri giuridici dei vari paesi terzi attraverso autovalutazioni della loro adeguatezza; esorta la Commissione e il comitato europeo per la protezione dei dati a fornire orientamenti sull'utilizzo pratico di misure supplementari affidabili, in particolare per le PMI;

16.

esorta le autorità di protezione dei dati a rispettare i loro obblighi, sottolineati dalla sentenza della CGUE, per garantire un'applicazione corretta e rapida del regolamento generale sulla protezione dei dati monitorando attentamente l'uso delle clausole contrattuali tipo; invita le autorità di protezione dei dati ad assistere le imprese nel rispetto della giurisprudenza della Corte; esorta le autorità di protezione dei dati ad avvalersi anche di tutti i loro poteri investigativi e correttivi a norma dell'articolo 58 del RGPD nei casi in cui gli esportatori di dati trasferiscano dati personali nonostante nel paese terzo di destinazione sia in vigore una legislazione che impedisce all'importatore di dati di rispettare le clausole contrattuali tipo e manchino misure supplementari efficaci; ricorda che la CGUE ha riscontrato che ogni autorità di controllo è «tenuta ad assolvere al suo compito di vigilare sul pieno rispetto del RGPD»;

Scudo per la privacy

17.

osserva che la CGUE ha constatato che lo scudo UE-USA per la privacy non garantisce un livello di protezione sostanzialmente equivalente, e pertanto adeguato, a quello previsto dal RGPD e dalla Carta, in particolare a causa dell'accesso in blocco da parte delle autorità pubbliche statunitensi ai dati personali trasferiti nel quadro dello scudo per la privacy che non rispetta i principi di necessità e di proporzionalità e in ragione dell'assenza, per gli interessati dell'UE, di diritti nei confronti delle autorità statunitensi azionabili dinanzi ai giudici o qualsiasi altra autorità indipendente nell'esercizio delle funzioni giudiziarie; si attende che l'attuale amministrazione statunitense sia maggiormente impegnata nell'adempimento degli obblighi derivanti da eventuali futuri meccanismi di trasferimento rispetto alle amministrazioni precedenti, che hanno evidenziato una mancanza di impegno politico nei confronti del rispetto e dell'applicazione delle norme dell'approdo sicuro e dell'applicazione delle norme dello scudo per la privacy;

18.

sottolinea che alcune imprese, in reazione alla sentenza Schrems II, hanno rivisto in maniera affrettata le proprie informative sulla privacy e i contratti con terzi relativi agli impegni da loro assunti nel quadro dello scudo per la privacy, senza valutare le migliori misure per trasferire legittimamente i dati;

19.

deplora il fatto che, nonostante i numerosi inviti rivolti dal Parlamento nelle sue risoluzioni del 2016, 2017 e 2018, affinché la Commissione adotti tutte le misure necessarie per garantire che lo scudo per la privacy rispetti pienamente il RGPD e la Carta, la Commissione non abbia agito in conformità dell'articolo 45, paragrafo 5, del RGPD; si rammarica del fatto che la Commissione abbia ignorato le richieste del Parlamento di sospendere lo scudo per la privacy fintantoché le autorità statunitensi non si attengano alle sue condizioni, che sottolineavano il rischio di annullamento dello scudo per la Privacy da parte della CGUE; ricorda che i problemi relativi al funzionamento dello scudo per la privacy sono stati ripetutamente sollevati dal Gruppo di lavoro Articolo 29 e dal Comitato europeo per la protezione dei dati;

20.

si rammarica del fatto che la Commissione abbia anteposto le relazioni con gli Stati Uniti agli interessi dei cittadini dell'UE, affidando così ai singoli cittadini il compito di difendere il diritto dell'UE;

Sorveglianza di massa e quadro giuridico

21.

incoraggia la Commissione a monitorare proattivamente l'uso delle tecnologie di sorveglianza di massa negli Stati Uniti, così come in altri paesi terzi che sono o potrebbero essere soggetti ad accertamenti in materia di adeguatezza, come il Regno Unito; esorta la Commissione a non adottare decisioni di adeguatezza per quanto riguarda i paesi in cui le leggi e i programmi in materia di sorveglianza di massa non soddisfino i criteri della CGUE, nella lettera o nello spirito;

22.

prende atto della recente entrata in vigore, negli Stati Uniti, del California Consumer Privacy Act (CCPA); prende atto delle discussioni e delle proposte legislative correlate a livello federale; sottolinea che, nonostante ci si stia muovendo nella giusta direzione, né il CCPA, né alcuna delle proposte federali soddisfano sinora i requisiti del RGPD per quanto riguarda un accertamento dell'adeguatezza; incoraggia vivamente il legislatore statunitense ad adottare una legislazione che soddisfi tali requisiti e a contribuire in tal modo a garantire che il diritto statunitense fornisca un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello attualmente garantito nell'UE;

23.

sottolinea che tale legislazione in materia di protezione dei dati e tutela della vita privata dei consumatori non è di per sé sufficiente a risolvere i problemi fondamentali riscontrati dalla Corte in merito alla sorveglianza di massa da parte dei servizi di intelligence statunitensi e all'insufficiente accesso ai mezzi di ricorso; incoraggia il legislatore statunitense a modificare la sezione 702 del FISA e il Presidente degli Stati Uniti a modificare il decreto 12333 e la direttiva presidenziale n. 28, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza di massa e la concessione dello stesso livello di protezione ai cittadini dell'UE e degli Stati Uniti; incoraggia gli Stati Uniti a offrire meccanismi atti a garantire che i soggetti ricevano notifiche (posticipate) e siano in grado di contestare la sorveglianza impropria a norma della sezione 702 e del decreto 12333, nonché ad instaurare un meccanismo sancito dalla legge che garantisca ai cittadini non statunitensi diritti applicabili al di là della legge sul ricorso giudiziario (Judicial Redress Act);

24.

ricorda che lo scambio di dati personali tra gli Stati membri e gli Stati Uniti è tuttora in corso nel quadro del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi, dell'accordo sul codice di prenotazione tra UE e Stati Uniti, dello scambio automatico di informazioni fiscali attraverso gli accordi intergovernativi che attuano la normativa statunitense Foreign Tax Compliance Act (FATCA), con effetti negativi sugli «americani casuali», come indicato nella risoluzione del Parlamento, del 5 luglio 2018, sugli effetti negativi della normativa statunitense Foreign Tax Compliance Act (FATCA) sui cittadini dell'UE e in particolare sugli «americani casuali» (17); ricorda che gli Stati Uniti continuano ad avere accesso alle banche dati delle autorità di contrasto degli Stati membri contenenti impronte digitali e dati sul DNA di cittadini dell'UE; chiede alla Commissione di analizzare l'impatto delle sentenze «Schrems I e II» su questi scambi di dati e di presentare pubblicamente e per iscritto alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni la sua analisi e le modalità con cui intende allinearli alle sentenze entro il 30 settembre 2021;

25.

invita inoltre la Commissione ad analizzare la situazione dei fornitori di servizi cloud che rientrano nella sezione 702 del FISA che trasferiscono dati utilizzando clausole contrattuali tipo; invita altresì la Commissione ad analizzare l'effetto sui diritti concessi dall'accordo quadro UE-USA, compreso il diritto al ricorso giudiziario, posto che gli Stati Uniti concedono esplicitamente suddetto diritto solamente ai cittadini dei paesi designati che consentono il trasferimento di dati verso gli Stati Uniti per scopi commerciali; ritiene inaccettabile che la Commissione, un anno dopo il termine previsto, non abbia ancora pubblicato i risultati della prima revisione congiunta dell'accordo quadro e invita la Commissione, ove necessario, a conformare senza indugio l'accordo alle norme stabilite dalle sentenze della CGUE;

26.

ritiene necessario, alla luce delle lacune individuate nell'ambito della protezione dei dati di cittadini europei trasferiti agli Stati Uniti, sostenere gli investimenti in strumenti europei di archiviazione di dati (ad esempio servizi cloud) per ridurre la dipendenza dell'Unione rispetto ai paesi terzi in termini di capacità di archiviazione e per rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione in materia di gestione e protezione dei dati;

Decisioni di adeguatezza

27.

invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che qualsiasi nuova decisione di adeguatezza relativa agli Stati Uniti sia pienamente conforme al regolamento (UE) 2016/679, alla Carta e a tutti gli aspetti della sentenza della CGUE; ricorda che i quadri di adeguatezza agevolano significativamente l'attività economica, in particolare per le PMI e le start-up, le quali, a differenza delle grandi imprese, spesso non possiedono le capacità finanziarie, giuridiche e tecniche necessarie per ricorrere ad altri strumenti di trasferimento; invita gli Stati membri a concludere accordi di non spionaggio con gli Stati Uniti; invita la Commissione ad utilizzare i suoi contatti con le controparti statunitensi per trasmettere il messaggio che, se le leggi e delle pratiche di sorveglianza degli Stati Uniti non verranno modificate, l'unica opzione realistica per facilitare una futura decisione di adeguatezza sarebbe la conclusione di accordi di «non spionaggio» con gli Stati membri;

28.

ritiene che qualsiasi futura decisione di adeguatezza da parte della Commissione non dovrebbe basarsi su un sistema di autocertificazione, come avveniva sia nel caso dell'accordo sull'approdo sicuro che nel caso dello scudo per la privacy; invita la Commissione a coinvolgere pienamente l'EDPB nella valutazione del rispetto e dell'applicazione di qualsiasi nuova decisione di adeguatezza in relazione agli Stati Uniti; invita la Commissione, a tale riguardo, a concordare con l'amministrazione statunitense le misure necessarie per consentire all'EDPB di svolgere questo ruolo efficacemente; auspica che la Commissione tenga più seriamente conto della posizione del Parlamento in merito a qualsiasi nuova decisione di adeguatezza in relazione agli Stati Uniti, prima di adottare una tale decisione;

29.

ricorda che la Commissione sta attualmente riesaminando tutte le decisioni di adeguatezza adottate in virtù della direttiva 95/46/CE; sottolinea che la Commissione dovrebbe applicare le norme più rigorose stabilite dal RGPD e dalle sentenze Schrems I e II della CGUE per valutare se sia garantito un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito dal RGPD, anche in termini di accesso a un ricorso effettivo e di protezione contro l'accesso indebito ai dati personali da parte delle autorità del paese terzo; esorta la Commissione a portare a termine tali esami con urgenza e a revocare o a sospendere qualsiasi decisione precedente al RGPD, laddove ritenga che il paese terzo in questione non fornisca un livello di protezione sostanzialmente equivalente e la situazione non possa essere sanata;

30.

ritiene che l'amministrazione Biden, attraverso la nomina di un esperto di privacy come negoziatore capo per il successore dello scudo per la privacy, abbia dimostrato il proprio impegno a risolvere la questione dei trasferimenti di dati commerciali tra l'UE e gli Stati Uniti; prevede che il dialogo tra la Commissione e le sue controparti statunitensi, avviato subito dopo la sentenza della CGUE, andrà intensificandosi nei prossimi mesi;

31.

invita la Commissione a non adottare alcuna nuova decisione di adeguatezza in relazione agli Stati Uniti a meno che non siano introdotte riforme significative, in particolare a fini di sicurezza nazionale e di intelligence, che possano essere realizzate attraverso una riforma chiara, giuridicamente sostenibile, applicabile e non discriminatoria delle leggi e delle prassi statunitensi; ribadisce, a tale proposito, l'importanza di solide garanzie in materia di accesso ai dati personali da parte delle autorità pubbliche; chiede alla Commissione di mettere in pratica le sue «ambizioni geopolitiche» per assicurare, negli Stati Uniti e in altri paesi terzi, una protezione dei dati sostanzialmente equivalente a quella dell'UE;

32.

raccomanda alle autorità nazionali per la protezione dei dati di sospendere il trasferimento di dati personali che possono essere soggetti all'accesso delle autorità pubbliche negli Stati Uniti, laddove la Commissione adotti un'eventuale nuova decisione di adeguatezza in relazione agli Stati Uniti in assenza di tali riforme significative;

33.

accoglie con favore il fatto che la Commissione segua i criteri stabiliti nei criteri di riferimento per l’adeguatezza del gruppo di lavoro Articolo 29 nel quadro del RGPD (18) (quale approvato dall’EDPB) e nella raccomandazione 01/2021 dell’EDPB sui criteri di riferimento per l'adeguatezza ai sensi della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie (19); ritiene che la Commissione non dovrebbe sottrarsi a tali criteri nel valutare se un paese terzo soddisfi i requisiti per una decisione di adeguatezza; prende atto del fatto che l'EDPB ha recentemente aggiornato le sue raccomandazioni sulle garanzie europee essenziali per le misure di sorveglianza alla luce della giurisprudenza della CGUE (20);

o

o o

34.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio europeo, al Consiglio dell'Unione europea, al comitato europeo per la protezione dei dati, ai parlamenti nazionali degli Stati membri, al Congresso e al governo degli Stati Uniti d’America e al parlamento e al governo del Regno Unito.

(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2020, Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited e Maximillian Schrems, C-311/18, ECLI:EU:C:2020:559.

(2)  Sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2015, Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner, C-362/14, ECLI:EU:C:2015:650.

(3)  Sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2020, Privacy International contro Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs and Others, C-623/17, ECLI:EU:C:2020:790.

(4)  GU C 76 del 28.2.2018, pag. 82.

(5)  GU C 298 del 23.8.2018, pag. 73.

(6)  GU C 118 dell'8.4.2020, pag. 133.

(7)  GU C 345 del 16.10.2020, pag. 58.

(8)  GU L 39 del 12.2.2010, pag. 5.

(9)  GU L 207 dell'1.8.2016, pag. 1.

(10)  Testi approvati, P9_TA(2020)0337.

(11)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

(12)  https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/ edpb_guidelines_2_2018_derogations_en.pdf

(13)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(14)  Proposta dell'UE di disposizioni sui flussi di dati transfrontalieri e sulla protezione dei dati personali e della privacy, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/july/tradoc_157130.pdf

(15)  Parere congiunto 2/2021 di EDPB-GEPD sulle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi del 14 gennaio 2021: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-22021-standard_en

(16)  Raccomandazioni 01/2020 dell'EDPB relative alle misure che integrano gli strumenti di trasferimento al fine di garantire il rispetto del livello di protezione dei dati personali dell'UE dell'11 novembre 2020, https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_it

(17)  GU C 118 dell'8.4.2020, pag. 141.

(18)  https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=614108

(19)  https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012021-adequacy-referential-under-law_en

(20)  https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/preporki/recommendations-022020-european-essential-guarantees_en


12.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 15/184


P9_TA(2021)0257

Diritto del Parlamento di essere informato riguardo alla valutazione in corso dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2021 sul diritto del Parlamento di essere informato riguardo alla valutazione in corso dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza (2021/2703(RSP))

(2022/C 15/19)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (1) (regolamento relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza),

visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il regolamento relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza è stato adottato nel quadro della procedura legislativa ordinaria;

B.

considerando che il regolamento relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza rappresenta uno strumento senza precedenti in termini di volume e mezzi di finanziamento;

C.

considerando che il controllo democratico e parlamentare sull'attuazione del regolamento relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza è possibile solamente se il Parlamento è pienamente coinvolto in tutte le fasi;

D.

considerando che l'articolo 26 del regolamento relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza istituisce un dialogo sulla ripresa e la resilienza al fine di assicurare una maggiore trasparenza e responsabilità e consentire alla Commissione di fornire informazioni al Parlamento in merito, tra le altre cose, ai piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri e alla relativa valutazione;

E.

considerando che il Parlamento può esprimere il proprio parere sulle questioni affrontate nell'ambito del dialogo sulla ripresa e la resilienza, anche attraverso risoluzioni e scambi con la Commissione e che la Commissione deve tenerne conto;

F.

considerando che il Parlamento può invitare la Commissione a fornire informazioni sullo stato di avanzamento della valutazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza nell'ambito del dialogo sulla ripresa e la resilienza;

G.

considerando che gli Stati membri, di norma, avrebbero dovuto presentare alla Commissione i loro piani nazionali per la ripresa e la resilienza entro il 30 aprile 2021;

H.

considerando che ad oggi 18 Stati membri hanno presentato i loro piani per la ripresa e la resilienza alla Commissione;

I.

considerando che la Commissione deve valutare ogni piano nazionale per la ripresa e la resilienza entro due mesi dalla sua presentazione;

J.

considerando che la Commissione ha trasmesso al Parlamento e al Consiglio i piani nazionali per la ripresa e la resilienza che le sono stati presentati;

K.

considerando che l'11 marzo 2021 il Parlamento ha tenuto una discussione in Aula sul «Rispetto del principio di partenariato, in preparazione e applicazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza, garantendo il buon governo nell'ambito della spesa»;

L.

considerando che il 20 gennaio 2021 il Comitato delle regioni e il Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa hanno pubblicato i risultati della loro consultazione mirata sul tema «Il coinvolgimento dei comuni, delle città e delle regioni nella preparazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza»;

1.

accoglie con favore gli sforzi della Commissione volti a garantire la rapida adozione delle pertinenti decisioni di esecuzione del Consiglio connesse ai piani nazionali per la ripresa e la resilienza prima dell'estate, come pure il suo costante impegno con gli Stati membri al fine di aiutarli a elaborare piani di elevata qualità;

2.

ricorda alla Commissione di adempiere al suo obbligo, previsto dal regolamento relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza, di fornire al Parlamento tutte le informazioni pertinenti sullo stato di avanzamento dell'attuazione del regolamento relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza e di tenere in considerazione qualsiasi elemento derivante dalle opinioni espresse attraverso il dialogo sulla ripresa e la resilienza, comprese le opinioni condivise dalle commissioni pertinenti e nelle risoluzioni approvate in Aula;

3.

ritiene che, al fine di garantire un adeguato controllo democratico e parlamentare dell'attuazione del regolamento relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza e una maggiore trasparenza e responsabilità democratica, la Commissione debba informare regolarmente il Parlamento, in forma orale e scritta, in merito allo stato della valutazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza; sottolinea che, in linea con il regolamento relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Parlamento ha diritto a ricevere tali informazioni nel contesto del dialogo sulla ripresa e la resilienza;

4.

invita la Commissione a fornire tutte le informazioni di base pertinenti e una sintesi delle riforme e degli investimenti previsti nei piani presentati in relazione all'ambito di applicazione basato sui sei pilastri (compresi gli obiettivi generali e specifici e i principi orizzontali) e gli 11 criteri di valutazione stabiliti nel regolamento relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza;

5.

ribadisce l'auspicio del Parlamento che le informazioni siano fornite in un formato facilmente comprensibile e comparabile, comprese eventuali traduzioni esistenti di documenti presentati dagli Stati membri;

6.

è del parere che la condivisione di qualsiasi valutazione preliminare dei piani non pregiudichi l'esito della procedura; ritiene che ciò migliorerebbe il dialogo sulla ripresa e la resilienza poiché, al momento della presentazione, la maggior parte dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza si trovano in uno stato di maturità molto avanzato e la loro approvazione è molto probabile;

7.

è convinto che la Commissione debba garantire la piena trasparenza e responsabilità al fine di assicurare e rafforzare la legittimità democratica e la titolarità dei cittadini del regolamento relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza;

8.

ricorda che l'articolo 18, paragrafo 4, lettera q), del regolamento relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza afferma che i piani nazionali per la ripresa e la resilienza dovrebbero contenere «una sintesi del processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza tiene conto dei contributi dei portatori di interessi»; invita la Commissione a sollecitare gli Stati membri a consultare tutte le parti interessate a livello nazionale e ad assicurare il coinvolgimento della società civile e delle autorità locali e regionali nell'attuazione dei piani e, in particolare, nel loro monitoraggio, nonché ad assicurare che abbiano luogo le consultazioni in caso di eventuali modifiche o nuovi piani in futuro;

9.

invita la Commissione a garantire la piena trasparenza in relazione al calendario per l'approvazione degli atti delegati derivanti dal regolamento relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza, ovvero gli atti delegati concernenti il quadro di valutazione della ripresa e della resilienza e la metodologia per la comunicazione delle spese sociali, ivi incluse quelle destinate all'infanzia e ai giovani, e a tener conto degli elementi pertinenti del dialogo sulla ripresa e la resilienza; chiede, inoltre, la rapida attuazione di tali atti delegati prima della pausa estiva;

10.

invita la Commissione a garantire che, prima della valutazione relativa al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi concordati nella decisione di esecuzione del Consiglio e nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza, il Parlamento riceva le conclusioni preliminari relative al conseguimento dei traguardi e obiettivi, come previsto dall'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza;

11.

ricorda al Consiglio che «gli esiti pertinenti delle discussioni in seno agli organi preparatori del Consiglio sono condivisi con la commissione competente del Parlamento»;

12.

invita la Commissione a continuare a seguire un approccio aperto, trasparente e costruttivo durante il dialogo sulla ripresa e la resilienza;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.


12.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 15/186


P9_TA(2021)0259

Responsabilità delle imprese per i danni ambientali

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2021 sulla responsabilità delle imprese per i danni ambientali (2020/2027(INI))

(2022/C 15/20)

Il Parlamento europeo,

vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (1) (direttiva sulla responsabilità ambientale),

vista la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (2),

vista la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 14 aprile 2016 a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e di riparazione del danno ambientale (COM(2016)0204),

visti gli articoli 4 e 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»),

vista la modifica alla direttiva 2004/35/CE mediante la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (3), la direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (4) e la direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (5),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 14 aprile 2016, dal titolo «REFIT Evaluation of the Environmental Liability Directive» (Valutazione REFIT della direttiva sulla responsabilità ambientale) (SWD(2016)0121), che accompagna la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale,

vista la nota del Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS) del 6 giugno 2016, dal titolo: «The implementation of the Environmental Liability Directive: a survey of the assessment process carried out by the Commission» (L'attuazione della direttiva sulla responsabilità ambientale: un'indagine sul processo di valutazione da parte della Commissione),

visto lo studio del dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali del 15 maggio 2020, dal titolo «Environmental liability of companies» (Responsabilità ambientale delle imprese),

visto lo studio della Commissione del maggio 2020, dal titolo «Improving financial security in the context of the Environmental Liability Directive» (Migliorare la sicurezza finanziaria nel contesto della direttiva sulla responsabilità ambientale),

vista la valutazione del Comitato economico e sociale europeo, dell'11 dicembre 2019, della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente,

vista la nota informativa dell'EPRS dell'ottobre 2020, dal titolo: «Environmental liability of companies: selected possible amendments of the ELD» (Responsabilità ambientale delle imprese: una selezione di possibili modifiche della direttiva sulla responsabilità ambientale),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 28 ottobre 2020, sulla valutazione della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente (SWD(2020)0259),

viste le conclusioni e le raccomandazioni del progetto EFFACE (European Union Action to Fight Environmental Crime — Azione dell'Unione europea nella lotta contro la criminalità ambientale) del marzo 2016,

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

vista la relazione della commissione giuridica (A9-0112/2021),

A.

considerando che, conformemente all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, la politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire obiettivi quali la protezione della salute umana, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, la promozione dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale;

B.

considerando che la Carta sostiene che un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile;

C.

considerando che una strategia ambientale coordinata a livello dell'Unione promuove la cooperazione e garantisce la coerenza tra le politiche dell'UE; che il Green Deal europeo fissa l'obiettivo ambizioso dell'«inquinamento zero», da realizzare attraverso una strategia trasversale che tuteli la salute dei cittadini dell'Unione dal degrado ambientale e dall'inquinamento, e chiede altresì una transizione giusta che non lasci indietro nessuno;

D.

considerando che la condotta responsabile delle imprese presuppone che queste ultime tengano debitamente conto delle preoccupazioni di carattere ambientale; che garantire la responsabilità per i danni ambientali è essenziale per rendere le imprese europee più sostenibili nel lungo periodo; che tale risultato è strettamente connesso allo sviluppo della relativa normativa in materia di dovuta diligenza aziendale, responsabilità sociale delle imprese e governo societario sostenibile; che la responsabilità deve essere conforme al diritto nazionale;

E.

considerando che i danni ambientali, le sostanze chimiche pericolose e nocive e i cambiamenti climatici possono comportare notevoli rischi per la salute umana attraverso l'inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua;

F.

considerando che la direttiva sulla responsabilità ambientale è affiancata da altri strumenti e disposizioni in materia di responsabilità, a livello sia dell'UE che degli Stati membri; che gli incidenti attinenti alla direttiva sulla responsabilità ambientale possono parallelamente sfociare in procedimenti penali, civili o amministrativi, creando incertezza e insicurezza giuridiche sia per le imprese interessate, sia per le potenziali vittime;

G.

considerando che la relazione della Commissione sulla responsabilità ambientale del 2016 indica che, malgrado i benefici generati dalla direttiva sulla responsabilità ambientale ai fini degli sforzi tesi a migliorare la coerenza giuridica a livello dell'UE, l'Unione deve ancora far fronte a una frammentazione normativa in quest'ambito nonché all'assenza di uniformità in termini giuridici e pratici;

H.

considerando che le attuali definizioni di «danno ambientale» e «operatore» date dalla direttiva sulla responsabilità ambientale sono state oggetto di diverse analisi che hanno messo in luce le difficoltà relative alla loro interpretazione; che l'entità della soglia del danno ambientale viene interpretata e applicata in modi differenti e, pertanto, deve essere ulteriormente chiarita;

I.

considerando che si è assistito a un aumento del numero di casi in cui le vittime dell'inquinamento provocato da società controllate da società madri europee attive al di fuori dell'UE hanno cercato di intentare cause per responsabilità ambientale contro queste ultime dinanzi ai tribunali dell'UE;

J.

considerando che, nel diritto dell'UE, i regimi di responsabilità relativi all'inquinamento diffuso sono frammentati;

K.

considerando che la direttiva sulla responsabilità ambientale ha istituito un quadro di responsabilità ambientale basato sul principio «chi inquina paga» per prevenire e porre rimedio ai danni ambientali; che tale direttiva integra importanti atti normativi della legislazione dell'UE in materia di ambiente, a cui è direttamente o indirettamente collegata, in particolare la direttiva Habitat (6), la direttiva Uccelli (7), la direttiva quadro sulle acque (8), la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (9) e la direttiva sulla sicurezza delle operazioni in mare (10);

L.

considerando che la relazione della Commissione sulla responsabilità ambientale del 2016 raccomandava a tutti gli Stati membri di «registrare i dati concernenti incidenti attinenti alla direttiva e pubblicare i relativi registri, se non vi hanno già provveduto» (11); che, ciò nonostante, solamente sette Stati membri dispongono di un registro accessibile al pubblico per i casi attinenti alla direttiva sulla responsabilità ambientale, mentre altri quattro Stati membri dispongono di un registro non pubblico; che diversi Stati membri raccolgono informazioni che sono coperte da altri atti normativi dell'UE, ma non propriamente dalla direttiva sulla responsabilità ambientale, o dispongono di registri che presentano un ambito di applicazione di maggiore portata o di natura diversa, e che in vari Stati membri la raccolta dei dati avviene a livello regionale; che 14 Stati membri non dispongono di una banca dati degli incidenti ambientali o dei casi attinenti alla direttiva sulla responsabilità ambientale; che l'attuazione della direttiva sulla responsabilità ambientale è caratterizzata dal notevole grado di flessibilità concesso agli Stati membri in considerazione della frammentazione normativa e della mancanza di omogeneità in termini sia giuridici che pratici;

M.

considerando che la maggior parte degli Stati membri sembra non prevedere strumenti di garanzia finanziaria obbligatori nelle rispettive disposizioni legislative, mentre in diversi paesi tali strumenti rappresentano un requisito (12); che, ove attuati, tali strumenti sembrano essersi dimostrati efficaci e hanno fatto emergere la necessità di valutare la possibilità di introdurre un sistema di garanzia finanziaria obbligatorio;

N.

considerando che, sebbene la maggior parte dei mercati fornisca una copertura assicurativa sufficiente, anche per le misure di riparazione complementare e compensativa, la domanda è generalmente scarsa a causa della mancata segnalazione di incidenti, di un'applicazione non ottimale e di mercati assicurativi che emergono con maggiore lentezza (13); che tutto ciò non comporta, di per sé, un ostacolo all'introduzione di garanzie finanziarie obbligatorie;

O.

considerando che la questione dell'insolvenza degli operatori a seguito di incidenti gravi continua a rappresentare un problema nell'UE; che la Commissione dovrebbe analizzare i quadri normativi e nazionali esistenti e adottare un approccio armonizzato a livello dell'UE, al fine di mettere i contribuenti al riparo dalle conseguenze dell'insolvenza di un'impresa;

P.

considerando che la disponibilità di strumenti di garanzia finanziaria è notevolmente aumentata dall'adozione della direttiva sulla responsabilità ambientale;

Q.

considerando che la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (14), che abroga la direttiva 2009/22/CE, è stata adottata e sarà applicata dagli Stati membri a decorrere dal 25 giugno 2023;

R.

considerando che, in alcuni casi, sebbene i membri dei consigli di amministrazione siano consapevoli che talune attività comportano un alto rischio di causare danni all'ambiente, il loro processo decisionale resta orientato ai profitti, a scapito di un comportamento responsabile e dell'ambiente;

S.

considerando che un riesame della direttiva sulla responsabilità ambientale dovrebbe necessariamente ricercare un equilibrio tra preoccupazioni delle imprese e tutela dell'ambiente;

T.

considerando che, negli ultimi anni, il Parlamento europeo ha assunto un ruolo proattivo nel sollecitare un regime di responsabilità ambientale per i danni ambientali e le violazioni dei diritti umani che si registrano nei paesi terzi, in particolare mediante l'approvazione della risoluzione del 25 ottobre 2016 sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi (15);

U.

considerando che il mandato per la Commissione dovrebbe garantire l'applicazione delle disposizioni relative alla creazione o al mantenimento di condizioni di parità in materia ambientale negli accordi commerciali dell'UE, qualora tali disposizioni facciano parte di tale accordo;

V.

considerando che l'Agenzia europea dell'ambiente sta analizzando le modalità di distribuzione dei rischi e dei vantaggi ambientali nell'intera società; che l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2015 mette in evidenza l'importanza di tenere in considerazione i diritti delle persone vulnerabili; che l'ufficio dell'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite ha recentemente pubblicato i principi quadro sui diritti umani e l'ambiente, che chiariscono gli obblighi degli Stati in termini di diritti umani riguardo a un ambiente pulito, sano e sostenibile; che, inoltre, un sistema di responsabilità delle imprese per le violazioni dei diritti umani è attualmente oggetto di negoziati in seno all'ONU;

W.

considerando che l'impatto dei danni e dei reati ambientali incide negativamente non solo sulla biodiversità e sul clima, ma anche sui diritti umani e sulla salute umana; che un riesame dovrebbe esaminare i rischi della natura transfrontaliera dei danni ambientali, della criminalità organizzata e della grave corruzione nonché i rischi per la salute umana e l'ambiente;

X.

considerando che il principio 21 della dichiarazione di Stoccolma e il principio 2 della dichiarazione di Rio, pur riconoscendo il diritto sovrano degli Stati di sfruttare le proprie risorse in base alle proprie politiche ambientali, sanciscono allo stesso modo la responsabilità di garantire che le attività svolte nelle loro giurisdizioni nazionali o poste sotto il loro controllo non arrechino danni all'ambiente di altri Stati o di aree al di fuori dei limiti delle loro giurisdizioni;

Osservazioni generali

1.

accoglie con favore gli sforzi della Commissione tesi a valutare e colmare le lacune nell'attuazione negli Stati membri della direttiva sulla responsabilità ambientale e della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente;

2.

deplora che il potere discrezionale previsto dalla direttiva sulla responsabilità ambientale, la mancanza di consapevolezza e di informazioni riguardo alla direttiva sulla responsabilità ambientale, risorse e competenze insufficienti e meccanismi inadatti a garantire il rispetto delle norme e una governance efficace a livello nazionale, regionale e locale, hanno generato carenze nell'attuazione, una considerevole variabilità tra gli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione e il rispetto della direttiva sulla responsabilità ambientale e, in particolare, il numero di casi e le condizioni di disparità tra gli operatori; deplora il fatto che tali carenze incidano anche sull'attuazione della direttiva; è pertanto del parere che occorra profondere maggiori sforzi per conseguire l'armonizzazione normativa nell'UE, nonché per aumentare il livello di fiducia dell'opinione pubblica nell'efficacia delle normative dell'UE per prevenire e porre rimedio ai danni ambientali in modo più efficace e di trovare il giusto equilibrio tra preoccupazioni delle imprese e tutela dell'ambiente;

3.

accoglie con favore l'istituzione del forum sulla conformità e la governance ambientali, che riunisce professionisti con responsabilità nel campo della garanzia della conformità ambientale, come seguito al piano d'azione della Commissione per il 2018 (16) e al programma di lavoro 2020-2022 per migliorare la conformità e la governance ambientali che il forum ha approvato nel febbraio 2020 (17);

4.

si rammarica del fatto che, in molti Stati membri, i bilanci assegnati agli ispettorati ambientali siano rimasti invariati o siano diminuiti a causa della crisi economica e che persino le autorità di grandi dimensioni e dotate di risorse adeguate possono incontrare difficoltà a elaborare in modo indipendente le conoscenze relative ai modi migliori per garantire la conformità; ritiene pertanto che un maggiore sostegno a livello dell'UE sia necessario, ad esempio attraverso portali di informazione accessibili, reti di uso comune (reti dell'UE per gli operatori del settore), informazioni e orientamenti sulle migliori pratiche, programmi di formazione aggiuntivi, materiale formativo e orientamenti sulle competenze, in quanto in tal modo si potrebbe aumentare la pressione sulle aziende che commettono infrazioni, favorire le aziende che rispettano la legge e consentire alle parti interessate, agli operatori e ai cittadini di essere maggiormente consapevoli dell'esistenza del regime previsto dalla direttiva sulla responsabilità ambientale e della sua applicazione, contribuendo in tal modo a una migliore prevenzione e riparazione dei danni ambientali;

5.

deplora che i reati ambientali siano tra le forme di attività criminale transnazionale più redditizie; invita, pertanto, la Commissione e gli Stati membri a stanziare risorse finanziarie e umane adeguate per la prevenzione, l'indagine e il perseguimento dei reati ambientali e ad accrescere la competenza delle autorità coinvolte, compresi i pubblici ministeri e i giudici, al fine di perseguire più efficacemente i crimini ambientali e comminare sanzioni per gli stessi; invita gli Stati membri a istituire unità specializzate all'interno dei loro servizi nazionali di polizia o a rafforzarle ai livelli adeguati per indagare sui reati ambientali; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri a garantire che tutti gli Stati membri dispongano di adeguate procedure di gestione delle crisi ambientali a livello sia nazionale che transnazionale e incoraggia gli Stati membri a ricorrere a squadre investigative comuni e allo scambio di informazioni nei casi di criminalità ambientale transnazionale, il che facilita il coordinamento delle indagini e delle azioni penali condotte parallelamente in diversi Stati membri;

6.

ritiene che tra le varie cause di insufficiente armonizzazione della direttiva sulla responsabilità ambientale vi sia anche la mancata previsione di una procedura amministrativa standard da applicare per comunicare all'autorità competente la minaccia imminente di un danno ambientale o il danno ambientale effettivo; deplora, pertanto, che non vi sia alcun obbligo di pubblicare tali comunicazioni o informazioni su come sono stati gestiti i casi; osserva che alcuni Stati membri hanno riscontrato tale limite nella loro legislazione nazionale e hanno provveduto quindi a istituire banche dati per comunicazioni/incidenti/casi; sottolinea, tuttavia, che la pratica varia ampiamente da uno Stato membro all'altro ed è piuttosto limitata;

7.

evidenzia che occorre raccogliere dati affidabili sugli incidenti ambientali che comportano l'applicazione della direttiva sulla responsabilità ambientale o di altri strumenti amministrativi, civili o penali sotto il controllo di una task force UE per la responsabilità ambientale, rendendo pubblici i relativi dati; invita la Commissione a valutare opportunamente la situazione, al fine di stabilire se una combinazione di diversi strumenti giuridici possa adeguatamente rispondere ai danni ambientali o se persistano gravi lacune da colmare; insiste sulla corretta attuazione della direttiva sulla responsabilità ambientale, incoraggiando gli Stati membri a registrare i dati relativi agli incidenti pertinenti alla direttiva, a pubblicare i relativi registri e a raccogliere i dati richiesti per documentare l'applicazione efficace ed efficiente della direttiva nei rispettivi paesi per accrescere la fiducia nel sistema della responsabilità ambientale e migliorare l'attuazione;

8.

sottolinea che in quasi tutti i casi attinenti alla direttiva sulla responsabilità ambientale, gli operatori cooperano con le autorità amministrative ai fini della riparazione; osserva, tuttavia, che il costo delle misure correttive si aggira in media intorno a 42 000 EUR (18), ma che in qualche caso significativo le spese sono state sostanzialmente più elevate; si rammarica pertanto che in tali casi non sia stato possibile recuperare i costi a causa dell'insolvenza dell'operatore e che, di conseguenza, suddetti costi siano stati sostenuti dallo Stato, e indirettamente dai contribuenti, un fenomeno che nel futuro deve essere evitato;

9.

rileva che il numero di imprese oggetto di azione penale in cause ambientali in tutti gli Stati membri è basso, anche quando viene dimostrato che sono stati commessi reati ai sensi della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente; sottolinea, in tale contesto, che le cause di tale situazione non sono ancora state analizzate o spiegate in modo esauriente dalla Commissione o dagli Stati membri;

Raccomandazioni

10.

chiede di rivedere quanto prima la direttiva sulla responsabilità ambientale e di convertirla in un regolamento pienamente armonizzato; sottolinea, nel contempo, la necessità di aggiornare e allineare la direttiva sulla responsabilità ambientale con altri atti legislativi dell'UE volti a proteggere l'ambiente, compresa la direttiva sulla responsabilità ambientale; sottolinea che le differenze nell'attuazione e nell'applicazione delle norme dell'UE in materia di responsabilità delle imprese per i danni ambientali non creano attualmente parità di condizioni per l'industria dell'UE, il che provoca distorsioni per il corretto funzionamento del mercato interno dell'UE; chiede maggiori sforzi per armonizzare l'attuazione della direttiva sulla responsabilità ambientale negli Stati membri;

11.

chiede che la direttiva sia aggiornata a seguito di un'approfondita valutazione d'impatto, che dovrebbe valutare, tra l'altro, il campo di applicazione della direttiva, tenendo conto nel contempo dei nuovi tipi e modelli di criminalità ambientale; sottolinea inoltre la necessità di garantire l'effettiva applicazione della legislazione vigente;

12.

prende atto del crescente impegno da parte degli Stati membri ad adoperarsi per il riconoscimento dell'ecocidio a livello nazionale e internazionale; chiede alla Commissione di esaminare la pertinenza dell'ecocidio per il diritto e la diplomazia dell'UE;

13.

invita la Commissione a fornire ulteriori chiarimenti e orientamenti alle autorità nazionali competenti e ai procuratori in relazione ai termini giuridici fondamentali della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente e a elaborare una classificazione armonizzata dei reati ambientali;

14.

pone l'accento sull'importanza del ruolo svolto dagli strumenti normativi non vincolanti, come i documenti di orientamento sull'interpretazione dei termini giuridici utilizzati nella direttiva sulla responsabilità ambientale e nella direttiva sulla tutela penale dell'ambiente, la valutazione del danno o le informazioni sulle prassi sanzionatorie negli Stati membri e il confronto tra dette prassi, al fine di migliorare l'efficacia dell'attuazione delle direttive; sottolinea la necessità di introdurre un'azione normativa molto più tempestiva e rigorosa negli Stati membri;

15.

ritiene che l'applicazione della direttiva debba essere armonizzata e che si debba creare una task force dell'UE per la direttiva sulla responsabilità ambientale, formata da esperti altamente qualificati e funzionari della Commissione, al fine, da un lato, di sostenere gli Stati membri, su richiesta, nell'attuazione e nell'applicazione della direttiva, e, dall'altro, di offrire sostegno e consulenza alle vittime di danni ambientali in merito alle opzioni a loro disposizione ai fini di un'azione legale a livello dell'Unione (analogamente a SOLVIT);

16.

ritiene che il quadro rivisto debba garantire una migliore raccolta di dati a livello dell'UE, lo scambio di informazioni, la trasparenza e la condivisione delle migliori prassi tra gli Stati membri, con il sostegno della task force dell'UE per la direttiva sulla responsabilità ambientale;

17.

raccomanda che la futura task force dell'UE per la direttiva sulla responsabilità ambientale sostenga l'attuazione di un sistema di monitoraggio globale per fornire alle autorità competenti una serie di strumenti efficaci per monitorare e garantire il rispetto della legislazione ambientale;

18.

invita la Commissione e gli Stati membri, con il sostegno della task force dell'UE per la direttiva sulla responsabilità ambientale, a creare sistemi di protezione e sostegno per le vittime di danni ambientali e a garantire loro un pieno accesso alla giustizia, all'informazione e al risarcimento; sottolinea il ruolo delle ONG del settore ambientale nella sensibilizzazione e nell'individuazione di potenziali violazioni della legislazione nazionale e dell'UE in materia di ambiente;

19.

invita la Commissione a valutare l'efficacia dei meccanismi di reclamo rapido al fine di garantire un tempestivo risarcimento delle vittime nei casi di insolvenza, che possono comportare ulteriori danni;

20.

si compiace dell'adozione della direttiva (UE) 2020/1828;

21.

riconosce che il regolamento di Aarhus è attualmente in fase di revisione (19); ribadisce che il regolamento di Aarhus consente l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, nonché, di conseguenza, il controllo pubblico degli atti dell'UE che incidono sull'ambiente; sottolinea che il regolamento di Aarhus include la direttiva sulla responsabilità ambientale;

22.

pone l'accento, in particolare, sul ruolo dei difensori dei diritti umani ambientali, che lottano per i diritti e le libertà fondamentali in relazione al godimento di un ambiente sicuro, sano e sostenibile, e condanna fermamente qualsiasi forma di violenza, minaccia, vessazione e intimidazione perpetrata nei loro confronti, anche laddove lo scopo sia la compromissione procedurale degli sforzi atti a chiamare i responsabili dei danni ambientali a rispondere giuridicamente delle proprie azioni; invita gli Stati membri a provvedere affinché tali atti siano oggetto di indagini e azioni penali adeguate ed efficaci;

23.

sostiene gli obblighi di comunicazione esistenti anche in merito a questioni non finanziarie; rileva, tuttavia, che tale rendicontazione finora è stata un obbligo giuridico solo per le grandi imprese; invita la Commissione a porre l'accento sull'applicazione di tali obblighi di comunicazione in caso di inadempimento nell'imminente revisione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (20);

24.

ritiene che sia necessaria maggiore chiarezza e, ove opportuno, un ampliamento della maggior parte delle definizioni contenute nella direttiva sulla responsabilità ambientale, in particolare «danni ambientali» e «operatore», al fine di rendere la direttiva equa e chiara per tutte le parti interessate e restare al passo con la rapida evoluzione degli inquinanti; accoglie pertanto con favore gli attuali sforzi tesi a elaborare un documento di interpretazione comune sulle definizioni e i concetti chiave della direttiva sulla responsabilità ambientale; si rammarica, tuttavia, che la Commissione e i gruppi di esperti governativi per la direttiva sulla responsabilità ambientale non siano giunti a un accordo in merito al formato, il che significa che il documento di interpretazione comune rimane un documento elaborato dalla società di consulenza incaricata dalla Commissione di sostenere l'attuazione del programma di lavoro pluriennale della direttiva sulla responsabilità ambientale per il periodo 2017-2020;

25.

è del parere che la revisione della direttiva sulla responsabilità ambientale debba essere allineata all'accordo di Parigi sul clima, onde tutelare allo stesso modo gli interessi dei cittadini dell'UE e dell'ambiente; riconosce il valore intrinseco dell'ambiente e degli ecosistemi, nonché il loro diritto a una tutela efficace;

26.

prende atto della frammentazione, nel diritto dell'UE, dei regimi di responsabilità relativi all'inquinamento diffuso; invita la Commissione a effettuare uno studio relativo alle modalità con cui l'inquinamento diffuso è affrontato dai diversi regimi di responsabilità dell'Unione;

27.

sottolinea che le diverse interpretazioni e applicazioni dei criteri di cui all'allegato I della direttiva sulla responsabilità ambientale, che espandono la definizione di «danno ambientale» ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva, sono una delle ragioni dell'applicazione non uniforme della direttiva; chiede, pertanto, un'applicazione più coerente e ulteriori chiarimenti e orientamenti in merito ai criteri per definire un «danno significativo» ai sensi della direttiva sulla responsabilità ambientale;

28.

invita la Commissione a valutare se l'ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva sulla responsabilità ambientale, e delle attività di cui all'allegato III della stessa, possa limitare i danni a breve e a lungo termine per l'ambiente, la salute umana e la qualità dell'aria; chiede inoltre alla Commissione di valutare se l'approccio basato sul principio di precauzione presupponga una stima adeguata ed efficace dei rischi o degli effetti potenzialmente pericolosi;

29.

esorta la Commissione e il Consiglio a considerare prioritari i reati ambientali; invita la Commissione ad avvalersi pienamente dell'articolo 83, paragrafo 2, TFUE e a prendere in considerazione l'adozione di una direttiva quadro globale sui reati ambientali e sanzioni efficaci e proporzionate, definendo i comportamenti da punire, la natura delle violazioni, le tipologie di reato, i regimi risarcitori, le misure di ripristino e le sanzioni minime, ivi compresa la responsabilità generale delle persone giuridiche e fisiche; invita la Commissione a valutare la possibilità di includere i reati ambientali nelle categorie di reato di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE;

30.

ritiene che misure di prevenzione esaustive ed efficaci e sanzioni penali dissuasive e proporzionate costituiscano importanti deterrenti contro i danni ambientali; si rammarica del basso tasso di individuazione, indagine, perseguimento e condanna per i reati ambientali; ritiene inoltre che, in linea con il principio «chi inquina paga», le imprese dovrebbero farsi carico di tutti i costi derivanti dai danni ambientali di cui sono direttamente responsabili, in modo da incentivarle a internalizzare le esternalità ambientali, evitando di esternalizzare tali costi;

31.

sottolinea che i danni ambientali dovrebbero comportare responsabilità amministrative, civili e penali per le imprese responsabili, in linea con il principio del ne bis in idem; osserva che tali forme di responsabilità coesistono con altri regimi di responsabilità previsti dal diritto commerciale, come il diritto dei consumatori o il diritto della concorrenza;

32.

esprime preoccupazione per l'elevata incidenza della criminalità ambientale, come dimostrano le stime combinate dell'OCSE, dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e dell'Interpol relative al valore monetario di tutta la criminalità ambientale, secondo le quali quest'ultima costituisce la quarta principale categoria della criminalità internazionale; riconosce il collegamento diretto o indiretto tra i reati ambientali e la criminalità organizzata transnazionale e la corruzione (21); invita Europol ad aggiornare lo studio condotto nel 2015 (22) e a fornire regolarmente dati aggiornati; sottolinea che il congelamento e la confisca dei proventi di reato, anche per i reati ambientali, costituiscono strumenti essenziali per combattere la criminalità organizzata e pone in evidenza l'importanza di utilizzare tali proventi anche a fini sociali, con l'obiettivo di riparare i danni causati e di migliorare l'ambiente;

33.

invita la Commissione a valutare la possibilità di estendere il mandato della Procura europea (EPPO) per coprire i reati ambientali, quando quest'ultima sarà pienamente stabilita e completamente operativa;

34.

invita Europol ed Eurojust a rafforzare la documentazione, le indagini e il perseguimento dei reati ambientali; invita la Commissione, Europol ed Eurojust a fornire ulteriore sostegno e una struttura più efficace e istituzionalizzata alle reti esistenti di operatori, attività di contrasto transfrontaliere, agenzie ambientali e procure specializzate, quali la rete europea dei procuratori per l'ambiente (ENPE) e il Forum europeo — Unione dei giudici per l'ambiente (EUFJE);

35.

sottolinea l'importanza della formazione (anche online) degli operatori delle autorità di contrasto in materia di reati ambientali e invita la CEPOL a intensificare la formazione in tale ambito;

36.

pone in evidenza l'importanza di rafforzare la rete di contrasto alla criminalità ambientale (ENVICrimeNet) di Europol a livello nazionale ed europeo, onde consentire lo svolgimento di indagini indipendenti ed efficaci per contrastare i reati ambientali;

37.

sottolinea che il regime di responsabilità ambientale dell'UE deve rispettare la coerenza delle politiche per lo sviluppo e il principio del «non nuocere»;

38.

invita la Commissione a valutare l'introduzione di un regime di responsabilità secondaria, segnatamente la responsabilità della società madre o la responsabilità a catena per i danni causati alla salute umana e all'ambiente (23), e a condurre una valutazione dell'attuale situazione per quanto riguarda la responsabilità delle società controllate che operano al di fuori dell'UE, che includa eventuali miglioramenti per i casi di danni ambientali;

39.

accoglie con favore l'annuncio della Commissione, in base al quale la sua proposta relativa alla dovuta diligenza e alla responsabilità delle imprese includerà un regime di responsabilità e ritiene che, al fine di consentire alle vittime di avere accesso a un ricorso efficace, le imprese dovrebbero essere ritenute responsabili, in conformità del diritto nazionale, per i danni che le imprese sotto il loro controllo hanno causato o contribuito a causare mediante atti od omissioni, laddove queste ultime abbiano commesso violazioni dei diritti umani o abbiano causato danni all'ambiente, salvo nel caso in cui l'impresa possa dimostrare di aver agito con la dovuta diligenza, in linea con i rispettivi obblighi in materia di dovere di diligenza, e di aver adottato tutte le misure ragionevoli per prevenire tali danni;

40.

ritiene che la possibilità di concedere l'esonero della responsabilità basato sul possesso di un'autorizzazione oppure sullo stato delle conoscenze scientifiche in virtù della direttiva sulla responsabilità ambientale debba essere mantenuta esclusivamente nel caso in cui un'impresa sia in grado di dimostrare che non poteva essere a conoscenza dei pericoli derivanti dalla propria attività (inversione dell'onere della prova); chiede pertanto che il regime di responsabilità ambientale riveduto limiti l'ambito di applicazione dell'esonero dalla responsabilità basato sul possesso di un'autorizzazione oppure sullo stato delle conoscenze scientifiche in modo da renderlo più efficace, in linea con il principio «chi inquina paga»;

41.

invita la Commissione a valutare la possibilità di allineare la direttiva sulla responsabilità ambientale alla legislazione sulla responsabilità civile dei consigli di amministrazione nei casi in cui possa essere identificato un nesso causale tra l'azione o l'omissione del consiglio di amministrazione e l'insorgere di danni all'ambiente quali definiti nella direttiva sulla responsabilità ambientale, anche nel caso in cui tali danni derivino da attività inquinanti svolte per massimizzare il profitto della società e aumentare i bonus dei suoi membri (24);

42.

sottolinea che il costo dei danni ambientali per i contribuenti e gli operatori responsabili potrebbe essere notevolmente ridotto ricorrendo a strumenti di garanzia finanziaria; rileva, tuttavia, che la direttiva sulla responsabilità ambientale non prevede un sistema di garanzia finanziaria obbligatorio;

43.

chiede alla Commissione di valutare l'introduzione di un sistema di garanzia finanziaria obbligatorio (che disciplini assicurazioni, garanzie bancarie, società affiliate, titoli e obbligazioni o fondi) con una soglia massima per caso, al fine di evitare che i costi derivanti dalla riparazione dei danni ambientali ricadano sui contribuenti; chiede altresì alla Commissione di elaborare una metodologia armonizzata a livello dell'UE per il calcolo della soglia massima della responsabilità, tenendo conto dell'attività e dell'impatto sull'ambiente; sottolinea la necessità di garantire la possibilità di ottenere una compensazione finanziaria, anche in caso di insolvenza dell'operatore responsabile;

44.

chiede alla Commissione di elaborare uno studio sull'introduzione di un regime di compensazione finanziaria a titolo della direttiva sulla responsabilità ambientale, a livello nazionale o dell'UE, per i casi in cui i mezzi di ricorso disponibili siano inadeguati data l'entità del danno; sottolinea che le discussioni in merito dovrebbero riguardare, tra l'altro, possibili modi di quantificare i danni ambientali;

45.

ritiene che, dato che lo scopo della direttiva sulla responsabilità ambientale è quello di prevenire e porre rimedio ai danni ambientali, un futuro regolamento (regolamento sulla responsabilità ambientale) dovrebbe essere applicabile a tutte le imprese che operano nell'UE, indipendentemente dal luogo in cui sono state costituite o dal luogo in cui hanno sede, e che un approccio olistico e la reciprocità siano necessari per soddisfare le esigenze delle imprese in un'economia globale; ritiene inoltre che l'applicazione del futuro regolamento debba estendersi a qualsiasi ente che riceva fondi dell'UE, nazionali o regionali e che provochi o possa provocare danni all'ambiente nel corso delle proprie attività;

46.

si compiace del fatto che un numero crescente di imprese europee persegua l'obiettivo della creazione di valore sostenibile e invita tutte le imprese ad adottare un triplice approccio;

47.

riconosce che la transizione a modelli di produzione più sostenibili ed ecologici può essere dispendiosa per le imprese in termini di tempo e di costi e fa riferimento all'importanza della sicurezza del diritto e della pianificazione per le imprese interessate;

48.

ricorda che l'UE dovrebbe promuovere un elevato livello di tutela ambientale nel proprio territorio, facendo quanto in suo potere per evitare che imprese aventi sede negli Stati membri dell'UE provochino danni ambientali nei paesi terzi; rammenta altresì che non esiste alcuno strumento giuridico dell'UE che preveda la possibilità di perseguire società europee all'estero qualora esse commettano reati ambientali o svolgano attività che causano danni ambientali; invita l'UE a incoraggiare le società madri ad adottare approcci sostenibili e responsabili nella loro cooperazione con i paesi terzi, in linea con le norme internazionali in materia di diritti umani e ambiente, e ad astenersi dall'intraprendere strategie di investimento che conducano direttamente a risultati pericolosi; incoraggia la Commissione a creare incentivi per le imprese che adottano volontariamente politiche di sostenibilità che vanno oltre le norme in materia di ambiente e biodiversità previste dalla legge, in modo da valutare tali politiche, individuare le migliori pratiche e mettere i risultati a disposizione di altre imprese offrendo un esempio da seguire;

49.

invita la Commissione a fare in modo che le disposizioni in materia di biodiversità in tutti gli accordi commerciali siano attuate e fatte rispettare integralmente, anche per mano del suo responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali; ritiene che la Commissione dovrebbe valutare meglio l'impatto degli accordi commerciali sulla biodiversità, anche con azioni di follow-up volte a rafforzare le disposizioni in materia di biodiversità contenute negli accordi esistenti e futuri, se del caso;

50.

invita la Commissione a garantire l'applicazione delle disposizioni degli accordi commerciali dell'UE relative alla creazione o al mantenimento di condizioni di parità in materia ambientale, qualora tali accordi contengano le suddette disposizioni;

51.

è del parere che, in casi predefiniti di inquinamento di carattere diffuso, quale misura correttiva non si dovrebbe applicare esclusivamente la responsabilità ambientale, bensì molteplici strumenti, ivi comprese misure amministrative, sanzioni pecuniarie e, in taluni casi, azioni penali;

52.

esorta la Commissione a far rispettare l'applicazione delle sanzioni stabilite a norma della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente;

53.

invita la Commissione, a tale riguardo, a garantire che la responsabilità sociale delle imprese nel prevenire e porre rimedio ai danni ambientali sia tenuta in considerazione nei contratti di appalto e nello stanziamento dei fondi pubblici;

54.

invita la Commissione a presentare senza ulteriore indugio una proposta sulle ispezioni ambientali a livello europeo, come proposto dal Forum sulla conformità e la governance ambientali nell'azione 9 del suo programma di lavoro, ma è del parere che una raccomandazione per stabilire criteri minimi per le ispezioni ambientali non sia sufficiente;

55.

invita la Commissione a promuovere iniziative da parte dell'UE, degli Stati membri e della comunità internazionale volte a intensificare gli sforzi contro i reati ambientali; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere soluzioni nelle sedi internazionali e a favorire la sensibilizzazione al riguardo;

56.

propone che la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 (25), che descrive nel dettaglio le modalità di esecuzione delle ispezioni ambientali, sia aggiornata ove necessario e recepita in un documento o regolamento vincolante;

57.

chiede al Mediatore europeo di prestare maggiore attenzione alle questioni relative all'acquis in materia di ambiente;

58.

ritiene che le società condannate per reati ambientali non dovrebbero poter beneficiare delle misure previste per i soggetti figuranti nel registro per la trasparenza per un periodo di tempo adeguato ma limitato; suggerisce, a tal fine, di rivedere l'ambito di applicazione e il codice di condotta del registro per la trasparenza, in modo da includere disposizioni in materia di rimozione temporanea delle società condannate per reati ambientali;

59.

sottolinea che il trattamento confidenziale delle informazioni relative agli effetti delle attività industriali, unitamente alla difficoltà di sorvegliare e identificare pratiche quali lo scarico illecito di sostanze o rifiuti in mare, il degasaggio delle navi e lo sversamento di petrolio, può comportare un aumento delle violazioni della legge in materia di inquinamento idrico; pone pertanto l'accento sulla necessità che gli Stati membri rendano pubbliche le informazioni pertinenti in modo da agevolare la valutazione di un possibile nesso causale tra le attività industriali e i danni arrecati all'ambiente;

60.

sostiene l'appello delle Nazioni Unite affinché il diritto a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile sia riconosciuto globalmente a livello delle Nazioni Unite;

61.

ricorda che l'incremento globale della criminalità ambientale rappresenta una crescente minaccia per il conseguimento dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e che le popolazioni dei paesi in via di sviluppo dipendono direttamente dall'ambiente per la loro sicurezza alimentare, sanitaria ed economica; deplora il fatto che il degrado della biodiversità causato dalla criminalità ambientale e la conseguente perdita di risorse aggravino la loro vulnerabilità;

62.

chiede un maggiore sostegno alle autorità locali e ai governi dei paesi in via di sviluppo nel processo di armonizzazione della legislazione e delle politiche nazionali con le norme ambientali internazionali, sottolinea la necessità di sostenere la società civile e gli operatori locali nei paesi terzi e nei paesi in via di sviluppo nel chiamare le autorità governative a rispondere dei danni ambientali tollerati o approvati dallo Stato che sono provocati da società private e statali;

o

o o

63.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

(2)  GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28.

(3)  GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15.

(4)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.

(5)  GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66.

(6)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(7)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(8)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(9)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(10)  Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66).

(11)  COM(2016)0204, pag. 10.

(12)  Direzione generale per l'ambiente, «Outcome of the Specific Contract “Support for the REFIT actions for the ELD — phase 2”», (Esito del contratto specifico «Sostegno a favore delle azioni REFIT per la direttiva sulla responsabilità ambientale — Fase 2»), Commissione europea, Bruxelles, 2019, pag. 17.

(13)  Valutazione REFIT della direttiva sulla responsabilità ambientale, pag. 47.

(14)  GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1.

(15)  GU C 215 del 19.6.2018, pag. 125.

(16)  Comunicazione della Commissione del 18 gennaio 2018 sulle azioni dell'UE volte a migliorare la conformità e la governance ambientali (COM(2018)0010).

(17)  Environmental Compliance and Governance Forum, Endorsed work programme 2020-2022 to improve environmental compliance and governance, Commissione europea, Bruxelles, 2020.

(18)  Dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali, Responsabilità ambientale delle imprese, Parlamento europeo, Bruxelles, 2020, pag. 110.

(19)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 14 ottobre 2020, relativo alla modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (COM(2020)0642).

(20)  Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1).

(21)  Cfr. la relazione dell'EFFACE dal titolo «Organised Crime and Environmental Crime: Analysis of International Legal Instruments» (Criminalità organizzata e reati ambientali: analisi degli strumenti giuridici internazionali) (2015), o lo studio dal titolo «Transnational environmental crime threatens sustainable development» (I reati ambientali transnazionali minacciano lo sviluppo sostenibile) (2019).

(22)  Europol, «Report on Environmental Crime in Europe» (Relazione sulla criminalità ambientale in Europa), 5 giugno 2015.

(23)  Cfr., ad esempio, la sentenza della Corte di giustizia del 10 settembre 2009, Akzo Nobel NV e altri contro Commissione delle Comunità europee, causa C-97/08 P, ECLI:EU:C:2009:536.

(24)  Ad esempio, lo scandalo del «dieselgate» e il caso dell'amministratore delegato di Volkswagen.

(25)  Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (GU L 118 del 27.4.2001, pag. 41).


12.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 15/196


P9_TA(2021)0260

Nuovi canali per la migrazione legale di manodopera

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2021 sui nuovi canali per la migrazione legale di manodopera (2020/2010(INI))

(2022/C 15/21)

Il Parlamento europeo,

visti il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 79,

vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare l'articolo 2 del protocollo 4,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 45,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, in particolare l'articolo 13,

visto il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare i principi 5, 6, 10, 12 e 16,

viste le norme internazionali del lavoro in materia di migrazione di manodopera adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro e la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1990,

vista la comunicazione della Commissione del 13 maggio 2015 dal titolo «Agenda europea sulla migrazione» (COM(2015)0240),

viste le comunicazioni della Commissione del 6 aprile 2016 dal titolo «Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa» (COM(2016)0197) e del 12 settembre 2018 dal titolo «Ampliare l'offerta di percorsi legali verso l'Europa, componente indispensabile di una politica migratoria equilibrata e globale» (COM(2018)0635),

vista la comunicazione della Commissione del 23 settembre 2020 dal titolo «Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo» (COM(2020)0609),

visti il piano d'azione e la dichiarazione politica adottati al vertice UE-Africa sulla migrazione, tenutosi a La Valletta l'11 e 12 novembre 2015, in particolare le rispettive parti relative alla migrazione legale e alla mobilità,

visto il patto mondiale per una migrazione sicura, ordinata e regolare del 10 dicembre 2018,

visto il Fondo fiduciario di emergenza dell'UE per l'Africa,

vista la sua risoluzione del 12 aprile 2016 sulla situazione nel Mediterraneo e la necessità di un approccio globale dell'UE in materia di immigrazione (1),

visto il suo documento di lavoro del 15 gennaio 2016 sullo sviluppo di canali legali adeguati per la migrazione economica (2),

vista la comunicazione della Commissione del 24 novembre 2020 dal titolo «Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027» (COM(2020)0758),

vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulla protezione europea dei lavoratori transfrontalieri e stagionali nel contesto della crisi della COVID-19 (3),

visto il regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro (4),

visti gli studi del dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali della sua Direzione generale delle Politiche interne, del settembre 2015, dal titolo «Exploring new avenues for legislation for labour migration to the European Union» (Esplorare nuovi scenari per la legislazione in materia di migrazione di manodopera verso l'Unione europea) e, dell'ottobre 2015, dal titolo «EU cooperation with third countries in the field of migration» (Cooperazione dell'UE con i paesi terzi nel campo della migrazione), nonché lo studio dei servizi di ricerca parlamentare, del marzo 2019, dal titolo «The cost of non-Europe in the area of legal migration» (Il costo della non Europa nell'ambito della migrazione legale),

visto il controllo dell'adeguatezza della legislazione dell'UE in materia di migrazione legale condotto dalla Commissione e pubblicato il 29 marzo 2019 («controllo dell'adeguatezza»),

visti lo studio del Centro comune di ricerca della Commissione, del 23 aprile 2020, dal titolo «Immigrant Key Workers: Their Contribution to Europe's COVID-19 Response» (Lavoratori chiave immigrati: il loro contributo alla risposta dell'Europa alla COVID-19) e la sua relazione tecnica, del 19 maggio 2020, dal titolo «A vulnerable workforce: Migrant workers in the COVID-19 pandemic» (Una forza lavoro vulnerabile: i lavoratori migranti nella pandemia di COVID-19),

visti gli studi della rete europea sulle migrazioni,

visti gli studi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici,

visti i lavori e le relazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti,

visti i lavori, le relazioni e le risoluzioni del Consiglio d'Europa,

visti i lavori e le relazioni dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni,

visto l'acquis dell'UE in materia di migrazione legale di manodopera, sviluppato fra il 2004 e il 2016, che disciplina le condizioni di ingresso e soggiorno e i diritti dei lavoratori cittadini di paesi terzi, il quale comprende le direttive seguenti:

direttiva 2009/50/CE del Consiglio del 25 maggio 2009 sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (5) (direttiva sulla Carta blu),

direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (6) (direttiva sul permesso unico),

direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (7) (direttiva sui lavoratori stagionali),

direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (8) (direttiva sui trasferimenti intra-societari),

direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (9),

viste la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati (COM(2016)0378), presentata dalla Commissione il 7 giugno 2016, e le relative posizioni adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2017,

viste le direttive che disciplinano le condizioni di ingresso e soggiorno e i diritti di altre categorie più generali di cittadini di paesi terzi, quali la direttiva relativa al diritto al ricongiungimento familiare (10) e quella relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (11),

viste le direttive che disciplinano le condizioni di ingresso e di soggiorno per le categorie di cittadini di paesi terzi che non entrano nell'UE per motivi di impiego, ma ai quali è consentito agire in tal senso, quali le direttive che garantiscono ai beneficiari di protezione internazionale il diritto di accesso al lavoro e al lavoro autonomo previo riconoscimento del loro status, o che garantiscono ai richiedenti protezione internazionale l'accesso al mercato del lavoro al più tardi nove mesi dopo la presentazione della loro domanda,

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0143/2021),

A.

considerando che l'attuale quadro legislativo dell'Unione sulla migrazione legale di manodopera è frammentato e comprende direttive settoriali che stabiliscono le condizioni di ingresso e soggiorno per specifiche categorie di cittadini di paesi terzi;

B.

considerando che un mosaico di norme basato su 27 approcci nazionali rende l'Unione e i suoi Stati membri una destinazione poco attraente per la migrazione legale;

C.

considerando che, nonostante l'intenzione espressa nell'Agenda europea sulla migrazione di perseguire un approccio globale, dal 2015 la migrazione legale figura a malapena nello sviluppo della politica migratoria dell'UE;

D.

considerando che il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo non include proposte specifiche sulla migrazione legale di manodopera, nonostante la migrazione legale di manodopera sia indispensabile per una politica globale in materia di migrazione e asilo;

E.

considerando che l'attuale quadro legislativo è orientato verso l'occupazione presso le società multinazionali (direttiva sui trasferimenti intra-societari) o le società che operano nei settori altamente qualificati o altamente retribuiti dei mercati del lavoro dell'Unione (direttiva sulla Carta blu), e che soltanto una direttiva riguarda la migrazione di lavoratori a bassa retribuzione (direttiva sui lavoratori stagionali);

F.

considerando che nell'UE vi è una carenza di manodopera per specifici livelli di competenza, settori e occupazioni, incluse le occupazioni a bassa qualifica (12); che la comunicazione della Commissione del 2018 sull'ampliamento dell'offerta di percorsi legali verso l'Europa riconosce la carenza di lavoratori tra i «professionisti artigiani» e nelle «professioni che richiedono competenze meno formali»;

G.

considerando che la pandemia di COVID-19 ha messo in luce la nostra forte dipendenza dai lavoratori in prima linea e il ruolo chiave che i lavoratori migranti svolgono nel fornire servizi di prima linea nell'UE dove la popolazione sta invecchiando rapidamente e dove il 13 % dei lavoratori chiave è costituito in media da immigrati (13); che la COVID-19 ha colpito in modo significativo i migranti, le loro famiglie, le comunità ospitanti e i paesi di origine, oltre ad aver aggravato le vulnerabilità esistenti che i lavoratori migranti e le loro famiglie devono affrontare in tutta l'UE ostacolandone la mobilità, l'accesso al mercato del lavoro, il diritto a condizioni di lavoro dignitose e l'accesso all'assistenza sociale e sanitaria;

H.

considerando che il patto mondiale per una migrazione sicura, ordinata e regolare rafforza la cooperazione in materia di migrazione e riconosce la responsabilità condivisa di tutti gli Stati nel rispondere alle reciproche esigenze e preoccupazioni in materia di migrazione, e l'obbligo generale di rispettare, tutelare e realizzare i diritti umani di tutti i migranti, a prescindere dal loro status migratorio, promuovendo al contempo la sicurezza e la prosperità di tutte le comunità;

1.

prende le mosse dal principio che la migrazione è normale e che le persone sono costantemente in movimento; riconosce il contributo che i cittadini di paesi terzi apportano alle nostre società, economie e culture e sottolinea che la migrazione deve essere gestita in maniera ordinata, sicura e regolare; ritiene che per stabilire nuovi canali per la migrazione legale di manodopera l'UE debba fissare obiettivi ambiziosi e adeguati alle esigenze future, utilizzando nel contempo in maniera efficace, migliorandolo, il quadro giuridico e politico vigente;

Attuale quadro legislativo dell'UE

2.

osserva che l'articolo 79 TFUE prevede che la migrazione legale sia gestita a livello dell'Unione e impegna gli Stati membri a sviluppare una politica comune in materia di immigrazione, comprese norme comuni sulle condizioni di ingresso e soggiorno per i cittadini di paesi terzi e sulle definizioni dei diritti ad essi riconosciuti durante il loro soggiorno legale nell'Unione, tra cui le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri; riconosce che l'articolo 79, paragrafo 5, TFUE attribuisce agli Stati membri il diritto di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi che vi giungono per cercare un lavoro;

3.

sottolinea gli effetti positivi del quadro dell'UE in materia di migrazione legale di manodopera individuati dalla Commissione nel suo controllo dell'adeguatezza; prende atto dell'esistenza di un certo grado di armonizzazione in relazione alle condizioni, alle procedure e ai diritti, nonché di una maggiore certezza giuridica per i cittadini di paesi terzi, i datori di lavoro e le amministrazioni locali, regionali e nazionali; rileva inoltre i benefici di tale armonizzazione per la concorrenza nei mercati del lavoro dell'UE;

4.

sottolinea che un approccio dell'UE alla migrazione legale di manodopera non esclude automaticamente la necessità di quadri legislativi nazionali; ricorda, tuttavia, che l'attuale quadro dell'Unione che disciplina la migrazione legale verso l'Unione è frammentato, si concentra su specifiche categorie di lavoratori, principalmente sui lavoratori impiegati in settori ad alta retribuzione, e non tratta allo stesso modo tali categorie di lavoratori, prevedendo anche diversi livelli di diritti, e consente l'esistenza di quadri legislativi nazionali paralleli; sottolinea che l'attuale mosaico asimmetrico delle normative nazionali e dell'UE, pur rispecchiando le differenze tra i mercati del lavoro nazionali, pone tali quadri legislativi nazionali in concorrenza tra loro e con il quadro dell'Unione, il che implica, per estensione, procedure burocratiche per i potenziali lavoratori e datori di lavoro;

5.

ritiene che un approccio di questo tipo sia utile solo a soddisfare le esigenze a breve termine e non sia in linea con l'obiettivo dell'Unione di adottare un approccio globale alla politica migratoria; reputa che la migrazione legale di manodopera, se ben progettata e gestita, possa essere una fonte di prosperità, innovazione e crescita, sia per i paesi di origine che per quelli di destinazione;

6.

sottolinea che, nel suo controllo dell'adeguatezza, la Commissione è giunta a una conclusione analoga e ha individuato la necessità di affrontare incoerenze, lacune e carenze attraverso un'ampia gamma di misure, anche legislative; rileva inoltre gli effetti favorevoli dei nuovi scenari per la migrazione legale di manodopera per quanto concerne la riduzione della migrazione irregolare, che è pericolosa per i cittadini di paesi terzi in cerca di occupazione nell'Unione e che può avere effetti negativi sui mercati del lavoro degli Stati membri;

7.

è consapevole del fatto che l'attuale quadro dell'Unione che disciplina la migrazione legale è stato elaborato, in parte, per prevenire lo sfruttamento del lavoro e proteggere i diritti dei lavoratori cittadini di paesi terzi; osserva, tuttavia, che le direttive esistenti hanno avuto solo un impatto limitato sulla prevenzione dello sfruttamento della manodopera e che i lavoratori migranti continuano a essere oggetto di disparità di trattamento e sfruttamento della manodopera; invita l'Unione a intraprendere un'azione concertata per affrontare tale disparità di trattamento e lo sfruttamento; reputa che l'uso dei permessi di durata limitata nei casi di sfruttamento sia una buona pratica che dovrebbe essere promossa in tutta l'Unione; sottolinea la necessità di misure per migliorare l'accessibilità e l'efficienza del monitoraggio del luogo di lavoro; sottolinea che dovrebbero essere posti in essere meccanismi di denuncia efficaci per proteggere tutti i lavoratori migranti dallo sfruttamento, in linea con la direttiva sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro (14) del 2009, e che tali meccanismi dovrebbero garantire in particolare un accesso effettivo alla giustizia e ai mezzi di ricorso, garantendo in tal modo parità di condizioni;

Adozione di un approccio semplificato

8.

osserva che il quadro giuridico attuale e le divergenze nell'applicazione delle direttive esistenti da parte degli Stati membri hanno determinato numerose incoerenze per i cittadini di paesi terzi per quanto concerne la parità di trattamento, le condizioni di ingresso e reingresso, l'autorizzazione al lavoro, lo status di soggiorno, la mobilità all'interno dell'UE, la sicurezza sociale, il riconoscimento delle qualifiche e il ricongiungimento familiare; osserva che tali incoerenze possono ostacolare l'integrazione; sottolinea inoltre che tali incoerenze creano anche difficoltà per le imprese che assumono cittadini di paesi terzi (15) e per gli enti locali che prestano i servizi di integrazione; chiede che le informazioni pertinenti per le imprese siano diffuse a livello nazionale;

9.

sottolinea il valore aggiunto apportato da un quadro completo dell'Unione in materia di migrazione legale nell'ambito di un approccio globale alla migrazione, dal momento che fornisce opportunità tramite percorsi legali e sicuri per la migrazione a scopo di lavoro, migliora l'accesso dei cittadini di paesi terzi al mercato del lavoro dell'Unione, incoraggia una migrazione più ordinata, attrae i lavoratori, gli studenti e le imprese di cui hanno bisogno i mercati nazionali del lavoro e quello dell'UE, contribuisce a ostacolare il modello commerciale criminale dei trafficanti di esseri umani, garantisce che i lavoratori di paesi terzi siano trattati in conformità dei diritti fondamentali, migliora l'accesso a condizioni di lavoro dignitose e promuove l'integrazione a condizioni di parità tra uomini e donne; ritiene che tale approccio olistico sia vantaggioso per i lavoratori di paesi terzi e le loro famiglie, per le comunità ospitanti e per i paesi di origine;

10.

ribadisce che un'attuazione migliore e più coerente dell'attuale quadro legislativo, una migliore applicazione dei diritti sanciti dalle direttive esistenti e una migliore divulgazione delle informazioni per sensibilizzare riguardo alle procedure applicabili sono i primi provvedimenti pratici da mettere in atto;

11.

raccomanda di semplificare e armonizzare il quadro legislativo, allineando in tutte le direttive esistenti sulla migrazione legale le disposizioni in materia di procedure di domanda, motivi di ammissione e rifiuto, salvaguardie procedurali, parità di trattamento, accesso al mercato del lavoro, compreso il diritto di cambiare datore di lavoro, ricongiungimento familiare in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e mobilità all'interno dell'UE;

12.

accoglie con favore la revisione della direttiva sul permesso unico prevista dalla Commissione; suggerisce di ampliare la portata e l'applicazione della direttiva al fine di raggiungere un maggior numero di lavoratori; accoglie con favore altresì la revisione prevista dalla Commissione della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo, che rappresenta un'opportunità per rafforzare la mobilità nonché semplificare e armonizzare le procedure; attende con interesse la prossima relazione di attuazione della Commissione relativa alla direttiva sui lavoratori stagionali, che dovrebbe analizzare nel dettaglio le disposizioni sullo status di soggiorno, sulla parità di trattamento e sul periodo massimo di soggiorno; invita la Commissione a prendere in considerazione una revisione legislativa della direttiva summenzionata a seguito della sua valutazione; invita la Commissione a proporre un'azione legislativa adeguata per migliorare le direttive esistenti allineandole alle disposizioni più favorevoli;

Miglioramento della mobilità all'interno dell'UE

13.

sottolinea il fatto che la mobilità all'interno dell'UE dei cittadini di paesi terzi costituisce una componente fondamentale della politica dell'UE in materia di migrazione legale, poiché apporta un evidente valore aggiunto che non può essere conseguito a livello degli Stati membri; ricorda che la libera circolazione dei lavoratori contribuisce a soddisfare la domanda e l'offerta sui mercati del lavoro dell'UE e può anche contribuire agli aggiustamenti del mercato del lavoro e alla crescita economica complessiva in tempi di crisi;

14.

invita gli Stati membri a potenziare il coordinamento tra le autorità nazionali nell'ambito dei regimi di mobilità all'interno dell'UE per i cittadini di paesi terzi; evidenzia la necessità di facilitare la raccolta di dati, statistiche e prove, potenziare la condivisione delle informazioni, il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali, per migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'acquis, e valorizzare appieno il valore aggiunto dell'UE;

15.

pone in evidenza che norme più armonizzate e flessibili che facilitino la mobilità all'interno dell'UE costituirebbero un incentivo per i cittadini di paesi terzi, sarebbero una misura positiva per i datori di lavoro e aiuterebbero gli Stati membri a colmare le lacune nei rispettivi mercati del lavoro e a stimolare le loro economie; sottolinea inoltre che una maggiore mobilità all'interno dell'UE consentirebbe ai cittadini di paesi terzi che già si trovano nell'UE di avere migliori prospettive di integrazione;

16.

osserva che le direttive, adottate più di recente, relative a studenti, ricercatori e al personale trasferito a livello intrasocietario conferiscono ai cittadini dei paesi terzi diritti di mobilità più ampi di quelli garantiti dalle direttive sulla migrazione legale adottate in precedenza, come la direttiva originaria sulla Carta blu e la direttiva sui soggiornanti di lungo periodo;

17.

raccomanda, come primo passo verso la semplificazione, di rafforzare i diritti alla mobilità all'interno dell'UE in tutte le direttive esistenti in materia di migrazione legale; ribadisce che la Commissione dovrebbe proporre un'azione legislativa adeguata;

Creazione di un bacino di talenti

18.

sottolinea che occorrono nuovi strumenti per contribuire a trovare una corrispondenza tra datori di lavoro e potenziali lavoratori, affrontare le carenze del mercato del lavoro e facilitare il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze formali dei paesi terzi a livello di Unione; pone in rilievo il fatto che sono necessarie migliori informazioni sulla migrazione legale verso l'UE per i datori di lavoro e i cittadini di paesi terzi e che occorre intensificare un dialogo strutturato e significativo sulla migrazione legale con i paesi terzi pertinenti;

19.

raccomanda di sviluppare una piattaforma per il bacino dei talenti e la corrispondenza tra domanda e offerta nell'UE, che funga da sportello unico per i lavoratori dei paesi terzi, i datori di lavoro dell'UE e le amministrazioni nazionali; prendo atto dell'intenzione della Commissione di esaminare lo sviluppo di tale bacino di talenti; raccomanda che tale bacino dovrebbe coprire tutti i settori occupazionali per i lavoratori scarsamente, mediamente e altamente qualificati e per i lavoratori dipendenti e autonomi, comprese le piccole e medie imprese e le start-up; osserva che il coinvolgimento in tale piattaforma dei servizi pubblici per l'impiego, anche a livello locale, sia nell'UE che nei paesi di origine potrebbe contribuire a migliorare i partenariati e a rafforzare la fiducia fra gli Stati membri e i paesi terzi, creare un clima favorevole agli investimenti e rispondere in modo più adeguato alle esigenze occupazionali o alle carenze nel mercato del lavoro; raccomanda di facilitare la partecipazione dei paesi terzi nel bacino di talenti, ad esempio online o mediante le rappresentanze diplomatiche dell'UE e degli Stati membri;

20.

sottolinea che un bacino di talenti dell'UE potrebbe fungere da nuovo strumento importante per soddisfare e gestire l'offerta di competenze nei mercati nazionali del lavoro e che l'UE potrebbe svolgere un ruolo di rilievo nell'istituzione, nel monitoraggio e nel controllo di tale strumento, anche mediante i finanziamenti e la condivisione delle conoscenze; raccomanda che la piattaforma sia utilizzata per chiarire e allineare meglio i requisiti di istruzione e formazione tra gli Stati membri e i paesi terzi partecipanti; ritiene che un quadro armonizzato a livello di UE per la presentazione delle domande, basato su tale bacino di talenti, possa contribuire a ridurre la burocrazia a livello di Stati membri; ritiene che l'UE possa svolgere un ruolo importante nella valutazione preliminare delle qualifiche, delle conoscenze linguistiche e delle competenze dei candidati; sottolinea quanto sarebbe importante una divulgazione mirata delle informazioni per promuovere la piattaforma per il bacino di talenti e la corrispondenza tra domanda e offerta nei paesi terzi e negli Stati membri partecipanti;

21.

raccomanda di facilitare, accelerare e snellire la valutazione, il riconoscimento reciproco e la certificazione di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali, compresa l'acquisizione formale e non formale di competenze nei paesi terzi, tra Stati membri nonché di renderli più equi, attuando procedure accelerate e facilitando l'accesso alle informazioni; è del parere che ciò rafforzerebbe la mobilità all'interno dell'UE; sottolinea che il quadro europeo delle qualifiche costituisce una buona base da cui partire per confrontare i sistemi di qualifiche dei paesi terzi con un quadro di riferimento comune dell'UE;

22.

insiste affinché gli Stati membri mettano in atto immediatamente meccanismi e misure per la convalida dell'esperienza professionale e dell'apprendimento non formale e informale, in linea con la raccomandazione del Consiglio del 2012 (16); sottolinea la necessità che le autorità nazionali condividano le migliori pratiche; ribadisce l'importanza di coinvolgere le pertinenti organizzazioni della società civile, le parti sociali, le reti delle diaspore e i cittadini stessi di paesi terzi, nonché le autorità locali e le organizzazioni internazionali (in particolare l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE)), nel dibattito sulla definizione delle competenze, che dovrebbe includere la formazione sul lavoro, le qualifiche informali e l'esperienza professionale;

Rafforzamento delle relazioni con i paesi terzi e potenziamento dei percorsi legali

23.

sottolinea che, dati l'invecchiamento della popolazione e la contrazione della forza lavoro dell'UE, i programmi di mobilità della manodopera possono stimolare i mercati del lavoro dell'UE e contribuire alla crescita economica;

24.

sostiene la cooperazione globale e regionale sulla migrazione in quanto costituisce una delle modalità per rafforzare la disponibilità e la flessibilità dei percorsi di migrazione legale; rimane convinto del fatto che potenziare gli opportuni canali di migrazione legale contribuirebbe a ridurre la migrazione irregolare, minare il modello di affari dei trafficanti criminali, ridurre la tratta di esseri umani e lo sfruttamento del lavoro, promuovere pari opportunità per tutti i lavoratori e offrire un percorso legale a quanti prendono in considerazione la possibilità di emigrare nell'Unione; invita, a tale proposito, la Commissione a regolamentare le agenzie di assunzione, eventualmente mediante l'Autorità europea del lavoro;

25.

reputa che un dialogo più ampio sulla migrazione, ad esempio mediante vertici periodici tra l'UE e vari paesi terzi, possa facilitare il soddisfacimento delle esigenze dei mercati del lavoro dell'UE e lo sviluppo di partenariati equilibrati, anche su iniziativa delle imprese e della società civile, il che potrebbe contribuire a preparare l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nel mercato del lavoro del paese di destinazione e potrebbe potenziare il trasferimento sostenibile delle competenze acquisite tra il paese di origine e quello di destinazione; sottolinea che una fonte di ispirazione potrebbero essere gli accordi esistenti basati sulle competenze relativi allo sviluppo di partenariati volti ad attirare talenti, che consentono ai paesi di destinazione di essere direttamente coinvolti nell'identificazione dell'insieme di competenze dei cittadini di paesi terzi potenzialmente interessati a migrare nell'UE, anche mediante la creazione di strutture e programmi di formazione per i paesi terzi, e che affrontano la necessità di trasparenza dei partenariati con paesi terzi, compresa la necessità di coinvolgere le parti sociali;

26.

sottolinea il ruolo importante delle rimesse e i benefici che una migrazione sicura, regolare e ordinata comporta sia per i paesi di origine che per i paesi di accoglienza; sostiene gli sforzi volti a far fronte ai fenomeni della fuga e dell'afflusso dei cervelli sviluppando ulteriori strumenti che consentano una migrazione circolare; invita a tale proposito la Commissione a esaminare i vantaggi e gli svantaggi dei modelli esistenti applicati da altri paesi, ad esempio un sistema a punti e modelli basati sulla manifestazione di interesse; raccomanda, al fine di facilitare la migrazione circolare, l'introduzione della mobilità preferenziale e l'accesso ai permessi rinnovabili, il diritto di rientro nonché una proroga del periodo di assenza consentito ai cittadini di terzi per permettere loro di tornare nei paesi di origine;

Sviluppo del quadro legislativo dell'UE

27.

ricorda che l'UE è rimasta indietro nella concorrenza mondiale per attrarre talenti; osserva che l'unica proposta relativa alla migrazione legale di manodopera presentata dalla precedente Commissione riguardava la revisione della direttiva sulla Carta blu; rinnova il suo impegno a perseguire una revisione significativa e solida della direttiva sulla Carta blu che apporti un valore aggiunto in termini di armonizzazione, riconoscimento delle competenze, semplificazione delle procedure e miglioramento della mobilità all'interno dell'UE;

28.

sottolinea la necessità di un dialogo strutturato con le parti interessate e della loro consultazione, comprese le pertinenti organizzazioni della società civile, le parti sociali, le reti delle diaspore e i cittadini stessi di paesi terzi, nonché le autorità locali e le organizzazioni internazionali (in particolare l'OIM, l'OIL e l'OCSE), nell'esaminare lo sviluppo futuro del quadro legislativo dell'UE;

29.

ritiene che le politiche dell'UE e nazionali in materia di migrazione legale dovrebbero concentrarsi sul fornire una risposta alle carenze dei mercati del lavoro e delle competenze; invita la Commissione, a tal fine, a esaminare le inefficienze nelle analisi del mercato del lavoro e nei programmi di migrazione della manodopera che non rispondono alle reali esigenze del mercato del lavoro; raccomanda all'Unione di sviluppare il suo quadro legislativo affinché copra in misura maggiore i cittadini di paesi terzi che cercano un impiego per cui è richiesta una qualificazione bassa o media (17);

30.

osserva, in tale contesto, che i cittadini di paesi terzi sono spesso impiegati nel settore dell'assistenza domiciliare (18); osserva che la maggior parte dei dipendenti in tale settore è costituita da donne; invita l'UE e gli Stati membri a ratificare la convenzione n. 189 dell'OIL sui lavoratori domestici e a garantire la piena applicazione delle norme in materia di occupazione; invita inoltre la Commissione a considerare di adottare provvedimenti legislativi in tale ambito;

31.

invita la Commissione a istituire un regime dell'UE volto ad attrarre i lavoratori autonomi, gli imprenditori e le start up, al fine di potenziare l'innovazione, nonché i giovani di paesi terzi senza qualifiche formali e a facilitare le loro attività transfrontaliere, mediante, ad esempio, visti per le persone in cerca di lavoro e visti di formazione, tenendo conto dei servizi della piattaforma Europass in linea con la decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

32.

riconosce che le direttive settoriali non sono una panacea né per le esigenze del mercato del lavoro dell'UE né, più in generale, per la questione della migrazione legale, riconoscendo nel contempo che la maggior parte degli Stati membri sono dotati di regimi nazionali volti ad attrarre i lavoratori migranti; ritiene che, nel medio termine, l'UE debba abbandonare l'approccio settoriale e adottare un codice sull'immigrazione che stabilisca norme ampie, volte a disciplinare l'ingresso e il soggiorno di tutti i cittadini di paesi terzi che cercano un impiego nell'Unione e ad armonizzare i diritti che spettano ai cittadini di paesi terzi e alle loro famiglie;

33.

osserva che uno strumento legislativo così ampio affronterebbe l'attuale mosaico di procedure, eliminerebbe le divergenze fra i requisiti stabiliti dagli Stati membri e garantirebbe la necessaria semplificazione e armonizzazione delle norme, senza discriminare nessun settore occupazionale e nessuna categoria di lavoratori; ritiene inoltre che un tale strumento faciliterebbe la cooperazione tra gli Stati membri e tra l'UE e i paesi terzi;

o

o o

34.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU C 58 del 15.2.2018, pag. 9.

(2)  PE573.223v01-00.

(3)  Testi approvati, P9_TA(2020)0176.

(4)  GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21.

(5)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 17.

(6)  GU L 343 del 23.12.2011, pag. 1.

(7)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 375.

(8)  GU L 157 dell'27.5.2014, pag. 1. I trasferimenti intra-societari riguardano i lavoratori distaccati da imprese stabilite al di fuori dell'UE presso entità appartenenti allo stesso gruppo di imprese ubicate nell'UE.

(9)  GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21.

(10)  Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 12).

(11)  Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).

(12)  Studi del dipartimento tematico C sul tema «Exploring new avenues for legislation for labour migration to the European Union» (Esplorare nuovi scenari per la legislazione in materia di migrazione di manodopera verso l'Unione europea) e «EU cooperation with third countries in the field of migration» (Cooperazione dell'UE con i paesi terzi nel campo della migrazione).

(13)  Fasani, F. e Mazza, J., «Immigrant Key Workers: Their Contribution to Europe's COVID-19 Response» (Lavoratori chiave immigrati: il loro contributo alla risposta dell'Europa alla COVID-19), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2020.

(14)  Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24).

(15)  Il controllo dell'adeguatezza ha individuato i seguenti ambiti principali in cui si riscontra la maggior parte dei problemi di coerenza interna: procedure di domanda, condizioni di ammissione e soggiorno (compresi motivi di rifiuto e ritiro), condizioni di parità di trattamento, mobilità all'interno dell'UE e ricongiungimento familiare.

(16)  Raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1).

(17)  Cfr., ad esempio: Rete europea sulle migrazioni, «Determining labour shortages and the need for labour migration from third countries in the EU» (Individuare le carenze di manodopera e la necessità della migrazione di manodopera dai paesi terzi nell'UE), Commissione europea, Bruxelles, 2015.

(18)  Cfr. anche: EPRS, The cost of non-Europe in the area of legal migration (Il costo della non Europa nell'ambito della migrazione legale), Parlamento europeo, Bruxelles, 2019, pagg. 21-22.

(19)  Decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 42).


12.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 15/204


P9_TA(2021)0261

Il futuro digitale dell'Europa: mercato unico digitale e uso dell'IA per i consumatori europei

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2021 sul tema «Plasmare il futuro digitale dell'Europa: eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato unico digitale e migliorare l'uso dell'IA per i consumatori europei» (2020/2216(INI))

(2022/C 15/22)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo «Plasmare il futuro digitale dell'Europa» (COM(2020)0067),

visto il Libro bianco della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo «Intelligenza artificiale — Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia» (COM(2020)0065),

vista la relazione della Commissione del 19 febbraio 2020 sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale, dell'Internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e di responsabilità (COM(2020)0064),

vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo «Individuare e affrontare le barriere al mercato unico» (COM(2020)0093),

vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 su un «Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico» (COM(2020)0094),

vista la comunicazione della Commissione del 13 novembre 2020 dal titolo «Nuova agenda dei consumatori — Rafforzare la resilienza dei consumatori per una ripresa sostenibile» (COM(2020)0696),

vista la comunicazione della Commissione del 25 aprile 2018 dal titolo «L'intelligenza artificiale per l'Europa» (COM(2018)0237),

visto il documento di lavoro dal titolo «Shaping the digital transformation in Europe» (Plasmare la trasformazione digitale in Europa), del febbraio 2020, elaborato da McKinsey & Company per la Commissione (1),

viste le relazioni 2020 dell'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) e i risultati dell'Eurobarometro speciale «Attitudes towards the impact of digitalisation on daily lives» (Atteggiamento nei confronti dell'impatto della digitalizzazione sulla vita quotidiana) (2),

viste le conclusioni del Consiglio del 9 giugno 2020 sul tema «Plasmare il futuro digitale dell'Europa»,

vista la comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo «Una strategia europea per i dati» (COM(2020)0066),

vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (3),

vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (4),

vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (5),

vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (6),

vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (7),

vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8),

visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (9),

vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul tema «Verso un atto sul mercato unico digitale» (10),

visto il regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2018 recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (11),

visto il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, a procedure e a servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (12),

vista la direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (13),

vista la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (14),

vista la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (15),

visto il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (16),

vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2020 sui processi decisionali automatizzati: garantire la tutela dei consumatori e la libera circolazione di beni e servizi (17),

vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione sulla legge sui servizi digitali: migliorare il funzionamento del mercato unico (18),

vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2020 sui diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale (19),

vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate (20),

vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione su un regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale (21),

vista la sua risoluzione del 20 gennaio 2021 sul rafforzamento del mercato unico digitale: il futuro della libera circolazione dei servizi (22),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0149/2021),

A.

considerando che nel mercato unico digitale vi sono ancora ostacoli che occorre rimuovere ai fini della piena realizzazione del suo potenziale e che un approccio antropocentrico comune a livello di UE è essenziale per garantirne il successo;

B.

considerando che la digitalizzazione ha le potenzialità per apportare un valore significativo al mercato unico nel suo insieme ed è importante sia per i consumatori europei che per i settori tradizionali e non tradizionali e può costituire un vantaggio competitivo sul mercato globale;

C.

considerando che il mercato unico digitale presenta diverse sfide per i mercati tradizionali e che il principio «ciò che è illegale offline è illegale online» dovrebbe essere rispettato;

D.

considerando che in una certa misura l'IA è già soggetta a requisiti legislativi vigenti;

E.

considerando che occorre consolidare la fiducia del pubblico nei confronti dell'IA, includendo per impostazione predefinita il pieno rispetto dei diritti fondamentali, la tutela dei consumatori, la protezione dei dati e la sicurezza e promuovendo l'innovazione in Europa;

F.

considerando che il Libro bianco sull'intelligenza artificiale ha riconosciuto l'agricoltura come uno dei settori in cui l'IA può incrementare l'efficienza e che uno degli obiettivi generali della futura politica agricola comune (PAC) è quello di promuovere un'agricoltura intelligente; che la ricerca e le attività in materia di IA nel settore dell'agricoltura e della zootecnia hanno il potenziale di aumentare l'attrattiva del settore per i giovani e di migliorare le prestazioni in ambito agricolo nelle zone soggette a vincoli naturali nonché il benessere animale e la produttività; che la strategia «dal produttore al consumatore» e la strategia sulla biodiversità mirano ad aiutare gli agricoltori a coltivare prodotti di qualità e a ridurre le perdite di nutrienti e l'uso di pesticidi e fertilizzanti entro il 2030;

G.

considerando che la transizione digitale richiede maggiori investimenti negli strumenti chiave dell'economia digitale e un coordinamento con le politiche relative alla transizione verde;

H.

considerando che l'IA offre molti benefici ma presenta anche alcuni rischi;

I.

considerando che gli Stati membri dell'UE e le istituzioni dell'UE hanno l'obbligo, in virtù della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di garantire che i diritti di ogni persona alla privacy, alla protezione dei dati, alla libertà di espressione e di riunione, alla non discriminazione, alla dignità e ad altri diritti fondamentali non siano indebitamente limitati dall'uso di tecnologie nuove ed emergenti;

J.

considerando che l'uso dell'IA comporta altresì dei rischi e suscita preoccupazioni in merito all'etica, alla portata e alla trasparenza della raccolta, dell'utilizzo e della diffusione dei dati personali;

Parte 1: eliminazione degli ostacoli al funzionamento del mercato unico digitale

1.

è del parere che la strategia digitale dell'UE dovrebbe creare e sostenere gli elementi fondamentali necessari affinché i settori pubblici e privati europei diventino leader mondiali nell'innovazione digitale affidabile e antropocentrica; ritiene che il mercato unico digitale sia uno di tali elementi e serva a garantire la piena realizzazione del potenziale delle nuove tecnologie eliminando gli ostacoli nazionali ingiustificati attraverso la chiarezza giuridica per i consumatori e le imprese a beneficio dei cittadini europei e del rafforzamento della concorrenza; reputa che un approccio europeo più organizzato e comune all'integrazione e all'armonizzazione del mercato possa contribuire a tale risultato; ritiene necessario intraprendere ulteriori azioni a livello di Stati membri e di UE per raggiungere tale obiettivo;

2.

sottolinea l'importanza di un mercato unico digitale pienamente funzionante a beneficio dei consumatori e delle imprese e chiede di sostenere le PMI nel corso della loro trasformazione digitale, inoltre si attende che la Commissione introduca un controllo dell'adeguatezza per le PMI prima di presentare proposte legislative;

3.

è del parere che l'approccio dell'UE alla digitalizzazione debba essere pienamente conforme ai diritti fondamentali, alla tutela dei consumatori, alla neutralità tecnologica, alla neutralità della rete, alle norme relative alla protezione dei dati, all'inclusività e alla non discriminazione;

4.

ritiene che la digitalizzazione e le tecnologie emergenti come l'IA possano contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia industriale dell'EU e del Green Deal e a superare alcune delle difficoltà create dalla crisi della COVID-19; ritiene inoltre che un approccio strategico sinergico nei confronti del Green Deal, della strategia industriale e della digitalizzazione possa contribuire alla realizzazione dei loro obiettivi promuovendo nel contempo la leadership tecnologica dell'UE; sottolinea il potenziale delle soluzioni digitali, come il telelavoro e le applicazioni di IA, per sostenere la partecipazione delle persone con disabilità al mercato unico digitale; osserva che la crisi della COVID-19 offre altresì l'opportunità di imprimere un'accelerazione alla digitalizzazione e che la trasformazione digitale deve essere al servizio dell'interesse pubblico generale; ritiene che la trasformazione digitale possa contribuire a soddisfare le esigenze delle regioni urbane, rurali e isolate dell'UE;

5.

prende atto del potenziale delle nuove tecnologie ai fini della transizione verso un'economia circolare e sostenibile in quanto agevolano l'introduzione di modelli d'impresa circolari, promuovono l'efficienza energetica dei sistemi di trattamento e archiviazione dei dati, contribuiscono a catene del valore più sostenibili e ottimizzano l'uso delle risorse;

6.

invita la Commissione a promuovere e sostenere l'adozione e lo sviluppo di tecnologie sostenibili nella realizzazione del Green Deal, anche attraverso la valutazione dell'impatto ambientale della condivisione dei dati e delle infrastrutture necessarie per garantire una diffusione digitale sostenibile;

7.

sottolinea che consentire la condivisione di insiemi di dati essenziali e ben definiti nonché l'accesso agli stessi sarà fondamentale per sbloccare appieno il potenziale del Green Deal; invita la Commissione a valutare quali insiemi di dati siano essenziali a tal fine;

8.

ritiene che dovrebbero essere eliminate le pratiche che minano i diritti dei consumatori, la protezione dei dati e i diritti in materia di lavoro;

9.

sottolinea che la Commissione dovrebbe adottare nei confronti della legislazione un approccio equilibrato, adeguato alle esigenze future, basato su elementi concreti e fondato sul principio di sussidiarietà, che crei un mercato unico digitale che garantisca la fornitura di servizi pubblici, sia competitivo, equo, accessibile, tecnologicamente neutro, favorevole all'innovazione, a misura di consumatore, antropocentrico e affidabile e che crei una società dei dati e un'economia sicure;

10.

sottolinea che dovrebbero prevalere parità di condizioni per quanto riguarda la tassazione dell'economia digitale e dell'economia tradizionale, trovando una concezione condivisa del luogo in cui viene creato il valore;

11.

sottolinea che, se del caso, le PMI e altri attori economici potrebbero trarre vantaggio dall'utilizzo di modelli cooperativi come l'open source e il software con codice sorgente aperto, in funzione delle diverse situazioni o dei diversi contesti, tenendo conto dei potenziali vantaggi, della cibersicurezza, della privacy e della protezione dei dati e fatta salva la legislazione applicabile; ritiene che ciò possa contribuire al conseguimento dell'autonomia strategica europea nel settore digitale;

12.

invita la Commissione a rispettare i suoi principi guida nelle sue future proposte legislative evitando la frammentazione del mercato unico digitale, eliminando gli eventuali ostacoli ingiustificati esistenti e i requisiti amministrativi superflui, sostenendo l'innovazione, in particolare per le PMI, e utilizzando gli opportuni incentivi che creano condizioni di parità e parità di accesso alle opportunità di investimento;

13.

chiede alla Commissione di garantire un'applicazione efficace ed efficiente dei requisiti legislativi attuali e di quelli nuovi; ritiene che l'applicazione debba essere efficace a livello transfrontaliero e intersettoriale, garantendo una maggiore cooperazione tra le autorità e tenendo debitamente conto delle conoscenze e delle competenze pertinenti di ciascuna autorità; è del parere che la Commissione dovrebbe fornire un quadro di orientamento per garantire il coordinamento di qualunque nuovo requisito normativo relativo all'IA o agli ambiti correlati;

14.

invita la Commissione a mirare a un ambiente normativo favorevole all'innovazione e ai consumatori e a rafforzare il sostegno finanziario e istituzionale all'economia digitale europea, in stretto coordinamento con gli Stati membri e le parti interessate, attraverso misure quali: investimenti nell'istruzione, nella ricerca e nello sviluppo, sostegno alle innovazioni in Europa, un maggiore e più ampio accesso a dati industriali e pubblici di elevata qualità, interoperabili e di facile fruizione, la creazione di infrastrutture digitali, una maggiore disponibilità generale di competenze digitali tra la popolazione, la promozione della leadership tecnologica in ambito imprenditoriale e la creazione di un ambiente normativo proporzionato e armonizzato;

15.

reputa che gli appalti pubblici intelligenti, come la piattaforma europea GovTech, possano avere una funzione nel favorire gli sviluppi digitali in tutta l'UE;

16.

ritiene che siano necessari ingenti investimenti e un partenariato pubblico-privato nel settore dell'IA e in altre nuove tecnologie chiave; accoglie con favore il ricorso ai programmi di finanziamento dell'UE per sostenere la digitalizzazione della nostra società e dell'industria, a condizione che siano fondate sui principi dell'efficienza, della trasparenza e dell'inclusione; chiede l'attuazione coordinata dei vari fondi per massimizzare le sinergie tra i programmi; propone una definizione strategica delle priorità dei fondi per costruire le necessarie infrastrutture digitali; chiede di aumentare gli investimenti nel quadro di Next Generation EU e dei finanziamenti pubblici e privati, in modo da riflettere l'ambizione dell'UE di diventare un leader tecnologico globale, approfondire la sua ricerca e conoscenza e sfruttare appieno i benefici della digitalizzazione, per tutti i membri della società;

17.

reputa che l'IA rappresenti una sfida in particolare per le PMI e che l'innecessaria complessità dei requisiti normativi possa incidere in modo sproporzionato sulla loro competitività; ritiene che la transizione verso le soluzioni di IA debba aiutare tali imprese e che la nuova legislazione in materia di utilizzo dell'intelligenza artificiale non debba creare oneri amministrativi ingiustificati che mettono a rischio la loro competitività sul mercato;

18.

invita la Commissione a garantire un maggiore coordinamento degli investimenti nel piano per la ripresa Next Generation EU; esorta la Commissione a proporre azioni concrete nel quadro di detto piano a sostegno delle tecnologie e delle infrastrutture ad elevato impatto nell'UE, come l'intelligenza artificiale, il calcolo ad alte prestazioni, la computazione quantistica, l'infrastruttura cloud, le piattaforme, le città intelligenti, il 5G e l'infrastruttura della fibra ottica;

19.

rammenta che le PMI rappresentano la colonna portante dell'economia europea e necessitano di un sostegno speciale a titolo dei programmi di finanziamento dell'UE per compiere la transizione digitale; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare il loro sostegno alle start-up e alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) a favore dello sviluppo e dell'applicazione di tecnologie digitali, attraverso il programma per il mercato unico, i poli dell'innovazione digitale e il dispositivo per la ripresa e la resilienza, onde stimolare ulteriormente la trasformazione digitale e dunque consentire loro di realizzare appieno il proprio potenziale digitale e la competitività per la crescita e l'occupazione in Europa;

20.

rileva una significativa mancanza di capitali di rischio e di avviamento a livello europeo, nonché di fondi di private equity, rispetto ad altri mercati; ritiene che ciò provochi spesso lo sviluppo delle start-up europee nei mercati dei paesi terzi anziché consentire il loro ampliamento all'interno dell'UE; è del parere che ciò impedisca all'economia europea nel suo complesso di godere di tutti i benefici indiretti derivanti dalle imprese che vengono avviate in Europa; sottolinea il ruolo sproporzionatamente importante degli organismi pubblici nell'attuale finanziamento dell'innovazione e della ricerca e le significative differenze negli ecosistemi delle start-up e dei finanziamenti disponibili fra gli Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri a proporre un approccio europeo globale per ampliare le fonti di capitale per gli investimenti tecnologici nell'UE, tra cui iniziative per sostenere gli investimenti dei «business angels» da parte dei leader del settore privato europeo, come anche ad assicurare la disponibilità di capitale di rischio e di avviamento per le aziende e le start-up europee;

21.

sottolinea che il programma Europa digitale, così come Orizzonte Europa e il programma per collegare l'Europa, sono necessari per guidare la trasformazione digitale del continente e dovrebbero ricevere finanziamenti adeguati; esorta la Commissione a garantire che i suddetti programmi siano attuati quanto prima; rammenta che gli Stati membri devono rispettare l'impegno, assunto nel quadro della strategia Europa 2020, di investire il 3 % del PIL nella ricerca e nello sviluppo;

22.

invita la Commissione ad adoperarsi per rendere l'Unione europea un leader nel processo di adozione e standardizzazione delle nuove tecnologie, garantendo che l'intelligenza artificiale sia antropocentrica e rispetti i valori, i diritti fondamentali e le norme europei; sottolinea l'esigenza di collaborare con gli enti di normazione, l'industria e i partner internazionali nella definizione di norme a livello mondiale, alla luce della natura globale della leadership e dello sviluppo tecnologici; ritiene che il ricorso al Workshop Agreement del Comitato europeo di normazione in settori specifici, come l'IA e le nuove tecnologie emergenti, rappresenti un modo per aumentare l'efficienza nella creazione di norme armonizzate;

23.

sostiene l'obiettivo della Commissione di aumentare la disponibilità e la condivisione di dati non personali, al fine di rafforzare l'economia europea; ritiene che, nel perseguire tale obiettivo, i rischi legati a un maggiore accesso ai dati non personali, tra cui la de-anonimizzazione, debbano essere presi in considerazione;

24.

ritiene necessario incentivare l'accesso a ulteriori dati da parte delle PMI e chiede incentivi intesi a concedere alle PMI l'accesso a dati non personali prodotti da altri soggetti interessati privati in un processo volontario e reciprocamente vantaggioso, nel rispetto di tutte le salvaguardie necessarie, in linea con il regolamento (UE) 2016/679 e il quadro giuridico sui diritti di proprietà intellettuale;

25.

rammenta che, nell'esecuzione di servizi pubblici o nel corso di appalti pubblici, le imprese pubbliche generano, raccolgono ed elaborano una significativa quantità di dati non personali, il che rappresenta un valore considerevole in termini di riutilizzo commerciale e vantaggi per la società; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a rendere tali dati più ampiamente disponibili per il riutilizzo ai fini dell'interesse generale, nel perseguimento degli obiettivi della direttiva sull'apertura dei dati;

26.

rammenta che è necessaria un'economia dei dati che funzioni per l'intera UE, poiché è uno strumento chiave per la digitalizzazione; ritiene che un elevato livello di protezione dei dati per una tecnologia di IA affidabile potrebbe contribuire a rafforzare la fiducia dei consumatori; considera importante che l'UE garantisca un livello elevato di controllo dei dati da parte dei clienti e, se del caso, dei consumatori, applicando i più rigorosi standard in materia di protezione dei dati personali, con norme chiare ed equilibrate, per esempio sui diritti di proprietà intellettuale (DPI), ma ritiene essenziale mantenere l'apertura nei confronti dei paesi terzi e ribadisce l'importanza della libera circolazione transfrontaliera dei dati non personali;

27.

prende atto della legge sui servizi digitali e della legge sui mercati digitali e ritiene che esse debbano contribuire a promuovere l'innovazione, garantendo un elevato livello di protezione dei consumatori e il miglioramento dei diritti, della fiducia e della sicurezza online degli utenti; sottolinea la necessità di garantire che il mercato europeo rimanga attivo e altamente competitivo;

28.

pone in evidenza che la protezione dei consumatori dovrebbe rivestire un ruolo importante nell'ambito della legge sui servizi digitali ed è convinto che una maggiore trasparenza e la dovuta diligenza per i mercati online aumenterebbero la sicurezza dei prodotti, rafforzando di conseguenza la fiducia dei consumatori nei mercati online;

29.

sottolinea pertanto che sono necessarie responsabilità chiare per i mercati online sulla base del principio della proporzionalità; evidenzia che occorre chiarire la responsabilità delle piattaforme di hosting di contenuti per i beni venduti o pubblicizzati su tali piattaforme, onde colmare il divario giuridico a causa del quale l'acquirente non ottiene ciò a cui ha diritto secondo la legge o il contratto di fornitura di beni, ad esempio in ragione dell'impossibilità di identificare il venditore principale (principio della conoscenza dei propri clienti o «know your business customer»);

30.

accoglie con favore la nuova agenda dei consumatori proposta dalla Commissione ed esorta quest'ultima ad aggiornare la legislazione in materia di protezione dei consumatori, se del caso, al fine di tenere debitamente conto dell'impatto delle nuove tecnologie e dei possibili danni ai consumatori, soprattutto per i gruppi più vulnerabili e tenendo conto dell'impatto della pandemia di COVID-19; ritiene importante responsabilizzare i consumatori europei affinché possano rivestire un ruolo attivo nella transizione digitale e reputa che la fiducia dei consumatori e l'introduzione di tecnologie digitali dipendano dalla tutela dei loro diritti in ogni circostanza;

31.

rammenta che i blocchi geografici ingiustificati dei servizi online rappresentano una significativa barriera al mercato unico nonché una discriminazione infondata tra i consumatori europei; prende atto della prima revisione a breve termine del regolamento sui blocchi geografici da parte della Commissione ed esorta quest'ultima a proseguire la sua valutazione e a impegnarsi in un dialogo con le parti interessate, tenendo conto della crescente domanda di accesso transfrontaliero ai servizi audiovisivi, al fine di promuovere la circolazione di contenuti di qualità in tutta l'UE;

32.

ribadisce i diritti fondamentali dell'UE alla vita privata e alla tutela dei dati personali, ivi compreso, tra l'altro, il consenso esplicito e informato sancito dal regolamento generale sulla protezione dei dati; sottolinea che il consenso dovrebbe basarsi su informazioni comprensibili e facilmente accessibili relative alle modalità di utilizzo e trattamento dei dati personali e che ciò dovrebbe valere anche quando sono utilizzati algoritmi;

33.

accoglie con favore la nuova strategia dell'Unione europea in materia di cibersicurezza per il decennio digitale, indispensabile per assicurare la fiducia dei cittadini e per trarre il massimo vantaggio dall'innovazione, dalla connettività e dall'automazione nella trasformazione digitale, salvaguardando i diritti fondamentali, e chiede un'efficace e rapida adozione delle misure descritte;

34.

chiede agli Stati membri di attuare senza ritardi l'atto europeo sull'accessibilità per garantire una rimozione efficace delle barriere nei confronti dei cittadini con disabilità e la disponibilità di servizi digitali accessibili, nonché l'adeguatezza delle condizioni a cui questi ultimi sono forniti, allo scopo di conseguire un mercato unico digitale pienamente inclusivo e accessibile, in grado di garantire la parità di trattamento e l'inclusione delle persone con disabilità; incoraggia gli Stati membri ad ampliare l'applicazione della direttiva sull'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici ai settori aperti al pubblico, in particolare la sanità, i trasporti, i servizi postali e le telecomunicazioni (23);

Parte 2: migliorare l'uso dell'IA per i consumatori europei

35.

è fermamente convinto che l'IA, se sviluppata conformemente alla legislazione applicabile, abbia il potenziale di migliorare determinati settori a favore dei cittadini europei e possa offrire considerevoli benefici e valore per l'economia, la sicurezza, l'istruzione, l'assistenza sanitaria, i trasporti e l'ambiente; ritiene necessario garantire la sicurezza, l'inclusività, la non discriminazione, l'accessibilità e l'equità dei prodotti e dei servizi basati sull'IA, in particolare per i gruppi di consumatori considerati vulnerabili, affinché nessuno sia lasciato indietro, e reputa che i relativi benefici debbano essere accessibili dall'intera società;

36.

riconosce che per trarre beneficio dall'IA è necessario che la Commissione, gli Stati membri, il settore privato, la società civile e la comunità scientifica collaborino efficacemente per creare un ecosistema di IA sicuro, incentrato sui cittadini e vantaggioso per l'intera società;

37.

osserva che, sebbene l'IA vanti buone potenzialità, essa presenta anche rischi elevati a causa di aspetti quali le distorsioni e l'opacità; ritiene che i suddetti rischi possano manifestarsi a seconda del contesto specifico e dei casi d'uso dell'IA; chiede che i processi di tracciabilità dei sistemi basati sull'IA siano trasparenti e possano essere rivisti qualora siano dimostrati danni di grave entità;

38.

ritiene che, oltre ad alcuni ostacoli allo sviluppo, all'adozione e all'effettiva regolamentazione delle tecnologie digitali nell'UE, la mancanza di fiducia da parte dei consumatori possa ostacolare l'adozione diffusa dell'IA; richiama l'attenzione sulla mancata comprensione, da parte dei cittadini, dei processi mediante cui i sistemi avanzati algoritmici e di intelligenza artificiale prendono decisioni;

39.

osserva che i consumatori necessitano di un quadro normativo chiaro e prevedibile in caso di malfunzionamento dei prodotti;

40.

invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare costantemente il segmento della pubblica amministrazione che sarà responsabile dell'attuazione della futura normativa sull'IA;

41.

si compiace del Libro bianco della Commissione sull'IA e la invita a elaborare un quadro normativo comune dell'Unione in materia di IA chiaro, incentrato sui cittadini, basato sui rischi e adatto per il futuro; ritiene che tale quadro sia necessario per controllare i sistemi decisionali automatizzati e che debba integrare la legislazione vigente in materia di IA e garantirne la proporzionalità in funzione del livello di rischio;

42.

sottolinea la necessità di garantire un livello adeguato di controllo umano sul processo decisionale algoritmico e di assicurare che siano in funzione meccanismi di ricorso adeguati ed efficaci;

43.

sottolinea l'importanza di fornire ai consumatori una formazione e competenze di base sull'IA, che consentirebbero loro di trarre maggiori benefici da queste tecnologie e, nel contempo, di tutelarsi da eventuali minacce;

44.

osserva che, sebbene l'IA sia, in varia misura, già soggetta all'attuale legislazione europea, essa solleva nuove questioni giuridiche, finora irrisolte, che riguardano i consumatori e pertanto invita la Commissione a fornire indicazioni chiare sul funzionamento delle legislazioni vigenti applicabili e di eventuali nuove misure proposte e sulle sinergie tra le stesse, onde colmare i divari giuridici esistenti e conseguire un quadro giuridico proporzionato e coerente; ritiene importante la cooperazione tra gli Stati membri per rafforzare il mercato unico digitale;

45.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una stretta cooperazione nell'applicazione del quadro normativo, al fine di evitare la frammentazione del mercato unico;

46.

è del parere che l'IA sia una tecnologia in rapida evoluzione che richiede una legislazione efficace, e non solo orientamenti, basata su principi e sulla proporzionalità; ritiene che, a tal fine, l'IA debba essere ampiamente definita, cosicché le misure normative nei diversi settori possano rimanere flessibili e adattabili, onde tenere in considerazione gli sviluppi futuri, e affrontare adeguatamente i diversi livelli di rischio degli utilizzi dell'IA, da definire ulteriormente all'interno dei quadri settoriali; reputa che la futura normativa debba riflettere adeguatamente la misura in cui i rischi percepiti dell'IA si manifestano concretamente, a seconda dei diversi utilizzi e impieghi della stessa;

47.

sottolinea che l'uso di algoritmi di autoapprendimento consente alle imprese di avere una visione completa della situazione personale e dei modelli di comportamento dei consumatori; chiede pertanto alla Commissione di regolamentare le tecnologie di IA in maniera globale al fine di impedire impieghi scorretti o impropri di tali sistemi;

48.

osserva che l'elaborazione di un quadro normativo per l'IA dovrebbe essere finalizzata alla creazione di un mercato interno per prodotti, applicazioni e servizi basati sull'IA affidabili e sicuri e dovrebbe basarsi sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

49.

mette in evidenza il diritto dei consumatori di essere informati adeguatamente e in maniera tempestiva e facilmente accessibile in merito all'esistenza e ai possibili risultati dei sistemi di IA e a come sia possibile controllare, contestare efficacemente e correggere le decisioni del sistema;

50.

chiede che, quando i consumatori interagiscono con sistemi di IA, debbano obbligatoriamente esserne informati;

51.

ritiene che la spiegabilità e la trasparenza siano fondamentali per costruire e mantenere la fiducia degli utenti nei sistemi di IA; ritiene che ciò implichi che i processi devono essere trasparenti, che le capacità e lo scopo dei sistemi di IA devono essere comunicati apertamente e che le decisioni devono poter essere spiegate alle persone direttamente interessate;

52.

ritiene che il quadro normativo debba sostenere lo sviluppo di sistemi di IA affidabili e garantire elevati standard di protezione dei consumatori al fine di rafforzare la fiducia di questi ultimi nei prodotti basati sull'IA; ritiene che siano necessarie una definizione più graduale dei rischi e dei requisiti giuridici corrispondenti e garanzie contro i danni causati ai consumatori; è altresì del parere che il quadro normativo dovrebbe garantire la trasparenza e la rendicontabilità, assicurare una comunicazione chiara dei requisiti pertinenti ai consumatori e alle autorità di regolamentazione e incentivare in modo proattivo gli sviluppatori e gli installatori di IA allo scopo di adottare un'IA affidabile;

53.

invita la Commissione a promuovere lo scambio di informazioni relative ai sistemi algoritmici tra le autorità degli Stati membri e a sostenere lo sviluppo di una comprensione comune dei sistemi algoritmici nel mercato unico fornendo orientamenti, pareri e consulenza;

54.

ritiene che tale quadro dovrebbe fondarsi su un approccio etico, antropocentrico e basato sui diritti fondamentali lungo l'intero processo di progettazione e sviluppo e durante il ciclo di vita dei prodotti di IA, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi di trasparenza, spiegabilità (ove pertinente) e rendicontabilità, nonché dei diritti e degli obblighi derivanti dal GDPR, ivi comprese la minimizzazione dei dati, la limitazione delle finalità, la protezione dei dati fin dalla progettazione e mediante impostazione predefinita;

55.

è del parere che l'ambito di applicazione dei nuovi requisiti normativi dovrebbe essere concepito in modo tale che le applicazioni di IA nel loro contesto specifico che si ritiene possano presentare i rischi maggiori siano soggette ai requisiti normativi e ai controlli più rigorosi, compresa la possibilità di vietare le pratiche dannose o discriminatorie; invita la Commissione a elaborare una metodologia oggettiva per calcolare il rischio di danni, a integrazione di quanto già previsto dall'attuale legislazione sulla protezione dei consumatori; ritiene che tale metodologia dovrebbe evitare un approccio binario restrittivo, che potrebbe diventare rapidamente obsoleto, e concentrarsi piuttosto sul contesto, sull'applicazione e sull'uso specifico dell'IA;

56.

sottolinea che la standardizzazione dell'IA a livello di UE dovrebbe promuovere l'innovazione e l'interoperabilità e garantire un livello elevato di protezione dei consumatori; riconosce che, sebbene esista già un numero significativo di norme, è necessario promuovere ulteriormente ed elaborare norme comuni per l'IA, come quelle applicabili ai componenti e alle applicazioni complete;

57.

ritiene che una volta che saranno in vigore norme giuridiche e meccanismi di applicazione chiari, si potrebbe valutare l'adozione di un'etichettatura volontaria affidabile per l'IA, tenendo presente, nel contempo, che l'asimmetria delle informazioni relative ai sistemi di apprendimento algoritmico rende estremamente complesso il ruolo dei sistemi di etichettatura; ritiene che tale etichettatura potrebbe migliorare la trasparenza delle tecnologie basate sull'IA; sottolinea che un tale sistema di etichettatura deve essere comprensibile per i consumatori e deve dimostrare di apportare un vantaggio misurabile in termini di sensibilizzazione dei consumatori rispetto alle applicazioni di IA conformi, permettendo loro di operare scelte informate, e che, in caso contrario, non otterrà un livello sufficiente di adozione per il suo utilizzo in situazioni reali;

58.

è fermamente convinto che i nuovi requisiti normativi e le valutazioni dovrebbero essere comprensibili e attuabili e dovrebbero essere integrati, ove possibile, nei requisiti settoriali specifici esistenti, mantenendo proporzionati gli oneri amministrativi;

59.

invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare strumenti normativi innovativi, quali gli spazi di sperimentazione normativa, nel rispetto del principio di precauzione, per contribuire a creare un percorso chiaro di crescita per le start-up e le piccole imprese; ritiene che tali strumenti dovrebbero contribuire a promuovere l'innovazione se applicati in un ambiente controllato; sottolinea che la creazione di un ambiente coerente per la realizzazione di prove innovative e la convalida di prodotti basati su tecnologie quali l'IA aiuterà le imprese europee a superare la frammentazione del mercato unico e a trarre vantaggio dal potenziale di crescita in tutta l'UE;

60.

osserva che il modo più efficiente per ridurre le distorsioni è di garantire la qualità degli insiemi di dati utilizzati per formare i sistemi di IA;

61.

è del parere che l'uso dell'IA in un contesto ad alto rischio dovrebbe essere limitato a finalità specifiche, nel pieno rispetto del diritto applicabile e in conformità a obblighi di trasparenza; sottolinea che solo un quadro legislativo chiaro e giuridicamente sicuro sarà fondamentale per garantire la sicurezza e la protezione, la tutela dei dati e dei consumatori, nonché la fiducia e il sostegno dei cittadini quanto alla necessità e alla proporzionalità della diffusione di tali tecnologie; invita la Commissione a considerare attentamente se esistano determinati casi di utilizzo, situazioni o pratiche per cui dovrebbero essere adottate norme tecniche specifiche, inclusi gli algoritmi sottostanti; ritiene necessario, nel caso in cui dette norme tecniche siano adottate, che queste siano riviste dalle autorità competenti e rivalutate periodicamente, alla luce del rapido sviluppo tecnologico;

62.

ritiene che l'istituzione, da parte delle organizzazioni e delle imprese, di comitati di valutazione di prodotti e servizi di IA al fine di valutare i benefici e i danni potenziali, segnatamente il potenziale impatto sociale, derivanti da progetti ad alto rischio e forte impatto basati sull'IA possa essere uno strumento utile per aiutare le organizzazioni a prendere decisioni responsabili sui prodotti e i servizi di IA, in particolare se tali comitati includono le parti interessate pertinenti;

63.

sottolinea l'importanza dell'istruzione e della ricerca nel campo dell'IA; ritiene che l'UE debba rafforzare le proprie capacità digitali incoraggiando un maggior numero di persone a intraprendere carriere nei settori connessi alle TIC e formando più specialisti dei dati nel settore dell'IA, nonché professionisti in nuovi settori correlati, come gli investimenti basati sull'IA e la sicurezza dell'IA; chiede investimenti importanti nella rete europea dei centri di eccellenza dell'intelligenza artificiale e la creazione di reti paneuropee di università e di ricerca incentrate sull'IA; è del parere che tale rete dovrebbe contribuire a rafforzare lo scambio di conoscenze sull'IA, sostenere i talenti legati all'IA all'interno dell'UE e attrarre nuovi talenti, promuovere la cooperazione tra le imprese innovative, l'istruzione superiore, gli istituti di ricerca e gli sviluppatori di IA, nonché contribuire a offrire alle autorità di regolamentazione una formazione e un perfezionamento specializzati, allo scopo di garantire l'uso corretto di queste tecnologie e di proteggere i cittadini europei da potenziali rischi e danni ai loro diritti fondamentali; sottolinea inoltre l'importanza delle misure e dei canali di informazione intesi ad aiutare le piccole e medie imprese e le start-up a procedere in modo efficace alla digitalizzazione e verso l'industria 5.0; riconosce che la condivisione e il riutilizzo delle componenti delle applicazioni di IA incrementano l'utilizzo e l'adozione di soluzioni di IA; sottolinea l'importanza della ricerca di base sui fondamenti dell'IA; sottolinea la necessità di consentire una ricerca globale in relazione a tutte le applicazioni e tecnologie di IA;

64.

chiede la realizzazione di valutazioni d'impatto sulle conseguenze del divario digitale per le persone e l'adozione di misure concrete per porvi rimedio; chiede la mitigazione dell'impatto negativo tramite l'istruzione, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze; sottolinea che occorre tenere conto della dimensione di genere, data l'insufficiente presenza di donne nelle discipline STEM e nelle imprese digitali; ritiene che occorra prestare particolare attenzione ai programmi di alfabetizzazione all'intelligenza artificiale;

65.

invita la Commissione ad aggiornare il quadro esistente in materia di responsabilità e sicurezza dei prodotti per affrontare le nuove sfide poste dalle tecnologie digitali emergenti, quali l'intelligenza artificiale; esorta inoltre la Commissione ad aggiornare, tra l'altro, la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e la direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, in particolare valutando la possibilità di ribaltare il concetto di «onere della prova» per i danni causati dalle tecnologie digitali emergenti, in casi chiaramente definiti e dopo un'opportuna valutazione, e di adattare i termini «prodotto», «danno» e «difetto» affinché riflettano la complessità delle tecnologie emergenti, compresi i prodotti che incorporano IA, internet delle cose e robotica, i software indipendenti e i software o gli aggiornamenti che comportano una modifica sostanziale del prodotto, trasformandolo di fatto in un prodotto nuovo;

66.

sottolinea che occorre sviluppare un'adeguata connettività per l'attuazione dell'IA, come anche per qualsiasi nuova tecnologia, anche nelle regioni che si trovano ad affrontare difficoltà demografiche o economiche; chiede che si tenga conto dell'accesso ineguale alle tecnologie nelle zone rurali, in particolare quando i fondi dell'Unione sono utilizzati per l'implementazione di reti 5G, per ridurre le zone non coperte e per le infrastrutture di connettività in generale; invita a formulare una strategia comunicativa a livello di UE che fornisca ai cittadini europei informazioni affidabili, nonché a condurre campagne di sensibilizzazione sul 5G;

67.

invita la Commissione a valutare lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie di registro distribuito, comprese le blockchain, segnatamente dei contratti intelligenti nel mercato unico digitale, a fornire orientamenti e a prendere in considerazione la possibilità di mettere a punto un quadro giuridico adeguato al fine di garantire la certezza del diritto per le imprese e i consumatori, in particolare per quanto riguarda la questione della legittimità, l'esecuzione dei contratti intelligenti nelle situazioni transfrontaliere e, se del caso, i requisiti di certificazione notarile;

68.

chiede che i negoziati plurilaterali dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in materia di commercio elettronico siano conclusi con un risultato equilibrato; invita la Commissione a valutare attentamente l'impatto di una clausola sul codice sorgente, attualmente oggetto di discussione nel quadro dei negoziati sul commercio elettronico a livello dell'OMC, sulla futura legislazione dell'UE in materia di intelligenza artificiale, incluso il suo impatto sui diritti dei consumatori, e a coinvolgere il Parlamento europeo in tale valutazione; deplora che, in assenza di norme globali, le imprese dell'UE possano trovarsi ad affrontare ostacoli non tariffari nel commercio digitale, tra cui il blocco geografico ingiustificato, la localizzazione dei dati e i requisiti obbligatori in materia di trasferimento di tecnologie; osserva che tali ostacoli sono particolarmente problematici per le piccole e medie imprese (PMI); sottolinea che le norme globali sul commercio digitale potrebbero aumentare ulteriormente la protezione dei consumatori; è favorevole a rendere permanente la moratoria dell'OMC sulle trasmissioni elettroniche e sottolinea l'importanza di chiarire la definizione delle trasmissioni elettroniche; chiede che l'accordo sulle tecnologie dell'informazione dell'OMC, la sua espansione e il documento di riferimento dell'OMC sui servizi di telecomunicazione siano attuati integralmente e adottati in maniera più diffusa;

69.

riconosce l'ambizione di rendere l'UE un leader mondiale nello sviluppo e nell'applicazione dell'IA; invita l'UE a collaborare più strettamente con i partner, ad esempio in seno all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e all'OMC, per definire norme globali in materia di IA al fine di ridurre gli ostacoli al commercio e promuovere un'IA affidabile in linea con i valori dell'UE; sostiene la cooperazione riguardo alle regolamentazioni internazionali e altri tipi di cooperazione tra i paesi dell'OCSE per quanto concerne l'economia digitale, tra cui il partenariato globale sull'intelligenza artificiale; incoraggia l'UE a intensificare la collaborazione con le Nazioni Unite e gli organismi internazionali di normazione relativamente a tale tematica; prende atto della conclusione dell'accordo di partenariato economico regionale globale asiatico (RCEP) basato su regole, che ha posto le basi per il più grande progetto di integrazione economica al mondo; ritiene che l'UE dovrebbe promuovere norme digitali che siano coerenti con i principi democratici, i diritti umani e lo sviluppo sostenibile; sostiene, a tale proposito, la proposta di istituire il Consiglio UE-USA per il commercio e la tecnologia;

70.

sostiene, a tale riguardo, i lavori relativi a un accordo transatlantico sull'IA intesi a costruire un consenso più forte e più ampio sui principi dell'IA etica e sulla governance dei dati e a promuovere, nel quadro di tali principi, l'innovazione e la condivisione dei dati per sviluppare l'IA e contribuire a facilitare il commercio e lo sviluppo di regole compatibili e norme comuni in materia di commercio digitale, garantendo il ruolo centrale dell'UE nella definizione di tali norme; sottolinea che tale accordo transatlantico sull'IA dovrebbe contenere anche un capitolo dedicato alla sicurezza dei dati e alla protezione dei dati degli utenti e dei consumatori al fine di assicurare la protezione delle norme dell'UE; invita la Commissione a continuare collaborare con gli Stati Uniti, il Giappone e altri partner che condividono gli stessi principi alla riforma le norme dell'OMC, in particolare in materia di sovvenzioni, trasferimenti forzati di tecnologie e imprese statali; sottolinea l'importanza degli accordi di libero scambio dell'UE nella promozione degli interessi e dei valori delle imprese, dei consumatori e dei lavoratori dell'UE nell'economia digitale globale e li considera complementari a un mercato unico digitale competitivo; osserva che è particolarmente cruciale la cooperazione con il Regno Unito, che svolge un ruolo importante nell'economia digitale globale;

71.

esorta gli Stati membri a includere nei loro piani di ripresa progetti per la digitalizzazione dei trasporti; pone l'accento sulla necessità di garantire finanziamenti stabili e adeguati per il processo di costruzione di infrastrutture dei trasporti e delle TIC per i sistemi di trasporto intelligente (STI), compresi la diffusione sicura del 5G e lo sviluppo di reti 6G e di future reti senza fili per consentire al trasporto digitale di raggiungere il suo pieno potenziale, garantendo nel contempo elevati standard di sicurezza dei trasporti; sottolinea al riguardo la necessità di sviluppare nuove infrastrutture e di ammodernare quelle esistenti; invita gli Stati membri a garantire infrastrutture di trasporto sicure, resilienti e di alta qualità che facilitino la diffusione di servizi di mobilità connessi e automatizzati; sottolinea che è necessario accelerare l'ammodernamento dei trasporti e delle pertinenti infrastrutture digitali nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T); invita, pertanto, la Commissione a proporre meccanismi, nella sua revisione del regolamento TEN-T e del regolamento relativo ai corridoi ferroviari merci, per garantire tale accelerazione;

72.

sottolinea l'enorme potenziale dell'IA nel settore dei trasporti e la sua capacità di incrementare l'automazione del trasporto stradale, ferroviario, marittimo e aereo; sottolinea il ruolo dell'IA nel promuovere la multimodalità e il trasferimento modale, nonché lo sviluppo di città intelligenti, migliorando l'esperienza di viaggio di tutti i cittadini rendendo i trasporti, la logistica e i flussi di traffico più efficienti, più sicuri e maggiormente rispettosi dell'ambiente, riducendo i tempi di viaggio, gli ingorghi, le emissioni dannose e i costi; pone l'accento sull'enorme potenziale dei sistemi che utilizzano l'IA nel settore dei trasporti in termini di sicurezza e di realizzazione degli obiettivi indicati nell'iniziativa «Vision Zero»; sottolinea che l'IA contribuirà a sviluppare ulteriormente la multimodalità senza soluzione di continuità, seguendo il concetto di mobilità come servizio (MaaS); invita la Commissione a valutare modalità per facilitare lo sviluppo equilibrato della MaaS, soprattutto nelle zone urbane;

73.

accoglie con favore i risultati dell'impresa comune di ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR) e chiede di intensificare la ricerca e gli investimenti in modo da massimizzare le potenzialità dell'IA nel settore dell'aviazione nei confronti dei consumatori, attraverso miglioramenti nella commercializzazione, nelle vendite, nella distribuzione, nei processi di determinazione dei prezzi delle compagnie aeree, nonché nei servizi di assistenza a terra (controlli di sicurezza, ecc.); osserva che l'IA può sviluppare la navigazione automatizzata nel trasporto marittimo a corto e lungo raggio e sulle vie navigabili interne e migliorare la sorveglianza marittima in un contesto di traffico navale crescente; chiede la diffusione dell'IA e un livello più elevato di digitalizzazione su larga scala in tutti i porti europei per conseguire una maggiore efficienza e competitività ed evidenzia il ruolo fondamentale che la digitalizzazione, l'IA e la robotica svolgeranno nel settore del turismo, contribuendo in tal modo alla sua sostenibilità a lungo termine; osserva che sono necessari finanziamenti e incentivi adeguati per le strutture turistiche, in particolare le micro, piccole e medie imprese, per consentire loro di sfruttare i vantaggi della digitalizzazione e di modernizzare la loro offerta ai consumatori; osserva che ciò contribuirà a promuovere la leadership digitale dell'UE nel turismo attraverso la ricerca e lo sviluppo, le joint venture e i partenariati pubblico-privato;

74.

ricorda che l'IA potrebbe dare adito a distorsioni e, di conseguenza, a diverse forme di discriminazione sulla base di genere, razza, colore, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita, disabilità, età od orientamento sessuale; rammenta, a tale proposito, che è necessario dare massima protezione ai diritti di tutti e che le iniziative in materia di intelligenza artificiale non possono essere discriminatorie in alcun modo; sottolinea che tali pregiudizi e discriminazioni possono avere origine da pacchetti di dati già distorti, che riflettono le discriminazioni presenti nella società; pone in risalto che l'IA deve evitare distorsioni che sfocino in una discriminazione vietata e non deve riprodurre processi discriminatori; evidenzia la necessità di tenere conto di tali rischi nella progettazione delle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale, nonché l'importanza di collaborare con i fornitori di dette tecnologie per far fronte alle persistenti lacune che favoriscono la discriminazione; raccomanda che le squadre incaricate della progettazione e dello sviluppo dell'IA riflettano l'eterogeneità della società;

75.

sottolinea l'importanza della trasparenza degli algoritmi al fine di tutelare pienamente i diritti fondamentali; pone in risalto che i legislatori, considerati gli importanti risvolti sia in campo etico che giuridico, devono prendere in considerazione la complessa questione della responsabilità, in particolare quella per danni a cose e persone, e che la responsabilità per tutte le applicazioni dell'IA dovrebbe sempre ricadere su una persona fisica o giuridica;

76.

sottolinea la necessità che l'IA sia resa ampiamente disponibile nei settori e nelle industrie culturali e creative in tutta Europa, al fine di mantenere condizioni di parità e una concorrenza leale per tutte le parti interessate e gli attori in Europa; sottolinea il potenziale delle tecnologie di IA per i settori e le industrie culturali e creative, dal miglioramento della gestione, della sensibilizzazione e del coinvolgimento del pubblico, alla selezione assistita dei contenuti, alla rivalutazione degli archivi culturali nonché alla verifica dei fatti e al giornalismo di dati assistiti; sottolinea la necessità di offrire opportunità di apprendimento e di formazione per permettere alla società europea di comprendere l'utilizzo, i rischi potenziali e le opportunità dell'IA; ribadisce, a tale proposito, la sua opinione secondo cui l'IA e l'innovazione robotica devono essere integrate nei programmi d'istruzione e di formazione; ricorda le speciali esigenze dell'istruzione e formazione professionale (IFP) riguardo all'IA e chiede un approccio collaborativo a livello europeo per rafforzare le potenzialità dell'IA in tale ambito in tutta Europa; sottolinea che il recepimento della direttiva sui servizi di media audiovisivi (AVMS) (24) nel diritto nazionale è fondamentale per realizzare un autentico mercato unico digitale che promuova la diversità culturale;

77.

sottolinea la mancanza di finanziamenti con capitali di rischio europei, il mancato accesso ai finanziamenti e la mancata disponibilità di dati e riconosce inoltre l'esistenza di ostacoli esterni e interni all'adozione delle tecnologie di IA, in particolare per i settori meno maturi e le PMI; esorta a un approccio globale nell'Unione, fondato sulla promozione dell'imprenditorialità attraverso normative favorevoli agli investitori, al fine di garantire l'accesso ai finanziamenti per le start-up europee promettenti in tutte le fasi di crescita; chiede uno sforzo congiunto per prevenire e scoraggiare l'esodo delle giovani imprese promettenti europee, che spesso non dispongono di finanziamenti subito dopo la loro entrata sul mercato;

78.

ricorda che l'attuale legislazione dell'Unione non prevede requisiti obbligatori in materia di cibersicurezza per i prodotti e i servizi in generale; chiede l'inclusione di requisiti essenziali nella fase di progettazione (sicurezza fin dalla progettazione) nonché l'utilizzo di norme e processi adeguati in materia di cibersicurezza sia durante il ciclo di vita dei prodotti e dei servizi che nelle loro catene di approvvigionamento;

79.

mette in evidenza che la quarta rivoluzione industriale dipenderà, tra le altre cose, dall'accesso alle materie prime, come il litio e le terre rare, e che l'Unione deve ridurre la sua dipendenza dalla loro importazione limitando il consumo assoluto e garantendo una propria attività estrattiva responsabile dal punto di vista ambientale e l'economia circolare; ritiene che una politica più forte in materia di economia circolare applicata ai servizi digitali e ai semiconduttori potrebbe contemporaneamente contribuire alla sovranità industriale dell'Unione e a evitare gli effetti negativi delle attività estrattive connesse alle materie prime;

80.

chiede una strategia più chiara per i poli europei dell'innovazione digitale, al fine di promuovere un'ampia diffusione delle nuove tecnologie presso le PMI, le imprese a media capitalizzazione e le start-up; sottolinea che la rete di poli europei dell'innovazione digitale dovrebbe assicurare un'ampia copertura geografica in Europa e comprendere le zone remote, rurali e insulari, così come avviare un dialogo intersettoriale; invita la Commissione a elaborare una strategia ambiziosa ed esaustiva per sostenere la creazione e la crescita delle start-up allo scopo di disporre di una nuova generazione di «unicorni» digitali europei entro 10 anni, in particolare la strategia dovrebbe esaminare misure quali incentivi fiscali per le start-up e le PMI recentemente costituite e l'introduzione di un visto dell'UE per le start-up;

81.

si compiace della nuova strategia della Commissione per il cloud computing e dell'iniziativa europea per il cloud computing;

82.

si compiace dell'impatto positivo che potrebbe avere l'IA sui mercati del lavoro europei, tra cui la creazione di posti di lavoro, luoghi di lavoro più sicuri e più inclusivi, la lotta alla discriminazione in materia di assunzioni e retribuzioni e la promozione di una migliore corrispondenza delle competenze e di flussi di lavoro più efficienti, purché siano attenuati i rischi e siano aggiornati periodicamente i quadri normativi con l'avanzare dell'ondata digitale;

83.

invita gli Stati membri a investire in sistemi d'istruzione, formazione professionale e apprendimento permanente reattivi, inclusivi e di elevata qualità nonché in politiche di riqualificazione e miglioramento delle competenze dei lavoratori nei settori che potrebbero gravemente risentire dell'IA, incluso il settore dell'agricoltura e della silvicoltura; sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione all'inclusione dei gruppi svantaggiati a tale riguardo;

84.

prende atto del divario di competenze sui mercati del lavoro europei; plaude alla nuova agenda europea per le competenze e al nuovo piano d'azione per l'istruzione digitale (2021-2027) della Commissione, che aiuteranno i lavoratori a migliorare le proprie competenze digitali e a qualificarsi per il futuro mondo del lavoro, nonché ad affrontare il problema dell'adattamento e dell'acquisizione di competenze e conoscenze nell'ottica della transizione ecologica e digitale; sottolinea la necessità di integrare gli aspetti etici dell'IA e lo sviluppo di competenze a fini etici in qualsiasi programma di istruzione e formazione destinato agli sviluppatori e a chi lavora con l'IA; ricorda la necessità che gli sviluppatori, i programmatori, i decisori e le aziende che lavorano con l'IA siano consapevoli della propria responsabilità etica; sottolinea che l'accesso alle giuste competenze e conoscenze in materia di IA può colmare il divario digitale nella società e che le soluzioni di IA dovrebbero sostenere l'inserimento nel mercato del lavoro di gruppi vulnerabili quali le persone con disabilità o coloro che vivono in zone remote o rurali;

85.

sottolinea che la parità di genere è un principio fondamentale dell'Unione europea e dovrebbe riflettersi in tutte le politiche della stessa; invita a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nel conseguimento degli obiettivi della strategia digitale europea in linea con gli obiettivi di parità di genere; rammenta che la partecipazione delle donne all'economia digitale è essenziale per plasmare una florida società digitale e per promuovere il mercato interno digitale dell'UE; invita la Commissione a garantire l'attuazione della dichiarazione ministeriale di impegno sulle donne nel settore digitale; ritiene che l'IA possa contribuire in modo significativo a superare le discriminazioni di genere e ad affrontare le sfide incontrate dalle donne nell'ottica di promuovere la parità di genere, purché venga messo a punto un quadro giuridico ed etico adeguato, siano eliminati i pregiudizi consapevoli e inconsapevoli e siano rispettati i principi della parità di genere;

86.

sottolinea che l'agricoltura è un settore in cui l'IA svolgerà un ruolo fondamentale per risolvere le questioni e le sfide legate alla produzione e all'approvvigionamento alimentari; sottolinea che le tecnologie dell'Internet delle cose e l'IA in particolare rappresentano un'opportunità significativa per la modernizzazione, l'automazione e il miglioramento dell'efficienza e della sostenibilità del settore agroalimentare e per lo sviluppo locale nelle zone rurali, aumentando la produzione vegetale e migliorando la qualità delle colture; ritiene che l'utilizzo delle tecnologie digitali e di IA e una maggiore ricerca e sviluppo nel settore agroalimentare siano necessari per migliorare la sostenibilità, l'efficienza, la precisione e stimolare la produttività; sottolinea il potenziale dell'Internet delle cose e dell'IA nell'agricoltura di precisione, in particolare nell'individuazione delle condizioni meteorologiche, dei nutrienti del suolo e delle esigenze idriche, nonché nell'identificazione delle infestazioni parassitarie e delle fitopatie; evidenzia che il monitoraggio attraverso strumenti automatizzati e digitali può aiutare a minimizzare l'impronta ambientale e climatica dell'agricoltura; invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare le risorse e gli investimenti dedicati al settore agricolo a tali fini e a fornire risorse sufficienti e sviluppare strumenti per la ricerca sull'uso dell'IA in tali settori per facilitare un migliore utilizzo delle risorse disponibili da parte degli agricoltori interessati, aumentare l'efficienza e la produzione e promuovere la creazione di poli di innovazione e start-up in questo settore;

87.

ritiene che l'applicazione dell'IA all'interno dell'Unione e il relativo uso dei dati personali dei cittadini europei debbano rispettare i nostri valori e diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, quali la dignità umana, la tutela della vita privata e dei dati e la sicurezza; sottolinea che, poiché l'IA per definizione implica il trattamento dei dati, essa deve rispettare la normativa dell'Unione europea in materia di protezione dei dati, in particolare il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD); ribadisce l'importanza di fornire alle autorità pubbliche indipendenti preposte alla protezione dei dati le risorse necessarie per consentire loro di monitorare e garantire efficacemente il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati;

88.

sottolinea che investire nella scienza, nella ricerca e nello sviluppo nell'ambito del digitale e dell'IA, promuovendo un accesso migliore al capitale di rischio, sviluppando una forte sicurezza informatica delle infrastrutture critiche e delle reti di comunicazione elettronica e un accesso a dati imparziali di elevata qualità costituisce una pietra miliare per garantire la sovranità digitale dell'Unione; invita la Commissione a esaminare i diversi modi in cui l'Unione è esposta al rischio di diventare dipendente da attori esterni; osserva che una regolamentazione poco chiara, eccessiva o frammentata ostacolerà l'emergere di «unicorni» innovativi ad alta tecnologia, start-up e PMI o li spingerà a sviluppare i loro prodotti e servizi al di fuori dell'Europa;

89.

sottolinea che la realizzazione di una società europea dei gigabit sicura e inclusiva è una condizione essenziale per il successo della transizione digitale dell'Unione; sottolinea il ruolo della connettività, alimentata in particolare dall'infrastruttura 5G e in fibra ottica, nella trasformazione dei modi di lavoro e di istruzione, dei modelli aziendali e di interi settori quali l'industria manifatturiera, i trasporti e l'assistenza sanitaria, in particolare in combinazione con altre tecnologie quali la virtualizzazione, il cloud computing, l'edge computing, l'IA, il network slicing (segmentazione della rete) e l'automatizzazione, e sottolinea che la connettività ha le potenzialità per assicurare una maggiore produttività e più innovazione ed esperienze per gli utenti;

90.

invita la Commissione a incentivare le imprese europee a cominciare a sviluppare e creare capacità tecnologiche per le reti mobili di prossima generazione; invita la Commissione ad analizzare l'impatto di un accesso ineguale alle tecnologie digitali e delle disparità di connettività tra gli Stati membri;

91.

rileva che è fondamentale investire nel calcolo ad alte prestazioni (HPC) per liberare il pieno potenziale dell'IA e di altre tecnologie emergenti; chiede che il divario relativo agli investimenti nella connettività sia colmato attraverso lo strumento Next Generation EU, nonché mediante finanziamenti nazionali e privati, al fine di compensare le riduzioni degli investimenti dell'UE nelle future tecnologie nel quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027;

92.

chiede un approccio che coinvolga l'intera società in materia di cibersicurezza; sottolinea che i nuovi approcci alla cibersicurezza dovrebbero essere progettati sulla base della resilienza e dell'adattabilità alle sollecitazioni e agli attacchi; chiede un approccio olistico alla cibersicurezza, che tenga conto dell'intero sistema, dalla sua progettazione e fruibilità all'istruzione e alla formazione dei cittadini; sottolinea che la trasformazione digitale, con la rapida digitalizzazione dei servizi e l'introduzione su larga scala di dispositivi connessi, rende necessariamente la nostra società e la nostra economia maggiormente esposte agli attacchi informatici; mette in evidenza che i progressi nell'ambito dell'informatica quantistica rivoluzioneranno le tecniche di crittografia esistenti; invita la Commissione a sostenere la ricerca che consentirebbe all'Europa di superare questa sfida e sottolinea la necessità di una crittografia end-to-end solida e sicura; invita la Commissione a valutare l'uso di protocolli e applicazioni di cibersicurezza basati sulla tecnologia blockchain per migliorare la resilienza, l'affidabilità e la solidità delle infrastrutture di IA; sottolinea la necessità di includere elementi di cibersicurezza in tutte le politiche settoriali; sottolinea che una protezione efficace esige che l'UE e le istituzioni nazionali collaborino, con il sostegno dell'ENISA, al fine di garantire la sicurezza, l'integrità, la resilienza e la sostenibilità delle infrastrutture e delle reti di comunicazione elettronica essenziali; si compiace della proposta della Commissione di rivedere la direttiva NIS e della sua intenzione di ampliarne l'ambito di applicazione e di ridurre le differenze di applicazione da parte degli Stati membri; chiede un approccio prudente nei confronti delle potenziali dipendenze da fornitori ad alto rischio, in particolare per l'implementazione delle reti 5G;

o

o o

93.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64962

(2)  https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2228

(3)  GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(4)  GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

(5)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(6)  GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

(7)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

(8)  GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.

(9)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

(10)  GU C 11 del 12.1.2018, pag. 55.

(11)  GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1.

(12)  GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1.

(13)  GU L 328 del 18.12.2019, pag. 7.

(14)  GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70.

(15)  GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92.

(16)  GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57.

(17)  Testi approvati, P9_TA(2020)0032.

(18)  Testi approvati, P9_TA(2020)0272.

(19)  Testi approvati, P9_TA(2020)0277.

(20)  Testi approvati, P9_TA(2020)0275.

(21)  Testi approvati, P9_TA(2020)0276.

(22)  Testi approvati, P9_TA(2021)0007.

(23)  Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1), considerando 34.

(24)  Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69).


Venerdì 21 maggio 2021

12.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 15/218


P9_TA(2021)0262

Adeguata protezione dei dati personali da parte del Regno Unito

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2021 sull'adeguata protezione dei dati personali da parte del Regno Unito (2021/2594(RSP))

(2022/C 15/23)

Il Parlamento europeo,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»), in particolare gli articoli 7, 8, 16, 47 e 52,

vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 16 luglio 2020 nella causa C-311/18, Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited e Maximillian Schrems (sentenza Schrems II) (1),

vista la sentenza della CGUE del 6 ottobre 2015 nella causa C-362/14, Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner (sentenza Schrems I) (2),

vista la sentenza della CGUE del 6 ottobre 2020 nella causa C-623/17, Privacy International/Secretary of State of Foreign and Commonwealth affairs (3),

vista la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, e sulla cooperazione transatlantica nel campo della giustizia e degli affari interni (4),

vista la sua risoluzione del 5 luglio 2018 sull'adeguatezza della protezione offerta dallo scudo UE-USA per la privacy (5),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sull'utilizzo dei dati degli utenti Facebook da parte di Cambridge Analytica e l'impatto sulla protezione dei dati (6),

vista la sua risoluzione del 20 maggio 2021 sulla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 luglio 2020 — Data Protection Commissioner contro Facebook Ireland Limited e Maximillian Schrems («Schrems II») — Causa C-311/18 (7),

vista la sua risoluzione del 26 novembre 2020 sulla revisione della politica commerciale dell'UE (8),

visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, del 31 dicembre 2020, tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (9),

vista la sua risoluzione del 28 aprile 2021 sull'esito dei negoziati UE-Regno Unito (10),

visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) (11) (RGPD),

vista la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati (12) (direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie),

vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (13),

viste la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 gennaio 2017, presentata dalla Commissione e concernente il rispetto della vita privata e la tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche (COM(2017)0010) e la relativa posizione del Parlamento europea adottata il 20 ottobre 2017 (14),

viste le raccomandazioni del comitato europeo per la protezione dei dati (European Data Protection Board — EDPB), tra cui la sua dichiarazione del 9 marzo 2021 sul regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche e le sue raccomandazioni 01/2020, del 10 novembre 2020, sulle misure che integrano gli strumenti di trasferimento al fine di garantire il rispetto del livello di protezione dei dati personali dell'UE,

visti i criteri di riferimento per l'adeguatezza adottati dal Gruppo dell'Articolo 29 per la tutela dei dati il 6 febbraio 2018 e approvati dall'EDPB,

viste le raccomandazioni 01/2021 dell'EDPB, del 2 febbraio 2021, sui criteri di riferimento per l'adeguatezza ai sensi della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie,

visti i progetti di decisioni di adeguatezza pubblicati dalla Commissione il 19 febbraio 2021, una ai sensi dell'RGPD (15) e l'altra ai sensi della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie (16),

visti i pareri 14/2021 e 15/2021 dell'EDPB, del 13 aprile 2021, concernenti il progetto di decisione di esecuzione della Commissione europea a norma della direttiva (UE) 2016/680 sull'adeguata protezione dei dati personali nel Regno Unito,

viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e la Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale del Consiglio d'Europa, nonché il suo protocollo di modifica («Convenzione 108+»), di cui il Regno Unito è parte,

visto il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione,

visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la proposta di risoluzione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

A.

considerando che la possibilità di trasferire dati personali a livello transfrontaliero ha il potenziale per essere un motore fondamentale dell'innovazione, della produttività e della competitività economica, oltre a rivestire un'importanza cruciale per la cooperazione efficace nella lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera, le forme gravi di criminalità e il terrorismo, che dipende in misura crescente dallo scambio di dati personali;

B.

considerando che la CGUE, nella sentenza Schrems I, ha sottolineato come l'accesso indiscriminato da parte delle autorità di intelligence al contenuto delle comunicazioni elettroniche violi l'essenza del diritto alla riservatezza delle comunicazioni di cui l'articolo 7 della Carta, e che gli Stati Uniti non prevedono, in violazione dell'articolo 47 della Carta, mezzi di ricorso sufficienti per le persone non statunitensi contro la sorveglianza di massa;

C.

considerando che il Regno Unito è tradizionalmente un importante partner commerciale di molti Stati membri dell'UE e uno stretto alleato nel settore della sicurezza; che l'UE e il Regno Unito dovrebbero mantenere questa stretta cooperazione nonostante il recesso del Regno Unito dall'UE, poiché sarà vantaggiosa per entrambe le parti;

D.

considerando che le imprese europee hanno bisogno di chiarezza e certezza giuridiche, dato che è sempre più importante per tutti i tipi di aziende che forniscono beni e servizi a livello internazionale poter trasferire i dati personali oltre i propri confini; che una decisione di adeguatezza nei confronti del Regno Unito ai sensi dell'RGPD è della massima importanza, dato che molte imprese europee effettuano scambi commerciali attraverso la Manica, in particolare dal momento che la Brexit è ancora molto recente e che i flussi di dati all'interno dell'Unione non hanno subito restrizioni; che la mancata adozione di un solido quadro di adeguatezza rischierebbe di perturbare i trasferimenti commerciali transfrontalieri di dati personali tra l'UE e il Regno Unito e comporterebbe elevati costi di adempimento;

E.

considerando che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione include alcune garanzie e condizioni per lo scambio di dati personali pertinenti nell'ambito delle attività di contrasto; che i negoziati sui flussi di dati personali sono stati condotti parallelamente a quelli relativi all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, ma non sono stati completati entro la fine del periodo di transizione, che si è concluso il 31 dicembre 2020; che nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è stata inclusa una «clausola passerella» come soluzione temporanea, subordinata all'impegno del Regno Unito a non modificare il suo attuale regime di protezione dei dati, al fine di garantire la prosecuzione dei flussi di dati personali tra il Regno Unito e l'UE fino all'adozione di una decisione di adeguatezza; che l'iniziale periodo di quattro mesi è stato prorogato e terminerà alla fine di giugno 2021;

F.

considerando che la valutazione realizzata dalla Commissione prima di presentare il proprio progetto di decisione di esecuzione era incompleta e incoerente con i requisiti della CGUE relativi alle valutazioni di adeguatezza, come sottolineato dall'EDPB nei suoi pareri di adeguatezza, in cui consiglia alla Commissione di valutare ulteriormente gli specifici aspetti della legislazione e della prassi del Regno Unito che riguardano la raccolta in blocco di dati, la comunicazione a destinatari esteri e gli accordi internazionali in materia di scambio di informazioni di intelligence, l'ulteriore utilizzo delle informazioni raccolte a fini di contrasto e l'indipendenza dei commissari giudiziali;

G.

considerando che taluni aspetti del diritto e/o della prassi del Regno Unito non sono stati presi in considerazione dalla Commissione e che ciò ha portato all'elaborazione di progetti di decisioni di esecuzione incoerenti con il diritto dell'Unione; considerando che, a norma dell'articolo 45 dell'RGPD, nel valutare l'adeguatezza del livello di protezione, la Commissione prende in considerazione in particolare «la pertinente legislazione generale e settoriale (anche in materia di sicurezza pubblica, difesa, sicurezza nazionale, diritto penale e accesso delle autorità pubbliche ai dati personali), così come l'attuazione di tale legislazione, le norme in materia di protezione dei dati, le norme professionali e le misure di sicurezza, comprese le norme per il trasferimento successivo dei dati personali verso un altro paese terzo o un'altra organizzazione internazionale osservate nel paese o dall'organizzazione internazionale in questione, la giurisprudenza» nonché «gli impegni internazionali assunti dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale in questione o altri obblighi derivanti da convenzioni o strumenti giuridicamente vincolanti come pure dalla loro partecipazione a sistemi multilaterali o regionali, in particolare in relazione alla protezione dei dati personali», il che include gli accordi internazionali in altri settori che implicano l'accesso ai dati o la condivisione delle informazioni e richiede pertanto una valutazione di tali accordi internazionali;

H.

considerando che la CGUE, nella sentenza «Schrems I», ha affermato chiaramente che «in sede di esame del livello di protezione offerto da un paese terzo, la Commissione è tenuta a valutare il contenuto delle norme applicabili in tale paese risultanti dalla legislazione nazionale o dagli impegni internazionali di quest'ultimo, nonché la prassi intesa ad assicurare il rispetto di tali norme; al riguardo, tale istituzione deve prendere in considerazione, in conformità all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, tutte le circostanze relative ad un trasferimento di dati personali verso un paese terzo» (punto 75);

I.

considerando che, a norma dei trattati, le attività dei servizi di intelligence e la condivisione tra Stati membri e paesi terzi sono escluse dall'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, poiché rientrano nella necessaria valutazione di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali offerto dai paesi terzi, come confermato dalla CGUE nelle sentenze Schrems I e Schrems II;

J.

considerando che le norme in materia di protezione dei dati si basano non solo sulla legislazione vigente ma anche sulla sua applicazione pratica, e che nell'elaborazione della sua decisione la Commissione ha valutato unicamente la legislazione senza tenere conto della sua effettiva applicazione pratica;

K.

considerando che, attualmente, la Commissione riconosce che dodici paesi terzi offrono una protezione adeguata ai sensi dell'RGPD e ha recentemente concluso i colloqui a tale riguardo con la Repubblica di Corea; che il Regno Unito è il primo paese al quale la Commissione ha proposto di concedere una decisione di adeguatezza ai sensi della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie;

L.

considerando che il caso del Regno Unito è diverso da tutte le precedenti valutazioni di adeguatezza, poiché riguarda un ex Stato membro dell'UE che ha recepito le disposizioni dell'RGPD nel proprio ordinamento nazionale e ha stabilito inoltre che tutta la normativa nazionale derivante dal diritto dell'UE, ivi compresa la legislazione che recepisce la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, continuerà ad essere applicata anche dopo la fine del periodo di transizione;

I.   REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI

Osservazioni generali

1.

osserva che il Regno Unito è firmatario della CEDU e della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale; si aspetta che il Regno Unito, nonostante abbia lasciato l'Unione europea, garantisca lo stesso quadro minimo di protezione dei dati;

2.

accoglie con favore l'impegno del Regno Unito a rispettare la democrazia e lo Stato di diritto, nonché a proteggere in ambito nazionale, dandovi attuazione, i diritti fondamentali quali sanciti dalla CEDU, tra cui elevati livelli di protezione dei dati; ricorda che ciò è un presupposto necessario per la cooperazione dell'UE con il Regno Unito; ricorda che, nonostante l'articolo 8 della CEDU sul diritto al rispetto della vita privata sia parte del diritto nazionale del Regno Unito in virtù dello Human Rights Act del 1998 e del common law grazie al nuovo illecito di abuso di informazioni riservate, il governo ha votato contro le iniziative volte a includere un diritto fondamentale alla protezione dei dati;

3.

osserva che, per l'elaborazione di una solida normativa sulla protezione dei dati ai sensi dell'RGPD, l'Unione europea ha optato per un approccio alla governance dei dati incentrato sui diritti umani e, pertanto, esprime profonda preoccupazione per le dichiarazioni pubbliche del primo ministro del Regno Unito, il quale ha affermato che il Regno Unito cercherà di discostarsi dalle norme dell'UE in materia di protezione dei dati e di istituire propri controlli «sovrani» in questo settore; ritiene che la strategia nazionale 2020 del Regno Unito in materia di dati rappresenti un cambio di passo, dalla protezione dei dati personali verso un uso e una condivisione degli stessi più ampi, incompatibili con i principi di equità, minimizzazione dei dati e limitazione delle finalità ai sensi dell'RGPD; osserva che, nei suoi pareri sull'adeguatezza, l'EDPB ha evidenziato che ciò potrebbe comportare possibili rischi in relazione alla protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea;

4.

osserva che decisioni di adeguatezza valide contribuiscono in maniera importante alla protezione dei diritti fondamentali delle persone e alla certezza giuridica per le imprese; sottolinea, tuttavia, che le decisioni di adeguatezza basate su valutazioni incomplete e non opportunamente applicate dalla Commissione potrebbero avere l'effetto opposto, laddove contestate dinanzi a un organo giurisdizionale;

5.

osserva che la valutazione realizzata dalla Commissione prima di presentare il proprio progetto di decisione di esecuzione era incompleta e incoerente con i requisiti della CGUE relativi alle valutazioni di adeguatezza, come sottolineato dall'EDPB nei suoi pareri di adeguatezza, in cui consiglia alla Commissione di valutare ulteriormente gli specifici aspetti della legislazione e della prassi del Regno Unito che riguardano la raccolta in blocco di dati, la comunicazione a destinatari esteri e gli accordi internazionali in materia di scambio di informazioni di intelligence, l'ulteriore utilizzo delle informazioni raccolte a fini di contrasto e l'indipendenza dei commissari giudiziali;

Applicazione dell'RGPD

6.

esprime preoccupazione per la mancata, e spesso inesistente, applicazione dell'RGPD da parte del Regno Unito quando quest'ultimo ancora era membro dell'UE; rileva in particolare la mancanza, in passato, di un'adeguata applicazione da parte dell'Information Commissioner’s Office (ICO — Ufficio del commissario per l'informazione) del Regno Unito; rimanda all'esempio dell'ICO, che ha archiviato una denuncia riguardante le tecnologie pubblicitarie dopo aver organizzato due eventi con i portatori di interessi, elaborato una relazione dal titolo «Update Report on Adtech» (Relazione di aggiornamento sulla tecnologie pubblicitarie) e affermato che il settore delle tecnologie pubblicitarie appare immaturo nella sua comprensione degli obblighi relativi alla protezione dei dati, senza però utilizzare le sue competenze di esecuzione (17); esprime preoccupazione per il fatto che la mancata esecuzione sia un problema strutturale, come indicato nella politica di azione normativa dell'ICO, in cui si afferma esplicitamente che «nella maggior parte dei casi riserveremo i nostri poteri ai casi più gravi, rappresentanti le violazioni più gravi degli obblighi in materia di diritti di informazione. Tali violazioni, generalmente, sono il risultato di un atto volontario o deliberato o di una negligenza, ovvero consistono in ripetute violazioni degli obblighi relativi ai diritti all'informazione, che arrecano pregiudizio o provocano danni alle persone»; sottolinea che, in pratica, ciò ha fatto sì che non sia stato posto rimedio a un ampio numero di violazioni della legislazione sulla protezione dei dati nel Regno Unito;

7.

prende atto della strategia nazionale del Regno Unito in materia di dati, aggiornata il 9 dicembre 2020, che suggerisce un passaggio dalla protezione dei dati personali a un uso e una condivisione maggiori e più ampi dei dati; rileva che tale posizione secondo cui la mancata comunicazione dei dati può avere un impatto negativo sulla società, come enunciata nella strategia, non è compatibile con i principi di minimizzazione dei dati e limitazione della finalità ai sensi dell'RGPD e del diritto primario;

8.

osserva che la commissione per gli affari costituzionali nel 2004 (18) e la commissione per gli affari pubblici del parlamento del Regno Unito nel 2014 (19), hanno raccomandato di garantire l'indipendenza dell'ICO rendendolo un funzionario parlamentare che riferisce al parlamento, anziché continuare a essere nominato dal ministero per i media digitali e lo sport; deplora che non sia stato dato seguito a tale raccomandazione;

Trattamento dei dati per il controllo dell'immigrazione

9.

osserva che la legislazione del Regno Unito sulla protezione dei dati prevede una deroga ad alcuni aspetti dei diritti e dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati, tra cui il diritto di accesso, il diritto dell'interessato di sapere con chi sono condivisi i propri dati, e se tale protezione pregiudichi l'effettivo controllo dell'immigrazione; sottolinea che il monitoraggio e la conformità del ricorso all'esenzione devono essere in linea con le norme enunciate nei criteri di riferimento per l'adeguatezza, che impongono di tenere conto della prassi e del principio, specificando che è necessario considerare non solo il contenuto delle norme applicabili ai dati personali trasferiti a un paese terzo, ma anche il sistema vigente che garantisce l'efficacia di tali norme; riconosce che tale esenzione, che è a disposizione di tutti i titolari del trattamento dei dati nel Regno Unito, è stata approvata dall'ICO e da un tribunale, e può essere invocata solo caso per caso e applicata in base ai principi di necessità e proporzionalità; ricorda le informazioni recentemente rivelate secondo cui sono state presentate 17 780 richieste di accesso in relazione ai dati trattati dal ministero degli Interni tra il 1o aprile 2018 e il 31 marzo 2019 e riguardanti 146,75 milioni di interessati e che l'esenzione per l'immigrazione è stata utilizzata nel 2020 per oltre il 70 % delle richieste degli interessati al ministero degli Interni (20); sottolinea che anche nei casi in cui il ministero degli Interni ha utilizzato la deroga, l'accesso alle informazioni non è stato completamente negato ma limitato ai documenti con omissioni;

10.

osserva che tale esenzione si applica ora ai cittadini dell'UE che risiedono o prevedono di risiedere nel Regno Unito; esprime profonda preoccupazione per il fatto che l'esenzione elimina le principali possibilità di responsabilità e di ricorso e sottolinea che non si tratta di un livello di protezione adeguato;

11.

ribadisce la sua seria preoccupazione in merito a un'eccezione ai diritti degli interessati nella politica di immigrazione del Regno Unito; ribadisce inoltre la sua posizione secondo cui l'esenzione per il trattamento dei dati personali ai fini dell'immigrazione prevista dal Data Protection Act del Regno Unito deve essere modificata prima di poter adottare qualsiasi valida decisione di adeguatezza, come più volte ribadito, anche nella sua risoluzione del 12 febbraio 2020 sulla proposta di mandato negoziale per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (21) e nel parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del 5 febbraio 2021 (22); invita la Commissione ad adoperarsi per eliminare l'esenzione per l'immigrazione o a garantirne una riforma, così che la deroga e il ricorso alla stessa offrano garanzie sufficienti agli interessati e non violino le norme che ci si attende da un paese terzo;

Sorveglianza di massa

12.

ricorda le rivelazioni sulla sorveglianza di massa da parte degli Stati Uniti e del Regno Unito, riportate dall'informatore Edward Snowden; ricorda che il programma britannico «Tempora», gestito dal Government Communications Headquarters (GCHQ — il quartier generale delle comunicazioni del governo) del Regno Unito, intercetta le comunicazioni in tempo reale attraverso i cavi in fibra ottica della dorsale internet e registra i dati in modo che possano essere trattati e consultati in un momento successivo; ricorda che tale sorveglianza di massa del contenuto e dei metadati delle comunicazioni avviene indipendentemente dall'esistenza di sospetti specifici o di dati obiettivo;

13.

ricorda che, nelle sentenze «Schrems I» e «Schrems II», la CGUE ha statuito che l'accesso di massa al contenuto delle comunicazioni private incide sul contenuto essenziale del diritto al rispetto della vita privata e che, in questi casi, una verifica della necessità e della proporzionalità non è più necessaria; sottolinea che tali principi si applicano ai trasferimenti di dati a paesi terzi diversi dagli Stati Uniti, Regno Unito incluso;

14.

ricorda la sua risoluzione del 12 marzo 2014 in cui si affermava che i programmi di sorveglianza di massa indiscriminati e non fondati su sospetti condotti dall'agenzia di intelligence GCHQ del Regno Unito sono incompatibili con i principi di necessità e proporzionalità in una società democratica e non sono adeguati ai sensi del diritto dell'UE sulla protezione dei dati; riconosce che, da allora, il Regno Unito ha realizzato una significativa riforma delle proprie leggi in materia di sorveglianza, introducendo garanzie che vanno al di là delle condizioni stabilite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) nella sua sentenza Schrems II (23) e delle garanzie previste dalle legislazioni sulla sorveglianza della maggior parte degli Stati membri; accoglie con favore in particolare la disposizione riguardante il pieno accesso ad effettivi mezzi di ricorso giurisdizionale; ricorda che il relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto al rispetto della vita privata ha accolto con favore le solide garanzie introdotte con l'Investigatory Powers Act (IPA) del 2016 in termini di necessità, proporzionalità e autorizzazione indipendente di un organo giudiziario;

15.

ricorda che nel settembre 2018 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha confermato che i programmi di intercettazione e conservazione di dati di massa del Regno Unito, tra cui Tempora, sono illegali e incompatibili con le condizioni necessarie per una società democratica (24);

16.

ritiene inaccettabile che i progetti di decisione di adeguatezza non tengano conto dell'assenza di restrizioni all'utilizzo da parte del Regno Unito dei poteri sui dati in blocco, né dell'effettivo ricorso alle operazioni di sorveglianza del Regno Unito e degli Stati Uniti, come descritto da Edward Snowden, compreso il fatto che:

a)

l'ICO o gli organi giurisdizionali non effettuano un controllo sostanziale efficace sul ricorso all'esenzione per la sicurezza nazionale prevista dalla legislazione del Regno Unito relativa alla protezione dei dati;

b)

le restrizioni di utilizzo dei poteri su dati in blocco da parte del Regno Unito non sono previste dalla legge stessa, come richiesto dalla CGUE (ma sono invece lasciate alla discrezione dell'esecutivo soggetta a un «rispettoso» controllo giurisdizionale);

c)

la descrizione di «dati secondari» (metadati) nei progetti di decisione è gravemente fuorviante e non precisa che tali dati possono contenere molte informazioni ed essere altamente invasivi, e che sono soggetti a sofisticate analisi automatizzate (come dichiarato dalla CGUE nella causa «Digital Rights Ireland» (25)) ma che tuttavia, ai sensi della legislazione britannica, i metadati non sono adeguatamente protetti dall'accesso indebito, dalla raccolta in blocco e dall'analisi basata sull'intelligenza artificiale da parte delle agenzie di intelligence del Regno Unito;

d)

le «Five Eyes Agencies», in particolare il GCHQ e l'Agenzia nazionale per la sicurezza (NSA), condividono nella pratica tutti i dati di intelligence;

sottolinea inoltre che, per quanto riguarda gli Stati Uniti, i cittadini del Regno Unito godono di alcune garanzie informali tra il GCHQ e l'NSA; esprime profonda preoccupazione per il fatto che tali garanzie non proteggano i cittadini o i residenti dell'UE, i cui dati possono essere oggetto di trasferimenti successivi e di condivisione con l'NSA;

17.

invita gli Stati membri a concludere accordi di «non spionaggio» con il Regno Unito e invita la Commissione a utilizzare i suoi scambi con le controparti britanniche per trasmettere il messaggio che, se le leggi e le pratiche di sorveglianza del Regno Unito non verranno modificate, l'unica opzione percorribile per facilitare le decisioni di adeguatezza sarebbe la conclusione di accordi di «non spionaggio» con gli Stati membri;

Trasferimenti successivi

18.

sottolinea con forza il fatto che la legge del 2018 sul recesso dall'Unione europea (European Union Withdrawal Act) prevede che la giurisprudenza della CGUE esistente prima della fine del periodo di transizione diventi «diritto mantenuto dell'UE» e pertanto giuridicamente vincolante per il Regno Unito; sottolinea che il Regno Unito è vincolato dai principi e dalle condizioni definiti nelle sentenze Schrems I e Schrems II della CGUE per quanto riguarda la valutazione sull'adeguatezza di altri paesi terzi; esprime preoccupazione per il fatto che i tribunali del Regno Unito non applicheranno più la Carta; rileva che il Regno Unito non è più sottoposto alla giurisdizione della CGUE, la quale rappresenta l'ultimo grado di giudizio per l'interpretazione della Carta;

19.

sottolinea che le norme del Regno Unito sulla condivisione dei dati personali ai sensi del Digital Economy Act del 2017 e sui trasferimenti successivi dei dati di ricerca chiaramente non possono considerarsi come «sostanzialmente equivalenti» alle norme stabilite nell'RGPD, come interpretate dalla CGUE;

20.

esprime preoccupazione per il fatto che il Regno Unito si sia attribuito il diritto di dichiarare che altri paesi terzi o territori garantiscono un livello di protezione dei dati adeguato, indipendentemente dal fatto che l'Unione europea abbia ritenuto il paese terzo o territorio in questione in grado di offrire tale protezione; ricorda che il Regno Unito ha già dichiarato, contrariamente all'UE, che Gibilterra garantisce tale protezione; esprime profonda preoccupazione per il fatto che uno status di adeguatezza del Regno Unito porterebbe di conseguenza all'aggiramento delle norme dell'UE sui trasferimenti verso paesi o territori non ritenuti adeguati ai sensi del diritto dell'UE;

21.

prende atto del fatto che il 1o febbraio 2021 il Regno Unito ha inviato una richiesta di adesione all'accordo globale e progressivo di partenariato transpacifico (CPTTP), in particolare al fine di beneficiare delle moderne norme sul commercio digitale che consentono la libera circolazione dei dati tra i membri, rimuovono gli ostacoli inutili per le imprese [ecc.]"; osserva con preoccupazione che i membri del CPTTP sono undici, otto dei quali non hanno una decisione di adeguatezza da parte dell'UE; esprime profonda preoccupazione per i potenziali trasferimenti successivi di dati personali di cittadini e residenti dell'UE verso tali paesi nel caso in cui sia concessa nei confronti del Regno Unito una decisione di adeguatezza (26);

22.

esprime rammarico per il fatto che la Commissione non abbia valutato l'impatto e i rischi potenziali dell'accordo tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Giappone relativo a un partenariato economico globale, che include disposizioni sui dati personali e sul livello di protezione dei dati;

23.

esprime preoccupazione in merito al fatto che, qualora il Regno Unito includa disposizioni sui trasferimenti di dati in qualsiasi futuro accordo commerciale, tra l'altro negli accordi commerciali tra USA e Regno Unito, il livello di protezione offerto dall'RGPD ne sarebbe compromesso;

II.   DIRETTIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI NELLE ATTIVITÀ DI POLIZIA E GIUDIZIARIE

24.

sottolinea che il Regno Unito è il primo paese per il quale la Commissione ha proposto di adottare una decisione di adeguatezza a norma della direttiva (UE) 2016/680;

25.

prende atto dell'accordo di accesso transfrontaliero ai dati tra il Regno Unito e gli Stati Uniti (27), ai sensi del CLOUD Act statunitense, che facilita i trasferimenti a fini di contrasto; esprime profonda preoccupazione per il fatto che ciò consentirà alle autorità statunitensi di accedere indebitamente ai dati personali dei cittadini e dei residenti dell'UE; condivide la preoccupazione dell'EDPB in merito al fatto che le garanzie previste dall'accordo quadro tra l'Unione europea e gli Stati Uniti (28) , applicate mutatis mutandis, potrebbero non soddisfare i criteri di chiarezza, precisione e accessibilità delle norme per quanto riguarda l'accesso ai dati personali o che detto accordo sancisca tali garanzie in modo insufficiente a renderle efficaci e impugnabili ai sensi del diritto del Regno Unito;

26.

ricorda che la sentenza C-623/17 della CGUE deve essere interpretata nel senso di precludere una normativa nazionale che consenta a un'autorità statale di imporre ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di trasmettere in modo generale e indifferenziato alle agenzie di sicurezza e di intelligence dello Stato i dati relativi al traffico e i dati relativi all'ubicazione al fine di salvaguardare la sicurezza nazionale;

27.

osserva che, in tale causa, la CGUE ha stabilito che la raccolta in blocco di dati effettuata nel Regno Unito ai sensi del Regulation of Investigatory Powers Act del 2000 era illegittima; rileva che la regolamentazione è stata da allora sostituita dall'Investigatory Powers Act (IPA 2016) con lo scopo di rafforzare i principi di necessità e proporzionalità; sottolinea che l'IPA 2016 subordina l'intercettazione al controllo giurisdizionale e autorizza le persone ad accedere ai propri dati e a presentare ricorso dinanzi al tribunale dei poteri d'indagine; deplora, tuttavia, il fatto che l'IPA 2016 continui a consentire la pratica della conservazione in blocco dei dati;

28.

esprime preoccupazione per le recenti segnalazioni secondo cui un sistema di raccolta e conservazione di dati di massa fa parte di una sperimentazione condotta dal ministero degli Interni del Regno Unito nell'ambito dell'IPA 2016;

29.

ricorda che, nella risoluzione del 12 febbraio 2020, il Parlamento europeo ha sottolineato che «il Regno Unito non può avere accesso diretto ai dati dei sistemi di informazione dell'UE o partecipare alle strutture di gestione delle agenzie dell'UE nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e che qualsivoglia tipo di condivisione di informazioni, inclusi i dati personali con il Regno Unito, dovrebbe essere soggetta a rigorose condizioni di tutela, controllo e monitoraggio, compreso un livello di protezione dei dati personali equivalente rispetto a quello previsto dal diritto dell'UE»; prende atto delle carenze individuate nel modo in cui il Regno Unito ha attuato la legge sulla protezione dei dati mentre era ancora membro dell'UE; ricorda che il Regno Unito ha registrato e conservato una copia del sistema d'informazione Schengen (SIS); si attende che le agenzie di contrasto del Regno Unito rispettino appieno le norme applicabili negli scambi di dati personali in futuro; ricorda che il Regno Unito mantiene l'accesso ad alcune banche dati dell'UE sulle attività di contrasto unicamente in base a un sistema di riscontro positivo o negativo mentre gli è giuridicamente precluso l'accesso al sistema SIS;

30.

esprime preoccupazione per la rivelazione nel gennaio 2021 secondo cui 400 000 casellari giudiziari sono stati accidentalmente cancellati dal sistema informatico nazionale della polizia britannica; sottolinea che ciò non induce ad avere fiducia negli sforzi profusi dal Regno Unito per garantire la protezione dei dati ai fini di contrasto;

31.

osserva che il progetto di decisione di adeguatezza valuta accuratamente i diritti di ciascuna autorità del Regno Unito alla quale il diritto nazionale attribuisce competenze di intercettazione e conservazione dei dati personali per motivi di sicurezza nazionale; accoglie inoltre con favore il fatto che le dettagliate relazioni di vigilanza sulle autorità incaricate della comunità di intelligence forniscano informazioni sulle pratiche di sorveglianza attuali del Regno Unito; invita la Commissione a valutare e monitorare ulteriormente i tipi di dati relativi alle comunicazioni che rientrano nei poteri di conservazione dei dati e di intercettazione leciti del Regno Unito;

32.

rileva che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito include titoli riguardanti lo scambio di DNA, impronte digitali e dati di immatricolazione dei veicoli, il trasferimento e il trattamento dei dati del codice di prenotazione (PNR), la cooperazione sulle informazioni operative e la cooperazione con Europol ed Eurojust, che si applicheranno indipendentemente dalla decisione di adeguatezza; ricorda, in ogni caso, le preoccupazioni espresse nel parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del febbraio 2021 sull'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in merito all'uso speciale e alla conservazione più lunga dei dati personali concessi al Regno Unito a norma dei titoli Prüm e PNR dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, che non sono in linea con gli usi e le modalità di conservazione degli Stati membri; ricorda il diritto di adire la CGUE per chiedere la verifica della legalità del previsto accordo internazionale e, in particolare, la sua compatibilità con la tutela di un diritto fondamentale (29);

Conclusioni

33.

invita la Commissione a garantire alle imprese dell'UE che la decisione di adeguatezza fornirà una base giuridica solida, sufficiente e orientata al futuro per i trasferimenti di dati; evidenzia l'importanza di garantire che tale decisione di adeguatezza sia considerata accettabile se riesaminata dalla CGUE e sottolinea che tutte le raccomandazioni formulate nel parere dell'EDPB dovrebbero pertanto essere recepite;

34.

accoglie con favore il fatto che le decisioni di adeguatezza saranno applicabili per soli quattro anni, dal momento che il Regno Unito, che non è più uno Stato membro dell'Unione europea, potrebbe decidere di modificare la legislazione oggetto della valutazione di adeguatezza della Commissione; invita la Commissione a continuare nel frattempo a monitorare il livello di protezione dei dati nel Regno Unito, sia nel diritto che nella prassi, e a condurre una valutazione approfondita prima di rinnovare la decisione di adeguatezza nel 2025;

35.

è del parere che, adottando le due decisioni di esecuzione non conformi al diritto dell'Unione, senza peraltro aver affrontato tutte le preoccupazioni espresse nella presente risoluzione, la Commissione ecceda le competenze di esecuzione attribuitele dal regolamento (UE) 2016/679 e dalla direttiva (UE) 2016/680; esprime pertanto la sua contrarietà ai due atti di esecuzione sulla base del fatto che i progetti di decisioni di esecuzione non sono conformi al diritto dell'Unione;

36.

invita la Commissione a modificare i due progetti di decisioni di esecuzione al fine di garantirne la piena conformità alla legislazione e alla giurisprudenza dell'Unione europea;

37.

chiede che, qualora la Commissione adotti le sue decisioni di adeguatezza in relazione al Regno Unito prima che quest'ultimo ponga rimedio alle criticità sopra menzionate, le autorità nazionali responsabili della protezione dei dati sospendano il trasferimento dei dati personali che potrebbe essere soggetto a un accesso indiscriminato da parte delle autorità di intelligence del Regno Unito;

38.

invita la Commissione e le autorità competenti del Regno Unito a elaborare un piano d'azione per affrontare quanto prima le criticità identificate nei pareri dell'EDPB e altre questioni aperte inerenti alla protezione dei dati nel Regno Unito, quale presupposto per la decisione di adeguatezza finale;

39.

invita la Commissione a continuare a monitorare da vicino il livello di protezione dei dati e le leggi e le pratiche sulla sorveglianza di massa nel Regno Unito; osserva che il capo V dell'RGPD prevede altre possibilità giuridiche per i trasferimenti di dati personali verso il Regno Unito; ricorda che, conformemente agli orientamenti dell'EDPB, i trasferimenti si basano su deroghe in situazioni specifiche a norma dell'articolo 49 dell'RGPD e devono avvenire in situazioni eccezionali;

40.

si rammarica del fatto che la Commissione abbia ignorato gli inviti del Parlamento a sospendere lo scudo per la privacy fino a quando le autorità statunitensi non rispetteranno le sue condizioni, e che abbia invece sempre preferito «monitorare la situazione» senza alcun risultato concreto in termini di protezione dei dati per le persone né certezza giuridica per le imprese; esorta la Commissione a imparare dai suoi errori del passato prestando attenzione agli inviti del Parlamento e degli esperti relativi alla conclusione e al monitoraggio delle precedenti decisioni di adeguatezza, e a non lasciare che sia la GCUE, sulla base delle denunce presentate dai singoli, ad occuparsi dell'adeguata applicazione della legislazione dell'Unione europea in materia di protezione dei dati;

41.

invita la Commissione a monitorare da vicino la legislazione e le prassi in materia di protezione dei dati nel Regno Unito, a informare e consultare immediatamente il Parlamento in merito a qualsiasi futura modifica del regime di protezione dei dati del Regno Unito e a conferire al Parlamento un ruolo di controllo nel nuovo quadro istituzionale, anche per gli organismi pertinenti, come il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie;

o

o o

42.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, agli Stati membri e al governo del Regno Unito.

(1)  ECLI:EU:C:2020:559.

(2)  ECLI:EU:C 2015:650.

(3)  ECLI:EU:C:2020:790.

(4)  GU C 378 del 9.11.2017, pag. 104.

(5)  GU C 118 dell'8.4.2020, pag. 133.

(6)  GU C 345 del 16.10.2020, pag. 58.

(7)  Testi approvati, P9_TA(2021)0256.

(8)  Testi approvati, P9_TA(2020)0337.

(9)  GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14.

(10)  Testi approvati, P9_TA(2021)0141.

(11)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

(12)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

(13)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(14)  A8-0324/2017.

(15)  Progetto di decisione di esecuzione della Commissione a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte del Regno Unito.

(16)  Progetto di decisione di esecuzione della Commissione a norma del regolamento (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte del Regno Unito.

(17)  Lomas, N., UK’s ICO faces legal action after closing adtech complaint with nothing to show for it (L'ICO del Regno Unito affronta un'azione legale dopo aver archiviato una denuncia riguardante le tecnologie pubblicitarie senza prove), TechCrunch, San Francisco, 2020.

(18)  Settima relazione della commissione ad hoc per gli affari costituzionali, pubblicata dalla Camera dei Comuni il 13 giugno 2006. Il punto 108 recita: «l'ipotesi di un commissario per l'informazione che risponda direttamente al parlamento e sia da quest'ultimo finanziato presenta meriti notevoli e si raccomanda di prendere in considerazione tale cambiamento non appena si presenterà l'occasione di modificare la legislazione».

(19)  Relazione della commissione per la pubblica amministrazione dal titolo «Who’s accountable? Relationships between Government and arm’s-length bodies» (Chi è responsabile? I rapporti tra il governo e gli organismi indipendenti), pubblicata dalla Camera dei Comuni il 4 novembre 2014. Il punto 64 recita: «Il commissario per l'informazione e l'ispettorato penitenziario dovrebbero essere maggiormente indipendenti dal governo e dovrebbero riferire al parlamento. Il commissario per l'informazione, il commissario per le nomine pubbliche e il presidente della commissione per i requisiti della funzione pubblica dovrebbero diventare funzionari parlamentari, come lo sono già il difensore civico parlamentare e per i servizi sanitari, il controllore e il revisore generale».

(20)  Comunicato stampa di Open Rights Group del 3 marzo 2021 dal titolo «Documents reveal controversial Immigration Exemption used in 70 % of access requests to Home Office».

(21)  Testi approvati, P9_TA(2020)0033.

(22)  Parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni sulla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate, LIBE_AL(2021)680848.

(23)  Sentenza del 16 luglio 2020, Data Protection Commissioner/Facebook Ireland Limited e Maximillian Schrems, C-311/18, ECLI:EU:C:2020:559.

(24)  Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 13 settembre 2018, Big Brother Watch e altri/Regno Unito, ricorsi nn. 58170/13, 62322/14, 24960/15.

(25)  Sentenza della Corte di giustizia dell'8 aprile 2014, Digital Rights Ireland Ltd/Minister for Communications, Marine and Natural Resources e altri e Kärntner Landesregierung e altri, C-293/12 e C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238.

(26)  Comunicato stampa del ministero del Commercio internazionale del Regno Unito del 30 gennaio 2021 dal titolo «UK applies to join huge Pacific free trade area CPTPP» (Il Regno Unito chiede di aderire alla vasta zona di libero scambio del Pacifico CPTPP).

(27)  Accordo tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo degli Stati Uniti d'America, del 3 ottobre 2019, sull'accesso ai dati elettronici ai fini della lotta contro le forme gravi di criminalità.

(28)  Accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea sulla protezione delle informazioni personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati (GU L 336 del 10.12.2016, pag. 3).

(29)  Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione della Commissione che prende atto del livello di protezione adeguato dei dati a carattere personale contenuti nelle pratiche passeggeri (PNR — Passenger Name Records) trasferite all'Ufficio delle dogane e della protezione di frontiera degli Stati Uniti (GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 665).


III Atti preparatori

Parlamento europeo

Lunedì 17 maggio 2021

12.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 15/228


P9_TA(2021)0216

Programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma «Pericles IV») ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 maggio 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma «Pericles IV») e che abroga il regolamento (UE) n. 331/2014 (06164/1/2021 — C9-0137/2021 — 2018/0194(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2022/C 15/24)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (06164/1/2021 — C9-0137/2021),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0369),

visto il parere della Banca centrale europea del 19 ottobre 2018 (2),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0164/2021),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Testi approvati del 13.2.2019, P8_TA(2019)0087.

(2)  GU C 378 del 19.10.2018, pag. 2.


Martedì 18 maggio 2021

12.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 15/229


P9_TA(2021)0217

Nomina del direttore esecutivo dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati — Candidata: Natasha Cazenave

Decisione del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 sulla proposta di nomina del direttore esecutivo dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (N9-0005/2021 — C9-0114/2021 — 2021/0900(NLE))

(Approvazione)

(2022/C 15/25)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta del consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in data 12 marzo 2021 (C9-0114/2021),

visto l'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (1),

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull'equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'Unione europea (2),

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulle istituzioni e gli organi dell'Unione economica e monetaria: prevenire i conflitti di interesse dopo una carica pubblica (3),

visto l'articolo 131 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0137/2021),

A.

considerando che il mandato dell'attuale direttrice esecutiva dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati termina il 29 maggio 2021;

B.

considerando che il 12 marzo 2021 il consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, al termine di una procedura di selezione aperta, ha proposto di nominare Natasha Cazenave quale direttrice esecutiva per un mandato di cinque anni, conformemente all'articolo 51, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010;

C.

considerando che il 22 aprile 2021 la commissione per i problemi economici e monetari ha proceduto all'audizione di Natasha Cazenave, nel corso della quale la candidata ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivoltele dai membri della commissione;

1.

approva la nomina di Natasha Cazenave a direttrice esecutiva dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione nonché all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e ai governi degli Stati membri.

(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(2)  GU C 23 del 21.1.2021, pag. 105.

(3)  Testi approvati, P9_TA(2020)0017.


12.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 15/230


P9_TA(2021)0218

Nomina del presidente dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali — Candidata: Petra Hielkema

Decisione del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 sulla proposta di nomina del presidente dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) (N9-0022/2021 — C9-0163/2021 — 2021/0901(NLE))

(Approvazione)

(2022/C 15/26)

Il Parlamento europeo,

visto l'elenco ristretto di candidati qualificati per la carica di presidente dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali del 22 marzo 2021, stilato dal suo consiglio delle autorità di vigilanza,

vista la lettera del Consiglio del 6 maggio 2021 che propone Petra Hielkema alla presidenza dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (C9-0163/2021),

visto l'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (1),

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull'equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'Unione europea (2),

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulle istituzioni e gli organi dell'Unione economica e monetaria: prevenire i conflitti di interesse dopo una carica pubblica (3),

visto l'articolo 131 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0162/2021),

A.

considerando che il mandato del presidente dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali è scaduto il 28 febbraio 2021;

B.

considerando che il 6 maggio 2021 il Consiglio ha proposto di nominare Petra Hielkema come presidente dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per un mandato di cinque anni, a norma dell'articolo 48, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010;

C.

considerando che il 10 maggio 2021 la commissione per i problemi economici e monetari ha proceduto all'audizione di Petra Hielkema, nel corso della quale la candidata ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle domande rivoltele dai membri della commissione;

1.

approva la nomina di Petra Hielkema a presidente dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione nonché all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e ai governi degli Stati membri.

(1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

(2)  GU C 23 del 21.1.2021, pag. 105.

(3)  Testi approvati, P9_TA(2020)0017.


12.1.2022   

IT

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C 15/231


P9_TA(2021)0219

Fondo per una transizione giusta ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta (COM(2020)0022 — C9-0007/2020 — 2020/0006(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2022/C 15/27)

Il Parlamento europeo,

viste la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0022) e la proposta modificata (COM(2020)0460),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0007/2020),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere motivato inviato dalla Camera dei deputati ceca, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere della Corte dei conti del 20 luglio 2020 (1),

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo del 10 giugno 2020 e del 18 settembre 2020 (2),

visto il parere del Comitato delle regioni del 2 luglio 2020 (3),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 3 marzo 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A9-0135/2020),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (4);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 290 dell'1.9.2020, pag. 1.

(2)  GU C 311 del 18.9.2020, pag. 55GU C 429 dell'11.12.2020, pag. 240.

(3)  GU C 324 dell'1.10.2020, pag. 74.

(4)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 17 settembre 2020 (Testi approvati, P9_TA(2020)0223).


P9_TC1-COD(2020)0006

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 maggio 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/1056.)


12.1.2022   

IT

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C 15/233


P9_TA(2021)0221

Programma in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la falsificazione per il periodo 2021-2027 (programma «Pericles IV»): estensione agli Stati membri non partecipanti ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 concernente il progetto di regolamento del Consiglio che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (UE) 2021/… che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma «Pericles IV») e che abroga il regolamento (UE) n. 331/2014 (13255/2020 — C9-0017/2021 — 2018/0219(APP))

(Procedura legislativa speciale — approvazione)

(2022/C 15/28)

Il Parlamento europeo,

vista il progetto di regolamento del Consiglio (13255/2020),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0017/2021),

visto l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0165/2021),

1.

dà la sua approvazione al progetto di regolamento del Consiglio;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

12.1.2022   

IT

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C 15/234


P9_TA(2021)0222

Accordo UE-Cuba: modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica di Cuba ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea (10637/2020 — C9-0097/2021 — 2020/0233(NLE))

(Approvazione)

(2022/C 15/29)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (10637/2020),

visto l’accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica di Cuba ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (10638/20),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0097/2021),

visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0129/2021),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Cuba.

12.1.2022   

IT

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C 15/235


P9_TA(2021)0223

Protocollo all’accordo euromediterraneo di associazione UE-Tunisia (adesione della Croazia) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (COM(2018)0603 — C9-0302/2020 — 2018/0310(NLE))

(Approvazione)

(2022/C 15/30)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (12294/2018),

visto il progetto di protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (12295/2018),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0302/2020),

visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A9-0150/2021),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica tunisina.

12.1.2022   

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C 15/236


P9_TA(2021)0224

Protocollo all'accordo di associazione UE-America centrale (adesione della Croazia) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (06048/2020 — C9-0383/2020 — 2020/0024(NLE))

(Approvazione)

(2022/C 15/31)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (06048/2020),

visto il progetto di protocollo dell'accordo che stabilisce un'associazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e l'America centrale, dall'altro, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (06049/2020),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0383/2020),

visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

visto il parere della commissione per il commercio internazionale,

vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A9-0148/2021),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dell'America centrale.

12.1.2022   

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C 15/237


P9_TA(2021)0225

Accordo tra l'UE, gli Stati Uniti, l'Islanda e la Norvegia: limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio tra l'Unione europea, gli Stati Uniti d'America, l'Islanda e il Regno di Norvegia (11645/2020 — C9-0392/2020 — 2019/0126(NLE))

(Approvazione)

(2022/C 15/32)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (11645/2020),

visto il progetto di accordo relativo ai limiti temporali degli accordi per la fornitura di aeromobili con equipaggio tra l'Unione europea, gli Stati Uniti d'America, l'Islanda e il Regno di Norvegia (10584/19),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0392/2020),

visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0125/2021),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, degli Stati Uniti d'America, dell'Islanda e del Regno di Norvegia.

12.1.2022   

IT

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C 15/238


P9_TA(2021)0226

Regime dei «dazi di mare» nelle regioni ultraperiferiche francesi *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al regime dei «dazi di mare» nelle regioni ultraperiferiche francesi e recante modifica della decisione n. 940/2014/UE (COM(2021)0095 — C9-0105/2021 — 2021/0051(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2022/C 15/33)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2021)0095),

visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0105/2021),

visto l'articolo 82 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A9-0138/2021),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

12.1.2022   

IT

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C 15/239


P9_TA(2021)0228

Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: esenzioni applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in relazione a misure dell'Unione di interesse pubblico *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in relazione a misure dell'Unione di interesse pubblico (COM(2021)0181 — C9-0132/2021 — 2021/0097(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2022/C 15/34)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2021)0181),

visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0132/2021),

visto l'articolo 82 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0155/2021),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

12.1.2022   

IT

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C 15/240


P9_TA(2021)0229

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2020/002 EE/Turismo — Estonia

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dall'Estonia — EGF/2020/002 EE/Turismo dell'Estonia (COM(2021)0151 — C9-0127/2021 — 2021/0076(BUD))

(2022/C 15/35)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0151 — C9-0127/2021),

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1) («regolamento FEG»),

visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (2), in particolare l'articolo 8,

visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (3), («AII del 16 dicembre 2020»), in particolare il punto 9,

visto il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0158/2021),

A.

considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; che tale assistenza è fornita attraverso un sostegno finanziario ai lavoratori e alle società per cui hanno lavorato;

B.

considerando che l'Estonia ha presentato la domanda di contributo finanziario dal Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) EGF/2020/002 EE/Turismo dell'Estonia, a seguito di 10 080 esuberi (4) nei settori economici classificati nell'ambito della NACE Revisione 2, divisione 45 (Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli), divisione 49 (Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte), divisione 50 (Trasporti marittimi e per vie d'acqua), divisione 51 (Trasporto aereo), divisione 52 (Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti), divisione 55 (Servizi di alloggio), divisione 56 (Attività di servizi di ristorazione), divisione 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche), divisione 77 (Attività di noleggio e leasing), divisione 79 (Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate), divisione 90 (Attività creative, artistiche e d'intrattenimento), divisione 91 (Attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali), divisione 92 (Attività riguardanti scommesse e case da gioco), divisione 93 (Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento) nella regione Eesti (EE00) di livello NUTS 2 in Estonia (5), nel periodo di riferimento per la domanda dal 13 marzo 2020 all'11 novembre 2020;

C.

considerando che la domanda riguarda 1 715 autonomi la cui attività è cessata e 8 365 lavoratori collocati in esubero nell'industria del turismo in Estonia;

D.

considerando che la domanda si basa sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG, il quale consente che, in circostanze eccezionali, in particolare per quanto riguarda le domande collettive che coinvolgono le PMI, una domanda possa essere considerata ricevibile anche qualora i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento non siano pienamente soddisfatti, quando gli esuberi hanno un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale, regionale o nazionale;

E.

considerando che gli eventi all'origine di tali esuberi e delle cessazioni di attività si sono verificati inaspettatamente all'inizio del 2020 a causa della diffusione a livello mondiale della pandemia di COVID-19 e della relativa crisi economica che ha colpito in modo particolarmente duro il settore del turismo, viste le improvvise restrizioni alla circolazione a livello internazionale che hanno provocato una drastica e imprevista diminuzione dei viaggi e del turismo internazionali;

F.

considerando che la pandemia di COVID-19 e la successiva crisi economica mondiale hanno causato un enorme shock all'economia estone, in particolare al settore del turismo, dove, prima della crisi, il 90 % della spesa turistica in Estonia era generata dal turismo internazionale, mentre la media per i paesi OCSE era di circa il 25 %;

G.

considerando che nel 2019 i proventi del turismo estone hanno raggiunto un nuovo record di 2,1 miliardi di euro e che il turismo è stato considerato un settore significativo per la competitività estone e che sono stati effettuati ingenti investimenti per svilupparlo ulteriormente;

H.

considerando che il settore del turismo è dominato da PMI che hanno una minore resilienza alle crisi rispetto alle imprese più grandi e che le PMI rappresentano il 79,2 % della forza lavoro totale in Estonia;

I.

considerando che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione può, grazie al sostegno che fornirà ai lavoratori, contribuire alla transizione verso un turismo più sostenibile e quindi consentire all'Europa di salvaguardare e promuovere il suo patrimonio naturale e culturale e le sue risorse, offrendo nel contempo nuove opportunità di occupazione e la creazione di imprese innovative;

J.

considerando che la Commissione ha dichiarato che la crisi sanitaria della COVID-19 ha provocato una crisi economica, ha definito un piano di ripresa economica e ha sottolineato il ruolo del FEG da utilizzare quale strumento di emergenza (6) per assistere persone che hanno perso il lavoro a causa della crisi economica mondiale;

K.

considerando che in Estonia si è fatto ricorso al sostegno sia nazionale che europeo per mantenere l'occupazione attraverso regimi di riduzione dell'orario lavorativo e allo strumento SURE per attenuare l'impatto della pandemia di COVID-19 e della relativa crisi per il mercato del lavoro;

L.

considerando che si tratta della prima mobilitazione del FEG a causa della crisi della COVID-19, a seguito dell'inclusione nella risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2020/000 TA 2020 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) (7) della possibilità di mobilitare il FEG per sostenere i lavoratori licenziati definitivamente e i lavoratori autonomi nel contesto della crisi globale causata dalla COVID-19, senza modificare il regolamento (UE) n. 1309/2013;

1.

conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG sono soddisfatte e che l'Estonia ha diritto a un contributo finanziario pari a 4 474 480 EUR a norma del regolamento in parola, cifra che costituisce il 60 % del costo totale di 7 457 468 EUR, comprendenti le spese per i servizi personalizzati, pari a 7 452 468 EUR, e le spese per attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, pari a 5 000 EUR;

2.

constata che le autorità estoni hanno presentato la domanda il 12 novembre 2020 e che, dopo la fornitura di ulteriori informazioni da parte dell'Estonia, la Commissione ha completato la propria valutazione il 31 marzo 2021 e l'ha comunicata al Parlamento il giorno stesso;

3.

rileva che la domanda riguarda in totale 10 080 lavoratori, 1 715 lavoratori autonomi la cui attività è cessata e 8 365 lavoratori collocati in esubero nel settore del turismo estone; si rammarica del fatto che l'Estonia preveda che solo 5 060 dei beneficiari ammissibili totali parteciperanno alle misure (beneficiari interessati);

4.

ricorda che si prevede che l'impatto sociale dei licenziamenti sarà considerevole: i lavoratori del settore turistico comprendono una significativa percentuale di lavoratori poco qualificati, lavoratori privi di qualifiche professionali, giovani, nonché lavoratori stagionali e a tempo parziale;

5.

sottolinea che oltre il 60 % delle persone ammissibili è costituito da donne nella fascia di età più colpita tra i 30 e i 64 anni;

6.

rileva che l'Estonia ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari destinatari il 1o gennaio 2021 e che il periodo di ammissibilità a un contributo finanziario a titolo del FEG sarà quindi dal 1o gennaio 2021 al 1o gennaio 2023, ad eccezione dei corsi d'istruzione formale o di formazione, compresa la formazione professionale, la cui durata sia di due anni o superiore, che saranno ammissibili fino al 1o luglio 2023;

7.

ricorda che i servizi personalizzati che saranno offerti ai lavoratori e agli autonomi consistono nelle azioni seguenti: formazione sul mercato del lavoro, sostegno alla creazione di imprese e sostegno al follow-up, apprendistati, sostegno agli studi formali e indennità di formazione, comprese le indennità di formazione professionale;

8.

osserva che l'Estonia ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG il 1o gennaio 2021 e che le spese per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione saranno pertanto ammissibili a un contributo finanziario del FEG dal 1o gennaio 2021 al 1o luglio 2023;

9.

rileva che la fonte del prefinanziamento o cofinanziamento nazionale è la Fondazione dei servizi e delle prestazioni del mercato del lavoro, da cui il Fondo estone di assicurazione sulla disoccupazione (EUIF), in qualità di servizio pubblico per l'impiego, eroga misure attive per il mercato del lavoro in Estonia; sottolinea che la Fondazione è costituita dalle attività del fondo fiduciario di garanzia per il rischio di disoccupazione, ossia il fondo fiduciario di sostegno in caso di licenziamento e insolvenza dei datori di lavoro, e dai fondi stanziati dal bilancio statale tramite il ministero degli Affari sociali;

10.

accoglie con favore il fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati sia stato elaborato dall'Estonia in consultazione con le autorità competenti e i rappresentanti delle associazioni e che i progressi saranno discussi in seno al consiglio di vigilanza dell'EUIF, che comprende le parti sociali, due membri della Confederazione dei datori di lavoro estoni, uno della Confederazione sindacale estone e uno della Confederazione estone dei sindacati dei lavoratori; accoglie con favore le ulteriori consultazioni con i rappresentanti dell'industria del turismo che saranno concluse dopo aver analizzato il profilo dei lavoratori licenziati;

11.

osserva che ulteriori consultazioni con i rappresentanti dell'industria del turismo saranno condotte dopo aver analizzato il profilo dei lavoratori licenziati e che si identificherà il tipo di sostegno più adeguato, tenendo conto della struttura delle età, del profilo scolastico e di altre caratteristiche dei beneficiari; rileva altresì che è previsto un possibile contributo da parte dell'Associazione estone degli alberghi e dei ristoranti per la progettazione di alcune delle misure di formazione connesse all'industria;

12.

sottolinea che le autorità estoni hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione;

13.

ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi;

14.

invita la Commissione a ridurre al minimo i tempi di valutazione delle richieste di assistenza a titolo del FEG e a mobilitare il FEG, in modo da ridurre la pressione sui sistemi nazionali di sicurezza sociale nel contesto della crisi della COVID-19;

15.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

16.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

17.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.

(3)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(4)  Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento FEG.

(5)  La Repubblica di Estonia non è suddivisa in regioni di livello NUTS 2.

(6)  COM(2020)0442.

(7)  Testi approvati, P9_TA(2020)0141.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dall’Estonia — EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2021/886.)


12.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 15/244


P9_TA(2021)0230

Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza a Grecia e Francia in relazione a catastrofi naturali e ad Albania, Austria, Belgio, Croazia, Cechia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna e Ungheria in relazione a un'emergenza sanitaria pubblica

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia e alla Francia in relazione a catastrofi naturali e ad Albania, Austria, Belgio, Cechia, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna e Ungheria in relazione a un'emergenza di sanità pubblica (COM(2021)0201 — C9-0117/2021 — 2021/0077(BUD))

(2022/C 15/36)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0201 — C9-0117/2021),

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (1),

visto il regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando la loro adesione all'Unione colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica (2),

visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (3), in particolare l'articolo 9,

visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (4), in particolare il punto 10,

vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0157/2021),

1.

si compiace della decisione in quanto espressione concreta, tangibile e visibile della solidarietà dell'Unione nei confronti dei cittadini e delle regioni dell'Unione colpiti da catastrofi naturali e dalla grave emergenza di sanità pubblica provocata dalla pandemia di COVID-19 nel 2020;

2.

plaude all'ampliamento dell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2012/2002 a decorrere dal marzo 2020 per includere le gravi emergenze di sanità pubblica, come l'attuale pandemia di COVID-19;

3.

esprime la propria vicinanza e solidarietà a tutte le vittime di catastrofi naturali devastanti e della pandemia di COVID-19;

4.

sottolinea l'urgente necessità di prestare assistenza finanziaria a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») e l'importanza di garantire che essa raggiunga adeguatamente le regioni e i beneficiari nei paesi colpiti;

5.

si rammarica che la valutazione delle richieste di assistenza finanziaria a causa della pandemia di COVID-19 nel 2020, presentate entro il termine ultimo ufficiale del 24 giugno 2020, abbia richiesto un tempo considerevole, con la conseguenza che la Commissione ha presentato la proposta di mobilitazione del Fondo solamente alla fine del marzo 2021; sottolinea l'importanza di una rapida mobilitazione del Fondo in futuro per prestare l'aiuto indispensabile dopo gravi catastrofi naturali o gravi emergenze di sanità pubblica;

6.

sottolinea che, a causa dei cambiamenti climatici, le catastrofi naturali diverranno sempre più violente e frequenti; sottolinea che alcune regioni, come le isole e le regioni costiere, sono particolarmente esposte al rischio di essere colpite da catastrofi naturali; sottolinea che Fondo è solo uno strumento di mitigazione e che i cambiamenti climatici richiedono innanzitutto una politica di prevenzione intesa a evitare le future conseguenze dei cambiamenti climatici in linea con l'accordo di Parigi e con il Green Deal; ribadisce l'importanza di investire nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nell'adattamento agli stessi per le regioni particolarmente vulnerabili e di garantire sinergie efficaci tra il Fondo e i pertinenti programmi di finanziamento dell'Unione;

7.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

8.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

9.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

(2)  GU L 99 del 31.3.2020, pag. 9.

(3)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.

(4)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per fornire assistenza alla Grecia e alla Francia in relazione a catastrofi naturali e ad Albania, Austria, Belgio, Cechia, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Montenegro, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna e Ungheria in relazione a un’emergenza di sanità pubblica

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2021/885.)


12.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 15/247


P9_TA(2021)0231

Progetto di bilancio rettificativo n. 2 al bilancio generale 2021: finanziamento della risposta alla COVID-19 e perfezionamenti e aggiornamenti relativi all'adozione definitiva del quadro finanziario pluriennale

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2021 dell'Unione europea per l'esercizio 2021 — finanziamento della risposta alla COVID-19 e inclusione di adeguamenti e aggiornamenti in relazione all'adozione definitiva del quadro finanziario pluriennale (08145/2021 — C9-0155/2021 — 2021/0078(BUD))

(2022/C 15/37)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1), in particolare l'articolo 44,

visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021, definitivamente adottato il 18 dicembre 2020 (2),

visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (3) (regolamento QFP),

visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (4),

vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (5),

visto il progetto di bilancio rettificativo n. 2/2021 adottato dalla Commissione il 24 marzo 2021 (COM(2021)0200),

vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2021 adottata dal Consiglio il 23 aprile 2021 e trasmessa al Parlamento europeo il 26 aprile 2021 (08145/2021 — C9-0155/2021),

visti gli articoli 94 e 96 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0160/2021),

A.

considerando che l'obiettivo della proposta della Commissione è principalmente duplice: da un lato, fornire finanziamenti aggiuntivi per la prevenzione, la preparazione e la risposta alla pandemia di COVID-19, una riapertura in sicurezza e duratura e il potenziale impatto di ulteriori iniziative europee connesse alla risposta alla COVID-19; dall'altro, introdurre modifiche tecniche derivanti dagli accordi politici sulle basi giuridiche settoriali a seguito dell'adozione del quadro finanziario pluriennale (QFP) nel dicembre 2020, nonché adeguamenti in relazione alla dotazione della garanzia per le azioni esterne; inoltre, propone di riportare l'importo di 47 981 598 EUR dalla dotazione non utilizzata del Fondo di solidarietà dell'UE (FSUE) per il 2020 direttamente alla linea di bilancio operativa del FSUE e di effettuare altri adeguamenti e aggiornamenti tecnici;

B.

considerando che l'effetto netto della proposta sulle spese nel bilancio 2021 è pari a 260 681 598 EUR in stanziamenti di impegno e a 252 581 598 EUR in stanziamenti di pagamento;

C.

considerando che il Parlamento ha ripetutamente osservato che un progetto di bilancio rettificativo dovrebbe perseguire un unico obiettivo;

1.

prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 2/2021 quale presentato dalla Commissione;

2.

sottolinea il suo pieno sostegno a una vigorosa risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19; ribadisce che occorre fare tutto il possibile, anche sfruttando tutte le possibilità a disposizione nel quadro del bilancio dell'Unione e del regolamento finanziario, per combattere la pandemia e spianare la strada a una ripresa in sicurezza e duratura in Europa;

3.

si rammarica che la Commissione abbia deciso, nonostante l'insistenza del Parlamento, di presentare insieme gli elementi relativi alla pandemia di COVID-19 e la parte relativa all'allineamento alle basi giuridiche dei programmi del QFP, che avrebbe potuto e dovuto essere trattata separatamente; ribadisce che, per rispettare meglio la prerogativa dell'autorità di bilancio, la Commissione dovrebbe presentare un progetto di bilancio rettificativo con un solo obiettivo e astenersi dal combinare più finalità in un unico progetto di bilancio rettificativo;

4.

insiste sul fatto che l'adozione del progetto di bilancio rettificativo n. 2/2021, che consente in particolare l'avvio dei lavori preparatori per l'istituzione di un quadro comune per un certificato verde digitale, non pregiudica in alcun modo l'esito dei negoziati tra il Parlamento e il Consiglio sul regolamento relativo al certificato verde digitale;

5.

ritiene che la Commissione non abbia dato un seguito adeguato ai risultati dei negoziati sullo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale per quanto riguarda la nomenclatura di bilancio per i programmi geografici in Asia; chiede alla Commissione di presentare un nuovo progetto di bilancio rettificativo che rifletta i testi concordati delle basi giuridiche settoriali; ribadisce, in linea con i suoi orientamenti per il bilancio 2022, che tale armonizzazione può e deve essere realizzata prima della procedura di bilancio 2022;

6.

chiede alla Commissione di fornire ai due rami dell'autorità di bilancio informazioni esaustive sugli storni autonomi previsti, effettuati in conformità all'articolo 30 del regolamento finanziario, allo scopo di adeguare il bilancio 2021 conformemente agli accordi politici sulle basi giuridiche settoriali del QFP, in aggiunta al progetto di bilancio rettificativo n. 2/2021, compresi i relativi importi se disponibili;

7.

approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 2/2021;

8.

incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 1/2021 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

9.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(2)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23.

(3)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.

(4)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(5)  GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.


12.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 15/249


P9_TA(2021)0232

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: commissioni annuali di vigilanza applicate dall'ESMA ai repertori di dati sulle negoziazioni per il 2021

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 24 marzo 2021 recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1003/2013 e (UE) 2019/360 per quanto riguarda le commissioni annuali di vigilanza applicate dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai repertori di dati sulle negoziazioni per il 2021 (C(2021)01874 — 2021/2617(DEA))

(2022/C 15/38)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione (C(2021)01874),

vista la lettera in data 25 marzo 2021 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

vista la lettera in data 11 maggio 2021 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1) (EMIR), in particolare l'articolo 72, paragrafo 3, e l'articolo 82, paragrafo 6,

visto il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 30, paragrafo 5,

visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

visto che non è stata sollevata alcuna obiezione entro il termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che è giunto a scadenza il 18 maggio 2021,

A.

considerando che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) autorizza i repertori di dati sulle negoziazioni e vigila sulla loro conformità ai pertinenti requisiti normativi; che i repertori di dati sulle negoziazioni versano all'ESMA una commissione di registrazione una tantum e una commissione annuale di vigilanza; che dal 1o gennaio 2021 il panorama dei repertori di dati sulle negoziazioni dell'Unione è cambiato in modo significativo perché solo due dei quattro repertori di dati sulle negoziazioni aventi sede nel Regno Unito prima del 1o gennaio 2021 hanno trasferito la loro attività nell'Unione e continuano a prestarvi i loro servizi istituendo nuove entità nell'Unione, il che ha reso l'attuale metodologia di calcolo delle commissioni incompatibile con i principi prevalenti in materia di calcolo delle commissioni;

B.

considerando che, per garantire che tutti i repertori di dati sulle negoziazioni dell'Unione paghino commissioni di vigilanza proporzionate al loro fatturato effettivo nell'Unione nel 2021, in ciascuno dei due regolamenti delegati è inserito un nuovo articolo per prevedere un periodo di riferimento specifico per il calcolo del fatturato applicabile da utilizzare nel calcolo delle commissioni annuali pagate dai repertori di dati sulle negoziazioni all'ESMA nel 2021, al fine di rispecchiare meglio i cambiamenti in atto nel panorama dei repertori di dati sulle negoziazioni dell'UE;

C.

considerando che il regolamento delegato dovrebbe entrare in vigore con urgenza per fornire ai repertori di dati sulle negoziazioni dell'Unione una base giuridica affidabile per le loro operazioni e la chiarezza necessaria per la loro pianificazione di bilancio, nonché per ridurre quanto più possibile l'eventuale impatto sulla loro attività derivante dal cambiamento del metodo di calcolo rispetto al 2020;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1.


12.1.2022   

IT

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C 15/251


P9_TA(2021)0233

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'individuazione del personale le cui attività professionali hanno un impatto materiale sul profilo di rischio delle istituzioni

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 25 marzo 2021 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire le responsabilità manageriali, le funzioni di controllo, l'unità operativa/aziendale rilevante e l'impatto significativo sul profilo di rischio dell'unità operativa/aziendale in questione, e i criteri per individuare i membri del personale o le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell'ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale menzionate all'articolo 92, paragrafo 3, della direttiva (C(2021)01906 — 2021/2618(DEA))

(2022/C 15/39)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione (C(2021)01906),

vista la lettera in data 26 marzo 2021 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

vista la lettera in data 10 maggio 2021 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1) (CRD), in particolare l'articolo 94, paragrafo 2, e l'articolo 148, paragrafo 5,

visto il progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato il 18 giugno 2020 dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE) a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (2),

visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

visto che non è stata sollevata alcuna obiezione entro il termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che è giunto a scadenza il 18 maggio 2021,

A.

considerando che, in conformità della CRD, l'ABE avrebbe dovuto consegnare un progetto di regolamento delegato entro il 28 dicembre 2019; che l'ABE ha pubblicato il progetto il 18 giugno 2020; che la Commissione, nel suo progetto di regolamento delegato, ha introdotto alcune modifiche redazionali al progetto presentato dall'ABE e che, il 16 dicembre 2020, l'ABE ha confermato che tali modifiche redazionali non costituivano una modifica alla politica o ai contenuti legali del progetto quale approvato dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'ABE e che non avrebbe quindi sollevato obiezioni al fatto che la Commissione proceda all'adozione del progetto, comprese le modifiche, senza parere formale dell'ABE;

B.

considerando che il regolamento delegato è stato influenzato dai negoziati sulla direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (3), che è stata pubblicata il 26 febbraio 2021 e ha rivisto i poteri dell'ABE per garantire che le imprese di investimento attualmente soggette alla CRD, che a decorrere dal 26 giugno 2021 rientreranno nella direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (4), non debbano conformarsi al regolamento delegato in quanto per tali imprese di investimento sarà adottato un regolamento delegato distinto nell'ambito della summenzionata direttiva sulle imprese di investimento; che il periodo di controllo per il regolamento delegato terminerà il 25 giugno 2021;

C.

considerando che il regolamento delegato dovrebbe entrare in vigore con urgenza per fornire la chiarezza e la certezza del diritto di cui hanno bisogno le autorità competenti e gli istituti di credito per identificare adeguatamente i soggetti che assumono rischi significativi sulla base del quadro della CRD che è entrato in applicazione il 28 dicembre 2020;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

(2)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(3)  GU L 68 del 26.2.2021, pag. 14.

(4)  GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64.


12.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 15/253


P9_TA(2021)0234

Programma «corpo europeo di solidarietà» ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014 (14153/1/2020 — C9-0143/2021 — 2018/0230(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2022/C 15/40)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (14153/1/2020 — C9-0143/2021),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 6 dicembre 2018 (2),

vista la sua posizione in prima lettura (3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0440),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la cultura e l'istruzione (A9-0156/2021),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

4.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 201.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 282.

(3)  GU C 23 del 21.1.2021, pag. 218.


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione europea sul numero di attori locali che applicano le conoscenze, i principi e gli approcci assimilati grazie alle attività umanitarie cui hanno partecipato il volontario e gli esperti

La Commissione europea prende nota della proposta del Parlamento europeo di tenere in considerazione «il numero di attori locali che applicano le conoscenze, i principi e gli approcci assimilati grazie alle attività umanitarie cui hanno partecipato il volontario e gli esperti» al momento di inserire nel regolamento disposizioni riguardanti l'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione.


12.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 15/255


P9_TA(2021)0235

Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (14148/1/2020 — C9-0135/2021 — 2018/0191(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2022/C 15/41)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (14148/1/2020 — C9-0135/2021),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 6 febbraio 2019 (2),

vista la sua posizione in prima lettura (3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0367,

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la cultura e l'istruzione (A9-0159/2021),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C;

3.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

4.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo, unitamente alla relativa dichiarazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 194.

(2)  GU C 168 del 16.5.2019, pag. 49.

(3)  GU C 108 del 26.3.2021, pag. 965.


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione europea relativa alle dotazioni specifiche per le piattaforme dei centri di eccellenza professionale

Fatte salve le competenze dell'autorità legislativa e di bilancio, la Commissione si impegna ad assegnare un importo indicativo di 400 milioni di EUR a prezzi correnti per sostenere le piattaforme dei centri di eccellenza professionale per l'intera durata del programma, a condizione che la valutazione intermedia del programma confermi una valutazione positiva dei risultati dell'azione.


Mercoledì 19 maggio 2021

12.1.2022   

IT

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C 15/257


P9_TA(2021)0237

Fondo di ricerca carbone e acciaio *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 maggio 2021 sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2008/376/CE relativa all'adozione del programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma (COM(2020)0320 — C9-0214/2020 — 2020/0141(NLE))

(Consultazione)

(2022/C 15/42)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2020)0320),

visto l'articolo 2, comma 2, del protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0214/2020),

visto l'articolo 82 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0102/2021),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di decisione

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1)

Il 5 ottobre 2016 l'Unione ha ratificato l'accordo di Parigi (28). Tale accordo internazionale invita le parti che l'hanno ratificato a consolidare la risposta globale alla minaccia dei cambiamenti climatici contenendo l'aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2 oC.

(1)

Il 5 ottobre 2016 l'Unione ha ratificato l'accordo di Parigi , adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ed entrato in vigore il 4 novembre 2016  (28). Tale accordo internazionale invita le parti che l'hanno ratificato a consolidare la risposta globale alla minaccia dei cambiamenti climatici contenendo l'aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2 oC e proseguendo gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5  oC rispetto ai livelli preindustriali  (28bis).

Emendamento 2

Proposta di decisione

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

Pertanto è necessario allineare gli obiettivi del programma di ricerca FRCA ad accordi internazionali quali l'accordo di Parigi e agli obiettivi scientifici, tecnologici e politici dell'Unione in materia di transizione verso la neutralità climatica entro il 2050.

(6)

Pertanto è necessario allineare gli obiettivi del programma di ricerca FRCA ad accordi internazionali quali l'accordo di Parigi , alle migliori evidenze scientifiche disponibili, in particolare le conclusioni presentate dal Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici, e agli obiettivi tecnologici e politici dell'Unione in materia di transizione verso la neutralità climatica entro il 2050.

Emendamento 3

Proposta di decisione

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)

Il programma di ricerca dovrebbe prestare una particolare attenzione alla ricerca sulle materie prime derivanti dai rifiuti di carbone, dato il loro grande potenziale per lo sviluppo di prodotti altamente avanzati nelle catene del valore strategiche, come gli anodi di batterie e le fibre di carbonio, e nell'industria chimica.

Emendamento 4

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 1

Decisione 2008/376/CE

Articolo 2 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Il programma di ricerca fornisce sostegno alla ricerca collaborativa nei settori del carbone e dell'acciaio. Il programma di ricerca sostiene altresì le tecnologie di punta nel settore della siderurgia pulita volte a realizzare progetti per la produzione dell'acciaio con emissioni di carbonio prossime allo zero e progetti di ricerca intesi a gestire una transizione giusta per le miniere di carbone precedentemente in esercizio o per quelle in fase di chiusura e le relative infrastrutture, conformemente al meccanismo per una transizione giusta e ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2003/76/CE del Consiglio. Il programma di ricerca è coerente con gli obiettivi dell'Unione a livello politico, scientifico e tecnologico e integra le attività svolte negli Stati membri e nell'ambito dei programmi di ricerca dell'Unione esistenti, tra cui il programma quadro per le attività di ricerca , sviluppo tecnologico dimostrazione (in seguito denominato «il programma quadro di ricerca»).

Il programma di ricerca fornisce sostegno a tutte le pertinenti parti interessate, comprese le piccole e medie imprese, per la ricerca collaborativa nei settori del carbone e dell'acciaio. Il programma di ricerca sostiene altresì le tecnologie di punta nel settore della siderurgia pulita volte a realizzare progetti per la produzione dell'acciaio con emissioni di carbonio prossime allo zero nonché i progetti di ricerca, compresi i grandi progetti di ricerca industriale, intesi a gestire una transizione giusta per le miniere di carbone precedentemente in esercizio o per quelle in fase di chiusura e le relative infrastrutture, conformemente al meccanismo per una transizione giusta e ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione 2003/76/CE del Consiglio. Il programma di ricerca è coerente con gli obiettivi dell'Unione a livello politico, sociale, economico, climatico, ambientale, scientifico e tecnologico e integra le attività svolte negli Stati membri e nell'ambito dei programmi di ricerca dell'Unione esistenti, tra cui Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e  innovazione (in seguito denominato «il programma quadro di ricerca») . In particolare il programma di ricerca è coerente con l'accordo di Parigi.

Emendamento 5

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 1

Decisione 2008/376/CE

Articolo 2 — comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il programma di ricerca sostiene le attività di ricerca, compresi i progetti dimostrativi, che avvicinano le tecnologie al mercato e sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi stabiliti per il carbone nella sezione 3 e per l'acciaio nella sezione 4.

Emendamento 6

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 2

Decisione 2008/376/CE

Articolo 4 — paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   I progetti di ricerca promuovono la transizione verso un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050, con l'obiettivo di sostenere la progressiva eliminazione dei combustibili fossili, sviluppare attività alternative presso vecchi siti minerari ed evitare o risanare i danni ambientali connessi alle miniere di carbone in fase di chiusura, a quelle precedentemente in esercizio e alle relative aree circostanti. I progetti vertono in particolare sulle attività seguenti:

1.   I progetti di ricerca contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima per il 2030 e sostengono l'industria nel processo di transizione verso un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050, con l'obiettivo di sostenere la progressiva eliminazione dei combustibili fossili, sviluppare attività alternative presso i vecchi siti minerari o delle centrali elettriche a carbone ed evitare o risanare i danni ambientali connessi alle miniere di carbone in fase di chiusura, a quelle precedentemente in esercizio e alle relative aree circostanti. Fatto salvo l'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i progetti vertono in particolare sulle attività seguenti:

Emendamento 7

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 2

Decisione 2008/376/CE

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

sviluppo e sperimentazione di tecnologie per la cattura, l'uso e lo stoccaggio del biossido di carbonio;

(a)

sviluppo e sperimentazione di tecnologie per la cattura, l'uso e lo stoccaggio del biossido di carbonio connesse con l'utilizzo del carbone, compreso il riciclaggio del carbonio nei combustibili e nei materiali, allo scopo di promuovere l'economia circolare ;

Emendamento 8

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 2

Decisione 2008/376/CE

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

impiego di energia geotermica presso miniere di carbone abbandonate;

(b)

sviluppo di energia pulita presso miniere di carbone abbandonate , prestando particolare attenzione all'efficienza energetica e alla sicurezza dell'approvvigionamento, ivi compresi lo sfruttamento delle risorse geotermiche, lo stoccaggio dell'energia, gli E-combustibili e l'idrogeno da fonti rinnovabili ;

Emendamento 9

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 2

Decisione 2008/376/CE

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)

conversione delle infrastrutture di riscaldamento e raffreddamento a carbone, come le reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento e i processi industriali, in sistemi alternativi per il riscaldamento e il raffreddamento che utilizzino fonti rinnovabili, come l'energia geotermica;

Emendamento 10

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 2

Decisione 2008/376/CE

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

impieghi non energetici e produzione di materie prime da rifiuti e residui provenienti da miniere di carbone precedentemente in esercizio o in fase di chiusura, valutando debitamente se il loro impatto sul clima, sull'ambiente e sulla salute sia ridotto al minimo e sia inferiore in confronto a soluzioni alternative;

(c)

impieghi non energetici e  per la produzione di materie prime da rifiuti e residui provenienti da miniere di carbone precedentemente in esercizio o  da miniere di carbone in fase di chiusura, valutando debitamente se il loro impatto sul clima, sull'ambiente e sulla salute sia ridotto al minimo e sia inferiore in confronto a soluzioni alternative , in linea con l'approccio dell'economia circolare ;

Emendamento 11

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 2

Decisione 2008/376/CE

Articolo 4 — paragrafo 1 — lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e)

promozione dello sviluppo di programmi efficienti di riqualificazione e perfezionamento professionale della forza lavoro interessata dalla progressiva eliminazione del carbone , comprendente la ricerca in materia di formazione e riqualificazione della forza lavoro attualmente o precedentemente impiegata nel comparto del carbone.

(e)

valutazione dell'impatto sull'occupazione nelle comunità locali e nelle regioni interessate dall'eliminazione progressiva del carbone e promozione dello sviluppo di un concetto regionale per lo sviluppo economico, la creazione di posti di lavoro e programmi efficienti di riqualificazione e perfezionamento professionale della forza lavoro interessata in tali regioni , comprendente la ricerca in materia di formazione e riqualificazione della forza lavoro attualmente o precedentemente impiegata nel comparto del carbone per sostenere le regioni carbonifere in transizione .

Emendamento 12

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 3

Decisione 2008/376/CE

Articolo 5 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

I progetti di ricerca si concentrano sulle malattie legate alle attività minerarie, al fine di migliorare la salute delle persone residenti in regioni carbonifere in transizione, oltre a garantire misure protettive durante la chiusura di miniere e nelle miniere precedentemente in esercizio.

I progetti di ricerca si concentrano sulle malattie legate alle attività minerarie, con un'attenzione particolare alle malattie causate dall'inquinamento atmosferico, al fine di migliorare la salute delle persone residenti in regioni carbonifere in transizione, oltre a garantire misure protettive durante la chiusura di miniere e nelle miniere precedentemente in esercizio.

Emendamento 13

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 4

Decisione 2008/376/CE

Articolo 6 — titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Ridurre al minimo l'impatto ambientale delle miniere di carbone in transizione

Prevenire e ridurre al minimo l'impatto ambientale del comparto del carbone in transizione

Emendamento 14

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 4

Decisione 2008/376/CE

Articolo 6 — paragrafo 2 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2.   La preferenza è data a progetti che concernono uno o più dei seguenti temi:

2.   La preferenza è data a progetti basati sulle tecnologie innovative o sul collegamento innovativo di tecnologie che concernono uno o più dei seguenti temi:

Emendamento 15

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 4

Decisione 2008/376/CE

Articolo 6 — paragrafo 2 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

la gestione e il riutilizzo dei rifiuti minerari, delle ceneri volanti e dei prodotti di desolforazione dalle miniere di carbone in fase di chiusura e dalle miniere di carbone precedentemente in esercizio nonché, eventualmente di altre forme di rifiuti;

(c)

la gestione e il riutilizzo dei rifiuti minerari, delle ceneri volanti e dei prodotti di desolforazione dalle miniere di carbone e dalle centrali elettriche a carbone in fase di chiusura e dalle miniere di carbone e dalle centrali elettriche a carbone precedentemente in esercizio nonché, eventualmente di altre forme di rifiuti;

Emendamento 16

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 4

Decisione 2008/376/CE

Articolo 6 — paragrafo 2 — lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f)

il ristabilimento della qualità ambientale di impianti vecchi o di impianti in fase di chiusura che usavano il carbone, nonché delle relative aree circostanti, in particolare acqua, territorio, suoli e biodiversità;

(f)

il ristabilimento della qualità ambientale di impianti vecchi o di impianti in fase di chiusura connessi al carbone, nonché delle relative aree circostanti, in particolare acqua, territorio, suoli e biodiversità;

Emendamento 17

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 4

Decisione 2008/376/CE

Articolo 6 — paragrafo 2 — lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(g bis)

lo sviluppo di un concetto regionale di diversificazione delle attività economiche per lo sviluppo locale e la creazione di posti di lavoro verdi e di qualità, accompagnati da una trasformazione adattata della struttura occupazionale e dall'adeguamento delle competenze.

Emendamento 18

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 6

Decisione 2008/376/CE

Articolo 8 — comma 1 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Le azioni di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) sono intese a sviluppare, dimostrare e perfezionare i processi di produzione dell'acciaio con emissioni di carbonio prossime allo zero, al fine di aumentare la qualità dei prodotti e la produttività. La riduzione sostanziale delle emissioni, del consumo di energia e dell'impronta di carbonio e di altri impatti ambientali, nonché la conservazione delle risorse costituiscono parte integrante delle attività perseguite. I progetti di ricerca riguardano uno o più dei seguenti settori:

Le azioni di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) sono intese a sviluppare, dimostrare e perfezionare i processi di produzione dell'acciaio con emissioni di carbonio prossime allo zero, al fine di aumentare la qualità dei prodotti e la produttività , in stretta sinergia con le imprese attive nel settore . La riduzione sostanziale delle emissioni, del consumo di energia e dell'impronta di carbonio e di altri impatti ambientali , tramite strumenti, parametri e dati oggettivamente verificabili , nonché la conservazione delle risorse costituiscono parte integrante delle attività perseguite. I progetti di ricerca riguardano uno o più dei seguenti settori:

Emendamento 19

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 6

Decisione 2008/376/CE

Articolo 8 — comma 1 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)

tecnologie e soluzioni innovative per processi di fabbricazione della ghisa e dell'acciaio che promuovono attività intersettoriali, progetti dimostrativi che integrano la produzione di energia a zero emissioni o contribuiscono a un'economia basata sull'idrogeno pulito.

(g)

tecnologie e soluzioni innovative per processi di fabbricazione della ghisa e dell'acciaio che facilitino attività intersettoriali, sinergie, raggruppamenti e simbiosi industriali, per consentire una maggiore circolarità, progetti dimostrativi che integrino la produzione di energia a zero emissioni o  contribuiscano a un'economia basata sull'idrogeno pulito.

Emendamento 20

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 7

Decisione 2008/376/CE

Articolo 9 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

miglioramento delle proprietà dell'acciaio, ad esempio proprietà meccaniche e fisiche, idoneità per varie applicazioni e varie condizioni di lavoro;

(b)

miglioramento delle proprietà dell'acciaio, ad esempio proprietà meccaniche e fisiche, idoneità per un'ulteriore lavorazione, idoneità per varie applicazioni e varie condizioni di lavoro , prestando un'attenzione particolare all'acciaio riciclato ;

Emendamento 21

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 7

Decisione 2008/376/CE

Articolo 9 — comma 1 — lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)

prolungamento della durata, in particolare migliorando la resistenza al calore, alla corrosione degli acciai e delle strutture di acciaio, alla fatica meccanica e termica e/o ad altri effetti di deterioramento;

(c)

prolungamento della durata, progettazione orientata alla circolarità, compresa la modularità, ed efficienza dei materiali, in particolare migliorando la resistenza al calore, alla corrosione degli acciai e delle strutture di acciaio, alla fatica meccanica e termica e/o ad altri effetti di deterioramento;

Emendamento 22

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 7

Decisione 2008/376/CE

Articolo 9 — comma 1 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g)

acciai ad alte prestazioni per applicazioni come quelle per la mobilità, comprendenti la sostenibilità, metodi di progettazione ecocompatibile, l'installazione a posteriori, soluzioni leggere per la progettazione e/o la sicurezza.

(g)

acciai ad alte prestazioni per applicazioni come quelle per la mobilità, comprendenti la sostenibilità, metodi di progettazione ecocompatibile, l'installazione a posteriori, soluzioni leggere per la progettazione e/o la sicurezza , come gli acciai ad alta resistenza .

Emendamento 23

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 8

Decisione 2008/376/CE

Articolo 10 — comma 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)

tecniche di riciclo dell'acciaio dismesso e del sottoprodotto di varia provenienza e miglioramento della qualità del rottame di acciaio;

(a)

tecniche di riciclo e di valorizzazione dell'acciaio dismesso e del sottoprodotto di varia provenienza e miglioramento della qualità del rottame di acciaio , prestando particolare attenzione ad evitare una perdita della qualità dell'acciaio dovuta alla contaminazione con altri metalli, ad esempio il rame ;

Emendamento 24

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 8

Decisione 2008/376/CE

Articolo 10 — comma 1 — lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)

trattamento dei rifiuti e recupero di materie prime secondarie di valore, comprese scorie, all'interno e all'esterno dell'acciaieria;

(b)

trattamento dei rifiuti e recupero di materie prime secondarie di valore, comprese scorie, all'interno e all'esterno dell'acciaieria , nonché riutilizzo delle materie prime secondarie, dei residui e dei sottoprodotti di altre industrie, come le biomasse, per la produzione di acciaio e la fabbricazione di leghe ;

Emendamento 25

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 8

Decisione 2008/376/CE

Articolo 10 — comma 1 — lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d)

progettazione di tipi di acciaio e di strutture assemblate che facilitino il recupero agevole dell'acciaio a fini di riciclaggio o riutilizzo ;

(d)

progettazione di tipi di acciaio e di strutture assemblate che facilitino il miglioramento del trattamento dei rottami e lo smontaggio alla fine del ciclo di vita, per consentire il recupero agevole , il riutilizzo e il riciclaggio dell'acciaio e di altri materiali ;

Emendamento 26

Proposta di decisione

Articolo 1 — punto 9

Decisione 2008/376/CE

Articolo 10 bis — lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

miglioramento della gestione della forza lavoro con modelli predittivi della domanda e della riallocazione della forza lavoro.


(28)   Trattato multilaterale, capitolo XXVII Ambiente, 7.d Accordo di Parigi. Entrato in vigore il 4 novembre 2016.

(28)   GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4

(28bis)   Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo di Parigi.


12.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 15/267


P9_TA(2021)0239

Programma Europa creativa ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 maggio 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (14146/1/2020 — C9-0134/2021 — 2018/0190(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2022/C 15/43)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (14146/1/2020 — C9-0134/2021),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 6 febbraio 2019 (2),

vista la sua posizione in prima lettura (3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0366),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la cultura e l'istruzione (A9-0161/2021),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

3.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

4.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 110 del 22.3.2019, pag. 87.

(2)  GU C 168 del 16.5.2019, pag. 37.

(3)  GU C 108 del 26.3.2021, pag. 934.


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazioni della Commissione

Nel contesto del considerando 23 e dell'allegato I, parte 1, «Azioni specifiche», lettera e), e dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento summenzionato, quale concordato dai colegislatori in data 14 dicembre 2020, la Commissione europea conferma l'intenzione di pubblicare inviti a presentare proposte per la domanda di sovvenzioni di funzionamento pluriennali, ai quali potrebbero partecipare l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea e altre entità e che garantirebbero la stabilità necessaria al loro funzionamento. Tali inviti saranno subordinati all'adozione di programmi di lavoro che ne definiscano le esatte condizioni, come il calendario stesso o la durata delle convenzioni di sovvenzione previste. La Commissione conferma inoltre l'intenzione di pubblicare il primo di tali inviti nell'ambito del programma di lavoro annuale 2021. Questa intenzione è subordinata all'adozione del regolamento summenzionato e all'accordo definitivo sul bilancio dell'Unione per il 2021.

La Commissione si rammarica che i colegislatori abbiano deciso di mantenere il logo MEDIA, in quanto tale scelta è in contrasto con l'approccio orizzontale che non prevede loghi specifici per i programmi nell'ambito del futuro bilancio a lungo termine. L'obiettivo della Commissione è far sì che i cittadini europei possano percepire l'Unione come un soggetto unitario grazie all'utilizzo di un unico emblema europeo nei suoi vari programmi. Tale emblema, comune a tutte le istituzioni dell'UE, sarà un elemento importante per rispettare i requisiti di semplicità, coerenza e obbligatorietà delle attività di comunicazione e visibilità in tutti i programmi. Al fine di raggiungere un accordo globale sul programma, la Commissione può accettare di mantenere il logo MEDIA a condizione che ciò sia limitato alla durata del periodo di programmazione in questione.

La Commissione resta convinta che le attività di comunicazione e visibilità dell'azione dell'UE rivolte al grande pubblico siano più efficaci senza l'uso di loghi specifici per i singoli programmi ed è a disposizione dei colegislatori per dimostrare la validità di tale impostazione con ampio anticipo rispetto ai negoziati per il prossimo periodo di programmazione.


12.1.2022   

IT

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C 15/269


P9_TA(2021)0246

Centro europeo di competenza sulla cibersicurezza ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 maggio 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento (05628/2/2021 — C9-0152/2021 — 2018/0328(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2022/C 15/44)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05628/2/2021 — C9-0152/2021),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 gennaio 2019 (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0630),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0166/2021),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 159 del 10.5.2019, pag. 63.

(2)  GU C 158 del 30.4.2021, pag. 850.


12.1.2022   

IT

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C 15/270


P9_TA(2021)0247

Programma «Fiscalis» per la cooperazione nel settore dell'imposizione fiscale 2021-2027 ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 maggio 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Fiscalis» per la cooperazione nel settore fiscale e abroga il regolamento (UE) n. 1286/2013 (06116/1/2021 — C9-0179/2021 — 2018/0233(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2022/C 15/45)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (06116/1/2021 — C9-0179/2021),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0443),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0167/2021),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

prende atto della dichiarazione del Consiglio allegata alla presente risoluzione, che è molto apprezzata dal Parlamento ed è stata fondamentale per il conseguimento dell'accordo finale;

3.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

4.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 118.

(2)  GU C 158 del 30.4.2021, pag. 459.


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione del Consiglio

Il Consiglio prende atto dell'interesse manifestato dal Parlamento per una maggiore trasparenza sull'attuazione della normativa dell'UE in materia di lotta contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscali. Nel contesto del quadro giuridico istituito dai trattati che disciplina le relazioni interistituzionali, il Consiglio riconosce il valore aggiunto di organizzare scambi di opinioni annuali con il Parlamento europeo e la Commissione sugli insegnamenti tratti dal programma Fiscalis, sulla base delle relazioni annuali sui progressi compiuti elaborate dalla Commissione.


Giovedì 20 maggio 2021

12.1.2022   

IT

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C 15/272


P9_TA(2021)0254

Ambiente: regolamento di Aarhus ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 20 maggio 2021, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (COM(2020)0642 — C9-0321/2020 — 2020/0289(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2022/C 15/46)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

Il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) è stato adottato per contribuire all'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di Aarhus stabilendo regole sulla sua applicazione alle istituzioni e agli organi dell'Unione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) è stato adottato per contribuire all'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di Aarhus stabilendo regole sulla sua applicazione alle istituzioni e agli organi dell'Unione. Il presente regolamento, pertanto, modifica il regolamento (CE) n. 1367/2006 al fine di applicare l'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della convenzione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)

Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Il Green Deal europeo», la Commissione si è impegnata a prendere in considerazione la possibilità di rivedere il regolamento (CE) n. 1367/2006 affinché i cittadini e le organizzazioni non governative impegnate a favore dell'ambiente che nutrono dubbi circa la compatibilità con il diritto ambientale di decisioni che hanno effetti sull'ambiente possano accedere più facilmente al riesame amministrativo o giudiziario a livello dell'UE. La Commissione si è inoltre impegnata ad adottare misure per migliorare il loro accesso alla giustizia nazionale in tutti gli Stati membri; a tal fine ha pubblicato una comunicazione dal titolo «Migliorare l' accesso alla giustizia in materia ambientale nell'UE e nei suoi Stati membri».

(3)

Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul Green Deal europeo, la Commissione si è impegnata a prendere in considerazione la possibilità di rivedere il regolamento (CE) n. 1367/2006 affinché i cittadini e le organizzazioni non governative impegnate a favore dell'ambiente che nutrono specifici dubbi circa la compatibilità con il diritto ambientale di atti amministrativi che hanno effetti sull'ambiente possano accedere più facilmente al riesame amministrativo o giudiziario a livello dell'UE. La Commissione si è inoltre impegnata ad adottare misure per migliorare il loro accesso alla giustizia nazionale in tutti gli Stati membri; a tal fine ha pubblicato la sua comunicazione del 14 ottobre 2020 sul miglioramento dell' accesso alla giustizia in materia ambientale nell'UE e nei suoi Stati membri , nella quale afferma che «l'accesso alla giustizia in materia ambientale, sia attraverso la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) che attraverso le autorità giurisdizionali nazionali in quanto autorità giurisdizionali dell'Unione, è un'importante misura di sostegno per aiutare a realizzare la transizione del Green Deal europeo e un modo per rafforzare il ruolo che la società civile può svolgere come custode dello spazio democratico» .

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)

L'articolo 9, paragrafo 4, della convenzione di Aarhus prevede che le procedure giudiziarie rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, della medesima convenzione non dovrebbero essere eccessivamente onerose. Al fine di garantire la non eccessiva onerosità  (1 bis) dei ricorsi di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1367/2006 e la prevedibilità delle spese a carico dei ricorrenti, in caso di esito positivo di una controversia le istituzioni o gli organi dell'Unione dovrebbero presentare richieste di rimborso delle spese ragionevoli.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)

Tenuto conto dell'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus e  delle preoccupazioni espresse dal comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus (5), è opportuno che il diritto dell'Unione sia reso conforme alle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alla giustizia in materia ambientale in modo compatibile con i principi fondamentali del diritto dell'Unione e con il suo sistema di riesame giudiziario.

(4)

Tenuto conto dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4 , della convenzione di Aarhus e  del parere del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus (5), è opportuno che il diritto dell'Unione sia reso conforme alle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alla giustizia in materia ambientale in modo compatibile con i principi fondamentali del diritto dell'Unione , inclusi i suoi trattati, e con il suo sistema di riesame giudiziario. Il regolamento (CE) n. 1367/2006 dovrebbe essere modificato di conseguenza.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis)

L'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus prevede che, nel quadro della rispettiva legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale. La procedura di riesame amministrativo a norma del regolamento di Aarhus integra il sistema di riesame amministrativo e giudiziario complessivo dell'Unione, che consente ai membri del pubblico di far sottoporre a riesame gli atti amministrativi attraverso impugnazioni dirette a livello dell'Unione, segnatamente a norma dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, e a norma dell'articolo 267 TFUE, attraverso gli organi giurisdizionali nazionali, che sono parte integrante del sistema dell'Unione a norma dei trattati.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5)

La limitazione del riesame interno agli atti amministrativi di portata individuale imposta dal regolamento (CE) n. 1367/2006 è il principale ostacolo con cui si scontrano le organizzazioni non governative impegnate a favore dell'ambiente che desiderano proporre un riesame interno a norma dell'articolo 10 di detto regolamento anche per atti amministrativi di maggiore portata. È pertanto necessario ampliare l'ambito di applicazione della procedura di riesame interno prevista da tale regolamento per includervi gli atti non legislativi di portata generale.

(5)

La limitazione del riesame interno agli atti amministrativi di portata individuale imposta dal regolamento (CE) n. 1367/2006 è stato il principale motivo di non ammissibilità per le organizzazioni non governative impegnate a favore dell'ambiente che desiderano proporre un riesame interno a norma dell'articolo 10 di detto regolamento anche per atti amministrativi di maggiore portata. È pertanto opportuno ampliare l'ambito di applicazione della procedura di riesame interno prevista da tale regolamento per includervi gli atti non legislativi di portata generale.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)

È opportuno che la definizione di «atto amministrativo» ai fini del regolamento (CE) n. 1367/2006 comprenda gli atti non legislativi. Tuttavia, un atto non legislativo potrebbe comportare misure di esecuzione a livello nazionale nei confronti delle quali le organizzazioni non governative impegnate a favore dell'ambiente possono ottenere tutela giurisdizionale, anche mediante un procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) a norma dell'articolo 267 del TFUE. È pertanto opportuno escludere dall'ambito di applicazione del riesame interno le disposizioni di tali atti non legislativi per le quali il diritto dell'Unione prescrive misure di recepimento a livello nazionale.

(6)

È opportuno che la definizione di «atto amministrativo» ai fini del regolamento (CE) n. 1367/2006 comprenda gli atti non legislativi. Tuttavia, un atto non legislativo potrebbe comportare misure di esecuzione a livello nazionale nei confronti delle quali si può ottenere tutela giurisdizionale, anche mediante un procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) a norma dell'articolo 267 del TFUE.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)

Nell'interesse della certezza del diritto, il diritto dell'Unione deve prescrivere esplicitamente l'adozione di atti di esecuzione per una disposizione perché questa sia esclusa dalla nozione di atto amministrativo.

soppresso

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)

Il regolamento (CE) n. 1367/2006 si applica agli atti adottati nell'ambito o ai sensi del diritto ambientale. Per contro, l'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus riguarda l'impugnazione di atti «compiuti in violazione» del diritto ambientale. È quindi necessario precisare che il riesame interno dovrebbe essere condotto al fine di accertare se un atto amministrativo configuri una violazione del diritto ambientale.

(9)

Il regolamento (CE) n. 1367/2006 si applica agli atti adottati nell'ambito o ai sensi del diritto ambientale. L'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus riguarda l'impugnazione di atti od omissioni «compiuti in violazione» del diritto ambientale. È quindi necessario precisare , in linea con la giurisprudenza della CGUE, che il riesame interno dovrebbe essere condotto al fine di accertare se un atto amministrativo configuri una violazione del diritto ambientale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f) .

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)

Nello stabilire se un atto amministrativo contenga disposizioni che , a causa dei loro effetti, potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale è necessario valutare se tali disposizioni rischiano di incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale elencati all'articolo 191 del TFUE. Di conseguenza , è opportuno che il meccanismo di riesame interno si applichi anche agli atti adottati per attuare politiche diverse dalla politica dell'Unione in materia ambientale.

(10)

Nello stabilire se un atto amministrativo contenga disposizioni che potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f) , è necessario valutare , in linea con la giurisprudenza della CGUE, se tali disposizioni rischiano di incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale elencati all'articolo 191 del TFUE. In tal caso , è opportuno che il meccanismo di riesame interno si applichi anche agli atti adottati per attuare politiche diverse dalla politica dell'Unione in materia ambientale.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis)

Sulla base dell'articolo 263, primo comma, TFUE, come interpretato dalla CGUE  (1 bis) , un atto va considerato avente effetti esterni, e quindi in grado di essere oggetto di una richiesta di riesame, se è destinato a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Gli atti amministrativi, quali le nomine e gli atti preparatori, che non producono effetti giuridici nei confronti di terzi e non possono essere considerati aventi effetti esterni, in linea con la giurisprudenza della CGUE, non dovrebbero pertanto costituire atti amministrativi ai sensi del regolamento(CE) n. 1367/2006.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 ter)

Al fine di garantire la coerenza giuridica, un atto è considerato avente effetti giuridici, e quindi in grado di essere oggetto di una richiesta di riesame, a norma dell'articolo 263, primo comma, TFUE, come interpretato dalla CGUE  (1 bis) . Considerare un atto come avente effetti giuridici implica che esso possa essere oggetto di una richiesta di riesame, indipendentemente dalla sua forma, dato che la sua natura è considerata in relazione ai suoi effetti, al suo obiettivo e al suo contenuto  (1 ter) .

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 quater)

I termini procedurali previsti per il riesame amministrativo e/o giudiziario dovrebbero applicarsi solo una volta che il contenuto dell'atto amministrativo che riguarda un rilevante interesse pubblico tutelato dal diritto ambientale e che è successivamente impugnato è effettivamente noto alle persone interessate, in particolare nei casi in cui il singolo atto amministrativo è obsoleto. Ciò è necessario onde evitare prassi che potrebbero essere contrarie all'articolo 9 della convenzione di Aarhus e alla giurisprudenza della CGUE, in particolare la sentenza della Corte del 12 novembre 2019 nella causa C-261/18, Commissione/Irlanda)  (1 bis) .

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 10 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 quinquies)

Mezzi tempestivi ed efficaci di partecipazione pubblica alla creazione e all'adozione di atti legislativi e non legislativi dell'Unione sono importanti al fine di affrontare i problemi in una fase precoce e di valutare se vi sia la necessità di un'ulteriore proposta per migliorare la partecipazione pubblica a livello orizzontale.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)

Dato il ruolo fondamentale di sensibilizzazione e di promozione di azioni giudiziarie svolto dalle organizzazioni non governative impegnate a favore dell'ambiente, le istituzioni e gli organi dell'Unione dovrebbero garantire un adeguato accesso all'informazione, alla partecipazione e alla giustizia.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

Secondo la giurisprudenza della CGUE (6), le organizzazioni non governative impegnate a favore dell'ambiente che chiedono il riesame interno di un atto amministrativo sono tenute , nel motivare la richiesta, a indicare gli elementi di fatto o gli argomenti di diritto sostanziali che possono far sorgere dubbi plausibili, ossia seri.

(12)

Secondo la giurisprudenza della CGUE (6), un soggetto che chiede il riesame interno di un atto amministrativo è tenuto , nel motivare la richiesta, a indicare gli elementi di fatto o gli argomenti di diritto sostanziali che possono far sorgere dubbi plausibili, ossia seri. Tale prescrizione dovrebbe altresì applicarsi nel quadro del regolamento (CE) n. 1367/2006.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)

In sede di esame di una richiesta di esame interno, altri soggetti direttamente interessati dalla richiesta in questione, come società o autorità pubbliche, dovrebbero poter presentare osservazioni all'istituzione o all'organo dell'Unione interessato entro i termini di cui al regolamento (CE) n. 1367/2006.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter)

Secondo la giurisprudenza della CGUE  (1 bis), se una misura di aiuto di Stato a norma dell'articolo 107 TFEU comporta una violazione del diritto ambientale dell'Unione, la misura in questione non può essere dichiarata compatibile con il mercato interno. La Commissione dovrebbe stabilire linee giuda chiare per facilitare la valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato con le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione, incluso il diritto ambientale dell'Unione.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 quater)

Il regolamento (CE) n. 1367/2006 stabilisce le disposizioni comuni, il campo di applicazione e le definizioni relativi all'accesso alle informazioni, alla partecipazione del pubblico ai processi decisionali e all'accesso alla giustizia in materia ambientale a livello unionale. Ciò è opportuno e contribuisce ad assicurare la certezza del diritto e ad aumentare la trasparenza delle misure di esecuzione adottate nel contesto degli obblighi derivanti dalla convenzione di Aarhus.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Considerando 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 quinquies)

L'ambito di applicazione del procedimento di riesame a norma del regolamento (CE) n. 1367/2006 dovrebbe includere la legittimità sia sostanziale che procedurale dell'atto impugnato. In linea con la giurisprudenza della CGUE, un procedimento a norma dell'articolo 263, quarto comma, TFUE e dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1367/2006 non può essere fondato su motivi nuovi o elementi di prova che non comparivano nella domanda di riesame, salvo privare il fine del requisito relativo alla motivazione per il riesame di una siffatta domanda, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006, del suo effetto utile e modificare l'oggetto del procedimento avviato con tale domanda  (1 bis) .

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)

Gli atti adottati dalle autorità pubbliche degli Stati membri, incluse le misure di esecuzione nazionali adottate a livello di Stati membri richieste da un atto non legislativo a norma del diritto dell'Unione, non rientrano nel capo di applicazione del regolamento (CE) n. 1367/2006, in linea con i trattati e con il principio dell'autonomia dei giudici nazionali.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («la Carta»), in particolare il diritto ad una buona amministrazione (articolo 41) e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47). Il presente regolamento concorre all'efficacia del sistema di riesame amministrativo e giudiziario dell'Unione e di conseguenza rafforza l'applicazione degli articoli 41 e 47 della Carta, contribuendo così allo Stato di diritto sancito dall'articolo 2 del TUE.

(14)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («la Carta»), in particolare il principio della tutela dell'ambiente (articolo 37), il diritto ad una buona amministrazione (articolo 41) e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47). Il presente regolamento concorre all'efficacia del sistema di riesame amministrativo e giudiziario dell'Unione in materia ambientale e di conseguenza rafforza l'applicazione degli articoli 37, 41 e 47 della Carta, contribuendo così allo Stato di diritto sancito dall'articolo 2 del TUE.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 2 — paragrafo 1 — lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g)

«atto amministrativo»: qualsiasi atto non legislativo adottato da un'istituzione o da un organo dell'Unione, avente effetti esterni e  giuridicamente vincolanti e contenente disposizioni che , a causa dei loro effetti, potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f) , ad eccezione delle disposizioni del presente atto per le quali il diritto dell'Unione prescrive esplicitamente misure di esecuzione a livello nazionale o dell'Unione ;

g)

«atto amministrativo»: qualsiasi atto non legislativo adottato da un'istituzione o da un organo dell'Unione, avente effetti esterni e  giuridici e contenente disposizioni che potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f) ; gli atti amministrativi non includono gli atti adottati della autorità pubbliche degli Stati membri;

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 2 — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

 

1 bis.

l'articolo 2, paragrafo 2, è così modificato:

2.   Gli atti e le omissioni di natura amministrativa non comprendono le misure adottate dalle istituzioni o dagli organi comunitari o le loro omissioni, in qualità di organi di controllo amministrativo, in applicazione delle seguenti disposizioni del trattato:

«2.   Gli atti e le omissioni di natura amministrativa non comprendono le misure adottate dalle istituzioni o dagli organi comunitari o le loro omissioni, in qualità di organi di controllo amministrativo, in applicazione delle seguenti disposizioni del trattato:

a)

articoli 81, 82 , 86 e 87 (regole di concorrenza);

a)

articoli 81 e 82 [articoli 101 e 102 TFUE] ( incluse le regole sulle concentrazioni );

b)

articoli 226 e 228 (procedura di infrazione);

b)

articoli 226 e 228 [articoli 258 e 260 TFUE] (procedura di infrazione);

c)

articolo 195 (ricorsi al mediatore);

c)

articolo 195 [articolo 228 TFUE] (ricorsi al mediatore);

d)

articolo 280 (procedimenti dinanzi all'OLAF).

d)

articolo 280 [articolo 325 TFUE] (procedimenti dinanzi all'OLAF);

 

d bis)

articoli 86 e 87 [articoli 106 e 107 TFUE] (regole di concorrenza) fino a … [18 mesi dall'adozione del presente regolamento].

 

d ter)

Non oltre il … [18 mesi dopo la data di adozione del presente regolamento], la Commissione adotta linee guida intese a facilitare la valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato con le pertinenti disposizioni del diritto ambientale dell'Unione, comprese le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri quando notificano alla Commissione gli aiuti di Stato.»

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 4 — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

 

1 ter.

all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.   Le informazioni ambientali da mettere a disposizione e divulgare vengono opportunamente aggiornate. In aggiunta ai documenti di cui all’articolo 12, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001, le banche dati o  i registri comprendono quanto segue :

«2.   Le informazioni ambientali da mettere a disposizione e divulgare vengono opportunamente aggiornate. In aggiunta ai documenti di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001, nelle banche dati o  nei registri sono inseriti, non appena consolidati :

a)

testi di trattati, convenzioni o accordi internazionali e legislazione comunitaria riguardanti direttamente o indirettamente l'ambiente e di politiche, piani e programmi in materia ambientale;

a)

testi di trattati, convenzioni o accordi internazionali e legislazione dell'Unione riguardanti direttamente o indirettamente l'ambiente e di politiche, piani e programmi in materia ambientale;

 

a bis)

posizioni degli Stati membri espresse nei processi decisionali che hanno portato all'adozione della legislazione o degli atti amministrativi dell'Unione riguardanti l'ambiente o relativi ad esso;

b)

relazioni sullo stato di attuazione degli elementi di cui alla lettera a) qualora elaborati o detenuti in forma elettronica dalle istituzioni o organi comunitari ;

b)

relazioni sullo stato di attuazione degli elementi di cui alla lettera a) qualora elaborati o detenuti in forma elettronica dalle istituzioni o organi dell'Unione ;

c)

passi compiuti nelle procedure di infrazione al diritto comunitario a partire dalla fase di parere motivato ai sensi dell'articolo  226 , paragrafo 1, del trattato;

c)

passi compiuti nelle procedure di infrazione al diritto comunitario a partire dalla fase di parere motivato ai sensi dell'articolo  258 , paragrafo 1, del trattato;

d)

relazioni sullo stato dell'ambiente, come previsto dal paragrafo 4;

d)

relazioni sullo stato dell'ambiente, come previsto dal paragrafo 4;

e)

dati o sintesi di dati ricavati dal monitoraggio delle attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;

e)

dati o sintesi di dati ricavati dal monitoraggio delle attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;

f)

autorizzazioni, con impatto significativo sull'ambiente, e accordi ambientali, o indicazione del luogo in cui è possibile chiedere o consultare tali informazioni;

f)

autorizzazioni, con impatto significativo sull'ambiente, e accordi ambientali, o indicazione del luogo in cui è possibile chiedere o consultare tali informazioni;

g)

studi sull'impatto ambientale e valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali, o indicazione del luogo in cui è possibile chiedere o consultare tali informazioni.

g)

studi sull'impatto ambientale e valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali, o indicazione del luogo in cui è possibile chiedere o consultare tali informazioni.»

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2 — lettera a

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Qualsiasi organizzazione non governativa che soddisfa i criteri di cui all'articolo 11 può presentare una richiesta di riesame interno all'istituzione o all'organo dell'Unione che ha adottato un atto amministrativo o, in caso di presunta omissione amministrativa, che avrebbe dovuto adottarlo, se ritiene che l'atto o l'omissione configuri una violazione del diritto ambientale.

Qualsiasi organizzazione non governativa o membri del pubblico che soddisfano i criteri di cui all'articolo 11 possono presentare una richiesta di riesame interno all'istituzione o all'organo dell'Unione che ha adottato un atto amministrativo o, in caso di presunta omissione amministrativa, che avrebbe dovuto adottarlo, se ritiene che l'atto o l'omissione configuri una violazione del diritto ambientale.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2 — lettera a

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 10 — paragrafo 1 — comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora l'atto amministrativo sia una misura di esecuzione a livello dell'Unione prescritta da un altro atto non legislativo, nel presentare la richiesta di riesame della misura di esecuzione l'organizzazione non governativa può anche chiedere il riesame della disposizione dell'atto non legislativo che prescrive tale misura.

Qualora l'atto amministrativo sia una misura di esecuzione a livello dell'Unione prescritta da un altro atto non legislativo, nel presentare la richiesta di riesame della misura di esecuzione l'organizzazione non governativa o i membri del pubblico che soddisfano i criteri di cui all'articolo 11 possono anche chiedere il riesame della disposizione dell'atto non legislativo che prescrive tale misura.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2 — lettera a

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 10 — paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.   L'istituzione o l'organo dell'Unione di cui al paragrafo 1 esamina tale richiesta a meno che essa sia chiaramente infondata. Non appena possibile, e comunque entro sedici settimane dal ricevimento della richiesta, l'istituzione o l'organo dell'Unione risponde per iscritto adducendo le sue motivazioni.";

2.   L'istituzione o l'organo dell'Unione di cui al paragrafo 1 esamina tale richiesta a meno che essa sia chiaramente infondata. Nel caso in cui un'istituzione o un organo dell'Unione riceva più richieste di riesame dello stesso atto od omissione sulla base gli stessi motivi, l'istituzione o l'organo può decidere di unire le richieste e di trattarle congiuntamente. In tal caso, l'istituzione o l'organo dell'Unione notifica quanto prima tale decisione a tutti i soggetti che hanno presentato una richiesta di riesame interno dello stesso atto od omissione. Entro quattro settimane dalla presentazione di tale richiesta, i soggetti terzi direttamente interessati dalla richiesta possono presentare osservazioni a tale istituzione od organo dell'Unione . Non appena possibile, e comunque entro 16 settimane dal ricevimento della richiesta, l'istituzione o l'organo dell'Unione risponde per iscritto adducendo le sue motivazioni.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 11 — paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.

all'articolo 11 è inserito il paragrafo seguente:

 

«1 bis.     Una richiesta di riesame interno in conformità dell'articolo 10 può essere presentata anche da membri del pubblico che dimostrino un sufficiente interesse o la violazione di un diritto di cui al successivo paragrafo 2.»

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 11 — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

 

2 ter.

all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2.   La Commissione adotta le disposizioni necessarie ad assicurare un'applicazione trasparente e coerente dei criteri di cui al paragrafo  1.

«2.   La Commissione adotta le disposizioni necessarie ad assicurare un'applicazione trasparente e coerente dei criteri di cui ai paragrafi  1 e 1 bis . Non oltre il … [18 mesi dall'adozione del presente regolamento], la Commissione adotta un atto delegato in conformità dell'articolo 12 bis, specificando i criteri che i membri del pubblico, di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo, devono soddisfare . La Commissione riesamina l'applicazione di tali criteri almeno ogni tre anni e, se del caso, modifica l'atto delegato, al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto conferito ai membri del pubblico di cui al paragrafo 1 bis.

 

I criteri stabiliti dall'atto delegato adottato in conformità del presente paragrafo:

 

a)

garantiscono un accesso effettivo alla giustizia in linea con gli obiettivi generali della convezione di Aarhus;

 

b)

esigono che una richiesta sia presentata da membri del pubblico di diversi Stati membri quando essa riguarda un atto o un'omissione dell'Unione che riguarda il pubblico in più di uno Stato membro;

 

c)

sono tali da evitare un'actio popularis, anche garantendo che, quando dimostrano un sufficiente interesse o la violazione di un diritto, i membri del pubblico sono tenuti a dimostrare di essere direttamente interessati rispetto al pubblico in generale;

 

d)

riducono al minimo l'onere amministrativo per le istituzioni e gli organi dell'Unione.»

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quater.

è inserito l'articolo seguente:

 

«Articolo 11 bis

Registro pubblico delle richieste di riesame interno

Le istituzioni e gli organi dell'Unione istituiscono, al più tardi entro il 31 dicembre 2021, un registro di tutte le richieste che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 11 come pure dei richiedenti che soddisfano tali requisiti e hanno presentato le richieste. Il registro è aggiornato periodicamente.»

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 12 — paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

 

2 quinquies.

all'articolo 12, il paragrafo 1 è così modificato:

1.   L'organizzazione non governativa che ha formulato la richiesta di riesame interno ai sensi dell'articolo 10 può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma delle pertinenti disposizioni del trattato.

«1.    Qualora l'organizzazione non governativa o i membri del pubblico che hanno formulato la richiesta di riesame interno ai sensi dell'articolo 10 ritengano che una decisione dell'istituzione o dell'organo dell'Unione in risposta a tale richiesta sia insufficiente per garantire il rispetto del diritto ambientale, essi possono proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma dell'articolo 263 del trattato , per riesaminare la legittimità sostanziale o procedurale di tale decisione

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2 sexies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 12 — paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

 

2 sexies.

all'articolo 12, il paragrafo 2 è così modificato:

2.   Qualora l'istituzione o l'organo comunitario ometta di agire a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 o paragrafo 3, l'organizzazione non governativa ha il diritto di proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma delle pertinenti disposizioni del trattato.

«2.   Qualora l'istituzione o l'organo dell'Unione ometta di agire a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 o paragrafo 3, l'organizzazione non governativa o i membri del pubblico che hanno presentato la richiesta di riesame interno in conformità dell'articolo 10 hanno il diritto di proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma delle pertinenti disposizioni del trattato.»

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2 septies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 12 — paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 septies.

è inserito il paragrafo seguente:

 

«2 bis.     Fatta salva la prerogativa della Corte di determinare la ripartizione delle spese, occorre garantire che i procedimenti giudiziari avviati a norma del presente articolo non siano eccessivamente onerosi. Le istituzioni e gli organi dell'Unione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, presentano solamente richieste di rimborso delle spese ragionevoli.»

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 1 — punto 2 octies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 octies.

è inserito l'articolo seguente:

 

«Articolo 12 bis

Esercizio della delega

1.     Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 2, è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.     Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal … [data di entrata in vigore del presente regolamento].

3.     La delega di potere di cui all'articolo 11, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.     Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro e dal pubblico nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.

5.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.     L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0152/2021).

(4)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).

(4)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).

(1 bis)   Comunicazione della Commissione del 4 aprile 2019 su «Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali 2019: un'Europa che protegge i suoi cittadini e ne migliora la qualità della vita» e comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 su «Migliorare l'accesso alla giustizia in materia ambientale nell'UE e nei suoi Stati membri».

(5)  Si vedano le conclusioni del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus relative al caso ACCC/C/2008/32 all'indirizzo https:// www.unece.org/env/pp/compliance/Compliancecommittee/32TableEC.html .

(5)  Si veda il parere del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus relativo ai casi ACCC/M/2017/3 e ACCC/C/2015/128 disponibile all'indirizzo https:// unece . org/env/pp/cc/accc . m.2017.3_european-union e all'indirizzo https://unece . org/env/pp/cc/accc.c.2015.128_european-union.

(1 bis)   Sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e altri/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, C-583/11 P, ECLI:EU:C:2013:625, punto 56.

(1 bis)   Sentenza della Corte di giustizia del 29 gennaio 2021, ClientEarth/Banca europea per gli investimenti, causa T-9/19, ECLI:EU:T:2021:42, punti 149 e 153. Vedasi anche la sentenza nella causa C-583/11 P, punto 56.

(1 ter)   Sentenze della Corte di giustizia del 10 dicembre 1957, Usines à tubes de la Sarre/Alta autorità, cause riunite 1/57 e 4/57, ECLI:EU:C:1957:13, pag. 114; del 31 marzo 1971, Commissione/Consiglio, 22/70, ECLI:EU:C:1971:32, punto 42; del 16 giugno 1993, Francia/Commissione, C-325/91, ECLI:EU:C:1993:245, punto 9; del 20 marzo 1997, Francia/Commissione, C-57/95, ECLI:EU:C:1997:164, punto 22; e del 13 ottobre 2011, Deutsche Post e Germania/Commissione, C-463/10 P and C-475/10 P, ECLI:EU:C:2011:656, punto 36.

(1 bis)   Sentenza della Corte di giustizia del 12 novembre 2019, Commissione europea/Irlanda, C-261/18, ECLI:EU:C:2019:955.

(6)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2019, TestBioTech/Commissione, C-82/17 P, ECLI:EU:C:2019:719, punto 69.

(6)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2019, TestBioTech/Commissione, C-82/17 P, ECLI:EU:C:2019:719, punto 69, e sentenza nella causa T-9/19 .

(1 bis)   Sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 2020, Repubblica d'Austria/Commissione europea e a., C-594/18 P, ECLI:EU:C:2020:742.

(1 bis)   Sentenza nella causa C-82/17 P, punto 39.


12.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 15/290


P9_TA(2021)0258

Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali: relazione interlocutoria

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2021 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 168/2007 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (COM(2020)0225) — (2020/0112R(APP))

(2022/C 15/47)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 168/2007 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (COM(2020)0225),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 352,

visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (1) («regolamento FRA»),

visti la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, gli articoli 2, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea (TUE) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»),

visti la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012, e l'orientamento comune ad essa allegato,

visto lo studio intitolato «Strengthening the Fundamental Rights Agency — The Revision of the Fundamental Rights Agency Regulation» (Rafforzare l'Agenzia per i diritti fondamentali — Revisione del regolamento che istituisce l'Agenzia per i diritti fondamentali), pubblicato dal dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali nel maggio 2020,

visto l'articolo 105, paragrafo 5, del suo regolamento,

visto il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere,

vista la relazione interlocutoria della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0058/2021),

A.

considerando che la proposta di regolamento del Consiglio rappresenta un passo avanti verso un ampio miglioramento dell'efficacia del lavoro dell'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA), in quanto prevede che essa possa operare pienamente in tutti i settori di competenza dell'Unione e ne chiarisce i compiti e i metodi di lavoro, nel rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà; che è deplorevole il fatto che la base giuridica di tale proposta richieda attualmente l'unanimità in seno al Consiglio e l'approvazione del Parlamento, il che significa che la partecipazione del Parlamento alla riforma è limitata;

B.

considerando che la FRA fornisce un importante contributo alla difesa dei diritti fondamentali e, in quanto agenzia dell'UE indipendente e a pieno titolo e organismo di monitoraggio dei diritti fondamentali, dovrebbe essere ulteriormente rafforzata al fine di promuovere e difendere i diritti fondamentali nel modo più efficace possibile, cercando nel contempo un dialogo attraverso la partecipazione attiva della società civile, ivi compresi gli ordini degli avvocati, le organizzazioni professionali, i magistrati e gli avvocati;

C.

considerando che le ambizioni dell'UE riguardo allo sviluppo di una dimensione esterna più forte dovrebbero trovare riscontro in un maggiore coinvolgimento della FRA nel monitoraggio e nel controllo degli atti e delle attività dell'Unione e dei suoi Stati membri in tutti gli aspetti della politica estera e di sicurezza comune;

D.

considerando che, in un mondo globalizzato, è fondamentale garantire una sufficiente protezione dei diritti fondamentali attraverso la cooperazione internazionale con i paesi terzi;

E.

considerando che è possibile conquistare e rafforzare la fiducia dei cittadini dell'UE nei confronti del lavoro delle autorità di polizia e giudiziarie solo nel momento in cui gli atti e le attività dell'Unione e dei suoi Stati membri sono monitorati e controllati in modo accurato, attento e costante, nonché rapidamente allineati agli obblighi in materia di diritti fondamentali; che le attività della FRA relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia rivestono quindi la massima importanza e il suo mandato deve perciò comprendere anche il settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale;

F.

considerando che il lavoro della FRA nella difesa dei diritti fondamentali e nell'individuazione delle sfide, come ad esempio i diritti dei minori, la migrazione (comprese le frontiere esterne), l'uso dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie, la parità di genere, la violenza di genere e i diritti delle donne, è importante in termini di priorità dell'Agenzia e deve pertanto essere riconosciuto e sostenuto;

1.

ritiene che l'obiettivo della FRA di fornire alle istituzioni, agli organi e agli organismi pertinenti informazioni, assistenza e competenze in materia di diritti fondamentali nonché di difendere e proteggere i diritti fondamentali nell'UE rivesta la massima importanza, in quanto l'Agenzia monitora l'applicazione pratica della Carta a tutti i cittadini degli Stati membri, adoperandosi in tal modo per garantire che ogni individuo sia trattato con dignità e tenendo presente che a tutti gli Stati membri è accordato un trattamento paritario; sottolinea l'importante ruolo di facilitatore che essa svolge sostenendo l'Unione e i suoi Stati membri nell'adozione di misure o nella definizione di linee d'azione relative ai diritti fondamentali; sottolinea che tali azioni di sostegno possono assumere varie forme, compresa la pubblicazione di relazioni basate sui fatti ed equilibrate, che tengano conto di una varietà di fonti; incoraggia la Commissione e il Consiglio a integrare sistematicamente nel processo di elaborazione delle loro politiche i dati prodotti dalla FRA e si impegna a raggiungere lo stesso obiettivo;

2.

sottolinea che i reati generati dall'odio e l'incitamento all'odio costituiscono un problema diffuso e urgente, unitamente alla discriminazione fondata su fattori quali il sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'identità o l'espressione di genere, l'età o l'orientamento sessuale; ricorda che una prospettiva orizzontale e intersezionale è essenziale per tutelare i diritti fondamentali di tutti; mette in guardia contro l'aumento e la normalizzazione dell'incitamento all'odio e di diverse forme di razzismo, xenofobia e intolleranza ad essi associata, in particolare l'antiziganismo, l'antisemitismo, l'islamofobia e il razzismo contro le persone nere e di colore che allignano in numerosi Stati membri, aggravati dall'aumento dei movimenti estremisti e intensificati nell'ambiente online, in particolare durante la pandemia di COVID-19; sottolinea l'impegno della FRA a combattere ogni forma di discriminazione e invita l'Agenzia a proseguire il suo lavoro sugli sviluppi relativi all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio e a riferire regolarmente sui casi e sulle ultime tendenze;

3.

ribadisce la sua disponibilità a porre la FRA in condizioni di operare pienamente in tutti i settori di competenza dell'Unione e svolgere il proprio ruolo quale previsto dai legislatori dell'UE e, pertanto, a individuare i principi e le condizioni in base ai quali può dare la sua approvazione; deplora, in tale contesto, la partecipazione limitata del Parlamento alla riforma della FRA e sottolinea la sua preferenza per una procedura legislativa ordinaria; invita la Commissione ad assegnare alla FRA, in linea con le altre agenzie che operano nel campo della giustizia e degli affari interni, un bilancio adeguatamente aumentato, per consentirle di svolgere pienamente il suo ruolo; riconosce la necessità di dotare la FRA di personale adeguatamente specializzato;

4.

invita il Consiglio a tenere conto, in sede di modifica del regolamento FRA, delle seguenti considerazioni:

(i)

Campo di applicazione del regolamento

in linea con le modifiche derivanti dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il termine «Comunità» dovrebbe essere sostituito dal termine «Unione» in tutto il regolamento; ciò implica che gli atti o le attività dell'Unione o degli Stati membri relativi alla politica estera e di sicurezza comune o nel quadro della stessa, nonché rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dovrebbero rientrare nell'ambito di competenza della FRA; a tale riguardo, dovrebbe essere chiaro che il mandato della FRA comprende il settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e le questioni relative al rispetto dei diritti fondamentali alle frontiere esterne dell'Unione (in linea con l'articolo 77 TFUE) e si concentra anche sulle questioni relative al riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e delle sentenze tra gli Stati membri; sottolinea l'importante ruolo svolto dalla FRA nel fornire suggerimenti e contributi preziosi nel contesto dei procedimenti a norma dell'articolo 7 TUE e della relazione annuale sullo Stato di diritto; ritiene che la FRA dovrebbe anche contribuire in futuro nel quadro del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (2); sottolinea, in tale contesto, il ruolo della FRA quale strumento per difendere i principi della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, in particolare in tempi caratterizzati da preoccupanti tendenze autoritarie;

(ii)

Cooperazione con i paesi terzi

la partecipazione in qualità di osservatori non dovrebbe essere limitata ai paesi candidati o ai paesi con i quali esiste un accordo di stabilizzazione e di associazione, ma dovrebbe essere aperta ad altri paesi terzi, come i paesi dello Spazio economico europeo e dell'Associazione europea di libero scambio, il Regno Unito o, ove ritenuto opportuno dal consiglio di amministrazione della FRA, i paesi interessati dalla politica europea di vicinato;

(iii)

Settori di attività

oltre alla lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza ad essi associata di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento FRA e all'impegno più generale contro qualsiasi forma di discriminazione e reati generati dall'odio, nella parte operativa del nuovo regolamento dovrebbero essere specificamente menzionati i seguenti settori di attività:

la lotta contro l'antiziganismo, l'antisemitismo, l'islamofobia, il razzismo contro le persone nere e di colore, la tutela dei diritti delle persone appartenenti a minoranze e il rispetto delle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura;

(iv)

Programmazione annuale e pluriennale

la proposta della Commissione di interrompere l'attuale quadro pluriennale quinquennale dovrebbe essere accolta al fine di abbandonare la definizione di restrizioni tematiche per ciascun periodo quinquennale, in modo da consentire alla FRA di adeguare il suo lavoro e la sua focalizzazione tematica alle priorità emergenti; la FRA dovrebbe preparare la programmazione in stretta consultazione con i funzionari nazionali di collegamento, al fine di coordinare nel modo migliore e più efficiente possibile le principali aree tematiche di attività con le autorità nazionali degli Stati membri; il progetto di documento di programmazione dovrebbe essere trasmesso per discussione al competente organo preparatorio del Consiglio e al Parlamento europeo e, alla luce dei risultati di tali discussioni, il direttore della FRA deve sottoporre il progetto di documento di programmazione all'adozione del consiglio di amministrazione della FRA;

5.

invita la Commissione a prendere in considerazione una revisione più esaustiva e ambiziosa del regolamento FRA, in seguito a un'approfondita valutazione d'impatto e a consultazioni con i pertinenti portatori di interessi dell'Agenzia, al fine di rafforzare l'indipendenza, l'efficienza e l'efficacia della FRA; invita il Consiglio a riflettere su tali proposte; invita la Commissione, ai fini di tale futura revisione, a tenere particolarmente conto dei seguenti aspetti:

(i)

Consiglio di amministrazione

come avviene per molte altre agenzie dell'UE, la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni dovrebbe avere il diritto di nominare un membro supplementare del consiglio di amministrazione della FRA; il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dovrebbe poter essere rinnovato una volta; dovrebbe essere introdotto un requisito in materia di equilibrio di genere negli organi istituiti dal regolamento FRA; incoraggia la FRA a proseguire la sua prassi di disporre di almeno un membro del comitato scientifico con competenze pertinenti in materia di parità di genere;

(ii)

Valutazione ed esame indipendenti delle attività della FRA

ogni cinque anni, gli atti e le attività della FRA dovrebbero essere sottoposti a una valutazione esterna indipendente, non effettuata per conto della Commissione; l'obiettivo della valutazione esterna indipendente dovrebbe essere quello di esaminare, in particolare, l'impatto, l'efficacia, l'efficienza delle attività e dei risultati della FRA nonché le prassi operative adottate; il consiglio di amministrazione deve esaminare le conclusioni delle valutazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento FRA e formulare alla Commissione le raccomandazioni ritenute necessarie concernenti le modifiche da apportare alla FRA, alle sue prassi operative e alla portata della sua missione; la Commissione deve trasmettere la relazione di valutazione e le raccomandazioni al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e renderle pubbliche; dopo aver esaminato la relazione di valutazione e le raccomandazioni, la Commissione può presentare le eventuali proposte di modifica del regolamento che reputi necessarie;

(iii)

Compiti

su richiesta del Consiglio, della Commissione o del Parlamento, la FRA dovrebbe poter effettuare, in particolare, ricerche scientifiche indipendenti, indagini e studi preparatori e di fattibilità, nonché formulare e pubblicare conclusioni e pareri su temi specifici, tra cui valutazioni specifiche per paese e pareri su proposte legislative in diverse fasi del processo legislativo, come pure su procedimenti a norma dell'articolo 7 TUE; dovrebbe altresì poterlo fare di propria iniziativa, e non solo su richiesta di un'istituzione dell'UE; inoltre, i singoli Stati membri o un gruppo di Stati membri dovrebbero avere un diritto di iniziativa; occorre includere nel regolamento il ruolo attivo della FRA nel futuro meccanismo dell'UE sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali in qualità di organismo che, in collaborazione con un gruppo di esperti indipendenti, individua i principali sviluppi positivi e negativi in ciascuno Stato membro in modo imparziale e contribuisce, tra l'altro, alla preparazione della relazione annuale della Commissione;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

(2)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.