ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 11

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
10 gennaio 2022


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2022/C 11/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2022/C 11/02

Causa C-819/19: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Stichting Cartel Compensation, Equilib Netherlands BV / Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV e a. (Rinvio pregiudiziale – Articoli 81, 84 e 85 CE – Articolo 53 dell’accordo SEE – Intese – Comportamenti di imprese nel settore dei trasporti aerei tra lo Spazio economico europeo (SEE) e i paesi terzi posti in essere nella vigenza degli articoli 84 e 85 CE – Azione di risarcimento danni – Competenza dei giudici nazionali ad applicare l’articolo 81 CE e l’articolo 53 dell’accordo SEE)

2

2022/C 11/03

Causa C-852/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di Ivan Gavanozov (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/41/UE – Ordine europeo di indagine penale – Articolo 14 – Ricorso – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Assenza di mezzi d’impugnazione nello Stato membro di emissione – Decisione che dispone lo svolgimento di perquisizioni, di sequestri e l’audizione di testimoni mediante videoconferenza)

3

2022/C 11/04

Causa C-933/19 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 novembre 2021 — Autostrada Wielkopolska S.A. / Commissione europea, Repubblica di Polonia (Impugnazione – Aiuti di Stato – Concessione di un’autostrada a pedaggio – Legge che prevede un’esenzione dal pedaggio per taluni veicoli – Compensazione riconosciuta al concessionario dallo Stato membro per la perdita di entrate – Pedaggio virtuale – Compensazione che la Commissione europea ritiene eccessiva e che racchiude un aiuto – Decisione della Commissione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ne dispone il recupero – Diritti procedurali del beneficiario dell’aiuto – Obbligo incombente alla Commissione di esercitare una particolare vigilanza – Nozione di aiuto di Stato – Vantaggio – Miglioramento della situazione finanziaria attesa del concessionario – Criterio dell’operatore privato in un’economia di mercato – Snaturamento di elementi di prova – Difetto di motivazione – Travisamento della decisione controversa – Sostituzione di motivazione – Inversione dell’onere della prova – Violazione del principio del primato del diritto dell’Unione – Sindacato giurisdizionale che deve essere svolto dal Tribunale – Obblighi e limiti)

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2022/C 11/05

Causa C-938/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG / Bundesrepublik Deutschland (Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2003/87/CE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Articolo 2, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Articolo 3, lettera e) – Nozione di impianto – Incidenza sulle emissioni e sull’inquinamento – Unità accessorie che non generano, in quanto tali, emissioni di gas a effetto serra – Articolo 10 bis – Regime transitorio di assegnazione di quote a titolo gratuito – Modello di raccolta dei dati – Quota corretta – Metodo di calcolo – Decisione 2011/278/UE – Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma – Esportazione di freddo verso un’entità facente parte di un settore esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio)

4

2022/C 11/06

Causa C-948/19: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — UAB Manpower Lit / E.S., M.L., M.P., V.V., R.V. [Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Lavoro tramite agenzia interinale – Direttiva 2008/104/CE – Articolo 1 – Ambito di applicazione – Nozioni di impresa pubblica e di esercizio di un’attività economica – Agenzie dell’Unione europea – Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) quale impresa utilizzatrice, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva – Articolo 5, paragrafo 1 – Principio della parità di trattamento – Condizioni di base di lavoro e d’occupazione – Nozione di medesimo lavoro – Regolamento (CE) n. 1922/2006 – Articolo 335 TFUE – Principio dell’autonomia amministrativa delle istituzioni dell’Unione – Articolo 336 TFUE – Statuto dei funzionari dell’Unione europea e regime applicabile agli altri agenti dell’Unione]

5

2022/C 11/07

Causa C-91/20: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — LW / Bundesrepublik Deutschland (Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria – Norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale – Direttiva 2011/95/UE – Articoli 3 e 23 – Disposizioni più favorevoli che possono essere mantenute o adottate dagli Stati membri al fine di estendere il diritto di asilo o di protezione sussidiaria ai familiari del beneficiario di protezione internazionale – Riconoscimento dello status di rifugiato di un genitore al figlio minore a titolo derivato – Mantenimento dell’unità del nucleo familiare – Interesse superiore del bambino)

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2022/C 11/08

Causa C-106/20 P: Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’11 novembre 2021 — Repubblica ellenica/Commissione europea. [Impugnazione – Politica agricola comune – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Spese effettuate dalla Repubblica ellenica – Procedura di verifica di conformità – Motivo invocato per la prima volta nella fase orale del procedimento in primo grado – Regolamento (CE) n. 796/2004 – Articolo 2, punto 2 – Regolamento (UE) n. 1307/2013 – Articolo 4, paragrafo 1, lettera h) – Nozione di pascoli permanenti – Snaturamento di elementi di prova – Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 – Articolo 12, paragrafo 4 – Rettifica puntuale – Condizioni – Onere della prova]

7

2022/C 11/09

Causa C-168/20: Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (business and property courts, insolvency and companies list) — Regno Unito) — BJ, in qualità di curatore fallimentare del sig. M, OV, in qualità di curatore fallimentare del sig. M /la sig.ra M, MH, ILA, il sig. M (Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21 TFUE – Libertà di stabilimento – Articolo 49 TFUE – Parità di trattamento – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 24, paragrafo 1 – Normativa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che subordina la separazione, in linea di principio integrale e automatica, dalla massa fallimentare di diritti a pensione derivanti da un piano di risparmio pensionistico a un requisito di autorizzazione, a fini fiscali, del piano di risparmio pensionistico interessato – Imposizione di tale requisito in un procedimento d’insolvenza di un cittadino dell’Unione che ha esercitato il suo diritto di libera circolazione al fine di svolgere, in modo permanente, un’attività autonoma nel Regno Unito – Diritti a pensione derivanti, in capo a tale cittadino dell’Unione, da un piano di risparmio pensionistico costituito e autorizzato a fini fiscali nel suo Stato membro di origine – Esclusione di tali diritti a pensione dal beneficio di detta separazione dalla massa fallimentare – Applicazione a tali diritti a pensione di un regime di separazione dalla massa fallimentare molto meno favorevole per il fallito)

7

2022/C 11/10

Causa C-214/20: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Labour Court, Ireland — Irlanda) — MG / Dublin City Council (Rinvio pregiudiziale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 2 – Nozione di orario di lavoro – Vigile del fuoco discontinuo – Servizio di guardia in regime di reperibilità – Esercizio, durante il periodo di guardia, di un’attività professionale indipendente – Vincoli derivanti dal regime di reperibilità)

8

2022/C 11/11

Causa C-281/20: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Ferimet SL / Administración General del Estado [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 168 – Diritto alla detrazione – Articolo 199 – Regime dell’inversione contabile – Principio della neutralità fiscale – Condizioni sostanziali del diritto a detrazione – Qualità di soggetto passivo del fornitore – Onere della prova – Evasione – Pratica abusiva – Fattura che menziona un fornitore fittizio]

9

2022/C 11/12

Causa C-315/20: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’11 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Regione Veneto / Plan Eco Srl [Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Spedizioni di rifiuti – Articolo 3, paragrafo 5, e articolo 11, paragrafo 1, lettera i) – Direttiva 2008/98/CE – Gestione dei rifiuti – Articolo 16 – Principi di autosufficienza e di prossimità – Decisione 2000/532/CE – Catalogo europeo dei rifiuti (CER) – Rifiuti urbani non differenziati sottoposti a un trattamento meccanico che non ne altera la natura]

9

2022/C 11/13

Causa C-340/20: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Bank Sepah / Overseas Financial Limited, Oaktree Finance Limited [Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Misure restrittive contro la Repubblica islamica dell’Iran – Regolamento (CE) n. 423/2007 – Congelamento dei fondi di persone, entità od organismi riconosciuti dal Consiglio dell’Unione europea come partecipanti alla proliferazione nucleare – Nozioni di congelamento di fondi e di congelamento di risorse economiche – Possibilità di applicare una misura conservativa su fondi e risorse economiche congelati – Credito antecedente al congelamento dei beni ed estraneo al programma nucleare e balistico iraniano]

10

2022/C 11/14

Causa C-388/20: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’11 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV / Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG [Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Informazioni ai consumatori sugli alimenti – Articolo 9, paragrafo 1, lettera l) – Dichiarazione nutrizionale – Articolo 31, paragrafo 3, secondo comma – Calcolo del valore energetico e delle quantità di sostanze nutritive – Possibilità di fornire tali informazioni per l’alimento dopo la preparazione – Presupposti – Articolo 33, paragrafo 2, secondo comma – Espressione per porzione o per unità di consumo]

11

2022/C 11/15

Causa C-398/20: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’11 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Brně — Repubblica ceca) — ELVOSPOL / Odvolací finanční ředitelství [Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 90 – Riduzione della base imponibile dell’IVA – Non pagamento totale o parziale del prezzo per fallimento del debitore – Condizioni previste da una normativa nazionale per la rettifica dell’IVA a valle – Condizione per la quale il credito parzialmente o totalmente insoluto non deve essere sorto durante i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento della società debitrice – Mancato rispetto]

12

2022/C 11/16

Causa C-424/21 P: Impugnazione proposta il 12 luglio 2021 dalla Sun Stars & Sons Pte Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 maggio 2021, causa T-638/19 Sun Stars & Sons/EUIPO — Valvis Holding (AC AQUA AC)

12

2022/C 11/17

Causa C-425/21 P: Impugnazione proposta il 12 luglio 2021 dalla Sun Stars & Sons Pte Ltd. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 maggio 2021, causa T-637/19 Sun Stars & Sons/EUIPO — Carpathian Springs (AQUA CARPATICA)

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2022/C 11/18

Causa C-459/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 26 luglio 2021 — The Navigator Company S.A., Navigator Pulp Figueira S.A. / Autoridade Tributária e Aduaneira

13

2022/C 11/19

Causa C-465/21 P: Impugnazione proposta il 29 luglio 2021 dalla König Ludwig International GmbH & Co. KG avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 31 maggio 2021, causa T-332/20, König Ludwig International / EUIPO

13

2022/C 11/20

Causa C-564/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichts Wiesbaden (Germania) il 14 settembre 2021 — BU / Repubblica federale di Germania

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2022/C 11/21

Causa C-588/21 P: Impugnazione proposta il 23 settembre 2021 da Public.Resource.Org, Inc., Right to Know CLG avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 14 luglio 2021, causa T-185/19, Public.Resource.Org, Inc. e Right to Know CLG/Commissione europea

14

2022/C 11/22

Causa C-598/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Slovacchia) il 28 settembre 2021 — SP, CI / Všeobecná úverová banka a.s.

16

2022/C 11/23

Causa C-604/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, Juízo Administrativo Comum (Portogallo) il 28 settembre 2021 — Vapo Atlantic SA / Entidade Nacional para o Setor Energético E.P.E. (ENSE) e altri

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2022/C 11/24

Causa C-615/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Törvényszék (Ungheria) il 4 ottobre 2021 — Napfény-Toll Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

18

2022/C 11/25

Causa C-657/21: Ricorso proposto il 29 ottobre 2021 — Parlamento europeo/Commissione europea

18

2022/C 11/26

Causa C-665/21 P: Impugnazione proposta il 5 novembre 2021 dalla MKB Multifunds BV avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 6 settembre 2021, causa T-277/20, MKB Multifunds / Commissione

19

2022/C 11/27

Causa C-673/21 P: Impugnazione proposta il 9 novembre 2021 da KN avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 1o settembre 2021, causa T-377/20, KN / CESE

20

 

Tribunale

2022/C 11/28

Causa T-602/15 RENV: Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2021 — Jenkinson / Consiglio e a. (Clausola compromissoria – Personale civile internazionale delle missioni internazionali dell’Unione europea – Assunzione su una base contrattuale – Contratti d’impiego consecutivi a tempo determinato – Domanda di riqualificazione dell’insieme dei rapporti contrattuali come contratto a tempo indeterminato – Ricorso per responsabilità contrattuale – Ricorso per responsabilità non contrattuale)

22

2022/C 11/29

Causa T-495/19: Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2021 — Romania/Commissione [Diritto delle istituzioni – Iniziativa dei cittadini europei – Politica di coesione – Regioni a minoranza nazionale – Decisione di registrazione – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Ricevibilità – Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011 – Obbligo di motivazione]

22

2022/C 11/30

Causa T-661/19: Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2021 — Sasol Germany e a./Commissione [REACH – Sostanze estremamente preoccupanti – Definizione di un elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Decisione che identifica il 4-tert-butilfenolo come sostanza che risponde ai criteri previsti per l’inclusione nell’elenco – Articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Approccio dell’efficacia probatoria degli elementi di prova – Errore manifesto di valutazione – Proporzionalità]

23

2022/C 11/31

Causa T-41/20: Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2021 — Di Bernardo / Commissione (Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Bando di concorso – Concorso generale – Requisiti per l’ammissione – Non iscrizione nell’elenco di riserva – Esperienza professionale insufficiente – Articolo 266 TFUE – Decisione adottata in esecuzione di una sentenza del Tribunale – Misura che comporta l’esecuzione di una sentenza di annullamento – Articolo 2 dell’allegato III dello Statuto – Parità di trattamento – Errore manifesto di valutazione – Responsabilità)

24

2022/C 11/32

Causa T-218/20: Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2021 — Alkattan/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad un equo processo – Errore di valutazione – Determinazione dei criteri di iscrizione)

24

2022/C 11/33

Causa T-532/20: Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2021 — Phi Group / EUIPO — Gruppo Cadoro (REDELLO) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo REDELLO – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore CADELLO 88 – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

25

2022/C 11/34

Causa T-678/20: Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2021 — Solar Electric e a. / Commissione [Aiuti di Stato – Mercato dell’energia elettrica prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili, che includono l’energia fotovoltaica – Obbligo di acquisto da parte della legge francese dell’energia elettrica a un prezzo superiore al prezzo di mercato – Rigetto di una denuncia – Articolo 12, paragrafo 1, e articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589 – Ambito di applicazione]

26

2022/C 11/35

Cause riunite T-758/20 e T- 759/20: Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2021 — Monster Energy/EUIPO — Frito-Lay Trading Company (MONSTER e MONSTER ENERGY) (Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchi dell’Unione europea denominativi MONSTER e MONSTER ENERGY – Uso effettivo dei marchi – Uso per i prodotti per i quali i marchi sono stati registrati – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001])

26

2022/C 11/36

Causa T-73/21: Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2021 — PIK-KO/EUIPO / Haribo Ricqles Zan (P.I.C. Co.) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo P.I.C. Co. – Marchio nazionale figurativo anteriore PIK – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001] – Dichiarazione di nullità parziale]

27

2022/C 11/37

Causa T-556/21: Ricorso proposto il 4 novembre 2021 — Lyubetskaya / Consiglio

27

2022/C 11/38

Causa T-557/21: Ricorso proposto il 5 novembre 2021 — Omelyanyuk / Consiglio

28

2022/C 11/39

Causa T-579/21: Ricorso proposto il 5 novembre 2021 — Gusachenka / Consiglio

29

2022/C 11/40

Causa T-580/21: Ricorso proposto il 5 novembre 2021 — Haidukevich / Consiglio

29

2022/C 11/41

Causa T-581/21: Ricorso proposto il 5 novembre 2021 — Skryba / Consiglio

30

2022/C 11/42

Causa T-582/21: Ricorso proposto il 5 novembre 2021 — Rubnikovich / Consiglio

30

2022/C 11/43

Causa T-583/21: Ricorso proposto il 5 novembre 2021 — Bakhanovich / Consiglio

31

2022/C 11/44

Causa T-671/21: Ricorso proposto il 18 ottobre 2021 — NFL Properties Europe / EUIPO — Groupe Duval (DUUUVAL)

31

2022/C 11/45

Causa T-685/21: Ricorso proposto il 18 ottobre 2021 — IR / Commissione

32

2022/C 11/46

Causa T-703/21: Ricorso proposto il 2 novembre 2021 — Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa/EUIPO — Falubaz Polska (FALUBAZ)

33

2022/C 11/47

Causa T-710/21: Ricorso proposto il 4 novembre 2021 — Roos e a. / Parlamento

34

2022/C 11/48

Causa T-720/21: Ricorso proposto il 10 novembre 2021 — G.J. Riedel/EUIPO — Brew Dog (Punk)

35

2022/C 11/49

Causa T-722/21: Ricorso proposto l’11 novembre 2021 — D’Amato e a. / Parlamento

36

2022/C 11/50

Causa T-723/21: Ricorso proposto l’11 novembre 2021 — Rooken e a. / Parlamento

36

2022/C 11/51

Causa T-726/21: Ricorso proposto il 10 novembre 2021 — Rolex / EUIPO — PWT (Raffigurazione di una corona)

37

2022/C 11/52

Causa T-727/21: Ricorso proposto il 9 novembre 2021 — TO / EASO

37

2022/C 11/53

Causa T-728/21: Ricorso proposto il 5 novembre 2021 — LW / Commissione

38


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

10.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 11/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2022/C 11/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 2 del 3.1.2022

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 513 del 20.12.2021

GU C 502 del 13.12.2021

GU C 490 del 6.12.2021

GU C 481 del 29.11.2021

GU C 471 del 22.11.2021

GU C 462 del 15.11.2021

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V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

10.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 11/2


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Stichting Cartel Compensation, Equilib Netherlands BV / Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV e a.

(Causa C-819/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articoli 81, 84 e 85 CE - Articolo 53 dell’accordo SEE - Intese - Comportamenti di imprese nel settore dei trasporti aerei tra lo Spazio economico europeo (SEE) e i paesi terzi posti in essere nella vigenza degli articoli 84 e 85 CE - Azione di risarcimento danni - Competenza dei giudici nazionali ad applicare l’articolo 81 CE e l’articolo 53 dell’accordo SEE)

(2022/C 11/02)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Stichting Cartel Compensation, Equilib Netherlands BV

Convenute: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, Martinair Holland NV, Deutsche Lufthansa AG, Lufthansa Cargo AG, British Airways plc, Air France SA, Singapore Airlines Ltd, Singapore Airlines Cargo Pte Ltd, Swiss International Air Lines AG, Air Canada, Cathay Pacific Airways Ltd, Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, SAS AB, SAS Cargo Group A/S

Dispositivo

Gli articoli 81, 84 e 85 CE nonché l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, devono essere interpretati nel senso che un giudice nazionale è competente ad applicare l’articolo 81 CE e l’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo in una controversia di diritto privato relativa a un’azione per risarcimento danni di cui è stato investito dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 [CE], ai comportamenti di imprese nel settore dei trasporti aerei tra uno Stato membro e un paese terzo diverso dalla Svizzera posti in essere anteriormente al 1o maggio 2004, ai comportamenti di imprese nel settore dei trasporti aerei tra uno Stato membro e la Svizzera posti in essere anteriormente al 1o giugno 2002 e ai comportamenti di imprese nel settore dei trasporti aerei tra un paese dello Spazio economico europeo che non è uno Stato membro e un paese terzo posti in essere anteriormente al 19 maggio 2005, anche qualora non sia stata adottata alcuna decisione ai sensi dell’articolo 84 CE o dell’articolo 85 CE per quanto riguarda tali comportamenti, nei limiti in cui detti comportamenti potevano pregiudicare, rispettivamente, il commercio tra Stati membri e il commercio tra le parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo.


(1)  GU C 95 del 23.3.2020.


10.1.2022   

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C 11/3


Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di Ivan Gavanozov

(Causa C-852/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva 2014/41/UE - Ordine europeo di indagine penale - Articolo 14 - Ricorso - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Assenza di mezzi d’impugnazione nello Stato membro di emissione - Decisione che dispone lo svolgimento di perquisizioni, di sequestri e l’audizione di testimoni mediante videoconferenza)

(2022/C 11/03)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Parte nel procedimento penale principale

Ivan Gavanozov

Dispositivo

1)

L’articolo 14 della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale, letto in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 7, della medesima direttiva e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro di emissione di un ordine europeo di indagine la quale non preveda alcun mezzo d’impugnazione contro l’emissione di un ordine europeo di indagine avente ad oggetto lo svolgimento di perquisizioni e di sequestri nonché l’organizzazione di un’audizione di testimoni mediante videoconferenza.

2)

L’articolo 6 della direttiva 2014/41, letto in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che esso osta all’emissione, da parte dell’autorità competente di uno Stato membro, di un ordine europeo di indagine avente ad oggetto lo svolgimento di perquisizioni e di sequestri nonché l’organizzazione dell’audizione di testimoni mediante videoconferenza, qualora la normativa di tale Stato membro non preveda alcun mezzo d’impugnazione contro l’emissione di detto ordine europeo di indagine.


(1)  GU C 68 del 2.3.2020.


10.1.2022   

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C 11/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 novembre 2021 — Autostrada Wielkopolska S.A. / Commissione europea, Repubblica di Polonia

(Causa C-933/19 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Concessione di un’autostrada a pedaggio - Legge che prevede un’esenzione dal pedaggio per taluni veicoli - Compensazione riconosciuta al concessionario dallo Stato membro per la perdita di entrate - Pedaggio virtuale - Compensazione che la Commissione europea ritiene eccessiva e che racchiude un aiuto - Decisione della Commissione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ne dispone il recupero - Diritti procedurali del beneficiario dell’aiuto - Obbligo incombente alla Commissione di esercitare una particolare vigilanza - Nozione di «aiuto di Stato» - Vantaggio - Miglioramento della situazione finanziaria attesa del concessionario - Criterio dell’operatore privato in un’economia di mercato - Snaturamento di elementi di prova - Difetto di motivazione - Travisamento della decisione controversa - Sostituzione di motivazione - Inversione dell’onere della prova - Violazione del principio del primato del diritto dell’Unione - Sindacato giurisdizionale che deve essere svolto dal Tribunale - Obblighi e limiti)

(2022/C 11/04)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Autostrada Wielkopolska S.A. (rappresentanti: O. Geiss, Rechtsanwalt, e T. Siakka, dikigoros)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati, K. Herrmann e S. Noë, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e M. Rzotkiewicz, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’Autostrada Wielkopolska S.A. è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese


(1)  GU C 87 del 16.3.2020.


10.1.2022   

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C 11/4


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-938/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Articolo 2, paragrafo 1 - Ambito di applicazione - Articolo 3, lettera e) - Nozione di «impianto» - Incidenza sulle emissioni e sull’inquinamento - Unità accessorie che non generano, in quanto tali, emissioni di gas a effetto serra - Articolo 10 bis - Regime transitorio di assegnazione di quote a titolo gratuito - Modello di raccolta dei dati - Quota corretta - Metodo di calcolo - Decisione 2011/278/UE - Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma - Esportazione di freddo verso un’entità facente parte di un settore esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio)

(2022/C 11/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG

Resistente: Bundesrepublik Deutschland

Dispositivo

1)

L’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che consente che siano incluse nei confini di un impianto soggetto al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra a livello dell’Unione europea unità accessorie che non emettono gas a effetto serra, purché soddisfino i criteri di cui all’articolo 3, lettera e), di detta direttiva, come modificata, e, in particolare, purché esse possano incidere sulle emissioni e sull’inquinamento dovuti a gas a effetto serra elencati nell’allegato II della medesima direttiva, come modificata.

2)

La quota corretta di cui al modello di raccolta dei dati elaborato dalla Commissione europea, in forza dell’articolo 7, paragrafo 5, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87 del Parlamento europeo e del Consiglio, costituisce, anche qualora il calore misurabile importato da un impianto non soggetto al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra a livello dell’Unione europea possa essere ricondotto a un particolare flusso di calore, una quota unica che, in particolare ai fini del calcolo del numero di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, deve essere calcolata e applicata in funzione di un approccio globale ai flussi di calore di tale sottoimpianto.

3)

L’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, della decisione 2011/278 deve essere interpretato nel senso che un processo di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore non è utilizzato per un settore o un sottosettore considerato esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio quando tale processo riguarda calore consumato per la produzione di freddo esportato e consumato all’interno di un’entità non soggetta al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra a livello dell’Unione europea e che fa parte di un settore o di un sottosettore considerato esposto a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, dato che tale entità non è il consumatore di calore.


(1)  GU C 103 del 30.3.2020.


10.1.2022   

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C 11/5


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — UAB «Manpower Lit» / E.S., M.L., M.P., V.V., R.V.

(Causa C-948/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Lavoro tramite agenzia interinale - Direttiva 2008/104/CE - Articolo 1 - Ambito di applicazione - Nozioni di «impresa pubblica» e di «esercizio di un’attività economica» - Agenzie dell’Unione europea - Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) quale «impresa utilizzatrice», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva - Articolo 5, paragrafo 1 - Principio della parità di trattamento - Condizioni di base di lavoro e d’occupazione - Nozione di «medesimo lavoro» - Regolamento (CE) n. 1922/2006 - Articolo 335 TFUE - Principio dell’autonomia amministrativa delle istituzioni dell’Unione - Articolo 336 TFUE - Statuto dei funzionari dell’Unione europea e regime applicabile agli altri agenti dell’Unione)

(2022/C 11/06)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: UAB «Manpower Lit»

Convenuti: E.S., M.L., M.P., V.V., R.V.

Dispositivo

1)

L’articolo 1 della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, deve essere interpretato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva la messa a disposizione, da parte di un’agenzia di lavoro interinale, di persone che hanno concluso un contratto di lavoro con tale agenzia presso l’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) per fornirvi prestazioni di lavoro.

2)

L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/104 deve essere interpretato nel senso che il posto di lavoro occupato da un lavoratore interinale messo a disposizione dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) può essere considerato il «medesimo lavoro», ai sensi di tale disposizione, anche a supporre che tutti gli impieghi per i quali l’EIGE assume direttamente lavoratori comprendano mansioni che possono essere svolte solo da persone soggette allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea.


(1)  GU C 77 del 9.3.2020.


10.1.2022   

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C 11/6


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 9 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — LW / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-91/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria - Norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale - Direttiva 2011/95/UE - Articoli 3 e 23 - Disposizioni più favorevoli che possono essere mantenute o adottate dagli Stati membri al fine di estendere il diritto di asilo o di protezione sussidiaria ai familiari del beneficiario di protezione internazionale - Riconoscimento dello status di rifugiato di un genitore al figlio minore a titolo derivato - Mantenimento dell’unità del nucleo familiare - Interesse superiore del bambino)

(2022/C 11/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: LW

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Dispositivo

L’articolo 3 e l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro, in base a disposizioni nazionali più favorevoli, riconosca, a titolo derivato e ai fini del mantenimento dell’unità del nucleo familiare, lo status di rifugiato al figlio minore di un cittadino di un paese terzo al quale tale status è stato riconosciuto ai sensi della disciplina stabilita dalla succitata direttiva, anche nel caso in cui detto figlio sia nato nel territorio di detto Stato membro e possegga, tramite l’altro genitore, la cittadinanza di un altro paese terzo nel quale non sarebbe esposto al rischio di persecuzioni, purché al suddetto figlio non sia applicabile un motivo di esclusione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della succitata direttiva e questi non abbia diritto, a motivo della sua cittadinanza o di altri elementi che caratterizzano il suo status giuridico personale, in detto Stato membro a un trattamento migliore rispetto a quello derivante dal riconoscimento dello status di rifugiato. Non è rilevante a questo proposito se sia possibile e ragionevolmente accettabile per tale minore e i suoi genitori stabilirsi nell’anzidetto altro paese terzo.


(1)  GU C 209 del 22.6.2020.


10.1.2022   

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C 11/7


Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’11 novembre 2021 — Repubblica ellenica/Commissione europea.

(Causa C-106/20 P) (1)

(Impugnazione - Politica agricola comune - FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea - Spese effettuate dalla Repubblica ellenica - Procedura di verifica di conformità - Motivo invocato per la prima volta nella fase orale del procedimento in primo grado - Regolamento (CE) n. 796/2004 - Articolo 2, punto 2 - Regolamento (UE) n. 1307/2013 - Articolo 4, paragrafo 1, lettera h) - Nozione di «pascoli permanenti» - Snaturamento di elementi di prova - Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 - Articolo 12, paragrafo 4 - Rettifica puntuale - Condizioni - Onere della prova)

(2022/C 11/08)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: E. Tsaousi, E. Leftheriotou e A. Vasilopoulou, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis e A. Sauka, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 161 dell’11.5.2020.


10.1.2022   

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C 11/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (business and property courts, insolvency and companies list) — Regno Unito) — BJ, in qualità di curatore fallimentare del sig. M, OV, in qualità di curatore fallimentare del sig. M /la sig.ra M, MH, ILA, il sig. M

(Causa C-168/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle persone - Cittadinanza dell’Unione - Articolo 21 TFUE - Libertà di stabilimento - Articolo 49 TFUE - Parità di trattamento - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 24, paragrafo 1 - Normativa del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che subordina la separazione, in linea di principio integrale e automatica, dalla massa fallimentare di diritti a pensione derivanti da un piano di risparmio pensionistico a un requisito di autorizzazione, a fini fiscali, del piano di risparmio pensionistico interessato - Imposizione di tale requisito in un procedimento d’insolvenza di un cittadino dell’Unione che ha esercitato il suo diritto di libera circolazione al fine di svolgere, in modo permanente, un’attività autonoma nel Regno Unito - Diritti a pensione derivanti, in capo a tale cittadino dell’Unione, da un piano di risparmio pensionistico costituito e autorizzato a fini fiscali nel suo Stato membro di origine - Esclusione di tali diritti a pensione dal beneficio di detta separazione dalla massa fallimentare - Applicazione a tali diritti a pensione di un regime di separazione dalla massa fallimentare molto meno favorevole per il fallito)

(2022/C 11/09)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (business and property courts, insolvency and companies list)

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: BJ, in qualità di curatore fallimentare del sig. M, OV, in qualità di curatore fallimentare del sig. M

Convenuti: la sig.ra M, MH, ILA, il sig. M

Dispositivo

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione del diritto di uno Stato membro che subordina la separazione, in linea di principio integrale e automatica, dalla massa fallimentare di diritti a pensione derivanti da un piano di risparmio pensionistico al requisito che, al momento del fallimento, il piano di cui trattasi sia stato autorizzato a fini fiscali in tale Stato, quando tale requisito è imposto in una situazione in cui un cittadino dell’Unione il quale, prima del proprio fallimento, abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione stabilendosi in modo permanente in questo stesso Stato al fine di esercitare in esso un’attività economica autonoma, percepisce diritti a pensione derivanti da un piano di risparmio pensionistico costituito e autorizzato a fini fiscali nel suo Stato membro d’origine, fatta salva l’ipotesi in cui la restrizione alla libertà di stabilimento che detta disposizione nazionale comporta sia giustificata in quanto risponde a un motivo imperativo di interesse generale, è atta a garantire la realizzazione dell’obiettivo che persegue e non va oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo.


(1)  GU C 262 del 10.8.2020.


10.1.2022   

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C 11/8


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Labour Court, Ireland — Irlanda) — MG / Dublin City Council

(Causa C-214/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Organizzazione dell’orario di lavoro - Direttiva 2003/88/CE - Articolo 2 - Nozione di «orario di lavoro» - Vigile del fuoco discontinuo - Servizio di guardia in regime di reperibilità - Esercizio, durante il periodo di guardia, di un’attività professionale indipendente - Vincoli derivanti dal regime di reperibilità)

(2022/C 11/10)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

The Labour Court, Ireland

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: MG

Convenuto: Dublin City Council

Dispositivo

L’articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che un periodo di guardia in regime di reperibilità effettuato da un vigile del fuoco discontinuo, durante il quale tale lavoratore esercita, con l’autorizzazione del suo datore di lavoro, un’attività professionale autonoma ma deve, in caso di convocazione di emergenza, raggiungere la caserma alla quale è assegnato entro un termine massimo di dieci minuti, non costituisce «orario di lavoro», ai sensi di tale disposizione, se da una valutazione globale di tutte le circostanze del caso di specie, in particolare dall’ampiezza e dalle modalità di tale facoltà di esercitare un’altra attività professionale nonché dall’assenza di un obbligo di partecipare a tutti gli interventi effettuati a partire da tale caserma, risulta che i vincoli imposti a detto lavoratore durante tale periodo non sono tali da incidere obiettivamente e in maniera molto significativa sulla facoltà di quest’ultimo di gestire liberamente, nel corso di detto periodo, il tempo durante il quale le sue prestazioni professionali come vigile del fuoco non sono richieste.


(1)  GU C 262 del 10.8.2020.


10.1.2022   

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C 11/9


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Ferimet SL / Administración General del Estado

(Causa C-281/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 168 - Diritto alla detrazione - Articolo 199 - Regime dell’inversione contabile - Principio della neutralità fiscale - Condizioni sostanziali del diritto a detrazione - Qualità di soggetto passivo del fornitore - Onere della prova - Evasione - Pratica abusiva - Fattura che menziona un fornitore fittizio)

(2022/C 11/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Ferimet SL

Convenuto: Administración General del Estado

Dispositivo

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, letta in combinato disposto con il principio di neutralità fiscale, deve essere interpretata nel senso che a un soggetto passivo deve essere negato l’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa all’acquisto di beni che gli sono stati ceduti, qualora tale soggetto passivo abbia consapevolmente indicato un fornitore fittizio sulla fattura che egli stesso ha emesso per tale operazione nell’ambito dell’applicazione del regime dell’inversione contabile, se, tenuto conto delle circostanze di fatto e degli elementi forniti da tale soggetto passivo, mancano i dati necessari per verificare che il vero fornitore aveva la qualità di soggetto passivo o se è sufficientemente dimostrato che tale soggetto passivo ha commesso un’evasione dell’IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in una simile evasione.


(1)  GU C 320 del 28.9.2020.


10.1.2022   

IT

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C 11/9


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’11 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Regione Veneto / Plan Eco Srl

(Causa C-315/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Regolamento (CE) n. 1013/2006 - Spedizioni di rifiuti - Articolo 3, paragrafo 5, e articolo 11, paragrafo 1, lettera i) - Direttiva 2008/98/CE - Gestione dei rifiuti - Articolo 16 - Principi di autosufficienza e di prossimità - Decisione 2000/532/CE - Catalogo europeo dei rifiuti (CER) - Rifiuti urbani non differenziati sottoposti a un trattamento meccanico che non ne altera la natura)

(2022/C 11/12)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Regione Veneto

Resistente: Plan Eco Srl

con l’intervento di: Futura Srl

Dispositivo

L’articolo 3, paragrafo 5, e l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, devono essere interpretati nel senso che, tenuto conto dei principi di autosufficienza e di prossimità, l’autorità competente di spedizione può, basandosi in particolare sul motivo previsto all’articolo 11, paragrafo 1, lettera i), del medesimo regolamento, opporsi a una spedizione di rifiuti urbani non differenziati che, a seguito di un trattamento meccanico ai fini del loro recupero energetico, il quale non ha tuttavia sostanzialmente alterato le loro proprietà originarie, sono stati classificati sotto la voce 19 12 12 dell’elenco dei rifiuti contenuto in allegato alla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014.


(1)  GU C 304 del 14.9.2020.


10.1.2022   

IT

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C 11/10


Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Bank Sepah / Overseas Financial Limited, Oaktree Finance Limited

(Causa C-340/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica estera e di sicurezza comune (PESC) - Misure restrittive contro la Repubblica islamica dell’Iran - Regolamento (CE) n. 423/2007 - Congelamento dei fondi di persone, entità od organismi riconosciuti dal Consiglio dell’Unione europea come partecipanti alla proliferazione nucleare - Nozioni di «congelamento di fondi» e di «congelamento di risorse economiche» - Possibilità di applicare una misura conservativa su fondi e risorse economiche congelati - Credito antecedente al congelamento dei beni ed estraneo al programma nucleare e balistico iraniano)

(2022/C 11/13)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Bank Sepah

Convenuti: Overseas Financial Limited, Oaktree Finance Limited

Dispositivo

1)

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, letto in combinato disposto con l’articolo 1, lettere h) e j), del medesimo regolamento n. 423/2007, l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 423/2007, letto in combinato disposto con l’articolo 1, lettere h) e i), del medesimo regolamento n. 961/2010, e l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010, letto in combinato disposto con l’articolo 1, lettere j) e k), del medesimo regolamento n. 267/2012, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che, su fondi o risorse economiche sottoposti a congelamento nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, vengano applicate, senza previa autorizzazione dell’autorità nazionale competente, misure conservative che facciano sorgere, a beneficio del creditore interessato, un diritto ad essere pagato in via prioritaria rispetto agli altri creditori, quand’anche simili misure non abbiano per effetto di far uscire dei beni dal patrimonio del debitore.

2)

Il fatto che la causa del credito da recuperare nei confronti della persona o dell’entità i cui fondi o le cui risorse economiche sono sottoposte a congelamento sia estranea al programma nucleare e balistico iraniano e antecedente alla risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 23 dicembre 2006, non è rilevante al fine di rispondere alla prima questione pregiudiziale.


(1)  GU C 339 del 12.10.2020.


10.1.2022   

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C 11/11


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell’11 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV / Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

(Causa C-388/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) n. 1169/2011 - Informazioni ai consumatori sugli alimenti - Articolo 9, paragrafo 1, lettera l) - Dichiarazione nutrizionale - Articolo 31, paragrafo 3, secondo comma - Calcolo del valore energetico e delle quantità di sostanze nutritive - Possibilità di fornire tali informazioni per l’alimento dopo la preparazione - Presupposti - Articolo 33, paragrafo 2, secondo comma - Espressione per porzione o per unità di consumo)

(2022/C 11/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

Resistente: Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

Dispositivo

L’articolo 31, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica esclusivamente agli alimenti che richiedono una preparazione e la cui modalità di preparazione è predeterminata.


(1)  GU C 433 del 14.12.2020.


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C 11/12


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’11 novembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Brně — Repubblica ceca) — ELVOSPOL / Odvolací finanční ředitelství

(Causa C-398/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 90 - Riduzione della base imponibile dell’IVA - Non pagamento totale o parziale del prezzo per fallimento del debitore - Condizioni previste da una normativa nazionale per la rettifica dell’IVA a valle - Condizione per la quale il credito parzialmente o totalmente insoluto non deve essere sorto durante i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento della società debitrice - Mancato rispetto)

(2022/C 11/15)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Krajský soud v Brně

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: ELVOSPOL

Resistente: Odvolací finanční ředitelství

Dispositivo

L’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale che subordina la rettifica dell’importo dell’imposta sul valore aggiunto alla condizione che il credito parzialmente o totalmente insoluto non sia sorto durante i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento della società debitrice, ove la suddetta condizione non consente di escludere che tale credito possa alla fine risultare definitivamente irrecuperabile.


(1)  GU C 359 del 26.10.2020.


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Impugnazione proposta il 12 luglio 2021 dalla Sun Stars & Sons Pte Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 maggio 2021, causa T-638/19 Sun Stars & Sons/EUIPO — Valvis Holding (AC AQUA AC)

(Causa C-424/21 P)

(2022/C 11/16)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sun Stars & Sons Pte Ltd (rappresentante: M. Maček, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e Valvis Holding SA

Con ordinanza dell’11 novembre 2020, la Corte (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la Sun Stars & Sons Pte Ltd a farsi carico delle proprie spese.


10.1.2022   

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C 11/13


Impugnazione proposta il 12 luglio 2021 dalla Sun Stars & Sons Pte Ltd. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 maggio 2021, causa T-637/19 Sun Stars & Sons/EUIPO — Carpathian Springs (AQUA CARPATICA)

(Causa C-425/21 P)

(2022/C 11/17)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Sun Stars & Sons Pte Ltd (rappresentante: M. Maček, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e Carpathian Springs SA

Con ordinanza dell’11 novembre 2020, la Corte di giustizia (Sezione per l’ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la Sun Stars & Sons Pte Ltd a farsi carico delle proprie spese.


10.1.2022   

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C 11/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 26 luglio 2021 — The Navigator Company S.A., Navigator Pulp Figueira S.A. / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-459/21)

(2022/C 11/18)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti

Ricorrenti: The Navigator Company S.A., Navigator Pulp Figueira S.A.

Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questione pregiudiziale

Se il principio di equivalenza osti a una normativa nazionale in materia di IVA come quella di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (codice dell’imposta sul valore aggiunto) (CIVA), mantenuta nell’ambito della clausola di stand still, che prevede l’esclusione totale o in misura pari al 50 % del diritto alla detrazione dell’IVA assolta sulle spese relative ad autoveicoli, sulle spese di viaggio e di soggiorno e sulle spese di rappresentanza, le quali, nell’ambito dell’imposta sul reddito, sono totalmente detraibili come spese (fatto salvo il controllo successivo e l’assoggettamento a determinate condizioni) o, mediante tassazioni autonome, possono essere detratte come spese in percentuale superiore al 50 %.


10.1.2022   

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C 11/13


Impugnazione proposta il 29 luglio 2021 dalla König Ludwig International GmbH & Co. KG avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 31 maggio 2021, causa T-332/20, König Ludwig International / EUIPO

(Causa C-465/21 P)

(2022/C 11/19)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: König Ludwig International GmbH & Co. KG (rappresentanti: O. Spuhler, Rechtsanwalt, J. Stock, Rechtsanwältin)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Con ordinanza del 12 novembre 2021, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la König Ludwig International GmbH & Co. KG a farsi carico delle proprie spese.


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C 11/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichts Wiesbaden (Germania) il 14 settembre 2021 — BU / Repubblica federale di Germania

(Causa C-564/21)

(2022/C 11/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parti

Ricorrente: BU

Resistente: Repubblica federale di Germania, rappresentata dal Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Questioni pregiudiziali

1.

Se dal diritto a un processo equo ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea discenda che i documenti di un fascicolo amministrativo che devono essere esibiti dall’autorità nell’ambito di un accesso al fascicolo o di un controllo giurisdizionale — anche in formato elettronico — debbano essere trasmessi in forma completa e impaginata, in modo tale che le modifiche siano comprensibili.

2.

Se l’articolo 23, paragrafo 1, e l’articolo 46, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (1), ostino a una prassi amministrativa nazionale in base alla quale l’autorità presenta regolarmente al rappresentante legale del richiedente asilo e al giudice un semplice estratto da un sistema di gestione elettronica dei documenti, consistente in una raccolta incompleta, destrutturata e non cronologica di file elettronici in formato PDF, senza che questi presentino alcuna struttura e sequenza cronologica degli eventi, né tantomeno riflettano il contenuto completo del fascicolo elettronico.

3.

Se dagli articoli 11, paragrafo 1, e 45, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/32 discenda che una decisione debba essere firmata a mano dal decisore dell'autorità accertante, debba essere conservata nel fascicolo o debba anche essere notificata al richiedente come documento firmato a mano.

4.

Se il requisito della firma autografa ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, e dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/32 sia soddisfatto anche nel caso in cui la decisione venga firmata dal decisore, ma poi sia scannerizzata e l’originale venga distrutto, in modo tale che la forma scritta della decisione risulti solo parzialmente.


(1)  GU 2013, L 180, pag. 60.


10.1.2022   

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C 11/14


Impugnazione proposta il 23 settembre 2021 da Public.Resource.Org, Inc., Right to Know CLG avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 14 luglio 2021, causa T-185/19, Public.Resource.Org, Inc. e Right to Know CLG/Commissione europea

(Causa C-588/21 P)

(2022/C 11/21)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Public.Resource.Org, Inc. e Right to Know CLG (rappresentanti: F. Logue, Solicitor, J. Hackl, Rechtsanwalt, C. Nüßing, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Comité européen de normalisation (CEN), Asociación Española de Normalización (UNE), Asociaţia de Standardizare din România (ASRO), Association française de normalisation (AFNOR), Austrian Standards International (ASI), British Standards Institution (BSI), Bureau de normalisation/Bureau voor Normalisatie (NBN), Dansk Standard (DS), Deutsches Institut für Normung eV (DIN), Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), Schweizerische Normen- Vereinigung SNV, Standard Norge, Suomen Standardisoimisliitto ry (SFS), Svenska institutet för standarder (SIS), Institut za standardizaciju Srbije (ISS)

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata e concedere l’accesso ai documenti richiesti (EN 71-4:2013, EN 71-5:2015, EN 71-12:2013, e EN 12472:2005+A1:2009);

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore nella valutazione dell’applicazione dell’eccezione di cui al primo trattino dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1).

a.

Prima parte: il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel valutare erroneamente la protezione del diritto d’autore:

non riconoscendo che le norme armonizzate richieste non potevano essere protette dal diritto d’autore in quanto fanno parte del diritto dell’Unione e lo stato di diritto esige il libero accesso alla legge;

non riconoscendo che, anche se le norme armonizzate richieste potevano essere protette dal diritto d’autore, il libero accesso alla legge deve avere la priorità sulla protezione del diritto d’autore;

ritenendo erroneamente che la Commissione non fosse autorizzata a verificare se le norme armonizzate richieste fossero protette dal diritto d’autore, e

ritenendo erroneamente che le norme armonizzate richieste costituissero una creazione intellettuale e quindi un’«opera» tutelabile dal diritto d’autore.

b.

Seconda parte: il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nella sua valutazione degli effetti sugli interessi commerciali:

applicando erroneamente una presunzione secondo cui le norme armonizzate richieste pregiudicherebbero l’interesse protetto dall’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001, e

non valutando gli effetti specifici sugli interessi commerciali.

2.

Secondo motivo, vertente su un errore di diritto nel mancato riconoscimento di un interesse pubblico prevalente.

Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto omettendo di riconoscere un interesse pubblico prevalente:

avendo erroneamente ritenuto che le ricorrenti non avessero dimostrato ragioni specifiche per giustificare la loro richiesta;

tenendo conto di un fattore irrilevante, ossia il funzionamento del sistema europeo di normazione;

ritenendo che la sentenza James Elliott (causa C-613/14) (2) non crei un obbligo di divulgazione proattiva delle norme armonizzate, e

affermando che le norme armonizzate producono effetti giuridici solo nei confronti delle persone interessate.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

(2)  Sentenza 27 ottobre 2016 (C-613/14, James Elliott Construction, EU:C:2016:821).


10.1.2022   

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C 11/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Slovacchia) il 28 settembre 2021 — SP, CI / Všeobecná úverová banka a.s.

(Causa C-598/21)

(2022/C 11/22)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd v Prešove

Parti

Ricorrenti: SP, CI

Resistente: Všeobecná úverová banka a.s.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 47, in combinato disposto con gli articoli 7 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta UE»), la direttiva 93/13/CEE (1) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive»), la direttiva 2005/29/CE (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (in prosieguo: la «direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali») nonché il principio di effettività del diritto dell’Unione europea ostano alle disposizioni di cui all’articolo 53, paragrafo 9, all’articolo 565 del codice civile (Občiansky zákonník) ai sensi delle quali, in caso di esigibilità anticipata, non si tiene conto della proporzionalità di tale atto, in particolare della gravità della violazione dell’obbligo del consumatore in relazione all’importo del prestito e al periodo del suo rimborso.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione (non ostano), il giudice del rinvio pone le seguenti questioni:

2.a)

Se l’articolo 47, in combinato disposto con gli articoli 7 e 38 della Carta UE, la direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive, la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali e il principio di effettività del diritto dell’Unione europea ostano a una giurisprudenza che, nel merito, non impedisce il soddisfacimento di un credito garantito mediante un’asta privata su beni immobili dove i consumatori o altre persone hanno la loro abitazione, senza tener conto della gravità della violazione dell’obbligo del consumatore in relazione all’importo del prestito e al periodo del prestito, anche quando esiste un altro modo per soddisfare i crediti del creditore mediante un’esecuzione giudiziaria nell’ambito della quale la vendita di un’abitazione gravata da ipoteca non è una priorità.

2.b)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali debba essere interpretato nel senso che la tutela dei consumatori contro le pratiche commerciali sleali nel credito al consumo comprende anche qualsiasi mezzo per soddisfare il credito del creditore, compresa la stipula di un nuovo prestito concordato per coprire gli obblighi derivanti da un prestito precedente.

2.c)

Se la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali debba essere interpretata nel senso che si deve considerare pratica commerciale sleale anche il comportamento del creditore che eroga ripetutamente prestiti a un consumatore che non è in grado di rimborsare i prestiti, in modo da creare una catena di prestiti che il creditore non paga effettivamente al consumatore, ma sono accettati dal creditore per l’adempimento dei prestiti precedenti e delle spese complessive per i prestiti.

2.d)

Se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (3) (in prosieguo: la «direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito al consumo»), in combinato disposto con il suo decimo considerando, debba essere interpretato nel senso che esso non esclude l’ambito di applicazione di tale direttiva neppure nel caso di un prestito che presenti tutte le caratteristiche di un contratto di credito al consumo, lo scopo del prestito non sia stato concordato, il creditore abbia mantenuto l’intero prestito, salvo una piccola parte, per coprire i precedenti prestiti al consumo, ma sia stata concordata a titolo di garanzia la costituzione di un’ipoteca su un immobile.

2.e)

Se la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 21 aprile 2016 Radlinger e Radlinger (C-377/14, EU:C:2016:283) debba essere interpretata nel senso che essa riguarda un contratto di credito al consumatore qualora con tale contratto una parte del credito erogato è destinata a coprire i costi del creditore.


(1)  GU 1993, L 95, pag. 29.

(2)  GU 2005, L 149, pag. 22.

(3)  GU 2008, L 133, pag. 66.


10.1.2022   

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C 11/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, Juízo Administrativo Comum (Portogallo) il 28 settembre 2021 — Vapo Atlantic SA / Entidade Nacional para o Setor Energético E.P.E. (ENSE) e altri

(Causa C-604/21)

(2022/C 11/23)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, Juízo Administrativo Comum

Parti

Ricorrente: Vapo Atlantic SA

Resistente: Entidade Nacional para o Setor Energético, E.P.E. (ENSE)

Parti intervenienti: Fundo Ambiental, Fundo de Eficiência Energética (FEE)

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 98/34/CE (1) debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «altro requisito», ai fini di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della stessa direttiva, la definizione della percentuale di biocarburanti che, a norma dell’articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE (2), introdotto dalla direttiva 2009/30/CE (3), e conformemente all’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE (4), un determinato operatore economico è tenuto a incorporare nei carburanti che immette in consumo, come avviene nel caso della normativa nazionale di cui trattasi.

2.

Se l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE, laddove recita «salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea», debba essere interpretato nel senso che esclude una disposizione di diritto nazionale che definisce le percentuali di incorporazione di biocarburanti, conformemente all’articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, introdotto dalla direttiva 2009/30/CE, conformemente all’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE.

3.

Se le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 2009/30/CE e quelle dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1513 (5) debbano essere interpretate nel senso che costituiscono clausole di salvaguardia previste in atti comunitari cogenti, ai fini dell’articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 98/34/CE.

4.

Laddove la risposta alle precedenti questioni non renda superflua la risposta a questa questione, se l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE debba essere interpretato nel senso che rende inopponibile all’operatore economico una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che definisce la percentuale di incorporazione di biocarburanti, in attuazione dell’articolo 7 bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, introdotto dalla direttiva 2009/30/CE.


(1)  Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU 1998, L 204, pag. 37).

(2)  Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU 1998, L 350, pag. 58).

(3)  Direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (GU 2009, L 140, pag. 88).

(4)  Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16).

(5)  Direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU 2015, L 239, pag. 1).


10.1.2022   

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C 11/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szegedi Törvényszék (Ungheria) il 4 ottobre 2021 — Napfény-Toll Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-615/21)

(2022/C 11/24)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Szegedi Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Napfény-Toll Kft.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questione pregiudiziale

Se il principio di certezza del diritto, nonché il principio di effettività, che fanno parte del diritto comunitario, debbano essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro che non lascia al giudice alcun margine di discrezionalità, quale quello di cui all’articolo 164, paragrafo 5, dell’az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (legge n. XCII del 2003 che istituisce un codice di procedura fiscale, in proseguo: il «vecchio codice di procedura fiscale»), nonché alla prassi che si fonda su tale normativa, in virtù delle quali, in materia di imposta sul valore aggiunto (in prosieguo, l’«IVA»), il termine entro il quale si prescrive il diritto dell’autorità tributaria di accertare l’imposta è sospeso per tutta la durata dei controlli giurisdizionali, indipendentemente dal numero di procedimenti fiscali amministrativi reiterati, senza un limite massimo della durata complessiva delle sospensioni, qualora più controlli giurisdizionali si susseguano, anche nel caso in cui il giudice che statuisce su una decisione dell’autorità tributaria adottata nell’ambito di un procedimento reiterato a seguito di una precedente decisione giurisdizionale rilevi che l’autorità tributaria non ha rispettato gli orientamenti contenuti in tale decisione giurisdizionale, vale a dire quando è a causa di tale autorità che il nuovo procedimento giurisdizionale ha avuto luogo.


10.1.2022   

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C 11/18


Ricorso proposto il 29 ottobre 2021 — Parlamento europeo/Commissione europea

(Causa C-657/21)

(2022/C 11/25)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: R. Crowe, U. Rösslein, C. Burgos, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

accertare che, non avendo assicurato la piena e immediata applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione, a partire dalla sua data di applicazione il 1o gennaio 2021, la Commissione europea ha violato i trattati;

in subordine, annullare il diniego illegittimo della Commissione di assicurare la piena e immediata applicazione del regolamento 2020/2092 a partire dalla sua data di applicazione;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo della Commissione, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, seconda frase, TUE, di vigilare sull’applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati.

La Commissione non starebbe applicando il regolamento 2020/2092 nella sua interezza, dal momento che essa rinuncia illegittimamente ad applicare le disposizioni essenziali dell’articolo 6 del regolamento finché non abbia finalizzato le linee guida per l’applicazione del regolamento, il che avverrà solo dopo la pronuncia delle sentenze della Corte relative ai ricorsi di annullamento presentati da due Stati membri avverso il regolamento. Tale mancata applicazione integrale del regolamento fino alla pronuncia delle sentenze della Corte relative ai ricorsi di annullamento costituirebbe una violazione delle responsabilità della Commissione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, TUE, che le impone di vigilare sull’applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo della Commissione, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, terzo comma, TUE, di esercitare le sue responsabilità in piena indipendenza.

Il fatto che la Commissione non abbia assicurato la piena e immediata applicazione del regolamento, senza imporsi vincoli, a partire dalla sua data di applicazione, conformemente a un’istruzione del Consiglio europeo, rappresenterebbe una violazione del suo obbligo di indipendenza ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, terzo comma, TUE.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE e dei principi di equilibrio istituzionale e di leale cooperazione tra le istituzioni.

Il fatto che la Commissione non abbia assicurato la piena e immediata applicazione del regolamento, senza imporsi vincoli, a partire dalla sua data di applicazione, conformemente a un’istruzione del Consiglio europeo, costituirebbe una violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, ai sensi del quale ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, nonché dei principi di equilibrio istituzionale e di leale cooperazione tra le istituzioni.


(1)  GU 2020, L 433I, pag. 1.


10.1.2022   

IT

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C 11/19


Impugnazione proposta il 5 novembre 2021 dalla MKB Multifunds BV avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 6 settembre 2021, causa T-277/20, MKB Multifunds / Commissione

(Causa C-665/21 P)

(2022/C 11/26)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: MKB Multifunds BV (rappresentanti: J.M.M. van de Hel, R Rampersad, advocaten)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni

La MKB Multifunds BV chiede che la Corte voglia:

dichiarare fondata e ricevibile l’impugnazione della MKB Multifunds;

annullare l’ordinanza del Tribunale;

al suo posto far subentrare la sentenza della Corte e annullare la decisione della Commissione, e

condannare la Commissione europea alle spese processuali della MKB Multifunds.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale ha avuto torto nello statuire che le domande della MKB Multifunds non erano ricevibili. La decisione del Tribunale è viziata da un errore di diritto. La MKB Multifunds deduce i seguenti motivi.

Motivo 1. Nei motivi da 36 a 38 dell’ordinanza il Tribunale è incorso in un errore di diritto, non avendo applicato l’articolo 36 del Protocollo 3 dello Statuto della Corte di giustizia e l’articolo 51 TUE. Secondo il Tribunale, le dichiarazioni proprie della MKB Multifunds non dovrebbero avere valore probatorio, poiché «si tratta di una semplice dichiarazione». Il Tribunale non motiva il perché le dichiarazioni della MKB Multifunds siano inattendibili. Pertanto l’ordinanza non è sufficientemente motivata.

Motivo 2. Nel motivo 30 dell’ordinanza il Tribunale è incorso in un errore di diritto per quanto riguarda la nozione di interessato come prevista all’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589 (1). L’interpretazione del Tribunale deve in effetti essere intesa nel senso che la MKB Multifunds è tenuta a dimostrare che era effettivamente attiva nel settore dei fondi di fondi, che pertanto era una concorrente diretta della DVI e che ha subito conseguenze concrete. Ciò non è conforme alla giurisprudenza consolidata in base alla quale risulta che una società è un interessato nei limiti in cui: i) è una (potenziale) concorrente che non è attiva nello stesso mercato, e ii) la distorsione della concorrenza ha inciso negativamente sui suoi interessi. A causa dell’errore di diritto il Tribunale ha applicato un criterio troppo rigoroso e non ha riconosciuto che la MKB Multifunds è una concorrente quantomeno potenziale della DVI e che la MKB Multifunds ha sufficientemente dimostrato che la distorsione della concorrenza incide negativamente sui suoi interessi.

Motivo 3. Nei motivi da 53 a 55 dell’ordinanza il Tribunale è incorso in un errore di diritto, interpretando troppo rigorosamente la nozione di «incidenza individuale» ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Ne consegue che il Tribunale non ha riconosciuto che la MKB Multifunds ha addotto argomenti concreti da cui risulta che la decisione MKB Multifunds la riguarda a causa di determinate qualità sue personali o di una situazione di fatto che la caratterizza rispetto a chiunque altro.


(1)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).


10.1.2022   

IT

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C 11/20


Impugnazione proposta il 9 novembre 2021 da KN avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 1o settembre 2021, causa T-377/20, KN / CESE

(Causa C-673/21 P)

(2022/C 11/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: KN (rappresentanti: M. Casado García-Hirschfeld e M. Aboudi, avocats)

Altra parte nel procedimento: Comitato economico e sociale europeo

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale del 1o settembre 2021, KN / CESE (T-377/20);

accogliere le conclusioni presentate in primo grado;

condannare il CESE alla totalità delle spese, comprese quelle sostenute dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Nell’ambito dell’impugnazione, il ricorrente contesta in particolare i punti da 102 a 106, da 167 a 169, da 171 a 177 e 197 della sentenza impugnata.

A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente espone un motivo unico, vertente sul travisamento dei fatti da parte della sentenza impugnata e su errori manifesti di valutazione che hanno determinato una motivazione inesatta in diritto.


Tribunale

10.1.2022   

IT

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C 11/22


Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2021 — Jenkinson / Consiglio e a.

(Causa T-602/15 RENV) (1)

(«Clausola compromissoria - Personale civile internazionale delle missioni internazionali dell’Unione europea - Assunzione su una base contrattuale - Contratti d’impiego consecutivi a tempo determinato - Domanda di riqualificazione dell’insieme dei rapporti contrattuali come contratto a tempo indeterminato - Ricorso per responsabilità contrattuale - Ricorso per responsabilità non contrattuale»)

(2022/C 11/28)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Liam Jenkinson (Killarney, Irlanda) (rappresentante: N. de Montigny, avvocata)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e M. Bishop, agenti), Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin, D. Bianchi e G. Gattinara, agenti), Servizio europeo per l’azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt, R. Spáč e E. Orgován, agenti), Eulex Kosovo (Pristina, Kosovo) (rappresentanti: E. Raoult, avvocata)

Oggetto

In via principale, in primo luogo, domanda fondata sull'articolo 272 TFUE e diretta, da un lato, a far riqualificare l’insieme dei contratti di lavoro del ricorrente come un contratto a tempo indeterminato e, dall'altro, a ottenere il risarcimento del danno contrattuale che egli avrebbe subito di conseguenza e, in secondo luogo, domande fondate sugli articoli 268 e 340 TFUE, dirette a stabilire la responsabilità extracontrattuale del Consiglio, della Commissione e del SEAE, nonché della Missione Eulex Kosovo.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea, la Commissione europea, il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e la Missione Eulex Kosovo sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente connesse al procedimento d’impugnazione dinanzi alla Corte, a titolo della causa C-43/17 P, nonché al procedimento iniziale dinanzi al Tribunale, a titolo della causa T-602/15, a decorrere dalle eccezioni d’irricevibilità da essi rispettivamente presentate con atto separato in quest’ultima causa.

3)

Il sig. Liam Jenkinson è condannato alle spese relative al procedimento di rinvio dinanzi al Tribunale, a titolo della causa T-602/15 RENV, comprese quelle connesse al deposito del ricorso, e a quelle sostenute dai convenuti relativamente a tale procedimento.


(1)  GU C 90 del 7.3.2016.


10.1.2022   

IT

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C 11/22


Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2021 — Romania/Commissione

(Causa T-495/19) (1)

(«Diritto delle istituzioni - Iniziativa dei cittadini europei - Politica di coesione - Regioni a minoranza nazionale - Decisione di registrazione - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile - Ricevibilità - Articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011 - Obbligo di motivazione»)

(2022/C 11/29)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Romania (rappresentanti: E. Gane, R. Haţieganu, L. Liţu e L.-E. Baţagoi, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Stancu, I. Martínez del Peral e H. Krämer, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Ungheria (rappresentanti: M. Fehér, M. Tátrai e K. Szíjjártó, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (UE) 2019/721 della Commissione, del 30 aprile 2019, sulla proposta d’iniziativa dei cittadini dal titolo «Politica di coesione per l’uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali» (GU 2019, L 122, pag. 55).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Romania si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

L’Ungheria si farà carico delle proprie spese.


(1)  GU C 288 del 26.8.2019.


10.1.2022   

IT

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C 11/23


Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2021 — Sasol Germany e a./Commissione

(Causa T-661/19) (1)

(«REACH - Sostanze estremamente preoccupanti - Definizione di un elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Decisione che identifica il 4-tert-butilfenolo come sostanza che risponde ai criteri previsti per l’inclusione nell’elenco - Articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Approccio dell’efficacia probatoria degli elementi di prova - Errore manifesto di valutazione - Proporzionalità»)

(2022/C 11/30)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Sasol Germany GmbH (Amburgo, Germania), SI Group — Béthune (Béthune, Francia), BASF SE (Ludwigshafen sul Reno, Germania) (rappresentanti: C. Mereu e P. Sellar, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lindenthal e K. Mifsud-Bonnici, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: D. Klebs, J. Möller, S. Heimerl e S. Costanzo, agenti), Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Broere, S. Mahoney e A. Hautamäki, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2019/1194 della Commissione, del 5 luglio 2019, relativa all'identificazione del 4-terz-butilfenolo (PTBP) come sostanza estremamente preoccupante a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2019, L 187, pag. 41).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Sasol Germany GmbH, SI Group — Béthune e BASF SE sopportano, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Repubblica federale di Germania e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 406 del 2.12.2019.


10.1.2022   

IT

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C 11/24


Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2021 — Di Bernardo / Commissione

(Causa T-41/20) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Assunzione - Bando di concorso - Concorso generale - Requisiti per l’ammissione - Non iscrizione nell’elenco di riserva - Esperienza professionale insufficiente - Articolo 266 TFUE - Decisione adottata in esecuzione di una sentenza del Tribunale - Misura che comporta l’esecuzione di una sentenza di annullamento - Articolo 2 dell’allegato III dello Statuto - Parità di trattamento - Errore manifesto di valutazione - Responsabilità»)

(2022/C 11/31)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Danilo Di Bernardo (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Brauhoff e D. Milanowska, agenti)

Oggetto

Domanda, ai sensi dell'articolo 270 TFUE, diretta, da un lato, all'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AST-SC/03/15 del 13 marzo 2019, adottata in esecuzione della sentenza del 29 novembre 2018, Di Bernardo/Commissione (T-811/16, non pubblicata, EU: T:2018:859), di non includere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva per l'assunzione di segretari/commessi di grado SC 1 nel settore del sostegno finanziario e, dall’altro, al risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe subito di conseguenza.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Danilo Di Bernardo è condannato alle spese.


(1)  GU C 77 del 9.3.2020.


10.1.2022   

IT

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C 11/24


Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2021 — Alkattan/Consiglio

(Causa T-218/20) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad un equo processo - Errore di valutazione - Determinazione dei criteri di iscrizione»)

(2022/C 11/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Waseem Alkattan (Damasco, Siria) (rappresentante: G. Karouni, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Limonet e V. Piessevaux, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2020/212 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2020, L 43 I, pag. 6), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/211 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2020, L 43 I, pag. 1), della decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio del 28 maggio 2020 che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2020, L 168, pag. 66), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio del 28 maggio 2020 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2020, L 168, pag. 1), della decisione (PESC) 2021/855 del Consiglio del 27 maggio 2021 che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2021, L 188, pag. 90), e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/848 del Consiglio del 27 maggio 2021 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2021, L 188, pag. 18), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente e, dall’altro, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe subito per effetto dei predetti atti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Waseem Alkattan è condannato alle spese.


(1)  GU C 201 del 15.6.2020.


10.1.2022   

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C 11/25


Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2021 — Phi Group / EUIPO — Gruppo Cadoro (REDELLO)

(Causa T-532/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo REDELLO - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore CADELLO 88 - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2022/C 11/33)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Phi Group GmbH (Zug, Svizzera) (rappresentanti: P. Campolini e L. Bidaine, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: L. Rampini, V. Ruzek, e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Gruppo Cadoro GmbH (Eglisau, Svizzera)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 giugno 2020 (procedimento R 2677/2019-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Gruppo Cadoro e la Phi Group.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Phi Group GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 348 del 19.10.2020.


10.1.2022   

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C 11/26


Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2021 — Solar Electric e a. / Commissione

(Causa T-678/20) (1)

(«Aiuti di Stato - Mercato dell’energia elettrica prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili, che includono l’energia fotovoltaica - Obbligo di acquisto da parte della legge francese dell’energia elettrica a un prezzo superiore al prezzo di mercato - Rigetto di una denuncia - Articolo 12, paragrafo 1, e articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589 - Ambito di applicazione»)

(2022/C 11/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Solar Electric Holding (Le Lamentin, Francia), Solar Electric Guyane (Le Lamentin), Solar Electric Martinique (Le Lamentin), Société de production d’énergies renouvelables (Le Lamentin) (rappresentante: S. Manna, avvocata)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e A. Bouchagiar, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 3 settembre 2020 recante rigetto della denuncia delle ricorrenti del 20 giugno 2020 relativa ad aiuti di Stato illegali agli impianti fotovoltaici delle ricorrenti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Solar Electric Holding, la Solar Electric Guyane, la Solar Electric Martinique e la Société de production d’énergies renouvelables sono condannate alle spese.


(1)  GU C 44 dell’8.2.2021.


10.1.2022   

IT

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C 11/26


Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2021 — Monster Energy/EUIPO — Frito-Lay Trading Company (MONSTER e MONSTER ENERGY)

(Cause riunite T-758/20 e T- 759/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di decadenza - Marchi dell’Unione europea denominativi MONSTER e MONSTER ENERGY - Uso effettivo dei marchi - Uso per i prodotti per i quali i marchi sono stati registrati - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2022/C 11/35)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Monster Energy Co. (Corona, California, Stati Uniti) (rappresentante: P. Brownlow, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: V. Ruzek e E. Śliwińska, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Frito-Lay Trading Company GmbH (Berna, Svizzera) (rappresentanti: V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati)

Oggetto

Due ricorsi proposti avverso le decisioni della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 ottobre 2020 (procedimenti R 2927/2019-2 e R 2928/2019-2), relative a due procedimenti di decadenza tra la Frito-Lay Trading Company e la Monster Energy.

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

La Monster Energy Co. è condannata alle spese.


(1)  GU C 53 del 15.2.2021.


10.1.2022   

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C 11/27


Sentenza del Tribunale del 10 novembre 2021 — PIK-KO/EUIPO / Haribo Ricqles Zan (P.I.C. Co.)

(Causa T-73/21) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo P.I.C. Co. - Marchio nazionale figurativo anteriore PIK - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001] - Dichiarazione di nullità parziale»)

(2022/C 11/36)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: PIK-KO AD (Kazichene, Bulgaria) (rappresentante: A. Ivanova, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Capostagno, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Haribo Ricqles Zan (Marsiglia, Francia)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 novembre 2020 (procedimento R 1847/2019-5), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Haribo Ricqles Zan e la PIK-KO.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La PIK-KO AD è condannata alle spese.


(1)  GU C 138 del 19.4.2021.


10.1.2022   

IT

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C 11/27


Ricorso proposto il 4 novembre 2021 — Lyubetskaya / Consiglio

(Causa T-556/21)

(2022/C 11/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Sviatlana Lyubetskaya (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: D. Litvinski, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/997 del Consiglio del 21 giugno 2021 che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia, nella parte in cui riguarda la ricorrente;

annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2021/1002 del Consiglio del 21 giugno 2021 che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Il primo motivo verte sull’inosservanza del principio della responsabilità personale. La ricorrente sostiene che lo scopo e il contenuto degli atti impugnati, interpretati alla luce della formulazione, del contesto e delle finalità di questi ultimi, contrastano con il principio di proporzionalità, in quanto l’autorità preposta all’azione penale non rispetta il proprio obbligo di precisare l’imputabilità dei fatti alla ricorrente.

2.

Il secondo motivo verte su un errore di valutazione e si basa sull’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Secondo la ricorrente, gli atti impugnati non sono suffragati dai fatti e si limitano a trarre conclusioni fondate solamente sullo status di parlamentare rivestito dalla stessa.

3.

Il terzo motivo verte sull’inosservanza del principio di proporzionalità. A tal proposito la ricorrente sostiene che lo scopo e il contenuto degli atti impugnati, interpretati alla luce della formulazione, del contesto e delle finalità di questi ultimi, contrastano con il principio di proporzionalità, in particolare in relazione allo status di parlamentare rivestito dalla stessa.


10.1.2022   

IT

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C 11/28


Ricorso proposto il 5 novembre 2021 — Omelyanyuk / Consiglio

(Causa T-557/21)

(2022/C 11/38)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Aleksandr Omelyanyuk (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: D. Litvinski, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/997 del Consiglio del 21 giugno 2021 che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia, nella parte in cui riguarda il ricorrente;

annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2021/1002 del Consiglio del 21 giugno 2021 che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia, nella parte in cui riguarda il ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi, che sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nella causa T-556/21, Lyubetskaya / Consiglio.


10.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 11/29


Ricorso proposto il 5 novembre 2021 — Gusachenka / Consiglio

(Causa T-579/21)

(2022/C 11/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Siarhei Gusachenka (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: D. Litvinski, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/997 del Consiglio del 21 giugno 2021 che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1), nella parte in cui riguarda il ricorrente;

annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2021/1002 del Consiglio del 21 giugno 2021 che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (2), nella parte in cui riguarda il ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi, che sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nella causa T-556/21, Lyubetskaya / Consiglio.


(1)  GU 2021, L219I, pag. 3.

(2)  GU 2021, L219I, pag. 70.


10.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 11/29


Ricorso proposto il 5 novembre 2021 — Haidukevich / Consiglio

(Causa T-580/21)

(2022/C 11/40)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Aleh Haidukevich (Semkino, Bielorussia) (rappresentante: D. Litvinski, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/997 del Consiglio del 21 giugno 2021 che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1), nella parte in cui riguarda il ricorrente;

annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2021/1002 del Consiglio del 21 giugno 2021 che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (2), nella parte in cui riguarda il ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi, che sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nella causa T-556/21, Lyubetskaya / Consiglio.


(1)  GU 2021, L219I, pag. 3.

(2)  GU 2021, L219I, pag. 70.


10.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 11/30


Ricorso proposto il 5 novembre 2021 — Skryba / Consiglio

(Causa T-581/21)

(2022/C 11/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Siarheï Skryba (Marialivo, Bielorussia) (rappresentante: D. Litvinski, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/997 del Consiglio del 21 giugno 2021 che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1), nella parte in cui riguarda il ricorrente;

annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2021/1002 del Consiglio del 21 giugno 2021 che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (2), nella parte in cui riguarda il ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi, che sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nella causa T-556/21, Lyubetskaya / Consiglio.


(1)  GU 2021, L219I, pag. 3.

(2)  GU 2021, L219I, pag. 70.


10.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 11/30


Ricorso proposto il 5 novembre 2021 — Rubnikovich / Consiglio

(Causa T-582/21)

(2022/C 11/42)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Siarhei Rubnikovich (Tarasovo, Bielorussia) (rappresentante: D. Litvinski, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/997 del Consiglio del 21 giugno 2021 che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1), nella parte in cui riguarda il ricorrente;

annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2021/1002 del Consiglio del 21 giugno 2021 che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (2), nella parte in cui riguarda il ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi, che sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nella causa T-556/21, Lyubetskaya / Consiglio.


(1)  GU 2021, L219I, pag. 3.

(2)  GU 2021, L219I, pag. 70.


10.1.2022   

IT

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C 11/31


Ricorso proposto il 5 novembre 2021 — Bakhanovich / Consiglio

(Causa T-583/21)

(2022/C 11/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Aliaksandr Bakhanovich (Brest, Bielorussia) (rappresentante: D. Litvinski, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/997 del Consiglio del 21 giugno 2021 che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1), nella parte in cui riguarda il ricorrente;

annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2021/1002 del Consiglio del 21 giugno 2021 che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (2), nella parte in cui riguarda il ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi, che sono essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nella causa T-556/21, Lyubetskaya / Consiglio.


(1)  GU 2021, L219I, pag. 3.

(2)  GU 2021, L219I, pag. 70.


10.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 11/31


Ricorso proposto il 18 ottobre 2021 — NFL Properties Europe / EUIPO — Groupe Duval (DUUUVAL)

(Causa T-671/21)

(2022/C 11/44)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: NFL Properties Europe GmbH (Eschborn, Germania) (rappresentanti: M. Kloth, R. Briske, D. Habel e M. Tillwich, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Groupe Duval (Boulogne-Billancourt, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «DUUUVAL» — Domanda di registrazione n. 18 066 416

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 agosto 2021 nel procedimento R 243/2021-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata della quinta commissione di ricorso del 4 agosto 2021;

condannare l’opponente alle spese del presente procedimento, incluse quelle sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


10.1.2022   

IT

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C 11/32


Ricorso proposto il 18 ottobre 2021 — IR / Commissione

(Causa T-685/21)

(2022/C 11/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: IR (rappresentanti: S. Pappas e A. Pappas, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’11 dicembre 2020 con la quale l’ufficio di liquidazione di Bruxelles ha negato il rinnovo del regime di malattia grave per il figlio del ricorrente;

annullare la decisione dell’8 luglio 2021 con la quale l’autorità investita del potere di nomina ha respinto il reclamo del ricorrente, proposto ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che le decisioni controverse sarebbero illegittimamente basate sul secondo parere del medico di fiducia.

2.

Secondo motivo, vertente sul difetto di motivazione delle decisioni controverse.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che, secondo il ricorrente, le decisioni impugnate sarebbero viziate da errori manifesti di valutazione e da uno snaturamento dei fatti.

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione del diritto a una buona amministrazione e del diritto di essere ascoltato.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che le decisioni controverse sarebbero illegittimamente fondate su un parere del medico di fiducia.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione del procedimento precontenzioso.


10.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 11/33


Ricorso proposto il 2 novembre 2021 — Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa/EUIPO — Falubaz Polska (FALUBAZ)

(Causa T-703/21)

(2022/C 11/46)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco

Parti

Ricorrente: Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa S.A. (Zielona Góra, Polonia) (rappresentante: T. Grucelski, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Falubaz Polska S.A. spółka komandytowo-akcyjna (Zielona Góra)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «FALUBAZ» — Marchio dell’Unione europea n. 14 535 835

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 agosto 2021 nel procedimento R 1681/2020-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la decisione impugnata;

condannare la parte soccombente a rimborsare alla ricorrente sia le spese del procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea sia le spese indispensabili sostenute dalla ricorrente ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO;

in caso di intervento dei controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso, condannarli a sopportare le proprie spese.

Motivi invocati

Violazione delle norme in materia di libera valutazione delle prove mediante un’arbitraria valutazione delle prove raccolte;

Violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (1) [attualmente articolo 59, paragrafo 1 lettera b) del regolamento 2017/1001].


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1)


10.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 11/34


Ricorso proposto il 4 novembre 2021 — Roos e a. / Parlamento

(Causa T-710/21)

(2022/C 11/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Robert Roos (Poortugaal, Paesi Bassi), Anne-Sophie Pelletier (Ixelles, Belgio), Francesca Donato (Palermo, Italia), Virginie Joron (Durningen, Francia) e IC (rappresentanti: P. de Bandt, M. Gherghinaru, e L. Panepinto, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

disporre l’annullamento della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 27 ottobre 2021 sulle norme eccezionali in materia di salute e sicurezza che disciplinano l’accesso agli edifici del Parlamento europeo nei suoi tre luoghi di lavoro;

condannare il convenuto al pagamento della totalità delle spese, incluse quelle relative al ricorso diretto alla sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’assenza di fondamento della decisione impugnata su una base giuridica valida per produrre effetti nei confronti dei membri del Parlamento europeo. I ricorrenti contestano che l’articolo 25 del regolamento del Parlamento costituisca una base giuridica valida per fondare l’adozione della decisione impugnata e, pertanto, imporre la misura contestata nei loro confronti. Inoltre, sostengono che una decisione dell’Ufficio di presidenza, quale la decisione impugnata, non può costituire il fondamento di misure che implicano il trattamento di dati molto sensibili nei limiti in cui, conformemente all’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, gli elementi essenziali di un siffatto trattamento dei dati devono essere previsti da una «legge», il che non avviene nel caso di una decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio che sancisce la libertà e l’indipendenza dei membri del Parlamento e delle immunità che sono loro conferite dai trattati. I ricorrenti ritengono che la decisione impugnata sia contraria all’articolo 2 dello Statuto dei deputati del Parlamento (che sancisce il principio secondo cui i deputati sono liberi e indipendenti) e all’articolo 7 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (che prevede segnatamente che nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla libertà di movimento dei membri del Parlamento che si recano al luogo di riunione del Parlamento o ne ritornano). Infatti, la decisione impugnata ha come conseguenza che i ricorrenti devono presentare un certificato COVID digitale dell’UE valido ogni volta che intendano recarsi in Parlamento. Se non sono in grado o non intendono presentare un siffatto certificato, ai ricorrenti sarà negato l’accesso agli edifici del Parlamento.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi generali relativi al trattamento dei dati personali. Tale motivo si articola in due parti.

Prima parte, vertente su una violazione del principio di limitazione delle finalità del trattamento dei dati e del principio di legalità. Infatti, affinché i dati personali contenuti nei certificati COVID digitali dell’UE dei ricorrenti possano essere utilizzati per concedere loro l’accesso agli edifici del Parlamento, si richiede legalmente che essi siano raccolti a tal fine. In mancanza di una base giuridica che autorizzi espressamente il trattamento dei dati sanitari relativi alla vaccinazione, ai test o alla guarigione al fine di subordinare l’accesso al luogo di lavoro e alle assemblee parlamentari, non spetta in nessun caso all’Ufficio di presidenza del Parlamento autorizzare un siffatto trattamento di dati, a fortiori tramite una norma che non è una legge nel senso formale del termine.

Seconda parte, vertente su una violazione dei principi di lealtà, trasparenza e minimizzazione dal momento che, in fase di raccolta dei loro dati personali, i ricorrenti non sono stati informati del fatto che tali dati sarebbero stati usati per consentire o rifiutare loro l’accesso al luogo di lavoro in cui esercitano il mandato di membro del Parlamento.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola, in modo ingiustificato, il diritto alla vita privata e ai dati personali, il diritto all’integrità fisica, il diritto alla libertà e alla sicurezza nonché il diritto all’uguaglianza e alla non discriminazione. Tale motivo si articola in due parti.

Prima parte, vertente su una violazione dei diritti all’integrità fisica dei ricorrenti, del loro diritto alla libertà e alla sicurezza, del loro diritto all’uguaglianza e alla non discriminazione nonché dei loro diritti al rispetto della vita privata e dei loro dati personali.

Seconda parte, vertente sul fatto che la violazione arrecata dalla decisione impugnata ai diritti e ai principi di cui alla prima parte non rispetta il principio di proporzionalità previsto dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella parte in cui la misura contestata non è necessaria, adeguata, e proporzionata per raggiungere gli obiettivi perseguiti.


10.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 11/35


Ricorso proposto il 10 novembre 2021 — G.J. Riedel/EUIPO — Brew Dog (Punk)

(Causa T-720/21)

(2022/C 11/48)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: G.J. Riedel GmbH (Kufstein, Germania) (rappresentante: D. Terheggen, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dog plc (Ellon, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo «Punk» — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 365 577

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 luglio 2021 nel procedimento R 291/2020-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


10.1.2022   

IT

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C 11/36


Ricorso proposto l’11 novembre 2021 — D’Amato e a. / Parlamento

(Causa T-722/21)

(2022/C 11/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Rosa D’Amato (Taranto, Italia), Claude Gruffat (Mulsans, Francia), Damien Carême (Argenteuil, Francia) e Benoît Biteau (Sablonceaux, Francia) (rappresentanti: P. de Bandt, M. Gherghinaru, e L. Panepinto, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

disporre l’annullamento della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 27 ottobre 2021 sulle norme eccezionali in materia di salute e sicurezza che disciplinano l’accesso agli edifici del Parlamento europeo nei suoi tre luoghi di lavoro;

condannare il convenuto al pagamento della totalità delle spese, incluse quelle relative al ricorso diretto alla sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi che sono identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-710/21, Roos e a./Parlamento.


10.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 11/36


Ricorso proposto l’11 novembre 2021 — Rooken e a. / Parlamento

(Causa T-723/21)

(2022/C 11/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Robert Jan Rooken (Muiderberg, Paesi Bassi) e altri otto ricorrenti (rappresentanti: P. de Bandt, M. Gherghinaru e L. Panepinto, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

disporre l’annullamento della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 27 ottobre 2021 sulle norme eccezionali in materia di salute e sicurezza che disciplinano l’accesso agli edifici del Parlamento europeo nei suoi tre luoghi di lavoro;

condannare il convenuto al pagamento della totalità delle spese, incluse quelle relative al ricorso diretto alla sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi che sono identici o simili a quelli dedotti nell’ambito della causa T-710/21, Roos e a./Parlamento.


10.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 11/37


Ricorso proposto il 10 novembre 2021 — Rolex / EUIPO — PWT (Raffigurazione di una corona)

(Causa T-726/21)

(2022/C 11/51)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Rolex SA (Ginevra, Svizzera) (rappresentante: C. Sueiras Villalobos, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: PWT A/S (Aalborg, Danimarca)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo (Rappresentazione di una corona) — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 263 679

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 agosto 2021 nel procedimento R 2389/2020-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO a pagare le spese sostenute dalla ricorrente o, in subordine (qualora intervenga la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso), condannare l’EUIPO e la controinteressata a pagare in solido dette spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


10.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 11/37


Ricorso proposto il 9 novembre 2021 — TO / EASO

(Causa T-727/21)

(2022/C 11/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: TO (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Convenuto: Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione entrata in vigore il 1o gennaio 20[21] e che sarebbe stata adottata il 18 dicembre 202[0], di cui la ricorrente ha avuto conoscenza il 4 gennaio 2021 mediante il via il link [riservato(1), adottata da [riservato], nella parte in cui non proroga, di un primo anno supplementare, ovvero fino al 31 dicembre 2021, la validità dell’elenco di riserva recante i seguenti riferimenti [riservato] che era valido fino al 31 dicembre 2020;

riaprire, di conseguenza, l’elenco di riserva e prorogarne la validità, come nel caso degli altri 44 elenchi di cui alla decisione impugnata, per un anno a far data dalla sua riapertura e, di conseguenza, nominare la ricorrente al grado superiore AST 3;

condannare il convenuto a pagare alla ricorrente un importo destinato a risarcire tanto il danno materiale quanto il danno morale da lei subiti, corrispondente:

alla differenza di retribuzione tra quella percepita attualmente con il grado AST 1, scatto 3, e quella relativa al grado AST 3, scatto 1, calcolata su un periodo di cinque anni, dalla data contestata, ovvero il 1o gennaio 2021, tenendo conto di una perdita di opportunità valutata al 75 %;

alla differenza di diritti a pensione tra quelli riconosciuti attualmente per il grado AST 1 scatto 3 e quelli corrisposti per il grado AST 3, scatto 1, calcolato su un medesimo periodo di cinque anni dalla data contestata, ovvero il 1ogennaio 2021, tenendo conto di una perdita di opportunità valutata al 75 %;

a un importo di EUR 7 500 per il danno morale causato;

a EUR 1,00 in via provvisoria per la perdita della copertura assicurativa della cassa malattia;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, relativo al fatto che le legittime aspettative e la fiducia della ricorrente sono state ingannate e al difetto di motivazione della decisione impugnata.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione, dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e degli articoli 27 e 29, paragrafo 1, terzo e quarto comma, dello Statuto.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 12 bis dello Statuto, del principio di buona amministrazione, del dovere di sollecitudine, dell’eccesso e dello sviamento di potere.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.


(1)  Dati riservati occultati.


10.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 11/38


Ricorso proposto il 5 novembre 2021 — LW / Commissione

(Causa T-728/21)

(2022/C 11/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: LW (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta di assegnare il ricorrente ad un posto diverso all'interno della stessa unità;

unitamente, e per quanto necessario, annullare la decisione impugnata della convenuta che respinge il reclamo presentato dal ricorrente contro la decisione di riassegnazione;

ordinare il risarcimento dei danni morali subiti dal ricorrente e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione di riassegnazione ha pregiudicato gli interessi giuridici del ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione di riassegnazione non è stata adottata dall'autorità che ha il potere di nomina competente.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione di riassegnazione e la decisione impugnata sono state adottate in violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, dello Statuto.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione di riassegnazione e la decisione impugnata violano il principio del dovere di sollecitudine.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione di riassegnazione e la decisione impugnata hanno violato l'obbligo di motivazione.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che un conflitto di interessi vizia la decisione di riassegnazione e la decisione impugnata.