ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 9 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
65° anno |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2022/C 9/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10527 — INSIGHT / VECTOR CAPITAL / IRIS HOLDINGS JV) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2022/C 9/02 |
Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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2022/C 9/03 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2022/C 9/04 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10472 — Deutsche Post DHL Group/JF Hillebrand Group) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2022/C 9/05 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10548 — TELEKOM DEUTSCHLAND / IFM INVESTORS / JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
10.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 9/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10527 — INSIGHT / VECTOR CAPITAL / IRIS HOLDINGS JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 9/01)
Il 9 dicembre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10527. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
10.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 9/2 |
Informazioni comunicate dagli stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2022/C 9/02)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
Data e ora della chiusura |
8.12.2021 |
Durata |
Dall’8.12.2021 al 31.12.2021 |
Stato membro |
Francia |
Stock o gruppo di stock |
ALB/AN05N |
Specie |
Alalunga del nord (Thunnus alalunga) |
Zona |
Oceano Atlantico, a nord di 5° N |
Tipo(-i) di pescherecci |
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Numero di riferimento |
21/TQ92 |
10.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 9/3 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca
(2022/C 9/03)
A norma dell’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella:
Data e ora della chiusura |
8.12.2021 |
Durata |
Dall’8.12.2021 al 31.12.2021 |
Stato membro |
Francia |
Stock o gruppo di stock |
HER/4AB. (incluso HER/*4N-S62) |
Specie |
Aringa (Clupea harengus) |
Zona |
Acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30’ N |
Tipo(-i) di pescherecci |
— |
Numero di riferimento |
22/TQ92 |
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
10.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 9/4 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10472 — Deutsche Post DHL Group/JF Hillebrand Group)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 9/04)
1.
In data 22 dicembre 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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Deutsche Post AG, che opera con il nome di Deutsche Post DHL Group («DPDHL», Germania), |
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JF Hillebrand Group AG e le sue controllate dirette e indirette («Hillebrand», Germania). |
Deutsche Post AG acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Hillebrand.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
Deutsche Post AG: Deutsche Post AG è l’impresa madre tedesca di DPDHL. Opera nel settore della logistica, compresi i servizi nazionali e internazionali di consegna pacchi, corriere espresso internazionale, spedizione e trasporto merci, commercio elettronico e servizi di gestione della catena di approvvigionamento. Opera anche nel settore dei servizi postali in Germania. Deutsche Post AG è quotata alla Borsa di Francoforte (Germania). |
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Hillebrand: Hillebrand opera nel settore del trasporto merci, compresi i servizi di spedizione merci aerei, oceanici e terrestri, nonché i servizi ausiliari e i servizi di logistica contrattuale per liquidi non pericolosi. La società produce anche serbatoi flessibili (flexitanks) utilizzati per il trasporto di liquidi sfusi in container. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10472 — Deutsche Post DHL Group/JF Hillebrand Group
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
10.1.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 9/6 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10548 — TELEKOM DEUTSCHLAND / IFM INVESTORS / JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2022/C 9/05)
1.
In data 22 dicembre 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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Telekom Deutschland GmbH («TDG», Germania), controllata da Deutsche Telekom AG («DT», Germania), |
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IFM Investors Pty Ltd. («IFM», Australia), |
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GlasfaserPlus GmbH («JV», Germania). |
TDG e IFM acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo congiunto dell’impresa comune (JV).
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società che si configura come impresa comune.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
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TDG: offerta di reti a banda larga, telecomunicazioni mobili e altri servizi di telecomunicazione a clienti residenziali e commerciali, |
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IFM: società di gestione di proprietà di investitori attiva a livello mondiale e specializzata in investimenti in infrastrutture, strumenti di capitale quotati, capitale privato e titoli di debito, |
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impresa comune (JV): pianificazione, costruzione e conseguente gestione di una rete di telecomunicazioni a fibre ottiche in alcune zone rurali e meno densamente popolate della Germania. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10548 — TELEKOM DEUTSCHLAND / IFM INVESTORS / JV
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
Commissione europea |
Direzione generale della Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles |
BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).