ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 004I

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
5 gennaio 2022


Sommario

pagina

 

V   Avvisi

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2022/C 4 I/01

Avviso destinato a ASHRAF AL-QIZANI, il cui nome è stato aggiunto all’elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda, in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2022/5 della Commissione

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2022/C 4 I/02

Avviso destinato a JUND AL-KHILAFAH IN TUNISIA (JAK-T), il cui nome è stato aggiunto all’elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda, in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2022/5 della Commissione

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IT

 


V Avvisi

ALTRI ATTI

Commissione europea

5.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

CI 4/1


Avviso destinato a ASHRAF AL-QIZANI, il cui nome è stato aggiunto all’elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda, in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2022/5 della Commissione

(2022/C 4 I/01)

1.   

La decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio (1) invita l’Unione a congelare i fondi e le risorse economiche dei membri delle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda e di altre persone, gruppi, imprese ed entità ad esse associati, quali figurano nell’elenco compilato conformemente alle risoluzioni UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione UNSCR 1267(1999).

L’elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:

l’ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda;

le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi e i gruppi associati all’ISIL (Da’esh) e ad Al-Qaeda;

le persone giuridiche, le entità e gli organismi posseduti o controllati da uno/a qualsiasi di queste persone, entità, organismi e gruppi associati o che li sostengono in altro modo.

Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un’impresa o un’entità è «associata/o» all’ISIL (Da’esh) e a Al-Qaeda consistono nel:

a)

partecipare al finanziamento, alla programmazione, all’agevolazione, alla preparazione o all’esecuzione di atti o attività compiuti da o in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

b)

fornire, vendere o trasferire ad uno qualsiasi di essi armi e materiale connesso;

c)

arruolare per uno qualsiasi di essi, oppure

d)

sostenere in altro modo atti o attività di uno qualsiasi di essi.

2.   

Il 29 dicembre 2021 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato l’aggiunta della voce relativa a ASHRAF AL-QIZANI all’elenco del comitato per le sanzioni contro l’ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda.

ASHRAF AL-QIZANI può presentare in qualsiasi momento al mediatore dell’ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirlo nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room DC2-2206

New York, NY 10017

Stati Uniti d’America

Tel. +1 212 963 2671

Fax +1 212 963 1300/3778

E-mail: ombudsperson@un.org

Per ulteriori informazioni: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting.

3.   

Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2022/5 (2) recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda (3). La modifica, eseguita a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiunge il nome di ASHRAF AL-QIZANI all’elenco dell’allegato I del regolamento («allegato I»).

Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano nell’allegato I:

(1)

congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una persona o un’entità di cui all’elenco dell’allegato I, inclusi i terzi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, e divieto (per tutti) di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone e delle entità di cui all’allegato I fondi o risorse economiche (articolo 2);

(2)

divieto di fornire, direttamente o indirettamente, consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari, comprese in particolare la formazione e l’assistenza connesse alla produzione, alla manutenzione e all’impiego di armi e materiale connesso di qualsiasi tipo, a qualsiasi persona o entità di cui all’elenco dell’allegato I (articolo 3).

4.   

L’articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 prevede una procedura di riesame in cui la persona o l’entità inserita nell’elenco ha la possibilità di esprimere il proprio parere al riguardo. Le persone e le entità aggiunte all’allegato I con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/5 possono presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere comunicazione della motivazione del loro inserimento nell’elenco. Alla luce di eventuali osservazioni presentate, la Commissione riesamina la propria decisione di includere la persona o l’entità nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. La richiesta e le eventuali osservazioni devono essere inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea

«Misure restrittive»

Rue de Spa 2

1049 Bruxelles/ Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.   

Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile impugnare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/5 dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, alle condizioni di cui all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

6.   

Per completezza, si richiama l’attenzione delle persone e delle entità che figurano nell’allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l’autorizzazione di utilizzare i capitali e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell’articolo 2 bis del medesimo regolamento.


(1)  GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25.

(2)  GU L 1 del 5.1.2022, pag. 9.

(3)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


5.1.2022   

IT

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CI 4/3


Avviso destinato a JUND AL-KHILAFAH IN TUNISIA (JAK-T), il cui nome è stato aggiunto all’elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda, in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2022/5 della Commissione

(2022/C 4 I/02)

1.   

La decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio (1) invita l’Unione a congelare i fondi e le risorse economiche dei membri delle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda e di altre persone, gruppi, imprese ed entità ad esse associati, quali figurano nell’elenco compilato conformemente alle risoluzioni UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolarmente aggiornato dal comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione UNSCR 1267(1999).

L’elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:

l’ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda;

le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi e i gruppi associati all’ISIL (Da’esh) e ad Al-Qaeda;

le persone giuridiche, le entità e gli organismi posseduti o controllati da uno/a qualsiasi di queste persone, entità, organismi e gruppi associati o che li sostengono in altro modo.

Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un’impresa o un’entità è «associata/o» all’ISIL (Da’esh) e a Al-Qaeda consistono nel:

a)

partecipare al finanziamento, alla programmazione, all’agevolazione, alla preparazione o all’esecuzione di atti o attività compiuti da o in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

b)

fornire, vendere o trasferire ad uno qualsiasi di essi armi e materiale connesso;

c)

arruolare per uno qualsiasi di essi, oppure

d)

sostenere in altro modo atti o attività di uno qualsiasi di essi.

2.   

Il 29 dicembre 2021 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato l’aggiunta della voce relativa a JUND AL-KHILAFAH IN TUNISIA (JAK-T) all’elenco del comitato per le sanzioni contro l’ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda.

JUND AL-KHILAFAH IN TUNISIA (JAK-T) può presentare in qualsiasi momento al mediatore dell’ONU, unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirlo nel suddetto elenco delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room DC2-2206

New York, NY 10017

Stati Uniti d’America

Tel. +1 212 963 2671

Fax +1 212 963 1300/3778

E-mail: ombudsperson@un.org

Per ulteriori informazioni: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting.

3.   

Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2022/5 (2) recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda (3). La modifica, eseguita a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiunge il nome di JUND AL-KHILAFAH IN TUNISIA (JAK-T) all’elenco dell’allegato I del regolamento («allegato I»).

Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano nell’allegato I:

(1)

congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una persona o un’entità di cui all’elenco dell’allegato I, inclusi i terzi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, e divieto (per tutti) di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone e delle entità di cui all’allegato I fondi o risorse economiche (articolo 2);

(2)

divieto di fornire, direttamente o indirettamente, consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari, comprese in particolare la formazione e l’assistenza connesse alla produzione, alla manutenzione e all’impiego di armi e materiale connesso di qualsiasi tipo, a qualsiasi persona o entità di cui all’elenco dell’allegato I (articolo 3).

4.   

L’articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 prevede una procedura di riesame in cui la persona o l’entità inserita nell’elenco ha la possibilità di esprimere il proprio parere al riguardo. Le persone e le entità aggiunte all’allegato I con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/5 possono presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere comunicazione della motivazione del loro inserimento nell’elenco. Alla luce di eventuali osservazioni presentate, la Commissione riesamina la propria decisione di includere la persona o l’entità nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. La richiesta e le eventuali osservazioni devono essere inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea

«Misure restrittive»

Rue de Spa 2

1049 Bruxelles/ Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.   

Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile impugnare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/5 dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, alle condizioni di cui all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

6.   

Per completezza, si richiama l’attenzione delle persone e delle entità che figurano nell’allegato I sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l’autorizzazione di utilizzare i capitali e le risorse economiche congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell’articolo 2 bis del medesimo regolamento.


(1)  GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25.

(2)  GU L 1 del 5.1.2022, pag. 9.

(3)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.