ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 513

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
20 dicembre 2021


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2021/C 513/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1

 

Corte di giustizia

2021/C 513/02

Prestazione di giuramento di nuovi membri della Corte

2

2021/C 513/03

Elezione del presidente della Corte

2

2021/C 513/04

Elezione del vicepresidente della Corte

2

2021/C 513/05

Elezione dei presidenti delle sezioni di cinque giudici

2

2021/C 513/06

Elezione del primo avvocato generale

3

2021/C 513/07

Elezione dei presidenti delle sezioni di tre giudici

3

2021/C 513/08

Designazione delle sezioni incaricate delle cause di cui all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte

3

2021/C 513/09

Assegnazione dei giudici alle sezioni

3

2021/C 513/10

Elenco per la determinazione della composizione dei collegi giudicanti

4

2021/C 513/11

Elezione del cancelliere

6

 

Tribunale

2021/C 513/12

Prestazione di giuramento di nuovi membri del Tribunale

7


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2021/C 513/13

Cause riunite C-845/19 e C-863/19: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Apelativen sad — Varna — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di DR (C-845/19), TS (C-863/19) (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/42/UE – Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea – Ambito di applicazione – Confisca dei beni illecitamente acquisiti – Vantaggio economico derivante da un reato che non è stato oggetto di una condanna – Articolo 4 – Confisca – Articolo 5 – Confisca estesa – Articolo 6 – Confisca nei confronti di terzi – Presupposti – Confisca di una somma di denaro rivendicata come appartenente a un terzo – Terzo privo del diritto di intervenire quale parte nel procedimento di confisca – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)

8

2021/C 513/14

Causa C-866/19: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — SC / Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie [Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 52, paragrafo 1, lettera b) – Lavoratore che ha esercitato un’attività subordinata in due Stati membri – Periodo minimo richiesto dal diritto nazionale per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia – Presa in considerazione del periodo contributivo maturato sotto la legislazione di un altro Stato – Cumulo – Calcolo dell’importo della prestazione di vecchiaia da pagare]

9

2021/C 513/15

Causa C-894/19 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 ottobre 2021 — Parlamento europeo / UZ (Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare – Indagine amministrativa – Articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Requisito di imparzialità oggettiva – Impugnazione incidentale – Rigetto di una domanda di assistenza – Articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali – Diritto di essere ascoltato)

9

2021/C 513/16

Causa C-80/20: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti — Romania) — Wilo Salmson France SAS / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi [Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli da 167 a 171 e articolo 178, lettera a) – Diritto a detrazione dell’IVA – Rimborso dell’IVA ai soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di rimborso – Possesso di una fattura – Direttiva 2008/9/CE – Rifiuto della richiesta di rimborso – Storno della fattura da parte del fornitore – Emissione di una nuova fattura – Nuova richiesta di rimborso – Rifiuto]

10

2021/C 513/17

Causa C-282/20: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di ZX (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 6, paragrafo 3 – Diritto all’informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono – Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Normativa nazionale che non prevede rimedi procedurali per sanare, a seguito dell’udienza preliminare, le ambiguità e le lacune che inficiano il contenuto dell’atto di imputazione)

11

2021/C 513/18

Causa C-393/20: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 21 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie — Polonia) T.B., D. sp. z. o. o. / G.I. A/S [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza in materia di assicurazioni – Articolo 11, paragrafo 1, lettera b) – Articolo 12 – Articolo 13, paragrafo 2 – Ambito di applicazione ratione personae – Nozione di persona lesa – Professionista – Competenze speciali – Articolo 7, punto 2]

12

2021/C 513/19

Causa C-396/20: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kúria — Ungheria) — CHEP Equipment Pooling NV / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Modalità per il rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso – Direttiva 2008/9/CE – Articolo 20, paragrafo 1 – Richiesta di informazioni aggiuntive da parte dello Stato membro di rimborso – Elementi che possono essere oggetto di una richiesta di informazioni aggiuntive – Discrepanza tra l’importo indicato nella richiesta di rimborso e l’importo indicato nelle fatture presentate – Principio di buona amministrazione – Principio di neutralità dell’IVA – Termine di decadenza – Conseguenze per la rettifica dell’errore del soggetto passivo]

13

2021/C 513/20

Causa C-402/20 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 21 ottobre 2021 — Lípidos Santiga, SA/Commissione europea [Impugnazione – Energia – Direttiva (UE) 2018/2001 – Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – Limitazione dell’uso di biocarburanti prodotti a partire da colture alimentari e foraggere – Regolamento delegato (UE) 2019/807 – Definizione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni (ILUC) – Olio di palma – Ricorso di annullamento – Condizione secondo la quale una persona fisica o giuridica deve essere direttamente interessata – Irricevibilità]

13

2021/C 513/21

Causa C-23/21: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 23 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gericht Erster Instanz Eupen — Belgio) — IO / Wallonische Region (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Circolazione stradale – Conducente residente in uno Stato membro – Veicolo immatricolato in un altro Stato membro – Veicolo messo a disposizione del socio e amministratore di una società stabilita in tale altro Stato membro – Obbligo di immatricolazione nel primo Stato membro)

14

2021/C 513/22

Causa C-30/21: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 21 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Lennestadt — Germania) — Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. / NW [Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 1, paragrafo 1 – Ambito di applicazione materiale – Nozione di materia civile e commerciale – Procedimento diretto alla riscossione di una tariffa connessa all’utilizzo di una strada soggetta a pedaggio]

15

2021/C 513/23

Causa C-510/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 19 agosto 2021 — DB / Austrian Airlines AG

15

2021/C 513/24

Causa C-519/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 24 agosto 2021 — ASA / DGRFP Cluj

16

2021/C 513/25

Causa C-522/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pfälzisches Oberlandesgericht (Germania) il 24 agosto 2021 — MS / Saatgut Treuhandverwaltungs GmbH

17

2021/C 513/26

Causa C-524/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 24 agosto 2021 — IG / Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Ilfov

17

2021/C 513/27

Causa C-525/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania) il 24 agosto 2021 — Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti / IM

18

2021/C 513/28

Causa C-555/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 9 settembre 2021 — UniCredit Bank Austria AG / Verein für Konsumenteninformation

19

2021/C 513/29

Causa C-577/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 20 settembre 2021 — LM e NO / HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG

20

2021/C 513/30

Causa C-596/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts Nürnberg (Germania) il 28 settembre 2021 — A / Finanzamt M

20

2021/C 513/31

Causa C-603/21 P: Impugnazione proposta il 28 settembre 2021 dalla Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke Ondernemers (UPTR) avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 28 luglio 2021, causa T-634/20, UPTR contro Parlamento e Consiglio

21

2021/C 513/32

Causa C-605/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Městský soud v Praze (Repubblica Ceca) il 30 settembre 2021 — Heureka Group a.s. / Google LLC

22

2021/C 513/33

Causa C-606/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Paris (Francia) il 30 settembre 2021 — Doctipharma SAS / Union des Groupements de pharmaciens d’officine (UDGPO), Pictime Coreyre

23

2021/C 513/34

Causa C-633/21: Ricorso proposto il 14 ottobre 2021 — Commissione europea / Repubblica ellenica

24

2021/C 513/35

Causa C-258/20: Ordinanza del presidente della Corte del 24 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social no 1 de Barcelona — Spagna) — HV / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

25

2021/C 513/36

Causa C-689/20: Ordinanza del presidente della Corte del 21 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — Banka DSK EAD / RP

25

2021/C 513/37

Causa C-336/21: Ordinanza del presidente della Corte del 20 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg — Austria) — L GmbH / F GmbH, BW, SW

25

 

Tribunale

2021/C 513/38

Causa T-503/20: Sentenza del Tribunale 22 settembre 2021 — T i D kontrolni sistemi / EUIPO (Apparecchi e dispositivi di segnalazione) [Disegno e modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno e modello comunitario registrato rappresentante apparecchi e dispositivi di segnalazione – Disegno e modello comunitario anteriore – Motivo di nullità – Assenza di carattere individuale – Dichiarazione di nullità del disegno o modello anteriore – Irrilevanza – Divulgazione del disegno o modello anteriore – Utilizzatore informato – Grado di libertà dell’ideatore – Assenza di impressione complessiva differente – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002]

26

2021/C 513/39

Causa T-201/18: Ordinanza del Tribunale del 28 ottobre 2021 — Diusa Rendering e Assograssi / Commissione (Sanità pubblica – Disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili – Divieto di esportazione di fertilizzanti organici e di ammendanti derivati da materiali di categoria 2 – Mancato avvio, da parte della Commissione, della procedura finalizzata a riesaminare il divieto – Ricorso per carenza – Proposta di un progetto di misure che pongono fine alla carenza – Non luogo a statuire)

26

2021/C 513/40

Causa T-329/20: Ordinanza del Tribunale del 25 ottobre 2021 — 4B Company/EUIPO — Deenz [Pendente (gioielleria)] [Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un pendente (gioielleria) – Mantenimento del disegno o modello comunitario in forma modificata – Articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 6/2002 – Interesse ad agire – Irricevibilità]

27

2021/C 513/41

Causa T-510/20: Ordinanza del Tribunale del 22 ottobre 2021 — Fachverband Spielhallen e LM / Commissione (Aiuti di Stato – Trattamento fiscale degli operatori dei casinò pubblici in Germania – Denuncia – Fase di esame preliminare – Decisione della Commissione che constata l'assenza di aiuti di Stato – Presupposti per l'avvio di un procedimento d'indagine formale – Serie difficoltà – Nozione di aiuto di Stato – Prelievo sugli utili – Vantaggio – Natura selettiva – Ricorso manifestamente infondato in diritto)

28

2021/C 513/42

Causa T-22/21: Ordinanza del Tribunale del 22 ottobre 2021 — Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior / Commissione (Ricorso di annullamento – Strumento di assistenza preadesione – Stato terzo – Appalto pubblico nazionale – Risoluzione del contratto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice – Domanda di esecuzione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice di una garanzia bancaria – Controfirma del capo della delegazione dell’Unione nello Stato terzo o del suo aggiunto – Incompetenza)

28

2021/C 513/43

Causa T-297/21 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 25 ottobre 2021 — Troy Chemical Company e Troy / Commissione [Procedimento sommario – Biocidi – Regolamento di esecuzione (UE) 2021/348 – Approvazione del carbendazim come principio attivo esistente al fine del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7 (preservanti per pellicole) e 10 (preservanti per lavori in muratura) – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza]

29

2021/C 513/44

Causa T-603/21: Ricorso proposto il 14 settembre 2021 — WO/EPPO

29

2021/C 513/45

Causa T-631/21: Ricorso proposto il 27 settembre 2021 — BZ / BCE

30

2021/C 513/46

Causa T-686/21: Ricorso proposto il 25 ottobre 2021 — energy cake/EUIPO — Foodtastic (ENERGY CAKE)

32

2021/C 513/47

Causa T-688/21: Ricorso proposto il 25 ottobre 2021 — BNP Paribas Public Sector/CRU

32

2021/C 513/48

Causa T-689/21: Ricorso proposto il 22 ottobre 2021 — Auken e a./ Commissione

34

2021/C 513/49

Causa T-690/21: Ricorso proposto il 25 ottobre 2021 — LW Capital / Commissione

35

2021/C 513/50

Causa T-691/21: Ricorso proposto il 27 ottobre 2021 — Alcogroup e Alcodis/Commissione

35

2021/C 513/51

Causa T-473/19: Ordinanza del Tribunale del 20 ottobre 2021 — Diageo e a. / Commissione

36

2021/C 513/52

Causa T-476/19: Ordinanza del Tribunale del 20 ottobre 2021 — AstraZeneca e a./Commissione

36

2021/C 513/53

Causa T-628/19: Ordinanza del Tribunale del 27 ottobre 2021 — Teva / Commissione e EMA

36

2021/C 513/54

Causa T-515/20: Ordinanza del Tribunale del 26 ottobre 2021 — Puma/EUIPO — Caterpillar (SPEEDCAT)

37

2021/C 513/55

Causa T-708/20: Ordinanza del Tribunale del 28 ottobre 2021 — TrekStor/EUIPO (e.Gear)

37


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

20.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 513/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2021/C 513/01)

Ultime pubblicazioni

GU C 502 del 13.12.2021

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 490 del 6.12.2021

GU C 481 del 29.11.2021

GU C 471 del 22.11.2021

GU C 462 del 15.11.2021

GU C 452 dell’8.11.2021

GU C 431 del 25.10.2021

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Corte di giustizia

20.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 513/2


Prestazione di giuramento di nuovi membri della Corte

(2021/C 513/02)

Miroslav Gavalec, Octavia Spineanu-Matei, Dimitrios Gratsias, Zoltán Csehi e Maria Lourdes Arastey Sahún, nominati giudici della Corte di giustizia con decisioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea del 19 febbraio 2021 (1), del 21 aprile 2021 (2), del 2 giugno 2021 (3) e del 7 luglio 2021 (4), per il periodo dal 7 ottobre 2021 al 6 ottobre 2027, hanno prestato giuramento dinanzi alla Corte il 7 ottobre 2021.

Nicholas Emiliou, Tamara Ćapeta e Laila Medina, nominati avvocati generali della Corte di giustizia con decisioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea del 21 aprile 2021 2, del 7 luglio 2021 4 e dell’8 settembre 2021 (5), per il periodo dal 7 ottobre 2021 al 6 ottobre 2027, hanno prestato giuramento dinanzi alla Corte il 7 ottobre 2021.

Anthony Michael Collins, nominato avvocato generale della Corte di giustizia con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea dell’8 settembre 2021 5, per il periodo dal 7 ottobre 2021 al 6 ottobre 2024, ha prestato giuramento dinanzi alla Corte il 7 ottobre 2021.


(1)  GU L 64 del 24.2.2021, pag. 4.

(2)  GU L 176 del 19.5.2021, pag. 3.

(3)  GU L 201 dell’8.6.2021, pag. 28.

(4)  GU L 243 del 9.7.2021, pag. 45.

(5)  GU L 319 del 10.9.2021, pag. 4.


20.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 513/2


Elezione del presidente della Corte

(2021/C 513/03)

I giudici della Corte di giustizia, riunitisi l’8 ottobre 2021, hanno eletto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di procedura, Koen Lenaerts come presidente della Corte, per il periodo dall’8 ottobre 2021 al 6 ottobre 2024.


20.12.2021   

IT

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C 513/2


Elezione del vicepresidente della Corte

(2021/C 513/04)

I giudici della Corte di giustizia, riunitisi l’8 ottobre 2021, hanno eletto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di procedura, Lars Bay Larsen come vicepresidente della Corte, per il periodo dall’8 ottobre 2021 al 6 ottobre 2024.


20.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 513/2


Elezione dei presidenti delle sezioni di cinque giudici

(2021/C 513/05)

I giudici della Corte di giustizia, riunitisi l’8 ottobre 2021, hanno eletto, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di procedura, Alexander Arabadjiev come presidente della Prima Sezione, Alexandra Prechal come presidente della Seconda Sezione, Küllike Jürimäe come presidente della Terza Sezione, Constantinos Lycourgos come presidente della Quarta Sezione e Eugene Regan come presidente della Quinta Sezione, per il periodo dall’8 ottobre 2021 al 6 ottobre 2024.


20.12.2021   

IT

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C 513/3


Elezione del primo avvocato generale

(2021/C 513/06)

Gli avvocati generali, riunitisi l’8 ottobre 2021, hanno eletto, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di procedura, Maciej Szpunar come primo avvocato generale, per il periodo dall’8 ottobre 2021 al 6 ottobre 2024.


20.12.2021   

IT

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C 513/3


Elezione dei presidenti delle sezioni di tre giudici

(2021/C 513/07)

I giudici della Corte di giustizia, riunitisi l’11 ottobre 2021, hanno eletto, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento di procedura, Ineta Ziemele come presidente della Sesta Sezione, Jan Passer come presidente della Settima Sezione, Niilo Jääskinen come presidente dell’Ottava Sezione, Siniša Rodin come presidente della Nona Sezione ed Irmantas Jarukaitis come presidente della Decima Sezione, per il periodo dall’11 ottobre 2021 al 6 ottobre 2022.


20.12.2021   

IT

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C 513/3


Designazione delle sezioni incaricate delle cause di cui all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte

(2021/C 513/08)

Nella riunione generale dell’11 ottobre 2021, la Corte, in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di procedura, ha designato la Prima e la Seconda Sezione quali sezioni incaricate delle cause di cui all’articolo 107 di detto regolamento, per il periodo dall’11 ottobre 2021 al 6 ottobre 2022.


20.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 513/3


Assegnazione dei giudici alle sezioni

(2021/C 513/09)

Nella riunione generale dell’11 ottobre 2021, la Corte ha deciso di assegnare i giudici alle sezioni di cinque giudici nel modo seguente:

Prima Sezione

Alexander Arabadjiev, presidente di sezione,

Thomas von Danwitz, Peter George Xuereb, Andreas Kumin e Ineta Ziemele, giudici

Seconda Sezione

Alexandra Prechal, presidente di sezione,

François Biltgen, Nils Wahl, Jan Passer e Maria Lourdes Arastey Sahún, giudici

Terza Sezione

Küllike Jürimäe, presidente di sezione,

Marek Safjan, Nuno José Cardoso da Silva Piçarra, Niilo Jääskinen e Miroslav Gavalec, giudici

Quarta Sezione

Constantinos Lycourgos, presidente di sezione,

Jean-Claude Bonichot, Siniša Rodin, Lucia Serena Rossi e Octavia Spineanu-Matei, giudici

Quinta Sezione

Eugene Regan, presidente di sezione,

Marko Ilešič, Irmantas Jarukaitis, Dimitrios Gratsias e Zoltán Csehi, giudici

Nella riunione generale dell’11 ottobre 2021, la Corte ha deciso di assegnare i giudici alle sezioni di tre giudici nel modo seguente:

Sesta Sezione

Ineta Ziemele, presidente di sezione,

Thomas von Danwitz, Peter George Xuereb e Andreas Kumin, giudici

Settima Sezione

Jan Passer, presidente di sezione,

François Biltgen, Nils Wahl e Maria Lourdes Arastey Sahún, giudici

Ottava Sezione

Niilo Jääskinen, presidente di sezione,

Marek Safjan, Nuno José Cardoso da Silva Piçarra e Miroslav Gavalec, giudici

Nona Sezione

Siniša Rodin, presidente di sezione,

Jean-Claude Bonichot, Lucia Serena Rossi e Octavia Spineanu-Matei, giudici

Decima Sezione

Irmantas Jarukaitis, presidente di sezione,

Marko Ilešič, Dimitrios Gratsias e Zoltán Csehi, giudici

Nella riunione generale dell’11 ottobre 2021, la Corte ha deciso, inoltre, di assegnare il vicepresidente alla Prima e alla Sesta Sezione per quanto necessario nelle cause nelle quali egli esercita le funzioni di giudice relatore e che saranno rinviate dalla Corte, rispettivamente, dinanzi a un collegio di cinque o di tre giudici.

La Corte ha deciso, peraltro, di assegnare i presidenti delle sezioni di cinque giudici a una sezione di tre giudici per tutte le cause nelle quali essi esercitano le funzioni di giudice relatore e che saranno rinviate dalla Corte dinanzi a un siffatto collegio giudicante. Di conseguenza, la Corte ha deciso di assegnare Alexander Arabadjiev alla Sesta Sezione, Alexandra Prechal alla Settima Sezione, Küllike Jürimäe all’Ottava Sezione, Constantinos Lycourgos alla Nona Sezione e Eugene Regan alla Decima Sezione.


20.12.2021   

IT

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C 513/4


Elenco per la determinazione della composizione dei collegi giudicanti

(2021/C 513/10)

Nella riunione generale del 13 ottobre 2021, la Corte ha stilato il seguente elenco per la determinazione della composizione della Grande Sezione:

Marko Ilešič

Octavia Spineanu-Matei

Jean-Claude Bonichot

Zoltán Csehi

Thomas von Danwitz

Miroslav Gavalec

Marek Safjan

Maria Lourdes Arastey Sahún

Siniša Rodin

Dimitrios Gratsias

François Biltgen

Jan Passer

Peter George Xuereb

Ineta Ziemele

Nuno José Cardoso da Silva Piçarra

Nils Wahl

Lucia Serena Rossi

Niilo Jääskinen

Irmantas Jarukaitis

Andreas Kumin

Nella riunione generale del 13 ottobre 2021, la Corte ha stilato il seguente elenco per la determinazione della composizione delle sezioni di cinque giudici:

Prima Sezione:

Thomas von Danwitz

Ineta Ziemele

Peter George Xuereb

Andreas Kumin

Seconda Sezione:

François Biltgen

Maria Lourdes Arastey Sahún

Nils Wahl

Jan Passer

Terza Sezione:

Marek Safjan

Miroslav Gavalec

Nuno José Cardoso da Silva Piçarra

Niilo Jääskinen

Quarta Sezione:

Jean-Claude Bonichot

Octavia Spineanu-Matei

Siniša Rodin

Lucia Serena Rossi

Quinta Sezione:

Marko Ilešič

Zoltán Csehi

Irmantas Jarukaitis

Dimitrios Gratsias

Nella riunione generale del 13 ottobre 2021, la Corte ha stilato il seguente elenco per la determinazione della composizione delle sezioni di tre giudici:

Sesta Sezione

Thomas von Danwitz

Peter George Xuereb

Andreas Kumin

Settima Sezione

François Biltgen

Nils Wahl

Maria Lourdes Arastey Sahún

Ottava Sezione

Marek Safjan

Nuno José Cardoso da Silva Piçarra

Miroslav Gavalec

Nona Sezione

Jean-Claude Bonichot

Lucia Serena Rossi

Octavia Spineanu-Matei

Decima Sezione

Marko Ilešič

Dimitrios Gratsias

Zoltán Csehi


20.12.2021   

IT

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C 513/6


Elezione del cancelliere

(2021/C 513/11)

I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, riunitisi il 26 ottobre 2021, hanno deciso, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di procedura, di rinnovare il mandato di Alfredo Calot Escobar come cancelliere della Corte, per il periodo dal 7 ottobre 2022 al 6 ottobre 2028.


Tribunale

20.12.2021   

IT

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C 513/7


Prestazione di giuramento di nuovi membri del Tribunale

(2021/C 513/12)

Maja Brkan, nominata giudice del Tribunale dell'Unione europea con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea del 2 giugno 2021 (1), per il periodo dal 10 giugno 2021 al 31 agosto 2025, ha prestato giuramento dinanzi alla Corte il 6 luglio 2021.

Pēteris Zilgalvis, nominato giudice del Tribunale dell'Unione europea con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea dell’8 settembre 2021 (2), per il periodo dal 10 settembre 2021 al 31 agosto 2025, ha prestato giuramento dinanzi alla Corte il 27 settembre 2021.

Krisztián Attila Kecsmár e Ion Gâlea, nominati giudici del Tribunale dell'Unione europea con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea del 13 ottobre 2021 (3), per il periodo dal 18 ottobre 2021 al 31 agosto 2022, hanno prestato giuramento dinanzi alla Corte il 27 ottobre 2021.


(1)  GU L 203 del 9.6.2021, pag. 16.

(2)  GU L 319 del 10.9.2021, pag. 5.

(3)  GU L 368 del 18.10.2021, pag. 4.


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

20.12.2021   

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C 513/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Apelativen sad — Varna — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di DR (C-845/19), TS (C-863/19)

(Cause riunite C-845/19 e C-863/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva 2014/42/UE - Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea - Ambito di applicazione - Confisca dei beni illecitamente acquisiti - Vantaggio economico derivante da un reato che non è stato oggetto di una condanna - Articolo 4 - Confisca - Articolo 5 - Confisca estesa - Articolo 6 - Confisca nei confronti di terzi - Presupposti - Confisca di una somma di denaro rivendicata come appartenente a un terzo - Terzo privo del diritto di intervenire quale parte nel procedimento di confisca - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)

(2021/C 513/13)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Apelativen sad — Varna

Parti nei procedimenti penali principali

DR (C-845/19), TS (C-863/19),

con l’intervento di: Okrazhna prokuratura — Varna

Dispositivo

1)

La direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva, anche quando tutti gli elementi inerenti alla commissione di questo reato si collocano all’interno di un unico Stato membro.

2)

La direttiva 2014/42 deve essere interpretata nel senso che essa non prevede unicamente la confisca dei beni che costituiscono un vantaggio economico derivante dal reato per il quale l’autore dello stesso è stato condannato, ma contempla altresì la confisca dei beni appartenenti a tale autore del reato relativamente ai quali il giudice nazionale investito della causa sia convinto che derivano da altre condotte criminose, nel rispetto delle garanzie previste dall’articolo 8, paragrafo 8, di tale direttiva e a condizione che il reato di cui detto autore è stato dichiarato colpevole figuri tra quelli elencati all’articolo 5, paragrafo 2, di detta direttiva e sia suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico ai sensi di quest’ultima.

3)

L’articolo 8, paragrafi 1, 7 e 9, della direttiva 2014/42, letto in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale permetta la confisca, a favore dello Stato, di un bene di cui si affermi che appartiene ad una persona diversa dall’autore del reato, senza che tale persona abbia la facoltà di intervenire quale parte nel procedimento di confisca.


(1)  GU C 68 del 2.3.2020.


20.12.2021   

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C 513/9


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — SC / Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

(Causa C-866/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b) - Lavoratore che ha esercitato un’attività subordinata in due Stati membri - Periodo minimo richiesto dal diritto nazionale per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia - Presa in considerazione del periodo contributivo maturato sotto la legislazione di un altro Stato - Cumulo - Calcolo dell’importo della prestazione di vecchiaia da pagare)

(2021/C 513/14)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: SC

Convenuto: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie

Dispositivo

L’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione del limite che, conformemente alla legislazione nazionale, non può essere superato dai periodi di assicurazione non contributivi rispetto ai periodi di assicurazione contributivi, l’istituzione competente dello Stato membro considerato deve tener conto, in sede di calcolo dell’importo teorico della prestazione di cui al punto i) di tale disposizione, di tutti i periodi di assicurazione, inclusi quelli maturati sotto la legislazione di altri Stati membri, mentre il calcolo dell’importo effettivo della prestazione di cui al punto ii) di tale disposizione è effettuato alla luce dei soli periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione dello Stato membro considerato.


(1)  GU C 61 del 24.2.2020.


20.12.2021   

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C 513/9


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 21 ottobre 2021 — Parlamento europeo / UZ

(Causa C-894/19 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Procedimento disciplinare - Sanzione disciplinare - Indagine amministrativa - Articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Requisito di imparzialità oggettiva - Impugnazione incidentale - Rigetto di una domanda di assistenza - Articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali - Diritto di essere ascoltato)

(2021/C 513/15)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: V. Montebello-Demogeot e I. Lázaro Betancor, agenti)

Altra parte nel procedimento: UZ (rappresentante: J.-N. Louis, avocat)

Dispositivo

1)

L’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale sono respinte.

2)

Il Parlamento europeo è condannato alle spese inerenti all’impugnazione principale.

3)

UZ è condannata alle spese inerenti all’impugnazione incidentale.


(1)  GU C 77 del 09.03.2020


20.12.2021   

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C 513/10


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti — Romania) — Wilo Salmson France SAS / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

(Causa C-80/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articoli da 167 a 171 e articolo 178, lettera a) - Diritto a detrazione dell’IVA - Rimborso dell’IVA ai soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di rimborso - Possesso di una fattura - Direttiva 2008/9/CE - Rifiuto della richiesta di rimborso - «Storno» della fattura da parte del fornitore - Emissione di una nuova fattura - Nuova richiesta di rimborso - Rifiuto)

(2021/C 513/16)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Bucureşti

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Wilo Salmson France SAS

Convenute: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi

Dispositivo

1)

Gli articoli da 167 a 171 e 178 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, nonché la direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, devono essere interpretati nel senso che il diritto al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) addebitata in relazione a una cessione di beni non può essere esercitato da un soggetto passivo stabilito non nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, quando tale soggetto passivo non sia in possesso di una fattura, ai sensi della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, relativa all’acquisto dei beni interessati. Solo se un documento è inficiato da vizi tali da privare l’amministrazione fiscale nazionale dei dati necessari per giustificare una richiesta di rimborso, si può considerare che un siffatto documento non costituisca una «fattura», ai sensi della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45.

2)

Gli articoli da 167 a 171 e 178 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, nonché l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima ipotesi, della direttiva 2008/9, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che una richiesta di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa a un determinato periodo di riferimento sia respinta per il solo motivo che tale IVA è divenuta esigibile durante un periodo di riferimento anteriore, mentre essa è stata fatturata soltanto durante tale determinato periodo.

3)

Gli articoli da 167 a 171 e 178 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, nonché la direttiva 2008/9, devono essere interpretati nel senso che l’annullamento unilaterale di una fattura da parte di un fornitore, successivamente all’adozione da parte dello Stato membro di rimborso di una decisione che rifiuta la richiesta di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) che era basata su di essa, e quando tale decisione è già divenuta definitiva, seguita dall’emissione da parte di tale fornitore, durante un periodo di riferimento successivo, di una nuova fattura relativa alle stesse cessioni, senza che esse siano rimesse in discussione, non ha alcuna incidenza sull’esistenza del diritto al rimborso dell’IVA che è già stato esercitato né sul periodo per il quale esso deve esserlo.


(1)  GU C 279 del 24.8.2020.


20.12.2021   

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C 513/11


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di ZX

(Causa C-282/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva 2012/13/UE - Diritto all’informazione nei procedimenti penali - Articolo 6, paragrafo 3 - Diritto all’informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono - Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Normativa nazionale che non prevede rimedi procedurali per sanare, a seguito dell’udienza preliminare, le ambiguità e le lacune che inficiano il contenuto dell’atto di imputazione)

(2021/C 513/17)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Parte nel procedimento penale principale

ZX

Nei confronti di: Spetsializirana prokuratura

Dispositivo

1)

L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non prevede alcun rimedio procedurale che consenta di sanare, a seguito dell’udienza preliminare in un procedimento penale, le ambiguità e le lacune che inficiano il contenuto dell’atto di imputazione e che pregiudicano il diritto dell’imputato di ricevere informazioni dettagliate sull’accusa.

2)

L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13 e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che il giudice del rinvio deve procedere, quanto più possibile, a un’interpretazione conforme della normativa nazionale sulla modifica dell’imputazione, che consenta al pubblico ministero di sanare le ambiguità e le lacune che inficiano il contenuto dell’atto di imputazione durante l’udienza di trattazione, salvaguardando, nel contempo, in modo effettivo ed efficace, i diritti della difesa dell’imputato. Soltanto ove il giudice del rinvio ritenga che un’interpretazione conforme in tal senso non risulti possibile, lo stesso deve disapplicare la disposizione nazionale che vieta di sospendere il procedimento giurisdizionale e di restituire gli atti al pubblico ministero affinché egli formuli un nuovo atto di imputazione.


(1)  GU C 287 del 31.8.2020.


20.12.2021   

IT

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C 513/12


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 21 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie — Polonia) T.B., D. sp. z. o. o. / G.I. A/S

(Causa C-393/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Competenza in materia di assicurazioni - Articolo 11, paragrafo 1, lettera b) - Articolo 12 - Articolo 13, paragrafo 2 - Ambito di applicazione ratione personae - Nozione di «persona lesa» - Professionista - Competenze speciali - Articolo 7, punto 2)

(2021/C 513/18)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: T.B., D. sp. z. o. o.

Convenuta: G.I. A/S

Dispositivo

1)

L’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) no 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del citato regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso non può essere invocato da una società che, in cambio dei servizi prestati alla persona direttamente lesa in un sinistro stradale in relazione al danno derivante da detto sinistro, abbia acquisito da tale persona il credito relativo all’indennizzo di assicurazione, al fine di esigerne il pagamento dall’assicuratore dell’autore del suddetto sinistro, senza tuttavia esercitare un'attività professionale nel settore del recupero di crediti siffatti.

2)

L’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che può essere invocato da un professionista che, in forza di un contratto di cessione, abbia acquisito dalla persona lesa in un sinistro stradale il credito di quest’ultima, allo scopo di promuovere davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui l’evento dannoso si è verificato, un’azione di responsabilità civile nei confronti dell’assicuratore dell’autore di tale sinistro, assicuratore avente sede in uno Stato membro diverso da quello in cui si è verificato l'evento dannoso, purché siano soddisfatte le condizioni di applicazione della disposizione suddetta, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 423 del 7.12.2020.


20.12.2021   

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C 513/13


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kúria — Ungheria) — CHEP Equipment Pooling NV / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-396/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Modalità per il rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso - Direttiva 2008/9/CE - Articolo 20, paragrafo 1 - Richiesta di informazioni aggiuntive da parte dello Stato membro di rimborso - Elementi che possono essere oggetto di una richiesta di informazioni aggiuntive - Discrepanza tra l’importo indicato nella richiesta di rimborso e l’importo indicato nelle fatture presentate - Principio di buona amministrazione - Principio di neutralità dell’IVA - Termine di decadenza - Conseguenze per la rettifica dell’errore del soggetto passivo)

(2021/C 513/19)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: CHEP Equipment Pooling NV

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositivo

L’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, letto alla luce dei principi di neutralità fiscale e di buona amministrazione, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che l’amministrazione tributaria dello Stato membro di rimborso, qualora abbia acquisito la certezza — se del caso alla luce delle informazioni aggiuntive fornite dal soggetto passivo — che l’importo dell’imposta sul valore aggiunto effettivamente assolta a monte, quale indicato nella fattura allegata alla richiesta di rimborso, sia superiore all’importo che figura su detta richiesta, proceda al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto soltanto nei limiti di quest’ultimo importo, senza avere precedentemente invitato il soggetto passivo, con diligenza e utilizzando i mezzi che le sembrano più appropriati, a rettificare la sua richiesta di rimborso mediante una richiesta da considerarsi introdotta alla data della richiesta iniziale.


(1)  GU C 423 del 7.12.2020.


20.12.2021   

IT

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C 513/13


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 21 ottobre 2021 — Lípidos Santiga, SA/Commissione europea

(Causa C-402/20 P) (1)

(Impugnazione - Energia - Direttiva (UE) 2018/2001 - Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili - Limitazione dell’uso di biocarburanti prodotti a partire da colture alimentari e foraggere - Regolamento delegato (UE) 2019/807 - Definizione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni (ILUC) - Olio di palma - Ricorso di annullamento - Condizione secondo la quale una persona fisica o giuridica deve essere direttamente interessata - Irricevibilità)

(2021/C 513/20)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Lípidos Santiga, SA (rappresentante: P. Muñiz Fernández, abogado)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B. De Meester e K. Talabér-Ritz, agenti)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Lípidos Santiga, SA è condannata alle spese.


(1)  GU C 348 del 19.10.2020.


20.12.2021   

IT

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C 513/14


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 23 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gericht Erster Instanz Eupen — Belgio) — IO / Wallonische Region

(Causa C-23/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Articolo 49 TFUE - Libertà di stabilimento - Circolazione stradale - Conducente residente in uno Stato membro - Veicolo immatricolato in un altro Stato membro - Veicolo messo a disposizione del socio e amministratore di una società stabilita in tale altro Stato membro - Obbligo di immatricolazione nel primo Stato membro)

(2021/C 513/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Gericht Erster Instanz Eupen

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: IO

Convenuta: Wallonische Region

Dispositivo

1)

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro in virtù della quale un amministratore di una società o un lavoratore autonomo, residente in tale Stato membro, può avvalersi di una deroga all’obbligo di immatricolazione, in detto Stato membro, di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro e messo a sua disposizione da una società, dotata o meno di personalità giuridica, stabilita in tale altro Stato membro, solo se i documenti che attestano che l’interessato soddisfa le condizioni per l’applicazione di tale deroga si trovino permanentemente a bordo di detto veicolo.

2)

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che impone ad un socio e amministratore di una società, residente in tale Stato membro, di immatricolarvi un veicolo messogli a disposizione dalla sua società, stabilita in un altro Stato membro, quando detto socio ed amministratore non percepisce una retribuzione o un reddito da tale società, senza che gli sia possibile provare il suo ruolo effettivo all’interno della società, purché tale veicolo non sia né destinato ad essere utilizzato essenzialmente nel primo Stato membro a titolo permanente né, di fatto utilizzato in tal modo.


(1)  GU C 128 del 12.4.2021.


20.12.2021   

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C 513/15


Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 21 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Lennestadt — Germania) — Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. / NW

(Causa C-30/21) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 1, paragrafo 1 - Ambito di applicazione materiale - Nozione di «materia civile e commerciale» - Procedimento diretto alla riscossione di una tariffa connessa all’utilizzo di una strada soggetta a pedaggio)

(2021/C 513/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Lennestadt

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.

Convenuto: NW

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale disposizione, un’azione di riscossione per via giudiziaria di una tariffa connessa all’utilizzo di una strada soggetta a pedaggio, intentata da una società incaricata in base alla legge, che qualifica il rapporto sorto da detto utilizzo come rapporto di diritto privato.


(1)  GU C 148 del 26.4.2021.


20.12.2021   

IT

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C 513/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 19 agosto 2021 — DB / Austrian Airlines AG

(Causa C-510/21)

(2021/C 513/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: DB

Resistente: Austrian Airlines AG

Questioni pregiudiziali

1.

Se le prime cure mediche prestate a bordo dell’aeromobile e conseguenti ad un incidente ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata per suo conto con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001 (1), le quali causano un’ulteriore lesione personale del passeggero distinguibile dalle conseguenze vere e proprie dell’incidente, debbano essere considerate, insieme con il verificarsi dell’evento, come un unico incidente.

2.

Nel caso di risposta negativa alla prima questione:

Se l’articolo 29 della menzionata Convenzione osti ad un’azione di risarcimento dei danni causati dalle prime cure mediche, ove essa sia stata proposta pur nel rispetto del termine di prescrizione stabilito dalla normativa nazionale, ma già oltre il periodo limite di cui all’articolo 35 della Convenzione medesima.


(1)  Decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) — Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (GU 2001, L 194, pag. 38).


20.12.2021   

IT

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C 513/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 24 agosto 2021 — ASA / DGRFP Cluj

(Causa C-519/21)

(2021/C 513/24)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti

Ricorrente: ASA

Resistente: DGRFP Cluj

Chiamati in garanzia: BP, MB

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva IVA 2006/[1]12 (1), in generale, e gli articoli 9, 12, 14, 62, 63, 65, 73 e 78, in particolare, possano essere interpretati, in un contesto specifico come quello della controversia di cui al procedimento principale, nel senso [che]:

riguardo al verificarsi del fatto generatore in caso di operazioni imponibili di cessione di beni immobili e riguardo al metodo di formazione della relativa base imponibile, hanno la qualità di soggetto passivo anche le persone fisiche che sono parti di un contratto di associazione senza personalità giuridica [concluso] con il soggetto passivo tenuto al pagamento dell’imposta sulle operazioni a valle che egli avrebbe dovuto riscuotere, considerato che il contratto di associazione non è stato registrato presso le autorità tributarie prima dell’inizio dell’attività, ma è stato presentato a queste ultime prima dell’emissione degli atti amministrativi fiscali.

2)

Se la direttiva IVA 2006/112, in generale, e l’articolo 167, l’articolo 168, lettera a), l’articolo 178, lettera a), l’articolo 179, in particolare, nonché il principio di proporzionalità e il principio di neutralità possano essere interpretati, in un contesto specifico come quello della controversia di cui al procedimento principale, nel senso che:

a)

è riconosciuta la possibilità di concedere il diritto a detrazione a un soggetto passivo, nel caso in cui egli non sia debitore d’imposta né abbia assolto personalmente l’IVA a monte su beni e servizi utilizzati nell’ambito di operazioni imponibili, e l’IVA è dovuta/assolta a monte da persone fisiche rispetto alle quali non è stata accertata la qualità di soggetto passivo, ma che sono parti di un contratto di associazione senza personalità giuridica [concluso] con il soggetto passivo tenuto al pagamento dell’imposta sulle operazioni a valle che egli avrebbe dovuto riscuotere, considerato che il contratto di associazione non è stato registrato presso le autorità tributarie prima dell’inizio dell’attività[;]

b)

è riconosciuta la possibilità di concedere il diritto a detrazione a un soggetto passivo, in un contesto specifico come quello della controversia di cui al procedimento principale, nel caso in cui egli non sia debitore d’imposta né abbia assolto personalmente l’IVA a monte su beni e servizi utilizzati nell’ambito di operazioni imponibili, e l’IVA è dovuta/assolta a monte da una persona fisica rispetto alla quale è stata accertata la qualità di soggetto passivo, che è parte di un contratto di associazione privo di personalità giuridica e che, insieme al soggetto passivo, intende ugualmente esercitare o poteva esercitare il proprio diritto a detrazione, e questi ultimi sono tenuti ad assolvere l’imposta sulle operazione a valle che essi avrebbero dovuto riscuotere, considerato che il contratto di associazione non è stato registrato presso le autorità tributarie prima dell’inizio dell’attività.

3)

In caso di risposta negativa e/o alla luce anche del principio della certezza del diritto:

se sia ricevibile una domanda del soggetto passivo, su cui grava l’obbligo di pagamento dell’IVA e dei relativi oneri, di rivalersi nei confronti delle persone fisiche rispetto alle quali non è stata accertata la qualità di soggetto passivo e che sono parti di un contratto di associazione senza personalità giuridica [concluso] con il soggetto passivo tenuto al pagamento dell’imposta sulle operazioni a valle che egli avrebbe dovuto riscuotere, considerato che il contratto di associazione non è stato registrato presso le autorità tributarie prima dell’inizio dell’attività, al fine di ottenere la quota [di imposta] prevista per la ripartizione degli utili che spetta a suddette persone in base al contratto di associazione in relazione all’obbligo di pagamento dell’IVA e dei relativi oneri gravante sul soggetto passivo.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1)


20.12.2021   

IT

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C 513/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pfälzisches Oberlandesgericht (Germania) il 24 agosto 2021 — MS / Saatgut Treuhandverwaltungs GmbH

(Causa C-522/21)

(2021/C 513/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Pfälzisches Oberlandesgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente in appello: MS

Resistente in appello: Saatgut Treuhandverwaltungs GmbH

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2100/94, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (1), nei limiti in cui, alle condizioni ivi stabilite, è possibile chiedere un risarcimento dei danni minimo pari al quadruplo del canone di licenza, sia compatibile con il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali («regolamento di base») (2), in particolare con l’articolo 94, paragrafo 2, prima frase.


(1)  GU. 1995, L 173, pag. 14.

(2)  GU. 1994, L 227, pag. 1.


20.12.2021   

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C 513/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 24 agosto 2021 — IG / Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Ilfov

(Causa C-524/21)

(2021/C 513/26)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel București

Parti nel procedimento principale

Ricorrente-appellante: IG

Resistente-appellata: Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Ilfov

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94 (1), sotto il profilo della nozione autonoma di «stato di insolvenza», ostino a una normativa nazionale di trasposizione della direttiva — l’articolo 15, paragrafi 1 e 2, della Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale (legge n. 200/2006, relativa alla costituzione e all’utilizzo del Fondo di garanzia per il pagamento dei crediti salariali), in combinato disposto con l’articolo 7 delle Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 (norme metodologiche di applicazione della legge n. 200/2006) — nell’interpretazione fornita dalla Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (Alta Corte di cassazione e di giustizia — Sezione competente per la soluzione di questioni di diritto) mediante la decisione n. 16/2018, secondo cui il periodo di 3 mesi, per il quale il Fondo di garanzia può farsi carico e pagare i crediti salariali del datore di lavoro insolvente, si riferisce esclusivamente alla data di apertura della procedura di insolvenza.

2)

Se le disposizioni dell’articolo 3, [secondo comma], e dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/94 ostino all’articolo 15, paragrafi 1 e 2, della legge n. 200/2006, relativa alla costituzione e all’utilizzo del Fondo di garanzia per il pagamento dei crediti salariali — nell’interpretazione fornita dall’Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept mediante la decisione n. 16/2018, secondo cui il periodo massimo di 3 mesi, per il quale il Fondo di garanzia può farsi carico e pagare i crediti salariali del datore di lavoro insolvente, si colloca nell’intervallo di riferimento compreso tra i 3 mesi immediatamente precedenti all’apertura della procedura di insolvenza e i 3 mesi immediatamente successivi all’apertura della procedura di insolvenza.

3)

Se sia conforme al fine sociale della direttiva 2008/94 e alle disposizioni dell’articolo 12, lettera a), della direttiva una prassi amministrativa nazionale con cui, sulla base di una decisione della Curtea de Conturi (Corte dei conti) e in assenza di una normativa nazionale specifica che obblighi il lavoratore alla restituzione, si procede al recupero, presso il lavoratore, degli importi asseritamente versati per periodi non ricompresi nel quadro normativo o che sono stati richiesti oltre il termine legale di prescrizione.

4)

Se, nell’interpretare la nozione di «abuso» di cui all’articolo 12, lettera a), della direttiva 2008/94, costituisca una giustificazione oggettiva sufficiente l’atto di procedere al recupero presso il lavoratore, con lo scopo dichiarato di rispettare il termine generale di prescrizione, dei diritti salariali versati dal Fondo per mezzo del liquidatore giudiziale.

5)

Se siano compatibili con le disposizioni e con lo scopo della direttiva un’interpretazione e una prassi nazionale amministrativa con cui i crediti salariali dei quali si chiede la restituzione ai lavoratori sono equiparati a un credito d’imposta produttivo di interessi e di penalità di mora.


(1)  Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (GU 2008, L 283, pag. 36).


20.12.2021   

IT

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C 513/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania) il 24 agosto 2021 — Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti / IM

(Causa C-525/21)

(2021/C 513/27)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bucureşti

Parti nel procedimento principale

Ricorrente-appellata: Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti

Resistente-appellante: IM

Questioni pregiudiziali

1)

Se le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/94 (1), sotto il profilo della nozione autonoma di «stato di insolvenza», ostino a una normativa nazionale di trasposizione della direttiva — l’articolo 15, paragrafi 1 e 2, della Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale (legge n. 200/2006, relativa alla costituzione e all’utilizzo del Fondo di garanzia per il pagamento dei crediti salariali), in combinato disposto con l’articolo 7 delle Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 (norme metodologiche di applicazione della legge n. 200/2006) — nell’interpretazione fornita dalla Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept (Alta Corte di cassazione e di giustizia — Sezione competente per la soluzione di questioni di diritto) mediante la decisione n. 16/2018, secondo cui il periodo di 3 mesi, per il quale il Fondo di garanzia può farsi carico e pagare i crediti salariali del datore di lavoro insolvente, si riferisce esclusivamente alla data di apertura della procedura di insolvenza.

2)

Se le disposizioni dell’articolo 3, [secondo comma], e dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/94 ostino all’articolo 15, paragrafi 1 e 2, della legge n. 200/2006, relativa alla costituzione e all’utilizzo del Fondo di garanzia per il pagamento dei crediti salariali — nell’interpretazione fornita dall’Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept mediante la decisione n. 16/2018, secondo cui il periodo massimo di 3 mesi, per il quale il Fondo di garanzia può farsi carico e pagare i crediti salariali del datore di lavoro insolvente, si colloca nell’intervallo di riferimento compreso tra i 3 mesi immediatamente precedenti all’apertura della procedura di insolvenza e i 3 mesi immediatamente successivi all’apertura della procedura di insolvenza.

3)

Se sia conforme alla finalità sociale della direttiva 2008/94 e alle disposizioni dell’articolo 12, lettera a), della direttiva una prassi amministrativa nazionale con cui, sulla base di una decisione della Curtea de Conturi (Corte dei conti) e in assenza di una normativa nazionale specifica che obblighi il lavoratore alla restituzione, si procede al recupero, presso il lavoratore, degli importi asseritamente versati per periodi non ricompresi nel quadro normativo o che sono stati richiesti oltre il termine legale di prescrizione.

4)

Se, nell’interpretare la nozione di «abuso» di cui all’articolo 12, lettera a), della direttiva 2008/94, costituisca una giustificazione oggettiva sufficiente l’atto di procedere al recupero presso il lavoratore, con lo scopo dichiarato di rispettare il termine generale di prescrizione, dei diritti salariali versati dal Fondo per mezzo del liquidatore giudiziale.

5)

Se siano compatibili con le disposizioni e con lo scopo della direttiva un’interpretazione e una prassi nazionale amministrativa con cui i crediti salariali dei quali si chiede la restituzione ai lavoratori sono equiparati a un credito d’imposta produttivo di interessi e di penalità di mora.


(1)  Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro (GU 2008, L 283, pag. 36).


20.12.2021   

IT

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C 513/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 9 settembre 2021 — UniCredit Bank Austria AG / Verein für Konsumenteninformation

(Causa C-555/21)

(2021/C 513/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: UniCredit Bank Austria AG

Convenuta: Verein für Konsumenteninformation

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito immobiliare ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (1), debba essere interpretato nel senso che esso osti a una normativa nazionale che prevede, in caso di esercizio del diritto del mutuatario di rimborsare parzialmente o integralmente l’importo del credito prima della scadenza del periodo stabilito, che gli interessi dovuti dallo stesso mutuatario e i costi dipendenti dalla durata del contratto siano ridotti proporzionalmente, mentre una simile disposizione non è prevista per i costi che non dipendono da tale durata.


(1)  GU 2014, L 60, pag. 34.


20.12.2021   

IT

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C 513/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 20 settembre 2021 — LM e NO / HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG

(Causa C-577/21)

(2021/C 513/29)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski gradski sad

Parti

Ricorrenti: LM e NO

Resistente: HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se un’interpretazione della nozione di «danni alle persone» nel senso che un tale danno sussiste solo se il dolore e la sofferenza psicologici di un figlio per la morte di un genitore a seguito di un incidente stradale hanno comportato un’alterazione patologica dello stato di salute del figlio, sia contraria all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 84/5/CEE.

2)

Se il principio di interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione da parte del giudice nazionale si applichi anche quando il giudice nazionale non applica il proprio diritto nazionale ma il diritto nazionale di un altro Stato membro dell’Unione europea.


20.12.2021   

IT

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C 513/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts Nürnberg (Germania) il 28 settembre 2021 — A / Finanzamt M

(Causa C-596/21)

(2021/C 513/30)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgerichts Nürnberg.

Parti

Ricorrente: A

Ressistente: Finanzamt M

Questioni pregiudiziali (1)

1.

Se possa essere negata al secondo acquirente di un bene la detrazione dell’imposta assolta a monte all’atto dell’acquisto, in quanto egli doveva sapere che l’originario venditore aveva evaso l’IVA in occasione della prima cessione, sebbene anche il primo acquirente fosse a conoscenza di detta circostanza.

2.

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se il mancato riconoscimento della detrazione al secondo acquirente sia limitato, quanto all’importo, al mancato introito tributario conseguente all’evasione.

3.

In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se il mancato introito tributario venga calcolato

a.

mediante una comparazione tra l’imposta dovuta per legge nella catena di prestazioni e l’imposta effettivamente accertata,

b.

mediante una comparazione tra l’imposta dovuta per legge nella catena di prestazioni e l’imposta effettivamente pagata o

c.

in quale altro modo.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU. 2006, L 347, pag. 1).


20.12.2021   

IT

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C 513/21


Impugnazione proposta il 28 settembre 2021 dalla Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke Ondernemers (UPTR) avverso l’ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 28 luglio 2021, causa T-634/20, UPTR contro Parlamento e Consiglio

(Causa C-603/21 P)

(2021/C 513/31)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke Ondernemers (UPTR) (rappresentante: F. Vanden Bogaerde, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Primo capo della domanda: dichiarazione di ricevibilità della domanda di impugnazione;

Secondo capo della domanda: annullamento, sulla base dell’articolo 263 della versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e sulla base dei motivi di seguito sintetizzati, dell’articolo 2, punto 4 del regolamento (1) (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012, per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada;

Terzo capo della domanda: riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: la ricevibilità del ricorso originario

I membri della Ricorrente devono poter godere di una tutela giurisdizionale effettiva. Affinché ciò sia possibile, non si può applicare nel presente procedimento un’interpretazione restrittiva della nozione «incidenza diretta e individuale», in considerazione del contesto penale/sanzionatorio in cui i membri della Ricorrente non dispongono di un diritto soggettivo per cui non hanno accesso diretto agli organi giurisdizionali.

Si può difficilmente ravvisare una tutela giurisdizionale effettiva se i membri della ricorrente devono mettersi in una situazione irregolare, devono poi dipendere dagli organismi di controllo che devono avere la possibilità di perseguire o di sanzionare, senza essere tenuti a farlo. Inoltre, una tutela giurisdizionale effettiva non è garantita in quanto un giudice nazionale non è sempre tenuto a presentare una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Secondo motivo: violazione del mercato unico

L’articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea mira a istituire un mercato interno europeo. Tale mercato interno europeo viene creato tra l’altro grazie al principio della libera prestazione dei servizi.

La libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti è disciplinata dalle disposizioni del Titolo VI del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Ne consegue che, per quanto riguarda il trasporto su strada e specificamente il cabotaggio, occorre aspirare a una liberalizzazione progressiva.

Tale liberalizzazione all’interno del mercato dei trasporti storicamente è stata del resto effettivamente raggiunta. La liberalizzazione ottenuta del mercato dei trasporti e l’abolizione di restrizioni sono state tuttavia ridotte. La disposizione impugnata farà ulteriormente regredire la liberalizzazione ottenuta, in quanto prevede una restrizione significativa, particolarmente svantaggiosa per i trasportatori membri della ricorrente.

Gli obiettivi posti a fondamento della restrizione in parola sono tuttavia già coperti dalle altre misure legislative del pacchetto mobilità.

La disposizione impugnata viola l’articolo 3, paragrafo 3 TUE e il principio della libera prestazione dei servizi, sancito al Titolo VI TFUE e deve dunque essere annullata.

Terzo motivo: violazione del principio di proporzionalità

L’analisi di impatto effettuata per la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada, è stata redatta per promuovere l’ulteriore liberalizzazione del trasporto di cabotaggio all’interno dell’Unione europea.

In detta analisi non si è tenuto conto di un eventuale periodo di pausa che è stato inserito solo successivamente nel processo legislativo. Non si può non presumere che l’introduzione di un periodo di pausa di 4 giorni dopo l’esecuzione dell’ultima operazione di cabotaggio avrà un impatto significativo sul numero di trasporti di cabotaggio all’interno dell’Unione europea. Gli effetti di detto periodo di pausa non sono stati tuttavia valutati in un’analisi di impatto nel corso del processo legislativo.

Relativamente alla modifica della disciplina del trasporto di cabotaggio, con cui il livello di liberalizzazione finora raggiunto viene fortemente ridotto con l’introduzione di un periodo di pausa di 4 giorni dopo l’ultima operazione di cabotaggio, non si può sostenere che non si configuri una modifica «sostanziale». Per questo motivo si deve ritenere che un’analisi di impatto sia indispensabile per proseguire l’iter legislativo.

Il Parlamento europeo e il Consiglio non possono sostenere che un aggiornamento dell’analisi di impatto non era opportuno o necessario per il processo legislativo.

Il mancato aggiornamento dell’analisi di impatto deve dunque essere considerato come una violazione del principio di proporzionalità a cui sono vincolati il Parlamento europeo e il Consiglio.


(1)  GU 2020, L 249, pag. 17.


20.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 513/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Městský soud v Praze (Repubblica Ceca) il 30 settembre 2021 — Heureka Group a.s. / Google LLC

(Causa C-605/21)

(2021/C 513/32)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Městský soud v Praze

Parti

Ricorrente: Heureka Group a.s.

Convenuta: Google LLC

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 (1) e i principi generali dell’Unione debbano essere interpretati nel senso che la direttiva 2014/14, e in particolare il suo articolo 10 si applica, direttamente o indirettamente, alla presente controversia vertente sul risarcimento di tutti i danni causati da una violazione dell’articolo 102 TFUE, che ha avuto inizio prima della data di entrata in vigore della direttiva 2014/104 ed è cessata dopo la scadenza del termine di recepimento di quest’ultima, in una situazione in cui anche l’azione per il risarcimento del danno è stata intentata dopo la scadenza del termine di recepimento, oppure [devono essere interpretati] nel senso che l’articolo 10 della direttiva 2014/104 si applica solo alla parte di tale comportamento (dalla quale deriva parte del danno) successiva alla data di entrata in vigore della direttiva 2014/104 o alla data di scadenza del termine di recepimento.

2)

Se la ratio e lo scopo della direttiva 2014/104 e/o l’articolo 102 TFUE e il principio di effettività richiedano che l’articolo 22, paragrafo 2, di tale direttiva sia interpretato nel senso che per «ogni misura nazionale adottata ai sensi dell’articolo 21, diversa da quelle di cui [all’articolo 22,] paragrafo 1» si intendono le disposizioni della normativa nazionale di attuazione dell’articolo 10 della direttiva 2014/104, in altri termini, se l’articolo 10 della direttiva 2014/104 e le norme sulla prescrizione rientrino nell’ambito di applicazione del primo o del secondo paragrafo dell’articolo 22 della direttiva 2014/104.

3)

Se sia conforme all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/14 e/o all’articolo 102 TFUE e al principio di effettività, una normativa nazionale e la sua interpretazione secondo cui la «conoscenza del fatto che [è stato] causato un danno» rilevante per l’inizio della decorrenza del termine di prescrizione soggettivo è collegata alla conoscenza da parte del danneggiato delle «singole frazioni di danno» che si verificano gradualmente nel tempo nell’ambito di un comportamento anticoncorrenziale permanente o continuativo (poiché la giurisprudenza parte dal presupposto che la pretesa risarcitoria in oggetto costituisce un intero frazionabile) e in relazione alle quali iniziano a decorrere termini di prescrizione soggettivi autonomi, indipendentemente dalla conoscenza del danneggiato dell’intero danno causato dalla violazione complessa dell’articolo 102 TFUE, vale a dire una normativa nazionale interpretata nel senso che consente che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, causati da un comportamento anticoncorrenziale, inizi a decorrere prima della cessazione di tale condotta, consistente nel rendere più favorevoli il posizionamento e la visualizzazione del proprio comparatore dei prezzi, in violazione dell’articolo 102 TFUE.

4)

Se l’articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 2014/104 e/o l’articolo 102 TFUE e il principio di effettività ostino a una normativa nazionale che prevede per un’azione di risarcimento danni un termine di prescrizione soggettivo di tre anni decorrente dalla data in cui il danneggiato è venuto a conoscenza o sarebbe potuto venire a conoscenza di una frazione del danno e dell’identità del soggetto tenuto a risarcirlo, ma non tiene conto i) del momento della cessazione della condotta anticoncorrenziale, ii) né della consapevolezza da parte del danneggiato che il comportamento costituisce una violazione delle regole della concorrenza e, al contempo, iii) non sospende né interrompe il decorso di tale termine triennale di prescrizione durante il periodo di pendenza dinanzi alla Commissione del procedimento avente ad oggetto una violazione non ancora cessata dell’articolo 102 TFUE, e iv) non contiene una regola secondo cui la sospensione del termine di prescrizione termina non prima di un anno dopo che la decisione sull’infrazione è diventata definitiva.


(1)  Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1)


20.12.2021   

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C 513/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Paris (Francia) il 30 settembre 2021 — Doctipharma SAS / Union des Groupements de pharmaciens d’officine (UDGPO), Pictime Coreyre

(Causa C-606/21)

(2021/C 513/33)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Paris

Parti

Attrice: Doctipharma SAS

Convenuta: Union des Groupements de pharmaciens d’officine (UDGPO), Pictime Coreyre

Questioni pregiudiziali

Se l’attività della Doctipharma esercitata mediante il, e a partire dal, suo sito www.doctipharma.fr, debba essere qualificata come «servizio della società dell’informazione» ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 (1).

Se, in tale ipotesi, l’attività della Doctipharma esercitata mediante il, e a partire dal, suo sito www.doctipharma.fr, rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 85 quater della direttiva europea del 6 novembre 2001 (2), come modificata dalla direttiva dell’8 giugno 2011.

Se l’articolo 85 quater della direttiva del 6 novembre 2001, come modificata dalla direttiva dell’8 giugno 2011, debba essere interpretato nel senso che il divieto, derivante da un’interpretazione degli articoli L.5125-25 e L.5125-26 del codice della salute pubblica, dell’attività della Doctipharma esercitata mediante il, e a partire dal, suo sito internet www.doctipharma.fr, costituisca una restrizione giustificata da motivi di tutela della salute pubblica.

In caso contrario, se l’articolo 85 quater della direttiva del 6 novembre 2011, come modificata dalla direttiva dell’8 giugno 2011, debba essere interpretato nel senso che esso autorizza l’attività della Doctipharma esercitata mediante il, e a partire dal, suo sito www.doctipharma.fr.

Se, in tale ipotesi, il divieto dell’attività della Doctipharma, derivante dall’interpretazione data dalla Cour de cassation (Corte di cassazione) degli articoli L.5125-25 e L.5125-26 del codice della salute pubblica, sia giustificato da motivi di tutela della salute pubblica ai sensi dell’articolo 85 quater della direttiva del 6 novembre 2001, come modificata dalla direttiva dell’8 giugno 2011.

In caso contrario, se l’articolo 85 quater della direttiva del 6 novembre 2001, come modificata dalla direttiva dell’8 giugno 2011, debba essere interpretato nel senso che autorizza l’attività di «servizio della società dell’informazione» offerta dalla Doctipharma.


(1)  Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU 1998, L 204, pag. 37).

(2)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67).


20.12.2021   

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C 513/24


Ricorso proposto il 14 ottobre 2021 — Commissione europea / Repubblica ellenica

(Causa C-633/21)

(2021/C 513/34)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Kostantinidis, M. Noll-Ehlers)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni:

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

A)

Dichiarare che la Repubblica ellenica:

da una parte, avendo superato in modo sistematico e continuativo i limiti annuali di biossido di azoto nell’agglomerato di Atene (ΕL0003) dal 2010, è venuta meno all’obbligo ad essa incombente in forza dell’articolo 13 della direttiva 2008/50/CE (1), in combinato disposto con l’allegato XI alla direttiva;

dall’altra, non avendo adottato, a far data dall’11 giugno 2010, le misure necessarie a garantire la conformità al limite annuale di NO2 nell’agglomerato di Atene (ΕL0003), è venuta meno agli obblighi imposti dall’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 (in combinato disposto con l’allegato XV, punto A, a detta direttiva), e segnatamente all’obbligo sancito all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva, di stabilire misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

B)

Condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo di ricorso, la Commissione sottolinea che la direttiva 2008/50, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, imporrebbe agli Stati membri di limitare l’esposizione dei cittadini al biossido di azoto (NO2). La Commissione ritiene che la Repubblica ellenica, in base alle relazioni annuali sulla qualità dell’aria che ha trasmesso, persistentemente non abbia garantito dopo il 2005, anno in cui è diventata obbligatoria la conformità ai limiti giornalieri e annuali di biossido di azoto (NO2) a norma dell’articolo 13 della direttiva 2008/50, la conformità ai limiti giornalieri nell’agglomerato ΕL0003 di Atene.

Con il secondo motivo di ricorso, la Commissione osserva che l’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50 imporrebbe agli Stati membri, in caso di superamento dei limiti, un chiaro e immediato obbligo di predisporre piani per la qualità dell’aria che includano misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. La Commissione sostiene che, in violazione dell'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, la Repubblica ellenica non avrebbe predisposto un idoneo piano per la qualità dell’aria relativamente al biossido di azoto per quanto riguarda l’agglomerato EL0003 di Atene.


(1)  Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152, pag. 1).


20.12.2021   

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C 513/25


Ordinanza del presidente della Corte del 24 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social no 1 de Barcelona — Spagna) — HV / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Causa C-258/20) (1)

(2021/C 513/35)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 320 del 28.9.2020.


20.12.2021   

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C 513/25


Ordinanza del presidente della Corte del 21 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — «Banka DSK» EAD / RP

(Causa C-689/20) (1)

(2021/C 513/36)

Lingua processuale: il bulgaro

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 88 del 15.3.2021.


20.12.2021   

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C 513/25


Ordinanza del presidente della Corte del 20 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg — Austria) — L GmbH / F GmbH, BW, SW

(Causa C-336/21) (1)

(2021/C 513/37)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 349 del 30.8.2021.


Tribunale

20.12.2021   

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C 513/26


Sentenza del Tribunale 22 settembre 2021 — T i D kontrolni sistemi / EUIPO (Apparecchi e dispositivi di segnalazione)

(Causa T-503/20) (1)

(«Disegno e modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno e modello comunitario registrato rappresentante apparecchi e dispositivi di segnalazione - Disegno e modello comunitario anteriore - Motivo di nullità - Assenza di carattere individuale - Dichiarazione di nullità del disegno o modello anteriore - Irrilevanza - Divulgazione del disegno o modello anteriore - Utilizzatore informato - Grado di libertà dell’ideatore - Assenza di impressione complessiva differente - Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»)

(2021/C 513/38)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: T i D kontrolni sistemi EOOD (Varna, Bulgaria) (rappresentante: P. Priparzhenski, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: P. Georgieva e A. Folliard Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Sigmatron EOOD (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: A. Kostov, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 aprile 2020 (procedimento R 956/2019-3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Sigmatron e la T i D kontrolni sistemi.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La T i D kontrolni sistemi EOOD è condannata al pagamento delle spese.


(1)  GU C 329 del 5.10.2020.


20.12.2021   

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C 513/26


Ordinanza del Tribunale del 28 ottobre 2021 — Diusa Rendering e Assograssi / Commissione

(Causa T-201/18) (1)

(«Sanità pubblica - Disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili - Divieto di esportazione di fertilizzanti organici e di ammendanti derivati da materiali di categoria 2 - Mancato avvio, da parte della Commissione, della procedura finalizzata a riesaminare il divieto - Ricorso per carenza - Proposta di un progetto di misure che pongono fine alla carenza - Non luogo a statuire»)

(2021/C 513/39)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Diusa Rendering Srl (Piacenza, Italia) e Assograssi — Associazione Nazionale Produttori Grassi e Proteine Animali (Buccinasco, Italia) (rappresentante: M. Moretto, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi, W. Farrell e B. Eggers, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 265 TFUE e diretta a far dichiarare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dall’avviare la procedura di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU 1999, L 184, pag. 23), affinché fosse riesaminato il divieto di esportazione di fertilizzanti organici e di ammendanti derivati da materiali di categoria 2 stabilito dall’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU 2009, L 300, pag. 1).

Dispositivo

1)

Non vi è luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Diusa Rendering Srl e dalla Assograssi — Associazione Nazionale Produttori Grassi e Proteine Animali.


(1)  GU C 166 del 14.5.2018.


20.12.2021   

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C 513/27


Ordinanza del Tribunale del 25 ottobre 2021 — 4B Company/EUIPO — Deenz [Pendente (gioielleria)]

(Causa T-329/20) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un pendente (gioielleria) - Mantenimento del disegno o modello comunitario in forma modificata - Articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 6/2002 - Interesse ad agire - Irricevibilità»)

(2021/C 513/40)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: 4B Company Srl (Montegiorgio, Italia) (rappresentante: G. Brogi, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: S. Scardocchia e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Deenz Holding Ltd (Dubaï, Emirati Arabi Uniti) (rappresentante: N. Alberti, avvocato)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 marzo 2020 (procedimento R 2449/2018-3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la 4B Company e la Deenz Holding.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La 4B Company Srl è condannata alle spese.


(1)  GU C 247 del 27.7.2020.


20.12.2021   

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C 513/28


Ordinanza del Tribunale del 22 ottobre 2021 — Fachverband Spielhallen e LM / Commissione

(Causa T-510/20) (1)

(«Aiuti di Stato - Trattamento fiscale degli operatori dei casinò pubblici in Germania - Denuncia - Fase di esame preliminare - Decisione della Commissione che constata l'assenza di aiuti di Stato - Presupposti per l'avvio di un procedimento d'indagine formale - Serie difficoltà - Nozione di “aiuto di Stato” - Prelievo sugli utili - Vantaggio - Natura selettiva - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2021/C 513/41)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Fachverband Spielhallen eV (Berlino, Germania), LM (rappresentanti: A. Bartosch e R. Schmidt, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e K. Blanck, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: R. Kanitz e S. Costanzo, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione C(2019) 8819 final della Commissione, del 9 dicembre 2019, relativa agli aiuti di Stato SA.44944 (2019/C, ex 2019/FC) — Trattamento fiscale degli operatori dei casinò pubblici in Germania e SA.53552 (2019/C, ex 2019/FC) — Presunta garanzia a favore degli operatori dei casinò pubblici in Germania (garanzia di redditività), nella parte in cui essa respinge la denuncia dei ricorrenti in merito al fatto che le somme versate al Land Renania settentrionale-Vestfalia (Germania) dagli operatori di casinò pubblici a titolo di prelievo sugli utili erano deducibili dalle basi imponibili dell'imposta sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito o sulle società.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Fachverband Spielhallen eV e LM sopporteranno, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 329 del 5.10.2020.


20.12.2021   

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C 513/28


Ordinanza del Tribunale del 22 ottobre 2021 — Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior / Commissione

(Causa T-22/21) (1)

(Ricorso di annullamento - Strumento di assistenza preadesione - Stato terzo - Appalto pubblico nazionale - Risoluzione del contratto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice - Domanda di esecuzione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice di una garanzia bancaria - Controfirma del capo della delegazione dell’Unione nello Stato terzo o del suo aggiunto - Incompetenza)

(2021/C 513/42)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: D. Luff e R. Sciaudone, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e T. Van Noyen, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della lettera della Commissione del 5 novembre 2020, recante il riferimento GK/Regio.ddg.d. 1(2020)6793282, relativa all’esecuzione della garanzia bancaria richiesta dal ministero della Scienza, dell'industria e della tecnologia turco.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior, SL, è condannata alle spese.


(1)  GU C 128 del 12.4.2021.


20.12.2021   

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C 513/29


Ordinanza del presidente del Tribunale del 25 ottobre 2021 — Troy Chemical Company e Troy / Commissione

(Causa T-297/21 R)

(«Procedimento sommario - Biocidi - Regolamento di esecuzione (UE) 2021/348 - Approvazione del carbendazim come principio attivo esistente al fine del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7 (preservanti per pellicole) e 10 (preservanti per lavori in muratura) - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»)

(2021/C 513/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Troy Chemical Company BV (Delft, Paesi Bassi), Troy Corp. (Florham Park, New Jersey, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Abrahams, H. Widemann e L. Gorywoda, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lindenthal e M. Farley, agenti)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta ad ottenere, da un lato, la sospensione dell’esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/348 della Commissione, del 25 febbraio 2021, che approva il carbendazim come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7 e 10 (GU 2021, L 68, pag. 174), e, dall’altro lato, la concessione di ogni altro provvedimento provvisorio che il Tribunale ritenga opportuno.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


20.12.2021   

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C 513/29


Ricorso proposto il 14 settembre 2021 — WO/EPPO

(Causa T-603/21)

(2021/C 513/44)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: WO (rappresentante: V. Vitkovskis, avvocato)

Convenuta: Procura europea (EPPO)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

ai sensi dell’articolo 270 TFUE, annullare l’infondata e illegittima decisione 028/2021 del collegio dell’EPPO recante rigetto della candidatura del ricorrente per la funzione di procuratore europeo delegato;

condannare l’EPPO a risarcire il ricorrente per la violazione della protezione dei suoi dati personali, l’iniquo procedimento di nomina e l’illegittima decisione di respingere la sua candidatura per il posto di procuratore europeo delegato.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce nove motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata si baserebbe solo su presunzioni e non sarebbe adeguatamente motivata.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata conterrebbe informazioni mendaci riguardanti il ricorrente.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe basata su dati personali riguardanti il ricorrente ottenuti illegittimamente.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte dell’EPPO dei dati personali del ricorrente, anche in relazione ad alcuni dati nella decisione.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata si riferirebbe a una sanzione disciplinare inflitta al ricorrente oltre quindici anni fa e sulla stessa sarebbe basata. Non esisterebbe alcun ordinamento giuridico e/o atto nell’Unione europea che consenta che illeciti amministrativi o disciplinari siano considerati rilevanti dopo quindici anni.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che nessuno degli argomenti avanzati dal ricorrente sarebbe stato preso in considerazione. Tali argomenti sarebbero stati ignorati.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione del procedimento di nomina derivante dall’applicazione nei confronti del ricorrente di criteri aggiuntivi e dalla valutazione del medesimo su un periodo più esteso rispetto agli altri candidati. Il principio della parità di trattamento di tutti i candidati sarebbe stato dunque violato.

8.

Ottavo motivo, vertente sull’applicazione al ricorrente, nell’ambito del rigetto della sua candidatura, di un atto giuridico inesistente.

9.

Nono motivo, vertente sulla violazione da parte dell’EPPO del principio di leale cooperazione tra lo Stato membro e l’istituzione dell’Unione. Il parere dell’istituzione dello Stato membro che ha nominato la persona al posto di procuratore europeo delegato sarebbe stato ignorato. L’EPPO avrebbe altresì rivalutato in modo non adeguato i criteri di ammissibilità della persona nominata.


20.12.2021   

IT

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C 513/30


Ricorso proposto il 27 settembre 2021 — BZ / BCE

(Causa T-631/21)

(2021/C 513/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BZ (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni del Comitato esecutivo della BCE del 16 marzo 2021 e del 13 luglio 2021, in quanto esse, rispettivamente: a) hanno rivalutato la situazione della ricorrente e le hanno riconosciuto un risarcimento, ex aequo et bono, pari a EUR 50 000 a fronte del danno alla stessa causato (inclusi tutti i danni determinati dagli illeciti identificati nella lettera della DG Risorse Umane del 12 gennaio 2021); b) hanno respinto il ricorso speciale proposto dalla ricorrente il 18 maggio 2021 avverso la decisione del Comitato esecutivo del 16 marzo 2021;

condannare la BCE a corrispondere alla ricorrente:

un risarcimento di EUR 200 000 per violazione dell’articolo 8 della CEDU in relazione al mancato rispetto della vita privata della ricorrente, sotto i profili della dignità e dell’integrità professionale;

un risarcimento di EUR 130 000 per violazione dell’articolo 8 della CEDU in relazione al mancato rispetto della vita privata della ricorrente, sotto il profilo del suo diritto alla salute;

un risarcimento del danno morale di EUR 20 000 per aver utilizzato la relazione d’indagine viziata e la sentenza annullata nella causa F-43/10, inviando tali documenti a [riservato];

a titolo di perdita di reddito, l’importo che sarà calcolato in base all’esito della causa attualmente pendente T-500/16;

un risarcimento del danno morale di EUR 20 000 per la distruzione dei fascicoli d’indagine;

un risarcimento del danno morale di EUR 52 000 per il ritardo nella valutazione della ricorrente e nella decisione relativa all’anno 2007 riguardante il procedimento di revisione annuale degli stipendi e dei bonus, a copertura del periodo dal 2007 al 2021;

un risarcimento di EUR 150 000 per il danno morale e materiale derivante dall’omessa valutazione e dall’omessa decisione sulla revisione annuale degli stipendi e dei bonus;

un risarcimento di EUR 700 000 per la perdita definitiva di opportunità derivante dal mancato avvio di una nuova indagine (danni morali e materiali);

condannare la BCE a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dalla ricorrente per il presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo di ricorso, secondo il quale, da un lato, la decisione del Comitato esecutivo del 16 marzo 2021 è viziata da una serie di errori di fatto e di diritto, e, dall’altro, l’articolo 8.2.1 delle norme sul personale della BCE e l’articolo 42 delle condizioni di impiego della BCE sono stati distorti e applicati erroneamente.

2.

Secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 266 TFUE, ivi compreso il fatto di non avere: a) corrisposto il risarcimento dovuto per i danni patiti, anziché un risarcimento equitativo (più precisamente, ex aequo et bono); b) risarcito adeguatamente e integralmente la ricorrente per gli svantaggi/danni, ivi inclusa la perdita di opportunità derivante dal fatto che la BCE non è in grado di svolgere nuovamente l’inchiesta, e ciò anche sulla base del principio di proporzionalità e non discriminazione; c) posto rimedio agli effetti passati delle decisioni annullate.

3.

Terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei principi di trasparenza e di buona amministrazione e degli articoli 41, 42 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché sulla violazione dei principi della certezza del diritto e della legittimazione ad agire.

4.

Quarto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del dovere di assistenza e benessere del personale e degli articoli 21 e 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

5.

Quinto motivo di ricorso, vertente sull’infondatezza della motivazione.


20.12.2021   

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C 513/32


Ricorso proposto il 25 ottobre 2021 — energy cake/EUIPO — Foodtastic (ENERGY CAKE)

(Causa T-686/21)

(2021/C 513/46)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: energy cake GmbH (Vienna, Austria) (rappresentante: A. Bernegger, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Foodtastic GmbH (Dortmund, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «ENERGY CAKE» –Marchio dell’Unione europea denominativo n. 14 808 935

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 agosto 2021 nel procedimento R 2324/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


20.12.2021   

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C 513/32


Ricorso proposto il 25 ottobre 2021 — BNP Paribas Public Sector/CRU

(Causa T-688/21)

(2021/C 513/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: BNP Paribas Public Sector SA (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Champsaur e A. Delors, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, sul fondamento degli articoli 256 TFUE e 263 TFUE, la decisione del CRU del 13 agosto 2021, n. di riferimento srb.e.e4.co(2021)570897, nella parte in cui è stata rifiutata la restituzione delle somme corrispondenti alle garanzie in contanti relative agli IPI (impegni di pagamento irrevocabili) per gli anni dal 2015 al 2021, in violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81;

a titolo dei contratti 2016-2021 e sul fondamento degli articoli 272 TFUE e 340 TFUE:

dichiarare che il CRU, rifiutando di restituire le somme corrispondenti alle garanzie in contanti relative agli IPI per gli anni dal 2016 (compreso) al 2021 (compreso), ha violato l’obbligo di restituzione ad esso imposto ai sensi della clausola 12, paragrafo 5, di ciascuno dei contratti per i periodi contributivi dal 2016 al 2021, che prevede espressamente l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2015/81, e

ordinare al CRU di restituire alla ricorrente le somme corrispondenti alle garanzie in contanti conservate dal CRU in violazione dei suoi obblighi contrattuali, nonché tutte le spese, interessi di mora e accessori di qualsiasi tipo e simili (o, in alternativa, di pagare alla ricorrente tali somme a titolo di risarcimento del danno corrispondente alla violazione di detti contratti);

a titolo principale per il contratto 2015 e in subordine per i contratti 2016-2021, a titolo della responsabilità extracontrattuale del CRU e sul fondamento dell’articolo 340 TFUE:

dichiarare che il rifiuto da parte del CRU di restituire le somme corrispondenti alle garanzie in contanti relative agli IPI per gli anni dal 2015 al 2021 (compreso) costituisce un arricchimento senza causa, e

ordinare al CRU di restituire alla ricorrente dette somme, conservate dal CRU senza alcuna base giuridica, nonché tutte le spese, interessi di mora e accessori di qualsiasi tipo e simili;

condannare il CRU alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce a titolo principale tre motivi.

1.

Primo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 2015/81 (1) e del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico (SRM), in quanto la decisione del Comitato di risoluzione unico viola l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 2015/81, che prevede espressamente che gli impegni di pagamento irrevocabili degli enti che non rientrano più nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 (2) siano cancellati e che le garanzie a copertura di tali impegni siano restituite.

2.

Secondo motivo, relativo a un errore di diritto che il Comitato di risoluzione unico avrebbe commesso intendendo applicare agli impegni di pagamento irrevocabili l’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico (SRM), mentre quest’ultimo riguarda unicamente i contributi ex ante in contanti e il Comitato di risoluzione unico confonde i contributi in contanti con le garanzie in contanti relative agli impegni di pagamento irrevocabili.

3.

Terzo motivo, riguardante una violazione delle clausole contrattuali che vincolano la ricorrente al Comitato di risoluzione unico, con conseguente responsabilità contrattuale di quest’ultimo. La ricorrente ritiene infatti che il rifiuto del Comitato di risoluzione unico di restituire le somme corrispondenti alle garanzie in contanti relative agli impegni di pagamento irrevocabili per gli anni dal 2016 al 2021 costituisca una violazione di detto contratto.

La ricorrente invoca altresì un motivo dedotto in subordine per i contratti 2016-2021. Essa sostiene, al riguardo, che il rifiuto del Comitato di risoluzione unico di restituire le somme corrispondenti alle garanzie in contanti relative agli impegni di pagamento irrevocabili per gli anni dal 2015 al 2021 costituisce un arricchimento senza causa del Comitato di risoluzione unico.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).


20.12.2021   

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C 513/34


Ricorso proposto il 22 ottobre 2021 — Auken e a./ Commissione

(Causa T-689/21)

(2021/C 513/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Margrete Auken, Tilly Metz, Jutta Paulus, Michèle Rivasi e Kimberly van Sparrentak (rappresentante: avv. B. Kloostra)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione implicita di diniego della convenuta del 13 agosto 2021 conseguente alla loro domanda confermativa del 30 agosto 2021 contro la decisione del 9 giugno 2021, con cui è stato parzialmente rifiutato l’accesso ai documenti richiesto dalle ricorrenti; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha applicato illegittimamente le eccezioni previste dall’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1).

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha omesso di motivare l’applicazione delle eccezioni di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 e perciò ha violato il regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto non ha adottato un’interpretazione e un’applicazione restrittive dell’articolo 4, paragrafi 2, primo trattino, e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha applicato in modo incoerente le eccezioni previste dall’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha tenuto conto dell’esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione delle informazioni richieste.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 10, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).


20.12.2021   

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C 513/35


Ricorso proposto il 25 ottobre 2021 — LW Capital / Commissione

(Causa T-690/21)

(2021/C 513/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: LW Capital (Monaco, Germania) (rappresentante: C. Ziegler, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione della Commissione, del 3 giugno 2021, relativa all’aiuto di Stato SA.56826 (2020/N) — Germania — Riforma del Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (legge sulla cogenerazione di calore ed energia elettrica, in prosieguo: il «KWKG») tedesco del 2020, nonché all’aiuto di Stato SA.53308 (2019/N) — Germania — Modulazione dei benefici relativi agli impianti di cogenerazione esistenti del 2019 (paragrafo 13 KWKG) (GU 2021, C 306, pagg. 1 e 2), nella parte in cui essa non esprime alcun dubbio in ordine (i) al sostegno a favore della produzione di elettricità proveniente dalla cogenerazione effettuata in impianti di cogenerazione ad alto rendimento nuovi, ammodernati e riadattati, e (ii) al sostegno a favore della produzione di elettricità proveniente dalla cogenerazione effettuata negli impianti di cogenerazione a gas ad alto rendimento esistenti nel settore del teleriscaldamento;

condannare la Commissione a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico.

Con il suo motivo unico la ricorrente contesta la decisione impugnata a motivo di una «violazione dei Trattati o di qualsiasi altra disposizione legislativa concernente la loro applicazione» ai sensi del combinato disposto dei paragrafi 4 e 2 dell’articolo 263 del TFUE. La suddetta violazione si riferisce al fatto che la Commissione avrebbe dovuto sollevare dubbi in merito alla conformità del regime di aiuti proposto dalla Germania nella versione del KWKG del 2020, e perciò sarebbe stata tenuta ad avviare il procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Poiché la Commissione avrebbe omesso tale attività, essa avrebbe violato i diritti procedurali della ricorrente.

La ricorrente deduce la violazione dei diritti procedurali sanciti dall’articolo 108, paragrafo 2, in combinazione con la violazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, violazioni dei principi di non discriminazione, di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento, nonché l’errata valutazione dei fatti.


20.12.2021   

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C 513/35


Ricorso proposto il 27 ottobre 2021 — Alcogroup e Alcodis/Commissione

(Causa T-691/21)

(2021/C 513/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Alcogroup (Bruxelles, Belgio) e Alcodis (Bruxelles) (rappresentanti: P. de Bandt, C. Binet e M. Nuytten, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso avverso la decisione della Commissione del 17 settembre 2021 che invita le ricorrenti a ricominciare, a determinate condizioni, la procedura di transazione nell’ambito del caso AT.40054 — Ethanol Benchmarks, le ricorrenti deducono due motivi:

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione delle norme applicabili in materia di transazione. Le ricorrenti fanno valere al riguardo che adottando la decisione impugnata che invita le ricorrenti a ricominciare una procedura di transazione secondo determinate condizioni, la Commissione avrebbe violato le norme applicabili in materia di transazione. Le norme applicabili, infatti, non consentirebbero alla Commissione, da un lato, di riaprire una procedura di transazione in tale fase del procedimento e, dall’altro, di farlo imponendo alle ricorrenti di rinunciare a qualsiasi discussione quanto ai fatti loro addebitati.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa. Le ricorrenti ritengono che la Commissione non possa subordinare l’apertura di una nuova procedura di transizione alla condizione che esse rinuncino agli argomenti dalle stesse presentanti nell’ambito del procedimento ordinario a seguito dell’esito negativo della prima procedura di transazione.


20.12.2021   

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C 513/36


Ordinanza del Tribunale del 20 ottobre 2021 — Diageo e a. / Commissione

(Causa T-473/19) (1)

(2021/C 513/51)

Lingua processuale: l'inglese

La presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 312 del 16.9.2019.


20.12.2021   

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C 513/36


Ordinanza del Tribunale del 20 ottobre 2021 — AstraZeneca e a./Commissione

(Causa T-476/19) (1)

(2021/C 513/52)

Lingua processuale: l'inglese

La presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 312 del 16.9.2019.


20.12.2021   

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C 513/36


Ordinanza del Tribunale del 27 ottobre 2021 — Teva / Commissione e EMA

(Causa T-628/19) (1)

(2021/C 513/53)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 383 dell’11.11.2019.


20.12.2021   

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C 513/37


Ordinanza del Tribunale del 26 ottobre 2021 — Puma/EUIPO — Caterpillar (SPEEDCAT)

(Causa T-515/20) (1)

(2021/C 513/54)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 329 del 5.10.2020.


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C 513/37


Ordinanza del Tribunale del 28 ottobre 2021 — TrekStor/EUIPO (e.Gear)

(Causa T-708/20) (1)

(2021/C 513/55)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 28 del 25.1.2021.