ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 507

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
16 dicembre 2021


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 507/01

Comunicazione della Commissione relativa a un documento di orientamento sulle modalità di compilazione della sezione 9 del modello standard di formulario di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione

1

2021/C 507/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10550 — PHILLIPS 66 / FORTRESS INVESTMENT GROUP / WESTERN OIL) ( 1 )

7

2021/C 507/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10418 — EFMS / GOLDMAN SACHS / PAREXEL) ( 1 )

8


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 507/04

Tassi di cambio dell’euro — 15 dicembre 2021

9

2021/C 507/05

Nuove facce nazionali delle monete in euro in circolazione

10

 

Corte dei conti

2021/C 507/06

Relazione speciale n. 27/2021 — Sostegno dell’UE al turismo: c’è bisogno di un rinnovato orientamento strategico e di un migliore approccio in materia di finanziamenti

11

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità de vigilanza EFTA

2021/C 507/07

Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni

12


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2021/C 507/08

Avviso concernente l’esecuzione della sentenza del 3 dicembre 2020 nella causa C-461/18 P in relazione al regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese

13

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2021/C 507/09

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

18


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

16.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 507/1


Comunicazione della Commissione relativa a un documento di orientamento sulle modalità di compilazione della sezione 9 del modello standard di formulario di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione

(2021/C 507/01)

Indice

1.

Scopo del documento di orientamento 2

2.

Punto 9.1 «Conclusione generale sul livello di conformità raggiunto» 2

3.

Punto 9.2 «Identificazione dello stato membro/dell’autorità competente che presenta la relazione annuale» 2

4.

Tabella 1: numero di controlli per tutte le autorità competenti - autorità di controllo - organismi di controllo 2

1.1.

Operatori registrati in possesso di un certificato al 31 dicembre dell’anno di riferimento 3

1.2.

Gruppi di operatori (GDO) in possesso di un certificato al 31 dicembre dell’anno di riferimento 4

5.

Tabella 2: non conformità 4

2.1.

Numero di casi accertati di non conformità 4

2.2.

Misure adottate per i casi accertati di non conformità gravi e critiche 5

6.

Tabella 3: supervisione e audit 5

3.1.

Nuovi organismi di controllo ai quali l’autorità competente ha delegato compiti di controllo/organismi di controllo ai quali è stata revocata la delega 5

3.2.

Supervisione degli organismi di controllo da parte dell’autorità competente (pertinente solo se l’autorità competente delega i compiti di controllo a organismi di controllo) 5

3.3.

Attività di audit svolte dall’autorità competente sulle autorità di controllo (pertinente solo se l’autorità competente delega i compiti di controllo ad autorità di controllo) 5

7.

Tabella 4: formulario individuale per la supervisione dell’organismo di controllo 6

8.

Tabella 5: azioni e misure intraprese dall’autorità competente durante l’anno di riferimento per garantire l’efficacia dei controlli ufficiali da parte delle autorità di CONTROLLO/DEGLI organismi di controllo 6

1.   Scopo del documento di orientamento

Scopo del presente documento di orientamento è assistere gli Stati membri nella presentazione delle informazioni e dei dati sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici nella relazione annuale sull’attuazione dei rispettivi piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP) di cui all’allegato, parte II, sezione 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione (1), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1935 della Commissione dell’8 novembre 2021 (2).

Il presente documento di orientamento intende integrare la comunicazione della Commissione relativa a un documento di orientamento sulle modalità di compilazione del modello standard di formulario di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri (3).

In questo contesto, le definizioni di cui alla sezione 4 della comunicazione 2021/C 71/01 della Commissione si applicano anche al settore biologico.

Solo la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a fornire un’interpretazione autorevole del diritto dell’Unione.

2.   Punto 9.1 «Conclusione generale sul livello di conformità raggiunto»

Questa informazione è presentata in una casella per testo libero.

Gli Stati membri dovranno tenere conto degli orientamenti di cui alla parte II, sezione A.1, della comunicazione 2021/C 71/01 della Commissione.

3.   Punto 9.2 «Identificazione dello stato membro/dell’autorità competente che presenta la relazione annuale»

Queste informazioni sono presentate secondo un modello.

Gli Stati membri devono fornire i dati identificativi seguenti:

dati provenienti da: il nome dello Stato membro e il nome dell’autorità competente che presenta la relazione;

numero di autorità competenti i cui dati sono stati integrati (A): il numero totale di autorità competenti, quali definite all’articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2017/625, a livello nazionale, regionale o locale, se del caso;

numero di autorità di controllo i cui dati sono stati integrati (B): il numero totale di autorità di controllo, quali definite all’articolo 3, punto 55), del regolamento (UE) 2018/848, a livello nazionale, regionale o locale, se del caso;

numero di organismi di controllo i cui dati sono stati integrati (C): il numero totale di organismi di controllo, quali definiti all’articolo 3, punto 56), del regolamento (UE) 2018/848 (4);

numero totale delle autorità/organismi i cui dati sono stati integrati (A) + (B) + (C): la somma di A, B e C;

periodo di riferimento: gli Stati membri dovranno tenere conto degli orientamenti di cui alla sezione 6 della comunicazione 2021/C 71/01 della Commissione.

4.   Tabella 1: Numero di controlli per tutte le autorità competenti/autorità di controllo/organismi di controllo

Queste informazioni sono presentate nelle due tabelle 1.1 e 1.2.

1.1.   Operatori registrati in possesso di un certificato al 31 dicembre dell’anno di riferimento

Per ciascuna riga della tabella 1.1 (1.a, 1.b ...), gli Stati membri dovranno fornire nelle colonne corrispondenti le seguenti informazioni:

numero di codice o nome dell’autorità competente/autorità di controllo/organismo di controllo:

per gli organismi delegati si tratta del numero di codice loro assegnato dall’autorità competente a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625;

per le autorità di controllo si tratta del nome o del numero di codice dell’autorità di controllo, o di entrambi;

per le autorità competenti si tratta del nome dell’autorità competente;

numero di operatori:

per le autorità competenti: il numero di operatori direttamente controllati e certificati dalle autorità competenti figuranti nell’elenco degli operatori di cui all’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/848 al 31 dicembre dell’anno di riferimento;

per le autorità di controllo e gli organismi di controllo: il numero di operatori controllati e certificati dalle autorità di controllo/dagli organismi di controllo figuranti nell’elenco degli operatori di cui all’articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/848 al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

Gli operatori «sospesi» e quelli «revocati» non dovranno essere conteggiati se la sospensione o la revoca del certificato è avvenuta durante l’anno di riferimento. Lo stesso vale per gli «operatori ancora in attesa di certificazione»;

numero di verifiche di conformità di cui all’articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848 (ispezioni fisiche e non):

si tratta del numero totale di verifiche di conformità svolte nell’anno di riferimento, a prescindere dal fatto che includano o no ispezioni fisiche in loco;

numero di ispezioni fisiche in loco effettuate. Si tratta dei controlli comprensivi delle ispezioni fisiche in loco svolti nei seguenti casi:

controlli annuali per il rilascio o il rinnovo del certificato di cui all’articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848;

controlli aggiuntivi basati sul rischio di cui all’articolo 38, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848;

somma dei «controlli annuali» e dei «controlli aggiuntivi basati sul rischio»; e

somma dei «controlli annuali» e dei «controlli aggiuntivi basati sul rischio» effettuati senza preavviso di cui all’articolo 38, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848.

Gli Stati membri dovranno inoltre tenere conto degli orientamenti facendo riferimento al testo della sezione 4, lettera a), della comunicazione 2021/C 71/01 della Commissione (Come conteggiare i controlli ufficiali);

numero di campioni prelevati in conformità dell’articolo 38, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848

Gli Stati membri dovranno indicare il numero di campioni prelevati durante tutti i controlli ufficiali (annuali, aggiuntivi basati sul rischio, senza preavviso) come segue:

il numero totale di campioni prelevati e analizzati; e

il numero di campioni con rilevamenti di prodotti e sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica.

In caso di prelievo di più campioni dalla stessa partita di un operatore in un’unica occasione, gli Stati membri dovranno comunicarli come un unico campione.

In caso invece di prelievo di più campioni da più partite/prodotti dello stesso operatore in un’unica occasione, gli Stati membri dovranno comunicarli singolarmente.

1.2.   Gruppi di operatori (GDO) in possesso di un certificato al 31 dicembre dell’anno di riferimento

Per ciascuna riga della tabella 1.2 (2.a, 2.b ...), gli Stati membri dovranno inserire nelle colonne corrispondenti le informazioni seguenti:

numero di codice o nome dell’autorità competente/autorità di controllo/organismo di controllo;

numero di gruppi.

Si tratta del numero totale di gruppi di operatori controllati e certificati da ciascuna autorità competente/autorità di controllo/organismo di controllo;

identificazione del gruppo. Si tratta del nome o altro identificativo di ciascun gruppo di operatori;

numero totale di operatori che sono membri di gruppi. Si tratta del numero totale dei membri di ciascun gruppo di operatori;

numero totale di controlli ufficiali sui gruppi. Si tratta del numero totale di controlli ufficiali su ciascun gruppo di operatori, come segue:

verifica annuale dell’istituzione e del funzionamento del sistema di controlli interni, a prescindere dal fatto che includa o no un’ispezione fisica in loco, di cui all’articolo 38, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848;

nuove ispezioni dei membri dei gruppi, di cui all’articolo 38, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848 e all’articolo 7 del regolamento (UE) 2021/279;

audit in affiancamento di cui all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/771; e

controlli aggiuntivi basati sul rischio di cui all’articolo 38, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848;

numero di nuove ispezioni presso membri dei gruppi. Si tratta delle nuove ispezioni dei membri effettuate dall’autorità competente/autorità di controllo/organismo di controllo per ciascun gruppo di operatori; e

ispezioni in cui è stato prelevato almeno 1 campione.

5.   Tabella 2: Non conformità

Queste informazioni sono presentate nelle due tabelle 2.1 e 2.2.

2.1.   Numero di casi accertati di non conformità

Per ciascuna riga della tabella 2.1 (1.a, 1.b ...), gli Stati membri dovranno fornire nelle colonne corrispondenti le informazioni seguenti:

nome o numero di codice dell’autorità competente/autorità di controllo/organismo di controllo;

norme generali di produzione. Si tratta delle inadempienze gravi e critiche accertate riguardanti le norme generali di produzione di cui agli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (UE) 2018/848 e al corrispondente diritto derivato;

norme specifiche di produzione. Si tratta dei casi accertati di non conformità gravi e critiche riguardanti le norme specifiche di produzione di cui agli articoli da 12 a 21 e all’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 nonché ai regolamenti (UE) 2020/464 e (UE) 2021/1189;

sostanze o prodotti non autorizzati. Si tratta dei casi accertati di non conformità gravi e critiche riguardanti la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati per la produzione biologica;

deroghe. Si tratta dei casi accertati di non conformità gravi e critiche riguardanti le deroghe di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2018/848 e al regolamento (UE) 2020/1691;

documenti e registrazioni. Si tratta dei casi accertati di non conformità gravi e critiche riguardanti documenti e registrazioni di cui all’articolo 39 del regolamento (UE) 2018/848 e al regolamento (UE) 2021/1691;

norme per i GDO. Si tratta dei casi accertati di non conformità gravi e critiche riguardanti le norme sui GDO di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848, agli articoli da 4 a 7 del regolamento (UE) 2021/279 e all’articolo 2 del regolamento (UE) 2021/771;

etichettatura. Si tratta dei casi accertati di non conformità gravi e critiche riguardanti le norme in materia di etichettatura di cui agli articoli da 30 a 33 del regolamento (UE) 2018/848 e all’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/279; e

altro. Si tratta dei casi accertati di non conformità gravi e critiche riguardanti qualsiasi altra norma non sopra menzionata.

2.2.   Misure adottate per i casi accertati di non conformità gravi e critiche

Gli Stati membri dovranno comunicare sia il numero totale delle misure adottate dalle autorità competenti/autorità di controllo/organismi di controllo per ripristinare la conformità, sia il numero di misure di cui alle colonne B1-B9 della tabella 2.2.

Nel comunicare tali informazioni gli Stati membri dovranno tener conto del fatto che le autorità competenti/le autorità di controllo/gli organismi di controllo possono adottare più di una misura per alcuni casi di non conformità accertata e che quindi il numero totale di non conformità accertate può differire dal numero totale di misure.

6.   Tabella 3: Supervisione e audit

Queste informazioni sono presentate nelle tre tabelle 3.1, 3.2 e 3.3.

3.1.   Nuovi organismi di controllo ai quali l’autorità competente ha delegato compiti di controllo/organismi di controllo ai quali è stata revocata la delega

Gli Stati membri dovranno indicare il numero di nuovi organismi ai quali l’autorità competente ha delegato compiti di controllo durante l’anno di riferimento (riga B) e il numero di organismi di controllo ai quali è stata revocata la delega durante l’anno di riferimento (riga C).

Per garantire la coerenza dei dati, gli Stati membri dovranno inoltre comunicare il numero di organismi delegati all’inizio (riga A) e alla fine dell’anno di riferimento (riga D).

Gli Stati membri possono inoltre formulare osservazioni qualora sia necessario chiarire una situazione.

3.2.   Supervisione degli organismi di controllo da parte dell’autorità competente (pertinente solo se l’autorità competente delega i compiti di controllo a organismi di controllo)

Questa tabella consta di due parti: 3.2.a e 3.2.b.

Gli Stati membri dovranno comunicare le informazioni generali sulla supervisione degli organismi di controllo nella prima parte 3.2.a. come indicato nelle colonne D, E e F della tabella.

Gli «audit di supervisione» nella colonna E rimandano agli audit o ispezioni di cui all’articolo 33, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

Gli Stati membri possono utilizzare la colonna «osservazioni» per fornire spiegazioni quando la copertura è inferiore al 100 % o superiore al 100 % se lo Stato membro ha più di un’autorità competente che effettua la supervisione.

Nella seconda parte 3.2.b della tabella gli Stati membri dovranno fornire informazioni dettagliate sulla supervisione di ciascun organismo di controllo, come indicato nelle colonne da G a M della tabella.

L’«esame dei fascicoli degli operatori» nella colonna J della tabella rimanda all’esame dei fascicoli di controllo degli operatori certificati dall’organismo di controllo interessato durante l’audit documentale o durante l’ispezione fisica in loco dell’operatore. Quest’ultima ispezione può essere effettuata direttamente dal personale dell’autorità competente oppure dagli ispettori dell’organismo di controllo (audit in affiancamento).

Analogamente, l’«esame dei fascicoli di GDO» nella colonna L della tabella rimanda all’esame dei fascicoli di controllo di gruppi di operatori certificati dall’organismo di controllo interessato e può riguardare le verifiche dell’istituzione e del funzionamento del sistema di controlli interni (ICS), le nuove ispezioni di membri dei gruppi o gli audit in affiancamento.

Gli Stati membri dovranno compilare la colonna N della tabella solo se compilano anche la tabella 4 facoltativa. In tal caso dovranno indicare il numero di riferimento del «formulario individuale» per ogni organismo di controllo.

3.3.   Attività di audit svolte dall’autorità competente sulle autorità di controllo (pertinente solo se l’autorità competente delega i compiti di controllo ad autorità di controllo)

Gli Stati membri dovranno comunicare informazioni sugli audit delle autorità di controllo competenti per il settore biologico effettuati in conformità dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2017/625 come indicato nelle colonne da K a M della tabella 3.3.

7.   Tabella 4: Formulario individuale per la supervisione dell’organismo di controllo

Le informazioni della tabella 4 sono facoltative.

Qualora gli Stati membri scelgano di compilare questa tabella, dovranno creare un formulario individuale per ogni organismo di controllo sotto la loro supervisione e un numero di riferimento per ogni formulario individuale.

Gli Stati membri dovranno fornire informazioni sintetiche sotto forma di testo sulle principali risultanze dell’audit di supervisione nelle cinque categorie predefinite della tabella 4. Possono inoltre aggiungere informazioni sotto forma di testo su altre risultanze non rientranti nelle cinque categorie predefinite.

Gli Stati membri dovranno fornire, nelle conclusioni, informazioni sotto forma di testo sulle azioni intraprese dall’autorità competente per ripristinare la conformità.

8.   Tabella 5: Azioni e misure intraprese dall’autorità competente durante l’anno di riferimento per garantire l’efficacia dei controlli ufficiali da parte delle autorità di controllo/degli organismi di controllo

Si tratta delle stesse informazioni richieste ai sensi dell’allegato, parte I, del regolamento (UE) 2019/723. La compilazione di questa tabella nel sistema informativo sull’agricoltura biologica (OFIS) esonera gli Stati membri dal compilare la parte I del modulo speciale per la presentazione delle relazioni annuali del sistema informatico per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (Relazione annuale sui controlli ufficiali).

Gli Stati membri dovranno fornire informazioni sotto forma di testo sulle azioni intraprese per garantire l’efficacia del sistema nazionale di controllo della produzione biologica nelle sei categorie di testo predefinite e possono aggiungere altre iniziative non predefinite nella tabella 5.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione, del 2 maggio 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri (GU L 124 del 13.5.2019, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1935 della Commissione, dell’8 novembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 per quanto riguarda le informazioni e i dati sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici da presentare mediante il modello standard di formulario (GU L 396 dell’10.11.2021, pag. 17).

(3)  GU C 71 dell’1.3.2021, pag. 1.

(4)  Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).


16.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 507/7


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10550 — PHILLIPS 66 / FORTRESS INVESTMENT GROUP / WESTERN OIL)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 507/02)

Il 7 dicembre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10550. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


16.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 507/8


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10418 — EFMS / GOLDMAN SACHS / PAREXEL)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 507/03)

Il 3 novembre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10418. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

16.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 507/9


Tassi di cambio dell’euro (1)

15 dicembre 2021

(2021/C 507/04)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1262

JPY

yen giapponesi

128,25

DKK

corone danesi

7,4362

GBP

sterline inglesi

0,84980

SEK

corone svedesi

10,2565

CHF

franchi svizzeri

1,0416

ISK

corone islandesi

146,80

NOK

corone norvegesi

10,2278

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,271

HUF

fiorini ungheresi

369,09

PLN

zloty polacchi

4,6272

RON

leu rumeni

4,9493

TRY

lire turche

16,5612

AUD

dollari australiani

1,5763

CAD

dollari canadesi

1,4496

HKD

dollari di Hong Kong

8,7861

NZD

dollari neozelandesi

1,6689

SGD

dollari di Singapore

1,5405

KRW

won sudcoreani

1 335,40

ZAR

rand sudafricani

18,1976

CNY

renminbi Yuan cinese

7,1691

HRK

kuna croata

7,5208

IDR

rupia indonesiana

16 165,75

MYR

ringgit malese

4,7638

PHP

peso filippino

56,574

RUB

rublo russo

83,0838

THB

baht thailandese

37,615

BRL

real brasiliano

6,4354

MXN

peso messicano

23,8856

INR

rupia indiana

86,0345


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


16.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 507/10


Nuove facce nazionali delle monete in euro in circolazione

(2021/C 507/05)

Le monete in euro in circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1).

Le facce nazionali francesi delle normali monete metalliche da 1 e 2 euro viene rinnovata per la prima volta dall’introduzione dell’euro per commemorare il 20° anniversario di tale evento, in conformità, pertanto, alle condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 729/2014, secondo il quale modifiche ai disegni riportati sulla faccia nazionale delle normali monete metalliche possono essere apportate solo una volta ogni quindici anni.

Le facce nazionali francesi delle altre denominazioni restano invariate.

Image 1

Image 2

1 EUR

2 EUR

Paese di emissione: Francia

Data di emissione:1o gennaio 2022

Descrizione del disegno: Il nuovo disegno è in linea con il simbolismo già esistente sulle normali monete da 1 EUR e da 2 EUR: l’albero della vita. Il nuovo disegno presenta una combinazione delle due specie che compongono l’emblema della Repubblica: la quercia, immagine di forza e di solidità, e l’olivo, simbolo della pace.

Sull’anello esterno delle monete figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.

L’incisione sul taglio della moneta da 2 euro è: 2 * *, ripetuti sei volte, a orientazione alternata dal basso in alto e dall’alto in basso.


(1)  Per la descrizione delle altre monete, cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, GU C 254 del 20.10.2006, pag. 6, e GU C 248 del 23.10.2007, pag. 8.


Corte dei conti

16.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 507/11


Relazione speciale n. 27/2021

Sostegno dell’UE al turismo: c’è bisogno di un rinnovato orientamento strategico e di un migliore approccio in materia di finanziamenti

(2021/C 507/06)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 27/2021 «Sostegno dell’UE al turismo: c’è bisogno di un rinnovato orientamento strategico e di un migliore approccio in materia di finanziamenti».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: http://eca.europa.eu


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità de vigilanza EFTA

16.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 507/12


Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni

(2021/C 507/07)

L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione

14 settembre 2021

Numero dell’aiuto

87242

Numero della decisione

206/21/COL

Stato EFTA

Islanda

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Regime di sovvenzioni a favore di organi di informazione privati (produzione)

Base giuridica

Legge n. 58/2021 che modifica la legge n. 38/2011 sui mezzi di informazione e il regolamento n. 770/2021

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Pluralismo dei media

Forma dell’aiuto

Sovvenzione diretta

Stanziamento di bilancio

Stanziamento annuo: 392 miliardi di ISK (circa 2,6 milioni di EUR)

Stanziamento totale: 784 milioni di ISK

(circa 4,8 milioni di EUR)

Intensità

Fino al 25 %

Durata

Fino al 31 dicembre 2022

Settori economici

Edizione di quotidiani (J58.1.3), Edizione di riviste e periodici (J58.1.4), Radiodiffusione (J60.1.0), Attività di programmazione e trasmissione televisive (J60.2.0), Attività delle agenzie di stampa (J63.9.1).

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto

Ministero dell’Istruzione, delle scienze e della cultura

Sölvhólsgata 4

101 Reykjavík

ISLANDA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

16.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 507/13


Avviso concernente l’esecuzione della sentenza del 3 dicembre 2020 nella causa C-461/18 P in relazione al regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese

(2021/C 507/08)

Sentenza nella causa C-461/18 P

Nella sentenza del 3 maggio 2018, nella causa T-431/12 Distillerie Bonollo SpA e a./Consiglio dell’Unione europea (1) («la sentenza del Tribunale»), il Tribunale dell’Unione europea («il Tribunale») ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (2) («il regolamento controverso»). Il regolamento controverso ha determinato un aumento dei dazi antidumping istituiti nei confronti di due produttori esportatori (Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd, dal 10,1 % al 13,1 %, e Ninghai Organic Chemical Factory, dal 4,7 % all’8,3 %), a seguito di un riesame intermedio richiesto da vari produttori dell’Unione.

Nello specifico, il Tribunale ha stabilito che, nell’inchiesta di riesame, il Consiglio ha calcolato il valore normale dell’acido tartarico in base ai costi di produzione in Argentina, mentre nell’inchiesta iniziale lo aveva calcolato basandosi sui prezzi di vendita praticati sul mercato interno di tale paese. Il Tribunale ha concluso che ciò costituiva un cambiamento di metodo ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (3). Il Tribunale ha annullato il regolamento controverso nella sua interezza ma, a seguito della richiesta presentata dai produttori dell’Unione, ha mantenuto il dazio antidumping più elevato istituito nei confronti di un produttore esportatore (Ninghai Organic Chemical Factory). Per quanto riguarda Changmao, il Tribunale aveva già annullato il regolamento controverso, in quanto tale esportatore era interessato dalla causa T-442/12 sulla base di altre motivazioni (4).

Il 3 dicembre 2020, nella causa C-461/18 P Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd /Distillerie Bonollo SpA e a. (5), la Corte di giustizia dell’Unione europea («la CGUE») si è pronunciata in merito all’impugnazione proposta da Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd («Changmao») nei confronti della sentenza del Tribunale. La CGUE ha confermato le conclusioni del Tribunale. Il regolamento controverso è stato pertanto annullato in relazione sia a Changmao sia a Ninghai Organic Chemical Factory, ma i dazi antidumping più elevati sono rimasti in vigore per quanto riguarda quest’ultimo, in attesa di un intervento della Commissione a norma dell’articolo 266 TFUE.

Conseguenze

L’articolo 266 TFUE dispone che le istituzioni sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

Secondo la giurisprudenza consolidata, qualora i procedimenti consistano in più fasi amministrative, come nel caso dei procedimenti antidumping, l’annullamento di una di tali fasi non annulla l’intero procedimento (6). Al contrario, quando si prendono i provvedimenti che l’esecuzione di una sentenza di annullamento di un atto comporta, il procedimento diretto a sostituire un atto annullato può essere ricominciato dal punto in cui l’illegittimità si è verificata (7).

Nel conformarsi alle sentenze del Tribunale e della CGUE («le Corti»), la Commissione europea («la Commissione») ha quindi la possibilità di correggere gli aspetti dei procedimenti che hanno determinato l’annullamento, lasciando invariate le parti non interessate dalla sentenza (8).

Il regolamento controverso è stato annullato in quanto la Commissione non aveva utilizzato il metodo corretto per calcolare il valore normale dell’acido tartarico venduto dai produttori esportatori interessati. Pertanto il valore normale dovrebbe essere ricalcolato, sia per Changmao sia per Ninghai Organic Chemical Factory, avvalendosi dello stesso metodo utilizzato nei procedimenti iniziali: il calcolo dovrebbe pertanto basarsi sui prezzi di vendita praticati sul mercato interno argentino.

Le risultanze cui si è pervenuto nel regolamento controverso che non sono state contestate, o che sono state contestate ma respinte dalle sentenze delle Corti, o che non sono state esaminate dalle Corti stesse, e che quindi non hanno determinato l’annullamento del regolamento controverso, rimangono valide.

Procedura di riapertura

Il 7 settembre 2017 la Commissione aveva già riaperto l’inchiesta antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese che aveva condotto all’adozione del regolamento controverso al fine di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale nella causa T-422/12 per quanto riguarda Changmao (9). Gli obblighi di esecuzione derivanti dalla causa T-422/12 sono stati tuttavia sostituiti dagli obblighi di esecuzione derivanti dalla causa C-461/18 P. In effetti, a seguito della causa C-461/18 P, la Commissione dovrebbe ricalcolare il valore normale anche per Changmao. Pertanto non sarebbe sufficiente divulgare il metodo utilizzato per il calcolo del valore normale per l’acido DL tartarico nel regolamento controverso per conformarsi alle risultanze della causa C-461/18 P, secondo cui è necessario ricalcolare il valore normale.

Mediante il presente avviso la Commissione estende quindi l’ambito di applicazione della riapertura per dare esecuzione alle risultanze di cui alla causa C-461/18 P per quanto riguarda sia Changmao sia Ninghai Organic Chemical Factory.

L’ambito di applicazione della presente riapertura è limitato all’esecuzione delle sentenze del Tribunale e della CGUE. La riapertura non ha effetti su altre inchieste. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 del Consiglio, del 16 aprile 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (10), rimane pertanto applicabile nei confronti di Changmao. Al contempo, il Tribunale ha mantenuto in vigore gli effetti del regolamento controverso per quanto riguarda Ninghai Organic Chemical Factory.

Le parti interessate sono informate riguardo alla presente riapertura mediante la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Comunicazioni scritte

Tutte le parti interessate, in particolare i produttori esportatori interessati e l’industria dell’Unione, sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni e a fornire elementi di prova su questioni riguardanti la riapertura dell’inchiesta. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

I produttori esportatori interessati e l’industria dell’Unione possono chiedere di essere sentiti dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla riapertura dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale; e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») (11). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

Le parti interessate che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf

Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata.

Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

E-mail: TRADE-AD-R529A-TARTARIC-ACID@EC.EUROPA.EU

Internet: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2280

Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

Consigliere-auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le parti interessate sono invitate a rispettare i calendari stabiliti nell’avviso anche per quanto riguarda le domande di intervento, comprese le audizioni, del consigliere-auditore. Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Il consigliere-auditore esaminerà anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio:

http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio:

https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/

Divulgazione delle informazioni

Le parti interessate registrate durante l’inchiesta che ha condotto all’adozione del regolamento controverso saranno successivamente informate in merito ai fatti e alle considerazioni essenziali in base ai quali si intende dare esecuzione alla sentenza e avranno la possibilità di presentare osservazioni.


(1)  Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018, Distillerie Bonollo SpA e a./Consiglio dell’Unione europea, causa T-431/12, ECLI:EU:T:2018:251.

(2)  GU L 182 del 13.7.2012, pag. 1.

(3)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51, sostituito dal regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, «il regolamento di base»).

(4)  Sentenza del Tribunale del 1o giugno 2017, Changmao Biochemical Engineering/Consiglio, causa T-442/12, ECLI:EU:T:2017:372. In tale causa il Tribunale ha riscontrato un’infrazione dei diritti di difesa e dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto le istituzioni non avevano fornito informazioni significative sul metodo utilizzato per il calcolo del valore normale per l’acido DL tartarico.

(5)  Sentenza della Corte di giustizia del 3 dicembre 2020, Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd/Distillerie Bonollo SpA e a., causa C-461/18 P, ECLI:EU:C:2020:979.

(6)  Sentenza del 15 ottobre 1998, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio, causa T-2/95, ECLI:EU:T:1998:242.

(7)  Sentenze della Corte di giustizia del 3 ottobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Consiglio, C-458/98 P, ECLI:EU:C:2000:531, punti da 80 a 85, e del 28 gennaio 2016, CM Eurologistik, C-283/14 e C-284/14, ECLI:EU:C:2016:57, punti da 48 a 55.

(8)  Sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2016, Commissione/McBride, causa C-361/14 P, ECLI:EU:C:2016:434, punto 56; cfr. anche, in materia di dumping, la sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Consiglio, causa C-458/98 P, ECLI: EU:C:2000:531, punto 84.

(9)  Avviso concernente la sentenza del 1o giugno 2017 nella causa T-442/12 in relazione al regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (GU C 296 del 7.9.2017, pag. 16).

(10)  GU L 110 del 24.4.2012, pag. 3.

(11)  Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(12)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALTRI ATTI

Commissione europea

16.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 507/18


Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

(2021/C 507/09)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA / DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

«Bra»

N. UE: PDO-IT-0002-AM03 – 7 settembre 2020

DOP (X) IGP ( )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Consorzio Tutela Formaggio BRA DOP con sede in C.so Dante, 51c/o Confindustria – 12100 Cuneo Tel. 0171 455455 E-mail: info@consorziobra.com

Il Consorzio Tutela Formaggio BRA DOP è costituito dai produttori di formaggio Bra ed è legittimato a presentare domanda di modifica ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14 ottobre 2013.

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Denominazione del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro: Ridefinizione del prodotto «di Alpeggio»

4.   Tipo di modifica

☒ Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

☐ Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Descrizione del prodotto

Le modifiche di seguito riportate riguardano l’articolo 2 del disciplinare e il punto 3.2 del documento unico

Dove è scritto:

«Descrizione: il “Bra” è un formaggio grasso o semigrasso, pressato prodotto con latte vaccino, è ammessa l’eventuale parziale decrematura per il “Bra” d’Alpeggio e per il “Bra” Duro. È ammessa l’eventuale aggiunta di latte ovino e/o caprino nella misura massima del 20 %.

Il prodotto finito deve presentare le seguenti caratteristiche.

Forma: cilindrica con facce piane.

Dimensioni: diametro della forma 30-40 cm, scalzo leggermente convesso di 6-10 cm con variazioni in più o in meno per entrambe le caratteristiche in rapporto ai mezzi tecnici di produzione.

Peso: da 6 a 9 kg.

Le misure ed i pesi si riferiscono al prodotto ai minimi di stagionatura.

Crosta: per il tipo Tenero: grigio chiara, elastica, liscia e regolare, non edibile.

Crosta per il tipo Duro: dura, consistente, di colore da marrone dorato a grigio scuro, può subire trattamenti di oliatura con oli di uso alimentare per un’azione antimuffa; non edibile.

Struttura della pasta: per il tipo Tenero moderatamente consistente ed elastica con piccole occhieggiature non troppo diffuse; per il tipo Duro con piccole occhieggiature non troppo diffuse.

Colore della pasta: per il tipo Tenero bianco o bianco avorio; per il tipo Duro da leggermente paglierino al giallo ocra.

Sapore: gradevolmente profumato, moderatamente sapido per il tipo Tenero, gustoso o fortemente sapido per il tipo Duro.

Grasso sulla sostanza secca: minimo 32 %.»

si è scritto:

«Descrizione: il “Bra” è un formaggio grasso o semigrasso, pressato prodotto con latte vaccino, è ammessa l’eventuale parziale decrematura per il “Bra” d’Alpeggio e per il “Bra” Duro. È ammessa l’eventuale aggiunta di latte ovino e/o caprino nella misura massima del 20 %.

Il prodotto finito deve presentare le seguenti caratteristiche.

Forma: cilindrica con facce piane.

Dimensioni: diametro della forma 30-40 cm, scalzo leggermente convesso di 6-10 cm con variazioni in più o in meno per entrambe le caratteristiche in rapporto ai mezzi tecnici di produzione.

Peso: da 6 a 9 kg.

Le misure ed i pesi si riferiscono al prodotto ai minimi di stagionatura.

Crosta: per il tipo Tenero: grigio chiara, elastica, liscia e regolare, non edibile.

Crosta: per il tipo Duro: consistente dura, di colore beige scuro, può subire trattamenti di oliatura con oli di uso alimentare per un’azione antimuffa.

Struttura della pasta: per il tipo Tenero moderatamente consistente ed elastica con piccole occhieggiature non troppo diffuse; per il tipo Duro con piccole occhieggiature non troppo diffuse.

Colore della pasta: per il tipo Tenero bianco o bianco avorio; per il tipo Duro da leggermente paglierino al giallo ocra; per entrambe le tipologie a volte sono presenti leggere erborinature naturali vicino alla crosta.

Sapore: gradevolmente profumato, moderatamente sapido per il tipo Tenero, gustoso o fortemente sapido per il tipo Duro.

Grasso sulla sostanza secca: minimo 32 %.»

Si è leggermente modificato il colore della crosta per il tipo Duro in quanto appare più appropriata rispetto alla precedente indicazione che ha creato alcuni problemi interpretativi in sede di controllo.

Nella descrizione della crosta per il «Bra» Duro per mero errore è stato scritto che la crosta non è edibile. Tale caratteristica è invece riferita solo alla crosta del «Bra» Tenero. Pertanto è stato corretto tale errore eliminando le parole: «non edibile» alla fine della descrizione della crosta del «Bra» Duro.

Nella descrizione del colore della pasta sia per quanto riguarda il «Bra» Tenero che il «Bra» Duro è stata inserita la frase di seguito riportata la frase: «per entrambe le tipologie a volte sono presenti leggere erborinature naturali vicino alla crosta». Tale caratteristica, presente solo in alcuni casi, pur essendo un elemento che caratterizza il prodotto e che viene molto apprezzata dai consumatori in quanto reputata un elemento di pregio ha spesso comportato rilievi di non conformità da parte dell’organismo preposto al controllo. Per cui si è deciso di inserire esplicitamente tale caratteristica nella descrizione della pasta.

Metodo di ottenimento

La modifica riguarda l’articolo 5 del disciplinare punto 3.3 del documento unico relativamente alla tipologia di caglio utilizzabile

Dove è scritto:

«La coagulazione viene effettuata ad una temperatura compresa tra i 27 °C e i 38 °C con l’utilizzo di caglio liquido di vitello»

si è scritto:

«La coagulazione viene effettuata ad una temperatura compresa tra i 27 °C e i 38 °C.

Il caglio di origine animale deve contenere almeno l’80 % di chimosina.

È consentito l’utilizzo di coagulante di origine non animale».

Anni di esperienza da parte dei produttori hanno evidenziato che l’utilizzo di un caglio con almeno l’80 % di chimosina garantisce l’ottenimento di un prodotto di qualità superiore e che tale qualità viene mantenuta nel tempo rispetto ad un formaggio ottenuto con un caglio avente una percentuale più bassa di chimosina. Inoltre è stata inserita la possibilità di utilizzo di caglio non animale per poter rispondere a una richiesta in aumento di questa tipologia di prodotto da parte dei consumatori.

La modifica riguarda l’articolo 5 del disciplinare relativamente alla dimensione dei granuli caseosi

La modifica riguarda la dimensione dei granuli caseosi nella seconda rottura della cagliata del «Bra» Duro.

Dove è scritto:

«La seconda rottura della cagliata porta a granuli caseosi della dimensione media di un chicco di mais per il “Bra” Tenero e di un chicco di riso per il “Bra” Duro».

si è scritto:

«La seconda rottura della cagliata porta a granuli caseosi della dimensione media di un chicco di mais per il “Bra” Tenero e di un chicco di risone per il “Bra” Duro.»

Tale modifica si è resa necessaria al fine di superare alcune contestazioni nella fase di controllo. Nel corso degli anni gli ispettori incaricati del controllo hanno constatato che per la dimensione dei granuli caseosi ottenuti dalla rottura della cagliata del «Bra» Duro è più appropriato parlare di chicco di risone.

La modifica riguarda l’articolo 5 del disciplinare relativamente alla stagionatura del «Bra» Duro

La modifica consente ai produttori di riportare la dicitura stravecchio sul «Bra» Duro stagionato oltre un anno.

Pertanto è stata aggiunta la frase di seguito riportata:

«Il “Bra” tipo Duro stagionato oltre un anno può riportare la menzione “‘Bra’ Duro DOP Stravecchio”. Tale dicitura verrà citata su di una striscia applicabile sul contrassegno cartaceo.»

Tale dicitura consentirà di qualificare meglio il «Bra» Duro con stagionatura superiore all’anno e renderlo immediatamente riconoscibile al consumatore.

La modifica riguarda l’articolo 5 del disciplinare relativamente alle temperature di stagionatura del «Bra» Duro

La modifica comporta l’innalzamento della temperatura di stagionatura per il «Bra» Duro.

Dove è scritto:

«La stagionatura avviene in ambienti idonei con temperatura massima positiva di 15 °C e un livello di umidità massimo del 95 %.»

si è scritto:

«La stagionatura avviene in ambienti idonei con temperatura massima positiva di 15 °C per il “Bra” Tenero, 18 °C per il “Bra” Duro, e un livello di umidità massimo del 95 % per entrambe le tipologie.»

Il miglioramento delle qualità igenico-sanitarie del latte riscontrate in questi ultimi anni, permette di stagionare il «Bra» Duro ad una temperatura di 18 °C. Si ottiene una migliore deacidificazione della pasta con un conseguente sapore più dolce anche per il prodotto con più di 12 mesi di stagionatura.

Altro

La modifica riguarda l’articolo 3 del disciplinare punto 4 del documento unico.

La modifica non cambia la zona di produzione ma adegua la tipologia di alpeggio ai provvedimenti normativi della Regione Piemonte.

Dove è scritto:

"La zona di produzione, del latte e del formaggio, ivi compresa la stagionatura, comprende l’intero territorio della provincia di Cuneo più il comune di Villafranca Piemonte in provincia di Torino.

Il «Bra» tipo Tenero e tipo Duro, prodotto e stagionato nei comuni montani di Brondello, Castellar, Crissolo, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Rifreddo, Sanfront, Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, Acceglio, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, S. Damiano Macra, Stroppo, Villar S. Costanzo, Bernezzo, Castelmagno, Cervasca, Montemale, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Cignolo, Aisone, Argentera, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio, Chiusa Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante, Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Monastero di Vasco, Montaldo Mondovì, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovì, S. Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte Alto, Bagnasco, Battifollo, Briga Alta, Caprauna, Castelnuovo Ceva, Garessio, Lisio, Mombasiglio, Montezemolo, Nucetto, Ormea, Perlo, Priero, Priola, Sale S. Giovanni, Scagnello Viola e parzialmente i territori classificati montani dalla Legge 25 luglio 1952, n° 991, e successive modificazioni: Barge, Bagnolo Piemonte, Envie, Revello, Costigliole Saluzzo, Verzuolo, Busca, Caraglio, Borgo S. Dalmazzo, Boves, Peveragno, Villanova Mondovì, Ceva, Lesegno, Pianfei e Magliano Alpi per la parte che confina con il comune di Ormea, può portare la menzione «di Alpeggio»

si è scritto:

«La zona di produzione, del latte e del formaggio, ivi compresa la stagionatura, comprende l’intero territorio della provincia di Cuneo più il comune di Villafranca Piemonte in provincia di Torino. Il “Bra” tipo Tenero e tipo Duro d’Alpeggio è quello derivante dalla lavorazione del latte ottenuto nel periodo di monticazione compreso tra il 1° giugno ed il 15 ottobre, da animali allevati al pascolo; è ammessa un’integrazione alimentare massima, a completamento di quella pascoliva, pari al 10 % della sostanza secca giornalmente inserita. Nel caso di allevamenti stanziali di montagna, è considerato “Bra” Tenero e/o Duro d’Alpeggio quello derivante dalla lavorazione del latte ottenuto da animali allevati al pascolo su terreni situati a quote superiori ai 900 m s.l.m. nel rispetto delle indicazioni sopra riportate relativamente al periodo ed alla alimentazione.»

Tale modifica è giustificata dalla necessità di allineare il «Bra» tipo Tenero e tipo Duro d’Alpeggio a quanto stabilito dalla normativa della Regione Piemonte su questa tipologia di prodotto. Infatti la Regione Piemonte ha ritenuto di emanare regole uniformi su tutto il territorio regionale per poter utilizzare la dicitura d’Alpeggio.

DOCUMENTO UNICO

«Bra»

N. UE: PDO-IT-0002-AM03 – 7 settembre 2020

DOP (X) IGP ( )

1.   Denominazione (denominazioni) [della DOP o IGP]

«Bra»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto [cfr. allegato XI]

Classe 1.3 – Formaggi

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Descrizione: il «Bra» è un formaggio grasso o semigrasso, pressato prodotto con latte vaccino, è ammessa l’eventuale parziale decrematura per il «Bra» d’Alpeggio e per il «Bra» Duro. È ammessa l’eventuale aggiunta di latte ovino e/o caprino nella misura massima del 20 %.

Il prodotto finito deve presentare le seguenti caratteristiche.

Forma: cilindrica con facce piane.

Dimensioni: diametro della forma 30-40 cm, scalzo leggermente convesso di 6-10 cm con variazioni in più o in meno per entrambe le caratteristiche in rapporto ai mezzi tecnici di produzione.

Peso: da 6 a 9 kg.

Le misure ed i pesi si riferiscono al prodotto ai minimi di stagionatura.

Crosta: per il tipo Tenero: grigio chiara, elastica, liscia e regolare, non edibile.

Crosta: per il tipo Duro: consistente dura, di colore beige scuro, può subire trattamenti di oliatura con oli di uso alimentare per un’azione antimuffa.

Struttura della pasta: per il tipo Tenero moderatamente consistente ed elastica con piccole occhieggiature non troppo diffuse; per il tipo Duro con piccole occhieggiature non troppo diffuse.

Colore della pasta: per il tipo Tenero bianco o bianco avorio; per il tipo Duro da leggermente paglierino al giallo ocra; per entrambe le tipologie a volte sono presenti leggere erborinature naturali vicino alla crosta.

Sapore: gradevolmente profumato, moderatamente sapido per il tipo Tenero, gustoso o fortemente sapido per il tipo Duro.

Grasso sulla sostanza secca: minimo 32 %.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

L’alimentazione base o prevalente del bestiame vaccino, ed eventualmente ovino e caprino, deve essere costituita da foraggi verdi e/o conservati, oppure da foraggi affienati opportunamente integrati. Oltre il 50 % (peso) della razione delle lattifere proviene dalle zone di produzione.

Latte vaccino, eventualmente addizionato con piccole aggiunte (percentuale massima del 20 %) di latte ovino e/o caprino, eventualmente parzialmente decremato per il tipo Duro. Per l’Alpeggio è possibile la parziale scrematura sia per il tipo Tenero, sia per il tipo Duro.

La coagulazione viene effettuata ad una temperatura compresa tra i 27 °C e i 38 °C. Il caglio di origine animale deve contenere almeno l’80 % di chimosina. È consentito l’utilizzo di coagulante di origine non animale

Il «Bra» tipo Tenero e tipo Duro d’Alpeggio è quello derivante dalla lavorazione del latte ottenuto nel periodo di monticazione compreso tra il 1° giugno ed il 15 ottobre, da animali allevati al pascolo; è ammessa un’integrazione alimentare massima, a completamento di quella pascoliva, pari al 10 % della sostanza secca giornalmente inserita. Nel caso di allevamenti stanziali di montagna, è considerato «Bra» Tenero e/o Duro d’Alpeggio quello derivante dalla lavorazione del latte ottenuto da animali allevati al pascolo su terreni situati a quote superiori ai 900 m s.l.m. nel rispetto delle indicazioni sopra riportate relativamente al periodo ed alla alimentazione.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Gli allevamenti del bestiame da latte la cui produzione è destinata alla trasformazione in «Bra» devono essere ubicati nella zona geografica delimitata.

La produzione del latte, la sua trasformazione e la stagionatura devono avvenire nella zona geografica delimitata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Successivamente alla formatura, tramite l’utilizzo di apposite fascere marchianti, viene applicato il marchio di origine che riporta la scritta B stilizzata, la tipologia Duro oppure la tipologia Tenero, il numero di casello, costituito dalla sigla della provincia e da un numero a due cifre.

Il marchio di conformità è dato dall’apposizione del contrassegno cartaceo a forma circolare di diametro da 20 a 28 cm su retinatura di colore giallo paglierino per la produzione normale e verde per quella «d’Alpeggio» e dalla marchiatura impressa sullo scalzo.

Il marchio di conformità è costituito da un contrassegno cartaceo (etichetta) che riporta la scritta BRA TENERO o BRA DURO, BRA TENERO D’ALPEGGIO o BRA DURO D’ALPEGGIO e il caratteristico logo costituito dall’omino con i baffi e cappello che abbraccia la forma alla quale è stata asportata una fetta.

Il logo del formaggio Bra DOP è di colore rosso per il Bra, il Bra Tenero e il Bra Tenero d’Alpeggio e di colore marrone per il Bra Duro e il Bra Duro d’Alpeggio. Oltre a tale logo deve comparire il logo comunitario.

Solo a seguito di tale procedura il prodotto potrà essere immesso sul mercato con la Denominazione di Origine Protetta «Bra».

Per l’applicazione del contrassegno cartaceo è ammesso l’utilizzo di colla alimentare. Il medesimo logo deve essere riprodotto sul prodotto porzionato.

Pertanto i possibili loghi sono:

Image 3

Il formaggio può essere venduto sia intero che al taglio, sia porzionato che preimballato, il tipo Duro può essere preimballato anche grattugiato, per tali opzioni, possono essere riprodotti i loghi in bianco/nero. Le operazioni di porzionatura e preimballo, grattugiatura o grattugia possono essere effettuate anche al di fuori dell’area geografica di produzione.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione, del latte e del formaggio, ivi compresa la stagionatura, comprende l’intero territorio della provincia di Cuneo più il comune di Villafranca Piemonte in provincia di Torino.

5.   Legame con la zona geografica

L’area geografica di produzione, compresa tra le Alpi Marittime e Cozie che circondano la provincia di Cuneo da sud ad ovest, fasciata ad est dalle alte colline di Langa e del Roero, si caratterizza per la buona produzione di foraggi, per le grandi quantità di latte disponibili e per le condizioni climatiche particolarmente idonee all’alimentazione e all’allevamento delle razze bovine da latte. Infatti la scarsa presenza di nebbie invernali e afa estiva favoriscono una sanità eccellente degli animali in allevamento e delle colture foraggere. La provincia di Cuneo è inoltre caratterizzata da inverni più freddi e più asciutti e da estati relativamente fresche, rispetto alle zone più orientali della pianura padana. È grazie a questi fattori ambientali che nell’area di produzione si sono creati i presupposti per la produzione del formaggio «Bra».

Le brezze, provenienti dalle montagne comprese nell’area geografica, a senso alterno, fra il mattino e la notte, stabiliscono delle condizioni di bassa umidità atmosferica, idonee ad assicurare un’ottima stagionatura del prodotto.

La zona alle pendici della catena alpina e delle colline è una sorta di fertile altopiano solcato dal fiume Po, dal Tanaro e da numerosi affluenti che convergono a ventaglio.

Il «Bra» è un formaggio pressato che, nelle sue tipologie Tenero e Duro, ha una valenza strategica di consumo e conservazione per le popolazioni che lo hanno diffuso e mangiato. Infatti questo formaggio, pur traendo le sue origini dai territori della zona d’alpeggio, grazie alla capacità dell’arte casearia dei malgari che a fine estate scendevano in fondovalle, si è potuta affermare, da oltre un secolo, nelle zone di pianura sottostanti per l’elevato valore nutritivo e culturale intrinseco alla sua stessa esistenza. Nella produzione del «Bra» assumono particolare rilevanza le fasi di lavorazione, formatura e pressatura della pasta.

È un formaggio riconoscibile per la sua crosta particolare, che si presenta da chiara ed elastica per il «Bra» Tenero, imbrunita, consistente ed eventualmente oleata per il «Bra» Duro. Quando si taglia la fetta, si sente subito l’aroma particolare. Per il tipo Tenero l’odore è delicato ed invitante ed il sapore spiccatamente dolce, mentre il tipo Duro ha un gusto più deciso e gustoso, con note di dolce e di salato. Viene utilizzato per insalate e preparazioni al forno che esaltano questa peculiarità. Il «Bra» Duro grattugiato ha svariati impieghi in cucina.

L’interazione fra i fattori pedoclimatici e produttivi sono esaltate nelle caratteristiche del formaggio «Bra». Questo è dovuto alla selezione, nel corso dei secoli, di una eccezionale flora microbica autoctona responsabile delle peculiarità del formaggio in stagionatura e che rendono il «Bra» un formaggio unico e riconoscibile nelle tipologie dei formaggi pressati.

Infatti il formaggio «Bra» fa parte della storia e della cultura della Provincia di Cuneo. La città di Bra dà il nome al formaggio in quanto, storicamente, era il principale mercato di commercializzazione del prodotto. È un formaggio che ha mantenuto nel tempo le sue caratteristiche anche di aroma e di sapore. Queste caratteristiche merceologiche sono da attribuire all’area geografica di produzione perché è in quest’area che sono state generate e tramandate. Inoltre, la coesistenza di due diverse tipologie, Tenero e Duro, è il risultato della capacità dei caseificatori di utilizzare tecniche produttive molto simili, ma nello stesso tempo di ottenere sapori inconfondibili in funzione di tecniche specifiche e di diverse tempistiche di stagionatura e affinamento, con pasta compatta e mai asciutta, al punto da poter essere grattugiata.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

oppure

accedendo direttamente alla home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su «Prodotti DOP, IGP e STG» (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.