ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 506

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
15 dicembre 2021


Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2021-2022
Sedute dal 26 al 29 aprile 2021
I testi approvati del 28 aprile 2021 concernenti i discarichi relativi all'esercizio 2019 sono stati pubblicati nella GU L 340 del 24.9.2021 .
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 27 aprile 2021

2021/C 506/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sull'attuazione degli aspetti di sicurezza stradale del pacchetto controlli tecnici (2019/2205(INI))

2

2021/C 506/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sui residui chimici nel Mar Baltico, sulla base delle petizioni nn. 1328/2019 e 0406/2020 (2021/2567(RSP))

9

2021/C 506/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sulle misure tecniche e operative per un trasporto marittimo più efficiente e più pulito (2019/2193(INI))

12

2021/C 506/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sul progetto di regolamento della Commissione che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aclonifen, acrinatrina, Bacillus pumilus QST 2808, clorantraniliprolo, etirimol, lufenurone, penthiopyrad, picloram e Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134 in o su determinati prodotti (D070113/03 — 2021/2590(RPS))

20

2021/C 506/05

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sul progetto di regolamento della Commissione che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acequinocil, acibenzolar-s-metile, Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03, emamectina, flonicamid, flutolanil, fosetil, imazamox e oxathiapiprolin in o su determinati prodotti (D068354/04 — 2021/2608(RPS))

23

 

Mercoledì 28 aprile 2021

2021/C 506/06

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2021 sull'esito dei negoziati UE-Regno Unito (2021/2658(RSP))

26

2021/C 506/07

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2021 sulla protezione del suolo (2021/2548(RSP))

38

 

Giovedì 29 aprile 2021

2021/C 506/08

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 sulla tassazione del digitale: i negoziati OCSE, la residenza fiscale delle imprese digitali e una possibile imposta europea sui servizi digitali (2021/2010(INI))

54

2021/C 506/09

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia e lo Stato di diritto a Malta (2021/2611(RSP))

64

2021/C 506/10

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 sulla pandemia di COVID-19 in America latina (2021/2645(RSP))

69

2021/C 506/11

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 sulla Bolivia e l'arresto dell'ex Presidente Jeanine Añez e di altri funzionari (2021/2646(RSP))

74

2021/C 506/12

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 sulle leggi sulla blasfemia in Pakistan, in particolare il caso di Shagufta Kausar e Shafqat Emmanuel (2021/2647(RSP))

77

2021/C 506/13

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 sulla Russia, il caso di Alexei Navalny, il dispiegamento militare ai confini con l'Ucraina e gli attacchi russi nella Repubblica ceca (2021/2642(RSP))

82

2021/C 506/14

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 sul 5o anniversario dell'accordo di pace in Colombia (2021/2643(RSP))

89

2021/C 506/15

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 sulla garanzia europea per l'infanzia (2021/2605(RSP))

94

2021/C 506/16

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 sull'accessibilità e l'abbordabilità dei test COVID (2021/2654(RSP))

105

 

RACCOMANDAZIONI

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 29 aprile 2021

2021/C 506/17

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente le relazioni UE-India (2021/2023(INI))

109


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Martedì 27 aprile 2021

2021/C 506/18

Decisione del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Filip De Man (2020/2271(IMM))

119

2021/C 506/19

Decisione del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Zdzisław Krasnodębski (2020/2224(IMM))

121

2021/C 506/20

Decisione del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Ioannis Lagos (2020/2240(IMM))

123

2021/C 506/21

Decisione del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Ioannis Lagos (2020/2219(IMM))

125

2021/C 506/22

Decisione del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sulla conclusione di un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (2020/2272(ACI))

127


 

III   Atti preparatori

 

Parlamento europeo

 

Martedì 27 aprile 2021

2021/C 506/23

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (10643/20 — C9-0424/2020 — 2020/0230(NLE))

134

2021/C 506/24

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Honduras sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (12543/2020 — C9-0084/2021 — 2020/0157(NLE))

135

2021/C 506/25

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (07064/2/2020 — C9-0111/2021 — 2018/0224(COD))

136

2021/C 506/26

P9_TA(2021)0125
Programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione (08550/2019 — C9-0167/2020 — 2018/0225(CNS))
P9_TC1-CNS(2018)0225
Posizione del Parlamento europeo definita il 27 aprile 2021 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2021/… del Consiglio che istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE

141

2021/C 506/27

P9_TA(2021)0126
Istituto europeo di innovazione e tecnologia ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (COM(2019)0331 — C9-0042/2019 — 2019/0151(COD))
P9_TC1-COD(2019)0151
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 aprile 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione)

142

2021/C 506/28

P9_TA(2021)0127
Agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità di innovazione in Europa (COM(2019)0330 — C9-0043/2019 — 2019/0152(COD))
P9_TC1-COD(2019)0152
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 aprile 2021 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa, e che abroga la decisione n. 1312/2013/UE

143

2021/C 506/29

P9_TA(2021)0128
Meccanismo unionale di protezione civile ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (COM(2020)0220 — C9-0160/2020 — 2020/0097(COD))
P9_TC1-COD(2020)0097
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 aprile 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE, su un meccanismo unionale di protezione civile

144

2021/C 506/30

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Honduras sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (12543/2020 — C9-0084/2021 — 2020/0157M(NLE))

145

2021/C 506/31

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 24 marzo 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari (C(2021)01603 — 2021/2616(DEA))

151

2021/C 506/32

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (14281/1/2020 — C9-0133/2021 — 2018/0231(COD))

153

2021/C 506/33

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (05532/1/2021 — C9-0139/2021 — 2018/0202(COD))

154

2021/C 506/34

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio (06833/1/2020 — C9-0144/2021 — 2018/0207(COD))

155

2021/C 506/35

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013 (06834/1/2020 — C9-0138/2021 — 2018/0208(COD))

157

2021/C 506/36

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (14312/1/2020 — C9-0140/2021 — 2018/0236(COD))

158

 

Mercoledì 28 aprile 2021

2021/C 506/37

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2021 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (05022/2021 — C9-0086/2021 — 2020/0382(NLE))

159

2021/C 506/38

P9_TA(2021)0142
Piano di gestione pluriennale per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (COM(2019)0619 — C9-0188/2019 — 2019/0272(COD))
P9_TC1-COD(2019)0272
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 aprile 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627

160

2021/C 506/39

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (14308/1/2020 — C9-0113/2021 — 2018/0331(COD))

217

 

Giovedì 29 aprile 2021

2021/C 506/40

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 29 aprile 2021, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) (COM(2021)0130 — C9-0104/2021 — 2021/0068(COD))
[Emendamento 25, salvo diversa indicazione]

218

2021/C 506/41

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 29 aprile 2021, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) (COM(2021)0140 — C9-0100/2021 — 2021/0071(COD))
[Emendamento 1, salvo diversa indicazione]

237

2021/C 506/42

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell'Unione e abroga il regolamento (UE) n. 250/2014 (05330/1/2021 — C9-0108/2021 — 2018/0211(COD))

241

2021/C 506/43

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione) (12262/1/2020 — C9-0011/2021 — 2017/0237(COD))

242

2021/C 506/44

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (06748/1/2020 — C9-0112/2021 — 2018/0254(COD))

243

2021/C 506/45

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (06789/1/2020 — C9-0109/2021 — 2018/0227(COD))

244

2021/C 506/46

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (06077/1/2020 — C9-0110/2021 — 2018/0209(COD))

245

2021/C 506/47

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici (COM(2021)0028 — C9-0016/2021 — 2021/0015(CNS))

246

2021/C 506/48

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2022 (2020/2264(BUI))

247


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 506/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2021-2022

Sedute dal 26 al 29 aprile 2021

I testi approvati del 28 aprile 2021 concernenti i discarichi relativi all'esercizio 2019 sono stati pubblicati nella GU L 340 del 24.9.2021 .

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 27 aprile 2021

15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 506/2


P9_TA(2021)0122

Relazione sull'attuazione degli aspetti di sicurezza stradale del «pacchetto controlli tecnici»

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sull'attuazione degli aspetti di sicurezza stradale del «pacchetto controlli tecnici» (2019/2205(INI))

(2021/C 506/01)

Il Parlamento europeo,

visto il pacchetto sui controlli tecnici, che comprende la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), la direttiva 2014/46/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (2) e la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione (3),

vista la sua risoluzione del 14 novembre 2017 sul tema «Salvare vite umane: migliorare la sicurezza dei veicoli nell'UE» (4),

vista la sua risoluzione del 31 maggio 2018 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la manipolazione del contachilometri nei veicoli a motore: revisione del quadro giuridico dell'UE (5),

vista la comunicazione della Commissione del 20 luglio 2010 dal titolo «Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale» (COM(2010)0389),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «EU Road Safety Policy Framework 2021-2030 — Next steps towards “Vision Zero”» (Quadro strategico dell'UE in materia di sicurezza stradale 2021-2030 — Prossimi passi verso l'obiettivo «zero vittime») (SWD(2019)0283),

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS), in particolare l'OSS 3.6, che punta a dimezzare il numero dei morti e dei feriti a causa di incidenti stradali in tutto il mondo entro il 2020, e l'OSS 11.2, che punta a garantire a tutti l'accesso a sistemi di trasporto sicuri, economici, accessibili e sostenibili entro il 2030 e a migliorare la sicurezza stradale, segnatamente attraverso l'ampliamento dei trasporti pubblici, prestando un'attenzione particolare alle necessità delle persone in situazioni di vulnerabilità, delle donne, dei bambini, delle persone con disabilità e delle persone anziane,

vista la comunicazione della Commissione intitolata «Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro» (COM(2020)0789),

vista la sua risoluzione su una strategia europea per i sistemi di trasporto intelligenti cooperativi (6), in cui si invita la Commissione a pubblicare rapidamente una proposta legislativa sull'accesso ai dati e alle risorse di bordo dei veicoli,

vista la comunicazione della Commissione del 16 febbraio 2020 su una strategia europea per i dati (COM(2020)0066), in cui viene menzionato l'aggiornamento della legislazione vigente sull'accesso ai dati di bordo dei veicoli al fine di garantire un accesso equo a determinati dati dei veicoli,

vista la valutazione di attuazione europea commissionata dal servizio Ricerca del Parlamento europeo e pubblicata nel settembre 2020 sull'attuazione del pacchetto sui controlli tecnici,

vista la relazione della Commissione del 4 novembre 2020 sull'applicazione della direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (COM(2020)0699),

vista la relazione della Commissione del 3 novembre 2020 sull'applicazione della direttiva 2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione (COM(2020)0676),

visto lo studio commissionato dalla direzione generale della Mobilità e dei trasporti (DG MOVE) della Commissione e pubblicato nel febbraio 2019 sull'inclusione dei rimorchi leggeri e dei veicoli a due o tre ruote nell'ambito del controllo tecnico periodico,

visto lo studio commissionato dalla DG MOVE e pubblicato nel febbraio 2019 sull'inclusione di eCall nel controllo tecnico periodico dei veicoli a motore,

visto lo studio di fattibilità commissionato dalla DG MOVE e pubblicato nell'aprile 2015 sulla piattaforma di informazioni sui veicoli,

visto il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada (7),

visti l'articolo 54 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0028/2021),

A.

considerando che nel 2010 l'UE ha adottato una politica per la sicurezza stradale volta a ridurre il numero di vittime della strada del 50 % entro il 2020; che nel 2011 l'UE ha definito l'obiettivo «zero vittime», che prevede l'azzeramento del numero di vittime della circolazione stradale entro il 2050; che nel 2019 hanno perso la vita circa 22 800 persone e circa 135 000 sono state gravemente ferite sulle strade europee; che è necessario adottare misure più efficaci e più coordinate a livello dell'UE e da parte degli Stati membri per conseguire l'obiettivo «zero vittime»;

B.

considerando che, nonostante gli sforzi volti a migliorare la sicurezza stradale nell'UE, i progressi nella riduzione dei tassi di mortalità stradale sono stati, sebbene considerevoli, troppo lenti negli ultimi anni; che i difetti tecnici nei veicoli sono ritenuti la causa di circa il 5 % degli incidenti che coinvolgono i veicoli per il trasporto merci; che la scarsa manutenzione dei veicoli è ritenuta la causa del 4 % degli incidenti che coinvolgono gli utenti della strada;

C.

considerando che i dati preliminari per il 2019 mostrano che un numero inferiore di persone ha perso la vita sulle strade dell'UE rispetto all'anno precedente ma che tali progressi restano troppo lenti; che, sicuramente, l'obiettivo dell'UE di dimezzare il numero di vittime della strada tra il 2010 e la fine del 2020 sarà raggiunto all'incirca a metà, in quanto finora è stata registrata solo una riduzione del 23 %; che controlli frequenti, approfonditi e periodici dei veicoli effettuati da ispettori adeguatamente qualificati nonché i controlli tecnici su strada sono fondamentali per migliorare la sicurezza stradale;

D.

considerando che esistono enormi divergenze per quanto riguarda i tassi di mortalità stradale tra gli Stati membri, che nel paese con i risultati peggiori il numero di vittime della strada è oltre quattro volte superiore a quello che si registra nel paese con i risultati migliori, e che gli Stati membri che presentano i risultati peggiori necessitano di un monitoraggio, di un partenariato e di un sostegno speciali;

E.

considerando che permangono notevoli differenze in materia di sicurezza stradale tra gli Stati membri dell'Europa orientale e quelli dell'Europa occidentale; che i primi stanno spesso diventando la destinazione di autovetture di seconda mano provenienti dai secondi, il che può comportare rischi per la sicurezza umana e per l'ambiente che devono essere affrontati a livello dell'UE;

F.

considerando che, oltre ai problemi climatici e ambientali, i controlli tecnici dei veicoli sono anche una questione di salute pubblica, sia nell'ottica di garantire la sicurezza stradale che in relazione all'impatto delle emissioni sulla qualità dell'aria; che i recenti scandali delle emissioni hanno dimostrato la necessità di controlli indipendenti durante l'intero ciclo di vita del veicolo, tenendo conto delle sue emissioni effettive;

G.

considerando che un'analisi del recepimento e dell'attuazione da parte degli Stati membri del pacchetto sui controlli tecnici mostra che le procedure di armonizzazione devono essere rafforzate a livello dell'UE;

H.

considerando che il mercato delle autovetture di seconda mano nell'Unione europea è dalle due alle tre volte più grande rispetto al mercato delle autovetture nuove e che le frodi relative ai contachilometri delle autovetture di seconda mano compromettono la sicurezza stradale; che secondo alcuni studi la quota dei veicoli manomessi sarebbe compresa tra il 5 e il 12 % delle autovetture usate vendute sui mercati nazionali e tra il 30 e 50 % delle autovetture usate vendute a livello transfrontaliero; che solo sei Stati membri riconoscono la manipolazione del contachilometri come un reato; che la mancanza di una banca dati comune europea ostacola anche l'applicazione delle norme volte a contrastare tali pratiche fraudolente;

I.

considerando che il crescente utilizzo di funzioni di guida automatizzata richiede un aggiornamento del pacchetto sui controlli tecnici per includervi il controllo e la formazione per quanto riguarda le nuove funzioni avanzate di assistenza alla guida che saranno introdotte a partire dal 2022;

J.

considerando che alcuni Stati membri hanno già introdotto strumenti volti a ridurre al minimo la manipolazione dei contachilometri, come «Car-Pass» in Belgio e «Nationale AutoPas» (NAP) nei Paesi Bassi; che entrambi gli Stati membri si servono di una banca dati che raccoglie le letture del contachilometri a ogni intervento di manutenzione, tagliando, riparazione o controllo periodico del veicolo senza registrare alcun dato personale, e che entrambi hanno pressoché eliminato in tempi rapidi le frodi relative ai contachilometri nelle rispettive aree;

K.

considerando che la qualità delle infrastrutture stradali è di importanza fondamentale per la sicurezza stradale; che la connettività e le infrastrutture digitali rivestono e rivestiranno sempre più un'importanza fondamentale per la sicurezza stradale con l'aumento dei veicoli connessi e autonomi;

Raccomandazioni

Recepimento e attuazione del pacchetto sui controlli tecnici — obiettivi dell'UE in materia di sicurezza

1.

si compiace che il recepimento del pacchetto sui controlli tecnici e l'attuazione di alcune sue disposizioni abbiano mostrato una migliore armonizzazione delle procedure nazionali, segnatamente in relazione alla frequenza, all'oggetto e al metodo dei controlli dei veicoli;

2.

accoglie con favore il fatto che il recepimento del pacchetto sui controlli tecnici abbia contribuito a migliorare la qualità dei controlli tecnici periodici, il livello delle qualifiche degli ispettori, nonché il coordinamento degli Stati membri e le norme riguardanti i controlli su strada dei veicoli nell'ottica di migliorare la sicurezza stradale;

3.

deplora che, nonostante la migliore qualità dei controlli tecnici periodici e i suoi effetti positivi per la sicurezza stradale, il pacchetto sui controlli tecnici contenga alcune disposizioni non obbligatorie che non sono state recepite con sufficiente rigore o non sono state recepite affatto; mette in evidenza la necessità di abbandonare gradualmente le disposizioni facoltative ed elaborare un sistema di requisiti obbligatori per migliorare l'armonizzazione a livello dell'UE di aspetti quali la fissazione del carico, lo scambio di informazioni e la cooperazione tra gli Stati membri, e ricorda la particolare importanza che tali misure rivestono per le regioni transfrontaliere;

4.

si rammarica del fatto che alcuni Stati membri non abbiano recepito il pacchetto sui controlli tecnici in tempo utile e che la Commissione abbia avviato procedure d'infrazione nei confronti di uno Stato membro; esorta lo Stato membro in questione a recepire prontamente le disposizioni mancanti del pacchetto sui controlli tecnici nella sua legislazione nazionale e ad attuare pienamente tutti gli obblighi per la realizzazione di un'informazione tecnica completa, dato che la sicurezza stradale per i cittadini europei è una priorità dell'Unione europea;

5.

si rammarica che l'inadeguatezza dei fondi per le attività di controllo, nonché per il personale incaricato di tali attività, per le attrezzature e per la formazione, continui a pregiudicare il conseguimento degli obiettivi in materia di controlli tecnici; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione delle autorità nazionali responsabili della sicurezza stradale risorse finanziarie e amministrative sufficienti per attuare efficacemente il pacchetto sui controlli tecnici e la sua futura versione riveduta;

Frequenza e oggetto dei controlli

6.

si compiace che, a seguito dell'entrata in vigore del pacchetto sui controlli tecnici, il 90 % dei controlli dei veicoli siano stati effettuati secondo gli intervalli di tempo previsti dal pacchetto o con una frequenza maggiore, il che ha contribuito in larga misura a ridurre il numero di veicoli non sicuri che circolano sulle strade dell'UE; deplora tuttavia che alcuni Stati membri impongano tuttora intervalli di tempo più lunghi rispetto a quelli definiti dal pacchetto, il che riduce la sicurezza delle condizioni di circolazione; invita gli Stati membri in questione a rispettare gli intervalli di tempo stabiliti dal pacchetto senza ulteriori ritardi, in quanto sono in gioco la sicurezza e le vite dei cittadini dell'UE;

7.

invita la Commissione a valutare la possibilità di rendere più rigoroso il regime dei controlli e di introdurre l'obbligo di controlli supplementari al superamento di un determinato chilometraggio per i veicoli di categoria M1 utilizzati come taxi o ambulanze e per i veicoli di categoria N1 utilizzati dai fornitori di servizi di consegna dei pacchi, nonché di estendere tale obbligo ad altri veicoli di tali categorie utilizzati per altri scopi commerciali;

8.

osserva l'aumento dell'uso di veicoli individuali e della mobilità condivisa per il trasporto pubblico e/o per fini logistici; chiede alla Commissione di valutare se la frequenza dei controlli di tali veicoli debba essere aumentata di conseguenza, prevedendo la possibilità di un controllo annuale obbligatorio o tenendo conto, ad esempio, dell'intensità della loro circolazione in termini di chilometraggio e della relativa obsolescenza dei componenti, nonché del numero di passeggeri trasportati;

9.

osserva che il riconoscimento reciproco dei controlli tecnici dei veicoli di seconda mano importati da altri Stati membri non è contemplato nei casi in cui gli Stati membri prevedono una diversa periodicità dei controlli, per cui il pacchetto prevede solo un riconoscimento reciproco limitato a tale riguardo; invita la Commissione a includere una certificazione UE per le autovetture di seconda mano nella prossima revisione del pacchetto sui controlli tecnici;

10.

osserva che i motociclisti sono considerati utenti vulnerabili della strada e che i tassi di mortalità tra i motociclisti sono i più lenti a diminuire rispetto a tutti gli utenti di veicoli nell'UE; rileva che la manomissione e le modifiche dei ciclomotori, in particolare, aumentano il rischio di incidenti per gli adolescenti e i giovani adulti; invita pertanto la Commissione a valutare la possibilità di estendere l'obbligo di effettuare controlli su strada ai veicoli a due o tre ruote, compreso l'obiettivo minimo di controllo annuo del 5 %, in quanto tali veicoli sono al momento completamente esclusi dal campo di applicazione della direttiva 2014/47/UE;

11.

invita la Commissione a valutare la possibilità di porre fine alle deroghe all'obbligo di controlli tecnici periodici per i veicoli a due o tre ruote, come permette attualmente la direttiva 2014/45/UE; invita la Commissione a esaminare, nella sua prossima valutazione, la possibilità di includere nel regime di controllo tecnico periodico obbligatorio anche le categorie di veicoli a due o tre ruote con motore di cilindrata inferiore a 125 cm3 e i rimorchi leggeri, sulla base dei dati pertinenti sugli incidenti stradali e dei fattori costi/benefici, quali la vicinanza dei centri di controllo nelle zone remote, gli oneri amministrativi e i costi finanziari per i cittadini dell'UE; chiede alla Commissione di basare la sua valutazione su un confronto dei risultati tra i paesi in cui sono già in vigore controlli tecnici periodici per tutti i veicoli di tali categorie e i paesi che non effettuano tali controlli e degli effetti sulla sicurezza stradale; chiede l'introduzione di un calendario di controllo supplementare, basato sul chilometraggio raggiunto, per i motocicli utilizzati per la consegna di pacchi o di generi alimentari o per altri trasporti commerciali di merci o persone;

12.

osserva che il livello di tolleranza per quanto riguarda i controlli tecnici periodici scaduti varia ampiamente tra gli Stati membri e va da un massimo di quattro mesi a una tolleranza zero; invita la Commissione ad armonizzare il livello di tolleranza introducendo un breve periodo di tempo di tolleranza massima che non comprometta l'esecuzione tempestiva dei controlli tecnici periodici e aumentando le sanzioni corrispondenti in caso di inadempienza;

13.

ricorda che i veicoli adattati per la guida da parte di persone con disabilità dispongono di funzionalità e configurazioni particolari; sottolinea che i veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri con disabilità devono essere conformi a condizioni tecniche specifiche, ad esempio devono essere dotati di cinture integrate nei sedili e disporre di spazi adattati per garantire la sicurezza dei passeggeri; sottolinea la necessità di garantire che tutte queste caratteristiche essenziali siano debitamente prese in considerazione in ciascun controllo;

14.

deplora che gli Stati membri abbiano finora adottato solo misure generiche nel recepimento delle disposizioni sulle sanzioni per le frodi relative ai contachilometri; esorta gli Stati membri a rispettare tale chiaro requisito del pacchetto sui controlli tecnici, a trasporre senza ulteriori ritardi misure più mirate nella loro legislazione nazionale e a predisporre le risorse finanziarie e umane necessarie per la loro applicazione; si rammarica del fatto che l'attuale disposizione sulle sanzioni per le frodi relative ai contachilometri resti vaga, in quanto prevede soltanto che queste ultime siano «efficaci, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie», lasciando gli importi effettivi e le corrispondenti misure dissuasive ampiamente alla discrezione degli Stati membri; ritiene che la prossima revisione dovrebbe prevedere sanzioni più armonizzate e concrete per le frodi relative ai contachilometri, nonché ulteriori solide misure antimanomissione, compresi adeguati meccanismi di cibersicurezza e tecnologie di cifratura per ostacolare la manomissione elettronica e facilitarne l'individuazione; invita la Commissione a stabilire che agli organismi di controllo sia garantito l'accesso a taluni dati, funzioni e informazioni sui software specifici del veicolo; chiede che gli Stati membri siano tenuti a creare barriere giuridiche, tecniche e operative al fine di rendere impossibili le manomissioni dei contachilometri; sottolinea che l'assenza di una banca dati coerente per la raccolta di dati sul chilometraggio delle autovetture usate, reciprocamente riconosciuta e scambiata tra gli Stati membri, costituisce un ostacolo fondamentale per l'individuazione delle frodi relative ai contachilometri;

15.

invita la Commissione a includere nella prossima revisione del pacchetto disposizioni obbligatorie che consentano agli Stati membri di registrare le letture obbligatorie dei contachilometri in occasione di ciascun controllo, tagliando, manutenzione e importante riparazione a partire dalla prima immatricolazione del veicolo;

16.

invita la Commissione a tenere in debito conto le nuove prove delle emissioni in condizioni di guida reali previste dal regolamento Euro 6 e le eventuali revisioni future; invita la Commissione a includere misurazioni che riflettano tali prove nell'ambito dei controlli tecnici periodici e qualsiasi altro possibile sviluppo nella prossima revisione del pacchetto sui controlli tecnici; invita la Commissione e gli Stati membri ad armonizzare le tecnologie per la misurazione delle emissioni nell'ambito dei controlli tecnici e i livelli massimi tollerabili, al fine di garantire che tutti i veicoli sulle strade europee rispettino le norme in materia di emissioni;

Attrezzature utilizzate e formazione degli ispettori

17.

si compiace che in tutti gli Stati membri, a seguito dell'entrata in vigore del pacchetto sui controlli tecnici, le attrezzature di controllo siano state armonizzate e rispettino determinati requisiti minimi, migliorando di conseguenza l'uniformità dei controlli tecnici in tutta l'UE;

18.

osserva che, sebbene tutti gli Stati membri abbiano introdotto qualifiche minime per gli ispettori che eseguono i controlli tecnici, alcuni non soddisfano i requisiti di cui all'allegato IV della direttiva 2014/45/UE sui controlli tecnici periodici; invita tali Stati membri ad allineare i loro requisiti di conseguenza; invita la Commissione a promuovere tra gli Stati membri uno scambio di buone pratiche e di insegnamenti appresi per quanto riguarda le modalità di attuazione dell'allegato IV della direttiva 2014/45/UE e a valutare la necessità di corsi di aggiornamento periodici e di opportuni esami; invita la Commissione a promuovere aggiornamenti regolari e l'armonizzazione dei contenuti formativi tra gli Stati membri al fine di adeguare le conoscenze e le competenze degli ispettori al processo di automazione e digitalizzazione del settore automobilistico, in particolare per quanto riguarda i sistemi avanzati di assistenza alla guida, i sistemi senza conducente e l'uso di sistemi elettronici di scambio di informazioni tra le autorità nazionali responsabili della sicurezza stradale, anche in relazione alla condivisione sicura dei dati, alla cibersicurezza e alla protezione dei dati personali dei conducenti; sottolinea che le manipolazioni e le frodi relative ai dispositivi di sicurezza elettronici, come ad esempio i sistemi avanzati di assistenza alla guida, comportano un rischio elevato per la sicurezza e devono pertanto essere individuate dagli ispettori; sottolinea che gli ispettori dovrebbero ricevere una formazione specifica sul controllo dell'integrità del software;

19.

ribadisce la necessità di adottare misure volte a garantire l'indipendenza degli ispettori e degli organismi di controllo dal settore del commercio, della manutenzione e della riparazione dei veicoli, al fine di evitare conflitti di interesse finanziari, anche per quanto riguarda il controllo delle emissioni, fornendo nel contempo maggiori garanzie in termini di responsabilità civile per tutte le parti;

Controlli tecnici su strada e fissazione del carico

20.

osserva che, secondo le relazioni della Commissione, i controlli su strada dei veicoli commerciali sono diminuiti nel corso degli ultimi sei anni; deplora tale tendenza e ricorda che nel quadro del pacchetto sui controlli tecnici dal 2018 gli Stati membri sono tenuti a garantire l'esecuzione di un numero minimo di controlli su strada in relazione al numero di veicoli immatricolati sul loro territorio (5 %); invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi per raggiungere l'obiettivo minimo del 5 % e ricorda che la prima relazione sull'esame di tale obiettivo per il periodo 2019-2020 dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2021; invita la Commissione a includere i veicoli di categoria N1 (8) utilizzati per finalità di trasporto di merci su strada nell'ambito dei controlli su strada, dato il loro aumento in termini numerici e il loro chilometraggio elevato;

21.

invita la Commissione a collaborare con gli Stati membri per migliorare ulteriormente la qualità e la natura non discriminatoria dei controlli su strada in linea con norme del mercato interno, ad esempio definendo e raccogliendo dati su indicatori chiave di prestazione e incoraggiando il ricorso a sistemi di classificazione del rischio per rendere più mirati i controlli e le sanzioni, in particolare nei confronti di chi commette violazioni reiterate, nel pieno rispetto del quadro dell'UE in materia di protezione dei dati;

22.

deplora che i tagli apportati alla spesa pubblica nazionale finalizzata all'applicazione delle norme sulla sicurezza stradale e alla manutenzione delle strade sembrino aver contribuito a controlli su strada meno frequenti negli ultimi anni; invita a tale proposito le autorità nazionali a stanziare maggiori risorse per il finanziamento delle attività di controllo, in particolare in vista della potenziale introduzione del controllo obbligatorio per nuovi tipi di veicoli;

23.

si rammarica del fatto che le disposizioni del pacchetto sui controlli tecnici riguardanti il controllo della fissazione del carico non siano obbligatorie, il che ha fatto sì che solo pochi Stati membri abbiano recepito le misure di sicurezza pertinenti; conclude pertanto che, a tale riguardo, l'armonizzazione è lungi dall'essere conseguita; esorta la Commissione a proporre un rafforzamento di tali disposizioni nella prossima revisione, anche per quanto riguarda i requisiti minimi armonizzati per la fissazione del carico, le attrezzature obbligatorie di fissazione del carico per ciascun veicolo e il ventaglio di competenze, formazione e conoscenze minime richieste per il personale addetto alla fissazione del carico e per gli ispettori;

Registri di informazioni e scambio di dati tra Stati membri

24.

si rammarica del fatto che solo pochi Stati membri tengano una banca dati elettronica nazionale delle carenze gravi e pericolose individuate attraverso i controlli su strada e che gli Stati membri comunichino raramente i risultati di tali controlli al punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato; deplora che il pacchetto sui controlli tecnici non preveda alcuna misura che lo Stato membro di immatricolazione dovrebbe adottare dopo la notifica di tali carenze gravi e pericolose; esorta la Commissione a rafforzare tali disposizioni nella prossima revisione, anche attraverso la definizione di un insieme unificato di misure che dovrebbero essere adottate dallo Stato membro di immatricolazione dopo aver ricevuto una notifica;

25.

invita la Commissione a valutare, alla luce della registrazione elettronica dei dati dei veicoli prevista dal pacchetto sui controlli tecnici, la possibilità di modificare la direttiva 2014/46/UE relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli allo scopo di sopprimere l'obbligo di fornire documenti fisici e l'obbligo per il conducente di presentare certificati di immatricolazione stampati; osserva che dovrebbero essere stabilite le condizioni necessarie per permettere agli ispettori di avvalersi appieno dei registri elettronici;

26.

invita gli Stati membri ad agevolare lo scambio sistematico dei dati sui controlli tecnici e sulle letture dei contachilometri tra le rispettive autorità competenti per il controllo, l'immatricolazione e l'omologazione dei veicoli, i produttori di strumenti di prova e i costruttori di veicoli; accoglie con favore, a tale riguardo, lo studio di fattibilità della Commissione sulla piattaforma di informazioni sui veicoli; invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi per garantire la creazione di una piattaforma di informazioni sui veicoli nel quadro della prossima revisione al fine di accelerare e agevolare lo scambio di dati e garantire un coordinamento più efficace tra gli Stati membri; sottolinea che tale piattaforma di informazioni sui veicoli dovrebbe consentire un processo di controllo e di scambio di dati senza supporti cartacei, nel pieno rispetto della cibersicurezza e della protezione dei dati nei confronti di terzi; si compiace, a tale riguardo, dell'introduzione da parte della Commissione della piattaforma MOVEHUB dell'UE e del suo modulo ODOCAR recentemente sviluppato, che fornisce un'infrastruttura informatica per lo scambio di letture dei contachilometri in tutta l'Unione sulla base dell'utilizzo di una banca dati, compresa la possibilità di scambiare informazioni con la rete Eucaris; invita la Commissione a valutare se l'uso della piattaforma MOVEHUB dell'UE debba essere reso obbligatorio per gli Stati membri in una futura revisione;

27.

invita la Commissione a valutare, in occasione della prossima revisione, la possibilità di includere, nel quadro dello scambio di dati obbligatorio sulla storia dei veicoli tra le autorità di immatricolazione, non soltanto le letture dei contachilometri ma anche le informazioni sugli incidenti e la frequenza dei malfunzionamenti significativi, in quanto ciò consentirebbe ai cittadini dell'UE di essere protetti dalle frodi e meglio informati sulla storia e sullo stato dei loro veicoli e su precedenti riparazioni nascoste; ritiene che gli incidenti stradali dovrebbero comportare controlli supplementari, il che contribuisce a garantire che i veicoli siano riparati correttamente e a migliorare la sicurezza stradale;

Un quadro adeguato alle esigenze future

28.

invita la Commissione a prendere in debita considerazione il progresso tecnico dei dispositivi di sicurezza dei veicoli in occasione della prossima revisione; osserva che, in virtù del regolamento (UE) 2019/2144, i nuovi veicoli dovranno iniziare a essere dotati di nuovi sistemi avanzati di sicurezza e di assistenza alla guida a partire dal 2022; invita la Commissione a includere tali nuovi sistemi nell'ambito dei controlli tecnici periodici, nonché delle competenze e delle conoscenze degli ispettori dei veicoli, e a ridurre il rischio di manomissione e manipolazione di tali sistemi; chiede alla Commissione di includere anche il sistema eCall, come pure i software e gli aggiornamenti via etere, nei controlli tecnici periodici (9) e di elaborare orientamenti e norme per i controlli di sicurezza periodici e le ispezioni dei veicoli autonomi e connessi; invita la Commissione a valutare la possibilità di continuare a utilizzare sensori integrati nei veicoli nel quadro dei controlli su strada e a prestare particolare attenzione ai requisiti specifici dei sistemi di autodiagnosi dei veicoli e al principio fondamentale della salute pubblica; invita, a tale proposito, i costruttori di automobili e le autorità a cooperare all'attuazione di nuove tecnologie di assistenza alla guida, al fine di garantire il rispetto permanente delle norme e di contribuire a prevedere le tendenze future;

29.

rileva inoltre la diffusione di nuovi modi di trasporto che utilizzano le strade pubbliche, come ad esempio scooter elettrici, onewheel e hoverboard, tra gli altri; chiede che la Commissione valuti se tali nuovi modi di trasporto debbano essere presi in considerazione nella futura revisione, nell'ottica di migliorare la sicurezza stradale;

30.

invita la Commissione a organizzare nei prossimi anni un Anno europeo della sicurezza stradale, in preparazione del 2030, come tappa intermedia verso il conseguimento dell'obiettivo «zero vittime»;

31.

invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare finanziamenti adeguati per garantire la qualità delle infrastrutture stradali, in particolare per la loro manutenzione; invita inoltre la Commissione a rafforzare il suo approccio alla manutenzione adottando adeguate misure volte a migliorare la pianificazione a lungo termine della manutenzione da parte degli Stati membri; osserva che la connettività e la sicurezza digitale saranno di importanza fondamentale per la futura diffusione dei veicoli connessi e autonomi;

o

o o

32.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51.

(2)  GU L 127 del 29.4.2014, pag. 129.

(3)  GU L 127 del 29.4.2014, pag. 134.

(4)  GU C 356 del 4.10.2018, pag. 2.

(5)  GU C 76 del 9.3.2020, pag. 151.

(6)  GU C 162 del 10.5.2019, pag. 2.

(7)  GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1.

(8)  Veicoli utilizzati per il trasporto di merci e aventi una massa massima non superiore a 3,5 tonnellate (ad esempio, camioncini e furgoni).

(9)  Cfr. gli allegati I e III della direttiva 2014/45/UE.


15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 506/9


P9_TA(2021)0123

Residui chimici nel Mar Baltico sulla base delle petizioni nn. 1328/2019 e 0406/2020, a norma dell'articolo 227, paragrafo 2, del regolamento

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sui residui chimici nel Mar Baltico, sulla base delle petizioni nn. 1328/2019 e 0406/2020 (2021/2567(RSP))

(2021/C 506/02)

Il Parlamento europeo,

viste le petizioni nn. 1328/2019 e 0406/2020,

visti l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, gli articoli 4 e 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e gli articoli 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE,

visti la sua risoluzione del 18 settembre 1997 sul problema ecologico del Mar Baltico (1), l'obiettivo della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (2) di ridurre l'inquinamento e le sostanze pericolose, e l'impegno degli Stati membri a monitorare le munizioni chimiche sottomarine a norma della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (3),

visti gli impegni a «salvare il mare» e rendere la regione del Mar Baltico un leader mondiale in materia di sicurezza marittima nel contesto della strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico, e l'impegno degli Stati membri a eliminare gli ordigni inesplosi e le munizioni chimiche riversate in mare a norma del piano d'azione della strategia dell'UE per la sicurezza marittima,

visti l'obiettivo «inquinamento zero» della Commissione per un ambiente privo di sostanze tossiche, come definito alla sezione 2.1.8 della comunicazione della Commissione, dell'11 dicembre 2019, sul Green Deal europeo (COM(2019)0640), e l'impegno dell'UE ad arrestare la perdita della biodiversità e a diventare un leader mondiale nel far fronte alla crisi globale della biodiversità conformemente alla sua strategia sulla biodiversità fino al 2020 e alla sua strategia sulla biodiversità per il 2030,

visti gli obblighi assunti dagli Stati parte a norma dell'articolo 2 della convenzione del 1992 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali e dell'articolo 4 del relativo Protocollo su acqua e salute del 1999,

visto l'imminente programma interregionale per la regione del Mar Baltico per il periodo 2021-2027 della Commissione,

visti la convenzione di Helsinki del 1992 sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico, il piano d'azione per il Mar Baltico e le risultanze della commissione per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico (HELCOM) sulle munizioni chimiche riversate in mare,

visti gli impegni degli Stati nel contesto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, segnatamente il target 3.9 di ridurre il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da contaminazione, il target 6.3 di migliorare la qualità dell'acqua eliminando le discariche e riducendo il rilascio di sostanze chimiche pericolose, e i target 14.1 e 14.2 di prevenire l'inquinamento marino e di proteggere l'ecosistema marino e costiero,

viste la risoluzione 1612(2008) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulle munizioni chimiche sepolte nel Mar Baltico e la relazione del 28 aprile 2008 che la accompagna,

viste le deliberazioni sulle petizioni nn. 1328/2019 e 0406/2020 in occasione della riunione della commissione per le petizioni del 3 dicembre 2020,

visto l'articolo 227, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che dalla fine della Seconda guerra mondiale sono state riversate nel Mar Baltico come minimo 50 000 tonnellate di armi chimiche e convenzionali contenenti sostanze pericolose (quali iprite, gas lacrimogeno e agenti chimici nervini e soffocanti);

B.

considerando che tali munizioni hanno una degradazione lenta e rilasciano sostanze tossiche nell'acqua, costituendo un pericolo per la salute umana poiché contaminano gli alimenti e provocano gravi bruciature e intossicazioni a seguito di un contatto diretto, danneggiando gli ecosistemi marini e la biodiversità e mettendo a repentaglio le attività economiche locali quali la pesca, l'estrazione di risorse naturali e la generazione di energia rinnovabile presso le centrali elettriche;

C.

considerando che, per via della sua situazione geografica, il Mar Baltico è un mare semichiuso con un lento ricambio d'acqua e una capacità di autopulizia molto ridotta; che è ritenuto uno dei mari più inquinati del mondo, con livelli di ossigeno che diminuiscono nelle sue acque profonde, il che sta già mettendo in pericolo la flora e fauna marina;

D.

considerando che sono state condotte ricerche importanti dal gruppo di lavoro ad hoc dell'HELCOM sulle munizioni chimiche scaricate (CHEMU), dal progetto finanziato dall'UE dal titolo «Modelling of Ecological Risks related to Sea-Dumped Chemical Weapons» (Modellizzazione dei rischi ecologici associati alle armi chimiche riversate in mare, MERCW) e dai gruppi di esperti ad hoc dell'HELCOM per l'aggiornamento e la revisione delle informazioni esistenti sulle munizioni chimiche riversate nel Mar Baltico (MUNI) e sui rischi ambientali degli oggetti sommersi pericolosi (SUBMERGED);

E.

considerando che durante il convegno sulle sfide poste dalle munizioni inesplose nel Mar Baltico tenutosi a Bruxelles il 20 febbraio 2019 è stata espressa la necessità di una maggiore cooperazione;

F.

considerando che la comunità internazionale è sprovvista di informazioni affidabili relative al volume, alla natura e alla localizzazione delle munizioni smaltite a causa di una scarsa documentazione di tali attività e di ricerche insufficienti sul fondale marino del Mar Baltico;

G.

considerando che non è stato raggiunto un consenso sullo stato attuale delle munizioni, sull'esatto pericolo che rappresentano e sulle possibili soluzioni a tale problema;

H.

considerando che il programma interregionale per la regione del Mar Baltico ha fornito finanziamenti per i progetti CHEMSEA, relativo alla valutazione e ricerca delle munizioni chimiche per il periodo 2011-2014, DAIMON, relativo al supporto decisionale riguardante le munizioni in mare per il periodo 2016-2019, e DAIMON 2 per il periodo 2019-2021, per un totale di 10,13 milioni di EUR (di cui 7,8 milioni di EUR, pari al 77 %, provenivano dal Fondo europeo di sviluppo regionale); che i suddetti progetti hanno studiato i luoghi di scarico e il contenuto e lo stato delle munizioni, nonché le loro reazioni alle condizioni del Mar Baltico, e hanno fornito alle amministrazioni strumenti decisionali e formazione in merito alle tecnologie usate per l'analisi dei rischi, i metodi di bonifica e la valutazione di impatto ambientale;

I.

considerando che la questione delle munizioni chimiche e convenzionali scaricate in mare è attualmente oggetto di esame da parte della NATO, che possiede strumenti, attrezzature ed esperienza adeguati per risolvere positivamente il problema;

J.

considerando che il progetto CHEMSEA, conclusosi alla fine del 2014, ha riscontrato che, sebbene i siti di scarico delle munizioni chimiche non rappresentino una minaccia immediata, continueranno a costituire un problema per il Mar Baltico;

K.

considerando che l'elevata densità di trasporto e l'alto tasso di attività economica nella regione del Mar Baltico, rendono tale questione non soltanto un problema ambientale, bensì anche un problema con considerevoli implicazioni economiche, anche per l'industria della pesca;

1.

sottolinea che i pericoli ambientali e per la salute rappresentati dalle munizioni smaltite nel Mar Baltico dopo la Seconda guerra mondiale non costituiscono soltanto una questione regionale europea, bensì un grave problema mondiale con effetti transfrontalieri a breve e lungo termine imprevedibili;

2.

esorta la comunità internazionale ad adottare uno spirito di cooperazione e solidarietà genuina per migliorare il monitoraggio delle munizioni scaricate, al fine di ridurre al minimo gli eventuali rischi per le attività e l'ambiente marini; esorta tutte le parti terze in possesso di informazioni confidenziali relative alle attività di scarico e alla loro localizzazione esatta a renderle disponibili e a consentire l'accesso, con carattere d'urgenza, alle stesse ai paesi interessati, alla Commissione e al Parlamento;

3.

chiede alla Commissione e al comitato congiunto di programmazione del programma interregionale per la regione del Mar Baltico di garantire un finanziamento adeguato alla ricerca e alle azioni necessarie per risolvere i pericoli costituiti dalle munizioni riversate nel Mar Baltico; accoglie con favore i grandi sforzi profusi e la ricerca costruttiva condotta da HELCOM e nel quadro dei progetti CHEMSEA, DAIMON e DAIMON 2 finanziati dal programma interregionale per la regione del Mar Baltico;

4.

invita tutte le parti coinvolte a rispettare il diritto ambientale internazionale e a fornire contributi finanziari aggiuntivi al programma interregionale per la regione del Mar Baltico per il periodo 2021-2027; accoglie con favore il programma transnazionale Interreg per la regione del Mar Baltico per il periodo 2021-2027, che finanzierà misure volte a ridurre l'inquinamento del Mar Baltico;

5.

sottolinea la necessità di monitorare regolarmente lo stato di corrosione delle munizioni e di eseguire una valutazione del rischio ambientale aggiornata sugli impatti che i contaminanti rilasciati hanno sulla salute umana, sugli ecosistemi marini e sulla biodiversità della regione;

6.

accoglie con favore gli sforzi profusi a livello nazionale, quali la mappatura dei luoghi in cui si trovano le munizioni scaricate e il monitoraggio e la rimozione dei materiali pericolosi;

7.

pone l'accento sull'importanza, a tale riguardo, dei meccanismi di cooperazione interregionale e interstatale, dell'accesso gratuito all'informazione pubblica e dello scambio efficiente di conoscenze e ricerche scientifiche;

8.

invita la Commissione, ai fini dell'obiettivo «inquinamento zero» per un ambiente privo di sostanze tossiche, a istituire un gruppo di esperti composto dagli Stati membri interessati e da altri portatori di interessi e organizzazioni, incaricato del mandato seguente: i) studiare e mappare i luoghi esatti delle aree contaminate; ii) proporre adeguate soluzioni rispettose dell'ambiente ed efficaci in termini di costi per il monitoraggio e la pulizia dell'inquinamento, con lo scopo ultimo di rimuovere o neutralizzare completamente i materiali pericolosi ove l'estrazione risulti impossibile; iii) elaborare strumenti di supporto decisionale affidabili; iv) condurre una campagna di sensibilizzazione per informare i gruppi interessati (quali pescatori, residenti locali, turisti e investitori) in merito ai potenziali rischi economici e per la salute; ed v) elaborare orientamenti di risposta alle emergenze per le catastrofi ambientali;

9.

si rammarica del fatto che gli 8,8 milioni di EUR stanziati a titolo dello strumento europeo di vicinato non siano stati usati affatto per i progetti DAIMON e DAIMON 2 nel contesto del programma interregionale per la regione del Mar Baltico;

10.

invita la Commissione a coinvolgere tutte le istituzioni e agenzie dell'UE pertinenti, inclusa l'Agenzia europea per la difesa, a utilizzare tutte le risorse disponibili e ad assicurarsi che il problema sarà integrato in tutti i processi di programmazione e le politiche dell'UE pertinenti, compresi la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e il piano d'azione della strategia dell'UE per la sicurezza marittima;

11.

chiede alla Commissione di garantire che la questione delle munizioni riversate nei mari europei sia inclusa nei programmi orizzontali, affinché sia possibile presentare progetti relativi a regioni colpite dallo stesso problema (il Mare Adriatico e il Mar Ionio, il Mare del Nord e il Mar Baltico) e si faciliti lo scambio di esperienze e migliori pratiche;

12.

chiede alla Commissione di dedicare sforzi congiunti alla lotta contro l'inquinamento nel Mar Baltico e di promuovere tutti i tipi di cooperazione regionale, nazionale e internazionale a tal fine, ivi compreso attraverso il suo partenariato con la NATO;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e degli altri Stati interessati.

(1)  GU C 304 del 6.10.1997, pag. 147.

(2)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(3)  GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.


15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 506/12


P9_TA(2021)0131

Un trasporto marittimo più efficiente e più pulito

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sulle misure tecniche e operative per un trasporto marittimo più efficiente e più pulito (2019/2193(INI))

(2021/C 506/03)

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (1),

vista la sua posizione adottata in prima lettura il 16 settembre 2020 sul sistema globale di rilevazione dei dati sul consumo di combustibile delle navi (2),

visto il terzo studio dell'Organizzazione marittima internazionale sui gas a effetto serra (3),

vista la relazione finale del quarto studio dell'Organizzazione marittima internazionale sui gas a effetto serra (4),

vista la dichiarazione ministeriale adottata nel dicembre 2019 dalle parti contraenti della Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (Convenzione di Barcellona),

vista la relazione annuale 2019 della Commissione sulle emissioni di CO2 nel settore del trasporto marittimo,

vista la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (5),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visto il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0029/2021),

A.

considerando che il trasporto marittimo e i porti svolgono un ruolo fondamentale per l'economia dell'Unione, dal momento che quasi il 90 % degli scambi esterni di merci avviene via mare (6), e che svolgono un ruolo importante per il turismo; che il trasporto marittimo e i porti sono fondamentali per garantire la continuità delle catene di approvvigionamento, come dimostrato durante la pandemia di COVID-19; che il contributo economico complessivo del settore marittimo dell'UE al PIL di quest'ultima era pari a 149 miliardi di EUR nel 2018 e che detto settore assicura oltre due milioni di posti di lavoro (7); che nel 2018, in termini di impatto economico diretto, il settore del trasporto marittimo assicurava nell'Unione 685 000 posti di lavoro in mare e a terra; che il 40 % della flotta mondiale per stazza lorda è controllato dall'Unione europea;

B.

considerando che il trasporto marittimo di merci e passeggeri è un fattore chiave per la coesione economica, sociale e territoriale dell'UE, in particolare per quanto concerne la connettività e l'accessibilità delle regioni periferiche, insulari e ultraperiferiche; che a tale riguardo l'UE dovrebbe investire nella competitività del settore marittimo e nella sua capacità di realizzare la transizione sostenibile;

C.

considerando che anche il settore marittimo dell'UE dovrebbe contribuire a contrastare la perdita di biodiversità e il degrado ambientale e concorrere al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e della strategia sulla biodiversità per il 2030;

D.

considerando che la salute degli oceani e la conservazione e il ripristino dei loro ecosistemi sono essenziali per l'umanità in quanto regolano il clima, producono almeno la metà dell'ossigeno presente nell'atmosfera terrestre, ospitano biodiversità, sono una fonte di sicurezza alimentare e di salute umana a livello globale e creano attività economiche quali la pesca, i trasporti, il commercio, il turismo, le energie rinnovabili e i prodotti sanitari, che dovrebbero fondarsi sul principio di sostenibilità;

E.

considerando che il settore marittimo è regolamentato sia a livello dell'UE che a livello internazionale e dipende ancora in misura considerevole dai combustibili fossili; che il sistema per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di CO2 generate dal trasporto marittimo è attualmente in fase di revisione, al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del trasporto marittimo nelle acque dell'UE;

F.

considerando che il settore compie sforzi costanti per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, segnatamente attraverso il rispetto del quadro normativo vigente e l'applicazione delle tecnologie sinora sviluppate;

G.

considerando che finanziamenti adeguati sono pertanto essenziali per realizzare tale transizione necessaria; che ulteriori attività di ricerca e innovazione sono fondamentali per conseguire un trasporto marittimo a zero emissioni di carbonio;

H.

considerando che il trasporto marittimo internazionale produce circa 940 milioni di tonnellate di CO2 all'anno ed è responsabile di circa il 2,5 % delle emissioni globali di gas a effetto serra (8); che i trasporti marittimi si ripercuotono altresì negativamente sull'ambiente attraverso il loro contributo ai cambiamenti climatici nonché mediante diverse fonti di inquinamento come il degassaggio, i motori lasciati accesi nei porti, lo sversamento dell'acqua di zavorra, gli idrocarburi, i metalli pesanti e le sostanze chimiche nonché i container dispersi in mare, che danneggiano a loro volta la biodiversità e gli ecosistemi; che le regolamentazioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) volte a ridurre le emissioni di SOx delle navi sono entrate in vigore per la prima volta nel 2005 nell'ambito della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Convenzione MARPOL), e che i limiti di emissione di SOx sono stati progressivamente inaspriti, con un tenore massimo di zolfo attualmente pari allo 0,5 % e, nelle zone di controllo delle emissioni, allo 0,1 %; che tale decisione dovrebbe contribuire alla riduzione delle emissioni; che l'IMO prevede di approvare una regolamentazione globale sulla limitazione delle emissioni di particolato carbonioso nel 2021; che il trasporto marittimo rappresenta il modo di trasporto più efficiente in termini di energia sulla base della quantità di carico trasportato e delle rispettive emissioni per tonnellata di merci trasportate e per chilometro percorso;

I.

considerando che, se non saranno rapidamente adottate misure di attenuazione, le emissioni generate dal trasporto marittimo internazionale potrebbero registrare un aumento compreso tra il 90 % circa delle emissioni del 2008 nel 2018 e il 90-130 % delle emissioni del 2008 entro il 2050 (9), il che costituisce un contributo insufficiente al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi;

J.

considerando che è necessario limitare e contrastare tutte le emissioni del settore marittimo suscettibili di pregiudicare la qualità dell'aria e la salute dei cittadini dopo aver condotto una valutazione d'impatto della normativa pertinente;

K.

considerando che l'Unione dovrebbe conservare un elevato livello di ambizione in materia di riduzione delle emissioni nel settore marittimo a livello sia internazionale sia dell'UE;

L.

considerando che le tecnologie e le soluzioni pulite dovrebbero essere adeguate ai diversi tipi di navi e segmenti navali; che la ricerca, gli investimenti e un sostegno adeguato sono fondamentali per garantire soluzioni innovative e una transizione sostenibile del settore marittimo;

M.

considerando che gli investimenti pubblici e privati legati alla decarbonizzazione del settore marittimo devono essere in linea con il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (10), nonché con i principi chiave della transizione giusta, tra cui creazione di posti di lavoro di qualità, garanzie di riqualificazione e ricollocamento e adozione di misure strutturali in materia di salute e sicurezza per tutti i lavoratori, prestando particolare attenzione alle opportunità delle donne e dei giovani lavoratori al fine di diversificare la forza lavoro del settore marittimo; che è fondamentale garantire al personale marittimo una formazione adeguata e condizioni di lavoro dignitose, tra l'altro per prevenire incidenti, anche ambientali;

N.

considerando che la Commissione sta lavorando a una valutazione d'impatto concernente l'integrazione del trasporto marittimo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni (ETS) dell'UE;

O.

considerando che una transizione climaticamente neutra del settore del trasporto marittimo entro il 2050 è necessaria per conseguire gli obiettivi del Green Deal;

Regimi di incentivazione dell'energia pulita

1.

deplora che sul mercato europeo esista una distorsione della concorrenza tra i combustibili fossili, che beneficiano di un trattamento fiscale più favorevole, e i combustibili alternativi puliti prodotti da fonti rinnovabili; invita la Commissione a porre rimedio a tale situazione proponendo di ripristinare norme in materia di concorrenza leale, applicando al trasporto marittimo il principio «chi inquina paga» e incoraggiando e incentivando ulteriormente, anche attraverso esenzioni fiscali, l'utilizzo di alternative ai combustibili pesanti, le quali stanno riducendo sensibilmente l'impatto sul clima e sull'ambiente del settore marittimo;

2.

riconosce l'impatto dell'utilizzo dell'olio combustibile pesante; sottolinea la necessità di contrastare efficacemente le emissioni prodotte dai combustibili impiegati dalle navi e di ridurre gradualmente l'utilizzo dell'olio combustibile pesante nel settore del trasporto marittimo, non solo come combustibile in sé, ma anche come sostanza di miscelazione per i combustibili marini; rileva che è necessario garantire la neutralità tecnologica purché essa sia coerente con gli obiettivi dell'UE in materia di ambiente; osserva che nel trasporto marittimo mancano criteri adeguati e armonizzati a livello dell'UE sulla cessazione della qualifica di rifiuto; pone l'accento sulla necessità di evitare la rilocalizzazione delle emissioni di CO2 e di preservare la competitività del settore del trasporto marittimo europeo;

3.

ricorda che il settore marittimo dovrebbe contribuire agli sforzi dell'UE in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, garantendo al contempo la competitività del settore; sottolinea la necessità di avvalersi di tutte le possibilità prontamente applicabili per ridurre le emissioni marittime, ivi comprese le tecnologie di transizione quali le alternative all'olio combustibile pesante, di investire in tali possibilità nonché di trovare e finanziare alternative a lungo termine a emissioni zero; riconosce l'importanza delle tecnologie di transizione, quali il gas naturale liquefatto (GNL) e le relative infrastrutture, ai fini di una transizione graduale verso alternative a emissioni zero nel settore marittimo;

4.

ricorda l'impegno dell'UE a conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050, in linea con l'accordo di Parigi; sottolinea a tale riguardo il ruolo guida dell'UE e la necessità di negoziare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del settore del trasporto marittimo anche a livello internazionale nel quadro dell'IMO, vista la dimensione internazionale e competitiva del settore del trasporto marittimo; ribadisce le precedenti posizioni del Parlamento sull'inclusione del settore marittimo nel sistema ETS dell'UE (11), anche per quanto riguarda l'aggiornamento della valutazione d'impatto (12);

5.

invita la Commissione e gli Stati membri, tenendo conto della strategia iniziale dell'IMO in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle imbarcazioni adottata nel 2018 e della sua prossima revisione, a esercitare tutto il loro peso in seno all'IMO per garantire che essa adotti misure concrete al fine di tracciare un percorso ambizioso e realistico verso trasporti marittimi a emissioni zero che sia coerente con l'obiettivo in materia di temperatura dell'accordo di Parigi, contribuendo in tal modo alla parità di condizioni a livello internazionale;

6.

invita la Commissione a considerare, nell'ambito dell'iniziativa FuelEU Maritime, non solo l'intensità di carbonio dei combustibili ma anche le misure tecniche e operative che migliorerebbero l'efficienza delle navi e delle loro operazioni; ricorda che, nel contesto della revisione del regolamento (UE) 2015/757 (13), il Parlamento ha chiesto alle società di trasporto marittimo di realizzare, entro il 2030, una riduzione delle emissioni pari in media al 40 % tra tutte le navi sotto la loro responsabilità, rispetto alle prestazioni medie per categoria di navi di dimensioni e tipologia analoghe; rileva che l'iniziativa dovrebbe inoltre prevedere un approccio basato sul ciclo di vita che includa tutte le emissioni di gas a effetto serra; sottolinea che i combustibili alternativi che non soddisfano la soglia del - 70 % di cui alla RED II sulla base del ciclo di vita non dovrebbero essere autorizzati ai fini della conformità normativa;

Porti e trasporto merci

7.

rammenta la necessità di incoraggiare la cooperazione tra tutte le parti interessate e lo scambio delle migliori pratiche tra i porti, il settore del trasporto marittimo e i fornitori di combustibili e di energia al fine di definire un quadro strategico generale per la decarbonizzazione dei porti e delle zone costiere; esorta le autorità portuali a introdurre modalità di gestione sostenibile e a certificarle mediante metodologie che includano la valutazione del ciclo di vita dei servizi portuali, come quella offerta dalla dichiarazione ambientale di prodotto;

8.

sottolinea che i territori d'oltremare, ivi compresi le regioni ultraperiferiche e i paesi e territori d'oltremare, nonché i porti ivi ubicati, sono di fondamentale importanza per la sovranità europea e per gli scambi marittimi europei e internazionali, vista la loro posizione strategica; evidenzia che per tali porti i fattori trainanti degli investimenti sono molto diversi e spaziano dal sostegno al loro classico ruolo di attracco di navi (carico, scarico, magazzinaggio e trasporto delle merci) alla garanzia di collegamenti multimodali, alla costruzione di infrastrutture connesse all'energia, al rafforzamento della resilienza ai cambiamenti climatici e all'ecologizzazione e digitalizzazione complessive delle navi; chiede ulteriori investimenti nei porti ubicati nei territori d'oltremare per trasformarli in poli strategici per il trasporto multimodale, per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di energia nonché per il turismo;

9.

rileva la dimensione transfrontaliera dei porti marittimi; sottolinea il ruolo dei porti in quanto poli che raggruppano tutti i modi di trasporto, l'energia, l'industria e l'economia blu; riconosce il maggiore sviluppo della cooperazione e dell'aggregazione dei porti;

10.

prende atto del ruolo positivo del polo marittimo europeo come pure degli incoraggianti sviluppi a livello internazionale in termini di sostegno dell'innovazione e riduzione delle emissioni del trasporto marittimo; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere le iniziative che contribuiscono a tali sviluppi positivi;

11.

chiede alla Commissione di sostenere, per mezzo della legislazione, l'obiettivo dell'azzeramento dell'inquinamento delle banchine (per quanto concerne sia le emissioni di gas a effetto serra sia gli inquinanti atmosferici) e di favorire lo sviluppo e la diffusione di soluzioni multimodali pulite nei porti, che siano sostenute mediante un approccio per corridoi; invita in particolare la Commissione a intervenire tempestivamente per disciplinare l'accesso ai porti dell'UE delle navi più inquinanti sulla base del quadro della direttiva relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (14) nonché a incentivare e sostenere l'utilizzo di energia da terra impiegando energia elettrica pulita o altre tecnologie di risparmio energetico aventi un impatto significativo in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e degli inquinanti atmosferici; deplora che la revisione della direttiva 2014/94/UE sia stata rinviata; esorta la Commissione a proporre quanto prima una revisione della direttiva 2014/94/UE al fine di includervi incentivi sia per gli Stati membri che per i porti, in modo da incrementare la diffusione delle necessarie infrastrutture; invita la Commissione a proporre altresì una revisione della direttiva 2003/96/CE (15);

12.

chiede alla Commissione di elaborare una strategia per porti a emissioni zero e di sostenere le iniziative dal basso verso l'alto, incluse le misure volte a promuovere lo sviluppo di industrie portuali specializzate nell'economia circolare, il che garantirebbe in particolare un migliore utilizzo dei rifiuti delle navi recuperati e trattati nei porti;

13.

invita la Commissione a promuovere un trasferimento modale verso il trasporto marittimo a corto raggio nell'ambito del Green Deal, allo stesso titolo del trasporto ferroviario e del trasporto per vie navigabili interne, in quanto alternativa sostenibile al trasporto aereo e su strada di merci e passeggeri; sottolinea l'importante ruolo del trasporto marittimo a corto raggio ai fini del conseguimento degli obiettivi del trasferimento modale di ridurre la congestione del traffico e le emissioni associate ai trasporti, in quanto primo passo verso un modo di trasporto a emissioni zero; sottolinea l'importanza di avviare, a tal fine, una strategia per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta dell'UE nell'ottica di promuovere la sua transizione verde e digitale e favorire la competitività del settore europeo delle tecnologie marittime; ricorda in questo contesto la necessità di disporre di una rete infrastrutturale in grado di sostenere tale capacità intermodale, il che comporta il rispetto degli impegni di investimento a favore della rete TEN-T nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa (MCE);

14.

sottolinea che la promozione di collegamenti continui di trasporto multimodale tra i porti e la rete TEN-T nonché il miglioramento dell'interoperabilità tra i diversi modi di trasporto eliminerebbero le strozzature e ridurrebbero la congestione del traffico; pone l'accento sull'importanza dei porti marittimi e interni in quanto nodi strategici e multimodali della rete TEN-T;

15.

chiede inoltre che sia elaborata una chiara strategia per promuovere il trasporto marittimo roll-on/roll-off (ro-ro) per le merci, in modo da ridurre la presenza di veicoli pesanti sulle strade; incoraggia la Commissione a prendere provvedimenti più concreti per collegare la sua politica marittima all'obiettivo di evitare trasporti su strada a lungo raggio e dannosi per l'ambiente in tutto il continente, incoraggiando forniture più vicine ai mercati di destinazione attraverso porti più piccoli;

16.

chiede alla Commissione di ridare senso al concetto di autostrade del mare in quanto parte integrante della rete TEN-T, dal momento che esse sono essenziali per agevolare i collegamenti e i servizi a corto raggio quali alternative sostenibili al trasporto terrestre, nonché di facilitare la cooperazione tra i porti marittimi e il collegamento con l'entroterra semplificando i criteri di accesso, in particolare per i collegamenti tra i porti al di fuori della rete centrale, nonché assicurando un significativo sostegno finanziario ai collegamenti marittimi in quanto alternativa al trasporto terrestre e garantendo il loro collegamento alle reti ferroviarie;

17.

ritiene che un settore marittimo europeo sostenibile e un'infrastruttura adeguata alle esigenze future, comprese la rete TEN-T e la sua futura estensione, siano fondamentali per il conseguimento di un'economia climaticamente neutra; sottolinea che l'incremento percentuale del trasporto di merci per vie navigabili previsto dal Green Deal europeo richiede un piano di investimento dell'UE concreto e misure concrete a livello di Unione;

Zone di controllo delle emissioni e IMO

18.

sottolinea l'urgente necessità, dal punto di vista sanitario e ambientale, di istituire una zona di controllo delle emissioni di ossidi di zolfo (SECA)che copra tutti i paesi del Mediterraneo; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere attivamente la presentazione di tale zona dinanzi all'IMO entro il 2022; esorta gli Stati membri a sostenere altresì il principio della rapida adozione di una zona di controllo delle emissioni di NOx (NECA) nell'ottica di ridurre le emissioni di ossidi di azoto nel Mediterraneo;

19.

chiede alla Commissione di prevedere l'estensione delle zone di controllo delle emissioni a tutti i mari dell'Unione al fine di ridurre in modo uniforme i livelli autorizzati di emissioni di NOx e SOx delle navi; ribadisce che la riduzione cumulata delle emissioni di ossidi di zolfo e di ossidi di azoto ha un effetto diretto sulla riduzione delle particelle fini (PM10 e PM2,5);

20.

evidenzia che l'UE dovrebbe dare l'esempio adottando requisiti giuridici ambiziosi per un trasporto marittimo pulito, sostenendo e promuovendo nel contempo misure che abbiano perlomeno lo stesso grado di ambizione nei consessi internazionali come l'IMO, così da consentire al settore del trasporto marittimo di eliminare gradualmente le sue emissioni di gas a effetto serra a livello globale e in conformità all'accordo di Parigi.

Navi e propulsione

21.

invita la Commissione, gli armatori e gli operatori di navi a garantire l'attuazione di tutte le misure operative e tecniche disponibili per raggiungere l'efficienza energetica, in particolare l'ottimizzazione della velocità, compresa la riduzione della velocità di crociera ove opportuno, l'innovazione nel campo dell'idrodinamica, l'ottimizzazione delle rotte navigabili, l'introduzione di nuovi metodi di propulsione, quali le tecnologie di assistenza eolica, l'ottimizzazione delle navi e una migliore ottimizzazione all'interno della catena della logistica marittima;

22.

osserva che, nel settore marittimo, l'armatore della nave non coincide sempre con la persona o entità responsabile dell'esercizio commerciale della nave; osserva pertanto che il principio «chi inquina paga» dovrebbe applicarsi, ritenendola responsabile, alla parte responsabile dell'esercizio commerciale della nave, vale a dire l'entità commerciale che paga il carburante consumato dalla nave, ad esempio l'armatore, il gestore, il noleggiatore a tempo oppure il noleggiatore a scafo nudo;

23.

osserva che la digitalizzazione e l'automazione del settore marittimo, dei porti e delle navi hanno un notevole potenziale di contribuire alla riduzione delle emissioni del settore e svolgono un ruolo fondamentale nella decarbonizzazione del settore in linea con le ambizioni del Green Deal europeo, in particolare attraverso maggiori scambi di dati aggiornati e verificati che possono essere utilizzati per realizzare operazioni tecniche e attività di manutenzione, ad esempio per prevedere la modalità più efficiente, in termini di consumo di carburante, per mettere in servizio una nave su una determinata linea, e per l'ottimizzazione degli scali in porto, che contribuisce a ridurre i tempi di attesa delle navi nei porti e, di conseguenza, anche le emissioni; sottolinea la necessità di ricorrere alla digitalizzazione quale mezzo per rafforzare la cooperazione tra gli operatori del settore, rendendo in tal modo le navi più efficienti sotto il profilo energetico e consentendo loro di rispettare le norme sul controllo delle emissioni, nonché per facilitare la gestione dei rischi ambientali; chiede che siano intrapresi azioni e investimenti a favore della digitalizzazione, della ricerca e dell'innovazione, in particolare per lo sviluppo e la diffusione transfrontaliera armonizzata dei sistemi di monitoraggio del traffico navale e d'informazione (VTMIS); osserva che la diffusione della digitalizzazione e dell'automazione nel settore del trasporto marittimo cambierà i profili e le competenze necessarie per i singoli impieghi; rileva che queste diverse competenze e aree di conoscenze, specialmente in materia di tecnologie dell'informazione, saranno richieste alla gente di mare al fine di assicurare la sicurezza e l'efficienza operativa delle navi;

24.

valuta positivamente il fatto che il 1o gennaio 2020 l'IMO abbia introdotto un nuovo limite per il tenore di zolfo dei combustibili, pari allo 0,5 %, e sottolinea che ciò non dovrebbe comportare un trasferimento dell'inquinamento dall'aria all'acqua; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri, in linea con la direttiva (UE) 2019/883 (16), ad adoperarsi a livello dell'IMO per una valutazione completa degli effetti ambientali dello scarico in mare delle acque reflue da scrubber a circuito aperto e di altri residui di carico, nonché ad assicurare che essi siano raccolti e trattati correttamente negli impianti portuali di raccolta; incoraggia vivamente gli Stati membri, in tale contesto, a fissare divieti di scarico delle acque reflue degli scrubber a circuito aperto e di taluni residui del carico nelle loro acque territoriali, in conformità alla direttiva 2000/60/CE (17); sottolinea che occorre privilegiare fin dall'inizio soluzioni sostenibili, sulla base della valutazione del ciclo di vita; constata che la finalità degli scrubber a circuito aperto è contrastare l'inquinamento atmosferico e che sono stati effettuati investimenti a loro favore; osserva che l'utilizzo di scrubber a circuito aperto produce un impatto sull'ambiente e si compiace del fatto che, attualmente, l'IMO stia studiando i loro effetti a lungo termine; invita a tale proposito la Commissione a procedere, sulla base di una valutazione d'impatto, all'eliminazione graduale degli scrubber a circuito aperto al fine di conformarsi ai limiti di emissione, in linea con il quadro dell'IMO e con la Convenzione MARPOL;

25.

invita la Commissione a includere nell'iniziativa futura FuelEU Maritime sistemi di propulsione alternativi, compresi quelli eolici e solari; invita altresì la Commissione a valutare le iniziative e i progetti attuali per il trasporto marittimo di merci a vela, nonché a far sì che i sistemi di propulsione per il trasporto siano ammissibili ai finanziamenti europei;

26.

chiede alla Commissione l'introduzione di misure, accompagnate dai finanziamenti necessari, volte a consentire ai cantieri navali europei di effettuare investimenti supplementari in settori di cantieristica navale e riparazione delle navi sostenibili, sociali e digitalizzati, che rivestono un'importanza strategica per la creazione di posti di lavoro, sostenendo in tal modo la transizione verso un modello di economia circolare che tenga conto dell'intero ciclo di vita delle navi; insiste sull'importanza di sostenere e sviluppare nell'Unione soluzioni sostenibili per la costruzione e la demolizione delle navi, in linea con il nuovo piano d'azione per l'economia circolare; sottolinea, in quest'ottica, che i cantieri navali dovrebbero esercitare la dovuta diligenza nelle loro catene del valore all'interno e all'esterno dell'UE, in linea con le norme dell'OCSE e delle Nazioni Unite, in modo da poter evitare effetti ambientali negativi in fase di demolizione delle navi;

Finanziamenti dell'Unione

27.

invita la Commissione a sostenere, nell'ambito dei programmi di finanziamento europei, in particolare i programmi Orizzonte Europa e InvestEU, la ricerca su tecnologie e combustibili puliti e la loro diffusione; evidenzia il potenziale dell'elettricità da fonti rinnovabili supplementari, tra cui l'idrogeno verde, l'ammoniaca e la propulsione eolica; sottolinea, a tale riguardo, l'incidenza finanziaria della transizione verso combustibili alternativi puliti, tanto per l'industria navale quanto per la catena di approvvigionamento del combustibile terrestre e per i porti; ritiene che i porti rappresentino poli naturali per la produzione, lo stoccaggio, la distribuzione e il trasporto di combustibili alternativi puliti; chiede che nel quadro del programma Orizzonte Europa siano riproposti gli inviti a presentare progetti «Green Deal», già indetti dalla Commissione nell'ambito di Orizzonte 2020, in particolare al fine di rendere più ecosostenibile il settore marittimo e sostenere la ricerca e l'innovazione nonché la diffusione di alternative ai combustibili pesanti, le quali stanno riducendo sensibilmente l'impatto sul clima e sull'ambiente del settore marittimo;

28.

invita la Commissione a rendere ammissibili i progetti finalizzati alla decarbonizzazione del trasporto marittimo e alla riduzione delle emissioni inquinanti, ivi compresi le infrastrutture e gli impianti portuali necessari, nell'ambito della politica di coesione e dei Fondi strutturali e d'investimento europei, dell'MCE e del Green Deal, e a fornire finanziamenti e agevolazioni per sostenere il settore marittimo nella transizione verso un'economia a zero emissioni di carbonio, tenendo conto anche dell'aspetto sociale della trasformazione; sottolinea l'importanza di creare sinergie e complementarità tra diverse soluzioni di finanziamento dell'UE, senza creare inutili oneri amministrativi, che scoraggerebbero gli investimenti privati e rallenterebbero pertanto i progressi tecnologici e quindi il miglioramento dell'efficienza in termini di costi; invita la Commissione a promuovere un settore marittimo europeo verde sul territorio dell'UE e a investire nello stesso nel quadro del piano europeo di ripresa industriale, assumendo un ruolo guida nello sviluppo di nuove navi progettate in maniera ecocompatibile, nel rinnovamento e nell'ammodernamento delle navi esistenti e nello smantellamento delle stesse;

29.

ritiene che qualunque processo realistico di transizione verso l'obiettivo di azzeramento delle emissioni debba basarsi sul coinvolgimento e sulla partecipazione degli operatori del settore e su un sostegno dell'UE espresso in forma di un bilancio e di un dialogo adeguati, di flessibilità e diligenza nel promuovere le riforme normative necessarie; sottolinea che tali condizioni sono imprescindibili per promuovere una cooperazione strategica incentrata sulla sostenibilità attraverso strumenti come il partenariato coprogrammato relativo al trasporto marittimo a zero emissioni;

30.

ricorda che gli obiettivi in materia di decarbonizzazione e trasferimento modale devono essere sostenuti dall'MCE, che deve beneficiare di maggiori risorse di bilancio;

31.

deplora, a tale proposito, la decisione del Consiglio di ridurre gli stanziamenti di bilancio per programmi orientati al futuro, quali l'MCE, InvestEU e Orizzonte Europa; osserva che l'ambiziosa agenda di decarbonizzazione dell'UE deve essere sostenuta da finanziamenti e strumenti finanziari adeguati;

32.

ricorda che la Banca europea per gli investimenti (BEI) fornisce sostegno per interessanti prestiti di capitale; reputa tuttavia opportuno ridurre la soglia per il finanziamento di progetti su piccola scala; sottolinea, a tale riguardo, che il programma Green Shipping Guarantee (GSG) volto ad accelerare l'attuazione degli investimenti in tecnologie più verdi da parte degli armatori europei dovrebbe altresì fornire sostegno alle operazioni di minore entità, comprendendo condizioni di prestito più flessibili; ritiene inoltre che la BEI debba fornire finanziamenti ai costruttori di navi nella fase sia anteriore che posteriore alla consegna, il che rafforzerebbe notevolmente l'attuazione e la fattibilità dei progetti;

33.

sottolinea che la transizione verso la decarbonizzazione e l'impulso dei regimi di incentivazione dell'energia pulita nel settore del trasporto marittimo renderebbero necessaria la riqualificazione e la formazione dei lavoratori; ricorda che in tale contesto dovrebbero essere previsti finanziamenti dell'UE e degli Stati membri; incoraggia la Commissione a istituire una rete dell'UE per lo scambio di buone pratiche su come adattare la forza lavoro alle nuove esigenze del settore;

34.

sostiene la revisione da parte della Commissione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato in tutti i settori pertinenti, tra cui quello dei trasporti e in particolare del trasporto marittimo, al fine di conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo applicando il principio della transizione giusta e consentendo ai governi nazionali di sostenere direttamente gli investimenti nella decarbonizzazione e nell'energia pulita; invita la Commissione a valutare se le attuali esenzioni fiscali consentano condizioni di concorrenza sleale tra i settori; esorta la Commissione a fare chiarezza in merito agli aiuti di Stato ai progetti in materia di trasporti marittimi sostenibili;

35.

richiama l'attenzione sulle conseguenze economiche della pandemia di COVID-19 nel settore del trasporto per vie navigabili, in particolare per quanto concerne i trasporti collettivi di passeggeri; invita gli Stati membri a inserire il settore del trasporto per vie navigabili tra le priorità dei rispettivi piani nazionali di ripresa in modo da assicurare che possa avere un accesso completo alle risorse assegnate nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza; chiede inoltre alla Commissione di effettuare una mappatura delle iniziative di investimento intelligente per la ripresa sostenibile e resiliente del settore;

Controllo e attuazione

36.

invita la Commissione a garantire la trasparenza e la disponibilità di informazioni in merito agli impatti ambientali e alle prestazioni energetiche delle navi, nonché a valutare l'istituzione di un sistema di etichettatura a livello europeo, in linea con le azioni adottate a livello di IMO, che dovrebbe mirare a ridurre efficacemente le emissioni e assistere il settore fornendo un migliore accesso ai finanziamenti, ai prestiti e alle garanzie in base alle sue prestazioni in materia di emissioni, migliorando il monitoraggio delle emissioni, creando benefici attraverso la concessione di incentivi alle autorità portuali ai fini della differenziazione dei diritti d'uso dell'infrastruttura portuale nonché aumentando l'attrattiva del settore; sottolinea inoltre la necessità di un'ulteriore promozione, sviluppo e attuazione del regime «nave verde», che dovrebbe tenere conto della riduzione delle emissioni, del trattamento dei rifiuti e dell'impatto ambientale, in particolare attraverso la condivisione di esperienze e competenze;

37.

invita la Commissione a proporre una revisione della direttiva relativa al controllo da parte dello Stato di approdo al più tardi entro la fine del 2021, come previsto nel programma di lavoro della Commissione per il 2021, onde consentire un controllo più efficace e completo sulle navi e procedure semplificate, tra cui misure per incentivare il rispetto delle norme ambientali, sociali, di sanità pubblica e di diritto del lavoro, la sicurezza a bordo delle navi che fanno scalo nei porti dell'UE sia per i marittimi che per i lavoratori portuali, come pure la possibilità di applicare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, tenendo conto della normativa in campo ambientale, di sanità pubblica, fiscale e sociale;

38.

invita la Commissione ad accrescere, in coordinamento con l'OIL, lo sviluppo delle capacità nei paesi terzi per quanto riguarda le ispezioni e l'applicazione, e ad avviare campagne con le parti sociali volte a sensibilizzare in merito ai diritti e agli obblighi nel quadro della convenzione sul lavoro marittimo; invita la Commissione a promuovere la creazione da parte dell'OIL di una banca dati contenente gli esiti delle ispezioni e le denunce dei marittimi per sostenere questi ultimi e gli armatori affinché facciano uso dei servizi più autorevoli di assunzione e collocamento conformi alla convenzione sul lavoro marittimo;

39.

sottolinea il potenziale dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e del suo sistema satellitare Safe Sea Net in relazione al monitoraggio dell'inquinamento da idrocarburi e dello scarico illegale di residui di combustibili in mare nonché all'applicazione del regolamento (UE) 2015/757; evidenzia che la cooperazione regionale, anche con i paesi terzi, è fondamentale in questo ambito, specialmente nel Mar Mediterraneo; invita pertanto la Commissione a rafforzare lo scambio di informazioni e la cooperazione tra i paesi;

40.

sottolinea che il partenariato previsto nel quadro del recesso del Regno Unito dall'Unione dovrebbe garantire condizioni di concorrenza eque e adeguate in campo ambientale e sociale, senza causare interruzioni ai collegamenti commerciali, ivi compresi controlli doganali efficienti, che non dovrebbero ostacolare la competitività della flotta dell'UE e dovrebbero assicurare regolari operazioni di esportazione e importazione tra i porti del Regno Unito e dell'Unione;

o

o o

41.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  Testi approvati, P9_TA(2020)0005.

(2)  Testi approvati, P9_TA(2020)0219.

(3)  https://gmn.imo.org/wp-content/uploads/2017/05/GHG3-Executive-Summary-and-Report_web.pdf

(4)  https://safety4sea.com/wp-content/uploads/2020/08/MEPC-75-7-15-Fourth-IMO-GHG-Study-2020-Final-report-Secretariat.pdf

(5)  GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1.

(6)  https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime_en

(7)  Oxford Economics (2020): The Economic Value of the EU Shipping Industry (Il valore economico del trasporto marittimo dell'UE).

(8)  Terzo studio dell'IMO sui gas a effetto serra.

(9)  Quarto studio dell'IMO sui gas a effetto serra.

(10)  GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13.

(11)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(12)  Testi approvati, P9_TA(2020)0219.

(13)  Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).

(14)  Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).

(15)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

(16)  Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116).

(17)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).


15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 506/20


P9_TA(2021)0132

Obiezione a un atto di esecuzione: livelli massimi di residui per talune sostanze, tra cui il lufenurone

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sul progetto di regolamento della Commissione che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aclonifen, acrinatrina, Bacillus pumilus QST 2808, clorantraniliprolo, etirimol, lufenurone, penthiopyrad, picloram e Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134 in o su determinati prodotti (D070113/03 — 2021/2590(RPS))

(2021/C 506/04)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di regolamento della Commissione che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aclonifen, acrinatrina, Bacillus pumilus QST 2808, clorantraniliprolo, etirimol, lufenurone, penthiopyrad, picloram e Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134 in o su determinati prodotti (D070113/03,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

visto il parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, reso il 4 dicembre 2020,

vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (2),

visto il parere motivato adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 15 luglio 2020 e pubblicato il 18 agosto 2020 (3),

visto il parere motivato adottato dall'EFSA il 18 novembre 2016 e pubblicato il 5 gennaio 2017 (4),

visto il parere motivato adottato dall'EFSA il 30 settembre 2008 e pubblicato il 22 giugno 2009 (5),

visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b), della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6),

visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 4, lettera c), del suo regolamento,

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A.

considerando che il lufenurone è un pesticida a base di benzoilurea che inibisce la produzione di chitina negli insetti ed è utilizzato come pesticida e fungicida; che l'approvazione del lufenurone da parte dell'Unione è scaduta il 31 dicembre 2019 e non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); che l'utilizzo del lufenurone non è più approvato nell'Unione, ma esso è esportato come pesticida agroalimentare; che, secondo uno studio dell'Agenzia federale tedesca per l'ambiente (8), il lufenurone soddisfa i criteri per le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche, di cui all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

B.

considerando che l'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce il principio di precauzione, definendolo come uno dei principi fondamentali dell'Unione;

C.

considerando che l'articolo 168, paragrafo 1, TFUE, stabilisce che «nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana»;

D.

considerando che la direttiva 2009/128/CE mira a conseguire un uso sostenibile degli antiparassitari nell'Unione, riducendo i rischi e gli effetti dell'impiego di tali sostanze sulla salute umana e animale e sull'ambiente promuovendo approcci alternativi;

E.

considerando che la Convenzione di Stoccolma delle Nazioni Unite sugli inquinanti organici persistenti e la riunione del comitato di esame degli inquinanti organici persistenti del 2012 (10) hanno individuato l'elevato potenziale del lufenurone di soddisfare tutti i criteri relativi agli inquinanti organici persistenti;

F.

considerando che la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» (11) promuove una «transizione globale verso sistemi agroalimentari sostenibili» non solo all'interno delle frontiere dell'UE ma anche al di fuori di esse e mira a tenere «conto degli aspetti ambientali nel valutare le domande relative alle tolleranze all'importazione per le sostanze pesticide non più approvate nell'UE, rispettando nel contempo le norme e gli obblighi definiti dall'OMC»;

G.

considerando che il progetto di regolamento della Commissione è stato proposto a seguito di una domanda di tolleranze all'importazione per il lufenurone utilizzato in Brasile su pompelmi e canne da zucchero, in cui si afferma che sono necessari livelli massimi di residui (LMR) più elevati per evitare ostacoli non tariffari all'importazione di tali colture;

H.

considerando che il progetto di regolamento della Commissione solleva preoccupazioni in merito alla sicurezza del lufenurone sulla base del principio di precauzione, date le lacune nei dati relativi agli effetti del lufenurone sulla salute pubblica e l'ambiente;

I.

considerando che, nel parere del 15 luglio 2020, l'EFSA ha rilevato che: «A norma all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 396/2005, Syngenta Crop Protection AG ha presentato una domanda all'autorità nazionale competente del Portogallo (Stato membro responsabile della valutazione, EMS) per stabilire tolleranze all'importazione per la sostanza attiva lufenurone in diverse colture e prodotti di origine animale sulla base degli usi autorizzati del lufenurone in Brasile, Cile e Marocco. L'EMS ha elaborato una relazione di valutazione in conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, che è stata presentata alla Commissione europea e trasmessa all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 24 maggio 2019»; considerando che l'EMS ha proposto di aumentare i livelli massimi di residui (LMR) per il lufenurone nei pompelmi (x30) e nelle canne da zucchero (x2) provenienti dal Brasile nonché di aumentare gli LMR per il lufenurone nei prodotti di origine animale;

J.

considerando che le conclusioni tratte dall'EFSA nel suo parere del 15 luglio 2020 giustificano l'aumento degli LMR per il lufenurone solo sulla base della necessità di rispettare i valori normativi in Brasile e non prendono in considerazione l'effetto cumulativo a lungo termine del lufenurone sulla tossicità per la riproduzione, la neurotossicità nella fase di sviluppo e il potenziale immunotossico a seguito di un'ingestione prolungata;

1.

si oppone all'adozione del progetto di regolamento della Commissione;

2.

ritiene che il progetto di regolamento della Commissione non sia compatibile con la finalità e il contenuto del regolamento (CE) n. 396/2005;

3.

ritiene che il progetto di regolamento della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 396/2005; osserva che il considerando 5 di tale regolamento afferma che gli LMR dovrebbero essere fissati al livello più basso ottenibile allo scopo di proteggere i gruppi vulnerabili come i bambini e i nascituri;

4.

osserva che, in base al progetto di regolamento della Commissione, l'attuale LMR di lufenurone aumenterebbe da 0,01 mg/kg a 0,30 mg/kg per i pompelmi e da 0,01 mg/kg a 0,02 mg/kg per le canne da zucchero;

5.

osserva che un recente studio scientifico ha concluso che il lufenurone può indurre effetti teratogeni e alterazioni istopatologiche al fegato e ai reni nei ratti, il che suggerisce che le donne incinte e i loro feti potrebbero essere a rischio (12);

6.

osserva che l'esposizione agli insetticidi induce alterazioni biochimiche, compresa la diminuzione ossidativa, e che l'esposizione dell'ambiente materno agli inquinanti chimici è stata recentemente classificata come la seconda causa più importante di mortalità infantile nei paesi in via di sviluppo (13);

7.

ribadisce che gli effetti transgenerazionali dell'esposizione ai pesticidi non sono sufficientemente studiati e che gli effetti dell'esposizione ai pesticidi negli esseri umani nel periodo gestazionale sono raramente studiati; sottolinea che vi sono sempre più prove riguardo al ruolo delle esposizioni ripetute durante i primi anni di vita;

8.

propone di mantenere gli LMR per i lufenurone al livello più basso;

9.

ritiene che la decisione di aumentare gli LMR per il lufenurone non sia giustificata, dal momento che non esistono prove sufficienti che indichino che il rischio per le donne incinte e i loro feti e per la sicurezza alimentare sia accettabile;

10.

chiede alla Commissione di ritirare il progetto di regolamento e di presentare al comitato un nuovo progetto, nel rispetto del principio di precauzione;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

(3)  Parere motivato dell'EFSA sulla fissazione di tolleranze all'importazione per il lufenurone in vari prodotti di origine vegetale e animale, EFSA Journal 2020; 18 (8): 6228, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2020.6228

(4)  Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il lufenurone conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, EFSA Journal 2017; 15(1): 4652, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2016.4652

(5)  Relazione scientifica dell'EFSA sulle conclusioni della revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva lufenurone come antiparassitario, EFSA Journal 2009; 7(6):189, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2009.189r

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(7)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(8)  Altenburger, R., Gündel, U., Rotter, S., Vogs, C., Faust, M., Backhaus, T., «Establishment of a concept for comparative risk assessment of plant protection products with special focus on the risks to the environment» (Istituzione di un concetto per la valutazione comparativa dei rischi dei prodotti fitosanitari con particolare attenzione ai rischi per l'ambiente), Testo 47/2017, relazione n. (UBA-FB) 002256/ENG, https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2017-06-07_texte_47-2017_umweltrisiken-pflanzenschutzmittel.pdf

(9)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(10)  UNEP/POPS/POPRC.8/INF/29.

(11)  COM(2020)0381.

(12)  Basal, W.T., Rahman T. Ahmed, A., Mahmoud, A.A., Omar, A.R., «Lufenuron induces reproductive toxicity and genotoxic effects in pregnant albino rats and their fetuses» (Il lufenurone induce una tossicità riproduttiva ed effetti genotossici nei ratti albini in gravidanza e nei loro feti), Scientific reports, 2020: 10:19544, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7658361/

(13)  Cremonese, C., Freire, C., Machado De Camargo, A., Silva De Lima, J., Koifman, S., Meyer, A., «Pesticide consumption, central nervous system and cardiovascular congenital malformations in the South and Southeast region of Brazil» (Consumo di pesticidi, sistema nervoso centrale e malformazioni cardiovascolari congenite nella regione meridionale e sudorientale del Brasile), International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 2014; 27(3), p. 474-86, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24847732/


15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 506/23


P9_TA(2021)0133

Obiezione a un atto di esecuzione: tenore massimo di residui per talune sostanze, tra cui il flonicamid

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sul progetto di regolamento della Commissione che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acequinocil, acibenzolar-s-metile, Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03, emamectina, flonicamid, flutolanil, fosetil, imazamox e oxathiapiprolin in o su determinati prodotti (D068354/04 — 2021/2608(RPS))

(2021/C 506/05)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di regolamento della Commissione che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acequinocil, acibenzolar-s-metile, Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03, emamectina, flonicamid, flutolanil, fosetil, imazamox e oxathiapiprolin in o su determinati prodotti (D063854/04,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

visto il parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, reso il 18 febbraio 2020,

vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (2),

visto il parere motivato adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 27 maggio 2019 e pubblicato il 2 agosto 2019 (3),

visto il parere motivato adottato dall'EFSA il 17 agosto 2018 e pubblicato il 25 settembre 2018 (4),

visto il parere motivato adottato dall'EFSA il 29 agosto 2018 e pubblicato il 18 settembre 2018 (5),

viste le conclusioni adottate dall'EFSA il 18 dicembre 2009 e pubblicate il 7 maggio 2010 (6),

visto il parere del 5 giugno 2013 (7) del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche,

visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 5, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8),

visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 4, lettera c), del suo regolamento,

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A.

considerando che la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» (9) promuove una «transizione globale verso sistemi agroalimentari sostenibili, in linea con gli obiettivi della presente strategia e gli obiettivi di sviluppo sostenibile»;

B.

considerando che il flonicamid è un insetticida sistemico selettivo che agisce interferendo con l'alimentazione, il movimento e altri comportamenti degli insetti e li porta a morire di fame e di sete (10);

C.

considerando che il periodo di approvazione della sostanza attiva flonicamid è già stato prorogato attraverso il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2069 della Commissione (11);

D.

considerando che il comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, nel suo parere del 5 giugno 2013 (12), riferisce in merito ai risultati degli esperimenti sui ratti che comportano un aumento del peso placentale, un'apertura vaginale ritardata, una riduzione del peso dell'utero e delle ovaie, una diminuzione dell'estradiolo e un aumento dei livelli di LH, ma li considera non correlati o non pertinenti; considerando che l'autorità competente della Danimarca osserva «chiari effetti sulle malformazioni viscerali che avvengono a dosi non tossiche per la madre nei conigli» (13);

E.

considerando che la decisione interlocutoria sul riesame della registrazione (caso n. 7436), del 14 dicembre 2020, dell'Agenzia degli Stati Uniti per la protezione dell'ambiente (EPA) relativa al flonicamid stabilisce che «[è] impossibile effettuare una valutazione più completa del rischio per le api senza disporre di dati di livello superiore sugli impollinatori», che «lo studio di livello I disponibile sulla tossicità orale acuta non è sufficiente per un'analisi quantitativa e attualmente non esistono studi di livello II e III sull'effetto del flonicamid per gli impollinatori» e che «i requisiti in materia di prove di tossicità orale acuta per le api mellifere adulte e di dati di livello II e III (vale a dire, studi in condizioni naturali o semi-naturali) sulle api mellifere restano ancora disattesi» (14);

F.

considerando che il Procuratore generale della California, Xavier Becerra, nelle sue osservazioni del 2 novembre 2020 (15) sulla proposta di decisione interlocutoria sul riesame della registrazione, critica il fatto che l'EPA non disponga di informazioni sufficienti per caratterizzare i rischi del flonicamid per gli impollinatori;

G.

considerando che il Procuratore generale spiega inoltre, facendo riferimento alla valutazione del rischio ecologico dell'EPA, che un nuovo studio sulla tossicità cronica per le api mellifere adulte comprendeva un periodo di osservazione prolungato destinato a esaminare la tossicità tardiva del flonicamid, dal momento che gli effetti sono spesso osservati solo dopo molti giorni dopo, successivamente alla morte per fame; che il nuovo studio ha rilevato che il flonicamid è estremamente tossico per le api adulte; che, sulla base di tali risultati, l'EPA ha stabilito che gli usi registrati del flonicamid esporterebbero le api a dosi da 17 a 51 volte la quantità di flonicamid in grado di causare danni sostanziali; che, durante il periodo prolungato di osservazione, la mortalità ha continuato ad aumentare in tutte le concentrazioni sperimentali in funzione della dose; che la mortalità non si è stabilizzata prima della fine del periodo prolungato di osservazione nelle componenti dello studio relative al flonicamid;

H.

considerando che l'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce il principio di precauzione, definendolo come uno dei principi fondamentali dell'Unione;

I.

considerando che l'articolo 168, paragrafo 1, TFUE, stabilisce che «nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana»;

J.

considerando che la direttiva n. 2009/128/CE mira a conseguire un uso sostenibile degli antiparassitari nell'Unione, riducendo i rischi e gli effetti dell'impiego di tali sostanze sulla salute umana e animale e sull'ambiente e promuovendo il ricorso alla difesa fitosanitaria integrata e l'adozione di approcci o tecniche diversi, quali le alternative di natura non chimica agli antiparassitari;

K.

considerando che, nella definizione dei livelli massimi di residui (LMR), è opportuno prendere in considerazioni gli effetti cumulativi e sinergici ed è di fondamentale importanza sviluppare urgentemente modalità adeguate per tale valutazione;

L.

considerando che il progetto di regolamento prevede un aumento dei livelli massimi di residui per il flonicamid da 0,03 mg/kg, che corrisponde all'attuale limite di rilevazione, a 0,7 mg/kg per le fragole, a 1 mg/kg per le more di rovo e i lamponi, a 0,7 mg/kg per le rose canine, le rose di gelso, gli azzeruoli, le bacche di sambuco e altra piccola frutta e bacche, a 0,8 mg/kg per i mirtilli, i mirtilli rossi, i ribes a grappoli, l'uva spina, a 0,3 mg/kg per altri ortaggi a radice e tubero in generale, a 0,6 mg/kg per i ravanelli, a 0,07 mg/kg per le lattughe e insalate e a 0,8 mg/kg per i legumi secchi;

1.

si oppone all'adozione del progetto di regolamento della Commissione;

2.

ritiene che il progetto di regolamento della Commissione non sia compatibile con la finalità e il contenuto del regolamento (CE) n. 396/2005;

3.

riconosce il lavoro che l'EFSA sta svolgendo sulle metodologie di valutazione dei rischi cumulativi ma osserva anche che il problema della valutazione degli effetti cumulativi degli antiparassitari e dei residui è noto da decine di anni; chiede pertanto all'EFSA e alla Commissione di risolvere il problema con estrema urgenza;

4.

propone di mantenere gli LMR per il flonicamid a 0,03 mg/kg;

5.

chiede alla Commissione di ritirare il progetto di regolamento e di presentare al comitato un nuovo progetto;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

(3)  EFSA reasoned opinion on modification of the existing maximum residue levels for flonicamid in strawberries and other berries (Parere motivato dell'EFSA sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui di flonicamid nelle fragole e in altre bacche), EFSA Journal 2019; 17(7):5745, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5745

(4)  EFSA reasoned opinion on modification of the existing maximum residue levels for flonicamid in various crops (Parere motivato dell'EFSA sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui di flonicamid in diverse piante), EFSA Journal 2018; 16(9):5410, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5410

(5)  EFSA reasoned opinion on modification of the existing maximum residue levels for flonicamid in various root crops (Parere motivato dell'EFSA sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui di flonicamid in diverse piante da radice), EFSA Journal 2018; 16(9):5414, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5414

(6)  EFSA conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flonicamid (Conclusioni EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva flonicamid come antiparassitario), EFSA Journal 2010; 8(5):1445, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1445

(7)  Opinion of 5 June 2013 of the Committee for Risk Assessment proposing harmonised classification and labelling at EU level of flonicamid (Parere del 5 giugno 2013 del comitato di valutazione dei rischi che propone di armonizzare la classificazione e l'etichettatura del flonicamid a livello dell'UE), https://echa.europa.eu/documents/10162/0916c5b3-fa52-9cdf-4603-2cc40356ed95

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9)  COM(2020)0381.

(10)  https://www.regulations.gov/document/EPA-HQ-OPP-2014-0777-0041

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2069 della Commissione, del 13 novembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive flonicamid (IKI-220), metalaxil, penoxsulam e proquinazid (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 51).

(12)  Opinion of 5 June 2013 of the Committee for Risk Assessment proposing harmonised classification and labelling at EU level of flonicamid (Parere del 5 giugno 2013 del comitato di valutazione dei rischi che propone di armonizzare la classificazione e l'etichettatura del flonicamid a livello dell'UE), https://echa.europa.eu/documents/10162/0916c5b3-fa52-9cdf-4603-2cc40356ed95

(13)  Annex 2 to Opinion of 5 June 2013 of the Committee for Risk Assessment proposing harmonised classification and labelling at EU level of flonicamid (Allegato 2 al parere del 5 giugno 2013 del comitato di valutazione dei rischi che propone di armonizzare la classificazione e l'etichettatura del flonicamid a livello dell'UE), https://echa.europa.eu/documents/10162/1e59e8be-0905-5fc1-8e76-a35628fa5833

(14)  Docket Number EPA-HQ-OPP-2014-0777, https://www.regulations.gov/document/EPA-HQ-OPP-2014-0777-0041, pag. 13 e pag. 18.

(15)  https://oag.ca.gov/sites/default/files/FINAL%20Flonicamid%20PID%20Comment%Letter.pdf


Mercoledì 28 aprile 2021

15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 506/26


P9_TA(2021)0141

Esito dei negoziati tra l'Unione europea e il Regno Unito

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2021 sull'esito dei negoziati UE-Regno Unito (2021/2658(RSP))

(2021/C 506/06)

Il Parlamento europeo,

visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»),

visto il progetto di decisione del Consiglio (05022/2021),

vista la decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (1),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0086/2021),

viste le sue risoluzioni del 5 aprile 2017 sui negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea (2), del 3 ottobre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito (3), del 13 dicembre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito (4), del 14 marzo 2018 sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito (5), del 18 settembre 2019 sullo stato di avanzamento del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (6), del 15 gennaio 2020 sull'attuazione e il monitoraggio delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini nell'accordo di recesso (7), del 12 febbraio 2020 sulla proposta di mandato negoziale per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (8) e del 18 giugno 2020 su raccomandazioni per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (9),

vista la sua risoluzione legislativa del 29 gennaio 2020 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (10),

visti l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (11) («accordo di recesso») nonché la dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (12) che accompagna l'accordo di recesso («dichiarazione politica»),

visti i contributi della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la pesca, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per gli affari costituzionali,

visti la raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio dei negoziati per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che designa la Commissione come negoziatore dell'Unione, e il relativo allegato contenente le direttive di negoziato per un nuovo partenariato (COM(2020)0035) («direttive di negoziato»),

visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

1.

accoglie con grande favore la conclusione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito («accordo»), che limita le conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (UE) e istituisce un quadro di cooperazione che dovrebbe costituire la base di un futuro partenariato solido e costruttivo, evitando gli elementi più destabilizzanti di uno scenario di uscita senza accordo e garantendo a cittadini e imprese la certezza del diritto; plaude all'intenso lavoro svolto e al ruolo cardine rivestito, a tal riguardo, dal capo negoziatore dell'UE e dalla sua squadra;

2.

ribadisce che il recesso del Regno Unito dall'UE è un errore storico e ricorda che l'UE ha sempre rispettato la decisione del Regno Unito, pur insistendo sul fatto che il Regno Unito deve anche accettare le conseguenze dell'uscita dall'UE e che un paese terzo non può godere degli stessi diritti e vantaggi di uno Stato membro; ricorda che, durante l'intero processo di recesso del Regno Unito dall'UE, il Parlamento si è adoperato per tutelare i diritti dei cittadini dell'UE, proteggere la pace e la prosperità nell'isola d'Irlanda, proteggere le comunità di pescatori, sostenere l'ordinamento giuridico dell'UE, salvaguardare l'autonomia del processo decisionale dell'UE, preservare l'integrità dell'unione doganale e del mercato interno, evitando nel contempo il dumping sociale, ambientale, fiscale o normativo, in quanto ciò è essenziale per proteggere l'occupazione, l'industria e la competitività europee e per perseguire le ambizioni enunciate nel Green Deal europeo;

3.

si compiace del fatto che tali obiettivi siano stati ampiamente raggiunti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra UE e Regno Unito e dall'accordo di recesso, attraverso condizioni di parità attuabili, anche per quanto riguarda gli aiuti di Stato, le norme sociali e ambientali, un accomodamento a lungo termine sulla pesca, un accordo economico che attenuerà molte delle conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall'UE e un nuovo quadro di cooperazione in materia di giustizia, polizia e sicurezza interna basato sul pieno rispetto della CEDU e del quadro giuridico dell'UE relativo alla protezione dei dati; deplora, tuttavia, la limitatezza del campo di applicazione dell'accordo, dovuta alla mancanza di volontà politica del Regno Unito di impegnarsi in settori importanti, segnatamente la politica estera, di difesa e di sicurezza esterna, che rimane ben al di sotto delle ambizioni affermate nella dichiarazione politica; deplora altresì la decisione del Regno Unito di non partecipare a Erasmus+, privando i giovani di un'opportunità così unica;

4.

accoglie con favore l'elemento dell'accordo saldamente incentrato sulle merci, data l'intensità degli scambi di merci tra l'UE e il Regno Unito, e osserva che è una conseguenza logica del recesso del Regno Unito dall'UE e, in particolare, della fine della libertà di circolazione, il fatto che le opportunità per l'economia del Regno Unito, in gran parte basata sui servizi, siano notevolmente ridotte, senza la prosecuzione di un approccio che favorisca il paese di origine o del sistema di «passaporto», senza il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali, e con la prospettiva per i prestatori di servizi del Regno Unito di dover far fronte a 27 diversi ordinamenti giuridici, con un conseguente aumento della burocrazia; sottolinea che si tratta del primo accordo nella storia dell'UE i cui negoziati miravano alla divergenza anziché alla convergenza e che, pertanto, erano inevitabili maggiori attriti, barriere e costi per i cittadini e le imprese;

5.

accoglie con favore il più ampio meccanismo orizzontale di risoluzione delle controversie, che dovrebbe permettere la risoluzione tempestiva delle controversie e la possibilità di sospensione incrociata in tutti i settori economici, qualora una delle parti non rispetti le disposizioni dell'accordo; ritiene che tale meccanismo potrebbe diventare il modello e la norma per tutti i futuri accordi di libero scambio;

6.

ricorda la dichiarazione del gruppo di coordinamento per il Regno Unito (UKCG) e dei leader dei gruppi politici dell'11 settembre 2020; prende atto del fatto che il Regno Unito, in quanto firmatario dell'accordo di recesso, è giuridicamente vincolato alla piena attuazione e al pieno rispetto delle sue disposizioni e si compiace che siano state ritirate le disposizioni confliggenti del disegno di legge britannico sul mercato interno; condanna le più recenti azioni unilaterali intraprese dal Regno Unito in violazione dell'accordo di recesso, volte a prorogare i periodi di tolleranza in cui le esportazioni dalla Gran Bretagna verso l'Irlanda del Nord sono esonerate dall'obbligo di presentare certificati sanitari di esportazione per tutte le spedizioni di prodotti di origine animale, le merci sono esentate dall'obbligo di dichiarazioni doganali ed esistono deroghe alle norme dell'UE che vietano l'ingresso di terra proveniente dal Regno Unito nel mercato interno, come pure alle norme relative ai passaporti per animali da compagnia; ritiene che tali azioni rappresentino una grave minaccia per l'integrità del mercato unico; ribadisce che tutte le decisioni di questo tenore devono essere concordate di comune accordo attraverso i pertinenti organismi comuni; invita vivamente il governo del Regno Unito ad agire in buona fede e ad attuare pienamente i termini degli accordi che ha firmato, senza indugio e sulla base di un calendario credibile e completo stabilito congiuntamente con la Commissione europea, conformemente all'obbligo di buona fede previsto dall'accordo di recesso; invita la Commissione, a tale proposito, a proseguire con determinazione la procedura di infrazione nei confronti del Regno Unito avviata il 15 marzo 2021 a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, del protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord; ricorda che la persistente inosservanza dell'esito dei procedimenti di risoluzione delle controversie nell'ambito dell'accordo di recesso può anche comportare la sospensione degli obblighi, compresa la limitazione dei livelli senza precedenti di accesso al mercato, nell'ambito dell'accordo sugli scambi e la cooperazione; ritiene, a tale proposito, che la ratifica dell'accordo sugli scambi e la cooperazione rafforzi il nostro pacchetto di strumenti per l'applicazione dell'accordo di recesso; ricorda che rispettare e attuare pienamente e correttamente l'accordo di recesso è fondamentale per tutelare i diritti dei cittadini, proteggere il processo di pace ed evitare una frontiera fisica sull'isola d'Irlanda, proteggere l'integrità del mercato interno e garantire che il Regno Unito liquidi la sua giusta quota di passività maturate nel periodo della sua adesione e oltre, e continua pertanto a rappresentare un prerequisito essenziale per il futuro sviluppo delle relazioni tra l'UE e il Regno Unito; sottolinea l'importanza della buona fede e la necessità di fiducia e credibilità a tal riguardo; ricorda che l'elaborazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord e del suo articolo 16 rispecchia un equilibrio politico estremamente delicato e sensibile; insiste sul fatto che le proposte o le azioni suscettibili di alterare tale equilibrio non dovrebbero essere adottate con leggerezza o senza un'adeguata consultazione preliminare di una o dell'altra parte; sottolinea le circostanze uniche dell'Irlanda del Nord e il ruolo attribuito all'Assemblea dell'Irlanda del Nord nel protocollo, compresa la necessità di una sua approvazione affinché il protocollo continui a essere di applicazione fra quattro anni; esprime la necessità di un dialogo continuo e rafforzato tra i rappresentanti politici e la società civile, compresi i rappresentanti dell'Irlanda del Nord, su tutti gli aspetti del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord e, in generale, sul processo di pace dell'Irlanda del Nord; è profondamente preoccupato per le recenti tensioni in Irlanda del Nord e ricorda che l'UE è uno dei principali custodi dell'accordo del Venerdì santo ed è determinata a proteggerlo;

Il ruolo del Parlamento europeo

7.

deplora il fatto che gli accordi siano stati conclusi proprio all'ultimo minuto e l'incertezza che ne deriva, che sta imponendo costi elevati ai cittadini e agli operatori economici e ha inoltre inciso sull'esercizio delle prerogative di vigilanza e controllo democratico del Parlamento sul testo definitivo degli accordi prima della loro applicazione provvisoria; sottolinea la natura eccezionale di tale processo, dato il termine tassativo per la scadenza del periodo di transizione e il rifiuto del Regno Unito di prorogare tale termine, anche nel pieno di una pandemia; sottolinea che tale processo non può in alcun modo costituire un precedente per i futuri accordi commerciali, per i quali deve essere garantito il formato abituale di cooperazione e accesso alle informazioni, in linea con l'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, compresa la condivisione di tutti i testi negoziali, un dialogo regolare e un orizzonte temporale sufficiente affinché il Parlamento possa procedere al controllo formale e alla discussione degli accordi; sottolinea che gli accordi non devono essere applicati in via provvisoria senza l'approvazione del Parlamento; riconosce, nonostante quanto sopra, che il Parlamento è stato in grado di esprimere regolarmente il suo parere grazie a una consultazione e un dialogo intensi e frequenti con il capo negoziatore dell'UE e con la task force della Commissione per il Regno Unito, nonché grazie all'adozione di due risoluzioni del Parlamento nei mesi di febbraio e giugno 2020, il che ha garantito che le nostre posizioni siano state tenute pienamente in considerazione nel mandato iniziale dell'UE e difese dal capo negoziatore dell'UE nel corso dei negoziati;

8.

sostiene l'istituzione di un'Assemblea parlamentare di partenariato composta di membri del Parlamento europeo e membri del parlamento del Regno Unito, nel quadro dell'accordo; ritiene che tale Assemblea parlamentare di partenariato dovrebbe essere incaricata di monitorare la piena e corretta attuazione dell'accordo e di rivolgere raccomandazioni al consiglio di partenariato; suggerisce che il suo ambito di applicazione includa anche l'attuazione dell'accordo di recesso, fatte salve le strutture di governance di ciascun accordo e i meccanismi previsti per il loro controllo, come pure il diritto di presentare raccomandazioni nei settori in cui una migliore cooperazione potrebbe essere vantaggiosa per entrambe le parti e di intraprendere iniziative congiunte per promuovere relazioni strette;

9.

insiste sul fatto che il Parlamento deve svolgere pienamente il suo ruolo nel monitoraggio e nell'attuazione dell'accordo, in linea con la lettera del 5 febbraio 2021 del Presidente del Parlamento Sassoli; si compiace, fatti salvi gli impegni già assunti dai rispettivi commissari nei confronti delle commissioni parlamentari competenti, della dichiarazione della Commissione sul ruolo del Parlamento nell'attuazione dell'accordo, in cui figurano i seguenti impegni:

a)

tenere il Parlamento immediatamente e pienamente informato delle attività del consiglio di partenariato e degli altri organismi comuni istituiti dall'accordo;

b)

coinvolgere il Parlamento nelle decisioni importanti nel quadro dell'accordo in relazione a eventuali azioni unilaterali intraprese dall'Unione a norma dell'accordo e tenere nella massima considerazione le opinioni del Parlamento e, qualora non segua tali opinioni, spiegarne i motivi;

c)

coinvolgere il Parlamento con sufficiente anticipo riguardo all'eventuale intenzione di presentare una proposta affinché l'Unione ponga fine o sospenda la terza parte dell'accordo [Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale], qualora il Regno Unito non rispetti gli impegni che gli incombono in virtù della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

d)

coinvolgere il Parlamento nel processo di selezione degli arbitri e degli esperti che l'accordo prevede;

e)

presentare al Parlamento le eventuali proposte di atti legislativi riguardanti le modalità di adozione delle misure autonome che l'Unione ha facoltà di adottare a norma dell'accordo;

f)

tenere nella massima considerazione le opinioni del Parlamento in merito all'attuazione dell'accordo da entrambe le parti, anche per quanto riguarda eventuali violazioni dell'accordo o squilibri della parità di condizioni, e, qualora non segua le opinioni del Parlamento, spiegarne i motivi;

g)

tenere il Parlamento pienamente informato in merito alle valutazioni e alla decisione della Commissione sull'adeguatezza dei dati, nonché in merito alle modalità della cooperazione normativa con le autorità del Regno Unito in materia di servizi finanziari e all'eventuale riconoscimento di equivalenze nei servizi finanziari;

chiede il consolidamento di tali impegni sotto forma di un accordo interistituzionale, da negoziare quanto prima;

10.

saluta con favore l'accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione delle informazioni classificate; sottolinea, in particolare alla luce del suesposto paragrafo 9, che tale accordo, in particolare l'articolo 3, lascia impregiudicati i diritti del Parlamento a norma dell'articolo 218, paragrafo 10, TFUE; sottolinea che la modalità con cui il Consiglio ha chiesto l'approvazione del Parlamento, trattando, nel quadro di in un'unica procedura, due accordi — l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra UE e Regno Unito e l'accordo tra UE e Regno Unito sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione delle informazioni classificate — non è in linea con la prassi abituale e non dovrebbe in alcun modo diventare un precedente, in quanto il Parlamento dovrebbe essere in grado di dare la sua approvazione a ciascun accordo internazionale, prima della sua entrata in vigore, separatamente e non sotto forma di pacchetto, poiché in caso contrario le sue prerogative sarebbero gravemente compromesse;

11.

sollecita il forte coinvolgimento dei sindacati e di altre parti sociali e organizzazioni della società civile dell'UE e del Regno Unito nel monitoraggio e nell'attuazione dell'accordo, anche attraverso la loro consultazione e la loro eventuale partecipazione alle commissioni specializzate ove siano esaminate questioni pertinenti, come pure l'istituzione di un forum del lavoro dedicato, che si riunisca prima di ogni riunione del consiglio di partenariato; suggerisce, alla luce dell'importanza e delle conseguenze potenzialmente vaste dell'accordo, di ampliare il gruppo consultivo interno aumentando il numero di rappresentanti dei sindacati e di altre parti sociali, in particolare delle federazioni settoriali europee, nonché di conferire alle organizzazioni della società civile, ai sindacati e ad altre parti sociali il potere di presentare denunce alla Commissione, prevedendo l'obbligo per la Commissione di dar seguito a tali denunce;

12.

plaude agli sforzi della Commissione per coinvolgere il più possibile i portatori di interesse, dato il tempo limitato a disposizione, e si compiace altresì delle comunicazioni dettagliate che hanno aiutato le imprese a prepararsi agli inevitabili cambiamenti intervenuti a partire dal 1o gennaio 2021, quando il Regno Unito ha lasciato l'unione doganale e il mercato interno; chiede maggiori sforzi da parte di tutti gli Stati membri dell'UE e, se del caso, delle regioni, per garantire che questi primi mesi nell'ambito del nuovo regime, a fronte del nuovo status del Regno Unito, trascorrano nel modo più agevole possibile per tutti gli operatori economici e i cittadini; invita la Commissione, riconoscendo che il recesso del Regno Unito dall'UE ha notevoli conseguenze economiche nel breve termine, a utilizzare appieno e tempestivamente i 5 miliardi di EUR della riserva di adeguamento alla Brexit, una volta approvata dai colegislatori, per aiutare i settori, le imprese, i lavoratori e gli Stati membri maggiormente colpiti dagli effetti negativi e imprevisti delle nuove relazioni tra l'UE e il Regno Unito;

Commercio

13.

sottolinea la portata senza precedenti dell'accordo per quanto riguarda gli scambi di beni, in quanto è stato raggiunto l'obiettivo di contingenti zero e tariffe zero, il che risulterà in una facilitazione degli scambi con il Regno Unito, nel quadro di adeguate norme di origine, salvaguardando gli interessi dei produttori dell'UE, anche attraverso il cumulo bilaterale, l'autocertificazione di origine da parte degli esportatori, nonché il periodo di esenzione di 12 mesi per parte della documentazione; sottolinea l'importanza di un'effettiva parità di condizioni, in particolare per quanto riguarda il non regresso e la prevenzione di future divergenze, in combinazione con la portata senza precedenti dell'accordo;

14.

sottolinea che per lo scambio di servizi gli impegni di entrambe le parti sfociano in un livello di liberalizzazione che va oltre i loro impegni nel quadro dell'OMC, anche attraverso la clausola lungimirante della «nazione più favorita», un impegno di riesame orientato a miglioramenti futuri, e norme speciali previste per la mobilità delle persone a fini professionali (servizi della «modalità 4»); ricorda tuttavia al contempo che, lasciando il mercato interno, il Regno Unito ha perso il diritto automatico e illimitato di fornire servizi in tutta l'UE; prende atto delle chiare disposizioni sulle qualifiche professionali, che differiscono perché il Regno Unito è un paese terzo; accoglie tuttavia con favore il meccanismo previsto dall'accordo in base al quale l'UE e il Regno Unito possono successivamente concordare accordi aggiuntivi caso per caso e per professioni specifiche;

15.

accoglie con favore il capitolo sul commercio digitale, compreso il divieto esplicito di requisiti di localizzazione dei dati o di divulgazione obbligatoria del codice sorgente, novità rispetto agli accordi di libero scambio che l'UE ha finora concluso, preservando al tempo stesso il diritto dell'UE di legiferare e i requisiti di protezione dei dati; riconosce che questo capitolo sul digitale può servire da modello per futuri accordi commerciali; accoglie anche la cooperazione normativa sulle tecnologie emergenti, compresa l'intelligenza artificiale;

16.

elogia il fatto che, nonostante le reticenze iniziali da parte del Regno Unito, sia stato negoziato il più ambizioso capitolo generale sugli appalti pubblici di sempre, che va oltre l'accordo sugli appalti pubblici per garantire la parità di trattamento delle imprese dell'UE, oltre a un capitolo sulle esigenze e gli interessi delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI); ricorda che l'esistente serie di indicazioni geografiche (IG) è stata protetta nell'ambito dell'accordo di recesso, ma si rammarica del fatto che non sia stato possibile trovare alcun accordo sulle future indicazioni geografiche, in contrasto con gli impegni assunti nella dichiarazione politica; riconosce tuttavia la clausola «rendez-vous» volta a estendere la protezione in futuro ed esorta entrambe le parti ad attivarla al più presto;

17.

sollecita fortemente la Commissione e gli Stati membri a istituire pertinenti piattaforme di coordinamento normativo che forniscano piena trasparenza al Parlamento e a partecipare attivamente in tali piattaforme onde consentire un elevato grado di convergenza normativa in futuro, in linea con il Green Deal europeo, ed evitare inutili conflitti, salvaguardando allo stesso tempo il diritto di legiferare di ciascuna parte, come evidenziato nell'accordo;

Parità di condizioni

18.

accoglie con favore il moderno titolo generale relativo alla parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e uno sviluppo sostenibile, che dovrebbe essere considerato un modello per altri futuri accordi di libero scambio negoziati dall'UE, che include:

i)

regole sul non regresso rispetto agli elevati livelli attuali di protezione delle norme sociali e in materia di lavoro, ambiente, clima e fiscalità, che non possono essere abbassati in misura tale da influire sul commercio o sugli investimenti, nonché regole relative alla concorrenza e alle imprese pubbliche;

ii)

la possibilità di applicare misure unilaterali di riequilibrio in caso di future divergenze significative nei settori delle norme sociali e del lavoro, della protezione dell'ambiente e del clima o del controllo delle sovvenzioni, qualora tali divergenze abbiano un impatto concreto sul commercio o sugli investimenti tra le parti; sottolinea la necessità di garantire che una divergenza significativa con incidenza considerevole sul commercio o sugli investimenti sia interpretata in modo ampio e possa essere dimostrata in modo pratico per assicurare che la capacità di utilizzare tali misure non venga indebitamente limitata;

iii)

l'insieme concordato di principi vincolanti di controllo delle sovvenzioni, il cui mancato rispetto può essere contestato dai concorrenti, con i tribunali autorizzati a ordinare ai beneficiari di restituire la sovvenzione, se necessario, e la possibilità per l'UE di affrontare qualsiasi inadempienza del Regno Unito attraverso sanzioni unilaterali, compresa l'introduzione di tariffe o contingenti su alcuni prodotti o la sospensione incrociata di altre parti del partenariato economico; sottolinea la necessità di monitorare il nuovo regime di aiuti di Stato del Regno Unito e di valutare l'efficacia del meccanismo per affrontare le sovvenzioni ingiustificate in modo che contribuisca efficacemente a creare condizioni di parità;

iv)

si rammarica tuttavia che il capitolo sulla fiscalità non sia soggetto a disposizioni di composizione delle controversie né a misure di riequilibrio; chiede alla Commissione di restare vigile sulle questioni della fiscalità e del riciclaggio di denaro, ambito in cui tutti gli strumenti disponibili, come i processi di inserimento in un elenco, dovrebbero essere utilizzati per dissuadere il Regno Unito dall'adottare pratiche sleali; ricorda a questo proposito la possibilità di chiedere una revisione della rubrica relativa al commercio quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo qualora dovessero emergere squilibri;

v)

ricorda che le disposizioni sulla parità di condizioni si applicano in modo generale, anche nelle cosiddette zone economiche speciali;

19.

sottolinea che il dovuto monitoraggio e un'adeguata supervisione sono di cruciale importanza per ottenere una solida comprensione delle barriere, nuove e rimanenti, che le aziende, e specialmente le PMI, devono affrontare sul campo; sottolinea l'importanza di evitare inutili incertezze normative, oneri amministrativi e complessità procedurali, che aggiungeranno complessità e costi; invita a questo proposito la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi con la comunità imprenditoriale, in particolare con le PMI, al fine di mitigare i problemi commerciali emergenti;

Governance

20.

accoglie con favore la governance orizzontale e il quadro istituzionale definiti nell'accordo, che assicurano una coerenza, un collegamento e un'applicazione comuni tra tutti i capitoli, evitando così ulteriori strutture parallele e burocrazia, nonché fornendo certezza giuridica e solide garanzie di conformità da parte dei soggetti dell'accordo; riconosce in particolare il solido meccanismo di composizione delle controversie che possono sorgere tra l'UE e il Regno Unito sull'interpretazione o l'attuazione dei loro impegni;

21.

accoglie con favore la clausola di non discriminazione nel capitolo sulla governance, che garantisce che il Regno Unito, nella sua politica nazionale dei visti, non possa operare discriminazioni tra i cittadini degli Stati membri dell'UE nel rilascio di visti per soggiorni di breve durata; condanna il trattamento discriminatorio adottato nei confronti di alcuni cittadini dell'UE (provenienti dalla Bulgaria, dall'Estonia, dalla Lituania, dalla Romania e dalla Slovenia) che non beneficiano, per quanto concerne la domanda di visto, dello stesso regime di diritti applicato nel Regno Unito ai cittadini degli altri 22 Stati membri dell'UE per quanto riguarda i diritti sui visti di lavoro e le dichiarazioni di garanzia;;

Sicurezza, affari esteri e sviluppo

22.

si rammarica che, contrariamente alla dichiarazione politica che prevedeva un partenariato ambizioso, ampio, profondo e flessibile in materia di politica estera, sicurezza e difesa, il Regno Unito abbia rifiutato di negoziare su questi aspetti come parte dell'accordo; ricorda tuttavia che è nell'interesse di entrambe le parti mantenere una cooperazione stretta e duratura in questi settori, in particolare per la promozione della pace e della sicurezza, compresa la lotta al terrorismo, e la promozione di un ordine globale basato su regole, su un multilateralismo efficace, sulla Carta delle Nazioni Unite, sul consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto e sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come previsto dall'articolo 21 TUE; propone che la cooperazione e il coordinamento futuri tra l'UE e il Regno Unito siano disciplinati da una piattaforma sistemica per le consultazioni e il coordinamento ad alto livello sulle questioni di politica estera, comprese le sfide poste da paesi come la Russia e la Cina, da uno rigoroso impegno sulle questioni di sicurezza, anche nel quadro della cooperazione UE-NATO, e da una cooperazione preferenziale sistematica per quanto riguarda segnatamente le operazioni di mantenimento della pace; chiede in particolare una cooperazione e un coordinamento approfonditi con il Regno Unito per quanto concerne le politiche in materia di sanzioni con l'UE, dati i valori e gli interessi condivisi, e chiede l'istituzione di un meccanismo di coordinamento a tale riguardo;

23.

deplora a questo proposito la decisione del Regno Unito di declassare lo status diplomatico dell'Unione europea e invita le autorità britanniche competenti a porre urgentemente rimedio a questa azione ed esorta la Commissione a rimanere ferma in difesa della corretta attuazione dei trattati;

24.

osserva che il Regno Unito è un attore importante nell'ambito degli aiuti umanitari e allo sviluppo, data l'entità del suo aiuto pubblico allo sviluppo (nonostante una riduzione dallo 0,7 allo 0,5 % dell'RNL), le sue competenze, le sue capacità di attuazione di progetti e le sue relazioni approfondite con il Commonwealth e i paesi in via di sviluppo; incoraggia il Regno Unito a contribuire a ridurre al minimo gli effetti negativi del recesso del Regno Unito dall'UE sui paesi in via di sviluppo e a mantenere l'impegno di essere in prima linea nell'assistenza allo sviluppo e nell'aiuto umanitario; chiede che tra i donatori dell'UE e del Regno Unito vigano uno stretto coordinamento e una forte cooperazione, compresa la possibilità di avvalersi delle rispettive capacità in modo da massimizzare l'efficienza, l'efficacia dello sviluppo e i progressi verso il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

Questioni settoriali specifiche e cooperazione tematica

25.

ritiene che il mercato interno sia una realizzazione fondamentale dell'Unione europea, che sia stato estremamente vantaggioso per le economie di entrambe le parti e che abbia gettato le basi per migliorare la qualità della vita dei cittadini; sottolinea che questa nuova era di partenariato economico dovrebbe puntare alla creazione di opportunità vantaggiose per entrambe le parti e non dovrebbe in alcun modo portare a compromettere l'integrità e il funzionamento del mercato interno e dell'unione doganale; riconosce che l'estensione delle agevolazioni concesse agli operatori economici autorizzati rappresenta una soluzione adeguata per evitare distorsioni negli scambi commerciali;

26.

sottolinea che, nel quadro del processo di attuazione, l'Unione europea dovrebbe prestare particolare attenzione alla conformità dei controlli doganali effettuati prima dell'ingresso delle merci nel mercato interno (in provenienza dal Regno Unito o da altri paesi terzi attraverso il Regno Unito) come previsto nell'accordo, e insiste sul fatto che è della massima importanza garantire la conformità delle merci alle norme del mercato interno; pone l'accento sulla necessità di maggiori investimenti nelle strutture per i controlli doganali e di un ulteriore coordinamento e scambio di informazioni tra le parti, al fine di evitare per quanto possibile perturbazioni degli scambi commerciali e di salvaguardare l'integrità dell'unione doganale, nell'interesse di consumatori e imprese; ritiene che sia assolutamente necessaria una cooperazione armoniosa tra le autorità doganali e quelle preposte alla vigilanza di mercato e manifesta preoccupazione, in particolare, circa la necessaria capacità operativa della presenza dell'UE nell'Irlanda del Nord;

27.

osserva che le abitudini dei consumatori e la loro fiducia negli acquisti transfrontalieri hanno già risentito negativamente dell'incertezza sulle norme applicabili e invita il governo del Regno Unito, la Commissione e gli Stati membri ad attuare rapidamente le misure previste dall'accordo per la protezione dei consumatori, nonché a rafforzare la cooperazione su varie politiche settoriali relative ai metodi di produzione sostenibili e alla sicurezza dei prodotti; chiede trasparenza lungo la catena di fornitura di prodotti e servizi, a beneficio dei consumatori, e attribuisce importanza fondamentale al fatto che i prezzi riflettano i costi totali di acquisto, comprese tutte le tasse e imposte dovute, e vi sia chiarezza sui diritti dei consumatori applicabili, al fine di evitare attriti e promuovere la fiducia dei consumatori quando acquistano oltre confine;

28.

deplora l'impatto negativo su determinate comunità di pescatori, pur riconoscendo che le disposizioni in materia di pesca che stabiliscono una riduzione del 25 % scaglionata in 5 anni e mezzo rappresentano un risultato meno dannoso rispetto a una chiusura completa delle acque del Regno Unito; invita, a questo proposito, la Commissione a intraprendere tutte le azioni necessarie per garantire che la soglia di riduzione del 25 % non sia mai superata e che l'accesso reciproco rimanga in vigore; esprime preoccupazione, a tale riguardo, per il fatto che il consiglio di partenariato ha la facoltà di modificare gli allegati 35, 36 e 37; chiede che il Parlamento sia adeguatamente consultato prima di qualsiasi modifica di questo tipo;

29.

esprime profonda preoccupazione per quanto riguarda la situazione allo scadere di questo periodo e ricorda al Regno Unito che il mantenimento del suo accesso ai mercati dell'UE è direttamente collegato all'accesso dei pescherecci dell'UE alle acque del Regno Unito dopo la fine di questo periodo; ricorda che, nel caso in cui il Regno Unito intendesse limitare l'accesso dopo il periodo iniziale di 5 anni e mezzo, l'UE potrà intraprendere azioni per proteggere i propri interessi, anche ristabilendo tariffe o contingenti per le importazioni di pesce del Regno Unito o sospendendo altre parti dell'accordo, qualora vi fosse il rischio di gravi difficoltà economiche o sociali per le comunità dell'UE dedite alla pesca; deplora profondamente che i diritti di pesca dell'UE siano messi in discussione ricorrendo a misure diversive, come l'impossibilità di adottare tempestivamente un accordo sui totali ammissibili di catture e i contingenti, misure tecniche inaccettabili e interpretazioni restrittive controverse delle condizioni di acquisizione delle licenze;

30.

esprime profonda preoccupazione per le potenziali conseguenze dello scostamento del Regno Unito dai regolamenti dell'Unione sulle misure tecniche e da altre normative dell'Unione correlate in materia ambientale, che potrebbero portare a una limitazione di fatto dell'accesso alle acque del Regno Unito per alcuni pescherecci dell'UE; rammenta che in virtù dell'accordo ciascuna parte è tenuta a giustificare nel dettaglio il carattere non discriminatorio di qualsiasi sviluppo in questo settore e la necessità, alla luce di dati scientificamente verificabili, di garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine; invita la Commissione a prestare particolare attenzione al rispetto di tali condizioni e a rispondere con fermezza nel caso in cui il Regno Unito agisca in modo discriminatorio;

31.

esprime preoccupazione in merito alle conseguenze delle diverse norme applicabili ai territori con uno status speciale connesso al Regno Unito, in particolare le dipendenze della Corona e i territori d'oltremare; invita la Commissione a prestare particolare attenzione a questi territori e alle loro specificità;

32.

esprime preoccupazione per il modo in cui un eventuale futuro abbassamento unilaterale delle norme sociali e del lavoro da parte del Regno Unito verrebbe affrontato e contestato nel quadro dell'accordo; ribadisce ancora una volta che occorre rispondere e porre rimedio a qualsiasi abbassamento unilaterale delle norme sociali e del lavoro a scapito delle imprese e dei lavoratori europei, al fine di mantenere parità di condizioni; deplora inoltre che il Regno Unito, malgrado fosse soggetto all'obbligo, ai sensi dell'articolo 127 dell'accordo di recesso, di recepire la direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e la direttiva relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili (13) durante il periodo di transizione, non abbia ancora adottato le misure necessarie per farlo, privando quindi i lavoratori del Regno Unito di alcuni diritti recentemente istituiti;

33.

si compiace del fatto che il nuovo meccanismo di cooperazione in materia di coordinamento della sicurezza sociale sia vicino alle norme esistenti nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004 (14) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 (15) che ne stabilisce le modalità di applicazione; accoglie con favore, in particolare, il fatto che nell'accordo siano salvaguardate le disposizioni dell'UE sulla non discriminazione, la parità di trattamento e la totalizzazione dei periodi; si rammarica, tuttavia, delle restrizioni del campo di applicazione materiale e, in particolare, del fatto che non sono inclusi gli assegni familiari, l'assistenza a lungo termine e le prestazioni in denaro non contributive, nonché l'esportabilità delle prestazioni di disoccupazione; invita le parti a fornire immediatamente ai cittadini interessati dalle restrizioni alla libera circolazione informazioni solide e affidabili riguardanti i loro diritti di residenza, di lavoro e di coordinamento della sicurezza sociale;

34.

prende atto della disposizione provvisoria per la trasmissione di dati personali al Regno Unito; ribadisce le sue risoluzioni del 12 febbraio 2020 e del 18 giugno 2020 sull'importanza della protezione dei dati in quanto diritto fondamentale nonché fattore chiave per l'economia digitale; ricorda che, per quanto riguarda l'adeguatezza del quadro britannico di protezione dei dati, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) il livello di protezione del Regno Unito deve essere «sostanzialmente equivalente» a quello garantito nell'ordinamento giuridico dell'UE, compresi i trasferimenti successivi verso paesi terzi, per quanto riguarda sia i trasferimenti commerciali che quelli con finalità di contrasto; prende atto dell'avvio della procedura di adozione delle due decisioni di adeguatezza per i trasferimenti di dati personali verso il Regno Unito, ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (16) (GDPR) e della direttiva sull'applicazione della legge (17) il 19 febbraio 2021; invita la Commissione a non adottare una decisione in cui dichiara adeguato il livello di protezione dei dati qualora le condizioni stabilite dal diritto e dalla giurisprudenza dell'UE non siano pienamente rispettate; sottolinea che una decisione sull'adeguatezza non può essere oggetto di negoziato tra il Regno Unito e l'UE in quanto si riferisce alla protezione di un diritto fondamentale riconosciuto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Carta e dai trattati dell'UE;

35.

sottolinea che l'accordo istituisce una cooperazione con il Regno Unito in materia di applicazione della legge e cooperazione giudiziaria in materia penale, e che la natura di tale cooperazione è di un livello senza precedenti con un paese terzo; sottolinea che, a titolo di ulteriore salvaguardia, la parte III, titolo III dell'accordo prevede un regime specifico per la risoluzione delle controversie in considerazione del settore sensibile da esso disciplinato; accoglie con favore le disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione della parte III, in particolare la condizionalità della CEDU;

36.

deplora che non sia stato dato seguito alle richieste del Parlamento in merito ad un approccio comune dell'UE in materia di asilo, migrazione e gestione delle frontiere e che si lasci che tali importanti questioni, che incidono anche sui diritti delle persone più vulnerabili, come i minori non accompagnati, siano ora trattate attraverso la cooperazione bilaterale; chiede che un accordo pertinente che sostituisca il regolamento di Dublino (18) sia rapidamente concordato tra l'UE e il Regno Unito;

37.

deplora la mancanza di ambizione dell'accordo sulle politiche di mobilità e chiede lo sviluppo di percorsi sicuri di migrazione legale tra l'UE e il Regno Unito; accoglie con favore le disposizioni sui visti per le visite di breve durata e la clausola di non discriminazione tra Stati membri; invita il Regno Unito a non discriminare tra i cittadini dell'UE sulla base della loro nazionalità, sia in termini di registrazione nel regime per la residenza permanente dei cittadini dell'UE, sia in materia di mobilità e di visti; invita la Commissione a far rispettare rigorosamente il principio di reciprocità; condanna la decisione discriminatoria del Regno Unito di applicare diritti diversi sui visti di lavoro per i cittadini di taluni Stati membri dell'UE per quanto riguarda, ad esempio, i visti per lavoro stagionale e i visti per gli operatori della salute e dell'assistenza; sottolinea l'importanza di garantire ai cittadini dell'UE la parità di accesso al mercato del lavoro del Regno Unito e la necessità di applicare gli stessi diritti per tutti i cittadini dell'UE e invita, pertanto, il Regno Unito a ritornare sui suoi passi in merito alla decisione;

38.

invita la Commissione a tenere il Parlamento pienamente informato in merito al monitoraggio dell'attuazione dell'accordo da parte della Banca centrale europea, delle autorità europee di vigilanza, del Comitato europeo per il rischio sistemico e del Comitato di risoluzione unico, nonché degli sviluppi del mercato dei servizi finanziari, al fine di individuare tempestivamente potenziali perturbazioni del mercato e minacce alla stabilità finanziaria, all'integrità del mercato e alla protezione degli investitori;

39.

invita la Commissione ad avvalersi degli strumenti disponibili, a considerare l'adozione di nuovi strumenti nella futura revisione del quadro antiriciclaggio, a garantire la leale cooperazione in relazione alla trasparenza della titolarità effettiva, ad assicurare condizioni di parità e a proteggere il mercato unico dai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo legati al Regno Unito;

40.

rileva con soddisfazione che l'accordo comprende impegni in materia di trasparenza fiscale e concorrenza fiscale leale, nonché una dichiarazione politica congiunta sulla lotta ai regimi fiscali dannosi;

41.

accoglie con favore l'annuncio di un accordo tra il Regno Unito e l'UE su un memorandum d'intesa sui servizi finanziari, ma si rammarica del fatto che le decisioni in materia di equivalenza del Regno Unito siano state finora concesse solo a singoli Stati SEE, compresi gli Stati membri dell'Unione europea, piuttosto che all'Unione nel suo insieme; ricorda che le decisioni in materia di equivalenza riguardano diversi settori del diritto soggetti ad armonizzazione a livello dell'UE e che, in alcuni casi, la vigilanza è esercitata direttamente dalle autorità dell'UE; invita, pertanto, la Commissione a valutare se le decisioni in materia di equivalenza del Regno Unito siano state indirizzate all'UE nel suo complesso, prima di procedere alle proprie determinazioni di equivalenza;

42.

ritiene che sia necessario chiarire ulteriormente la portata dell'obbligo di non regresso in materia fiscale; teme l'impatto di legislazioni diverse in materia fiscale; è particolarmente preoccupato per il tempestivo annuncio da parte del Regno Unito di impegnarsi unicamente a favore della comunicazione obbligatoria degli accordi soggetti all'obbligo di notifica sulla base di norme internazionali più deboli e deplora altresì le dichiarazioni pubbliche sull'apertura di porti franchi nel Regno Unito;

43.

avverte che una terminologia poco chiara e norme giuridiche e meccanismi di controllo non vincolanti o imprevedibili in materia fiscale nell'ambito dell'accordo aumentano il rischio di dumping fiscale; osserva, inoltre, che l'applicazione dell'accordo rischia di generare controversie irrisolte a causa della mancanza di clausole con effetto diretto, anche sulle pratiche fiscali dannose; osserva con preoccupazione che le condizioni in materia di aiuti di Stato fiscali sono più rigorose negli accordi commerciali dell'UE con la Svizzera e il Canada;

44.

rileva che l'accordo non si applica alle dipendenze della Corona del Regno Unito e ai territori d'oltremare del Regno Unito; ritiene che sia opportuno effettuare un esame approfondito al fine di garantire che l'accordo non contenga scappatoie che consentano di utilizzare tali territori come controparti per lo sviluppo di nuovi regimi fiscali dannosi che incidano sul funzionamento del mercato interno;

45.

si compiace del fatto che l'accordo di Parigi costituirà un elemento cardine dell'accordo; si rammarica, tuttavia, del fatto che il livello di protezione di base per il clima in relazione ai gas a effetto serra non abbia tenuto conto degli obiettivi rivisti per il 2030 a livello di economia che stanno per essere adottati; sottolinea, inoltre, che l'UE prevede di rafforzare e ampliare ulteriormente il campo di applicazione del proprio sistema di scambio di quote di emissione; ritiene che, qualora dovessero emergere differenze significative tra il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE e il sistema di scambio di quote di emissione del Regno Unito, ciò potrebbe comportare una distorsione della parità di condizioni e potrebbe pertanto essere preso in considerazione nell'applicazione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell'UE, una volta che sarà stato istituito;

46.

accoglie con favore le disposizioni sulla cooperazione in materia di sicurezza sanitaria, che consentono alle parti e alle autorità competenti degli Stati membri di scambiarsi informazioni pertinenti, ma si rammarica che tale cooperazione si sia limitata a valutare i rischi «significativi» per la salute pubblica e a coordinare le misure che potrebbero essere necessarie per proteggere la salute pubblica;

47.

accoglie con favore il fatto che non vi saranno modifiche alle norme dell'UE in materia di sicurezza alimentare e che l'accordo miri a salvaguardare gli elevati standard sanitari e fitosanitari dell'UE; ribadisce che i flussi commerciali di merci vincolati da misure sanitarie e fitosanitarie saranno estremamente elevati tra l'UE e il Regno Unito e che l'UE dovrebbe disporre di un adeguato processo di coordinamento per evitare controlli incoerenti sulle merci del Regno Unito nei porti dell'UE;

48.

plaude al capitolo esaustivo sul trasporto aereo contenuto nell'accordo, che dovrebbe garantire la tutela degli interessi strategici dell'UE, e che contiene disposizioni adeguate concernenti l'accesso al mercato, i diritti di traffico, gli accordi di code-sharing e i diritti dei passeggeri; accoglie con favore le disposizioni specifiche del capitolo sul settore aereo concernenti condizioni di parità, che dovrebbero garantire ai vettori aerei dell'UE e del Regno Unito la possibilità di competere in condizioni di parità; prende atto della soluzione trovata per quanto riguarda le norme sulla proprietà e il controllo, che disciplinano l'accesso al mercato interno, lasciando nel contempo aperta l'opzione di una continua liberalizzazione in futuro; accoglie con favore il capitolo specifico dedicato alla sicurezza aerea, che prevede una stretta cooperazione nella sicurezza dell'aviazione e nella gestione del traffico aereo; ritiene che tale cooperazione non debba limitare l'UE nel determinare il livello di protezione che ritiene adeguato per la sicurezza; sottolinea l'importanza della stretta collaborazione in futuro tra l'Autorità per l'aviazione civile del Regno Unito e l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea;

49.

accoglie con favore il fatto che l'accordo garantisca la connettività in esenzione da contingenti tra l'UE e il Regno Unito per i trasportatori di merci su strada così come pieni diritti di transito nel territorio dell'altra parte, il cosiddetto «ponte terrestre»; accoglie con favore le condizioni di parità rigorose conseguite nei negoziati relativi al trasporto su strada e le corrispondenti disposizioni, che vincoleranno il Regno Unito al rispetto delle norme elevate dell'UE applicabili al settore del trasporto di merci su strada; sottolinea a tale proposito che l'accordo include, tra le altre, disposizioni sull'accesso alla professione, il distacco dei conducenti, i tempi di guida e periodi di riposo, i tachigrafi nonché il peso e le dimensioni dei veicoli; osserva che tali norme non garantiranno soltanto la concorrenza leale ma anche buone condizioni di lavoro per i conducenti e un elevato livello di sicurezza stradale; plaude alle disposizioni specifiche relative all'Irlanda del Nord, adottate in riconoscimento della situazione unica dell'Irlanda, che minimizzeranno le perturbazioni all'economia dell'intera isola; invita gli Stati membri ad intensificare gli sforzi per fornire alle parti interessate del settore dei trasporti informazioni precise ed utili, garantire il funzionamento e la solidità dei sistemi informatici pertinenti e rendere accessibili online tutti i documenti necessari per il transito; richiama l'attenzione sulla necessità di prendere in considerazione un sostegno finanziario a taluni porti al fine di eliminare rapidamente gli ostacoli alle infrastrutture fisiche derivanti dall'aumento dei tempi di attesa per i trasportatori che attraversano la frontiera; chiede una stretta cooperazione tra l'UE e il Regno Unito per evitare inutili ritardi e perturbazioni nel sistema dei trasporti, mantenendo quanto più possibile la connettività;

50.

si compiace del proseguimento della collaborazione europea con il Regno Unito nel settore della scienza, della ricerca, dell'innovazione e dello spazio; sottolinea l'importanza di sostenere la mobilità dei ricercatori garantendo la libera circolazione delle conoscenze scientifiche e delle tecnologie; invita gli operatori di servizi mobili a continuare ad applicare il principio del roaming a tariffa nazionale sia nell'UE che nel Regno Unito; osserva che il capitolo sull'energia scadrà il 30 giugno 2026; sottolinea la necessità di proseguire la cooperazione su tutte le questioni energetiche oltre tale data, data l'interconnessione dei due mercati dell'energia e il fatto che l'Irlanda del Nord rimarrà nel mercato interno dell'energia dell'UE; prende atto dell'accordo di cooperazione tra l'UE e il Regno Unito sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare; si rammarica che tale accordo non rientri nella procedura di approvazione in quanto il trattato Euratom non prevede un intervento del Parlamento; chiede un memorandum d'intesa, basato sul quadro di cooperazione in materia di energia nei mari del Nord, che comprenda almeno i progetti comuni, la pianificazione dello spazio marittimo, l'integrazione dell'energia offshore nei mercati dell'energia;

51.

accoglie con favore le norme che disciplinano la partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'Unione stabilite nella pertinente sezione dell'accordo; ritiene che tali norme soddisfino ampiamente le aspettative del Parlamento, come indicate nella sua raccomandazione del 18 giugno 2020 per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; ritiene, in particolare, che tali norme tutelino gli interessi finanziari dell'Unione; accoglie con favore, a tale proposito, l'applicazione del meccanismo di correzione automatica al programma Orizzonte Europa;

52.

si compiace dell'associazione del Regno Unito al programma Orizzonte Europa; accoglie con favore il fatto che il Regno Unito intenda partecipare al programma di ricerca e formazione Euratom, alla componente Copernicus del programma spaziale e a ITER, e avrà accesso ai servizi di sorveglianza dello spazio e di localizzazione nell'ambito del programma spaziale; accoglie con favore il fatto che il programma PEACE+ sarà oggetto di un accordo di finanziamento separato;

53.

esprime profondo rammarico per la decisione del Regno Unito di non partecipare al programma Erasmus+ per la durata del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027; sottolinea che tale decisione si tradurrà in una situazione svantaggiosa per entrambe le parti e priverà i cittadini e le organizzazioni dell'UE e del Regno Unito di opportunità in grado di cambiare le loro vite attraverso progetti di scambio e cooperazione; è particolarmente sorpreso che il Regno Unito abbia addotto gli eccessivi costi di partecipazione come motivo della sua decisione; esorta il Regno Unito a utilizzare il «periodo di riflessione» previsto dalla dichiarazione comune sulla partecipazione ai programmi dell'UE per riconsiderare la propria posizione; accoglie con favore la generosa offerta dell'Irlanda di istituire un meccanismo e finanziamenti per consentire agli studenti dell'Irlanda del Nord di continuare a partecipare;

54.

ricorda che sia l'istruzione che la ricerca sono parti integranti della cooperazione accademica e che le sinergie tra Orizzonte Europa ed Erasmus+ rappresentano un aspetto centrale della nuova generazione di programmi; sottolinea che monitorerà attentamente la situazione al fine di garantire che l'approccio differenziato nei confronti della partecipazione del Regno Unito ai due programmi di cooperazione accademica dell'UE non comprometta l'efficacia dei programmi stessi o i risultati della cooperazione passata;

55.

sottolinea l'importanza di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione in tutti i suoi aspetti, nonché il pieno rispetto da parte del Regno Unito dei suoi obblighi finanziari derivanti dall'accordo; sottolinea la necessità di una forte cooperazione in materia di IVA e di dazi doganali per poter garantire una corretta riscossione e il recupero dei crediti; sottolinea che le procedure doganali sono estremamente complesse e che vi è la necessità permanente di garantire un rapido scambio di informazioni e una solida cooperazione tra l'UE e il Regno Unito al fine di garantire controlli doganali e operazioni di sdoganamento efficaci, nonché l'applicazione della legislazione pertinente; sottolinea altresì la necessità di evitare le frodi doganali e dell'IVA, compreso il traffico illecito o il contrabbando, mediante controlli adeguati che tengano conto della probabilità che merci specifiche siano soggette a traffico o a contrabbando o a false dichiarazioni riguardo all'origine o al contenuto;

56.

sottolinea la necessità di garantire il pieno rispetto dell'attuazione dell'accordo e, conformemente alle disposizioni su una stretta cooperazione tra le parti, del diritto di accesso dei servizi della Commissione, della Corte dei conti europea, dell'OLAF e della Procura europea, nonché del diritto di controllo del Parlamento; sottolinea inoltre l'importanza della competenza della CGUE in relazione alle decisioni della Commissione;

57.

sottolinea l'importanza della proprietà intellettuale e la necessità di garantire la continuità normativa, con l'eccezione delle future indicazioni geografiche; accoglie con favore, a tale riguardo, con l'eccezione delle future indicazioni geografiche, la protezione rafforzata dei diritti di proprietà intellettuale stabilita nell'accordo, che copre tutti i tipi di diritti di proprietà intellettuale, e le disposizioni in materia di applicazione e cooperazione, che coprono un'ampia gamma di misure;

58.

si rammarica profondamente del fatto che i tipi di società esistenti delle parti, come le Società europee (SE) o le società a responsabilità limitata, non rientrino nell'accordo e non saranno più accettate dall'altra parte; si compiace tuttavia del fatto che le parti, contemporaneamente alla protezione degli operatori economici, abbiano preso in considerazione la necessità di garantire condizioni di sviluppo sostenibili e competitive impegnandosi a non regredire nell'ambito della normativa sociale e del lavoro e concordando disposizioni sulle pratiche vietate, l'applicazione e la cooperazione nell'ambito della politica di concorrenza;

59.

si rammarica del fatto che la cooperazione giudiziaria in materia civile non abbia fatto parte dei negoziati per il futuro partenariato tra l'UE e il Regno Unito e sottolinea la necessità di raggiungere un’intesa comune in tale ambito quanto prima possibile; ricorda, a tale proposito, che l'UE dovrebbe esaminare con molta attenzione la sua decisione sulla possibilità per il Regno Unito di rimanere parte della convenzione di Lugano del 2007, in particolare alla luce del suo protocollo II sull'interpretazione uniforme e della possibilità di mantenere un equilibrio generale delle sue relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, e che una collaborazione e un dialogo efficaci tra la Commissione e il Parlamento, in particolare con la commissione giuridica, incaricata dell'interpretazione e dell'applicazione del diritto internazionale, nella misura in cui riguardi l'UE, sarebbe di fondamentale importanza;

60.

si rammarica profondamente della mancata istituzione nell'accordo di una soluzione dettagliata e significativa per le questioni matrimoniali, di potestà genitoriale e altre questioni familiari; accoglie con favore, a tale proposito, le possibilità di una cooperazione rafforzata, almeno per quanto riguarda le questioni fondamentali di diritto di famiglia e le questioni di cooperazione pratica in materia di responsabilità genitoriale, sottrazione di minori e obbligazioni alimentari, che può essere offerta attraverso la partecipazione del Regno Unito in qualità di osservatore alle riunioni della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale;

61.

deplora il fatto che l'accordo non conferisca alcun ruolo alla Corte di giustizia dell'Unione europea, malgrado nella dichiarazione politica le parti si siano impegnate a garantire che il collegio arbitrale adisca la CGUE ai fini di una decisione vincolante qualora una controversia tra loro sollevi una questione di interpretazione di concetti del diritto dell'UE.

62.

rileva che l'accordo non si applica a Gibilterra e non ha alcun effetto sul suo territorio; prende atto dell'accordo preliminare tra la Spagna e il Regno Unito su un quadro proposto per un accordo UE-Regno Unito sulle future relazioni di Gibilterra con l'UE, che consentirà l'applicazione a Gibilterra delle pertinenti disposizioni dell'acquis di Schengen;

o

o o

63.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento del Regno Unito.

(1)  GU L 444 del 31.12.2020, pag. 2.

(2)  GU C 298 del 23.8.2018, pag. 24.

(3)  GU C 346 del 27.9.2018, pag. 2.

(4)  GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 32.

(5)  GU C 162 del 10.5.2019, pag. 40.

(6)  Testi approvati, P9_TA(2019)0016.

(7)  Testi approvati, P9_TA(2020)0006.

(8)  Testi approvati, P9_TA(2020)0033.

(9)  Testi approvati, P9_TA(2020)0152.

(10)  Testi approvati, P9_TA(2020)0018.

(11)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

(12)  GU C 34 del 31.1.2020, pag. 1.

(13)  Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105).

(14)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

(15)  Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(17)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(18)  Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).


15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 506/38


P9_TA(2021)0143

Protezione del suolo

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2021 sulla protezione del suolo (2021/2548(RSP))

(2021/C 506/07)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 191,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 12 dicembre 2019 sui cambiamenti climatici,

viste le conclusioni del Consiglio del 23 ottobre 2020 dal titolo «Biodiversità — Perché non possiamo più indugiare»,

viste la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (1) (7o PAA) e la sua visione fino al 2050,

vista la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale (2),

vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (3),

vista la proposta, presentata dalla Commissione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la direttiva 2004/35/CE (COM(2006)0232),

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (4),

vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (5),

vista la direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (6),

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (7) («la direttiva nitrati»),

viste la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (8) e le sue successive modifiche,

vista la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (9),

visto il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (10),

visto il regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia (11),

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (12),

visti gli orientamenti politici della Commissione europea per il periodo 2019-2024, in particolare la strategia tesa verso un inquinamento zero per l'Europa,

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018)0392),

vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640),

vista la proposta, presentata dalla Commissione, di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (8o programma di azione per l'ambiente — PAA) (COM(2020)0652),

vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita» (COM(2020)0380),

vista la relazione sullo stato delle risorse del suolo nel mondo pubblicata nel 2015 dal gruppo tecnico intergovernativo sui suoli (ITPS), dal partenariato mondiale per il suolo (GSP) e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO),

vista la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» (COM(2020)0381),

vista la relazione della Commissione del 13 febbraio 2021 dal titolo «Attuazione della strategia tematica per la protezione del suolo e attività in corso» (COM(2012)0046),

vista la comunicazione della Commissione del 20 settembre 2011 dal titolo «Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» (COM(2011)0571),

vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2020 dal titolo «Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare — Per un'Europa più pulita e più competitiva» (COM(2020)0098),

vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 dal titolo «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili — Verso un ambiente privo di sostanze tossiche» (COM(2020)0667),

vista la comunicazione della Commissione del 16 aprile 2002 dal titolo «Verso una strategia tematica per la protezione del suolo» (COM(2002)0179),

visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 12 aprile 2012 relativo agli orientamenti sulle migliori pratiche per limitare, mitigare o compensare l'impermeabilizzazione del suolo (SWD(2012)0101),

vista la sua risoluzione del 19 novembre 2003 sulla comunicazione della Commissione «Verso una strategia tematica per la protezione del suolo» (13),

vista la sua risoluzione del 13 novembre 2007 sulla strategia tematica per la protezione del suolo (14),

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulla 15a riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica (COP15) (15),

vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale (16),

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione (17),

vista la sua risoluzione del 10 luglio 2020 sulla strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità (18),

vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare (19),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (20),

vista la sua risoluzione del 13 novembre 2007 sulla strategia tematica per la protezione del suolo (21),

visto il parere del Comitato delle regioni del 19 gennaio 2013 sull'attuazione della strategia tematica per la protezione del suolo (22),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni dal titolo «Verso una strategia tematica per la protezione del suolo» (COM(2002)0179) (23),

visto il parere del Comitato delle regioni del 5 febbraio 2021 sull'agroecologia (CDR 3137/2020),

vista la relazione speciale n. 33/2018 della Corte dei conti europea dal titolo «Combattere la desertificazione nell'UE: di fronte a una minaccia crescente occorre rafforzare le misure»,

visto il controllo dell'adeguatezza dell'UE sulla legislazione dell'UE in materia di acque (SWD(2019)0439),

visti l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), in particolare l'obiettivo 15 sulla protezione, il ripristino e la promozione dell'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, della gestione sostenibile delle foreste, del contrasto alla desertificazione, dell'arresto e dell'inversione del processo di degrado del suolo e dell'arresto della perdita di biodiversità,

vista la nuova Carta di Lipsia — «The transformative power of cities for the common good» (Il potere di trasformazione delle città per il bene comune) adottata durante la riunione ministeriale informale sullo sviluppo urbano il 30 novembre 2020,

visto l'accordo adottato in occasione della 21a conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21) tenutasi a Parigi il 12 dicembre 2015 (l'accordo di Parigi),

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione (UNCCD),

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (UNCBD),

vista la relazione di valutazione sul degrado e il ripristino del suolo pubblicata dalla piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) il 23 marzo 2018,

vista la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) del 4 dicembre 2019 dal titolo «The European environment — state and outlook 2020» (L'ambiente in Europa — Stato e prospettive nel 2020) (SOER 2020),

vista la relazione dal titolo «The State of Soil in Europe — A contribution of the JRC to the European Environment Agency's Environment State and Outlook Report — SOER 2010» (Stato del suolo in Europa — Un contributo del JRC alla relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente sullo stato e le prospettive dell'ambiente — SOER 2010), pubblicata dalla Commissione e dal Centro comune di ricerca nel 2012,

vista la relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) relativa ai cambiamenti climatici e al suolo, pubblicata l'8 agosto 2019,

vista la relazione dal titolo «Economic losses, poverty & disasters: 1998-2017» (Perdite economiche, povertà e catastrofi: 1998-2017), pubblicata dall'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di catastrofi nel 2018,

viste le interrogazioni con richiesta di risposta orale al Consiglio e alla Commissione sulla protezione del suolo (O-000024/2021 — B9-0011/2021 e O-000023/2021 — B9-0010/2021),

visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A.

considerando che il suolo è un ecosistema essenziale, complesso, multifunzionale e vitale di importanza cruciale sotto il profilo ambientale e socioeconomico, che svolge molte funzioni chiave e fornisce servizi vitali per l'esistenza umana e la sopravvivenza degli ecosistemi affinché le generazioni attuali e future possano soddisfare le proprie esigenze;

B.

considerando che i suoli della Terra costituiscono la più grande riserva di carbonio terrestre e contengono circa 2 500 gigatonnellate di carbonio (1 gigatonnellata = 1 miliardo di tonnellate), rispetto alle 800 gigatonnellate presenti nell'atmosfera e alle 560 gigatonnellate presenti nella flora e nella fauna; che suoli sani sono fondamentali per la mitigazione dei cambiamenti climatici in quanto rimuovono ogni anno circa il 25 % del carbonio equivalente emesso attraverso l'uso di combustibili fossili nel mondo; che i suoli coltivati del mondo hanno perso tra il 50 e il 70 % del loro stock di carbonio iniziale (24);

C.

considerando che vi sono oltre 320 tipi principali di suolo identificati in Europa e che ciascuno presenta enormi variazioni fisiche, chimiche e biologiche;

D.

considerando che il suolo svolge un ruolo centrale come habitat e patrimonio genetico in quanto ospita il 25 % della biodiversità mondiale, fornisce servizi ecosistemici fondamentali alle comunità locali e nel contesto globale, come l'approvvigionamento di cibo, fornisce materie prime, provvede alla regolazione del clima mediante il sequestro del carbonio, alla purificazione dell'acqua, alla regolazione dei nutrienti e al controllo degli organismi nocivi, funge da piattaforma per l'attività umana e contribuisce a prevenire inondazioni e siccità; che la formazione del suolo è uno dei processi ecosistemici notoriamente in fase di declino in Europa;

E.

considerando che, nonostante il carattere molto dinamico del suolo, esso è altresì molto fragile e costituisce una risorsa non rinnovabile e finita, tenuto conto del lasso di tempo che la formazione del suolo richiede, al ritmo di circa un centimetro di suolo superficiale ogni 1 000 anni; che ciò rende il suolo una risorsa estremamente preziosa;

F.

considerando che i suoli influiscono sulla bellezza dei nostri paesaggi europei, al pari delle foreste, dei litorali, delle zone montane e di tutti gli ecosistemi europei;

G.

considerando che i suoli adibiti a pascoli e le foreste sono un pozzo netto di assorbimento del carbonio, che si stima rimuova fino a 80 milioni di tonnellate di carbonio all'anno nell'UE (25); che insieme, tuttavia, le coltivazioni e le praterie dell'UE sono fonti nette di emissioni, con emissioni pari a circa 75,3 milioni di tonnellate di biossido di carbonio equivalente (MtCO2e) nel 2017 (26); che i settori agricolo e forestale sono pertanto fondamentali per contribuire all'assorbimento del carbonio dall'atmosfera attraverso la cattura e lo stoccaggio del carbonio nei suoli e nella biomassa;

H.

considerando che la struttura e le caratteristiche del suolo sono il risultato di processi pedogenetici, geomorfologici e geologici millenari, che ne fanno una risorsa non rinnovabile; che pertanto, sotto il profilo dei costi, è molto più efficace prevenire qualsiasi tipo di danno agli strati del suolo (erosione, distruzione, degrado, salinizzazione ecc.) e l'inquinamento del suolo anziché cercare di ripristinare le sue funzioni;

I.

considerando che le funzioni del suolo sono fortemente dipendenti da tutte le caratteristiche della biodiversità del suolo; che la diversità del suolo presente in superficie e quella del suolo sotterraneo hanno forti legami, e che la biodiversità del suolo contribuisce significativamente ai livelli locali di diversità delle piante;

J.

considerando che la protezione della biodiversità del suolo è assente dalla maggior parte della legislazione in materia di protezione ambientale (come la direttiva Habitat o Natura 2000) e dalla principale legislazione dell'UE sulla politica agricola comune; che l'aumento o il mantenimento della biodiversità del suolo rappresenta una soluzione efficace che può contribuire al ripristino del suolo e alla bonifica di suoli inquinati;

K.

considerando che, sia nell'UE che a livello globale, i terreni e il suolo continuano a essere degradati da un'ampia gamma di attività umane, come la cattiva gestione delle terre, il cambiamento di uso del suolo, le pratiche agricole non sostenibili, l'abbandono dei suoli, l'inquinamento, le pratiche forestali non sostenibili e l'impermeabilizzazione del suolo, la perdita di biodiversità e i cambiamenti climatici, che sono spesso associate ad altri fattori, riducendo così la loro capacità di fornire servizi ecosistemici per l'intera società;

L.

considerando che è deplorevole che l'UE e i suoi Stati membri non siano attualmente sulla buona strada per rispettare i loro impegni internazionali ed europei relativi al suolo e ai terreni, in particolare:

a)

combattere la desertificazione, ripristinare le terre e i suoli degradati, comprese le terre colpite da desertificazione, siccità e inondazioni, e battersi per ottenere un mondo privo di degrado del suolo entro il 2030;

b)

conseguire l'obiettivo per il 2050 di occupazione netta di terreno pari a zero e ridurre l'erosione, aumentare il carbonio organico nel suolo e avanzare con i lavori di bonifica entro il 2020;

c)

gestire in modo sostenibile i terreni nell'UE, proteggere adeguatamente i suoli e assicurarsi che la bonifica dei siti contaminati sia ben avviata entro il 2020;

M.

considerando che i suoli svolgono un ruolo vitale per la gestione dell'acqua, in quanto suoli sani, con un livello di sostanza organica elevato, favoriscono maggiormente il sistema idrico e contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi; che le zone umide, le torbiere e le soluzioni rurali e urbane basate sulla natura immagazzinano e infiltrano l'acqua piovana, consentendo alle falde acquifere di riempirsi, fungendo da supporto durante i periodi di siccità, ed evitando i collegamenti alle fognature, il che riduce le fuoriuscite di acque reflue non trattate in caso di forti piogge;

N.

considerando che nell'UE sono state individuate diverse minacce fondamentali per il suolo, tra cui i cambiamenti climatici, l'impermeabilizzazione, la compattazione, l'erosione, le inondazioni e gli smottamenti, la siccità, il dissesto idrogeologico, la perdita di materia organica nel suolo, gli incendi, le tempeste, la salinizzazione, la contaminazione, la perdita della biodiversità dei suoli, l'acidificazione e la desertificazione; che la maggior parte di tali processi di degrado in corso non è affrontata adeguatamente o non lo è affatto nella legislazione nazionale e dell'UE vigente;

O.

considerando che l'erosione del suolo interessa il 25 % dei terreni agricoli nell'UE e ha subito un aumento di circa il 20 % tra il 2000 e il 2010; che si stima che l'erosione del suolo provochi la perdita di produzione agricola nell'UE di 1,25 miliardi di EUR all'anno (27); che gli stock di carbonio nei terreni arabili stanno diminuendo e che nell'UE la perdita di zone umide e torbiere risulta costante; che superfici significative dei terreni agricoli dell'UE subiscono processi di salinizzazione e desertificazione, e che tra il 32 e il 36 % dei sottosuoli europei (28) è particolarmente soggetto al rischio di compattazione;

P.

considerando che l'erosione è un fenomeno naturale che può causare colate di fango dalle conseguenze talvolta catastrofiche, come la comparsa di profondi solchi che provocano la perdita dello strato fertile superficiale del suolo; che, sul lungo periodo, l'erosione può provocare un degrado del suolo e una perdita di superfici coltivabili;

Q.

considerando che la gestione non sostenibile dei terreni e del suolo comporta diversi impatti negativi non solo sulla biodiversità terrestre e d'acqua dolce, ma anche su quella marina, provocando cambiamenti nelle condizioni idrografiche, concentrazioni eccessive di nutrienti e contaminanti, e una maggiore perdita e deterioramento degli ecosistemi marini costieri; che, secondo le stime, la protezione delle coste sta diminuendo in Europa, minacciando la capacità naturale degli ecosistemi costieri di mitigare gli impatti dei cambiamenti climatici e degli eventi meteorologici estremi nelle zone costiere più vulnerabili;

R.

considerando che l'uso del suolo modifica la qualità e la quantità dei servizi ecosistemici condizionando il potenziale dei terreni e del suolo di fornire tali servizi; che i principali fattori di degrado dei terreni e del suolo sono le pratiche agricole e forestali non sostenibili, l'espansione urbana e i cambiamenti climatici (29);

S.

considerando che le informazioni sul suolo in Europa sono ancora incomplete e non armonizzate; che ciò ostacola l'adozione di pertinenti decisioni per la protezione del suolo, sia a livello regionale che locale;

T.

considerando che la responsabilità dell'UE per quanto riguarda la protezione del suolo non si limita ai suoi confini, poiché la domanda di aree per insediarsi, coltivare cibo e produrre biomassa è globalmente in crescita, e che i cambiamenti climatici avranno probabilmente un impatto negativo sulla domanda, sulla disponibilità e sul degrado dei terreni; che l'UE contribuisce al degrado dei terreni in paesi terzi, in qualità di «importatore» netto di terreni, inclusi nei prodotti importati;

U.

considerando che il degrado dei terreni aggrava l'impatto delle catastrofi naturali e contribuisce ai problemi sociali;

V.

considerando che, se non saranno adottate forti misure, vaste aree dell'Europa meridionale saranno probabilmente soggette a desertificazione entro il 2050 a causa dei cambiamenti climatici e di pratiche agricole e agronomiche inadeguate; che nell'UE questa minaccia non viene affrontata in maniera coerente, efficiente ed efficace (30); che la salinizzazione colpisce 3,8 milioni di ettari di terreni dell'UE, con un'elevata salinità del terreno lungo le coste, in particolare del Mediterraneo;

W.

considerando che la protezione del suolo in Europa deriva attualmente dalla protezione di altre risorse ambientali ed è parziale e frammentata tra molti strumenti strategici privi di coordinamento e spesso non vincolanti a livello dell'UE, degli Stati membri e delle regioni;

X.

considerando che le iniziative nazionali volontarie e le misure nazionali esistenti sono importanti per conseguire l'obiettivo di una maggiore protezione del suolo, ma si sono rivelate di per sé insufficienti, e che sono necessari sforzi ulteriori per prevenirne l'ulteriore degrado, inclusa l'occupazione di terreno; che, nonostante la presenza di una strategia tematica per la protezione del suolo, il degrado del suolo è perdurato in tutta l'UE; che le misure transfrontaliere sono necessarie anche per le situazioni connesse all'inquinamento o per incidenti gravi;

Y.

considerando che nel periodo 2000-2018 è stata occupata una quantità di suolo 11 volte superiore a quella ricoltivata (31); che, in assenza di misure vincolanti per limitare l'occupazione di terreno e promuoverne il ripristino, la ricoltivazione e il riuso, non sarà possibile conseguire l'obiettivo di occupazione netta di terreno pari a zero entro il 2050;

Z.

considerando che la mancanza di un quadro giuridico dell'UE completo, adeguato, coerente e integrato per la protezione delle risorse del terreno e del suolo in Europa è stata identificata come un divario fondamentale che contribuisce al continuo degrado di molti suoli all'interno dell'Unione, riduce l'efficacia degli incentivi e delle misure esistenti e limita la capacità dell'Europa di realizzare la sua agenda e i suoi impegni internazionali connessi al clima, nonché in materia di ambiente e sviluppo sostenibile; che un precedente tentativo di introdurre un quadro giuridico per la protezione del suolo nell'UE è stato privo di successo in quanto tale quadro è stato ritirato nel maggio del 2014 dopo otto anni di blocco da parte di una minoranza di Stati membri in seno al Consiglio; che l'iniziativa dei cittadini europei del 2016 «People4Soil», sostenuta da 500 istituzioni e organizzazioni europee, invitava l'UE a un maggiore impegno per la protezione del suolo;

AA.

considerando che le politiche settoriali vigenti, ad esempio la politica agricola comune (PAC), non contribuiscono equamente alla protezione del suolo; che, sebbene la maggior parte delle terre coltivate sia compresa nel regime previsto dalla PAC, in media meno di un quarto di esse (32) applica effettive misure per la protezione del suolo dall'erosione;

AB.

considerando che l'80 % dell'azoto viene sprecato e si libera nell'ambiente; che un eccessivo deposito di azoto minaccia la qualità dell'aria, la qualità dell'acqua, i cambiamenti climatici attraverso le emissioni di protossido di azoto, la qualità del suolo e la biodiversità, compresi le interazioni e i legami tra piante e impollinatori, e causa la riduzione dell'ozono stratosferico; che il miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'azoto non solo sostiene gli obiettivi in materia di clima, natura e salute, ma potrebbe comportare altresì un risparmio di 100 miliardi di USD a livello globale ogni anno;

AC.

considerando che l'intensificazione dell'agricoltura e l'uso eccessivo di pesticidi stanno causando una contaminazione del suolo da residui di pesticidi, anche a causa dell'elevata persistenza di alcuni pesticidi nel suolo e della loro tossicità per le specie non bersaglio, e hanno effetti duraturi sulla salubrità del suolo; che l'inquinamento diffuso da prodotti agrochimici rappresenta una minaccia per il suolo;

AD.

considerando che la legislazione dell'UE è relativamente completa in materia di protezione delle acque ma affronta il controllo delle sostanze inquinanti del suolo dalla prospettiva della protezione delle acque e non dalla più ampia prospettiva della protezione ambientale, compresa quella dei suoli stessi; che gli inquinanti emessi nell'atmosfera e nell'acqua possono avere effetti indiretti attraverso la deposizione al suolo, che può avere gravi ripercussioni sulla qualità del suolo;

AE.

considerando che prove scientifiche hanno dimostrato che il suolo e i suoi organismi sono notevolmente esposti a miscele di sostanze chimiche, comprese le sostanze persistenti e bioaccumulative, residui di pesticidi, idrocarburi, metalli pesanti, solventi e relative miscele, che comportano un elevato rischio di tossicità cronica, una potenziale alterazione della biodiversità, la compromissione del recupero e il danneggiamento delle funzioni degli ecosistemi; che sono stati identificati circa 3 milioni di siti con attività potenzialmente inquinanti in Europa, per 340 000 (33) dei quali si prevede la necessità di bonifica; che mancano informazioni complete sull'inquinamento diffuso del suolo;

AF.

considerando che, secondo l'AEA, l'assenza di un'adeguata legislazione europea in materia di protezione del suolo contribuisce al degrado del suolo in Europa e che non è possibile progredire verso uno sviluppo sostenibile in Europa e nel mondo se non si tiene adeguatamente conto delle risorse del terreno e del suolo (34);

AG.

considerando che il 95 % del nostro cibo è prodotto direttamente o indirettamente dai nostri terreni;

AH.

considerando che, secondo l'analisi dei dati attualmente disponibili sullo stato dei suoli dell'UE, circa il 60-70 % dei suoli all'interno dell'Unione non è sano a causa delle attuali pratiche di gestione, e che un'ulteriore ma ancora incerta percentuale dei suoli non è sana a causa di problemi di inquinamento non precisamente quantificati (35);

AI.

considerando che si stima che l'erosione del suolo causata dall'acqua e dal vento interessi il 22 % dei terreni europei, e che i livelli medi di erosione di oltre la metà dei terreni agricoli nell'UE siano superiori a quelli che possono essere naturalmente sostituiti (ovvero oltre una tonnellata di suolo perso all'anno e per ettaro) (36), sottolineando la necessità di utilizzare tecniche di gestione sostenibili per i suoli;

AJ.

considerando che, secondo le stime, circa il 25 % dei terreni agricoli irrigati nella regione mediterranea è colpito dal problema del sale, con un impatto sul potenziale agricolo; che attualmente la questione della salinizzazione non è affrontata dalla legislazione europea vigente (37);

AK.

considerando che la perdita di terreni fertili a causa dello sviluppo urbano riduce il potenziale di produrre materiali e combustibili a base biologica a sostegno di una bioeconomia a basse emissioni di carbonio;

AL.

considerando che gli investimenti per evitare il degrado dei terreni e il ripristino dei terreni degradati risultano giustificati sotto il profilo economico, poiché i benefici generalmente superano di gran lunga i costi; che si stima che i costi legati al ripristino siano 10 volte superiori rispetto ai costi di prevenzione (38);

AM.

considerando che nell'UE i terreni sono in gran parte di proprietà privata, il che va rispettato, mentre al tempo stesso il suolo è un bene comune necessario per la produzione di cibo e fornisce servizi ecosistemici essenziali per l'intera società e la natura; che è nell'interesse pubblico incoraggiare chi utilizza i terreni ad adottare misure precauzionali atte a prevenire il degrado del suolo e a preservare e gestire il suolo in modo sostenibile per le generazioni future; che dovrebbero essere pertanto considerati ulteriori incentivi finanziari e misure di sostegno a favore dei proprietari di terreni per proteggere il suolo e i terreni;

AN.

considerando che il riuso del suolo rappresenta solo il 13 % degli sviluppi urbani nell'UE e che l'obiettivo dell'UE di occupazione netta di terreno pari a zero entro il 2050 sarà difficilmente raggiunto a meno che l'occupazione annua di suolo non sia ulteriormente ridotta e/o il riuso del suolo aumentato (39);

AO.

considerando che il degrado del suolo e dei terreni presenta aspetti transfrontalieri intrinseci legati, ad esempio, ai cambiamenti climatici, alla quantità e alla qualità delle acque e all'inquinamento, che richiedono una risposta a livello dell'UE, azioni concrete da parte degli Stati membri e la cooperazione multilaterale con i paesi terzi; che pratiche che provocano il degrado del suolo portate avanti in un paese possono determinare costi a carico di un altro Stato membro; che le differenze esistenti tra i regimi di protezione del suolo a livello nazionale, per esempio relativamente alla contaminazione del suolo, possono imporre agli operatori economici obblighi molto diversi e distorcere la concorrenza sul mercato interno;

AP.

considerando che i terreni di scavo costituivano oltre 520 milioni di tonnellate di rifiuti nel 2018 (40) e che rappresentano di gran lunga la maggiore fonte di rifiuti prodotti nell'UE; che i terreni di scavo sono attualmente considerati rifiuti dalle normative dell'UE e sono pertanto smaltiti presso le discariche; che la maggior parte di detti terreni non è contaminata e potrebbe essere riutilizzata in modo sicuro se si attuasse un obiettivo di recupero abbinato a un sistema di tracciabilità completo;

AQ.

considerando che una politica coesa e adeguata dell'UE in materia di protezione del suolo è un prerequisito per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile, gli obiettivi dell'accordo di Parigi e del Green Deal europeo e, in particolare, realizzare l'obiettivo della neutralità climatica, la strategia «Dal produttore al consumatore», la strategia sulla biodiversità, l'ambizione di azzerare l'inquinamento, la strategia per la bioeconomia e per far fronte ad altre importanti sfide ambientali e sociali;

AR.

considerando che dati e informazioni sul suolo regolarmente aggiornati, armonizzati e aperti sono imprescindibili per contribuire a una migliore elaborazione di politiche fondate su dati e su elementi concreti, al fine di proteggere le risorse del suolo a livello nazionale e dell'UE;

AS.

considerando che nel suo parere del 5 febbraio 2021 il Comitato europeo delle regioni ha sollecitato «la Commissione a proporre una nuova direttiva europea sui terreni agricoli per arginare la riduzione del loro contenuto di sostanza organica, arrestarne l'erosione e dare priorità alla vitalità del suolo nelle pratiche agricole» (41);

AT.

considerando che la sicurezza alimentare dipende dalla sicurezza del suolo e che ogni pratica che compromette la salute del suolo pone una minaccia per la sicurezza alimentare; che suoli più sani producono cibi più sani;

AU.

considerando che gli articoli 4 e 191 TFUE sanciscono i principi fondamentali della politica dell'Unione in materia di ambiente e hanno stabilito una competenza concorrente nel settore;

AV.

considerando che i suoli forestali costituiscono la metà dei suoli nell'UE e che foreste ricche di biodiversità e sane possono contribuire significativamente alla salute del suolo;

1.

sottolinea l'importanza di proteggere il suolo e di promuovere la salubrità dei suoli nell'Unione, tenendo conto del persistere del degrado di tale ecosistema vivente, di tale componente della biodiversità e di tale risorsa non rinnovabile, nonostante l'azione limitata e diseguale in alcuni Stati membri; sottolinea i costi dell'inazione riguardo al degrado del suolo, con stime che nell'Unione superano i 50 miliardi di EUR all'anno;

2.

sottolinea il ruolo multifunzionale del suolo (approvvigionamento alimentare, pozzo di assorbimento del carbonio, piattaforma per le attività umane, produzione di biomassa, riserva di biodiversità, prevenzione delle inondazioni e della siccità, fonte di materie prime, risorse farmaceutiche e genetiche, ciclo dell'acqua e dei nutrienti, stoccaggio e filtraggio, conservazione del patrimonio geologico e archeologico ecc.) e la conseguente necessità di proteggerlo, gestirlo in modo sostenibile e ripristinarlo, nonché di preservare la sua capacità di svolgere i suoi molteplici ruoli mediante una cooperazione stabile a livello europeo e transfrontaliero tra gli Stati membri e con i paesi terzi;

3.

ritiene che suoli sani siano la base di un'alimentazione nutriente e sicura, oltre che un prerequisito per una produzione alimentare sostenibile;

4.

sottolinea che è essenziale disporre di suoli sani per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo quali la neutralità climatica, il ripristino della biodiversità, l'ambizione di azzerare l'inquinamento per un ambiente privo di sostanze tossiche, sistemi alimentari sani e sostenibili e un ambiente resiliente;

5.

ritiene sia opportuno prestare particolare ai suoli nell'attuare la strategia «Dal produttore al consumatore», la strategia forestale dell'UE, la strategia sulla biodiversità per il 2030 e il piano d'azione per l'inquinamento zero dell'aria, dell'acqua e del suolo; invita pertanto la Commissione a considerare tutte le fonti di inquinamento del suolo nel prossimo piano d'azione «inquinamento zero» e nella revisione della direttiva in materia di emissioni industriali;

6.

accoglie con favore l'inclusione della protezione e del ripristino del suolo negli obiettivi tematici prioritari dell'8o programma di azione per l'ambiente;

7.

riconosce la variabilità dei suoli nell'Unione e la necessità di soluzioni politiche mirate e di approcci di gestione sostenibile del suolo specifici per ambiente al fine di garantirne la protezione attraverso sforzi congiunti a livello di Unione e di Stati membri, in linea con le loro rispettive competenze, tenendo conto delle condizioni specifiche dei livelli regionali, locali e di parcella, degli impatti del degrado del suolo e dei terreni a livello transfrontaliero e della necessità di stabilire condizioni di parità per gli operatori economici;

8.

sottolinea i rischi derivanti dall'assenza di condizioni di parità tra gli Stati membri e i loro diversi regimi di protezione del suolo per il funzionamento del mercato interno, che dovrebbero essere affrontati a livello di Unione, scongiurando distorsioni della concorrenza tra gli operatori economici; sottolinea che il nuovo quadro risolverebbe la questione della mancanza di certezza giuridica per le imprese, avendo un notevole potenziale per stimolare la concorrenza leale nel settore privato, sviluppare soluzioni innovative e know-how nonché rafforzare l'esportazione di tecnologie al di fuori dell'Unione;

9.

sottolinea che il suolo, che è una risorsa comune, non è oggetto di una normativa specifica, a differenza dell'aria o dell'acqua; accoglie pertanto con favore l'ambizione della Commissione di proporre un quadro coerente e integrato dell'UE per la protezione del suolo;

10.

invita la Commissione a elaborare un quadro giuridico comune a livello dell'UE, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, per la protezione e l'uso sostenibile del suolo, che affronti tutte le gravi minacce per il suolo e comprenda, tra l'altro:

a)

definizioni comuni per quanto concerne il suolo, le sue funzioni e i criteri per il suo buono stato e uso sostenibile;

b)

obiettivi, indicatori, tra cui indicatori armonizzati, e una metodologia per monitorare costantemente lo stato del suolo e riferire in merito;

c)

obiettivi intermedi e finali misurabili con insiemi di dati armonizzati e misure per contrastare tutte le minacce individuate e tempistiche adeguate, tenendo conto delle migliori pratiche tratte dagli sforzi del ruolo di «pioniere» e rispettando i diritti di proprietà dei terreni;

d)

chiarimenti sulle responsabilità delle diverse parti interessate;

e)

un meccanismo per la condivisione delle migliori pratiche e la formazione nonché adeguate misure di controllo;

f)

adeguate risorse finanziarie;

g)

un'efficace integrazione con i pertinenti obiettivi e strumenti strategici;

11.

invita la Commissione ad accompagnare la propria proposta giuridica con uno studio approfondito sulla valutazione dell'impatto basato su dati scientifici, nel quale saranno analizzati i costi dell'azione e dell'inazione in termini di impatti immediati e a lungo termine sull'ambiente, sulla salute umana, sul mercato interno e sulla sostenibilità generale;

12.

sottolinea che il quadro comune deve anche comprendere disposizioni relative alla mappatura delle zone a rischio e dei siti contaminati, dismessi e abbandonati, nonché riguardo alla decontaminazione dei siti contaminati; invita la Commissione e gli Stati membri ad applicare il principio «chi inquina paga» e a proporre un meccanismo per la bonifica dei siti orfani; ritiene che la bonifica di tali siti possa essere finanziata da meccanismi di finanziamento europei;

13.

invita la Commissione a considerare la possibilità di proporre un elenco aperto di attività che possano avere un significativo potenziale di contaminazione del suolo, che deve essere integrato da elenchi esaurienti a livello nazionale; sottolinea che tale elenco dovrebbe essere accessibile al pubblico e aggiornato regolarmente; invita inoltre la Commissione ad agevolare l'armonizzazione delle metodologie di valutazione del rischio per i siti contaminati;

14.

ritiene che occorra tener conto delle attività che gli Stati membri hanno svolto in passato per individuare i siti contaminati; sottolinea che l'individuazione dei siti contaminati a livello di inventario nazionale dovrebbe essere aggiornata regolarmente e resa disponibile per la consultazione pubblica; ritiene inoltre che negli Stati membri sia necessario adottare disposizioni per garantire che le parti coinvolte nelle transazioni di terreni agricoli siano consapevoli dello stato del suolo e in grado di compiere una scelta informata;

15.

invita la Commissione a includere in tale quadro comune misure efficaci in materia di prevenzione e/o riduzione al minimo dell'impermeabilizzazione del suolo e qualsiasi altro uso del suolo che influisce sulle sue prestazioni, dando priorità al riuso dei terreni e del suolo dismessi e al riuso dei siti abbandonati rispetto all'uso di terreni non impermeabilizzati, al fine di conseguire l'obiettivo di non degrado del terreno entro il 2030 e di occupazione netta di terreno pari a zero al più tardi entro il 2050, con un obiettivo intermedio entro il 2030, per raggiungere un'economia circolare, nonché a includere il diritto a una partecipazione e consultazione effettive e inclusive del pubblico riguardo alla pianificazione dell'uso del territorio e a proporre misure che prevedano tecniche di costruzione e drenaggio che consentano di preservare quanto più possibile le funzioni del suolo, laddove sia presente l'impermeabilizzazione del suolo;

16.

invita la Commissione ad aggiornare gli orientamenti sulle migliori pratiche per limitare, mitigare o compensare l'impermeabilizzazione del suolo in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo;

17.

invita a stimare i terreni occupati e/o impermeabilizzati e la corrispondente perdita di servizi ecosistemici e connettività ecologica; chiede che questi aspetti siano presi in considerazione e adeguatamente compensati nel contesto delle valutazioni dell'impatto ambientale e strategico di progetti e programmi;

18.

sottolinea che la protezione del suolo, il suo uso circolare e sostenibile e il suo ripristino devono essere integrati e resi coerenti in tutte le pertinenti politiche settoriali dell'UE al fine di prevenire un ulteriore degrado, garantire un livello elevato e uniforme di protezione, e di ripristino laddove possibile, ed evitare sovrapposizioni, incoerenze e incongruenze tra la legislazione e le politiche dell'UE; invita la Commissione, a tale riguardo, a rivedere le pertinenti politiche al fine di garantire la coerenza delle politiche con la protezione del suolo (42);

19.

ritiene che la PAC debba fornire le condizioni per salvaguardare la produttività e i servizi ecosistemici dei suoli; incoraggia gli Stati membri a introdurre misure coerenti di protezione del suolo nei loro piani strategici nazionali della PAC e a garantire l'ampio utilizzo di pratiche agronomiche basate sull'agroecologia; invita la Commissione a valutare se i piani strategici nazionali della PAC garantiscano un elevato livello di protezione del suolo e a promuovere azioni per la rigenerazione dei suoli agricoli degradati; chiede misure per promuovere pratiche di lavorazione del terreno meno intensive che determinino una perturbazione del suolo minima, l'agricoltura biologica e l'uso di aggiunte di sostanza organica al suolo;

20.

sottolinea il ruolo importante dei suoli per la purificazione e la filtrazione dell'acqua e, di conseguenza, il loro contributo all'approvvigionamento di acqua potabile della gran parte della popolazione europea; ricorda che il recente controllo dell'adeguatezza della politica dell'UE in materia di acque ha riconosciuto i legami limitati tra il diritto dell'UE in materia di acque e le azioni di protezione del suolo; evidenzia la necessità di migliorare la qualità del suolo insieme alla qualità e alla quantità delle acque sotterranee e di superficie, al fine di conseguire gli obiettivi della direttiva quadro sulle acque;

21.

sottolinea l'importanza di realizzare una cosiddetta «Water-Smart Society» a sostegno del ripristino e della protezione del suolo, nonché di esplorare lo stretto rapporto esistente tra la salubrità del suolo e l'inquinamento dell'acqua; invita la Commissione a incoraggiare l'uso di appositi strumenti digitali per monitorare lo stato dell'acqua e del suolo e l'efficacia degli strumenti strategici;

22.

accoglie con favore l'intenzione della Commissione di presentare una proposta legislativa relativa a un piano dell'UE di ripristino della natura nel 2021 e sostiene l'idea che esso debba includere obiettivi legati al ripristino dei suoli; sottolinea che il piano dovrebbe essere coerente con la revisione della strategia tematica per la protezione del suolo;

23.

ribadisce la sua richiesta di revisione degli obiettivi di recupero dei materiali stabiliti nella legislazione dell'UE per i rifiuti di costruzione e demolizione e le loro frazioni specifiche per materiale per includere un obiettivo di recupero dei materiali per i terreni di scavo nella revisione della direttiva quadro sui rifiuti; invita la Commissione e gli Stati membri a stabilire una diagnosi sistematica dello stato e del potenziale di riuso dei terreni di scavo, nonché un sistema di tracciabilità per questi ultimi, oltre a verifiche regolari presso i siti di smaltimento al fine di impedire lo scarico illegale di suoli contaminati provenienti da zone industriali dismesse e garantirne la compatibilità con i siti riceventi;

24.

sottolinea che la frammentazione e la perdita di habitat negli ecosistemi marini costieri riducono la loro capacità di proteggere le coste e di fornire mezzi di sussistenza sostenibili; riconosce il ruolo cruciale della protezione delle coste nel mitigare la minaccia dei cambiamenti climatici nell'UE e sottolinea la necessità che la Commissione includa la protezione e il ripristino delle coste nella nuova strategia dell'UE per la protezione del suolo e nel piano dell'UE di ripristino della natura, assieme alla gestione basata sugli ecosistemi, come la gestione integrata delle zone costiere e la pianificazione dello spazio marittimo; invita la Commissione, nel quadro del piano dell'UE di ripristino della natura, a dare priorità al ripristino delle zone costiere che fungono da difese marittime naturali e che sono state negativamente colpite dall'urbanizzazione delle coste, in regioni minacciate dall'erosione dei litorali e/o dalle inondazioni;

25.

sottolinea che la biodiversità del suolo costituisce la base stessa di processi ecologici fondamentali e osserva con preoccupazione l'aumento del degrado e dell'impermeabilizzazione del suolo e il declino della biodiversità del suolo nella superficie agricola europea; invita pertanto la Commissione, sulla base di dati scientifici e di valutazioni di impatto economico, ambientale e sociale, a stabilire un quadro comune per la protezione e la conservazione del suolo e il ripristino della sua qualità e a sviluppare soluzioni concrete per affrontare i problemi dei punti critici in Europa, con il duplice scopo di ripristinare la biodiversità e di mitigare i cambiamenti climatici e adattarsi a essi in linea con i principi della natura; ritiene che un forte monitoraggio a livello dell'UE degli organismi presenti nel suolo e delle loro tendenze in termini di variazioni e volume debba essere posto in essere e mantenuto; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere ulteriori ricerche, anche a diversi livelli di approfondimento e con orizzonti diversi, in materia di monitoraggio e pratiche agricole e forestali vantaggiose in grado di aumentare la sostanza organica nel suolo a maggiori profondità; accoglie con favore, in tale contesto, gli obiettivi della strategia «Dal produttore al consumatore» e della strategia sulla biodiversità per il 2030; invita a stabilire chiare traiettorie in vista della revisione intermedia prevista per entrambe le strategie, nel rispetto dei diversi punti di partenza degli Stati membri;

26.

ritiene di importanza fondamentale il raggiungimento di un sano microbioma del suolo;

27.

sottolinea che le foreste dell'UE immagazzinano nei suoli una quantità di carbonio circa 2,5 volte superiore rispetto a quella della biomassa degli alberi (43);

28.

sottolinea che le pratiche di taglio raso nella gestione forestale distruggono la rete di interdipendenza simbiotica esistente tra alberi e funghi, il cui successivo ripristino dopo il taglio raso è quasi inesistente; sottolinea che nelle foreste boreali tale rete rappresenta il principale meccanismo di accumulo di sostanza organica del suolo ed è dunque cruciale per l'intero ciclo del carbonio (44); ribadisce che il taglio raso non simula le perturbazioni naturali mediante gli incendi poiché, a differenza di un sito sottoposto a taglio raso, un sito colpito da un incendio è caratterizzato da una quantità molto alta di legno morto, e da terreni disponibili per la colonizzazione delle specie;

29.

invita ad applicare in modo rigoroso adeguati standard zootecnici nell'allevamento di bestiame per ridurre in maniera significativa l'utilizzo di medicinali veterinari e la loro diffusione nei campi attraverso il letame e ad applicare rigorosamente la direttiva nitrati;

30.

accoglie con favore l'impegno della Commissione, nel contesto del piano d'azione per l'economia circolare, a rivedere la direttiva 86/278/CEE del Consiglio sui fanghi di depurazione; invita la Commissione a garantire che tale revisione contribuisca alla protezione del suolo aumentandone la sostanza organica, riusando i nutrienti e riducendo l'erosione, proteggendo allo stesso tempo i suoli e le acque sotterranee dall'inquinamento;

31.

invita la Commissione a sostenere la raccolta di dati sulla compattazione e a promuovere misure agricole sostenibili volte a ridurre l'uso di macchinari pesanti;

32.

invita la Commissione ad assegnare al centro dati europeo sul suolo il compito di monitorare i residui di pesticidi, di valutare la quantità di carbonio immagazzinata nei suoli europei e di stabilire obiettivi per il ripristino e il miglioramento della qualità del suolo, anche attraverso l'aumento della sostanza organica, in linea con le raccomandazioni dell'IPCC e con i requisiti degli OSS;

33.

ritiene che una gestione sostenibile del suolo sia una componente chiave delle politiche agricole e alimentari a lungo termine; riconosce, tuttavia, l'importanza di disposizioni giuridiche che contribuiscano al ripristino, alla conservazione e alla rigorosa protezione dei suoli intatti, concentrandosi tra l'altro sul cambiamento di uso di suoli e terreni in zone umide, torbiere e prati e pascoli permanenti;

34.

chiede che la nuova strategia dell'UE per la protezione del suolo identifichi e promuova pratiche agricole buone e innovative che possano prevenire e ridurre la minaccia della salinizzazione del suolo, o controllarne gli effetti negativi;

35.

incoraggia la Commissione e gli Stati membri a contribuire efficacemente alla riduzione dell'uso eccessivo di fertilizzanti sintetici, in particolare di azoto, diminuendo le soglie fissate dalla direttiva nitrati; invita la Commissione a basarsi sulla risoluzione del programma ambientale delle Nazioni Unite sulla gestione sostenibile dell'azoto e sull'obiettivo della dichiarazione di Colombo di dimezzare i rifiuti da azoto provenienti da qualsiasi fonte entro il 2030; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una gestione sostenibile dei nutrienti, altresì migliorando l'efficienza d'impiego dell'azoto, l'estensificazione dell'allevamento in zone definite, le attività di agricoltura mista che integrino sistemi per bestiame e colture, l'uso efficiente del letame e un maggiore utilizzo, a rotazione, di colture azotofissatrici come i legumi in tutta la legislazione pertinente; invita la Commissione a prestare maggiore attenzione alle emissioni di protossido di azoto nella stima complessiva dei gas a effetto serra e a profondere maggiori sforzi per affrontare il tema dell'eccesso di azoto come un problema per il clima, per l'ambiente naturale e per la salute, nonché a offrire incentivi per una migliore gestione dell'azoto nelle aziende agricole;

36.

chiede una revisione della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale per rafforzarne le disposizioni riguardanti i siti contaminati;

37.

invita la Commissione a garantire coerenza tra la nuova strategia per la protezione del suolo e la futura strategia forestale dell'UE, includendo in quest'ultima i requisiti della gestione sostenibile del suolo, come le pratiche agroforestali;

38.

invita la Commissione a rivedere la strategia tematica per la protezione del suolo e ad adottare senza indugio il piano d'azione «Verso l'obiettivo di inquinamento zero dell'aria, dell'acqua e del suolo — Un pianeta più sano per persone più sane»; accoglie con favore a tale proposito l'intenzione della Commissione di rafforzare la certezza giuridica per le imprese e i cittadini stabilendo obiettivi precisi, traguardi misurabili e un piano d'azione;

39.

sottolinea che le pratiche agroforestali possono fornire attivamente benefici e sinergie ambientali come l'azione contro l'erosione, il miglioramento della biodiversità, lo stoccaggio del carbonio e la regolazione delle risorse idriche;

40.

invita la Commissione ad affrontare il problema della contaminazione diffusa derivante dalle attività agricole, in linea con gli obiettivi della strategia «Dal produttore al consumatore»; accoglie con favore, a questo proposito, l'annuncio della Commissione di sottoporre a revisione la direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi; ricorda che esistono già molte alternative ai pesticidi sintetici, ad esempio la difesa integrata, e che il loro utilizzo dovrebbe essere intensificato; auspica che la Commissione e gli Stati membri rispondano senza indugio a tutte le sue richieste avanzate nella risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione;

41.

si rammarica che il processo di autorizzazione delle sostanze chimiche dell'UE, compresa la valutazione del rischio ambientale e gli studi ecotossicologici, non tenga in debito conto il loro impatto sui suoli; invita pertanto la Commissione a ad adottare nella nuova strategia dell'UE per la protezione del suolo, e in modo coerente con la strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili, misure normative volte a prevenire e mitigare l'inquinamento del suolo causato da sostanze chimiche, soprattutto persistenti e bioaccumulative (comprese le plastiche e le microplastiche), e a garantire che siano soddisfatte condizioni di prova ecologicamente rilevanti e rappresentative delle condizioni sul campo;

42.

invita la Commissione a sostenere la ricerca per colmare l'esistente divario di conoscenze concernenti il potenziale della biodiversità del suolo per la gestione dell'inquinamento del suolo e degli impatti dell'inquinamento sulla biodiversità del suolo e a colmare, senza indugio, il divario legislativo concernente la tossicità per il suolo e per i suoi organismi dei biocidi e dei prodotti veterinari; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere il lavoro delle agenzie competenti per assicurare la creazione e la promozione di alternative ai biocidi più tossici nella gestione delle specie nocive veterinarie; chiede alla Commissione, in collaborazione con l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, di elaborare dei limiti europei per l'inquinamento da sostanze per e polifluoro alchiliche (PFAS) nel suolo, sulla base del principio di precauzione;

43.

si rammarica per il fatto che il controllo dell'adeguatezza della legislazione dell'UE in materia di acque non discuta di opportunità per una più ampia gestione ambientale integrata dei bacini idrografici, collegando i piani di gestione dei bacini idrografici ai più ampi piani di protezione del suolo; ritiene che tali procedure integrate di analisi e decisione potrebbero giovare a molti diversi obiettivi delle politiche dell'UE e potrebbero comportare potenziali vantaggi per i livelli di governance locale;

44.

invita gli Stati membri a integrare meglio la pianificazione delle acque e del suolo, con valutazioni combinate delle pressioni e dei rischi (anche all'interno dei piani di gestione dei bacini idrografici) e l'adozione di un approccio integrato alle misure che forniscono protezione a entrambi questi mezzi ambientali;

45.

concorda con l'AEA sul fatto che è necessario un monitoraggio armonizzato e rappresentativo del suolo in tutta Europa per elaborare sistemi di allarme rapido per il superamento delle soglie critiche e per orientare una gestione sostenibile del suolo (45); invita gli Stati membri e la Commissione a migliorare e ad accelerare la raccolta e l'integrazione dei dati sullo stato e sulle tendenze del suolo, nonché sulle minacce che lo concernono a livello dell'UE; accoglie con favore, a questo proposito, l'istituzione dell'Osservatorio dell'UE relativo al suolo, che si basa sul LUCAS Soil; invita la Commissione a garantire l'operatività a lungo termine di entrambi gli strumenti, nonché risorse sufficienti per assicurare un monitoraggio ottimale e regolare dei parametri biologici del suolo e delle proprietà fisico-chimiche, compresa la presenza di prodotti agro-chimici e di altri contaminanti, come i contaminanti che destano nuove preoccupazioni; ritiene che ciò sia fondamentale per colmare le lacune relative a dati e indicatori e per sostenere il Green Deal europeo; sottolinea la necessità di comprendere meglio i processi che provocano il degrado dei terreni e la desertificazione nell'UE; invita la Commissione a stabilire una metodologia e indicatori pertinenti per valutare e raccogliere dati sull'entità della desertificazione e del degrado del suolo nell'UE;

46.

prende atto del fatto che 13 Stati membri si sono dichiarati parti interessate ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione (UNCCD); invita la Commissione a integrare nelle politiche dell'UE gli obiettivi di sviluppo sostenibile relativi ai suoli;

47.

prende atto delle sfide relative alla governance, al coordinamento, alla comunicazione, nonché di natura finanziaria, tecnica e giuridica che ostacolano il miglioramento della coerenza e dell'interoperabilità del monitoraggio e della raccolta di informazioni sul suolo a livello nazionale e dell'UE; esorta la Commissione e gli Stati membri ad affrontare tali sfide congiuntamente e ad accelerare la cooperazione, anche all'interno del gruppo di esperti dell'UE sulla protezione del suolo, in modo da garantire un elevato livello di protezione del suolo ed evitare duplicazioni e inutili oneri burocratici e costi per gli Stati membri e le PMI;

48.

invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare e accelerare gli sforzi per sfruttare appieno il valore delle risorse idriche, in particolare per conseguire il pieno riuso delle sostanze nutritive e dei componenti preziosi presenti nelle acque reflue, al fine di migliorare la circolarità in agricoltura ed evitare lo scarico eccessivo di nutrienti nell'ambiente;

49.

invita la Commissione ad agevolare l'organizzazione di una conferenza annuale con la partecipazione degli Stati membri e dei portatori di interessi, concedendo loro un ruolo cruciale, mediante dialoghi basati su questioni specifiche;

50.

riconosce il ruolo importante della salubrità del suolo, in quanto principale pozzo terrestre di assorbimento del carbonio, per la cattura e lo stoccaggio del carbonio, in particolare in combinazione con i benefici comuni delle zone umide, e delle soluzioni basate sulla natura, che deve agevolare il conseguimento degli obiettivi climatici per il 2030 nonché l'obiettivo dell'Unione relativo alla neutralità climatica al più tardi entro il 2050; sottolinea che la nuova strategia per la protezione del suolo dovrebbe garantire che il contributo dei suoli alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi sia coerente con il resto della politica climatica dell'UE; invita pertanto gli Stati membri a rafforzare il ripristino e l'uso sostenibile del suolo come strumento per la politica climatica nei loro piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC) e, in particolare, nelle misure che si applicano ai settori dell'agricoltura e di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura (LULUCF), e a preservare, ripristinare e migliorare i pozzi di assorbimento del carbonio (soprattutto nelle aree con terreni ricchi di carbonio, come le praterie e le torbiere), oltre ad adottare azioni volte a promuovere l'uso sostenibile del suolo nella politica agricola e a ridurre le emissioni agricole; ritiene che sia opportuno sostenere le misure volte ad aumentare il sequestro di carbonio nei suoli; accoglie con favore, in particolare, l'annuncio della Commissione di un'iniziativa sul sequestro del carbonio nei suoli agrari e incoraggia la Commissione a vagliare diverse opzioni;

51.

ritiene che le pratiche non sostenibili che comportano perdita di carbonio organico nel suolo e che contribuiscono ai cambiamenti climatici debbano essere evitate; si rammarica che le stime relative al contenuto di carbonio siano limitate all'orizzonte superficiale del suolo e invita gli Stati membri e la Commissione a generare dati pertinenti sul contenuto di carbonio negli strati inferiori del suolo, il che migliorerebbe la comprensione del potenziale complessivo del suolo per la ritenzione e l'incremento del contenuto di carbonio;

52.

invita la Commissione a fissare, nella prossima revisione del regolamento LULUCF, una data obiettivo entro la quale tutti i suoli agricoli debbano diventare pozzi netti di assorbimento del carbonio, in linea con gli obiettivi di neutralità climatica dell'UE entro il 2050;

53.

sottolinea che il sequestro del carbonio nei suoli agrari può portare molteplici benefici: mitigazione dei cambiamenti climatici, miglioramento della capacità produttiva e della resilienza del suolo, aumento della biodiversità e riduzione del deflusso dei nutrienti; chiede di rafforzare lo sviluppo di capacità, la creazione di reti e il trasferimento di conoscenze per accelerare il sequestro del carbonio e aumentare la quantità di carbonio immagazzinato nel suolo, fornendo pertanto soluzioni alle sfide legate al clima;

54.

sottolinea che l'uso non sostenibile dei terreni rilascia nell'atmosfera il carbonio che per secoli e millenni ha fatto parte dell'ecosistema del suolo;

55.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che il ruolo multifunzionale del suolo sia adeguatamente affrontato nella ricerca, a intensificare la ricerca, l'innovazione e i finanziamenti specifici per suolo e ad adeguare i pertinenti programmi di finanziamento esistenti al fine di agevolare tali progetti di ricerca, per tenere conto delle caratteristiche specifiche del suolo nelle ricerche correlate; accoglie con favore a questo proposito l'avvio della missione Soil Health and Food di Orizzonte Europa; chiede di rafforzare il ruolo dell'Osservatorio dell'UE relativo al suolo e del centro dati europeo sul suolo e di stanziare finanziamenti adeguati affinché adempiano alla loro missione e conseguano gli obiettivi della nuova strategia per la protezione del suolo; invita, inoltre, la Commissione e gli Stati membri a sviluppare la valutazione tassonomica della biodiversità del suolo e le conoscenze sulle conseguenze delle condizioni del suolo per le interazioni tra gli ecosistemi; sottolinea l'interdipendenza tra il suolo e l'acqua e chiede un sostegno dedicato alla ricerca sul ruolo positivo della salubrità del suolo in relazione all'ulteriore riduzione dell'inquinamento diffuso dell'acqua;

56.

invita la Commissione e gli Stati membri a fornire un sostegno finanziario e incentivi adeguati per promuovere la protezione del suolo, la sua gestione sostenibile, la conservazione e il ripristino, nonché l'innovazione e la ricerca, attraverso la politica agricola comune, la politica di coesione, Orizzonte Europa e altri strumenti finanziari disponibili; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a identificare le aree soggette a erosione e a basso contenuto di carbonio organico e le aree soggette a compattazione che potrebbero beneficiare di finanziamenti mirati;

57.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire livelli adeguati di risorse umane e la sostenibilità finanziaria delle agenzie coinvolte nei lavori relativi alla strategia tematica per la protezione del suolo; sottolinea che un livello adeguato di personale qualificato rappresenta una condizione preliminare per l'attuazione efficace delle politiche dell'Unione; invita pertanto la Commissione a garantire un organico adeguato, in particolare per la direzione generale dell'Ambiente;

58.

invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre misure per la raccolta armonizzata e integrata dei dati, un sistema globale di monitoraggio e lo scambio di informazioni e migliori pratiche in materia di protezione, gestione sostenibile e ripristino del suolo in tutta l'Unione, nonché massimizzando le sinergie tra i sistemi di monitoraggio esistenti e gli strumenti della PAC;

59.

ritiene che tali misure debbano rappresentare le condizioni di base per l'ammissibilità dei finanziamenti dell'Unione o nazionali;

60.

ritiene che gli Stati membri debbano redigere e pubblicare relazioni sullo stato del suolo a intervalli regolari di non più di cinque anni; ritiene che tutti i dati sul suolo raccolti debbano essere resi pubblici online;

61.

sostiene le iniziative volte a migliorare la consapevolezza e la comprensione da parte del pubblico dell'impatto positivo delle funzioni e della protezione del suolo, comprese quelle connesse alla gestione sostenibile, alla protezione e al ripristino del suolo, alla salute pubblica e alla sostenibilità ambientale; sottolinea che la consapevolezza e la comprensione da parte del pubblico delle funzioni del suolo sono fondamentali per il successo della nuova strategia per la protezione del suolo e per garantire la partecipazione dei cittadini, in primis dei proprietari terrieri, degli agricoltori e dei forestali, quali attori primari nella gestione del suolo; chiede un maggiore coinvolgimento del pubblico sul tema della salubrità del suolo e dell'emergenza ambientale e un sostegno alle iniziative delle comunità sulla protezione e sull'uso sostenibile del suolo; esprime il suo sostegno alla Giornata mondiale del suolo e sollecita ulteriori azioni di sensibilizzazione a tale riguardo;

62.

sottolinea che i rischi ambientali disciplinati dalla prossima legislazione sulla dovuta diligenza in materia di ambiente e diritti umani dovrebbero includere il degrado del suolo sulla base degli obiettivi e delle finalità della nuova strategia dell'UE per la protezione del suolo;

63.

invita la Commissione, in quanto leader mondiale in materia di ambiente, a includere nella nuova strategia dell'UE relativa al suolo la protezione e l'uso sostenibile del suolo in tutti gli aspetti pertinenti della sua politica esterna e, in particolare, a tenere pienamente conto di questo aspetto al momento di concludere accordi internazionali pertinenti e di rivedere quelli esistenti;

64.

invita la Commissione a includere la protezione del suolo nei capitoli sul commercio e sullo sviluppo sostenibile degli accordi commerciali, adottando misure per affrontare il degrado del suolo importato da tali paesi, ivi compreso il degrado causato dai biocarburanti con ripercussioni molto negative sull'ambiente, e che impongano l'astensione dall'esportazione di suolo degradato; invita la Commissione a garantire che i prodotti importati da paesi terzi verso l'UE siano conformi agli stessi standard ambientali e di uso sostenibile dei terreni;

65.

comprende l'importanza della cooperazione a tutti i livelli per affrontare efficacemente tutte le minacce per il suolo; invita pertanto gli Stati membri a dare l'esempio e a prendere in considerazione l'istituzione di una convenzione sul suolo in seno alle Nazioni Unite;

66.

esprime il suo sostegno all'iniziativa «Prendersi cura dei suoli per prendersi cura della vita», la missione Orizzonte proposta dal comitato della missione «Prodotti alimentari e salute del suolo», avente l'obiettivo di garantire che il 75 % dei suoli sia sano entro il 2030 perché lo siano anche alimenti, persone, natura e clima;

67.

raccomanda lo sviluppo di nuove aree verdi, forestali e agroforestali, specialmente nelle regioni urbane, per compensare gli impatti negativi dell'attuale elevato livello di impermeabilizzazione del suolo nelle città europee;

68.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171.

(2)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

(3)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

(4)  GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

(5)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(6)  GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6.

(7)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

(8)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

(9)  GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1.

(10)  GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1.

(11)  GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1.

(12)  GU L 347 del 20.12.2013.

(13)  GU C 87 E del 7.4.2004, pag. 395.

(14)  GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 138.

(15)  Testi approvati, P9_TA(2020)0015.

(16)  Testi approvati, P9_TA(2019)0078.

(17)  GU C 411 del 27.11.2020, pag. 48.

(18)  Testi approvati, P9_TA(2020)0201.

(19)  Testi approvati, P9_TA(2021)0040.

(20)  Testi approvati, P9_TA(2020)0005.

(21)  GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 138.

(22)  GU C 17 del 19.1.2013, pag. 37.

(23)  GU C 61 del 14.3.2003, pag. 49.

(24)  Schwartz, J.D. 2014. Soil as Carbon Storehouse: New Weapon in Climate Fight? (Il suolo come riserva di carbonio: una nuova arma nella lotta climatica?), Yale Environment 360.

(25)  Agenzia europea dell'ambiente, Soil Organic Carbon (Carbonio organico nel suolo), 20 febbraio 2017, https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/soil-organic-carbon-1/assessment

(26)  Istituto per una politica europea dell'ambiente, Climate and Soil Policy Brief: Better Integrating Soil Into EU Climate Policy (Documento strategico in materia di clima e suolo: migliorare l'integrazione del suolo nella politica climatica dell'UE), ottobre 2020 https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/437a17b8-f8a4-478d-ab7f-4a74e2e60ced/IEEP%20(2020)%20Climate%20and%20soil%20policy%20brief%20-%20Better%20integrating%20soil%20into%20EU%20climate%20policy.pdf?v=63771126961

(27)  https://ec.europa.eu/jrc/en/news/soil-erosion-costs-european-farmers-125-billion-year#:~:text=Soil%20erosion%20costs%20European%20countries,consequences%20do%20not%20stop%20ther

(28)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Evaluation of the 7th EAP (Valutazione del 7o programma di azione in materia di ambiente) (SWD(2019)0181).

(29)  Agenzia europea dell'ambiente, The European environment — state and outlook 2020 (L'ambiente in Europa — Stato e prospettive nel 2020), 2019.

(30)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Evaluation of the 7th EAP (Valutazione del 7o programma di azione in materia di ambiente) (SWD(2019)0181).

(31)  Agenzia europea dell'ambiente, The European environment — state and outlook 2020 (L'ambiente in Europa — Stato e prospettive nel 2020), 2019.

(32)  Eurostat, 2014b. Censimento agricolo europeo 2010. [online] URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statisticsexplained/index.php/Agricultural census 2010 (consultazione: febbraio 2014) — Secondo le medie europee, sul 19 % dei terreni coltivati si applica la copertura invernale, sul 21,5 % la lavorazione ridotta e sul 4 % la semina diretta (no-tillage).

(33)  Agenzia europea dell'ambiente, Progress in management of contaminated sites (Progressi nella gestione dei siti contaminati).

(34)  Agenzia europea dell'ambiente, The European environment — state and outlook 2020 (L'ambiente in Europa — Stato e prospettive nel 2020), 2019.

(35)  Veerman, C., et al. (2020), Caring for Soil is Caring for Life. In Interim Report for the Mission Board for Soil, Health and Food (Prendersi cura dei suoli per prendersi cura della vita. Relazione intermedia del comitato della missione «Prodotti alimentari e salute del suolo»); Commissione europea: Bruxelles, Belgio; pag. 52.

(36)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Evaluation of the 7th EAP (Valutazione del 7o programma di azione in materia di ambiente) (SWD(2019)0181).

(37)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Evaluation of the 7th EAP (Valutazione del 7o programma di azione in materia di ambiente) (SWD(2019)0181).

(38)  Piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES), The IPBES assessment report on land degradation and restoration (Relazione di valutazione dell'IPBES sul degrado e il ripristino dei terreni), 2018.

(39)  Agenzia europea dell'ambiente, The European environment — state and outlook 2020 (L'ambiente in Europa — Stato e prospettive nel 2020), 2019.

(40)  https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=bbf937c1-ce8b-4b11-91b7-3bc5ef0ea042

(41)  CDR 3137/2020.

(42)  Eurostat, 2014b. Censimento agricolo europeo 2010. [online] URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Agricultural_census_2010_-_main_results census 2010 (consultazione: febbraio 2014) — Secondo le medie europee, sul 19 % dei terreni coltivati si applica la copertura invernale, sul 21,5 % la lavorazione ridotta e sul 4 % la semina diretta (no-tillage).

(43)  Bruno De Vos et al., Benchmark values for forest soil carbon stocks in Europe: Results from a large scale forest soil survey (Risultati di un'indagine su vasta scala del suolo delle foreste), Geoderma, vol. 251-252, agosto 2015, pagg. 33-46.

(44)  K. E. Clemmensen et al., Roots and Associated Fungi Drive Long-Term Carbon Sequestration in Boreal Forest (Le radici e i funghi associati provocano il sequestro di carbonio a lungo termine nella foresta boreale), Science 339, 1615, 2013.

(45)  Agenzia europea dell'ambiente, The European environment — state and outlook 2020 (L'ambiente in Europa — Stato e prospettive nel 2020), 2019.


Giovedì 29 aprile 2021

15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 506/54


P9_TA(2021)0147

Tassazione del digitale: i negoziati OCSE, la residenza fiscale delle imprese digitali e una possibile imposta europea sui servizi digitali

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 sulla tassazione del digitale: i negoziati OCSE, la residenza fiscale delle imprese digitali e una possibile imposta europea sui servizi digitali (2021/2010(INI))

(2021/C 506/08)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 113 e 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 1o e del 2 ottobre 2020 (1) e del 21 luglio 2020 (2),

viste le conclusioni del Consiglio ECOFIN del 27 novembre 2020 (3),

viste le proposte della Commissione in attesa di adozione, in particolare per quanto concerne la base imponibile comune per l'imposta sulle società (CCTB), la base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) (4) e il pacchetto sulla tassazione del digitale (5), nonché le posizioni del Parlamento europeo su tali proposte,

vista la comunicazione della Commissione, del 15 gennaio 2019, dal titolo «Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE» (COM(2019)0008),

vista la comunicazione della Commissione, del 19 febbraio 2020, dal titolo «Plasmare il futuro digitale dell'Europa» (COM(2020)0067),

vista la comunicazione della Commissione del 15 luglio 2020 dal titolo «Piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa» (COM(2020)0312),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (6), proposta dalla sua commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (commissione TAXE),

vista la sua risoluzione del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (7), proposta dalla sua seconda commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (commissione TAXE2),

vista la sua raccomandazione del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale, condotta dalla sua commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (commissione PANA) (8),

vista la sua risoluzione del 26 marzo 2019 sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (9), proposta dalla commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (TAX3),

visto il seguito dato dalla Commissione a ciascuna delle summenzionate risoluzioni del Parlamento (10),

visto il suo studio dal titolo Impact of Digitalisation on International Tax Matters: Challenges and Remedies" (Impatto della digitalizzazione sulle questioni fiscali internazionali: sfide e soluzioni) (11),

visto il quadro inclusivo dell'OCSE/G20 relativo al piano d'azione sull'erosione della base imponibile e trasferimento degli utili (BEPS) dell'ottobre 2015, in particolare l'azione 1 relativa alle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione,

visti la relazione interinale del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 dal titolo «Tax Challenges Arising from Digitalisation» (Le sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione), adottata nel 2018, e il suo programma di lavoro volto a elaborare una soluzione consensuale alle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia, adottato a maggio 2019,

visti la dichiarazione preliminare e le relazioni sui piani concernenti il pilastro I e il pilastro II, adottate dal quadro inclusivo dell'OCSE/G20 a ottobre 2020, nonché i risultati di un'analisi economica e di una valutazione d'impatto effettuate dal segretariato dell'OCSE e ivi figuranti in allegato,

visti gli esiti dei vari vertici G7, G8 e G20 relativi a questioni fiscali internazionali,

visti i lavori in corso del Comitato di esperti delle Nazioni Unite sulla cooperazione internazionale in materia fiscale per quanto riguarda le sfide fiscali connesse alla digitalizzazione dell'economia,

vista la valutazione d'impatto iniziale della Commissione relativa al prelievo sul digitale, del 14 gennaio 2021 (Ares(2021)312667),

vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2019 sull'equità fiscale in un'economia digitalizzata e globalizzata: BEPS 2.0 (12),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visto il parere della commissione per i bilanci,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0103/2021),

A.

considerando che le attuali norme internazionali in materia di tassazione delle imprese sono fondate su principi elaborati all'inizio del XX secolo che non sono più adatti a un'economia sempre più globalizzata e digitalizzata, consentendo quindi varie pratiche fiscali dannose che compromettono le finanze pubbliche e la concorrenza leale;

B.

considerando che la proporzionalità e fattibilità delle suddette norme fiscali internazionali sono ora oggetto di riesame nell'ambito dei negoziati dell'OCSE al fine di garantire la competitività delle imprese europee in un'economia sempre più globalizzata e digitalizzata;

C.

considerando che la digitalizzazione dell'economia ha aggravato i problemi esistenti causati da un'eccessiva dipendenza delle società multinazionali da beni immateriali come la proprietà intellettuale;

D.

considerando che, a seguito della crisi finanziaria del 2008-2009 e di una serie di rivelazioni riguardanti pratiche di evasione fiscale, pianificazione fiscale aggressiva, elusione fiscale e riciclaggio di denaro, i paesi del G20 hanno convenuto di affrontare tali questioni su scala mondiale a livello dell'OCSE tramite il progetto BEPS (erosione della base imponibile e trasferimento degli utili), che ha condotto al piano d'azione BEPS;

E.

considerando che il piano d'azione BEPS è riuscito a raggiungere un consenso mondiale su molte questioni al fine di combattere l'evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e l'elusione fiscale; che, tuttavia, non è stato raggiunto un accordo per far fronte alle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia, il che ha condotto all'adozione, nel 2015, di una relazione finale separata sull'azione 1 del piano BEPS;

F.

considerando che il Parlamento ha chiesto a più riprese una riforma del sistema internazionale di tassazione delle imprese per contrastare l'evasione fiscale e l'elusione fiscale e affrontare le sfide della tassazione dell'economia digitale;

G.

considerando che nel 2018 la Commissione ha presentato due proposte relative alla tassazione dell'economia digitale, tra cui una soluzione temporanea a breve termine che introduce un'imposta sui servizi digitali e una soluzione a lungo termine che definisce una presenza digitale significativa quale nesso per la tassazione delle imprese e che dovrebbe sostituire l'imposta sui servizi digitali; che il 25 ottobre 2016 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) (COM(2016)0683); che il Parlamento europeo ha sostenuto tali proposte, le quali tuttavia non sono state adottate in sede di Consiglio, costringendo alcuni Stati membri a introdurre unilateralmente un'imposta sui servizi digitali;

H.

considerando che l'introduzione da parte degli Stati membri di imposte sui servizi digitali non coordinate e distinte, con norme e criteri fiscali differenti, aumentano la frammentazione all'interno del mercato unico, creano maggiore incertezza fiscale e sono meno efficienti rispetto a una soluzione comune a livello europeo;

I.

considerando che le misure adottate unilateralmente dagli Stati membri rischiano di aumentare le controversie commerciali internazionali, con possibili ripercussioni sulle imprese digitali e non digitali all'interno del mercato unico;

J.

considerando che, a seguito del mandato conferito dai ministri delle Finanze del G20 a marzo 2017 e dell'adozione del programma di lavoro a maggio 2019, il quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS, attraverso la sua task force sull'economia digitale, si è adoperato a favore di una soluzione globale consensuale basata su due pilastri: il pilastro I, incentrato sulla ripartizione dei diritti impositivi attraverso una nuova allocazione degli utili e nuove norme in materia di nesso, e il pilastro II, che affronta le rimanenti questioni riguardanti il BEPS, introducendo misure per garantire un livello minimo d'imposta;

K.

considerando che il 12 ottobre 2020 il quadro inclusivo dell'OCSE/G20 ha pubblicato un pacchetto comprendente una dichiarazione preliminare e le relazioni sui piani concernenti il pilastro I e il pilastro II, che riflette pareri convergenti su una serie di caratteristiche, principi e parametri politici nell'ambito di entrambi i pilastri, pur individuando le restanti questioni politiche e tecniche ancora irrisolte;

L.

considerando che gli utili delle principali società multinazionali del settore digitale sono notevolmente aumentati negli ultimi anni; che le misure di confinamento in risposta alla pandemia di COVID-19 hanno accelerato ulteriormente la tendenza alla transizione verso un'economia basata sui servizi digitali, ponendo le imprese fisiche, e in particolare le piccole e medie imprese (PMI), in una situazione di ulteriore svantaggio; che è urgente agire rapidamente, tenendo conto dell'obiettivo del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 di concludere i negoziati a luglio 2021 come primo passo positivo verso una distribuzione più equa degli oneri fiscali;

M.

considerando che adeguate normative fiscali internazionali sono fondamentali per prevenire le pratiche di evasione ed elusione fiscali e per elaborare un sistema impositivo equo ed efficiente che affronti le iniquità e garantisca certezza e stabilità, requisiti fondamentali per la competitività, nonché condizioni di parità tra le imprese, in particolare tra le PMI;

N.

considerando che la digitalizzazione dell'economia ha consentito alle piccole imprese in modo trasversale e in diversi settori di diventare più competitive e acquisire nuovi clienti; che le start-up e le scale-up di piccole dimensioni dovrebbero continuare a non essere gravate dalle misure dell'UE per la tassazione del digitale;

O.

considerando che le imprese digitali dipendono in larga misura da attività immateriali per la creazione di contenuti, in particolare attraverso l'utilizzo e la monetizzazione dei dati degli utenti, e che tale creazione di valore non è quantificata dagli attuali sistemi fiscali; che tale fenomeno crea un'asimmetria tra il luogo dove avviene la creazione di valore e il luogo di tassazione;

P.

considerando che l'assenza di un accordo internazionale o di un regolamento UE sulla tassazione del digitale è un ostacolo per un clima imprenditoriale più competitivo e propizio alla crescita nel mercato unico digitale;

Q.

considerando che la grave crisi economica cui l'Unione fa fronte richiede politiche fiscali moderne che consentano agli Stati membri di riscuotere, in maniera più efficiente ed efficace, le imposte dovute per le attività esercitate nel mercato unico;

R.

considerando che gli Stati membri dovrebbero collaborare strettamente e adottare una posizione unita, forte e ambiziosa nei negoziati internazionali in materia fiscale;

S.

considerando che le conclusioni del Consiglio del 27 novembre 2020 dispongono che il Consiglio europeo «valut[erà] la situazione relativa ai lavori sull'importante questione della tassazione del digitale» nel marzo 2021;

T.

considerando che i ministri delle Finanze del G20 si sono riuniti il 7 e l'8 aprile 2021 e si riuniranno il 9 e il 10 luglio 2021 e faranno il punto su entrambi i pilastri dei negoziati sul quadro inclusivo;

Affrontare le sfide derivanti dalla digitalizzazione dell'economia

1.

prende atto del fatto che le norme fiscali internazionali vigenti risalgono all'inizio del XX secolo e che i diritti di imposizione sono prevalentemente fondati sulla presenza fisica delle imprese; sottolinea che la digitalizzazione e una forte dipendenza da attività immateriali hanno notevolmente aumentato la capacità delle imprese di svolgere attività commerciali significative in una giurisdizione dove non sono fisicamente presenti e che pertanto le imposte versate in una giurisdizione non riflettono più il valore e gli utili ivi creati, con il rischio di indurre l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili;

2.

chiede una nuova e più equa ripartizione dei diritti impositivi per le multinazionali altamente digitalizzate e la revisione del tradizionale concetto di stabile organizzazione, in quanto non contempla l'economia digitalizzata; ricorda la posizione del Parlamento sulla C(C)CTB per creare una stabile organizzazione virtuale, tenendo conto del luogo dove avviene la creazione di valore e sulla base del valore e degli utili generati dagli utenti; fa presente che gli utenti delle piattaforme online e i consumatori di servizi digitali sono ora elementi centrali nella creazione di valore delle imprese altamente digitalizzate e non possono essere trasferiti al di fuori di una giurisdizione alla stregua del capitale e del lavoro, e dovrebbero essere quindi presi in considerazione nella definizione di un nuovo nesso fiscale al fine di fornire una soluzione efficace alla pianificazione fiscale aggressiva e all'elusione fiscale;

3.

condivide la preoccupazione secondo cui una definizione restrittiva dei problemi in questione comporterebbe l'elaborazione di norme mirate solo per determinate imprese; sottolinea che i prezzi di trasferimento, la definizione di stabile organizzazione e i divari impositivi derivanti da vari sistemi fiscali eccessivamente complessi devono essere rivisti in particolare per quanto riguarda gli accordi in materia di doppia imposizione;

4.

sottolinea che le nuove soluzioni per tassare l'economia digitale dovrebbero preferibilmente tassare gli utili e non i ricavi;

5.

prende atto della significativa evoluzione delle nostre economie causata dalla digitalizzazione e dalla globalizzazione; prende atto degli effetti positivi della digitalizzazione sulla nostra società e sulle nostre economie, nonché del grande potenziale della digitalizzazione per l'amministrazione fiscale in quanto funge da strumento per fornire servizi migliori ai cittadini, aumentare la fiducia dei cittadini nelle autorità fiscali e migliorare la competitività; deplora le carenze del sistema fiscale internazionale, che non è sempre idoneo ad affrontare adeguatamente le sfide della globalizzazione e della digitalizzazione; chiede un accordo che miri a un sistema fiscale equo ed efficace, rispettando nel contempo la sovranità nazionale nel settore della tassazione;

6.

chiede una riforma del sistema fiscale per combattere la frode fiscale e l'elusione fiscale; sottolinea che l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero assumere un ruolo guida nel rispondere a tali carenze;

7.

sottolinea la necessità di tassare le società multinazionali sulla base di una formula equa ed efficace per la ripartizione dei diritti impositivi tra i paesi; ricorda la proposta della Commissione relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB);

8.

pone l'accento sulla necessità di affrontare l'insufficiente tassazione dell'economia digitale; sottolinea la necessità di tenere conto della mobilità intrinseca delle multinazionali altamente digitalizzate, in particolare ai fini della creazione di valore, e di garantire un'equa distribuzione dei diritti impositivi tra tutti i paesi in cui svolgono un'attività economica e creano valore, comprese le attività di R&S; osserva che alcuni accordi esistenti in materia di doppia imposizione possono impedire un'equa ripartizione del diritto di imposizione e chiede che siano aggiornati; sottolinea la situazione speciale dei piccoli Stati membri periferici;

9.

è del parere che siano necessari ulteriori studi sull'onere fiscale complessivo di diversi modelli di impresa; deplora che l'elusione fiscale non sia soltanto dannosa per la riscossione delle entrate pubbliche, il che ostacola i servizi pubblici e sposta l'onere fiscale verso il cittadino medio, creando quindi maggiori disuguaglianze, ma abbia anche un effetto distorsivo sui mercati ponendo le imprese, in particolare le PMI, in una posizione di svantaggio e creando ostacoli ai nuovi operatori locali; sottolinea la necessità di prendere in considerazione i potenziali ostacoli all'ingresso delle PMI onde evitare di creare un settore digitale in cui siano presenti solo pochi grandi attori;

10.

ricorda che, in media, le imprese digitali sono soggette a un'aliquota d'imposta effettiva pari solo al 9,5 %, rispetto al 23,2 % dei modelli d'impresa tradizionali;

11.

sottolinea che, nel contempo, la richiesta di servizi digitalizzati è esplosa a seguito dell'obbligo di svolgere molti compiti a distanza nel contesto della COVID-19; osserva pertanto che i fornitori di tali servizi digitalizzati sono stati collocati in una posizione più favorevole rispetto alle imprese tradizionali, in particolare le PMI;

12.

sottolinea che la relazione finale dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS), azione 1-2015, conclude che l'economia digitale sta diventando sempre più essa stessa l'economia; riconosce la rapida digitalizzazione della maggior parte dei settori economici e la necessità di un sistema fiscale adeguato alle esigenze future, che non delimiti l'economia digitale, ma assicuri un'equa distribuzione dei ricavi tra i diversi paesi in cui ha luogo la creazione di valore;

13.

prende atto dell'importanza di distinguere il ruolo sia della tassazione che della regolamentazione e osserva che le strategie future in materia di tassazione del digitale non dovrebbero essere formulate per correggere le carenze nell'economia digitale, come ad esempio le rendite derivanti dal potere di monopolio sull'informazione, nel cui caso le misure normative sarebbero invece più appropriate;

Un accordo multilaterale globale: la soluzione preferibile, ma non l'unica percorribile

14.

chiede un accordo internazionale che miri a un sistema fiscale equo ed efficace; accoglie con favore gli sforzi compiuti nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 per raggiungere un consenso globale su una riforma multilaterale del sistema fiscale internazionale allo scopo di far fronte alle sfide del continuo trasferimento degli utili e dell'economia digitale; deplora tuttavia il fatto che il termine per un accordo, fissato per la fine del 2020, non sia stato rispettato; prende atto dello stato di avanzamento delle discussioni sulle proposte a livello tecnico, nonostante i ritardi causati dalla pandemia di COVID-19, e chiede di giungere rapidamente a un accordo entro la metà del 2021 nel quadro di un processo negoziale inclusivo; invita gli Stati membri a impegnarsi attivamente sulle questioni fiscali anche in altri consessi internazionali come le Nazioni Unite;

15.

prende atto del fatto che l'approccio a due pilastri proposto nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 non delimita l'economia digitale, ma mira a una soluzione globale per quanto concerne le nuove sfide che essa pone; prende atto delle opinioni divergenti tra i membri del quadro inclusivo; ritiene, tuttavia, che entrambi i pilastri dovrebbero essere considerati complementari ed essere adottati entro la metà del 2021;

16.

sottolinea che il secondo pilastro mira ad affrontare le rimanenti sfide in materia di BEPS, assicurando in particolare che le grandi multinazionali, ivi comprese quelle digitali, versino un'aliquota d'imposta minima effettiva sul reddito delle società a prescindere dalla loro ubicazione; accoglie con favore il nuovo slancio impresso nei negoziati relativi al quadro inclusivo dell'OCSE/G20 dalle recenti proposte dell'amministrazione statunitense relative a un «forte incentivo per le nazioni ad aderire a un accordo globale che attui norme in materia di imposta minima a livello mondiale»; osserva che tali proposte includono un aumento al 21 % dell'imposta minima sui redditi da beni immateriali a bassa tassazione a livello globale (GILTI) e un'aliquota SHIELD (Stopping Harmful Inversions and Ending Low-tax Developments) (Fermare le inversioni societarie e porre fine agli sviluppi in materia di bassa fiscalità) che sarebbe equivalente all'aliquota GILTI nel caso in cui non si raggiunga un accordo globale sul secondo pilastro (13); ritiene che un'eventuale aliquota minima effettiva debba essere fissata a un livello equo e sufficiente per scoraggiare il trasferimento degli utili ed evitare la concorrenza fiscale dannosa;

17.

invita la Commissione e il Consiglio a garantire che i futuri compromessi dei negoziati relativi al quadro inclusivo dell'OCSE/G20 tengano conto degli interessi dell'UE ed evitino di aggiungere complessità ed eventuali oneri burocratici supplementari per le PMI e i cittadini;

18.

accoglie con favore gli sforzi del segretariato dell'OCSE intesi a trovare una soluzione in merito all'interrogativo su come adeguare le nostre attuali norme fiscali internazionali nei confronti di un'economia globalizzata e digitalizzata; accoglie con favore la proposta di cui al primo pilastro relativa a un nuovo nesso fiscale e a nuovi diritti impositivi atti a rendere possibile la tassazione delle imprese multinazionali nelle giurisdizioni di mercato, anche quando non hanno una presenza fisica, sulla base della loro attività economica; sottolinea che nei modelli di impresa altamente digitalizzati l'interazione con gli utenti e i consumatori contribuisce in modo significativo alla creazione di valore e dovrebbe pertanto essere presa in considerazione al momento della ripartizione dei diritti impositivi; osserva che alcune opzioni strategiche devono comunque essere determinate a livello globale;

19.

riconosce che il cosiddetto «importo A» creerebbe un nuovo diritto di imposizione per le giurisdizioni di mercato; sottolinea che nell'ambito di applicazione di questi nuovi diritti di imposizione dovrebbero rientrare tutte le grandi imprese multinazionali che potrebbero attuare pratiche BEPS, e almeno i servizi digitali automatizzati e le imprese rivolte ai consumatori, senza porre nel contempo ulteriori e inutili oneri a carico delle PMI ed evitando di aumentare il costo dei servizi per i consumatori;

20.

invita gli Stati membri a sostenere un accordo volto a garantire che livelli sufficienti di utili siano riassegnati alle giurisdizioni di mercato e che vada al di là della distinzione tra utili ordinari e non ordinari, che potrebbe condurre a distinzioni meramente artificiali;

21.

esprime preoccupazione per il fatto che un sistema eccessivamente complesso potrebbe in realtà aumentare le opportunità di aggirare le nuove norme convenute e invita l'OCSE e gli Stati membri in fase di negoziato ad adoperarsi per giungere a una soluzione semplice e attuabile; chiede che si tenga conto dei risultati relativi all'impatto amministrativo del piano d'azione BEPS dell'OCSE/G20;

22.

raccomanda affinché le opzioni strategiche difese dagli Stati membri nei negoziati riducano la complessità; sostiene pertanto processi amministrativi semplificati per le imprese multinazionali soggette ai nuovi diritti impositivi, anche in vista della riduzione dell'onere di attuazione per gli Stati membri, tenendo conto degli Stati membri non coinvolti in accordi fiscali che falsano la concorrenza, tra cui i cosiddetti «accordi per interesse»; ritiene che sia opportuna una riforma del principio di libera concorrenza;

23.

invita la Commissione e il Consiglio a intensificare il dialogo con la nuova amministrazione degli Stati Uniti riguardo alla strategia di imposizione fiscale del settore digitale al fine di trovare un approccio comune nell'ambito dei negoziati del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 prima di giugno 2021; accoglie con favore la recente dichiarazione della nuova amministrazione degli Stati Uniti con cui intende impegnarsi nuovamente in maniera attiva nei negoziati OCSE al fine di conseguire un accordo e abbandonare il concetto di «porto sicuro»; invita la Commissione a valutare attentamente le implicazioni delle nuove modifiche proposte dagli Stati Uniti nei confronti del primo pilastro; invita gli Stati membri a opporsi alla clausola «porto sicuro» che rischia di compromettere seriamente gli sforzi di riforma; invita la Commissione ad adoperarsi con una propria proposta per affrontare le sfide di un'economia digitale qualora una clausola «porto sicuro» dovesse essere inclusa nel primo pilastro della riforma; ricorda, a tale riguardo, la proposta a lungo termine della Commissione relativa a una presenza digitale significativa;

24.

prende atto della proposta di un meccanismo di prevenzione e risoluzione delle controversie al fine di evitare la doppia imposizione e incrementare l'accettazione delle nuove norme; sottolinea il ruolo importante di quest'ultimo meccanismo, in particolare per il periodo transitorio fino all'entrata in vigore del nuovo regime fiscale internazionale; evidenzia tuttavia che il modo migliore per conseguire la certezza fiscale è di stabilire norme semplici, chiare e armonizzate volte innanzitutto a evitare le controversie; sottolinea che qualsiasi meccanismo di prevenzione e risoluzione delle controversie non dovrebbe porre i paesi in via di sviluppo in una posizione di svantaggio;

25.

è consapevole del fatto che con un accordo internazionale dovrebbero essere evitate controversie e ritorsioni commerciali dannose che hanno effetti potenzialmente negativi su altri settori economici;

26.

invita la Commissione a completare la propria valutazione d'impatto relativa agli effetti del primo e del secondo pilastro sulla riscossione delle entrate per gli Stati membri e a informare il Consiglio e il Parlamento in merito alle sue conclusioni; invita la Commissione, sulla base di tale valutazione d'impatto, a fornire consulenza e orientamento agli Stati membri affinché adottino posizioni nei negoziati atte a difendere gli interessi dell'UE;

27.

invita ciascuno Stato membro e la Commissione a coordinare le loro posizioni al fine di parlare con una sola voce;

Un appello per un'azione immediata da parte dell'UE

28.

esprime rammarico per il fatto che il mancato raggiungimento di una soluzione in sede di quadro inclusivo dell'OCSE/G20 a ottobre 2020 abbia prolungato una situazione di insufficiente tassazione dell'economia digitale; sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha ampiamente favorito le imprese digitali, in particolare quelle che sono state in grado di espandere le proprie operazioni, mentre molte altre imprese, in particolare le PMI, ne hanno risentito, inoltre ha accelerato la transizione verso un'economia digitale, sottolineando così ulteriormente la necessità di trovare soluzioni multilaterali per riformare l'attuale sistema fiscale al fine di garantire che l'economia digitale apporti un contributo equo;

29.

sottolinea che i governi devono riscuotere un livello senza precedenti di risorse per riprendersi dalla crisi della COVID-19 e che la mobilitazione delle entrate da settori con insufficiente tassazione può contribuire al finanziamento della ripresa;

30.

ritiene che le sfide in materia fiscale derivanti dall'economia digitale siano una questione globale e che sia urgentemente necessario un accordo a livello degli Stati G20/OCSE per rendere possibile il coordinamento internazionale; reputa che una soluzione internazionale ambiziosa e armonizzata sia preferibile a un mosaico di imposte digitali nazionali o regionali recanti potenziali rischi e abbia molte più probabilità di trovare un sostegno unanime in sede di Consiglio;

31.

insiste pertanto sul fatto che, indipendentemente dall'andamento dei negoziati nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE/G20, l'UE dovrebbe disporre di una posizione alternativa ed essere pronta a presentare le proprie proposte per la tassazione dell'economia digitale entro la fine del 2021, soprattutto in quanto le proposte dell'OCSE si applicano solo a un gruppo ristretto di società e possono rivelarsi insufficienti; invita la Commissione a rispettare l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 sulla cooperazione in materia di bilancio presentando le sue proposte relative a un prelievo sul digitale entro giugno 2021, anticipando nel contempo la loro compatibilità con la riforma nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 qualora vi sia un accordo al riguardo; raccomanda alla Commissione di presentare un calendario che tenga conto di diversi scenari, in particolare in presenza e in assenza di un accordo a livello dell'OCSE entro la metà del 2021;

32.

invita la Commissione a valutare, in particolare, l'introduzione di un'imposta temporanea sui servizi digitali dell'UE quale primo passo necessario; sottolinea che, qualora sia raggiunto un accordo internazionale nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE/G20, tali soluzioni europee dovrebbero essere adattate di conseguenza; ricorda che un'imposta sui servizi digitali dell'UE può essere prevista solo come primo passo temporaneo;

33.

chiede all'UE di attuare l'esito futuro dei negoziati internazionali in maniera armonizzata e invita la Commissione a presentare una proposta a tal fine;

34.

sottolinea che un fallimento dei negoziati OCSE porterà a un'ulteriore frammentazione in relazione alle imposte sui servizi digitali che potrebbero anche essere dannose per le imprese europee che mirano a espandere il loro modello di impresa in altri mercati; ricorda l'importanza di raggiungere un accordo a livello dell'OCSE per evitare eventuali guerre commerciali; sottolinea che, sebbene la tassazione sia di competenza degli Stati membri, è necessario un forte coordinamento;

35.

sottolinea che le imprese digitali dell'UE che hanno sede in uno Stato membro e sono soggette alle imposte societarie dell'UE sono svantaggiate rispetto alle imprese straniere che non hanno una «presenza fisica» in nessuno Stato membro e possono pertanto evitare di pagare le imposte sulle società nell'UE anche se operano con utenti europei; pone l'accento sulla necessità di creare condizioni di parità per i fornitori di servizi tradizionali e di servizi digitalizzati e automatizzati, nonché le imprese rivolte ai consumatori nell'UE, garantendo che questi ultimi ricevano un trattamento fiscale nel luogo in cui realizzano gli utili che preveda un'aliquota equa;

36.

sottolinea che qualsiasi imposta sui servizi digitali dell'UE deve evitare inutili aumenti dei costi di conformità e deve definizioni chiare e disposizioni trasparenti che siano semplici da rispettare e applicare, nonché promuovere certezza giuridica e normativa;

37.

chiede l'adozione di norme proporzionate per evitare di indebolire le PMI, le start-up e le imprese coinvolte nel processo di digitalizzazione delle loro attività; evidenzia che la politica fiscale può costituire uno degli strumenti per sostenere la competitività del mercato unico a tale riguardo; sottolinea che è necessaria una politica fiscale propizia alla crescita e volta a rafforzare la competitività internazionale del mercato unico;

38.

pone l'accento sulla necessità di rivedere le norme esistenti in materia di doppia imposizione onde garantire che tutti gli utili in uscita dall'UE siano tassati;

39.

rileva che taluni Stati membri considerano la tassazione delle grandi imprese altamente digitalizzate una questione urgente e hanno pertanto introdotto imposte sui servizi digitali a livello nazionale; osserva che tali imposte digitali nazionali incidono sul commercio e sui negoziati internazionali; sottolinea, tuttavia, che l'introduzione di soluzioni nazionali a livello unilaterale può generare un rischio di frammentazione e incertezza fiscale nel mercato unico; sottolinea che il moltiplicarsi delle misure nazionali rende tanto più urgente l'introduzione di una soluzione europea coordinata; ricorda che, qualora sia trovata una soluzione multilaterale efficace, sarà opportuno procedere alla graduale eliminazione di queste misure nazionali;

40.

ricorda che, sebbene la fiscalità sia essenzialmente di competenza degli Stati membri, i governi devono, nella massima misura possibile, esercitarla nel rispetto dei principi comuni del diritto dell'UE al fine di garantire la coerenza tra i quadri nazionali, consentendo in tal modo una concorrenza leale ed evitando impatti negativi sulla coerenza complessiva dei principi fiscali dell'Unione;

41.

osserva che il Consiglio non ha raggiunto un accordo su nessuna delle correlate proposte della Commissione, concernenti l'imposta sui servizi digitali, la presenza digitale significativa o la CCTB e la CCCTB; invita gli Stati membri a riconsiderare le proprie posizioni su tali proposte qualora falliscano i negoziati OCSE, segnatamente alla luce delle circostanze senza precedenti della crisi della COVID-19, o a vagliare la possibilità di integrarle in una potenziale attuazione futura degli accordi OCSE, nonché a valutare tutte le opzioni previste dai trattati qualora non sia possibile raggiungere un accordo unanime;

42.

invita gli Stati membri a riavviare un dialogo politico ad alto livello, in seno al Consiglio, per spianare la strada a una decisione rapida ed efficace in merito alla tassazione del digitale all'interno del mercato unico, a prescindere dall'esito dei negoziati internazionali; invita il Consiglio a compiere progressi sui fascicoli legislativi già adottati dal Parlamento al fine di rispettare il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'UE;

43.

si compiace della valutazione d'impatto iniziale della Commissione, del 14 gennaio 2021, relativa a un prelievo sul digitale; osserva che la digitalizzazione può aumentare la produttività e il benessere dei consumatori, ma che è altresì di fondamentale importanza per assicurare che le multinazionali altamente digitalizzate contribuiscano con la loro giusta quota alla società; invita la Commissione a valutare attentamente in che misura la portata, la definizione e la segmentazione delle attività, delle transazioni, dei servizi o delle imprese digitali saranno in linea con gli sforzi internazionali per trovare una soluzione globale;

44.

prende atto delle tre opzioni in materia di politica fiscale citate nella valutazione d'impatto iniziale, tra cui:

a)

un'integrazione dell'imposta sul reddito delle società che sarebbe compatibile con i negoziati internazionali e gli accordi fiscali bilaterali;

b)

un'imposta basata sulle entrate in assenza di una soluzione efficace concordata a livello internazionale, sottolineando tuttavia che un'imposta digitale dovrebbe preferibilmente tassare gli utili;

c)

un'imposta sulle operazioni digitali svolte tra imprese nell'UE, ravvisando il rischio di spostare l'onere del pagamento delle imposte dalle grandi imprese digitalizzate alle imprese più piccole che si basano su tali servizi;

45.

chiede una valutazione dettagliata degli impatti che ciascuna opzione avrebbe sia sull'agenda digitale dell'UE che sul mercato unico, nonché di eventuali controversie commerciali e ritorsioni da parte di altri attori economici e di possibili effetti di ricaduta su altri settori dell'economia;

46.

chiede di rafforzare il ruolo del Parlamento europeo nell'ambito delle procedure legislative nel settore della fiscalità; invita la Commissione a esplorare tutte le possibilità offerte dai trattati; prende atto, a tale riguardo, del calendario verso il voto a maggioranza qualificata proposto dalla Commissione nella sua comunicazione del 15 gennaio 2019 dal titolo «Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE»;

Un prelievo sul digitale come nuova risorsa propria dell'UE

47.

accoglie con favore l'Accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (14), conformemente al principio dell'universalità di bilancio, e ricorda l'impegno giuridicamente vincolante della Commissione a presentare entro giugno 2021 una proposta legislativa relativa a un prelievo dell'UE sul digitale come risorsa propria; sottolinea l'impegno giuridicamente vincolante del Parlamento, del Consiglio e della Commissione a seguire senza indugio le misure stabilite nella tabella di marcia, al fine di metterla in atto entro il 1o gennaio 2023;

48.

ricorda che il Parlamento ha ribadito, con ampie maggioranze, il proprio impegno a favore dell'introduzione di un prelievo dell'UE sul digitale quale risorsa propria in una serie di relazioni e risoluzioni (15);

49.

evidenzia che l'accordo interistituzionale, che comprende una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie, vincola il Consiglio, il Parlamento e la Commissione a procedere in modo irreversibile verso un prelievo dell'UE sul digitale che sarà integralmente iscritto nel bilancio a lungo termine dell'UE come risorsa propria e fonte stabile di reddito a lungo termine; sottolinea che, indipendentemente dal fatto che le norme di base siano stabilite a livello di OCSE o dell'Unione europea, le entrate generate negli Stati membri dalla tassazione del digitale possono e devono diventare una risorsa propria; ritiene che lo stesso approccio debba essere seguito anche per tutte le altre entrate generate da qualsiasi accordo a livello dell'OCSE;

50.

è dell'avviso che le entrate generate dal prelievo dell'UE sul digitale sarebbero intrinsecamente collegate all'apertura delle frontiere del mercato unico e all'«Unione digitale» e costituirebbero pertanto una base alquanto adeguata e autentica per una risorsa propria dell'UE; insiste sul fatto che l'assegnazione di questo nuovo flusso di entrate pubbliche al bilancio dell'UE contribuirebbe a risolvere diverse questioni problematiche legate all'equivalenza di bilancio e alla coerenza di bilancio;

51.

chiede una struttura fiscale e disposizioni di attuazione volti a ridurre al minimo i rischi di eventuali ricadute economiche sui cittadini e i consumatori dell'UE; è convinto che trasformare il gettito del prelievo sul digitale in una risorsa propria per il bilancio dell'UE contribuirebbe a ripartire e ridistribuire equamente tali costi tra gli Stati membri;

52.

ricorda che le risorse proprie basate sul prelievo dell'UE sul digitale e/o sulle norme dell'OCSE non devono essere formalmente destinate ad alcun programma o fondo specifico, in conformità del principio dell'universalità del bilancio; ribadisce che esse costituiranno entrate generali, assieme ad altre nuove risorse proprie il cui importo complessivo dovrebbe essere sufficiente a coprire almeno i costi dei rimborsi dello strumento per la ripresa Next Generation EU; ricorda che qualsiasi entrata proveniente da nuove risorse proprie che superi il fabbisogno effettivo di rimborsi continuerà a servire il bilancio dell'UE sotto forma di entrate generali;

53.

ricorda che, come indicato alla lettera G dell'allegato II dell'Accordo interistituzionale, le istituzioni riconoscono che l'introduzione di un paniere di nuove risorse proprie dovrebbe sostenere l'adeguato finanziamento della spesa dell'Unione nell'ambito del QFP;

54.

sostiene che il gettito del prelievo dell'UE sul digitale farà parte di un paniere di nuove risorse proprie il cui introito sarà almeno sufficiente a coprire, attraverso il bilancio dell'UE, i futuri costi di rimborso (principale e interessi) della componente di sovvenzioni dello strumento per la ripresa, stimata intorno ai 15 miliardi di EUR in media all'anno e intorno a un massimo di 29,25 miliardi di EUR all'anno dal 2028 al 2058, evitando al contempo una riduzione della spesa per i programmi dell'UE; osserva che le entrate stimate vanno da alcuni miliardi di euro a diverse decine di miliardi di euro, in funzione di una serie di fattori tra cui la definizione esatta della base imponibile, il soggetto d'imposta, il luogo di tassazione, il calcolo e l'aliquota d'imposta, nonché dei tassi di crescita economica nei settori interessati;

55.

sottolinea che l'introduzione di un paniere di nuove risorse proprie, come previsto nella tabella di marcia dell'accordo interistituzionale, compreso il prelievo dell'UE sul digitale, aumenterà l'autonomia finanziaria dell'UE e la sua capacità di soddisfare le aspettative dei cittadini dell'UE riguardo agli obiettivi strategici dell'UE quali un mercato unico europeo equo e forte, il Green Deal europeo basato su una transizione giusta, il pilastro europeo dei diritti sociali e la trasformazione digitale, nonché la creazione di un valore aggiunto dell'UE con incrementi di efficienza elevati rispetto alla spesa nazionale;

56.

ricorda che le entrate provenienti dal prelievo dell'UE sul digitale devono contribuire al rimborso dello strumento per la ripresa e al finanziamento delle spese per i programmi e i fondi dell'Unione; ribadisce, a tale proposito, che qualsiasi quota delle entrate provenienti dal prelievo sul digitale trattenuta dagli Stati membri dovrebbe essere rigorosamente proporzionale ai costi di riscossione sostenuti e non dovrebbe pregiudicare indebitamente il bilancio dell'UE;

57.

esorta la Commissione a integrare la posizione del Parlamento in fase di elaborazione delle proposte legislative relative al prelievo dell'UE sul digitale come risorsa propria e alla decisione riveduta sulle risorse proprie e invita il Consiglio ad adottare rapidamente tale proposta, in linea con la tabella di marcia; incoraggia le istituzioni a instaurare in modo rapido e costruttivo il «dialogo periodico» previsto dalla tabella di marcia convenuta sulle risorse proprie; esorta il Consiglio europeo a sostenere un ruolo di leadership risoluto per l'UE nello sforzo mondiale a favore di una tassazione più equa, adottando misure rapide e determinate verso l'introduzione di un prelievo sul digitale come risorsa propria nel corso del 2021; accoglie con favore, a tale riguardo, la dichiarazione dei membri del Consiglio europeo del 25 marzo 2021, in cui si sottolinea il loro impegno a favore di tale sforzo;

o

o o

58.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  https://www.consilium.europa.eu/media/45923/021020-euco-final-conclusions-it.pdf

(2)  https://www.consilium.europa.eu/media/45118/210720-euco-final-conclusions-it.pdf

(3)  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13350-2020-INIT/it/pdf

(4)  Proposta di direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 2016, relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società (CCTB) (COM(2016)0685) e proposta di direttiva del Consiglio, del 25 ottobre 2016 relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) (COM(2016)0683).

(5)  Il pacchetto è costituito dalla comunicazione della Commissione, del 21 marzo 2018, dal titolo «È giunto il momento di istituire norme fiscali moderne, eque ed efficaci per l'economia digitale» (COM(2018)0146), dalla proposta di direttiva del Consiglio, del 21 marzo 2018, che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa (COM(2018)0147), dalla proposta di direttiva del Consiglio, del 21 marzo 2018, relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali (COM(2018)0148) e dalla raccomandazione della Commissione, del 21 marzo 2018, relativa alla tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa (C(2018)1650).

(6)  GU C 366 del 27.10.2017, pag. 51.

(7)  GU C 101 del 16.3.2018, pag. 79.

(8)  GU C 369 del 11.10.2018, pag. 123.

(9)  GU C 108 del 26.3.2021, pag. 8.

(10)  Il seguito congiunto, del 16 marzo 2016, alle raccomandazioni su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione e alle risoluzioni della commissione TAXE, il seguito del 16 novembre 2016 alla risoluzione della commissione TAXE2, il seguito dell'aprile 2018 alla raccomandazione della commissione PANA e il seguito del 27 agosto 2019 alla risoluzione della commissione TAX3.

(11)  Hadzhieva, E., «Impact of Digitalisation on International Tax Matters: Challenges and Remedies», Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne dell'Unione, Dipartimento tematico A — Politica economica e scientifica e qualità di vita, febbraio 2019.

(12)  Testi approvati, P9_TA(2019)0102.

(13)  The Made In America Tax Plan (Il piano fiscale americano), 2021, dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, pag. 12.

(14)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(15)  In particolare le sue risoluzioni del 14 marzo 2018 sulla riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea (GU C 162 del 10.5.2019, pag. 71), del 14 novembre 2018 dal titolo «relazione interlocutoria sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 — Posizione del Parlamento in vista di un accordo» (GU C 363 del 28.10.2020, pag. 179), del 10 ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie: è il momento di rispondere alle attese dei cittadini (testi approvati, P9_TA(2019)0032), del 15 maggio 2020 sul nuovo quadro finanziario pluriennale, le risorse proprie e il piano di ripresa (testi approvati, P9_TA(2020)0124) e del 23 luglio 2020 sulle conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 (testi approvati P9_TA(2020)0206), nonché la sua risoluzione legislativa del 16 settembre 2020 sul progetto di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (testi approvati, P9_TA(2020)0220).


15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 506/64


P9_TA(2021)0148

Assassinio di Daphne Caruana Galizia e Stato di diritto a Malta

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia e lo Stato di diritto a Malta (2021/2611(RSP))

(2021/C 506/09)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2, 4, 5, 6, 9 e 10 del trattato sull'Unione europea (TUE),

visto l'articolo 20 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»),

viste le sue risoluzioni del 15 novembre 2017 (1), 28 marzo 2019 (2) e 16 dicembre 2019 (3) sullo Stato di diritto a Malta,

visti le audizioni, gli scambi di opinione e le visite di delegazione tenuti dal gruppo di monitoraggio della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni sin dal 15 novembre 2017,

visti gli scambi di lettere intrattenuti tra il presidente del gruppo di monitoraggio della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali e il primo ministro maltese, l'ultimo dei quali risale ad aprile 2021;

vista la risoluzione 2293(2019) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 26 giugno 2019, dal titolo «Daphne Caruana Galizia's assassination and the rule of law in Malta and beyond — ensuring that the whole truth emerges» (L'assassinio di Daphne Caruana Galizia e lo Stato di diritto a Malta e oltre — garantire che emerga tutta la verità),

vista la relazione sul seguito dallo alla risoluzione 2293(2019) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, sostenuta dalla commissione dell'Assemblea parlamentare per gli affari giuridici e i diritti umani l'8 dicembre 2020,

visto il parere della commissione di Venezia, dell'8 ottobre 2020, relativo alle dieci leggi e progetti di legge di trasposizione delle proposte legislative enunciate nel parere CDL-AD(2020)006,

vista la relazione della Commissione sullo Stato di diritto 2020,

vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 20 aprile 2021 nella causa C-896/19, Repubblika contro Il-Prim Ministru (4),

visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze; che tali valori sono universali e comuni agli Stati membri;

B.

considerando che lo Stato di diritto e il rispetto della democrazia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché dei valori e dei principi sanciti dai trattati dell'UE e dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani sono obblighi che incombono all'Unione e ai suoi Stati membri che devono quindi essere ottemperati; che, conformemente all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 7 TUE, l'Unione ha la possibilità di agire per tutelare i valori comuni su cui si fonda;

C.

considerando che la Carta è una fonte di diritto primario dell'UE; che la libertà di espressione così come la libertà e il pluralismo dei media sono sanciti dall'articolo 11 della Carta e dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU);

D.

considerando che l'indipendenza della magistratura è sancita dall'articolo 19, paragrafo 1, TUE, dall'articolo 47 della Carta e dall'articolo 6 della CEDU ed è un requisito essenziale del principio democratico della separazione dei poteri;

E.

considerando che il rifiuto sistematico da parte di uno Stato membro di rispettare i valori fondamentali dell'Unione europea e i trattati ai quali ha liberamente aderito ha ripercussioni sull'Unione europea nel suo complesso;

F.

considerando che Daphne Caruana Galizia, giornalista investigativa e blogger maltese impegnata nella lotta alla corruzione, è stata assassinata in un attentato con autobomba il 16 ottobre 2017; che ha subito vessazioni e numerose minacce sotto forma di telefonate, lettere e messaggi minatori, nonché un incendio doloso alla sua abitazione e l'uccisione del suo cane; che il 16 marzo 2021 il sicario dichiaratosi colpevole dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia ha testimoniato in tribunale che, due anni prima della sua morte, vi era un distinto e precedente piano per assassinarla con un fucile d'assalto AK-47;

G.

considerando che le indagini sull'omicidio condotte dalle autorità maltesi con il supporto di Europol hanno portato all'identificazione, all'incriminazione e al processo, ancora in corso, di varie persone sospettate e di un potenziale ideatore dell'omicidio, segnatamente il proprietario della società 17 Black Ltd., con sede a Dubai, ed ex membro del consiglio di amministrazione della società Electrogas Malta Ltd.; che anche il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha preso parte alle indagini;

H.

considerando che uno dei presunti complici e alcune registrazioni presentate nei procedimenti giudiziari hanno rivelato che l'ex capo di Gabinetto del Primo ministro maltese è implicato nella pianificazione, nel finanziamento e/o nel tentativo di insabbiamento dell'omicidio;

I.

considerando che l'ex capo di Gabinetto del Primo ministro ha rassegnato le dimissioni il 26 novembre 2019 a seguito di un interrogatorio di polizia sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia; che il 20 marzo 2021, insieme a diversi soci d'affari, è stato arrestato e accusato di riciclaggio, frode, corruzione e falsificazione in un caso distinto, di cui si era occupata Daphne Caruana Galizia; che il 5 aprile 2021 gli è stata concessa la libertà condizionale, ottenendo la revoca della custodia cautelare;

J.

considerando che l'allora ministro maltese del Turismo, ex ministro dell'Energia, ha rassegnato le dimissioni il 26 novembre 2019; che un consorzio di giornalisti d'inchiesta ha pubblicato una relazione dettagliata sui legami commerciali tra una famiglia cinese e l'ex ministro dell'Energia nonché l'ex capo di Gabinetto del primo ministro (5); che la famiglia cinese avrebbe svolto un ruolo centrale nei negoziati che hanno portato la società statale cinese Shanghai Electric Power a investire 380 milioni di EUR nella società elettrica statale maltese Enemalta; che tale famiglia possiede le società Dow's Media Company e Macbridge, la seconda delle quali intendeva versare fino a 2 milioni di USD alle società panamensi controllate dall'ex ministro dell'Energia e l'ex capo di Gabinetto del primo ministro; che le indagini sulle suddette transazioni commerciali erano al centro del lavoro di Daphne Caruana Galizia quando è stata assassinata;

K.

considerando che un'indagine pubblica indipendente sull'omicidio di Daphne Caruana Galizia è iniziata alla fine del 2019 ed è ancora in corso;

L.

considerando che uno degli indagati nel processo in corso sull'omicidio di Daphne Caruana Galizia ha ottenuto la grazia presidenziale per il suo coinvolgimento in un caso distinto e ha reso testimonianza sotto giuramento; che ha insinuato che l'ex ministro dell'Economia potrebbe essere implicato nel tentativo di cospirazione volto a uccidere un giornalista e che un ministro in carica era coinvolto in un grave crimine, scatenando speculazioni su una tentata rapina alla sede della banca HSBC a Qormi nel 2010 che ha portato a una sparatoria con la polizia;

M.

considerando che l'ex Segretaria parlamentare per i diritti civili e le riforme presso il ministero maltese della Giustizia, delle pari opportunità e della governance avrebbe accettato una somma di denaro in contanti dalla persona accusata di aver commissionato l'omicidio di Daphne Caruana Galizia, dopo aver dichiarato di aver agito come intermediaria in un progetto di vendita immobiliare nel 2019; che tale vendita non ha mai avuto luogo;

N.

considerando che persistono serie preoccupazioni per quanto riguarda la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata a Malta, come rilevato dalla relazione della Commissione sullo Stato di diritto 2020; che le attuali norme in materia prevenzione, indagine e azione penale sono chiaramente inadeguate; che ciò rischia di compromettere la fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche, il che potrebbe condurre a pericolose interconnessioni tra gruppi criminali e autorità pubbliche; che la criminalità organizzata è principalmente favorita dalla corruzione; che è stato avviato un progetto di riforma strutturale per colmare le lacune e rafforzare il quadro istituzionale anticorruzione, anche per quanto riguarda le attività di contrasto e l'azione penale;

O.

considerando che i giornalisti, soprattutto i giornalisti investigativi, ma non solo essi, si trovano sempre più spesso ad affrontare cosiddette «cause strategiche per scoraggiare la partecipazione pubblica» (SLAPP, dall'acronimo inglese) intentate nei loro confronti unicamente per frustrarne il lavoro, evitare qualsiasi controllo pubblico e impedire che le autorità rispondano del loro operato, creando un effetto dissuasivo sulla libertà dei media; che all'epoca del suo assassinio i beni di Daphne Caruana Galizia erano stati congelati da mandati cautelari emessi in relazione a quattro azioni per diffamazione intentate dall'ex ministro dell'Economia maltese e dal suo assistente; che tali cause rientravano tra i 42 procedimenti civili per diffamazione aperti nei suoi confronti all'epoca della sua morte, tra cui uno avviato dall'allora Primo ministro, due dal ministro del Turismo e due dal capo di Gabinetto dell'allora Primo ministro;

1.

esprime profonda preoccupazione per le ultime rivelazioni nelle indagini sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia, in particolare per quanto riguarda il possibile coinvolgimento di ministri del governo e membri di nomina politica; riconosce i progressi compiuti nelle indagini sull'omicidio, ma ribadisce che le recenti rivelazioni sollevano nuovi interrogativi sul caso e sulle indagini a esso relative;

2.

esorta il governo maltese ad attivare tutte le risorse necessarie per assicurare alla giustizia non solo tutte le persone coinvolte nell'omicidio, ma anche quelle coinvolte in tutti gli altri casi attualmente oggetto di indagini o di cronaca che Daphne Caruana Galizia aveva fatto emergere prima di essere assassinata; ritiene che il lavoro di Daphne Caruana Galizia sia stato essenziale per denunciare la corruzione a Malta e che gli ultimi sviluppi delle indagini correlate confermino l'importanza fondamentale di media indipendenti e di una società civile attiva quali pilastri fondamentali della giustizia, della democrazia e dello Stato di diritto;

3.

chiede nuovamente che Europol sia coinvolta pienamente e costantemente in tutti gli aspetti dell'indagine sull'omicidio e in tutte le indagini connesse; chiede che il coinvolgimento di Europol venga rafforzato, in considerazione dei risultati prodotti;

4.

plaude alla prosecuzione dell'inchiesta pubblica indipendente sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia; invita il governo maltese e le autorità competenti a dare piena attuazione a tutte le raccomandazioni che scaturiranno dall'inchiesta;

5.

esprime preoccupazione per l'offerta e la concessione reiterata della grazia presidenziale nel contesto del processo per omicidio; sottolinea che le testimonianze in relazione ad altri reati dovrebbero essere valutate molto attentamente e non dovrebbero essere utilizzate per sfuggire in parte alla giustizia per l'omicidio; osserva, tuttavia, che una grazia presidenziale e un patteggiamento sono stati due degli elementi che hanno portato all'arresto, nel novembre 2019, di una persona sospettata di aver commissionato l'omicidio;

6.

riconosce i progressi compiuti, anche se con molto ritardo, in alcune delle indagini nei casi collegati di riciclaggio di denaro e corruzione, soprattutto per quanto riguarda l'ex capo di Gabinetto del Primo ministro; sottolinea tuttavia che le testimonianze e rivelazioni più recenti hanno portato alla luce nuovi fatti sospetti e potenziali reati, e invita pertanto le autorità maltesi ad avviare e portare avanti senza indugio le indagini anche su questi casi, compresi eventuali tentativi da parte di funzionari pubblici di nascondere le prove e ostacolare il lavoro di indagine e i procedimenti;

7.

ritiene che tutte le accuse di corruzione e frode, soprattutto ad alto livello politico, dovrebbero essere oggetto di indagini ed essere perseguite con il giusto rigore e al livello adeguato, anche in relazione al possibile coinvolgimento di attori stranieri; si chiede se sia appropriato che le accuse contro l'ex Segretario parlamentare per i diritti civili e le riforme siano oggetto di indagine solo da parte del Commissario per gli standard nella vita pubblica;

8.

sottolinea nuovamente che il governo maltese deve considerare la lotta contro la criminalità organizzata, la corruzione e l'intimidazione dei giornalisti come una priorità assoluta;

9.

riconosce che, nella sua sentenza del 20 aprile 2021, la Corte di giustizia dell'Unione europea conclude che le disposizioni introdotte con la riforma costituzionale maltese del 2016 relativamente alla procedura di nomina dei giudici hanno rafforzato l'indipendenza del potere giudiziario e sono dunque in linea con il diritto dell'Unione europea;

10.

si rammarica profondamente per come gli sviluppi registrati a Malta nel corso degli anni abbiano portato a gravi e persistenti minacce allo Stato di diritto, alla democrazia e ai diritti fondamentali, comprese le questioni relative alla libertà dei media, all'indipendenza delle autorità di contrasto e della magistratura da interferenze politiche e alla libertà di riunione pacifica; ritiene che le garanzie costituzionali in materia di separazione dei poteri debbano essere ulteriormente rafforzate; osserva che, con l'attuazione di alcune delle raccomandazioni della Commissione, del Consiglio d'Europa e della Commissione di Venezia, il governo di Malta ha compiuto progressi in relazione allo Stato di diritto; incoraggia il governo di Malta a continuare a proseguire gli sforzi volti al rafforzamento delle sue istituzioni;

11.

è profondamente preoccupato per alcune delle conclusioni della relazione 2020 della Commissione sullo stato dello Stato di diritto a Malta, in particolare per quanto riguarda le «pratiche radicate di corruzione»; accoglie nondimeno con favore l'avvio di un progetto di riforma strutturale; invita nuovamente la Commissione a utilizzare tutti gli strumenti e le procedure a sua disposizione al fine di garantire il pieno rispetto del diritto dell'UE per quanto riguarda il funzionamento efficiente del sistema giudiziario, la lotta contro il riciclaggio di denaro, la vigilanza bancaria, gli appalti pubblici e la pianificazione e lo sviluppo urbani;

12.

ribadisce il suo invito alle autorità maltesi a dare pienamente seguito a tutte le raccomandazioni ancora in sospeso formulate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, dalla Commissione di Venezia, dal gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) e dal Comitato di esperti selezionati per la valutazione delle misure antiriciclaggio del denaro (Moneyval); ritiene che le raccomandazioni concernenti il parlamento nazionale e i deputati, gli effetti delle sentenze della corte costituzionale e i tribunali specializzati debbano essere attuate correttamente; invita le autorità maltesi a chiedere il parere della Commissione di Venezia sulla conformità alle sue raccomandazioni; si riserva il diritto di presentare direttamente tale richiesta a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, dello statuto della Commissione di Venezia e del paragrafo 28 del memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea;

13.

riconosce che l'assassinio di Daphne Caruana Galizia ha innescato riforme volte a migliorare la protezione dei giornalisti e a difendere la libertà dei media; sottolinea tuttavia che le autorità maltesi dovrebbero compiere ulteriori passi dimostrabili, adottando misure legislative e politiche a lungo termine in grado di garantire il contesto per un giornalismo critico e indipendente a Malta e di assicurare che politici e funzionari rispondano del loro operato, in particolare al fine di prevenire e sanzionare le minacce, le vessazioni, il bullismo e la disumanizzazione dei giornalisti, pubblicamente o online; invita il governo maltese a rispondere alle preoccupazioni esistenti relative alla libertà dei media, all'indipendenza delle autorità di regolamentazione dei media e dei mezzi di comunicazione pubblici e privati dalle interferenze politiche e al crescente ricorso all'incitamento all'odio sui social media;

14.

esprime profonda preoccupazione per l'impatto nocivo dei regimi di cittadinanza e residenza sull'integrità della cittadinanza dell'UE; rammenta le recenti rivelazioni circa l'interpretazione eccessivamente flessibile dei requisiti per la naturalizzazione, nonché il ruolo degli intermediari e il coinvolgimento dei funzionari pubblici; ribadisce il suo invito alle autorità maltesi a garantire la trasparenza e a porre fine ai suoi programmi di soggiorno e cittadinanza per investitori anziché modificarli; invita la Commissione a emettere quanto prima il suo parere motivato nella relativa procedura di infrazione;

15.

osserva che la protezione dei giornalisti investigativi e degli informatori è di interesse vitale per la società; rileva il ruolo chiave delle organizzazioni della società civile e dei giornalisti, a Malta così come a livello internazionale, nel proseguimento delle indagini di Daphne Caruana Galizia; invita le autorità maltesi a garantire ad ogni costo e in ogni momento la protezione della sicurezza personale e dei mezzi di sussistenza dei giornalisti e degli informatori, e quindi la loro indipendenza; invita le autorità maltesi ad attuare rapidamente la direttiva (UE) 2019/1937 (6);

16.

invita la Commissione europea a proporre una legislazione dell'UE anti SLAPP per proteggere i giornalisti da azioni legali vessatorie; chiede alle autorità maltesi di adottare nel frattempo la legislazione nazionale in materia di SLAPP; sottolinea che, nel contesto della lotta alla corruzione e alla cattiva amministrazione, il giornalismo investigativo dovrebbe essere oggetto di particolare considerazione nonché essere sostenuto finanziariamente o fiscalmente in quanto strumento al servizio del bene pubblico; pone l'accento sulla necessità di meccanismi di risposta rapida per le violazioni della libertà di stampa e dei media, così come del fondo per il giornalismo investigativo transfrontaliero;

17.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa e al Presidente della Repubblica di Malta.

(1)  GU C 356 del 4.10.2018, pag. 29.

(2)  GU C 108 del 26.3.2021, pag. 107.

(3)  Testi approvati, P9_TA(2019)0103.

(4)  Sentenza del 20 aprile 2021, Repubblika contro Il-Prim Ministru, C-896/19, ECLI:EU:C:2021:311.

(5)  «Special Report: Money trail from Daphne murder probe stretches to China» (Relazione speciale: l'indagine sull'omicidio di Daphne fa risalire la pista di denaro fino alla Cina), Reuters, 29 marzo 2021.

(6)  Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).


15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 506/69


P9_TA(2021)0155

Situazione della pandemia di COVID-19 in America Latina

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 sulla pandemia di COVID-19 in America latina (2021/2645(RSP))

(2021/C 506/10)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sull'Unione europea,

vista la dichiarazione dell'11 marzo 2020 dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), in cui la COVID-19 è stata dichiarata una pandemia,

vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 30 gennaio 2020, nella quale l'epidemia di COVID-19 è stata definita un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale,

vista la sua risoluzione del 13 novembre 2020 sull'impatto delle misure connesse alla COVID-19 sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui diritti fondamentali (1),

vista la relazione della Banca europea per gli investimenti dal titolo «EIB Activity in 2020 — Latin America and the Caribbean» (L'attività della BEI nel 2020 — America latina e Caraibi),

viste le relazioni pubblicate dall'Organizzazione panamericana della salute,

vista la relazione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del novembre 2020 dal titolo «COVID-19 in Latin America and the Caribbean: An overview of government responses to the crisis» (La COVID-19 in America latina e nei Caraibi: una panoramica delle risposte del governo alla crisi),

vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dell'8 aprile 2020, sulla risposta globale dell'UE alla pandemia di COVID-19 (JOIN(2020)0011),

visto il discorso sullo stato dell'Unione pronunciato il 16 settembre 2020 dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen,

vista la dichiarazione del 5 maggio 2020 dell'alto rappresentante Josep Borrell, a nome dell'Unione europea, sui diritti umani ai tempi della pandemia di coronavirus,

viste le conclusioni del Consiglio dell'8 giugno 2020 sul tema «Team Europa: risposta globale alla COVID-19»,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 sul piano per la ripresa e sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027,

viste le conclusioni del Consiglio del 13 luglio 2020 sulle priorità dell'UE nel contesto delle Nazioni Unite e della 75a Assemblea generale delle Nazioni Unite sul tema «Sostenere il multilateralismo e un'ONU forte e incisiva che consegua risultati a vantaggio di tutti»,

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2020 sulle conseguenze della pandemia di COVID-19 sul piano della politica estera (2),

vista la dichiarazione dei copresidenti dell'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana (EuroLat) del 5 novembre 2020 su una strategia globale e biregionale UE-ALC per attenuare l'impatto della pandemia di COVID-19,

vista la dichiarazione dei copresidenti di EuroLat del 30 marzo 2020 sulla pandemia di COVID-19,

vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze (3),

visto il comunicato congiunto del Servizio europeo per l'azione esterna del 14 dicembre 2020 a seguito della riunione ministeriale informale UE-27-America latina e Caraibi,

vista la relazione della Commissione economica per l'America latina e i Caraibi (ECLAC) dal titolo «Social Panorama of Latin America 2020» (Panorama sociale dell'America latina nel 2020), pubblicata nel 2021,

visto il 27o vertice iberoamericano dei capi di Stato e di governo tenutosi ad Andorra il 21 aprile 2021 e la relativa dichiarazione,

viste le relazioni annuali del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0204/2020),

visti la Dichiarazione universale dei diritti umani (UDHR) e gli altri trattati e strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani,

visti il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni del 2007 e la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani del 1998,

vista la Convenzione n. 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) relativa alle popolazioni indigene e tribali, adottata il 27 giugno 1989,

viste le dichiarazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres e dell'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet, del marzo 2020, sulla revoca delle sanzioni nei confronti dei paesi per combattere la pandemia,

vista la presentazione dell'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, esposta a Fiocruz il 15 aprile 2021,

visti l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS),

visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che le relazioni tra l'UE e l'America latina e i Caraibi sono di interesse strategico e cruciale; che l'America latina è una delle regioni più colpite dalla COVID-19; che l'America latina rappresenta l'8,4 % della popolazione mondiale, ma conta attualmente oltre un quinto dei decessi a livello globale dovuti al coronavirus;

B.

considerando che la risposta alla pandemia di COVID-19 è eterogenea a livello mondiale, anche in tutta l'America latina; che tutti i paesi hanno dichiarato lo stato di emergenza generale;

C.

considerando che la priorità deve ora consistere nel ripristinare la fiducia nelle istituzioni multilaterali in grado di fornire risposte globali, portando avanti le discussioni sull'iniziativa per il commercio e la salute nell'ambito dell'OMC per quanto concerne la COVID-19 e i relativi prodotti sanitari medici;

D.

considerando che gli effetti devastanti della pandemia di COVID-19 su entrambe le sponde dell'Atlantico richiedono una stretta cooperazione tra l'OMC, l'OMS, le istituzioni delle Nazioni Unite e la Banca mondiale, il che è essenziale per contrastare la crisi e fornire solidarietà; che è necessaria una risposta globale e coordinata per far fronte alle grandi sfide delle riprese sostenibili, verdi e digitali che siano anche inclusive, eque e resilienti;

E.

considerando che gli effetti della pandemia e le politiche attuate in risposta hanno aumentato il fabbisogno di liquidità dei paesi della regione per far fronte alla fase di emergenza; che tali fattori hanno portato a un aumento dei livelli di debito e i governi si trovano ad affrontare un aumento della spesa pubblica, con il rischio dell'insolvenza; che un maggiore accesso alla liquidità e la riduzione del debito devono essere interconnessi con gli obiettivi di sviluppo a medio e lungo termine e, di conseguenza, con iniziative volte a progredire meglio;

F.

considerando che l'iniziativa COVAX, coordinata dall'Alleanza GAVI, dalla coalizione per l'innovazione in materia di preparazione alle epidemie (CEPI) e dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ha somministrato finora circa 38 milioni di dosi; che vi è una chiara necessità di potenziare la capacità di produzione e di distribuzione nell'ambito dell'iniziativa COVAX;

G.

considerando che il primo ciclo di forniture di vaccini nell'ambito delle assegnazioni COVAX comprende 31 paesi dell'America latina e dei Caraibi che nei prossimi mesi dovrebbero ricevere oltre 27 milioni di dosi di vaccini;

H.

considerando che l'obiettivo dell'iniziativa COVAX è promuovere e garantire l'accesso globale a vaccini sicuri, di alta qualità, efficaci e a prezzi accessibili; che per il 2021 COVAX ha garantito vaccini solo per il 20 % della popolazione mondiale e pertanto la produzione e la distribuzione di vaccini in Europa e in America latina devono essere incrementate;

I.

considerando che l'America latina ha iniziato a essere la regione più diseguale al mondo nel 2020 e che tale situazione è solo peggiorata durante la pandemia; che il tasso di povertà è salito a 209 milioni alla fine del 2020, il che rappresenta altri 22 milioni di persone cadute in povertà, mentre il numero di persone che vivono in condizioni di povertà estrema è cresciuto di 8 milioni su un totale di 78 milioni; che gli indici di disuguaglianza nella regione sono peggiorati insieme ai tassi di occupazione e di partecipazione al lavoro, soprattutto tra le donne, a causa della pandemia di COVID-19 e nonostante le misure di protezione sociale di emergenza adottate dai paesi per fermare tale fenomeno;

J.

considerando che la COVID-19 colpisce in modo sproporzionato i paesi in via di sviluppo a basso e medio reddito e i gruppi in situazioni di vulnerabilità, tra cui le donne e le ragazze, gli anziani, le minoranze e le comunità indigene, erodendo i vantaggi in termini di salute e sviluppo e ostacolando in tal modo il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS);

K.

considerando che la crisi causata dalla pandemia di COVID-19 ha aggravato le disuguaglianze di genere; che l'America latina registra uno dei più elevati tassi di violenza di genere al mondo e che tali tassi sono aumentati durante la pandemia, mentre le misure di confinamento hanno portato a un marcato aumento della violenza domestica, dello stupro e del femminicidio; che durante la pandemia non è stata data priorità alla salute sessuale e riproduttiva, il che costituisce un grave ostacolo al diritto alla salute e mette in pericolo la vita delle donne e delle ragazze nella regione;

L.

considerando che le popolazioni indigene sono state pesantemente colpite dalla COVID-19 a causa di un accesso inadeguato all'acqua potabile, ai servizi igienico-sanitari, ai servizi sanitari, alle prestazioni sociali e alla mancanza di meccanismi culturalmente adeguati per proteggere i loro diritti alla salute e ai mezzi di sussistenza;

M.

considerando che in alcuni paesi dell'America latina, come in molte parti del mondo, la pandemia di COVID-19 è stata utilizzata anche come pretesto per la repressione, limitando in modo sproporzionato l'opposizione politica e gli incontri e le attività della società civile; che le misure governative hanno spesso minato tutti i diritti umani fondamentali, compresi i diritti civili politici, sociali, economici e culturali di coloro che si trovano nelle situazioni più precarie; che le restrizioni relative alla COVID-19 hanno avuto anche ripercussioni anche sulla libertà di espressione;

N.

considerando che il lavoro dei giornalisti nella regione è diventato più difficile a causa delle misure connesse alla pandemia di COVID-19 in termini di accesso fisico limitato e di contatti ridotti con le autorità, in particolare per quanto riguarda il loro ruolo nella lotta alla disinformazione sempre più diffusa; che la disinformazione online, le notizie false e la pseudoscienza sono state un fattore importante della pandemia in America latina nell'ambito dell'«infodemia» quale definita dall'Organizzazione mondiale della sanità; che tra gli esempi concreti di ciò si registrano le «cure» false e miracolose contro la COVID-19 fino agli attacchi politici e alle campagne di odio contro determinate comunità e minoranze; che i social media hanno svolto un ruolo importante nella diffusione della disinformazione e della pseudoscienza;

O.

considerando che alcuni governi sono stati particolarmente criticati per aver seguito percorsi politici pericolosi riguardo alla pandemia di COVID-19, manifestando opposizione nei confronti delle iniziative sanitarie regionali e locali e minacciando di inviare l'esercito per limitare il confinamento e le restrizioni locali, inoltre sono stati accusati di ignorare le direttive principali dell'OMS e le migliori pratiche in materia di gestione della pandemia nonché gli orientamenti scientifici in materia di sanità pubblica;

1.

ribadisce la sua profonda preoccupazione per l'impatto devastante che la pandemia di COVID-19 sta esercitando sia sull'Europa che sui continenti latinoamericani ed esprime la sua solidarietà nei confronti di tutte le vittime e delle loro famiglie, nonché di tutte le persone colpite dalla crisi sanitaria, economica e sociale;

2.

esprime la sua profonda gratitudine per il servizio degli operatori sanitari nella regione nel contesto delle forti pressioni e dei rischi della minaccia del coronavirus;

3.

invita i governi di entrambe le regioni, le istituzioni dell'UE e gli organismi di integrazione latinoamericana a rafforzare la cooperazione biregionale e a migliorare le capacità di preparazione e risposta, la protezione del reddito, l'accesso all'assistenza sanitaria di base e la gestione efficiente dei piani di vaccinazione su vasta scala;

4.

invita l'UE e i suoi Stati membri a cooperare con le autorità dei paesi dell'America latina in difficoltà e a utilizzare il meccanismo di protezione civile dell'UE e altri finanziamenti di solidarietà a norma del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 al fine di contrastare la pandemia; invita inoltre la Commissione ad avvalersi di Orizzonte Europa e di altri programmi e fondi dell'UE al fine di promuovere la cooperazione scientifica tra i paesi dell'America latina e l'UE, in particolare nei settori della salute e dell'innovazione; accoglie con favore le nuove iniziative in materia di cooperazione sanitaria regionale, come la creazione di un istituto transnazionale per le malattie infettive;

5.

invita tutti i paesi e i governi a garantire il libero accesso ai vaccini per l'intera popolazione senza indebiti ritardi, garantendo un approvvigionamento sufficiente di vaccini, promuovendo un accesso equo ai vaccini e procedendo il più rapidamente possibile con le campagne di vaccinazione attualmente in corso; propone, a tal fine, di rafforzare i meccanismi di coordinamento regionale e/o subregionale per razionalizzare l'approvvigionamento e la distribuzione efficace dei vaccini e intensificare la ricerca a sostegno del loro sviluppo e della loro produzione;

6.

invita la comunità internazionale a intensificare gli sforzi per rafforzare la capacità di distribuzione dell'iniziativa COVAX e sostenere il pieno finanziamento dell'impegno anticipato di mercato COVAX;

7.

riconosce il ruolo guida svolto dall'UE e dai suoi Stati membri negli sforzi volti a garantire un accesso giusto ed equo a vaccini sicuri ed efficaci nei paesi a basso e medio reddito attraverso il meccanismo COVAX, tra cui il recente annuncio di un contributo aggiuntivo di 500 milioni di EUR, portando il contributo finanziario dell'UE nei confronti di COVAX a un totale di 1 miliardo di EUR in sovvenzioni dirette e garanzie; osserva che, poiché la Commissione, la Banca europea per gli investimenti e gli Stati membri dell'UE si sono impegnati con oltre 2,2 miliardi di EUR a favore dello strumento COVAX, l'UE è uno dei suoi principali contributori;

8.

esorta i paesi dell'America latina a mettere a disposizione di tutti i vaccini, a prescindere dallo status migratorio, ad adottare misure urgenti per rafforzare la distribuzione dei vaccini per i migranti irregolari e i rifugiati, nonché per le persone che lavorano nel settore informale e che vivono in insediamenti informali, e a consentire a coloro che non dispongono di un documento d'identità nazionale di registrarsi per l'inoculazione senza ritardi amministrativi; elogia a tale riguardo azioni quali lo statuto di protezione temporanea per i migranti venezuelani in Colombia o l'operazione di ricollocazione in corso «Operação Acolhida» in Brasile;

9.

prende atto del fatto che, secondo l'OMS, diversi paesi della regione dispongono di potenziali capacità di produzione di vaccini contro la COVID-19 che potrebbero essere incrementate in seguito a trasferimenti di tecnologia;

10.

esorta i governi a mantenere i più elevati livelli di rispetto dei diritti umani nell'applicazione delle misure di contenimento in risposta al diffondersi della COVID-19; chiede di garantire che le misure adottate per rispondere all'emergenza sanitaria siano proporzionate, necessarie e non discriminatorie; condanna le misure repressive adottate durante la pandemia, le gravi violazioni dei diritti umani e gli abusi nei confronti delle popolazioni, compreso l'uso eccessivo della forza da parte dello Stato e delle forze di sicurezza;

11.

invita tutte le parti interessate a intensificare la lotta contro la disinformazione online, le notizie false e la pseudoscienza; invita i governi di entrambe le regioni e le organizzazioni internazionali a dialogare con le piattaforme online onde trovare soluzioni efficaci per contrastare l'«infodemia»; accoglie con favore la creazione di PortalCheck.org con il sostegno dell'Unione europea, che è una nuova piattaforma di risorse online per i verificatori di fatti in America latina e nei Caraibi per affrontare la disinformazione relativa alla COVID-19; osserva, tuttavia, che i governi dovrebbero astenersi dal ricorrere alla lotta contro la disinformazione per sopprimere il dibattito politico e limitare le libertà fondamentali dei cittadini;

12.

invita la Commissione e il SEAE a prevedere un impegno specifico in materia di trasferimento di conoscenze e azione e pianificazione in risposta alle crisi, basandosi sulle attuali proposte legislative dell'UE come il regolamento sulla minaccia sanitaria transfrontaliera, al fine di aiutare i paesi dell'America latina ad essere preparati meglio in caso di future pandemie;

13.

deplora che la pandemia di COVID-19 sia stata fortemente politicizzata, tra cui la retorica negazionista o il ridimensionamento della gravità della situazione da parte dei capi di Stato e di governo, e invita i leader politici ad agire responsabilmente al fine di prevenire ulteriori escalation; ritiene preoccupanti le campagne di disinformazione connesse alla pandemia e invita le autorità a individuare e perseguire legalmente le entità che commettono tali azioni;

14.

invita l'UE e i suoi Stati membri e tutti gli Stati latinoamericani a sostenere un'emissione massiccia dei diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale per aumentare la liquidità dei paesi della regione nel modo meno costoso possibile e sostenere l'ampliamento del campo di applicazione dell'iniziativa di sospensione del servizio del debito del G20 ai paesi a reddito medio;

15.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana nonché alle autorità e ai parlamenti dei paesi latinoamericani.

(1)  Testi approvati, P9_TA(2020)0307.

(2)  Testi approvati, P9_TA(2020)0322.

(3)  Testi approvati, P9_TA(2020)0054.


15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 506/74


P9_TA(2021)0156

Bolivia e l'arresto dell'ex Presidente Jeanine Añez e di altri funzionari

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 sulla Bolivia e l'arresto dell'ex Presidente Jeanine Añez e di altri funzionari (2021/2646(RSP))

(2021/C 506/11)

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sulla situazione in Bolivia (1),

viste la dichiarazione resa il 23 ottobre 2020 dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, a nome dell'Unione europea, sulle elezioni politiche in Bolivia e la dichiarazione del suo portavoce, del 14 marzo 2021, sugli ultimi sviluppi in Bolivia,

visto il comunicato stampa della Commissione interamericana dei diritti dell'uomo (IACHR), del 16 marzo 2021 sul rispetto delle norme interamericane per quanto riguarda il giusto processo e l'accesso alla giustizia in Bolivia,

vista la dichiarazione del 13 marzo 2021 sulla Bolivia rilasciata dal portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite,

viste le dichiarazioni rese il 15 e il 17 marzo 2021 dal Segretariato generale dell'Organizzazione degli Stati americani (OAS) sulla situazione in Bolivia,

vista la Costituzione politica della Bolivia,

vista la Convenzione americana dei diritti dell'uomo (Patto di San José),

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che la situazione politica e sociale in Bolivia continua a destare grave preoccupazione dalle elezioni presidenziali del 20 ottobre 2019; che almeno 35 persone sono morte e 833 sono rimaste ferite nel contesto di proteste violente e diffuse, e che molte altre sono state arrestate in violazione delle norme del giusto processo, in un quadro caratterizzato, stando a quanto riportato, da diffuse violazioni e abusi dei diritti umani; che Evo Morales si è dimesso dalla carica di presidente e ha lasciato il paese; che a seguito di numerose dimissioni si è creato un vuoto di potere, spingendo la seconda vicepresidente del Senato, Jeanine Áñez, ad assumere la presidenza ad interim conformemente alla costituzione; che il Tribunale plurinazionale costituzionale boliviano ha appoggiato la presidenza ad interim di Jeanine Áñez;

B.

considerando che, conformemente al loro mandato costituzionale, Jeanine Áñez e le autorità ad interim hanno adottato le misure necessarie per organizzare nuove elezioni democratiche, inclusive, trasparenti ed eque, che si sono svolte nell'ottobre 2020, nonostante le sfide poste dalla COVID-19; che Luis Arce, candidato del partito MAS, ha ottenuto la presidenza, vittoria che gli è stata riconosciuta da Jeanine Áñez e dalla comunità internazionale, compresa l'Unione europea, assicurando un trasparente e pacifico trasferimento dei poteri;

C.

considerando che negli ultimi mesi è stato confermato il ritiro o l'archiviazione di diversi processi a carico dei sostenitori del MAS, mentre sono aumentate le minacce di persecuzione giudiziaria nei confronti di politici che si oppongono al governo del MAS; che il 18 febbraio 2021 l'Assemblea plurinazionale ha approvato il vago decreto supremo n. 4461, in virtù del quale è concessa l'amnistia generale e la grazia ai sostenitori del governo del Presidente Arce processati durante l'amministrazione Áñez per crimini commessi in relazione alla «crisi politica» iniziata nell'ottobre 2019;

D.

considerando che il 13 marzo 2021 Jeanine Áñez, due dei suoi ministri, l'ex ministro dell'Energia Rodrigo Guzmán e l'ex ministro della Giustizia Álvaro Coimbra, e altre persone che facevano parte del governo ad interim nel 2019-2020 sono stati arrestati con l'accusa di «terrorismo, sedizione e cospirazione» e sono stati accusati dai procuratori di aver partecipato a un colpo di stato nel 2019; che la loro detenzione preventiva è stata estesa a sei mesi e che l'ex Presidente Añez rischia 24 anni di carcere se condannata; che è pendente un mandato d'arresto per altri tre ex ministri; che all'ex Presidente Jeanine Áñez è stata inizialmente rifiutata l'assistenza medica durante la sua detenzione;

E.

considerando che la procura basa le sue accuse su una denuncia presentata da un ex membro del Congresso del MAS, affermando che i suddetti individui «hanno promosso, diretto, fatto parte e fornito sostegno» a organizzazioni il cui scopo era quello di infrangere «l'ordine costituzionale» della Bolivia; che i procuratori hanno accusato Jeanine Áñez in qualità di presidente ad interim ma non come civile o nell'esercizio di qualsiasi altra funzione pubblica; che l'articolo 159, paragrafo 11, l'articolo 160, paragrafo 6, l'articolo 161, paragrafo 7, e l'articolo 184, paragrafo 4, della Costituzione del 2009 e la legge dell'8 ottobre 2010 prevedono una procedura speciale per il processo al presidente, al vicepresidente e alle alte autorità di vari tribunali; che la procedura giudiziaria contro la Presidente Áñez, seguita dalla procura, non è conforme al diritto costituzionale boliviano; che le prove fornite nella documentazione di accompagnamento sembrano poco chiare;

F.

considerando che le persone accusate dei suddetti reati affermano di essere perseguitate; che quanti sono stati arrestati finora sostengono di non essere stati debitamente informati delle accuse, sebbene l'Ufficio del procuratore generale abbia sottolineato che i mandati di arresto sono stati emessi nel rispetto della legge e senza violare i diritti dei detenuti; che l'Ufficio del difensore civico ha deciso di monitorare l'operato della polizia e della procura boliviane onde garantire il rispetto del giusto processo e del diritto alla difesa delle persone arrestate;

G.

considerando che l'articolo 3 della Carta democratica interamericana definisce la separazione e l'indipendenza dei poteri pubblici come elementi essenziali per la democrazia rappresentativa; che l'articolo 8 del Patto di San José pone l'accento sulle garanzie giudiziarie e sul giusto processo; che diverse organizzazioni internazionali hanno espresso preoccupazione per l'abuso dei meccanismi giudiziari in Bolivia e per il fatto che sono sempre più utilizzati come strumenti repressivi dal partito al potere; che il neoeletto Presidente Luis Arce ha promesso che durante il suo governo non sarebbe stata esercitata alcuna pressione politica su procuratori e giudici;

H.

considerando che la credibilità del sistema giudiziario boliviano risente delle continue segnalazioni riguardanti la mancanza di indipendenza ed episodi diffusi di interferenze politiche e corruzione;

I.

considerando che, secondo quanto sottolineato dalla IACHR, alcune leggi boliviane antiterrorismo violano il principio di legalità, poiché includono, tra l'altro, una definizione globale di terrorismo che è inevitabilmente troppo ampia o troppo vaga; che gli Stati dovrebbero rispettare il principio di legalità nella definizione dei reati; che le denunce presentate al Tribunale costituzionale per chiedere che l'articolo 123 sul reato di sedizione e l'articolo 133 sul terrorismo del codice penale siano dichiarati incostituzionali per presunta violazione della Convenzione americana sui diritti dell'uomo e della Costituzione boliviana sono ancora in corso;

J.

considerando che l'UE è un partner di lunga data della Bolivia e dovrebbe continuare a sostenere le istituzioni democratiche, il rafforzamento dello Stato di diritto, i diritti umani e lo sviluppo economico e sociale nel paese; che l'UE ha svolto un ruolo importante di facilitatore nella pacificazione nel paese durante il 2019 e il 2020 e nel sostenere le elezioni;

1.

denuncia e condanna la detenzione arbitraria e illegale dell'ex Presidente ad interim Áñez, di due dei suoi ministri e di altri prigionieri politici; invita le autorità boliviane a rilasciarli immediatamente e a ritirare tutte le accuse a sfondo politico a loro carico; chiede un quadro di giustizia trasparente e imparziale, esente da pressioni politiche, ed esorta le autorità a fornire tutta l'assistenza medica necessaria per garantire il loro benessere;

2.

sottolinea che l'ex Presidente Áñez ha pienamente rispettato il suo dovere di seconda vicepresidente del Senato ai sensi della Costituzione boliviana nel colmare il vuoto presidenziale causato dalle dimissioni dell'ex Presidente Evo Morales a seguito delle violente rivolte provocate dal tentativo di brogli elettorali; evidenzia che il Tribunale plurinazionale boliviano ha sostenuto il trasferimento di poteri a Jeanine Áñez; osserva che le elezioni del 18 ottobre 2020 si sono svolte senza incidenti e con tutte le garanzie democratiche;

3.

esprime preoccupazione per la mancanza di indipendenza e imparzialità del sistema giudiziario boliviano e per la prevalenza di problemi strutturali; osserva che la mancanza di indipendenza incide sull'accesso alla giustizia e, più in generale, mina la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario nazionale; denuncia le pressioni politiche esercitate sulla magistratura per perseguire gli oppositori politici e sottolinea l'importanza di sostenere le garanzie del giusto processo e assicurare che la magistratura sia libera da qualsiasi pressione politica; sottolinea che le vittime meritano una giustizia reale e imparziale e che tutti i responsabili dovrebbero essere chiamati a rispondere delle loro azioni, senza che sia concessa alcuna amnistia o perdono in virtù delle loro opinioni politiche; chiede che sia rispettato il principio dell'indipendenza tra i poteri e la piena trasparenza in tutti i procedimenti giudiziari;

4.

sottolinea che tutti i procedimenti giudiziari devono essere condotti nel pieno rispetto del principio del giusto processo sancito dal diritto internazionale; evidenzia che dovrebbero fornire garanzie giudiziarie, assicurando la tutela giurisdizionale e l'accesso alla giustizia, nel quadro di un sistema giudiziario indipendente e imparziale, libero da interferenze da parte di altre istituzioni dello Stato;

5.

esorta la Bolivia ad avviare senza indugio cambiamenti e riforme strutturali del sistema giudiziario, in particolare per quanto riguarda la sua composizione, al fine di garantire processi equi e credibili, imparzialità e correttezza; chiede al governo boliviano di affrontare il problema diffuso della corruzione nel paese; invita il governo boliviano a modificare gli articoli del codice penale relativi ai reati di sedizione e terrorismo, che includono definizioni troppo ampie di terrorismo, dando luogo a possibili violazioni dei principi di legalità e proporzionalità;

6.

invita la procura boliviana a riaprire l'indagine sulla presunta canalizzazione di 1,6 milioni di USD di fondi pubblici da parte del governo Morales alla società di consulenza Neurona mediante pagamenti irregolari;

7.

ricorda l'assoluta necessità di canali di dialogo rafforzati ed efficaci nel quadro delle istituzioni boliviane al fine di promuovere i valori democratici, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani; invita le autorità boliviane a condurre un processo di riconciliazione a livello nazionale, con l'obiettivo di allentare la tensione e le ostilità latenti all'interno della società boliviana;

8.

esprime preoccupazione per la difficile situazione sociale e politica manifestatasi e aggravatasi in Bolivia dal 2019 e deplora profondamente la tragedia che ha colpito tutte le vittime dei disordini in Bolivia, da tutte le parti; sottolinea l'impellente necessità di rispettare appieno il legittimo carattere multietnico e multilingue dello Stato; invita la Bolivia a intraprendere riforme e cambiamenti strutturali, compresa la nomina di un mediatore indipendente e imparziale, per affrontare le cause profonde delle crisi scoppiate nel paese;

9.

ritiene che l'UE e la Bolivia debbano proseguire e rafforzare il loro impegno e il loro dialogo nel contesto dei negoziati SPG+, dal momento che la Bolivia è l'unico paese della Comunità andina a non avere un accordo con l'UE; è del parere che l'UE debba continuare a sostenere la Bolivia ed essere pronta a impegnarsi ulteriormente, a condizione che vengano adottate misure chiare per migliorare la situazione e che siano rispettati la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al governo e al Tribunale plurinazionale costituzionale della Bolivia, all'Organizzazione degli Stati americani, alla Commissione interamericana dei diritti dell'uomo, al Parlamento andino, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana, al Segretario generale delle Nazioni Unite e all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani.

(1)  Testi approvati, P9_TA(2019)0077.


15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 506/77


P9_TA(2021)0157

Le leggi sulla blasfemia in Pakistan, in particolare il caso di Shagufta Kausar e Shafqat Emmanuel

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 sulle leggi sulla blasfemia in Pakistan, in particolare il caso di Shagufta Kausar e Shafqat Emmanuel (2021/2647(RSP))

(2021/C 506/12)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Pakistan, in particolare quelle del 20 maggio 2010 sulla libertà religiosa in Pakistan (1), del 10 ottobre 2013 sui recenti casi di violenze e persecuzioni contro cristiani, in particolare a Maaloula (Siria) e Peshawar (Pakistan) e il caso del pastore Saeed Abedini (Iran) (2), del 17 aprile 2014 sul Pakistan: recenti casi di persecuzione (3), del 27 novembre 2014 sul Pakistan: leggi sulla blasfemia (4), e del 15 giugno 2017 sul Pakistan, in particolare sulla situazione dei difensori dei diritti umani e la pena di morte (5),

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, in particolare gli articoli 6, 18 e 19,

vista la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale,

viste le osservazioni di Rupert Colville, portavoce dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, in particolare le sue note informative per la stampa sul Pakistan dell’8 settembre 2020,

viste le dichiarazioni dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sul Pakistan,

visto il piano d'impegno strategico UE-Pakistan del 2019, che stabilisce una base concordata per la cooperazione reciproca su priorità quali la democrazia, lo Stato di diritto, la buona governance e i diritti umani,

vista la dichiarazione dell'ONU sull'eliminazione di ogni forma di intolleranza e di discriminazione basata sulla religione o sul credo;

vista la relazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 10 febbraio 2020, sul sistema di preferenze generalizzate per il periodo 2018-2019 (JOIN(2020)0003) e, in particolare, la corrispondente valutazione del Pakistan nell'ambito del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) dell'UE (SWD(2020)0022),

visti gli orientamenti dell'UE in materia di promozione e protezione della libertà di religione o di credo del 2013,

visti gli orientamenti dell'UE in materia di pena di morte del 2013,

visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che le controverse leggi pakistane sulla blasfemia sono in vigore nella loro forma attuale dal 1986 e puniscono la blasfemia contro il profeta Maometto con la morte o l'ergastolo;

B.

considerando che le leggi pakistane sulla blasfemia, pur non avendo mai portato ad esecuzioni ufficiali, determinano molestie, violenze e omicidi nei confronti delle persone accusate; che le persone accusate di blasfemia devono temere per la loro vita indipendentemente dall'esito dei procedimenti giudiziari; che è ampiamente risaputo che le leggi pakistane sulla blasfemia sono spesso utilizzate impropriamente mediante la formulazione di false accuse che servono gli interessi personali dell'accusatore;

C.

considerando che la legislazione del Pakistan in materia di blasfemia rende pericoloso per le minoranze religiose esprimersi liberamente o prendere apertamente parte alle attività religiose; che, anziché proteggere le comunità religiose, tali leggi hanno gettato una coltre di paura sulla società pakistana; che ogni tentativo di riformare le leggi o la loro applicazione è stato soffocato mediante minacce ed omicidi; che i tentativi di discutere tali problemi nei media, online o offline, sono spesso fatti bersaglio di minacce e vessazioni, anche da parte del governo;

D.

considerando che varie decine di persone, tra cui musulmani, induisti, cristiani e altri, sono attualmente detenute con imputazioni di blasfemia; che diverse persone accusate sono state uccise a causa della violenza della folla; che vi sono enormi pressioni sul sistema giudiziario pakistano; che i procedimenti giudiziari durano spesso molti anni, con effetti devastanti per cittadini pakistani innocenti, le loro famiglie e le comunità di cui fanno parte;

E.

considerando che, nell'ultimo anno, si è registrato un allarmante aumento delle accuse di «blasfemia» online e offline in Pakistan; che molte di queste accuse sono rivolte ai difensori dei diritti umani, ai giornalisti, agli artisti e alle persone più emarginate della società; che le leggi pakistane sulla blasfemia sono sempre più utilizzate per regolamenti di conti personali o politici in violazione dei diritti alla libertà di religione e di credo, nonché di opinione e di espressione;

F.

considerando che i procedimenti giudiziari nei casi di blasfemia in Pakistan sono estremamente carenti; che il livello delle prove richiesto per una condanna è basso e le autorità giudiziarie spesso accettano in modo acritico le accuse; che gli imputati sono spesso presunti colpevoli e devono dimostrare la propria innocenza piuttosto che il contrario;

G.

considerando che la libertà di pensiero, di coscienza e di religione si applica ai fedeli di una religione ma anche agli atei, agli agnostici e alle persone senza credo;

H.

considerando che il Pakistan aderisce ai pertinenti accordi internazionali in materia di diritti umani, incluso il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e la Convenzione della Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti, che contengono disposizioni relative al diritto alla vita, al diritto a un processo equo, all'uguaglianza di fronte alla legge e alla non discriminazione;

I.

considerando che il rinvio dei processi è stato un fattore comune in diversi casi di persone accusate di «blasfemia» e che i giudici, riluttanti ad emettere sentenze che scagionino l'accusato, sono spesso sospettati di ricorrere a tali tattiche; che a coloro che lavorano nel sistema di giustizia penale pakistano, compresi avvocati, polizia, pubblici ministeri e giudici, è spesso impedito di svolgere il loro lavoro in modo efficace, imparziale e senza paura; che i testimoni e le famiglie delle vittime hanno dovuto nascondersi, temendo azioni di ritorsione;

J.

considerando che la situazione in Pakistan ha continuato a deteriorarsi nel 2020, in quanto il governo ha sistematicamente applicato le leggi sulla blasfemia e non ha protetto le minoranze religiose dagli abusi di attori non statali, con un forte aumento degli omicidi mirati, dei casi di blasfemia, delle conversioni forzate e dell'incitamento all'odio nei confronti di minoranze religiose, tra cui gli ahmadi, i musulmani sciiti, gli indù, i cristiani e i sikh; che, nel 2020, il sequestro, la conversione forzata all'Islam, lo stupro e il matrimonio forzato continuavano ad essere una minaccia costante per le donne e i bambini appartenenti a minoranze religiose, in particolare alle fedi indù e cristiana;

K.

considerando che il 2 marzo 2021 ha segnato il decimo anniversario dell'assassinio dell'ex ministro pakistano per le minoranze, Shahbaz Bhatti, ucciso a seguito di minacce che gli erano state rivolte dopo un discorso pubblico contro le leggi sulla blasfemia;

L.

considerando che la coppia pakistana Shagufta Kausar e Shafqat Emmanuel è stata condannata a morte per blasfemia nel 2014; che tali accuse si basavano sul presunto invio di messaggi offensivi nei confronti del profeta Maometto da un numero telefonico registrato a nome di Shagufta Kausar verso la persona che ha accusato la coppia di blasfemia;

M.

considerando che le prove sulla base delle quali la coppia è stata condannata possono essere considerate profondamente insufficienti; che il loro analfabetismo smentisce l'ipotesi che abbiano potuto inviare messaggi; che il telefono che sarebbe stato utilizzato per inviare i messaggi non è stato recuperato ai fini dell’indagine; che la coppia avrebbe discusso con l'accusatore non molto tempo prima che fossero formulate le accuse; che vi è motivo di credere che la coppia sia stata torturata;

N.

considerando che la coppia è stata detenuta in carcere in attesa di una sentenza del tribunale sul ricorso contro la loro condanna a morte; che il loro appello doveva essere esaminato nell’aprile 2020, sei anni dopo la condanna, ma è stato rinviato più volte, da ultimo il 15 febbraio 2021;

O.

considerando che la coppia è stata separata dai quattro figli dopo la condanna;

P.

considerando che, a seguito di un incidente avvenuto nel 2004, Shafqat Emmanuel ha problemi al midollo spinale e non riceve un'adeguata assistenza medica in carcere; che Shagufta Kausar è isolata in una prigione femminile e soffre di depressione a causa della sua situazione;

Q.

considerando che l'Alta Corte di Lahore ha rinviato più volte il caso e che l'avvocato della coppia, Saiful Malook, ha lavorato molto duramente per garantire che il caso di Shagufta Kausar e Shafqat Emmanuel possa finalmente essere discusso in tribunale e il loro diritto giudiziario a un processo equo e giusto sia finalmente rispettato;

R.

considerando che, secondo il Centro per la giustizia sociale in Pakistan, almeno 1 855 persone sono state accusate in base alle leggi sulla blasfemia tra il 1987 e il febbraio 2021, con il maggior numero di accuse nel 2020;

S.

considerando che Mashal Khan, uno studente musulmano, è stato ucciso dalla folla inferocita nell’aprile 2017 a seguito di accuse relative alla pubblicazione online di contenuti blasfemi, di cui non è stata trovata alcuna prova; che Junaid Hafeez, docente universitario presso l'Università Bahauddin Zakariya a Multan, è stato arrestato nel marzo 2013 per aver presumibilmente pronunciato dichiarazioni blasfeme, tenuto in isolamento per i cinque anni del suo processo, giudicato colpevole di blasfemia e condannato a morte dai tribunali pakistani nel dicembre 2019; che gli esperti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani hanno condannato la sentenza come «una parodia della giustizia» che viola il diritto internazionale;

T.

considerando che si registra un numero crescente di attacchi online e offline contro giornalisti e organizzazioni della società civile, in particolare contro le donne e le persone più emarginate nella società, compresi i membri di minoranze religiose, le persone più povere e le persone con disabilità; che tali attacchi includono spesso false accuse di blasfemia, che possono portare ad attacchi fisici, uccisioni, arresti e detenzioni arbitrari;

U.

considerando che, dal 2014, il Pakistan beneficia delle preferenze commerciali nell'ambito del programma SPG +; che i vantaggi economici di tale accordo commerciale unilaterale per il paese sono considerevoli; che lo status SPG + comporta l'obbligo di ratificare e attuare 27 convenzioni internazionali, tra cui l'impegno a garantire i diritti umani e la libertà religiosa;

V.

considerando che, nella sua ultima valutazione SPG+ sul Pakistan del 10 febbraio 2020, la Commissione ha espresso una serie di gravi preoccupazioni sulla situazione dei diritti umani nel paese, in particolare la mancanza di progressi nella limitazione della portata e dell'applicazione della pena di morte;

W.

considerando che il continuo ricorso alla legge sulla blasfemia in Pakistan avviene in un contesto di aumento globale delle restrizioni alla libertà di religione e di espressione connesse alla religione e al credo; che, nel marzo 2019, il relatore speciale delle Nazioni Unite per la libertà di religione o di credo ha citato il caso di Asia Bibi come uno degli esempi di una ripresa delle leggi contro la blasfemia e contro l'apostasia e del ricorso a leggi sull'ordine pubblico per limitare la libertà di espressione ritenuta offensiva per le comunità religiose;

X.

considerando che gli attacchi ripetuti e ingannevoli contro le autorità francesi da parte di gruppi radicali pakistani e le recenti dichiarazioni del governo pakistano in materia di blasfemia si sono intensificati dopo la risposta delle autorità francesi all'attacco terroristico contro un insegnante di scuola francese per aver difeso la libertà di espressione, inducendo le autorità francesi a raccomandare, il 15 aprile 2021, ai cittadini francesi di lasciare temporaneamente il Pakistan; che il 20 aprile 2021 un membro del partito al governo ha presentato all'Assemblea nazionale del Pakistan una risoluzione in cui chiede un dibattito sull'espulsione dell'ambasciatore francese;

1.

esprime preoccupazione per la salute e il benessere di Shagufta Kausar e Shafqat Emmanuel ed esorta le autorità pakistane a garantire che siano loro prestate immediatamente cure mediche adeguate; chiede alle autorità pakistane di rilasciare Shafqat Emmanuel e Shagufta Kausar immediatamente e senza condizioni e di revocare la loro condanna a morte;

2.

deplora il fatto che il processo di appello di Shagufta Kausar e Shafqat Emmanuel continui a essere rinviato; invita l'Alta Corte di Lahore a pronunciarsi quanto prima e a fornire una spiegazione ragionevole di eventuali ulteriori rinvii;

3.

osserva che, viste le sue gravi condizioni di salute, Shafqat Emmanuel si trova nell'ospedale della prigione e per due volte è stato sottoposto a cure al di fuori della prigione di Faisalabad; deplora il fatto che la coppia sia detenuta da sette anni, durante i quali i due sono rimasti isolati l'uno dall'altra e dalle rispettive famiglie; chiede pertanto al governo pakistano di garantire che le sue carceri offrano condizioni dignitose e umane;

4.

esprime preoccupazione per il continuo abuso delle leggi sulla blasfemia in Pakistan, che sta esacerbando le divisioni religiose esistenti e fomentando così un clima di intolleranza religiosa, violenza e discriminazione; sottolinea che le leggi pakistane sulla blasfemia sono incompatibili con il diritto internazionale dei diritti umani e sono utilizzate sempre più spesso per colpire gruppi minoritari vulnerabili nel paese, tra cui sciiti, ahmadi, indù e cristiani; chiede pertanto al governo pakistano di rivedere e infine di abolire tali leggi e la loro applicazione; chiede che i giudici, gli avvocati difensori e i testimoni della difesa siano protetti in tutti i cosiddetti casi di blasfemia;

5.

esorta il Pakistan ad abrogare le sezioni 295-B e C del Codice penale e a rispettare e sostenere i diritti alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione e di espressione in tutto il paese, vietando di fatto il ricorso alle leggi sulla blasfemia; invita inoltre il governo pakistano a modificare la legge antiterrorismo del 1997, al fine di garantire che i casi di blasfemia non siano giudicati in tribunali antiterrorismo e a prevedere la possibilità di una messa in libertà sotto cauzione nei presunti casi di blasfemia;

6.

sottolinea che la libertà di religione o di credo, la libertà di parola e di espressione e i diritti delle minoranze sono diritti umani sanciti dalla Costituzione del Pakistan;

7.

invita il governo pakistano a condannare in modo inequivocabile l'istigazione alla violenza e alla discriminazione nei confronti delle minoranze religiose nel paese; chiede al governo pakistano di mettere in atto garanzie procedurali e istituzionali efficaci a livello investigativo, penale e giudiziario per prevenire l'abuso delle leggi sulla blasfemia in attesa della loro abolizione; deplora le continue discriminazioni e violenze nei confronti delle minoranze religiose in Pakistan, tra cui cristiani, musulmani ahmadiyya, sciiti e indù; ricorda l'attacco da parte di un gruppo nel 2014 contro la comunità Ahmadi a Gujranwala, in seguito ad accuse di blasfemia contro il suo membro Aqib Saleem, il quale è stato assolto in tribunale, attacco che ha causato la morte di tre membri della comunità tra cui due bambini; osserva che è stato stabilito che nessun agente di polizia di grado inferiore a quello di commissario può indagare su capi di accusa prima che un caso sia registrato;

8.

esprime preoccupazione per il fatto che le leggi sulla blasfemia in Pakistan sono spesso utilizzate impropriamente per muovere accuse false al servizio di vari interessi, quali la risoluzione di controversie personali o la ricerca di un profitto economico; chiede pertanto al governo pakistano di tenerne debitamente conto e di abrogare di conseguenza le leggi sulla blasfemia; respinge con fermezza le dichiarazioni del ministro di Stato pakistano per gli Affari parlamentari, Ali Khan, in cui chiede che le persone che commettono blasfemia siano decapitate;

9.

esorta tutto il personale diplomatico dell'UE ed europeo a fare tutto il possibile per fornire protezione e sostegno a Shagufta Kausar e Shafqat Emmanuel, anche presenziando ai processi, chiedendo visite in carcere e sollecitando costantemente e risolutamente le autorità coinvolte nel caso;

10.

invita gli Stati membri ad agevolare il rilascio di visti di emergenza e a offrire protezione internazionale a Shagufta Kausar, Shafqat Emmanuel, il loro avvocato Saiful Malook e altre persone accusate di aver esercitato pacificamente i loro diritti, compresi i difensori dei diritti umani, qualora dovessero lasciare il Pakistan;

11.

è estremamente preoccupato per i crescenti attacchi online e offline contro giornalisti, accademici e organizzazioni della società civile e in particolare contro donne e minoranze; esorta il governo pakistano ad adottare misure immediate per garantire la sicurezza di giornalisti, difensori dei diritti umani e organizzazioni di ispirazione religiosa e a condurre indagini tempestive ed efficaci al fine di difendere lo Stato di diritto e assicurare i responsabili alla giustizia;

12.

invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a riesaminare immediatamente l'ammissibilità del Pakistan allo status SPG + alla luce degli eventi in corso e a verificare se vi siano motivi sufficienti per avviare una procedura per la revoca temporanea di tale status e dei benefici che ne derivano, e a riferire quanto prima al Parlamento europeo al riguardo;

13.

invita il SEAE e la Commissione a utilizzare tutti gli strumenti a loro disposizione, inclusi quelli previsti dagli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo, per assistere le comunità religiose ed esercitare pressioni sul governo pakistano affinché si adoperi maggiormente per la protezione delle minoranze religiose;

14.

esorta il SEAE e gli Stati membri a continuare a sostenere il Pakistan nella riforma giudiziaria e nello sviluppo delle capacità, al fine di garantire che i tribunali di grado inferiore possano organizzare rapidamente processi per le persone detenute e archiviare i casi di blasfemia che non sono suffragati da prove sufficienti e affidabili;

15.

accoglie con favore i dialoghi interreligiosi che si svolgono in Pakistan ed esorta il SEAE e la delegazione dell'UE a continuare a sostenere il Consiglio nazionale di pace pakistano per l'armonia interreligiosa nell'organizzazione di tali iniziative regolari con i leader religiosi, inclusi quelli appartenenti a minoranze religiose, sostenute da organizzazioni di ispirazione religiosa, organizzazioni della società civile, professionisti dei diritti umani e del diritto e accademici; invita inoltre la delegazione dell'UE e le rappresentanze degli Stati membri a continuare a sostenere le ONG in Pakistan impegnate nel monitoraggio dei diritti umani e nel fornire sostegno alle vittime di violenze religiose e di genere;

16.

esorta il Pakistan a intensificare la cooperazione con gli organismi internazionali per i diritti umani, compreso il Comitato dei diritti delle Nazioni Unite, al fine di attuare tutte le raccomandazioni pertinenti e migliorare il monitoraggio e la comunicazione dei progressi compiuti verso il conseguimento dei parametri di riferimento internazionali;

17.

ritiene che le dimostrazioni e gli attacchi violenti contro la Francia siano inaccettabili; esprime profonda preoccupazione per il sentimento anti-francese in Pakistan, che ha indotto i cittadini e le imprese francesi a dover lasciare temporaneamente il paese;

18.

accoglie con favore la recente sentenza della Corte suprema del Pakistan che ha vietato l'esecuzione di prigionieri con problemi di salute mentale; ribadisce la ferma opposizione dell'Unione europea alla pena capitale, in qualsiasi caso e senza eccezioni; chiede l'abolizione universale della pena capitale; chiede alle autorità pakistane di commutare le sentenze di tutte le persone condannate alla pena di morte onde garantire che sia rispettato il loro diritto a un processo equo, riconosciuto a livello internazionale e tutelato dalla Costituzione;

19.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al governo e al parlamento del Pakistan.

(1)  GU C 161 E del 31.5.2011, pag. 147.

(2)  GU C 181 del 19.5.2016, pag. 82.

(3)  GU C 443 del 22.12.2017, pag. 75.

(4)  GU C 289 del 9.8.2016, pag. 40.

(5)  GU C 331 del 18.9.2018, pag. 109.


15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 506/82


P9_TA(2021)0159

La Russia, il caso di Alexei Navalny, l'escalation militare ai confini con l'Ucraina e l'attacco russo nella Repubblica Ceca

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 sulla Russia, il caso di Alexei Navalny, il dispiegamento militare ai confini con l'Ucraina e gli attacchi russi nella Repubblica ceca (2021/2642(RSP))

(2021/C 506/13)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia e l'Ucraina,

visti la Carta delle Nazioni Unite, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la Dichiarazione universale dei diritti umani, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e la Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),

visto il pacchetto di misure per l'attuazione degli accordi di Minsk, adottate e firmate a Minsk il 12 febbraio 2015, che è stato approvato nel suo insieme dalla risoluzione 2202 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 17 febbraio 2015,

viste la dichiarazione dei ministri degli esteri del G-7 del 18 marzo 2021 sull'Ucraina e la loro dichiarazione congiunta con l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 12 aprile 2021 sullo stesso argomento,

visto l'incontro tenutosi il 16 aprile 2021 tra il presidente della Francia, il presidente dell'Ucraina e la cancelliera della Germania sulla questione del dispiegamento militare russo,

viste le dichiarazioni del 18 aprile 2021 dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a nome dell'UE sul peggioramento delle condizioni di salute di Alexei Navalny,

viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 68/262 del 27 marzo 2014 sull'integrità territoriale dell'Ucraina, nn. 71/205 del 19 dicembre 2016, 72/190 del 19 dicembre 2017, 73/263 del 22 dicembre 2018, 74/168 del 18 dicembre 2019 e 75/192 del 16 dicembre 2020 sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica autonoma di Crimea e nella città di Sebastopoli, Ucraina, e nn. 74/17 del 9 dicembre 2019 e 75/29 del 7 dicembre 2020 sul problema della militarizzazione della Repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli, Ucraina, nonché di parti del Mar Nero e del Mar d'Azov,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1),

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, e in particolare il titolo II sul dialogo politico e la convergenza in materia di politica estera e di sicurezza (2),

visto il memorandum di Budapest sulle garanzie di sicurezza, del 5 dicembre 1994, relativo all'adesione della Bielorussia, del Kazakhstan e dell'Ucraina al trattato di non proliferazione delle armi nucleari,

visti la proposta dell'Ucraina del 29 marzo 2021 di tornare a un cessate il fuoco completo nell'Ucraina orientale e il progetto di piano d'azione congiunto sulla realizzazione degli accordi di Minsk,

viste la dichiarazione del portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna del 19 aprile 2021 sull'espulsione di diplomatici cechi e la dichiarazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a nome dell'UE, del 21 aprile 2021, in solidarietà alla Repubblica ceca, in merito alle attività criminali svolte nel suo territorio,

visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che nelle ultime settimane la Federazione russa ha notevolmente rafforzato la sua presenza militare lungo i confini orientale e settentrionale con l'Ucraina e nella Crimea occupata, radunando un totale di oltre 100 000 soldati, nonché carri armati, artiglieria, veicoli corazzati e altre attrezzature pesanti; che il recente dispiegamento di forze costituisce la più grande concentrazione di truppe russe dal 2014 e la sua portata e le relative capacità d'attacco indicano intenzioni offensive;

B.

considerando che la Federazione russa ha annunciato la sospensione fino al 31 ottobre 2021 del diritto di passaggio inoffensivo per le navi da guerra e le navi commerciali di altri paesi attraverso la parte del Mar Nero in direzione dello stretto di Kerch, violando la libertà di navigazione, che è garantita dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, di cui la Russia è parte; che le zone interessate si situano nelle acque territoriali dell'Ucraina che circondano il territorio temporaneamente occupato della Repubblica autonoma di Crimea e la città di Sebastopoli;

C.

considerando che sono trascorsi sei anni dall'adozione degli accordi di Minsk e sette anni dall'annessione illegale della penisola di Crimea da parte della Federazione russa e dall'inizio della guerra in Ucraina;

D.

considerando che, secondo fonti ucraine, la Federazione russa conta circa 3 000 ufficiali e istruttori militari in servizio presso le forze armate delle due cosiddette repubbliche popolari;

E.

considerando che la destabilizzazione dell'Ucraina orientale da parte della Federazione russa, per mano delle sue forze per procura nelle cosiddette repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, è in atto dal 2014; che a causa del conflitto oltre 14 000 persone hanno perso la vita e quasi due milioni di persone sono diventate sfollati interni;

F.

considerando che l'Ucraina ha chiesto che venga invocato il paragrafo 16.3 del capitolo III del documento di Vienna del 2011 sulle misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza, chiedendo spiegazioni circa le insolite attività militari della Federazione russa nei pressi del confine ucraino e nel territorio occupato della Crimea; che il documento di Vienna è stato adottato da tutti i 57 membri dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) nel 2011 affinché fungesse da fonte duratura di cooperazione e trasparenza militare; che la Federazione russa ha deciso di non prendere parte a tale riunione;

G.

considerando che gli Stati partecipanti all'OSCE sono tenuti a informarsi reciprocamente in particolare sui piani di dispiegamento, a notificarsi reciprocamente con anticipo importanti attività militari come le manovre, nonché a consultarsi e a cooperare tra di loro in caso di attività militari inusuali o di aumento delle tensioni;

H.

considerando che il ministero della difesa russo ha dichiarato, venerdì 23 aprile 2021, che le forze radunate torneranno alle loro basi permanenti entro il 1o maggio 2021;

I.

considerando che i diritti alla libertà di pensiero e di parola, di associazione e di riunione pacifica sono sanciti dalla Costituzione della Federazione russa; che la situazione dei diritti umani e dello Stato di diritto continua a deteriorarsi in Russia, e che le autorità violano costantemente tali diritti e libertà; che la Federazione russa è firmataria della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e della CEDU ed è membro del Consiglio d'Europa;

J.

considerando che, il 9 aprile 2021, le autorità russe hanno detenuto per un breve periodo Roman Anin, uno dei principali giornalisti investigativi russi affiliato all'Organized Crime and Corruption Reporting Project (Progetto di giornalismo investigativo sulla criminalità organizzata e la corruzione — OCCRP), interrogandolo e sequestrando i suoi telefoni e i suoi documenti; che tali azioni hanno anche messo in pericolo i suoi colleghi giornalisti dell'OCCRP che si occupano di questioni di trasparenza e corruzione, a causa delle informazioni alle quali il Servizio federale di sicurezza (FSB) ha ora pieno accesso;

K.

considerando che Alexei Navalny, il più noto attivista anticorruzione e politico dell'opposizione russa, è stato arrestato il 17 gennaio 2021 e condannato a una pena detentiva di 3,5 anni il 2 febbraio 2021 per la presunta violazione della sua libertà vigilata mentre si stava riprendendo in Germania da un tentativo di assassinio mediante avvelenamento con un agente chimico militare proibito perpetrato da agenti dei servizi di sicurezza russi all'interno della Federazione russa; che Alexei Navalny è stato trasferito il 12 marzo 2021 in una colonia penale a Pokrov, dove è stato ripetutamente sottoposto a torture e trattamenti inumani e successivamente, più di tre settimane fa, ha iniziato uno sciopero della fame;

L.

considerando che questi sviluppi nelle ultime settimane hanno confermato i peggiori timori dei suoi familiari, amici e sostenitori e della comunità internazionale circa la sua sicurezza personale e la sua vita, e hanno condotto al suo trasferimento in un ospedale penitenziario vicino a Mosca, dove la sua vita continua a essere in pericolo;

M.

considerando che il 16 febbraio 2021 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha deciso, a norma dell'articolo 39 del suo regolamento, di indicare al governo russo la necessità del rilascio di Alexei Navalny; che tale misura dovrebbe essere applicata con effetto immediato; che la Corte ha preso in considerazione la natura e la portata del rischio per la vita di Alexei Navalny, dimostrato prima facie ai fini dell'applicazione del provvedimento provvisorio e valutato alla luce delle circostanze generali della sua attuale detenzione;

N.

considerando che il 23 aprile 2021 Alexei Navalny ha annunciato che, sulla base del consulto fornito da medici esterni alla colonia penale, avrebbe gradualmente sospeso il suo sciopero della fame, iniziato il 31 marzo 2021; che il consulto medico fornito ad Alexei Navalny ha stabilito che il proseguimento dello sciopero della fame avrebbe messo a repentaglio la sua vita; che, anche se Navalny ricevesse ora le cure necessarie, non vi è alcuna garanzia che non sarà sottoposto a ulteriori trattamenti inumani o potenzialmente letali o che non sarà vittima di tentativi di assassinio;

O.

considerando che nel 2020 la Russia si collocava al 129o posto su 180 paesi nell'indice di percezione della corruzione di Transparency International, il più basso in Europa; che i legami cleptocratici tra oligarchi, agenti di sicurezza e funzionari collegati al Cremlino sono stati portati parzialmente alla luce da attivisti anticorruzione come il defunto Sergei Magnitsky e dalla Fondazione anticorruzione (FBK) guidata da Alexei Navalny, coinvolgendo i massimi vertici del potere, incluso Vladimir Putin, nelle indagini sulla ricchezza inspiegata che hanno accumulato nel corso degli anni; che la Procura di Mosca sta cercando di qualificare come «estremiste» la FBK e altre due organizzazioni legate a Navalny, vale a dire la Fondazione per la tutela dei diritti dei cittadini e la sede regionale degli uffici di Navalny, il che significherebbe che i loro dipendenti potrebbero essere arrestati e condannati a pene detentive che vanno da sei a dieci anni;

P.

considerando che l'avvelenamento di Navalny si inquadra in un modus operandi adottato contro gli oppositori di Putin, che ha colpito Viktor Yushchenko, Sergei Skripal e Vladimir Kara-Murza e ha portato alla morte di numerosi esponenti di spicco dell'opposizione, giornalisti, attivisti e leader stranieri, tra cui, ma non solo, Boris Nemtsov, Anna Politkovskaya, Sergei Protazanov, Natalya Estemirova e Alexander Litvinenko;

Q.

considerando che la Federazione russa non solo rappresenta una minaccia esterna per la sicurezza europea, ma sta anche conducendo una guerra interna nei confronti del suo stesso popolo, sotto forma di sistematica repressione dell'opposizione e di arresti nelle strade; che solo nella giornata del 21 aprile 2021 sono stati arrestati più di 1 788 manifestanti pacifici, che vanno ad aggiungersi ai più di 15 000 cittadini russi innocenti detenuti dal gennaio 2021;

R.

considerando che il Parlamento, nelle sue due precedenti risoluzioni sulla Russia, ha chiesto una revisione della politica dell'UE nei confronti della Russia e dei suoi cinque principi guida e ha invitato il Consiglio ad avviare immediatamente i preparativi per una strategia dell'UE relativa alle future relazioni con una Russia democratica e ad adottare tale strategia, che dovrebbe includere un'ampia gamma di incentivi e condizioni volti a rafforzare le tendenze interne alla Russia favorevoli alla libertà e alla democrazia;

S.

considerando che il 17 aprile 2021 la Repubblica ceca ha espulso 18 funzionari dell'ambasciata russa, tra cui membri delle agenzie di intelligence russe, sulla base delle conclusioni fondate dei servizi di sicurezza cechi secondo cui ufficiali russi dei servizi segreti in servizio attivo sono coinvolti nell'esplosione di un deposito di munizioni avvenuta nel 2014, durante la quale hanno perso la vita due cittadini cechi e sono stati causati ingenti danni materiali; che la vita e la proprietà di migliaia di persone che vivono nei comuni circostanti sono state messe in pericolo senza scrupoli; che queste azioni illegali sul territorio della Repubblica ceca costituiscono una grave violazione della sovranità di uno Stato membro dell'UE da parte di una potenza straniera; che in risposta all'espulsione da parte della Repubblica ceca di 18 membri del personale della sua ambasciata, la Federazione russa ha espulso 20 diplomatici cechi, ai quali è stato ingiunto di lasciare il paese il 19 aprile 2021; che il 22 aprile 2021, a seguito del rifiuto della Russia di riammettere nel paese i diplomatici cechi espulsi, la Repubblica ceca ha deciso, ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, di allineare il numero di funzionari dell'ambasciata russa nella Repubblica ceca a quello dell'ambasciata ceca in Russia, dando all'ambasciata russa tempo fino alla fine di maggio per conformarsi;

T.

considerando che gli stessi agenti della Direzione principale dell'intelligence dello Stato maggiore delle forze armate della Federazione russa (GRU) coinvolti nell'esplosione del deposito di munizioni nella Repubblica ceca si sono resi altresì responsabili, nel 2018, del tentato omicidio di Sergei e Yulia Skripal nel Regno Unito con un agente chimico nervino di tipo militare Novichok, che ha portato anche alla morte di un cittadino britannico; che gli agenti della GRU sono stati altresì accusati del tentato omicidio di Emilian Gebrev, proprietario di una fabbrica di armi, e di altre due persone in Bulgaria nel 2015; che la Russia è non collaborativa nelle indagini su tali crimini commessi sul territorio dell'Unione europea, nega il coinvolgimento della GRU nell'avvelenamento degli Skripal e protegge i principali sospetti;

1.

appoggia l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale; ribadisce il suo fermo sostegno alla politica dell'UE di non riconoscimento dell'annessione illegale della Repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli; si compiace di tutte le misure restrittive adottate dall'UE a seguito dell'annessione illegale; chiede l'immediato rilascio di tutti i cittadini ucraini illegalmente detenuti e imprigionati nella penisola di Crimea e in Russia e deplora le continue violazioni dei diritti umani perpetrate in Crimea e nei territori occupati nell'Ucraina orientale, nonché l'attribuzione su larga scala della nazionalità russa (passaportizzazione) tra i cittadini di quelle zone; sottolinea che gli ufficiali russi i cui atti od omissioni hanno favorito o provocato crimini di guerra in Ucraina dovranno affrontare la giustizia penale internazionale;

2.

deplora l'attuale situazione delle relazioni UE-Russia causata dall'aggressione e dalla continua destabilizzazione dell'Ucraina da parte della Russia, i comportamenti ostili e gli attacchi manifesti nei confronti degli Stati membri e delle società dell'UE che si sono tradotti, tra l'altro, in interferenze nei processi elettorali, nel ricorso alla disinformazione, nei cosiddetti «deep fake», negli attacchi informatici dolosi, nel sabotaggio e nell'uso di armi chimiche, nonché il significativo deterioramento della situazione dei diritti umani e del rispetto del diritto alla libertà di espressione, associazione e riunione pacifica in Russia; condanna fermamente il comportamento ostile della Russia in Europa e invita il suo governo a porre fine a tali attività, che violano i principi e le norme internazionali e minacciano la stabilità in Europa, il che impedisce di perseguire un programma bilaterale proficuo con tale importante vicino;

3.

rimane estremamente preoccupato per il forte incremento di forze militari russe al confine con l'Ucraina e nella Repubblica autonoma di Crimea occupata illegalmente, un'escalation che il ministro della Difesa russo aveva dichiarato conclusa; condanna queste azioni intimidatorie e destabilizzanti condotte dalla Federazione russa e accoglie con favore la risposta proporzionata da parte dell'Ucraina;

4.

ritiene che l'Unione europea debba trarre insegnamento dal preoccupante incremento di forze militari russe lungo il confine ucraino, sospeso da venerdì 23 aprile 2021; insiste sul fatto che le truppe russe lungo il confine con l'Ucraina debbano fare ritorno, integralmente e senza indugio, alle rispettive basi permanenti; chiede alla Russia di porre immediatamente fine alla prassi dell'ingiustificato potenziamento militare volto a minacciare i paesi vicini, di cessare tutte le provocazioni in atto e di astenersi da provocazioni future, nonché di allentare le tensioni ritirando le proprie forze verso le rispettive basi permanenti, in linea con i suoi obblighi internazionali, tra cui i principi e gli impegni dell'OSCE sulla trasparenza dei movimenti militari e il documento di Vienna; ribadisce che l'escalation militare della Russia rappresenta anche una minaccia per la stabilità, la sicurezza e la pace europee, motivo per cui un dialogo UE-Ucraina in materia di sicurezza dovrebbe essere ambizioso e contribuire a una valutazione convergente delle sfide di sicurezza sul campo; sottolinea che i paesi amici dovrebbero intensificare il rispettivo sostegno militare all'Ucraina e la loro fornitura di armi difensive, in linea con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, che consente l'autodifesa individuale e collettiva; invita la Russia a ritirare le sue truppe dalle cosiddette Repubbliche popolari di Luhansk e Donetsk e a restituire all'Ucraina il controllo della Repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli;

5.

esorta il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) a garantire che il Consiglio continui a seguire gli sviluppi militari nonostante l'annunciato ritiro delle truppe russe e sia disposto a concordare ulteriori azioni congiunte;

6.

esorta la Russia a rispettare gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e a garantire la libertà di navigazione e di transito attraverso lo stretto internazionale verso i porti del Mar d'Azov; invita l'UE a sviluppare, in stretta cooperazione con gli Stati membri e altri partner internazionali, il monitoraggio permanente del passaggio di tutte le navi che transitano attraverso lo stretto di Kerch;

7.

esorta la Russia e i separatisti sostenuti dalla stessa a rispettare l'accordo di cessate il fuoco; invita la Russia ad attuare le disposizioni degli accordi di Minsk e a impegnarsi in modo costruttivo nel processo di Normandia e in sede di gruppo di contatto trilaterale; sottolinea la necessità di una soluzione politica al conflitto nell'Ucraina orientale e di un ruolo più incisivo dell'UE nella risoluzione pacifica del conflitto;

8.

sottolinea che, di fronte alla possibilità che in futuro questa escalation militare si trasformi in un'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa, l'UE deve affermare chiaramente che il prezzo da pagare per una tale violazione del diritto e delle norme internazionali sarebbe elevato; insiste pertanto sul fatto che, in tali circostanze, le importazioni di petrolio e gas dalla Russia all'UE dovrebbero essere immediatamente interrotte e che la Russia dovrebbe essere esclusa dal sistema di pagamento SWIFT, tutti i beni all'interno dell'UE appartenenti a oligarchi vicini alle autorità russe e alle rispettive famiglie nell'Unione dovrebbero essere congelati e i loro visti dovrebbero essere revocati;

9.

chiede che l'Unione riduca la sua dipendenza dall'energia russa ed esorta pertanto le istituzioni dell'UE e tutti gli Stati membri a interrompere il completamento del gasdotto Nord Stream 2 e a chiedere la cessazione della realizzazione delle controverse centrali nucleari costruite da Rosatom;

10.

riafferma il proprio sostegno ai fini di un'inchiesta internazionale sulle circostanze del tragico abbattimento del volo MH17 delle Malaysia Airlines, che potrebbe costituire un crimine di guerra, e ribadisce il proprio appello affinché i responsabili siano assicurati alla giustizia;

11.

invita l'Unione europea e i suoi Stati membri a basarsi sulla proposta legislativa del Regno Unito relativa a un regolamento globale sulle sanzioni anticorruzione, nonché su altri regimi analoghi, e ad adottare un regime di sanzioni anticorruzione dell'UE al fine di integrare l'attuale regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani; sottolinea che gli Stati membri dell'Unione europea non dovrebbero più accogliere ricchezze e investimenti russi di dubbia provenienza; invita la Commissione e il Consiglio a intensificare gli sforzi per limitare gli investimenti strategici del Cremlino all'interno dell'UE a fini di sovversione, compromissione dei processi e delle istituzioni democratici e diffusione della corruzione; continua a insistere affinché Stati membri come la Bulgaria e Malta abbandonino i loro regimi di «passaporti d'oro»;

12.

chiede il rilascio immediato e incondizionato di Alexei Navalny, la cui condanna è dettata da motivazioni politiche ed è contraria agli obblighi internazionali della Russia in materia di diritti umani, così come la liberazione di tutte le persone detenute in occasione delle proteste a favore del suo rilascio o della sua campagna contro la corruzione; si attende che la Russia rispetti la misura temporanea della Corte europea dei diritti dell'uomo per quanto riguarda la natura e la portata del rischio per la vita di Alexei Navalny; ritiene la Russia responsabile dello stato di salute di Alexei Navalny e la esorta a indagare sul tentato omicidio dello stesso, cooperando pienamente con l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche; invita le autorità russe a migliorare le condizioni nelle carceri e nei centri di detenzione al fine di rispettare le norme internazionali; chiede di porre fine agli arresti di manifestanti pacifici e agli attacchi sistematici nei confronti dell'opposizione in relazione alle richieste di liberare Alexei Navalny; sottolinea che tutte le persone coinvolte nel perseguimento, nella condanna e nei maltrattamenti di Alexei Navalny dovrebbero essere soggette a sanzioni nel quadro del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani;

13.

ricorda alle autorità russe e al presidente Putin personalmente, in quanto capo dello Stato russo, che sono pienamente responsabili della protezione della vita e dell'integrità fisica di Alexei Navalny e che devono adottare tutte le misure necessarie per proteggere la sua salute e il suo benessere fisici e mentali; continua a esortare il presidente Putin e le autorità russe ad indagare, a consegnare alla giustizia e a chiamare i responsabili del tentato omicidio di Alexei Navalny a rispondere delle loro azioni;

14.

deplora e considera infondata e discriminatoria l'intenzione delle autorità russe di classificare la Fondazione anticorruzione diretta da Alexei Navalny come un'organizzazione estremista; pone in evidenza la lotta contro la corruzione e sottolinea che il desiderio di partecipare a un dibattito pubblico e a un processo elettorale liberi e pluralistici è un diritto inalienabile di qualsiasi persona e organizzazione politica democratica e non ha nulla a che vedere con le opinioni estremiste;

15.

esprime profonda solidarietà alle forze democratiche in Russia, che sono impegnate a favore di una società libera e aperta, e il proprio sostegno a tutte le persone e le organizzazioni che sono diventate vittime di attacchi e repressioni; esorta le autorità russe a porre fine a tutte le vessazioni, le intimidazioni e gli attacchi contro l'opposizione, la società civile, i media, i difensori dei diritti umani e dei diritti delle donne e altri attivisti nel paese, in particolare in vista delle elezioni parlamentari dell'autunno 2021; incoraggia l'UE a continuare a invitare la Russia ad abrogare o a modificare tutte le leggi che sono incompatibili con le norme internazionali; ribadisce il proprio forte sostegno a tutti i difensori dei diritti umani in Russia e al loro lavoro; invita la delegazione dell'UE e le rappresentanze degli Stati membri nel paese a rafforzare il loro sostegno alla società civile e ad avvalersi di tutti gli strumenti disponibili per accrescere il sostegno fornito alle attività dei difensori dei diritti umani e, ove opportuno, ad agevolare il rilascio di visti di emergenza nonché a fornire accoglienza temporanea negli Stati membri dell'UE;

16.

invita le autorità russe a rispettare la libertà dei media e a porre fine alle vessazioni e alle pressioni sui media indipendenti, ad esempio nei confronti del giornalista investigativo Roman Anin;

17.

ribadisce la sua richiesta alle istituzioni e agli Stati membri dell'UE di continuare a monitorare attentamente la situazione dei diritti umani nella Federazione russa e di continuare a monitorare i procedimenti giudiziari che coinvolgono le organizzazioni della società civile, i giornalisti, gli esponenti politici dell'opposizione e gli attivisti, compreso il caso di Alexei Navalny;

18.

deplora il fatto che alcuni membri dei servizi segreti russi abbiano causato l'esplosione del deposito di armi di Vrbětice, nella Repubblica ceca, il che rappresenta una violazione della sovranità ceca e un inaccettabile atto di ostilità; condanna fermamente le attività finalizzate a destabilizzare e minacciare gli Stati membri dell'UE e invita la Russia a cessare qualsiasi attività di questo tipo, a chiamare i responsabili a rispondere delle loro azioni e a risarcire le famiglie dei cittadini deceduti nell'attacco del 2014; sottolinea che l'Unione europea rimane al fianco della Repubblica ceca e invita il VP/AR e il Consiglio ad adottare contromisure appropriate, tra cui l'estensione di sanzioni mirate; esprime profonda solidarietà ai cittadini e alle autorità della Repubblica ceca a seguito dell'attacco russo perpetrato sul territorio dell'Unione e dell'espulsione ingiustificata e sproporzionata di 20 diplomatici cechi dalla Russia; esprime il proprio sostegno alla decisione delle autorità ceche di allineare il numero di membri del personale presso l'ambasciata russa nella Repubblica ceca a quello dei membri del personale dell'ambasciata ceca in Russia, condanna le successive minacce da parte della Federazione russa nei confronti della Repubblica ceca e apprezza tutte le azioni di sostegno e solidarietà profuse da diversi governi degli Stati membri dell'UE e tutti i servizi diplomatici già offerti; invita gli Stati membri dell'UE, sulla base dell'esempio offerto dal caso Skripal, a procedere all'espulsione coordinata dei diplomatici russi;

19.

condanna il sostegno del Cremlino ai regimi oppressivi antidemocratici in tutto il mondo, come quelli di Iran, Corea del Nord, Venezuela, Siria e Bielorussia; esprime profonda preoccupazione per il crescente numero di arresti, sequestri e deportazioni di cittadini bielorussi che vivono in Russia, compreso il caso del presidente del partito dell'opposizione, il Fronte popolare bielorusso, e della popolazione comune che ha espresso il proprio sostegno alle proteste pacifiche in Bielorussia; manifesta particolare preoccupazione per la campagna, sostenuta dalla Russia, che prende di mira le organizzazioni delle minoranze nazionali dell'UE all'interno della Bielorussia, tra cui quella di maggiori dimensioni, ovvero l'Unione dei polacchi in Bielorussia;

20.

condanna la propaganda e la disinformazione nella stampa russa e la sua malevola diffusione nell'UE, nonché le attività delle fabbriche di troll russe, in particolare quelle che attualmente diffamano la Repubblica ceca affermando che si tratti di un satellite degli interessi statunitensi e non di un paese sovrano con servizi di informazione indipendenti; condanna gli attacchi informatici contro l'organo amministrativo strategico statale della Repubblica ceca in relazione allo spionaggio militare russo;

21.

ribadisce che l'unità tra gli Stati membri dell'Unione è la miglior politica per dissuadere la Russia dal condurre azioni destabilizzanti e sovversive in Europa; invita gli Stati membri a coordinare le proprie posizioni e azioni nei confronti della Russia e ad esprimersi con una sola voce; chiede che gli Stati membri si esprimano con una sola voce in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sulla persistente inosservanza, da parte della Russia, delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo; ritiene che l'UE debba cercare di approfondire la cooperazione con partner che condividono gli stessi principi, in particolare la NATO e gli Stati Uniti, onde utilizzare tutti gli strumenti disponibili a livello internazionale per contrastare efficacemente le continue ingerenze della Russia, le sue campagne di disinformazione sempre più aggressive e le sue flagranti violazioni del diritto internazionale che minacciano la sicurezza e la stabilità in Europa;

22.

chiede agli Stati membri dell'UE di reagire in modo tempestivo e determinato alle azioni destabilizzanti dei servizi di intelligence russi sul territorio dell'UE e di coordinare strettamente la loro risposta proporzionata con i partner transatlantici; raccomanda agli Stati membri di rafforzare la cooperazione in materia di controspionaggio e la condivisione di informazioni;

23.

invita il VP/AR e il Consiglio a elaborare un nuovo approccio strategico per le relazioni dell'UE con la Russia, approccio che deve migliorare il sostegno alla società civile, rafforzare i contatti interpersonali con i cittadini russi, stabilire chiari punti fermi per la cooperazione con gli attori statali russi, utilizzare gli standard tecnologici e l'Internet aperta per sostenere spazi liberi e limitare le tecnologie oppressive, nonché dimostrare solidarietà ai partner orientali dell'UE, anche per quanto riguarda le questioni di sicurezza e la risoluzione pacifica dei conflitti; sottolinea che qualsiasi dialogo con la Russia deve basarsi sul rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani;

24.

manifesta profonda preoccupazione per il fatto che le autorità russe continuano a limitare il lavoro delle piattaforme mediatiche indipendenti, come pure dei singoli giornalisti e di altri operatori del settore; condanna fermamente, a tale riguardo, la decisione di etichettare l'organo di stampa indipendente Meduza come «agente straniero»;

25.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, al Presidente, al governo e alla Verkhovna Rada dell'Ucraina e al Presidente, al governo e alla Duma di Stato della Federazione russa.

(1)  GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

(2)  GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.


15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 506/89


P9_TA(2021)0160

5o anniversario dell'accordo di pace in Colombia

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 sul 5o anniversario dell'accordo di pace in Colombia (2021/2643(RSP))

(2021/C 506/14)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni, in particolare quella del 20 gennaio 2016 sul sostegno al processo di pace in Colombia (1),

visti l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (2), firmato a Bruxelles il 26 luglio 2012, e l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia sull'esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (3), firmato il 2 dicembre 2015,

vista la dichiarazione dell'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, in data 1o ottobre 2015, che nomina Eamon Gilmore inviato speciale dell'UE per il processo di pace in Colombia,

visto l'accordo definitivo per porre fine al conflitto armato e instaurare una pace stabile e duratura tra il governo nazionale della Colombia e le Forze armate rivoluzionarie della Colombia — Esercito del popolo (FARC-EP), firmato il 24 novembre 2016,

viste le relazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla missione di verifica delle Nazioni Unite in Colombia e, in particolare, la relazione del 26 marzo 2021,

vista la relazione annuale dell'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla situazione dei diritti umani in Colombia, del 10 febbraio 2021,

viste la dichiarazione comune in data 9 febbraio 2021 del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), Josep Borrell, e del Commissario Janez Lenarčič sulla decisione della Colombia di concedere uno status di protezione temporanea ai migranti venezuelani, e la dichiarazione del portavoce del VP/AR in data 26 febbraio 2021 sulla violenza nei confronti dei difensori dei diritti umani in Colombia,

visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che nel novembre 2021 la Colombia celebrerà il 5o anniversario della firma dell'accordo definitivo per porre fine al conflitto armato e instaurare una pace stabile e duratura tra il governo nazionale della Colombia, guidato dal Presidente Juan Manuel Santos, e le Forze armate rivoluzionarie della Colombia — Esercito del popolo (FARC-EP), che ha posto termine a oltre 50 anni di conflitto e che rappresenta un passo significativo nella costruzione di una pace stabile e duratura nel paese; che la Colombia ha mantenuto la propria integrità democratica nonostante lunghi periodi di eccezionale violenza;

B.

considerando che, secondo le stime della Corte costituzionale della Colombia, saranno necessari almeno 15 anni per conformarsi all'accordo definitivo, alla pianificazione decennale della tabella di marcia unica e all'attuale piano quadriennale di investimenti per la pace, con risorse pari a quasi 11,5 miliardi di USD;

C.

considerando che il Presidente della Colombia, Iván Duque, e il presidente del partito Comunes (ex partito FARC), Rodrigo Londoño, si sono incontrati il 10 marzo 2021 per discutere dello stato di attuazione dell'accordo definitivo; che, nel quadro del dialogo facilitato dal Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la Colombia e Capo della missione di verifica delle Nazioni Unite in Colombia, entrambe le parti hanno ribadito il loro impegno a favore dell'accordo definitivo e hanno convenuto di lavorare congiuntamente per definire una tabella di marcia per il restante periodo previsto per la sua completa attuazione, nonché di intensificare gli sforzi in vista di un migliore reinserimento degli ex combattenti e di garanzie di sicurezza rafforzate in loro favore;

D.

considerando che anche gli ex guerriglieri stanno compiendo progressi nel loro processo di reinserimento nella vita civile, e che il sistema giuridico e costituzionale in Colombia sta adottando riforme specifiche per garantire che gli impegni assunti nel quadro dell'accordo siano attuati e che il futuro del paese possa essere costruito su di essi;

E.

considerando che nell'accordo definitivo le parti hanno convenuto di istituire una giurisdizione speciale per la pace, comprensiva, tra l'altro, di un sistema globale di verità, giustizia, riparazione e non reiterazione, come anche di accordi sul risarcimento delle vittime, come riconosciuto nella relazione dell'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, del 10 febbraio 2021; che, nell'attuazione completa dell'accordo definitivo, la Colombia si trova di fronte a sfide complesse, accentuate dalla pandemia di COVID-19 e dall'arrivo e dall'accoglienza dei migranti venezuelani;

F.

considerando che il 26 gennaio 2021 la giurisdizione speciale per la pace della Colombia ha annunciato la sua prima importante decisione, che accusa otto alti dirigenti delle ex FARC-EP di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, in quello che finora è stato il risultato più evidente della giustizia di transizione in tale paese; che ha altresì confermato i passi avanti compiuti nell'inchiesta sullo scandalo detto dei «falsi positivi»; che la giurisdizione speciale per la pace ha avviato azioni per progredire verso l'instaurazione di un dialogo permanente e fluido con le autorità indigene;

G.

considerando che si continuano a registrare progressi importanti che costituiscono un esempio del potenziale trasformativo dell'accordo di pace, il quale prevede, per la prima volta, uno specifico approccio di genere; che il programma globale di salvaguardia delle donne leader e difensore dei diritti umani, e i programmi a sostegno delle donne e delle ragazze che sono vittime di violenze, compresi lo stupro e il rapimento, dovrebbero registrare maggiori progressi; che, data la natura interconnessa dei diversi capitoli dell'accordo, è della massima importanza integrare attivamente l'approccio di genere in tutti i settori;

H.

considerando che, sebbene i colloqui di pace abbiano portato a una riduzione significativa del numero di morti e della violenza in Colombia, il crollo della sicurezza in diverse regioni del paese è generalmente considerato un ostacolo al processo di pace, cui va ad aggiungersi un preoccupante aumento della violenza, delle sparizioni forzate, dei rapimenti e delle uccisioni di leader sociali e indigeni, di ex combattenti delle FARC e di difensori dei diritti umani, come segnalato dalle Nazioni Unite; che anche le forze di sicurezza sono oggetto di attacchi e violenze;

I.

considerando che la missione di verifica delle Nazioni Unite ha accertato l'uccisione di 73 ex combattenti nel 2020, il che porta a 248 il numero degli ex combattenti uccisi dopo la firma dell'accordo di pace nel 2016; che l'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR) è stato informato dell'uccisione di 120 difensori dei diritti umani nel corso dell'ultimo anno, di cui 53 casi sono stati verificati; che, inoltre, esso ha registrato 69 incidenti che hanno causato un elevato numero di vittime civili nel 2020, con 269 morti di cui 24 bambini e 19 donne; che le Nazioni Unite hanno riferito che sono necessari maggiori sforzi per attuare l'accordo di pace;

J.

considerando che il Segretario generale delle Nazioni Unite ha stabilito come priorità la lotta alla perdurante violenza contro gli ex combattenti, le comunità colpite dal conflitto, i leader sociali e i difensori dei diritti umani, la necessità di migliorare la sostenibilità del processo di reinserimento, il consolidamento di una presenza integrata dello Stato nelle zone colpite dal conflitto, il rafforzamento del dialogo costruttivo tra le parti quale mezzo per promuovere l'attuazione dell'accordo di pace e la necessità di rafforzare le condizioni per la riconciliazione delle parti;

K.

considerando che nel 2017 il governo colombiano ha avviato colloqui di pace formali con l'Esercito di liberazione nazionale (ELN); che nel gennaio 2019, poco dopo che l'ELN aveva fatto esplodere un'autobomba presso un'accademia di polizia a Bogotá uccidendo 22 persone, il governo del Presidente Iván Duque ha posto fine ai colloqui di pace; che le dinamiche di conflitto che coinvolgono l'ELN, compresi scontri con altri attori armati illegali e con le forze di sicurezza pubblica, continuano in taluni dipartimenti; che il governo insiste sul fatto che la possibilità di riprendere i colloqui è subordinata alla cessazione delle azioni violente dell'ELN, compresi i rapimenti, il reclutamento di bambini e la posa di mine, mentre l'ELN mantiene la propria posizione secondo cui qualsiasi richiesta del governo in tal senso deve essere esaminata al tavolo dei negoziati;

L.

considerando che l'importante decisione presa dal Presidente della Colombia, Iván Duque Márquez, di dar prova di solidarietà offrendo uno status di protezione temporanea a circa 1 800 000 migranti venezuelani residenti nel paese e regolarizzandoli mediante il rilascio di permessi migratori temporanei consentirà loro di registrarsi e rafforzerà il loro accesso ai servizi pubblici, ad esempio alla sanità e all'istruzione, nonché la loro integrazione sotto il profilo socioeconomico, rendendoli così meno vulnerabili; che la Colombia e il Venezuela condividono più di 2 000 chilometri di frontiere permeabili; che il confine tra Colombia e Venezuela è costituito principalmente da fitte foreste e terreni impervi, che si prestano alle attività illecite e al crimine organizzato;

M.

considerando che il Fondo fiduciario dell'UE per la Colombia ha mobilitato 128 milioni di EUR provenienti dal bilancio dell'UE, nonché da 21 Stati membri, dal Cile e dal Regno Unito; che il suo quinto comitato strategico ha definito le linee strategiche future il 22 gennaio 2021;

N.

considerando che la società civile svolge un ruolo fondamentale nel processo di pace, cui partecipano organizzazioni di difesa dei diritti umani, organizzazioni di donne, comunità rurali, comunità afro-colombiane e gruppi indigeni che hanno sviluppato numerose iniziative e proposte a livello locale, regionale e nazionale;

O.

considerando che esiste tra l'UE e la Colombia un quadro di stretta cooperazione politica, economica e commerciale, istituito con il memorandum d'intesa del novembre 2009 e l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, il cui fine ultimo non è solo potenziare le relazioni economiche tra le parti, ma anche consolidare la pace, la democrazia, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e il benessere dei cittadini; che la Colombia è un partner strategico e che è fondamentale per la stabilità regionale; che l'UE e la Repubblica di Colombia hanno istituito un quadro per la partecipazione della Repubblica di Colombia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi, entrato in vigore il 1o marzo 2020;

P.

considerando che queste strette relazioni si estendono anche agli ambiti di cooperazione internazionale su questioni multilaterali di interesse comune, come la lotta per la pace e la lotta contro il terrorismo e il traffico di stupefacenti;

1.

ribadisce il suo sostegno all'accordo di pace in Colombia e si compiace del dialogo che ha avuto luogo recentemente tra le parti, riconoscendone lo sforzo politico, il realismo e la perseveranza; ribadisce la sua disponibilità a continuare a fornire tutta l'assistenza politica e finanziaria possibile a sostegno dell'attuazione completa dell'accordo di pace, ad accompagnare la fase di post-conflitto, in cui continua a essere fondamentale la partecipazione delle comunità locali e delle organizzazioni della società civile, e a tenere debitamente conto delle priorità espresse dalle vittime in termini di verità, giustizia, risarcimenti e garanzie di non reiterazione; esprime ancora una volta la sua solidarietà a tutte le vittime;

2.

sottolinea che l'accordo di pace in Colombia è spesso citato come modello in tutto il mondo per la sua determinazione ad affrontare le questioni all'origine del conflitto e per la centralità accordata ai diritti e alla dignità delle vittime; ricorda che è necessario attuare tutte le parti di un accordo così complesso e innovativo, in quanto interdipendenti nella risoluzione delle cause profonde del conflitto; chiede che il governo colombiano continui a progredire verso l'attuazione di tutti gli aspetti dell'accordo di pace;

3.

valuta positivamente i progressi compiuti dalla Colombia in settori quali la riforma rurale integrale, i programmi di sviluppo rurale (PDET), il rispetto dei diritti delle vittime, la risoluzione del problema delle droghe illecite, la sostituzione delle colture illecite, la restituzione dei terreni e il reinserimento degli ex combattenti, e chiede che siano profusi ulteriori sforzi per attuare tutti gli aspetti dell'accordo di pace, in particolare nei settori socioeconomici in cui i progressi sono stati minori; sottolinea quanto sia importante che il processo di pace sia accompagnato da uno sforzo determinato volto a contrastare la disuguaglianza e la povertà, anche attraverso la ricerca di soluzioni eque per le persone e le comunità costrette a lasciare le proprie terre; ritiene necessario fornire un sostegno particolare ai gruppi che hanno subito le conseguenze del conflitto in modo sproporzionato, come le comunità afro-colombiane e indigene; riconosce l'azione dei Consigli territoriali per la pace, la riconciliazione e la coesistenza;

4.

evidenzia il ruolo storico fondamentale dei piani di sviluppo con approccio territoriale (PDET), formulati dalle comunità dei 170 comuni maggiormente colpiti dall'abbandono, dalla povertà e dalla violenza;

5.

accoglie con favore tutte le azioni già intraprese dalla giurisdizione speciale per la pace al fine di creare un futuro incentrato sulla costruzione della pace e sulla prevenzione dell'impunità, e invita detta giurisdizione a proseguire i suoi sforzi significativi nonostante le numerose sfide, tra cui i ritardi nell'attuazione della legislazione; invita le autorità colombiane a preservare l'autonomia e l'indipendenza del sistema integrato di verità, giustizia, riparazione e non reiterazione, e a proteggere tale sistema in quanto contributo essenziale per una pace sostenibile e duratura;

6.

condanna le uccisioni di difensori dei diritti umani, ex combattenti delle FARC e leader sociali e indigeni, nonché la violenza nei loro confronti; sottolinea che la lotta contro la persistente violenza nei loro confronti è una delle principali sfide in Colombia; rileva che il conflitto si è aggravato nelle zone rurali del paese e deplora le violenze scatenate, prevalentemente in tali zone, da gruppi armati illegali e dalla criminalità organizzata associata al narcotraffico e all'estrazione mineraria illegale; osserva che sono stati segnalati diversi casi di sfollamenti forzati, reclutamenti forzati, violenze sessuali nei confronti di bambini e donne, massacri, torture e altre atrocità, così come attacchi nei confronti delle comunità e autorità etniche e delle autorità pubbliche; chiede che siano effettuate in tempi rapidi indagini approfondite e che i responsabili siano chiamati a rispondere dei loro atti; esorta lo Stato colombiano a rafforzare e a garantire la protezione e la sicurezza di tutti i leader sociali e politici, degli attivisti sociali, nonché dei difensori dell'ambiente e delle comunità rurali; esprime particolare preoccupazione per la situazione problematica nel dipartimento di Cauca, come evidenziato nella dichiarazione delle Nazioni Unite;

7.

riconosce gli sforzi compiuti per contrastare la criminalità dei gruppi armati organizzati e di altre organizzazioni; sottolinea la necessità di adottare misure urgenti per migliorare la protezione e chiede pertanto una presenza integrata dello Stato più marcata nei territori, nonché l'adozione, da parte della Commissione nazionale per le garanzie di sicurezza, di una politica pubblica di smantellamento delle organizzazioni criminali; accoglie con favore, in quest'ottica, il Piano strategico di sicurezza e protezione per le persone da reintegrare;

8.

accoglie con favore la proroga al 2031 della legge sulle vittime e l'aumento del suo bilancio, a beneficio di oltre nove milioni di persone iscritte nel registro unico delle vittime, così come l'effettiva partecipazione politica delle FARC, ora partito Comunes, e i progressi compiuti nella reintegrazione di quasi 14 000 ex combattenti; accoglie con favore l'acquisto di sette delle 24 ex aree territoriali per la formazione e il reinserimento (TATR) da parte del governo e sottolinea il dispiegamento di forze di sicurezza in tali zone, così come le misure di protezione sociale che riguardano oltre 13 000 ex combattenti;

9.

riconosce gli sforzi profusi dalle istituzioni colombiane e le incoraggia a compiere ulteriori progressi verso il rispetto integrale e permanente dei diritti umani, conformemente al loro dovere di garantire la sicurezza dei cittadini; sottolinea il calo del tasso di omicidi, sceso da 25 a 23,7 per 100 000 abitanti tra il 2019 e il 2020, come evidenziato dalla relazione dell'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani; riconosce l'impegno del governo a favore della protezione dei leader sociali, dei difensori dei diritti umani, degli ex combattenti e delle comunità remote;

10.

esprime preoccupazione in relazione al fatto che finora gli ex guerriglieri non hanno fornito alcuna informazione sulle rotte del narcotraffico e sulle fonti di finanziamento che alimentano i gruppi criminali che attaccano i difensori, i leader e gli ex combattenti, nonostante siano obbligati a farlo; è altresì preoccupato per il fatto che il termine fissato per la consegna dei beni delle ex FARC-EP volti a risarcire le vittime è scaduto il 31 dicembre 2020, e che solo il 4 % dell'importo concordato è stato consegnato;

11.

incoraggia il governo ad adottare tutte le misure necessarie nell'attuale contesto economico al fine di promuovere cambiamenti strutturali, come raccomandato dalle Nazioni Unite, che contribuiscano a migliorare la situazione generale e a massimizzare il potenziale dell'accordo di pace nell'ottica di una evoluzione positiva della situazione dei diritti umani in Colombia; invita tali organizzazioni della società civile a cooperare per ripristinare una società riconciliata in Colombia;

12.

ribadisce che la violenza non è un metodo legittimo di lotta politica e invita quanti hanno condiviso tale convincimento ad accogliere la democrazia con tutte le sue implicazioni ed esigenze, a cominciare dall'abbandono definitivo delle armi e dalla difesa delle proprie idee e aspirazioni attraverso il rispetto delle norme democratiche e dello Stato di diritto; invita in tal senso l'ELN, classificato dall'UE come organizzazione terroristica, e i gruppi dissidenti delle FARC-EP a porre fine alle violenze e agli attacchi terroristici contro la popolazione in Colombia, nonché a impegnarsi con fermezza e determinazione, senza ulteriori ritardi, a favore della pace nel paese;

13.

sottolinea i progressi compiuti nella bonifica di 129 comuni dalle mine antipersona e la proroga al 2025 del termine per lo sminamento;

14.

elogia l'iniziativa rimarchevole e senza precedenti presa dalla Colombia di accordare uno status di protezione temporanea a circa 1 800 000 migranti venezuelani residenti nel paese, il che contribuirà a garantire l'esercizio e la protezione dei loro diritti umani e a ridurre le sofferenze umane dei migranti venezuelani presenti in Colombia, fornendo loro, nel contempo, opportunità per una migliore assistenza, anche in materia di vaccinazione contro la COVID-19, di protezione e di integrazione sociale; auspica che l'iniziativa dell'UE di appoggiare gli sforzi regionali per far fronte alla crisi migratoria apra la strada a un sostegno più forte in linea con la straordinaria solidarietà di cui la Colombia ha dato prova, e invita gli altri membri della comunità internazionale a unirsi per sostenere il paese in tale processo; sollecita il rafforzamento della risposta per trovare una soluzione politica e democratica alla crisi in Venezuela;

15.

invita la Commissione e il Consiglio europeo a raddoppiare il sostegno politico e finanziario fornito alla Colombia nel nuovo periodo di bilancio nel quadro dei nuovi strumenti di cooperazione;

16.

evidenzia il contributo dell'UE, in particolare mediante il Fondo europeo per la pace in Colombia, che concentra le proprie risorse sulla riforma rurale integrale e sul reinserimento, ponendo l'accento sui PDET e sulla formalizzazione della proprietà fondiaria;

17.

sottolinea il coinvolgimento del settore privato nel sostegno alle vittime, nel reinserimento, nella sostituzione delle colture illecite e nei 170 comuni interessati dai PDET; chiede che la Commissione rafforzi le sinergie tra l'accordo commerciale e i nuovi strumenti di cooperazione intesi a garantire l'accesso al mercato, agli scambi e agli investimenti europei, al fine di assicurare la sostenibilità dei progetti produttivi e il reddito dei beneficiari, nonché di ridurne la vulnerabilità alla criminalità e alle attività illecite;

18.

ritiene che l'efficace attuazione dell'accordo di pace del 2016, quale contributo alla pace e alla stabilità globali, rimarrà una priorità fondamentale per il rafforzamento delle relazioni bilaterali attraverso il memorandum d'intesa approvato dal Consiglio lo scorso gennaio; incoraggia, nella stessa ottica, una maggiore cooperazione tra l'UE e la Colombia al fine di migliorare le condizioni di vita dei cittadini colombiani e dell'UE attraverso il rafforzamento delle sinergie tra il partenariato commerciale UE-Colombia e l'accordo di pace; sostiene la proroga del mandato dell'inviato speciale per la pace in Colombia;

19.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Presidenza di turno dell'UE, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana, nonché al governo e al Congresso della Colombia.

(1)  GU C 11 del 12.1.2018, pag. 79.

(2)  GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3.

(3)  GU L 333 del 19.12.2015, pag. 3.


15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 506/94


P9_TA(2021)0161

Garanzia europea per l'infanzia

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 sulla garanzia europea per l'infanzia (2021/2605(RSP))

(2021/C 506/15)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE),

visti gli obiettivi stabiliti dall'articolo 3 TUE, in particolare la lotta contro l'esclusione sociale e le discriminazioni, la promozione della giustizia sociale, la coesione economica, sociale e territoriale e la tutela dei diritti del minore,

vista la clausola sociale orizzontale di cui all'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti gli obiettivi di politica sociale di cui agli articoli 151 e 153 TFUE,

vista la Carta sociale europea riveduta,

viste la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di cui all'articolo 6 TUE,

visto il pilastro europeo dei diritti sociali e in particolare i principi 1, 3, 4, 11, 14, 16, 17, 19 e 20 e i suoi obiettivi principali per il 2030,

vista la comunicazione della Commissione sulla strategia dell'UE sui diritti dei minori (COM(2021)0142),

vista la proposta di raccomandazione del Consiglio che istituisce una garanzia europea per l'infanzia (COM(2021)0137),

visto il piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali,

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS), segnatamente gli obiettivi 1, 2, 3, 4 e 10,

viste le convenzioni e le raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO),

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD),

visti gli orientamenti politici della presidente della Commissione Ursula von der Leyen,

visto il programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)0440),

visto il quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom (COM(2011)0173),

vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sull'accesso a un alloggio dignitoso e a prezzi abbordabili per tutti (1),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) (COM(2018)0382),

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (2),

visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU) (3),

visto lo studio della Commissione sulla fattibilità di una garanzia per l'infanzia,

vista la dichiarazione scritta 0042/2015, presentata a norma dell'articolo 136 del suo regolamento, sull'investire nell'infanzia, approvata nel marzo 2016,

vista la raccomandazione del Consiglio relativa ai sistemi di educazione e cura di alta qualità della prima infanzia,

vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2021 sui diritti dei minori alla luce della strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori (4),

vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2017 sulle politiche volte a garantire il reddito minimo come strumento per combattere la povertà (5),

vista la sua risoluzione del 24 novembre 2015 sulla riduzione delle disuguaglianze, con un'attenzione particolare alla povertà infantile (6),

vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze (7),

vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 su un'Europa sociale forte per transizioni giuste (8),

vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,

viste le osservazioni generali del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (9),

visti gli orientamenti delle Nazioni Unite sull'assistenza alternativa ai minori, come sancito nella risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU A/RES/64/142 del 24 febbraio 2010,

vista la dichiarazione del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 1o febbraio 2012 sulla recrudescenza dell'antiziganismo e della violenza razzista nei confronti dei rom in Europa,

viste le comunicazioni della Commissione adottate allo scopo di creare un'Unione per l'uguaglianza, in linea con gli «Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024», in particolare le comunicazioni del 24 novembre 2020 dal titolo «Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027» (COM(2020)0758), del 18 settembre 2020 dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025» (COM(2020)0565), del 5 marzo 2020 dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025» (COM(2020)0152), e del 12 novembre 2020 dal titolo «Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025» (COM(2020)0698),

vista la sua risoluzione del 26 novembre 2019 sui diritti del bambino in occasione del 30o anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo (10),

vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2019 sulla necessità di rafforzare il quadro strategico dell'UE per il periodo successivo al 2020 per le strategie nazionali di integrazione dei Rom e intensificare la lotta contro l'antiziganismo (11),

vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sull'attuazione delle strategie nazionali d'integrazione dei rom: combattere gli atteggiamenti negativi nei confronti delle persone di origine romanì in Europa (12),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030» (COM(2021)0101),

vista la dichiarazione congiunta dei ministri del Consiglio «Occupazione, politica sociale, salute e consumatori» (EPSCO) dal titolo «Overcoming poverty and social exclusion — mitigating the impact of COVID-19 on families — working together to develop prospects for strong children» (Superare la povertà e l'esclusione sociale — attenuare l'impatto della COVID-19 sulle famiglie — lavorare insieme per sviluppare prospettive per bambini forti),

vista la sua risoluzione del 18 giugno 2020 sulla strategia europea sulla disabilità post-2020 (13),

vista la raccomandazione della Commissione dal titolo «Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale (2013/112/UE)» (14),

vista la direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio,

visto il documento strategico delle Nazioni Unite del 15 aprile 2020 dal titolo «The impact of COVID-19 on children» (L'impatto della COVID-19 sui minori),

vista la raccomandazione della Commissione del 3 ottobre 2008 relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro (2008/867/CE),

vista la raccomandazione del Consiglio sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro,

vista la raccomandazione del Consiglio sull'accesso alla protezione sociale,

vista la nuova agenda per le competenze,

viste le interrogazioni con richiesta di risposta orale al Consiglio e alla Commissione sulla garanzia europea per l'infanzia (O-000025/2021 — B9-0012/2021 e O-000026/2021 — B9-0013/2021),

visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

A.

considerando che la proposta di raccomandazione del Consiglio che istituisce la garanzia europea per l'infanzia deve completare la strategia dell'UE sui diritti dei minori, entrambe adottate il 24 marzo 2021; che la strategia dell'UE sui diritti dei minori riunisce tutte le iniziative esistenti e future sui diritti dei minori in un unico quadro politico coerente e presenta raccomandazioni per l'azione interna ed esterna dell'UE;

B.

considerando che la povertà infantile è stata identificata da organizzazioni internazionali come il Consiglio d'Europa e da ONG come l'UNICEF sia come potenziale causa di violazioni dei diritti dei minori sia come potenziale esito di tali violazioni, dato il suo impatto sulla capacità dei minori di esercitare i loro diritti, nonché come risultato della mancata difesa dei suddetti diritti;

C.

considerando che i minori che crescono in un contesto segnato da scarsità di risorse e in situazioni familiari precarie hanno maggiori probabilità di essere colpiti da povertà ed esclusione sociale, con ampie ripercussioni sul loro sviluppo e successivamente sulla loro vita da adulti, di non avere accesso a competenze adeguate e di disporre di possibilità occupazionali limitate che perpetuano un circolo vizioso di povertà intergenerazionale;

D.

considerando che le sei categorie individuate nella proposta relativa alla garanzia per l'infanzia sono quelle maggiormente a rischio e che necessitano di immediata attenzione e assistenza; che gli obiettivi della garanzia dovrebbero essere intesi come applicabili, nella misura del possibile, a tutti i minori nell'Unione;

E.

considerando che la questione della povertà infantile e dell'esclusione sociale è un problema diffuso che interessa tutte le società, e che il modo migliore per affrontarlo è adottando politiche globali e ampie, mirate nell'applicazione e di ampia portata, rivolte sia ai minori che alle loro famiglie e comunità, nonché dando la priorità a investimenti nella creazione di nuove opportunità e soluzioni; che tutti i settori della società devono essere coinvolti nella risoluzione di tale problema, dalle autorità locali, regionali, nazionali ed europee alla società civile e al settore privato;

F.

considerando che gli studi dimostrano che investire nell'infanzia, ad esempio in un'educazione e cura di alta qualità della prima infanzia, può generare un ritorno sociale sull'investimento almeno quattro volte superiore al costo originale dell'investimento, senza contare l'incremento dei benefici per le imprese in termini di manodopera qualificata o per i sistemi di protezione sociale, che non sono gravati da spese supplementari per i minori che hanno accesso alle misure di inclusione sociale (15); che le procedure di bilancio dovrebbero riconoscere gli investimenti nell'infanzia come una categoria di investimenti separata, distinta dalla spesa sociale ordinaria;

G.

considerando che nel 2019 il 22,2 % dei minori nell'UE, quasi 18 milioni di minori, era a rischio di povertà o esclusione sociale; che i minori provenienti da famiglie a basso reddito, i minori senza fissa dimora, i minori con disabilità, i minori provenienti da un contesto migratorio, i minori appartenenti a minoranze etniche, in particolare rom, i minori affidati ad istituti, i minori in situazioni familiari precarie, le famiglie monoparentali, le famiglie LGBTIQ+ e le famiglie in cui i genitori sono assenti poiché lavorano all'estero incontrano gravi difficoltà, ad esempio grave privazione abitativa o sovraffollamento abitativo, ostacoli nell'accesso ai servizi fondamentali e di base, come un'alimentazione adeguata e un alloggio dignitoso, che sono fondamentali per il loro benessere e per lo sviluppo delle competenze sociali, cognitive ed emotive; che alloggi adeguatamente riscaldati con acqua potabile e servizi igienici e le condizioni abitative in generale sono essenziali per la salute, il benessere, la crescita e lo sviluppo dei bambini; che condizioni abitative adeguate favoriscono anche l'apprendimento e lo studio da parte dei bambini;

H.

considerando che il numero di minori con disabilità è sconosciuto a causa della mancanza di statistiche, ma può essere dell'ordine del 15 % del numero totale di minori nell'Unione; che i minori con disabilità dovrebbero godere pienamente di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali al pari degli altri minori, compreso il diritto di crescere nella propria famiglia o in un ambiente familiare in linea con il loro interesse superiore, come definito nella Convenzione sui diritti del fanciullo; che i membri della famiglia sono spesso costretti a ridurre o sospendere le attività professionali per assistere familiari con disabilità; che lo studio della Commissione sulla fattibilità di una garanzia per l'infanzia (relazione interlocutoria) rileva che i principali ostacoli individuati per i minori con disabilità sono problemi di accesso fisico, di mancanza di adattamento dei servizi e delle strutture alle esigenze dei minori e, in molti casi, semplicemente di assenza degli stessi; che nell'ambito dello stesso studio molti intervistati hanno segnalato problemi di discriminazione, segnatamente in relazione a problemi nell'ambito dell'istruzione, nonché di accessibilità economica degli alloggi;

I.

considerando che i diritti dei minori non possono essere tutelati senza l'efficace attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e viceversa;

J.

considerando che tutti i minori hanno diritto di essere protetti dalla povertà, il che indica chiaramente la necessità di politiche di prevenzione; che il Parlamento europeo e la società civile europea hanno chiesto la creazione di una garanzia per l'infanzia per assicurare che ogni minore che vive in condizioni di povertà abbia accesso effettivo e gratuito a cure sanitarie, istruzione ed educazione e cura della prima infanzia di qualità, nonché accesso effettivo a un alloggio dignitoso e a un'alimentazione adeguata; che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) ha messo in luce che la lotta alla povertà infantile è anche una questione di diritti fondamentali e obblighi giuridici (16);

K.

considerando che per l'eliminazione della povertà infantile è necessario che i genitori o i prestatori di assistenza a minori abbiano accesso a un'occupazione che garantisca diritti, retribuzioni dignitose e modalità di lavoro sicure e stabili;

L.

considerando che la proposta offre orientamenti concreti agli Stati membri per garantire a tutti i minori, soprattutto se in stato di necessità, un accesso effettivo e gratuito alle attività educative e scolastiche, all'educazione e alla cura della prima infanzia, all'assistenza sanitaria e alle attività sportive, ricreative e culturali; che gli Stati membri dovrebbero promuovere politiche volte a garantire alloggi accessibili e a prezzi abbordabili ai minori bisognosi e un'alimentazione sana, al fine di affrontare la povertà e promuovere le pari opportunità per tutti i minori a livello nazionale, regionale e locale; che ogni bambino ha il diritto di giocare;

M.

considerando che la pandemia di COVID-19 ha aggravato la situazione dei minori a rischio di povertà ed esclusione sociale, ponendo milioni di minori e famiglie in una situazione socioeconomica ancora più precaria; che, come conseguenza della pandemia, si stima che il numero di bambini che vivono al di sotto delle rispettive soglie di povertà nazionale potrebbe crescere di ben 117 milioni, mentre il numero di bambini in tutto il mondo che vivono in condizioni di povertà multidimensionale è aumentato di circa 150 milioni; che gli individui e le famiglie a basso e medio reddito sono maggiormente esposti al rischio di povertà quando aumenta la disoccupazione; che essi sono inoltre esposti a un rischio più elevato di grave privazione abitativa, insicurezza abitativa, indebitamento eccessivo, sfratto e mancanza di fissa dimora; che si prevede un aumento esponenziale di tali cifre a causa della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze socioeconomiche, che si ripercuoteranno su milioni di minori in Europa durante tutta la loro vita; che la crisi della COVID-19 ha peggiorato la situazione dei minori emarginati, che vivono in situazioni di sovraffollamento abitativo e in condizioni disumane, con un accesso limitato all'assistenza sanitaria, all'acqua potabile, ai servizi igienico-sanitari e al cibo e sono dunque maggiormente esposti al rischio di contrarre il virus;

N.

considerando che il passaggio all'apprendimento a distanza ha subito un'accelerazione nel 2020 a causa della pandemia di COVID-19 e che pertanto la mancanza di accesso a una connessione Internet e agli strumenti e alle infrastrutture digitali ha emarginato in particolare i bambini molto piccoli con esigenze speciali, quelli che vivono in povertà, nelle comunità emarginate e nelle zone remote e rurali, compresi le regioni e i territori periferici; che si è registrato un aumento allarmante del numero di minori i cui genitori hanno perso l'alloggio o il lavoro e del numero di minori che sono stati privati del loro pasto quotidiano più nutriente, nonché dell'accesso ai servizi di doposcuola come le attività sportive, ricreative, artistiche e culturali, che alimentano il loro sviluppo e benessere; che la mancanza di accesso a soluzioni e opportunità digitali per l'istruzione digitale può limitare gravemente il successivo accesso dei giovani all'istruzione e all'occupazione, privandoli di migliori opportunità sul mercato del lavoro e sottraendo inoltre alle imprese europee potenziali lavoratori; che è pertanto necessario investire in soluzioni digitali per l'istruzione; che le soluzioni digitali e altre tecnologie assistive per i minori con disabilità possono favorire e accelerare il processo di inclusione sociale e consentire l'accesso a maggiori opportunità nelle fasi successive della vita; che pertanto la parità di accesso a tale riguardo è fondamentale;

O.

considerando che nell'UE i minori con disabilità hanno una probabilità sproporzionatamente più elevata di essere affidati a istituti rispetto ai minori senza disabilità ed è molto meno probabile che beneficino degli sforzi volti a consentire il passaggio dall'assistenza negli istituti a quella nell'ambito della famiglia; che i minori con disabilità sono tuttora vittime di segregazione scolastica a causa del loro collocamento in scuole speciali e si trovano ad affrontare ostacoli fisici e di altro tipo che impediscono loro di beneficiare dell'istruzione inclusiva; che la pandemia di COVID-19 ha privato molti minori con disabilità intellettive della possibilità di proseguire la propria istruzione, dal momento che l'istruzione online spesso non è adatta alle loro esigenze specifiche;

P.

considerando che l'Unione può svolgere un ruolo chiave nella lotta globale contro la povertà infantile e l'esclusione sociale a beneficio di tutti i minori, comprese le sei categorie chiave individuate dalla Commissione;

Q.

considerando che i figli dei cittadini mobili dell'UE spesso rientrano tra le lacune delle legislazioni nazionali; che, pur riducendo la povertà a breve termine, la migrazione di manodopera porta a lasciare indietro i minori, il che può aggravare il loro sottosviluppo sociale ed essere causa di precarietà, aumentando le probabilità che i figli di genitori migranti che risiedono ancora nel loro paese di origine siano vittime di emarginazione, maltrattamenti e abusi, il che è particolarmente rilevante per la mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE (17);

R.

considerando che la garanzia per l'infanzia è una delle iniziative faro della politica sociale elencate negli orientamenti politici della Commissione e nel suo programma di lavoro 2021 e deve essere promossa ulteriormente in futuro attraverso politiche e obiettivi ambiziosi; che la questione deve essere inserita all'ordine del giorno della conferenza sul futuro dell'Europa; che il pilastro europeo dei diritti sociali e la raccomandazione della Commissione del 2013 dal titolo «Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale» restano principi guida importanti per ridurre la povertà infantile, migliorare il benessere dei minori e garantire loro un futuro stabile, riducendo nel contempo l'abbandono scolastico; che nel piano d'azione sull'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali la Commissione ha fissato l'obiettivo di ridurre il numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale nell'UE di almeno 15 milioni entro il 2030, il che include almeno 5 milioni di minori; che gli stereotipi di genere negativi e il condizionamento sociale che hanno determinato il cosiddetto «divario delle ambizioni» o «divario dei diritti» e la mancanza di rappresentanza femminile nelle posizioni dirigenziali condizionano le scelte educative e professionali delle ragazze fin dalla tenera età e contribuiscono pertanto ad aumentare la disuguaglianza e la segmentazione di genere tra uomini e donne in determinati settori del mercato del lavoro, in particolare nei settori professionali legati alle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica);

S.

considerando che le autorità locali e regionali lavorano in prima linea per affrontare la povertà e lo sfruttamento dei minori e che quindi hanno una responsabilità cruciale nel prevenire l'emarginazione e l'esclusione sociale; che le autorità nazionali dovrebbero dotarli, ove necessario, di risorse sufficienti per raggiungere tali obiettivi;

1.

accoglie con favore la proposta di raccomandazione del Consiglio che istituisce una garanzia europea per l'infanzia, presentata dalla Commissione con l'obiettivo di prevenire e combattere la povertà e l'esclusione sociale garantendo ai minori bisognosi l'accesso effettivo e gratuito a servizi fondamentali quali l'educazione e la cura della prima infanzia, le attività educative e scolastiche, l'assistenza sanitaria e almeno un pasto sano per ogni giorno di scuola, nonché l'accesso effettivo per tutti i minori bisognosi a un'alimentazione sana e a un alloggio adeguato; invita il Consiglio e gli Stati membri a dimostrarsi ambiziosi ai fini della piena e rapida adozione della raccomandazione e della sua attuazione; auspica che i contributi contenuti nella presente risoluzione siano presi in considerazione in vista dell'adozione della raccomandazione del Consiglio; sottolinea che la garanzia per l'infanzia mira a fornire un sostegno pubblico volto a prevenire e combattere l'esclusione sociale garantendo l'accesso dei minori bisognosi a una serie di servizi fondamentali, il che significa che gli Stati membri dovrebbero organizzare ed erogare tali servizi oppure offrire prestazioni adeguate affinché i genitori o i tutori di minori bisognosi possano coprire il costo di tali servizi;

2.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione sulla strategia dell'UE sui diritti dei minori e approva i suoi obiettivi di adempiere il nostro dovere comune di unire le forze per rispettare, proteggere e garantire i diritti di ogni minore e parallelamente di portare avanti un progetto comune per società più sane, resilienti e giuste per tutti; riconosce che la proposta di raccomandazione del Consiglio che istituisce una garanzia europea per l'infanzia, presentata dalla Commissione, integra la strategia e si concentra sui minori bisognosi nell'ottica di istituire un quadro europeo che consenta di difendere i diritti dei minori e di metterli in cima all'agenda dell'UE; approva il suo obiettivo principale di combattere la povertà infantile e l'esclusione sociale e di promuovere le pari opportunità in maniera inclusiva e la salute; sostiene con forza le indicazioni concrete date alle autorità nazionali e locali competenti per fornire ai minori bisognosi l'accesso effettivo e gratuito a una serie di servizi fondamentali, come l'educazione e la cura della prima infanzia, le attività educative e scolastiche e l'assistenza sanitaria gratuite e di qualità, nonché l'accesso effettivo a un alloggio adeguato e a un'alimentazione sana, alle stesse condizioni dei loro coetanei;

3.

chiede all'UE e agli Stati membri di affrontare i problemi strutturali che causano la povertà infantile e l'esclusione sociale promuovendo un elevato livello di occupazione e di inclusione sociale, in particolare tra i gruppi svantaggiati; invita gli Stati membri ad assicurare l'effettiva istituzione della garanzia europea per l'infanzia in tutta l'Unione, integrando la garanzia in tutti i settori strategici, e li esorta a servirsi delle politiche e dei fondi UE esistenti per attuare misure concrete che contribuiscano a eliminare la povertà infantile e l'esclusione sociale; sottolinea l'importanza che le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale garantiscano un accesso effettivo e paritario a un'educazione e cura della prima infanzia, prestando particolare attenzione alle famiglie con minori con disabilità, un'istruzione e attività scolastiche e comunitarie gratuite e di qualità, nonché alle attività sportive, ricreative e culturali, all'assistenza sanitaria e all'accesso effettivo a un'alimentazione sana e a un alloggio adeguato per tutti i minori bisognosi; evidenzia inoltre la necessità di informare, formare e sostenere le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale affinché possano accedere ai finanziamenti dell'UE; invita gli Stati membri a tutelare il diritto dei minori a un alloggio adeguato fornendo opportuno sostegno ai genitori che hanno difficoltà a mantenere o ad accedere a un alloggio affinché possano rimanere con i loro figli, prestando particolare attenzione ai giovani adulti che escono dagli istituti di assistenza all'infanzia;

4.

ritiene fondamentale effettuare investimenti ingenti mirati ai minori onde sradicare la povertà che li affligge e permettere loro di crescere e godere dei loro pieni diritti nell'UE; sottolinea che a tale scopo è necessario un approccio globale allo sviluppo nella prima infanzia, a partire dai primi 1 000 giorni, che dovrebbe garantire la salute materna, comprese la salute mentale, la sicurezza, la protezione e la fornitura di assistenza tempestiva; invita gli Stati membri a garantire un approccio strategico e globale all'attuazione della garanzia per l'infanzia attraverso politiche e risorse adeguate, anche attraverso l'integrazione nel mercato del lavoro, misure per conciliare vita professionale e vita privata per i genitori e i tutori e il sostegno al reddito per le famiglie e i nuclei familiari, in modo che le barriere finanziarie non impediscano ai minori di accedere a servizi inclusivi e di qualità; chiede una strategia europea globale contro la povertà, con obiettivi ambiziosi per ridurre la povertà e la mancanza di fissa dimora e porre fine alla povertà estrema in Europa entro il 2030, segnatamente tra i minori, in linea con i principi stabiliti nel pilastro europeo dei diritti sociali e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e sulla base degli obiettivi principali definiti nel piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali;

5.

si compiace che nell'elaborazione della strategia dell'UE sui diritti dei minori siano stati presi in considerazione i suggerimenti e le opinioni di oltre 10 000 minori; invita la Commissione a garantire che la voce dei minori e quella delle organizzazioni che li rappresentano siano ascoltate nell'attuazione e nel monitoraggio della garanzia per l'infanzia a livello nazionale, regionale e locale, consentendo loro di partecipare a pieno titolo a un dialogo pubblico e a una consultazione significativi e inclusivi ed esprimere le loro opinioni su questioni che li riguardano a livello dell'UE, come è stato fatto nel forum 2020 per i diritti dei minori; invita a tale proposito tutti gli Stati membri ad affidare a un'autorità pubblica, ad esempio un commissario o un difensore civico per i minori, il compito specifico di misurare gli effetti sui minori della legislazione nazionale e regionale e delle misure nazionali volte ad attuare la garanzia per l'infanzia, nonché di promuovere in generale i diritti dei minori nelle politiche pubbliche e invita la Commissione a valutare la possibilità di istituire un'Autorità europea per i minori allo scopo di sostenere e monitorare l'attuazione della raccomandazione da parte degli Stati membri, coordinare le attività nazionali, garantire lo scambio di buone pratiche e soluzioni innovative e razionalizzare l'elaborazione di relazioni e raccomandazioni;

6.

invita gli Stati membri a dare priorità ai finanziamenti per i diritti dei minori in base alle esigenze individuate a livello nazionale e regionale e li incoraggia vivamente ad andare oltre le dotazioni predefinite nei regimi di finanziamento dell'UE; invita gli Stati membri a fornire informazioni, formazione e sostegno alle autorità locali e regionali ai fini dell'accesso ai fondi dell'UE; invita gli Stati membri a garantire un approccio coordinato nella programmazione e nell'attuazione dei fondi dell'UE e ad accelerare la loro esecuzione, nonché a dedicare tutte le risorse nazionali possibili, integrate dai fondi dell'UE, quali il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), l'assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa (React-EU), il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), InvestEU, Erasmus+, il Fondo Asilo e migrazione (AMF) e il programma «UE per la salute» (EU4Health), nella lotta contro la povertà infantile e l'esclusione sociale; ricorda che gli Stati membri devono includere apposite misure per investire nell'infanzia e nella gioventù nei loro piani nazionali per la ripresa e la resilienza per poter accedere alle risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che costituisce un pilastro di «Next Generation EU»; rammenta le possibilità offerte da Next Generation EU di fornire sostegno finanziario anche alle organizzazioni, ad esempio le ONG e gli enti di beneficenza, e assistenza sociale alle famiglie bisognose; invita a tale proposito tutti gli Stati membri, non solo quelli maggiormente colpiti dalla povertà infantile, ad assegnare almeno il 5 % delle risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente al sostegno di attività nell'ambito della garanzia europea per l'infanzia;

7.

invita gli Stati membri a prendere in considerazione la particolare situazione dei minori bisognosi, in particolare quelli che vivono specifiche situazioni di svantaggio all'interno di questo gruppo, nell'attuazione della garanzia per l'infanzia; sottolinea che la garanzia per l'infanzia dovrebbe contribuire al conseguimento dell'obiettivo della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di passare dall'assistenza negli istituti a quella nell'ambito della famiglia o della comunità; invita gli Stati membri a integrare un approccio intersezionale e sensibile alla dimensione di genere in tutto il loro processo di attuazione della garanzia per l'infanzia;

8.

ritiene che la garanzia per l'infanzia dovrebbe diventare uno strumento permanente per prevenire e combattere la povertà infantile in modo strutturale nell'UE; sottolinea l'evidente interconnessione tra Next Generation EU e la garanzia per l'infanzia quali strumenti dell'UE per investire nelle generazioni future e chiede pertanto un rafforzamento delle sinergie tra i due programmi dell'Unione, anche nell'ottica di attuare in misura piena e significativa il pilastro europeo dei diritti sociali e la strategia europea sui diritti dei minori;

9.

sottolinea che gli Stati membri dovrebbero elaborare strategie nazionali pluriennali sulla riduzione della povertà, come stabilito anche nella condizione abilitante 4.3 di cui al prossimo regolamento sulle disposizioni comuni, allo scopo di far fronte alla povertà infantile e all'esclusione sociale, e garantire che tra i prodotti concreti di tali strategie vi siano i piani d'azione nazionali relativi alla garanzia per l'infanzia;

10.

invita gli Stati membri a eliminare ogni forma di discriminazione nell'accesso a servizi gratuiti e di qualità per l'infanzia, l'istruzione e l'assistenza sanitaria, nonché a un alloggio adeguato e a un'alimentazione sana e ad attività ricreative, al fine di garantire il pieno rispetto della legislazione antidiscriminazione dell'UE e nazionale applicabile; chiede l'urgente ripresa dei negoziati sulla direttiva orizzontale antidiscriminazione quale strumento chiave a tale riguardo; incoraggia gli Stati membri a investire risorse adeguate per porre fine alla segregazione a scuola o in classe e promuovere l'inclusione, così da garantire ai minori condizioni di partenza eque nella vita, in modo da spezzare il prima possibile il circolo vizioso della povertà;

11.

ricorda che l'accesso all'acqua corrente e ai servizi igienico-sanitari è molto disomogeneo all'interno dell'Unione, dato che nell'Europa settentrionale, meridionale e centrale in media l'80-90 % della popolazione dispone di un collegamento alla rete fognaria, mentre nell'Europa orientale la percentuale di popolazione che dispone di un collegamento alla rete fognaria e ai sistemi di trattamento delle acque è di gran lunga inferiore e si attesta al 64 % (18); sottolinea che la mancanza di accesso agli alloggi sociali costituisce un ostacolo per i minori provenienti da famiglie a basso reddito; manifesta preoccupazione per il fatto che per troppi minori le risorse idriche e i servizi igienico-sanitari di base restino fuori portata e che la mancanza di accesso ai servizi igienico-sanitari di base sia particolarmente acuta tra i minori più vulnerabili ed emarginati; invita gli Stati membri a garantire che tutti i minori abbiano accesso all'acqua corrente, ai servizi igienico-sanitari e a strutture per l'igiene personale, sia a casa che a scuola;

12.

invita gli Stati membri a fornire in via prioritaria alloggi permanenti ai minori senza fissa dimora e alle loro famiglie e a includere nei loro piani d'azione nazionali relativi alla garanzia per l'infanzia soluzioni abitative per i minori colpiti da privazione abitativa e grave esclusione abitativa;

13.

richiama l'attenzione sulle sfide legate alla povertà infantile che sono specifiche delle città, in particolare nell'ottica di affrontare la grave situazione che si registra nelle aree urbane più svantaggiate, che rischia di essere trascurata in assenza di indicatori sfaccettati e di qualità in grado di cogliere la realtà nella sua concretezza; sottolinea la necessità di destinare misure e risorse specifiche a tale settore, al fine di istituire servizi di qualità, accessibili e inclusivi per i minori bisognosi e le loro famiglie che vivono nelle aree urbane; sottolinea la necessità di coinvolgere le autorità locali e regionali e i comuni nonché gli attori della società civile in tutte le fasi dell'attuazione della garanzia per l'infanzia;

14.

invita gli Stati membri a lavorare per raggiungere gli obiettivi fissati per lo spazio europeo dell'istruzione (COM(2020)0625) e a continuare ad attuare pienamente tutte le azioni pertinenti raccomandate nel piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027 (COM(2020)0758) nel settore dell'istruzione e della formazione; invita gli Stati membri a nominare, senza indugio, coordinatori nazionali competenti dotati di risorse adeguate e di un solido mandato, nonché di competenze intersettoriali; invita tali coordinatori a riferire debitamente ogni due anni sui progressi compiuti in merito a tutti gli aspetti della garanzia per l'infanzia e a procedere periodicamente allo scambio delle migliori pratiche con i loro omologhi nazionali; invita la Commissione a garantire un coordinamento istituzionale rafforzato;

15.

invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere la creazione e il rafforzamento di reti pubbliche universali di assistenza all'infanzia, istruzione e assistenza sanitaria, con standard di elevata qualità;

16.

invita la Commissione, conformemente al suo piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, a presentare una proposta di revisione degli obiettivi di Barcellona e del quadro di riferimento per la qualità dell'educazione e cura della prima infanzia per sostenere un'ulteriore convergenza verso l'alto tra gli Stati membri nel campo dell'educazione e cura della prima infanzia; sottolinea la necessità di iniziative dell'UE per sostenere l'apprendimento online e a distanza per un'istruzione primaria e secondaria più flessibile e inclusiva, preservando nel contempo l'apprendimento in presenza quale metodo di istruzione primaria e garantendo l'accessibilità a tutti i minori, in particolare i minori con disabilità; invita gli Stati membri a colmare il divario digitale, estendendo in via prioritaria la connettività Internet nelle zone remote e rurali, dato che il 10 % delle famiglie dell'UE non dispone ancora di un accesso a Internet; chiede un partenariato pubblico-privato a livello paneuropeo per investire nella riduzione del divario digitale e per promuovere l'emancipazione dei minori attraverso le competenze digitali e imprenditoriali; sottolinea l'importanza della parità di accesso alle infrastrutture e alle competenze digitali per i minori, gli insegnanti e i genitori in contesti sia urbani che rurali, in modo da evitare la formazione di un divario digitale, nonché per i minori che vivono in regioni remote e periferiche; invita la Commissione e gli Stati membri a fornire sostegno finanziario ai settori che necessitano di aggiornamento tecnologico e formazione digitale completa sia agli insegnanti che agli studenti, al fine di consentire loro di adattarsi alle nuove tecnologie;

17.

invita gli Stati membri ad affrontare con urgenza le interruzioni dell'apprendimento e le disuguaglianze educative causate dalla crisi della COVID-19, sia per consentire ai minori di fruire dell'apprendimento a distanza il più rapidamente possibile sia per proporre soluzioni a lungo termine per le disuguaglianze strutturali; invita gli Stati membri a valutare, attuare e monitorare l'accesso all'istruzione, in particolare per i minori appartenenti a gruppi e contesti vulnerabili, e a garantire un'istruzione di pari qualità durante la pandemia, nonché a promuovere l'alfabetizzazione digitale e strumenti educativi adattati all'apprendimento a distanza; teme che nel contesto della ripresa post-crisi e del potenziale prolungamento della crisi aumenterà la necessità di affrontare la povertà infantile e che la povertà avrà un impatto sempre maggiore sui minori in quanto gruppo più vulnerabile tra i più svantaggiati; invita gli Stati membri a predisporre in via prioritaria soluzioni di immunizzazione contro la COVID-19 per le categorie di minori individuate dalla garanzia, quando tali soluzioni diverranno ampiamente disponibili per i minori;

18.

ricorda il ruolo fondamentale che le imprese dell'economia sociale e le attività imprenditoriali con un impatto sociale possono svolgere nel contribuire ad attuare la garanzia per l'infanzia e la necessità di investire nello sviluppo delle capacità, nell'accesso ai finanziamenti e nell'istruzione e nella formazione imprenditoriali in questo settore; sottolinea la necessità di sviluppare sinergie tra la garanzia per l'infanzia e il prossimo piano d'azione dell'UE per l'economia sociale;

19.

ritiene che siano essenziali investimenti strategici con un impatto sociale per garantire che non si consolidino gli effetti della crisi sui minori, in particolare su quelli già colpiti o che rischiano di essere colpiti dalla povertà e dall'esclusione sociale e che rientrano nelle specifiche situazioni di svantaggio previste dalla raccomandazione; sottolinea l'importanza di mobilitare investimenti sia pubblici che privati per conseguire gli obiettivi della garanzia e mette in risalto il ruolo svolto dal programma e dal Fondo InvestEU a tale riguardo, in particolare attraverso la finestra per gli investimenti sociali e le competenze e la finestra per le infrastrutture sostenibili;

20.

invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare le loro attuali procedure di bilancio relative alla spesa sociale al fine di evidenziare le caratteristiche distinte che gli investimenti a favore dell'infanzia possono avere rispetto alla spesa sociale ordinaria in termini di rendimento, moltiplicatori e costi di opportunità;

21.

invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi per evitare effetti dannosi sui minori e per proteggerli da tutte le forme di violenza, elaborando strategie volte a identificare in via prioritaria i minori a rischio e attuare interventi di prevenzione e risposta in collaborazione con genitori, insegnanti e operatori sanitari e comunitari; invita gli Stati membri a prevenire la violenza di genere e a salvaguardare tutti i minori, prestando particolare attenzione alle ragazze e alle giovani donne, creando o rafforzando meccanismi di monitoraggio e di segnalazione e servizi specifici per rispondere ai casi di violenza di genere;

22.

ricorda che la protezione sociale e il sostegno alle famiglie sono essenziali e invita le autorità nazionali competenti ad assicurare sistemi di protezione sociale adeguati e accessibili e sistemi integrati di protezione dei minori, tra cui una prevenzione efficace, un intervento precoce e il sostegno alle famiglie, al fine di garantire la sicurezza dei minori privi di cure parentali o a rischio di perderle, nonché misure a sostegno del passaggio dall'assistenza negli istituti a un'assistenza di qualità nell'ambito della famiglia o della comunità; invita gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nei sistemi di tutela dei minori e nei servizi di assistenza sociale, che costituiscono un elemento importante dell'attuazione della garanzia per l'infanzia; richiama l'attenzione sulla diffusione dei problemi di salute mentale e fisica a causa dell'attuale situazione di confinamento e isolamento e delle attuali modalità di istruzione e invita gli Stati membri a investire in via prioritaria nella protezione della salute mentale e fisica dei minori;

23.

invita gli Stati membri a fornire servizi sociali, compresi quelli riguardanti la tutela dei minori, con risorse finanziarie, tecniche e umane sufficienti;

24.

invita gli Stati membri a elaborare strategie specifiche per proteggere i minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali online, dato che in isolamento i minori trascorrono più tempo su Internet, il che li espone a un rischio maggiore di essere vittime di abusi online, compresi la pedopornografia e il bullismo online; esorta gli Stati membri ad avviare campagne di informazione rivolte sia ai genitori che ai minori in merito ai pericoli cui i minori sono esposti nell'ambiente online; invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare strettamente con gli operatori del settore privato per finanziare lo sviluppo di nuove tecnologie volte a individuare ed eliminare materiali pedopornografici e relativi ad abusi sessuali sui minori;

25.

ricorda che per far uscire i minori dalla povertà è essenziale un approccio globale, che deve comprendere un sostegno personalizzato per i genitori; invita gli Stati membri ad aumentare gli investimenti in posti di lavoro sostenibili e nel sostegno sociale sostenibile ai genitori, anche durante il congedo di maternità e parentale, e ad attuare politiche occupazionali mirate che garantiscano standard di vita dignitosi, condizioni di lavoro eque, un buon equilibrio tra attività professionale e vita privata, un mercato del lavoro inclusivo e maggiore occupabilità, con particolare attenzione all'istruzione e alla formazione professionale, alla riqualificazione e al miglioramento del livello delle competenze; invita gli Stati membri a includere tali misure nei loro piani d'azione nazionali relativi alla garanzia per l'infanzia; sottolinea che occorre istituire un sostegno gratuito per l'assistenza all'infanzia affinché i genitori possano riprendere agevolmente a lavorare; invita tutti gli Stati membri a riconoscere periodi di cura dei figli a carico ai fini dei regimi pensionistici e ad assicurare un sostegno di tipo sia finanziario che professionale per le persone che assistono familiari con disabilità che vivono nella stessa casa; sottolinea che l'assistenza ai propri familiari spesso può incidere negativamente sulla famiglia e sulla vita professionale di coloro che prestano assistenza e può creare esclusione e discriminazione; invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure specifiche per salvaguardare il benessere dei figli di genitori migranti lasciati da soli nel paese di origine;

26.

ricorda che la proposta relativa a salari minimi adeguati mira a migliorare la situazione reddituale dei lavoratori, compresa quella dei genitori, in particolare delle donne; ricorda che condizioni di lavoro dignitose e salari equi devono essere complementari alle misure contro la povertà, compresa la garanzia, assicurando nel contempo specificità nazionali e rispettando la sussidiarietà; ritiene che tale approccio migliorerà pertanto il benessere dei minori e ridurrà le disuguaglianze sin dalla tenera età, spezzando quindi il circolo vizioso della povertà; ricorda agli Stati membri che la raccomandazione della Commissione per un sostegno attivo ed efficace all'occupazione (EASE) (C(2021)1372) offre una guida per passare gradualmente dalle misure di emergenza adottate per preservare i posti di lavoro durante la pandemia a nuove misure necessarie per una ripresa orientata alla crescita e che sia fonte di occupazione; accoglie con favore la proposta di direttiva sulla trasparenza delle retribuzioni, volta a ridurre il divario retributivo di genere e a migliorare dunque la stabilità finanziaria delle donne e l'indipendenza economica in generale, nonché a consentire alle donne interessate di sottrarsi alla povertà e a situazioni di violenza domestica;

27.

incoraggia gli Stati membri ad affrontare l'abbandono scolastico; sottolinea che la garanzia per i giovani rafforzata (19) prevede che tutti i giovani a partire dai 15 anni ricevano un'offerta di lavoro, istruzione, tirocinio o apprendistato entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dall'istruzione formale; invita inoltre gli Stati membri ad attuare la garanzia per i giovani rafforzata, a garantire l'alta qualità delle offerte, compresa una retribuzione equa, e a promuovere il coinvolgimento dei giovani nei servizi previsti dalla garanzia per i giovani; sottolinea l'importanza di garantire la sua complementarità con la garanzia per l'infanzia e la strategia europea per i diritti delle persone con disabilità onde rispondere alle esigenze dei minori disabili e fornire un migliore accesso ai servizi tradizionali e a una vita autonoma;

28.

accoglie con favore la creazione di meccanismi di governance, monitoraggio, rendicontazione e valutazione; invita la Commissione a continuare a monitorare i progressi del semestre europeo, anche attraverso gli appositi indicatori del quadro di valutazione della situazione sociale e a formulare, se del caso, raccomandazioni specifiche per paese; invita la Commissione a coinvolgere il Parlamento nel quadro di monitoraggio comune e nei lavori del comitato per la protezione sociale; sottolinea l'importante ruolo del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale europeo nel promuovere il dialogo con le autorità locali e regionali e la società civile; sottolinea l'importanza di introdurre i diritti e il benessere dei minori come parametri e indicatori delle raccomandazioni specifiche per paese nel quadro del semestre europeo e in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali; invita la Commissione ad adeguare gli indicatori del quadro di valutazione della situazione sociale, ivi compresi i dati disaggregati, a tenere conto di tutte le categorie di minori bisognosi individuati dalla Commissione, a sviluppare ulteriormente un'analisi comparativa per valutare e monitorare l'impatto della garanzia europea per l'infanzia e a progettare la struttura istituzionale per integrarne l'attuazione;

29.

invita gli Stati membri a sviluppare strategie nazionali pluriennali per contrastare la povertà infantile e l'esclusione sociale e piani d'azione nazionali relativi alla garanzia europea per l'infanzia sulla base dei gruppi specifici di minori bisognosi identificati, degli obiettivi e dei finanziamenti necessari da stanziare per la realizzazione del quadro strategico a sostegno; sottolinea la necessità di definire solidi obiettivi misurabili; ricorda l'importanza di coinvolgere tutte le autorità regionali e locali responsabili e i portatori di interesse, compresa l'economia sociale, gli istituti di istruzione, il settore privato, le ONG e le organizzazioni della società civile, nonché i minori stessi e i loro genitori; invita la Commissione a riferire periodicamente al Parlamento in merito allo stato di attuazione della garanzia; ribadisce la necessità di migliorare la raccolta di dati disaggregati di qualità a livello sia degli Stati membri che dell'UE onde contribuire a monitorare e valutare i progressi verso l'eliminazione della povertà infantile e dell'esclusione sociale e a sostenere il monitoraggio e l'elaborazione delle politiche; si compiace a tale proposito dell'introduzione di quadri nazionali per la raccolta dei dati nell'ambito dei piani d'azione nazionali per l'attuazione della garanzia per l'infanzia; sottolinea la necessità che tutti gli Stati membri sviluppino indicatori di migliore qualità in tutti gli ambiti di intervento della garanzia per l'infanzia, al fine di comprendere adeguatamente le sfide multidimensionali connesse alla povertà infantile e all'esclusione sociale nei settori dell'istruzione e dell'assistenza all'infanzia, dell'assistenza sanitaria, degli alloggi e dell'accesso a un'alimentazione adeguata, nonché nell'ottica di rafforzare la capacità della garanzia di raggiungere i minori più svantaggiati; ribadisce l'importanza di consentire agli Stati membri di scambiarsi le migliori pratiche;

30.

invita il Consiglio ad adottare rapidamente la proposta di raccomandazione del Consiglio che istituisce una garanzia europea per l'infanzia;

31.

invita il Consiglio a sbloccare la direttiva «Più donne alla guida delle imprese europee»; sottolinea che la rappresentanza delle donne nelle posizioni dirigenziali condiziona le scelte scolastiche e professionali delle ragazze e delle giovani donne e contribuisce a porre fine alle disuguaglianze in taluni settori del mercato del lavoro in cui le donne sono meno rappresentate, nonché a migliorare le condizioni di lavoro nei settori femminilizzati;

32.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  Testi approvati, P9_TA(2021)0020.

(2)  GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

(3)  GU L 437 del 28.12.2020, pag. 30.

(4)  Testi approvati, P9_TA(2021)0090.

(5)  GU C 346 del 27.9.2018, pag. 156.

(6)  GU C 366 del 27.10.2017, pag. 19.

(7)  Testi approvati, P9_TA(2020)0054.

(8)  Testi approvati, P9_TA(2020)0371.

(9)  In particolare, le osservazioni generali n. 5 sulle misure generali di attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo; n. 6 sul trattamento dei minori non accompagnati e separati dalle famiglie al di fuori del loro paese di origine; n. 10 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile; n. 12 sul diritto del minore a essere ascoltato; n. 13 sul diritto del minore alla libertà da ogni forma di violenza; n. 14 sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia considerato preminente; n. 15 sul diritto del minore al miglior stato di salute possibile e n. 16 sugli obblighi dello Stato per quanto riguarda l'impatto del settore imprenditoriale sui diritti dei minori.

(10)  Testi approvati, P9_TA(2019)0066.

(11)  GU C 449 del 23.12.2020, pag. 2.

(12)  Testi approvati, P9_TA(2020)0229.

(13)  Testi approvati, P9_TA(2020)0156.

(14)  GU L 59 del 2.3.2013.

(15)  Studio dell'Università della Pennsylvania dal titolo «High Return on Investment (ROI)» (Ritorno elevato sull'investimento), https://www.impact.upenn.edu/early-childhood-toolkit/why-invest/what-is-the-return-on-investment/

(16)  Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, «Combatting child poverty: an issue of fundamental rights» (Lotta alla povertà infantile: una questione di diritti fondamentali), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2018.

(17)  Studio dell'UNICEF dal titolo «The impact of parental deprivation on the children left behind by Moldovan migrants» (L'impatto della privazione dei genitori sui minori lasciati indietro dai migranti moldovi), http://www.childrenleftbehind.eu/wp-content/uploads/2011/05/2008_UNICEF-CRIC-et.al_._Moldova_ParentalDeprivation1.pdf

(18)  https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/urban-waste-water-treatment/urban-waste-water-treatment-assessment-5

(19)  GU C 372 del 4.11.2020, pag. 1.


15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 506/105


P9_TA(2021)0162

Accessibilità e abbordabilità dei test COVID-19

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 sull'accessibilità e l'abbordabilità dei test COVID (2021/2654(RSP))

(2021/C 506/16)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea,

visti gli articoli 4, 6, 9, 114, 153, 168, 169 e 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 marzo 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) (COM(2021)0130),

visto il regolamento sanitario internazionale vigente,

vista la raccomandazione (UE) 2020/1595 del Consiglio, del 28 ottobre 2020, sulle strategie di test per la COVID-19, compreso il ricorso a test antigenici rapidi (1),

vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (2),

vista la raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021 relativa a un quadro comune per l'uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell'UE (3),

visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che ogni cittadino dell'Unione europea ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi (4);

B.

considerando che un'efficace attività di testing è considerata uno strumento decisivo per contenere la diffusione del SARS-CoV-2 e delle sue varianti che destano preoccupazione, individuare le infezioni e limitare le misure di isolamento e quarantena, e che continuerà a svolgere un ruolo chiave nell'agevolare la libera circolazione delle persone e nel garantire i trasporti transfrontalieri e la prestazione transfrontaliera di servizi durante la pandemia;

C.

considerando che per monitorare la situazione epidemiologica e individuare rapidamente l'emergere di nuove varianti del SARS-CoV-2 è indispensabile disporre di una sufficiente capacità di testing e di sequenziamento;

D.

considerando che la Commissione ha proposto un pacchetto legislativo per l'Unione europea della salute;

E.

considerando che l'accessibilità e l'abbordabilità dei test variano notevolmente da uno Stato membro all'altro, in particolare quanto alla disponibilità di test gratuiti per i lavoratori in prima linea, compresi i lavoratori del settore sanitario e il personale scolastico, universitario e delle strutture per l'infanzia;

F.

considerando che la Commissione ha proposto un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di un certificato interoperabile relativo alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19, denominato certificato COVID-19 dell'UE;

G.

considerando che il certificato COVID-19 dell'UE faciliterebbe la libera circolazione dei cittadini e dei residenti dell'Unione; che molti Stati membri impongono ancora ai viaggiatori di sottoporsi a un test per l'infezione da COVID-19 prima o dopo l'arrivo nel loro territorio;

H.

considerando che, al momento dell'entrata in vigore del regolamento sul certificato COVID-19 dell'UE, non tutti i cittadini e residenti dell'Unione saranno stati vaccinati, sia perché non sarà ancora stata loro offerta la possibilità di vaccinarsi, sia perché non possono vaccinarsi o scelgono di non farlo, e che dovranno pertanto fare ricorso ai certificati di test o di guarigione ai fini della libera circolazione;

I.

considerando che i test di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT) figuranti nell'elenco stabilito sulla base della raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021 costituiscono parte integrante dei previsti certificati COVID-19 dell'UE;

J.

considerando che, dati il costo dei test, le precarie condizioni di lavoro e l'accesso limitato alla protezione giuridica, i lavoratori stagionali sono confrontati a problemi particolari per quanto riguarda i test e l'autoisolamento per ragioni di salute pubblica;

K.

considerando che la COVID-19 ha colpito in misura sproporzionata le persone vulnerabili, le minoranze etniche, gli ospiti delle case di cura, gli ospiti delle case di riposo per anziani, le persone con disabilità e quelle senza fissa dimora; che le popolazioni vulnerabili sono maggiormente esposte al rischio di discriminazioni finanziarie quando non hanno la possibilità di ricevere gratuitamente i test;

L.

considerando che un'efficace attività di testing è anche un elemento centrale della strategia volta a stimolare la ripresa economica e a permettere il normale svolgimento delle attività educative e sociali negli Stati membri, in modo da consentire il pieno esercizio delle libertà fondamentali;

M.

considerando che tutti gli Stati membri offrono gratuitamente i vaccini anti COVID-19 ai propri cittadini e residenti, ma che solo pochi Stati membri offrono test gratuiti; che i cittadini e i residenti degli altri Stati membri devono spesso pagare prezzi elevati per i test per la COVID-19, il che rende questa opzione inaccessibile per alcuni e comporta il rischio di creare una discriminazione basata sullo status socioeconomico;

N.

considerando che, per evitare disparità e discriminazioni tra cittadini e residenti UE vaccinati e non vaccinati, sia i test che le vaccinazioni dovrebbero essere gratuiti;

O.

considerando che i certificati di test rilasciati dagli Stati membri conformi al certificato COVID-19 dell'UE dovrebbero essere accettati dagli Stati membri che richiedono la prova di un test per l'infezione da COVID-19 nel quadro delle restrizioni alla libera circolazione adottate per limitare la diffusione della COVID-19;

P.

considerando che dovrebbero essere disponibili in un unico luogo informazioni chiare e di facile consultazione sulla disponibilità dei test per la COVID-19 in tutti gli Stati membri e sui relativi prezzi, nei casi in cui il test non sia gratuito;

Q.

considerando che la mancanza di capacità di testing e la questione dell'accessibilità economica dei test per la COVID-19 pongono dei problemi in termini di contrasto efficace della pandemia e costituiscono un ostacolo significativo alla libera circolazione all'interno dell'UE, a fini di lavoro, tempo libero, ricongiungimento familiare o altro;

R.

considerando che 17 milioni di cittadini dell'Unione lavorano o vivono al di fuori del proprio Stato membro e che molti milioni vivono in zone periferiche e frontaliere e devono attraversare regolarmente un confine, anche quotidianamente; che tali cittadini hanno risentito inoltre in modo sproporzionato delle difficoltà di accesso ai test e dei relativi costi; che le prescrizioni in materia di test e quarantena continuano a creare ritardi nel trasporto transfrontaliero di merci e nella prestazione di servizi fisici transfrontalieri nonché a far lievitare i loro costi;

S.

considerando che anche altri viaggiatori possono scontrarsi con vari ostacoli, segnatamente di ordine finanziario, e con requisiti complessi causati dalle prescrizioni in materia di test per la COVID-19;

T.

considerando che nell'attuale pandemia è stata adottata un'ampia gamma di misure, anche di carattere eccezionale, a sostegno dei cittadini e dell'economia dell'Unione;

U.

considerando che in linea di principio la libera circolazione è un diritto di tutti i cittadini dell'Unione, e che in tempi di crisi occorre adottare tutte le misure necessarie per garantire che tutti gli europei possano godere allo stesso modo di tale diritto;

V.

considerando che la Commissione si è occupata dell'approvvigionamento congiunto dei vaccini contro la COVID-19 per conto di tutti gli Stati membri, garantendo l'accessibilità e prezzi più bassi per tutti;

W.

considerando che il 18 dicembre 2020 la Commissione ha firmato un contratto quadro con le società Abbott e Roche per l'acquisto di oltre 20 milioni di test antigenici rapidi, rendendo disponibili tali test per tutti gli Stati membri;

X.

considerando che, in casi eccezionali, è necessario e giustificato un intervento (temporaneo) sul mercato per eliminare gli ostacoli alla libera circolazione nel mercato unico, garantire una concorrenza leale e assicurare la fornitura di prodotti e servizi essenziali;

1.

invita gli Stati membri a garantire test universali, accessibili, tempestivi e gratuiti al fine di assicurare il diritto alla libera circolazione all'interno dell'UE, senza discriminazioni fondate sulle possibilità economiche o finanziarie, nel contesto del certificato COVID-19 dell'UE, conformemente all'articolo 3 del mandato negoziale del Parlamento europeo sulla proposta di certificato verde digitale (5); sottolinea il rischio di discriminazione finanziaria cui sarebbero altrimenti esposti i cittadini e i residenti dell'UE non immunizzati una volta che il certificato COVID-19 dell'UE sarà entrato in vigore;

2.

invita gli Stati membri a garantire la gratuità dei test, in particolare per i lavoratori in prima linea, compresi gli operatori sanitari e i loro pazienti, nonché per le scuole, le università e le strutture per l'infanzia;

3.

invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre un prezzo massimo temporaneo sui test per la COVID-19 che non vengono effettuati per ottenere un certificato COVID-19 dell'UE o nel contesto delle circostanze descritte nel paragrafo 2;

4.

pone l'accento sul fatto che i certificati COVID-19 dell'UE basati su un test NAAT non dovrebbe essere fonte di ulteriori disuguaglianze o fratture sociali; sottolinea che è indispensabile un accesso giusto ed equo ai test;

5.

esorta nel frattempo gli Stati membri a proseguire l'attuazione della raccomandazione (UE) 2020/1595 della Commissione per garantire un approccio comune e strategie di testing più efficaci in tutta l'UE, nonché ad attuare pienamente, una volta adottato, il regolamento relativo al certificato COVID-19 dell'UE;

6.

invita la Commissione e gli Stati membri a garantire finanziamenti sufficienti e a proseguire gli sforzi nell'ambito dell'incubatore dell'autorità dell'UE per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) al fine di sviluppare test innovativi non invasivi per i bambini e i gruppi vulnerabili, anche in relazione alle varianti;

7.

sottolinea che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero dar prova di maggiore impegno per la tutela dei loro cittadini e residenti, il cui diritto alla libera circolazione non dovrebbe dipendere dallo status socioeconomico;

8.

invita la Commissione a mobilitare le sue risorse per contribuire a far sì che il certificato COVID-19 dell'UE interoperabile sia attuato in modo finanziariamente equo e non discriminatorio;

9.

invita gli Stati membri e la Commissione a procedere all'approvvigionamento congiunto dei kit di test diagnostici e a firmare contratti congiunti con i fornitori di servizi di analisi mediche di laboratorio per aumentare la capacità di testing per la COVID-19 a livello dell'Unione; sottolinea la necessità di garantire un elevato livello di trasparenza e controllo negli appalti del settore sanitario; sottolinea che è di vitale importanza far sì che la Commissione riservi risorse sufficienti per l'acquisto delle attrezzature di cui al presente paragrafo, affinché possa agire in modo rapido e convincente;

10.

accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia previsto una certa flessibilità per accelerare le formalità doganali nonché l'esenzione dall'IVA sui kit di test per la COVID-19;

11.

invita gli Stati membri a fare in modo che gli operatori sanitari e il personale formato raccolgano i dati relativi ai test e li comunichino alle autorità competenti; sottolinea che è importante adattare la capacità di testing in funzione dei dati epidemiologici più recenti e che dovrebbero essere comunicati i risultati di tutti i test, anche se effettuati presso strutture o centri non accreditati;

12.

invita la Commissione a supportare gli Stati membri attivando lo strumento per il sostegno di emergenza per coprire i costi dei test per la COVID-19, sollecitando contributi volontari da parte degli Stati membri, garantendo finanziamenti aggiuntivi per gli accordi preliminari di acquisto e assicurando che i vaccini siano forniti gratuitamente; si attende che questo sforzo congiunto funga da fonte di ispirazione per aumentare la disponibilità di test gratuiti per i cittadini e i residenti dell'UE;

13.

invita la Commissione a includere sulla piattaforma web «Re-open EU» informazioni chiare sulla disponibilità di test per la COVID-19 e sulle strutture di testing in tutti gli Stati membri, nonché a sviluppare rapidamente un'applicazione che aiuti gli utenti a reperire il centro di test per la COVID-19 più vicino a loro; invita la Commissione a rendere tali informazioni facilmente accessibili tramite un'interfaccia per programmi operativi, in modo che gli operatori turistici possano agevolmente condividere queste informazioni con i loro clienti;

14.

esorta gli Stati membri ad aumentare le capacità di testing in tutta l'UE, sia per i test NAAT che per i test antigenici rapidi, in particolare nei principali nodi di trasporto e nelle destinazioni turistiche, comprese le regioni remote e insulari e le regioni di confine, utilizzando unità mobili per i test e condividendo le strutture di laboratorio;

15.

invita la Commissione a sostenere le autorità nazionali nella creazione di centri di analisi, al fine di garantire la prossimità;

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 360 del 30.10.2020, pag. 43.

(2)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

(3)  GU C 24 del 22.1.2021, pag. 1.

(4)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(5)  Testi approvati, P9_TA(2021)0145.


RACCOMANDAZIONI

Parlamento europeo

Giovedì 29 aprile 2021

15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 506/109


P9_TA(2021)0163

Relazioni UE-India

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente le relazioni UE-India (2021/2023(INI))

(2021/C 506/17)

Il Parlamento europeo,

vista la prossima riunione dei leader UE-India annunciata per l'8 maggio 2021 a Porto, in Portogallo,

visto il partenariato strategico UE-India istituito nel 2004,

visto l'accordo di cooperazione UE-India del 1994,

visti la dichiarazione congiunta e il documento "Partenariato strategico UE-India: tabella di marcia fino al 2025 (1), adottati in occasione del vertice virtuale UE-India del 15 luglio 2020, nonché le altre dichiarazioni comuni firmate di recente, anche nei settori della lotta al terrorismo, del clima e dell'energia, dell'urbanizzazione, della migrazione e della mobilità e del partenariato per le risorse idriche,

viste la comunicazione congiunta del vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) e della Commissione, del 20 novembre 2018, dal titolo «Elementi per una strategia dell'UE sull'India» (JOIN(2018)0028) e le correlate conclusioni del Consiglio, del 10 dicembre 2018, relative alla strategia dell'UE sull'India (14634/18),

viste la comunicazione congiunta del VP/AR e della Commissione, del 19 settembre 2018, dal titolo «Collegare l'Europa e l'Asia — Elementi essenziali per una strategia dell'UE» (JOIN(2018)0031) e le relative conclusioni del Consiglio del 15 ottobre 2018 (13097/18),

viste le conclusioni del Consiglio sulla cooperazione rafforzata dell'UE in materia di sicurezza in Asia e con l'Asia, del 28 maggio 2018 (9265/1/18 REV 1),

vista la comunicazione della Commissione, del 4 settembre 2001, dal titolo «Un quadro strategico per rafforzare le relazioni di partenariato Europa-Asia» (COM(2001)0469),

visto il futuro regolamento che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale 2021-2027 (2018/0243(COD)),

viste le sue risoluzioni del 20 gennaio 2021 sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune — relazione annuale 2020 (2), del 21 gennaio 2021 sulla connettività e le relazioni UE-Asia (3) e del 13 settembre 2017 sulle relazioni politiche dell'UE con l'India (4), nonché le sue precedenti risoluzioni sull'India, comprese quelle sui casi di violazione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto,

vista la sua raccomandazione al Consiglio, del 28 ottobre 2004, sulle relazioni UE-India (5),

vista la sua risoluzione del 29 settembre 2005 sulle relazioni UE-India: una partnership strategica (6),

vista la sua risoluzione del 13 aprile 2016 sull'UE in un contesto globale in evoluzione — Un mondo maggiormente connesso, contestato e complesso (7),

vista la sua risoluzione del 10 maggio 2012 sulla pirateria marittima (8),

vista la sua risoluzione del 27 ottobre 2016 sulla sicurezza nucleare e la non proliferazione (9),

viste la 10a riunione del partenariato parlamentare Asia-Europa (ASEP10) tenutasi a Bruxelles il 27 e 28 settembre 2018, la relativa dichiarazione approvata e la 11a riunione del partenariato parlamentare Asia-Europa (ASEP11) tenutasi a Phnom Penh, Cambogia, il 26 e 27 maggio 2021,

visto il dialogo ad alto livello UE-India sul commercio e gli investimenti, il cui primo incontro si è tenuto il 5 febbraio 2021,

vista la missione della sua commissione per gli affari esteri in India del 21 e 22 febbraio 2017,

visto il piano d'azione dell'Unione europea per i diritti umani e la democrazia 2020-2024,

viste le conclusioni del Consiglio, del 22 febbraio 2021, sulle priorità dell'UE nelle sedi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani nel 2021,

visti gli orientamenti tematici dell'UE in materia di diritti umani, inclusi quelli sui difensori dei diritti umani e sulla tutela e promozione della libertà di religione o di credo,

visto l'articolo 118 del suo regolamento,

vista la lettera della commissione per il commercio internazionale e viste le sue competenze a norma dell'allegato VI del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0124/2021),

A.

considerando che l'UE e l'India convocheranno una riunione dei leader l'8 maggio 2021 a Porto, in Portogallo, in ottemperanza al loro impegno a riunirsi periodicamente al più alto livello e a rafforzare il partenariato strategico istituito nel 2004, al fine di intensificare la cooperazione economica e politica;

B.

considerando che il partenariato strategico UE-India ha acquisito slancio negli ultimi anni, il che riflette una rinnovata volontà politica di rafforzarne la dimensione strategica e rispecchia il crescente potere geopolitico dell'India e i valori democratici condivisi, in quanto da partenariato economico si è evoluto in una relazione che abbraccia vari settori;

C.

considerando che l'UE e l'India, essendo le due più grandi democrazie al mondo, condividono forti legami politici, economici, sociali e culturali; che, tuttavia, le relazioni bilaterali non hanno ancora raggiunto le loro piene potenzialità e necessitano di un maggiore impegno politico; che leader indiani e dell'UE hanno affermato la loro determinazione a preservare e promuovere un multilateralismo efficace e un ordine multilaterale basato su norme imperniato sulle Nazioni Unite e sull'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);

D.

considerando che l'India sta assumendo una maggiore importanza a livello regionale e mondiale e sta progressivamente rafforzando la sua posizione come paese donatore nonché potenza economica e militare; che la presidenza indiana del G20 nel 2023 nonché la sua adesione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel 2021-2022 e al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nel 2019-2021 hanno dato nuovo impeto alla necessità di migliorare il coordinamento a livello di governance globale e di continuare a promuovere una visione condivisa di un multilateralismo basato su norme;

E.

considerando che il quadro strategico dell'UE, articolato nella sua strategia globale, nella strategia per l'India, nella strategia di connettività UE-Asia e nella nascente strategia indo-pacifica, ha evidenziato l'importanza vitale della cooperazione con l'India nell'agenda globale dell'UE; che nel contesto attuale, caratterizzato da maggiori rischi a livello globale e da una crescente competizione fra le grandi potenze, la cooperazione bilaterale e multilaterale dovrebbe contemplare il potenziamento della sicurezza internazionale, il rafforzamento della preparazione e della risposta alle emergenze sanitarie mondiali, come l'attuale pandemia di COVID-19, il miglioramento della stabilità economica mondiale, la promozione della crescita inclusiva e l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

F.

considerando che l'India dispone di un'economia forte e in crescita; che l'UE è il principale partner commerciale dell'India, mentre quest'ultima è il nono maggior partner commerciale dell'Unione; che l'Oceano Indiano è uno spazio di importanza strategica per il commercio mondiale e riveste un interesse strategico ed economico vitale sia per l'UE che per l'India; che l'UE e l'India hanno forti interessi comuni nella regione indo-pacifica e mirano a mantenere quest'ultima una zona caratterizzata da una concorrenza leale, da linee di comunicazione marittime indisturbate, dalla stabilità e dalla sicurezza;

G.

considerando che la connettività dovrebbe costituire un importante elemento di un'agenda strategica condivisa fra l'UE e l'India, in linea con la strategia di connettività UE-Asia; che, in occasione del loro ultimo vertice, l'UE e l'India si sono accordate sui principi della connettività sostenibile e hanno concordato di esplorare modi per migliorare la connettività fra l'UE e l'India e, di conseguenza, con i paesi terzi, anche nella regione indo-pacifica; che il carattere ampio della connettività non si limita solo alle infrastrutture fisiche, come strade e ferrovie, ma comprende anche le rotte marittime, le infrastrutture digitali e gli aspetti ambientali, con particolare attenzione al Green Deal europeo; che la connettività, oltre a costituire uno strumento sostenibile per la crescita e la creazione di occupazione, riveste un ruolo geopolitico e di trasformazione;

H.

considerando che occorre una leadership dell'UE e dell'India per promuovere una diplomazia climatica efficace, un impegno globale a favore dell'attuazione dell'accordo di Parigi e la tutela del clima e dell'ambiente a livello mondiale;

I.

considerando che gli osservatori locali e internazionali dei diritti umani riferiscono che in India i difensori dei diritti umani e i giornalisti non operano all'interno di un ambiente di lavoro sicuro; che nell'ottobre 2020 l'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet ha invitato il governo dell'India a salvaguardare i diritti dei difensori dei diritti umani e delle ONG, esprimendo preoccupazione per l'erosione dello spazio delle organizzazioni della società civile, la detenzione dei difensori dei diritti umani e le accuse formulate nei confronti di alcuni soggetti per aver semplicemente esercitato i propri diritti alla libertà di espressione e di riunione pacifica, nonché per l'utilizzo di leggi intese a soffocare il dissenso, come la legge in materia di regolamentazione dei contributi esteri e la legge sulla prevenzione delle attività illecite;

J.

considerando che Amnesty International è stata costretta a chiudere i suoi uffici in India a seguito del congelamento dei suoi conti bancari per una presunta violazione della legge in materia di regolamentazione dei contributi esteri e che tre relatori speciali delle Nazioni Unite hanno chiesto una modifica di tale legge in linea con i diritti e gli obblighi dell'India a norma del diritto internazionale;

K.

considerando che alcuni gruppi della società civile segnalano che in India le donne devono far fronte a una serie di sfide difficili e di violazioni dei loro diritti, in particolare per quanto riguarda le pratiche culturali, tribali e tradizionali, la violenza sessuale e le molestie nonché la tratta di esseri umani; che le donne provenienti da contesti di minoranza religiosa si trovano ad affrontare una duplice vulnerabilità, ulteriormente esacerbata nel caso delle donne appartenenti alle caste più basse;

L.

considerando che, pur essendo vietata, la discriminazione basata sulle caste rimane un problema sistemico in India, anche nel sistema di amministrazione della giustizia penale, e impedisce ai dalit di avere accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sanitaria e agli stanziamenti di bilancio destinati allo sviluppo dei dalit;

M.

considerando che l'India è uno dei paesi che sono stati colpiti più duramente dalla nuova pandemia di COVID-19, con oltre 11 milioni di casi confermati e più di 150 000 morti, e che il governo indiano ha avviato un'iniziativa volta a donare milioni di vaccini ai paesi nelle sue immediate vicinanze e alle principali nazioni partner nell'Oceano Indiano;

1.   

raccomanda al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di:

Relazioni generali UE-India

a)

proseguire il miglioramento e l'approfondimento delle relazioni fra l'UE e l'India come partner strategici e mantenere l'impegno a svolgere dialoghi multilivello regolari, fra cui vertici;

b)

consolidare i progressi realizzati nel quadro del partenariato strategico a partire dal vertice dello scorso anno e compiere progressi tangibili su questioni prioritarie, in particolare in termini di resilienza della sanità mondiale, cambiamenti climatici e crescita verde, digitalizzazione e nuove tecnologie, connettività, commercio e investimenti, politica estera, sicurezza e difesa nonché diritti umani;

c)

continuare a promuovere e attuare pienamente la strategia dell'UE sull'India del 2018 e la tabella di marcia UE-India fino al 2025 in coordinamento con l'impegno degli Stati membri con l'India; stabilire criteri chiari e pubblici per misurare i progressi compiuti rispetto alla tabella di marcia; garantire il controllo parlamentare della politica dell'UE sull'India attraverso scambi regolari con la sua commissione per gli affari esteri;

d)

liberare il pieno potenziale della relazione bilaterale tra le due maggiori democrazie del mondo; ribadire la necessità di un partenariato più profondo basato sui valori condivisi della libertà, della democrazia, del pluralismo, dello Stato di diritto, dell'uguaglianza, del rispetto dei diritti umani, dell'impegno a promuovere un ordine globale inclusivo, coerente e basato su regole, un multilateralismo efficace e uno sviluppo sostenibile, a combattere i cambiamenti climatici e a promuovere la pace e la stabilità nel mondo;

e)

sottolineare l'importanza dell'India come partner nella lotta globale contro i cambiamenti climatici e il degrado della biodiversità e per la transizione verde verso l'energia rinnovabile e la neutralità climatica; consolidare i piani condivisi per la piena attuazione dell'accordo di Parigi e i suoi contributi stabiliti a livello nazionale, nonché per la diplomazia climatica congiunta;

f)

rinnovare la richiesta, avanzata dal Consiglio nel 2018, di modernizzare l'architettura istituzionale dell'accordo di cooperazione UE-India del 1994, in linea con le nuove aspirazioni comuni e le sfide globali; rinvigorire l'idea di negoziare un accordo di partenariato strategico con una forte dimensione parlamentare che promuova i contatti e la cooperazione a livello statale, ove opportuno;

g)

promuovere un dialogo interparlamentare strutturato, anche esortando la parte indiana a istituire presso il Lok Sabha e il Rajya Sabha un interlocutore permanente della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con la Repubblica dell'India e promuovendo i contatti tra le commissioni;

h)

garantire la consultazione attiva e regolare e il coinvolgimento della società civile dell'UE e dell'India, compresi i sindacati, le organizzazioni religiose, le organizzazioni femministe e LGBTQI, le organizzazioni ambientaliste, le camere di commercio e altre parti interessate nello sviluppo, nell'attuazione e nel monitoraggio delle relazioni UE-India; adoperarsi a tal fine per la creazione di una piattaforma della società civile UE-India e di un vertice giovanile UE-India come evento collaterale dei futuri vertici UE-India per rafforzare le relazioni fra le giovani generazioni;

i)

consolidare gli sforzi di diplomazia pubblica dell'UE per migliorare la comprensione reciproca fra l'UE, i suoi Stati membri e l'India e contribuire a rafforzare la conoscenza da ambo i lati, coinvolgendo università, gruppi di riflessione e rappresentanti di UE e India;

Cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza

j)

promuovere una maggiore sinergia nella politica estera e di sicurezza attraverso i pertinenti meccanismi di dialogo esistenti e nelle sedi istituite nell'ambito della tabella di marcia UE-India per il 2025, e alla luce della recente enfasi strategica dell'UE sul rafforzamento della cooperazione in materia di sicurezza in Asia e con l'Asia, nell'ambito della quale l'India riveste un ruolo strategico sempre più importante;

k)

sottolineare che un maggior impegno fra l'UE e l'India nell'ambito della sicurezza e della difesa non dovrebbe essere percepito come un'azione che contribuisce alla polarizzazione nella regione indo-pacifica, ma piuttosto come uno strumento di promozione della sicurezza condivisa, della stabilità e dello sviluppo pacifico;

l)

sottolineare la necessità di un più stretto coordinamento tematico delle politiche di sicurezza internazionali e di interventi in settori quali la sicurezza nucleare e la non proliferazione e il controllo delle armi di distruzione di massa, la mitigazione delle armi chimiche, biologiche e radiologiche, la promozione dell'opera di prevenzione dei conflitti regionali e di consolidamento della pace, la lotta alla pirateria, la sicurezza marittima, la lotta al terrorismo (inclusa la lotta alla radicalizzazione, al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo), la lotta all'estremismo violento e alle campagne di disinformazione, nonché la cibersicurezza, le minacce ibride e lo spazio extra-atmosferico; sottolineare l'importanza del dialogo UE-India nella lotta al terrorismo; potenziare le relazioni e gli scambi a livello militare al fine di rafforzare il partenariato strategico UE-India;

m)

sottolineare che l'UE e l'India figurano tra i soggetti che danno il maggiore contributo alle operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite, e si sono impegnate a favore di una pace sostenibile; incoraggiare la discussione e le iniziative volte ad ampliare la cooperazione in materia di mantenimento della pace;

n)

prendere atto con soddisfazione dello svolgimento delle sei consultazioni periodiche UE-India sul disarmo e la non proliferazione ed esortare l'India a rafforzare la cooperazione regionale e ad adottare misure concrete a tale riguardo; riconoscere che l'India ha aderito a tre importanti regimi multilaterali di controllo delle esportazioni connessi alla proliferazione, e incoraggiare un partenariato più stretto tra l'UE e l'India in tali sedi;

o)

coordinare le posizioni e le iniziative nelle sedi multilaterali, in particolare le Nazioni Unite, l'Organizzazione mondiale del commercio e il G20, promuovendo obiettivi comuni in linea con le norme e i valori internazionali condivisi, intensificando il dialogo e allineando efficacemente le posizioni in difesa del multilateralismo e di un ordine internazionale basato su regole; partecipare a discussioni su una riforma del Consiglio di sicurezza e dei metodi di lavoro delle Nazioni Unite e sostenere la candidatura dell'India a membro permanente di un Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riformato;

p)

promuovere la prevenzione dei conflitti e la cooperazione economica sostenendo iniziative di integrazione regionale in Asia meridionale, anche nell'ambito dell'Associazione per la cooperazione regionale dell'Asia del sud (SAARC);

q)

ispirarsi alla vasta esperienza regionale dell'India e agli approcci esistenti degli Stati membri dell'UE per la regione indo-pacifica al fine di sviluppare una strategia europea indo-pacifica proattiva, completa e realistica, basata su principi, valori e interessi condivisi, compresi quelli economici, e sul diritto internazionale; adoperarsi ai fini del coordinamento, ove del caso, delle politiche dell'UE e dell'India sulla regione indo-pacifica ed estendere la cooperazione a tutti gli ambiti di interesse comune; prendere in debita considerazione le scelte politiche sovrane di altri paesi della regione e le relazioni bilaterali dell'UE con essi;

r)

promuovere un'azione congiunta ambiziosa, con misure specifiche, per coordinare lo sviluppo e gli aiuti umanitari, anche in Medio Oriente e in Africa, nonché per rafforzare i processi democratici e contrastare le tendenze autoritarie e ogni tipo di estremismo, anche di natura nazionalista e religiosa;

s)

promuovere un'azione congiunta nel coordinamento della sicurezza alimentare e delle operazioni di soccorso in caso di disastri, in linea con i principi umanitari sanciti dal diritto umanitario internazionale, tra cui imparzialità, neutralità e non discriminazione nella fornitura degli aiuti;

t)

osservare che l'UE sta seguendo con attenzione la situazione in Kashmir; ribadire il sostegno dell'UE alla stabilità e all'allentamento della tensione tra India e Pakistan, entrambi Stati dotati di armi nucleari, e mantenere l'impegno a favore del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; promuovere l'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle relazioni dell'UNHCR sul Kashmir; invitare India e Pakistan a considerare gli ingenti benefici che una risoluzione del conflitto apporterebbe sul piano umano, economico e politico;

u)

rinnovare gli sforzi dell'UE per la riconciliazione e il ripristino di relazioni di buon vicinato fra l'India e il Pakistan, sulla base dei principi del diritto internazionale, attraverso un dialogo esaustivo e un approccio graduale, iniziando con misure volte all'instaurazione della fiducia; accogliere con favore, in questa luce, la dichiarazione congiunta India-Pakistan sul cessate il fuoco del 25 febbraio 2021 quale passo importante nell'instaurazione della pace e della stabilità nella regione; sottolineare l'importanza della dimensione bilaterale negli sforzi volti all'instaurazione di una pace e di una cooperazione durature tra India e Pakistan, che contribuirebbero positivamente allo sviluppo economico e alla sicurezza della regione; sottolineare la responsabilità di entrambi gli Stati per la costruzione della pace in quanto potenze nucleari;

v)

riconoscere il sostegno di lungo corso offerto dall'India all'Afghanistan e il suo impegno a favore di sforzi di costruzione della pace incentrati sulle persone e guidati a livello locale; collaborare con l'India e con altri Stati della regione per promuovere la stabilizzazione, la sicurezza, la risoluzione pacifica dei conflitti e i valori democratici, compresi i diritti delle donne, nel paese; ribadire che un Afghanistan pacifico e prospero gioverebbe all'intera regione;

w)

sottolineare che il mantenimento della pace, della stabilità e della libertà di navigazione nella regione Asia-Pacifico continua a rivestire un'importanza cruciale per gli interessi dell'UE e dei suoi Stati membri; aumentare l'impegno reciproco per garantire che il commercio nella regione indo-pacifica non sia ostacolato; incoraggiare un'ulteriore lettura comune della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, anche per quanto riguarda la libertà di navigazione, e intensificare la cooperazione nella sicurezza marittima e le missioni di addestramento congiunto nella regione indo-pacifica, al fine di preservare la sicurezza e la libertà di navigazione lungo le linee marittime di comunicazione; ricordare che, in particolare in un contesto di crescente rivalità tra potenze regionali, la cooperazione con i paesi della regione indo-pacifica dovrebbe seguire i principi di apertura, prosperità, inclusione, sostenibilità, trasparenza, reciprocità e fattibilità; avviare un dialogo di alto livello UE-India sulla cooperazione marittima, volto ad ampliare l'ambito di applicazione delle attuali consultazioni sulla lotta alla pirateria e ad aumentare l'interoperabilità e il coordinamento fra l'operazione EUNAVFOR Atalanta, il Centro indiano di fusione delle informazioni per la regione dell'Oceano Indiano (IFC-IOR) e la marina militare indiana nell'ambito della sorveglianza marittima, dei soccorsi in caso di calamità e delle formazioni ed esercitazioni congiunte;

x)

incoraggiare congiuntamente un ulteriore dialogo per concludere tempestivamente un codice di condotta nel Mar cinese meridionale che non pregiudichi i diritti legittimi di alcuna nazione in conformità del diritto internazionale;

y)

prendere atto con preoccupazione del deterioramento delle relazioni fra l'India e la Repubblica popolare cinese (RPC), anche a causa della politica espansiva della RPC e del suo sostanziale rafforzamento militare; sostenere una risoluzione pacifica delle controversie, un dialogo costruttivo ed esaustivo e il rispetto del diritto internazionale sul confine India-RPC;

z)

riconoscere l'impegno dell'India a favore dell'agenda su donne, pace e sicurezza (Women, Peace and Security — WPS) attraverso il suo contributo alle missioni di mantenimento della pace; rafforzare il loro impegno reciproco a favore dell'attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, compreso lo sviluppo di piani d'azione nazionali con adeguati stanziamenti di bilancio per un'attuazione efficace;

aa)

incoraggiare un impegno comune a favore dell'attuazione delle risoluzioni 2250, 2419 e 2535 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla gioventù, la pace e la sicurezza, anche attraverso lo sviluppo di strategie e piani d'azione nazionali in materia di giovani, pace e sicurezza con adeguati stanziamenti di bilancio e ponendo l'accento sulla prevenzione dei conflitti; esortare l'India, insieme agli Stati membri dell'UE, a investire nelle capacità dei giovani e a coinvolgere le organizzazioni giovanili nella promozione del dialogo e dell'assunzione di responsabilità; esplorare nuove modalità per coinvolgere i giovani nella costruzione di una pace e di una sicurezza positive;

Promozione dello Stato di diritto, dei diritti umani e della buona governance

ab)

porre i diritti umani e i valori democratici al centro dell'impegno dell'UE con l'India, consentendo in tal modo un dialogo costruttivo e orientato ai risultati e una più profonda comprensione reciproca; sviluppare, in collaborazione con l'India, una strategia per affrontare le questioni relative ai diritti umani, in particolare in relazione alle donne, ai minori, alle minoranze etniche e religiose e alla libertà di religione o di credo, per affrontare le questioni relative allo Stato di diritto, come la lotta alla corruzione, un ambiente libero e sicuro per i giornalisti indipendenti e la società civile, fra cui i difensori dei diritti umani, e integrare le considerazioni in materia di diritti umani nel più ampio partenariato UE-India;

ac)

esprimere profonda preoccupazione in merito alla modifica della legge indiana sulla cittadinanza che, secondo l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha natura fondamentalmente discriminatoria nei confronti dei musulmani e crea pericolose divisioni; esortare l'India a garantire il diritto di praticare e diffondere liberamente la religione di propria scelta, come sancito dall'articolo 25 della sua Costituzione; adoperarsi per eliminare e scoraggiare l'incitamento all'odio, che istiga alla discriminazione o alla violenza, che generano a loro volta un ambiente tossico, in cui episodi di intolleranza e violenza nei confronti delle minoranze religiose possono verificarsi restando impuniti; condividere le migliori prassi in merito alla formazione delle forze di polizia in materia di tolleranza e norme internazionali sui diritti umani; riconoscere il legame tra le leggi anti-conversione e la violenza contro le minoranze religiose, in particolare le comunità cristiane e musulmane;

ad)

incoraggiare l'India, in quanto membro del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, a dare seguito a tutte le raccomandazioni del suo processo universale di riesame periodico, ad accettare e agevolare le visite dei relatori speciali delle Nazioni Unite e a collaborare strettamente con essi, in particolare il relatore speciale delle Nazioni Unite per la promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione, il relatore speciale delle Nazioni Unite per la libertà di riunione pacifica e di associazione e il relatore speciale delle Nazioni Unite per le esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, per il monitoraggio degli sviluppi nello spazio civico e dei diritti e delle libertà fondamentali, nel quadro del suo impegno a stimolare una vera partecipazione e il coinvolgimento effettivo della società civile nella promozione e nella protezione dei diritti umani;

ae)

affrontare la situazione dei diritti umani e le sfide cui deve far fronte la società civile, in particolare le preoccupazioni espresse dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e dai relatori speciali delle Nazioni Unite, nel suo dialogo con le autorità indiane, anche a livello di vertice; incoraggiare l'India, in quanto più grande democrazia al mondo, a dimostrare il proprio impegno a rispettare, proteggere e far pienamente applicare i diritti costituzionalmente garantiti della libertà di espressione per tutti, anche online, di riunione pacifica e di associazione, anche in relazione alle recenti proteste su larga scala degli agricoltori, nonché della libertà di religione e di credo; invitare l'India a garantire un ambiente sicuro per il lavoro e a tutelare e garantire i diritti e le libertà fondamentali dei difensori dei diritti umani, degli ambientalisti, dei giornalisti e di altri attori della società civile, senza pressioni politiche o economiche, e a cessare di invocare le leggi contro la sedizione e il terrorismo come mezzo per limitarne le legittime attività, anche nello Jammu e Kashmir, a porre fine alle restrizioni generalizzate dell'accesso a Internet, a rivedere le leggi al fine di evitare il loro eventuale uso improprio per mettere a tacere il dissenso e a modificare le leggi che favoriscono la discriminazione, nonché ad agevolare l'accesso alla giustizia e a garantire l'assunzione di responsabilità per le violazioni dei diritti umani; affrontare la questione degli effetti dannosi della legge in materia di regolamentazione dei contributi esteri sulle organizzazioni della società civile;

af)

esortare l'India ad adottare ulteriori misure per prevenire la violenza e le discriminazioni fondate sul genere e indagare su di esse e per promuovere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne; affrontare la questione della crescente violenza contro le donne e le ragazze in India incoraggiando indagini accurate sui reati violenti commessi nei loro confronti, anche mediante la formazione degli agenti affinché tengano conto delle circostanze traumatiche nello svolgimento di operazioni di polizia e indagini, nonché istituendo un meccanismo efficace di monitoraggio per supervisionare l'attuazione delle leggi relative alla violenza sessuale contro donne e ragazze, velocizzando le procedure legali e migliorando la protezione delle vittime;

ag)

affrontare il problema della dilagante discriminazione basata sulla casta e l'importante questione di garantire alle comunità Adivasi i loro diritti a norma della legge sui diritti forestali;

ah)

ricordare che da lungo tempo l'UE si oppone, in ragione dei suoi principi, alla pena di morte e ribadire il suo appello all'India a favore dell'introduzione di una moratoria sulla pena di morte in vista dell'obiettivo dell'abolizione definitiva della pena capitale;

ai)

riconoscere il processo indiano di sviluppo di un piano d'azione nazionale in materia di imprese e diritti umani per attuare pienamente i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, ricordando la responsabilità incombente a tutte le imprese di rispettare i diritti umani nelle proprie catene del valore, e sollecitare sia l'UE sia l'India a partecipare attivamente ai negoziati in corso relativi a un trattato vincolante delle Nazioni Unite sulla responsabilità delle imprese in materia di diritti umani;

aj)

esortare l'India a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e il relativo protocollo facoltativo e la Convenzione delle Nazioni Unite per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate;

ak)

esortare l'India a sostenere ulteriormente gli sforzi della giustizia internazionale firmando lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI);

al)

esortare l'India a continuare, come da sua tradizione, a garantire protezione alle persone che fuggono da violenze e persecuzioni fino a che non si verifichino le condizioni per un rimpatrio volontario, sicuro e dignitoso e ad adottare tutte le misure necessarie per eliminare il rischio di apolidia per le comunità in India;

am)

ribadire l'importanza di impegnarsi quanto prima in un dialogo regolare UE-India in materia di diritti umani, in linea con l'impegno assunto nel quadro della tabella di marcia UE-India e in linea con l'intenzione condivisa di riprendere le riunioni dopo otto anni dallo svolgimento dell'ultima di tali riunioni, in quanto si tratta di un'importante opportunità per entrambe le parti di discutere e risolvere le questioni in sospeso in materia di diritti umani; elevare il dialogo a livello centrale e adoperarsi per renderlo significativo mediante una partecipazione ad alto livello, stabilendo impegni, criteri e parametri di riferimento concreti per i progressi, affrontando i singoli casi e agevolando un dialogo UE-India a livello di società civile in vista del dialogo intergovernativo; chiedere al SEAE di informare regolarmente il Parlamento in merito ai risultati conseguiti;

Commercio per la sostenibilità e la prosperità

an)

ricordare che gli scambi commerciali UE-India hanno registrato un aumento di oltre il 70 % tra il 2009 e il 2019 e che è nell'interesse comune promuovere legami economici più saldi; riconoscere che l'India rappresenta una solida alternativa per un'UE che intende diversificare le proprie catene di approvvigionamento e che l'Unione europea è il principale partner commerciale dell'India nel settore agroalimentare;

ao)

cogliere l'opportunità offerta dalla riunione dei leader UE-India per affrontare apertamente e al più alto livello la cooperazione in materia di commercio e investimenti basata sui valori; ribadire la disponibilità dell'UE a valutare l'avvio di negoziati per un accordo autonomo sulla protezione degli investimenti, che garantirebbe una maggiore certezza del diritto per gli investitori da ambo le parti e rafforzerebbe ulteriormente le relazioni commerciali bilaterali; adoperarsi per il conseguimento di obiettivi comuni e reciprocamente vantaggiosi in tali settori, che possano contribuire alla crescita economica e all'innovazione e siano conformi ai diritti umani universali e contribuiscano al rispetto di questi ultimi, compresi i diritti del lavoro, così come alla promozione della lotta ai cambiamenti climatici e al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030;

ap)

sfruttare al meglio l'impegno dell'India a favore del multilateralismo e di un ordine commerciale internazionale basato su regole; promuovere il ruolo decisivo dell'India nel quadro degli sforzi in atto per riformare l'Organizzazione mondiale del commercio;

aq)

valutare in che misura il mandato negoziale della Commissione debba essere aggiornato se l'obiettivo è la conclusione di un accordo sugli scambi e la cooperazione che includa disposizioni ambiziose su un capitolo applicabile relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile in linea con l'accordo di Parigi, nonché adeguate disposizioni in materia di diritti e doveri degli investitori e diritti umani; garantire negoziati costruttivi pur rimanendo consapevoli dei diversi livelli di ambizione delle due parti; basarsi, a tale riguardo, sull'evoluzione incoraggiante della posizione delle autorità indiane in merito alla loro disponibilità a includere disposizioni in materia di commercio e sviluppo sostenibile in un futuro accordo;

Resilienza attraverso partenariati settoriali

ar)

concludere i negoziati su un partenariato per la connettività con l'India; sostenere tale partenariato in particolare fornendo prestiti e garanzie per investimenti sostenibili in progetti di carattere bilaterale e multilaterale in materia di infrastrutture verdi e digitali in India tramite enti pubblici e privati dell'UE, quali la Banca europea per gli investimenti (BEI) e il nuovo strumento di finanziamento esterno, in linea con il potenziale illustrato nella strategia UE-Asia in materia di connettività; esplorare le sinergie tra la cooperazione UE-India e quella con i paesi dell'Asia meridionale e il coordinamento di varie strategie di connettività;

as)

garantire che le iniziative in materia di connettività siano basate su norme sociali, ambientali e fiscali e sui valori di sostenibilità, trasparenza, inclusività, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani e reciprocità e che siano pienamente coerenti con la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e i relativi strumenti giuridici, compreso l'accordo di Parigi;

at)

riconoscere le competenze dell'India nella gestione delle catastrofi naturali; intensificare la cooperazione con l'India per migliorare la preparazione della regione alle catastrofi naturali, anche attraverso il partenariato nel contesto della coalizione per infrastrutture resilienti ai disastri, uno sforzo multilaterale per ampliare la ricerca e la condivisione delle conoscenze nei settori relativi alla gestione dei rischi infrastrutturali;

au)

migliorare la cooperazione nell'ambito della mobilità sostenibile tramite misure concrete, quali l'ulteriore sviluppo delle infrastrutture di trasporto elettriche e investimenti in progetti ferroviari; sottolineare l'importanza vitale delle ferrovie per ridurre la congestione e l'inquinamento delle grandi aree urbane, conseguire gli obiettivi climatici e garantire la resilienza delle catene di approvvigionamento fondamentali anche durante le crisi;

av)

sostenere l'ulteriore cooperazione in relazione alle sfide derivanti dalla rapida urbanizzazione, anche attraverso lo scambio di conoscenze e migliori pratiche mediante piattaforme condivise e la cooperazione fra le città, nonché tramite la cooperazione in materia di città intelligenti e un sostegno finanziario continuo ai progetti per i trasporti urbani in India attraverso la BEI;

aw)

ricordare il ruolo dell'India quale maggiore produttore di farmaci, medicinali generici e vaccini, in particolare nel contesto dell'attuale crisi sanitaria mondiale; incoraggiare le imprese comuni a garantire l'accesso universale ai vaccini contro la COVID-19; puntare alla leadership UE-India nella promozione della salute quale bene pubblico mondiale, in particolare sostenendo iniziative multilaterali, compresa la COVAX, e contribuire a garantire l'accesso universale ai vaccini, in particolare nei paesi a basso reddito, in particolare collaborando nelle pertinenti sedi internazionali;

ax)

innalzare il livello di ambizione della cooperazione bilaterale e multilaterale fra l'UE e l'India in materia di cambiamento climatico, segnatamente accelerando la crescita verde e una transizione giusta e sicura verso l'energia pulita, raggiungendo la neutralità climatica e aumentando l'ambizione dei contributi stabiliti a livello nazionale; mantenere una leadership globale comune a sostegno dell'accordo di Parigi e concentrarsi sull'attuazione dell'agenda per le energie pulite e rinnovabili e per l'economia circolare;

ay)

ribadire un impegno congiunto, come due importanti responsabili di emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale, a favore di sforzi maggiormente coordinati per la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici; prendere atto della leadership dell'India nel campo delle energie rinnovabili e dei progressi compiuti attraverso il partenariato UE-India per l'energia pulita e il clima; incoraggiare gli investimenti e la cooperazione per compiere ulteriori progressi nell'ambito della mobilità elettrica, della refrigerazione sostenibile, delle tecnologie per le batterie di prossima generazione, della produzione distribuita di energia elettrica e della transizione giusta in India; avviare una discussione e valutare una cooperazione strategica nel campo delle terre rare; intensificare l'attuazione del partenariato per la gestione sostenibile dell'acqua;

az)

promuovere un'agenda comune ambiziosa e un'azione globale in materia di biodiversità, anche in vista della Conferenza delle Parti della Convenzione sulla diversità biologica (COP 15) di maggio 2021;

ba)

adoperarsi per una condivisione della leadership nella definizione e promozione di norme internazionali nell'economia digitale basate su una digitalizzazione sostenibile e responsabile e su un ambiente TIC fondato sullo Stato di diritto e sui diritti umani, affrontando nel contempo le minacce alla cibersicurezza e tutelando i diritti e le libertà fondamentali, compresa la protezione dei dati personali;

bb)

rafforzare le ambizioni dell'UE in materia di connettività digitale con l'India nel contesto della strategia dell'Unione per la trasformazione digitale; collaborare con l'India allo sviluppo e all'uso delle tecnologie fondamentali, tenendo conto delle grandi implicazioni strategiche e di sicurezza che tali nuove tecnologie portano con sé; investire in un partenariato nei servizi digitali e nello sviluppo di un'intelligenza artificiale responsabile e basata sui diritti umani; accogliere con favore gli sforzi dell'India verso un livello di protezione dei dati personali elevato, simile a quello garantito dal GDPR; sottolineare i vantaggi reciproci derivanti da una più intensa cooperazione in tale settore; incoraggiare un'ulteriore convergenza fra i quadri normativi per garantire un elevato livello di protezione dei dati personali e della vita privata, anche mediante eventuali decisioni in materia di adeguatezza dei dati, al fine di agevolare flussi di dati transfrontalieri sicuri, consentendo in tal modo una più stretta collaborazione in particolare nel settore delle TIC e dei servizi digitali; osservare che un allineamento fra la regolamentazione indiana e quella europea in materia di dati faciliterebbe significativamente la cooperazione reciproca, il commercio e la trasmissione sicura di informazioni e competenze; adoperarsi per una replica con l'India degli accordi dell'UE sul roaming mobile internazionale;

bc)

ricordare che lo sviluppo del settore digitale è fondamentale per la sicurezza e deve includere la diversificazione della catena di approvvigionamento dei produttori di apparecchiature attraverso la promozione di architetture di rete aperte e interoperabili e partenariati per la digitalizzazione con i partner che condividono i valori dell'UE e utilizzano la tecnologia nel rispetto dei diritti fondamentali;

bd)

adottare misure efficaci per facilitare la mobilità tra l'UE e l'India, anche per i migranti, gli studenti, i lavoratori altamente qualificati e gli artisti, tenendo conto della disponibilità di competenze e delle esigenze del mercato del lavoro dell'UE e dell'India; riconoscere il notevole bacino di talenti di cui sia l'India che l'UE dispongono nei settori della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale, nonché il comune interesse a sviluppare una cooperazione e competenze di alto livello in tali ambiti;

be)

considerare gli scambi interpersonali come una delle dimensioni principali del partenariato strategico; chiedere un partenariato più profondo nei settori dell'istruzione pubblica, della ricerca e degli scambi culturali; invitare gli Stati membri dell'UE e l'India a investire soprattutto nelle capacità e nella leadership dei giovani e a garantirne una significativa inclusione nella vita politica ed economica; promuovere la partecipazione dell'India, in particolare degli studenti e dei giovani professionisti indiani, a programmi dell'UE quali Orizzonte Europa, il Consiglio europeo della ricerca, le borse di ricerca Marie Sklodowska-Curie e gli scambi interpersonali nell'ambito dell'istruzione e della cultura; promuovere, a tale riguardo, il programma Erasmus+ e garantire la partecipazione paritetica di studentesse, scienziate, ricercatrici e professioniste a tali programmi; proseguire la stretta cooperazione in materia di ricerca e innovazione, anche nelle tecnologie digitali incentrate sulla persona e basate sull'etica, incoraggiando al contempo il rafforzamento dell'alfabetizzazione e delle competenze digitali;

bf)

esplorare ulteriormente le possibilità di una collaborazione ampia nel quadro del G20 in materia di politiche sociali e occupazionali, quali la protezione sociale, il salario minimo, la partecipazione femminile al mercato del lavoro, la creazione di posti di lavoro dignitosi e la salute e la sicurezza sul lavoro; collaborare all'eliminazione del lavoro minorile sostenendo l'applicazione e il monitoraggio del rispetto delle Convenzioni dell'ILO nn. 138 (Convenzione sull'età minima per l'assunzione all'impiego) e 182 (Convenzione relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile), ratificate dall'India nel giugno 2017;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

(1)  https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/15/joint-statement-15th-eu-india-summit-15-july-2020/

(2)  Testi approvati, P9_TA(2021)0012.

(3)  Testi approvati, P9_TA(2021)0016.

(4)  GU C 337 del 20.9.2018, pag. 48.

(5)  GU C 174 E del 14.7.2005, pag. 179.

(6)  GU C 227 E del 21.9.2006, pag. 589.

(7)  GU C 58 del 15.2.2018, pag. 109.

(8)  GU C 261 E del 10.9.2013, pag. 34.

(9)  GU C 215 del 19.6.2018, pag. 202.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Martedì 27 aprile 2021

15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 506/119


P9_TA(2021)0116

Richiesta di revoca dell'immunità di Filip De Man

Decisione del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Filip De Man (2020/2271(IMM))

(2021/C 506/18)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Filip De Man, trasmessa con lettera in data 30 ottobre 2020 dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Bruxelles, nel quadro di un procedimento penale, e comunicata in Aula il 14 dicembre 2020,

vista la rinuncia di Filip De Man ad essere ascoltato, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

visti l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

visto l'articolo 59 della Costituzione del Regno del Belgio,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013 e 19 dicembre 2019 (1),

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A9-0134/2021),

A.

considerando che il procuratore generale presso la Corte d'appello di Bruxelles ha trasmesso una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Filip De Man, deputato al Parlamento europeo eletto per il Regno del Belgio, in relazione a un incidente stradale con danni materiali, con l'aggravante del reato di fuga, che egli avrebbe provocato il 1o maggio 2019;

B.

considerando che Filip De Man è stato accusato di aver urtato uno spartitraffico il 1o maggio 2019 a Vilvoorde, dopodiché non si sarebbe fermato ma avrebbe proseguito verso la sua abitazione; che, in base alle constatazioni della polizia, frammenti del veicolo del deputato erano sparsi sulla strada e che erano visibili a terra tracce dal luogo dell'incidente fino al domicilio del deputato; che, a seguito di numerose convocazioni, Filip De Man ha finalmente potuto essere ascoltato dalla polizia giudiziaria e che, in tale occasione, ha dichiarato di aver effettivamente abbattuto il palo di cemento e di non essersi potuto fermare a causa dell'assembramento che si era formato in strada;

C.

considerando che il presunto reato rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 33 della legge belga sulla polizia stradale del 16 marzo 1968 e che è passibile di una pena detentiva da quindici giorni a sei mesi e di un'ammenda compresa tra 200 EUR e 2 000 EUR;

D.

considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un «accusato» (2);

E.

considerando che, in virtù dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese e, sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario;

F.

considerando che l'articolo 59, primo comma, della Costituzione del Regno del Belgio prevede che, salvo in caso di flagranza di reato, nessun membro di una delle due Camere può, nel corso del mandato, essere rinviato o citato a giudizio in materia penale dinanzi a un organo giurisdizionale, né essere arrestato se non con l'autorizzazione della Camera di cui è membro;

G.

considerando che spetta unicamente al Parlamento decidere se revocare o meno l'immunità in un determinato caso; che il Parlamento può ragionevolmente tener conto della posizione del deputato per adottare la decisione di revocarne o meno l'immunità (3);

H.

considerando che il presunto reato non ha alcun nesso diretto o palese con l'esercizio delle funzioni di deputato al Parlamento europeo da parte di Filip De Man, né costituisce un'opinione o un voto espressi nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

I.

considerando che, nella fattispecie, il Parlamento non ha trovato prove di fumus persecutionis, vale a dire il sospetto sufficientemente serio e circostanziato che all'origine dell'azione penale vi sia l'intento di ledere politicamente il deputato interessato;

1.

decide di revocare l'immunità di Filip De Man;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente del Regno del Belgio e a Filip De Man.

(1)  sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

(2)  Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, Briois/Parlamento, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.

(3)  Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440.


15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 506/121


P9_TA(2021)0117

Richiesta di revoca dell'immunità di Zdzisław Krasnodębski

Decisione del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Zdzisław Krasnodębski (2020/2224(IMM))

(2021/C 506/19)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Zdzisław Krasnodębski, in data 9 settembre 2020, presentata dal Presidente della X sezione penale del tribunale distrettuale di Varsavia-Śródmieście a Varsavia, nel quadro di un procedimento penale avviato nei suoi confronti mediante una querela, e comunicata in Aula il 22 ottobre 2020,

avendo ascoltato Zdzisław Krasnodębski, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013 e 19 dicembre 2019 (1),

visto l'articolo 105, paragrafi 2 e 5, della Costituzione della Repubblica di Polonia,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A9-0132/2021),

A.

considerando che il 23 gennaio 2020 il Presidente della X sezione penale del tribunale distrettuale di Varsavia-Śródmieście, in Polonia, ha trasmesso una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Zdzisław Krasnodębski che gli era stata presentata da un privato per via di talune dichiarazioni rilasciate da Zdzisław Krasnodębski durante un'intervista radiofonica in data 1o febbraio 2019; che il 19 febbraio 2020 la X sezione penale del tribunale distrettuale di Varsavia-Śródmieście è stata informata riguardo all'esistenza di una questione di competenza dell'autorità a norma dell'articolo 9, paragrafi 1 e 12, del suo regolamento, che incide quindi sulla ricevibilità della richiesta; che il 18 maggio 2020 il tribunale ha richiesto chiarimenti al Procuratore generale e che l'8 settembre 2020 quest'ultimo ha presentato la sua posizione, secondo la quale, in una querela in cui non partecipa il Procuratore l'organo competente a presentare la richiesta di un ricorrente privato relativa alla revoca dell'immunità è il tribunale, conformemente a quanto disposto all'articolo 9, paragrafi 1 e 12, del regolamento del Parlamento europeo e il concetto di «autorità competente» deve essere interpretato alla luce dell'articolo 9, paragrafo 12, del regolamento; che la richiesta di revoca dell'immunità parlamentare è stata comunicata dalle autorità giudiziarie conformemente all'articolo 9, paragrafo 12, del suo regolamento, che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del suo regolamento, ogni richiesta volta a revocare l'immunità di un deputato deve essere presentata da «un'autorità competente di uno Stato membro» e che i due concetti non sono identici;

B.

considerando che la querela contro Zdzisław Krasnodębski è stata inizialmente presentata dinanzi al tribunale distrettuale del quartiere Krowodrza di Cracovia il 6 maggio 2019; che il 18 ottobre 2019, il summenzionato tribunale, agendo d'ufficio, dopo aver accertato che la registrazione della trasmissione alla quale aveva partecipato Zdzisław Krasnodębski era avvenuta presso uno studio radiofonico di Varsavia e non di Cracovia, ha statuito la propria incompetenza territoriale e ha deferito la questione al tribunale distrettuale di Varsavia-Śródmieście a Varsavia;

C.

considerando che il 1o febbraio 2019, nel corso di una trasmissione radiofonica mattutina su una stazione radiofonica, Zdzisław Krasnodębski ha fatto riferimento al ricorrente privato con epiteti quali «l'avvocato sconosciuto» e «gangster» e ha affermato che egli «muove accuse a destra e a manca»;

D.

considerando che, con tali affermazioni, Zdzisław Krasnodębski avrebbe diffamato pubblicamente il ricorrente privato e così facendo gli avrebbe fatto subire una perdita di fiducia, che è invece fondamentale per la sua attività economica, e lo avrebbe esposto a umiliazione pubblica, un reato che può essere perseguito mediante accusa privata ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 2 del codice penale polacco;

E.

considerando che l'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea dispone che i membri del Parlamento europeo non possano essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;

F.

considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

G.

considerando che conformemente all'articolo 105, paragrafi 2 e 5, della Costituzione polacca, dal giorno in cui sono annunciati i risultati elettorali fino al giorno in cui termina il suo mandato, un deputato non può essere chiamato a rispondere penalmente senza l'autorizzazione del Sejm (camera bassa del Parlamento) e non può essere detenuto o arrestato senza l'autorizzazione del Sejm, tranne nei casi in cui il deputato sia fermato in flagranza di reato o in cui la sua detenzione è necessaria per garantire l'adeguato svolgimento del procedimento;

H.

considerando che le presunte azioni non si riferiscono a opinioni o voti espressi da Zdzisław Krasnodębski nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

I.

considerando che, nella fattispecie, il Parlamento non ha riscontrato alcuna prova di fumus persecutionis, vale a dire elementi di fatto indicanti che i procedimenti giudiziari in questione sono stati intentati al fine di arrecare pregiudizio all'attività politica del deputato nel suo ruolo di deputato al Parlamento europeo;

J.

considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un «accusato» (2);

K.

considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti giudiziari relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato;

1.

decide di revocare l'immunità di Zdzisław Krasnodębski;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità della Repubblica di Polonia e a Zdzisław Krasnodębski.

(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

(2)  Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, Briois/Parlamento, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.


15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 506/123


P9_TA(2021)0118

Richiesta di revoca dell'immunità di Ioannis Lagos

Decisione del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Ioannis Lagos (2020/2240(IMM))

(2021/C 506/20)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Ioannis Lagos, trasmessa il 23 ottobre 2020 dal procuratore della Corte di cassazione della Repubblica ellenica, nel quadro dell'esecuzione delle sentenze di condanna a suo carico nn. 2425, 2473, 2506, 2644/2020 della Corte d'appello di Atene (prima sezione penale composta da tre giudici), e comunicata in Aula l'11 novembre 2020,

avendo ascoltato Ioannis Lagos, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013 e 19 dicembre 2019 (1),

visto l'articolo 62 della Costituzione della Repubblica ellenica,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A9-0136/2021),

A.

considerando che il procuratore competente per la procedura in esame ha chiesto la revoca dell'immunità di Ioannis Lagos, deputato al Parlamento europeo, al fine di poter dare esecuzione alla sentenza di condanna a suo carico che prevede una pena di reclusione complessiva di tredici (13) anni e otto (8) mesi e una sanzione cumulativa di milletrecento (1 300) euro per aver commesso un reato e due illeciti penali di minore gravità;

B.

considerando che l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

C.

considerando che Ioannis Lagos è stato eletto al Parlamento europeo il 2 luglio 2019 e che la richiesta di revoca dell'immunità riguarda fatti e un rinvio a giudizio anteriori all'acquisizione dello status di deputato al Parlamento europeo e, di conseguenza, dell'immunità in qualità di deputato al Parlamento europeo;

D.

considerando che, a norma dell'articolo 62 della Costituzione della Repubblica ellenica, nessun deputato può, nel corso del suo mandato, essere perseguito, arrestato, incarcerato o soggetto ad altre misure privative della libertà senza l'autorizzazione della Camera dei deputati;

E.

considerando che Ioannis Lagos è stato dichiarato colpevole a) del reato di appartenenza a un'organizzazione criminale e direzione di tale organizzazione (articolo 187, paragrafi 1 e 3, del codice penale), commesso ad Atene dal 2008 ad oggi, b) del reato di semplice detenzione di arma (legge n. 2168/1993), dopo modifica autorizzata del capo d'accusa, prima reato di detenzione qualificata di arma, commesso a Perama (Attica) il 30 settembre 2013, e c) del reato di infrazione della legge n. 456/1976 relativa ai lanciarazzi e ai fuochi d'artificio, commesso a Perama (Attica) il 29 settembre 2013;

F.

considerando che la sentenza di condanna della Corte d'appello di Atene è immediatamente esecutiva, giacché la Corte ha ritenuto che il ricorso presentato contro la sentenza non aveva effetto sospensivo;

G.

considerando che la commissione giuridica ha preso atto dei documenti trasmessi ai suoi membri da Ioannis Lagos a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento e dallo stesso ritenuti pertinenti ai fini della procedura;

H.

considerando che l'esecuzione della sentenza di condanna non riguarda opinioni o voti espressi da Ioannis Lagos nell'esercizio delle sue funzioni, conformemente all'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

I.

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 8, del regolamento la commissione giuridica in nessun caso si pronuncia sulla colpevolezza o meno del deputato né sull'opportunità o meno di perseguire penalmente le opinioni o gli atti che gli sono attribuiti, anche qualora l'esame della richiesta abbia fornito alla commissione giuridica una conoscenza approfondita del merito della questione;

J.

considerando che non spetta al Parlamento europeo mettere in discussione i meriti dei sistemi giuridici e giudiziari nazionali;

K.

considerando che il Parlamento europeo non ha alcuna competenza per valutare o mettere in discussione la giurisdizione delle autorità giudiziarie nazionali incaricate dei procedimenti penali in esame;

L.

considerando che Ioannis Lagos fa parte di un gruppo di persone che sono state in maniera analoga condannate dalla Corte d'appello di Atene a una pena detentiva di diversi anni per le violazioni in questione, con l'unica differenza che egli gode attualmente dell'immunità in quanto deputato al Parlamento europeo;

M.

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, l'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri;

N.

considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti penali relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato;

O.

considerando che i fatti incriminati non hanno alcun impatto chiaro o diretto sull'esercizio, da parte di Ioannis Lagos, delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo;

P.

considerando che i fatti incriminati sono accaduti prima della sua elezione al Parlamento europeo; che, pertanto, non si può affermare che il procedimento giudiziario che ha avuto inizio nel 2014 sia stato avviato con l'intenzione di ostacolare la futura attività politica di Ioannis Lagos in qualità di deputato al Parlamento europeo, quando il suo status di deputato al Parlamento europeo era ancora ipotetico e futuro;

Q.

considerando che, nella fattispecie, il Parlamento non ha potuto constatare l'esistenza di fumus persecutionis, cioè elementi di fatto che indichino che le azioni giudiziarie in questione siano state intentate al fine di arrecare nocumento all'attività politica del deputato e, pertanto, del Parlamento europeo;

1.

decide di revocare l'immunità di Ioannis Lagos;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente al procuratore della Corte di cassazione della Repubblica ellenica e a Ioannis Lagos.

(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.)


15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 506/125


P9_TA(2021)0119

Richiesta di revoca dell'immunità di Ioannis Lagos

Decisione del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Ioannis Lagos (2020/2219(IMM))

(2021/C 506/21)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Ioannis Lagos, trasmessa il 2 ottobre 2020 dal procuratore presso la Corte suprema di Grecia, in relazione ad eventuali atti di accusa penali da parte del procuratore presso il Tribunale di prima istanza di Atene (fascicolo: ABM PB2020/65) e annunciata in Aula il 19 ottobre 2020,

avendo ascoltato Ioannis Lagos, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

visti l'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013 e 19 dicembre 2019 (1),

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A9-0135/2021),

A.

considerando che il procuratore della Corte suprema di Grecia ha presentato una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Ioannis Lagos alla luce di alcuni atti commessi da Ioannis Lagos durante un intervento al Parlamento europeo il 29 gennaio 2020;

B.

considerando che Ioannis Lagos è stato accusato di aver profanato il simbolo nazionale della Turchia durante la discussione in Aula del 29 gennaio 2020 sulla situazione migratoria presso la frontiera greco-turca e la risposta comune dell'UE;

C.

considerando che la profanazione di un simbolo nazionale costituisce un reato ai sensi (1) dell'articolo 1, paragrafo 1, della legge 927/1979, quale attuata dalla legge 4285/2014 e (2) dell'articolo 155, in combinato disposto con gli articoli 1, 12, 14, 26, 27, 51, 53, 57 e 79 del Codice penale greco;

D.

considerando che l'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato, ma una garanzia di indipendenza del Parlamento, in quanto istituzione, e dei suoi membri;

E.

considerando, in primo luogo, che il Parlamento non può essere assimilato a un tribunale e, in secondo luogo, che nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, un deputato al Parlamento europeo non può essere considerato un «accusato» (2);

F.

considerando che l'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea dispone che i membri del Parlamento europeo non possano essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;

G.

considerando che Ioannis Lagos ha agito durante una sessione plenaria del Parlamento europeo, all'interno delle sedi in cui si stava svolgendo la seduta plenaria stessa, nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo;

H.

considerando che Ioannis Lagos ha quindi agito nel quadro dei suoi doveri di deputato e del suo lavoro al Parlamento europeo;

1.

decide di non revocare l'immunità di Ioannis Lagos;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica ellenica e a Ioannis Lagos.

(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.)

(2)  Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, Briois/Parlamento, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.


15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 506/127


P9_TA(2021)0130

Accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio

Decisione del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sulla conclusione di un accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (2020/2272(ACI))

(2021/C 506/22)

Il Parlamento europeo,

vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 9 dicembre 2020, che approva il progetto di accordo interistituzionale che istituisce un registro per la trasparenza obbligatorio,

visto il progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio («l'accordo»),

visto l'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del trattato sull'Unione europea (TUE),

visto l'articolo 295 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto il progetto di dichiarazione politica del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea in occasione dell'adozione di un accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio («dichiarazione politica»),

visto l'accordo interistituzionale, del 16 aprile 2014, tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sul registro per la trasparenza per le organizzazioni e i lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione europea («l'accordo del 2014») (1),

vista la proposta presentata dalla Commissione il 28 settembre 2016 relativa a un accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio (COM(2016)0627),

visto il mandato negoziale del Parlamento europeo sulla proposta presentata dalla Commissione il 28 settembre 2016 relativa a un accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio, approvato dalla Conferenza dei presidenti il 15 giugno 2017,

vista la sua risoluzione del 14 settembre 2017 sulla trasparenza, la responsabilità e l'integrità nelle istituzioni dell'UE (2),

visto il nuovo pacchetto di strumenti per la trasparenza per i deputati, approvato dalla Conferenza dei presidenti il 27 luglio 2018,

vista la sua decisione del 31 gennaio 2019 sulle modifiche al regolamento del Parlamento che riguardano il titolo I, capitoli 1 e 4, il titolo V, capitolo 3, il titolo VII, capitoli 4 e 5, il titolo VIII, capitolo 1, il titolo XII, il titolo XIV e l'allegato II (3), segnatamente gli articoli 11 e 35,

visto l'articolo 148, paragrafo 1, del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A9-0123/2021),

A.

considerando che l'articolo 11, paragrafo 2, TUE, recita: «le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile»;

B.

considerando che l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di COVID-19 ha comportato l'emergere di nuove forme di interazione tra i rappresentanti di interessi e i decisori politici;

C.

considerando che l'Unione erogherà, in varie forme, volumi di sostegno finanziario senza precedenti agli Stati membri al fine di contrastare le conseguenze della pandemia e che qualsivoglia decisione ad esso correlata deve essere presa in piena trasparenza, assicurando la piena responsabilità da parte dei decisori politici dell'Unione;

D.

considerando che i cittadini dovrebbero riporre la massima fiducia possibile nelle istituzioni dell'Unione; che, affinché possa sussistere, tale fiducia deve essere sostenuta dalla percezione che la rappresentanza degli interessi è vincolata da norme etiche elevate e che i loro rappresentanti a livello di Unione, i commissari e i funzionari dell'Unione sono indipendenti, trasparenti e responsabili; che un organo indipendente comune alle istituzioni dell'Unione potrebbe contribuire in futuro all'istituzione di un quadro etico comune per i funzionari dell'Unione che disciplini le loro interazioni con i rappresentanti di interessi; che l'aderenza dei richiedenti e delle persone registrate ai valori dell'Unione e alle norme etiche generali dovrebbe essere presa in considerazione, se del caso, nel contesto del funzionamento del registro per la trasparenza;

E.

considerando che le singole misure istituzionali che attuano l'accordo sono adottate dal Parlamento a vari livelli e spaziano dall'adozione di norme di attuazione da parte dell'Ufficio di presidenza alla modifica del regolamento;

F.

considerando che, ai sensi dell'accordo, ciascuna delle tre istituzioni firmatarie conviene di adottare decisioni individuali che conferiscono al consiglio di amministrazione del registro (il «consiglio di amministrazione») e al segretariato del registro (il «segretariato») il potere di adottare decisioni a suo nome conformemente all'articolo 9 e all'articolo 15, paragrafo 2, dell'accordo;

Finalità e ambito di applicazione

1.

accoglie con favore l'accordo quale ulteriore passo verso il rafforzamento delle norme per una rappresentanza di interessi etica; ricorda tuttavia che, a norma dell'articolo 295 TFUE, le istituzioni possono solo definire le modalità della loro cooperazione e devono pertanto fare affidamento sui loro poteri di auto-organizzazione al fine di creare obblighi de facto che impongano alle parti terze di aderire al registro; ribadisce che da tempo sostiene l'istituzione del registro per la trasparenza mediante un atto legislativo, quale unica forma per vincolare giuridicamente le parti terze;

2.

insiste affinché, in linea con la dichiarazione politica, le istituzioni si impegnino a favore di un approccio coordinato per il rafforzamento della cultura comune della trasparenza al fine di migliorare e rafforzare ulteriormente l'etica della rappresentanza di interessi; pone l'accento sul loro obbligo, derivante dall'accordo nonché dall'articolo 13, paragrafo 2, TUE, di praticare una leale cooperazione reciproca nello sviluppo del quadro comune e sottolinea che, pertanto, le istituzioni dovrebbero mirare al massimo livello di impegno possibile; sottolinea che le misure cui si fa riferimento nell'accordo rappresentano un punto di partenza minimo e potrebbero essere ulteriormente ampliate in caso di sostegno politico e in considerazione dei limiti costituzionali e giuridici esistenti per gli accordi interistituzionali;

3.

ribadisce la necessità di proseguire il dialogo interistituzionale al fine di istituire il registro per la trasparenza sulla base di un atto giuridicamente vincolante di diritto derivato dell'Unione;

4.

propone che la Conferenza sul futuro dell'Europa esamini la possibilità di istituire una base giuridica autonoma che consenta ai colegislatori di adottare atti legislativi dell'Unione conformemente alla procedura legislativa ordinaria, al fine di imporre norme etiche vincolanti ai rappresentanti di interessi nelle loro interazioni con le istituzioni dell'Unione;

5.

si compiace del fatto che lo status del Consiglio dell'Unione europea sia passato da quello di osservatore a quello di parte contraente ufficiale dell'accordo; rileva tuttavia che la sua partecipazione si limita alle riunioni con i più alti funzionari e, esclusivamente mediante programmi volontari, alle riunioni dei rappresentanti permanenti e dei rappresentanti permanenti aggiunti durante la loro presidenza e nei sei mesi che la precedono; insiste sul fatto che, ai fini della credibilità del quadro comune, tutti i rappresentanti permanenti dovrebbero parteciparvi attivamente per mezzo dei loro programmi volontari, continuare ad applicare tali programmi dopo la fine della loro presidenza ed estenderli, per quanto possibile, ad altri funzionari;

6.

sottolinea che nel corso del processo negoziale la Commissione non ha assunto alcun impegno sostanziale aggiuntivo relativamente al quadro comune; si rammarica in particolare del fatto che, per quanto riguarda l'ambito di applicazione personale, esso riguardi solo il personale di inquadramento superiore delle istituzioni; insiste sul fatto che qualsiasi revisione delle disposizioni in materia di condizionalità per quanto riguarda tutte e tre le istituzioni dovrebbe includere riunioni con altri membri del personale delle istituzioni, a livello di capi unità e oltre;

7.

si compiace degli impegni assunti dal Parlamento nel processo negoziale relativamente alla condizionalità e alle misure complementari per la trasparenza; ritiene che la modifica degli articoli 11 e 35 del suo regolamento abbia fornito un forte impegno in tal senso; si compiace che l'accordo preservi il diritto costituzionale dei deputati di esercitare liberamente il loro mandato;

8.

accoglie con favore la possibilità di coinvolgere le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione su base volontaria; ritiene che tale coinvolgimento debba essere incoraggiato dalle istituzioni firmatarie, in linea con il loro obbligo di promuovere l'uso del registro e di impiegarlo nella massima misura possibile; ribadisce che tale partecipazione comporterà la necessità che le istituzioni firmatarie dotino il registro di ulteriori risorse;

Attività contemplate

9.

sottolinea che l'accordo si fonda su un approccio basato sulle attività, tra cui quelle lobbistiche indirette; insiste sull'importanza di coprire tali attività, in particolare alla luce della comparsa, nel contesto della pandemia, di nuove forme di interazione dei rappresentanti di interessi con i decisori dell'Unione;

10.

accoglie con favore i chiarimenti relativi alle attività contemplate e non, comprese l'esclusione di incontri spontanei e la copertura di intermediari di paesi terzi che non godono dello status diplomatico;

11.

ritiene importante definire le riunioni con i rappresentanti di interessi che dovrebbero essere pubblicate quali riunioni pianificate in anticipo; accoglie con favore la prassi della Commissione di pubblicare anche le riunioni che si tengono in modalità diverse da quella di persona, come le riunioni in videoconferenza; insiste che anche una telefonata programmata dovrebbe essere considerata una riunione;

Condizionalità, relazione annuale e riesame

12.

è del parere che l'attuazione delle misure di condizionalità e di altre misure complementari in materia di trasparenza attraverso decisioni individuali sia un modo per rispettare le rispettive competenze organizzative interne delle tre istituzioni firmatarie; accoglie con favore, a tale proposito, il fatto che la relazione annuale sia stata estesa all'attuazione di tali misure adottate dalle istituzioni firmatarie;

13.

propone di includere nella relazione annuale informazioni sulle persone registrate che sono state indagate e alla fine rimosse dal registro per mancato rispetto del codice di condotta;

14.

accoglie con favore il riesame tempestivo e regolare delle misure di attuazione adottate a norma dell'articolo 5 dell'accordo, al fine di formulare raccomandazioni per il miglioramento e il rafforzamento di dette misure;

15.

invita le istituzioni firmatarie a condurre un'analisi degli effetti che le nuove norme di trasparenza comportano per le procedure decisionali, comprese le misure di condizionalità e di trasparenza complementari adottate dalle istituzioni nel quadro comune, e dell'incidenza di tali norme sulla percezione che i cittadini hanno nei confronti delle istituzioni dell'Unione in vista della prossima revisione del registro;

16.

sottolinea che la pubblicazione chiara e tempestiva delle misure di condizionalità e di quelle complementari in materia di trasparenza è essenziale per garantire la trasparenza per i rappresentanti di interessi e i cittadini, che è alla base della loro fiducia nei confronti del buon funzionamento del quadro comune;

Ruolo del Parlamento europeo

17.

si compiace degli impegni assunti dal Parlamento nel corso dei negoziati, in particolare per quanto riguarda la proposta «Colmare le lacune — proposte del Parlamento in materia di condizionalità» e insiste sulla necessità di attuarli pienamente e di renderli pubblici, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, dell'accordo, senza indebito ritardo;

18.

insiste sulla necessità di garantire che, in seno al Parlamento, vi sia un elevato grado di titolarità politica del processo di attuazione e revisione; suggerisce che il processo di revisione di cui all'articolo 14 dell'accordo sia elaborato e modellato in stretta collaborazione con il vicepresidente del Parlamento europeo responsabile del registro per la trasparenza;

19.

chiede specificamente che l'Ufficio di presidenza e gli altri organi pertinenti attuino prontamente le seguenti misure:

a)

stabilire un legame diretto tra la pubblicazione delle riunioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 e il registro per la trasparenza, e introdurre miglioramenti sostanziali al fine di rendere tale strumento di pubblicazione consultabile e di facile uso;

b)

stabilire un nesso diretto tra l'impronta legislativa di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo in materia di interessi finanziari e conflitti di interessi, di cui all'allegato I del suo regolamento, e il registro per la trasparenza;

c)

introdurre una norma per i funzionari del Parlamento, dal livello di capo unità a quello di Segretario generale, secondo la quale possono incontrare soltanto rappresentanti di interessi registrati;

d)

raccomandare al personale del Parlamento di incontrare persone o organizzazioni rientranti nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza solo se queste sono registrate, e di verificare sistematicamente tale requisito prima delle riunioni;

e)

sviluppare un approccio globale finalizzato a rendere obbligatoria la registrazione per chiunque partecipi in qualità di oratore a tutti gli eventi organizzati dalle commissioni o da intergruppi, quali seminari e laboratori, nonché riunioni di delegazione e rientri nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza;

f)

sviluppare un approccio globale e coerente a riguardo della co-organizzazione di eventi nei locali del Parlamento, rendendo obbligatoria la registrazione, laddove opportuno, per chiunque rientri nell'ambito di applicazione del registro per la trasparenza;

20.

invita specificamente la Conferenza dei presidenti a:

a)

adottare orientamenti al fine di sostenere i relatori, i relatori ombra e i presidenti di commissione affinché adempiano ai loro obblighi di cui all'articolo 11, paragrafo 3;

b)

adottare orientamenti affinché le segreterie delle commissioni sostengano i deputati ricordando sistematicamente la possibilità di pubblicare, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, del codice di condotta dei deputati al Parlamento europeo in materia di interessi finanziari e conflitti di interesse, contenuto nell'allegato I del suo regolamento, l'elenco dei rappresentanti di interessi consultati su questioni relative all'oggetto della relazione;

21.

invita la commissione per gli affari costituzionali a prendere in considerazione, nel processo di revisione del regolamento del Parlamento europeo, ulteriori misure di trasparenza che dovrebbero essere introdotte al fine di rafforzare l'impegno del Parlamento a favore del quadro comune; sottolinea l'importanza dei requisiti formali che si applicano a qualsiasi revisione del regolamento;

Ammissibilità, codice di condotta e informazioni che devono essere fornite dalle persone registrate

22.

osserva che il rispetto del codice di condotta di cui all'allegato I dell'accordo è parte dei criteri di ammissibilità e che le persone registrate devono tenere conto dei requisiti di riservatezza e delle norme applicabili agli ex deputati e agli ex membri del personale delle istituzioni a termine del loro mandato;

23.

si compiace del fatto che, quando esternalizzano parte delle loro attività ad altri, le persone registrate non sono esonerate dall'obbligo di garantire il rispetto delle stesse norme etiche ad esse applicabili;

24.

accoglie con favore il fatto che le persone registrate siano tenute a pubblicare informazioni finanziarie sia dei clienti che degli intermediari e che siano richieste le informazioni finanziarie anche alle persone registrate che non rappresentano interessi commerciali; si compiace del fatto che le persone registrate non sono solo obbligate a pubblicare informazioni finanziarie una volta all'anno, ma anche a mantenere aggiornate tali informazioni, in particolare laddove avviene un cambiamento considerevole relativamente a dettagli soggetti alle decisioni di esecuzione;

25.

evidenzia che le persone registrate sono ora tenute a fornire informazioni sulle proposte legislative, le politiche o le iniziative da essi perseguite; è del parere che ciò contribuirà a una maggiore trasparenza degli interessi che rappresentano;

Segretariato e consiglio di amministrazione

26.

accoglie con favore l'impegno ad aumentare le risorse per la manutenzione, lo sviluppo e la promozione del registro, nonché il contributo formale del Consiglio al segretariato; è dell'avviso che tali impegni nei confronti del quadro comune dovrebbero rafforzare la capacità del segretariato di fornire orientamenti tempestivi alle persone registrate e sostenerle nella registrazione e nell'aggiornamento dei dati richiesti; evidenzia, in particolare, che le risorse umane sono molto limitate in proporzione al numero di persone registrate rispetto a regimi nazionali analoghi e che tale limitazione ostacola l'efficienza del funzionamento del registro; chiede alle istituzioni di garantire la fornitura delle risorse e il personale necessari onde assicurare il corretto funzionamento del segretariato e del consiglio di amministrazione;

27.

ritiene che la parità di condizioni tra tutte e tre le istituzioni nel funzionamento del segretariato e del consiglio di amministrazione debba garantire il consenso, sviluppare la titolarità congiunta del quadro e promuovere una cultura comune della trasparenza;

28.

si compiace dell'istituzione del consiglio di amministrazione e del suo compito di vigilare sull'attuazione amministrativa complessiva dell'accordo, nonché di fungere da organo di controllo per le misure adottate dal segretariato; accoglie con favore il fatto che l'accordo includa una solida procedura amministrativa che garantisce i diritti procedurali delle persone registrate;

Disposizioni procedurali

29.

approva la conclusione dell'accordo contenuto nell'allegato A della presente decisione;

30.

approva la dichiarazione politica del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea contenuta nell'allegato B della presente decisione, che sarà pubblicata nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea insieme all'accordo;

31.

decide che, a norma dell'articolo 9 e dell'articolo 15, paragrafo 2, dell'accordo, a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultimo, il consiglio di amministrazione e il segretariato hanno il potere di adottare, a nome del Parlamento europeo, decisioni individuali riguardanti i richiedenti e le persone registrate, conformemente all'accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (4);

32.

incarica il suo Presidente di firmare l'accordo con il Presidente del Consiglio e la Presidente della Commissione e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

33.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e i suoi allegati, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 277 del 19.9.2014, pag. 11.

(2)  GU C 337 del 20.9.2018, pag. 120.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2019)0046.

(4)  GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1.


ALLEGATO A

ACCORDO INTERISTITUZIONALE TRA IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE EUROPEA SU UN REGISTRO PER LA TRASPARENZA OBBLIGATORIO

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'accordo interistituzionale pubblicato nella GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1.)


ALLEGATO B

DICHIARAZIONE POLITICA DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN OCCASIONE DELL'ADOZIONE DELL'ACCORDO INTERISTITUZIONALE SU UN REGISTRO PER LA TRASPARENZA OBBLIGATORIO

Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea riconoscono l'importanza del principio di condizionalità quale cardine dell'approccio coordinato adottato dalle tre istituzioni al fine di rafforzare una cultura comune della trasparenza, stabilendo al contempo norme rigorose per una rappresentanza di interessi trasparente ed etica a livello dell'Unione.

Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea riconoscono che le misure di condizionalità e le misure complementari di trasparenza in vigore negli ambiti seguenti sono coerenti con l'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio, rafforzano l'obiettivo del loro approccio coordinato e costituiscono una solida base per continuare a sviluppare e migliorare tale approccio e consolidare ulteriormente una rappresentanza di interessi etica a livello dell'Unione:

incontri dei decisori con rappresentanti d'interessi iscritti nel registro, se del caso (1);

pubblicazione degli incontri con rappresentanti d'interessi, se del caso (2);

incontri tra il personale, in particolare a livello di alta dirigenza, e rappresentanti d'interessi iscritti nel registro (3);

interventi durante le audizioni pubbliche al Parlamento europeo (4);

composizione dei gruppi di esperti della Commissione e partecipazione a determinati eventi, forum o sessioni informative (5);

accesso ai locali delle istituzioni (6);

patrocinio di eventi rivolti a rappresentanti d'interessi iscritti nel registro, se del caso;

dichiarazione politica degli Stati membri di applicare volontariamente il principio di condizionalità, in conformità del diritto e delle competenze nazionali, alle riunioni del loro Rappresentante Permanente e del loro Rappresentante Permanente aggiunto con i rappresentanti d'interessi durante la presidenza di turno del Consiglio e nei sei mesi precedenti, e qualsiasi altra misura volontaria che vada oltre, adottata da singoli Stati membri in conformità del diritto e delle competenze nazionali, di cui è in entrambi i casi ugualmente preso atto.


(1)  Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo; articolo 7 della decisione della Commissione del 31 gennaio 2018 su un codice di condotta per i membri della Commissione europea C(2018)0700 (GU C 65 del 21.2.2018, pag. 7); punto V dei metodi di lavoro della Commissione europea.

(2)  Articolo 11, paragrafo 3, del regolamento del Parlamento europeo; decisione 2014/838/UE della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa alla pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni tra i direttori generali della Commissione e le organizzazioni o i liberi professionisti (GU L 343 del 28.11.2014, pag. 19); decisione 2014/839/UE, Euratom, del 25 novembre 2014 , relativa alla pubblicazione delle informazioni riguardanti le riunioni tra i membri della Commissione e le organizzazioni o i liberi professionisti (GU L 343 del 28.11.2014, pag. 22).

(3)  Articolo 3 della decisione del Consiglio relativa alla regolamentazione dei contatti tra il segretariato generale del Consiglio e i rappresentanti d'interessi; punto V dei metodi di lavoro della Commissione europea.

(4)  Articolo 7 della decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 18 giugno 2003 concernente le audizioni pubbliche.

(5)  Articolo 35 del regolamento del Parlamento europeo; articolo 8 della decisione della Commissione del 30 maggio 2016 recante norme orizzontali sulla creazione e sul funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione C(2016)3301; articoli 4 e 5 della decisione del Consiglio relativa alla regolamentazione dei contatti tra il segretariato generale del Consiglio e i rappresentanti d'interessi.

(6)  Articolo 123 del regolamento del Parlamento europeo, in combinato disposto con la decisione del Segretario generale del 13 dicembre 2013 sulla regolamentazione relativa ai titoli e alle autorizzazioni per l'accesso ai locali del Parlamento europeo; articolo 6 della decisione del Consiglio relativa alla regolamentazione dei contatti tra il segretariato generale del Consiglio e i rappresentanti d'interessi.


III Atti preparatori

Parlamento europeo

Martedì 27 aprile 2021

15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 506/134


P9_TA(2021)0120

Accordo UE-Norvegia: modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (10643/20 — C9-0424/2020 — 2020/0230(NLE))

(Approvazione)

(2021/C 506/23)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (10643/20),

visto l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (10644/20),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma e dell'articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0424/2020),

visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0035/2021),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Regno di Norvegia.

15.12.2021   

IT

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C 506/135


P9_TA(2021)0121

Accordo volontario di partenariato UE-Honduras ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Honduras sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (12543/2020 — C9-0084/2021 — 2020/0157(NLE))

(Approvazione)

(2021/C 506/24)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (12543/2020),

visto l'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Honduras sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (10365/2020),

vista la richiesta di autorizzazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 3, primo comma, dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v) e dell'articolo 218, paragrafo 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0084/2021),

vista la sua risoluzione non legislativa del 27 aprile 2021 (1) sul progetto di decisione,

visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

visto il parere della commissione per lo sviluppo,

vista la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0053/2021),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Honduras.

(1)  Testi approvati di tale data, P9_TA(2021)0129.


15.12.2021   

IT

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C 506/136


P9_TA(2021)0124

Istituzione di Orizzonte Europa — definizione delle norme di partecipazione e diffusione ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (07064/2/2020 — C9-0111/2021 — 2018/0224(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2021/C 506/25)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (07064/2/2020 — C9-0111/2021),

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1) e del 16 luglio 2020 (2),

visto il parere del Comitato delle regioni del 9 ottobre 2018 (3),

vista la sua posizione in prima lettura (4) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0435),

vista la proposta modificata della Commissione (COM(2020)0459),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0122/2021),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

4.

prende atto delle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione allegate alla presente risoluzione;

5.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

6.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

7.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

8.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 33.

(2)  GU C 364 del 28.10.2020, pag. 124.

(3)  GU C 461 del 21.12.2018, pag. 79.

(4)  Testi approvati del 17.4.2019, P8_TA(2019)0395.


ALLEGATO

Dichiarazione politica comune sul riutilizzo dei fondi disimpegnati nell'ambito di Orizzonte Europa

Nella dichiarazione comune sul riutilizzo dei fondi disimpegnati nell'ambito del programma di ricerca (1), il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto di ricostituire a beneficio del programma di ricerca, nel periodo 2021-2027, stanziamenti d'impegno fino a un importo massimo di 0,5 miliardi di EUR (a prezzi 2018), corrispondente ai disimpegni risultanti dall'inesecuzione totale o parziale di progetti appartenenti al programma quadro «Orizzonte Europa» o al programma precedente «Orizzonte 2020», come previsto all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario. Fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio e i poteri della Commissione di dare esecuzione al bilancio, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che la ripartizione indicativa di tale importo sarà la seguente:

300 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il polo tematico «Digitale, industria e spazio», in particolare per la ricerca quantistica;

100 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il polo tematico «Clima, energia e mobilità», e

100 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 per il polo tematico «Cultura, creatività e società inclusiva».

Dichiarazione del Parlamento europeo sugli accordi di associazione

L'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto i), TFUE prevede l'approvazione del Parlamento europeo nel caso degli accordi di associazione ai sensi dell'articolo 217 TFUE. Inoltre, le condizioni che disciplinano l'associazione di un paese terzo a Orizzonte Europa sono spesso contenute in tali accordi di associazione. Per dare la sua approvazione, il Parlamento europeo deve essere informato immediatamente e pienamente in tutte le fasi della procedura, conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE. In aggiunta, al fine di garantire un adeguato controllo parlamentare, è necessario che tali accordi contemplino tutti gli aspetti pertinenti delle relazioni dell'Unione con un determinato paese terzo per quanto riguarda Orizzonte Europa.

Il Parlamento europeo si attende quindi che, quando il Consiglio adotta, conformemente all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE che stabilisce le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo che comporta l'associazione di un paese terzo a Orizzonte Europa, tali posizioni non portino a eludere l'obbligo di ottenere l'approvazione del Parlamento europeo lasciando che sia tale organo a determinare gli aspetti essenziali della partecipazione del paese terzo a Orizzonte Europa.

Pertanto, il Parlamento europeo ritiene che le decisioni del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, laddove riguardino parti di accordi di associazione che disciplinano l'associazione di un paese terzo a Orizzonte Europa, debbano limitarsi al minimo indispensabile. Inoltre, se l'adozione di tale decisione del Consiglio viene presa in considerazione dal negoziatore dell'Unione o dal Consiglio ovvero dal suo comitato speciale al momento di impartire direttive al negoziatore, il Parlamento europeo si aspetta di essere informato immediatamente e pienamente in tutte le fasi della procedura, anche mediante un parere motivato sulle ragioni per cui l'adozione di una posizione a nome dell'Unione da parte di un organo istituito da un accordo si renda necessaria ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'Unione stabiliti nel [regolamento Orizzonte Europa] e nella [decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico].

Dichiarazione della Commissione sul considerando 47

La Commissione intende dare esecuzione al bilancio dell'Acceleratore del CEI in modo da garantire che il sostegno sotto forma di sole sovvenzioni fornito alle PMI, comprese le start-up, corrisponda a quello previsto nell'ambito del bilancio dello strumento per le PMI del programma Orizzonte 2020, conformemente ai termini stabiliti all'articolo 48, paragrafo 1, e al considerando 47 del regolamento che istituisce Orizzonte Europa.

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 6

Su richiesta, la Commissione intende procedere ad uno scambio di opinioni con la commissione competente del Parlamento europeo su: i) l'elenco dei candidati a potenziali partenariati, sulla base degli articoli 185 e 187 del TFUE, che saranno oggetto di valutazioni d'impatto (iniziali); ii) l'elenco delle possibili missioni individuate dai comitati di missione; iii) i risultati del piano strategico prima della sua adozione formale, e iv) presenterà e condividerà documenti relativi ai programmi di lavoro.

Dichiarazione della Commissione sull'etica/ricerca sulle cellule staminali — Articolo 19

Per il programma quadro Orizzonte Europa, la Commissione europea propone di mantenere lo stesso quadro di riferimento etico del Settimo programma quadro per decidere in merito al finanziamento della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane.

La Commissione europea propone di mantenere questo quadro etico in quanto, in base all'esperienza maturata, ha consentito di sviluppare un approccio responsabile in un settore scientifico molto promettente e ha dimostrato di funzionare adeguatamente nell'ambito di un programma di ricerca al quale partecipano ricercatori di molti paesi in cui vigono normative alquanto diverse.

1.

La decisione in merito al programma quadro Orizzonte Europa esclude esplicitamente tre ambiti di ricerca dal finanziamento dell'Unione:

le attività di ricerca finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi;

le attività di ricerca volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditarie tali alterazioni;

le attività di ricerca volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche.

2.

Non è fornito alcun finanziamento alle attività di ricerca vietate in tutti gli Stati membri. Non è fornito alcun finanziamento in uno Stato membro a un'attività di ricerca che sia ivi proibita.

3.

La decisione concernente Orizzonte Europa e le disposizioni per il quadro etico che disciplinano il finanziamento dell'Unione della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane non comportano in nessun modo un giudizio di valore sul quadro normativo o etico che disciplina tali ricerche negli Stati membri.

4.

Negli inviti a presentare proposte, la Commissione europea non richiede esplicitamente l'utilizzo di cellule staminali embrionali umane. La decisione di utilizzare cellule staminali umane, adulte o embrionali, spetta ai ricercatori in funzione degli obiettivi che intendono conseguire. Nella pratica, la parte più cospicua dei fondi dell'Unione per la ricerca sulle cellule staminali è destinata all'utilizzo di cellule staminali adulte e non vi è motivo che la situazione cambi sostanzialmente nell'ambito di Orizzonte Europa.

5.

Ciascun progetto che preveda l'utilizzazione di cellule staminali embrionali umane deve superare una valutazione scientifica nell'ambito della quale esperti scientifici indipendenti del settore esaminano la necessità di utilizzare questo tipo di cellule staminali per conseguire gli obiettivi scientifici perseguiti.

6.

Le proposte che superano la valutazione scientifica sono poi sottoposte a un rigoroso esame etico organizzato dalla Commissione europea. In tale esame etico si tiene conto dei principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nelle pertinenti convenzioni internazionali come la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti umani e la biomedicina, firmata a Oviedo il 4 aprile 1997, e i suoi protocolli aggiuntivi e la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani adottata dall'UNESCO. L'esame etico è utile anche per accertare che le proposte rispettino le norme dei paesi in cui saranno effettuate le ricerche in questione.

7.

In determinati casi l'esame etico può essere effettuato nel corso del progetto.

8.

Tutti i progetti che comportano l'utilizzo di cellule staminali embrionali umane devono ottenere l'approvazione dei comitati etici nazionali o locali responsabili, prima dell'avvio dei lavori. Tutte le norme e le procedure nazionali devono essere rispettate, anche in materia di consenso genitoriale, assenza di incentivi finanziari, ecc. Si controllerà anche se il progetto contiene riferimenti a misure in materia di licenze e controllo che devono essere adottate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si svolge la ricerca.

9.

Le proposte che superano la valutazione scientifica, gli esami etici nazionali o locali e l'esame etico europeo saranno sottoposte, caso per caso, all'approvazione degli Stati membri che si riuniscono sotto forma di comitato operante a norma della procedura d'esame. I progetti che comportano l'utilizzo di cellule staminali embrionali umane e che non ottengono l'approvazione degli Stati membri non beneficeranno di finanziamenti.

10.

La Commissione europea continuerà a operare per rendere ampiamente accessibili a tutti i ricercatori i risultati della ricerca sulle cellule staminali finanziata dall'Unione, a vantaggio dei pazienti di tutti i paesi.

11.

La Commissione europea sosterrà le azioni e le iniziative che contribuiscono al coordinamento e alla razionalizzazione della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane secondo un approccio etico responsabile. In particolare la Commissione continuerà a dare il proprio sostegno a favore di un registro europeo delle linee cellulari staminali embrionali umane. Il sostegno a favore di tale registro consentirà di monitorare le cellule staminali embrionali umane esistenti in Europa e di ottimizzarne l'utilizzo da parte dei ricercatori, contribuendo al contempo a evitare inutili derivazioni di nuove linee cellulari staminali.

12.

La Commissione europea manterrà le pratiche attuali e non presenterà al comitato operante a norma della procedura d'esame proposte di progetti comprendenti attività di ricerca che prevedono la distruzione di embrioni umani, anche se finalizzata alla produzione di cellule staminali. Il mancato finanziamento di questa fase della ricerca non impedirà all'Unione di finanziare fasi successive che comportano l'uso di cellule staminali embrionali umane.

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 5

La Commissione prende atto del compromesso raggiunto dai colegislatori sulla formulazione dell'articolo 5. Secondo l'interpretazione della Commissione il programma specifico di ricerca nel settore della difesa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), si limita esclusivamente alle azioni di ricerca nel quadro del futuro Fondo europeo per la difesa, mentre si ritiene che le azioni di sviluppo non rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento.

Dichiarazione della Commissione sui diritti umani di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d)

La Commissione aderisce pienamente al rispetto dei diritti umani ai sensi dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea e del suo secondo comma «L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo comma.» La Commissione, tuttavia, si rammarica dell'inclusione del «rispetto dei diritti umani» nell'insieme delle condizioni che i paesi terzi devono rispettare per potersi associare al programma a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera d). Per nessun altro programma UE del futuro quadro finanziario pluriennale si è avvertita la necessità di includere un riferimento così esplicito, pur essendo ovvio che l'UE cerca di seguire un approccio coerente nelle sue relazioni esterne con i paesi terzi per quanto riguarda la tutela dei diritti umani, nell'ambito di tutti i suoi strumenti e delle sue aree di intervento, approccio che la Commissione dovrebbe applicare nell'attuazione della presente disposizione.

Dichiarazione del Consiglio

Il Consiglio invita la Commissione a garantire il massimo coinvolgimento del Consiglio nel corso dei negoziati relativi ad accordi che associano paesi terzi a programmi dell'Unione, incluso il programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE Orizzonte Europa, conformemente all'articolo 218 del TFUE. A tal fine il Consiglio può designare un comitato speciale che viene consultato nella conduzione dei negoziati, anche per quanto riguarda la concezione e il contenuto di detti accordi, conformemente all'articolo 218, paragrafo 4, del TFUE.

A questo riguardo il Consiglio ricorda il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'UE, di cui all'articolo 13, paragrafo 2, seconda frase, del TUE, e la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE sull'articolo 218, paragrafo 4, del TFUE, secondo cui la Commissione deve fornire a tale comitato speciale, a tempo debito prima delle riunioni di negoziazione, tutte le informazioni e i documenti necessari al controllo dello svolgimento dei negoziati, quali, segnatamente, gli orientamenti annunciati e le posizioni difese dalle altre parti durante i negoziati, al fine di permettere la formulazione di consulenze e pareri relativi ai negoziati (2).

Qualora esistano già accordi che associano paesi terzi a programmi dell'Unione e che includono un'autorizzazione permanente affinché la Commissione stabilisca le modalità e le condizioni specifiche applicabili a ciascun paese in relazione alla sua partecipazione a un determinato programma, e qualora la Commissione sia assistita in questo compito da un comitato speciale, il Consiglio ricorda che la Commissione deve agire consultando tale comitato speciale in maniera sistematica nel corso del processo negoziale, per esempio condividendo i progetti di testi prima delle riunioni con i paesi terzi interessati e tenendo regolari riunioni informative e di riepilogo.

Qualora esistano già accordi che associano paesi terzi a programmi dell'Unione ma non sia previsto alcun comitato speciale, il Consiglio ritiene che la Commissione debba, analogamente, dialogare con il Consiglio e i suoi organi preparatori in maniera sistematica nel corso del processo negoziale al momento di stabilire le modalità e le condizioni specifiche applicabili all'associazione a Orizzonte Europa.

Dichiarazione della Commissione sulla cooperazione internazionale

La Commissione prende atto della dichiarazione unilaterale del Consiglio, di cui terrà debitamente conto, in linea con il trattato, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE e il principio dell'equilibrio istituzionale, quando consulterà il comitato speciale di cui all'articolo 218, paragrafo 4, del TFUE.

Dichiarazione del Consiglio relativa all'articolo 5

Il Consiglio ricorda che dall'articolo 179, paragrafo 3 e dall'articolo 182, paragrafo 1, del TFUE, letti in combinato disposto, consegue che l'Unione può adottare solo un unico programma quadro pluriennale che comprende tutte le azioni dell'Unione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico. Il Consiglio è pertanto del parere che il Fondo europeo per la difesa citato all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento che istituisce il programma quadro di ricerca dell'Unione Orizzonte Europa — che contempla le azioni in materia sia di ricerca che di sviluppo tecnologico di tale Fondo — costituisca un programma specifico che attua il programma quadro ai sensi dell'articolo 182, paragrafo 3, del TFUE e rientri nell'ambito di applicazione del regolamento che istituisce tale programma quadro.


(1)  GU C 444 I del 22.12.2020, pag. 3.

(2)  Cfr. sentenza del 16 luglio 2015, Commissione/Consiglio, C-425/13, ECLI:EU:C:2015:483, punto 66.


15.12.2021   

IT

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C 506/141


P9_TA(2021)0125

Programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sul progetto di decisione del Consiglio relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione (08550/2019 — C9-0167/2020 — 2018/0225(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2021/C 506/26)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (08550/2019),

vista l'ulteriore richiesta di consultazione presentata dal Consiglio nella sua lettera del 18 giugno 2020 a seguito della proposta modificata della Commissione (COM(2020)0459) che integrava la richiesta iniziale di consultazione,

vista la versione riveduta del progetto del Consiglio (06199/2021) che riflette l'esito finale dei negoziati tra il Parlamento europeo e il Consiglio,

visto l'articolo 182, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0167/2020),

visto lo scambio di opinioni tra Parlamento, Consiglio e Commissione tenutosi il 9 aprile 2019 a norma del paragrafo 25 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0436),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti gli articoli 82 e 40 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0118/2021),

1.

approva il progetto del Consiglio figurante in appresso;

2.

invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(2)  Testi approvati del 17.4.2019, P8_TA(2019)0396.


P9_TC1-CNS(2018)0225

Posizione del Parlamento europeo definita il 27 aprile 2021 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2021/… del Consiglio che istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2021/764 del Consiglio.)


15.12.2021   

IT

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C 506/142


P9_TA(2021)0126

Istituto europeo di innovazione e tecnologia ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (COM(2019)0331 — C9-0042/2019 — 2019/0151(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2021/C 506/27)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2019)0331),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 173, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0042/2019),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 30 ottobre 2019 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (2),

vista la lettera del 10 gennaio 2020 della commissione giuridica alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia a norma dell'articolo 110, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 17 febbraio 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 110 e 59 del suo regolamento,

visto il parere dalla commissione per la cultura e l'istruzione,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0120/2020),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 47 dell'11.2.2020, pag. 69.

(2)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


P9_TC1-COD(2019)0151

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 aprile 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/819.)


15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 506/143


P9_TA(2021)0127

Agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità di innovazione in Europa (COM(2019)0330 — C9-0043/2019 — 2019/0152(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 506/28)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2019)0330),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 173, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0043/2019),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 30 ottobre 2019 (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 17 febbraio 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 59 e 40 del suo regolamento,

visto il parere dalla commissione per la cultura e l'istruzione,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0121/2020),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

suggerisce che si faccia riferimento all'atto come alla «decisione relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità di innovazione in Europa»;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 47 dell'11.2.2020, pag. 69.


P9_TC1-COD(2019)0152

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 aprile 2021 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa, e che abroga la decisione n. 1312/2013/UE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2021/820.)


15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 506/144


P9_TA(2021)0128

Meccanismo unionale di protezione civile ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (COM(2020)0220 — C9-0160/2020 — 2020/0097(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 506/29)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0220),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 196, paragrafo 2, e 322, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0160/2020),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Corte dei conti del 28 settembre 2020 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 ottobre 2020 (2),

visto il parere del Comitato delle regioni del 14 ottobre 2020 (3),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 17 febbraio 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 59 e 40 del suo regolamento,

visto il parere della commissione per i bilanci,

vista la lettera della commissione per lo sviluppo,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0148/2020),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (4);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 385 del 13.11.2020, pag. 1.

(2)  GU C 10 dell'11.1.2021, pag. 66.

(3)  GU C 440 del 18.12.2020, pag. 150.

(4)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 16 settembre 2020 (Testi approvati, P9_TA(2020)0218).


P9_TC1-COD(2020)0097

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 aprile 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE, su un meccanismo unionale di protezione civile

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/836.)


15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 506/145


P9_TA(2021)0129

Accordo volontario di partenariato UE-Honduras

Risoluzione non legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Honduras sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (12543/2020 — C9-0084/2021 — 2020/0157M(NLE))

(2021/C 506/30)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Honduras sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (12543/2020),

visto l'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Honduras sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (10365/2020),

vista la richiesta di autorizzazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 3, primo comma e dell'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a) punto v) e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0084/2021),

visto il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (1) (regolamento FLEGT),

visto il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (2) (regolamento UE sul legno),

visto l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici,

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite,

visti il Green Deal europeo (COM(2019)0640) e la propria risoluzione del 15 gennaio 2020 in materia (3),

vista la sua risoluzione del 16 settembre 2020 sul ruolo dell'UE nella protezione e nel ripristino delle foreste del pianeta (4),

vista la sua risoluzione del 22 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE (5),

vista la sua risoluzione del 14 aprile 2016 sull'Honduras: situazione dei difensori dei diritti umani (6),

visto il controllo in atto in merito all'adeguatezza delle norme dell'Unione applicabili al disboscamento illegale, con particolare riferimento al regolamento UE sul legno e al regolamento FLEGT,

visti il piano d'azione dell'UE per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) del 2003 e il piano di lavoro per la sua attuazione nel periodo 2018-2022,

visto l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (7),

visto l'annuale dialogo politico ad alto livello tra l'Honduras e l'UE nel settore forestale,

vista la dichiarazione del 6 dicembre 2019 dell'alto rappresentante a nome dell'UE sulla proroga del mandato della missione per sostenere la lotta contro la corruzione e l'impunità in Honduras (MACCIH),

vista la sua risoluzione legislativa del 27 aprile 2021 (8) sul progetto di decisione del Consiglio,

visto l'articolo 105, paragrafo 2, del suo regolamento,

visto il parere della commissione per lo sviluppo,

vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0054/2021),

A.

considerando che quasi la metà della superficie terrestre dell'Honduras è ricoperta da foreste, di cui la metà è costituita da foreste pluviali tropicali; che esistono ancora grandi risorse di specie e alberi non classificati; che dal 2015 l'Honduras ha perso circa il 12,5 % della sua superficie forestale, soprattutto a causa di un'infestazione parassitaria molto probabilmente causata dai cambiamenti climatici, mentre alcune superfici forestali sono andate perse a causa di incendi, deforestazione e disboscamento illegale;

B.

considerando che l'Honduras ha approvato la sua legge sui cambiamenti climatici nel 2014 e l'anno seguente è stato il primo paese a pubblicare il proprio contributo determinato a livello nazionale (NDC) nel quadro dell'accordo di Parigi, in cui figura l'impegno di ripristinare un milione di ettari di foreste;

C.

considerando che negli anni si è registrata una contrazione della quota del settore forestale nell'ambito dell'economia dell'Honduras, che ha rappresentato circa il 3,6 % del prodotto nazionale lordo negli ultimi 16 anni, a causa dei requisiti più rigorosi in materia di legalità del legname nei mercati di esportazione dell'Honduras e della distruzione delle foreste; che il processo relativo all'accordo volontario di partenariato (AVP), che pone l'accento sulla legalità e sul buon governo, contribuisce a far sì che il settore forestale possa aumentare la propria quota, offrire posti di lavoro decorosi nelle zone rurali e produrre reddito per i cittadini honduregni;

D.

considerando che il volume del legname oggetto di scambi commerciali tra l'UE e l'Honduras è attualmente modesto e rappresenta meno del 2 % delle esportazioni di legname dell'Honduras, che gli Stati Uniti sono il principale partner commerciale del paese e che sono in aumento le esportazioni verso i paesi limitrofi El Salvador e Nicaragua; che l'accordo volontario di partenariato potrebbe offrire all'Honduras maggiori opportunità di esportazione verso l'UE e aprire nuovi mercati;

E.

considerando che secondo la classificazione della Banca mondiale l'Honduras è un paese a reddito medio-basso; che esso è il secondo paese più povero dell'America latina e il terzo paese più povero dell'emisfero occidentale; che l'Honduras deve superare molte sfide per combattere la povertà, la disuguaglianza, la corruzione, la violenza e l'impunità, che continuano a destare preoccupazione, e migliorare il benessere dei suoi cittadini, nonché la situazione dei diritti delle donne, anche alla luce dei recenti passi indietro in materia di salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti;

F.

considerando che il governo dell'Honduras ha assunto impegni positivi e ha avviato una legislazione a tutela dei difensori dei diritti umani; deplorando gli abusi, le violenze, le detenzioni arbitrarie, le minacce e le uccisioni di difensori dei diritti umani, indigeni e fondiari e attivisti ambientali; considerando che l'Honduras non è un paese firmatario dell'accordo regionale di Escazú sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico e la giustizia in materia ambientale in America latina e nei Caraibi che è il primo accordo al mondo contenente disposizioni specifiche relative ai difensori dei diritti umani e dell'ambiente;

G.

considerando che il mandato della missione per sostenere la lotta contro la corruzione e l'impunità in Honduras (MACCIH) è terminato nel gennaio 2020 e non è stato rinnovato; che l'UE e i suoi Stati membri hanno invitato il governo dell'Honduras a rinnovare tale mandato al fine di rafforzare lo Stato di diritto nel paese;

H.

considerando che l'accordo di associazione tra l'UE e l'America centrale è stato concluso nel 2012 e che il pilastro commerciale è stata applicato in via provvisoria a partire dal 1o agosto 2013;

I.

considerando che nel 2013 l'Honduras è stato il primo paese latino-americano ad avviare i negoziati con l'UE per un accordo volontario di partenariato FLEGT, che hanno condotto a siglare un progetto di accordo nel 2018;

J.

considerando che l'obiettivo dell'AVP è far sì che tutti i carichi di legname e di prodotti derivati provenienti dall'Honduras e destinati al mercato dell'UE siano conformi al sistema honduregno di verifica della legalità del legname e possano pertanto ottenere la licenza FLEGT; che il legname destinato al consumo interno o ad altri mercati di esportazione dovrà anch'esso essere conforme al sistema di verifica della legalità del legname e sarà soggetto al rilascio di una licenza H-Legal;

K.

considerando che il sistema di verifica della legalità del legname è fondato sulla definizione di legalità, sui controlli della catena di approvvigionamento, sulla verifica della conformità, su un sistema di licenze FLEGT e su un audit indipendente;

L.

considerando che l'accordo riguarda i cinque prodotti del legno obbligatori ai sensi del regolamento FLEGT (tronchi, legname segato, traversine di legno per strade ferrate, legno compensato e legno impiallacciato) e una serie di altri prodotti derivati;

M.

considerando che lo scopo e i vantaggi attesi degli accordi volontari di partenariato FLEGT vanno oltre l'agevolazione degli scambi di legname legale, in quanto sono anche intesi a favorire cambiamenti sistemici nella governance e nell'applicazione delle normative del settore forestale, comprese le norme sul lavoro e i diritti delle popolazioni indigene, la trasparenza e il coinvolgimento delle diverse parti interessate nel processo decisionale politico, in particolare le organizzazioni della società civile e le comunità indigene, nonché il sostegno all'integrazione economica e il rispetto degli obiettivi internazionali di sviluppo sostenibile; che i negoziati che hanno condotto alla conclusione del presente AVP hanno dato vita a uno spazio di cooperazione fra le diverse parti interessate per discutere di questioni ambientali, sociali, economiche e relative ai diritti umani; che l'Honduras garantisce che l'attuazione e il monitoraggio dell'AVP coinvolgano le parti interessate, indipendentemente dal genere, dell'età, dall'ubicazione, dalla religione o dal credo, dall'origine etnica, dalla razza, dalla lingua o dalla disabilità, e prevedano la partecipazione del settore privato, della società civile, delle comunità locali, delle popolazioni indigene e afrodiscendenti dell'Honduras e di altri soggetti dipendenti dalle foreste (9);

N.

considerando che l'AVP prevede un comitato congiunto di attuazione che è responsabile dell'attuazione e del monitoraggio dell'accordo;

O.

considerando che l'UE ha fornito sostegno al processo negoziale attraverso tre programmi bilaterali nell'ambito della sua assistenza allo sviluppo;

P.

considerando che entro la fine del 2021 in Honduras si terranno le elezioni generali;

Q.

considerando che l'Honduras ha ratificato la convenzione n. 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui popoli indigeni e tribali ma non l'ha pienamente applicata e non ha introdotto nella sua legislazione il principio fondamentale del consenso libero, previo e informato derivante dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni;

1.

plaude alla conclusione dei negoziati relativi all'AVP tra l'Unione europea e l'Honduras che garantirà che solo il legname tagliato legalmente sia importato nell'UE dall'Honduras, promuoverà pratiche di gestione sostenibile delle foreste e il commercio sostenibile di legname prodotto legalmente e migliorerà la governance delle foreste, l'applicazione delle normative (compresi gli obblighi in materia di diritto del lavoro e di salute e sicurezza sul lavoro), i diritti umani, la trasparenza, la responsabilità e la resilienza istituzionale in Honduras, tenendo conto dell'importanza delle foreste per l'economia dell'Honduras e della necessità di affrontare con maggiore efficacia il problema della deforestazione nel paese; chiede la rapida ratifica dell'AVP da entrambe le parti affinché possa entrare in vigore nel 2021 e spianare la strada alle successive importanti iniziative in termini di attuazione, compresa l'istituzione di licenze;

2.

esprime la propria solidarietà all'Honduras, che è stato recentemente colpito da due uragani, con pesanti ripercussioni che si sono aggiunte a quelle della pandemia di COVID-19, che ha anch'essa colpito duramente il paese; sottolinea la necessità di contrastare urgentemente e su scala globale le cause profonde di tali malattie zoonotiche e fenomeni meteorologici estremi, che sono connessi ai cambiamenti climatici, alla deforestazione e alla perdita di biodiversità;

3.

apprezza particolarmente il fatto che l'Honduras sia riuscito a garantire il coinvolgimento nel processo di elaborazione dell'AVP delle sue istituzioni governative, della società civile, del settore privato, delle popolazioni indigene e afrodiscendenti, del mondo accademico e delle comunità i quali hanno accettato tale offerta e fornito i loro contributi; accoglie con favore il fatto che tutti questi settori della società abbiano acconsentito di sedersi attorno allo stesso tavolo negoziale, il che ha permesso un senso di inclusività e la possibilità di offrire il proprio contributo;

4.

riconosce che la piena attuazione dell'AVP sarà un processo di lungo periodo, che richiederà l'adozione di tutta una serie di misure legislative, nonché adeguate capacità e competenze a livello amministrativo per l'attuazione e l'applicazione dell'accordo; ricorda che la concessione delle licenze FLEGT potrà avere inizio soltanto quando l'Honduras avrà dimostrato di aver approntato il proprio sistema di verifica della legalità del legname;

5.

fa presente che la fase di attuazione richiede consultazioni autentiche e continue e un sostanziale coinvolgimento multipartecipativo, compresa una partecipazione significativa delle organizzazioni della società civile e delle comunità locali e indigene nel processo decisionale in modo da garantire il principio del consenso libero, previo e informato; ricorda la necessità di migliorare la trasparenza e di garantire l'efficacia della diffusione pubblica delle informazioni e la condivisione tempestiva dei documenti con le popolazioni locali e indigene; invita la Commissione, la delegazione dell'UE in Honduras e gli Stati membri a garantire e fornire un sostanziale sostegno allo sviluppo delle capacità e un'assistenza di ordine logistico e tecnico nel quadro degli attuali e futuri strumenti di cooperazione allo sviluppo, al fine di consentire all'Honduras di rispettare gli impegni per l'attuazione del proprio sistema di verifica della legalità del legname e delle misure connesse;

6.

si compiace della recente adozione da parte dell'Honduras del piano d'azione per l'attuazione dell'AVP e invita il governo honduregno a seguire un approccio concreto, misurabile e che preveda scadenze precise;

7.

è allarmato per il fatto che oltre 20 attivisti per la protezione dell'ambiente e i diritti delle popolazioni indigene siano stati uccisi dopo la sigla dell'AVP nel luglio 2018; ritiene che il successo dell'AVP dipenderà in larga misura dalla creazione di un ambiente sicuro e favorevole per la protezione degli attivisti per l'ambiente, dei difensori dei diritti umani e degli informatori, che garantisca mezzi di ricorso efficaci per le violazioni dei diritti umani e contrasti l'impunità; sottolinea, a tale proposito, che la ratifica dell'accordo di Escazú rappresenterebbe un passo significativo nella giusta direzione; esorta il governo dell'Honduras ad adottare misure in tal senso;

8.

ritiene che la lotta contro la corruzione debba essere costante; accoglie con favore il fatto che la trasparenza si sia rivelata utile nel processo che ha portato alla conclusione dell'AVP e ritiene che essa dovrebbe essere pienamente garantita nel futuro processo di attuazione; sottolinea che l'efficacia del sistema FLEGT dipende anche dalla lotta alla frode e alla corruzione lungo tutta la catena di approvvigionamento del legname; chiede, a tale scopo, all'UE di rafforzare la portata e l'attuazione del regolamento UE sul legname al fine di combattere i rischi di corruzione insiti nella filiera del legname dell'UE, anche mediante indagini e controlli più regolari e sistematici nei porti dell'Unione; prende atto degli sforzi esplicati dall'Honduras nel compiere progressi verso una maggiore trasparenza e lo esorta a promuovere incentivi ai diversi anelli della catena del valore forestale che consentano una maggiore trasparenza e permettano l'inclusione degli operatori più vulnerabili (giovani e donne delle comunità indigene, persone afrodiscendenti e agricoltori); esorta, inoltre, il governo dell'Honduras ad adoperarsi per porre fine alla corruzione diffusa e far fronte ad altri fattori che alimentano il disboscamento illegale e il degrado delle foreste, con particolare riferimento alle autorità doganali, l'autorità forestale honduregna e i ministeri che si occupano di foreste e diritti fondiari e altre autorità, che svolgeranno un ruolo fondamentale nell'attuazione e nell'applicazione dell'accordo volontario di partenariato; sottolinea la necessità di porre fine all'impunità nel settore forestale garantendo che le infrazioni siano perseguite;

9.

esorta il governo honduregno a rinnovare il mandato della missione per sostenere la lotta contro la corruzione e l'impunità in Honduras (MACCIH), che si è concluso nel gennaio 2020;

10.

accoglie con favore il fatto che l'Honduras sia il primo paese firmatario di un accordo volontario di partenariato ad aver portato al tavolo dei negoziati le popolazioni indigene come gruppo d'interesse distinto e si compiace dell'intrepida partecipazione dei gruppi di popolazioni indigene e dei loro particolari suggerimenti e contributi; chiede la rapida integrazione del consenso libero, previo e informato nella definizione di legalità e l'adozione delle pertinenti disposizioni legislative in Honduras;

11.

riconosce che il processo di negoziazione di un AVP può consentire ai settori di individuare obiettivi e priorità condivisi per adoperarsi a favore di una gestione sostenibile delle foreste, nonché offrire alle società una grande opportunità di gestione partecipativa delle loro foreste a livello locale, di comunità e regionale e persino a livello nazionale o federale;

12.

è consapevole del fatto che i diritti fondamentali di proprietà fondiaria e i diritti delle comunità indigene in Honduras necessitano di chiarimenti e che sono necessarie salvaguardie concrete in materia di proprietà fondiaria per le comunità locali e indigene; rammenta che l'accesso alla terra e il suo utilizzo e controllo si annoverano tra le principali fonti di conflitti sociali, violenza e abusi dei diritti umani in Honduras; ricorda, in particolare, che, secondo l'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, circa l'80 % dei terreni di proprietà privata in Honduras è privo di titolo o indebitamente titolare, e che possono essere necessari anni per risolvere le controversie sui titoli di proprietà, data la debolezza del sistema giudiziario; esorta il governo dell'Honduras a destinare maggiori risorse e a rafforzare il coordinamento delle istituzioni pubbliche coinvolte;

13.

sottolinea l'importanza dell'uso del suolo nella governance delle foreste e la necessità, nell'ambito di tale governance, di una visione strategica connessa ai problemi dei cambiamenti climatici; invita il governo dell'Honduras a garantire uno stretto coordinamento tra le diverse iniziative esistenti nel settore forestale, quali la riduzione delle emissioni da deforestazione e degrado delle foreste nei paesi in via di sviluppo (REDD+), l'AVP FLEGT e i contributi determinati a livello nazionale (NDC);

14.

invita il governo dell'Honduras a rafforzare le zone di vigilanza e di protezione dagli incendi boschivi sui terreni di proprietà privata; chiede di introdurre la gestione della catena di approvvigionamento nei settori della zootecnia, del caffè e dell'olio di palma, in quanto essenziale per affrontare le cause profonde della deforestazione;

15.

ritiene che la riuscita dei negoziati del presente AVP dimostri l'importanza delle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi;

16.

chiede di integrare l'analisi di genere in tutte le attività e in tutti i progetti connessi all'attuazione dell'AVP FLEGT; chiede un'analisi quantitativa e qualitativa, nonché disaggregata per genere, della proprietà fondiaria, della titolarità delle attività e dell'inclusione finanziaria nei settori che hanno subito l'impatto degli scambi commerciali; invita la Commissione a sostenere tali sforzi attraverso risorse tecniche e umane;

17.

esprime profonda preoccupazione per la modifica della legge sull'aborto in Honduras e in alcuni Stati membri dell'UE;

18.

sottolinea l'importanza dei lavori forestali e dell'occupazione nelle zone rurali per l'economia dell'Honduras, un aspetto di cui si dovrebbe tenere conto nell'attuazione dell'AVP; considera l'AVP come uno strumento per promuovere il lavoro dignitoso; chiede alla Commissione e alle autorità honduregne di condurre una valutazione esaustiva dell'impatto dell'AVP sui lavoratori e i piccoli produttori del settore che potrebbero essere colpiti dall'aumento dei controlli sul disboscamento; invita la Commissione a promuovere e sostenere programmi a favore dei lavoratori e dei produttori interessati per consentire loro di rimanere competitivi nel settore;

19.

chiede alla Commissione di riferire regolarmente al Parlamento sull'attuazione dell'accordo, anche per quanto concerne le attività del comitato congiunto di attuazione, e invita la Commissione a dialogare attivamente con il Parlamento, invitandolo in particolare a inviare una delegazione per partecipare ai lavori del comitato congiunto di attuazione;

20.

invita gli Stati membri al pieno rispetto, all'attuazione e all'applicazione del regolamento UE sul legno; invita la Commissione a valutare la possibilità di migliorare il regolamento FLEGT per quanto riguarda il sistema di licenze FLEGT durante il prossimo esercizio di riesame, per far sì che esso sia in grado di rispondere rapidamente ai casi di violazioni significative degli impegni dell'AVP;

21.

sottolinea che tutti i paesi del mondo che hanno o che aspirano ad avere mercati d'importazione regolamentati per il legname legale possono trarre vantaggio dalla cooperazione e, ove possibile, dell'approvazione reciproca di norme e sistemi, quali il sistema FLEGT e gli AVP dell'UE; fa presente che le norme internazionali possono essere più efficaci e promuovere la sicurezza giuridica a lungo termine per le imprese e i consumatori;

22.

sottolinea che gli AVP forniscono un importante quadro giuridico sia per l'UE che per i suoi paesi partner, reso possibile grazie alla buona cooperazione e all'impegno da parte dei paesi interessati; sostiene la Commissione nella ricerca di ulteriori potenziali partner per futuri accordi volontari di partenariato nell'ambito della FLEGT;

23.

ritiene che all'UE vadano riservati un ruolo molto importante e responsabile da svolgere nonché obblighi da rispettare migliorando sia il lato della domanda che quello dell'offerta di legname al fine di rifiutare responsabilmente il legname prodotto illegalmente e assistere i paesi esportatori nei loro sforzi tesi a combattere il disboscamento illegale e la corruzione che causano la distruzione delle loro foreste, i cambiamenti climatici e violazioni dei diritti umani; sottolinea la necessità di integrare tale lavoro con un futuro regolamento specifico dell'UE in materia di dovuta diligenza e di prodotti che mettono a rischio le foreste; segnala la rilevanza dell'Honduras come importante produttore di caffè a livello mondiale;

24.

sottolinea che gli accordi volontari di partenariato sono parte integrante degli sforzi dell'UE volti a conseguire gli obiettivi stabiliti dall'accordo di Parigi e dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in particolare gli obiettivi di sviluppo sostenibile; invita la Commissione e gli Stati membri a integrare pienamente l'agenda FLEGT nel nuovo quadro strategico del Green Deal europeo, incoraggiandone la promozione a livello globale e regionale e rafforzando ulteriormente la cooperazione internazionale tra i paesi produttori e importatori;

25.

invita l'UE a garantire la coerenza politica per lo sviluppo sostenibile tra l'AVP e tutte le sue politiche, anche nei settori del commercio, dello sviluppo, dell'agricoltura e dell'ambiente, garantendo nel contempo la complementarità dell'AVP con gli impegni dell'UE in materia di protezione dell'ambiente e del clima;

26.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

(2)  GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.

(3)  Testi approvati, P9_TA(2020)0005.

(4)  Testi approvati, P9_TA(2020)0212.

(5)  Testi approvati, P9_TA(2020)0285.

(6)  GU C 58 del 15.2.2018, pag. 155.

(7)  GU L 346 del 15.12.2012, pag. 3.

(8)  Testi approvati di tale data, P9_TA(2021)0121.

(9)  Ai sensi dell'articolo 16 dell'AVP.


15.12.2021   

IT

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C 506/151


P9_TA(2021)0134

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 24 marzo 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari (C(2021)01603 — 2021/2616(DEA))

(2021/C 506/31)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione del 24 marzo 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari (C(2021)01603),

vista la lettera in data 9 marzo 2021 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

vista la lettera in data 16 aprile 2021 della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (1), e in particolare l'articolo 23 ter, e l’articolo 121 bis, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure unionali per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (2), e in particolare l'articolo16 bis, paragrafo 3, e l’articolo 87 ter, paragrafo 6,

visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

vista la raccomandazione di decisione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 27 aprile 2021,

A.

considerando che il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione (3) , prevede disposizioni concernenti l’esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

B.

considerando che, sulla base delle valutazioni scientifiche dell'Agenzia europea per i medicinali, la Commissione ha autorizzato diversi vaccini contro la Covid-19;

C.

considerando che, al fine di garantire la continua efficacia dei vaccini contro la Covid-19 autorizzati, può essere necessario modificarli anche a livello di composizione affinché garantiscano la protezione da nuovi o numerosi ceppi varianti nel contesto della pandemia o in altri contesti;

D.

considerando che, nella sua comunicazione del 17 febbraio 2021 dal titolo «HERA Incubator: uniti per battere sul tempo la minaccia delle varianti della Covid-19» (4), la Commissione ha annunciato una serie di misure che saranno messe in atto per affrontare efficacemente una situazione in cui nuove varianti del virus della Covid-19 potrebbero potenzialmente incidere sulla lotta contro l'attuale pandemia; che le misure annunciate comprendevano la modifica dell'attuale procedura di regolamentazione al fine di consentire un'approvazione accelerata dei vaccini contro la Covid-19 adattati alle nuove varianti;

E.

considerando che il 24 marzo 2021 la Commissione ha trasmesso al Parlamento il regolamento delegato, avviando per il Parlamento il periodo di controllo della durata di tre mesi per sollevare obiezioni a detto regolamento;

F.

considerando che il regolamento delegato della Commissione prevede che, fatte salve condizioni specifiche, la Commissione possa, qualora manchino determinati dati farmaceutici, non clinici o clinici, accettare, in via eccezionale e temporanea, una variazione dei termini di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un vaccino antinfluenzale per uso umano o di un vaccino contro il coronavirus per uso umano; che, tuttavia, ove una tale variazione sia accettata, il titolare presenta i dati farmaceutici, clinici e non clinici mancanti entro un termine stabilito dall'autorità pertinente.

G.

considerando che il regolamento delegato della Commissione consentirà che una richiesta di variazione da parte del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio possa essere analizzata sulla base di un insieme iniziale di dati, che sarà integrato con dati supplementari dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dopo l'approvazione, rendendo così il processo normativo più semplice e agevole, sia per le autorità di regolamentazione che per gli sviluppatori di vaccini;

H.

considerando che il regolamento delegato della Commissione dovrebbe entrare in vigore entro il 26 aprile 2021 per garantire che gli sviluppatori di vaccini, che stanno iniziando a preparare i loro vaccini contro la Covid-19 per le varianti, nonché le autorità di regolamentazione, possano utilizzare appieno il sistema adattato;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

(2)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 7).

(4)  COM(2021)0078.


15.12.2021   

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C 506/153


P9_TA(2021)0135

Programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) 2021-2027 ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (14281/1/2020 — C9-0133/2021 — 2018/0231(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2021/C 506/32)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (14281/1/2020 — C9-0133/2021),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 2018 (2),

vista la sua posizione in prima lettura (3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0441),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0142/2021),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 40.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 259.

(3)  Testi approvati del 12.2.2019, P8_TA(2019)0073.


15.12.2021   

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C 506/154


P9_TA(2021)0136

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) 2021-2027 ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (05532/1/2021 — C9-0139/2021 — 2018/0202(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2021/C 506/33)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05532/1/2021 — C9-0139/2021),

visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 2018 (2),

visto il parere della Commissione (COM(2021)0196),

vista la sua posizione in prima lettura (3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0380),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del suo regolamento,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0140/2021),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 110 del 22.3.2019, pag. 82.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 239.

(3)  GU C 411 del 27.11.2020, pag. 300.


15.12.2021   

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C 506/155


P9_TA(2021)0137

Programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori 2021-2027 ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio (06833/1/2020 — C9-0144/2021 — 2018/0207(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2021/C 506/34)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (06833/1/2020 — C9-0144/2021),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 ottobre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 10 ottobre 2018 (2),

vista la sua posizione in prima lettura (3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0383),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0144/2021),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione;

3.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

4.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo, unitamente alle relative dichiarazioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 178.

(2)  GU C 461 del 21.12.2018, pag. 196.

(3)  Testi approvati in data 17.4.2019, P8_TA(2019)0407.


ALLEGATO

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento della sezione «Valori dell'Unione» nel 2021

Fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio, i colegislatori convengono che la sezione «Valori dell'Unione» del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori dovrebbe disporre di cospicui finanziamenti a decorrere dal 1o gennaio 2021.

I colegislatori invitano la Commissione ad adottare misure adeguate per conseguire tale obiettivo, e in particolare a valutare il ricorso agli strumenti di flessibilità nell'ambito del quadro giuridico del bilancio annuale dell'UE per il 2021, conformemente ai criteri di attivazione stabiliti nel regolamento QFP.


15.12.2021   

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C 506/157


P9_TA(2021)0138

Programma Giustizia 2021-2027 ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013 (06834/1/2020 — C9-0138/2021 — 2018/0208(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2021/C 506/35)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (06834/1/2020 — C9-0138/2021),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 ottobre 2018 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0384),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0146/2021),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 178.

(2)  Testi approvati del 17.4.2019, P8_TA(2019)0097.


15.12.2021   

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C 506/158


P9_TA(2021)0139

Programma spaziale dell'Unione 2021-2027 e Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (14312/1/2020 — C9-0140/2021 — 2018/0236(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2021/C 506/36)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (14312/1/2020 — C9-0140/2021),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 6 dicembre 2018 (2),

vista la sua posizione in prima lettura (3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0447),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0141/2021),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 51.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 365.

(3)  Testi approvati del 17.4.2019, P8_TA(2019)0402.


Mercoledì 28 aprile 2021

15.12.2021   

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C 506/159


P9_TA(2021)0140

Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2021 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (05022/2021 — C9-0086/2021 — 2020/0382(NLE))

(Approvazione)

(2021/C 506/37)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (05022/2021),

visto il progetto di accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (05198/2021),

visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (05203/2021),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, e dell'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0086/2021),

vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2020 sulla proposta di mandato negoziale per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (1),

vista la sua raccomandazione del 18 giugno 2020 per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (2),

visti l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 114, paragrafo 7, del suo regolamento,

viste le deliberazioni comuni della commissione per gli affari esteri e della commissione per il commercio internazionale ai sensi dell'articolo 58 del regolamento,

viste le lettere della commissione giuridica, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la pesca, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per gli affari costituzionali,

vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri e della commissione per il commercio internazionale (A9-0128/2021),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Regno Unito.

(1)  Testi approvati, P9_TA(2020)0033.

(2)  Testi approvati, P9_TA(2020)0152.


15.12.2021   

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C 506/160


P9_TA(2021)0142

Piano di gestione pluriennale per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (COM(2019)0619 — C9-0188/2019 — 2019/0272(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 506/38)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2019)0619),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0188/2019),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0149/2020),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P9_TC1-COD(2019)0272

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 aprile 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L'obiettivo della politica comune della pesca, quale definito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è assicurare uno sfruttamento delle risorse biologiche marine in condizioni sostenibili sotto il profilo economico, ambientale e sociale.

(2)

Con la decisione 98/392/CE del Consiglio (4) l'Unione ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, che contengono i principi e le norme in materia di conservazione e gestione delle risorse marine vive. Nell'ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, l'Unione partecipa agli sforzi intesi a salvaguardare gli stock ittici nelle acque internazionali.

(3)

L'Unione è parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (5) (di seguito, «convenzione»).

(4)

Nel 2018, nel corso della sua 21a riunione straordinaria, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (di seguito, «ICCAT»), istituita dalla convenzione, ha adottato la raccomandazione 18-02 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (di seguito, «piano di gestione»).Il piano di gestione dà seguito al parere del Comitato permanente della ricerca e delle statistiche (di seguito, «SCRS») che ne suggeriva l'istituzione da parte dell'ICCAT nel 2018, in quanto lo stato in cui versava lo stock in quel momento sembrava non dovesse più richiedere le misure di emergenza introdotte nell'ambito del piano di ricostituzione del tonno rosso (istituito dalla raccomandazione 17-07, che modifica la raccomandazione 14-04), senza tuttavia attenuare le esistenti misure di monitoraggio e controllo .

(5)

La raccomandazione 18-02 abroga la raccomandazione 17-07 che modifica la raccomandazione 14-04 volta ad istituire un piano di ricostituzione del tonno rosso, recepita nel diritto dell'Unione tramite il regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(6)

Nella sua 26a riunione ordinaria del 2019, l'ICCAT ha adottato la raccomandazione 19-04 che modifica il piano di gestione pluriennale stabilito dalla raccomandazione 18-02. La raccomandazione ICCAT 19-04 abroga e sostituisce la raccomandazione 18-02. Il presente regolamento dovrebbe recepire la raccomandazione 19-04 nel diritto dell'Unione.

(7)

È opportuno che, ove pertinente, il presente regolamento recepisca anche , in tutto o in parte, le raccomandazioni dell'ICCAT 06-07 (7), 18-10 (8), 96-14 (9), 13-13 (10) e 16-15 (11).

(8)

Le posizioni dell'Unione nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca devono basarsi sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire che le risorse alieutiche siano gestite conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca, in particolare l'obiettivo di ricostituire gradualmente e mantenere le popolazioni degli stock ittici al di sopra di livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield — MSY) e l'obiettivo di creare le condizioni necessarie per rendere economicamente redditizi e competitivi il settore delle catture e della trasformazione e le attività a terra connesse alle attività di pesca. Secondo la relazione 2018 dell'SCRS (12), le catture di tonno rosso a un tasso di mortalità per pesca pari a F0,1 sono in linea con una mortalità per pesca compatibile con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile (Fmsy). La biomassa dello stock è considerata a un livello tale da garantire il rendimento massimo sostenibile. B0,1 oscilla infatti tra valori superiori per livelli di reclutamento medio-bassi e valori inferiori per un livello di reclutamento elevato.

(9)

Il piano di gestione tiene conto delle specificità dei diversi tipi di attrezzi e tecniche di pesca. È opportuno che, nell'attuare tale piano, l'Unione e gli Stati membri promuovano attività di pesca costiera e l'utilizzo di attrezzi e tecniche di pesca selettivi, caratterizzati da un ridotto impatto ambientale, in particolare attrezzi e tecniche utilizzati nella pesca artigianale e tradizionale, contribuendo in tal modo ad un equo tenore di vita per le economie locali.

(10)

È opportuno considerare le peculiarità e i bisogni della pesca su piccola scala e artigianale. Oltre alle pertinenti disposizioni della raccomandazione ICCAT 19-04 che eliminano gli ostacoli alla partecipazione alla pesca del tonno rosso da parte della flotta dedita alla piccola pesca costiera, gli Stati membri dovrebbero compiere ulteriori sforzi per garantire una distribuzione equa e trasparente delle possibilità di pesca tra le flotte su piccola scala, le flotte artigianali e le flotte più grandi, in linea con gli obblighi previsti dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(11)

Al fine di garantire il rispetto della politica comune della pesca, l'Unione ha adottato atti legislativi per istituire un sistema di controllo, ispezione ed esecuzione che includesse la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). In particolare, il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (13) istituisce un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione che prevede un approccio globale e integrato al fine di garantire il rispetto di tutte le norme della politica comune della pesca. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (14) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (15) istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Si tratta di regolamenti che comprendono già disposizioni quali le licenze e le autorizzazioni di pesca e determinate norme riguardanti i sistemi di controllo dei pescherecci che coprono alcune delle misure previste nella raccomandazione ICCAT 19-04 . Non è perciò necessario includere tali disposizioni nel presente regolamento.

(12)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce il concetto di taglia minima di riferimento per la conservazione. A fini di coerenza, è opportuno che il concetto di taglia minima dell'ICCAT sia recepito nel diritto dell'Unione come taglia minima di riferimento per la conservazione.

(13)

Secondo la raccomandazione ICCAT 19-04 , devono essere rigettate in mare le catture di tonno rosso inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, nonché le catture di tonno rosso che superano i limiti stabiliti nei piani di pesca annuali per le catture accessorie. Ai fini del rispetto degli obblighi internazionali incombenti all'Unione nel quadro dell'ICCAT, l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione (16) prevede deroghe all'obbligo di sbarco del tonno rosso conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il regolamento delegato (UE) 2015/98 recepisce alcune disposizioni della raccomandazione ICCAT 19-04 che stabiliscono l'obbligo di rigettare in mare il tonno rosso per le navi che superino il contingente loro assegnato o il livello massimo di catture accessorie autorizzate. L'ambito di applicazione del regolamento delegato comprende le imbarcazioni dedite alla pesca ricreativa. Il presente regolamento, pertanto, non deve necessariamente contemplare detti obblighi di rigetto e di rilascio in mare e lascia impregiudicate le corrispondenti disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2015/98.

(14)

Nel corso della riunione annuale del 2018, le parti contraenti della convenzione hanno riconosciuto la necessità di rafforzare i controlli per alcune operazioni riguardanti il tonno rosso. A tal fine, durante la riunione si è concordato che le parti contraenti della convenzione responsabili delle aziende avrebbero dovuto garantire una piena tracciabilità delle operazioni di ingabbiamento e avrebbero dovuto effettuare controlli a campione basati su un'analisi di rischio.

(15)

Il regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) istituisce un documento di cattura del tonno rosso in formato elettronico («eBCD»), recependo in tal modo la raccomandazione ICCAT 09-11 che modifica la raccomandazione 08-12. Le raccomandazioni 17-09 e 11-20 sull'applicazione dell'eBCD sono state recentemente abrogate dalle raccomandazioni 18-12 e 18-13. Pertanto, poiché il regolamento (UE) n. 640/2010 è divenuto obsoleto, la Commissione ha proposto un nuovo regolamento che recepisca le norme dell'ICCAT più recenti in materia di eBCD. È perciò opportuno che il presente regolamento non faccia riferimento al regolamento (UE) n. 640/2010 bensì, in termini più generali, al programma di documentazione delle catture raccomandato dall'ICCAT.

(16)

Tenendo conto del fatto che, attualmente, alcune raccomandazioni dell'ICCAT sono spesso modificate dalle parti contraenti della convenzione e, in futuro, saranno probabilmente oggetto di ulteriori modifiche, al fine di recepire rapidamente nel diritto dell'Unione le future raccomandazioni dell'ICCAT volte a modificare o integrare il piano di gestione dell'ICCAT, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda i seguenti aspetti: ▌i tempi previsti per la comunicazione delle informazioni; i periodi previsti per le campagne di pesca; deroghe al divieto di riporto dei contingenti non utilizzati; le taglie minime di riferimento per la conservazione; le percentuali e i parametri di riferimento; le informazioni da presentare alla Commissione; i compiti degli osservatori nazionali e regionali; i motivi di diniego di un'autorizzazione al trasferimento del pescato; i motivi di un sequestro delle catture e di un ordine di rilascio del pescato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio» (18). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(17)

La Commissione, che rappresenta l'Unione in occasione delle riunioni dell'ICCAT, approva ogni anno una serie di raccomandazioni dell'ICCAT di natura squisitamente tecnica, in particolare per quanto riguarda: le limitazioni di capacità, gli obblighi relativi al giornale di bordo, i formulari di dichiarazione delle catture, le dichiarazioni di trasbordo e di trasferimento, le informazioni minime per le autorizzazioni di pesca, il numero minimo di pescherecci in riferimento al programma di ispezione internazionale congiunta dell'ICCAT, le specifiche del regime di ispezione e di osservazione, le norme per la videoregistrazione, il protocollo per le operazioni di rilascio, le norme sul trattamento dei pesci morti, le dichiarazioni di ingabbiamento o le norme riguardanti i sistemi di controllo dei pescherecci — raccomandazioni che sono recepite dagli allegati da I a XV del presente regolamento. È opportuno che la Commissione possa adottare atti delegati che modifichino o integrino gli allegati da I a XV in linea con le raccomandazioni dell'ICCAT modificate o integrate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio». In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(18)

Le raccomandazioni dell'ICCAT che disciplinano la pesca del tonno rosso (operazioni connesse alla cattura, al trasferimento, al trasporto, all'ingabbiamento, all'allevamento, al prelievo e al riporto) sono estremamente dinamiche. Le tecnologie utilizzate per il controllo e la gestione di questo tipo di pesca (ad esempio, fotocamere stereoscopiche e metodi alternativi) sono in costante e ulteriore evoluzione e vanno applicate in modo uniforme dagli Stati membri. Analogamente, occorre sviluppare, ove necessario, procedure operative che aiutino gli Stati membri a rispettare le norme dell'ICCAT recepite dal presente regolamento. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le modalità di attuazione relative al riporto di tonno rosso vivo, alle operazioni di trasferimento e alle operazioni di ingabbiamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

(19)

Gli atti delegati e gli atti di esecuzione previsti nel presente regolamento non pregiudicano il recepimento delle future raccomandazioni dell'ICCAT nel diritto dell'Unione mediante la procedura legislativa ordinaria.

(20)

Poiché il presente regolamento introdurrà un nuovo piano di gestione generale per il tonno rosso, è opportuno sopprimere le disposizioni relative al tonno rosso di cui ai regolamenti (UE) 2017/2107 (20) e (UE) 2019/833 (21) del Parlamento europeo e del Consiglio. Per quanto riguarda l'articolo 43 del regolamento (UE) 2017/2107, la parte corrispondente al pesce spada del Mediterraneo è stata inclusa nel regolamento (UE) 2019/1154 del Parlamento europeo e del Consiglio (22). È inoltre opportuno sopprimere alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio (23). È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833.

(21)

La raccomandazione ICCAT 18-02 ha abrogato la raccomandazione 17-07 in quanto lo stato dello stock non richiedeva più le misure di emergenza previste dal piano di ricostituzione del tonno rosso istituito da quest'ultima. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) 2016/1627, che ha dato attuazione a tale piano di ricostituzione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme generali affinché l'Unione possa dare attuazione, in modo uniforme ed efficace, al piano pluriennale di gestione del tonno rosso (Thunnus thynnus) nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, adottato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (di seguito, «ICCAT»).

Articolo 2

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica:

(a)

ai pescherecci dell'Unione e alle imbarcazioni dell'Unione dedite alla pesca ricreativa che

catturano tonno rosso nella zona della convenzione e

trasbordano o detengono a bordo, anche al di fuori della zona della convenzione, tonno rosso catturato in tale zona;

(b)

alle aziende dell'Unione;

(c)

ai pescherecci dei paesi terzi e alle imbarcazioni dei paesi terzi dedite alla pesca ricreativa, che operano nelle acque dell'Unione e catturano tonno rosso nella zona della convenzione;

(d)

ai pescherecci dei paesi terzi sottoposti a ispezione nei porti degli Stati membri che detengono a bordo tonno rosso catturato nella zona della convenzione o prodotti della pesca ottenuti da tonno rosso catturato nelle acque dell'Unione che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto.

Articolo 3

Obiettivo

Obiettivo del presente regolamento è attuare il piano di gestione pluriennale del tonno rosso, adottato dall'ICCAT, che mira a mantenere la biomassa del tonno rosso al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

Articolo 4

Relazione con altri atti dell'Unione

Salvo altrimenti disposto nel presente regolamento, le disposizioni previste da quest'ultimo lasciano impregiudicati gli altri atti dell'Unione che disciplinano il settore della pesca, in particolare:

(1)

il regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

(2)

il regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

(3)

il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne;

(4)

il regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT);

(5)

il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio  (25) relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche.

Articolo 5

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)

«ICCAT»: Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico;

(2)

«convenzione»: convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico;

(3)

«peschereccio»: qualsiasi imbarcazione a motore destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse di tonno rosso, incluse le navi da cattura, le navi officina, le navi d'appoggio, i rimorchiatori, le navi che partecipano a operazioni di trasbordo, le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti del tonno e le navi ausiliarie, eccettuate le navi container;

(4)

«tonno rosso vivo»: tonno rosso mantenuto in vita per un determinato periodo di tempo all'interno di una tonnara o trasferito vivo in un impianto di allevamento ▌;

(5)

«SCRS»: comitato permanente della ricerca e delle statistiche dell'ICCAT;

(6)

«pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfrutta le risorse biologiche marine ▌;

(7)

«pesca sportiva»: una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;

(8)

«rimorchiatore»: qualsiasi imbarcazione utilizzata per rimorchiare le gabbie;

(9)

«nave officina»: imbarcazione a bordo della quale i prodotti della pesca subiscono una o più delle seguenti operazioni, prima dell'imballaggio: sfilettatura o affettatura, congelamento e/o trasformazione;

(10)

«nave ausiliaria»: qualsiasi imbarcazione utilizzata per il trasporto di tonno rosso morto (non trasformato) da una gabbia da trasporto/allevamento, da una rete a circuizione o da una tonnara a un porto designato e/o a una nave officina;

(11)

«tonnara»: rete fissa, ancorata al fondo, generalmente comprendente una rete guida che convoglia il tonno verso un'area recintata o una serie di aree recintate in cui esso è tenuto prima di essere prelevato o allevato;

(12)

«rete a circuizione»: rete circuitante munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura della rete;

(13)

«ingabbiamento»: trasferimento del tonno rosso vivo dalla gabbia da trasporto o dalla tonnara alle gabbie da allevamento o ingrasso ;

(14)

«nave da cattura»: imbarcazione utilizzata ai fini della cattura commerciale delle risorse di tonno rosso;

(15)

«azienda»: zona marina chiaramente delimitata da coordinate geografiche, utilizzata per l'ingrasso o l'allevamento del tonno rosso catturato da tonnare e/o tonniere con reti a circuizione. Un'azienda può comprendere più impianti, tutti delimitati da coordinate geografiche, in cui ciascun punto del poligono è chiaramente definito sia in longitudine che in latitudine;

(16)

«allevamento» o «ingrasso»: ingabbiamento del tonno rosso nelle aziende e successiva alimentazione al fine di ingrassarlo e accrescerne la biomassa totale;

(17)

«prelievo»: abbattimento del tonno rosso nelle aziende o nelle tonnare;

(18)

«fotocamera stereoscopica»: fotocamera con due o più obiettivi, ciascuno dei quali è dotato di un sensore di immagini o di un supporto di pellicola separato, che consente la cattura di immagini tridimensionali allo scopo di misurare la lunghezza del pesce e contribuire ad affinare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso ;

(19)

«nave per piccola pesca costiera»: nave da cattura rispondente ad almeno tre delle cinque caratteristiche seguenti:

(a)

lunghezza fuori tutto < 12 m;

(b)

attività di pesca esercitata esclusivamente all'interno delle acque sotto la giurisdizione dello Stato membro di bandiera;

(c)

bordate di pesca di durata inferiore a 24 ore;

(d)

equipaggio composto al massimo da quattro membri; oppure

(e)

utilizzo di tecniche di pesca selettiva che hanno un ridotto impatto ambientale;

(20)

«operazione di pesca congiunta»: qualsiasi operazione realizzata da due o più tonniere con reti a circuizione, in cui le catture di una tonniera con reti a circuizione sono attribuite a una o più tonniere con reti a circuizione secondo un criterio di ripartizione precedentemente concordato;

(21)

«praticare la pesca attiva»: per qualsiasi nave da cattura, il fatto di praticare la pesca del tonno rosso come specie bersaglio in una determinata campagna di pesca;

(22)

«BCD»: documento di cattura del tonno rosso (Bluefin Catch Document);

(23)

«eBCD»: documento elettronico di cattura del tonno rosso;

(24)

«zona della convenzione»: zona geografica quale definita all'articolo 1 della convenzione;

(25)

«trasbordo»: scarico, per intero o in parte, dei prodotti ittici detenuti a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio. Non è tuttavia considerato trasbordo il fatto di scaricare esemplari di tonno rosso morto dalla rete a circuizione, dalla tonnara o dal rimorchiatore verso una nave ausiliaria;

(26)

«trasferimento di controllo»: qualsiasi trasferimento supplementare effettuato su richiesta degli operatori del peschereccio/dell'azienda o delle autorità di controllo al fine di verificare il numero di pesci trasferiti;

(27)

«fotocamera di controllo»: fotocamera stereoscopica e/o videocamera convenzionale utilizzate ai fini dei controlli previsti dal presente regolamento;

(28)

«PCC»: parte contraente della convenzione e parte, entità o entità di pesca non contraente cooperante;

(29)

«peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni»: peschereccio con palangari pelagici di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;

(30)

«trasferimento»: qualsiasi trasferimento

(a)

di tonno rosso vivo dalla rete della nave da cattura alla gabbia da trasporto,

(b)

di tonno rosso vivo da una gabbia da trasporto a un'altra gabbia da trasporto,

(c)

della gabbia contenente tonno rosso vivo da un rimorchiatore a un altro rimorchiatore,

(d)

della gabbia contenente tonno rosso vivo da un'azienda ad un'altra azienda e tonno rosso vivo tra diverse gabbie nella stessa azienda,

(e)

di tonno rosso dalla tonnara alla gabbia da trasporto, indipendentemente dalla presenza di un rimorchiatore;

(31)

«operatore»: persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

(32)

«gruppo di attrezzi»: gruppo di pescherecci che utilizzano gli stessi attrezzi per i quali è stato assegnato un contingente di gruppo;

(33)

«sforzo di pesca»: prodotto tra la capacità di un peschereccio e la sua attività ; per un gruppo di pescherecci, la somma dello sforzo di pesca di tutte le imbarcazioni del gruppo ;

(34)

«Stato membro responsabile»: Stato membro di bandiera o Stato membro nella cui giurisdizione rientra l'azienda o la tonnara di cui trattasi.

CAPO II

MISURE DI GESTIONE

Articolo 6

Condizioni inerenti alle misure di gestione della pesca

1.   Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi da cattura e delle sue tonnare sia commisurato alle possibilità di pesca di tonno rosso di cui esso dispone nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Le misure adottate dagli Stati membri includono la fissazione di contingenti individuali per le loro navi da cattura di lunghezza superiore a 24 metri incluse nell'elenco dei pescherecci autorizzati di cui all'articolo 26.

2.   Gli Stati membri ordinano alle navi da cattura di dirigersi immediatamente verso un porto da essi designato quando ritengono esaurito il contingente individuale della nave, conformemente all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3.   È vietato il noleggio di navi per la pesca del tonno rosso.

Articolo 7

Riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati

1.   ▌Il riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati provenienti da catture di anni precedenti all'interno di un'azienda può essere consentito solo qualora lo Stato membro abbia messo a punto e notificato alla Commissione un sistema di controllo rafforzato. Tale sistema è parte integrante del piano di ispezione dello Stato membro di cui all'articolo 13 e comprende almeno le misure di cui agli articoli 53 e 61 .

2.   Prima dell'inizio di una campagna di pesca, gli Stati membri responsabili delle aziende provvedono a una valutazione approfondita di qualsiasi quantitativo di tonno rosso vivo riportato dopo un prelievo in blocco nelle aziende sottoposte alla loro giurisdizione. A tal fine, l'intero quantitativo di tonno rosso vivo riportato da un anno di cattura in cui non si è proceduto ad un prelievo in blocco all'interno delle aziende viene trasferito in altre gabbie utilizzando sistemi di fotocamere stereoscopiche o metodi alternativi, a condizione che essi garantiscano lo stesso livello di precisione e accuratezza, ai sensi dell'articolo 51. La tracciabilità è garantita e pienamente documentata in ogni momento. Il riporto delle catture di tonno rosso relative ad anni in cui non è stato effettuato alcun prelievo in blocco è controllato annualmente applicando la stessa procedura a campioni appropriati sulla base di una valutazione del rischio.

3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano modalità di attuazione per l'introduzione di un sistema di controllo rafforzato riguardante il riporto di tonno rosso vivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68.

Articolo 8

Riporto dei contingenti non utilizzati

Il riporto dei contingenti non utilizzati è vietato.

Articolo 9

Trasferimento di contingenti

1.   I trasferimenti di contingenti tra l'Unione e le altre PCC sono effettuati solo previa autorizzazione degli Stati membri e/o delle PCC interessate. La Commissione notifica il trasferimento dei contingenti al segretariato dell'ICCAT 48 ore prima che venga effettuato.

2.   È consentito il trasferimento di contingenti tra gruppi di attrezzi, contingenti di catture accessorie e contingenti di pesca individuali di ogni Stato membro, a condizione che lo Stato membro o gli Stati membri interessati ne informino in anticipo la Commissione, in modo che essa possa a sua volta informare il segretariato dell'ICCAT prima che avvenga il trasferimento.

Articolo 10

Detrazione in caso di superamento del contingente

Qualora lo Stato membro superi il contingente ad esso assegnato senza che tale situazione possa essere sanata con scambi di contingenti ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, si applicano gli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 11

Piani di pesca annuali

1.   Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano di pesca annuale. Il piano comprende almeno le seguenti informazioni per le navi da cattura e le tonnare :

(a)

i contingenti assegnati a ciascun gruppo di attrezzi, compresi i contingenti riguardanti le catture accessorie;

(b)

se del caso, il metodo utilizzato per assegnare e gestire i contingenti;

(c)

le misure adottate per garantire il rispetto dei contingenti individuali;

(d)

i periodi di autorizzazione della pesca per ciascuna categoria di attrezzi;

(e)

informazioni sui porti designati;

(f)

le norme riguardanti le catture accessorie; e

(g)

il numero delle navi da cattura , diverse da quelle operanti con reti da traino, di lunghezza superiore a 24 m e dei pescherecci operanti con reti a circuizione autorizzati a pescare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

2.   Gli Stati membri che hanno pescherecci che praticano la piccola pesca costiera autorizzati a catturare tonno rosso si adoperano per assegnare un contingente settoriale specifico a tali pescherecci e includono tale assegnazione nei loro piani di pesca. Includono inoltre nei loro piani di monitoraggio, controllo e ispezione le misure supplementari adottate per monitorare attentamente l'utilizzo del contingente da parte di tale flotta. Gli Stati membri possono autorizzare un numero diverso di pescherecci a sfruttare appieno le loro possibilità di pesca, utilizzando i parametri di cui al paragrafo 1.

3.   Il Portogallo e la Spagna possono assegnare contingenti settoriali a tonniere con lenze e canne operanti nelle acque dell'Unione degli arcipelaghi delle Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie. Il contingente settoriale è incluso nei loro piani di pesca annuali e le misure supplementari per monitorarne l'utilizzo sono chiaramente indicate nei loro piani annuali di monitoraggio, controllo e ispezione.

4.   Nel caso in cui uno Stato membro assegni contingenti settoriali conformemente al paragrafo 2 o 3, non si applica il requisito minimo delle 5 tonnellate definito relativamente al contingente nell'atto dell'Unione riguardante l'assegnazione delle possibilità di pesca in vigore.

5.   Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione eventuali modifiche del piano di pesca annuale almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività di pesca alla quale si riferisce la modifica. La Commissione trasmette la modifica al segretariato dell'ICCAT almeno un giorno lavorativo prima dell'inizio dell'attività di pesca alla quale si riferisce la modifica.

Articolo 12

Assegnazione delle possibilità di pesca

Conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico e ▌inoltre ripartiscono equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta tenendo particolarmente conto della pesca tradizionale e artigianale, nonché prevedono incentivi per i pescherecci dell'Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale.

Articolo 13

Piani di gestione annuali della capacità di pesca

Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano di gestione annuale della capacità di pesca. In tale piano lo Stato membro adegua il numero delle navi da cattura e delle tonnare in modo da garantire che la capacità di pesca sia commisurata alle possibilità di pesca assegnate alle navi da cattura e alle tonnare nel periodo contingentale corrispondente. Lo Stato membro adegua la capacità di pesca utilizzando i parametri definiti nell'atto dell'Unione relativo all'assegnazione delle possibilità di pesca in vigore. L'adeguamento della capacità di pesca dell'Unione per le tonniere con reti a circuizione è limitato a una variazione massima del 20 % rispetto alla capacità di pesca di riferimento del 2018.

Articolo 14

Piani di ispezione annuali

Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano di ispezione annuale al fine di garantire la conformità al presente regolamento. Lo Stato membro presenta il proprio piano alla Commissione. Il piano di ispezione annuale è elaborato conformemente:

(a)

agli obiettivi, alle priorità e alle procedure, nonché ai parametri di riferimento per le attività di ispezione stabiliti nel programma specifico di controllo e di ispezione per il tonno rosso, istituito a norma dell'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

(b)

al programma nazionale di controllo per il tonno rosso definito ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 15

Piani annuali di gestione dell'allevamento

1.   Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano annuale di gestione dell'allevamento.

2.   Nel piano di gestione annuale dell'allevamento, ogni Stato membro garantisce che la capacità totale di immissione e la capacità totale di allevamento siano commisurate al quantitativo stimato di tonno rosso disponibile per l'allevamento.

3.   Gli Stati membri limitano la loro capacità di allevamento di tonno alla capacità di allevamento totale indicata nel «registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso», oppure autorizzata e dichiarata all'ICCAT nel 2018.

4.   Il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che può essere immesso nelle aziende di uno Stato membro è limitato ai quantitativi immessi indicati nel «registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso» dalle aziende di tale Stato membro negli anni 2005, 2006, 2007 o 2008.

5.   Se uno Stato membro ha la necessità di aumentare il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che può essere immesso in una o più aziende di tonno, tale aumento è commisurato alle possibilità di pesca assegnate a detto Stato membro e alle eventuali importazioni di tonni rossi vivi da un altro Stato membro o un'altra parte contraente .

6.   Gli Stati membri responsabili delle aziende provvedono affinché gli scienziati che sono stati incaricati dall'SCRS di effettuare prove per l'individuazione dei tassi di crescita durante il periodo di ingrasso abbiano accesso alle aziende e all'assistenza necessaria per lo svolgimento dei loro compiti.

7.     Se del caso, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 15 maggio di ogni anno, piani di gestione dell'allevamento riveduti.

Articolo 16

Trasmissione dei piani annuali

1.   Entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso trasmette alla Commissione i piani seguenti:

(a)

il piano di pesca annuale per le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, elaborato conformemente all'articolo 11;

(b)

il piano di gestione annuale della capacità di pesca elaborato conformemente all'articolo 13;

(c)

il piano di ispezione annuale elaborato conformemente all'articolo 14; e

(d)

il piano annuale di gestione dell'allevamento elaborato conformemente all'articolo 15.

2.   La Commissione assembla i piani di cui al paragrafo 1 e li utilizza per elaborare un piano annuale dell'Unione. Essa trasmette tale piano al segretariato dell'ICCAT entro il 15 febbraio di ogni anno per esame e approvazione.

3.   Nel caso in cui uno Stato membro non presenti alla Commissione uno dei piani di cui al paragrafo 1 entro il termine stabilito in detto paragrafo, la Commissione può decidere di ▌trasmettere il piano dell'Unione al segretariato dell'ICCAT senza i piani dello Stato membro interessato. Su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione si adopera per tenere conto di uno dei piani di cui al paragrafo 1 presentati dopo il termine di cui al medesimo paragrafo, ma prima del termine di cui al paragrafo 2. Se un piano presentato da uno Stato membro non è conforme alle disposizioni del presente regolamento concernenti i piani annuali di pesca, capacità, ispezione e allevamento e contiene un grave difetto che può comportare la mancata approvazione del piano annuale dell'Unione da parte della Commissione ICCAT, la Commissione può decidere di trasmettere il piano annuale dell'Unione al segretariato dell'ICCAT senza i piani dello Stato membro interessato. La Commissione informa quanto prima lo Stato membro interessato e si adopera per includere eventuali piani rivisti presentati da tale Stato membro nel piano dell'Unione o nelle modifiche del piano dell'Unione, purché siano conformi alle disposizioni del presente regolamento concernenti i piani annuali di pesca, capacità, ispezione e allevamento.

CAPO III

MISURE TECNICHE

Articolo 17

Campagne di pesca

1.   La pesca del tonno rosso con reti a circuizione è autorizzata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 26 maggio al 1o luglio.

2.     In deroga al paragrafo 1, Cipro e la Grecia possono chiedere, nei loro piani di pesca annuali di cui all'articolo 11, che le tonniere con reti a circuizione battenti la loro bandiera siano autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico orientale (zona di pesca FAO 37.3.1 e 37.3.2) dal 15 maggio fino al 1o luglio.

3.   In deroga al paragrafo 1, la Croazia può chiedere, nei suoi piani di pesca annuali di cui all'articolo 11, che i pescherecci con reti a circuizione battenti la propria bandiera siano autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso a fini di allevamento nel Mare Adriatico (zona di pesca FAO 37.2.1) fino al 15 luglio.

4.   In deroga al paragrafo 1, se uno Stato membro dimostra alla Commissione che, a causa delle condizioni meteorologiche , alcuni dei suoi pescherecci che praticano la pesca del tonno rosso con reti a circuizione nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo non sono riusciti ad utilizzare i normali giorni di pesca loro assegnati nel corso di un dato anno, lo Stato membro in questione può decidere che, per le singole tonniere con reti a circuizione interessate da tale situazione, la campagna di pesca di cui al paragrafo 1 sia prolungata di un numero equivalente di giorni persi fino a  un massimo di 10 giorni . L'inattività di detti pescherecci e, in caso di un'operazione di pesca congiunta, di tutti i pescherecci coinvolti, è debitamente comprovata da bollettini meteorologici e posizioni VMS.

5.   La pesca del tonno rosso effettuata da pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni è consentita nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1o gennaio al 31 maggio.

6.   Gli Stati membri stabiliscono, nei loro piani di pesca annuali, i periodi di autorizzazione della pesca per le loro flotte diverse dalle tonniere con reti a circuizione e dai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni.

Articolo 18

Obbligo di sbarco

Le disposizioni del presente capo si applicano fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, comprese eventuali deroghe al medesimo.

Articolo 19

Taglia minima di riferimento per la conservazione

1.   È vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita esemplari di tonno rosso, anche se pescati come catture accessorie o nell'ambito della pesca ricreativa, di peso inferiore a 30 kg o di lunghezza alla forca inferiore a 115 cm.

2.   In deroga al paragrafo 1, la taglia minima di riferimento per la conservazione per il tonno rosso è di 8 kg o 75 cm (lunghezza alla forca) nei casi seguenti:

(a)

tonno rosso catturato nell'Oceano Atlantico orientale da tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate;

(b)

tonno rosso catturato nel Mediterraneo, nell'ambito della piccola pesca costiera di pesce fresco, da tonniere con lenze e canne, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano; e

(c)

tonno rosso catturato nel Mare Adriatico da pescherecci battenti bandiera croata a fini di allevamento.

3.   Le condizioni specifiche applicabili alla deroga di cui al paragrafo 2 sono definite nell'allegato I.

4.   Gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione di pesca ai pescherecci che beneficiano delle deroghe di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato I. I pescherecci interessati sono indicati nell'elenco delle navi da cattura di cui all'articolo 26.

5.   I pesci di taglie inferiori a quelle minime di riferimento di cui al presente articolo che sono rigettati in mare morti vengono imputati al contingente dello Stato membro.

Articolo 20

Catture accidentali di esemplari di taglia inferiore a quella minima di riferimento

1.   In deroga all'articolo 19, paragrafo 1, tutte le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso sono autorizzate ad effettuare un massimo del 5 % in numero di catture accidentali di tonno rosso di peso compreso tra 8 e 30 kg o, in alternativa, di lunghezza alla forca compresa tra 75 e 115 cm.

2.   La percentuale del 5 % di cui al paragrafo 1 è calcolata rispetto alle catture totali di tonno rosso presenti a bordo del peschereccio o nella tonnara, in qualsiasi momento successivo ad ogni operazione di pesca.

3.   Le catture accidentali sono detratte dal contingente dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara.

4.   Alle catture accidentali di tonno rosso di taglia inferiore a quella minima di riferimento si applicano gli articoli 31, 33, 34 e 35.

Articolo 21

Catture accessorie

1.   Ogni Stato membro prevede catture accessorie di tonno rosso all'interno del proprio contingente e ne informa la Commissione al momento della trasmissione del proprio piano di pesca.

2.   Il piano di pesca annuale di cui all'articolo 11 definisce chiaramente il livello delle catture accessorie autorizzate, che non superano il 20 % delle catture totali presenti a bordo al termine di ciascuna bordata di pesca, e la metodologia utilizzata per calcolare le catture accessorie rispetto al totale delle catture presenti a bordo. La percentuale delle catture accessorie può essere calcolata in peso o in numero di esemplari. Il calcolo in numero di esemplari si applica unicamente ai tonnidi e alle specie affini gestiti dall'ICCAT. Il livello delle catture accessorie autorizzate per la flotta dedita alla piccola pesca costiera può essere calcolato su base annuale.

3.   Tutte le catture accessorie di tonno rosso morto, detenute a bordo o rigettate in mare, sono detratte dal contingente dello Stato membro di bandiera, nonché registrate e dichiarate alla Commissione conformemente agli articoli 31 e 32.

4.   Per gli Stati membri che non dispongono di un contingente di tonno rosso, le catture accessorie in questione sono detratte dal contingente specifico per le catture accessorie di tonno rosso dell'Unione, stabilito ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

5.   Qualora il contingente totale assegnato a uno Stato membro risulti esaurito, non è autorizzata alcuna cattura di tonno rosso da parte di pescherecci battenti la sua bandiera lo Stato membro in questione adotta le misure necessarie per garantire il rilascio in mare degli esemplari di tonno rosso pescati come catture accessorie. Qualora il contingente specifico dell'Unione di catture accessorie di tonno rosso stabilito in conformità dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013 risulti esaurito, non è autorizzata alcuna cattura di tonno rosso da parte di pescherecci battenti la bandiera di Stati membri che non dispongono di un contingente di tonno rosso e tali Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rilascio in mare degli esemplari di tonno rosso pescati come catture accessorie. In tali casi sono vietate la trasformazione e la commercializzazione di tonno rosso morto e sono registrate tutte le catture. Gli Stati membri comunicano ogni anno le informazioni relative a tali quantitativi di catture accessorie di tonno rosso morto alla Commissione, che le trasmette al segretariato dell'ICCAT.

6.   I pescherecci che non praticano la pesca attiva di tonno rosso separano chiaramente qualsiasi quantitativo di tonno rosso detenuto a bordo dalle altre specie, onde consentire alle autorità di controllo di monitorare il rispetto del presente articolo. Tali catture accessorie possono essere commercializzate se corredate del documento elettronico di cattura del tonno rosso (eBCD).

Articolo 22

Utilizzo di mezzi aerei

È vietato l'utilizzo di mezzi aerei, tra cui aeromobili, elicotteri o qualsiasi tipo di velivoli senza pilota, per la ricerca del tonno rosso.

CAPO IV

PESCA RICREATIVA

Articolo 23

Contingente specifico per la pesca ricreativa

1.   Gli Stati membri che dispongono di un contingente di tonno rosso regolamentano la pesca ricreativa assegnando un contingente specifico per l'esercizio di questo tipo di pesca. Nell'assegnazione si tiene conto di eventuali esemplari morti di tonno rosso, anche nell'ambito della «pesca con rilascio in mare». Al momento della trasmissione dei loro piani di pesca, gli Stati membri comunicano alla Commissione il contingente assegnato alla pesca ricreativa.

2.   Le catture di tonno rosso morto sono comunicate e imputate al contingente dello Stato membro.

Articolo 24

Condizioni specifiche per la pesca ricreativa

1.   Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso assegnato alla pesca ricreativa regolamenta la pesca ricreativa rilasciando alle imbarcazioni autorizzazioni per l'esercizio di questo tipo di pesca. Su richiesta dell'ICCAT , lo Stato membro mette a disposizione della Commissione l'elenco delle imbarcazioni che praticano la pesca ricreativa alle quali è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca per la cattura di tonno rosso . L'elenco che la Commissione dovrà presentare per via elettronica all'ICCAT contiene le informazioni seguenti per ciascuna imbarcazione :

(a)

nome dell'imbarcazione;

(b)

numero di immatricolazione;

(c)

numero di registrazione ICCAT (se del caso),

(d)

eventuale nome precedente; e

(e)

nome e indirizzo dell'armatore/degli armatori e dell'operatore/degli operatori,

2.   Nell'ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di tonno rosso al giorno, per imbarcazione.

3.   È vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell'ambito di attività di pesca ricreativa.

4.   Ogni Stato membro registra i dati di cattura comprensivi del peso e , ove possibile, della lunghezza di ciascun esemplare di tonno rosso catturato nell'ambito della pesca ricreativa e trasmette alla Commissione i dati dell'anno precedente entro il 30 giugno di ogni anno. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.

5.   Ogni Stato membro adotta le misure necessarie a garantire, nella maggior misura possibile, il rilascio di tonno rosso, in particolare del novellame, catturato vivo nell'ambito della pesca ricreativa. Gli esemplari di tonno rosso sbarcati sono interi, senza visceri né branchie.

Articolo 25

Cattura, marcatura e rilascio

1.   In deroga all'articolo 23, paragrafo 1, gli Stati membri che autorizzano la «pesca con rilascio in mare» nell'Atlantico nordorientale esclusivamente da parte di imbarcazioni dedite alla pesca sportiva possono consentire a un numero limitato di ▌imbarcazioni dedite alla pesca sportiva esclusivamente di catturare tonno rosso a scopo di «cattura, marcatura e rilascio», senza dover loro assegnare un contingente specifico. Tali imbarcazioni operano nell'ambito di un progetto scientifico di un istituto di ricerca incluso in un programma di ricerca scientifica. I risultati del progetto sono comunicati alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

2.   Non si considerano imbarcazioni che svolgono attività di «cattura, marcatura e rilascio» conformemente al paragrafo 1 quelle che conducono attività di ricerca scientifica nell'ambito del programma di ricerca dell'ICCAT sul tonno rosso.

3.   Gli Stati membri che autorizzano attività di «cattura, marcatura e rilascio»:

(a)

presentano una descrizione di tali attività e delle misure ad esse applicabili quale parte integrante dei loro piani di pesca e di ispezione di cui agli articoli 12 e 15;

(b)

monitorano attentamente le attività delle imbarcazioni interessate per far sì che esse rispettino le disposizioni del presente regolamento;

(c)

fanno in modo che le operazioni di marcatura e rilascio siano eseguite da personale appositamente formato, così da garantire un'elevata sopravvivenza degli esemplari; e

(d)

presentano ogni anno alla Commissione una relazione sulle attività scientifiche effettuate, almeno 50 giorni prima della riunione dell'SCRS dell'anno successivo. La Commissione trasmette la relazione all'ICCAT 60 giorni prima della riunione dell'SCRS dell'anno successivo.

4.   Gli esemplari di tonno rosso che muoiono durante le attività di «cattura, marcatura e rilascio» sono dichiarati e detratti dal contingente dello Stato membro di bandiera.

CAPO V

MISURE DI CONTROLLO

SEZIONE 1

ELENCHI E REGISTRI DEI PESCHERECCI E DELLE TONNARE

Articolo 26

Elenchi e registri dei pescherecci

1.   Ogni anno, un mese prima dell'inizio del periodo di autorizzazione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per via elettronica, i seguenti elenchi di pescherecci, nel formato stabilito dall'ultima versione degli orientamenti dell'ICCAT (26) riguardanti la presentazione dei dati e delle informazioni:

(a)

l'elenco di tutte le navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso; e

(b)

l'elenco di tutti gli altri pescherecci adibiti allo sfruttamento commerciale delle risorse di tonno rosso.

La Commissione invia tali informazioni al segretariato dell'ICCAT 15 giorni prima dell'inizio dell'attività di pesca, in modo che i suddetti pescherecci possano essere iscritti nel registro ICCAT dei pescherecci autorizzati e, se del caso, nel registro ICCAT dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri autorizzati ad operare nella zona della convenzione.

2.   Nell'arco di un determinato anno civile, un peschereccio può essere inserito in entrambi gli elenchi di cui al paragrafo 1, purché non contemporaneamente.

3.   Le informazioni sui pescherecci di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), comprendono il nome del peschereccio e il numero di registro della flotta dell'Unione (numero CFR) quale definito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione (27).

4.   La Commissione non ammette la trasmissione di elenchi con valore retroattivo.

5.   Modifiche successive degli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 3 nel corso di un anno civile sono accettate solo se legittime ragioni operative o cause di forza maggiore impediscono al peschereccio notificato di partecipare all'attività di pesca. In tali circostanze, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione e fornisce:

(a)

i dati completi del peschereccio o dei pescherecci destinati a sostituire il peschereccio in questione; e

(b)

un resoconto esauriente del motivo che giustifica la sostituzione ed eventuali prove o pezze d'appoggio.

6.   Se necessario, la Commissione modifica nel corso dell'anno le informazioni sui pescherecci di cui al paragrafo 1, fornendo al segretariato dell'ICCAT informazioni aggiornate conformemente all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 27

Autorizzazioni di pesca rilasciate ai pescherecci

1.   Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di pesca ai pescherecci figuranti in uno degli elenchi di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 5. Le autorizzazioni contengono almeno le informazioni di cui all'allegato VII e sono rilasciate secondo il modello stabilito in detto allegato. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nell'autorizzazione di pesca siano precise e coerenti con le norme stabilite nel presente regolamento.

2.   Fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 6, i pescherecci dell'Unione non iscritti nei registri ICCAT di cui all'articolo 26, paragrafo 1, si considerano come non autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

3.   Quando ritenga esaurito il contingente individuale assegnato ad un dato peschereccio, lo Stato membro di bandiera revoca l'autorizzazione di pesca per il tonno rosso rilasciata a tale peschereccio e può chiedergli di dirigersi immediatamente verso un porto da esso designato.

Articolo 28

Elenchi e registri delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso

1.   Ogni Stato membro invia alla Commissione per via elettronica, nell'ambito del proprio piano di pesca, un elenco delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT affinché le tonnare in questione possano essere iscritte nel registro ICCAT delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso.

2.   Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di pesca alle tonnare figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 1. Le autorizzazioni di pesca contengono almeno le informazioni di cui all'allegato VII e il modello ivi riportato. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nell'autorizzazione di pesca siano precise e coerenti con le norme stabilite nel presente regolamento.

3.   Le tonnare dell'Unione non iscritte nel registro ICCAT delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso non sono considerate autorizzate a praticare tale tipo di pesca nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. È vietato detenere a bordo, trasferire, ingabbiare o sbarcare tonno rosso catturato da tali tonnare.

4.   Lo Stato membro di bandiera revoca l'autorizzazione di pesca per il tonno rosso rilasciata ad una tonnara qualora ritenga esaurito il contingente ad essa assegnato.

Articolo 29

Informazioni relative alle attività di pesca

1.   Entro il 15 luglio di ogni anno, ogni Stato membro comunica alla Commissione informazioni dettagliate sulle catture di tonno rosso effettuate nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel corso dell'anno precedente. La Commissione trasmette tali informazioni all'ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno. Le informazioni comprendono:

(a)

il nome e il numero ICCAT di ciascuna nave da cattura;

(b)

il periodo dell'autorizzazione o delle autorizzazioni per ciascuna nave da cattura;

(c)

le catture totali di ciascuna nave da cattura, anche in caso di catture nulle, nell'intero periodo di validità dell'autorizzazione o delle autorizzazioni;

(d)

il numero totale di giorni di pesca in cui ciascuna nave da cattura ha operato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nell'intero periodo di validità dell'autorizzazione o delle autorizzazioni; e

(e)

le catture totali effettuate al di fuori del rispettivo periodo di autorizzazione (catture accessorie).

2.   Per i pescherecci battenti la propria bandiera che, pur non essendo autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, hanno pescato tonno rosso come cattura accessoria, lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni seguenti:

(a)

il nome e il numero ICCAT o il numero nazionale di immatricolazione del peschereccio, se questo non è registrato presso l'ICCAT; e

(b)

le catture totali di tonno rosso.

3.   Lo Stato membro comunica alla Commissione eventuali informazioni sui pescherecci non contemplati ai paragrafi 1 e 2, ma che si ritiene o si presume abbiano catturato tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT non appena disponibili.

Articolo 30

Operazione di pesca congiunta

1.   Qualsiasi operazione di pesca congiunta del tonno rosso è autorizzata soltanto se i pescherecci partecipanti sono autorizzati dallo Stato membro o dagli Stati membri di bandiera. Ai fini dell'autorizzazione, ogni tonniera con reti a circuizione deve essere attrezzata per la pesca del tonno rosso, disporre di un contingente individuale e rispettare gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 32.

2.   Il contingente assegnato ad un'operazione di pesca congiunta è pari al totale dei contingenti assegnati alle tonniere con reti a circuizione che vi partecipano.

3.   Le tonniere con reti a circuizione dell'Unione non partecipano ad operazioni di pesca congiunta con tonniere con reti a circuizione di altre PCC.

4.   Il modulo di domanda per poter partecipare ad un'operazione di pesca congiunta figura nell'allegato IV. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie ad ottenere dalla propria tonniera o tonniere con reti a circuizione che partecipano ad un'operazione di pesca congiunta le seguenti informazioni:

(a)

il periodo di autorizzazione richiesto per l'operazione di pesca congiunta;

(b)

l'identità degli operatori partecipanti;

(c)

i contingenti dei singoli pescherecci;

(d)

il criterio di ripartizione delle catture tra i pescherecci; e

(e)

informazioni sulle aziende destinatarie.

5.   Almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'operazione di pesca congiunta, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 4 mediante il modulo figurante nell'allegato IV. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT e allo Stato di bandiera degli altri pescherecci partecipanti almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'operazione.

6.   In caso di forza maggiore, i tempi indicati al paragrafo 5 non si applicano alle informazioni riguardanti le aziende di destinazione. In tal caso, gli Stati membri presentano alla Commissione le suddette informazioni aggiornate non appena possibile, unitamente a una descrizione delle circostanze invocate come forza maggiore. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.

SEZIONE 2

REGISTRAZIONE DELLE CATTURE

Articolo 31

Disposizioni riguardanti la registrazione

1.   Il comandante di una nave da cattura dell'Unione tiene un giornale di pesca delle operazioni effettuate conformemente agli articoli 14, 15, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e alla sezione A dell'allegato II del presente regolamento.

2.   Il comandante di un rimorchiatore, di una nave ausiliaria e di una nave officina dell'Unione registra le proprie attività conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni B, C e D dell'allegato II.

Articolo 32

Dichiarazioni di cattura trasmesse dai comandanti dei pescherecci e dagli operatori delle tonnare

1.   I comandanti delle navi da cattura dell'Unione che praticano la pesca attiva trasmettono per via elettronica ai rispettivi Stati membri di bandiera dichiarazioni di cattura giornaliere per l'intero periodo in cui le navi sono autorizzate a pescare tonno rosso. Tali dichiarazioni non sono obbligatorie per le navi in porto, salvo se impegnate in operazioni di pesca congiunte. I dati contenuti nelle dichiarazioni sono ricavati dai giornali di bordo e includono la data, l'ora e la posizione (latitudine e longitudine), nonché il peso e il numero degli esemplari di tonno rosso catturati nella zona della convenzione, compresi i rilasci e i rigetti in mare di pesci morti. I comandanti trasmettono le dichiarazioni mediante il modulo di cui all'allegato III o in un formato richiesto dallo Stato membro .

2.   I comandanti delle tonniere con reti a circuizione redigono le dichiarazioni giornaliere di cui al paragrafo 1 per ogni operazione di pesca, anche in caso di catture nulle. I comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti autorizzati trasmettono le dichiarazioni ai rispettivi Stati membri di bandiera entro le ore 9.00 GMT per il giorno precedente.

3.   Gli operatori delle tonnare o i loro rappresentanti autorizzati che praticano la pesca attiva del tonno rosso redigono dichiarazioni giornaliere che devono essere trasmesse per via elettronica ai rispettivi Stati membri di bandiera ogni 48 ore per l'intero periodo in cui le tonnare sono autorizzate a pescare tonno rosso. Le dichiarazioni comprendono il numero di registro ICCAT della tonnara, la data e l'ora della cattura, il peso e il numero degli esemplari di tonno rosso catturati, inclusi le catture nulle, i rilasci e i rigetti in mare dei pesci morti. Gli operatori trasmettono le suddette informazioni mediante il modulo di cui all'allegato III.

4.   I comandanti delle navi da cattura diverse dalle tonniere con reti a circuizione trasmettono ai rispettivi Stati membri di bandiera le dichiarazioni di cui al paragrafo 1 entro le ore 12.00 GMT del martedì, per la settimana precedente che termina di domenica.

SEZIONE 3

SBARCHI E TRASBORDI

Articolo 33

Porti designati

1.   Ogni Stato membro al quale è stato assegnato un contingente di tonno rosso designa i porti in cui sono autorizzate operazioni di sbarco e trasbordo del tonno rosso. Le informazioni sui porti designati sono incluse nel piano di pesca annuale di cui all'articolo 11. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica apportata alle informazioni sui porti designati. La Commissione trasmette immediatamente le suddette informazioni al segretariato dell'ICCAT.

2.   Ai fini della designazione di un porto, lo Stato membro di approdo fa sì che siano rispettate le seguenti condizioni:

(a)

definizione degli orari di sbarco e trasbordo;

(b)

definizione dei luoghi di sbarco e trasbordo; e

(c)

definizione di procedure di ispezione e sorveglianza in grado di garantire una copertura ispettiva durante tutti gli orari di sbarco e trasbordo e in tutti i luoghi di sbarco e trasbordo conformemente all'articolo 35.

3.   È vietato sbarcare o trasbordare da navi da cattura, nonché da navi officina e da navi ausiliarie, in qualsiasi luogo diverso dai porti designati dalle PCC e dagli Stati membri, qualsiasi quantitativo di tonno rosso pescato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Eccezionalmente, il tonno rosso morto, prelevato da una tonnara o da una gabbia, può essere trasportato verso una nave officina con una nave ausiliaria, purché ciò avvenga in presenza dell'autorità di controllo.

Articolo 34

Notifica di sbarco preventiva

1.   L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica ai comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 12 metri figuranti nell'elenco dei pescherecci di cui all'articolo 26. La notifica preventiva di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 è trasmessa all'autorità competente dello Stato membro (compreso quello di bandiera) o della PCC di cui i comandanti intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco.

2.   Prima dell'entrata in porto e almeno quattro ore prima dell'ora di arrivo prevista, i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza inferiore a 12 metri, nonché delle navi officina e delle navi ausiliarie figuranti nell'elenco di cui all'articolo 26, o i loro rappresentanti, notificano alle autorità competenti dello Stato membro (compreso quello di bandiera) o della PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco le informazioni seguenti:

(a)

ora di arrivo prevista;

(b)

quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;

(c)

informazioni riguardanti la zona geografica in cui sono state effettuate le catture;

(d)

numero di identificazione esterno e nome del peschereccio.

3.   Se, in base alla normativa dell'Unione applicabile, gli Stati membri sono autorizzati ad applicare un termine di notifica inferiore alle quattro ore precedenti l'orario di arrivo previsto, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere notificati, prima dell'arrivo in porto, entro il termine di notifica conseguentemente applicabile. Se la zona di pesca è situata a meno di quattro ore dal porto, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere modificati in qualsiasi momento precedente l'arrivo.

4.   Le autorità dello Stato membro di approdo conservano una registrazione di tutte le notifiche preventive dell'anno in corso.

5.   Tutti gli sbarchi nell'Unione sono controllati dalle autorità di controllo competenti dello Stato membro di approdo e una determinata percentuale è sottoposta a ispezione sulla base di un sistema di valutazione del rischio che tenga conto dei contingenti, delle dimensioni della flotta e dello sforzo di pesca. Il piano di ispezione annuale di cui all'articolo 14 contiene informazioni dettagliate riguardanti questo sistema di controllo adottato da ogni Stato membro.

6.   A prescindere dalla lunghezza fuori tutto della nave da cattura dell'Unione, il comandante presenta, entro 48 ore dal completamento dello sbarco, una dichiarazione di sbarco alle autorità competenti dello Stato membro o della PCC in cui esso avviene, nonché allo Stato membro di bandiera della nave. Il comandante della nave da cattura è responsabile della dichiarazione e ne certifica la completezza e l'esattezza. La dichiarazione di sbarco indica, come minimo, i quantitativi di tonno rosso sbarcati e la zona in cui sono stati catturati. Tutte le catture sbarcate sono pesate. Lo Stato membro di approdo trasmette un rapporto di sbarco alle autorità dello Stato di bandiera o della PCC 48 ore dopo la sua conclusione.

Articolo 35

Trasbordo

1.   Il trasbordo in mare da parte di pescherecci dell'Unione che detengono a bordo tonno rosso o da parte di pescherecci di paesi terzi presenti nelle acque dell'Unione è vietato in qualunque circostanza.

2.   Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 52, paragrafi 2 e 3, e agli articoli 54 e 57 del regolamento (UE) 2017/2107, i pescherecci trasbordano le catture di tonno rosso solo nei porti designati di cui all'articolo 33 del presente regolamento.

3.   Almeno 72 ore prima dell'ora di arrivo in porto prevista, il comandante del peschereccio ricevente, o il suo rappresentante, fornisce alle autorità competenti dello Stato di approdo le informazioni elencate nel modello di dichiarazione di trasbordo di cui all'allegato V. Per qualunque trasbordo è necessaria un'autorizzazione preventiva dello Stato membro di bandiera o della PCC di bandiera del peschereccio che lo effettua. Al momento del trasbordo, inoltre, il comandante del peschereccio che lo effettua comunica allo Stato membro di bandiera o alla PCC di bandiera del peschereccio le date di cui all'allegato V.

4.   Lo Stato membro di approdo procede all'ispezione del peschereccio ricevente, all'arrivo, e verifica i quantitativi e la documentazione relativa all'operazione di trasbordo.

5.   Il comandante del peschereccio dell'Unione compila e trasmette al rispettivo Stato membro di bandiera la dichiarazione di trasbordo ICCAT entro 15 giorni dal completamento del trasbordo. Il comandante del peschereccio che effettua il trasbordo compila la dichiarazione di trasbordo ICCAT di cui all'allegato V. La dichiarazione di trasbordo comprende il numero di riferimento dell'eBCD in modo da facilitare un controllo incrociato dei dati ivi contenuti.

6.   Entro cinque giorni dal completamento del trasbordo, lo Stato di approdo invia la documentazione relativa al trasbordo allo Stato membro di bandiera o all'autorità della PCC del peschereccio che lo ha effettuato.

7.   Tutti i trasbordi sono oggetto di ispezione da parte delle autorità competenti degli Stati membri dei porti designati.

SEZIONE 4

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Articolo 36

Relazioni settimanali sui quantitativi

▌Ogni Stato membro comunica alla Commissione dichiarazioni di cattura mensili . Tali dichiarazioni comprendono i dati richiesti a norma dell'articolo 32 per quanto riguarda le tonnare, le tonniere con reti a circuizione e le altre navi da cattura. Le informazioni ▌sono strutturate per tipo di attrezzo ▌. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.

Articolo 37

Informazioni sull'esaurimento dei contingenti

1.   Oltre a conformarsi a quanto previsto dall'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ogni Stato membro informa la Commissione quando ritiene che il contingente assegnato a un gruppo di attrezzi sia stato utilizzato all'80 %.

2.   Oltre a conformarsi a quanto previsto dall'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ogni Stato membro informa la Commissione quando ritiene esaurito il contingente assegnato a un gruppo di attrezzi o a un'operazione di pesca congiunta o a una tonniera con reti a circuizione. Tali informazioni sono accompagnate da documenti ufficiali comprovanti l'ordine di sospensione della pesca o di rientro in porto emesso dallo Stato membro per la flotta, il gruppo di attrezzi, l'operazione di pesca congiunta o i pescherecci che dispongono di un contingente individuale, con una chiara indicazione della data e dell'ora della sospensione.

3.   La Commissione informa il segretariato dell'ICCAT delle date in cui è stato esaurito il contingente di tonno rosso dell'Unione.

SEZIONE 5

PROGRAMMI DI OSSERVAZIONE

Articolo 38

Programma di osservazione nazionale

1.   Ogni Stato membro provvede affinché l'invio di osservatori nazionali muniti di un documento ufficiale di identificazione su pescherecci e tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso riguardi almeno:

(a)

il 20 % dei suoi pescherecci da traino pelagici in attività (di lunghezza superiore a 15 metri);

(b)

il 20 % dei suoi pescherecci con palangari in attività (di lunghezza superiore a 15 metri);

(c)

il 20 % delle sue tonniere con lenze e canne in attività (di lunghezza superiore a 15 metri);

(d)

il 100 % dei rimorchiatori;

(e)

il 100 % delle operazioni di prelievo dalle tonnare.

Gli Stati membri con meno di cinque navi da cattura appartenenti alle categorie di cui al primo comma, lettere a), b) e c), autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso, garantiscono che l'attività degli osservatori nazionali inviati su tali navi copra almeno il 20 % del tempo in cui esse praticano attivamente questo tipo di pesca.

2.   L'osservatore nazionale svolge in particolare i seguenti compiti:

(a)

controllare il rispetto del presente regolamento da parte dei pescherecci e delle tonnare;

(b)

registrare l'attività di pesca e riferisce al riguardo, indicando in particolare:

(a)

il quantitativo di catture (comprese quelle accessorie) e la loro destinazione (catture detenute a bordo o rigettate in mare, vive o morte);

(b)

la zona di cattura, in latitudine e longitudine;

(c)

la misura dello sforzo (numero di cale, numero di ami, ecc.) quale definita nel manuale operativo dell'ICCAT per i diversi attrezzi;

(d)

la data della cattura;

(c)

verificare i dati registrati nel giornale di bordo;

(d)

avvistare prendere nota dei pescherecci operanti in violazione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT.

3.   Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, l'osservatore nazionale svolge attività scientifica, compresa la raccolta dei dati necessari, sulla base degli orientamenti dell'SCRS.

4   Le informazioni e i dati raccolti nell'ambito del programma di osservazione di ogni Stato membro sono comunicati alla Commissione che li trasmette all'SCRS o al segretariato dell'ICCAT, a seconda dei casi.

5.   Ai fini dei paragrafi da 1 a 3, ogni Stato membro provvede affinché:

(a)

vi sia una copertura temporale e spaziale rappresentativa tale da garantire che la Commissione riceva informazioni e dati appropriati e adeguati sulle catture, sullo sforzo e su altri aspetti scientifici e gestionali, tenendo conto delle caratteristiche delle flotte e delle attività di pesca;

(b)

i protocolli di raccolta dei dati siano affidabili;

(c)

gli osservatori siano adeguatamente formati e abilitati prima dell'invio sui pescherecci;

(d)

si crei il minimo disagio possibile per le operazioni dei pescherecci e delle tonnare operanti nella zona della convenzione.

Articolo 39

Programma di osservazione regionale dell'ICCAT

1.   Gli Stati membri garantiscono l'effettiva attuazione del programma di osservazione regionale dell'ICCAT di cui al presente articolo e all'allegato VIII.

2.   Gli Stati membri assicurano la presenza di un osservatore regionale dell'ICCAT:

(a)

su tutte le tonniere con reti a circuizione autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso;

(b)

durante tutti i trasferimenti di tonno rosso dalle tonniere con reti a circuizione;

(c)

durante tutti i trasferimenti di tonno rosso dalle tonnare alle gabbie da trasporto;

(d)

durante tutti i trasferimenti da un'azienda ad un'altra;

(e)

durante tutte le operazioni di ingabbiamento del tonno rosso nelle aziende;

(f)

durante tutte le operazioni di prelievo del tonno rosso nelle aziende; e

(g)

durante il rilascio del tonno rosso in mare dalle gabbie di allevamento.

3.   Le tonniere con reti a circuizione che non hanno a bordo un osservatore regionale dell'ICCAT non sono autorizzate a pescare tonno rosso.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché ad ogni azienda sia assegnato un osservatore regionale dell'ICCAT per l'intera durata delle operazioni di ingabbiamento. In caso di forza maggiore e previa conferma da parte ▌dello Stato membro di allevamento delle circostanze invocate come forza maggiore, lo stesso osservatore regionale dell'ICCAT può essere assegnato contemporaneamente a  più di un'azienda per garantire continuità alle attività di allevamento , qualora sia garantito che i compiti dell'osservatore sono debitamente svolti . Tuttavia, lo Stato membro responsabile delle aziende chiede immediatamente l'invio di un altro osservatore regionale.

5.   L'osservatore regionale dell'ICCAT svolge in particolare i seguenti compiti:

(a)

osserva e monitora le operazioni di pesca e di allevamento conformemente alle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT pertinenti, anche utilizzando le riprese video effettuate dalle fotocamere stereoscopiche al momento dell'ingabbiamento per misurare la lunghezza e stimare il peso delle catture;

(b)

firma le dichiarazioni di trasferimento ICCAT e i BCD quando le informazioni ivi contenute sono coerenti con le sue osservazioni. Diversamente, l'osservatore regionale dell'ICCAT annota nelle dichiarazioni di trasferimento e nei BCD la sua presenza e i motivi del disaccordo, citando specificamente la norma o la procedura o le norme o le procedure che non sono state rispettate;

(c)

svolge attività scientifica, compresa la raccolta di campioni, sulla base degli orientamenti dell'SCRS.

6.   Il comandante, l'equipaggio e l'operatore dell'azienda, della tonnara e del peschereccio non ostacolano, intimidiscono, interferiscono o influenzano in alcun modo l'osservatore regionale nell'esercizio delle sue funzioni.

SEZIONE 6

OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO

Articolo 40

Autorizzazione di trasferimento

1.   Prima di un'operazione di trasferimento, il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore, o i suoi rappresentanti, o l'operatore dell'azienda o della tonnara da cui ha origine il trasferimento trasmette allo Stato membro di bandiera o allo Stato membro responsabile dell'azienda o della tonnara una notifica preventiva di trasferimento indicante:

(a)

il nome della nave da cattura o dell'azienda o della tonnara e il numero di registrazione ICCAT;

(b)

l'orario previsto del trasferimento;

(c)

il quantitativo stimato di tonno rosso da trasferire;

(d)

le informazioni sulla posizione (latitudine/longitudine) in cui il trasferimento avrà luogo e i numeri di identificazione delle gabbie;

(e)

il nome del rimorchiatore, il numero delle gabbie rimorchiate e, se del caso, il numero di registrazione ICCAT; e

(f)

il porto, l'azienda o la gabbia di destinazione del tonno rosso.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lo Stato membro assegna un numero unico a ciascuna gabbia da trasporto. Se si devono utilizzare più gabbie da trasporto per il trasferimento delle catture corrispondenti ad un'unica operazione di pesca, è necessaria una sola dichiarazione di trasferimento, in cui però va registrato il numero di ciascuna gabbia da trasporto utilizzata, con l'indicazione precisa del quantitativo di tonno rosso trasportato da ognuna di esse.

3.   Il numero della gabbia è emesso utilizzando un sistema di numerazione unica comprendente almeno il codice alfa-3 corrispondente allo Stato membro di allevamento , seguito da tre cifre. Il numero unico della gabbia è permanente e non trasferibile da una gabbia all'altra.

4.   Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 assegna e comunica al comandante del peschereccio o, a seconda dei casi, all'operatore della tonnara o dell'azienda un numero di autorizzazione per ciascuna operazione di trasferimento. Il numero di autorizzazione comprende il codice a tre lettere dello Stato membro, quattro cifre corrispondenti all'anno e tre lettere che indicano se l'autorizzazione è positiva (AUT) o negativa (NEG), seguite da un numero progressivo.

5.   Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 concede o nega l'autorizzazione al trasferimento entro 48 ore dalla presentazione della notifica preventiva di trasferimento. L'operazione di trasferimento non può avere inizio senza l'autorizzazione preventiva.

6.   L'autorizzazione al trasferimento non pregiudica la conferma dell'operazione di ingabbiamento.

Articolo 41

Diniego di un'autorizzazione al trasferimento e ordine di rilascio del tonno rosso

1.   Lo Stato membro responsabile della nave da cattura, del rimorchiatore, dell'azienda o della tonnara nega l'autorizzazione al trasferimento qualora, ricevuta la notifica preventiva di trasferimento, ritenga che:

(a)

la nave da cattura o la tonnara in relazione alla quale è stata dichiarata la cattura del pesce non disponesse di un contingente sufficiente;

(b)

il quantitativo pescato non sia stato debitamente dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara o non ne sia stato autorizzato l'ingabbiamento;

(c)

la nave da cattura che ha dichiarato le catture non disponesse di un'autorizzazione valida per la pesca del tonno rosso rilasciata ai sensi dell'articolo 27; oppure

(d)

il rimorchiatore dichiarato come destinatario del trasferimento del pesce non sia iscritto nel registro ICCAT degli altri pescherecci di cui all'articolo 26 o non sia dotato di un sistema VMS o di un dispositivo equivalente di monitoraggio pienamente funzionante.

2.   Se il trasferimento non è autorizzato, lo Stato membro di cui al paragrafo 1 impartisce immediatamente al comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o all'operatore della tonnara o dell'azienda, a seconda dei casi, un ordine di rilascio in cui lo informa che il trasferimento non è autorizzato e ordina il rilascio del pescato in mare conformemente all'allegato XII.

3.   In caso di guasto tecnico del sistema VMS durante il trasporto verso l'azienda, il rimorchiatore è sostituito da un altro rimorchiatore dotato di un VMS pienamente funzionante, oppure su di esso è installato o utilizzato un nuovo VMS funzionante appena possibile e comunque non oltre le 72 ore. Tale termine di 72 ore può essere eccezionalmente prolungato in caso di forza maggiore o di problemi operativi legittimi. Il guasto tecnico è comunicato immediatamente alla Commissione, che ne informa il segretariato dell'ICCAT. Dal momento della rilevazione del guasto tecnico fino alla risoluzione del problema, il comandante, o il suo rappresentante, comunica ogni quattro ore alle autorità di controllo dello Stato membro di bandiera le coordinate geografiche aggiornate del peschereccio con mezzi di telecomunicazione adeguati.

Articolo 42

Dichiarazione di trasferimento

1.   Al termine dell'operazione di trasferimento, il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o l'operatore dell'azienda o della tonnara compila e trasmette allo Stato membro responsabile la dichiarazione di trasferimento ICCAT secondo il modello di cui all'allegato VI.

2.   I moduli per la dichiarazione di trasferimento sono numerati dalle autorità dello Stato membro responsabile del peschereccio, dell'azienda o della tonnara da cui ha origine il trasferimento. Il numero del modulo di dichiarazione comprende il codice a tre lettere dello Stato membro, seguito dalle quattro cifre corrispondenti all'anno, da un numero progressivo di tre cifre e dalle tre lettere «ITD» (SM-20**/xxx/ITD).

3.   L'originale della dichiarazione di trasferimento accompagna il trasferimento del pesce . Una copia della dichiarazione è conservata dalla nave da cattura o dalla tonnara e dai rimorchiatori .

4.   I comandanti dei pescherecci che effettuano operazioni di trasferimento dichiarano le loro attività conformemente all'allegato II.

5.   Le informazioni relative ai pesci morti sono registrate secondo le procedure di cui all'allegato XIII.

Articolo 43

Videosorveglianza

1.   Il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o l'operatore dell'azienda o della tonnara provvede affinché il trasferimento sia monitorato mediante una videocamera posta nell'acqua, così da verificare il numero degli esemplari trasferiti. La videoregistrazione è effettuata conformemente alle norme e procedure minime di cui all'allegato X.

2.    Qualora l'SCRS chieda alla Commissione di fornire copie delle videoregistrazioni, lo Stato membro fornisce tali copie ▌alla Commissione, che le trasmette all'SCRS ▌.

Articolo 44

Verifica da parte degli osservatori regionali dell'ICCAT e svolgimento di indagini

1.   Gli osservatori regionali dell'ICCAT presenti a bordo della nave da cattura e della tonnara di cui all'articolo 39 e all'allegato VIII:

(a)

registrano le attività di trasferimento e riferiscono al riguardo;

(b)

osservano e stimano le catture trasferite; e

(c)

verificano i dati inseriti nell'autorizzazione preventiva di trasferimento di cui all'articolo 40 e nella dichiarazione di trasferimento ICCAT di cui all'articolo 42.

2.   Qualora vi sia una differenza superiore al 10 % tra le stime effettuate dall'osservatore regionale, dalle autorità di controllo competenti o dal comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o dall'operatore della tonnara o dell'azienda, lo Stato membro responsabile avvia un'indagine. L'indagine si conclude prima dell'ingabbiamento presso l'azienda e, in ogni caso, entro 96 ore dal suo avvio, salvo casi di forza maggiore. In attesa dei risultati dell'indagine, l'ingabbiamento non è autorizzato e la sezione corrispondente del BCD non è convalidata.

3.   Tuttavia, nei casi in cui la videoregistrazione sia di qualità insufficiente o non sia abbastanza chiara per poter stimare i quantitativi trasferiti, il comandante del peschereccio o l'operatore dell'azienda o della tonnara può chiedere alle autorità dello Stato membro responsabile l'autorizzazione ad effettuare una nuova operazione di trasferimento e a fornire la videoregistrazione corrispondente all'osservatore regionale. Nel caso in cui tale trasferimento di controllo volontario non abbia un esito soddisfacente, lo Stato membro responsabile avvia un'indagine. Se, dopo questa indagine, si ha la conferma che la qualità della videoregistrazione non consente di stimare i quantitativi oggetto del trasferimento, le autorità di controllo dello Stato membro responsabile ordinano un altro trasferimento di controllo e forniscono la videoregistrazione corrispondente all'osservatore regionale dell'ICCAT. I nuovi trasferimenti sono effettuati sotto forma di trasferimenti di controllo finché la qualità della videoregistrazione non consenta di stimare i quantitativi trasferiti.

4.   Fatte salve le verifiche effettuate dagli ispettori, l'osservatore regionale dell'ICCAT firma la dichiarazione di trasferimento unicamente se le sue osservazioni sono conformi alle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT e se le informazioni riportate nella dichiarazione corrispondono a tali sue osservazioni e comprendono anche una videoregistrazione conforme, quale prevista ai paragrafi 1, 2 e 3. L'osservatore dell'ICCAT verifica inoltre che la dichiarazione di trasferimento ICCAT sia trasmessa, a seconda dei casi, al comandante del rimorchiatore, all'operatore dell'azienda o al rappresentante della tonnara. Se non concorda con la dichiarazione di trasferimento, l'osservatore dell'ICCAT annota la sua presenza e i motivi del disaccordo nella dichiarazione stessa e nei BCD, citando specificamente la norma o procedura o le norme o procedure che non sono state rispettate.

5.   Al termine dell'operazione di trasferimento, il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o l'operatore dell'azienda o della tonnara compila e trasmette allo Stato membro responsabile la dichiarazione di trasferimento ICCAT secondo il modello di cui all'allegato VI. Lo Stato membro trasmette la dichiarazione di trasferimento alla Commissione .

Articolo 45

Atti di esecuzione

La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano le procedure operative per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68.

SEZIONE 7

OPERAZIONI DI INGABBIAMENTO

Articolo 46

Autorizzazione di ingabbiamento ed eventuale diniego di autorizzazione

1.   È vietato l'ancoraggio delle gabbie da trasporto entro una distanza di 0,5 miglia nautiche dagli impianti di allevamento prima dell'inizio dell'operazione di ingabbiamento per ogni gabbia. A tal fine, è necessario che i piani di gestione dell'allevamento di cui all'articolo 15 indichino le coordinate geografiche corrispondenti al poligono in cui è situata l'azienda.

2.   Prima di qualsiasi operazione di ingabbiamento, lo Stato membro responsabile dell'azienda chiede allo Stato membro o alla PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara che ha catturato il tonno rosso da ingabbiare di approvare l'operazione.

3.   L'autorità competente dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara rifiuta di approvare l'ingabbiamento qualora ritenga che:

(a)

la nave da cattura o la tonnara che ha catturato il pesce non disponesse di un contingente sufficiente per il tonno rosso;

(b)

il quantitativo pescato non sia stato debitamente dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara; o

(c)

la nave da cattura o la tonnara che ha dichiarato le catture non disponga di un'autorizzazione valida per la pesca del tonno rosso rilasciata ai sensi dell'articolo 27.

4.   Se rifiuta di approvare l'ingabbiamento, lo Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara:

(a)

informa l'autorità competente dello Stato membro o della PCC responsabile dell'azienda; e

(b)

chiede all'autorità competente di procedere al sequestro delle catture e al rilascio del pescato in mare.

5.   L'ingabbiamento non può iniziare senza che lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara o lo Stato membro responsabile dell'azienda abbia rilasciato l'approvazione entro un giorno lavorativo dalla richiesta, se concordato con le autorità dello Stato membro o della PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara. Se, entro un giorno lavorativo, lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara non forniscono alcuna risposta, le autorità competenti dello Stato membro responsabile dell'azienda possono autorizzare l'operazione di ingabbiamento.

6.   L'ingabbiamento è effettuato prima del 22 agosto di ogni anno, a meno che le autorità competenti dello Stato membro o della PCC responsabile dell'azienda non forniscano motivazioni valide, anche di forza maggiore, indicate nel rapporto sull'operazione di ingabbiamento all'atto della sua presentazione. In ogni caso, dopo il 7 settembre di ogni anno non è effettuata alcuna operazione di ingabbiamento.

Articolo 47

Documentazione riguardante le catture di tonno rosso

Lo Stato membro responsabile dell'azienda vieta l'ingabbiamento di tonno rosso non accompagnato dai documenti richiesti dall'ICCAT nel quadro del programma di documentazione delle catture previsto dal regolamento (UE) n. 640/2010. Tali documenti devono essere precisi e completi e devono essere convalidati dallo Stato membro o dalla PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara.

Articolo 48

Ispezioni

Lo Stato membro responsabile dell'azienda adotta le misure necessarie per garantire che ogni operazione di ingabbiamento nell'azienda stessa sia oggetto di ispezione.

Articolo 49

Videosorveglianza

Lo Stato membro responsabile dell'azienda provvede affinché le operazioni di ingabbiamento siano monitorate dalle sue autorità di controllo mediante una videocamera posta nell'acqua. Per ogni operazione di ingabbiamento è realizzata una videoregistrazione conformemente alle procedure di cui all'allegato X.

Articolo 50

Avvio e svolgimento di indagini

Qualora vi sia una differenza superiore al 10 % tra le stime effettuate dall'osservatore regionale dell'ICCAT, dalle autorità di controllo dello Stato membro interessato e/o dall'operatore dell'azienda, lo Stato membro responsabile dell'azienda avvia un'indagine in collaborazione con lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura e/o della tonnara. Lo Stato membro che svolge le indagini può utilizzare altre informazioni a sua disposizione, tra cui i risultati dei programmi di ingabbiamento di cui all'articolo 51.

Articolo 51

Misure e programmi per la stima del numero e del peso degli esemplari di tonno rosso destinati all'ingabbiamento

1.   Per stimare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso, lo Stato membro provvede affinché il 100 % di tutte le operazioni di ingabbiamento rientri in un programma basato sull'uso di sistemi di fotocamere stereoscopiche o di metodi alternativi che garantiscano lo stesso grado di precisione e accuratezza.

2.   Tale programma è condotto conformemente alle procedure di cui all'allegato XI. È possibile usare metodi alternativi solo se approvati dall'ICCAT nel corso della riunione annuale.

3.   Lo Stato membro responsabile dell'azienda comunica i risultati del programma allo Stato membro o alla PCC responsabile della nave da cattura e all'entità che gestisce il programma di osservazione regionale per conto dell'ICCAT.

4.   Qualora i risultati del programma indichino quantitativi di tonno rosso ingabbiati diversi dai quantitativi catturati e/o trasferiti che sono stati dichiarati, lo Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara avvia un'indagine in collaborazione con lo Stato membro o la PCC responsabile dell'azienda . Qualora la nave da cattura o la tonnara batta bandiera di un'altra PCC, lo Stato membro responsabile dell'azienda avvia l'indagine in collaborazione con tale PCC di bandiera.

5.   Lo Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara emette un ordine di rilascio, secondo le procedure di cui all'allegato XII, per i quantitativi ingabbiati eccedenti rispetto a quelli catturati e trasferiti che sono stati dichiarati, nel caso in cui:

(a)

l'indagine di cui al paragrafo 4 non risulti conclusa entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione dei risultati del programma per un'unica operazione di ingabbiamento o, se si tratta di un'operazione di pesca congiunta, per tutte le operazioni di ingabbiamento; o

(b)

il risultato dell'indagine indichi che il numero e/o il peso medio degli esemplari di tonno rosso sono superiori a quelli degli esemplari catturati e trasferiti che sono stati dichiarati.

Il rilascio del quantitativo eccedente è effettuato alla presenza delle autorità di controllo.

6.   I risultati del programma sono utilizzati per decidere se il rilascio è necessario, nel qual caso le dichiarazioni di ingabbiamento e le sezioni del BCD corrispondenti devono essere compilate di conseguenza. Quando è emesso un ordine di rilascio, l'operatore dell'azienda richiede la presenza di un'autorità nazionale di controllo e di un osservatore regionale dell'ICCAT per monitorare il rilascio.

7.   Lo Stato membro presenta alla Commissione i risultati del programma entro il 1o settembre di ogni anno. In caso di forza maggiore durante l'ingabbiamento, lo Stato membro presenta tali risultati prima del 12 settembre. La Commissione trasmette queste informazioni all'SCRS entro il 15 settembre di ogni anno a fini di valutazione.

8.   Il trasferimento di tonno rosso vivo da una gabbia da allevamento ad un'altra gabbia da allevamento non è effettuato senza l'autorizzazione e senza la presenza delle autorità di controllo dello Stato membro o della PCC responsabile dell'azienda. Ogni trasferimento è registrato per controllare il numero degli esemplari. Le autorità di controllo nazionali monitorano tali trasferimenti e garantiscono che ogni trasferimento all'interno della stessa azienda sia registrato nel sistema eBCD.

9.   Una differenza pari o superiore al 10 % tra i quantitativi di tonno rosso catturati e dichiarati dal peschereccio o dalla tonnara e i quantitativi calcolati utilizzando le fotocamere di controllo al momento dell'ingabbiamento costituisce una potenziale violazione da parte del peschereccio o della tonnara in questione. Lo Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare un seguito adeguato.

Articolo 52

Dichiarazione di ingabbiamento e rapporto sull'operazione di ingabbiamento

1.   Entro 72 ore dal termine di ciascuna operazione di ingabbiamento, un operatore dell'azienda presenta alla propria autorità competente una dichiarazione di ingabbiamento quale prevista all'allegato XIV.

2.     Oltre alla dichiarazione di ingabbiamento di cui al paragrafo 1, lo Stato membro responsabile dell'azienda, entro una settimana dal completamento dell'operazione di ingabbiamento, trasmette allo Stato membro o alla PCC le cui navi o tonnare hanno catturato il tonno rosso, nonché alla Commissione, un rapporto sull'operazione di ingabbiamento comprendente gli elementi indicati nella sezione B dell'allegato XI. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.

3.   Ai fini del paragrafo 2 , un'operazione di ingabbiamento non si considera conclusa finché non sono terminate l'eventuale indagine avviata e l'eventuale operazione di rilascio ordinata.

Articolo 53

Trasferimenti all'interno dell'azienda e controlli a campione

1.   Lo Stato membro responsabile dell'azienda predispone un sistema di tracciabilità comprendente la videoregistrazione dei trasferimenti interni.

2.   Le autorità di controllo dello Stato membro responsabile dell'azienda effettuano controlli a campione, sulla base di un'analisi di rischio, sul tonno rosso tenuto nelle gabbie da allevamento, dal momento del completamento delle operazioni di ingabbiamento in un dato anno fino alla prima operazione di ingabbiamento dell'anno successivo.

3.   Ai fini del paragrafo 2, lo Stato membro responsabile dell'azienda stabilisce una percentuale minima di esemplari da controllare. Tale percentuale è indicata nel piano di ispezione annuale di cui all'articolo 14. Lo Stato membro comunica alla Commissione i risultati dei controlli a campione effettuati ogni anno. La Commissione trasmette tali risultati al segretariato dell'ICCAT nel mese di aprile dell'anno successivo al periodo contingentale corrispondente .

Articolo 54

Accesso alle videoregistrazioni e norme pertinenti

1.   Lo Stato membro responsabile dell'azienda provvede affinché le videoregistrazioni di cui agli articoli 49 e 51 siano messe a disposizione degli ispettori nazionali, regionali e dell'ICCAT e degli osservatori nazionali e dell'ICCAT che ne facciano richiesta.

2.   Lo Stato membro responsabile dell'azienda adotta le misure necessarie per evitare eventuali sostituzioni, modifiche o manipolazioni delle videoregistrazioni originali.

Articolo 55

Rapporto annuale sulle operazioni di ingabbiamento

Entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri soggetti all'obbligo di presentare dichiarazioni di ingabbiamento e rapporti sulle operazioni di ingabbiamento ai sensi dell'articolo 52 trasmettono alla Commissione un rapporto sulle operazioni di ingabbiamento relative all'anno precedente. La Commissione invia queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 agosto di ogni anno. Il rapporto contiene le informazioni seguenti:

(a)

il quantitativo totale, per azienda, del tonno rosso ingabbiato, compresa la riduzione in numero e in peso, per azienda, riscontrato durante il trasporto verso le gabbie effettuato dai pescherecci e dalle tonnare;

(b)

l'elenco dei pescherecci che catturano, forniscono o trasportano tonno rosso a fini di allevamento (nome del peschereccio, bandiera, numero di licenza, tipo di attrezzo) e delle tonnare;

(c)

i risultati del programma di campionamento per la stima del numero, in base alla taglia, degli esemplari di tonno rosso catturati, nonché la data, l'ora e la zona della cattura e il metodo di pesca utilizzato, al fine di migliorare le statistiche per la valutazione dello stock.

Il programma prevede che il campionamento per taglia (lunghezza o peso) nelle gabbie sia effettuato su un campione (100 esemplari) per ogni 100 tonnellate di pesce vivo, oppure su un campione del 10 % del numero totale dei pesci ingabbiati. I campioni per taglia sono raccolti durante il prelievo nell'azienda e tra i pesci morti durante il trasporto, secondo gli orientamenti dell'ICCAT per la presentazione dei dati e delle informazioni. Per il pesce allevato per più di un anno sono previsti metodi di campionamento supplementari. Il campionamento è effettuato nel corso di ogni prelievo e riguarda tutte le gabbie;

(d)

i quantitativi di tonno rosso messi in gabbia, nonché una stima della crescita e della mortalità in cattività e dei quantitativi venduti, in tonnellate. Tali informazioni sono fornite per azienda;

(e)

i quantitativi di tonno rosso ingabbiati nel corso dell'anno precedente; e

(f)

i quantitativi, ripartiti per provenienza, commercializzati nel corso dell'anno precedente.

Articolo 56

Atti di esecuzione

La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano le procedure operative per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68.

SEZIONE 8

MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA

Articolo 57

Sistema di controllo dei pescherecci

1.   In deroga all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri di bandiera attuano un sistema di controllo dei pescherecci (Vessel Monitoring System — VMS) per i loro pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri conformemente all'allegato XV.

2.   I pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri figuranti nell'elenco dei pescherecci di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), o nell'elenco dei pescherecci di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), iniziano a trasmettere all'ICCAT i dati VMS almeno cinque giorni prima del periodo in cui sono autorizzati a pescare e continuano a trasmetterli per almeno cinque giorni dopo la fine di tale periodo, a meno che non pervenga preventivamente alla Commissione una richiesta di radiazione del peschereccio dal registro ICCAT dei pescherecci.

3.   A fini di controllo, il comandante, o il suo rappresentante, provvede affinché la trasmissione dei dati VMS da una nave da cattura autorizzata a praticare la pesca attiva del tonno rosso non sia interrotta durante la permanenza in porto della nave , a meno che non esista un sistema di dichiarazione delle entrate e delle uscite dal porto (sistema «hail») .

4.   Lo Stato membro provvede affinché il proprio centro di controllo della pesca trasmetta alla Commissione e a un organismo da essa designato, in tempo reale e nel formato «https data feed», i messaggi VMS ricevuti dai pescherecci battenti la sua bandiera. La Commissione trasmette tali messaggi per via elettronica al segretariato dell'ICCAT.

5.   Lo Stato membro provvede affinché:

(a)

i messaggi VMS provenienti dai pescherecci battenti la sua bandiera siano inoltrati alla Commissione almeno ogni due ore;

(b)

in caso di guasto tecnico del sistema VMS, gli altri messaggi provenienti dai pescherecci battenti la sua bandiera ricevuti ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 siano inoltrati alla Commissione entro 24 ore dal loro ricevimento da parte del rispettivo centro di controllo della pesca;

(c)

i messaggi inoltrati alla Commissione siano numerati in modo progressivo (con un identificatore unico) al fine di evitare duplicazioni;

(d)

i messaggi inoltrati alla Commissione siano conformi all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

6.   Ogni Stato membro assicura che tutti i messaggi messi a disposizione delle proprie navi di ispezione siano trattati in modo riservato e siano limitati alle operazioni di ispezione in mare.

SEZIONE 9

Ispezione e contrasto

Articolo 58

Programma di ispezione internazionale congiunta dell'ICCAT

1.   Le attività di ispezione internazionale congiunta si svolgono conformemente al programma internazionale di ispezione congiunta dell'ICCAT (di seguito, «programma dell'ICCAT») per il controllo internazionale al di fuori delle acque soggette a giurisdizione nazionale, secondo quanto stabilito nell'allegato IX del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri i cui pescherecci sono autorizzati a catturare tonno rosso designano ispettori e svolgono ispezioni in mare nell'ambito del programma dell'ICCAT.

3.   Se più di 15 pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro sono contemporaneamente impegnati in attività di pesca del tonno rosso nella zona della convenzione, lo Stato membro in questione, sulla base di un'analisi di rischio, invia una nave di ispezione nella zona della convenzione per l'intera durata della permanenza di detti pescherecci nella zona, a fini di ispezione e controllo in mare. Tale obbligo si considera assolto se gli Stati membri collaborano nell'inviare una nave di ispezione o se una nave di ispezione dell'Unione è inviata nella zona della convenzione.

4.   La Commissione o un organismo da essa designato può assegnare ispettori dell'Unione al programma dell'ICCAT.

5.   Ai fini del paragrafo 3, la Commissione o un organismo da essa designato coordina le attività di sorveglianza e ispezione per conto dell'Unione. La Commissione, in coordinamento con gli Stati membri interessati, può predisporre programmi di ispezione congiunta che consentano all'Unione di assolvere ai propri obblighi nell'ambito del programma dell'ICCAT. Gli Stati membri i cui pescherecci praticano la pesca del tonno rosso adottano le misure necessarie per agevolare l'attuazione dei suddetti programmi, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone geografiche in cui tali risorse devono essere impiegate.

6.   Entro il 1o aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi degli ispettori e delle navi di ispezione che intendono assegnare al programma dell'ICCAT nel corso dell'anno. Sulla base di tali informazioni, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, redige ogni anno un piano di partecipazione dell'Unione al programma dell'ICCAT e lo trasmette al segretariato dell'ICCAT e agli Stati membri.

Articolo 59

Ispezioni in caso di infrazione

Lo Stato membro di bandiera provvede affinché l'ispezione fisica di un peschereccio battente la sua bandiera sia effettuata sotto la sua autorità nei suoi porti, oppure, nel caso in cui il peschereccio non si trovi in uno dei suoi porti, ad opera di un ispettore da essa designato, qualora il peschereccio:

(a)

non abbia rispettato gli obblighi di registrazione e di dichiarazione di cui agli articoli 31 e 32; o

(b)

abbia commesso una violazione delle disposizioni del presente regolamento o un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 60

Verifiche incrociate

1.   Ogni Stato membro verifica le informazioni e la trasmissione tempestiva dei rapporti di ispezione e dei rapporti degli osservatori, dei dati VMS e, se del caso, dei documenti elettronici di cattura (eBCD), dei giornali di bordo dei propri pescherecci, dei documenti di trasferimento/trasbordo e dei documenti di cattura, conformemente all'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.   Per tutte le operazioni di sbarco, trasbordo o ingabbiamento, ogni Stato membro effettua controlli incrociati tra i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di bordo o nella dichiarazione di trasbordo e i quantitativi di ogni specie registrati nella dichiarazione di sbarco o nella dichiarazione di ingabbiamento, nonché in qualsiasi altro documento pertinente, ad esempio fatture e/o note di vendita.

SEZIONE 10

Contrasto

Articolo 61

Contrasto

Fatti salvi gli articoli da 89 a 91 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e senza pregiudicare, in particolare, il dovere degli Stati membri di adottare misure di contrasto adeguate nei confronti di un peschereccio, lo Stato membro responsabile dell'azienda o delle aziende di allevamento del tonno rosso adotta misure di contrasto adeguate nei confronti di una data azienda qualora si sia riscontrato che, conformemente alla legislazione nazionale, tale azienda non rispetta le disposizioni degli articoli da 46 a 56 del presente regolamento . A seconda della gravità dell'infrazione e conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto nazionale, tali misure possono comprendere, in particolare, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione e/o sanzioni pecuniarie. Gli Stati membri comunicano qualsiasi sospensione o revoca di un'autorizzazione alla Commissione, che la notifica al segretariato dell'ICCAT affinché modifichi di conseguenza il «registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso».

CAPO 6

Commercializzazione

Articolo 62

Misure di commercializzazione

1.   Fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (CE) n. 1005/2008 e il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (28), sono vietati nell'Unione il commercio, lo sbarco, l'importazione, l'esportazione, l'ingabbiamento a fini di ingrasso o di allevamento, la riesportazione e il trasbordo di tonno rosso non accompagnati dalla documentazione accurata, completa e convalidata prevista dal presente regolamento e dalla legislazione dell'Unione che attua le norme dell'ICCAT sul programma di documentazione delle catture di tonno rosso .

2.   Sono vietati nell'Unione il commercio, l'importazione, lo sbarco, l'ingabbiamento a fini di ingrasso o di allevamento, la trasformazione, l'esportazione, la riesportazione e il trasbordo di tonno rosso se:

(a)

il tonno rosso è stato catturato da pescherecci o tonnare il cui Stato di bandiera non dispone di un contingente o di un limite di cattura per il tonno rosso, in base alle condizioni previste dalle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT; o

(b)

il tonno rosso è stato catturato da un peschereccio o da una tonnara che, al momento della cattura, aveva esaurito il proprio contingente individuale o il cui Stato aveva esaurito le possibilità di pesca ad esso assegnate.

3.   Fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1005/2008 e (UE) n. 1379/2013, sono vietati nell'Unione il commercio, l'importazione, lo sbarco, la trasformazione e l'esportazione di tonno rosso da aziende di ingrasso o di allevamento che non siano conformi ai regolamenti di cui al paragrafo 1.

CAPO VII

Disposizioni finali

Articolo 63

Valutazione

Gli Stati membri presentano senza indugio alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, una relazione dettagliata sull'attuazione del presente regolamento. Sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri, la Commissione presenta al segretariato dell'ICCAT, entro la data decisa dall'ICCAT stessa, una relazione dettagliata sull'attuazione della raccomandazione ICCAT 19-04.

Articolo 64

Finanziamento

Ai fini del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (29), il presente regolamento è considerato quale piano pluriennale ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 65

Riservatezza

I dati raccolti e scambiati nel quadro del presente regolamento sono trattati conformemente alle norme applicabili in materia di riservatezza di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 66

Procedura di modifica

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 67, atti delegati che modifichino il presente regolamento al fine di adeguarlo alle misure adottate dall'ICCAT che vincolano l'Unione e i suoi Stati membri in relazione a quanto segue:

(a)

le deroghe al divieto di riportare i contingenti non utilizzati di cui all'articolo 8 ;

(b)

i tempi previsti per la comunicazione delle informazioni di cui ai seguenti articoli: articolo 24, paragrafo 4, articolo 26, paragrafo 1, articolo 29, paragrafo 1, articolo 32, paragrafi 2 e 3, articolo 35, paragrafi 5 e 6, articolo 36, articolo 41, paragrafo 3, articolo 44, paragrafo 2, articolo 51, paragrafo 7, articolo 52, paragrafo 2 , articolo 55, articolo 57, paragrafo 5, lettera b), e articolo 58, paragrafo 6;

(c)

i periodi previsti per le campagne di pesca di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 4;

(d)

la taglia minima di riferimento per la conservazione stabilita all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 20, paragrafo 1;

(e)

le percentuali e i parametri di riferimento fissati all'articolo 13, all'articolo 15, paragrafi 3 e 4, all'articolo 20, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 38, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 50 e all'articolo 51, paragrafo 9;

(f)

le informazioni da presentare alla Commissione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 2, all'articolo 40, paragrafo 1, e all'articolo 55;

(g)

i compiti degli osservatori nazionali e degli osservatori regionali dell'ICCAT di cui, rispettivamente, all'articolo 38, paragrafo 2, e all'articolo 39, paragrafo 5;

(h)

i motivi di diniego dell'autorizzazione al trasferimento di cui all'articolo 41, paragrafo 1;

(i)

i motivi di sequestro delle catture e di ordine di rilascio del pescato di cui all'articolo 46, paragrafo 4;

(j)

il numero dei pescherecci di cui all'articolo 58, paragrafo 3;

(k)

gli allegati da I a XV.

2.   Qualsiasi modifica adottata ai sensi del paragrafo 1 si limita rigorosamente al recepimento ▌ delle modifiche e/o integrazioni apportate alle corrispondenti raccomandazioni dell'ICCAT vincolanti per l'Unione .

Articolo 67

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 66 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 66 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 66 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 68

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito ai sensi dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 69

Modifiche del regolamento (CE) n. 1936/2001

Il regolamento (CE) n. 1936/2001 è così modificato:

(a)

l'articolo 3, lettere da g) a j), gli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater e l'allegato I bis sono soppressi;

(b)

negli allegati I e II, il termine «tonno rosso: Thunnus thynnus» è soppresso.

Articolo 70

Modifiche del regolamento (UE) 2017/2107

Nel regolamento (UE) 2017/2107, l'articolo 43 è soppresso.

Articolo 71

Modifiche del regolamento (UE) 2019/833

Nel regolamento (UE) 2019/833, l'articolo 53 è soppresso.

Articolo 72

Abrogazione

1.   Il regolamento (CE) n. 2016/1627 è abrogato.

2.   I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVI.

Articolo 73

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C …

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 28 aprile 2021.

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(4)  Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

(5)  Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 34).

(6)  Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).

(7)  Raccomandazione ICCAT sull'allevamento del tonno rosso.

(8)  Raccomandazione ICCAT sulle norme minime per il sistema di controllo dei pescherecci nella zona della convenzione ICCAT.

(9)  Raccomandazione ICCAT sul rispetto delle norme nella pesca del tonno rosso e del pesce spada dell'Atlantico settentrionale.

(10)  Raccomandazione ICCAT sull'istituzione di un registro ICCAT dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri autorizzati a operare nella zona della convenzione.

(11)  Raccomandazione dell'ICCAT sulle operazioni di trasbordo.

(12)  Relazione del comitato permanente della ricerca e delle statistiche (SCRS), Madrid, 1-5 ottobre 2018.

(13)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

(15)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(16)  Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 23).

(17)  Regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio (GU L 194 del 24.7.2010, pag. 1).

(18)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(19)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(20)  Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1).

(21)  Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1).

(22)  Regolamento (UE) 2019/1154 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 1).

(23)  Regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1).

(24)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

(25)   Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

(26)  https://www.iccat.int/en/SubmitCOMP.html

(27)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9).

(28)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

(29)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

ALLEGATO I

Condizioni specifiche applicabili alle navi da cattura che praticano attività di pesca ai sensi dell'articolo 19

1.

Ogni Stato membro garantisce il rispetto delle seguenti limitazioni di capacità:

il numero massimo delle proprie tonniere con lenze e canne e dei propri pescherecci con lenze trainate autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso non può superare il numero dei pescherecci che hanno preso parte alla pesca diretta del tonno rosso nel 2006;

il numero massimo di unità della propria flotta artigianale autorizzata a praticare la pesca attiva del tonno rosso nel Mediterraneo non può superare il numero dei pescherecci che hanno preso parte alla pesca del tonno rosso nel 2008;

il numero massimo delle proprie navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell'Adriatico non può superare il numero delle navi che hanno preso parte alla pesca del tonno rosso nel 2008. Ogni Stato membro assegna contingenti individuali alle navi interessate.

2.

Ogni Stato membro può ripartire:

non più del 7 % del suo contingente di tonno rosso tra le proprie tonniere con lenze e canne e i propri pescherecci con lenze trainate. Per la Francia, un massimo di 100 tonnellate di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza alla forca non inferiore a 70 cm può essere catturato dai pescherecci battenti bandiera francese di lunghezza fuori tutto inferiore a 17 m operanti nel golfo di Biscaglia;

non più del 2 % del suo contingente di tonno rosso tra i propri pescherecci che praticano la pesca costiera artigianale di pesce fresco nel Mediterraneo;

non più del 90 % del suo contingente di tonno rosso tra le sue navi da cattura nell'Adriatico a fini di allevamento.

3.

Per un massimo del 7 % in peso degli esemplari di tonno rosso catturati dalle sue navi nell'Adriatico a fini di allevamento, la Croazia può applicare un peso minimo pari a 6,4 kg o una lunghezza minima alla forca pari a 66 cm.

4.

Gli Stati membri le cui tonniere con lenze e canne ed i cui pescherecci con palangari, pescherecci con lenze a mano e pescherecci con lenze trainate sono autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo adottano le seguenti disposizioni in materia di marcatura caudale:

il marchio caudale è apposto su ciascun esemplare di tonno rosso immediatamente dopo l'operazione di scarico;

ogni marchio caudale reca un numero unico di identificazione che è incluso nei documenti di cattura del tonno rosso e riportato in modo leggibile ed indelebile sulla parte esterna di ogni imballaggio contenente tonno.

ALLEGATO II

Obblighi relativi al giornale di bordo

A.   NAVI DA CATTURA

Specifiche minime per il giornale di pesca:

1

il giornale di pesca è composto da fogli numerati;

2

il giornale di pesca è compilato ogni giorno (entro mezzanotte) o prima dell'arrivo in porto;

3.

il giornale di pesca è compilato in caso di ispezioni in mare;

4

una copia dei fogli resta nel giornale di pesca;

5

il giornale di pesca relativo all'ultimo anno di attività è conservato a bordo.

Informazioni minime standard da inserire nel giornale di pesca:

1.

nome e indirizzo del comandante;

2.

date e porti di partenza, date e porti di arrivo;

3.

nome del peschereccio, numero di registro, numero ICCAT, indicativo internazionale di chiamata e numero IMO (se assegnato);

4.

attrezzo da pesca:

(a)

tipo in base al codice FAO;

(b)

dimensioni (ad esempio: lunghezza, apertura di maglia, numero di ami);

5.

operazioni in mare con (almeno) una riga per giorno di bordata, con l'indicazione dei seguenti elementi:

(a)

attività (ad esempio: pesca, navigazione);

(b)

posizione: posizioni giornaliere esatte (in gradi e primi), registrate per ogni operazione di pesca o a mezzogiorno nei giorni in cui non è stata praticata alcuna attività di pesca;

(c)

registrazione delle catture, con indicazione dei seguenti elementi:

codice FAO,

peso arrotondato in kg per giorno,

numero di esemplari per giorno;

per le tonniere con reti a circuizione, i suddetti dati sono registrati per ogni operazione di pesca, anche in caso di catture nulle;

6.

firma del comandante;

7.

modalità di determinazione del peso: stima, pesatura a bordo;

8.

nel giornale di pesca le catture sono registrate in equivalente peso vivo, con l'indicazione dei coefficienti di conversione utilizzati per la valutazione.

Informazioni minime da inserire nel giornale di pesca in caso di sbarco o trasbordo:

1.

date e porto di sbarco/trasbordo;

2.

prodotti:

(a)

specie e presentazione in base al codice FAO;

(b)

numero di pesci o di casse e quantitativo in kg;

3.

firma del comandante o dell'agente del peschereccio;

4.

in caso di trasbordo: nome, bandiera e numero ICCAT del peschereccio ricevente.

Dati minimi da inserire nel giornale di pesca in caso di trasferimento in gabbie:

1.

data, ora e posizione (latitudine/longitudine) del trasferimento;

2.

prodotti:

(a)

identificazione delle specie in base al codice FAO;

(b)

numero di pesci e quantitativo in kg trasferito in gabbie;

3.

nome, bandiera e numero ICCAT del rimorchiatore;

4.

nome e numero ICCAT dell'azienda di destinazione;

5.

nel caso di un'operazione di pesca congiunta, oltre ai dati di cui ai punti da 1 a 4, i comandanti registrano nel giornale di pesca:

(a)

per la nave da cattura che trasferisce il pesce nelle gabbie:

il quantitativo delle catture salpate a bordo;

il quantitativo delle catture imputate al contingente individuale;

i nomi degli altri pescherecci partecipanti all'operazione di pesca congiunta;

(b)

per le altre navi da cattura della stessa operazione di pesca congiunta che non partecipano al trasferimento del pesce:

il nome, l'indicativo internazionale di chiamata e il numero ICCAT di tali navi;

l'indicazione che nessuna cattura è stata salpata a bordo o trasferita in gabbie;

il quantitativo delle catture imputate ai contingenti individuali;

il nome e il numero ICCAT della nave da cattura di cui alla lettera a).

B.   RIMORCHIATORI

1.

Il comandante del rimorchiatore registra nel giornale di bordo quotidiano la data, l'ora e la posizione del trasferimento, i quantitativi trasferiti (numero di pesci e quantitativo in kg), il numero della gabbia e il nome, la bandiera e il numero ICCAT della nave da cattura, il nome e il numero ICCAT dell'altro peschereccio o degli altri pescherecci partecipanti, l'azienda di destinazione e il relativo numero ICCAT, nonché il numero ICCAT della dichiarazione di trasferimento.

2.

Ulteriori trasferimenti verso navi ausiliarie o altri rimorchiatori sono registrati indicando le informazioni di cui al punto 1, nonché il nome, la bandiera e il numero ICCAT della nave ausiliaria o del rimorchiatore e il numero ICCAT della dichiarazione di trasferimento.

3.

Il giornale di bordo quotidiano contiene i dati relativi a tutti i trasferimenti effettuati nel corso della campagna di pesca, è tenuto a bordo ed è accessibile in qualsiasi momento a fini di controllo.

C.   NAVI AUSILIARIE

1.

Il comandante della nave ausiliaria registra quotidianamente le attività nel giornale di bordo indicando la data, l'ora e le posizioni, i quantitativi di tonno rosso salpati a bordo e il nome del peschereccio, dell'azienda o della tonnara con la quale opera in associazione.

2.

Il giornale di bordo quotidiano contiene i dati relativi a tutte le attività effettuate nel corso della campagna di pesca, è tenuto a bordo ed è accessibile in qualsiasi momento a fini di controllo.

D.   NAVI OFFICINA

1.

Il comandante della nave officina registra nel giornale di bordo quotidiano la data, l'ora e la posizione delle attività, i quantitativi trasbordati, nonché il numero e il peso del tonno rosso proveniente, a seconda dei casi, da aziende, tonnare o navi da cattura. Registra inoltre il nome e il numero ICCAT di tali aziende, tonnare o navi da cattura.

2.

Il comandante della nave officina tiene un giornale quotidiano delle attività di trasformazione in cui sono indicati il peso vivo e il numero di pesci trasferiti o trasbordati, il coefficiente di conversione utilizzato e i pesi e i quantitativi per tipo di presentazione del prodotto.

3.

Il comandante della nave officina tiene a bordo un piano di stivaggio indicante l'ubicazione e i quantitativi per specie e tipo di presentazione.

4.

Il giornale di bordo quotidiano contiene i dati relativi a tutti i trasbordi effettuati nel corso della campagna di pesca. Il giornale di bordo quotidiano, il giornale delle attività di trasformazione, il piano di stivaggio e le copie originali delle dichiarazioni di trasbordo ICCAT sono tenuti a bordo e sono accessibili in qualsiasi momento a fini di controllo.

ALLEGATO III

Formulario di dichiarazione delle catture

Formulario di dichiarazione delle catture

Bandiera

Numero ICCAT

Nome del peschereccio

Inizio del periodo di dichiarazione

Fine del periodo di dichiarazione

Durata (in giorni) del periodo di dichiarazione

Data di cattura

Luogo di cattura

Catture

Peso attribuito in caso di operazione di pesca congiunta (kg)

Latitudine

Longitudine

Peso (kg)

Numero di esemplari

Peso medio (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO IV

Modulo di domanda per l'autorizzazione a partecipare ad un'operazione di pesca congiunta

Operazione di pesca congiunta

Stato di bandiera

Nome del peschereccio

N. ICCAT

Durata dell'operazione

Identità degli operatori

Contingente individuale del peschereccio

Criterio di ripartizione per peschereccio

Azienda di ingrasso e di allevamento di destinazione

PCC

N. ICCAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data …

Convalida dello Stato di bandiera …

ALLEGATO V

Dichiarazione di trasbordo ICCAT

Image 1C5062021IT14110120210427IT0027.000114121411P9_TC1-CNS(2018)0225Posizione del Parlamento europeo definita il 27 aprile 2021 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2021/… del Consiglio che istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2021/764 del Consiglio.)C5062021IT14210120210427IT0028.000114221421P9_TC1-COD(2019)0151Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 aprile 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione)(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/819.)C5062021IT14310120210427IT0029.000114321431P9_TC1-COD(2019)0152Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 aprile 2021 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa, e che abroga la decisione n. 1312/2013/UE(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2021/820.)C5062021IT14410120210427IT0030.000114421441P9_TC1-COD(2020)0097Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 aprile 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE, su un meccanismo unionale di protezione civile(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/836.)C5062021IT16010120210428IT0039.0001160218930P9_TC1-COD(2019)0272Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 aprile 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,vista la proposta della Commissione europea,previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,visto il parere del Comitato economico e sociale europeoGU C …,deliberando secondo la procedura legislativa ordinariaPosizione del Parlamento europeo del 28 aprile 2021.,considerando quanto segue:(1)L'obiettivo della politica comune della pesca, quale definito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22)., è assicurare uno sfruttamento delle risorse biologiche marine in condizioni sostenibili sotto il profilo economico, ambientale e sociale.(2)Con la decisione 98/392/CE del ConsiglioDecisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1). l'Unione ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, che contengono i principi e le norme in materia di conservazione e gestione delle risorse marine vive. Nell'ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, l'Unione partecipa agli sforzi intesi a salvaguardare gli stock ittici nelle acque internazionali.(3)L'Unione è parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'AtlanticoConvenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 34). (di seguito, convenzione).(4)Nel 2018, nel corso della sua 21a riunione straordinaria, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (di seguito, ICCAT), istituita dalla convenzione, ha adottato la raccomandazione 18-02 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (di seguito, piano di gestione).Il piano di gestione dà seguito al parere del Comitato permanente della ricerca e delle statistiche (di seguito, SCRS) che ne suggeriva l'istituzione da parte dell'ICCAT nel 2018, in quanto lo stato in cui versava lo stock in quel momento sembrava non dovesse più richiedere le misure di emergenza introdotte nell'ambito del piano di ricostituzione del tonno rosso (istituito dalla raccomandazione 17-07, che modifica la raccomandazione 14-04), senza tuttavia attenuare le esistenti misure di monitoraggio e controllo.(5)La raccomandazione 18-02 abroga la raccomandazione 17-07 che modifica la raccomandazione 14-04 volta ad istituire un piano di ricostituzione del tonno rosso, recepita nel diritto dell'Unione tramite il regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1)..(6)Nella sua 26a riunione ordinaria del 2019, l'ICCAT ha adottato la raccomandazione 19-04 che modifica il piano di gestione pluriennale stabilito dalla raccomandazione 18-02. La raccomandazione ICCAT 19-04 abroga e sostituisce la raccomandazione 18-02. Il presente regolamento dovrebbe recepire la raccomandazione 19-04 nel diritto dell'Unione.(7)È opportuno che, ove pertinente, il presente regolamento recepisca anche, in tutto o in parte, le raccomandazioni dell'ICCAT 06-07Raccomandazione ICCAT sull'allevamento del tonno rosso., 18-10Raccomandazione ICCAT sulle norme minime per il sistema di controllo dei pescherecci nella zona della convenzione ICCAT., 96-14Raccomandazione ICCAT sul rispetto delle norme nella pesca del tonno rosso e del pesce spada dell'Atlantico settentrionale., 13-13Raccomandazione ICCAT sull'istituzione di un registro ICCAT dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri autorizzati a operare nella zona della convenzione. e 16-15Raccomandazione dell'ICCAT sulle operazioni di trasbordo..(8)Le posizioni dell'Unione nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca devono basarsi sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire che le risorse alieutiche siano gestite conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca, in particolare l'obiettivo di ricostituire gradualmente e mantenere le popolazioni degli stock ittici al di sopra di livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield — MSY) e l'obiettivo di creare le condizioni necessarie per rendere economicamente redditizi e competitivi il settore delle catture e della trasformazione e le attività a terra connesse alle attività di pesca. Secondo la relazione 2018 dell'SCRSRelazione del comitato permanente della ricerca e delle statistiche (SCRS), Madrid, 1-5 ottobre 2018., le catture di tonno rosso a un tasso di mortalità per pesca pari a F0,1 sono in linea con una mortalità per pesca compatibile con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile (Fmsy). La biomassa dello stock è considerata a un livello tale da garantire il rendimento massimo sostenibile. B0,1 oscilla infatti tra valori superiori per livelli di reclutamento medio-bassi e valori inferiori per un livello di reclutamento elevato.(9)Il piano di gestione tiene conto delle specificità dei diversi tipi di attrezzi e tecniche di pesca. È opportuno che, nell'attuare tale piano, l'Unione e gli Stati membri promuovano attività di pesca costiera e l'utilizzo di attrezzi e tecniche di pesca selettivi, caratterizzati da un ridotto impatto ambientale, in particolare attrezzi e tecniche utilizzati nella pesca artigianale e tradizionale, contribuendo in tal modo ad un equo tenore di vita per le economie locali.(10)È opportuno considerare le peculiarità e i bisogni della pesca su piccola scala e artigianale. Oltre alle pertinenti disposizioni della raccomandazione ICCAT 19-04 che eliminano gli ostacoli alla partecipazione alla pesca del tonno rosso da parte della flotta dedita alla piccola pesca costiera, gli Stati membri dovrebbero compiere ulteriori sforzi per garantire una distribuzione equa e trasparente delle possibilità di pesca tra le flotte su piccola scala, le flotte artigianali e le flotte più grandi, in linea con gli obblighi previsti dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013.(11)Al fine di garantire il rispetto della politica comune della pesca, l'Unione ha adottato atti legislativi per istituire un sistema di controllo, ispezione ed esecuzione che includesse la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). In particolare, il regolamento (CE) n. 1224/2009 del ConsiglioRegolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1). istituisce un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione che prevede un approccio globale e integrato al fine di garantire il rispetto di tutte le norme della politica comune della pesca. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della CommissioneRegolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1). stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del ConsiglioRegolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1). istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Si tratta di regolamenti che comprendono già disposizioni quali le licenze e le autorizzazioni di pesca e determinate norme riguardanti i sistemi di controllo dei pescherecci che coprono alcune delle misure previste nella raccomandazione ICCAT 19-04. Non è perciò necessario includere tali disposizioni nel presente regolamento.(12)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce il concetto di taglia minima di riferimento per la conservazione. A fini di coerenza, è opportuno che il concetto di taglia minima dell'ICCAT sia recepito nel diritto dell'Unione come taglia minima di riferimento per la conservazione.(13)Secondo la raccomandazione ICCAT 19-04, devono essere rigettate in mare le catture di tonno rosso inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, nonché le catture di tonno rosso che superano i limiti stabiliti nei piani di pesca annuali per le catture accessorie. Ai fini del rispetto degli obblighi internazionali incombenti all'Unione nel quadro dell'ICCAT, l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/98 della CommissioneRegolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 23). prevede deroghe all'obbligo di sbarco del tonno rosso conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il regolamento delegato (UE) 2015/98 recepisce alcune disposizioni della raccomandazione ICCAT 19-04 che stabiliscono l'obbligo di rigettare in mare il tonno rosso per le navi che superino il contingente loro assegnato o il livello massimo di catture accessorie autorizzate. L'ambito di applicazione del regolamento delegato comprende le imbarcazioni dedite alla pesca ricreativa. Il presente regolamento, pertanto, non deve necessariamente contemplare detti obblighi di rigetto e di rilascio in mare e lascia impregiudicate le corrispondenti disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2015/98.(14)Nel corso della riunione annuale del 2018, le parti contraenti della convenzione hanno riconosciuto la necessità di rafforzare i controlli per alcune operazioni riguardanti il tonno rosso. A tal fine, durante la riunione si è concordato che le parti contraenti della convenzione responsabili delle aziende avrebbero dovuto garantire una piena tracciabilità delle operazioni di ingabbiamento e avrebbero dovuto effettuare controlli a campione basati su un'analisi di rischio.(15)Il regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio (GU L 194 del 24.7.2010, pag. 1). istituisce un documento di cattura del tonno rosso in formato elettronico (eBCD), recependo in tal modo la raccomandazione ICCAT 09-11 che modifica la raccomandazione 08-12. Le raccomandazioni 17-09 e 11-20 sull'applicazione dell'eBCD sono state recentemente abrogate dalle raccomandazioni 18-12 e 18-13. Pertanto, poiché il regolamento (UE) n. 640/2010 è divenuto obsoleto, la Commissione ha proposto un nuovo regolamento che recepisca le norme dell'ICCAT più recenti in materia di eBCD. È perciò opportuno che il presente regolamento non faccia riferimento al regolamento (UE) n. 640/2010 bensì, in termini più generali, al programma di documentazione delle catture raccomandato dall'ICCAT.(16)Tenendo conto del fatto che, attualmente, alcune raccomandazioni dell'ICCAT sono spesso modificate dalle parti contraenti della convenzione e, in futuro, saranno probabilmente oggetto di ulteriori modifiche, al fine di recepire rapidamente nel diritto dell'Unione le future raccomandazioni dell'ICCAT volte a modificare o integrare il piano di gestione dell'ICCAT, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda i seguenti aspetti: ▌i tempi previsti per la comunicazione delle informazioni; i periodi previsti per le campagne di pesca; deroghe al divieto di riporto dei contingenti non utilizzati; le taglie minime di riferimento per la conservazione; le percentuali e i parametri di riferimento; le informazioni da presentare alla Commissione; i compiti degli osservatori nazionali e regionali; i motivi di diniego di un'autorizzazione al trasferimento del pescato; i motivi di un sequestro delle catture e di un ordine di rilascio del pescato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 Legiferare meglioGU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.(17)La Commissione, che rappresenta l'Unione in occasione delle riunioni dell'ICCAT, approva ogni anno una serie di raccomandazioni dell'ICCAT di natura squisitamente tecnica, in particolare per quanto riguarda: le limitazioni di capacità, gli obblighi relativi al giornale di bordo, i formulari di dichiarazione delle catture, le dichiarazioni di trasbordo e di trasferimento, le informazioni minime per le autorizzazioni di pesca, il numero minimo di pescherecci in riferimento al programma di ispezione internazionale congiunta dell'ICCAT, le specifiche del regime di ispezione e di osservazione, le norme per la videoregistrazione, il protocollo per le operazioni di rilascio, le norme sul trattamento dei pesci morti, le dichiarazioni di ingabbiamento o le norme riguardanti i sistemi di controllo dei pescherecci — raccomandazioni che sono recepite dagli allegati da I a XV del presente regolamento. È opportuno che la Commissione possa adottare atti delegati che modifichino o integrino gli allegati da I a XV in linea con le raccomandazioni dell'ICCAT modificate o integrate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 Legiferare meglio. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.(18)Le raccomandazioni dell'ICCAT che disciplinano la pesca del tonno rosso (operazioni connesse alla cattura, al trasferimento, al trasporto, all'ingabbiamento, all'allevamento, al prelievo e al riporto) sono estremamente dinamiche. Le tecnologie utilizzate per il controllo e la gestione di questo tipo di pesca (ad esempio, fotocamere stereoscopiche e metodi alternativi) sono in costante e ulteriore evoluzione e vanno applicate in modo uniforme dagli Stati membri. Analogamente, occorre sviluppare, ove necessario, procedure operative che aiutino gli Stati membri a rispettare le norme dell'ICCAT recepite dal presente regolamento. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le modalità di attuazione relative al riporto di tonno rosso vivo, alle operazioni di trasferimento e alle operazioni di ingabbiamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)..(19)Gli atti delegati e gli atti di esecuzione previsti nel presente regolamento non pregiudicano il recepimento delle future raccomandazioni dell'ICCAT nel diritto dell'Unione mediante la procedura legislativa ordinaria.(20)Poiché il presente regolamento introdurrà un nuovo piano di gestione generale per il tonno rosso, è opportuno sopprimere le disposizioni relative al tonno rosso di cui ai regolamenti (UE) 2017/2107Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1). e (UE) 2019/833Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1). del Parlamento europeo e del Consiglio. Per quanto riguarda l'articolo 43 del regolamento (UE) 2017/2107, la parte corrispondente al pesce spada del Mediterraneo è stata inclusa nel regolamento (UE) 2019/1154 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) 2019/1154 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 1).. È inoltre opportuno sopprimere alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1936/2001 del ConsiglioRegolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1).. È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833.(21)La raccomandazione ICCAT 18-02 ha abrogato la raccomandazione 17-07 in quanto lo stato dello stock non richiedeva più le misure di emergenza previste dal piano di ricostituzione del tonno rosso istituito da quest'ultima. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) 2016/1627, che ha dato attuazione a tale piano di ricostituzione,HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:CAPO IDISPOSIZIONI GENERALIArticolo 1OggettoIl presente regolamento stabilisce norme generali affinché l'Unione possa dare attuazione, in modo uniforme ed efficace, al piano pluriennale di gestione del tonno rosso (Thunnus thynnus) nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, adottato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (di seguito, ICCAT).Articolo 2Campo di applicazioneIl presente regolamento si applica:(a)ai pescherecci dell'Unione e alle imbarcazioni dell'Unione dedite alla pesca ricreativa checatturano tonno rosso nella zona della convenzione etrasbordano o detengono a bordo, anche al di fuori della zona della convenzione, tonno rosso catturato in tale zona;(b)alle aziende dell'Unione;(c)ai pescherecci dei paesi terzi e alle imbarcazioni dei paesi terzi dedite alla pesca ricreativa, che operano nelle acque dell'Unione e catturano tonno rosso nella zona della convenzione;(d)ai pescherecci dei paesi terzi sottoposti a ispezione nei porti degli Stati membri che detengono a bordo tonno rosso catturato nella zona della convenzione o prodotti della pesca ottenuti da tonno rosso catturato nelle acque dell'Unione che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto.Articolo 3ObiettivoObiettivo del presente regolamento è attuare il piano di gestione pluriennale del tonno rosso, adottato dall'ICCAT, che mira a mantenere la biomassa del tonno rosso al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.Articolo 4Relazione con altri atti dell'UnioneSalvo altrimenti disposto nel presente regolamento, le disposizioni previste da quest'ultimo lasciano impregiudicati gli altri atti dell'Unione che disciplinano il settore della pesca, in particolare:(1)il regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;(2)il regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;(3)il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81). relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne;(4)il regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT);(5)il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105). relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche.Articolo 5DefinizioniAi fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:(1)ICCAT: Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico;(2)convenzione: convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico;(3)peschereccio: qualsiasi imbarcazione a motore destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse di tonno rosso, incluse le navi da cattura, le navi officina, le navi d'appoggio, i rimorchiatori, le navi che partecipano a operazioni di trasbordo, le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti del tonno e le navi ausiliarie, eccettuate le navi container;(4)tonno rosso vivo: tonno rosso mantenuto in vita per un determinato periodo di tempo all'interno di una tonnara o trasferito vivo in un impianto di allevamento ▌;(5)SCRS: comitato permanente della ricerca e delle statistiche dell'ICCAT;(6)pesca ricreativa: attività di pesca non commerciale che sfrutta le risorse biologiche marine ▌;(7)pesca sportiva: una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;(8)rimorchiatore: qualsiasi imbarcazione utilizzata per rimorchiare le gabbie;(9)nave officina: imbarcazione a bordo della quale i prodotti della pesca subiscono una o più delle seguenti operazioni, prima dell'imballaggio: sfilettatura o affettatura, congelamento e/o trasformazione;(10)nave ausiliaria: qualsiasi imbarcazione utilizzata per il trasporto di tonno rosso morto (non trasformato) da una gabbia da trasporto/allevamento, da una rete a circuizione o da una tonnara a un porto designato e/o a una nave officina;(11)tonnara: rete fissa, ancorata al fondo, generalmente comprendente una rete guida che convoglia il tonno verso un'area recintata o una serie di aree recintate in cui esso è tenuto prima di essere prelevato o allevato;(12)rete a circuizione: rete circuitante munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura della rete;(13)ingabbiamento: trasferimento del tonno rosso vivo dalla gabbia da trasporto o dalla tonnara alle gabbie da allevamento o ingrasso;(14)nave da cattura: imbarcazione utilizzata ai fini della cattura commerciale delle risorse di tonno rosso;(15)azienda: zona marina chiaramente delimitata da coordinate geografiche, utilizzata per l'ingrasso o l'allevamento del tonno rosso catturato da tonnare e/o tonniere con reti a circuizione. Un'azienda può comprendere più impianti, tutti delimitati da coordinate geografiche, in cui ciascun punto del poligono è chiaramente definito sia in longitudine che in latitudine;(16)allevamento o ingrasso: ingabbiamento del tonno rosso nelle aziende e successiva alimentazione al fine di ingrassarlo e accrescerne la biomassa totale;(17)prelievo: abbattimento del tonno rosso nelle aziende o nelle tonnare;(18)fotocamera stereoscopica: fotocamera con due o più obiettivi, ciascuno dei quali è dotato di un sensore di immagini o di un supporto di pellicola separato, che consente la cattura di immagini tridimensionali allo scopo di misurare la lunghezza del pesce e contribuire ad affinare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso;(19)nave per piccola pesca costiera: nave da cattura rispondente ad almeno tre delle cinque caratteristiche seguenti:(a)lunghezza fuori tutto < 12 m;(b)attività di pesca esercitata esclusivamente all'interno delle acque sotto la giurisdizione dello Stato membro di bandiera;(c)bordate di pesca di durata inferiore a 24 ore;(d)equipaggio composto al massimo da quattro membri; oppure(e)utilizzo di tecniche di pesca selettiva che hanno un ridotto impatto ambientale;(20)operazione di pesca congiunta: qualsiasi operazione realizzata da due o più tonniere con reti a circuizione, in cui le catture di una tonniera con reti a circuizione sono attribuite a una o più tonniere con reti a circuizione secondo un criterio di ripartizione precedentemente concordato;(21)praticare la pesca attiva: per qualsiasi nave da cattura, il fatto di praticare la pesca del tonno rosso come specie bersaglio in una determinata campagna di pesca;(22)BCD: documento di cattura del tonno rosso (Bluefin Catch Document);(23)eBCD: documento elettronico di cattura del tonno rosso;(24)zona della convenzione: zona geografica quale definita all'articolo 1 della convenzione;(25)trasbordo: scarico, per intero o in parte, dei prodotti ittici detenuti a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio. Non è tuttavia considerato trasbordo il fatto di scaricare esemplari di tonno rosso morto dalla rete a circuizione, dalla tonnara o dal rimorchiatore verso una nave ausiliaria;(26)trasferimento di controllo: qualsiasi trasferimento supplementare effettuato su richiesta degli operatori del peschereccio/dell'azienda o delle autorità di controllo al fine di verificare il numero di pesci trasferiti;(27)fotocamera di controllo: fotocamera stereoscopica e/o videocamera convenzionale utilizzate ai fini dei controlli previsti dal presente regolamento;(28)PCC: parte contraente della convenzione e parte, entità o entità di pesca non contraente cooperante;(29)peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni: peschereccio con palangari pelagici di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;(30)trasferimento: qualsiasi trasferimento(a)di tonno rosso vivo dalla rete della nave da cattura alla gabbia da trasporto,(b)di tonno rosso vivo da una gabbia da trasporto a un'altra gabbia da trasporto,(c)della gabbia contenente tonno rosso vivo da un rimorchiatore a un altro rimorchiatore,(d)della gabbia contenente tonno rosso vivo da un'azienda ad un'altra azienda e tonno rosso vivo tra diverse gabbie nella stessa azienda,(e)di tonno rosso dalla tonnara alla gabbia da trasporto, indipendentemente dalla presenza di un rimorchiatore;(31)operatore: persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;(32)gruppo di attrezzi: gruppo di pescherecci che utilizzano gli stessi attrezzi per i quali è stato assegnato un contingente di gruppo;(33)sforzo di pesca: prodotto tra la capacità di un peschereccio e la sua attività; per un gruppo di pescherecci, la somma dello sforzo di pesca di tutte le imbarcazioni del gruppo;(34)Stato membro responsabile: Stato membro di bandiera o Stato membro nella cui giurisdizione rientra l'azienda o la tonnara di cui trattasi.CAPO IIMISURE DI GESTIONEArticolo 6Condizioni inerenti alle misure di gestione della pesca1.Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi da cattura e delle sue tonnare sia commisurato alle possibilità di pesca di tonno rosso di cui esso dispone nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Le misure adottate dagli Stati membri includono la fissazione di contingenti individuali per le loro navi da cattura di lunghezza superiore a 24 metri incluse nell'elenco dei pescherecci autorizzati di cui all'articolo 26.2.Gli Stati membri ordinano alle navi da cattura di dirigersi immediatamente verso un porto da essi designato quando ritengono esaurito il contingente individuale della nave, conformemente all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.3.È vietato il noleggio di navi per la pesca del tonno rosso.Articolo 7Riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati▌1.▌Il riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati provenienti da catture di anni precedenti all'interno di un'azienda può essere consentito solo qualora lo Stato membro abbia messo a punto e notificato alla Commissione un sistema di controllo rafforzato. Tale sistema è parte integrante del piano di ispezione dello Stato membro di cui all'articolo 13 e comprende almeno le misure di cui agli articoli 53 e 61.2.Prima dell'inizio di una campagna di pesca, gli Stati membri responsabili delle aziende provvedono a una valutazione approfondita di qualsiasi quantitativo di tonno rosso vivo riportato dopo un prelievo in blocco nelle aziende sottoposte alla loro giurisdizione. A tal fine, l'intero quantitativo di tonno rosso vivo riportato da un anno di cattura in cui non si è proceduto ad un prelievo in blocco all'interno delle aziende viene trasferito in altre gabbie utilizzando sistemi di fotocamere stereoscopiche o metodi alternativi, a condizione che essi garantiscano lo stesso livello di precisione e accuratezza, ai sensi dell'articolo 51. La tracciabilità è garantita e pienamente documentata in ogni momento. Il riporto delle catture di tonno rosso relative ad anni in cui non è stato effettuato alcun prelievo in blocco è controllato annualmente applicando la stessa procedura a campioni appropriati sulla base di una valutazione del rischio.3.La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano modalità di attuazione per l'introduzione di un sistema di controllo rafforzato riguardante il riporto di tonno rosso vivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68.Articolo 8Riporto dei contingenti non utilizzatiIl riporto dei contingenti non utilizzati è vietato.Articolo 9Trasferimento di contingenti1.I trasferimenti di contingenti tra l'Unione e le altre PCC sono effettuati solo previa autorizzazione degli Stati membri e/o delle PCC interessate. La Commissione notifica il trasferimento dei contingenti al segretariato dell'ICCAT 48 ore prima che venga effettuato.2.È consentito il trasferimento di contingenti tra gruppi di attrezzi, contingenti di catture accessorie e contingenti di pesca individuali di ogni Stato membro, a condizione che lo Stato membro o gli Stati membri interessati ne informino in anticipo la Commissione, in modo che essa possa a sua volta informare il segretariato dell'ICCAT prima che avvenga il trasferimento.Articolo 10Detrazione in caso di superamento del contingenteQualora lo Stato membro superi il contingente ad esso assegnato senza che tale situazione possa essere sanata con scambi di contingenti ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, si applicano gli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.Articolo 11Piani di pesca annuali1.Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano di pesca annuale. Il piano comprende almeno le seguenti informazioni per le navi da cattura e le tonnare:(a)i contingenti assegnati a ciascun gruppo di attrezzi, compresi i contingenti riguardanti le catture accessorie;(b)se del caso, il metodo utilizzato per assegnare e gestire i contingenti;(c)le misure adottate per garantire il rispetto dei contingenti individuali;(d)i periodi di autorizzazione della pesca per ciascuna categoria di attrezzi;(e)informazioni sui porti designati;(f)le norme riguardanti le catture accessorie; e(g)il numero delle navi da cattura, diverse da quelle operanti con reti da traino, di lunghezza superiore a 24 m e dei pescherecci operanti con reti a circuizione autorizzati a pescare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.2.Gli Stati membri che hanno pescherecci che praticano la piccola pesca costiera autorizzati a catturare tonno rosso si adoperano per assegnare un contingente settoriale specifico a tali pescherecci e includono tale assegnazione nei loro piani di pesca. Includono inoltre nei loro piani di monitoraggio, controllo e ispezione le misure supplementari adottate per monitorare attentamente l'utilizzo del contingente da parte di tale flotta. Gli Stati membri possono autorizzare un numero diverso di pescherecci a sfruttare appieno le loro possibilità di pesca, utilizzando i parametri di cui al paragrafo 1.3.Il Portogallo e la Spagna possono assegnare contingenti settoriali a tonniere con lenze e canne operanti nelle acque dell'Unione degli arcipelaghi delle Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie. Il contingente settoriale è incluso nei loro piani di pesca annuali e le misure supplementari per monitorarne l'utilizzo sono chiaramente indicate nei loro piani annuali di monitoraggio, controllo e ispezione.4.Nel caso in cui uno Stato membro assegni contingenti settoriali conformemente al paragrafo 2 o 3, non si applica il requisito minimo delle 5 tonnellate definito relativamente al contingente nell'atto dell'Unione riguardante l'assegnazione delle possibilità di pesca in vigore.5.Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione eventuali modifiche del piano di pesca annuale almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività di pesca alla quale si riferisce la modifica. La Commissione trasmette la modifica al segretariato dell'ICCAT almeno un giorno lavorativo prima dell'inizio dell'attività di pesca alla quale si riferisce la modifica.Articolo 12Assegnazione delle possibilità di pescaConformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico e ▌inoltre ripartiscono equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta tenendo particolarmente conto della pesca tradizionale e artigianale, nonché prevedono incentivi per i pescherecci dell'Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale.Articolo 13Piani di gestione annuali della capacità di pescaOgni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano di gestione annuale della capacità di pesca. In tale piano lo Stato membro adegua il numero delle navi da cattura e delle tonnare in modo da garantire che la capacità di pesca sia commisurata alle possibilità di pesca assegnate alle navi da cattura e alle tonnare nel periodo contingentale corrispondente. Lo Stato membro adegua la capacità di pesca utilizzando i parametri definiti nell'atto dell'Unione relativo all'assegnazione delle possibilità di pesca in vigore. L'adeguamento della capacità di pesca dell'Unione per le tonniere con reti a circuizione è limitato a una variazione massima del 20 % rispetto alla capacità di pesca di riferimento del 2018.Articolo 14Piani di ispezione annualiOgni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano di ispezione annuale al fine di garantire la conformità al presente regolamento. Lo Stato membro presenta il proprio piano alla Commissione. Il piano di ispezione annuale è elaborato conformemente:(a)agli obiettivi, alle priorità e alle procedure, nonché ai parametri di riferimento per le attività di ispezione stabiliti nel programma specifico di controllo e di ispezione per il tonno rosso, istituito a norma dell'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009;(b)al programma nazionale di controllo per il tonno rosso definito ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009.Articolo 15Piani annuali di gestione dell'allevamento1.Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano annuale di gestione dell'allevamento.2.Nel piano di gestione annuale dell'allevamento, ogni Stato membro garantisce che la capacità totale di immissione e la capacità totale di allevamento siano commisurate al quantitativo stimato di tonno rosso disponibile per l'allevamento.3.Gli Stati membri limitano la loro capacità di allevamento di tonno alla capacità di allevamento totale indicata nel registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso, oppure autorizzata e dichiarata all'ICCAT nel 2018.4.Il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che può essere immesso nelle aziende di uno Stato membro è limitato ai quantitativi immessi indicati nel registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso dalle aziende di tale Stato membro negli anni 2005, 2006, 2007 o 2008.5.Se uno Stato membro ha la necessità di aumentare il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che può essere immesso in una o più aziende di tonno, tale aumento è commisurato alle possibilità di pesca assegnate a detto Stato membro e alle eventuali importazioni di tonni rossi vivi da un altro Stato membro o un'altra parte contraente.6.Gli Stati membri responsabili delle aziende provvedono affinché gli scienziati che sono stati incaricati dall'SCRS di effettuare prove per l'individuazione dei tassi di crescita durante il periodo di ingrasso abbiano accesso alle aziende e all'assistenza necessaria per lo svolgimento dei loro compiti.7.Se del caso, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 15 maggio di ogni anno, piani di gestione dell'allevamento riveduti.Articolo 16Trasmissione dei piani annuali1.Entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso trasmette alla Commissione i piani seguenti:(a)il piano di pesca annuale per le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, elaborato conformemente all'articolo 11;(b)il piano di gestione annuale della capacità di pesca elaborato conformemente all'articolo 13;(c)il piano di ispezione annuale elaborato conformemente all'articolo 14; e(d)il piano annuale di gestione dell'allevamento elaborato conformemente all'articolo 15.2.La Commissione assembla i piani di cui al paragrafo 1 e li utilizza per elaborare un piano annuale dell'Unione. Essa trasmette tale piano al segretariato dell'ICCAT entro il 15 febbraio di ogni anno per esame e approvazione.3.Nel caso in cui uno Stato membro non presenti alla Commissione uno dei piani di cui al paragrafo 1 entro il termine stabilito in detto paragrafo, la Commissione può decidere di ▌trasmettere il piano dell'Unione al segretariato dell'ICCAT senza i piani dello Stato membro interessato. Su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione si adopera per tenere conto di uno dei piani di cui al paragrafo 1 presentati dopo il termine di cui al medesimo paragrafo, ma prima del termine di cui al paragrafo 2. Se un piano presentato da uno Stato membro non è conforme alle disposizioni del presente regolamento concernenti i piani annuali di pesca, capacità, ispezione e allevamento e contiene un grave difetto che può comportare la mancata approvazione del piano annuale dell'Unione da parte della Commissione ICCAT, la Commissione può decidere di trasmettere il piano annuale dell'Unione al segretariato dell'ICCAT senza i piani dello Stato membro interessato. La Commissione informa quanto prima lo Stato membro interessato e si adopera per includere eventuali piani rivisti presentati da tale Stato membro nel piano dell'Unione o nelle modifiche del piano dell'Unione, purché siano conformi alle disposizioni del presente regolamento concernenti i piani annuali di pesca, capacità, ispezione e allevamento.CAPO IIIMISURE TECNICHEArticolo 17Campagne di pesca1.La pesca del tonno rosso con reti a circuizione è autorizzata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 26 maggio al 1o luglio.2.In deroga al paragrafo 1, Cipro e la Grecia possono chiedere, nei loro piani di pesca annuali di cui all'articolo 11, che le tonniere con reti a circuizione battenti la loro bandiera siano autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico orientale (zona di pesca FAO 37.3.1 e 37.3.2) dal 15 maggio fino al 1o luglio.3.In deroga al paragrafo 1, la Croazia può chiedere, nei suoi piani di pesca annuali di cui all'articolo 11, che i pescherecci con reti a circuizione battenti la propria bandiera siano autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso a fini di allevamento nel Mare Adriatico (zona di pesca FAO 37.2.1) fino al 15 luglio.4.In deroga al paragrafo 1, se uno Stato membro dimostra alla Commissione che, a causa delle condizioni meteorologiche, alcuni dei suoi pescherecci che praticano la pesca del tonno rosso con reti a circuizione nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo non sono riusciti ad utilizzare i normali giorni di pesca loro assegnati nel corso di un dato anno, lo Stato membro in questione può decidere che, per le singole tonniere con reti a circuizione interessate da tale situazione, la campagna di pesca di cui al paragrafo 1 sia prolungata di un numero equivalente di giorni persi fino a un massimo di 10 giorni ▌. L'inattività di detti pescherecci e, in caso di un'operazione di pesca congiunta, di tutti i pescherecci coinvolti, è debitamente comprovata da bollettini meteorologici e posizioni VMS.5.La pesca del tonno rosso effettuata da pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni è consentita nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1o gennaio al 31 maggio.6.Gli Stati membri stabiliscono, nei loro piani di pesca annuali, i periodi di autorizzazione della pesca per le loro flotte diverse dalle tonniere con reti a circuizione e dai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni.Articolo 18Obbligo di sbarcoLe disposizioni del presente capo si applicano fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, comprese eventuali deroghe al medesimo.Articolo 19Taglia minima di riferimento per la conservazione1.È vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita esemplari di tonno rosso, anche se pescati come catture accessorie o nell'ambito della pesca ricreativa, di peso inferiore a 30 kg o di lunghezza alla forca inferiore a 115 cm.2.In deroga al paragrafo 1, la taglia minima di riferimento per la conservazione per il tonno rosso è di 8 kg o 75 cm (lunghezza alla forca) nei casi seguenti:(a)tonno rosso catturato nell'Oceano Atlantico orientale da tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate;(b)tonno rosso catturato nel Mediterraneo, nell'ambito della piccola pesca costiera di pesce fresco, da tonniere con lenze e canne, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano; e(c)tonno rosso catturato nel Mare Adriatico da pescherecci battenti bandiera croata a fini di allevamento.3.Le condizioni specifiche applicabili alla deroga di cui al paragrafo 2 sono definite nell'allegato I.4.Gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione di pesca ai pescherecci che beneficiano delle deroghe di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato I. I pescherecci interessati sono indicati nell'elenco delle navi da cattura di cui all'articolo 26.5.I pesci di taglie inferiori a quelle minime di riferimento di cui al presente articolo che sono rigettati in mare morti vengono imputati al contingente dello Stato membro.Articolo 20Catture accidentali di esemplari di taglia inferiore a quella minima di riferimento1.In deroga all'articolo 19, paragrafo 1, tutte le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso sono autorizzate ad effettuare un massimo del 5 % in numero di catture accidentali di tonno rosso di peso compreso tra 8 e 30 kg o, in alternativa, di lunghezza alla forca compresa tra 75 e 115 cm.2.La percentuale del 5 % di cui al paragrafo 1 è calcolata rispetto alle catture totali di tonno rosso presenti a bordo del peschereccio o nella tonnara, in qualsiasi momento successivo ad ogni operazione di pesca.3.Le catture accidentali sono detratte dal contingente dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara.4.Alle catture accidentali di tonno rosso di taglia inferiore a quella minima di riferimento si applicano gli articoli 31, 33, 34 e 35.Articolo 21Catture accessorie1.Ogni Stato membro prevede catture accessorie di tonno rosso all'interno del proprio contingente e ne informa la Commissione al momento della trasmissione del proprio piano di pesca.2.Il piano di pesca annuale di cui all'articolo 11 definisce chiaramente il livello delle catture accessorie autorizzate, che non superano il 20 % delle catture totali presenti a bordo al termine di ciascuna bordata di pesca, e la metodologia utilizzata per calcolare le catture accessorie rispetto al totale delle catture presenti a bordo. La percentuale delle catture accessorie può essere calcolata in peso o in numero di esemplari. Il calcolo in numero di esemplari si applica unicamente ai tonnidi e alle specie affini gestiti dall'ICCAT. Il livello delle catture accessorie autorizzate per la flotta dedita alla piccola pesca costiera può essere calcolato su base annuale.3.Tutte le catture accessorie di tonno rosso morto, detenute a bordo o rigettate in mare, sono detratte dal contingente dello Stato membro di bandiera, nonché registrate e dichiarate alla Commissione conformemente agli articoli 31 e 32.4.Per gli Stati membri che non dispongono di un contingente di tonno rosso, le catture accessorie in questione sono detratte dal contingente specifico per le catture accessorie di tonno rosso dell'Unione, stabilito ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013.5.Qualora il contingente totale assegnato a uno Stato membro risulti esaurito, non è autorizzata alcuna cattura di tonno rosso da parte di pescherecci battenti la sua bandiera e lo Stato membro in questione adotta le misure necessarie per garantire il rilascio in mare degli esemplari di tonno rosso pescati come catture accessorie. Qualora il contingente specifico dell'Unione di catture accessorie di tonno rosso stabilito in conformità dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013 risulti esaurito, non è autorizzata alcuna cattura di tonno rosso da parte di pescherecci battenti la bandiera di Stati membri che non dispongono di un contingente di tonno rosso e tali Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rilascio in mare degli esemplari di tonno rosso pescati come catture accessorie. In tali casi sono vietate la trasformazione e la commercializzazione di tonno rosso morto e sono registrate tutte le catture. Gli Stati membri comunicano ogni anno le informazioni relative a tali quantitativi di catture accessorie di tonno rosso morto alla Commissione, che le trasmette al segretariato dell'ICCAT.6.I pescherecci che non praticano la pesca attiva di tonno rosso separano chiaramente qualsiasi quantitativo di tonno rosso detenuto a bordo dalle altre specie, onde consentire alle autorità di controllo di monitorare il rispetto del presente articolo. Tali catture accessorie possono essere commercializzate se corredate del documento elettronico di cattura del tonno rosso (eBCD).Articolo 22Utilizzo di mezzi aereiÈ vietato l'utilizzo di mezzi aerei, tra cui aeromobili, elicotteri o qualsiasi tipo di velivoli senza pilota, per la ricerca del tonno rosso.CAPO IVPESCA RICREATIVAArticolo 23Contingente specifico per la pesca ricreativa1.Gli Stati membri che dispongono di un contingente di tonno rosso regolamentano la pesca ricreativa assegnando un contingente specifico per l'esercizio di questo tipo di pesca. Nell'assegnazione si tiene conto di eventuali esemplari morti di tonno rosso, anche nell'ambito della pesca con rilascio in mare. Al momento della trasmissione dei loro piani di pesca, gli Stati membri comunicano alla Commissione il contingente assegnato alla pesca ricreativa.2.Le catture di tonno rosso morto sono comunicate e imputate al contingente dello Stato membro.Articolo 24Condizioni specifiche per la pesca ricreativa1.Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso assegnato alla pesca ricreativa regolamenta la pesca ricreativa rilasciando alle imbarcazioni autorizzazioni per l'esercizio di questo tipo di pesca. Su richiesta dell'ICCAT, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione l'elenco delle imbarcazioni che praticano la pesca ricreativa alle quali è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca per la cattura di tonno rosso. L'elenco che la Commissione dovrà presentare per via elettronica all'ICCAT contiene le informazioni seguenti per ciascuna imbarcazione:(a)nome dell'imbarcazione;(b)numero di immatricolazione;(c)numero di registrazione ICCAT (se del caso),(d)eventuale nome precedente; e(e)nome e indirizzo dell'armatore/degli armatori e dell'operatore/degli operatori,2.Nell'ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di tonno rosso al giorno, per imbarcazione.3.È vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell'ambito di attività di pesca ricreativa.4.Ogni Stato membro registra i dati di cattura comprensivi del peso e, ove possibile, della lunghezza di ciascun esemplare di tonno rosso catturato nell'ambito della pesca ricreativa e trasmette alla Commissione i dati dell'anno precedente entro il 30 giugno di ogni anno. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.5.Ogni Stato membro adotta le misure necessarie a garantire, nella maggior misura possibile, il rilascio di tonno rosso, in particolare del novellame, catturato vivo nell'ambito della pesca ricreativa. Gli esemplari di tonno rosso sbarcati sono interi, senza visceri né branchie.Articolo 25Cattura, marcatura e rilascio1.In deroga all'articolo 23, paragrafo 1, gli Stati membri che autorizzano la pesca con rilascio in mare nell'Atlantico nordorientale esclusivamente da parte di imbarcazioni dedite alla pesca sportiva possono consentire a un numero limitato di ▌imbarcazioni dedite alla pesca sportiva esclusivamente di catturare tonno rosso a scopo di cattura, marcatura e rilascio, senza dover loro assegnare un contingente specifico. Tali imbarcazioni operano nell'ambito di un progetto scientifico di un istituto di ricerca incluso in un programma di ricerca scientifica. I risultati del progetto sono comunicati alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.2.Non si considerano imbarcazioni che svolgono attività di cattura, marcatura e rilascio conformemente al paragrafo 1 quelle che conducono attività di ricerca scientifica nell'ambito del programma di ricerca dell'ICCAT sul tonno rosso.3.Gli Stati membri che autorizzano attività di cattura, marcatura e rilascio:(a)presentano una descrizione di tali attività e delle misure ad esse applicabili quale parte integrante dei loro piani di pesca e di ispezione di cui agli articoli 12 e 15;(b)monitorano attentamente le attività delle imbarcazioni interessate per far sì che esse rispettino le disposizioni del presente regolamento;(c)fanno in modo che le operazioni di marcatura e rilascio siano eseguite da personale appositamente formato, così da garantire un'elevata sopravvivenza degli esemplari; e(d)presentano ogni anno alla Commissione una relazione sulle attività scientifiche effettuate, almeno 50 giorni prima della riunione dell'SCRS dell'anno successivo. La Commissione trasmette la relazione all'ICCAT 60 giorni prima della riunione dell'SCRS dell'anno successivo.4.Gli esemplari di tonno rosso che muoiono durante le attività di cattura, marcatura e rilascio sono dichiarati e detratti dal contingente dello Stato membro di bandiera.CAPO VMISURE DI CONTROLLOSEZIONE 1ELENCHI E REGISTRI DEI PESCHERECCI E DELLE TONNAREArticolo 26Elenchi e registri dei pescherecci1.Ogni anno, un mese prima dell'inizio del periodo di autorizzazione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per via elettronica, i seguenti elenchi di pescherecci, nel formato stabilito dall'ultima versione degli orientamenti dell'ICCAThttps://www.iccat.int/en/SubmitCOMP.html riguardanti la presentazione dei dati e delle informazioni:(a)l'elenco di tutte le navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso; e(b)l'elenco di tutti gli altri pescherecci adibiti allo sfruttamento commerciale delle risorse di tonno rosso.La Commissione invia tali informazioni al segretariato dell'ICCAT 15 giorni prima dell'inizio dell'attività di pesca, in modo che i suddetti pescherecci possano essere iscritti nel registro ICCAT dei pescherecci autorizzati e, se del caso, nel registro ICCAT dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri autorizzati ad operare nella zona della convenzione.2.Nell'arco di un determinato anno civile, un peschereccio può essere inserito in entrambi gli elenchi di cui al paragrafo 1, purché non contemporaneamente.3.Le informazioni sui pescherecci di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), comprendono il nome del peschereccio e il numero di registro della flotta dell'Unione (numero CFR) quale definito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della CommissioneRegolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9)..4.La Commissione non ammette la trasmissione di elenchi con valore retroattivo.5.Modifiche successive degli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 3 nel corso di un anno civile sono accettate solo se legittime ragioni operative o cause di forza maggiore impediscono al peschereccio notificato di partecipare all'attività di pesca. In tali circostanze, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione e fornisce:(a)i dati completi del peschereccio o dei pescherecci destinati a sostituire il peschereccio in questione; e(b)un resoconto esauriente del motivo che giustifica la sostituzione ed eventuali prove o pezze d'appoggio.6.Se necessario, la Commissione modifica nel corso dell'anno le informazioni sui pescherecci di cui al paragrafo 1, fornendo al segretariato dell'ICCAT informazioni aggiornate conformemente all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2403.Articolo 27Autorizzazioni di pesca rilasciate ai pescherecci1.Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di pesca ai pescherecci figuranti in uno degli elenchi di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 5. Le autorizzazioni contengono almeno le informazioni di cui all'allegato VII e sono rilasciate secondo il modello stabilito in detto allegato. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nell'autorizzazione di pesca siano precise e coerenti con le norme stabilite nel presente regolamento.2.Fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 6, i pescherecci dell'Unione non iscritti nei registri ICCAT di cui all'articolo 26, paragrafo 1, si considerano come non autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.3.Quando ritenga esaurito il contingente individuale assegnato ad un dato peschereccio, lo Stato membro di bandiera revoca l'autorizzazione di pesca per il tonno rosso rilasciata a tale peschereccio e può chiedergli di dirigersi immediatamente verso un porto da esso designato.Articolo 28Elenchi e registri delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso1.Ogni Stato membro invia alla Commissione per via elettronica, nell'ambito del proprio piano di pesca, un elenco delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT affinché le tonnare in questione possano essere iscritte nel registro ICCAT delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso.2.Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di pesca alle tonnare figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 1. Le autorizzazioni di pesca contengono almeno le informazioni di cui all'allegato VII e il modello ivi riportato. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nell'autorizzazione di pesca siano precise e coerenti con le norme stabilite nel presente regolamento.3.Le tonnare dell'Unione non iscritte nel registro ICCAT delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso non sono considerate autorizzate a praticare tale tipo di pesca nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. È vietato detenere a bordo, trasferire, ingabbiare o sbarcare tonno rosso catturato da tali tonnare.4.Lo Stato membro di bandiera revoca l'autorizzazione di pesca per il tonno rosso rilasciata ad una tonnara qualora ritenga esaurito il contingente ad essa assegnato.Articolo 29Informazioni relative alle attività di pesca1.Entro il 15 luglio di ogni anno, ogni Stato membro comunica alla Commissione informazioni dettagliate sulle catture di tonno rosso effettuate nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel corso dell'anno precedente. La Commissione trasmette tali informazioni all'ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno. Le informazioni comprendono:(a)il nome e il numero ICCAT di ciascuna nave da cattura;(b)il periodo dell'autorizzazione o delle autorizzazioni per ciascuna nave da cattura;(c)le catture totali di ciascuna nave da cattura, anche in caso di catture nulle, nell'intero periodo di validità dell'autorizzazione o delle autorizzazioni;(d)il numero totale di giorni di pesca in cui ciascuna nave da cattura ha operato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nell'intero periodo di validità dell'autorizzazione o delle autorizzazioni; e(e)le catture totali effettuate al di fuori del rispettivo periodo di autorizzazione (catture accessorie).2.Per i pescherecci battenti la propria bandiera che, pur non essendo autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, hanno pescato tonno rosso come cattura accessoria, lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni seguenti:(a)il nome e il numero ICCAT o il numero nazionale di immatricolazione del peschereccio, se questo non è registrato presso l'ICCAT; e(b)le catture totali di tonno rosso.3.Lo Stato membro comunica alla Commissione eventuali informazioni sui pescherecci non contemplati ai paragrafi 1 e 2, ma che si ritiene o si presume abbiano catturato tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT non appena disponibili.Articolo 30Operazione di pesca congiunta1.Qualsiasi operazione di pesca congiunta del tonno rosso è autorizzata soltanto se i pescherecci partecipanti sono autorizzati dallo Stato membro o dagli Stati membri di bandiera. Ai fini dell'autorizzazione, ogni tonniera con reti a circuizione deve essere attrezzata per la pesca del tonno rosso, disporre di un contingente individuale e rispettare gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 32.2.Il contingente assegnato ad un'operazione di pesca congiunta è pari al totale dei contingenti assegnati alle tonniere con reti a circuizione che vi partecipano.3.Le tonniere con reti a circuizione dell'Unione non partecipano ad operazioni di pesca congiunta con tonniere con reti a circuizione di altre PCC.4.Il modulo di domanda per poter partecipare ad un'operazione di pesca congiunta figura nell'allegato IV. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie ad ottenere dalla propria tonniera o tonniere con reti a circuizione che partecipano ad un'operazione di pesca congiunta le seguenti informazioni:(a)il periodo di autorizzazione richiesto per l'operazione di pesca congiunta;(b)l'identità degli operatori partecipanti;(c)i contingenti dei singoli pescherecci;(d)il criterio di ripartizione delle catture tra i pescherecci; e(e)informazioni sulle aziende destinatarie.5.Almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'operazione di pesca congiunta, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 4 mediante il modulo figurante nell'allegato IV. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT e allo Stato di bandiera degli altri pescherecci partecipanti almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'operazione.6.In caso di forza maggiore, i tempi indicati al paragrafo 5 non si applicano alle informazioni riguardanti le aziende di destinazione. In tal caso, gli Stati membri presentano alla Commissione le suddette informazioni aggiornate non appena possibile, unitamente a una descrizione delle circostanze invocate come forza maggiore. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.SEZIONE 2REGISTRAZIONE DELLE CATTUREArticolo 31Disposizioni riguardanti la registrazione1.Il comandante di una nave da cattura dell'Unione tiene un giornale di pesca delle operazioni effettuate conformemente agli articoli 14, 15, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e alla sezione A dell'allegato II del presente regolamento.2.Il comandante di un rimorchiatore, di una nave ausiliaria e di una nave officina dell'Unione registra le proprie attività conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni B, C e D dell'allegato II.Articolo 32Dichiarazioni di cattura trasmesse dai comandanti dei pescherecci e dagli operatori delle tonnare1.I comandanti delle navi da cattura dell'Unione che praticano la pesca attiva trasmettono per via elettronica ai rispettivi Stati membri di bandiera dichiarazioni di cattura giornaliere per l'intero periodo in cui le navi sono autorizzate a pescare tonno rosso. Tali dichiarazioni non sono obbligatorie per le navi in porto, salvo se impegnate in operazioni di pesca congiunte. I dati contenuti nelle dichiarazioni sono ricavati dai giornali di bordo e includono la data, l'ora e la posizione (latitudine e longitudine), nonché il peso e il numero degli esemplari di tonno rosso catturati nella zona della convenzione, compresi i rilasci e i rigetti in mare di pesci morti. I comandanti trasmettono le dichiarazioni mediante il modulo di cui all'allegato III o in un formato richiesto dallo Stato membro.2.I comandanti delle tonniere con reti a circuizione redigono le dichiarazioni giornaliere di cui al paragrafo 1 per ogni operazione di pesca, anche in caso di catture nulle. I comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti autorizzati trasmettono le dichiarazioni ai rispettivi Stati membri di bandiera entro le ore 9.00 GMT per il giorno precedente.3.Gli operatori delle tonnare o i loro rappresentanti autorizzati che praticano la pesca attiva del tonno rosso redigono dichiarazioni giornaliere che devono essere trasmesse per via elettronica ai rispettivi Stati membri di bandiera ogni 48 ore per l'intero periodo in cui le tonnare sono autorizzate a pescare tonno rosso. Le dichiarazioni comprendono il numero di registro ICCAT della tonnara, la data e l'ora della cattura, il peso e il numero degli esemplari di tonno rosso catturati, inclusi le catture nulle, i rilasci e i rigetti in mare dei pesci morti. Gli operatori trasmettono le suddette informazioni mediante il modulo di cui all'allegato III.4.I comandanti delle navi da cattura diverse dalle tonniere con reti a circuizione trasmettono ai rispettivi Stati membri di bandiera le dichiarazioni di cui al paragrafo 1 entro le ore 12.00 GMT del martedì, per la settimana precedente che termina di domenica.SEZIONE 3SBARCHI E TRASBORDIArticolo 33Porti designati1.Ogni Stato membro al quale è stato assegnato un contingente di tonno rosso designa i porti in cui sono autorizzate operazioni di sbarco e trasbordo del tonno rosso. Le informazioni sui porti designati sono incluse nel piano di pesca annuale di cui all'articolo 11. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica apportata alle informazioni sui porti designati. La Commissione trasmette immediatamente le suddette informazioni al segretariato dell'ICCAT.2.Ai fini della designazione di un porto, lo Stato membro di approdo fa sì che siano rispettate le seguenti condizioni:(a)definizione degli orari di sbarco e trasbordo;(b)definizione dei luoghi di sbarco e trasbordo; e(c)definizione di procedure di ispezione e sorveglianza in grado di garantire una copertura ispettiva durante tutti gli orari di sbarco e trasbordo e in tutti i luoghi di sbarco e trasbordo conformemente all'articolo 35.3.È vietato sbarcare o trasbordare da navi da cattura, nonché da navi officina e da navi ausiliarie, in qualsiasi luogo diverso dai porti designati dalle PCC e dagli Stati membri, qualsiasi quantitativo di tonno rosso pescato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Eccezionalmente, il tonno rosso morto, prelevato da una tonnara o da una gabbia, può essere trasportato verso una nave officina con una nave ausiliaria, purché ciò avvenga in presenza dell'autorità di controllo.Articolo 34Notifica di sbarco preventiva1.L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica ai comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 12 metri figuranti nell'elenco dei pescherecci di cui all'articolo 26. La notifica preventiva di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 è trasmessa all'autorità competente dello Stato membro (compreso quello di bandiera) o della PCC di cui i comandanti intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco.2.Prima dell'entrata in porto e almeno quattro ore prima dell'ora di arrivo prevista, i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza inferiore a 12 metri, nonché delle navi officina e delle navi ausiliarie figuranti nell'elenco di cui all'articolo 26, o i loro rappresentanti, notificano alle autorità competenti dello Stato membro (compreso quello di bandiera) o della PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco le informazioni seguenti:(a)ora di arrivo prevista;(b)quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;(c)informazioni riguardanti la zona geografica in cui sono state effettuate le catture;(d)numero di identificazione esterno e nome del peschereccio.3.Se, in base alla normativa dell'Unione applicabile, gli Stati membri sono autorizzati ad applicare un termine di notifica inferiore alle quattro ore precedenti l'orario di arrivo previsto, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere notificati, prima dell'arrivo in porto, entro il termine di notifica conseguentemente applicabile. Se la zona di pesca è situata a meno di quattro ore dal porto, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere modificati in qualsiasi momento precedente l'arrivo.4.Le autorità dello Stato membro di approdo conservano una registrazione di tutte le notifiche preventive dell'anno in corso.5.Tutti gli sbarchi nell'Unione sono controllati dalle autorità di controllo competenti dello Stato membro di approdo e una determinata percentuale è sottoposta a ispezione sulla base di un sistema di valutazione del rischio che tenga conto dei contingenti, delle dimensioni della flotta e dello sforzo di pesca. Il piano di ispezione annuale di cui all'articolo 14 contiene informazioni dettagliate riguardanti questo sistema di controllo adottato da ogni Stato membro.6.A prescindere dalla lunghezza fuori tutto della nave da cattura dell'Unione, il comandante presenta, entro 48 ore dal completamento dello sbarco, una dichiarazione di sbarco alle autorità competenti dello Stato membro o della PCC in cui esso avviene, nonché allo Stato membro di bandiera della nave. Il comandante della nave da cattura è responsabile della dichiarazione e ne certifica la completezza e l'esattezza. La dichiarazione di sbarco indica, come minimo, i quantitativi di tonno rosso sbarcati e la zona in cui sono stati catturati. Tutte le catture sbarcate sono pesate. Lo Stato membro di approdo trasmette un rapporto di sbarco alle autorità dello Stato di bandiera o della PCC 48 ore dopo la sua conclusione.Articolo 35Trasbordo1.Il trasbordo in mare da parte di pescherecci dell'Unione che detengono a bordo tonno rosso o da parte di pescherecci di paesi terzi presenti nelle acque dell'Unione è vietato in qualunque circostanza.2.Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 52, paragrafi 2 e 3, e agli articoli 54 e 57 del regolamento (UE) 2017/2107, i pescherecci trasbordano le catture di tonno rosso solo nei porti designati di cui all'articolo 33 del presente regolamento.3.Almeno 72 ore prima dell'ora di arrivo in porto prevista, il comandante del peschereccio ricevente, o il suo rappresentante, fornisce alle autorità competenti dello Stato di approdo le informazioni elencate nel modello di dichiarazione di trasbordo di cui all'allegato V. Per qualunque trasbordo è necessaria un'autorizzazione preventiva dello Stato membro di bandiera o della PCC di bandiera del peschereccio che lo effettua. Al momento del trasbordo, inoltre, il comandante del peschereccio che lo effettua comunica allo Stato membro di bandiera o alla PCC di bandiera del peschereccio le date di cui all'allegato V.4.Lo Stato membro di approdo procede all'ispezione del peschereccio ricevente, all'arrivo, e verifica i quantitativi e la documentazione relativa all'operazione di trasbordo.5.Il comandante del peschereccio dell'Unione compila e trasmette al rispettivo Stato membro di bandiera la dichiarazione di trasbordo ICCAT entro 15 giorni dal completamento del trasbordo. Il comandante del peschereccio che effettua il trasbordo compila la dichiarazione di trasbordo ICCAT di cui all'allegato V. La dichiarazione di trasbordo comprende il numero di riferimento dell'eBCD in modo da facilitare un controllo incrociato dei dati ivi contenuti.6.Entro cinque giorni dal completamento del trasbordo, lo Stato di approdo invia la documentazione relativa al trasbordo allo Stato membro di bandiera o all'autorità della PCC del peschereccio che lo ha effettuato.7.Tutti i trasbordi sono oggetto di ispezione da parte delle autorità competenti degli Stati membri dei porti designati.SEZIONE 4OBBLIGHI DI COMUNICAZIONEArticolo 36Relazioni settimanali sui quantitativi▌Ogni Stato membro comunica alla Commissione dichiarazioni di cattura mensili. Tali dichiarazioni comprendono i dati richiesti a norma dell'articolo 32 per quanto riguarda le tonnare, le tonniere con reti a circuizione e le altre navi da cattura. Le informazioni ▌sono strutturate per tipo di attrezzo ▌. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.Articolo 37Informazioni sull'esaurimento dei contingenti1.Oltre a conformarsi a quanto previsto dall'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ogni Stato membro informa la Commissione quando ritiene che il contingente assegnato a un gruppo di attrezzi sia stato utilizzato all'80 %.2.Oltre a conformarsi a quanto previsto dall'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ogni Stato membro informa la Commissione quando ritiene esaurito il contingente assegnato a un gruppo di attrezzi o a un'operazione di pesca congiunta o a una tonniera con reti a circuizione. Tali informazioni sono accompagnate da documenti ufficiali comprovanti l'ordine di sospensione della pesca o di rientro in porto emesso dallo Stato membro per la flotta, il gruppo di attrezzi, l'operazione di pesca congiunta o i pescherecci che dispongono di un contingente individuale, con una chiara indicazione della data e dell'ora della sospensione.3.La Commissione informa il segretariato dell'ICCAT delle date in cui è stato esaurito il contingente di tonno rosso dell'Unione.SEZIONE 5PROGRAMMI DI OSSERVAZIONEArticolo 38Programma di osservazione nazionale1.Ogni Stato membro provvede affinché l'invio di osservatori nazionali muniti di un documento ufficiale di identificazione su pescherecci e tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso riguardi almeno:(a)il 20 % dei suoi pescherecci da traino pelagici in attività (di lunghezza superiore a 15 metri);(b)il 20 % dei suoi pescherecci con palangari in attività (di lunghezza superiore a 15 metri);(c)il 20 % delle sue tonniere con lenze e canne in attività (di lunghezza superiore a 15 metri);(d)il 100 % dei rimorchiatori;(e)il 100 % delle operazioni di prelievo dalle tonnare.Gli Stati membri con meno di cinque navi da cattura appartenenti alle categorie di cui al primo comma, lettere a), b) e c), autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso, garantiscono che l'attività degli osservatori nazionali inviati su tali navi copra almeno il 20 % del tempo in cui esse praticano attivamente questo tipo di pesca.2.L'osservatore nazionale svolge in particolare i seguenti compiti:(a)controllare il rispetto del presente regolamento da parte dei pescherecci e delle tonnare;(b)registrare l'attività di pesca e riferisce al riguardo, indicando in particolare:(a)il quantitativo di catture (comprese quelle accessorie) e la loro destinazione (catture detenute a bordo o rigettate in mare, vive o morte);(b)la zona di cattura, in latitudine e longitudine;(c)la misura dello sforzo (numero di cale, numero di ami, ecc.) quale definita nel manuale operativo dell'ICCAT per i diversi attrezzi;(d)la data della cattura;(c)verificare i dati registrati nel giornale di bordo;(d)avvistare e prendere nota dei pescherecci operanti in violazione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT.3.Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, l'osservatore nazionale svolge attività scientifica, compresa la raccolta dei dati necessari, sulla base degli orientamenti dell'SCRS.4Le informazioni e i dati raccolti nell'ambito del programma di osservazione di ogni Stato membro sono comunicati alla Commissione che li trasmette all'SCRS o al segretariato dell'ICCAT, a seconda dei casi.5.Ai fini dei paragrafi da 1 a 3, ogni Stato membro provvede affinché:(a)vi sia una copertura temporale e spaziale rappresentativa tale da garantire che la Commissione riceva informazioni e dati appropriati e adeguati sulle catture, sullo sforzo e su altri aspetti scientifici e gestionali, tenendo conto delle caratteristiche delle flotte e delle attività di pesca;(b)i protocolli di raccolta dei dati siano affidabili;(c)gli osservatori siano adeguatamente formati e abilitati prima dell'invio sui pescherecci;(d)si crei il minimo disagio possibile per le operazioni dei pescherecci e delle tonnare operanti nella zona della convenzione.Articolo 39Programma di osservazione regionale dell'ICCAT1.Gli Stati membri garantiscono l'effettiva attuazione del programma di osservazione regionale dell'ICCAT di cui al presente articolo e all'allegato VIII.2.Gli Stati membri assicurano la presenza di un osservatore regionale dell'ICCAT:(a)su tutte le tonniere con reti a circuizione autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso;(b)durante tutti i trasferimenti di tonno rosso dalle tonniere con reti a circuizione;(c)durante tutti i trasferimenti di tonno rosso dalle tonnare alle gabbie da trasporto;(d)durante tutti i trasferimenti da un'azienda ad un'altra;(e)durante tutte le operazioni di ingabbiamento del tonno rosso nelle aziende;(f)durante tutte le operazioni di prelievo del tonno rosso nelle aziende; e(g)durante il rilascio del tonno rosso in mare dalle gabbie di allevamento.3.Le tonniere con reti a circuizione che non hanno a bordo un osservatore regionale dell'ICCAT non sono autorizzate a pescare tonno rosso.4.Gli Stati membri provvedono affinché ad ogni azienda sia assegnato un osservatore regionale dell'ICCAT per l'intera durata delle operazioni di ingabbiamento. In caso di forza maggiore e previa conferma da parte ▌dello Stato membro di allevamento delle circostanze invocate come forza maggiore, lo stesso osservatore regionale dell'ICCAT può essere assegnato contemporaneamente a più di un'azienda per garantire continuità alle attività di allevamento, qualora sia garantito che i compiti dell'osservatore sono debitamente svolti. Tuttavia, lo Stato membro responsabile delle aziende chiede immediatamente l'invio di un altro osservatore regionale.5.L'osservatore regionale dell'ICCAT svolge in particolare i seguenti compiti:(a)osserva e monitora le operazioni di pesca e di allevamento conformemente alle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT pertinenti, anche utilizzando le riprese video effettuate dalle fotocamere stereoscopiche al momento dell'ingabbiamento per misurare la lunghezza e stimare il peso delle catture;(b)firma le dichiarazioni di trasferimento ICCAT e i BCD quando le informazioni ivi contenute sono coerenti con le sue osservazioni. Diversamente, l'osservatore regionale dell'ICCAT annota nelle dichiarazioni di trasferimento e nei BCD la sua presenza e i motivi del disaccordo, citando specificamente la norma o la procedura o le norme o le procedure che non sono state rispettate;(c)svolge attività scientifica, compresa la raccolta di campioni, sulla base degli orientamenti dell'SCRS.6.Il comandante, l'equipaggio e l'operatore dell'azienda, della tonnara e del peschereccio non ostacolano, intimidiscono, interferiscono o influenzano in alcun modo l'osservatore regionale nell'esercizio delle sue funzioni.SEZIONE 6OPERAZIONI DI TRASFERIMENTOArticolo 40Autorizzazione di trasferimento1.Prima di un'operazione di trasferimento, il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore, o i suoi rappresentanti, o l'operatore dell'azienda o della tonnara da cui ha origine il trasferimento trasmette allo Stato membro di bandiera o allo Stato membro responsabile dell'azienda o della tonnara una notifica preventiva di trasferimento indicante:(a)il nome della nave da cattura o dell'azienda o della tonnara e il numero di registrazione ICCAT;(b)l'orario previsto del trasferimento;(c)il quantitativo stimato di tonno rosso da trasferire;(d)le informazioni sulla posizione (latitudine/longitudine) in cui il trasferimento avrà luogo e i numeri di identificazione delle gabbie;(e)il nome del rimorchiatore, il numero delle gabbie rimorchiate e, se del caso, il numero di registrazione ICCAT; e(f)il porto, l'azienda o la gabbia di destinazione del tonno rosso.2.Ai fini del paragrafo 1, lo Stato membro assegna un numero unico a ciascuna gabbia da trasporto. Se si devono utilizzare più gabbie da trasporto per il trasferimento delle catture corrispondenti ad un'unica operazione di pesca, è necessaria una sola dichiarazione di trasferimento, in cui però va registrato il numero di ciascuna gabbia da trasporto utilizzata, con l'indicazione precisa del quantitativo di tonno rosso trasportato da ognuna di esse.3.Il numero della gabbia è emesso utilizzando un sistema di numerazione unica comprendente almeno il codice alfa-3 corrispondente allo Stato membro di allevamento, seguito da tre cifre. Il numero unico della gabbia è permanente e non trasferibile da una gabbia all'altra.4.Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 assegna e comunica al comandante del peschereccio o, a seconda dei casi, all'operatore della tonnara o dell'azienda un numero di autorizzazione per ciascuna operazione di trasferimento. Il numero di autorizzazione comprende il codice a tre lettere dello Stato membro, quattro cifre corrispondenti all'anno e tre lettere che indicano se l'autorizzazione è positiva (AUT) o negativa (NEG), seguite da un numero progressivo.5.Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 concede o nega l'autorizzazione al trasferimento entro 48 ore dalla presentazione della notifica preventiva di trasferimento. L'operazione di trasferimento non può avere inizio senza l'autorizzazione preventiva.6.L'autorizzazione al trasferimento non pregiudica la conferma dell'operazione di ingabbiamento.Articolo 41Diniego di un'autorizzazione al trasferimento e ordine di rilascio del tonno rosso1.Lo Stato membro responsabile della nave da cattura, del rimorchiatore, dell'azienda o della tonnara nega l'autorizzazione al trasferimento qualora, ricevuta la notifica preventiva di trasferimento, ritenga che:(a)la nave da cattura o la tonnara in relazione alla quale è stata dichiarata la cattura del pesce non disponesse di un contingente sufficiente;(b)il quantitativo pescato non sia stato debitamente dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara o non ne sia stato autorizzato l'ingabbiamento;(c)la nave da cattura che ha dichiarato le catture non disponesse di un'autorizzazione valida per la pesca del tonno rosso rilasciata ai sensi dell'articolo 27; oppure(d)il rimorchiatore dichiarato come destinatario del trasferimento del pesce non sia iscritto nel registro ICCAT degli altri pescherecci di cui all'articolo 26 o non sia dotato di un sistema VMS o di un dispositivo equivalente di monitoraggio pienamente funzionante.2.Se il trasferimento non è autorizzato, lo Stato membro di cui al paragrafo 1 impartisce immediatamente al comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o all'operatore della tonnara o dell'azienda, a seconda dei casi, un ordine di rilascio in cui lo informa che il trasferimento non è autorizzato e ordina il rilascio del pescato in mare conformemente all'allegato XII.3.In caso di guasto tecnico del sistema VMS durante il trasporto verso l'azienda, il rimorchiatore è sostituito da un altro rimorchiatore dotato di un VMS pienamente funzionante, oppure su di esso è installato o utilizzato un nuovo VMS funzionante appena possibile e comunque non oltre le 72 ore. Tale termine di 72 ore può essere eccezionalmente prolungato in caso di forza maggiore o di problemi operativi legittimi. Il guasto tecnico è comunicato immediatamente alla Commissione, che ne informa il segretariato dell'ICCAT. Dal momento della rilevazione del guasto tecnico fino alla risoluzione del problema, il comandante, o il suo rappresentante, comunica ogni quattro ore alle autorità di controllo dello Stato membro di bandiera le coordinate geografiche aggiornate del peschereccio con mezzi di telecomunicazione adeguati.Articolo 42Dichiarazione di trasferimento1.Al termine dell'operazione di trasferimento, il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o l'operatore dell'azienda o della tonnara compila e trasmette allo Stato membro responsabile la dichiarazione di trasferimento ICCAT secondo il modello di cui all'allegato VI.2.I moduli per la dichiarazione di trasferimento sono numerati dalle autorità dello Stato membro responsabile del peschereccio, dell'azienda o della tonnara da cui ha origine il trasferimento. Il numero del modulo di dichiarazione comprende il codice a tre lettere dello Stato membro, seguito dalle quattro cifre corrispondenti all'anno, da un numero progressivo di tre cifre e dalle tre lettere ITD (SM-20**/xxx/ITD).3.L'originale della dichiarazione di trasferimento accompagna il trasferimento del pesce. Una copia della dichiarazione è conservata dalla nave da cattura o dalla tonnara e dai rimorchiatori.4.I comandanti dei pescherecci che effettuano operazioni di trasferimento dichiarano le loro attività conformemente all'allegato II.5.Le informazioni relative ai pesci morti sono registrate secondo le procedure di cui all'allegato XIII.Articolo 43Videosorveglianza1.Il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o l'operatore dell'azienda o della tonnara provvede affinché il trasferimento sia monitorato mediante una videocamera posta nell'acqua, così da verificare il numero degli esemplari trasferiti. La videoregistrazione è effettuata conformemente alle norme e procedure minime di cui all'allegato X.2.Qualora l'SCRS chieda alla Commissione di fornire copie delle videoregistrazioni, lo Stato membro fornisce tali copie ▌alla Commissione, che le trasmette all'SCRS ▌.Articolo 44Verifica da parte degli osservatori regionali dell'ICCAT e svolgimento di indagini1.Gli osservatori regionali dell'ICCAT presenti a bordo della nave da cattura e della tonnara di cui all'articolo 39 e all'allegato VIII:(a)registrano le attività di trasferimento e riferiscono al riguardo;(b)osservano e stimano le catture trasferite; e(c)verificano i dati inseriti nell'autorizzazione preventiva di trasferimento di cui all'articolo 40 e nella dichiarazione di trasferimento ICCAT di cui all'articolo 42.2.Qualora vi sia una differenza superiore al 10 % tra le stime effettuate dall'osservatore regionale, dalle autorità di controllo competenti o dal comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o dall'operatore della tonnara o dell'azienda, lo Stato membro responsabile avvia un'indagine. L'indagine si conclude prima dell'ingabbiamento presso l'azienda e, in ogni caso, entro 96 ore dal suo avvio, salvo casi di forza maggiore. In attesa dei risultati dell'indagine, l'ingabbiamento non è autorizzato e la sezione corrispondente del BCD non è convalidata.3.Tuttavia, nei casi in cui la videoregistrazione sia di qualità insufficiente o non sia abbastanza chiara per poter stimare i quantitativi trasferiti, il comandante del peschereccio o l'operatore dell'azienda o della tonnara può chiedere alle autorità dello Stato membro responsabile l'autorizzazione ad effettuare una nuova operazione di trasferimento e a fornire la videoregistrazione corrispondente all'osservatore regionale. Nel caso in cui tale trasferimento di controllo volontario non abbia un esito soddisfacente, lo Stato membro responsabile avvia un'indagine. Se, dopo questa indagine, si ha la conferma che la qualità della videoregistrazione non consente di stimare i quantitativi oggetto del trasferimento, le autorità di controllo dello Stato membro responsabile ordinano un altro trasferimento di controllo e forniscono la videoregistrazione corrispondente all'osservatore regionale dell'ICCAT. I nuovi trasferimenti sono effettuati sotto forma di trasferimenti di controllo finché la qualità della videoregistrazione non consenta di stimare i quantitativi trasferiti.4.Fatte salve le verifiche effettuate dagli ispettori, l'osservatore regionale dell'ICCAT firma la dichiarazione di trasferimento unicamente se le sue osservazioni sono conformi alle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT e se le informazioni riportate nella dichiarazione corrispondono a tali sue osservazioni e comprendono anche una videoregistrazione conforme, quale prevista ai paragrafi 1, 2 e 3. L'osservatore dell'ICCAT verifica inoltre che la dichiarazione di trasferimento ICCAT sia trasmessa, a seconda dei casi, al comandante del rimorchiatore, all'operatore dell'azienda o al rappresentante della tonnara. Se non concorda con la dichiarazione di trasferimento, l'osservatore dell'ICCAT annota la sua presenza e i motivi del disaccordo nella dichiarazione stessa e nei BCD, citando specificamente la norma o procedura o le norme o procedure che non sono state rispettate.5.Al termine dell'operazione di trasferimento, il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o l'operatore dell'azienda o della tonnara compila e trasmette allo Stato membro responsabile la dichiarazione di trasferimento ICCAT secondo il modello di cui all'allegato VI. Lo Stato membro trasmette la dichiarazione di trasferimento alla Commissione ▌.Articolo 45Atti di esecuzioneLa Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano le procedure operative per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68.SEZIONE 7OPERAZIONI DI INGABBIAMENTOArticolo 46Autorizzazione di ingabbiamento ed eventuale diniego di autorizzazione1.È vietato l'ancoraggio delle gabbie da trasporto entro una distanza di 0,5 miglia nautiche dagli impianti di allevamento prima dell'inizio dell'operazione di ingabbiamento per ogni gabbia. A tal fine, è necessario che i piani di gestione dell'allevamento di cui all'articolo 15 indichino le coordinate geografiche corrispondenti al poligono in cui è situata l'azienda.2.Prima di qualsiasi operazione di ingabbiamento, lo Stato membro responsabile dell'azienda chiede allo Stato membro o alla PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara che ha catturato il tonno rosso da ingabbiare di approvare l'operazione.3.L'autorità competente dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara rifiuta di approvare l'ingabbiamento qualora ritenga che:(a)la nave da cattura o la tonnara che ha catturato il pesce non disponesse di un contingente sufficiente per il tonno rosso;(b)il quantitativo pescato non sia stato debitamente dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara; o(c)la nave da cattura o la tonnara che ha dichiarato le catture non disponga di un'autorizzazione valida per la pesca del tonno rosso rilasciata ai sensi dell'articolo 27.4.Se rifiuta di approvare l'ingabbiamento, lo Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara:(a)informa l'autorità competente dello Stato membro o della PCC responsabile dell'azienda; e(b)chiede all'autorità competente di procedere al sequestro delle catture e al rilascio del pescato in mare.5.L'ingabbiamento non può iniziare senza che lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara o lo Stato membro responsabile dell'azienda abbia rilasciato l'approvazione entro un giorno lavorativo dalla richiesta, se concordato con le autorità dello Stato membro o della PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara. Se, entro un giorno lavorativo, lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara non forniscono alcuna risposta, le autorità competenti dello Stato membro responsabile dell'azienda possono autorizzare l'operazione di ingabbiamento.6.L'ingabbiamento è effettuato prima del 22 agosto di ogni anno, a meno che le autorità competenti dello Stato membro o della PCC responsabile dell'azienda non forniscano motivazioni valide, anche di forza maggiore, indicate nel rapporto sull'operazione di ingabbiamento all'atto della sua presentazione. In ogni caso, dopo il 7 settembre di ogni anno non è effettuata alcuna operazione di ingabbiamento.Articolo 47Documentazione riguardante le catture di tonno rossoLo Stato membro responsabile dell'azienda vieta l'ingabbiamento di tonno rosso non accompagnato dai documenti richiesti dall'ICCAT nel quadro del programma di documentazione delle catture previsto dal regolamento (UE) n. 640/2010. Tali documenti devono essere precisi e completi e devono essere convalidati dallo Stato membro o dalla PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara.Articolo 48IspezioniLo Stato membro responsabile dell'azienda adotta le misure necessarie per garantire che ogni operazione di ingabbiamento nell'azienda stessa sia oggetto di ispezione.Articolo 49VideosorveglianzaLo Stato membro responsabile dell'azienda provvede affinché le operazioni di ingabbiamento siano monitorate dalle sue autorità di controllo mediante una videocamera posta nell'acqua. Per ogni operazione di ingabbiamento è realizzata una videoregistrazione conformemente alle procedure di cui all'allegato X.Articolo 50Avvio e svolgimento di indaginiQualora vi sia una differenza superiore al 10 % tra le stime effettuate dall'osservatore regionale dell'ICCAT, dalle autorità di controllo dello Stato membro interessato e/o dall'operatore dell'azienda, lo Stato membro responsabile dell'azienda avvia un'indagine in collaborazione con lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura e/o della tonnara. Lo Stato membro che svolge le indagini può utilizzare altre informazioni a sua disposizione, tra cui i risultati dei programmi di ingabbiamento di cui all'articolo 51.Articolo 51Misure e programmi per la stima del numero e del peso degli esemplari di tonno rosso destinati all'ingabbiamento1.Per stimare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso, lo Stato membro provvede affinché il 100 % di tutte le operazioni di ingabbiamento rientri in un programma basato sull'uso di sistemi di fotocamere stereoscopiche o di metodi alternativi che garantiscano lo stesso grado di precisione e accuratezza.2.Tale programma è condotto conformemente alle procedure di cui all'allegato XI. È possibile usare metodi alternativi solo se approvati dall'ICCAT nel corso della riunione annuale.3.Lo Stato membro responsabile dell'azienda comunica i risultati del programma allo Stato membro o alla PCC responsabile della nave da cattura e all'entità che gestisce il programma di osservazione regionale per conto dell'ICCAT.4.Qualora i risultati del programma indichino quantitativi di tonno rosso ingabbiati diversi dai quantitativi catturati e/o trasferiti che sono stati dichiarati, lo Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara avvia un'indagine in collaborazione con lo Stato membro o la PCC responsabile dell'azienda. Qualora la nave da cattura o la tonnara batta bandiera di un'altra PCC, lo Stato membro responsabile dell'azienda avvia l'indagine in collaborazione con tale PCC di bandiera.5.Lo Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara emette un ordine di rilascio, secondo le procedure di cui all'allegato XII, per i quantitativi ingabbiati eccedenti rispetto a quelli catturati e trasferiti che sono stati dichiarati, nel caso in cui:(a)l'indagine di cui al paragrafo 4 non risulti conclusa entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione dei risultati del programma per un'unica operazione di ingabbiamento o, se si tratta di un'operazione di pesca congiunta, per tutte le operazioni di ingabbiamento; o(b)il risultato dell'indagine indichi che il numero e/o il peso medio degli esemplari di tonno rosso sono superiori a quelli degli esemplari catturati e trasferiti che sono stati dichiarati.Il rilascio del quantitativo eccedente è effettuato alla presenza delle autorità di controllo.6.I risultati del programma sono utilizzati per decidere se il rilascio è necessario, nel qual caso le dichiarazioni di ingabbiamento e le sezioni del BCD corrispondenti devono essere compilate di conseguenza. Quando è emesso un ordine di rilascio, l'operatore dell'azienda richiede la presenza di un'autorità nazionale di controllo e di un osservatore regionale dell'ICCAT per monitorare il rilascio.7.Lo Stato membro presenta alla Commissione i risultati del programma entro il 1o settembre di ogni anno. In caso di forza maggiore durante l'ingabbiamento, lo Stato membro presenta tali risultati prima del 12 settembre. La Commissione trasmette queste informazioni all'SCRS entro il 15 settembre di ogni anno a fini di valutazione.8.Il trasferimento di tonno rosso vivo da una gabbia da allevamento ad un'altra gabbia da allevamento non è effettuato senza l'autorizzazione e senza la presenza delle autorità di controllo dello Stato membro o della PCC responsabile dell'azienda. Ogni trasferimento è registrato per controllare il numero degli esemplari. Le autorità di controllo nazionali monitorano tali trasferimenti e garantiscono che ogni trasferimento all'interno della stessa azienda sia registrato nel sistema eBCD.9.Una differenza pari o superiore al 10 % tra i quantitativi di tonno rosso catturati e dichiarati dal peschereccio o dalla tonnara e i quantitativi calcolati utilizzando le fotocamere di controllo al momento dell'ingabbiamento costituisce una potenziale violazione da parte del peschereccio o della tonnara in questione. Lo Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare un seguito adeguato.Articolo 52Dichiarazione di ingabbiamento e rapporto sull'operazione di ingabbiamento1.Entro 72 ore dal termine di ciascuna operazione di ingabbiamento, un operatore dell'azienda presenta alla propria autorità competente una dichiarazione di ingabbiamento quale prevista all'allegato XIV. ▌2.Oltre alla dichiarazione di ingabbiamento di cui al paragrafo 1, lo Stato membro responsabile dell'azienda, entro una settimana dal completamento dell'operazione di ingabbiamento, trasmette allo Stato membro o alla PCC le cui navi o tonnare hanno catturato il tonno rosso, nonché alla Commissione, un rapporto sull'operazione di ingabbiamento comprendente gli elementi indicati nella sezione B dell'allegato XI. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.3.Ai fini del paragrafo 2, un'operazione di ingabbiamento non si considera conclusa finché non sono terminate l'eventuale indagine avviata e l'eventuale operazione di rilascio ordinata.Articolo 53Trasferimenti all'interno dell'azienda e controlli a campione1.Lo Stato membro responsabile dell'azienda predispone un sistema di tracciabilità comprendente la videoregistrazione dei trasferimenti interni.2.Le autorità di controllo dello Stato membro responsabile dell'azienda effettuano controlli a campione, sulla base di un'analisi di rischio, sul tonno rosso tenuto nelle gabbie da allevamento, dal momento del completamento delle operazioni di ingabbiamento in un dato anno fino alla prima operazione di ingabbiamento dell'anno successivo.3.Ai fini del paragrafo 2, lo Stato membro responsabile dell'azienda stabilisce una percentuale minima di esemplari da controllare. Tale percentuale è indicata nel piano di ispezione annuale di cui all'articolo 14. Lo Stato membro comunica alla Commissione i risultati dei controlli a campione effettuati ogni anno. La Commissione trasmette tali risultati al segretariato dell'ICCAT nel mese di aprile dell'anno successivo al periodo contingentale corrispondente.Articolo 54Accesso alle videoregistrazioni e norme pertinenti1.Lo Stato membro responsabile dell'azienda provvede affinché le videoregistrazioni di cui agli articoli 49 e 51 siano messe a disposizione degli ispettori nazionali, regionali e dell'ICCAT e degli osservatori nazionali e dell'ICCAT che ne facciano richiesta.2.Lo Stato membro responsabile dell'azienda adotta le misure necessarie per evitare eventuali sostituzioni, modifiche o manipolazioni delle videoregistrazioni originali.Articolo 55Rapporto annuale sulle operazioni di ingabbiamentoEntro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri soggetti all'obbligo di presentare dichiarazioni di ingabbiamento e rapporti sulle operazioni di ingabbiamento ai sensi dell'articolo 52 trasmettono alla Commissione un rapporto sulle operazioni di ingabbiamento relative all'anno precedente. La Commissione invia queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 agosto di ogni anno. Il rapporto contiene le informazioni seguenti:(a)il quantitativo totale, per azienda, del tonno rosso ingabbiato, compresa la riduzione in numero e in peso, per azienda, riscontrato durante il trasporto verso le gabbie effettuato dai pescherecci e dalle tonnare;(b)l'elenco dei pescherecci che catturano, forniscono o trasportano tonno rosso a fini di allevamento (nome del peschereccio, bandiera, numero di licenza, tipo di attrezzo) e delle tonnare;(c)i risultati del programma di campionamento per la stima del numero, in base alla taglia, degli esemplari di tonno rosso catturati, nonché la data, l'ora e la zona della cattura e il metodo di pesca utilizzato, al fine di migliorare le statistiche per la valutazione dello stock.Il programma prevede che il campionamento per taglia (lunghezza o peso) nelle gabbie sia effettuato su un campione (100 esemplari) per ogni 100 tonnellate di pesce vivo, oppure su un campione del 10 % del numero totale dei pesci ingabbiati. I campioni per taglia sono raccolti durante il prelievo nell'azienda e tra i pesci morti durante il trasporto, secondo gli orientamenti dell'ICCAT per la presentazione dei dati e delle informazioni. Per il pesce allevato per più di un anno sono previsti metodi di campionamento supplementari. Il campionamento è effettuato nel corso di ogni prelievo e riguarda tutte le gabbie;(d)i quantitativi di tonno rosso messi in gabbia, nonché una stima della crescita e della mortalità in cattività e dei quantitativi venduti, in tonnellate. Tali informazioni sono fornite per azienda;(e)i quantitativi di tonno rosso ingabbiati nel corso dell'anno precedente; e(f)i quantitativi, ripartiti per provenienza, commercializzati nel corso dell'anno precedente.Articolo 56Atti di esecuzioneLa Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano le procedure operative per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68.SEZIONE 8MONITORAGGIO E SORVEGLIANZAArticolo 57Sistema di controllo dei pescherecci1.In deroga all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri di bandiera attuano un sistema di controllo dei pescherecci (Vessel Monitoring System — VMS) per i loro pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri conformemente all'allegato XV.2.I pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri figuranti nell'elenco dei pescherecci di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), o nell'elenco dei pescherecci di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), iniziano a trasmettere all'ICCAT i dati VMS almeno cinque giorni prima del periodo in cui sono autorizzati a pescare e continuano a trasmetterli per almeno cinque giorni dopo la fine di tale periodo, a meno che non pervenga preventivamente alla Commissione una richiesta di radiazione del peschereccio dal registro ICCAT dei pescherecci.3.A fini di controllo, il comandante, o il suo rappresentante, provvede affinché la trasmissione dei dati VMS da una nave da cattura autorizzata a praticare la pesca attiva del tonno rosso non sia interrotta durante la permanenza in porto della nave, a meno che non esista un sistema di dichiarazione delle entrate e delle uscite dal porto (sistema hail).4.Lo Stato membro provvede affinché il proprio centro di controllo della pesca trasmetta alla Commissione e a un organismo da essa designato, in tempo reale e nel formato https data feed, i messaggi VMS ricevuti dai pescherecci battenti la sua bandiera. La Commissione trasmette tali messaggi per via elettronica al segretariato dell'ICCAT.5.Lo Stato membro provvede affinché:(a)i messaggi VMS provenienti dai pescherecci battenti la sua bandiera siano inoltrati alla Commissione almeno ogni due ore;(b)in caso di guasto tecnico del sistema VMS, gli altri messaggi provenienti dai pescherecci battenti la sua bandiera ricevuti ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 siano inoltrati alla Commissione entro 24 ore dal loro ricevimento da parte del rispettivo centro di controllo della pesca;(c)i messaggi inoltrati alla Commissione siano numerati in modo progressivo (con un identificatore unico) al fine di evitare duplicazioni;(d)i messaggi inoltrati alla Commissione siano conformi all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.6.Ogni Stato membro assicura che tutti i messaggi messi a disposizione delle proprie navi di ispezione siano trattati in modo riservato e siano limitati alle operazioni di ispezione in mare.SEZIONE 9Ispezione e contrastoArticolo 58Programma di ispezione internazionale congiunta dell'ICCAT1.Le attività di ispezione internazionale congiunta si svolgono conformemente al programma internazionale di ispezione congiunta dell'ICCAT (di seguito, programma dell'ICCAT) per il controllo internazionale al di fuori delle acque soggette a giurisdizione nazionale, secondo quanto stabilito nell'allegato IX del presente regolamento.2.Gli Stati membri i cui pescherecci sono autorizzati a catturare tonno rosso designano ispettori e svolgono ispezioni in mare nell'ambito del programma dell'ICCAT.3.Se più di 15 pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro sono contemporaneamente impegnati in attività di pesca del tonno rosso nella zona della convenzione, lo Stato membro in questione, sulla base di un'analisi di rischio, invia una nave di ispezione nella zona della convenzione per l'intera durata della permanenza di detti pescherecci nella zona, a fini di ispezione e controllo in mare. Tale obbligo si considera assolto se gli Stati membri collaborano nell'inviare una nave di ispezione o se una nave di ispezione dell'Unione è inviata nella zona della convenzione.4.La Commissione o un organismo da essa designato può assegnare ispettori dell'Unione al programma dell'ICCAT.5.Ai fini del paragrafo 3, la Commissione o un organismo da essa designato coordina le attività di sorveglianza e ispezione per conto dell'Unione. La Commissione, in coordinamento con gli Stati membri interessati, può predisporre programmi di ispezione congiunta che consentano all'Unione di assolvere ai propri obblighi nell'ambito del programma dell'ICCAT. Gli Stati membri i cui pescherecci praticano la pesca del tonno rosso adottano le misure necessarie per agevolare l'attuazione dei suddetti programmi, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone geografiche in cui tali risorse devono essere impiegate.6.Entro il 1o aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi degli ispettori e delle navi di ispezione che intendono assegnare al programma dell'ICCAT nel corso dell'anno. Sulla base di tali informazioni, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, redige ogni anno un piano di partecipazione dell'Unione al programma dell'ICCAT e lo trasmette al segretariato dell'ICCAT e agli Stati membri.Articolo 59Ispezioni in caso di infrazioneLo Stato membro di bandiera provvede affinché l'ispezione fisica di un peschereccio battente la sua bandiera sia effettuata sotto la sua autorità nei suoi porti, oppure, nel caso in cui il peschereccio non si trovi in uno dei suoi porti, ad opera di un ispettore da essa designato, qualora il peschereccio:(a)non abbia rispettato gli obblighi di registrazione e di dichiarazione di cui agli articoli 31 e 32; o(b)abbia commesso una violazione delle disposizioni del presente regolamento o un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009.Articolo 60Verifiche incrociate1.Ogni Stato membro verifica le informazioni e la trasmissione tempestiva dei rapporti di ispezione e dei rapporti degli osservatori, dei dati VMS e, se del caso, dei documenti elettronici di cattura (eBCD), dei giornali di bordo dei propri pescherecci, dei documenti di trasferimento/trasbordo e dei documenti di cattura, conformemente all'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009.2.Per tutte le operazioni di sbarco, trasbordo o ingabbiamento, ogni Stato membro effettua controlli incrociati tra i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di bordo o nella dichiarazione di trasbordo e i quantitativi di ogni specie registrati nella dichiarazione di sbarco o nella dichiarazione di ingabbiamento, nonché in qualsiasi altro documento pertinente, ad esempio fatture e/o note di vendita.SEZIONE 10ContrastoArticolo 61ContrastoFatti salvi gli articoli da 89 a 91 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e senza pregiudicare, in particolare, il dovere degli Stati membri di adottare misure di contrasto adeguate nei confronti di un peschereccio, lo Stato membro responsabile dell'azienda o delle aziende di allevamento del tonno rosso adotta misure di contrasto adeguate nei confronti di una data azienda qualora si sia riscontrato che, conformemente alla legislazione nazionale, tale azienda non rispetta le disposizioni degli articoli da 46 a 56 del presente regolamento. A seconda della gravità dell'infrazione e conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto nazionale, tali misure possono comprendere, in particolare, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione e/o sanzioni pecuniarie. Gli Stati membri comunicano qualsiasi sospensione o revoca di un'autorizzazione alla Commissione, che la notifica al segretariato dell'ICCAT affinché modifichi di conseguenza il registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso.CAPO 6CommercializzazioneArticolo 62Misure di commercializzazione1.Fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (CE) n. 1005/2008 e il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1)., sono vietati nell'Unione il commercio, lo sbarco, l'importazione, l'esportazione, l'ingabbiamento a fini di ingrasso o di allevamento, la riesportazione e il trasbordo di tonno rosso non accompagnati dalla documentazione accurata, completa e convalidata prevista dal presente regolamento ▌ e dalla legislazione dell'Unione che attua le norme dell'ICCAT sul programma di documentazione delle catture di tonno rosso.2.Sono vietati nell'Unione il commercio, l'importazione, lo sbarco, l'ingabbiamento a fini di ingrasso o di allevamento, la trasformazione, l'esportazione, la riesportazione e il trasbordo di tonno rosso se:(a)il tonno rosso è stato catturato da pescherecci o tonnare il cui Stato di bandiera non dispone di un contingente o di un limite di cattura ▌ per il tonno rosso, in base alle condizioni previste dalle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT; o(b)il tonno rosso è stato catturato da un peschereccio o da una tonnara che, al momento della cattura, aveva esaurito il proprio contingente individuale o il cui Stato aveva esaurito le possibilità di pesca ad esso assegnate.3.Fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1005/2008 e (UE) n. 1379/2013, sono vietati nell'Unione il commercio, l'importazione, lo sbarco, la trasformazione e l'esportazione di tonno rosso da aziende di ingrasso o di allevamento che non siano conformi ai regolamenti di cui al paragrafo 1.CAPO VIIDisposizioni finaliArticolo 63ValutazioneGli Stati membri presentano senza indugio alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, una relazione dettagliata sull'attuazione del presente regolamento. Sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri, la Commissione presenta al segretariato dell'ICCAT, entro la data decisa dall'ICCAT stessa, una relazione dettagliata sull'attuazione della raccomandazione ICCAT 19-04.Articolo 64FinanziamentoAi fini del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1)., il presente regolamento è considerato quale piano pluriennale ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013.Articolo 65RiservatezzaI dati raccolti e scambiati nel quadro del presente regolamento sono trattati conformemente alle norme applicabili in materia di riservatezza di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.Articolo 66Procedura di modifica1.Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 67, atti delegati che modifichino il presente regolamento al fine di adeguarlo alle misure adottate dall'ICCAT che vincolano l'Unione e i suoi Stati membri in relazione a quanto segue:▌(a)le deroghe al divieto di riportare i contingenti non utilizzati di cui all'articolo 8;(b)i tempi previsti per la comunicazione delle informazioni di cui ai seguenti articoli: articolo 24, paragrafo 4, articolo 26, paragrafo 1, articolo 29, paragrafo 1, articolo 32, paragrafi 2 e 3, articolo 35, paragrafi 5 e 6, articolo 36, articolo 41, paragrafo 3, articolo 44, paragrafo 2, articolo 51, paragrafo 7, articolo 52, paragrafo 2, articolo 55, articolo 57, paragrafo 5, lettera b), e articolo 58, paragrafo 6;(c)i periodi previsti per le campagne di pesca di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 4;(d)la taglia minima di riferimento per la conservazione stabilita all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 20, paragrafo 1;(e)le percentuali e i parametri di riferimento fissati all'articolo 13, all'articolo 15, paragrafi 3 e 4, all'articolo 20, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 38, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 50 e all'articolo 51, paragrafo 9;(f)le informazioni da presentare alla Commissione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 2, all'articolo 40, paragrafo 1, e all'articolo 55;(g)i compiti degli osservatori nazionali e degli osservatori regionali dell'ICCAT di cui, rispettivamente, all'articolo 38, paragrafo 2, e all'articolo 39, paragrafo 5;(h)i motivi di diniego dell'autorizzazione al trasferimento di cui all'articolo 41, paragrafo 1;(i)i motivi di sequestro delle catture e di ordine di rilascio del pescato di cui all'articolo 46, paragrafo 4;(j)il numero dei pescherecci di cui all'articolo 58, paragrafo 3;(k)gli allegati da I a XV.2.Qualsiasi modifica adottata ai sensi del paragrafo 1 si limita rigorosamente al recepimento ▌ delle modifiche e/o integrazioni apportate alle corrispondenti raccomandazioni dell'ICCAT vincolanti per l'Unione.Articolo 67Esercizio della delega1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 66 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.3.La delega di potere di cui all'articolo 66 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale Legiferare meglio del 13 aprile 2016.5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 66 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.Articolo 68Procedura di comitato1.La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito ai sensi dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.Articolo 69Modifiche del regolamento (CE) n. 1936/2001Il regolamento (CE) n. 1936/2001 è così modificato:(a)l'articolo 3, lettere da g) a j), gli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater e l'allegato I bis sono soppressi;(b)negli allegati I e II, il termine tonno rosso: Thunnus thynnus è soppresso.Articolo 70Modifiche del regolamento (UE) 2017/2107Nel regolamento (UE) 2017/2107, l'articolo 43 è soppresso.Articolo 71Modifiche del regolamento (UE) 2019/833Nel regolamento (UE) 2019/833, l'articolo 53 è soppresso.Articolo 72Abrogazione1.Il regolamento (CE) n. 2016/1627 è abrogato.2.I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVI.Articolo 73Entrata in vigoreIl presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.Fatto a …, il …Per il Parlamento europeoIl presidentePer il ConsiglioIl presidente

Image 2C5062021IT14110120210427IT0027.000114121411P9_TC1-CNS(2018)0225Posizione del Parlamento europeo definita il 27 aprile 2021 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2021/… del Consiglio che istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2021/764 del Consiglio.)C5062021IT14210120210427IT0028.000114221421P9_TC1-COD(2019)0151Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 aprile 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione)(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/819.)C5062021IT14310120210427IT0029.000114321431P9_TC1-COD(2019)0152Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 aprile 2021 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa, e che abroga la decisione n. 1312/2013/UE(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2021/820.)C5062021IT14410120210427IT0030.000114421441P9_TC1-COD(2020)0097Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 aprile 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE, su un meccanismo unionale di protezione civile(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/836.)C5062021IT16010120210428IT0039.0001160218930P9_TC1-COD(2019)0272Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 aprile 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,vista la proposta della Commissione europea,previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,visto il parere del Comitato economico e sociale europeoGU C …,deliberando secondo la procedura legislativa ordinariaPosizione del Parlamento europeo del 28 aprile 2021.,considerando quanto segue:(1)L'obiettivo della politica comune della pesca, quale definito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22)., è assicurare uno sfruttamento delle risorse biologiche marine in condizioni sostenibili sotto il profilo economico, ambientale e sociale.(2)Con la decisione 98/392/CE del ConsiglioDecisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1). l'Unione ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, che contengono i principi e le norme in materia di conservazione e gestione delle risorse marine vive. Nell'ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, l'Unione partecipa agli sforzi intesi a salvaguardare gli stock ittici nelle acque internazionali.(3)L'Unione è parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'AtlanticoConvenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 34). (di seguito, convenzione).(4)Nel 2018, nel corso della sua 21a riunione straordinaria, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (di seguito, ICCAT), istituita dalla convenzione, ha adottato la raccomandazione 18-02 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (di seguito, piano di gestione).Il piano di gestione dà seguito al parere del Comitato permanente della ricerca e delle statistiche (di seguito, SCRS) che ne suggeriva l'istituzione da parte dell'ICCAT nel 2018, in quanto lo stato in cui versava lo stock in quel momento sembrava non dovesse più richiedere le misure di emergenza introdotte nell'ambito del piano di ricostituzione del tonno rosso (istituito dalla raccomandazione 17-07, che modifica la raccomandazione 14-04), senza tuttavia attenuare le esistenti misure di monitoraggio e controllo.(5)La raccomandazione 18-02 abroga la raccomandazione 17-07 che modifica la raccomandazione 14-04 volta ad istituire un piano di ricostituzione del tonno rosso, recepita nel diritto dell'Unione tramite il regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1)..(6)Nella sua 26a riunione ordinaria del 2019, l'ICCAT ha adottato la raccomandazione 19-04 che modifica il piano di gestione pluriennale stabilito dalla raccomandazione 18-02. La raccomandazione ICCAT 19-04 abroga e sostituisce la raccomandazione 18-02. Il presente regolamento dovrebbe recepire la raccomandazione 19-04 nel diritto dell'Unione.(7)È opportuno che, ove pertinente, il presente regolamento recepisca anche, in tutto o in parte, le raccomandazioni dell'ICCAT 06-07Raccomandazione ICCAT sull'allevamento del tonno rosso., 18-10Raccomandazione ICCAT sulle norme minime per il sistema di controllo dei pescherecci nella zona della convenzione ICCAT., 96-14Raccomandazione ICCAT sul rispetto delle norme nella pesca del tonno rosso e del pesce spada dell'Atlantico settentrionale., 13-13Raccomandazione ICCAT sull'istituzione di un registro ICCAT dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri autorizzati a operare nella zona della convenzione. e 16-15Raccomandazione dell'ICCAT sulle operazioni di trasbordo..(8)Le posizioni dell'Unione nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca devono basarsi sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire che le risorse alieutiche siano gestite conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca, in particolare l'obiettivo di ricostituire gradualmente e mantenere le popolazioni degli stock ittici al di sopra di livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield — MSY) e l'obiettivo di creare le condizioni necessarie per rendere economicamente redditizi e competitivi il settore delle catture e della trasformazione e le attività a terra connesse alle attività di pesca. Secondo la relazione 2018 dell'SCRSRelazione del comitato permanente della ricerca e delle statistiche (SCRS), Madrid, 1-5 ottobre 2018., le catture di tonno rosso a un tasso di mortalità per pesca pari a F0,1 sono in linea con una mortalità per pesca compatibile con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile (Fmsy). La biomassa dello stock è considerata a un livello tale da garantire il rendimento massimo sostenibile. B0,1 oscilla infatti tra valori superiori per livelli di reclutamento medio-bassi e valori inferiori per un livello di reclutamento elevato.(9)Il piano di gestione tiene conto delle specificità dei diversi tipi di attrezzi e tecniche di pesca. È opportuno che, nell'attuare tale piano, l'Unione e gli Stati membri promuovano attività di pesca costiera e l'utilizzo di attrezzi e tecniche di pesca selettivi, caratterizzati da un ridotto impatto ambientale, in particolare attrezzi e tecniche utilizzati nella pesca artigianale e tradizionale, contribuendo in tal modo ad un equo tenore di vita per le economie locali.(10)È opportuno considerare le peculiarità e i bisogni della pesca su piccola scala e artigianale. Oltre alle pertinenti disposizioni della raccomandazione ICCAT 19-04 che eliminano gli ostacoli alla partecipazione alla pesca del tonno rosso da parte della flotta dedita alla piccola pesca costiera, gli Stati membri dovrebbero compiere ulteriori sforzi per garantire una distribuzione equa e trasparente delle possibilità di pesca tra le flotte su piccola scala, le flotte artigianali e le flotte più grandi, in linea con gli obblighi previsti dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013.(11)Al fine di garantire il rispetto della politica comune della pesca, l'Unione ha adottato atti legislativi per istituire un sistema di controllo, ispezione ed esecuzione che includesse la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). In particolare, il regolamento (CE) n. 1224/2009 del ConsiglioRegolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1). istituisce un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione che prevede un approccio globale e integrato al fine di garantire il rispetto di tutte le norme della politica comune della pesca. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della CommissioneRegolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1). stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del ConsiglioRegolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1). istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Si tratta di regolamenti che comprendono già disposizioni quali le licenze e le autorizzazioni di pesca e determinate norme riguardanti i sistemi di controllo dei pescherecci che coprono alcune delle misure previste nella raccomandazione ICCAT 19-04. Non è perciò necessario includere tali disposizioni nel presente regolamento.(12)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce il concetto di taglia minima di riferimento per la conservazione. A fini di coerenza, è opportuno che il concetto di taglia minima dell'ICCAT sia recepito nel diritto dell'Unione come taglia minima di riferimento per la conservazione.(13)Secondo la raccomandazione ICCAT 19-04, devono essere rigettate in mare le catture di tonno rosso inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, nonché le catture di tonno rosso che superano i limiti stabiliti nei piani di pesca annuali per le catture accessorie. Ai fini del rispetto degli obblighi internazionali incombenti all'Unione nel quadro dell'ICCAT, l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/98 della CommissioneRegolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 23). prevede deroghe all'obbligo di sbarco del tonno rosso conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il regolamento delegato (UE) 2015/98 recepisce alcune disposizioni della raccomandazione ICCAT 19-04 che stabiliscono l'obbligo di rigettare in mare il tonno rosso per le navi che superino il contingente loro assegnato o il livello massimo di catture accessorie autorizzate. L'ambito di applicazione del regolamento delegato comprende le imbarcazioni dedite alla pesca ricreativa. Il presente regolamento, pertanto, non deve necessariamente contemplare detti obblighi di rigetto e di rilascio in mare e lascia impregiudicate le corrispondenti disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2015/98.(14)Nel corso della riunione annuale del 2018, le parti contraenti della convenzione hanno riconosciuto la necessità di rafforzare i controlli per alcune operazioni riguardanti il tonno rosso. A tal fine, durante la riunione si è concordato che le parti contraenti della convenzione responsabili delle aziende avrebbero dovuto garantire una piena tracciabilità delle operazioni di ingabbiamento e avrebbero dovuto effettuare controlli a campione basati su un'analisi di rischio.(15)Il regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio (GU L 194 del 24.7.2010, pag. 1). istituisce un documento di cattura del tonno rosso in formato elettronico (eBCD), recependo in tal modo la raccomandazione ICCAT 09-11 che modifica la raccomandazione 08-12. Le raccomandazioni 17-09 e 11-20 sull'applicazione dell'eBCD sono state recentemente abrogate dalle raccomandazioni 18-12 e 18-13. Pertanto, poiché il regolamento (UE) n. 640/2010 è divenuto obsoleto, la Commissione ha proposto un nuovo regolamento che recepisca le norme dell'ICCAT più recenti in materia di eBCD. È perciò opportuno che il presente regolamento non faccia riferimento al regolamento (UE) n. 640/2010 bensì, in termini più generali, al programma di documentazione delle catture raccomandato dall'ICCAT.(16)Tenendo conto del fatto che, attualmente, alcune raccomandazioni dell'ICCAT sono spesso modificate dalle parti contraenti della convenzione e, in futuro, saranno probabilmente oggetto di ulteriori modifiche, al fine di recepire rapidamente nel diritto dell'Unione le future raccomandazioni dell'ICCAT volte a modificare o integrare il piano di gestione dell'ICCAT, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda i seguenti aspetti: ▌i tempi previsti per la comunicazione delle informazioni; i periodi previsti per le campagne di pesca; deroghe al divieto di riporto dei contingenti non utilizzati; le taglie minime di riferimento per la conservazione; le percentuali e i parametri di riferimento; le informazioni da presentare alla Commissione; i compiti degli osservatori nazionali e regionali; i motivi di diniego di un'autorizzazione al trasferimento del pescato; i motivi di un sequestro delle catture e di un ordine di rilascio del pescato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 Legiferare meglioGU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.(17)La Commissione, che rappresenta l'Unione in occasione delle riunioni dell'ICCAT, approva ogni anno una serie di raccomandazioni dell'ICCAT di natura squisitamente tecnica, in particolare per quanto riguarda: le limitazioni di capacità, gli obblighi relativi al giornale di bordo, i formulari di dichiarazione delle catture, le dichiarazioni di trasbordo e di trasferimento, le informazioni minime per le autorizzazioni di pesca, il numero minimo di pescherecci in riferimento al programma di ispezione internazionale congiunta dell'ICCAT, le specifiche del regime di ispezione e di osservazione, le norme per la videoregistrazione, il protocollo per le operazioni di rilascio, le norme sul trattamento dei pesci morti, le dichiarazioni di ingabbiamento o le norme riguardanti i sistemi di controllo dei pescherecci — raccomandazioni che sono recepite dagli allegati da I a XV del presente regolamento. È opportuno che la Commissione possa adottare atti delegati che modifichino o integrino gli allegati da I a XV in linea con le raccomandazioni dell'ICCAT modificate o integrate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 Legiferare meglio. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.(18)Le raccomandazioni dell'ICCAT che disciplinano la pesca del tonno rosso (operazioni connesse alla cattura, al trasferimento, al trasporto, all'ingabbiamento, all'allevamento, al prelievo e al riporto) sono estremamente dinamiche. Le tecnologie utilizzate per il controllo e la gestione di questo tipo di pesca (ad esempio, fotocamere stereoscopiche e metodi alternativi) sono in costante e ulteriore evoluzione e vanno applicate in modo uniforme dagli Stati membri. Analogamente, occorre sviluppare, ove necessario, procedure operative che aiutino gli Stati membri a rispettare le norme dell'ICCAT recepite dal presente regolamento. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le modalità di attuazione relative al riporto di tonno rosso vivo, alle operazioni di trasferimento e alle operazioni di ingabbiamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)..(19)Gli atti delegati e gli atti di esecuzione previsti nel presente regolamento non pregiudicano il recepimento delle future raccomandazioni dell'ICCAT nel diritto dell'Unione mediante la procedura legislativa ordinaria.(20)Poiché il presente regolamento introdurrà un nuovo piano di gestione generale per il tonno rosso, è opportuno sopprimere le disposizioni relative al tonno rosso di cui ai regolamenti (UE) 2017/2107Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1). e (UE) 2019/833Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1). del Parlamento europeo e del Consiglio. Per quanto riguarda l'articolo 43 del regolamento (UE) 2017/2107, la parte corrispondente al pesce spada del Mediterraneo è stata inclusa nel regolamento (UE) 2019/1154 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) 2019/1154 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 1).. È inoltre opportuno sopprimere alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1936/2001 del ConsiglioRegolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1).. È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833.(21)La raccomandazione ICCAT 18-02 ha abrogato la raccomandazione 17-07 in quanto lo stato dello stock non richiedeva più le misure di emergenza previste dal piano di ricostituzione del tonno rosso istituito da quest'ultima. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) 2016/1627, che ha dato attuazione a tale piano di ricostituzione,HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:CAPO IDISPOSIZIONI GENERALIArticolo 1OggettoIl presente regolamento stabilisce norme generali affinché l'Unione possa dare attuazione, in modo uniforme ed efficace, al piano pluriennale di gestione del tonno rosso (Thunnus thynnus) nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, adottato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (di seguito, ICCAT).Articolo 2Campo di applicazioneIl presente regolamento si applica:(a)ai pescherecci dell'Unione e alle imbarcazioni dell'Unione dedite alla pesca ricreativa checatturano tonno rosso nella zona della convenzione etrasbordano o detengono a bordo, anche al di fuori della zona della convenzione, tonno rosso catturato in tale zona;(b)alle aziende dell'Unione;(c)ai pescherecci dei paesi terzi e alle imbarcazioni dei paesi terzi dedite alla pesca ricreativa, che operano nelle acque dell'Unione e catturano tonno rosso nella zona della convenzione;(d)ai pescherecci dei paesi terzi sottoposti a ispezione nei porti degli Stati membri che detengono a bordo tonno rosso catturato nella zona della convenzione o prodotti della pesca ottenuti da tonno rosso catturato nelle acque dell'Unione che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto.Articolo 3ObiettivoObiettivo del presente regolamento è attuare il piano di gestione pluriennale del tonno rosso, adottato dall'ICCAT, che mira a mantenere la biomassa del tonno rosso al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.Articolo 4Relazione con altri atti dell'UnioneSalvo altrimenti disposto nel presente regolamento, le disposizioni previste da quest'ultimo lasciano impregiudicati gli altri atti dell'Unione che disciplinano il settore della pesca, in particolare:(1)il regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;(2)il regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;(3)il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81). relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne;(4)il regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT);(5)il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105). relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche.Articolo 5DefinizioniAi fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:(1)ICCAT: Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico;(2)convenzione: convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico;(3)peschereccio: qualsiasi imbarcazione a motore destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse di tonno rosso, incluse le navi da cattura, le navi officina, le navi d'appoggio, i rimorchiatori, le navi che partecipano a operazioni di trasbordo, le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti del tonno e le navi ausiliarie, eccettuate le navi container;(4)tonno rosso vivo: tonno rosso mantenuto in vita per un determinato periodo di tempo all'interno di una tonnara o trasferito vivo in un impianto di allevamento ▌;(5)SCRS: comitato permanente della ricerca e delle statistiche dell'ICCAT;(6)pesca ricreativa: attività di pesca non commerciale che sfrutta le risorse biologiche marine ▌;(7)pesca sportiva: una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;(8)rimorchiatore: qualsiasi imbarcazione utilizzata per rimorchiare le gabbie;(9)nave officina: imbarcazione a bordo della quale i prodotti della pesca subiscono una o più delle seguenti operazioni, prima dell'imballaggio: sfilettatura o affettatura, congelamento e/o trasformazione;(10)nave ausiliaria: qualsiasi imbarcazione utilizzata per il trasporto di tonno rosso morto (non trasformato) da una gabbia da trasporto/allevamento, da una rete a circuizione o da una tonnara a un porto designato e/o a una nave officina;(11)tonnara: rete fissa, ancorata al fondo, generalmente comprendente una rete guida che convoglia il tonno verso un'area recintata o una serie di aree recintate in cui esso è tenuto prima di essere prelevato o allevato;(12)rete a circuizione: rete circuitante munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura della rete;(13)ingabbiamento: trasferimento del tonno rosso vivo dalla gabbia da trasporto o dalla tonnara alle gabbie da allevamento o ingrasso;(14)nave da cattura: imbarcazione utilizzata ai fini della cattura commerciale delle risorse di tonno rosso;(15)azienda: zona marina chiaramente delimitata da coordinate geografiche, utilizzata per l'ingrasso o l'allevamento del tonno rosso catturato da tonnare e/o tonniere con reti a circuizione. Un'azienda può comprendere più impianti, tutti delimitati da coordinate geografiche, in cui ciascun punto del poligono è chiaramente definito sia in longitudine che in latitudine;(16)allevamento o ingrasso: ingabbiamento del tonno rosso nelle aziende e successiva alimentazione al fine di ingrassarlo e accrescerne la biomassa totale;(17)prelievo: abbattimento del tonno rosso nelle aziende o nelle tonnare;(18)fotocamera stereoscopica: fotocamera con due o più obiettivi, ciascuno dei quali è dotato di un sensore di immagini o di un supporto di pellicola separato, che consente la cattura di immagini tridimensionali allo scopo di misurare la lunghezza del pesce e contribuire ad affinare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso;(19)nave per piccola pesca costiera: nave da cattura rispondente ad almeno tre delle cinque caratteristiche seguenti:(a)lunghezza fuori tutto < 12 m;(b)attività di pesca esercitata esclusivamente all'interno delle acque sotto la giurisdizione dello Stato membro di bandiera;(c)bordate di pesca di durata inferiore a 24 ore;(d)equipaggio composto al massimo da quattro membri; oppure(e)utilizzo di tecniche di pesca selettiva che hanno un ridotto impatto ambientale;(20)operazione di pesca congiunta: qualsiasi operazione realizzata da due o più tonniere con reti a circuizione, in cui le catture di una tonniera con reti a circuizione sono attribuite a una o più tonniere con reti a circuizione secondo un criterio di ripartizione precedentemente concordato;(21)praticare la pesca attiva: per qualsiasi nave da cattura, il fatto di praticare la pesca del tonno rosso come specie bersaglio in una determinata campagna di pesca;(22)BCD: documento di cattura del tonno rosso (Bluefin Catch Document);(23)eBCD: documento elettronico di cattura del tonno rosso;(24)zona della convenzione: zona geografica quale definita all'articolo 1 della convenzione;(25)trasbordo: scarico, per intero o in parte, dei prodotti ittici detenuti a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio. Non è tuttavia considerato trasbordo il fatto di scaricare esemplari di tonno rosso morto dalla rete a circuizione, dalla tonnara o dal rimorchiatore verso una nave ausiliaria;(26)trasferimento di controllo: qualsiasi trasferimento supplementare effettuato su richiesta degli operatori del peschereccio/dell'azienda o delle autorità di controllo al fine di verificare il numero di pesci trasferiti;(27)fotocamera di controllo: fotocamera stereoscopica e/o videocamera convenzionale utilizzate ai fini dei controlli previsti dal presente regolamento;(28)PCC: parte contraente della convenzione e parte, entità o entità di pesca non contraente cooperante;(29)peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni: peschereccio con palangari pelagici di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;(30)trasferimento: qualsiasi trasferimento(a)di tonno rosso vivo dalla rete della nave da cattura alla gabbia da trasporto,(b)di tonno rosso vivo da una gabbia da trasporto a un'altra gabbia da trasporto,(c)della gabbia contenente tonno rosso vivo da un rimorchiatore a un altro rimorchiatore,(d)della gabbia contenente tonno rosso vivo da un'azienda ad un'altra azienda e tonno rosso vivo tra diverse gabbie nella stessa azienda,(e)di tonno rosso dalla tonnara alla gabbia da trasporto, indipendentemente dalla presenza di un rimorchiatore;(31)operatore: persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;(32)gruppo di attrezzi: gruppo di pescherecci che utilizzano gli stessi attrezzi per i quali è stato assegnato un contingente di gruppo;(33)sforzo di pesca: prodotto tra la capacità di un peschereccio e la sua attività; per un gruppo di pescherecci, la somma dello sforzo di pesca di tutte le imbarcazioni del gruppo;(34)Stato membro responsabile: Stato membro di bandiera o Stato membro nella cui giurisdizione rientra l'azienda o la tonnara di cui trattasi.CAPO IIMISURE DI GESTIONEArticolo 6Condizioni inerenti alle misure di gestione della pesca1.Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi da cattura e delle sue tonnare sia commisurato alle possibilità di pesca di tonno rosso di cui esso dispone nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Le misure adottate dagli Stati membri includono la fissazione di contingenti individuali per le loro navi da cattura di lunghezza superiore a 24 metri incluse nell'elenco dei pescherecci autorizzati di cui all'articolo 26.2.Gli Stati membri ordinano alle navi da cattura di dirigersi immediatamente verso un porto da essi designato quando ritengono esaurito il contingente individuale della nave, conformemente all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.3.È vietato il noleggio di navi per la pesca del tonno rosso.Articolo 7Riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati▌1.▌Il riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati provenienti da catture di anni precedenti all'interno di un'azienda può essere consentito solo qualora lo Stato membro abbia messo a punto e notificato alla Commissione un sistema di controllo rafforzato. Tale sistema è parte integrante del piano di ispezione dello Stato membro di cui all'articolo 13 e comprende almeno le misure di cui agli articoli 53 e 61.2.Prima dell'inizio di una campagna di pesca, gli Stati membri responsabili delle aziende provvedono a una valutazione approfondita di qualsiasi quantitativo di tonno rosso vivo riportato dopo un prelievo in blocco nelle aziende sottoposte alla loro giurisdizione. A tal fine, l'intero quantitativo di tonno rosso vivo riportato da un anno di cattura in cui non si è proceduto ad un prelievo in blocco all'interno delle aziende viene trasferito in altre gabbie utilizzando sistemi di fotocamere stereoscopiche o metodi alternativi, a condizione che essi garantiscano lo stesso livello di precisione e accuratezza, ai sensi dell'articolo 51. La tracciabilità è garantita e pienamente documentata in ogni momento. Il riporto delle catture di tonno rosso relative ad anni in cui non è stato effettuato alcun prelievo in blocco è controllato annualmente applicando la stessa procedura a campioni appropriati sulla base di una valutazione del rischio.3.La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano modalità di attuazione per l'introduzione di un sistema di controllo rafforzato riguardante il riporto di tonno rosso vivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68.Articolo 8Riporto dei contingenti non utilizzatiIl riporto dei contingenti non utilizzati è vietato.Articolo 9Trasferimento di contingenti1.I trasferimenti di contingenti tra l'Unione e le altre PCC sono effettuati solo previa autorizzazione degli Stati membri e/o delle PCC interessate. La Commissione notifica il trasferimento dei contingenti al segretariato dell'ICCAT 48 ore prima che venga effettuato.2.È consentito il trasferimento di contingenti tra gruppi di attrezzi, contingenti di catture accessorie e contingenti di pesca individuali di ogni Stato membro, a condizione che lo Stato membro o gli Stati membri interessati ne informino in anticipo la Commissione, in modo che essa possa a sua volta informare il segretariato dell'ICCAT prima che avvenga il trasferimento.Articolo 10Detrazione in caso di superamento del contingenteQualora lo Stato membro superi il contingente ad esso assegnato senza che tale situazione possa essere sanata con scambi di contingenti ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, si applicano gli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.Articolo 11Piani di pesca annuali1.Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano di pesca annuale. Il piano comprende almeno le seguenti informazioni per le navi da cattura e le tonnare:(a)i contingenti assegnati a ciascun gruppo di attrezzi, compresi i contingenti riguardanti le catture accessorie;(b)se del caso, il metodo utilizzato per assegnare e gestire i contingenti;(c)le misure adottate per garantire il rispetto dei contingenti individuali;(d)i periodi di autorizzazione della pesca per ciascuna categoria di attrezzi;(e)informazioni sui porti designati;(f)le norme riguardanti le catture accessorie; e(g)il numero delle navi da cattura, diverse da quelle operanti con reti da traino, di lunghezza superiore a 24 m e dei pescherecci operanti con reti a circuizione autorizzati a pescare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.2.Gli Stati membri che hanno pescherecci che praticano la piccola pesca costiera autorizzati a catturare tonno rosso si adoperano per assegnare un contingente settoriale specifico a tali pescherecci e includono tale assegnazione nei loro piani di pesca. Includono inoltre nei loro piani di monitoraggio, controllo e ispezione le misure supplementari adottate per monitorare attentamente l'utilizzo del contingente da parte di tale flotta. Gli Stati membri possono autorizzare un numero diverso di pescherecci a sfruttare appieno le loro possibilità di pesca, utilizzando i parametri di cui al paragrafo 1.3.Il Portogallo e la Spagna possono assegnare contingenti settoriali a tonniere con lenze e canne operanti nelle acque dell'Unione degli arcipelaghi delle Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie. Il contingente settoriale è incluso nei loro piani di pesca annuali e le misure supplementari per monitorarne l'utilizzo sono chiaramente indicate nei loro piani annuali di monitoraggio, controllo e ispezione.4.Nel caso in cui uno Stato membro assegni contingenti settoriali conformemente al paragrafo 2 o 3, non si applica il requisito minimo delle 5 tonnellate definito relativamente al contingente nell'atto dell'Unione riguardante l'assegnazione delle possibilità di pesca in vigore.5.Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione eventuali modifiche del piano di pesca annuale almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività di pesca alla quale si riferisce la modifica. La Commissione trasmette la modifica al segretariato dell'ICCAT almeno un giorno lavorativo prima dell'inizio dell'attività di pesca alla quale si riferisce la modifica.Articolo 12Assegnazione delle possibilità di pescaConformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico e ▌inoltre ripartiscono equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta tenendo particolarmente conto della pesca tradizionale e artigianale, nonché prevedono incentivi per i pescherecci dell'Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale.Articolo 13Piani di gestione annuali della capacità di pescaOgni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano di gestione annuale della capacità di pesca. In tale piano lo Stato membro adegua il numero delle navi da cattura e delle tonnare in modo da garantire che la capacità di pesca sia commisurata alle possibilità di pesca assegnate alle navi da cattura e alle tonnare nel periodo contingentale corrispondente. Lo Stato membro adegua la capacità di pesca utilizzando i parametri definiti nell'atto dell'Unione relativo all'assegnazione delle possibilità di pesca in vigore. L'adeguamento della capacità di pesca dell'Unione per le tonniere con reti a circuizione è limitato a una variazione massima del 20 % rispetto alla capacità di pesca di riferimento del 2018.Articolo 14Piani di ispezione annualiOgni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano di ispezione annuale al fine di garantire la conformità al presente regolamento. Lo Stato membro presenta il proprio piano alla Commissione. Il piano di ispezione annuale è elaborato conformemente:(a)agli obiettivi, alle priorità e alle procedure, nonché ai parametri di riferimento per le attività di ispezione stabiliti nel programma specifico di controllo e di ispezione per il tonno rosso, istituito a norma dell'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009;(b)al programma nazionale di controllo per il tonno rosso definito ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009.Articolo 15Piani annuali di gestione dell'allevamento1.Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano annuale di gestione dell'allevamento.2.Nel piano di gestione annuale dell'allevamento, ogni Stato membro garantisce che la capacità totale di immissione e la capacità totale di allevamento siano commisurate al quantitativo stimato di tonno rosso disponibile per l'allevamento.3.Gli Stati membri limitano la loro capacità di allevamento di tonno alla capacità di allevamento totale indicata nel registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso, oppure autorizzata e dichiarata all'ICCAT nel 2018.4.Il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che può essere immesso nelle aziende di uno Stato membro è limitato ai quantitativi immessi indicati nel registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso dalle aziende di tale Stato membro negli anni 2005, 2006, 2007 o 2008.5.Se uno Stato membro ha la necessità di aumentare il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che può essere immesso in una o più aziende di tonno, tale aumento è commisurato alle possibilità di pesca assegnate a detto Stato membro e alle eventuali importazioni di tonni rossi vivi da un altro Stato membro o un'altra parte contraente.6.Gli Stati membri responsabili delle aziende provvedono affinché gli scienziati che sono stati incaricati dall'SCRS di effettuare prove per l'individuazione dei tassi di crescita durante il periodo di ingrasso abbiano accesso alle aziende e all'assistenza necessaria per lo svolgimento dei loro compiti.7.Se del caso, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 15 maggio di ogni anno, piani di gestione dell'allevamento riveduti.Articolo 16Trasmissione dei piani annuali1.Entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso trasmette alla Commissione i piani seguenti:(a)il piano di pesca annuale per le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, elaborato conformemente all'articolo 11;(b)il piano di gestione annuale della capacità di pesca elaborato conformemente all'articolo 13;(c)il piano di ispezione annuale elaborato conformemente all'articolo 14; e(d)il piano annuale di gestione dell'allevamento elaborato conformemente all'articolo 15.2.La Commissione assembla i piani di cui al paragrafo 1 e li utilizza per elaborare un piano annuale dell'Unione. Essa trasmette tale piano al segretariato dell'ICCAT entro il 15 febbraio di ogni anno per esame e approvazione.3.Nel caso in cui uno Stato membro non presenti alla Commissione uno dei piani di cui al paragrafo 1 entro il termine stabilito in detto paragrafo, la Commissione può decidere di ▌trasmettere il piano dell'Unione al segretariato dell'ICCAT senza i piani dello Stato membro interessato. Su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione si adopera per tenere conto di uno dei piani di cui al paragrafo 1 presentati dopo il termine di cui al medesimo paragrafo, ma prima del termine di cui al paragrafo 2. Se un piano presentato da uno Stato membro non è conforme alle disposizioni del presente regolamento concernenti i piani annuali di pesca, capacità, ispezione e allevamento e contiene un grave difetto che può comportare la mancata approvazione del piano annuale dell'Unione da parte della Commissione ICCAT, la Commissione può decidere di trasmettere il piano annuale dell'Unione al segretariato dell'ICCAT senza i piani dello Stato membro interessato. La Commissione informa quanto prima lo Stato membro interessato e si adopera per includere eventuali piani rivisti presentati da tale Stato membro nel piano dell'Unione o nelle modifiche del piano dell'Unione, purché siano conformi alle disposizioni del presente regolamento concernenti i piani annuali di pesca, capacità, ispezione e allevamento.CAPO IIIMISURE TECNICHEArticolo 17Campagne di pesca1.La pesca del tonno rosso con reti a circuizione è autorizzata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 26 maggio al 1o luglio.2.In deroga al paragrafo 1, Cipro e la Grecia possono chiedere, nei loro piani di pesca annuali di cui all'articolo 11, che le tonniere con reti a circuizione battenti la loro bandiera siano autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico orientale (zona di pesca FAO 37.3.1 e 37.3.2) dal 15 maggio fino al 1o luglio.3.In deroga al paragrafo 1, la Croazia può chiedere, nei suoi piani di pesca annuali di cui all'articolo 11, che i pescherecci con reti a circuizione battenti la propria bandiera siano autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso a fini di allevamento nel Mare Adriatico (zona di pesca FAO 37.2.1) fino al 15 luglio.4.In deroga al paragrafo 1, se uno Stato membro dimostra alla Commissione che, a causa delle condizioni meteorologiche, alcuni dei suoi pescherecci che praticano la pesca del tonno rosso con reti a circuizione nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo non sono riusciti ad utilizzare i normali giorni di pesca loro assegnati nel corso di un dato anno, lo Stato membro in questione può decidere che, per le singole tonniere con reti a circuizione interessate da tale situazione, la campagna di pesca di cui al paragrafo 1 sia prolungata di un numero equivalente di giorni persi fino a un massimo di 10 giorni ▌. L'inattività di detti pescherecci e, in caso di un'operazione di pesca congiunta, di tutti i pescherecci coinvolti, è debitamente comprovata da bollettini meteorologici e posizioni VMS.5.La pesca del tonno rosso effettuata da pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni è consentita nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1o gennaio al 31 maggio.6.Gli Stati membri stabiliscono, nei loro piani di pesca annuali, i periodi di autorizzazione della pesca per le loro flotte diverse dalle tonniere con reti a circuizione e dai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni.Articolo 18Obbligo di sbarcoLe disposizioni del presente capo si applicano fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, comprese eventuali deroghe al medesimo.Articolo 19Taglia minima di riferimento per la conservazione1.È vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita esemplari di tonno rosso, anche se pescati come catture accessorie o nell'ambito della pesca ricreativa, di peso inferiore a 30 kg o di lunghezza alla forca inferiore a 115 cm.2.In deroga al paragrafo 1, la taglia minima di riferimento per la conservazione per il tonno rosso è di 8 kg o 75 cm (lunghezza alla forca) nei casi seguenti:(a)tonno rosso catturato nell'Oceano Atlantico orientale da tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate;(b)tonno rosso catturato nel Mediterraneo, nell'ambito della piccola pesca costiera di pesce fresco, da tonniere con lenze e canne, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano; e(c)tonno rosso catturato nel Mare Adriatico da pescherecci battenti bandiera croata a fini di allevamento.3.Le condizioni specifiche applicabili alla deroga di cui al paragrafo 2 sono definite nell'allegato I.4.Gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione di pesca ai pescherecci che beneficiano delle deroghe di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato I. I pescherecci interessati sono indicati nell'elenco delle navi da cattura di cui all'articolo 26.5.I pesci di taglie inferiori a quelle minime di riferimento di cui al presente articolo che sono rigettati in mare morti vengono imputati al contingente dello Stato membro.Articolo 20Catture accidentali di esemplari di taglia inferiore a quella minima di riferimento1.In deroga all'articolo 19, paragrafo 1, tutte le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso sono autorizzate ad effettuare un massimo del 5 % in numero di catture accidentali di tonno rosso di peso compreso tra 8 e 30 kg o, in alternativa, di lunghezza alla forca compresa tra 75 e 115 cm.2.La percentuale del 5 % di cui al paragrafo 1 è calcolata rispetto alle catture totali di tonno rosso presenti a bordo del peschereccio o nella tonnara, in qualsiasi momento successivo ad ogni operazione di pesca.3.Le catture accidentali sono detratte dal contingente dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara.4.Alle catture accidentali di tonno rosso di taglia inferiore a quella minima di riferimento si applicano gli articoli 31, 33, 34 e 35.Articolo 21Catture accessorie1.Ogni Stato membro prevede catture accessorie di tonno rosso all'interno del proprio contingente e ne informa la Commissione al momento della trasmissione del proprio piano di pesca.2.Il piano di pesca annuale di cui all'articolo 11 definisce chiaramente il livello delle catture accessorie autorizzate, che non superano il 20 % delle catture totali presenti a bordo al termine di ciascuna bordata di pesca, e la metodologia utilizzata per calcolare le catture accessorie rispetto al totale delle catture presenti a bordo. La percentuale delle catture accessorie può essere calcolata in peso o in numero di esemplari. Il calcolo in numero di esemplari si applica unicamente ai tonnidi e alle specie affini gestiti dall'ICCAT. Il livello delle catture accessorie autorizzate per la flotta dedita alla piccola pesca costiera può essere calcolato su base annuale.3.Tutte le catture accessorie di tonno rosso morto, detenute a bordo o rigettate in mare, sono detratte dal contingente dello Stato membro di bandiera, nonché registrate e dichiarate alla Commissione conformemente agli articoli 31 e 32.4.Per gli Stati membri che non dispongono di un contingente di tonno rosso, le catture accessorie in questione sono detratte dal contingente specifico per le catture accessorie di tonno rosso dell'Unione, stabilito ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013.5.Qualora il contingente totale assegnato a uno Stato membro risulti esaurito, non è autorizzata alcuna cattura di tonno rosso da parte di pescherecci battenti la sua bandiera e lo Stato membro in questione adotta le misure necessarie per garantire il rilascio in mare degli esemplari di tonno rosso pescati come catture accessorie. Qualora il contingente specifico dell'Unione di catture accessorie di tonno rosso stabilito in conformità dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013 risulti esaurito, non è autorizzata alcuna cattura di tonno rosso da parte di pescherecci battenti la bandiera di Stati membri che non dispongono di un contingente di tonno rosso e tali Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rilascio in mare degli esemplari di tonno rosso pescati come catture accessorie. In tali casi sono vietate la trasformazione e la commercializzazione di tonno rosso morto e sono registrate tutte le catture. Gli Stati membri comunicano ogni anno le informazioni relative a tali quantitativi di catture accessorie di tonno rosso morto alla Commissione, che le trasmette al segretariato dell'ICCAT.6.I pescherecci che non praticano la pesca attiva di tonno rosso separano chiaramente qualsiasi quantitativo di tonno rosso detenuto a bordo dalle altre specie, onde consentire alle autorità di controllo di monitorare il rispetto del presente articolo. Tali catture accessorie possono essere commercializzate se corredate del documento elettronico di cattura del tonno rosso (eBCD).Articolo 22Utilizzo di mezzi aereiÈ vietato l'utilizzo di mezzi aerei, tra cui aeromobili, elicotteri o qualsiasi tipo di velivoli senza pilota, per la ricerca del tonno rosso.CAPO IVPESCA RICREATIVAArticolo 23Contingente specifico per la pesca ricreativa1.Gli Stati membri che dispongono di un contingente di tonno rosso regolamentano la pesca ricreativa assegnando un contingente specifico per l'esercizio di questo tipo di pesca. Nell'assegnazione si tiene conto di eventuali esemplari morti di tonno rosso, anche nell'ambito della pesca con rilascio in mare. Al momento della trasmissione dei loro piani di pesca, gli Stati membri comunicano alla Commissione il contingente assegnato alla pesca ricreativa.2.Le catture di tonno rosso morto sono comunicate e imputate al contingente dello Stato membro.Articolo 24Condizioni specifiche per la pesca ricreativa1.Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso assegnato alla pesca ricreativa regolamenta la pesca ricreativa rilasciando alle imbarcazioni autorizzazioni per l'esercizio di questo tipo di pesca. Su richiesta dell'ICCAT, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione l'elenco delle imbarcazioni che praticano la pesca ricreativa alle quali è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca per la cattura di tonno rosso. L'elenco che la Commissione dovrà presentare per via elettronica all'ICCAT contiene le informazioni seguenti per ciascuna imbarcazione:(a)nome dell'imbarcazione;(b)numero di immatricolazione;(c)numero di registrazione ICCAT (se del caso),(d)eventuale nome precedente; e(e)nome e indirizzo dell'armatore/degli armatori e dell'operatore/degli operatori,2.Nell'ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di tonno rosso al giorno, per imbarcazione.3.È vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell'ambito di attività di pesca ricreativa.4.Ogni Stato membro registra i dati di cattura comprensivi del peso e, ove possibile, della lunghezza di ciascun esemplare di tonno rosso catturato nell'ambito della pesca ricreativa e trasmette alla Commissione i dati dell'anno precedente entro il 30 giugno di ogni anno. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.5.Ogni Stato membro adotta le misure necessarie a garantire, nella maggior misura possibile, il rilascio di tonno rosso, in particolare del novellame, catturato vivo nell'ambito della pesca ricreativa. Gli esemplari di tonno rosso sbarcati sono interi, senza visceri né branchie.Articolo 25Cattura, marcatura e rilascio1.In deroga all'articolo 23, paragrafo 1, gli Stati membri che autorizzano la pesca con rilascio in mare nell'Atlantico nordorientale esclusivamente da parte di imbarcazioni dedite alla pesca sportiva possono consentire a un numero limitato di ▌imbarcazioni dedite alla pesca sportiva esclusivamente di catturare tonno rosso a scopo di cattura, marcatura e rilascio, senza dover loro assegnare un contingente specifico. Tali imbarcazioni operano nell'ambito di un progetto scientifico di un istituto di ricerca incluso in un programma di ricerca scientifica. I risultati del progetto sono comunicati alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.2.Non si considerano imbarcazioni che svolgono attività di cattura, marcatura e rilascio conformemente al paragrafo 1 quelle che conducono attività di ricerca scientifica nell'ambito del programma di ricerca dell'ICCAT sul tonno rosso.3.Gli Stati membri che autorizzano attività di cattura, marcatura e rilascio:(a)presentano una descrizione di tali attività e delle misure ad esse applicabili quale parte integrante dei loro piani di pesca e di ispezione di cui agli articoli 12 e 15;(b)monitorano attentamente le attività delle imbarcazioni interessate per far sì che esse rispettino le disposizioni del presente regolamento;(c)fanno in modo che le operazioni di marcatura e rilascio siano eseguite da personale appositamente formato, così da garantire un'elevata sopravvivenza degli esemplari; e(d)presentano ogni anno alla Commissione una relazione sulle attività scientifiche effettuate, almeno 50 giorni prima della riunione dell'SCRS dell'anno successivo. La Commissione trasmette la relazione all'ICCAT 60 giorni prima della riunione dell'SCRS dell'anno successivo.4.Gli esemplari di tonno rosso che muoiono durante le attività di cattura, marcatura e rilascio sono dichiarati e detratti dal contingente dello Stato membro di bandiera.CAPO VMISURE DI CONTROLLOSEZIONE 1ELENCHI E REGISTRI DEI PESCHERECCI E DELLE TONNAREArticolo 26Elenchi e registri dei pescherecci1.Ogni anno, un mese prima dell'inizio del periodo di autorizzazione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per via elettronica, i seguenti elenchi di pescherecci, nel formato stabilito dall'ultima versione degli orientamenti dell'ICCAThttps://www.iccat.int/en/SubmitCOMP.html riguardanti la presentazione dei dati e delle informazioni:(a)l'elenco di tutte le navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso; e(b)l'elenco di tutti gli altri pescherecci adibiti allo sfruttamento commerciale delle risorse di tonno rosso.La Commissione invia tali informazioni al segretariato dell'ICCAT 15 giorni prima dell'inizio dell'attività di pesca, in modo che i suddetti pescherecci possano essere iscritti nel registro ICCAT dei pescherecci autorizzati e, se del caso, nel registro ICCAT dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri autorizzati ad operare nella zona della convenzione.2.Nell'arco di un determinato anno civile, un peschereccio può essere inserito in entrambi gli elenchi di cui al paragrafo 1, purché non contemporaneamente.3.Le informazioni sui pescherecci di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), comprendono il nome del peschereccio e il numero di registro della flotta dell'Unione (numero CFR) quale definito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della CommissioneRegolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9)..4.La Commissione non ammette la trasmissione di elenchi con valore retroattivo.5.Modifiche successive degli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 3 nel corso di un anno civile sono accettate solo se legittime ragioni operative o cause di forza maggiore impediscono al peschereccio notificato di partecipare all'attività di pesca. In tali circostanze, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione e fornisce:(a)i dati completi del peschereccio o dei pescherecci destinati a sostituire il peschereccio in questione; e(b)un resoconto esauriente del motivo che giustifica la sostituzione ed eventuali prove o pezze d'appoggio.6.Se necessario, la Commissione modifica nel corso dell'anno le informazioni sui pescherecci di cui al paragrafo 1, fornendo al segretariato dell'ICCAT informazioni aggiornate conformemente all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2403.Articolo 27Autorizzazioni di pesca rilasciate ai pescherecci1.Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di pesca ai pescherecci figuranti in uno degli elenchi di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 5. Le autorizzazioni contengono almeno le informazioni di cui all'allegato VII e sono rilasciate secondo il modello stabilito in detto allegato. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nell'autorizzazione di pesca siano precise e coerenti con le norme stabilite nel presente regolamento.2.Fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 6, i pescherecci dell'Unione non iscritti nei registri ICCAT di cui all'articolo 26, paragrafo 1, si considerano come non autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.3.Quando ritenga esaurito il contingente individuale assegnato ad un dato peschereccio, lo Stato membro di bandiera revoca l'autorizzazione di pesca per il tonno rosso rilasciata a tale peschereccio e può chiedergli di dirigersi immediatamente verso un porto da esso designato.Articolo 28Elenchi e registri delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso1.Ogni Stato membro invia alla Commissione per via elettronica, nell'ambito del proprio piano di pesca, un elenco delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT affinché le tonnare in questione possano essere iscritte nel registro ICCAT delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso.2.Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di pesca alle tonnare figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 1. Le autorizzazioni di pesca contengono almeno le informazioni di cui all'allegato VII e il modello ivi riportato. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nell'autorizzazione di pesca siano precise e coerenti con le norme stabilite nel presente regolamento.3.Le tonnare dell'Unione non iscritte nel registro ICCAT delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso non sono considerate autorizzate a praticare tale tipo di pesca nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. È vietato detenere a bordo, trasferire, ingabbiare o sbarcare tonno rosso catturato da tali tonnare.4.Lo Stato membro di bandiera revoca l'autorizzazione di pesca per il tonno rosso rilasciata ad una tonnara qualora ritenga esaurito il contingente ad essa assegnato.Articolo 29Informazioni relative alle attività di pesca1.Entro il 15 luglio di ogni anno, ogni Stato membro comunica alla Commissione informazioni dettagliate sulle catture di tonno rosso effettuate nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel corso dell'anno precedente. La Commissione trasmette tali informazioni all'ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno. Le informazioni comprendono:(a)il nome e il numero ICCAT di ciascuna nave da cattura;(b)il periodo dell'autorizzazione o delle autorizzazioni per ciascuna nave da cattura;(c)le catture totali di ciascuna nave da cattura, anche in caso di catture nulle, nell'intero periodo di validità dell'autorizzazione o delle autorizzazioni;(d)il numero totale di giorni di pesca in cui ciascuna nave da cattura ha operato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nell'intero periodo di validità dell'autorizzazione o delle autorizzazioni; e(e)le catture totali effettuate al di fuori del rispettivo periodo di autorizzazione (catture accessorie).2.Per i pescherecci battenti la propria bandiera che, pur non essendo autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, hanno pescato tonno rosso come cattura accessoria, lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni seguenti:(a)il nome e il numero ICCAT o il numero nazionale di immatricolazione del peschereccio, se questo non è registrato presso l'ICCAT; e(b)le catture totali di tonno rosso.3.Lo Stato membro comunica alla Commissione eventuali informazioni sui pescherecci non contemplati ai paragrafi 1 e 2, ma che si ritiene o si presume abbiano catturato tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT non appena disponibili.Articolo 30Operazione di pesca congiunta1.Qualsiasi operazione di pesca congiunta del tonno rosso è autorizzata soltanto se i pescherecci partecipanti sono autorizzati dallo Stato membro o dagli Stati membri di bandiera. Ai fini dell'autorizzazione, ogni tonniera con reti a circuizione deve essere attrezzata per la pesca del tonno rosso, disporre di un contingente individuale e rispettare gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 32.2.Il contingente assegnato ad un'operazione di pesca congiunta è pari al totale dei contingenti assegnati alle tonniere con reti a circuizione che vi partecipano.3.Le tonniere con reti a circuizione dell'Unione non partecipano ad operazioni di pesca congiunta con tonniere con reti a circuizione di altre PCC.4.Il modulo di domanda per poter partecipare ad un'operazione di pesca congiunta figura nell'allegato IV. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie ad ottenere dalla propria tonniera o tonniere con reti a circuizione che partecipano ad un'operazione di pesca congiunta le seguenti informazioni:(a)il periodo di autorizzazione richiesto per l'operazione di pesca congiunta;(b)l'identità degli operatori partecipanti;(c)i contingenti dei singoli pescherecci;(d)il criterio di ripartizione delle catture tra i pescherecci; e(e)informazioni sulle aziende destinatarie.5.Almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'operazione di pesca congiunta, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 4 mediante il modulo figurante nell'allegato IV. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT e allo Stato di bandiera degli altri pescherecci partecipanti almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'operazione.6.In caso di forza maggiore, i tempi indicati al paragrafo 5 non si applicano alle informazioni riguardanti le aziende di destinazione. In tal caso, gli Stati membri presentano alla Commissione le suddette informazioni aggiornate non appena possibile, unitamente a una descrizione delle circostanze invocate come forza maggiore. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.SEZIONE 2REGISTRAZIONE DELLE CATTUREArticolo 31Disposizioni riguardanti la registrazione1.Il comandante di una nave da cattura dell'Unione tiene un giornale di pesca delle operazioni effettuate conformemente agli articoli 14, 15, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e alla sezione A dell'allegato II del presente regolamento.2.Il comandante di un rimorchiatore, di una nave ausiliaria e di una nave officina dell'Unione registra le proprie attività conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni B, C e D dell'allegato II.Articolo 32Dichiarazioni di cattura trasmesse dai comandanti dei pescherecci e dagli operatori delle tonnare1.I comandanti delle navi da cattura dell'Unione che praticano la pesca attiva trasmettono per via elettronica ai rispettivi Stati membri di bandiera dichiarazioni di cattura giornaliere per l'intero periodo in cui le navi sono autorizzate a pescare tonno rosso. Tali dichiarazioni non sono obbligatorie per le navi in porto, salvo se impegnate in operazioni di pesca congiunte. I dati contenuti nelle dichiarazioni sono ricavati dai giornali di bordo e includono la data, l'ora e la posizione (latitudine e longitudine), nonché il peso e il numero degli esemplari di tonno rosso catturati nella zona della convenzione, compresi i rilasci e i rigetti in mare di pesci morti. I comandanti trasmettono le dichiarazioni mediante il modulo di cui all'allegato III o in un formato richiesto dallo Stato membro.2.I comandanti delle tonniere con reti a circuizione redigono le dichiarazioni giornaliere di cui al paragrafo 1 per ogni operazione di pesca, anche in caso di catture nulle. I comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti autorizzati trasmettono le dichiarazioni ai rispettivi Stati membri di bandiera entro le ore 9.00 GMT per il giorno precedente.3.Gli operatori delle tonnare o i loro rappresentanti autorizzati che praticano la pesca attiva del tonno rosso redigono dichiarazioni giornaliere che devono essere trasmesse per via elettronica ai rispettivi Stati membri di bandiera ogni 48 ore per l'intero periodo in cui le tonnare sono autorizzate a pescare tonno rosso. Le dichiarazioni comprendono il numero di registro ICCAT della tonnara, la data e l'ora della cattura, il peso e il numero degli esemplari di tonno rosso catturati, inclusi le catture nulle, i rilasci e i rigetti in mare dei pesci morti. Gli operatori trasmettono le suddette informazioni mediante il modulo di cui all'allegato III.4.I comandanti delle navi da cattura diverse dalle tonniere con reti a circuizione trasmettono ai rispettivi Stati membri di bandiera le dichiarazioni di cui al paragrafo 1 entro le ore 12.00 GMT del martedì, per la settimana precedente che termina di domenica.SEZIONE 3SBARCHI E TRASBORDIArticolo 33Porti designati1.Ogni Stato membro al quale è stato assegnato un contingente di tonno rosso designa i porti in cui sono autorizzate operazioni di sbarco e trasbordo del tonno rosso. Le informazioni sui porti designati sono incluse nel piano di pesca annuale di cui all'articolo 11. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica apportata alle informazioni sui porti designati. La Commissione trasmette immediatamente le suddette informazioni al segretariato dell'ICCAT.2.Ai fini della designazione di un porto, lo Stato membro di approdo fa sì che siano rispettate le seguenti condizioni:(a)definizione degli orari di sbarco e trasbordo;(b)definizione dei luoghi di sbarco e trasbordo; e(c)definizione di procedure di ispezione e sorveglianza in grado di garantire una copertura ispettiva durante tutti gli orari di sbarco e trasbordo e in tutti i luoghi di sbarco e trasbordo conformemente all'articolo 35.3.È vietato sbarcare o trasbordare da navi da cattura, nonché da navi officina e da navi ausiliarie, in qualsiasi luogo diverso dai porti designati dalle PCC e dagli Stati membri, qualsiasi quantitativo di tonno rosso pescato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Eccezionalmente, il tonno rosso morto, prelevato da una tonnara o da una gabbia, può essere trasportato verso una nave officina con una nave ausiliaria, purché ciò avvenga in presenza dell'autorità di controllo.Articolo 34Notifica di sbarco preventiva1.L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica ai comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 12 metri figuranti nell'elenco dei pescherecci di cui all'articolo 26. La notifica preventiva di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 è trasmessa all'autorità competente dello Stato membro (compreso quello di bandiera) o della PCC di cui i comandanti intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco.2.Prima dell'entrata in porto e almeno quattro ore prima dell'ora di arrivo prevista, i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza inferiore a 12 metri, nonché delle navi officina e delle navi ausiliarie figuranti nell'elenco di cui all'articolo 26, o i loro rappresentanti, notificano alle autorità competenti dello Stato membro (compreso quello di bandiera) o della PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco le informazioni seguenti:(a)ora di arrivo prevista;(b)quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;(c)informazioni riguardanti la zona geografica in cui sono state effettuate le catture;(d)numero di identificazione esterno e nome del peschereccio.3.Se, in base alla normativa dell'Unione applicabile, gli Stati membri sono autorizzati ad applicare un termine di notifica inferiore alle quattro ore precedenti l'orario di arrivo previsto, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere notificati, prima dell'arrivo in porto, entro il termine di notifica conseguentemente applicabile. Se la zona di pesca è situata a meno di quattro ore dal porto, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere modificati in qualsiasi momento precedente l'arrivo.4.Le autorità dello Stato membro di approdo conservano una registrazione di tutte le notifiche preventive dell'anno in corso.5.Tutti gli sbarchi nell'Unione sono controllati dalle autorità di controllo competenti dello Stato membro di approdo e una determinata percentuale è sottoposta a ispezione sulla base di un sistema di valutazione del rischio che tenga conto dei contingenti, delle dimensioni della flotta e dello sforzo di pesca. Il piano di ispezione annuale di cui all'articolo 14 contiene informazioni dettagliate riguardanti questo sistema di controllo adottato da ogni Stato membro.6.A prescindere dalla lunghezza fuori tutto della nave da cattura dell'Unione, il comandante presenta, entro 48 ore dal completamento dello sbarco, una dichiarazione di sbarco alle autorità competenti dello Stato membro o della PCC in cui esso avviene, nonché allo Stato membro di bandiera della nave. Il comandante della nave da cattura è responsabile della dichiarazione e ne certifica la completezza e l'esattezza. La dichiarazione di sbarco indica, come minimo, i quantitativi di tonno rosso sbarcati e la zona in cui sono stati catturati. Tutte le catture sbarcate sono pesate. Lo Stato membro di approdo trasmette un rapporto di sbarco alle autorità dello Stato di bandiera o della PCC 48 ore dopo la sua conclusione.Articolo 35Trasbordo1.Il trasbordo in mare da parte di pescherecci dell'Unione che detengono a bordo tonno rosso o da parte di pescherecci di paesi terzi presenti nelle acque dell'Unione è vietato in qualunque circostanza.2.Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 52, paragrafi 2 e 3, e agli articoli 54 e 57 del regolamento (UE) 2017/2107, i pescherecci trasbordano le catture di tonno rosso solo nei porti designati di cui all'articolo 33 del presente regolamento.3.Almeno 72 ore prima dell'ora di arrivo in porto prevista, il comandante del peschereccio ricevente, o il suo rappresentante, fornisce alle autorità competenti dello Stato di approdo le informazioni elencate nel modello di dichiarazione di trasbordo di cui all'allegato V. Per qualunque trasbordo è necessaria un'autorizzazione preventiva dello Stato membro di bandiera o della PCC di bandiera del peschereccio che lo effettua. Al momento del trasbordo, inoltre, il comandante del peschereccio che lo effettua comunica allo Stato membro di bandiera o alla PCC di bandiera del peschereccio le date di cui all'allegato V.4.Lo Stato membro di approdo procede all'ispezione del peschereccio ricevente, all'arrivo, e verifica i quantitativi e la documentazione relativa all'operazione di trasbordo.5.Il comandante del peschereccio dell'Unione compila e trasmette al rispettivo Stato membro di bandiera la dichiarazione di trasbordo ICCAT entro 15 giorni dal completamento del trasbordo. Il comandante del peschereccio che effettua il trasbordo compila la dichiarazione di trasbordo ICCAT di cui all'allegato V. La dichiarazione di trasbordo comprende il numero di riferimento dell'eBCD in modo da facilitare un controllo incrociato dei dati ivi contenuti.6.Entro cinque giorni dal completamento del trasbordo, lo Stato di approdo invia la documentazione relativa al trasbordo allo Stato membro di bandiera o all'autorità della PCC del peschereccio che lo ha effettuato.7.Tutti i trasbordi sono oggetto di ispezione da parte delle autorità competenti degli Stati membri dei porti designati.SEZIONE 4OBBLIGHI DI COMUNICAZIONEArticolo 36Relazioni settimanali sui quantitativi▌Ogni Stato membro comunica alla Commissione dichiarazioni di cattura mensili. Tali dichiarazioni comprendono i dati richiesti a norma dell'articolo 32 per quanto riguarda le tonnare, le tonniere con reti a circuizione e le altre navi da cattura. Le informazioni ▌sono strutturate per tipo di attrezzo ▌. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.Articolo 37Informazioni sull'esaurimento dei contingenti1.Oltre a conformarsi a quanto previsto dall'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ogni Stato membro informa la Commissione quando ritiene che il contingente assegnato a un gruppo di attrezzi sia stato utilizzato all'80 %.2.Oltre a conformarsi a quanto previsto dall'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ogni Stato membro informa la Commissione quando ritiene esaurito il contingente assegnato a un gruppo di attrezzi o a un'operazione di pesca congiunta o a una tonniera con reti a circuizione. Tali informazioni sono accompagnate da documenti ufficiali comprovanti l'ordine di sospensione della pesca o di rientro in porto emesso dallo Stato membro per la flotta, il gruppo di attrezzi, l'operazione di pesca congiunta o i pescherecci che dispongono di un contingente individuale, con una chiara indicazione della data e dell'ora della sospensione.3.La Commissione informa il segretariato dell'ICCAT delle date in cui è stato esaurito il contingente di tonno rosso dell'Unione.SEZIONE 5PROGRAMMI DI OSSERVAZIONEArticolo 38Programma di osservazione nazionale1.Ogni Stato membro provvede affinché l'invio di osservatori nazionali muniti di un documento ufficiale di identificazione su pescherecci e tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso riguardi almeno:(a)il 20 % dei suoi pescherecci da traino pelagici in attività (di lunghezza superiore a 15 metri);(b)il 20 % dei suoi pescherecci con palangari in attività (di lunghezza superiore a 15 metri);(c)il 20 % delle sue tonniere con lenze e canne in attività (di lunghezza superiore a 15 metri);(d)il 100 % dei rimorchiatori;(e)il 100 % delle operazioni di prelievo dalle tonnare.Gli Stati membri con meno di cinque navi da cattura appartenenti alle categorie di cui al primo comma, lettere a), b) e c), autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso, garantiscono che l'attività degli osservatori nazionali inviati su tali navi copra almeno il 20 % del tempo in cui esse praticano attivamente questo tipo di pesca.2.L'osservatore nazionale svolge in particolare i seguenti compiti:(a)controllare il rispetto del presente regolamento da parte dei pescherecci e delle tonnare;(b)registrare l'attività di pesca e riferisce al riguardo, indicando in particolare:(a)il quantitativo di catture (comprese quelle accessorie) e la loro destinazione (catture detenute a bordo o rigettate in mare, vive o morte);(b)la zona di cattura, in latitudine e longitudine;(c)la misura dello sforzo (numero di cale, numero di ami, ecc.) quale definita nel manuale operativo dell'ICCAT per i diversi attrezzi;(d)la data della cattura;(c)verificare i dati registrati nel giornale di bordo;(d)avvistare e prendere nota dei pescherecci operanti in violazione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT.3.Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, l'osservatore nazionale svolge attività scientifica, compresa la raccolta dei dati necessari, sulla base degli orientamenti dell'SCRS.4Le informazioni e i dati raccolti nell'ambito del programma di osservazione di ogni Stato membro sono comunicati alla Commissione che li trasmette all'SCRS o al segretariato dell'ICCAT, a seconda dei casi.5.Ai fini dei paragrafi da 1 a 3, ogni Stato membro provvede affinché:(a)vi sia una copertura temporale e spaziale rappresentativa tale da garantire che la Commissione riceva informazioni e dati appropriati e adeguati sulle catture, sullo sforzo e su altri aspetti scientifici e gestionali, tenendo conto delle caratteristiche delle flotte e delle attività di pesca;(b)i protocolli di raccolta dei dati siano affidabili;(c)gli osservatori siano adeguatamente formati e abilitati prima dell'invio sui pescherecci;(d)si crei il minimo disagio possibile per le operazioni dei pescherecci e delle tonnare operanti nella zona della convenzione.Articolo 39Programma di osservazione regionale dell'ICCAT1.Gli Stati membri garantiscono l'effettiva attuazione del programma di osservazione regionale dell'ICCAT di cui al presente articolo e all'allegato VIII.2.Gli Stati membri assicurano la presenza di un osservatore regionale dell'ICCAT:(a)su tutte le tonniere con reti a circuizione autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso;(b)durante tutti i trasferimenti di tonno rosso dalle tonniere con reti a circuizione;(c)durante tutti i trasferimenti di tonno rosso dalle tonnare alle gabbie da trasporto;(d)durante tutti i trasferimenti da un'azienda ad un'altra;(e)durante tutte le operazioni di ingabbiamento del tonno rosso nelle aziende;(f)durante tutte le operazioni di prelievo del tonno rosso nelle aziende; e(g)durante il rilascio del tonno rosso in mare dalle gabbie di allevamento.3.Le tonniere con reti a circuizione che non hanno a bordo un osservatore regionale dell'ICCAT non sono autorizzate a pescare tonno rosso.4.Gli Stati membri provvedono affinché ad ogni azienda sia assegnato un osservatore regionale dell'ICCAT per l'intera durata delle operazioni di ingabbiamento. In caso di forza maggiore e previa conferma da parte ▌dello Stato membro di allevamento delle circostanze invocate come forza maggiore, lo stesso osservatore regionale dell'ICCAT può essere assegnato contemporaneamente a più di un'azienda per garantire continuità alle attività di allevamento, qualora sia garantito che i compiti dell'osservatore sono debitamente svolti. Tuttavia, lo Stato membro responsabile delle aziende chiede immediatamente l'invio di un altro osservatore regionale.5.L'osservatore regionale dell'ICCAT svolge in particolare i seguenti compiti:(a)osserva e monitora le operazioni di pesca e di allevamento conformemente alle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT pertinenti, anche utilizzando le riprese video effettuate dalle fotocamere stereoscopiche al momento dell'ingabbiamento per misurare la lunghezza e stimare il peso delle catture;(b)firma le dichiarazioni di trasferimento ICCAT e i BCD quando le informazioni ivi contenute sono coerenti con le sue osservazioni. Diversamente, l'osservatore regionale dell'ICCAT annota nelle dichiarazioni di trasferimento e nei BCD la sua presenza e i motivi del disaccordo, citando specificamente la norma o la procedura o le norme o le procedure che non sono state rispettate;(c)svolge attività scientifica, compresa la raccolta di campioni, sulla base degli orientamenti dell'SCRS.6.Il comandante, l'equipaggio e l'operatore dell'azienda, della tonnara e del peschereccio non ostacolano, intimidiscono, interferiscono o influenzano in alcun modo l'osservatore regionale nell'esercizio delle sue funzioni.SEZIONE 6OPERAZIONI DI TRASFERIMENTOArticolo 40Autorizzazione di trasferimento1.Prima di un'operazione di trasferimento, il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore, o i suoi rappresentanti, o l'operatore dell'azienda o della tonnara da cui ha origine il trasferimento trasmette allo Stato membro di bandiera o allo Stato membro responsabile dell'azienda o della tonnara una notifica preventiva di trasferimento indicante:(a)il nome della nave da cattura o dell'azienda o della tonnara e il numero di registrazione ICCAT;(b)l'orario previsto del trasferimento;(c)il quantitativo stimato di tonno rosso da trasferire;(d)le informazioni sulla posizione (latitudine/longitudine) in cui il trasferimento avrà luogo e i numeri di identificazione delle gabbie;(e)il nome del rimorchiatore, il numero delle gabbie rimorchiate e, se del caso, il numero di registrazione ICCAT; e(f)il porto, l'azienda o la gabbia di destinazione del tonno rosso.2.Ai fini del paragrafo 1, lo Stato membro assegna un numero unico a ciascuna gabbia da trasporto. Se si devono utilizzare più gabbie da trasporto per il trasferimento delle catture corrispondenti ad un'unica operazione di pesca, è necessaria una sola dichiarazione di trasferimento, in cui però va registrato il numero di ciascuna gabbia da trasporto utilizzata, con l'indicazione precisa del quantitativo di tonno rosso trasportato da ognuna di esse.3.Il numero della gabbia è emesso utilizzando un sistema di numerazione unica comprendente almeno il codice alfa-3 corrispondente allo Stato membro di allevamento, seguito da tre cifre. Il numero unico della gabbia è permanente e non trasferibile da una gabbia all'altra.4.Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 assegna e comunica al comandante del peschereccio o, a seconda dei casi, all'operatore della tonnara o dell'azienda un numero di autorizzazione per ciascuna operazione di trasferimento. Il numero di autorizzazione comprende il codice a tre lettere dello Stato membro, quattro cifre corrispondenti all'anno e tre lettere che indicano se l'autorizzazione è positiva (AUT) o negativa (NEG), seguite da un numero progressivo.5.Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 concede o nega l'autorizzazione al trasferimento entro 48 ore dalla presentazione della notifica preventiva di trasferimento. L'operazione di trasferimento non può avere inizio senza l'autorizzazione preventiva.6.L'autorizzazione al trasferimento non pregiudica la conferma dell'operazione di ingabbiamento.Articolo 41Diniego di un'autorizzazione al trasferimento e ordine di rilascio del tonno rosso1.Lo Stato membro responsabile della nave da cattura, del rimorchiatore, dell'azienda o della tonnara nega l'autorizzazione al trasferimento qualora, ricevuta la notifica preventiva di trasferimento, ritenga che:(a)la nave da cattura o la tonnara in relazione alla quale è stata dichiarata la cattura del pesce non disponesse di un contingente sufficiente;(b)il quantitativo pescato non sia stato debitamente dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara o non ne sia stato autorizzato l'ingabbiamento;(c)la nave da cattura che ha dichiarato le catture non disponesse di un'autorizzazione valida per la pesca del tonno rosso rilasciata ai sensi dell'articolo 27; oppure(d)il rimorchiatore dichiarato come destinatario del trasferimento del pesce non sia iscritto nel registro ICCAT degli altri pescherecci di cui all'articolo 26 o non sia dotato di un sistema VMS o di un dispositivo equivalente di monitoraggio pienamente funzionante.2.Se il trasferimento non è autorizzato, lo Stato membro di cui al paragrafo 1 impartisce immediatamente al comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o all'operatore della tonnara o dell'azienda, a seconda dei casi, un ordine di rilascio in cui lo informa che il trasferimento non è autorizzato e ordina il rilascio del pescato in mare conformemente all'allegato XII.3.In caso di guasto tecnico del sistema VMS durante il trasporto verso l'azienda, il rimorchiatore è sostituito da un altro rimorchiatore dotato di un VMS pienamente funzionante, oppure su di esso è installato o utilizzato un nuovo VMS funzionante appena possibile e comunque non oltre le 72 ore. Tale termine di 72 ore può essere eccezionalmente prolungato in caso di forza maggiore o di problemi operativi legittimi. Il guasto tecnico è comunicato immediatamente alla Commissione, che ne informa il segretariato dell'ICCAT. Dal momento della rilevazione del guasto tecnico fino alla risoluzione del problema, il comandante, o il suo rappresentante, comunica ogni quattro ore alle autorità di controllo dello Stato membro di bandiera le coordinate geografiche aggiornate del peschereccio con mezzi di telecomunicazione adeguati.Articolo 42Dichiarazione di trasferimento1.Al termine dell'operazione di trasferimento, il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o l'operatore dell'azienda o della tonnara compila e trasmette allo Stato membro responsabile la dichiarazione di trasferimento ICCAT secondo il modello di cui all'allegato VI.2.I moduli per la dichiarazione di trasferimento sono numerati dalle autorità dello Stato membro responsabile del peschereccio, dell'azienda o della tonnara da cui ha origine il trasferimento. Il numero del modulo di dichiarazione comprende il codice a tre lettere dello Stato membro, seguito dalle quattro cifre corrispondenti all'anno, da un numero progressivo di tre cifre e dalle tre lettere ITD (SM-20**/xxx/ITD).3.L'originale della dichiarazione di trasferimento accompagna il trasferimento del pesce. Una copia della dichiarazione è conservata dalla nave da cattura o dalla tonnara e dai rimorchiatori.4.I comandanti dei pescherecci che effettuano operazioni di trasferimento dichiarano le loro attività conformemente all'allegato II.5.Le informazioni relative ai pesci morti sono registrate secondo le procedure di cui all'allegato XIII.Articolo 43Videosorveglianza1.Il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o l'operatore dell'azienda o della tonnara provvede affinché il trasferimento sia monitorato mediante una videocamera posta nell'acqua, così da verificare il numero degli esemplari trasferiti. La videoregistrazione è effettuata conformemente alle norme e procedure minime di cui all'allegato X.2.Qualora l'SCRS chieda alla Commissione di fornire copie delle videoregistrazioni, lo Stato membro fornisce tali copie ▌alla Commissione, che le trasmette all'SCRS ▌.Articolo 44Verifica da parte degli osservatori regionali dell'ICCAT e svolgimento di indagini1.Gli osservatori regionali dell'ICCAT presenti a bordo della nave da cattura e della tonnara di cui all'articolo 39 e all'allegato VIII:(a)registrano le attività di trasferimento e riferiscono al riguardo;(b)osservano e stimano le catture trasferite; e(c)verificano i dati inseriti nell'autorizzazione preventiva di trasferimento di cui all'articolo 40 e nella dichiarazione di trasferimento ICCAT di cui all'articolo 42.2.Qualora vi sia una differenza superiore al 10 % tra le stime effettuate dall'osservatore regionale, dalle autorità di controllo competenti o dal comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o dall'operatore della tonnara o dell'azienda, lo Stato membro responsabile avvia un'indagine. L'indagine si conclude prima dell'ingabbiamento presso l'azienda e, in ogni caso, entro 96 ore dal suo avvio, salvo casi di forza maggiore. In attesa dei risultati dell'indagine, l'ingabbiamento non è autorizzato e la sezione corrispondente del BCD non è convalidata.3.Tuttavia, nei casi in cui la videoregistrazione sia di qualità insufficiente o non sia abbastanza chiara per poter stimare i quantitativi trasferiti, il comandante del peschereccio o l'operatore dell'azienda o della tonnara può chiedere alle autorità dello Stato membro responsabile l'autorizzazione ad effettuare una nuova operazione di trasferimento e a fornire la videoregistrazione corrispondente all'osservatore regionale. Nel caso in cui tale trasferimento di controllo volontario non abbia un esito soddisfacente, lo Stato membro responsabile avvia un'indagine. Se, dopo questa indagine, si ha la conferma che la qualità della videoregistrazione non consente di stimare i quantitativi oggetto del trasferimento, le autorità di controllo dello Stato membro responsabile ordinano un altro trasferimento di controllo e forniscono la videoregistrazione corrispondente all'osservatore regionale dell'ICCAT. I nuovi trasferimenti sono effettuati sotto forma di trasferimenti di controllo finché la qualità della videoregistrazione non consenta di stimare i quantitativi trasferiti.4.Fatte salve le verifiche effettuate dagli ispettori, l'osservatore regionale dell'ICCAT firma la dichiarazione di trasferimento unicamente se le sue osservazioni sono conformi alle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT e se le informazioni riportate nella dichiarazione corrispondono a tali sue osservazioni e comprendono anche una videoregistrazione conforme, quale prevista ai paragrafi 1, 2 e 3. L'osservatore dell'ICCAT verifica inoltre che la dichiarazione di trasferimento ICCAT sia trasmessa, a seconda dei casi, al comandante del rimorchiatore, all'operatore dell'azienda o al rappresentante della tonnara. Se non concorda con la dichiarazione di trasferimento, l'osservatore dell'ICCAT annota la sua presenza e i motivi del disaccordo nella dichiarazione stessa e nei BCD, citando specificamente la norma o procedura o le norme o procedure che non sono state rispettate.5.Al termine dell'operazione di trasferimento, il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o l'operatore dell'azienda o della tonnara compila e trasmette allo Stato membro responsabile la dichiarazione di trasferimento ICCAT secondo il modello di cui all'allegato VI. Lo Stato membro trasmette la dichiarazione di trasferimento alla Commissione ▌.Articolo 45Atti di esecuzioneLa Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano le procedure operative per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68.SEZIONE 7OPERAZIONI DI INGABBIAMENTOArticolo 46Autorizzazione di ingabbiamento ed eventuale diniego di autorizzazione1.È vietato l'ancoraggio delle gabbie da trasporto entro una distanza di 0,5 miglia nautiche dagli impianti di allevamento prima dell'inizio dell'operazione di ingabbiamento per ogni gabbia. A tal fine, è necessario che i piani di gestione dell'allevamento di cui all'articolo 15 indichino le coordinate geografiche corrispondenti al poligono in cui è situata l'azienda.2.Prima di qualsiasi operazione di ingabbiamento, lo Stato membro responsabile dell'azienda chiede allo Stato membro o alla PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara che ha catturato il tonno rosso da ingabbiare di approvare l'operazione.3.L'autorità competente dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara rifiuta di approvare l'ingabbiamento qualora ritenga che:(a)la nave da cattura o la tonnara che ha catturato il pesce non disponesse di un contingente sufficiente per il tonno rosso;(b)il quantitativo pescato non sia stato debitamente dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara; o(c)la nave da cattura o la tonnara che ha dichiarato le catture non disponga di un'autorizzazione valida per la pesca del tonno rosso rilasciata ai sensi dell'articolo 27.4.Se rifiuta di approvare l'ingabbiamento, lo Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara:(a)informa l'autorità competente dello Stato membro o della PCC responsabile dell'azienda; e(b)chiede all'autorità competente di procedere al sequestro delle catture e al rilascio del pescato in mare.5.L'ingabbiamento non può iniziare senza che lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara o lo Stato membro responsabile dell'azienda abbia rilasciato l'approvazione entro un giorno lavorativo dalla richiesta, se concordato con le autorità dello Stato membro o della PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara. Se, entro un giorno lavorativo, lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara non forniscono alcuna risposta, le autorità competenti dello Stato membro responsabile dell'azienda possono autorizzare l'operazione di ingabbiamento.6.L'ingabbiamento è effettuato prima del 22 agosto di ogni anno, a meno che le autorità competenti dello Stato membro o della PCC responsabile dell'azienda non forniscano motivazioni valide, anche di forza maggiore, indicate nel rapporto sull'operazione di ingabbiamento all'atto della sua presentazione. In ogni caso, dopo il 7 settembre di ogni anno non è effettuata alcuna operazione di ingabbiamento.Articolo 47Documentazione riguardante le catture di tonno rossoLo Stato membro responsabile dell'azienda vieta l'ingabbiamento di tonno rosso non accompagnato dai documenti richiesti dall'ICCAT nel quadro del programma di documentazione delle catture previsto dal regolamento (UE) n. 640/2010. Tali documenti devono essere precisi e completi e devono essere convalidati dallo Stato membro o dalla PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara.Articolo 48IspezioniLo Stato membro responsabile dell'azienda adotta le misure necessarie per garantire che ogni operazione di ingabbiamento nell'azienda stessa sia oggetto di ispezione.Articolo 49VideosorveglianzaLo Stato membro responsabile dell'azienda provvede affinché le operazioni di ingabbiamento siano monitorate dalle sue autorità di controllo mediante una videocamera posta nell'acqua. Per ogni operazione di ingabbiamento è realizzata una videoregistrazione conformemente alle procedure di cui all'allegato X.Articolo 50Avvio e svolgimento di indaginiQualora vi sia una differenza superiore al 10 % tra le stime effettuate dall'osservatore regionale dell'ICCAT, dalle autorità di controllo dello Stato membro interessato e/o dall'operatore dell'azienda, lo Stato membro responsabile dell'azienda avvia un'indagine in collaborazione con lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura e/o della tonnara. Lo Stato membro che svolge le indagini può utilizzare altre informazioni a sua disposizione, tra cui i risultati dei programmi di ingabbiamento di cui all'articolo 51.Articolo 51Misure e programmi per la stima del numero e del peso degli esemplari di tonno rosso destinati all'ingabbiamento1.Per stimare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso, lo Stato membro provvede affinché il 100 % di tutte le operazioni di ingabbiamento rientri in un programma basato sull'uso di sistemi di fotocamere stereoscopiche o di metodi alternativi che garantiscano lo stesso grado di precisione e accuratezza.2.Tale programma è condotto conformemente alle procedure di cui all'allegato XI. È possibile usare metodi alternativi solo se approvati dall'ICCAT nel corso della riunione annuale.3.Lo Stato membro responsabile dell'azienda comunica i risultati del programma allo Stato membro o alla PCC responsabile della nave da cattura e all'entità che gestisce il programma di osservazione regionale per conto dell'ICCAT.4.Qualora i risultati del programma indichino quantitativi di tonno rosso ingabbiati diversi dai quantitativi catturati e/o trasferiti che sono stati dichiarati, lo Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara avvia un'indagine in collaborazione con lo Stato membro o la PCC responsabile dell'azienda. Qualora la nave da cattura o la tonnara batta bandiera di un'altra PCC, lo Stato membro responsabile dell'azienda avvia l'indagine in collaborazione con tale PCC di bandiera.5.Lo Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara emette un ordine di rilascio, secondo le procedure di cui all'allegato XII, per i quantitativi ingabbiati eccedenti rispetto a quelli catturati e trasferiti che sono stati dichiarati, nel caso in cui:(a)l'indagine di cui al paragrafo 4 non risulti conclusa entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione dei risultati del programma per un'unica operazione di ingabbiamento o, se si tratta di un'operazione di pesca congiunta, per tutte le operazioni di ingabbiamento; o(b)il risultato dell'indagine indichi che il numero e/o il peso medio degli esemplari di tonno rosso sono superiori a quelli degli esemplari catturati e trasferiti che sono stati dichiarati.Il rilascio del quantitativo eccedente è effettuato alla presenza delle autorità di controllo.6.I risultati del programma sono utilizzati per decidere se il rilascio è necessario, nel qual caso le dichiarazioni di ingabbiamento e le sezioni del BCD corrispondenti devono essere compilate di conseguenza. Quando è emesso un ordine di rilascio, l'operatore dell'azienda richiede la presenza di un'autorità nazionale di controllo e di un osservatore regionale dell'ICCAT per monitorare il rilascio.7.Lo Stato membro presenta alla Commissione i risultati del programma entro il 1o settembre di ogni anno. In caso di forza maggiore durante l'ingabbiamento, lo Stato membro presenta tali risultati prima del 12 settembre. La Commissione trasmette queste informazioni all'SCRS entro il 15 settembre di ogni anno a fini di valutazione.8.Il trasferimento di tonno rosso vivo da una gabbia da allevamento ad un'altra gabbia da allevamento non è effettuato senza l'autorizzazione e senza la presenza delle autorità di controllo dello Stato membro o della PCC responsabile dell'azienda. Ogni trasferimento è registrato per controllare il numero degli esemplari. Le autorità di controllo nazionali monitorano tali trasferimenti e garantiscono che ogni trasferimento all'interno della stessa azienda sia registrato nel sistema eBCD.9.Una differenza pari o superiore al 10 % tra i quantitativi di tonno rosso catturati e dichiarati dal peschereccio o dalla tonnara e i quantitativi calcolati utilizzando le fotocamere di controllo al momento dell'ingabbiamento costituisce una potenziale violazione da parte del peschereccio o della tonnara in questione. Lo Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare un seguito adeguato.Articolo 52Dichiarazione di ingabbiamento e rapporto sull'operazione di ingabbiamento1.Entro 72 ore dal termine di ciascuna operazione di ingabbiamento, un operatore dell'azienda presenta alla propria autorità competente una dichiarazione di ingabbiamento quale prevista all'allegato XIV. ▌2.Oltre alla dichiarazione di ingabbiamento di cui al paragrafo 1, lo Stato membro responsabile dell'azienda, entro una settimana dal completamento dell'operazione di ingabbiamento, trasmette allo Stato membro o alla PCC le cui navi o tonnare hanno catturato il tonno rosso, nonché alla Commissione, un rapporto sull'operazione di ingabbiamento comprendente gli elementi indicati nella sezione B dell'allegato XI. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.3.Ai fini del paragrafo 2, un'operazione di ingabbiamento non si considera conclusa finché non sono terminate l'eventuale indagine avviata e l'eventuale operazione di rilascio ordinata.Articolo 53Trasferimenti all'interno dell'azienda e controlli a campione1.Lo Stato membro responsabile dell'azienda predispone un sistema di tracciabilità comprendente la videoregistrazione dei trasferimenti interni.2.Le autorità di controllo dello Stato membro responsabile dell'azienda effettuano controlli a campione, sulla base di un'analisi di rischio, sul tonno rosso tenuto nelle gabbie da allevamento, dal momento del completamento delle operazioni di ingabbiamento in un dato anno fino alla prima operazione di ingabbiamento dell'anno successivo.3.Ai fini del paragrafo 2, lo Stato membro responsabile dell'azienda stabilisce una percentuale minima di esemplari da controllare. Tale percentuale è indicata nel piano di ispezione annuale di cui all'articolo 14. Lo Stato membro comunica alla Commissione i risultati dei controlli a campione effettuati ogni anno. La Commissione trasmette tali risultati al segretariato dell'ICCAT nel mese di aprile dell'anno successivo al periodo contingentale corrispondente.Articolo 54Accesso alle videoregistrazioni e norme pertinenti1.Lo Stato membro responsabile dell'azienda provvede affinché le videoregistrazioni di cui agli articoli 49 e 51 siano messe a disposizione degli ispettori nazionali, regionali e dell'ICCAT e degli osservatori nazionali e dell'ICCAT che ne facciano richiesta.2.Lo Stato membro responsabile dell'azienda adotta le misure necessarie per evitare eventuali sostituzioni, modifiche o manipolazioni delle videoregistrazioni originali.Articolo 55Rapporto annuale sulle operazioni di ingabbiamentoEntro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri soggetti all'obbligo di presentare dichiarazioni di ingabbiamento e rapporti sulle operazioni di ingabbiamento ai sensi dell'articolo 52 trasmettono alla Commissione un rapporto sulle operazioni di ingabbiamento relative all'anno precedente. La Commissione invia queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 agosto di ogni anno. Il rapporto contiene le informazioni seguenti:(a)il quantitativo totale, per azienda, del tonno rosso ingabbiato, compresa la riduzione in numero e in peso, per azienda, riscontrato durante il trasporto verso le gabbie effettuato dai pescherecci e dalle tonnare;(b)l'elenco dei pescherecci che catturano, forniscono o trasportano tonno rosso a fini di allevamento (nome del peschereccio, bandiera, numero di licenza, tipo di attrezzo) e delle tonnare;(c)i risultati del programma di campionamento per la stima del numero, in base alla taglia, degli esemplari di tonno rosso catturati, nonché la data, l'ora e la zona della cattura e il metodo di pesca utilizzato, al fine di migliorare le statistiche per la valutazione dello stock.Il programma prevede che il campionamento per taglia (lunghezza o peso) nelle gabbie sia effettuato su un campione (100 esemplari) per ogni 100 tonnellate di pesce vivo, oppure su un campione del 10 % del numero totale dei pesci ingabbiati. I campioni per taglia sono raccolti durante il prelievo nell'azienda e tra i pesci morti durante il trasporto, secondo gli orientamenti dell'ICCAT per la presentazione dei dati e delle informazioni. Per il pesce allevato per più di un anno sono previsti metodi di campionamento supplementari. Il campionamento è effettuato nel corso di ogni prelievo e riguarda tutte le gabbie;(d)i quantitativi di tonno rosso messi in gabbia, nonché una stima della crescita e della mortalità in cattività e dei quantitativi venduti, in tonnellate. Tali informazioni sono fornite per azienda;(e)i quantitativi di tonno rosso ingabbiati nel corso dell'anno precedente; e(f)i quantitativi, ripartiti per provenienza, commercializzati nel corso dell'anno precedente.Articolo 56Atti di esecuzioneLa Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano le procedure operative per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68.SEZIONE 8MONITORAGGIO E SORVEGLIANZAArticolo 57Sistema di controllo dei pescherecci1.In deroga all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri di bandiera attuano un sistema di controllo dei pescherecci (Vessel Monitoring System — VMS) per i loro pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri conformemente all'allegato XV.2.I pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri figuranti nell'elenco dei pescherecci di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), o nell'elenco dei pescherecci di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), iniziano a trasmettere all'ICCAT i dati VMS almeno cinque giorni prima del periodo in cui sono autorizzati a pescare e continuano a trasmetterli per almeno cinque giorni dopo la fine di tale periodo, a meno che non pervenga preventivamente alla Commissione una richiesta di radiazione del peschereccio dal registro ICCAT dei pescherecci.3.A fini di controllo, il comandante, o il suo rappresentante, provvede affinché la trasmissione dei dati VMS da una nave da cattura autorizzata a praticare la pesca attiva del tonno rosso non sia interrotta durante la permanenza in porto della nave, a meno che non esista un sistema di dichiarazione delle entrate e delle uscite dal porto (sistema hail).4.Lo Stato membro provvede affinché il proprio centro di controllo della pesca trasmetta alla Commissione e a un organismo da essa designato, in tempo reale e nel formato https data feed, i messaggi VMS ricevuti dai pescherecci battenti la sua bandiera. La Commissione trasmette tali messaggi per via elettronica al segretariato dell'ICCAT.5.Lo Stato membro provvede affinché:(a)i messaggi VMS provenienti dai pescherecci battenti la sua bandiera siano inoltrati alla Commissione almeno ogni due ore;(b)in caso di guasto tecnico del sistema VMS, gli altri messaggi provenienti dai pescherecci battenti la sua bandiera ricevuti ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 siano inoltrati alla Commissione entro 24 ore dal loro ricevimento da parte del rispettivo centro di controllo della pesca;(c)i messaggi inoltrati alla Commissione siano numerati in modo progressivo (con un identificatore unico) al fine di evitare duplicazioni;(d)i messaggi inoltrati alla Commissione siano conformi all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.6.Ogni Stato membro assicura che tutti i messaggi messi a disposizione delle proprie navi di ispezione siano trattati in modo riservato e siano limitati alle operazioni di ispezione in mare.SEZIONE 9Ispezione e contrastoArticolo 58Programma di ispezione internazionale congiunta dell'ICCAT1.Le attività di ispezione internazionale congiunta si svolgono conformemente al programma internazionale di ispezione congiunta dell'ICCAT (di seguito, programma dell'ICCAT) per il controllo internazionale al di fuori delle acque soggette a giurisdizione nazionale, secondo quanto stabilito nell'allegato IX del presente regolamento.2.Gli Stati membri i cui pescherecci sono autorizzati a catturare tonno rosso designano ispettori e svolgono ispezioni in mare nell'ambito del programma dell'ICCAT.3.Se più di 15 pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro sono contemporaneamente impegnati in attività di pesca del tonno rosso nella zona della convenzione, lo Stato membro in questione, sulla base di un'analisi di rischio, invia una nave di ispezione nella zona della convenzione per l'intera durata della permanenza di detti pescherecci nella zona, a fini di ispezione e controllo in mare. Tale obbligo si considera assolto se gli Stati membri collaborano nell'inviare una nave di ispezione o se una nave di ispezione dell'Unione è inviata nella zona della convenzione.4.La Commissione o un organismo da essa designato può assegnare ispettori dell'Unione al programma dell'ICCAT.5.Ai fini del paragrafo 3, la Commissione o un organismo da essa designato coordina le attività di sorveglianza e ispezione per conto dell'Unione. La Commissione, in coordinamento con gli Stati membri interessati, può predisporre programmi di ispezione congiunta che consentano all'Unione di assolvere ai propri obblighi nell'ambito del programma dell'ICCAT. Gli Stati membri i cui pescherecci praticano la pesca del tonno rosso adottano le misure necessarie per agevolare l'attuazione dei suddetti programmi, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone geografiche in cui tali risorse devono essere impiegate.6.Entro il 1o aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi degli ispettori e delle navi di ispezione che intendono assegnare al programma dell'ICCAT nel corso dell'anno. Sulla base di tali informazioni, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, redige ogni anno un piano di partecipazione dell'Unione al programma dell'ICCAT e lo trasmette al segretariato dell'ICCAT e agli Stati membri.Articolo 59Ispezioni in caso di infrazioneLo Stato membro di bandiera provvede affinché l'ispezione fisica di un peschereccio battente la sua bandiera sia effettuata sotto la sua autorità nei suoi porti, oppure, nel caso in cui il peschereccio non si trovi in uno dei suoi porti, ad opera di un ispettore da essa designato, qualora il peschereccio:(a)non abbia rispettato gli obblighi di registrazione e di dichiarazione di cui agli articoli 31 e 32; o(b)abbia commesso una violazione delle disposizioni del presente regolamento o un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009.Articolo 60Verifiche incrociate1.Ogni Stato membro verifica le informazioni e la trasmissione tempestiva dei rapporti di ispezione e dei rapporti degli osservatori, dei dati VMS e, se del caso, dei documenti elettronici di cattura (eBCD), dei giornali di bordo dei propri pescherecci, dei documenti di trasferimento/trasbordo e dei documenti di cattura, conformemente all'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009.2.Per tutte le operazioni di sbarco, trasbordo o ingabbiamento, ogni Stato membro effettua controlli incrociati tra i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di bordo o nella dichiarazione di trasbordo e i quantitativi di ogni specie registrati nella dichiarazione di sbarco o nella dichiarazione di ingabbiamento, nonché in qualsiasi altro documento pertinente, ad esempio fatture e/o note di vendita.SEZIONE 10ContrastoArticolo 61ContrastoFatti salvi gli articoli da 89 a 91 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e senza pregiudicare, in particolare, il dovere degli Stati membri di adottare misure di contrasto adeguate nei confronti di un peschereccio, lo Stato membro responsabile dell'azienda o delle aziende di allevamento del tonno rosso adotta misure di contrasto adeguate nei confronti di una data azienda qualora si sia riscontrato che, conformemente alla legislazione nazionale, tale azienda non rispetta le disposizioni degli articoli da 46 a 56 del presente regolamento. A seconda della gravità dell'infrazione e conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto nazionale, tali misure possono comprendere, in particolare, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione e/o sanzioni pecuniarie. Gli Stati membri comunicano qualsiasi sospensione o revoca di un'autorizzazione alla Commissione, che la notifica al segretariato dell'ICCAT affinché modifichi di conseguenza il registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso.CAPO 6CommercializzazioneArticolo 62Misure di commercializzazione1.Fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (CE) n. 1005/2008 e il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1)., sono vietati nell'Unione il commercio, lo sbarco, l'importazione, l'esportazione, l'ingabbiamento a fini di ingrasso o di allevamento, la riesportazione e il trasbordo di tonno rosso non accompagnati dalla documentazione accurata, completa e convalidata prevista dal presente regolamento ▌ e dalla legislazione dell'Unione che attua le norme dell'ICCAT sul programma di documentazione delle catture di tonno rosso.2.Sono vietati nell'Unione il commercio, l'importazione, lo sbarco, l'ingabbiamento a fini di ingrasso o di allevamento, la trasformazione, l'esportazione, la riesportazione e il trasbordo di tonno rosso se:(a)il tonno rosso è stato catturato da pescherecci o tonnare il cui Stato di bandiera non dispone di un contingente o di un limite di cattura ▌ per il tonno rosso, in base alle condizioni previste dalle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT; o(b)il tonno rosso è stato catturato da un peschereccio o da una tonnara che, al momento della cattura, aveva esaurito il proprio contingente individuale o il cui Stato aveva esaurito le possibilità di pesca ad esso assegnate.3.Fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1005/2008 e (UE) n. 1379/2013, sono vietati nell'Unione il commercio, l'importazione, lo sbarco, la trasformazione e l'esportazione di tonno rosso da aziende di ingrasso o di allevamento che non siano conformi ai regolamenti di cui al paragrafo 1.CAPO VIIDisposizioni finaliArticolo 63ValutazioneGli Stati membri presentano senza indugio alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, una relazione dettagliata sull'attuazione del presente regolamento. Sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri, la Commissione presenta al segretariato dell'ICCAT, entro la data decisa dall'ICCAT stessa, una relazione dettagliata sull'attuazione della raccomandazione ICCAT 19-04.Articolo 64FinanziamentoAi fini del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1)., il presente regolamento è considerato quale piano pluriennale ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013.Articolo 65RiservatezzaI dati raccolti e scambiati nel quadro del presente regolamento sono trattati conformemente alle norme applicabili in materia di riservatezza di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.Articolo 66Procedura di modifica1.Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 67, atti delegati che modifichino il presente regolamento al fine di adeguarlo alle misure adottate dall'ICCAT che vincolano l'Unione e i suoi Stati membri in relazione a quanto segue:▌(a)le deroghe al divieto di riportare i contingenti non utilizzati di cui all'articolo 8;(b)i tempi previsti per la comunicazione delle informazioni di cui ai seguenti articoli: articolo 24, paragrafo 4, articolo 26, paragrafo 1, articolo 29, paragrafo 1, articolo 32, paragrafi 2 e 3, articolo 35, paragrafi 5 e 6, articolo 36, articolo 41, paragrafo 3, articolo 44, paragrafo 2, articolo 51, paragrafo 7, articolo 52, paragrafo 2, articolo 55, articolo 57, paragrafo 5, lettera b), e articolo 58, paragrafo 6;(c)i periodi previsti per le campagne di pesca di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 4;(d)la taglia minima di riferimento per la conservazione stabilita all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 20, paragrafo 1;(e)le percentuali e i parametri di riferimento fissati all'articolo 13, all'articolo 15, paragrafi 3 e 4, all'articolo 20, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 38, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 50 e all'articolo 51, paragrafo 9;(f)le informazioni da presentare alla Commissione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 2, all'articolo 40, paragrafo 1, e all'articolo 55;(g)i compiti degli osservatori nazionali e degli osservatori regionali dell'ICCAT di cui, rispettivamente, all'articolo 38, paragrafo 2, e all'articolo 39, paragrafo 5;(h)i motivi di diniego dell'autorizzazione al trasferimento di cui all'articolo 41, paragrafo 1;(i)i motivi di sequestro delle catture e di ordine di rilascio del pescato di cui all'articolo 46, paragrafo 4;(j)il numero dei pescherecci di cui all'articolo 58, paragrafo 3;(k)gli allegati da I a XV.2.Qualsiasi modifica adottata ai sensi del paragrafo 1 si limita rigorosamente al recepimento ▌ delle modifiche e/o integrazioni apportate alle corrispondenti raccomandazioni dell'ICCAT vincolanti per l'Unione.Articolo 67Esercizio della delega1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 66 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.3.La delega di potere di cui all'articolo 66 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale Legiferare meglio del 13 aprile 2016.5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 66 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.Articolo 68Procedura di comitato1.La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito ai sensi dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.Articolo 69Modifiche del regolamento (CE) n. 1936/2001Il regolamento (CE) n. 1936/2001 è così modificato:(a)l'articolo 3, lettere da g) a j), gli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater e l'allegato I bis sono soppressi;(b)negli allegati I e II, il termine tonno rosso: Thunnus thynnus è soppresso.Articolo 70Modifiche del regolamento (UE) 2017/2107Nel regolamento (UE) 2017/2107, l'articolo 43 è soppresso.Articolo 71Modifiche del regolamento (UE) 2019/833Nel regolamento (UE) 2019/833, l'articolo 53 è soppresso.Articolo 72Abrogazione1.Il regolamento (CE) n. 2016/1627 è abrogato.2.I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVI.Articolo 73Entrata in vigoreIl presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.Fatto a …, il …Per il Parlamento europeoIl presidentePer il ConsiglioIl presidente

ALLEGATO VI

Dichiarazione di trasferimento ICCAT

Image 3C5062021IT14110120210427IT0027.000114121411P9_TC1-CNS(2018)0225Posizione del Parlamento europeo definita il 27 aprile 2021 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2021/… del Consiglio che istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2021/764 del Consiglio.)C5062021IT14210120210427IT0028.000114221421P9_TC1-COD(2019)0151Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 aprile 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione)(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/819.)C5062021IT14310120210427IT0029.000114321431P9_TC1-COD(2019)0152Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 aprile 2021 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa, e che abroga la decisione n. 1312/2013/UE(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2021/820.)C5062021IT14410120210427IT0030.000114421441P9_TC1-COD(2020)0097Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 aprile 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE, su un meccanismo unionale di protezione civile(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/836.)C5062021IT16010120210428IT0039.0001160218930P9_TC1-COD(2019)0272Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 aprile 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,vista la proposta della Commissione europea,previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,visto il parere del Comitato economico e sociale europeoGU C …,deliberando secondo la procedura legislativa ordinariaPosizione del Parlamento europeo del 28 aprile 2021.,considerando quanto segue:(1)L'obiettivo della politica comune della pesca, quale definito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22)., è assicurare uno sfruttamento delle risorse biologiche marine in condizioni sostenibili sotto il profilo economico, ambientale e sociale.(2)Con la decisione 98/392/CE del ConsiglioDecisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1). l'Unione ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, che contengono i principi e le norme in materia di conservazione e gestione delle risorse marine vive. Nell'ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, l'Unione partecipa agli sforzi intesi a salvaguardare gli stock ittici nelle acque internazionali.(3)L'Unione è parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'AtlanticoConvenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 34). (di seguito, convenzione).(4)Nel 2018, nel corso della sua 21a riunione straordinaria, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (di seguito, ICCAT), istituita dalla convenzione, ha adottato la raccomandazione 18-02 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (di seguito, piano di gestione).Il piano di gestione dà seguito al parere del Comitato permanente della ricerca e delle statistiche (di seguito, SCRS) che ne suggeriva l'istituzione da parte dell'ICCAT nel 2018, in quanto lo stato in cui versava lo stock in quel momento sembrava non dovesse più richiedere le misure di emergenza introdotte nell'ambito del piano di ricostituzione del tonno rosso (istituito dalla raccomandazione 17-07, che modifica la raccomandazione 14-04), senza tuttavia attenuare le esistenti misure di monitoraggio e controllo.(5)La raccomandazione 18-02 abroga la raccomandazione 17-07 che modifica la raccomandazione 14-04 volta ad istituire un piano di ricostituzione del tonno rosso, recepita nel diritto dell'Unione tramite il regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1)..(6)Nella sua 26a riunione ordinaria del 2019, l'ICCAT ha adottato la raccomandazione 19-04 che modifica il piano di gestione pluriennale stabilito dalla raccomandazione 18-02. La raccomandazione ICCAT 19-04 abroga e sostituisce la raccomandazione 18-02. Il presente regolamento dovrebbe recepire la raccomandazione 19-04 nel diritto dell'Unione.(7)È opportuno che, ove pertinente, il presente regolamento recepisca anche, in tutto o in parte, le raccomandazioni dell'ICCAT 06-07Raccomandazione ICCAT sull'allevamento del tonno rosso., 18-10Raccomandazione ICCAT sulle norme minime per il sistema di controllo dei pescherecci nella zona della convenzione ICCAT., 96-14Raccomandazione ICCAT sul rispetto delle norme nella pesca del tonno rosso e del pesce spada dell'Atlantico settentrionale., 13-13Raccomandazione ICCAT sull'istituzione di un registro ICCAT dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri autorizzati a operare nella zona della convenzione. e 16-15Raccomandazione dell'ICCAT sulle operazioni di trasbordo..(8)Le posizioni dell'Unione nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca devono basarsi sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire che le risorse alieutiche siano gestite conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca, in particolare l'obiettivo di ricostituire gradualmente e mantenere le popolazioni degli stock ittici al di sopra di livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield — MSY) e l'obiettivo di creare le condizioni necessarie per rendere economicamente redditizi e competitivi il settore delle catture e della trasformazione e le attività a terra connesse alle attività di pesca. Secondo la relazione 2018 dell'SCRSRelazione del comitato permanente della ricerca e delle statistiche (SCRS), Madrid, 1-5 ottobre 2018., le catture di tonno rosso a un tasso di mortalità per pesca pari a F0,1 sono in linea con una mortalità per pesca compatibile con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile (Fmsy). La biomassa dello stock è considerata a un livello tale da garantire il rendimento massimo sostenibile. B0,1 oscilla infatti tra valori superiori per livelli di reclutamento medio-bassi e valori inferiori per un livello di reclutamento elevato.(9)Il piano di gestione tiene conto delle specificità dei diversi tipi di attrezzi e tecniche di pesca. È opportuno che, nell'attuare tale piano, l'Unione e gli Stati membri promuovano attività di pesca costiera e l'utilizzo di attrezzi e tecniche di pesca selettivi, caratterizzati da un ridotto impatto ambientale, in particolare attrezzi e tecniche utilizzati nella pesca artigianale e tradizionale, contribuendo in tal modo ad un equo tenore di vita per le economie locali.(10)È opportuno considerare le peculiarità e i bisogni della pesca su piccola scala e artigianale. Oltre alle pertinenti disposizioni della raccomandazione ICCAT 19-04 che eliminano gli ostacoli alla partecipazione alla pesca del tonno rosso da parte della flotta dedita alla piccola pesca costiera, gli Stati membri dovrebbero compiere ulteriori sforzi per garantire una distribuzione equa e trasparente delle possibilità di pesca tra le flotte su piccola scala, le flotte artigianali e le flotte più grandi, in linea con gli obblighi previsti dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013.(11)Al fine di garantire il rispetto della politica comune della pesca, l'Unione ha adottato atti legislativi per istituire un sistema di controllo, ispezione ed esecuzione che includesse la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). In particolare, il regolamento (CE) n. 1224/2009 del ConsiglioRegolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1). istituisce un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione che prevede un approccio globale e integrato al fine di garantire il rispetto di tutte le norme della politica comune della pesca. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della CommissioneRegolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1). stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del ConsiglioRegolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1). istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Si tratta di regolamenti che comprendono già disposizioni quali le licenze e le autorizzazioni di pesca e determinate norme riguardanti i sistemi di controllo dei pescherecci che coprono alcune delle misure previste nella raccomandazione ICCAT 19-04. Non è perciò necessario includere tali disposizioni nel presente regolamento.(12)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce il concetto di taglia minima di riferimento per la conservazione. A fini di coerenza, è opportuno che il concetto di taglia minima dell'ICCAT sia recepito nel diritto dell'Unione come taglia minima di riferimento per la conservazione.(13)Secondo la raccomandazione ICCAT 19-04, devono essere rigettate in mare le catture di tonno rosso inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, nonché le catture di tonno rosso che superano i limiti stabiliti nei piani di pesca annuali per le catture accessorie. Ai fini del rispetto degli obblighi internazionali incombenti all'Unione nel quadro dell'ICCAT, l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/98 della CommissioneRegolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 23). prevede deroghe all'obbligo di sbarco del tonno rosso conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il regolamento delegato (UE) 2015/98 recepisce alcune disposizioni della raccomandazione ICCAT 19-04 che stabiliscono l'obbligo di rigettare in mare il tonno rosso per le navi che superino il contingente loro assegnato o il livello massimo di catture accessorie autorizzate. L'ambito di applicazione del regolamento delegato comprende le imbarcazioni dedite alla pesca ricreativa. Il presente regolamento, pertanto, non deve necessariamente contemplare detti obblighi di rigetto e di rilascio in mare e lascia impregiudicate le corrispondenti disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2015/98.(14)Nel corso della riunione annuale del 2018, le parti contraenti della convenzione hanno riconosciuto la necessità di rafforzare i controlli per alcune operazioni riguardanti il tonno rosso. A tal fine, durante la riunione si è concordato che le parti contraenti della convenzione responsabili delle aziende avrebbero dovuto garantire una piena tracciabilità delle operazioni di ingabbiamento e avrebbero dovuto effettuare controlli a campione basati su un'analisi di rischio.(15)Il regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio (GU L 194 del 24.7.2010, pag. 1). istituisce un documento di cattura del tonno rosso in formato elettronico (eBCD), recependo in tal modo la raccomandazione ICCAT 09-11 che modifica la raccomandazione 08-12. Le raccomandazioni 17-09 e 11-20 sull'applicazione dell'eBCD sono state recentemente abrogate dalle raccomandazioni 18-12 e 18-13. Pertanto, poiché il regolamento (UE) n. 640/2010 è divenuto obsoleto, la Commissione ha proposto un nuovo regolamento che recepisca le norme dell'ICCAT più recenti in materia di eBCD. È perciò opportuno che il presente regolamento non faccia riferimento al regolamento (UE) n. 640/2010 bensì, in termini più generali, al programma di documentazione delle catture raccomandato dall'ICCAT.(16)Tenendo conto del fatto che, attualmente, alcune raccomandazioni dell'ICCAT sono spesso modificate dalle parti contraenti della convenzione e, in futuro, saranno probabilmente oggetto di ulteriori modifiche, al fine di recepire rapidamente nel diritto dell'Unione le future raccomandazioni dell'ICCAT volte a modificare o integrare il piano di gestione dell'ICCAT, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda i seguenti aspetti: ▌i tempi previsti per la comunicazione delle informazioni; i periodi previsti per le campagne di pesca; deroghe al divieto di riporto dei contingenti non utilizzati; le taglie minime di riferimento per la conservazione; le percentuali e i parametri di riferimento; le informazioni da presentare alla Commissione; i compiti degli osservatori nazionali e regionali; i motivi di diniego di un'autorizzazione al trasferimento del pescato; i motivi di un sequestro delle catture e di un ordine di rilascio del pescato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 Legiferare meglioGU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.(17)La Commissione, che rappresenta l'Unione in occasione delle riunioni dell'ICCAT, approva ogni anno una serie di raccomandazioni dell'ICCAT di natura squisitamente tecnica, in particolare per quanto riguarda: le limitazioni di capacità, gli obblighi relativi al giornale di bordo, i formulari di dichiarazione delle catture, le dichiarazioni di trasbordo e di trasferimento, le informazioni minime per le autorizzazioni di pesca, il numero minimo di pescherecci in riferimento al programma di ispezione internazionale congiunta dell'ICCAT, le specifiche del regime di ispezione e di osservazione, le norme per la videoregistrazione, il protocollo per le operazioni di rilascio, le norme sul trattamento dei pesci morti, le dichiarazioni di ingabbiamento o le norme riguardanti i sistemi di controllo dei pescherecci — raccomandazioni che sono recepite dagli allegati da I a XV del presente regolamento. È opportuno che la Commissione possa adottare atti delegati che modifichino o integrino gli allegati da I a XV in linea con le raccomandazioni dell'ICCAT modificate o integrate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 Legiferare meglio. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.(18)Le raccomandazioni dell'ICCAT che disciplinano la pesca del tonno rosso (operazioni connesse alla cattura, al trasferimento, al trasporto, all'ingabbiamento, all'allevamento, al prelievo e al riporto) sono estremamente dinamiche. Le tecnologie utilizzate per il controllo e la gestione di questo tipo di pesca (ad esempio, fotocamere stereoscopiche e metodi alternativi) sono in costante e ulteriore evoluzione e vanno applicate in modo uniforme dagli Stati membri. Analogamente, occorre sviluppare, ove necessario, procedure operative che aiutino gli Stati membri a rispettare le norme dell'ICCAT recepite dal presente regolamento. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le modalità di attuazione relative al riporto di tonno rosso vivo, alle operazioni di trasferimento e alle operazioni di ingabbiamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)..(19)Gli atti delegati e gli atti di esecuzione previsti nel presente regolamento non pregiudicano il recepimento delle future raccomandazioni dell'ICCAT nel diritto dell'Unione mediante la procedura legislativa ordinaria.(20)Poiché il presente regolamento introdurrà un nuovo piano di gestione generale per il tonno rosso, è opportuno sopprimere le disposizioni relative al tonno rosso di cui ai regolamenti (UE) 2017/2107Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1). e (UE) 2019/833Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1). del Parlamento europeo e del Consiglio. Per quanto riguarda l'articolo 43 del regolamento (UE) 2017/2107, la parte corrispondente al pesce spada del Mediterraneo è stata inclusa nel regolamento (UE) 2019/1154 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) 2019/1154 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 1).. È inoltre opportuno sopprimere alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1936/2001 del ConsiglioRegolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1).. È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833.(21)La raccomandazione ICCAT 18-02 ha abrogato la raccomandazione 17-07 in quanto lo stato dello stock non richiedeva più le misure di emergenza previste dal piano di ricostituzione del tonno rosso istituito da quest'ultima. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) 2016/1627, che ha dato attuazione a tale piano di ricostituzione,HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:CAPO IDISPOSIZIONI GENERALIArticolo 1OggettoIl presente regolamento stabilisce norme generali affinché l'Unione possa dare attuazione, in modo uniforme ed efficace, al piano pluriennale di gestione del tonno rosso (Thunnus thynnus) nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, adottato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (di seguito, ICCAT).Articolo 2Campo di applicazioneIl presente regolamento si applica:(a)ai pescherecci dell'Unione e alle imbarcazioni dell'Unione dedite alla pesca ricreativa checatturano tonno rosso nella zona della convenzione etrasbordano o detengono a bordo, anche al di fuori della zona della convenzione, tonno rosso catturato in tale zona;(b)alle aziende dell'Unione;(c)ai pescherecci dei paesi terzi e alle imbarcazioni dei paesi terzi dedite alla pesca ricreativa, che operano nelle acque dell'Unione e catturano tonno rosso nella zona della convenzione;(d)ai pescherecci dei paesi terzi sottoposti a ispezione nei porti degli Stati membri che detengono a bordo tonno rosso catturato nella zona della convenzione o prodotti della pesca ottenuti da tonno rosso catturato nelle acque dell'Unione che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto.Articolo 3ObiettivoObiettivo del presente regolamento è attuare il piano di gestione pluriennale del tonno rosso, adottato dall'ICCAT, che mira a mantenere la biomassa del tonno rosso al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.Articolo 4Relazione con altri atti dell'UnioneSalvo altrimenti disposto nel presente regolamento, le disposizioni previste da quest'ultimo lasciano impregiudicati gli altri atti dell'Unione che disciplinano il settore della pesca, in particolare:(1)il regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;(2)il regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;(3)il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81). relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne;(4)il regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT);(5)il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105). relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche.Articolo 5DefinizioniAi fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:(1)ICCAT: Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico;(2)convenzione: convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico;(3)peschereccio: qualsiasi imbarcazione a motore destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse di tonno rosso, incluse le navi da cattura, le navi officina, le navi d'appoggio, i rimorchiatori, le navi che partecipano a operazioni di trasbordo, le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti del tonno e le navi ausiliarie, eccettuate le navi container;(4)tonno rosso vivo: tonno rosso mantenuto in vita per un determinato periodo di tempo all'interno di una tonnara o trasferito vivo in un impianto di allevamento ▌;(5)SCRS: comitato permanente della ricerca e delle statistiche dell'ICCAT;(6)pesca ricreativa: attività di pesca non commerciale che sfrutta le risorse biologiche marine ▌;(7)pesca sportiva: una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;(8)rimorchiatore: qualsiasi imbarcazione utilizzata per rimorchiare le gabbie;(9)nave officina: imbarcazione a bordo della quale i prodotti della pesca subiscono una o più delle seguenti operazioni, prima dell'imballaggio: sfilettatura o affettatura, congelamento e/o trasformazione;(10)nave ausiliaria: qualsiasi imbarcazione utilizzata per il trasporto di tonno rosso morto (non trasformato) da una gabbia da trasporto/allevamento, da una rete a circuizione o da una tonnara a un porto designato e/o a una nave officina;(11)tonnara: rete fissa, ancorata al fondo, generalmente comprendente una rete guida che convoglia il tonno verso un'area recintata o una serie di aree recintate in cui esso è tenuto prima di essere prelevato o allevato;(12)rete a circuizione: rete circuitante munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura della rete;(13)ingabbiamento: trasferimento del tonno rosso vivo dalla gabbia da trasporto o dalla tonnara alle gabbie da allevamento o ingrasso;(14)nave da cattura: imbarcazione utilizzata ai fini della cattura commerciale delle risorse di tonno rosso;(15)azienda: zona marina chiaramente delimitata da coordinate geografiche, utilizzata per l'ingrasso o l'allevamento del tonno rosso catturato da tonnare e/o tonniere con reti a circuizione. Un'azienda può comprendere più impianti, tutti delimitati da coordinate geografiche, in cui ciascun punto del poligono è chiaramente definito sia in longitudine che in latitudine;(16)allevamento o ingrasso: ingabbiamento del tonno rosso nelle aziende e successiva alimentazione al fine di ingrassarlo e accrescerne la biomassa totale;(17)prelievo: abbattimento del tonno rosso nelle aziende o nelle tonnare;(18)fotocamera stereoscopica: fotocamera con due o più obiettivi, ciascuno dei quali è dotato di un sensore di immagini o di un supporto di pellicola separato, che consente la cattura di immagini tridimensionali allo scopo di misurare la lunghezza del pesce e contribuire ad affinare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso;(19)nave per piccola pesca costiera: nave da cattura rispondente ad almeno tre delle cinque caratteristiche seguenti:(a)lunghezza fuori tutto < 12 m;(b)attività di pesca esercitata esclusivamente all'interno delle acque sotto la giurisdizione dello Stato membro di bandiera;(c)bordate di pesca di durata inferiore a 24 ore;(d)equipaggio composto al massimo da quattro membri; oppure(e)utilizzo di tecniche di pesca selettiva che hanno un ridotto impatto ambientale;(20)operazione di pesca congiunta: qualsiasi operazione realizzata da due o più tonniere con reti a circuizione, in cui le catture di una tonniera con reti a circuizione sono attribuite a una o più tonniere con reti a circuizione secondo un criterio di ripartizione precedentemente concordato;(21)praticare la pesca attiva: per qualsiasi nave da cattura, il fatto di praticare la pesca del tonno rosso come specie bersaglio in una determinata campagna di pesca;(22)BCD: documento di cattura del tonno rosso (Bluefin Catch Document);(23)eBCD: documento elettronico di cattura del tonno rosso;(24)zona della convenzione: zona geografica quale definita all'articolo 1 della convenzione;(25)trasbordo: scarico, per intero o in parte, dei prodotti ittici detenuti a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio. Non è tuttavia considerato trasbordo il fatto di scaricare esemplari di tonno rosso morto dalla rete a circuizione, dalla tonnara o dal rimorchiatore verso una nave ausiliaria;(26)trasferimento di controllo: qualsiasi trasferimento supplementare effettuato su richiesta degli operatori del peschereccio/dell'azienda o delle autorità di controllo al fine di verificare il numero di pesci trasferiti;(27)fotocamera di controllo: fotocamera stereoscopica e/o videocamera convenzionale utilizzate ai fini dei controlli previsti dal presente regolamento;(28)PCC: parte contraente della convenzione e parte, entità o entità di pesca non contraente cooperante;(29)peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni: peschereccio con palangari pelagici di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;(30)trasferimento: qualsiasi trasferimento(a)di tonno rosso vivo dalla rete della nave da cattura alla gabbia da trasporto,(b)di tonno rosso vivo da una gabbia da trasporto a un'altra gabbia da trasporto,(c)della gabbia contenente tonno rosso vivo da un rimorchiatore a un altro rimorchiatore,(d)della gabbia contenente tonno rosso vivo da un'azienda ad un'altra azienda e tonno rosso vivo tra diverse gabbie nella stessa azienda,(e)di tonno rosso dalla tonnara alla gabbia da trasporto, indipendentemente dalla presenza di un rimorchiatore;(31)operatore: persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;(32)gruppo di attrezzi: gruppo di pescherecci che utilizzano gli stessi attrezzi per i quali è stato assegnato un contingente di gruppo;(33)sforzo di pesca: prodotto tra la capacità di un peschereccio e la sua attività; per un gruppo di pescherecci, la somma dello sforzo di pesca di tutte le imbarcazioni del gruppo;(34)Stato membro responsabile: Stato membro di bandiera o Stato membro nella cui giurisdizione rientra l'azienda o la tonnara di cui trattasi.CAPO IIMISURE DI GESTIONEArticolo 6Condizioni inerenti alle misure di gestione della pesca1.Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi da cattura e delle sue tonnare sia commisurato alle possibilità di pesca di tonno rosso di cui esso dispone nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Le misure adottate dagli Stati membri includono la fissazione di contingenti individuali per le loro navi da cattura di lunghezza superiore a 24 metri incluse nell'elenco dei pescherecci autorizzati di cui all'articolo 26.2.Gli Stati membri ordinano alle navi da cattura di dirigersi immediatamente verso un porto da essi designato quando ritengono esaurito il contingente individuale della nave, conformemente all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.3.È vietato il noleggio di navi per la pesca del tonno rosso.Articolo 7Riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati▌1.▌Il riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati provenienti da catture di anni precedenti all'interno di un'azienda può essere consentito solo qualora lo Stato membro abbia messo a punto e notificato alla Commissione un sistema di controllo rafforzato. Tale sistema è parte integrante del piano di ispezione dello Stato membro di cui all'articolo 13 e comprende almeno le misure di cui agli articoli 53 e 61.2.Prima dell'inizio di una campagna di pesca, gli Stati membri responsabili delle aziende provvedono a una valutazione approfondita di qualsiasi quantitativo di tonno rosso vivo riportato dopo un prelievo in blocco nelle aziende sottoposte alla loro giurisdizione. A tal fine, l'intero quantitativo di tonno rosso vivo riportato da un anno di cattura in cui non si è proceduto ad un prelievo in blocco all'interno delle aziende viene trasferito in altre gabbie utilizzando sistemi di fotocamere stereoscopiche o metodi alternativi, a condizione che essi garantiscano lo stesso livello di precisione e accuratezza, ai sensi dell'articolo 51. La tracciabilità è garantita e pienamente documentata in ogni momento. Il riporto delle catture di tonno rosso relative ad anni in cui non è stato effettuato alcun prelievo in blocco è controllato annualmente applicando la stessa procedura a campioni appropriati sulla base di una valutazione del rischio.3.La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano modalità di attuazione per l'introduzione di un sistema di controllo rafforzato riguardante il riporto di tonno rosso vivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68.Articolo 8Riporto dei contingenti non utilizzatiIl riporto dei contingenti non utilizzati è vietato.Articolo 9Trasferimento di contingenti1.I trasferimenti di contingenti tra l'Unione e le altre PCC sono effettuati solo previa autorizzazione degli Stati membri e/o delle PCC interessate. La Commissione notifica il trasferimento dei contingenti al segretariato dell'ICCAT 48 ore prima che venga effettuato.2.È consentito il trasferimento di contingenti tra gruppi di attrezzi, contingenti di catture accessorie e contingenti di pesca individuali di ogni Stato membro, a condizione che lo Stato membro o gli Stati membri interessati ne informino in anticipo la Commissione, in modo che essa possa a sua volta informare il segretariato dell'ICCAT prima che avvenga il trasferimento.Articolo 10Detrazione in caso di superamento del contingenteQualora lo Stato membro superi il contingente ad esso assegnato senza che tale situazione possa essere sanata con scambi di contingenti ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, si applicano gli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.Articolo 11Piani di pesca annuali1.Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano di pesca annuale. Il piano comprende almeno le seguenti informazioni per le navi da cattura e le tonnare:(a)i contingenti assegnati a ciascun gruppo di attrezzi, compresi i contingenti riguardanti le catture accessorie;(b)se del caso, il metodo utilizzato per assegnare e gestire i contingenti;(c)le misure adottate per garantire il rispetto dei contingenti individuali;(d)i periodi di autorizzazione della pesca per ciascuna categoria di attrezzi;(e)informazioni sui porti designati;(f)le norme riguardanti le catture accessorie; e(g)il numero delle navi da cattura, diverse da quelle operanti con reti da traino, di lunghezza superiore a 24 m e dei pescherecci operanti con reti a circuizione autorizzati a pescare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.2.Gli Stati membri che hanno pescherecci che praticano la piccola pesca costiera autorizzati a catturare tonno rosso si adoperano per assegnare un contingente settoriale specifico a tali pescherecci e includono tale assegnazione nei loro piani di pesca. Includono inoltre nei loro piani di monitoraggio, controllo e ispezione le misure supplementari adottate per monitorare attentamente l'utilizzo del contingente da parte di tale flotta. Gli Stati membri possono autorizzare un numero diverso di pescherecci a sfruttare appieno le loro possibilità di pesca, utilizzando i parametri di cui al paragrafo 1.3.Il Portogallo e la Spagna possono assegnare contingenti settoriali a tonniere con lenze e canne operanti nelle acque dell'Unione degli arcipelaghi delle Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie. Il contingente settoriale è incluso nei loro piani di pesca annuali e le misure supplementari per monitorarne l'utilizzo sono chiaramente indicate nei loro piani annuali di monitoraggio, controllo e ispezione.4.Nel caso in cui uno Stato membro assegni contingenti settoriali conformemente al paragrafo 2 o 3, non si applica il requisito minimo delle 5 tonnellate definito relativamente al contingente nell'atto dell'Unione riguardante l'assegnazione delle possibilità di pesca in vigore.5.Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione eventuali modifiche del piano di pesca annuale almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività di pesca alla quale si riferisce la modifica. La Commissione trasmette la modifica al segretariato dell'ICCAT almeno un giorno lavorativo prima dell'inizio dell'attività di pesca alla quale si riferisce la modifica.Articolo 12Assegnazione delle possibilità di pescaConformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico e ▌inoltre ripartiscono equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta tenendo particolarmente conto della pesca tradizionale e artigianale, nonché prevedono incentivi per i pescherecci dell'Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale.Articolo 13Piani di gestione annuali della capacità di pescaOgni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano di gestione annuale della capacità di pesca. In tale piano lo Stato membro adegua il numero delle navi da cattura e delle tonnare in modo da garantire che la capacità di pesca sia commisurata alle possibilità di pesca assegnate alle navi da cattura e alle tonnare nel periodo contingentale corrispondente. Lo Stato membro adegua la capacità di pesca utilizzando i parametri definiti nell'atto dell'Unione relativo all'assegnazione delle possibilità di pesca in vigore. L'adeguamento della capacità di pesca dell'Unione per le tonniere con reti a circuizione è limitato a una variazione massima del 20 % rispetto alla capacità di pesca di riferimento del 2018.Articolo 14Piani di ispezione annualiOgni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano di ispezione annuale al fine di garantire la conformità al presente regolamento. Lo Stato membro presenta il proprio piano alla Commissione. Il piano di ispezione annuale è elaborato conformemente:(a)agli obiettivi, alle priorità e alle procedure, nonché ai parametri di riferimento per le attività di ispezione stabiliti nel programma specifico di controllo e di ispezione per il tonno rosso, istituito a norma dell'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009;(b)al programma nazionale di controllo per il tonno rosso definito ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009.Articolo 15Piani annuali di gestione dell'allevamento1.Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano annuale di gestione dell'allevamento.2.Nel piano di gestione annuale dell'allevamento, ogni Stato membro garantisce che la capacità totale di immissione e la capacità totale di allevamento siano commisurate al quantitativo stimato di tonno rosso disponibile per l'allevamento.3.Gli Stati membri limitano la loro capacità di allevamento di tonno alla capacità di allevamento totale indicata nel registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso, oppure autorizzata e dichiarata all'ICCAT nel 2018.4.Il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che può essere immesso nelle aziende di uno Stato membro è limitato ai quantitativi immessi indicati nel registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso dalle aziende di tale Stato membro negli anni 2005, 2006, 2007 o 2008.5.Se uno Stato membro ha la necessità di aumentare il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che può essere immesso in una o più aziende di tonno, tale aumento è commisurato alle possibilità di pesca assegnate a detto Stato membro e alle eventuali importazioni di tonni rossi vivi da un altro Stato membro o un'altra parte contraente.6.Gli Stati membri responsabili delle aziende provvedono affinché gli scienziati che sono stati incaricati dall'SCRS di effettuare prove per l'individuazione dei tassi di crescita durante il periodo di ingrasso abbiano accesso alle aziende e all'assistenza necessaria per lo svolgimento dei loro compiti.7.Se del caso, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 15 maggio di ogni anno, piani di gestione dell'allevamento riveduti.Articolo 16Trasmissione dei piani annuali1.Entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso trasmette alla Commissione i piani seguenti:(a)il piano di pesca annuale per le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, elaborato conformemente all'articolo 11;(b)il piano di gestione annuale della capacità di pesca elaborato conformemente all'articolo 13;(c)il piano di ispezione annuale elaborato conformemente all'articolo 14; e(d)il piano annuale di gestione dell'allevamento elaborato conformemente all'articolo 15.2.La Commissione assembla i piani di cui al paragrafo 1 e li utilizza per elaborare un piano annuale dell'Unione. Essa trasmette tale piano al segretariato dell'ICCAT entro il 15 febbraio di ogni anno per esame e approvazione.3.Nel caso in cui uno Stato membro non presenti alla Commissione uno dei piani di cui al paragrafo 1 entro il termine stabilito in detto paragrafo, la Commissione può decidere di ▌trasmettere il piano dell'Unione al segretariato dell'ICCAT senza i piani dello Stato membro interessato. Su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione si adopera per tenere conto di uno dei piani di cui al paragrafo 1 presentati dopo il termine di cui al medesimo paragrafo, ma prima del termine di cui al paragrafo 2. Se un piano presentato da uno Stato membro non è conforme alle disposizioni del presente regolamento concernenti i piani annuali di pesca, capacità, ispezione e allevamento e contiene un grave difetto che può comportare la mancata approvazione del piano annuale dell'Unione da parte della Commissione ICCAT, la Commissione può decidere di trasmettere il piano annuale dell'Unione al segretariato dell'ICCAT senza i piani dello Stato membro interessato. La Commissione informa quanto prima lo Stato membro interessato e si adopera per includere eventuali piani rivisti presentati da tale Stato membro nel piano dell'Unione o nelle modifiche del piano dell'Unione, purché siano conformi alle disposizioni del presente regolamento concernenti i piani annuali di pesca, capacità, ispezione e allevamento.CAPO IIIMISURE TECNICHEArticolo 17Campagne di pesca1.La pesca del tonno rosso con reti a circuizione è autorizzata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 26 maggio al 1o luglio.2.In deroga al paragrafo 1, Cipro e la Grecia possono chiedere, nei loro piani di pesca annuali di cui all'articolo 11, che le tonniere con reti a circuizione battenti la loro bandiera siano autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico orientale (zona di pesca FAO 37.3.1 e 37.3.2) dal 15 maggio fino al 1o luglio.3.In deroga al paragrafo 1, la Croazia può chiedere, nei suoi piani di pesca annuali di cui all'articolo 11, che i pescherecci con reti a circuizione battenti la propria bandiera siano autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso a fini di allevamento nel Mare Adriatico (zona di pesca FAO 37.2.1) fino al 15 luglio.4.In deroga al paragrafo 1, se uno Stato membro dimostra alla Commissione che, a causa delle condizioni meteorologiche, alcuni dei suoi pescherecci che praticano la pesca del tonno rosso con reti a circuizione nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo non sono riusciti ad utilizzare i normali giorni di pesca loro assegnati nel corso di un dato anno, lo Stato membro in questione può decidere che, per le singole tonniere con reti a circuizione interessate da tale situazione, la campagna di pesca di cui al paragrafo 1 sia prolungata di un numero equivalente di giorni persi fino a un massimo di 10 giorni ▌. L'inattività di detti pescherecci e, in caso di un'operazione di pesca congiunta, di tutti i pescherecci coinvolti, è debitamente comprovata da bollettini meteorologici e posizioni VMS.5.La pesca del tonno rosso effettuata da pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni è consentita nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1o gennaio al 31 maggio.6.Gli Stati membri stabiliscono, nei loro piani di pesca annuali, i periodi di autorizzazione della pesca per le loro flotte diverse dalle tonniere con reti a circuizione e dai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni.Articolo 18Obbligo di sbarcoLe disposizioni del presente capo si applicano fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, comprese eventuali deroghe al medesimo.Articolo 19Taglia minima di riferimento per la conservazione1.È vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita esemplari di tonno rosso, anche se pescati come catture accessorie o nell'ambito della pesca ricreativa, di peso inferiore a 30 kg o di lunghezza alla forca inferiore a 115 cm.2.In deroga al paragrafo 1, la taglia minima di riferimento per la conservazione per il tonno rosso è di 8 kg o 75 cm (lunghezza alla forca) nei casi seguenti:(a)tonno rosso catturato nell'Oceano Atlantico orientale da tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate;(b)tonno rosso catturato nel Mediterraneo, nell'ambito della piccola pesca costiera di pesce fresco, da tonniere con lenze e canne, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano; e(c)tonno rosso catturato nel Mare Adriatico da pescherecci battenti bandiera croata a fini di allevamento.3.Le condizioni specifiche applicabili alla deroga di cui al paragrafo 2 sono definite nell'allegato I.4.Gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione di pesca ai pescherecci che beneficiano delle deroghe di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato I. I pescherecci interessati sono indicati nell'elenco delle navi da cattura di cui all'articolo 26.5.I pesci di taglie inferiori a quelle minime di riferimento di cui al presente articolo che sono rigettati in mare morti vengono imputati al contingente dello Stato membro.Articolo 20Catture accidentali di esemplari di taglia inferiore a quella minima di riferimento1.In deroga all'articolo 19, paragrafo 1, tutte le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso sono autorizzate ad effettuare un massimo del 5 % in numero di catture accidentali di tonno rosso di peso compreso tra 8 e 30 kg o, in alternativa, di lunghezza alla forca compresa tra 75 e 115 cm.2.La percentuale del 5 % di cui al paragrafo 1 è calcolata rispetto alle catture totali di tonno rosso presenti a bordo del peschereccio o nella tonnara, in qualsiasi momento successivo ad ogni operazione di pesca.3.Le catture accidentali sono detratte dal contingente dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara.4.Alle catture accidentali di tonno rosso di taglia inferiore a quella minima di riferimento si applicano gli articoli 31, 33, 34 e 35.Articolo 21Catture accessorie1.Ogni Stato membro prevede catture accessorie di tonno rosso all'interno del proprio contingente e ne informa la Commissione al momento della trasmissione del proprio piano di pesca.2.Il piano di pesca annuale di cui all'articolo 11 definisce chiaramente il livello delle catture accessorie autorizzate, che non superano il 20 % delle catture totali presenti a bordo al termine di ciascuna bordata di pesca, e la metodologia utilizzata per calcolare le catture accessorie rispetto al totale delle catture presenti a bordo. La percentuale delle catture accessorie può essere calcolata in peso o in numero di esemplari. Il calcolo in numero di esemplari si applica unicamente ai tonnidi e alle specie affini gestiti dall'ICCAT. Il livello delle catture accessorie autorizzate per la flotta dedita alla piccola pesca costiera può essere calcolato su base annuale.3.Tutte le catture accessorie di tonno rosso morto, detenute a bordo o rigettate in mare, sono detratte dal contingente dello Stato membro di bandiera, nonché registrate e dichiarate alla Commissione conformemente agli articoli 31 e 32.4.Per gli Stati membri che non dispongono di un contingente di tonno rosso, le catture accessorie in questione sono detratte dal contingente specifico per le catture accessorie di tonno rosso dell'Unione, stabilito ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013.5.Qualora il contingente totale assegnato a uno Stato membro risulti esaurito, non è autorizzata alcuna cattura di tonno rosso da parte di pescherecci battenti la sua bandiera e lo Stato membro in questione adotta le misure necessarie per garantire il rilascio in mare degli esemplari di tonno rosso pescati come catture accessorie. Qualora il contingente specifico dell'Unione di catture accessorie di tonno rosso stabilito in conformità dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013 risulti esaurito, non è autorizzata alcuna cattura di tonno rosso da parte di pescherecci battenti la bandiera di Stati membri che non dispongono di un contingente di tonno rosso e tali Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rilascio in mare degli esemplari di tonno rosso pescati come catture accessorie. In tali casi sono vietate la trasformazione e la commercializzazione di tonno rosso morto e sono registrate tutte le catture. Gli Stati membri comunicano ogni anno le informazioni relative a tali quantitativi di catture accessorie di tonno rosso morto alla Commissione, che le trasmette al segretariato dell'ICCAT.6.I pescherecci che non praticano la pesca attiva di tonno rosso separano chiaramente qualsiasi quantitativo di tonno rosso detenuto a bordo dalle altre specie, onde consentire alle autorità di controllo di monitorare il rispetto del presente articolo. Tali catture accessorie possono essere commercializzate se corredate del documento elettronico di cattura del tonno rosso (eBCD).Articolo 22Utilizzo di mezzi aereiÈ vietato l'utilizzo di mezzi aerei, tra cui aeromobili, elicotteri o qualsiasi tipo di velivoli senza pilota, per la ricerca del tonno rosso.CAPO IVPESCA RICREATIVAArticolo 23Contingente specifico per la pesca ricreativa1.Gli Stati membri che dispongono di un contingente di tonno rosso regolamentano la pesca ricreativa assegnando un contingente specifico per l'esercizio di questo tipo di pesca. Nell'assegnazione si tiene conto di eventuali esemplari morti di tonno rosso, anche nell'ambito della pesca con rilascio in mare. Al momento della trasmissione dei loro piani di pesca, gli Stati membri comunicano alla Commissione il contingente assegnato alla pesca ricreativa.2.Le catture di tonno rosso morto sono comunicate e imputate al contingente dello Stato membro.Articolo 24Condizioni specifiche per la pesca ricreativa1.Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso assegnato alla pesca ricreativa regolamenta la pesca ricreativa rilasciando alle imbarcazioni autorizzazioni per l'esercizio di questo tipo di pesca. Su richiesta dell'ICCAT, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione l'elenco delle imbarcazioni che praticano la pesca ricreativa alle quali è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca per la cattura di tonno rosso. L'elenco che la Commissione dovrà presentare per via elettronica all'ICCAT contiene le informazioni seguenti per ciascuna imbarcazione:(a)nome dell'imbarcazione;(b)numero di immatricolazione;(c)numero di registrazione ICCAT (se del caso),(d)eventuale nome precedente; e(e)nome e indirizzo dell'armatore/degli armatori e dell'operatore/degli operatori,2.Nell'ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di tonno rosso al giorno, per imbarcazione.3.È vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell'ambito di attività di pesca ricreativa.4.Ogni Stato membro registra i dati di cattura comprensivi del peso e, ove possibile, della lunghezza di ciascun esemplare di tonno rosso catturato nell'ambito della pesca ricreativa e trasmette alla Commissione i dati dell'anno precedente entro il 30 giugno di ogni anno. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.5.Ogni Stato membro adotta le misure necessarie a garantire, nella maggior misura possibile, il rilascio di tonno rosso, in particolare del novellame, catturato vivo nell'ambito della pesca ricreativa. Gli esemplari di tonno rosso sbarcati sono interi, senza visceri né branchie.Articolo 25Cattura, marcatura e rilascio1.In deroga all'articolo 23, paragrafo 1, gli Stati membri che autorizzano la pesca con rilascio in mare nell'Atlantico nordorientale esclusivamente da parte di imbarcazioni dedite alla pesca sportiva possono consentire a un numero limitato di ▌imbarcazioni dedite alla pesca sportiva esclusivamente di catturare tonno rosso a scopo di cattura, marcatura e rilascio, senza dover loro assegnare un contingente specifico. Tali imbarcazioni operano nell'ambito di un progetto scientifico di un istituto di ricerca incluso in un programma di ricerca scientifica. I risultati del progetto sono comunicati alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.2.Non si considerano imbarcazioni che svolgono attività di cattura, marcatura e rilascio conformemente al paragrafo 1 quelle che conducono attività di ricerca scientifica nell'ambito del programma di ricerca dell'ICCAT sul tonno rosso.3.Gli Stati membri che autorizzano attività di cattura, marcatura e rilascio:(a)presentano una descrizione di tali attività e delle misure ad esse applicabili quale parte integrante dei loro piani di pesca e di ispezione di cui agli articoli 12 e 15;(b)monitorano attentamente le attività delle imbarcazioni interessate per far sì che esse rispettino le disposizioni del presente regolamento;(c)fanno in modo che le operazioni di marcatura e rilascio siano eseguite da personale appositamente formato, così da garantire un'elevata sopravvivenza degli esemplari; e(d)presentano ogni anno alla Commissione una relazione sulle attività scientifiche effettuate, almeno 50 giorni prima della riunione dell'SCRS dell'anno successivo. La Commissione trasmette la relazione all'ICCAT 60 giorni prima della riunione dell'SCRS dell'anno successivo.4.Gli esemplari di tonno rosso che muoiono durante le attività di cattura, marcatura e rilascio sono dichiarati e detratti dal contingente dello Stato membro di bandiera.CAPO VMISURE DI CONTROLLOSEZIONE 1ELENCHI E REGISTRI DEI PESCHERECCI E DELLE TONNAREArticolo 26Elenchi e registri dei pescherecci1.Ogni anno, un mese prima dell'inizio del periodo di autorizzazione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per via elettronica, i seguenti elenchi di pescherecci, nel formato stabilito dall'ultima versione degli orientamenti dell'ICCAThttps://www.iccat.int/en/SubmitCOMP.html riguardanti la presentazione dei dati e delle informazioni:(a)l'elenco di tutte le navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso; e(b)l'elenco di tutti gli altri pescherecci adibiti allo sfruttamento commerciale delle risorse di tonno rosso.La Commissione invia tali informazioni al segretariato dell'ICCAT 15 giorni prima dell'inizio dell'attività di pesca, in modo che i suddetti pescherecci possano essere iscritti nel registro ICCAT dei pescherecci autorizzati e, se del caso, nel registro ICCAT dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri autorizzati ad operare nella zona della convenzione.2.Nell'arco di un determinato anno civile, un peschereccio può essere inserito in entrambi gli elenchi di cui al paragrafo 1, purché non contemporaneamente.3.Le informazioni sui pescherecci di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), comprendono il nome del peschereccio e il numero di registro della flotta dell'Unione (numero CFR) quale definito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della CommissioneRegolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9)..4.La Commissione non ammette la trasmissione di elenchi con valore retroattivo.5.Modifiche successive degli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 3 nel corso di un anno civile sono accettate solo se legittime ragioni operative o cause di forza maggiore impediscono al peschereccio notificato di partecipare all'attività di pesca. In tali circostanze, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione e fornisce:(a)i dati completi del peschereccio o dei pescherecci destinati a sostituire il peschereccio in questione; e(b)un resoconto esauriente del motivo che giustifica la sostituzione ed eventuali prove o pezze d'appoggio.6.Se necessario, la Commissione modifica nel corso dell'anno le informazioni sui pescherecci di cui al paragrafo 1, fornendo al segretariato dell'ICCAT informazioni aggiornate conformemente all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2403.Articolo 27Autorizzazioni di pesca rilasciate ai pescherecci1.Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di pesca ai pescherecci figuranti in uno degli elenchi di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 5. Le autorizzazioni contengono almeno le informazioni di cui all'allegato VII e sono rilasciate secondo il modello stabilito in detto allegato. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nell'autorizzazione di pesca siano precise e coerenti con le norme stabilite nel presente regolamento.2.Fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 6, i pescherecci dell'Unione non iscritti nei registri ICCAT di cui all'articolo 26, paragrafo 1, si considerano come non autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.3.Quando ritenga esaurito il contingente individuale assegnato ad un dato peschereccio, lo Stato membro di bandiera revoca l'autorizzazione di pesca per il tonno rosso rilasciata a tale peschereccio e può chiedergli di dirigersi immediatamente verso un porto da esso designato.Articolo 28Elenchi e registri delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso1.Ogni Stato membro invia alla Commissione per via elettronica, nell'ambito del proprio piano di pesca, un elenco delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT affinché le tonnare in questione possano essere iscritte nel registro ICCAT delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso.2.Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di pesca alle tonnare figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 1. Le autorizzazioni di pesca contengono almeno le informazioni di cui all'allegato VII e il modello ivi riportato. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nell'autorizzazione di pesca siano precise e coerenti con le norme stabilite nel presente regolamento.3.Le tonnare dell'Unione non iscritte nel registro ICCAT delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso non sono considerate autorizzate a praticare tale tipo di pesca nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. È vietato detenere a bordo, trasferire, ingabbiare o sbarcare tonno rosso catturato da tali tonnare.4.Lo Stato membro di bandiera revoca l'autorizzazione di pesca per il tonno rosso rilasciata ad una tonnara qualora ritenga esaurito il contingente ad essa assegnato.Articolo 29Informazioni relative alle attività di pesca1.Entro il 15 luglio di ogni anno, ogni Stato membro comunica alla Commissione informazioni dettagliate sulle catture di tonno rosso effettuate nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel corso dell'anno precedente. La Commissione trasmette tali informazioni all'ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno. Le informazioni comprendono:(a)il nome e il numero ICCAT di ciascuna nave da cattura;(b)il periodo dell'autorizzazione o delle autorizzazioni per ciascuna nave da cattura;(c)le catture totali di ciascuna nave da cattura, anche in caso di catture nulle, nell'intero periodo di validità dell'autorizzazione o delle autorizzazioni;(d)il numero totale di giorni di pesca in cui ciascuna nave da cattura ha operato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nell'intero periodo di validità dell'autorizzazione o delle autorizzazioni; e(e)le catture totali effettuate al di fuori del rispettivo periodo di autorizzazione (catture accessorie).2.Per i pescherecci battenti la propria bandiera che, pur non essendo autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, hanno pescato tonno rosso come cattura accessoria, lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni seguenti:(a)il nome e il numero ICCAT o il numero nazionale di immatricolazione del peschereccio, se questo non è registrato presso l'ICCAT; e(b)le catture totali di tonno rosso.3.Lo Stato membro comunica alla Commissione eventuali informazioni sui pescherecci non contemplati ai paragrafi 1 e 2, ma che si ritiene o si presume abbiano catturato tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT non appena disponibili.Articolo 30Operazione di pesca congiunta1.Qualsiasi operazione di pesca congiunta del tonno rosso è autorizzata soltanto se i pescherecci partecipanti sono autorizzati dallo Stato membro o dagli Stati membri di bandiera. Ai fini dell'autorizzazione, ogni tonniera con reti a circuizione deve essere attrezzata per la pesca del tonno rosso, disporre di un contingente individuale e rispettare gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 32.2.Il contingente assegnato ad un'operazione di pesca congiunta è pari al totale dei contingenti assegnati alle tonniere con reti a circuizione che vi partecipano.3.Le tonniere con reti a circuizione dell'Unione non partecipano ad operazioni di pesca congiunta con tonniere con reti a circuizione di altre PCC.4.Il modulo di domanda per poter partecipare ad un'operazione di pesca congiunta figura nell'allegato IV. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie ad ottenere dalla propria tonniera o tonniere con reti a circuizione che partecipano ad un'operazione di pesca congiunta le seguenti informazioni:(a)il periodo di autorizzazione richiesto per l'operazione di pesca congiunta;(b)l'identità degli operatori partecipanti;(c)i contingenti dei singoli pescherecci;(d)il criterio di ripartizione delle catture tra i pescherecci; e(e)informazioni sulle aziende destinatarie.5.Almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'operazione di pesca congiunta, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 4 mediante il modulo figurante nell'allegato IV. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT e allo Stato di bandiera degli altri pescherecci partecipanti almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'operazione.6.In caso di forza maggiore, i tempi indicati al paragrafo 5 non si applicano alle informazioni riguardanti le aziende di destinazione. In tal caso, gli Stati membri presentano alla Commissione le suddette informazioni aggiornate non appena possibile, unitamente a una descrizione delle circostanze invocate come forza maggiore. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.SEZIONE 2REGISTRAZIONE DELLE CATTUREArticolo 31Disposizioni riguardanti la registrazione1.Il comandante di una nave da cattura dell'Unione tiene un giornale di pesca delle operazioni effettuate conformemente agli articoli 14, 15, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e alla sezione A dell'allegato II del presente regolamento.2.Il comandante di un rimorchiatore, di una nave ausiliaria e di una nave officina dell'Unione registra le proprie attività conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni B, C e D dell'allegato II.Articolo 32Dichiarazioni di cattura trasmesse dai comandanti dei pescherecci e dagli operatori delle tonnare1.I comandanti delle navi da cattura dell'Unione che praticano la pesca attiva trasmettono per via elettronica ai rispettivi Stati membri di bandiera dichiarazioni di cattura giornaliere per l'intero periodo in cui le navi sono autorizzate a pescare tonno rosso. Tali dichiarazioni non sono obbligatorie per le navi in porto, salvo se impegnate in operazioni di pesca congiunte. I dati contenuti nelle dichiarazioni sono ricavati dai giornali di bordo e includono la data, l'ora e la posizione (latitudine e longitudine), nonché il peso e il numero degli esemplari di tonno rosso catturati nella zona della convenzione, compresi i rilasci e i rigetti in mare di pesci morti. I comandanti trasmettono le dichiarazioni mediante il modulo di cui all'allegato III o in un formato richiesto dallo Stato membro.2.I comandanti delle tonniere con reti a circuizione redigono le dichiarazioni giornaliere di cui al paragrafo 1 per ogni operazione di pesca, anche in caso di catture nulle. I comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti autorizzati trasmettono le dichiarazioni ai rispettivi Stati membri di bandiera entro le ore 9.00 GMT per il giorno precedente.3.Gli operatori delle tonnare o i loro rappresentanti autorizzati che praticano la pesca attiva del tonno rosso redigono dichiarazioni giornaliere che devono essere trasmesse per via elettronica ai rispettivi Stati membri di bandiera ogni 48 ore per l'intero periodo in cui le tonnare sono autorizzate a pescare tonno rosso. Le dichiarazioni comprendono il numero di registro ICCAT della tonnara, la data e l'ora della cattura, il peso e il numero degli esemplari di tonno rosso catturati, inclusi le catture nulle, i rilasci e i rigetti in mare dei pesci morti. Gli operatori trasmettono le suddette informazioni mediante il modulo di cui all'allegato III.4.I comandanti delle navi da cattura diverse dalle tonniere con reti a circuizione trasmettono ai rispettivi Stati membri di bandiera le dichiarazioni di cui al paragrafo 1 entro le ore 12.00 GMT del martedì, per la settimana precedente che termina di domenica.SEZIONE 3SBARCHI E TRASBORDIArticolo 33Porti designati1.Ogni Stato membro al quale è stato assegnato un contingente di tonno rosso designa i porti in cui sono autorizzate operazioni di sbarco e trasbordo del tonno rosso. Le informazioni sui porti designati sono incluse nel piano di pesca annuale di cui all'articolo 11. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica apportata alle informazioni sui porti designati. La Commissione trasmette immediatamente le suddette informazioni al segretariato dell'ICCAT.2.Ai fini della designazione di un porto, lo Stato membro di approdo fa sì che siano rispettate le seguenti condizioni:(a)definizione degli orari di sbarco e trasbordo;(b)definizione dei luoghi di sbarco e trasbordo; e(c)definizione di procedure di ispezione e sorveglianza in grado di garantire una copertura ispettiva durante tutti gli orari di sbarco e trasbordo e in tutti i luoghi di sbarco e trasbordo conformemente all'articolo 35.3.È vietato sbarcare o trasbordare da navi da cattura, nonché da navi officina e da navi ausiliarie, in qualsiasi luogo diverso dai porti designati dalle PCC e dagli Stati membri, qualsiasi quantitativo di tonno rosso pescato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Eccezionalmente, il tonno rosso morto, prelevato da una tonnara o da una gabbia, può essere trasportato verso una nave officina con una nave ausiliaria, purché ciò avvenga in presenza dell'autorità di controllo.Articolo 34Notifica di sbarco preventiva1.L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica ai comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 12 metri figuranti nell'elenco dei pescherecci di cui all'articolo 26. La notifica preventiva di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 è trasmessa all'autorità competente dello Stato membro (compreso quello di bandiera) o della PCC di cui i comandanti intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco.2.Prima dell'entrata in porto e almeno quattro ore prima dell'ora di arrivo prevista, i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza inferiore a 12 metri, nonché delle navi officina e delle navi ausiliarie figuranti nell'elenco di cui all'articolo 26, o i loro rappresentanti, notificano alle autorità competenti dello Stato membro (compreso quello di bandiera) o della PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco le informazioni seguenti:(a)ora di arrivo prevista;(b)quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;(c)informazioni riguardanti la zona geografica in cui sono state effettuate le catture;(d)numero di identificazione esterno e nome del peschereccio.3.Se, in base alla normativa dell'Unione applicabile, gli Stati membri sono autorizzati ad applicare un termine di notifica inferiore alle quattro ore precedenti l'orario di arrivo previsto, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere notificati, prima dell'arrivo in porto, entro il termine di notifica conseguentemente applicabile. Se la zona di pesca è situata a meno di quattro ore dal porto, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere modificati in qualsiasi momento precedente l'arrivo.4.Le autorità dello Stato membro di approdo conservano una registrazione di tutte le notifiche preventive dell'anno in corso.5.Tutti gli sbarchi nell'Unione sono controllati dalle autorità di controllo competenti dello Stato membro di approdo e una determinata percentuale è sottoposta a ispezione sulla base di un sistema di valutazione del rischio che tenga conto dei contingenti, delle dimensioni della flotta e dello sforzo di pesca. Il piano di ispezione annuale di cui all'articolo 14 contiene informazioni dettagliate riguardanti questo sistema di controllo adottato da ogni Stato membro.6.A prescindere dalla lunghezza fuori tutto della nave da cattura dell'Unione, il comandante presenta, entro 48 ore dal completamento dello sbarco, una dichiarazione di sbarco alle autorità competenti dello Stato membro o della PCC in cui esso avviene, nonché allo Stato membro di bandiera della nave. Il comandante della nave da cattura è responsabile della dichiarazione e ne certifica la completezza e l'esattezza. La dichiarazione di sbarco indica, come minimo, i quantitativi di tonno rosso sbarcati e la zona in cui sono stati catturati. Tutte le catture sbarcate sono pesate. Lo Stato membro di approdo trasmette un rapporto di sbarco alle autorità dello Stato di bandiera o della PCC 48 ore dopo la sua conclusione.Articolo 35Trasbordo1.Il trasbordo in mare da parte di pescherecci dell'Unione che detengono a bordo tonno rosso o da parte di pescherecci di paesi terzi presenti nelle acque dell'Unione è vietato in qualunque circostanza.2.Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 52, paragrafi 2 e 3, e agli articoli 54 e 57 del regolamento (UE) 2017/2107, i pescherecci trasbordano le catture di tonno rosso solo nei porti designati di cui all'articolo 33 del presente regolamento.3.Almeno 72 ore prima dell'ora di arrivo in porto prevista, il comandante del peschereccio ricevente, o il suo rappresentante, fornisce alle autorità competenti dello Stato di approdo le informazioni elencate nel modello di dichiarazione di trasbordo di cui all'allegato V. Per qualunque trasbordo è necessaria un'autorizzazione preventiva dello Stato membro di bandiera o della PCC di bandiera del peschereccio che lo effettua. Al momento del trasbordo, inoltre, il comandante del peschereccio che lo effettua comunica allo Stato membro di bandiera o alla PCC di bandiera del peschereccio le date di cui all'allegato V.4.Lo Stato membro di approdo procede all'ispezione del peschereccio ricevente, all'arrivo, e verifica i quantitativi e la documentazione relativa all'operazione di trasbordo.5.Il comandante del peschereccio dell'Unione compila e trasmette al rispettivo Stato membro di bandiera la dichiarazione di trasbordo ICCAT entro 15 giorni dal completamento del trasbordo. Il comandante del peschereccio che effettua il trasbordo compila la dichiarazione di trasbordo ICCAT di cui all'allegato V. La dichiarazione di trasbordo comprende il numero di riferimento dell'eBCD in modo da facilitare un controllo incrociato dei dati ivi contenuti.6.Entro cinque giorni dal completamento del trasbordo, lo Stato di approdo invia la documentazione relativa al trasbordo allo Stato membro di bandiera o all'autorità della PCC del peschereccio che lo ha effettuato.7.Tutti i trasbordi sono oggetto di ispezione da parte delle autorità competenti degli Stati membri dei porti designati.SEZIONE 4OBBLIGHI DI COMUNICAZIONEArticolo 36Relazioni settimanali sui quantitativi▌Ogni Stato membro comunica alla Commissione dichiarazioni di cattura mensili. Tali dichiarazioni comprendono i dati richiesti a norma dell'articolo 32 per quanto riguarda le tonnare, le tonniere con reti a circuizione e le altre navi da cattura. Le informazioni ▌sono strutturate per tipo di attrezzo ▌. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.Articolo 37Informazioni sull'esaurimento dei contingenti1.Oltre a conformarsi a quanto previsto dall'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ogni Stato membro informa la Commissione quando ritiene che il contingente assegnato a un gruppo di attrezzi sia stato utilizzato all'80 %.2.Oltre a conformarsi a quanto previsto dall'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ogni Stato membro informa la Commissione quando ritiene esaurito il contingente assegnato a un gruppo di attrezzi o a un'operazione di pesca congiunta o a una tonniera con reti a circuizione. Tali informazioni sono accompagnate da documenti ufficiali comprovanti l'ordine di sospensione della pesca o di rientro in porto emesso dallo Stato membro per la flotta, il gruppo di attrezzi, l'operazione di pesca congiunta o i pescherecci che dispongono di un contingente individuale, con una chiara indicazione della data e dell'ora della sospensione.3.La Commissione informa il segretariato dell'ICCAT delle date in cui è stato esaurito il contingente di tonno rosso dell'Unione.SEZIONE 5PROGRAMMI DI OSSERVAZIONEArticolo 38Programma di osservazione nazionale1.Ogni Stato membro provvede affinché l'invio di osservatori nazionali muniti di un documento ufficiale di identificazione su pescherecci e tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso riguardi almeno:(a)il 20 % dei suoi pescherecci da traino pelagici in attività (di lunghezza superiore a 15 metri);(b)il 20 % dei suoi pescherecci con palangari in attività (di lunghezza superiore a 15 metri);(c)il 20 % delle sue tonniere con lenze e canne in attività (di lunghezza superiore a 15 metri);(d)il 100 % dei rimorchiatori;(e)il 100 % delle operazioni di prelievo dalle tonnare.Gli Stati membri con meno di cinque navi da cattura appartenenti alle categorie di cui al primo comma, lettere a), b) e c), autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso, garantiscono che l'attività degli osservatori nazionali inviati su tali navi copra almeno il 20 % del tempo in cui esse praticano attivamente questo tipo di pesca.2.L'osservatore nazionale svolge in particolare i seguenti compiti:(a)controllare il rispetto del presente regolamento da parte dei pescherecci e delle tonnare;(b)registrare l'attività di pesca e riferisce al riguardo, indicando in particolare:(a)il quantitativo di catture (comprese quelle accessorie) e la loro destinazione (catture detenute a bordo o rigettate in mare, vive o morte);(b)la zona di cattura, in latitudine e longitudine;(c)la misura dello sforzo (numero di cale, numero di ami, ecc.) quale definita nel manuale operativo dell'ICCAT per i diversi attrezzi;(d)la data della cattura;(c)verificare i dati registrati nel giornale di bordo;(d)avvistare e prendere nota dei pescherecci operanti in violazione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT.3.Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, l'osservatore nazionale svolge attività scientifica, compresa la raccolta dei dati necessari, sulla base degli orientamenti dell'SCRS.4Le informazioni e i dati raccolti nell'ambito del programma di osservazione di ogni Stato membro sono comunicati alla Commissione che li trasmette all'SCRS o al segretariato dell'ICCAT, a seconda dei casi.5.Ai fini dei paragrafi da 1 a 3, ogni Stato membro provvede affinché:(a)vi sia una copertura temporale e spaziale rappresentativa tale da garantire che la Commissione riceva informazioni e dati appropriati e adeguati sulle catture, sullo sforzo e su altri aspetti scientifici e gestionali, tenendo conto delle caratteristiche delle flotte e delle attività di pesca;(b)i protocolli di raccolta dei dati siano affidabili;(c)gli osservatori siano adeguatamente formati e abilitati prima dell'invio sui pescherecci;(d)si crei il minimo disagio possibile per le operazioni dei pescherecci e delle tonnare operanti nella zona della convenzione.Articolo 39Programma di osservazione regionale dell'ICCAT1.Gli Stati membri garantiscono l'effettiva attuazione del programma di osservazione regionale dell'ICCAT di cui al presente articolo e all'allegato VIII.2.Gli Stati membri assicurano la presenza di un osservatore regionale dell'ICCAT:(a)su tutte le tonniere con reti a circuizione autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso;(b)durante tutti i trasferimenti di tonno rosso dalle tonniere con reti a circuizione;(c)durante tutti i trasferimenti di tonno rosso dalle tonnare alle gabbie da trasporto;(d)durante tutti i trasferimenti da un'azienda ad un'altra;(e)durante tutte le operazioni di ingabbiamento del tonno rosso nelle aziende;(f)durante tutte le operazioni di prelievo del tonno rosso nelle aziende; e(g)durante il rilascio del tonno rosso in mare dalle gabbie di allevamento.3.Le tonniere con reti a circuizione che non hanno a bordo un osservatore regionale dell'ICCAT non sono autorizzate a pescare tonno rosso.4.Gli Stati membri provvedono affinché ad ogni azienda sia assegnato un osservatore regionale dell'ICCAT per l'intera durata delle operazioni di ingabbiamento. In caso di forza maggiore e previa conferma da parte ▌dello Stato membro di allevamento delle circostanze invocate come forza maggiore, lo stesso osservatore regionale dell'ICCAT può essere assegnato contemporaneamente a più di un'azienda per garantire continuità alle attività di allevamento, qualora sia garantito che i compiti dell'osservatore sono debitamente svolti. Tuttavia, lo Stato membro responsabile delle aziende chiede immediatamente l'invio di un altro osservatore regionale.5.L'osservatore regionale dell'ICCAT svolge in particolare i seguenti compiti:(a)osserva e monitora le operazioni di pesca e di allevamento conformemente alle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT pertinenti, anche utilizzando le riprese video effettuate dalle fotocamere stereoscopiche al momento dell'ingabbiamento per misurare la lunghezza e stimare il peso delle catture;(b)firma le dichiarazioni di trasferimento ICCAT e i BCD quando le informazioni ivi contenute sono coerenti con le sue osservazioni. Diversamente, l'osservatore regionale dell'ICCAT annota nelle dichiarazioni di trasferimento e nei BCD la sua presenza e i motivi del disaccordo, citando specificamente la norma o la procedura o le norme o le procedure che non sono state rispettate;(c)svolge attività scientifica, compresa la raccolta di campioni, sulla base degli orientamenti dell'SCRS.6.Il comandante, l'equipaggio e l'operatore dell'azienda, della tonnara e del peschereccio non ostacolano, intimidiscono, interferiscono o influenzano in alcun modo l'osservatore regionale nell'esercizio delle sue funzioni.SEZIONE 6OPERAZIONI DI TRASFERIMENTOArticolo 40Autorizzazione di trasferimento1.Prima di un'operazione di trasferimento, il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore, o i suoi rappresentanti, o l'operatore dell'azienda o della tonnara da cui ha origine il trasferimento trasmette allo Stato membro di bandiera o allo Stato membro responsabile dell'azienda o della tonnara una notifica preventiva di trasferimento indicante:(a)il nome della nave da cattura o dell'azienda o della tonnara e il numero di registrazione ICCAT;(b)l'orario previsto del trasferimento;(c)il quantitativo stimato di tonno rosso da trasferire;(d)le informazioni sulla posizione (latitudine/longitudine) in cui il trasferimento avrà luogo e i numeri di identificazione delle gabbie;(e)il nome del rimorchiatore, il numero delle gabbie rimorchiate e, se del caso, il numero di registrazione ICCAT; e(f)il porto, l'azienda o la gabbia di destinazione del tonno rosso.2.Ai fini del paragrafo 1, lo Stato membro assegna un numero unico a ciascuna gabbia da trasporto. Se si devono utilizzare più gabbie da trasporto per il trasferimento delle catture corrispondenti ad un'unica operazione di pesca, è necessaria una sola dichiarazione di trasferimento, in cui però va registrato il numero di ciascuna gabbia da trasporto utilizzata, con l'indicazione precisa del quantitativo di tonno rosso trasportato da ognuna di esse.3.Il numero della gabbia è emesso utilizzando un sistema di numerazione unica comprendente almeno il codice alfa-3 corrispondente allo Stato membro di allevamento, seguito da tre cifre. Il numero unico della gabbia è permanente e non trasferibile da una gabbia all'altra.4.Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 assegna e comunica al comandante del peschereccio o, a seconda dei casi, all'operatore della tonnara o dell'azienda un numero di autorizzazione per ciascuna operazione di trasferimento. Il numero di autorizzazione comprende il codice a tre lettere dello Stato membro, quattro cifre corrispondenti all'anno e tre lettere che indicano se l'autorizzazione è positiva (AUT) o negativa (NEG), seguite da un numero progressivo.5.Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 concede o nega l'autorizzazione al trasferimento entro 48 ore dalla presentazione della notifica preventiva di trasferimento. L'operazione di trasferimento non può avere inizio senza l'autorizzazione preventiva.6.L'autorizzazione al trasferimento non pregiudica la conferma dell'operazione di ingabbiamento.Articolo 41Diniego di un'autorizzazione al trasferimento e ordine di rilascio del tonno rosso1.Lo Stato membro responsabile della nave da cattura, del rimorchiatore, dell'azienda o della tonnara nega l'autorizzazione al trasferimento qualora, ricevuta la notifica preventiva di trasferimento, ritenga che:(a)la nave da cattura o la tonnara in relazione alla quale è stata dichiarata la cattura del pesce non disponesse di un contingente sufficiente;(b)il quantitativo pescato non sia stato debitamente dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara o non ne sia stato autorizzato l'ingabbiamento;(c)la nave da cattura che ha dichiarato le catture non disponesse di un'autorizzazione valida per la pesca del tonno rosso rilasciata ai sensi dell'articolo 27; oppure(d)il rimorchiatore dichiarato come destinatario del trasferimento del pesce non sia iscritto nel registro ICCAT degli altri pescherecci di cui all'articolo 26 o non sia dotato di un sistema VMS o di un dispositivo equivalente di monitoraggio pienamente funzionante.2.Se il trasferimento non è autorizzato, lo Stato membro di cui al paragrafo 1 impartisce immediatamente al comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o all'operatore della tonnara o dell'azienda, a seconda dei casi, un ordine di rilascio in cui lo informa che il trasferimento non è autorizzato e ordina il rilascio del pescato in mare conformemente all'allegato XII.3.In caso di guasto tecnico del sistema VMS durante il trasporto verso l'azienda, il rimorchiatore è sostituito da un altro rimorchiatore dotato di un VMS pienamente funzionante, oppure su di esso è installato o utilizzato un nuovo VMS funzionante appena possibile e comunque non oltre le 72 ore. Tale termine di 72 ore può essere eccezionalmente prolungato in caso di forza maggiore o di problemi operativi legittimi. Il guasto tecnico è comunicato immediatamente alla Commissione, che ne informa il segretariato dell'ICCAT. Dal momento della rilevazione del guasto tecnico fino alla risoluzione del problema, il comandante, o il suo rappresentante, comunica ogni quattro ore alle autorità di controllo dello Stato membro di bandiera le coordinate geografiche aggiornate del peschereccio con mezzi di telecomunicazione adeguati.Articolo 42Dichiarazione di trasferimento1.Al termine dell'operazione di trasferimento, il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o l'operatore dell'azienda o della tonnara compila e trasmette allo Stato membro responsabile la dichiarazione di trasferimento ICCAT secondo il modello di cui all'allegato VI.2.I moduli per la dichiarazione di trasferimento sono numerati dalle autorità dello Stato membro responsabile del peschereccio, dell'azienda o della tonnara da cui ha origine il trasferimento. Il numero del modulo di dichiarazione comprende il codice a tre lettere dello Stato membro, seguito dalle quattro cifre corrispondenti all'anno, da un numero progressivo di tre cifre e dalle tre lettere ITD (SM-20**/xxx/ITD).3.L'originale della dichiarazione di trasferimento accompagna il trasferimento del pesce. Una copia della dichiarazione è conservata dalla nave da cattura o dalla tonnara e dai rimorchiatori.4.I comandanti dei pescherecci che effettuano operazioni di trasferimento dichiarano le loro attività conformemente all'allegato II.5.Le informazioni relative ai pesci morti sono registrate secondo le procedure di cui all'allegato XIII.Articolo 43Videosorveglianza1.Il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o l'operatore dell'azienda o della tonnara provvede affinché il trasferimento sia monitorato mediante una videocamera posta nell'acqua, così da verificare il numero degli esemplari trasferiti. La videoregistrazione è effettuata conformemente alle norme e procedure minime di cui all'allegato X.2.Qualora l'SCRS chieda alla Commissione di fornire copie delle videoregistrazioni, lo Stato membro fornisce tali copie ▌alla Commissione, che le trasmette all'SCRS ▌.Articolo 44Verifica da parte degli osservatori regionali dell'ICCAT e svolgimento di indagini1.Gli osservatori regionali dell'ICCAT presenti a bordo della nave da cattura e della tonnara di cui all'articolo 39 e all'allegato VIII:(a)registrano le attività di trasferimento e riferiscono al riguardo;(b)osservano e stimano le catture trasferite; e(c)verificano i dati inseriti nell'autorizzazione preventiva di trasferimento di cui all'articolo 40 e nella dichiarazione di trasferimento ICCAT di cui all'articolo 42.2.Qualora vi sia una differenza superiore al 10 % tra le stime effettuate dall'osservatore regionale, dalle autorità di controllo competenti o dal comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o dall'operatore della tonnara o dell'azienda, lo Stato membro responsabile avvia un'indagine. L'indagine si conclude prima dell'ingabbiamento presso l'azienda e, in ogni caso, entro 96 ore dal suo avvio, salvo casi di forza maggiore. In attesa dei risultati dell'indagine, l'ingabbiamento non è autorizzato e la sezione corrispondente del BCD non è convalidata.3.Tuttavia, nei casi in cui la videoregistrazione sia di qualità insufficiente o non sia abbastanza chiara per poter stimare i quantitativi trasferiti, il comandante del peschereccio o l'operatore dell'azienda o della tonnara può chiedere alle autorità dello Stato membro responsabile l'autorizzazione ad effettuare una nuova operazione di trasferimento e a fornire la videoregistrazione corrispondente all'osservatore regionale. Nel caso in cui tale trasferimento di controllo volontario non abbia un esito soddisfacente, lo Stato membro responsabile avvia un'indagine. Se, dopo questa indagine, si ha la conferma che la qualità della videoregistrazione non consente di stimare i quantitativi oggetto del trasferimento, le autorità di controllo dello Stato membro responsabile ordinano un altro trasferimento di controllo e forniscono la videoregistrazione corrispondente all'osservatore regionale dell'ICCAT. I nuovi trasferimenti sono effettuati sotto forma di trasferimenti di controllo finché la qualità della videoregistrazione non consenta di stimare i quantitativi trasferiti.4.Fatte salve le verifiche effettuate dagli ispettori, l'osservatore regionale dell'ICCAT firma la dichiarazione di trasferimento unicamente se le sue osservazioni sono conformi alle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT e se le informazioni riportate nella dichiarazione corrispondono a tali sue osservazioni e comprendono anche una videoregistrazione conforme, quale prevista ai paragrafi 1, 2 e 3. L'osservatore dell'ICCAT verifica inoltre che la dichiarazione di trasferimento ICCAT sia trasmessa, a seconda dei casi, al comandante del rimorchiatore, all'operatore dell'azienda o al rappresentante della tonnara. Se non concorda con la dichiarazione di trasferimento, l'osservatore dell'ICCAT annota la sua presenza e i motivi del disaccordo nella dichiarazione stessa e nei BCD, citando specificamente la norma o procedura o le norme o procedure che non sono state rispettate.5.Al termine dell'operazione di trasferimento, il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o l'operatore dell'azienda o della tonnara compila e trasmette allo Stato membro responsabile la dichiarazione di trasferimento ICCAT secondo il modello di cui all'allegato VI. Lo Stato membro trasmette la dichiarazione di trasferimento alla Commissione ▌.Articolo 45Atti di esecuzioneLa Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano le procedure operative per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68.SEZIONE 7OPERAZIONI DI INGABBIAMENTOArticolo 46Autorizzazione di ingabbiamento ed eventuale diniego di autorizzazione1.È vietato l'ancoraggio delle gabbie da trasporto entro una distanza di 0,5 miglia nautiche dagli impianti di allevamento prima dell'inizio dell'operazione di ingabbiamento per ogni gabbia. A tal fine, è necessario che i piani di gestione dell'allevamento di cui all'articolo 15 indichino le coordinate geografiche corrispondenti al poligono in cui è situata l'azienda.2.Prima di qualsiasi operazione di ingabbiamento, lo Stato membro responsabile dell'azienda chiede allo Stato membro o alla PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara che ha catturato il tonno rosso da ingabbiare di approvare l'operazione.3.L'autorità competente dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara rifiuta di approvare l'ingabbiamento qualora ritenga che:(a)la nave da cattura o la tonnara che ha catturato il pesce non disponesse di un contingente sufficiente per il tonno rosso;(b)il quantitativo pescato non sia stato debitamente dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara; o(c)la nave da cattura o la tonnara che ha dichiarato le catture non disponga di un'autorizzazione valida per la pesca del tonno rosso rilasciata ai sensi dell'articolo 27.4.Se rifiuta di approvare l'ingabbiamento, lo Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara:(a)informa l'autorità competente dello Stato membro o della PCC responsabile dell'azienda; e(b)chiede all'autorità competente di procedere al sequestro delle catture e al rilascio del pescato in mare.5.L'ingabbiamento non può iniziare senza che lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara o lo Stato membro responsabile dell'azienda abbia rilasciato l'approvazione entro un giorno lavorativo dalla richiesta, se concordato con le autorità dello Stato membro o della PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara. Se, entro un giorno lavorativo, lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara non forniscono alcuna risposta, le autorità competenti dello Stato membro responsabile dell'azienda possono autorizzare l'operazione di ingabbiamento.6.L'ingabbiamento è effettuato prima del 22 agosto di ogni anno, a meno che le autorità competenti dello Stato membro o della PCC responsabile dell'azienda non forniscano motivazioni valide, anche di forza maggiore, indicate nel rapporto sull'operazione di ingabbiamento all'atto della sua presentazione. In ogni caso, dopo il 7 settembre di ogni anno non è effettuata alcuna operazione di ingabbiamento.Articolo 47Documentazione riguardante le catture di tonno rossoLo Stato membro responsabile dell'azienda vieta l'ingabbiamento di tonno rosso non accompagnato dai documenti richiesti dall'ICCAT nel quadro del programma di documentazione delle catture previsto dal regolamento (UE) n. 640/2010. Tali documenti devono essere precisi e completi e devono essere convalidati dallo Stato membro o dalla PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara.Articolo 48IspezioniLo Stato membro responsabile dell'azienda adotta le misure necessarie per garantire che ogni operazione di ingabbiamento nell'azienda stessa sia oggetto di ispezione.Articolo 49VideosorveglianzaLo Stato membro responsabile dell'azienda provvede affinché le operazioni di ingabbiamento siano monitorate dalle sue autorità di controllo mediante una videocamera posta nell'acqua. Per ogni operazione di ingabbiamento è realizzata una videoregistrazione conformemente alle procedure di cui all'allegato X.Articolo 50Avvio e svolgimento di indaginiQualora vi sia una differenza superiore al 10 % tra le stime effettuate dall'osservatore regionale dell'ICCAT, dalle autorità di controllo dello Stato membro interessato e/o dall'operatore dell'azienda, lo Stato membro responsabile dell'azienda avvia un'indagine in collaborazione con lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura e/o della tonnara. Lo Stato membro che svolge le indagini può utilizzare altre informazioni a sua disposizione, tra cui i risultati dei programmi di ingabbiamento di cui all'articolo 51.Articolo 51Misure e programmi per la stima del numero e del peso degli esemplari di tonno rosso destinati all'ingabbiamento1.Per stimare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso, lo Stato membro provvede affinché il 100 % di tutte le operazioni di ingabbiamento rientri in un programma basato sull'uso di sistemi di fotocamere stereoscopiche o di metodi alternativi che garantiscano lo stesso grado di precisione e accuratezza.2.Tale programma è condotto conformemente alle procedure di cui all'allegato XI. È possibile usare metodi alternativi solo se approvati dall'ICCAT nel corso della riunione annuale.3.Lo Stato membro responsabile dell'azienda comunica i risultati del programma allo Stato membro o alla PCC responsabile della nave da cattura e all'entità che gestisce il programma di osservazione regionale per conto dell'ICCAT.4.Qualora i risultati del programma indichino quantitativi di tonno rosso ingabbiati diversi dai quantitativi catturati e/o trasferiti che sono stati dichiarati, lo Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara avvia un'indagine in collaborazione con lo Stato membro o la PCC responsabile dell'azienda. Qualora la nave da cattura o la tonnara batta bandiera di un'altra PCC, lo Stato membro responsabile dell'azienda avvia l'indagine in collaborazione con tale PCC di bandiera.5.Lo Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara emette un ordine di rilascio, secondo le procedure di cui all'allegato XII, per i quantitativi ingabbiati eccedenti rispetto a quelli catturati e trasferiti che sono stati dichiarati, nel caso in cui:(a)l'indagine di cui al paragrafo 4 non risulti conclusa entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione dei risultati del programma per un'unica operazione di ingabbiamento o, se si tratta di un'operazione di pesca congiunta, per tutte le operazioni di ingabbiamento; o(b)il risultato dell'indagine indichi che il numero e/o il peso medio degli esemplari di tonno rosso sono superiori a quelli degli esemplari catturati e trasferiti che sono stati dichiarati.Il rilascio del quantitativo eccedente è effettuato alla presenza delle autorità di controllo.6.I risultati del programma sono utilizzati per decidere se il rilascio è necessario, nel qual caso le dichiarazioni di ingabbiamento e le sezioni del BCD corrispondenti devono essere compilate di conseguenza. Quando è emesso un ordine di rilascio, l'operatore dell'azienda richiede la presenza di un'autorità nazionale di controllo e di un osservatore regionale dell'ICCAT per monitorare il rilascio.7.Lo Stato membro presenta alla Commissione i risultati del programma entro il 1o settembre di ogni anno. In caso di forza maggiore durante l'ingabbiamento, lo Stato membro presenta tali risultati prima del 12 settembre. La Commissione trasmette queste informazioni all'SCRS entro il 15 settembre di ogni anno a fini di valutazione.8.Il trasferimento di tonno rosso vivo da una gabbia da allevamento ad un'altra gabbia da allevamento non è effettuato senza l'autorizzazione e senza la presenza delle autorità di controllo dello Stato membro o della PCC responsabile dell'azienda. Ogni trasferimento è registrato per controllare il numero degli esemplari. Le autorità di controllo nazionali monitorano tali trasferimenti e garantiscono che ogni trasferimento all'interno della stessa azienda sia registrato nel sistema eBCD.9.Una differenza pari o superiore al 10 % tra i quantitativi di tonno rosso catturati e dichiarati dal peschereccio o dalla tonnara e i quantitativi calcolati utilizzando le fotocamere di controllo al momento dell'ingabbiamento costituisce una potenziale violazione da parte del peschereccio o della tonnara in questione. Lo Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare un seguito adeguato.Articolo 52Dichiarazione di ingabbiamento e rapporto sull'operazione di ingabbiamento1.Entro 72 ore dal termine di ciascuna operazione di ingabbiamento, un operatore dell'azienda presenta alla propria autorità competente una dichiarazione di ingabbiamento quale prevista all'allegato XIV. ▌2.Oltre alla dichiarazione di ingabbiamento di cui al paragrafo 1, lo Stato membro responsabile dell'azienda, entro una settimana dal completamento dell'operazione di ingabbiamento, trasmette allo Stato membro o alla PCC le cui navi o tonnare hanno catturato il tonno rosso, nonché alla Commissione, un rapporto sull'operazione di ingabbiamento comprendente gli elementi indicati nella sezione B dell'allegato XI. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.3.Ai fini del paragrafo 2, un'operazione di ingabbiamento non si considera conclusa finché non sono terminate l'eventuale indagine avviata e l'eventuale operazione di rilascio ordinata.Articolo 53Trasferimenti all'interno dell'azienda e controlli a campione1.Lo Stato membro responsabile dell'azienda predispone un sistema di tracciabilità comprendente la videoregistrazione dei trasferimenti interni.2.Le autorità di controllo dello Stato membro responsabile dell'azienda effettuano controlli a campione, sulla base di un'analisi di rischio, sul tonno rosso tenuto nelle gabbie da allevamento, dal momento del completamento delle operazioni di ingabbiamento in un dato anno fino alla prima operazione di ingabbiamento dell'anno successivo.3.Ai fini del paragrafo 2, lo Stato membro responsabile dell'azienda stabilisce una percentuale minima di esemplari da controllare. Tale percentuale è indicata nel piano di ispezione annuale di cui all'articolo 14. Lo Stato membro comunica alla Commissione i risultati dei controlli a campione effettuati ogni anno. La Commissione trasmette tali risultati al segretariato dell'ICCAT nel mese di aprile dell'anno successivo al periodo contingentale corrispondente.Articolo 54Accesso alle videoregistrazioni e norme pertinenti1.Lo Stato membro responsabile dell'azienda provvede affinché le videoregistrazioni di cui agli articoli 49 e 51 siano messe a disposizione degli ispettori nazionali, regionali e dell'ICCAT e degli osservatori nazionali e dell'ICCAT che ne facciano richiesta.2.Lo Stato membro responsabile dell'azienda adotta le misure necessarie per evitare eventuali sostituzioni, modifiche o manipolazioni delle videoregistrazioni originali.Articolo 55Rapporto annuale sulle operazioni di ingabbiamentoEntro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri soggetti all'obbligo di presentare dichiarazioni di ingabbiamento e rapporti sulle operazioni di ingabbiamento ai sensi dell'articolo 52 trasmettono alla Commissione un rapporto sulle operazioni di ingabbiamento relative all'anno precedente. La Commissione invia queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 agosto di ogni anno. Il rapporto contiene le informazioni seguenti:(a)il quantitativo totale, per azienda, del tonno rosso ingabbiato, compresa la riduzione in numero e in peso, per azienda, riscontrato durante il trasporto verso le gabbie effettuato dai pescherecci e dalle tonnare;(b)l'elenco dei pescherecci che catturano, forniscono o trasportano tonno rosso a fini di allevamento (nome del peschereccio, bandiera, numero di licenza, tipo di attrezzo) e delle tonnare;(c)i risultati del programma di campionamento per la stima del numero, in base alla taglia, degli esemplari di tonno rosso catturati, nonché la data, l'ora e la zona della cattura e il metodo di pesca utilizzato, al fine di migliorare le statistiche per la valutazione dello stock.Il programma prevede che il campionamento per taglia (lunghezza o peso) nelle gabbie sia effettuato su un campione (100 esemplari) per ogni 100 tonnellate di pesce vivo, oppure su un campione del 10 % del numero totale dei pesci ingabbiati. I campioni per taglia sono raccolti durante il prelievo nell'azienda e tra i pesci morti durante il trasporto, secondo gli orientamenti dell'ICCAT per la presentazione dei dati e delle informazioni. Per il pesce allevato per più di un anno sono previsti metodi di campionamento supplementari. Il campionamento è effettuato nel corso di ogni prelievo e riguarda tutte le gabbie;(d)i quantitativi di tonno rosso messi in gabbia, nonché una stima della crescita e della mortalità in cattività e dei quantitativi venduti, in tonnellate. Tali informazioni sono fornite per azienda;(e)i quantitativi di tonno rosso ingabbiati nel corso dell'anno precedente; e(f)i quantitativi, ripartiti per provenienza, commercializzati nel corso dell'anno precedente.Articolo 56Atti di esecuzioneLa Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano le procedure operative per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68.SEZIONE 8MONITORAGGIO E SORVEGLIANZAArticolo 57Sistema di controllo dei pescherecci1.In deroga all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri di bandiera attuano un sistema di controllo dei pescherecci (Vessel Monitoring System — VMS) per i loro pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri conformemente all'allegato XV.2.I pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri figuranti nell'elenco dei pescherecci di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), o nell'elenco dei pescherecci di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), iniziano a trasmettere all'ICCAT i dati VMS almeno cinque giorni prima del periodo in cui sono autorizzati a pescare e continuano a trasmetterli per almeno cinque giorni dopo la fine di tale periodo, a meno che non pervenga preventivamente alla Commissione una richiesta di radiazione del peschereccio dal registro ICCAT dei pescherecci.3.A fini di controllo, il comandante, o il suo rappresentante, provvede affinché la trasmissione dei dati VMS da una nave da cattura autorizzata a praticare la pesca attiva del tonno rosso non sia interrotta durante la permanenza in porto della nave, a meno che non esista un sistema di dichiarazione delle entrate e delle uscite dal porto (sistema hail).4.Lo Stato membro provvede affinché il proprio centro di controllo della pesca trasmetta alla Commissione e a un organismo da essa designato, in tempo reale e nel formato https data feed, i messaggi VMS ricevuti dai pescherecci battenti la sua bandiera. La Commissione trasmette tali messaggi per via elettronica al segretariato dell'ICCAT.5.Lo Stato membro provvede affinché:(a)i messaggi VMS provenienti dai pescherecci battenti la sua bandiera siano inoltrati alla Commissione almeno ogni due ore;(b)in caso di guasto tecnico del sistema VMS, gli altri messaggi provenienti dai pescherecci battenti la sua bandiera ricevuti ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 siano inoltrati alla Commissione entro 24 ore dal loro ricevimento da parte del rispettivo centro di controllo della pesca;(c)i messaggi inoltrati alla Commissione siano numerati in modo progressivo (con un identificatore unico) al fine di evitare duplicazioni;(d)i messaggi inoltrati alla Commissione siano conformi all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.6.Ogni Stato membro assicura che tutti i messaggi messi a disposizione delle proprie navi di ispezione siano trattati in modo riservato e siano limitati alle operazioni di ispezione in mare.SEZIONE 9Ispezione e contrastoArticolo 58Programma di ispezione internazionale congiunta dell'ICCAT1.Le attività di ispezione internazionale congiunta si svolgono conformemente al programma internazionale di ispezione congiunta dell'ICCAT (di seguito, programma dell'ICCAT) per il controllo internazionale al di fuori delle acque soggette a giurisdizione nazionale, secondo quanto stabilito nell'allegato IX del presente regolamento.2.Gli Stati membri i cui pescherecci sono autorizzati a catturare tonno rosso designano ispettori e svolgono ispezioni in mare nell'ambito del programma dell'ICCAT.3.Se più di 15 pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro sono contemporaneamente impegnati in attività di pesca del tonno rosso nella zona della convenzione, lo Stato membro in questione, sulla base di un'analisi di rischio, invia una nave di ispezione nella zona della convenzione per l'intera durata della permanenza di detti pescherecci nella zona, a fini di ispezione e controllo in mare. Tale obbligo si considera assolto se gli Stati membri collaborano nell'inviare una nave di ispezione o se una nave di ispezione dell'Unione è inviata nella zona della convenzione.4.La Commissione o un organismo da essa designato può assegnare ispettori dell'Unione al programma dell'ICCAT.5.Ai fini del paragrafo 3, la Commissione o un organismo da essa designato coordina le attività di sorveglianza e ispezione per conto dell'Unione. La Commissione, in coordinamento con gli Stati membri interessati, può predisporre programmi di ispezione congiunta che consentano all'Unione di assolvere ai propri obblighi nell'ambito del programma dell'ICCAT. Gli Stati membri i cui pescherecci praticano la pesca del tonno rosso adottano le misure necessarie per agevolare l'attuazione dei suddetti programmi, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone geografiche in cui tali risorse devono essere impiegate.6.Entro il 1o aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi degli ispettori e delle navi di ispezione che intendono assegnare al programma dell'ICCAT nel corso dell'anno. Sulla base di tali informazioni, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, redige ogni anno un piano di partecipazione dell'Unione al programma dell'ICCAT e lo trasmette al segretariato dell'ICCAT e agli Stati membri.Articolo 59Ispezioni in caso di infrazioneLo Stato membro di bandiera provvede affinché l'ispezione fisica di un peschereccio battente la sua bandiera sia effettuata sotto la sua autorità nei suoi porti, oppure, nel caso in cui il peschereccio non si trovi in uno dei suoi porti, ad opera di un ispettore da essa designato, qualora il peschereccio:(a)non abbia rispettato gli obblighi di registrazione e di dichiarazione di cui agli articoli 31 e 32; o(b)abbia commesso una violazione delle disposizioni del presente regolamento o un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009.Articolo 60Verifiche incrociate1.Ogni Stato membro verifica le informazioni e la trasmissione tempestiva dei rapporti di ispezione e dei rapporti degli osservatori, dei dati VMS e, se del caso, dei documenti elettronici di cattura (eBCD), dei giornali di bordo dei propri pescherecci, dei documenti di trasferimento/trasbordo e dei documenti di cattura, conformemente all'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009.2.Per tutte le operazioni di sbarco, trasbordo o ingabbiamento, ogni Stato membro effettua controlli incrociati tra i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di bordo o nella dichiarazione di trasbordo e i quantitativi di ogni specie registrati nella dichiarazione di sbarco o nella dichiarazione di ingabbiamento, nonché in qualsiasi altro documento pertinente, ad esempio fatture e/o note di vendita.SEZIONE 10ContrastoArticolo 61ContrastoFatti salvi gli articoli da 89 a 91 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e senza pregiudicare, in particolare, il dovere degli Stati membri di adottare misure di contrasto adeguate nei confronti di un peschereccio, lo Stato membro responsabile dell'azienda o delle aziende di allevamento del tonno rosso adotta misure di contrasto adeguate nei confronti di una data azienda qualora si sia riscontrato che, conformemente alla legislazione nazionale, tale azienda non rispetta le disposizioni degli articoli da 46 a 56 del presente regolamento. A seconda della gravità dell'infrazione e conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto nazionale, tali misure possono comprendere, in particolare, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione e/o sanzioni pecuniarie. Gli Stati membri comunicano qualsiasi sospensione o revoca di un'autorizzazione alla Commissione, che la notifica al segretariato dell'ICCAT affinché modifichi di conseguenza il registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso.CAPO 6CommercializzazioneArticolo 62Misure di commercializzazione1.Fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (CE) n. 1005/2008 e il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1)., sono vietati nell'Unione il commercio, lo sbarco, l'importazione, l'esportazione, l'ingabbiamento a fini di ingrasso o di allevamento, la riesportazione e il trasbordo di tonno rosso non accompagnati dalla documentazione accurata, completa e convalidata prevista dal presente regolamento ▌ e dalla legislazione dell'Unione che attua le norme dell'ICCAT sul programma di documentazione delle catture di tonno rosso.2.Sono vietati nell'Unione il commercio, l'importazione, lo sbarco, l'ingabbiamento a fini di ingrasso o di allevamento, la trasformazione, l'esportazione, la riesportazione e il trasbordo di tonno rosso se:(a)il tonno rosso è stato catturato da pescherecci o tonnare il cui Stato di bandiera non dispone di un contingente o di un limite di cattura ▌ per il tonno rosso, in base alle condizioni previste dalle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT; o(b)il tonno rosso è stato catturato da un peschereccio o da una tonnara che, al momento della cattura, aveva esaurito il proprio contingente individuale o il cui Stato aveva esaurito le possibilità di pesca ad esso assegnate.3.Fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1005/2008 e (UE) n. 1379/2013, sono vietati nell'Unione il commercio, l'importazione, lo sbarco, la trasformazione e l'esportazione di tonno rosso da aziende di ingrasso o di allevamento che non siano conformi ai regolamenti di cui al paragrafo 1.CAPO VIIDisposizioni finaliArticolo 63ValutazioneGli Stati membri presentano senza indugio alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, una relazione dettagliata sull'attuazione del presente regolamento. Sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri, la Commissione presenta al segretariato dell'ICCAT, entro la data decisa dall'ICCAT stessa, una relazione dettagliata sull'attuazione della raccomandazione ICCAT 19-04.Articolo 64FinanziamentoAi fini del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1)., il presente regolamento è considerato quale piano pluriennale ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013.Articolo 65RiservatezzaI dati raccolti e scambiati nel quadro del presente regolamento sono trattati conformemente alle norme applicabili in materia di riservatezza di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.Articolo 66Procedura di modifica1.Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 67, atti delegati che modifichino il presente regolamento al fine di adeguarlo alle misure adottate dall'ICCAT che vincolano l'Unione e i suoi Stati membri in relazione a quanto segue:▌(a)le deroghe al divieto di riportare i contingenti non utilizzati di cui all'articolo 8;(b)i tempi previsti per la comunicazione delle informazioni di cui ai seguenti articoli: articolo 24, paragrafo 4, articolo 26, paragrafo 1, articolo 29, paragrafo 1, articolo 32, paragrafi 2 e 3, articolo 35, paragrafi 5 e 6, articolo 36, articolo 41, paragrafo 3, articolo 44, paragrafo 2, articolo 51, paragrafo 7, articolo 52, paragrafo 2, articolo 55, articolo 57, paragrafo 5, lettera b), e articolo 58, paragrafo 6;(c)i periodi previsti per le campagne di pesca di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 4;(d)la taglia minima di riferimento per la conservazione stabilita all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 20, paragrafo 1;(e)le percentuali e i parametri di riferimento fissati all'articolo 13, all'articolo 15, paragrafi 3 e 4, all'articolo 20, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 38, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 50 e all'articolo 51, paragrafo 9;(f)le informazioni da presentare alla Commissione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 2, all'articolo 40, paragrafo 1, e all'articolo 55;(g)i compiti degli osservatori nazionali e degli osservatori regionali dell'ICCAT di cui, rispettivamente, all'articolo 38, paragrafo 2, e all'articolo 39, paragrafo 5;(h)i motivi di diniego dell'autorizzazione al trasferimento di cui all'articolo 41, paragrafo 1;(i)i motivi di sequestro delle catture e di ordine di rilascio del pescato di cui all'articolo 46, paragrafo 4;(j)il numero dei pescherecci di cui all'articolo 58, paragrafo 3;(k)gli allegati da I a XV.2.Qualsiasi modifica adottata ai sensi del paragrafo 1 si limita rigorosamente al recepimento ▌ delle modifiche e/o integrazioni apportate alle corrispondenti raccomandazioni dell'ICCAT vincolanti per l'Unione.Articolo 67Esercizio della delega1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 66 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.3.La delega di potere di cui all'articolo 66 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale Legiferare meglio del 13 aprile 2016.5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 66 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.Articolo 68Procedura di comitato1.La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito ai sensi dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.Articolo 69Modifiche del regolamento (CE) n. 1936/2001Il regolamento (CE) n. 1936/2001 è così modificato:(a)l'articolo 3, lettere da g) a j), gli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater e l'allegato I bis sono soppressi;(b)negli allegati I e II, il termine tonno rosso: Thunnus thynnus è soppresso.Articolo 70Modifiche del regolamento (UE) 2017/2107Nel regolamento (UE) 2017/2107, l'articolo 43 è soppresso.Articolo 71Modifiche del regolamento (UE) 2019/833Nel regolamento (UE) 2019/833, l'articolo 53 è soppresso.Articolo 72Abrogazione1.Il regolamento (CE) n. 2016/1627 è abrogato.2.I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVI.Articolo 73Entrata in vigoreIl presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.Fatto a …, il …Per il Parlamento europeoIl presidentePer il ConsiglioIl presidente

Image 4C5062021IT14110120210427IT0027.000114121411P9_TC1-CNS(2018)0225Posizione del Parlamento europeo definita il 27 aprile 2021 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2021/… del Consiglio che istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2021/764 del Consiglio.)C5062021IT14210120210427IT0028.000114221421P9_TC1-COD(2019)0151Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 aprile 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione)(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/819.)C5062021IT14310120210427IT0029.000114321431P9_TC1-COD(2019)0152Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 aprile 2021 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa, e che abroga la decisione n. 1312/2013/UE(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2021/820.)C5062021IT14410120210427IT0030.000114421441P9_TC1-COD(2020)0097Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 aprile 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE, su un meccanismo unionale di protezione civile(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/836.)C5062021IT16010120210428IT0039.0001160218930P9_TC1-COD(2019)0272Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 aprile 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,vista la proposta della Commissione europea,previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,visto il parere del Comitato economico e sociale europeoGU C …,deliberando secondo la procedura legislativa ordinariaPosizione del Parlamento europeo del 28 aprile 2021.,considerando quanto segue:(1)L'obiettivo della politica comune della pesca, quale definito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22)., è assicurare uno sfruttamento delle risorse biologiche marine in condizioni sostenibili sotto il profilo economico, ambientale e sociale.(2)Con la decisione 98/392/CE del ConsiglioDecisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1). l'Unione ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, che contengono i principi e le norme in materia di conservazione e gestione delle risorse marine vive. Nell'ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, l'Unione partecipa agli sforzi intesi a salvaguardare gli stock ittici nelle acque internazionali.(3)L'Unione è parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'AtlanticoConvenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 34). (di seguito, convenzione).(4)Nel 2018, nel corso della sua 21a riunione straordinaria, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (di seguito, ICCAT), istituita dalla convenzione, ha adottato la raccomandazione 18-02 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (di seguito, piano di gestione).Il piano di gestione dà seguito al parere del Comitato permanente della ricerca e delle statistiche (di seguito, SCRS) che ne suggeriva l'istituzione da parte dell'ICCAT nel 2018, in quanto lo stato in cui versava lo stock in quel momento sembrava non dovesse più richiedere le misure di emergenza introdotte nell'ambito del piano di ricostituzione del tonno rosso (istituito dalla raccomandazione 17-07, che modifica la raccomandazione 14-04), senza tuttavia attenuare le esistenti misure di monitoraggio e controllo.(5)La raccomandazione 18-02 abroga la raccomandazione 17-07 che modifica la raccomandazione 14-04 volta ad istituire un piano di ricostituzione del tonno rosso, recepita nel diritto dell'Unione tramite il regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1)..(6)Nella sua 26a riunione ordinaria del 2019, l'ICCAT ha adottato la raccomandazione 19-04 che modifica il piano di gestione pluriennale stabilito dalla raccomandazione 18-02. La raccomandazione ICCAT 19-04 abroga e sostituisce la raccomandazione 18-02. Il presente regolamento dovrebbe recepire la raccomandazione 19-04 nel diritto dell'Unione.(7)È opportuno che, ove pertinente, il presente regolamento recepisca anche, in tutto o in parte, le raccomandazioni dell'ICCAT 06-07Raccomandazione ICCAT sull'allevamento del tonno rosso., 18-10Raccomandazione ICCAT sulle norme minime per il sistema di controllo dei pescherecci nella zona della convenzione ICCAT., 96-14Raccomandazione ICCAT sul rispetto delle norme nella pesca del tonno rosso e del pesce spada dell'Atlantico settentrionale., 13-13Raccomandazione ICCAT sull'istituzione di un registro ICCAT dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri autorizzati a operare nella zona della convenzione. e 16-15Raccomandazione dell'ICCAT sulle operazioni di trasbordo..(8)Le posizioni dell'Unione nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca devono basarsi sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire che le risorse alieutiche siano gestite conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca, in particolare l'obiettivo di ricostituire gradualmente e mantenere le popolazioni degli stock ittici al di sopra di livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield — MSY) e l'obiettivo di creare le condizioni necessarie per rendere economicamente redditizi e competitivi il settore delle catture e della trasformazione e le attività a terra connesse alle attività di pesca. Secondo la relazione 2018 dell'SCRSRelazione del comitato permanente della ricerca e delle statistiche (SCRS), Madrid, 1-5 ottobre 2018., le catture di tonno rosso a un tasso di mortalità per pesca pari a F0,1 sono in linea con una mortalità per pesca compatibile con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile (Fmsy). La biomassa dello stock è considerata a un livello tale da garantire il rendimento massimo sostenibile. B0,1 oscilla infatti tra valori superiori per livelli di reclutamento medio-bassi e valori inferiori per un livello di reclutamento elevato.(9)Il piano di gestione tiene conto delle specificità dei diversi tipi di attrezzi e tecniche di pesca. È opportuno che, nell'attuare tale piano, l'Unione e gli Stati membri promuovano attività di pesca costiera e l'utilizzo di attrezzi e tecniche di pesca selettivi, caratterizzati da un ridotto impatto ambientale, in particolare attrezzi e tecniche utilizzati nella pesca artigianale e tradizionale, contribuendo in tal modo ad un equo tenore di vita per le economie locali.(10)È opportuno considerare le peculiarità e i bisogni della pesca su piccola scala e artigianale. Oltre alle pertinenti disposizioni della raccomandazione ICCAT 19-04 che eliminano gli ostacoli alla partecipazione alla pesca del tonno rosso da parte della flotta dedita alla piccola pesca costiera, gli Stati membri dovrebbero compiere ulteriori sforzi per garantire una distribuzione equa e trasparente delle possibilità di pesca tra le flotte su piccola scala, le flotte artigianali e le flotte più grandi, in linea con gli obblighi previsti dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013.(11)Al fine di garantire il rispetto della politica comune della pesca, l'Unione ha adottato atti legislativi per istituire un sistema di controllo, ispezione ed esecuzione che includesse la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). In particolare, il regolamento (CE) n. 1224/2009 del ConsiglioRegolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1). istituisce un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione che prevede un approccio globale e integrato al fine di garantire il rispetto di tutte le norme della politica comune della pesca. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della CommissioneRegolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1). stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del ConsiglioRegolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1). istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Si tratta di regolamenti che comprendono già disposizioni quali le licenze e le autorizzazioni di pesca e determinate norme riguardanti i sistemi di controllo dei pescherecci che coprono alcune delle misure previste nella raccomandazione ICCAT 19-04. Non è perciò necessario includere tali disposizioni nel presente regolamento.(12)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce il concetto di taglia minima di riferimento per la conservazione. A fini di coerenza, è opportuno che il concetto di taglia minima dell'ICCAT sia recepito nel diritto dell'Unione come taglia minima di riferimento per la conservazione.(13)Secondo la raccomandazione ICCAT 19-04, devono essere rigettate in mare le catture di tonno rosso inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, nonché le catture di tonno rosso che superano i limiti stabiliti nei piani di pesca annuali per le catture accessorie. Ai fini del rispetto degli obblighi internazionali incombenti all'Unione nel quadro dell'ICCAT, l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/98 della CommissioneRegolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 23). prevede deroghe all'obbligo di sbarco del tonno rosso conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il regolamento delegato (UE) 2015/98 recepisce alcune disposizioni della raccomandazione ICCAT 19-04 che stabiliscono l'obbligo di rigettare in mare il tonno rosso per le navi che superino il contingente loro assegnato o il livello massimo di catture accessorie autorizzate. L'ambito di applicazione del regolamento delegato comprende le imbarcazioni dedite alla pesca ricreativa. Il presente regolamento, pertanto, non deve necessariamente contemplare detti obblighi di rigetto e di rilascio in mare e lascia impregiudicate le corrispondenti disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2015/98.(14)Nel corso della riunione annuale del 2018, le parti contraenti della convenzione hanno riconosciuto la necessità di rafforzare i controlli per alcune operazioni riguardanti il tonno rosso. A tal fine, durante la riunione si è concordato che le parti contraenti della convenzione responsabili delle aziende avrebbero dovuto garantire una piena tracciabilità delle operazioni di ingabbiamento e avrebbero dovuto effettuare controlli a campione basati su un'analisi di rischio.(15)Il regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio (GU L 194 del 24.7.2010, pag. 1). istituisce un documento di cattura del tonno rosso in formato elettronico (eBCD), recependo in tal modo la raccomandazione ICCAT 09-11 che modifica la raccomandazione 08-12. Le raccomandazioni 17-09 e 11-20 sull'applicazione dell'eBCD sono state recentemente abrogate dalle raccomandazioni 18-12 e 18-13. Pertanto, poiché il regolamento (UE) n. 640/2010 è divenuto obsoleto, la Commissione ha proposto un nuovo regolamento che recepisca le norme dell'ICCAT più recenti in materia di eBCD. È perciò opportuno che il presente regolamento non faccia riferimento al regolamento (UE) n. 640/2010 bensì, in termini più generali, al programma di documentazione delle catture raccomandato dall'ICCAT.(16)Tenendo conto del fatto che, attualmente, alcune raccomandazioni dell'ICCAT sono spesso modificate dalle parti contraenti della convenzione e, in futuro, saranno probabilmente oggetto di ulteriori modifiche, al fine di recepire rapidamente nel diritto dell'Unione le future raccomandazioni dell'ICCAT volte a modificare o integrare il piano di gestione dell'ICCAT, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda i seguenti aspetti: ▌i tempi previsti per la comunicazione delle informazioni; i periodi previsti per le campagne di pesca; deroghe al divieto di riporto dei contingenti non utilizzati; le taglie minime di riferimento per la conservazione; le percentuali e i parametri di riferimento; le informazioni da presentare alla Commissione; i compiti degli osservatori nazionali e regionali; i motivi di diniego di un'autorizzazione al trasferimento del pescato; i motivi di un sequestro delle catture e di un ordine di rilascio del pescato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 Legiferare meglioGU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.(17)La Commissione, che rappresenta l'Unione in occasione delle riunioni dell'ICCAT, approva ogni anno una serie di raccomandazioni dell'ICCAT di natura squisitamente tecnica, in particolare per quanto riguarda: le limitazioni di capacità, gli obblighi relativi al giornale di bordo, i formulari di dichiarazione delle catture, le dichiarazioni di trasbordo e di trasferimento, le informazioni minime per le autorizzazioni di pesca, il numero minimo di pescherecci in riferimento al programma di ispezione internazionale congiunta dell'ICCAT, le specifiche del regime di ispezione e di osservazione, le norme per la videoregistrazione, il protocollo per le operazioni di rilascio, le norme sul trattamento dei pesci morti, le dichiarazioni di ingabbiamento o le norme riguardanti i sistemi di controllo dei pescherecci — raccomandazioni che sono recepite dagli allegati da I a XV del presente regolamento. È opportuno che la Commissione possa adottare atti delegati che modifichino o integrino gli allegati da I a XV in linea con le raccomandazioni dell'ICCAT modificate o integrate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 Legiferare meglio. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.(18)Le raccomandazioni dell'ICCAT che disciplinano la pesca del tonno rosso (operazioni connesse alla cattura, al trasferimento, al trasporto, all'ingabbiamento, all'allevamento, al prelievo e al riporto) sono estremamente dinamiche. Le tecnologie utilizzate per il controllo e la gestione di questo tipo di pesca (ad esempio, fotocamere stereoscopiche e metodi alternativi) sono in costante e ulteriore evoluzione e vanno applicate in modo uniforme dagli Stati membri. Analogamente, occorre sviluppare, ove necessario, procedure operative che aiutino gli Stati membri a rispettare le norme dell'ICCAT recepite dal presente regolamento. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le modalità di attuazione relative al riporto di tonno rosso vivo, alle operazioni di trasferimento e alle operazioni di ingabbiamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)..(19)Gli atti delegati e gli atti di esecuzione previsti nel presente regolamento non pregiudicano il recepimento delle future raccomandazioni dell'ICCAT nel diritto dell'Unione mediante la procedura legislativa ordinaria.(20)Poiché il presente regolamento introdurrà un nuovo piano di gestione generale per il tonno rosso, è opportuno sopprimere le disposizioni relative al tonno rosso di cui ai regolamenti (UE) 2017/2107Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1). e (UE) 2019/833Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1). del Parlamento europeo e del Consiglio. Per quanto riguarda l'articolo 43 del regolamento (UE) 2017/2107, la parte corrispondente al pesce spada del Mediterraneo è stata inclusa nel regolamento (UE) 2019/1154 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) 2019/1154 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 1).. È inoltre opportuno sopprimere alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1936/2001 del ConsiglioRegolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1).. È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833.(21)La raccomandazione ICCAT 18-02 ha abrogato la raccomandazione 17-07 in quanto lo stato dello stock non richiedeva più le misure di emergenza previste dal piano di ricostituzione del tonno rosso istituito da quest'ultima. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) 2016/1627, che ha dato attuazione a tale piano di ricostituzione,HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:CAPO IDISPOSIZIONI GENERALIArticolo 1OggettoIl presente regolamento stabilisce norme generali affinché l'Unione possa dare attuazione, in modo uniforme ed efficace, al piano pluriennale di gestione del tonno rosso (Thunnus thynnus) nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, adottato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (di seguito, ICCAT).Articolo 2Campo di applicazioneIl presente regolamento si applica:(a)ai pescherecci dell'Unione e alle imbarcazioni dell'Unione dedite alla pesca ricreativa checatturano tonno rosso nella zona della convenzione etrasbordano o detengono a bordo, anche al di fuori della zona della convenzione, tonno rosso catturato in tale zona;(b)alle aziende dell'Unione;(c)ai pescherecci dei paesi terzi e alle imbarcazioni dei paesi terzi dedite alla pesca ricreativa, che operano nelle acque dell'Unione e catturano tonno rosso nella zona della convenzione;(d)ai pescherecci dei paesi terzi sottoposti a ispezione nei porti degli Stati membri che detengono a bordo tonno rosso catturato nella zona della convenzione o prodotti della pesca ottenuti da tonno rosso catturato nelle acque dell'Unione che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto.Articolo 3ObiettivoObiettivo del presente regolamento è attuare il piano di gestione pluriennale del tonno rosso, adottato dall'ICCAT, che mira a mantenere la biomassa del tonno rosso al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.Articolo 4Relazione con altri atti dell'UnioneSalvo altrimenti disposto nel presente regolamento, le disposizioni previste da quest'ultimo lasciano impregiudicati gli altri atti dell'Unione che disciplinano il settore della pesca, in particolare:(1)il regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;(2)il regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;(3)il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81). relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne;(4)il regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT);(5)il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105). relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche.Articolo 5DefinizioniAi fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:(1)ICCAT: Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico;(2)convenzione: convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico;(3)peschereccio: qualsiasi imbarcazione a motore destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse di tonno rosso, incluse le navi da cattura, le navi officina, le navi d'appoggio, i rimorchiatori, le navi che partecipano a operazioni di trasbordo, le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti del tonno e le navi ausiliarie, eccettuate le navi container;(4)tonno rosso vivo: tonno rosso mantenuto in vita per un determinato periodo di tempo all'interno di una tonnara o trasferito vivo in un impianto di allevamento ▌;(5)SCRS: comitato permanente della ricerca e delle statistiche dell'ICCAT;(6)pesca ricreativa: attività di pesca non commerciale che sfrutta le risorse biologiche marine ▌;(7)pesca sportiva: una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;(8)rimorchiatore: qualsiasi imbarcazione utilizzata per rimorchiare le gabbie;(9)nave officina: imbarcazione a bordo della quale i prodotti della pesca subiscono una o più delle seguenti operazioni, prima dell'imballaggio: sfilettatura o affettatura, congelamento e/o trasformazione;(10)nave ausiliaria: qualsiasi imbarcazione utilizzata per il trasporto di tonno rosso morto (non trasformato) da una gabbia da trasporto/allevamento, da una rete a circuizione o da una tonnara a un porto designato e/o a una nave officina;(11)tonnara: rete fissa, ancorata al fondo, generalmente comprendente una rete guida che convoglia il tonno verso un'area recintata o una serie di aree recintate in cui esso è tenuto prima di essere prelevato o allevato;(12)rete a circuizione: rete circuitante munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura della rete;(13)ingabbiamento: trasferimento del tonno rosso vivo dalla gabbia da trasporto o dalla tonnara alle gabbie da allevamento o ingrasso;(14)nave da cattura: imbarcazione utilizzata ai fini della cattura commerciale delle risorse di tonno rosso;(15)azienda: zona marina chiaramente delimitata da coordinate geografiche, utilizzata per l'ingrasso o l'allevamento del tonno rosso catturato da tonnare e/o tonniere con reti a circuizione. Un'azienda può comprendere più impianti, tutti delimitati da coordinate geografiche, in cui ciascun punto del poligono è chiaramente definito sia in longitudine che in latitudine;(16)allevamento o ingrasso: ingabbiamento del tonno rosso nelle aziende e successiva alimentazione al fine di ingrassarlo e accrescerne la biomassa totale;(17)prelievo: abbattimento del tonno rosso nelle aziende o nelle tonnare;(18)fotocamera stereoscopica: fotocamera con due o più obiettivi, ciascuno dei quali è dotato di un sensore di immagini o di un supporto di pellicola separato, che consente la cattura di immagini tridimensionali allo scopo di misurare la lunghezza del pesce e contribuire ad affinare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso;(19)nave per piccola pesca costiera: nave da cattura rispondente ad almeno tre delle cinque caratteristiche seguenti:(a)lunghezza fuori tutto < 12 m;(b)attività di pesca esercitata esclusivamente all'interno delle acque sotto la giurisdizione dello Stato membro di bandiera;(c)bordate di pesca di durata inferiore a 24 ore;(d)equipaggio composto al massimo da quattro membri; oppure(e)utilizzo di tecniche di pesca selettiva che hanno un ridotto impatto ambientale;(20)operazione di pesca congiunta: qualsiasi operazione realizzata da due o più tonniere con reti a circuizione, in cui le catture di una tonniera con reti a circuizione sono attribuite a una o più tonniere con reti a circuizione secondo un criterio di ripartizione precedentemente concordato;(21)praticare la pesca attiva: per qualsiasi nave da cattura, il fatto di praticare la pesca del tonno rosso come specie bersaglio in una determinata campagna di pesca;(22)BCD: documento di cattura del tonno rosso (Bluefin Catch Document);(23)eBCD: documento elettronico di cattura del tonno rosso;(24)zona della convenzione: zona geografica quale definita all'articolo 1 della convenzione;(25)trasbordo: scarico, per intero o in parte, dei prodotti ittici detenuti a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio. Non è tuttavia considerato trasbordo il fatto di scaricare esemplari di tonno rosso morto dalla rete a circuizione, dalla tonnara o dal rimorchiatore verso una nave ausiliaria;(26)trasferimento di controllo: qualsiasi trasferimento supplementare effettuato su richiesta degli operatori del peschereccio/dell'azienda o delle autorità di controllo al fine di verificare il numero di pesci trasferiti;(27)fotocamera di controllo: fotocamera stereoscopica e/o videocamera convenzionale utilizzate ai fini dei controlli previsti dal presente regolamento;(28)PCC: parte contraente della convenzione e parte, entità o entità di pesca non contraente cooperante;(29)peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni: peschereccio con palangari pelagici di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;(30)trasferimento: qualsiasi trasferimento(a)di tonno rosso vivo dalla rete della nave da cattura alla gabbia da trasporto,(b)di tonno rosso vivo da una gabbia da trasporto a un'altra gabbia da trasporto,(c)della gabbia contenente tonno rosso vivo da un rimorchiatore a un altro rimorchiatore,(d)della gabbia contenente tonno rosso vivo da un'azienda ad un'altra azienda e tonno rosso vivo tra diverse gabbie nella stessa azienda,(e)di tonno rosso dalla tonnara alla gabbia da trasporto, indipendentemente dalla presenza di un rimorchiatore;(31)operatore: persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;(32)gruppo di attrezzi: gruppo di pescherecci che utilizzano gli stessi attrezzi per i quali è stato assegnato un contingente di gruppo;(33)sforzo di pesca: prodotto tra la capacità di un peschereccio e la sua attività; per un gruppo di pescherecci, la somma dello sforzo di pesca di tutte le imbarcazioni del gruppo;(34)Stato membro responsabile: Stato membro di bandiera o Stato membro nella cui giurisdizione rientra l'azienda o la tonnara di cui trattasi.CAPO IIMISURE DI GESTIONEArticolo 6Condizioni inerenti alle misure di gestione della pesca1.Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi da cattura e delle sue tonnare sia commisurato alle possibilità di pesca di tonno rosso di cui esso dispone nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Le misure adottate dagli Stati membri includono la fissazione di contingenti individuali per le loro navi da cattura di lunghezza superiore a 24 metri incluse nell'elenco dei pescherecci autorizzati di cui all'articolo 26.2.Gli Stati membri ordinano alle navi da cattura di dirigersi immediatamente verso un porto da essi designato quando ritengono esaurito il contingente individuale della nave, conformemente all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.3.È vietato il noleggio di navi per la pesca del tonno rosso.Articolo 7Riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati▌1.▌Il riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati provenienti da catture di anni precedenti all'interno di un'azienda può essere consentito solo qualora lo Stato membro abbia messo a punto e notificato alla Commissione un sistema di controllo rafforzato. Tale sistema è parte integrante del piano di ispezione dello Stato membro di cui all'articolo 13 e comprende almeno le misure di cui agli articoli 53 e 61.2.Prima dell'inizio di una campagna di pesca, gli Stati membri responsabili delle aziende provvedono a una valutazione approfondita di qualsiasi quantitativo di tonno rosso vivo riportato dopo un prelievo in blocco nelle aziende sottoposte alla loro giurisdizione. A tal fine, l'intero quantitativo di tonno rosso vivo riportato da un anno di cattura in cui non si è proceduto ad un prelievo in blocco all'interno delle aziende viene trasferito in altre gabbie utilizzando sistemi di fotocamere stereoscopiche o metodi alternativi, a condizione che essi garantiscano lo stesso livello di precisione e accuratezza, ai sensi dell'articolo 51. La tracciabilità è garantita e pienamente documentata in ogni momento. Il riporto delle catture di tonno rosso relative ad anni in cui non è stato effettuato alcun prelievo in blocco è controllato annualmente applicando la stessa procedura a campioni appropriati sulla base di una valutazione del rischio.3.La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano modalità di attuazione per l'introduzione di un sistema di controllo rafforzato riguardante il riporto di tonno rosso vivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68.Articolo 8Riporto dei contingenti non utilizzatiIl riporto dei contingenti non utilizzati è vietato.Articolo 9Trasferimento di contingenti1.I trasferimenti di contingenti tra l'Unione e le altre PCC sono effettuati solo previa autorizzazione degli Stati membri e/o delle PCC interessate. La Commissione notifica il trasferimento dei contingenti al segretariato dell'ICCAT 48 ore prima che venga effettuato.2.È consentito il trasferimento di contingenti tra gruppi di attrezzi, contingenti di catture accessorie e contingenti di pesca individuali di ogni Stato membro, a condizione che lo Stato membro o gli Stati membri interessati ne informino in anticipo la Commissione, in modo che essa possa a sua volta informare il segretariato dell'ICCAT prima che avvenga il trasferimento.Articolo 10Detrazione in caso di superamento del contingenteQualora lo Stato membro superi il contingente ad esso assegnato senza che tale situazione possa essere sanata con scambi di contingenti ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, si applicano gli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.Articolo 11Piani di pesca annuali1.Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano di pesca annuale. Il piano comprende almeno le seguenti informazioni per le navi da cattura e le tonnare:(a)i contingenti assegnati a ciascun gruppo di attrezzi, compresi i contingenti riguardanti le catture accessorie;(b)se del caso, il metodo utilizzato per assegnare e gestire i contingenti;(c)le misure adottate per garantire il rispetto dei contingenti individuali;(d)i periodi di autorizzazione della pesca per ciascuna categoria di attrezzi;(e)informazioni sui porti designati;(f)le norme riguardanti le catture accessorie; e(g)il numero delle navi da cattura, diverse da quelle operanti con reti da traino, di lunghezza superiore a 24 m e dei pescherecci operanti con reti a circuizione autorizzati a pescare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.2.Gli Stati membri che hanno pescherecci che praticano la piccola pesca costiera autorizzati a catturare tonno rosso si adoperano per assegnare un contingente settoriale specifico a tali pescherecci e includono tale assegnazione nei loro piani di pesca. Includono inoltre nei loro piani di monitoraggio, controllo e ispezione le misure supplementari adottate per monitorare attentamente l'utilizzo del contingente da parte di tale flotta. Gli Stati membri possono autorizzare un numero diverso di pescherecci a sfruttare appieno le loro possibilità di pesca, utilizzando i parametri di cui al paragrafo 1.3.Il Portogallo e la Spagna possono assegnare contingenti settoriali a tonniere con lenze e canne operanti nelle acque dell'Unione degli arcipelaghi delle Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie. Il contingente settoriale è incluso nei loro piani di pesca annuali e le misure supplementari per monitorarne l'utilizzo sono chiaramente indicate nei loro piani annuali di monitoraggio, controllo e ispezione.4.Nel caso in cui uno Stato membro assegni contingenti settoriali conformemente al paragrafo 2 o 3, non si applica il requisito minimo delle 5 tonnellate definito relativamente al contingente nell'atto dell'Unione riguardante l'assegnazione delle possibilità di pesca in vigore.5.Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione eventuali modifiche del piano di pesca annuale almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività di pesca alla quale si riferisce la modifica. La Commissione trasmette la modifica al segretariato dell'ICCAT almeno un giorno lavorativo prima dell'inizio dell'attività di pesca alla quale si riferisce la modifica.Articolo 12Assegnazione delle possibilità di pescaConformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico e ▌inoltre ripartiscono equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta tenendo particolarmente conto della pesca tradizionale e artigianale, nonché prevedono incentivi per i pescherecci dell'Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale.Articolo 13Piani di gestione annuali della capacità di pescaOgni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano di gestione annuale della capacità di pesca. In tale piano lo Stato membro adegua il numero delle navi da cattura e delle tonnare in modo da garantire che la capacità di pesca sia commisurata alle possibilità di pesca assegnate alle navi da cattura e alle tonnare nel periodo contingentale corrispondente. Lo Stato membro adegua la capacità di pesca utilizzando i parametri definiti nell'atto dell'Unione relativo all'assegnazione delle possibilità di pesca in vigore. L'adeguamento della capacità di pesca dell'Unione per le tonniere con reti a circuizione è limitato a una variazione massima del 20 % rispetto alla capacità di pesca di riferimento del 2018.Articolo 14Piani di ispezione annualiOgni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano di ispezione annuale al fine di garantire la conformità al presente regolamento. Lo Stato membro presenta il proprio piano alla Commissione. Il piano di ispezione annuale è elaborato conformemente:(a)agli obiettivi, alle priorità e alle procedure, nonché ai parametri di riferimento per le attività di ispezione stabiliti nel programma specifico di controllo e di ispezione per il tonno rosso, istituito a norma dell'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009;(b)al programma nazionale di controllo per il tonno rosso definito ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009.Articolo 15Piani annuali di gestione dell'allevamento1.Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano annuale di gestione dell'allevamento.2.Nel piano di gestione annuale dell'allevamento, ogni Stato membro garantisce che la capacità totale di immissione e la capacità totale di allevamento siano commisurate al quantitativo stimato di tonno rosso disponibile per l'allevamento.3.Gli Stati membri limitano la loro capacità di allevamento di tonno alla capacità di allevamento totale indicata nel registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso, oppure autorizzata e dichiarata all'ICCAT nel 2018.4.Il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che può essere immesso nelle aziende di uno Stato membro è limitato ai quantitativi immessi indicati nel registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso dalle aziende di tale Stato membro negli anni 2005, 2006, 2007 o 2008.5.Se uno Stato membro ha la necessità di aumentare il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che può essere immesso in una o più aziende di tonno, tale aumento è commisurato alle possibilità di pesca assegnate a detto Stato membro e alle eventuali importazioni di tonni rossi vivi da un altro Stato membro o un'altra parte contraente.6.Gli Stati membri responsabili delle aziende provvedono affinché gli scienziati che sono stati incaricati dall'SCRS di effettuare prove per l'individuazione dei tassi di crescita durante il periodo di ingrasso abbiano accesso alle aziende e all'assistenza necessaria per lo svolgimento dei loro compiti.7.Se del caso, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 15 maggio di ogni anno, piani di gestione dell'allevamento riveduti.Articolo 16Trasmissione dei piani annuali1.Entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso trasmette alla Commissione i piani seguenti:(a)il piano di pesca annuale per le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, elaborato conformemente all'articolo 11;(b)il piano di gestione annuale della capacità di pesca elaborato conformemente all'articolo 13;(c)il piano di ispezione annuale elaborato conformemente all'articolo 14; e(d)il piano annuale di gestione dell'allevamento elaborato conformemente all'articolo 15.2.La Commissione assembla i piani di cui al paragrafo 1 e li utilizza per elaborare un piano annuale dell'Unione. Essa trasmette tale piano al segretariato dell'ICCAT entro il 15 febbraio di ogni anno per esame e approvazione.3.Nel caso in cui uno Stato membro non presenti alla Commissione uno dei piani di cui al paragrafo 1 entro il termine stabilito in detto paragrafo, la Commissione può decidere di ▌trasmettere il piano dell'Unione al segretariato dell'ICCAT senza i piani dello Stato membro interessato. Su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione si adopera per tenere conto di uno dei piani di cui al paragrafo 1 presentati dopo il termine di cui al medesimo paragrafo, ma prima del termine di cui al paragrafo 2. Se un piano presentato da uno Stato membro non è conforme alle disposizioni del presente regolamento concernenti i piani annuali di pesca, capacità, ispezione e allevamento e contiene un grave difetto che può comportare la mancata approvazione del piano annuale dell'Unione da parte della Commissione ICCAT, la Commissione può decidere di trasmettere il piano annuale dell'Unione al segretariato dell'ICCAT senza i piani dello Stato membro interessato. La Commissione informa quanto prima lo Stato membro interessato e si adopera per includere eventuali piani rivisti presentati da tale Stato membro nel piano dell'Unione o nelle modifiche del piano dell'Unione, purché siano conformi alle disposizioni del presente regolamento concernenti i piani annuali di pesca, capacità, ispezione e allevamento.CAPO IIIMISURE TECNICHEArticolo 17Campagne di pesca1.La pesca del tonno rosso con reti a circuizione è autorizzata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 26 maggio al 1o luglio.2.In deroga al paragrafo 1, Cipro e la Grecia possono chiedere, nei loro piani di pesca annuali di cui all'articolo 11, che le tonniere con reti a circuizione battenti la loro bandiera siano autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico orientale (zona di pesca FAO 37.3.1 e 37.3.2) dal 15 maggio fino al 1o luglio.3.In deroga al paragrafo 1, la Croazia può chiedere, nei suoi piani di pesca annuali di cui all'articolo 11, che i pescherecci con reti a circuizione battenti la propria bandiera siano autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso a fini di allevamento nel Mare Adriatico (zona di pesca FAO 37.2.1) fino al 15 luglio.4.In deroga al paragrafo 1, se uno Stato membro dimostra alla Commissione che, a causa delle condizioni meteorologiche, alcuni dei suoi pescherecci che praticano la pesca del tonno rosso con reti a circuizione nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo non sono riusciti ad utilizzare i normali giorni di pesca loro assegnati nel corso di un dato anno, lo Stato membro in questione può decidere che, per le singole tonniere con reti a circuizione interessate da tale situazione, la campagna di pesca di cui al paragrafo 1 sia prolungata di un numero equivalente di giorni persi fino a un massimo di 10 giorni ▌. L'inattività di detti pescherecci e, in caso di un'operazione di pesca congiunta, di tutti i pescherecci coinvolti, è debitamente comprovata da bollettini meteorologici e posizioni VMS.5.La pesca del tonno rosso effettuata da pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni è consentita nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1o gennaio al 31 maggio.6.Gli Stati membri stabiliscono, nei loro piani di pesca annuali, i periodi di autorizzazione della pesca per le loro flotte diverse dalle tonniere con reti a circuizione e dai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni.Articolo 18Obbligo di sbarcoLe disposizioni del presente capo si applicano fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, comprese eventuali deroghe al medesimo.Articolo 19Taglia minima di riferimento per la conservazione1.È vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita esemplari di tonno rosso, anche se pescati come catture accessorie o nell'ambito della pesca ricreativa, di peso inferiore a 30 kg o di lunghezza alla forca inferiore a 115 cm.2.In deroga al paragrafo 1, la taglia minima di riferimento per la conservazione per il tonno rosso è di 8 kg o 75 cm (lunghezza alla forca) nei casi seguenti:(a)tonno rosso catturato nell'Oceano Atlantico orientale da tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate;(b)tonno rosso catturato nel Mediterraneo, nell'ambito della piccola pesca costiera di pesce fresco, da tonniere con lenze e canne, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano; e(c)tonno rosso catturato nel Mare Adriatico da pescherecci battenti bandiera croata a fini di allevamento.3.Le condizioni specifiche applicabili alla deroga di cui al paragrafo 2 sono definite nell'allegato I.4.Gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione di pesca ai pescherecci che beneficiano delle deroghe di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato I. I pescherecci interessati sono indicati nell'elenco delle navi da cattura di cui all'articolo 26.5.I pesci di taglie inferiori a quelle minime di riferimento di cui al presente articolo che sono rigettati in mare morti vengono imputati al contingente dello Stato membro.Articolo 20Catture accidentali di esemplari di taglia inferiore a quella minima di riferimento1.In deroga all'articolo 19, paragrafo 1, tutte le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso sono autorizzate ad effettuare un massimo del 5 % in numero di catture accidentali di tonno rosso di peso compreso tra 8 e 30 kg o, in alternativa, di lunghezza alla forca compresa tra 75 e 115 cm.2.La percentuale del 5 % di cui al paragrafo 1 è calcolata rispetto alle catture totali di tonno rosso presenti a bordo del peschereccio o nella tonnara, in qualsiasi momento successivo ad ogni operazione di pesca.3.Le catture accidentali sono detratte dal contingente dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara.4.Alle catture accidentali di tonno rosso di taglia inferiore a quella minima di riferimento si applicano gli articoli 31, 33, 34 e 35.Articolo 21Catture accessorie1.Ogni Stato membro prevede catture accessorie di tonno rosso all'interno del proprio contingente e ne informa la Commissione al momento della trasmissione del proprio piano di pesca.2.Il piano di pesca annuale di cui all'articolo 11 definisce chiaramente il livello delle catture accessorie autorizzate, che non superano il 20 % delle catture totali presenti a bordo al termine di ciascuna bordata di pesca, e la metodologia utilizzata per calcolare le catture accessorie rispetto al totale delle catture presenti a bordo. La percentuale delle catture accessorie può essere calcolata in peso o in numero di esemplari. Il calcolo in numero di esemplari si applica unicamente ai tonnidi e alle specie affini gestiti dall'ICCAT. Il livello delle catture accessorie autorizzate per la flotta dedita alla piccola pesca costiera può essere calcolato su base annuale.3.Tutte le catture accessorie di tonno rosso morto, detenute a bordo o rigettate in mare, sono detratte dal contingente dello Stato membro di bandiera, nonché registrate e dichiarate alla Commissione conformemente agli articoli 31 e 32.4.Per gli Stati membri che non dispongono di un contingente di tonno rosso, le catture accessorie in questione sono detratte dal contingente specifico per le catture accessorie di tonno rosso dell'Unione, stabilito ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013.5.Qualora il contingente totale assegnato a uno Stato membro risulti esaurito, non è autorizzata alcuna cattura di tonno rosso da parte di pescherecci battenti la sua bandiera e lo Stato membro in questione adotta le misure necessarie per garantire il rilascio in mare degli esemplari di tonno rosso pescati come catture accessorie. Qualora il contingente specifico dell'Unione di catture accessorie di tonno rosso stabilito in conformità dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013 risulti esaurito, non è autorizzata alcuna cattura di tonno rosso da parte di pescherecci battenti la bandiera di Stati membri che non dispongono di un contingente di tonno rosso e tali Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rilascio in mare degli esemplari di tonno rosso pescati come catture accessorie. In tali casi sono vietate la trasformazione e la commercializzazione di tonno rosso morto e sono registrate tutte le catture. Gli Stati membri comunicano ogni anno le informazioni relative a tali quantitativi di catture accessorie di tonno rosso morto alla Commissione, che le trasmette al segretariato dell'ICCAT.6.I pescherecci che non praticano la pesca attiva di tonno rosso separano chiaramente qualsiasi quantitativo di tonno rosso detenuto a bordo dalle altre specie, onde consentire alle autorità di controllo di monitorare il rispetto del presente articolo. Tali catture accessorie possono essere commercializzate se corredate del documento elettronico di cattura del tonno rosso (eBCD).Articolo 22Utilizzo di mezzi aereiÈ vietato l'utilizzo di mezzi aerei, tra cui aeromobili, elicotteri o qualsiasi tipo di velivoli senza pilota, per la ricerca del tonno rosso.CAPO IVPESCA RICREATIVAArticolo 23Contingente specifico per la pesca ricreativa1.Gli Stati membri che dispongono di un contingente di tonno rosso regolamentano la pesca ricreativa assegnando un contingente specifico per l'esercizio di questo tipo di pesca. Nell'assegnazione si tiene conto di eventuali esemplari morti di tonno rosso, anche nell'ambito della pesca con rilascio in mare. Al momento della trasmissione dei loro piani di pesca, gli Stati membri comunicano alla Commissione il contingente assegnato alla pesca ricreativa.2.Le catture di tonno rosso morto sono comunicate e imputate al contingente dello Stato membro.Articolo 24Condizioni specifiche per la pesca ricreativa1.Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso assegnato alla pesca ricreativa regolamenta la pesca ricreativa rilasciando alle imbarcazioni autorizzazioni per l'esercizio di questo tipo di pesca. Su richiesta dell'ICCAT, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione l'elenco delle imbarcazioni che praticano la pesca ricreativa alle quali è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca per la cattura di tonno rosso. L'elenco che la Commissione dovrà presentare per via elettronica all'ICCAT contiene le informazioni seguenti per ciascuna imbarcazione:(a)nome dell'imbarcazione;(b)numero di immatricolazione;(c)numero di registrazione ICCAT (se del caso),(d)eventuale nome precedente; e(e)nome e indirizzo dell'armatore/degli armatori e dell'operatore/degli operatori,2.Nell'ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di tonno rosso al giorno, per imbarcazione.3.È vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell'ambito di attività di pesca ricreativa.4.Ogni Stato membro registra i dati di cattura comprensivi del peso e, ove possibile, della lunghezza di ciascun esemplare di tonno rosso catturato nell'ambito della pesca ricreativa e trasmette alla Commissione i dati dell'anno precedente entro il 30 giugno di ogni anno. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.5.Ogni Stato membro adotta le misure necessarie a garantire, nella maggior misura possibile, il rilascio di tonno rosso, in particolare del novellame, catturato vivo nell'ambito della pesca ricreativa. Gli esemplari di tonno rosso sbarcati sono interi, senza visceri né branchie.Articolo 25Cattura, marcatura e rilascio1.In deroga all'articolo 23, paragrafo 1, gli Stati membri che autorizzano la pesca con rilascio in mare nell'Atlantico nordorientale esclusivamente da parte di imbarcazioni dedite alla pesca sportiva possono consentire a un numero limitato di ▌imbarcazioni dedite alla pesca sportiva esclusivamente di catturare tonno rosso a scopo di cattura, marcatura e rilascio, senza dover loro assegnare un contingente specifico. Tali imbarcazioni operano nell'ambito di un progetto scientifico di un istituto di ricerca incluso in un programma di ricerca scientifica. I risultati del progetto sono comunicati alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.2.Non si considerano imbarcazioni che svolgono attività di cattura, marcatura e rilascio conformemente al paragrafo 1 quelle che conducono attività di ricerca scientifica nell'ambito del programma di ricerca dell'ICCAT sul tonno rosso.3.Gli Stati membri che autorizzano attività di cattura, marcatura e rilascio:(a)presentano una descrizione di tali attività e delle misure ad esse applicabili quale parte integrante dei loro piani di pesca e di ispezione di cui agli articoli 12 e 15;(b)monitorano attentamente le attività delle imbarcazioni interessate per far sì che esse rispettino le disposizioni del presente regolamento;(c)fanno in modo che le operazioni di marcatura e rilascio siano eseguite da personale appositamente formato, così da garantire un'elevata sopravvivenza degli esemplari; e(d)presentano ogni anno alla Commissione una relazione sulle attività scientifiche effettuate, almeno 50 giorni prima della riunione dell'SCRS dell'anno successivo. La Commissione trasmette la relazione all'ICCAT 60 giorni prima della riunione dell'SCRS dell'anno successivo.4.Gli esemplari di tonno rosso che muoiono durante le attività di cattura, marcatura e rilascio sono dichiarati e detratti dal contingente dello Stato membro di bandiera.CAPO VMISURE DI CONTROLLOSEZIONE 1ELENCHI E REGISTRI DEI PESCHERECCI E DELLE TONNAREArticolo 26Elenchi e registri dei pescherecci1.Ogni anno, un mese prima dell'inizio del periodo di autorizzazione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per via elettronica, i seguenti elenchi di pescherecci, nel formato stabilito dall'ultima versione degli orientamenti dell'ICCAThttps://www.iccat.int/en/SubmitCOMP.html riguardanti la presentazione dei dati e delle informazioni:(a)l'elenco di tutte le navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso; e(b)l'elenco di tutti gli altri pescherecci adibiti allo sfruttamento commerciale delle risorse di tonno rosso.La Commissione invia tali informazioni al segretariato dell'ICCAT 15 giorni prima dell'inizio dell'attività di pesca, in modo che i suddetti pescherecci possano essere iscritti nel registro ICCAT dei pescherecci autorizzati e, se del caso, nel registro ICCAT dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri autorizzati ad operare nella zona della convenzione.2.Nell'arco di un determinato anno civile, un peschereccio può essere inserito in entrambi gli elenchi di cui al paragrafo 1, purché non contemporaneamente.3.Le informazioni sui pescherecci di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), comprendono il nome del peschereccio e il numero di registro della flotta dell'Unione (numero CFR) quale definito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della CommissioneRegolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9)..4.La Commissione non ammette la trasmissione di elenchi con valore retroattivo.5.Modifiche successive degli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 3 nel corso di un anno civile sono accettate solo se legittime ragioni operative o cause di forza maggiore impediscono al peschereccio notificato di partecipare all'attività di pesca. In tali circostanze, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione e fornisce:(a)i dati completi del peschereccio o dei pescherecci destinati a sostituire il peschereccio in questione; e(b)un resoconto esauriente del motivo che giustifica la sostituzione ed eventuali prove o pezze d'appoggio.6.Se necessario, la Commissione modifica nel corso dell'anno le informazioni sui pescherecci di cui al paragrafo 1, fornendo al segretariato dell'ICCAT informazioni aggiornate conformemente all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2403.Articolo 27Autorizzazioni di pesca rilasciate ai pescherecci1.Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di pesca ai pescherecci figuranti in uno degli elenchi di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 5. Le autorizzazioni contengono almeno le informazioni di cui all'allegato VII e sono rilasciate secondo il modello stabilito in detto allegato. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nell'autorizzazione di pesca siano precise e coerenti con le norme stabilite nel presente regolamento.2.Fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 6, i pescherecci dell'Unione non iscritti nei registri ICCAT di cui all'articolo 26, paragrafo 1, si considerano come non autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.3.Quando ritenga esaurito il contingente individuale assegnato ad un dato peschereccio, lo Stato membro di bandiera revoca l'autorizzazione di pesca per il tonno rosso rilasciata a tale peschereccio e può chiedergli di dirigersi immediatamente verso un porto da esso designato.Articolo 28Elenchi e registri delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso1.Ogni Stato membro invia alla Commissione per via elettronica, nell'ambito del proprio piano di pesca, un elenco delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT affinché le tonnare in questione possano essere iscritte nel registro ICCAT delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso.2.Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di pesca alle tonnare figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 1. Le autorizzazioni di pesca contengono almeno le informazioni di cui all'allegato VII e il modello ivi riportato. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nell'autorizzazione di pesca siano precise e coerenti con le norme stabilite nel presente regolamento.3.Le tonnare dell'Unione non iscritte nel registro ICCAT delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso non sono considerate autorizzate a praticare tale tipo di pesca nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. È vietato detenere a bordo, trasferire, ingabbiare o sbarcare tonno rosso catturato da tali tonnare.4.Lo Stato membro di bandiera revoca l'autorizzazione di pesca per il tonno rosso rilasciata ad una tonnara qualora ritenga esaurito il contingente ad essa assegnato.Articolo 29Informazioni relative alle attività di pesca1.Entro il 15 luglio di ogni anno, ogni Stato membro comunica alla Commissione informazioni dettagliate sulle catture di tonno rosso effettuate nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel corso dell'anno precedente. La Commissione trasmette tali informazioni all'ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno. Le informazioni comprendono:(a)il nome e il numero ICCAT di ciascuna nave da cattura;(b)il periodo dell'autorizzazione o delle autorizzazioni per ciascuna nave da cattura;(c)le catture totali di ciascuna nave da cattura, anche in caso di catture nulle, nell'intero periodo di validità dell'autorizzazione o delle autorizzazioni;(d)il numero totale di giorni di pesca in cui ciascuna nave da cattura ha operato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nell'intero periodo di validità dell'autorizzazione o delle autorizzazioni; e(e)le catture totali effettuate al di fuori del rispettivo periodo di autorizzazione (catture accessorie).2.Per i pescherecci battenti la propria bandiera che, pur non essendo autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, hanno pescato tonno rosso come cattura accessoria, lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni seguenti:(a)il nome e il numero ICCAT o il numero nazionale di immatricolazione del peschereccio, se questo non è registrato presso l'ICCAT; e(b)le catture totali di tonno rosso.3.Lo Stato membro comunica alla Commissione eventuali informazioni sui pescherecci non contemplati ai paragrafi 1 e 2, ma che si ritiene o si presume abbiano catturato tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT non appena disponibili.Articolo 30Operazione di pesca congiunta1.Qualsiasi operazione di pesca congiunta del tonno rosso è autorizzata soltanto se i pescherecci partecipanti sono autorizzati dallo Stato membro o dagli Stati membri di bandiera. Ai fini dell'autorizzazione, ogni tonniera con reti a circuizione deve essere attrezzata per la pesca del tonno rosso, disporre di un contingente individuale e rispettare gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 32.2.Il contingente assegnato ad un'operazione di pesca congiunta è pari al totale dei contingenti assegnati alle tonniere con reti a circuizione che vi partecipano.3.Le tonniere con reti a circuizione dell'Unione non partecipano ad operazioni di pesca congiunta con tonniere con reti a circuizione di altre PCC.4.Il modulo di domanda per poter partecipare ad un'operazione di pesca congiunta figura nell'allegato IV. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie ad ottenere dalla propria tonniera o tonniere con reti a circuizione che partecipano ad un'operazione di pesca congiunta le seguenti informazioni:(a)il periodo di autorizzazione richiesto per l'operazione di pesca congiunta;(b)l'identità degli operatori partecipanti;(c)i contingenti dei singoli pescherecci;(d)il criterio di ripartizione delle catture tra i pescherecci; e(e)informazioni sulle aziende destinatarie.5.Almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'operazione di pesca congiunta, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 4 mediante il modulo figurante nell'allegato IV. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT e allo Stato di bandiera degli altri pescherecci partecipanti almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'operazione.6.In caso di forza maggiore, i tempi indicati al paragrafo 5 non si applicano alle informazioni riguardanti le aziende di destinazione. In tal caso, gli Stati membri presentano alla Commissione le suddette informazioni aggiornate non appena possibile, unitamente a una descrizione delle circostanze invocate come forza maggiore. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.SEZIONE 2REGISTRAZIONE DELLE CATTUREArticolo 31Disposizioni riguardanti la registrazione1.Il comandante di una nave da cattura dell'Unione tiene un giornale di pesca delle operazioni effettuate conformemente agli articoli 14, 15, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e alla sezione A dell'allegato II del presente regolamento.2.Il comandante di un rimorchiatore, di una nave ausiliaria e di una nave officina dell'Unione registra le proprie attività conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni B, C e D dell'allegato II.Articolo 32Dichiarazioni di cattura trasmesse dai comandanti dei pescherecci e dagli operatori delle tonnare1.I comandanti delle navi da cattura dell'Unione che praticano la pesca attiva trasmettono per via elettronica ai rispettivi Stati membri di bandiera dichiarazioni di cattura giornaliere per l'intero periodo in cui le navi sono autorizzate a pescare tonno rosso. Tali dichiarazioni non sono obbligatorie per le navi in porto, salvo se impegnate in operazioni di pesca congiunte. I dati contenuti nelle dichiarazioni sono ricavati dai giornali di bordo e includono la data, l'ora e la posizione (latitudine e longitudine), nonché il peso e il numero degli esemplari di tonno rosso catturati nella zona della convenzione, compresi i rilasci e i rigetti in mare di pesci morti. I comandanti trasmettono le dichiarazioni mediante il modulo di cui all'allegato III o in un formato richiesto dallo Stato membro.2.I comandanti delle tonniere con reti a circuizione redigono le dichiarazioni giornaliere di cui al paragrafo 1 per ogni operazione di pesca, anche in caso di catture nulle. I comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti autorizzati trasmettono le dichiarazioni ai rispettivi Stati membri di bandiera entro le ore 9.00 GMT per il giorno precedente.3.Gli operatori delle tonnare o i loro rappresentanti autorizzati che praticano la pesca attiva del tonno rosso redigono dichiarazioni giornaliere che devono essere trasmesse per via elettronica ai rispettivi Stati membri di bandiera ogni 48 ore per l'intero periodo in cui le tonnare sono autorizzate a pescare tonno rosso. Le dichiarazioni comprendono il numero di registro ICCAT della tonnara, la data e l'ora della cattura, il peso e il numero degli esemplari di tonno rosso catturati, inclusi le catture nulle, i rilasci e i rigetti in mare dei pesci morti. Gli operatori trasmettono le suddette informazioni mediante il modulo di cui all'allegato III.4.I comandanti delle navi da cattura diverse dalle tonniere con reti a circuizione trasmettono ai rispettivi Stati membri di bandiera le dichiarazioni di cui al paragrafo 1 entro le ore 12.00 GMT del martedì, per la settimana precedente che termina di domenica.SEZIONE 3SBARCHI E TRASBORDIArticolo 33Porti designati1.Ogni Stato membro al quale è stato assegnato un contingente di tonno rosso designa i porti in cui sono autorizzate operazioni di sbarco e trasbordo del tonno rosso. Le informazioni sui porti designati sono incluse nel piano di pesca annuale di cui all'articolo 11. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica apportata alle informazioni sui porti designati. La Commissione trasmette immediatamente le suddette informazioni al segretariato dell'ICCAT.2.Ai fini della designazione di un porto, lo Stato membro di approdo fa sì che siano rispettate le seguenti condizioni:(a)definizione degli orari di sbarco e trasbordo;(b)definizione dei luoghi di sbarco e trasbordo; e(c)definizione di procedure di ispezione e sorveglianza in grado di garantire una copertura ispettiva durante tutti gli orari di sbarco e trasbordo e in tutti i luoghi di sbarco e trasbordo conformemente all'articolo 35.3.È vietato sbarcare o trasbordare da navi da cattura, nonché da navi officina e da navi ausiliarie, in qualsiasi luogo diverso dai porti designati dalle PCC e dagli Stati membri, qualsiasi quantitativo di tonno rosso pescato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Eccezionalmente, il tonno rosso morto, prelevato da una tonnara o da una gabbia, può essere trasportato verso una nave officina con una nave ausiliaria, purché ciò avvenga in presenza dell'autorità di controllo.Articolo 34Notifica di sbarco preventiva1.L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica ai comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 12 metri figuranti nell'elenco dei pescherecci di cui all'articolo 26. La notifica preventiva di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 è trasmessa all'autorità competente dello Stato membro (compreso quello di bandiera) o della PCC di cui i comandanti intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco.2.Prima dell'entrata in porto e almeno quattro ore prima dell'ora di arrivo prevista, i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza inferiore a 12 metri, nonché delle navi officina e delle navi ausiliarie figuranti nell'elenco di cui all'articolo 26, o i loro rappresentanti, notificano alle autorità competenti dello Stato membro (compreso quello di bandiera) o della PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco le informazioni seguenti:(a)ora di arrivo prevista;(b)quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;(c)informazioni riguardanti la zona geografica in cui sono state effettuate le catture;(d)numero di identificazione esterno e nome del peschereccio.3.Se, in base alla normativa dell'Unione applicabile, gli Stati membri sono autorizzati ad applicare un termine di notifica inferiore alle quattro ore precedenti l'orario di arrivo previsto, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere notificati, prima dell'arrivo in porto, entro il termine di notifica conseguentemente applicabile. Se la zona di pesca è situata a meno di quattro ore dal porto, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere modificati in qualsiasi momento precedente l'arrivo.4.Le autorità dello Stato membro di approdo conservano una registrazione di tutte le notifiche preventive dell'anno in corso.5.Tutti gli sbarchi nell'Unione sono controllati dalle autorità di controllo competenti dello Stato membro di approdo e una determinata percentuale è sottoposta a ispezione sulla base di un sistema di valutazione del rischio che tenga conto dei contingenti, delle dimensioni della flotta e dello sforzo di pesca. Il piano di ispezione annuale di cui all'articolo 14 contiene informazioni dettagliate riguardanti questo sistema di controllo adottato da ogni Stato membro.6.A prescindere dalla lunghezza fuori tutto della nave da cattura dell'Unione, il comandante presenta, entro 48 ore dal completamento dello sbarco, una dichiarazione di sbarco alle autorità competenti dello Stato membro o della PCC in cui esso avviene, nonché allo Stato membro di bandiera della nave. Il comandante della nave da cattura è responsabile della dichiarazione e ne certifica la completezza e l'esattezza. La dichiarazione di sbarco indica, come minimo, i quantitativi di tonno rosso sbarcati e la zona in cui sono stati catturati. Tutte le catture sbarcate sono pesate. Lo Stato membro di approdo trasmette un rapporto di sbarco alle autorità dello Stato di bandiera o della PCC 48 ore dopo la sua conclusione.Articolo 35Trasbordo1.Il trasbordo in mare da parte di pescherecci dell'Unione che detengono a bordo tonno rosso o da parte di pescherecci di paesi terzi presenti nelle acque dell'Unione è vietato in qualunque circostanza.2.Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 52, paragrafi 2 e 3, e agli articoli 54 e 57 del regolamento (UE) 2017/2107, i pescherecci trasbordano le catture di tonno rosso solo nei porti designati di cui all'articolo 33 del presente regolamento.3.Almeno 72 ore prima dell'ora di arrivo in porto prevista, il comandante del peschereccio ricevente, o il suo rappresentante, fornisce alle autorità competenti dello Stato di approdo le informazioni elencate nel modello di dichiarazione di trasbordo di cui all'allegato V. Per qualunque trasbordo è necessaria un'autorizzazione preventiva dello Stato membro di bandiera o della PCC di bandiera del peschereccio che lo effettua. Al momento del trasbordo, inoltre, il comandante del peschereccio che lo effettua comunica allo Stato membro di bandiera o alla PCC di bandiera del peschereccio le date di cui all'allegato V.4.Lo Stato membro di approdo procede all'ispezione del peschereccio ricevente, all'arrivo, e verifica i quantitativi e la documentazione relativa all'operazione di trasbordo.5.Il comandante del peschereccio dell'Unione compila e trasmette al rispettivo Stato membro di bandiera la dichiarazione di trasbordo ICCAT entro 15 giorni dal completamento del trasbordo. Il comandante del peschereccio che effettua il trasbordo compila la dichiarazione di trasbordo ICCAT di cui all'allegato V. La dichiarazione di trasbordo comprende il numero di riferimento dell'eBCD in modo da facilitare un controllo incrociato dei dati ivi contenuti.6.Entro cinque giorni dal completamento del trasbordo, lo Stato di approdo invia la documentazione relativa al trasbordo allo Stato membro di bandiera o all'autorità della PCC del peschereccio che lo ha effettuato.7.Tutti i trasbordi sono oggetto di ispezione da parte delle autorità competenti degli Stati membri dei porti designati.SEZIONE 4OBBLIGHI DI COMUNICAZIONEArticolo 36Relazioni settimanali sui quantitativi▌Ogni Stato membro comunica alla Commissione dichiarazioni di cattura mensili. Tali dichiarazioni comprendono i dati richiesti a norma dell'articolo 32 per quanto riguarda le tonnare, le tonniere con reti a circuizione e le altre navi da cattura. Le informazioni ▌sono strutturate per tipo di attrezzo ▌. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.Articolo 37Informazioni sull'esaurimento dei contingenti1.Oltre a conformarsi a quanto previsto dall'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ogni Stato membro informa la Commissione quando ritiene che il contingente assegnato a un gruppo di attrezzi sia stato utilizzato all'80 %.2.Oltre a conformarsi a quanto previsto dall'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ogni Stato membro informa la Commissione quando ritiene esaurito il contingente assegnato a un gruppo di attrezzi o a un'operazione di pesca congiunta o a una tonniera con reti a circuizione. Tali informazioni sono accompagnate da documenti ufficiali comprovanti l'ordine di sospensione della pesca o di rientro in porto emesso dallo Stato membro per la flotta, il gruppo di attrezzi, l'operazione di pesca congiunta o i pescherecci che dispongono di un contingente individuale, con una chiara indicazione della data e dell'ora della sospensione.3.La Commissione informa il segretariato dell'ICCAT delle date in cui è stato esaurito il contingente di tonno rosso dell'Unione.SEZIONE 5PROGRAMMI DI OSSERVAZIONEArticolo 38Programma di osservazione nazionale1.Ogni Stato membro provvede affinché l'invio di osservatori nazionali muniti di un documento ufficiale di identificazione su pescherecci e tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso riguardi almeno:(a)il 20 % dei suoi pescherecci da traino pelagici in attività (di lunghezza superiore a 15 metri);(b)il 20 % dei suoi pescherecci con palangari in attività (di lunghezza superiore a 15 metri);(c)il 20 % delle sue tonniere con lenze e canne in attività (di lunghezza superiore a 15 metri);(d)il 100 % dei rimorchiatori;(e)il 100 % delle operazioni di prelievo dalle tonnare.Gli Stati membri con meno di cinque navi da cattura appartenenti alle categorie di cui al primo comma, lettere a), b) e c), autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso, garantiscono che l'attività degli osservatori nazionali inviati su tali navi copra almeno il 20 % del tempo in cui esse praticano attivamente questo tipo di pesca.2.L'osservatore nazionale svolge in particolare i seguenti compiti:(a)controllare il rispetto del presente regolamento da parte dei pescherecci e delle tonnare;(b)registrare l'attività di pesca e riferisce al riguardo, indicando in particolare:(a)il quantitativo di catture (comprese quelle accessorie) e la loro destinazione (catture detenute a bordo o rigettate in mare, vive o morte);(b)la zona di cattura, in latitudine e longitudine;(c)la misura dello sforzo (numero di cale, numero di ami, ecc.) quale definita nel manuale operativo dell'ICCAT per i diversi attrezzi;(d)la data della cattura;(c)verificare i dati registrati nel giornale di bordo;(d)avvistare e prendere nota dei pescherecci operanti in violazione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT.3.Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, l'osservatore nazionale svolge attività scientifica, compresa la raccolta dei dati necessari, sulla base degli orientamenti dell'SCRS.4Le informazioni e i dati raccolti nell'ambito del programma di osservazione di ogni Stato membro sono comunicati alla Commissione che li trasmette all'SCRS o al segretariato dell'ICCAT, a seconda dei casi.5.Ai fini dei paragrafi da 1 a 3, ogni Stato membro provvede affinché:(a)vi sia una copertura temporale e spaziale rappresentativa tale da garantire che la Commissione riceva informazioni e dati appropriati e adeguati sulle catture, sullo sforzo e su altri aspetti scientifici e gestionali, tenendo conto delle caratteristiche delle flotte e delle attività di pesca;(b)i protocolli di raccolta dei dati siano affidabili;(c)gli osservatori siano adeguatamente formati e abilitati prima dell'invio sui pescherecci;(d)si crei il minimo disagio possibile per le operazioni dei pescherecci e delle tonnare operanti nella zona della convenzione.Articolo 39Programma di osservazione regionale dell'ICCAT1.Gli Stati membri garantiscono l'effettiva attuazione del programma di osservazione regionale dell'ICCAT di cui al presente articolo e all'allegato VIII.2.Gli Stati membri assicurano la presenza di un osservatore regionale dell'ICCAT:(a)su tutte le tonniere con reti a circuizione autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso;(b)durante tutti i trasferimenti di tonno rosso dalle tonniere con reti a circuizione;(c)durante tutti i trasferimenti di tonno rosso dalle tonnare alle gabbie da trasporto;(d)durante tutti i trasferimenti da un'azienda ad un'altra;(e)durante tutte le operazioni di ingabbiamento del tonno rosso nelle aziende;(f)durante tutte le operazioni di prelievo del tonno rosso nelle aziende; e(g)durante il rilascio del tonno rosso in mare dalle gabbie di allevamento.3.Le tonniere con reti a circuizione che non hanno a bordo un osservatore regionale dell'ICCAT non sono autorizzate a pescare tonno rosso.4.Gli Stati membri provvedono affinché ad ogni azienda sia assegnato un osservatore regionale dell'ICCAT per l'intera durata delle operazioni di ingabbiamento. In caso di forza maggiore e previa conferma da parte ▌dello Stato membro di allevamento delle circostanze invocate come forza maggiore, lo stesso osservatore regionale dell'ICCAT può essere assegnato contemporaneamente a più di un'azienda per garantire continuità alle attività di allevamento, qualora sia garantito che i compiti dell'osservatore sono debitamente svolti. Tuttavia, lo Stato membro responsabile delle aziende chiede immediatamente l'invio di un altro osservatore regionale.5.L'osservatore regionale dell'ICCAT svolge in particolare i seguenti compiti:(a)osserva e monitora le operazioni di pesca e di allevamento conformemente alle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT pertinenti, anche utilizzando le riprese video effettuate dalle fotocamere stereoscopiche al momento dell'ingabbiamento per misurare la lunghezza e stimare il peso delle catture;(b)firma le dichiarazioni di trasferimento ICCAT e i BCD quando le informazioni ivi contenute sono coerenti con le sue osservazioni. Diversamente, l'osservatore regionale dell'ICCAT annota nelle dichiarazioni di trasferimento e nei BCD la sua presenza e i motivi del disaccordo, citando specificamente la norma o la procedura o le norme o le procedure che non sono state rispettate;(c)svolge attività scientifica, compresa la raccolta di campioni, sulla base degli orientamenti dell'SCRS.6.Il comandante, l'equipaggio e l'operatore dell'azienda, della tonnara e del peschereccio non ostacolano, intimidiscono, interferiscono o influenzano in alcun modo l'osservatore regionale nell'esercizio delle sue funzioni.SEZIONE 6OPERAZIONI DI TRASFERIMENTOArticolo 40Autorizzazione di trasferimento1.Prima di un'operazione di trasferimento, il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore, o i suoi rappresentanti, o l'operatore dell'azienda o della tonnara da cui ha origine il trasferimento trasmette allo Stato membro di bandiera o allo Stato membro responsabile dell'azienda o della tonnara una notifica preventiva di trasferimento indicante:(a)il nome della nave da cattura o dell'azienda o della tonnara e il numero di registrazione ICCAT;(b)l'orario previsto del trasferimento;(c)il quantitativo stimato di tonno rosso da trasferire;(d)le informazioni sulla posizione (latitudine/longitudine) in cui il trasferimento avrà luogo e i numeri di identificazione delle gabbie;(e)il nome del rimorchiatore, il numero delle gabbie rimorchiate e, se del caso, il numero di registrazione ICCAT; e(f)il porto, l'azienda o la gabbia di destinazione del tonno rosso.2.Ai fini del paragrafo 1, lo Stato membro assegna un numero unico a ciascuna gabbia da trasporto. Se si devono utilizzare più gabbie da trasporto per il trasferimento delle catture corrispondenti ad un'unica operazione di pesca, è necessaria una sola dichiarazione di trasferimento, in cui però va registrato il numero di ciascuna gabbia da trasporto utilizzata, con l'indicazione precisa del quantitativo di tonno rosso trasportato da ognuna di esse.3.Il numero della gabbia è emesso utilizzando un sistema di numerazione unica comprendente almeno il codice alfa-3 corrispondente allo Stato membro di allevamento, seguito da tre cifre. Il numero unico della gabbia è permanente e non trasferibile da una gabbia all'altra.4.Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 assegna e comunica al comandante del peschereccio o, a seconda dei casi, all'operatore della tonnara o dell'azienda un numero di autorizzazione per ciascuna operazione di trasferimento. Il numero di autorizzazione comprende il codice a tre lettere dello Stato membro, quattro cifre corrispondenti all'anno e tre lettere che indicano se l'autorizzazione è positiva (AUT) o negativa (NEG), seguite da un numero progressivo.5.Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 concede o nega l'autorizzazione al trasferimento entro 48 ore dalla presentazione della notifica preventiva di trasferimento. L'operazione di trasferimento non può avere inizio senza l'autorizzazione preventiva.6.L'autorizzazione al trasferimento non pregiudica la conferma dell'operazione di ingabbiamento.Articolo 41Diniego di un'autorizzazione al trasferimento e ordine di rilascio del tonno rosso1.Lo Stato membro responsabile della nave da cattura, del rimorchiatore, dell'azienda o della tonnara nega l'autorizzazione al trasferimento qualora, ricevuta la notifica preventiva di trasferimento, ritenga che:(a)la nave da cattura o la tonnara in relazione alla quale è stata dichiarata la cattura del pesce non disponesse di un contingente sufficiente;(b)il quantitativo pescato non sia stato debitamente dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara o non ne sia stato autorizzato l'ingabbiamento;(c)la nave da cattura che ha dichiarato le catture non disponesse di un'autorizzazione valida per la pesca del tonno rosso rilasciata ai sensi dell'articolo 27; oppure(d)il rimorchiatore dichiarato come destinatario del trasferimento del pesce non sia iscritto nel registro ICCAT degli altri pescherecci di cui all'articolo 26 o non sia dotato di un sistema VMS o di un dispositivo equivalente di monitoraggio pienamente funzionante.2.Se il trasferimento non è autorizzato, lo Stato membro di cui al paragrafo 1 impartisce immediatamente al comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o all'operatore della tonnara o dell'azienda, a seconda dei casi, un ordine di rilascio in cui lo informa che il trasferimento non è autorizzato e ordina il rilascio del pescato in mare conformemente all'allegato XII.3.In caso di guasto tecnico del sistema VMS durante il trasporto verso l'azienda, il rimorchiatore è sostituito da un altro rimorchiatore dotato di un VMS pienamente funzionante, oppure su di esso è installato o utilizzato un nuovo VMS funzionante appena possibile e comunque non oltre le 72 ore. Tale termine di 72 ore può essere eccezionalmente prolungato in caso di forza maggiore o di problemi operativi legittimi. Il guasto tecnico è comunicato immediatamente alla Commissione, che ne informa il segretariato dell'ICCAT. Dal momento della rilevazione del guasto tecnico fino alla risoluzione del problema, il comandante, o il suo rappresentante, comunica ogni quattro ore alle autorità di controllo dello Stato membro di bandiera le coordinate geografiche aggiornate del peschereccio con mezzi di telecomunicazione adeguati.Articolo 42Dichiarazione di trasferimento1.Al termine dell'operazione di trasferimento, il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o l'operatore dell'azienda o della tonnara compila e trasmette allo Stato membro responsabile la dichiarazione di trasferimento ICCAT secondo il modello di cui all'allegato VI.2.I moduli per la dichiarazione di trasferimento sono numerati dalle autorità dello Stato membro responsabile del peschereccio, dell'azienda o della tonnara da cui ha origine il trasferimento. Il numero del modulo di dichiarazione comprende il codice a tre lettere dello Stato membro, seguito dalle quattro cifre corrispondenti all'anno, da un numero progressivo di tre cifre e dalle tre lettere ITD (SM-20**/xxx/ITD).3.L'originale della dichiarazione di trasferimento accompagna il trasferimento del pesce. Una copia della dichiarazione è conservata dalla nave da cattura o dalla tonnara e dai rimorchiatori.4.I comandanti dei pescherecci che effettuano operazioni di trasferimento dichiarano le loro attività conformemente all'allegato II.5.Le informazioni relative ai pesci morti sono registrate secondo le procedure di cui all'allegato XIII.Articolo 43Videosorveglianza1.Il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o l'operatore dell'azienda o della tonnara provvede affinché il trasferimento sia monitorato mediante una videocamera posta nell'acqua, così da verificare il numero degli esemplari trasferiti. La videoregistrazione è effettuata conformemente alle norme e procedure minime di cui all'allegato X.2.Qualora l'SCRS chieda alla Commissione di fornire copie delle videoregistrazioni, lo Stato membro fornisce tali copie ▌alla Commissione, che le trasmette all'SCRS ▌.Articolo 44Verifica da parte degli osservatori regionali dell'ICCAT e svolgimento di indagini1.Gli osservatori regionali dell'ICCAT presenti a bordo della nave da cattura e della tonnara di cui all'articolo 39 e all'allegato VIII:(a)registrano le attività di trasferimento e riferiscono al riguardo;(b)osservano e stimano le catture trasferite; e(c)verificano i dati inseriti nell'autorizzazione preventiva di trasferimento di cui all'articolo 40 e nella dichiarazione di trasferimento ICCAT di cui all'articolo 42.2.Qualora vi sia una differenza superiore al 10 % tra le stime effettuate dall'osservatore regionale, dalle autorità di controllo competenti o dal comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o dall'operatore della tonnara o dell'azienda, lo Stato membro responsabile avvia un'indagine. L'indagine si conclude prima dell'ingabbiamento presso l'azienda e, in ogni caso, entro 96 ore dal suo avvio, salvo casi di forza maggiore. In attesa dei risultati dell'indagine, l'ingabbiamento non è autorizzato e la sezione corrispondente del BCD non è convalidata.3.Tuttavia, nei casi in cui la videoregistrazione sia di qualità insufficiente o non sia abbastanza chiara per poter stimare i quantitativi trasferiti, il comandante del peschereccio o l'operatore dell'azienda o della tonnara può chiedere alle autorità dello Stato membro responsabile l'autorizzazione ad effettuare una nuova operazione di trasferimento e a fornire la videoregistrazione corrispondente all'osservatore regionale. Nel caso in cui tale trasferimento di controllo volontario non abbia un esito soddisfacente, lo Stato membro responsabile avvia un'indagine. Se, dopo questa indagine, si ha la conferma che la qualità della videoregistrazione non consente di stimare i quantitativi oggetto del trasferimento, le autorità di controllo dello Stato membro responsabile ordinano un altro trasferimento di controllo e forniscono la videoregistrazione corrispondente all'osservatore regionale dell'ICCAT. I nuovi trasferimenti sono effettuati sotto forma di trasferimenti di controllo finché la qualità della videoregistrazione non consenta di stimare i quantitativi trasferiti.4.Fatte salve le verifiche effettuate dagli ispettori, l'osservatore regionale dell'ICCAT firma la dichiarazione di trasferimento unicamente se le sue osservazioni sono conformi alle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT e se le informazioni riportate nella dichiarazione corrispondono a tali sue osservazioni e comprendono anche una videoregistrazione conforme, quale prevista ai paragrafi 1, 2 e 3. L'osservatore dell'ICCAT verifica inoltre che la dichiarazione di trasferimento ICCAT sia trasmessa, a seconda dei casi, al comandante del rimorchiatore, all'operatore dell'azienda o al rappresentante della tonnara. Se non concorda con la dichiarazione di trasferimento, l'osservatore dell'ICCAT annota la sua presenza e i motivi del disaccordo nella dichiarazione stessa e nei BCD, citando specificamente la norma o procedura o le norme o procedure che non sono state rispettate.5.Al termine dell'operazione di trasferimento, il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o l'operatore dell'azienda o della tonnara compila e trasmette allo Stato membro responsabile la dichiarazione di trasferimento ICCAT secondo il modello di cui all'allegato VI. Lo Stato membro trasmette la dichiarazione di trasferimento alla Commissione ▌.Articolo 45Atti di esecuzioneLa Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano le procedure operative per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68.SEZIONE 7OPERAZIONI DI INGABBIAMENTOArticolo 46Autorizzazione di ingabbiamento ed eventuale diniego di autorizzazione1.È vietato l'ancoraggio delle gabbie da trasporto entro una distanza di 0,5 miglia nautiche dagli impianti di allevamento prima dell'inizio dell'operazione di ingabbiamento per ogni gabbia. A tal fine, è necessario che i piani di gestione dell'allevamento di cui all'articolo 15 indichino le coordinate geografiche corrispondenti al poligono in cui è situata l'azienda.2.Prima di qualsiasi operazione di ingabbiamento, lo Stato membro responsabile dell'azienda chiede allo Stato membro o alla PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara che ha catturato il tonno rosso da ingabbiare di approvare l'operazione.3.L'autorità competente dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara rifiuta di approvare l'ingabbiamento qualora ritenga che:(a)la nave da cattura o la tonnara che ha catturato il pesce non disponesse di un contingente sufficiente per il tonno rosso;(b)il quantitativo pescato non sia stato debitamente dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara; o(c)la nave da cattura o la tonnara che ha dichiarato le catture non disponga di un'autorizzazione valida per la pesca del tonno rosso rilasciata ai sensi dell'articolo 27.4.Se rifiuta di approvare l'ingabbiamento, lo Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara:(a)informa l'autorità competente dello Stato membro o della PCC responsabile dell'azienda; e(b)chiede all'autorità competente di procedere al sequestro delle catture e al rilascio del pescato in mare.5.L'ingabbiamento non può iniziare senza che lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara o lo Stato membro responsabile dell'azienda abbia rilasciato l'approvazione entro un giorno lavorativo dalla richiesta, se concordato con le autorità dello Stato membro o della PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara. Se, entro un giorno lavorativo, lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara non forniscono alcuna risposta, le autorità competenti dello Stato membro responsabile dell'azienda possono autorizzare l'operazione di ingabbiamento.6.L'ingabbiamento è effettuato prima del 22 agosto di ogni anno, a meno che le autorità competenti dello Stato membro o della PCC responsabile dell'azienda non forniscano motivazioni valide, anche di forza maggiore, indicate nel rapporto sull'operazione di ingabbiamento all'atto della sua presentazione. In ogni caso, dopo il 7 settembre di ogni anno non è effettuata alcuna operazione di ingabbiamento.Articolo 47Documentazione riguardante le catture di tonno rossoLo Stato membro responsabile dell'azienda vieta l'ingabbiamento di tonno rosso non accompagnato dai documenti richiesti dall'ICCAT nel quadro del programma di documentazione delle catture previsto dal regolamento (UE) n. 640/2010. Tali documenti devono essere precisi e completi e devono essere convalidati dallo Stato membro o dalla PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara.Articolo 48IspezioniLo Stato membro responsabile dell'azienda adotta le misure necessarie per garantire che ogni operazione di ingabbiamento nell'azienda stessa sia oggetto di ispezione.Articolo 49VideosorveglianzaLo Stato membro responsabile dell'azienda provvede affinché le operazioni di ingabbiamento siano monitorate dalle sue autorità di controllo mediante una videocamera posta nell'acqua. Per ogni operazione di ingabbiamento è realizzata una videoregistrazione conformemente alle procedure di cui all'allegato X.Articolo 50Avvio e svolgimento di indaginiQualora vi sia una differenza superiore al 10 % tra le stime effettuate dall'osservatore regionale dell'ICCAT, dalle autorità di controllo dello Stato membro interessato e/o dall'operatore dell'azienda, lo Stato membro responsabile dell'azienda avvia un'indagine in collaborazione con lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura e/o della tonnara. Lo Stato membro che svolge le indagini può utilizzare altre informazioni a sua disposizione, tra cui i risultati dei programmi di ingabbiamento di cui all'articolo 51.Articolo 51Misure e programmi per la stima del numero e del peso degli esemplari di tonno rosso destinati all'ingabbiamento1.Per stimare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso, lo Stato membro provvede affinché il 100 % di tutte le operazioni di ingabbiamento rientri in un programma basato sull'uso di sistemi di fotocamere stereoscopiche o di metodi alternativi che garantiscano lo stesso grado di precisione e accuratezza.2.Tale programma è condotto conformemente alle procedure di cui all'allegato XI. È possibile usare metodi alternativi solo se approvati dall'ICCAT nel corso della riunione annuale.3.Lo Stato membro responsabile dell'azienda comunica i risultati del programma allo Stato membro o alla PCC responsabile della nave da cattura e all'entità che gestisce il programma di osservazione regionale per conto dell'ICCAT.4.Qualora i risultati del programma indichino quantitativi di tonno rosso ingabbiati diversi dai quantitativi catturati e/o trasferiti che sono stati dichiarati, lo Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara avvia un'indagine in collaborazione con lo Stato membro o la PCC responsabile dell'azienda. Qualora la nave da cattura o la tonnara batta bandiera di un'altra PCC, lo Stato membro responsabile dell'azienda avvia l'indagine in collaborazione con tale PCC di bandiera.5.Lo Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara emette un ordine di rilascio, secondo le procedure di cui all'allegato XII, per i quantitativi ingabbiati eccedenti rispetto a quelli catturati e trasferiti che sono stati dichiarati, nel caso in cui:(a)l'indagine di cui al paragrafo 4 non risulti conclusa entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione dei risultati del programma per un'unica operazione di ingabbiamento o, se si tratta di un'operazione di pesca congiunta, per tutte le operazioni di ingabbiamento; o(b)il risultato dell'indagine indichi che il numero e/o il peso medio degli esemplari di tonno rosso sono superiori a quelli degli esemplari catturati e trasferiti che sono stati dichiarati.Il rilascio del quantitativo eccedente è effettuato alla presenza delle autorità di controllo.6.I risultati del programma sono utilizzati per decidere se il rilascio è necessario, nel qual caso le dichiarazioni di ingabbiamento e le sezioni del BCD corrispondenti devono essere compilate di conseguenza. Quando è emesso un ordine di rilascio, l'operatore dell'azienda richiede la presenza di un'autorità nazionale di controllo e di un osservatore regionale dell'ICCAT per monitorare il rilascio.7.Lo Stato membro presenta alla Commissione i risultati del programma entro il 1o settembre di ogni anno. In caso di forza maggiore durante l'ingabbiamento, lo Stato membro presenta tali risultati prima del 12 settembre. La Commissione trasmette queste informazioni all'SCRS entro il 15 settembre di ogni anno a fini di valutazione.8.Il trasferimento di tonno rosso vivo da una gabbia da allevamento ad un'altra gabbia da allevamento non è effettuato senza l'autorizzazione e senza la presenza delle autorità di controllo dello Stato membro o della PCC responsabile dell'azienda. Ogni trasferimento è registrato per controllare il numero degli esemplari. Le autorità di controllo nazionali monitorano tali trasferimenti e garantiscono che ogni trasferimento all'interno della stessa azienda sia registrato nel sistema eBCD.9.Una differenza pari o superiore al 10 % tra i quantitativi di tonno rosso catturati e dichiarati dal peschereccio o dalla tonnara e i quantitativi calcolati utilizzando le fotocamere di controllo al momento dell'ingabbiamento costituisce una potenziale violazione da parte del peschereccio o della tonnara in questione. Lo Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare un seguito adeguato.Articolo 52Dichiarazione di ingabbiamento e rapporto sull'operazione di ingabbiamento1.Entro 72 ore dal termine di ciascuna operazione di ingabbiamento, un operatore dell'azienda presenta alla propria autorità competente una dichiarazione di ingabbiamento quale prevista all'allegato XIV. ▌2.Oltre alla dichiarazione di ingabbiamento di cui al paragrafo 1, lo Stato membro responsabile dell'azienda, entro una settimana dal completamento dell'operazione di ingabbiamento, trasmette allo Stato membro o alla PCC le cui navi o tonnare hanno catturato il tonno rosso, nonché alla Commissione, un rapporto sull'operazione di ingabbiamento comprendente gli elementi indicati nella sezione B dell'allegato XI. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.3.Ai fini del paragrafo 2, un'operazione di ingabbiamento non si considera conclusa finché non sono terminate l'eventuale indagine avviata e l'eventuale operazione di rilascio ordinata.Articolo 53Trasferimenti all'interno dell'azienda e controlli a campione1.Lo Stato membro responsabile dell'azienda predispone un sistema di tracciabilità comprendente la videoregistrazione dei trasferimenti interni.2.Le autorità di controllo dello Stato membro responsabile dell'azienda effettuano controlli a campione, sulla base di un'analisi di rischio, sul tonno rosso tenuto nelle gabbie da allevamento, dal momento del completamento delle operazioni di ingabbiamento in un dato anno fino alla prima operazione di ingabbiamento dell'anno successivo.3.Ai fini del paragrafo 2, lo Stato membro responsabile dell'azienda stabilisce una percentuale minima di esemplari da controllare. Tale percentuale è indicata nel piano di ispezione annuale di cui all'articolo 14. Lo Stato membro comunica alla Commissione i risultati dei controlli a campione effettuati ogni anno. La Commissione trasmette tali risultati al segretariato dell'ICCAT nel mese di aprile dell'anno successivo al periodo contingentale corrispondente.Articolo 54Accesso alle videoregistrazioni e norme pertinenti1.Lo Stato membro responsabile dell'azienda provvede affinché le videoregistrazioni di cui agli articoli 49 e 51 siano messe a disposizione degli ispettori nazionali, regionali e dell'ICCAT e degli osservatori nazionali e dell'ICCAT che ne facciano richiesta.2.Lo Stato membro responsabile dell'azienda adotta le misure necessarie per evitare eventuali sostituzioni, modifiche o manipolazioni delle videoregistrazioni originali.Articolo 55Rapporto annuale sulle operazioni di ingabbiamentoEntro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri soggetti all'obbligo di presentare dichiarazioni di ingabbiamento e rapporti sulle operazioni di ingabbiamento ai sensi dell'articolo 52 trasmettono alla Commissione un rapporto sulle operazioni di ingabbiamento relative all'anno precedente. La Commissione invia queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 agosto di ogni anno. Il rapporto contiene le informazioni seguenti:(a)il quantitativo totale, per azienda, del tonno rosso ingabbiato, compresa la riduzione in numero e in peso, per azienda, riscontrato durante il trasporto verso le gabbie effettuato dai pescherecci e dalle tonnare;(b)l'elenco dei pescherecci che catturano, forniscono o trasportano tonno rosso a fini di allevamento (nome del peschereccio, bandiera, numero di licenza, tipo di attrezzo) e delle tonnare;(c)i risultati del programma di campionamento per la stima del numero, in base alla taglia, degli esemplari di tonno rosso catturati, nonché la data, l'ora e la zona della cattura e il metodo di pesca utilizzato, al fine di migliorare le statistiche per la valutazione dello stock.Il programma prevede che il campionamento per taglia (lunghezza o peso) nelle gabbie sia effettuato su un campione (100 esemplari) per ogni 100 tonnellate di pesce vivo, oppure su un campione del 10 % del numero totale dei pesci ingabbiati. I campioni per taglia sono raccolti durante il prelievo nell'azienda e tra i pesci morti durante il trasporto, secondo gli orientamenti dell'ICCAT per la presentazione dei dati e delle informazioni. Per il pesce allevato per più di un anno sono previsti metodi di campionamento supplementari. Il campionamento è effettuato nel corso di ogni prelievo e riguarda tutte le gabbie;(d)i quantitativi di tonno rosso messi in gabbia, nonché una stima della crescita e della mortalità in cattività e dei quantitativi venduti, in tonnellate. Tali informazioni sono fornite per azienda;(e)i quantitativi di tonno rosso ingabbiati nel corso dell'anno precedente; e(f)i quantitativi, ripartiti per provenienza, commercializzati nel corso dell'anno precedente.Articolo 56Atti di esecuzioneLa Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano le procedure operative per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68.SEZIONE 8MONITORAGGIO E SORVEGLIANZAArticolo 57Sistema di controllo dei pescherecci1.In deroga all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri di bandiera attuano un sistema di controllo dei pescherecci (Vessel Monitoring System — VMS) per i loro pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri conformemente all'allegato XV.2.I pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri figuranti nell'elenco dei pescherecci di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), o nell'elenco dei pescherecci di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), iniziano a trasmettere all'ICCAT i dati VMS almeno cinque giorni prima del periodo in cui sono autorizzati a pescare e continuano a trasmetterli per almeno cinque giorni dopo la fine di tale periodo, a meno che non pervenga preventivamente alla Commissione una richiesta di radiazione del peschereccio dal registro ICCAT dei pescherecci.3.A fini di controllo, il comandante, o il suo rappresentante, provvede affinché la trasmissione dei dati VMS da una nave da cattura autorizzata a praticare la pesca attiva del tonno rosso non sia interrotta durante la permanenza in porto della nave, a meno che non esista un sistema di dichiarazione delle entrate e delle uscite dal porto (sistema hail).4.Lo Stato membro provvede affinché il proprio centro di controllo della pesca trasmetta alla Commissione e a un organismo da essa designato, in tempo reale e nel formato https data feed, i messaggi VMS ricevuti dai pescherecci battenti la sua bandiera. La Commissione trasmette tali messaggi per via elettronica al segretariato dell'ICCAT.5.Lo Stato membro provvede affinché:(a)i messaggi VMS provenienti dai pescherecci battenti la sua bandiera siano inoltrati alla Commissione almeno ogni due ore;(b)in caso di guasto tecnico del sistema VMS, gli altri messaggi provenienti dai pescherecci battenti la sua bandiera ricevuti ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 siano inoltrati alla Commissione entro 24 ore dal loro ricevimento da parte del rispettivo centro di controllo della pesca;(c)i messaggi inoltrati alla Commissione siano numerati in modo progressivo (con un identificatore unico) al fine di evitare duplicazioni;(d)i messaggi inoltrati alla Commissione siano conformi all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.6.Ogni Stato membro assicura che tutti i messaggi messi a disposizione delle proprie navi di ispezione siano trattati in modo riservato e siano limitati alle operazioni di ispezione in mare.SEZIONE 9Ispezione e contrastoArticolo 58Programma di ispezione internazionale congiunta dell'ICCAT1.Le attività di ispezione internazionale congiunta si svolgono conformemente al programma internazionale di ispezione congiunta dell'ICCAT (di seguito, programma dell'ICCAT) per il controllo internazionale al di fuori delle acque soggette a giurisdizione nazionale, secondo quanto stabilito nell'allegato IX del presente regolamento.2.Gli Stati membri i cui pescherecci sono autorizzati a catturare tonno rosso designano ispettori e svolgono ispezioni in mare nell'ambito del programma dell'ICCAT.3.Se più di 15 pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro sono contemporaneamente impegnati in attività di pesca del tonno rosso nella zona della convenzione, lo Stato membro in questione, sulla base di un'analisi di rischio, invia una nave di ispezione nella zona della convenzione per l'intera durata della permanenza di detti pescherecci nella zona, a fini di ispezione e controllo in mare. Tale obbligo si considera assolto se gli Stati membri collaborano nell'inviare una nave di ispezione o se una nave di ispezione dell'Unione è inviata nella zona della convenzione.4.La Commissione o un organismo da essa designato può assegnare ispettori dell'Unione al programma dell'ICCAT.5.Ai fini del paragrafo 3, la Commissione o un organismo da essa designato coordina le attività di sorveglianza e ispezione per conto dell'Unione. La Commissione, in coordinamento con gli Stati membri interessati, può predisporre programmi di ispezione congiunta che consentano all'Unione di assolvere ai propri obblighi nell'ambito del programma dell'ICCAT. Gli Stati membri i cui pescherecci praticano la pesca del tonno rosso adottano le misure necessarie per agevolare l'attuazione dei suddetti programmi, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone geografiche in cui tali risorse devono essere impiegate.6.Entro il 1o aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi degli ispettori e delle navi di ispezione che intendono assegnare al programma dell'ICCAT nel corso dell'anno. Sulla base di tali informazioni, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, redige ogni anno un piano di partecipazione dell'Unione al programma dell'ICCAT e lo trasmette al segretariato dell'ICCAT e agli Stati membri.Articolo 59Ispezioni in caso di infrazioneLo Stato membro di bandiera provvede affinché l'ispezione fisica di un peschereccio battente la sua bandiera sia effettuata sotto la sua autorità nei suoi porti, oppure, nel caso in cui il peschereccio non si trovi in uno dei suoi porti, ad opera di un ispettore da essa designato, qualora il peschereccio:(a)non abbia rispettato gli obblighi di registrazione e di dichiarazione di cui agli articoli 31 e 32; o(b)abbia commesso una violazione delle disposizioni del presente regolamento o un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009.Articolo 60Verifiche incrociate1.Ogni Stato membro verifica le informazioni e la trasmissione tempestiva dei rapporti di ispezione e dei rapporti degli osservatori, dei dati VMS e, se del caso, dei documenti elettronici di cattura (eBCD), dei giornali di bordo dei propri pescherecci, dei documenti di trasferimento/trasbordo e dei documenti di cattura, conformemente all'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009.2.Per tutte le operazioni di sbarco, trasbordo o ingabbiamento, ogni Stato membro effettua controlli incrociati tra i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di bordo o nella dichiarazione di trasbordo e i quantitativi di ogni specie registrati nella dichiarazione di sbarco o nella dichiarazione di ingabbiamento, nonché in qualsiasi altro documento pertinente, ad esempio fatture e/o note di vendita.SEZIONE 10ContrastoArticolo 61ContrastoFatti salvi gli articoli da 89 a 91 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e senza pregiudicare, in particolare, il dovere degli Stati membri di adottare misure di contrasto adeguate nei confronti di un peschereccio, lo Stato membro responsabile dell'azienda o delle aziende di allevamento del tonno rosso adotta misure di contrasto adeguate nei confronti di una data azienda qualora si sia riscontrato che, conformemente alla legislazione nazionale, tale azienda non rispetta le disposizioni degli articoli da 46 a 56 del presente regolamento. A seconda della gravità dell'infrazione e conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto nazionale, tali misure possono comprendere, in particolare, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione e/o sanzioni pecuniarie. Gli Stati membri comunicano qualsiasi sospensione o revoca di un'autorizzazione alla Commissione, che la notifica al segretariato dell'ICCAT affinché modifichi di conseguenza il registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso.CAPO 6CommercializzazioneArticolo 62Misure di commercializzazione1.Fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (CE) n. 1005/2008 e il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1)., sono vietati nell'Unione il commercio, lo sbarco, l'importazione, l'esportazione, l'ingabbiamento a fini di ingrasso o di allevamento, la riesportazione e il trasbordo di tonno rosso non accompagnati dalla documentazione accurata, completa e convalidata prevista dal presente regolamento ▌ e dalla legislazione dell'Unione che attua le norme dell'ICCAT sul programma di documentazione delle catture di tonno rosso.2.Sono vietati nell'Unione il commercio, l'importazione, lo sbarco, l'ingabbiamento a fini di ingrasso o di allevamento, la trasformazione, l'esportazione, la riesportazione e il trasbordo di tonno rosso se:(a)il tonno rosso è stato catturato da pescherecci o tonnare il cui Stato di bandiera non dispone di un contingente o di un limite di cattura ▌ per il tonno rosso, in base alle condizioni previste dalle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT; o(b)il tonno rosso è stato catturato da un peschereccio o da una tonnara che, al momento della cattura, aveva esaurito il proprio contingente individuale o il cui Stato aveva esaurito le possibilità di pesca ad esso assegnate.3.Fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1005/2008 e (UE) n. 1379/2013, sono vietati nell'Unione il commercio, l'importazione, lo sbarco, la trasformazione e l'esportazione di tonno rosso da aziende di ingrasso o di allevamento che non siano conformi ai regolamenti di cui al paragrafo 1.CAPO VIIDisposizioni finaliArticolo 63ValutazioneGli Stati membri presentano senza indugio alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, una relazione dettagliata sull'attuazione del presente regolamento. Sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri, la Commissione presenta al segretariato dell'ICCAT, entro la data decisa dall'ICCAT stessa, una relazione dettagliata sull'attuazione della raccomandazione ICCAT 19-04.Articolo 64FinanziamentoAi fini del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1)., il presente regolamento è considerato quale piano pluriennale ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013.Articolo 65RiservatezzaI dati raccolti e scambiati nel quadro del presente regolamento sono trattati conformemente alle norme applicabili in materia di riservatezza di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.Articolo 66Procedura di modifica1.Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 67, atti delegati che modifichino il presente regolamento al fine di adeguarlo alle misure adottate dall'ICCAT che vincolano l'Unione e i suoi Stati membri in relazione a quanto segue:▌(a)le deroghe al divieto di riportare i contingenti non utilizzati di cui all'articolo 8;(b)i tempi previsti per la comunicazione delle informazioni di cui ai seguenti articoli: articolo 24, paragrafo 4, articolo 26, paragrafo 1, articolo 29, paragrafo 1, articolo 32, paragrafi 2 e 3, articolo 35, paragrafi 5 e 6, articolo 36, articolo 41, paragrafo 3, articolo 44, paragrafo 2, articolo 51, paragrafo 7, articolo 52, paragrafo 2, articolo 55, articolo 57, paragrafo 5, lettera b), e articolo 58, paragrafo 6;(c)i periodi previsti per le campagne di pesca di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 4;(d)la taglia minima di riferimento per la conservazione stabilita all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 20, paragrafo 1;(e)le percentuali e i parametri di riferimento fissati all'articolo 13, all'articolo 15, paragrafi 3 e 4, all'articolo 20, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 38, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 50 e all'articolo 51, paragrafo 9;(f)le informazioni da presentare alla Commissione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 2, all'articolo 40, paragrafo 1, e all'articolo 55;(g)i compiti degli osservatori nazionali e degli osservatori regionali dell'ICCAT di cui, rispettivamente, all'articolo 38, paragrafo 2, e all'articolo 39, paragrafo 5;(h)i motivi di diniego dell'autorizzazione al trasferimento di cui all'articolo 41, paragrafo 1;(i)i motivi di sequestro delle catture e di ordine di rilascio del pescato di cui all'articolo 46, paragrafo 4;(j)il numero dei pescherecci di cui all'articolo 58, paragrafo 3;(k)gli allegati da I a XV.2.Qualsiasi modifica adottata ai sensi del paragrafo 1 si limita rigorosamente al recepimento ▌ delle modifiche e/o integrazioni apportate alle corrispondenti raccomandazioni dell'ICCAT vincolanti per l'Unione.Articolo 67Esercizio della delega1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 66 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.3.La delega di potere di cui all'articolo 66 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale Legiferare meglio del 13 aprile 2016.5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 66 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.Articolo 68Procedura di comitato1.La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito ai sensi dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.Articolo 69Modifiche del regolamento (CE) n. 1936/2001Il regolamento (CE) n. 1936/2001 è così modificato:(a)l'articolo 3, lettere da g) a j), gli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater e l'allegato I bis sono soppressi;(b)negli allegati I e II, il termine tonno rosso: Thunnus thynnus è soppresso.Articolo 70Modifiche del regolamento (UE) 2017/2107Nel regolamento (UE) 2017/2107, l'articolo 43 è soppresso.Articolo 71Modifiche del regolamento (UE) 2019/833Nel regolamento (UE) 2019/833, l'articolo 53 è soppresso.Articolo 72Abrogazione1.Il regolamento (CE) n. 2016/1627 è abrogato.2.I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVI.Articolo 73Entrata in vigoreIl presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.Fatto a …, il …Per il Parlamento europeoIl presidentePer il ConsiglioIl presidente

ALLEGATO VII

Informazioni minime per le autorizzazioni di pesca (1)

A.   IDENTIFICAZIONE

1.

Numero di immatricolazione ICCAT;

2.

nome del peschereccio;

3.

numero di immatricolazione esterno (lettere e numero).

B.   CONDIZIONI DI PESCA

1.

Data di emissione;

2.

periodo di validità;

3.

condizioni di autorizzazione, inclusi, se del caso, specie, zona e attrezzo da pesca, e altre condizioni eventualmente applicabili derivanti dal presente regolamento e/o dalla legislazione nazionale.

 

 

Dal ../../..

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Zone

 

 

 

 

 

 

 

Specie

 

 

 

 

 

 

 

Attrezzo da pesca

 

 

 

 

 

 

 

Altre condizioni

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

ALLEGATO VIII

Programma di osservazione regionale ICCAT

NOMINA DI OSSERVATORI REGIONALI DELL'ICCAT

1.

Per poter svolgere i propri compiti ogni osservatore regionale dell'ICCAT deve essere in possesso:

(a)

di un'esperienza sufficiente per riconoscere le specie ittiche e gli attrezzi da pesca;

(b)

di una conoscenza adeguata delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT, attestata da un certificato rilasciato dagli Stati membri e basato sugli orientamenti dell'ICCAT in materia di formazione;

(c)

della capacità di compiere un lavoro accurato di osservazione, registrando i relativi risultati;

(d)

di una conoscenza adeguata della lingua dello Stato di bandiera della nave o dell'azienda sottoposta a osservazione.

OBBLIGHI DELL'OSSERVATORE REGIONALE DELL'ICCAT

2.

L'osservatore regionale dell'ICCAT deve:

(a)

aver completato la formazione tecnica prescritta dalle linee direttrici stabilite dall'ICCAT;

(b)

essere cittadino di uno degli Stati membri ma, per quanto possibile, non dello Stato in cui ha sede l'azienda o la tonnara o dello Stato di bandiera della tonniera con reti a circuizione. Tuttavia, se il tonno rosso è prelevato dalla gabbia e commercializzato come prodotto fresco, l'osservatore regionale dell'ICCAT che sovraintende al prelievo può essere un cittadino dello Stato membro responsabile dell'azienda;

(c)

essere in grado di svolgere i compiti di cui al punto 3;

(d)

essere iscritto nell'elenco degli osservatori regionali dell'ICCAT tenuto dall'ICCAT;

(e)

non avere interessi attuali finanziari o di altro tipo nella pesca del tonno rosso.

COMPITI DELL'OSSERVATORE REGIONALE DELL'ICCAT

3.

L'osservatore regionale dell'ICCAT svolge in particolare i seguenti compiti:

(a)

l'osservatore a bordo di una tonniera con reti a circuizione controlla che la tonniera rispetti le misure di conservazione e di gestione pertinenti adottate dall'ICCAT. In particolare, l'osservatore regionale dell'ICCAT:

1.

qualora osservi una possibile violazione delle raccomandazioni ICCAT, ne informa tempestivamente la società incaricata di attuare il programma di osservazione regionale, la quale trasmette immediatamente tale informazione alle autorità dello Stato di bandiera della nave da cattura;

2.

registra le attività di pesca e riferisce al riguardo;

3.

osserva le catture ed effettua una stima delle medesime, verificando i dati registrati nel giornale di bordo;

4.

stila un rapporto giornaliero delle attività di trasferimento delle tonniere con reti a circuizione;

5.

avvista e prende nota dei pescherecci eventualmente operanti in violazione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT;

6.

registra le attività di trasferimento e riferisce al riguardo;

7.

verifica la posizione del peschereccio impegnato in attività di trasferimento;

8.

osserva i prodotti trasferiti ed effettua una stima dei medesimi, anche esaminando le videoregistrazioni;

9.

verifica e registra il nome e il numero ICCAT del peschereccio interessato;

10.

svolge attività scientifiche, quali la raccolta di dati nell'ambito del compito II, eventualmente richieste dalla commissione ICCAT, in base alle istruzioni dell'SCRS;

(b)

l'osservatore regionale dell'ICCAT operante presso l'azienda e la tonnara verifica che queste rispettino le misure di conservazione e di gestione pertinenti adottate dall'ICCAT. In particolare, l'osservatore regionale dell'ICCAT:

1.

verifica i dati riportati nelle dichiarazioni di trasferimento e di ingabbiamento e nel BCD, anche esaminando le videoregistrazioni;

2.

certifica i dati riportati nelle dichiarazioni di trasferimento e di ingabbiamento, nonché nei BCD;

3.

stila un rapporto giornaliero sulle attività di trasferimento delle aziende e delle tonnare;

4.

controfirma le dichiarazioni di trasferimento e di ingabbiamento e i BCD unicamente se le informazioni ivi contenute sono coerenti con le sue osservazioni e comprendono anche una videoregistrazione conforme ai requisiti di cui all'articolo 42, paragrafo 1, e all'articolo 43, paragrafo 1;

5.

svolge attività scientifiche, quali la raccolta di campioni, eventualmente richieste dalla Commissione, in base alle istruzioni dell'SCRS;

6.

registra e verifica la presenza di qualsiasi tipo di marcatura, compresi segni distintivi naturali, e comunica qualsiasi segno di asportazione recente di marcature;

(c)

redige rapporti generali sulla base delle informazioni raccolte conformemente al presente punto e offre al comandante e all'operatore dell'azienda la possibilità di inserirvi eventuali informazioni pertinenti;

(d)

presenta al segretariato il rapporto generale di cui alla lettera c) entro venti giorni dal termine del periodo di osservazione;

(e)

svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalla Commissione ICCAT.

4.

L'osservatore regionale dell'ICCAT considera riservate tutte le informazioni relative alle operazioni di pesca e di trasferimento effettuate dalle tonniere con reti a circuizione e dalle aziende e accetta per iscritto che tale obbligo costituisca una condizione per la sua nomina ad osservatore regionale dell'ICCAT.

5.

L'osservatore regionale dell'ICCAT soddisfa i requisiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di bandiera o dello Stato al quale fa capo l'azienda e che esercita la propria giurisdizione sul peschereccio o sull'azienda cui egli è assegnato.

6.

L'osservatore regionale dell'ICCAT rispetta la gerarchia e le norme generali di condotta che si applicano a tutto il personale di bordo e dell'azienda, purché tali norme non interferiscano con i doveri che gli competono nell'ambito del presente programma e con gli obblighi del personale di bordo e dell'azienda di cui al punto 7 del presente allegato e all'articolo 39.

OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI DI BANDIERA NEI CONFRONTI DEGLI OSSERVATORI REGIONALI DELL'ICCAT

7.

Gli Stati membri responsabili della tonniera con reti a circuizione, dell'azienda o della tonnara provvedono affinché gli osservatori regionali dell'ICCAT:

(a)

abbiano accesso al personale di bordo, dell'azienda e della tonnara, nonché agli attrezzi, alle gabbie e alle attrezzature;

(b)

abbiano accesso, su richiesta, alle seguenti attrezzature, se presenti a bordo del peschereccio al quale sono assegnati, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al punto 3 del presente allegato:

1.

strumenti per la navigazione via satellite,

2.

schermi radar, quando in uso,

3.

mezzi di comunicazione elettronici;

(c)

beneficino di condizioni equivalenti a quelle degli ufficiali in materia di vitto, alloggio e strutture sanitarie adeguate;

(d)

dispongano di uno spazio adeguato sul ponte o nella timoneria per l'espletamento delle formalità amministrative, nonché in coperta per poter svolgere i loro compiti di osservatori.

COSTI DERIVANTI DAL PROGRAMMA DI OSSERVAZIONE REGIONALE DELL'ICCAT

8.

Tutti i costi derivanti dalle attività degli osservatori regionali dell'ICCAT sono a carico degli operatori delle aziende o degli armatori delle tonniere con reti a circuizione.

ALLEGATO IX

Programma di ispezione internazionale congiunta dell'ICCAT

In occasione della sua quarta riunione ordinaria, svoltasi a Madrid nel novembre 1975, e della sua riunione annuale, svoltasi a Marrakech nel 2008, l'ICCAT ha concordato quanto segue.

Ai sensi dell'articolo IX, paragrafo 3, della convenzione, la Commissione ICCAT raccomanda che vengano istituite le disposizioni seguenti in materia di controllo internazionale fuori dalle acque soggette a giurisdizione nazionale, al fine di garantire l'applicazione della convenzione e delle misure da questa istituite.

I.   INFRAZIONI GRAVI

1.

Per infrazione grave, ai fini delle presenti procedure, si intendono le seguenti violazioni delle disposizioni contemplate dalle misure di gestione e di conservazione dell'ICCAT adottate dalla Commissione ICCAT:

(a)

pesca senza licenza, permesso o autorizzazione validi rilasciati dalla PCC di bandiera;

(b)

assenza di registrazioni sufficienti delle catture e dei dati ad esse connessi, conformemente ai requisiti della Commissione ICCAT in materia di dichiarazioni, o presentazione di una dichiarazione delle catture e/o dei dati ad esse connessi contenente gravi inesattezze;

(c)

pesca in zona di divieto;

(d)

pesca in periodo di divieto;

(e)

cattura o detenzione intenzionali di specie in violazione delle misure applicabili di conservazione e di gestione adottate dall'ICCAT;

(f)

violazione in misura significativa dei limiti di cattura o dei contingenti in vigore secondo le norme dell'ICCAT;

(g)

utilizzo di attrezzi da pesca vietati;

(h)

falsificazione o occultamento intenzionale della marcatura, dell'identità o dell'immatricolazione del peschereccio;

(i)

occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un'indagine su un'infrazione;

(j)

infrazioni multiple che, considerate congiuntamente, costituiscono una grave inosservanza delle misure in vigore a norma dell'ICCAT;

(k)

assalire, opporre resistenza, minacciare, molestare sessualmente, ostacolare indebitamente un ispettore o un osservatore autorizzato o ritardare o interferire con il suo operato;

(l)

manomissione o disattivazione intenzionali del VMS;

(m)

altre infrazioni che potranno essere determinate dall'ICCAT, una volta inserite e pubblicate in una versione riveduta delle presenti procedure;

(n)

pesca coadiuvata da aerei da avvistamento;

(o)

interferenza con il sistema di controllo via satellite e/o attività esercitata senza sistema VMS;

(p)

attività di trasferimento senza la corrispondente dichiarazione;

(q)

trasbordo in mare.

2.

Qualora, a seguito del fermo e dell'ispezione di un peschereccio, l'ispettore autorizzato osservi un'attività o una situazione che costituisce un'infrazione grave secondo la definizione di cui al punto 1, le autorità dello Stato di bandiera delle navi di ispezione ne danno comunicazione immediata allo Stato di bandiera del peschereccio, direttamente e tramite il segretariato dell'ICCAT. In tali circostanze l'ispettore informa anche qualsiasi nave di ispezione appartenente allo Stato di bandiera del peschereccio che si trovi nelle vicinanze.

3.

L'ispettore dell'ICCAT registra nel giornale di bordo del peschereccio le ispezioni realizzate e le eventuali infrazioni rilevate.

4.

Lo Stato membro di bandiera provvede affinché, a seguito dell'ispezione di cui al punto 2, il peschereccio interessato cessi ogni attività di pesca. Lo Stato membro di bandiera ordina al peschereccio di recarsi, entro 72 ore, in un porto da esso designato, dove viene avviata un'indagine.

5.

Se il peschereccio non è invitato a recarsi in un porto, lo Stato membro di bandiera ne dà senza indugio debita giustificazione alla Commissione europea, la quale inoltra l'informazione al segretariato dell'ICCAT, che a sua volta la rende disponibile su richiesta alle altre parti contraenti.

II.   SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI

6.

Le ispezioni sono effettuate da ispettori designati dalle parti contraenti. I nomi degli organismi pubblici autorizzati e di ogni ispettore a tal fine designato dai rispettivi governi sono notificati alla Commissione ICCAT.

7.

Le navi che effettuano operazioni internazionali di fermo e ispezione conformemente al presente allegato espongono una bandiera o un guidone speciali approvati dalla Commissione ICCAT e rilasciati dal segretariato dell'ICCAT. I nomi delle navi a tal fine utilizzate sono notificati al segretariato dell'ICCAT non appena possibile prima dell'inizio delle attività di ispezione. Il segretariato dell'ICCAT fornisce a tutte le PCC le informazioni relative alle navi di ispezione designate, anche pubblicandole sul proprio sito web protetto da password.

8.

Ogni ispettore è in possesso di un documento di identità rilasciato dalle autorità dello Stato di bandiera e conforme al modello figurante al punto 21 del presente allegato.

9.

Fatte salve le disposizioni di cui al punto 16, un peschereccio battente bandiera di una parte contraente impegnato nella pesca di tonnidi o di specie affini nella zona della convenzione fuori dalle acque soggette alla propria giurisdizione nazionale è tenuto a fermarsi non appena gli sia impartito l'apposito segnale del codice internazionale dei segnali da una nave dotata del guidone dell'ICCAT descritto al punto 7 e avente a bordo un ispettore, salvo qualora siano in corso operazioni di pesca; in tal caso, il peschereccio si ferma non appena completate tali operazioni. Il comandante del peschereccio consente alla squadra di ispezione di cui al punto 10 di salire a bordo e a tal fine mette a disposizione una scaletta d'imbarco. Il comandante consente alla squadra di ispezione di procedere agli accertamenti sulle attrezzature, sulle catture, sugli attrezzi da pesca e su qualsiasi documento pertinente ritenuti necessari per verificare l'osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera del peschereccio sottoposto ad ispezione. Inoltre, un ispettore può chiedere qualsiasi spiegazione che ritenga necessaria.

10.

Il numero di ispettori che compongono la squadra è stabilito dal comandante della nave di ispezione tenendo conto delle circostanze pertinenti. Il numero di ispettori è limitato allo stretto necessario per assicurare il sicuro svolgimento delle funzioni di cui al presente allegato.

11.

Al momento dell'imbarco, l'ispettore presenta il documento di identità di cui al punto 8. L'ispettore osserva le regolamentazioni, le procedure e le prassi internazionali generalmente accettate riguardanti la sicurezza del peschereccio sottoposto a ispezione e del relativo equipaggio ed evita, per quanto possibile, di interferire con le operazioni di pesca e con lo stivaggio del pescato, nonché di compiere azioni che potrebbero pregiudicare la qualità delle catture a bordo.

L'ispettore limita i propri accertamenti a quanto necessario per verificare l'osservanza delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera del peschereccio considerato. Nel procedere all'ispezione, l'ispettore può chiedere al comandante del peschereccio l'assistenza necessaria. L'ispettore redige un rapporto di ispezione secondo un modello approvato dalla Commissione ICCAT e firma tale rapporto alla presenza del comandante del peschereccio, che è autorizzato ad aggiungervi o a farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla sua firma.

12.

Un duplicato del rapporto è consegnato al comandante del peschereccio e al governo della squadra di ispezione, che provvede a trasmetterne copia alle autorità competenti dello Stato di bandiera del peschereccio sottoposto a ispezione e alla Commissione ICCAT. Se constata una violazione delle raccomandazioni dell'ICCAT, l'ispettore ne informa inoltre, ove possibile, qualsiasi nave di ispezione appartenente allo Stato di bandiera del peschereccio che si trovi nelle vicinanze.

13.

L'opposizione a un ispettore o il mancato rispetto delle istruzioni da questo impartite sono trattati dallo Stato di bandiera del peschereccio ispezionato alla stregua di atti commessi nei confronti di un ispettore nazionale.

14.

L'ispettore svolge i suoi compiti nell'ambito delle presenti disposizioni conformemente alle norme stabilite nel presente regolamento; tuttavia, egli è soggetto al controllo operativo delle sue autorità nazionali, alle quali è tenuto a rispondere.

15.

I rapporti di ispezione, le note informative sugli avvistamenti di cui alla raccomandazione 94-09 e le dichiarazioni risultanti da verifiche documentali effettuate da ispettori stranieri nell'ambito delle presenti disposizioni sono esaminati e trattati dalle parti contraenti in conformità della loro normativa nazionale, come se si trattasse di rapporti elaborati da ispettori nazionali. Le disposizioni del presente punto non comportano alcun obbligo, per una parte contraente, di attribuire al rapporto di un ispettore straniero un valore probatorio superiore a quello che avrebbe nel paese dell'ispettore stesso. Le parti contraenti collaborano al fine di agevolare eventuali procedimenti giudiziari o di altro tipo avviati a seguito del rapporto di un ispettore nell'ambito delle presenti disposizioni.

16.

(a)

Entro il 15 febbraio di ogni anno le parti contraenti comunicano alla Commissione ICCAT i rispettivi piani provvisori per lo svolgimento di attività ispettive nell'ambito della raccomandazione recepita dal presente regolamento nell'anno civile in corso e la Commissione ICCAT può formulare suggerimenti alle parti contraenti in relazione al coordinamento delle operazioni nazionali nel settore considerato, anche per quanto riguarda il numero di ispettori e di navi aventi a bordo un ispettore.

(b)

Le disposizioni stabilite nella raccomandazione ICCAT 19-04 e i piani di partecipazione si applicano tra le parti contraenti, salvo diverso accordo tra le stesse che deve essere notificato alla Commissione ICCAT. Tuttavia, l'attuazione del programma è sospesa tra due parti contraenti qualora una di esse abbia trasmesso una notifica in tal senso alla Commissione ICCAT, in attesa della conclusione di un accordo.

17.

(a)

Gli attrezzi da pesca sono ispezionati conformemente alla regolamentazione vigente per la sottozona nella quale ha luogo l'ispezione. L'ispettore indica la sottozona in cui è stata effettuata l'ispezione e descrive nel rapporto di ispezione tutte le infrazioni constatate.

(b)

L'ispettore può ispezionare tutti gli attrezzi da pesca utilizzati o presenti a bordo.

18.

L'ispettore appone un marchio di identificazione approvato dalla Commissione ICCAT su ciascun attrezzo ispezionato che risulti in violazione delle raccomandazioni della Commissione ICCAT applicabili allo Stato di bandiera del peschereccio considerato e ne fa menzione nel rapporto di ispezione.

19.

L'ispettore può fotografare attrezzi, attrezzature, documenti e qualsiasi altro elemento ritenga necessario, in modo da evidenziarne le caratteristiche che non considera conformi alla vigente regolamentazione. Gli elementi fotografati sono elencati nel rapporto e duplicati delle fotografie sono allegati alla copia del rapporto destinata allo Stato di bandiera.

20.

Se necessario, l'ispettore ispeziona tutte le catture presenti a bordo per accertare l'osservanza delle raccomandazioni dell'ICCAT.

21.

Di seguito figura il modello di carta di identità per gli ispettori:

Image 5C5062021IT14110120210427IT0027.000114121411P9_TC1-CNS(2018)0225Posizione del Parlamento europeo definita il 27 aprile 2021 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2021/… del Consiglio che istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2021/764 del Consiglio.)C5062021IT14210120210427IT0028.000114221421P9_TC1-COD(2019)0151Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 aprile 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione)(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/819.)C5062021IT14310120210427IT0029.000114321431P9_TC1-COD(2019)0152Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 aprile 2021 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa, e che abroga la decisione n. 1312/2013/UE(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2021/820.)C5062021IT14410120210427IT0030.000114421441P9_TC1-COD(2020)0097Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 aprile 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE, su un meccanismo unionale di protezione civile(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2021/836.)C5062021IT16010120210428IT0039.0001160218930P9_TC1-COD(2019)0272Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 aprile 2021 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2021/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,vista la proposta della Commissione europea,previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,visto il parere del Comitato economico e sociale europeoGU C …,deliberando secondo la procedura legislativa ordinariaPosizione del Parlamento europeo del 28 aprile 2021.,considerando quanto segue:(1)L'obiettivo della politica comune della pesca, quale definito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22)., è assicurare uno sfruttamento delle risorse biologiche marine in condizioni sostenibili sotto il profilo economico, ambientale e sociale.(2)Con la decisione 98/392/CE del ConsiglioDecisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1). l'Unione ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, che contengono i principi e le norme in materia di conservazione e gestione delle risorse marine vive. Nell'ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, l'Unione partecipa agli sforzi intesi a salvaguardare gli stock ittici nelle acque internazionali.(3)L'Unione è parte contraente della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'AtlanticoConvenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 34). (di seguito, convenzione).(4)Nel 2018, nel corso della sua 21a riunione straordinaria, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (di seguito, ICCAT), istituita dalla convenzione, ha adottato la raccomandazione 18-02 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (di seguito, piano di gestione).Il piano di gestione dà seguito al parere del Comitato permanente della ricerca e delle statistiche (di seguito, SCRS) che ne suggeriva l'istituzione da parte dell'ICCAT nel 2018, in quanto lo stato in cui versava lo stock in quel momento sembrava non dovesse più richiedere le misure di emergenza introdotte nell'ambito del piano di ricostituzione del tonno rosso (istituito dalla raccomandazione 17-07, che modifica la raccomandazione 14-04), senza tuttavia attenuare le esistenti misure di monitoraggio e controllo.(5)La raccomandazione 18-02 abroga la raccomandazione 17-07 che modifica la raccomandazione 14-04 volta ad istituire un piano di ricostituzione del tonno rosso, recepita nel diritto dell'Unione tramite il regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1)..(6)Nella sua 26a riunione ordinaria del 2019, l'ICCAT ha adottato la raccomandazione 19-04 che modifica il piano di gestione pluriennale stabilito dalla raccomandazione 18-02. La raccomandazione ICCAT 19-04 abroga e sostituisce la raccomandazione 18-02. Il presente regolamento dovrebbe recepire la raccomandazione 19-04 nel diritto dell'Unione.(7)È opportuno che, ove pertinente, il presente regolamento recepisca anche, in tutto o in parte, le raccomandazioni dell'ICCAT 06-07Raccomandazione ICCAT sull'allevamento del tonno rosso., 18-10Raccomandazione ICCAT sulle norme minime per il sistema di controllo dei pescherecci nella zona della convenzione ICCAT., 96-14Raccomandazione ICCAT sul rispetto delle norme nella pesca del tonno rosso e del pesce spada dell'Atlantico settentrionale., 13-13Raccomandazione ICCAT sull'istituzione di un registro ICCAT dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri autorizzati a operare nella zona della convenzione. e 16-15Raccomandazione dell'ICCAT sulle operazioni di trasbordo..(8)Le posizioni dell'Unione nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca devono basarsi sui migliori pareri scientifici disponibili al fine di garantire che le risorse alieutiche siano gestite conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca, in particolare l'obiettivo di ricostituire gradualmente e mantenere le popolazioni degli stock ittici al di sopra di livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield — MSY) e l'obiettivo di creare le condizioni necessarie per rendere economicamente redditizi e competitivi il settore delle catture e della trasformazione e le attività a terra connesse alle attività di pesca. Secondo la relazione 2018 dell'SCRSRelazione del comitato permanente della ricerca e delle statistiche (SCRS), Madrid, 1-5 ottobre 2018., le catture di tonno rosso a un tasso di mortalità per pesca pari a F0,1 sono in linea con una mortalità per pesca compatibile con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile (Fmsy). La biomassa dello stock è considerata a un livello tale da garantire il rendimento massimo sostenibile. B0,1 oscilla infatti tra valori superiori per livelli di reclutamento medio-bassi e valori inferiori per un livello di reclutamento elevato.(9)Il piano di gestione tiene conto delle specificità dei diversi tipi di attrezzi e tecniche di pesca. È opportuno che, nell'attuare tale piano, l'Unione e gli Stati membri promuovano attività di pesca costiera e l'utilizzo di attrezzi e tecniche di pesca selettivi, caratterizzati da un ridotto impatto ambientale, in particolare attrezzi e tecniche utilizzati nella pesca artigianale e tradizionale, contribuendo in tal modo ad un equo tenore di vita per le economie locali.(10)È opportuno considerare le peculiarità e i bisogni della pesca su piccola scala e artigianale. Oltre alle pertinenti disposizioni della raccomandazione ICCAT 19-04 che eliminano gli ostacoli alla partecipazione alla pesca del tonno rosso da parte della flotta dedita alla piccola pesca costiera, gli Stati membri dovrebbero compiere ulteriori sforzi per garantire una distribuzione equa e trasparente delle possibilità di pesca tra le flotte su piccola scala, le flotte artigianali e le flotte più grandi, in linea con gli obblighi previsti dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013.(11)Al fine di garantire il rispetto della politica comune della pesca, l'Unione ha adottato atti legislativi per istituire un sistema di controllo, ispezione ed esecuzione che includesse la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). In particolare, il regolamento (CE) n. 1224/2009 del ConsiglioRegolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1). istituisce un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione che prevede un approccio globale e integrato al fine di garantire il rispetto di tutte le norme della politica comune della pesca. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della CommissioneRegolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1). stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del ConsiglioRegolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1). istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Si tratta di regolamenti che comprendono già disposizioni quali le licenze e le autorizzazioni di pesca e determinate norme riguardanti i sistemi di controllo dei pescherecci che coprono alcune delle misure previste nella raccomandazione ICCAT 19-04. Non è perciò necessario includere tali disposizioni nel presente regolamento.(12)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce il concetto di taglia minima di riferimento per la conservazione. A fini di coerenza, è opportuno che il concetto di taglia minima dell'ICCAT sia recepito nel diritto dell'Unione come taglia minima di riferimento per la conservazione.(13)Secondo la raccomandazione ICCAT 19-04, devono essere rigettate in mare le catture di tonno rosso inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione, nonché le catture di tonno rosso che superano i limiti stabiliti nei piani di pesca annuali per le catture accessorie. Ai fini del rispetto degli obblighi internazionali incombenti all'Unione nel quadro dell'ICCAT, l'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/98 della CommissioneRegolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 23). prevede deroghe all'obbligo di sbarco del tonno rosso conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il regolamento delegato (UE) 2015/98 recepisce alcune disposizioni della raccomandazione ICCAT 19-04 che stabiliscono l'obbligo di rigettare in mare il tonno rosso per le navi che superino il contingente loro assegnato o il livello massimo di catture accessorie autorizzate. L'ambito di applicazione del regolamento delegato comprende le imbarcazioni dedite alla pesca ricreativa. Il presente regolamento, pertanto, non deve necessariamente contemplare detti obblighi di rigetto e di rilascio in mare e lascia impregiudicate le corrispondenti disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2015/98.(14)Nel corso della riunione annuale del 2018, le parti contraenti della convenzione hanno riconosciuto la necessità di rafforzare i controlli per alcune operazioni riguardanti il tonno rosso. A tal fine, durante la riunione si è concordato che le parti contraenti della convenzione responsabili delle aziende avrebbero dovuto garantire una piena tracciabilità delle operazioni di ingabbiamento e avrebbero dovuto effettuare controlli a campione basati su un'analisi di rischio.(15)Il regolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) n. 640/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e modifica il regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio (GU L 194 del 24.7.2010, pag. 1). istituisce un documento di cattura del tonno rosso in formato elettronico (eBCD), recependo in tal modo la raccomandazione ICCAT 09-11 che modifica la raccomandazione 08-12. Le raccomandazioni 17-09 e 11-20 sull'applicazione dell'eBCD sono state recentemente abrogate dalle raccomandazioni 18-12 e 18-13. Pertanto, poiché il regolamento (UE) n. 640/2010 è divenuto obsoleto, la Commissione ha proposto un nuovo regolamento che recepisca le norme dell'ICCAT più recenti in materia di eBCD. È perciò opportuno che il presente regolamento non faccia riferimento al regolamento (UE) n. 640/2010 bensì, in termini più generali, al programma di documentazione delle catture raccomandato dall'ICCAT.(16)Tenendo conto del fatto che, attualmente, alcune raccomandazioni dell'ICCAT sono spesso modificate dalle parti contraenti della convenzione e, in futuro, saranno probabilmente oggetto di ulteriori modifiche, al fine di recepire rapidamente nel diritto dell'Unione le future raccomandazioni dell'ICCAT volte a modificare o integrare il piano di gestione dell'ICCAT, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda i seguenti aspetti: ▌i tempi previsti per la comunicazione delle informazioni; i periodi previsti per le campagne di pesca; deroghe al divieto di riporto dei contingenti non utilizzati; le taglie minime di riferimento per la conservazione; le percentuali e i parametri di riferimento; le informazioni da presentare alla Commissione; i compiti degli osservatori nazionali e regionali; i motivi di diniego di un'autorizzazione al trasferimento del pescato; i motivi di un sequestro delle catture e di un ordine di rilascio del pescato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 Legiferare meglioGU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.(17)La Commissione, che rappresenta l'Unione in occasione delle riunioni dell'ICCAT, approva ogni anno una serie di raccomandazioni dell'ICCAT di natura squisitamente tecnica, in particolare per quanto riguarda: le limitazioni di capacità, gli obblighi relativi al giornale di bordo, i formulari di dichiarazione delle catture, le dichiarazioni di trasbordo e di trasferimento, le informazioni minime per le autorizzazioni di pesca, il numero minimo di pescherecci in riferimento al programma di ispezione internazionale congiunta dell'ICCAT, le specifiche del regime di ispezione e di osservazione, le norme per la videoregistrazione, il protocollo per le operazioni di rilascio, le norme sul trattamento dei pesci morti, le dichiarazioni di ingabbiamento o le norme riguardanti i sistemi di controllo dei pescherecci — raccomandazioni che sono recepite dagli allegati da I a XV del presente regolamento. È opportuno che la Commissione possa adottare atti delegati che modifichino o integrino gli allegati da I a XV in linea con le raccomandazioni dell'ICCAT modificate o integrate. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 Legiferare meglio. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.(18)Le raccomandazioni dell'ICCAT che disciplinano la pesca del tonno rosso (operazioni connesse alla cattura, al trasferimento, al trasporto, all'ingabbiamento, all'allevamento, al prelievo e al riporto) sono estremamente dinamiche. Le tecnologie utilizzate per il controllo e la gestione di questo tipo di pesca (ad esempio, fotocamere stereoscopiche e metodi alternativi) sono in costante e ulteriore evoluzione e vanno applicate in modo uniforme dagli Stati membri. Analogamente, occorre sviluppare, ove necessario, procedure operative che aiutino gli Stati membri a rispettare le norme dell'ICCAT recepite dal presente regolamento. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le modalità di attuazione relative al riporto di tonno rosso vivo, alle operazioni di trasferimento e alle operazioni di ingabbiamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)..(19)Gli atti delegati e gli atti di esecuzione previsti nel presente regolamento non pregiudicano il recepimento delle future raccomandazioni dell'ICCAT nel diritto dell'Unione mediante la procedura legislativa ordinaria.(20)Poiché il presente regolamento introdurrà un nuovo piano di gestione generale per il tonno rosso, è opportuno sopprimere le disposizioni relative al tonno rosso di cui ai regolamenti (UE) 2017/2107Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1). e (UE) 2019/833Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1). del Parlamento europeo e del Consiglio. Per quanto riguarda l'articolo 43 del regolamento (UE) 2017/2107, la parte corrispondente al pesce spada del Mediterraneo è stata inclusa nel regolamento (UE) 2019/1154 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) 2019/1154 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 1).. È inoltre opportuno sopprimere alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1936/2001 del ConsiglioRegolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1).. È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833.(21)La raccomandazione ICCAT 18-02 ha abrogato la raccomandazione 17-07 in quanto lo stato dello stock non richiedeva più le misure di emergenza previste dal piano di ricostituzione del tonno rosso istituito da quest'ultima. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) 2016/1627, che ha dato attuazione a tale piano di ricostituzione,HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:CAPO IDISPOSIZIONI GENERALIArticolo 1OggettoIl presente regolamento stabilisce norme generali affinché l'Unione possa dare attuazione, in modo uniforme ed efficace, al piano pluriennale di gestione del tonno rosso (Thunnus thynnus) nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, adottato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (di seguito, ICCAT).Articolo 2Campo di applicazioneIl presente regolamento si applica:(a)ai pescherecci dell'Unione e alle imbarcazioni dell'Unione dedite alla pesca ricreativa checatturano tonno rosso nella zona della convenzione etrasbordano o detengono a bordo, anche al di fuori della zona della convenzione, tonno rosso catturato in tale zona;(b)alle aziende dell'Unione;(c)ai pescherecci dei paesi terzi e alle imbarcazioni dei paesi terzi dedite alla pesca ricreativa, che operano nelle acque dell'Unione e catturano tonno rosso nella zona della convenzione;(d)ai pescherecci dei paesi terzi sottoposti a ispezione nei porti degli Stati membri che detengono a bordo tonno rosso catturato nella zona della convenzione o prodotti della pesca ottenuti da tonno rosso catturato nelle acque dell'Unione che non sono stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto.Articolo 3ObiettivoObiettivo del presente regolamento è attuare il piano di gestione pluriennale del tonno rosso, adottato dall'ICCAT, che mira a mantenere la biomassa del tonno rosso al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.Articolo 4Relazione con altri atti dell'UnioneSalvo altrimenti disposto nel presente regolamento, le disposizioni previste da quest'ultimo lasciano impregiudicati gli altri atti dell'Unione che disciplinano il settore della pesca, in particolare:(1)il regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;(2)il regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;(3)il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81). relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne;(4)il regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT);(5)il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105). relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche.Articolo 5DefinizioniAi fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:(1)ICCAT: Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico;(2)convenzione: convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico;(3)peschereccio: qualsiasi imbarcazione a motore destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse di tonno rosso, incluse le navi da cattura, le navi officina, le navi d'appoggio, i rimorchiatori, le navi che partecipano a operazioni di trasbordo, le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti del tonno e le navi ausiliarie, eccettuate le navi container;(4)tonno rosso vivo: tonno rosso mantenuto in vita per un determinato periodo di tempo all'interno di una tonnara o trasferito vivo in un impianto di allevamento ▌;(5)SCRS: comitato permanente della ricerca e delle statistiche dell'ICCAT;(6)pesca ricreativa: attività di pesca non commerciale che sfrutta le risorse biologiche marine ▌;(7)pesca sportiva: una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;(8)rimorchiatore: qualsiasi imbarcazione utilizzata per rimorchiare le gabbie;(9)nave officina: imbarcazione a bordo della quale i prodotti della pesca subiscono una o più delle seguenti operazioni, prima dell'imballaggio: sfilettatura o affettatura, congelamento e/o trasformazione;(10)nave ausiliaria: qualsiasi imbarcazione utilizzata per il trasporto di tonno rosso morto (non trasformato) da una gabbia da trasporto/allevamento, da una rete a circuizione o da una tonnara a un porto designato e/o a una nave officina;(11)tonnara: rete fissa, ancorata al fondo, generalmente comprendente una rete guida che convoglia il tonno verso un'area recintata o una serie di aree recintate in cui esso è tenuto prima di essere prelevato o allevato;(12)rete a circuizione: rete circuitante munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura della rete;(13)ingabbiamento: trasferimento del tonno rosso vivo dalla gabbia da trasporto o dalla tonnara alle gabbie da allevamento o ingrasso;(14)nave da cattura: imbarcazione utilizzata ai fini della cattura commerciale delle risorse di tonno rosso;(15)azienda: zona marina chiaramente delimitata da coordinate geografiche, utilizzata per l'ingrasso o l'allevamento del tonno rosso catturato da tonnare e/o tonniere con reti a circuizione. Un'azienda può comprendere più impianti, tutti delimitati da coordinate geografiche, in cui ciascun punto del poligono è chiaramente definito sia in longitudine che in latitudine;(16)allevamento o ingrasso: ingabbiamento del tonno rosso nelle aziende e successiva alimentazione al fine di ingrassarlo e accrescerne la biomassa totale;(17)prelievo: abbattimento del tonno rosso nelle aziende o nelle tonnare;(18)fotocamera stereoscopica: fotocamera con due o più obiettivi, ciascuno dei quali è dotato di un sensore di immagini o di un supporto di pellicola separato, che consente la cattura di immagini tridimensionali allo scopo di misurare la lunghezza del pesce e contribuire ad affinare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso;(19)nave per piccola pesca costiera: nave da cattura rispondente ad almeno tre delle cinque caratteristiche seguenti:(a)lunghezza fuori tutto < 12 m;(b)attività di pesca esercitata esclusivamente all'interno delle acque sotto la giurisdizione dello Stato membro di bandiera;(c)bordate di pesca di durata inferiore a 24 ore;(d)equipaggio composto al massimo da quattro membri; oppure(e)utilizzo di tecniche di pesca selettiva che hanno un ridotto impatto ambientale;(20)operazione di pesca congiunta: qualsiasi operazione realizzata da due o più tonniere con reti a circuizione, in cui le catture di una tonniera con reti a circuizione sono attribuite a una o più tonniere con reti a circuizione secondo un criterio di ripartizione precedentemente concordato;(21)praticare la pesca attiva: per qualsiasi nave da cattura, il fatto di praticare la pesca del tonno rosso come specie bersaglio in una determinata campagna di pesca;(22)BCD: documento di cattura del tonno rosso (Bluefin Catch Document);(23)eBCD: documento elettronico di cattura del tonno rosso;(24)zona della convenzione: zona geografica quale definita all'articolo 1 della convenzione;(25)trasbordo: scarico, per intero o in parte, dei prodotti ittici detenuti a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio. Non è tuttavia considerato trasbordo il fatto di scaricare esemplari di tonno rosso morto dalla rete a circuizione, dalla tonnara o dal rimorchiatore verso una nave ausiliaria;(26)trasferimento di controllo: qualsiasi trasferimento supplementare effettuato su richiesta degli operatori del peschereccio/dell'azienda o delle autorità di controllo al fine di verificare il numero di pesci trasferiti;(27)fotocamera di controllo: fotocamera stereoscopica e/o videocamera convenzionale utilizzate ai fini dei controlli previsti dal presente regolamento;(28)PCC: parte contraente della convenzione e parte, entità o entità di pesca non contraente cooperante;(29)peschereccio con palangari pelagici di grandi dimensioni: peschereccio con palangari pelagici di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri;(30)trasferimento: qualsiasi trasferimento(a)di tonno rosso vivo dalla rete della nave da cattura alla gabbia da trasporto,(b)di tonno rosso vivo da una gabbia da trasporto a un'altra gabbia da trasporto,(c)della gabbia contenente tonno rosso vivo da un rimorchiatore a un altro rimorchiatore,(d)della gabbia contenente tonno rosso vivo da un'azienda ad un'altra azienda e tonno rosso vivo tra diverse gabbie nella stessa azienda,(e)di tonno rosso dalla tonnara alla gabbia da trasporto, indipendentemente dalla presenza di un rimorchiatore;(31)operatore: persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;(32)gruppo di attrezzi: gruppo di pescherecci che utilizzano gli stessi attrezzi per i quali è stato assegnato un contingente di gruppo;(33)sforzo di pesca: prodotto tra la capacità di un peschereccio e la sua attività; per un gruppo di pescherecci, la somma dello sforzo di pesca di tutte le imbarcazioni del gruppo;(34)Stato membro responsabile: Stato membro di bandiera o Stato membro nella cui giurisdizione rientra l'azienda o la tonnara di cui trattasi.CAPO IIMISURE DI GESTIONEArticolo 6Condizioni inerenti alle misure di gestione della pesca1.Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi da cattura e delle sue tonnare sia commisurato alle possibilità di pesca di tonno rosso di cui esso dispone nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Le misure adottate dagli Stati membri includono la fissazione di contingenti individuali per le loro navi da cattura di lunghezza superiore a 24 metri incluse nell'elenco dei pescherecci autorizzati di cui all'articolo 26.2.Gli Stati membri ordinano alle navi da cattura di dirigersi immediatamente verso un porto da essi designato quando ritengono esaurito il contingente individuale della nave, conformemente all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.3.È vietato il noleggio di navi per la pesca del tonno rosso.Articolo 7Riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati▌1.▌Il riporto dei quantitativi di tonno rosso vivo non prelevati provenienti da catture di anni precedenti all'interno di un'azienda può essere consentito solo qualora lo Stato membro abbia messo a punto e notificato alla Commissione un sistema di controllo rafforzato. Tale sistema è parte integrante del piano di ispezione dello Stato membro di cui all'articolo 13 e comprende almeno le misure di cui agli articoli 53 e 61.2.Prima dell'inizio di una campagna di pesca, gli Stati membri responsabili delle aziende provvedono a una valutazione approfondita di qualsiasi quantitativo di tonno rosso vivo riportato dopo un prelievo in blocco nelle aziende sottoposte alla loro giurisdizione. A tal fine, l'intero quantitativo di tonno rosso vivo riportato da un anno di cattura in cui non si è proceduto ad un prelievo in blocco all'interno delle aziende viene trasferito in altre gabbie utilizzando sistemi di fotocamere stereoscopiche o metodi alternativi, a condizione che essi garantiscano lo stesso livello di precisione e accuratezza, ai sensi dell'articolo 51. La tracciabilità è garantita e pienamente documentata in ogni momento. Il riporto delle catture di tonno rosso relative ad anni in cui non è stato effettuato alcun prelievo in blocco è controllato annualmente applicando la stessa procedura a campioni appropriati sulla base di una valutazione del rischio.3.La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano modalità di attuazione per l'introduzione di un sistema di controllo rafforzato riguardante il riporto di tonno rosso vivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68.Articolo 8Riporto dei contingenti non utilizzatiIl riporto dei contingenti non utilizzati è vietato.Articolo 9Trasferimento di contingenti1.I trasferimenti di contingenti tra l'Unione e le altre PCC sono effettuati solo previa autorizzazione degli Stati membri e/o delle PCC interessate. La Commissione notifica il trasferimento dei contingenti al segretariato dell'ICCAT 48 ore prima che venga effettuato.2.È consentito il trasferimento di contingenti tra gruppi di attrezzi, contingenti di catture accessorie e contingenti di pesca individuali di ogni Stato membro, a condizione che lo Stato membro o gli Stati membri interessati ne informino in anticipo la Commissione, in modo che essa possa a sua volta informare il segretariato dell'ICCAT prima che avvenga il trasferimento.Articolo 10Detrazione in caso di superamento del contingenteQualora lo Stato membro superi il contingente ad esso assegnato senza che tale situazione possa essere sanata con scambi di contingenti ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, si applicano gli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.Articolo 11Piani di pesca annuali1.Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano di pesca annuale. Il piano comprende almeno le seguenti informazioni per le navi da cattura e le tonnare:(a)i contingenti assegnati a ciascun gruppo di attrezzi, compresi i contingenti riguardanti le catture accessorie;(b)se del caso, il metodo utilizzato per assegnare e gestire i contingenti;(c)le misure adottate per garantire il rispetto dei contingenti individuali;(d)i periodi di autorizzazione della pesca per ciascuna categoria di attrezzi;(e)informazioni sui porti designati;(f)le norme riguardanti le catture accessorie; e(g)il numero delle navi da cattura, diverse da quelle operanti con reti da traino, di lunghezza superiore a 24 m e dei pescherecci operanti con reti a circuizione autorizzati a pescare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.2.Gli Stati membri che hanno pescherecci che praticano la piccola pesca costiera autorizzati a catturare tonno rosso si adoperano per assegnare un contingente settoriale specifico a tali pescherecci e includono tale assegnazione nei loro piani di pesca. Includono inoltre nei loro piani di monitoraggio, controllo e ispezione le misure supplementari adottate per monitorare attentamente l'utilizzo del contingente da parte di tale flotta. Gli Stati membri possono autorizzare un numero diverso di pescherecci a sfruttare appieno le loro possibilità di pesca, utilizzando i parametri di cui al paragrafo 1.3.Il Portogallo e la Spagna possono assegnare contingenti settoriali a tonniere con lenze e canne operanti nelle acque dell'Unione degli arcipelaghi delle Azzorre, di Madera e delle Isole Canarie. Il contingente settoriale è incluso nei loro piani di pesca annuali e le misure supplementari per monitorarne l'utilizzo sono chiaramente indicate nei loro piani annuali di monitoraggio, controllo e ispezione.4.Nel caso in cui uno Stato membro assegni contingenti settoriali conformemente al paragrafo 2 o 3, non si applica il requisito minimo delle 5 tonnellate definito relativamente al contingente nell'atto dell'Unione riguardante l'assegnazione delle possibilità di pesca in vigore.5.Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione eventuali modifiche del piano di pesca annuale almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività di pesca alla quale si riferisce la modifica. La Commissione trasmette la modifica al segretariato dell'ICCAT almeno un giorno lavorativo prima dell'inizio dell'attività di pesca alla quale si riferisce la modifica.Articolo 12Assegnazione delle possibilità di pescaConformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico e ▌inoltre ripartiscono equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta tenendo particolarmente conto della pesca tradizionale e artigianale, nonché prevedono incentivi per i pescherecci dell'Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto impatto ambientale.Articolo 13Piani di gestione annuali della capacità di pescaOgni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano di gestione annuale della capacità di pesca. In tale piano lo Stato membro adegua il numero delle navi da cattura e delle tonnare in modo da garantire che la capacità di pesca sia commisurata alle possibilità di pesca assegnate alle navi da cattura e alle tonnare nel periodo contingentale corrispondente. Lo Stato membro adegua la capacità di pesca utilizzando i parametri definiti nell'atto dell'Unione relativo all'assegnazione delle possibilità di pesca in vigore. L'adeguamento della capacità di pesca dell'Unione per le tonniere con reti a circuizione è limitato a una variazione massima del 20 % rispetto alla capacità di pesca di riferimento del 2018.Articolo 14Piani di ispezione annualiOgni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano di ispezione annuale al fine di garantire la conformità al presente regolamento. Lo Stato membro presenta il proprio piano alla Commissione. Il piano di ispezione annuale è elaborato conformemente:(a)agli obiettivi, alle priorità e alle procedure, nonché ai parametri di riferimento per le attività di ispezione stabiliti nel programma specifico di controllo e di ispezione per il tonno rosso, istituito a norma dell'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009;(b)al programma nazionale di controllo per il tonno rosso definito ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009.Articolo 15Piani annuali di gestione dell'allevamento1.Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso stabilisce un piano annuale di gestione dell'allevamento.2.Nel piano di gestione annuale dell'allevamento, ogni Stato membro garantisce che la capacità totale di immissione e la capacità totale di allevamento siano commisurate al quantitativo stimato di tonno rosso disponibile per l'allevamento.3.Gli Stati membri limitano la loro capacità di allevamento di tonno alla capacità di allevamento totale indicata nel registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso, oppure autorizzata e dichiarata all'ICCAT nel 2018.4.Il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che può essere immesso nelle aziende di uno Stato membro è limitato ai quantitativi immessi indicati nel registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso dalle aziende di tale Stato membro negli anni 2005, 2006, 2007 o 2008.5.Se uno Stato membro ha la necessità di aumentare il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che può essere immesso in una o più aziende di tonno, tale aumento è commisurato alle possibilità di pesca assegnate a detto Stato membro e alle eventuali importazioni di tonni rossi vivi da un altro Stato membro o un'altra parte contraente.6.Gli Stati membri responsabili delle aziende provvedono affinché gli scienziati che sono stati incaricati dall'SCRS di effettuare prove per l'individuazione dei tassi di crescita durante il periodo di ingrasso abbiano accesso alle aziende e all'assistenza necessaria per lo svolgimento dei loro compiti.7.Se del caso, gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 15 maggio di ogni anno, piani di gestione dell'allevamento riveduti.Articolo 16Trasmissione dei piani annuali1.Entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso trasmette alla Commissione i piani seguenti:(a)il piano di pesca annuale per le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, elaborato conformemente all'articolo 11;(b)il piano di gestione annuale della capacità di pesca elaborato conformemente all'articolo 13;(c)il piano di ispezione annuale elaborato conformemente all'articolo 14; e(d)il piano annuale di gestione dell'allevamento elaborato conformemente all'articolo 15.2.La Commissione assembla i piani di cui al paragrafo 1 e li utilizza per elaborare un piano annuale dell'Unione. Essa trasmette tale piano al segretariato dell'ICCAT entro il 15 febbraio di ogni anno per esame e approvazione.3.Nel caso in cui uno Stato membro non presenti alla Commissione uno dei piani di cui al paragrafo 1 entro il termine stabilito in detto paragrafo, la Commissione può decidere di ▌trasmettere il piano dell'Unione al segretariato dell'ICCAT senza i piani dello Stato membro interessato. Su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione si adopera per tenere conto di uno dei piani di cui al paragrafo 1 presentati dopo il termine di cui al medesimo paragrafo, ma prima del termine di cui al paragrafo 2. Se un piano presentato da uno Stato membro non è conforme alle disposizioni del presente regolamento concernenti i piani annuali di pesca, capacità, ispezione e allevamento e contiene un grave difetto che può comportare la mancata approvazione del piano annuale dell'Unione da parte della Commissione ICCAT, la Commissione può decidere di trasmettere il piano annuale dell'Unione al segretariato dell'ICCAT senza i piani dello Stato membro interessato. La Commissione informa quanto prima lo Stato membro interessato e si adopera per includere eventuali piani rivisti presentati da tale Stato membro nel piano dell'Unione o nelle modifiche del piano dell'Unione, purché siano conformi alle disposizioni del presente regolamento concernenti i piani annuali di pesca, capacità, ispezione e allevamento.CAPO IIIMISURE TECNICHEArticolo 17Campagne di pesca1.La pesca del tonno rosso con reti a circuizione è autorizzata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 26 maggio al 1o luglio.2.In deroga al paragrafo 1, Cipro e la Grecia possono chiedere, nei loro piani di pesca annuali di cui all'articolo 11, che le tonniere con reti a circuizione battenti la loro bandiera siano autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico orientale (zona di pesca FAO 37.3.1 e 37.3.2) dal 15 maggio fino al 1o luglio.3.In deroga al paragrafo 1, la Croazia può chiedere, nei suoi piani di pesca annuali di cui all'articolo 11, che i pescherecci con reti a circuizione battenti la propria bandiera siano autorizzati a praticare la pesca del tonno rosso a fini di allevamento nel Mare Adriatico (zona di pesca FAO 37.2.1) fino al 15 luglio.4.In deroga al paragrafo 1, se uno Stato membro dimostra alla Commissione che, a causa delle condizioni meteorologiche, alcuni dei suoi pescherecci che praticano la pesca del tonno rosso con reti a circuizione nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo non sono riusciti ad utilizzare i normali giorni di pesca loro assegnati nel corso di un dato anno, lo Stato membro in questione può decidere che, per le singole tonniere con reti a circuizione interessate da tale situazione, la campagna di pesca di cui al paragrafo 1 sia prolungata di un numero equivalente di giorni persi fino a un massimo di 10 giorni ▌. L'inattività di detti pescherecci e, in caso di un'operazione di pesca congiunta, di tutti i pescherecci coinvolti, è debitamente comprovata da bollettini meteorologici e posizioni VMS.5.La pesca del tonno rosso effettuata da pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni è consentita nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1o gennaio al 31 maggio.6.Gli Stati membri stabiliscono, nei loro piani di pesca annuali, i periodi di autorizzazione della pesca per le loro flotte diverse dalle tonniere con reti a circuizione e dai pescherecci con palangari pelagici di grandi dimensioni.Articolo 18Obbligo di sbarcoLe disposizioni del presente capo si applicano fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, comprese eventuali deroghe al medesimo.Articolo 19Taglia minima di riferimento per la conservazione1.È vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare, trasferire, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita esemplari di tonno rosso, anche se pescati come catture accessorie o nell'ambito della pesca ricreativa, di peso inferiore a 30 kg o di lunghezza alla forca inferiore a 115 cm.2.In deroga al paragrafo 1, la taglia minima di riferimento per la conservazione per il tonno rosso è di 8 kg o 75 cm (lunghezza alla forca) nei casi seguenti:(a)tonno rosso catturato nell'Oceano Atlantico orientale da tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate;(b)tonno rosso catturato nel Mediterraneo, nell'ambito della piccola pesca costiera di pesce fresco, da tonniere con lenze e canne, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano; e(c)tonno rosso catturato nel Mare Adriatico da pescherecci battenti bandiera croata a fini di allevamento.3.Le condizioni specifiche applicabili alla deroga di cui al paragrafo 2 sono definite nell'allegato I.4.Gli Stati membri rilasciano un'autorizzazione di pesca ai pescherecci che beneficiano delle deroghe di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato I. I pescherecci interessati sono indicati nell'elenco delle navi da cattura di cui all'articolo 26.5.I pesci di taglie inferiori a quelle minime di riferimento di cui al presente articolo che sono rigettati in mare morti vengono imputati al contingente dello Stato membro.Articolo 20Catture accidentali di esemplari di taglia inferiore a quella minima di riferimento1.In deroga all'articolo 19, paragrafo 1, tutte le navi da cattura e le tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso sono autorizzate ad effettuare un massimo del 5 % in numero di catture accidentali di tonno rosso di peso compreso tra 8 e 30 kg o, in alternativa, di lunghezza alla forca compresa tra 75 e 115 cm.2.La percentuale del 5 % di cui al paragrafo 1 è calcolata rispetto alle catture totali di tonno rosso presenti a bordo del peschereccio o nella tonnara, in qualsiasi momento successivo ad ogni operazione di pesca.3.Le catture accidentali sono detratte dal contingente dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara.4.Alle catture accidentali di tonno rosso di taglia inferiore a quella minima di riferimento si applicano gli articoli 31, 33, 34 e 35.Articolo 21Catture accessorie1.Ogni Stato membro prevede catture accessorie di tonno rosso all'interno del proprio contingente e ne informa la Commissione al momento della trasmissione del proprio piano di pesca.2.Il piano di pesca annuale di cui all'articolo 11 definisce chiaramente il livello delle catture accessorie autorizzate, che non superano il 20 % delle catture totali presenti a bordo al termine di ciascuna bordata di pesca, e la metodologia utilizzata per calcolare le catture accessorie rispetto al totale delle catture presenti a bordo. La percentuale delle catture accessorie può essere calcolata in peso o in numero di esemplari. Il calcolo in numero di esemplari si applica unicamente ai tonnidi e alle specie affini gestiti dall'ICCAT. Il livello delle catture accessorie autorizzate per la flotta dedita alla piccola pesca costiera può essere calcolato su base annuale.3.Tutte le catture accessorie di tonno rosso morto, detenute a bordo o rigettate in mare, sono detratte dal contingente dello Stato membro di bandiera, nonché registrate e dichiarate alla Commissione conformemente agli articoli 31 e 32.4.Per gli Stati membri che non dispongono di un contingente di tonno rosso, le catture accessorie in questione sono detratte dal contingente specifico per le catture accessorie di tonno rosso dell'Unione, stabilito ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013.5.Qualora il contingente totale assegnato a uno Stato membro risulti esaurito, non è autorizzata alcuna cattura di tonno rosso da parte di pescherecci battenti la sua bandiera e lo Stato membro in questione adotta le misure necessarie per garantire il rilascio in mare degli esemplari di tonno rosso pescati come catture accessorie. Qualora il contingente specifico dell'Unione di catture accessorie di tonno rosso stabilito in conformità dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1380/2013 risulti esaurito, non è autorizzata alcuna cattura di tonno rosso da parte di pescherecci battenti la bandiera di Stati membri che non dispongono di un contingente di tonno rosso e tali Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rilascio in mare degli esemplari di tonno rosso pescati come catture accessorie. In tali casi sono vietate la trasformazione e la commercializzazione di tonno rosso morto e sono registrate tutte le catture. Gli Stati membri comunicano ogni anno le informazioni relative a tali quantitativi di catture accessorie di tonno rosso morto alla Commissione, che le trasmette al segretariato dell'ICCAT.6.I pescherecci che non praticano la pesca attiva di tonno rosso separano chiaramente qualsiasi quantitativo di tonno rosso detenuto a bordo dalle altre specie, onde consentire alle autorità di controllo di monitorare il rispetto del presente articolo. Tali catture accessorie possono essere commercializzate se corredate del documento elettronico di cattura del tonno rosso (eBCD).Articolo 22Utilizzo di mezzi aereiÈ vietato l'utilizzo di mezzi aerei, tra cui aeromobili, elicotteri o qualsiasi tipo di velivoli senza pilota, per la ricerca del tonno rosso.CAPO IVPESCA RICREATIVAArticolo 23Contingente specifico per la pesca ricreativa1.Gli Stati membri che dispongono di un contingente di tonno rosso regolamentano la pesca ricreativa assegnando un contingente specifico per l'esercizio di questo tipo di pesca. Nell'assegnazione si tiene conto di eventuali esemplari morti di tonno rosso, anche nell'ambito della pesca con rilascio in mare. Al momento della trasmissione dei loro piani di pesca, gli Stati membri comunicano alla Commissione il contingente assegnato alla pesca ricreativa.2.Le catture di tonno rosso morto sono comunicate e imputate al contingente dello Stato membro.Articolo 24Condizioni specifiche per la pesca ricreativa1.Ogni Stato membro che dispone di un contingente di tonno rosso assegnato alla pesca ricreativa regolamenta la pesca ricreativa rilasciando alle imbarcazioni autorizzazioni per l'esercizio di questo tipo di pesca. Su richiesta dell'ICCAT, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione l'elenco delle imbarcazioni che praticano la pesca ricreativa alle quali è stata rilasciata un'autorizzazione di pesca per la cattura di tonno rosso. L'elenco che la Commissione dovrà presentare per via elettronica all'ICCAT contiene le informazioni seguenti per ciascuna imbarcazione:(a)nome dell'imbarcazione;(b)numero di immatricolazione;(c)numero di registrazione ICCAT (se del caso),(d)eventuale nome precedente; e(e)nome e indirizzo dell'armatore/degli armatori e dell'operatore/degli operatori,2.Nell'ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di tonno rosso al giorno, per imbarcazione.3.È vietata la commercializzazione di tonno rosso catturato nell'ambito di attività di pesca ricreativa.4.Ogni Stato membro registra i dati di cattura comprensivi del peso e, ove possibile, della lunghezza di ciascun esemplare di tonno rosso catturato nell'ambito della pesca ricreativa e trasmette alla Commissione i dati dell'anno precedente entro il 30 giugno di ogni anno. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.5.Ogni Stato membro adotta le misure necessarie a garantire, nella maggior misura possibile, il rilascio di tonno rosso, in particolare del novellame, catturato vivo nell'ambito della pesca ricreativa. Gli esemplari di tonno rosso sbarcati sono interi, senza visceri né branchie.Articolo 25Cattura, marcatura e rilascio1.In deroga all'articolo 23, paragrafo 1, gli Stati membri che autorizzano la pesca con rilascio in mare nell'Atlantico nordorientale esclusivamente da parte di imbarcazioni dedite alla pesca sportiva possono consentire a un numero limitato di ▌imbarcazioni dedite alla pesca sportiva esclusivamente di catturare tonno rosso a scopo di cattura, marcatura e rilascio, senza dover loro assegnare un contingente specifico. Tali imbarcazioni operano nell'ambito di un progetto scientifico di un istituto di ricerca incluso in un programma di ricerca scientifica. I risultati del progetto sono comunicati alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.2.Non si considerano imbarcazioni che svolgono attività di cattura, marcatura e rilascio conformemente al paragrafo 1 quelle che conducono attività di ricerca scientifica nell'ambito del programma di ricerca dell'ICCAT sul tonno rosso.3.Gli Stati membri che autorizzano attività di cattura, marcatura e rilascio:(a)presentano una descrizione di tali attività e delle misure ad esse applicabili quale parte integrante dei loro piani di pesca e di ispezione di cui agli articoli 12 e 15;(b)monitorano attentamente le attività delle imbarcazioni interessate per far sì che esse rispettino le disposizioni del presente regolamento;(c)fanno in modo che le operazioni di marcatura e rilascio siano eseguite da personale appositamente formato, così da garantire un'elevata sopravvivenza degli esemplari; e(d)presentano ogni anno alla Commissione una relazione sulle attività scientifiche effettuate, almeno 50 giorni prima della riunione dell'SCRS dell'anno successivo. La Commissione trasmette la relazione all'ICCAT 60 giorni prima della riunione dell'SCRS dell'anno successivo.4.Gli esemplari di tonno rosso che muoiono durante le attività di cattura, marcatura e rilascio sono dichiarati e detratti dal contingente dello Stato membro di bandiera.CAPO VMISURE DI CONTROLLOSEZIONE 1ELENCHI E REGISTRI DEI PESCHERECCI E DELLE TONNAREArticolo 26Elenchi e registri dei pescherecci1.Ogni anno, un mese prima dell'inizio del periodo di autorizzazione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per via elettronica, i seguenti elenchi di pescherecci, nel formato stabilito dall'ultima versione degli orientamenti dell'ICCAThttps://www.iccat.int/en/SubmitCOMP.html riguardanti la presentazione dei dati e delle informazioni:(a)l'elenco di tutte le navi da cattura autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso; e(b)l'elenco di tutti gli altri pescherecci adibiti allo sfruttamento commerciale delle risorse di tonno rosso.La Commissione invia tali informazioni al segretariato dell'ICCAT 15 giorni prima dell'inizio dell'attività di pesca, in modo che i suddetti pescherecci possano essere iscritti nel registro ICCAT dei pescherecci autorizzati e, se del caso, nel registro ICCAT dei pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri autorizzati ad operare nella zona della convenzione.2.Nell'arco di un determinato anno civile, un peschereccio può essere inserito in entrambi gli elenchi di cui al paragrafo 1, purché non contemporaneamente.3.Le informazioni sui pescherecci di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), comprendono il nome del peschereccio e il numero di registro della flotta dell'Unione (numero CFR) quale definito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della CommissioneRegolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9)..4.La Commissione non ammette la trasmissione di elenchi con valore retroattivo.5.Modifiche successive degli elenchi di cui ai paragrafi 1 e 3 nel corso di un anno civile sono accettate solo se legittime ragioni operative o cause di forza maggiore impediscono al peschereccio notificato di partecipare all'attività di pesca. In tali circostanze, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione e fornisce:(a)i dati completi del peschereccio o dei pescherecci destinati a sostituire il peschereccio in questione; e(b)un resoconto esauriente del motivo che giustifica la sostituzione ed eventuali prove o pezze d'appoggio.6.Se necessario, la Commissione modifica nel corso dell'anno le informazioni sui pescherecci di cui al paragrafo 1, fornendo al segretariato dell'ICCAT informazioni aggiornate conformemente all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2403.Articolo 27Autorizzazioni di pesca rilasciate ai pescherecci1.Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di pesca ai pescherecci figuranti in uno degli elenchi di cui all'articolo 26, paragrafi 1 e 5. Le autorizzazioni contengono almeno le informazioni di cui all'allegato VII e sono rilasciate secondo il modello stabilito in detto allegato. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nell'autorizzazione di pesca siano precise e coerenti con le norme stabilite nel presente regolamento.2.Fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 6, i pescherecci dell'Unione non iscritti nei registri ICCAT di cui all'articolo 26, paragrafo 1, si considerano come non autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.3.Quando ritenga esaurito il contingente individuale assegnato ad un dato peschereccio, lo Stato membro di bandiera revoca l'autorizzazione di pesca per il tonno rosso rilasciata a tale peschereccio e può chiedergli di dirigersi immediatamente verso un porto da esso designato.Articolo 28Elenchi e registri delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso1.Ogni Stato membro invia alla Commissione per via elettronica, nell'ambito del proprio piano di pesca, un elenco delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT affinché le tonnare in questione possano essere iscritte nel registro ICCAT delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso.2.Gli Stati membri rilasciano autorizzazioni di pesca alle tonnare figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 1. Le autorizzazioni di pesca contengono almeno le informazioni di cui all'allegato VII e il modello ivi riportato. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni contenute nell'autorizzazione di pesca siano precise e coerenti con le norme stabilite nel presente regolamento.3.Le tonnare dell'Unione non iscritte nel registro ICCAT delle tonnare autorizzate a pescare tonno rosso non sono considerate autorizzate a praticare tale tipo di pesca nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. È vietato detenere a bordo, trasferire, ingabbiare o sbarcare tonno rosso catturato da tali tonnare.4.Lo Stato membro di bandiera revoca l'autorizzazione di pesca per il tonno rosso rilasciata ad una tonnara qualora ritenga esaurito il contingente ad essa assegnato.Articolo 29Informazioni relative alle attività di pesca1.Entro il 15 luglio di ogni anno, ogni Stato membro comunica alla Commissione informazioni dettagliate sulle catture di tonno rosso effettuate nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel corso dell'anno precedente. La Commissione trasmette tali informazioni all'ICCAT entro il 31 luglio di ogni anno. Le informazioni comprendono:(a)il nome e il numero ICCAT di ciascuna nave da cattura;(b)il periodo dell'autorizzazione o delle autorizzazioni per ciascuna nave da cattura;(c)le catture totali di ciascuna nave da cattura, anche in caso di catture nulle, nell'intero periodo di validità dell'autorizzazione o delle autorizzazioni;(d)il numero totale di giorni di pesca in cui ciascuna nave da cattura ha operato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nell'intero periodo di validità dell'autorizzazione o delle autorizzazioni; e(e)le catture totali effettuate al di fuori del rispettivo periodo di autorizzazione (catture accessorie).2.Per i pescherecci battenti la propria bandiera che, pur non essendo autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, hanno pescato tonno rosso come cattura accessoria, lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni seguenti:(a)il nome e il numero ICCAT o il numero nazionale di immatricolazione del peschereccio, se questo non è registrato presso l'ICCAT; e(b)le catture totali di tonno rosso.3.Lo Stato membro comunica alla Commissione eventuali informazioni sui pescherecci non contemplati ai paragrafi 1 e 2, ma che si ritiene o si presume abbiano catturato tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT non appena disponibili.Articolo 30Operazione di pesca congiunta1.Qualsiasi operazione di pesca congiunta del tonno rosso è autorizzata soltanto se i pescherecci partecipanti sono autorizzati dallo Stato membro o dagli Stati membri di bandiera. Ai fini dell'autorizzazione, ogni tonniera con reti a circuizione deve essere attrezzata per la pesca del tonno rosso, disporre di un contingente individuale e rispettare gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 32.2.Il contingente assegnato ad un'operazione di pesca congiunta è pari al totale dei contingenti assegnati alle tonniere con reti a circuizione che vi partecipano.3.Le tonniere con reti a circuizione dell'Unione non partecipano ad operazioni di pesca congiunta con tonniere con reti a circuizione di altre PCC.4.Il modulo di domanda per poter partecipare ad un'operazione di pesca congiunta figura nell'allegato IV. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie ad ottenere dalla propria tonniera o tonniere con reti a circuizione che partecipano ad un'operazione di pesca congiunta le seguenti informazioni:(a)il periodo di autorizzazione richiesto per l'operazione di pesca congiunta;(b)l'identità degli operatori partecipanti;(c)i contingenti dei singoli pescherecci;(d)il criterio di ripartizione delle catture tra i pescherecci; e(e)informazioni sulle aziende destinatarie.5.Almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'operazione di pesca congiunta, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 4 mediante il modulo figurante nell'allegato IV. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT e allo Stato di bandiera degli altri pescherecci partecipanti almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'operazione.6.In caso di forza maggiore, i tempi indicati al paragrafo 5 non si applicano alle informazioni riguardanti le aziende di destinazione. In tal caso, gli Stati membri presentano alla Commissione le suddette informazioni aggiornate non appena possibile, unitamente a una descrizione delle circostanze invocate come forza maggiore. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.SEZIONE 2REGISTRAZIONE DELLE CATTUREArticolo 31Disposizioni riguardanti la registrazione1.Il comandante di una nave da cattura dell'Unione tiene un giornale di pesca delle operazioni effettuate conformemente agli articoli 14, 15, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e alla sezione A dell'allegato II del presente regolamento.2.Il comandante di un rimorchiatore, di una nave ausiliaria e di una nave officina dell'Unione registra le proprie attività conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni B, C e D dell'allegato II.Articolo 32Dichiarazioni di cattura trasmesse dai comandanti dei pescherecci e dagli operatori delle tonnare1.I comandanti delle navi da cattura dell'Unione che praticano la pesca attiva trasmettono per via elettronica ai rispettivi Stati membri di bandiera dichiarazioni di cattura giornaliere per l'intero periodo in cui le navi sono autorizzate a pescare tonno rosso. Tali dichiarazioni non sono obbligatorie per le navi in porto, salvo se impegnate in operazioni di pesca congiunte. I dati contenuti nelle dichiarazioni sono ricavati dai giornali di bordo e includono la data, l'ora e la posizione (latitudine e longitudine), nonché il peso e il numero degli esemplari di tonno rosso catturati nella zona della convenzione, compresi i rilasci e i rigetti in mare di pesci morti. I comandanti trasmettono le dichiarazioni mediante il modulo di cui all'allegato III o in un formato richiesto dallo Stato membro.2.I comandanti delle tonniere con reti a circuizione redigono le dichiarazioni giornaliere di cui al paragrafo 1 per ogni operazione di pesca, anche in caso di catture nulle. I comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti autorizzati trasmettono le dichiarazioni ai rispettivi Stati membri di bandiera entro le ore 9.00 GMT per il giorno precedente.3.Gli operatori delle tonnare o i loro rappresentanti autorizzati che praticano la pesca attiva del tonno rosso redigono dichiarazioni giornaliere che devono essere trasmesse per via elettronica ai rispettivi Stati membri di bandiera ogni 48 ore per l'intero periodo in cui le tonnare sono autorizzate a pescare tonno rosso. Le dichiarazioni comprendono il numero di registro ICCAT della tonnara, la data e l'ora della cattura, il peso e il numero degli esemplari di tonno rosso catturati, inclusi le catture nulle, i rilasci e i rigetti in mare dei pesci morti. Gli operatori trasmettono le suddette informazioni mediante il modulo di cui all'allegato III.4.I comandanti delle navi da cattura diverse dalle tonniere con reti a circuizione trasmettono ai rispettivi Stati membri di bandiera le dichiarazioni di cui al paragrafo 1 entro le ore 12.00 GMT del martedì, per la settimana precedente che termina di domenica.SEZIONE 3SBARCHI E TRASBORDIArticolo 33Porti designati1.Ogni Stato membro al quale è stato assegnato un contingente di tonno rosso designa i porti in cui sono autorizzate operazioni di sbarco e trasbordo del tonno rosso. Le informazioni sui porti designati sono incluse nel piano di pesca annuale di cui all'articolo 11. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica apportata alle informazioni sui porti designati. La Commissione trasmette immediatamente le suddette informazioni al segretariato dell'ICCAT.2.Ai fini della designazione di un porto, lo Stato membro di approdo fa sì che siano rispettate le seguenti condizioni:(a)definizione degli orari di sbarco e trasbordo;(b)definizione dei luoghi di sbarco e trasbordo; e(c)definizione di procedure di ispezione e sorveglianza in grado di garantire una copertura ispettiva durante tutti gli orari di sbarco e trasbordo e in tutti i luoghi di sbarco e trasbordo conformemente all'articolo 35.3.È vietato sbarcare o trasbordare da navi da cattura, nonché da navi officina e da navi ausiliarie, in qualsiasi luogo diverso dai porti designati dalle PCC e dagli Stati membri, qualsiasi quantitativo di tonno rosso pescato nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Eccezionalmente, il tonno rosso morto, prelevato da una tonnara o da una gabbia, può essere trasportato verso una nave officina con una nave ausiliaria, purché ciò avvenga in presenza dell'autorità di controllo.Articolo 34Notifica di sbarco preventiva1.L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica ai comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 12 metri figuranti nell'elenco dei pescherecci di cui all'articolo 26. La notifica preventiva di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009 è trasmessa all'autorità competente dello Stato membro (compreso quello di bandiera) o della PCC di cui i comandanti intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco.2.Prima dell'entrata in porto e almeno quattro ore prima dell'ora di arrivo prevista, i comandanti dei pescherecci dell'Unione di lunghezza inferiore a 12 metri, nonché delle navi officina e delle navi ausiliarie figuranti nell'elenco di cui all'articolo 26, o i loro rappresentanti, notificano alle autorità competenti dello Stato membro (compreso quello di bandiera) o della PCC di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco le informazioni seguenti:(a)ora di arrivo prevista;(b)quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;(c)informazioni riguardanti la zona geografica in cui sono state effettuate le catture;(d)numero di identificazione esterno e nome del peschereccio.3.Se, in base alla normativa dell'Unione applicabile, gli Stati membri sono autorizzati ad applicare un termine di notifica inferiore alle quattro ore precedenti l'orario di arrivo previsto, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere notificati, prima dell'arrivo in porto, entro il termine di notifica conseguentemente applicabile. Se la zona di pesca è situata a meno di quattro ore dal porto, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere modificati in qualsiasi momento precedente l'arrivo.4.Le autorità dello Stato membro di approdo conservano una registrazione di tutte le notifiche preventive dell'anno in corso.5.Tutti gli sbarchi nell'Unione sono controllati dalle autorità di controllo competenti dello Stato membro di approdo e una determinata percentuale è sottoposta a ispezione sulla base di un sistema di valutazione del rischio che tenga conto dei contingenti, delle dimensioni della flotta e dello sforzo di pesca. Il piano di ispezione annuale di cui all'articolo 14 contiene informazioni dettagliate riguardanti questo sistema di controllo adottato da ogni Stato membro.6.A prescindere dalla lunghezza fuori tutto della nave da cattura dell'Unione, il comandante presenta, entro 48 ore dal completamento dello sbarco, una dichiarazione di sbarco alle autorità competenti dello Stato membro o della PCC in cui esso avviene, nonché allo Stato membro di bandiera della nave. Il comandante della nave da cattura è responsabile della dichiarazione e ne certifica la completezza e l'esattezza. La dichiarazione di sbarco indica, come minimo, i quantitativi di tonno rosso sbarcati e la zona in cui sono stati catturati. Tutte le catture sbarcate sono pesate. Lo Stato membro di approdo trasmette un rapporto di sbarco alle autorità dello Stato di bandiera o della PCC 48 ore dopo la sua conclusione.Articolo 35Trasbordo1.Il trasbordo in mare da parte di pescherecci dell'Unione che detengono a bordo tonno rosso o da parte di pescherecci di paesi terzi presenti nelle acque dell'Unione è vietato in qualunque circostanza.2.Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 52, paragrafi 2 e 3, e agli articoli 54 e 57 del regolamento (UE) 2017/2107, i pescherecci trasbordano le catture di tonno rosso solo nei porti designati di cui all'articolo 33 del presente regolamento.3.Almeno 72 ore prima dell'ora di arrivo in porto prevista, il comandante del peschereccio ricevente, o il suo rappresentante, fornisce alle autorità competenti dello Stato di approdo le informazioni elencate nel modello di dichiarazione di trasbordo di cui all'allegato V. Per qualunque trasbordo è necessaria un'autorizzazione preventiva dello Stato membro di bandiera o della PCC di bandiera del peschereccio che lo effettua. Al momento del trasbordo, inoltre, il comandante del peschereccio che lo effettua comunica allo Stato membro di bandiera o alla PCC di bandiera del peschereccio le date di cui all'allegato V.4.Lo Stato membro di approdo procede all'ispezione del peschereccio ricevente, all'arrivo, e verifica i quantitativi e la documentazione relativa all'operazione di trasbordo.5.Il comandante del peschereccio dell'Unione compila e trasmette al rispettivo Stato membro di bandiera la dichiarazione di trasbordo ICCAT entro 15 giorni dal completamento del trasbordo. Il comandante del peschereccio che effettua il trasbordo compila la dichiarazione di trasbordo ICCAT di cui all'allegato V. La dichiarazione di trasbordo comprende il numero di riferimento dell'eBCD in modo da facilitare un controllo incrociato dei dati ivi contenuti.6.Entro cinque giorni dal completamento del trasbordo, lo Stato di approdo invia la documentazione relativa al trasbordo allo Stato membro di bandiera o all'autorità della PCC del peschereccio che lo ha effettuato.7.Tutti i trasbordi sono oggetto di ispezione da parte delle autorità competenti degli Stati membri dei porti designati.SEZIONE 4OBBLIGHI DI COMUNICAZIONEArticolo 36Relazioni settimanali sui quantitativi▌Ogni Stato membro comunica alla Commissione dichiarazioni di cattura mensili. Tali dichiarazioni comprendono i dati richiesti a norma dell'articolo 32 per quanto riguarda le tonnare, le tonniere con reti a circuizione e le altre navi da cattura. Le informazioni ▌sono strutturate per tipo di attrezzo ▌. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.Articolo 37Informazioni sull'esaurimento dei contingenti1.Oltre a conformarsi a quanto previsto dall'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ogni Stato membro informa la Commissione quando ritiene che il contingente assegnato a un gruppo di attrezzi sia stato utilizzato all'80 %.2.Oltre a conformarsi a quanto previsto dall'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ogni Stato membro informa la Commissione quando ritiene esaurito il contingente assegnato a un gruppo di attrezzi o a un'operazione di pesca congiunta o a una tonniera con reti a circuizione. Tali informazioni sono accompagnate da documenti ufficiali comprovanti l'ordine di sospensione della pesca o di rientro in porto emesso dallo Stato membro per la flotta, il gruppo di attrezzi, l'operazione di pesca congiunta o i pescherecci che dispongono di un contingente individuale, con una chiara indicazione della data e dell'ora della sospensione.3.La Commissione informa il segretariato dell'ICCAT delle date in cui è stato esaurito il contingente di tonno rosso dell'Unione.SEZIONE 5PROGRAMMI DI OSSERVAZIONEArticolo 38Programma di osservazione nazionale1.Ogni Stato membro provvede affinché l'invio di osservatori nazionali muniti di un documento ufficiale di identificazione su pescherecci e tonnare che praticano la pesca attiva del tonno rosso riguardi almeno:(a)il 20 % dei suoi pescherecci da traino pelagici in attività (di lunghezza superiore a 15 metri);(b)il 20 % dei suoi pescherecci con palangari in attività (di lunghezza superiore a 15 metri);(c)il 20 % delle sue tonniere con lenze e canne in attività (di lunghezza superiore a 15 metri);(d)il 100 % dei rimorchiatori;(e)il 100 % delle operazioni di prelievo dalle tonnare.Gli Stati membri con meno di cinque navi da cattura appartenenti alle categorie di cui al primo comma, lettere a), b) e c), autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso, garantiscono che l'attività degli osservatori nazionali inviati su tali navi copra almeno il 20 % del tempo in cui esse praticano attivamente questo tipo di pesca.2.L'osservatore nazionale svolge in particolare i seguenti compiti:(a)controllare il rispetto del presente regolamento da parte dei pescherecci e delle tonnare;(b)registrare l'attività di pesca e riferisce al riguardo, indicando in particolare:(a)il quantitativo di catture (comprese quelle accessorie) e la loro destinazione (catture detenute a bordo o rigettate in mare, vive o morte);(b)la zona di cattura, in latitudine e longitudine;(c)la misura dello sforzo (numero di cale, numero di ami, ecc.) quale definita nel manuale operativo dell'ICCAT per i diversi attrezzi;(d)la data della cattura;(c)verificare i dati registrati nel giornale di bordo;(d)avvistare e prendere nota dei pescherecci operanti in violazione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT.3.Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, l'osservatore nazionale svolge attività scientifica, compresa la raccolta dei dati necessari, sulla base degli orientamenti dell'SCRS.4Le informazioni e i dati raccolti nell'ambito del programma di osservazione di ogni Stato membro sono comunicati alla Commissione che li trasmette all'SCRS o al segretariato dell'ICCAT, a seconda dei casi.5.Ai fini dei paragrafi da 1 a 3, ogni Stato membro provvede affinché:(a)vi sia una copertura temporale e spaziale rappresentativa tale da garantire che la Commissione riceva informazioni e dati appropriati e adeguati sulle catture, sullo sforzo e su altri aspetti scientifici e gestionali, tenendo conto delle caratteristiche delle flotte e delle attività di pesca;(b)i protocolli di raccolta dei dati siano affidabili;(c)gli osservatori siano adeguatamente formati e abilitati prima dell'invio sui pescherecci;(d)si crei il minimo disagio possibile per le operazioni dei pescherecci e delle tonnare operanti nella zona della convenzione.Articolo 39Programma di osservazione regionale dell'ICCAT1.Gli Stati membri garantiscono l'effettiva attuazione del programma di osservazione regionale dell'ICCAT di cui al presente articolo e all'allegato VIII.2.Gli Stati membri assicurano la presenza di un osservatore regionale dell'ICCAT:(a)su tutte le tonniere con reti a circuizione autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso;(b)durante tutti i trasferimenti di tonno rosso dalle tonniere con reti a circuizione;(c)durante tutti i trasferimenti di tonno rosso dalle tonnare alle gabbie da trasporto;(d)durante tutti i trasferimenti da un'azienda ad un'altra;(e)durante tutte le operazioni di ingabbiamento del tonno rosso nelle aziende;(f)durante tutte le operazioni di prelievo del tonno rosso nelle aziende; e(g)durante il rilascio del tonno rosso in mare dalle gabbie di allevamento.3.Le tonniere con reti a circuizione che non hanno a bordo un osservatore regionale dell'ICCAT non sono autorizzate a pescare tonno rosso.4.Gli Stati membri provvedono affinché ad ogni azienda sia assegnato un osservatore regionale dell'ICCAT per l'intera durata delle operazioni di ingabbiamento. In caso di forza maggiore e previa conferma da parte ▌dello Stato membro di allevamento delle circostanze invocate come forza maggiore, lo stesso osservatore regionale dell'ICCAT può essere assegnato contemporaneamente a più di un'azienda per garantire continuità alle attività di allevamento, qualora sia garantito che i compiti dell'osservatore sono debitamente svolti. Tuttavia, lo Stato membro responsabile delle aziende chiede immediatamente l'invio di un altro osservatore regionale.5.L'osservatore regionale dell'ICCAT svolge in particolare i seguenti compiti:(a)osserva e monitora le operazioni di pesca e di allevamento conformemente alle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT pertinenti, anche utilizzando le riprese video effettuate dalle fotocamere stereoscopiche al momento dell'ingabbiamento per misurare la lunghezza e stimare il peso delle catture;(b)firma le dichiarazioni di trasferimento ICCAT e i BCD quando le informazioni ivi contenute sono coerenti con le sue osservazioni. Diversamente, l'osservatore regionale dell'ICCAT annota nelle dichiarazioni di trasferimento e nei BCD la sua presenza e i motivi del disaccordo, citando specificamente la norma o la procedura o le norme o le procedure che non sono state rispettate;(c)svolge attività scientifica, compresa la raccolta di campioni, sulla base degli orientamenti dell'SCRS.6.Il comandante, l'equipaggio e l'operatore dell'azienda, della tonnara e del peschereccio non ostacolano, intimidiscono, interferiscono o influenzano in alcun modo l'osservatore regionale nell'esercizio delle sue funzioni.SEZIONE 6OPERAZIONI DI TRASFERIMENTOArticolo 40Autorizzazione di trasferimento1.Prima di un'operazione di trasferimento, il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore, o i suoi rappresentanti, o l'operatore dell'azienda o della tonnara da cui ha origine il trasferimento trasmette allo Stato membro di bandiera o allo Stato membro responsabile dell'azienda o della tonnara una notifica preventiva di trasferimento indicante:(a)il nome della nave da cattura o dell'azienda o della tonnara e il numero di registrazione ICCAT;(b)l'orario previsto del trasferimento;(c)il quantitativo stimato di tonno rosso da trasferire;(d)le informazioni sulla posizione (latitudine/longitudine) in cui il trasferimento avrà luogo e i numeri di identificazione delle gabbie;(e)il nome del rimorchiatore, il numero delle gabbie rimorchiate e, se del caso, il numero di registrazione ICCAT; e(f)il porto, l'azienda o la gabbia di destinazione del tonno rosso.2.Ai fini del paragrafo 1, lo Stato membro assegna un numero unico a ciascuna gabbia da trasporto. Se si devono utilizzare più gabbie da trasporto per il trasferimento delle catture corrispondenti ad un'unica operazione di pesca, è necessaria una sola dichiarazione di trasferimento, in cui però va registrato il numero di ciascuna gabbia da trasporto utilizzata, con l'indicazione precisa del quantitativo di tonno rosso trasportato da ognuna di esse.3.Il numero della gabbia è emesso utilizzando un sistema di numerazione unica comprendente almeno il codice alfa-3 corrispondente allo Stato membro di allevamento, seguito da tre cifre. Il numero unico della gabbia è permanente e non trasferibile da una gabbia all'altra.4.Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 assegna e comunica al comandante del peschereccio o, a seconda dei casi, all'operatore della tonnara o dell'azienda un numero di autorizzazione per ciascuna operazione di trasferimento. Il numero di autorizzazione comprende il codice a tre lettere dello Stato membro, quattro cifre corrispondenti all'anno e tre lettere che indicano se l'autorizzazione è positiva (AUT) o negativa (NEG), seguite da un numero progressivo.5.Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 concede o nega l'autorizzazione al trasferimento entro 48 ore dalla presentazione della notifica preventiva di trasferimento. L'operazione di trasferimento non può avere inizio senza l'autorizzazione preventiva.6.L'autorizzazione al trasferimento non pregiudica la conferma dell'operazione di ingabbiamento.Articolo 41Diniego di un'autorizzazione al trasferimento e ordine di rilascio del tonno rosso1.Lo Stato membro responsabile della nave da cattura, del rimorchiatore, dell'azienda o della tonnara nega l'autorizzazione al trasferimento qualora, ricevuta la notifica preventiva di trasferimento, ritenga che:(a)la nave da cattura o la tonnara in relazione alla quale è stata dichiarata la cattura del pesce non disponesse di un contingente sufficiente;(b)il quantitativo pescato non sia stato debitamente dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara o non ne sia stato autorizzato l'ingabbiamento;(c)la nave da cattura che ha dichiarato le catture non disponesse di un'autorizzazione valida per la pesca del tonno rosso rilasciata ai sensi dell'articolo 27; oppure(d)il rimorchiatore dichiarato come destinatario del trasferimento del pesce non sia iscritto nel registro ICCAT degli altri pescherecci di cui all'articolo 26 o non sia dotato di un sistema VMS o di un dispositivo equivalente di monitoraggio pienamente funzionante.2.Se il trasferimento non è autorizzato, lo Stato membro di cui al paragrafo 1 impartisce immediatamente al comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o all'operatore della tonnara o dell'azienda, a seconda dei casi, un ordine di rilascio in cui lo informa che il trasferimento non è autorizzato e ordina il rilascio del pescato in mare conformemente all'allegato XII.3.In caso di guasto tecnico del sistema VMS durante il trasporto verso l'azienda, il rimorchiatore è sostituito da un altro rimorchiatore dotato di un VMS pienamente funzionante, oppure su di esso è installato o utilizzato un nuovo VMS funzionante appena possibile e comunque non oltre le 72 ore. Tale termine di 72 ore può essere eccezionalmente prolungato in caso di forza maggiore o di problemi operativi legittimi. Il guasto tecnico è comunicato immediatamente alla Commissione, che ne informa il segretariato dell'ICCAT. Dal momento della rilevazione del guasto tecnico fino alla risoluzione del problema, il comandante, o il suo rappresentante, comunica ogni quattro ore alle autorità di controllo dello Stato membro di bandiera le coordinate geografiche aggiornate del peschereccio con mezzi di telecomunicazione adeguati.Articolo 42Dichiarazione di trasferimento1.Al termine dell'operazione di trasferimento, il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o l'operatore dell'azienda o della tonnara compila e trasmette allo Stato membro responsabile la dichiarazione di trasferimento ICCAT secondo il modello di cui all'allegato VI.2.I moduli per la dichiarazione di trasferimento sono numerati dalle autorità dello Stato membro responsabile del peschereccio, dell'azienda o della tonnara da cui ha origine il trasferimento. Il numero del modulo di dichiarazione comprende il codice a tre lettere dello Stato membro, seguito dalle quattro cifre corrispondenti all'anno, da un numero progressivo di tre cifre e dalle tre lettere ITD (SM-20**/xxx/ITD).3.L'originale della dichiarazione di trasferimento accompagna il trasferimento del pesce. Una copia della dichiarazione è conservata dalla nave da cattura o dalla tonnara e dai rimorchiatori.4.I comandanti dei pescherecci che effettuano operazioni di trasferimento dichiarano le loro attività conformemente all'allegato II.5.Le informazioni relative ai pesci morti sono registrate secondo le procedure di cui all'allegato XIII.Articolo 43Videosorveglianza1.Il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o l'operatore dell'azienda o della tonnara provvede affinché il trasferimento sia monitorato mediante una videocamera posta nell'acqua, così da verificare il numero degli esemplari trasferiti. La videoregistrazione è effettuata conformemente alle norme e procedure minime di cui all'allegato X.2.Qualora l'SCRS chieda alla Commissione di fornire copie delle videoregistrazioni, lo Stato membro fornisce tali copie ▌alla Commissione, che le trasmette all'SCRS ▌.Articolo 44Verifica da parte degli osservatori regionali dell'ICCAT e svolgimento di indagini1.Gli osservatori regionali dell'ICCAT presenti a bordo della nave da cattura e della tonnara di cui all'articolo 39 e all'allegato VIII:(a)registrano le attività di trasferimento e riferiscono al riguardo;(b)osservano e stimano le catture trasferite; e(c)verificano i dati inseriti nell'autorizzazione preventiva di trasferimento di cui all'articolo 40 e nella dichiarazione di trasferimento ICCAT di cui all'articolo 42.2.Qualora vi sia una differenza superiore al 10 % tra le stime effettuate dall'osservatore regionale, dalle autorità di controllo competenti o dal comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o dall'operatore della tonnara o dell'azienda, lo Stato membro responsabile avvia un'indagine. L'indagine si conclude prima dell'ingabbiamento presso l'azienda e, in ogni caso, entro 96 ore dal suo avvio, salvo casi di forza maggiore. In attesa dei risultati dell'indagine, l'ingabbiamento non è autorizzato e la sezione corrispondente del BCD non è convalidata.3.Tuttavia, nei casi in cui la videoregistrazione sia di qualità insufficiente o non sia abbastanza chiara per poter stimare i quantitativi trasferiti, il comandante del peschereccio o l'operatore dell'azienda o della tonnara può chiedere alle autorità dello Stato membro responsabile l'autorizzazione ad effettuare una nuova operazione di trasferimento e a fornire la videoregistrazione corrispondente all'osservatore regionale. Nel caso in cui tale trasferimento di controllo volontario non abbia un esito soddisfacente, lo Stato membro responsabile avvia un'indagine. Se, dopo questa indagine, si ha la conferma che la qualità della videoregistrazione non consente di stimare i quantitativi oggetto del trasferimento, le autorità di controllo dello Stato membro responsabile ordinano un altro trasferimento di controllo e forniscono la videoregistrazione corrispondente all'osservatore regionale dell'ICCAT. I nuovi trasferimenti sono effettuati sotto forma di trasferimenti di controllo finché la qualità della videoregistrazione non consenta di stimare i quantitativi trasferiti.4.Fatte salve le verifiche effettuate dagli ispettori, l'osservatore regionale dell'ICCAT firma la dichiarazione di trasferimento unicamente se le sue osservazioni sono conformi alle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT e se le informazioni riportate nella dichiarazione corrispondono a tali sue osservazioni e comprendono anche una videoregistrazione conforme, quale prevista ai paragrafi 1, 2 e 3. L'osservatore dell'ICCAT verifica inoltre che la dichiarazione di trasferimento ICCAT sia trasmessa, a seconda dei casi, al comandante del rimorchiatore, all'operatore dell'azienda o al rappresentante della tonnara. Se non concorda con la dichiarazione di trasferimento, l'osservatore dell'ICCAT annota la sua presenza e i motivi del disaccordo nella dichiarazione stessa e nei BCD, citando specificamente la norma o procedura o le norme o procedure che non sono state rispettate.5.Al termine dell'operazione di trasferimento, il comandante della nave da cattura o del rimorchiatore o l'operatore dell'azienda o della tonnara compila e trasmette allo Stato membro responsabile la dichiarazione di trasferimento ICCAT secondo il modello di cui all'allegato VI. Lo Stato membro trasmette la dichiarazione di trasferimento alla Commissione ▌.Articolo 45Atti di esecuzioneLa Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano le procedure operative per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68.SEZIONE 7OPERAZIONI DI INGABBIAMENTOArticolo 46Autorizzazione di ingabbiamento ed eventuale diniego di autorizzazione1.È vietato l'ancoraggio delle gabbie da trasporto entro una distanza di 0,5 miglia nautiche dagli impianti di allevamento prima dell'inizio dell'operazione di ingabbiamento per ogni gabbia. A tal fine, è necessario che i piani di gestione dell'allevamento di cui all'articolo 15 indichino le coordinate geografiche corrispondenti al poligono in cui è situata l'azienda.2.Prima di qualsiasi operazione di ingabbiamento, lo Stato membro responsabile dell'azienda chiede allo Stato membro o alla PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara che ha catturato il tonno rosso da ingabbiare di approvare l'operazione.3.L'autorità competente dello Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara rifiuta di approvare l'ingabbiamento qualora ritenga che:(a)la nave da cattura o la tonnara che ha catturato il pesce non disponesse di un contingente sufficiente per il tonno rosso;(b)il quantitativo pescato non sia stato debitamente dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara; o(c)la nave da cattura o la tonnara che ha dichiarato le catture non disponga di un'autorizzazione valida per la pesca del tonno rosso rilasciata ai sensi dell'articolo 27.4.Se rifiuta di approvare l'ingabbiamento, lo Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara:(a)informa l'autorità competente dello Stato membro o della PCC responsabile dell'azienda; e(b)chiede all'autorità competente di procedere al sequestro delle catture e al rilascio del pescato in mare.5.L'ingabbiamento non può iniziare senza che lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara o lo Stato membro responsabile dell'azienda abbia rilasciato l'approvazione entro un giorno lavorativo dalla richiesta, se concordato con le autorità dello Stato membro o della PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara. Se, entro un giorno lavorativo, lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara non forniscono alcuna risposta, le autorità competenti dello Stato membro responsabile dell'azienda possono autorizzare l'operazione di ingabbiamento.6.L'ingabbiamento è effettuato prima del 22 agosto di ogni anno, a meno che le autorità competenti dello Stato membro o della PCC responsabile dell'azienda non forniscano motivazioni valide, anche di forza maggiore, indicate nel rapporto sull'operazione di ingabbiamento all'atto della sua presentazione. In ogni caso, dopo il 7 settembre di ogni anno non è effettuata alcuna operazione di ingabbiamento.Articolo 47Documentazione riguardante le catture di tonno rossoLo Stato membro responsabile dell'azienda vieta l'ingabbiamento di tonno rosso non accompagnato dai documenti richiesti dall'ICCAT nel quadro del programma di documentazione delle catture previsto dal regolamento (UE) n. 640/2010. Tali documenti devono essere precisi e completi e devono essere convalidati dallo Stato membro o dalla PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara.Articolo 48IspezioniLo Stato membro responsabile dell'azienda adotta le misure necessarie per garantire che ogni operazione di ingabbiamento nell'azienda stessa sia oggetto di ispezione.Articolo 49VideosorveglianzaLo Stato membro responsabile dell'azienda provvede affinché le operazioni di ingabbiamento siano monitorate dalle sue autorità di controllo mediante una videocamera posta nell'acqua. Per ogni operazione di ingabbiamento è realizzata una videoregistrazione conformemente alle procedure di cui all'allegato X.Articolo 50Avvio e svolgimento di indaginiQualora vi sia una differenza superiore al 10 % tra le stime effettuate dall'osservatore regionale dell'ICCAT, dalle autorità di controllo dello Stato membro interessato e/o dall'operatore dell'azienda, lo Stato membro responsabile dell'azienda avvia un'indagine in collaborazione con lo Stato membro o la PCC responsabile della nave da cattura e/o della tonnara. Lo Stato membro che svolge le indagini può utilizzare altre informazioni a sua disposizione, tra cui i risultati dei programmi di ingabbiamento di cui all'articolo 51.Articolo 51Misure e programmi per la stima del numero e del peso degli esemplari di tonno rosso destinati all'ingabbiamento1.Per stimare il numero e il peso degli esemplari di tonno rosso, lo Stato membro provvede affinché il 100 % di tutte le operazioni di ingabbiamento rientri in un programma basato sull'uso di sistemi di fotocamere stereoscopiche o di metodi alternativi che garantiscano lo stesso grado di precisione e accuratezza.2.Tale programma è condotto conformemente alle procedure di cui all'allegato XI. È possibile usare metodi alternativi solo se approvati dall'ICCAT nel corso della riunione annuale.3.Lo Stato membro responsabile dell'azienda comunica i risultati del programma allo Stato membro o alla PCC responsabile della nave da cattura e all'entità che gestisce il programma di osservazione regionale per conto dell'ICCAT.4.Qualora i risultati del programma indichino quantitativi di tonno rosso ingabbiati diversi dai quantitativi catturati e/o trasferiti che sono stati dichiarati, lo Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara avvia un'indagine in collaborazione con lo Stato membro o la PCC responsabile dell'azienda. Qualora la nave da cattura o la tonnara batta bandiera di un'altra PCC, lo Stato membro responsabile dell'azienda avvia l'indagine in collaborazione con tale PCC di bandiera.5.Lo Stato membro responsabile della nave da cattura o della tonnara emette un ordine di rilascio, secondo le procedure di cui all'allegato XII, per i quantitativi ingabbiati eccedenti rispetto a quelli catturati e trasferiti che sono stati dichiarati, nel caso in cui:(a)l'indagine di cui al paragrafo 4 non risulti conclusa entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione dei risultati del programma per un'unica operazione di ingabbiamento o, se si tratta di un'operazione di pesca congiunta, per tutte le operazioni di ingabbiamento; o(b)il risultato dell'indagine indichi che il numero e/o il peso medio degli esemplari di tonno rosso sono superiori a quelli degli esemplari catturati e trasferiti che sono stati dichiarati.Il rilascio del quantitativo eccedente è effettuato alla presenza delle autorità di controllo.6.I risultati del programma sono utilizzati per decidere se il rilascio è necessario, nel qual caso le dichiarazioni di ingabbiamento e le sezioni del BCD corrispondenti devono essere compilate di conseguenza. Quando è emesso un ordine di rilascio, l'operatore dell'azienda richiede la presenza di un'autorità nazionale di controllo e di un osservatore regionale dell'ICCAT per monitorare il rilascio.7.Lo Stato membro presenta alla Commissione i risultati del programma entro il 1o settembre di ogni anno. In caso di forza maggiore durante l'ingabbiamento, lo Stato membro presenta tali risultati prima del 12 settembre. La Commissione trasmette queste informazioni all'SCRS entro il 15 settembre di ogni anno a fini di valutazione.8.Il trasferimento di tonno rosso vivo da una gabbia da allevamento ad un'altra gabbia da allevamento non è effettuato senza l'autorizzazione e senza la presenza delle autorità di controllo dello Stato membro o della PCC responsabile dell'azienda. Ogni trasferimento è registrato per controllare il numero degli esemplari. Le autorità di controllo nazionali monitorano tali trasferimenti e garantiscono che ogni trasferimento all'interno della stessa azienda sia registrato nel sistema eBCD.9.Una differenza pari o superiore al 10 % tra i quantitativi di tonno rosso catturati e dichiarati dal peschereccio o dalla tonnara e i quantitativi calcolati utilizzando le fotocamere di controllo al momento dell'ingabbiamento costituisce una potenziale violazione da parte del peschereccio o della tonnara in questione. Lo Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare un seguito adeguato.Articolo 52Dichiarazione di ingabbiamento e rapporto sull'operazione di ingabbiamento1.Entro 72 ore dal termine di ciascuna operazione di ingabbiamento, un operatore dell'azienda presenta alla propria autorità competente una dichiarazione di ingabbiamento quale prevista all'allegato XIV. ▌2.Oltre alla dichiarazione di ingabbiamento di cui al paragrafo 1, lo Stato membro responsabile dell'azienda, entro una settimana dal completamento dell'operazione di ingabbiamento, trasmette allo Stato membro o alla PCC le cui navi o tonnare hanno catturato il tonno rosso, nonché alla Commissione, un rapporto sull'operazione di ingabbiamento comprendente gli elementi indicati nella sezione B dell'allegato XI. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.3.Ai fini del paragrafo 2, un'operazione di ingabbiamento non si considera conclusa finché non sono terminate l'eventuale indagine avviata e l'eventuale operazione di rilascio ordinata.Articolo 53Trasferimenti all'interno dell'azienda e controlli a campione1.Lo Stato membro responsabile dell'azienda predispone un sistema di tracciabilità comprendente la videoregistrazione dei trasferimenti interni.2.Le autorità di controllo dello Stato membro responsabile dell'azienda effettuano controlli a campione, sulla base di un'analisi di rischio, sul tonno rosso tenuto nelle gabbie da allevamento, dal momento del completamento delle operazioni di ingabbiamento in un dato anno fino alla prima operazione di ingabbiamento dell'anno successivo.3.Ai fini del paragrafo 2, lo Stato membro responsabile dell'azienda stabilisce una percentuale minima di esemplari da controllare. Tale percentuale è indicata nel piano di ispezione annuale di cui all'articolo 14. Lo Stato membro comunica alla Commissione i risultati dei controlli a campione effettuati ogni anno. La Commissione trasmette tali risultati al segretariato dell'ICCAT nel mese di aprile dell'anno successivo al periodo contingentale corrispondente.Articolo 54Accesso alle videoregistrazioni e norme pertinenti1.Lo Stato membro responsabile dell'azienda provvede affinché le videoregistrazioni di cui agli articoli 49 e 51 siano messe a disposizione degli ispettori nazionali, regionali e dell'ICCAT e degli osservatori nazionali e dell'ICCAT che ne facciano richiesta.2.Lo Stato membro responsabile dell'azienda adotta le misure necessarie per evitare eventuali sostituzioni, modifiche o manipolazioni delle videoregistrazioni originali.Articolo 55Rapporto annuale sulle operazioni di ingabbiamentoEntro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri soggetti all'obbligo di presentare dichiarazioni di ingabbiamento e rapporti sulle operazioni di ingabbiamento ai sensi dell'articolo 52 trasmettono alla Commissione un rapporto sulle operazioni di ingabbiamento relative all'anno precedente. La Commissione invia queste informazioni al segretariato dell'ICCAT entro il 31 agosto di ogni anno. Il rapporto contiene le informazioni seguenti:(a)il quantitativo totale, per azienda, del tonno rosso ingabbiato, compresa la riduzione in numero e in peso, per azienda, riscontrato durante il trasporto verso le gabbie effettuato dai pescherecci e dalle tonnare;(b)l'elenco dei pescherecci che catturano, forniscono o trasportano tonno rosso a fini di allevamento (nome del peschereccio, bandiera, numero di licenza, tipo di attrezzo) e delle tonnare;(c)i risultati del programma di campionamento per la stima del numero, in base alla taglia, degli esemplari di tonno rosso catturati, nonché la data, l'ora e la zona della cattura e il metodo di pesca utilizzato, al fine di migliorare le statistiche per la valutazione dello stock.Il programma prevede che il campionamento per taglia (lunghezza o peso) nelle gabbie sia effettuato su un campione (100 esemplari) per ogni 100 tonnellate di pesce vivo, oppure su un campione del 10 % del numero totale dei pesci ingabbiati. I campioni per taglia sono raccolti durante il prelievo nell'azienda e tra i pesci morti durante il trasporto, secondo gli orientamenti dell'ICCAT per la presentazione dei dati e delle informazioni. Per il pesce allevato per più di un anno sono previsti metodi di campionamento supplementari. Il campionamento è effettuato nel corso di ogni prelievo e riguarda tutte le gabbie;(d)i quantitativi di tonno rosso messi in gabbia, nonché una stima della crescita e della mortalità in cattività e dei quantitativi venduti, in tonnellate. Tali informazioni sono fornite per azienda;(e)i quantitativi di tonno rosso ingabbiati nel corso dell'anno precedente; e(f)i quantitativi, ripartiti per provenienza, commercializzati nel corso dell'anno precedente.Articolo 56Atti di esecuzioneLa Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano le procedure operative per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68.SEZIONE 8MONITORAGGIO E SORVEGLIANZAArticolo 57Sistema di controllo dei pescherecci1.In deroga all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri di bandiera attuano un sistema di controllo dei pescherecci (Vessel Monitoring System — VMS) per i loro pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri conformemente all'allegato XV.2.I pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri figuranti nell'elenco dei pescherecci di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), o nell'elenco dei pescherecci di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), iniziano a trasmettere all'ICCAT i dati VMS almeno cinque giorni prima del periodo in cui sono autorizzati a pescare e continuano a trasmetterli per almeno cinque giorni dopo la fine di tale periodo, a meno che non pervenga preventivamente alla Commissione una richiesta di radiazione del peschereccio dal registro ICCAT dei pescherecci.3.A fini di controllo, il comandante, o il suo rappresentante, provvede affinché la trasmissione dei dati VMS da una nave da cattura autorizzata a praticare la pesca attiva del tonno rosso non sia interrotta durante la permanenza in porto della nave, a meno che non esista un sistema di dichiarazione delle entrate e delle uscite dal porto (sistema hail).4.Lo Stato membro provvede affinché il proprio centro di controllo della pesca trasmetta alla Commissione e a un organismo da essa designato, in tempo reale e nel formato https data feed, i messaggi VMS ricevuti dai pescherecci battenti la sua bandiera. La Commissione trasmette tali messaggi per via elettronica al segretariato dell'ICCAT.5.Lo Stato membro provvede affinché:(a)i messaggi VMS provenienti dai pescherecci battenti la sua bandiera siano inoltrati alla Commissione almeno ogni due ore;(b)in caso di guasto tecnico del sistema VMS, gli altri messaggi provenienti dai pescherecci battenti la sua bandiera ricevuti ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 siano inoltrati alla Commissione entro 24 ore dal loro ricevimento da parte del rispettivo centro di controllo della pesca;(c)i messaggi inoltrati alla Commissione siano numerati in modo progressivo (con un identificatore unico) al fine di evitare duplicazioni;(d)i messaggi inoltrati alla Commissione siano conformi all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.6.Ogni Stato membro assicura che tutti i messaggi messi a disposizione delle proprie navi di ispezione siano trattati in modo riservato e siano limitati alle operazioni di ispezione in mare.SEZIONE 9Ispezione e contrastoArticolo 58Programma di ispezione internazionale congiunta dell'ICCAT1.Le attività di ispezione internazionale congiunta si svolgono conformemente al programma internazionale di ispezione congiunta dell'ICCAT (di seguito, programma dell'ICCAT) per il controllo internazionale al di fuori delle acque soggette a giurisdizione nazionale, secondo quanto stabilito nell'allegato IX del presente regolamento.2.Gli Stati membri i cui pescherecci sono autorizzati a catturare tonno rosso designano ispettori e svolgono ispezioni in mare nell'ambito del programma dell'ICCAT.3.Se più di 15 pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro sono contemporaneamente impegnati in attività di pesca del tonno rosso nella zona della convenzione, lo Stato membro in questione, sulla base di un'analisi di rischio, invia una nave di ispezione nella zona della convenzione per l'intera durata della permanenza di detti pescherecci nella zona, a fini di ispezione e controllo in mare. Tale obbligo si considera assolto se gli Stati membri collaborano nell'inviare una nave di ispezione o se una nave di ispezione dell'Unione è inviata nella zona della convenzione.4.La Commissione o un organismo da essa designato può assegnare ispettori dell'Unione al programma dell'ICCAT.5.Ai fini del paragrafo 3, la Commissione o un organismo da essa designato coordina le attività di sorveglianza e ispezione per conto dell'Unione. La Commissione, in coordinamento con gli Stati membri interessati, può predisporre programmi di ispezione congiunta che consentano all'Unione di assolvere ai propri obblighi nell'ambito del programma dell'ICCAT. Gli Stati membri i cui pescherecci praticano la pesca del tonno rosso adottano le misure necessarie per agevolare l'attuazione dei suddetti programmi, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali da utilizzare e i periodi e le zone geografiche in cui tali risorse devono essere impiegate.6.Entro il 1o aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi degli ispettori e delle navi di ispezione che intendono assegnare al programma dell'ICCAT nel corso dell'anno. Sulla base di tali informazioni, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, redige ogni anno un piano di partecipazione dell'Unione al programma dell'ICCAT e lo trasmette al segretariato dell'ICCAT e agli Stati membri.Articolo 59Ispezioni in caso di infrazioneLo Stato membro di bandiera provvede affinché l'ispezione fisica di un peschereccio battente la sua bandiera sia effettuata sotto la sua autorità nei suoi porti, oppure, nel caso in cui il peschereccio non si trovi in uno dei suoi porti, ad opera di un ispettore da essa designato, qualora il peschereccio:(a)non abbia rispettato gli obblighi di registrazione e di dichiarazione di cui agli articoli 31 e 32; o(b)abbia commesso una violazione delle disposizioni del presente regolamento o un'infrazione grave ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009.Articolo 60Verifiche incrociate1.Ogni Stato membro verifica le informazioni e la trasmissione tempestiva dei rapporti di ispezione e dei rapporti degli osservatori, dei dati VMS e, se del caso, dei documenti elettronici di cattura (eBCD), dei giornali di bordo dei propri pescherecci, dei documenti di trasferimento/trasbordo e dei documenti di cattura, conformemente all'articolo 109 del regolamento (CE) n. 1224/2009.2.Per tutte le operazioni di sbarco, trasbordo o ingabbiamento, ogni Stato membro effettua controlli incrociati tra i quantitativi di ogni specie registrati nel giornale di bordo o nella dichiarazione di trasbordo e i quantitativi di ogni specie registrati nella dichiarazione di sbarco o nella dichiarazione di ingabbiamento, nonché in qualsiasi altro documento pertinente, ad esempio fatture e/o note di vendita.SEZIONE 10ContrastoArticolo 61ContrastoFatti salvi gli articoli da 89 a 91 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e senza pregiudicare, in particolare, il dovere degli Stati membri di adottare misure di contrasto adeguate nei confronti di un peschereccio, lo Stato membro responsabile dell'azienda o delle aziende di allevamento del tonno rosso adotta misure di contrasto adeguate nei confronti di una data azienda qualora si sia riscontrato che, conformemente alla legislazione nazionale, tale azienda non rispetta le disposizioni degli articoli da 46 a 56 del presente regolamento. A seconda della gravità dell'infrazione e conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto nazionale, tali misure possono comprendere, in particolare, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione e/o sanzioni pecuniarie. Gli Stati membri comunicano qualsiasi sospensione o revoca di un'autorizzazione alla Commissione, che la notifica al segretariato dell'ICCAT affinché modifichi di conseguenza il registro ICCAT degli impianti di allevamento di tonno rosso.CAPO 6CommercializzazioneArticolo 62Misure di commercializzazione1.Fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (CE) n. 1005/2008 e il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1)., sono vietati nell'Unione il commercio, lo sbarco, l'importazione, l'esportazione, l'ingabbiamento a fini di ingrasso o di allevamento, la riesportazione e il trasbordo di tonno rosso non accompagnati dalla documentazione accurata, completa e convalidata prevista dal presente regolamento ▌ e dalla legislazione dell'Unione che attua le norme dell'ICCAT sul programma di documentazione delle catture di tonno rosso.2.Sono vietati nell'Unione il commercio, l'importazione, lo sbarco, l'ingabbiamento a fini di ingrasso o di allevamento, la trasformazione, l'esportazione, la riesportazione e il trasbordo di tonno rosso se:(a)il tonno rosso è stato catturato da pescherecci o tonnare il cui Stato di bandiera non dispone di un contingente o di un limite di cattura ▌ per il tonno rosso, in base alle condizioni previste dalle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT; o(b)il tonno rosso è stato catturato da un peschereccio o da una tonnara che, al momento della cattura, aveva esaurito il proprio contingente individuale o il cui Stato aveva esaurito le possibilità di pesca ad esso assegnate.3.Fatti salvi i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1005/2008 e (UE) n. 1379/2013, sono vietati nell'Unione il commercio, l'importazione, lo sbarco, la trasformazione e l'esportazione di tonno rosso da aziende di ingrasso o di allevamento che non siano conformi ai regolamenti di cui al paragrafo 1.CAPO VIIDisposizioni finaliArticolo 63ValutazioneGli Stati membri presentano senza indugio alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, una relazione dettagliata sull'attuazione del presente regolamento. Sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri, la Commissione presenta al segretariato dell'ICCAT, entro la data decisa dall'ICCAT stessa, una relazione dettagliata sull'attuazione della raccomandazione ICCAT 19-04.Articolo 64FinanziamentoAi fini del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del ConsiglioRegolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1)., il presente regolamento è considerato quale piano pluriennale ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013.Articolo 65RiservatezzaI dati raccolti e scambiati nel quadro del presente regolamento sono trattati conformemente alle norme applicabili in materia di riservatezza di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.Articolo 66Procedura di modifica1.Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 67, atti delegati che modifichino il presente regolamento al fine di adeguarlo alle misure adottate dall'ICCAT che vincolano l'Unione e i suoi Stati membri in relazione a quanto segue:▌(a)le deroghe al divieto di riportare i contingenti non utilizzati di cui all'articolo 8;(b)i tempi previsti per la comunicazione delle informazioni di cui ai seguenti articoli: articolo 24, paragrafo 4, articolo 26, paragrafo 1, articolo 29, paragrafo 1, articolo 32, paragrafi 2 e 3, articolo 35, paragrafi 5 e 6, articolo 36, articolo 41, paragrafo 3, articolo 44, paragrafo 2, articolo 51, paragrafo 7, articolo 52, paragrafo 2, articolo 55, articolo 57, paragrafo 5, lettera b), e articolo 58, paragrafo 6;(c)i periodi previsti per le campagne di pesca di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 4;(d)la taglia minima di riferimento per la conservazione stabilita all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 20, paragrafo 1;(e)le percentuali e i parametri di riferimento fissati all'articolo 13, all'articolo 15, paragrafi 3 e 4, all'articolo 20, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 38, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 50 e all'articolo 51, paragrafo 9;(f)le informazioni da presentare alla Commissione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafo 4, all'articolo 34, paragrafo 2, all'articolo 40, paragrafo 1, e all'articolo 55;(g)i compiti degli osservatori nazionali e degli osservatori regionali dell'ICCAT di cui, rispettivamente, all'articolo 38, paragrafo 2, e all'articolo 39, paragrafo 5;(h)i motivi di diniego dell'autorizzazione al trasferimento di cui all'articolo 41, paragrafo 1;(i)i motivi di sequestro delle catture e di ordine di rilascio del pescato di cui all'articolo 46, paragrafo 4;(j)il numero dei pescherecci di cui all'articolo 58, paragrafo 3;(k)gli allegati da I a XV.2.Qualsiasi modifica adottata ai sensi del paragrafo 1 si limita rigorosamente al recepimento ▌ delle modifiche e/o integrazioni apportate alle corrispondenti raccomandazioni dell'ICCAT vincolanti per l'Unione.Articolo 67Esercizio della delega1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 66 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.3.La delega di potere di cui all'articolo 66 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale Legiferare meglio del 13 aprile 2016.5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 66 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.Articolo 68Procedura di comitato1.La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito ai sensi dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.Articolo 69Modifiche del regolamento (CE) n. 1936/2001Il regolamento (CE) n. 1936/2001 è così modificato:(a)l'articolo 3, lettere da g) a j), gli articoli 4 bis, 4 ter e 4 quater e l'allegato I bis sono soppressi;(b)negli allegati I e II, il termine tonno rosso: Thunnus thynnus è soppresso.Articolo 70Modifiche del regolamento (UE) 2017/2107Nel regolamento (UE) 2017/2107, l'articolo 43 è soppresso.Articolo 71Modifiche del regolamento (UE) 2019/833Nel regolamento (UE) 2019/833, l'articolo 53 è soppresso.Articolo 72Abrogazione1.Il regolamento (CE) n. 2016/1627 è abrogato.2.I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVI.Articolo 73Entrata in vigoreIl presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.Fatto a …, il …Per il Parlamento europeoIl presidentePer il ConsiglioIl presidente

ALLEGATO X

Norme minime relative alle procedure di videoregistrazione

Operazioni di trasferimento

1.

Terminata l'operazione di trasferimento, il dispositivo elettronico di memorizzazione contenente la videoregistrazione originale è consegnato immediatamente all'osservatore regionale dell'ICCAT, che vi appone subito le sue iniziali onde evitare ulteriori manipolazioni.

2.

La registrazione originale è conservata a bordo della nave da cattura o dall'operatore dell'azienda o della tonnara, a seconda dei casi, per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione.

3.

Vengono realizzate due copie identiche della videoregistrazione, di cui una è trasmessa all'osservatore regionale dell'ICCAT presente a bordo della tonniera con reti a circuizione e l'altra all'osservatore nazionale presente a bordo del rimorchiatore; quest'ultima accompagna la dichiarazione di trasferimento e le catture corrispondenti. Tale procedura si applica unicamente agli osservatori nazionali in caso di trasferimenti tra rimorchiatori.

4.

All'inizio e/o alla fine di ogni videoregistrazione è visualizzato il numero dell'autorizzazione al trasferimento ICCAT.

5.

Per l'intera durata di ogni videoregistrazione sono sempre visibili l'ora e la data della registrazione stessa.

6.

La videoregistrazione comprende, prima dell'inizio del trasferimento, l'apertura e la chiusura della rete o della porta, con immagini che mostrino se la gabbia cedente e quella ricevente contengono già esemplari di tonno rosso.

7.

La videoregistrazione è continua, senza tagli o interruzioni, e copre l'intera operazione di trasferimento.

8.

La videoregistrazione è di qualità sufficiente per consentire di stimare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti.

9.

Se la qualità della videoregistrazione non consente di effettuare questa stima, è effettuato un ▌trasferimento di controllo . L'operatore può chiedere alle autorità di bandiera del peschereccio o della tonnara di effettuare un trasferimento di controllo. Nel caso in cui l'operatore non chieda tale trasferimento di controllo o il risultato del trasferimento volontario non sia soddisfacente, le autorità di controllo chiedono tutti i trasferimenti di controllo necessari finché non sia disponibile una videoregistrazione di qualità sufficiente. Tali trasferimenti di controllo sono effettuati trasferendo in un'ulteriore gabbia, che deve essere vuota, tutti gli esemplari di tonno rosso presenti nella gabbia ricevente. Se l'origine del pesce è una tonnara, il tonno rosso già trasferito dalla tonnara alla gabbia ricevente può essere rinviato alla tonnara, nel qual caso il trasferimento di controllo è annullato sotto la supervisione dell'osservatore regionale dell'ICCAT.

Operazioni di ingabbiamento

1.

Terminata l'operazione di ingabbiamento, il dispositivo elettronico di memorizzazione contenente la videoregistrazione originale è consegnato immediatamente all'osservatore regionale dell'ICCAT, che vi appone subito le sue iniziali onde evitare ulteriori manipolazioni.

2.

L'originale della registrazione è conservato dall'azienda, se del caso, per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione.

3.

Vengono realizzate due copie identiche della videoregistrazione, di cui una è trasmessa all'osservatore regionale dell'ICCAT assegnato all'azienda.

4.

All'inizio e/o alla fine di ogni videoregistrazione è visualizzato il numero dell'autorizzazione di ingabbiamento dell'ICCAT.

5.

Per l'intera durata di ogni videoregistrazione sono sempre visibili l'ora e la data della registrazione stessa.

6.

La videoregistrazione comprende, prima dell'inizio dell'operazione di ingabbiamento, l'apertura e la chiusura della rete o della porta e mostra se la gabbia cedente e quella ricevente contengono già esemplari di tonno rosso.

7.

La videoregistrazione è continua, senza tagli o interruzioni, e copre l'intera operazione di ingabbiamento.

8.

La videoregistrazione è di qualità sufficiente per consentire di stimare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti.

9.

Se la qualità della videoregistrazione non consente di effettuare questa stima, le autorità di controllo chiedono che sia effettuata una nuova operazione di ingabbiamento. Tale operazione è effettuata trasferendo in un'ulteriore gabbia dell'azienda, che deve essere vuota, tutti gli esemplari di tonno rosso presenti nella gabbia ricevente dell'azienda.

ALLEGATO XI

Norme e procedure riguardanti i sistemi di fotocamere stereoscopiche nel contesto delle operazioni di ingabbiamento

A.   Utilizzo di sistemi di fotocamere stereoscopiche

Ai fini dell'utilizzo di sistemi di fotocamere stereoscopiche nel contesto delle operazioni di ingabbiamento secondo il disposto dell'articolo 51 si applicano le seguenti disposizioni.

1.

L'intensità di campionamento del pesce vivo non è inferiore al 20 % della quantità di pesce ingabbiato. Ove sia tecnicamente possibile, il campionamento del pesce vivo avviene in modo sequenziale, misurando un esemplare ogni cinque. Tale campione è costituito da pesci misurati a una distanza compresa fra 2 e 8 metri dalla fotocamera.

2.

Le dimensioni massime della porta di passaggio, che collega la gabbia cedente a quella ricevente, non superano i 10 metri di larghezza e i 10 metri di altezza.

3.

Se le misurazioni della lunghezza dei pesci presentano una distribuzione multimodale (due o più coorti di taglie diverse) è possibile utilizzare più di un algoritmo di conversione per la stessa operazione di ingabbiamento. L'algoritmo/gli algoritmi più aggiornati definiti dall'SCRS sono utilizzati per convertire la lunghezza alla forca in peso totale, in base alla categoria di calibro del pesce misurato durante l'operazione di ingabbiamento.

4.

La convalida delle misurazioni stereoscopiche della lunghezza è effettuata prima di ogni operazione di ingabbiamento utilizzando una barra graduata a una distanza compresa fra 2 e 8 metri.

5.

Nella comunicazione dei risultati del programma stereoscopico, i dati forniti indicano il margine di errore intrinseco alle specifiche tecniche del sistema di fotocamere stereoscopiche, che non deve superare un intervallo di +/– 5 %.

6.

La relazione sui risultati del programma stereoscopico comprende dati particolareggiati relativi a tutte le specifiche tecniche di cui sopra, segnatamente: l'intensità di campionamento, la metodologia di campionamento, la distanza dalla fotocamera, le dimensioni della porta di passaggio e gli algoritmi (rapporto lunghezza-peso). L'SCRS riesamina tali specifiche e, se necessario, formula raccomandazioni per modificarle.

7.

Nel caso in cui la qualità delle immagini della fotocamera stereoscopica non consenta di stimare il peso del tonno rosso ingabbiato, le autorità dello Stato membro responsabile della nave da cattura, della tonnara o dell'azienda chiedono che sia effettuata una nuova operazione di ingabbiamento.

B.   Presentazione e utilizzo dei risultati dei programmi

1.

Le decisioni riguardanti le differenze tra la dichiarazione delle catture e i risultati forniti dal programma basato sui sistemi stereoscopici sono adottate a livello delle catture dell'operazione di pesca congiunta o delle catture complessive della tonnara, per le catture effettuate nell'ambito di un'operazione di pesca congiunta e da tonnare destinate a un impianto di allevamento cui partecipino un'unica PCC e/o un unico Stato membro. La decisione riguardante le differenze tra la dichiarazione delle catture e i risultati del programma basato sui sistemi stereoscopici è adottata a livello delle operazioni di ingabbiamento per le operazioni di pesca congiunte cui partecipino più di una PCC e/o più di uno Stato Membro, salvo se diversamente concordato da tutte le autorità delle PCC e/o degli Stati membri di bandiera delle navi da cattura che partecipano all'operazione di pesca congiunta.

2.

Entro 15 giorni dalla data di ingabbiamento lo Stato membro responsabile dell'azienda trasmette allo Stato membro o alla PCC responsabile della nave da cattura o della tonnara e alla Commissione una relazione recante la documentazione di seguito indicata.

(a)

Una relazione tecnica sul sistema stereoscopico comprendente:

informazioni di carattere generale: specie, sito, gabbia, data, algoritmo;

informazioni statistiche sulla taglia: peso e lunghezza medi, peso e lunghezza minimi, peso e lunghezza massimi, numero di esemplari campionati, distribuzione ponderale, distribuzione per taglia.

(b)

I risultati dettagliati del programma, con indicazione della taglia e del peso di ogni esemplare campionato.

(c)

Un rapporto sull'operazione di ingabbiamento comprendente:

informazioni generali sull'operazione: numero dell'operazione di ingabbiamento, nome dell'azienda, numero della gabbia, numero BCD, numero ITD, nome e bandiera della nave da cattura o della tonnara, nome e bandiera del rimorchiatore, data dell'operazione del sistema stereoscopico e titolo del filmato;

algoritmo utilizzato per convertire la lunghezza in peso;

raffronto tra i quantitativi dichiarati nel BCD e i quantitativi rilevati con il sistema stereoscopico, espressi in numero di esemplari, peso medio e peso totale (la formula utilizzata per calcolare la differenza è: (sistema stereoscopico-BCD) / sistema stereoscopico * 100);

margine di errore del sistema;

nel caso di rapporti sull'operazione di ingabbiamento relativi a operazioni di pesca congiunte o tonnare, l'ultimo rapporto comprende anche una sintesi di tutte le informazioni contenute nei rapporti precedenti.

3.

Al ricevimento del rapporto sull'operazione di ingabbiamento, le autorità dello Stato membro della nave da cattura o della tonnara adottano tutte le misure necessarie in funzione delle situazioni seguenti.

(a)

Se il peso totale dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara nel BCD è compreso nell'intervallo dei risultati del sistema stereoscopico:

non è emesso alcun ordine di rilascio;

il BCD è modificato sia nel numero (utilizzando il numero di esemplari ottenuto mediante fotocamere stereoscopiche o tecniche alternative) che nel peso medio; il peso totale non è modificato.

(b)

Se il peso totale dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara nel BCD è inferiore al valore più basso dell'intervallo dei risultati del sistema stereoscopico:

è emesso un ordine di rilascio sulla base del valore più basso dell'intervallo dei risultati del sistema stereoscopico;

le operazioni di rilascio sono effettuate secondo la procedura descritta all'articolo 41, paragrafo 2, e nell'allegato XII;

una volta effettuate le operazioni di rilascio, il BCD è modificato sia nel numero (utilizzando il numero di esemplari ottenuto mediante fotocamere di controllo, da cui è detratto il numero di esemplari rilasciati) che nel peso medio; il peso totale non è modificato.

(c)

Se il peso totale dichiarato dalla nave da cattura o dalla tonnara nel BCD supera il valore più alto dell'intervallo dei risultati del sistema stereoscopico:

non è emesso alcun ordine di rilascio;

il BCD è modificato di conseguenza per quanto riguarda il peso totale (utilizzando il valore più alto dell'intervallo dei risultati del sistema stereoscopico), il numero di esemplari (utilizzando i risultati delle fotocamere di controllo) e il peso medio.

4.

Ai fini di eventuali modifiche del BCD, i valori (numero e peso) riportati nella sezione 2 sono coerenti con quelli della sezione 6 e i valori delle sezioni 3, 4 e 6 non sono superiori a quelli della sezione 2.

5.

In caso di compensazione delle differenze riscontrate nei singoli rapporti sulle operazioni di ingabbiamento in tutte le operazioni di ingabbiamento relative a un'operazione di pesca congiunta o a una tonnara, a prescindere dal fatto che sia o meno richiesta un'operazione di rilascio, tutti i BCD pertinenti sono modificati sulla base dell'intervallo più basso dei risultati del sistema stereoscopico. Sono inoltre modificati i BCD relativi ai quantitativi rilasciati di tonno rosso per tener conto del peso/numero degli esemplari rilasciati. I BCD relativi al tonno rosso non rilasciato, ma per il quale i risultati dei sistemi stereoscopici o delle tecniche alternative differiscono dai quantitativi catturati e trasferiti che sono stati dichiarati, vengono anch'essi modificati per tener conto di tali differenze.

I BCD relativi alle catture per le quali è effettuata l'operazione di rilascio sono anch'essi modificati per tener conto del peso/numero degli esemplari rilasciati.

ALLEGATO XII

Protocollo per le operazioni di rilascio

1.

Il rilascio in mare del tonno rosso da gabbie da allevamento è registrato mediante videocamera e sottoposto a osservazione da parte di un osservatore regionale dell'ICCAT, che redige un rapporto e lo trasmette al segretariato dell'ICCAT unitamente alla videoregistrazione.

2.

Quando è emesso un ordine di rilascio, l'operatore dell'azienda chiede l'invio di un osservatore regionale dell'ICCAT.

3.

Il rilascio in mare del tonno rosso da gabbie da trasporto o da tonnare è sottoposto a osservazione da parte di un osservatore dello Stato membro responsabile del rimorchiatore o della tonnara, che redige un rapporto e lo trasmette alle autorità di controllo dello Stato membro responsabile.

4.

Prima che venga effettuata un'operazione di rilascio, le autorità di controllo dello Stato membro possono chiedere che si proceda a un trasferimento di controllo con l'utilizzo di fotocamere convenzionali o stereoscopiche per stimare il numero e il peso degli esemplari che devono essere rilasciati.

5.

Le autorità dello Stato membro possono applicare le misure che ritengono necessarie a far sì che le operazioni di rilascio avvengano nel momento e nel luogo più idonei a garantire maggiori probabilità che il pesce faccia ritorno allo stock. L'operatore è responsabile della sopravvivenza del pesce fino al termine dell'operazione di rilascio. Le operazioni di rilascio sono effettuate entro tre settimane dal completamento delle operazioni di ingabbiamento.

6.

Terminate le operazioni di prelievo, il pescato rimasto in azienda e non rientrante nel BCD è rilasciato secondo le procedure stabilite all'articolo 41, paragrafo 2, e nel presente allegato.

ALLEGATO XIII

Trattamento del pescato morto

Durante le operazioni di pesca delle tonniere con reti a circuizione, i quantitativi corrispondenti agli esemplari rinvenuti morti nella rete sono registrati nel giornale di bordo del peschereccio e sono conseguentemente detratti dal contingente dello Stato membro.

Registrazione/trattamento del pescato morto durante il primo trasferimento

1.

All'operatore del rimorchiatore è consegnato il BCD compilato nelle sezioni 2 (Catture totali), 3 (Commercio di pesce vivo) e 4 (Trasferimento — compreso il pescato «morto»).

I quantitativi totali indicati nelle sezioni 3 e 4 corrispondono ai quantitativi indicati nella sezione 2. Il BCD è accompagnato dall'originale della dichiarazione di trasferimento ICCAT (ICCAT Transfer Declaration — ITD) conformemente alle disposizioni del presente regolamento. I quantitativi indicati nell'ITD (tonno trasferito vivo) corrispondono ai quantitativi indicati nella sezione 3 del corrispondente BCD.

2.

La parte del BCD in cui figura la sezione 8 (Informazioni commerciali) è compilata e consegnata all'operatore della nave ausiliaria che trasporta a terra gli esemplari morti di tonno rosso (o, se il pesce è sbarcato direttamente a terra, è conservata sulla nave da cattura). Gli esemplari morti e la suddetta parte del BCD sono accompagnati da una copia dell'ITD.

3.

I quantitativi di pesci morti sono registrati nel BCD del peschereccio che ha effettuato la cattura o, nel caso di un'operazione di pesca congiunta, nel BCD delle navi da cattura o di un peschereccio battente un'altra bandiera che partecipa a tale operazione.

ALLEGATO XIV

Dichiarazione di ingabbiamento dell'ICCAT (1)

Nome del peschereccio

Bandiera

Numero di immatricolazione Numero di identificazione della gabbia

Data di cattura

Luogo di cattura (longitudine e latitudine)

Numero dell' eBCD

Data dell' eBCD

Data di ingabbiamento

Quantitivo ingabbiato (in tonnellate)

Numero di esemplari ingabbiati a fini di ingrasso

Composizione per taglia

Impianto di allevamento (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  dichiarazione di ingabbiamento di cui alla raccomandazione ICCAT 06-07. Cfr.:

(*1)  Impianto autorizzato ad operare per l'ingrasso del tonno rosso catturato nella zona della convenzione.

ALLEGATO XV

Norme minime per l'istituzione di un sistema di controllo dei pescherecci nella zona della convenzione ICCAT (1)

1.

Salvo disposizioni più rigorose eventualmente applicabili a specifiche attività di pesca dell'ICCAT, ogni Stato membro di bandiera istituisce un sistema di controllo dei pescherecci (Vessel Monitoring System, di seguito «VMS») per i suoi pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri autorizzati a pescare in acque situate oltre la giurisdizione dello Stato membro di bandiera e:

(a)

impone ai suoi pescherecci di dotarsi di un sistema autonomo in grado di evidenziare eventuali manomissioni e che, in modo continuo, automatico e indipendente da qualsiasi intervento della nave, trasmetta messaggi al centro di controllo della pesca (CCP) dello Stato membro di bandiera per far sì che quest'ultimo possa monitorare la posizione, la rotta e la velocità del peschereccio;

(b)

provvede affinché il dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo del peschereccio raccolga e trasmetta continuativamente al CCP dello Stato membro di bandiera i dati seguenti:

l'identificazione del peschereccio;

la posizione geografica del peschereccio (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore a 500 metri e un intervallo di confidenza del 99 %; e

la data e l'ora;

(c)

garantisce che il CCP dello Stato membro di bandiera riceva una notifica automatica in caso di interruzione della comunicazione tra il CCP e il dispositivo di localizzazione via satellite;

(d)

garantisce, in collaborazione con lo Stato costiero, che i messaggi di posizione trasmessi dai propri pescherecci durante l'esercizio in acque soggette alla giurisdizione di tale Stato siano trasmessi automaticamente e in tempo reale anche al CCP dello Stato costiero che ha autorizzato l'attività. Nell'attuare questa disposizione, occorre tenere debitamente conto della riduzione al minimo dei costi operativi, delle difficoltà tecniche e degli oneri amministrativi associati alla trasmissione di tali messaggi;

(e)

al fine di agevolare la trasmissione e la ricezione dei messaggi di posizione di cui alla lettera d), il CCP dello Stato membro di bandiera o della parte contraente della convenzione e il CCP dello Stato costiero si scambiano le informazioni necessarie per contattarsi e si comunicano reciprocamente, senza indugio, eventuali modifiche a tali informazioni. Il CCP dello Stato costiero notifica l'eventuale interruzione di messaggi di posizione consecutivi al CCP dello Stato membro di bandiera o della parte contraente della convenzione. La trasmissione dei messaggi di posizione fra il CCP dello Stato membro di bandiera o della parte contraente della convenzione e il CCP dello Stato costiero avviene per via elettronica mediante un sistema di comunicazione protetto.

2.

Ogni Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che i messaggi VMS siano trasmessi e ricevuti conformemente al punto 1 e utilizza tali informazioni per monitorare costantemente la posizione dei suoi pescherecci.

3.

Ogni Stato membro provvede affinché i comandanti dei pescherecci battenti la sua bandiera garantiscano che i dispositivi di localizzazione satellitare siano sempre e continuamente funzionanti e che le informazioni di cui al punto 1, lettera b), siano raccolte e trasmesse almeno una volta ogni ora per le tonniere con reti a circuizione e almeno una volta ogni due ore per tutti gli altri pescherecci. Lo Stato membro, inoltre, impone agli operatori dei propri pescherecci di garantire che:

(a)

il dispositivo di localizzazione via satellite non sia in alcun modo manomesso;

(b)

i dati VMS non siano in alcun modo modificati;

(c)

le antenne collegate al dispositivo di localizzazione via satellite non siano in alcun modo ostruite;

(d)

il dispositivo di localizzazione via satellite sia integrato all'hardware del peschereccio e l'alimentazione elettrica non sia in alcun modo interrotta intenzionalmente; e

(e)

il dispositivo di localizzazione via satellite non sia asportato dal peschereccio, salvo per riparazione o sostituzione.

4.

In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dell'impianto di localizzazione via satellite installato a bordo del peschereccio, il dispositivo è riparato o sostituito entro un mese dal momento in cui si è verificato l'evento, a meno che, a seconda dei casi, il peschereccio non sia stato radiato dall'elenco dei grandi pescherecci autorizzati (elenco LSFV, large scale fishing vessels), oppure, per i pescherecci che non devono figurare nell'elenco ICCAT dei pescherecci autorizzati, a meno che l'autorizzazione di pesca in zone situate al di fuori della giurisdizione della PCC di bandiera non cessi di applicarsi. Il peschereccio non è autorizzato a iniziare una bordata di pesca con un dispositivo di localizzazione via satellite difettoso. Inoltre, quando un dispositivo cessa di funzionare o ha un guasto tecnico nel corso di una bordata di pesca, la riparazione o la sostituzione avviene non appena la nave entra in porto; il peschereccio non è autorizzato ad iniziare una bordata di pesca prima che il dispositivo sia stato riparato o sostituito.

5.

Ogni Stato membro o PCC provvede affinché il peschereccio con un impianto di localizzazione via satellite difettoso trasmetta al CCP, almeno una volta al giorno, rapporti contenenti le informazioni di cui al punto 1, lettera b), con altri mezzi di comunicazione (via radio, via Internet, per posta elettronica, fax o telex).

6.

Lo Stato membro o la PCC può autorizzare un peschereccio a spegnere il proprio dispositivo di localizzazione satellitare solo se esso non eserciterà attività di pesca per un lungo periodo (ad esempio, perché si trova in un bacino di carenaggio per riparazione) e ne informa preventivamente le autorità competenti dello Stato membro di bandiera o della PCC. Il dispositivo di localizzazione via satellite deve essere riattivato e ricevere e trasmettere almeno un rapporto prima che la nave lasci il porto.

(1)  raccomandazione 18-10 ICCAT concernente le norme minime applicabili ai sistemi di controllo dei pescherecci nella zona della convenzione ICCAT.

ALLEGATO XVI

Tavola di concordanza tra il regolamento (UE) 2016/1627 e il presente regolamento

Regolamento (UE) 2016/1627

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 1

Articolo 3

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 11

Articolo 7

Articolo 12

Articolo 8

Articolo 13

Articolo 9

Articolo 14

Articolo 10

Articolo 16

Articolo 11

Articolo 17 e allegato I

Articolo 12

Articolo 17 e allegato I

Articolo 13

Articolo 18

Articolo 14

Articolo 19

Articolo 15

Articolo 20

Articolo 16

Articolo 21

Articolo 17

Articolo 25

Articolo 18

Articolo 22

Articolo 19

Articolo 23

Articolo 20

Articolo 26

Articolo 21

Articolo 4

Articolo 22

Articolo 27

Articolo 23

Articolo 28

Articolo 24

Articolo 30

Articolo 25

Articolo 31

Articolo 26

Articolo 32

Articolo 27

Articolo 36

Articolo 28

Articolo 37

Articolo 29

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 33

Articolo 31

Articolo 34

Articolo 32

Articolo 35

Articolo 33

Articolo 40

Articolo 34

Articolo 41

Articolo 35

Articolo 43

Articolo 36

Articolo 44

Articolo 37

Articolo 51

Articolo 38

Articolo 42

Articolo 39

Articolo 45

Articolo 40

Articolo 46

Articolo 41

Articolo 46

Articolo 42

Articolo 47

Articolo 43

Articolo 48

Articolo 44

Articolo 49

Articolo 45

Articolo 50

Articolo 46

Articolo 51

Articolo 47

Articolo 55

Articolo 48

Articolo 56

Articolo 49

Articolo 57

Articolo 50

Articolo 38

Articolo 51

Articolo 39

Articolo 52

Articolo 58

Articolo 53

Articolo 15

Articolo 54

Articolo 59

Articolo 55

Articolo 60

Articolo 56

Articolo 62

Articolo 57

Articolo 63

Articolo 58

Articolo 64

Articolo 59

Articolo 68

Articolo 60

Articolo 70

Articolo 61

Articolo 71

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato V

Allegato IV

Allegato VI

Allegato V

Allegato III

Allegato VI

Allegato IV

Allegato VII

Allegato VIII

Allegato VIII

Allegato IX

Allegato IX

Allegato X

Allegato X

Allegato XI

Allegato XI

Allegato XII

Allegato XII

Allegato XIII


15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 506/217


P9_TA(2021)0144

Contrasto della diffusione di contenuti terroristici online ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 aprile 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (14308/1/2020 — C9-0113/2021 — 2018/0331(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2021/C 506/39)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (14308/1/2020 — C9-0113/2021),

visto il parere motivato inviato dalla Camera dei deputati ceca, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0640),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018 (2),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0133/2021),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Testi approvati del 17.4.2019, P8_TA(2019)0421.

(2)  GU C 110 del 22.3.2019, pag. 67.


Giovedì 29 aprile 2021

15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 506/218


P9_TA(2021)0145

Certificato verde digitale — Cittadini dell'Unione

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 29 aprile 2021, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) (COM(2021)0130 — C9-0104/2021 — 2021/0068(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

[Emendamento 25, salvo diversa indicazione]

(2021/C 506/40)

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO (*1)

alla proposta della Commissione

REGOLAMENTO (UE) 2021/… DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato COVID-19 dell'UE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce le modalità di esercizio di tale diritto.

(1 bis)

La facilitazione della libertà di circolazione è uno dei presupposti fondamentali per avviare una ripresa economica.

(2)

Il 30 gennaio 2020 il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato un'emergenza di sanità pubblica di portata internazionale concernente la propagazione mondiale del coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave 2 (SARS-CoV-2), che provoca la malattia da coronavirus 2019 (COVID-19). L'11 marzo 2020 l'OMS ha reso pubblica la sua valutazione secondo cui la COVID-19 aveva le caratteristiche per essere qualificata pandemia.

(3)

Per limitare la diffusione del virus gli Stati membri hanno adottato varie misure, alcune delle quali hanno inciso sul diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, quali restrizioni all'ingresso o l'obbligo per i viaggiatori transfrontalieri di sottoporsi a quarantena/autoisolamento o a un test per l'infezione da SARS-CoV-2. Tali restrizioni hanno effetti negativi sui cittadini e le imprese, in particolare per i lavoratori e i pendolari transfrontalieri e i lavoratori stagionali.

(4)

Il 13 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1475 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 (3). La raccomandazione stabilisce un approccio coordinato sui punti chiave seguenti: l'applicazione di criteri e soglie comuni per decidere se introdurre restrizioni alla libera circolazione, una mappatura del rischio di trasmissione della COVID-19 basata su un codice cromatico concordato e un approccio coordinato per quanto riguarda le eventuali misure che potrebbero essere opportunamente applicate alle persone che si spostano da una zona all'altra in funzione del livello di rischio di trasmissione in tali zone. La raccomandazione sottolinea inoltre che i viaggiatori essenziali elencati al punto 19 e i lavoratori frontalieri, particolarmente colpiti da tali restrizioni nella loro vita quotidiana, soprattutto quelli che esercitano funzioni critiche o essenziali per le infrastrutture critiche, dovrebbero ▌ essere esentati dalle restrizioni di viaggio legate alla COVID-19 in ragione della loro situazione specifica.

(5)

Sulla base dei criteri e delle soglie stabiliti nella raccomandazione (UE) 2020/1475, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) pubblica, una volta a settimana, una mappa degli Stati membri, suddivisi per regione, al fine di sostenere il processo decisionale degli Stati membri (4).

(6)

Come precisato nella raccomandazione (UE) 2020/1475, tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione attuate per limitare la diffusione della COVID-19 dovrebbero basarsi su motivi specifici e limitati di interesse pubblico, vale a dire la protezione della salute pubblica. È necessario che tali limitazioni siano applicate nel rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione, segnatamente la proporzionalità e la non discriminazione. Tutte le misure adottate dovrebbero pertanto essere strettamente limitate nella portata e nel tempo in linea con lo sforzo volto a ripristinare uno spazio Schengen pienamente funzionante senza controlli alle frontiere interne e non dovrebbero ▌andare al di là di quanto strettamente necessario per tutelare la salute pubblica. Dovrebbero inoltre essere coerenti con le misure adottate dall'Unione per garantire la circolazione libera e ininterrotta delle merci e dei servizi essenziali nel mercato unico, compresa quella di forniture mediche e personale medico e sanitario , attraverso i valichi di frontiera detti «corsie verdi» di cui alla comunicazione della Commissione sull'attuazione delle corsie verdi (green lanes) previste dagli orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali (5).

(7)

Secondo le attuali conoscenze mediche, le persone vaccinate, quelle che presentano un test di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT) negativo non più vecchio di [72 ore] o un test antigenico rapido negativo non più vecchio di [24 ore] e quelle che sono risultate positive agli anticorpi specifici contro la proteina spike negli ultimi [6 mesi] hanno un rischio notevolmente ridotto di infettare con il SARS-CoV-2 altre persone. La libera circolazione delle persone che sulla base di solidi dati scientifici non costituiscono un rischio significativo per la salute pubblica, ad esempio perché sono immuni da SARS-CoV-2 e non possono trasmetterlo, non dovrebbe essere soggetta a restrizioni, poiché queste ultime non sarebbero necessarie a conseguire l'obiettivo perseguito.

(7 bis)

Per garantire un uso armonizzato dei certificati, è opportuno stabilire nel presente regolamento la durata della loro validità. Tuttavia, in questa fase, non è ancora chiaro se i vaccini prevengano la trasmissione della COVID-19. Allo stesso modo, non vi sono prove sufficienti sulla durata della protezione effettiva contro la COVID-19 dopo la guarigione da una precedente infezione. Di conseguenza è opportuno che sia possibile regolare la durata della validità in base al progresso tecnico e scientifico.

(8)

Molti Stati membri hanno avviato o prevedono di avviare iniziative per il rilascio di certificati di vaccinazione. Tali certificati di vaccinazione, tuttavia, per poter essere usati efficacemente in un contesto transfrontaliero in cui i cittadini esercitano i diritti di libera circolazione, devono essere pienamente interoperabili, compatibili, sicuri e verificabili. Occorre un approccio comunemente stabilito tra gli Stati membri per quanto riguarda il contenuto, il formato, i principi, le norme tecniche e il livello di protezione di tali certificati.

(9)

Misure unilaterali in questo settore potrebbero causare perturbazioni significative dell'esercizio della libera circolazione e ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno, compreso il settore del turismo , in quanto le autorità nazionali e i servizi di trasporto di passeggeri, quali linee aeree, treni, pullman o traghetti, si troverebbero di fronte a una vasta gamma di formati diversi di documenti attestanti non solo lo stato di vaccinazione di una persona, ma anche i suoi test e l'eventuale guarigione dalla COVID-19. [Em. 8]

(9 bis)

Nella sua risoluzione del 3 marzo 2021 sulla definizione di una strategia dell'UE per il turismo sostenibile, il Parlamento europeo ha chiesto un approccio armonizzato in tutta l'UE in materia di turismo, sia applicando criteri comuni per viaggiare in sicurezza, tramite un protocollo UE sulla sicurezza sanitaria relativo ai test e ai requisiti di quarantena, sia richiedendo un certificato comune di vaccinazione, una volta che sia sufficientemente provato che le persone vaccinate non trasmettono il virus, o mediante il riconoscimento reciproco delle procedure di vaccinazione.

(10)

Fatte salve le misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone previste dall'acquis di Schengen, in particolare dal regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio  (6) , e al fine di facilitare l'esercizio del diritto di circolare e di soggiornare ▌nel territorio degli Stati membri, è opportuno stabilire un quadro comune per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19, chiamato «certificato COVID-19 dell'UE», che dovrebbe essere vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri . Tutti i nodi di trasporto dell'Unione, come aeroporti, porti, stazioni ferroviarie e di autobus, dove viene controllato il certificato, dovrebbero applicare criteri e procedure standardizzati e comuni per la verifica del certificato COVID-19 dell'UE sulla base di orientamenti sviluppati dalla Commissione.

(10 bis)

Nell'applicare il presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero accettare ogni tipo di certificato rilasciato conformemente al presente regolamento. I certificati interoperabili dovrebbero avere lo stesso valore lungo la durata della loro validità.

(11)

Il presente regolamento è inteso a facilitare l'applicazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione per quanto riguarda eventuali restrizioni alla libera circolazione e ad altri diritti fondamentali dovute alla pandemia di COVID-19, perseguendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute pubblica, e non dovrebbe essere inteso come un'agevolazione o un incentivo all'adozione di restrizioni alla libera circolazione o ad altri diritti fondamentali, in risposta alla pandemia. ▌ È opportuno che continuino ad applicarsi le esenzioni dalle restrizioni della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 previste dalla raccomandazione (UE) 2020/1475. Eventuali necessità di verifica dei certificati istituiti dal presente regolamento non dovrebbero, di per sé, poter giustificare il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne. I controlli alle frontiere interne dovrebbero restare una misura di ultima istanza, soggetta alle specifiche norme stabilite nel regolamento (UE) 2016/399.

(12)

L'adozione di un approccio comune per il rilascio, la verifica e l'accettazione di tali certificati interoperabili si basa sulla fiducia. Certificati falsi relativi alla COVID-19 possono costituire un grave rischio per la salute pubblica. Le autorità di uno Stato membro devono avere la garanzia che il certificato emesso in un altro Stato membro contenga informazioni attendibili, non sia stato falsificato e appartenga alla persona che lo presenta, e che chiunque verifichi tali informazioni abbia accesso soltanto alla quantità minima di informazioni necessarie.

(13)

Il rischio rappresentato da certificati falsi relativi alla COVID-19 è concreto. Il 1o febbraio 2021, Europol ha pubblicato un avviso di allarme rapido sulle vendite illecite di falsi certificati di test negativi per la COVID-19 (7). Data la disponibilità e la facile accessibilità dei mezzi tecnologici, quali stampanti ad alta risoluzione e vari software di elaborazione grafica, i truffatori sono in grado di produrre certificati alterati, falsi o contraffatti. Sono stati segnalati casi di vendite illecite di certificati di test fraudolenti che comportavano più gruppi organizzati di falsificazione e singoli truffatori opportunisti che vendono falsi certificati online e offline.

(14)

Per garantire l'interoperabilità e la parità di accesso , anche per le persone vulnerabili, come le persone con disabilità, e per le persone con un accesso limitato alle tecnologie digitali, è opportuno che gli Stati membri rilascino i certificati che costituiscono il certificato COVID-19 dell'UE in formato digitale o cartaceo a scelta del titolare . Ciò dovrebbe consentire al potenziale titolare di richiedere e ricevere una copia cartacea del certificato e/ o di conservare e visualizzare il certificato su un dispositivo mobile. I certificati dovrebbero contenere un codice a barre interoperabile a lettura digitale, contenente unicamente i dati pertinenti relativi ai certificati stessi. È opportuno che gli Stati membri garantiscano l'autenticità, la validità e l'integrità dei certificati mediante sigilli elettronici ▌. Le informazioni sul certificato dovrebbero figurare anche in formato leggibile dall'uomo, stampate o visualizzabili come semplice testo. I certificati dovrebbero presentarsi in un modo facile da comprendere, tale da garantire la semplicità e un uso agevole. Le informazioni e la presentazione grafica dovrebbero risultare accessibili alle persone con disabilità, conformemente ai requisiti di accessibilità delle informazioni, incluse le informazioni in formato digitale, enunciati nella direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio  (8). Per evitare ostacoli alla libera circolazione, è opportuno che i certificati siano rilasciati gratuitamente e che le persone abbiano il diritto di ottenerne il rilascio. È opportuno che gli Stati membri rilascino automaticamente i certificati che costituiscono il certificato COVID-19 dell'UE , o  nel caso del certificato di guarigione solo su richiesta, provvedendo affinché possano essere ottenuti facilmente e celermente e fornendo, laddove necessario, il sostegno necessario per assicurare la parità di accesso per tutte le persone . Eventuali spese aggiuntive per le infrastrutture tecniche, digitali e di trasporto necessarie per mettere in atto i certificati di vaccinazione dovrebbero essere ammissibili a titolo dei fondi e dei programmi dell'Unione. [Em. 17]

(14 bis)

I vaccini dovrebbero essere considerati beni pubblici globali a disposizione della popolazione generale, quindi gli Stati membri dovrebbero garantire un accesso equo e gratuito per tutti i cittadini. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire un accesso universale, accessibile, tempestivo e gratuito alle possibilità di test per la COVID-19, rendendoli disponibili in tutti i nodi di trasporto. Il rilascio di certificati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, non comporta un trattamento differenziato e una discriminazione basata sullo stato vaccinale o sul possesso di un certificato specifico di cui agli articoli 5, 6 e 7.

(15)

La sicurezza, l'autenticità, l'integrità e la validità dei certificati che costituiscono il certificato COVID-19 dell'UE e la loro conformità con la legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati sono cruciali perché tutti gli Stati membri li accettino. È pertanto necessario istituire un quadro di fiducia stabilendo le norme riguardanti il rilascio e la verifica affidabili e sicuri dei certificati, e le relative infrastrutture. L'infrastruttura dovrebbe essere sviluppata, con una forte preferenza per l'uso della tecnologia dell'Unione, in modo che possa funzionare su tutti i dispositivi elettronici, assicurando al contempo che tale infrastruttura sia protetta dalle minacce informatiche. Il quadro di fiducia dovrebbe assicurare che la verifica di un certificato possa avvenire offline e senza che ne venga informato il soggetto che lo ha rilasciato, garantendo quindi che nessun soggetto che ha rilasciato il certificato, né qualsiasi altra parte terza, sia informato quando un titolare presenta un certificato. La base di tale quadro di fiducia dovrebbe essere costituita dallo schema sull'interoperabilità dei certificati sanitari (9) adottato il 12 marzo 2021 dalla rete eHealth istituita a norma dell'articolo 14 della direttiva 2011/24/UE (10). Il quadro di fiducia dovrebbe quindi essere basato su un'infrastruttura a chiave pubblica con una catena di fiducia che va dalle autorità sanitarie degli Stati membri alle singole entità che rilasciano i certificati. Il quadro di fiducia dovrebbe consentire di individuare le frodi, in particolare le falsificazioni. È opportuno che per ogni vaccinazione, test o guarigione venga rilasciato un certificato indipendente e distinto e sul certificato non sia conservata la cronistoria dei precedenti certificati del titolare.

(16)

È opportuno che, in conformità del presente regolamento, i certificati che costituiscono il certificato COVID-19 dell'UE siano rilasciati alle persone di cui all'articolo 3 della direttiva 2004/38/CE, vale a dire ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari , inclusi i cittadini di paesi e territori d'oltremare di cui all'articolo 355, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) , qualunque sia la loro cittadinanza, dallo Stato membro in cui essi sono stati vaccinati o sottoposti a test, o in cui si trovano una volta guariti. Laddove sia pertinente o opportuno, i certificati dovrebbero essere rilasciati a un'altra persone a nome della persona vaccinata, sottoposta a test o guarita, ad esempio al tutore legale a nome di persone incapaci, o ai genitori a nome dei figli. I certificati non dovrebbero richiedere la legalizzazione o  qualsiasi altra formalità analoga.

(16 bis)

Le limitazioni dei viaggi transfrontalieri sono particolarmente deleterie per coloro che attraversano quotidianamente o frequentemente le frontiere per andare a lavorare o a scuola, visitare parenti stretti, ricevere cure mediche o occuparsi di persone care. Il certificato COVID-19 dell'UE dovrebbe facilitare la libera circolazione dei residenti frontalieri, dei lavoratori stagionali transfrontalieri, dei lavoratori temporanei transfrontalieri e dei lavoratori dei trasporti.

(16 ter)

Alla luce del considerando 14 bis del presente regolamento e dei punti 6 e 9 della raccomandazione (UE) 2020/1475, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alle specificità delle regioni transfrontaliere, delle regioni ultraperiferiche, delle exclave e delle zone geograficamente isolate, alla necessità di cooperare a livello locale e regionale, nonché alle persone che sono considerate lavoratori frontalieri, lavoratori transfrontalieri e residenti frontalieri e che risiedono in un altro Stato membro al quale fanno ritorno ritornano di norma quotidianamente o almeno una volta alla settimana. [Em. 18]

(17)

I certificati che costituiscono il certificato COVID-19 dell'UE potrebbero essere rilasciati anche ai cittadini o ai residenti di Andorra, di Monaco, di San Marino e del Vaticano/Santa Sede ▌.

(18)

▌ Gli accordi sulla libera circolazione delle persone conclusi dall'Unione e dai suoi Stati membri, da una parte, e alcuni paesi terzi, dall'altra, prevedono la possibilità di limitare la libera circolazione per motivi di salute pubblica. Qualora un accordo di questo tipo non contenga un meccanismo di integrazione degli atti dell'Unione europea, è opportuno che i certificati rilasciati ai beneficiari di tale accordo siano accettati alle condizioni previste dal presente regolamento. Ciò dovrebbe essere subordinato all'adozione di un atto di esecuzione da parte della Commissione, che stabilisce che il paese terzo in questione rilascia certificati in conformità del presente regolamento e ha fornito garanzie formali del fatto che accetterà certificati rilasciati dagli Stati membri.

(19)

Il regolamento (UE) 2021/XXXX si applica ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, che risiedono o soggiornano regolarmente nel territorio di uno Stato al quale si applica il presente regolamento e che hanno il diritto di recarsi in altri Stati in conformità del diritto dell'Unione.

(20)

È opportuno che il quadro da stabilire ai fini del presente regolamento persegua una coerenza con le iniziative globali o iniziative analoghe con paesi terzi con i quali l'Unione europea ha partenariati stretti , ▌a cui partecipano l'OMS e l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale . Ciò dovrebbe comprendere, ove possibile, l'interoperabilità tra i sistemi tecnologici stabiliti a livello globale e i sistemi stabiliti ai fini del presente regolamento per agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione, anche tramite la partecipazione a una infrastruttura a chiave pubblica o lo scambio bilaterale di chiavi pubbliche. Per agevolare l'esercizio dei diritti di libera circolazione dei cittadini dell'Unione vaccinati o sottoposti a test da paesi terzi o da paesi e territori d'oltremare di cui all'articolo 355, paragrafo 2, TFUE o al suo allegato II o dalle Isole Fær Øer , il presente regolamento dovrebbe prevedere l'accettazione dei certificati rilasciati da paesi terzi o da paesi e territori d'oltremare o dalle Isole Fær Øer a cittadini dell'Unione e loro familiari, se la Commissione ritiene che tali certificati siano rilasciati secondo norme equivalenti a quelle stabilite dal presente regolamento.

(21)

Al fine di agevolare la libera circolazione e affinché le restrizioni alla libera circolazione attualmente in vigore durante la pandemia di COVID-19 possano essere revocate in modo coordinato sulla base degli ultimi dati scientifici e orientamenti messi a disposizione dal comitato per la sicurezza sanitaria, dall'ECDC e dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) , è opportuno stabilire un certificato di vaccinazione interoperabile. Tale certificato di vaccinazione dovrebbe servire a comprovare che il titolare ha ricevuto un vaccino anti COVID-19 in uno Stato membro e dovrebbe consentire l'esenzione dalle restrizioni di viaggio . Il certificato dovrebbe contenere soltanto le informazioni necessarie per identificare chiaramente il titolare, nonché il numero e la data del vaccino anti COVID-19 e il luogo di vaccinazione. È opportuno che gli Stati membri rilascino certificati di vaccinazione per le persone che ricevono vaccini che hanno ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) ▌.

(22)

Le persone che sono state vaccinate prima della data di applicazione del presente regolamento, anche nell'ambito di una sperimentazione clinica, dovrebbero avere anch'esse il diritto di ottenere un certificato di vaccinazione anti COVID-19 conforme al presente regolamento. Al contempo, è opportuno che gli Stati membri restino liberi di rilasciare prove di vaccinazione in altri formati per altri fini, in particolare per fini medici.

(23)

In linea con il principio di non discriminazione, è inoltre opportuno che gli Stati membri rilascino tali certificati di vaccinazione a cittadini dell'Unione e loro familiari che sono stati vaccinati con un vaccino anti COVID-19 che ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 in un paese terzo e forniscano una prova affidabile della vaccinazione. È inoltre opportuno che gli Stati membri possano rilasciare certificati di vaccinazione ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che sono stati vaccinati con un vaccino che figura nell'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS e forniscano una prova affidabile della vaccinazione.

(24)

Il 27 gennaio 2021 la rete eHealth ha adottato orientamenti sulla prova della vaccinazione a fini medici, che ha aggiornato il 12 marzo 2021 (12). Tali orientamenti, in particolare gli standard di codici preferiti, dovrebbero costituire la base delle specifiche tecniche adottate ai fini del presente regolamento.

(25)

Già adesso alcune restrizioni alla libera circolazione all'interno dell'Unione non sono applicate da vari Stati membri alle persone vaccinate. Gli Stati membri dovrebbero accettare una prova di vaccinazione come base per non applicare le restrizioni alla libera circolazione messe in atto, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione della COVID-19, come l'obbligo di sottoporsi a quarantena/autoisolamento o a un test per l'infezione da SARS-Co-V-19, ed essi dovrebbero essere tenuti ad accettare, alle stesse condizioni, certificati di vaccinazione validi rilasciati da altri Stati membri in conformità del presente regolamento. Tale accettazione dovrebbe avvenire alle stesse condizioni, vale a dire che, ad esempio, se uno Stato membro considerasse sufficiente la somministrazione di una sola dose di vaccino, dovrebbe farlo anche per i titolari di un certificato di vaccinazione che indica una sola dose dello stesso vaccino. Per motivi di salute pubblica, è opportuno che quest'obbligo sia limitato alle persone cui sono stati somministrati vaccini anti COVID-19 che abbiano ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 ▌ o vaccini che figurano nell'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS.

(26)

È necessario evitare qualsiasi tipo di discriminazione (diretta o indiretta) di persone che non sono vaccinate, ad esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino è attualmente somministrato , o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate , o nel caso in cui non vi siano ancora vaccini disponibili per alcune fasce di età, come i bambini . Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico medicinale vaccinale, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per esercitare i diritti di libera circolazione ▌e non può essere una condizione preliminare per la libera circolazione all'interno dell'Unione e per usare servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto .

(26 bis)

I vaccini anti COVID-19 devono essere prodotti su vasta scala, avere prezzi accessibili, essere distribuiti a livello mondiale in modo da essere disponibili là dove necessario ed essere ampiamente utilizzati nelle comunità locali. [Em. 21/rev]

(26 ter)

Far fronte alla pandemia di COVID-19 è un presupposto inderogabile della ripresa sociale ed economica e dell'efficacia degli sforzi di ripresa. Lo sviluppo di vaccini contro la COVID-19 è fondamentale. I problemi relativi ai gravi casi di inadempienza in relazione ai tempi di produzione e consegna sono estremamente preoccupanti. [Em. 22/rev]

(27)

Molti Stati membri hanno imposto ai viaggiatori di sottoporsi a un test per l'infezione da SARS-CoV-2 prima o dopo l'arrivo nel loro territorio. All'inizio della pandemia di COVID-19 gli Stati membri si affidavano generalmente al test di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), un test di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT) per la diagnosi della COVID-19 considerato dall'OMS e dall'ECDC lo standard di riferimento, cioè la metodologia più affidabile per testare i casi e i contatti (13). Con il progredire della pandemia, è diventata disponibile sul mercato europeo una nuova generazione di test più rapidi e meno costosi, i cosiddetti test antigenici rapidi, che individuano la presenza di proteine virali (antigeni) per individuare un'infezione in corso. Il 18 novembre 2020 la Commissione ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1743 sull'uso di test antigenici rapidi per la diagnosi dell'infezione da SARS-CoV-2 (14).

(28)

Il 22 gennaio 2021 il Consiglio ha adottato la raccomandazione 2021/C 24/01 relativa a un quadro comune per l'uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell'UE (15), che prevede lo sviluppo di un elenco comune dei test antigenici rapidi per la COVID-19. Su tale base il comitato per la sicurezza sanitaria ha concordato, il 18 febbraio 2021, un elenco comune di test antigenici rapidi per la COVID-19, una scelta di test antigenici rapidi i cui risultati saranno reciprocamente riconosciuti dagli Stati membri, e una serie comune standardizzata di dati da inserire nei certificati riguardanti i risultati dei test per la COVID-19 (16).

(29)

Malgrado gli sforzi comuni, le persone che esercitano il diritto di libera circolazione continuano a incontrare problemi quando tentano di avvalersi in uno Stato membro del risultato di un test ottenuto in un altro Stato membro. Tali problemi sono spesso connessi alla lingua in cui è redatto il risultato del test, alla mancanza di fiducia nell'autenticità del documento esibito e ai costi dei test .

(30)

Per migliorare l'accettazione dei risultati dei test effettuati in un altro Stato membro quando tali risultati sono presentati allo scopo di esercitare il diritto di libera circolazione, è opportuno stabilire un certificato di test interoperabile, che contenga le informazioni strettamente necessarie per identificare chiaramente il titolare, nonché il tipo, la data e il risultato del test per l'infezione da SARS-CoV-2. Per garantire l'attendibilità del risultato del test, è opportuno che soltanto i risultati dei test NAAT e dei test antigenici rapidi figuranti nell'elenco stabilito sulla base della raccomandazione 2021/C 24/01 del Consiglio siano ammissibili per un certificato di test rilasciato sulla base del presente regolamento. La serie comune standardizzata di dati da inserire nei certificati riguardanti i risultati dei test per la COVID-19 concordati dal comitato per la sicurezza sanitaria sulla base della raccomandazione 2021/C 24/01 del Consiglio, in particolare gli standard di codici preferiti, dovrebbe formare la base delle specifiche tecniche adottate ai fini del presente regolamento.

(31)

I certificati di test rilasciati dagli Stati membri in conformità del presente regolamento dovrebbero essere accettati dagli Stati membri che richiedono la prova di un test per l'infezione da SARS-CoV-2 come base per non applicare le restrizioni alla libera circolazione adottate per limitare la diffusione della COVID-19.

(31 bis)

Gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 vengono prodotti dopo un'infezione naturale — in presenza o meno di una malattia clinica — e dopo la vaccinazione. Sebbene non si disponga ancora di dati definitivi circa la persistenza di tali anticorpi dopo la vaccinazione, numerose evidenze indicano che gli anticorpi indotti naturalmente sono rilevabili per diversi mesi dopo l'infezione. I test per la ricerca di anticorpi consentono pertanto di individuare le persone che sono state precedentemente infettate e che potrebbero aver sviluppato una risposta immunitaria e che quindi hanno una probabilità molto bassa di infettarsi nuovamente o di infettare altre persone.

(32)

In base alle prove esistenti, le persone che sono guarite dalla COVID-19 possono continuare a risultare positive ai test per il SARS-CoV-2 per un certo periodo dopo la comparsa dei sintomi (17). Di conseguenza, se tali persone sono tenute a sottoporsi a un test quando cercano di esercitare il loro diritto di libera circolazione, può essere loro vietato di viaggiare sebbene non siano più infette. Al fine di agevolare la libera circolazione e fare in modo che le restrizioni alla libera circolazione attualmente in vigore durante la pandemia di COVID-19 possano essere revocate in modo coordinato sulla base degli ultimi dati scientifici disponibili, è opportuno stabilire un certificato di guarigione interoperabile, contenente le informazioni necessarie per identificare chiaramente il titolare e la data di un precedente test positivo per l'infezione da SARS-CoV-2. ▌Secondo l'ECDC, dati recenti dimostrano che malgrado la diffusione di SARS-CoV-2 vitale nel periodo compreso tra dieci e venti giorni dal manifestarsi dei sintomi, non vi sono studi epidemiologici convincenti che dimostrino la trasmissione della malattia dopo il decimo giorno. Il principio di precauzione dovrebbe, tuttavia, continuare ad essere applicato. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di modificare il periodo di validità, sia l'inizio che la fine, sulla base degli orientamenti del comitato per la sicurezza sanitaria o dell'ECDC, che studia attentamente la base di prove sulla durata dell'immunità acquisita dopo la guarigione. Inoltre, nel caso in cui siano asintomatiche, le persone dovrebbero avere la possibilità di sottoporsi a un test altamente specifico per la ricerca dell'antigene spike.

(33)

Già adesso alcune restrizioni alla libera circolazione all'interno dell'Unione non sono applicate da vari Stati membri alle persone guarite. Gli Stati membri dovrebbero accettare una prova di guarigione come base per non applicare le restrizioni alla libera circolazione messe in atto, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, come l'obbligo di sottoporsi a quarantena/autoisolamento o a un test per l'infezione da SARS-CoV-2, e dovrebbero essere tenuti ad accettare, alle stesse condizioni, certificati di guarigione validi rilasciati da altri Stati membri in conformità del presente regolamento. La rete eHealth, in collaborazione con il comitato per la sicurezza sanitaria, sta inoltre elaborando orientamenti sui certificati di guarigione e le rispettive serie di dati.

(34)

Per poter ottenere rapidamente una posizione comune, la Commissione dovrebbe essere in grado di chiedere al comitato per la sicurezza sanitaria istituito in virtù dell'articolo 17 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18) di emanare orientamenti sui dati scientifici disponibili riguardanti gli effetti di eventi medici documentati nei certificati rilasciati in conformità del presente regolamento, compresi l'efficacia e la durata dell'immunità conferita dai vaccini anti COVID-19, il fatto che i vaccini impediscano o meno l'infezione e la trasmissione asintomatiche del virus, la situazione delle persone guarite dal virus e gli effetti delle nuove varianti del SARS-CoV-2 su persone che sono state vaccinate o già infettate . Tali informazioni potrebbero altresì fungere da base per le raccomandazioni del Consiglio volte a consentire un approccio coordinato alla revoca delle restrizioni alla libera circolazione dei titolari di certificati.

(35)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dei certificati del quadro di fiducia istituiti dal presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

(36)

Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alle specifiche tecniche necessarie per stabilire certificati interoperabili, imperativi motivi di urgenza, o qualora diventino disponibili nuovi dati scientifici, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili.

(37)

Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) si applica al trattamento dei dati personali effettuato nel quadro del presente regolamento. Il presente regolamento stabilisce la base giuridica per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679, necessario per il rilascio e la verifica dei certificati interoperabili previsti dal presente regolamento. Esso non disciplina il trattamento dei dati personali relativi alla documentazione di una vaccinazione, di un test o di una guarigione per altri fini, ad esempio a fini di farmacovigilanza o per la conservazione di cartelle cliniche individuali. La base giuridica del trattamento ad altri fini dev'essere stabilita dalle legislazioni nazionali, che devono essere conformi alla normativa dell'Unione in materia di protezione di dati.

(38)

Secondo il principio della riduzione al minimo dei dati personali, è opportuno che i certificati contengano soltanto i dati personali strettamente necessari per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione durante la pandemia di COVID-19. È opportuno che il presente regolamento stabilisca le specifiche categorie di dati personali e i campi di dati da inserire nei certificati.

(39)

Ai fini del presente regolamento, non è necessario trasmettere o scambiare i dati personali ▌a livello transfrontaliero ▌. In linea con l'approccio infrastrutturale a chiave pubblica, solo le chiavi pubbliche dei soggetti che hanno rilasciato i certificati devono essere trasferite o essere accessibili a livello transfrontaliero; a ciò provvederà un gateway di interoperabilità istituito e gestito dalla Commissione. In particolare, la presenza del certificato in combinazione con la chiave pubblica del soggetto che ha rilasciato il certificato dovrebbe consentire la verifica dell'autenticità e dell'integrità del certificato , nonché l'individuazione delle frodi . In linea con il principio della protezione dei dati per impostazione predefinita, è opportuno utilizzare tecniche di verifica che non richiedano la trasmissione di dati personali.

(40)

Il presente regolamento vieta allo Stato membro di destinazione, o  agli operatori di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri di conservare i dati personali ottenuti dal certificato. Il presente regolamento non crea una base giuridica per l'istituzione di archivi di banche dati a livello di Stati membri o di Unione ovvero attraverso l'infrastruttura digitale del quadro di fiducia.

 

(41 bis)

Una comunicazione chiara, completa e tempestiva al pubblico in merito al rilascio, all'uso e all'accettazione di ciascun tipo di certificato COVID-19 dell'UE è fondamentale per garantire la prevedibilità dei viaggi e la certezza del diritto. La Commissione dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri in tal senso, ad esempio mettendo a disposizione le informazioni fornite dagli Stati membri sulla piattaforma web «Re-open EU».

(42)

In conformità della raccomandazione (UE) 2020/1475, tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione attuate per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 dovrebbero essere revocate non appena la situazione epidemiologica lo consente. Ciò riguarda anche l'obbligo di presentare documenti diversi da quelli richiesti dal diritto dell'Unione, in particolare dalla direttiva 2004/38/CE, quali i certificati di cui al presente regolamento. ▌

(43)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi per 12 mesi a partire dalla data di entrata in vigore. Quattro mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento e al più tardi 3 mesi prima della fine della sua applicazione, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull' applicazione del presente regolamento, compreso il suo impatto sulla libera circolazione, sui diritti fondamentali e sulla protezione dei dati personali, nonché una valutazione sulle tecnologie più aggiornate in materia di vaccini e test e sull'uso, da parte degli Stati membri, del certificato COVID-19 dell'UE per finalità, basate sul diritto nazionale, non previste dal presente regolamento .

(44)

Per tenere conto della situazione epidemiologica e dei progressi compiuti nel contenere la pandemia di COVID-19, e per garantire l'interoperabilità con le norme internazionali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda l'applicazione di alcuni articoli del presente regolamento ▌. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (21). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(45)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione durante la pandemia di COVID-19 istituendo certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione del titolare, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(46)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), tra cui il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto all'uguaglianza davanti alla legge e alla non discriminazione, il diritto di libera circolazione e il diritto a un ricorso effettivo. Nell'attuazione del presente regolamento gli Stati membri dovrebbero rispettare la Carta.

(46 bis)

Qualora gli Stati membri decidano di richiedere certificati digitali nazionali per scopi diversi dalla libera circolazione a livello nazionale, questi dovrebbero essere interoperabili con il certificato COVID-19 dell'UE e rispettarne le garanzie quali definite nel presente regolamento, in particolare per garantire la non discriminazione tra nazionalità diverse, la non discriminazione tra certificati diversi e standard elevati di protezione dei dati, nonché per evitare la frammentazione.

(46 ter)

Gli Stati membri non dovrebbero introdurre restrizioni all'accesso ai servizi pubblici per coloro che non sono in possesso dei certificati di cui nel presente regolamento.

(46 quater)

Un elenco di tutti i soggetti che, secondo le previsioni, agiranno in qualità di titolari del trattamento, responsabili del trattamento e destinatari dei dati in tale Stato membro è reso pubblico entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire ai cittadini dell'Unione che si avvalgono del certificato COVID-19 dell'UE di conoscere l'identità del soggetto cui possono rivolgersi per l'esercizio dei loro diritti in materia di protezione dei dati nel quadro del regolamento (UE) 2016/679, tra cui, in particolare, il diritto di ricevere informazioni trasparenti sulle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato in relazione al trattamento dei dati personali.

(47)

Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) e il comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) sono stati consultati in conformità all'articolo 42, paragrafo 2 , del regolamento (UE) 2018/1725 (22),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19 al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari («certificato COVID-19 dell'UE »).

Esso fornisce la base giuridica per il trattamento dei dati personali necessari per rilasciare tali certificati e per il trattamento delle informazioni necessarie per comprovare e verificare l'autenticità e la validità di tali certificati nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/679 .

Esso non può essere interpretato nel senso di istituire un diritto o un obbligo diretto o indiretto ad essere vaccinati. [Em. 9]

Il presente regolamento non introduce né stabilisce ulteriori formalità o requisiti per l'esercizio del diritto di libera circolazione o del diritto di ingresso nel territorio degli Stati membri a norma della direttiva 2004/38/CE e del regolamento (UE) 2016/399.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)

«titolare»: la persona cui è stato rilasciato un certificato interoperabile contenente informazioni sul suo stato di vaccinazione, test e/o guarigione in conformità del presente regolamento;

(2)

« certificato COVID-19 dell'UE »: certificati interoperabili contenenti informazioni sullo stato di vaccinazione, test e/o guarigione del loro titolare, rilasciati nel contesto della pandemia di COVID-19;

(3)

«vaccino anti COVID-19»: medicinale immunologico indicato per l'immunizzazione attiva contro il coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave 2 (SARS-CoV-2), il virus che provoca la COVID-19;

(4)

«test NAAT»: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2;

(5)

«test antigenico rapido»: metodo di test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale che dà risultati in meno di 30 minuti , effettuato da un operatore sanitario addestrato o da altro operatore addestrato ;

(5 bis)

«test sierologico o anticorpale»: test di laboratorio eseguito su campioni di sangue (siero, plasma o sangue intero) volto a rilevare se una persona abbia sviluppato anticorpi contro il SARS-CoV-2, e quindi in grado di indicare che il suo titolare è stato esposto al SARS-CoV-2 e ha sviluppato anticorpi, indipendentemente dalla presenza o meno di sintomaticità;

(6)

«interoperabilità»: capacità dei sistemi di verifica di uno Stato membro di utilizzare i dati codificati da un altro Stato membro;

(7)

«codice a barre»: metodo per memorizzare e rappresentare dati in un formato visivo leggibile meccanicamente;

(8)

«sigillo elettronico»: «sigillo elettronico avanzato» ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio  (23), accluso e connesso tramite associazione logica ad altri dati in forma elettronica per garantire l'origine e l'integrità di questi ultimi;

 

(10)

«quadro di fiducia»: le norme, le politiche, le specifiche, i protocolli, i formati di dati e l'infrastruttura digitale che disciplinano e consentono il rilascio e la verifica affidabili e sicuri dei certificati per garantire l'affidabilità dei certificati, comprovandone l'autenticità, la validità e l'integrità, ▌mediante l'▌uso di sigilli elettronici.

Articolo 3

Certificato COVID-19 dell'UE

1.    Fatto salvo l'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/399, il certificato ▌interoperabile COVID-19 dell'UE consente il rilascio e la verifica e l'accettazione transfrontaliere di uno qualunque dei seguenti certificati:

(a)

un certificato comprovante che al titolare è stato somministrato un vaccino anti COVID-19 nello Stato membro di rilascio del certificato («certificato di vaccinazione»);

(b)

un certificato indicante il risultato per il titolare , il tipo e la data di un test NAAT o di un test antigenico rapido, figurante nell'elenco comune e aggiornato dei test antigenici rapidi per la COVID-19 stabilito sulla base della raccomandazione 2021/C 24/01 del Consiglio (24) («certificato di test»);

(c)

un certificato comprovante che il titolare risulta guarito da un'infezione da SARS-CoV-2 successivamente a un test NAAT positivo o comprovante, tramite un test sierologico o anticorpale, che il titolare ha sviluppato una risposta immunitaria contro il SARS-CoV-2, con l'indicazione della data del primo test NAAT positivo o della data del test sierologico per la ricerca di anticorpi contro il SARS-CoV-2 («certificato di guarigione»).

La Commissione pubblica l'elenco dei test antigenici rapidi per la COVID-19 stabilito sulla base della raccomandazione 2021/C 24/01 del Consiglio, compresi eventuali aggiornamenti.

2.   Gli Stati membri rilasciano i certificati di cui al paragrafo 1 in formato digitale e cartaceo ▌. I potenziali titolari hanno il diritto di ricevere i certificati nel formato di loro scelta. I certificati rilasciati dagli Stati membri sono di facile utilizzo e contengono un codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità del certificato. Il codice a barre è conforme alle specifiche tecniche stabilite in conformità dell'articolo 8. Le informazioni figuranti nei certificati sono espresse anche in formato leggibile all'uomo , sono accessibili alle persone con disabilità sono riportate almeno nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese. [Em. 15]

3.   Il certificato di cui al paragrafo 1 è rilasciato gratuitamente. Il titolare ha diritto di chiedere il rilascio di un nuovo certificato se i dati personali figuranti nel certificato non sono, o non sono più, esatti o aggiornati , anche per quanto riguarda lo stato di vaccinazione, del test o della guarigione del titolare, o se il certificato non è più a sua disposizione.

3 bis.     Nel certificato figura il seguente testo: «Il presente certificato non è un documento di viaggio. I dati scientifici relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19 continuano a evolvere, anche alla luce delle nuove rilevanti varianti del virus. Prima di mettersi in viaggio, verificare le misure sanitarie pubbliche applicabili e le relative restrizioni applicate nel luogo di destinazione.»

Lo Stato membro fornisce al titolare informazioni chiare, complete e tempestive sull'uso del certificato di vaccinazione, di test e/o di guarigione ai fini del presente regolamento.

3 ter.     Il possesso di un certificato COVID-19 dell'UE non costituisce una condizione preliminare per esercitare i diritti di libera circolazione.

3 quater.     Il rilascio di certificati a norma del paragrafo 1 non comporta un trattamento differenziato né una discriminazione basata sullo stato vaccinale o sul possesso di un certificato specifico di cui agli articoli 5, 6 e 7. Gli Stati membri garantiscono possibilità di sottoporsi a test universali, accessibili, tempestivi e gratuiti al fine di assicurare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione senza discriminazioni fondate sulle possibilità economiche o finanziarie.

4.   Il rilascio dei certificati di cui al paragrafo 1 non pregiudica la validità di altre prove di vaccinazione, test o guarigione rilasciate prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento o per altri fini, in particolare a fini medici.

4 bis.     I nodi di trasporto dell'Unione, come aeroporti, porti e stazioni ferroviarie e di autobus, dove vengono controllati i certificati di cui al paragrafo 1, applicano criteri e procedure standardizzati e comuni per la verifica di tali certificati, sulla base degli orientamenti sviluppati dalla Commissione.

5.   Qualora la Commissione abbia adottato un atto di esecuzione a norma del secondo comma del presente paragrafo, sono accettati, alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, i certificati rilasciati in conformità del presente regolamento da un paese terzo con il quale l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno concluso un accordo sulla libera circolazione delle persone che consente alle parti contraenti di limitare in modo non discriminatorio la libera circolazione per motivi di sanità pubblica e che non contiene un meccanismo di incorporazione degli atti dell'Unione europea.

La Commissione valuta se tale paese terzo rilascia certificati in conformità del presente regolamento e ha fornito garanzie formali che accetterà i certificati rilasciati dagli Stati membri. In tal caso adotta un atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

6.   La Commissione chiede al comitato per la sicurezza sanitaria istituito dall'articolo 17 della decisione n. 1082/2013/UE , all'ECDC e all'EMA di emanare orientamenti sui dati scientifici disponibili in merito agli effetti degli eventi medici documentati nei certificati di cui al paragrafo 1.

6 bis.     Gli Stati membri mettono a disposizione risorse sufficienti per attuare il presente regolamento, anche per prevenire, individuare, indagare e perseguire le frodi e le pratiche illecite relative al rilascio e all'uso del certificato COVID-19 dell'UE.

Articolo 4

Quadro di fiducia del certificato COVID-19 dell'UE

1.   La Commissione e gli Stati membri istituiscono e mantengono un'infrastruttura digitale del quadro di fiducia che consenta il rilascio e la verifica sicuri dei certificati di cui all'articolo 3.

2.   Il quadro di fiducia garantisce, ove possibile, l'interoperabilità con i sistemi tecnologici istituiti a livello internazionale.

3.   Qualora la Commissione abbia adottato un atto di esecuzione a norma del secondo comma del presente paragrafo, i certificati rilasciati dai paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari , nonché ai cittadini o residenti di Andorra, di Monaco, di San Marino e della Santa Sede/Stato della Città del Vaticano, secondo una norma e un sistema tecnologico internazionali che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito sulla base del presente regolamento e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità del certificato, e contenenti i dati di cui all'allegato, sono trattati come i certificati rilasciati dagli Stati membri in conformità del presente regolamento, al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione europea da parte dei loro titolari. Ai fini del presente comma, l'accettazione da parte degli Stati membri dei certificati di vaccinazione rilasciati da paesi terzi è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5.

La Commissione valuta se i certificati rilasciati da un paese terzo soddisfano le condizioni di cui al presente paragrafo. In tal caso adotta un atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13, paragrafo 2. La Commissione tiene inoltre un registro pubblicamente accessibile dei paesi terzi che soddisfano le condizioni per il rilascio di certificati ai sensi del presente regolamento.

Articolo 5

Certificato di vaccinazione

1.   Ciascuno Stato membro rilascia automaticamente alle persone cui è stato somministrato un vaccino anti COVID-19 il certificato di vaccinazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) ▌.

2.   Il certificato di vaccinazione contiene le seguenti categorie di dati personali:

(a)

dati identificativi del titolare;

(b)

informazioni sul medicinale vaccinale somministrato e sul numero e la data delle dosi ;

(c)

metadati del certificato, quale il soggetto che ha rilasciato il certificato ▌.

I dati personali sono inseriti nel certificato di vaccinazione conformemente ai campi specifici di dati di cui al punto 1 dell'allegato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 al fine di modificare il punto 1 dell'allegato ▌ modificando o rimuovendo campi di dati o aggiungendo campi di dati che rientrano nelle categorie di dati personali di cui al presente paragrafo , lettere b) e c) .

3.   Il certificato di vaccinazione è rilasciato in un formato sicuro e interoperabile conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, e indica chiaramente se il ciclo di vaccinazione per quel vaccino specifico è stato completato o meno.

4.   Qualora, in caso di comparsa di nuovi dati scientifici o per garantire l'interoperabilità con le norme e i sistemi tecnologici internazionali, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 12.

5.    Gli Stati membri accettano una prova di vaccinazione come base per non applicare le restrizioni alla libera circolazione messe in atto, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione della COVID-19, e accettano anche, alle stesse condizioni, i certificati di vaccinazione validi rilasciati dagli altri Stati membri in conformità del presente regolamento relativi a un vaccino anti COVID-19 che ha ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del regolamento (CE) n. 726/2004.

Gli Stati membri possono anche accettare, per lo stesso scopo, certificati di vaccinazione validi rilasciati dagli altri Stati membri in conformità del presente regolamento relativi a ▌un vaccino anti COVID-19 che figura nell'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS.

6.   Qualora un cittadino dell'Unione o un suo familiare , o un cittadino o residente di Andorra, di Monaco, di San Marino e della Santa Sede/Stato della Città del Vaticano, sia stato vaccinato in un paese terzo con uno dei tipi di vaccini anti COVID-19 di cui al paragrafo 5 del presente articolo e le autorità di uno Stato membro abbiano ricevuto tutte le informazioni necessarie, compresa una prova affidabile della vaccinazione, esse rilasciano all'interessato il certificato di vaccinazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 6

Certificato di test

1.   Ciascuno Stato membro rilascia automaticamente alle persone che si sono sottoposte a un test COVID-19 il certificato di test di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) ▌.

2.   Il certificato di test contiene le seguenti categorie di dati personali:

(a)

dati identificativi del titolare;

(b)

informazioni sul test effettuato;

(c)

metadati del certificato, quale il soggetto che ha rilasciato il certificato ▌.

I dati personali sono inseriti nel certificato di test conformemente ai campi specifici di dati di cui al punto 2 dell'allegato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 al fine di modificare il punto 2 dell'allegato ▌ modificando o rimuovendo campi di dati o aggiungendo campi di dati che rientrano nelle categorie di dati personali di cui al presente paragrafo , lettere b) e c) .

3.   Il certificato di test è rilasciato in un formato sicuro e interoperabile conformemente all'articolo 3, paragrafo 2.

4.   Qualora, in caso di comparsa di nuovi dati scientifici o per garantire l'interoperabilità con le norme e i sistemi tecnologici internazionali, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 12.

5.    Gli Stati membri accettano una prova del risultato negativo a un test per l'infezione da SARS-CoV-2 come base per non applicare le restrizioni alla libera circolazione messe in atto, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione della COVID-19, e accettano anche i certificati di test validi rilasciati dagli altri Stati membri in conformità del presente regolamento.

Articolo 7

Certificato di guarigione

1.   Ciascuno Stato membro rilascia, su richiesta, il certificato di guarigione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), non prima dell'undicesimo giorno successivo al ricevimento, da parte dell'interessato, del primo risultato positivo al test per l'infezione da SARS-CoV-2 , o dopo la presentazione di un successivo test NAAT negativo . Il certificato di guarigione può inoltre essere rilasciato sulla base dell'individuazione di anticorpi mediante un test sierologico.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 al fine di modificare il numero di giorni a decorrere dal quale può essere rilasciato il certificato di guarigione, sulla base degli orientamenti ricevuti dal comitato per la sicurezza sanitaria in conformità dell'articolo 3, paragrafo 6, o di dati scientifici riesaminati dall'ECDC.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 al fine di stabilire e modificare, sulla base di dati scientifici riesaminati dall'ECDC, i tipi di test sierologici per la ricerca di anticorpi contro il SARS-CoV-2 a fronte dei quali può essere rilasciato un certificato.

2.   Il certificato di guarigione contiene le seguenti categorie di dati personali:

(a)

dati identificativi del titolare;

(b)

informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 documentata da un test NAAT positivo o dall'esito di un test sierologico ;

(c)

metadati del certificato, quale il soggetto che ha rilasciato il certificato ▌.

I dati personali sono inseriti nel certificato di guarigione conformemente ai campi specifici di dati di cui al punto 3 dell'allegato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 al fine di modificare il punto 3 dell'allegato ▌ modificando o rimuovendo campi di dati , compreso il termine di validità del certificato di guarigione, o aggiungendo campi di dati che rientrano nelle categorie di dati personali di cui al presente paragrafo , lettere b) e c) .

3.   Il certificato di guarigione è rilasciato in un formato sicuro e interoperabile conformemente all'articolo 3, paragrafo 2.

4.   Qualora, in caso di comparsa di nuovi dati scientifici o per garantire l'interoperabilità con le norme e i sistemi tecnologici internazionali, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 12.

5.    Gli Stati membri accettano una prova di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 come base per non applicare le restrizioni alla libera circolazione messe in atto, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione della COVID-19, e accettano, alle stesse condizioni, i certificati di guarigione validi rilasciati dagli altri Stati membri in conformità del presente regolamento.

Articolo 8

Specifiche tecniche

Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del quadro di fiducia istituito dal presente regolamento, la Commissione adotta atti di esecuzione contenenti le specifiche tecniche e le norme per:

(a)

rilasciare e verificare in modo sicuro i certificati di cui all'articolo 3;

(b)

garantire la sicurezza dei dati personali, tenendo conto della loro natura;

(c)

compilare i certificati di cui all'articolo 3, compreso il sistema di codificazione e qualsiasi altro elemento pertinente;

 

(e)

creare un codice a barre valido, sicuro e interoperabile;

(f)

garantire l'interoperabilità con le norme e/o i sistemi tecnologici internazionali;

(g)

ripartire le responsabilità tra i titolari del trattamento e per quanto riguarda i responsabili del trattamento conformemente al regolamento (UE) 2016/679, capo IV;

(g bis)

stabilire procedure per testare, verificare e valutare periodicamente l'efficacia delle misure adottate in materia di protezione dei dati e di sicurezza.

(g ter)

garantire che le persone con disabilità possano accedere alle informazioni in formato leggibile all'uomo contenute nel certificato digitale e nel certificato cartaceo, conformemente ai requisiti armonizzati dell'Unione in materia di accessibilità. [Em. 16]

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Quando l'atto di esecuzione previsto riguarda il trattamento di dati personali, la Commissione consulta il garante europeo della protezione dei dati e, se del caso, può consultare il comitato europeo per la protezione dei dati.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, in particolare per garantire l'attuazione tempestiva del quadro di fiducia, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

Il quadro di fiducia si basa su un'infrastruttura a chiave pubblica per verificare l'integrità dei certificati COVID-19 dell'UE e l'autenticità dei sigilli elettronici. Il quadro di fiducia consente di individuare le frodi, in particolare le falsificazioni, e garantisce che nell'ambito della verifica dei certificati COVID-19 dell'UE e dei sigilli elettronici il soggetto che ha rilasciato il certificato non sia informato della verifica.

Articolo 8 bis

Certificati digitali nazionali e interoperabilità con il quadro di fiducia del certificato COVID-19 dell'UE

Lo Stato membro che abbia adottato o adotti un certificato digitale nazionale per finalità puramente nazionali ne garantisce la piena interoperabilità con il quadro di fiducia del certificato COVID-19 dell'UE. Si applicano le stesse garanzie di cui al presente regolamento.

Articolo 8 ter

Ulteriore utilizzo del quadro di certificazione dell'UE per la COVID-19

Qualora uno Stato membro intenda applicare il certificato COVID-19 dell'UE per qualsiasi eventuale uso diverso dalla finalità prevista di agevolare la libera circolazione tra Stati membri, tale Stato membro crea una base giuridica a norma del diritto nazionale, nel rispetto dei principi di efficacia, necessità e proporzionalità, che comprende disposizioni specifiche che identifichino chiaramente il campo di applicazione e la portata del trattamento, la finalità specifica in questione, le categorie di soggetti che possono verificare il certificato nonché le pertinenti garanzie per prevenire discriminazioni e abusi, tenendo conto dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Nessun dato deve essere conservato nell'ambito del processo di verifica. [Em. 12]

Articolo 9

Protezione dei dati personali

1.    Al trattamento dei dati personali effettuato in sede di attuazione del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679. I dati personali figuranti nei certificati rilasciati a norma del presente regolamento sono trattati unicamente al fine di verificare le informazioni incluse nel certificato ▌per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione , come previsto dal presente regolamento e fino a che lo stesso cesserà di essere d'applicazione .

2.   I dati personali inclusi nei certificati di cui all'articolo 3 sono trattati dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, o dagli operatori di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri tenuti, a norma del diritto nazionale, ad attuare determinate misure di sanità pubblica durante la pandemia di COVID-19, unicamente per comprovare e verificare lo stato di vaccinazione, test o guarigione del titolare. A tal fine, i dati personali sono limitati allo stretto necessario. I dati personali consultati a norma del presente paragrafo non sono conservati o trattati per altri scopi dall'addetto alla verifica . Per ogni vaccinazione, test o guarigione viene rilasciato un certificato distinto e a sé stante e sul certificato non è conservata la cronistoria dei precedenti certificati del titolare.

3.   I dati personali trattati ai fini del rilascio dei certificati di cui all'articolo 3, compreso il rilascio di un nuovo certificato, non sono conservati dal soggetto che ha rilasciato il certificato più a lungo di quanto strettamente necessario per il loro scopo e in nessun caso oltre il periodo durante il quale i certificati possono essere utilizzati per esercitare il diritto di libera circolazione , dopo di che i dati personali sono cancellati immediatamente in modo irreversibile . I dati personali inseriti nel certificato non possono essere trattati o conservati in modo centralizzato a livello di Stato membro o a livello dell'Unione.

4.    Le autorità competenti o gli altri organismi designati per il rilascio dei certificati di cui all'articolo 3 sono considerati titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679. Entro il … [un mese dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri rendono pubblici gli organismi che si prevede agiscano in qualità di titolari del trattamento, responsabili del trattamento e destinatari dei dati, e comunicano regolarmente alla Commissione tali informazioni nonché le eventuali modifiche apportate dopo tale data. Entro il … [due mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione pubblica le informazioni raccolte in un elenco pubblicamente accessibile che mantiene aggiornato.

5.     I titolari e i responsabili dei dati prendono adeguate misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza consono al rischio del trattamento.

6.     Quando un titolare del trattamento di cui al paragrafo 4 ricorre a un responsabile del trattamento, in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 non può esservi trasferimento di dati dal responsabile del trattamento a un paese terzo.

Articolo 10

Certificato COVID-19 dell'UE e restrizioni di viaggio

Dopo l'introduzione del certificato COVID-19 dell'UE, gli Stati membri non introducono né applicano restrizioni di viaggio supplementari, quali quarantena, autoisolamento o test per rilevare l'infezione da SARS-CoV-2, o misure discriminatorie per i titolari dei certificati di cui all'articolo 3.

Articolo 11

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, ▌ è conferito alla Commissione per un periodo di 12 mesi a decorrere dal [data di entrata in vigore].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, ▌ può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. Quando l'atto delegato previsto riguarda il trattamento di dati personali, la Commissione consulta il garante europeo della protezione dei dati e, se del caso, può consultare il comitato europeo per la protezione dei dati.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, ▌ entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 12

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 13

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

Articolo 14

Relazione

1.     Entro il … [4 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

2.    La relazione contiene ▌ una valutazione dell'impatto del presente regolamento sulla libera circolazione , compresi i viaggi e il turismo, sui diritti fondamentali e in particolare sulla non discriminazione, sulla protezione dei dati personali , nonché informazioni sulle tecnologie più aggiornate in materia di vaccini e test, sulla base, tra l'altro, delle informazioni fornite dall'ECDC . La relazione contiene inoltre una valutazione degli usi, da parte degli Stati membri, del certificato COVID-19 dell'UE per finalità basate sul diritto nazionale e non contemplate dal presente regolamento.

3.     Al più tardi tre mesi prima dello scadere dell'applicazione del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione. La relazione procede a una valutazione conformemente al paragrafo 2. Essa può essere accompagnata da proposte legislative, in particolare per prorogare la data di applicazione del presente regolamento, tenuto conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica e sulla base dei principi di necessità, proporzionalità ed efficacia.

Articolo 15

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.     Il regolamento cessa di applicarsi 12 mesi dopo il … [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Serie di dati del certificato

1.

Campi di dati da inserire nel certificato di vaccinazione:

(a)

nome: cognome(-i) e nome(-i), in quest'ordine;

(b)

data di nascita;

(c)

malattia o agente , ossia COVID-19 o SARS-CoV-2 o una delle sue varianti ;

(d)

vaccino/profilassi;

(e)

medicinale vaccinale;

(f)

titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino o fabbricante del vaccino;

(g)

numero in una serie di vaccinazioni/dosi;

(h)

data di vaccinazione, indicante la data di ciascuna dose ricevuta e dell'ultima dose ricevuta;

(i)

Stato membro di vaccinazione;

(j)

soggetto che ha rilasciato il certificato;

(k)

▌ certificato valido fino a (non oltre [1 anno] dalla data della vaccinazione) .

2.

Campi di dati da inserire nel certificato di test:

(a)

nome: cognome(-i) e nome(-i), in quest'ordine;

(b)

data di nascita;

(c)

malattia o agente , ossia COVID-19 o SARS-CoV-2 o una delle sue varianti ;

(d)

tipo di test;

(e)

tipo di campione, (ad es. nasofaringeo, orofaringeo) ;

(f)

nome del test (facoltativo per un test NAAT);

(g)

fabbricante del test (facoltativo per un test NAAT);

(h)

data e ora del prelievo del campione;

(i)

data e ora della produzione del risultato del test (facoltativo per un test antigenico rapido);

(j)

risultato del test;

(k)

centro o struttura in cui è stato effettuato il test;

(l)

Stato membro in cui è stato effettuato il test;

(m)

soggetto che ha rilasciato il certificato;

(n)

certificato valido fino a (non più di [72 ore] dal prelievo del campione per un test NAAT e [24 ore] dal prelievo del campione per un test antigenico rapido).

3.

Campi di dati da inserire nel certificato di guarigione:

(a)

nome: cognome(-i) e nome(-i), in quest'ordine;

(b)

data di nascita;

(c)

malattia o agente, ossia COVID-19 o SARS-CoV-2 o una delle sue varianti, da cui il cittadino è guarito;

(d)

malattia o agente da cui il cittadino è guarito;

(e)

data del primo risultato positivo del test NAAT ;

(f)

data del test sierologico o anticorpale;

(g)

Stato membro in cui è stato effettuato il test;

(h)

soggetto che ha rilasciato il certificato;

(i)

certificato valido a decorrere dal;

(j)

certificato valido fino a (non oltre [90 giorni] dalla data del primo risultato positivo del test).


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali.

(*1)  Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.

(2)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(3)  GU L 337 del 14.10.2020, pag. 3.

(4)  Disponibile all'indirizzo: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement.

(5)  GU C 96 I del 24.3.2020, pag. 1.

(6)   Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

(7)  https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/europol-warning-illicit-sale-of-false-negative-covid-19-test-certificates.

(8)   Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

(9)  Disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/trust-framework_interoperability_certificates_en.pdf.

(10)  Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

(11)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

(12)  Disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf

(13)  https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/TestingStrategy_Objective-Sept-2020.pdf

(14)  GU L 392 del 23.11.2020, pag. 63.

(15)  GU C 24 del 22.1.2021, pag. 1.

(16)  https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf

(17)  https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Guidance-for-discharge-and-ending-of-isolation-of-people-with-COVID-19.pdf

(18)  Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

(19)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(20)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(21)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(22)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(23)   Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(24)  Raccomandazione del Consiglio relativa a un quadro comune per l'uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell'UE 2021/C 24/01 (GU C 24 del 22.1.2021, pag. 1).


15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 506/237


P9_TA(2021)0146

Certificato verde digitale — Cittadini di paesi terzi

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 29 aprile 2021, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) (COM(2021)0140 — C9-0100/2021 — 2021/0071(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

[Emendamento 1, salvo diversa indicazione]

(2021/C 506/41)

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO (*1)

alla proposta della Commissione

REGOLAMENTO (UE) 2021/… DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato COVID-19 dell'UE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera c).

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù dell'acquis di Schengen, i cittadini di paesi terzi residenti legalmente nell'Unione e i cittadini di paesi terzi che sono entrati legalmente nel territorio di uno Stato membro possono circolare liberamente nei territori di tutti gli altri Stati membri per 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

(2)

Il 30 gennaio 2020 il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato un'emergenza di sanità pubblica di portata internazionale concernente la propagazione mondiale del coronavirus della sindrome respiratoria acuta grave 2 (SARS-CoV-2), che provoca la malattia da coronavirus 2019 (COVID-19). L'11 marzo 2020 l'OMS ha reso pubblica la sua valutazione secondo cui la COVID-19 aveva le caratteristiche per essere qualificata pandemia.

(3)

Per limitare la diffusione del virus gli Stati membri hanno adottato varie misure, alcune delle quali hanno inciso sugli spostamenti verso il territorio degli Stati membri e al suo interno, quali restrizioni all'ingresso o l'obbligo per i viaggiatori transfrontalieri di sottoporsi a quarantena. Tali restrizioni hanno effetti negativi sui cittadini e le imprese, in particolare per i lavoratori e i pendolari transfrontalieri e i lavoratori stagionali.

(4)

Il 13 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1475 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 (2).

(5)

Il 30 ottobre 2020 è stata adottata la raccomandazione (UE) 2020/1632 del Consiglio (3) per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 nello spazio Schengen, che ha esortato gli Stati membri vincolati dall'acquis di Schengen ad applicare i principi, i criteri comuni, le soglie comuni e il quadro comune di misure figuranti nella raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio.

(6)

Molti Stati membri hanno avviato o prevedono di avviare iniziative per il rilascio di certificati di vaccinazione. Tali certificati di vaccinazione tuttavia, per poter essere usati efficacemente nel contesto degli spostamenti transfrontalieri all'interno dell'Unione, devono essere pienamente interoperabili, compatibili, sicuri e verificabili. Occorre un approccio comunemente stabilito tra gli Stati membri per quanto riguarda il contenuto, il formato, i principi, le norme tecniche e il livello di protezione di tali certificati.

(7)

Già adesso alcune restrizioni alla libera circolazione all'interno dell'Unione non sono applicate da vari Stati membri alle persone vaccinate. ▌Gli Stati membri dovrebbero accettare una prova di vaccinazione come base per non applicare le restrizioni alla libera circolazione messe in atto, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione della COVID-19, come l'obbligo di sottoporsi a quarantena/autoisolamento o a un test per l'infezione da SARS-Co-V-19, ed essi dovrebbero essere tenuti ad accettare, alle stesse condizioni, certificati di vaccinazione validi rilasciati da altri Stati membri in conformità del presente regolamento ▌. Tale accettazione dovrebbe avvenire alle stesse condizioni, vale a dire che, ad esempio, se uno Stato membro considerasse sufficiente la somministrazione di una sola dose di vaccino, dovrebbe farlo anche per i titolari di un certificato di vaccinazione che indica una sola dose dello stesso vaccino. Per motivi di salute pubblica, è opportuno che quest'obbligo sia limitato alle persone cui sono stati somministrati vaccini anti COVID-19 che abbiano ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 o vaccini che figurano nell'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS . ▌Il regolamento (UE) 2021/xxxx del xx 2021 istituisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19 per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19. Tale regolamento si applica ai cittadini dell'Unione e ai cittadini di paesi terzi familiari di cittadini dell'Unione.

(8)

Conformemente agli articoli 19, 20 e 21 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i cittadini di paesi terzi cui si applicano tali disposizioni possono spostarsi liberamente nei territori degli altri Stati membri.

(9)

Fatte salve le misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone previste dall'acquis di Schengen, in particolare dal regolamento (UE) 2016/399, e al fine di agevolare la circolazione nei territori degli Stati membri ai cittadini di paesi terzi che hanno il diritto di spostarsi, il quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19 istituito dal regolamento (UE) 2021/xxxx dovrebbe applicarsi anche ai cittadini di paesi terzi che non sono già contemplati da tale regolamento, a condizione che siano regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio di uno Stato membro e che siano autorizzati a spostarsi negli altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione.

(10)

Per poter essere usati efficacemente nel contesto degli spostamenti transfrontalieri, tali certificati devono essere pienamente interoperabili. Tutti i nodi di trasporto dell'Unione, come aeroporti, porti, stazioni ferroviarie e di autobus, dove viene controllato il certificato, dovrebbero applicare criteri e procedure standardizzati e comuni per la verifica del certificato COVID-19 dell'UE sulla base di orientamenti sviluppati dalla Commissione.

(11)

Il presente regolamento è inteso a facilitare l'applicazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione per quanto riguarda eventuali restrizioni alla libera circolazione e ad altri diritti fondamentali dovute alla pandemia, perseguendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute pubblica, e non dovrebbe essere inteso come un'agevolazione o un incentivo all'adozione di restrizioni alla libera circolazione o ad altri diritti fondamentali, in risposta alla pandemia. Inoltre, ogni necessità di verifica dei certificati istituiti dal regolamento (UE) 2021/xxxx non può, di per sé, giustificare il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne. I controlli alle frontiere interne dovrebbero restare una misura di extrema ratio, soggetta alle specifiche norme stabilite nel regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen) (4).

(12)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo.

(13)

Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (5); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Benché l'Irlanda non sia soggetta al presente regolamento, allo scopo di agevolare gli spostamenti all'interno dell'Unione potrebbe anch'essa rilasciare certificati, che soddisfino gli stessi requisiti applicabili al certificato COVID-19 dell'UE , ai cittadini di paesi terzi regolarmente residenti o regolarmente soggiornanti nel suo territorio, e gli Stati membri potrebbero accettare tali certificati. L'Irlanda potrebbe a sua volta accettare certificati rilasciati dagli Stati membri ai cittadini di paesi terzi regolarmente residenti o regolarmente soggiornanti nei loro territori.

(14)

Per quanto riguarda la Bulgaria, la Croazia, Cipro e la Romania, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.

(15)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).

(16)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (7).

(17)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (8).

(18)

Il garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati in conformità all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e hanno emesso un parere il […],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/XXXX [regolamento su un certificato COVID-19 dell'UE ] ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che risiedono o soggiornano regolarmente nei loro territori e hanno il diritto di spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'UE.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali.

(*1)  Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.

(2)  GU L 337 del 14.10.2020, pag. 3.

(3)  Raccomandazione (UE) 2020/1632 del Consiglio, del 30 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 nello spazio Schengen (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 25).

(4)  Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

(5)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio del 28 febbraio 2002 riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(6)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio del 17 maggio 1999 relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(7)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio del 28 gennaio 2008 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(8)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio del 7 marzo 2011 sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(9)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 506/241


P9_TA(2021)0149

Programma antifrode dell'UE 2021-2027 ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell'Unione e abroga il regolamento (UE) n. 250/2014 (05330/1/2021 — C9-0108/2021 — 2018/0211(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2021/C 506/42)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05330/1/2021 — C9-0108/2021),

visto il parere della Commissione (COM(2021)0149),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0386),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0126/2021),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Testi approvati del 12.2.2019, P8_TA(2019)0068.


15.12.2021   

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C 506/242


P9_TA(2021)0150

Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione) (12262/1/2020 — C9-0011/2021 — 2017/0237(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2021/C 506/43)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (12262/1/2020 — C9-0011/2021),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 gennaio 2018 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0548),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0045/2021),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 197 dell'8.6.2018, pag. 66.

(2)  GU C 363 del 28.10.2020, pag. 296.


15.12.2021   

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C 506/243


P9_TA(2021)0151

Fondo europeo per la difesa ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (06748/1/2020 — C9-0112/2021 — 2018/0254(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2021/C 506/44)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (06748/1/2020 — C9-0112/2021),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018 (1),

vista la sua posizione in prima lettura (2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0476),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0120/2021),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 110 del 22.3.2019, pag. 75.

(2)  Testi approvati del 18.4.2019, P8_TA(2019)0430.


15.12.2021   

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C 506/244


P9_TA(2021)0152

Programma Europa digitale ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (06789/1/2020 — C9-0109/2021 — 2018/0227(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2021/C 506/45)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (06789/1/2020 — C9-0109/2021),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 2018 (2),

vista la sua posizione in prima lettura (3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0434),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0119/2021),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 292.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 272.

(3)  Testi approvati del 17.4.2019, P8_TA(2019)0403.


15.12.2021   

IT

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C 506/245


P9_TA(2021)0153

Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) 2021-207 ***II

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (06077/1/2020 — C9-0110/2021 — 2018/0209(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2021/C 506/46)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (06077/1/2020 — C9-0110/2021),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 ottobre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 9 ottobre 2018 (2),

vista la sua posizione in prima lettura (3) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0385),

visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,

visto l'articolo 67 del suo regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0130/2021),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 226.

(2)  GU C 461 del 21.12.2018, pag. 156.

(3)  Testi approvati del 17.4.2019, P8_TA(2019)0405.


15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 506/246


P9_TA(2021)0154

Cooperazione amministrativa in materia di accise: contenuto dei registri elettronici *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici (COM(2021)0028 — C9-0016/2021 — 2021/0015(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2021/C 506/47)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2021)0028),

visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0016/2021),

visto l'articolo 82 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0121/2021),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

15.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 506/247


P9_TA(2021)0158

Stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2022

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2021 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2022 (2020/2264(BUI))

(2021/C 506/48)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1), in particolare l'articolo 39,

visti il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (2), e le dichiarazioni comuni concordate in tale contesto tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione (3), nonché le relative dichiarazioni unilaterali (4),

visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (5),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (6),

vista la sua risoluzione del 14 maggio 2020 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2021 (7),

vista la sua risoluzione del 12 novembre 2020 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021 (8),

vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2020 concernente la posizione del Consiglio sul secondo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2021 (9),

vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2017 sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE (10),

vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2018 sulle misure per prevenire e contrastare il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, nei luoghi pubblici e nella vita politica nell'UE (11),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2019 sull'integrazione della dimensione di genere al Parlamento europeo (12),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025» (COM(2020)0152),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640), in particolare il punto 2.1.4 su «Costruire e ristrutturare in modo efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse»,

vista la strategia EMAS a medio termine per il 2024 adottata dal comitato direttivo per la gestione ambientale a Bruxelles il 15 dicembre 2020,

visto lo studio dal titolo «The European Parliament's carbon footprint: Towards carbon neutrality» (13) (L'impronta di carbonio del Parlamento europeo: verso la neutralità in termini di emissioni di carbonio),

vista la relazione speciale n. 14/2014 della Corte dei conti europea dal titolo «Con quali modalità gli organi e le istituzioni dell'UE provvedono a calcolare, ridurre e compensare le proprie emissioni di gas a effetto serra?» (14),

visti i requisiti di addizionalità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (direttiva sulle energie rinnovabili), in particolare il considerando 90 e l'articolo 27,

vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sulla massimizzazione del potenziale di efficienza energetica del parco immobiliare dell'Unione europea (15),

viste la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (16) e la direttiva sull'efficienza energetica (17),

vista la dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul ruolo esemplare dei rispettivi edifici nel contesto della direttiva sull'efficienza energetica (18),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro» (COM(2020)0789), in particolare il punto 9 sui viaggi collettivi,

vista la relazione del Segretario generale all'Ufficio di presidenza in vista della definizione del progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento per l'esercizio 2022,

visto il progetto preliminare di stato di previsione stabilito dall'Ufficio di presidenza l'8 marzo 2021 a norma dell'articolo 25, paragrafo 7, e dell'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento,

visto il progetto di stato di previsione redatto dalla commissione per i bilanci a norma dell'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento,

visto l'articolo 102 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0145/2021),

A.

considerando che il continuo aumento dell'importanza del Parlamento in qualità di colegislatore, ramo dell'autorità di bilancio, con poteri di controllo, e promotore della democrazia europea, anche nel contesto della risposta europea alla pandemia di COVID-19 e conformemente alla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul controllo di bilancio delle nuove proposte basate sull'articolo 122 TFUE che potrebbero avere incidenze rilevanti sul bilancio dell'Unione (19), ha messo in evidenza la costante necessità di dotare il Parlamento di competenze legislative e di risorse finanziarie adeguate per garantire la qualità dell'attività legislativa e di controllo e per comunicare i propri risultati; che la credibilità del Parlamento e dei suoi deputati nei confronti dei cittadini europei dipende dalla capacità del Parlamento di programmare e di eseguire le proprie spese in modo prudente, efficiente e giustificato al fine di rispecchiare le realtà economiche prevalenti;

B.

considerando che, nelle sue previsioni d'inverno, la Commissione stima che nel 2020 il PIL si sia contratto del 6,9 % e prevede che non raggiungerà il livello del 2019 prima del 2023; che lo stato di previsione adottato dal Parlamento ha rappresentato un aumento del 2,68 % per il 2020 e un aumento del 2,54 % per il 2021;

C.

considerando che il bilancio proposto dal Segretario generale per il progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento per l'esercizio 2022 rappresenta un aumento del 3,31 %, ben al di sopra del tasso di inflazione;

D.

considerando che il Parlamento ha subito un taglio complessivo del 6 % del suo personale durante il periodo del precedente QFP, principalmente sostenuto dalla sua amministrazione, mentre al contempo, dall'adozione del trattato di Lisbona, il Parlamento si occupa di un maggior numero di fascicoli legislativi in veste di colegislatore ed espleta un maggior numero di attività connesse al Next Generation EU; che è estremamente preoccupato per il carico di lavoro insostenibile di molte segreterie di commissione specializzate e dei gruppi politici;

E.

considerando che il Green Deal europeo è inteso a conseguire i suoi ambiziosi obiettivi climatici senza ricorrere alla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra attraverso crediti internazionali;

F.

considerando che nel 2021 è prevista molto probabilmente l'adozione di una decisione sul futuro dell'edificio Paul-Henri Spaak sulla base dell'esito di un bando di gara dell'Ufficio di presidenza, che comporta un significativo aumento della spesa in un contesto di crisi; che l'edificio Spaak dovrebbe soddisfare i più elevati standard ambientali e di sicurezza;

G.

considerando che il Fondo pensionistico volontario è stato costituito nel 1990 in base alla regolamentazione dell'Ufficio di presidenza concernente il regime di vitalizio integrativo (volontario) (20); che nella sua riunione del 10 dicembre 2018 l'Ufficio di presidenza ha deciso di modificare le norme applicabili al Fondo pensionistico innalzando l'età pensionabile da 63 a 65 anni e introducendo un prelievo del 5 % sui pagamenti delle pensioni per i futuri pensionati, al fine di migliorare la sostenibilità di tali pagamenti; che, secondo le stime, tali modifiche delle norme hanno ridotto il deficit attuariale di 13,3 milioni di EUR;

Quadro generale

1.

ricorda che la quota più consistente del bilancio del Parlamento è fissata da obblighi statutari o contrattuali; rileva che il 55 % del bilancio è soggetto all'indicizzazione delle retribuzioni in conformità dello statuto dei funzionari e dello statuto dei deputati al Parlamento europeo; ricorda che l'indicizzazione delle retribuzioni attualmente prevista dalla Commissione per il luglio 2021 e 2022 è rispettivamente del 2,9 % e del 2,5 %, che corrisponde a un aumento di 31,9 milioni di EUR nel 2022;

2.

appoggia l'accordo raggiunto in sede di conciliazione tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci, il 14 aprile 2021, di fissare l'aumento del bilancio 2021 al 2,4 %, percentuale che corrisponde al livello complessivo dello stato di previsione per il 2022 pari a 2 112 904 198 EUR, di ridurre il livello delle spese nel progetto preliminare di stato di previsione approvato dall'Ufficio di presidenza l'8 marzo 2021 di 18,85 milioni di EUR e di ridurre di conseguenza gli stanziamenti proposti alle seguenti linee di bilancio:

1004 01 — Spese di viaggio ordinarie: tornate, commissioni o loro delegazioni, gruppi politici e altro; 1405 01 — Spese per l'interpretazione: interpretazione esterna; 2007 01 — Costruzione di immobili e sistemazione dei locali; 2022 — Manutenzione, riparazione, conduzione e pulizia degli immobili; 2024 — Consumi energetici; 2120 01: Mobilio: l'acquisto, il noleggio, il rinnovo, la manutenzione e la riparazione del mobilio; 2140 — Materiale e impianti tecnici; 3000 — Spese per missioni e spostamenti del personale tra i tre luoghi di lavoro; 3040 — Spese varie per riunioni interne; 3042 — Riunioni, congressi, conferenze e delegazioni; 3210 09 — Spese per i servizi di ricerca parlamentare, inclusi la biblioteca, gli archivi storici, la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche (STOA) e il Polo europeo dei media scientifici: spese per il Polo europeo dei media scientifici; 3243 01 — Centri visitatori del Parlamento europeo: Parlamentarium ed «Europa experience»; 3244 01 — Organizzazione di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a moltiplicatori di opinione dei paesi terzi: spese di accoglienza e sovvenzioni per i gruppi di visitatori; 4220 02 — Spese relative agli assistenti parlamentari: retribuzioni e indennità degli assistenti accreditati — Statuto dei deputati; 4220 04 — Spese relative agli assistenti parlamentari: spese per missioni e spostamenti tra i tre luoghi di lavoro e per la formazione esterna degli assistenti accreditati — Statuto dei deputati;

3.

sostiene fermamente un aumento di 76 posti per i gruppi politici e di 66 posti nelle segreterie di commissione per far fronte in modo proporzionale all'accresciuto carico di lavoro e attuare le politiche dell'Unione; invita nel contempo l'Ufficio di presidenza ad avvalersi delle possibili sinergie per aumentare l'efficienza all'interno dell'amministrazione, e ad analizzare in che modo la digitalizzazione e le nuove modalità di lavoro contribuiscono a razionalizzare le direzioni e consentono il trasferimento di posti verso le segreterie di commissione; invita inoltre l'Ufficio di presidenza ad esaminare l'adeguatezza dell'indennità di assistenza parlamentare dei deputati alla luce del crescente carico di lavoro dei deputati e del loro personale;

4.

sottolinea che il bilancio del Parlamento per il 2022 deve essere realistico e accurato, onde evitare dotazioni di bilancio eccessive; prende atto della prassi corrente di utilizzare gli storni di recupero a fine esercizio per contribuire ai progetti immobiliari; sottolinea che gli storni di recupero riguardano sistematicamente gli stessi capitoli, gli stessi titoli e, spesso, esattamente le stesse linee di bilancio; ritiene che tale prassi rischi di essere percepita come una sopravvalutazione di bilancio programmata; chiede che prima dei prossimi storni di recupero sia avviata una riflessione sul finanziamento dei principali investimenti fondata sulla trasparenza;

Un Parlamento più verde

5.

sottolinea che il Parlamento deve essere in prima linea nell'adozione di metodi di lavoro e prassi per le riunioni più digitali, flessibili ed efficienti sotto il profilo energetico, traendo insegnamento dalle esperienze della pandemia di COVID-19 e mettendo a frutto gli investimenti tecnologici già attuati; chiede a tale riguardo un esame esaustivo e ambizioso del modo in cui i deputati, il personale e i funzionari svolgono il loro lavoro parlamentare; ritiene che tale esame dovrebbe essere prevalentemente incentrato sull'efficace e sul buon funzionamento dell'istituzione e dovrebbe inoltre valutare l'impatto delle impostazioni ibride e a distanza sulla qualità delle riunioni, evitando nel contempo la generalizzazione eccessiva di misure concepite per far fronte a circostanze eccezionali;

6.

accoglie con favore gli obiettivi del sistema di gestione ambientale (EMAS) del Parlamento per il 2024; ricorda che la strategia EMAS a medio termine per il 2024 prevede una clausola di riesame per aumentare le ambizioni ambientali sulla base dei risultati osservati; invita il Parlamento a rivalutare i suoi obiettivi EMAS alla luce della pandemia di COVID-19 nel 2022 e a rivalutare al rialzo gli obiettivi adottati nel 2019 per gli indicatori chiave di prestazione; rinnova l'invito a modificare l'attuale piano di riduzione delle emissioni di CO2, al fine di conseguire la neutralità carbonica entro il 2030 applicando un prezzo interno del carbonio;

7.

prende atto che circa due terzi dell'impronta di carbonio del Parlamento hanno origine dal trasporto di persone; chiede una ragionevole riduzione dei viaggi per riunioni che possono svolgersi efficacemente a distanza o in forma ibrida e la promozione della transizione verso alternative a basse emissioni di carbonio per tutti gli altri viaggi, a patto che ciò non comprometta la qualità dell'attività legislativa e politica;

8.

chiede l'estensione del telelavoro volontario a un maggior numero di giorni e di funzioni; chiede che sia data la preferenza alle riunioni ibride o interamente a distanza quando non comportano un processo decisionale politico, quali audizioni e scambi di opinioni o riunioni interne e preparatorie, pur riconoscendo che la presenza fisica è più efficiente per i negoziati politici, anche per quanto riguarda i servizi d'interpretazione e per l'interpretazione a distanza quando è necessaria; invita il Segretario generale a istituire, a seguito delle misure di continuità operativa COVID-19, un nuovo quadro flessibile per la fornitura di servizi di interpretazione a distanza per il periodo post-COVID; osserva che l'utilizzo eccessivamente prolungato degli strumenti digitali può avere effetti negativi sul benessere di alcune persone; chiede una revisione della regolamentazione sulle missioni entro la fine del 2022, onde garantire una corretta approvazione basata sulle necessità, una motivazione specifica per l'autorizzazione di tutte le missioni, l'obbligo di utilizzare modalità di trasporto a basse emissioni di carbonio senza ostacolare i deputati nell'esercizio del loro mandato e l'esclusione delle modalità di trasporto più dannose, fatta eccezione per i casi più estremi in cui le modalità di trasporto alternative per viaggi lunghi o verso zone difficilmente accessibili possono turbare l'equilibrio tra l'obiettivo ambientale e l'efficienza delle attività parlamentari; auspica che la modalità completamente a distanza per lo svolgimento di riunioni preparatorie alle missioni e di incontri successivi alle stesse per tutte le missioni ufficiali delle delegazioni costituisca una condizione per l'autorizzazione e che l'autorizzazione delle missioni delle delegazioni sia limitata esclusivamente a quelle persone che hanno diritto a partecipare a tali delegazioni a partire dal 2022; invita l'Ufficio di presidenza a garantire che le riunioni straordinarie di commissione a Strasburgo siano rigorosamente limitate a circostanze eccezionali e che siano debitamente giustificate prima di essere approvate in ogni singolo caso;

9.

incoraggia i deputati a utilizzare alternative di trasporto a basse emissioni di carbonio; rinnova l'invito a rivedere le misure di attuazione dello statuto dei deputati in modo tale da consentire il rimborso di biglietti aerei flessibili in classe economica per i viaggi all'interno dell'Unione, con deroghe per i voli da e verso le regioni ultraperiferiche e per i voli con uno o più scali o di durata superiore a quattro ore; constata che i viaggi di alcuni deputati dalla loro circoscrizione ai luoghi di lavoro del Parlamento comportano un lungo tragitto e possono essere effettuati soltanto in aereo;

10.

chiede di migliorare le infrastrutture destinate a biciclette, cargo bike, bici elettriche e scooter elettrici all'interno dei locali del Parlamento, in particolare predisponendo parcheggi di facile utilizzo e sicuri e centri di riparazione delle biciclette; chiede una stretta collaborazione tra il Parlamento e gli enti locali competenti, in modo particolare la regione di Bruxelles, nel suo impegno per essere all'avanguardia nell'ambito della mobilità urbana sostenibile, assumendo un ruolo proattivo nell'attuazione del piano GoodMove; chiede di ampliare il sistema di biciclette di servizio all'interno del Parlamento; chiede misure specifiche per incoraggiare la mobilità attiva del personale del Parlamento, tra cui attività specifiche di formazione in materia di pendolarismo sicuro, manutenzione e riparazione; chiede un sistema pilota di cargo bike per taluni processi logistici all'interno del Parlamento e tra gli edifici delle istituzioni dell'Unione;

11.

incoraggia il personale del Parlamento a utilizzare i trasporti pubblici e chiede sistema di sovvenzione degli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici per il personale, escludendo il diritto a una seconda vignetta di parcheggio, entro il 2022; si attende che le autovetture ufficiali siano utilizzate per il trasporto dei deputati, del personale e degli assistenti accreditati con ordini di missione tra Bruxelles e Strasburgo; chiede un aumento annuale del numero di posti auto riservati esclusivamente ai veicoli elettrici e un resoconto del numero complessivo di posti auto in linea con la legislazione applicabile nei tre luoghi di lavoro;

12.

si attende che i servizi del Parlamento informino tutti i gruppi di visitatori dell'impatto ambientale del loro trasporto e che nel 2022 sia introdotto un sistema incentivante di rimborso delle spese di viaggio basato sull'impatto ambientale; chiede all'Ufficio di presidenza di avviare il processo di revisione della regolamentazione relativa ai gruppi di visitatori in linea con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro (COM(2020)0789), in particolare il paragrafo 9 di tale comunicazione sui viaggi collettivi e di adeguare i costi di viaggio dei gruppi di visitatori all'evoluzione dei prezzi di mercato e di consentire modifiche al fine di evitare fluttuazioni nel mercato delle spese di viaggio, creando una discriminazione geografica indiretta per i visitatori;

13.

invita l'amministrazione a monitorare i continui aumenti dei costi energetici previsti per il 2022 e a valutare i risparmi sui costi e l'efficienza nei consumi; chiede la sospensione dell'ammodernamento degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili e una tabella di marcia per l'eliminazione graduale dei combustibili fossili con tappe specifiche da adottare nel 2022, per evitare attivi non recuperabili, nonché un'analisi dell'efficacia e dell'efficienza dell'utilizzo di sistemi di pompe di calore e di altre tecnologie pertinenti in linea con gli obiettivi EMAS; invita il Parlamento ad aumentare ulteriormente la quota di energie rinnovabili nel suo mix energetico e, in particolare, la produzione di energia e si attende l'installazione di pannelli fotovoltaici a tetto di ultima generazione per raggiungere il massimo potenziale di tali pannelli a Bruxelles entro il 2023; chiede al contempo la graduale sostituzione degli appalti con garanzia di origine con fonti energetiche rinnovabili locali;

14.

si aspetta che i servizi del Parlamento continuino a ridurre il consumo di carta passando a un ambiente privo di supporti cartacei, collettivo e online per tutte le riunioni e prevedendo l'ulteriore attuazione delle modalità di firma elettronica; reitera la sua richiesta di effettuare un'analisi di soluzioni alternative per porre fine all'uso dei bauli di servizio, in conformità dell'obiettivo dell'EMAS di rendere quanto prima il Parlamento privo di supporti cartacei;

15.

si attende che i principi dell'efficienza energetica al primo posto e dell'economia circolare siano applicati a tutti gli investimenti, comprese le decisioni di investimento e di gestione nel campo del digitale; chiede la piena attuazione della strategia del Parlamento in materia di gestione dei rifiuti in linea con i principi della gerarchia dei rifiuti, in particolare per quanto concerne un approccio sostenibile e circolare alla gestione dei rifiuti da costruzione; chiede la piena attuazione delle misure volte a rendere il Parlamento esente da plastica monouso;

16.

ricorda che la grande maggioranza dei deputati del Parlamento si è espressa a favore di una sede unica per garantire che il denaro dei contribuenti dell'Unione sia speso in modo efficiente e affinché il Parlamento si assuma la responsabilità istituzionale di ridurre la propria impronta di carbonio; ricorda la necessità di trovare soluzioni per ottimizzare l'attività parlamentare istituzionale, i costi finanziari e l'impronta di carbonio; ritiene che le esperienze acquisite e gli investimenti realizzati nel telelavoro e nelle riunioni a distanza possano costituire il presupposto per adeguare le esigenze in materia di missioni del personale; ricorda che, ai sensi del trattato sull'Unione europea, il Parlamento europeo ha sede a Strasburgo; osserva che apportare cambiamenti permanenti richiederebbe una modifica dei trattati, per la quale è necessaria l'unanimità;

17.

ricorda che le condizioni d'appalto dovrebbero andare oltre il principio del miglior prezzo e includere altresì criteri ambientali, sociali e di genere accompagnati da di indicatori dettagliati; accoglie con favore l'estensione del mandato dell'helpdesk interistituzionale sugli appalti pubblici verdi, al fine di integrare i fattori sociali e di genere, e chiede l'introduzione dell'obbligo di consultare tale helpdesk per gli appalti di valore superiore a 15 000 EUR; si attende che l'Ufficio di presidenza adotti entro il 2022 un sistema di informazione sulla sostenibilità, quali la Global Reporting Initiative e la sua estensione nell'Embedding Gender in Sustainability Reporting;

Trasparenza e rendicontabilità

18.

si rammarica che l'Ufficio di presidenza si rifiuti di attuare la volontà espressa dall'Aula in numerose occasioni di riformare l'indennità per spese generali, impedendo attivamente di migliorare la trasparenza e la rendicontabilità dell'impiego del denaro dei contribuenti dell'Unione; chiede all'Ufficio di presidenza di apportare modifiche alle norme che disciplinano l'indennità per spese generali entro la fine del 2021;

19.

si rammarica che l'Ufficio di presidenza si rifiuti di attuare la volontà espressa dall'Aula in numerose occasioni per quanto riguarda i provvedimenti di riforma fondamentali per il Parlamento inizialmente menzionati nella suddetta risoluzione del 26 ottobre 2017 sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE1, tra cui figura l'introduzione di corsi di formazione obbligatori sulla lotta alle molestie rivolti a tutto il personale e ai deputati; esige che l'Ufficio di presidenza attui immediatamente e integralmente le decisioni dell'Aula;

20.

si rammarica che l'Ufficio di presidenza si rifiuti di attuare la volontà espressa dall'Aula in numerose occasioni di concedere un elevato livello di protezione agli APA che denunciano violazioni della legislazione dell'Unione previsto dalla direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione degli informatori (21), simile al livello di protezione garantito agli APA vittime di molestie; invita l'Ufficio di presidenza a stabilire e pubblicare norme chiare e giuridicamente certe riguardanti i casi in cui è possibile garantire la protezione degli informatori, compresi gli assistenti parlamentari accreditati;

21.

si rammarica che l'Ufficio di presidenza si rifiuti di attuare la volontà espressa dall'Aula in più occasioni di prendere provvedimenti per il pieno allineamento degli importi delle indennità dei funzionari, degli altri agenti e degli APA per le spese sostenute durante le trasferte nei tre luoghi di lavoro del Parlamento; invita l'Ufficio di presidenza ad affrontare la questione senza ulteriori indugi e ad adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale disparità a partire dalla ripresa delle plenarie a Strasburgo;

22.

ribadisce la sua richiesta alla Conferenza dei presidenti di rivedere le disposizioni di attuazione che disciplinano il lavoro delle delegazioni e delle missioni al di fuori dell'Unione europea; sottolinea che tale revisione dovrebbe prendere in considerazione la possibilità per gli APA, in subordine a determinate condizioni, di accompagnare i deputati nelle missioni e nelle delegazioni ufficiali del Parlamento;

23.

si rammarica che l'Ufficio di presidenza abbia tardato a mettere in atto la volontà espressa dall'Aula in numerose occasioni di lavorare a una soluzione tecnica che consenta ai deputati di esercitare il diritto di voto anche mentre si trovano in congedo di maternità o paternità oppure sono assenti per una malattia di lunga durata o per causa di forza maggiore e di chiarire i limiti giuridici, finanziari e tecnici che tale soluzione comporterebbe; ritiene che qualsiasi iniziativa intrapresa in tal senso avrebbe permesso di anticipare l'istituzione del sistema di lavoro e di voto a distanza del Parlamento, introdotto al momento dell'insorgere della pandemia; si aspetta, dal momento che la fattibilità tecnica è ormai confermata, che l'Ufficio di presidenza si adoperi per eliminare gli eventuali limiti giuridici e finanziari residui;

24.

ricorda che, secondo le relazioni annuali degli scorsi anni riguardanti il registro per la trasparenza, circa la metà del totale delle iscrizioni nel registro è errata; teme che se la metà delle sue iscrizioni fornisce informazioni incomplete o errate, il registro non possa conseguire il proprio obiettivo di una maggiore trasparenza sulle attività dei rappresentanti di interessi; chiede che il Parlamento prenda provvedimenti per migliorare la precisione del registro;

25.

ribadisce la sua richiesta che il Parlamento elabori una relazione annuale dettagliata sui rappresentanti di interessi e le altre organizzazioni che hanno avuto accesso ai locali del Parlamento e che provveda a pubblicarla nel rispetto del regolamento sulla protezione dei dati;

26.

si attende che in futuro l'Ufficio di presidenza informi proattivamente i deputati sull'attuazione delle decisioni adottate in Aula;

Genere

27.

chiede un'analisi del bilancio di genere a sostegno del futuro progetto preliminare di stato di previsione, in linea con l'impegno dell'Unione a favore del bilancio di genere; chiede un sistema di contabilità specifico basato sul genere, che presenti le spese per i deputati, il personale e gli esperti in una forma disaggregata per genere;

28.

chiede l'adozione di criteri di valutazione e di monitoraggio degli appalti basati sul genere, fondati sulla promozione delle pari opportunità inclusa in tutti i capitolati d'appalto del Parlamento;

Infrastruttura digitale

29.

sostiene gli investimenti nell'infrastruttura digitale, inclusa la cibersicurezza; sottolinea la necessità che le TIC comprendano soluzioni software sicure, ossia soluzioni open source, garantendo il totale controllo del software e della gestione dei dati da parte del Parlamento, come pure la libertà nello sviluppo delle applicazioni e l'acquisto di tecnologie che eviti in modo specifico la dipendenza o il lock-in tecnologico nei confronti di grandi piattaforme tecnologiche, in particolare per quanto riguarda i fornitori di servizi cloud;

30.

sottolinea la necessità che il Parlamento integri la questione ambientale nell'agenda digitale; sottolinea che l'innovazione digitale deve offrire un contributo positivo alla transizione ecologica; chiede di conseguire una riduzione dell'impronta ambientale della tecnologia digitale (green IT) in particolare attraverso l'adattamento delle politiche interne; invita il Parlamento a integrare la progettazione ecocompatibile dei servizi digitali nella sua gestione delle TIC e a scegliere opzioni che rispettino l'economia circolare e promuovano l'efficienza delle risorse;

31.

ricorda i rischi per la sicurezza delle informazioni e della vita privata insiti nell'uso di soluzioni dipendenti da terzi per la condivisione di dati sensibili e l'impatto positivo del software open source per l'autonomia digitale e i suoi vantaggi in termini di sicurezza; sottolinea che gli utenti dovrebbero poter utilizzare software open source sui dispositivi del Parlamento e sottolinea la necessità di soluzioni open source decentralizzate per le riunioni virtuali e la messaggistica istantanea; evidenzia la necessità di fornire una formazione adeguata agli utenti prestando una particolare attenzione alla cibersicurezza; sottolinea la necessità di software di trascrizione e traduzione automatica per sostenere l'equa diffusione delle informazioni in tutte le lingue ufficiali;

32.

incoraggia vivamente l'adozione di misure intese a garantire che gli appalti per la fornitura di software e l'infrastruttura digitale del Parlamento, incluse le soluzioni cloud, evitino effetti di «lock-in» da parte dei venditori attraverso requisiti di portabilità e di piena interoperabilità, utilizzino software open source e contrassegnino gli appalti destinati alle PMI e alle start-up;

33.

sottolinea che i dati e gli strumenti software generati dal settore pubblico e/o finanziati tramite fondi pubblici dovrebbero essere riutilizzabili, liberamente accessibili e rispettare i diritti fondamentali, e che, se essi sono destinati a un uso critico, devono disporre di un certificato di sicurezza o essere sottoposti a una verifica della sicurezza; ritiene che, inoltre, l'IA utilizzata dal Parlamento dovrebbe essere diffusa come open source, nell'ambito della procedura di appalto pubblico, rendendo accessibili la documentazione sul software e gli algoritmi per consentire di esaminare il modo in cui il sistema di IA è arrivato a una determinata conclusione; sottolinea che la valutazione preliminare della conformità dovrebbe prevedere un audit sui diritti fondamentali;

34.

prende atto che sono stati introdotti sistemi di votazione a distanza per salvaguardare la continuità delle attività del Parlamento durante la pandemia; chiede che tali sistemi di votazione siano unificati;

35.

chiede reti wireless più veloci e sicure in tutti e tre i luoghi di lavoro;

Dialogo con i cittadini

36.

sottolinea che il Parlamento europeo è l'unica istituzione europea eletta a suffragio universale; ritiene che sia importante consentire ai cittadini di comprendere meglio le attività del Parlamento e sensibilizzarli in merito alla creazione di una coscienza politica e alla promozione dei valori dell'Unione; chiede un maggiore utilizzo degli strumenti digitali per interagire direttamente con i cittadini;

37.

appoggia la creazione dei centri «Europa Experience» entro il 2024 in tutti gli Stati membri; prende atto della conferma che i ritardi causati dalla pandemia di COVID-19 non comprometteranno il conseguimento di obiettivi fondamentali; appoggia l'amministrazione nella sua politica intesa a massimizzare le sinergie; si attende che l'impatto sul bilancio a lungo termine dei centri «Europa Experience» in termini di costi di funzionamento sia presentato alla commissione per i bilanci prima dell'adozione del bilancio 2022; ricorda che i centri «Europa Experience» dovrebbero consentire a tutti i cittadini di comprendere meglio il funzionamento delle istituzioni europee;

38.

ritiene che gli uffici di collegamento del Parlamento europeo (EPLO) dovrebbero ampliare la loro rete e interagire maggiormente con i cittadini; invita il Parlamento a organizzare incontri ed eventi, quali l'Evento europeo per i giovani (EYE), tra i deputati e i giovani a livello locale tramite gli EPLO;

39.

riconosce l'importanza dei gruppi di visitatori; prende atto che durante la pandemia di COVID-19 nessun gruppo di visitatori ha potuto recarsi al Parlamento; ricorda che, in conformità della decisione dell'Ufficio di presidenza del 5 ottobre 2020, il 40 % della quota inutilizzata nel 2020 è stata riassegnata al 2022; si compiace dei notevoli sforzi profusi dal Parlamento in termini di servizi offerti ai visitatori, in particolare per i giovani che continuano a essere un gruppo fondamentale di destinatari; chiede di evitare ulteriori aumenti delle indennità dei visitatori per la parte restante della legislatura oltre a quanto è fattibile dal punto di vista operativo;

40.

riconosce che circa 50 milioni di persone appartengono a varie minoranze, regioni e comunità linguistiche dell'Unione; ricorda che il Parlamento incoraggia il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini nell'Unione, comprese le minoranze nazionali, regionali e linguistiche; ribadisce che il Parlamento sostiene con forza il multilinguismo e promuove i diritti delle minoranze nazionali, regionali e linguistiche; ritiene che il Parlamento possa contribuire attivamente alla lotta contro la disinformazione fornendo informazioni anche, ove opportuno, nelle lingue delle minoranze, delle regioni e delle comunità linguistiche; chiede all'Ufficio di presidenza di analizzare la fattibilità e di stimare i costi finanziari della produzione di materiale informativo, ad esempio per i centri «Europa Experience» e per la Conferenza sul futuro dell'Europa, nelle lingue delle minoranze, delle regioni e delle comunità linguistiche all'interno dei diversi Stati membri;

41.

invita l'Ufficio di presidenza a redigere la traduzione delle risoluzioni di politica estera fondamentali approvate a norma dell'articolo 54 (relazioni di iniziativa) nelle lingue ufficiali delle Nazioni Unite (segnatamente l'arabo, il cinese e il russo) che non sono lingue dell'Unione, come pure delle risoluzioni specifiche per paese approvate a norma degli articoli 132 (risoluzioni presentate a seguito di dichiarazioni della Commissione/del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza) e 144 (risoluzioni su casi urgenti) nella lingua ufficiale del paese interessato, al fine di rafforzare l'impatto e la comunicazione delle attività di politica estera del Parlamento europeo, e invita l'autorità di bilancio a garantire che siano resi disponibili stanziamenti sufficienti a tal fine;

42.

invita il Segretario generale a esaminare la fattibilità di introdurre l'interpretazione nel linguaggio dei segni internazionale per tutte le discussioni in Aula, in linea con le richieste approvate in plenaria, e ad attuare tale decisione nel rispetto del principio della parità di accesso per tutti i cittadini;

43.

considera di fondamentale importanza che ciascuna istituzione dell'Unione coinvolta nell'organizzazione e nella gestione della prossima Conferenza sul futuro dell'Europa, ivi compreso il Parlamento, disponga di bilanci amministrativi adeguati per la sua corretta realizzazione già a partire dalla comunicazione sullo stato di previsione delle entrate e delle spese;

44.

chiede di offrire ai cittadini e ai residenti degli Stati membri e dei paesi partner l'opportunità di effettuare visite guidate virtuali all'interno del Parlamento, affinché un pubblico più ampio comprenda meglio le attività e i valori dell'Istituzione;

45.

chiede un servizio visitatori specifico per gli anziani, che ponga in evidenza i programmi e le politiche dell'Unione a beneficio dell'invecchiamento attivo;

Progetti immobiliari

46.

si attende una pianificazione e un processo decisionale più trasparenti e dettagliati, inclusa la trasmissione di informazioni tempestive, riguardo alla politica immobiliare del Parlamento, nel rispetto dell'articolo 266 del regolamento finanziario; chiede un dibattito sul funzionamento del Parlamento e una revisione del fabbisogno di spazi del Parlamento, tenendo conto degli effetti della pandemia e del previsto aumento del telelavoro, e, se del caso, un adeguamento della sua strategia immobiliare a lungo termine; sottolinea che un'attenta pianificazione dovrebbe consentire notevoli risparmi;

47.

chiede all'Ufficio di presidenza di rendere nota la sua decisione sull'edificio Paul-Henri Spaak, unitamente a una ripartizione dettagliata dei costi e ai documenti giustificativi; prende atto dell'indisponibilità dell'edificio Spaak durante i lavori di ristrutturazione e chiede di ottimizzare le superfici già disponibili in funzione delle esigenze del Parlamento; ricorda a tale proposito che il Parlamento si è impegnato a procedere ai necessari interventi di adeguamento e ristrutturazione dei propri edifici per creare un ambiente accessibile a tutti gli utenti, in linea con le norme dell'Unione; raccomanda di tenere in debita considerazione i criteri della diversità e dell'inclusione nell'ambito della pianificazione e ristrutturazione degli edifici del Parlamento;

48.

si compiace della decisione dell'Ufficio di presidenza di adottare passaporti degli edifici per la gestione del ciclo di vita del portafoglio immobiliare del Parlamento; auspica che il ricorso al nuovo strumento contribuisca all'efficace realizzazione di un percorso verso edifici climaticamente neutri o passivi, obiettivo da conseguire quanto prima e comunque entro il 2050; si aspetta inoltre che il passaporto includa il miglioramento della qualità dell'aria interna e la salubrità degli edifici;

49.

prende atto che il bilancio proposto dal Segretario generale per il 2022 prevede 4,358 milioni di EUR per la realizzazione dell'ingresso dell'edificio WEISS; rileva inoltre che nel bilancio 2021 era già previsto un importo di 8 milioni di EUR per questi lavori; chiede informazioni aggiornate sui costi complessivi di tale progetto;

Altre questioni

50.

ribadisce la propria richiesta all'Ufficio di Presidenza di introdurre la massima flessibilità in merito alla presenza dei deputati durante le settimane verdi, onde agevolare le loro modalità di lavoro;

51.

ricorda l'articolo 27, paragrafi 1 e 2, dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo (22), il quale stabilisce che «il fondo di vitalizio volontario istituito dal Parlamento continua a funzionare per i deputati o gli ex deputati che abbiano già acquisito diritti o aspettative a titolo di questo fondo» e che «i diritti e le aspettative acquisiti restano invariati»; invita il Segretario generale e l'Ufficio di presidenza ad attenersi pienamente allo Statuto dei deputati e a definire, con il fondo pensionistico, un piano chiaro che consenta al Parlamento di assumersi i propri obblighi e le proprie responsabilità per quanto riguarda il regime di vitalizio volontario dei deputati e di adempiervi;

52.

rileva che i fornitori di servizi sono stati duramente colpiti dalla pandemia; si compiace degli sforzi compiuti dal Parlamento, come la fornitura di pasti solidali, per contribuire a ridurre l'impatto sui subappaltatori e i loro dipendenti; sottolinea che il subappalto dei servizi di pulizia e di ristorazione pone le persone, soprattutto donne, in una posizione estremamente vulnerabile; è estremamente preoccupato per l'elevato numero di licenziamenti tra i dipendenti della società di ristorazione COMPASS Group; invita le autorità competenti del Parlamento, in collaborazione con i subappaltatori, a esaminare tutte le possibili soluzioni alternative per salvaguardare i posti di lavoro nel quadro del dialogo sociale e ad appaltare servizi addizionali che siano giustificabili in termini di utilizzo del bilancio del Parlamento; invita il Parlamento ad adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire che le più rigorose norme del diritto del lavoro siano rispettate dagli appaltatori nei confronti del personale addetto alle pulizie, che è composto principalmente da donne, e del personale addetto alla ristorazione, in particolare per quanto riguarda la pressione psicologica e le condizioni di lavoro; invita l'Ufficio di presidenza a riconsiderare la politica di esternalizzazione del Parlamento;

53.

invita il Segretario generale e l'Ufficio di presidenza a diffondere una cultura di programmazione del bilancio basata sulla performance nell'intera amministrazione del Parlamento e un'impostazione gestionale più razionale, al fine di aumentare l'efficienza e la sostenibilità ambientale e di ridurre le formalità amministrative e la burocrazia nell'attività interna del Parlamento; sottolinea che l'esperienza di una gestione razionale comporta il miglioramento costante della procedura di lavoro grazie alla semplificazione e all'esperienza del personale amministrativo;

54.

pone l'accento sulla necessità di rivedere la politica del Parlamento in materia di risorse umane, al fine di consentire all'istituzione di avvalersi delle competenze acquisite da tutto il suo personale; ritiene che sia pertanto necessario cambiare le regole, onde consentire a tutte le categorie di personale, compresi gli assistenti parlamentari accreditati, di partecipare ai concorsi interni, e istituire programmi di sviluppo delle risorse umane che permettano al Parlamento di mantenere le competenze di queste categorie al servizio dell'Istituzione;

55.

invita il Segretario generale a valutare i rischi connessi all'assunzione di un numero crescente di agenti contrattuali, fra cui quello di creare in seno al Parlamento una struttura del personale a due livelli; insiste sul fatto che le posizioni e i compiti fondamentali permanenti dovrebbero essere assegnati a personale permanente;

56.

chiede maggiore flessibilità e meno burocrazia nella gestione dell'ufficio e dei contratti dei deputati, tenendo conto dei ripetuti errori delle piattaforme online e della difficoltà di operare a distanza durante la pandemia di COVID-19; chiede al Segretariato del Parlamento e ai servizi finanziari di stabilire un regime flessibile specifico;

57.

prende atto che ogni semestre il Parlamento accoglie a Bruxelles circa 250 tirocinanti; ritiene che tutti i tirocinanti del Parlamento dovrebbero ottenere la stessa riduzione per i trasporti prevista per gli altri membri del personale; è del parere che tali misure non aggiungerebbero un onere significativo al bilancio del Parlamento e si tradurrebbero in un significativo alleggerimento delle spese sostenute dai tirocinanti a Bruxelles;

58.

ricorda la necessità di destinare risorse adeguate al finanziamento delle attività culturali e artistiche all'interno e all'esterno dei locali del Parlamento, in modo da evidenziare il sostegno dell'Istituzione al settore culturale e creativo;

59.

ricorda l'impegno politico del Parlamento per quanto attiene ai suoi uffici di collegamento ed esorta il Servizio europeo per l'azione esterna ad assicurare le condizioni necessarie, come ad esempio, se del caso, la gestione congiunta dell'edificio, e a garantire l'accreditamento del personale del Parlamento con lo status diplomatico presso le autorità degli Stati ospitanti;

60.

chiede relazioni annuali tempestive e trasparenti dell'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee;

61.

ritiene che la pandemia di COVID-19 abbia ripercussioni negative sulla vitalità del Parlamento; sottolinea l'importanza di garantire un Parlamento dinamico e vivace una volta superata la crisi della COVID-19; chiede pertanto all'Ufficio di presidenza di effettuare un'analisi destinata a individuare nuove pratiche che potrebbero rendere il Parlamento più vivo, seguita da raccomandazioni da attuare, se del caso, tramite una revisione del regolamento;

o

o o

62.

stabilisce lo stato di previsione per l'esercizio 2022;

63.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e lo stato di previsione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(2)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.

(3)  GU C 444 I del 22.12.2020.

(4)  Testi approvati, P9_TA(2020)0357, allegato II.

(5)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

(6)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15.

(7)  Testi approvati, P9_TA(2020)0123.

(8)  Testi approvati, P9_TA(2020)0302.

(9)  Testi approvati, P9_TA(2020)0385.

(10)  GU C 346 del 27.9.2018, pag. 19.

(11)  Testi approvati, P8_TA(2018)0331.

(12)  Testi approvati, P8_TA(2019)0010.

(13)  https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652735/ IPOL_STU(2020)652735_EN.pdf.

(14)  GU C 364 del 15.10.2014, pag. 3.

(15)  Testi approvati, P9_TA(2020)0227.

(16)  Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

(17)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(18)  Testi approvati, P7_TA(2012)0306.

(19)  GU C 444 I del 22.12.2020, pag. 5.

(20)  Testi approvati dall'Ufficio di presidenza, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/ 01-04-2009.

(21)  Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

(22)  Decisione del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (2005/684/CE, Euratom) (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1).