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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 501 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
64° anno |
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Sommario |
pagina |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RISOLUZIONI |
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Consiglio |
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2021/C 501/01 |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2021/C 501/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10487 — CDPQ / INVESTCORP / ICR) ( 1 ) |
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2021/C 501/03 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10558 — COGENIO / AVIO / TERMICA COLLEFERRO) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2021/C 501/04 |
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2021/C 501/05 |
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2021/C 501/06 |
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2021/C 501/07 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2021/C 501/08 |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2021/C 501/09 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RISOLUZIONI
Consiglio
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13.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 501/1 |
Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulle caratteristiche fondamentali del modello europeo dello sport
(2021/C 501/01)
IL CONSIGLIO E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
RICORDANDO CHE:
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1. |
l’articolo 6 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) indica lo sport come un settore in cui l’azione a livello dell’UE dovrebbe sostenere, coordinare e completare quella degli Stati membri; |
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2. |
conformemente all’articolo 165, paragrafo 1, TFUE, «l’Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa»; |
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3. |
conformemente all’articolo 165, paragrafo 2, TFUE, l’azione dell’Unione è intesa a «sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l’equità e l’apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l’integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi»; |
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4. |
nelle conclusioni del Consiglio sull’impatto della pandemia di COVID-19 e sulla ripresa del settore dello sport si invitano gli Stati membri a «promuovere la solidarietà tra le federazioni sportive, i club, le organizzazioni e gli atleti per contribuire alla ripresa sostenibile e all’ulteriore sviluppo del settore dello sport e riconoscere il modello europeo dello sport (1) come esempio basato su un sistema di solidarietà.»; |
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5. |
il piano di lavoro dell’Unione europea per lo sport 2021-2024 indica il modello europeo dello sport tra le questioni chiave nell’ambito del settore prioritario «Tutela dell’integrità e dei valori dello sport»; |
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6. |
la Carta europea dello sport riveduta, adottata il 13 ottobre 2021 dal Consiglio d’Europa, evidenzia le caratteristiche comuni di un quadro per lo sport europeo e della sua organizzazione, inteso dal movimento sportivo come modello europeo dello sport. |
RICONOSCENDO CHE:
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7. |
l’organizzazione dello sport in Europa si fonda sul diritto fondamentale alla libertà di associazione, come anche su valori quali: solidarietà tra i diversi livelli sportivi, in particolare tra lo sport professionistico e quello di base, equità, integrità, apertura, parità di genere e buona governance; |
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8. |
in Europa, la caratteristica fondamentale della maggior parte dello sport organizzato basato sui valori in Europa è la presenza di una base autonoma, democratica e territoriale con una struttura piramidale che abbraccia tutti i livelli sportivi, da quello di base fino a quello professionistico, incluse le competizioni sia dei club che della squadra nazionale, e prevede meccanismi per garantire solidarietà finanziaria, equità e apertura nelle competizioni, quali il principio della promozione e retrocessione; |
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9. |
lo sport organizzato basato sui valori in Europa è generalmente strutturato su base nazionale e, in linea di principio, organizzato da una federazione per disciplina sportiva, il che consente un approccio globale in materia di norme, regolamenti e standard nonché il rispetto dei calendari e del processo di qualificazione per le competizioni. Tali organizzazioni sono impegnate a favore della solidarietà finanziaria tra sport professionistico e di base, nonché a favore dei massimi livelli di buona governance, dei diritti umani e fondamentali, della salute mentale e fisica e della sicurezza degli atleti, della prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione e della promozione dell’integrità dello sport; |
|
10. |
in Europa lo sport è anche, e a pieno titolo, un importante settore economico che contribuisce alla crescita economica, allo sviluppo e alle possibilità di occupazione (2), in cui sono emersi nuovi portatori di interessi e nuovi approcci allo sport, come l’industria dello sport, gli sponsor, i media, i grandi eventi, nuovi tipi di sport, i ruoli degli atleti, ecc. Anche questi nuovi portatori di interessi e approcci dovrebbero essere presi in considerazione nell’ulteriore sviluppo dello sport in Europa. |
SOTTOLINEANDO CHE:
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11. |
le federazioni sportive dovrebbero svolgere un ruolo centrale nella supervisione dell’organizzazione e funzionamento della rispettiva disciplina sportiva, e dovrebbero conciliare in modo democratico, equilibrato e coeso gli interessi di atleti, club e leghe, tifosi e altri portatori di interessi, nonché di altre organizzazioni sportive, al fine di contribuire allo sviluppo sano dello sport; |
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12. |
i meccanismi per salvaguardare i diritti e le responsabilità degli atleti, quali la non discriminazione, l’accesso alle informazioni, la rappresentanza all’interno delle organizzazioni sportive, il diritto alla protezione della vita privata e a un processo equo, nonché l’utilizzo da parte degli atleti di tali meccanismi sono essenziali per sostenere i principi di buona governance nello sport organizzato basato sui valori in cui gli atleti devono essere ascoltati e presi in considerazione; |
|
13. |
la solidarietà finanziaria è una caratteristica fondamentale dello sport organizzato basato sui valori. Può contribuire a stabilire, mantenere e rafforzare il legame tra sport professionistico e di base, al cofinanziamento di competizioni commercialmente meno interessanti così come alla formazione di volontari, atleti, allenatori, funzionari, ecc. Inoltre, dovrebbero essere sostenute anche attività che promuovono il rispetto dei valori nello sport, come i diritti umani e fondamentali, la democrazia, la solidarietà, l’integrazione sociale, la parità di genere, lo sviluppo dei giovani, i diritti dei minori e l’istruzione attraverso lo sport; |
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14. |
in Europa, lo sport organizzato sta affrontando minacce interne ed esterne, come casi di cattiva governance, corruzione, manipolazioni sportive, instabilità finanziaria, violazioni dei diritti umani, doping, razzismo, violenza, disparità di genere, crescente commercializzazione e tendenza ad acquistare piuttosto che formare giovani atleti. Tutto ciò richiede una risposta, in stretta collaborazione con le autorità e le organizzazioni competenti, che dovrebbe salvaguardare i valori e l’integrità dello sport, promuovere la buona governance e garantire un futuro positivo per lo sport; |
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15. |
la buona governance nello sport è un prerequisito per l’autonomia e l’autoregolamentazione delle organizzazioni e federazioni sportive, conformemente ai principi di democrazia, trasparenza, integrità, solidarietà, parità di genere, apertura e responsabilità sociale. È essenziale che le organizzazioni e le federazioni sportive sostengano e, ove possibile, migliorino le loro norme in materia di buona governance consentendo agli atleti e ai tifosi di esprimersi; |
|
16. |
è fondamentale che la sostenibilità a lungo termine dello sport mantenga e, ove necessario, rafforzi l’equilibrio competitivo per evitare vantaggi indebiti. Al fine di promuovere manifestazioni sportive eque, competitive ed equilibrate, dovrebbe essere presa in considerazione un’ampia gamma di misure per affrontare sia le esigenze a breve termine che gli sviluppi a lungo termine. |
CONSIDERANDO CHE:
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17. |
le competizioni delle squadre nazionali sono parte integrante dello sport organizzato in Europa (3) e svolgono un ruolo essenziale non solo in termini di promozione dell’identità nazionale e di ispirazione per i giovani atleti affinché raggiungano il loro massimo potenziale a livello di prestazioni sportive, ma anche nel promuovere la solidarietà con lo sport di base e nel rappresentare modelli di riferimento per le generazioni più giovani; |
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18. |
le organizzazioni sportive di ogni tipo e a tutti i livelli devono impegnarsi a sviluppare una cultura della trasparenza e stabilire procedure basate sui principi di buona governance che garantiscano una gestione irreprensibile delle loro risorse finanziarie, controlli rigorosi per prevenire conflitti di interessi e corruzione nonché periodi limitati di cariche elettive; |
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19. |
la crescente commercializzazione dello sport professionistico sta rendendo lo sport un’attività ancora più orientata al profitto, spinta in particolare dal valore dei diritti di trasmissione. Sebbene contribuisca alla creazione di risorse finanziarie per un maggior numero di atleti, lo sviluppo della dimensione commerciale dello sport non è privo di rischi per i suoi valori; |
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20. |
in un momento in cui la modernizzazione dello sport sta offrendo nuove opportunità finanziarie derivanti dal potenziale economico dello sport, è di fondamentale importanza che lo sport organizzato basato sui valori preservi la sua integrità, rispetti i principi di buona governance e il diritto nazionale, dell’UE e internazionale, nonché che mantenga le condizioni di parità necessarie a concretizzare efficacemente i valori di solidarietà tra tutti i soggetti coinvolti; |
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21. |
alcuni valori e tradizioni dello sport europeo hanno un effetto positivo sulla società e dovrebbero essere promossi, sottolineando nel contempo la diversità e la complessità delle strutture sportive europee. La presente risoluzione evidenzia le caratteristiche fondamentali di un modello europeo dello sport incentrato principalmente sullo sport organizzato basato sui valori. |
IL CONSIGLIO E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, INVITANO GLI STATI MEMBRI, IN LINEA CON IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E AI LIVELLI ADEGUATI, A:
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22. |
sostenere le caratteristiche fondamentali di un modello europeo dello sport, quali la libertà di associazione, la struttura piramidale, il sistema aperto di promozione e retrocessione, l’approccio dal basso e la solidarietà, il ruolo nella definizione dell’identità nazionale, la costruzione di comunità e le strutture basate sul volontariato, nonché le sue funzioni sociali, educative, culturali e in termini di salute, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell’UE; |
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23. |
approfondire ulteriormente e proseguire le discussioni in corso, con tutti i portatori di interessi del settore sportivo, sulle caratteristiche fondamentali di un modello europeo dello sport, riconoscendo la diversità degli approcci e i nuovi sviluppi nei vari tipi di sport, in linea con lo sport organizzato basato sui valori, per esempio attraverso il dialogo strutturato dell’UE sullo sport; |
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24. |
promuovere i valori nello sport e nelle organizzazioni sportive, amministrate nel rispetto dei principi di democrazia, trasparenza, integrità, solidarietà, parità di genere, apertura, accessibilità, responsabilità sociale e rispetto per i diritti umani e fondamentali; |
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25. |
riconoscere e preservare la specificità dello sport e le sue strutture basate sul volontariato, l’autonomia degli organi direttivi in ambito sportivo nell’organizzazione dello sport di cui sono responsabili, nel rispetto del diritto nazionale, internazionale e dell’UE; |
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26. |
riconoscere il contribuito dei volontari, delle associazioni sportive a livello locale, delle famiglie e delle comunità locali nel settore dello sport e dare loro sostegno, ove opportuno; |
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27. |
rafforzare le politiche volte a incoraggiare la formazione e l’istruzione degli atleti e del personale sportivo, dato il loro contributo alla promozione degli interessi sociali, educativi, economici e più ampi dello sport; |
|
28. |
richiamare l’attenzione sulle conseguenze che le competizioni sportive chiuse potrebbero avere sullo sport organizzato in Europa, come ad esempio il cambiamento radicale dei processi di qualificazione solitamente basati sul merito sportivo; |
|
29. |
includere le questioni europee in materia di sport nei dibattiti della Conferenza sul futuro dell’Europa. |
INVITANO LA COMMISSIONE EUROPEA A:
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30. |
sostenere le caratteristiche fondamentali di un modello europeo dello sport, quali la libertà di associazione, la struttura piramidale, il sistema aperto di promozione e retrocessione, l’approccio dal basso e la solidarietà, il ruolo nella definizione dell’identità nazionale, la costruzione di comunità e le strutture basate sul volontariato, nonché le sue funzioni sociali, educative, culturali e in termini di salute, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell’UE; |
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31. |
approfondire ulteriormente e proseguire le discussioni in corso, con tutti i portatori di interessi del settore sportivo, sulle caratteristiche fondamentali di un modello europeo dello sport, riconoscendo la diversità degli approcci e i nuovi sviluppi nei vari tipi di sport, in linea con lo sport organizzato basato sui valori, per esempio attraverso lo studio sul modello europeo/sui modelli europei dello sport condotto dalla Commissione e il dialogo strutturato dell’UE sullo sport; |
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32. |
sostenere il ruolo dello sport e la sua dimensione educativa, come la duplice carriera degli atleti e la loro combinazione sostenibile nell’ambito delle sue competenze, nel rispetto del diritto dell’UE e internazionale; |
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33. |
continuare a riconoscere e dare concreta attuazione alla specificità dello sport e alle sue strutture basate sul volontariato, che dovrebbero operare con un elevato livello di buona governance, trasparenza, rendicontabilità, responsabilità sociale, inclusività, integrità, democrazia, autoregolamentazione e rispetto dei diritti umani e fondamentali; |
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34. |
promuovere la cooperazione e il dialogo strutturato con il movimento sportivo, i gruppi di atleti, gli organizzatori commerciali e altri pertinenti portatori di interessi nell’ambito delle sue competenze, tenendo conto nel contempo della specificità dello sport; |
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35. |
richiamare l’attenzione sulle conseguenze che le competizioni sportive chiuse potrebbero avere sullo sport organizzato in Europa, come ad esempio sull’equità e sull’apertura nelle competizioni sportive, sulle strutture basate sul volontariato e sulla funzione sociale ed educativa; |
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36. |
includere le questioni europee in materia di sport nei dibattiti della Conferenza sul futuro dell’Europa. |
TENENDO CONTO DELL’AUTONOMIA DELLE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE, INVITARE IL MOVIMENTO SPORTIVO A:
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37. |
sostenere le caratteristiche fondamentali di un modello europeo dello sport, quali la libertà di associazione, la struttura piramidale, il sistema aperto di promozione e retrocessione, l’approccio dal basso e la solidarietà, il ruolo nella definizione dell’identità nazionale, la costruzione di comunità e le strutture basate sul volontariato, nonché le sue funzioni sociali, educative, culturali e in termini di salute, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell’UE; |
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38. |
approfondire ulteriormente e proseguire le discussioni in corso, con tutti i portatori di interessi del settore sportivo, sulle caratteristiche fondamentali di un modello europeo dello sport, riconoscendo la diversità degli approcci e i nuovi sviluppi nei vari tipi di sport, in linea con lo sport organizzato basato sui valori, per esempio attraverso il dialogo strutturato dell’UE sullo sport; |
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39. |
promuovere la solidarietà tra le organizzazioni sportive a tutti i livelli per contribuire alla ripresa dalla pandemia di COVID-19, alla sostenibilità e all’ulteriore sviluppo del settore dello sport; |
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40. |
rispettare e allineare i requisiti del calendario sportivo internazionale e partecipare ai sistemi di solidarietà; |
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41. |
impegnarsi a favore della solidarietà finanziaria tra lo sport professionistico e quello di base, del raggiungimento dei massimi livelli di buona governance, di norme in materia di sicurezza e integrità per gli atleti, il personale, i funzionari e gli spettatori; |
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42. |
collaborare con tutti i portatori di interessi, soprattutto con gli organi direttivi in ambito sportivo, per preservare e rafforzare i diritti umani e fondamentali, in particolare i diritti degli atleti in tutte le attività connesse alla sport, e la loro salute alla luce del moltiplicarsi delle competizioni sportive, nonché la parità di genere e l’inclusione sociale evitando ogni forma di discriminazione; |
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43. |
garantire l’esistenza di meccanismi interni ed esterni efficaci per assicurare il rispetto dei principi di buona governance e il rispetto dei diritti umani e fondamentali, nonché adeguati meccanismi in materia di monitoraggio, rendicontazione e sanzioni; |
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44. |
garantire l’organizzazione di competizioni sportive di massimo livello e professionistiche nel rispetto del principio di apertura nelle competizioni sportive, dando priorità al merito sportivo; |
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45. |
collaborare con gli istituti di istruzione per dare attuazione pratica a una combinazione sostenibile di sport e istruzione per lo sviluppo olistico, il benessere e l’integrità degli atleti; |
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46. |
promuovere e facilitare l’accesso dei giovani atleti e dei gruppi sottorappresentati alla partecipazione e, ove opportuno, al processo decisionale nel settore sportivo; |
|
47. |
sviluppare meccanismi per la salvaguardia dei diritti e delle responsabilità degli atleti, quali la non discriminazione, l’accesso alle informazioni, la rappresentanza all’interno delle organizzazioni sportive, il diritto alla protezione della vita privata e a un processo equo, e incoraggiare gli atleti ad avvalersi di tali meccanismi; |
|
48. |
rispettare i diritti fondamentali e umani e, a tale riguardo, adottare decisioni responsabili in merito agli organizzatori di grandi eventi sportivi sia all’interno che all’esterno dell’Unione europea (4). |
(1) “Sebbene a causa della diversità delle strutture sportive europee non esista una definizione comune di modello europeo dello sport, alcune caratteristiche fondamentali lo rendono riconoscibile. Fra tali caratteristiche rientrano la struttura piramidale, il sistema aperto di promozione e retrocessione, l’approccio dal basso e la solidarietà, il ruolo nella definizione dell’identità nazionale, le strutture basate sul volontariato e la sua funzione sociale ed educativa.”
(2) Commissione europea, rapporto di ricerca «Study on the economic impact of sport through sport satellite accounts» (studio sull’impatto economico dello sport attraverso i conti satellite per lo sport), aprile 2018.
(3) Cfr., ad esempio, Tsjalle van der Burg: «EU competition law, football and national markets» (diritto dell’UE in materia di concorrenza, calcio e mercati nazionali), articolo di ricerca, 30 dicembre 2020.
(4) Sulla base della lettera firmata da 27 ministri responsabili dello Sport il 27 gennaio 2021 e inviata alla commissaria Mariya Gabriel.
ALLEGATO I
Definizione
Ai fini della presente risoluzione si applica la seguente definizione:
Sport organizzato basato sui valori in Europa
Lo sport organizzato basato sui valori si fonda sulla libertà di associazione e su valori quali la buona governance, la sicurezza, l’integrità, la solidarietà, compresa la solidarietà finanziaria, la salute e la sicurezza degli atleti, il rispetto dei diritti umani e fondamentali, la parità di genere, nonché sul volontariato. È generalmente strutturato su base nazionale e, in linea di principio, è organizzato da una federazione sportiva per ciascuna disciplina sportiva, il che consente un approccio globale in materia di norme, regolamenti e standard, così come in materia di calendari e qualifiche per le competizioni.
ALLEGATO II
Contesto politico
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1. |
Consiglio d’Europa, raccomandazione CM/Rec(2021)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla Carta europea dello sport riveduta, adottata il 13 ottobre 2021. |
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2. |
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sull’impatto della COVID-19 sui giovani e sullo sport (2020/2864(RSP)). |
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3. |
Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul piano di lavoro dell’Unione europea per lo sport (1o gennaio 2021 - 30 giugno 2024) (2020/C 214 I/01). |
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4. |
Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sull’impatto della pandemia di COVID-19 e la ripresa nel settore dello sport (2020/C 214 I/01). |
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5. |
Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio - Potenziare il ruolo degli allenatori offrendo loro maggiori opportunità di acquisire abilità e competenze (2020/C 196/01). |
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6. |
Risoluzione del Parlamento europeo, del 2 febbraio 2012, sulla dimensione europea dello sport (2011/2087(INI)). |
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7. |
Comunicazione della Commissione europea «Sviluppare la dimensione europea dello sport», COM (2011) 12 definitivo. |
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8. |
Consiglio europeo di Nizza, 7-10 dicembre 2000, Conclusioni della presidenza: allegato IV – Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa di cui tener conto nell’attuazione delle politiche comuni. |
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9. |
Dichiarazione del Consiglio europeo sullo sport – Conclusioni della presidenza del 2008, doc. 17271/1/08 REV 1. |
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10. |
Risoluzione 1602 (2008) dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa: Necessità di preservare il modello sportivo europeo. |
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11. |
Risoluzione del Parlamento europeo, dell’8 maggio 2008, sul Libro bianco sullo sport (2007/2261(INI)). |
|
12. |
Libro bianco della Commissione europea sullo sport (SEC (2007) 932) (SEC (2007) 934) (SEC (2007) 935) (SEC (2007) 936). |
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13. |
Parere del Comitato delle regioni sul tema «Il modello europeo di sport» (1999/C 374/14). |
|
14. |
Relazione della Commissione al Consiglio europeo nell’ottica della salvaguardia delle strutture sportive attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario - Relazione di Helsinki sullo sport, COM/99/0644 def. |
|
15. |
Commissione europea, Direzione generale X, documento su «Il modello europeo di sport» e documento di lavoro su «Evoluzione e prospettive dell’azione comunitaria nel settore dello sport», 1998. |
II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
|
13.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 501/8 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10487 — CDPQ / INVESTCORP / ICR)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 501/02)
Il 27 ottobre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10487. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
|
13.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 501/9 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10558 — COGENIO / AVIO / TERMICA COLLEFERRO)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 501/03)
Il 6 dicembre 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
|
— |
sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
|
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10558. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
|
13.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 501/10 |
Tassi di cambio dell’euro (1)
10 dicembre 2021
(2021/C 501/04)
1 euro =
|
|
Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,1273 |
|
JPY |
yen giapponesi |
128,20 |
|
DKK |
corone danesi |
7,4362 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,85355 |
|
SEK |
corone svedesi |
10,2463 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,0424 |
|
ISK |
corone islandesi |
147,80 |
|
NOK |
corone norvegesi |
10,1335 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
25,365 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
365,58 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,6123 |
|
RON |
leu rumeni |
4,9494 |
|
TRY |
lire turche |
15,6908 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,5765 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,4340 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
8,7918 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6635 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,5396 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 331,35 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
18,0414 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,1814 |
|
HRK |
kuna croata |
7,5250 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
16 202,70 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,7488 |
|
PHP |
peso filippino |
56,746 |
|
RUB |
rublo russo |
82,8024 |
|
THB |
baht thailandese |
37,945 |
|
BRL |
real brasiliano |
6,2923 |
|
MXN |
peso messicano |
23,6094 |
|
INR |
rupia indiana |
85,3105 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
|
13.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 501/11 |
Attualizzazione annuale del 2021 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati
(2021/C 501/05)
1.1.
Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni grado e scatto dei gruppi di funzioni AD e AST di cui all’articolo 66 dello statuto, applicabili dal 1° luglio 2021:|
1.7.2021 |
SCATTI |
||||
|
GRADI |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
16 |
19 490,71 |
20 309,74 |
21 163,17 |
|
|
|
15 |
17 226,53 |
17 950,42 |
18 704,71 |
19 225,11 |
19 490,71 |
|
14 |
15 225,35 |
15 865,16 |
16 531,83 |
16 991,77 |
17 226,53 |
|
13 |
13 456,69 |
14 022,15 |
14 611,37 |
15 017,90 |
15 225,35 |
|
12 |
11 893,46 |
12 393,23 |
12 914,02 |
13 273,30 |
13 456,69 |
|
11 |
10 511,83 |
10 953,54 |
11 413,82 |
11 731,38 |
11 893,46 |
|
10 |
9 290,71 |
9 681,10 |
10 087,94 |
10 368,58 |
10 511,83 |
|
9 |
8 211,43 |
8 556,48 |
8 916,05 |
9 164,09 |
9 290,71 |
|
8 |
7 257,53 |
7 562,50 |
7 880,28 |
8 099,53 |
8 211,43 |
|
7 |
6 414,44 |
6 683,99 |
6 964,85 |
7 158,63 |
7 257,53 |
|
6 |
5 669,29 |
5 907,53 |
6 155,76 |
6 327,03 |
6 414,44 |
|
5 |
5 010,72 |
5 221,27 |
5 440,67 |
5 592,05 |
5 669,29 |
|
4 |
4 428,64 |
4 614,72 |
4 808,64 |
4 942,43 |
5 010,72 |
|
3 |
3 914,15 |
4 078,65 |
4 250,05 |
4 368,27 |
4 428,64 |
|
2 |
3 459,47 |
3 604,83 |
3 756,32 |
3 860,83 |
3 914,15 |
|
1 |
3 057,60 |
3 186,07 |
3 319,95 |
3 412,34 |
3 459,47 |
2.
Tabella degli importi degli stipendi base mensili per ogni grado e scatto del gruppo di funzioni AST/SC di cui all’articolo 66 dello statuto, applicabili dal 1° luglio 2021:|
1.7.2021 |
SCATTI |
|
|||
|
GRADI |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
6 |
4 970,95 |
5 179,84 |
5 397,50 |
5 547,65 |
5 624,31 |
|
5 |
4 393,49 |
4 578,11 |
4 771,16 |
4 903,20 |
4 970,95 |
|
4 |
3 883,12 |
4 046,28 |
4 216,32 |
4 333,62 |
4 393,49 |
|
3 |
3 432,01 |
3 576,23 |
3 726,53 |
3 830,19 |
3 883,12 |
|
2 |
3 033,32 |
3 160,80 |
3 293,63 |
3 385,25 |
3 432,01 |
|
1 |
2 680,96 |
2 793,62 |
2 911,02 |
2 991,98 |
3 033,32 |
3.
Tabella dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea di cui all’articolo 64 dello statuto contenente quanto segue:|
— |
i coefficienti correttori applicabili dal 1° luglio 2021 alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti di cui all’articolo 64 dello statuto (seconda colonna della tabella riportata qui di seguito); |
|
— |
i coefficienti correttori applicabili dal 1° gennaio 2022 ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’allegato VII dello statuto (terza colonna della tabella riportata qui di seguito); |
|
— |
i coefficienti correttori applicabili dal 1° luglio 2021 alle pensioni ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto (quarta colonna della tabella riportata qui di seguito).
|
4.1.
Importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis, secondo comma, dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2021: 1 050,30 EUR.
4.2.
Importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis, terzo comma, dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2021: 1 400,41 EUR.
5.1.
Importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2021: 196,44 EUR.
5.2.
Importo dell’assegno per figlio a carico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2021: 429,24 EUR.
5.3.
Importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2021: 291,24 EUR.
5.4.
Importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2021: 104,86 EUR.
5.5.
Importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1o luglio 2021: 582,21 EUR.
5.6.
Importo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1° luglio 2021: 418,54 EUR.
6.1.
Importo dell’indennità chilometrica di cui all’articolo 7, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2021:|
0 EUR/km per una distanza compresa tra |
0 e 200 km |
|
0,2165 EUR/km per una distanza compresa tra |
201 e 1 000 km |
|
0,3610 EUR/km per una distanza compresa tra |
1 001 e 2 000 km |
|
0,2165 EUR/km per una distanza compresa tra |
2 001 e 3 000 km |
|
0,0721 EUR/km per una distanza compresa tra |
3 001 e 4 000 km |
|
0,0348 EUR/km per una distanza compresa tra |
4 001 e 10 000 km |
|
0 EUR/km per la distanza superiore a |
10 000 km |
6.2.
Importo forfettario supplementare aggiunto all’indennità chilometrica di cui all’articolo 7, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2021:|
— |
108,27 EUR se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è compresa tra 600 km e 1 200 km, |
|
— |
216,54 EUR se la distanza geografica tra il luogo e la sede di cui al paragrafo 1 è superiore a 1 200 km. |
7.1.
Importo dell’indennità chilometrica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° gennaio 2022:|
0 EUR/km per una distanza compresa tra |
0 e 200 km |
|
0,4366 EUR/km per una distanza compresa tra |
201 e 1 000 km |
|
0,7277 EUR/km per una distanza compresa tra |
1 001 e 2 000 km |
|
0,4366 EUR/km per una distanza compresa tra |
2 001 e 3 000 km |
|
0,1454 EUR/km per una distanza compresa tra |
3 001 e 4 000 km |
|
0,0702 EUR/km per una distanza compresa tra |
4 001 e 10 000 km |
|
0 EUR/km per la distanza superiore a |
10 000 km |
7.2.
Importo forfettario supplementare aggiunto all’indennità chilometrica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° gennaio 2022:|
— |
218,28 EUR se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 600 km e 1 200 km, |
|
— |
436,53 EUR se la distanza geografica che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è superiore a 1 200 km. |
8.
Importo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto, applicabile dal 1° luglio 2021:|
— |
45,12 EUR per il funzionario che abbia diritto all’assegno di famiglia; |
|
— |
36,39 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno. |
9.
Con effetto dal 1° luglio 2021 il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:|
— |
1 284,45 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia; |
|
— |
763,73 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno. |
10.1.
Con effetto dal 1° luglio 2021 il limite inferiore e quello superiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:|
— |
1 540,45 EUR (limite inferiore); |
|
— |
3 080,90 EUR (limite superiore). |
10.2.
Importo della detrazione forfettaria di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti, applicabile dal 1° luglio 2021:|
— |
1 400,41 EUR. |
11.
Tabella relativa agli stipendi base di cui all’articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1° luglio 2021:|
GRUPPO DI FUNZIONI |
1.7.2021 |
SCATTI |
|
|
||||
|
GRADI |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
IV |
18 |
6 718,94 |
6 858,66 |
7 001,28 |
7 146,88 |
7 295,52 |
7 447,23 |
7 602,09 |
|
|
17 |
5 938,38 |
6 061,86 |
6 187,92 |
6 316,61 |
6 447,97 |
6 582,05 |
6 718,94 |
|
|
16 |
5 248,48 |
5 357,62 |
5 469,04 |
5 582,77 |
5 698,89 |
5 817,40 |
5 938,38 |
|
|
15 |
4 638,73 |
4 735,20 |
4 833,68 |
4 934,20 |
5 036,82 |
5 141,55 |
5 248,48 |
|
|
14 |
4 099,84 |
4 185,10 |
4 272,14 |
4 360,98 |
4 451,70 |
4 544,23 |
4 638,73 |
|
|
13 |
3 623,54 |
3 698,90 |
3 775,81 |
3 854,35 |
3 934,49 |
4 016,32 |
4 099,84 |
|
III |
12 |
4 638,67 |
4 735,13 |
4 833,61 |
4 934,11 |
5 036,71 |
5 141,45 |
5 248,37 |
|
|
11 |
4 099,81 |
4 185,05 |
4 272,08 |
4 360,91 |
4 451,60 |
4 544,17 |
4 638,67 |
|
|
10 |
3 623,53 |
3 698,88 |
3 775,79 |
3 854,32 |
3 934,46 |
4 016,29 |
4 099,81 |
|
|
9 |
3 202,59 |
3 269,19 |
3 337,17 |
3 406,58 |
3 477,42 |
3 549,72 |
3 623,53 |
|
|
8 |
2 830,56 |
2 889,42 |
2 949,51 |
3 010,83 |
3 073,46 |
3 137,36 |
3 202,59 |
|
II |
7 |
3 202,52 |
3 269,14 |
3 337,12 |
3 406,52 |
3 477,40 |
3 549,72 |
3 623,54 |
|
|
6 |
2 830,43 |
2 889,28 |
2 949,38 |
3 010,73 |
3 073,34 |
3 137,27 |
3 202,52 |
|
|
5 |
2 501,54 |
2 553,56 |
2 606,68 |
2 660,91 |
2 716,24 |
2 772,74 |
2 830,43 |
|
|
4 |
2 210,88 |
2 256,87 |
2 303,82 |
2 351,74 |
2 400,64 |
2 450,58 |
2 501,54 |
|
I |
3 |
2 723,63 |
2 780,16 |
2 837,87 |
2 896,76 |
2 956,87 |
3 018,24 |
3 080,90 |
|
|
2 |
2 407,81 |
2 457,78 |
2 508,79 |
2 560,86 |
2 614,01 |
2 668,27 |
2 723,63 |
|
|
1 |
2 128,61 |
2 172,80 |
2 217,88 |
2 263,91 |
2 310,90 |
2 358,86 |
2 407,81 |
12.
Con effetto dal 1° luglio 2021, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:|
— |
966,13 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia; |
|
— |
572,81 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno. |
13.1.
Con effetto dal 1° luglio 2021, il limite inferiore e quello superiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:|
— |
1 155,33 EUR (limite inferiore); |
|
— |
2 310,64 EUR (limite superiore). |
13.2
Con effetto dal 1° luglio 2021, la detrazione forfettaria di cui all’articolo 96, paragrafo 7, del regime applicabile agli altri agenti è fissata a 1 050,30 EUR.
13.3
Con effetto dal 1° luglio 2021, il limite inferiore e quello superiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti sono fissati a:|
— |
1 016,43 EUR (limite inferiore); |
|
— |
2 391,63 EUR (limite superiore). |
14.
L’importo delle indennità nell’ambito di un servizio continuo o a turni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio (1) è fissato a:|
— |
440,26 EUR; |
|
— |
664,51 EUR; |
|
— |
726,56 EUR; |
|
— |
990,54 EUR. |
15.
Con effetto dal 1° luglio 2021, agli importi di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio (2) si applica il coefficiente di 6,3553.
16.
Tabella degli importi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto, applicabili dal 1° luglio 2021:|
1.7.2021 |
SCATTI |
|||||||
|
GRADI |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
16 |
19 490,71 |
20 309,74 |
21 163,17 |
21 163,17 |
21 163,17 |
21 163,17 |
|
|
|
15 |
17 226,53 |
17 950,42 |
18 704,71 |
19 225,11 |
19 490,71 |
20 309,74 |
|
|
|
14 |
15 225,35 |
15 865,16 |
16 531,83 |
16 991,77 |
17 226,53 |
17 950,42 |
18 704,71 |
19 490,71 |
|
13 |
13 456,69 |
14 022,15 |
14 611,37 |
15 017,90 |
15 225,35 |
|
|
|
|
12 |
11 893,46 |
12 393,23 |
12 914,02 |
13 273,30 |
13 456,69 |
14 022,15 |
14 611,37 |
15 225,35 |
|
11 |
10 511,83 |
10 953,54 |
11 413,82 |
11 731,38 |
11 893,46 |
12 393,23 |
12 914,02 |
13 456,69 |
|
10 |
9 290,71 |
9 681,10 |
10 087,94 |
10 368,58 |
10 511,83 |
10 953,54 |
11 413,82 |
11 893,46 |
|
9 |
8 211,43 |
8 556,48 |
8 916,05 |
9 164,09 |
9 290,71 |
|
|
|
|
8 |
7 257,53 |
7 562,50 |
7 880,28 |
8 099,53 |
8 211,43 |
8 556,48 |
8 916,05 |
9 290,71 |
|
7 |
6 414,44 |
6 683,99 |
6 964,85 |
7 158,63 |
7 257,53 |
7 562,50 |
7 880,28 |
8 211,43 |
|
6 |
5 669,29 |
5 907,53 |
6 155,76 |
6 327,03 |
6 414,44 |
6 683,99 |
6 964,85 |
7 257,53 |
|
5 |
5 010,72 |
5 221,27 |
5 440,67 |
5 592,05 |
5 669,29 |
5 907,53 |
6 155,76 |
6 414,44 |
|
4 |
4 428,64 |
4 614,72 |
4 808,64 |
4 942,43 |
5 010,72 |
5 221,27 |
5 440,67 |
5 669,29 |
|
3 |
3 914,15 |
4 078,65 |
4 250,05 |
4 368,27 |
4 428,64 |
4 614,72 |
4 808,64 |
5 010,72 |
|
2 |
3 459,47 |
3 604,83 |
3 756,32 |
3 860,83 |
3 914,15 |
4 078,65 |
4 250,05 |
4 428,64 |
|
1 |
3 057,60 |
3 186,07 |
3 319,95 |
3 412,34 |
3 459,47 |
|
|
|
17.
Importo, applicabile dal 1° luglio 2021, dell’indennità forfettaria di cui all’ex articolo 4 bis dell’allegato VII dello statuto, in vigore prima del 1° maggio 2004, utilizzato per l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto:|
— |
151,88 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5; |
|
— |
232,87 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3. |
18.
Tabella relativa agli stipendi base di cui all’articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti, applicabili dal 1° luglio 2021:|
Grado |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Stipendio base a tempo pieno |
1 936,23 |
2 255,71 |
2 445,64 |
2 651,60 |
2 874,88 |
3 117,00 |
3 379,48 |
|
Grado |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Stipendio base a tempo pieno |
3 664,10 |
3 972,64 |
4 307,17 |
4 669,87 |
5 063,14 |
5 489,50 |
5 951,78 |
|
Grado |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
|
Stipendio base a tempo pieno |
6 452,98 |
6 996,40 |
7 585,58 |
8 224,34 |
8 916,94 |
|
|
(1) Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l’ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6).
(2) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).
|
13.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 501/17 |
Attualizzazione annuale dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione Europea che prestano servizio nei paesi terzi (1)
(2021/C 501/06)
|
Sede di servizio |
Parità economica luglio 2021 |
Tasso di cambio luglio 2021 (*1) |
Coefficiente correttore luglio 2021 (*2) |
|
Afghanistan (*3) |
0 |
0 |
0 |
|
Albania |
69,29 |
122,59 |
56,5 |
|
Algeria |
102 |
160,357 |
63,6 |
|
Angola |
702,5 |
774,068 |
90,8 |
|
Argentina |
85,64 |
113,59 |
75,4 |
|
Armenia |
474,2 |
606,64 |
78,2 |
|
Australia |
1,605 |
1,5811 |
101,5 |
|
Azerbaigian |
1,756 |
2,02096 |
86,9 |
|
Bangladesh |
84,55 |
100,902 |
83,8 |
|
Barbados |
2,363 |
2,39034 |
98,9 |
|
Bielorussia |
2,136 |
3,021 |
70,7 |
|
Benin |
576,7 |
655,957 |
87,9 |
|
Bolivia |
6,273 |
8,21461 |
76,4 |
|
Bosnia-Erzegovina |
1,127 |
1,95583 |
57,6 |
|
Botswana |
8,505 |
12,9702 |
65,6 |
|
Brasile |
3,807 |
5,8826 |
64,7 |
|
Burkina Faso |
609,6 |
655,957 |
92,9 |
|
Burundi |
1 879 |
2 358,35 |
79,7 |
|
Cambogia |
3 645 |
4 885,5 |
74,6 |
|
Camerun |
612,4 |
655,957 |
93,4 |
|
Canada |
1,448 |
1,4706 |
98,5 |
|
Cabo Verde |
76,54 |
110,265 |
69,4 |
|
Repubblica centrafricana |
742,9 |
655,957 |
113,3 |
|
Ciad |
639,7 |
655,957 |
97,5 |
|
Cile |
626,2 |
869,132 |
72,0 |
|
Cina |
6,587 |
7,6814 |
85,8 |
|
Colombia |
2 494 |
4 482,19 |
55,6 |
|
Congo |
770,2 |
655,957 |
117,4 |
|
Costa Rica |
582,7 |
735,38 |
79,2 |
|
Cuba (*1) |
1,048 |
1,1888 |
88,2 |
|
Repubblica democratica del Congo |
3 289 |
2 377,38 |
138,3 |
|
Gibuti |
223 |
211,886 |
105,2 |
|
Repubblica dominicana |
46,08 |
67,9661 |
67,8 |
|
Ecuador (*1) |
0,8862 |
1,1888 |
74,5 |
|
Egitto |
15,71 |
18,732 |
83,9 |
|
El Salvador (*1) |
0,7935 |
1,1888 |
66,7 |
|
Eritrea |
17,96 |
18,1606 |
98,9 |
|
Eswatini |
10,52 |
17,052 |
61,7 |
|
Etiopia |
35,93 |
52,5752 |
68,3 |
|
Figi |
1,76 |
2,46488 |
71,4 |
|
Gabon |
685,8 |
655,957 |
104,5 |
|
Gambia |
53,47 |
61,78 |
86,5 |
|
Georgia |
2,342 |
3,7601 |
62,3 |
|
Ghana |
5,867 |
6,8616 |
85,5 |
|
Guatemala |
8,162 |
9,21359 |
88,6 |
|
Guinea |
10 439 |
11 667,8 |
89,5 |
|
Guinea-Bissau |
478 |
655,957 |
72,9 |
|
Guyana |
182,5 |
249,805 |
73,1 |
|
Haiti |
114,2 |
110,26 |
103,6 |
|
Honduras |
21,74 |
28,4022 |
76,5 |
|
Hong Kong |
10,48 |
9,2297 |
113,5 |
|
Islanda |
193,9 |
147,3 |
131,6 |
|
India |
71,9 |
88,305 |
81,4 |
|
Indonesia |
12 173 |
17 339,9 |
70,2 |
|
Iran |
82 045 |
49 929,6 |
164,3 |
|
Iraq (*3) |
0 |
0 |
0 |
|
Israele |
4,384 |
3,876 |
113,1 |
|
Costa d’Avorio |
598 |
655,957 |
91,2 |
|
Giamaica |
139,8 |
178,636 |
78,3 |
|
Giappone |
134,9 |
131,54 |
102,6 |
|
Giordania |
0,7467 |
0,84286 |
88,6 |
|
Kazakhstan |
367,6 |
509,94 |
72,1 |
|
Kenya |
111 |
128,604 |
86,3 |
|
Kosovo |
0,5483 |
1 |
54,8 |
|
Kuwait |
0,31 |
0,35789 |
86,6 |
|
Kirghizistan |
65,48 |
100,644 |
65,1 |
|
Laos |
8 374 |
11 332 |
73,9 |
|
Libano (*3) |
0 |
0 |
0 |
|
Lesotho |
10,78 |
17,052 |
63,2 |
|
Liberia |
278,1 |
203,723 |
136,5 |
|
Libia (*3) |
0 |
0 |
0 |
|
Madagascar |
3 770 |
4 532,5 |
83,2 |
|
Malawi |
685,2 |
961,795 |
71,2 |
|
Malaysia |
3,809 |
4,9353 |
77,2 |
|
Mali |
540,5 |
655,957 |
82,4 |
|
Mauritania |
29,27 |
43,255 |
67,7 |
|
Maurizio |
35,69 |
48,9855 |
72,9 |
|
Messico |
14,28 |
23,6108 |
60,5 |
|
Moldova |
14,03 |
21,4896 |
65,3 |
|
Mongolia |
2 204 |
3 386,96 |
65,1 |
|
Montenegro |
0,5687 |
1 |
56,9 |
|
Marocco |
8,739 |
10,6246 |
82,3 |
|
Mozambico |
63,41 |
75,445 |
84,0 |
|
Myanmar/Birmania |
1 287 |
1 962,71 |
65,6 |
|
Namibia |
13,41 |
17,052 |
78,6 |
|
Nepal |
95,18 |
141,735 |
67,2 |
|
Nuova Caledonia |
122,554 |
119,332 |
102,7 |
|
Nuova Zelanda |
1,409 |
1,7 |
82,9 |
|
Nicaragua |
33,52 |
41,8078 |
80,2 |
|
Niger |
495,1 |
655,957 |
75,5 |
|
Nigeria |
400,3 |
491,073 |
81,5 |
|
Macedonia del Nord |
30,15 |
61,695 |
48,9 |
|
Norvegia |
13,35 |
10,1893 |
131,0 |
|
Pakistan |
138,6 |
188,215 |
73,6 |
|
Panama (*1) |
1,012 |
1,1888 |
85,1 |
|
Papua Nuova Guinea |
4,054 |
4,17123 |
97,2 |
|
Paraguay |
4 172 |
8 048,91 |
51,8 |
|
Perù |
3,521 |
4,73737 |
74,3 |
|
Filippine |
53,27 |
57,765 |
92,2 |
|
Qatar |
4,722 |
4,32723 |
109,1 |
|
Russia |
76,25 |
86,4662 |
88,2 |
|
Ruanda |
863,2 |
1 178,17 |
73,3 |
|
Sao Tomé e Principe |
23,63 |
24,5 |
96,4 |
|
Arabia Saudita |
3,81 |
4,458 |
85,5 |
|
Senegal |
570,5 |
655,957 |
87,0 |
|
Serbia |
70,1 |
117,57 |
59,6 |
|
Sierra Leone |
10 982 |
12 206 |
90,0 |
|
Singapore |
1,889 |
1,5985 |
118,2 |
|
Somalia (*3) |
0 |
0 |
0 |
|
Sud Africa |
11,2 |
17,052 |
65,7 |
|
Corea del Sud |
1 270 |
1 341,25 |
94,7 |
|
Sud Sudan |
387,7 |
517,737 |
74,9 |
|
Sri Lanka |
157,4 |
238,891 |
65,9 |
|
Sudan |
417,9 |
538,484 |
77,6 |
|
Svizzera (Berna) |
1,377 |
1,0965 |
125,6 |
|
Svizzera (Ginevra) |
1,377 |
1,0965 |
125,6 |
|
Siria (*3) |
0 |
0 |
0 |
|
Taiwan |
27,68 |
33,263 |
83,2 |
|
Tagikistan |
8,801 |
13,4572 |
65,4 |
|
Tanzania |
2 197 |
2 744,58 |
80,0 |
|
Thailandia |
27,65 |
38,166 |
72,4 |
|
Timor Leste (*1) |
0,877 |
1,1888 |
73,8 |
|
Togo |
640 |
655,957 |
97,6 |
|
Trinidad e Tobago |
6,395 |
8,44815 |
75,7 |
|
Tunisia |
2,424 |
3,3069 |
73,3 |
|
Turchia |
4,555 |
10,361 |
44,0 |
|
Turkmenistan |
5,088 |
4,1608 |
122,3 |
|
Uganda |
2 796 |
4 230,1 |
66,1 |
|
Ucraina |
26,04 |
32,6431 |
79,8 |
|
Emirati arabi uniti |
3,785 |
4,3807 |
86,4 |
|
Regno Unito |
0,8888 |
0,85948 |
103,4 |
|
Stati Uniti (New York) |
1,192 |
1,1888 |
100,3 |
|
Stati Uniti (Washington) |
1,066 |
1,1888 |
89,7 |
|
Uruguay |
39,66 |
51,6629 |
76,8 |
|
Uzbekistan |
8 237 |
12 572,7 |
65,5 |
|
Venezuela (*3) |
0 |
0 |
0 |
|
Vietnam |
19 358 |
27 354,3 |
70,8 |
|
Cisgiordania — Striscia di Gaza |
4,384 |
3,876 |
113,1 |
|
Yemen (*3) |
0 |
0 |
0 |
|
Zambia |
13,55 |
27,0592 |
50,1 |
|
Zimbabwe (*3) |
0 |
0 |
0 |
(1) Relazione Eurostat del 28 ottobre 2021 sull’attualizzazione dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea che prestano servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE conformemente all’articolo 64 e agli allegati X e XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (Ares(2021)6803678).
Ulteriori informazioni sulla metodologia sono disponibili sul sito web di Eurostat («Statistics Database» > «Economy and finance» > «Prices» > «Correction coefficients»).
(*1) 1 EUR = x unità di moneta nazionale (USD per: Cuba, Ecuador, El Salvador, Panama, Timor Leste).
(*2) Bruxelles e Lussemburgo = 100 %.
(*3) Non disponibile, per problemi legati all’instabilità locale o all’inattendibilità dei dati.
|
13.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 501/21 |
Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea che prestano servizio nei paesi terzi (1)
(2021/C 501/07)
FEBBRAIO 2021
|
Sede di servizio |
Parità economica febbraio 2021 |
Tasso di cambio febbraio 2021 (*1) |
Coefficiente correttore febbraio 2021 (*2) |
|
Angola |
589,9 |
791,848 |
74,5 |
|
Argentina |
63,5 |
105,071 |
60,4 |
|
Bielorussia |
2,058 |
3,1137 |
66,1 |
|
Brasile |
3,357 |
6,5857 |
51,0 |
|
Cile |
625,3 |
884,964 |
70,7 |
|
Gambia |
49,59 |
61,9 |
80,1 |
|
Guatemala |
7,709 |
9,40629 |
82,0 |
|
Haiti |
110,6 |
88,66 |
124,7 |
|
Iran |
74 065 |
50 782,2 |
145,8 |
|
Kazakhstan |
340,5 |
510,99 |
66,6 |
|
Kenya |
102,8 |
133,87 |
76,8 |
|
Kirghizistan |
59,03 |
102,532 |
57,6 |
|
Libano (*3) |
0 |
0 |
0 |
|
Liberia |
318,3 |
206,157 |
154,4 |
|
Mauritania |
29,42 |
43,74 |
67,3 |
|
Mozambico |
57,91 |
91,205 |
63,5 |
|
Pakistan |
124 |
194,861 |
63,6 |
|
Qatar |
4,823 |
4,40112 |
109,6 |
|
Sao Tomé e Principe |
23,35 |
24,5 |
95,3 |
|
Sud Sudan |
382,8 |
214,757 |
178,2 |
|
Sudan |
242,4 |
67,0489 |
361,5 |
|
Turchia |
4,29 |
8,9313 |
48 |
MARZO 2021
|
Paese |
Parità economica marzo 2021 |
Tasso di cambio marzo 2021 (*4) |
Coefficiente correttore marzo 2021 (*5) |
|
Algeria |
101,3 |
160,981 |
62,9 |
|
Argentina |
67,6 |
109,328 |
61,8 |
|
Armenia |
439,7 |
635,79 |
69,2 |
|
Costa Rica |
586,1 |
746,135 |
78,6 |
|
Cuba |
0,9966 |
1,2225 |
81,5 |
|
Gibuti |
212,1 |
216,94 |
97,8 |
|
Repubblica dominicana |
42,96 |
70,1701 |
61,2 |
|
Honduras |
20,91 |
29,4451 |
71,0 |
|
Giamaica |
130 |
182,341 |
71,3 |
|
Madagascar |
3 485 |
4 542,09 |
76,7 |
|
Malawi |
646,6 |
948,171 |
68,2 |
|
Malaysia |
3,588 |
4,9383 |
72,7 |
|
Messico |
14,07 |
25,3424 |
55,5 |
|
Namibia |
13,37 |
18,1101 |
73,8 |
|
Nicaragua |
31,29 |
42,7001 |
73,3 |
|
Sudan |
263,9 |
455,786 |
57,9 |
|
Tanzania |
2 112 |
2 792,58 |
75,6 |
|
Turkmenistan |
5,046 |
4,27875 |
117,9 |
|
Uruguay |
39,3 |
52,5431 |
74,8 |
|
Zambia |
12,06 |
26,3531 |
45,8 |
APRILE 2021
|
Paese |
Parità economica aprile 2021 |
Tasso di cambio aprile 2021 (*6) |
Coefficiente correttore aprile 2021 (*7) |
|
Angola |
632,7 |
733,915 |
86,2 |
|
Argentina |
72,34 |
107,747 |
67,1 |
|
Brasile |
3,562 |
6,7685 |
52,6 |
|
Georgia |
2,208 |
3,9545 |
55,8 |
|
Kosovo |
0,5604 |
1 |
56,0 |
|
Mali |
513,8 |
655,957 |
78,3 |
|
Sudan |
295,3 |
449,551 |
65,7 |
MAGGIO 2021
|
Paese |
Parità economica maggio 2021 |
Tasso di cambio maggio 2021 (*8) |
Coefficiente correttore maggio 2021 (*9) |
|
Argentina |
76,7 |
113,127 |
67,8 |
|
Colombia |
2 388 |
4 438,75 |
53,8 |
|
Ghana |
5,729 |
6,9259 |
82,7 |
|
Guyana |
175,8 |
252,82 |
69,5 |
|
India |
68,65 |
89,8545 |
76,4 |
|
Iran |
78 712 |
50 941,8 |
154,5 |
|
Kirghizistan |
62,67 |
102,849 |
60,9 |
|
Liberia |
295,9 |
208,004 |
142,3 |
|
Mozambico |
61,43 |
69,49 |
88,4 |
|
Pakistan |
132,3 |
186,418 |
71,0 |
|
Panama |
0,9818 |
1,2129 |
80,9 |
|
Perù |
3,443 |
4,64844 |
74,1 |
|
Sudan |
341 |
472,51 |
72,2 |
|
Trinidad e Tobago |
6,197 |
8,40095 |
73,8 |
|
Zambia |
12,74 |
26,9319 |
47,3 |
GIUGNO 2021
|
SEDE DI SERVIZIO |
Parità economica giugno 2021 |
Tasso di cambio giugno 2021 (*10) |
Coefficiente correttore giugno 2021 (*11) |
|
Angola |
678,6 |
786,826 |
86,2 |
|
Argentina |
81,28 |
114,718 |
70,9 |
|
Armenia |
464,1 |
637,42 |
72,8 |
|
Benin |
561,2 |
655,957 |
85,6 |
|
Repubblica democratica del Congo |
3 214 |
2 413,12 |
133,2 |
|
Repubblica dominicana |
45,22 |
69,5214 |
65,0 |
|
Ecuador |
0,8716 |
1,2142 |
71,8 |
|
Gambia |
52,34 |
61,61 |
85,0 |
|
Hong Kong |
10,63 |
9,4246 |
112,8 |
|
Giamaica |
136,9 |
180,552 |
75,8 |
|
Kazakhstan |
361,2 |
523,01 |
69,1 |
|
Kenya |
109,2 |
131,447 |
83,1 |
|
Madagascar |
3 689 |
4 567,50 |
80,8 |
|
Nicaragua |
32,88 |
42,6317 |
77,1 |
|
Nigeria |
397,0 |
501,483 |
79,2 |
|
Sudan |
376,0 |
506,910 |
74,2 |
(1) Relazione Eurostat del 18 ottobre 2021 sull’attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea che prestano servizio nelle delegazioni nei paesi extra-UE conformemente all’articolo 64 e agli allegati X e XI dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (Ares(2021)6358373).
Ulteriori informazioni sulla metodologia sono disponibili sul sito web di Eurostat («Statistics Database» > «Economy and finance» > «Prices» > «Correction coefficients»).
(*1) 1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: nessuno della tabella sopra.
(*2) Bruxelles e Lussemburgo = 100.
(*3) Non disponibile, per problemi legati all’instabilità locale o all’inattendibilità dei dati.
(*4) 1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba.
(*5) Bruxelles e Lussemburgo = 100.
(*6) 1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: nessuno della tabella sopra.
(*7) Bruxelles e Lussemburgo = 100.
(*8) 1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Panama.
(*9) Bruxelles e Lussemburgo = 100.
(*10) 1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Ecuador.
(*11) Bruxelles e Lussemburgo = 100.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
|
13.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 501/25 |
Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell’India e della Turchia
(2021/C 501/08)
La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell’India e della Turchia («i paesi interessati») sono oggetto di dumping e causano pertanto un pregiudizio (2) all’industria dell’Unione.
1. Denuncia
La denuncia è stata presentata il 3 novembre 2021 dalla Federazione europea dei produttori di piastrelle di ceramica (European Ceramic Tile Manufacturers’ Association, o «CET» o «il denunciante») per conto dell’industria dell’Unione di piastrelle di ceramica ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
Una versione consultabile della denuncia e l’analisi del livello di sostegno della denuncia da parte dei produttori dell’Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull’accesso delle parti interessate al fascicolo.
2. Prodotto oggetto dell’inchiesta
Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di ceramica, anche su supporto; ceramica di finitura («il prodotto oggetto dell’inchiesta»).
Le parti interessate che intendono fornire informazioni sulla definizione del prodotto devono farlo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso (3).
3. Asserzione di dumping
Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping è il prodotto oggetto dell’inchiesta, originario dell’India e della Turchia («i paesi interessati»), attualmente classificato con i codici NC 6907 21 00, 6907 22 00, 6907 23 00, 6907 30 00 e 6907 40 00. Questi codici NC sono forniti solo a titolo informativo. La definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta di cui al punto 2 stabilisce l’ambito della presente inchiesta.
In assenza di dati attendibili sui prezzi praticati sul mercato nazionale dei paesi interessati, l’asserzione di dumping si basa su un confronto tra un valore normale costruito (costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti) e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto dell’inchiesta venduto nell’Unione.
I margini di dumping calcolati in base a tale confronto sono significativi per i paesi interessati.
4. Asserzione di pregiudizio e nesso di causalità
Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta dai paesi interessati sono aumentate complessivamente in termini assoluti e in termini di quota di mercato.
Gli elementi di prova addotti dal denunciante indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta hanno avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione, che hanno compromesso gravemente l’andamento generale di quest’ultima.
5. Procedura
Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione apre un’inchiesta a norma dell’articolo 5 del regolamento di base.
L’inchiesta determinerà se il prodotto oggetto dell’inchiesta originario dei paesi interessati sia oggetto di dumping e se le importazioni in dumping abbiano arrecato o minaccino di arrecare un pregiudizio all’industria dell’Unione.
In caso affermativo l’inchiesta valuterà se l’istituzione di misure sia o no nell’interesse dell’Unione a norma dell’articolo 21 del regolamento di base.
La Commissione richiama inoltre l’attenzione delle parti sulla pubblicazione dell’avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (4) che può essere applicabile al presente procedimento.
5.1. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o luglio 2020 e il 30 giugno 2021 («il periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).
5.2. Osservazioni sulla denuncia e sull’apertura dell’inchiesta
Le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla denuncia (comprese le questioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l’apertura dell’inchiesta (compreso il livello di sostegno alla denuncia) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Le domande di audizione riguardanti l’apertura dell’inchiesta devono essere inoltrate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
5.3. Procedura di determinazione del dumping
I produttori esportatori (5) del prodotto oggetto dell’inchiesta dei paesi interessati sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.3.1. Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta
5.3.1.1.
a) Campionamento
In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori del paese interessato oggetto del presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulla/e loro società entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi («TRON») al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/AD684_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Le informazioni sull’accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.8.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione ha anche contattato le autorità dei paesi interessati e potrà eventualmente contattare le associazioni note di produttori esportatori.
Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità dei paesi interessati e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità dei paesi interessati, in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per selezionare un campione di produttori esportatori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori esportatori inseriti nel campione dovranno presentare un questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.
La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.
Una copia del questionario per i produttori esportatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2559).
Il questionario sarà inoltre messo a disposizione delle associazioni note di produttori esportatori e delle autorità dei paesi interessati.
Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, i produttori esportatori che hanno accettato di essere inseriti nel campione, ma non sono stati selezionati, saranno considerati disposti a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Fatto salvo quanto disposto di seguito al punto 5.3.1.1, lettera b), il dazio antidumping applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione non potrà superare la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (6).
b) Margine di dumping individuale per i produttori esportatori non inseriti nel campione
I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono chiedere, a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi per loro un margine di dumping individuale. I produttori esportatori che intendono chiedere tale margine dovranno compilare il questionario e restituirlo debitamente compilato entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni. Una copia del questionario per i produttori esportatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2559). La Commissione esaminerà se ai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possa essere concesso un dazio individuale in conformità all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.
I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione che chiedono un margine di dumping individuale dovrebbero tuttavia tenere presente che la Commissione può comunque decidere di non determinare per loro tale margine se, ad esempio, il numero dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta.
5.3.2. Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (7) , (8)
Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta dai paesi interessati sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.
In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato del presente avviso entro sette giorni dalla data della sua pubblicazione.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile.
Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per selezionare un campione, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione in merito al campione di importatori. La Commissione aggiungerà anche una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla notifica della decisione in merito al campione.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione metterà a disposizione questionari per gli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti devono presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione sul campione, salvo diverse disposizioni.
Una copia del questionario per gli importatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2559).
5.4. Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta
La determinazione del pregiudizio si basa su prove certe e comporta un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi nel mercato dell’Unione e dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione interessati e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno inoltre contattare la Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.
La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.
I produttori dell’Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.
Una copia del questionario per i produttori dell’Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2559).
5.5. Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione
Qualora venga accertata l’esistenza di pratiche di dumping e di un pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se l’adozione di misure antidumping sia contraria o no all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni che indichino se l’istituzione di misure non sia contraria all’interesse dell’Unione. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell’inchiesta.
Le informazioni concernenti la valutazione dell’interesse dell’Unione devono essere fornite entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto in esame, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2559). Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 del regolamento di base saranno prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.
5.6. Parti interessate
Per poter partecipare all’inchiesta le parti interessate, quali i produttori esportatori, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell’inchiesta.
I produttori esportatori, i produttori dell’Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3, 5.4 e 5.5 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell’inchiesta.
Le altre parti potranno partecipare all’inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si saranno manifestate e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell’inchiesta. Il fatto di essere considerati parte interessata non pregiudica l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base.
Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina (9).
5.7. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta.
Qualsiasi domanda di audizione deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l’audizione. L’audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell’audizione.
Le audizioni si svolgono secondo il seguente calendario:
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— |
affinché un’audizione possa svolgersi prima del termine previsto per l’istituzione delle misure provvisorie, la domanda dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e l’audizione si svolgerà di norma entro 60 giorni da tale data; |
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— |
dopo la fase delle risultanze provvisorie la domanda dovrà essere presentata entro cinque giorni dalla data di divulgazione delle risultanze provvisorie o del documento informativo e l’audizione si svolgerà di norma entro 15 giorni dalla data di notifica della divulgazione o dalla data del documento informativo; |
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— |
nella fase delle risultanze definitive la domanda dovrà essere presentata entro tre giorni dalla data della divulgazione finale e l’audizione si svolgerà di norma entro il termine concesso per la presentazione di osservazioni sulla divulgazione finale. Nel caso di un’ulteriore divulgazione finale, la domanda dovrà essere presentata immediatamente dopo il ricevimento di tali ulteriori informazioni finali e l’audizione si svolgerà di norma entro il termine previsto per la presentazione di osservazioni su tale divulgazione. |
Il calendario indicato non pregiudica il diritto dei servizi della Commissione di accettare audizioni al di fuori del calendario in casi debitamente giustificati nonché il diritto della Commissione di rifiutare audizioni in casi debitamente giustificati. Se i servizi della Commissione respingono una domanda di audizione, la parte interessata sarà informata dei motivi di tale rifiuto.
In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell’interesse di una buona amministrazione e per consentire ai servizi della Commissione di procedere con l’inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l’audizione.
5.8. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») (10). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.
Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.
Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
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Commissione europea |
|
Direzione generale del Commercio |
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Direzione G |
|
Ufficio: CHAR 04/039 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIO |
Indirizzo di posta elettronica per questioni relative al dumping concernenti l’India:
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TRADE-AD684-DUMPING-INDIA@ec.europa.eu; |
Indirizzo di posta elettronica per questioni relative al dumping concernenti la Turchia:
|
|
TRADE-AD684-DUMPING-TURKEY@ec.europa.eu. |
Indirizzo di posta elettronica per questioni relative al pregiudizio e all’interesse dell’Unione, compreso l’allegato del presente avviso:
|
|
TRADE-AD684-INJURY@ec.europa.eu. |
6. Calendario dell’inchiesta
L’inchiesta sarà conclusa di norma entro 13 mesi, ma comunque non oltre 14 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso, in conformità all’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base le misure provvisorie possono essere imposte di norma non oltre sette mesi, ma in ogni caso non oltre otto mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.
In conformità all’articolo 19 bis del regolamento di base la Commissione fornirà informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori quattro settimane prima dell’istituzione delle misure provvisorie. Le parti interessate dispongono di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni scritte sull’esattezza dei calcoli.
Nei casi in cui la Commissione non intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l’inchiesta, le parti interessate saranno informate del fatto che non saranno istituiti dazi mediante un documento informativo quattro settimane prima della scadenza del termine previsto all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base.
Le parti interessate dispongono di un termine di 15 giorni per presentare osservazioni scritte sulle risultanze provvisorie o sul documento informativo e di 10 giorni per presentare osservazioni scritte sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Se del caso, nelle ulteriori informazioni finali sarà specificato il termine concesso alle parti interessate per presentare osservazioni scritte.
7. Presentazione di informazioni
Di norma le parti interessate possono presentare informazioni solo entro i termini specificati ai punti 5 e 6 del presente avviso. Per la presentazione di qualsiasi altra informazione non compresa in tali punti dovrà essere rispettato il seguente calendario:
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— |
le informazioni per la fase delle risultanze provvisorie dovranno essere presentate entro 70 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni; |
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le parti interessate non potranno, salvo diverse disposizioni, presentare nuove informazioni fattuali dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione delle risultanze provvisorie o sul documento informativo nella fase delle risultanze provvisorie. Dopo detto termine le parti interessate possono presentare nuove informazioni fattuali soltanto se sono in grado di dimostrare che tali informazioni sono necessarie a confutare gli argomenti di fatto addotti da altre parti interessate e a condizione che tali nuove informazioni fattuali possano essere verificate entro il tempo disponibile per completare tempestivamente l’inchiesta; |
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— |
al fine di completare l’inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale. |
8. Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti
Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.
Le osservazioni dovranno essere presentate secondo il seguente calendario:
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le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate prima del termine di istituzione delle misure provvisorie dovranno essere presentate entro il 75o giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni; |
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le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze provvisorie o del documento informativo dovranno pervenire entro sette giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze provvisorie o sul documento informativo, salvo diverse disposizioni; |
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le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione finale dovranno pervenire entro tre giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale, salvo diverse disposizioni. Nel caso vi sia un’ulteriore divulgazione finale, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale divulgazione dovranno pervenire entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale divulgazione, salvo diverse disposizioni. |
Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.
9. Proroga dei termini specificati nel presente avviso
Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso dovrebbe essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata adducendo motivi validi.
In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni.
Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell’avviso di apertura, le proroghe sono limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.
10. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora oppure collabora solo in parte e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta per tale parte può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.
L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. In tal caso, la parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
11. Consigliere-auditore
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.
Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra la parte o le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.
Le parti interessate sono invitate a seguire i calendari stabiliti al punto 5.7 del presente avviso anche per quanto riguarda le domande di intervento, comprese le audizioni, del consigliere-auditore. Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento dei procedimenti. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Il consigliere-auditore esaminerà i motivi delle richieste di intervento, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
12. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).
Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Con il termine generico «pregiudizio» si intende un pregiudizio notevole, la minaccia di un pregiudizio notevole a danno dell’industria dell’Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria, come stabilito all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base.
(3) I riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono fatti alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(4) Avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).
(5) Per «produttore esportatore» si intende qualsiasi società dei paesi interessati che produca il prodotto oggetto dell’inchiesta e lo esporti nel mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(6) A norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non si terrà conto dei margini nulli o minimi, né dei margini determinati nelle circostanze di cui all’articolo 18 del regolamento di base.
(7) Questo punto riguarda solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(8) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.
(9) In caso di problemi tecnici contattare il servizio di assistenza (Trade Service Desk) all’indirizzo trade-service-desk@ec.europa.eu o al Tel. +32 22979797.
(10) Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(11) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO
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☐ |
Versione «Sensibile» |
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☐ |
Versione «Consultabile da tutte le parti interessate» |
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(barrare la casella corrispondente) |
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PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI PIASTRELLE DI CERAMICA ORIGINARIE DELL’INDIA E DELLA TURCHIA
INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI
Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura.
La versione «Sensibile» e la versione «Consultabile dalle parti interessate» dovranno essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell’avviso di apertura.
1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO
Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:
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Nome della società |
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Indirizzo |
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Referente |
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Telefono |
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2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE
Indicare il fatturato totale in EUR della società, il valore in EUR e il volume in m2 delle importazioni nell’Unione e delle rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione dall’India e dalla Turchia, nel periodo dell’inchiesta, del prodotto oggetto dell’inchiesta quale definito nell’avviso di apertura.
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Volume in m2 |
Valore in EUR |
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Fatturato totale della propria società in EUR |
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Importazioni nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta originario dell’India |
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Importazioni nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta originario della Turchia |
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Importazioni nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta (di qualsiasi origine) |
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Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto oggetto dell’inchiesta dall’India |
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Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto oggetto dell’inchiesta dalla Turchia |
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3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (1)
Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all’esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto dell’inchiesta. Tali attività possono comprendere, tra l’altro, l’acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto dell’inchiesta.
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Nome e ubicazione della società |
Attività |
Rapporto |
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4. ALTRE INFORMAZIONI
Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.
5. CERTIFICAZIONE
Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se sarà selezionata per far parte del campione, la società dovrà rispondere a un questionario e accettare un’ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all’inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.
Firma della persona autorizzata:
Nome e qualifica della persona autorizzata:
Data:
(1) A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
ALTRI ATTI
Commissione europea
|
13.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 501/36 |
Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(2021/C 501/09)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro due mesi dalla data di pubblicazione.
DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«dell’Emilia» / «Emilia»
PGI-IT-A0509-AM06
Data della domanda: 2 gennaio 2019
1. Norme applicabili alla modifica
Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 – modifica non minore
2. Descrizione e motivi della modifica
2.1. Introduzione di due nuove categorie di prodotti vitivinicoli: «vino spumante» e «vino ottenuto da uve appassite»
Sono state aggiunte due nuove categorie di prodotti vitivinicoli: «vino spumante» e «vino ottenuto da uve appassite».
Nel territorio Emilia esiste tradizionalmente un’importante e qualificata produzione sia di vini spumanti, ottenuti sia con la rifermentazione in bottiglia e/o con il metodo italiano «Martinotti», nonché di vini ottenuti da uve appassite.
La possibilità di qualificare tali categorie di prodotti con la IGP «dell’Emilia» / «Emilia», oltre a fornire al consumatore una precisa indicazione sulla provenienza geografica del prodotto, è tale da giustificare anche una migliore valorizzazione economica dei prodotti.
La modifica riguarda l’articolo 1, l’articolo 6 del disciplinare di produzione e la sezione 2.3 del documento unico (Categorie di prodotti vitivinicoli).
2.2. Introduzione nuove tipologie varietali
Sono state inserite le nuove tipologie con la qualificazione del vitigno Fogarina, Moscato bianco e Spergola, per le relative categorie regolamentate (vino, vino frizzante, vino spumante, passito, e mosto di uve parzialmente fermentato).
Inoltre, è stato sostituito il nome della tipologia varietale «Pignoletto» con quello del sinonimo «Grechetto gentile», anche nel restante articolato del disciplinare.
Motivazione: l’introduzione delle tipologie qualificate col vitigno «Fogarina», «Moscato bianco» e «Spergola» è il risultato di una lunga sperimentazione allo scopo di valorizzare i vitigni autoctoni da sempre presenti sul territorio.
In particolare l’introduzione delle tipologie qualificate col vitigno Fogarina e Spergola avviene a seguito del recupero, caratterizzazione e valorizzazione produttiva-enologica dei vitigni autoctoni in questione in zona di produzione, dove i vitigni erano storicamente presenti, per lo più in consociazione con i vitigni maggiormente diffusi. La recente riscoperta e il miglioramento dei vitigni, grazie ai cloni selezionati, ha consentito di affermare le relative tipologie di vino con elevate e peculiari caratteristiche qualitative.
La sostituzione del nome della tipologia varietale «Pignoletto» con quello del sinonimo «Grechetto gentile» è avvenuta a seguito della scelta dei produttori intesa a valorizzare detto nome con apposite DOP, in conformità alla vigente normativa UE.
La modifica riguarda l’articolo 1 e l’articolo 4 del disciplinare e la sezione 2.7 del documento unico (Varietà principali di uve da vino).
2.3. Introduzione tipologia «Pinot nero» vinificato in bianco e come vitigno complementare per le tipologie Chardonnay e Pinot bianco
Sono state inserite le tipologie di vino qualificate con il vitigno «Pinot nero» vinificato in bianco: Pinot nero vinificato in bianco, Pinot nero vinificato in bianco frizzante, Pinot nero vinificato in bianco spumante.
Motivazione: l’inserimento di tale tipologia recepisce la consolidata tradizione enologica praticata nel territorio. Dalla vinificazione in bianco delle uve «Pinot nero» si ottiene un vino di colore bianco con note olfattive eleganti di gradevolezza aromatica in grado di conferire la giusta persistenza e finezza alla spuma dei vini frizzanti e spumanti.
La modifica riguarda gli articoli 2 e 6 del disciplinare di produzione e le sezioni 2.4 (Descrizione dei vini) e 2.5.1 (Pratiche di Vinificazione) del documento unico.
2.4. Designazione e presentazione. Inserimento disposizioni per l’uso del nome di due o più vitigni
Sono state inserite le disposizioni per l’uso in etichetta di due o più vitigni, in conformità alla vigente normativa dell’UE, prevedendo in particolare il limite quantitativo minimo del 15 % delle uve del vitigno che concorre in misura inferiore alla produzione del relativo vino, anche se la normativa non stabilisce un limite minimo (articolo 62, paragrafo 1, lettera c), ii), del regolamento (CE) n. 607/2009).
Trattasi di misura qualificativa ed intesa ad evitare indicazioni ingannevoli al consumatore. In tal senso le uve di ciascun vitigno che figura in etichetta, in quanto caratterizzante del relativo vino, devono rappresentare almeno il 15 % del totale.
La disposizione limitativa in questione è conforme all’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 607/2009.
Sono state inserite le tipologie qualificate con la specificazione di due o più vitigni indicati allo stesso articolo 1 per le tipologie monovarietali.
L’inserimento delle tipologie qualificate col nome di due o più vitigni tradizionalmente coltivati sul territorio costituisce una modifica intesa ad indicare in positivo nel disciplinare quanto già consentito dalla vigente normativa UE, escludendo comunque per tali tipologie l’uso del vitigno «Lambrusco», che è il più qualificante e rappresentativo del territorio, il cui uso viene pertanto riservato alle tipologie qualificate con il solo «Lambrusco», evitando di snaturare la caratterizzazione che tale vitigno imprime sui relativi vini.
La modifica riguarda l’articolo 7 del disciplinare e la sezione 2.9 del documento unico (Ulteriori condizioni – descrizione della condizione).
2.5. Aggiornamento base ampelografica delle tipologie «Lambrusco»
Nell’ambito dell’85 % della base ampelografica, costituita da alcune varietà della famiglia dei Lambrusco (Lambrusco Salamino e/o Lambrusco di Sorbara e/o Lambrusco Grasparossa e/o Lambrusco Marani e/o Lambrusco Maestri e/o Lambrusco Montericco e/o Lambrusco Viadanese e/o Lambrusco Oliva) che congiuntamente o disgiuntamente concorrono alla produzione delle uve atte a produrre le tipologie di prodotti qualificate con il sinonimo «Lambrusco», sono state aggiunte le varietà «Lambrusco a foglia frastagliata» e/o «Lambrusco Barghi» e/o «Lambrusco dal peduncolo rosso» (quest’ultimo sinonimo del «Terrano»), anch’esse tradizionalmente coltivate nel territorio della IGP «dell’Emilia» / «Emilia».
La modifica riguarda l’articolo 2 disciplinare e la sezione 2.7 del documento unico (Varietà principali di uve da vino).
2.6. Ampliamento zona di produzione
È stata ampliata la zona di produzione delle uve alla zona in Provincia di Bologna situata alla destra del fiume Sillaro, per tutte le tipologie di prodotti previste dal disciplinare, ad eccezione delle tipologie qualificate con il vitigno Lambrusco.
La modifica è giustificata dal fatto che in detta area sono presenti caratteristiche ambientali analoghe alla restante zona di produzione e che in tale area aggiuntiva si è sviluppata e consolidata la vitivinicoltura, con l’ottenimento di prodotti aventi le medesime caratteristiche organolettiche e qualitative dei prodotti ottenuti nella restante zona di produzione.
La modifica riguarda l’articolo 3 del disciplinare e la sezione 2.6 del documento unico (Zona geografica delimitata).
2.7. Inserimento delle rese uva per ettaro e del titolo alcolometrico volumico minimo naturale per nuove tipologie varietali
Sono state inserite per le nuove tipologie varietali (Fogarina, Moscato e Spergola) le relative rese massime di uva ad ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale, sulla base dei dati effettivamente riscontrati nel quinquennio precedente la presentazione della richiesta.
La modifica riguarda l’articolo 4 del disciplinare e la sezione 2.5.2 del documento unico (Rese massime).
2.8. Norme per la vinificazione - Modifiche formali di ricodificazione e deroghe per la vinificazione nelle aree limitrofe
È stata effettuata una riformulazione del testo al fine di eliminare una norma superata e per una migliore organicità del testo.
In tal senso è stata eliminata la deroga comunitaria scaduta al 31 dicembre 2012 che permetteva la vinificazione dei vini a IGP al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata.
È stato inserito e definito l’ambito delle deroghe per effettuare le operazioni di elaborazione, conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 607/2009, che permette ai produttori di utilizzare anche impianti di elaborazione ubicati in un’area limitrofa a quella di produzione delle uve.
In tal senso è stato previsto che le operazioni di vinificazione possono avvenire, oltre che nella zona di produzione delle uve delimitata all’articolo 3, anche nell’ambito delle province limitrofe di Ravenna, Forlì-Cesena, Mantova e Cremona.
La modifica riguarda l’articolo 5 del disciplinare e la sezione 2.9 (Ulteriori condizioni – Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata).
2.9. Disposizioni in materia di arricchimento e di utilizzo dei prodotti fuori zona
È stata prevista, rispetto al preesistente disciplinare, una disposizione più restrittiva in materia di arricchimento, che qualora effettuato con mosto di uve concentrato, lo stesso deve essere ottenuto da uve provenienti dalla zona di produzione di cui all’articolo 3.
È stata inoltre prevista una disposizione più restrittiva, rispetto al passato, in materia di utilizzo di prodotti derivati da uve raccolte fuori zona (nel limite massimo del 15 %, ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. 1308/2013), prevedendo, per tutte le tipologie regolamentate, che per almeno l’85 % siano ottenute da prodotti derivati dalla zona di produzione, ivi compresi i prodotti eventualmente utilizzati per la dolcificazione e per la presa di spuma.
Con tali modifiche si vuole in sintesi assicurare che il prodotto finale, derivante da almeno l’85 % da uve raccolte nella zona di produzione, sia costituito per almeno la predetta percentuale dell’85 % da prodotti della zona (ivi compresi i prodotti di arricchimento o dolcificazione), altrimenti la percentuale di vino finito potrebbe scendere al di sotto dell’85 %. Trattasi pertanto di misura qualitativa volta ad incrementare, nell’ambito dell’elaborazione, l’utilizzo dei prodotti (a monte del vino e/o di arricchimento e/o per la dolcificazione e/o per la presa di spuma) derivanti dalla zona di produzione, anche se le norme UE sono meno restrittive. In tal senso tali previsioni sono intese a rafforzare il legame con l’ambiente.
La modifica riguarda l’articolo 5 disciplinare e la sezione 2.5.1 del documento unico (Pratiche di vinificazione).
2.10. Inserita la resa vino/uva per le tipologie «Passito»
Per le tipologie «Passito», di nuova introduzione, è stata inserita la resa massima dell’uva in vino finito, del 50 %, ed inoltre è stato previsto il divieto di qualsiasi pratica di arricchimento e dolcificazione.
Con questo inserimento si vuole regolamentare la specifica tipologia di prodotto, la cui elaborazione, a differenza delle altre, comporta una bassa resa vino finito/uva (max 50 %) in relazione all’appassimento delle uve.
La modifica riguarda l’articolo 5 disciplinare e la sezione 2.4 del documento unico (Descrizione dei vini).
2.11. Inserimento disposizione sul periodo delle fermentazioni e rifermentazioni
È stata inserita la disposizione relativa alla fermentazione e rifermentazione in un periodo successivo al 31 dicembre dell’anno di raccolta delle uve, in conformità alla vigente normativa nazionale e dell’Unione europea.
Trattasi di una modifica per consentire la fermentazione e la rifermentazione dei vari prodotti vitivinicoli previsti dal disciplinare in una data successiva al 31 dicembre dell’anno di raccolta delle uve ed entro il 30 giugno dell’anno successivo, fatte salve le relative comunicazioni all’Autorità di controllo, al fine di consentire ai produttori una migliore gestione di cantina.
La modifica riguarda l’articolo 5 del disciplinare e non comporta modifiche al documento unico.
2.12. Caratteristiche dei vini al consumo
Per tutte le tipologie di prodotti previste dal disciplinare, sia per quelle previste dal preesistente disciplinare che per quelle di nuova introduzione, sono state descritte le caratteristiche analitiche ed organolettiche, in conformità alla vigente normativa (regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 94, paragrafo 2, lettera b), punto ii)).
La modifica riguarda l’articolo 6 disciplinare e la sezione 2.4 del documento unico (Descrizione dei vini).
2.13. Designazione e presentazione. Inserimento uso menzione tradizionale «Vendemmia tardiva»
È stata inserita la possibilità di utilizzare in etichettatura la menzione tradizionale «Vendemmia tardiva» nel rispetto della vigente normativa dell’Unione europea e nazionale.
La modifica riguarda l’articolo 7 del disciplinare e non comporta modifiche al documento unico.
2.14. Confezionamento
Viene effettuata una modifica formale di rielaborazione del precedente testo, estendendo le precedenti disposizioni sull’uso dei recipienti e dei relativi sistemi di chiusura anche alla categoria di prodotto vitivinicolo «mosto di uve parzialmente fermentato».
Viene inoltre inserita una modica per disciplinare l’uso del tappo a fungo per i vini frizzanti, prevedendo, in particolare, di limitare la lunghezza della lamina di copertura del tappo a fungo e del collo bottiglia a 7 cm, in conformità alla normativa nazionale e UE, al fine di differenziare il confezionamento dei vini frizzanti dalle tipologie spumanti, nei quali generalmente la lamina di copertura è di dimensione superiore (10-12 cm).
La modifica riguarda l’articolo 8 del disciplinare e non comporta modifiche al documento unico.
2.15. Legame con l’ambiente geografico
È stata apportata un’integrazione nelle informazioni sulla zona geografica rilevanti per il legame, al fine di tener conto dell’ampliamento della zona di produzione descritta all’articolo 3.
Inoltre sono state apportate le opportune integrazioni alla sezione relativa alle informazioni sulle caratteristiche qualitative del prodotto attribuibili all’ambiente geografico. Ciò per tener conto delle nuove tipologie introdotte (in particolare passiti e spumanti).
La modifica riguarda l’articolo 9 del disciplinare e la sezione 2.8 del documento unico (Legame con la zona geografica).
2.16. Riferimenti alla struttura di controllo
A seguito dell’avventa sostituzione della struttura di controllo (dall’Autorità nazionale costituita dall’Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero all’Organismo di controllo autorizzato Valoritalia s.r.l.) si è provveduto a variare i relativi riferimenti.
La modifica riguarda l’articolo 10 del disciplinare e non comporta modifiche al documento unico.
DOCUMENTO UNICO
1. Denominazione/denominazioni
dell’Emilia
Emilia
2. Tipo di indicazione geografica
IGP - Indicazione geografica protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
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1. |
Vino |
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4. |
Vino spumante |
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8. |
Vino frizzante |
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11. |
Mosto di uve parzialmente fermentato |
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15. |
Vino ottenuto da uve appassite |
4. Descrizione dei vini
1. «dell’Emilia» / «Emilia» bianco (categoria vino), anche con la specificazione di uno o più vitigni
Colore: giallo paglierino più o meno intenso.
Odore: di buona intensità, con sentori floreali e/o fruttati prevalenti a seconda della composizione varietale e dell’ambiente di coltivazione.
Sapore: da secco a dolce, sapido.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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2. «dell’Emilia» / «Emilia» bianco frizzante, anche con la specificazione di uno o più vitigni
Spuma: vivace, evanescente.
Colore: giallo paglierino.
Odore: di buona intensità, con sentori floreali e fruttati diversamente composti a seconda della composizione varietale, ma sostanzialmente freschi.
Sapore: da secco a dolce, sapido.
Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 13,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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3. «dell’Emilia» / «Emilia» rosso (categoria vino), anche con la specificazione di uno o più vitigni, con esclusione del Lambrusco
Colore: rosso rubino più o meno intenso.
Odore: vinoso, con note fruttate più o meno mature che talora si accompagnano a note floreali, più spesso di viola, e a note speziate, a seconda della composizione varietale e dell’areale di coltivazione.
Sapore: secco, di buona morbidezza e giusta acidità.
Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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4. «dell’Emilia» / «Emilia» rosso frizzante, anche con la specificazione di uno o più vitigni, con esclusione del Lambrusco
Spuma: vivace, evanescente.
Colore: rosso rubino più o meno intenso.
Odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche.
Sapore: da secco a dolce, di buona freschezza e sapidità.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. «dell’Emilia» / «Emilia» rosso novello, anche con la specificazione di un vitigno, con esclusione del Lambrusco
Colore: rosso rubino brillante.
Odore: vinoso e con spiccate note fruttate.
Sapore: di buona morbidezza e giusta acidità.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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6. «dell’Emilia» / «Emilia» rosato (categoria vino)
Colore: rosato, con varie intensità e tonalità.
Odore: con note fruttate prevalenti.
Sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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7. «dell’Emilia» / «Emilia» rosato frizzante
Spuma: vivace, evanescente.
Colore: rosato, con varie intensità e tonalità.
Odore: con lievi note floreali, cui si accompagnano note fruttate più decise.
Sapore: da secco a dolce, di giusta morbidezza e freschezza, sapido.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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8. «dell’Emilia» / «Emilia» bianco spumante, anche con la specificazione di uno o più vitigni, con esclusione del Lambrusco
Spuma: fine e persistente.
Colore: giallo paglierino di varia intensità.
Odore: delicato, fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate.
Sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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9. «dell’Emilia» / «Emilia» bianco passito, anche con la specificazione di un vitigno
Colore: giallo dorato tendente all’ambrato.
Odore: delicatamente profumato.
Sapore: gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta leggermente brioso.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol di cui almeno 12 % vol effettivo.
Estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
4,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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10. «dell’Emilia» / «Emilia» bianco mosto di uve parzialmente fermentato, anche con la specificazione di un vitigno
Spuma: vivace, evanescente.
Colore: giallo paglierino.
Odore: di buona intensità, con sentori floreali e fruttati diversamente composti a seconda della composizione varietale, ma sostanzialmente freschi.
Sapore: dolce.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.
Titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1 % vol massimo 6,3 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 13 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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11. «dell’Emilia» / «Emilia» rosso spumante, anche con la specificazione di uno o più vitigni, ad esclusione del Lambrusco
Spuma: fine e persistente.
Colore: rosso rubino o granato di varia intensità.
Odore: delicato, fragrante, ampio con note floreali.
Sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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12. «dell’Emilia» / «Emilia» rosso passito, anche con la specificazione di un vitigno
Colore: rosso granato intenso.
Odore: delicatamente profumato.
Sapore: gradevolmente amabile o dolce, caldo, vellutato, talvolta leggermente brioso.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol di cui almeno 12 % vol effettivo.
Estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
4 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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13. «dell’Emilia» / «Emilia» rosso mosto di uve parzialmente fermentato anche con la specificazione di un vitigno escluso il Lambrusco
Spuma: vivace, evanescente.
Colore: rosso rubino più o meno intenso.
Odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche.
Sapore: dolce, di buona freschezza e sapidità.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.
Titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1 % vol massimo 6,3 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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14. «dell’Emilia» / «Emilia» rosato spumante
Spuma: fine e persistente.
Colore: rosato più o meno intenso.
Odore: fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate.
Sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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15. «dell’Emilia» / «Emilia» rosato mosto di uve parzialmente fermentato
Colore: rosso rubino più o meno intenso.
Odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche.
Sapore: dolce, di buona freschezza e sapidità.
Titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1 % vol massimo 6,3 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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16. «dell’Emilia» / «Emilia» Lambrusco rosso frizzante
Spuma: vivace, evanescente.
Colore: rosso rubino o granato di varia intensità.
Odore: delicato, fragrante, caratteristico con note floreali.
Sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidità.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
5,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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17. «dell’Emilia» / «Emilia» Lambrusco rosso spumante
Spuma: fine e persistente.
Colore: rosso rubino o granato di varia intensità.
Odore: delicato, fragrante, ampio con note floreali.
Sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
5,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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18. «dell’Emilia» / «Emilia» Lambrusco rosso novello frizzante
Spuma: vivace, evanescente.
Colore: rosso rubino brillante.
Odore: vinoso e con spiccate note fruttate.
Sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidità.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
4 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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19. «dell’Emilia» / «Emilia» Lambrusco rosso mosto di uve parzialmente fermentato
Spuma: vivace, evanescente.
Colore: rosso rubino più o meno intenso.
Odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche.
Sapore: dolce, di buona freschezza e sapidità.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.
Titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1 % vol massimo 6,3 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 17 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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20. «dell’Emilia» / «Emilia» Lambrusco rosato frizzante
Spuma: vivace, evanescente.
Colore: rosato più o meno intenso.
Odore: gradevole, netto, fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate.
Sapore: da secco a dolce, di corpo fresco, sapido.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
5,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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21. «dell’Emilia» / «Emilia» Lambrusco rosato spumante
Spuma: fine e persistente.
Colore: rosato più o meno intenso. Odore: fragrante, caratteristico con note floreali e fruttate.
Sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
5,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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22. «dell’Emilia» / «Emilia» Lambrusco (vinificato in bianco) frizzante
Spuma: vivace, evanescente.
Colore: giallo paglierino.
Odore: delicato, fragrante, caratteristico con note floreali.
Sapore: da secco a dolce, di corpo fresco, sapido, intenso, armonico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
4 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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23. «dell’Emilia» / «Emilia» Lambrusco (vinificato in bianco) spumante
Spuma: fine e persistente.
Colore: giallo paglierino.
Odore: delicato, fragrante, ampio con note floreali.
Sapore: da brut nature a dolce, fresco, armonico con delicato sentore di lievito.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
4 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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24. «dell’Emilia» / «Emilia» Lambrusco (vinificato in bianco) novello frizzante
Spuma: vivace, evanescente.
Colore: giallo paglierino.
Odore: vinoso e con spiccate note fruttate.
Sapore: da secco a dolce, di buona morbidezza e giusta acidità.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.
Acidità totale minima: 4,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
4 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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25. «dell’Emilia» / «Emilia» Lambrusco (vinificato in bianco) mosto di uve parzialmente fermentato
Spuma: vivace, evanescente.
Colore: giallo paglierino.
Odore: vinoso, con note floreali e fruttate fresche.
Sapore: dolce, di buona freschezza e sapidità.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.
Titolo alcolometrico volumico effettivo: minimo 1 % vol massimo 6,3 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 16 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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26. «dell’Emilia» / «Emilia» Pinot nero (vinificato in bianco)
Colore: giallo paglierino brillante.
Odore: delicato, fragrante, profumato.
Sapore: asciutto, di corpo fresco, armonico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
4 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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27. «dell’Emilia» / «Emilia» Pinot nero frizzante (vinificato in bianco)
Spuma: vivace, evanescente.
Colore: giallo paglierino brillante.
Odore: delicato, fragrante, profumato con evidenze fruttate.
Sapore: asciutto, di corpo fresco, armonico.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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28. «dell’Emilia» / «Emilia» Pinot nero spumante (vinificato in bianco)
Spuma: fine e persistente.
Colore: giallo paglierino.
Odore: fragrante, profumato.
Sapore: da brut nature a secco, fresco, armonico con delicato sentore di lievito.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell’UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche essenziali
1. Arricchimento - Dolcificazione e presa di spuma
Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche
È consentito l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale mediante la pratica dell’arricchimento, da effettuarsi con mosto di uve concentrato ottenuto da uve provenienti dalla zona di produzione delimitata o con mosto di uve concentrato e rettificato, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e nazionale.
L’indicazione geografica tipica «Emilia» o «dell’Emilia» è inoltre riservata ai relativi prodotti vitivinicoli, nelle categorie previste, quando almeno l’85 % di tali prodotti, o dei prodotti a monte del vino, provengano dalla zona di produzione delimitata, ivi compresi i prodotti eventualmente utilizzati per la dolcificazione e per la presa di spuma.
2. Vinificazione in bianco delle uve «Pinot nero»
Pratica enologica specifica
Nella produzione di vini frizzanti e spumanti viene tradizionalmente effettuata la vinificazione in bianco delle uve di Pinot nero. Dalla vinificazione in bianco delle uve «Pinot nero» si ottiene infatti un vino di colore bianco, con note olfattive eleganti di gradevolezza aromatica, in grado di mantenere la giusta persistenza e finezza della spuma.
b. Rese massime
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1. |
Bianco, rosso, rosato, Fogarina, Fortana, Lambrusco, Montù, Trebbiano - tutte le tipologie disciplinate, ad eccezione del Passito |
232 ettolitri per ettaro
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2. |
Alionza, Ancellotta, Moscato bianco, Grechetto gentile - tutte le tipologie disciplinate, ad eccezione del «Passito» |
208 ettolitri per ettaro
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3. |
Malvasia (da Malvasia di Candia aromatica) - tutte le tipologie disciplinate, ad eccezione del «Passito» |
192 ettolitri per ettaro
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4. |
Chardonnay, Spergola - tutte le tipologie disciplinate, ad eccezione del «Passito» |
184 ettolitri per ettaro
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5. |
Barbera, Cabernet franc, Sangiovese, Sauvignon - tutte le tipologie disciplinate, ad eccezione del «Passito» |
168 ettolitri per ettaro
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6. |
Cabernet Sauvignon, Malbo gentile, Malvasia bianca, Marzemino, Merlot - tutte le tipologie disciplinate, ad eccezione del «Passito» |
160 ettolitri per ettaro
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7. |
Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling italico - tutte le tipologie disciplinate, ad eccezione del «Passito» |
160 ettolitri per ettaro
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8. |
Bianco «Passito», rosso «Passito», Fogarina «Passito» |
145 ettolitri per ettaro
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9. |
Grechetto gentile «Passito» |
130 ettolitri per ettaro
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10. |
Malvasia (da Malvasia di Candia aromatica) «Passito» |
120 ettolitri per ettaro
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11. |
Spergola «Passito» |
115 ettolitri per ettaro
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12. |
Sauvignon «Passito» |
105 ettolitri per ettaro
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13. |
Malbo Gentile «Passito», Marzemino «Passito» |
100 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei vini e dei mosti di uve parzialmente fermentati atti ad essere designati con la indicazione geografica protetta «dell’Emilia» / «Emilia» comprende l’intero territorio amministrativo delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Nella parte della provincia di Bologna situata alla destra del fiume Sillaro possono essere rivendicate con l’indicazione geografica protetta «dell’Emilia» / «Emilia» le uve destinate alla produzione delle tipologie di prodotti vitivinicoli previste, ad esclusione delle tipologie qualificate con il vitigno Lambrusco.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Albana B.
Alicante N.
Alionza B.
Ancellotta N. – Lancellotta
Barbera N.
Bervedino B.
Biancame B. – Bianchello
Bombino Bianco B. – Bonbino
Bonarda N. – Uva Rara
Cabernet Franc N. – Cabernet
Cabernet Sauvignon N. – Cabernet
Canina Nera N. – Canina
Centesimino N.
Chardonnay B.
Ciliegiolo N. – Morettone
Cornacchia N.
Croatina N. – Bonarda
Dolcetto N.
Durella B. – Durello
Ervi N.
Famoso B.
Fiano B.
Forgiarin N.
Fortana N. – Uva d’Oro
Gamay N.
Garganega B. – D’Oro B.
Groppello Gentile N. – Groppello
Lambrusco Barghi N. – Lambrusco
Lambrusco Benetti N. – Lambrusco
Lambrusco Grasparossa N. – Groppello Grasparossa
Lambrusco Grasparossa N. – Lambrusco
Lambrusco Maestri N. – Lambrusco
Lambrusco Marani N. – Lambrusco
Lambrusco Montericco N. – Lambrusco
Lambrusco Oliva N. – Lambrusco
Lambrusco Salamino N. – Lambrusco
Lambrusco Viadanese N. – Lambrusco
Lambrusco a Foglia Frastagliata N. – Enantio N.
Lambrusco a Foglia Frastagliata N. – Lambrusco
Lambrusco di Sorbara N. – Lambrusco
Lanzesa B.
Malbo Gentile N.
Malvasia Istriana B. – Malvasia
Malvasia Bianca di Candia B. – Malvasia
Malvasia di Candia Aromatica B. – Malvasia
Malvasia Rosa Rs.
Manzoni Bianco B. – Incrocio Manzoni 6.0.13 B.
Marsanne B.
Marzemino N. – Berzamino
Marzemino N. – Berzemino
Melara B.
Merlese N.
Montepulciano N.
Montù B. – Montuni
Moscato Bianco B. – Moscato
Mostosa B.
Müller Thurgau B. – Riesling x Sylvaner
Negretto N.
Ortrugo B.
Pelagos N.
Perla dei Vivi N.
Petit Verdot N
Pignoletto B. – Alionzina
Pignoletto B. – Grechetto Gentile
Pinot Bianco B. – Pinot
Pinot Grigio – Pinot
Pinot Nero N. – Pinot
Raboso Veronese N. – Raboso
Rebo N.
Refosco dal Peduncolo Rosso N. – Refosco
Riesling Italico B. – Riesling
Riesling Renano B. – Riesling
Ruggine B.
Sangiovese N. – Sangioveto
Santa Maria B.
Sauvignon B. – Sauvignon Blanc
Scarsafoglia B.
Sgavetta N.
Spergola B.
Syrah N. – Shiraz
Termarina N.
Terrano N. – Lambrusco dal Peduncolo Rosso
Tocai Friulano B.
Traminer Aromatico Rs
Trebbianina B.
Trebbiano Modenese B. – Trebbiano
Trebbiano Romagnolo B. – Trebbiano
Trebbiano Toscano B. – Biancame B.
Trebbiano Toscano B. – Trebbiano
Uva del Fantini N.
Uva del Tundé N.
Uva Longanesi N.
Uva Tosca N.
Verdea B. – Colombana Bianca
Verdicchio Bianco B. – Verdicchio
Vernaccina B.
Veruccese N.
8. Descrizione del legame/dei legami
8.1. «dell’Emilia» / «Emilia», categorie: vino, vino spumante, vino frizzante, mosto di uve parzialmente fermentato, vino ottenuto da uve appassite
Informazioni sulla zona geografica
Fattori naturali rilevanti per il legame
Per tutte le categorie di vini regolamentate, l’areale di produzione dei vini IGP «dell’Emilia» / «Emilia» comprende l’intero territorio amministrativo delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia.
Tale zona presenta caratteri di uniformità negli aspetti pedoclimatici, vista la comune origine, la giacitura e l’esposizione dei terreni, ed è nel suo complesso vocata ad una rigogliosa viticoltura. In particolare il clima ha uniformato il paesaggio, tanto che i vigneti destinati alla produzione dei vini IGP «dell’Emilia» / «Emilia» sono allevati e coltivati con tecniche sostanzialmente omogenee in tutta l’area.
A seconda della zona, in relazione ai vitigni coltivati e alla tradizione viticola ed enologica, il vigneto è presente a differenti altitudini, a partire dalla pianura; l’area meno vitata risulta quella dell’alto Appennino, caratterizzato da climi eccessivamente freddi.
Il regime delle temperature dell’area è caratterizzato da un’elevata variabilità, passando dal temperato subcontinentale (più importante relativamente all’area vitata) al temperato fresco.
La pianura, con un’altitudine tipicamente compresa tra i 2 ed i 70 m s.l.m., occupa un’area continua dal fiume Po alla costa adriatica, e fino agli ampi fondivalle appenninici, dove si raggiungono quote anche di 150 m s.l.m. Nella piana pedemontana e nella piana alluvionale a crescita verticale, i sedimenti provengono principalmente dai fiumi e torrenti appenninici; sono invece di pertinenza del fiume Po i sedimenti della pianura a meandri e della pianura deltizia.
Le precipitazioni variano da 600 a 800 mm annui, concentrate maggiormente nel periodo autunnale e secondariamente primaverile. Le condizioni di deficit idrico avvengono principalmente nel periodo estivo, attenuate dall’elevata umidità relativa dell’aria e dalla naturale dotazione idrica dei terreni. Salendo di altitudine la piovosità aumenta, variando da circa 800 mm (margine appenninico prospiciente la pianura) ad oltre i 2 000 mm dell’alto Appennino, parallelamente ad un aumento dei giorni di pioggia.
Fattori storici e umani rilevanti per il legame
La diffusione della viticoltura in Emilia è documentata fin dall’epoca romana e il suo sviluppo è collegato alla domesticazione dei vitigni selvatici o autoctoni locali che ha dato origine ad un costante sviluppo della coltivazione che prova la stretta connessione tra le attività umane e i fattori ambientali.
Nella millenaria convivenza tra convivenza e storia dell’uomo si sono quindi sviluppati dei legami imprescindibili che si possono ritrovare nella cultura locale, nelle tradizionali pratiche agronomiche ed enologiche, in ambito sociale con le espressioni attraverso l’arte e la gastronomia.
Il progresso scientifico e tecnologico e le connesse attività di formazione e divulgazione delle nuove tecniche viticolo-enologiche, da parte delle Scuole tecniche agrarie di Reggio Emilia, di Finale Emilia e di Castelfranco Emilia. La viticoltura moderna deve infatti molto alle attività di formazione e divulgazione delle tecniche viticole ed enologiche, inoltre è stato il contributo dei viticoltori dell’area, i quali hanno introdotto processi e metodologie di gestione dei vigneti coniugando sostenibilità ambientale ed economica, a innovative tecnologie di vinificazione.
8.2. «dell’Emilia» / «Emilia», categoria: vino
Informazioni sulla qualità specifica del prodotto attribuibile all’origine geografica e legame causale con la zona geografica
I vini «dell’Emilia» / «Emilia» della tipologia bianco presentano una gamma di colori che va dal giallo paglierino al giallo dorato, talvolta con riflessi verdolini o ramati come nel caso del Pinot grigio. All’olfatto i vini si caratterizzano per la finezza dei profumi fini, con note fruttate che rispecchiano generalmente il vitigno principale di composizione in particolare nel caso di vitigni semi aromatici, come Spergola e Trebbiano. Al sapore, che va da una gamma dal secco al dolce, i vini risultano armonici, ben strutturati, freschi e sapidi.
I vini «dell’Emilia» / «Emilia» della tipologia rosato presentano un colore rosato più o meno intenso correlato al processo di vinificazione. Il sapore è fresco ed armonico e va dal secco al dolce con equilibrata acidità.
I vini «dell’Emilia» / «Emilia» della tipologia rosso presentano un colore rosso rubino più o meno intenso; all’olfatto risultano vinosi con fragranze floreali o fruttate in relazione al vitigno da cui sono stati ottenuti. Al sapore possono essere da secchi a dolci, armonici e di buona struttura.
Nella tipologia «novello» il vino rosso esprime i profumi e le note gustative legate alla particolare tecnica di vinificazione delle uve per macerazione carbonica, che esalta il profilo vinoso e le note tipiche del vitigno.
Le caratteristiche qualitative dei predetti vini sono determinate dall’influenza delle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione, che, grazie al clima temperato, fresco e ventilato, ai terreni ben drenanti, con sufficiente disponibilità idrica, risultato di una piovosità distribuita anche nei periodi estivi, alle marcate escursioni termiche notte/giorno durante la maturazione delle uve, garantiscono una ottimale maturazione dei grappoli, permettono di ottenere delle uve con un adeguato tenore zuccherino ed acidico, unitamente alle altre caratteristiche qualitative ed organolettiche proprie delle varietà viti, che poi si ritrovano nei vini derivati.
Pertanto, si dichiara che il legame causale si basa sulla qualità specifica del prodotto attribuibile all’origine geografica.
8.3. «dell’Emilia» / «Emilia», categorie: vino spumante, vino frizzante, mosto parzialmente fermentato
Informazioni sulla qualità specifica del prodotto attribuibile all’origine geografica e legame causale con la zona geografica
La produzione di vini spumanti e frizzanti vanta una tradizione secolare e viene considerata il fiore all’occhiello dell’enologia locale. La particolare accuratezza nella fase di coltivazione e raccolta delle uve e di vinificazione per ottenere il prodotto base e nel successivo periodo della presa di spuma, conferisce ai vini spumanti e frizzanti una distintività di particolare finezza ed eleganza qualitativa.
La qualità dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati, è caratterizzata dalla disponibilità di uve che presentano caratteristiche qualitative ideali per tale destinazione enologica.
Nel caso dei vini frizzanti, siano essi bianchi, rosati, o rossi, spiccano la freschezza e la vivacità legate ad un minore sviluppo di anidride carbonica ottenuto dalla fermentazione naturale in recipienti chiusi a tenuta di pressione.
La specializzazione del processo produttivo ha infatti permesso di individuare le tipologie varietali più indicate per la frizzantatura e di effettuare la rifermentazione con attrezzature tecnologicamente all’avanguardia; tali elementi hanno per la loro parte contribuito ad elevare la qualità del prodotto finale.
Le stesse considerazioni valgono per i mosti parzialmente fermentati, bianchi, rossi e rosati, che vengono prodotti con il metodo Charmat-Martinotti per conferire al prodotto finale caratteristiche di freschezza unite ad un moderato grado alcolico.
Le caratteristiche qualitative dei predetti vini sono determinate dall’influenza delle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione, che, grazie al clima temperato, fresco e ventilato, ai terreni ben drenanti, con sufficiente disponibilità idrica, risultato di una piovosità distribuita anche nei periodi estivi, alle marcate escursioni termiche notte/giorno durante la maturazione delle uve, garantiscono una ottimale maturazione dei grappoli, permettono di ottenere delle uve con un adeguato tenore zuccherino ed acidico, unitamente alle altre caratteristiche qualitative ed organolettiche proprie delle varietà viti, che poi si ritrovano nei vini derivati.
Pertanto, si dichiara che il legame causale si basa sulla qualità specifica del prodotto attribuibile all’origine geografica.
8.4. «dell’Emilia» / «Emilia», categoria: vino ottenuto da uve appassite
Informazioni sulla qualità specifica del prodotto attribuibile all’origine geografica e legame causale con la zona geografica
Il colore varia da giallo dorato ad ambrato dei bianchi al rosso granato in relazione al vitigno utilizzato. L’odore è delicato e caratteristico con note di uva appassita, talvolta speziato e ricorda il miele e la frutta matura. Il sapore è pieno, armonico, e può variare dal secco al dolce anche se prevalgono le tipologie con più elevato contenuto zuccherino.
Nonostante che la produzione di vini passiti interessi un po’ tutte le varietà, sia a bacca bianca che a bacca nera, quelle più frequentemente utilizzate appartengono ai vitigni aromatici (Moscato giallo, Moscato rosa, Traminer aromatico) e semi aromatici (Goldtraminer, Nosiola, Riesling renano, Sauvignon ecc.).
L’appassimento avviene in appositi locali. La durata del periodo di appassimento è varia e dipende dall’intensità delle caratteristiche che con tale tecnica si desiderano trasmettere al prodotto finito.
Le uve destinate alla produzione dei vini passiti sono individuate dal produttore sulla base di specifiche caratteristiche strutturali e qualitative del grappolo.
Risultano particolarmente adatti ad essere sottoposti all’appassimento i grappoli con ampi spazi fra gli acini la cui selezione avviene nel vigneto al momento della vendemmia.
L’appassimento è favorito dalla pronunciata escursione termica fra il giorno e la notte, che si registra in particolare nel periodo tardo-estivo/autunnale.
Le caratteristiche qualitative dei predetti vini sono determinate dall’influenza delle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione, che, grazie al clima temperato, fresco e ventilato, ai terreni ben drenanti, con sufficiente disponibilità idrica, risultato di una piovosità distribuita anche nei periodi estivi, alle marcate escursioni termiche notte/giorno durante la maturazione delle uve, garantiscono una ottimale maturazione dei grappoli, permettono di ottenere delle uve con un adeguato tenore zuccherino ed acidico, unitamente alle altre caratteristiche qualitative ed organolettiche proprie delle varietà viti, che poi si ritrovano nei vini derivati.
Pertanto, si dichiara che il legame causale si basa sulla qualità specifica del prodotto attribuibile all’origine geografica.
9. Ulteriori condizioni essenziali
Deroga alla vinificazione ed elaborazione nella zona geografica delimitata
Quadro di riferimento giuridico
Nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare
Deroga alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione
Descrizione della condizione
Conformemente alla deroga prevista all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 607/2009, le operazioni di vinificazione del mosto di uve parzialmente fermentato e di tutte le altre categorie di vini IGP «dell’Emilia» / «Emilia», ivi compresa l’elaborazione e la presa di spuma delle categorie frizzante e spumante, oltre che all’interno della zona di produzione delimitata, possono essere effettuate nell’ambito del territorio delle limitrofe province di Ravenna, Forlì-Cesena, Mantova, Cremona.
Indicazione in etichetta del nome di due o più vitigni
Quadro di riferimento giuridico
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione
Descrizione della condizione
Al fine di designare i vini IGP «dell’Emilia» / «Emilia» con il nome di due vitigni o più vitigni, le uve di ciascun vitigno che concorre in misura minore devono rappresentare comunque più del 15 % del totale e l’indicazione in etichetta deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve.
Ciò per assicurare che vini così ottenuti e designati rispecchino le caratteristiche di tutti i vitigni di provenienza e per evitare indicazioni ingannevoli per il consumatore, in quanto la normativa comunitaria di riferimento (articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 607/2009) non stabilisce un limite minimo percentuale delle uve dei vitigni che concorrono in misura minore.
La disposizione limitativa in questione è conforme all’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 607/2009, che consente agli Stati membri di prevedere nei disciplinari disposizioni di etichettatura più restrittive anche per l’indicazione dei vitigni.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13479